ANNO I -N. 1-2 (numero doppio) GENNAIO ¥ FEBBRAIO 1948 RASSEGNA MENSILE DELL~AVVOCATURA DELLO-STAT-O PUBBLI, le Çleggi elettorali >> e le << leggi di approvazione dei trattati internazionali )) dove-. vano essere deliberate dalla Assemblea Costituente. Per questo periodo ha quindi valore ci˜ che era stato sostenuto, secondo l'A., inesattamente, per il periodo precedente e ci˜ che il Governo non ha il potere di legiferare in materia costituzionale. All'infuori di quella per cui le leggi in materia costituzionale ásono deliberate dalla Assemblea Cost~tuente, nessuna altra disposizione dettata circa il procedimento di formazione delle leggi stesse. Da ci˜ numerose incertezze per le quali le due prime leggi costituzionali hanno assunto una forma del tutto diversa. L'A. si so :l'ferma a r!cercare le ragioni di tali differenze e crede di trovarle in motivi del tutto contingenti. d) La legislazione secondo il progetto della nuovli costituzione. -Il progetto della nuova costituzione, che stabilisce che le leggi saranno promulgate, ma non sanzionate dal Capo dello Stato, conferma la distinzione tra leggi ordinarie e leggi i:á. -4 costituzionali. Secondo il progetto di costituzione queste ultime sarebbero quelle che comportano modificazioni alle norme dettate dalla Costituzione e per esse previsto uno speciale procedimento: doppia lettura da parte del Parlamento e maggioranza qualificata. Questo sistema non sembra per˜ all'A. sufficiente, per essere troppo semplice e sbrigativo, a dare alle nuove norme costituzionali quel carattere di quasi intangibilitˆ che sarebbe necessario perch la nostra costituzione possa veramente chiamarsi rigida. Lo studio dell'Azzariti certo il pi profondo tra quanti finora ne sono stati pubblicati in materia (vedi specialmente Orosa e Bodda in << Giur. It. È, 1947, 1, 2, 242 e Azzariti in ((Foro It. ))' 1948, 1, 40. Sulla vertenza che ha dato origine a queste due note, tra loro in contrasto, dovrˆ pronunziarsi tra breve la Oorte Suprema investita della questione con ricorso nell'interesse della legge proposto dal Procuratore generale della Oorte di appello di Torino). L'argomento della costituzionalitˆ intrinseca delle leggi e de~ relativo sindacato provocherˆ, ovviamente, numerose e complesse questioni la cui importanza sarˆ fondamentale, specialmente per i pratici del diritto. La Rassegna si riserva di pubblicare o recensire in ogni numero uno studio sulla materia e sollecita a tale scopo in modo speciale la collaborazione dei colleghi (articoli originali, segnalazioni di dottrina, di giurisprudenza anche dei giudioi minori, eco.). D. A. FOLIGNO: La crisi del contenzioso sul pubblico impiego. << Riv. dir. pubblico>>, 194-464, I, 180. L'A. permette una rapida ed organica ras segna della giurisprudenza formatasi dall'entrata i n vigore del c. p. c. fino al momento in cui stato soppresso l'ordinamento sindacale e corporativo, concludendola con la indicazione schematica dei seguenti criteri distintivi che si consolidarono attraverso una faticosa elaborazione in relazione alla competenza a decidere sulle vertenze in materia di pubblico impiego: a) l'esistenza di un rapporto d'impiego con un ente pubblico -compresi quelli economici in regime di monopolio e a fortiori le aziende statali -caratterizzato dalla collaborazione e una qualunque regolamentazione di diritto pubblico, dˆ luogo alla competenza esclusiva delle giurisdizioni amministrative: b) se trattasi di ePti pubblici economici in regime di concorrenza -in quanto sindacalmente inquadrati -le controversie relative ai rapporti di impiego (che pur sono di natura pubblicistica) e di lavoro sono di competenza della Magistratura del lavoro in tema di diritti, e delle giurisdizioni amministrative, in tema di interessi; c) se trattasi di rapporti di lavoro non qualificabili come pubblico impiego, o di rapporti di diritto privato (come la locatio operis, il mandato, ecc.) o da prestazioni professionali occasio .nali o contingenti, le controversie relative sono di competenza dell'autoritˆ giudiziaria ordinaria occorrendo in sede di lavoro). Invero non solo gli impiegati o salariati di ruolo, ma anche i cosiddetti avventizi rientrano nel novero dei pubb.lJCi impiegati assoggettati alla giurisdizione amministrativa; in quanto prestano servizio con carattere di continuitˆ e professionalitˆ e sono retribuiti sul bilancio. Ne sono invece esclusi i professionisti (locatio operis) (Cons. Stato V, 5 maggio 1942, n. 385, in questa Rivista, 1942, II, 340) i mandatari in genere (v. 22 dicembre 1942, n. 702, ibid., 1932, II, 121) nonch quei prestatori di opere che possono sfuggire alla natura impiegatizia per il loro carattere contingente e occasionale, ma che dˆnno vita, come appunto dice l'art. 429, n. 4, soltanto a rapporti oggettivi di lavoro e non di impiego (Sezioni unite, 6 giugno 1942, n. 1307, cit.). Con la caduta dell'ordinamento sindacale corporativo si aperta una vera e propria crisi del contenzioso sul pubblico impiego e sono stat rimessi in discussione princip1 che ormai si aveva motivo di ritenere solidissimi. La S.zioni unite in un primo tempo affermarono con la sentenza 22 marzo 1945, n. 193, che dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo non poteva ormai pi applicarsi l'articolo 429, n. 3, c. p. c. Questa opinione, sottoposta a vivaci critiche, stata successivamente ripudiata e le stesse S. U. con le sentenze n. 1089 del 1946 e 220 del 1947 hanno riaffermato la competenza piena (ex articolo 429, n. 3) del giudice del lavoro nelle controversie dei dipendenti da enti pubblici sindacalmente inquadrati identificabili con quelli che svolgono attivitˆ esclusivamente o prevalentemente economica (Sez. unite 5 agosto 1945, n.l076), col solo limite dell'irrevocabilitˆ dell'atto amministrativo. Ma la pi grave deviazione dai principi ormai consolidatisi si verificata in relazione alla definizione del rapporto di impiego pubblico che (con la citata sentenza n. 193 dell945) le S. U. ricolleganorigidamente all'esistenza d'un ruolo organico, cos“ ripudiando i pi cospicui risultati della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale precedente. Ed invero, non il ruolo ma l'esistenza d'una regolamentazione organica del rapporto (anche sotto forma di mero rinvio alle norme di diritto privato) costituisce il criterio distintivo fondamentale in materia di pubblico impiego, insieme con gli altri elementi della << prestabilita e presumibile durata del rapporto stesso e della incorporazione dell'attivitˆ del lavoratore nell'attivitˆ istituzionale dell'Ente >>. La grave deviazione surriferita stata peraltro corretta con la decisione delle S. U., n. 407 del 1945, che segna un ritorno ai principi ormai tradizionali. Tuttavia anche questa ultima decisione, come la precedente n. 193, contien~.la affermazione d'un principio che potrebbe avere gravi_ C.011S!Jguenze, quello cio della possibilitˆ dell'esistenza d“ rapporti di impiego privato con un ente pubblico, di competenza della magistratura ordinaria. L'A. auspica che anche questo principio sia ripudiato in base alla concezione prevalentemente -5 affermatosi nella migliore dottrina Ž(v. per tutti: Jemolo in ccGiur. It. È, 1939, I, l, 469) per la quale non ammissibile la figura dell'impiegato privato di enti pubblici, attesa la natura organica del rapporto che lega tali enti ai propri dipendenth Sull'argomento v. AzzARITI: Il contenzioso del pubblico impiego, in <> 1947, III, 113. IMPIEGO PUBBLICO -Competenza -Art 429, n. 3 Soppressione della organizzazione sindacale -Rapporto posto dalle parti sotto la disciplina del R. decreto 13 novembre 1924 -Natura pubblica del rapporto -Diversa definizione delle parti -Manifestazione di volontˆ dell'ente pubblico che abbia attinenza col rapporto di impiego -Insindacabilitˆ del magistrato ordinario -Ente pubblico -Ufficio controllo formaggi. (Sent. n. 1459-47, Sez. Unite -Uff. contr. formaggi contro Zeni). a) L'art. 429, n. 3 c. p. c. non pu˜ considerarsi tacitamente abrogato con la soppressione della organizzazione sindacale; b) Il carattere avventizio del prestatore di opere e l'essere stato un rapporto di pubblico impiego posto dalle parti sotto la disciplina del R. decreto 13 novembre 1924, n. 1825, non valgono da soli a sottrarre la controversia nascell>te dallo stesso rapporto alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. o) Il rapporto d'impiego posto in essere da un'ente pubblico nell'esercizio di un'attivitˆ meramente pubblica un rapporto d'impiego pubblico anche se le parti lo abbiano diversamente definito o considerato. d) Costituisce atto amministrativo insindacabile dal magistrato ordinario qualsiasi manife 8 stazione di volontˆ dell'ente pubblico che abbia attinenza con un rapporto di pubblico impiego e venga impugnata. e) Il rapporto di impiego posti in essere dall'Ufficio controllo formaggi, c(Le U'flt orga'}'bo statale alle dirette dipendenze del Ministero per l'agricoltura, sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. La sentenza segna un deoiso ritorno della Corte Suprema alla giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore del o.p.o. e fino alla soppressione dell'ordinamento sindacale e oorporativo (v. sopra Foligno: La crisi del contenzioso del pubblico impiego). L'altro punto notevole della sentenza costituito dalla presa di posizione della O.S. in ordine alla natura di organo statale dell' Uffioio controllo formaggi, questione tuttora controversa. Gli argomenti adottati per rioonosoere tale natura all' UOOF valgono evidentemente ano~e per tutti gli organi consimili eome ad es. UOEF.A.P, eoo. IMPOSTE E TASSE -Competenza giudiziaria -Collegiale -Presupposti. (Sent. n. 1477-47, Sez. I Sauro -Esattoria imp. Gioia del Colle). .A far sorgere la competenza esclusiva del giudice collegiale prevista, in materia d'imposte, dall'art. 9 c.p.c. occorre una controversia la quale investa la spettanza o l'imposizione del tributo op l pure le forme o i privilegi di eseouzione. V. dottrina Trsoro, Principi di diritto tributario p. 425; Giannini: Istituzioni, p. 198 (n); v. O. O. 9 giugno 1941, in Ç Rep. Foro It. È, 1941,sol270, n. 95; O. O. 13 maggio 1942, in Ç Rep. Foro It. n, 1942, ool. 257, n. 124. LEGGI-DECRETI -REGOLAMENTI -AbrogazioneFacoltˆ di modificare qualunque legge precedente. (Sent. n. 1342-47, Sez. Unite -Candia contro Comune Maida). Nel sistema ácostituzionale del nostro ordinamento giuridico (a tipo flessibile) finora consentito che qualunque legge possa essere modificata o abrogata da una legge successiva che sia formalmente costituzionale. Costituzionalitˆ formale oonoetto distinto da costituzionalitˆ intrinseoa e materiale; formalmente costituzionale ogni legge emanata da organi ohe abbiano potestˆ legislativa quindi anohe dal governo, a sPnsi dei decreti leg'ge 27 luglio 1944, n. 151 e 16 marzo 1946, n. 38. In questo senso la suesposta massima contraria alla ormai famosa sentenza della O.S. oiroa l'inoostituzionalitˆ del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 44 (vedi in ÇForo It. È, 1947, I, 545). IMPOSTE E T ASSE -Imposte e tasse comunali e provinciali -Contributo di fognatura -Imposizione alle amministrazioni dello Stato per immobili del patrimonio indisponibile. (Sent. n. 1219-47-Ferrovie dello-Stato contro Comune di Milano). I comuni, ai quali la norma transitoria del R. decreto 2 marzo 1933, n. 322, accorda la facoltˆ di continuare a riscuotere il contributo di fogna -9 tura, possono imporre questo tributo speciale anche all'.Amministrazione dello Stato per immobili appartenenti al patrimonio indisponibile (nella specie edifici adibiti a sede di ufficio delle Ferrovie dello Stato), in quanto il contributo di fognatura non incompatibile con la destinazione del bene al pubblico servizio reso dal comune in vantaggio di uno stabile che solo per la destinazione si differenzia dagli altri beni patrimoniali dello Stato. Sulla delieata questione relati~,a alla figura dello Stato quale soggetto passivo d'imposta non pu˜ ritenersi ehe la suindioata sentenza abbia detto una parola definitiva. Trattasi in fondo d'una deeisione di specie e che non in~1este il problema fondarnentale (v. in proposito Ç Relaz. 1930-1941 >> 1 vol. II, p. 42 e segg.; Tesauro: Principi di diritto tributario, p. 125; &oca: Gli enti pubblici impositori, cee., in ÇRiv. It. di Diritto .finanziario ))' 1937, I, 299 e segg.; Id.: Se lo Stato sia normalmente sottoposto ai tributi locali, ÇRiv. Dir. fin. e Scienza delle finanze))' 1937, II, 250; Ingrosso: Se lo Stato possa essere soggetto passivo d'imposta, <>1 1947, col. 344). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -ARAR -Azienda statale -Rappresentanza giudiziale. ('ri-ib. Roma, Sez. I, 28 aprile 1947 -Palescandalo -ARAR). - L'ARAR un'azienda autonoma statale. Essa , ai sensi dell'art. l, T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura -10 dello Stato e nei suoi confronti si applicano le norme sul foro della P .A. e sulle notificazioni ad Amministrazioni statali (artt. 25, 144 c.p.c., 11 e 12 T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611). La sentenza, che non stata impugnata, ha aderito pienamente alla tesi dell'Avvocatura. AUTOVEICOLI -Requisizione da parte degli alleati Derequisizione -Domanda di restituzione. (Tribunale Roma, Sez. I, 19 agosto 1947 -Mormino contro ENDSI). L'A.G. ordinaria incompetente a giudicare sulla domanda di restituzione proposta dal proprietario d'un autoveicolo giˆ requisito dagli alleati e successivamente derequisito da questi nelle forme di cui al decreto-legge Io febbraio 1945, n. 46 e detenuto anche senza titolo da organi dell'Amminil! ltrazione italiana. La competenza a giudicare su tale domanda spetta ai Comitati giurisdizionali di che al regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. I princip~ affermati nella sente¥aza sembrano á applicabili anche al caso di domanda di restituzione á proposta in relazione a beni requisiti in forza del regio decreto 18 agosto 1940, n. 17 41 e non ancora restituiti dall'Amministrazione requirente, malgrado il decreto-legge 26 aprile 1947, n. 264. In fondo i princip~ stessi non sono che una applicazione della norma che vieta all'A.G. di revocare o annullare o comunque emanare atti amministrativi. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Potestˆ legi~ slativa delegata al governo -Decreto legislativo di espropriazione-Costituzionalitˆ. (Trib. Roma, Sez. I, . 26 gennaio 1947 -Demidoff contro Ministero delle fiinanze). a) Il decreto-legge áluogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col quale il Governo si autodeleg˜ la podestˆ legislativa, pienamente legittimo, non perch fondato sull'ordinamento costituzionale preesistente, ma perch derivatod allo stato di necessitˆ (conseguente il crollo dell'apparato statale fascista), e successivamente appoggiato dal consenso popolare. b) In forza di tale autodelega il Governo pu˜ legiferare in tutte le materie, meno che in quelle costituzionali. c) Non viola il principio costituzionale della inviolabilitˆ della proprietˆ privata un decreto legislativo che espropri una villa contro indennitˆ. La sentenza, notevole per precisione di concetti giuridici, ha soprattutto il pregio di affrontare in pieno il problema della legittimitˆ dell'ordinamento giuridico italiano dalla caduta del governo fascista fino alla nuova costituzione, identificando il fondamento di tale legittimitˆ nello stato di necessitˆ e cio praticamente nel principio che alla base della rivol'ltzione, inte.~a come fatto giuridico. Lrr, senten.za ria.fferma poi il principio (vecchio ma sottoposto a recenti attacchi) che il concetto d'inviolabilitˆ della proprietˆ pnvata deve intendersi limitato dalla possibilitˆ di cofbiJertire, per esigenze di pubblico interesse, in moneta qualsiasi bene oggetto del diritto di proprietˆ medesimo. RASSEGáNA DI LEGISLAZIONE l l PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI PUBBLIO.A.ZIONE SULLA. ¥ GAZZETTA. UFFICIALE ¥ 1947 I. o, L. C. P. S. 5-9-1947, n. 1173 (G. U., n. 255, supp. ord.): Modificazioni all'imposta di negoziazione. Le norme del presente decreto sostituiscono, a decorrere dal 1¡ gennaio 1947 quelle del R. D. L. 15-12-1938, n. 1975 e successive modificazioni (D. L. L. 25-5-1945, n. 301, D. L. L. 4-5-1946, n. 420). II. Legge costituzionale 3-11-1947, n. 3 (G. U., n. 256): Soppressione del Senato e determinazione della posi zione giuridica dei suoi componenti (il Senato aveva giˆ cessato dalle sue funzioni con D. L. P. 24-6-1946, n. 48). III. D. L. C. P. S. 5-10-1947, n. 1176 (G. U., n. 256.Jffodificazioni alle legge 17-7-1942, n. 907 sul Monopolio del sale e dei tabacchi. -Vengono sostituiti alcuni articoli della legge n. 907, demandandosi á,,,,. tra l'altro la determinazione del prezzo del sale, destinato ad uso commestibile, a provvedimento del Capo dello Stato, e quella del prezzo del sale destinato ad uso industriale a provvedimento del Ministero delle finanze. IV. D. L. C. P. S. 5-10-1947, n. 1208 (G. U., n. 262): Aumento delle pene e sanzioni pecuniarie comminate. da leggi tributarie e finanziarie. -Il decreto adegua le pene pecunarie per i reati finanziari, sulla linea di quanto disposto dal D. L. 5-10-1945, n. 679 per tutti gli altri reati (vedi anche D. L. 24-4-1946, n. 401). V. D. L. C. P. S. 18-10-1947, n. 1223 (G. U., n. 264): Modifiche ed aggiunte al D. L. L. 23-11-1945 n. 793, riguardante norme per la gestione dell'ARAR. L'ARAR regolata dai seguenti decreti: 1o D. L. L . .29-10-1945, n. 683; 2¡ D. L. L. 23-11-1945, n. 793; 3¡ D. L. L. 22-12-1945, n. 824; 4o D. L ..L. 6-2-1946, n. 231; 5¡D. L. C. P. S. 28-2-1947, n. 119; 6¡ D. L. C. P. S. 28-2-1947, n. 120 (questi ultimi due decreti portano titoli errati). VI. D. L. C. p;S. 21-10-1947, n. 1150 (G. U., n. 269): Aumento delle sanzioni peCunarie in materia penale. Il decreto non si applica ai reati previsti dalle leggi tributarie e fip.anziarie. VII. D. L. C. P. S. 26á10á1947, n. 1252 (G. U., n. 269): Disposizioni speciali in materia penale. \ VIII. D. L. C. P. S. 1á10á1947, n. 1277 (G. U., n. 273): Proroga al 1¡ luglio 1948 del D. L. L. 1-11-1946, n. 89 concernente l'indennitˆ dei testimoni in materia civile e penale. IX. D. L. C. P. S. 1á10á1947, n. 1278 (G. U., n. 273): Idem per quanto riguarda consulenti tecnici, interpreti, ecc. X. Legge 11-11á1947, n. 1317 (G. U., n. 278): Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato. Pu˜ sorgere questione relativamente alla rappresentanza giudiziale delle Çforze della liberazione È, (art. 290 c. p. v., c. p. )in caso di costituzione di parte civile. XI. Legge 16á11-1947, n. 1318 (G. U., n. 278): Revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento. XII. D. L. C. P. S. 9á10á1947, n. 1320 (G. U., n. 278): Approvazione dello scamb.io di lettere e relativo annesso tra il Ministro degli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti, sullo status delle FF. AA. degli Stati Uniti in Italia nel periodo dei novanta giorni successivi all'entrata in vigore del Trattato di pace. -In relazione al suddetto periodo debbono considerarsi in vigore le norme del D. L. L. 2-5-1946, n. 451. XIII. D. L C. P. S. 29á9á1947, n. 1327 (G. U., n. 279): Idem. idem, per le FF. AA. britanniche. xiv: o. L. c. p, s. 27á11á1947, n. 1330 (G. u., n. 279:) Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato (v. D. L. 8-5-1946, n. 428). XV. D. L. C. p, S. 20á11á1947, n. 1338 (G. U., n. 280): Esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi (e nei quali siano stati soppressi i Commissariati degli alloggi) (v. D. L. 18-10á1946, n. 290). XVI. D. L. C,'p, S. 3á10á1947, n. 1366 (G. U., n. 285): Modificazioni alle disposizioni del D. L. L. 6-2-1946, n. 103 in materia di cessione di stipendi e salari dei dipendenti della P. A. (v. T. U. 5-6-1941, n. 874)¥ -12 XVII. D. L. C. P. S. 12á10á1947, n. 1384 (G. U., n. 287): Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Opera Nazionale Orfani di guerra. XVIII. D. L. C. P. S. 8á11-1947, n. 1417 (G. u.:n. 293): Disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicitˆ affine. -Detta norme generali in materia (v. T. U. 15-10-1925, n. 2578 e R. D. 14-6-1928, n. 1399). XIX. D. L. C. P. S. 28á11á1947, n. 1430 (G. U., n. 295): Esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze a.Ueate ed associate firmato a Parigi il 10-2-1947. -Il Trattato entrato in vigore dal punto di vista internazionale il 16-9-1947. é stato pubblicato in supplemento ordinario con il testo integrale in lingua inglese e italiana. Notevoli la parte settima e gli allegati XV, XVI e XVII. I provvedimenti di favore ivi previsti per i cittadini delle N. U. sono peraltro subordinati all'emanazione di appositi decreti legislativi (v. per la riferibilitˆ alla data in cui viene data esecuzione al Trattato il D. L. 19-9-1947, n. 890). XX. Costituzione della Repubblica Italiana (G. U., n. 298). XXI. D. L. C. P. S. 17á12-47, n. 1444 (G. U., n. 300): Proroga dei termini di prescrizione e decadenza nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per la applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte dirette. XXII. D. L. C. P. S. 23-12-1947, n. 1461 (G. U., n. 301, suppl. ord.): Proroga delle locazioni di immobili urbani e sfrati (v. D. L.á L. 12-10-1945, n. 669; D. L. C. P. S. 6-12-1946, n. 428; D. L. C. P. S. 27 febbraio 1947, n. 39). XXIII D. L. C. P. S. 23-12á1947, n. 1464 (G. U., suppl. ord.): Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di imposte indirette e tasse sugli affari. 1948 I. D. L. C. P. S. 6-12-1947, n. 1501 (G. U., n. 7): Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche. -,-V. per i precedenti: 1¡ R. D. L. 21-6-1938, n. 1296; 2¡ L. 9-7-1940, n. 1137; 30 L. 19-1-1942, n. 142; 4¡ L. 18-10-1942, n. 1435; 5¡ L. 6-2-1943, n. 144; 6o R. D. 25-3-1943, n. 145; 7¡ D. L. L. 5-4-1945, n. 192; 8" D. L. L. 5-4-1946, n. 226; 9¡ D. L. C. P. S. 23-11-1946, n. 463 (1). (l) I. -Mentre per la disciplina dei prezzi dei contratti di fornitura resta ancora in vigore il decreto-legge 13 giugno 1940, n. 901, con decreto 6 dicembre 1947, n. 1501, sono state emanate nuove disposizioni in materia di revisione dei prezzi degli appalti delle opere pubbliche in sostituzione di tutte le precedenti che cessano di aver vigore (art. 10). La revisione ammessa per tutti i lavori relativi ad opere pubbliche -e la disposizione precisa Çda appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni o dalle aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dalle Province, di Comuni e degli altri enti pubblici" come del resto risultava dall'art. 7 del decreto-legge 1938 -di qualunque durata sempre come facoltˆ dell'Amministrazione sia in aumento che in diminuzione (art. l primo comma). Condizioni necessarie per l'esercizio della facoltˆ: a) variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione della offerta, con l'aumento o la diminuzione del prezzo complessivo dell'opera in misura superiore al IO %; b) mancanza di patto contrario alla revisione. In sostanza, alla necessitˆ della clausola revisionale, che aveva dato luogo a varie questioni circa la formulazione e che del resto non sembrava compatibile con una facoltˆ, sostituita pi opportunamente la mancanza del patto contrario alla revisione, e per le variazioni, che prima si ritenevanoá riferibili ai prezzi lordi di capitolato con questioni circa la possibile diversitˆ in concreto, dei prezzi di capitolato rispetto a quelli correnti, stato precisato che riguardano quelle dei prezzi correnti (art. l, Jo comma). Limiti della revisione: sempre operativitˆ sulla parte differenza eccedente la percentuale con l'applicazione del ribasso contrattuale sul nuovo importo; ed inapplicabilitˆ, per la revisione in aumento, ai materiali approvvigionati e alle quantitˆ di lavoro che si sarebbero potute eseguire e non si sono eseguite antecedentemente alle variazioni (art. l, 4¡ comma, ed art. 2 decreto-legge 1938). Procedimento: domanda di revisione, a pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo, con precisazione che risolve le questioni insorte con la precedente disciplina (art. 2), deliberazione dell'Amministrazione, ricorso nei trenta giorni dalla comunicazione al Ministro competente, il quale decide, insindacabilmente su parere dell'apposita Commissione presso il Ministero del lavori pubblici (art. 5). Come giˆ era disposto all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 1938 la revisione ammessa anche in corso di esecuzione dei lavori, salvo conguaglio finale, e come anche era previsto, tra l'altro, allo art. 5 de-l decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 226 l'Amministrazione autorizzata a concedere acconti non superiori al 50 % sulle somme che possono spetta,re agli appaltatori in conseguenza della revisione definitiva o parziale, in corso cio dei lavori (art. 3). áá á Sono poi quasi riprodotte disposizioni pressoch identiche a quelle degli art. 5, 6, 7 e 8 dei decreti-legge Hf38 art. 5, 6, 7 ed 8) circa l'inapplicabilitˆ della disciplina alle opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero per i trasporti che sono regolate da norme particolari; circa la notifica del ricorso avverso la deliberazione dell'Amministrazione da effettuarsi nel termine stabilito sia nei confronti del Ministro compet.ente sia nei confronti del rappresentante dell'ente, quando l'opera, venga eseguita da amministraá -13 II. D. L. C. P. S. 18á12á1497, n. 1548 (G. U., n. 13) previsti in questo D. L. sembra debbano applicarsi Modificazione dell'art. 543 del c. p. c., circa il pignole norme generali di che alla legge á7-1-1929, n. 4 ramento di stipendi, salari ed altre indennitˆ dovute {c. d. pre-leggi finanziarie). per rapporti di lavoro. IV. D. L. 20á1á1948 n. 15 (G. U., n. 28): Assunzione temporanea di personale per i . servizi di polizia .. III. D. L. C. P. S. 7á11á1947, n. 1559 (G. U., n. 14): Rilevanti gli articoli 5, 6 e 7, che attribuiscono ai Disposizioni penali in materia fiscale. -Ai reati Prefetti il potere di requisizione. zione non statale; circa la competenza del Ministro dell'interno se trattasi di opere di enti locali e del Ministro dei lavori pubblici se trattasi di opere di altri enti pubblici; circa le necessarie intese ove siano interessate altre Amministrazioni; circa la composizione della Commissione in dette ultime ipotesi. La Commissione, giˆ variata nella sua composizione con la legge 18 ottobre 1942, n. 1435 e col decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 226 {art. 6), ha subito altre modifiche ed di rilievo che di essa fa parte la rappresentanza sia delle organizzazioni sindacali fra appaltatori sia delle organizzazioni sindacali fra operai edili (art. 4). II. -Con particolari disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'art. l ammessa altres“ la revisione, secondo la nuova o secondo la disciplina abrogata, anche se nei contratti manchi la clausola di revisione, per i lavori appaltati a partire dal 15 aprile 1946 tanto manifesta estensione a tutt"e le opere pubbliche della facoltˆ concessa dal decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463 per le opere dell'Amministrazione dei lavori pubblici e perdippi anche per i lavori appaltati precedentemente al15 aprile 1946 ma posteriormente all5 maggio 1945, purch la revisione, in questa ultima ipotesi, sia compatibile con le aondizioni particolari del contratto. La condizione posta per la revisione negli appalti successivi al 15 maggio 1945 ed anteriori al 15 aprile 1946 non sembra molto precisa e certo non per lo meno chiara in quanto tale condizione dovrebbe concorrere anche per gli appalti successivi al 15 aprile 1946. Comunque pu˜ concludersi che negli aE!palti di opere pubbliche dal 15 maggio 1945 la revisione ammissibile anche in mancanza della clausola revisionale che viene a scomparire dal sistema legislativo in materia, avvertendosi per˜ che, per la disposizione transitoria contenuta nell'art. IO, escluso ogni riesame dei procedimenti revisionali giˆ definiti in base alle disposizioni abrogate. INDICE SISTEMATICO D E L L E C O N S U L T A Z _l O N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE é STATA DATA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Si esaminata, soprattutto agli effetti della rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, la natura giuridica dei seguenti Enti ed Uffici: E.N.A.C. (n. l), E.A.M. (n. 1), C.R.A.L. (n. 2), C.A.S.A.S. (n. 3); Circoli militari, Spacci cooperativi militari, Mense militari in guarnigione e al campo (n. 4), U.C.E.F.A.P., U.C.O.F. ed altri Uffici simili (n. 5), Comitati provinciali della caccia (n. 6), Consorzi agrari specie per quanto riguarda la gestione ammassi e la gestione viveri importati . (n. 7), Uffici provinciali autotrasporti (n. 8), S.E.P.R.A.L. t(n. 9 e 10), Tesorerie provinciali (n. 11), Commissioni per il riconoscimento dei partigiani (n. 12), Polizia ferroviaria Alta Italia (n. 13), Giovent italiana (n. 18). -II) Se gli atti amministrativi emanati dai Prefetti ex art. 19 L. Com. Prov. siano definitivi (n. 32). III) Se l'Amministrazione sia obbligata a decidere sui ricorsi gerarchici (n. 34). -IV) Se l'Amministrazione possa per ragioni di equitˆ derogare ai Capitolati (n. 36). -V) Se i Prefetti possano servirsi dell'art. 19 L. Com. Prov. per impartire alle Autoritˆ provinciali dipendenti ordini in deroga alle leggi vigenti (n. 37). AMNISTIA ED INDULTO. -I) Se l'Intendente di Finanza sia competente ad emettere declaratoria di amnistia per i reati per i quali pu˜ emettere decreto penale (n. 2). -II) Se il Pubblico ufficiale possa esimersi dal presentare denuncia per reati dei quali sia venuto a conoscenza per ragioni di ufficio e che siano compresi in un decreto di amnistia (n. 3). APPALTO. -I) Se il termine di tre mesi entro il quale deve avvenire la consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice (art. 14 cap. gen.) sia perentorio o comminatorio (n. 2). -II) Se la perdita di materiali contingentati assegnati all'Impresa dalla Amministrazione debba far carico a quella o a questa (n. 3). -III) Se un'impresa esentata dal deposito cauzionale debba versare il 4 % sull'intero ammontare del deposito anche se il contratto sia stato rescisso anticipatamente (n. 5). -IV) Su chi debbano gravare le conseguenze del perimento delle opere o dei danni ad esse nel caso di sospensione dei lavori ai sensi della legge 28-11-1940, n. 1772 (n. 6). -V) Quali siano i limiti della facoltˆ dell'appaltatore di rinunziare preventivamente al diritto di risolvere il contratto in caso di variazioni oltre il quinto (n. 7). -VI) Quale sia la natura del termine previsto dall'art.. 83 delle Condizioni generali per le forniture militari (n. 9). -VII) Se sulla revisione dei prezzi debba incidere un aumento di salari disposto con effetto retroattivo (n. 42). -VIII) Se, al fine della árevisione, possa tenersi conto di accordi salariali limitati alla sola azienda dell'appaltatore (n. 43). -IX) Se ai fini della revisione gli accordi sindacali stipulati attualmente debbano considerarsi compresi tra le disposizioni di legge (n. 44). -X) Se ai fini della revisione dei prezzi debba tenersi conto della durata contrattuale dei lavori o della durata di fatto (n. 45). -XI) Che cosa s'intenda per lavori in corso di esecuzione ai fini della revisione dei prezzi (n. 46). -XII) Se l'appaltatore abbia diritto a revisione di prezzi nel caso in cui esenzioni tributarie previste in contratto si .rivelino inapplicabili perch illegittime (n. 47). -XIII) Se la competenza a decidere controversie in materia di revisione di prezzi spetti al Collegio arbitrale (n. 48). -XIV) Se possa concedersi revisione di prezzi in relazione a forniture stipulate dopo il 13-6-1940 in base a contratti muniti di clausola senza limite minimo di variazione (n. 50). -XV) Quali norme di revisione si applichino ai contratti di fornitura stipulati da servizi delle FF. SS. diversi da quello lavori (n. 51). -XVI) Se sia possibile inserire clausola di revisione mediante atto aggiuntivo (n. 53). -XVII) Se la domanda di revisione di prezzi sia soggetta a termini perentori (n. 54). -XVIII) Se i principi sulla revisione dei prezzi e sulla eccessiva onerositˆ stabiliti dal codice civile siano applicabili anche in materia di pubblici appalti e forniture (n. 55 e 65). -XIX) Quale sia la natura degli interessi dovuti all'appaltatore per il ritardo nel corrispondergli le rate di saldo (n. 58-59 e 60). -XX) Se in base al Nuovo Cod. civ. il cottimista possa valersi dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione per i crediti vantati verso l'appaltatore (n. 68). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -I) Se l'autoritˆ giudiziaria possa revocare i sequestri disposti dal Prefetto a sensi del D.L. 5-10-1946, n. 193 (n. l). II) N a tura giuridica dei rapporti tra Consorzi agrari provinciali e Stato in relazione alla gestione degli ammassi, specialmente con riguardo alla possibilitˆ di costituzione di parte civile da parte dell'Avvocatura per reati commessi da estranei o da dipendenti dei Consorzi stessi (n. 2). AVVOCATI E PROCURATORI. -I) Se gli enti diversi dallo Stato, che sono autorizzati a valersi del patrocinio dell'Avvocatura, possano. farsi_ difeniô porecisazione che correzione. Il risultato ottenuto , invece, preoocupante perch lo spostamento cui si perviene ha luogo nel nucleo centrale del sistema dei rapporti fra a,mministrazione e giurisdizione e, per lieve che áesso sia, destinatoá ad ampUficarsi in guisa incalcolabile ISUl quadra,nte dell'esperienza giuridica. D'a.Ura pa,rte il terreno sul quale viene 'sparso questo seme, intendiamo la, cosc“enza giuridica, i[l'articola,rmente a-datto oggi -a riceverlo ed a permetterne lo 'srviluppo in maniera forse impensata: l'entrata in vigore della nuova Carta costituz-ionale ha dato la sensazione (1su di una áscala senza dubbio di gran lunga. mag1giore de] vero e del plausibile) che in fatto di diritto pubblico nessun a;pprodo :raggiunto nel passato ~sia l'ultimo ed il definitivo. Da ci˜ la neces¥sitˆ di sommrure precisazione a precisazione, revisione a revisione, pi per parare a qualche possibile conseguenza dell'acuto lavoro di cui si discorre, che per sva,luta.rne l'alto risultato dottdnario conseguito. * * * In sostanza l'IAzza.riti a.fferma che la dispnsizione dell'art. 4 della legge abnlitrice del contenzinso amministrativo non significa a.ffatto che l'atto am;ministrativo 1S1ia insens,ibile aJla vendenza di un giudizio avanti al Giudice ordinario, ma soltanto che questoá 'Giudice non pu˜, egli stesso, ordinare la sospensione della sua esecuzione. Per contro l'Amministrazione Pubblica, non solo non affatto obbligata a procedere, nelle condizioni anzidette, all'esecuzione dell'atto; ma essa dovrebbe provvedere alla soáspensione tutte le volte che l'esecuzione possa. portare p,regiudizio all'eventuale revoca o mod~fica ásia p.ur mediatamente conseguente al giudicato di accoglimento della domanda per l'obbligo dell' Amministrazione di conformarvisi. In altre pa.role: di fronte ad un'azione giudiziaria. relativa ad un provvedimento amministrativo, áche ási a~ssuma lesivo d'un diritto ásoggettivo :Perfetto, l'Amministrazione dovrebbe esaminare S'e l'esecuzion.e di siffatto provvedimento comporti o meno l'impossibilitˆ di revocare o modificare l'atto per effetto della eventuale 'sentenza di accoglimento. Nell'affermativa, es1sa, avrebbe il dovere (giuridico, anche áse non coercibile) di sospendere: diversamente si porrebbe in condizione di non poter pi adempiere a-ll'obbligo che le imposte dalla legge, di uniformarsi a.l giudicato. Qui si troverebbe, d'altra parte, secondo l'A. la chiave che rende pos,sibile decifrare e dare un senso all'art. 7 'seconda parte, della legge citata. In un unive1~so giuridico in cui si pos.sa (o, addirittura, si debba?) daLre e'secu2lione al provvedimento ancorch 'penda, giudizio secondo le vedute oggi correnti, non trova posto una norma chP esiga il requisito sostanziale della grave necesslitˆ pubblica e quello formale del decreto motivato perch questo provvedimento vada es'eguito. Ma se si muova dal .principio del dovere giuridico di sospendere -nelle condizioni sopra ria,ssunte -l'esecuzione dell'atto, tutto diventa. chiaro: fuor dall'ipotesi dell'art. 7, J.'Ammin]s,trazion_~ Pubblica ha il dovere di non dare esecuzione all'atto lesivo di un diritto soggettivo perfetto se siasi iniziato un procesáso avanti l'Autoritˆ giudiziaria ordinaria e l'esecuzione pregiudichi lo adempimento degli obblighi di annullamento o di 2 moditicazione discendenti dal giudicato di accogtim, en to. U1áa, il decreto e.manato a norma dell'art. 7 pu˜ 101ámare oggetto di ricorso di legittnnitˆ avanti al Oonsigllo di .~::hato in .sede giurisdizionale, (non clnaro se con eventuale episodio soprasse. ssOl'lO). tA. magágior ragione il l'lCOl'SO dovrebL¥ e essere ammesso allorquando all'esecuzione si dia corso senza tale demáeto. 1Si eliminerebiJe per tale via l'incongruenza, per cui il titolare di un interesse le.gittlmo, una volta impugnato l'atto, ass.istito dal rimedio della sospensione, che invece non giova al titolare d'un diritto soggettivo perfetto. Infine, per meglio attuare la tutela dei cittadini, in que-sta zona-, l'A. propone che la pronuncia anche in merito demandata al Consiglio di .Stato sui ricorsi diretti all'adempimento da parte dell'Ammini-strazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato sia estesa ai (( ricorsi per ottenere dall'Autoritˆ amministrativa la-sosp-ensione dell'esecuzione dell'atto ammini,strativo da cui -si '[H'etenda leso un proprio diritto, in pendelliZa di giudizio avanti 1'Autoritˆ giudiziaria ,>, integrandosi con un n. 4-bis} l'art. 27 del vigente 'L'. U. sul Consiglio di Stato. * * * Pi che ad un progresso qui siamo di fronte quasi ad un capovolgimento delle nozioni tradi zionali, che ha luogo in aderenza -nelle appa renze, a¥lmeno, perfetta -alle diásposiziioni della legge del 1865 di abolizione del contenzioso am minis-trativo. Prova, 'se ne occorresse ancora una, della mirabile vitalitˆ di questa legge, la-quale nella sua ordituráa fondamentale tuttora-resiste, a-dattandosi, all'evoluzione dell'ambiente ~:~torico politico (a meno che questa evoluzione sia in realtˆ a,s,sai meno rilevante per quel che riguarda il diritto amministrativo di quanto si creda; ma questo un a.ltro discorso). Dicevamo aderenza apparente, piuttosto che 1áeale. E qui neces:sario intendersi. Il presˆdente Azz.airiti converrˆ con noi che l'esecutorietˆ, del l'atto ammini,strativo non discende aiffaHo dal l'art. 4 della legge del 1865, ma dai principi e dalla s-tes.sa, definizione di Amministraz,ione Pub blica. E' vero, invece, che l'art. 4 a costituire una aápplic.azione concr-eta di questi áprincipi e pu˜ assu. mer:Sii per certo che, anche se l'art. 4 non fosse esistito, ove la dottrina a.ves1se rettamente intesi e la pratica. aves.se adattati i motivi fondamen tali del diritto pubblico moderno, le cose non sarebbero andate diversamente da come vanno in pre-senza dell'art. 4. Quali questi principi e quali questi motivi? Qui porremmo in prima lineaá, pur non .sopra valuta.ndola, la. concez-ione della, divisione dei poteri, intendendo, ques1ta. non .s-oltanto qua1e garanzia delle civiche libert, (giusta lo 's1tamp-o ca-lcato s'ull'Inghilterra di fa-ntasia del barone di Montesquieu), ma anche come gelosa ,sa.Iva g-ua.rdia delle attribuzioni dell'esecutivo nello Rtato moderno, a seguito dell'esperienza acquisita nel conflitto tra Sovrano e Pa-rlamenti che carattel'izz˜ la ,storia della !<]:ancia nei .secoli xvn e xvm. A-ggiungeremo la c..d. Ç presunzione di legittimitˆ>> dell'atto amministrativo, con-seguente non solo alla. natura dell'attivitˆ, ed alle considerazioni dei controlli e delle ga-ranzie gim-ldiche e politiche elle presidiano l'operato dell'Amministrazione Pubblica, ma anche e principalmente dall'intimo contatto esistente fra organi amministrativi e potere legislativo..politico (contatto non desiderabile per qualsivoglia Giudice); il quale potere legislativo- politico in definitiva il solo competente a segnare le mete dell'azione statale ed i mezzi per eonsegu.irle. N qu“ pu˜ trascurarsi la considerazione del fatto che la gestione della Pubblica Amministrazione non presenta caratteristiche d.i esercizio economico-patrimoniale (e quindi i segni di quell'egoismo che deve presumersi nell'agire di ogni privato, e che motiva numerosi aspetti del normale processo civile) ma serve al pubblico interesse. Queste tSouo tesi comuni, ripetute in ogni libro di s-cuola. L'espmáienza insegna qualche cosa di pi. E cio che la Pubblica A.mministrazione il soggetto pi espos-to a clhioanes che la storiaá giudiz- iaria annoveri. E' inutile ricerca-re i motivi (sarˆ forse ¥perch i ra-pp-orti tra privati con l'tAmministra.zione sono di regola involontari ed inecouomici): 1sta di fa-tto che contro lo Stato si litiga volentieri. Si pu˜ evitare con la maggiore cura. ogni controversia -con i propri contraenti o con i propri vicini, forse anche per non incorrere nel discredito áe nell'isolamento che pu˜ derivaáre dalla fama di cavilloso e vesásatore, mn. si vola sempre eon gioia-appena che il gioco va.~ga laá posta -ad un proce-sso Çcontro lo !Stato>>. Il fa-tto che l'azione giudiziaria non obblighi l'Amministrazione a. -sospendere il pro-vvedimento per cui si controverte giˆ, nna remora. Ohi litiga, ása-, di regola,, di non potere ottenere altro che una. reintegrazione ex post nel proprio diritto, allorch questo sia. dimostrato: principal mente di non a.ver rimedio a che l'atto di cui si (lisputa non sia eseguito nel tempo in cui deve esserlo, nel qua,le viene regolarmente a coincidere il ma-ssimo dell'opportunitˆ. per l'Ammini-stra zione ed il massimo dell'incomodo per ehi reclama. Quindi in difetto di seri e fondati motivi, di regola. la lite non sorge. Diversamente vanno le cose allorquando sia pos:. Rihile costringere l'Amministraz.ione a 1sospendere l'es-ecuzione dell'a-tto svanta,ggioso. Ç Tempo, p-a dre d'ogni cosa J> cantava Pindaro, ed una volta fermata ]a ruota burocratica tanti effetti possono sortirne. Non ultimo, che l'interesse pubblico che ispir˜ l'atto controverso veng-a a scomparire o ad essere altrimenti soddisfatto (esempio classico: sospensione accordata dal Consiglio di Stato per un provverlimento d“ occupazione di urgenza). Prove: all'aumento dei ricorsi' ˆvanti le giuri, sdizioni amministrative negli ultimi due anni non eorrisponde un aumento proporzionale dei giudizi contro lo Rtnto rwa,nti i Giudici ordinari. Ancora: le domande di 1sosp-ensione proposte alle Sezioni giurisdizionali del Oons,iglio di Stato, si moltipli -3 cano oltremisura, giungendo a compromettere il lmon funzionameuto di quella Magistratura. Ancora, infine, dato assiástere, con maggiore fl-equenza di quel che non possa, credersi, a. tiáavestimenti, con a1ágomenti addirittura acrobatici, di diritti soggettivi in intel'essi legittimi (tipo: diI áitti aftievoliti) esclusivamente per assicurarsi la pos,sibilitˆ della sospensione ad opera di Giudice del provvedimento impugnato. 01áa., addurre inconvenienti non costituisce d] per s un a.1ágomento. Ma, lo diviene se questi inconvenienii si innestano sulla base del dovere giuridico che ha l'Amministrazione Pubblica di adempiere ai .suoi fini, eseguendo que~li atti concreti che, una volta deliberati, essa stessa de'Ce, presumere come legáittirni) .sinch sia convinta di llleggittimitˆ dal Giudice competente. * * * L,a conclusione di questo discorso, forse troppo lungo e certo troppo ovvio, che se di un doveráe giuridico per gli Uffici amminis,trativi pu˜ parlaDsi, nelle condizioni test descritte, que¥sto dovere consiste nel dare esecuzione al provvedimento amministrativo nel tempo stabilito, sia. o meno p1áoposto reclamo giurisdizionale, non giˆ nel sospendere tale esecuzione in vista della poássibilitˆ dell'adempimento in forma .specifica dell'áeventlm. Ie giudicato di accoglimento. Risponde ad un interesse dell'IA.mministrazione e rimediaá a qualche rara devia.zione patologica la facoltˆ di puro fa.tto (non potere discrezionale) che es.sa ha di sospendere all'esecuzione dell'atto controverso, laddove ques.ta esecuzione si manife sáti di scarso interesse pubblico e possa, invece, gravemente compromettere per il f.uturo (risarci mento del danno) la sáua posizione. Ma qui ásiamo ancora nella fase pro-giuridica. degli apprezza menti di mera opportuntˆ, e qualsia.si possibilitˆ di sindacato categoricamente da escludere. In presenza di una Ç p.resunzione di leggittimitˆ >> (in diritto) e di un pregiudizio di infondatezz.a. del reclamo (in linea di puro fatto) l'onere di buona amministrazione postula l'esecuzione del provvedimento. Facoltˆ discrezionaJi vere e proprie per quanto atliene, in genere, all'esecuzione non del provve dimento ma. della sentenza (veggansi a tale ri guardo i lavori preparatori della legge 20 ma.rázo 1865, ed in genere le opinioni tradizionali) nascono soltanto daJ giudicato: e qui l'art. 27, n. 4, del vigente T. U. sul Consiglio di Stato offre la possi bilitit di un sindacato giurisdizionale, esteso non solo al piano della legittimitˆ, ma anche a quello del medto e probabilmente comprendente veri e propl'i poteri di sostituzione del S.O. A. all'Am ministrazione attiva. Ma sino a quel momento quest'ultima ha un vero e proprio dovere di ese guire il provvedimento, sia pure entro certi limiti facilmente intuibili ed in ogni caso apprezzati in regime di libertˆ incontrollabile. Resta J'a,rgomento desunto dalla seconda pMáte dell'art. 7 della legge sul contenzioáso amministrativo. tSenza dubbio questa norma as,sai oscura e che -intepretata nel senso in cui la intende il nostro A. -non tanto verrebbe ad urtare contro il p1-ecedente a.1-t. 4, quanto a sconvolgere il sistema che ;,;i ricava dai principi. tSenoncll, quali che siano sta.te le idee del legis“atol'e del 1865, certo che per merito principalmente del Cammeo, l'art. 7 venuto ad inquadra ál'Si mirabilmente nella ogmattica amministrativa. L'illustre Maestro, dopo aver criticato ogni altra :possibile interpretazione della norma giunge -co.m' noto-alla conclusione che qui si tiáaHi di ipotesi in cui l'Amministrazione 'si renda atti áice per ottenere l'adempimento di una pl'etesa di diritto privato a.vente ad oggetto un fare od un non fare. Es,sa allora, e solo dopo aver adito il Oiudice (da,ta la mina,ccia, alla libertˆ personale insita itella coazione a.l faTe o al non fa.re, e la garanzia offerta dalla pendenza del giudizio ai fini d'un possi bile risarcimento), ricorrendo gli estremi della gravitˆ e dell'urgenza pu˜ con decreto moti vato provvedere a.lla soddisfazione della propria pretesa bench non sia ancora intervenuta pro nuncia. Orediamo áquesta interpretazione definitiva ed inconfutabile. Estenderla, o comunque modi,ficarla non tanto costituirebbe una evoluzione, quanto un autentico regres:w verso quei Çpáreconcetti >> che il Oammeo 1áilevava nei lavori preparatori del la legge. Vero che qui, secondo l'Azzariti, i Ç precon cetti >> starebbero piuttosto dalla parte del Cam meo che da quella dei legislatori del 1865. Ma se sono vere le conclusioni cui s:i perviene, conside rando le cose alla stregua dei principi, tale propo sizione critica forse da ritenere alquanto az.zar data. Una considerazione d'ordine páratico: in base a quali estremi, giusta i risultati dello studio in esame, la, áSospensione dell'atto amministrativo dovrebbe essere accordata. In altre parole e ,suf ficiente che dal Consiglio di Stato venga a'ccertata la pendenza, del giudi~io civile e la eventuale im possibilitit dell'esecuzione in forma specifica del giudica.to, ovvero occorre qua.lche cosa di pi, nel senso áChe :quel C'onsess¥o, sia pure in via, di som maria infoármaz.ione, accerti un fumus di fonda tezza. nella domanda.? Nell'uno e nell'altro ca,so ,gli inconvenienti sa rebbero gravi: la ,semplice .constaz,ione della pen denz.a porrebbe alla merc dei poss:ibili reclami di privati il huon andamento della gestione della cosa pubblica; l'apprezzamento del fumus porte l'ebbe a fataH disa.rmonie ed antinomie fra i due ordini di giudicati chiamati a pronunziarsi sulla questione controversa, nociva -in definitiva allo stesso prestigio di entrambi. Non .si tratta, adunque, soltanto dell'inconve~ niente della diversitˆ dei giudici, sotto l'aspetto meramente strutturale) che l'A. dimostra. di valu tare esa.ttamente : qui sus,s:iste un rpároblema di ca.rattere funzionale che non pu˜ es.sere posto in parentesi, e che st;mhra irre,solubile, a meno che -4 non si vog-liano incontrare difficoltˆ pm aspre e pericoli pi 1sensibili di quelli che attua.Jmente la vita giuridica e la pratica amministrativa prospettano. Lo 's:tes,so vale per la pároposta di un sindacato di merito da affidarsi al Consiglio di Stato in questioni del genere. Quando si paJ.¥la, infatti, di giurisdizione di merito non possibile sottra.rsi alla suggestione di uno spostamento della ásede dell'a,ttivitˆ amminis,trativa dell'Ufficio deliberante ed esecutore all'Organo in tal modo giudicante. Ora, sinch trattasi di situa.zioni giˆ risolte sul piano della legittimitˆ (art. 27, n. 4 T.U. OonSiiglio di áStato) la cosa non solo non presenta pericoli, ma addirittura pu˜ tornare di vantaggio alla Pubblica !Amministrazione la quale si vede segnata una concreta direttiva di azione orientata anche su criteri di convenienza, oportunitˆ, -tempestivitˆ ,ecc. La questione si presta a diversa valuta.zione, invece, quando taJe giudizio si innesti su di una. situazione non definita. in cui l'attivitˆ dell'Amminish~azione, 1per i motivi sopára accennati, deve presumersi legittima ed il operato doveroso rispetto alle direttive politico-legislative segnate in ,sede di governo. Mancherebbe qui, aJmeno in un considerevole numero di cas.i, al ~Consesso giudicante quella va.luta.zione della Ç entitˆ È del fatto amministra tivo generaJe, >Senza la quale non si dˆ possibilitn, di giudizio di merito: questo non sarebbe giudi cato normalmente nel suo comples,so totale, nelle sue ripercussioni rispetto ad altri settori insom . ' ma m quella sintesi di aápprezzamenti a cui una Amministrazione attiva ben ordinaáta deve ispi rfil'Si: ma le singole controversie si prospettereb bero co;me isolate, in una visione casistica ed episodi,ca, e senza.; ;spesso, una seria. possibiliti'\, di an~icipare, il giudizio 'sulla legittimitˆ (finale, per mtederci) dell'opera dell'Amminis:trazione. Quanto al resto baásta riflettere che ai pochi >giu dizi e xart. 27, n. 4, che le cronache registrano, verrebbe a contrapporsi un numero, prevedibil mente altis,simo di ricorsi per sospensione pro posti in funzione ádellaá pura e .semplice pen'denza, d'una azione giudiziaria, pur 'se infondata. Con áquanto disordine, ognuno pu˜ facilmente immagina.re. * * * Rimane a.perla la áquestione chca la maggior tutela che il vigente ordinamento giuridico accorda agli interes1si legittimi" l'ispetto ai-diritti sog gettivi perf.etti. Non pu˜ nega.rsi che agli effetti pratici ci˜ sia vero : ma ogni motivo di perplessitˆ scompare allorquando si rifletta che non di maggiore o minore tutela qui tra.ttas:i, bens“ di tutela di diversa nat'l,lra. Senza affrontare il proLierna in l'adiee (l'aJ.¥gomento meriterebbe una trattazione ad hoc) certo che, qua.nto meno sul piano psricologico, il Consiglio di Sta.to -qual che sia l'apparato formale della sua a.ttivitˆ in sede contenziosa-si considera, ecl considerato dalle Amministra-zioni e dagli stessi ricoiTenti, piuttosto come un oensore dall'interno áChe come un giudioe esterno. Oi˜ 1Spiega tante cos.e: il sindaeato sull'eccesso di potere, il giudizio di merito ed infine, la facoltˆ di sospendere il procedimento impugnato allorquando l'impugnativa graviti nella, .sfera di giurisdizione che gli propria (interessi legittimi). E -ove si vada a fondo -ci˜ spiega perch un analogo potere non possa essere attribuito a quel Oonsesso nelle materie di competenza del Giudice ordinario. * * * Con tutte que,ste riserve, tutta.via, il lavoro del presidente Azzariti rientra nel ristretto numero degli scritti che fanno pensare. E,sso, oltre ehe a.i ~s:uesposti rilievi pratici offre l'adito a due ordini di conásiderazioni teoriche: l'uno circa la natura ed i ca.ratteri dell'istituto della sospensione, inteso que,sto nella ,sua. pi vasta porta,ta di fenomeno che si riscontra nel diritto civile, processuale-, civile, amministrativo, tributario, ecc. ; l'altro circa il problema sfiorato dall'illustre A. dell'affievolimento in interessi dei diritti soggettivi perfetti, in presenza degli arti coli 2 e 5 della legge abolitrice del conten~ioso amministrativo. Sia lecito qui formulare (felioioribu.s ingeniis) l'auspicio che questi argomenti costituiscano fe condi ca;mpi di ricerca.. FRANCESCO AGRñ AVVOCATO DELLO STATO NOTE D I DOTTRINA F. Rocco: La posizione del Consiglio di Stato: nel nuovo ordinamenh costituzionale e i suoi compiti. Il 12 gennaio 1948, in occasione del suo insediamento, il nuovo Presidente del Consiglio di Stato, Ferdinando Rocco, ha pronunziato un importante discorso sul tema sovraindicato. Il discorso riportato per intero nella Rivista Atnmináistrativa della Repubblica italiana, 1948, Fase. I, I, pag. l. Ne riassumiamo qui di seguito le parti pi salienti. Premesso un cenno sulla avvenuta consacrazione del Consiglio di Stato nella Carta costituzionale della Repubblica, sia come massimo organo consultivo, sia come organo giurisdizionale, il R.. ha precisato che la funzione giurisdizionale deve intendersi (salvo i pochi casi eccezionali di competenza esclusiva, giˆ contemplati dalla leggi vigenti) come limitata ai soli interessi legittimi, la cui nozione stata opportunamente inserita nella stessa Costituzione. Ma. tali jnteressi legittimi, come debbono essere un limite per il Consi-á glio di Stato, dovrebbero costituire anche il campo riservato alla sua competenza, con esclusione di qualsiasi altra autoritˆ giurisdizionale. Per quanto riguarda la funzione consultiva il R., nel tracciare Ç i limiti che il Consiglio diá Stato deve incontrare nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, in confronto dell'attivitˆ amministrativa del Governo della RepubblicaÈ, ha precisato che si tratta di Ç problema delicato ll, in quanto, l'esercizio del controllo, estenden-á dosi al merito amministrativo, talora Ç rasenta la valutazione politica ll, la quale invece deve essere riservata al Capo dello Stato, al Governo, al Pl:trlamento e alla Corte Costituzionale. Limiti di altra natura al controllo del Consiglio di Stato derivano poi dal contenuto tecnico dell'attivitˆ amministrativa, in rela:Zione al quale il Cons~glio non pu˜ sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi consultivi tecnici, particolarmente competenti; il concetto di discrezionalitˆ tecnica non pu˜ tuttavia, a questi fini, ampliarsi fino a ricomprendervi l'indagine sulla Ç eonvenienza finanziaria ll, che alla funzione consultiva del Consiglio di Stato non dovrebbe invece essere sottratta. Passando a trattare della funzione giurisdizio nale il R., dopo aver accennato all'accusa di ec cessivo formalismo, a torto rivolta alla Giustizia del Supremo Consesso Amministrativo, ha af fermato che lo scopo dell,la Çgiustizia. sostr.nziale ll cui certamente tende tutta l'opera del Consiglio, pu˜ ben raggiungersi pm mantenendosi nelle rigide maglie dell'esame di legittimitˆ, senza alcun bisogno di un'ulteriore larga estensione del sindacato di merito assolutamente deprecabile, specie per i riflessi negativi che avrebbe sul ritmo stesso dell'azione amministrativa. A questo proposito il R. ha messo in rilievo che i recenti sviluppi della giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno determinato Çqualche passo correttivo ll nel senso suindicato, trovando pienamente consenziente la Corte Suprema. Detta giurisprudenzaÇ ha cosi ammesso in qual. che caso ad esempio che un errore di motivazione in diritto dell'atto amministrativo non debba condurre fatalmente all'annullamento dell'atto impugnato qua'ndo, non la norma giuridica invocata dall'atto stesso, ma altra norma ne avrebbe autorizzato egualmente l'emanazione. Cos“ pure in tema di procedure miiitari, di avanzamento o disciplinari, ha statuito che l'omissione dell'esame di elementi di giudizio prima facie irrelevanti, o almeno non apprezzabilmente influenti, ai fini del. la formazione del giudizio dell'Amministrazione, non debba del pari condurre inevitabilmente all'annullamento degli atti. In tal modo si esercita in realtˆ una qualche delibazione del merito, ma non si invade propriamente il merito, ed il merito anzi si rispetta nella sua sostanziale bontˆ ll. Il R. ha, in relazione a tale giurisprudenza, auspicato Ç che si inserisca nella legge -con le dovute cautele -un principio generale che accor ádi al Giudice amministrativo di legittimitˆ la facoltˆ dell'esame della rilevanza del vizio formale dell'atto, agli effetti della sua sostanziale validitˆ, per permettere di salvare l'atto stesso dall'annullamento in taluni casi di pi lievi irregolarit formali nel processo di formazione o di manifestazione della volontˆ della P. A. Ci˜, come ovvio, sempre che i requisiti di forma non siano da norme di legge espressamente richiesti a pena di nullitˆ o di decadenza. A tale scopo potrebbe utilmente soccorrere nel giudizio di irrilevanza la manifesta conformitˆ a giustizia dell'atto impugnato; valutazione inversa a quella della manifesta ingiustizia, introdotta com' noto della giurisprudenza della nozione di--eccesso di potere. Ed al Giudice dovrebbe, in simili casi, attribuirsi la facoltˆ., in luogo di pronunciare l'annullamento, di ordinare soltanto la correzione dell'atto amministrativo, senza necessitˆ quindi di rin ~ () - novazione del procedimento; utile e sufficiente ammaestramento, peraltro, questa correzione contro il ripetersi di errori sempre deprecabili e talvolta pericolosi È. Passando poi fugacemente a parlare del problema della giustizia amministrativa periferica, in relazione alla istituzione delle Regioni, il R. ha riconfermato la decisa opposizione, conforme a quella mostrata dalla Corte Suprema di Cassazione, ad ogni possibilitit di istituire sezioni regionali del Consiglio di Stato con piena autonu mia funzionale. Ha infine auspicato che venga dato al Consiglio un ordinamento per quanto possibile conforme a quello che sarˆ dato alla Magistratura ordinaria. All'illu8tre Pre8idente Ferdinando Rocco, al etti nome legata da molti anni la giuTi8prudenza della IV Sezione, vada il nostro saluto e z>augu1" io che, nell' e8erciz,io delle 8tte nuove, pi alte funzioni, contintt'í a dare al Gon8igl'io d'i Stato il prezio8o attivo contributo della 8tta dottr'ina e del 8UO eqttilibrio. N. P..:cELLA: Il controllo del giudice sulla costituzionalit“ dei decreti legislativi. <, 1947, II, 193 -in qu,ale vede nell'art. 4 del decreto legislativo presidenziale 22 gingno 194G, n. 44, un caso di eccesso di potere legislati-vo -e da ultimo ancora il Orosa, in cc Giur. /t. È, 1948, IV, I; in senso contrario, invece, App. Catania e T1'ibunale Padot'a, áin Ç Giur. /tÈ, 1947, I, 241; Tribunale Cuneo e Tribunale Mantova, in cc Foro /t. >}, 1947, I, 40.2; nonch A.ndrioli, < trovino applicazione. L'A. conelude trattando di aleune questioni relative alla interpretazione di norme eontenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193, fra le quali, di maggior rilievo, quella della dizione cc titolare J> di cui all'art. l del citato deereto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, affermando in proposito, che pu˜ disporsi il sequestro di un eserdzio di eui sia titolare una persona diversa dal proprietario. L'importanzáa della distinzione tra cc titolare >> c cc proprietario >>dell'esercizio si rivela sopratutto in relazáione ad a.záiende appartenenti a persone gittridichc. Poich le licenze di esercizio, per la loro nat'ltra di autorizzazioni di poliz'ia, sono normalmente conce8se a persone fisiche, sembra che la condanna dcll'intc8tatario di esse sia sufficiente a giustificare il seqttestro. O. VITTA: Definitivitˆ dei provvedimenti prefettizi ex art. 19 legge comunale e provinciale. << Foro Amm. È 1947, l, 2, 80. In nota alla decisione n. 17 del 24 gennaio 1947, eon la quale il Consiglio di Stato ha affermato la definitivitˆ dei provvedimenti emanati, dai pre fetti in base al 5¡ eomma dell'art. 19 della legge eomunale e provineiale, il V. tenta una eostru zione generale degli atti amministrativi da consi derarsi definitivi pur senza una espressa disposi zione al riguardo (seeondo il V. la regola gener~le _ del nostro ordinamento che gli atti amministra tivi siano soggetti al rieorso gerarchico). Per il v. il earattere di definitivo di un atto non risiede nella sua diserezionalitˆ, perch il ricorso gerarehieo essendo dato anehe per il merito, si ap palesa pi necessario proprio nei riguardi degli atti discrezionali, o nell'essere esso fondato sulla valutaa,ione di circostanze locali (sulle quali anche il superiore gerarchico pu˜ ben ragguagliarsi), e neppure -come ha ritenuto la decisione annotata -quando vi sia per legge attribuzione di competenza esclusiva dell'autoritˆ inferiore (perch questa attribuzione non pu˜ eliminare un rimedio generale, quale il ricorso gerarchico, ma solo limitare i poteri dell'autoritˆ superiore, che accogliendo 11 ricorso, non potrebbe riformare l'atto, ma imporre la riforma all'autoritˆ subordinata). Secondo il V. -che in ci˜ si rifˆ al Cammeo vi sono soltanto 4 categorie di atti sottratti implicitamente al ricorso gerarchico: l) quando concesso espressamente ricorso gerarchico contro atti negativi (onde se ne deduce che il ricorso non dato contro gli atti positivi e viceversa); 2) quando la legge concede ricorso amministrativo ad autoritˆ diversa dal superiore gerarchico; 3) quando, concorrendo particolari circostanze, sia dato dalla legge ricorso giurisdizionale contro l'atto dell'inferiore; 4-) quando -caso eccezionalissimo -vi sia una particolare urgenza di definire una determinata procedura, e concorrano anche qui norme particolari. Queste categorie sono, secondo il V. tassative e di stretta interpretazione essendo, come si detto, il ricorso gerarchico la regola, e perci˜ a rigore i provvedimenti presi dal Prefetto ex art. 19á legge comunale e provinciale, non rientrando nelle categorie suddette, non hanno carattere definitivo. Pure il V. in vista del carattere eccezionale di questi atti che sfuggono, a suo dire, alle regole ordinarie sgli atti amministrativi, ritiene, con la annotata decisione, che siano sottratti al ricorso gerarchico, e quindi immediatamente impugnabili in via giurisdizionale. Non pare si possa convenire con la soprarichiamata decisione del Consiglio di Stato e neppwre con lo conolttSioni crui perviene il V.J in pic no oo1'!trasto con le sue stesse premesse : se nel nostro ordinamento giuridico i casái di defi-nitivitˆ implicita degli atti amrninistrativi sol/'!o di stretta interpretazione) e se gli atti emessi in base all'art. 19 della legge comnnale e provinciale non rientrano in tali categorie) non si comprende poi come 8i po8sa so8tenere la definitivitˆ di tali atti) qua8i che e8si f088ero da ricomprender8i in una 8ingolare categoria a8solutamente extra ordinem ri8petto al no8tro ordinamento. Pertanto appare assai pi ri8pondente ai principi la precedente deci.sione 21 nov. 1944 del Con8iglio di Stato -sede di Cremona -(<< Ginr. it. >>, '1945, III, l) che di8tingueva ca8o per ca8o tra gli atti eme88i dal Prefetto in ba8e al cit.. art. 19, 8egnando il 8eguente criterio di8cretivo : Ç dovrˆ di8tinguer8i a seconda dell'intrin8eca so8tanza e dell'og¥getto del pro1JvedimentoJ di modo che la definitivitˆ del medesimo dovrˆ e88ere riconosciuta in tntte le ipote8i nelle quali la 8te88a mi8nra avrebbe potuto dalla at~toritˆ competente e88ere presa coi normali poteri e con l)efficacia dái definitivitˆ >>. 8 .A¥ .BERLIRI: Sul ricorso all'autoritˆ giudiziaria in tema di imposte indiret:e sugli affari. ÇForo It. >>, 1947, I, 893. (Nota alla sentenza l febbraio 1947, n. 123 della Corte di Cass. Sez. Unite). Il B., in adesione alla annotata sentenza, sostiene che, in materia di imposte indirette sia esperibile il ricorso all'Autoritˆ giudiziaria anche senza il preventivo esperimento del ricorso alla Commissione delle imposteá, e ci˜ sia in base all'art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1-639¥ che all'art. 2!2: dello stesso regio decreto-legge ed a-ll'articolo 39 del regio decreto 8 'luglio 19e7, n. 1516. In ordine alla questione della coesistenza del rit áorásd. aJl'Autoritˆ giudtizia,ria, ed aHe Comm:iJs,sioni, il B., dissente dalla sentenza annotata che faceva discendere, dalla proposizione del ricorso alla Autoritˆ giudiziaria la rinuncia a quello pendente avanti le Commiss-ioni. Per il B., infa.tti, tanto s.e ii contribuente agisce per ripetere una tassa indebitamente pagata, quanto se si oppone ad una richiesta di mt.¥ggior tassa aVIanz,aáta -dalla Finanza, il processo che si svolge avanti l'Autoritˆ giudiziaria costituisce gravame rispetto a quello che si svolge davanti le Commissioni. E poich non concettualmente ammissibile che coesistano, in uno stesso processo, la fase di primo grado e quella di gr:a;vmme-, aUe Comm!íis,sioni non resta,, in questo caso, che emettere una pronuncia di non luogo a deliberare nel merito. Allo stato della legislazione J pu˜ ritenersi che la soluzione migliore del problema dei rapporti fra giudizio ordinario e gittdi~,;io tributario si trovi neWappl-iaazione este'n8VV'a dell'art. 29á51 o. p. c. Dovrebbe cio 8ospender8i il giudizio ord;inario in attesa della decisione deUe Cornrnissioni tribtdarir. Qánesta sol11-zione raggittngerebbe lo scopo di mantenere l'obbligo di esperire l)azione giudiziaria per opporsi all'ingiunzione tributaria ed eviterebbe l'inconveniente di privare il contribuente della garanZ'ia del gittdizio tributarioJ rendendo inutáile la fic¥tio de,l:la rinunzia (non vo.lntr.¥) al ricor8o. Della questione la Corte Suprerna stata nuovamente investita e pubblicheremoJ appena possibileJ la sua decisione. Societˆ tassabili in base a bilancio e svalutazione di di titoli azionari in portafoglio in conseguenza di riduzione di capitale sociale deliberata dalle societˆ emittenti. (Nota redazionale, in ÇGiur. Imp. Dirette È, 1946, decisione 40). Con decisione 14 febbraio 1945 la Commissione centrale delle imposte ha fissato il principio che Çla svalutazione, nel bilancio di una societˆ, delle azioni di altra societˆ possedute in portafoglio deve essere ammessa in detrazione áquando sia giustificata da una corrispondente minusva-Ienz-a -del valore di mercato dei titoli, e tale minusvalenza abbia assunto carattere di definitivitˆ con la riduzione del eapitaJe -delle societˆ emittenti (e fino a concorrenza di tale riduzione), rimanendo inam -9 missibile, nei confronti della societˆ azionista, la. contestazione sulla natura e sulle cause della perdita ehe hanno giustificato la riduzione del capitale delle societˆ emittenti>>. Nella nota si richiamano, anzitutto, i precedenti giurisprudenziali della questione, i quali possono essere suddivisi in tre gruppi : l) Si affermato che la semplice differenza di valore, in pi o in meno, delle azioni fra quello di acquisto e quello del giorno eli chiusura del bilancio, differenza dovuta alle oscillazioni del mercato, non pu˜ configurare n un guadagno, n una perdita finch le azioni rimangono in portafoglio, perch fino a quando esse non vengono alienate non si pu˜ parlare di guadagno o perdita in atto, ma soltanto in potenza. 2) Se invece la diminuzione di valore dovuta alla perdita eli una parte del patrimonio delle societˆ emittenti, si tratta eli mutamento oggettivo nel contenuto del titolo, e quindi di patrimonio dell'azionista. Tale perdita attuale, e perci˜ deve essere valutata a tutti gli effetti. 3) La diminuzione eli valore delle azioni pu˜ invece dipendere dalla loro svalutazione---deliberata dalla societˆ emittente, per una qualsiasi causa. In questo caso non resta che prendere atto della disposta svalutazione, senza che possano essere opposte all'azionista le ragioni pi .. o meno giustificate che hanno indotto le socieUt emittenti a svalutare le proprie azioni. La differenza fra i casi sub 2 e 3 consiste in ci˜ : che in un caso la perdita per l'a,zionista si verifica per effetto della sparizione di una parte del patrimonio sociale rappresentato appunto dalle azioni; dall'altra invece, la perdita determinata dal mutamento dei titoli posseduti dall'azionista. In q,uesto caso per˜ l'azionista avrebbe bens“ il diritto ad ottenere la detrazione, ma soltanto se alla svalutazione deliberata dalla societˆ emittente corrisponde un effettivo minor valore delle azioni snl mercato. La nota peraltro dissente dalla decisione !addove questa fissa il principio che la detrazione deve essere operata in conformitˆ della svalutazione operata dalle societˆ emittenti; mentre invece la detrazione dovrebbe corrispondere alla differenza fra il valore per cui i vecchi titoli erano portati sul bilancio e il valore effettivo dei nuovi titoli nel momento immediatamente successivo alla riduzione di capitale della societˆ emittente. Non pare si possa consentire con la decisione c con la nota. Per vero sembra che in ogni caso non pu˜ parlarsi di perdita effettiva fi;no a qttando i titoli azionari rimangono in portafoglioJ giaooh la perdita vera e reale si ha 80ltanto nel momento in cui le azioni .vengono vendute e realizzate. Onde sembra che in ogni ipotesi la soluzione da applicare dovrebbe esser qttella 8opra indicata sub 1). Comunque) se in ipotesi) potrebbe anche convenirsi che la. perdita di ttna parte del patrimonilo raPpresentato dalle a;záioni costittti8ca Uánáa perdita attuale per iál proprietario dei tU oli azionari J a¥ltret: tanto non potrebbe dirsi ~qtt,amdo la sva.lutazione azionrtria fosse dalla soaáietˆ emitl ente effettu.ata per una qualsiasi altra ragione : qwt tnvero per' l'azioni8ta non vi perd-ita patrimoniale perch le azioni da lui p088edu te (sáiano dalle societˆ emittenti valutate 100 punti pinttosto che 200) rappresentano sempre la ste88a parte dello stesso patrimonio rimasto inalterato neUa á8aa effettiva consistenza. E poich invece la svalutazione a.zionaria potreb be es.>. Il R., in nota a tale sentenza, compie anzitutto una exemwsns attraverso la precedente giurisprudenza, in cui prevalente era il criterio che la questione dovesse risolversi caso per caso. Peraltro, pur aderendo in via di massima a tale giurisprudenza, il R. non nega che la situa.zione va valutata in maniera diversa per lo Stato rispetto ai privati, data la formazione stessa del patrimonio delle Pubbliche Amministraz.ioni, e considerato anche che il patrimonio statale non costituito soltanto dalle entrate ma anche dalle spese pubbliche, che sono superiori, e di gran lunga alle prime. La qnestione non stata finora trattata in dot trina almeno in via genmáale, ma si sono avute in proposito nnmerose manifestazioni giurispruden ziali, ricordate dal R. Occorre soltanto rilevare che la sentenza della Cass. 19 febbraio 1940 Vergara, in ÇRivista Pe uale È 1941 -9i21, citata dal R. esc>lUse l'applic(:¥ bilitd dell'attenttante non a moti~'O della¥ in.cená sura.bilitd deU'appqáezzamento d-i fatto cáontenuto nel-le¥ sentenza 1Jm1pn_qnata-. Per vero la Corte di Appello di Roma (sentenz¥a 30 marzo 1939) neg˜ l'attenuante per ragioni di carattere generale : Ç nel concetto di danno patri moniale non pu˜ dirsi che rientri il pregiudizio alle disponibilitw fonanziarie dello Stato destinate a]Jpunto a soddisfare le pubbliche sigenze È. E la Cassazione, nel confermare tale sentenza, cos“ motiv˜: Ç Il danno cagionato allo Stato as sume una singolare importanza politica appunto per le qualitˆ dell'offeso, ed questo elemento che si i m pone, poich per esso viene turbata e scossn ln delicata funzione statale. Intendono tutti che rnbare allo Stato non come rubare ad tln pri vato. Il nocttmento trae dalla qualitd della per sona offesa un particolare significnto, e la spe ciale tenuitˆ del danno patrimoniale va ad esclu dersi per le ripercus8ioni di esso sulla collettivitˆ avuto riguardo alla destinazione del pubblico da naro che, raccolto rlalla contribátlz,.ione dei singoli, serve a soddisfare pubbliche esigenze È. E' poi da rilevare che la Corte Suprema ha ne-á gato l'applicabilitˆá dell'attenuante quando il dan no riflette la mancata, percezione dei tributi (16 aprile Hl37, Bellomnno, in ÇGiurisprudenza PenaleÈ 1938, III, -639, n. 187; 14 maggio 1937, Filippini, id. 1938, II, 54); ma stlccessivamentc -giudicando in tema di contrabbando -ebbe a modificare tale criterio di massima dichiarando applicabile in tesi l'art. 62--n. 4 c. p., pur essendo il contrabbando un reato rivolto contro la perce zione di un tributo (cfr. Cass. 12 dicembre 1941, Pontecorvo, Ç Gitlr. PenaleÈ 1941, III, 170 cfr. Saltelli, in ÇAnnali di dir. e proc. pen. È 1939, 822, Spallanzani in ÇRivista PenaleÈ 194&, 690. F. S. Azz.ARITI -G. MARTINEZ -G. AzzARITI: Diritto civile italiano: Successioni per causa di morte e donazioni. (Cedam., 1948, 2a edizione). La lettura di questo ampio volume, dalla forma piana e dall'informazione accurata ed aggiornata, con numerosi richiami della Giurisprudenza antica e recente, con l'indicazione su ogni questione delle opinioni degli autori e relativi riferimenti bibliografici, richiama al lettore il ricordo delle pi pregevoli trattazioni della Scuola Giuridica napoletana, dagli indimenticabili corSii ádi Jez.ione del Gianturco alle lezioni del Degni. Gli autori pi che ad una costruzione sistematica ed ad un approfondimento dei concetti giuridici, in relazione alla teoria generale del diritto, secondo il col:-ltume di molte opere odierne, hanno mirato a presentare un libro utile alla pratica forense, senza peraltro tralasciare le esigenze del giurista puro : non una semplice illustrazione a i base di lavori preparatori, ma l'opera di clinici del diritto, che non trascurano le questioni singole e che dalla esperienza della giustizia concreta ij ' l sanno avvalersi per prospettare le difficoltˆ di interpretazione ed i casi controversi : una ricchez,za, ' l direi sterminata, di casi clinici, che solo, con l'aver presente la letteratura formatasi sul Codice il del1865 e le numerose note a sentenza, poteva es' . sere condensata in un'opera il cui contenuto proporzionato alla mole. La ricchezza del particolare non costituisce un difetto, perch la forma discorsiva ha uno svolgimento rettilineo ed il panorama si svolge avanti lrn al lettore ordinatamente e gradatamente senza l richiami storici che non siano sobri e necessari; w l'erudizione in funzione della pratica. Le solu ~ zioni proposte dagli autori meritano, in ogni caso, la pi attenta delle consideraz-ioni. Non possiamo indugia.rd su di esse in una. breve rec-ensione ma non possiamo tralasciare di menzionare la partieolare concezione dellegittimario in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza prevalente. Tale richiamo serve a dimostrare che gli autori hanno m avuto una concezione propria, non adagiandosi l'á; sulle soluzioni pacificamente raggiunte. m Il libro raggiunge il suo scopo, perch utilis-~~ simo per i magistrati e gli avvocati, cui princi-" palmente diretto. " Questa seconda edizione, ehe in relazione alla precedente notevolmente ampliata, tenendo con-~ti: i~ar~~:en\~t~;~~~,:a ed:;~lalagi;:ii:aru:dei~~~n:,ul f:; stata particolarmente curata dal nostro collega @ avv. Giuseppe AzzaritJi. -~ l RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA APPALTO -Responsabilitˆ dell'appa1tat˜re -C. C. 1865 -A chi compete l'azione -Persone diverse del committente. (Corte di CaEs., Sez. J-, Sent. n. 49-48Bellini- Pecile). l) La responsabilitˆ dell'architetto e dell'imprenditore sancita dall'art. 1639 Codice civile abrogato deriva ex lege, ed informata a ragioni
  • > 1942, I, 428 con nota di Forti. C. Cass. S. U. 7 agosto 1945, n. 711 in Ç Foro !t. >> 1946, I, 201 (nella quale il limite della discrezionalitˆ amministrativa riconferma. to). Cons. di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1fl42 ÇForo It. È 1943, III, 134, Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 1946 in Ç Foro It. È 1947, !Il, 86 con nota di Forti. Sttll:'argomento sái diffonde in modo particolare la Relazione 1930-1941 vol. I, pag. 3 e 8egg. alla quale e8pressamente rinviamo. COMPROMESSO ED ARBITRI-Competenza arbitrale e ordinaria -Vizio del negozio contenente la clausola Competenza a giudicare sulla nullitˆ. (Corte di Cassaz., Sez. II, Sent. n. 75-48-Voghera-Voghera). Se un compromesso in arbitri sia stato stipulato nel medesimo contratto dal quale potrebbe sorgere la controversia prevista, sussistendo autonomia fra i due negozi, il vizio che inerisce al contratto non afferisce alla clausola compromissoria, che deve ritenersi valida. Coerentemente sono gli arbitri stessi che hanno competenza a giudicare della nullitˆ, del contratto. B8i8tono altri precedenti giurisprudenzinli conformi. IMPIEGO PRIVATO -Licenziamento -Indennitˆ di anzianitˆ. (Corte di Cassaz., Sez. IT, Sent. n. 107-48Soc. Ace. Cornigliano -Codeluppi). A termine del disposto dell'art. 2120 del Coelice civile in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro si avvera per causa indipendente dalla volontˆ del prestatore, il diritto alla indennitˆ d.i anzianitˆ non pu˜ essere contestato. E' giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, quello inteso ad accertare che la causa della ces: sazione del rapporto sia indipendente dalla volontˆ del prestatore di lavoro. (Nella specie stato riconosciuto il diritto alla indennitˆ di anzianitˆ all'operaio licenziato dalla impres~per pretesa assenza arbitraria dal lavoro (perch tratto in arresto per ferimentoá di un estraneo) che il giudice di merito ritenne invece giustificata per avere l'operaio agito in istato di legittima difesa). A qunnto ci ri8ulta, questa la primn sentenza con cui il Supremo Collegio affronta il problema della interprctaz¥ione dell'art. 2120 Codice civile in relazione alla 1"i,8olu.~áionc del rapporto di larora verificatosi per forza maggiore o pi esattam ente per imposs,ibilitˆ sopmvvenuta. Giˆ con la sentenza 11 marzo 1947, n. 337, in ÇForo It. È 1947, I, 350 e con la precedente 9 marzo 1943 in ÇForo !t. J> 1943, I, 498 con nota del Petraccone la Cas8azione, pur confermando rispetto a controversie da risolversi con i ]Jrincipi precedenti al mtovo Codáice che la ri8oluzione del rnpporto di lavoro per forza maggiore non attribuiva, al lavoratore, l'indennitˆ di licenzáinmento, aveva fatto riserva sul carattere innovativo dell'nrt. 2120 Codice civile. Ora la ri8erva sciolta e la Cassazione respingendo i dt~bbi sollevati in dottrina (cfr. Zelli in Ç Massimario Giur. La.voro È 1942, 17) riconmce il carattere innovativo dell'articolo 2120 e ne fissa la portata in armonia all'indirizzo dominante in dottrina (cfrá. per ttttti Petracconc in << /l'oro !t. È 1943, I, 498, e autori ivi citati). Che l'arresto costitui8ca impossibilitˆ per il lavoratore di da.re la sua prestazione concetto ultroneo j per˜ resta da vedere se es8o dia luogo ad impos.sibiUt˜; defiiJ'/;itiva o temporanea (cfr. articolo 12'56 Codice civile)j e se, in presenza del fatto Ç arresto È, si debba scendere a riccrcarne le cau8e o si debba ritenere il fatto 8empre indipendente dalla volontˆ del lavoratore, e qnindi attribuire la indennitˆ di anzianitˆ. Sotto tale áultimo profilo sembra che non si tratti pi di giudizio di fatto in8indaca.bile ma di motivo che la Cassazione avrebbe potuto esaminare, se proposto. IMPOSTE E TASSE-Imposta di ricchezza mobile Esenzioni L. 1928 -Interessi da mutui -Provincie Comuni -Prestiti obligazioni. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 147-48 -Comune Modena-Finanze). La esenzione della imposta di R. l\1. accordata dalla legge 28 giugno 1928 n. 1628 riguarda soltanto gli interessi dipendenti dai mutui assunti nelle forme ordinarie dalle Provincie, dai Comuni e dai concessionari di opere di bonifica per il conseguimento di finalitˆ del pubblico interesse e non anche gli interessi dipendenti dai prestiti obbligazionari, per i quali ultimi rimane in vigore il regio decreto-legge 20 settembre 192á6 n. 1643, ehe accorda la esenzione solo relativamente alle obbligazioni dai suddetti Enti emesse dopo la data di pubblicazione del decreto. áá La sentenza aderisce in pieno alla tesi della Finanza, per la quale le obbligazioni emes8e da enti per attingere al Credito pubblico mezzi finanziari, hanno carattere di cespiti fruttiferi di per s -13 stanti; sono, quali titoli letterali ed attlonomi dG! considerarsi cose e non contratti, soggetti quindi ad imposta reale dái r. m. e del tutto inconfondibili con gli ordinari mut.ui. á V. Q-uarta: cc Commentario >>, III, pag. 459. IMPOSTE E TASSE -Imposta di fabbricazione sugli spiriti -Perdita del prodotto per evento bellico Sgravio. (Corteo d'Appello di Firenze, Sez. I, 30 luglio 1947 -S.A.V.E.S. -Finanze). L'asportazione di alcool da un magazzino compiuta da truppe tedesche non giustifica lo sgravio dell'imposta per la quantitˆ asportata a sensi dell'art. 30 T. U. 8 luglio 19¥24. Se si tien conto della esigenza d'interpretare restrittiva1nente tutte le norme dái esenzione tribáutaria o cornunque di sgravio d'imposta, 'la massima, in relazáione alla lettera del succitato art. 30, appare ovvia. Tuttavia snl cc [l'oro Padano >> (194.8 gennaio, 41) il Colzi la critica sostenendo che la giustificazione dello sgravio pu˜ trovarsi, oltre che nella << distruzione materiale>> dell'alcool, anche nella <>, che si ha qttando l'alcool stesso passi nella disponibilitˆ di chi non pu˜ assurnere rnai la qnalitˆ di contribuente nei confronti dello Stato italiano. Tale tesi natwralmente, presuppone l'affermazione d'un altro principio fatta dal Calzi e cio che, in materia dá'imposta di fabbricazione, Çcontribuente >> sia il consumatore mentre il produttore solo Ç responsabUe d'imposta>>. Il C. cita in stto appoggio il Giannini (c< /st. dir. Tributario È, p. 102') alla cuv lebtur,1, riánv¥i.arno per la puntuale confutazione del suesposto principio che confonde tra il concetto finanziario di soggetto passivo del tributo ed il concetto giuridico. IMPOSTE E TASSE -Solve et repete-Soggetti esenti dal pagamento delle imposte-Opera Nazionale Comá battenti -Esenzioni e riduzioni tributarie -Opera Nazionale Combattenti -Iscrizione a ruolo -Reclamo tardivo. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 130-48 -Opera Nazionale Combattenti -Finanze). l) La qualitˆ di soggetto passivo dell'imposta condizione necessaria per l'applicazione del principio salve et repete; onde l'Opera Nazionale Combattenti, che per legge non ha quella qualitˆ, non sottoposta a tale principio. 2) L'Opera Nazionale Combattenti, alla stregua delle particolari disposizioni che la concernono, non soggetto passivo di obbligazione tributaria. In conseguenza, ove essa sia, ci˜ non ostante, iscritta a ruolo ed esegua il pagamento del tributo, l'amministrazione delle Finanze tenuta d'ufficio a riparare all'errore, e l'istanza della parte per lo sgravio e rimborso ha il Yalore di semplice notizia o sollecitazione e non di un reclamo soggetto a termine, sotto sanzione d'inammissibilitˆ. La prima nws8áima va interpretata in relazione alla giurisprudenz¥a costante della Sttprema Corte la quale esclude l'a.pplicabilitˆ della regola del solve et repete solo qnando prima facie ráisulti escluso U fondamento della pretesa tributaria. Sarebbe pertanto erroneo estendere la portata della massima stessa al pttnto da ritenere che, pregiudi2 áiale a.lla dichiarazione d'improponibilitˆ della domanda del contr'ibuenfe, sia sempre l'accerta. rnento nell'attore della qualitˆ di soggetto pasá sit:o del tribtt.to. La seconda massimn sembra assolutamente incompatibile con la nahtra del nostr-o ordinamento gáiuridico tribtttario : con essa si nega in sostanza, il eamttere costitutivo dell'iscrizione a r'ttolo. S.ulla via da essa tracciata si potrebbe giungere alla conclusione che anche una sentenza passata in giudicato che a'L'esse affermato l'obbligo tributario dell'O.N.U. non avrebbe ostacolato la s1ta pretesa di ottenere il rimborso delle imposte pagate in qualsia8i momento. Sulla na.t11,ra del rttolo v. Pttgliese: cc l st. dir. Finanziario >>, p. 1D8 -Scandale : cc La riscossione delle Imposte dirette È, III, ed. p. 193 e segg. IMPOSTE E TASSE -Tassa ipotecaria e di trascrizione -Poteri della conservatoria dei registri immoá biliari-Rappresentanza in giudizio, (Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. 135-48 -Caragiani -Cons. Registri Immobiliari). La Conservatoria dei registri immobiliari autorizzata alla liquidazione e riscossione delle tasse ipotecarie e a rappresentare l'Amministrazione fi. nanziaria nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari contro i contribuenti morosi, ma non a rappre. sentarla altres“ nelle c.ause in cui si discute della legittimitˆ dei tributi ipotecari, nel qual caso la rappresentanza riservata all'intendente di finanza a termine del regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361. La Corte ha aderito alla tesi dell'Avvocatura. IMPOSTA DI REGISTRO-Societˆ-Cessione di aziende -Di quote di partecipazione -Passivitˆ. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 146-48 -Finanza - Voiello). Nelle cessioni i aziende commerciali le passivitˆ non sono deducibili dall'attivo, perch costituiscono oneri ta:ssabili come ulteriore corrispettivo del trasferimento a norma dell'art. 43 legge di registro, tranne che il cessionario sia esonerato in modo espresso e con effetti di fronte ai terzi dall'accollo delle passivitˆ. á Invece, nella cessione di quote i partecipazione in societˆ commerciali di persone, non si deve tener con.to, in aggiunta al prezzo di cessione., dell'ammontare della quota di passivitˆ corrispondente alla quota di partecipazione ceduta che non sono direttamente accollate al socio cessionario, mentre erano e continuano ad essere a carico del---la societˆ e soltanto eventualmente e sussidiariamente a carico del socio cessionario. Pertanto la tassazione va fatta al netto e non al lordo delle passivitˆ. -14 La (}orte Suprema muta decisamente l'indirizzo seguito nella precedente sentenza Bellini -Finanze (0. Oass., Sez. Unite, 22 dicembre 1937, n. 3316, in Ç Foro It. >> 1938, I, 480). , In tale sentenza si afferma infatti che Ç al pari delle attiváitˆ le passivitˆ vengono considerate dall'azienda, trasferite oggettivamente con questa .... in modo da infinirc di per s stesse, intrinsecamente, snl valore economico del bene trasferito>> e si tme da tale affermaz-ione la conseg~tenza che la valuta, zione tributaráia deve aderire alla valutazione economica, secondo il cráiterio che bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno. Oon la pri1na massima soprariporátata si fa invece adesione alla tesi sempre sostenuta dalla Fir~ anzáa circa il carattere di Ç ~tlteriore corrispettivo tassabile >> che hanno le passivitˆ dell'azienda.. La seconda massima, contraria alla. tesi della Amministra.zione non sembra. che possa costituire ostacolo a.ssoluto alla riproduzione della questione in fatti8pecie pi idonea. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Onerositˆ eccessiva -Art. 1487 -Avvenimenti di portata generale -Svalutazione monetaria -Oscillazione dei prezzi. (Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. 88-48-Benini -Guagni). l) Fra gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili, contemplati dall'art. 1467 doc. civ. ai fini della risoluzione del contratto per eccessiva onerositˆ. sopravvenuta, rientrano anche quelli a portata generale riflettenti tutta la vita economica, giuridica e politica della Nazione., come la svalutazione della moneta e la conseguente oscillazione dei prezzi salvo che il legislatore non ritenga opportuno provvedersi con legge speciale. 2) Anche quando le parti abbiano stipulato il contratto mentre era in atto lo stato di guerra, ben pot>sono ritenersi di per s, evento straordinario ed imprevedibile ai fini dell'applicabilitˆ dell'art. 1467 del Codice civile le conseguenze veramente anormali ed eccezionali dell'imprevisto protrarsi della guerra stessa, quali la svalutazione della moneta, la vertiginosa ascesa dei prezzi e l'enorme aumento dei costi di produzione in misura tale che, al momento della stipulazione del contratto non era possibile prevedere. Sull'argomento v. Rubino: Svaluta,zione della moneta e risoluzione per eccessiva onerositˆ, in ÇForo lt. n 1947, I, 727, in nota alla sentenza n. 610/47 della stessa (}orte di cassazáione, Sez. III contraria a qttella soprariportata. V. anche la. esauriente ed accurata nota di Novelli in ÇArchit'io di ricerche giuridiche))' 1947, col. G83. I motivi dell'inapplicabilitˆ dell'art. 1467 c. c. ai contratti di pubbliche forniture sono giˆ stati indicati nella circola,re n. 1072 del13 febbraio 1947 la qu.ale ma.ntiene il suo valore anche in relazione al suesposto n~tat'O orientamento della (}orte Suprema. Oon sentenza che pubblicheremo nel 11rossimo numero la Oorte ha anzi riaffermato esplicitam ente il principio che, anche qttando vi sia nei contratti di pubbliche fornitttre la clausola revi sionale la competenza a decidere sulle controversie che ne derivano riservata esclttsáivamente al Ministro oho ha in materia vari e propri, poteri g ittrisdizionali. OBBLIGAZIONE E CONTRATTI -Indebito arricchimento -Ripetizione di indebito -Contro la Pubblica Amministrazione -Riconoscimento dell'utilitˆ -Riconoscimento implicito. (Corte di , Cassa-.:., Se~. III, Sent. n, 113-48 -Pedetta -Comune Panic:::le). In tema di az,ione di indebito arricchimento contro la Pubblica Amministrazione l'indagine del giudice deve preliminarmente essere diretta a stabilire se da parte dell'Ente pubblico vi sia stato il riconoscimento, formale ovvero anche implicito, dell'utilitˆ della prestazione ricevuta (condizione, ad un tempo essenziale per la proponibilWt della a?,ione). E' perci˜, erroneamente impostata in diritto e soggetta. ad a,nnullamento lw sentenza che rigetti nel merito la domanda, senza essersi data carico della indagine suddetta. Notevole riaffermazione di costante gáiurisprudenza (v. Rela.z¥ione 1930-1941, vol. I, p. 353 e segg.). N atáu.ralmente l' Aáu.toritˆ giudiziaria non pu˜ sindacare il merito del riconoscimento sovrapponendo il suo giudizio a q~tello dell'Amministrazione. NOTIFICAZIONE -Emigrati -Assenti -Conservazione del domicilio in italia. (Corte di Cassaz., Sez. II, Sent. n. 89-48 -Lo Conte -Covotti). Al cittadino italiano, emigrato all'estero, ma che non abbia dismesso in patria il proprio domicilio, ritualmente ivi notificata la citazione, specie se vi si trovino d.i lui congiunti, dovendosi osservare le norme speciali dell'art. 142 c.p.c. soltanto se risulti definitivamente abbandonato il domicilio di origine. PROCEDIMENTO CIVILE -Termini -Sospensione Provvedimento del governo di fatto della repubblica sociale. (Corte di Ca<:sa ~., Sent. n. 69-48 -Meriggi -Signore). Il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 non consente la possibilit del riconoscimento di sanatoria aJcuna, in virt dei decreti di sospensione dei termini del governo di fatto della sedicente repubblica sociale italiana (nella specie decreti ministeriali 19 e 31 ottobre 1943; 12 gennaio e 1¡ marzo 1944). I~a mtllitˆ dei 8Uddetti decreti ministeriali deriva dall'art. 1, n. l del citato decreto legislativo n. 249. y, anche sent. 12 marzo 1947, Sez. Ili, con nota di Tambndno in ÇArchivio di ricerche giuridiche È, 1947, n. 349á. Natttralmente resta salva l'applicazione con effetto dall'S settembre 1943, dei decreti legge 3 gennaio 1944, n. 3 e 24 dicembre 1944, n. '392'anche nei territori giˆ sotto il governo della r.s.i. Si rileva inoltre che con sentenza n. 1191/47 in causa Oofa contro Finanze, la Corte di Oassazáione, Sez. I, ha deciso che il decreto ministeria.le della -15 r.8.i. 4 febbraio 1944, n. 34 (il quale stabiliva che la notificazione dei ricorsi per cassazione contro le Amministrazáioni dello Stato doveva farsi alla 8ede delz>Avvocatura di8trettuale di Brescia) deve intenclersi implicitamente convalidato dall'ultimo comrna dell'art. G decreto legge ':i ottobre 1944, n. 249. REQUISIZIONE -Risoluzione di diritto del contratto in corso art. 1, Decreto-legge 7 settembre 1945 Natura interpretativa. (Corte di Cas,az., Sez. III, Sent. n. 121-948 -Cabigiosu -U.S.A.I.). L'incompatibilitˆ che a termini deU'a,rt. 30 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, causa della risoluzione di diritto dei contratti avente per oggetto il bene requisito, dev'essere assoluta e permanente, non soltanto temporanea. E l'art. 1 del decreto legge 7 settembre 1945,, n. 580 che tale principio sanziona in modo espresso, non ha fatto che chiarire la portata della norma precedente ed ha quindi carattere interpretativo. La massima appa're esatta. N at~~ralmente il mantenimento in vigore del contratto) in caso di incompatibilitˆ temporanea rimesso alla volontˆ del contraente che ha z>uso o il godimento della cosa requisita. RESPONSABILITA CIVILE -Dell'Amministrazione pubblica -Opera pubblica -Difetto di costruzioneManutenzione -Opera costruita da Ente diverso Esecuzione -Causa concorrente -Danni a conduttori. (Corte di Cassaz., Sez. II, Sent. n. 70-48 --Comune Napoli -Lancellotti). I) Nel caso di opere pubbliche: costruite precedentemente da altro ente quello che successiva. mente ha l'obbligo di mantenerle in istato da non produrre danno non pu˜ rJ.chiamarsi ai difetti di costruzione per esimersi da ogni sua responsabilitˆ. II) La pubblica Amministrazione tenuta al risarcimento del danno permanente che sia derivato al privato dalla esecuzione o dalla manutenzione di un'opera pubblica, sempre che esso sia conseguenza diretta ed immediata dell'opera stessa, non solo quando l'opera sia stata causa unica del danno, ma anche quando l'esecuzione o la manutenzione dell'opera vi abbia concorso con altre cause ed il concorso di tutte abbia determinato ii danno. III) Gli articoli 27 e 46 della legge 25, giugno 1865á, n. 2359 sulla espropriazione per pubblica utilitˆ, presuppongono che il danno derivante dalla espropriazione o dall'esecuzione di opera pubblica giˆ, pagato al proprietario del fondo, anche per il conduttore, ma non escludono che nel caso
  • “litˆ pe-r gli Uffici del G. G. di esimersi dalle disposiz~ oni sulla ,contaJbilitˆ di guerra, nell'Amministrazione dei lavori (n. 3). -II) Se l'art. 345 della Legge sui Lavori Pubblici sia applicabile anche all'i[lotesi in C'U;i il ,contratto venga risolto per .forza maggiore (n. 5). PENSIONI. ~ Se la tra;scrizione ,tardiva del nuovo matrimonio ,contratto dalla vedova pensionata faccia jperdere .a tale ve-dova la pensione con decorrenza dalla data del matrimonio (n. 12). PROCEDIMENTO CIV,ILE. .....:. I) Se un Ente di fatto (associazione o partito) abbia legittimaz“one attiva a difendere in giudizio gli interessi di una categoria (.n. 6. -II) se, sia1 proponibU.e: actio ad exnibendum nei .confronti della Pubblica Amministrazione per ottEme, re !'.esibizione di documenti di un'inchiesta amministrativa espletata a :cariáco dell'attore (n. 8). lii) Se ,sia ammissibile azione surrogator“a per l'es,ercizio di interessi legittimi del debitore (n. 11). PROFITTI DI REGIME. ~ I) Se si possa procedere ad esecuz:ione diretta sui beni della moglie del soggetto alla confisca, in !forza della presunzione muciana (n. 31). --II) Se la ,competenza generale in mateária di sequestri per avocazione s;p,etti al Presidente del Tribunale d“ Forum domicrilii anche quando il provveádimento di sequestro sia stato emesso dal Presidente del forum rei sitae (n. 35). -III) Se áCompetente a concedere il sequestro sui _beni di terzi aventi causa dal soggetto all'avocaz.ione sia il Páresidente del Tribunale del luogo ove ha se-de l'Intendente competente per l'accertamento (n. 36). -IV) Se annullata una sentenza di condanna per reato di collaborazionismo limitatamente. alla non ,concessa a,p¥pl“cazione delle attenuanti generiche, rimanga ferma, ,ai fini della ,confisca, e con effetto di .cosa giudi,cata la condanna per collaborazionismo (n. 38). -V) :Se nel caso di morte del soggetto all'av.ocazi,one, sia competente, all'accertamento contro gli .eredi, l'UfflcJo DistrBttuale de1l'ultimo domicilio del de cuius (n. 39). -VI) Se gli enti pubblLci che debbono denunmare eventuali profitti di regime siano autorizzati a sospendere pagamenti ai presunti profittatori in base al solo !fermo amministrativo dell'Intendente d“ Finanza (n. 41). -VII) Se la competenza territoriale del Tribunale in mateda di sequestri per avocazione sia stab-ilita in dipendenza diretta e necessaria della determinazione amministrativa dell'Ufficio finanziario competente per l'accertamento (n. 44). HEQUISIZIONE. -I) Se abbiano titolo al risarcimrento di danni derivanti da requisizione anche gli inquilini dell'immobile requisito (n. 50). -II) Se le disposiz, “oni del decreto-legge 26-4-1947, n. 26á4, si applichino anche alle requisiziioni disposte in base a norme diverse dal T. U. 18-8-1940, n. 1741 (n. 57). RESJ?ONSABILITA' CIVILE. -I) SÛ l'art. 2050 c. c. sia a.pplicab“le nei ,confronti della PubbUca Amministraz. ione (n. 54). -II) Se il preavviso per lo spostamento dei limiti del poligono di tiro debba essere dato con le stesse modalitˆ disposte per il _:Ilr,eavviso iniziale (n. 5!}). -III) Se il danno alle persone causatb da rovina di edificio demaniale sia risarcibile ai sensi dell' 8Jrt. 2053 c. c. (n. 60). -IV) Se ad un civile che abbia prestato la sua opera volontaria in operazioni di polizia competa r“sarci:mento per le lesioni riportate nell'espletamento del servizio affidatogli (n. 68). SEQUESTRO. -Se il sequestratail.'io per ag.i!'e in giuá dizio abb1a bisogno dell'autorizzazione del creditore se, questrante e se la distinzione tra atti di OI'dinaria e atti d“ straordinaria amministrazione si rifletta anclle nel ,campo proeessuale (n. 4). SOClETA'. -Se nel easo di morte di uno dei due soLi soci di una Societˆ commerciale si applichi l'articolo 228!} e. c. (n. 3). SPESE GIUDIZIALI. -Se l'Amministraz,ione sia tenuta a pagare i áCL1ritti spettanti ai .cancellieri degli Uff“ci di áconciltaz,i:o.ne o se questi debbano esse,re prenotati a debito (n. 2). SUCCESSIONE. -l) Se le norme della Legge 5-6-1850, n. 1037 e suc,cessive modificazioni si a.ppUchino anche allo Stato (n. 4). -II) Se sia valida la .clausola c˜h la quale nel laseiarsi a titolo di le.gato una somma in vitalizio vi si riferisca al v.alore intrinse,co della moneta e quale sia l'Hpoca in relazlione alla quale “1 valor, e debba essere determinato (n. 7). -III) Se perch lo Stato possa considerarsi erede debba avere accettato formalmente l'ereditˆ e quale sia la forma dell'ac,cettazione (n. 9). -IV) Se per l'acquisto di legato di cosa determinata il legatar,io debba sempre chiedere il possesso della cosa (n. 10). TELEFONI. -!Se l'Amministrazione postale possa provvedere al recapito dei tele.grammi a mezzo tele!fono, :Lruendo degli a.pparec,chi telefonici assegnatile come abbonata. TRASPORTI. -I) Se la clausola " spedizione a ri-schio e per.i,colo dello speditore " abbia il solo effetto di at tribuire a questo l'onere della prova altrimenti gravante sul vettore (n. 4). -II) Se per la intensbficazione di una linea automobilistica debba essere preferito il concessi.o.nar.io. che giˆ gestisce: il se.rv“zio o i concessionari di autoservizi finitimi (n. 5). -III) Se la ces, sione. mortis cmusa di un rapporto di: áconcessione di linea automobilistica ,abbia valore nei confronti dell'Ammi nistrazione (n. 7). ~ IV) Se sia dovuto risarcimento per perdita di bagaglio trasportato. mediante buono gJ.'a.tuito indebitamente ¥concesso (n. 8). á-V) Se il mittente, privo <:!,el duplicato della lettera di vettura, possa rlisporre delle cose spedite per lferrovia (n. 10). (4105198) Roma, 1948 ¥ Istituto Poligraftco dello Statoá G. C, ..: ANNO I-N. 4 APRILE 1948 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIe la pronuncia del giud'ice speciale tributario. l'art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, numero 1639, dispone: ÇQualora il ricorso sia presentato in secie di procedura coa.ttiva di riscossione, contro la quaJ'e sia stata fatta dal oontribuente opposizione giud:iziale, l'inv:io d~gli atti alla OommiSSiione per la deaisione di merito fatta da>lle Intendenze, previ gl'i eventuali provvedimenti urgenti, dei quali informano le Commissioni È. Questa norma. (interpretata nel senso che si riferisca alle opposizioni giudiziarie spiegate per qualunque motivo, anche attinente alla legalitˆ della tassazione, e non soltanto -come ebbe a sostenere la Finanza -per motivi riguardanti la regolaritˆ formale dell'ingiunzione o ei á successivi a.Ui di esecuzione) ha costituito u;no degli elementi fondamentali di cui si valsa la Suprema Corte, nella sentenza in causa Mira.ponte, per a.ffermare che la domanda, giudiziaria proponihile anche se non preceduta da.Ua pre¥sentazione del ricors-o e dalla. definizione ˜.el processo in sede amministrativa: dal momento che (come si osservato in detta sentenza) la stessa legge testualmente Ç prevede il caso che, in sede di procedura coattiva di riscossione, sia stata proposta. l'azione giudiziaria prima del reola.mo amministrativo o in pendenza di es8o È . Ma una volta fissato questo punto, come si pu˜ ammettere che l'opposizione giudiziaria. implichi rinuncia al ricorso amministrativo e come si pu˜ spiega.re la sopra cita.ta disposizione, la quale prevede che sia tra.smesso alla Commissione, per la decisione, un ricorso, che sia stato presentato anche dopo la intároduzione dáel giudizio dt;tt~an.ti al Magistr> (l). Com' no'o, la. norma di cui trattasi fu interá pretatada.Ua giurisprurlpnza., nel senso che il contribuente, a cui fosse favorevole la pronuncia dell'Autoritˆ giudiziaJáin, a.ves.se il diritto alla ripetizione delle spese processuali nei conf1áonti dell'Amministrazione, anche quando la ca.usa, da lui inizia.ta áprima del decorso di novanta giorni dalla presentazione del ricoJ¥sio in via amministrativa, fosse passata-in dechlione dopo la scadenz.a di qne Ato termine (2). E tale indirizzo g-iurisdizionale fu ispirato dalla considerazione ehe, se la legge foRse stata interpretata a.lla letlera, il contl'ilmente, nel raso d'ingiunzionp di pa.gamento di nn'imposb suppletiva, si sarebbe trovato di fronte a questa alternativa : l) o di spiegare l'opposizione giudiziaria liri hcntˆ giorni daHa notificaá come ha opinato la, Suprema CQde, sa1á:1, quanto meno, ten~pO'ranerunente im,procedi/ Jite> iinch non sia, esaul"ito il giudizio in sede gimisdizionale am,ministtativa: ovvero (ci˜ che fa lo stesso) durante il corso di ques.to giudizio, il p1áoeedimento davanti al Magistrato m-dinario dovr:ˆ e.sserre suspes.o. ,Si tra.tterebbe, in sostanza, i un caso i 80 8pensione neces.<~ana del processo (davanti all'Au torHit giudizia.da.) a oausa di un i-mpedimento gitt ridico (l) cosHtuito dalla contemporanea pendenza di a,Uro processo (davanli aUe Commissioni ammi nistrative) per un'identica lite, il quale -seconcio il particolare ordinamento del contenzioso in ma teriUJ di imposte indirette sug:i affari -l?u˜ e deve svolgersi per primo. Non semlnáa che ad un'applicazione d-ell'isti tuto della sospensione nece.ssaria del proces1so, nel l'ipotesi in esame, sia di ostaeolo la mancanza di una esáprcssa disposizione cii legge in proposito, dal momento che una volontˆ del legislatore nel senso indicato des.umibile dal comples,so delle norme e dei principi di cui s.i diseorso. Del resto, si pu˜ anche ricoiTeiáe a.d un eriterio di analogia, ba.sato sull'aiát. 295 Codice proce˜.ura civile. In ta1e artieolo lec1to ravvisare la espressione di un principio di ca.ra.ttere generale, non limi-tato ai casi compresi nella. formula legislaiiva (2) ; principio secondo cui la sospensione del processo si rende neeessaria ogni qualvolta, fuori del pro c-esso medesimo, debba svolgersi un'altra attivit, di ea:rattere giurisdizionale, cui laá legge a.ssegni una pos.izione comunque preliAninar"e rispetto al processo da sospenere. Ora, nel processo tributario di eui ci stiamo occupando 1\ bens“ vero ehe il Giudice amminis.tra ' t . livo chiamato a, risolvere la steás:sa con roversw ' (1) La distinzione fra casi di sospension.e n,ecessmia del proc.es.so per irnpedimernto logico -che sono quelli contemplati dall'art. 295 Codice p.rocedura civile -e casi dii sospensione pew impedimento giuridi.co, i quali sono di varia naitura e práeveduti d& diverse disposizioni legislative, del Carnelutti (lstituz. del nuovo proc. civ. it., 3a ediz., vol. I, n. 49'7, p. 447, c.) nei cast della seconda ca:egoria pu˜ ricáor:datsf (perch presenta una certa .affinitˆ con l'ipotesi considerata ne-l t.esto) quello r-egolato da,gli articoli 455 e segg. Codice ,procedura áivile (so,spensione del procesBo, nelle controversie individuali di lavoro, per la.sciar svolgere l'arbitrato dei consulenti tecnici). (2) v. ZANZUCCHI, n nuovo rlir. proc. civ., 2a ediz., vol. II, p. 100, n. 32. -6 sottoposta anche alla cognizione dell'Autoritˆ giudiziaria, emette una pronuncia da cui non dipende {.diversamente da, ci˜ che deve verificarsi nelle ipotesi prevedute Cial cita.to ad. 295) la decisione d~l Oiudice ordinario. Pemhro, dato (per le ragioni esposte nei precedenti pa.ragrafi) che il contribuente ha il diritto di far decidere la controversia dalle Commissioni am,minis,trative; che questo diritto non viene meno, per il fatto che della lite sia investita anche l'A.utoritˆ giutiiziaria; e che il giudizio in sede amministra.tiva deve n.eces..¥udenza, di quel Consiglio di Stato abbia ceecato di sanare il contras,to fra. la rigorosa applicazione del sistema. e il principio trs juridiq~te della cosa giudicata. La dottrina italiana ˜.ivisa; si va da quella che nega in modo assoluto quals.ia.s:i obbligo giuridico della Pubblica, Amminis-trazione, in quanto l'esecuzione del giudicato non pu˜ a.vvenire che volontariamente, all'altra che ritiene vi sia un ollbligo specifico ed inderoga.bile, e riconosce quin˜. i al Oonsiglio di ~tato -in caso di '1-icor¥so a sensi dell'ad. 27, n. 4 del T. U. -i.l potere di pronuncia:re la revoca, o la. modifica degli aHi amministrativi, quando questi non sian conformi al giudicato. Vi sono poi le teorie intermedie, che concedono alla Pubblica Amministrazione una. maggiore . o minore discrezionalitˆ, in que:sto campo. Esamina poi il O. B. la teol'ia del Guiccia.vdi ~L'obbligo dell'autoritˆ ammáini8trativa di conformarsi, ecc., in Studi in on.ore di S. Romano, volume II, pa1g. 395; La Giustizia amministrativa) secondo il quale -distip.guendosi le norme che regolano l'a.ttivitˆ amminist'l'a.tiva in norme di azione (poste nell'interesse pubblico) e in norme di relazione (poste nell'interesse individuale) -la violazione delle prime rende l'atto invalido, la violazione delle seconde rende l'atto illecito. Nel primo caRo la co.gnizione spetta al Giudice ammini ~lra.tivo, nel seconˆ.o a.l Giudice ordin1H"ío. E á poich non sempre la illeceitˆ coincide con la invaliditˆ dell'atto, solo áquando vi sia tale coinciden~ sorge l'obbligo della Pubblica !Amministrazione di conformarsi al giudicato che abbia riconosciuto la illeceitˆ dell'atto, ne consegue che l'annullamento, la revoca o la riforma dell'atto sono in funzione 'soprattutto della loro invaliditˆ. Il O. B. ra.spinge la dottrina che nega iJl preciso obbligo ˜.ella Pullblica Amministrazione di confor marsi al giudicato, ed afferma che tale obbligo ~ussiste ed un obbligo giuridico, anche se in con trapposto ad esso non vi sia un vero e proprio diritto da pa:ete del cittadino. Il O. B. accoglie daál Gniccia,rdi la ˜.istinzione fra norme di azione e norme di relazione ; ma so-. , siiene che og-ni atto illecito, jn quanto trlle, invalido, e, particol'aármente, illegittimo: di conse guenz,a il giudice ordinario quando aecerta la illi ceih\ di un atto ne riconosce implicitamente auche la illegittimitˆ. La .sentenza quindi ha, un duplice effetto: a) in .quanto l'atto illecito ed ha. quindi vio lato. le norme di reJazione 'poste nell'interesse del singolo, occorre restaurare tale interesse leso e ci˜ pu˜ avvenire mediante l'a,ttribuzione ˜.i una indennitˆ. al singolo (.1áisurcimento del danno), semp1'e che, beninteso, il pl'ivato abbia risentito da tale violazione un danno economico ; b) in quanto l'a.tto illegittimo ed ha quindi violato le norme di azione ehe rigua.rdano il pub l,lico interesse, al privato non spetta che un inte Iáesse occa.sionalmente protetto aUa restaurazione dell'interesse pubblico mediante la elimina,zione dello atto illegittimo. Per il O.B. quin˜.i -a.ttesa la diversitˆ dei soggetti destinatari degli effetti della sentenza non si pongono taluni a1t-ri problemi rela.tivi alla correlazione tra l'o˜bligo del risa.rcimento e quello della, eliminazione dell'atto, n primo sempre do vuto, come si visto, per il ,secondo deve distin guers,i a seconda della natura dell'atto e ˆ.egli effetti che ha prodotto, che se esiso, ad esempio, ha gi. esaurito tutti i suoi effetti non si poh~ parla1-á mai di eliminazione, ma soltanto di risa-rcimento del danno, ove del ca,so. Secondo il C. B., infine, ,}a, a.sclusione, ˜.i un cliritto soggettivo nel citia˜.ino a che la. Pubblica Amministrazione s.i conformi al giudicato com -S lJOl'la che la l 1ubolica Amministrazione debba avete in ma>; nonoh Ç Relazáiáone dell'A'11-vooatura 1930-1941 l>, vol. I, n. 99. Circa l'obbligo dell' Amrnináistrazione di conf01árnarsi a~k dectsioni degli ortgani deUa gi-l.~stiZia amministr-a.t-i11J'a, e in senso oontrar-io alla giuráispn~ denza ohe táale obbligo sancisce) si veda Zanobini, Ç Corso di diritto ammJinistratiávo ÈJ vol. I l, pag. 260; Salemi,Ç Da giustiimáe applicato soltanLo se il dipendente aubia un oornpleto dil"'it.to ad un ti-attanH:nto dt qute.scenza. De jun condáitoJ poi, la norma de!Teg-io uecreto legg-e in e&'lllle esclude qˆl~ia:si azione dl danni, in eas.o di morl.e, da pmáte di quei eongiun d, cl1e non hanno diritto ad un uáaLtamento di qui~:;seenza, ma pur potr!:bbero promuoveiáe un'azione di ˜.anni in base aUe n01áme otdinarie ~ad es. fm telli o sorelle). Inoltre il H. limita l'ambito di a-pplienzione del clta.to regio decteto legáge ai danni che sono intimamente collegati a.1 rapporto di dipt:ndenza, mentre il risarcimento dovrebbe essme tegolalo dalla legge áwmune per quanto attiene agli altri danni (es. danni agli inci.umenti e .simili). ~empre in via generale 1áitienc il H1. ehe il regio deetáeto leggl', u. :J13 si appliclti anche ai casi iu cui del danno sia responsabile una Amministr:'.zione diversa da quella di cui il danneggiato fa [1arte. In ordine al eaáso partkolare il R. osserva che la cos.tante g-iurisprudenza della Oorte dei conti ~::sclude che abbia, u rii.eners.i in S'ervizio il militare durante la liLeta. uscita e militari che .rientrino dalla libera uscita.. In quest'uLimo eas1o, secondo il R, potrebbe parlarsi di infortunio in. itinere, e dovrebbe quindi applica!'si il regio decreto leg'ge n. BlB, a meno che nella causazione del danno non sia intervenuta anche nna colpaá gá1áave del milita. re, in quanto ci˜ farebbe venir meno la rifer“ bilit, dell'incidente al servizio. Sulla questione di competenza i~ R. aeris.ce alla :::; tesi della Corte fiorentina, os~erva peraltro che potrebbe datsi che simultaneamente la AutorH giudiziaria ordina.ria non Iáiconoscesse le cause di servizio e la Oorte dei conti in se˜.e di controversia di pensione la riconoscfs:se: in ta.l ca.so lo 1Stalo l venebbe ad esse1áe ,gravato di un doppio onere, il ch inammissibile. Ad evitare ci˜ per il H. unico rimedio l'art. 41 Codice procedura civile, relativo al regolamento preventivo di competenza. generale sono accett([bili, per quanto la git~rispru rlenzct sia alqáuanto pvi. restrittiva in 1nater-ia di ~ trattamento spettante in concreto aál danneg;giatn (cfr. Ga88. 30 ap-rile 1937, FB1 SS. oontro Mam ¥ brilla, ((Foro Jt. )) 1937; IJ 15.92). . Snl~a parte speoiale 1l'Uñ os,rvarsi C1he la dist in--1. .oione fm il caso del militare ohe gode della libera ::@ uscita e qáueZZ.a de.Z mil-itare che -rientra dalla libera :~~¤ ::::: nscita sembm (Jirl-ifi.cio8a, gia.cch a.nche in questo i[ seoondo casoJ se l'orario della libera uscáita non ~m a,noom. decorso, il militare dovrebbe esser consi-!I; derato j'-u.oári servizio. Pu˜ pemltro osservarsi oM i@ il regio clec¥reto legge_~-313 ~i ;iferisce a~che O:ll~ J rr ocoasionc del servww JJ, moe al caso m OUt 1I {~ -~erváizio sia soltanto indáettam.ente e in modo del !t tutto casuale collegáato con l'evenl"o á~zanno8o, si 11; il quale il regio decreto legge 6 febbraio 1936, nuah la giuripruclenza ha ritenuto applicaailC-i.~-@ mero 313 potrebbe trovare applicazione sol quando 1áegá~o decreto legge in esame al d,anno 81tb“to dn j al ˜.ipendeni.e statale spettasse una pensione primilitari che si recavano in lic,em.~a o náe tornavano W vilegia.ta, perch un tale indirizzo non trova aálr:un (rfr. CaM., 12 _qiu.qn.o 1940, Camilli contro Mini-~ fondamento nella legge; ma d'altro canto, premst1 st'"" Com unWooion i, in Ç Giur. Il. " 1.040, t, 1, ~ 824,á ()a.ss. So.~. unite 24 luglio 191,6, Pnpale contro Ministero Comtmicnzioni, iv'i 1947, I, J, 11!2 e da ultimo la recentissima áinedita 8Pntenza del Tribunale Bre8cia in causa Prina contro FF. SS. in dottrina poi redasi la nota del Iarnalio in, Ç Gitl-r. lt. ll, 194'1, I. 1, 112). Sulla qtiestione di oornpetenza, si pu˜ notare che in bMe al principio che ogni giudice giudáice della rwopria comp'Plenza non pu˜ negarsi all'Autoritˆ rriudiziaria ordina1'ia cui viene rivolta. la domnnda 11er il ri8arcimento del danno secondo le norme conMtni il potere di indagare ,, 1947, II, 557. In nota alla s~entenza della Corte di appello di Roma in causa Bentivoglio e Ministero Pubblica ll'ltruzione, il P. traccia la. differenza fra gli istituti giuridici della depeutatio ad cult11,m e della dicatio ad J)(vtriam.. l'ali istituti pre~á.entano Slpiceate analogie, ma non si identificano, P laá differenza. pu˜ eogliersi in ques.to: cáhe la deputatio ad cultum vincola. il hen con rigua.rdo ad una parHcolare destinazione, quella cultuale secono i] partico~máe regolamento á ehe ne fa l'Autoritˆ ecc:es.instica, che dell'esercizio del culto i> investita, menhe la, dicat io ari 71atriarn vincola il bene n fa \'Ore di tutti i rittadini indiF;tintamen' e. Tale distinzione stata posta anehe dalla, a.mlotata sentenza,: e del pn,Ii i,J P. anprova altri due rwineipi fermati dalla. ('orte romana: clw la. proprietˆ e;Je ro.l'e desti nate al rnl'o non si tras:fer'il'ce allP rhiese, dovP rsse wngono esnnstP, e che, sPcondo il diritto f'anonico, ]a deputatio non rende p:inridica.mentp impossibili neg-ozi giuridici aventi peár o~:geHo fJUPi determina.ti ábeni, ápu.rcht> ne l'ima.ngáa immutai-a la destinaz.ionP. Non possibile ouindi confoándPre, secondo il P. i <1ue istituti, sotto il profilo elw, in fondo, la des,'ina.z.ione al culto eli un bene di pregio artistieo in una. rhie'ln, pubblica equiva-le ad una rlieatio ad JJntr:am. 11ereh og-mmo pu˜ g:odPre della puhhlir. n PSposizionP dei bene Tnvero non soltanto s,ono diveJ'Rí i de,stina(a,ri come Ri vis:to; ma cliveJ"SO il fipe fche nel cas'o della r[Ppntatio si idrntifira rol fine di eulto, men.' tre nel r.aso dPlla di.e,atio si rivolge a R.oddisfnre nn intr,resásr pi grneralc flrl1o Stato); e. sono direrl'li nnche rrli or.gani -nell'un caso f1Uelli er.rlesia~stici nrll'nltro fllH'lli stataJi -rl1e sono nrepoRti a disriplinare l'PRrreizio dell'uso da pnrte dri frdc>li o riPi cittadini. In senso so8tan.zialm.entu diverso, c volto ari una, t;i r-igida. tulP.la degli inlrre88i rlella colletf.ivitˆ, 8i reda il fondamentale 8lnriio del ni Gennaro, in <, 193G, 52. Si vedn a nohe la Ç Rela.zirme dell'A tvocatura l>, 1930-1941, rol. l, n. 301-302. G. Cor_,ETTI: Rilievi sulla forma degli atti amministrativi con particolare riferimento agli atti riguardanti il rapporto di pubblico impiego. ccRassegna diritto pubblico>>, 1947, 48~... La V .Sezione del Oonsiglio di Stato con le decisioni n. 25!6, 257 e 258 Ilel 1946 (Riv. loco ci t.) ha ribadito la propria giurisprudenza circa la necessitˆ di atti formali per il sorgete, il perdmare ed il venir meno del J¥apporto di pubblico impiego. Il C. pur ai)pwvancio nella fattispecie le decisioni del Oons:iglio di Sta.to, insorge in linea. di principio, contro la iesi che nel campo del diritto amminis,tra,tivo la, volont:“. dell'Ente pubblico deblm sempre es binseea.rs.i attraverso atti formali, sostenendo che non vi in si:ffatta. tesi alcun fondamento gimidico, ess,endo essa. ba,sata soltanto s'n ragioni di ordine pratico, che per ci˜ s.tes:so non possono a.ssurgere a 'ignit:\ di principi giuridici. .Si che per il G. la. volont dell'amministrazione pu˜ libemmente es:trinsecarsl senza limiti fo.rmali: e tra le dichiarazioni non forma.Ji di volont: “ pu˜ es:sere inrlusa :lnche ia mn.nifestazione tacita e l'a.ttivit:'L materia,]e non inYece, il silenzio e il conrportamento negativo). Quanto al rapporto di pubblico impiego il C. dopo aYe!" os,servato chP le modalit:“ formali di es.so sono minutamente cliPciplinate, osserva che da ci˜ appunto si ri<'Pve la conferma della possihiliti“ násháatta. chP la volonb“ dell'Amministra: done possn manifestai'Sí con libert di forma. Non pare possa far8i adesion~e alla tesi rlel C. In 808tanza il diá senso fra la yiuri8pruden.~a e ln dottrina pi au.torevole ( Ran,eUettt, Ç Le quarentigie ll, pag. 13.5, 1.'11\ e il C. sta in ci˜ : che le prime, partrndo dal rl.ato di fatto inopJJáugnabile che, 8alvo ca8i eocezionnli88imi, la. t'Olontˆ della Am1ninistrazione non pu˜ manifestar8i, wc:r rlispoB áizimz i no1ámatire. r.he 8oltanto in m orlo formale, perrenqano alla co'fi.(1ltt.s., Sez. J, Sent. n. 230-48 -Molaro contro Masi) Il fatto che al momento della scadenza. di una obbligazione ca-mhia.ria non e&isrt& una mora.toria legi&lativamente stabilita per lo .stato di guerál'a per le scadenze cambiarie, non impedisce al giudice di meritoá di ritene1áeá ugualmente giustificato da forza maggiore ipendente dallo stato di guerra il manca.to pagamento di una. cambiale. La massima appa1áe esatta. Invero, la moratoria stabilita per legge equiv'(lle al rioonosciJnr?nto da pa.rte del legislcttore che la gáuerra ha determinato un ta.le di8ordine economico e sociaále da gi~tstifica.re la presttnzione juris et de jure o.he fin-adempimento iii un.a deterrninata serie di obbliga~áioni deriva da forza maggiore. Ma, dalla 1nancanza di itn tale ricoooscimento legislativo non deráiva che iil giudice rwn abbia il potere-dovere ,di staábilire, caso per caso, se lo stato di guerra abbia in qoncre.to agito come owsa no~ imputabile al debitore 'f],el determinare l'inadempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio. Naturalmente per compiere questo accertamento, il giudice p11˜ valersi di ttttti i me.~zi di propl(]; ivi compresa la presunzione semp,lioe. Di ques'o esatto 'principio pu˜ considerarsi una applicazione anohe quella fatta 1dáa.lla Corte di appeUo di Milano nella sentenza riportata infra 80tto la voce Ç Ferrovie È in relazion.e al decreto l1wgotenenzimle n. 189 del 1944. COLLABORAZIONISMO -Confisca-Estinzione di reaá to -Amnistia impropria -Competenza. (Corte di Cassaz. II, Sez. pen., 6 novembre 1947 -Ric. Pizzolato). Anche nel ca.so di amnistia intervenuta dopo la c~ondanna per collaborazionismo competente ad Ol'ˆ.inare la confisca il T'ribunale penale, previsto dal decreto legis~ativo 19 novembre 1946, n. 392, e non il giudice che ha, pronunziato la condanna stessa. La Corte Suprema, pur riconoscendo che sarebbe razio'fl.ale attribuire ¥la oompetenza mdá olf'dinare l.a confisca, nel oa,so di amnristia iml(poropria, al giudice che ha pronwnziato la oondann.a, trattandosi. in fondo, d> un provávedimento di esecuzione, ha lf'itenuto che la letteára della legge impedisca una simile interpretazione. G'iˆ con la circola'!"e a stampa n. 50 del 26 maggio 1947, d-iramata dal Ministero delle Finanze, d'accordo con l'Avvocatura generale dello Stato, si era espressamente q,ccennato (pag. 3) alla posNibilitˆ ohe l>interpretazione pi esatta fo.sse quella di che a~la, rnassirnáa sovrariportata. Non si ravdsa, pertanto. il caso di insistere ulteriormente rwlla tesi contrariáa. COMPETENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA -Identificazione e qualificazione del rapporto giuridico tributario. (Corte di Cas>a~.¥ Se~. l, n. 267-194s-.--Santuario Orop~ contro Finan'le). Senza disconoscere il princi'pio che l'Autoritˆ. gáiudiziaária. ha la fa.coltˆ di identifica.re e qualifiwre il rappo.rto trihutaário anche in modo diversn -12 a quello afferma,to ail'IAmminisirnzioueá fina nziaria, necessario per˜ in coerenza. col sistema del nostro ordinamento giul"iˆ.ico che questa facoltˆ sia, contenuta entro i limiti della contestazione, quali sono fissati da.Ua pretesa. lributari"a, e dai mezzi difensivi del con tl'ibuente, la .quale pretesa non consiste ásolo nella richiesta. di una somma di denaro, ma consiste anche nelh1 deteTminazione specifica del titolo deˆ.otto a fonda.mento della richiesta, cio nel rapporto giuridico tas:sato e nell'aliquota applieata. Senz.a di che, pur non determinandosi il vizio di ultrapetizione, se il dispositivo non ec.cede la domandRá, si creerebbe tu tta,via. una nuova. 'causa, petendi che non neH~t disponibilitˆ n delle pa-rti, n d¥eiT!l'organo giurisdizionale. Oons,eguentemente illegittima ále declaratoria: che ai fini dell'imposta. di registro, ravvisa in un contratto nuovi tito.Ji non prima. tassati, quali un diritto di superficie, due servit ad unnr locazione di immobili, determinanˆ.one i corris.pettivi e la disciplina del cumulo tributa.rio e c~mcludendo infine col rigetto della opposizione alla ingiunzione esclusivamente .11erch l'imáposizione sui nuovi titoli sarebbe mag~imáe della, somma chiesta. La &entenz.a detl Supremo Collegio certamente una deai&ione di &peci e, come risulta dalla 8econda Jlarte della ma8&ima 1íella qu,ale si dice di nuovi tif)oli non prima ta.<:8ati e di rigetto della dp1po 8izione perch l'impo&izione 8Ui nuovi titoli porta ad un debito d'im.po&t.a maggiore di quelloá ri ehie8to. La ola&&ificazione dell'atto, dell'1~nico o dei vari rapporti in e8&o content!lái.. adottatn dall'uffioio finanziario per l'applicat~:ione dell'im.p¥ogt.a non vincola.¥ infatti. in giudi:~:io ná l'wmmini8trazione n z~Autoritˆ giudi.ziarin, le quali po8&ono qualifi care diver.oam.ente l'atto o i ra.pporti 8tti quali c¥adc la, contestaR:-ione. 8enza che dalla. diverga qnalifi ea.zione con8egua la illeaittimifˆ della inqi1,1!fl.,'Z'ione (ofr. Ca8.~.. '27 gi1.tnnn 19."18. Finan,ze contro Tac eone in << Rivista l/'IJô?la! i1ia Fiscale >l, 19."18, 6/.5). La iflegittimritˆ dPrl'l in.qiunzione si táerif“cn .<:olo orr la nurn'a qtwlifica:<:!ionc importi una impo.<:i ::áione minoná in ra:p¥p¥orto alla imvo8ta rie:hie.<:i'l e Nmitntamrnte aTla mawriore richie&ta. A.nche la. 1deo“sione di specie impone per˜ drlle preai8fJJZíoni e delle ri.<:r> del Batta) Cedal{n, 19.18_, pagg. 99, 29.5 e '296). LOCAZIONE -Vincolismi -Proroghe -Immobili destinati ad usi diversi -Immobili non abitati-Destinazione effettiva -Simulazione. (Corte di Ca.:.:sa-,;., Sent. n. 293-48, Sez. III -Forti contro Rodriguez). Il concetto-d'immobili destinati ad uso divers.o da áquello di abitazione, di cui all'art. 28 del riecrdo legiSilativo 12 oi tohre 1945, n. 6!69, deve essere intesoá nt'l sr~nso d'immobili non solo no11 abitati, ma aperti e destinati ad una áqUtllche a,ttivit (commerciale, indmdriale, pnfesEo~tJnale, sociale). La destinazione degli immobili cui Sii riferisce il decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, deve essere effettiva : e perci˜ nella diversit -per contrasto o per s:imulazione -tra la dichiara :done contrattua.le della loro destinazione e la destinaz.ione effettiva, deve procedersi ai neces:saári accertamenti prima di .giuˆicare applicabile l'ar ticolo 27 o l'art. 28 del decreto legislativo dei1945, o anehe negnre-per mancanzn, dei presuppoSiti ogni posi'!ibilib\
  • : 1[1~6, :?SO in Rep. << Ji'o1án It. 11, 1947.¥ 1, 15 con nota di richiami). Pe1á unn ricra ca8i&tica in tema di p1¥oroga delle locazioni di irnmobili urbnni afr. << Nuovo Diri' lo))' 1947, J“afJ. 410, n. 116-11,8. NOTIFICAZIONE -Per posta -Momento perfezionativo -Consegna del plico. (Corte di Cassaz., Sent. n. 256-48 -Spi ~á ichini -PandoFi). Per stabilire se la citazione di appello spedita a mezzo posta sia sta.ta tempestivamente no!ificilta occorre avere Jáignardo alla data. di .consegna ˆ.el plico al destinatario esa uren. <J 1943-45, 107.5, 17,: 21-5-1943, ibid.,1075, '21. -13 POSSESSO -Possesso legittimo -Atti di tolleranza Nozione --Tutela -Atto disciplinato convenzionalá mente. (Corte di Cassaz., Eent. n. 283-48, Eez. II Clemente -Turturo.) Gli atti di tolleranza., non potendo servire di fonda,men t o aU'a0quisto del pos:sesso, non sono tutelabili n con l'azione di manutenzione, n con quella di reintegrazione. Il concetto d“ atto di tolleranza impliea che chi lo esercita-non abbia alcun diritto di compierlo, c che qu_e.gli che potrebbe yieta;rlo ne faccia a meno per spirito di gentilezza, per vincoli di familia,rit:\ o perá rapporto di buon vicinato. Di atto di tolleranza non pu˜ parlaárs1i quando si tratti di a-Ho permesso e disciplinato nel suo esercizio da.lla convenz,ione. Giurisprttdenzáa co.' pensiyo della pr-escrizione medesima per il tempo in cui la causa rimane snl ruolo giacch tale effetto :;,:i ricollega alla esistenzrr della domanda, ormai caduta nel nulla. Gi-nrispruden~a costante: cfr. Gas.<~. 7 ma;g:gio 1945, n.¥"132, in Rep. <zza. dRlla massima. “noontcs1abile. ]!J~ noto 0he 8econdo il codice di procedura penale abro_qctto, mentre alcuni requisiti prescritti ¥per la perfezione tli determáinati atti p1áocessuali erano nmuni dalla. &Mtzionc ádái nullitˆ, altri erano c-ol] Jiti tla tale .i8áarcimento, vige la nor¥tna genPrale della C'Ompeten~a giudiziaria or dinaf"ia. ~ Jn, ordine alla. soprariportata mrL8,~im.a. affrrM á mnta dalla Corte in tota,le riforma della . .<~entenza fJ~ del T1áilmnale, va rilev¥ato che esga non .'!embra f'~ Páossa e88Pre inte.'!a. in sen.:so la/ o, ma .'!olo ne T 8B1Mo C E:w. che la re8ponsa,;bilitˆ. dello Stnto a titolo di da.nnn 1.):':: di gnerra, eseluda la. re8pon.8abilitˆ i'Lello Sta. t o f.t.f...~ 1 medegimo a nltro titolo. tna. non di nUri tenttti .. al t¥i.'!arcimento .'!Wondo le noráme ordina.rie. f?n que8to pttnto ci sembra da acc'Orrlier.'!; l)n.,i nione del Ra,ndulli (in rr Foro lf. ll. -19!,8, I, .l'“R) il qnale l'lostiene. tra Faltro,. che Fe.'lf'ln.'liorm ikl -W carattere 81{88idiario della responsabilitˆ per dalfl,-@ ni di gtterra nei riqua.rdi dello Stato derivi dalla I~ l'ltesl'la lettern deWart. .1'2 della legge 26 ottobre :~& .t940) n . .1548. 7 -15 FERROVIE -Trasporti internazionali -PrescrizioneSospensione- Norme applicabili -Danni -D. L. 17á8-1944, n. 189 -Inapplicabilitˆ -Guerra -Forza maggiore -Prova. (Corte di Appello di Milano 23 gennaio 1948 -Soc. Montecatini contro FF. SS.). l. Il termine di prescrizione delle azioni de'l'iva.nLi da.l contratto di trasporto internazionale quello fissáato dall'art. 45 ¤ 1 della O.I.áM., ma la sospensione e l'interruzione di .questo termine sono I'egola.te, qua.ndo l'a.zione si espel'isca in ItaHa, rlalla legge italiana. ¥Sono pertano applica.bili, an<: he in tale materia, i decreti legisJativi 3 genna. io 1944, n. 3 e 24 dicembre 1944, n. 392. 2. n ecreto legge 18 agosto 1944, n. 189, non .si applica ai trasporti fenáoviari interna.zionali che sono regola-ti dalla C.LM. Tuttavia poich la forza maggiore da cui un determinat o danno aUe cose tras:porta.te ¥sia deriva. to si prova anche con presunzioni .semplici, l:áen pu˜ il notorio .stato di ˜.iso.rganizzazione delle ferrovie it:'11iane causato daJla guerra nel perio˜.:o di applicazione del cita.to decreto-legge n. 189, assumersi come fondamento a.lle presunzioni suddette, s“ che il danneggiato che deve provare la. (áoncreta colpa delle .fenáovie nella produzione ˜.el danno. La senten.~ della Corte di Mil'ano tanto pi notevole) in quanto nota la tendenza della giurisprudenza a restrin,g¥ere la portata del decretoleg, ge 189, del 1944. Naturalmente la 1nassirn,a .ione - cPidente come la lesione ,zei diritti deU'u/rro non poss,a integrarsi senz(J, la lesione dei diritti dell'altro. .Ž!mme~sa pertanto rla oostituzione di pm¥te cáivile della Banc'a d'Italia, non pu˜ respin.gersi la costitu, zione del Tesoro j-e vicevers-a. La rassegna dell'e norme contenute in tali leggi WJ1?mince apr1ieno della natura ed appartenenza dei diráitti, che, se vengono lesái, determinano un da.nno. Danno si ha ogni qual voilta 'Piene abolito o rlimin.uito un bene de~la vita e, ad inte[ff'are il bene, basta quell(J, relazione di inlerPsse col soggetto: inter rst tra la pe,rsowa Pd il benP. Il falsa. do, a.lloroh si mette a contraffare monete, si sostitttiscP, evidentementP, agli Enti, cui soUanto ˆ con,f!&nMta quella fabolwicazione. Uwu-rpa quel diritto che_, in ragione di Psolusivitˆ, riservata ai l itolar-i. Flarebbe <~lrano che oontro chi mettesse in vendita m¥odotti di fabbrica contrassegnai i con .ttn marcMo non Vfo>rO, ]Jotesse oo- messa in pc1'icolo l'intera cirrola~ ione c si (> perci˜ me8SO lo Htato nella con, llizione di provvedere al cnmbio, {l'raduale o simttltaneo. della monntn _qiˆ in circolazione e sprovvista, ormai di qurllr qar.an.c'ie da r'll-i Z)intere8se del singolo n della rnllett-iPit,fí non possono mai prescindere. l P. i i ~~~ RESPONSABILITË CIVILE -Responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione -Linee ferroviarie usate esclusivamente dalle forze alleate occupanti -Danni a terzi. (Corte d'Appello di Napoli, 27 novembre 1947 -FF. SS. <'ontro (uintino). m l' L'URi(~ ~sclusi.vo ll:¥. parte dell<; f?I'ze allea.t~ o?-ill~ cupanh m 1¥egmw UI A.M.G. (li lmcw ferrovmne @ 7JigliPtti qenttini, lo S'a.to, non sofáo non riscuote de:Ie FF. áSS. non implica ehe l'Amminis-trazione--~ la. menzionata. tassa fli circolazione, ma viene n italiana ánon sia tenuta a rispondere secondo le ) }Jcnlcrc áanche, t{nitamente alla Banca d'Italia. norme ordina.rie dei danni elle daHa circolazione % onel tanto di utili cor-rispondente all'ammontar'e dei treni militari s:u dette linre siano derivati a " -' 1lclln falsa, circolaz-ione. terzi. =;~ -17 ~ La specie di fatto la seguente: il '20 novembre 1943 un ca1-retto1 con a bordo delle persone 1 nell'nttravorsare 'ltn passaggio a ti'l:el/o della l'inca Napoli-Pot~;nza1 a q'ltetl~epoca gestita direttamente dU.fj'li alleati per lOro esC'lusiro 'lt.&o ed mtereMc, veniya áinvestito e travolto da un treno rnilitare. La Gorle di Appello ha basato la sáua decisione suU1 argomento che l'occupa~<:ione militare alleata non faceva venir meno la somáan.itˆ dello Stato it(})liano; che le norme gturidiche da questo emanate oontinuano ad aver 1;iguráe1 che tra queste r~práme e1 crano qtteUe relative alla sicwáezza tdella cirácolazione ferroviaria all1 os8e1"1Janza d elle q~ua,ti 1 erano tenuti gáli agentái deUe FF. SS. e particolarmen. te quelli addettt ai pas.'/> 1 il cui risarci mento subordinato alle forme e limiti previsti dal decreto-legge '26 maggáio 19461 n. 4.51. Contro la senteMa soprariportata stato pro posto dall'A. mrrdnistrazione ricorso per cassazione. GUERRA -Occupazione tedesca-Preda bellica-Vendita di materiali dello Stato a cittadini italiani Invaliditˆ (Corte d'Appe!Jo di Roma 27 dicembre 1947 -Ministero della Difesa Esercito -Colorni). La vendita effettuata dai tedeschi di automezzi milita.ri da essi appresi a titollo di preda bellica, tl! fa.vore di cittadini italiani, invalida. Pedanto1 cesSJa.ta l'oceupazJ.one, pu˜ l'Ammini strazione italiana recuperare i suddetti auiomezázi, ari che in via. amministra ti va. La palfáte sostan:<:iale del'la motivaázione della suindicata senten.<:a la seg'uente : (Omissis). Ç Col ritenere 1 per˜_. s-enzla.ztro decisivo per l1 ac coglimento deUa domanda l'art. 53 della Corwen zione1 essi han mostrmt.o di non rendersi conto deUe diffi1coltˆ che pre8entava la controversia e delle qu.estioni ohe) in materia oos“ delioata si sono1 sápecic in q'l))esli 1lltim¥i tcmpoi1 dibatt'ltti nella dottrina. In caso di occupazione bellica1 la Commissione rleWAja permette inddtbbiamente allo Stato occupante di escroitare una serie di ,poleri1 tra i quali quello di impadronirsi dei beni mobili dello Stato occttpato1 che pc1" la lor'o natura siano tali da ser ál'ire alle operazioni di guerra1 e oo del cosiddetto materiale bell'io.o1 comprendente1 secondo ttn elen co della Gonvenzáion.e stessa1 anche i mezzi di tr-a sporto. -á ~ Ma le nonne poste dalla Convenzione sono no1ám¥ a di diritto internaz'ionale1 che si rivolgono agli Stati nei rappoTti fra di loro) e non ocoo1ve q1ti ricoárdare .oome la dottritna¥1¥ ormai unanime1 tenga distinto e .separato l1 ordirwmento inte,rnazionale da quello int.erno deáglái Statij e oome la valutazione g.'ttridica di silfbgoli atti, e mpporti non si possa fare in relaZlione a¥ n.orme di un ordinamento determinalo. il ohe im.porta che 1 pur essendo internazionalá mente autorizzati gli Stati aáde¥renti alla OonvenZJione a oompiere1 w.ei territorri occ-upat¥i1 ttn cornples¥ so di attivitˆ1 vJha bisogno di ttna ulteriore vaoluta!(}.ione normativa siz da parte deUo Stato occupante~ sia da quello occttpa.to 1 perch tali attivitˆ divengono legittime nella rispettiva sfera di efficacia dei loro ordinamenti. Una prima rioerca quindi da fare per potersi da.WAutori,tˆ giudiziaria it.alia.na riaonos,o.ere efjica áoia agli atti comrpiuti dai tede~:,ohi durante l'occupazione del teárritorio nazion.ale1 se il nostro diritto interno 1"'on si sia un.iformato a quello internazion.ale in ordine alle materie d,isaáiplinate dalla Convenzione dell1 Aja (la seconda sopra menzionata1 non la quarta ahe non fu nean~~he ratifi.oata) nel senso che Ze norme poste dáalla. Convenz ái,one stessa sia.no state rico¥pute dal nostro ordinam. emt!o inte,-no. PG/rrlebbe che questa fosse fopin:one deái primi giu.dici1 porck1 siaá pure senza so!fermarvisi1 essi posoro in risalto ohe alla Conven~ione del 1899 fu data eseeuzione oon il regio deácreto 9 dicembre 19001 n. 504. Ma un argomáento questo di poco rilievo1 peroh) com¥e risulta dallo stesso dáecreto 1 t'esecuzione ohe il nostro Governo diede al trattato1 riguardava il 'Gováer'fl!ro medesimo nei rapporti con ágli altri Governi aderenti1 e cio lo Btla¥to itwliano come soggetto doi diritto internaziona.le. E che l1 osservam;a dt'ZZ.a (}on1:enzione1 anche a tali fini dovesse essere disposta con uw.a noTma interna1 non un princip.'o clw aontra.sti con il, princirpio1 cui sopra si aoeenna.to 1 perch lo stesso ordinamento interna-zionale clte rinvia a quello interno per l'ema.nazione delle norme necess¥ arie aU1 att.uaz.'one ,dei tmttati. La conferma ne data dal regio deoreto 8 lttglio 19381 n. 1415 (la cos“ detta legge di guerra) che ráiport˜ e sanzion˜ eom¥e diritto interno le no?"me della¥ Conv:enzion¥e1 e di etti non c~ sarebbe stato bisogno se questa fosse giˆ entrata a far parte del no¥stTo ordin.amento. Il che1 por abtro 1 non vuol dire che pOJfSano invooarsi le disposizioni della legge stessa per gli atti compiuti. dal nemico 8ul nostro territorio1 perah essa1 regolando l1 attivitˆ del.lo Stai o ita .. Ziano come oocu.pante1 riquardo le aq>propriazioni che qnoslo ha facoltˆ di cffettuare1 non quelle che 1 correlwbivamrnte1 esso 8ttbisce. -18 In tali sensi l'insegnamento della dottr'ina, dw cui si respinge, almeno per l' ordinam¥ento italiano, il criter:o della rooezione nell'ordiwamento interno delle norme internazionali. Oon che non si vuolá@ affermare che gli áatti di rá~~i sopra siano niente altro che degli aUi di forza. A'IJ'Venuta l'ocoopa,zione per ttutta una serie di rapporrti (sia pur non esattatfMnte identificabile) all'ordinamento dello Sláa.to occupato si sovrappowe queUo dell'invasore, e pe;nci˜ a(/'/;ohe gli atti cortnpiuti weU'am¥bito deiU proprio ordinamento, dagli organi dello Stato áoccuparv.t1e son ,produttivi di effetti giu.ridici. Ma sono effetti che non si estendono oUre il tempo deU' ocC'I.tip.azione, ohe son láegati al durare di tale 01'dinamento. O'ol ráitorn.o del Governo legittim-o, mentre si ripristi1~ a per intero l'ordinamento dello Stato occnpato, coosa¥ quello d!en'inváasore, e, táranne che non sái siano medio tempore giˆ et.¥auriti, cessano anoht! gU effetti deágli atti, e provvedimenti di questo 1tltimo. Amrm¥ettcre la perdurama degl'i effe¥trti, signifi(; herebbe ohe t al“ atti siano sátati accolti nell' ordtnamento dello Stato occupato. Ma all'uopo occor:rerrebbe una norma di convalida, che il nostro StMo, per gli atti e provvedimenti dei Comandi tedeschi, non ha affatto emanato; il'i'fl!dirizzo drellla nostra lergislal<)ione , anzi, tale, come per esplicito ad es. in materia tributaria (v. decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 112), da estendersi ~a sua effiooácia. anche ai rapporti sorti al tempo dell'occupazione nei territori giˆ sottopo8't'i aU'i'fi!Val8ore. Da tutto rci˜ oonsegure neUa spercie che .Za vendita. den'autoeanro fatta dal Com.ando militare tedeseo di Roma áal sig. Maocari non pu˜, oggi, essere opJPosta da-gli aventi cwusa di costui quale titolo valido di acquisto -aU'ammini!'ftrrazion.e militare, che rivendioo fa.utocaal';te. dell'Avvocatura. (n. 31) ..-V) Se l'Amministrazione sia tenuta a paga,re prestazioni effettivamente eseguite da Imprese che ne abbiano ottenuto la fornitura mediantÛ corruz~one di funzionari (n. 4&}. ANTICHI T A' E BELLE ARTI. -l) SÛ il Ministro del.l& P. l. pos.sa, in forz.a dell'art. 21 de1la leggáe 1-6-1939, numero !Db1Jo, imporre a proprietari di edifici distrutti dalla guerra d'i osservare, nel ricos.truirlt, distanze divoerse da quelle .es.Lstenti prima de-lla di6truzione (n. &). li) S1e a colui che áricupera in mar'e oggetti di interesse artist!co o &:rcheologico siJ applichino, agli effetti del premw, Ie norme .del1a legge 1-6-1939 n. 1089 oppure gli arti-coli 510 e 511 del Codice della Navigazio~e (n. 6}. APPALTO.á-I} .Se la sospensione di lavori disposta in áforza del Capltolato prima dáell'entrata Ln v~gore della leggÛ 2S-11-l'9¥40, n. 1772, si trasfOTmi nella sospensione previstr;. da t-aleá 1egge, col solo fatto dell'entrata in vig. m~e di questa (n. 77). -Il) Se la risoluzione .ct:el contratto di a.ppalto ex art. 2 legge 2.8-11-1940, n. 1772 sia rimessa alla sola volontˆ dell'appaltatore o áse possa l'Amministrazione dispor~a d'ufficio á(n. 77). -III} se alle forniture siano appUcabili le norme sull'appalto o sulla vendita (n. 78). -IV) Se nei ácontratti di fornitma .di áCáose lavorate, la proprietˆ pas.si col collaudo, .anche quando dopo questo¥ restino presso il fornirto:re (n. 78}. -V) Se si debbano corrispondere all'appaltatore compensi per maggiori oneri derivanti dal fatto che abbia dovuto impiáegare nei ].avori operai non idoneil assegnatigli crall'Ufficio di collocamento (n. 79). -VI) Se la concessione della revisione dei prezzi sia da intendersi i n :relazione aJ!a ;pf!evedibilitˆ o meno delle va.riazioni {lei co.sti al momento ádellr;. stiJpulazione del co.ntratto (n. 81). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -I} S1e il sequestro ?rdi!lato dal Pr-efetto di ¥Cose pe-rtinenti .a reato annonano sra atto amministrativo áde.finitivo (n. 6}. II) Qua.le sia la natura, del raápporto che lega i Consorzi agr&ri: allo .Stato in reloazione alla .gestione dáei generi ammassati (n. 7). ' A~SICURAZIONI. -I) Se l'Istituto assicur,ato:re che abbia pagato. l'ind-ennitˆ a .p.er.sona danneggiata .ct:a inv. estimento eli autoveicolo del1e FF. AA. anes.te sia 6Hrál'01gato, ai s-ensi dell'art. 1916 ¥C. c., fino alla co'ncornmz. a dell'ammontare dell'indennitˆ stessa, nei .crediti ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE é STATA DATA -:~ che verso lo Stato italiano ha, il danneggiato in forza del D. L. 21-5-1946, n. 451 (n. 5). -II) Se l'e polizze di &Bsicurazione all'ordine siano titoli di credLto e s.e sia possibi1e la lol"o girata parzia.le (n. 6). AVVOCATI E PF.OCURATORI. -l) Se l'Avvocatura dello Stato poasa, ai sensi dáell'a~t. 44 .crel T.. U. assumere la. dife.,;a di agenti e impi18gati non pi in sáervizio per fatti relativi .o..l s.ervizio stesso (n. 7). -II) Se la riduzione degli onorari e diritti stabilita dall'art. 31 della legge 13-6-19'42, n. 794, si ar:tPUchi ancháe nei confronti degli agáenti dÛlle FF. SS. abilitatt al patrocinio ai senBi del R. D. 30-10-19'33, n. 1611 (n. 8). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -I) Se i provvedimenti del Ministero dei LL. PP. previsti ádall'art. 134 l' T. U. 28-4-19'38, n. 1165, sia.no titoli esecutivi da po:rsi in ' esectuzidone,Aa mezzto d'iduffici,Sali giu(diziar'i senza inter-~~ ven o 11 vvoca ura , e 1 ta. o n. 2). -II) S1e á Û 1 o 1 la reintegrazione di soci di coorperative deeadutL, prevista dal D. L. Hi-11-1944, n. 435, sia subordinata alla condi-00 zione che gli attuali assegnatari degli appartamenti m trovino eff-ettivamente un nuovo alloggio (n. 11}. f.;. ~~ CITTADINANZA. ~ I) Se iJ. cambiamento di .cittadinanza del marito in .costanza di matrimonio, importi, l sussistendo le altr-e condizioni, cambiamento di cittadi nanza della mogJi.e (n. 1). l -:~, COMUNI E PROVINCE. -l} Se i proprietari di pareti destinate alle pubbliche affissioni debbano r;is.ervame la concessione al Comune titolare dÛ1 diritto di privativa (n. 1). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -I) Se, distrutto perá fa.tto .cti .guerra un im!Pianto oggetto di concessione amminis!Dativa, il concedÛnte possc., alla scadenza della concessione, esarcitare. sul nuovo impi:anto ricostruito .tfal concessionario, la fa;coltˆ di riscatto (n. 11}. -II} S.e, prevista in un atto di .concessione la, facoltˆá di revoca per l'inadempienze del conces.sionario senza ri-%_, so.rcimento .di danni, poss.a il concedente vrocedere a tale revoca, ásenza risarcimento, per motivi di opportu ~w nitˆ (n. 12). (::j; t~~ CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO . -I) Se ~ della ,facoltˆ di fermo :regolata daJl'art. 69 T. U. Conta-f% bilitˆ _dello Stato pos~ano valerási anche Amministrazioni ~t pubbliche non st.utal! (n. 9). -, II) Se ,siano compensa-~':,:; bili i oredi~i dell:~m~inis~razione :con le somme da essa J. do.vute áa t1tolo. ¥Ul strpend1 e penswni (n. 10). -III} Sr: lll il sistema della, pubblica gara per i contratti dello Stato =$ sia inderogabile áe se l'enunciazione di cur all'art. 41 del @ RÛgola.mento Contabilitˆ Gener.alÛ dello Stato -sia -tas--á-~ sativa (n. H). -IV) Se anáche per le Hcitazio~i 10rivate sia ammissilbile il cosiddetto secondo incanto, preVisto ,..., dall'art. 65 'Regolamento Contabilitˆ (n. 21}. -V} Se il ~ deposito provviso.rio di cui all'art. 83 regolamento Con-~,~ tabilitˆ si possa effáettuare dopo l'.&ggiudicazione (n. 21}. :l.¤ ~ -21 VI) se la falsificazione dell'avvffio di pagamento sia penalmente punibile (n. 22). -VII) Se acácettata dalla Amminffitr¥azione senza riserve un&. cessione di credito, possa poi l'Amministnazione opporre al ceSB~onari-o un credito vantato verso hl cedente (n. 29). -VIII) Se il garante responsabile del reimpiego di sommeá pagate a minori, previsto dall'art. 297 deJ. Regolamento Contabilitˆ GeneraJ..e, poSBa essere lo stesso rappáresentante legale del minore, che effettua la r,i.scossione (n. 31). IX) Se il deposito cauziona¥le per páartecipa.re ad asta pubblica o U.citazione privata possa essere eff.ettuato a mezzo di aSBegno drcola.re (n. 33). ~ X) Se un concorrente a g.ara il quale abbia presentato. l'offerta in áritardo sul termine stabilito, !pOssa impugnare la rego.laritˆ della gara stess& (n. 38). COSE RUBATE O SMARRlfE. -I) Se al rit.rováatore di un titolo all'ordine spetti il pl'flmio di C!Ji all'art. 930 Codice c., calcolato sull'ammontare nomina,le del titolo stesso. (n. 3). DEBITO PUBBLICO. -l) Se la sospensiohe dei termini prescrizionali di che ai DD. LL. 3á1-19,44, n. 3 e 24-12-1944, n. 392, s~ applichi anche alle iscrizioni di rendite del debito pubblico (n. 3) ¥. DEMANIO. -I) Se sir.no demaniali i capannoni adibiti a deposito di carburante ne.gli .aer;odromi statali (n. 38). -Il) Se il privato il quale abbia acquistato dai tedeschi materiali di proprietˆ del Demanio italiano, restituendoli poi .&Ilo Stato possa chiedere il rimborso delle spese sostenute (n. 46). ENFITEUSI. -.Se, apposta ad' un contratto di enti\ eusi, una dausola lLmitativa del godimento del fondo, possa il concedente chiedere la devoluzione per viola~ ione della dausola stessa (n. 4). ESECUZIONE FISCALE. -l) Se l'a.ggiudicatr.rio di m aippa.lto di esattoria II. DD. ápossa chiedell'e la. rescis; ione del contl~atto per. il tatto di non poter licenziare :mrte d¥el personale per .opposizione degli organi sinda: ali (n. 5). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.-I) Se .iáa, .legittima l'occupazione d'i urgenza di un fondo per :ost.ruirvi un campo sportivo militare (n. lO). -II) Se l dkitto alla retrocessione di cui all'art. 60 legge 25á6 865, n. 2359, possa farsi valere anche quando il fondo esidua.to sia stato destinato a scoPi che, se pur' div¥ersi la. quelli proevisti nel decreto di ento a :dposo per ragioni di servizio (m't. 6 T. U. 21-2-18Qp, n. 70) Oá se imnece debba adottarsi nei .suoi confrontiá 11 provvediá mento di dimissiopi di ufficio (n. 73). -,X) Se l'omisá si.one di seguire lˆ via ge.rarchica nell'inoltrlare un :riá corso avverso un provvedlmento di&ciplina;re, costituisca a sua. volta infrazione disciplinare (n. 86). -XI) Se l'ordinanza áCOn cui il Presidente del Tribunale aumenta la misura degli aumenti! a favore deJla moglie separa.ta debba essere Sáenz'altro eseguita d&ll'Amminiá strazione mediante corrispondente trattenl,Jta sUgli assegni del marito impiegato (n. 101). -XII) Se per la validitˆ ed ,efficacia delle dimissioni dall'impiego sia. necessaria oltre l'accettazione dell'Amministra.zione anche la notific.a di tale accettazione al qimissio~ario (n. 102). -XIII) Se ,.,ia definiltivo il provv~imento con cui il Provvediloáre .agli Studi deácide sui ricor.~o di un insegnante in materia di conferimento -cj.i supplenza (n. 112). ~ XIV) Se un professore universitario di r'Uolo possa assumere un impiego in un ente pt,IbbUco i cui ra;pporti di impiego sono regolati dalla l!i!gge sull'impiego privato (n. 117). ~ XV) Se il conq.ono di una sanzione ,per infrazione disciplinare .che abbia comportato la. risoluziáone del rapporto di impiego o di laá voro, si applichi anche quand'o la sanzione abbia giˆ _ a.vuto esecuzione al sopraggiungere dell'atto di clemenza (n. 118). IMPOSTE E TASSE. -I) Se sia soggettq ad imposta di ricchezza mobile áil plus valore reaJizzato nel trasferimento di' un'azoonda da una personˆ fisica ¥ad una .-22 S˜cietˆ anonima, di comodo di cui tal-e pers,ona áfisica sia l'unico azionista (n; 17). -II)á Se .a.gli effetti dell'applicazione dell'Imposta di R. M: di .oategoria B) siano tassabili le somme pagate da una cooperativ-a, ai prb,prt soci s. titolo di d.'ifferenza tra il .prezzo dei prodotti acquistati dáai soci stessi e il loro costo (n. 64); III) Se, nel caso. di p.erdita oá dist:ruzi'One di lj1cool carburante (che esente da imposta) .si appliohino al :fine di stabilire se l'esenzione debba mantene1~si, le stesse norme :d!el T. U. sugli spiriti á.che regolano lo abbuono della imposta. sulle qualiiˆ di áalcool perdute p distrutte (n. 65). ~ IV) Se con l'entrataá in vige>re del Decretolegge 25-11-1947, n; 1283, iláquale istituisce un'addizionale dell'l% sulla I.G.E., l'Amministrazione possa continuare ad effettuare sui compensi pagati ai fornitori la ritenuta dell'l % dispostˆ in seguito alla riduzione dell'aliquota della I.G.E. stessa stabilita col precedente á Decreto-leg1ge 27-12-1946, n. 469 (n. 66). IMPOSTE DI F.EGISTRO. -l) Se nel caso. di risolu zione del contr;atto d'appalto per recesso del commit tente, .sia dovuto all'appˆltatore i~ rimborso de.Jla im po~;~ta di registro in ;proporzione alla fPS.rte ádi contratto non eseguita, (n. 16). -Il) Se l'imposta di regiStro ap plicata su un ádeácreto di trasferimento di immobili nul lamente emesso ádal notai..o delegato alle ˜perazioni di divisione, debba essere restituita quando taJe pseudo dem;eto venga annullato (n. 41). -III) Se Ml caso di contratto di váendita, di opificio a conse,gna differita, la 'presunzione di cui all'art. 47 della legge ádi regist.ro fun zioni nel .senso che pe.r l'applicazione. dell!iJ imposta sul valore totale sia :sufficiente che i macchinari si trovas &eráo ancora nell'opificio al momeJ;tto d'ella :r.egi,stra.zion¥e (n. 46). -IV) .Se la emissione di azioni da offrirsi in opzione ai SOCi di una societˆ coo.pers.tiva po.ssa co.nsidi'arsiJ .compre;:;a fára gli atti delle co.operative da registra, r.si gratuitamente ai sensi dell'art. 6 della tabella C) della Legge di Registro (n. 47). -V) Se, ai fini dells. imposta di registro., l'assegnazio.ne di quota a un socio re-cedente da Societˆ !personale, abbia carattere traslativo. (n. 48}. -VI) Se, aglil effetti della riduzio.ne d'ell'. imposta, di. registro, di che .al R. D. 19-12-1936, n. 2170, le .cessio.ni di credito fatte .da concessionari di coltivazio. ni di tabacco. siano. da r/i.tene.rsi ,co.me fatte da ditte ácommerciali o. industriali (n. 49). ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI. -I) Se l'Amministrazio.ne, Militare po:!ltSa costituirsi parte ci:vile in un .pro.cedimento P'enale per il re.&to. di che áan'art. 266 áC. p, (n. 1). LEGGI E DECRETI. -I) Se sia costituzio.nale una legge regio.nale che istituisca una nuova. facoltˆ universitaria (n. 6). LOCAZIONE DI COSE. -l) Se !'áaumento. dj fitti dispo. sto. per le lo.cazioni ád'i immobili adibiti ad uso. alberghiero co.n D. L. 6á12-1946, n. 424, si d'ebba calcol>a.re sul cano.ne giˆ aumentato ai sensi dell'art. 2 D. L. 12-10..1945, n. 669 (n. 27). NAV\1. -I) Se nella no.zio.ne di rischio. di guerra in navigazione marittima rientr~, o.ltre l'offesa bellica nemi áca, 8/nche quella situazio.ne generiáca di maggior perico. lo. in cui Si svo.lge talvo.lta la navigazione ián tempo 'di guer-ra (n. 24). NOLEGGIO. -I) 8e la distruzio.ne. di un .auto.mezzo no.leggiato. dall'autoritˆ militare, eseguita per impedirne la cattm~a: da .parte d!el nemico, debba essere risarácita e .in quali limiti (n. 3). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -I) Se, come !()er la Pubblica Amministrazione, leá obbligazioni ,contrattuali del P. F. R. debbano. risultare da pro.va scritta .(n: 25). -Il) Se !'áesistenza di una dauso.la che conferisce vare tali decreti (artiooli 3 e 4) implica. manife,stamente la :possibilitˆ di sindaea. to del vir..io di ecce.s.so di potere, non srmbra cheá tale vi:llio poSisa riferir,si altro che alle circostanze esistenti al momento de1Ia emana.z.ione del provvedimento da coniValidare. Questa opinione tanto pi aáccettabile, in quanto, la-di,stinzione tra convalida e invalidaz, ione em lege, e convalida e invalidazione :per drcreto mini,steriale, quale contenuta nel decreto legislativo n. 249, a.ttiene solame.nte alla párocedura, alla ,sháuttura cio del relativo proViVedimento ¥convˆ1idativo o inva.Iidativo e non alla funzione di questi; pertanto, la natura del potere che alla haJse di tali provvedimenti, sempre la ¥stessa. ,Siác-cáh, come non si mai richiesta la considerazione del pubblico interes¥se in un momento áSuccessivo a quello dell'originaria emanaz, ione dell'atto, per gli aHi coniValidati o invalidati con :procedura legislativa, cosi non sái vede la rag-ione di richiedere una ta,le consideraz.ione per le convalide o invalidazioni cui s:i faccia luogo con pro-cedura amministrativa. 9. Una auestione di notevole importanza, chE' sorg-eva dalla lettera-le interpretazione dell'art. 2 del dE>creto lesercizio finanz-iario nel corso del quale fu emesso dagli organi della 1".s.i. il pmvvedimento di cessazione dal servizio. Il citato decreto legi.slativo n. 375, all'art. -t contiene ;poi una áconvalida generica di prOiVverlimcnti di Iicenz,iamento di:sposti ásotto ili governo della r.s.i., convalida che, essendo stabilita con le.gge, non soggetta al suaceennato sindacato giurisdizionale del C'om'!1glio di .Stato. 10. Il 11. 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 24-!l. stabilis,cc la. inefficacia, salvo convalida. degli atti amminiástrativi emanati-sulla base di leggi e regolamenti emanati dal Governo repubblicano. Una simile norma, una-volta sancita. nell'art. ll'a,s.soluta irrileiVanza giuridica di qualsiasi provvedimento legislativo e regolamentare emanato dalla. r.s.i., sembrerebbe sruperflua, ma es.sa ap-pare invece pienamente giusti'ficata da-quanto si detto sopra circa. la ratio del decreto [egislativo n. 249, il quale tende, come si visto, a contemperare il rigore dei principi giuridici con la esigenza politico-.sociale della maáss.ima con:s.ervazione, compatibilmente ron l'interesse pubblico. degli effetti degli atti esauriti. Questa. ste.ssa ratio spi.ega la norma. analoga a quella. in questione, -contenuta nell'art. 6 dello áste,sso decreto legislativo n. 2:49 in rela.zioneá alle sentenze pa-s: sate in giudicato, emanate sulla base di ;proviVedimenti normativi della. r.s.i. Non invere inf01'mato ad ana.logo criterio, il de.creto legislativo 18 febbraio 1946, n. 112-, sull'assetto della legáislazione tributaria. nei territori liberati. Detto dáecreto all'art. l stabilisce che i trihuti di qua-lsiasi s:pecie, ri,scossi nei teárritori giˆ ocrupati dai tede.sc.bi, durante l'occupazione stessa, in ba.se a disnosiz-ioni leg1.slatiye emanl'J.te dal Governo deUa r.¥s.i., non siano restituiti. TalE> norma non armare ispirata. inve~o al principio della conservazione deg-li atti esauriti (ordine di imnosta) ma piuttosto allo -scrupolo (forse superfluo á) di riaffermaáIáe la non continuitˆ tra.á sedi ácente Governo della r.s¥.i. e GoiVerno [egittimo, e la non imputabilitˆ a carico di questo di pagamenti effettuati in favore di quello. Per quanto riguarda il n. 4 dell'art. 2 del decr¥ eto legislativo n. 249, nessuna Ques-tione seria RE>mbra ¥Si Ria, presenta-ta, s'alvo que.na giˆ accennata so-pra. di carattere g~enerale. circa la ineffiracia, nelle concessioni di beni demaniali e nelle alienazioni di beni patrimoniali, oltre che del l'atto conCilusivo del procedimento relativo, an chE> di tutti gli atti preparatori di questo. Cosi ad e.sempio, in materia ádi concesásione di acoue puhblieohe, si ritenuto giuridicamente inefficace il par;ere del Consiglio 'superiore dei LL. PP. emanato sotto il Governo della r.s.i. dE>ducendáosene la conseguenza áche il parere steássoánon valeva a. pr'O-~durre quegli effetti drca la preclus-ione ai silc-res-~ siiVa domanda di lesina.:lJione, .stabiliti dalla legi-, slaz.ione in materia. Per (jnanto rigua-rda gli atti prervisti !Ile] n. 5 dello stesso art. 2, la questione pi rilevante sorta in ordine a~lla e¥satta interpretazione del , termini'\ Ç di.spo:sizione di beni È. áSi dubita se tale termine debba, interpretarási secondo i criteri civilistici o se invece debba inter.pretarsi secondo altri criteri; :se per atti portanti disposizioni di beni, debbano intendersi tutti quelli eooedenti l'ordinaria amministrazione, se in esso rientrino le locazioni ultra novennali, ooc. ISemb['a che la soluzione :pi accettabile sia quella proposta dal GIANNINI (in GU atti di disposizione dei beni degli enti pwbblifJiJ adottati '8otto lJimpero del governo neo-fasoi,sta Ç Giur. È Oassá. Oiv., ¥1945, II, pa,gina 296 e segg.) cos“ formulata: ÇGli atti portanti di.sposizione dei beni degli enti ápubblici possono indical'ls.i come quelli che sottraggono a¥lla disponibilitˆ dell'Ente pubbHco dei beni, in modo tale che la sottra.z,ione ácomprometta il raggiungime.nto d.ei fini istituzionali deH'Ente È. In base a questo criterio, non sembra, ad esempio, che possaá dubitarsi della inefficacia giuridica. li un contratto di loca.zione di un immobile adibito a se~de dell'E.N. P ..A.¥S., stiP'Ulato sotto il gove1~no della l'..S.i. dagli organi dirigenti di tale ente, all'atto di tra,sfer: ire la propria sede nell'Italia. settentrionale. 11. !Abbiamo :giˆ accennato sopra alla giurisprudenza del ConsigJio di áStato in materia di decr1eti di convaHda, ed M motivi che inducono a dubitare della sua esa,ttezza. Un'ailtra questione, .cá peraltro, ¥e, pi rilevante, in questa materia, si prospetta in rela.z,ione aJla competenza di detto Oonsiglio ¥a giudicare in ogni caso della legitti:m,itˆ di tali decreti. Appare invero che quando tali decreti riguardino, ad esem:pio, atti di disposizione dei beni degli enti pubblici; essi incidano in una. materia di veri e propri diritti soggettiovi, ¥sicch l'impugnativa del dem¥eto di convalida si sostanzia nel contestare a. colui che dalla convalida beneficiato, la titolaritˆ di un diritto: di qui la. conclusione della. incompŽenza del Oonsiglio di Stato, con l'ov.vio oorollrario che l'Autodtˆ giudiziaria, che invece di quello sarebbe competente, non potrebbe estendere il ¥SUo sindacato in relaz,ione alla convalida, fino agli eventuali vizi di eccesso di potere di questa. Contro questa opinione pu˜ oppor.si che la conva. ida di tali atti di disposizione di beni, ha la stessa funzione e la stessa natura del decreto ministeriale di approvazione dei contratti della lPubblica Amministrazione ; anche per tali decreti i approvazione, e pi .specialmente, per gli atti di annullamento di tali decreti .si discusso a lungo, in dottrlna e in giurisprudenza a. chi spetti la competenza a decidere sulle controversie relative alla loro legittimitˆ. L'opinione dell'Avvocatura generale , dáel tutto fa.vorevole all'attrazione di tale competenza alla giurisdizione amministratlva; gli sviluppi deil'a questione sono esposti esaurientemente nella Rela.zion¥eá degli a!l'IJI'l,i 1930-1941, volume I, pag. 15 e segg.). Si discusso se tra gli Enti pubblici, i cui atti di di:sposizione di beni ricadono nella disciplina dell'art. 2, n. 5 ci sia a.nche il p.f.r. Si rilevato che non pu˜ attribuirsi a tale organizzazione, creata con atti legislativi della r.s.i., del tutto inefficaci, ca1áattere di persona giuridica diá diritto .pubblico. Si ritenuto invecŽ che sia pi congruo attribuire a detto partito la natura di una associazione vietata dala l~gge, nei cui confronti possano _adotful'ISL L prOlYVedimenti di áConfisca dei beni, pll.'evisti dalla Legge di pubhlica :si-curezza. Naturalmente per quei beni giˆ 'appa.rtenenti a.l p.n.f. 'e caduti nella disponibilitˆ di fatto del detto p.f.r., le questioni sulla va.Iiditˆ dei rela.tivi atti di dispo,sizione debbono risolversi in conformitˆ del n. 4 del citato art. 2, dato che tali beni del p.n.f. sono,. come noto, da intendersi pa¥ssati in proprietˆ dello Stato in base ai decreti legislativi. 12. L'art. 4 del decreto il.egi.slativo, n., 249, pu˜ considerarsi la norma fondamentale nella economia. del decreto. In essa. infatti trova la pi concreta manifestazione il principio informatore di detto decreto di conservare, nei ma.ssimi limiti consentiti dal pubblico intere,s:se, gli effetti della attivitˆ svolta da una organizzazione che, fosse o meno giuridicamente rilevante o legittima, aveva tuttavia, governato la massima parte del territorio nazionale per un periodo non breve. Tale organizza,zione, in fondo, si identificava qllatsi áCompletamente con la organizzazione del á Governo legittimo, si valeiVa degli stessi uffici, si serviva delle :stesse !leggi ed nell'esercizio della attivitˆ puramente amministrativa, adottava gli stessi principi e gli ste.ssi ácriteri in genere seguiti dai Governo legittimo. In queste condizioni sa,rebbe ástato manifestamente inopportuno, e for' s'anche iniáquo, :sia ~Seguire l'igidamente i principi giuridici che postulavano la a.ssoluta irriletVanza anche di una. taJe a.ttivitˆ come non promanante da organi investiti di autoritˆ statai.e, sia anche disporne la irrilevanza generi.ca, salvo specifica convalida, come .s'era fatto per quegli atti previsti nello a.rt. 2, per i quali il sospetto di illecite influenze politiche nella il.oro emanazione era. manifestamente pi fondato. La giuri,sprudenza e la prassi amministrativa, hanno eásteáso la .portata. dell'art. 4, tenendo a far ne in fondo la valtVola di .sicurezza per tutta l'at tivitˆ della r..s.i. non prevista neg
  • vo n. 249. E' sorto il dubbio a questo prop¥oásito se gli atti o eontratti stipulati' ásotto Fi“hpero del suddetto ,s,edicente Governo, ma nell'interesse esclusivo deJle Forze a.rma,te germaniche, siano compresi tra áquelli genericamente convalidati, ex art. 4, e per iniValidmáe i quali quindi ci sia bisogno di apposito deereto, e se invece basti aecerta. re che es,si sono diretti a ásoddiásfare interessi delle Forze armate germankhe per J.¥itener~ non dovuti i ;pagamenti che da e:s,si derivino, ai sensi del 1¡ comma dell'art. 5 decreto legis:lativo, nu l mero 428. Non pare che possa dubitarsi che l'interpretazione pi esa:tta sia questa ultima., e bench le Amministrazioni, per evidente tuziorismo procedano talvolta ad inva.Iidazione :specifica anche de.gli atti in questione, non sembra che possa da. una tale prassi tra.rsi la eoncluS>ione, che nettamente conkaria alla lettera della legge, che g~li atti e contratti stipulati sotto il Governo della r ..s.i., qualunque ne ásia. il contenuto, possano essere sempre eompresi nella genericaá convalida disposta. dall'art. 4 del drecreto legislativo numero 249. Res.tando cosi obbligato lo .Stato italiano a :pagare ; ne,l ca;so di mancata. e specifica inv;alida,z,ione anche debiti derivanti da. forniture, stipulate, sia pure da organi della r.s.i., ma nel l l'interesse delle F'orz.e armate germaniche. Questione connessa. con questa sopra esposta, poi l'altra, ,se le prestaz,ioni e'seguite dai fornitol'i l a favore de1la r.s.i., in dipendenza di contratti stipulati :prima dell'S s:ettembre 1943, eon l'Am, ' i ministraz.ione legittima, debbano cons,iderar.si atti di adempimento delle obbliga.zioni derivanti da ta.li contratti. ,si osserva in proposito che quando nella esecuzione di tali prestazioni si siano avuti atti amministrativi da pa-rte deg;li organi della r.sd. (a.ccettaz, ioni, eollaudi, ecc.) pu˜ verificarsi che esse, ove gáli atti stessi non siano inwalidati, ex art. 4, a{~quistino rilievo giuridico anche per l'Amministrazione legittima, costituendo ácosi vero e proprio adempimento delle obhligaz,ioni con l'IAmministra. z.ione stes,sa contratte. 15. Una serie di atti che rientrano manifestamente nella previsione ,generatle dell'a,rt. 4 e che sono stati invece .specificamente considerati -ádal legislatore in un tempo succes,sáivo, sono gli atti di¥ requisizione. Per questi a.tti Sti adottata. una diseiplina particolare che esula. dallo .schetma generale del dc -_:.:.:;..~ creto legis1ativo n. 249. S abilitasi infatti ne1 .... primo comma la loro irrilevanza giuridica, in ge-~ neráe, si previS>ta. la poS's,ibilitˆ di una colllva-l=j lidazione specificaá, in evidente identitˆ con la ~á~ disciplina dell'art. 2 del citato deŽreto legi~s~_a-_ ¨. tivo n. 249. tMa. nel capoverso si introdotto uná }! criterio di distinzione degli atti in que:stione, del < tutto diverso da quello puramente oggettivo, seguito daál decreto legislativo n. 249. Abbiamo giˆ a.ccennato 'sopra a que:sta .singolare deroga, e precis< amente qni i dnbbi ai quali cs.sa pu˜ dar luogo: Ove infatti, d áSi trovi in presŽnza di una requisizione, disposta da un organo pree:siástente della Pubblica Amministrazione, pu˜ sorgere anzitutto questione se iJ. giudizio sulla conformitˆ. della requisizione medesima, Ç all'interesse esclusiivo del pubblico servizio di comp.etenza del suddetto orga. no preesistente È rientri nelle attribuzioni dell'Autoritˆ giudiziaria ordinaria, o se invece questa ásia vincolata dalla contraria dichia.razione della, Amministrazione che una tale conformitˆ neghi. Pu˜ :sorgere inoUre il dubbio se detti atti, che . il capoverso del ácitato art. l, decreto legiáslativo, n. 3, dáel 1946, esclude dalla ~enera.le disciplina della prima parte dell'articolo s:tesso, venganoá a rientrare nella discipHna dell'a.rt. 4 del decreto legislativo n. 249, del quale appunto detto primo comma dell'art. l del decreto legis:lati,vo n. 3, manifestamente ¥Costitui:sce deroga .. 16. Oome noto, il potere di convalidare atti, genericamente dichiarati iniVa.lidi, e di invalidare atti genericamente áconvalidati em lege, stato dal decráeto 1e,gisla.tivo n. 2149, :limitato nel tempo. Il termine relativo peraltro, stato pi volte prorogato con i seguenti provvedimenti legis.lativi: l) decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 668; 2) decráeto legislativo 25 giugno 1946, n. 12; 3) decreto legislati1vo 23 dicembre 1946, n. 472; 4) dec. reto t1egi:sla.tivo 29 ma.rzo 1947, n. 148; 5) decreto le.gisla.tivo 30 giugno 1947, n. 612; 6) decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. U53. La proroga. disposta con ques:to ultimo deereto veniva a s:cadere il 31 marzo u. s. Successivaii\e:nte, niella Gazzetta Uffi:oiale n. 111 del 14 maggio 1948 stato pubblicato il decreto legi:Slativo 23 aprile 1948, n. 440, il quale tesátua.lmente di:spone: Ç I provvedimenti preiVi.sti daH'art. 3 e da.U'art. 4 decreto legi:slativo 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti rispettivamente dichiarazioni di convalidaá o inefficacia di atti o provvedimenti emanati ásotto l'impero del sedicente Governo della r.:s.i. pos:sono essere adottati fino al 30 settembre 1948 È. L'adozione di taStato legittimo di simili atti, iValga ad escludere per tabu.Zas che detto Stato abbia manifestato una volontˆ conbáaria aHa circolazione stessa. Ad evitare le conseguenze, estremamente dannose ed inique .per l'Erario che deriverebbero da una ta,le soluzione, .si proceduto, fin dal 1945, a ádiáchiarare invalidi, con decreti mini,steriali appositi, tutti gli ordini di servi~io sopra indicati, si da ripristinare la situazione giuridica che si sarebbe a!Vuta ov.e l'a.rt. 4 del deereto legislativo n. 249, non fosse stato mai emanato; si ristabilita cio per intero la presunzione di assoluta contrarietˆ della volontˆ dello .stato legittimo alla circolazioneá degli autoveicoli aád esso a,ppaiátenenti e caduti nella disponibilitˆ di fatto degli organi della, r.s.i. Anche a proposito di tali decreti di invalida zio ne soárta peraltro la questione della legittimitˆ o meno degli steás.si, in rela,zione ad una loro pretesa generiácitˆ. Deve rilevarsi, peraJtro, che tale :questione non sta.ta mai sollevata nelle forme che sarebbero state llegittime, del ricorso in iVia giurisdizionale amministrativa; essa, invece, stata trattata. in via incidentale, nel corso di giudizi ordinari nei quali la !Amministrazione legittima. era convenuta em ze.ge aquilia, per i danni derivanti dalla circola,z,ione degli autoveicoli in paJ.¥ola.. !Abbiamo giˆ accennato ana. assoluta infondatez,za della tesi sostenuta dal Tribunale di Roma, nella sue-citata ¥sentenza, per la quale l'Autoritˆ giudiziaria ordinaria sarebbe competente a rieonoscere la iLlegittimitˆ dei deCJ> eti di invalidazione in argomento, per i. motivo della loro gene,ridtˆ, tesi che si identifica in so sta.nza con l'attrihuz,io.ne alla detta Autáoritˆ giudizia.ria. della, competenza 'a sindacare gli a.tti amministraHvi 'per il vizio di eccesso di potere, competenza, ásempre finora esclusa dalla Corte Suprema. Tuttavia, l'Ammini,straz.ione, ad evita.re possibili equivoci, ha provveduto ad emettere de ácreti di invalidazione s;pecrficamente per ogni autoveicolo dalla cui circolazione fos.sero derivati danni, pur e:spres¥samente affermando nella motiva. zione dei detti singoli decreti di non ritenere affatto necessaria ta,le specificitˆ, e ci˜ a.Uáo scopo di evitare che si pos.sano, dalla emanazione di tali decreti specifici, trarre ingiustificatáe illaz,ioni sul riconosdmento da parte dell' Ammini,s.trazione della neces.sitˆ di essi. La. tesi del Tribunale di Roma, la cui citata sentenza, sta,ta. appellata, non risulta finora condivisa da a[tri giudici di merito, i quali, invece, hanno ripetutamente esclusa la reLSponsabilitˆ dell'Amministrazione per i danni in parola (v. per tutti Tribunale Brescia, 20 febbra.io 1946, in Ç Foro It. È, 1947, I, 151, con nota del Sandulli, il quale peraltro e.sclude la. nece.sásitˆ di richiamarsi al terzo comma dell'art. 2054 c. c., tesi che non sembra si possa condividere). 19. Non presumiamo naturalmente di aver fatto con il pre,sente articolo una esauriente trattazione del complesso argomento. Oi lusinghiamo peraltro che il nostro tentativo di sistemazione organica delle questioni pi importanti che l'attivitˆ della r.sd. ha sollevato, abbia valso ad illuminare lati del problema finora ~ rimasti in ombra. ARISTIDE SALVATORI ~ AVVOCATO DELLO STATO IL p'l'esente articolo susciterˆ certamente una profi.cua ed ampia discussione sulle questioni in esso ac,cennate e ()ll,e sono di imp-ortanza notevolissima p¥er il lavoro dell'Istituto. A questa discussione si "atiende soprattutto il contributo dei colleghi delle Avvocature distrettuali ~dell'Italia Settentrionale, che hanno nella materia la ; pi vasta esperienza. ~ ~ NOTE D I DOTTRINA V. OATTANEO : Esperibilit“ delle azioni pnssessorie con~ro gli atli della Pubblica Amministrazione. Ç E di t. Hu.manitas, Roma, 1948 È. E' un libretto verameánte utile per la imponente quantitˆ di richiami dottrinali e giurisprudenziali in esso contenuti, paárticolarmente nei ca.pitoli l e 2;. Ma. non ¥s1embra, che tali richiami !forniscano run appoggio dedsivo a1la t'esi del O. (-luesta cos“ letteralmente formulata: Ç L'azione poss.essoria esperibile contro la Pubblica Amministrazione quando il fatto della violaz, ione dell'altrui pos.sess.o dipende da, un atto amministrativo affetto da i,n.validitˆ assoluta o privo diáesecutoárietˆ per altre causeÈ. Limitandoci áper ora aHa prima pa.rte deUa tesi suesposta, non semhra che il concetto di Ç atto ass,olutamente invalido ll sia, dall'aáutore definito chiaramente come qualche cosa di diverso dall'atto nullo. Ed infatti, mentre sembra, in un 'Primo tempo, che egli tale distinzione intenda fare (pagg. 12-18), afferma successivament.e c-he l'a.tto am,ministráaáti! V'o affetto da, invaliditˆ asásoluta considerato dal diritto come giuridicamente inesistente e che la sua m~Z.Zitˆ pu˜ farsi valere in giudizio, c˜n una semplice az,iorne di accertamento. In sostanza quindi pu˜ affermarsi per l'A. atto amministrativo assolutamente invalido atto amministr~ tivo nullo, anzi atto nullo sic et simpU7iter, pŽ+ch, secondo l'A. l'atto amministrativo nullo, non 'atto amminisrtrativo, semplicemente 1tto nullo, atto non dell'organo amministralivo, ma della persona fisica che lo ha compiuto. )ra, se l'atto nullo non un atto amministrativo, 1on possiede evidentemente le qualitˆ p1áoprie di :a.le atto: [presunzione eli legittimitˆ ed ese:¥uto áietˆ. E poic,h sono queste due ¥qualitˆ che hanno lnora costituito Postacolo all'esperibilit.:'L dell'a: ione possessoria, se esse mancano, l'ostae.)lo spaá áisce e l'azione esperibile. Questa. tes.i, cos'i espáosta nella introduzione, áip1áesa ed ampliata n.el ierzo capitolo e t]Hl, e!laá ninando l'elenco dei casi di nullitˆ di atto am ninistrativo, si trova la conferma che l'A., -salvo 111. tentativo innocuo di far rrientrare nel conceto di invaliditˆ assoluta anche l'inesist.en~.a (pa' ina. 107), considera tale invaliditˆ assoluta niente i diverso dalla nullit&, secondo il concetto di questa elle s' venuto afferma.n.do nella dnttrina (v. OooAccr PISANFlLLI: IJAnnullamento degli (ttti. wmministralivi, pagg. 77, Zanobini -Corso, vol. I, Terza Ediz., pagg. 341 e segg.), la quale .l'itienc nullo l'atto che manchi d'uno degli t¥lementi essenz. iali (soggetto, volontˆ, codenuto, forma). Ora, presctndendo dalle dovute riserve sulla esattezza della tesi del O. che, ove fc~se portata alle sue es~reme conseguenze satebbe ir. in~anabile contraásrto con l'a.rt. 4 della legge sul contenzioso amminis,tra.tivo, ci semhl'a che la tesi s:tessa., anohe se fosse accolta non risolverel:e il problema e varrebbe solo a, spostacrne ccmple!alllente i termini. Ma ci sembra che tutto rptesLo uon risolva il problema, e va~ga .solo a spostarne completamente i termini. Il problema intatti non se un atto amnuniá strativo nullo e quind'i n.on riferibite alla, Pt,bblica Ammin.istraz~ione, costituisca ostacolo a.Ue azioni possessorie del privato, bensi se la Pubblica Amministrazione possa assumere essa la figura di legittimata passiva in un'a.zione possessoria e se nei suoi confronti possano emettersi i provvedimenti interdittali previsti dagli art. 1168 e segg. c.c., e 703 e segg, c.pá.c. Ora, ad una soluzione positiva del problema ci sembra che si opponga non la lettera dell'art. 4 sopracitato, ma il principio generale della divisione dei poteri, di cui detto articolo rappresenta una manifesta.zione, e per il qull!le non pu˜ l'Autoritˆ giudiziaria ordina.re all'Autoritˆ Amministrativa di emettere una determinata dichiarazione di volontˆ, quale sarebbe il provvedimento con cui si dispone la restituzione al privato di una cosa detenuta dalla stessa Pubblica Amministrazione. Questo punto centrale deUa ¥questione quasi ignorato daU' A. il quale vi dedica solo poche parole (prug. 127) affermando che l'adempimento in forma specifica imposto all'Amministrazione dal Giudice in materia posses¥soria. non implica il compimento di un determ,inato a.tto am,ministrativoá, ma solo l'131dempimento di un obb[igo d.eua Pubblica á Amministra,zione verso il cittadino. -á á E cos“ l'A. dimentica che perfino la sentenza emes>sa in giudizio petitorio di riávendica che l'iconosca nel privato attore la proprietˆ della cosa detenuta. ,daLla !PubbliJca Amiiilinistrazione, non pu˜ contenere l'ordine di riconsegna della cosa -12 stessa e deve essere porta'a ad esecuzione attraverso le forme dell'a;rt. 27, n. 4, T. U. delle Leggi sul Oonsiglio di Stato. (Disposizione questa ohe nel libro non mai ricordata). Ma v'á un'altra norma, fondame,ntale di cui l'A. non fa parola ed l'art. 1145 c.c. .Sembra che la pi corretta eseges.i di questo articolo .sia quella che vi riconosce una estensione della, tutelaá posses,soria áa rrupporti che prima. ne erano sforniti, in uno con la ria;fferrtUJ,zione del princ~pio generale sopra cennato della inammissibilitˆ di questa tutela contro laá Pubblica Amministrazione. N pu˜ dirsi che qui la tutela possessoria contro la Pubblica Amministrazione esclusa perch essa, la pro-prietaria delle cose demaniali contemplate nel predetto ad. 1145, perchá come noto, nei rapporti con i privati la tutela possessoria sempre accordata anche contro il propcrictario. Ora, poich non [>Uñ discutersi che a.nche la turbativa áe lo :spoglio del possesso di cose demaniali potrebbero derivare da atti amministrativi affetti da quella invaUditˆ assoluta di cui paárla il Cattaneo, non áSi vede come, di fronte aUa práecisa dizione dell'art. 1145, ¥sal'iebbe possibile comunque estendere la tutela possessoria contro la, PubbUca AmminLstrazione, anche quando la turbativa derivi da detti atti nulli. áQuanto si giˆ esposto in ordine alla prima parte della tesi del Cattaneo fa. chiaramente comprendere l'assoluta infondater.z;a delLa 'seconda parte della tesi stessa. Láa spiegazione che di tale áSeconda patrte dˆ l'A. (pagg.. 123 e segg.) mostra. come egli consideri alla stregua degli atti nulli, agli effetti della esperibilitˆ dell'azione possessoria, gli atti anche solo annullabili, o addirittura legittimi, dei quali sia stata provvisoriamente sospesa l'esecuzione. In tal modo, l'A. non .si rende conto che sono le sue stesse argomentazioni a dargli torto, 1n quanto á chiaro che il provvedimento con il qua¥le si dis:ponga. l'es¥ecuz;io'!1e di un atto precedente, giˆ sosp¥eso, noin altro cb.e un nuovo atto amministra. tivo, fornito anche ess10 degli eástremi della p¥resunzione di legittimitˆ e della esecutorietˆ che proprio ['A. considera, come s' 'visto, ostacoli insuperabili aJla áeásperibilitˆ delle .az,ioni po.ssessorie. E' apiPáena il caso di dire che la tesi dell'A. non. solo non trova appoggio in nessuna pronuncia giurisprudenziale, m,a, espressamente contrastataj sia dalla giurisprudenza, (da lui sátesso citata)~ sia dalla migliore dottrina. Per questa vo,gliamo soltanto ricordare il Rocco (nel suo Studio Brulla sosápensione degli atti am ministrativi, in Ç.Scritti in onore di ,santi Romano È, vol. II, pagg. 564) il quale chiarament~ riconosce che unica sanz.ione per la esecuzione da paJ'te dell'Amministrazlione di atti amminis,tra tivi, sospesi dal Oon,siglio di 1Stato, il risarcimento ádei danni, la cui azione naturalmente potrebbe fondarsi ásolo sulla pronuncia definitiva di illegittimitˆ dell'atto sospeso (A. S.). F. P. GABRIELI: Responsabilitˆ dello Stato per atti illeciti di polizia. ÇRiv. Dir. Pubbl. È, 1944-46, I, 104. Richiamati i principi relativi ailla responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione, fondata su ragioni giuridiche (principio della imtmeldesimazione organioa) ed etico-sociaJe (la Pubblica amministrazione deve adeguare la sua. condotta alla osserv áanza degli indici di comune prudenza nella tutela dell'altrui sfera giuridica), il G. tratta della responsabilitˆ della Pubblica Amminis.trazione nell'ambito dell'esercizio dell'attiiVitˆ di polizia di sicurezza. Riconosce il G. che questa attivitˆ, ha carattere schiettamente pubblicistico, ma nega che. da ci˜ possa, deri¥va1¥e -in ogni caso --il sacrificio per il privato che subisca lesione della p'l'opria sfera giuridica. Viene perci˜ criticato l'attuale indirizzo giur: sprud.enziale, orientato verso la tesi della, irresponsabilitˆ e viene disconosciuto qua.ls¥ia.si valore, a questi effetti, all'art. 7 del T. U. delle ~eggi sulla, P. tS., me'ntr:e ,si sos.tiene che le responsabilitˆ dela Pubblica Ammini:s,tárazione, e quindi la risarcibilitˆ del danno inferto ai terzái nello eserciz.io dell'aHivitˆ di polizLia attiene, non giˆ al momento formativo dell'atto di imperio della Pubblica !Ammini.straz.ione (nel quale. momento la di¥screzionalitˆ della Pubblica Amministrazione si manifes.ta in pieno), sibbene alla. esecuzione dell'atto per effetto di un colpevole comportamento dell'agente. In questo eccesso od abuso dell'agente si manifesta. la illiceitˆ., áriferibile alle Pubbliche Amministrazioni per quel principio di immedesimazione organica. giˆ richiamato. Il G. poi adduce a sostegno della p'l'opriaá tesi altre ragioni : a) la es1istenza dei diritti a.ssoluti ,....,áperson&li o patrimoniali -cheá a nessuno, neáppure allo Stato, !PUñ esser lecito violare impunemente; b) il principio della responsabilitˆ per atti legittimi che postula, a fortiori, quella per responsabilitˆ per atti illeciti; c) l'estensione della responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione páer gli atti comn~uti da militari, in quanto non sarebbe logico fare distinzione ftra l'attivitˆ militare e quella di polizia; d) la necessitˆ, infine, di impedire che in taluni campi la sovranitˆ della Pubblica Amministrazione degeneri in arbitrio sotto il manto della discrezionalitˆ. La, tesi del G-. non pare possa ooser cowdit!J"isa. Essa si appáoggia piuttosto w, mgioni di equitˆ che n1on su saliti princv:pi !f;iwidici; e Zo stesso G. se me reso C'OI/'!tto, tarn.to ohe pi volte invooa a sostegno della tesi la differenza fna rtfordinamento di urno Stato to'ba!Titario e quello di u.no Stato democratico. Se1mbra poi veramen1te stranz.o voler rid1trre la. lata portata de;lla norma dell'art. 7 del T. U. delle leggi rli P. S. arl tma semJ!lice relazione con il precede,n,tc art. 6: si ch ~'irtJ.dennizzo sáarebbe -13 e8clnso soltanto áin pre81'1nza di un atto illogittimo che poi fosse anmbl[ato, lmddováe nell'art. 7 ci tato non v' alcun elem,ento che pos,sa far pP.n sare a sáifjatta limita.zione. La t:reritˆ che l'a'tivitˆ di po~izia di sicurezza. deve considerarsi come una tvpica attivitˆ di Govern~ o per i fiini particola-ri cui essa . rvvolta,. E pertan'o non solo neUa emanaz-ion,e dell}atto deve rinvenirsi la discrezionalitˆ della Pttbblica Amministrazione, ma anch,e neVla esecuzione di esso, nel e,orso del qua,le ppssono presentarsi situaz"ion,i ed ostacoli di natura tale da riohiedere la pi ampia latitudine di apprezzamern,to, s“ da rietntrare nell}a.mbito della discrezionalitˆ in modo che U concreto oom,portari/U!'nlo deWagente debba essere sottratto ad ogni si,ndaoato giurisdizionale. Al rigua!J1do si veda in se'1'1!8o contra-rio alla, tesi del G., Ale.s,si (La responsabilitˆ della P. A., vol. II, pag. 117 e segg.), non.oro ~a Relazione dell'AV'1J'. Gen. dello Stato 1930-41, vol. I, pag. 435 e segg, (N. G.). U. MILONE: In tema di azione di responsabilitˆ contra le Ferrovie per i sinistri ai viaggiatori. ÇForo It. >>, 1948, I, 181 >>. Oon ,sentenZtc"L 2 gennaio 1947 (la cui mass,ima riportata in Riv. e loco citata) il Tribunale di Roma ha dichiarato applicabile all'azione ˆi chi subisce danno nel corso di un trasporto ferroviario la p1'escrizione ann:nale di cui all'art. 2951 c.c. Il M. annota favoi'evolmente tale sentenza osservarn. do che l'art. 2'9'51 c.c. ha sostituito ver questa parte l'art. 248, cpv delle disposizioni di attuazione dre.l codiBe dvile, in quanto l'art. 16, paragr. 1 C.T., rSi riferiJVa non giˆ ad un termine di prescrizione diverso da quello ordinario, mtt proprio ad un te,rmine ordinario di prescrizione, quello commereiale. H M. e1Sr3Jminiti poi iJ fondaámento della rerSIP'OnsabiJlitˆ d'el vettore fe~rroviau'io in materia; di traspolrto dd pe:rsone. In quers'tO campo, ,iJn:vletC'e, \l r1mrus,to prienalm!ente in vig;ffe Ja legge spooiale fer1¥oviaria, in base 1al preciso disposto d~ell'3!rt. 1680 c.c. ; e qutndi la l'eSipons,abilritˆ deJ V'ettorve so11ge sotltarnto, quando: ra) il danno alle persone Sí 'Verifichi durante Il trasporto'; b) il danno stesso sia in relaz,ionne di cauga, ad effetto con una a,normarlitˆ dell'eserci~io ferroviario, per eser:cizio ferroviario intendendosi queJ complesso di mez,zi d'opera (impianti fissi, materiale nwbile, ecc.) o di attivitˆ del perrsronale, dei quali l'Amministraz,ione si serve per l'espletamento del serviz;io. Ne consegue che il danneggialo non deve limiá tars,i a da:re la prova del danno subito, ma deLla dipendenza di questo da, una anormalitˆ di e,serc. izio; prova ~ch'e' pru˜ esse:¥e e:slclUIS'll! SO[ 'qW!rlldO si siaá in i[)l'eslenw di taluni fiaHi de1te1rminati nei quali la anO!I'maUtft, SIí, rinviene h1 re ipsa (scontri, deragliamenti, e s1imlili). Si cont-ien páienarnente. Sául primo pnnto si richiama la consnUJrzione citata nrcl n. 1-21 della p¥rcsr;nte Rassegna (indice delle consulta:<~ioni, lJoce Ç Trasporto È, n. 2). Il 8econdo punto -che trova am,uhe uUeriore conforto in talune disposizioni del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1948, ed in pa,rticolare in quella deMYmrticolo 2 -costit¥tti81ce ormai jus receptum (cfr. áOa,ss. 4 agosto 1941, Sferlazza e FF'. S S. in Ç Ferr. It. È, 1941, II, 187). G. AVEZZA: Sulla. ta.ssabilitˆ degli enti pubblici per occupazione di suolo pubblico. cc Foro Padano È , 1948, I, 297. Il Tribunale di Vercelli, con ásentenza 7 agosto 1947 (Riv. e loco cit.), aveva deciso che, non essendo la tassa per occu,pazione del suolo pubblico riscuotibile per ruoli, ma secondo le norme del T. U .. 14 aprile 1910, n. 639, la opposizione contro la ingiunzione non dovesse essere preceduta n daJ reclamo in via ammini,st~rativa n dal pagamento della tassa stessa. Nel merito poi aveva dichiarato dovuta la tassa di cui si tratta dall'Ente della zootecnica, che i raduni del bes~tiame organizzava per conto dello !Stato. L'lA. mentre approva la 1sentenza per la pa'l'te relativa al merito, sotto il profilo che i Oomnni hanno una propria autonomia. amministrativa, e tributaria, e che non v' alcuna disposizione che esoneri gli enti pubblici ~ quaJe che sia l'attivitˆ da questi svolta-dal pagamento dei tributi Ioca.Ii, critica la prima parte della sentenza. Osserva in proposito che, a~vendo esattamente il Tribuna,le riconosciuto he la entrata relativa alla occupazione del suolo á una taássa vera e prorpria, ne doveva derivare, di logica conseguenza l'applicazione del principio del 8olve et TeJ,pete, che si riferisce a tutti i tributi, in:dipendentemente dal modo di riscossione ('ruoli o ingiunz, ione), che rco,stituis.ce un fatto puramente estrinseco. Del pari, continua l'A., deve ritenersi obbligatorio il preventivo esperimento del ricorso in via amminishativa, perch esso chia~ramente impos. to dall'art. 2185 llel decreto legge 14 settembre 1931, n. 1175, che si riferisce anohe esso a tutti i tributi keali. La qáuestione, per la q¥uate sono in oorso numerosiss~ me catf-sc per u.n t"!(J,lore assai rilev'all'l!te, stata, portata all'esamr;t deUa CO'rte Suprema, ohe, a.on sáen.te11$(1. 18 m)a.r~o 1948 a Sezioni Utn:ite) in caus,a Ente della Zootecn'ica contro Comune d'i Castelmassa ha esam.inato le questioni p1regiudiziali rclatilve alZa, propanibi1Utˆ della oppro,siz,ione spiegata dall'Ente oontro l'ingiunzione di pa,gamento. Si .soste'I'I!Uto infatti inappUcaábile nellu áspetCie il solve et re[)ete, in quan-to, pur essendo l?Erntedella Zootecnica istitttzionalmente un orgarrt'O ausiliario dello Stato, provvisto di propria pe'rSonalitˆ giu.ridica,, nelforganizzarc i raduni del bestiame esso agiva invece quale orf}ano proprio e -14 s~tbordinato de30-41, vol. II, n. 489. Oass. Sezioni Unite 9 giugno 1941, in Ç Mass. Foro It. È, 1941 . 422, numero 1698). I n contra.~to con la 'e.i dell' AáPezza si poi sostenuto, che il preventivo ricorso ammi-n?trativo di cui parla l'art. 285 del T. U. s-ulla finanza lcoale si riferisce s01Uanto alle imposte che si áriá 8cuotono mediante ruoli; in ragione dell.a posizione dd.Za rtorma e delln specifico richiamo ch(J in esso si fa alle procedurre dei ricorsi diretti contro i ruoli. La S. O. ha aderi'o a q11este tesi, dichiarand'l_. quindi, senz'altro infnndate le eccezioni basate sulla pretesa violazionq ,zel precetto del solve et repete e s-ulla necessi ˆ del preventivo ricorso ammin- lstrativo. F!.ulla questione di ámerito, poi) che in1 d'efiniá tiváa. consi8te nella 80ftorJOsiziáme di uán organo dello Stato al pagamento di un tributo locale, vedi in questa Rassegna) jasc, 1-2, pag. 8 (N. G.). L. PALMIERI : Sulla confisca di automezzi appartenenti a terzi estranei al reato, in materia annonaria. ÇForo Pen.È, 1948, 72. Il P.á criticando una sentenza. del Tribunale di Pistoia' (riv. loco cit.), sostiene che a sensi dell'art. l decáreto legislativo Oapo provvisorio dello Stato 6 ottobre 1946,. n. 193, debba essere sempre ordinata in materia di reati annonari la confisca degli automezzi che furono utilizzati per commettere il reato, anche se di proprietˆ di terzi estranei. L'A. argomenta s:ia. dal fatto che. la confisca non una pena, ma una sanz.ione amministrativa (dal che deduce non possa pa-rlar-si nel caso del princi[Jio strettamente personale della pena), sia dal fatto che l'orientamento della nostra legislazione penale finanziaria, in genere -e quella doganale in specie -. volta ad ordinare la confisca delle cose dei terzi quando siano oggetto del reato, o siano servite a commetterlo o oo agevolarlo. Infine il P. trova altro argomento in favore del la propria tesi nel fatto che il citato decreto le gislativo del Oapo provvisorio dello Stato á5 ot tobre 1946, n. 193 á una. norma speciale, onde inutile e fuori luogo il richiamo dell'art. 240 c.p. Non pare si pos8a seguire la tesi del P. In.tantoJ per cominciare dall'ultima argomen tazione) pu˜ osservatási che il P. si lirruita ad enwn ciar'e in maniera apodittica quello appunto che doveva e-sser ádimostrato: ohe la legge speciale con- tiene una deroga palese (zlla norma dell)a-rt. 240 c.p.j che int¥eceJ in manca,nza di tale deroga, dooe trova-re ápuntuale applicarzione. Quan¥o ¥llle altre te~:~i d(:l P., si ossert.'a: a) che il principio della responsabilitˆ obiettiva ripudiato, non soltantti nel campo penale, ma da tutto il n.ostro ordinamento giu.ridico j b) chP la legye d ga.nrtlP vigente 'ha bensi posto il principio della confisca obbligatoria anche se le cose appar engan0 a. terzái (ar1¥ 116, prima parte), ma ha e8pre.samente escluso la confisca dei mezzi di tmsporto di propr!etˆ di .to/.2'i. (a;á ticolo 116, cpv), derogando cos~ al pnrun,pw m precedenza fis8ato wán la legge 29á nováembre 1928, n. 2676, che aveva chiarita la norma delllart. 108 della vár.cC!hia legge doganale (r sui motivi di ordine gen-erale che hnnno indotto il legislatore a questo oambiamwnto -e ohe va,lgon>o anche per l'interpretazione della legge' in esame -v. MoNTINI: -La legge doganale commenta.taá, pag. 161). Ri pu˜ áinfine, 088erva.rr: che il decreto legislativn del Capo prom;isorio de,Uo Stato, 30 maggio 1947, n. 439, all'art. 21 cpv, occupandosi di confisca in ma.teria di reati annonari si tiene sul~a linea gen,eraZe della norma portMa d'all'articolo 240 c. p. In senso sostanzia.lmente conforme al P. ARDIZá ZONEJ, in Ç Giur. Pen¥. È, 1948, II, 71, e Tribunale di Modena 17 marzo 1947 (in Ç Riv. Pen. È, 1947, 848). In. sen.so contrario OHIAROTTI, in. Ç F!.cuola PositivaÈ, 1947, faB"o. 3-4. MACCARIO, in Ç Rivista Pen. È, 1947, 849; Oasás¥. 19 settembre 1947 e Appello Bologna 9 giugno á1947, ivi 1947, 814 e 848. (N. G.). E. Gurcor.ARDI : In tema di dimissioni di ufficio. Ç Giur. It. È 1948, III, 33. Con decisione 18 dieembre 1946, n. 355, la IV Sezione del Consiglio eli Stato ha affermato che le dimissioni di ufficio si fondano su la presunzione di una risoluzione del rapporto d'impiego pe1" fatto volontario ~d unilat¥e!I'ale dell'impiegato, e devono perci˜ essere sempre precedute da una intimazione a riprendere servizio enlro un certo termine, con la diffida di dichiarare le dimissioni di ufficio in caso di inosservanza, salvo che -concorrano elementi obiettivi tali da avvalorare la presunzione di volontario abbandoiib definitivo del servizio da parte dell'impiegato. Il G. critica la decisi1one soprattutto rper la sua illljpostazione; non si pu˜ prendere infatti come presupposto delle dimissioni di ufficio la presun. i.J zione che l'impiegato voglia risolvere il rapporto di impie.go. Ohi ha questa intenzione da le dimis sioni. In genere, invece, l'impiegai.o che agisce in mo do da incorrere nelle dimissioni di ufficio n˜!ll ha nessuna intenzione di risolvere il rapporto di im piego (ma quella, al contrario, di mantenerlo in. vita sfruttando una particolare situazione), ma ha soltanto la volontˆ di sottrarsi ,a,gli obblighi che dal Tapporto di impiego derivano. Da ci˜ na¥sce, secondo il G., la necessitˆ della previa intimazione e ¥diffida non in tutti i casi, ma soltanto in quelli (che l[lOi sono moltissimi) in cui la situazione si presenti, in concreto, equivoca, -15 per il comportamento dell'Amministrazione o dell'impiegalo onde si appalesa la, necessitˆ di accertai- e in modo specifico la volontˆ dell'impiegato. La tesi del Guiccia;rdi, pur essendo meno recisa di quella del Oonsigbio di Stato, non ugualmente accettabUe per qu.amtto il comportamento spe's¥so assai in, '19M~, 507, n. 267, I) 81tlla appli!aabilitˆ immediata detl--l'art. 103 1tltimo com,ma; e Consiglio Stato, V Sezione, 26 maggio 1948, n. 303 (Ç Fotro /t. È, 1948, III, 113) sulla applicazione immediata. dell'articolo 113). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA APPALTO-Inadempimento á Mancata assegnazione di materie prime da parte del COGEFAG-Responá sabilitˆ dell'amministrazione committente. Collegio Arbitrale -Decisione interlocutoria 1¡ agosto 1947, Societˆ Industria Chimica Saronio contro Ministero Difesa-Esercito). l. Un'amministrazione dello Stato quale parte contraente in un appalto !risponde ¥per la mancata assegmazione di materie prime che abbia impedito l'esecu~ione deí contratto stesso, non costituendo tale mancata. assegnazione. da parte degli organi preposti alla. disciplina della distribuzione c del consumo di dette materie, fatto del terzo, ad essa contraente non imput¥ahile. 2. Il potere: del :OOGEF'AG diretto a disciplinare la distribu~ione deHeá m,a.terie prime non discrez,ionale ma condiz.iona.to a contratti stipulati da altri organi della. Amministraz.ione dello Stato, per l'esecuzione dei quali sia necessaria l'assegna~ione deHe mater'ie prime in questione. Laá specie di fatto risulta chiara dalle massi“me á sopra riportate: l'AIIrvm.inistrazione militare stipula nn contratto d'appalto per la eo8truzione di determinati impia'11iti ). si determina) nella. esec~ tzione dii tali contratti, 1tn ritard-o dornto a mancata as8cgnrzziontl di materie rprime da pa.rte del OOGEF' AGJ. l)appnltatMe chiede all,(j, A.mministrazione contraen,te il risarcimento dei danni deri''an.tigli dal ritardo j il Collegio arbitrale ha deciso per la re!?I!J'on.sabilitˆ delfA1J'I,ministrazione contraente. Pr6'm.essa la legittimitˆ in rito derlla suirvdioata dtlcisione. a;sendo csduso dalla gi'Uirispruden,~a de~la Corte Suprema che nel vigore de¥lT/attuale c.p.c.) gli arbitri possano emettere lodi i:nlterloontori o oomnrt~que pa1"Z'iali (v. da ~~ltimo sen.te~ n. 575-48, De F'erra1ri contro .Soo. J.mm. Marrem.onta, na) áCi sem¥bra che le due massime sopra trascritte rivelino una pericolosa conf-usione di concetti gvuridici. I n sostanza la decisione arbitrale) palf'ten,do dw~l) esatto pre8'1Pppo8to che l'attivitˆ di un; organ0 dello Stato deve oon.<:~iderarsái come direttamente riferibile allo Stato mede.sri;m.o nella stva unitˆ) ne deduce la erTata consegánenza che l'vmpegno contrattttale ag8unto da nn taf,e organo) obbliga anche tutti gli .altri organi 8tatwli a conformare e 8Ubordinare la loro aUivitˆ all'impegno medesimo. La conif~bfi(J;.<:ione di una tale argomen.tazione si pvu˜ trov¥wre n&~lila 86>. Que1sta tesi) natáuraálmente) non nuováa e Z)evoluzione .r;iuráisprwlenziale eli essa pu˜ trovarsi indicata nella Ç Rela~ione della Avvocatura delln Stato >> p61á gli ann i 1930-41, l'ol. I, png. 164 e seg'ltáenti. Pelf' q-nanto rigttarda la evoluzione dottrinale della tesi medesiuMt., rirrwnrlwrno alla. pnJytvnle monografia del Crisafulli (Alcune considerazi0ni sulla teoria degli organi dello Stato, in ÇArchivio giuridioo ))' vol. OXX, pag. 7¥9 e segg.), il quale) pur no"l'li accedendo. alla tesi estrema di alcuni scrittori che riconoscono ai singoli organi personalitˆ giturridioo) dimo.stl!"a¥) oon l'appoggio delláa 1nassima parte della dottr1m1a) coáme .debba) peraltro, a tali organi attribuirsi ¥una distinta indiváidualitˆ) ta.l,e da gittstificare la gittri!d'icitˆ dei rapporti trn di essi) gin¥ri di rprindpi gernera.U di diritto mwrrvtn>istrati1iáO, suona oo8“ : Ç il potere di u'f!, or gano amministrativáo di valntatáe l'áinteresse pub bnco, la mwa del quale attribuita all;a; sua sfera di competenza, subordinato, nella sua applica .:r.ione, alla compatibilit(“ con evenltuali rapporti parrtioola.ri di diritto pfrivato, esi8tl(3nt~ tra lo Sta to ed i te-r'zir ll, Ora, ov~ si rifleifta ohe un @tto amm.inistrativ'O discrezionale il quale sia stato e¥manato non¥ in relxl;.ziorwe alla libera vra.Zutazione dell'in,tere'8se ápubb¥lioo, Jartt¥a dall'organo che lo eámette, ma in relazione a '"i!nrcoli assunti da or gani diversi sarebbe imrpugnab'iJle da coloro che ne v¥en.gono danrneggiati per il viztio d.i eaoesso di potere, secovndo la definii qiwdizio di falsa te8timornia,nza. Altra ipotesi potrebbe essere la segu.ente : U Giudice penale potrebbe irroga.re per il reato di concubinato ilnW'8á simo della. pe{fl,a, valutando (art. 133 c.p'.) il fatto nome qravissitrno, ci˜ nonostante il Giudice civile, á ohe non rwtrebbe e8'fJbudere, per il oit. ar't. 28 c.p.p., tratta11Si di adulterio del marito, nel valutare liberamente il fatto, potrebbe anche ritenere che questo noná costitáuisca quell'ingiu.ria grave aUa moglie che, ai sen-si rle~l'art. 151, 21' comma, c.c., causa di sepr.wa1:ion~e pertrona,le. IMPIEGO PUBBLICO -Competenza -Jtrt. 429 n. 3 C. P. C.-Soppressione delle organizzazione sindacali -Interessi legittimi -Revoca dell'atto. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 388-48 -Banca Nazionale del Lavoro contro Zecchinato). Allo stato della vigente legislazione, non lV' abrogazione espressa della norma dell'art. 4j29, u. 3, c.p.c. che attribui,sc'e al Giudice ordinario la ompetenza a, conoscere delle controversie sui r31pporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti deglli Enti rpubblici iánquadrati nelle as:sociazion i sindacali, n vi abrogazione tacita che de-rivi dalla sop\Pressione ~delle associazioni sindacali stesse effettuata col decreto-legge luogotenenz,ial>e del 23 novembre 1944, n. 369. La competenz.a attribuita al Giudice ordina.rio dal detto art. 42191 , n. 3, c.p.c., pieina ed esclusiva, in quanto -in materia -non sorgono che diritti perfetti e mancano interessi legittimi, riportati tutti nella sfera del diritto subiettivo. Tuttavia, in conformitˆ della sua funzione istituzionale, il giudice ordinario deve limitarsi a conoscere dei ,soli e.ffetti dell'atto nei suoi r,i:fles,si di ordine patrimoniale, ~senza pot~rlo revocare n modificare. La prima massim.a oonferma l'ornvai costante in,dirizzo del Sáupremo Collegio per c.ui v. da ulti, mo sentenza n. 1459, del 1947, in qttesta Ras;segna 1948, n. 8. Il Crm:siglio di F:Jtato che in ttn priámo tempo a'Gte'G'a ritenuto abrogato l'art. 429, 711, 3, c.p.o. (v. ad esempio Con,si,glio di Stato, 24 genn> f.bio 1947, in ÇForo it. ))' 1947, fii, 120) si ora av'G'icinato alta tesi d1ella, Oa8sazione a,mmettendo che l'art. 429, n. 3, c.p.c.., 1lebba. trovare ancora a'P'P'r.icazione ma solo quando .c:;ns8ista un contratto colletti1:áo che perman'[Ja in vigore a sensi dell'art. 43 de'l deore_to legislati'Go luogotenenziale 2H nto'Gembre 1944, n. 369, e che quindi s.wlle controv, ersie relative >Sia c'ompetente il Giáudi,ce ordinario (v. Consirtlio di Rtato, 7 febbraio 19J8 in Ç il'oro it. È, 1948, Hl, 75 con nota del De v.a,lle8 e rpostilla de l lo I accarino). Nel senso che nonostante la iwfelice espressione della legge, l'articolo in esame faccia riferimento al~la sogge.zione al oontratto oollettivo e non aU'inquwdramento amministrativo nelle or"ganizzazioni sindacali (v. SIMI inÇ Dir. Lav. ))' 1947, faso. 3-4, pag'. 16, estratto). Particoz,arm.eonte notevole la affermazione, giˆ implicita nelle senten.ze precedenti, che in materia. non s-ttssf,stano interes,si legittimi riportati tntti ncUa sfera del diritto soggettivo, ma, 8embra che essa debba limitarsi ai casi -in cui stt88ista effettivamente 'Un oontratto collettivo --da-mvi sorgono diritti dell'Ente e dei dipenden.ti in posizione della paritˆ gi,uridica.. Pu˜ cos“)' pur anoora adoárn.bra.to, ra'I/'Visarsi il.prunlo di ooán.oiliazion,e tra la tB>si della Cas.sa,zione e quella del Consiglio 19 ˆi Stato nella afferma(Sblici disaiplinati dal contratto col lettivo 61 no'}'/) solo pote~iallmente disaiplinabili dn esso. Indice di una evolu:> ogni di,sposizlone ohe attenga all'essenza e alle funzioni dei poteri fondamentali ¥dello ~tato e alla loro disciplina giuridica, alla reciproca [losiz.ione e ai loro Tapporti. Non vi rie,ntra, l'ordinamento giudizliario; e perci˜ non viola. il divieto di legiferare in materia costituzionale, posto al pot,ere esecutivo dal decreto legge 16 marzo 1946, n. 98, l'istituzione di giurisdizioni speciali. Non quindi, incostituzionale i,l decreto legge 1¡ aprile 1947, n. 277, per avere, cogli art. 9 e 13, costituito e disciplinato la giurisdizione speciale deHe Ooii\missioni a-grarie arbitra.li per le controver, sie, tra locatori ed affittuari di fondi rustici aventi ad oggetto la traduzione in dana.ro del canone d'affitto per le a1n.uate agrarie 1943-44 e 1944-45. Quet~ta fondamentale ,sentenza, .ohe si le.gge in Ç Fo1áo Pard:anto ))' 1948, IV, 16 ed in ÇForo It ))' 1948, I, 382, pone un punto fermo e d'arresto alla giwrisprudenza che si era ven,uta fonn,ando con le precedenti prontnncie' detlle Sez,ion.i Unite 28 Zuglio 19'47 (in ÇForo It. )), 1947, I, 545) e dalla Corte di Appello di Torin.o (inÇ Giiur. It. )l, 1947, I) 2, 837), questa ultáima appunto cassata dalla se~nJten,záa sopra riportata, su áricorso proposto dal P. M. nell'intere&se della legge (art. 363, áO.p.c.). }lo n si ptt˜ non fare adlesáione alla se,nten.za in esanw, che, oltre a de'finire la vera natura dei de creti legislativi emanati in virt dei decreti le gislativi luogotenenziali 215 giugno 1944, n. 151 e 16 marzo 1944, n. 98, ricqndttce entro lim.iti pi razionali il conc,etto dfit~la " materia oostit.uziona le ))' cheá minacciava di di~atarsi fuori d'ogni ac cettabile ambito. La senlem:a. an'n,otata nel Ç Foro Padano )) dal PiceUa, il quale, mantenendfJ8i suUa láinea del suo precedente studio Il oontrollo d'el giudice sulla, costituzirnalit, dei decreti legislativi (v. questa ÇRassegna n. 3 >l, pag. 6), approva senz"'altro, iná linea di princip,io la tesi ora accoUa dalla, Ca8sa-:: .'Sta la stf2'8Sa giwridioa e,sistenz,a. unitaria dello Stato È. Sostiene imvece il Pioe:llrt che ~a mateda costituzi. on,ale -ili cUi si fparla nello art. 3 decreto legislativo luo-goten.enziale 16 1narzo 1946, n. 98 ~ costituita soltan,to da, quelle norme che, Ç per il loro oonten.uto e la loro portata, erano destinate ad iJmpegnare anche il futuro e defimtitivo oárdinamento costituzionale >>. La decisione delZa Oorte Sui[R'ema aJpprovata senza riserve daU' Azzariti, in una nota p~J;bblicata da.Ç Foro It. È, 1948, I, 387; ivi, col. 382, si le.gge anche i!D testo del rioorso proposto dall'avv. Gen. O. De Villa. Oontro inve,ce Bodda in Foro Padano 1948, IV, 26. Suf,la questione decisa da,lla snrriferita sentenza -che cio l'ordtinamento fi!iudiziaJrio non. r"ientri nella 'materia costituzionale -v. anphe Oor/;8. Stato, IV Sez., 26 febbraio 1947, Ardizzone contro Min .. gráat<,'ia e giusUzia, in Ç Giur. It. È, 1948, III, 52 (N. G.). LEGGI E DECRETI -Legge penale -Retroattivitˆ Divieto contenuto nell'art. 25 della Costituzione ¥ Abrogazione delle leggi penali retroattive e preesistenti -Esclusione. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Pen. Ferrara P. P. -Maiorana est. Battaglini P. M. (conf.) contro ricorso Marcian˜ ed altri). Il divieto sancito nel secondo comma .dell'articolo 25 della Oostituzione circa la retroattivitˆ della legáge penale án.on importa la abrogazione delle leggi penali retroatiive p¥reesistenti, ed in specie delle disposizioni penali contenute nel decreto legislativo luogotenenz.iale 27 luglio 1944, n. 159. La sentenza -vera,rnente fowdamtentale, in qu,a,nto la prima che. riflette Za n-nova CostituZ áione ~si legge in.Ç Foro It. È, 1948, II, 57, con. nota d~ Azzariti e, in'Ç /loro Padano È, 1948, IV, con nota di Battaglini, oltrech in ¥Ç Riv. Pena.te >>, 1948, 956, n. 191. (Vedi in Ç Giur. It. >> 1948, II, 129, con nota del Crosa). Nucleo fondamerbta.le della decisione che le norm.e della (Jostituzione sono in parte Ç programmatiohe >> ed in parte Ç precettive >> ; e., in qucM'ulti! mo caso, 8i distin1guono in rbOrme di immediata applicazione o no. Occorrerˆ 1:¥edere caso per caso : Ç in. linea generale pu˜ dirsi che le norme le quali riconoscano e garantiscono diritU tlri libertˆ ci.váile (nella cni categoria rientra il cmritto di fCMáe quanto la legge non vieta); sono, di mas8im,a_, oltre che precettive, anche di immediata arpplicazione, qnalora, beninteso, vroon abbiano báisog, no di essere integrate per la loro applicazione; tn quest''ltltimo caso asS'ltmono, ap(JJ¥unto) il carattere di -norme direttit;e o programmaticl“e, nel sensáo che ,pongono principi, ,fii cui il te,gislatore deve curare l'att-uazione >>. In. questa ultima categoária la Oorte Swprema ha po8to la norma dell'art. 25. L'Azzariti annota l.a s'flten-zrt piuttosto sotto l''aspetto della specie decisa nel senso che ritiene che gran parte delle norme penalái contennte ne'l decreto legislatwo T!uogotenenzia.le 27 luglio 1944, n. 15á9, non abbiano carattere retroattivo; contemplando 8'pecie (U reati giˆ. previsti dal Codice penale miv.itare di g1terra (alf't. 51, 54 e 58) e del Codice penale aomune (art. 246, 247 e 265). Interessan.te la n,ota dáe'l Battaglirlli, ohe fa, urna accttrata disamina del diritto com1parato, e giunge po1' all'affermazione che Ç per le legg-i validamente emanate prima delln Costituzione vige il princip~o tempus regit actum, o quello pi generico tempus regit factum, in cui si riassume e si sintetáizza tutto il diritto tr(Jffl;8itorio, giacch il princip'tio della ir"r'etroattivitˆ non solo lascia incolumi g'li effetti esauritie consen"a quella in corso, ma mwntiene la potenzialitˆ del fatto giuridico di pro4urre ulteriori effetti anche sotto il dom.inio della legge gucee8siva È. Si veda wnche in proposito Jannitti PiromaUo: Sull'applicazione delle norme della Oostiiuzio,ne <> dtrr.tto da 11!. D'Amelio, ~ibro della proprietˆ, pag. 56 e &egg. (vá. anche 11fa8&. Ç Foro It. ))' 1'9:!7, n. 1260 e 19~6, n. 1388). La categoria delle pertinenze valida anche in relazione ai beni demaniaU, ma n1on &ernbra che in questo campo tlfklga páer es&e inteágra~rn.ente il principio della posásibilitˆ di separati rappO'rti giuridici, affermato dnlla. Cassazione con la massima, sopra riportata. E' evidente, infalli, che i rapporti giuridici relativ'i a,lle pertinenze ádei beni demanliali non possono mai esser ta,U che dette pertinenze possáano essere soggette d norma di diritto privato. Ed invero l'ess{Járe áuna cosa destinata atl servizio di un bene de;maniale implica che essa sia destinata, contemporaneamente a un pubblico servizio, s“ che ogni rapporto giiuridáico relativo ad essa non pu˜ prescindere da, tale destinazione ed ad essa subordinato. Sttll'arg.omfmto vá. Guic¥cáiardái: Il demanio. REQUISIZIONI -Decisioni dei Comitati Giurisdizionali -Comunicazione in via amministrativa -Notifica ordinaria -Impugnazione -Termine. (Comitato Centrale Giurisdizionale, dee. 13 dicembre 1947 Gutunier contro Ufficio Genio militare di Palermo)' La comunicazione áin via ammini;strativa delle decisioni emesse dai comitati giurisdizionali per le controversie in materia di requisizione non prescritta dalla legge a pena di nullitˆ. E' pert.anto pienamente valida e fa. decorrere i ternlin.i per la impugnazione la notifica di tali deci1sioni fatta nelle forme ol'dinarie a. illlinistei'O di ufficiale giudiziario e ad istanzd della parte interessat.a. La deoision:e si richiama alla giwrispttáudenza della Corte Suprema. in mate!J"'ia di notifiche di sentenze giˆ emesse imá controversie del lav'Oro (v. Gass. 15 gennaio 19q]_, Ottolfmghi-Kofier in 11/ass. c< Foro It. ))' col. 27, n. 1'58). Pare chiaro che anche la coámunicazione in via 1/Y':ttministrativa vale a far dtecorrere il terrnvn1e per ~'Vfi1)pugnazione. Naturalámente perch tale termim.e decorra sia !a comunicazione che la notific.azion.e debbono ri luardare il testo completo della decvsione e non wlo il dispositivo. RESPONSABILITË CIVILE -Danni -Invaliditˆ temá poranea -Svalutazione -Invaliditˆ permanente-Taá belle dell'I.N.P.S.-Adeguamento. (Corte d'Appello di Torino, 12 dicembre 1947 -Naritelli contro Presidenza del Consiglio e Ministero guerra.). . l. Dovendosi procedere alla Hquidazione del danno per invaliditˆ temrporanea, sub“to da operaio per faMo illecito della, Pubblicaá Amministra.zione, non si tie.ne conto della svalutazione monetaria, áe il lucro cessante viene commisurato al salario che l'o[>eraio percepiva al momento del ferimento e di cui a¥vrebbe usufruito e:ffiettivamente dme dlella mo%eta, n pu˜ dirsi che i Vla~ori in.flazionistici perdurino per tutto il tempo della invaliditˆ permanente, della 8'1J(J,Z.U,tazione non si possa tener conto in modo assobuto, bens“ in modo relativo secondo un calcolo di approssimazione ba.sato su oriteri equitatiVti a sensi dell'art. 21056 in relia111ione aUo art. 122,6 c. c. TaJ:li rprinciápi rispondon;o ormai ad una prassi costante di tutte le corti di merito, onde pu˜ riuSCire pi utile porre in rilie17o l'altro principio che la Corte di appello lva affe1'nwto in' prop,osito della in.wbilitˆ perman.e:nte e olw, se pure nella senMnza dato come pacificamente seguito dalla Corte di Appello di Torin.o, non risulta che lo sia altreUanto dagli aUri giudici'. In effetti, le tariffe approvate col citato regio decreto n. 1400, de,z 1922, considerano q1teUa che da un punto di vista di probabilitˆ statistica la dáurata de:Z.Za vita. de.l lavoratore, mentre nel valutare e liquidare il lucro cessalfl'te per la i'fi;Valid“tˆ perrnanente occorre tener presente souam,to la dumta dell'attivitˆ lavorativa.. A questo ultimo scopo non pu˜ non convenirsi che l'indice desunto dalle suddette tariffe debba es˜¥ ere oon,grualqnente ridotto : secon.do la prassi della Corte di Appello di Torino la ridwzio%e d~l 20 %, ma 'fliattl!ralmente qu~to un eleme%to, che, per dovereá essere stabilito eq¥uitaUvamente (afl't. 1226, e 2056 o. o.); pru˜ variare a seconda dei casi. (R. Di O.). TRASPORTO-Trasporto ferroviario -Perdita delle cose trasportate -Azione di danni -Prescrizione. ( Corte d'Appello di Milano, 8 marzo 194.8 -Soc. Marco contro FF. SS.). Il termine di prescriz-ione di un anno, che la legge 25 gennaio 1940, n. 9, sui trasporti ferroiViari fisása pe1á l'esperimento dell'azione di danni verso l'Amministrazione, cessa di decorrere dal momento della presenta.zione del reclamo amministrativo previsto dalla stessa legge, e resta sospesá) fino alla notifica della decisione sul recla,mo suddetto. La sentenza, che annotata in senso favore 'cole, dal Gisotti (Ç Foro Padrona È, 1948, I, 331) in chiaro aontrasto con, la costante giurrisp'r"udert>, 1.~, T, 296. 7) .Sent. App. Roma 27-12-1947 (Raássegna n. 4, pag. 17), pubbl. in ÇForo It., 1948, I, 533, con ,, nota del Morelli. RASSEGNA DI 'LEGISLAZIONE.. l PROVVEDIMENTI SONO ELEN0.4Tl SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLI0.4ZIONE SULLA. c G.4ZZETT.4 UFFIOI.4LE ¥ 1948 I. D. L. 30-1¥1948, n. 218 (G. U., n. 83): Autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici a provvedere, in de. roga a tutte le disposizion~ di legge, alla demol~zione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici. La deroga di che all'art. l, per quanto ampia sia la lettera di questo, non pu˜ intendersi estesa fino al punto da consentire di prescindere, nella stipulazione dei contratti di appalto relativi alle demolizioni, dalle Norme sulla Contabilitˆ dello Stato. Il Decreto richiama l'art. 83 del D. L. 10-4-1947, n, 261, che espressamente considera l'attivitˆ dello Stato, in materia di demolizione di edifici pericolanti e sgombero di macerie come atthitˆ di polizia, con effetti analoghi, ai :fini della responsabilitˆ, a quelli previsti dall'art. 7 del vigente Testo Unico legge P. S. II. D. L. 19-3-1948, n. 241 (G. U., n. 86): Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guŽrra di liberazione nelle formazioni non regolari.Per i partigiani vedi il D. I~. 6-9-1946, n. 93. III. Decreto Presidente della Repubblica 19-3-1948, n. 246 (G.U., n. 87): Regolamento di esecuzione del Decreto legislativo 4-4'-194'1, n. 20'1, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. -L'art. 4 del Decreto sembra ádebba interpretarsi nel senso che l'Amministra- zione non sia obbligata, agli effetti di accertare se l'assenza del dipendente sia giustificata, a contestare a costui l'assenza stessa, o, comunque, previamente diffidarlo a riprendere servizio, come invece la giurisprudenza ritiene debba. farsi prima di dichiarare dimissionario d'ufficio il dipendente di ruolo. L'art. 8 del presente Decreto deve interpretarsi in relazione all'art. 7 del D. L. n. 207, del 1947, sicch le conseguenze previste dall'art. 8 medesimo, non si applicano nel caso di condanna condizionale. IV. D. L. 26-5-1948, n. 261 (G. U., n 90): Assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni. V. D. L. 7-3-1948, n. 262 (G. U., n, 90): Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. -Ci riserviamo di esaminare a suo tempo in modo esauriente il presente importante provvedimento legislativo. VI. D. L. 13-4-1948, n. 321 (G. U., n. 97): Regolarizzazione giuridice della gestione raggrupp~mento.-autocarri (G.R.A.) dipendente dal Ministero dei Trasporti. -Dal testo del Decreto risulta chiaramente la n-a,,..tura di Amministrazione dllo Stato ad o~dinamento' autonomo spettante al G.R.A.; non v' quindi alcun dubbio che essa debba essere rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. VII. D. L, 14-2-1948, n. 394 (G. U., n. 108): Trasformazione in sede di Corte d'Appello ddla Sezione distacnata di Caltanissetta. VIII. D. L. 11-3-1948, n. 409 (G. U., n. 109): Sistemazione delle opere permanenti di á protezione antiaerea giˆ costruite direttamente dallo Stato a mezzo di enti locali. -L'art. 3 risolve autenticamente la questione se per i danni derivanti dall'occupazione del sottosuolo per opere permanenti di protezione antiaerea siano applicabili le norme sui danni di guerra o l'art. 46 della legge per espropriazioni per p. u. Ai sensi dell'art. 5 le opere suddette sono beni demaniali e possono intendersi comprese tra quelle destinate alla difesa nazionale di che all'art. 822 c.c.; in questo senso l'art. 5 pu˜ considerarsi una disposizione meramente interpretativa e non innovativa. IX. D. L. C. P. S. 31-12-1947, n. 1805 (G. U., n. 110): Rimborso dei diritti doganali indebitamente riscossi su merci forniti all'Italia dall'U.N.R.R.A. X. D. L. 7-4-1948, n. 420 (G. U., n. IlO): Istituzione delle Ëvvocature distrettuali dello Stato con sede in Lecce, Trento e Caltanissetta. XI. D. L. 9-4-1948, n. 437 (G. U., n. lll): Proroga dei termini di decadenza in conseguenza dfl mancato funzionamento degli Uffici giudiziari. -Contro il Decret to del Ministro della Giustizia che dichiara l'eccezionalitˆ dell'evento che ha determinato il mancato funzionamento degli uffici giudiziari, non naturalmente, esperibile alcun gravame, XII. D. L. 9-4-1948, n. 438 (G. U, n. 111): Aumento del deposito per il ricoreo per Cassazione delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Oodice di procedura penale, -24 XID. D: L. 16á4á1948, n. 439 (G: U., n. 111): lrrvpugnabilitˆ con rioorso per Cassazione delle sentenze pronunoiate dai Tribunali M ilita;ri Straordinari, istituiti con áD. L. L. 10-ái'i-1945, n. 234. -Come le sentenze dell'Alta Corte di Giustizia dopo la emanazione del D. L. n. 494, del 17-5-1947, anche le sl;)ntenze dei Tribunali Militari Straordinari debbono considerarsi, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, prive della forza del giudicato a tutti gli effetti. XIV. D. L. 23-4-1948, n. 440 (G. U., n. 111): Proroga del termine per la diohiarazione di convalida o di inefficacia degli atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del sedioente governo della r.s.i. -Vedi l'articolo di fondo di questo numero della Rassegna. XV. D. L. 5-5-1948, n. 483 (G. U., n. 116, Suppl. ord.): Modifioazioni e aggiunte al Codice di prooedura oivile. XVI. D. L. 13-4-1948, n~ 488 (G. U., n. 117): Norme per la liqu.idazione degli Uffici, Consorzi, e Compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti á di cose.á-TI presente I)ecreto costituisce una conferma del carattere di Amminist"l'azioni Statali degli Uffici Autotrasporti. Deve quindi ritenersi, a fortiori, che la difesa e la rappresentanza giudiziaria dei Commissari liquidatori spetti all'Avvocatura dello Stato. XVII. D. L. 19-4-1948, n. 517 (G. U., n. 120): Norme per l'assunzione e liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti oontratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberaz1:one. -La norma di competenza di cui all'art. 11 un logico corollario dell'art. 25 c.p.c. sul foro dello Stato. Infatti l'Amfi?.inistrazione dello Stato ha la legittimazione passiva nelle liti previste dal presente Decreto. L'aggiunta di due cittadini alla normale composizione del Collegio giudicante in Tribunale e in Corte di Appello, non va.le a trasformare questi Collegi in organi giurisdizionali speciali. I N D I C E S 1áá S T E M A T I C O DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHB NB k STATA DATA . ACQUE PUBBLICHE. -Se l'Amministrazione sia tenuta a conformarsi a sentenze dei Tribunali delle Acque, emanate prima dell'entrata in vigore del T. U., n. 1775, del 1933, quando tali sentenze ab}}iano negato la demanialitˆ di un corso d'acqua che invece sarebbe demaniale in base ai nuovi criteri stabiliti dal Testo Unico suirrdicato (n. 7). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. _ I) se la regione Siciliana possa costituire Aziende autonome per la ge-á stione di determinati servizi, senza personalitˆ giuridica (n. 56). -II) Se il concorrente abbia interesse a ri-correre contro il provvedimento che proroga il termine di ammissione al ¥Concorso (n. 57). -III) Quale sia l'Amministrazione statale competente al ri-cupero dei materiali tedeschi comunque trovantisi in Italia (n. 58). -IV) Se la Pubblica Amministrazione sia obbligata ad aderire alla richiesta di esibizione di documenti riguardanti un suo impiegato fatta da un Tribunale Ecclesiastico per esigenze d“ giudizio di nullitˆ matrimoniale (n. 59). AMNISTIA E INDôLTO. -Se agli effetti delle eventl. ale destituzione de jure debba considerarsi amnistia propria o impropria quella disposta con provvedimento sovrano anteriore. alla condanna, ma la cui declaratoria sia stata emessa posteriormente a questa (n. 7). ASSEGNI CIRCOLARI.-Se possa esperirsi procedura di ammortamento per assegni circolari emessi all'ordine del p.f.r. e da questo girati prima della liberazione (n. 2). ApPALTO. -I) Se l'appaltatore abbia diritto ad indennizzo in caso di sospensione di lavori che superi una normalitˆ ragionevole (n. 85). -II) Se l'appaltatore abbia diritto alla corresponsione del mancato utile quando la risoluzione del ácontratto non avvenga a norma dell'art. 345 della legge sulle 00. PP. (n. 85). AUTOVEIáCOLI. -I) Se l'agevolazione di cui al n. 5 dell'art. 9 del D. L. 4-1-1946, n. 5, a !favore dell'UNRRA, possa discriminare un autista di detto Ente che circola con automezzo sprovvisto di targa (n. 9). -II) Se i Consorzi agrari che trasportano con i propri autoveicoli generi di ammasso debbano munirsi della licenza di trasporto di cose per conto di terzi (n. 10). BELLEZZE ARTISTIáCHE E NATURALI. -Se l'autorizzazione a costruire in zona vincolata sia revocabile dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale insindaca}}ile (n. 1). CAMBIALI. -Se all'Amministrazione finanziaria entrata in possesso di effetti cambiari, quale successore dell'ex p.n.f., siano opponibili dagli obbligati anche le eccezioni relative al rapporto sottostante col suddetto p.n.I. (n. 3). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se il decreto del . Tribunale che riconosce la qualitˆ di erede, ai sensi della legge sull'ediliz,ia economica e popolare fac.cia stato su tale qualitˆ o abbia semplice valore p roba torio (n. 10). COIMPROMESS10 E ARBITRI. -Se la domanda di arbitrato debba essere notificata per mezzo di Ufficiale giudiziario (n. 1). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se agli eff¥etti della legge 30-8-1868, n. 4613, gli animali adibiti al servizio di un fondo tenuto a mezzadria debbono intendersi al servizio della proprietˆ del concedente (n. 7). -II) Se nel caso di nuova -costituzione di pi comuni per disgregazione di un solo Comune rimangano iii vigore, anche ne'i confronti dei nuovi, i contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo stipulati con il Comune precedente (n. 8). COMUNIONE E CONDOMINIO. -Se sia necessario il consenso preventivo dei condomini perch il proprietario dell'ultimo piano pl!'oceda ad innalz.amento ulteriore (n. 2). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -Se la Pubblica Amministrazione sia tenuta a risarcire i danni derivati alle cose di impiegati alloggiati in alloggi di servizio quando tali danni siano -causati da mancate riparazioni all'immobile concesso in uso (n. 13). OONTABILITA' DELLO STATO. á-I) Se l'amministr-a--~ tore unico di societˆ commerciale che secondo lo Statuto sociale abbia la facoltˆ di riscuotere capitali per conto della .societˆ, debba produrre, per riscuotere somme dello Stato, documenti dai quali oltre la qualifica di amministratore, risulti anche espressamente la facoltˆ dl riscuotere e quietanzare (n. 12). -II) Se le vendite effet tuate dall'A!RAR si áperfezionin˜ ááa:r mot11ento ám cur roffere!lte riesce vincitore nella gar.a (n. 34.). -=-á Ill) Se.. il visto dell'AVvocatura dllo Stato sugli atti di transazione debba essereá ap.posto sUll'originale á (n.á 36). IV) Se le accettazioni di cessioni di credito da parte della Pubblica Amministrazione debitrice si intendano sempre !.fatte-c˜-n r“>Serva: di e'vehtiiali crediti vantati dall'A“:nmi:.. nistrazione stessa (n. 37). -V) Se anche in relazione ai debiti del cessato p.n.lf. valgano le norme di cui all'ar ticolo 9 del O. L. 8-5-1946, n. 428 (n. 40). CONTRABBANDO. -I) Se per violazione della legge sull'imposta di fwbbricazione degli spiriti l'Amministrazione possa rivalersi sull'alcool s-equestrato anche se appartiene a persona diversa dal contravventore (n-. 9). li) Se l'Amministraz,ione abbia uno jus retentionis sull'alcool oggetto del contrabbando in relazion al quale non possa quindi applicarsi l'art. 622 c.p.p. (n. 9). CONTRATTI AGRARI. -Se il provvedimento con cui l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura decide sulla attuabilitˆ ed utilitˆ di un piano di trasformazione agraria a sensi dello art. 1 lett. b) del D. L. 1-4-1947, n. 273, sia suscettibile di ricorso gerarchico (n. 7). DANNI DI GUE.R.RA. -Se le norme di cui al D. L. 6-9-194&, n. 226 possano giovare al privato al fine di esimersi dalla responsabilitˆ per scoppio di esplosivi (n. 3). DEMANIO. -I) Se lo Stato possa valersi del D. L. 21-1-1945, n. 49, in relazione ad autoveicoli di cui non si dia la prova della proprietˆ legittima, anche quando di tali autovei-coli sia stata ordinata la restituzione all'imputato in seguito a procedimento penale, indipendentemente dalla áprova della proprietˆ suddetta (n. 45). II) Se le vendite di beni giˆ appartenenti al p.n.f. effettuate dal áp.f.r. siano nulle ai sensi dell'art. 2, n. 5, del D. L. n. 249-44. -III) Se alle ditte incaricate del recupero di materiali appartenenti allo Stato si applichi, ai fini del compenso, il D. L. n. 32. del 1945 (n. 549). ESPROPRIAZIONI PER P. U. -l) Se nelle espropriazioni la proprietˆ passi dalla data del decreto o da quella della sua notificazione (n. 8). -II) Se il principio per cui in cas¥o di espropriazione per p. u. preceduta da occupazione temporanea la indennitˆ relativa a tale oc-cupazione costituita dagli interessi legali sulla indennitˆ di espropriazione si applichi anche in caso di diversa convenzione tra le parti (n. 21). FERROVIE. -l) Se nei pagamenti in clearing per trasporti internaz,ionali il debitore si Uberi quando paga alla Ferrovia italiana o quando invece la Ferrovia estera creditrice riceve la somma in moneta del suo Paese (n. 28). -II) Se la facoltˆ attribuita all'Amministrazione dall'art. 75 del Hegolamento per il personale ferroviario, in relazio~e agli agenti stabili si applichi anche nei riguardi degli agenti sussidLari (n. 45). -III) Se le FeTrovie dello Stato abbiano l'obbligo di provvedere per mezzo dei propri agenti a liberare da abusivi occupanti i posti giˆ prenotati (n. 46). -IV) Se le FF. SS. debbano corrispondere interessi sulle somme che restituiscono agli utenti perch riscosse in pi sulle tariffe (n. 48). -V) Se' all'azione per il rimborso del deposito versato a norma dell'art. 31. C. T. sia applicabile !aá prescárizion"e stabilita ádallo art. 66, parte 1a) delle stesse C. T. (n. 49)¥. -VI) ..se in relazione a' generi alimentari di importazione o áa generi di monopolio si applichino le norme di cui agii articoli 5 e 4-8 delle G. T. (n: 50). ...GUER-R-A. -Se la riconsegna dei beni sequestratiá a cittadini delle N. U. fatta al curatore ex art. 48 c. c. del proprietario, liberi lo Stato italiano anche in relazione all'art. 78 del Trattato di pace (n. 87). IMPIEGO PUBBLICO. -l) Se agli impiegati statali sospesi áper motivi di epurazione e successivamente prosciolti spettino, oltre gli arretrati di stipendio, anche gli arretrati del compenso per lavoro straordinario (n. 115). -II) Se il danno sub“to da un militare in oc-casione di trasferimento per servizio, alle masserizie trasportate dalle FF. SS. in epoca di applicazione del D. L. n. 189 del 1944, sia risarcibile ex D. L, 6-2-1936, n. 313 (n. 119). III) Se l'impiegato dello stato debba essere prev“amente autorizzáato ad assumere un ufficio pubblico conseguito per elezione (n. 122). IMPOSTE E TASSE. -Se il contribuente che abbia pagato un tributo per !fruire il condono o amnistia condizionati a detto pagamento, possa poi ripetere il tributo stesso (n. 67). UVIPOSTA ni SUOC'ESSIONE. -I) Se il legatario sia vinoolato dalla dichLa:razione di valore fatta dall'erede in relazione al legato (n. 9). -Il) Se siano deducibili dall'asse ereditario i debiti per avocazione di á;profitti di regime anche se la procedura di accertamento non sia esaurita (n. 10). ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBE.DIHE ALLE LEGGI. -Se l'Amministrazione militare possa costituirsi parte civile per il reato di che all'art. 266 c. p. (n. 1). LOTTO E LOTTERIE. -Se la disposizione che stabiá lisce la devoluzione alla Cassa di Previdenza dei premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti che non abbiano segnato sulla matrice le proprie generalitˆ si auplichi anche quando non Vi sia contestazione sull'identitˆ del venditore (n. 2). MINIERE. -Se gli apparecchi che servono alla ricerca del minerale possano rientrare tra le pertinen2le della miniera a sensi dell'art. 23 della legge mineraria (n. 1). OPERE PUBBLICHE. -Se l'azione per il risarcimento ii1 ~!ti~~:~ ~:;i;~!~r~z~~;:e~~~i~~ed~~o~~~r~ip~:~~~c~~~~ ~~.L_t,~,áz_,.i;.áá.~_ ... áá':á. dal giorno della esecuzione dell'opera (n. 6). .zá: PRIGIONIERI DI GUEHRA. -Se debba considerarsi " a carico "¥ agli effetti dell'art. 41 .R. D. 19-5-1941, n. 583, ::::: f solo il figlio minorenne (n. ). .W rn PROFITTI DI REGIME. -Se il Presid-ente del Tribu naie, nel commutare il sequestro di azioni commerc1aJi- a sensi dell'art. 42 D. L. 26-3-1946, n. 134, possa stabilire che dette az,ioni siano date in pegno rimanendo per˜ il diritto di voto a colui che soggetto all'avocazione ~ (n. 50). ~ -27 PROPRIETA' INTELLETTUALE. -Se nel caso di invenzione complessa perch sia adempiuta la condizione dell'uso nei tre anni, occorra sia costruire in Italia la _.nuova macchina, sia adottare il nuovo procedimento (n. 3). RAPPORTI DI LAVORO. -I) Se i contratti collettivi stipulati sotto l'ordinamento sinda-cale fascista e rimasti in vigore in forza deH'art. 43 della legge che ha soppresso l'ordinamento stesso, possano .essere derogati per pattuizioni intervenute tra le Associazioni sindacali attuali (n. 11). -Il) Se la soppressione dell'ordinamento sindacale fascista renda inapplicabili le norme di legge che si richiamino all'inquadramento nei sindacati (n. 11). RES1PONSABILITA' CIVILE. -I) Se sugli indennizzi dovuti dall'Amministrazione per danni recati nell'esercizio di attivitˆ legittime incida la svalutazione monetaria (n. 76). -II) Se ai vei-coli a trazione animale si applichino sia le norme del codice stradale sia quelle dell'articolo 2052 c. c. (n. 77). SOGIETA'. -I) Quale intestazione debbano avere le azioni -commerciali appartenenti allo Stato e quale An: rrunistrazione debba esercitare i poteri relativi (n. 5). ----Il) Se in caso di scioglimento di una qualsiasi societˆ sia obbligatoria la nomina dei liquidatori (n. 6). -III) Se le Societˆ -costituite all'estero.. ma aventi la sede dell'Amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa in Italia siano soggette alle norme sulla nominativitˆ dei titoli az,ionari (n. 7). SUCCESSIONI. -Se l'art. 600 c. c. si applichi solo agli Enti giˆ esistenti di fatto (n. 14). TASSE DI BOLLO.~ Se i documenti allegati al ricorso straordinario al Capo dello Stato siano soggetti a tassa di bollo (n. 4). TELEFONI. -SŽ le Societˆ concessionarie possano pretendere dai Comuni il concorso nelle spese per il ripristino di impianti telefonici distrutti dalla guerra (n. 6). US¥I DI :ARMI. -Limiti dell'uso di armi in caso di evasione di arrestati (n. l) . ....:. (4107049) Roma. 19~8 -Istituto Polifrraflco dello Stato G. C. ANNO I -N. 6 GIUGNO 1948 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJAZIONE DI IN TEMA. DI TASSAZIONE DEI REDDITI Dl R. M. (CATEGORIA B) Gon due sentenze del 5 agosto 1940 (l) e delá !J giugno 1947 (.:!) la Oorte Sup,rema ha deciso u,ua delicata que.slione in nia.tecria di ta.stsazione di redditi di R.U. cat. B : se cio il contribuente, il quale gestisce diversi stabilimenti, deve essere aSiso,g-gettato tL taás¥sazione distinta ovvero ad una unica tassa> ivi esistenti. Di un'aUra applicazione dˆ notiz,iaá ir" Quarta (4) riportando una sentenza ádella Oorte di Appello di Bologna del 2H agos,to 1896, alla, ,quale egli ade,. ritsce incondizionatamente. Di fl'Onte aH'a.1-t. Gu del ¥r. U. del 1877, che per i 1áedditi industriali ammette nel corso dell'anno la ces,sa.zione totˆle delláeddilo e non anche quella :parziale, ci ,s:i .pu˜ llomandMáe ,se ricorrono gli estremi yoluti dall'art. 66 aUOl'dl di pi S'tahilimenti ed o es,ercizi del .contribuente cessino di funzionare ásolo alcuni. .~nelle qui il proble,ma quello dell'a.utonomia aziendale di tali or.ga.ni,smi di rp~roduzione, occorrendo stalbiHre -come detto in ás¥entenza. -áse << quel ces'P'ite posása eonfonde:rsi con gli altri dello stesso genere ed alfl,che della stessa specie1 sia per la sua origime e il :suo titolo, sia per fOl'mwre o.g~!!etto di un ese'rcizio e gestione separati e auto~ nomi>>. * * * Resta a domandn,rsi qua.li sono i criteri I)Jer individuare l'autonomia, di un'azienda; o meglio, poichŽ -come s' detto ~ l'autonomia dipende dall'organiz,zaziotne che concretamente l'imprenditore ha dato all'a.zienda., quali sono gli indizi rli tale autonomia. (1) Cass. Roma, 8 nov. 1910 (II Ert. 1911, pag. 15); 14 dic. 1912 (II. DD., 1913, pag. 4.-6). (2) Cass., Roma, 1912, (II. DD., pag. 236). (3) Cassaz., 6 agosto 1925 (Ç Giust. Trib. "¥ n. 889), (4) Commento, giˆ eit., vol. III, pag. 610. ij =:: "' , l J ~ " m L'a.rt. 13 del1áegio dooreto-legge U ottobre 1:935 n. 1887, ne indica. uno, díisiponendo che la. di,stintt~ ta.ssa.zione va. effettuata srulla base dei singoli bila,nci delle vrurie aziende. lVla, non l'unico e non nemmeno indiSipensabile (l) . poich aooanto o i.nttipe.ndentemeute daU'a.uton~mia contatbile vi ' pu˜ bSSierre autonomia amminis1tra.tiva patrimo¥niale. L'autonomitt amminisátra.tivtt ricorll'e in ma,niera lip1ca nelle aziende comunali e provinciali cui si rid'erisce a.ppunto l'art. 13, e che s1i modeílruno sulle analoghe a.ziende autonome dello-,stato. Per esse come pe1á le a-ziende di ogni aáltro ente [mbbUco o privato non bisogm,a cadere nell'equivoco di confondere l'a.utono,mia, delle aziende con la per,sonalit:'t giuridi{'a dell'ente. Le vmáie aziende sono pur sempre di un wni.eo ente ed hanno quini in e.sso illecessa.rio punto d“ collegamento sia peár qu ~ ' n. 1463, relativo alle .s-uccur¥sali ,stranier-e di di Ce italiane, pone appunto come indice dell'autonomia la gestione ádi8tinta. L'autonomia. pa.trimoniale si ha. allorqrua,ndo viene per cia,s(áuna. azienda. s.tanzia,to un proprio capitale. Anche qui la 'separazione dei patrimoni u.ziendali solo economica, non giuridicaá poielj(' in .definitim. essi giuridicamente appartengono allo stes1so imprenditore e di regola, nulLa vieta ad es.e:mpio al-creditore di un'azienda di rivalerrsi sul patrimonio dell'altra, come pure sarebbe arduo sostenere che, impieg~áto il ca[litale di una ae;ienda in un'altra e conteg~giati per fini contabili gli interes¥Sáí a favore della prima., su di essi s.ia dovuta. l'impo-sla di ricchezzaá mobile di ca.t. A. l\II.a nel ca¥so nostlláo il problema a.ppunto economico, poich si tratta di vedere se es'i's¥te opplll!re no un'entitˆ econo.mica a s1 .stante. Non escluso che pos.sano esservi altri indizi oltre quelli a.ccennati, ásebbene .sia. difficile individuarli aprioristicamente. Tra.ttaás¥i di un'indagine di fatto (3) che pu˜ atteggiarsi in vario modo a seconda, dei casi concreti. In un ca-s10 pell'ñ la, .(1) Circolare della Direz. II. DD. 28-6-1937, n. 6200, la quale, appunto in tema di applicazione dell'art. 13, prevede che la distinta cassazione possa avvenire anche in moncanza di bilanci distinti per ciascuna azienda. (2) A proposito delle aziende autonome statali VJedasi VITTA: Dir. Amm., ediz. 1935, vol. I, p. 154. , (3) Commissione centrale, 28 febbraio 1945 n 74100 giˆ citata. ' á ' 3 ii~d.a,gine diventa. o pu˜ divenhwe iJndagine di chntto, ed allorch .si tratta di aziende di enti pubblici, 1le quali abbiano la locro disciplina o nella legge, come aávviene per le aziende comunaH e prrovinciali, o nello sta.tut(f delPente. á * i:á * Per eiS<.tu)láire il tema propostoci, s-i de1ve rileá va.re come non dovrebbe esser-e dubbio il caraite¥ re inte¥!lpreta.tivo dell'airt. 13 .secondo coámma del regio dem'e1to-le~ge 24 ottobre 1935, n. 1887 e dell'a:rt. 4 del regio decreto-legge 12 aprile 194::!, n. 205. Quanto aUa p.1áima. norma., il decreto legge in crui contenuta rera interpretaziOI_li e moditi.cazioni aUe leggi ¥Slulle imposte dirette. Ohe, poi, nella ¥specie tára.ttisi di inte¥I'[l'l"etazione pu˜ desUJ . ' mer¥Sl dali<~> relazione mi.nisteriale g“ˆ, indicata, in .cui detto: Ç,La giurisp-rudenza, per lungo tempo aveva affermato il principio della separata á tas,sazione per cias-cuna a.zienda.; ma, in questi ultimi tempi era¥fri orientata, in oovntrario wpviso) a1mnettendo la. oom:pens(J;Zione tm gli utili dt un)a,zienda e le perdite dellá'altra. Ta.le compensazione non avrebbe potuJo es'seJ.'e: accett.a.ta., non solo perch oiasouna azienda. costituisce oon lG práa:prie attivitˆ e passivvitˆ una, fZrntitˆ economica a s 8tanle ~á ma a.nclle per.ch sare,bbe in contrasto oon le norme valevoli per i prrivati oontribuen.ti) i quali, ove eáSiercitassáero contemporaneamente ad e.sempio un'azienda elettárica ed un negozio di generi alimenta;ri .Q,on potrebbero cedoá p1áetendere di compensaJ.áe le 'perdite di un'azienda con g'li utili dell'altra >>. Una volta am,messo il eaáratteJ.¥e inleárpretativo dell'a.rt. 13, áquello deU'art. 4 un naturale cotrollall'io, posto ehe tale norma non fa, che richiamar.si alla piráecedente. Ma derve ag-g~ungei¥si elle ug-ua.le carattere ha anche l'a.rt. 9 del reg-io deereto-leg-ge 12 agos.to 1927, n. 1463, ,relativo aJla. ta~:>sazione di SUCCUriá sali ¥slmniere di ditte italiane, il quale -come si visto -chiude un precedente dibattito giudiziario in ma.teria, convaHdando l'ultima tendenza giurisdizionale affe.rma.taási. Quel che pi inllporta notall.'e - elle tutte que.s.te norme non s:ono che appEca.zioui s¥peciali e interpretazioni particolari di un áprincip-io generale. Onde non dov.rebbe áSOl~gere dubbio .sulla possibiálih“, di attuare una di,sti.n ta ta.s¥s:azione per le varie aziende delle persoáne fi,s:iche, nei sensi e nei modi innanzi esaminati e sPnza bisogno di dover ricorrere ad un'e,nnesima norma interpfláeta.tiva.. Ci˜ pos'to, oc.cort~ráe per˜ anche ag-giungere che la va.rietˆ e la frammentarietˆ delle norme, esistenti nuoce alla visione unitaria del problema, e di ci˜ occorre fa.l:lsli carico in sede di ria.s¥setto le.giiS“la.tivo, s:e dovesse daJ.'SIí corso alla formazio,ne del TeSito runico, che in progetto ¥sin da, primˆ della guerrra,_ ROCCO DI CIOMMO AVVOOATO DELLO STATO NOTE D I DOTTRINA S. RoMANO : Decadenza. Ç da Frammenti di un Dizionario giuridico È. Il H. rileva a¥nzitutto lo stato insoddis,facenle della dottrina :Per quanto attiene alla. ri,cerca dei ea.ratteri differenziali fra. decadenza e pl'eserizione estintiva; ed os,serva che le difficoltˆ finora. incontrˆte .s:ono dovute verosimilmente alla mancanza di un concetto-chiave sul pároblema, ua ricercare nella. teoria generale, piut.tosto che nella l-:!f,era del sin:gáolo p1áoblema. Ooási il R. critica la dotátrina. di coloro i quali per la uecaden!l)a ricorrono al concetto di diritto soggettivo, sul quale invece ben a ragione si impernia la temia, della prescrizione e.s:.intiva, mentre per U)la teoria ¥sulla. decadenza. si pu˜ pi utilmente, áSe mai, fa,Iá riCO!I.''S'O al eoncetto dell'azione, non peár˜ con riguanlo alht suSJsistenza o meno dell'azione, ma. alla !PO¥s:sibilitˆ di esercizio. FoDse salarl!o in via puramente l esemplificat'í1Ja., sui Çdiritti assoluti>> e sui Ç dover, i e obblighi >>, agli altri sul << dwitto o mora-~ le >> su Ç rivoluzione e diritto >> e s1ti Ç poteri, potestˆ È. (N. G.). .., j ! M. DuNr : L9 jus superveniens con particolare riguardo al giudizio avanti la C.árte di Cassazione. cc Rivista Diritto Proc. >>, 1948, I, 1. In nota aUa sentenza della Oorte Suprema, 12 febbra.io 1947 (Riv. e loco ciL.),. e sulla. scorta, di altre pronunce giuri,sprudenziali il D. traMa della applicabiliti1 dello jus supmáveniens -inteso nel Siignifica.to di legáge soprMávenuta, dorpo la propo.sizione della domanda -nei va.ri gradi del proeeR,so civile. -5 lu linea, geuerale la legge sopr~tvvenuta deve tiáova.re Uiplplicazione, perch se Yero elle la, sentenza deve a.ttua~áe la. volontˆ legisla.tiva. come se ci˜ avvenisse al momento della domanda, ci˜ ,s,ta a ,s:Lgnifica.re che la dura.!a del .processo non deve nuocere a.Ue pwrii, ma non contraddice al principio che la. lite debba esseár decisa in ba.se alle leggi che regolano la materia llUgio.sa. Al In primo grmdo lo fus supervenien,c; di ordinada a1pplica.zione, ppich nel corso della istruttoria la doma¥l1da orig'inaria pu˜ ess,ere ampi ia.ta. e modificata. Esso deve essere a.pplicato di ufficio (jura not áit c;uriaá); sa.lvo che le nuove norme po.ssano es: o;ere applicate soltanto a seguito di espressa domanda dell'interes,sa.to o che la loro applica.zione po.rterebbe alla e,ma.nn.zione di un provvedimenLo non riehiesto, e a.ffetto dal vizio di ultra peti: done. B) In secon.do grado lo jt-l8 superveniens trova ugualmente rupp.Jicazione -nei limiti giˆ indica. ti -, ásal¥vo che la, richiesta. di applica.zione non comp01rti una, domaánda. nuovaá, a,s1solutamente vie,. ta.ta in appello per il p¥rincipio del doppio grado di gim"ísdizione. Olt1re a questo vi poi un altro limite: lo ju.s superveniens non 'PUñ esser fatto valere rí!sipetto a quei ea[li di sentenza non impu~ nati, e diyenuti perci˜ definitivi (a. meno che la nuova legge non disponga espresása;mente che es:sa. si applica anche ai rappodi giuridici p1reesi¥stenti, riuche s:e su di es1si si sia. focrmato il giudicato. O) In cassazione non si discute della. a.pplieabilitˆ dello jus supervenien8, sempre nei limiti dei capi impugna.ti, e della domanda che eraá stata. p-roposta nel giudizio di merito. Applicando lo jus superveniens non si a.llo.ntana da'l 1suo compito istituz,ionale: accertare ¥Se -,s:otto il profilo oggettivo, e indipendente,mente da. un qualche erro: re del .giudice di merito ---' h lite dedotta in giudizio ,srtata, deciosa in modo conforme a legge. Acuto contrasto ¥soriáo invece nella giurisprudenza della Suprema Oorte su un punto : se possa fa~si luogo alla .a1ppl1cazione dello jus superve 1 nvens fJua.ndo ~sono ápe:r ci˜ ne,ces:S'a.rie ulteTiori ae<' ertamenti di fa.tto. Il D. in conformit:'\. alla sentenza annotata, f. pe:l' l'a,ffermativa: a) perch :anche il ma.ncato accertamento dei fatti un vizio, ¥sia pure non imputabile ad alcuno, della .s:entenza; b) pereh, in ca's'o eontrario, l'a lite ve~rebbe de,ciás:a in ba.s:e a leggi non pi appUcahili al ra:ppoT'to :giuridiáco controve11so. E' per˜ evidente che s:e la applicazione dello jus su.perveniens diprnde dalla sus¥sisteánza o me no di talune chcosálanze di fatto, non accertate, s-empre necessario che .sia l'interessato ad invoca, r-ne l'a~pplicazione, affermando la sussistenza di quelle tali circáostanze ehe delle nuove disposiázioni legislative cosrtilniS'cono il pl'CI'!:U:VPOSto. La nota del D. g¥iun.ge a pregevoli risultati e costituisce un cospicuo contributo allo studio della qáuesátione, che peraltro merita di essere approfondita, data la sua ˆelicatezzáa e gravitˆ, 8pecialmente in periodi di attivitˆ legislativa molto intensa e percw stesso non sufficientemente coordáinata (N. G.). G. PI.AGGIO : La competenza del Presiden¥e, dell'Istruttore e del Collegio, nel procedimento di sequestro. ÇRivista Diritto Proc. >>, 1948, I, 28. Il P ..pre.nde in esame ]e VM'ie fas.i del procedimento di seques,tro, dal momento iniziale a quello finale della -sentenza emes,sa nel proees,so di convalida; e nel mettere in luce le varie competenze, chiarisce taluni punti ehe ha,nno dato e possono dar luogo a difficoltˆ interpreeta.tiveá. Tra questi son da. citaJre i .seguenti: a) se in un Tribunale con pi sezioni una causa sia giˆ stata assegnata ad una sezione e l'istruttore non sia stato ancora nominato, competente a provvedere sull'istanza di sequestro il presidente della sezione, non il práesidente capo ; b) pendente il termine per appellare da una certa sentenza, l'i¥stanza per ,s:eqne-stro dovrˆ,á .propor¥ si al Giudice di primo grado (pretoTáe o prreRidente del Tribunale); cl se la causaá, chiusa l'i.srtruttoria., árime's's¥a al Oo11egio, la competenza a pronunciare ,sulla. }stanza di .seque.srtro gpetta all'istruttore; d) le ordina.nze del Giudice is:l:r.uttore che non a.utorizzano il 'sequeástro non ásono reclamahili a] Collegio, perch non s:ono ordinanze istruttorie, .nel sens:o teenico; e) la sos.tituzione del custode o la liquidazione del compens:o spettante a costui, e fuor dei ca.s:i di competenza sp-ecifica del Pretore (custode nominato d1all'uffida1e giudizia1rio), di! co;m' j)etenza dell'i¥srf:ruttore, pur quando il seque¥s:tro con la contemporanea. nomina ádel eustode, sia stato a.utorizzato dal Presidente. Lo studio del P., in un settore prooessuale a-lquanto intrioato aouto, e gerve a mettere a fuoco tal-uni dei numerosi problemi, cui le scarse nor'me chr disciplinano 'la materia danno quot:irlianamente vita. Per una pi ampia e completa trattazione, váedi per˜ le mono~grafie del Coniglio e dello 1Scag1ione. IN. >G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMASSI --Leggi relative -Transitoria inefficacia per causa di forza maggiore. (Corte di Cass., Sez. I. Sent. n. 471-48 -Manif. Cotoniera Siciliana contro Cassarˆ). Ancorch non abrogata, una legge pu˜ divenire traJlsitoriamente inefticace, ¥Se, rpele forza mag;giore e per ea.use insuperabili e generali ne divenuta aiSISoluta.mente i;mpossibile l'attuazione. 'fale P'rindpio g'eneraJe ben pu˜ es.sere applica.to alle .singole leggi ¥S1.1:gli ammassi, ,se ¥si accerti in faHo elle i presupposti della loro particolare applica, zione siano venuti temrporaneamente á3! manca. re a causa delle ope(láazioni belliche e delle a;s:soIute ,necessitˆ da e,s,se deriávate. l/interesse, non solo temáioo, della P'reserbte deoisione sta nell'avere considerato la materiale im'([JossibiliM di applioazioáne della legge, non ai fini di accertarne o meno la ces.'l'azáione come sin,ora si era fatt-o in dottrina sotto il profi:lo del venir meno deWogget'o (V. 0AMMEJO: Trattato di Diritto Amminis.tra.tivo dell'Orlando, váol. III, 60, e pi recen.te ESPOSTITo: Nuovo Dige.srt.o It., voce Legge, pag. 734, n. 15) ma la transitoria ineffioacia. Tlien1e oos“ a configumr8i un concetto di latenza della legge, ehe J'itorna a viV'(ff'e non appena tornino a 8Ussistere i p1áesupposU per la sua applicazione. Non si tratta qttái naturalmente de-l rivivere di tutt'o o parte di 1m ordinamernto giuridico, com-e avviene in oa~w ad esmnpio di oooupazione bellica rlopo la cessazione di essa, ma di una singola leg. ge qhe perde ogni effi.oaoia perch il suo ogyetto temporanoa1nente venttlo men.o, pur potendo domani 'riacqui.'l'tare la práecedente efficacia. I requisiti rioM,esti in sentenza per questa tran sitoria ineffioacia comrpren-dono quello della ge neral-itˆ, o/w per˜ pu˜, a nostráo avviso, oonside mrsi anche limitata.mente a-d an settore ed in 8ostan~a sinonimo di asátrattezza sentZa che oo oorra ohe essa abbracQ>i tutto l'am-bito di appli cazione della legge stessa (V. S.). CASSAZIONE -Termini per ricorrere -Anno dalla pubblicazione -Decisioni dei giudici speciali. (Corte di Cass .. Sez Unite, Sent. n. 295-48-Pres.: Ferrara, Est.: Piacentini, P. M.: Eula -S. A. Elettrica Martorana contro Min. LL. PP.). La. nmma. dell'art. 327 del c. p. c., la quale ;J 1letta che Ç indipende.ntemente da.Ua notificazione della senLeuza, l'a;ppeHo, il ricors-o per ca.s1sa-zione e la revocatZione . . . non pos.sono propor¥si dopo decorso un amw dalln .páuhblicazione della sen-@ t¥enz3J È arp.plica-l>ile solo .pere. le sentenze dell'Auá-~ toritlt giudiziarilli o.rdinaria., e non anche [)er le decisioni dei Giudici o Oollegi giudicanti speciali,~~ per i qua-li vigo.no procedimenti diversi che non :, dispongáono in modo uniforme, per la pu'bblica-á.=á zione, la eomunicazione e la notificazione delle ~ deeisioni. ~ Fanno eccezione i procedimenti relativi a. quelle giuri¥sdiz.ioni .specia.li non regáolati da norine =~ prop1ie, ma. con norm3J di 1invio a tutte le di-:z s.pos,iz.ioni de-T c. p. c. U evoluzione segttita dalla giurisprudenza dell Corte Suprema vn q'uesta materia risulta ohiaára dal qonfronto tra la presente sente'fl$ja e quel'la n. 1903, de,z 1947, nella quale si dice ohe Ç la norm. a dell'art. 327 o. p. c., che dˆ vita ad un istituto ohe ha qualohe analogia oon la perenzione de c. p. c. abrogato, si giustifi.ca per i prooediment civili, nei quali prevalente l'interesse privato,¨ ma noná si giust'ificherebbe per i prooedimenti ::] oon preváalen.te interesse pubblico, i qt!iUli postu J?: lana che il potere di con-trollo della, Corte Supre J ma possa es(}Y'eilarsi con una maggiore latitudin f di tempo>>. Di qtteste ragioni, ahe avrebbero tifi~ mitato so~o modicamente il oampo di applioazio~t;. ne dell'art. 327 c. 'p .o. alle giurisdiziooi speeiali non vri pi traooia nella presente¥ sentenza, l i qttale va forse oltráe lo s.tesso pensiero della Oort%) in qttanto non gembra che l'applioazione ˆez-sua ~ detto art. 327 alle giurisdizioni speciali sia su 1 bordinata aUa esistenza 1di una noTma ohe espres jjj samente riJwii a tutte le di&posizioni del o. p. o ..i essendo evidente ohe z>applicazione di questo cáo -~ -7 (lice va fatta scmp1áe quando si tratti di giurisd,izioni spe(~iali in materia di diritti soggettivi il cui procedimen'o non sia es,pressamente e completanwnte regolato. Dopo "la pubblicazione di questa sentenza non pu˜ dttbitarsi che l'atát. 327 sia inapplicabile in relazione alle decisioni deUe Commissionvi previste dai decreti legisla,tivi 10 agosto 1945, n. 63!1 e 1¡ aprile 1947, n. 277. Sulla tendenza della C01áte Suprorna a limitaqáe l'applica:zi01ne delle norme in materia di impugn,azione in relazione alle decisioni delle giurisdizioni speciali, vedi in questa Rassegna, fase. 1-2, POfiá 7. COMPETENZA -Per territorio -Luogo dell'esecuzione -Vendita da piazza a piazza -Consegna della cosa al vettore. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. 748-48-Pres.: Pellegrini, Est.: Profeta, P. M.: Eula-Cappiello contro Persi). N elle vendite cosridede da piazza, a piazza, >. IMPOSTE E T ASSE -Competenza amministrativa e giudiziaria -Autoritˆ giudiziaria -Accoglimento del ricorso per motivo diverso da quello dedotto -Appello -Appello incidentale -Domanda che sia mantenuto il nomen juris. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 646-48 Pres.: Giaquinto, Est.: Zappulli, P. M.: Pafundi -Finanze contro Rosso). Proposto ricorso all'Autoritˆ giudiziaria contro la decisione dela Oommi¥s1sio.ne provinciale per le imposte in materia di imposta indiretta sui trasferi; menti della ricchezza pe~r uno dei motivi ammes, s,i nel terzo comma dell'art. 29 del regio decreto- legge 7 a.gos'o 193,6, n. 1639 (gra.ve o deficiente errore di apprezzamento oprpure mancanza o insufficienza. di calcolo) non rpu˜ il Giudtoe accogliere la domanda per l'altTo motivo non dedotto. Non e'sorbita invece dai limiti della, siua giurisdizione il Giudice ehe fermo res,tando il fatto cnstitutivo del vizio denunciatogli con un'a delle 1suiándicate qualifi,che :gimidiche, rit>enga ádi a.ttribuire al fatto stesso l'altra quaHfica. indicata dalla legge. La paŽl.'te la cui domanda ¥sia stata integralmelllte a.ccolta, ma con l'attribuzione all'oggetto della medes1ima di un n,omen juris diverás:o da. ,queno da es.sa ,dedotto, res,:Us:tendo all'appello propo.s:to dall'a. vvei~sario per ottenere ilá rigetto della, domanda SJte.s:sa, pu˜ irns:i¥s:tere peTch sia mantenuto fermo il nomeniuris da essa dedotto, senza proporre, al l'uopo, ft.ppPHo incidentale. La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'A vvocatwru avverso la, sentenza delta Corte d'ap¥pello di Torino del 10 maggio 1944. Il ragionarrnento ohe, nella sentenza d'appello, costituiva il p1mto ádi partenza di una serie di in,esatte illaR~iond in 8ostanza era que8to: a) la legge (art. 29, regio decreto-legge 7 ago sto 1939, n. 1639) oontemplando la im)pugnabilitˆ _ rlavanti all'Autoritˆ giudiziaria, delle decisáioni emesse da,lle Commissioni p'l'ovinciali nelle con trov,er8'ie relative alla determinazionáe del valore imponibile, ammette l'esperimento del rimedio per due soli specifici 1notivi: il gra;pe ed evidente errore di apprezzamento oppure la mancan.za o insufficienza di calcolo; b) proposta dell'interessato l'impugnazione per un.o solo dei due nwt-ivi di cui sopra, non consentito n all'attore di richiedere, n al Giu dice di emettere PJ'onuncia di n.ullitˆ della devi sione impugnata per motiv'o diverso da quello iMzial1nente fatto valere. In lin,ea astra.tta, le premesse di tale ragionar-_ mento sono meccepibili; ma l'equivoco affiora dal concetto del t,utto formalistico e falso che la Cor te aveva ,rf,,ato del motivo dell'impugna~'ione. La legge infatti non esige che, per designare il vizio -8 dedotto come motivo delfnpugnaziune sia adopera! a un-a fornJ,ula qua,lsiasi) ma stabilisce inrroe che fefficaoia e i limiti della domanda d'im] Jugnativa -debbono determinarsi in base all'e,q'ettiv áa oon,!iistenz,a c natura degli cleu~enti di fatto allegati da.Watto1áe; in a.T.tri termini il nbotivo dell" impugna,zione qualifica-to dai caratteri obiettivi dei fatti dedotti dall'attore e non da,Z~a sua opiJnione in ordine al concetto sotto il quale tali fatti 'Vanlno sussunti. In cáasi analoghi) cio in re.lazione alla qualifioazione dei motivi di impq,tgnazione, la Oorte Suprema ha seguito criteri analoghi a quelli sosten¥uti come sopra daU! Avvocatttra (v. sent. Hl aprile 1947, n. 588, And˜ c. Yatoli in Mass. Ç F'oráo It. >> 1947, 13!6). Sulla seconda n~a8sima, la Corte d)appello) giudicando diver8áam-ente, aveva dimenticato che z>aPpel álo incidentale presuppone ttn interesse ad imJYitgvna; re Ta sMttenza, il qttale non pu˜ sussistere se nort quando la senten~a. medesima importa una effett-iva parziale 8occombenza, ns8ia la reiezione ili una p~áete,s,a, non sempUerámen.te di una ragione dedotta a. so8tCgno della pretesa. Sulla que8tione, vedi n,ez 8rnso 808tervuto dmll' Avváocatura, sentenza, n. 1116/46 in Rep. << Foráo lt. n 1'946, voce Appello, n. 108; 8ent. n .. 1772/46, in Rep. ÇForo It. )), voce ApPello, n. eo, 131; sent. 664/47, in Mass. Ç F'o1áo lt. >> 1947. IMPOSTA DI REGISTRO-Appalto-Concessione pubblico servizio -Contratto recapito telegrammi ordinari espressi e pacchi postali. (Corte appello Messina, Sez. I, 9-28 febbraio 1948 -Est.: Batolo -Amministrazione finanziaria contro Russo Stefano e Andronico Elvira). á Oo:s:!itui:sáce concrs-s:ione di pubblico 'Servizio il contratto con cui il privato senza a.lcun compenso da rpáMáte della PubbHca Amministrae-ione si s:ostituis~ e a. ques,ta nell'esercizio di un serávizio :p-ubblico e:S1errcitando l'a.ttivitˆ in nome proprio e nel proprio interesse, percependone il profitto e rrRtando resrponsa.bile di fron+e ai terzi. Tali ca.ratteriSJtiche non si riscontrano nel con tratto con oui il conces:sionrr.rio ha a.s:sunto l'ohá hligo del recapito dei telegrammi ordinari, degli esp1¥es:s:i e pncchi postali dietro (¥ompenso adem piendo e> usata dall'art. .1 del :Oodice post,aJe ha, :significato generico e non F-'J1edfico potndo anche riferir-si n concei'l'i'iioni ˜i appa.lto. Con oontrattn 26 dicembre 1934 i con"U,enuti a881tn8ero dnl M ini8te1áo delle Comunicazion,i il servizio di reoapito tele_grammi, degli espressi po .stali e dei pacchi posta!:i re paoohi postali wrágenti in Me8sina. Il oontntfl:o av,eva du11ata~ seme,S't't"G!ite e fn successivamente Qonfermta.to taaiJtamente. dái anno in anno 8ino allH40. F''u aswggettato cd :.U quota clel 0,50 % come con:cession.r di IJubblioo serávizio. ln sede di verific¥a fu 'l'icono8citdo che il con tratto rivestiv'a oarattere dái apPalto onde fu ele ávata la relativa imposta con la aliquota del 2 e 8 % in 1.J'ígore nei ri.spettui anni. 1'ro}Jo8ero U]Jzwsizione i ,> Milano, 1930). Ma anche tale estrema concezione 8i ravrisa di per s a.bbasvan.za arnpia e perci˜ 8orge la rwces8itˆ; am,ertita dallo stes8o gi1tri8ta, di 1mo determina<~ion,c e delimitazione del contenuto del rilevato intere&S'amento della Pttbblica Amministrazione, a,l fine di preoi8are oosa. 8í intenda per rásetácizio privato di pq~bblioo servizio. E anche qni l'asprU:o duplice JJotendosái ame!re tJUbbUco servizio r>seroi/atn dal pll"ivrdo all01áeh una attivitˆ dene tra8ferita dalla Pubblioa Arnmini m á stra~i˜ne Ç al privato il quale, nel far ci˜ a scopo l di lucro asásume l'obbliqo di esáer¥c-itarla nei modi . richiesti dall'in.teresse pubblico e sotto l'os'ser-m 1'antZ'a di patti e condizioni appositamente formulati oaso per ccuw >> oppurr Ç quando oon appo8ito atto r:enga costitl~ito ex novo tm servizio sotto forma di attiruˆ da spiegarsi da un privaio a 8copo eli lucro, sempre con la osservanza di speciaH patti e oondizioni appositamente formulati >>. In ambo i ca8i, riassume il Forti, si h'a quello speciale reyime amminstrativo di attivitˆ con-1.-i? merciale o indu8triale che perm-ette di parlare di e.oVl?. JO pubblico (Zanobini: Ç Diritto AmministratitJO ))' I, pag_q. 11-12) ed esaminare se nella e8ecnzione dei 8ert,izi pubblici che secondo lo Zanobvn ái Ç rappresentano attivitˆ materiali tecniche spesso di produzione industrialr, poste a disposizrione dei 8ingoli per aiutarli nel con8eguimen, to delle loro fi:nalitˆ >> vengano comiTJiuti atti di volontˆ e nogozi giuridici che rientrano nel earnpn del diritto privato (contratti per la pre, stazione del .'Servizio appalti, ecQ.)..o~n:ero occorrano atti di diritto pubblico (applicazione t!i; tas~8e, accertamento di con.trat"Venzioni) eoc.) che co8titui8C01W manifestazioni dell'esercizio di una potestˆ attraverso láa quale riappare il eonee 'to rZi pubblica fttnzione. Qu(~ilt'i ultimi oriteri sono stati adombrai i dalla .<:rentenza della Corte di ap([wllo l{L quale pero ha. dato rnaggi˜r rilie'VO a tm aspetto del ra.pPorlo di concrs:orimzáe di pubblico serv~zio -soNtiáuzione del privato alla Pubblicaá Ammini.straz-ionf nell)ese1'cizio del pubblioo SC'I'V'izio sen.uL alcáun eorrispettivo -an.dch al trasfer~nwnto nel [JI'ivato) rnerc¥ l)atto a,~nmimistrativo di co1~oessiM1e (con i .<:ruoi carat:teri di unilaterrtlitˆ e J'rvooabiWˆ fondamentali) rli una potestˆ o funzione ]J1.tblJlica. Precedenti giur,áprudenziali di etti si ha notizia oltre qurlli indioati n.clln relazione della Avt¥ ocatura dello Stato, 1HB0-1941 (vol. ~o, pag. 211 e seg[J.) sono i seguenti: a) za. decisione dena Oo1ntnáissione centrale delle im(JJOSte, 8 gPnnaio Hl40, Rinaldi-Finanze (in ÇLe JJ.fas8áime ll, 1941, n. 3, pag. HlO, ÇForo Ttal. >> 1941, P. lll, pag. 117, con nota critica prof. Ingrosso); h) senten'2'a Tribunale Milano rlel 24 maggi.rJ Hl4J' pa8sata in uiudicato. eonl'/(-!f/Uenzialc a drtta pronunoia ad istanza > 1943-44, pa.g. 128, con nota critica redazionale) con cui viene riconosciuto oarattere di appalto aál contratto di innaffi áamento stradale affidato da 1ttn Comune al prirato (G. E. ('1.). LOCAZIONE DI COSE -Caserme di forze di polizia -Locali adibiti ad uso diverso da abitazione. (Corte di Cass., Sez. III; Sent. n. 905-48-Pres.: Mancini, Est.: Rispoli, P. M. Pittiruti á Berrini contro Amministrazione Provinciale Torino). La, Oa-serma di P. S..non solamente la ca.sra di a.bitazione di cui all'art. 1 deoreto legi¥s1la.tivo luogáotenenziale 12 ottohre 1'945, n. 669, percllt> !)reva.lente in essa pu˜ e¥s1sáere l'us~o rli prubblico servizio, ed in que.sto caso da appliea.re il SIUC.~ ess[vo a;rt. 2 del cita,to decreto legislativo n. 660. La eoesis.tenza. di vi a.umenti di fitti in msura :livers:a, si pu˜ avere .solo qua,ndo coe."si,stano i du1' !lRí dell'abitazione e dell'uffic“o (od altro uso di ¥erso da quello di alloggio) e nno di essi non sia r>reva1ente. In queRtOá Recondo cruso si aáprpHca il ~omma primo dell'a,r'. 5 del cita.to dáecr-eto legillativo n. !669, nel primo ca-so invrcr si applien i l ;econdo co.mma. OomP si vede dallr 81/ Ni.portate mas-sime. In ')orte di Gas8adonáe investita. per la prima volta lella que8tione se le oa8etme, ai fini della vigente egislaz:ione vincolistieu, giano da considerarsi tra áe oa8e di abit,azione. ha adottato ttna soluzione 'Jiutto8to dA 8peoie,. che di carattere gáenerale. La Corte infatti mentre ha riconosciuto che 'uso di abita,zione comprende anche l'alloggio di nilitari e di altre com;unitˆ) ha ritenuto che ne¥l a caserm~ oltre qtte.<;to uso si abbia ftnche uso di ufficiG e che questo po-'llla essere preralentc (prevalenza da esaminarsi evidentemente aal'lo per caso). Se si, t-iene conto delle ragioni che ind,uss01áo FAvvocatura g.enerale a pr9po;-re áqu-esto ráicor8o e gli altri analoghi) l)inrlirizzo gittrisprudenziale segn1ato dalla sentenza sopra riportata pu˜ con'siderar- si sodilisfacente. Ta1i rag,ioni si riassnmm;arw nella preoccupaz áion-e che) attr-ibuito alla eagerma il caratteJ~e di ('dificio adibi-to ad 1{SO diverso dall)abitazione) di questo aarattere si tenesse aonto non so.fo ai fi.n 1 di determinare la migura dei aanoni, nw anche a; filflli della proráoga lega-le. La tesi sostenuta dall'ADV'Ocatura si basava .ui seguenti argomenti : a.) il decreto le_gislativo ná. 669 e stwoessivi non definiscrmo il oonoetto d'i a-bitazione, sicch(' qnesto de-De determin-arsi o in ba8e ai criter'i d:áf linguaggi˜ comune o in base ad el'emrn.ti f'Ventualmente ,desunli dal diritto positivo, elementi q1cŽsti otmiamente pret,alenti 8'lti criteri anzide t'. Tali Plemern,i{i debborr~s'i ritener¥sii effettivamente e.<~istenti P. si trag_gono dal ráflgio deereto-leglge H aprile 1934, n. 563, nel quale sotto il ooncet'o dá abitazione appuntJo espessamente rrompreso anche il looa.le adibito a.d alloggio di oomunitˆ. Ora, quan,do ttJ'ba le,gge in materia di locazioni defi.ni8ce il concetto di abitazione in 1m certo modo, non pu˜ ritenersi che il legislatore. usando 8ucoes:sivamente iná ttna lef]'f!'e aánaloga lo s'e.<8'J termine) abbia roluto intendmáe cosa diversa. Tanto pi quegt.a opinione deve ritener8i fondata in subiecta, materia, in quavnáto l'art. 4 del decreto le,qislativo n. 669, imjplicitamente r-iconferma la norma del f"í 'ato dee1'elo legge n. 563, 1934; b) La giurisprudenzáa pretááalente della. Corte di Ca.s¥sazáion¥e relati1.'a alla legislazione 1.;incoligfiea deU)altro dopo guerra era n¥el senso di attribuire al ooncetto di abitazione áttna portata tanto ampia ,da riomn.prendervi anohe le Caserme lv. per tu.fte Za sentenza 3 luglio 19¥23 in eau,<;a Machnic- JiJrario in. Ç Foro Nuove Provincie >l, 1924, n. 303). T sue8JIOSti a;tá_qomenti náon sono 8tati in. sosta nza contraddetti dalla Corte Suprema, la qualP. infatti, rifacendosi al criterio dell'uso prevalen.. te) il quale oriterio d.alla legge assun'o w lo ai finri della determinazione degli aumenti (art. 5), tta e. 1947, 282). Nel senso che rientran.o nella competenza del Oom.itato le oon.trorer8ie inerenti all'¥accerta1nemto de'ri dannlb da logorio e deterioramenti v. Comitato giuri81dizionale oentralŽ 27 gennaio 1945, in Ç _Giur. I t., n, 1947, III, 12;: massilma che appare di indi 801ktibile esa'tczza posto che tali d.anni sono disci plinati dall'art. 73 del regio de¥c?áeto 1941, dell940. SANZIONI CONTRO IL FASCISMO -Confisca dei beni-Modifica sostanziale della disciplina in materia -Natura giuridica della sanzione. (Sezioni Unite penali, 14 febbraio 1948, Pres.: De Ficchy, Relatore: Trasimeni, P. M.: Fornari (conci. dift.)-Ricorso Zucchetti). Il decreto legislativo del Oapo provvíisorio dello Stato, 19 novembre 1946, n. 392, ha profondamente immutato ai precedenti decreti non soltanto sotto ll árifless-o procedurale, ma anche sotto quello sosta. nziale. AU'infuori della. ipotesi p:revts:ta aHo art. 9 del deereto legislativo 27 luglio 1944, n. 15'9, in cui la confiásca ¥svincolata dall'a~Zione penale, essa ogg"i, in ogni altra ipotesi legata ad un aecertamento di re,srponsabilitˆ ed conseguenza !li wna s1e.ntenza di condanna. In ácaso di estinz.ione del reato pmwangono gli effetti della confisca se ás,tata giˆ ordinata. con sentenza irrevocabile, ma. non pu˜ essere .s~pa.ra¥á tamente disposta se non preesiste la sentenza di condanna. La confi:sca ha, pertanto, salvo l'i,pote.si del l'a¥rt. 9 accenna.to, natura. di pena :principa.le. La decisione dlllle Sezioni ttnite penali succede qronologicarnente all'aUra, cPrtamente pi nota, delle stesse Sezioni unite nel rieo-r8o Ma-rc,ian˜ eád aUri in .data 7 f@bbra.io riguardante gli effetti 1 dell'art. 25 della mtova Costituzione st~l ''igore á delle leggi eocezion.nU in mate-ria. di sanzioni oon tro il fascismo e sttlla purtibilitˆ, dei ráeati plf'evistli in dette leggi. Sia la preoodente che la suooessiva deoisilone i non hanno incontmto il maggiore favorr, sotto l l'aspetto giuridico ben s'in,tM11de (Cf-r. per la pri-l rna C-roga.: I diritti di libert;'t e la Costituzione,1 in cc Ghtr. It. ))' 1948, II, 12.9; e pe'l' la seconda,j Sabbatini Giur;.: Ancora. sulla natura giuridica della. eonfi:sca-dei beni in cc Giust. Pen. n, 1948,1 II, 250'). A propo8ito della presente decisione in rnassilma si accennato alle solánziorvi contrastanti della pena accessoria p-rima (II Sez., 9 luglio 1946, rio. Tilena,. in cc F'oro It. n, 1M6, II, 161) della sanzione civile specifica poi (Sez. unite, 23 nov. 1946, rio. Rolandi-Ricci, ivi, 1947, 17) e della pena principale o-raj si rilev¥ato áil duplic:e criterio di J)alutazione in base al quale 8i r'itewuto ohe la oonfi.lsoa dei beni ha la, non in1riividuabile natura di 8'~ion politic:o amministrativa per eccezione (art. 9 decreto legis:lativo 1944, n. 15'9) e d'o1ádinalf'io qttella di pena principale, e si sostenuta da vnnto di vista dornmatioo la impossibilitˆ di in quadrare nel sistema pevr~Jale vigente la confisc~ com¥e ]Jena principale lpr'oprio per gli s!essi argoi menti pei qnali le Sezioni ttnite sono P'ervenut~ aU'nl'lima oonc,Wsione (interz;áretaz1one de.lle 'l!iOr~ 1nc 00 . ntenute nel dec-reto 19 novernbáre l.946, n. 39l. cd applicazione e gradua.záionc dell'a 8an:ziione d parte del Giudice). ... Sotto l'asápetto gáiuridioo, sen~a nu.ll(:J,. toglie-r ana sostanza di iali censure, sernb-ra che lo ~Ste8Rl argomento delta interp-retazione dell'ultimo r!..:. creta in rnateria -nel seV/1!8o della irnmutltzii,-n alla precedente disciplina della oonfisca eta coná -11 sidera;rsi sem,JN'e, anche nella ipote~:ri di estnJJni8tsione dal reato, consrgá~~enza di ser/;tenza ti'i eon( lanna irTevocabile -tsia del tut: o fallaSo che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la CO'M'I.,esásione di es.r:, e da,ZZa intenzione del legislatore. Il Supremo Collegio esarnir~a. nella decisione la solw lettera delrart. l del deareto del Oapo provvisorio dello Stato in 1"a]Jpo1áto aU',art. 1 del decreto legisla-tivo 26 JnU!/'Zo 194G, n. 134 da esso modificato. Considera che n pTimo comma della nwdifica 'prevede due ipotesi di mancrato provv'edimen. to ádi qonfi>Soa Te q~tali entrambe pTeSuppongono la sentenza dái condanna áiTTcvocabile, ergo, anche la terza ipotegái prevista nel successivo comma (quella di mwncato provvedimento peT est-in-~ ione del Tca'o) ,deve av,ere lo sátesso presupposto, tanto pi ohe dovendo,8i questo aJnmetleTe per la prima :pa1áte di detto secondo comma Telativo al pennanr:re degli effetti della confisca giˆ disposta nonostante l'est im~ione del rea lo, non ]JUñ eselndersi peT la seoond,a par: e deál co1nma relativa. a conifisa non dá~sposta ma C1ollegata alla p1"ima parto oon sem.plice con,giunzione. E oonclude o/te non stata per˜ r;i p1áevista fipotesi di eon-fisca senza precedente condanna del reo, di guisa che rviden,te che il legislatore non ha inteso pi riprodwrre la situadone dei zwecedenti decreti. La lettera non au 'or-izYza n' il ragionamento n la conqlusion.e perch il presupposto d'un c01nma non deve necessariantre la situazione del 1918, con, gli stabilimenti intatti e con, la immediata emanazione delle norme speciali sopra indicate, pon,eva in primo piano il problema della trasformazione dei contratti a fini di pace, oggi risulteranno in,vece del tutto prevalenti i problemi di liquidazione dei rapporti contrattuali rimasti sospesi o interrotti. Riprendendo un,a disposizione del 1918 il decreto stabilisce (art. 5, ultimo capoverso) che nelle liquidazioni dei contratti di guerra sia in, ogni caso escluso l'utile mancato, e tale norma dovrˆ essere applicata anche dal giudice din,anzi a cui la verten,za sia eventualmente pendente in tale stadio di trattazione da n,on, poter essere deferita al nuovo organo creato da questo decreto (art. 19, primo comma). La esclusion,e, del lucro mancato riguarda quindi n,on soltanto il caso di risoluzione dAl contratto per Ropravvenuta impossibilitˆ di esecuzione, ipotesi in cni tale escluf'ion,e deriva giˆ dai principi generali e dall'art. 1672 C.C., ma anche il caso di resciRBione per volontˆ della Amministrazione. La norma si giustifica non solo con, la osservazione che la manifestazione di volontˆ dell'Amministrazione diretta a rescindere il con,trat.to di guerra dopo l'armistizio una conseguenza coatta di un evento imprevedibile, ragione che ha generato la norma giˆ nell918, ma oggi anche per il rilievo cho quando milioni di cittadini hanno subito danni irreparabili, o perduta la vita, o riportato men,omazioni permanenn, en,ti, senza che purtroppo sia possibile un risarcimento lon,tanamento adeguato, sembra costituire un,a esigen,za di moralitˆ e di giustizia l'evitare che il contratto di guerra n,on eseguito prodticˆ un. luCI'˜. La struttura del decreto rivela la finalitˆ di sollecitare, almeno in, questo settore, lo sgombro delle pendenze lasciate dalla guerra, che contribuiscono a rallentare la ripresa. Parimenti chiaro l'intento di ottenere per quan,to possibile un,icitˆ di direttive e di criteri nell'opera di liquidazione, perci˜ con gli articoli 18 e 19 il decreto dispone che an,che le vertenze giˆ deferite a organi giurisdizionali o ad arbitrati siano liquidate dal nuovo organo, con, la estinzione dei relativi giudizi, tranne n,ei casi in, cui sia giˆ intervenuta una sentenza, sia pure parziale. Allo stesso fine diretta la fissa.zion,e di un, termine di 180 giorni per la denuncia delle pretese nascenti dai contratti di guerra, con, la comminatoria della perdita di ogni diritto in caso di mancata denuncia (articoli 10-11) sanzione cui n,on estranea la necessitˆ di ottenere un,a documentata precisazione delle condizioni di fatto in cui si sono eseguiti i contratti e le denuncie dei materiali ottenuti a mezzo della da molte provenienze, e poi dispersi per molte vi0, accertamenti che col decorRo del tempo diverrebbero sempre pi difficili, se non impossibili mentre le pretese contro l'Amministrazione sopravvivrebbero fino ai normali termini di prescrizione. La funzione del Commissario quella di un organo amministrativo senza carattere giurisdizionale ed il decreto, rispettoso dellfl guarentigie che l'art. 113 della Costituzione assicura al cittadino contro ogni atto della Amministrazione, ftt. espressamente salvi tutti i rimedi giurisdizionali contro i provvedimenti di liquidazione; ma v' da sperare che questo organo munito di vasti poteri, costituito in modo inrlipendente dalle singole branche della ammin,istra:r.ione che hanno stipulato i contratti, ed assistito da un, comitato di formazione in,terministeriale con, funzioni consultive, n,el qnale rappresentata an,che l'industria, possa, come giˆ avvenne per gli organi similari costituit. i dopo la guerra 1915-18, sistemare la massa dei contratti con scarse conseguenze contenziose, anche se n,on, possibile confidare in, un,a eliminazione totale delle impugnazioni giudiziali degli at.t.i di liquidazione perch inevitabile sussistano in, un certo numero di casi, tra l'amministrazione ed i privati, contrasti irriducibili cui soltanto una irrevocabile sentenza di magistrato pu˜ porre fine (M. F.). XVI. D. L. 21-4-1948, n. 715 (G. U., n. 140): Norme per la regolarizzazione deiá debiti dei militari della Marina e dell'Aeronautica che ceBsano dal Berviz1:o. D'ora in poi dovranno esperirsi le azioni giudiziarie per il recupero dei crediti in questione tutte le volte che non sussist.ano le condizioni previste dal presente decreto per l'annullamento di essi. XVII. D. L. 7-5-1948, n. 726 (G. U., n. 141): JnaBpr'imento delle pene preved~lte dalla legge l 7 luglio 194 7, n. 907, a tutela del monopolio dei tabacchi. -Trattasi evidentemente di legge penale finanziaria alla quale Rono applicabili le norme della leggfl 7 gennaio 1929, '--14 n. 4. Vedi anche l'art. 2 del c.p., in relazione all'art. 5 XIX. D. L. 7-5-1948, n. 771 (G. U., n. 145): Modificadel decreto, il quale ultimo articolo crea una ipotesi cazioni al Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle di legge penale temporanea. Imposte d1:rette approvato con R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401. XVIII. D. L. 17-4-1948, n. 740 (G. U., n. 143): Modificazione ed integrazioni alle disposizioni del D. L. L. 10 marzo 1945, n. 154 e del D. L. lO aprile 1947, n. 261, á XX. D. L. 17-4-1948, n. 777 (G. U. n. 147): Modificaconcernenti il riassetto delle zone urbane nella cittˆ magzione alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubgiormente danneggiata dagli eventi bellici. -Notevole bliche ed alle norme sulla costit~lzione e al funzionamento la norma dell'art. 6 sulla portata della quale e sulla dei provveditorati alle opere pubbliche. --Vedi, in ratio che l'ha isphata, vedi in questa Rassegna fascirelazione all'art. l, in queRta Rassegna, fascicolo 3, colo 4, pag. 13 e seguenti (Voce: Ricostruzione). pagine 16-18, n. l. La Presidenza del Consiglio dei .ll!finistri ha diramato la seguente circolare n. 16410/10115.23/1.1.18: Reati in danno deli,Amministrazione Vengono spe,sso notificati all'.A.vvocatmáa Generale dello Stato, ed agti Uffici distrettuali, atti di dtazione con i quali le varie Amministrazioni dello 'Stato ásono invLa.te a comparhác co;me perBone offe,sc in dibattimenti relativi a, \procedimenti penaáli, concm tTazlone del beni giˆ della Corona debba considerarsi '\mministrazione statale agli effetti della legge sulla \.vvocatura dello Stato (n. 60). -II) Quali siano gli )lementi in base al quali pu˜ riconoscersi ad una Se: lone autonoma costituita in seno ad un Ente naziomle personalitˆ giuridica (n. 61). APPALTO. -T) Se debba applicarsi la clausola revi; ionale contenuta ln un contratto non approvato limiatamen1e al lavol'i eseguiti in forza dell'art. 7 del ). L. n. 815á6, del 194~ (n. 86). -li) Se le variazioni della otrza organica territoriale incidano sul contrato di fortitura di casermaggio per fone di polizia (n. 87). -: II) Se _spetii un compenso per la manutenzione e la ustodia delle opel'le ad un'Impresa la quale abbia do áuto .sospendere di fatto la esecuzioue dei lavori appaiati per mancanza di materie prime di asseg11azioue n. 88). -IV) Se il quinto della dotazione supplementare i cui all'art. 10 del Capitolato genetrale pmá l'appalto Iella fornitura del casermaggio alle guardie di P. S. ebba calcolarsi in relazione alla forza organica conrattuale asseágnata all'mtera circos-crizione (n. 90). ') Se il quintD di cui al numero precedente possa áesere chiesto all'appaltatore i.ndipendáentemente dal biagna attuale (n. 90). ASSEGNI CIRCOLARI. -Se la banca sia tenuta a innovare il pagamento di un assegno quando l'abbia t'fettuata in base ad una seriÛ continua di girate e dopo identificazione del portatore fatta per documenti 1. 1). ATTO AMMI.NISTRATIVO. -Se per esercitare il po) re di annullamento di un atto viziato occorra, oltre elemento obiettivo della sussistenza del vizio, anche lnter:esse pubblico ,specifico ed attuale all'annullatento (n. 4). AUTOVEICOLI. -áSe gli autoveicoli dell'UNRRA o el!'AUSA siano esenti dall'osservanza delle disposiani st_abilit-e in materia di targhe di riconoscimento l. 11). CINEMATOGHAFI. -Se il periodo di sospensioneá d-elle vis1oni (per motivi politici o beillici) d-eHe film nazionali ammesse ai premi di che alla legge 17-8-1941, n. 1131, debba ugualmente calcolarsi al fine di computare il termine di quattro nnni previsto dalla J>egge medesima (n. 1) . COMPETENZA. -Se sia competente l'Autotrltˆ glurliziaria ordinaria a decidere della pretesa di un comune diretta alla revindica di un bene da ¥esso ventluto con contratto che si assume viziato di violenza (n. 4). COMPROMESSO E ARBITRI. -Se sia possibile derogare contrattualmente alle norme del Capitolato generale per l¥e ope,re pubbli-che che stabiliscono la composizione del Collegio anbitrale (n. 3). CO:.VIUNI E PHOVINOIE. -I) Se J"I.N.G.I.C. possa c¥ssere -escluso dalle gare per appalto di imposte di r:onsumo ai sensi dell'art. 68 della legge di ácontabilitˆ generale dello Stato (n. 9). -II) Se le deliberazioni comunali che approvano l-e donazioni debbano dopo l'approvazione della G.P..~. essere vistate anche dal Prefetto (n. 10). CONCESSIONI AMMINISTRATitVE. -Se l'Amministlrazione possa procedere a revoca di una concessione di terreno demaniale per uso agricolo, per il solo fatto che il concessionario vi abbia costruito una: abitazione (n. 15). DEMANIO. -Se sia possibile il possesso dl buona fede, agli effetti dell'art. 1153 del c. c., in relazione a beni appartenenti al patrimonio indis:ponibiaeá dello Stato e che per loro natura non siano immediatamente riconoscibili come tali (n. 50). ENFITEUSI. -I) Quale sia il tasso di capitalizzazione da adottarsi in relazione al affrancazione di canoni enfiteutici derivanti da enfiteusi ácostituite anteriormente al vigente c. c. (n. 8).-II) Se il D. L. 4-12-1946, n. 12671, che stabilisce la sospensione delle affrancazioni di canoni enfiteutiq si applichi anche nei confronti del fondo dl b-eneficenza -e reli~ioneá pe:r;. la -cittˆ di Roma (n. 9. -III) Se un mutuo di bonifica conce.ssoad un enfiteuta a sensi dell'art. 28 R. D. 10-11-1905, n. 647 e !trascritto dopo la trascrizione d18lla domanda di devoluzione, continui a godere del privilegio anche quando la domanda di devoluzione sia stata accolta (n. 10). -16 ESECUZIONE FISCALE. -I) Se siano suscettibili di rescissione anticipata i contratti per la gestione decennale di esattoria quando la cauzione da prestare sia superiore ad un milione, ma essa non sia effettivamente prestata per essere l'esattore esente dal ii'elativo obbligo (n. 6). -II) Se p.er dare áesecuzione ad un'ordinanza di assegnazione di somme pignorate dall'esattore debba esibirsi l'originaLe dell'ordinanza da ctli risulti l'avvenuta notifica al debitore (n. 7). ESPROPHI!AZIONE PER P.U. -l) Se il termine per impugnare l'indennitˆ di eáspropriazione decorra dalla ordinanza con la quale si stabilisce 11 deposito dell'indennitˆ stessa .o invece dalla notifica del decráeto di espropriazione (n. 23). -II) Se per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilitˆ dei lavori di costruzione .di impianti idroelettrici ferroviari occorra il cle,rreto del Ministro dei Lavori Pubblici (n. 24). FERROVIE. -Se le Ferrovie dello Stato possano invocare la causa eli guerra per esime:~;si dalla responsabilllitˆ per i danni subiti da un carro appartenente a priva. i asportato dai tedeschi durante l'oáccupazione +! trasferito in territorio austriaco quando i danni si siano verificati, in detto te,rritorio, dopo la ce,ssazi.one clelle ostmtˆ (n. 51). GCERF\A. -I) Se e in quali limiti l'Amministrazione italiana sia vincolata da impegni assunti dalla Amministrazione militare alleata nel per!odo di A.M.G. i.n materia d1 contratti di app.ailto (n. 891). -II) Se la ce,ssazione dello stato di guerra, il trattato di pace che impone la ridu:oione deL:áe forze armate e la legge sulla riduzione dei quadri militarj implichino l'abQ'ogazione tacita di tnttP le norme preesistenti che prev-edono l'utilizzazione di nff“ciali rli complemento richiamati (n. 90). IMPIEGO PUBBI ~:co. -Se il decreto legislativo 28-1-1948, 11. 52, si applichi anche agli effetti ádi rivedere la liquidazione relativa a rapporti di fmpiego giˆ risoluti prima dell'entrata in vigore del decreto s:esso (n. 123). -II) Se anche per gli impiegat.i della C.R.I. vigano, in materia di pignoramenti e cessioni eli stipendio, 118 norme del regio decreto 5-6-1941, n. 874, (n. 125). -III) Se le norme della Sezione tea'za del titolo 2 cloel libro V, del C.C. possono essere derogate da rrgolamenti speciali (n. 127). 1rMPOSTE E T ASSE. -l) Quale sia la natura delle entrate del Registro Aeronauti.co Italiano (n. 69). II)' Se, ;in fmza dell'art. 10 del decreto legislativo 23-3-1947, n. 177, sia legittima l'istituzione di imposta di consumo ásu calce usata per scopi diversi dalle costru o zioni edilizie (n. 71). IN]'i'ORTUNI SUL LAVORO.-Se J.e noil'me della legge 11-1-1943, n. 138, siano entrate iD vigoráe o &e viga ancora il contratto collettivo del 3 gennaio 1939 (n. 4). LOCAZIONI Dri COSE. -I) Se la Commissione mandamentale per e controversie Ln materia di requisizione di alloggi possa annullare di decreti del Commissario degli alloggi per essere stati detti decreti emessi dopo la cessazione del funzionamento dei Commissariati medesimi (n. 28). -á II) Se, disposta dal Ministero dell'Industr. ia una maggiorazione dei canoni di locazione eli &erbatoi per gli olli minerali ai sensi d18l decreto legis.la'tivo 1-3-1945, n. 138, .questa maggiorazrone ,si estenda a tutti i rapporti del genere, ipso jure, anche se il locatario sia diverso dal c.I.P. (n. 29). NAVI. -Se, in materia di assicurazioni di navi contro i rischi di guerra, l'assicurato abbia rap¥porti diretti con la Gestione riassiácuratrice (n. 28). POSTE E TELEGRAF1L -Se violi il diritto di privativa stabililt.o a farvore dell'Amministll'azione Postale dell'art. 2 del decreto legislati.vo 15-9-146, n. 632, il privato che apponga sovrastampe pubblicitarioe negli spazt ;, bianchi esistenti t3Ui fogli contenenti francobolli (n. 7). ' REQUISIZIONE. -Se 'Jer av¥ersi requisizione di , Azienda occorra che il bene requisito sia utilizzato dalla ~ Amminist.razione secondo la ongma,ria d~Bstinazione o :~ in destinazione similare In. 57). f\ESPONSABILITA' CIVILE. -Se la responsabilitˆ .. flel proprietario (ex art. 2053) sia obiettiva o se il pro prietario possa inve-ce liberarsene dimostra.ndo che ilaf: 1áovina avvenuta quando l'edificio veniva riparato dc áá: nltri (n. 7\1'). SiNDACATI. -S.s il Commissario liquidatore del! organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativ 13-11-1944, n. 369, pur essendo nominato dallo Stato possa promuovere azioniá giudiziali nell'interesse del! liquidazione contro nn;;1 Amministrazione statale (n. 4) ;) (5100564) Roma, 1948 áIstituto Poligrafico dello Stato-G. C. ~ Jl% ANNO I -N. 7-8 LuGLIO-AGoSTo 1948 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI!Ja, al Tribunale dei conflitti, il quale .udica. det conflitti di giurisdizione tra. l'autoritˆ ,udizia,ria. ordinaria. e 1e giurisdizd;oilli ammini ra,tive, dato che, vigendo in F-rancia il sistema ~ua. giurisdizd.one duplice, questo Tribunale viene ga,rautire sostanzialmente U;poter'e esecutivo dal interf.ea."enze del potere :giudizia!l'io, attuando, ~>, in ordine a, tali costituzioni: l) cc La, constitution m~ganise sáeulement des cocrnpetences ˆ profit des organes cou.stitutiounels qu'elle prevoit; áá 2) dans le silence de la Oonstitution, il y a,, impossibilitŽ giurid1gue pour ces orgarreáSá dáe dŽlegue. r ˆ d'autres cet;te competence; 3) il y a, impossiOHitŽ juridigue pour ces mŽmes organes ˆ accomplir valablement des actes en contradiction avec le coustitution >>. -2 Esaminfuto alli luce d-elle s:uesposáte Coánsiderazioni ruppa.rirˆ, qu;indi, chiaa.'o come il [ondfuillento del secondo comma, ádell'art. 134 sia, lo stesso di quello del primo comillili. Un potere, infatti, che viola Ja, s:fem di competenza asásáegnatagli dana. costituzione, violáa la stessa costituz;i.one .ed logico che aila garanzia, del .rispetto di questi limiti sia chiiliffia,to práoprio qruáell'oTgano istituito per la páermanente tutela. g;iuridica. d-ella¥ costituzione stes:sili. l. Questa premesása ci sembrata, necessada per costituire un punto di riferimáento 111:elle critiche da,lle áqua,li .riteniamo non posása, andatre esente, per la, parte che intel'es:s¥a il presente studio, il disáegno á di legge presáentato al Sernato della R¥epubb1ica, col :quale, in eásecruzione del disposto del primo eapováerso dell'art. 137 dáella, Costitruzjone, si stabiliscono le <SOá deve indicaráe oome sorge l'a.sserito conflitto e áspecifica;re ¥qua:li siano gli organi conte nuta. nel citato arrt. 31, nel sensoá :pi la,rgo (chE d'altronde l'runicaá interp1'etazione possibile), nE .deriver,ebhe pur sáempre che alla, Cocrte costituzioá nale sarebbe attribuita, la. soluzione anche dei coná flitti interni, e cio di ~quei conflitti che, seconde :pacificamente riconosciuto dalla, dottrina,, troá vano la loro soluzion.e naturale nell'ambito della stessa gera.rchia. a.mministra.tiva o giudiziaria-(V D'Alessio, vol. n, Ist. pa:g. á6á39). Ma, rSe dru un la.to l'art. 31 pmáta ad un amplia mento de;i. poteri della Corte incompartibHe con l2 natura di organo. costituzionale, drul'altro port2 alla. conseguenza, molto pi gra,ve, di restringere á poteri medáesimi, .suboárdinandone la ásfera, sre nor la, stessa, áesistenza, al volere del legisla;twe oárdi nario. E che questa pos,sa ess~ere m pOTta:fJa, dell'a,rt.. 3J esplicitamente dichiarato nella, relaz;i.one che ae á compagna, lo schema,, laddáo'Ve si giunge a.d affer mare, áesp0illendol3J come :u,na consáeguenza ovvh del principio sáancito nell'a,rticolo suddetto, ch1 tra, i -conflitti di attribruZiione previst;i. dall'aárt. 13L ádella Costituzione, non possono ritenrersi comprres quelli tra la Pubblicru Amministrazione a,ttiva. 1 l'Autoritˆ giudizia.ria,. V~el“o che la ráela,zione assume di appoggiar1 la SU:ili tesi rHOpra:tutto rSU una :pretesa: dottrina va. s-tisásima, che ilivrebbe .chia:rito che il termine Ç con fritto ádi attribuz,ioni >> fra l'Autwitˆ giudizianrjl e la, Pubblica AmministratZioone smrehbe da, oonsi dáerarsi a,s,soluta.mente ri.mproprio, :dováendosi orma ritenere le :relativ-e .contestarZ~oni come pure e semi plici :qu~estioni di oompetenza. Ma, poich, com1 dimostreremo a.pp,ráes:s:o¥, :questa, opinione tutt'a~ tro che :pacifica., l'anrt. 31, nella. sua, il'ormularZion! impr,ecisa, :dovrrebbe servir'e ad attribuirle il sug gello legislativo. ; Il ragionamento áS"acl'ebbe aUora a,s,so1utamente li nea1~e : il termine Çconflitti di Otttribuzioni >> usat~ -daU'a.rt. 134 della Costituzione non fa, 3!lcun rifá~ rimento ai eonflitti di attribuzione tra l'Autoritj giudiz.ia,ria, e la Pubblica Ammin!stra.zione di ct~ unicamente .si ocoupa,ta, finora:, la dottrina, ital liana e che costituirebbero una-mera. reminesced za stoárica, ásuperata, dalla .evoluzrione dottrina~l sucoessiva; l'BJrt. 31 della Legg~e sul il'unzion mento della. Oo-rte (~e che doávrebbe avere nei co f:ronti della. Costituzione lo stesso valore che u r~golamento di áeseouzione ha, nei confronti _dell legge ordinarria), usallldo il t-ermine Ç questioni 'l competenza, >> non fa,r¥ebhe che precisaráe tecnic mente la Váera po.rta;!Ja, di queste situazioni giur diche impropriamente chia:ma.te conflitti ; e sott qnesta. etichetta cos“ áe1qu,ivoca la sostanzoiale violaz, ione dáei poteri che la, Oostituz,ione attribuisce alla Oorte, cio la sostanY.iale violazione della Costituzione dov1¥ebhe passa.re pressoch ilnosservata. 2. Abbiamo detto che l'opinione esposta nella RelacZJione secondo la áqua.J.e H concetto di Çconflitti di attribuzione È ¥quale venuto a iforma,r.si fin da,gli inizi dello sviluppo coástituzi01mle moderno, d-eve ritenersi orma,i su,perato, tutt'aJ.tro che pacifica.. á Q'uesta. opinione si. ¥basa. su una dottrina, a.bba,sta. nza antica., elabomta, nel tráentennio successivo alla ¥emarnae,ione della legge del 1877, che ~mlla piattaforma 6Jiuridica, di queásta legge hm fatto il tentativo di superáare l'obbiezione di ;Lr:razoionaJitˆ facilmente opponibile ad un sistema, che attribuisce la definizione di un conflitto (.per la ma.ncanza di un organo a d˜ preposto) ad una de11e pa.rti in contesa.. Questa. dottrjna, ha i suoi rappcresentanti pi autoráevoli in MoRTARA: Oom(Jnen.-tari,o, vol. I, p~g. 12á6 ¥e se:gg. ; ISIANTI ROMANO: in Trattato di Diritto amministrativo di OrZanilo) vol. III, pag. 1169 e segg., e CAMMOO: Commentario aUe loggi sulla gi~stizia amministr(J;tiva) vol. I, pa.gine 439 e 90'9 e s1egg., e su di essa si appoggia. ora un recentissimo studio dáell'A:z1ZARITI: in R.iv. Amministrativa) che ha, tutta, l'appa.renza, di tentacre la, giustificazione dottrinale dáelle disposizioni del disegno di legge in es¥ame. L'argomento sostanziale addotto da.i sostenito,ri della opinione áesp.re.ssa nella. Ráela.zione pu˜ formulrursi come segue: Ç La, possibilitˆ di un conlUtto tra Autoritˆ amministrativa áe Autoritˆ giudiz; ia,ria venne completamente ~ ces.sa~e fin da.l momento in cui, con la legge 20 ma1roo 1865, n. 2248 Allegato E) fu ástabilito che .s.petta.sse esclusivamente all'Autoritˆ giudiz,iall'ia, la cogniz,ione dáelle ácontrov.ersie neUe quali si fa,ccia, questione di :un diritto civile .e; .politico comun¥qne vi possa essere interessa.ta la :Pubblica Amministrazoione. Da. quesáto momento i conflitti tra Pubblica, Amministra- zione e Autoritˆ giudizoiaria .sono conflitti nella misura, in cui possono áesserlo qu.elH tra nna pai'te e il Oiudic.e; si riducono cio a. mere eccezioni di incompetenza.; sulle 'quali, pem.ltro, solo il Giudice che deve decidere e non una autoritˆ iiversa, È. 3. L'áohbieziDne fondamentale che pu˜ muover.si :tUa, surrifáerita tesi che e:s.sa. contiene sostanzia,lmente 'una petizione di principio. Páer dimostrare :io che l'Amministrazione .subordinata. al Giulice e non pu˜, pe['ci˜, mai trovrurs¥i in ástatoá di :onflitto con es.so, adduoe come a;rgomento H fatto :he l'Amministra.zionáe-pu˜ áes.sere convenuta avanti al Giudioe, eome una, quaJ:siaási pa;rte .priva,ta., ln tutte le q1uestioni in cui áS¥i eontroverta su un liritto civile o politico. La, linea, della. dimostm;zione inváeoe logicanente un'altra,: l'Amministm,zione pu˜ áesseTe convenuta avauti a.l Giudice come una. ,qáuaolsia,si p.a.rte :lriva.ta, sd.lo quan.do C'OIJ1;tro dii essa possa jar8i ,,azere ttn dirUto (o anche un interesse legittimo ~ome vedremo in áSáe~uito); ma, ove e'ssa. eccepiscaá ~he, in tesi, non pu˜ fa,rsi vaálere contro di eássa nella. ma.teria. dáedotta m gi:udizoio n un diritto (n áun interesse legittimo), la .questione che forma, lmente pu˜ .sembiáare di competenza si risolve sostanzialmente in una, ¥questione di gi,JJ,,dsdizionáe, cio in una, questione che pon,e in diseusásione il limite genemle deUa. giurisdizione nel sistoma. costituziona. le. In altr.e .pa.role si tr.atta di un'¥ecoezione ehe impone di dec1dere se il potere giudiziario pos-sa estende:I'e la propria .s::rera di compe1Jenro anche a. quella determinata áqu,estiDne (V. Azmriti ÇForo It. È, 1941, IV, 33). Non ignoriamo le controváer.sie cui ha dato luogo la teoria sopra ripo.rtata e come, eontro la. táesi dell'Avvocatura, genera.le dello 1Stato che ha. sempre sosátenuto essere la, questione della prDponibilitˆ dell'azione preliminaáráe, pregiudi2)ia.le, e a.ssolutamente distinta dalla questione di mecrito, siaá ¥qua.lche voálta preva.Lsa, avanti i Giudici la tesi contraria, che vede in ogni ¥questione di proponibilit una. questione sulla pertinenza, sostanziale di quel determinato diritto postoá a, baáse dáella pretesa, fatta rva1er;e in giudizoio. Ma ci sembra, che proprio la, istituzioáne della, Corte costituzionale e la a.ttribuzione a,d .esása. della compet,enz,a, a decidere dei conflitti di attribuzione, fornisca mama.i l'aárgomento decis,ivD per l'a,ccoglimento dáella, tesi dell'Avvoca. tura.. 4. Ohe una, procedura giudizia,ria possa distin~ uersi in due fasi, una odiráetta a. stabUire la possibilitˆ astratta dáella, áesistenza, di un determinato ádiritto, l'altra, nella, 'qu,ale ¥si decide della pei'tinenza, eoncreta. del ádiritto stes.so all'a.ttOT'e, non certo una. novitˆá. Basta. rifa.rsi aJ diritto romano, náel periodo della, procedura formula;re : in ¥questoá periodo ogni Hte passa.va norma,lmente páer d'ne fa,si: quella in jtllre) da.vanti a.l magistratoá, il ¥quale attribuiva la c. d. formula; qu,ella, in i;u.d!ícrio) nella ¥quale il ittdcx) attenendosi rigorosamente alla formula, stabiliva se il diritto fatto valere, concretamente spetta,s,se. Non vi , quindi, nulla di irra.z.ionale nel conoetto della, distinzione del giudizio in due fasi, tutte le volte che tale distinzione, si ra.vvisi necessaria, in rela,zione ad aJtri princirp“ di diritto processuale o addirittura eostituzoionale. Ed appunto in ossequio ad un principo di diritto costituzionale .che deve riteneTsi g~ustificata la distinzione in due fasi dei giudizi nei quali sia parte la PubbliJca Amministra,zione. Se sri ii!IDmette, infatti, che lo Stato moderno fondato sul principio della divisione del poteri (s,enza, peraltr(1, dare ad essa un ca.rattere del tutto rigidoá e meccanico), se non si eontesta che questi poteri sono pur senrpJ.'e i tre¥ fonda.mentaáli e tradizionaJi : legislativo, esáecáutivo e g]udiz,ia,rio, deve ammetterási che ogni ,questione in áCUi si discuta dáelle invasioni da, pa.rte di unoá dei }loteri della sfera di competenza, ehe la Costituzione asásegna. all'aUro, deve essere giudicata, e decisa. sepa;ra.tament~, . e con forme e modi div¥ersi, aa1eorch sorga nel corsQ di 'llll giudizio ordinario. 5. Una .riprova dell'esattez,za, della. tesi sopra.riferita si trova. áa.ppunto nella. eiecostanza che tutti gli a.utori che negano la necessit, di un me -4 todo particolare di risoluzione delle questioni di collllpetenza tra a.utoritˆ giu.risdiZtionale áe amministra. zione attiva cominciamo col mettere ;in forse i p.rincip“ fondamenta.li rela,tivi aUa. divtsione dei poteri. Cosi .i,l Romamo (op. cit., pag. 1184) non esita ad attribuire ad 'llila :impráecisa' e sorpassata fmáámulazione della, teoria. della. divisione dei poteri il fa.t;to che nella. dottrina, iframcese e tedesca, si concepissáe l'esistenza di un cooftitto tra. tutto il potere giudjziario áe tutto il poter:e áesáecu,tjyo; cosi il Cammeo (op. cit., numeri 185 e segg.) criticando il sistema francese, 'il quaJe consideJ:>ava i conflitti di a.ttribuzi,n ha.Illlo .,bit<> alcuna sostMl,Ja,l" mo~ -5 difica dopo l'emana-~ione del nuovo codice di procedura. civile, che ha Tegolato per intero la materia dei conflitti .di attribuzione, riproduoondo le . norme della legge del 1877. Oltre aJ.lo studio dell' Azoo,riti contenuto nel á Ç Foro Italiarno È dáel 1'941, sop,raá citato, ci sembra. sufficiente richiaJma,re in p.ropoásito la monogra, fia dello Za.nobini : I oon:flitti fU attribuzione e di gi!ttrisrUzume 1"'el '11/Uovo oodice ˆ.i procedtttm ailvile, in ÇForo Amm. È, 1942, IV, pa.g. 1 e segg. Auche questo autore esplicito nel riconoscere che Ç se il conflitto si verifica, fra. autoritˆ-del medesimo-ordine o potere di semplice competenza ; ásáe invece sorge frar autoritˆ appa.rtenenti a poteri diversi, come il giudizia.rio e l'esecutivo, esso pu˜ essere, secondo i carsi, conflitto di attribuzione e áconflitto di giurisdi~ine È. 7. V-esposizione che abbiamo ritenuto opportuno di fare, eon la massima, possibile obbiettivitˆ, dellaá dottrina; fa,vorevole e contra.ria aUa. nostra tesi, ei sembra possa. giustificaráe l'a,fl'erma.zione ehe, fino alla, formazione della nuova costituzione l'opinione prevalente norn poteva, dirsi fos-se quella, che negava, come Ol'ma,i anaeronistico e ¥S'ltpera. to, il coneetto della possibilitˆ di oonfiitto fra il potere esecutivo e il potere giudiziaJtˆ che costituisce appunto l'essenza, del potere. 8. lAlr Costituzione della R.epubbliea, pu˜ dirási che 'rappresenti ásenz.'altro una, conferma, 'esplicita di quanto abbiamo sopra. esposto. Nesásuno degli a,utori che l'harnno finora. commentata (v. perá tutti Amorth: La Costituzione italir;tna, pag. 86á e s.egg.) dubita che alla. basáe dell'ordinamento fondamentale della Repunbliea. Italiana ci sia pur sempre il principio della divisione stituz,ione. Ma, questo ricondurre tutti gli organi giuri;:;diz, ionali nell'ambito dáello stesso potere giova appunto, secondo :noi, a. precisare meglio la fisionomia -del potere esecutivo ed i limiti delle facoltˆ a,d esso spettanti -destinate ad ¥estrinsáe{'3!rási liberamente nella sfera ..nella quale non e'Sistano n diritti n interessi legittimi dei citta.d“nl. E p_oi-_ ch ,(Uritti ed inteTessi legittimi possono 13Ussistere á solo laddove sono riconoseiuti dalla leggáe nel quadro dei principi ,sanciti dalla Oo¥stitThZ1ione, i limiti delle facoltˆ del potere esáecutivo sa.ranno de -6 f“..:r).iti aippunto in bnse aJ.la interpretazione delle norme di legge. E' in questa, interpretazione, a.l fine del riconoscimento e della tutela di ,quei limiti, che consiste sostanzia.lmente uno d'ei poteri a,ttrllmiti aJJa Corte wstitu~io¥na1e. Oi sembra opportuno per preci- sa.re ,questo -concetto ri-porta.re qui quanto verspicuamente scrive l'Amorth : mUn aJtro principio, -che ha, i'llfluito nell'ingrandi.:re lo schema base della, divisione dei poteri ¥quello della legalitˆ costituzionale. Esásendosi dovuto, come si visto, introdurre un controllo .sulla legaJ.itˆ Om;tituziona. le... si attribuito l'eserci~o di q'uesto potet~ a un organo apposito: la Oorte Costitm:.ionale la quale si inse.riS(/e nel sistema di gov:wno. Ma va. osáservato -che l'allargamento dello s-chema, base si sarebbe avuto ugualmente, a1nche áse il controllo e la, legaJ.itˆ costituz,ionale fosse stato POnferito alla Suprema Corte di 03!ssaz.ione, e cio ad un organo del potere giudiz.ia.rio, perch, nou tanto l'organo, ,qua.nto la, fu.njio-ne che esorbita dal sistema della. semplice divisione dei poteriÈ. PtJ,s,siamo quindi concludere che la, Costituzione ha conferma.to e .rafforzato il princinio della, divisione dei poteri, istituendo un organo p(>jrnwnente per l'attua0ione pratica e per la tute1aá, sn ba.si giuridiche, del principio stesso. 9. Alla, lu-ce di quanto abbiamo sopra t'sposto appariranno pM'iicoJarmente significative le discussioni .srvoltesi all'Assáemblea, Costituente in ordine a1 2¡ comma dell'art. 134. E' noto infatti eome, in rela~ione all'art. 102, si era avanre.ta dagli OnoTevoli Zotta e Mortati la. proposta, di sottramáe alla G01'ie di Oassazione il giudi~oá sui e˜nflitti di ,qiurisdi~ione. Questa propo ásta fu re¥s!pinta áe non poáteva. non eássáe-rlo, essendo ehia.ramente incompatibile con n principio della unitˆ. d'el potere gimisdiziona.le, aeoolto dalla Costitu~one. Maá questa. proposta fu ricordata e nuovamente discusása, ¥quando ási pa.ss˜ all'áesa.me del 2¡ comma dell'aárt. 134. La, discusásione fu &mpia, e se puráe quˆ,lche deputa.to us˜ espressioni tec!lica.m:ente im p.reci:se dalle quali potrebbe trarsi l'impressione che si fossero voluti riunire sotto -rm unico con cetto i 'Wnflitti di giurisdizione e i conflitti di attrihuzione, deve, pera.ltro, rileva.rási come jl ~,_.,_ sidáente dellaá Oommissione dei 75, U.uini, che rias sunse la discus.sione, senza, áehe foRsero pi sol levate ob˜ieziorni, cosi tesimaJment.e si espl"esse; <> aggiung'eráe Ç fra. i poteri dello 1Statu È ; ma poi ch uno dei proponenti dell'omissione di questa ultima :pa-rola,, l'Onoáráevole Mortati, a.váeva propo sto anche d i affida.re alla, Corte Costituzionale i conflitti di giur,isdizione, l'Onorervole Páersico cbir. d e eháe sia espr'essamente stabilito che la Corte Costituzionale non ásia, competente per questi ul tiJmi conflitti; ma, inutile dirlo, perch l'Assem blea si pronuncia.ta in ta.l .senso nell'articolo sul ricorso i.n Cas8azione È. ( 1SU ,questo puntoá v. nel senso Qui sostenuto. F¥aJzone, Paler:mo. Cosentino : La: Costituzion.e della Repltbblicra Italiana) ed. OolhP la, relaz, ione ministeria1e dedica, alla .questione, nel passrá che ci sembra. opportuno riportare testualmente : " L'espreSJsdone Ç icoruflitti di attribuz&one È potrebbe rfare anche pensa,r,e all'iástituto che l'antica nostra legislaZiione disciplina.va, riguardando la ec ce~ione d'incompetenza. dáel giudice Lei ghrdizj ~ontro l'Amministra.z,ione quaJe conflitto tra, Pubblica Amministrae.ione e Aáutoritˆ giudizJa,riaá. Ma si tratta di una, conce~ione da lungo tempo supera.ta come la ádottrina oostvssimaá sul1'argomento ha conoorˆemente chiaárito; ed da, áeRcludere che alla dettaá materiaá si rlierisca, l'art. 134 deH.~t OoástituZiione, sia perch giˆ da, tempo la 110stm legi'lla~ ione, a,ccogliendo la, lunga elabfJrazlone dottl"inale, ha, ;r.egoJato la risolu~one-delle questioni ili competenm del Giudice anche nei rappOl'ti deHa Pubblica Amministra~ione eliminaáw1c .Jalla rela. tiva disciplina ogni effetto di confiifto, siaá perch(: in ogni caso questi non Ha.ráe˜bero eoniliUi Çtra i poterJ'i dello sta,to )), Questa, specifica~one-come fu anche messo in luce durante l& discm;sione dell'Assemblea Costituente -indica, chiaramente che si tratta di ra,pporti del tutto diverBi e cio di eO'Ilflitti tra. organi costituzionali de11o Stato, ehe fiánol'a, non erano mai Rta.ti considerl:l.t! come HHscettibili di soluzione, fuori del camp(¥ politico, mentre la. nuova Oostitu~one apre la Rtr.:v:la amebe ad una. possibile ¥solu~ione giurisdi~ a1bbia sicuramente ráegolato le questioni di compr tenm del giuilice nei mpporti della, Publilica, Am ministra~ione, eliminando ogni as:retto di con flitto; 3) che non rvero cb-e nelle discussioni parlamentari dell'AssembJea, Costituente si sia ohiara meánte detto che si tratta di rapporti del tutto diversi e nu˜vi che non ha,nno nient~ a. che fare con il conflitto di attribuzione inteso nel senso tra.dizionale. 11. ¥Ma, rite,rremmo di non aver compiuto intPgralmente á il nostro dovere di critici obbiettivi se non dessimo a.tto di drue reecenti scritti sull'argomento, che, .pi per la merita,ta, d'ama degli autori che per la forz,a persua.sivaá del1e argomentamoni, si impongono allaá attenzione dáei eultori della materia. Accenniamo an~tutto al breve articolo del Redenti (Il conflitto di attribuzioni nella, Oostituzione e nel Ood. di Proc. in R.iv. Trim. di Diritto e Prooedura-Civile, pag. 247, 253) ¥.. áIl ~chiarro giurista., pur conrfe.s.sando loo1moote-die¥ sáser~e finora, il solo a ¥sosten.ere che l'art. 134 della Oostitu~ione non si riferisce aái conflitti di attribru~ ione intesi nel áSenso tradizionale (e questa confessione á una nuova smentita, alla. affer.maz,ione l l.á . ~á -7 contraria. della. Relazione), wppoggia la sua, opinione integra.lmente sugáli argomenti adottati dal Roma.no, da,l Oammeo áe dal Morta.ra, giˆ. riferiti. Anche áegli, cio, ásostiene che l'introduz.ione del sistema, della giurisdWone unica abbia sostanZI.iaálmente portato alla scompa.rsa della. Pubblica Amministrazione come potere fondamentale dello ¥Sta,to, indipendente da .qua.lsiasi a.ltro poter.e. La, dáevoluzione del giudizio ¥sui cosi detti conflitti alla Corte di Ca.ssaziione arv.rebbe avuto cosi una. conseguenza che, inváece, non si riconosceva jn nessun modo al pre¥oedente .sistema,, per il qua.le la decisione ,sui .conflitti áera árimessa. ad un organo del potere esecutivo, da.to che nessuno a.veva, mai pensato che ,questo ásistema avesse determinato la, suborrdinaZ<. ione perman-ente del potere giudiziaa¥io a quello esecutivo e a,ddirittura. la. scompa~sa del primo come potere dello Stato. Ma ás;ulla fedeltˆ a.d una. teoária. :non possono non prevalere le esigenze della realtˆ áed a.nche il Redenti deve finir'e con lo ammettere che possa, denunciar ási < dal Governo alla Corte OostituZ<.ionale una. decisione delle !S-ezioni Unite perch, ~mb p¥raetemtu jWJ'i,sd;i.otionis) le 1Sezio:ni stesáse, inváece di interpretare ed applica.re le norme rvigenti, hanno creduto di dettaJ> legge aá modo loro anche allaá Pubblica Amministrazione>>. Questa ammissione del Redenti ci sembra, che costituisca la. pi efficace smentita, alla, sua. dichia.rata, intransigente ostilitˆ, ana conoezionáe da. noi sostenuta e che, come chia.riremo, non eccede .sostanzialmente i limiti logici cosi incisivamente traecia.ti dall'illustre autoáre. Ma il dUensore pi strenuo della, opmwne espressa. nella, Tela.ZI.ione ministeriaJe, e il pi intransigente avversario della competenza, della Oorte Costituziona,le ¥srui conflitti di attribuz,ione, intesi nel senso tradizioána.le, l'Azza.riti, il quale nello studio .sopra, indicato, contenuto nell'ultimo numero della ÇRivista Amministrativa))' espone sistematicamente, appoggiandole alle risorse della sua ben nota abilitˆ dialettica, tutte le ragioni che a suo avviso militerebbero a favore deHa sua tesi. Anche egli prende le mosse dana vecchia opinione che i eonflitti di attribruz,ione siaillo solo una reminiscenza, sto'l,ica del periodo in cui tutti gli atti amministrativi erano sottratti al ,sindaca.to dell'autoritˆ g:iudiziaria., e che, áquindi, tali confritti sianoá coáncepibili solo in sistemi costituziona. li ehe, come ¥quello francese, mantengono il principio s u.esposto. Abbiamo visto come non sia. a.ffa.tto neoes.sa.rio perch un conflitto sorga trar poter1e áesecutivo e potere giuiz,ia,rio che tutti gli a.tti del primo siano sottra.tti al ásindaeato del secondo, ba.stando che solo runa parte di essi vi sia sottra.tta., ba.stando cio che esista, ci˜ che nessurno pu˜ contestare, una sfera sia, pur:e minima nella, quale l'Amministrazione possa, .muoversi senza essere ásoggetta. a controllo daUo áesterno ; ed ahbiamo ricordato co~ me la dottrina. pi recente abbia, orma.i, abbandona; to questa. concezione sostenuta da.ll' Azza,riti, n Gi sembra, che egli adduca a,rgomenti nuovi che possano convincerci dáel contra¥rio. D'aUra pa.l'te lo steásso autore non deve essr sufficientemente convinto della ásua tesi se ad un certo punto, per amore di essa., costretto perfino a mettere in forse la na.tura, di potere dello Sta.to dell'autoritˆ. giudizia,ria..Questo 'Ií¥ubhioá ci Hembra nettamente escluso daJl'aaát. 104 della Costituzione (ci˜ che d'aoltronde riconosce lo ¥stesso Az,za.riti) e d'altra pail'te finirebbe con l'essere ir1áesolubile, noán potendosi attribuiráe all'ordine giudiz,ia,rio n il áca.rattere di ttn quid minus) nei confronti degli a.]tl'i poteri, n tanto meno, il ca.ra.ttere di un quid plus) e cio di un super poátere che non trova alcuna. ba.se nella Oostituzionáe. N ma¥ggior va.lore sembra possa attribuirsi all'altra argomentazione con la, qua.le l'Az,z,a,riti intend. e áescludere la. natura di Ç potere >> :nella Pubblica, AmministratZione. :Si traátta sempre della vecchia tesi giˆ áesamina.ta., che nega. ea,r:attere di potere all'Amministra.z.ione sol perch soggetta, per determinati atti al sindacato dell'Autoritˆ. giudiziaria,, Abbiamo giˆ confuta.to questa opinione, ma ci pa.re .qui opportuno enuncia:re pi chia.ramente la nostra tesi ,sáecondo la qfllale ási in p.ráesenza di un Ç potere dello Stato >> tutte le volte che laá Costituzione d~ questo Stato-as¥segna, ad un determinato ordine di or.gami, uffici ed istituzioni il compimento di determina.te funz.ioni proprie dello IStato medesimo, delimitaándo una, sferaá, pi o meno ampia, nella quale áquegli mágaill.i, uffiei ed istituzioni, possono agire indipendentemente da áqualsiasi controllo esterno. L'ohbiezione dell' Azzariti, ¥qurndi, non ha. pr¥egio ,sáe non si dimostra che l'Amministra, z,ione ttttta e semprre) nell'es.ercizio di tntte le sue fu:nz,icmi, nello ásvolgimento di tutta la, sua a.ttivitˆ subordina,ta all'wutoritˆ giudiziaria.. Ma, questo n stato dimostrato n pu˜ essere dimostrato, tanto in contrasto co.n l'opinione comunemente accettata, dell'esistenza d'una, sfera entro la ¥quale l'Amministra.z.ione :pu˜ liberamente es.plica.re la. sua, attivitˆ,. Quelle soptra esaminate sono le sole obhiezioni di sosta.nz,a. formulate dall'Az.zariti, che investono il fondamento scientifico e giuridico della, nost,ra tesL Per il resto, l'illustre magistrato si limita, ad un Ç addneere 'inconvenienás ))' che, se pu˜ essere . suggestivo, non va.le a¥ risolvere le ,questioni. Egli premette infa.tti, áSenza, darne dimostra,z,ione, che oramai i conflitti di attribuzione, anche intesi nel senso tradiz,iona.le, sono ridotti solo aJle due figlllre previste dagli artkoli 362, cpv. n. 2 e 368 c.p.c. Si a.vrebhe cio confliUoá di a.ttribuzioni solo quando la questione di giurisdizione viene soll:eáva.ta. in via straordinM'ia, da.l Práe:Cetto, ne~ casi in ácui l'Amministr:a.z,ione non pa.rte in causa., o quando la P.ubblica Amministra,z,ione e il Giudice ordina,rio si rifirutano áentrambi di deciderre su una determinata ma.teria. Riprendendo ¥qui run a:cuto sápunto del Guicciardi, giˆ sopra. riferito, ci sembra. che una,ásitua,zione di conflitto, in tutto analoga a quella prevista -dall'art. 3á68, ¥si verifichj. ;pur"e quando l' Amministrazione, pacrte in causa., abbia. visto respinta la sua. eeceziione di difetto a.ssoluto di giurisdizione. Il 'Guicáciardi esamina áquesto caso .in relaázione alle 8 questioni di .giurisdiz.i.one solleváa,te avanti al Consiglio di 1Sttato, e ci˜. perfetta.mente logico dato che, a.l tempo in cui eglj ¥scrivevaá, non esisteva. un organo diverso daila Corte Suprema di Oa¥ssaz.i.one che potessáe giudicare in ultima istanza di questi conflitti. Maá, áevidentemente, le ragioni che militatUo a favm."e della ásua. tesi :i-n relaá~ione al Consiglio di Stato, sonoá perfetta¥mente vaHde oggi nei riguwrdi della. Corte di Cassaz.i.one, una volta che le ¥questioni che riguardano l'osáservanza áde:i lilmiti della gái1trisdizione) come questioni che involgono l'osservanza .stessa dáclla, Oostituz.i.one da, ;parte di un potere dello ISta.to, ¥souo devolute alla Corte Costituzionale. Non convincenti ci, sembrano poi le altre ragioni che l'Azzariti a.dduce a dimostrare la illogicitˆ della. nostra. tesi, qmwdo dioe che l'attribruz.i.one ana. CO'I.'te OostituziO'na.le delle ¥questioni di giurisdizion. e (se. dei limiti della giurisdizione) coántrasti nettamente con le norme della legge del 20 ma¥rzo 186á5, Allegato E e con quellaá del 1877, e che rarppresenteráebbe addirittura. un ráegresso nei colifronti di queste. Mentre ci ¥sembra sufficiente limita.rci a ..ricO'rdatl.'e le critiche che anche recentemente sono state mosse al sistema ádi soluzione dei conflitti stabilito dalle predette leggi, osserviamo che il fa.tto che una no¥rma, cos.tituz.ionale siaá in contra.sto con una legge práeoedente, pu˜ significare soltanto che q'uesta legge non pi com pa.tibile oon la, Oostituz,ione. Oerto, pretender'e che con la Costituzione si sia inte¥so matUtenei'e completamente integro il veochio o~dinamento sta.tale, áe che, sopra.tutto, si s;i.ano voluti la.sciare in vita ásistemi che áerano áevidente frrutto di un compromesso á (come chia.ramente ammettono sia il Romano che il Oammeo), ci sembra. a.s¥soálutamente azzarda.to. D'altra¥ parte, la, tesi dell'Azzariti scopre la. sua dáebolewa proprio ¥qua.ndo c~rca di appoggia.rsi, perá sostenere la logicitˆ, del ma-ntenimento del vecchio sistema., sull'art. 113 dáella. Gostitruz,ione che concede sempre (la sottolineatura dell' Azzariti) la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interes: si legittimi dinwnz¥i ag1li O'f'gani della giurisdizione ordinMia e am.rni1~istr:atima (anche questa. sottolinea.tura á dell'Azza,riti). Per controbattere questa tesi, con altrettanta áefficaeia. plastica., ci ba.sterebbe, ¥evidentemente, soprprinlere le sottolineature apporta.te dall'illustre contraddittore,á sostituendovi un'altra sottolineatura ásotto la, frase Ç diiritti ed interessi legittilmi È. E proprio qui che tu.tta la questione: vz limite della gi1wi8di~one eoincide col. limite dei diritti c degU interessi legittimi,á la viola~ione di questo lirnite i1nplica la violadone di una sfera di potere defi.nita dalla Costitáuzione ,á irnplioa¥ cio u.na viota((! Wne aeua uost~tuzione (};(); parte aq, uno aei poteri dello Stato e pos'bula) nel sistem(J; .costituzionale, l'intervento della Co'f'te Costitumonale. Dopo ¥quanto abbiamo espoásto in ordine a.Ua tesi distruttiva. dell'Azza.riti ci pa.re inutile .esa.minaáre la parte coástruttiva dello scritto, quella, cio in cui si Qerca, di defluire praticamente quali siano questi conflitti di attribuzioni che l'art. 134 devolve alla competenza della. Oorrte Costituzionale. Sulla stessa. traccia. della rela.z,ione ministeriale, in sostanza l'Azzariti si limita a dire che solo l'avvenire e il funzionamento pratico della Corte potranno definire questi conflitti. Villustre autore cerca, invero, di darne alcuni ~sempi (conflittoá tra Pa.1álamento e Presidente della. Ráepubblica., conflitti tra Governo áe Presidente della, l~epubblica) ma. si tratta, áevidentemente qui di conflitti di ca.rattere cos“ ásquisitamente politico che non si .sa, aássolntamente vedáere come potrebbero rientra;re nella competenz-a,, odi un or~ga.no che ha, s“ naturaá 0ostituz, ionale, ma che svolge .la' ¥sua attivitˆ, su ba.si puramente giuridiche áe con p'I.'Ooedura giurisdiz.i.onale. N o n sembra. infatti che la. nostra Costituzione, la :quale apertamente proela.ma, (a.rt. l) che la ¥sovranitˆ a.ppartiene aál rpopolo, abb;i.aá voluto poi crea.r¥e un organoá che questa sovranitˆ di fatto eserciter:ebbe nella. misura ma's¥sima., sáenza, che i componenti di questo orgaillo abbiano col popolo un vincolo di rráappresentaillza. di ca:r~attere di~etto. 12. Oi .sembra giunto il momento di riassumere qui in poche chiare proposizioáni la nostra tesi. L'ordinamento costitmzional-e della. Repubblica ItaHana, fondato sul principio della divisione dei poteri, intesa tale divisione come delimitazione di sfere esclusive di competenza effettuata dalla Costituz, ione tra gli organ;i. supremi dello 18tato. Oontra.riamente a1 vecchio statuto Albertino, la nostra. Costituzione 'l.'igida., e áquesta rigiditˆ rigua. rda anche i limiti delle funzion;i. srupreme dello Stato (se. dei poteri dello Stato). A differenza di altri 18tati a eo¥stituzione rigida., l'Italia ha istituito un organo speciale, fun:z,ionaálmente costituzionale áe struttura.lmente giurisdi z.io¥nale, per garantire la Ooástituz.i.one daUe violazioni che ad essa. possono essere .causate dall'attivitˆ giuridica, dei vari poteri dello Stat˜. Queste viola.z.i.oni rpossono essere costituite sia da atti del potere legislativo ordinario, sia. da atti del potere legisla:tivo dáelegato, sia da. atti formaJmente giurisdizionali, sia da, ¥a,tti formalmentt~ amministrativi. Mentr¥e le violazioni eostitu,ite da, atti legislativi sono immediatamente denuneia.bili alla. C(lárte eostituzio¥ nale perch costituiscono irnrnediataámente una violazioneá dei limiti che l::t Oostitruzione ha assegnato aJ potere legisla.tivo, ordinario o delega.to, le violazioni oo¥stituite da, a.tti giurisdiz.i.ona.U o a.mministra. tivi sono denunciabili alla Corte costituziona. le solo ¥quando sono .riferibili a, tutto il potere giurisdiz,ionale o amministrativo, ¥quando cio sono [atteáproprie da,i vertii di c.ia,scun poter¥e, perch non risolte nell'ambito della, gera.rchia, ammi-l nisNtlá~tiv~ ~ giudiz,~atJ?i~. h C t t"t l 01, cwáe, non 'l'l enm,mo c e 1a. or e cos 1 :u-J ziona.le abMa, sostituito le Sezioni Unite della Oorte di Cassa,z.i.one nel giudizio suHe questioni di d.i fetto assoluto di giurisdiz.i.one ne~ onfronti del l'Autoritˆ amministrat;i.va; noi riteniamo,_inyecg:: che la, nuova. Costituzione ahbia. posto, al di sopra della. Corte ISiurprema. di Oassazione, un organo ~ costituziona.le, cui devoluta la competenza, di sta-~! bilire se la, stes¥sa Oorte Suprema di Cassazione, ' -9 orga¥no del potere giurisdizionale, si sia, mantenuta nei limiti della, giurisdizione. Ga,dono coási tutte le preeoccupaz.ioni, a.vanza.te dal l'tedenti áe da.ll' Azza.riti, di vedere poártate alla Oorte costituzionale conflitti di attribuzione tra il Pretore áe l'Ufficio del Genio civile. Q'uesto conflitto invece a,rriváerˆ ana. Corte costituziona.le sol-o quando abbia páercorso tutti i gradi d-ella. gerarchia, amminist'l'ativa. e g“udizia.ria, senza che abbia. potuto troVa.I'áe una. ásoluzione, o mediante il riconoscimento del pároprio difetto di giurisdizione da parte dell'Alutoritˆ giudizlica.ria., o mediante il riconoscimento della inesistenza, di un rproprio potere non vincolato da. parte dell'Amministra,zione, rappr:esentata dai suoi ma;ssimi o¥rgani gera.rehici. Sottra.rre alla. Corte costituziona.le un taJe conflitto .significherebhe negare ad essa, la funz.ione dl tutrice .sttproma dáella. Oostituzione, per attribuire tale tutela 8UprMr14 alla Corte di oa.ssazione, e cio a. un orgáa.no aippa.rtenente ad U'itO dei potm':i dello Stato. 13. Dopo quanto ahbiamo dáetto ~ppa.rirˆ chiaáro come, secondo noi, l'unica ásorte che logicamente pu˜ essere riservata all'a.rt. 31 del disegno dj legge la. sua, soppre,ssione. Ed infa.tti, se áesso intendesse dir¥e che non spŽttano aUa. competenza della Oorte costituziona.le i conflitti interni tra. organi dello stessoá potere manifestamente inutile. rSe invece, esso, intend:esse ricomprendere nella. equivoca diz,ione di conflitti di competenza, eá i ve>. Infatti esula, a, nostro avviso, da.Ue finalitˆ. delle dette norme quella di interpiáeta.re l'art. 13á4: della Oostituz,ione e di stabilire i limiti i competenza del Sup.remo organo costituzionale. NOTE D I DOTTRINA UGO FORTI : Teoria dell'organizzazione e delle persone giuridiche pubbliche. ÇLezioniÈ, Napoli, Jovene 1948, pp. 152, L. 500. Preziosi insegna.menti e fondamentali inquadrahre offrono allo studioso ed al pratico del diritto amministrativo queste Lezioni dell'insigne Maestro dell'Ateneo napoletano, rielaboraJte sul precedente Oorso del 1937 (PoRTI: Lezioni di dir- itto amministrativo, Napoli 1:937, ed. Jovene). La materia ,trattata nei quattro capitoli costituisce la parte fondamenta.le e basilarre dell'orgaánizza. zione a1mminis-trativa. I primi due capitoli riguardano : l) la nozione di Amministrazione intesa come attivitˆ dello Stato (nozione oggettiva) ed il problema. della..sua distinz,ione dalle aUre due attivitˆ: legisfativa e giurisdizionale (Oap. I). 2) la descrizione di un ambito panoramico ed e.mpirico dei vari campi in cui ¥p:raticamente opera l'at.t.ivitˆ amministrativa (e quindi dei fini dello Sta,to) nonch dei mezzi adoperati :per il ¥COnseguimento dei fini (Oap. II). Pos¥te queste generaU premeg,ine, non -si pu˜ fM'e a meno di riconoscere come prezáioso e veramente notevole. Interessa, piuttosto, additare a.toune delle impostazioni e s'Oluzioni date alle questioni di maggior rilievo. Go~“, nella prima pa;rte (Cap. I, pag. 2 e segg.) trattato il problema della ricerca de.l criterio .sostanz.iale di distinzione della attivitˆ amministrativa d!alle altre due fonda,menta,li attivitˆ dello Sta.to (le¥gislativa e giulf'isdizionale). Scartata la tesi del oriterio formale o, cmn'egrli lo chiama " di provenienut È di quello ,cio offerto dalla semplice applioa,zione della teoria, politica della divisione dei poteri sia p11re in¥tesa come Ç legge di tendenzaÈ, l'Autore passa ad 618aminare il criterio sáostˆnzia,le della Ç esecuzione della legge>> richiamando le váarie teorie (Otto Mayer, H e!f'renritt, Zano bini) che, in tetnpi diversi, hanno iden.tificato in quella form.ula l'essen~a della attivitˆ ammi.nistrativa. Tra le varie formU> - quella giˆ sostenuta dal Santi Romano (P,rirncipi, S. E. L., 1912, p. 2) e ripresa successivamente d.a molti scrittori nostri, non escluso lo stesso Zanobini, (Corso di diritto amministrativo 1936, l, p. 5). Essa ei dˆ, neUa sua. sempU.citˆ, l'unica formula atta a differenziare l'attivitˆ amminristrativa dalle altre dne fondanwntali attivitˆ statali. L'Autore pasásáa, quindi_, ad esamin&e questa, differenziazione. Tra legisla;sione ed amm.inistrazione il criterio dato daWarstrattezza della prima in confronto alla concretezza della seconda. Esistono, pe'l'"˜ zone di oonfine o 'Ç zone grigie È, in cui questi caratteri sem.br;ano confondersái ed obliter&si: ap ápafJ"tengono a queste zone, secondo il Forti, le leggi formali e l'attivitˆ, solo in apparenza normativa, che l' Amrninisátrazione svolge con la emana. zione delle circolari e de~le is.truzioni. Interessante quest'ultimo punto. Per il Forti s'i tratt'a solo di ,pseudo norme, riducibili sempi'e all'ordine singolo anche se emessi in forma gáene rale. Esse hanno mdice non nella facoltˆ norma till)a del. potere esecutiivo á(che d.ˆ. erigine ai de creti-legge, alle leggi delegate ed ai regolamenti) ma esclu.siváamente nel "''rinoolo gerarchico : si trat ta, d'UIJ'/)que di atti amministrativi ( ordini) p'l'"e vcntivamente dettati per provvedere ad un,a serie numerosa di casi conreti, ma che, per questo so;lo fa.tto, non perdono la qualitˆ di a>) non cessa, per questo, di essere áUna vera e propria a.ttivitˆ amministrativa in quanto concretamente diretta a perseguire quel fine minimo ed insopprimibile dell' amm.tnistrazione che consiste nell'operare per la ttttola e perá l'osservan~a del diri.tto. Vi apva“rtengonor: la. esecuziione della pena ed, in genere, tutti i casiá nei quali il potere esecutii/ Jo, anche senza l'intervento del Giudioe, pu˜ appl“ca'l'"e il meocanismo delle sanzioni. I n tutti questi casi. potrobbe parrlafJ"si, secondo il Fo'l'"ti, di zona mista o Çzona gárigia È in quanto l'Amministrazione ha. attua,to proprio il áfine a, cui mira la sua attivitˆ 1quando ha ottenuto la. osservanza del diritto a simiglianza di quanto accade nella fnnzione ,qiwrisdizion.ale. Le dáu.e attivitˆ harvno q1ti il ca.ra.ttere comune di costituire entram,be: applicazione di sanz,ioni. Accanto a questo carattere comune, vi sono i caratteri differenziali.: la cosa giudicata. oonscguente solo aUa sentenza, i caratteri del procedimento giurisdiz-ionale, i earratteri esáteriori delln pronunzia. giurisdizionale. Fin qui il Forti. A noái sembra cháe l'insigne Autore abbia troppo accentuato la simiglianza, indubbiamente esistente, tra le due funzi.oni fino a perdere di vista la S'Ostanza de1l criterio discretivo preceden,temente posto. L'Amminista~ione, anche quando proBede ad applicare le sanzioni previste dal diritto per~la-inosservanza di una determinaba norma (e pi ancora n.ei casi normai!) intende sempre provvedere a singoli interessi pubblici .fatti propri dallo 8tato: l'interpretazione ed anche l'applicazione -12 de.lla> norma oostituisoono 8empre un mezzo pet¥ questa. Ç oll/l"a concreta È dci interessi pu.bbli.ci. Al oont-rario, l'attivitˆ giurisdizionale mira alla conservazione formale dello ordine giuridiŽo e questo, eom' stato osservato, cosUtuisee ur~; fine comples1s:ivo e non una swrie di fini singoli e pi(J4'1tioolari. Al di ~ˆ di questo fine complessivo, la fwnzione giurisdizionale p-rovvede a realizzare fini ed, im1teressi non >propri dello Stato in quanto giuwi.ca, ma di altri soggetti, persorne ftsiohe e giurid.iche, in essi compreso lo Stato in veste di ˆrnministrazione. Questo orite-rio -che , poi, una IS\])ecificaz,ione del criterio fondajlllenta.le sopra descritto-, secondo noi, pe1áfettamente risponádente alZa, distinzione tra le due funzioni amm.ini8'tratipi(J; e giurisdlizionale. Ed questo, in sostanza, il critc 1áio identificato magistra.lrn.ente dal Chiovern1da (Istituzioni di diritto processuale, Napoli 1934, vol. II, p. 8 e segg). secondo il quale l'attivitˆ gi/Urisdrizionale sempre Ç attivitˆ di sostituzione, e oio la sostituzione di un'attivitˆ del giudioe all'attivitˆ altruiÈ. II Nel Oa,pitolo II, che si propone uno sguardo ptaffll,ora,mieo ed empirioo alla attivitˆ della Pubblioa Amministrazione considerata in reZazione a.i fini ed ai mez2.1i dei quali si sert'e per il: conseguilmento dei fini, interessante annotare, anzitutto, il concetto forma.le che, seoond.o a Forti, deve es-sere attribuito alla di8tinzione dell'attivitˆ ammin,istrativa in attivitˆ Çgiuridica>> e attivitˆ c< >socia.le È, distinzione giˆ altrove (pag. 17) definita come meramente politica e non giuridioa. Concetto jo.rmale, in quanto, ogni volta ohe lo Stato ritriene neoessario determin>are cáon norme giuridiohe la funzione dei sáoggetti, deve servirsi (zeaa o. d. attiv.itˆ giuridica ohe di'"iene cos“ un mezzo per l'attivitˆ sooiale: ad es., per fare osservare le n1orme poste a tutela, del lavoro ecc. Venendo ai ,mezzi, l'Autore acaetta, la bipa-rti zione degili stessi in mez,zi di diritto privato e mezzi di diritto pubblico, pur a,[frettandosi a. soq giJungere un.a, táJJsáerva¥ c“roa la assolutezza aea. distinzáione tra, Wiritto pubblido e diritto pri.vato specie per qua-nto a-ttiene alle oscillazioni df'lla li nea di confil/'l,e. Nel cam,po dell'a-ttivitˆ di diritto privato deUn Pubblica Amministra-zione, l'Autore 1p'remette la, ossáervazione di onra,ttere gencrale.per oui non esiá ste u.Ieun rapporto facente capo alla Pubbl“ca Amministrazione che sia eoselus¥ivamente regola-to da.l diritto privato : anche nei contratti conelugi jure p:rivatoru,m (vondite, Zocazioni occ.) qualche aspetto del ronpporto (es.: la, formazione della vo lontˆ, i controlli ccc.) regolato dal diritto pub blico. Ci˜ posto, il Forti distingue in, questa, forma, di attivitˆ una gestione patrimoniale, che pu˜ estendersi fino a cmnprenllere tutta láa vecchia at tivitˆ di gestione e ln gestione industriale e oommeroia, le sotto form.a, di pubblica impresa.: questa seconda forma non per il Forti gestione pa trimoniale, anzi oonoettual1nente f1!'ori (],all'attivitˆ amministrativaá in quanto ha, ftne di luoro. Tale fine esu,la in alcune imprese gestite da.Uo Stato come ad es. : le Poste e Telegrafi; in altre (Monopoli fisoaU) esso assorˆito. 4aál earattere quasiá-tributario del ra,Pporto. Eccettuati questi casi, le pubbliche imprese commerciali ed industri ánli, perch pos&ano dirsái Ç aámministrazioni È, hanno bisogno di leggi 8peeinli, altrimenti non sa-rebbero possibi~i. Analoghe Qon>Side-razioni, .valgono, secondo l'insigne A., per l'aziona;ria.to di .stato, sia n1ella forma dirett.n ohe nella forma, n~ista. i1II Il qua,dro generale d.ell' organizzazione wmmtntstrativa delinealo a.l Capitolo III n.on offre mi(J,terin di particola-ri rilic1;i, se si eooettui l'esatto concetto ohe l'Aáuto1áe dˆ de.l c. d. decentra-mento auta;~chico e dei criteri politici e giuridici ai qual ái e8so si .ispira, (loonlizznzione fina,nlziarin, speQáinliZiazione funzionale, snellezza e comoditˆ funziona- oli, pp. 42-M}). IV Il Capitolo IV, paqátendo dalle osservazioni po . ste nel preeedente, traccia i li1z,eamenti giuridici dell'orgnni.zzazione a-utarch-ica,: il capitolo pi ard¥uo ed interessante, che dˆ nome e sigruifioato all'intero libro. L'Autore oomincia col fernwre un punto fondamewtale: l' Am,ministrazione l<( aut:archi()(h >> o Ç indiretta,)) dello Stato (egli a,ooett> a,ppl(trtiene, per˜, a.d esse Ç jure proprio >> toccMa loro in oonseguenza di una ideale divisione del lavoro trán questi Enti e lo Stato, il ch6 fa s“ che essi. titolari della funzione amministrativa!, la e¥,s-etácitino a,lJlo stesso titolo a C'U!íJ la l eserc-ita lo Stato. Differenza fondamenta-le con la figura del conceáslsiona,rio di pubblico áservizio al qunle la funzione a-mministrativa,, o meglio lo esercizio di questa funzione, trasferita, da un goggetlto Ç pubblioa amrninistrnzione È, che ne l il titoZnre. l * * * l Sull'altro pttnto fonrlame'nta,le della riceroa, del ! criterio differenziatore tra loa rper.sona. gim;idica ~ pubblica e quella privata:, il Forti ('paág. 54) pre-!1 mette urn/osservazione di oa,ra,ttero metodologico: ! posta l'a. rnancanza di confini netti tra, il diritto l' pubblico ed il diritto privato, il diritto positivo degli ultimi tempi avrebbe prodotto ttna serie Zione, istitu.ti giaoenti iln qáuella o-ndeggia,nte Û 2 zona di c.onfine: si trrattereb be, pertanto, di mn-~ .teria ancora in evolu~ionáe nei oonfronti della -13 quale sarebbe dri.ffi'Cile il Ç sag,grio È del criterio classico e trad“Zi()1'1Jale) ohe pur risponderebbe nella maggior palf'te dei casi. Ci˜ lposto; l'Autore esamina i vari oriteri di distinzione proposti dana dottrina e dalla pratica .. Ritiene assolutamente inadftguata ed itnsu{jiciená te la .form.ula del pubblico interesse perse(!Uito dall'Ente (semápMoe oriterio finalistico) data la variabilitˆ) náel tempo e nello spazio, del cáonoetto del pubblico interesse) (che pu˜ dirsi solo storioamente oonsolidato in relazione áad un min~"mo di attivitˆ e ad 1f,n ristretto spazio di tempo) e data anoom la diffiooltˆ prati.oo di riscontrare l'attivitˆ di Ç pubblioo interersse È. Ritiene) altres“; i1wdeguato U criterio della potestˆ d'.imperio per la considerazione che ci sono Enti indubbiamente pv.bblici (istituzioni di benefioenza) che quella potestˆ non hanno. La formula che il Forti offre oome ~a pi aJt.eguata aál oWJ"a,ttere storioo della pubblicitˆ quella positivo-struttJurale dello inquardra.mento. In un determrinato Stato) sono persone giuridiohB pubbUc,J~e quelle che dal diritto positivo risultino inqtta,dmte nella Pubblica Amministrozion.e (pu,.. gina 58). AU'analis¥i giuri(lioa questa formula) neoes:saria, men,te sintetica, si scomporrebbe nei seguent'i elementi di Ç pubbá~icitˆ >>: a) interesse dello Stato a che la persona gt ridica pubblica agi'S:ca n.ell'am.bito del diritto e nel rnodo 'pi conforme agli interessi della stessa. b) sottoP'osái'Srione_, quindi, dell'Ente al sist'ema dei oontrolli costit¥uito dalla Çvigilanza >> e itaMa Ç tutela n. Quando un Ente sottoposto all'uno o allJaltro di qusti controlli, quindi anche alla semplice ÇvigilanzaÈ, esso pubblico perch vuol dire che esso inquadroato nella Pubblica Amministrazione. ÇE' su,fficien.te anche la sola Ç vigilanza >> perch nrJ.lla vigilanza oom.prersa la potesi: ˆ di annullamento che non p¥ossibile se non nell'a1nbitto della PubbMca Amminisrvnazione1 >> (pag. ¥68). /Successivamente ed in un apposito paragár.afo (¤ 4) rAutore saggia il suo criterio della Ç inquadramento >> in relazione ai nuovi aspetti delta teoria delle persone gáiuridiohe pubbliche. Questi nuovi a.gpetti derivano dalla constatazione ,(ti personáe giuridiche sotto;p:oste a oont'f'ollo da parte dello Stato, alle quali non sembrerebbe possibile riconoscere il caratter'e di persona gi't(ridica pál~bblica. L'Autore elenca, alcune imprese di a.ssicurazáione, le banche c. d. Çdi diritto puhblicor >>, l consorzi trUJ perso'Il:e giuridiche che esercitano una, medáesimUJ attivitˆ economica. Altro aspetto ptt˜ essere dato dal diváerso significato attribuito dalle leg¥gi posiUve a~ aoncetto di Çvigilanza >> a volte indicante la c. d. vigilanza di polizia. esercitata dall' Am.ministramm~e su tutti i soggetti od' inidonfta a stabili/re il oaratten: della pubblicitˆ. In relazione a questi aspetti ohe indubbiam,ente portano a riconoscere una serie iti casi Ç dubbi>> il cuái te.rreno la zona di confine, l'Autore ritiern. e ohe il criterio da lui adottato sia pur sernlJre idoneo aUa distinzione: l'inquadramento del- l'Ente nella Pubblioa AmlrrtA.nislrazione si deve desum.ere normalmente, dal .segno esteriore e po ' . .~itiávo dei controlli da pa!l'"te dello Stato: qu.est'b controlli non devono essere mera1nente negativi, árna devono ri˜ollegarsi Ç aˆ un obbligo della. ,pel'l, sona ,srtes.sa (vers:o lo Sta.to) di Ç esist'ere >> (cio di non sciogliersi) e di agáire per il conseguimento degli intereSis;i in essa personifica.ti >> (pag. 82). * * * Cos“ precisato e formulato, il criterio dello Çinquadmrnento >> adottato dal Forti ci sembra &oddisfi in piernro le esigenze della teoria e della pratioa, pur n.on potendosi ne¥gare la oennata esistenza di casi ÇdubbiÈ, ch!e, per˜, il criterio 8tesso riesce_, a preferenza degli altri, a definire o ad i,solare. Il criterio; del resto, co8titui8'cáe un opportuno perfezionamento del oriterio firnalistlioo tra.dizionalmen, te seguito,. in mˆteria, dalla Scuola Italiana {Romano, R:anelletti e da ultimo Zanobini) ed adottato in sostanza dalla giurisprudenRla oheá, mossa dalle esigewze praUche, l!aveva integrato col criterio indiziario del controllo. La formtttla difesa, dal Forti costituisce, per tanto, una felice sintesi dei due elementi -so 8tan.zia.le ed indiziario ~ ed da augurarsi crhe po8sa venire uUlmente adoverata anohŽ vn sede legislativa. Dioiamo quest'o peroh riteniamo non abbia seguito la via migliore lo Schema di legge generale sulla Pubblioa Amministroa.z> (alf"t. 1, Schema e Relazione, Ro1'na, PoUgra;jtco, 1947). Criterio che, oltre alla gua insufficienza sostanziale e positi;pa, ha p,rodott.o uno scompiglio nella stessa eoonomia iniziale dello Schema (e ci˜ un altro segno della sua inadeguatezza!) ob7Jligando ad inserzionái forzate (Ç le ist'!ituzioni di assistenza e di beneficenza >>) ed a distinzioni perfettamente inutili (come quella dell'art. 4 a proposito degli Enti concession.ari di pubblici servizi). * * * Di altri itue problemi, traUati e risolf“i in queste Lezioni, opporttmo far cenno. Il primo. di essi riguarda la esistenza nel nostro diritto amministrativáo di ttn tertium genus (o, come ama esprimersi il li'ort'i, di un Ç terzo sesS> fra1'1!cese (a proposito del Ba'flco di Napoli), e l'altre~tanto vuota e pleonastioa rnenzione legislativa degli Ç Enti parastatali È con,tenuta r~;~l. decreto 13 novembre 1924, n. 1825á, sull'impiego privato,_ _ Enti che la interpretazione dottrinale e giwrispruˆenz, “o;lo ha da tompo rioondotti nella ootegoria degli Enti pubblici. La questtone del Ç terzáo .>, 1948, III, 163. La Oomm:ts,sione Centrale delle [llipos,te, ~con decisione 7 luglio 1947, n. 91419 a .Sez;ioni Unite (riv. Ioco cit.) ha deciso ehe da.ll'entrata. in vigore del Regio Decreto Legisla.tivo 4 aprile 1939, numero 589, i redditi delle latterie .sociali, delle cantine s:oeiaH e di altri organismi similari s:ono assoggettati all'imposta, di R. M. Il B. critica tale decisione; e dopo aver richiUJma. to i vad provvedimenti legislativi che hanno regola.to la, materia (Legge 4 gennaio 1923, n. 16, áLegge 8 giugno 1936, n. 1231, e da. ultimo il citato Regio Decreto Legge 4 wprile 1939, n. 589, entráato in vigore il 1¡ giugno 1943), os's,erva: a) che non :pu˜ es.ser lo spostamento di com petenza da uno ad altro áufficio finanziario a pro cedere all'accertamento del reddito agrario (l'Uf fi'cio delle imposte dirette ¥secondo la legge del 193,6; gli Uffici del eatasto a' mente del Regio De creto Legge del 1939) ragione sufficiente per mo dificare la na.tura. del reddito delle cantine e la.t,. terie sociali ; b) che, contraria,mente a ¥quanto sembra ~ver rite1nuto la Oommi-s:sri.one centra.le, il Regio De creto Leggáe del 1939 non ha. a.ffatto abrogato gli a.rti-coli 29 e 30 della legge de.l 1936 che regola. vano áquesita materia, insieme con la legge ort ginale del 1923, della áqua1e quelle norme non era no che un comp.leta.mento: tanto ci˜ vero -af ferma' il B. -che se ahroga.zione vi fosse sta.ta non si potrebbe parlar pi di un <~reddito a¥gra.rio È, mentre il Regio Decreto Legge dell'939 riguarda, come giˆ le Jeggi del .1923 e del 1936, appunto un tal reddito. Il B. cita poi le istruzioni diramate dal Mini stero per le F'ina,nze il 25 luglio 1939 per l'esecu -lo zione del citato Regio Decreto Legge 4 aprile 1939, n. 589: in dette istruzioni si chiari,sce che reddito agrario anche quello Che deriva da S'llCcessJve tra.sformazicmi e manifestazioni che rien¥trino nel norma1e ciclo produttivo dei prodotti del fondo, avuto riguardo a quelle che sono le normaJi consuetudini de] posto. E poich il reddito viene accerta.to a ('arico del proprieta.rio dei fondi, ne deriva la con,seguenza che il terz.o -che a ta.le tm,sforma.zione per avventura procede dopo aver fWquista.to dal proprieta. rio i prodotti del fondo -non rpu˜ eSisere a.s.soggettato ad i,mposta, a ci˜ ostando il divieto della do-ppia imposizione di uno ástesso ces.pite. Q:Uando invece le operazJoni di trasformazione dei prodotti del áfondo oltrepa,s,sano i limiti del normale ciclo produttivo e di la.vorazione agraria, eon riferimento alla zona, si del tutto fuori del concetto di reddito a.grario, e s.i ha un reddito mobilvre ordina:rio, come tale tas,sabile a cadeo del terzo, e quiándi per avventura anche delle cantine e latterie Slociali, che a. tale tra.sformazione hanno pároceduto. Da deci8ione della Oommis¥sione centrale -che ha qu.alohe impreaisione, pi formale che sostan!<:' iale, ohe pu˜ a'Per dato adito alla critica - annotata in senso sfavorevole .anohe da.l Guzzar( U (in Ç GiuB't. Trib. )), 1948, 401); m.a non pare che le critiche 8'iano fondate. Il Regio Decreto L-egislativo del 1939 ha profondamente iwn.ovato la materiaj e quindi ha rnodifi'C'ato e abrogato quelle nonne prP.c¥,den~ái ehe co% le nuováe disposizioni erano c8plicitam.rnte o !per intima 8'truttura in contra8ln _: ma qnando ci˜ si afferma non vnol giˆ dire ahe .~ia abolito anche il corwetto di reddito agrario : f'!he la le.rme vigente ha mut>Uato appunto da qneUe prfJH8.fl.~tenti. Certo per˜ ohe l'acoertamento di tal reddito r.ol sistema oatastale non porta soltan.to ad uno 8posát(J;mento di competenza fra u,ffi:oi finanziari; ma ha una importanza sostan.ziale notevolissima; se prima infatti l'accerta~~nento páoteva. avv,enire anche náei confronti dei non p1áoprietari, ora di áreddito agrario pn˜ parlarsi s'OUa.nto lpier i proprietari, ne88'Uvn altro ohe que8'ti potendo essere acaertaf)o OOl sistema catastale. E' il sistema della legge in vigore che esige che di reddito a.grario pos8'a parlarsi esclusivament'e per il propriet.ario j n le istruzioni citate dal B. modifi.cano qu;esto cardine de~ 8i8teáma:j giacch esse si limitano a rieohegg.iare la elaborazione 'íottrinaria e legi8'lati1'a in ordine al aonoetto di reddito agrˆJrio, facendovi rientrare anche 74 lavomzione relati'U"'a al normale cicálo prodttttivo. Da ai˜ dovrebbe derit,are che, all'infuori del propárietario di wn fondo, neS'suno pu˜ esser tassato p¥er wn red.dito agrario: in che sembra consen, ta anche il B. M a da m˜ sembra derivare altres“ -in OO%tra8lO con la tesái del B. -che, non !pu˜ parlarsi di duplicazáione di imposta se il p>roprietwrio ohe vende il prodotto vien taB'sato per il reddito agrario e colui ohe l'acquista per lavorarlo secondo un oerto ciolo produttivo vien ta8'8ato per un red dito máobiliare: giacch il primo reddito non. pu˜ per cos“ dire, andare oltre la figura del proprietario j .s“ da riassorbire in quesáto anche il terzo estraneo j il secondo deriva dall'aUivitˆ di un terzo, prod.uttiva a sua volta di i'icc:hezz:a e di reddito, ohe on que.ZZi prodotti dal proprietario nnlla hanno a che fare. E poioh anohe le latterie e le oan.tinif3 sociali non sono certo Ç proprietari, es8'e veng¥ono a trovar8' i nella posizione dei terzi estr(J;nei, soggetti quindi, per l'attivif)ˆ S'Volta e per il reddito prodotto, aUa normale tassáazione che eolpisce i redditi derivwn.ti dáall'impiego di capita.Ze e lavoro. (N. G.). P. BoDDA : Sulla pretesa impugnativa di atti amministrativi inefficaci o revocati. Ç Foro Pad. È, 1948, I, 578. . La G.P.A. di Pa,rma. eon decisione 12 febbraio 1948 ha dichiarato ammiSisibile un ricor:so giuri,. sdizional'e proposto a;vverso una. deliberazione di un Comune, cui era sta.ta. nega.ta. ]'approvazione dell'Autoriti1 tutoria, ed anche dopo che il Comune .ste,Siso aváeva., con s'ucces,sivo provvedimento, revocato quella delibera.zione. II B. critica l'uno e l'altro punto della, dedRione, dopo a.ver .preme,s,so che attua.lmente entrnta in vigore la Legge 9 luglio 1947, n. 530, che all'a.rt. 3 abolisce il vi:sto prefettizio -la questione Sii pone, in ordine alla pri,ma. maás:sima della decisione surrife'l'ita., soltanto per quegli atti ehe debbono es.sere ap1prova.ti dall'a G.P.A. in .sede tutoria.. iS.ul primo páunto da o¥SIS!C~rvare che se vero che i provvedimenti degli enti .sottoposti a controllo e tutela 'sono perfetti con la emamazione, onde la succes,siva necessa,ria a,piprovazione ineriásee soltanto alla loro ef,ficacia, da ci˜ arppunto discende ehe e1ssi non posrsono toccaáre even tua.li diritti od in.teress!i áa.ltrui se non dopo la. approvacZione. Giaooh.solta.nto l'atto efficace carpace di p.rodurre effetti nel mondo giuridico. Prima cl'a.Uora potrˆ es:servi oo ma.i una lesione potenziale di diritti o di interessi; ma padfico che soltanto .contro una lesione attnale data la possibilitˆ di impugnativa di un atto. Ancor pi facile la critica alla seconda ;ma,ssima: ,s:e l'atto, non mai divenuto efficace, stato revocato o ritirato, o comunque posto nel nulla, dall'autoritˆ. amministra.tiva che l'a;veva emanato, la impugnativa di un atto che pi non esiste nel mondo giur.idieo non neppure logica;mente conre'Pibile. N, per sos:tenere la ammissibilitˆ della impugnativa in questo caso, varrebbe ac~cennare ad un interesrs:e (o a. un diritto) leso da.Jla motivazione dell'atto revocato; perch quan_~o quesTo vien posáto nerl nulla, niente ne ,s.opravvive, e La-__ motivazione ___. che dell'aH0 fa paárte integ.rante -vien meno a:nch'ess¥a in toto. E se pure t-alvolta l'atto revocato o annullato pu˜, ásecondo eerta dottrina. rivivere per taluni particola.ri effetti, da es:cludere ehe uno di que -16 ~ sti pos¥sa essere costituito da'l p-rocedimento giurisdizionale, che tende all'o annulla,meuto dell'at¥to, scopo. che s¥i giˆ raggiunto attraverso lo SipOntaneo C'Om.portament o dell'IAmmini,strazion:e attiva. Si oonviene 8enza ri8erve 8Ul pu,n,tlo che 8olo gli atti ammini8trativi effi¥caoi po88a.rto 8piegare effetti giutáidicri., e ohe per 'proporre rioor8i in via giu.risdizionale ed amministrativa occorre la le- sane attuale di un interes8e si veda anche Zanobbi: Oorso di diritto a,mminiástrativo, rispettivamente váoál. l, 299, e vol. II, 77 e 234. .Sul 8econdo punto, fermo il principio che non si p088a impugnare un atto revocii,to oannullato di ufficio, per˜ da ritenere ohe sia impugnabile l'atto di revoca o di anntUllamento come tali, e sempre che il precedente atto posto nel nulla ave88e giˆ fatto sorgere diritti od interes8i tutelabili. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Atto amministrativo -Illegittimitˆ -Annullamento -Diritto quesito. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n.717-48 -Pres. Pellegrini, Est. Lo Russo Caputi, P. M. Pomodoro Finanze contro Ist. Scannapieco). L'atto amministrativo illegittimo non produce diritti quesiti e pertanto il suo annullamento di ufficio vale a rimettere i.n vigore l'atto pi antico se quello annullato ne aveva disposta la revoca. V. ne~ senso della massima Codacci Pisanelli: ÇL'annullamento degU atti amministrativiÈ, pag. 212 e segg.; Romanelli: ÇL'annullamento degli atti amministra.tivi È, pag. 341 e segg. Una consegáuenza pratica del principio pu˜ essere quella che l'Autoritˆ GiudWiariJa difetta di giurisdizione a conoscere delle pretese del privato che chieda l'a condanna dell'Amministrazione per inadempimento di un contratto il cu.i decreto di approva: 191), il S. C. chiaráisce che non occorre una riproposizione formare essendo suffi.ciente cl&e risulti in qualunque modo la volontˆ di rri.portare dette domande ed eccezioni all'esame del Giudice di appello. CASSAZIONE -Disposizioni autoritˆ competenti sul blocco dei prezzi -Carattere normativa -Denuncia bilitˆ in Cassazione. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 811-48, Pres.: Giaquinto, Est.: Chiappa, P. M.: Vitanza -S. A. Scambi Estero contro Soc. Naz. Trasporti Gondrand). Le disposizioni delle Autoritˆr competenti in materia di blocco dei prezzi, hanno carattere normativo; e perci˜ la loro violazione denuncia bile . in Cassazione. Le A utortitˆ! competenti in materia di blocco (rectius : disciplina) dei prez'Zi S¥Onoá il Comáitato intermin.isteriale e i Comitati provinciali dei prezzi istit~titi con decreto luog'Otenenziale 19¥ ottobre 1944, n. 347, modificato con decreto luogotenenz> iale 23 aprile 1946, n. 363. Le norme sulla disciplina dei prezzi furono per la pritrrub volta em(J;M¥te con deetreto,álegge 5 ottobre 1936, n. 1746; questo decreto fu sostituito dal decreto-legge 16 giugno 1938, nt. 1387. Il vero e proprio blocco (rigido) dei prezzi /'Il( disposto con decreto-leg¥ge 19 gi;ugno 1940á, n. 953, successirvamen,te p1áorogáato con decreto legislativo luogoteneri$'Va,le 12; marzo 1941, n, 142, 11 marz¥o 1943, n. 100, 28 (J.ice"mbre 1946á, n. 566á e 20 giugno 194 7, n. 845á. Att~talmente la disciplina dei prezzi regolata dal decreto legislativo 15 settemb-ne 1947, n. 896. COMPETENZA -Leggi nuove sulla competenza Applicazione immediata -Preclusione per effetto di sentenza non impugnata. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 732-48, Pres. : Colagrosso, Est. : .. Conucci, P. M.: Pittiruti -Bertossi contro Sorge). Sopravvenute, nelle more del giudizio, nuove norme processuali le quali abbiano reso competente il Giudice che tale non era quando venne &dito1 esse sono di immediata applicazione anche -18 ai rapporti pendenti, quando sulla questione di competenza non sia intervenuta preclusione per effetto di sentenza. non pi impugnabile. In senso conform.e cfr. Oassrw., 15 giugno 1942', n. 16-1á6á in ÇForo italianoÈ, 1942, I, 962 con nota clell' Andrtioli, che rileva come il principio affermato dal S. G. sva in armon,ia anche col principio generale dfJlla eaonomia dei gi;ud;izi peroh il Giudice dovrebbe diohiararsi incompetente per poi vedere laá c~JJU;sa rt:presa, davanti a sá gittl8ta¥ le norme sopravvenute. CONTUMACIA -Riapertura del contraddittorio -Legá ge organica sulle acque. (Corte di Cass., Sez. H, Sent. 886--48, Pres.: Piacentini, Est.: Buscarino, P. M.: Pomodoro -Vernazza contro Barbagallo. Con l'entrata in vigore del nuovo c.p.c. da ritenersi abrogato tacitamente, ai sensi dell'art 15 delle preleggi, il sistema processuale della contumacia disciplinato dalla legge organica sulle acque. Pertanto, l'istituto della riapertura del contraddittorio previsto dall'art. 178 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che richiamava l'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1901, n. 403 sulla riforma del procedimento .sommario, deve ritenersi non pi in vigore nel processo speciale avanti il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche. Evidentemente il richiamo all'a-rt. 15 delle preleggi va inteso in, relazione all'a norma ohe dispone che l'abrogazione della legge pu˜ avvenire implicitamente . . ¥ . . Ç per'ch la nuova legge regola l'intem materia giˆ regollata dalla¥ legge anteriore È. Va notato che il Tribunale Supedore delle Acque con .<~entenza 12 febbraio 1946 (in ÇForo Italiano È, 1946á, I, 395) ha affermato che Ç le disposiziioni del T. U. 8Ulle acque e impian.ti elettrici approvate con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, kanno, rispetto al Codice di procedura civil'e del 1942, carattere di legge speciale e non possono ritenersi abrogate senza una norma espressaÈ. Sui limiti della massima sopra riportata, in re lazi.one all'applicabilitˆ delle norme del c.p.c. ai procedimenti avan.ti le gi'1J!I"i8dizioni speoiali, V. in qu,esta Raássegna n. 6 pag. 6, Voce Ç Oasása zione >>. DEPOSITO -Perdita della cosa depositata -Denunzia al depositante. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 775-48, Pres. ed Est.: Cannada-Bartoli, Rei.: Chieppa, P. M.: (Pafundi Diff.) Foschini contro Ditta Ercoli). La disposizione dell'art. 1780 á 1¡ comma -del Codice civile, va intesa nel senso che per l'esonero del depositario da ogni responsabilitˆ essa richiede, oltre alla. non imputabilitˆ della. pecrdita della cosa depositata, che libera dall'obbligo della restituzione specifica, áanche l'immediata denuncia. della perdita al depositante; che libera dall'obbligo del risarcimento del danno comprensivo della restituzione per equivalente. La soluzione data dalla Corte Suprema alla questione dei limiti della responsabilitˆ prevista daU'art. 1780 Codice oivie merita una approfondita discussione. Da~ oonl;;rasto che s~ determinato nel Gollegie gitbdiowr/,te p%ñ deásumersi omne la soluzione non possa ritenersi come indicativa di 1J-n orientamenáto dej“mitivo della giurigprudenza. della Corte Suprema. Sulla questione ha scritto una pregevole nota il N avelli in. Ç Archivio di ricerche giuridiche >>, 1948, n. 4-5, col. 392. GIURISDIZIONI SPECIALI -Pieno sindacato di legittimitˆ sulle materie ad esse devolute. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 863-48, Pres. : Messina, Est. : Gabrieli, P. M.: Santoni-Costantino contro Frongillo). Nell'ordine delle giurisdi2.ioni il sindacato di legittimitˆ importa limiti di cognizione, ma non di applicaz.ione diretta della norma giuridica al caso concreto. Pur limitata la cognizione, la giurisdizione di legittimitˆ esplica, di regola, la sua funzione in senso negativo e positivo (annullamento e statuizione). A questo principio si derogato espressamente per la Corte di Cassazione e per il Consiglio di Stato. Pertanto queste giurisdizioni non possono, in via di massima, istituzionalmente, pronunciare che in modo negativo. Invece le giuri. sdizioni speciali che vengono ad inserirsi nel nostro ordinamento, appartengáano esse alla sfera dell'A.G.O., o alla sfera delle giurisdizioni amministra. tive, saJvo espresso divieto, esercitano in virt del cennato principio genera.le un sindacato pieno di legittimitˆ ¥sulle mateTie ad esse devolute. La speoie in ordine alla quale la Corte Suprema ha fatto applicazione della massima sopra riferita la segttente : un Gommsgario degli alloggi aveva emanato un decreto di derequisizione di '1.l:n immobil'e senzia apporvi la for'mula di rilascio forzato j la Oom¥missione di cui all'arrt. 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 1946, n. 425 aveva ritenuto ohe dentrasse nei suoi poteri di apporre bale formula. La aorte ha confermato tale statu.izione. Si tratta, come si vede, d'una specie singolarissima, che non giustifica affatto l'ampia porta.táa apparentemente attráibuita alla massima, la quale sembra che sovvert.a compl'etamente principi finom indiscussi, come quello che la giurisdizione cos“ detta piena neái confronti ˆell' Am,ministrazion,e, quella oio che consente al Giudice di gostituire la propria volontˆ alla volontˆ dell'Amministrazione, sia del tutto eccezionale. Qui si. afferma inveoe che q%Cástm la regáola e che queUw che finora si era ohiamata ,giturisdizione ge á nerale di legittirmi.tˆ (art. 2<6 T. U. delle leg¥gi sul Consiglio di Sta¥to) sia da oonsiderarsi dell tutto ec cez,.ionale e frutto di deroga espressa al principio. Non possi.amo, natural'mente, consentire in que sta opinione che mette in discussione il problema fondamentale dei limiti della giurigdizione... in...:ge.= n.ere e di q1wlli della giutáisdizione di leg“ttimitˆ in specie. Riteniamo che, fino a contraráia norma espressa (e d'ora in poi costituzionale), i limiti della gi~ -19 r“sdi~ione (e inchuliarno in questa anche i Giudici spe.ciaál'i) n.ei confronti della Amministrazione siano pur sempre quelli segnati dall'art. 4 della legge 20 marzo 18652 n. 2248 AU'egato E e 2;6 della legge sul Consiglio di Stato, per i quali al Giudice ordinario vievato di ~nnullare e modificare l'atto amministrativo e a.Z Giudice amministrativo consentito solo (salvo i casi espressamente determina{ i) di annullare, ma non, di modificare lá'atto stesso. Inesatto a;pp~re poi l'accostamento tra i~ potere d' annulla;rnento della Cassaz'ione che si esercita in ordine ad atti girwrisdizionali e solo corn.e mezzo per conseguire lo scopo proprio della giurisdizione, e l'ann,ullamento pronttnziato dal Consiglio d-i Stato e che costituisce l'a forma di attivitˆ normale della giurisdizione amministrativa come fine a. s stessa. Per il concetto di gi.urisd%¥ione v. Carnelutti Ç Sistema È, vol. l o, pag. 131 e seguenti. Circa il caráattere eccezionale della giurisdizione piena (cio di annullamento e statuWione) V. R'anelletti e ,Amoráth Ç Giustizia Amministrativa:È in N.D.I., Vol. VI, pag. 424. V. anche il discorso pronunziato dal Presidente del ConsáigUo di Stato Rocco in Ç-Rivista Amminist árativáa della Rep~ttbblica ItalianaÈ, 1948, faso. P, pag. l, nel quale l'itluoStre ma;g¥istrato auspica che sia conferita al Consiglio di Stato (de jure condáendo) e in via eccezionale, ~a facoltˆ di correggáere gli atti amministrativi illegittimi, quan,do siano manifestamente conformi a git~;stwia, in taluni casi di pi lievi. irregolaritˆ formali nel processo di formazione o di manifestazione della volontˆ; della Pubb~ica Amministrazione. (A. S.). IMPIEGO PRIVATO-Licenziamenti -Causa giustif“á cativa -Sostituzione di quella comunicata. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 544-48, Pres. : Piacentini, Est. : Moscati, P. M. : Pomodoro -Busi contro Officine Villar Perosa Ç R.I.V. >> ). Non consentito sostituire una causa giustificativa di licenziamento a quella specificatamente espressa come determinante, nella comunicazione -del relativo provvedimento. La Cassazione conferma con questa sep,tenaa i principi giˆ affermciti in tema di non modificaábilitˆ d.ella giusta causa determinante il licenziamento in tronco (cfr. Cassaz., 31 ágennaio 1939, in. Ç Lavoro >>, 1939, 442 ; Cassaz., 6 luglio 1942, in Ç Riv~ Lav: >>, 1942, 531 e preoedenti, ivi cit.), ma l~i.nteresse partioolare delZa massima che tali principi sono applicati al di fuori dell'ambito della. giusta causa, nei casi in cui la limitazione del potere di licenziamento ad nutum dell'imprenditore (blocco dei licenz¥iarnenti, nel'la specie) renda comtmque necessaria la specifica~ione della causa del provvedirnento per poter esaminare se rientri in quelle previste dalla legge. Da cui due consegnenze : prima di tutto che_ in tali casi necessario dichiarare la causa che legittima il~ licenziau~ento, secondariamente che ~a causa una volta dichiarata non pu˜ pi modificarsi invocandone altra pur esistente ma non posta come determinante del licenziamento stesso. E' cos“ un ntwvo principio che insensibilmente dall'impiego pt~;bblico passa all'impiego privato e al rapporto di lavoro in gŽnere. áá á IMPOSTE E TASSE -Solve et repete-Tributi dovuti dalle Amministrazioni dello Stato -Enti pubblici. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 781-48, Pres.: Pellegrini, Est.: Piacentini, P. M.: De Villa -Ente Zootecnia contro Comune Castelmassa). Le Amministrazioni dello Stato quando, eccezionall; nente, esse stesse siano soggette, per espressa disposizione di legge, ad un determinato tributo locale, o non siano espressamente esenti dal tributo medesimo, non sono soggette all'osservanza del precetto¥ del solve et repete. Tale principio si applica. non solo per le Amministrazioni dello Stato le quale disimpegnano, direttamente, funzioni di carattere permanente; ma anche per quelle Amministrazioni di Enti pubblici alle quali lo Stato abbia delegato, in via temporanea, proprie funzioni per fronteggiare situazioni di emergenza, create dallo stato di guerra o dopoguerra. Tra talj Amministrazioni compreso l'Ente Economico della Zootecnia costituito in base alla legge del 18 maggio 1942, n. 566, ed alle disposizioni integrative. Sulla inapplioabilitˆ nei confronti dello Stato der precetto del solve et repete v. Ç.Relazione dell' AvvocaturaÈ, 1930-1941, vol. II, pag. 56. v. anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 11698/41, in ÇSettimana denla CassazioneÈ, 1941, lOOol. I n qt~;esta uUima sentenz¥a la Corte si era limitata a dire che lo Stato pu˜ essere soggetto a triáttto locale solo eccezionalmente, per disposizione espressa di legge, senza aggiungerre, come nella presente sentenza che la sogágezione poss.a derivare anche da 1.ma mancata espressa esenzione. Non sembra peraltro che qnesta diversa formnla valga a spostare i tetámini della questione dell'as soggettabilitˆ generica dello Stato ai tributi 1lo cali, qttali risnltano dalle indicazioni fornite in questa Rassegna n. 1-2, pag. 8. Importante l'affermazione della Corte in or dáine alla na,tura di organo statale dell' En.te de/Ja. Zootecnia. Ci sembra oppo1átuno riprodU;tTe te 8tu.alm.entela parte della motivazione che 8i rife risce a qnesto punto : Ç Come noto, l'En te di cui controver:sil(b, fn costituito con. la¥ legge 18 marzo 1942, n. 566, che lo dichiar˜ Ente pub blico (art. 2) ed organo ansi~iario del Ministero dell'Agricoltura e Foreste (part. 3 e 8) ; ed i suoi funzionari sono di nomina governMivi. Si tratta cio di uno di queg¥z.i Enti i quali hanno, tra le altre, le seguenti attri˜uzioni: ..... Ç q) organiz Z'ano e d-irigono l'ammasso obbligatorio dei pr:__o-_ . dotti e le a,ltre forme di disciplina collettiva j e) a tal fine, anrano l'osservanza dell'obbligo delle. de: nzmcie di riproduzáione j con,trollano le operazwm di raccolte, conferimento e col:locamento dei pro dotti sottopo8ti a vinoolo, da.Z Ministero deW Agri -20 (áoltáura ~á curano la pr:ovvi.<;ta dei finanziamenti) concordandone prevw inte.'la, col Ministero delle Finnnze) le condáizioni e le modr.Llitˆ con gli orgam competfánt“ >>. llgli F.'nti, C08í costituiti) fnrono devoluti tutti i compiti e le funzioni precedentemente esercitati dai Settori della, Federazione Nazionale dei Consorzi Provinciali tra i prod?kttori dell' Aágricoltura J nonch quelli dei consorzi stessi c delle relatáive Sezioniá Provinci4li. Nella specie) in altri terminj,, ricorreva l'ipotesi n,on di un semplice Ente pubblico ~ pienamente autonomo anche finanz¥iarwmente -che lo Stato crea o riconosce, in quanto lo costituisce o riconosce attivo nel suo interesse, e per compiere fun zioni ausiliarie d“ quelle statali; ma di un vero e proprio organo dello Stato (e cio di un orgoan.o del Ministero dell'Agricoltura) al quale lo Stato ha delegato alcune funzioni de~icate di carattere strettamente statale. Di f?knZioni cio che lo Stato avrebbe dovuto e potuto adempiere direttamente, a mezzo degáli organi periferici del Ministero dell' Agricoltura, ma per le quali, lo S'tato stesso lba ritenuto opportuno di máeare un organo di carat-á tere temporaneo e transitorio in momenti di emerá genza; e quindi, di u.n organo destinato a cessare, appena il periodo di Qmergenza fosse superato È. Sulla natura di organi statali di Enti .sirnili a quello de[Z'a Zootecnia, v. in questa Rassegna numero 1-2, pag. 8, ávoce Irnpiego pubblico. Naturalmente, affermata la natura di organo statale, anche ad ordinamento autonomo, ne deriva la con.seguenza che la rappresentanza e difesa in giudizio degli orga.ni stessi spetta alla Avvocatura dello Stato. IMPOSTE E TASSE -Solve et repete -Azione di accertamento negativo. (Corte ~di Cass. Sez. Unite, Pres. : Pellegrini, Est. ; Parziale, P. M. : Santoni Finanze contro Cons. Der. Vergella). Il precetto del solve et repete ricorre se il pi'ivato contribuente propone azione di accertamento negativo. Pertanto improponibile l'azione diretta a far dichiarare non dovuta l'imposta sui contributi futuri dovuti dai consortisti di un Ente per il Coordinamento degli scambi. Il nucleo centrale della motivazione della Corte Suprema il seguente : Ç Questa C. S. ha pi volte avuto occasione di avvertire che i. precetto del solve et repete trova applicazione in ogni .controversia d'imposta, sia che vi si, impugni l'obbligo al tributo o la determinazione della sua esatta misura, sia tutte le volte che la controversia) anohe a.Uraverso ?kn'azione di mero accertamento, si risolva in un ostacolo per la pra.tica r6'aliz.zaz¥ione della pronta ed esatta perfezione del tribáu,to, ci˜ che essenzialmente e raziona. Zmente sta a vase dell'indicato precetto legislativo inteso ad assiourare, col previBto gettito delle pubbliche entrate, la BteBsa contin,uitˆ dei pubbrici Bervizi È. L'Avvocatura aveva altres“ prospettato un'altra mero accertamento in materia tributaria. Ripru duc1amo qui testualmente l'argomentazione ad dotta a sostegno della predetta tesi: Ç L'inammiss-ibilitˆ; di un'azione di mero accertarnen, to, spiegata dal oont.ribuente __ per far dichiarare illegUtirme pretese tributarie non att?kaU, ma possibili in avvenire, pu˜ essere desunta, oltrech dai principi di diritto comune della norma Ç solve et repete È. La dispoBizione generale sul Ç solve et repete È recata dall'art. 6, secondo comma, della záeggáe 20 marzo 1965, n. 2248, All. E (ÇIn ogni contro árersia d_.imposte gli at.ti d'opposizion,e per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'i.mposta, eocetto il caso che si tratti di domanda d“ supplementoÈ) stabilisce una regol'a e una ecceoz¥ione -cui va ag¥giunta, come appresso si dir¥ˆ, una seconda eccezione, non. espressa, ma considerata un complemento logico del práecetto legisl!ativo -le quali sono destinate a va.lere, alternativamente, per tutte le controversie d'imposta, ~a o~i cognizione possa essere devoluta al Magistrato ordinario. Di g¥uisa che, se sia 1Jrqpo.'lta davan,ti all'Autoritˆ giudiziaria una domand.a in materia di tributi, tale da non con(Jif"etare n l'ipotesi genera.Ze, in cui trova applicazáione il precetto, n alcuna delle ipotesi particolarái,, in cui Vapplicazáione eccezionalmen,te cscluBa, ci˜ signifi.ca che si tratta di domanda, ráispetto alla q~táale non pu˜ essere esercitata la giur áisdizáione ord,inaria. La rego.la che la domanda giudiziale non sia proponibile se non práeceduta da.Z pagamen,to dell'imposta. La prima eccezione (eBpresBa) si ha quando chi agáisce in giu,dizio 8i opponga ad áuna richiesta d'impo1:1ta suppletiva. La seconda eccezione (non espreBsamente contemplata dalla legge) stata ammesBa dalla giurisprudenza in, casi, nei q~tali. il credito tributario affermato dall' Amministrazione contestato dall'attore -sebbene sussistano tutti i suoi elementi costitutivi -sia ancora, in t1Itto o in parte, non esigibile al momento della propoBiz¥ione dell'a domanda giudiziale (come, ad es., allorch non sia scad11,to il termine per la esazione delle singole rate in eu{ , d“ regola7 ripartito il pagáamento delle imposte dirette): rite-~ nendosái, nei casi in parozáa, che l'osserva~a del precetto Ç solve áet repete >> possa essere limitata alla parte esigibile del debito. In tutte le ipotesi ora indicate si riscontra un ¨l presuppoásto comune: che la domandaá giudiziaria w. sia diretta a contestare, o comunque a impedilf'e_ L.l~.~ olw sia esercitato, iJl diritto alla percezione di una á;~ imposta, ritenuto dr.LU' Amministrazione giˆ esi-t stente e determinato in tutti i suoi elementi (an-t che se no1~ irnm_ediatamen,te esi!fib~l'e). La_ norm~ lEi] gáenerale, ~nfattt, e le sue eccezwm sono tncardt-=~ nate su.l concetto ohe, per poter adire l'Autoritˆ! 1 giudiz¥iarut, sia oriUnariamente necessario, e in ta-~~ luni casi non necessario il preventwoá paga~e~to :::; del tributo 7¥ concetto il quale pres~tppone che vi-._, sia sempráe un debito da soddisfare e quindi 1kn .;j ::;;~ e concreto rapporto di obbligazione pecu l tesi relativa allaá inammissibilitˆ d“ un'azione d“ -21 Da ci˜ si argomenta) Ç a contrario È, che) qualora da-vanti alrAutoritˆ giudizia;ria 'sia proposta una domanda diretta non a contesta;re l)afterrnaz'ione) da parte dell' Ammin,istrazione) deWesistenza attuale d-i un credi-to tribát~tario concretamente determina-to) ma a prevenire laá possibilitˆ che una pretesa del genere sia fatta valere in tem.po fu,turo) si ha un caso di azione) la quale) anzich essere sottratta alfonere del Ç solve et repete È, esula comp¥letamente dall'am-bito del(a previsione legislativa e deve) pertan,to) essere senz)altro ritenuta inammissibile. Anche nel senso ora indicato) la disposizione delfart. 6, secondo comma) dell;a leggáe sul contenzioso amministrativo con l'iene) per implicito) una determit~azione dei limiti della giurisdizione ordina; ria -nelle controversie in materia tributariaÈ. IMPOSTE E TASSE -Imposta sul capitale di Societˆ straniere -Presupposti. (Commissione Centrale per le Imposte Dirette -Dee. 15 luglio 1947, n. 91408) Per Ç capitale estero JJ ai fini dell'imposta prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3280 si intende il capitale appartenente a Societˆ costituite all'Estero e non il capitale appartenenti a stranieri e impiega.to in societˆ italiane. La parte essenzáiale della motivazione adottata dalla-Commissione Centrale la seguente : Ç N legisZatore ánon da importanza alla forma della costituzione della societˆ od associazione (perci˜ dice di qualsiasi forma), non tiene oon-to della nazionalitˆ dei titolari di detto capitale (cornun. que essi si chiamino a~doni-sti o partecipanti) ma solo es-ige che si tratti di operazioni compiute da societˆ od associazioni costitui-te all)estero. La costi-tuzione al.r 6'Stero pen::i˜ il presupposto essenziale insostituibile che deváe risoontrarsi perá l)imposiz-ione su-l carpita-le estero. La. Commissione Centra~e per altro ha precisato e limitato la portata della massima da ess-a affermata con le segttenti considerazioni. << E neanche pu˜ dirsi possibile la elu,sione del tr-ibuto) ricorrendo all'espediente di fa;re oper'are la societˆ costituita in IfJalia come mero organo di attuazione di operazioni fatte e deliberate da so cietˆ straniere. Be questa situazione e comportamento risu~tino accertati nei singoli casi) la questione muta radi calmente nella sua concez,ione e risol-uzione. Qui non pi la societ-ˆ costituita in I t alia fa rebbe le operazion,i) ma quella straniera) ebbene adunque in confronto di qv,esta direttamente po tr'ebbe e dovrebbe farsi raccertamento tribu tario JJ. In rel'azione a tale preci-sazione il Ministero delle Finanze -Direz. Gen. Tasse -ha diramato la circoZMe n. 94392 del 18 marrzo 1948 ohe riportata nella Rivista di legisla2.ione fiscale n. 56 del 1948, 1)ag. col. 433, circolare la quale appare una esattissima_ applicazione dei principi fissati nella decisione sopra 1áiportata. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Locazione di immobile dal soppresso partito nazionale fascista da parte del partito fascista repubblicano -Inefficacia. (Appello, Milano, 13 aprile 28 maggio 1948 -Amministrazione Finanze contro S. A. Grandi Imprese Teatrali e Cinematografiche). La dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, condizionata all'ipotesi in cui l'atto adottato sotto l'impero del sedicente governo della r.s.i. non debba essere classificato tra quello previsti dagli articoli l o 2 del citato decreto, non preclude la prosecuzione di un giudizio in cui si controverta della validitˆ dell'atto ai sensi dei citati articoli l e 2 (1). La nozione di Ç atti di disposi2.ione Jl in base ai criteri di puro diritto privato non applicabile ai beni di proprietˆ di enti pubblici, i quali devono gestire anche i loro beni patrimoniali per finalitˆ di utilitˆ generale. Vanno in conseguenza annoverati tra gli Ç atti di disposizione JJ tutti quelli che pongono sui beni stessi dei vincoli che comunque inceppino lo laro libera disponibilitˆ per scopi di interesse generale, e quindi anche le locazioni (21). Sui beni del soppresso p. n. f., devoluti allo Stato, non ha potuto compiere alcun atto efficace il p. f. r., sia per difetto del rapporto di pertinenza con i beni stessi che per la propria incapacitˆ giuridica, non essendo stato riconosciuto come soggetto di diritto (3). (l) Il decreto di inefficacia intervenuto dopo che il Tráibu.nale aveva. ri-tenUtto che la locazione in esame non potesse inquadra1ási tra gli -<< atti di disposizáione JJ, ed andasse quindi soggett.a al regolarnento stabilito dall'art. 4 de~Za legge sull'as8etto. Es8o era condizionato all'ipotesi della conferma della sentenza del Tribunale) e la Corte quindi ha coárrettwrnente in-terpretato l)art. 329 c. p. c. escludendo che potesse eostituire acquiescenza un atto non certo incompatibile con, la .volon, tˆ di appellare se .condizionava la-propria efficaci- a appunto all'esito delfimpugnativa. I n via pi generale si pu˜ prospettare il que sito se ~ dichiarazione di ineffi-cacia di un provve dimento a-i sen,si deWart. 4 precluda all'ammini st-razione la facoltˆ di farne valere finefficacia ai sensi degli a-rticoli l o 2~ La questione pu˜ avere un)importamd.Mnentalt; fart. 3 del decreto) che consente di attribuire ef.fi __ caoia agli atti in esarme) che alt1áimenU devono considera;r si nulli. Vipotesi. che si fa che un atto appartenente ad una delle categorie esaminate, e quindi ipso jure -22 nullo, sia invece dall'amministrazione considerato valido ni sen,si dello art. 4, e si chiede se siffatto comportarnento dell'amministmzione equivalga ad ttna dnuncia ad avvalersi della nullitˆ, che ver rebbe in conseguenza sanata. La soluzione non pu˜ che essere negativa. Pi che di náullitˆ nella specie si dovrebbe par~acre di inesistenza delFatto per difetto dei suoi requisiti essenziali, e non quindi concepibile alcu.na sa natoria. La d.isposizione dell'art. 3 ha caratátere eccezionale, n pu˜ ipotizzarsi 'lltna convalida im plyiJ.ta e.s8endo ricllviesto un d,ecrreto motivato (v. in qt~esáta, Ra.ssogna n. 5 gli atti della r. s. i. n. 3). L'emanazione di un provvedimento ai sensi dell'art. 4 non pu˜ mutare la natu,ra giuridicac e la conseguente regolamentazion,e che la legge ha fatto degU atti emanatisotto l'impero de l sedicente governo debla r. s. i. Se l'inejjicacia. stata (lichiar\ ata per tuz,iorismo" come nel oaso esaminato dalla Gñrte di Milano, il provvedimento avr:ˆ una efficacia condizionata all'accertamento della natura dell'atto d>a. vnvalidare; se invece essa sta.ta dichiarata per errore, si tmtterˆ di un provvedi: mento ill'egittimo per mancanza di causa, e quindi improduttivo di effetti. (2) Si confronti su,lla questione l'articolo di fondo del n. 5 di qtwsta Ra.ssegnn, pag. 6 e 7. (3) La questione dell'inefficacia, nei confronti dello Stato itnz.iano, degli atti del p. f. r., va esaminata distintamente per quel:li relativi ni beni giˆ appartenenti al soppresso p. n. f. e per gli altri relativiá al patrimonio acquistato successivamente all'8 sttembre 1943. Peár i primi non pu˜ essere dubbia l'inefficacia. I beni del p. n. f. fwrono devoluti allo Stato, in applicazion,e dei principi gener'ali, con i decreti 2 agosto 1943, n. 704 e 27 luglio 1944, n. 248, ed in eonseguenzn qttalsiasi obbligazione assunta nei conf?áonti di essi dal p. f. r. che ,ne aveva usurpato il pos8esso, nonr;˜ avere efficacia vincolante verso il legittimo proprietario, a parte l'incapa cit-ˆ giuridica de p. f. r. stesso. Anche dei beni successivamente acquistati dal 'p. f. r. non pu˜ e8cluder8i l~a devoluzione allo Stato. Nei confronti di es8i peraltro, e nei limiti della loro consáisten1za, 8i devono ritenere vincolanti nei confronti dello Stato le obbligazioni assunte dal p. f. r. PENSIONI -Impiegati statali -Dipentlenti civili e militari -Inabilitˆ in servizio -Azioni di danni. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 832-48, Pres.: Miraulo, Est. : Santoro, P. M. : Eula -Ministero Trasporti contro Parrini). Al dipendente civile e militare, per l'inabilitˆ di ogni grado, da qualunque causa prodotta, in servizio o in occasione del servizio, non compete che la. sola pensione privilegiata ordinaria1 da liquidarsi dall'Amministrazione a seguito di istrut. toria per l'accertamento della causa o occasione del servizio e il grado d'inabilitˆ. Ogni azione di danni per fatti colposi esclusa., e solo pu˜ sperimentarsi qualora a seguito del procedimento ammi.nistrativo sia stato escluso ricorrere gli estremi per la pensione privilegiata. Si tratta. di una notevole riafferm.aMone dell'appicaz áiene del Decreto Legge 6 feb br!aiO' 1936, n. 313. á á L'esame della insussistenza degli estremi per la concessione della pensione privilegiata non. pu˜ essere fatto dalla Autor#ˆ! Giudiziaria, nemmeno al fine di stabilire la sua competenza. D'altra parte l:'Autoritˆ Giudizáiaria non pu˜ non ritenerási vincolata alZa pronunzia della giurisdiz, ione speciale che neghi la sussistenza deg,li estremi predetti. RESPONSABILITA CIVILE -Parenti della vittima Azione relativa -Carattere. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 844-48, Pres. : S;t'ardo, Est.: Gabrieli, P. M. : Cigolini -Caccavale contro Ferr. Sec. Merid.). Il diritto al risarcimento del danno sub“to per la m01-te di un congiunto, causata da fatto illecito, non Ila carattere ereditario, ma esercitato jnre proprio. L'azione ripa.ratoria, spetta a. chiunque abbia sub“to, al moment˜ in cui si verific˜ il sinistro, una offesa nella propria sfera patrimoniale per effetto immediato di tale evento. Pertan. to i figli del de cuius pur se adulti e abienti, sono portatori di un interesse che li legittima a cllieere il ristoro del danno indipendentemente da prestazioni alimentari; purch dimostrino un titolo idoneo a far ritenere cheun valore economico uscito dal loro patrimonio ovvero che venuto a mancare un fondato beneficio. La massima assolutamente esatta. Giurispr1.tdenza costante. Pe1á quanto rigll!arda la responsabilitˆ delle Fer rovie la Corte Suprema con sentenza 5á aprile 1940 (in Ç F'oro Ita~ico )}' 1940, I, 531), ha peraltro deciso che tale responsabilitˆ debba essere conten1. ttn nei limiti di etti agli articoli 11 e 12 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone, s“ che legittvmati ad agire per il risarcimento dei dannái derivati da incidenti ferroviari, sono solo le persone previste nel citnto art. 12. RESPONSABILITA CIVILE -Responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione -Polizia Stradale -Segnali di via libera -Insindacabilitˆ da parte dell'Autoritˆ giudiziaria. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 995-48, Pres. : Pellegrini, Est. : Pasquera, P. M.: Santoni Rugiu -Ministero dell'Interno contro Gentili). 1. Non viola norme di legge o di regolamento l'agente di Polizia stradale che ad un incrocio dia il segnale di via libera senza farlo precedere dal segnale di avvertimento. 2. L'autoritˆ ~Giudiziaria, non pu˜ sindacare se l'agente suddetto abbia dato opportunamente il segnale di via libera, nemmeno ai fini dell'applicazione del princip~o Ç neminem laedere JJ. -23 La Corte Suprema ha accolto la tesi sostenuta dalla Avvocatura generare dello Stato. S~tlla prima massima, basta richiamare il Dáecreto M inistcriale 5 novembre 1936 indicato sulla Gazzetta. Ufficiale, n. 281, del 4 dicembre 1936. Secondo questo decreto U segnale preventivo di avvertimento n.on affatto obbligatorio. La, seconda massima di notevolissima, importanza ed ha-una portata, che trascende il ooso deciso. w Corte Suprema non ha infa-tti esitato) pur nel vigore dell'a-rt. 113 della Costituzione, a riconoscere che esi.c;te una, sfera, di a-ttivitˆ della, Pubbl- ica. Amministrazione n.ella qu,a,l;e non possot;~;o stts.<~istere n diritti n interessi legittilrni dei cit tadini. N ella specie, tale sfera si fa-tta coincidere con l'esercizio della discreziona-litˆ tecnica, e si escluso che il potere giudizliario possa 8ostituirsi all'Amministrazione nell'uso di ta-le discrezionalitˆ. In base a questa sentenza si pu˜ stabilire la mas8ima che tutte le volte che la legge attribui.sca all) Amministrazione in via eso~usiva, il giudir<,io wuUa oorriBpondenz¥a della fatti8pecie alla, norma_. tale git~;diziáo non possa e8sere sinda-cato da-ll'Autoritˆ á gindiziaria. S~lla discrezionalitˆ tecnica vedi Levi: Attivitˆ lecita individuale ed attivitˆ discrezionale amministrativa, 'ín Ç Stndi in onore di F. Cammeo ))' Vol. 1¡, pag. 79; Pre~~tti: Discrez.ionalitˆ pura B discrezionalitˆ tecnica in Ç Giur. It. })' 1910, IV, 10; Giannini M. S.: Interpretazione dell'atto amministrativo, Ed. Ginfjr, n. 43.e segg.. VENDITA -Blocco dei prezzi -Prezzo corrente o giusto prezzo -Perdita della cosa trasportata Prezzo d'imperio -Applicabilitˆ, (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. Sll-48 cit. sopra). Quando vi sia un prezzo d'imperio stabilito daJla Pubblica autoritˆ, prezzo corrente o giusto prezzo, , ad ogni effetto, quel prezzo d'imperio; e perci˜, ai fini dell'art. 1696 c. c. il danno derivante dalla perditáa di merce trasportata se sottoposta al blocco dei prezzi, deve caJcolarsi secondo il prezzo d'imperio. Non sembra che la massima pos8a valere nel oaáso di c. d. prezzo potitico quando cio il prodttttore, oltre il prezz¥o d'imperio, riceve an.che nna 'integrazione a carico dello Stato. Di q~e8ta integrazione infatti deve tenersi conto al fine di 8tabilire il valore. Nemmeno va-le la m,assima quando vi sia un prezzo d'imperio per una parte del prodotto (qnella cio distribttita secondo un razionamen.to) e nn prez¥zo nbero per il restoJ come ora avviene per i cereali. I n questi casi il giu8to prezzo quello relativo alla quota libera. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI. PUBBLICAZIONE SULLA c GAZZETTA UFFICIALE ¥ 1948 I. D. L. 3-5-1948, n. 799 (G. U.,n. 149): Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.Di particolare importanza sono gli artt. 16-22 che istituiscono ex novo la procedura con,ten,ziosa amministrativa avanti un,a Sezione delle Commissioni delle Imposte per le controversie in, materia di Imposta sull'entrata riscossa per abbonamento. Queste norme riparano ad áuna lacuna, tanto pi sentita, quan,to pi si esteso il sistema di riscossione per abbonamento, che costituisce in, sostanza un metodo d'accertamento della imposta sull'entrata diverso da quello automatico che dovrebbe essere normale, e per il quale ultimo un,a procedura del tipo di quella regolata dagli articoli suddetti appare inconcepibile. II. D. L. 3-5-1948, n. 800 (G., U. n. 149): Esoneri tributari per le merci perdute per causa di guerra e per inadempimento di condizioni e formalitˆ la cui documentazione sia rimasta distrutta per causa di guerra.Il concetto di Çfatto di guerra È quale definito dall'art. 3 pi ampio di quello comune, risultante dalle disposizioni sui dan,n,i di guerra (D. L. 6-9-1946, n. 226), e non, pu˜ essere applicato per analogia. Il parere della Commissione di cui all'art. 6 obbligatorio ma non, vin,colan,te per l'Amministrazione. III. D. S. 3-5-1948, n. 801 (G. U., n. 849): Provvedimenti vari in materia di tasse di bollo. IV. Regolamento del Senato della Repubblica (G. U., n. 155): Notevole l'art. l che costituisce una integrazione, pi che una semplice applicazione, dell'art. 61 della costituzione. V. D. L. 3-5-1948, n. 844 (G. U., 156): Limite di etˆ per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato. Come sempre, si tratta di un provvedimento che adegua lo stato giuridico degli avvocati dello Stato a quello dei magistrati. VI. D. C. P. S~ 20-8-1947, n. 1876 (G. U., n,. 161): Nuovo Statuto det Registro Aeronautico Italiano. In forza dell'art. 19 la rappresentanza e difesa in, giudizio dell'Istituto spettano all'Avvocatura dello Stato. VII. D. L. 24-4-1948, n. 896 (G. U., n. 162): Riconsegna dei beni asportati dai tedeschi. VIII. Legge 9-8-1948, n. 1077 (G .U., n. 190): Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. -Dato ilchiaro carattere di organo dell'Amministrazione dello Stato spettante al Segretariato, n,on v' dubbio che la sua rappresentanza e difesa in, giudizio sono devolute all'Avvocatura dello Stato. IX. Legge 9-8-1948, n. 1078 (G.U. n. 190): Disposizioni eccezionali suita proroga degli sfratti nei Comuni l che si trovano in particola1i condizioni. -Sul con-; cetto di immobile adibito ad uso di abitazione ad . effetti diversi da quello della misura degli aumen,ti, V. in questa Rassegna, n,. 6, pag. 9. X. Legge 4-8-1948, n. 1094 (G. U., n. 193): Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. -Notevole l'art. 7, il quale, in--applioazione dell'art. 102 della Costituzione, evita di istituire una magistratura speciale e solo crea un, organo speciale della magistratura ordinaria, il che non sem-~ bra che sia vietato dall'articolo suddetto. ~ ~ INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L.d FORMUL.dZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .dLOUN MODO L.d SOLUZIONE OHE NE é ST.dT.d D.dT.d AMMINISTRAZIONE PUBBLIICA. -I) Se gli UPSEA siano difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (numero 63). -Il) Se possano essere incamerati dalla Cassa dáelle Ammendáe titoli di credito ed altri valori diversi dal de.naro appartenenti .a detenuti evasi (n.. 64). AMNISTIA E INDULTO. -Se l'amnistia applicata in Italia in relazione a sentenze emesse dalla Coll'te di Appello di Trieste in regime di occupazione, contro l¥e quali non era ammesso altro ricorso, debba considerarsi propria o impmpria (n.. 8). APPALTO. -il) Da quale data decorrano gli interessi sulla 1rata di saldo dáei lavori appaltati (n. 91). -Il) Se il áconferimentoá da parte dell'appaltatore di un mandato non ill'revocabUe e non esente da rendiáconto urti contro il divieto di cessione dell'appalto (n.á 92). -III) Se delle perdite di materiali di casermaggio forniti .ai carabinieri debba rispondere l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore in ogni caso (n. 93). -IV). Se il perimento della cosa oggetto dell'appalto verific.atosi dopo il collaudo eseguito negli stabilimenti del fornitore ma prima della áConsegna al committente gravi sull'appaltatore (n. 94). ASSICURAZIONII. -Se il datore del lavoro che impieghi un dipendente giˆ provvisto di altro impiego .con trattamento di quiescenza .sta ¥esente dall'obbligo di provvedere alle assicUil'azioni sociali per il dipáendente stesso (n. 7). AUTOVEICOLI. -Se possa procedersi a vendita all'asta di autoveicoli del'equisiti dagli Aneati, .ai sensi del D. L. 1-2-1945, n. 46, quando i proprietari, conosciuti ed avvertiti, abbiano omesso di ritirarli (n. 12). BORSA. -Se un apolide possa ess81l'e iáscritto nel ruolo dei pubblici mediatori di borsa (n. 2). CONTABILITA' DELLO STATO. -I) Se la Corte dei Conti sia comp.eátente .a giudicare sul1a responsabilitˆ di militari di truppa anche-in servizio di leva, quando siano consegnatari di fatto di valori o materiali dell'Amministrazione (n. 41). -II) Se l'Amministrazione appaltante, che riceáva notificazione. di una cess.ione di credito efj'ettuata dall'appaltatore, sia tenuta a sospendere immediatamentte i pagamenti all'appaltatore stesso in attesa di decidere se 8/Ccettare o meno detta cessione (n. 42). CONTRATTI AGRAHI. -I) Se le Commissioni pr.eviste dai D. L. 1-4-1947, n. 273 e 277 siano áOrgani giurisdizionali (n. 8). -Il) Se debbano registrall'si gli atti prodotti in giudizio davanti alle Commissioni suddette (n.8). CONTRATTI DI GUERRA. -il) Se il Commissario liqui. datore dei contratti d~ guerra istituito áC˜n D. L. 25-3-1948, n. 674, sia giudice: speciale (n. 2). -II) Se in ráeiazione all'entrata in vigore del D. L. n. 674 del 1948, debbano estinguersi i pll'ocedimenti di convalida. di sequestro conservativo concesso in relaziáone a un contratto di .guerra (n. 8). DANNI DI GUERRA. -I) Se l'art. 89 del D. L. 10-4-1947, n. 261 sui contributi di ll'icostruzione d'immobili danneggiati dalla guerra, abbia carattere interpretativo (n. 4). -II) Se l'unica prova che l'acquirente a titolo oneroso di un immobile danneggiato dalla guerra pll'ima della entrata in vigore del predetto D. L., debba -dare per ottenere il contributo statale sia la convenzione integrativa per atto pubblico prevista dall'all't. 89 del D. L., n. 261 :sopra ácitato (n. 4). DEMANIO. -Se l'Amministrazione debba intervenire in un giudizio ,possessorio vertente fra privati ;in relazione a un bene demaniale (n. 51). FERROVIE. -I) Se le limitazioni alle pll'oprietˆ laterali d1spo.ste dalla legge 9-5-1912, n. 1447 áe dalla loegge 20 marzo 1865, al1egato F (art. 69) in relazione alle ferrovie a vapore si applicano anche a favore delle linee a trazione elettrica (n. 53). -Il) Se le ferrovie dello Stato siano tenute a pagall'e i .contributi unificati per l'~a,gricoltma in reLazione ai terreni a1ppartenenti al loro patrimonio e dati in fitto (n. 54). -llii) Se colui che abbia danneggiato un Impianto ádi chiusura di passaggio a livello sia tenuto a rimborsare: all'Amministll'azi. one , oltre che le spese di riparazione, anche-le speSJe affrontate per garantire la sorveglianza straol!'dinaria del passaggiO" stesso (n. 55). -IV) ¥Se. áCOStituisca fl!normalitˆ di áesercizio il fatto che alcune vettur di un treno sostino in stazione fuori della banchíJ.i.a (n. 56J.: --::_ V) Da quale giorno dáecol!'ra il termine di prescrizione dell'azione pe.r il recupero di tasse di giacemza (n. 57). VI) Come debba interpretars.i l'art. 10 dáel D. L. 16-9-1947, n. 1083, sulle pensioni dei dipendenti delle ferrovie private (n. 58). -26 GUERRA. -I) Se l'anteri01ritˆ alla legge di gue:r:ra di un, trasf,erimento di beni di proprietˆ nemica debb:t risultare da atto o documento di data certa (n. 91). II) Se. la prova del trasferimento degli autoveicoli appartenenti a nemici debba ~risultare dalla is.crizione al P.R.A. (n. 91). -III) Se il sequestratario dei beni di proprietˆ nemica, -di cui sia usufruttuario, jure successionis, un italiano abbia i poteri di amminis1Jrazione (n. 92). !IMPIEGO :PRIVATO. -I) Se nelle indennitˆ di licenziamento da impiego privato debba calcolarsi la indennitˆ di carovita (n. 10). -II) Se debbono calcolarsi l'indennitˆ di disagiata residenza, di .caro-pane, di presenza (n. 10). -III) Se debba .calcolarsi la 13a mensilitˆ (n. 10). -IV) Se la legge 10-6-1940, n. 653, sul trattamento di impiegati privati richiamati alle armi debba continuare ad applicarsi anche dopo la soppráeássione dell'ordinamento siándacale fascista (n. 11). -V) Se detta leggeá possa applicarsi anche agli impiegˆti pr.esso i pairtiti politici e pres.so le attuali associazioni sindacali (n. 11). IMPIEGO PUBBIJICO. -I) Se dáebba sospendersi un procedimento disciplinare a carico di impiegato statale perch questi, nel corso di tale proce-dimento, commetta reato p¥e.r il quale. si. procede penalmente (n. 128). -II), Se ad impiegato statale sospeso ácautelarmen.te dall'impiego pe1r procedimento disc'iplinare e successivamente destituito per altra infrazione, spettino senz'altro gli arretrati di stipendio-p.er il periáodo dalla sospensione alla destituzione (n. 129). -III) Se le norme che regolano la riammissione in se~rvizio dei sottufficiali in carriera co-ntinuativa. reintegrati nel grado a seguito di riabilitazione, valgono anche per la reintegrazione a seguito di amnistia, condono o grazáia (n. 130). IMPOSTE E TASSE. -I) Se la respo-nsabilitˆ solidale del -cessiona~rio di aziáenda, stabilito dall'art. 19 T. U. 3-6-1943, n. 598, per: la imposta sui profitti di guerra, si estenda anche alla avocaztone delle quote indisponibili (art. 73). -II) S.e. la pena pecuniaria prevista dall'articolo 25 D. L. 21-10-1946, IL 223, possa essere .considerata come mult.a (n. 74). -!III) Se, in seguito all'aboliz'ionle dell'imposta sugli animali caprini, si debba ritene~re abrogato anche l'¥art. 129 del T. U. della finanza locale (n. 75). -IV) Se un sovrap11ezzo istituito sui bigUetti -d'ingresso .a pubblici spettacoli, a favore diBU'E.N.A.L., debba essere calcolato, al fine di determinare il p~rezzovalore. imponibile dei biglietti stessi (n. 76). IMPOSTA DI REGISTRO. -Se le decisioni delle Commissioni per le Controversie Agrarie di cui ai DD. LL. nn. 273 e 277 del 1947, Sáiano soggette a r.egistrazione (n. 51). IPOTECHE. -I) Se in materia di ipoteche si abbia -un foro duplice (n. 2). -Il) Se s1iano valide 1e ipote.che giudiziali iscritte sui beni dotali (n. 3). LOCAZIONI! DI COSE. -Se il Calcolo degli aumenti disposti col D. L. 12-10-1945, n. 669 e successivi debba farsi, nel .caso di contratti anteriori al 1934, sui carwni originalri o su quelli risultanti dalle diminuzioni disposte col D. L. 14-4-1934, n. 563 (n. 30). áá NAVI. -I) Se il Si-ndaco-possa autenticare le sottoscrizioni di contratti per sctrittura privata aventi pe:r: oggetto la costruziáone, proprietˆ o godimento di galleggianti esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalitˆ (n. 29). -II) Se alle navi assicurate. .contro i rischi di guerra, che non siano totalmente :perdute, sia a,ppl¥icabile l'articolo 4 del D. L. 19-10-1945, n. 686 (n. 30). -III) Se tale articolo si applichi solo agli armatori che abbiano domandato di fruir,e. dei beneficii. di cui al predetto decreto (n. 30). NOTAIIO. -Se la competenza del notaio a rogare atti pubblici debba intlendersi come normale, menilráeá quella di altri pubblici ufficiali deve rite-ner:si .eocezionale (n. 1). PENSIONI. -l) Se l'art. 5 del D. L. 31-7-1947, n. 810, che vieta la concessione di pensione privi1egiata allorch si sia comunque decaduti .dal diˆtto a trattamento di pensione di gueárra abbia caii'attere interp:r:etativo (:numero 22). -II) Se debba concedersi pensione di riv.ersibilitˆ alla vedova di un dipeándente statale la quale abbia ottenuto :all'estero una sentenza diá .cl'lvorzio nei confronti del dipendente stesso (n. 23). POSTE E TELEGRAFI. -I) Se l'apertura di un conto cor~rente postale sia atto di ordinaria .amministrazione !¤l (n. 8). -II) S1e l'Amministrazione Postale sia tenuta a dare esáe.cuzione ad una se-ntenza resa fra terzi in cui si ordina il pagamento di depositi a risparmio, indipendentemente dall'osservanza dtllle speciali norme del codice postale (n. 9). l PROFIT1“i DI REGIME. -I) Se il soggetto ad avocazione nel cui con.fronti si sia pii'oceduto a sequestro possa vendere i beni s!; l'A~10R'fiJI : l1a Co8f'it1tzionc ifaá láiana, Milano, 1948, pag. 134; il PERGOLIDSI: Diá ritto Co8tituzionalc, Bologna, 19-±8, paragrafo 15; ed il 0ERETTI: Cor8o di Dit~itto co8tituzionaále, Torino, 1948, pag. 134, e, recentissimame:nte, lo anonimo autore di un pregevole articolo comparso nell'ultimo m1mero, anno 1¡, 7-8 della Ras- 8C[J'n.a men8ilc della Arvocattwa dello Stato. Io stesso, fugacemente, in occasione del mio discorso di insell'approvazione della Costituzione, nella seduta del 30 giugno 194(),. riassunto nella relazione di cui ebbi l'onore rli essere estensore. La eoneor> e che si riassumevano nella difficoltˆ di sottoporre al diritto chi del di ritto deve considerarsi la principale, se non addi rittura l'unica fonte. E, per l'appunto, nella con statazione della possibilitˆ e della opportunitˆ, giˆ in atto, che la sovraniti1 dello Stato, unica . nella sua sostanziale struttura, divenisse molte plice nelle sue concrete J;Uanifestazioni, la scienza pubblicistica rintracci˜ il mezw necessario per eliminare quegli ostacoli, necessitˆ che permane e non potrebbe in altro modo soddisfarsi. Soltanto, infatti, dalla distribuzione delle fun zioni statuali tra organi distinti sorge la possi bilitˆ giuridica di concepire limiti e controlli alla azione di ciascuno di essi, a garanzia della tuteln -ad un tempo -degli. ;interessi individuali e collettivi. Tutela che oggi si attua, in primo luogo, me diante il riconoscimento che l'ordinamento giuri dico accortla alla volont.~ individuale di perseguire interessi o ben~ della vita, anche nei confronti dello Stato, autorwrnarnente) (diritti soggettivi) ovvero soltanto subordinatamente in funzione de gli interessi collettivi o pubblici (interessi legit timi). E' vero che la teoria anzidetta, nella sua meccanica concezione originaria, si and˜ ben presto rivelando contrastante con le insopprimibili esigenze della realtˆ gáiuridica, le quali non permettono di veder realizzata rigidarnente una separa -á l zione dei poteri dello Stato, giacch organi eserc“-~ tanti normalmente funzioni di determinata natura ~ debbono essere chiamati a disimpegnare anche, l in cert.i limiti e a certe condizioni, funzioni di ~ regola affidate aád altri organi investiti di d'un-~ázlone diYers~. :M.a il fenomeno di queste co.sid,dette , Ç intel'ferenze È tra i poteri dello Stato non di-, struggáe affatto la necessitˆ della normale sepa-~j razione. Esso ha portato taluni non giˆ a negare, W bens“ ad obiett“vi.~zare nella funz.ione il valore láj della teoria, considerato invece nelle origini nel_ r suo elemento soggettivo. (Di recente in questo { senso LmssoNA: La d;isione dei poteri). 1'', Resta, forse, tuttˆvia, pi nel vero l'opinione intermedia, gil1 accettata da LuiGI ROSSI: Analisi della dirisione dei poterái in S.critti varái di diritto lpubblico) Milano, 1939, pag. 47, che definisce. il potere Ç il complesso di organi destj.nati ad una ~ determinata funzioneÈ. All'opinione intermedia sembra aderire RANELLE'l'TI: op. cit.) pag. 194, ~ nota 57. ~ L'inevitabile verificarsi delle accennate interfe-~ill ráenze allarga poi la importanza del recjproco controllo tra i poteri dello Stato, giacch necessario non s9lo assicura~e che ciascun potere, come so~ ;. pra inteso non invada il campo di altro potere, r,;.; ma occorre pure garantire che gli organi di ognuno !f non esorbitino dai lirniti segnati loro nell'esercizio iJ eccezionale ¥di funzioni, normalmente ad altri j~ attribuile. '"' te~\"a~;~~:n~,o~, ~.!;~"~J:,:::~t~;:..:;";:dr~i!':~ ;,,::.......,: :~,' :!=á.::ááááá'¥ Luigi Rossi nello scritto pi sopra citato, quasi !á'á:::'... ...... la r;isultante di due opposte for,ze: la fortZa cen-~ tripeta e la forza centrifuga) l'una tendente alla á=. divisione, l'altra all'unione, quali esigenze rispet-'ii tive eli riparL:Ure le funzioni per :ineglio .esercitarle { e per controllarle reciprocamente dagli organi .sta-i[ill tuali e di assicurare la unitˆ della sovranitˆ dello # -~~~ Stato. Pu˜, peraltro, osservarsi, che questa azione .:.:.:.:.: contrastante di forze non sembra affatto inconciliabile nell'ordinamento giuridico, ~ttraverso H J coordinamento e !'.equilibrio dej. poteri. i 3. La nuova costituzione italiana non disciplina, ~ vero, Sl1ddistinte per poteri le funzioni dello "~' Stato, ma, nell'ordinamento della Repubblica, ;á, enumera gli organi costituzionali investiti di tali : funzioni, Pnrlan1ent., Governo, Magistratura e, = per eerti as.petti Regioni, Province e Oomuni. ~.:'.:".:;á[.~ L'espressione potere ricorre .soltanto, come da al-!: ~:i ~!~~s~;:~~l~;l~:~i~tl~~~:r!án~~;~i:ee s~~t~~o~~ !~=ááááá'.=á=~,á.á:' ..á:.=' e indipendente da ogni altro potere ed all'art. 134 . che deferisce alla Corte Costi uzionale il giudizio á' tra i poteri dello Stato e delle Regioni. l1¥¥¥ l/articolo 115 poi parla di poteri e funzioni del-m le Regio~i, sembra,. come t,ermini eq~iv~lenti: j!:m Ma mcontestabrle, ed e d'uepo ms1stere su Li questo rilievo che giˆ stato fatto, che la costi-m;: tuzione poggia l'ordinamento dello Stato sul P'r.in-~fl eipio della diyisione dei 1poteri (AMORTH: op. oit..¥ Mi pag. 86), che risult~ anzi, aggiungo, considere~ol-j:jjj:j mente rafforzato, d1 fronte allo statuto Albertmo M: ecl alle altre fonti costituzionali preesistenti. !!!::i . w. lJii 3 La nuova cost;it:uzione infatti: che chiamato a controllare e a giudicare (compreso cio tra i cosiddetti Ç organi ausiliari È del a) attribuisce esclusivamente al Parlamento la funzione 'legislativa e disciplina in modo pi Governo). Ci˜ che non significa; affatto, _come inesatta rigoroso l'esercizio eccezionale di tale funzione mente, sia pure in forma dubitativa dall'Azza.riU da parte del Governo ~ si a,ccenna (op. oit.J pag. 3.38), che la. Costituzione b) determina le funzionj del Presidente della disconosca addirittura la esistenza di un potere Repubblica, che non partecipa. pi, come per lo giudiziarioJ ma soltanto che ne ha allargata la passato il Sovrano, ai tre poteri, ma Capo dello nozione, p-er compren1dervi organi investiti, nel Stato e equilibratore dei medesimi e, pur non po tempo stesso, anche di diversa -fmiz.ione. tendosi considerare ormai pi, .in difetto di espressa dichiarazione, capo del potere esecutivo, in4. Ammesso che Ja divisione dei poteri con le dubbiamente partecipe dell'esercizio di questo necessarie precisazioni, rimane, anche secondo laá potere (confronta BALLADORm-áPALLilllRI: op. cit.) nuova Carta costituzionale, lˆ base essenziale del pag. 115 e seguenti); nostro ordinamento giuridico, opportuno, ai c) disciplina la funzione esecutiva spettante, fini della risoluzione della questione che interessa,á come si detto, in parte anche al Presidente deldi accennare a quella che stata considerata una la Repubblica, distinguendo gli organi del Gopeculiare caratteristica ed una conseguenza della verno di natura prevalentemente politica (Consiteoria, l'esigenza, cio, del rispetto dell'a~tonomia glio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei organica e funzionale di ciascuno dei tre poteri. Ministri), da quelli di natura pi tecnica (Pubin confronto agli altri, che si r;icollega, a sua volta, blica Amministrazione con a capo i vari Ministri strettamente all'altro principio dellaÇ paritˆ giuin quanto al ve!átice della gerarchia amministraridica È tra j poteri dello Stato (su l'argomento tiva e organi ausiliari); principalmente LUIGI Rossi: in AnaNsi della did) disciplina le funzioni esecutive e legislative visione dei poteri e la Paritˆ giuridica dei poteri costituzionali dello Stato moderno, in op. cit.). spettanti alle Regioni ed i limiti delle relative competenze ; Se su tali principi possibile fare ampie riserve in ordine ai rapporti tra esecutivo e legislativo e) determina, contemporaneamente, i rapporti per la prevalenza che, nel rinnovato regime demo fra gli organi dei diversi poteri dello Stato e par cratico, va a quest'ultimo riconosciuta. sul primo, ticolarmente quelli tra Governo e Parlamento e sia in riferimento an:organo, sia in riferimento istituisce ~n organo supremo, la Corte Costituzio ahla funzione, per il fa.tto ohe il Parla.mento nale, destinato a vigilare sulla regolaritˆ di tali espressione della volontˆ popolare, non pu˜ pe rapporti sotto _il profilo giuridico. áá raltxo dubitarsi della fondamentale veritˆ de“ E' utile, in proposito porre in evidenza, per principi stessi in ordine ai ra{Páporti tra gli altri quanto in seguito si dirˆ che, nel titolo sull'or-á poteri dello Stato. dinamento della Repubblica particolarmente im Per quanto riguarda, in particolare, i rapportiportanti e numerose sono le norme di Ç competra potere esecutivo e potere giudiziario, non pu˜ tenza 1>, ossia quelle che, in relazione appunto, ammettersi una totale subordinazione del primo al principio della divisione dei poteri, concernono all'altro. competenza e limiti di funzione dei vari organi Vi :una sfera di potestˆ propria dell'esecutivo statuali. che, per la. sua ástessa natura non pu˜ essere La costituzione, in sostanza, disciplinando gli vulnerata dalla giurisdizione, ed entro la. quale organi in relazione alle funzioni normalmente ovl'atto governa.tivo di fronte a quel potere appare vero eccezionalmente loro attrib~ite, sembra avsovrano_. vicinarsi allil. concruone intermedia pi-sop1áa Innanzi tutto quella che si attie111e alle d'unzioni accennata sulla no?Jione di potere) considerando Ç di Governo È, che sono fuori dell'attivitˆ aminiquesto costituito da tutti gli organi nell'esercizio nistrativa propriamente detta, e impegnano la di una stessa funzione, idealmente raggruppati. responsabilitˆ politica dell'esecutivo. Cos“, in particolare, la Costituzione non conceIn secondo luogo l'attivitˆ legislativa (e non pisce pi il potere giltltdriziario composto soltanto quindi quella regolamentare) eccezionalmente condegli organi dell'autoritˆ giudiziaria che, Çnel sentita al .potere esecutivo, gia.cch il controllo loro insiemeÈ denoinina áÇordine giudiziarioÈ, giurisd“z,ionale non pu˜, in questo caso, oltrepasma considera la giurisdizione in relazione agli sare l'aspetto puramente formale dell'atto. organi chiamati ad esercita:rla. In ter,zo luogo, q~ella parte della stessa attivitˆ Tra questi, ben naturale, primeggia l'ordine amministrativa che, investendo l'esercizio del pogiudiziario, investito, pu˜ dirsi, della sola funtere disácrzionme della Pubblica Amministrazione zione giurisdizionale, ma accanto ad esso, mennon pu˜ mai dar luogo al sorgere di diritti soggetziona altri organi cui pure spetta la giurj.sdiuJone, tivi e non , quindi, mai sinda.cablle dall'a.utoritˆ non appartenenti all'ordine stesso: in speciale á giudiziaria, mentre lo , soltanto in parte, da,lia rilievo posto il Consiglio di Stato, investito di giurisdizione del Consiglio di Stato, in quanto giurisdizione generale per la tutela degli interessi cio possa configurarsi la lesione di :un interesse legittimi e facente parte Zato sen81b del potere legittimo. esecutivo, in veste giuridica per altro opportunaPer questa sfera di attivitˆ, che segna i~ limite mente distinta dalla Pubblica Amministrazione tra amministrazione (o pi esatta.mente tra la po 4 test áesecutiva) e giudsdizione, non concepibile, come ho detto, l'accennata totale subordj.nazione. Oerto anche il potere giudiziario ha una propria sfera di autonomia e>. Perch, infatti, possa concepirsi un conflitto del genere tra pi organi occone che la leg,ge attribuisca ad ognuno una sfera determinata di attivitˆ e sia sorta o !Possa sorgere contesa tra i medesimi sul limite delle potestˆ rispettive. La contesa cc in atto >> si determina mediante la invasione che un: organo lamenti avvenuta a suo danno da parte di un altro ; quella cc in potenza >> mediante il sorgere della possibilitˆ che una simile invasione si verifichi (conflitto reale e virtuale, come suol dirsi). Il conflitto si suoi" denominare positivo se vi sia contemporanea pretesa di competenza tra due organi, negativo se ciascuno declini, invece, la propria competenza : in tal caso non vi affatto invasione o pericolo di invasione di potere ma soltanto incerl ez.za-sulle attribuzioni di cia-scun organo. Il conflitto, poi, pu˜ verificarsi tra organi appartenenti a poteri statuali diversi, ovvero nell'ambito di un determinato potere, tra organi di questo stesso potere (conflitti che si dicono esterni in contrapposto a interni). Tra i conflitti interni, infine, quelli che assurgono a speciale importanza ed hanno ricevuto una particolare disciplina legislativa sono, come tutti sanno, i cc conflitti di giurisdizione ll, conflitti cio interni tra organi investiti della giurisdizione, sia questa esercitata dall'Autoritˆ giudiziaria ordinaria, ovvero da organi diversi. L'istituto d-ella risoluzione dei conflitti rappresenta nn rimedio giuridico per natura sua straordinario, diretto a contenere gli organi di un potere nell'ambito della propria competenza. Una funzione analoga esplica, concettualmente, il normale rimedio della eccezione ˆJ.i incornpeten2'a, tantoch si usa parlare anche di -cc conflitto di competenza>> (cod. proc. civ., art. 45). Senonch, pi propriamente, il conflitto di (( attribuzione >> si riferisce ad una contesa tra organi di poteri diversi e l'eccezione di incompetenza concerne invece la competenza in senso tecnico pi ristretto, quale rnisura della giurisdizione e si riferisce, quindi, ad una contesa fra organi della stessa giurisdizione. , Tradizionalmente, detto ¥Straordinario rimedio ha costituito una dife~a privileg~ata accordata al potere es-ecutivo (si usa. parlare di-cc Pubblica Amministrazione>> che ne l'espressione principale) contro le invasioni del potere giudiziario. Ma, come ben logico, sono ipotizzabili altri conflitti esterni tra organi appartenenti a poteri diversi che, prima dell'approvazione della nuova costituzione, non erano contemplati dalla legislazione italiana e non consentivano rimedi giuridici, ma talora; soltanto rirnedi politici. 6. Sorse la nozione d“ conflitto di attribuzioni, nelle sue remote origini francesi, come contesa tra Sovrano e Parlamenti, in ordine alle invasioni di attribuzioni amministrative da parte di questi ultimi, ma la legge Sarda 20 novembre 1859, numero 3780 (la prima nella legislazione italiana), ási rifer“, invece, alle contese che sorgevano tra la Pubblica Ammini,strazione, giudice esclusivo degli affari che la riguardavano in d'orza 1dello allora vigente sistema-del contenzioso amministrativo, e l'Auto,ritˆ -giudiziaria, ,giudice dei rapporti tra privati, per le invasioni della medesima a danno della prima. Soppresso il contenzioso amministrativo con la legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, la nozione eU conflitto di attribuzioni sostanzialmente non mut˜ ma si adegu˜ al nuovo ordinamento giuridico e si rifer“ alle contese tra organi della amministrazione attiva e contenziosa e l'Autoritˆ giudiziaria, investita della cognizione, anche in confronto della Pubblica Amministrazione, degli affari nei quali si facesse questione di un diritto civile áo politico. Detta legge (art. 13) conserv˜, provvisoriamente, al Consiglio di Stato la risoluzione dei conflitti di attribuzioni, sino a quando non si fosse diversamente provveduto e gett˜, cos“, i germi della futura legge del 1877. La nozii.one rimane ancora invariata con la emanazione di questa legge, in data 31 marzo 1877, n. 3761 che, in un ordinamento giuridico non mod,ificato dopo la legge del 1865, n. 2:248, abolitrice del contenz-ioso am'ministrativo, si riferl sempre alle contese tra Pubblica Amministrazione e Autoritˆ giudiziaria, salvo a disciplinare, inoltre, la risqluzione delle contese nell'ambito della stessa giurisdizione (conflitti di giurisdizione). L'innovazione consist soltanto nel trasferimento dal Consiglio di Stato alla Corte di Cassazione della competenza a risolvere i conflitti di attribuzioni tra a.mministrazione e giurisdizione, oltre al -deferimento alla-stessa Cassazione della risoluzione dei conflitti di giurisdiz-ione. Tale innovazione apparve e fu realmente un progresso perch le Sezioni unite della Oorte di Cassazione, organo supremo della giurisdizione, furono giustamente considerate con maggior favore per la composizione di quelle contese tra i ue poteri, mentre erano indubbiamente-e restano tuttora l'organo qualificato per il regolamento delle competenze giurisdizionali. Ma l'optirn~{rn non fu raggiunto per la prima parte dei compiti della Cassazione, perch questa, pur circondata da prestigio altissimo, rappre ~ lll -6 {; sentava pur sempre uno dei poteri in contesa per contrasto pi quali'ficato a risolvere il conflitto, ID quanto concerne la risoluzione dei veri e propri esistente invece ii! altre legislazioni straniere quale conflitti di attribuzioni. N il deferimento dei conflitti alla Corte di Cassazione in mancanza di altro organo estraneo ai poteri in contesa, pot significare totale assog gettamento dell'esecutivo al giudiziario, cosi come una tesi inversa non sarebbe stata sostenibile quando la risolu.zione dei conflitti spettava ad un organo dell'esecutivo. L'anzidetta nozione non pot cambiare neppure con ála istituzione nel 1889 della Quarta Se.zione del Consiglio di Stato, che lasci˜ sempre senza difesa giurisdizionale tutti gli interessi semplici dei cittadini, riservati quindi ancora alla cura esclusiva dell'amministrazione, donde il perma nere della possibilitˆ di contese tra amministra zione e giurisdizione in ordine alle attribuzioni rispettive. La giurisdizionalitˆ, legislativamente ricono sciuta alle funzioni della, IV e V Sezioneá del Consiglio di !Stato nel 1907, non port˜ altra inno vazione se non quella di dover considerare le con tese tra questi organi e l'Autoritˆ giudiziaria oridinaria quali contese tra giurisdizioni e non pi tra amministrazione e giurisdizione, trasfo.rm˜, quindi, in conflitti Ç inte'rni >> quelli che sino aHora erano considerati conflitti Ç esterni >> tra ápoteri diversi. Il sistema della legge del 1877, disciplinatrice e non abolitrice (come n l'intitolazione n il testo autorizzano a ritenere), fu trasferito' infine nel ' ' ' nuovo codice di procedura civile senza subire mo dificazioni sostanziali. La riforma del Codice eli rito, effettuata dal regime fascista, opera di áprocesásualisti civ.ili senza alcuna colla.bora.z.ione di amministrativ.isti e non esente da difetti, fu innanzi tutto, dominata dal principio ba.silarre della giurisdizione unica, troppo rigidamente .inteso di fronte all'imponente svi luppo della giurisdizione a.mministrativa per effetto della distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi (v. BRACCI: Le questioni e i conflitti di at'tribuzioni e di giurisdizione nel ntUovo codice di procedttra ch'ile, pag. 171 : vedi anche la mia citata relazione all'A.G. del Oonsliá glio di 1Stato, pagg. 14 e 1á5, circa il modo con cui il principio deve inten˜eJ~si). Ma essa fu anche influenzata dall'inesatto :presu:pposto della totale subordinazione dell'esecutivo al giudiziario e risent“, quindi, dello sforzo sistemaUco di giusti fica,re, teoricamente, H deferimento alla Corte di C&ssazione, come organo posto al vertice della gerarchia giurisizionale, di tutte le queástioni ine renti ai rapporti ed alle evŽntuali contese non solo tra organi della giurisdizione ma altres“ tra giu risdizione e amministrazione. Giustificazione, per quanto riguarda quest'n] timo compito, che non derivava giˆ come si visto, da inderogabili Žsigenze di principi giurt dici, ma. !Soltanto, in realtˆ, da, una necesslitˆ pratica contingente dovuta alla circostanza che mancava ancora, in quel momento, nell'ordina mento giuridico italiano, come da molti era stato lamenta-to, un'orgamo estraneo ai due potŽri in ad esempio la francese. á Fu cosi che, con non perfetta proprietˆ, venne -! concepita e discitPlinata come Ç áregolamento di ~---; giurisdi7.ione >> anche e principalmenle, la regola.-~ mentazione delle contese tra giurisdizione ed am-1.~,-;: ministrazione (art. 41 in relazione all'art. 37 . ... Codice procedura civile). Ed invero il Ç difetto di giurisdizione >> di cui !: aH'art. 37 ed all'art. 360 del1Codice di rito integTa, f a prescindere dall'ipotesi di mancanza di rpotes,tˆ f::_! giurisdizionale in confronto allo ¥straniero, due ~ altre ipotesi: quella di invasione di una giurisdi-~~ zione a danno di un'altra (Autoritˆ giudiziaria, . Consiglio di Stato, giurisdizioni speciali) e quella di invasione di una giurisdizione a danno della amministrazione. Nei riguardi della pdma delle due ipotesi esat-~ tamente pu˜ parlarási di regolamento di giurisdizione e di conflitti di giurisdizione (art. 362, com-i ma zo, n. 1 del Codice procedura civile) mentre -~ l'ultima ipotesi configura gli e'stremi di un vero ru e proprio Çconflitto di attribuzioni ))' :sia pure ~~ indiretto secondo la qualificazione che ne dˆ il SANTI RoMANO : nella sua cla.sS!ica monografia s'Il Ž l giudizi sui conflitti deZZ,e competenze ammini-Id strative (in trattato dell'Orlando, vol. ]l[, rpa-:;J gina 1178). Di Çconflitti negativi di attribuzione>> F tra Pubblica Amministra.zione e Giu-diee ordinario ff pfllrla poi anche lo stesso articolo 362, comma zo, [ii n. i,,d;~ro::~~~ua!~:~C::~~::~e~ostenere che lo ~~~-.:=:.:i_=:.=á~_=, __ ::::.::. istituto dei conflitti di attribuzione sia..mssolutaá-.. mente estraneo al vigente Oodice di procedura~~~~:gái:.on ostante le rilevate imperfezioni di lin-~~~ L'articolo deJla. Ra.c;segna dell'Avvocatura giustamente contesta, con convincenti argomenti e iii con precise citazioni dei pi recenti autori, che la )ii dottrina italiana, come si vretende'rebbe, possa _i_[_i~ dirsi concorde e pacifica nell'opinione che un con-, flitto di attribuzioni tra esecutivo e giudizia.rio }j sia orma.i inconcepibile. tA quelle argomentazioni w ed a quelle citazioni io non ho che a richiamarmi, ~ in: piena adesione. . 1.! Ma. voglio aggiungere, che qua.nd'anohe la pre¥-d tesa concordia di opinioni esistesse, occorre'l'ebbe ~~ ancora dimostrare che il ¥Costituente, il quale in 1 un nuovo ordinamento costituzionale, ha previsto &~ in ampia ~oncezione, l'istituto dei conflitti di ffi@ attriJ:mzione, ~ábbia voluto . escludere proprio il r1 conflitto classico tra poteri dello Stato a tuti i w:: noto, l'unico, comunque, per luiighis,si~a trad“-íii:: :done giurldica come tale considerato. p:: Oi˜ che, co~e s,i visto, e ~ome ancora si vedrˆ, p; non , sta.to ne pu˜ ess'ere dimostrato. . . g Anche adunque questo che potrebbe dnsi a.rgo-!=~:~:~ mento storio,o di intel'lpretazione dei dis:sidenti non !fjj lHL seria ba,se. !@~ ----fii~ 7. La istituzione 1della Oorte Oostituzionale rap-~:~t presenta la instaurnzione, aecanto alle sanzioni In politic~e, di un sisátema ~i s~nzioni giuridiohe, a 11!ij~i; garanzia delle norme coshtuz10nali o super-norme} á;t ~ -7 di cui si rende custode un nuovo organo costitu zionale, estraneo ai tre !POteri, il quale emette giudizi politico-giuridici nelle forme giurisdizio nali e con deds.ioni inoppugnabili aventi forza obhliga toria. TaJe organo posto, appunto per questo suo altissimo compito, al vertice dei tre poteri dello ¥Stato, ba infatti secondo l'a.rt. 134 della Costituzione, una duplice competenza prii;Lcipale, quella previ¥sta dal primo comma e quella previs,ta daJ secondo comma, oltre .quella, tutta specia.le previs.ta da,l terzo comma. (giudizi contro iJ Presidente deUa nepubblica e contro i Ministri). -Giudica la Oorte, in primo luogo, s.u le ~ontroversie relative alla legittimitˆ costituzionale delále leggi e degli atti a-venti, forza di legge e cio degli atti del potere .legis.lativo e di quelli del potere esecutivo a.venU l'efficacia giuridica della, legge. Vigila, il). aJtri termini, all'osservanza da parte di qes:ti due poteri, nell'emanazione di quegli atti, di tutte le norme della. Costituzione e. de.lle altre leggi costituzionali e quindi anche _:_ neces¥sar. iamente -delle norme ((di competenza l>, che fi.ssano le attribuzioni dei vari potŽri e organi costituzionali dello Stato e delle Regioni. Restano pertanto es.cluSii da quella forma di controllo della Corte Costituzionale gli atti non legislatilvi del potere legislativo e gli atti non aventi forza di legge del potere esecutivo (atti amministrativi). Giudica, in Becorrdo luogo, la Oorte su i Ç conflitti di attribuzioni >> tra .i poteri dello tSta.to e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. E' questo un aspetto particolare di garanzia del rispetto della Cos.tituzione che rigua.rda solt1anto l'osservanza di norme áÇ di competenmb >> perch mira, per l'appunto ad assicurare che gli organi >. Il conflitto di attribuzioni, come e:soa.ttamente precisa. l'art. 134, á quello che si verifica tra poteri dello Stato, intesi come abbiamo chiarito [Pi sopra, come il complesso degli organi che esercitano una delle tre es:senziali funzioni s.tatuaH. Deriva da áquanto si osserva.to: l) che i conflitti, ai quali si riferisce la OoSitituzione sono .soltanto i conflitti esterni tra organi di poteri diversi e non giˆ i conflitti interni tra organi compresi nell'ambito deHo stesso potere. !Sono, cos“, da escludere dai casi ipotizzabili di detti conflitti quelli, cui aecenna l'Azzariti (Opera oit., pag, 344), tra Presidente della Repub hlica e Governo ovvero. tra la 10'a.mera dei Deputati e il Senato, conflitti interni tra organi dello stesso poteYe; 2) che i conflitti stessi riguardano gli atti non legislativi; escluse quindi le leggi e gli atti aventi la ~stes.sa forza del potere esecutivo, in ordine ai quali p1áovvede l'istituto 'specifico dei giudizi di legittimitˆ costituzionale; 3) che tJutti i c˜nflitti di attribuzioni, appunto perch importano semp.re un giudizio di legittimitˆ costituzionale dell'attivitˆ di un !POtere in confronto a,ll'altro, debbono :g.ecessariamente rien. trare nella, compet_enza della Oorte Costituzionale. 'Sono pienamente d'accordo con l'Azzaceiti .quan. tlo l'insigne magistrato osserva, in sostanza, che la determinazione dei confini e gli ás.viluppi di 1sti.. iuti che inseriscono nel nostro ¥s:istema costituzionale controlli giuridici di legalitˆ accanto agli esistenti controlli politici, che evidentemente permangono, saranno opera, a.rdua áe delicata ris.ervata, soprattutto aUa saggezza politica e giuridica ed aUa autoritˆ del nuovo altisásimo orga,no co.stituzionale. Ma pu˜ sicuramente affermarsi, sin d'ora, che gli atti giurisdizionali) come gli atti non legis,13!tiyi del potere e.seoutivo ásoi;LO proprio ¥quelli ai quali, con il secondo comma, dell'a,rt. 134, ha voluto e dovuto princitpa.lmente riferirsi il Oostituente nell'inserimento nella Corte Costituzionale dell'istituto dei conflitti. Eás.cludere gli atti di natura giuri.sdiziona.le dalle ipotesi del conflitto per a.udare alla ricerca di casi eccezionali di a,ttivitˆ amministrativa del potere giudiziario (per esempio a.ttivitˆ del Oons!iglio Superiore della Magiástratura), o anche delle Camere legislative, allo scopo di configura.re ipotesi di conflitto tra il potere giudiziario ed altri poteri (RiEDIDNTI: op. civ., pag. 262), sforzo polemico che deriva da una a,rbitra.ria limitazione della chiara no.rma costituzionale. La quale non trova, nella interpretazione della maggioranza degli Sltudiosi, alcuno ostacolo, come si pretenderebbe, nei la.vori preparatori della Cos¥tituzione. Fu ápTeciso l'on. Ruini quando chiar“, in seno alla Commissione dei Ç 75 >> che i conflitti di giurisdizione e non giˆ quelli di attribuzione dovevano á rimanere fuori della. co;mpetenza della Corte Costituzionale (vedi resoconti dell'Assemblea Costituente): l'osservazione del Presidente della Commis,sione, che la. ,specificazione aggiunta alle parole Çconflitti di attribuzioni l>, Çtra poteri dello Stato >> valeva a togliere ogni dubbio interpretativo, nel senso della. esclusione dei conflitti di giurisádiz'ione (che conflitti tra poteri dello Stato non sono), rileva l'esattezza del pensiero dell'illustre pa.rlamentare, che anche un chiaro cultore del diritto pubblico. Ho confutato (v. sopra) un argomento J.ls,eg:etico dei disslidenti tratto daU'art. 113 del Te,s.to co-stituzionale. . á iPotrei, se pure ancora occoera, invocare anche dallo stesso testo un'argomento a. favore dlla opposta e dominante opinione. -8 f3 l w 1Statuisce la VII delle Çdisposizioni tralJJ.Sitorie finaH È della Costituzione al comma secondo: Uva -di una. un'altra.), ovvero giurisdizione nei confronti ili a danno della J;>ubblica Ammi~~ ' ÇFino a .quando non entri in funzione la. Oorie <:ostituziona.le la. decisione delle controversie il),di cate nell'art". 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle no1áme preesistenti all'entrata. in vigore della CostituzioneÈ. Adunque, per espressa disposizione della Costi tuzione, la sopravvit,enza delle nonne anteriori, nelle forme e nei limiti delle norme stesse, e quindi la soP!f'avvivenza della competenza 1deál'lv.. Corte di Oassa~<~ione in ordine a1Ja decisione delle contro versie indicate nell'art. 134 párimo e secondo com ma, meramwnte lransitoria. Ci˜ inequivocahil mente !Significa che, con l'jnizio del funzionamento della Oo.rte Costituzionale, quella com[petenza viene a cessare perch 'si trasferisce arl nuovo organo costituzionale. E, ¥si oodi bene, si trasferisce integ1áalm.ente, se distinzioni di transitoria sopTavv.ivenza non s¥i fanno, tanto per quanto riguarda i giudiz,i di legittimitˆ cos.tituzionale, quanto per quel che concerile i giudizi :sui conflitti di a.ttribuzioni. Ohe poi i conflitti di attribuzioni, come ho giˆ dei.to, non siano sta.ti_ affatto confusi dal Oosti tuente con i conflitti di giur.isdizione confer mato, per l'appunto, anche da, questa disposi zione, che 'non accenna a translitoria, sopravvi venza della competenza prevista dalle norme preesistenti in ordine ai conflitti di giurisdizione, proprio perch questi ultimi restano permanen temente conservati alla cognizione delle .sezioni Unite della Onáte di Oassazione. 8. Una particolare attenzione merita l'esame della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 111 della Oostituzione, assunto anohe eS&'l ad argomentazioni a favore della. interpretazione dei dissidenti .(AzZAIUTI: op. cit., pag. 342). Stabilisce quella disposizione Çcontro le deci sioni del C10nsiglio di Stato e deHa Oorte dei conii il ricorso in IGa¥S¥sazione ammesso per i soli motlivi inerenti mlla giwrisd,i!> e Çper ecces,so di potereÈ. Nel Testo Unico delle leggi sul Oonsiglio di .Stato del1907 e in quello del19214 si usa. la locuzione Çper difetto assoluto di giurisdizione È, con richiamo s¥empre alla legge del 1877. La frase Ç difetto di g-iurisdizione>> ¥S'tata conservata (senza l'aggettivo qualificativo as'80. láu,to) nel nuovo Oodice di procedura civile il qua:le, a.ll'art. 3!67 comma párimo parla di Ç motivi attinen. ti alla giurisdizione È, usa cio l'aggettivo qualificativo attinenti e non inerenti. L'interpreta.z.ione che la Cmte di Cassazione ha dato a queste locuzioni pi o meno eorrispondenti, circa la estensione del proprio controllo 'sulle deci.s.ioni del Consiglio di ,stato, dOfPo qualche iniziale oscillaz.ione giurisprudenziale, pu˜ dirsi ormai fissata, come noto, nel senso che essa giudice degli straripamenti di potere, nei quali la giurisdizione aJ:nministrativa incorra a danno dell'! Autoritˆ giudizia.ria. ordina.r:ia o di altre giurisdizioni (incompetenza -che dovrebbe dirsi rcla uistrazione (incompetenza assoláuta o .difetto asso-~ luto di giurisdizione), locUzione quest'ultima che );; Jáientra nel pi ampio c_oucetto dJ did'etto di gin-l risdizione, irt ásoslanza equivalente a quello di ! eccesso di ápotere giu,riStdizionale, che comprende l le ádue forme di straripamento. ' La tendenza al rafforzamento della propria fun-~ zione -incoercibile in ogni organo chiamato a 1'.J controlJaJ.'e un'aUro -ha portato tuttavia la ~ (]orte á~iu:prema in qualche ca.so, bisogna l'icono-!:; scere isolato, ad esplicare il sindacato sulla giu-~ 1áisdizione del !Oonsiglio di 'Stato vulne1áa,no il ~~ funziona.mento di questa giurisdizione nei suoi normali e¥d essenziaH rne~zi di esercizio, sop1áa . _ tutto nell'uso del delicato strumento dell'eccesso , di potere. IJ Ma a prescindere da quaJche rara deviazione -' l'interpretazione delle norme ancora vigenti in ~ o1ádine al controllo della Oorte Su,prema sul Oon áSiglio di .Stato poteva considerarsi pacifica. Pu˜ dirsi che la variaz-ione della d'ormula del-00 l'art. 111 dellar Costituzione (anche quando la .1.:;: w Oorte Costituzionale avrˆ, iniziato il suo funzio-;:_ namento) conservi inalterato quel controllo? Lo ft nega l'AMORTH: op. cit. J pag. 111. Ed inver˜, m innanzi tutto pu˜ os's,ervarsi che, se il Oostituente i Iia introdotto una variazione nella formula. giˆ m adoperata dall'art. 367 del Codice di rito, una !t ragione della, pur lieve, va.riazione vi sia, e deve @i appunto ricercarsi nella sopráavvenuta necessitˆ ----di limitare, nel nuovo orodinamepto costituzio-::!~ naJe la portata. del gravame. :) Letterarlmente, infatti, Çmotivi inerenti alla } giurisdizione >> sono pi propriamente quelli con-:~~~~ cernenti i rapporti tra gimisdizioni e non gh“ f:t quelli riguardanti i rapporti con altro ,potere che t.!l.=tá:=i= non si pu˜ dire ineriscano intera-mente alla giu-r=risdizione. á.á.á Ma un a1"gomento logico a favore della inte11lre-~r::: iazione limitativa, aUa luce delle steásse norme t deUa Costituzione, mi 'pare che pure ,soccorra. 1 Ed, infatti, l'invasione di potere a da.nno della @ J>ub~blica a.n1ministrazione da. ,pa.t'ie del tCions.jglio ?:@ di 1Stato non pu˜ verifica.rsi se non in due modi: ~@ -a) incorrendo in una violazione di leggeJ che m segni i limiti t.ra legittimitˆ e merito nella compe,-fili tenza della giu!'isdizi~ne a,J~u~inig,t~rati'v~ e . g~udi~ fii~ cando, nei merito anziCh limitarsi aJ gmd1z1o d1 W "tt¥ "t' f<----á pura leg1. "lml a. r: ,senoncJt questo controllo, gi, nel ápassato gene-1} r~.~mente. ~ontesta.to alla. Casás~zio.ne, non sa.r~bhe fr-'.ii.='i~ pm poss1lnle sostenere perch Il r1corso }Jer vwla-={: zione di legge, s:empre ammesáso in via generale, ; r~sulta incontestabil.n:en~e escluso ~a~la i stata alcun'aUra oss~rvaz~otn; sulLa motiJv,azio.ne espos~ dal proponente, deve' r'ltenersi che ba de(Jerminazrione deLl' AssembLea costituernte fu prorprio queUa di attribuire an¥eáspressione " conflitti di attribwzione tm i p01t.eri áde.Uo Stato È un sii!Jrnificato comprensrivo dei conflitti di attribuzione intesi nel senso tradtlz1!onane. 'Gli aliti par~amentari confermano,. quindi, pienam,.ente ha teJsi da noi sos¥tenu.ta; e perci˜ appare alquanto di~:-á sinvo'lta 'l'affermazione che S“ leágge neilla reLazione al disegno di legge n. 23, laddave si dic-e, che proprio i lavori de-ll'Assembleaá Costituente avrebbero chiarito' ohe, COn l'espressione Ç C'On{titti di attribuzione È, l'art. 134 intende cosa del tutt'P diversa dai conflitt'i di a.ttrribuzione fna, po“ere e.secutivo e giudiziaria di cui ttmora si sono occup!htŽ l.a dottrina e la gríurisprudenz,a. 2. -Partf,coLare rilievo me-rita l'altro punto trattato dal Rocco, Se'C10ndo il qualeá, in forza deU.ia stessa cos( Jituzione, dovrebbe riconoscersi l'¥e'sistenza di un conflUto d,i attribuztlone tr111 poten dello Stato denun~iabile direttamente a7Jla, ¥'f)01'fle' Cos1tUuziornale neU'ipoltesi di una dec.isione del Consiglio dái ,st,ato, e,rnessa su ma teria neUa quale non siano configurabili n diritti su biettivi n irn~eressi legi~ti:m;i,. t:io, su mate-ria Uzsciata .aL~a, libera determinazione del~a Pubbli'ca Amministm zione. Sost~ene l'insigne autore che nell'ipotesi prospettata non ricoárrerebbe"ro g'li estremi per la applicazione de¥l l'art. 111 -secondo comma -deUa Costituziowe;, che fa salvo i¥l r“c.orso per Cassazione contro leá d.ecisioni de'l Cans>i,glio di Stata e aena Corte dei Conti, per i soli motivi tne.renti: a,lla giuri,S!dizione. Non sa,rebbero, in tatti, ¥motivi inerenl!i alla giurisdizione quelli che riguar dano rapporti tra l'organo giuriMI.izionale e un altro potere dello Stato; in questo caso si tratterebbe di limiti della giurisdizione, iL controllo dei quali spetta alba Corte Cost(ituzionale. á ' Nell'esprimere il nostro consenso, rileviamo che effet tivamente nel sistema istituito dalla Costituzione deUa Repubblica pu˜ ritenersi che alla Corte Suprema di Cassazione sia stataá attribuita una duplice funzione e cio quena di organo supremo de.Z potere giudiziario ord“lnar“o e queU.a di supremo r:e1gotatore dei limitt in terni giurisdriziornaJli. In altri termini, ovunque esista materia soggetta (tlla giurisdizi10ne, spetta alLa Corte Suprema di Cassazione vigilare suU'os.s¥ervanz¥a det limit~ di competenza {m i vari organi giurisdizionali, ordinari o speciali cáhe siano, ma, ove si contesti l'esdsátenza di una materia in ordine alLa qtllaláe sia passibile l'eserciz'bo di una attivitˆ giuá rhsdlizi¨a,Le (in rel.ˆzione alla quale, cio, non sono ipotizzabiliiJ n diritti sogge. ione prevede che il Presidente della Repubblica li emani. al Governo il potere legislativo solo fino alla convocazione del Parlamento. Ora, per convocazione deve intendersi la fissazione con decreto del Presidente della Repubblica della data e del luogo di riunione delle due Camere e ci˜ preeisamente avvenuto con decreto presidenz.iale 8 febbraio 1948, n. 33. VI) In estrema ipotesi sarebbero pur sempre incostituzionali i decreti emanati dopo le elezioni delle due Camere. Se ci 8i limitas8e, per stu.diwre l'attivitˆ l:egislativa del Governo dopo il 1¡ ágennaio 1948, alla sola lettura di questo articolo, rimarrebbe certamente ignorata la circostanza fondamentale che il Got'erno ha riten,uto che i suoi poteri di legiferare ne~ periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della Costituzione e l'entrata in funzione del nuovo Parlamento, 8iano ba.sati non. sulla Dispo8izione transitoria n. XVrli, ma b(,'n8í sulla Disposizione transitoria 'rtl. XV. Qánesta infatti la disposizione che tiiene costantemen,te rich!iamata nelle premesse deái decreti legislat,ivi in questione, el:e. mento questo sttl quale i d~te Autori sorvolano. Essi infatti si linnitano ad acoennwre in una breve nota che .Ç qttalche Tribunale ll ha ritentuto che ln Costituzione con la Dispo8izione transitoria n. XV ha convertito in legge il decreto lŽ'gisla 'ivo lu,ogotenenziale 25 g,iugno 1944, n. 151, escludendo co8“ la inco8titwzionalitˆ. de'i decreti legislativi posteriori al lo gennaio 1948. I due Autori criticano naturaJrnente q~testa tesi, ma omettono, per˜, di dire che si tratta proprio della tesi 8Cguita dal legislatore dopo il P gennaio 1948, e che certamente il frutto di un travaglio interpretativo che non pu˜ essere completamente ignorato. Tanto meno gi1Mtificato igm.orare questo traV'agl~ o, ir11 quanto ci .sembráa che sia proprio la Disposizione n. XV a fornire la sohtzione del problema,. Questa di,sposizione, come s' detto sopra, converte in legge, con una procedura del tutto ecce, Z'ionale (in quanto normalmente spetta al potere legi8lativo ordinario convertire in. legge i dearetilegge) il dearcto legi8lativo lu,ogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151. Da qu,a,nto risulta dai lavori parlamentari, Za ragione per laá quale .<~i procedette a tale conversione per mezzo di ttna norma della Costituzione, da rioercarsi nel fatto ohe il ootato decreto legislativo n.. 151 fu ritenuto dai costituenti come una vera e propria co8titu,zione provvisoria delro Stato italiano, e non come un ordinwrjp deareto normatit“o, 8ia pure emes.<~o in virt di poteri legislativi eccezionalrnente assunti dal Govern.o. Questo decreto, ohe all'art. l prevede espressamente l'elez,ione di un'as8emblea costituente per deliberare sulla nuovaá Costituzione dello Stato, -16 sta,ilisce all'a,rt. 4 che a potere legislativo sia, esercitato dal Cotn8'iglio dei Ministri (se. dal Governo), finch non sa:rˆ entrato in funzione it mwvo ra.rlamento. 'l'utte ~áe discussioni che si fecero, 1Jrima, dalla emana,zione della, Costituzion¥e, Nllilla su,aá costitt.~ziona,litˆ, sono onna,i ~~ltronec, ma, J!(];re opport~trno rioor'dnre che la communis opinio s'ern oricnta,ta nel senso che il potere legislati/ 1)0 dái che a,l citato art. 4, non costituisse un oa8o di potere delegato, ben8í di potere assunto in via pr,imada del Governo, in vi8ta della, situaz¥ ione di fntto eocezionale di oarattere qu,asi rivol~ iona,rio (sulla questione v. in qnel'lta, Rassegrw,, faso. l e 2, pag. 10). Ora, e8sendo escluso che la, Costituzione abbia esplieitmnente abrognto il d'ecreto in parola da:o che a~ contrario vi ha ded“cato una norma apposita per attribuirgli forza, legislativa di oaratt&re costitu,zionale, non 8embra che la sua abrogazione ]JOS8a ritenersái implicitamente avvenutn in forza degli _articoli 7G e 77 della Costitttzione medesima. Non vi , infatti, alcuna incompatibilitˆ tra, queste nonne che p1áevedono e 'regoláano ~a delega legislativa al Governo dttrante il fv,nziona,mento normale del Pnrlamento e la nonna dell'art. 4 ohc attribui8ce a,l-Governo il potere ~egislativo fino all'inizio del fttnzionamento normale del Parlamento. Ci˜ po8to, ocooárre stabilire l'lolo l'le il decreto legi8lativo n. 1'51 det 1944, sia stato modificato da norme sucoe88ive, áe in quale mil'lu.ra-. Modifiche sono state, infatti, apportate col decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il quale all'art. 3 ha, disposto che il potere legislativo resta-delegato al Governo Ç dura,nte il periodo della Costituente e fino alla convocazione rlel Parlarn,ento )) ; il cihe pone il q1tesito se per convocazione del P,arla,mento, il legislatore del 1946 abbia inteso cosa d'iversa dalla entrata in funzione del nuovo Pat"lamento, di cui parla il legislatore det 1944. La tesi del Tesa.uro e Gua,rino, che vorrebbero 'ident-ifi(lare la con,vooazione del Parla.mento con la convoa(J,:<:ione dei comizi-elettorali e la fissazione del luogo e della da,ta, di riunione del nuovo Parlamento, non sembra affatto convincente . . Non v' dubbio, infattái che, n.el comune linguwggio, la parola, -convocazione, riferita a,cl a88emáblee o collegi, pu˜ significare tanto l'atto con cui si fissa il l'lltogo c Va data di riunione di dette assemblee, qua,nto il fatto stesso della riunione. Se cos“ , pr dare alla espressione convocazione un, signifi.eato diverso dalla espressione entrata in funzione, contenuta rwl decreto legislativo n. 151 deV 1944, bisogneráebbe trorare le ragioni per giustificare una diversa intenzione del legisla,tore del '4G nei -confronti. del legislatore del 1944. Ta,li ragionti certamente non vi .sono, sol che si D'aUra parte, potrebbe addirittura du.bitatásái se in presenza della IHspo&izione tr(];ThsUoria n. XV ahe ha a-ttribuito al decreto legisZaUvo 151 del 1944 forza legislativa di carattere costituzionale, ~tna diver~a norn~a contenuta nct decreto legislatí'L'O n. 98 del 194G poteva dopo i~ 1¡ gennaio 1948 continuare ad avere vigore. Un altro argomento che chiamrnentc contrasta con la tesi dei dtte Attiori quello che si trae dal 3¡ comma deUa D1posizionc XVII. Il man-tcnimcnt o in funzione delle Commissioni permanenti .dell' AssembVea Co8'tituente e delle Oommission-b legislative, implioa evide'n!temente la, possibilitˆ che il Governo ne provoohi: la, deliberazione; invii, c~o, a,d esse gli saherni dei decreti legi8lat'ivi ohd esso f.-i appresta ard emanare. L'interpretaz-ione ohe detla nonna danno il Tesat< ro ed il Guarino, che, aio, i disegni di legge stti quali dette Commissioni sono ohiamate a deliberare siano quelli prwvisU dagli articoli 7G e 77 della Costituzion,e, prescinde evidentemente, dalla circostanza fonda-mentale che fino ana entrata in funzione degli organi legislativi normali, gli articol- i 7G e 77 suddetti sono inapplicabili. Per quan-to riguarda-l'osserva~ione sulla illegittimitˆ della, formula di promulgaziorie 'l{Sata per i decreti legislativi posteriori al 1¡ gennaio 1948, da ritenere che ess.a, sia stata, usata in luogo di quell'a della, emanazione, in quanto si pensato che la formulaá suddetta, fosse la, pi conforme al ca,rattere di tali deoreti legislativi che, in forza appunto, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 151, e cio del'la, Costitt{Z'ione provvisoria dello Stato, sono da consider&rsái non. atti del potere eseoutivo aventi forza di legge, ma, vere e proprie leggi. Abbiamo giˆ¥ contesta,to la esattezza dell'argo1nenta, zionc del Tesa'l{ro e Guarino relativa alla pretesa, illegittimitˆ per lo meno dei decreti posteriori a-l'l'8 febbraio 1948. Questa argomentazione si poggia 8'ttl conoetto che áconvocazione del Pa,rlamento tU cui a,ll'art. 3 del decreto legislativo n. 98 del 1946 equivalga a convooazione dei comizi elettorali, il che sembra. escláuso per i motivi sopraindicati. N envmeno, infine, ci sembra giusta la tesi minima dei dtte Autori ohe vorrebbero considera1áe incostitttz¥ionale almeno i decreti emanati dopo la elezione delle due Camere, fondandosi sulla norma, del second,o comma della Disposizione transitoria nr. XVII. m sembra, invero, che il fatto che dopo le ele:<:: ioni non possa pi convocarsi l'Assemblea, Costitv, ente valga solo ad escludere che dopo detta data possano pi em(J;narsi norme legisl'ative di carattere costituz'ionale o leggi ~lettorali e leggi di approvazione dei Trattati internazionali. Non sembra, invece, che tale impossibilitˆ comporti anche l'imp088ibilit.ˆ di esercizio della funzione ~egislatitJa ordinaria, in quanto essa nonáá affatto col-i: 1wnsi che nel '4G sussistevano gli stessi motivi che legat-a con il funziona1nento dell'assemblea TJos"ti--~ avev&no í1'/.ldotto il legislatore delá1944 a determitttente, rna, come abbiamo if)etto, in forza del-!: n.are l'esercizio del potere legislativo provvisorio l'art. 4 del decreto legisl'ativo n,. 151 del 1944, !,','.=-: per tutto il periodo fino all'inizio del funzionalimitata nel tempo solo fino all'inizio del funzio-j: mento degli organi legisla,tivi normali. n(J;mento deái normali orgwni legislati'"li. (A. S.). l f -17 SAN:˜ULLI .A. M. : Sulla rappresentanza dello Stato in giudizio. Ç Giu.r. completa della Corte di CassazioneÈ, Sez. Civ., anno 1947, vol. XXIV, pag. 168 e segg. Il Sandulli ptene le mosse dalla sentenza numero 1127l 4 7 della, .Sez. P della Corte 1Suprema (gi pubblicata in questa Rassegna, fase. 1-2, pag. 9) per precisare alcuni concetti in ordine alla rappresentanza sostanziale e processuale dello Stato. Pur concordando con la sentenza in questione, il Slandulli rileva, come non sia esatto parlare a proposito dell'organo dello Stato chiamato in giudizio, di capacitˆ. I..áa capacitˆ' invero un attributo essenziale del soggetto inteso nella sua interezza (e quindi dello Stato) e non di un organo di esso. L'attributo dell'organo , invece, la competenza; l'organo cio il centro di riferimento di lleterminati interessi dell'ente, il quale in relazione a questi interessi pu˜ essere espresso soltanto da quell'organo e non da altri. Per quanto riguarda lo Stato, gli organi che costituiscono il eentro di riferimento di determinate serie di interessi sono i Ministeri e le .Al.iende autonome. Se ci˜ sotto l'aspetto statico, sotto l'aspetto dinamico, rappresentante dello Stato in rela.ziorie 11 quella determinata serie di interessi il titolare (persona fisica) dell'ufficio (organo) che di quegli interessi costituisce il centro eli riferimento. Oi˜ 'stante, chiamare in giudizio, per verlenze relative ad una determinata serie di interessi dello Stato, una rpersona titolare di un ufficio diverso da quello che costituisce secondo le norme vigenti in materia (regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361) il centro di riferimento di quegli interessi medesimi, costituisce un vizio radicale della citazione, :mche se questa sia notificata presso l'Avvocatura dello Stato che l'organo destinato a ricevere tutte le cita:doni dirette alle varie Amministradoni dello Stato. Il !Sandulli ¥si pone .poi il problema se questo dzio sia sanabile con la costituzione in giudizio 'Iella Amministrazione alla quale, secondo le sud. 'lette norme, si sarebbe dovuta dirigere la cita~ ione. Egli risolve tale problema positivamente ~itenendo che, non potendosi parlare nei riguardi lell'organo irregolarmente chiamato in giudi?-io, li difetto di legittimazione passiva in quanto li tratta pur sempre di un organo di quello Stato ;Ile . il titolare unico di tutti gli interessi, anche ;e questi siano suddivisi tra i vari Ministeri ed \ziende autonome, il vizio in questione pu˜ costi; uire solo una nullit, formale della citazione la JUale, ai sensi dell'art. Hl4 c.p.c., sanabile con .a compariz-ione del convenuto. I rilievi del Sandulli tendenti a precisare i conletti di rappresentanza sostanziale e rappresen áanza processuale dello Stato, sono, come sempre, noeto aattti. Riteniamo effettivamente, d'accordo 10n l'A~tore, che gli organi dello Stato costitui~. cano centro esclusivo di riferimento per deterninate serie di interessi stabilite dalla legge, e lhe nessun'altro che q~ell'orgáano espressamente indicato dalle l'eggi stesse pu˜ esprimere la peársonalitˆ dello Stato in relnzione a qttegli interessi che a lui sono attribuiti. Ráiteniamo anche, pertanto, che fa1á ricorso al concetto di capacitˆ di stare in giudizio, sia in qnesti casi i'twsutto. Ci˜ posto, non vediamo tttttaV'ia la ragáione del dttbbiu avan.'J di cui all'art. 4, n. 3 del decreto legislativo. 8 febbraio 1946, n. 50 e quindi legittimamen,te licenziarsi (cfr. Cassaz. 9 aprile 1948, n. 544 in Ç Foro It. JJ 1948, I, 603). Sul tmnn si cfr. in dottrina per la tesi della UlegittimifJˆ del licenziamento Peretti Griva in Ç Giur. lt. È, 1947, l, 2, 103; Sermenti in Ç Ma.ss. Giur. Lav. JJ, 1947, 64; Rocco di Torrepadu,la in Ç Mass. Trib. JJ, 1947, 319 (pur con riserve)yá contra Daviso in,Ç l/oro Pad. JJ, 1946, I, 379 ~nl sensg accolto dalla cit. sentenza delta Oas8azione); Rosi in Ç D~r. Lav. JJ, 19,46, II, 94 e 1947, II) 147; Donetti in Ç Mass. Giu-r. Lav. >J, 1948, 18; e 'l'orrente giˆ citat'o (con oitaz¥ioni giuri8pr1tdenzia1li sulle va.rie questioni). -22 La quarta massifma, infine precisa olw la ma¥latE' chiaro invece, come e8plicitamente affenna J tia che intervenga durante la sospensione dell'indesidera. Mle, e.<~plica i nonnaU effetti di cui allo art. 2110 del Codice civile il che non sembra dubitabile. (V. S.). PERENZIONE -Estinzione del processo -Casi in coi non pu˜ pi essere dichiarata. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 1003-48, Pres. : Brunelli, Rei. : Poddighe, P. M.: Vitanza-Kerschbaumer contro Valdisseri). A norma dell'art. 307 c.p.c., finch l'ordinanza di estinzione non pronunciata, non si producono gli effetti dell'estinzione stessa, e in particolare non perdono efficacia gli atti giˆ compiuti; se il processo stato riassunto o proseguito fori termine l'estinzione non pu˜ essere dichiarata se intervenuta sentenza o se stata data esecuzione ad una sentenza istruttoria. Sulla questione v. AndrioU: Commento, Seconda Ediz. vol. II, pa.g. 256 e segg. Q'l(estioni del gen,ere non potranno pi presentarsi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni al e.p.o.. Infatti, l'art. 19 -del detto de¥creto legáislativo nel sostitnire completamente l'art. 307 del c.p.c. vigente, ráipristina, pc1á qttanto riguarda l'ultimo comma, il sistema della vecchia perenzione, di 011,i aU/art. 340 del c.p.c. del 1865, ( non rilevabilitˆ di ufficio, termini perentori per la proposizione della eccezione relativa. da parte degli interessati ecc.). PROCEDIMENTO CIVILE -Sentenza -Ordinanza Decreto -Provvedimento del Presidente su istanza di rilascio di copia di atti pubblici -Reclamo. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 1006-48, Pres. : Ferranti, Est. : Chieppa, P. M. : Cigolini -Intendenza di Finanza Messina contro Soc. Trezza). Contro il decreto Presidenziale che provvede sulla istanza di rilascio di copie degli atti pubblici non ammesso reclamo trattandosi di procŽdimento puramente disciplinare che si esaurisce col provvedimento presidenziale ; ma consentito alla parte interessata di eccitare ex novo la giurisdizione ordinaria competente pe!'cb pronunzi sul diritto di avere la copia o sul diritto del depositario a ricusare il rila.scio (art. 745 c..p.c.). La questione poi! dibattuta. C"Ui da/vano luogo i provvedimentái emessi dal Presidente del Tribttnale per il rilascio di copie di atti pubblici da parte dei depositari, appare ormai compCetamente superata dalla disposizione dell'art. 745 c.p.c. che qualifica espressamente tali provvedimenti come decreti. lifotto l'impero dell'art. 915 del c.p.c. abrogato la natura di taoli pl/"'ovváedi!menti era invece contestata) sostenendo arcuni ohe si trattasse di decreto) altr'i di ontin.anza, altri addirittura di sentenza. Ci˜ stante, non (J;p>pare pi dubbia la impos'Sibilitˆ dái áuna i.mp?kgnativa diretta dei provvedimenti in. q1testione. la tnagsima, che, ove il preteso depositario desti natario dell'ordine ritenga che non si versi. nella .; ipotesi pr61Jista dall'art. 745 o.p.c., ma si tra-tti di una vera e propria actio exhibendum egli po¥ssa eccitare, con un'azione ordinaráia, il giudice per ch pronunzi sulla sussistenza o meno del diritto del ricl~riedente ad ottenere la copia pretesa. RESPONSABILITA CIVILE-Danni-Risarcimento-~~ Svalutazione -Interessi. (Corte di dass., Sez. III, ~ n. 1455-48, Pres.: Valenzi, Est, : Albeggiani, P. M. : .:_,=::,_,á... Mirto Randazzo -Da Re contro Ministero Difesa). ' 1 Qualora n giudice nella liquidazione del danno abbia tenuto conto della svalutazione della moneta, liquidandolo come se si fosse verificato al tempo della decisione, tale liqui˜azione compensa tutto il danno e non sono perci˜ dovuti interessi per il periodo anteriore. La precisazti.one della Corte Suprema quarbto á= maái opportuna di fronte a.Ua prassi contraria in ~f='~ genere a.rlottata dáalle Corti di merito. ': Sulla questione non esercita alcun rilievo il oa-: rattere compensativo o moratorio di questa gpe-: ciale categoráia di inte-ftessi, sebbene, innovando -á= rispetto aUa giurispr'l(denza .affermatasi sotto l'im-~ perio del vecchio c.c. e che era a favore del ca =á=á rattere compensativo (Cassaz,o. n. 427 /43), l'arti-:1 colo 1219 de~ nuovo c.c. pongáa wn sicuro elemento } a. favore del ca1áattcre moratorio di tali interessi. .I La questione prende le mosse del su.ddetto arti-:~ colo 1219 sotto un aUro profilo, poich tale norma ti dispone che chi commette un (J;tto illecito viene costituito in mora per ci˜ stesso, senza. bisogno di } alc;:nd!t~i f;:;~~~rre l'illazione che gli interessi !llt decorrono da quegto stesso momento del fatto il-:J ~ci~. ' ¥ Senonoh la norma prevede il caso normale in !:,_;_1_. C'l.(i fatto ill'ecito, evento dannoso, COnseguenze dan n~ nosŽ si producono gimultaneamente. Nel caso con-F; trario) invece) ad esempio nel caso di da,nno fu-m turo) non vi dubbio che gli interessi ˆecorrono m non dal momento del fat'to illeoi.to, .ma dal m.ot. m mento SUOCeSSíIVO in etti sopraággiungono altreSí m '::~ evento dannoso e conseg1tenze dannose. 1 NeUa ipotesi di svalutazione successiva, si ve-M rifica per l'arpptmto '11(1'1,a situazione del genere, poi-f.f ch il presupposto che la svalutazione soprag-~~=:á@ááá giunga in un momento posteriore al fatto illeci.to @ e magari all'evento dannoso e modifichi il conte-:I nuto econom-ico-patrimoniale del danno. E la sen-i:{ ten'Pa deUa Corte Suprema chiarisce incidental--i=f mente che il fenomeno inflazionistico pu˜ verifi-r carsi gino alla decisione della causa. I n questo !iit caso liquidare gli interesgi dal giorno de~ fatto ii't illecái.to significa in sostanza riconoscerli su som-iirJ me che a qu.el momento non erano (J!npor'a dovute. :;::: La soluzione adottata dalla Corte Suprema Bem-._ ti~ bra pertanto perfettamente intor~na_ta allo spirito ~iil]jj del'l'art. 1219; e sarˆ opportuno e tnteressante se-q::: guirne gli sviluppi nei vari atteggiamenti ohe la dii questione pou˜ as8ttmere in concreto. (R. D. C.). :=::==, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENO.J.PI SEOONDO L'ORDINE ¥ DI PUBBLIO.J.ZIONE SULL.J. c G.J.ZZETT.J. UFFIOI.J.LE ¥ 1948 I. Legge 13á7-1948, n. 1100 (G.U., n. 194): Modificazioni all'art. 2 del D.L. 31-1-1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria. (v. in questa Rassegna n. 4, pag. 19, VII). -é in corso di definizione la linea da seguire sulla questione se siano ripetibili i tributi pagati allo scopo di fruire di condono tributario, quando si assume che i tributi stessi non siano dovuti. II. Legge 9-8-1948, n. 1103 (G.U., n. 194): Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti di retrocessioni di beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite, simultaneamente trasferiti. -Si applicano le stesse norme stabilite dal D. L. 12-4-1945, n. 222 relative alla reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri perseguitati per ragioni razziali, nei loro diritti patrimoniali. Peraltro nel decreto in esame pi chiaramente stabilita la condizione alla quale la concessione del- l'esecuzione subordinata. Non possono cio pi sollevarsi dubbi, sempre per altro risolti in, senso favorevole alla tesi dell'Amministrazione, se l'esenzione si applichi anche a quei contratti nei quali si dichiari che un certo acquisto avvenuto durante il periodo previsto dalla legge in esame, pur risultando effettuato da un cittadino italiano, coprisse in effetti un acquisto dissimulato a favore di un cittadino delle Nazioni Unite. Iná questo caso infatti l'esenzione non dovuta. III. Legge 18-8-1948, n. 1140 (G.U., n. 209): Contratti di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo. -Anche questa legge come quella n. 1094, pubblicata nella precedente Rassegna (n. 7-8, pag. 24, X) sostituisce alla giurisdizione speciale costituita dalle áCommissioni arbitrali di cui al D. L. 1-4-1947, n. 277 le Sezioni specializzate del Tribunale ordinario. Come si giˆ accenn~.tto non sembra che la istituzione di Sezioni specializzate violi ildivieto stabilito dall'art. 102 della Costituzione. INDICE SISTEMATICOI D E L L E C O N SU LT Aá záIá O N I, LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLEPTJJ: IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE~ ST¥TA DATA ACQUE PUBBLICHE . ..-Se il pamre definitivo del Consiglio superiore in materia di concessio~i di acque pubbiiche vinooli il Minist11o .al punto d.a: -obbligarlo a conferire la concessione stessa, o se invece i.l Ministro possa .anche non confe;rirla (n. 8). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.-I) Se l'Amministra zione sia tenuta ad accedere alla richiesta del áGiudic-e pell&le di esibire in giudizio ad istanza di parte privata,, un r-appor-to interno di ufficio .c-be si riferisca oomunque all'imputato (.n. 65). -II) Se i deLegati esattoriali di che al D. L. 5-10-47, n. 1233 siano organi dello Stato e ne impegnino la responsabilitˆ (n. 66). -III) Se H mi l“tar:e .abbia diritto soggettivo, ad un premio istttuito dal. l'Amministrazione per servizi particola.rmente rischiosi e poássa pretendere che non ne si.a variata la misura (¥Il. 67). APPALTI. -I) Se l'Amministrazione appaltante per i suoi crediti vli-rso l'appaltatore possa ;rivalersi .a.nche su attrezzi esistenti in cantieri appartenenti a terzi (m¥. 95). _-Il) Se a norma delle Condizioni generali d'oneri per acquisti! di generi delle FF. AA. del 1930 sia possibile a 'carico del fo11nitore inadempiente, l'acquisto in danno e la ¥confisca della -cauzione (n. 96). ASSICURAZIONI. -I) Se un operaio addetto alla bonifica di cE.mpi minati e ¥Che si sia infáortunato perá propria imp-rudenza .abbia dilritto alla indennitˆ di assicurazione. (n. 8). -II) Se l'art. 2 del D. L. 1-11-1947, n. 1768 poss.a interi>retarsi nel senso che il Ministero che .abbia pagato l'indennitˆ di infortunio abbia un diritto di rivalsa verso lo stesso íillfortun&Jto che abbia c.ag.Lonato il sinistro¥ per propria imprudenza (n. 8). -III) Se stipulatosi un contratto di lavoro nel qua-le sia prevista. una indennitˆ per gli infortuni sul lavor.o e per la morte " pe.r causa di servizio " ne, deriv-i che la morte del pr¥estatOTe d'op.era sia indennizzabile soLoá quando ricorra questa c.ausa e non quando essa; derivi da causa vio'le.nta oc.casiornata dal lavoro (n. 9). DANNI DI GUERRA.-Se l'appa'rtenenz,a all'U.R.E.P.T. costituisca motivo di incompatibiLitˆ ad essere membi"o della Commissione -consu.Itiva prevista dall'art. 5 del D. L. 6-4-1948, n. 521, per il risarcimento det danni di guerra ai profughi della Tunisia (n. 5). l ffi ENFITEUSI. -Se i¥n forza dell'art. 9S2 c. cá. si possa il chiedere la revisione .anche dei canoni enfiteutici in natura (n. 11). ESECUZIONE FISCALE. -Se i delegati esattoria-l~ di l che al D. L. 5-10-1946, n. 1233 impegnino¥ la responsabilitˆ ~ dello Stato o solo quel1a della Esattoria (n. 8). l,_.:, FERROVIE. -I) Se l'indennitˆ di prese.nza e di carica ,~ per i ferrotranvieri siano legate al1a; effe:ttiva prestazione [J di 1arvoro (n. 59). -II) .se. l'iJndennitˆ di carovita e di' !@ caropane siano legate. alla effettiva prestazáione suddetta 00 (n. 59). á f:=~~ ~~j~ f.;; GUERRA. -Se gli artt. 75 e 78 del Tirattato di pace si l} debbano applicare anche i.n relazione a navi .catturate :~ daU'Italia nell'esercizio dei legittimo dir;itto di preda :::: (n. 93). á '~::: IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se scadendo il termíille per l; la presentazione -di domanda ad un áCOnc-orso a pubbli.c10 !:i:i impiego má giorno festivo, il termine 1stesso debba inten-fJ dersi di diritto prorogato .a.!: g~omo successivo (n. 64). -!I II) se un impiegato che ha .compilato un progetto per 1':~ conto dell'Amministrazione dalla qua1e dipende possa n vantare diritti su tale p~ogetto¥ s“ da dover essere sentito ] prima di variarlo (n. 65). -III) Se¥ disposta con provve-~'~J. dimento generaleá la i!'evoca delleá punizioni disciplina-ri ne :~ sia impedita la pi"osecuzione dei provvedimenti discipli-@ nari in corso (n. 99). -IV) Se una ta;le revoea si appli-M chi! anche alla sospensione cautelare (n. 99). -V) Se l:~ il provvedimento di revoca debba essŽr!e c-oncretamente ;.] appJi.cBJto dalla stessa autoritˆ che inflisse la punizione ~@ (n. 99). -VI) Se i delegati áesattoriali di cui &l D. L. W!, 5-10-1947, n. 1233 siano impiegati del1o Stato (n. 132). -!:~ VII) .se_ 1a ricost~u~iione_ ~e~la carriera ~egli i~pie~ati li-!_:,ij cenz1atl .per mohv1 polltJCl debba fars1 con nfenmento !;~;:: al momento del licenziamento stesso o si debba tener t:: conto della posizione pi fa.vorevole precedente del-:,,::: l'impiegato, qua.ndo questi ne sta statiQ¥ trasfer;ito sempre '!::a per ragioni polititcbeá (n. 133). -VIII) Se l'impiegato non j:l di ruolo sospeso per .giudizáLo di epurazione e successi-ii vamente proscioltoá possa considerarsi lic-enziato áalla data @ della prima ri.conferma a.nnuale in servizio (n. -134} . .-::.¤Ii IX) Se il D. L. n. 207 del 1947 ladád:Ove rpárev¥ede la possi-w~: bilitˆ di paga.re assegni ad impi,egati non di ruolo, anche~@ che non prestino ser;vizio, abbi.a portata innovativa 10 !~~( interpretativa (n. 134). 1% .á> -25 IMPOSTE E T ASSE. -I) ~pe~ch il liquidatore' sia solidalmente responsabile' con la .Societˆ in liquidazione per il pagamento della imposta str&oárdina.ria sui sopraprofitti di guerra sta necessario che il liqutdatore stesso abbia effeUivame:nte esercita,to J.e. sue funzioni (n. 77). II) Se il D. L. 11-4-1948, n. 462 oonte.nga una pr:oroga al termine del 31-3-48 giˆ disposto DO!ll il D. L. 26-10-47, numer. 0 1589 per l'esonero da dazio doganale dei pacchi alimentari import&ti dagli Stati Uniti .d'Ameriáca (n. 78). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -l) Se nella esecuzione relativa, a debito per .pagamento della I.G.E. possano pignorarsi gli strumenti íilldispensabili per il lavQ.ro del debitore (n. 3). -II) Se ai :!in~ dell'applicazione' della I.G.E. i territor~ iugoi:\lavi annessi all'Italia con Legge lf?-6-1941, n. 452 debbanáoá considerarsi te.r:ritorio deHo Stato (n. 4). -III) Se la vendita di formaggio da p.a.rte del produttore avvenuta prima dell'entrata tn vigoreá del D. L. 19-10-1944, n. 348 giustifichi la percezione dell'imposta sull'entrata in occasione del pa,ssaggio successivo (n. 5). -IV) Se la Croce Rossa Italiana., agli effetti della rivalsa oibbligatorLa dell'I.G.E. debba .considerarsi equiparata alle Amministrazioni Sta.tali (n. 7). -V) Se per gli abbonamenti a giornali e.d altri periodici .a carattere non prevalentementeá politico l'I.G.E. comprenda anche l'imposta di bollo indipendentemente alá rilasei.o o meno della quietanza (n. 8). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -Se debba applicarsi imposta di successione sul valore delle cose' che il coerede donatario soggetto a collaziáone tenuto a me di questo decreto (n. 31). MONOPOLI. -I) Se il gerente di un ma.gazzino di rivendita di generi di monopoli:o possa consi.derarsi impi áegato statale (n. 11). -II) Se .consentitasi dall'Amministrazione dei Monopoli Ia vendita di sale a prezzi superiori a quelli: di mono.polio per ragioni eccezionali e contigenti, l'I.G .E. sui rela,tivi incassi sia dovuta per tutta. la somma incassata o solo por quella parte fferta dal-n] l'organo competente. Si potrebbe infatti ribatterP ;.::::; a ~onsiderazioni del genere con l'osservazione clw m 'si tratta di inconvenienti e che l'addurli 11r011 md f:~ rtrgumentu;n: e ci˜ forse a ragione. W ~If~:~:&~::~1~~ƒ;~:f~f~1~E;;~;i .~~-i-¥=á_: .¥_.á _:'.á,_._1:_._ ¥¥. amministrativo, ma avverso il contenuto di questo __ ~~%t~1:;l~ ~1~:::~:~~:~t~t:~~sdiziona,J.e, quanto me-~~,-_:_,,á_=_:;_:_',, N pu˜ essere data: .e ci˜ per la slngolaráissima f struttura di concorso elettivo propria al tema, ádel f:ji:l ricorso straordinario, concorso che non di azio-r:J' ni, ma si instaura tra rimedio :ctmministra:fjvo_ P !M ráimedio giurisdizionale. . -Ili N si pu˜ rimediare a questo stato eli cose co11 r:Ji la soluzione di a-mmettere da.l 1¡ gennaio 1948 ll ~iii ricor!';o in sede di ltlgái.ttjmit.ˆ nvverso il decreto ~:i,jj J,.uáesiden~a,le che decide ~;u dcorsu stráaurdina1áiu. Giaech in tal modo l'istituto verrebbe compiutamente t!'asfigurato in una specie rli ricorso supergerarchico eli legittimit, al quale osta., oltre tutto,. l'inesistenza. di un vincolo gerarchico di suborrlina, zione amministrativa tra Presidente della Hepnbblica e UinistJ.áo, o peggio ancora tra Preá sidente della Hepubblica e Oapo dell'Ente pubblico Ininore. Rico1'80 geTarc~~ico irnqJrop1áio? S“, se il Presi1lente della. RepubMica. fosse .Capo del Potere esecutivo, o comunque, fosse nell'esecntiro (ma. non potrebbe esserci se non da Capo) e non partecipe nei casi indicati dalla Costituzione alla. j1lnzionc Psecutirn. E poi oc<:orre pensare che il ricorso geJ áarchico improprio al Capo tlello .Stato giˆ esi::; te: e 'quel ben noto ricorso gerarchico al (Gon¥ rno del) Re, di cui si occupano ttJtti i trattatisti: áe questo rimedio che nulla ha n che vedere con il ricorso straordina.rio. A ~questo 1mnto nna domanda: se, pee ;,;alnuáP. insieme n dogma della tutela giudiziaria e l'attribuzione del Presidente della Repubblica in un modo o nell'altro, si arriva a. ricondurre il ricorso >;traortlina,rio alla figura, dei normali ricorsi amministrativi (se, in altri termini, si uccise lo Çstraordinario)) perch viva il cc ricorso))), nel periodo di tempo in cui pende o ricevibile il P-icorso, l'atto amministrativo ricorri-bile o non 1'-r1e1inith'o'? I.sicura re la buona, amministrnzionP 1lP1la co:;;n pnhhlic'n. Con quanto precede si tentato soltanto un son< laggio del problema. che non si voluto risolverP e neppure, forse, compiutamente formulare. 1Se, come speea chi scrive si raggiunta la prova, che, tutto sommato, vale la pena. di occuparsi della eosn, qnesto scritto a,vri“ con:;;eguito il suo scopo . FRANCESCO A(“R˜ AVVOOATO DlllLLO STATO )ULL' IMMUNITË GIURISDIZIONALE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL T.L.T. l. Golia pi lmág¥t n::;wne <:lw viP ne dal con silerare le cose a dh;tan~a di qualche tempo, pos; i:bile oggi, dopo oltre nn anno dall'entrata in 'igore á rlel Tra.tta,to di pace coll'Italia e ,quindi lalla etáeazione del Territorio Libet'O
  • _rniture!..-:;tJ?.P.~-~t_i,_ eá:y~--á á :~Žiii.bra ..s.uperfiuo SOffFmarsi sulla gravitˆ di questa seconclilr affermazione. Il cittadino, che secondo la, legge italiana pu˜ chiamare in giudizio la Pubb:ica. Amministrazione e far valere nei suoi confronti come nei confronti di qualunque privato la. violazione di diritti soggáettivi perfetti (senza pariare dei progrediti mezzi di tutela degli interessi legittimi che il nostro sistema mette a disposizione degli inte:r:essati) si vedrebbe praticamente privato d'ogni gˆranz.ia di giustizia, restando le sue possibilitˆ di reclamo confinate nei limiti del puro ricorso gera.rchico, che secoli di evoluzionr giuridica hanno ormai condannato in ogni nazione civile alla funzione di mezzo sussidiario. Diremoá subito che il Governo Militare Alleato ~:;embra. aver giˆ preso netta posizione neila dellca. ta. áquestione, e in forma piuttosto drastica.. Messo di fronte a.d un concreto atto di citazione notlficatogli da ima ditta privata che avendogli fornito dei materiali da costruzione aveva. reclamato poi il pagamento d'una differenza di pl'ezzo, il Governo Militare Alleato ha reagito comunicando all'Autoritˆ giudiziaria ordinaria l'ordine di non tratta.re, :fino a. nuova ádisposizione, cause nelle q1,1ali il Ooveru.o Militare Allea.to fosse convenuto, e .p1áeannunciando contemporaneamente la crea,zione di un'apposita commissione per la trattazione di tali controversie. La áquestione non , tuttavia, supera.ta, sia perch la preannunciata commissione speciale non poi stata fino ad oggi costituita e pertanto non sarebbe da escludei'si in modo assoluto una revoca dell'ordine di sospensione; sia. anche perchŽ, indipendentemente dall'atteggiamento preso in concreto dal maggior interessato (il !Governo 1\ol“lita áre Alleato), resta aperto il problema del1a conformitˆ di tale atteggiamento ai princip“ del diritto internazionale e, nell'ipotesi di una risposta. negativa, si pone l'a.ltro problema, del comr ovviare acl una imposizione di princip“ errati chr si risolve in nn irrepMabile danno per la e.ittarlinanza. Passiamo, dunque, senz'altro ad esaminare la questione nei suoi termini giuricliri. 8. Per quanto il diritto internazionale iwn possa, come i singoli diritti interni, trarre vantaggio da una sistematica codificazione, si sono tuttavia formati fn esso per lungo decorso di tempo, per ripetizione di eventi simili, per conforme risoluzione di controversie, per virt di trattati e sopra, ttutto per l'interpretazione evolutiva della. dottrina, -dei princip“ fondamentali che sono oggi uuiversalment" e accettati come norme di diritto inderogabili dagli iStati pa-rtecipi alla comunitˆ delle ál:.. nazioni civili. L'immunitˆ giurisdizionale . uno eli questi, e l si fonda. sull'assunto che, essendo di norma gli , ' ~ Stati nell'ordinamento giuddico internazionale ~ pari ed uguali, indipendentemente dalla lo1áo im-~poi1: anza politica, economica e militare, nessuno di áessi pu˜ essere assoggettato alla giurisdizione ~ di un altro, ammenoch non accetti tale sottomis-, sione ; e ci˜ perch, la. funzione giurisdizionaie ' funzione di sovranitˆ, e l'esercizio eli essa nei con-~:= fronti di un altro Stato comporta automaticamen-~~ te l'assoggettamento di esso alla sovranitˆ del ~~: primQ. á . E' noto che quante volte si considera-l'a.ppli-: cabilitˆ d'una norma. eli diritto internazionale nel-, l'ambito d'un ordinamento giuridico interno, si ~ deve dimostr:are anzitutto l'esistenza di detta nor-r ma nell'ordinamento giuridico internazionale, e ID áquindi il suo ricevimento nell'orr1inamento giuri-J dico interno. W áSul primo punto, sarˆ sufficiente richiamare qui, j tra gli altri, i pregevoli studi fa.tti in merito dal-lli l'Anzilotti, dal Provinciali, e recentemente dal 1!!1 Quadri (La g'i1t1áisdizione sugli Stati 8tranier'i) ~ Giuffrá, 1941) fra gli italiani; dallo Spruth frn á; i tedeschi (Geri8cht8baárkei.t 'lleber jremde Staaten, :i! 1929); dal Hall, dall'Oppenheim e dall'Allen fra ~~~ i moderni ang-losassoni, n˜nch g-li autori ¥tati 1 dagli stessi; la;vori tutti che accertano in modo ='; indisputabile l'esistenza. della. norma sull'immu-ii nitˆ giurisdizionale nell'ordinamento internazio-!~ nale. r~ . Ii ricevime~to poi della norma. ~el dir_itt? ita-!i~ hano, o megho -secondo la termmologm mter-~~:~: nazionalistica pi accreditata -fadattwm.ento =i~ del nostro diritto interno a questa norma di di-1i:~ ritto internazionale, attesta.to oltre che dall'in-~f serzione eli clauso:e ad hoc in trattati internaz,io-i~i nal! stip1~lati dall'Italia e. resi es~r:~1tivi nel terri-Jjtol'lo nazwnale con apposite legg1 mterne, anchP ?:~~ c in spe?ial m?do da .al?un_e norme spe(:ifiche con-~1:; átenute m va l'le leggi Italiane, fra. cm l'art. 11 t della legge delle guarentigie (13 maggio 1871) e/ la legge 28 dicembre 1902 sulla rondizione gin-~ ridica, dei membri dei tribunali Ul'bitrali inter-W nazionali aventi na.zionalitˆ straniem.; com' stato li per primo dimostrato dall'Anzilotti (Il diritto in-:~ ternn.don,a.lc nei g-iu1Uzi interni, Bologna 1902, pag. 267) seguito da mo:ti altri. . ~ Il pro15lema p~˜ dirsi oggi. autenticamente ri-~;!;. solto coll'emanaziOne del Codice penale del 1930, =~ che nell'art. 3 contiene un'espressa manifesta-I z~~ne dell_a. vo~on~ˆ ~i. aclattame~to (MA_Rio ~'h~LV:áI'''' L tmmumtˆ gbUrtsdtZ'!Onale de_rrh organt stranwn ,f:~; :'?isa, Pacini :;\'lariotti, 1947). áSono da. ricordmásd': m fine, le numerose decisioni pnmnnciate in ta1f::: sens~ dalla Snp~ema C'orte ~d, in particolar_e,~il l'ultima. ('Sez.. umte, 12 maggio 1947, n. 740, mlái .llaássimario) ÇForo Ital. n, 1947, col. 169). Con~á: tale decisione la Oorte di Cassazione, giudicando::; rli un'azione proposta da. alcuni cittadini-italia,.ni@i contro la ra.ppres!.'ntanza in Ita.lia per il com-~;:: ~erci~ estero dell.U.R.S.'S., di cui erano stati im-:~ piegati, ha affermato che, essendo tale rappresen-) ' ' l ' l trmza un organo di diri.tto pubblico deiWU.R.S.S. sovranitˆ territoria.Ie ed organica era certamentr e norb gid, un soggetto distinto avente propria per-quella italiana. In altre parole gli uffici giudiziari 80nalitˆ gáiuridica di diritto privato, il rapporto del Governo Militare Alleato non sono un'emanatra detta rappre.~entan'<:a ed i suoi impiegati, perá zione del Ooverno Militare Alleato e, per quanto qttanto di chiam naturáa privata, sottratto alla da. áesso riconosciuti formalmente ed autorizzati a gittráisdizione deU'A.tttmáitˆ giudiziaria italiana funzionare (con l'Ordine generale n. 6 dd. 12 lusalvo che a tale immunitˆ giurisdizion.ale l'V.R. glio 1945), gli sono estranei. Ai fini del nostro s.s. non abbia in concráeto rinunziato. eRame questo a.ccertamento sufficiente. E', dunque, fno1¥ d'ogni dubbio che quello dell'immunitˆ giurisdizionale lln principio accet-5 . .Jl Governo Militare Alleato amministra. la tato dal diritto italia-no. Ci˜ equivale, in base á Zona dal 12 giugno 1945. Fino a.I 15 settembre alla norma. generale di rinvio contenuta nell'arti-á 1947, _esso era incontesta-bilmente null'altro che colo III del Proclama n. l dd. 12 giugno 1945 del un'emanazione, un organo ad hoc, delle forze ocGenerale Alexanrler, e, dopo il15 settembre 1947, cupanti ang~o-americane, vale a dire un organo nell'art. lO dell'Allegato VII del Trattato di pace l'egolato nell'esercizio dei suoi poteri, diritti f' coll'Italia (Piprodotto nel paragrafo 4 del Procla-funzioni dalla Convenzione dell' Aja del 1907 (arma. n. l dd. 15 settemb1áe 1947 del Generale Airey), ticolo 43). ad affermare che l'immunitˆ giurisdizionale uno Non pa.~áe a-ssolutamente dubitabile ch'esso godei principi generali del diritto in vigore nel Ter-desse, in tal sua ve-ste, del privilegio dell'imm:uritorio Libero di Trieste. nitˆ giurisdizionale. La cosa. sembra intuitiva in Resta-ora da, esaminare, alla luce di tale accer-s, essenqo le forze a.rmate espressione immediata tamento, in primo luogo la posizione dell'Auto-dello Stato e quindi partecipi dei privilegi !td esso ritˆ giudiziaria, locale, onde vedere se essa non riconosciuti dal diritto internazionale. N o n nnosia per ca.so una branca. o derivazione del Gover-cerˆ tuttavia. riportare qui l'opinione di due fra no Militare Alleato; in .secondo luogo la posi-i maggiori internazionalisti contemporanei che ahzione del Governo stesso, onde chiarire se esso biano approfondito l'argomento. L'Oppenheim, stesso sia o meno un soggetto od organo susetti-dell'Universitˆ di Cambridge, nel suo cl::tssic˜ bile della. speciale tutela di dirifto internaz.iona.te. TrRJ;:ta.to (FJd. VI, pag. 759) afferma Clleáááz(fe foi;ze irmate sono o1ágani dello Stato... anche .se in ter -L Fino al 15 settembre 1947, data di. entrata in ritorio straniero, alla, sola. condizione che vi si vigo1áe del Trattato di pa.ce coll'Italia e, quindi, trovino al servizio del loro .Stato e non per loro tecnioamente da.ta di nascita, del T.L.T. come fine privato È. Per fine privato, l'autore cita. gli entitˆ giuridica. a se stante, gli uffici giudiziari esempi della gita. di piacere e dell'atto di violt>nza della. zona erano uffici giudiziari italiani, sulla arbitraria persona.le. Ancora. pi esplicito il Hall, ba-se del principio comunemente accettato di dirit-dell'Universitˆ di Oxford (A. T1áeati8e of Internato internazionale che l'occupazione militare non tional Lav..¥, ga Ed., pag. 217): cc E' universalmodifica lo stato giuridico del territorio' occupato mente accettato che i sovrani e le armate d'uno ne' interferisce in alcun modo coll'esistenza della Stato, qua.ndo si trovino in territorio estero, e gli sovranitˆ, per quanto molto spesso la riduca allo agenti diplomatici, quando si trovino nel ápaese stato puramente potenziale. Pi difficile a.ffer-presso il quale sono stati accreditati, possiedono \.mare che l'Autoritˆ giudiziaria del Territorio con-l'immunitˆ persom.1e dalla ginrisdizione locale)). tinua ad essere italiana anche dopo tale data. !E' Conforme opinione stata, infine, espressa dalla vero, infatti, che i magistrati ed i funzionari F;Ono, maggioranza degli autori italiani e stranieri che fino ad un regolamento gŽnerale ilella ~itn:1zione lmnno considerato l'argomento di cui per brevitˆ (che sembra. di lˆ da venire), impiegati 1h'll'Am-eiteremo-¥qui solo l'ultimo: Borin (Ve8tra-tcrriWministrazione italianˆ distaccati presso il Hovrr rialitˆ delle forze áarmate, in Ç Rivista. di Didtto no Militare Alleato, com' stato riconosciuto h1 Tnte1;nazionale È, 1937, pag. á186). pi d'un'occasione sia dal Governo Militare Al-Ci˜ ávale, natmalmente, per le forze aármate in leato cb(' da rappresentanti del Governo italiano: territorio estero in tempo di pace. :M:a ovvio. vero a.Itresi che la legge ch'essi iilterpi'Ctano a-nzitutto, elle la condizione di organo dello :Stato. edatpplicano la legge italiana; pare tuttavia, dif-coi privilgi connessi, non muta per il solo fatto ficile poter trascurare totalmente il fatto della dello sta:tQ di guerra. A ci˜ s'aggiunge che l'oe'creazione giuridáica. del T.L.T. al punto di affer-cupante, per diritto di guerra, assomma in s co mare che il potere giudiziario tuttora ¥quivi pia di poteri che vanno a rafforza.re -e in nesesercitato da. organi italiani, vale tL dire daá organi sun caso ad indebolire _ il complesso dei suoi che partecipano d'una sovnmitˆ indubbiamente attributi di or!!a'no d'uno Stato sovrano. estranea al nuovo ente. = Anelle ¥qui citeremo, fra tanti, il Ha-ll (pag“- Il problema quanto mai suggestivo e merite rebbe una. trattazione pi profonda di quanto non -nt~ 560) : Ç Il mero fatto dell'occupazione porta sia consentito dai limiti del presente lavoro. Qui con s come naturale conseguenza. la sq~tjtuzione basterˆ-affermare che gli attuali uffici giudi-della volontˆ dell'occupante alla legge esiste~te, ziari operanti nel T.L.T. non sono uffici creati quante volte tale sostituzione sia ragionevolmente dal Governo Milit::uáe Alleato, ma sono uffici che necessa-ria, ed inoltre la, sostituzione dell'Aromiil Governo Militare Alleato ha trovato in funzione nistrazione civile e giudiziaria con 1a Giurisdisul posto Jf!Uando, non es~f>ndo creato D T .L.T :, la :r,ione milita.re >>. -6 ~n altri termini il privilegio dell'immu.nitˆ giurisdizionale giˆ ammesso a fa-vore delle forze armate all'estero in tempo di pace, si dilata. in tempo di guerra. fino a sfociare nel potere discrezionale eli sopprimere addirittura gli organi giurisdizionali .locali áe di sostituirli con altri propri dell'occupatore. Il fa.tto che tale potere non venga talvolta. esercitato in tutta la sua estensione non significa rinuncia al privilegio minore, ma solo atto di opportunitˆ dovuta a svariate ragioni contingenti. Ci˜ anche pi ehiaro ¥quando l'esercito. occupatore che intende a-d esempio ad avvalersi dell'opera degli uffici giudiziari locali confermi gli stessi eon un proprio atto formale, manifestando eosi, sia. pure in forma negativa, il proprio pote1áe assoluto negli organi stessi. Oosi fece ad esempio il áComanrlo Su1wemo dell'Esercáito Italiano durante la. prima guerra mondiale, quando, eoll'Ordinanza 2 lugiio 1915, conferi ai giudici distrettuali dei paesi occupati l'a-utoritˆ Ç eli continmwe ad amministrare la giustizia secondo . il diritto vigenteÈ. Il provvedimento era largamente giustificato al fatto che i territori occupati erano etnicamente e geograficamente italiani e che le genti erano di sicuri sentimenti italiani. Nessuno dubit˜ comunque allora, n ha mai in seguito dubitato, che tale rinuncia a-sopprimer-e e sostituire l'Autol'itˆ giudiziariaá locale potesse essere intel'pretata come assoggettamento vo~ontario dell'esercito occupatore a quella m0desima Autoritˆ giudiziaria,. Infatti, oltre ad essere contraria a.i prineipi, tale illazione non nemmeno necessa.ria, 11oich la conferma. dei giudici locali intesa bens“ a favorire 'la popolazione del territorio occupato ma. solo in quanto ci˜ non eeei difficoltˆ all'esercito occupante, che ha bisogno nell'esercizio dei suoi poteri di non trovare impedimenti di sorta. Inoltre la conferma nelle sue funzioni dell'Autoritˆ giudiziaria loca-le non potrebbe neppure considera- rsi atto fido-neo a manifestare una volontˆ (li assoggettamento alla giurisdizione locale se, come in genere si ritiene (1\'IIELID :á op. eU., pag. 17 e segg.) insufficiente a costituire atto idoneo persino il fa.tto che l'organo straniero titolare dell'immunitˆ si faccia attore davanti agli uffici g-iudiziari locali. rE' stato anzi proposto; a questo dguardo, di usare l'espressione e8enzione dall'aázione come pi propria dell'altra-n111á~unitˆ giurigdizionale. In a.ltre parole la rinuncia deve essere univoca, e, se tacita., ev-e risulta...,.e da fatti concludenti e chiaramente sintoma.tici della volontˆ di rinuncia (MIELEJ: op. eit., pag. 183), qualP certamente non la conferm::t nelle funz-ioni degli mága.ni giudiziari locali. Resta pertanto dimostrato che, essendo il Governo Militare Alleato, fino al 15 settembre 1947, l'organo di forze Hrmate di occupazione; essendo gli uffici giudiziari del T .L. 'l'. del tutto estranei a tale organo e in realtˆ stranieri rispetto a.d esso; e non avendo laá conferma di detti uffid il sig-nifirnto di rinuncin aU'immnnitˆ giurisdizio nale, tino alla thlta suddetta il >Governo Militare Alleato godette incontesta¥bilmente dell'immunitˆ giurisdizionale. Dubbi sono stati,. invece, sollevati, e non solo dai pratici, cir-ca l'applicabilitˆ del privilegio doJ!_o tale Jlata. )fu, a mio 'paráetáe; a torto. Il Governo.'Miiitare Alleato ~wr-ebbe, secondo ácostoro, mutato la sua natura giuridica, colla entrata in vigore del 'l'ruttato di pace; esso sarebbe ora il Governo 01'dina.rá.} tlel T.L.T. Nulli:~ .u pi gratuito. La soluzione si trova nella stessa !\Orma dalla 1quale oggi il Go,áemo Militare Alreato deriva i propri poteri. Essa non pi l'articolo 43 della Convenzione dell'Aja, ma, l'art. l dell'Allegato X al Trattato di pace (Regime prov visorio del 'l'.L.'l.':). 1Secondo ta.le disposizione, {( fino aU'assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuerˆ ad essere amministrato da-i Comandi Militari Alleati, entro le rispettive zone eli competenzn n. Lo stesso verbo oontinue-rˆ. (shall continue) , a mio parere, indica.tivo di una continuitˆ giuridica che nou soffre solnz.ione tra il periodo d'occupazione mi-: litare e il primo periodo eli amministrazione del 'r.L.T., petá áquanto si l'iferisce allaá perásona-del l'amministratore. Esso , prima e dopo, il Comando milita.re anglo-americano, vale u tlire, come sta.to .~hiarito pi sopra, nn organo all'-estero di due Stati stranieri. Il Trattato di pace introduce nn solo elemento nuovo nel ra'})porto, e cio la cessazione de1lo stato di guerra, per cui l'occupazione militare, coi maggiori poteri ad essa connessi (ad es. soppressione degli uffici giudizia.ri1locali)1 viene meno. Resta per˜ la. natul'áa intrin-j seca dell'organo d'uno 1Stato straniero che suf-fi ficiente ad assicura-re allo ste!':SO il ¥bPt1f'firlO d<>l -!\ l'immunitˆ giurisdizionale. á-_; G. All'immunitˆ gimisdizionule pu˜ rinunciar~:>i. .\bbiamo giˆ visto come la. ma-ncata soppressionf. e sostituzione degli uffici giudiziari locaU non significhi rinuncia. C' di pi che il Governo Militare Alleato ha dato espresse istruzioni a-ll' Autoritˆ giudizia-ria ordinaria di non trattare le cause nelle quali esso Governo sia áparte (conv-enuta). Ponevo al prineipio il quesito se ta.Ie ingiunzione fosse da considerarsi legittima o abusiva ; mi '})are ora eli poterne affermare la piena. legit-á timitˆ. áCos:“ facendo, il Governo Militare Alleato ha in fondo esercitato un potere che il diritto internazionale prima, la legge inte-rna dopo, gli riPonoscono. A porre tm rimedio all'inctáesciosa situazione non resta, ¥quindi, che la creazione della. promessa commissione speciale (sperabilmente composta anche da magistrati italiani in: servizi˜ presso gli uffici giudiziari locali) che tratti e d-ecida le controversie di naturaá civile tra i priva.ti e il Governo Militaee Alleato. Ci˜ almeno fin quando la. pi importante promessa, di restituzione di Trieste -all'Italia, non trovi adeguata espressione sul pia,no degli-aCroT'di inteT'nazionali. MANLIO CECOVINI AVVOCATO nELLO STATO NEL T.L:r. n-I n-áo T TRINA P. MtRTO: Risarcimento di danno non patrimaniale dal proprit.t.uio di veicolo, H . cui conduceutt sia ririu~:.to igautJ. ¥ R.:~.ssegna. giuridiJa circula.zione e trasporti JJ 1 19481 318. Il 'l'ribunale d.i Bologna., con sentenza 19 giugno 11)47 in causa Uomellmi contro Ministero Ditesa( Riv. pag. cit.) ha dichiarato, con succinta motivazione, non risarcibile da pa-rte del proprietario del veicolo il danno non patrimoniale, quando il conducente _del veicolo stesso sia rimasto ignoto, s“ ehe nei suoi confronti sia mancato l'accertamento della responsabilitˆ penale. Il Mirto annota in senso favorevole tale sentenza, e dˆ a-mpia ragione del suo assens-o. Egli osserva anzitutto come, pur essendo i termini di Ç reato >> e di Çautore di reatoÈ un unum et idoo~ sotto l'aspetto fenomenico, in quanto il rea-to tale perch opera di un uomo, pur tuttavia l'attivitˆ prooessuale penale tende a due scopi jnscindibili fra loro: uno' generico, per accertare se. un determinato fatto costituisca reato; l'altro specifico, per accerta-re chi lo ha commesso. E' evidente, quindi, che il processo p-enale non riesce ad esaurire la sua giuridica-ragione d'essere fin quando non raggiunga entrarmbi gli scopi che persegue; ed invero l'accertamento obbiettivo del rea-to, senza la individuazione del colpevole non dˆ agli orga.ni delloá tStarto, che esplica-no la loro attivitˆ mediante il processo lar possibilitˆ di rendere concretamente operante la. norma penale. Rima- sti Ç ignoti È gli autori del reato, il processo non pu˜ che chiudersi in istruttoria con una sentenza di << non doversi procedere È (art. 378, ultimo cpv., c.p.p.). .Una siffatta sentenza, istruttoria non pu˜ avere, npl processo civile, alcun valor-e: giacch per gli articoli 27 e 28 c.p.p. soltanto le sentenze penali irrevocabili spiegano la loro efficada, e la sentenZˆ istruttoria di Ç non doversi procedere percM ignoti gli a.utori del reato È non pu˜ ma.i esser considerata, sentenza irrevocabile -di condanna o di proscioglimento -essendo automatica la riapertura, del processo quando l'imputato divenisse noto; e, d'altro canto, l'accertamento generico dŽl fatto-rea.to, che sta. alla base della formula-di proscioglirriento non pu˜ opporsi ad a:lcuno fino a quando nel processo pena.lt'-qU-el fatto-reato. non possa esser a-ttribuito a.d una. pei'S()na determinata ed indiV~duata. Or quando si invoca il risarcimento di un danno non patr1monia-le -e, cio, ui un anno che in tanto pu˜ essere risarcito in quanto 1lisc-enda da. un reato come tale: art. 185 c.p. in relazione al. l'art. 2059 c.c. - necessario che il fatto che si vuol porre a base della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali non soltanto sia áriconosciuto come reato, ma che di esso sia chiamato penalmente responsabile una. persona; occorre cio che nel processo á penaJ.e si giunga non soltanto all'accertamento generico, ma .anche a quello sp~? cifico. Accertamento che, inutile aggiungere, niun altro che il giudice penale; in sede penaile, pu˜ fare. La ¥questione,, poi, non cambia, quando il risarcimento del danno non patrimoniale si voglia ehiedere alle persone che a norma delle leggi civili debbano rispondere del fatto di.chi ha, commesso il fa.tto-rato. L'art. 185 ha, rispetto a.Ua legislazione pree<>dente, ca-rattere decisamente innovativo ; onde, come sta.to costantemente ritenuto, il risaárcimento del danno non patrimoniale har ca.rattere strettamente complementare della, sanzione penale. ,S“ che, mancando l'afferma.zione di una responsabilitˆ penale, e, quindi, la sanzione, non pu˜ gio. ca.re la norma che contempla la sanzione complementare. á N con l'entrata in vigore del nuovo Codice civile le cose sono mutate: giacch l'art. 2059, lnngi dal disporre in via generale la risa.rcibilitˆ il-el danno non ;patrimonia.le, fa, rinvio esp-reRso Çai casi determinati dalla, legge È, e cio appnn.to all'art. 185 c.p. Infine il l\1. si occupa della responsa-bilitˆ ex art. 2054 e distingue, in relazione alla. risarclbilitˆ del danno non patrimoniale, due casi : se il prñprieta:rio debba rispondel"e dei danni cagionatj dalla. circolazione del veicolo .soltanto in quanto proprieta.rio, egli non sa.rˆ tenuto al risa.rcimr.nto del danno non patrimoniale1 mancando qna.lsiasl rapporto con l'autore materiale del fa,tto-reato; se, invece, il proprietario debba rispondere anch per il rapporto che lo lega col conducente (respon~ satbilitˆ per fatto altrui) sa~ˆ tenuto aártsarcire anche il danno non patrimoniale, sempre che st -verifichino le condizioni suaccennate. Sembra superfluo richia.nmre l'attenzione su questo veramente pregevole stu-dio del Mi.rto, speá -8 cie ora che. la giwrisprud,enza aeua Corte Sttprerna si ~ decisamente orientata nel ritenere che anche la Pubblica Amm;i;nistrazione sia tenuta al risarcimento del danno non.á paátrimoniale (cfr. da ultimo á Vass. 7 aprile 1947 á Riggáio conHáo Amrninistr~ á~one MiiJ,ttatáe Ç Gi1tr. lt. È, 194B, I, 1, 91). Vhe in sede civile, agli effetti della risarciiJilitˆ del danno non patrirnoniate, non si po~>¥sa conoscere delle con"'egáuenze penal~ del fatto cifbe origina la responsaiJttitˆ, quando a~ di fuori del ca¥IIO di estinzione ˆcl reato un sijjatto accertamento sia mancato in sede pen-a.te, giˆ stato ajjerrnato á in precedenti sentenze: ofr. Vass. 27 marzo 1942, ti. t\26, Societˆ Uarni. Briaonzo.le contro Roássi (Ç Fo ro lt. È, 19-12, I, 663) in un caso d~ arohiviaziottw disposta dal P. M.; e Tribunale Benevento 25 mag. !J.iñ 194ti, Lucohesi contro Brig;io (ivi 1~44-4-6, I, 883) in un caso in cui l'a.zione penale non era stata promossa per difetto di querela. IiJ le due sn.tenze giungono a _questa ajjenmazione sostanzia.lmente argomentando a contrario dalla (Zispos~áione del~ l'art. 19S o.p. (ora si veda áanone l'art. 2738, secondo. omnma, c.o.), .secondo cui (( la estinzione de_l. reato o della pena non importa. la e;stinzitme dfJtle obbligazion"i oivili ˆerivanti dal reato È: ond p(u;ijioo in giurri>sprudenza ohe, diohiaratoá estin~ to:á un reato per qu(J)lsiasi cáausa, ad esempio-per amnistia, fn .sede oivile pu˜ essere esaminato il fatto, áaz fine di considerarlo wenttta.ZrneJ1:te come reato, per Vattribáuzione al danne:ggiato -dei danni non patrirnoniali, o per qualsiasi altro effetto, che r~m.angaána¥turalmente circoscritto nell'ambito delz: a~ione cipile (cfr. o.Ure zla g~ˆ citatˆ sentenza aeua ca.ss., quella 7 aprile 1941 B,r,iochi contro Paulieri, in Ç Fom It. È, 1942, I, 94); e, aa ultimo Oass. 10 agosto1946, n. 1173, inÇ Foro Jt. È, 1947, I, 87). . á Giova peraltro awertire ohe la tesi ca¥ldeggiata dal M irto non del tutto pacifica in dottrina. Il Torrente infatti, annotando la sentenza de~ Tribufi,(J)le di Beneven-to (Riv. e looo oi.t.), sostiene ohe Çogni qualvolta sia necessario decidere, ai fini dellaá risoluzione di una controversia di carattere civile1 se un fatto costituisca reato 1 questo potere non possa essere negato al giudice ciá vile È. Tale potereá deriverebbe da una norma di carattere fondamentale e generale del nostro diritto proc¥essualeJ ora fatta propria anohe dal legislaáá tore1 che l-'ha codiji1cata aU'art. 34 del o.p.c. Si tratta d01l principio dell'aocertarnento incidentale: poioh l'accáertamento dellaá responsaábilitˆ penale ttna questione pregit~diziale rispetto a quella principale. (risaroirnet~to del danno non patrimoniale), a quell'acoertarneánto, ove sia per una qumlsiasi ra¥gione mancata in sede penale, pu˜ procedere incidenter tantum il giu-dice civi,le, beninteso oon effetti di preolusiOt~e nel pmoesso civile e non. di cosa giudicata. Maá le ptw q,oute osservazioni del Torrente -che urtano per˜ contro il disposto dell'art. 198 o.p.J che oooorrerebbe considerare del tutto inutile o come non soritto non. risulta ch.e abbiano trovato favorevole ac:coglim(/ 1it6. nŽlTa gi1~risiwuden~a. Sttl>la applioazione dell'art. 198 o.p. si veda anche la nota del GatááieU, in Ç Foro It. È, 1942, I, 94, con ampi ri-ohiami dottrinari. Particolarmente in.tetáessante, poi, la nota del M.. per la pa't'te ohe rigttarda la. re8ponsabili~ˆ ew j art, 2054. La questione specifica merita di es11ere esaminata; in quanto nessuna pronuncia della Cor. te Suprema sembra sáia intervenuta sulla questione specifica. (N. G.). P. BoDDA: In tema di :provazione dei contralti l dello Stato non importanti impegni di spese¥. ~! Ç Foro Pa.d. È, 1948, I, 707. l La, Corte di Appello di Roma., con sentenza 19 giugno 1948 in causa :Sodetˆ Editrice Ba.rbera contro Presidenza qonsiglio Ministri .e Ministero Pubblica Ist1áuzione (Riv. e loco cit.), ha. fissato due importa.nti principi, che possono esset cos“ ma.ssima.ti : . l) Ogni contl'ittto a prestazioni corrispett:ive concluso dille Amministrazioni dello .Stato, importi o ~eno u_n impegno attuale di .spesa, richie: ~~ de, pŽr la sua efficacia, l'approva~ione min~ste-~[ riale. !'¤ 2) Non pu˜ valere come ra.t;ifi.ca. o conferma di l un contratto non debitrumente approvato U fatto f'= ~~~ ~:~!~~c:e!;~inistra.zione lo abp~a eseguito ~~:r_,.~_~:;_:_: ,!,á,: . áSul primo punto la sentenza ha osservato che , l'a,rt. 19: regio decreto 18 novembre 1923, n: 2440 ,: -ch_e ha una assaj_ lata dizione -non sl. rife-~,,., risce soltanto al. contra.tti dai qual;i derivi, in via ; immedia.ta una entrata o una..spesa per la Pub-á blica Amministrazione; mf1 a tutti~ contratti sti.. ~ pulati da. questa. Ci˜ dáeriva dal fatto che la legge i,n esame ab-~-:== braccia, ogni a.spetto della complessa attivitˆ a.m-~ ministrativa. delloá Stato, e che le stesse ragioni che impongono un controllo quando dal contratto ~~ derivi una entrata o una spesa., impongono quello stesso controllo anche quando sl. tratti di con-11 tratti che richiedono aJl'Amministrazione una. de--' termina.ta prestazione, dalla quale possono anche l derivare non lievi conseguenze di carattere pa.-@ trimoniale. ~:~ In ordine al secondo punto laá Corteáha messo in 1"'. luce che l'approvazione -anche qua.ndo inter-!~_-_!_,_!.¥ .¥.. vep.ga in relazione a.d un contratto di natura privatistica -ha sempre carattere di un atto am-L, ministra:tivo; e presupposto di essa. un riesame ~-= da parte di organi diversi da ¥quelli che hanno con-1 eluso il contratto. ,sicch l'attribuire rilevanza f:~:i; ad una attivitf“, di mero fatto posta in essere da M quegli _or~ani stessi che ~l co~tratto hanno coná l:l~i eluso r:ngmf“ca. svuota.re dl ogm contenuto le nor-m: me che condizionano la efficacia del contratto áalla. [i approvazione degli orgáani di controllo. 1] Il B. consente in toto nella decisione della Corte ::@ RoJllan.a ed aggiunge nuove argomentazioni a SQá i~i á:::: st~gno della te~i, tra~ndole daU'a.rt¥. ll3 del Re: -.9....,.,.. golamento di contabilitˆ approvato con regio decreto 23 maggio 11)24, n. 827; secondo il quale anche per i contratti regolari pu˜ esser negata l'approvazione. áDonde il B. a~goiôenta. che la estensione all'esame del merito, oltre che della legittimitˆ, dei contratti, rend~ assolutamente necessado, in ogni. caso, l'atto di approvazione. . . 1Sulla. seconda ma.ssima. H B. rileva che .non si sarebbe potuto parlare dL una approvazione im" plicita, in vista della. esecuzione daU:t, a.l contratto, non essendo possibile ammettere eq.uipollenti di atti di controllo (Consiglio :Stato~ V Sez. 2~~ l; cembre Hl37, in ÇPoro Amm. È, 1933, I, 2, 27).. _ Infine osta.va. all'istituto della pr-etesa convalida il secondo <:omma dell'art. 1444 c.c.,. non potendosi certo sostenere c:he l'Amministrazione a;vess eseguito il contra.tto conoscendo il motivo della sua. inefficacia. Le amtte, preoi8e, esaurienti osserváazioni con.ten: ute nella sentenzáa e nella nota del B. esi.mono da un ulteriore commento; non potendo nori con, tienirsi in toto con la Corte Rornana e con 'il Bodda, che hanno esaminato, chiari.to e deciso una questione della mas8na. delioa¥tezza giungendo aárl afferm.azioni tanto pit“ nportanti in quáan.to non riswlta ne8S1,t.n preeedente aál riguˆrdo. A. J ANNUZZI: Termini di costituzione nel giudizio di appello di opposizione a decreto ingiuntivo. ÇForo Pad. È 1948, I, 751. Annotando iu seuso favorevole una. senteuza de'l Tribunale di Mantova (Riv. loco cit.), lo J. so~ stiene che la. dimostrazione dei termini di costituzione, di ui a.l cpv. dell'art. á645 ác.p.c. non si applica. -appellante sia. il debitore opponente o il creditore opposto -al processo di secondo grado. Argomenta. anzitutto lo J. dalla dizione letterale della norma: Çin seguito all'opposizione il giu dizio si svolge... davanti al giudice adito; ma i termini di costituzione sono ridotti ana metˆ È ; e poich il giudice adito in seguito all'opposizione n-on pu˜ essere che quello di primo grado, la re la.tiva. dimidiazione dáel termine non pu˜ riferirsi che al solo processo di primo grado. Sotto un profilo logico -e razionale poi lo J. fa osservare che, dando l'opposiz-ione vita a.d un nor male processo di cognizione, dopo che áquesto sta.to instaura.to deve seguirne le norme; e che, una volta, iniziato il processo con la costituzione di una, dáelle parti, il pároceádimento sommario viene meno, viene, 'quindi, a. cessare il criterio esecutivo che predominava nel procedimento monitorio, e con esso la. ragione stessa che ha consigliato l'ab brevia-zione dei termini. Qttrestione deUa massima importanza praticoa. I n sen8o eonforme alla sen.tenza annotata e allaá opini. one del ,Jannuzz-i,. cfr. D'ANGELO: Opposizione a. decreto di ingiunzione e termini di comparizione, in Ç Foro It. >> 1948, ,I, 717; ma eontro: ANDRIOU: Commento al c.p.c., vol. III, 305-3'06; D'ONOFRIO: Commento al nuovo c.p.c., 161, n.umero 1013. Una postZtone intermedia ha invece asstmto il SATrA: Termini di costituzione ed estinzione del processo, inÇ Giu-r. It. >> 1947, “, l, 193: 'il quale sostiene ehe Çl'art. 645 cp'v. o.p.o. riduce Ç i termini. dellaá met-ˆ per mantenere al procedi: rnento ingiunzionale quel ritmo di celeritˆ ohe il motivo isp¥iratore del procedimento rnedesimo. ilfa qt~esto ritmo imposto evidentemente nell'in: teresse aet creCUtore, non aet aebitore, onae .e chiarpá che sollo qáz~rando questi sia opponente., in primo grado e appellante in ~econclo la riˆuzion h.a ragione d' e_88ere, no:n g~ˆ quary,do il creditQre;, pet' {~¤er~ rimasto socco(/'f/,bente in prno grado" si renda appellante in secondo. Se egli i.n appeUñ aássegna e o8serva. i terrnini norrnali, il meno ohf} si pQssa d~re che il debitore n.on ha i;ntere.sse ad eci(Jepire >>. _ --¥ l n giAtrri.8prudenza non risulta clhe la S. C. si sia interessata della qtwstione, che stata risolta in senso difformáe dJ.lla sentenza in rassegna dal Tribáuna¥le di M ilano 17 gittgno¥ 1946, Mazzuc.Chelili contro Cam.i8 e dall'Appello Firenze 16 aprile 1943, Nencini contro Crocácáhi cntmmbe inedite; ed ora da Appello Fáenze 7 ottobre 1947, inÇ Mon. Trib. È, 1948, 49. Per la questione se la dni.diazione dei termini 8i applichi alle opposizioni promosse avanti ai P1áetori c ai Conciliatori si vedano in senso a-ffermativo Pretttm¥ Milano ord. 20 gennaio 1H4R, 65, n . .:.!..iol:!); ua quella che s1 rl1eriVa, al momento della indicazione uei beni da espl'opria.re all'altra che ta,le momento vedeva in 'quello !!áella pubblicazione o de~la esecutorietˆ del pmno particolareggiato. Dimostra il C. la fallada di queste tesi," che si rifanno ad. a.tti preliminari dai quali non nascono anco1áa diritti e obblighi delle parti. Considerato che, tino a quando non sia intervenuto. il decreto prefettizio di espropriazione, l'espropriando conserva integro il suo diritto dominicale (sia. pur con qualche particola.re limitazione), sia. sotto il profilo della disponibilitˆ che del godimento, ritiene il O. che questo decreto, dalla data del quale la proprietˆ dei beni passa dall'espropl'iando al . l'espropriante, segni anche il momento determinativo della indennitˆ. Prima di allora, infatti, i rischi e i vantaggi inerenti ai ,beni si riflettono nella sfera. giuridica dell'espropriando: evidentemente le variazioni di valore che possono incidere tino a quel momento sui beni stessi si verificheranno a suo vantaggio o in suo danno. " Ana-logamente tutti gli aumenti o le diminuzioni di valor~ che i beni possa.no subire dopo quel momento sono a vantaggio o a cadeo dello espropriante: e in questo concetto il O. ravvisa la chiave di volta per la ril?oluzione del problema inerente alla, svaluta,zione monetaria. Osserva il C. a ,questo rigua,rdo che tutto l'istituto della espropriazione per pubblica utilitˆ ha carattere eminentemente pubblicistico, in cui domina lo jus imperii della Pubblica Amministrazione, e che ¥questo ca,rattere non viene meno neppure ,per quanto riflette la determinazione della indennitˆ, cui si perviene all'infuori della volontˆ dell'áespropriato (facciamo qui osservare ohe anohe quando fra espropriante ed esp,ropriato si raggiunge l'aoaordo e si addiviene ad 1ma compravendita in via amichevole si ritenuto tra.ttarsi di un negozio di diritto prttbblico: of. Oass. 18 marzo 1947, n. 404, in ÇForo lt. È, 1947, I, 579 e la dottri~a e la ágiurisprudenza ivi citataá); áe che, peTcl˜, anche sotto ,questo prolilo, non si potrebbe far ricorso ad un preteso principio e¥quitativoá. Tanto pi che proprio non si potrebbe comprendere come mai si possa pretendere -secondo ju8 e secondo aequitas -che, non essendo pi proprietario di un bene, si possa richiedere un supplemento dl prezzo o di indennitˆ p,erch snŽŽessiva111:en~e il bene aumentato di valore. L'inversa, pretesa dell'espropriante, ove il valore fosse diminuito, farebbe certo gridare allo sca\lldalo! -11 N potrebbe farsi ricorso alla dominante dotespropriazione per pubblica utilitˆ, dall'App. trina e giurisprudenza che in materia di risarciAquila 23 agosto 1947, Visca contro Ministero mento danni ha ormai sancito il principio della LL. PP. (Ç Gáiur. Jt. >> 1947, l, 2, 456): giacch incidenza, della. svalutazione moneta.ria. presupposto di questaá sentenza un inadempi Ammette il C. che tale principio debba valere mento colposo della Pánbbliea Amministrazione. non solta.nto in materia extracontrattuale ma (E' da notare che in tntti i casi in cui., pur in anche nel campo contrattuale (su di che lecito far f(jrna di debiti di valuta, si afferma la ~'ncidenoza delle riserve), ma ritiene che esso non sia a'flplidella svaluta.zione monetaria, presttpposto indeca. bile in materia di es.proTJriazione per pubblica ro.qaábile sempre la mora del debitore: cf. App. ntilitˆ, per un duplice motivo: Milano, 20 gennaio 1948, S. A. Oo~tru~:ioni Aero termiche contro Recchia, in M!Jn. Trib. 1948, 189 l) perch non ricorre l'estremo, neeessario, n. 472: nonch la 8entenza 15 g-ennaio 1948 del della. illiceitˆ o de1la, <'Olpa. nel comnortamento Trib. Como e 24 febbraio 1947 del Trib. Bergamo, dell'espropriante; TJerch l'espropriazione per ivi, 1948, 178 n. 442-443). certo un a.tto legittimo e perch la eventuale man Lo stesRo 'l'ribunale di Geno1ja, con succesRiva cata, disponibilitˆ della somma. versata alla Cas sentenza 26 marzo 194R, Oozzani contro llfiniste sa depositi e prestiti a titolo ili indennitˆ non ro LL. PP., in Mon. Trib. 1948, 145 n. 362, ha dipende da colpa della Pubblica Amministra peraltro 8ancito il práincipio opposto a que1llo fis zione; sato dalla sentenza in raR8egna, sotto il profilo 2) perch la, incidenza della, .svaluta.zione si che non si potrebbe parlare, neái confronti delpu˜ riferire, come pacifico, soltanto ai debiti l'espropriato, di 1tn RUO credito di valuta, in di valoráe e non anche a quelli di valuta: mentre quanto al momento della eRpropriazione tale diil debito dell'espropriante divenuto, fin ˜al mo-ritto di credito non ancora liquido, e tale dimento della emanazione del decreto di esproprio, venta soltanto in un tempo successivo, che pu˜ un debito di valuta ed stato convertito auto-e8sere pi o meno lUngo. maticamente in una somma di danaro, versata Tale co.~truzione per˜ n01~ per8ua.~iva, giaca1la ca.ssa depositi e prestiti per conto dell'espro-ch non Ri rieMJB aá comprendere come mai si priato, in favore del áqua)e si computano gli inte-poRsa parlare di un credito non liauido e non deressi che la somma produce. terminato, q11ando l'ammontare nella indennitˆ ¥ determinata dai periti deve e.~.qere depo.~itataá pres- La prima question.e circa il riferimento della .~o la Ca.~Qa DD. PP. (o 1J11ñ anrhe e.~.Qer par~ato indennitˆ all'epoca del dAcreto di e.qproprio pu˜ direttamrnte a.ll'a1'rntp diritto, in tnluni ra.~i) ormai cáonsiderar.~i paácifica : si vedano in dot-prima dAlla e-manazione del decrAto prPfettizio di trina, fra gli altri, il CARUGNO: Espropriazione esproprio: dPcreto in Mli de1'e eR.Qere indica-to l'amper pubblica utilitˆ, pag. 133-134, e lo ZA~OBINI: montare dPll'indennitit depo.~itata o pagata (artiCorso di Diritto Amministrativo, vol. IV, pa-colo 48 della. ler~ge fonrlamentale M.tlle eBpropriagi. na 302-30~; e in giuriRprudenrta, da ultimo j zioni per páubblica tttilitˆ): non ,qpn2¥a conRiderare Oas.~. Sez. Un., 18 marzo 1948, Sirac1Ma contro poi ohe il depoRito dell'indennitˆ, e8eguito per Ente llfostra Triennale e 26 aprile 1948, Banca conto deqli a1¥fmti diritto (art. 49), ha piena effiOommerciale Italiana c,ontro Ente Mostra Trien-ácacia, libcratoria per l'eRpropriato. Lo svincolo nale, in Mass. Ç Foro It. ll, 1948, 88 n. 424 e 126 delle indennitˆ dipende quindi eRcltt8it,am.ente dal n. 594, anche nel caso in cui vi Ria stata occupa-l'eRpropriato, onde ,qe qtteRto ritarda, e da tal rizione preventiva (per quest'ultima sent. v. anche tardo egli Mlbisce danno, tale danno non pu˜ esqueRta Raá~.oer~na, 1948 n. 5, 18). ser rit,er8ato sull'e.~propriante; che ha orm~i Di notevole importanza il principio affPrmato adempiuto alla Mtaá obbligazione. In modo diverso con la Reconda maR.sima del Tribunale di Genora potrebbe pre8entarsi la qtteRtione quando, a se e condiviso dal o.-EsRo riRponde ad esatti cri teri giuridici: trattando 8i di un debito di somma {fltito di oppoRizione, l'indennitˆ fi.ssata dai periti di denaro, e non potendo8i nel caBo ipotizzare venga ad eNsere aumentata. Ma anche in que.sto una mora debendi da parte della Pubblica Am-caRo, ci pare, non potrebbe parlarsi di incidenza ministrazione espropriante non resta che appli-della sDalutazione monetaria, per difetto dell'eá care l'art. 1277 c. c. senza che possa venire in stremo del comportamento colposo, per lo meno con8idáerazione il cápv. dell'art. 1224 c. c. (sul in tutti quei casi in cui l'indennitˆ preventivˆ fu qt1ale suol fa-rsi leva in questi ca.~i). fi~'~sata da periti nominati dal Presidente del Tri- N deve trarre in inganno la apparentemente bunale a sensi dell'art. 31 della legge del 1865. opposta opinione manifestata, pur in tema di (N. G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA-Atto amministrativo -Revoca -Annullamento -Diritti quesiti. (Corte di Cass.., Sez. I, Sent. n. 1394-48 -Pres. : Giaquinto, Est.: Chiappa, P. M.: Vitanzl} -Olanda. contro Cinque). l. La. revoca dell'a.tto amministráativo pu˜ avere efficada em tnno, quando fondata sulla valuta.zione eli esigenze e di circostanze contemporanee all'emanazione dell'atto revocato (atto viziato nel merito); ovvero efficada em nunc (a.broga.zione), quando si fonda sullu, valutazione di esigenze e di circostanze sopra.ggiunte. 2. In ogni caso essa incontra áun limite nella esistenza di dfritti quesiti del privato, sorti sul fondamento dell'a.tto amministrativo. 3. Spetta. all'autoritˆ giudiziada. O.rdina.ria di aecertare e definire gli áefftti .di un atto amministrativo rispett˜ a un contratto :fra privati. 1-2. Il pensiero della Corte Snprema confor~ nie (})d áuna corrente dottrinale largamente diffu.sa (v. per tutti Vitta in Ç Fo'f'o Amm.vo È, 1930, IV, pag. 33), nonoh a.Ua giurrisprodenza del Consiglio di Stato (Rela.zione Consiglio di Stato 1936-1940, vol. II, pag. 19¥-26). A qnesto ástfJsso orientamento si attiene il Progetto di riforma della Pubbrlioa Amministrazione, ádisponen.do all'alf't. 52, I e Il comma, che Ç l' Auto'f'itˆ ohe ha emanato l'atto amministra¥tivo e nei oasi plf"evisti daU'a'f't. 50 l' Au.toritˆ gerarohicamente superiore possono revocarlo, quando risulti affetto da vizi di merito ll. Ç La revooa ammessa anche per mutateá condizioni rli fat'to o per nuove esigenze dell'interesse pub,blico li. Senonoh studi pV recáenti (:SANTI ROMANO in Nuovo Digesto It. -voce: Annullamento; RESTA: ivi, voce : Revoca di p'Y'ovv. ammáini8tra.tivi -dello steiJIJO autore: La. revoca degli atti amministrativi, cdiz. Gittffr; ConACCI-PISAN;EJLLI: Annullamento degli atti amministrativi, ediz. Giuffr; AJ\IORTH: Il merito degli atti amm“nistrativi, edi2á. Gi1tffr) hanno sottoposto a revisione critioa tˆle sist(!lmaziorze, giun,crendo a r¥isáultati in parte di versi. Secondo tale corrente i vizi di merito dˆnno lttogo ad una invaliditˆ dell'atto amministrativo e quindi al stto annullamento, non amaá revoca. Ci˜ si rioava sia in base a esempi pmtici, sta in base a considerazioni d'ordine sistematico. E' stato, infatti., notato, da un punto di vista pra. tico, ehe tutti i rimedi previsti ne~~ nostro ordinamento giuridieo per riparare ai vizi di merito di 1m atto amministrativo portano o possono portare aál suo annullamento: cos“ nel caso di opposi"á zione amministrativa, di ricorsp gerarchico, di ricorso giurisdiziona1e. Inoltt"e norme. particolari (SANTI ROMANO: i:vi)á CODACCI-PISANIDLLI: op. cit., . pag. 56) pevedono esplicitamente la facoltˆ della Pttbblioa Am.ministrazione ili prooedere ad annullare di ufficio, e non a rŽvocare, l'atto áviziato ne;l tnerito. á E. dn ttn punto di vista si.sti::matico 8tata posta á itn evidenza l'affinitˆ c.,iiJtentc fra i vizi d'i legitttmitˆ ai quali si s¥uole ir~á modo pa.cifico riconnettere 'la sanzione dell'invaliditˆ e ([ltindi dell'annuUamento, e i vizi 1li merito. E' 8tato, áinfatti, osservato ohe mentre i primi importano nnn violazione 1U norme gittridiehe, i secondi, invee, importano nna violazione di norme non giuridiche (re,qota di buona a11'iAninistmzione), ma di curi il diritto impone la ñ8servanza (CODACCI-PISANIDLLJ: op. cit., pa,q. 46, e nota). Rc8'ta a do,man.datási se anche queste ttltime non vengano cos“ elevate praticamente a norme gittridiehe mediante wn fenomeno di reoezione, tanto pit't che lo stesso A. h(h agginnto che la violazione delle une come la' váiolaz áione de:lle altre determina pur sempre un turIJ( J)mŽnto dell'ordinamento gi1tridic˜, a cui segue come sanzione l'invaliditˆ e l'annullamento. Onde l che alt'ri pi con.cretamente parla in a,mbedu i casi. dái violazione di norme giuridiche, sia pure di 1 diverso carattere (FAGIOLARI: ,studi per il Oen-~ tenario del Ooilsiglio di Stato, vol. III. pag. 67). 1 Tuttavia probabile ohe s11, questo punto. della f affinitˆ esistŽnte fra i vizi di merito e viZi d:i í legitU:rnitˆ p6s8a farsi una qualche ulteri˜re pre-[ ,cisazione. A.ccornzmare, infatti, ttttti questi vizi 80tto il prvfUo della violazione di norrne ginridi-1 f. che pu˜ setnbrare insufficiente, quanádo si pensi [, ohe nna tale violazione ... il contenuto preei.puo di 1i ttno dei vizi stessi (qttello della viollazi.one di legge ( propr-iamente detta), di guisa cihe re8'ta p'ttr sem-~ pre a domandarsi in che co8a S'i differenziano da, ~~ esso gli altri vizi di legittimitˆ e i vizi di merito. ) In effetti un'analoga esigenza dá'ordine logico !: stata avvertita nel campo del diritto privato l ........ 13 ......... allorch si trattato di catalogare le ca-use >d/i iooaliditˆ deWatto giuridico e del ne,qozio gmridico. E si sonoá ragrJruppate tali causáe in una duplice categoria, osservando ohe o si tratf)a di una pura¥ e semplice violazione di legge, ovvero di 1tna violazione di legge che si risolve in urJ, imperfezione (vizio propriamente detto) di qualohe elemento cogtitu.tivo dell'atto o del negozio giuriJdiao: cos“ .ad-esempio uno-df3igli elementi ao. stitutivi dato dal soggetto o dai soggetti dell'atto giuridioo' e la legge stabilisáce. i requisiti (00á pacitˆ giwridica-, di agire, di .dliCssa,ria riSpondenza¥ fra il contenutoá del provvedimento e il 8UO risultato È (AM~TH: op. cit., pag. 18), direi una proporzione per oui qttel ilato contenuto costituisqe il mi:p.or mer.z.o e il m~nor ~acr.if“cio. pr giungere a qu-el dato rJ;su1ltato (principio della opá portunitˆ e della ooiw6f!Mm~vi). I!fa un Cˆkattere giuridico, poich, cOm.e principio fondamentale de'l nostro ordinˆm.ento giuridico ohe la attivitˆ ilella Pttbblic(J} Amministrazione persegua il soild: isfacimento ilel pttbblico interesse, .oos“ principio fondamentale (istituzionale, stato detto, per la garanzia, dovuta ai oittadini, di una accorta gestione ilella cosa p>U:bb'lioa) ohe ta¥li fini di pubblico interesse siano raggiunti nel miglior modo possibile, ciol col minor mezzo e il minor sacrificio, e come il riferimento al pubblico inteá áresse ooratterizza la cattsa dell'atto amministrativo e aUra17erso questa vinco1la l'attivitˆ dell' Amministrazione_. cos“ il prinaipio di opportunitˆ, e ooooenienza oaratterizza il contenuto¥ dell'atto amministrativo, giungendo ad un'analoga limitazione dell'attivitˆ amministrativa (1). Dopo di ci˜ non dovrebbero sorgere dubbi sull' affinitˆ fra i viii di merito e i cosidetti vizi di legittimif)ˆ specie per qual1lto oo1~oerne il tema, che qui interessa, della invaliditˆ e deWannuUamento. Se 1tM ádistinzione stata fatta fra gli uni e gli altri in virt del sindacato giurisdiziorJ, le normalmente aonsentito sui vizi di legittimitˆ e vietato sui vizi di merito, trattasi di distin.zione rileval1lte nel oampo ilella gistizia amministrati17a, tna che nes-mtna influenza ha in que~lo della teoria itell' atto ammiinistrativo e de~la sua invaliditˆ, poich noto che costituis-ce app~tnto una peouUaritˆ detl'vnvaliditˆ (annullabilitˆ) ili c˜ná t-ro a.tla nullitˆ qUella di ápotere essereá fatta va1ere solo dai sormetU inilioat“ ilalla Teq_qe e sol˜ nei modti e nei ca.lla soluzione adottata dalla Corteá di Oas,a;-RJione la parti-colare natura deWmctorizzazion.e amministrativa, la quale viene definita Mtneá la rimozion-e di uná impedimento legale (un ntala-osta) alla e.~trin,Qecazione dell'attivitˆ primta e all'affermazione dei diritti prit'ati. Di modo che ci˜ chp, nel ca.~o conareto 1;eni1;a in tJi.~oo,.~ione era .~oltanto il rapporto gi11ridico fra i pri1~ati, ri.~petto al q1taTe la conces,ione o il diniego rlf'l7a autorizz-azione a_qi1ia come gempUce fatto giuridico, lasciando completamente estranea áZ'áAmministrazione, In tal caso la soluzione non poteva essere ahe. quella adottataá neUa ásentenza (in senso affine vedan.si sentenza n. á155-: 1948~. '(It. DI CIOMMO). APPALTO -Forniture Pu,bliche-~evisione dei prezzi -Competenza del Ministro -Deroga -Clausola ácompromissoria -Competenzaá arbitrale -Controá versia non compromettibili -Deroga convenzionale alla Giurisdizione speciale. (Corte di Cass., S.ez. Unite, Sent. n. 13S4-48 -Pres. : Ferrara, ;Est. : Piacentini, P. M.:. Eula -Soc. Bombrini Parodi contro Ministero Guerra). á á á Il regio decreto 21 giugno 1"938, n, 1296, integra. to con la legge 9 luglio 1940, n. 1137 (per i . conb¥a.tti di appalto) ed il :regio decreto lS giugno 1940; n. 901á (per i contratti di fornitura), r:iaft'ermano il princi'Pio della invariahilitˆ dei prezzi pattuiti con le.Amministrazioni dello 'Stato, e demandano la. cognizione delle controversie re la.tive alla árevisione dei prezzi, aJ.la competenza di un organo giurisdizionale speciale ; e, cio allo l stesso Ministro competente. ~ .Questo istituto --.:.. del cosidetto: Ministro giu J dioe ~pu˜ essere derogato, ai termini delle nol' ~ me sta¥bilite dagli articoli 2 e 4 del regio decreto ! iliJegge 13 giugno 19!0, n. 901, quando nel contratto, sia stato previsto e concordato un procedimento specifico diverso. Tale proc-edimento specifico e diverso non si pu˜ idáentificare .con il semplice rinvio alla clausola l mcompromissoria. generica, contenuta in tutti i capitolati generali dei contratti con la Pubblica Amministrazione; ma pu˜ identificarsi; con una áclausola comp-romissoria specifica., contenuta nel contra- tto, che preveda la, costituzione di uno speciale Collegio arbitrale per la risoluzione di tutte le controverásie che dovssero insorgere nell'esecuzion- e ádel contratto, non escluse, specificamente, quelle relative alla, revisione dei prezzi. Sono compromettibili tutte le controversie, comprese áquelle per cui la risoluzione sia stata dal l legislatore predisposto un organo giurisdizionale speciale eccettuate quelle tasFativament& indica.te l nell'art: 806 ác.p.c. ed, in particolare modo, quelle non transigibili,-perch relative a dirittiá non di l sponib~i. l 1. No11; possiarno non rillevare con oampiacimento m oomeála S~t.prema Corte, con la presenáte sentenzáa1 ~r:ááá:,á_,! ,á,.á. riaffermi la sua adesione eásplicita aUa tesi,. seám-. __ pre so8tenuta dall'Avvocat1tra dello Stato, che il [' prin.cip1;o della invariabilitˆ ádei prezzi da rite-l".áá nersi essenziale nel sistema delle norme ahe rego-_,, lano i p1tbblici appalti e le pubbliche fornit~tre. 1::: Tanto pi notevole q~teNta affermazione del ! Supremo organo giurisdizionale, in quanto essa tg:_:á,..__.. :'á,,á:á,¥.á segue a breve distanza la senten~a n. 326/'48 delle ~ st-esse Sezioni unite, nella qua.le 'si contiene una frase che poteva inˆurre a ritenere che fos8e per pre1'rolere nella giurisprudenza una átendenzaá con traria. Si. diaet7a, infattái, nella citata .Qentenza n. 326, 8e pure in via del hdto incidentale, che il prin cipio della invariabiZ.itˆ dei prez'Zi doveva cGn.si -15 dera-r8i,, aá &eguito delle moˆiftcalti,oni le,qislative sub“te dall915 in poi, come non pi~'t esistente. In sostanza, la Corte Suprema riteneva impUcitamente che queste m.odificazioni ooessero dato vita ad un principio generale contrario, conforme a q~tello codifiooto negli articoli 1467 e 1664 del Codice civile per gli appalti e forniture d“ diritto privato. Ponendo¥si, invece, dall'angolo visuale esatto la presente sentenza ritiene correttamente che il principio generale della invariabilitˆ dei prezzi permanga tutt'ora e che le modifiácazioni legislative non poss.ono cons.iderarsi ailtro che norme di eccezione al principio generale medesimo. Come twli esse, pertanto, sono da interpretarsi restrittivamente, non possono es.sere applic¥ate in '1/"ía analogica, n tanto. meno, poássono costit'uire la base di un principio generale contrMioá (J) quello della imJariabilitˆ. Ci˜ .posto, non pu˜, tuttavia, farsi a meno di t¥ilevare che la sentenza annotata non aderisce al rigore di queste consegue'nZe che appaiono inec cepibili dal punto di vistaá giuridico, in quanto . giunge ad affermare come sia poBsi.bille estendere l'applicazáione dell'art. 4 del deareto-leggc n. 901 del 1940 al catnpo dei pUábblici appalti. In propoásito recita testualmente la sentenza: ÇLa norma relatu~a. alla menzionata deroga, ri guarda esplicitan~ente, solo ila ipotesi dei contratti di forniture, tipiohe ed atipiche, pr(}'I)íste dal regio deareto 13 gi1tágno 1940, n. 901, ma tale norma viene generalmente, ritenuta integrativa anche !lelle norme cáontenute ne¥l regio decreto 21 giu gno 1938, n. 1296, relativo ai contratti di appalto, in quanto tratta.si di situazioni analoghej e, per ci˜, trova applioˆzione in prin(J"ipio: ubi eadem Jegis ra.tio, ibi eadem legis dispositio È. Dalla surriferita proposizione si rileva come la Corte abbiaá rifuggito dall'affermare espressamen te ohe la norma dell'art. 4 del decreto n. 901 si applichi per a>. E, se pur a ttn tale prŽvisto un dit7er80 prorcdimento peroh con tale espressione la, legge si ?'iferisce a quei oasi in cuiá lo .~peciaJle procedimento sia stato' specificat'I'M'nte previsto per le controversie relative alla revisione dei pre:bzi, e non ni oasi in cui sia stata introdotta una clau..wla arbitrale per la risoluzione di qualsiasi oonlroversia¥ nascente dal contratto >>. á Il suá esposto oontrasto di giurisplf'uden."<;áa ráivela la gravitˆ della questione e, e~:~aminando obbiettiv áarnente l'{;a, presente sentnia, n˜n si .vu˜ dire cheá essa abbia .svolto argomenti decisivi a favore della sua át'esi, laá quale ,proMbi-lm,Ynte sarˆ dovuta aá oonsiderazioni scaturenti dalla speme di fatto portata all'sarne della Corte. (A. :S.). DANNI DI GUERRA -Danni alle persone .e. alle cose -Diritto. soggettivo e interesse . legittimo :Competenza -Carattere sussidiaro della legislazione sui danni di guerra rispetto a terzi -Esclusione . dell'azione di responsabilitd dello Stato á ad altro titolo. (Corte di Appello Napoli, 2a Sezione, 19-5-1948 -Ministero Difesa-Esercito contro Citarella, Zarrillo ed altri. á á' á á Gli atti compiti dall'Amministrazione militare in, tempo di guerra sono eminentemente discrzionali e come tali sottratti al sindacato dell'Amministrazione giudiziaria ai fini del giudizio di responsabilitˆ per danni. giudiziaria a conoscere dei danni alla prsona ed alle cose derivati dallo scoppio di munizioni tra. sportate durante il periodo bellico essendo tale fatto, anche se attribuibil~ comunq~1e a colpaá dei militari, previsto nella legislazione special-e sui danni di guerra (1-2). 11 risarcimento di tali auui si concreta, pee quanto riguarda i danni alla persona, in un vero e proprio diritto soggettivo, la cui tutela devoluta in ultimo grado alia giurisdizione speciale della Corte dei conti, me.ntre, per i danni alle cose esso si concreta soltanto in un interesse. legittimo la cui tutela devoluta al Consiglio di Stato in sede di legittimitˆ (3). Con l'obbligo del danneggiato di denunziare e di imputare nel risarcimento del danno di guerr'a quanto giˆ avesl'le ottenuto per lo stesso fatto da terzi, tenuti per qualunque titolo di diritto comunŽ ad indennizzarlo per i danni medesimi, men--11 tre si ammette il carattere sussidiario della legi-100. slazione speciale nei confronti dei terzi Žstranei allo Stato, si esclude che nei confronti di quest'ul-~ timo si possa agireáper un titolo diverso da quello @ della legge special'e (4). m (1-á2). Sul'ta prim_a e sulln secondn massima la .Iii 8entenza confanne a. quella della ~a Sezione dfJl.la ;.: ~ 8tessa Corte d'Appello di Napoli del :3 novembr:e 1947 in. causa Padolecchia contro :Marina-ripqrtata in questa Ra~sŽgna al án: 4, pag. 14, ma relatim a fattispecie diversaá (collisione di navi). (3) La sentenza "distin!Jˆe i danni aláta persona,, il cui risarcimento si concreta in áun diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi alla Corte ádei Conti, dai danni alle cose, il cui risarci~ento rap.' presenterebbe un interesse legái~timo con la possibilitˆ che il dann.eggia.to, avverso la deci-sione de. gli org(Jni amministrativi, etti devoluta la liqmdazione del danno ed ai quali da negareá il carottere di giu,'J;'áisdizion speciale, ricorra al Con~iglio di Stato in sede di legittimitˆ. In qáttesti sensi s.i ripetutam.en.te pronunciato il Consiglio di Stato .(5 dicembre 1944, Masucci @xá contro Min~tero A. I., inÇ Giur. It. È, 1945, III, @t 10 e 5 luglio 1947, Mannino contro Ministero A. l !~e~: ~~Fd~~t;tatA~~~~“/~~ri;:\: ;:~~;!.~:~;!~ ~-;=á_!=_-=~.::::.=,:á __...=[.á_ Oaudano contro M:ini~;tero LL. PP., in-Ç Foro ,_ .=,á Pad. >>, 1948, I, 169); e in .dottrina, l' Alessi, 4..n Ç Giur. Oompl. Qass. Civ. >>, 1947, I quadr.,, 349). 1:: 19fo:in~a~~r;, ~;e;:;~~~;; ~~~!~e ~~l!r;:o~!~o~;! l!_;_lji_.¥ l'attribuire la liquidazione dei danni all' Ammini-l strazione attiva ási ásia ir~teso attribuire al privato !:'.::; un intersse semplice' sfornito di _qualsiasi tutela li@i giu.risdizion,ale (eifr. áÇ R~l; A-t'V. Sta-to >>; 193(},:41,_ N:,,.; vol. I, pag, 233; Oommtssione Cent-rale danm dt !:::::~ guerra, 18 maggio 1942,' in Ç]l'oro It. áw, 'l.9:“3,-m: I, 367). . . %@ Nel senso in-Qece ~he si tratti di un dir:itto sog-~[i:i!! gettivo perfetto: Oa8s, Sez. Un. 4 a.gosto 1947 -tt! -~11 Peluffa oontro Ufficio Impo¥ste Savona, in Ç MonTrib. È, 1947, 305, n. 579; e Oapaccioli, in << Giur. Oompl. Oass. Oi1'. È, 1947, I quadr., 340. Sul carattere di giurisdizione .>, 1948, I, 128,á e il Bianco, i.vi, 1947, 849; il Sandulli, peroltro, escltfde che lo Stato possa essere tenuto al risarcimento ad altro titolo diver.ta deci~> ione 4ice una pa,rola definitiva stt.lla vexata (juaestio deilla discriminazione della competenza. giudiziaria ed amministrativa in materia di tentlto nella sua memor." cke ogni. volta che si deduca la violazione di norme dettate dalála legge direttamente a tutela degli inte,ressi dei cittadini, questi interessi assumono il carattere d,i diritti .tate emesse in virt di delegaá legislativa >>. Orbene tale rwrmale stabil“ che dovevano aJJá plicarsi, oltre le norme generali relati-ve aJle tnerci introdotte in temporanea importazione, con ten1lte nel ráegio decreto n. 1453 del 191B e nel Regolamento approvato con regio deoreto 6 aprile 1922, n. 547, alc1tne pi~ particolari a deterridnate merci1 tra le quali queste: ohe lo spirito tempo raneamente importato ed i prodotti da esportare con impiego del medesimo dovessero essere cu.sto-. diti in apposito magazzino a chiusura doganale. Con questi magazzini a chiusáura doganale altro non sono phe depositi doganali veri e propri1 pur essendo di proprietˆ privata. E di queDtaá iden titˆ non pu˜ dubita.rsi quando si pensi ohe la di 8ciplina [Jíllridica la stessa: la doppia ohiave1 la inibizione dell'ing¥resso nel magazozáino senza' “l permesso dáella dogana e sáenza l'intervento di agenU dogana¥lij il controllo della dogana in ordi ne anla destinazione della merce contenuta r~ei magazzini; il r-icorrere degli e_stremi del ontra˜ -20 bando quan-do la merce siaá tratta fuori dei m(l,gaz~ ni o dei depositi all'insaputa degli-organi dell' Amministrazione doganale. ..]jJ tale ide~tica.disciplina¥ g~ur~d~oa ~!~n fun~ zi˜'ne della identwa natura gturidwa e ár~!)'ifJ'f'l,e d'L e~re dei depositi doganali e dei magazziniáá ohiusáura doganale : assiettrare ..la percezione delle imposte di fabbrioazione o delle sovraim,poste a seconda-dei casi. . Om se tale i.dentitˆ sUáss:iste, come non. par_ ˆ.ttbU. Uj, torna applica-bile l'.art. 6 della .Tariffa .allegato A a.l regio decreto-legge 9 giugno 1921, n, B06: Ç nel caso di. variazione alle sopr.atasse di fabbricazione s“ appticano, alle merci estere da immettere in consumo nel Regno, le soperatasse in vigore al momento della loro ttscita dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai magazzini gen&ra.li È. . . Resta¥ da chiarire, in 1linea tecnica, il peroh della. diversitˆ di trattamento fatto dall'art. 14 del regio decreto-legge n. 1453 dell913 per quanto táiguarda Ç i dazi doganaliÈ e dall'art. 6 della Tariffa per quanto riflette Ç le sovraimposte d“ fabbricazioneÈ. Gli uni e le altre fanno inˆ.ubbiamentŽ partf3 dema pi lata categoria dei Ç diritti di conjirne È 1(art. 7 dellf! leggáe dogáanale 25 settem.bre 1940, n. H24); ma queste, a dijjeTenza dái quelli, hanno nattwa squisita.mente protettiva: se una. determinata merce fabbricataá in Italia sconta una det&rminata imposta di. fa.bbtáicaR! íone, quella stessa merce proveniente dall'Es t'ero deve scontalf'e la medesima sovrimpoásta di fabbricazione; se cos“ non fosse la produzione n.a.záioriale verrebbe ad ess~ne gravemente menomata. Imposta e sovrirnposta di fabbricazione devono sempre corrispondere quantitativamente fra di loro in qualsiasi momento; ed in qualsiasi momento devono essere applicate nella stessa misura alle merci nazionali ed a qttelle estere che siano ancora schiave di diritti doganali. Da uUimo un riláievo d“ camttere pratico che, c˜n la assánrda enormitˆ delle conseguenze cui si perverrebbe seguendo la opposta tesi, dimostra indirettamente, come riprova logica, la. fondatezza deUa massima fissata¥ dalla Corte bresciana. Auámentate, infatti, ad un certo momento 'l'im] Josta, e quindi anohe la sovraimposta. di fabbrica~ lione, il distillatore italiano sarebbe soggetto a.lla nuova gra.vosa imposta, mentre colui che haá importato temporaneamente potrebbe, a sua scelta, árinunmare alla riesportazione e immettere nel consumo interno lo spirito temporaneamente importatp, pagando una sovrimposta di fabbricazione assai minore, perch riferita al momento della temporaneaá importazione! 111 con ci˜ si verificáherebbe quel che nessuna legislazione o politioa fiscale pu˜ ammettere: l) una spietata e facile concorrenza alla prorluz“one nazionale j 2) una notevolissima speculazione senza rischi per l'imprenditore j á . 3) laá rottttra di quell'armonica correlazi˜ne 8empre perseguita, e che nella natura e nella essenza stessa dell'imposta di fabbricazione e della rlativa sovrimposta (N. G.). IMPOSTE E T ASSE -Percemtuali sui prezzi di ven. dita di generi alimentari a favore delle S.E.P.R.A.Lá -Natura. (Tribunale di Napoli, álO magg;o 1948:Pres.: Coppola, Est.: Avitabile -Maisto ed altri contro Prefetto di Napoli e Sepral di Napoli). ,Le maggáioráaz.~o~i s11l ápreZrzo áádei vino bnposte dai Prefetti 'in forza dell'.a.r{ 3 del decreto (!,el Presidáente del CQ.nl:!iglio dei Ministri del 31 gel;l: naio ~945 a fa;vore della .Sepra~,..sono vere e p~áo; prie _imposte i~dirette sul cons1,11110. J?erta.:p.to alle controversie l'elatiye si applica. il princi:pio del so~ve et.' repe,te. . . ' ' -. ' Il suddetto.decreto d~l Presidente dei Consiglio _perfettamenteeostituzionale, sia perch f˜nQ.ato sui decreti legislativi 2~ c1icembre ;l~M, n. 411 e 31 dicembre 1944,. n. 41.0, sia perch implicitamente convalidato dal decreto legisl.o luogotenenziale 2 agosto 1~45, n._ 477. IMPOSTE Eá TASSE-Percentuali sui prezzi di vendita di generi alimentari a favore della S.E.P.R.A.L. -Natura -Competenza. (Consiglio di Stato, Sez V, 20 marzo 1948 -Pres.: Severi, Est.: Carini-Pianese ed altri contro Prefetto di Napoli e Sepral di Napoli). . . . .:~ ~ JiJ'. superfluo nt&Vare ta noátevoáte 111nporta.nza de>lle due deci~:~ionái sopra riferite, che risolvono, in base ad esatti principi giuridici ed evidenti criteri di soreno equilibrio, un problema c¥he minaccia. va alle basi la stessG! vita dell'organizzazione amministrativa deDlo Stato nel campo degli ap provvionamenti e consttmi alimentari. Non vi dubbio, infa-tti, che ~tna affermazione giurisprudenzia-le che avesse proclamata. la illegittimitˆ delle maggioranzioni imposte dai Prefetti M a favore delle Sepral, in virt del decreto del Pre-M sidente del Consiglioá 31 gennaio 1945, avrebbe pra-~l.l ticamente impedito a questi organi, che dwl gen-s'" naio 194~ hanno u_n .Propr_io bil(wctt'o be _unadá'f!roprti~ l' aoutonomta a.mmtntstratwa e con a t1e, t con tnuare ad esplicare le proprie funzioni. fá=á> Nella perspicua sentenza del Tribunale di Na-~~.-.á,á.:.;_~.:.:_á poli si afferma che la imposizione delle maggiora-r 2¥ioni in parola non trova la sua giustificaázione in )~: ttn particolare servizi˜ che le Seprwl rendano al j,_¥¥.¥.¥..¥¥.¥.¥¥.¥ momento della immissione a.l consumoá dei generi f su cui esse sono state stabilite, n nippresentano f una riparti.zione fm gli interessati di ~:~pese soste-i:,,,)j nute da tali organi per fini di interesse comune, j@ ma costituiscono, invece, un onere imposto a fa-jj:)~ vore degli organi medesimi per sop:perire alle ne-!fjj cessitˆá finanziarie del loro funzionamento; __ de.tte_ !@i maggiorazioni non sono pertanto n tasse, n con: ~:¥!( tributi, ma imposte indirette sul consumo. t:,, Questa ajJfwmazione del Tribtlnale non ri8UltUJ !=i=~: contrastata dalla decisione ˆf!l OcmsiglW >. n, ()'omrnissariato .'Jf'nerˆle dett'alirhentazionc. con il regio decreto-legge 13 dicembre 1944, n. -:I,J-0, fu so8tituito da.ZZ'Alto Oommi8sariato per l'mlimentazione, le cui attribuzioni 8pecifiche furono 'regolate con succes8ivo provvedimento e, precisa. mente, con .il regio decreto-legge 28. dicembre 1944, n. 4.11, che defer“, al P1áesidente del Cons{ glia d~ Ministri Ç le norme occáorrenti per assicurare l'adeguata organizza-zione ed il fu.nziona,mento dei servizi dell'Alto Commis8ariato medesimo È. Sicch iJl suddetto Presidente dol C.on8iglio, con proprio decreto del 31 gennaio 1945 (JGa.zzetta Uffi~ ciale n. 32, del 1945), pot appunto statuire: ÇL'Alto Commissariato dell'Alimentazione assolve i propri compiti, oltre che con 8ervizi speciali: al centro, mediante la Direzione generale. dell'alimentazione, che s'istituiscáe col presente decreto; wlla periferia, per mezzo di CommissariaU regionali dell'alimentadone di nuova i8tituzione e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, che sono tra,sferite alle dipendenze ere regolate dal cáitato decreto Pre~>idenziale 31 gennaio 1945, nonch d(];l citato decreto legi&lativo 2 agosto 1945, n. 477. E' quindi; d'intuitiva evidenza che le Seplf'al (istituite originariamente come organi periferio:i deU'Ammini~>trazioneá statale ossia come enti pubblici statali) aábbiano ~>empre conw!f'vata, sia dal lato folf'male, che sostanziale, tale caratteristica. (Salerni). IMPOSTE E TASSE -Imposte dirette -Contenzioso -Decisio1;1e della Comm1ssione Centrale -Azione giudiziaria -Termini. (Corte di Cass., ~ez. III Civ.,' Sent. n. 402-48 -Pres. : Pellegrini, E::;t. : Gabrieli, P. M.: Santoni Rugiu -Quaglietta contro Finanze). Il termine di sei mesi previsto dall'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, deeorre dalla notifica della, decisione d.ena. Oollllliissione centrale, quando l'imposta in controváersia sia. giˆ stata iscritta a ruolo, e dalla pubblicazione del áruo,lo ; quando la decisione sia. stata notificata anteriormente alla pubblicazione stessa. Con la sentenza annotata il &up1áerno Vollegio mwntiene ferma Za sua giáurisprudenza sulla ne cessitˆ: che nelle controver8ie in materia di impo ste dirette l'a.zione giudiziaria sia subordinata alla 'ísorizi.one delfimposta nel rttolo. Com' noto, la questione se 1tn'azione gittdizia !"ia in questa materia fo.sse possibile an01he pre scindendo dwlla pubbUcazione del molo era gi'ˆ &tata dibattuta anteriormente all' entraáta in vigore della legge 8 gittgno 1936, n. 1231, e precáisamente in sede dái applicazione delfarát. 120 del Regola mento páer Z' Imposta iitti crediti di riachezza mo bile. In proposito il Qua1áta (Commento alla legge sulla imposta. di R. 1\J., vol. II, pag. 89 e segg.) ritiene che tale articolo dovesse interpretarsi co me una deroga all'art. 53 della legge, nel senso che per i oasi in MSO previsti) l'azione giudiziaria non era subordinata alla applica.zione de¥l ruolo) e 'il termine deaorresse dalla notificazione de!lla. ul tima decisione delle Commissioni) fosse o non fos se la imposta in contlf'oversia stata iscritta ne'l ruolo di ri&cossione. á Tuttavia laá giôrisprude-nza della Corte Suprema era contraria (Cas.sa:?i. di Roma, 14 giugno 1917 De Angelis contro Finanza). Tale giUtri8Pif'Udenza si mantenuta costante j“ino-alla ema1fazione delllaá citata legge n. 1231 dell''S giJugno. 193G (v. Sez. Unite, 2 aprile 1936, .n. 1143 in.Ç Foro lt. È;á1936 I, 503); ed stat.a rioonfermata1 in lf'elazione (];l punto aetta nece~~>ttˆ aetta puoo~icazione aet ruoto qttate páre~uppo~to detta competen!()a gwatzW/J'UJ, aatta ~>entenza delle ISezionái Untce :w ap1 átte lJ:H,-', n. 101:15 vn (( l¥'oro 1t. )J .ll:.l-!3, l, ti j !:1, con nota uett> Ingroisso). Peraltro la qáue˜ttOne ~>pectP,ca aetta appttcazion(! ~ dell'in~erp1áetazáwne deWdrt. il± ae& l(l-cttata legge n. 1~31 aet ll:.l.:>o, non na netta gt.ttáá ri~>prudenza del Sáttprerno Vot~egio preceaenct. Le raágtOni che pOISWno ategno della .te&i ~eco1~ˆo la quale l'art. a4 co~tituireobe una deroga aWart, ti della legge ~O rnarzo .ll::“tia, nu. mero 2~-:!i:), alt. E, 11i &O~>tanziano nella coniSátaeraá zione che esl:!endo 11tata le legge n. 1:.!31 ei:iplf'el:!~>amente emanaáta per modificare le norme vigenti sulle impo~:~te di.rette, una 11ua di&po&izione che contene&.& e una deroga al principio generale dell'articolo á6, non apparirebbe affatto ingiu.,Ujicata, t.anto pi ove si rifletta che l'esigenza della previa pubbUca.zione del ruolo come prelluppo&to della competenza giudizialf'ia non avrebbe, &econdo alcuni scrittori, alcuna giustificazione razáionale áe sarebbe solo dovuta a considerazioni di politica tribu,taria (v. l'UGLIIDSEJ: Istituz. diritto Finan ziario, pag. 298 e segg. j v. anohe QUARTA: op. e loc. cit.). á Pu˜ dirsi, ino.zttáe, che ove neltart. 34 Za con.dizione della previa pubblicli.?:ione de.l ruolo dovesse intender&i tacitamente riahiamata, in deroga az principio ubi lex voluit dixit, non si saprebbe spiegare la ragione per la q~tale il richia,mo si si{J.j invece espressamente fatto nell'art. 22 del decreto legislativo 7 agosto 1946, n. 1639'. In questo) infatti) nel disporre che l'azione giuádiziaria possa proporl: ii anehc prima che si sia percorso tutto l'itr della giurisdizione aámministrativa) si stabilisce che l'azione stessa pur sempre 8Ubordinata alln iscrizione dell'imposta sul ruolo, mentre una analoga norma non si ritenuto di dettare inárelaz- ione al citato art. 34. N questo silenzio pu˜á considerarsi irrilevante, ováe si rifletta che il motivo fondamentale ohe la pi re˜ente gitwisplf'udenza (v. Sent. n. 1085, del 1942 sopra citata) pone a base della necessitˆ della pubbllicazi.one del ruolo quale presupposto della competenza giudiziaria quello di Ç scongiáurare il sovra¥ppors-l intempestivo delta tutela giudiziaria alfazione di accertamento amministrativoÈ. á ' Ora) una tale intempestivitˆ non páare certo che possa riscontrars_i nel easo in etti l'azione giudiziaria si proponga dopo la decisione definitiva ikella Commissione centraleJ non poten;dosi escludere che con tale decisione Z'a01certamento amministra- r tito si esaurisca, in qttanto la .iscrizione dell'im-~ posta sul rttolo non costitt~isoe, dopo la decisione [ in que&tione, se non un atto doyu'to-di mera esemt-[ zione. E, anche se ai si rifˆ al áveochio crite!f'io ( adottato da.ZZa giurisprudenza a giustij“.cazáione delá l l'art. 6 della legge del 1865, e relat.ivo all'interes8e ~ ad agire) da parte del contráibttente) non pare che, f pos:sa contestarsi che tale interesse ricorra le j~_á.á quante volte una decisione sfavorevole ai contribuente stesso sia,á sta-ta definitivamente adottata ~ dˆll.e Commissioni tributu,ric.. á á i 1: ~ ~ .23 N(m ~Sembra ohc. stt tali "a,rgomentái cke appa;iono .~oli/Ii, possa prevalere laá Nola lettera dell'art. 6 rbella citata legge del 18(}5, SíáCG~h ~Si portati a ráitenere che 8ált questa deaisione dellaá Corte Suprema abbiano i'llflttito Pagáion'i equitative inte8c a mitigare il1áigorc !lf'l termine di dccarlen:sa fal' sorgere l'obbligo per l'Amministrazione alla riassunzione in servizio dell'impiegato medesimo a norma dell'art. 11 del D. L. L. 19-10-1944, n. 301 (n. 137). -VI) Se il D. L. 6-1-1944, n. ~ concernente la ria:s¥sunziene in servizioá degli impiegati statali dispensati per motivi polittci o razziali si applichi anche a-gli avventizi (n. 138). -V'II) Se il suddetto¥ D. L. 6-1-1944 possa applicarsi anche a ácoloro che furono dispensati dal servizio per attivitˆ politica svolta prima dell'avvento del regime fascista (n. 138). IMPOSTE E T ASSE. -I) Se anche le quote elle societˆ a l'ofl.Sponsabilitˆ limitata per le quali sia stabilito il divieto ástatutario di trasferimento siano soggette ad imposta di neg.o.ziazione (n. 37). -Il) Se le quoti' di societˆ cooperative a responsabilitˆ limitata cedibili solo col consenso degli amminist.ratori siano soggette ad imp10sta di _,negoziazione (n. 38). -III) Se le quote di cui al cwpo II e le azioni delle so¥cietˆ cooperat.ivr. a responsabilitˆ limitata per le qu'ali sia stabilito il divieto statutario di trasferimentoá siano soggette ad imposta d i negoziazione (n. 38).-IV) Se l'art. 1 della legge 19-2-HW!, n. 233 che stabilisce .la modifica del primo .comma dell'art. 21' R. D. L. 7-8-1936, n. 1369 fino a non oltre due anni dalla cessazione dello stato di g11erra, poss.a ritenersi abrogato dal D. L. L. 8-2á1946, n. 49 (n. 39). -V) se l'accordo stipulato tra Amministrazione e contribuente per il pagamento ratealeá di una pena pei.uiiuria “mplichi novazione dell'obbligazione (n. 40). -VI). -Se-la clausola contenuta in detto accordo, con la quale il wntribuente :rinuncia ad ogni eventuale riduzioáne del '1á9 suo debito, a,nche Lli'l)ÛJleute. da provvedimenti legislativi, escluda l'applicabilitˆ di un condono in.condizionato alle¥ .residue due rate di penalitˆ ancora da pagare (n. 40). -VII) Se ásussista la. presunzione legale del doppio s.cambio a caricáo di agente di commercio non depositarioá, -tenuto allo " star del credere È nei limiti non superiori al 25 % dell'importo delle vendite (n. 43). VIU) Se possa darsi. con atto notorio la prova della sussistenza ~ei requisiti ;richiesti dalla legge 6-7-1940, n. 873 per le importazi-oni in franchigia di autovetture (.n. 44). -IX) Se i Consorzi provinciali agrari siano n.ssoggettabili all'impoásta di manomorta (n. 79). -X) Se i de.creti interminis:eriali emanati in forza. dell'art. 12 (lel D. L. 5-9-1938, n. 1443 ¥Con i quali si dete;rn;tinano i casi di estensione dei privilegi tributari previsti dal n.á L. 23-1-1933, n. 35 debbano per essere obbli-gatori pe1á l'Amministrazione pubblicarsi nelll) Gazzetta Uf{icict,le (n. ). -XI) Sel'e spese inerenti a sequestri .disposti in l'elazione a profitti di guerra o speculazione, facciano carico al debitori' del relativ.oá tributo straordinario (n. R1). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se e quando e' in quali C'ircostanze possa considerarsi infortunio sul lavoro la rnáorte di un operaio avvenuta a causa di un i:Jombarrtamsnto aereo (n. 5). I¥STIGAZIONE A DELINQUEHE. -Se l'istigazione a delinquere a sensi dell'art. 414 e. ,p. ,possa aversi solo nel caso cháe si istighi a commettere¥ un de'.erminato teato o anche nel caso rhe si inciti a commettere reati in genere (n. 1). LEGGI E DECRETI. -Se un decreto intenninist¥el'iale che accerti il verificarsi di condizioni per l'estensione di uri privilegio tributario disposto per Jegp;e rlrbba puhhlicarsi nella Gazzetta Ufflc~a~e (n. 7). ~IATRIMONIO. -Se sia valido il matrimonio celebrato per procura ai seusi degli articáoli 120 e 121 della legg-e di guerra, quando risulti succesásivamente che, al momento della .celehraziáo.ne, il coniuge elle ha conferito Jfl proeu~a -era giˆ morto (n. 1). NIONOPOLI. --I) Quale sia la natura della multa stabilita dall'art. 9 d-elle norme di ese.cuzione deHa convenzimne .approvata con R. D. 11-3-191~3. n. 560 c-on le Fabbriche produttrici di fiammiferi, multa relativa alla mancanza delle scorte (n. 13). -Il) S sia stata condoHata ai sensi del D. L. 31-1-1948, n. 77 o n. 109 (n. 13). PENSIONE. -I) Se .n PROFITTI DI REGIME. -Se la facolttˆ-di rinunziare á I dall'occupazione arbitraria {li forze di polizia (n. R21. SPESE GIUDIZIALI. -Se il Prefetto, nella sua. qualitˆ di Presidente della G.P.A. possa .esse.re condannato alle ,:;pese giudiziali quando sia annulJ.a'a in sed.: giurLsdizional-e urna deliberaziJon¥e Pl'esa dalla :s~e.ssa l Giunta in funzione di ¥Organo dell'Amministrazione attiva (n. 3). ~ :~~ TRATTATO DI PACE. -I) Quali siano i presupposti ' pe-rch sorga a carico dell'Italia l'obbligo previsto dall'art. 75 p.aragr, 2 del Trattato di pace della restituzione clLcose sottratte violentemen.:e dal teiTitnrio di una delle Nazioni Unite (n. 1). -II) Se costituis.ca danno risarcibile da parte dell'Italia, in forza del trattato di pace, la. mancata proroga di una concessione. amministrativa a favore >di cittadini delle Nazioni Unite scaduta durante la guerra. -III) Se l'art. 76 del Trattato di pace abbia i-nnovato al D. L. 21-5-1946, n. 451, nel senáso di attribuire ai danneggiati da azioni non di .combattiment-o. degli alleati un diritto subiettivo. al risarcimento. i01027lo) Ho:na, !94o - Istituto Poligrafico c“ello Stato - G. O. ANNO I -N. 11-12 NovEMBRE-DICEMBRE. 1948 RASSEGNA MENSILE DELL~AVVOCATURA DEáLLO STATO PUBBLI(JAZIONE DI SERVIZIO "LA FUNZIONE CONSULTIVA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO SOMMARIO. -1. La funzione .consultiva neUa .PubbJi.ca Amministrazione. --2á. I due organi consultivi generali: Consiglio di 8tato e A vvoeatura dello Stato. -3. Delimitaá zlone deô.e r1spe.ttiv.e .&f.ere di á0ompetenza secondo i lavori dell'As:sáemble.a Costituente. -4. Neácessitˆ di una ¥preá eisa d:eUmitazione fára consulenza giuridieo-arnministrativa e consulenza legale. ~ 5. Origine s'orica clel Consiglio di Stato .e sue funzioni attuali. -6. Origine storica fiell' Avvocatura dello Stato e natura delle. sue funzioni. 7. Caratte.rj della .consulenza giuridico-amminis:rativa e .sua sf:e-ra .di .competenza. -8. Caratteri della consulenza. legale e sua sfera di ácompetenza. -9. Conclusioni. l. Un problenm importante che si pone nel quadi'O delle imminenti gJá:uHli riforme istituzionali, neces8arie per a.¥leguare la nostra legislazione ai principi sanciti nella Costituzione della Hepubhlica, quello flelJa. ripartizione della funzione consultiva tra i vari organi .dello Stato e della delimitazione delle rispettive sfere di competenza.. E' nota l'essenziale importanza per la Pubblica Amministrazione di questa funzione, pur avendo essa chiaro earattere di a usiliariet. in confronto :t quella che la funzione attiva e deliberativa >. Sulla proposta (li soppressione di questo articolo vl fu atlla Costituente una interessante discussione, ma da tutti i lavori della, Assemblea risultaá chiaro che nessun dubbio sorse, nemmeno f1¥a i fautori della sopJH'essione (poi avvenuta) che esáso tendesse ad attribuire alla Avvocatura. dello Stato funzioni che gh\ non le spettassero in base agli ordinamenti vigenti; n vi fu aálcun accenno, sia pur lonta.no, tale da. far ritenere che la Costituente considerasse la consulenza legale una funzione concorrente della cc nsulenza giuridico-ammintralira atháilluita a.l Consiglio di Stato. Al contrario pu ritenersi per certo che sia nel pensiero della Commissione dei settantacinque, che aveva redatto lo schema eli costituzione comprendente l'art. 105, sia in quello .della stessa Assemblea Costituente, che ne vot˜ la sop , pressione per consideJánziotw di cui ora. si diri“,, fosse ben chia.ro che le due formule, cons~tlenza gitt.ridi.co-am/n'/,i.ni.~tm.Uma e consulenza legale, e~prlm~sse1:o ~ne funz~OI_Ii autono~e e due ~fere d1 attr1buz10nl ben defimte e non mterferent1 fra \ loro. . A chia.rire i termini della discussione val qui ripol'l.are testualmente quanto ebbe a. dichiarare l'on. HosRi Paolo, relatore .della Commissione dei seltantaciuque: ÇNessuno .contesta gli eminenti aJtis1simi servizi dati dall'Avvocatura dello Stato e nessuno pensa che essa possa. essere soppressa, perch anzi se ne attende un sempre pi potente contributo alla giustizia. ed alla tutela degáli intm áessi st.a.tali. )!a non pare che quesla materia sia di rilevanza costituzionl(];le. án'altra parte la legge sull'Avvocatura esiste, e nssuno attenta alla sua vita >>. Or senza soffermarsi sul motivo addotto per la soppressione, sulla cui fondatezza sono lecite le pi .1.mpie riserve se si considera che altre norme, j_n trodotte nella Costituzione, trattano, come si sopra rioordato, di funzioni a.:ffini, certo che nt:ssuno pens˜ mai elle la soppressione dell'articolo potesse significate abbandono di quella netta delimitazione fra. consulenza giuridico-amministrativa e consulenza legale che era stata tracciata nello schema di costituzione sulla base della: natura dáei due organi, fissata. dalle rispettive norme iRtituzionali. D'altra pal"te l'nn. Domined˜, parlando subito tlO'po il Relatore in favore del mantenimento dell'art-. 105 ebbe, in relazione alla funzione consultiva, ad esprimersi testualmente cos“: Ç Secondo il seondo profilo, quello ádella funzione di consulenza. della Pubblica Amministra.zione, devesi temár 1wesente che l'Avvocatura dello Sta to e~prime dei pareri i quali giungono acl assume1¥e na-. tura vincolante, e, perci˜ stesso, si pongono al 2 disopra di quelli pronunciati cla nn n,ormale or gano di consulenza e :perfino di quelli del Oowsi glio di 1Stato .¥.¥. >>. á áá. á á á á Comunque, prescindendo dˆl merito ˆlla, questione discussa in seno all'Assemblea Costituente, certo che dai lavori parlamentari,?esafnmati, emerge chiaro elle i costituenti rfteni:lero,' senz'altro, che áuna d~fferenza fra la funzione consultiva dell'Av v ocatura e quella del Consiglio eli Stato esistesse giˆ in base all'ordinamento vig áente; che questa. differenza fosse adeguatamente 'Jj identificala con l'attribuire alla fUinzione consultiva del Oonsiglio di Stato la qualifica di giurid'ico- arnministrativ¥a e a áquella dell'Avvocaturflt dello Sta.to la qualifica di legale j che entrambi qn es ti tipi di consulenza fo'ssero nellˆ loro ben distinta individualitˆ; e nelle rispetttve sfere di competenza, indispensablli 'Per il buon andamento della Pubblica Amministrazione e ch il mancato inserimento dell'art. 105 del progetto nella Costituzione deriva.sse semplicemente dal fatto che non si riteneva che esso riguardasse matex'ia costituzionale. J. Posto che una lineaá di demarcazione tra la. consulenza giuridico-am,ministrativa e la consulenza legale, esiste, appare necessario metterla in luce il pi nettamente possiible per fo:J;nire alla Amministrazione attiva una guida sicura nella richiesta. d.ei pa.reri; ci.˜ che árisponde .ad un'esigem: a tanto pi sentita in quanto l'attivitˆ, consultiva non si esplica in modo .spontaneo~ :=!Pn pr'O?:ocato, di tal ch un organo consultivo non ~ pu˜'dare pareri non richiesrrá~~di sua compei "' , , áo anc e s1a informat_~~ndc, che la rfŽTiTesla. SU1 -:> istituito da Leopoldo I di Toscana, i quali derivavano le loro funzioni dal fatto che lo Slato nel ¥periodo anteriore alla trasformazione in senso costituz-ionale, si presentava in alcuni rapporti, .di car~\ttere pa.trimoniale, come un soO"~:retto privato e non mai nella, sua interez e~ . ' za, ma volta a volta come uffizio del fisco, come tlemanio, ecc. Fu solo con la leggáe del 1865, abolitiva del contenzioso amministrativo, che -si determin˜ in Italia la situazione corrispondente ai nuovi principi denrocratico-liberali, per i quali lo S'tato, in quanto tale (eio in quanto potere eBcctttivo) socmetto alia giurisdizione ordinaria per quei suoi attiche ledano diritti soggettivi dei cittadini; ed in questo momento che, conseguentemente, si impone per la Pnbblictt Amministrazione, l'esiO'enza di un difensore in giudi<:io. e Que~ta esigenza fu-ásoddisfatta con il re.g'io decreto 16 gennaio 1876, n. 2914, che va sotto il Bome di ordinamento Ma n tellini; ordinamento 3 che, lracci˜ iin ádal pdmo momeulo, con chial'ezza la tigura dell'Avvocatura. e dell'avvocato res$e, che essa vog ália pe1;seguire, sia !{lUblblico, e, .cio sia. taJe da i riguardare la collettivitˆ organizzata a .Stato; á come áquesto interesse debba essere ¥perseguito, se ad es. mediante un atto a¥utoritativo (esprorpriazione), o mediante un atto cáonvenzionale (contratto, accordo, ecc.) ; se il conseguimento di un certo scopo spetti all'azione di un ufficio piuttosto ehe di un a;Jtro; se debba seguirsi un detei'minato procedimento; se, sia opportuno, nella particolare sitlmzione contingente emettere o non emettere un determinato provvedimento, ecc. 8. Oosi :p1recisata. ~a funzione consultiva del Consiglio di S¥tato sia. dal punto di vista storico, sia dal punto di Yista ontologi_o, riteniamo che giˆ, ne derivi implicita. la precisazione delL't fJill' zione consultiva dell'Avvocatura dello Stat o. Abbiamo giˆ detto che sorse per la Pubbliclli Amministrazione la neeessit:\ di nn avvocatoJ e cio di nn .rlifensore di gimli,zio, appena, per la trasformazione degli ordinamenti costituzionali, lo “Stato fu sottoposto, come qualsiasi altro sogg áetto di diritti, alla giurisdizione siaá ordinaria. eh~ speciale; appena, cio, fu segnato al !IJáOtere esecutivo un limite, violando il quale si viola la sfera giuridicaá di altri soggetti. Abbiamo a-nche esposto esaurientemente com~ la funzione rlell'avvocato dello ¥Stato non differisca in nulla (salvo che nel ra,.pporto di.¥presta71one di opera col clien. te) da ¥quella dell'avvocato del li:bero Foro. Ora., da tutti riconosciuto che se funzione essenziale dell'avvocato del lilbero Foro la difesa in giudizio, <>. E ad integra.zione e áspiegazione di ¥questa formula tra-scriviamo quanto lo stesso autore acutamente asseriva. circa. i motivi che giustificano l'ath'ibumone all'a.vvoca.to della consulenza le: -gale, intesa. come difesa giuridica degli interessi del proprio cliente: (( la s~mma dei coefficienti di un giudizio preliminare sul da¥ farsi, di tale comá ¥plessitˆ che una pura e spesso dannosa illusione, essere sufficiente mettere a. profitto la pre¥para:<~ ione scientifica dell'uomo di toga per arrivare a.l migálio1á risultato pratico. Pura illusione: perch quella non vale per conosácere il temperamento del paziente..... ; n vale per una previsione approssimativa dei rhmlta.ti delle ¥proveá siano storiche siano tecniehe ..... ; n va.le per scrut:ue la personalitˆ della controparte..... ; n vale per scrutare in corso di causa gli umori dei Collegi gi~dicanti..... ; n vale a faráe il calcolo preventivo, che all'avvocato si impone, se, anche poten>. .Sicch continua il Oandian (pag. 26). (> ..... Ç possedere i lineamenti dottdnali di un istituto benSIí. necessario ma non sufficiente; laddove la personalitˆ del cliente o della controparte o del giudice, la disponibilitˆ o meno degli elementi di prova, la presenza di autorevoli decisioni di giuri. sprudenza intorno all'assunto che si vorrebbe fa1á prevalere sono fattori, volta a volta rilevanti e ádecisivi. Tutto ¥questo pu˜ tradursi nella formula che il nostro non un mero problema giuridico; ma, pi veramente e &ssai pi largamente un problema giu,cliziario >>. Precisato cos“ il carattere della funzione consultiva dáell'avvocato Hbero professiontsta, e il ca.mpo nel qua.le questa funzione si ¥estrinseca, resta da váedet>e áSáe t~le carattere subisca qualche modifica. zione nei riguardi dell'Avvocato dello 1Sta.to a ca.usa della posizione dell'Avvocatura dello ,Stato di fronte alla Pubblicaá Amministrazione. kbbia.mo giˆ posto. in rilievo, sia a.ttra.verso le pa-ro'le ufficiali della Rela-zione dell'Avvocatura, sia attraverso le parole di un eminente Avvocato del libero foro, come la qualitˆ di pulbhlici impiega- ti non influiRca minimamente sul áca.ra.ttere delle funzioni che gli avvocati dello Stato svolgono, e come i concetti eli dirpendenz.a gerarchica e di organizzazione 'burocratica abbiano, nei riguardi della Avvocatura so'lo quellw portata limitata che compatibile con la indipendenza connaturata con lo esercizio ádella professione forense, indiápenden1za che si riassume nella formula adottata da-lla legge sul gratuito pa-trocinio, secondo la quale il difensore Ç deve trattare la causa secondo ia propria scienza e ácoscienza>>. L'Avvoca¥to dello Stato, dunque, ¥quando dˆ consigli all'Amministrazione, li dˆ nello stesso ácampo e per gli stessi fini per i áquali li dˆ l'avvoca.to del libero foro al suo cliente; deve servirsi'degli stessi strumenti dei quali il suo collega del libero foro si 'serve; deve compiereále stesse valutazioni; -6 deve tener presenti gli stessi elementi di giudizjo, taluni dei quali, come abbiamo visto, sono addirittura. imponderabili. 9. Volendo riassumere i risultati delle nostre indagini, ci sembra che ess.i si possano cos“ sintetizw. re: I) Lo Stato, in ¥quanto Publblica Amministrazione, á un soggetto di diritti con una pro1pria sfera gim¥idica delimitata dalle sfere giuridic'he degli altri soggetti privati o pubblici. II) Ogni superamento dei confini di questa. sfera gáiuridica sia verso l'interno (da .parte di altri sog'gáetti) sia. verso l'esterno (e cio mediante invasione da parte della PubbU.ca. Amministrazione della sfera giuridica altrui) costituisce una. lesione di diritti snbiettivi o di interáessi legittimi. III) La tutela della sfera. giuridica dello Stato contro queste violazioni (sia attive che passive), sápetta all'¥Atvvocatura dello Stato, cos“ ácome spetta¥ all'Avvocato la tutela della sfera giuridica dei soggetti privati o pubblici diversi dallo IStato. IV) Questa tutela si attua, sia con la difesa in giudizio, ove una lite sia originata da una concreta violazione verificatasi, ásia con la consulenza, legale, e cio con l'illtl.minare e dirigere il comportamento della Pubblica Amministrazione in modo che In, sua attivitˆ sia. contenuta nei limiti della. sua sfera giuridica. V) Le due forme di tutela sono st1¥ettamente collegate tra loro, sicch l“ dove ipotizzabile una contestazione in sede giurisdizionale ivi necessario che la consulenza sia fornita dallo stesso r organo al quale attribuita l'eventuale difesa giudiziale. VI) A differenza degli altri soggetti, lo Stato, quale Pubblica Amministra:Zione, non pu˜ nella, sua sfera giuridica, (ancorch non leda. diritti ed interessi legittimi di terzi) muoversi a.rbiháariamente, ma pu˜ solo esplidtre liberamente la¥ sua attivitˆ, che completamente regolata da norme giuridiche legislative e regáolamenta.ri, o ancbe tli carattere pu.ramente interno (ma. non per ¥questo, all'interno della sfera, meno obbligatorie delle altre !per gli organi cui sono dirette) poste non giˆ a tutela di diritti snbiettivi o di interessi legittimi privati, ma dirette unica11nente al fine di O regolare l'ordinata attivitˆ della Pubblica. Amministrazione. VII) Perch nell'azione concreta dello Stato nella propria sfera giuridica ¥quelle norme siano osservate indispensabile una guida. autorevole f ed illuminata, la áqua.le nell'ordinamento giuridico Ita.Uano, il Consiglio di ISita:to. Cos“ fissati i criteri di distin1zione dell'attivitˆ consultiva del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello 1StatDá, resta¥ ora. da esaminarne l'applicazione sul piano pratico. Dopo quaánto abbiamo detto, non ápare possa esservi alcun dubbio che qualsiasi parere relativo a questioni che formano ogágetto di controversie giudiziali in atto, sia avanti la giurisdizione ordinaria sia avanti le giurisdizioni sápeciali, delbhaá es ~~;:,:. ==~ .á:-: l; ::; sere richiesto esclusivamente all'Avvocatura dello Stato. áSolo ¥questa, infatti, e in ¥quanto avvocat˜) e in quanto organo deUo StatoJ aá t.al fine istituito, in grado, per i motivi che giˆ si sono a>mpiamente @ esposti, di valuta.re tutti ágli elementi che consi-~ gliano e spesso impongano all'AmnJ.inistrazione di ,:; tenere un certo comportamento, sia, che questo "' abbia t¥iftessi indiretti sulla lite in corso, sia che w, tenda direttamente a risolverla, prescindendo dal-,, Ja decisione del Oiudice (cio mediante transa-., zioni formali, amichevoli componimenti, ecc.). \i\\ E' evidente che lo Ahisso criterio dovrˆ~ adottarsi ir_i_:_:i.' á<}Uando il parere sia áchiesto in relazione ad affari i . analoghi ad altri per .i .qua.Ji sia in corso una lite essendo chiaro che il comportamento dell'Ammi-;., nistra.zione in un caso analogo pu˜ avere decisiva l' influenza sull'esito della, lite. Ed anche nei casi in cui non vi siaá in coi'sitti o interessi legittimi di albi j soggetti, o }JgJ;JJ..yg}ta che l'azione di terzi possa~/::~ ri..¤ol~-~:~_L)}~.~l1Jl~:á.JjJYi.3to:tltC.#~J1~;.á:~te~ˆ ..giifrliHc~t rJ. ie e l'aFt. 85 del decreto-leg.ge 10 apr.ile 1947, n. 261 (2~. . Di .queste disposizioni l'art. 2 orffilaoi, anche sotto il :rrofilo letterale, superato e compreso nella pi lata dizione dell'::.11"t. 19 (3), l'art. 353 costitu: i:sce solo una esemplificazione dei caJSi di applicabLilitˆ delle due disposizioni ádel 1865 cheá esso espressamente í'ichiama (4), e l'art. 85 non che una sottospecie dell'art. 7. Per lo studio dell'istituto giur~dico dei provvedimenti di urgenza ¥ci sf pu˜ quindi limitatre all'esame degli articoli 7, 71 ~ 19, di cu:r si deve anzitutto cercare di de~im.Jtaore i rispettivi campf di applicazione. L'in.eertezza jn materia, tutt'ora. perdurante, áproduce grawi conseguenze ánella pra.tica., con J'annulla,mento da, parte del Oonsiglio di rStaio di numerosi provvedimenti, g:i:ustificati da effettive l'-a¥gioni di urgenza e di nefáe.tto abbia inteso .avvalersi delle .altre disposizioni. norme che consentono l'emanazione di provvediri¥ enti eceez:ionali, anche se l'BJ giurisprudenza sembra si va:da consolida.ndo nell'ammette:~;áe che la cita-zione plurlma non eomporti fncertezza nella causa dell'atto amministrativo, con la. conseguente illegittimitˆ di esso per vwio di perplessi"tˆ di motiva~one -.utile per in.utile non vitiat1wtratt::. ndosi di normeá ¥c,he non si escludono, ma al contrrurio sono, se non equivrulenti, a.lmeno tali da integrarsi ¥BJ vicenda (6). La sfera di applicabilitˆ delle dispos~áziol1i di álegge in esa;Ill(e -quanto mai vasta ed indetermi. nata perch c.omprende, tutte le contin,genze ecce ziona.li per le quali l'urgenz::.: e la necessitˆ richiedano e consentano una determina:zione imme diataá ed eCIC.ezionale da parte della. Pubblica auto.ritˆ, rivolta, secondo r casi, ad im[lOir're ai singoli un P'ati od un faoere) o a disporre deli&: loro proprietˆ. Le tre dispos1izioni, pera-ltro, non. hanno tutte la stessa portatrn, perch mentre l'rur't. 19 confe risce un potere di cara.ttere generaJe,, gli articoli 7 e 71 riguarda.no solo i provvedimenti l'elativi aUao proprrietˆ privat::.á, cbe nella pratica sf sono dimostrati i pi frequentr e áquelli per i quali pi forti sono state le perplessi,ti1 pe:r findividutwne la norma regolatrice. 3. L'art. 19 della legge ácomuna.le e provinciale, V comma:, ha una dizione tanto lata, che vi si possono comlprende[''e tutte le fatlispecic Senza alcuna. eccezione, cosi come a.vveniva per la. dispo. sizione dell'art. 3 delle precedenti leggi comm.1::.li e provincia.li da,á ¥cui esso deriva, diásposizione che, come si visto, era st-aáta interpretata con grande larghezza dallrn giurispi'udenza. Ad escludere, pe!r'ñ, da.lla materia da eásso regol::.ta quella relativa alla¥ proprietˆ privata ¥spingerebbero altre con¥sideraz- ioni, ed, in particolare, la circostanza che la facoltˆ di disporre di essa per esigenze urgenti ed indifferibili r;isulta espressamente conferita alli1 Pubblica Amministrazione ádall'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo edall'art. 71 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilitˆ. Queste due ultime disposizioni áaovrebbero, quindi, un ra.ggro di ar.Jone delimitato, mentre la prim,a, pur abbracciando potenzialmen~e anche il settore a quelle riservrnte, non lo regolamenterebbe in con~ reto peo.áá l'applic::.ázioneá del pr1incipio generi per sprxYiem derogatur. Lo stesso principio varrebbe, inoltráe, anche per l'art. 71, la cui app~_icazione limitata. a,i soli beni immobili, 1áispetto all'áa¥rt. 7 che, per esclu sione, dovrebbe disdplinrnre solo l'a;pprensione, dei beni mobili privati da parte della. Pu,bblica Ammti.nietrazione. á M::.á la giurisprudenza, forse avve1rtendo come, pur: a.ttraverso .la pluralitˆ delle norme, l'istrtuto dei provvedimenti di urgenza fosse unico nei p:rfn cipi e nella regola.mentaztone, .. -stata sempre molto titubante nello staobilire una di:ffe~enziazion~ tra le va:rie norme, specia.lme11te tra gli articoli 7 (6) Cfr. da ultimo, V ,sez., De¥c. 30 .aprile 1948, in Ç Foro It. "¥ III, 194, -e, .per la pre-cedente giurisprudenza, IV Sez. Dee. 4 marzo 1933, in Ç"Ginr. It. "¥ III!, 160. 9 e 71, e solo per l'ar!. 19, in alcune decisioni (T) ha. escluso elle esso potesse esser-e invocato a sostegno di provvedimenti di disposizione della proprietˆ privata., da.to che questa .facoltˆ risulta espr'essamente regolata dalle ::.:ltre norme, crnjentre pi recentemente ha ritenuto l'equivrulenza. delle diverse norme ed ammesso espressamente. che anche per l'áaárt. 19 deriva nella PulbhHca, AmJmJi-á nistra.zione H potere di dispol'!f'e della proprietˆ privat::.: (8). 4. Le diverse soluzioni che sono state date in dottrina per la determinazlione delle ris.pettive sfere di applicabilitˆ degli articoli jn esame derivano in gran parte da.U'intelr'pretaz.ione che si dˆ a-lt'a.rt. 7. Questo, per il Vitta (9), S'ltorehhe applic::.:bile solo per r ca.si di pendenza d.~ giudizio, vi si tratti di mobili o di' immobili, mentreá, nei casi in cui non esiste una lite, l'occupazione degli immobili dovrebbe essere II"egolata dall'art. 71 e le apprensioni dei beni molbiliJ daU'art. 19¥ il qua.le, naturalmente, disciplinerebbe ancheá tutte le altre ipotesi in cui il provvediám~nto non si J'iferisca a.Ua, privata proprietˆ. n Bozzi' (10~ d'altro c::.ánto ritiene che l'art. 7 ablliru una portata, genera.le nel nostro ordinamento áMnministrativo, nel sensáo di consentire alla, Pubhlica Ammini-str~:tzione di limitUJre rl diritto di P'l''oprietˆ privata con suo provvedimento, quand˜ c.oncorrano .special~ ragioni di grave nec.essitˆ. Da questa enuncia~one di pr~ndiPáio, la qu::.ále conseguentemente non dovrebbe avere possibilitˆ, di diretta applicazione, deriverebbero, come concrete formali a;pplicaJZd.oni legislative, 1'art. 71 ped~na.ria, irnpi¥evedibHe e temporanea,, 1Successivnmente, quello ¥che p¥rima solo ju áviaá eccezion&Je ¥poteva. es,sere dichiarato urgente ed indifferibile daJ. Oonsiglio superi˜re dei la.vori pubblici, divenne potestˆ normale del competente Ministro, a, riorma degli articoli 76, ~lo comma., della legge 7 luglio 1907, n. 420, 39, del 'regio decreto 8 febbraio 192.3, n. 422, e 33, 5¡ comma, del regio decreto 11 di'eemhre 1933, n. 1775, a norma dei quali pos.sono: essere d~chia,ralti urgáenti ed indifferibili, agáIi ,effetti dell'art. 71, tutti i lavori relativi alle femovie eserácitate dallo ¥Stato, a;lle opere pubbliche dello Stato o di altri' Eánti pubblid, ed alle opei.áe eli raccolta e deriva.zione delle acque. Ancora oltre andato l'art. 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 sulle opere minem'rie, per le quali, senza preventiva dichiarazione, l'occupazione d'urgenza ordina;ta, su semplice richiesta del¥eoncessionario (11). Particolare anche il caratter.e clelJa, tempo. raneitˆ degli eáffetti dei provvedimenti emessi aái sensi della, seconda, parte clell'a¥rt. 71, la qua,le, secondo qm.nto stato rHenuto dal eonsiglio di Stato (12), concerne .gli effetti del cleŽlr'eto ma, non, necessal'iamen te, anche la provvisorietˆ delle opere, e ci˜ perch, legi-ttimamente, l'oceupazione temporanea pu˜, con l'osse,rvanza deUaá regolare procedura, essere eonvert“ta. in definitiva. Le due facoltˆ concesse aH&; Pubblica Amminiscr áazione claJl p;rimo COilljma dell'art. 71 hanno, quindi, i'n comune solo elementi esteriori, quali l'identitˆ della norma regolatrice e della disciplina gilll'idka, mentre si differen~iano so,sta¥nzialmellte sra. per la natura. che pe~r i presupposti P le caratte~ristiche. L'oecupazione tempmááa;nea di urg-enza, preoecliuata all'occup&;zione defl.nftiva va, inquadraáta nel pi generale istituto dell'espropriazione per pubblica utilitˆ, mentre l'occupazione temporanea eli urgenza, che si conc.reta, nell'uso tempo1.áaneo della ,cosa f-aátto da pa.rte della, Pubblic&; Amministrazione eon l'animiO di restrtub-la,, va inquad.!r'a:ta nell'istituto dei provvedi'menti eccezionali che ci interessano (13). (11) Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Gen., Dee. 1¡ marzo 1984, in ÇForo Amm. È, Il, l, 122 e IV Se-z. Dee. S giugno 1943, in ÇForo Amm. È, I, 1, 1381. (12) Cfr. IV Sez. Dee. 8 marzo 1929, n. 115, nella " Relaz,i-one del Cons. di Stato È 19"Z9-30, -pag. ¥ 866. In senso conforme, da ultimo, V Sez. Dee. 10 ,a,gosto 194&, n. 546, nella quale ribadita; non solo sotto il prQfilo della temporaneitˆ, ma anclH~ della distinta natura giuridica, .ra diversitˆ tra la prima e .la 1seeonda parte dell'art. 71. (l3) Cfr. ,comit. Giur. Centr..per le ,contr-oversie in materia eli requisizione Dee. 19 novembre ll:/41, Ç Giur. It. È, 1942, III, 91. 7. 1/oceupazione temporaiH~it prevlst~t nPil'al'iicolo 71 come provvedimento di urgáenza. ¥riguarda gli immolbili occorrenti all'esecuzione delle opere nec.essanáie per onimáe a 'Cil'Si di forza ma,ggiore o df &,;ssolnia urgenza, (H). á á L'art. 7 della. legge sul con ienzioso ammrnistru tivo si rifeQ'isee aei caási in cui per grave. necessi h“ pubblica la, Pubblica. Amministrazione debbaá spnza indugio disporre della propl'ietˆ privata.. Ora non mi semlbr'a, che si possa, stabilire una distinzione Ira le due d.isposizioni g'raduando diversamente l'urgeuzn e la necessit. che sono n base dell'una, o dell'albr&>', perch queste, come si .vedrˆ meglio in segurto, sono requisiti essenziaH eli' tutti i pro\'vedimenti in esame, derivino essi da.i due artkoli citati o da.U'art. 19, eguali in tutto siaá per natwr'a che pe.r intensilit. N mi sembra che la distinzione, :possa deriva1áe daHa natnrw del bene, ¥secondo che sia mobile od imm1obi1e. A questi ultimi limitf.to l'art. 71, maá ci˜ non -sufticiente per ˆ,ffeiwaná:e che questo articolo debba diseiplinal'Ci tutti i ¥casi di oecupaá z~one di immobili, e ehe acl ess.i non possa, mai applicarsi l'.art. 7. Da quella limrtaz.ione si pu˜ dedurre con sicurez-za, solo che per i beni molbili va senz! f.Hro áaápp1iea t o l'art. 7. Per gli immobili bisogna, invece, considerrur'e H rapporto che si stabilisce tra, l'interesse pubblico che sr vuole tutelwre in quella padicola.re situa zione di necessHˆ e di' u:rgenza ed il bene privato che a tal fine si occupa'. Se il rapporto di soddi sf,azione diretta ed immediata si doVlr'ˆ applicáaáre l'art. 7, se indiretta e mediata l'art. 71; il primo qu&rido l'immobile venga oceupa,to per un uso di pubbliCO interesse¥ áCOnforme aUa SUa¥ norml.l}e de stfnazlone, il sec.ondo quando l'immolbile occupato debba servire ¥Mme mezázo per e,seguire le opere necessari-e: aJ.la:socldisfazione del pubblico interesse. Quest'a¥ distinzione deriva non solo dalla diversa esp'r:es.sione letterale del testo dei due articoli, che del resto chia:ra, ed univoca, quf.'nto anche dal necessa.rio coUegamento col coneetto di opera: pub bliea ehe deriva all'art. 71 dal fatto di essere compreso nella legge delle espropria,zioni per pub. bHea. utilitˆ (15). Cos“, a.d es., si potrˆ, ai sensi: dell'art. 7, occupare un imlmolbile P'rivato per s.istemftl'vi tempora, neamen te un gruppo di :profughi~, mentiá;e si dovrˆ ricorrere aH'a.rt. 71 per sistemare, srmp're tempm¥anea.mente, gli ,ste1si profughi in un ca:mpo di concentramrnto da costruirsi su nn fondo pl'ivato. 8. Una disposizione analoga a; quell&,á clell'a:rt. 7 (lella:legge sul contenzioso amministratiávo contenuta nell'art. 85 del dectáeto legislativo n. 261, del 1947, a norma. del qualr, nelle locnlib“ dove la sistemazione degli uffici pubblici non si.a alt1ái( 14) Dottrina :e giurisprudenza exemplifkationis ca.usa. (l5) Cfr. IV Sez. Dee. 21 gennaio 1923, in "Giur. It. ¥á 1924, III, 199. 11 “ilentl possiblle, l'Amministrazione dei lavori pbt- J1iei pu˜ procedere aUa. ripara.z.i'One dei faibbricati di práopr.ictˆ priv.ata per destinarli' a tali usi. Vi sono in questa. disposizione tutti,-gli estremi di necessitˆ e di urgáenza richiesti per i pt'ovvedimenti eccezionali', eh, áam~i. il ea¥so ipotizzato non elle una delle tant.e i'potesi di appliea~ione dell'a!lát. 7, in eu~ la. gra~ve' necessitˆ pubblica pr¥ecis&;ta. dáall'impossibilitˆ di una diversa siste ma~done. IiJ,lemento distintivo , invece, la ci'rcostanza che la. utilizza.zione debba áesseáre preáceduta dalle ripa.raázioni, ed senzn dnbbio questa particolaritˆ che ha indotto a. discipli¥na.re con normw apposita la materia, ¥perch si s&rcbbe, fo¥rse, potuto dulbitar¥ e della, non applictegno e della. conseguente necessitˆ di stabilire dei criteri ¥listintivi che valgano di guida, per l'interprete. R.isulta da essa in quali casi quello speciale potáere derivi alla Pubblica Amministrazione dall'art. 7, in áqua.li d31glr articoti1 71 o 19, ma, come si giˆ visto, si tr¥atta di normle che sostanziEt:lment. e si equivalgono, e, quintli, la distinzione non si áripercuote nella classificazione dei provvedimenti, i qua.J'i, hanno tutti la, stessa, natura, e non si diversificano n nei presupposti n negli elementi' costitutivi. La differente formulazione letterale degli a¥rtL coli in eS>ame ha talvolta, ed anche di recente (16), determinato l'interprete w gruduare i requisiti della. neces.sitˆ e dell'urgenza, secondo laá ma,ggiore o mi'nore gravib't, ma ultimamente la giurisprudenza. ha escluso ogni diversitˆ di concetti affermando che le diverse disposizioni si equiV'a¥lgono anche per i presupposti della lor¥o U'pplica.zrone (17). 18i risale quindi, dalle dive-rse disposizioni di legge “td un unico istituto giuridico, páer il quale si possono stabilire principi e regole di carattere generale. (16) Cfr. V Seáz., nec. á18 .agosto 1947 in "Foro !Jt.È 1948, III, 6. (17) Ofr. Dee. 30 a¥prile 1948, cit. alla nota n. 6. l(), I provvcdhii!enti in esr,me hanno, indubbiamente, naturá:.t d'i' aHo amminisr'ati'vo. Si dtce. comunemente che il Prefetto, nell'esercizio dei {)Oteri a lui conferiti da:<]l'a,rt. :l9, il legislatore del ~aso singolo; con questa espáressioi1e non si vuole per˜ a.ttribui:r-e al provváedimento da lui ema¥nato natura. di norma gin!t"idica, ma solo mettere in ev'idenza. come con quel provvedimento si possa., per i1 caso di specie, derogEtl'C alla norlll'11 comune. Si tmtta, quindi, di UIHtá derogáa alla legge, di una, disapplica,zione di essa lega.lizza,ta-, non mai di un-a¥ norma det¥ogatriee o modificatrke di pt"ecedenti precetti. Qua,lora. d˜ dovesse essere richiesto d&; esig'cnze di necessitˆ e di urgenza la, Pubblic-a. Ammin'istrazione non potrebbe provvedervi a noTma degli a'r'ticoli in esame, n ci˜ sar áelbbe necessario, es,s.endo previstw nel nostro sis'tema, eos:titul!Jionale l'apposita procedura dei de¥creti-legge. :Si tm¥tta,, come gi'ˆ si avuto oc.c&:sione di accennare, di due distinti' istituti giuridici, che hanno in comune un unico principio che li giustifica. e, cio, la. neeessitˆ di a¥pprestair:C mezzi eceez,ionaH per circosta,nze ecce.z.ionalf. Di essi l'uno rienháa nella, sfera dell'a. PAPPALARDO: c“t., p. 76, b) e 77, f). (20) C.fr. PAPPALARDO: eli., pag. 74, n. 8. -12 Nell'art. 19. della leg:ge ¥com.uila>, ma occmáre precisa.re da, áq1mle ~specHiea, áeccezionale situa.zione derivino nella singola f.atlispec1'e i pre snppoásti del provvedimento. (25) Dee. 24 gáenna.io 1947, in "Foro It. È, III, 126. V da ' ultimo, V .Sez. De'C. 3 luglio 1948, n. 478 nella quale stato ritenuto ch.e non rkorres1se il pubblico illte¥resse nel provvedimento di re.qui1sizione ex art. 7 di .una casa privata peár 1Ie ne.c~e~ssitˆ del Consolato turco. (26) Cfr. V Sez., Dee. 14 febbiraio 1948, in " Foro It. È, IHI, 74,.in eui esclusa l'impo-ssibilitˆ di ,sodd:itSfare altrimenti la pubbUca ne¥cŽs>&itˆ, eui si ,e,r.a provveduto con l'a requisizione di locali privati, in quanto che nella specie poteva !farsi rkorso al libero merácato, .come provato dagli annunzi pubblicitari dei gi.ornal1 esibiti dai ritorrenti. (27) Cfr. I.a decisione citata nella nota pre.cedente, in Wi il requisito dell'urgenza neg.ato perch si trattava di re.perire un deposito per merci, non deperibili; V lSez. Dee. 14 fáebbr.aio 1948 in " Foro It. "¥ llil, 118 in cui l'ille¥git-á timitˆ .fatta derivare ádalla inaWvitˆ della Pubblica Ammini6trazione ¥per un noteváole pertod.o di tempo dopo l'emanazione del deereto. Nell'accertamento della loro ~tHf!'fiD:~$ Nnitmste appunto il controllo di legittimitt“, fiiehtre l'ap párezzamento e l&: valut'llázione di essi sofio t'i:ine~ssi' ail'esc.lusivo áed insindacabHe giudizio dellaá Pub blica Amministrazione. I limiti che sepa.ra:no in ¥questa materia la legit timitˆ dal merito non possono essere aprio-risticamente determinati e la 1oáro ricerca ed osser. vanza sono rimes.se esclusiva-mente aHa ásensibilitˆ, giuridica del giudica.nte ed eventualrrnente dell'organo chiamato a sindacame l'esercizio ádel potere giurisdizionaJeá. Non , ind'Bltti, possibile predeterminare in di stinte categorie le diverse situazioni eccezfonali in cui possa, pres,entail's~ l'urgente necessitˆ di provvedervi con mezzi eccezionali, n distinguere i pubb1~i scopi s.econdo la loro suscettibilitˆ di essere ¥eons.i'derati urgenti, perch quello che in unru fa.ttispáecie non stato ritenuto tale, lo pu˜ eássere i:p. un'aUra, e vieoeversáBI. . , Il sindaeato giurisdizionale, per resta,re nei confini della legittimitˆ, dovrebbe esSe!l"e, quindi, limiitarl:o aU'accertamento, da, un la,to, dell'esi stenza di una situ::.;z.ione eccezionale come presllp posto del párovvedi'rnlento, -e, dall'altro, di quella di un pulbblico interesse come finaJitˆ di esso, mentre ricadrebbe, sul terreno del merito qualora. vole,s,se estendersi a valutrur'e il 1~apporlo tra la¥ situazione di urgente necessitˆ ed il pubhlko scopo, essendo ques,to .apprez71amento dise,reziná nale,, dii merito, non sindaca.bile perch invesle la ~questione deHa opportunitˆ o meno di con10;e. gáuire quella finalitˆ in quel determinato momento. Egn::.lmente, una volta rieonOS.Ciuta l'es:isteuzn, di quei presupposti che giustificano il consegniá mento di quella finaUtˆ con mezzi' ec,c,eziona1i, non potrebbe il Oonsiglio di .S.ta,to sindaca.J'e qne sti ámezm, se non sotto il limitato profilo della proporzione tra mezzo e fine, es.sendo apprezzaá mento di merito la.á scelta del bene privato da sacrrficare all31 pubblica áesigenza, .(28). Si i cerCB~to di dfstinguere, in relazione ai prcá supposti dei provvedimenti in esame, l'accerta mento della Joro esistenz&i, come el~emento di le :gáittimitˆ .soggetto /31 sindacato ;giurisdiziona,le, dal loro 1a:prpárezzamento di merito, ¥che ne invece sottratto. La materia delicatissima, soprattutto per la difficoltˆ di determinare aprioristicamente tutte le poss:iJbili situazioni di urgente necessitˆ; lˆ valutazione di ess>e va, quindi, f'a¥tt&: caso per ca,so dalla Pubblica, Amministrazione, ed il rrŽ same in sede giUU'fsdizionale dovrˆ es:sere :parti olarmente esercitato sotto ~quei profili dell'ee oosso di potere che considerano la falsitˆ della l(;.ausa áed il ll"awisamento dei fatti, al fine di dcer e&:re neHB! realtˆ delle cose il pubblico interesse e: la, situazione eccezionale che nelle práemesse 9el provvedimento vengono asserite, a, sula giustffi'c; a,zione. In questa matmá'ia cosi indefinita á certamente non solo utile, ma indispensabile cheá il giudic..-e sia pronto a difendere gli inte,ressi dei' singoli (28) Sui limiti del sinda.cato di legittimitˆ in questa materia, cfr. d.a ultimo V Sez., Dee. 9 luglio 1948, n. 491. -14 dalle even1:nali esorbitanze della' Pubblica Amministrazione, ma non occorre dimenticarááe che la maáteli&: delicata., anche perch in essa il publblico tnteresse s~ presenta, in uno stato di sofferenza, che :richiede un intervento im:mediato, sic. cM pu˜ essere pericoloso per la generalitˆ che relativi giudizi vengano a:ffrontati con precon ¥cetti equitwtivi, petá cui, volendo a, tutti i costi difendere il ciUadino da,l preteso strapQ{ere dell'Amministra.?'... í'one, s.i finrr~bbe, in definitiva, col paralizzarne l'a,zimre nel. momento in cui questa pi necessaria, con danno dellaá collettivitˆ e anche, forse; di quello stesso privato che si voleva d:i;fendet¥e. I..e osservazioni che precedono non vogliono (¥spl'imere, per˜, pi che una sem)plice preoCicupazione che il Consiglio df Stato tenda a superrur'e neiia materia, in esanne i 1imrtj, della. propria giurisdizione, perc.h se vero che “n questi ultimi tempi .esso ha fatto strage di provvedimenti di qnes“f:!a, n:a.tur&; (talvolta, anche fuo1'i del teri:eno della. mN'i.l! legittimitˆ), anche da, ll''iconoscere ehe le a.utoritˆ, da. pa.t>“e loro, ptáessa.te dall'eccezi" OnaHtˆ del momento, non hamno sempre ál'ispetta. to i limliti rehe si cercato di tracCiare nelle pagine p,recedenti. Oon il ritorno alla normalitˆ cc~r'tamente la, Pubblica Amministr&;zione si áa.tterr: “ pi strettamente ai rigori dei principi, sicch molti' degli inconvenienti oi'!aá lamentati scompariranno senz.'a.ltro. 13. La partiqola.ritˆ di áquesH provvedimenti consiste, come. si visto, nei presupposti per la Joár'o emana-záione, essendo richiesta¥ un.&; situazione eoeezionale di nece,ssitˆ e di uárgenza:, mentre gli elemJenti costitutivi di essi non presentano ditl'e. renze notevoliá rispetto a quelli degli altri atti amministrativi della stessa l(]late;goria. ásotto il profilo sog-gettivo, l'Ufficio pubblico mu¥nito della capacitˆ di á&;gh-e pe1r emta¥na.re i provvedimentj. di urgenza norá'Inalmente il Prefetto. Oos“ detto espár~ssamente negli adicoli 71, legge espropt¥ia.zione pubhliCiaá utilitˆ, 19 leg~ge comunale provinciale e 2 legge putbblica' sicurezza, mentre l'art. 7 legge contenzioso amministrativo e l'art. 85 dáecreto legisla.tivo n. 261 del 1947 non prec.is:ano nuil'fu in mJerito, Hmitr.ndosi il primo a. disporre che l'Autoritˆ amministrativa debba provvedere con decreto motivato, ed il secondo ad autorizzare l'Am.ministr'a¥zione dei lavori pubblici laá P!l"ocedere alle riparazioni. Non si pu˜ da. ques,to dedurre che la competenza ad emanr.re il provvedimento di urgenzaá spetti, ai sensi dell'a.rt. 85, aH'Ammini'Stra,zione dei lavori pubblici e, aJ sensi dell'a.rt. 7, a quella interessa, ta caso Nr caso, nella, persona, del rispettivo J'a.ppresentante periferi.eo o del Ministro. L'art. 7 con la, sua dizione generica, h3:1 inteso riferisi al potere esecutivo, ~atáu, sensu) in eonilr-la-pposto a quello giurisdi2Lionale, mentre nell'art. 85 viene deslgn-a¥tr.~ solo l'Autoritˆ cui dem1andata l'ese. cutione delle riparazioni, non anche quella munita della, capaoitˆ di disporre l'occupazione del bene priva.to e la destinruzione di esáso a, pubblico uso. tjna competenza, reos“ ripa.rtita. tra le varie llimminist't'a. zioni, .se fosse stata-sancita dalle leggi rn esáame, a;vrelbbe costituito un'ec.cezione' rispetto all&; regoláaá dei provvedi'menti di urgenza, per quaH, come si visto, la legge, quando si espressamente pronunciata, lmá sempre designato il Prefetto; invece, nel silenzio della legge, si deve ritener!e che a.nchc i dec,reti di occupazione áaáutorizzatr dagli¥ articoli 7 e 85á debbano essere ema,n&, ii da quella-stessa. Autoritˆ, la quale, pf di qua¥lsiasi aJtra., ha oom1e una compet-enza na-turaál>e ad emanare provvedimenti di qtlesta natura (2.9). Questa soluzione trova confotáto nella costante applicazione dell'art. 7, e potrebbe a.vCil'~ un :ti.ferimento legisla.tivo nello stesso quinto comma dell'ad. 19 legge comuna-le provinciale, il qur.lc sembra dia a.I Pl'!efetto unll' comlj)etenza generica per tutti i' provváedihlenti di ur;genzáa¥, and1e per quelli previsti! da disposizioni speciali per singole mate11ie, salvo nlaáturalmente 'che in queste non sia a.Itrimenti disposto. á N deve sorprendere o preoccupare l'accentramlento di tutti i poteri di ut¥genza, nelle masni di uno stesso ufficio, perch r.l contra1'io il preventivo esame dellru pru .a¥ltlll Autoriát:“ pr'ovincia.le, del rappresentante diráetto del potere e.sectivo, garanzia, maggiore che' il provvedimento sia, preso e:ffettivamentc in rela.z.i'one ad esigenze “]JUbbliche ec.cezionaJi. á La competenz'aá del Prefdio peil' i provvedimenti di cui all'a.rt. 19 in specie, e pm' quelli dii urgenz~r in genere, dm'e ritenersi esclusiva, non solo ris. petto ad aUre Autori-tˆ provinciali, ma, anche ai sing'Oli Ministri ed al Governo (30). In tal sensiQ si recentemente pronunciato il Consiglio di Stato a:ffermando di nuovo l&; definitivitˆ dei decreti emanaáti Il' nor'ma dell'ad. 19 (31), che era., invece, nega.ta daJl'áaánteriore giurisprudenza fissata nel 1935, dopo l'entra,ta, in vigore del nuovo T. U. (32). Per i provvedi'menti em~anati a normfi degli a.t>ticoli 7 e 71 taále compe't:enza esclusiva, in:vece, non stata mai messa in dubbio, e .solo per l'ad. 2 della, legge di pulbblica, sicurezza, essft pu˜ dubit'atrlsi ammettendo espressamente questo articolo il ricorso gerRrchico al Ministro dell'interno. Non rnteressa, pe'r il nostro studio la, compe. tenza, speciale, che deriVIaá r.l sindaco dal secondo comma, dell'ad. 71 legge 'es:propriav.ione pubblica utilitˆ, la áquale ha. ea11'attere eccezionale c sussidia: rio. 14. Oontenuto dei provvedimenti di urgenza nn ordine, ed esso pu˜ assumere va,t¥i aspetti in J'elaázione alle S¥ingole fattispecie. Qui inte1¥essr.á (29) Cfr. PAPPALAROO: l Provvedimenti, eáCC., cit. (30) In proposito stato ri-conosciuto dalla V Sez., D:e¥c. 18 giugno 1948, án. 363, cheá l'art. 19 attribui:soe, al P re- fetta, sempre .che ricorrano gli estl,emi pŽ1' la sua .appli~:~~~ :,~=t~:,:::',:~:,~::::,:á.:::~:::á (32) Gfr. V Sez. Dee. 4 maggio 1935, in " Giur. It. È, III, 21~4. l .-:á:::; l i~} l Il@ l r-~fu ; r ~;.:.:.¥. á.'.! !~ f:: .¥ ~f !.=,.. .....:'á,.. .... =:á:.:á'á:á=!áá:: :: ~. ~ w ...:...:.. i5 slabilhe alcuni ca.ratteri dr esso, comun~ a tutti i provvedimenti del genere. In primo luogo lru temporaneitˆ. Questa; ca¥ra.tterisUci:: Jo esp1áessa' nell'ad. 73 leggeá espropriazione pubblica. utilitˆ in relazione all'art. 71, e dall'art. 85 decreto legislativo n. 261, del 1947, iá qualr fissano rispettivamente in due e cinque anni la durat&; massimaá dell'occnpáa.zione. Essa, pera.ltro, implicita in tutti' i p!I''ovvedimenti del genere. ¥Si tratta di disposizioni eccezionali che gravemente incidono sui diritti dei privati e che sono giustificate esclusivamente da una situazione eceezionale. Oome per la loro emana,zione richiesta una contingenza, di necessitˆ e di urgenzaá, cos“ la loro efficacia subordinata al permanere di questa situazione. Il venir meno dell'mágente necessitˆ fa cadere anche la giustificazione morale e giuridica del provvedimento, per cui l'autoritˆ deve farne r;essa.re gli effetti, e, ove ci˜ non facesse spontaneamente o su richiesta dell'interessato, mi siffatto comportRJllento negativñ sa.rebbe suscettibile di ricorso in sede giurisdizionale. Tutti gli ordini contenuti nei decreti di urgenza si devono intendere emanati sino al perdurare della particolare situazione che li haá determinati o sino a quando noná sia stato :p-rovveduto in modo normale a.l sod.disfacimento del ¥pubblico interesse, con il.limite massimo, per gli art;icoli 71 e 85, in eS8i stabilito (33). ¥ Si domanda se tale limite massimo possa essere esteso, per a¥nalogia, a.nche alle no1¥me che non lo eontemplano. Il Vitta (34) ritiene di si, ed in particolare che il termine fissato per l'art. 71 sia applicabile anche all'art. 7, áper la considerazion~ clte altrimenti, decorso il biennio, il provvedimento si tramuterebbe in definitivo, contro la volontˆ del legisdatore. A me sembra di no. Il termine logico di questi provvedimenti , come visto, il venir ¥meno della necessitˆ e dell'urgenza, ed rimessa alla o¥bbiettivitˆ dell'rumministrazione, o, in mancanza, alla diligen.za ádell'interessato, la sua osservanza. La apposizione, ~nveoe, di un term,ine giuridico illog-ica¥, a 'meno che non voglia sig-nificm~e per l'interessato una garanzia per il peggio, e per l'amministrazione uno sprone a normalizzare il ra.pporto: comunque esso deve essere stabilito dal legislato1áe, al quale non pu˜ certo sostituirsi l'intet¥ prete. Connesso a.lla temporaneitˆ deágli effetti del decreto nn aUro problema relativo al suo. contenuto : se esso cio ¥possa imp.Jicare l'estinzione dal diritto del privato. Il Vitta. (35), esa.minanclo la ¥questione limita.tamente all'occupazione di immobili, ha distinto concludendo per l'affermativa nelle occupazioni preordinate a.U'espropria.zione e per la negativu. nelle altre. (33) Cfr. IV Sez., Dee. 24 giugno 1941 in "Fom It. "¥ 1942, III, 24. (34) Cfr. Requisizioni, ecc., eU. (35) Op. cit. á á 'l'a.Ie distinzione non si ápu() per˜ accogliere se il problema si affronta, non come ha fatto quel-. l'Autore, in relazione a tutte indistintamente le occupazioni di immobili; anche se.preordinate all'espropriazione, ma solo pe1á quelle che tale ca.rattere non banno, e elle quindi rientrano nei provvedimenti di urgen7..a .~tricttt 8en8tt) -eome precedentemente si sono delineati. In relazione a questi :ultimi il Vitta non distingáue pi, ma indiscriminatamente esclude tale possiJbiiitˆ. Maá a me sembr~t che áquesta sia una limitazione non voluta dalla legge e contra.ria anche a quel princiopio giuridico g-enerale di cui le norme in esame costituiscono l'attuazione. E' da tener presente come earatteristica del contenuto di tutti gli atti a.mministrativi sia. laá proporzilone, quella che l'Amorth (36) deSiigna come la, necessˆ.ria. rispondenza tra il contenuto del provvedimento ed il suo risultato, áquella che impone che i fini pubblici siano conseguiti con il minor illlezr.,o e con il minor sacrificio da parte dei privati (37). Ora, in base a¥ questi concetti, se il pubblico fine .possa essere conseguito st>nza distruggere il bene d~l¥privato, ovvio che la distruzione sarebbe illegittima. lMa se il conseguimento di quel fine clovesse richiedere proáprio la. distruzione di quel bene, qua.le dei due dovrebbe essere sacrificato, l'interesse pulbblico o il bene privato? Il principio generale che si posto a base di tutti i provvedimenti di urgenza, che un principio di 8aáV~~8 publioa) non tollera. evidentemente limita, zioni, e sarebbe del resto strano che si impe {lisse di fare per necessitˆ ed urgenza ci˜ che, poi, consentito per semplice nlilit, nell'espropriazione. Il principio di carattere generale oh e il bene pubblico non possa essere perseguito con sacrificio del sing-olo limitato dall'altro ¥per cui ogni áqual volta tale sacrificio sia richiesto nell'iute. res-se della. oollettivit, jl singolo debba. essere economicamente ind.ennizzato. A seg-uito dei provvedimenti di urgenza, in gene1¥e la. Pubblica. Amministrazione dáeve, per la durata. di essi, compensare il singolo dell'utilitˆ che essa ritrae dal di-lni sacrificio, e, quando questo sa.crificio totale, il diritto del privato si converte nŽ1 suo contenuto áeconomico. 15. La causa dei provvedimenti di urgenza deve ricercarsi, come !per tutti gli a,tU amministrativi, nell'utile pubblico che con essi si persegue e che cosLituisee lo scopo pra.tico immediato di essi, e cio, pi che nel parficohtrre !bisogno per (36) Ofr.. n merito degLi atti amministrativi, ed. Giuffr, pag. 18. (37) Cfr. V Sez., Dee. 14 febbraio 1948 in-" Foro It. >, III, 74; con la qual¥e, stata di-chiarata. illegittima 11na áá requisizione per la sproporzione tl'a la causa e 1a portata di e.s-sa. Lo ¥stesso criterio di spmporzione tra il provvedimento adottato e la .fl.nalitˆ che si voleva .censeguire á aff.erma':o fn altre doeoeisioni: dr. V Sez., De¥c. 12 a.prile 1946 in " Foro It. "¥ III; 112. -16 cui essi vengono in conc1áeto emanati, nell'esigenza generica di soddisfare nelle -situazioni eccezionali, se pure con me?izi eccezionali, le pubIJ. liche necessitˆ indi:fferibili. Se la causa richiama i concetti di proporzione e di efficienza, á chiaro come questi :non ricorrano, ad es., tra il bisogáno di procurare la sede aád un ufficio e l'occu:pazione di autoritˆ di un immobile áprivaáto: il rapporto causale pu˜ per˜ essere stabilito da un ulteriore motivo, da un'ulte, riore ;tinalitˆ, che trova il suo .presupposto, come si visto, nella necessitˆ e nell'urgenza (38): Questa distinzione tra causa e motivi ha, come n˜to, scarso rilievo nella teoria degli atti amministrativi, essendo l'una e gli a.Uri árilevanti per l'esame della validitˆ di áquelli. Essa vale per˜ a ricondurre ad un concetto unitario, sotto il áprofilo della causa tipica, tutti gli atti del genere, di cui no.n possono essere ammesse distinte categorie. N si pu˜ per le singole áfina.litˆ pubbliche di stinguere, in base a-lle deoisioni. del Consiglio di ,Stato (39), áquelle per le quali siano aprioristi camente escluse la necessitˆ e l'urgenza da quelle per :le quali queste siano aprioristicamente áam missibili, come se si trattasse di diversi tipiá di atti amministrativi. Questi, a-1 contrarlo, non sono distinti nella causa, ma solo nel motivo, ed in merito a. questo ultimo l'unica indagáine ammessa per l'accertamento della legittimitˆ dell'atto se esso ásia di pubblico interesse, se vero e reale. Per il iáesto l'indagine limitata. aJla causa, ed il motivo pu˜ solo servire áper agevola.re l'accerta mento degli estremi della n~ssitˆ e dell'urgenza, fatto nei limiti che si sono pl'ecooentemente espo sti, per i1 singolo ca.so di s'i;>eci;e e non in via ge neraJe. III 16. ¥L'aáttuale momento storico segna una reazione~ conttáo i provvedimenti di u.rgenza. Non che di essi si sia abusato nel ventennio, n forse si sarebbe potuto anche per il fatto che, non avendo essi natura e finalitˆ. politiche, il Consiglio di Stato ha potuto esercitare su quell'Istituto giuridico il suo pieno controllo giurisdizionale, come sempre libero ed imparziale. E quella. magistraátura. semp.re stata cos“ vigile e solerte nella difesa dei p1¥ivati, tutelandone gli interessi ed i diritti contro ogni tentati-vo dell'amministrazione. di misconoscerli o di affievolirli illegittima! llente, cbe se talvolta un abuso o una repres-á sione eccessiva si sono avuti in quel periodo, d˜ pi da attribuirsi ad una non precisa interpreá (381) Cfr. V Sez., De¥c. 10 agosto 1948, rn. 546, nella quale . r!¥Chie.sto un rapporto di ácausalitˆ ne-cessaria, nel senso che ¥Senza quell'opáera (a proposito. della prima parto d¥ell'art. 71) non sia ¥possibileá fronteggiare quella situazione, á (39) V. per un numeroso elenco di decisioni, secondo che abbiamo riconos.ciuto o negato. l'estremo dell'urgenza. VITTA: Requtstzioni, ecc. cit. tazione delle nor.me anzich al desiderio di troppo fare da rparte della Pubblica Amministrazione, o di troppo reprimere da pa.r.te del Giudice. á E', iuvcce, ˆvvenuto .che nell'bnmediato dopo guerrr'a il numero rd,i ques¥ti provvedillllenti sia enormmente cresciuto, in parte per il fatto che le eccezionali contingenze hanno fatto verificare pi frequentemente ipotesi di nec.essitˆ e di urgenza, ed, in parte anche perch, di fl'onte áall'iner, tezza di una legislazione 'in fermŽnto, tra leggi Uábroga.te e leg'gi nuove che si accavallavaári˜ continuamente talvolta anche senza alácuna coordinazione, l'Autoritˆ amministrat.iva, páressata da gli eventi e non riuscendo a. -chiar&,mente determi-l'''' nare la norma applicabile, ha fatto ricorso ai provvedillllenti di urgenza, in C.'l¥Si in cui non ne ricorrevano esattˆmente i presupposti. , 17. Contro quesLo fenomeno insorta una. pa.rte della. dottrina e poich nei decreti, da solo o ad. aditt1.'andum, veniva semp1;e invocato l'articolo 19, c˜ntro quest'ultimo che si sono scaglia.ti i dardi pi ael!ti e da pi parti se ne invocata ¤ l'eliminazione, .come la rpanacea di tutti i mali. l a) Il Guicciardi sembra che voglia 'negare x-. l~ addirittura il pdncipio giuridico di ci all'art. 19 ,. non che un'applicazione. á<< ¥Supe1áa.ta la leg-ge ffi della disciplina .di guerra ~ scriveva. nel 1946 :~% (40) -,caduta la Carta del lavoro, da auspicare ,/ che il nuovo ordinamento dello .Stato italiano, {: Fá~:ti~i~~~Z¤~:~~~Séf~i:;r~ i!,á! :i_,--,i __ _____-á=: =... ~ rU!pporti tra la disciplina di guerra. e la Carta 1:, del lavoro da un lato, e l'art. 19 dall'altro, non ~=; sono ¥per me del tutto chia-ri, .come non compiáen-;::;; do il passaoggio tra l'eventuale abuso che di un :* istituto si sia fatto, e la necessitˆ di soP'primerlo, ::? perch sarebbe sufficiente ed anche pi logico re-@[ primere gáli ô,busi e lasciare l'so~ I/ausrpicata ~~~J soppressi'one á solo in rwpporto logico con la de-'l! precaábilitˆ dell'istituto, ma questa una. sŽm-. plice dichiarazione, non un giudizio, ed essa trova conto di s tutto áquanto s,tato'detto e scritto in m proposito, e ¥Che Sí cercato di riassumere in M {}Uesti a;ppunti. M Ancora contro questi provveilimenti .si pone il ¤ Guiccia.tádi commentando la nota-decisione della f:t V S¥ezione in data, 24 gennaio 1'947, cori la quale ''"' 1 i decreti ex mát. 19 vennero dichiarati áprovvedi -_==_1 mentj definitivi (41). Il cambialllento di indirizzo non sembra allo :g; Autore che sia suffi.clente“nente giustifieatoá nella. j: decisione ed egli ritiene che la. giurisprudenza, in f-:: mate1;ia sia a_.ncora fluida.. Il va.lore di .essa. ása-ii\,:,,_':::::.:~ rebbe tutto nell'intento che avrebbe. inotto Ia. . .¥¥ Sezione ad affermare la. definitivitˆ dei decreti p re-!ii;' fettizi ex a.rt. 19, perch attravm¥so, áquesta., di ;g fronte al notorio e dilagaJlte abuso-ádella-Pnb--@ bUca. Amministraz.ione, si offre agli interessati la l ==~=~ (40) Cfr. in " Giur. It. ''¥ IJII, 15, in nota. fl (4¥1) Cfr. Ç Giur. It. È,'1947, “ll, 154, .in nota. l w pa.tiea. eh~ il legislatore pu˜ risolvere come crede, sia ripa,i:tendo la¥ materia tra diverse autoritˆ sia deferendola ad un orgáano collegiale, ma che distinta dall'altra, di ordine pi generale, da cui abbiamo preso le mosse, e che non consente ad alcun legislatore di sopprimere le ¥potestˆ. di cui si tratta¥, percb nessuno potrebbe tutto ~párevedere e per tutto predisporre. á Per questi motivi non comp.rehdo perch il Vitta (44), dopo di aver riconosciuto la necessitˆ e la estensione dei poteri di urgenza che egli, limitatamente all'occupazione di immobili, fa derivare dagli articoli 7 e 71, ed aver escluso che .per .quella particolare matel'ia¥ sia ne.cessario ricorrere allo art. 19, inso1~ga páoi contro quest'ultimo senza avvedersi che le stesse potestˆ che egli toglie al Prefetto riducendo il campo dj wpplicazione dell'art. 19, gliele restituisáce allargando quello degli articoli 7 e 71. Non mi semlbra, áquindi, gáiustificato il richiamo al mutato Slpirito della. nostra epoca, la ¥quale ormai non potrebbe pi vedere di buon occhio la quasi sconfinata sfera di applicazione dell'art. 19 della legge comuuale e !provinciale, n il timore tihe con codesto a.rticolo si diano al Prefetto po teri vernmente abnormi per incidere sulla liberL“. e 'Proprietˆ privata, i quali llllaJe sj addicono a,d uno ShLto che vuole chiamarsi demom¥atico, n Ia conclusione, secondo ct, ¥se pur l'art. 19 non destinato ad essere travolto e la stessa. funzione del Pl'efetto, áqua.le si concepita finora, ad essere trasforma.ta, certo che b~sogna comincia,re ad intel'pretare restrittivamente i rela.tivi precetti. Questo ra,gionailllento a. me sembra contraddit torio. Non hanno importanza. cos“ eccessiva la norma da cui quei poteri promanano o l'autoritˆ che li esercita. .Quello che pu˜ influire .i accertaáre se il mutato spirito della nostra epoca ed un regágimento democratico 'possano consentire che l'Autoritˆ rum ministrativa abbia poteri eccezionali per provve dere al pubblico interesse in ipotesi di eccez.ionale ed inderogáa.bile necessitˆ ed urgenza. ¥S.e a¥ questo .quesito si risposto a.ffermativamente per quanto attiene alla occupa!Zione degli immolbili p.riva.ti in relazione agli articoli 7 e 71, non si pu˜ poi, senza contraddirsi, negare gli stessi poteri solo rperch, richiedendo la necessitˆ ápubblicaá un provvedimen to di altra. natura, si debba ricorrere a.ll'a.rt. 19. Ho giˆ detto di convenire con l'opinione di al lri nel senso cheá non sia necessario di r1correre all'art. 19 in materia di proprietˆ privata, nella áqua¥le la portata degli articoli 7 e 71 idonea a soddisfare ad ogni necessitˆ, ma ¥questo non sufficiente !per ritenere che potŽi della stessa natura ed entitˆ siano o meno abnormi secondo che promanino da ~ma piuttosto che da un'altra norma di legge. 18. Il Consiglio di Htato dal canto suo non rimasto insensibile al fenomeno, anche áper la aumentata 1itigiositˆ. degli interessati .. i quaJi, (44) Cfr. Requistziorie, ecc., cit. male interpretando alcune decisioni di speŽie, hanno erroneamente creduto di vedere in áquel Collegio :una maggáiore tendenza¥ all'equitˆ da loro invocata, anzich alla .giustizia ¥ .A D1C sembra, invece, che le S'ezioni gáiurisdizionali: di esso abbiano voluto solo datáe una interpretazione poi restritt“va alle leggi sui provvedimenti di urgenza e non, come ritiene il Rohmássen (45), che a¥bhiano eerca.to d¥i ide1imita1á:ne ¥e 'temperarne la portata,. perch questo esorbiterelbbe dai limiti di áquella come di ogni altra giurisdizione, dato che nel nostro ordinamento niun altro ma.ndato attribuito ai giudiáci all'infuori di quello di RP'Plicare, e ¥quindi interpretare la norma-, senza possibilitˆ ádi modifiáca.rla o crearla con poterái analoghi a quelli che ebbe il pretore roma¥no, al cui precedente storico l'A. s~ richiama.. In ogni caso si tratta di limiti all'esercizio delle facoltˆ di urgenza che vengono dichiarati nelle pi recenti decisioni di quel ,supremo Consesso amministrativo, e di cuJ necessario accertare l'effettiva risponden!Za a.Ila legge. Vi sa.rebbero anzitutto alcune materie sottratte all'intervento di áqualsiasi autoritˆ amministrativa, ed in conseguenza nessun provvedimento, neanche di urgenza, ¥potrebbe riferirsi ad esse, per ádifetto di potere. Oos“ stato giudicato dal áConsiglio di Stato in un .caso in cui il Prefetto aveva ritenuto di dovere intervenire per dare possibilit, giuridiea di vita e di attivitˆ a d:ue ditte priá vate (46). A me non sembra che il motivo del decidere trovi conforto nella legge e che esso poossa costituire un limite a¥lla atLivit di urgenza della Pubtblica Amllllinistra.zione. In primo luogo non esistono materie che .per la loro natura siano sottratte all'attivitˆ amministrativa, la quale si spinge legittimamente sin dove arriva il pubblico interesse, ed noto come questo staá elastico e tenda ad espandersi continuamente ed a permeare di s tutta, l'attivib1 dei ~onsociati. E' noto ad es. come sia prevista l'es~párO'priazione per pubblica utilitˆ anche nell'interesse dei privati, e come, all'opposto, l'attivitˆ, la libertˆ, i beni di questi siano sempre condizionati e ta¥lvolta subordinati e determinati dal pubblico interesse. Quindi non si pu˜ aprioristicamente affermare che vi siano dei settori di vita che possano svol( Yersi fuori del controllo o dall'ingerenza della "' . Pubblica Amministrazione, mentre una. ¥questione di specie l'accertare caso rper áCa,so se a un determinato rapporto sovrasti un pulbblico interesse (47). , . Era questo il primo sindacato di legittimitˆ che nel' caso di specie avrebbe dovuto compiere il (45) Gfr. Op. cit. (46) Cfr. v .Sez., Dee. 24 gennaio 1947, n. 17 in " Foro It. È, III, 126. á (47) V. PAPPALAROO: cit., p. 75, n. 11, ove l'art. 19 viene definito come una ác.ausa generale di 'afftevolimento di tutti i .diritti dei cittadini. -19-... Giudice, e che invece ha omesso. Inoltre, dO> che le si vorrebbero attribuire, con la consegue11za. áche, a¥ .forza di Ç delimita.re e temperare >> .Ja portata delle norme in esame si rischia di togáliere ad esse ¥quasi ogni signifiCJ.'t:to pra,t1ico ed a rele:garle 'tra le dosc1 morte. E questo forse non deliberaáta.menfe, senza averne l'esatta cognizione. II nostro un ordinamento giuridico completo, ~ non facile di trova-re unlt materia, s-pecie nel diritto publblico, che la legge non regoli, o caf'd che essa non contempli, mentre, se pur vi fossero, si correrebbe il rischio di vederli considerati tra le materie sottratte all'intervento di ogni a.utoritˆ a.mministrativa, come si visto al !p,re.cedente n. 19. Ma non per ¥queste ristrette ipotesi che sorta l'esigenza generale, che trova la sua rispondenza nelle norme fli legge in esame, la quale, invece, si riferisce a tutti i easi in cui l'interesse pub blico da soddisfare (sia esso relativo ad una ma teria regolamentata o no) si pres'enta in una situazione eccezionale, sicch non posSia essere sodádisfatto con i mezzi normali, previsti ádall'ordi namento giuridico ma solo con mezzi straordi nari che possono comportare anche il pregiudi zio dei diritti dei privati. Om, se vi un diritto dei privati, v-uole dire che vi una legáge che lo riconosce e p.:rotegge, ác se l'Amministrazione Pubblica pu˜ ledere questo (50) Cfr. ¥PAPPALARDo: cit., p. 73, Ioett. b). (51) Cfr. V Sez., De1c. 31 gennaio 1948, ~n Ç Foro It. "' III, 120 áe id. 7 febbraio 19'48, ivi, III, 150. -20 ...... diritto, allora. vuole dire che essa pu˜ andare contro áquella legge_ .se cos“ non fosse non occorrerebe lar norma speciale per provvedere a quel imbl“lico bisogno. á Il concetto ispiratore di {}Uesti provvedimenti ¥quello della prevalenza degli interessi pulbblici su ¥quelli privati !per cui, di fronte alla ineluttabilitˆ di un saáCl'ificio, questo debba. essere subito all)rivato. . N, per sostenere l'opinione contraria, sufficiente dire che l'Amministrazione, essendo soggetta allaá ossel'Vah,za della legge, non pu˜ agire contro di essa., perch, con questo gioco di parole, non si fa, che confondere con una singola norma l'intero ordinamento giuridico. Il comportamento della Pubblica Amministrazione quando a-pplica, nei limiti del sistema¥, le disposizioni di urgenza legittimo e conforme alla legge anche se, nel caso partioolare, agendo debba disa;ptplicare una determinata¥ norma:: , lo stato di necessitˆ, lo stesso che nel campo penale toglie al fatto l'antigiuridicitˆ, che leágalizza la disapplicazione di quella. norma, che fa s“ che quel comportamento ánon confol'!llle a legge non-ne costituisca. una violazione. In áquesto senso si sostieneáche i provvedimenti di urgenza possono a.ndare anche oontra legem : unico limite che essi rispettino sempre i pl¥inciopi generali e fondamentwli dell'ordinamento giul'idico, altriJnenti essi sarebbero illegittimi perch antigiuridici.. Oon questo non si vuoi dh¥e che la Pubblica Amministrazione albbia il !pJOtere di modificare o :ahrogare le leggi, ma solo che pu˜ sospenderne tem:pora,ne:amente l'aáppoliea~ione caso !per caso nei limiti-della necessitˆ e dell'urgenza, come pure, negli stessi limiti, pu˜ sospendere l'esecuzione dei giudicati (52). In tale senso la dottrina concorde. Il Prefetto pu˜ andare non solo ápraeter lege¥m1 ma anche contra legem1 e in .conseguenza il provvedimento :p}refetti,zio, senza a¥n.nulilare leg1g'i o sentenze, pu˜ sospenderne l'ap-plica.Mone in vista di determinate emergenze (53). n eeontenuto dei provvedimenti di urgenza assolutamente :tm.p.revedibile e trova un limite soltanto negli ai¥ticoli 214 e 217 legge pubblica sicurezza,: in quanto non possono giungere, senza speciale delegazione. del Ministro dell'interno, alla dichiarazi~ne dello stato di pericolo pub~ blico o dello stato di gue:rra (54). Oostante in tale senso era del resto anche l'interpretazione sia giu“-isprudenzittle che llottrina¥le legge sul ~oritenzioso amministrativo, giˆ il Mortai- a (56) ave)áa posto in rilievo come la pubblica necessitˆ e Pur.genza possano in taluni casi rendere fnon~patibile con i áfini áessenZ:iali dell'attivitˆ dello 1Stato l'ob!Jedien,za a.Ile norme cui normalmente I'amministra.zione soggetta. 21. .Concludendo si pu˜ osservare che la seveI áitˆ 'della giurisprudenza nel riconoscere nei singoli casi la esistenzáa di una situa-ziono eccezionale di necessitˆ e di urgenza pienamente giustifi- cata dallaá natura dei provvedimenti in esame. che devono essere sempre posti in relazione ad un interesse publbli~o che non si possa soddisfare a.Jtdmenti. Si dˆ anche atto che il rigore talora eccessivo della giurisprudenza pu˜ essere spiegato con il desiderio di frenare il dilaágare di provvedimenti del genere da parte dell'Amministrazione, ma non si pu˜ convenire che il migliore modo di riclliamare la, Pubbl-ica Amministrazione alla, stretta osservanza di quelle eccezionali disposizioni consista. nel porre all'aopplica.zione di esse delle limitazioni che contrastano non solo con le singole norme, ma anche con il principio giuridiŽo cui esse si ispirano. E' da augurarsi, peraltro, che, con il ritorno della normalitˆ in ogni campo, il numeiáo di questi provvedimenti abbia a diminuire e corrispondentemente aumenti la loro rispondenza alla legg áe, e che d'altro canto il Consiglio di .Stato abbia a. fissa1¥e per l'applicazione di .questa, con áquella sensibilitˆ giuridica che gli 1propria, dei prinCí'J2i che, mentre salvagáuardino gli interessi priva áti, nori trascurino neanche le supreme esigenze pubbliche. STEFANO VARVESJ AVVOCATO DELLO' STA'l'O Dopo che erano giˆ ultimate le :pagine che precedono, si avuta notizia, di uno schema.di dise. gno di legge deliberatoá da-l Consiglio dei Ministri per l'a,brogazione del qu,into comma dell'art. 19 rlel T. U. della legge comunale e pláovincial~ a¥pprovato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e la sua sostituzione con la párecedente disposizione dell'art. 3 del T. U. della legge comunale e pro vinciale, &p:provato con regáio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. La disposiz~one, Qos“ come annuncia;ta, non sembra. ehe __.d~a apportare sensibili. modifiche alrl'attuf;t!le 'J.egolamentazlione d.ei provvedimenti dell'art. 3 della vecchia legge comunale e prov~l].>-\ili m¥g'Cnza sia¥ perch, come si visto, t'art. 19 ciale (55); ed, infirie, a proposito dell'art. 7 {~ á.(f.i2) Crr. PAPPAUUJO: cit., pag. 7u e 78,4. (33) Cfr. yrrTA: DiTitt~ amminist-rativo, ute~, 1948, I, pag. 503 e seguelllti. (54) Cfr. ZANOBINI: Di1"it'to ammirnistrativo -Giuffr, 194{), III, pag. 314, segg. (55) Cfr. SAREOO: Leggeá suU'Ammtnistraziorie comunale e provinciale, Utet, 1904, IV, pag. 132 segg. . non -sf ruppliea ai casi di disposi,zione. della proprietˆ, che sono i p-i numerosi, sia. perch nell'interp- reta.zione dell'art. 3, sin da.Ila prima legge del 1865, dottrina e giurisprudenza sono sempre sta.te concordi nel senso che da esso derivasse al Pr@fetto non un potere sostitutivo, bensi una competenza funzionale e diretht di provved~r~ nel (56) Cfr. Cornmoentario, I, pag. 263 segg. -21 ...:. pl~bblic'o interesse nelle ipotesi fli necessitˆ e di nrgenm. ¥per cui, come giˆ stato. posto in rilievo, il uuovo testo. del 1934, pi che allljpliare i poteri che giˆ derivavano al Prefetto daH'art. 3, aveva solo riprodotto a¥nche nel contenuto letterale della. nuova. disposizione quello che era il contenuto logico della precedente. La progettata riforma pu˜, quindi, considerarsi ispirata al nuovo spirito democratico, secondo la. terminologia cos“ cara ad una parte della dottrina, se il suo scopo solo quello di eliminare una diá zione che, per la sua eccessiva genericitˆ, potrebbe ess-ere fonte di incertez.ze e di abusi. Peraltro, daHa Hela-~ione min1steriale che aceompa1gna. i1 progeito, risulterebbe elle gli scopi della. riforma sarebbero, invece, ¥quelli di eli1llliá nare l'attuale potere del Prefetto, e di conferire a lui solo quello sostitutivo in caso di urgen7ia. I fondamentali principi della Costituzione, detto nella Rht1~ione, non eonsentirebbero che l'az.ione dellw Pjubbl;ica Amministr1;1zione possa. svolgersi -sia pure in connessione a particolari necessitˆ ed a situazioni di urgenzll( ~svincolata dall'osservanza. della legge. á Cadrelbbe cos“ -limitaátamente al settore atá tualmente disciplina.to dall'art. Hl -un istituto giuridico cl1e si l'ichiama ai prineipi fondamen ta.U del nostro ordinamento, áe la eui necessitˆ per il pubblico interesse stata sentita sin dalá l'unificazione del Regno, cO:me dimostrano le norá meá fondamentali che lo attuano, tutte del 1865. uná is~ituto giuYidico che, per quanto riguarda. la matel'ia disciplinata dall'art. 3,. si venuto' sponá taneamente forma.ndo sotto la spinta delle esiáá ,, genze ápratiche, attravŽrso lin'intertiiáetazionŽ sempre pi estesa di áquella norma, attuaáh1 co!! ~'unanime .consenso. á Nelía reliizione ánon tenuta pres;nte l'effe~tiva portata che aveva l'art. 3, ed in conseguenza. la¥ lettera di essa supera il significato della. disposizione, riconducendo la disciplina tlell'isti. futo non a quella che era nel 1934, data di ema á nazione del vigente T. U., o al1915, data di emaá na,zione del pt¥ecedente 'r. U., bensi al1865, tJUlt'Há do venne emanato il primo T. U. e 1per la pri:nm volta l'art. 3, distláuggenclo cos“ il 1áisultuto di oltre 70 anni di lavoro dottrinale e giurisáprudená ziale. . E', quindi, opportuno che, con la presentazione del progetto a¥l Parlamento si chia,risca il concetto che il richiamo in vigore dell'art. 3 del vecchio T. U. non tende a negare alla Pubblica Amá mini~?trazione n ápotere di sa-crifica-re l'interesse privato al ¥pubblico; nei limiti 'á'ed :a,U dondizioni che si sono esaminate, maá solo dfsciplinarlo rilcá glio, tog1liendo alla norma ogni espressione e¥qniá voca, che poh~ebhe generare a:buso od arlbitrio.' In quell'occasione sarˆ anche O!pportuno di pel'. fezionare tecnicamente la á.norma¥, .eliminando le divergenze che risultano attuˆhenle 'dalla ciláá costanza che mentre da un lato la. rela.zioll'C liá mitata¥ al quinto comma dell'art. 19 ed al quarto dell'art. 3, e dall'altro il titolo del progetto parla dell'abroga.zione di tutto l'attuale T. U., l'artiá colo unicoá di esso abroga l'intim¥o art. 19 e riá chiaJV.a¥ in "Vigore tutte le disposizioni del preceá tlerite a.rt. 3.. .s. v. NOTE D I n~ O T T áR I N A P. GASPARRI: Sulla dimissione di ufliclo del pubblici impi_!gati. Ç Ra.ssegna. di diritto pubblico È, 1948, II, 157. In una. lunoáa nota. rula. rdáooisione 18 dioembre 1946, 11. 335, dáella. IV IS:ezione del.Consiglio di 1Stato, il G. ri;esarnina, a, fondoá la delicata, questione delle dimissioni di ufficio, 1qua.Ie appare dalle va.rie :dispo,sizdoori che regola-no [':stituto, ed h~ particoht're da,gli articoH 46 e 47 d:eHa. legge sullo stato oiuridico d-egli impieg13.ti dello Sta,to. á In p~rticolm~e il G. si oooupa d~e~le d~miss~oni.di ufficio áilll re'la.zione a, .quella che s1, 'POtrebbe chlamare la, diserzione deliJ.'hnpiegu.to, con esp,resso rifel; imooto a.gli impiegati di 'l'uolo. (Qua.nto agli impietYa.ti non di ruolo il O. ritiene .......... in base all'it< I't. '"to, comm.U, 4¡, Decreto legislativo del Capo provvisorio dello ,stato 4 aprile 1947, n. 207 ed al ca,r31ttere ecceZiionaJe dell'.iJstjtuto in esame -che soltamto nel cruso esplicitamente ipo,tizza.to del manca,iJo ár&O'giU!llgimento entro il te11mine prefisso ~ ,. . dell'ufficio t. 46 'e l'abbamdono del 1servizio di cui si pada nell'art. 47 possa colllsistere sulla, bruse de~la dizione letteláa[áe della second~ no1~ma,, che paria, di.Ç impieguti >> ˆ~ ~lurale in ci˜ : che nel primo caso la norma. s1 riferisc~ a.Ua dis'er11ione jndivilduaJ.e, nel secondo alla diserzione collettiva, e cio ano sciopero. Questa áinte~.''P:retazione porterebbe a.Ua consegJUenza che la fo:rma pi graNe, qua.le indubbia.mente la diserzione collettiváa., potr.ebbe non com: port3J:re Ja dimissiOille di ufficio, ma soltanto una delle 1sa,nzioni a'ssai meno gl'ruvi .previ,ste dal secondo comma dello stesso Glrt. 47. Si che da. r.itellletl'e pi .ra11jona1e Ulna. diversa inte:r;p1¥etazione, sotto il profilo che, mentre l'a.rticolo 46 prevede il oruso in cui l'Msenza, si ptrolun. gáhi per a.Imeno dieci giorni, nell'art. 47 non si fáa menzione deilla ,dur'rul“l. dell'a.bbaiDdono dell'ufficio: runche un'rus.sooza. illlieriore a,i diroi giorni potrebbe quindi porta.táe alle dimissioni Idi ufficio, sa:lvo s-empre l'adozione di 'lm& !?i blanda sanzione. Oháca la istigazione all'abbandono o aU'ostruzioni: smo da. ritenere eás.ser sufficiente il fUttto dell'istiga. zione per incorrere nelle dimissioni di ufficio. Afl)ronta poi il O. la que.st.ione rela,t“va. aUa natum giuridica, ldell'ái~>.tituto ; e combatte vivacemente la. teoria. dominante ~ rpu,r con ¥qualche riserva talvolta -'siaá in dottrina che in giuri ' sprudenza,; áe che riconduce l'istituto ad una preSU! llZione di dimissioni volontarie. Ta.le tesi, intanto, potrebbe eiSáSer, se lll,ai, confiO'ura. ta solta-nto per il caso di Çdiserzione inllivfd, ua}e È, ma. non ptl˜ certo pa.rlrur;si di dimissioni volonta.rie i111 caso di sciopero, di ostruzionismo o di istigazione a. comportarsi in 'lin certo_m'{)ldo_: giacch :iJn questi carsi, lungi dal vole1~si dimettere, l'impi-egato assume queli'atteggirumenrto 'qruáasi sempre al fine di ottenere, r:iJma,nendo in seráviz,io, quaJche vauta,ggio per lo rpi di ca,rattere economico. -23 Maá neppure -negli altri Citisi, secondo il G., la tesi delle dimissioni volonta.rie appa.re fondata.; pemh noo vi s¥empre un nesso CMlsale f:ra la a..ssenZilr dall'ufficio e la, volontˆá di dimettersi, s“ che quella. debba. dedvoare da questa, sotto forma. di presunzione fMsoluta. Meglio tnvece 'j)3irlare di equiparazione: nO!Il si pl'esume che l'impieg31to che mantiene quel certo compo!I'tamento abbia la volontˆ di dimetter:si, ma lo 1si tratto. come se volesse dimetters“. Resta perci˜ fermo che la c¥an:sa legale delle dimissioni di ufficio, anche .iJn questi casi, non una volontˆ di dimettersi, ina il fa.tto obbiettivo della diJSerzione (sempre che questa non abbia. una legittima giustifi.cazi'Oue); cOlSi CO'me, negli-altri ca.si, la causa dáata daillo OlstruziOIIlismo, darll'istigazione, dallo sciopero, in s considerarti. In questa ásituazione il G. ritiene debbll!si ab barndooare la teoria. tradizionarle e configmare le dimisásiO!Il“ di uffido c01Il1,e nn vero e proprio prov vedimento ˆisoipUnare. Oome T/assenza da~l'u.ffi, aio non giu.stifiooiJa dˆ luogo a ¥sa.nzioni di~reipli na.ri (a.rticoli 58-b e 59-a); e come le JdimiJSISioni di ufficio pos¥sono elssere sostituite daá a.Itre sa.nziooi diJSciplilnari (arrt. 47, secondo comma), cos“ le di misásiooi d“ ufficio i!n ás considera.te noo possono cheá ¥pa.rtecipa.re della stessa natu1raá :punitiva. N p01t1¥ebbesi obbiettare che per emettere pro> ). 1S“ che ¥si rende nece:ssario invita;re Fimpiegato che si trovi in queste condizioni, non giˆ a riprendere ser'Viz.io, rimttendolo per cos“ dire :in ternnine, ma JSoltamto a far CO\Iloscere, entro ¥Un certo te1¥mine, i motivi che gii11Stificano lar sua-diserzione. Nel che pu˜ vedersi un ulteriore accostamento i ¥questo provv.edimento con quelli disciplinarri, pei'Ch in taJ modo .si dˆ aill'impiega.to la. possibilitˆ di ádifeude11si illustrando le ra.gioni per le quaili egli ha. assunto quel certo attegg.iamento, che, comsiderato in s e per 1s, iridubbia.mente illecito. Al pi l'invito a disco~pa.I~si p!Uñ esse.re accompagna, to dalla menz.ione delle conseguenze cui la llllancata. ipTesentaz.ione delle discolpe da1~ebbe senz'altt~ o luogo. Merita di esser segnalato e meditato il tentativo ˆel G. ˆi rovesoiare oorte posizioni dottrinarie e giurisprudenziali" .ohe ,talvoltaá ~i formano pi per ljorm di inerzia ohe per sicuro fondamento giluriitico. Particolarmente precisa appare la critiro della giurisprudem:a dominante ehe, andando alla fl)(J,na rioorca ˆi u.na volontˆ ˆi dMnissioni, che spcs.so come tale non sttSsi8te, ha moltiplica.to gli atti di un legislativamente inesistente procedirncná to J“C>rch possa farRi luogo alle dimissioni di ufficio). riu_&oendo in tal modo all'unioo lsoopo di frtvorirc bene spe.~so quegli impiegati che, sul filo appunto di questa giurisprudenza,á navigano beatamente fra assenze dall'ufficio, ˆiffide, '(Prefissioni ˆi nuovi terrnin.i e ruia xlioendo,, tsenza ohe mai si po8'8a raggiung&e qulla piovˆ -che_ minaocia d“ ˆiventar diaboliooá -della loro volontˆ ˆi abbandonare l'irmpiego) laˆdove forse sussiste ásoltant'Q 'l.ltna eattiva volontˆ di aˆempiere integralmente ai ˆoveri del proprio ufjioio. á Suáll' argomento si veda anohe la nota del G-uio ciardi, in Ç Giur. It. >>, 1948, III, 33, segnalaáta in questa Rassegna, 1948, n. 5, pag. 14-15 (N. G-.). B. Gmss.A.NI: Diritti enfiteutici nell'imposta di registro e di successione. ÇGiur. I t. È, 1948, III, 153. Il G. an,nota due decisioni della. Commissione centrale delle impO'st.e in ordine a¥l vaaore dimpO!Ili bile ¥qua.ndáo váeng-a a:ffra.nmto un .fondo enfiteutico; Oon la. prima. cl~ t!llli decisioni (che .sj leggono tilliHa Rivist~ citata) la Comllll,il&sione centrale ha 1¥ite:nuto che in ca¥so ili a.fllra,nca.zione ádi enfiteusi la determilnaz.i001e del 'VaJore imponibile. deve esseT f!lltta a, norma -dell'a.rt. 28 della, legge di reg"ist¥ro, d~ a!pplicrure in mamiera rigida e'd inderoga.bile; e'cj˜ anche q.ua;ndo l':iJsulti-magwr.i per espressa dichiarazion-e delle parti ~.che per l'affraucazio n.e stessa sta.ta pa.gata una .sommaá .superiore da -24 quello preáso in considerazio111e. dall'art. 28 della legge di r~egistro. Con la. seconda di tali dedsioni, posteriore di un mes.e, la. Commissione centraJe ha affermato l'a:ltro principio: Ç l'impo1sta di regis,tro per il tr1a;sferimento áa titolo oneroso dei diretto diommio enfiteutico deve liqui:da.rsi ¥sul prez,zo convecrmto, se eccede'111te il decuplo del ea.none; ma non. aámme¥ sso il criterio di varluta.z.ione per accerta.re un valore ancora. superiore >>. Oss,ervra. il G. come l,a p:rima dáel1e due decisioni á orar. citate si sia troppo rigida1mente a¥ttenta a quella che la lettera della legge; senza. tener C()l)lto del princi'])io geneiJ.¥ale informa,tore di tutta la 1egiJsla~ione tributa.ria in ml1teria di tr{lls[erimenti della ~ái:cchezza., volta a,, colpire il valore e:ffettivá@ dei áoeni. In effetti, dettando la. norma dell'art. 28, quinto comma, il1egis}atore ha. voluto adattare alle allora vigenti norme di diritto privato (art. 1r564 c. c. 1865) la disposizione tributaria, che ,funziona come regola. di cMáattere generale; ma tanto 1poco ha voluto fis:smáe 'Uno .schema rigirdo che ha fatto dcliriamo, oltre che al canone, ancheá ad ogrU altro aorrispettivo, M fine a1pp1Unto di adegnar la. imposizione tribnta,ria aJ corr!spttivo e:ffettiva,mente pagato; N ávarrebbe sostene.re che, averrido il legislato1áe u..l 6¡ comma preávisto e diJsciplinaito áil caiSo Ç in cwi perá 1egge sia a:mmes¥sa l'afliranca.zd.˜ne mediante un mimor numero di annualitˆ d~lla pattuita prestazione o nn minor 1a,udeunio >> ánel sáen.so che Çil vadore imponibile rappresentato dal minor cOI'Pispettivo hidicato, n~lla le~ge stes-saÈ, peár ci˜ ~stesso deve es:cludersi, nel 1silenmo, che egli aábbia ritenuto che si debba far analogo tra,tta.mooto qna}() ra il COil'r:í!Spettivo sia-statoá s'upe'lio~áe. Oss¥erva il G. che la, :disposim:o'íI.e ora, ácitata si giustifica appunto in vista dell'oot~a, e compl-es- sa, legislazione :speciale in mˆteriˆ di 'enfiteusi, e al fine di evitare una tneccaˆ1icˆ arpplication.e della. norma-contenuta. nel 5¡ comma, a idamno del contribuente. ' . . . . Ma; a, ~questa ra.gione a,ltra se ne aggi.rrDJge, pi decisiva: il secondo comma dell'art, 1564 c. c. 1865,áStabiliva. che le varti pot~vano convenilá'e urn pre~o di a,ffrramca.zione minore di quello fissato daUa. legge ; ed rstato. ruppunto per cautel3trsi contiáo non improbabili collusioni dei contribuenti a;i danni .del fisco che si voluto fisása.re il principio che n minor erupita}e di a~ra,nca.zione pQtrˆ essr ptáesoá in colllSidera.ziorle soltanto quando Žs,so sia espressamente rpr'evisto da leggi specia.li. Ooncl:ud.e quindi U O. su q¥nesto rplinto a¥ffermamrdo 'Che la J¥a.z,ionale interpretazione della nOI'" ma. in esame porta. a concludere che occorre, anche in questo caso, aver rigardo al corrispettiyp effettivamente pagato per la a,ffrancazione, seá magágáiore di quello indicato dal quinto cbmma dell'art. 28, q-uarndo peraltr:o áŽsso risullti ~dagli a-tti o daá dicihiarazioni delle parti. In a-desione, infatti, alla seconda'ma:ssima, della. seconda. decisione H G. !Sostiene che non pos,fia, in (}Uesti ca1s“ farsi ricorso al giudizio diá stima per accerta¥re il valore ve.nale del fondo ; perch il legi ás1a.tore, .fissa.ndo deiá.rarg'gnagli.aLcanone enfiteutico in armonia con le noárme che iáegolauo in .diritto privato la mwteria., ha, scartato ogni rulbro sistema, ivi compreso q1!ello che fa :riferimento al va,lore venale, in relazione a.l 'q'Ua.le soltarnto si gá:i,.ustifirca il g-iudi~io di stima. Fa ecce~iorne soltanto il .ca.so del tra.sferimento a titolo g-ratu]to dell'utiie domiánio; in qua.uto in questo carso, -l'art. 28, quMtO: commai dispone hŽ il valore imponibile corrisponde áal valore della ph!ina, prO'prietˆ, detra.e:ndo venti voUe il canone . e il l::wdemio. E per 1stabilire il vafore-ba,se della pienaáp.roprietˆ iben p˜ ricorrersi a.l nol'illale :sistema di accerta¥mento. á In defi[litiva, 'q.trin.cli, secoodo il G. l'alt( '2tl sta.bilisce un insieme di preslln~ioni per la predeteJ¥ mina.zioári dei valoll¥i 'imponibili con rife,dmento a: determinati corris'])ett~vi. 'M:a., .se per eilf.tto ill i altre disposizioni 'leg~slative sopravvŽnute o pe“altra rag-ione, i COl'rispettivi pag-ati sianO superiori, ben pu˜ l'Amministrazione finari~iada dimostrˆ< r'e, c˜n i mezzi di prova. rummis.sibili neláprocesrs'o á tr'ibr1Jarl10á, lchie il coi~áisrpettivo pa,ga.to stato ma.gg1:ore. ,, . Si conviene con la tesi del.G. Del resto non si ráiesce a oomprerulˆe la diversitˆ di trattamentoá &he si intende: fare fra il ca8o di affra;rwa~idne dái enfi.tmtsi (art. 2s,á 5¡ ' 6¡ oonf' ma) e quJ.eUo di trasferimento a átitolo -oneroso (tel diretto dO-minioá: ˆnche irn q1i8to caso la¥ lef)gc fi'8sa nel de.ooploá d-dl ()(Ltl'bone il va.l˜re ta.ssabile1 senza aloun aooenno a~la ipotesiá ohe sia stato pag((; tQ 't.llil, prerizo m((;ggiore ). eppu)re ' jus recerptutn eh(!" si .pagsa. dero.gare a¥ tale ˆposizione quando si aooerti fn m˜do non equivoco, tmlvolta perádichiarazione stessa dellŽ parti, 'ohe 8i á pagata áqma smnma sttperiore (cfr. oltre l((; seconda delle decisioni;' Qitat(J, 0{)mtni8si6rie oentral 14 rriarzo 1940, n:. 23934, in. <( Gitl!r.. Imp. È, r({;g. e negoz. 1941, 121). ,¥ ' . ' ~' ' . á. Lo stesso UCKMAR, áLa 1egTge del rŽrg'irstro~ vo1l. 1, pag. 364-3-67, aooede 'a tale tesij ma poi nel cmn1nentare il 5¡ e 6¡ oomma dello stessa artwolo apoditlticwmente á affrm.a,. ohe il oritrio d4 .'/)(1;lutf11zi˜ne fidsato dall(J; legge sia d(J;' segttirs{; at~tiJh.e quando risttlU ohe p'má t'affranea~on sia. sta.to p(J;ga'foá un pWt alto corrispettivoá! ' á á , . n Bm'lirái a Stta/ voltˆ ;(ÇForo. It. )), 19'48, III, 133), in ttna breve nota alla prfimaá,dell deiibsio1ii seynalate) 'aderisce alla stessa;. ma noná puo e8i.mersi dall'osáservare come la norma “egislati1'!(}; di etti 8i tratta non appai"e “ofliea: mri í1/ppu;i1;to questadJ'Onclusione oo¥i .% .aeve pervenire '8eg1lendo la tesi oppoSta áa '(J1J.f>~la p)ropitgoota dˆl c-JI. ' 'altr˜ elemento, e rioná tra.sttôirabiieá, si ŽlirŽb'be,áin favore di queffta. á á á á áá á á Giova, infine avvertii-eá ohe la questi6ne si 'pon'~ negli 8tessi termini nei riguardi della. .legge tri: bit.taria fkll s-uccessioni (artá. 30); e il SIDRRANO,. L'imposta suHe 'succes,sioni, (Mserva che i(valolf'e del Ç dominio ditrtto si ooloolla ttgôale 'a venti volte l'annua prestazione, salvo ehe le parti denwn. zino un ˜ˆpitale superiore >>, facendo cos“ áadesione espnJS'Sa¥ a~la tesi qui a.cácolta. (N. áff.). , , -25 A. MoN'l'EL: Recupero di beni della pubblica~ atnml-. nlsttazlone e possesso di b_uona fede. ÇForo Padano È, 1948, I, S45. Il Montel aáIllnota. in sáenso cont¥rario la sentenza. 4 giugno 1948, Frˆncesco contro Vallino e Pistono del Tribunale di Iv1¥ea (riv. citata), la qua.le a!Veva statuito che k~> Pubblica .Armministra.zione pu˜ recuperare le cose mobili di sua. pcr:oprietˆ delle quali ahbia plllllduto il possesso dopo il 10 luglio 1943 anche ¥pres¥so il terzo acquirente di btwna fede (a,.rt. 1 -decreto legislativ-o luogotenenziale 1¡ febbt¥ aio J.945, !11. 32); ed os.seráva anzitutto che l'applicaz, ione -di un siffattoá principio porterebbe a gravi inconvenienti pratici non potendo chi aoquista beni mo.bi:li aver la possibilitl1 di d:iJstinguere i beni mobili dello rSrf:a:1:o da quelli dei privati. Di pi, non p:t¥evedendo il decreto legislativo hwgotenenzia.le 1¡ febbraio 1945, n. 32, nessrun rimborso del ¥prezz.~o pagato, nerpápur quando l'acquisto sia avvenuto a,i pubblici mercati, si verrebbe a. stabili,re un principio ancor pi rigoroso d“ quello fi,s¥sa.to dagli -a.rtic~li 708 e 709 c. c. 1865, volutrumente ahbaudooarto dal codice vigente. ¥S'otto il profi-lo pi srtl"etta.mente giuridico il M. fa uotall'e come giˆ la, letten~> ádella legge sia. contro la interpretaziooe daAJa aHa. norma. daHa. sentenza: giacch ,e;sclrusa la. possibilitˆ del recupero qua.ndo n rpos.sesásore d:iJmostr;i la legittimitˆ del suo pos,ses¥so, nel senso di fonda.tezza, di questo con rirerimooto a, tutte le i¥potesi in cui il po;.sesso conforme a. leg~e, tanto se l'acquisto del di.oritto sia fondato s-u titolo originario quanto se -abbia. ca.rattere áderiva-tivo << da,lla. stes!sa, Pubblica, Am¥miniástra.ziooe >). In favore della tesi del Tribunale non sta, secondo il 1\f., .n. la. ratio legis, ádella, qruale eg-li ritiene mutUe occuparsi perch comunque non_ potrebbe mutare i termini, chiari e precisi, della norma.. in e.same á rn láa dispo.sizd.one secondo la qua.le 1-a PubblicS: Amministra.~ione páu˜ á conceádere al detentOtre un indennizl'lo pari ad lj5 del valore del booe, in qua.nto ta.Ie nOtriDa rái~a.rda non il possessore, ma il semplice detentor~. á . I¥nfine il M. rHeva. che la nQll'IIIla m esame mll'asoprattutto a stabilire un obbligo di consegna dei beni da parte -dei ádetentori, firssa!lldooe il termine; ed a. colpire con una. sanziooe penale coloro che non ottemperino ataále pl'ecetto. Non palf'e ohe tosi. sostentUte dal Montel :siano fond(J;te. La genesi del decreto legislativo luogote'!"en~ia_ le 1¡ febbraio 1945, n. 32, no,t ma ocoorre la prova ptena della álegtU'Iirnitˆ del titolo nei confronti della Amministrazione ri~oodica,nte. E-qttesta interpretazione.ap-pare . t(J)n.to pi aderente alla realltˆ l~gisla.tiva, q.uand~ si pensi ai modi del t1ttto partwolan, con 'li quali, l' Amministrazio:Ue deve manifestare l!a volontˆ di dismettere la proprietˆ dái un bene.. . Il prinipio aocoUo dal T-ribunale di Ivrea ar_J pa;re quindi del tutto a.ppro1;abile, perah confo~ me aUa :lettera del decáreto-in e8ame eod allo spt' rito informatore d'i essoá ed á da sperare ohe a J . ¥ tale prineri.pio si uniformino .anche gli aTtr_i organ1 giudicanti. (N. G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDE-NZ-A ' l' . APPELLO -Termine' per ricorrere -Decadenza dal diritto di gravame per colpa dell'Ufl“ciale giudizia rio. I. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1435/48 - Pres.: Mancini, Est.: Petrella, P. M.: Lei Jacono - Jovane contro Comune Milano). -II. (Corte di Cass., Sez. Il, Sent. 549/45 -Pres.: Leucadito, Est.: Pia centini, P. M.: Pittiruti -Ferraro contro Ferraro). I. La, decadenza da,l diritto (li gra-vame si yerifica anche qua[1do la impug.na~ione sia, stata proposta fu01ri termine perá negligenm-deU'.U:fficia. le giudiziale inca.ricato della, notifica. II. La cita-zione di wppelio, che il Giudice penale -conosoondo della ca1usa di rfalso ~ntentata. contro l'Ufficiale procedente __, accert˜ non esser. e mai stata notificata, peraUeo idonea. ad interrompere i termini d'iJmpngnazJone, se risultato che l'appellante, il quale ebbe tempestiva-mente a conseg;na.re l'atto aJl'Uffichl!le giudiziario, non fweva cooperato al falso perpetrato da quest'ultimo sulla relazione di notifica. i. e II. -La sentenza 14 luglio 1945 ha suscitato i du-bbi dell' Andrioli (in Ç Foro, It. È, I, pag. 3), e secondo noi non a torto. Probaábilmente la Ooárte Supmma si fece guidare (la; oo1'1!8'ídemzioni eqnitatwe, rilevando che l'appeJllan át-e aveva consegnato in tempo l'atto d'appello all'Uffici(J)le giuilizáiario ed era rimasto, estraneo sia alla-man.oata notifica che alla falsa afjerlnazione ádii averla esegu-ita. Jf.a anche da un punto di vwta pratioo non doveva ~;fuggire ohe tutto ci˜ 1'iguard,a;17a l'appeUante nei sttOi-rapporti con l'Uffi, ctle gvudiziall"io, non poteva tocoare Z'appe'Uato. E non dol'C'l'a sfttggire l'aspetto giwridioo della questioáne, secondo il qualeá nessuna n{)rma oonscnliva la fictio ju,ri¥s di considermáe come eseguUa nna notifica che viceversa non lo era sta-ta : giuNtame ánte z>A.ndrioli rileva olibe l'art. 145 ttltimo oomma del c. p. c. 1865, imperante in quel momen- to, omlr8enUva la sanato~ria dei vizi di notificazione,_ ma non di 1bna notifiloazione inesistente. La sentenza n. 1435/48 non ha esitato a met.tersi in ooántrasto con 'laá precedente, pur di pervenire a una soluz.áione p1J esatta. FJ, S!e pur ve ne fos8e stato bisogno, deve avere avuto influenza la pV chiara flizione dell-'art. 160 del nuovo c. ]J. o., applioabile alla con-troversia. SeeoiJ'Iˆo tale norma¥ la. notifioa nulla se non vengono osservate le disposizioni relat.ive aUa persona oui deve essere consegnata 'la copia, o sv vi incertezza assolu,ta sullapersona oui diretta o sulla d(J,ta; e-la sanat˜ria pu˜ aversi_, come per ogni altra specie di nullitˆ, nei ea.Si e ni limiti deU'a,rt. 160. JJ(l. ci˜ dato dedurre una prima conseguenza,, e cio ohe, sebbene la notificazione sia atto di Uffi: ciale gittdiziario, tuttavi(J, i. suoi vizi si ripercuotono sull;efjieacia deU'atto da rwtifioare, nella specie swU'a.tto .iU citazione o di appello, anche se questi sono atti di parte. La seconda co-nseguenza c¥hc i vizi di notificazione sttscettibili-di sanatoria sono espressamente speoificatfi.; e ne restano esclusi sia-la manoa.ta notifida, sia anche la noti1jiea .fuor termine, la quar le, in sostan.e-a, almeno nelá caso in esame, vale anche essa oome non esegnita. (R. D. O.). CASSAZIONE -Omessa richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio. (Corte di Cass., Sez, II, Sent. n. 1281/48, Pres.: Brunelli, Est.: Cataldi, P M.: De Villa -Associazione di Irrigazione contro Drevanti). áL'a.rt. 369 ultimo commar c. lPá c., m:el fare obbligo arl ricoerente di avanza,re e posciar depositare la richiesta, alla, QanceUeria del-Giudice, che ha p-ronuncia. to lar senten~a, impugnata, di tra1smettere ii fascicolo di ufficio aUa. Oan.celleria della C01rte di Oas.sa~ione, n001 cmrrmina, alcuánaá sanzione ht .ca.so di inatdemp-ienz.a e periJamto non :iJmproce- d:iJbile il ricor.so ose il ricorr,ente abbia-omesso di ottemperare a tale obbligo. suno; quootion(} vedi, nel 8etMW della Ma>8sinw:, ANDRIOLI: Commento, 11 Ed~.J Yot ..n., pay. 37:J. Dalla, relazione sul pmgetto definitivo del &.p.e. sembra poter8i inferire ohe la presentazione delln i8tanza tU mti wll'tt. p. d,oll'art. 369 sia sta,bilita a pena di inammissibilitˆ del ricorso (V. ZANZUC: CHIá: N-uovo Diritto prooes,suale c:iJvHe, Vol. II, pa;g, 237). -27 Con la sentenza n. 451j44 (in Ç Giur. Oompl. È, Vol. XV, pag. 364), la Corte aá!Jeva segu“to una tesi int'ermedia, affermando Çche la mancata proáduzione dell'istanza per la trasmissione del fascicolo tU ufficio induoe lOt improoedibt“litˆ del ricorso, sol qu.ando i fascicoli delle parti non contengano gli atti e docm.menti necessari per l'esame del ricorso stesso È. COMPETEN!A-Regolamento di giurisdizione -Pená denza della causa dinanzi a giurisdi:iione speciale Sentenza parziale -Distin:tione tra sentenza ed ordinanza. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. numero 1865-48, -Pres.: Pellegrin,i, Est.: Gabrieli, P. M.: Macaluso -Piscione contro Fischietti). I. Il regol!amento di giurisdizione pu˜ p!!¥oporsi anche quando la. causa pendente dinanzi al Giudice speciale, sempre che la -causa non sr.s~~ stata decisa nel merito an!che su di un catpo della domanda. II. Per le giurisdizioni speciaU a-gli effetti: deil'imlpugn&: zione per motivi attinenti alla giurisdizione, non s.i pu˜ distinguere tr'a sentenze definitive e sentenze parzia.li. III. Per accertare la na.t ura. del provvedimento del Giudice se ne deve considerare il contenuto; e qualora la questione da risolvere debba-necessaária ámente formrur'e oggetto di sent,enza, come la pronuncia sulla1 giurisdizione, il rpro'vváedimento Vit deáfinito sentenza. N,IJUa fat~ispeoie i!l rcgolaámento di giru1áisdizione stato propOisto áin rclazio.ne ad 'ltn giu.dizio pcn. dernte avanti .la Oommi.í()Ifi;í; ci sembrano errate. Ed7 áinvero, quanto a.ZZa p1'ôma appena da rái.levare che l'art. 367 dtispo-ne, perentorriarrnente, ohe il git~dm dinnanzi. a mti pende la causa., non appena intervenu. to t1l cleposito di copia del rioo'f'so nella 8tta cancelleria, sospende H processo oon ordinan..~a non impugnabile. La d.omanda di regolamento di giurisdicione ha, quindi, per legge, l'effetto di spogliare temporaneamente il giudiceá di ogn"i prretesa giurisdizionale sull.a 1ie-rtenza fino alla dtecáisionc del Supremo Organo regolatore della giurisdizáione, e l'adUnanza con oui il giudice p-ronunciaá la W8pensione ha somplic¥e val(Jif'e dichiarativo di u.n ál ~:':' effetto giˆ verifiaatosi7 sicch esalu-sa la sua im pugnabilitˆ. ~jl Non meno errata oi 8errnbra la 8eaonda propo. ' i. ,.,iz“one perYJh, ove 8í ritenesse ohe il gi:ua.ice din nanzi a mti pen.d.e la Ca11tSa possa OOisul“.'t ohe il provvedimento Idi occu'P'azione sta.to adottato, fea l'altro, .per la resistenza del proprieta1rio ad aUenare contrattualmente il terreno, tale dichia. ra.zione non vizia, 'l'atto impugmato, la. cui ca;usa. giu.ridica 1s¥empre esclusivamente l'interesse pubblico di realizzare l'O'{)era. Sul carattere di mero atto di esecuzione che ha il de&reto prefettizio náei confronti del decrreto ministeriale che dichiara la¥ indifferibilitˆ ed utágenzrt delle opere, v. Oons1Jglio di Stato, Sez. IV, 25 maggio 1935, in Nuova Rivista Pubblici Appalti, 1935, :152 e Oonsiglio di Stato, Sez. ~V, 15 aprile 1942, in Nuova Rivista, Pubblici Appalti, 19431 61. S1~l carattere non tas.saUvo della elenoozione di etti all'atát. 71 dellw legge sttUa espropriazione per pubblica tttilitˆ, v. 0ARUGNO: Espropriazione per pubblica utilitˆ, Il Ediz.J pag. 265, con nota. di rio1“iami. Che la necessitˆ di coámbattere la di.Soomtpazione fosse motivo s~tffiáciente aá gtstificare il d.emáetoá di oomtpa.~ione di urgenz;a, era ammes.soá anohe pri.ma della emanaz.ione del deoreto álegi.slativo lO ago8to 1945, n. 517. Dopo l'ema.nazi.o'Jte di q'tte8to dtecretoJ de'IJe ritenersi che il rfor!,e d~ dar.. flOállievo alla disoocupazione, valgáaá a rendere, ope legi.s, indifferibili edá urgenti tu.tte quelle opere che vengano eseguit.e in base alla autor~~zazáione di .spesa aooordata dal decre¥toá medesimo. In questo á ca.so Ila discrezionalitˆ della¥ Pubblica Amrwini. strazione si estrinseca solo in relazion.e alla scelta delle opere da eseguire oon queái fon.rU, ma ttna volta determinata l'opera qttesta senz'aWro indifferi. bile ed urgente per forz-a, di legge. L'ttltima parte della soprariporta.ta massima del Oonsigl“o di giustiz-ia amministrativa, ci sembm, che debba es.sere intesa nel senso che la causa che giJu.stij“oaá e rettde álegittima la oomtpazione ádi ttrgenza (ohe non certo quella di, ovviaráe alla contraria volontˆ del proprietario di alienatáe contra. ttua.lmente il fondo da oooupare) deábba comunque sempre ristt.l'tare dall{k motimáa.zione del decreto, il quale non. diviene vizia.to di eoce.s.so a,;, JWá tere per irl fatto che nella stta motváazione táisulti ano/w l'altra causa (oertamen.te illeyUtima) di O'Vviare alla¥ oontraria volontˆ del proprietario. Riá teniamo !Yio che la cattsa vera e legittima della oocupazione d,;; ttrgenza debba ri.sultare nece-.ssat áiamente dalla mo-tivazione del dec't"eto, il quwle .deve e.ssere moátivato (V. -RANIDLLETTI: Teoria, degli a.tti rumministrativi ;speciali, pag. 100) e non possa es8ere de.sunta, aliuncle. GUERRA-Proclama dell'A.M.G. per la Sicilia rela . tivo al divieto di effettuare trasferimenti immobiliari non autorizzati -Eflicacia, (Corte di Ct>ss.,. Sez. I, Sent. n. 1590/48 -Pres.¥: Giaquinto, Est.: Lorizio, P. M.: De Villa -Di Nardo contro Joppolo). Il .divieto di che M J)roclruma n. 5 del iluglio 194:l del Go'Vel'no militare anglo-aanericamo, col quale si dilspose che nessun trarsrferimento di beni im.mobili per qua.lunque titolo .potesse efiettua;r-si senza il booesta.t'e scritto del capo degli aáffa,ri civili o da ufficia,le da lui incaricato, ebbe ca.rattere di norma cog-ente. E H iJrasferimooto e:ffettua.to contro la .sua osáservanza nullo e la. nullitˆ pu˜ farsi valere anche dopo che col regio decreto 11 febbraio 1944, n. 31, vennero abrogate le disposizioni tutte áemana.te daál detto governo militare. - l) E' evidente la importan.za della soprariportata sentenza della Oorte Srtprmna, la quale attiene alJla fondamentale qttestione dei 'rapporti trale norrne emanate dagli oocttpanU e l'ordinamento viuridioo italia,no, questione giˆ arnt1)ía,mente trattata, sia daál p1mto di vista generale della occupa. tio bellica, s'ia dal punto di vi.sta partict>álatáe della occupazione consegáuente all'annistizio d.e!J, 8ettem.bre 1943, e 8ttlla qttale non sái ancora forma¥ ta u.na, gitwispntilen.za tranqttáiUan.t:e, ná si. raggiMnto áttn accordo in dottrina,. 2) Prernes¥8a neoessaria a,Ua, presente noáta, Dí .'lembra quella dái riportare tcstttalmente quella parte dePla mutit'(L(~ion.e della, sentenzaá in esame che coánticne gU argomenti a sostegno della tesi enunciata nella mMsima: Ç . ¥ . Ora, se tnt i fi.ni del divieto vi era quello di carattere civile di cttil si detto, pare noán contestabile che si tra>. Co8“ ricostruito, il pen8iero del 8t~.ptáerno Co11egio, pu˜ dirs~ ohe la teM, da e8s'o enunciata tt-ovi aprJoggio in una, 8carsa, rna, atJ,toret?olc dottrina (V. GIANNINI: NoáI'me de.Ue autoritˆ oceupanti e diritto .dei privati, in Ç Gittr. Com. )>, 1945, II. p(J;g. 3.52). Ritiene infatti il Giannini, in nota ad ttna deeisio'i'/,e del Tribttnale di Benevento attinente anla. 8tessa materia oggetto della 8enten.za in esame) che l' armist~io' e preci8amente g'li articoli 22, 23, 24, 2á5 e 26 abbia conferito agli Alleati, a differenza di qttan.to normalmente avviene nei casi di ocouparoione armigtiz¥iale, dei poteri qua8i illimitati di leyi8lazione, e che di tn¥li poteri, g'li alleati si siano am,Wl.'l'i nel modo pi e8te8o. Ritiene inoltre lo 8te8so Giannini, 8ia pure con argomentazione rnolto sommaria, cihlj l norme emanate nello esercizio di questo ampio potere, continuino ad aver f01'Zaá cogen.te in relazione agli atti compiuti so.tto il loro impero anche quando, ce88ata l' oocupazione, ce8-si il tngore di e88e. 4) Non crediamo che si po8sa tran.quillamente condividere l'opinione suespo8ta, la qttaláe attenua solo di pooo gli inconvenienti gravi8simi giˆ me$8í in lttee. Vero che adducer'e inconvenie'll!s non est resolvere a1rgumerrtum, ma quaándo g.li. i.nconqáe . nienti 0,8surnonoá ttn C'arattere di eccezionale. gravitˆ e 8i sostanziano addiritt1wa in un sovvertirnento rrodicale di dottrine, práincipi ed istituti, ci sembra ohe la oonBiderazione di e8si debba necessariamente indurre a conttáollnrre} con legittimo so ~32 spett˜, l'attendtbilitˆ e la esatte~~'flt della tesi che li provoca. Paáre che si po8sa ervu,nciare qui una affermazioáne su.lla quale sái pos8a essere tutti di aooordoá e cio ohe l'inser:ilm,entoá di una, no-rma straniera; (8c. ema,nata. da organi legislativi no1t-italiani) nell'ordinamento giuridioo Ualiano, possa aooewire solo media,nte una manifestazione di volontˆ degli á organi dello Stato itaUano ai qua.li costitttzionalmente attribuito il po¥tere di f(J!f"e le leggi, o di em(JifW,re norme ohe di leggi formali Otbbiano la forza. (Sui limiti del cá. d. adattamento automatico del diritto interno al diritto i:nterna.zionale eonsuetudinario v. MoreUi in ÇForo It. È, 1948, I, 533). Riteniamo oio che qualunque lata portata si a.ttribui8ca alla convenzione di arm.isti~io, del settem. bre 1943, que8ta, come pUra fonte di norrme dái diritto internazionale, non pUñ da sola,, determinare mod“fi.cazioni nel sistema del diritto interno italiano. EsaminandO le norme del decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, modello dái ttttti gli aUri provvedimenti legislativi del genere, non pare che si possa attribuire ad esse forza determinaátrice di una recezione materiale nell'ordinamento giuridico italiano dei provvedimenti nor:mativi emanati da,lle antoritˆ militari occupanti in virt degli ampi JlOteri loro eonferiti daU'armistizio. La norma dol citato deereto ohe dovrebbe essere de<.,>isiva a sostegno della. tesi SCg'ltita dalla Corte Suprema, quella del primo com.ma delrart. 1 che recita testualmenteá: Ç aon la cáessazione dell'Amm: inistra~ione militare 01lleata non a.VIáanno pi vigore, 1wi territori italia11i girˆ ad essa sottoposti, tttUi i proolami e le o1ádinanze finora eman áate dal Generale Governatore militare delle forze allea.te o dai suoi delegatiÈ. Si dice, a.rgomentando a contra.riis, ohe dalla d:isposizione Ç non arran.no pi vigore )) dovrebbe desumersi il pri1t-cipio : << riconosciuto vigore (ai proelami ea ordáinanze) come se si tra.tta.s!se di iwrme legisla.tiJve itaJliaJUe, per tu.tto il periodo i1t-cni l'occupazione durat(J; l>. 5) Ora, now ci sembra che 1tna tmle interpreta . zione, ohe pur si pre8entar semplioe e suggestiva, 8ia fondata n surlla lettera n. sullo spirito della nonna, n ásoprattutto stti princi~ comunemente accettati dal diritto ián.ternazionale. .Riteniamo ohe sia nel gi'tMsto il Mona.co. (L'obbligatorietˆ interna degli a.tt'i normativi enuinati dallo Sta¥to oocupante -á i.n Ç' Gitw. Oompl., Oass. Civ. )) 1946, II, 2, pa,g. 365) quando avverte che non si deve onfondere il problema dellm obbligatorietˆ interna degli atti emanati dalle antoritˆ oocu.pantiJ oon qtt~llo dell'i~J,8C'J'Mnento eventuale degli atti medesim.i nell'ordinamento dell'oocupato. In questo senso, l'arámistizio ptt˜ ben conferire nll'occupante il potere' di emanare ordina1t-R/e ed altri provvedimenti norma.tivi in maáteria, che secondo la eonvenzione dell'Aja sarebbe sottratta alla sáu,a coámpetenza)á pu˜ ben l:.armistizioá obbligare lo Stato OI(JC1.tpato a conformare il S'tto ord“ namento interno in modo daá rendere oábbligatod per i suoi cittaaini queste ordinanze e questi. provvedimenti 11tMmativi, rend,endo giw-idieamente rilevante per il stto ordinamento interno quŽlla attivitˆ dell'oocupante che 'tale rvleVit;nza in via normaler non avrebbe, ma senza uoo espUeita e ohiaru. manifest!azione ai volontrˆ aeuo Stato OCc>Upato che assuma nel suo sistema di diritto positivo le norrnc sia pur leoitarnente (aal punto di '"'íS'ta di diri:tto internazionale) emana¥te da,ll'o¥ocrupante, un tale inserimento, asso¥lutamente eooezioM¥le e qua,si sená za preoeden.ti, non pu˜ afferma,rsi ohe sia avvenuto. In base 01lle precisazioni sopra riferi.te, oi serná bra ohe la portaáta della suáocUata norma del acereto- legge n. 31 del 1944 si manifesti nella 81W limitate~:<.'a,'con suffi.eiente chiarezza. Lo Stato ita.liano, in adempimen.t'o degli obblighi internazionaU oontra,tti oon l' (J!f"mistizio, ha ricono8ciuto rilevanti prer iJl suo ordinamento interno quegli atti emanati aall'ooeupante, per il periodo dlla sua occu.paz:ionej ne ha rieonosduta l'obbligatorietˆ per i suoi cit1tadini, ma non ha intesoá dire che quei proclami e quelle oroinanze divenissero leggi dello Stato. Una conferma¥ di questa affermazione pu˜ trovarsi nel 8econdoá comma del citato art. 1 del decreto n. 31 dol 1944, ¥laadove non si regoálano gli effetti di tutti gli atti e fat'ti compiuti sotto l'impero di quelle ordinanze, in. applicarzione dci noti prinei~ ¥su1la :sucoessione delle le,ggi nel tempo, ma, si regola l'effica.cia acgli a.tti o fatti eomá pi~ti, in base a quelle ordinanze, daUe a.utoritr“ militari alleate, il che corrispondeva, appunto al carattere, ea .alla, 1wr,tata degli obblighi assunti con l' armi8tizio. In altre parole, tra la situazione norrnale, i11 caso di occupazione bcmca nella quale gli atti di imperio dell'occu.pante) internazionaálmentc leciti o illeciti, di't:engono in via ai principio irrilevanti., alla 8tregua dell'ordinamentoá giurlico dello Stato ocoopato una volta cessata l'oocupa:::ione l> (CAPOTORTI in : Ç L'occupazione bo~lica )) , Raáss¥e¥gnˆ d i diritto p'Ubblico, 1948, I, 2, eol. 17) e la sitttaítí ri,qorosam.ente quando ttn ádaánno zm˜ rlirsi cke costitttisca ormetto di azione ,ustinta t'i 8petto ad altro danno prodotto da ttno ste8so fatto illecito. Sotto questo a8petto ptáobabile che la, rlecisione della Corte Supremn non sia molto prc eisa allorch paárla di aggravarncnto del danno 1áre cedente invece che di ttn danno distinto e divetáso. Per fare ttn esempio_, se da un investimento a-uto rnobilistico deriva in un primo momento e si frr oalere ttna infermitˆ temporanea, non escluso :~: ~~~~::ftla;r:~::n:: p 11o~cf~t~:~~f::~~~::~it~~ ca~Mata per sempre, s'intende, dallo stesso incid- ente atttonw1rili8tico); rna. deever8a p1áodottasi e fatta valere tt.n'i.nfermitˆ permanente, semábra dubbio che po,,sa in nn wnccessivo rJittdizio farsi 'Va-lere un aggravamento di q1U'8ta inferm-itˆ peármanente, a meno che non pos8 a confi:gzwarsi come ;;;CI~a:;z~ts~ ~; ~~ar~!esr~;!~!.~1~:::aoa h~˜d:t~~ tf!~i~:1;:::::,~:!~:tt:~:FqFsi/~=t~~~:l~~~~!~ ~~á-á. __;:._=á.á.:,¥-¥.-.=,.,:_.!_,=:,_'á::_á¥. che l' aygrava:rnento pu˜ f(trsái valere in ttn s'ucces sivo gittdizioá solo se non era i.n alcun rnodo prevedibile al momento e per i fimi della prima liqtti dazione) poich l'indagine 8ttUa esistenza di danni (listinti sopratttttto áuna. indagine di fatto, neUa quale la p¥revedibilitˆ giQáen nat,uralmentc un ntolo áirnportante per táagioni pratiche facili ad intttirsi. ]ia ad ogni modo un rigore terárninologico non náuocc in questa materia_; e non rna,le 1náecisarc che una a.záione distinta ed atttonoma pu˜ sperimentarsi per quelli che áin fatto possono considerarsi danni di-~tinti c arttonomi, non per queláli c'lá" t',,. j'atto SO"IO da CO'!"!'ádCJ'aár.o;__ COm"á aggra¥áa. ,, v ,. , . , " ,,. ,_, ., c ~ mento del danno fatto ralcre in precedente ,qiu-@ dizáio. Un aspetáto particolare ádel problema¥ generale ˆ offerto dai riflessi che sul danno e sulla sua valutazione economica pu,˜ avere la inflazione sueccssiDa. Ln Corte Snprema ha avuto gic“ modo rli affermare che il Gi'ltádice pu˜ tenere conto della ~ sávaltttazione áoerificatasi fino al momento della de-;, eisáionc (Sez. III, sent. n. 1455, 1948). Dal ch˜ si !,_'á,.:á.,~ ..__ ...á': :.:'_,=-á.::_ pt.t˜ ded1wre, áin base all'art. 345 c. p. c._, che ln ,.: svalu-tazione ptt˜ fa.rsái val(we anche áin sede d¥i a.ppollo e comttnquc finch˜ il giudizio no1~ resta defi-:(i n ito. ltlaá rtna, volta definito il giudizio ammesso áin ipotesi. rJhc la svalntazáione continui ad ag,qramrsi fLnche ádopo, pu˜ instaurarsi nuovo gindizáio per adcgttarc la liquidazione dci danni ai nuovái valori inflazáionisUci? JiJ d'aUro canto possibile neTTo stesso primoá ,qiudái:do tener,~i conto di qttesto pre-00 vedibile rtlteriore soilttppo áinjlazionisticoj da cal-ID colarsi secondo criterái eqttitativi (art. 205G c. c.)? m In proposito sarˆ bene distinguere fra le vade l'~ spese di danno. % Trattando,~i di danni iástanta.nei, oi sembra che J~ nenvmeno nel gintlizio in co1áso si possa tener conto 1. del prcvedibile 1tlte1'iorc svilttppo in,flaázionist“co. , La ragione da riccrcarsi áin ci˜, che la, scntenzán mruta la natura. dell'obbz.iga,.~ione, e ln tráasfoárma. ~ da ttna obbligazione al risa>. L'ae.certamento che la, nuova. costruzione sia stata fatta in appoggio costitursrce un appr¥ezzamentf' di merito in.sinda.cahHe in ca¥ssa.zione ¥quando non risulthw viola.ti i pri:ncipi distintivi dalle wstruzioni in admáenza o per .sáemplice innesto di un capo del illnovo muro. . Páer acquista.re ta.le comunione coattiva il va.lO:l' che 1si deve .pagare a norm1a. dell'art. 874 c. c., va detet~mina.to in relazione non al momento in oui sia. iwváennto .Pappogágio clelia . .nuova. costruzione ma a .¥ quello in cui ha. Inogo il trn1sferimento del nza. (Jonforrne la 8entenzn n. 1363/47; 1;cdi in pToposito: Commentario a¥l c. c. di D'AmeHo, Libroá della proprietˆ, pa~q. 234 e; segg. SuWesattezza dell'ultimaá mas8'ima relativa al mornento della determinazion.e del valore 11-on sembra pi po8sibile almtn rlubbio. Com' noto, l'acquisto forz'Oso deUa comunione del muro non po88ibile in relazione ad Pdifi.ci demaniali, epperta1~to, gli edij“> sembrerebbe suffragare la tesi che 'il dh)“eto non si estenda al di lˆ riPi beni facenti parte drl DCJnanio dello Stato {articolo 822) e di quello delle P1áodnce c flei Oomnni (art. 824); che -infatti -l'art. ~24 dichiara soggetti l/Jl regime del Dernan io pubbláico ái beni della s1wcie di quelli indicati dal secondo comrna dell'art. 822á se appartengono alla. Prot'incia od ai (Jomu,ni. Smwncáh per la corretta áinterpretazione dt;lla norma in esaárne occorre práima di tutto tener presente la genesi deUa disposizáione contenuta nelrart. 55á6 c. c. 1865. Detta dispo8'izione, S'in da tempo rernoto, stata 1áicollegata all'inalienabilitˆ dei beni p'ttbblioi ed allaá conseguente impo8sibilitˆ che essi sáiano sottopo,sti ad esprO]JII"ia.zione: la norma, ignota. al Codice napoleonico ed ai Codici italiani JYf'eesistenti, ed introdotta per la prima volta nel Codice del 1865, ávietando la cessione coattái-w (ohe consiste in sostanz'aá in 1tn'ipoátesi di espropriazione forzata per priva.ta tt.Witˆ) a fat,ore di priávati, nei confronU degli edifioi destinati all'uso pubblic˜, null'altro avrebbe fatto che una testuale appUaazione di 1lt} pi genera.Ze principio. Nella dizione di Ç edifi~ci destinati (J;U'ttso pubblico È erano certamente cáomzwesi sia gli edifici propria1nente appartenenti al Demanio del'lo Stato c degli Enti a1ttarchicái ter"ritoriali, sia i ben,i patritmon: iali ind~sponáibiz.i. Ptt˜ sostenersi che la corrispondente diZ'ione del vigente (Jod“ce Ç edifici appartenenti al Demanio pubblieo e soggetti allo stesso regime È sia completamente innovati1-áa? Indubbiamente ttna innovazione Di stataá per le chiese aperte al pubblico crttlto cat.toli_eoá, che, se in base al vecchioá Codice potevano classificarsi frn gli edifici dest-inati all'uso p1tbblico, dal Codice vigente sono chiaramente aá8.~oggettati di regola al 1ácgime práivatistioo, salvo la limitazione contennta nell'art. 831. Jvla, a parte C'i˜, pu˜ ritenersi che la dáisciplina del d.iváieto della cessione coattiva sia rimastaá immutata. á Gio'l5áa. infa,tU al riguardo tener presenti le dispo¥ sáizioni del vigente Codice in ordine ai beni demaniali e beni patr-imoniali ádeUo Stato e deyli Enti minori. Come noto il legislatore ha rinunziato di proposito a dare 1tn'a8trattaá definizione del Demanio pubblico, sia per la difficoltˆ della. definizione stesNaá, tuttora controváersa in dottrina, 8ia, perch-come leggesi nella relazione al Libro delle proprietˆ __, ci si attenuti aál principio Ç che l'a categoria dei beni del Dernanio pubblico, come quella che d'ipende da determinazioni diá &1'd áine politic:o.¥ erninentemente storica e d i diritto po8ititJo >>. In consegnen.za l'art. 822á, attra11er8o ttn'elencazione ta,8sa.tiva ~' per qttanto 81tReettibile di applicazione e8tenNit;a -c .<~alt;o il rinziio a leggi 8]Jeciali, determina quali siano i beni demaniali: detti beni, carne J'isnzta. da.U'elencazione steB8a, sono quelli che per laá l01áo stes8a natura o funzione non po.ssotw clic c.<~sere de8tinaU alla coltrátti1Jitˆ, dei cWadini. A s1w 'VOlta l'art. 826, riprendendo la denominazione e dáistinziorie introdotta dal Regolamento s1tll'Ammiioistrazione del patrimonio dello Stato (4 maggio 1R85, n. 3074, art. !l e 23 maggio Hlz.t, n. 827, art. 9), preci8a la nozione dei beni. patriJnoniali indi.9ponibili, dando di questi ttltimi una elencazione del pari ta.<~.~aUt'a, dalla qua.Ze rilevaá8i. che i beni ind'isponibiU, per laá loro natura potreb ~ 36 bero appartenere mwke a privati, ma, per la 1o.ro destinazione ad u:~o pubblico sono sottopo¥sti a un particolare regime, che ne limUa la di8ponibilitˆ, cos“ come p-rcc,isato dall'art. 828 c. p. c. Sái ráitenuto opportuno soffermarsi nella, suesposta disamina, perch essa serve a diqnostra1áe che la ratio legáis della distinzione tra beni demaniali e beni patrimoniali indisponibiU, trova la 8tta ragione d1i essáere, d-a un lato, nellaá mancanza di una definizione ast1áatta di bene demaniale, c, dall'altra, nella differente natura dei beni appartenenti all'una o wll'aáltra categoria. E' .peraltro comune aWuna o all'altra ca.tegoria l'elemento cs.~ enziale della incormmemiabiilitˆ latu ISOOISU o, quanto meno, della indisponibilitˆ : comunque in:duábbio che sia i beni demaniaU oke quelli appartenenti al patrimonio indisponibile sono soáttratti alle norme che regolano la proprietˆ privata e 80ggetti wd una disácriplina prevalentemen.te puáb bUoistioa. á á á Pu˜ oábbiettarsi -e non mancano manifestazioni ádella dottrina in tal senso (cfr. ZANOBINI, in D'Amelio, Commenta.rio, l'hbro sulla proprietˆ p. 113) -che il cpv. dell'art. 828 a differenza dell'art. 9 del regolamento 23 maggio 1924 determini i non pi J/assolttta inaUenabi.zitˆ dei beni paátrimoniali indisponibili (cosa che faceva ritenere alla pi diffusa dottrina che l'inalienabi.litˆ rispetto a questái beni avesse lo stesso contemtto e le stMse conseuuenze che rispetto ai beni demaniaU), ma il dáiávieto alla sottrazione della loro destinazione. Senonoh ptt˜ repUoarsi che il rin1Jio alla legge speciale, aontenuto nel cpv. d,ell'art. 828, spiega e ginstifica una drisposizione ampia, C'On la qtta.1e non siasi vol1tto vincolare (la materia stata ritenuta, aome si 17ísto partico“larmente fluida e su8cetHbile di svi~uppi storico-politici) l'eventuale futura regolamentazione, mentre lo stesso rinvio alla legislazáione speciale e la forrm1t.lazione, che non contraddice al preoetto dell'inalienabilitˆ stabil!ito dal regolamento del 1924, indVztcono a ritenere che la nuova norma non aábbia effetto a.brogativo rispetto a ,quf?lla contenuta nell'art. 9 del regolamento. Comunque, anche se il limite alla disponibilitˆ dei beni patrimoniali indrisponibUi deve essere solo quello del divieto di mutamento dellaá 1lestinazione, indubbio che tale condizione) la qttaále -come riconosce lo stesso Zanoábini -re8tringe praticwmente la stessa facoltˆ di alienare, assimili in soBtanza il regime di detti beni a qttello dei beni demaniaili. In conchtsione sembra potersi ritenere che nella 1Uzione dell'¥Wrt. 879á Ç edifici appartenenti al Demanio pttbbz.ico e qnelli .soggetti allo stesso regime È vadano compresi non solo gli edifi.ci appartenenti al Demanio dello Stato e quelli appartenenti al Demanio delle Province e ˆei Comuni, ma nltres“ gz.i edifici facenti parte del patrimon.io indi,< fponibUe siaá dello Stato ohe degli Enti autarchici l'applicazione concreta della norma. Tra i beni elenoati 6.¥gli art. 822 ed 824 possono avácr natátwa dái elUj“.ci, daá un lato, le opere destinato alla difesa nazionale-cio le fortezze-dall'altro i cimiteri. jjfa. sia per l'¥ttna ohc per l'altra catBgoria deái detti beni, non neppure possibile l'ipotesi di cáess“onc coattiváa della comunione) perah leggi speciali impongono ai privati parUco¥laári distanze per le costru. zioni. Ugualmente diffáicile, in concreto, .mrebbe configurare un'ipotesái di cessione coattiva ]Jer le costruzioni portáuali. Resterebbero gli immobil ái di interesse storico, archeologico, artisUco ,á ma, a parte che, anche in tal materia, vigono leggi speciaáli che disciplinano e limitano le costruzioni sui folflilli vicini, il dáivieto della cessione coattiva espressamente sancito daWart. 879 nei confronti di taz.i imrnobiU, anche se appartengono a pri vat-i. In particolare práiva di pratico contenuto sarebbe la dizione di Ç beni soggetti a-llo gtesso re{fime È dei beni demamali se ad e88a si dovesse attribu1re un signij“.cato árestrittivo : U riferimr:nto cio so.ztanto ai beni precisati dall'art. 824 o. c. Infatti dei beni facenti parte del demanio delle Province e Comuni possono aver natttra di edifici solo i cimiteri (nei confronti dei qttal“ come si det.to leggi speciali impongono ai privqU confinanti particolmái di8tanze nella costruzione) cd i mercati per i qnaU soltanto sarebbe ipotizzabile in concreto la cessione coattiva. del mnro di confine. Ma sarebbe davvero strano ahe il legáisálaton; si fosse preoccupato espressamente od ttnicamente di cos“ lirnUata e particolare ipotesi. I n fine, non va truMntrato -argomen.to non decisáivoá ma. non prifl;o di importanza, se por tato a rincalzo delle considera.scista alla O.N.D. possono essere ora rivendicati dall'Amministra." zione Militare nei ¥Confronti deU'E.N.A.L. possáessore (n. 54). -II) 1Se le disposizioni ¥contenute nella cir-á colare della r-..agioneri.a generale dello ástato relativa alla chiusura delle Gestioni stralcio del soppresso p.n.f. per áconto del Demanio abbiano forza ácogente nei conrronti dei terzi (n. 53). ESPROPRIAZIONE PER PUI313LICA UTILITA'. -Se l'atto stipulato práima della dichiarazioneá di pubblica uti.!itˆ per la d:eiermilnazione dell'indennitˆ relativa .ai !Jeni da espropriare eostituis.ca in sostanza un atto di comprave,ndita (n. 26). GUERRA. -I) Se, &gli effetti dell'art. 312 della legge
  • "á l. ai"' al "'""" io patda dei P'igiarulen (o. 8). -41 PROPF.'IETA' INTELLETTUALE. -11) Se, nel caso od! invenzioni utili alla difesa militare l'Amministrazione possa impedire che i1 breváetto giˆ concesso venga messo .a disposizione del pubblico e per quanto tempo (n. 4). HAPPORTI DI .:L~t\.VORO.. l) ~e il lavoratore áche si trovi per malattiaá 0 per altra ácausa nell'impossibilitˆ di assumere lavoro pos~'>a rimaner.e. iscritto nelle Uste di ¥conocamento (n. 14). -II) Se il lavOJ'atore. che non Si presenta alla chiamata della revisione deHe liste vossa essáe> (ree. con nota di A.S.). Fase. 9, pag. 13. 7. GrussANI B.: Diritti enfiteutici nell'imposta di registro e di successione (ree. con nota di N. G.). Fascicolo 11-12, pag. 23. Diritto civile e commerciale l. Rosso F.: InvŽstimento atttomobilistioo di dipendenti statali (ree. con nota). Fase. 4, pag. 8. 2. MtLONE U.: In tema di azione di responsabilitˆ contro le ferrovie per i sinistri ai viaggiatori (ree.). Fase. 5, pag. 13.á 3. RoMANñ S.: Decadenza, da Ç Frammenti di un dizionario giuridico>> (ree. con nota di N." G.). Fase. 6, á pag. 4. 4. PERETTI GRIVA D. R.: Sul trasporto amichevole o di cortesia (ree. con nota). Fase. 9, pag. 17. 5. MIRTO P.: Risarcimento di danno non patrimoniale dal proprietario di veicolo il cui conducente sia rimasto ignoto (ree. con nota di N. G.). Fase. 10, pag. 7. 6. MASSARI M.: Colpe concorrenti nelle collisioni ai passaggi a livello (ree. con nota di N. G.). Fase. lO, pag. 9. Diritto processuale civile l. DuNI M.: Lo Ç jus superveniens" con particolare riguardo al giudizio avanti la Corte di Cassazione (recensione con nota di N. G.). Fase. 6, pag. 4. 2. PIAGGIO G.: La .oompetenza del Presidente, dello istruttore e del collegio nel procedimento di sequestro (ree. con nota di N. G.). Fase. 6, pag. 5. 3. SANDULLI A. M.: Sulla rappresentanza dello Stato in giudizio (ree. con nota). Fase. 9, pag. 17. 4. JANNUZZI A.: Termini di costituzione nel. giudizio di appello di opposizione a decreto ingiuntivo (recensione con nota di N. G.). Fase. 10, pag. 9. Diritto e procedl!ra penale l. CHIAROTTI F.: Sulla nat-Ura del sequestro ordinato dal Prefetto di cose pertinenti a reato annonario (ree.). Fase. 3, pag. 7. 4. Rosso G.: Limiti dell'applicabilitˆ dell'attenuante del valore di speciale tenuitˆ nei reati in danno dello Stato (ree. con nota), Fase. 3, pag. 9. 3. GuADAGNO G.: Ancora sul concetto penalistioo di pubblica funzione (ree.). Fase. 4, pag. 9. 4. PALMIERI L.: Sulla confisca di automezzi appartenenti a terzi estranei al reato, in materia annonaria (ree. con nota di N. G..). Ff!-SC. 5, pag. 14. Diritto internazionale l. CAPOTORTI F.: Incidenza di azioni belliche avversarie su rapporti giuridici interni (ree. con nota). Fase. 1-2, pag. 5. -3 RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA (Tutte le sentenze sono annotate) ACQUE PUBBLICHE. -Acque piovane -Lavori per il deflusso -Alveo abbandonato -8demanioUzzazione tacita (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. I9. AMMASSI. -Leggi relative -Transitoria inefficacia per causa di forza maggiore (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 6. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -A. R. A.R. -Azienda statale -Rappresentanza giudiziale (Tribunale .Roma). Fase. :Hl, p. P. Atto amministrativo -Illegittimitˆ -á Annullamento,- Diritto quesito (Corte di Cassazione). Fascicolo “ -8, pag. l 7. Atto amministrativo -Revoca -Annullamento Diritti quesiti (Corte di Cassazione). Fase. IO, pag. I2. Reparti militari italiani alle dipendenze degli AZleati -.Attivitˆ amministrativa -áDipendenza organica (Tribunale Roma). Fase. 3, pag. I5. á APPALTO. -Responsabilitˆ dell'appaltatore -Codice Civile I865 -A chi compete l'azione -Persone diverse dal committente (Corte d,i Cassazione). Fase. 3, pag. Il. Inadempimento -Mancata assegnazione d.i materie prime da parte del COGEFAG -Responsabilitˆ dell'amministrazione committente (Collegio arbitrale). Fase. 5, pag. I6. APPALTO. -Pubblioa Amministrazione -Controversie relative alla revisione dei prezzi -Competenza del Ministero -Natura -Limiti (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. I7. Forniture pubbliohe -Revisione dei prezzi -Competenza del Ministro -Deroga-Clausola compromissoria -Competenza arbitrale -Controversie non compromettibili -Deroga ,~Jonvenzionale alla giurisdizione speoiale (Corte di Cassazione). Fase. IO, pag. I4, APPELLO. -Notifiche -Unica copia -Pi parti árappresentate da unioo procuratore -Nullitˆ -8anatoria (Corte di Cassazione); Fase. 3, pag. Il. Sentenza parziale -JJ.Iancata riserva di gravame (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. Il. Deoadenza delle domande ed eocezioni non riproposte -Formalitˆ per la riproposizione (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. i 7. Termine per ricorrere -Decadenza del diritto di gravame per colpa dell'uffioiale giudiziario (Corte di Cassazione). Fase. ll-I2, pag. 26. APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Meroi sequestrate -Vendita -Proscioglimento -Restituzione delle meroi -Impugnativa da parte della 8EPRAL (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. I9. AUTOVEICOLI. -Requisizione da parte degli alleati -Derequisizione -Domanda di restituzione (Tribunale di Roma). Fase. I-2, pag. IO. CAMBIALI. -Mancato pagamento alla scadenzaForza maggiore -Guerra -Moratoria (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. Il. CASSAZIONE. -Ecoesso di potere -Deoisioni di giurisdizione speciale-Impugnabilitˆ (Corte d.i Cassazione). Fase. I-2, pag. 7. Notifica del ricorso all'Amministrazione statale (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 7. Termini per ricorrere -Anno della pubblicazione Decisioni dei giudici speciali (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 6. Disposizioni Autoritˆ competenti sul blocco dei prezzi -Carattere normativa -Denunciabilitˆ in Cassazione (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. I7. Omessa richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio (Corte di Cassazione). Fase. ll-I2, pagina 26. COLLABORAZIONISMO. -Confisca -ƒstinzione di reato -Amnistia impropria -Competenza (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. Il. ¥ COMPETENZA.. -Leggi nuove sulla competenza Applicazione immediata (Corte di Cassazione). Fascicolo 1.-2, pag. 7. Autoritˆ giudiziaria o amministrativa __:áÇCausa . petendi n -ÇPetitum n (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. Il. Autoritˆ giudiziaria o amministrativa -Conoessioni -Contratti (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. Il. Autoritˆ giudiziaria o amministrativa -Controversie oirca la legittimitˆ dell'annullamento da parte dell'A. di un suo precedente atto amministrativo (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. Il. Per territorio -Luogo della esecuzione -Vendita da piazza a piazza -Consegna della cosa al vettore (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 7. Leggi nuove sulla oompetenza-Applicazione immediata -Prclusione per effetto di sentenza non impugnata (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. I7. COMPETENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA. -Identifioazione e qualificazione del rapporto giuridico tributario (Corte d.i Cassazione). Fase. 4, pag. Il . COMPROMESSO ED ARBITRI. -Collegi arbitrali obbligatori -Capitolati generali appalto O. P. Natura (Corte di Cassazione). Fase. I-2, pag. 7. Competenza arbitrale e ordinaria -Vizio del negozio contenente la clausola -Competenza a giuá dicare sulla nullitˆ (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 12. CONTUMACIA. -Riapertura del contradittorio Legge organioa sulle acque (Corte d.i Cassazione). Fase. 7-8, pag. I8. DANNI DI GUERRA. -Danni alle person ed alle cose -Diritto soggettivo e interesse legitti;;,o-Compe-._ tenza -Caratt~r sussidiario della legislazione sui danni di guerra rispetto ai terzi -Eclusione della responsabilitˆ dello Stato ad altro titolo (Corte di Appello). Fase. IO, pag. I6. 4 DANNI DI GUERRA. -Obbligo di inrfennizzo dello Stato -Eclusione dell'azione di responsabilitˆ ad altro titolo per lo stesso fatto (Corte di Appello). Fase. 4, pag. 14. DEMANIO. -Sdemanializzazione Dichiarazione relativa-Carattere dichiamtivo (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, p. 7. Disciplina dei regolamenti edilizi -l napplicabilitˆ (Corte di Cassazione). Fase. 11-12, pag. 29. DEPOSITO.. -Perdita della cosa depositata -Denunzia al depositante (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 18. E$EOUZIONE FORZATA. -Beni pignorabiliStipendio -Aggiunta di famiglia -Credito alimentare -Titolo -Ordinanza Presidenziale -Sentenza munita di clausola (Corte di Cassazione). l!'ase. 9, pag. 20. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLIOA UTILITA'. -Occupazione temporanea-Mancanza di legge speciale che regoli l' occupazio.ne preventiva (Corte di Cassazio~e). Fase. 5, pag. 17. Indennitˆ -Liquidazione -Riferimento alla data del decreto -Precedente occupazione provvisoria (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. 18. á Indennitˆ -Legge per Napoli -Mancato accertamento dell'imponibile -Valore venale -Determinazione dell'imponibile -Contradittorio dell'interessat> (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. '7.. Violazione di legge -Competenza -Occupazione temporanea -Espropriazione dopo il biennio -Articolo 19 della legge 25 giu.gno 1865, n. 2359 t-Inapplicabilitˆ quando vi sia, dichiarazione di indifferibilitˆ ed urgenza (Consiglio di Stato). Fase. 10, pag. 17. Danni arrecati dalla esecuzione di opera pubblica ~ Criteri per la liquidazione (Corte di Cassazione). Fase. 11-12, pag. 29. Occupazione di urgenza -Opere a sollievo della disocoupazione -Enunoiazione nella motivazione del deoreto di oausa ohe non giustificherebbe l' oocupazione lrrilevanza (Consiglio di. Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana). Fase. 11-12, pag. 30: FERROVIE. -Trasporti internazionali -Prescrizione -Sospensione -Norme appliaabili -Danni .D. L. 17 agosto 19rh, n. 189 -lnapplioabilitˆ-Forza maggiore -Guerra -Prova (Corte di Appello). Fase. 4, pag. 15. GIURISDIZIONI SPECIALI. Competenza Questioni da esaminarsi necessariamente ai fini della decisione del rapporto oontroverso (Cqrte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. Pieno sindacato di legittimitˆ sttlle materie ad esse devolute (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 18. Collegi arbitrali per i miglioramenti economici dei lavoratori -Competenza -Dipendenti FF. SS. (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. 20. GUERRA..-Danni di guerra -Commissioni per il risarcimento -Natura di organi giurisdizionali speciali (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. Occupazione tedesoa -Preda bellica -Vendita di materiali dello Stato a cittadini italiani -l nvaliditˆ (Corte di Appello). Fase. 4, pag. 17. Proclama dell'A. M. G. per la Sáicilia relativo al divieto di effettuare trasfcrim~nti immobiliari non autorizzati-Efficacia (Corte di Cassazione). Fse. 11-12, pag. 30. GIUDIZIO CIVILE E PENALE. -Efficacia del giudicato penale -Art. 28 G. P. P. -Fatti materialiDiversa valutazione in sede oivile (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag.á 18. IMPIEGO PRIVATO. -Lioenziamento-Indennitˆ di anzianitˆ (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 12. Licenziamenti -Causa giustificativa -Sostituzione dái quella oomunioata. (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 19. Epurazione -Provvedimenti dei Comitati aziendali dell'Alta Italia -lllilgittimitˆ -Aspettativa Sospensione -Quale " indesiderabile " Effetti Decreti legislativi luogotenenziali. -r1-11-1945, n. 523 e 8-2-1946, n. /50 -Applicabilitˆ agli indesiderabili Stato di malattia -Sospensione quale Çindesiderabile" (Corte di Cas>azione). Fase. 9, pag. 21. IMPIEGO PUBBLICO. -Competenza -Art. 429 n. 3 O. P. O. -á Soppressione della organizzazione sindacale -Rapporto posto dalle parti Mtto la disciplina. del R. deoreto 13 novembre 1924 -Natura pubblica dei trasporti -Diversa definizione delle parti -Manifestazione di volontˆ dell'Ente pubblico che abbia attinenza ool rapporto di impiego-Insindacabilitˆ del magistrato ordinario -Ente pubblico Ufficio oontrollo formaggi. (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. Competenza -Art. 429 O. P. O. --Soppressione delle organizzazioni sindacali -Interessi legittimi - Revooa dell'atto (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. 18. á Ente Pubblico -Licenziamento di tutto il personale Annullamento di esso da parte del Consiglio di Stato Estensibilitˆ della deoisione a.gli interessati che non abbiano proposto tempestivo ricorso (Consiglio di Stato). Fase. 5, pag. 19. Collocamento fuori ruolo -Diritto a permanere in tale posizione -Ministro che sia al tempo stesso ca.po dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato collocato fuori ruolo -IrrilEvanza (Consiglio di Stato). Fase. 11-12, pag. 33. IMPOSTE E TASSE. -Competenza giudiziaria Collegiale -Presupposti (Corte di Cassazione).. Fase. 1-2, pag. 8. Imposte e tasse comunali e provinoiali -Contributo di fognatura -Imposizione alle amministrazioni dello Stato per immobili del patrimonio indisponibile (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. Imposta di riochezza mobile -.Esenzioni Legge 1928 -Interessi da mutui -Provincie -Comuni -Prestiti obbligazioni (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 12. Imposta di fabbricazione sugli spiriti -Perdita del prodotto per evento bellico -Sgravio (Corte di Appello). Fase. 3, pag. 13. cc Solve et repete" -Soggetti esenti dal pauamentJ delle imposte -Opera Nazionale Combattenti -Esenzioni e riduzioni tributarie -Opera Nazionale Combattenti -lsorizione a ruolo -Reclamo tardivo (Corte d,i Cassazione). Fase. 3, pag. 13. -5 Tassa ipñtecaria e di trascrizione -Poteri dellct conservatoria dei registri immobiliari -Rappresentanza in giudizio (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 13. Competenza amministrativa e giudiziaria -Autoritˆ giudiziaria -Accoglimento del rico'/'so per motviJo diverso da quello dedotto -Appello-Appello incidentale -Domanda che sia mantenuto il " nome n juris È (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 7. "Solve et repete È -Tributi dovuti dalle Amministrazioni dello Stato -Enti pubblici (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 19. t "Solve et repete È -Azione di accertamento negativo (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 20. Imposta sul capitale di societˆ straniere_-Presupposti (Commissione Centrale per le Imposte Dirette). Fase. 7-8, pag. 21. Dazi doganali -Spiriti -Sovraimposta di fabbricazione su alcool in importazione temporanea di cui si chieda ed ottenga la stwcessiva nazionalizzazione (Corte di Appello). Fase. 10, pag. 18. Percentuali sui prezzi di vendita di generi alimentari a favore delle SEPRAL -Natura (Tribunale di NapoliÇ). Fase. 10, pag. 20. Percentuali sui prezzi di vendita di genEri alimentari a favore della SEPRAL-Natura -Competenza (Consiglio di Stato). Fase. 10, pag. 20. Imposte dirette -Contenzio8o -Deci8ione della Commissione Centrale -Azione giudiziaria -Termini. (Corte di Cassazione). Fase. lO, pag. 2t, IMPOSTA DI REGISTRO. -Atti non regi8trati R. decreto-legge 1941 -Máancata regi8trazione per colpa o dolo di uno dei contraenti -Danni (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 9. Societˆ -Cessione di aziende -Di qtwte di partecipazione -Passivitˆ (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 13. Appalto -Concessioni pubblico servizio Contratto recapito telegrammi ordinari espressi e pacchi postali (Corte di Appello di Messina). Fase. 6, pag. 7. LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI. -Abrogazione -Facoltˆ di modificare qualunque legge precedente (Corte di Cassazione). Fase. 1-2,. pag. 8. Potestˆ legislativa delegata al governo -Decreto legislativo di espropriazione -Costituzionalitˆ (Tribunale di Roma). Fase. 1-2, pag. 10. Leggi costituzionali -Ordinamento giudiziario Istituzione di giurisdizioni speciali -D. L. L. 1 aprile 1947, n. 277 -Commissioni agrarie per la traduzione in denaro del canone di affitto (Cort.e di Cassazione). Fase. 5, pag. 19. Legge penale -Retroattivitˆ -Divieto contenuto nell'art. 25 della Costituzione -: Abrogazione delle leggi penali reatroattive e preesistenti -Esclusione (Co~te di Cassazione). Fase. 5, pag. 20. LOCAZIONE. -Vincolismi -Proroghe -Immobili destinati ad usi diversi -Immobili non abitati - Dstinazione effettiva -Simulazione (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 12. Caserme di forze di polizia -Locali adibiti aci uso diverso da abitazione (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 9. N01'IF1CAZIONE. -Emigrati -Assenti -Conservazione del domicilio in Italia (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 14. Per posta -Momento perfezionativo -Consegna del plico (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 12. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Onerositˆ eccessiva -A'rt. 1467 -Aávvenimenti di portata generale -Svalutazione monetaria -Oscillazione dei prezzi (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 14. Indebito arricchimento -Ripetizione di indebito Contro la Pubblica Amministrazione -Riconoscimento dell'utilitˆ -Riconoscimento implicito (Corte di Cassazione). Fase. 3,. pag. 14. Locazione di immobile dal soppresso partito nazionale fascista da parte del partito fascista npubbliwno -I netficacia 1Corte di Appello). Fascicolo 7-8, pa.g. 21. PECULATO. -Monete false, spendita -áPersona danneggiata (.Corte di Appello). Fase. 4, pag. 15. PENSIONI. -Impiegati statali -Dipendenti civili e militari -Inabilitˆ in servizio -Azione di danni (Corte di Cassazione). Fase. 8, pag. 22. PERENZIONE. -Estinzione del processo -Casi in cui non pu˜ pi esser dichiarata (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. 22. POSSESSO. -Possesso legittimo -Atti di tolleranzaNozione -Tutela -Atto disciplinato convenzional'"! ente (Corte ádi Cassazione). Fase. 4, pag. 13. PRESCRIZIONE. -Interruzione -Atti interruttivi Domanda giudiziale -Perenzione (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 13. PROCEDIMENTO CIVILE. -Rappresentanza processuale e sostanziale -Amministrazione dello Stato Difetto di capacitˆ a stare in giudizio -Nullitˆ insanabile -T. U. 30 otttobre 1933, n. 1611, sull'avvocatura dello Stato, art. 1, 11, 52 (Corte di Cassazione). Fase. l-2, pag. 9. ' Sentenza -Ordinanza -Decreto -Provvedimento del Pres~dente su istanza di rilascio di copia di atti pubblici -Reclamo (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. 22. Trmini -Sospensione -Provvedimento del governo di fatto della repubblica sociale (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 14. PROCEDIMENTO PENALE. Mancato intervento del P. M: -Nullitˆ sanabile (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag: 13. PROPRIETË. -Accessori -Pertinenze -Nozione Possibilitˆ_ di oggetto di separati rapporti giuridici (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. 21. RAPPORTI DI LAVORO. -Estensione dell'ordinamento sindacale agli Enti pubblici economici Contratti collettivi e regolamenti amministrativi (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 9. REQUISIZIONE. -Danni a beni non requisiti ,, prodotti da militari -Costituiscono danni di gu(rraCompetenza (C01te di Casmzione). Fascicolo 1-2, pag. 9. 6 Risoluzione di diritto del contratto in corso art. l, Decre~o-legge 7 settembre 1945 -Natura interpretativa (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 15. Decisioni dei Comitati giurisdizionali -Comunicazione in via amministrativa -Notifica ordinaria Impugnazione- á Termine (Comitato Centrale Giurisdiz; onale). Fase. 5, pag. 21. . . Comitato Centrale -Danni in dipendenza dell'atto di requisizione dichiarato illegittimo (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. l RESPONSABILITA' O/VILE. Danni -Invaliditˆ temp˜ranea -Svalutazione -Invaliditˆ permanente -Tabelle dell'I. -N. P. S. -Adeguamento { Corte di Appello). Fase. 5, pag. 21. Parenti della vittima --Azione relativa -Carattere -(Corte di Cassazione). Fase. 8, pa.g. 2~. Responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione Polizia Stradale -Segnali di via libera -Insindacabilitˆ da parte dell'Autoritˆ giudiziaria (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. 22. Danni -Risarcimento--St¥alutazione -Interessi {Cort.e di Cassazione). Fase. 9, pag. 22. Responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione Linee ferroviarie -Usate es'clusivamente dalle forze alleate occupanti-Danni a terzi (Corte di Appello). Fase. 4, pag. 16. Dell'Amministrazione pubblica -Opera pubblica Difetto di costruzione -Manutenzione -Opera costruita da Ente diverso -Esecuzione -Causa concorrente -Danni a conduttori (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 15. Danni -Danni alla persona -Liquidazione Sopravvenuto aggravamento -Nuova liquidazione (Corte di a.ssazione). Fase. 11-12, pag. 33. INDICE DELLE (Secondo l'ordine di materia) Aoque pubbliche. Fase. 5, 9. Alberghi. Fase. 6. Amministrazione pubblioa. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 11-12. Amnistia e indulto. Fase. 1-2, 5, 7-8, 1(1. Antichitˆ e Belle .Arti. Fase. 3, 4, 10. Appalto. Fase. l-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10. Approvvigionamenti e consum'i. Fase. 1-2, 3, 4, ll-12. Asstgni circolari. Fase. 5, 6. Assiourazioni. Fase. 4, 7-8, 9, 10. Atto amministrativo. Fase. 3, 6. Antoveicoli. Fase. 3, 5, 7-8. Avvocati e proouratori. Fase. 1-2, 4. Bellezze artistiche e naturali. Fase. 3, 5. florsa. Fase. 7-8. Cambiali. Fase. 5. Case economiche e popolari. ]fase. 4, 5. Cinematografi. Fase. 6. Cittadinanza. Fase. 4. Commeroio. Fase. 1-2. Competenza. Fase. 1-2, 6. RICOSTRUZIQNE. -Mancato inter~1ento del P. M. -Nullitˆ sana,.bile (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 13. Piani di ricostruzione -Deposito -Pubblicazione per estratto -Termine tper ricorrere {Consiglio di Stato). Fase. 4, pag. 14. Piani di rioostruzione -Pubblioitˆ -Irregolaritˆ Effetti (Consiglio di Stato). Fase. 4, pag. 14. Piani di rioostruzione -Sussistenza del requisito dell'urgenza -'-Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato {Consiglio di Stato). Fase. 4, pag. 14. SANZIONI CONTRO 'IL FASCISMO. -Confisw dei beni -Modifioa sostanziale della disoiplina in materia -Natura giuridica della sanzione (Sezioni Unite penali). Fase. 6, pag. 10. SENTENZA. -Condizionale -Pronuncie subordinate allá eseouzione preventiva di obblioazione da fare {Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 13. SEQUESTRO PENALE. -Dooumenti dell'inchiesta amministrativa relativa ad inoidenti ferroviari - Impngnativa {Giudice Istruttore di Treviso). Fase. l O, pag. 23. SERVITô. -Comunione ooattiva del muro -Appoggio al muro comune -Domanda giudiziale per legittimazione dello stato di fatto -Esistenza della costruzione in appoggio o in aderenza -I ncensura bilitˆ -Valutazione della indennitˆ -Momento di riferimento {Corte di Cassazione). Fase. 11-12, pag. 35. "TRASPORTO. -Trasporto ferroviario -Perdita delle cose trasportate -.Azione di danni -P'fescrizio~w {Corte di Appell˜ di Milano). Fase. 5, pag. 22. VENDITA. -Blocco dei prezzi -Prezzo corrente o giusto prezzo -Perdita della cosa trasportata-Prezzo d'imperio -Applioabilitˆ (Corte di Cassazione). Fase. 8, pag. 23. CONSULTAZIONI Compromesso e arbitri. Fase. 5, 6. Comnni e provincie. Fase. 4, 5, 6, 10. Comnnione e condominio. Fase. 5. Conoessioni amministrative. Fase. 1-2, 4, 5, _6, IO. Contabilitˆ di Stato. Fase. 1-2, 4, 5, 7-8, 10, ll-12. Contrabbando. Fase. 1-2, 5. Contratti agrari. Fase. 1-2, 5, 7-8. Contratti di guerra. Fase. 7-8. Cose rubate o smarrite. Fase. 4. Danni di gu~rra. Fase. 5, 7-8, 9. Debito pubblico. Fase. 4. Demanio. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 7-8, lO, 11.'12. Deposito. Fase. 3. Donazioni. Faseá. 1-2, 3. Enfiteusi. Fase. 1-2, 4, 6, 9. Enti e beni ecolesiastici. Fase. 1-2. Eseouzione fiscale. Fase. 1-2, 4, 6, 9. Eseouzione forzata. Fase. 1-2. Espropriazione per pubblica utilitˆ. Fase. 1-2, 4, 5, 6, 11-12. Ferrovie. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10. ;á -7 Frode in pubbliche fornitare. Fase. 1-2. Guerra. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 11-12. Imp~ego privato. Fase. 1-2, 4, 7-8. Impiego pubblico. Fase. L-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12. Imposte e tasse. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, l O, 11-12. Imposta di registro. Fase. 1-2, 4, 7-8. Imposta di successione. Fase. 1-2, 3, 5, 9. Imposta sull'entrata. Fase. 9, 11-12. Infortuni sul lavoro. Fase. 1-2, 6, 10, 11-12. Ipoteche. Fase. 1-2, 7.8Istigazione a delinquere. Fase. 10. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Faá seieolo 4, 5. Istruzione superiore. Fase. 1-2. Leggi e Decreti. Fase. 1-2, 3, 4, 10. Locazione di cose. Fase. 1-2, 3, 4, 6, 7-8, 9. Lotto e lotterie. Fase. 3, 5. Matrimonio. Fase. 10. Miniere. Fase. 5. Monopoli. Fase. 1-2, 3, 9, 10. f Mutuo. Fase. 3. Navi. Fase. 3, 4, á6, 7-8, 9. Nobiltˆ. Fase. 3. Noleggio. Fase. 4. Nome. Fase. 1-2. Notaio. Fase. 7-8. Notificazione. Fase. 1-2, 3. Obbligazioni e contratti. Fase. 1-2, 3, 4, 9. Opre pubbliche. Fase. 3, 4, 5, 9. Pensione. Fase. 1-2, 3, 4, 7-8, 10. Peculato e malversazione. Fase. 1-2. Poste e telegrafi. Fase. 1-2, 4, 6, 7-8, 10, 11-12. Prescrizione. Fase. 4. Prigionieri di guerra. Fase. .1;2, 5, 11-12. Procedimento civile. Fase. 1-2, 3, 4, 10. Profitti di regime. Fase. l :2. 3, 4, 5, 6, l O. Proprietˆ intellettuale. Fase. 1-2, 5 11-12. Prezzi. Fase. 9. Rapporti di lavoro. Fase. 1-2¥. 4, 5, 7-8, 9, 11-12. Regioni. Fase. 9, 11-12. Requisizioni. Fase. 1-2, 3, 4, 6, 9, 11-12. Responsabilitˆ civile .. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, IO. Scambi e valute. Fase. 9. Sequestro. Fase. 1-2, 3, 4. Servit. Fase. 1-2. Societˆ. Fase. 3, 5. Spese giudiziali. Fase. 3, 10. Stato civile. Fase. 7-8. Successioni. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 7-8. Sindacati. Fase. 6. Tabacchi. Fase. 1-2. Tasse di bollo. Fase. 4, 5. Telefoni. Fase. 3, 4, 5. Terremoto. Fase. 1-2, 9. Trascrizione. Fase. 4. Trasporto. Fase. 1-2, 3, 4. Trattato di pace. Fase. IO, 11-12. Usi civici. Fase.. 1-4. Uso di armi. Fase. 5. Vilipendio .alle 'istituzioni costituzionali. Fase. 1-2. ----------------------á (5104553) Roma, 1949 -Istit nto Poligrafico dello Stato -G. c: