~> ~~~ r o oo ~8~ ~~7 ~~> . ~ O~ Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO .STATO 5. -La Merck e la. Beecham á ritengono ádi essere legittimate ad opporsi alle importazioni parallele di un medicinale dLcui esse detengono ilbrevetto quando, come nella causa. principale, queste importazioni provengono da uno Stato membro nel quale il loro prodcltt˜ commercializzato, ma non era.. ivi.brevettabile. (;/ ..,,.La Primecrown e Ja>Europharm, dal canto loro, fanno rifer“á mento alla giurisprudenza della .Corte {'.elativa agli artt; 30 e 36 del áTrattato .ed.in particolare al p:ri.ndpio d~hl'esaurimento dei dir~tti cos“ácome stato intÛll'Pretato d.alla Corte nella.sentenzad4 luglio 1981, causa: 187/80; Merck .. (Racck¥pag.á¥á2063;¥:in prosieguo: .. la¥ pien~ attitudine a circolare liberamente. Ç Le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci, compreso quanto dispone l'art. 36 -aveva statuito la Corte -, vanno interpretate nel senso che esse ostano a che il titolare di un brevetto relativo al.un medicinale, he vende tale pr>dotto in un .primo .Stato membro in cui esiste la tutela del brevetto, indi lo ponga in _yenclita in un altro. Stato . membro ove detta tutela. non . esiste, si valga del diritto, attribuito dalla, normativa deJ prill10.Stato membro, d'imPeclire lo smercio in detto Stato. del procj.otto imporá tato .dall'.a1tro Stato membro È¥. Ç Spetta inf_atti al . tito~!.'e. del brevetto -. aveva prec~satoá. la Corte nel. punto 10 -decidere, con .piena. cognizione di causa, circa il modo in cui egli. pone in commercio il ('l'~ttaw¥ c;:a¥.;:~t'.¥:}9áeá36).. .á.á.¥I ~e.riJ~ ff~risôi>ri p11ev~ôáagô ar:tt. 47 e 209 dell'Atto relativo alle dmdizi˜n~ di ~dŽMcme det.R,egno di Spagna e della Repubblica portog'/ i~ e aglt a/)egi,/.{fmmti á4ei 'tratta.ti (rigua11do ai brevett.i per prodotti farmaceutici} sonO 'Sdaduti, per il Regno di Spagna, il 6 ottobre 1995, e, per la Repubblica port<>ghese, il 31 dicembre 1994. Gli artt{ 30 e 36 del Trattato CE ostano all'applicazione di una norrnatiV: a ttdt.ixmale che. concede al titolaráe di un btievetto relativo ad un pr6dotto .farf1UJCŽutiŽo ril diritto di opporsi all'importazione da parte di un 1'er20 diquesto prodotto proveniente da un altro Stato membm quando il titolare ha oommercializzato il prodotto per la prima volta in questo Stat() dopo l'adesione di quest'ultimo alla Comunitˆ europea, ma in una data áin cui il prodotto mm poteva essere protetto mediante un brevetto in tale Stato, a meno che il titolare del brevetto non possa dimostrare che egli assoggettato ad un obbligo giuridico reale ed effettivo di commercializzare il prodotto in tale Stato membro (1). (omissis) 1. -Con due ordinanze in data 13 luglio 1995, pervenute alla Corte 1'8 e il 9 agosto seguenti, nei procedimenti C-267/95 e, rispettivamente, C-268/95, la High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court, ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 47 (1) Le i“ri.portazioni parallele di prodotti farmaceutici non brevettabili e il prineipio dell'esaurimento comunitario. La causa risolta con la sentenza annotata riguardava le c.d. importazioni parallele di prodotti farmaceutici da uno Stato membro in cui essi erano stati commercializzati senza che fosse consentita una protezione brevettuale, verso PARTE I, SEZ, . II; GI~IS. COMUNIT~L\ 1l INTERNAZIONALI! 249 Sulla censura; relativa ~a< violaz:“o:ne dell'art; S9 del Trattato. i9. ¥¥~ La CommissiC>nŽ. sd~tiene che l'obbligcl di.esrciU}rŽ le. attivitˆ cliintermediazione rriobiíi~t nella forina .ádi. 'soei~tˆ . aveilte .á sede in. Italia . in contr~st˜ cñii ttart:..¥.. 59 .dl.J'}aftato. poichŽ <)st~, 41 manifa .assoluta, all11 prestazione di servizi ib ítali~ Žfa parte dŽg1i áirite'rniediari degli altri. Stl;\ti. roernbri. A suo. pare:re, un obbligo. delá. ~enere non indispensapite ~á.ijŽP1'4re. á~eses~a~¤~)n tutti. t casx,á:t>.~ r~ggitID:~et~ ~1i, ()~“~!!Wf111 tuteli aegii'ii:ivestifoH 'e di. stabilitˆ cti nifcatr chŽ la 1Žgi$1~i()tiŽ itaá liana legittimamente persegue. .,.............: ¥ááá áá :;: c ... 30. -Il governo italiano sostiene, per i motivi indicati ˆi punti l~...¥e .l~.4.eUI;\ presente. ~~ntel.fi, cheun.¥.. si~fatto.obbligg,~ .119n. 39Jt~to ~~~s¤#iO ;ip~ iiguaitjiJ~;e liicil~pen~apile. per... ra~g~l,\llg~r~ááia1i _obj~~tivL ááá / 3tá2:r}oboligbimpostO: ~gli opŽfafori ec˜n˜mk:fdegli ilfrfStati kembri di .stabilirsi, in via principale, in Italia Iaá.¥rtegazione stessa.á della libera.prestazione dei ,~rviz“.. e, come .risulta dai :Punti. 20-24 della preá sente . sehtenzˆ, .~ort costituisce .qna á. condizione fudi~peri.¤abi“Ž p~r á.. ragá giungere .¥ l˜; sdop˜ perseguito.¥.á Essd vfo1~ quindi '21iirt: á 59 deláá Trattato (v; ifofrtefu:a á 4 ᥠdicembre á1986; ácˆusa 205/84, Cottimissidne/Germania, R.ˆc:c. pag: 3755, p~t<> s2)> , á áá ' :;<:á... >: ' ; .á.á .á. á.... 3i,áá~á Allo ::Stesso Jll:()do ¥.il governo. ¥italiano á.non .ápu˜ f()ndarsi sulá l'art...66 '4e1Trattato. CE,. pet motivi. identici a.qm~lli; indica.ti al.:punto 26 deUa presente ~entenza. Esiso .non pu˜ neppure far va.leve . g!L ina4tmtpirn, enti . commessi . da altri Stati.membri . per .~giustificar.e 11 proprio inaÛlemPime11to. '-á ᥠá¥. ¥.áá á 33; á J)J. tonsegenza, la.cedsura fondata sulla viofazitine dell'art. 59 del Tratfatb deve anch1essa essere accolta. . á. . . . . . ¥ 34.<,..,.-áAlla luce. dioquanfdásopra ási deve constatare dhe, riservando le attivitˆ di-intermediazione¥ mobiliare, .oltre che alle banche, alle societˆ con sede lega.le in Italia, la Repubblica italiana venuta meno agli obblighi ad essa incombenti. in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato. (omissis) CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Plenum, 5 diá cembre 1996, nelle cause. riunite C-'},67 e C-268/95. -Pres .. ¥ Rodriguez Iglesias -Rel. Guim~ ~ Avv. (ôn. Fe~lly) -Do.iande di .pronuncia pregiudiziale proposte daLla High Court of Justice -Chancery Division -Pa'tents Court (R.U.) nei procedimenti Metck e C. Inc. c. Primecrown Ltd. e Beecham Group c. Europb,arm... Interv.: Go RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO consenta; =da= un lato, di garantire che gli operatori rispettino 1e norme di esercizio dell'attivitˆ di intermediazione mobiliare emanate dal leá gislatore italiano e, dall'altro, di assoggettare efficacemente a sanzioni gli operatori. che trasgrediscano .tali norme. 22. -Co:rne precisa lˆ Coinmissiohe, possibile richiedere alle soci'. etˆ di intrlll.ediaZione che intendono operare in Italia ri i¥iaqp soggetti, ;nel< rela,tiyo Sta.to ll1~J:nbro . d'origine, a n.orme eciuiva!~Y:ti a 9,1,lfllle :erevil;te dajla legge italiana. ¥¥á/ 9. ;;_In fotta dell/l:íl't¥52~ seondocofuma,.¥¥del Trattato, laálibertˆ di S,tl.\l:>i1ime1lto si esflrita ¥á.alle áá con~iorii dŽfiriite dalla¥ legislazioneá . del paese di s1;i.il:>ilimento . nei onff():qti dej propri. citta~~ni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. á .. á '.. .á .á. . .. á-. . . . . ..... ~ 10. -L'aeesso ad aicune attivitˆá autonome e il loro esercizio posso ~t~t~~t~al~tr~1~~ef fologia, di á co1ltrollo e di respOnsabilitˆ (sentenze 28 áaprile 1971; caus.a 71/76, Tbieffry, Racc. pag. 765, punto 12, e 30 novembre 1995, causa 0'55/94/0et)haDd, R,aoc/ pag; J4165, p1Jnt6 35): 1'a1idispos“zioniáápossono prevederŽ, ni partiMlafe,.¥¥ácM 'l':esefuitio¥á di¥áá tih'attMta specifica:ᥠsia riserá va.to alle pets˜ne á che . Presentino ta1ttne garanzie e siano sottoposte ad una determinata: disciplilla: o a unrdeforniina:to conttollo. ᥠ..á. áH. :_ Ëllorche l'accisso ~ .;:;aiii~f“ˆ s:P'~ifica, 6re~ercizio ¥di questa, s.bordinl,lto~ nello Staio mehihi'A" ospit~te, a tali condizioni, il cittaá dino. qfun ~ltro Stato, meniQrO. -~be futenda. e~rcitl,lre tale. attivitˆ deve, d.fregola, sod<íisfarle á(se;n~&a d~~rd,.citata,á punto 36). ' . á... áá.á..á.áá áá..... á. áá¥.áá ...á.ááá¥á¥á ....... á .. áá. á.á" :.á ,/ .>á. t. . . 12, -'¥/Tuttaviafcoi:ne “a Corte ha gié“ rllevato, rart. 52 del Trattato, che costitriisce Uria delle norine fondamentali della Comunitˆ, diretto ili pa:rtictllare a garantite, mmateria di stabilimento, il benefieio del trattamento nazionale a qualunque citta:QPPll.\¥á . . 13. -Ta:ie articolo vietˆ qtililsfasl disctill1inazione nei co.fronti dei ciitadinfdi . aitri stal:ffueffi:bri .chŽ áaerivf c:li4i leggi, dai regolamenti o d“ille prassi riazl˜:lla:u (v., ili questo á seri'ifo, sellinze 28 gnriaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia,. Racc. pag. 273, punti 13 e 14, e 30 marzo 1993; causa ,Cl68/91, Konstantinidis,: Racc. pˆg. I-1191, punto 12). Esso vieta, in part~ol~re, q.al~iasi :qo:rma nazionaJe che sia tale da porre i cittadini degli altí'i Sta# niem'bri in una situazio):):e di diritto o di futto. svantaggiata riguardoá a quella riservata, nelle stesse . circostanze, ad un cittadino dello Stato membro di stabilimento (sentenza Konstaná tinidis, citata,. punto 13). 14. -Il governo italiano non contesta: che la sua legislazione impedisca agli intermediari degli altri Stati membri di utilizzare talune forme di stabilimento secondario e che essa imponga loro costi supple PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 245 di intermediazione mobiliareÈ (in prosieguo: le Ç SIM È) che vi siano state autorizzate dalla ÇCommissione nazionale per Je societˆ e la borsa È (in prosieguo: la ÇConsob È). 4. -Per essere autorizzate all'esercizio dell'attivitˆ di intermediazione mobiliare, le SIM devono soddisfare taluni requisiti relativi, m particolare, alla loro for.ma ágiuridica, all'ammontare del loro capitale iniziale, all'onorabilitˆ dei loro dirigenti e azionisti. 5. -Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lett. a), della legge: La societˆ (di intermediazione mobiliare) deve essere costituita nella forma defla societˆ per azioni o di una societˆ in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominˆzione sociale le parole Ç societˆ di intermediazione mobiliare È e avere sede legale nel territorio dello Stato (...) È. 6. -Con lettera di ádiffida del 20 dicembre 1991, la Commissione ha informato le autoritˆ italiane che taJune disposizioni della legge e, in :particolare, quelle dell'art. 3, secondo comma, lett. a), erano incompatibili con gli artt. 52 e 59 del Trattato. Nella loro risposta del 6 febá braio 1992, le autoritˆ italiane hanno contestato tale punto di vista. Il 19 ottobire 1992 la Commissione ha quindi emanato un parere motivato in cui contestava alla Repubblica italiana il fatto di essere venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato limitando l'esercizio delle attivitˆ di intermediazione mobiliare alle sole societˆ con sede legale in Italia e rispondenti a condizioni che non potevano essere soddisfatte dagli intermediari degli altri Stati membri. In risposta a tale parere motivato,. le autoritˆ italiane, con lettera in data 8 gennaio 1993, hanno ribadito c:P.e la loro legislazione era conforme alle lisposizioni del Trattato. 7. -Di conseguenza, la Commiss“one ha proposto il presente ricorso. Cq;rne risulta sia da1la fase precontenziosa, sia dalle memorie presentate. alla Corte, tale ricorso riguarda essenzialmente, se non esclusivan“e; nte, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, lett. a), della legge., á Sulla censura relativa alla violazione dell'art. -52 del Trattato 8, -La Commissione sostiene che l'obbligo di esercitare l'attivitˆ di intermediario mobiliare nella forma Cí“ un~-societˆ con sede legale in Italia . incompatibile con l'art. 52 del Trattato. Essa fa valere che una disposizione di questo genere impedisce. agli intermediari degli altri Stati membri di utilizzare talune forme di stabilimento, quale l'agenzia o la succursale, e crea una discriminazione a loro danno obbligandoli a sopportare il costo di costitt1zione di una nuova societˆ. A suo parere, un siffatto obbligo non necessario per conseguire gli obiettivi legit.....,,.....,......... 41 ~ . . ¥¥¥á¥á¥¥ (˜missis) ~á C~k:~tt; introd.~tth,r-0¥.. dePQSltato.in ~~cellerla. il 22 :mˆ~1994;á fa Comiliis~ione delle ComtJjjitˆ ¥áeuropee ha propost˜ a que ááááᥥilll~gá¥~i~~~l!~~~t~ᥥi1J~Jffô~~r:~;;~;:;.~~(~o~iif~}~'. ~1!1~ i:;:he ~~áf!11rwhe,,>ˆ1J~ so:~~tˆcon~ede. Jegale in .ItaHa, .. la Repubblica it~diˆila: venutamenct%“gl:i obblighiad>essaincombentiá infol'Za degli arttF52 e¥ 59 del. Trattˆ:tO CB; ::<;:::á:ááá.á .. . . ... . . . á . /. 2/:_.;tAA“i di acquist~á 6 á vendita di valori mobiliari; e) consulenza in mate:ria di valori mobiliari; f) ~6.~ti.~Q.~ dcl i>99bliCo rfsp~rmi() effettuata mediante attivitˆ.; anche . di carattere pr!Jmozionale svolta.á in. luogo diverso da quello adibito ááa sŽde . he 'procde al collocamen t˜ c.:rÈ; .. , ., .á. 3. """.'" ,\i i;;ensi d:JJ'~t. 2, prirn9 c;:o:m:ma., qe}la legge, l'attivitˆ profesá ,;!~~::~a~1á:~~~~;!J,az~i~~.,~{l:Ji1~~ih:~~~\.:;::~!~.. á.~:ff;: á<~=~e~~~ {-:á. (1) Cfr, ora il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di Çrecepimento della d.4'.~t~y:il ,Q3/~Gllll> d1;:110 magg~9 )9Q3 re}1'\tiya aj si;:rviz.i i¥. jn,.ye~ôI\ento del $.~~9f.~ 4@i vˆlpri.¥mobiliari e 4eU~ direttiya 93/6/C);!Eá.cl.e! ¥15 marzQ .1993 rlativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di inves:timb.to e1 degli enti.ni previste d4'1,trt'. 5, ¥n,. 21 .. def áregc)laniento (CEB) ¥.. clel Consiglio 24 luglio 1979'; n. 1697, relativo al ¥ ricupero Ça posteriori È . dcl ¥ dazi all'importazione o dei dazi ;all'esportazione che non :sono stati corrisposti dal debitore per le merci dic;hiarate: per un regime ádoganale cornpo:t~te ¥l'obbligo di effettUarne il pagamento. Per determinare se l'errore comme&so dalle autoritˆ potesse o non potesse :venire regionevolmente scoperto dal ádebitore, va tenuto conto, in particolare, della natura ei;Werrore, deU'esp.erienza prpfessionale .dell'operatore econoJJlico in questio.e e del grado di diligenza di cui ha dato prova. Tra . gli elementi pertinenti . da . prendere in. considerazfone . vi . sono la . complessitˆ della Iegislazfone, la formUia2ione dell'obiettivo ¥ delle disposizioni in esame; la ripetizione dell'errore iri questiorte in altri atti dello stesso Stato membro e .. Je. divergenze .ádi opinione átra . gli.á Stati. membri. quanto.¥ all'.inte:i;pretazione da da:i;e alle disposizioni rilevanti È ¥ .:_ fr' dicellibre 1996, neUe cause riUi:tlte C320/94 ed altre, Reti Televisive Italiane s.p.a. ed altre; in niafof.ia di radiotetediffusione; con la quale 1a Corte ha. stat.ito che: ..¥ Çla. direttiva del Consiglio 3¥ ottobre 1989¥¥.¥ 89/552/CEE, .. relativa al..¥¥ coprciinai:nento.¥ili Italia c. C6nunissione, la quale ba¥ .respinto il ricorso áitaliano diretto ¥all'annullamento parziale. della ádecisione della .Commissione in ordinŽ ¥alla liquidazione dei. conti áFEOGA áper l'esercizio 1991;á. nella .part~in -cui non aveva riconosciuto imputabile al Fondo una spesa pe:r. l'acqujsto. di q),iote latte .effe~uataádall'Italia nell'ambito-di áun programma di ristrutturazione della produzione lattiera. --" 12 ádicembre á1996, 'nella causa C302/95; Corrimissione c. Italia, in tema di .ambiente (trattamento delle acque r'Žftue); dove .la Corte ha dichiarato cheááÇ lf''tf()n ¥avendo emanati;) IŽ dis1fosiii6ni legislative, regolamentari e. am' mtistfJ:i:ti?~áe necessarie per .C˜nf()rmarsi alla. direttiva del. Consiglio 21 .maggio 199lj 9l/l71/CEE; concernente il'triittamentoá deile/acque reflue urbane, iˆ :Repubblica italfanˆ venuta meno agli obbUghi ˆd' essa incombenti ai sensi. ~~ll'aiiff 19 della ~essa direttiva~; 'á. áá á á ;:fa: ~i~epibre J996t nella cat.lsa ~38/95; Eoods Import s.rl., sulla tariffa d()ga.l(lff1.e. comune.,. la quale ,ha ritenuto ;che; .~ 1) le .voci dpgana:li 03.02 A.l.b) e<():}.@. Ail.a), m~ionate atI'art. 2() del regolamento.. (CEE) del Consiglio 29 dicembre 19$1, n, 3796;. relativo.:.all'org~zazione. comune dei mercati nel settore dei prodotti ;della .pesca; devono esser(} interpretate nel senso che l!elenci.ione delltl sp,ecie. la cui ,denominazione scientifica indicata tra pa. rentesi . ..tassativa. emm.cii>mprendeá la .molva,.. scientificamente denominata ÇMolva.molva È, con la c<;inseguenza cbe tale .pesce non. Pu˜ essere iinportato in <::senz!one ¥di.\ dazi (logal;!ˆli;. .,a) per. valutare se l'en;ore compiuto dalle autorit~ ompetenti. .~ non¥ poteva ragionevolmente essere scoperto dal debit() re È, W. :sensi dell'art. _5, n. 2, del regobunento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979; n.á1697, .rell.ltivo al ricupero ¥a . posteriori dei ¥dazi a1l'importazione o dei dazi all'esportazione che non SOI10 stati CC>rrisposti dal debitore. per le merci dichiarate á.áper. un regime cJ,9g~ale om~ortante l'ob}>ligo. cli effettuarne il pagamerij:(); si devt;l tenei: conto, in. paitfo˜lare, della. natura dell'errore, dell'esperienza .. pfofessio:rlal .. dell'operatore áinteressata á eáá¥. della á ¥diligenza di cui quest'Ultiin˜ hˆ dˆt˜ :Pr9'7a; fragli elementi rilevanti per valutare la natura: dell'errore va coxisidŽtata la co:i:lfusione cbe pu˜ c!.e'rivare dalla terminologia utilizzata, il ~aJ:'af.teJ:'e poo evidente di \Ula modifica norm~tiva ed il tempo ~mpiegato dalle ~utoritˆ ~ompŽtenii.¥ stesse pe~ individ.uare tate. modifica; spetta al .giudice nazionaJe valutarŽ, á.á a'Vv.tlndosi .cli. questa interpretazione; se l'errore che ha ˆU:sato fu manqifa rlscossi˜nŽ dei cfazf potesse o :irieiici esserŽ sco perto dal debitore È. .á á á á ..... 12 dfoembre 1996; nelle cause riunite C47/95 ed altre, Olagasasti e c. s.rl., in tema di dazi all'importazione e all'esportazione, dove stato ádichiaá rato che: ¥ Ç 1) la sospensione dei dazi residui applicabili alle importazioni dalla .Spagna nella Comunitˆ dei Dieci in forza dell'art. 75, n; 1, dell'Atto di adesione, disposta dall'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) della Commisá sione 25 novembre 1991, n. 3416, relativo a taluni dazi residui applicabili nel 1991 nell'ambito delle riduzioni successive previste dall'atto di adesione della PARTE I, SEZ.á áII, GtURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 241 pubblica di tale Stato non pu˜ far valere il detto art. 3. nei conft-onti di un s:ingolb; .3) il diritto comunitario non Comporta un meccanismo chŽ consenta al giudice nazionale. di .eliminare disposizioni interne in contrasto con una I disposizione di ¥~-.direttiva non trasposta, qualora tale disposizione non possa essere fatta ¥. valere dinanziá a:l ¥¥giudice nazionale "¥ .. ..-~ááái¤ s~it~~re 1996, Il.ella -~~ii~~ CJô/95, .;ointrii~~o~e c. H~ia, dove la Corte ha dk:marafo che Çla '.Repubbli:Ca .~taliana, non aven!:lo 11.dottato nei :termini stabiliti le disposizioni legi::>lative, regci“amentari e a.nurliIí.isfrative necesSi. lirl~ per conformatsiialla ditettivaidel Consiglio 29 aprile 1992; 92/35/CEE, che fissjl; le:¥ :norme. di controll˜ e le .misure di lotta contro la peste equina,. nonchŽ: alla direttiva del Consiglio 19 maggio. 1992; 92/40/CEE, che istituisce delle mf. S1ll'e :comunitarie di. lotta. contro l'influenza. aviaria, venuta meno agli obblighi ad :esSQ. ..incombenti in forza, rispettivamente; degli attt. 20 22 delle dette direttive È ¥ .á. .,.... 7 novembre 1996, nella ca~sa C-315/95, Commissione ,c. Italia, ::dove, in r~\i;iiip:\le.illla mancata traspq!)izion(,l {li. alcune. dire_ttive in materia di .p,grialtura, la C˜fie ha dicltlaf~to che .q; la R.~í;i."b"bUclil.. italiaiw,,. :p.qn avendo acl.oHatp entro il te~:ine ¥ pz;escritto )e mi5111'e á ~egish:J,tjve, ¥ ):'.egoJam.entafi ¥ed a~trative riecess~e p(,lr cqpi'˜:t]narsi: . ..,,.. alla dire~tiva dePa co~ssione 23 giugno : 1993, 93/48/(:EE, che stabilisce la $cheda sui ;requisiti da rispettare per i .materiali di moltiplicazione delle piante da. frutto .áe :per le piante da .frutto ¥ de.stinate alla produzione di frutti, conformemente all'art. 4 della direttiva del Cñnsiglio 92/34/CEB} '-' alla diretti\ra dellˆ. Commissione 23 giugno 1993; 93/49/CBE, che stabiliste : la >scheda, sui requisiti da rispettate per. i . materiali' . di moitil)licazione delle piante ornamentali : e per l piante ornamentali, coriformŽi:nente all'arti4 della direttiva del Consigli˜ 91/682/CEE: -alla direttiVa del áconsiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recaiit modifica¥ ádella direttivaá 89/556/CEEi che stabilisce ¥ále.¥ condizioni áádi p˜liZia ¥ ¥ sˆl:iitaria ¥per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi trzi di embrioni cli animali domestici della specie bovina; e ;....;á alla direttiva della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CBE, che stabilisce le á sched relativ á ai reqi:l“siti da rlspettare per lá. piantin i materiali di moltiplicazione ádi ortaggi, adá eccezione¥áctelleá sementi,á conformemente I alla direttiva del Consigli˜ 92/33/CBE; venuta meno agli obblighi ad essa incombenti aˆ sensi degli artt; 10 della direttiva 93/48, á8 della direttiva 93/49, 2 della direttiva 93/52 e 7 della direttiva 93/61'È. . e . .¥ ¥ I % 0~l6 novembre 1996; nella ea~a. C313J94, Fili Gilrlfipne s.n.c,, in tema di marchi; dove .. ¥. stato ¥ statti,iio .. cheá_. gli artt..30 e¥._36 del ¥. 'frattato CE devono ~ssere interpret~ti nei senso ..che si oppcingono ahe ja protezi<;>ne con:fro la .olicorrenza . sleale sia . fatta valere per . vietare ad .. un'impresa di fare . uso del suo :l,irittQ di jm.portiire in u.no "$fato memb,ro e .di mettere in' coll1mercio in¥ ,esso con. u.n c:e:rto p:iarchici. taluni prodottLPro:venienti da un ,altro Stato ihefu.kro. cJ.civ~-á-~~~i, sonp, Ieqii~n:inte in_ coxnm:e~do, ~i.tapdo ,gli _altri .. operatori eoiiomic;i dispqngonc:i <:lell9. stesso .diritto; ;wc:be se non ne fai;lllO ,.so; per ontro,. essi nei~ si oppongono a che, per motivi di.á tiitela dei con5u.iatori, la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato membro . in Cul ei;si. sono lecitamente in conim-ercio sia vietata per. tutti. gli operatori econon; llci,.¥a condizione. c;he. á q11ell'to,:divieto sia necessario'. per assicurare;-., la. tutela dei cqnsumatori . e sia. proporzionato a tale finalitˆ, l~ quale, da parte sua, non á possa essere perseguita con provvedimenti che ostacolino in misura miá n0reá ágli scambi intracomunitari. A tal riguardo il giudice nazionale deve in particolare. esaminare se il rischio di inganno dei consumatori sia sufficientemente. grave .per poter prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle Z40 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO l;>~e atl á .n ~stemaáá cli cicolP forfettario,.á di riserve ilifferenziate per varietˆ c1i tal;>acco,. aU9 scopa . della. .loro ripartizione á tra i produttori che-,. hanno 11ubito .n cala' della J9.ro produzione. a causa ili circostame .ecce:i:ion:ali, senza c;be. st tenga wn.#li dellli pel'9j.ta áeffettivamenteá subita daiáá singoli-produttori: 3) ¥gli artt. 2, terz9 trat$o;. e 21 del regolamento . I)., 3477/92 ostano ad una normativa na:i:iQllale,! che non¥. consente. iL_rila.s.cio diun certificato unico. di coltivazione o di .Ulllil quota \lDíCa . ili. produzione . ad Ul1'associa:i:ione á. ili . produtt- Ori c()stitUitií ali& scopo¥ di prom:iiovere-Žfavorlte fa colturaá def:tal;>acco da parte deJI suoi sdcli ˆssfoutandone al tempO stessif la .pdlria ti'asfortriˆii:on" nei ¥propri ástabUinientii 4) l'art; 9) . n. 3, del a ácondiá zione' cliŽ fa dete“nlfuazione ciŽllˆ lan:iento n. 3411/92 áa.ew essere interpretato nel senso che áai produttori possono essre'-'applicˆti criteri ~,~!~tl“lJl.~~~á.~~~~:: -.. \ etove-Ia corte ha statuito clie: Çt)l'ˆrt 2, lett: d) della diretttva>'d.el Consigli˜' 25 gi\lgno'l9'19; 19/623iCBB, .refativaá. all'armoniziazi˜rte delte .dlSpositi'OrtF legislative; ¥regolamentari -ed ':d.mnifftistriltive riguardanti ¥tiob~ bligazione doganale, ha effetto diretto ed attribuisce ai sihgoli diritti:. Che possono essere Jat:tLv.alere n.ei confronti diun.Q $tatQ membro che. non abbia ~~1f~~?~r'1~&1t~.]~~~t*~:á¥~u~~t~rr:tii~;~~6bc~r_á-~/!rt~i~Jid:~1l~.Ž~~~0d“ Vi.<>laziohe ¥cI~t reit<:>lilffi.ef!,to (C:llE) della . CŽ>~ssio~e .24 m~p 1977, ná 612,eh.e' stabilisce''rŽ m()C;tiit~iˆ.__w,1;tPt>ii<;:azione ,re~iive al' regjme-speciale ail'ii:n~orá ta:i:ione di talunf 'g“ovaru bdviru :iriaschi destiriati . rul'ingrasso, coi:ne modiffoato dal regol~mento (CBB) 'dj.j)lla Commissione 27 giugno 197'1, n. 1384È. .:.;:.:11 settembre 1996, nella causa C~“89/94, Commissfone c'. Italia, in tema ili. ravvicinamehtQ, Ç~lle te~“sla#911ir fon la 'q.ti:a1e stato . dichia,rato che, i Q:tiatt:hJ decreti de1 iniriisterb della Sˆtii.tˆ 1¡ agosto 199C( n. 256; ~" agosto.199˜;ii¥ 257;á nonch 1¡ settembre'l990 "e 7á'giugnoáá1991; senza ˆverll notifiati ᥠallˆ pomrni~siorie áallQ'. stato .ácli á progetto; lˆ Repubblica ._.-ithli~a . veniifa' irierio agli obblighi hŽ le iriŽomoorio ai sensi dell'art. 8 della c:lfrettiva .<:le! Consiglio 28 ¥t11arzo 1983, ~MJ89/CEE, eh~ p:reyede ¥una procetlu,i;a _di inforá m~ione rure. 1987 i;tabijitq. dall'a_n,. S della.. d.i:tettiva del. Consiglio 16 St)ttembre 1985,. 85/432/CEE, conceniente il coor4inamellto. d.elle disposizioni legi~~tiye,á. regolamenta# e ¥ ammini%trative rigt.lal'danti . talune attivitˆ .m~l . settore fap:n.a~utico, e. avendo :mantenuto fino... a tale data Programmi di formazioneill farmac;~. )ncqmpati'bili con la direttiya stU:nmenzionata, venuta me:i:i,o aiU obblighi ad essa imp~sti dalla direttiva 85/432, e in particolare dagli ~t~ J, ,Z e. 5 della mtidtii;i.ia È, á ~14 rilatzo 1996, nella dfosa C-,238/95, CommissiOne c.¥ Italia, .dove . stato dichiarati> che ..non avendo adottafoáááentr'o n termine. prescritto i provvediá menti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per co:riformarsi ajJa direttiva deJla Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i P:J!.ip.~ip~ Per ia vaUuazione punibile risiedeva. proprio nella possibilitˆ di dare soddisfacente spie~.ione del posse!lSo d“ uii valore non confacente allo stato del soggetto. TU:tfavia non aveva elhninato il riferimento alla condizione sociale abituale, che ormai non appariva piU in linea con l'attuale contesto storico politico-sociale. á á á 7) Per concludere, ci limitiamo a far notare che, dichiarando l'illegittimitˆ costituzionale dell'art. 708, la Corte ha reso una sentenza di grandissima importanza. In presenza di tanti interventi novellistici e settoriali, e, soprattutto, in assenza di una riforma globale del diritto penale, la Corte mostra di saper svolgere il ruolo che l'ordinamento le assegna con grande coerenza, contribuendo in modo sostanziale a ridisegnare il volto del vecchio codice Rocco, .che si spoglia sempre pi, grazie ad interventi illuminati come questo, PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 235 dizioni, instabili come áogni status processuale, non legittimano alcun ap. preizamento in tennini di disvaloreÈ (sentenza n. 48 del 1994). In ci˜ ravvisando una significativa differenza strutturale rispetto alla sua matrice .contravvenzionale, individuata appunto nell'a1t. 708. 2.2. ;.;...., Con le decisioni menzionate, la Corte doveva spiegare come mai il poS.Sesso di valori mobiliari o la mera detenzione di chiavi fossero da ¥ritenere ceittdotte. lecite ....... se poste¥ in essere da al<:urie persone mentre integrassero condotte punibili, per se stesse considerate, ove realizzate da altre. Si trattava di un dubbio di legittimitˆ costituzionale, in riferimento all'art. 25 de1la Costituzione ,che penetrava fin dentro alla lionformazione tipica: della ¥.figura di.á .reato;.á. dubbioáá che la ¥Corte ásciolse affei"“llando che l'indicazione precisa del fatto punibile risiedeva proprio nella Çpossibilitˆ ádi dare una ,soddisfacente .spiegazione del ápossesso di un valore non confacente alle abituali condizioni di vita È del sospettato. Ma in tal modo non si elimin˜ dalla Jattisp~!c;:. quella coll, ilo. E Ži˜ in qti.a“lt!> si voleva. irifôggere comunque unˆ penˆ per quei fatti sfuggiti. ail'a&e:rta:mertto . dell'azione delittuosa del responsabile del reato cprttro il patri~onio, utilizzando un st1Trogato c˜ntrav\renziona: le; t“pi'.Zz'atb attra:\;ersOla riferibilitˆ del fatto, di per sŽ neutro, a unpregiudk~ fo per alŽurie classi di precedenti penali. Talb deficit di t~~sativitˆ conferma l'irragionevolezza della limJtazione delle condizioni soggettive punibili a una sola categoria di persone. La La Corte Costituzionale, lopo una brc;;ve ma punt\lale ricostruzione storica ~ella contravvenzione (lei possesso ingi.stificato di valori~ nata nel secolo sc0rso per arginare la piaga della mendicitˆ, ;ina prŽstoestesa anche ad altre Ç persone s˜spette È (oziosi, vagabondi e via dicendo), spiega l'inadeguatezza dello strumento ottocentesco ris:Petto alle Ç ili.love dimern;foni della criminalitˆ, non pi rapportabile, necessariamente, a uno stato o ááa una condizione personaleÈ. La Corie Costituzionale pervenuta in tal ll1odo alla dichiarazfone di illegittimitˆ costituzionale della norma denunciata, sostenendo che nell'odierna societˆ . sia ravvisabile un dato nuovo, in passato difficilmente riscontrabile Ž valutabile: l'esistenza cio di fenomeni di arricchimento persomtle otten\ltO mediante vieáá illecite ¥.ed occulte. Dl fronte a questo Ç nuovo È comportamento lo strumento apprestato dalla norma ádell'art. 708 c.p. risultato insufficiente, in quanto descrittivo di un'ipotesi marginale; e non giustificata apparsa la discrimitiazione nei confronti di una categoria di soggetti composta da pregiudicati Çper delitti determinati da motivi di lucro e per contravvenzione concernenti. la prevenzione di delitti contro il patrimonio È, La fattispecie denunciata stata quindi considerata anacronistica ed indeterminata, perchŽ il sempre maggiore accrescimento della ricchezza mobiliare e la sua circolazione in ambito internazionale ha comportato una situazione nella quale gli eventuali danni all'economia e alla collettivitˆ provengono da quegli stessi 234 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO trollo rendono infatti questo strumento ottocentesco di difesa sociale del tutto inadeguato a contrastare le nuove dimensioni della criminalitˆ, non pi rapportabile, necessaria.mente, a uno Ç stato È o a una Ç condiá zione personale È. Irragionevole , dunque, la discriminazione nei coná fronti d'una categoria di soggetti composta da pregiudicati per reati di varia natura o entitˆ contro il patrimonio (a volte assai risalenti nel tempo) che siano colti in possesso di Çdenaro o di oggetti di valore o di altre cose non confacenti al [loro] statoÈ. Riferimento, questo, che si palesa indeterminato per la genericitˆ del disposto normativo e non pi adeguato a perseguire i fenomeni degli arricchimenti illeciti quali riá sultano dall'osservazione della realtˆ criminale idi questi ultimi decenni. Ed evidente che i danni all'economia e alla convivenza civile provengono da persone che -svolgendo professionalmente attivitˆ legate alla circolazione della ricchezza mobiliare o a questa prossime -hanno modo di eludere, anche per Junghi periodi idi tempo, i controlli legali. Di tal.i mutamenti si peraltro reso conto pure il legislatore, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico (con il d.-1. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356) una nuova figura di reato con cui si puniva la disponibilitˆ di beni di valore sproporzionato al reddito o alla propria attivitˆ economica. Ma modellando la previsione sulla falsariga dell'art. 708 del codice penale ha finito per travalicarlo, poichŽ ha esteso la categoria dei Ç sospetti È ai semplici indagati di alcuni e pi gravi reati, violando il principio della presunzione di non colpevolezza affermato nell'art. 27, secondo comma, della Costituzione. S“ che questa Corte ne ha dichiarato l'illegittimitˆ costituzionale, sostenendo che Ç il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputatoÈ, perchŽ siffatte Çconsecondo comma, Cost. Se infatti il Ç denaro È e gli Ç oggetti di valore È rinviano a dati oggettivi tali da soddisfare pienamente il principio di tassativitˆ, il riferimento alle Ç cose non confacenti al suo stato È violerebbe palesemente il principio di sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice, in quanto la genericitˆ delle Ç cose È tale da indurre il giudice ad effettuare una valutazione sullo stato sociale Ç attualeÈ del soggetto, giˆ precedentemente condannato, con conseguente ampliamento ingiustificato della norma incriminatrice. La violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., viene addotta sulla base dell'argomento, giˆ in precedenza richiamato, che la giustificazione della provenienza delle cose obbligherebbe l'imputato a fornire all'autoritˆ giudiziaria la notizia della propria (confessione) o altrui (denuncia) commissione di un altro reato. La fattispecie in questo modo violerebbe il riconosciuto diritto costituzionale alla difesa, che tra le sue modalitˆ prevede anche che il soggetto possa avvalersi del silenzio. Infine, la fattispecie incriminatrice dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima, quanto meno con riferimento al trattamento sanzionatorio minimo, che si assume irrazionale per l'eccessivitˆ della pena edittale minima. PARTE I, á SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Z33 del 22 luglio .1992 -hanno eliminato il reato del Ç possesso ingiustifiá cato di valori È, mentre hanno . conservato, in varia guisa, la disciplina delpossesso ,di grimaldelli, chiavi false .. e oggettisimili. E in una prospetá tiva adeguatrice aLprindpi della Costituzione, questa Corte dichiar˜ siá gnificativamente, con la. sentenza n. 110 del 1968, l'illegittimitˆ costitu~ zi9:nale dell'art. 708 del codice penale, limitatamente per˜ <~alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di cpndannato per mendicitˆ, di ammonito, di sott˜posto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condottaÈ .~.decisione poi ripetuta,. con la .sentenza n. 16 del 1971, anche per la .figura del reato di cui all'art,. 707),. cos“ depurando la norma inoriminatrice da tutte quelle categorie di soggetti nei cui confronti ll. Ç sospetto È si sarebbe potuto dire ingiustificato. 2.t -Il ragibnamento svolto nelle due decisioni menzfonate vˆ ora sviluppato e portatd ˆ compimento. á é oggi visibile nella sotietˆ un nuovo dato, ch'era in passafo pi difficile da coglierŽ: l'esistenza di preoocupˆnti fenomeni di arricchiá mento personale' ottenuto mediante vie illecite e occulte. Di fronte a queste tendenze degenerativeá della vita economiea e civile; la previsione incrlininatrice contenuta nell'art. 708 del codic penale una ipotesi assolutamente marginale e C>rmai irragionevole nella sua esclusiva riferibilitˆ a coIOJ'o che sono pregiudicati Çper delitti determinati da motivi di lucrb e per contravvenzioni concernentiá ia prevenzione di delitti contro il patrimoni˜ È. La crescitaá della ricchezza mobiliˆre; ála sua circolazione in ambito internazionale e l'uso dello schermo s˜Cietario per il suo con- L'art. l2áquinquies; secondo ácomma, proprio pe~Ch elaborato alla stregua dei modelli tipici del procedimento di prevenzione, basa Stilla qualitˆ di indaá gato o di imputato il presupposto soggettivo che rende possibile un dato fatto, cio la sproporzione non giustificata tra beni e reddito, che altrimenti non sareqbe peI"segujto. Quindi, il soggetto indiziato o imputato, .ancorch presunto non. colpevole, , per ci˜ solo, assoggettato a pena, relativamente ad una con. dotta che,. qualora posta in essere da un qualsiasi altro soggetto, non darebbe adito a ness.na conseguenza penale. Infine, Çad .ulteriore e conclusiva conferma di come sia stato lo stesso legislatore ad aver maturato la consapevolezza di esser;;,i ásospinto sul pericoloso crinale di unq. possibile compromissione di valori fondamentali È sta la sorte toccata alla nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori, introdotta nel testo del d,l. 17, settembre 1993, .n. 269, in relazione agli imp.utati di tallllli delitti contro la ]lA., che, vivacemente contestata nel corso dei lavori parlar. meritari, fu soppressa dalla legge di conversione n. 461 del 1993. 6) La sentenzaá Vassalli dichiarando l'illegittimitˆ costituzionale del reato di sospetto introdotto dall'art. 12áquinquies, segna un vero e proprio revirement, che non poteva non riaprire la questione di costituzionalitˆ degliá artt. 707 e 708, ed infatti con una serie di ordinanze di rimessione la questione stata riproposta alla Corte che ha deciso con la sentenza in rassegna n. 370 del 1996. Con particolare riferimento all'art. 708 c.p;; la norma viene censurata in quanto violerebbe innanzitutto il principio di tassativitˆ di cui all'art. 25, áI AASSl'!GNA AWOOATURi\ DELLO STATO-á vigor,edall ~r~~se. 7 con Ja_... sigl1ificativa dissonanza del. codiceá l?er gliSt~ô cti far“AA~ Pia(;~ Ž. Guast~l~. 7gf:!\~at::i~~o: prendere~ agli artt. 460 e 462, gli ozfosi, i ávagabondi, i mendicap,ti validi, i sorvegliati speciali, gli stranieri clandestini, i diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, ~stotsion_i, furtie truffe. Essa stata quindi recepita nell'art. 708 del codice vigente, e prima negli ˆrtt/449 del codfoŽ penale del Regno ásardo del 1859 (poi esteso al Regnoá d'Italia) e 492 deFcodice Zariˆrdell“, intitolato ÇDel possesso ingiustificato di¥ ˜ggetti Ž valoriÈ,á ma caratterizzato á&a sanzioni meno severe/ quai.e ra:fre~to di solf due mesi. . .. Le legislazioni penali europee -compresa la Francia che si di recente timf6rmˆta'con il nuovo ácodice 00.ottatc>á metliante quattro leggi . á.'. .. . :: ááá.á.á..: áá;-;ááá t~e.te,¥. anche .. m. ááparte,.-. con il pr˜vento di á alcuni ¥reati contro la PA., dichiara la áillegittimitˆ costit.zionale-dellaá norma áincriminatrice denunciata. á ¥Per i giudici della Consttlta; infatti,>il legislatore ha ingenerato una commistione pericqlosaá tra la ¥norma incriminatrice; volta ad impedire, attraverso il sequestro e la áconfiscai l'accumttlazione di-beni di sospetta provenienza e la stI'l;lttura che caratterizza, ¥ai medesimi fini, il diverso¥ istituto delle misure di prefonzio.e -á. di-ᥠcarattere ápatrimoniale/ Tale interferenzaá evidenzia infatti l'esistenza di un!area all'interno della qttale i presupposti che devono assistere la. sanzione criminale finiscono per essere ambigUamente eonfusi con quelli che 'Vkeversa consentono l'applicazione di una .mlisura. di sicurezza preventiva. ¥La Corteá.¥Costituzi˜nale esaurisce la ásua analisi áfacendo queste considerazioni. Essa afferma che se ánon -viola i principi costituzionali la norma che, al fine diattivare norme di tipo preventivo> desume, dalla qualitˆ di indmato per taluni reati, il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa essere frutto-di illecita .á attiVitˆ, altrettanto non pu˜ dirsi ove .-l'analoga ásituazione venga ricondotta all'interno di una previsione incriminatrice; in qtiesto caso.infatti troverebbe un ostacolo insuperabile nel principio di presl.tnzione di non colpevolezza dell'art. 27, secondo comma, Cost. Da tale norma costituzionale discende infatti che non possibile desmere, dalla qualitˆ di persona sottoposta a procedimento penale, alcuna presunzione che valga a qualificare una specifica condotta che il legislatore ritenga meriá tevole di sanzione penale. PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 231 della funzione rieducativa della pena con riguardo, come tertium comparationis, alla previsione generale del citato art. 25, a quella particolare dell'art. 708 del codice penale (in base al presupposto soggettivo comune) e alla previsione degli artt.. 624 (furto semplice, nel cui ambito la giurisprudenza include fipotesi di furto nei grandi magazzini con l'asportazione della l?iastra magnetica) e 625 (furto aggravato, nell'ipotesi in oui il giudiCaJ) te ravvisi le attenuanti generiche). 1.1. -Sono dunque al vaglio di legittimitˆ costituzionale quattro distinte questioni sulle menzionate figure dei reati di sospetto: due attengono alla struttura dei reati, e due al trattamento sanzionatorio minimo che si assume irrazionale rispetto alla tavola degli altri valori penalistici. Conviene quindi che i relativi giudizi siano riuniti; e pare opportuno, per comoditˆ espositiva, che si muova dall'esame della questione concernente la struttura del reato di possesso ingiUJstificato di valori (art. 708 del codice penale). 2. -La questione fondata. La contravvenzione del possesso ingiustificato di valori venne introdotta nella moderna legislazion~ penalistica dal codice napoleonico del 1810 per colpire (o almeno arginare) la piaga della mendicitˆ, com' desumibile dall'art. 378, che si cita nell'edizione ufficiale per:il Regno d'Italia in Ç divieto all'autoincriminazione È. Se in passato la giurisprudenza della Casá sazione, in riferimento all'art. 708 c.p., aveva superato il problema, spiegando che la giustificazione della provenienza delle cose possedute veniva sollecitata in uná momento anteriore a quello giudiziale, e quindi precedente al momento dell'assunzione della qualitˆ di indagato, analogo discorso non poteva essere ripetuto quando chiamato a giustificarsi ex art. 12-quinquies, secondo comma, era proprio il soggetto che aveva giˆ assunto la qualitˆ di indagato. Nelle numerose ordinanze di remissione era ricorrente il rilievo che la fattispecie punisse Ç la disponibilitˆ di beni di valore sproporzionato al reddito o alla attivitˆ economica, ove di tale disponibilitˆ non venisse giustificata la legittima provenienza da parte di coloro nei cui confronti pendeva procediá mento penale per determinati reati È: una condizione meramente Ç processuale È, che in virt della presunzione di non colpevolezza, dovrebbe ritenersi ininfluente, viene invece assunta come presupposto del Ç sospetto È, desunto dal possesso ingiustificato di quei beni. Veniva poi censurata la ingiustificata discriminazione, relativa al trattamento tra le persone indagate per il reato de quo ed altre che sono, invece, sottoposte ad indagini per reati diversi. Con la sentenza n. 48 del 1994 (Pres. CASAVOLA, est. VASSALLI, in Corr. giur., 1994, 446, con nota di CICALA; ma anche in Giust. pen., 1994, 20, con note di SANTORIELLO e SANTACROCE) la Corte dopo aver esposto le ragioni di politica criminale, che avevano indotto il Governo ad intervenire con il dl. n. 306/92, nonchŽ :il legislatore ad intervenire nel 1993 per estendere l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale previste dalla legge n. 575/65 a coloro che, sulla base di elementi di fatto rappresentati dall'essere sottoposti a procedimento penale per delitti determinati da motivi di lucro, vivono abi 230 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO alla nozione generica di Ç cose È di valore costringe il giudke a motivare sul carattere di esse; b) contrasterebbe con l'art. 3 per la traslazione della portata incriminatrice della norma, incentrata in via esclusiva (e, perci˜, irragionevolmente) sullo stato sociale, attuale, del soggetto in precedenza condannato; e) lederebbe il principio per cui nemo tenetur se detegere, enucleabile dall'art. 24, secondo comma, giacchŽ impone indirettamente a chi abbia commesso un altro reato di assumerne la responsabilitˆ o di indic áare ô resp˜nsabile al fine di sottrarsi all'accusa mossagli, “n tal modo costruendo n irragionevole obbligo alla confessione, o alla denuncia dell'autore del fatto, per il soggett˜ colto in p˜ssesso Çnon giustificatoÈ di un valore (i!1l'agionevolezza ex art. 3 della Costituzione); . . 3) se l'art. 108 del codice pe:D.aie, nel á prevedŽre una pena edittale minôI1a di tre niesi ,df arresto, sia costituzionalmente illegittimo, perchŽ in tal modo. verrebbe paradossa]anente riservato al reo di akuni gravi delitti contro il patrimonio un trattamento in concreto" pi favorevole rispetto a questa contravvenzione, gi:a2;1e alla possibilitˆ 4'un giudizio di valenza delle circostanze (ad esempioá nel furto aggravato) o in ipotesi di reati affini, ma men˜ gravi.á come. la ricettazione di particolare tenuitˆ, per effetto della qualificazione del fatto nella sentenza; . 4} se l'art. 707 del codice penale, nella parte in cui stabilisce il minimo edittaleá di sei mesi di arresto, anzichŽ quello di cinque .giorni previsto dall'art. 25 del codice penale, violi i principi di ragionevolezza e Il tentativo di far emergere realtˆ di crimine organizzato attraverso il controllo specifico dei traffici finanziari si era per˜ troppo spesso imbattuto in. ostacoli di.fficili .¥ da superare .e l'art.. 12-quinquies appariva lo strumento idoneo a superare tali difficoltˆ, secondo un modello di anticipazione della tutela chiaramente mutuato dalle contravvenzioni degli artt. 7CJ7 e 708 c.p., in materia di prevenzione dei .delitti contro il patrimonio. B. proprio tale Ç discendenzaÈ che ripropose tuttavia i dubbi che, in passato, la Çconcezione poliziescaÈ (per dirla con COPPI; op. cit., 1715) sottesa agli articoli citati, aveva sollevato. Si trattava allora di accertare se la ricerca di strumenti sempre pi raffinati, per la lotta alla criminalitˆ organizzata, si fosse paradossalmente risolta in un ritorno al passato, ovvero il legislatore si fosse limitato ad utilizzare uno strumento giˆ collaudato, calandolo per˜ in un contesto del tutto diverso. Soprattutto alla dottrina (MUCCIARELLI, Commento all'art. J2-quinquies d.l. n. 306 del J992, in Leg. pen., 1992, 157) non era poi sfuggita la grande differenza data dal fatto che con la nuova disposizione il legislatore aveva tra. sformato la fattispecie basata sul Çsospetto di reato È da contravvenzione a Ç delitto È. Ma la conseguenza di maggior rilievo veniva ravvisata nel contrasto tra laá disposizione in esame e l'art. 24, secondo comma Cost., inteso come .. ,á ...\?!? . ..&JP- PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 229 pericolositˆ della detenzione di un grima1dello da parte d'un pregiudicato rispetto al danno criminale derivante dal furto semplice. E ci˜ anche a voler tralasciare la diversitˆ fra i due tipi di pena, (reclusione e arresto) fraá loro. non comparabili. Considerato in diritto 1. -Il tribunale dei minorenni dell'Aquila, il pretore di Varese e il pretore di Milano ripropongono alcune questioni di legittimitˆ costituzionale concernenti i cosidd,etti Ç reati di sospetto È, come la dottrina cataloga le previsioni di cui agli artt. 707 e 708 del codice penale. In particolare questa Corte chiamata a valutare: 1) se l'art. 707 del codicŽ penale contrasti con il princ1p10 nullum crimen siine iniuria, a dire del giudice a quo costituzionalizzato dagli artt. 25, 27 e 3 (qqest'ultimo in relazione all'art. 13) della Costituzione, perchŽ attraverso di esso, secondo una visione formalistica del reato; cosHtuirebbe illedto penale anche la violazione del dove~e di obbedienza alle norme statali, pure in mancanza di iln pericolo concreto (come per tutte le figure di reato di pericolo presu1lto); 2) se l'art. 708 del codice P'enale sia costituzionalmente illegittimo, in quanto: a) violerebbe n principio di tassativitˆ delle norme penali contenuto neô'art. 25, secondo Žomma, della Costituzione, poichŽ il riferimento costituzionale dell'art. 708, richiamando correttamente la precedente sentenza n. 14 del 1971, che aveva giˆ puntualmente replicato ad ogni singola censura. 5) Tutte le perplessitˆ che avevano investito le fattispecie degli art. 707 e 708 si riversano pressochŽ integralmente sul secondo comma dell'art. 12quinquies della legge n. 356 del 1992, con la quale era stato convertito, con modificazioni, áil dJ.á 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al ánuovo codice di procedura e provvedimenti di contrasto ˆlla criminalitˆ mafiosa) ed anzi si amplificano ulteriormente, ˆggiungendosi ˆd esse dubbi ulteriori derivanti dalle peculiaritˆ della innovativa disposizione che il Governo, che l'aveva proposta, considerava uno strumento di grande rilevanza nell'ambito della lotta contro la criminalitˆ organizzata (Dr GIOVINE, Antichi schemi eá nuove prospettive nella lotta¥ alla criminalitˆ organizzata. Dall'art. 708 c.p. all'art. 12quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 117 ss.). La norma sembrava il prodotto di una pi evoluta concezione del fenomeno mafioso, valutato in chiave economica e con particolare attenzione alla fase in cui si articola il riciclaggio del danaro proveniente da attivitˆ criminose. In questo contesto si inserivano innanzitutto gli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter c.p., nonchŽ la legge n. 197 del 1991, con la quale si era introdotto, da un lato, il divieto di compiere transazioni economiche, sopra un certo importo, attraverso l'uso del contante e, dall'altro, l'obbligo per gli intermediari finanziari di denunciare alle autoritˆ competenti eventuali operazioni sospette. ; f I, I! i RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 228 1'aspottazione deUa piastra magnetica applicata agli oggetti esposti sui banchi dei grandi mˆgazzini); Il possesso anche di un linico attrezzo (cacciavite, forbici, chiave inglese), ehe in sŽ non sarebbe significativo di alcuna particolare pericolositˆ: del soggetto, oltre a essere sottoposto a unˆ sanzione sproporzionata vanificherebbe la finalitˆ rieducativa della pena. Di contro a quanto questaáá¥corteha a.ffermato¥.con ¥laá sentenza n. 341 del 1994, riferendo l'art. 27, tŽriti commˆfdella¥ Costituzi˜ne pure alla faseá cognitiva del process˜ e sostcl“endo che ~ il p:tmcipio di proporzionalitˆá nel campo ádel diritto penalŽ equivale a lfiŽgare legittimitˆ alle incriminazioni che, anche se presumibllmente idonee a raggitingere finalitˆ statuali di prevenzione~ producono; attraverso la pena, dˆnni all'individuo ed alla societˆ sproporziona ta:mente ¥ ¥ mˆggiori deiá. vantaggi ottenuti (o da ottenere) da qi“esttUltima con la tutela dei beni o valori offesi dalle predette incriminazioni È> ~é intervenuto ilPresidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato. e difeso dall'Avvocatura delío Stato, concludendo per l'inammissi' bôitˆááááá /in considerazione della discrezionalitˆ del legislatore con riguardo alla :poUtica ádi prevenzione dei reati -o, in subordine, per l'infon4ate~ za cieila q.estione. .. .á á á . .áá ... Ne11a. speci~; cQil:),unque, la. condotta sanzionata dall'art. 707 del co~ c.e penaleavrebbe ¥. una pqtenzialitˆ plurioffensiva rispetto a quella dell'ari 708.; . nŽ. la pretletta ipotesiá potreqbe essere cmnparata con quella del furto 'semplice, in quanto il legislatore avrebbe valutato la maggiore .CJ:i~ 'cU p,er $~ stessa non costituil-ebbe infrazione di alcun comando o divieto penale, áma che incriminata solo per il sospetto che destaÈ. , La nonna veniva poi cent;mrata per violazione dell'art. 42 Cost., a cagione ~o dajla ingi'"!ltificata . companuio~ fra le diverse situazioni del possessore 4i .stnnnenti .ilJ,W,cati dall'art. 707. c.p, áe quella del possessore di valori indicati l';lell'au. 7Q8 áC¥P-Mentre infatti sarebbe concepibile il divieto di detenere str.rnenti attiáá aci aprire o for:zare serrature, per assicurare l'esigenza di ostacolare la commissione di áaltri xeati, nonostante la condotta non sia di per sŽ offensiva, non sarebbe invece ...concepibile una sanzione per il possesso cli .denaro :di c:ui nQ!l si sia. accertata l'illegittima provenienza, perchŽ tale possesso costituirebbe. una .situazione soggettiva costituzic:malmente garantita. Si argomentava .fufine stilla norma; .dell'art. 24, secondo comma Cost., che verrebbe, violata se si includesse nella fattispecie incriminata il rifiuto di fornire giustificazione sulla provenienza del denaro e delle altre cose in esso indicate. In questa ipotesi infatti la nonna sanzionerebbe il rifiuto cli confessare modi illegittimi di acquisto delle suddette cose, contrastando quindi con il principio Ç nemo tenetur se detegere È, che non potrebbe non essere ricompreso nel diritto costituzionale di difesa. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 464 del 1992 (che si deve alla penna dello stesso giudice estensore dell'ultima decisione che commentiamo, il prof. Francesco Guizzi) dichiar˜ non fondata la questione di legittimitˆ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 227 criminosa, il pretore di Milano ha sollevato con altrettante ordinanze, riá ferite tutte agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costi tuá zione, identica questione di legittimitˆ costituzionale del citato articolo, nella parte in cui prevede il mim,mo edittale di sei mesi di reclusione (recte: di arr~sto), anzichŽ di cinque giorni, stabilito dall'art. 25 dello stesso. codice. Osserva il pretore che la pena minima prevista dalla disposizione di cui dubita determinerebbe conseguenze risolvil::!iU soltanto in seguito alla declaratoria di illegittimitˆ costituziop.ale. Con una previsione generale, va}ida qualora specificamente non derogata, l'art. 25 del codice penale sta:l:>il.isce fu.fatti cne la pena deU'~rresto ha una soglia minima di cinque giorni; e l'art. 708, che ha in comune con la incriminazione de qua il presupposto soggettivo, statuisce che. il minimo non superi la pena . di tre mesi di arresto. Infine, il furto semplice viene punito con un minimo di quindici giorni di pena detentiva che finisce per essere applicabile, attraverso il giudizio di equivalenza fra . le circostanze di reato, anche quando sia stato ipotizzato ui1 furto áaggravato ai sensi dell'art. 625 dello stesso codice; Ne conseguirebbe un trattamento sicuramente deteriore per coloro he pongonoááin esser quei semplici atti preparatori; “n sŽ non punibili, ma sottoposti a sanzione ctaH'art. 707 in considerazione dei soli '.Precedenti penali dell'imputato, e si tratterebbe, certo, di una sanzione detentiva assai pi severa di quella che normalmente irrogaá bile nel caso dell'esecuzione ,di un furfo semplice (quand'anche sia commesso mediante l'uso di piccole pinze, o strumenti analoghi, o ácon menzionate nell'art. 707 c.p., e dichiar˜ la illegittimitˆ parziale dell'art. 708 c.p., nella parte in cui faceva richiamo alle condizioni personali di condaná nato per mendicitˆ, di ammonito, di sottoposto a Inisura di sicurezza personale e a cauzione buona condotta. Ma la soluzione lasciava senza risposta i dubbi di fondo áá che investivano la áfigura e la generale insoddisfazione della dottrina, lasciava ápresagire che presto o tardi la questione sarebbe stata riproposta. Superate le obiezioni inerenti alla descrizione strutturale della fattispecie, rimanevano in piedi gli altri problemi, tra i quali quello che suscitava i dubbi maggiori era sem'altro l'inversione dell'onere probatorio, operata dalla norma in questione e risolta dalla Corte in maniera poco convincente. E tuttavia le resistenza della Corte fecero registrare negli anni successivi una serie di pronunce di manifesta infondatezza della quŽstione (sent~ n. 14/1971, in Foro it., 1971, I, 534; ord. n. 88/1972, in Foro it., 1972, I, 1883; ord. n. 65/1981, in Giur. cost., 1981, I, 362). I problemi perci˜ rimanevano irrisolti e a distanza di dieci anni, con un'ordinanza di rimessione dell'ottobre del 1991, la Corte stata nuovamente investita del problema della legittimitˆ costituzionale dell'art. 708 c.p. Si prospettava innanzitutto la violazione del principio di materialitˆ ex art. 25, secondo comma Cost., che parlando di Çfatto commesso È presuppone che ogni reato debba essere caratterizzato da una condotta commissiva o omissiva. Secondo un'ottica che riecheggia chiaramente la vecchia tesi di Manzini e Bellavista, si deduceva che la fattispecie incriminatrice denunciata incriminerebbe solo il Ç mero sospetto È, cio Çuna situazione individuale, ., RAS~A AVVOCATURA DELLO STATO } 2.$¥ á*'"ááL'articolo¥in¥esame dovrebbe, in subordine, essere dichiarato costit¨:ionabnente ;illegjttinl<>'!: ancora in riferimento all'art. 3, per l'eccessivitˆ ¥"-c<:>sl conclude 1'qrdinanza á"".""'.á della pena edittale minima prevista. PUg~q.d#e a quo<:ri.cbi1;1.ma la sentenza n. 49 del 1989 (di parziale ~l~~l~~~~~t~~of~i#~i~t~al~~:~in~~~s~t~~oe;:i cl~~!~aE~;;:gi~n~~: i~ádel.á fri“ttˆrneI1tO n}iliimo stabilito nella disposizione denunciata si fu~rl“fŽsterŽ~be cñh. ll'igu~tdo al diverso regime edittale riservato ad aláci'ni delittf~ñntfO U patiirnonio, rispetto ai quali la contravvenzione al ~resent~ '.\,.gli& cli legittimitˆ costituzionale costituirebbe un minus (ilfiJx'to.e altf~ fi~e criminose, la cui punibilitˆ sarebbe, in concreto, op poJ:.tunament~ D.i&dlllabile sia attraverso il giudizio di valenza delle circe> #~e, ~ia attraverso gli spazi. attribuiti alla discrezionale qualificazione tlffatta;. ofu' nel caso della ricettazione di particolare tenuitˆ).. .á.á ¥. 2.4. ~ lnteryenut~ il Preside1lte. del Consiglio dei Ministri, rappresen~ at<> e dife~o. daJl'A;\Tvqq~t.i:'a;. d\:!'llo Stato, concludendo per la non fondatezza á.di .entrambe le questioni sollevate dal pretore ádi Varese, li:i. prima de~~ qua.li appare i¨.nt~cl;l. a. q.!:}lla deisa con la sentenza n. 464 del 1992...... á.áá...á . ... -:-: .á .-.: á-: ~-ááá . : ,;, . 3. -Net¥¥ corso.del ffeotedimŽhto .ápenale. aácarico di Leone Marco Luciano, imputato del reato diá cui all'art. 707 del codice penale,. nonchŽ nel Ž6rs() -~t aJ.trf .á cmq:Ue ..¥ procedimelJ.tf [Jnali relativi alla stessa ipotesi ."á .. á.á.á .á.. á.ááá.áááá áá.á áá.á á..... á : . : . . . ' cori.seg~eii:te ~fo!aZi~n~ (f~1 principio di tassativitˆ ex art. 25, secondo comma Cost. (per l'uso deJ.l!inciso. ~ ..~a di altre: cose non confacenti al suo statoÈ). Bd infine si prospettava la./violazione dell'art. l Cost., dn quanto il riferi! llento,0della¥fattispecie incriminatrice. denunciata alle Çcondizioni personaliÈ, indicl:l.tl'1 nell'art> J La C()rte Cos*uzionale escluse Ja yiolazi011e dell'art. 27, secondo e terzo comma Cost. spiegando, ~ un ci˜ come se si trattasse di Ç coseÈ e non d'una Ç somma di denaroÈ. á.. ¥áá.1z. -1.'~rt, 7{}8 del codicŽpenale contrasterebbe altres“ con l'art.. 24, sŽcoJ1(fo'~o$l1la,_,,,qeltacostituzi9n, prá'violazione del. princip!o .sost~piiale (e.prdcessuate) se2dndo cui .riitmo. teneturse .. detegere. Segrierido l'orlentam. ento...¥ giurisprudenziale in .á ~rdihe alfa giustificazione. rjhiesta dalla dispositione .ádenunciata --,r~tte~dibile e . circ9stanziata spiegazione . gel -bossessoa1 vatoii .-:-¥. s1 obbligherebbe. di.tattoááraccusato a fornire all'autoritˆ iiil.ldiitaria 1aánotizia della commissfone ádi un altrO reato, pur di essei'ká~agionato da qriell'aocu~a. Ogni qual volta '.la provenienza di cose, o~gettjdl valore e danaro si;:l. illecita, , la ~ersona sottoposta a,' controllo potrˆ, infatti evitare di rispondere dell;:l. contravvenzione di .cuiilil'articolo 708, dichiarando .1.¥awI1uta comlhis~1~ne . (da parte¥ '.Pr~l'ria ¥á ˜ di altri)
  • Se. provengono. Si . vole\ia pumre c˜liii . che, Çper l suoi precedenti È, Çper il suo statoÈ e Çper il suo possesso attualeÈ era sospettato di aver acquistato delittuosamente le .cose che deteneva. La puniZione a'Veva quindi lo scopo di prevenirepmediante. i motivi inibitori che l'inflazione. cdellaá pena creava, una Ç futuraÈ attivitˆ del soggetto contrt> il patrimonio altrui. Ma, come si .. detto, la dottrina ha da tempo dubitato della legittimitˆ costituzionale della. : norma, sotto molteplici profili,¥ e sin dagli an“li á Sessanta la Corte Costituzionale stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimitˆ del possesso ingiustificato diá valori. á 4) Conviene perci˜ ripercorrere,á nei suoi ti-atti essenziali,ᥠl'evoluzione ádella giurisprudenza costititzionale, prendendoá 1e mosse dl!llla ásentenza n. 110 del 1968 (m Foro it., 1968, I, 2356, con nota di PIZZORtrsso, Su un Ç espedienteÈ del ministr.o borbdnico di giustizia; ma si segnala anche la gust0sa nota di CoPPI, Osservazioni sui Ç reati .di sospettoÈ, in Giur; á cost., 1968; á1113), che fu áá sc>lleá citata con due ordinarize di rimessione del marzo e settembre del 1967, le quali prospettavano l'illegittimitˆ costituzionale dell'aj-t. 708 c.p, sotto diversi profili. á . Si deduceva innanzitutto la violazione dell'art. 27, ásecondo e terzo comma Cost., introducendo la fattispeeie incriminatrice denunciata una presunzione legale di colpevolezza, in contrasto peraltro con la funzione rieducativa della pena: essa presupponeva la provenienza illecita degli oggetti posseduti e poneva a carico del possessore la prova della legittima provenienza di tali oggetti, non considerando sufficiente la prova che non provenivano da delitto. Si contestava poi l'insufficiente determinatezza del fatto punibile, con la I I ~ RASSEGNA AVVOCATUM DJ!l,LO STATO 224 legislazione degli Stati. preunitari, con la. fin'a!litˆ di rafforzare J'attivitˆ di polizia;. e sarebbe stato di recente rivitalizzato per I1 breve periodo dalla previsione dell'art. 12-quinquies del dJ. 8 giugno 1992, .n. 306, convertitp nella legge 7 agosto 1992; n¥356, e dichiarato costituzionalmente illegitá timo da questa .Corte con la .sentenza n; AB del .1994. 2.l. -Oss}tVa Y rimettente che. tale figura nonáá pu˜ essere censurata sotto Wprofilo della n:uiŽanza ;(:lfuna áqualsivoglia condotta -nonostante l'opm!orie della prevalente áá dottrma e h:talgrado alcuniá precedenti g“urlsptdenifali á.;.. riflettendo il áreato una ácori.dotta addirittura complessa, perchŽ c˜ttiprensiva sfa de1l'attd di acquisiiione delle cose sia del loro consapevole possesso. Dubbi di costituzionalitˆ si dovrebbero invece appu. .tare, con maggiorfondi:unento, sull'oggetto d,el ;i:>ossesso. Se, infatti, H Ç d,~11.aro È ~ gli . Ç ogg~tti di valol'e È sembrano rinviare a dati oggettivi, naturalistici,. ~au.á.da s6~iU.sfare u.prindpio d,i. tass.ativitˆ. della fattispe,Žie Peitlale, ~e Ç cose È .¥á~. parimenti ivi coml)lpla~ -ipal~s~rebbero un difetfo .a.sse>lllto d.Lt~ss!*#vitˆ diᥥqJ.lesta J?~itr de1Ja á.norma. Sottoá siffatto aspettoJa di.spps~lone.denuridata. contrasterebbe con l'art. 25, second,o cowma, d~IJ~ osôtuzione (e cpn J;'art,. 3 per i :m.otivi..ágiˆ. esaminati nella sentenza ~!: fid .ctl 1968 che d!chial'ñ la parziale illegittimitˆ costituzionale deJil'art. 70& d~l <;od,,ie penale). Il. riferimento. generico alle Ç coseÈ comporterel> J:>e i.vero la necessitˆ/ per il.giud,i.ce, d'una valutazione relazionale con lo (( stato È del soggetto, amplificando la portata incriminatrice della norma, fino a incentrarla in modo esclusivo. e irragionevole sutlo stato sociale (~ttuale) del sggetto in preedenza condannato. 3) Quanto .alla: fattispecie dell'art. 708 c.p., la dottrina . prevalente sosteneva che áer21;:¥c.atatterizzata da una condotta complessaá o mista. Il possesso ingiustificato ádiá valori ..sarebbe cio. costituito da una condotta positiva: Ç il possesso degli-oggettiÈ; e da una condotta omissiva: Çla mancata giustifica¥ zione della legittima provenienza degli oggetti È, La sua ratio giustificatrice veniva individuata nell'esigenza di ÇprevenireÈ future aggressioni .al patrimonio. Sospettandosiá infatti¥. la provenienza delittuosa di danaro o di altre cose detenute senza . giustificazione e non potendo procedere . per il. reato .. da .. cui esse presumibilmentei provenivano; il legislatore aveva ritenuto opportuno, al fine di prevenire nuove aggressioni .ˆl .patrimonio, incriminare. il. fatto, a titolo contravvenzionale, in. base al solo sospetto desunto da elementi soggettivi e oggettivi. Altri. (NUVOLONE, op. cit., 286) ritenevano invece che la ratio P.ella normaá non fosse preventiva, ma. Çrepressiva È, essendo diretta a reprimere un fatt.o che si presume essere conseguenza. di .un reato contro il patrimonio. Questa impostazione portava a sostenere la tesi. . delá l'art. 708 c.p. come reato di sospetto, ma, non in relazione al futuro, bens“ al passato, con la conseguenza che esso non sarebbe stato un reato di pericolo. Questa tesi si sc;ontrava tuttavia con l'indirizzo seguito dal legislatore che configurava c;hiaramente il possesso ingiustificato come Ç reato di pericolo È perchŽ: 1) nel!ISun danno pu˜ essersi determinato in relazione al passato; 2) il sospetto, che determina l'incriminazione, si fonda non giˆ sulle .. cose possedute, ma sulle qualitˆ personali del possessore. La tutela del patrimonio, apprestata dall'art. 708 c.p., era quindi determinata da uno scopo essenzial~ PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 223 1.3. -é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondaá tezza della questione. Il reato di cui all'art. 700 del codice penale avrebbe, ad avviso dell'Avvocatura, una funzione finalistica di prevenzione, essendo teso a evit~e la commissione di delitti col),tro il pa.~rimoxo. Un reato di pericolo, senza dubbio, che parte della dottrina ri~omprende, per˜, nella categoria dei. reati di pericolo relativamente presunto, .nei quali il legislatore preS. 1lJllerebbe iuris et de iure la. messa in pericolo del bene giuridico pro, tetto, ammettendo nel contempo l'imputato a provare, in concreto, l'inesistenza del.pericolo. 2. -Nel corso del procedimento penaJe a carico di Ferraresi Bruno, giˆ condannato per il reato di emissione di assegno senza provvista e colto in possesso di valuta angolana (477.500 kwansaz, pari a un controvaá loie di cirta 27.000 lire; alí;epoei{del fatt˜, e di circa 1200 lire, al momento dŽi áágiudizio), imputato peri:ai:lfo ádella áá tontravvenzione di . cui all'art. 708 del codice penale, il pretore d'i Varese ha sollevato, in riforinienfo agli ˆrtt. 3, 24, secondo tbinma, eá 25, secondo tommˆ, della Costituzione, questione di legittimitˆ costituzionale del predetto articolo. Il giudice a quo premette áche questo tipo di incri:rriinaz“one -classificabile nell'ambitoá dei tñsiddetti reati di sospetto -era presente nella Questa impostazione rimasta, tuttavia, isolata. La dottrina prevalente (NUVOLONE, Il possesso nel diritto . penale, Milano, 1942, 283 ss.; GAU.O, .voce Dolo, in Enc. Dir., vol. XIII, Milano, 1964, 754 ss.; BRICOLA, Reati di sospetto, in Giust. Cost., 1973, 108 ss.) ha infatti escluso l'esistenza della categoria dei reati di sospetto quale tertium gŽnus accanto ai reati di azione e ai reati di omissione. Pi che di Çreato di sospetto È si dovrebbeá parlare piuttosto del Ç.sospetto di reatoÈ (DELITALA, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, 143), spiegando che il possesso solo un indice della possibilitˆ di.. commissione di un altro reato, non un elemento del reato. Non sono, in pratica, reati senza condotta; perchŽ Ç:il possedere senza dubbio una azione o per lo meno la presuppone.á necessariamente, tanto vero che, se il possesso non á volontario; come nel caso che gli oggetti vengano collocati da altri presso il soggetto a sua insaputa, il reato non sussisteÈ (ANTOLISEI, Manuale dir. pen., Milano, 1982, 185). Essi perci˜ non contrastano con il priná cipio di materialitˆ, perchŽ non incriminano uno stato individuale, ma il fatto materiale del possedere~ E tuttavia tale fatto non viene punitO in quanto tale, ma per il suo valore Çindiziante È, ed áperci˜ che, per la pi autorevole dottrina, i reati di sospetto Çrappresentano una plurianomalia, perchŽ investono i principi costituzionali non solo di offensivitˆ, ma della presunzione di non colpevolezza e della difesa (nel diritto al silenzio, alla non collaborazione), dovendo provare non il giudice la illiceitˆ, ma il sospettato la liceitˆ del fatto (titolo possessorio o detenzione della cosa). In mancanza di una probatio liberatoria plena, per ragioni anche da lui non dipendenti, egli viene punito, in definitiva, per un supposto pi grave reato, anche se non l'ha commesso o non ha intenzione di commetterloÈ (MANTOVANI, Dir. pen., Padova, 1984, 207 ss.). RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 222 zazione -postulando entrambi gli articoli una distinzion ontologica dei fatti .....;;.. si ricaverebbe altres“ dall'art. 25, ove si fa uso del termine Çfatto È in senso materiale, e dall'art. 27, ove si distingue fra la pena e la misura diá.sicurezza. áL2 ~_._ta fattispecie ._illcriminatrice dŽnunciata. consisterebbe in un coillportjl.mellto I10n ~esivo ¥ta esso . risulti 'fu .áconnessione con determinate condizioni persona.li deli'agente. In rrfa.iicanza di prova per fatti criminosi ipotetici, n~¥ˆncora_.Žompiuti, l'im~titato. verrŽbbe.ápunito per l'eventuMe intenzione. á ai col1'.11n~tterli {anche ~~. nella sp~cie, avesse voluto ad esempio servirsi dŽLcacciavite seque~trafo per riparare un ciclomotore). Di qui, 1'0j:>por.tun“tˆ .:... sottolineata'. dal giudice a quo -d'un riesame del reato di .Pericolo presunto, aUa luce del principio di .offens.ivitˆ, giacchŽ questo tipo di reato si giustificherebbe soltanto in una visione formalistica volta a s~ionare J.a violazione del . dovere di obbedienza delle norme stata.li. timitˆ costituzionale dei reati senza offesa si veda: FIORE, Il principio di offensivitˆ,. in Ind. pen.; 1994, Zl9). La ricostruzione della figura ha visto contrapposti due diversi indirizzi ermeneutici. . La dottrina pi risalente qualific˜ i reati di sospetto come reati Ç senza azioneÈ (il. BELLAVISTA li denominava infatti Çreati di posizioneÈ, in I reati senza azione, Napoli, 1937) e per la pacifica configurabilitˆ di reati consistenti in¥ uno statoá individualeá (i cui esempi> pi eloquenti erano rappresentati dalle fatt“~pecie degli artt... 707 e 708) escludeva che un comportamento materiale fosse sempre indispensabile per l'esistenza del reato. Fu in particolare il MANZINI (in .Trattato' di d“t1itto penale it., V ed., 1981, voi. I, 602 ss. e 649), a coniare la definizione Çreato di sospetto È proprio in relazione alle due contravvenzioni in questione, che incriminando il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli ed il possesso ingiustificato di valori, sanzionavano in sostanza una Çsituazione individuale È, che considerata in sŽ non costituisce violazione di alcun comando o divieto, ma che viene punita per il solo Ç sospetto È che desta. Il reato si concreta per un evento che, tuttavia, anzichŽ dipendere da un'azione od omissione, 'determinato da un apprezzamento dell'Autoritˆ giudiziaria in base a determinati elŽmenti stabiliti dalla legge. Ci˜ non significa che il sospetto sia srifficiente a supplire la prova di un determinato reato, ma proprio Ç il destare sospetto È che costituisce esso stesso reato, indipendentemente dal fatto che si sospetta commesso. Il possesso, si dice, non nŽ un'azione, nŽ un'omissione ma una ÇsituazioneÈ. L'azione di chi scopre il possesso, quindi l'omissione della giustificazione non pu˜ considerarsi elemento costitutivo del reato, essa invece condizione di punibilitˆ. PARTE I, SEZ. l, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 221 l'intenzione de1l'agente; per la seconda, il reato consisterebbe essenzialá mente nella violazione delle norme morali, fino ad appiattirsi sul peccato. Il diritto penale moderno dovrebbe ricercare invece, a parere del giudice a quo, una sintesi fra i due estremi, privilegiando per˜ il principio di offensivitˆ, secondo cui il reato dovrebbe estrinsecarsi nell'offesa o, quanto meno, nella messa in pericolo di un bene giuridico, non essendo concepibile un reato senza l'offesa di un bene: onde la necessaria materialitˆ del fatto, vera e propria garanzia contro le incriminazioni degli atteggiamenti umani che toccano la sfera interna del soggetto. Il principio ádi offensivitˆ troverebbe il suo fondamento ne1la Costituzione, che ha costruito una nozione cii reato come illecito tipico, comprensiva fra l'altro del requisito dell'offesa del bene tutelato. S“ che la categoria del bene giuridico si porrebbe quale limite all'arbitrio del leá gislatore, restringendo la cerchia dei fatti .meritevoli di trattamento penale soltanto a quelli effettivamente dannosi per la convivenza sociale. La costituzionaJizzazione del principio nullum crimen sine iniuria verrebbe desilnta dal principio generale della libertˆ personale, sancito nell'art. 13 della Costituzione, e potrebbe essere limitata dalla sanzione penale solo quando ricorra l'esigenza di tutelare un altro interesse di rango costituziOnale (J'integritˆ fisica, fa proprietˆ, ecc.). Ma la costituzionaliz cipi fondamentali cui si ispira il moderno diritto penale del fatto, che deve prendere in considerazione soltanto fatti positivi dai quali si possa indurre concretamente la condotta illecita e la sua offensivitˆ. Con i modelli delittuosi in cui si incrimina il Ç possesso in sŽÈ, cosi come nei reati di pericolo astratto o nei .reati di pericolo indiretto, il legislatore avrebbe invece operato un'inamá missibile anticipazione della tutela, con la conseguenza che, svuotando i fatti incriminati di ogni contenuto offensivo, graverebbe sulle relative norme . incriminatrici un'ombra di illegittimitˆ costituzionale, per violazione del principio di offensivitˆ. Certo non si pu˜ escludere che il legislatore fascista, pur avendo accolto dichiaratamente, nel codice del 1930, il modello liberale del reato come offesa a un bene giuridico (cfr. per tutti DOLCINI, Cod. penale, in MARINUCCI e DOLCINI, Studi di diritto penale, 1991, 24) se ne sia discostato nel configurare questa o quella ipotesi delittuosa o contravvenzionale. Ma chiaro che essendo pi o meno pacifica (a parte qualche voce isolata, pur autorevole: VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensivitˆ, in Scritti in memoria di Pioletti, 1982, 617; PADOVANI, Dir. penale, 1993, 102) la tesi secondo la quale il principio di offensivitˆ un principio di rango costituzionale (in tal senso infatti orientata la dottrina assolutamente prevalente, anche manualistica -ad es. MANTOVANI e FIANDACA-Musco: cfr. GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1968, 8; BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., 1973, 82; Musco, Bene giuridico e tutela dell'onore, 1974, 116; MARINUCCI e DOLCINI, op. cit., e pi di recente in Corso dir. pen., Milano, 1995, 75 ss.), qualora la norma, come accadeva per l'art. 708, si distacchi dallo' schema del reato come offesa a un bene giuridico non si presti ad una interpretazione conforme alla Costituzione, non rimarrˆ che sancirne la sua illegittimitˆ costituzionale, come correttamente ha fatto la Corte con la sentenza in rassegna (per una serrata critica alla tesi che, pur riconoscendo la rilevanza costituzionale del principio, afferma la legit5 Ii i i .~ I . I f 22Q !WlSEGNA .AVVOCATURA DBLLO STATO mitˆ costituzionale che riguardano l'art.áááá70.1;. in reladone alle stesse norme costituzionali. (1) (omissis) L .,.._.Nel corso. del proeedime.to 1penale a carico di StaD.koyjc Beta, trovata in possesso d'un caoeiavite della lii.gheiza d.i 38 centimetrˆ, n tiibunale per i áminorenni dell'Aquil;.i ha soliev~t(), in r~lazfone agli artt 3, 25 e 27 della Costituzione, questione dl Iegiôimitˆ costitiizionale delá l'ˆrt/701 defcoclice penale. e .á .. Pur n˜ri ignorando che la denunciata dispos“Zfone stata pi volte sottoposta.á al vaglio di questa: Corte (ia. quiJ!le, con la sŽnterlza n. ¥ 14 del 1971, mentre espfulgeva le condizioni personali rltritit non compatibili con l'art. 3 deUa Costituzioh.e; dichiarava tuttavia 1'fofondatezza delle altre áquestioni sollevate), il giudice áaá quo ritiene di poterla riproporre sotto nuo\ii profili. .á 1.1. -Alle origini del diritto penale moderno vi sarebbe, per il Colá legio rimettente, Ja diarlettica fra il principio di offensivitˆ del reato e la cohceziorie dell'illecito penale quale mera violazione d'un dovere giuriá i:lli::9;.fralˆ c˜ncezione oggettiva á.e .quella soggettiva del reato. In base alla prim~, verrebbe punita l'offesa al bene . protetto a prescindere dalá d)' Osservaztoitt sui reati di s˜$pifo iilia luce della pi recente giurupruá denza: . cosiitUztonale. . . . . .á.á: . í) S~n:il:ira chiaraniente ispirata a4 .esigenze di razionalizzazione e di Ç sveccliiamento È tlel J;istema .penale Ja Jnagistrale sentenza della Corte che si on:unenta,. con la quale coraggiosamente :il . giudice delle leggi incide .sul motlello deUttuoso dei c,d. reati.cli mero.¥sospetto, dichiarando .l'illegittimitˆ costiá tllzionale . ¥della contravvenzione.. dell'art; 708 .Cplicabile, á t:h altrimenti non avrebbe avuto senso deferire al Ministro dei Lavori Ptibblici, di concerto con altri á Mfuistri interessati, e addirittura previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la emanazione di regolamenti che individuino le disposiZfoni normative incompatibili ed indichino tŽrmini ádella relativa abrogazione. á PAOLO di TARSIA cli BELMONTE CORTE COSTITUZIONALE; 2 novembre 1996, n; 370; Pres. Ferri, Est. GUizzi; mterv. Pres. Cons. Ministri (avv. Stato di Tarsia); Reato hiáágenere ¥ Reati ccl... di sospetto á.Possesso ingiustificato di. vafori ex art. 708 c.p. ~ Violiizione dell'art. 25 secondo comma, .3 e 24 secondo comma. Cost.. . Illegittimitˆ costituzionale ¥ Possesso ingiustificato cli chiavi alterate o di grimaldelli ex art. 707 c.p. ¥ Violazione dei principi cli áoffensivitˆ e cli ragionevolezza (artt. 25, 27 e 3 Cost.) ¥ Insussistenza. E costituzionalmente illegittimo l'art. 708 cod. pen. perchŽ viola l'art. 3 e 2S Cost., memtre non appaiono fondate le questioni di legittiá 118 RASSEGNA .AWOCATURA DJ1l.L0 STATO del :bi'lancio idrio ad evitare ecedenze di prelievi rispetto alle disponiá bilitˆ nell'area di riferimento (art. 28, comma 5, in relazione all'art. 3 della legge n. 36 del 1994). :B, inoltre, .previsto. un periodo transitorio per l'esercizio del diritto al riconoscimento o alla concessione di acque a salvaguardia di coloro the:utilizzˆvarto acque che hanilo assunto natura pubblica (art. 34, della legge n. 36 del 1994)... :Valela: pena, infinŽ, di segnalare che; a norma del c.omma 4 dell'art. 1 della legge in esame; le acque termali minerali e per uso .geotermico non rientrano ne1la. disciplina della legge n. 36 del 1994, essendo, invece, regola¥ te da áleggi .speciali;. Concludendo, .la norma denunciata (art. 1, comma 1, della legge n. 36 del 1994) certamente rientra tra le disposizioni costituenti, ai sensi slatore che fornisce l'interpretazione autentica e con eccezionale tempestivitˆ; visto che la legge n. 37 viene inunediatamente dopo quella n. 36! In effetti, che senso. avrebbe, dopo una. categorica affermazione di demanialitˆ di tutte le acque, il richiamo di una normativa che átuttora presuppone l'esistenza di acque ilon pubbliche nel senso tradizionale del termine? E ancora: che senso avrebbe la previsione di acque private, implicita, ma univoca nell'ultimo inciso dell'ultimo comma dell'artá á942 cos“ come modificato, ove si legge Ç laghi, lagune ¥e stagni appartenenti al demanio pubblico? È. La nuova legge quindi, e la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale, fermo il. significativo spostamento da demanialitˆ a disciplina dell'utilizzazione, sembra non incompatibile con un permanente libero diritto di privati. ..át!.. quindi á possibile immaginare, salvo approfondimento sul contenuto giuridico di. quello che la Corte Costituzionale definisce uso in regime di libertˆ (' 'un diritto reale? un uso di un c.d. bene globale, in via esclusiva? e se cost fosse,vc' una categoria nuova, tanto lontana da uno ius in re, quanto da un uso .eccezionale di un bene demaniale?) che la ben nota ÇattitudineÈ delle acque a soddisfare un generale interesse, secondo il sistema del T.U. del 1933, sia tuttora concetto applicabile ed operativo. t!. alla luce di questa esigenza che si deve forse intendere laá norma tran' sitoria di cui all'art¥ .34, pur essa richiamata dalla Corte Costituzionale. Questa normaá. estende da uno a tre anni ,fi termine stabilito a pena di decadenza dagli artt. 3' e 4 del T.U. 11 dicembre 1933, n; 1775, per far valere il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque Ç che hanno assunto natul'a pubblica a norma ''dell'art. á l, Primo comma, della presente legge È. Premesso che nessu.n argomento a sostegno :di unaá tesi contraria a quella sin qui esposta pu˜ trarsi dall'aver l'art. 34 áribadito il concetto di natura pubblica delle acque; ben noto :essendo che corretto criterio ermeneutico non certamente quello di interpretare la definizione prevista da una legge utilizzando una norma 'transitoria che sui concetti generali e sulla natura degli istituti previsti dalla álegge mm ápu˜ che essere ripetitiva, si deve osservare che lo spostamento del termine stato razionalmente previsto dal legislatore proprio per tener conto della nuova ' rilevanza pubblia delle acque e della prevedibile modifi cazione dei critri per l'iscrizione delle stesse negli elenchi. Infatti nel sistema legislativo del 1933 vi era, netta, la distinzione fra acque private ed acque pubbliche e non era posta in risalto la rilevanza pubblica delle acque indipen dentemente dalla loro attribuzione al demanio dello Stato. t!. in questo senso PARm I, SSZ. I, GIURISPRUDENZA .COSTITUZIONALE 217 analoghe r~ocolte di acque piovane des~inate a singoli edifici con ambito collegato aJ,l'.edificio e pertlnenze relative (art. 28, commi 3 e 4, della legge n. 36 del 1994). L'utilizzazfone delle acque sotterranee per usi domestici continua ad essere regolata dalle. ampie possibilitˆ accordate dall'art. 93; secondo comma, del r.d.'11 dicembre/1933i n¥ 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) al proprietado del fondo, restaná do compresi tra gli usi domestici' non solo quelli strettamente inerenti a casa di abitazione, ma anche finnaffiamento. di giardini ed orti (intesi, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, come unitˆ colturale fa. militare), e l'abbeveramento del bestiame. g stata introdritta e$pressamente la soggezione ad un .obbligo generai.e di non compromettere l'equilibrio far riferimento all'istituto della proprietˆ. Cos“, ad esempio, la legge 26 dicembre 1977,. n. 968, stabilisce che la fauna selvatica costituisce¥ patrimonio indiá sponibile dello Stato .ed á tutelata nell'interesse . della comunitˆ . nazionale, ove nettissima la duplicitˆ di affermazione e la distinzione fra diritto di proprietˆ (pubblica) e funzione di tutelaá.(pubblica .anch'essa). Se . áil legislatore avesse . davvero .¥. inteso istituire proprietˆ demaniale su tutte le a<;quef non avrebbe usato .l'incongrua espressione Ç la raccolta di acque piovane ... libera È nel . terzo comma dell'art. 28:. l'aggettivo ha invero un senso (pure nell'uso e nella tecnica legislativa) con riferimento . ad una ¥res comunis omnium come la pioggia ed C˜rrettamente usat() in un corpo di norme che preveda u:na serie . pi o meno diversificata di limiti o condizioni o modalitˆ di utilizzazione di un c.d. bene globale, per quei casi in cui l'ordinamento ritenga di . non. dover ulteriormente sacrifiŽare la libertˆ dei singoli. Non invece affatto conseguenziale nŽ tecnicamente correttoá che si usi quell'aggettivo .in una situazione che1 p'er essere di . affermazione ádi dominio assoluto e totale, .potrebbe consentire la previsiOne di una concessione, di un uso¥ .cio eccezionale .di un ábene demaniale, previsione che espressamente esclusaá dal successivo.á comma dello stesso. ¥articolo. Nel sistema di utilizzaziOne di acque piovane per uso agricolo o per singoli .edifici, poichŽ previsto che la raccolta libera, non richiede nŽ licenza nŽ concessione, ma non f limitata alla pioggia che direttamente cade nella cisterna :o nell'invaso, giacchŽ. áconsiderata la possibilitˆ di realizzazione di manufatti quali dighe e sbarramenti che. necessariamente presuppongono acque correnti (art..28, quarto comma); giocoforza .ipotizzare acque private o perlomeno acque di privata utilizzazione; come in effetti ipotizza la Corte. Un corretto .principio ermeneutico impone. allora di áritenere l'armonia fra l'art; 1 e l'art. 28 anzicb,Ž .il contra$to, .contrasto che vi sarebbe se il ÇpubblicheÈ usato nel primo . articolo della legge significasseá¥ Ç demaniale È, senza considerare una pratica impossibilitˆ di applicazione della legge: come si .fa a stabilire quale sia l'acqua piovana fluente verso la diga e di cui sia liberˆ la raccolta? Si . deve ancora osservare che la legge n. 37, promulgata in quello stesso giorno 5 gennaio 1994 in cui fu promulgata la n. 36, modificando l'art. 942 del codiee civile -.che disciplina la proprietˆ di acque ed alvei -nel suo s~ondo commaá affern;ia che Ç s.i intendono per acque correnti i fiumi,. i torá renti e le altre acq.e definite ápubbliche dalle leggi in materiaÈ. , . . Qui non .solo si ha la prova che ;l'interpretazione soprasostenuta dall'art. 1 della legge. 36. quella corretta ed unica possibil, ma addirittura il legiá 216 . RASSEGNA AVVOCATURA DELLo STATO spostl:\ll'.\ento. del b~centro del &istero.a delle acque pubbliche verso il regime. di utilizzo, piutt<>$to che sul .regime di prQPrietˆ; Inoltre, non vi una generalizzata ed indiscriminata forma di pubblicitˆ (e regime con~ssorio di uso) di tutte Je acque, in q.anto la stessa legge. prevede1¥ prlvil~iand<>le, talune .. utilizzazioni tradizionali carat~ izzate da eli!Clusione :di interes.se generale. Vige u.n regime di Jibertˆ (nel senso che non richiesta licenza a con.cessione idi derivaziQne, ¥ferma .ál'osservanza. 4eUe ponne. edilizieááá e di sicJJrezza e .delle. altre spec~i) per aa raccolta. di acque pjovane in invasi e . c:;isteme, purc;M $iano al servizio dei fondi agricoli cui si riferisce l'invaso o la cisterna,. in qU3nto l'acqua raolta vi~ restituita al s.olo e non altera l'ambiente naturale. La ste11sa . lfbertˆ sussiste per In áquesta prospettivaá l'assoluta mancanza, nella :relazione ¥.alla legge, di ogni rife~~tQ. aUa affermazione che. di. per sŽ. sarebbe .stata rivoluzionaria (se il Ç pubQllcb~ ,. dell'art~ J ciavessi;: . leggersi. Ç delllani!l]i È),. lungi dal pater essere iiidice df 'superlicialitˆ: del facitare di leggi, cdme pur da taiuna si era sospettato; ¥. va¥¥.¥ fu.vece .¥ considerato proprio sintomo fulportante. della volti.ntas legis di consid~:l'are l'aggettiva usata in 11ensa .¥nettamente¥ diversa da quella accolto nel T.U. del 1933 e nello stesso codice civile (art. 822), frutto di una elaborazione coeva e che a quel Testa unica rinviava. E ci˜ a maggior ragione, in quanta dai vetl::iali dei lavori parlamentari risulta che riferimenti alla demanialitˆ .delle ¥. acque erano stati pur..¥espressamente posti, ma evidentemente rattenzione . si era rivolta alla ben ¥. pi determinante necessitˆ della tutela delle risorse , idriche (v. ad esempio; seduta della Camera dei Deputati marted“ 15 á¥giugno .1993; pag. á56; Sottosegretario á¥di .¥ Stato Cutrera: Ç ..¥ tale posizione dell'esecutivo ¥deriva ..;; dalla constatazione che il provvedimento prevede idonee disposizioni per il rit:onoscii:nento del valore sociale di una pi ordinata distribuzi˜ne della árisorsa idrica compatibilmente con le problematiche amá bietitali ;;;È; ivi gioved“. 4 marzo 1993, pag. 41, il relatore Galli .che pur prende lˆ parola dopo gli ihterventi dei Ministri interessati fra i quali il Ministro Merloni;: che aveva fatta riferimento all'introduzione del principio della generalizzata demanializzaziane di tutte le.¥ acque sotterranee e superficiali, peraltro senza approfondirlo -marted“ '2 marzo 1993, pag, 66 -, affronta esclusivamente. á i; problemi attinenti al oontrollo delle risorse idriche; vero che da parte: di relatori di minoranza -Valerio Calzolaio, ivi, pag. 42 -era stato fatta . ¥riferimento al principio. di pubblicitˆ intesa come demanialitˆ, ma altrettanta vera che. altri avevanoá sostenuta áil principio contrario -v. Augusto Rizzi, ivi, 25 marzo 1993, pag. 33 -sicchŽ in definitiva alla formulazione legislativa ¥ della norma cos“ ácome definitivamente approvata che deve farsi riferimento), Le espte$Sioni usate dal¥ legislatore nella legge, le loro concatenazioni e l'esaltazione dell'aspetta finalistico sana in linea con quanto sin qui detto: infatti .la dichiarazione d“ pubblicitˆ immediatamente congiunta, come ha esattamente notato la Carte ..Costituzionale, ( Ç e costituiscono È) con l'affermazione . -della necessitˆ della salvaguardia e della utilizzazione della risorsa secondo criteri di solidarietˆ; con una accentuazione di questi aspetti, nel terzo comma dell'art. 1 (ma tutta la legge impostata su queste esigenze: v. art. 2, art. 3, art. 5, ecc.) che tipico dei sistemi di norme sulla tutela ambientale. Ç Pubblico È perci˜ non in antitesi a Ç privato È: ben diverso il tenore delle leggi e diverse sono le á espressioni usate quando si . voluta PARTE I, SBZ; I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 215 future) all'integntˆ del patrimonio ambientale, -nel quale devono. essere inseriti gli usi delle risorse idriche= {art. 1, conm:d Z e 3, delfa legge n. 36 del 1994). In sostanza;-la Çpubblicitˆá de1Ie'acque È ha riguarooá al-regime delFuso di un bene divenuto limitato, come ris˜rSa:-comune, mentreil regime (pubbHco o privato) della proprietˆ del suolo in;cui esso contenuto diviene illaiffernte in questa sede di co:i:itroHo' dfcostituzionalitˆ -del.l'art. 1, comma: l(della legge :n. 36 del -1994; potendo formare -oggetto di tilla que.stiort di legittimitˆ costituzionale solo in presenza di acquisizione -:coatti~ va di manufatti e opŽre o terreni necessari per la ,Captazi6n:e o l'utilizzo; 4. -La dielll:ˆrazfone anzidetta diipU.bblieitˆ-tU:Cttitte le acque non deve indurre ad uh equi'voco: l'interesse: generaleá a1la base¥ della qualiá ficazione di pubblicitˆ di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o;' oonsentitot, ma questo interesse prespposto in linea di :priildpiŽi';~isteritl:Fin' fefazionŽ a.Ila Hniitatezia delle. disponibilitˆ e ali~ t\sig~ '1idofitarie_ (s.PeciŽ_ in uria pfoiezione'\rerso i[_ fuui˜J, di uso delí'.acq)la, á~u~c~ôibii~. anche pot~nz,ialm~tŽ, di' utllizzazion,e. ~01iit.rlante con gli interessi genera.li.. La. nuova legge n. 36 del 1994 ha accentuato lo /' ... :-. -::,,. . . .. . . 1l. soltanto con l'acquisita sensibilitˆ ai problemi dell'ambiente e con la consapevolezza che l'aumento .-notevole della popolazione mondiale -Un.poneva la ánecessitˆ di 'un.á controllo: dell'uso di beni che, .. pur.. finiti come .le risorse idriche, i mari, l'atmosfera terrestre, erano, fino a cinquanta anni-fa, in -un rapporto tale rispetto alla loro utilizzazione, da poterli considerare pratica, mente inesaur~bili, che inizia una legislazione tendente a. disciplinare l'uso delle...c.d. risorse mondiali. é in queste leggi che si trovano espressioni di riferimento agli 011ganismi.. pubblici delle funzioni di salvaguardia delle risorse. V. ad esem.pio la legge 10 marzo 1976, n. 319, sulla tutela delle. acque d-all'iná quinamento, la legge 13 luglio 1966, iL 615, c.d. antismog, la legge 8 luglio .1986, n. 349, che, .istituendo il Ministero. dell'Ambiente cui attribwsce la funzione di conservazione e valorizzazione del .patrimonio nazionale ¥ e la difesa. delle risorse naturali dall'inquinarne;nto, consente di affermare la rilevanza giuridica (ed il potere d'intervento.¥ pubblico su) dell'Ç ambienteÈ in una accezione ben diversa da quella che. caratterizza dt rapporto bene-diritto di proprietˆ (in dottrina -,. v. autori citati. fu voce Ç AmbienteÈ nell'Enciclopedia giuridica Treccani -si pone l'accento; nonostante posizioni diversificate, sul concetto di tutela): Sottoi questo profilo significativo-che lo stesso relatore della_ legge n. 36 del 1994, nel suo specifico intervento, riportato in parte nella nota. (1)., .pubblicato nella guida operativa alla nuova legge. (ed;.. IRSI), giˆ citata, abbia sentito la necessitˆ di una precisazione in merito alla questione df)lla pubblicitˆ. delle acque ed abbia espressamente rilevato che, con 111 dichiarazione contenuta nell'art. l, non .si . tanto voluto statalizzare quello che era nella disponibilitˆ privata, bens“ recuperare una moderna accezione di Ç beni comuni globali È. é significativo ancor pi che proprio il relatore della legge abbia marcato il concetto che l'art. 1 ha praticamente introdotto nella legislazione e nella prassi amministrativa valori tesi a riorganizzare i servizi idrici per guidare in modo rigoroso gli usi della risorsa-acqua. Come si vede, siamo lontani dal concetto inadeguato, angusto e meramente proprietario dellaá ¥ demanialitˆ. I I -iOirico~ “i.dadottare una serie di :rnisuredfftutela e¥-di p:dodtˆdell~so dell acque -intese; come risorse; C˜D criteri: di utidizzaziooe>e rlí :reimpiego in¥ dirizzati al risparmio, all'equilibrio e al rinnovo delle risorse medesime; ---'--Di --qtii la esigenzaáá avvertitˆ -dalloá-~ stesso-iegiSfafor' di Uri maggiore futerveht˜ 'pubblico ¥-C˜:tii::entrat˜ sUll'Intef˜ $Žtt6re --dŽll'tiscf-delle~a&Jue, sd#˜postq¥á a.1á-ám.tod˜ ádllar{>rogi'a~orie;-ááaetfa:'vigilifuZaá-eá'.de1áácoilt. roll“f edllgato ad una UiliialŽ diChiafazfone d.i¥prfuCipio/:geneTale e programmatica (art. 1, com““ia 1/dŽlla legge h:/ 36 def1994), dfpiibbliCitˆ d1 tutte te >acque supei'fid~' e sotterranee/ ili.dipendentemente dalia estrazione d~F sottpsuoJ.˜. Tale dlchiˆrazfone accompagnafa drufa. qualifibazione di Çrisbrsa $ahiaguar~tˆ Žd-utilitfa(a ¥ secondo Ciiterf di s˜lidaxi~k Qtiesta fmaiitˆtafisa.l'VagUatdi'tCvuf-n'; ~ubifo' dopo; m-mod˜ esprSso -rfo˜ililessa-ˆl-diritto f˜n!damentaie de1l'timrio {e delle ágenerazioni bero potuto_ essere ragionevolmente escluse quelle acque 'che per la. áloto estrema saltuat_“eta non¥. Ji,\sciano trace permanenti, di alvei e-ripe, il che avrebbe consentito di itwlud:ere nella pret\lisione .legislativa le fiumare, saltuarie Si: nelJ()ro .~corr.ere,n:na pe:l'n'lanenti ..neglLalvei e. ripe, ma di escludere -i riga¥ gnolilungo la strada e.¥ simili) non c':S ci˜ che la sentenza della Corte Costituzionale ha intuito con chiarezza quando;. -partendo dˆllˆ-osservazione cheá Çle innovazioni introdotte nella legge de“rlin'Ciata nori sono del rilievo e del segno affermati dall'ordinanza del giUdfoe a qU:o È; ba raccordato la dichiarazione di pubblicitˆ di tutte le acque -sign“fi"cativamente dŽfinjta Çdi priJ:lcipio, generale o programmatica È -con la finalitˆ ¥¥ di sawagtlaroiˆ; -ásubitoá aggiungendo che tale dichiarazione di pubblicitˆ Ç no. deve h1durre ad un _equiyoco È. Quale sia questo equivoco, che la Corte autorevbliliente invita ad evitare,_ la sentenza stessa, con il suo pur pr.dente i.'gOffiŽll~i;tre, _tll~l q.ale la contrapposizione fra utilizzazione e proprieta. .. ˆpperia accrinafa; a darlo sostanzialmente per scontato: le esigenze di salvagl:la.rdia non escl#oI1o ipotesi di proprietˆ privata. -Diversa, infatti , sembra suggerire la Corte Costituzionale, innanzitutto la valenza dell'aggettivo Ç pubblico È nella aq:ezione del legislatore del 1933 rispetto 1tcquello deL1994. ---- Allora iioii. efˆ neltˆ sensibilitˆ: sociale; nŽ nell'ˆttenzione del' legislatore, nŽ nell!elaboi~iione -della -dottrina giuridica il riferimento di pubblico ad una fiitizfone amriimisfr“itiva dl¥¥ tutela _cl:ell_'ˆni,biente á e á-si privilegiava il l:nomento proprietario su quello funzionale: ne rende convinti la stessa antinomia fra p.bblico e t?rivato i;iferito all'attitudine delle acque ad.il usd di pubblico generale interesse. Del resto lo-stesso áart. 822 del codice civile, approyato nel 1942, ma frutto di una elaborazione .. pi che decennale, dicl;liara appartenenti al demanio dello Stato i -Ç fiumi, i torrenti, -i laghi e-le altre acque-. definite pubbliche dalle . leggi in materiaÈ in un contesto legislativo in cui pubblico si identificava con demanio. Non per nulla il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che -Ç fanno parifueilti parte del demanio Pt1bl>Iici>... È. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA. COSTITUZIONALE Comunitˆ europea, e .della raggiunta consapevolezza della limitata disponibilitˆ idrica, emerso un maggiore interesse per la protezione delle I ~ acque. In particolare ['attenzione si soffermata sull'acqua .(bene primario della vita dell'uomo), configu+ata quale ÇrisorsaÈ da salvaguardare, sui rischi da inq~~namento, sugli sprechi e sulla tutela dell'ambiente, in un quadro <;omplessivo caratterizzato dalla natura di diritto fondamentale a mantenere integro il patrimonio ambientale. L'aumento . dei fabbisogni derivanti dai nuovi insediamenti abitativi e ¥dalle crescenti utilizzazioni residenziali anche . a seguito delle tecnologie introdotte nell'ambito domestico, accompagnato da un incremento degli usi. agricoli produttivi e di altri usi, ha indotto il legislatore (Jegge 5 gennaio 1994, n. 36), ádi fronte a rischi notevoli per l'equilibrio del bilancio cessive all'emanazione della legge -le pur giuste osservazioni dell'onorevole Giancarlo. Galli. (l). Se .si fosse "dovutO. dare per scontato che pubblico significhi demaniale, sarebbe statoá¥difficile evitare l'assurditˆá di certe conseguenze: sono pubbliche I le acque scorrenti nei compluvi al cui interno si raccolgono le acque piovane? sono pubbl“cheá le acque piovane correnti nelle cunette a lato delle strade? sono pubbliche le acque .. che á scorrono -pur alimentate da sorgenti -in rigagnoli di minime dimensioni? e, se cos“ dovesse affermarsi, la distanza I prevista dall'art. 96, lett. fJ del r.d.. 25 luglio 1904, n. 523, dovrebbe essere rispetá ~ tata iná ognuno di questi casi? ed altrettanto la distanza di 150 metri prevista dalla legge Ç Galasso È (n. 431 del 1985), come zona di rispetto lungo i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche? e sullo Stato avrebbe I gravato l'obbligo di manutenzione delle rive e degli argini di ogni rigagnolo? e la, _violazione di questo obbligo -di impossibile rispetto -avrebbe comá I portato responsabilitˆ per danni della P .A. e illeciti penali per i suoi dipendenti? Anche se ad alcune di queste domande si sarebbe potuto trovare una soluzione meno drammatica di quella che viene presupposta (ad esempio, avrei> (1) Osservazioni che sono illuminanti della J?reoccuyazione che potesse arrivarsi a concludere che il legislatore Ç plus dixit quam volutt È! Va la pena di riportarne in questa nota i brani pi significativi: ¥ A questo punto mi pare necessariˆ una precisazione in merito alla quŽstione della " publ>licitˆ-delle acque ". Con la dichiarazione contenuta all'art. 1 non si tanto voluto " statalizzare ¥ ci˜ che era nella disponibilitˆ privata, bens“ recuperare -per quanto possibile -la nozione introdotta dal ¥ rapporto Brundtlant ¥ di " beni comuni globali ¥ (oceani, spazio cosmico, ecc.) ¥á ÇNel nostro caso in particolare, si tratta di far emergere una questione su cui lo stesso rafporto Brundtlant tace: quella del dominus È. Ç Ne sistema giuridico la nozione di bene infatti legata a quella di dominus È. ¥ Non c' quindi dubbio .che occorre sciogliere il podo legato alla individuazione dei soggetti titolari del " dominio " sui beni ambientali: gli stati oppure i cittadini del pianeta? Le generazioni presenti o anche le generazjoni future( ¥. . á á ¥ :I:. .evidente come in prospettiva vi sia la necessitˆ di 'l!n diritto com1.1e internazionale intorno ai beni non definibili in sensoá classico, ma che svolgono una funzione insostituibile ed il cui valore pari a quello che si pu˜ attribuire alla vita È. ¥ Allora dichiarare la natura pubblica della risorsa acqua non significa tanto " stataá lizzare ¥ quanto porsi in questa nuova prospettiva, lavorare per una forma di Stato che consenta di attuare i principi di solidarietˆ economica e sociale per realizzare uno svilupposostenibile.¥. Ç Si profila cos“ la concezione di uno Stato portatore di valori non immanenti alle presenti generazioni ed aperto al superamento di tutti i confiniÈ. Ç In conclusione, porre i principi dell'art. 1 a fondamento della rior~anizzazione dei servizi idrici significa introdurre nella le~slazione e nella prassi ammimstrativa precisi valori (morali ed ambientali) capaci di guidare in modo .coerente e rigoroso gli usi della risorsa-acqua e dei servizi. e.annessi ¥. Cos“ si esprime !'on. Galli, nella ¥ Guida operativa È della legge pubblicata dall'I.R.S.I., 1994, p. 32. a.eque dellago in contestaiitine sarebbe giˆ $tato affermato:' mdla sentenza di primo gradne infondata; in quanto lˆ natu:ra pubblica( del lago eta stataoggŽtt~ di appello/ed ¥ implicito nella tirdil.1ˆtiza di timessiMeá che la sopfil:#efiuta. legge.5 gennaio4994vn~ 36, ˆrt>l, c<:>nn:na l (della cuiá cO. ¥~:=r=:E~s;er1= nunat~'('bqnt~$.tata) pubblicitˆ di ttl.ttele atq~senza:distinzione.á di'~~ii.~i~~~~~~.~=.:~ cafˆtferfuizibri in d:r~Žrnfo'dell;“nteresse. pubbôc6, correlata all'aumento'deffabbisñgrif~ a.n~{litnitatezza' clelie dispcmib“litˆ e ai r“schi concreti di peri.uda pef f clivef$f ~“. (:i."esideriZiali, indul;tri~li. agricoli)' la cui pre'rillrienza vŽnufa rie{tenipo ad: ˆssii“tlere conriotati diversi. Ne“i10 '$tŽs~oáfeffipci; soprattutto á sotfo á1a spinta di una serie di iniziative iri turtbifo europeŽl '(a 'co:mim::fare dalfa Carta europea dell'acqua, al?:P~?Yl:\tll il 1~ ~ll~~fO 1968 dal Consiglio d'Europ~) e di direttive della ..áá.. á.á. á:..á.r:áá ..¥.... /Veniva infatti spontaneo~. a chi avesse consuetudine con la previgente nonnativa: fu ml:!.teria, immaginare che il legislatore avesse voluto innovare profondamente il sistema precedente, mil quale l'attitudine delle acque a siJd4jsfate un. pubblico: : genei;ale interesse costituiva il discrimine fra acque .dell'laniali ed . acque private t ad identificare perci˜ la dichiarazione di pubblicitˆ dndiscriminata con una¥¥áá altrettanto indiscriminata ádichiarazione di prop; tietˆ :demaniale> con le varietdmsiderazioni .ehe ..sono state fatte; v. ad esempio, ERNB'$'má .cQ.NT,8 (Il demanio. idirica-:secondo .la legge 5 gennaio 1994, n. 36, in Ras.s..-á. GiUr¥ 4ell'energia ,ezet.trictt; 1994, p. 613) .¥ il. quale, pur criticando la legge e giungend~ ciil .sospettarla á¥di illegittimitˆ co$.utuzionale, illegittimitˆ poi sollevata, á dal¥ Tribunale . ¤:upedore .. delle.: acque: ápubbliche; .. e pur avendo tenuto presente. il PO$Sibile duplice significˆto di pubblico (con riferimento cio alla tutela al:nbintale e á alla proprietˆ. demaniale), concludeva nel senso che il nuovo .. legislatore avevaá effettivamente inteso porre una equivalenza .fra Ç aml:iiente È e ¥. Ç demanio:~á: eáá. ne critlŽava giustamente le assurde conseguenze. In; effetti questa identificazione . o equivalenza, come' in sostanza ha ben evidenziato con ála sua prudente. motivazione (nella quale¥ infatti non si parla mai di dŽmanialitˆ) la sentenza che. siannota, che era eccessiva, pur seá.la lettera della.. legge poteva suscitare inquietudini derivanti fors'anche da un uso improprio dei termini, a correggere i, quali poco valevano -perch sue 211 (ami$$1:$). i, ~.La questione ~ott-Qposta aJl'esame della Corte rjguarda l'art. l, comma 1, della legge S gen:n,~J994, n. 36 (Disposizjo:p,i in materia I ~ dirisorse idri~he}, nella parte in cui st:a˜ilisce :<;:he Ç tutte le aq:ue ásuperficiali- e sotte:rran,eei¥.~orcl:lŽ non es't“r,atte. dal so.ttosuolo, sQnopu˜blicl:leÈ. Tale ne>nna, ad ;aY:Vi.so del Tribtmail~ superiore delle !:!-eque pubbliche, si P<:È:rebbe:hl ce>ntl'.asto con g1i artt. 2, 3, e: 4z, della Costituzione; in quanto I paxifi1:1hi;irel:>!le :t.tte le li!-C'l¨ inclis_riJninatament:e;.¥ sia.á che abbiano attiá tudine :ad.¥usLdi.¥ pubbli¨ , mterea:S:e~ si&.á.. che:. nQllála a.QQian.o¥. e . le .ásottrarrebbe :~:tegralmente' all~ :proprietˆ privata; trlilscl:l,;i;aniloŽ:i; lhniti della solidarietˆ economica e soc;iale, norichŽ -~ tnotivt ~Ile co;nsen~ono. una ragi() ne:ve>Je parifici..ip.ne ,U cose diverse o discrilpln,~iol'.le.di, cose; uguali, e !e . }-ˆgioni, ~be PPs~opo g~ustificare)a á. proprie,!ˆ "imbblica, e..rea:nd.o. un n'-ln?. !iein,~ia_ ~u~Ws9.ááil} .:et# -l;miei;~se. pu~~H9~s.*o .á ~ss~l;lle, c.arˆtteri gener/illissimi. Sec;on4ql'c;m;\inan,za ,4el co!legiQ ,ritnettente, '1'aqqu,a sarebbe ~b~e..~ss.en;i~~9,ei4.~yita, .in~.nori Up l?~Jle.i:i~tariq, esi$t~o-qU.~titˆiofJíte e ~a proprietˆ p.J:>blica di .tutti i J~rrjfoii 4~ho. stai:O mcli.i .ii sia p;resenza 4i acqua. tenorme costitUzion~iricliii.\Illatenon consent1rebbeio, ií:ifatti, .(( l'~tegrale trasferimeJ; lto di ti,ittele aceon una. dichiarazione (art. 1, prirho comma) che,=ártella sua assolutezza, aveva suscitato non poche perplessitˆ: a fronte di un sfstema che correva sul duplice binario del privato á e del pubblico e che a questo perveniva soltanto a seguito della constatazione á dell'attitudine delle acque, superficiali od estratte, a soddisfare un pubblico interesse,.á parve a molti inapplicabile e soprattutto viziata . di illegittimitˆ costituzionale, una norma che, innovando totalmente il sistema . precedente e introducendo deroghe di difficile comprensione (v. ad es., art. 28 della legge), stabiliva categoricamente che tutte le acque superficiali" e sotterranee, ancorchŽ non estratte dal sottosuolo; sono pubbliche e costituiscono una risorsa che salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietˆ. 210 <'á ' :i;t. .;.;;... Cosl: verificata. 'l'intrinseca ragionevolezza della n<;>rma, si pu˜ osservare ehe~ assfoura:ndo allŽ pattistnrinenti di segno opposto ma ¥ á á. ááááá á á¥á¥ i .á.á.á á <.:-: áá. áá <á :ArgQll',lenu ln. sen$o conttal'iQ: ':t~(XP'. P!lssonQ¥JitJlment.e trarsidai novel~ latltesti 'd.egliJ~;Utt. ~83 e 351,Qd., proc¥ civ., dove la.scomparsa deHa, possiá bUitˆ di árev>,a,. stgil,Jstifi~, pon ~ ge1:1;erale.previsi9pe dj provv:isoria ese.tiYi~!\+ inlix9:d<)tta¥ dal.l'art, 2sa.,, :: á.....á áá ,A.or .meJJ.q Pertine:rite .~Aila¥:i::0:n,si4er~si il richiamo. alla nuova norá mativa sul reclamo dettata con riguardo al procedimento cautelare :u;nj;. fo:t::cne;. !lttesa I.'evidente estraneitˆ (j.el tema della revisio priori:> instantiae i::isl?ettC>. ~Ile; c;>ndizfoui..¥¥.41... esŽit'.iibili:tˆ del decreto in pendenza. di oppo siiione. / ;' 'á : . ..... ááá..á . .. . . . . /¥ q.~t~ i4fl.e ˆfc~e;iium ~Ç>mparationis costituito dall'art. 186-ter cod. p;l:0: Cilv,,.q.~sti;i, :corte,'I1eli~ citata sent~D.za n. 65 del 1996, ha giˆ precisato che ~'ordinanza prevista dˆ tale. norma inerisce ad un diverso 'contesto prqessuale~ s“ che il regime cui essa assoggettata non pu˜ essere comparato con quelloá felativo áa1 provvedimenti che sospendano o conceá clano la: iprovvis~rfa esecl1zi()tie del decreto ingiuntivo. CORTE COSTITUZIONALev 1~ luglio 1996 n. 259 -Pres. Ferri -Red. Chieppa -Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Fiumara). Aque pulibllcbe e priv~te ¥ Acque superficiali e sotterranee non estratte á d!ll 'sottosuolO ¥áCarattere pu)>blico -Sottrazione al dominio privato di tutte le acque in In.od() illdiscrbninato a prescindere dalla sussiá stentˆ di un ihteresse ptibblko da tutelare -Modificazioni legislative dei regime ¥. df. tittllZzaztoile o .¥ dl proprietˆ giustificate da intervenute áááá trasformazioniá della iilevama pubbliŽaá dei beni e dell'interesse gene .raie¥ Risorsa salvaguardata edutiliZZata Secondo criteri di solidarietˆ . Ragionevolezza .della. scelta: del legislatore ¥ Non fondatezza. (.Cos~;, artt. .“, 3á e 42,. art. 01,.¥l;; s gŽnnaro 1~>.ili 36)~ .á áL'art 1 della tegge 5 gen.nai81994 n. 36 che dichiara che tutte le acque, superficiali e sotterranee, ancorchŽ non stratte dal sottosuolo, sono pubbl. iche, áha inciso sul riegime di utilizza delle acque áá imponendo la salvaguardia di una árisorsa divenuta limitata, piuttosto che sul regime di proprietˆ. (l) (1) n contenuto giuridico della dichiarilzione di pubblidtˆ delle acque affermata dalla legge n. 36 del 1994. PARTE I,¥ SEZ. I, GIURISPRUDENZA, COSTITUZIONALE resecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. La finalitˆ generale di cautela delcredito fatto valere _.. ricollegata acl una serie di atti privilegiati oppilre alla positiva valutazione in ordine all'esistenza del Çpericolo di grave pregiudizio ne'l ritardo È -risulta altrŽs“ confen:nata dalla possibilitˆ ulteriore~¥. prevista dall'ultimo comma. dello .$tesso articolo, di autorizá za'.fel'eseuzione senzal'˜$servam:a deHermine dicuiall'art.482 cod. proc. civ. ::(.:.:;,. Tale esigenza cautelare, una volta instauratosi il giudizio di opposizione; trovaá i1 suo logico limite nella possibilitˆ che ai sensi del denunciato art. 649 il giudice istruttore, ricorrendo gravi motivi, sospenda l'esecuá Z:iOne pro\lvisdria. E in tal modo, a:lla provvisoria esecutivitˆ del decreto si contraippone un'altrettanto temporaneˆ paridisi deHa sua efficacia, idonea áad il1lpedirŽá l'inizio o la prosecuzi˜ne del processo esecutivo giˆ iniziato. áta ragionevolezza della .. sceltaá di . legare le condizioni di esecutorietˆ del tit˜io allo sviluppo detl'esarue defiiierito,'e'q:Liindi a.U;esito della coná troversia.intorno al fondamento del credito, risulta ancor pi .esplicita nelá l'art. c. 653, primo comma, cod.. proc. dv:, .dove si. diseip1ina fa (flon pi pr0vvisorili) efficacia esecutiva i:iJ. cas˜ cli rigetto o accoglil1lento parzia1e dell'opp()sizione. á .áá á. á áá á á á áá ¥ ' á Si qui.:qi iˆ presenza ~á.un coerente sistema di bilanciamento dei contrapposti interessi dedotti in giudzy:io, che -a fronte di .un titolo giˆ formatosi all'esito del procedimento monitorio -prevede la possiá bilitˆ di quiescenza della sua attitudine a far iniziare o a sostenere il processo esecutivo ¥.á Trattasi; i:rll'evidenza, dell'ipotesi inversa rispetto . a quella .<:lella concession,e della clausola ex art, 648 cod. proc. civ., giˆ esaminata da questa Corte nella sentenza n. 65 del 19%. Identico il meccaá nis1llo á. pfOC:essuale, implicarite in qu~l c.aso iln interinale apprezzamento degli áargmnenti di coritestˆzioneá del titolo attraverso un giudizio di proá gn()si, eric)lielente qui una yj;J,l.t~ionŽ de)j,a ricorrenza dei gravi motivi: in. entrambŽ le ip9tesi A giudice conipie una valutazione di massima, destinata a. permanere per. il tI;l;lp.o necessario a:lla ordinaria cognizione, secondo una ratio intesa a far siohe non resti vanificata la pregressa fase monitoria. Questa $arebbe infatti l'ovvia conseguenza della revoca invocata dai rimettenti, ove si consentisse al. giudice istruttore di. compiere in via definitiva un'operazione logica inversa a quella di cui all'art. 642, riá muovendo ex tunc l'efficacia esecutiva. La conservazione degli atti in ipotesi giˆ compiuti, quali il pignoramento. o l'iscrizione dell'ipoteca, si palesa pienamente ágiustificata nella descritta ottica di attesa dell'esito del processo senza pregiudizio per la possibilitˆ di rrealizzazione del credito: finalitˆ, quest'ultima, alla quale mira appunto áfa salvezza di quanto sia stato posto in essere sino al1a sospensione prevista dal denunciato art. 649; I I i : llis:ultai pertanto, evidente elle anclle la. nonna impugnata va :riconá dotta ¥a questo. quˆd“'-0/ che oi:tcorre a. qualificarla .ánon . come á norma di sanatoria prcb.e fo S:tato aveva ritenuto di: assumere. verso la Comunitˆ. ¥ááá Tutta _q.estQ, coriduce,ádi:mqt'le, ˆ escludere. che la norma impugnata correttafuente inquadtdesumibMe dal .suo -contenuto dispositivo o, c˜“riunqti:.e, viziata sul piano della ragionevolezza. (omissis) C01lfE COS.'í:'ltUZIONËLE, 17 giugno 1996, n. 200 -Pres. Ferri -Rel. Ru -P~ftp~ '..á ::¥./ .-..á.á ¥áá¥.á .. á. Pril~~~so civi1e -~: Opposizione aá decreto ingiuntivo provvisoriamente ese cutivo á.,¥ ReyoCi;J >della provvisoria esecuzione da parte del giudice istruttore ¥ Qinessa previsione ¥ Non fondatezza. (i.:Lp.c.,' artt. Mt 649)¥ ¥áá¥á¥ á E itito"ndatd. l'b. ({iô:stione di legWimitˆ costituzionale dell'art. 649 c.p.c., sotlŽvafa“n riferfn:teitto agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, oltre .ta sdsp~fti:J.i~iitt&, anche la revocabilitˆ della provvisoria esecuzione fq~cessa._ex_.art: 64t'c.p.c. (1) (omissis) 1 ¥ ....., IHegislatore ha previsto che nella fase monitoria il giudice debba ovvero possa -rispettivamente, nelle due diverse ipotesi deseritte dall'art; 642,. .primo e secondo comma, cod. proc. civ. -concedere ¥á .>(1) Laá ¥.rilevanza pratica e il. significato sistematico della questione sottll: Posta . i.ill'e$~ .clella. Corte stata sottolineata da MuTARELLI, che ric: ostl'uisc:e p111~J.al~ente/ le_á . diverse .. posizioni dottrinali e giurisprudenziali(Ë}t'~same .delta Coi?.$ulta .HjlYoMema delt~ revocabilitˆ della provvisoria esecuiidne del decreta MgfUntivo,"fo torr.á giur., 1996, 569). Lo stesso A. commntando la sentenza iii rassegna (v; anche in Giur. Cost., 1996, 1804) critica la . soluzione á¥á della¥¥á Cdnsultaá.. ¥(La .á.á irrevottabilitˆ dellˆ .áprovvisoria esecuzione conc~s_s4 dn:'l:u4it della c1ausol.a di .provvisoria esecutivitˆ del decrato ingiuntivo,' in 'fpro h, 1994, t iii;; .Rxcooml:, Re:vqca . dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiunti~o:á á'cli-i á6'49 i:..P.c. e prinbipid iit eguaglianza, Irt 'Giur. Merito, 199S, 769. ááᥠ'á á á á. ¥-á á á ' FsDllIUCO. BASlLICA PARTE I, i SEZ. I,: GIURl!SPRUDl:“NZA, COSTITUZIONALE 20? nitarie sia la misura della quota latte spettante all'Italia sia le modalitˆ applicative.ádel prelievo supplementare¥...Questo indirizzo veniva giustifiá ato con l'esigenza.á. di tutelare gli; interessi della . produzione nazionale {una produzione; a differenza.. di quella di :altri paesi;. non eccedentaria ma deficitaria); nonchŽ con la necessitˆ di aumentare l'i:tnporto della quota latte assegnata, in quantp calcolata sulla base di dati statisticiánon piirr“spondenti alla realtˆ produttiva¥. A questo si aggiungeva ila difficoltˆ di cak:olare iJ prelievo supplementare da applicare.tnma 9); A tale disciplina' parziale seguiva quella organica introdotta con la legge n. 468 del 1992 -adottata a seguito degli sviluppi della trattativa. condotta dal Governo áin sede comilnitaria -dove si poneva una regolam~ tˆzione completa delle ;quote latte e del prelievo supplementare, destiá na'tka;prengete vigore d~ perioc1o .1993~94. Que$t'ultima legge, tra l'rutto, qualificava, ~elllipre con riferimento al, settore lattiero-caseario, il progressivo adattamento del: mercato agriolo interno all'assetto economico comunitario, Çanche mediante Ja differita attuazione dellaánormativa comuriitaHa È;ácoriie atto di iildiri:izo di politicaá agraria (art. 12; commˆ á1). á Dˆ 9,i1esti dati emerge che fa dfsd:(>liha)ritrodotta con la legge n .. 201 .del 1991á;_áe ppi completata cori legge n. 4~~ del 1992 7 stata determinata da scelte politiche adottate in sede parlamentare e.governativa e destinate, da un lato, a graduare nel tempo l'attuazione della normativa comunitaria in tema di prelievo stipplemeritare (che . veniva messa a regime solo a decorrere dal :periodo 1993~94), dall'altro, ad imputare alla gesti˜ne del: l'AIMA le conseguenze economiche della responsabilitˆ assunta dallo Stato verso la Comunitˆ, in relazione a tale ritardo. RASSEGNA A~OCATQRA.DJaLLO SJ.ATO dalla vailutazione suWeffettiva sussist:tmza di un contrasto tra la norma impugnata e la normativa .comunitaria ....,.., il parametro costituzionale si presenta, nella spec;ie, erroneamente invocato. Quei>ta Corte, .con giurisprudenza costante, l:ta avuto modo di affermare come ~áart..10, primo comma, della Costituzione, nel richiamare, ai fini dell'adeguamento del diritto interno, le Çnorme del diri~to internazionale generalmente riconosciute È, abbia inteso riferirsi soltanto alle norme internaziona:li di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia (v. sentenze n. 15 del 1996, n~ 323 del 1989, n. 157 del 1987; ord“'. nanze n. 75 del 1993, n. 496 .del 1991). ;Devono, pertanto, ritenersi escluse daJlJ.a sfera di operativitˆ dell'art. 10, .primo comma, della Costituzione le norme del Trattato di . Roma istitutivo. delle Comunitˆ europee che, in q.anto pattizie, trovano la loro copertura costituzionale nelle limitazioni di sovranitˆ richiamate, al fine di consentire la partecipazione dell'Italia ad organizzazioni di natura sovranazionale, dall'art. 11 della Costituzione (v. sentenze nn. 96 del 1982, 81 del 1979, 183 del 1973). Conseguentemente, anche J'ipotesi di conflitto tra norme di diritto interno e norme di diritto comunitario, che viene nella specie denunciata, non pu˜ essere ricondotta al c;ampo di azione dell'art. 10, primo comma, bens“ a quello dell'art. 11 lelll;I; Costituzione. Sotto il profilo in esame la questione dev'essere, pertanto, dichiarata infondata. stante la non pertinenza del parametro richiamato. Infondata si presenta anche la censura prospettata in relazione al vizio di eccesso di potere legislativo sotto il profilo dello sviamento: vizio che discenderebbe dal fatto che la norma impugnata, al di lˆ del suo apParente contenuto dispositivo, sarebbe .stata adottata soltanto al fine di s<:>ttrarre determinati soggetti (ex ministri) ad una responsabilitˆ amministrativa giˆ maturata e, conseguentemente, al giudizio per danno erari~ e attivato contro gli stessi dalla Procura generale della Corte dei conti. L'esame di tale censura -che comporta, nella sostanza, un giudizio sulla ragionevolezza della norma impugnata riconducibile al profilo dell'; ut. 3 della Costituzione -richiede un breve richiamo alle vicende che hann,o condotto all'adozione della legge. 10 Juglio 1991, n. 201, e, successivamente, della legg~ 26novembre,1992, n. 468, che (anche se in parte derogata dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, che ha convertito il decret<>sto nel áánuillˆá'Urttipotesi di responsabiiitˆ amministrativa giˆ realizzatasi a ácarico ádi. soggettiá ˆetermmati; e) per violazione degli artt. 3; 24 e 97 Costituzione; dal momento che fa disposiZlone in questb ne: .;.;;.. ristilterebbe m confrastd con ilprincipio d.i egUaglianza dei i“ttadini dinan2i allalegge;.-verrebbe a lirititareil'potere di azione' .r¥ ' ' ! Per quanto concerne l'asserita le&ione dell!ˆrt.>10, primo c˜mma; della I Costituzi˜ne, vaáá preliminar.rn:ente rilevafo 'che '"'-Ž indipe:ridebtemente 4 II I I I I I I I ~@,! ~~~-~ á.. ¥.. Pe:r qu<::ste ragi,Qni, ¥che ix:qpedivano al Govem(lJtaJ.Iano di accetta;re una diminuzione della proQ,1;1Zione pari a quella imposta ai paesi eccedená tari; i~ muustro Panclolfi,. agendo sempre su indicazioni del Gove:rno,. aveva condotto una lunga trattativa. in ~ecomunitaria... ':aleá azione consentiva di ottenere adattamenti dei criteri di .de~rminazí():Jle delle quote, un auá me:rito del quantitativo assegnato. all'.ItaUa ed .una det79ga alle ulteriori liá mitazioni di produzione stabilite con il regolamento CEE n. 775/1987. /La conclusione di. q~sto ptoŽf)sso conducevlit, in Sli.lde nazionale, all'approvazione delle leggi m 201 delJ99l e n. 468.<.del1992, attraverso cui si provveduto alla. graduale attitazionl;} cle1la nOllllativa comunitaria; in sede comwiitaria, all'aumento del q.antit31;ivo glob~e di produzione concesso alil'ltalia ccm ilregolamento CEE !Q, JS60/93 . . L'azione nego:dale del ministrQ á~ prosegue la memoria -ha avuto se:m.pre il .pieno sostegno del G,ovemo e clel. P~lam:ento (come dimostrato daL dib;;i.ttiti parlameAtafi, ol~e be 4alle d,ue leggi richiamate) ed ha consentUp cli eviti:i.re áun¥ grave danno a:ll'~onolllia nazionale, quale si saá rebbe Prodotto ove le stat.izioni comunitarie fossero state pedissequamente attuate. ¥á La: memoria si smferma Poi sulle singole ensure di costituzionalitˆ rivolte alla no~aJmpugnata... Per quanto riguarda quella basl;lta $ull'art. 10 .della .Costituzione, si afferma cne non vi stata .alcuna violazion.e d.ei regol1;tmenti comunitari e, .qlie, comunque, improprio i.I richiamo.. a tale. l}orma, á in quanto la preminem:a delle .orme com.unitarie neH'or<:J:inamento italiano garantita n¨ dall'art. 10, :ma dalil'art¥. ll. :P.e:r quant9 xJg.arda la>ensura di eccesso di potere legislativo, la diá fesa del :Pand()lfj :rileva ome la legge n. 201 d.eU9SU rappresenti una tappa di un lungo itbJer~io, relativo all'atteggiamente> ¥dell'Italia nei confronti Q:el regime comu.i~aido delle q1;1,0te latte ecl ispirato all'esigema politica di rinegoziare questo regime. Tale legge ".'""" .pmpletata dalla succe,ssiva il.egge n. 468 del 1992, nata nel quadro di un acprdo con la Commi$s~OI1e CEE __, non tendeva ad adottare una sanatoria per i ministri :roa. sqJtl;ln~o a determinare, per esigenze dell'e<;on<>mia nazionale;c il S1lPentr<> dt:illo Stato ai produttori negli obbUglii 4erlvanti .ádai ):'ege>l1;tmeI1:~i: c:omunjt!.'i. Essa, pertanto, ha rappresentato .uná mom_ento di convali4a parJam~tare dellaá politica agricola cost1;tntem~te perseguita dall'Italia. . á La memoria contesta, poi, la fondatezza cl.ella censura rjferita all'art, ~ della Costit.zione. La norma impugJ1.ata. Il.On pqrrebbe nel nulla un'ipotesj di responsabHitˆ amministrativa pe:rcht},< .J1ella, specie,. I191Ji:. sarebbe configurabile una, responsal;>ilitˆ . animinis~rativai . n~ vi sarel?bec stato alcun danno, dovendosi co.sideral;'e gli atti cqmpiuti. dal minis.tro come atti politici .(0 di. alta amministrazione) .. e n<>n potendosi, cm:1figu:r.are come. sanzione l'importo addebitato all'Italia. PARTE I, sBZ. 'I,á.GIURISPlWDllNZA COSTITUZIONALE 203 diritto all'integritˆ dell'erario, quest˜ pu˜: essere bilanciato; 'da partŽ del legislatore, con quello dlla produzione naziOnate. , á á áááá>Quantoá alla pretesa violazione. dell'art. .97 della áCostituzione; proprio l'osservanza delprmc(pio di buon andamento avrebbe indotto il legislatore, nella ponderaziO:ne¥d@i interessi, a considerare prevalente quello di attribuire stabilitˆ agli ˆs$~tti della prddmi˜ne1 cos“ come si sono eonsolidati nel tŽJrijfo/ á. , < ;F á eInoltretla :difesi:Fdel Mannitt˜ ásiá.sofferma s'i:tll'inesistenza dell'eccesso di pdtŽre legislativo/dˆ! momento che man-cherebbe il presupposto per costruire l'attivitˆdegislˆtiva che; fu quanto politica; libera nel fine, come¥ attivitˆ tllsctrezic>nale, . Vincolata :n.l fine.:á Lˆ. stessa difesa sottolinea, fufilie, lˆ valenza t>ol“t“ca delle scelte che vŽ:mie:ro operate dˆil ministro; avendo dovuto questi provvedere a conciliare ]a¥ disiplina comunitaria; che penaliZzava l'economia áitalianaá.._ fondˆn¥á dosi >anche sopra una inesatta :rilevazione -della produzione lattiera ..:.:..:.. con le esigŽnze. di quest.'Ultima~>Ci˜á áper :J~lllfolldatezza. dellaáá questi˜he.-<: .r.á. ¥á In primo lt.t˜go non :sussisterebbe ˆlcuri cdiltrasto con l'art. 10 della Costituzione, dal á momento cheá tˆie articolo tigtiarda solo. ile norme interriazfon: ali consuettidiriari e non quelle <:omunitatie; Inoltre; sarebbe in~ sussistente la denunciata mcostituzionalitˆ: per cesso di potere legisla~ tivo -á sotto i profil! degli artt. 3, 24 e 97 deiia Costitmioneá -perchŽ la ri6rma di diritto sostahtialeá che tegola una situazforie; anche pregressa; senza¥violareáun: giudicato n.Ž modificare-il contenutoádiuna sentenza non s˜ttrae a:l giudice alcuna c˜ntroversia, ma gli forniSe il'diritto che egli deve applicare. á' á á:áᥠááIná '.Prossimitˆ dell'udien2a; laá¥á difesaá ádelrori. Fitlippo Maria Pandolfi htf presentato Un'ampiaá mŽirii:>ria, dove si ricostrtiisce l'intera vicenda dell'applicazione delle quote cfa.fte iná Italia. In tale memoria si tiqeva,; fi'f, in secJe cli liquidaá zio..e c:\ei c9:i:iti fBOGA1.del4\ sQ'Plma Qi L, 77.558;&4,2.19Q, :rife:rita all'omessa riscossi9:i:i.. ~Jpr~iev9;riegli anni 1~$5..S6 e 1986'$1, Di talei'.IJlportQ .$()no stJ.'Jic.ltjap.:.iti, a pspoI1t\ere;; a titolo
  • Q.el~i.io er!lriale eq. J.l cOl;ls(lgu~mte venir m~q del presuPPosto. de.ll'~iop,e.4J responsJ.l.bilitˆ;..á. á ,4. Cqrte .dei conti ritieney quanto .conceme ij merito della stessa questione i'ordinanza prospetta :p~“tprofili (ij,... incostituzi9nJ.\.lit~. In pr~'.lllo b1Qgo, risulterebbe viol1:1.to l'art. 10~: primo co:qin:ia, c:lella Costit~ime~ seondo il qlla'le:l'p:rclinamento giuri:cJicp. ltl:lliano si contQ:rma alle nor.ie dii;Jiritto iIJ.ternl:!llion,ale generalmi:inte ric.onosciute, da,J. mpmento ~p,e l'art.. l, c9Jl1ma 3; ádella legge n. 2Q1 del 1991; aveni;Jo fatto decor~ere. Jl .á ipre.J.iew ..s.upp}ement<,tre ¥á .sul latte .di ya,ca a partire dal periodo 1991-92, si sarebbe posto in contrasto coni regolamenti comunitari Costituzionale, che si limita a classificarla nell'ambito dei giudizi sulla ragionevolezza d13lla norma np-ugnata onde ricmdurla al Pariune:tro col!tit.zjonale dell'art. .3. . . ¥ . ¥ ¥ . . ¥ ¥.¥¥ ¥.¥ ,¥ . ¥ .á¥. . . ¥ . . . .á. ¥ . ¥ , .á . ¥ . . , . . Si direbbe dtinque che la Corte ˆbbia ammesso"á la ásiriaacabilitˆ fu gnerale dell'atto legislativi:>' sotto quest˜ pcu1fare profilo, che tal˜fa era statoá ammesso per le c.d; leggi provvedimento; in cui :trovava una pi'ô naturale ambiŽhtazione processual~ . La, Corte .infatti pon esita ad. entrare nel merito della questione e quincli ad analizzare la politiCa ciel Governo ita1fano nel tempo iintermedi0 tra la direttiva CEE Ž fa legge denunciata, oride atri.vate alla conctrisfone che essa va inquadfuta .fu scelte politiche folte ad eVitare che nelle nfore delle trattative condotte con.á gli . organi comunitari,. ricadessero sui singoli produttori le co11seguenze. della responsabilitˆ che lQ Stato aveva ritemito di assumere vers9 la Comunitˆ. á á á á á á á ááá á á . á á á á . . . ¥ á . . . Rimane il dubbio che giudicare sul carattere politico di tinˆ scelta. legi. slativa non¥¥ comporti¥áun¥ i:lindacato 'di merito sulle stesse; quale se:irtbra emergere dall'apprezzamento favorevole che la Corte mamfesta rispetto all'iter .culminato nella legge, per ,cl.icl)iararlll. non viziata da. ec;cesso di potere. G.P.P.' iOO :RASSEEi.LO STATO ¥ ¥ : i 199Z'klf oobl“ghl~d:Žttvcintt azt!latlt datte ádisposiziOht. i1i materia ¥d“ pre- “:v~~f~tf:~!t::.á¥d71¥!;:i;l~~r~JF:: á~i:;fze-¥~i0:~~~=~!~:~á8:~::::. ;1;ati~a dv:Yi4tq¥á4dtla Corti ttei Contiá¥aáca.ric~ 4t.MiYIôtri dell'Agricoltura ~~Jpo/MdJJit{ J~i Vf~~cp (l)'. ;: . . . . T. . . . .. . .. . :-á.:á: :á.:-.::;-áá ¥'V q~ .9~~á4el2'1 maggi,9, t ~1 giugno J294 l!! Corte dei conti ~ zipne prima 8j'tll'~sd;~o.lll:),le :!"7 lla !“9ll~vatn~ronti degli ex ministri dell'agricoltura Filippo Maria Pandolfi (in caticˆ nŽlpŽti˜do 1984-1987) e Calogero Mannino (fil carica nŽl 1988), ¥ dduŽendo l'˜messa applicazione in Italia del regime de1ie (tqtiote latteÈ p:te\Tisto dalla normativa comunitaria (in partiŽoiˆrŽ, dai regolamenti del Consiglio CEE n. 804/68, come modificato dal n: 856/84; eán. 857/84, nonŽhŽ dal tŽgollimento de1la Commissione n. 1371/84) che,á per cohte:llete gliáeŽ:eŽss“á di produzione nel settore lattiero-caseario, hanno introd˜tto, come sˆriiione finanziaria, il c.d. Ç ptelievo supplemená tate È sulle quantitˆ di ,Jatte áeci:edenti la quota di produzione assegnata .á . ~ (l) Si pubbli'()$to sulla¥ fiiisijra. Pertanto, non sussiste ragioilieidi Žstendere Pinc()fupatibilita m casi in Žtu, áin sede d'aP. peno; il tH'6unˆle s:t sia P,roniihc“ato s61tˆfupfsonale,ásenza in¥ fluŽnza sWI'es“St@.'.12ja dŽgilf ¥indizi di eolpevolezza ovvero sulla¥ sussistenza de.ne esigeme t:aute!arFl quali possono, c˜fniliiquei riflŽttersisulla po; sizione sostanziale dell'imputato nel giudizi& I!ri:'falf eventualitˆ; lŽ valutazioni relative ai1 meritoá(Jelfipotesi a˜cusatoria árestano: del tutto estranee hl giudizio.del tribunale: e non vL rˆgi911e ádi ;dtenere che il.giudice¥ si sia ptefor;roato Ull' giudlziO di n:ieritoá capace di/p:tegiudfoare . l'imparzialitˆ della decisione conclusiva del p.l'˜i:“esso; .....¥.á NelJ'ass.p:“eice.la;sqˆ: 4~isjo11e, quest,;;l.áCQl'.te:~ piename:Qte cQilSapevole .ád,el1e diffi~!tit:¥di Qrd..me pratjco he~,.com.e conseig.enz:a 4ell,a propria giurispJ:114e~, PC>ssOllQ derivl:l!t'e ~ááá fqr.r.a.;zione ..w;n,cret.a . degli qrgani gi.d#;an,t~., <:;j9;.¥ tuttavi11. nq:n)a,.. es~Jl.1.!t.d,ajllilc proptj:a es$enz!ale fumione di gar:~a, quanQ.Q S,e iI:lel'fhie(}.~ rintery!';)l}tO in presenza .cli.norme cpsti¥ t~io11aim.e11.te... iUegi.ttime¥ Mle: anzj;c\ette 4Wicoltˆ, .pn .á apPJ:"opI'.~a,ti mterá Y.l.'fI!t! Jtpi~Qf-me e., ()J;dj:g.e. nP'I'lllatiyq ~ e>x:gan:i.zz:ative>f ¨v.QIW porI'.e iI'iJJledio altr:e tsta:nze QstiJi..iona1i l!lJle .quto\lj aPP.a;'.tengpn,p,j . ~ativi d,1>vertei. le relati,:ve ):'espop,i:;aJ;iiUt/it,, Per.. ques:tp, ¥á neil perv~r:e.. alla Pil'ese11te, ulteriore prqp.npia, : d'incpstjtuziona1~tˆ, in..4ifesa 4el pri.cipio c:lel giusto pr¨esso e.á cJeIJ.'~WJ?a:r"Zí.al.it~ e le~a te)r~iettt de~ gJ.d,iei: CLIJ.esta Corte deve rivolge;i;e, anzi rinnovare (v. sentenza n. 496 del 1990) un pressante invito agli organi competenti affinchŽ pongano mano con urgenza a quegli interventi ea quelle riforme che . gli indisponibili principi .á de1la Costituzione Tichiedono iifordine al bu:::::.:-:.áá:á .á..á.áá.á.áá . ..á . á~.áá delá¥desatne¥¥. .~ssQ¥¥áneU~ Qn(llzio.i.¥ 4i ¥. conoscere .á.ttttti.A~Uáááell~tl.¥:$'11 ctiiá¥ási¥.á¥fonida:ta.¥l~á¥árlehie$1:~.¥.d:el¥áPUbl:>lic(;} mli:d$.'.l:ero¥áal...gj;uc;Uce.ápe:ir Q;t~ere l!':~sura ca;.t~~e W: q.es.tj()ne, n,ol),chŽ tUtti gli elementi,. ancheá $(1.,prav~ ¥ytjlt.tt“" a fatv˜t~¥¥.cJ.~.'it#l:>\t1~~ct. ¥. e:le¥á¥¥even~~i .¥ded.ziol:li¥¥¥e¥á¥¥mor1e¥¥¥á4ifená á¥ááááá áá.áááááááá:~~\~~~~:1!lti.l:;.!eri':~e:,!=::;~:,:~=:!;~;~ á áPt9"'7Ži:Um¨'t9 jm:P~Si~1:9F~1111 rtfo.rmll/hi $Žn$i) ~~ri:w.q1e.. ~'iltlpt.ttllto ..... á.áá~~l¨¥áá~~#i9~V:t á(U:\1~#U .ij~ {9gge}#o (J~~ .t~~$~ílle ¥. (col'.llma. 9). Nessun .dubbi!.),.¥á quindi, che áiit¥.-iisMr!e;({f:Jl'llttq:¥~ ~-#e..ála.á misuri\\áá ~air.t~ˆ:re ácompor~áával\1tazion,i ... ¥¥ááá41-tjl~ito deiá m~él$i~C, il"lie di qt.t<}IJ:e¥á"Che; compittte 4at mudice á~itJe ááááááJ~q¥gUJttQ.¥¥questa..¥¥ corte;;.¥án~l~a .¥ sentenza¥ánáAa2 . . .. ¥dek¥!.~~5.;.. áA.Q.iebiai-areá.~á~()()~titUZionlditˆ. d,ella ..¥ manc::ata.¥¥áP"t~isione¥¥¥d¥ ¥.áááááááááá ~ti.ti'Va ausit \ij.Jnofu~tj~i1itˆ nell'~rt. 34~ c9nuna 3,coct, ~li~¥áááwhi$trliŽo¥.'.l'I)itli~tero); .. q.an~Je¥. :taip.oniáᥠdeM~... libettˆ.. (s~ ffiiaiaá t.iva dett¥¥mpufato. e.¥\CieláááS'l;t().. di.fensore) '1eiano.avuto¥á¥sUiceesá soJn pri'Jlla isti:mza, lnolt:te¥ mentre la: ri~esta.! ovv~tt>¥ajJˆ: sussisteuza .dLima o pi ei“igeme cautelari, tra quelle iná d.icate d~hl~a.J::.t; 214 c9.d¥ Pxoc¥ pen., elementi tutti che costituiscono le coná l'ID:iOm it:f.pfeaenza A#ll~á quall ia misura pu˜ . essere legittimamente disposta. :PŽi:'tatJ.fo, $.q.ito <“{tl.est˜, Vtofilo, anche nei confronti dei giudici che abbiano pteS..O: parte ~ collegio del tribunaile. cne si espresso in sede di appello contro ordi:nanze in tema di misure cautelari personaili valgono le )liedesi~e sopradctette ragioni. dLincompatibilitˆ a1la partecipazione alla fw:.;ione .dLg~udizio ¥sul. m~ito dell1ru:cusa. á La dichiE1irazione d'incostituzionaftitˆ dehl'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. che si rende dunque ánecessaria in 'l"elazione alla mancata previsione della incompatibilitˆ alla partecipazione al giudizio del giudice che abbia 197 dizfon~:cheáá1egittií::i:ierebberoi't.proscioglimento:in:Conseguenza del!Yesisteri:za cft'~se ádi¥giustifiC:zai.lone;d:l0noo pb:ibilitˆtdi. estinzione del reatoáodella pena<>(art,¥á. 273, ¥ comma 2, cod/ prot. ápeti;);> Síá¥á ¥espressamente á prevista altm“.:la valmazidne circa l'impossibilitˆ per l~mptitato di attenere; con la sentenza di cond~(nemmeno ¥mdkata comec.<<>eventtia:l;È),. la sospensione : coodiii˜n:ale¥ádella: pena: á(atti275, c˜rilm~á2.;.:b.is, :.i:iltrodott-0 dadla ¥ ricdVC( ata Hform~ deI á!995J;t áá áá ¥áááá áááááááá ,;¥á¥áááá "" :< Jtt questoá quadro;.¥ c˜s~-mutato::rispetto ali c˜dice previgente e anche rispett˜ alla¥áforriiulazione otiginaria¥ del. codice attuadeá ....... indipendentemente dal rapporto f“.lnZi˜hale e strutturale. ¥esistente tra prooedimnti catite1ari e processo. dioogmzione. ;.;;,... questa¥'CQite, guardando alla sosta:ilzarna tlŽonO.sciutad una penaá¥supŽrioreᥠ11 quehla che consente ¥la concessi:OM 'della i;ospensic:>ne condizionale/dellaáá pena. á á , La. :garanzia dŽJJa á¥Ubertˆ ¥¥personale, secondo hr Unea direttiva á della -Oostituzione, richiede/che ¥Je misre limitatriciiásiano preseá ccm il massiá mo:;dj ;prudenza e1iper questo, siiprevede iilsuttdetto, incisivo giudizio prognostico; tanto :lontano .da. u.nˆ somnimtia delibazilne e tanto prossimo a tth¥gJu:d.lzio di <:olpevO'lezza, sia pure presrttivo, poichŽ condotto Çallo stato degli atti i¥ che s“ ¥pronunciato in queilla sede, di p-rendere á parte al giudizio sul .merito dell'accusa, si ttaduttebbe in uná gra'Veá pregiudido p~ l'llriputato: a favor libertatis che giustifica taiD.to rigore in sede cautelare, si rovescel" eb.be infattkproI>rio a causa ai tale rlgO:re; in prevenzione in dailrto dell'imputato iná sedeá di giudizio¥< á. áSula ¥baSá dellŽ suddette¥ arg˜:lllentazioni, áquesta áCorte pervenuta, nella Citata¥ sentema in;432¥del¥l995; alla dichiarazione diincostituzionaliá tˆ delll1a'tt. 34, co'mma 2; cod;: p:roc; pen., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio dibattimentale il :gi'l,ldiceá per le indagini ápreliminari vl áqal avesse .¥ applicatoá wa.misura cautelare persona. le' neiá confronti deU'imputatoi;állispetto da questioneááanoraáá cos“ decisa; quella. ora da decidere presenta ¥fnnegabiU analogie. Secorido l'art. 309 cod. ptO; pŽn., il tribunale del riesam¥ (con:ima 7) investito di una cognizione piena, di legittimitˆ e di merito, in ordine all'ordmanza che disponŽ la misura caute:lare personale (comma l). Il tribunale (comma 6) non vincolato alle :prospettazioni di parte, le quali possono anche mancarŽ, essendo possibile che esso sia chiamafo sempliceniente a rifare integralmerite le valutazioni in precedenzaá affidate. al. giudice cheáha adottato l'ordinanza cautelare. Consegenterttente, il ácollegio RASSOONA AVVOCATURA DELLO STATO l'ordinanza
  • cesso ~ ->forinula hl clii si cc>mpŽndiano T prlntipi cllela Costituzione detta itnordine tanto al caratteri deMa giur“~i0ne, QuestaCorte, in numerose pronunce, ha ai“fernnato chŽ leincompatibilitˆ . dei . giudic:f detŽffuiria:te daridiZionamenti, o apparenze di condiz! Ohamehii, deriV'anti da áprecedenti falufa.i:foni cui il giudice sia stato chiamato :nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attivitˆ ,di Ç giudizio È (non anche altre attivitˆ processuali anteriori o propedeutiche a:l giudizio: ordinanza n. 24 del 1996, sentenza .tt 401 ádel 1991). E, come questa Corte ha precisato (sent~ Ž :qn. 4~~;del1993; 261 del 1992; .ordiri,anza m.. 180 del 1992; sentenza n.,.;S02¥;del .1991), oc>n tale focuzion~ d~ve.intendersi non il solo giudizio dibattimentale ma qualsiasi tipo di giudizio, cio ogni processo che in base a i.m esame delle prove per\renga a una decisione di merito, compr~ s9'' qu:Ž1io ~be si svolge con n rito abbreviato. á . á L,w port~ta g~eraile .di tale affermazione stata fatta oggetto di una quadruplice precisazione. Innanzitutto, il presupp˜sto di ogni incompatib~litˆ endoptocessuale la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res jucUcanda (sente~e rw: 455 del 1~94, 439 del 1993, 186 e 124 del 1992). In secondo luogo __.. per quanto l'architettura del nuovo r).t9 penale richieda che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella fase del dibattlitnento ---rillevante ai fini della incompatibil.itˆ non fa sempl“Ž . ÇcOI10$C:11zˆ È di ahi anteriormente compiuti, riguardanti il prod~ ssgi l'iliompatibil,itˆ sorge quando il giudice sia stato chiamato a c()mpiere..~Çvalqtazione È di essi, ail. fine cli una decisione (sentenze nn. 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992 e 502 del 1991). In terzo luogo; non tutte le va:lutazioni anzidette danno luogo a un pregiudizio rilevante ma solo quelle Ç non formaH, di contenuto È, cosicchŽ ile condizioni dell1incompatibilitˆ si determinano quando iJl giudice siá sia pronunciato su aspetti che riguardano il merito de1'l'ipotesi d'accusa, ma non anche quando abbia preso determinazioni soltanto in ordine allo svol~imento del processo, sia pure in seguito a una va:lutazione delle PARTE I, SEZ. IiᥠGIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 193 riesame (art. 309 cod. proc. pen.) o dell'appello {~t¥.i'.HO cod. prQc ¥. pen.), cbiami:i.to a pronunci.arsi su provvedimenti in materia di. misure caut.elari p~~~Q~i~ . . ' .á . . . . . . á.< . ., . . . . . Tale omls~i0t.1e,.á.ad:. avvis,9 .omune ¥. dei .. ~ii.1diC:i dmettenô, _yiolerel>b ~~m~~i-~!l~ gurirno o non. fig.rinCIágiu(iici~phe abbiano. pal1eipato al collegio c;lel x:iesame. o <.lell'ai}peílQ .in tema.~tmisure.cautelar( personaili; Žon viofazione del 4h'foto A áCufc;:sa á~,)n gei1~rale; della sarwia d~ gíqgtO. pr9~SSO,. nonchŽ dei diritto deil'impiltat˜. a non essere cbnsiderato coipevole. fino. a11a condallll: la P,efinitiva.. ¥¥¥ Ll:l suddetta q.uestione 4i :legittinij,t~ costityzionale posta .in termini i<:limt~ci o .. ~lo8PJ. in tutte le.. QI"~ze .di. rimess~ol1eLI r,eli;i~ivi gil,lclizi pqssono pert~to esá~re ri.p~tLper e$!'e.re deis~ con la J:!ledesiln.a sc:::n.á á. ~ á...á ditomP<:!Me della loro giwispnic:tenza; /á41 .particqlare :va .sottolineato che essi rici:ectono aifim dell'incompatlb1litˆ non ta' semplice' :PreVia conoscenza di atti tlguardˆnti il process˜, nia lˆ loro specifica valuizione, .ed áUri.ii valutazione iioil sugli aspetti formali del p:rocedn.ent6; mˆ benS“ estesa .al merito dell'ipatesi accusat-0tiao D'altra .parte, anche la nuoya S6l}sibilitˆ in or.d41e alla applicazione delle misure cautelari susseguente aU'entratA. 41 vigore della legge 332/1995 ha comi: iortato l'estensione dell'ambito cli áva“:utˆ.zl˜ne della á compatibilitˆ alla parteŽipazfone a questi proŽecil.i:nertti. Da qui ia afferm8zione eotttenuta nella sentenza 432/95 relativa al giudice che aveva disposto unavn:ilsura cautelate rispetto alla quale le.incompatil>ilitˆásancite cla sent~zain rassegna sono direttamente conseguenziali. . . á . á .¥ á.á á.á :S bastato verificare la misura della cognizione d.el triburiale del riŽsame e del giudice dell'appello in . ordine alla stessa n:ilstlfa cautelate, . per . trafue “e irievitiibili consŽgUenZe sul pi.Mo delle inŽ˜mpati'!illitˆ; Nori thriasto alla Corte altro da fate se non. limitare la portata della pronuncia escludendone il caso in cui il t:ribunale .á ctell'appel1o abbia deciso su aspetti meramente formali della orc:tinanza che. dispone la misura cautelare i:iersome, ma senza poter Ç'salvareÈ neppure .n tP.iidl.zio. sulle .esigenze .cautelari; che parso comunque avere riflessiá stili.a posizi˜rie sostanzialeá dell'imputato. Nel rinnovare l'invito al legislatore per un sollecit˜ intervento, la Corte dichiara la propria consapevolezza circa le .difficoltˆ di ordine pratico che possono derivare dalla ptonuncia, rivenc;li.cando . .t.ttavia. l'alltonon:ila della propria funzione di ga,ranzia rispetto . a siffatte preoccupaziop,i. C' da auspicare che mentre si provvec:te a colmare le lacune, anche negli organici, determitue dall'aumento delle ipotesi di incompatibilitˆ, non si allarghi ancora la spirate delle possibilitˆ, sWla spinta di eccezioni che fi.:il.iscono con il dilatare i tempi del processo penale. G.P.P. 192 RASSllGNA AVVOCATURA DELLO STATO t'raddetto la sentenza n. 307 del 1990 di questa Corte, nella quale il riconoscimento dell'obbligo di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica non trovava particolari limitazioni di carattere temporale. La dichiarazione di incostituzionalitˆ che si rende dunque necessaria colpisce le norme impugnate nelfa parte íiil cui escludono il diritto a un indennizzo per il tempo anteriore all'entrata in vigore della legge e conduce, come conseguenza, a ripristinare, per quel tempo, la portata della sentenza dehla C9rte costituzionai1e illegittimamente ridotta. Pertanto, a coloro i quali abbiano sub“to un danno da vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, direttamente o anche indirettamente, a causa dell'assistenza personale prestata ai primi -come si ebbe a precisare nella sentenza n. 307 del 1990 -spetta, per ii danno patito dal momento del manifestarsi dell'evento dannoso fino all'ottenimento delil'indennizzo previsto dailla legge, un equo á.ristoro determinato alla streguaá dei criteri indicati dalla predetta decisione di 1ncostituzionailitˆ. CORTE COSTITUZIONALE, 24 1:1,p:rile 1996 n. 131 -Pres. Ferri -Red. ~agrebelsky. . . Procedimento. penale -Giusto proŽesso ¥ Incompatibilitˆ -Giudice del dibattimento -Part!'lcipazionŽ precedente a collegi giudicanti su nrlsure cautelari ¥ Mancata prevfsione ¥ Illegittimitˆ ¥ Limiti. (Cost., artt. 3, 24. e 27; c.p.p. artt. 34, '309 e 310). Secondo il principio del giusto processo, va ritenuto incompatibile rispetto al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello, chiamato a pronunciarsi su misure cautelari personali, a meno che in tali fasi procedimentali il giudice non si sia pronunciatoá solo ásu aspetti meramente formali, senza valutazione degli indizi di colpevolezza (1) ¥ .¥(omissis) Le quindici ordinanze indicate in epigrafe sohlevano questione di legittimitˆ costituzionale. de11'art. 34, comma 2, del codice di procedura. penale, che regola l'incompatibilitˆ del giudice determmata da atti compiuti nel procedimento, nella parte in cui non esclude dal giudizio dibattimentale il. giudice che abbia fatto parte del cˆblegio del tribunale del (1) La sentenza sopra riportata ha sollevato gravi e non ingiustificate ipreoccupazieni nel mondo deg~ operatori del processo penale, nonostante la ;prevedibilitˆ di questa nuova tappa della Corte sul cammino dell'affermazione di un pi aqi.pio grado di incompatibilitˆ nell'ambito del concetto del Ç giusto Procedimnto È. . á á á á á á á Va detfo che iá giudici costituzionti áhanno puntualizzato il proprio onená tamento con quattro precisazioni che :dovrebbero contenere in parte l'effetto .,~ :::::::J~&::7Y/. . -.~F::m~- PARTE I, SBZ; I, GlRISPRODENZA -COSTITUZIONALE 191 L'ˆrt; -t áádella ¥impugnata. legg¥ n~<2to .ádel-.1992 .. prevede -secondo -il titolo della legge stessa .,.,.... un.Hdn_dennizzo¥ a.favore dei soggetti dannegID giatida omplkanze di tipo irreversibile; a .causa di vaccina,zioni obbliga I torie, trasfusioni e somministrazione .di emoderivatiÈ..Le ipotesi ivi prev. iste sono asi;ai .varie,¥dal punto di vista .tanto del tipo di danno, quanto dei soggetti. ilidennizzabili. Circa il danno, ii.tratta di menomazioni permanenti, di qualsiasi tipo, da vaccinazioni obbligatorie, di .ilifezionida HIV, da¥soniministrazione di sangue-e.suoi derivati e di epatite post¥trasfusio, na.J.e, Quanto ai soggetti, si tratta, _a .seconda dei casi, di persone giuridi~ amente obbligate, semplicemente necessitate o non obbligate._ al trattamento medico, .di persone sottoposte al trattamento o di persone entrate in ¥c˜ntatto con soggetti infetti per qualsiasi motjvo, ovvero per ragioni attinenti a:ll'esercizio di professioni sanitarie. Questa complessaá casistica non si presta a una valutazione. unitaria, alla stregua della. anzidetta ricapitolazione t:tipartita .. Per questa ragione; le conclusioni cui. si deve pervenire in ordine al diritto all'indennizzo dei soggetti .colpiti, senza colpa di altri, da menomazioni conseguenti a vaccinazione obbligatoria antipoUoqiielitica nonpossono ritenersi di per sŽestensibili a tutte le altre ipotesi previste daitl'art. r della' legge in qtrestibne~ á -á L'ascrivibilitˆ all'anzidetta ipotesi sub b) (v. par. n. 6)' della situazione I ~iuridia propria dei soggetti colp!ti ~a menomazione a seguito di vaccinazione _ ._ ~tipolˆ.oinieliti~_. spiega .¥. come questa Corte, con fa' sentenza n. -307 del 1990, al,")bi::i, potuto non S"1fO .dichiarare l'incostituzionalitˆ _della legge 4 febbraio 1966, n. si . (Obbligatorietˆ della vaccinazione antipoliomielitica), perchŽ non prevedŽva alcuna inderinitˆ a caric˜ dello Stato a favore di coloro che avessera sub“to .conseguenze menomanti. la loro salute, ma altres“ dichiarare, attraversoá l'applicazione diretta della norma costituzionale anche in questo caso, l'esistenza del diritto di costoro a ottenere. un equo indennizzo; demandandone ai1. giudice la quantificazione in concreto, fino a ,quando ..... si intende-~ il legislatore non fosse intervenuto in materia. Ci˜ avvenuto con fa legge n. 210 del 1992, IJ.a quale ha operato la quantificazione dell'indennizzo e ha precisato le modalitˆ per far valere la pretesa dell'indennizzo medesimo, cos“ dando seguito alla pronuncia delila Corte c˜stituzionale, delá riferimento alla quale i ,}avori .preparatori portano traccia abbondante. Ma contemporattealtlente, l'impugnato. art. 2, comma 2, in connessione con-l'art. 3, oomma 7, mi stabHito una limitazione temporale, che equivale ad una 'riduzione parziale de:l danno _indennizzabi~ le: ilimitazione che risulta inammissibile alla stregua deMa natura del diritto che deve essere riconosciuto ai danneggiati, un diritto -come si visto :..;,_ che H legislatore pu˜ modellare equitativamertte soltanto circa la misura. La disciplina impugnata, per Ja parte che interessa la presente questione 'di costituzionalitˆ, pertanto, non soltanto-si. posta contro il diritto a1Ha salute sancito dall'art. 32 de1la Costituzione, ma ha altres“ con l'itidero.gabilte dovere di. 'solidarietˆ che; in que$11:i'casi;'incombe sulJ:!f.ntera collettitiitˆ' e~ per essai st“llo Stato; SLwattaádi una 'mistri'a che~á pur n˜n P9tendo essere irrisoria e -come anche ha precisato la suddetta sen~ IW~(rk 301 dŽl 1990) ~pufi dovendo: tene11e 'Žorito di' tutte le c6mponenti del~<>StesSOi hˆ :natura eqtlitatfva,>¥á á¥.áá.. á á :: ::ft''.n~ess,ib \ŽQllgat'rintQ,. ome condizionŽi' di áááálegittimitˆ costituzic: m~Iel .be ,questa' eone: ha affermato dove!X:iá essete tra ála previsione legi$lativa ¥del:1'dbbllgVirei'ˆJ. qual:eill¥¥legislatore possa ¥dar seguito secondo quei criteri di discrezionˆlitˆ e. quŽlla necessaria ragionevole ponderazione con altri i!'.!:tea-e$s“ e beni di pari rilievo costituzionale che valgono pet i diritti pre:: :Vistiádahnorme costituzionali áa efficaciaá condizionata all'intervento del lgiSlatote (sentenza í“. 455 :del 1990), ma comporta un vero e proprio obb1igOi cm' :c˜rrisponde una p;retesa protetta dkettamente dalla Costitu zione;;: .á '. ,e: Si:1:ratta perci˜ di un obbiligo avente uno speciale carattere. Per la colliettMtˆ in quootione non s0ltanto il dovere di aitare chi si trova in. d~ffjooltˆ per una causa qualunque, ma l'obbligo di ripagare H sacrificio áche twluno si trova a ;subire per un beneficio attŽso dall'intera collettiv. itˆ. Sˆirebbe contrario al principio. di giustizia, come risultante dall'art. 32: della Costituzione, al;la luce del dovere di solidarietˆ stabilito dall'art. 2, che :il:soggetto colpito venisse :abbandonato a1la sua sorte e afile sue sole rJsorse 6 Che 11 danno in questione venisse considerato come un qualsiasi evento ¥iinprevisto"al quale si 'sopperisce con i generali strumenti della pubblka.¥assistenza,. ovvero an<.:ora si subordinasse fa .soddisfazione delle pretese'. risarcitorieá del danneggiato all'esistenza di . un comportamento neglignte altrui, comportamento che potrebbe. mancaire. ' Riassumendo cori ordine, fa menomazione della salute derivante da átrattamenti sanitari pu˜ determinaire una di queste tre conseguenze: a) il diritto :alriisareimento pieno del danno, riconosciuto dall'art. 2043 del codice civile; in caso dfcomportamenti colpevoli; b) il diritto a un equo indennizzo, discendente dall'art; 32, della Costituzione in colilegamento con il'art; lr ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia stato sub“to in conseguenza dell'adempimento. di un. obbligo legale; e) il diritto, a norma degli artt. '38 .áe 2á della Costituzione, a misure di sostegno assistenziale disposte dal ~egislatore, nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo; dei suoi poteri discrezionali, in tutti gli altri casi. PARm I, SBZ, I, GIURISPRUDllNZA COSTITUZIONALE 189 la vaccinazione antipoliomielitica. non cos“ --, la decisione .in ordine alla sua. imposi.rie>ne Pbl>ligator:ia appartel'J;"ˆ a questo genere di scelte pubbliche. L'.anzidetto carattere. della vaccinazione e>bbligatoria an'liipoliomielitica, iin un ordinamento come il nostro, orientato a riconoscere valore fonda I mtmtale alla persona come individuo (art. 2. delila Costituzione), ce>mporta una condizione da cui ne dipende la .[egi.ttimitˆ, condizione ulteriore riá spetto a quel:le prescritte. nel secondo comma dell'art. 32 della Costituzione -quasi un altro elemento di iraff<>rzamento della riserva di legge ivi prevista-secondo.quanto chiariJto nelil.l;l sentenza n. 307 del 1990 di questa Corte, la quale costituisce il necessario punto di .riferimento de1la presente decilsione. In quell'occasione la Corte costituzionale ha affermato che N rilievo dalila CostituziQD.e attribuito alla sal1.1,te in quanto interesse della co11ettiá vitˆ, se normalmente idoneo ˆ.a .SQlo a Çgiustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'.uomo che inetisce ail diáritto di ciascuno alla salute :in quanto diritto fondamentale È,á cio a escludere la facoltˆ di sotá trarsi alla misura, obbligatoria (si veda, altres“ la sentenza n. 258 deJ 1994), non lo il:\.vece quando possano derivare conseguenze dannose per il diritto inila tutela) sia privato della facoltˆ di decidere liberamente.á Ma nessuno pu˜ essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria sa!lute a. quella degli adtri, fossero pure tutti gli altri. La coesistenza tra: la dimensione individuale e quella collettiva della, disciplina costituzionale della: salute nonchŽ fil dovere .di soliá darietˆ che lega il singolo alla collettivitˆ, ma anche la collettivitˆ alá siná golo; impongono che si predispongai,per quanti a'bbiano ricevuto un daná no alila salute dall'aver ottemperato al!l'obbligo del trattamento sanitario, unaá.specifica misura di sostegnoá consistenteáá in un equoá Tistoro del danno. Un ristoro, occorre aggiungere, dovuto. per il semplice fatto obiettivo e incolpevole dell'aver sub“to un pregiudizio non evitabile, in un'occasioá ne daiHa quale la collettivitˆ nel ásuo complesso trae un beneficio: dovuto dunque indipendentemente dal ris.arcimento in senso. proprio che potrˆ eventuailnente essere richiesto dailil:'interessato, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2043 del codice civile; E, mentre la tutela contro l'illecito predisposta dailla norma menzionataá ha necessairiamente. effetti. risarcitori pieni anche del. danno áalla salute in quanto tale -secondo la Ç fennissiá ma È giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 455 del 1990, 1011 992 del 1988, 559 del 1987, 184 ádel 1986 .e 88 del 1979) "'""¥ m;m altrettant9 per l'indennizzo in áquestione, il ,quale prescinde dalla colpa e deriva dalá I PARTE I, SEZ, l, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 187 Con altra norma di portata altrettanto generale, l'art. 2, dopo aver determinato ail. comma 1 la struttura e l'ammontare dell'indennizzo, al comma 2 ne stabilisce la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. Tale domanda, secondo l'art. 3, comma 1.. nel caso di vaccina2“íone obbligatoria, deve essere presentata al Ministero della sanitˆ entro 3 anni. La decorrenza del triennio tuttavia diversa a seconda che il danno si sia verificato in epoca successiva o anteriore ad.l'entrata in vigore della legge. Nel primo caso, il átriennio decorre dal momento della conoscenza del danno; nel secondo, dall'ep.trata in. vigore della legge (art. 3, comma 7). Le norme richiamate sono c;lunque chiare nel prevedere che gli eventi ante legem, al pari di quelli post legem, sono indennizzabili e che, tanto per gli uni che per gli altri, la decorrenza del diritto.aIJ'indennizzo fissata al primo giorno deL mese successivo alla presentazione della domanda. Perci˜, coloro che abbiano sub“to il danno fil .epoca anteriore all'entrata in vigore della legge non potranno. essere indennizzati che per il periodo successivo. Essi sono, per cos“ dire, rim<;!.Ssi in termini ma solo proceduralmente, essendo loro consentito il presentare domanda anche oltre ii] triennio dail.l'.evento (ma comunque entro il triennio dall'entrata in vigore della legge), non anche -per dir cos“ -sostanzialmente, valendo il previsto indennizzo soltanto per il tempo successivo alla domanda. Questa disciplina tuttora vigente, pur essendo ástata riconsiderata dal legislatore in sede di conversione áin legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanitˆ), nono decreto-legge di una serie che continua tuttora ed giunta afila quatto:rdicesima reitera.zione (decreto-legge 26 febbraio i996, n. 89). Con un emendamento all'art. 6 del suindicato decreto-legge n. 135 del 1995, approvato tanto dalla Camera dei deputati (.sedute del 17 maggio 1995, in prima lettura, e del 28 giugno 1995 in seconda ilettura) quanto dal Senato della Repubblica (seduta del 21 giugno 1995), si era riconosciuto 11 principio dell'indennizzabilitˆ temporalmente piena, estendendo la decorrenza dell'indennizzo al tempo passato, dal primo giorno del mese successivo a.quello in cui l'avente diritto avesse riportato Ila lesione o l'infermitˆ. Taile innovazione non si peraltro tradotta in una modifica delle norme impuá gnate, poichŽ la legge di conversione, rinviata alile Camere dal Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 de1la Costituzione (messaggio del 28 giugno 1995), in relazione precisamente aille nuove norme contenute nell'art. 6 del decreto-fogge, come modificato nel corso del procedimento di conversione in legge, non stata Tiapprovata e la catena dei deá creti-legge, spogliati dell'innovazione suddetta, ha ripreso a scorrere. Di qui la presente questione di costituzionalitˆ, essendo data a tutto oggi l'indennizzahi.ilitˆ temporalmente solo parziale, cio esclusivamente per il futuro, degli eventi dannosi derivanti da vaccinazione antipoliomielitica J,!ASSBGNA AVVOCAtuRA DELLO STATO 186 della dO:.utndaÈ intesa ad ottenerlo e che>Ç per coloro che, alla data ádi entratadn vigore della ... ¥lgge hannoá giˆ sub“to la menomazione ..., il termine [per .la presentazione della domanda] decorre .. dalla dataá dd entrata in vigore della legge È. Ad avviso del giudice rimettente, le norme suddette si porrebbero in contrasto con l'art.. 32 delll:l G()stituzione che fotelˆtaá.$~1Ufo''Çái>fue 'fdriaailienii:'“lŽ diti.ttoá¥áaell'iridhrido¥áe¥interesseá ttena collettivitˆ È, in qt:U:lrito non garantirebbero un'indennizzal:>uitˆ fompora“nfontŽ piena a favore di coloro che abbiano sub“to menomazioni da vaccmˆZiorie t>bbligˆt6tfa hel tempo anteriore alta. legge¥. in qiiestio!le. La pˆrtŽ privata, 1leiásuoi atti difens1vi:i; ptosJ?ttaá altres“ átl):iaá<::ensura di incostituzionalitˆ in ordine alla misura dell;lilderil1iifo pfe\i{sfa dalla legge impugnata. Ma tale censura non pu˜ trovare accesso nel giudiZio, i cui termini sono fissati nell'atto introduttivo nei limiti test indicati. Deve inriarizitutto essere chiarita la portata della denunciata disciplina della fogge h. 210 del 1992, in relazione agli eventi dannosi alla salute V'e;dficatisi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Vart. á1, c˜tnma l; stabilisce con nonna generale che Ç chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanzaádi una¥autoritˆ sanitaria italiana, 1lesiorie o infermitˆ, dalle quali sia derivata uria menomazione permanente della .integritˆ psico-fisica, ha diritto ad un indenniizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi È che la legge stessa stabilisce negli articoli seguenti. Su questa premessa (la cui soliditˆ non per˜ priva di dubbi specialmente nel cai;o della poliomelite che, come la stessa Corte non ignora, oggi colpisce Çfarlssi“riamente È) la sentenza costruisce il diritto all'indennizzo, connotandolo sia qwmto alla consistenza (che ha natura equitativa, ma non deve essere di mist.:ˆ irrisoria) sia quanto alla decorrenza, che era propriamente l'oggetto d!;!llˆ .qul':S,~ione .in esame. áá. Neldfohiarare quindi l'illegittimitˆ della decorrenza temporale stabilita dalla legge per un'epoca successiva alla propria entrata in vigore, anche rispetto ai casi verificatisi in precedenza, la Corte trova il modo di puntualizzare che qUesta;:.dec~siotie non si applica. agli altri soggetti previsti dalla legge 210/92, he; ási .rifensd:ca. varie. categorie colpite da malattia anche a prescindere da trattamenti ˜bbligatori .(ad es. malati HIV contratto per somministrazione di sang'lie. o..¥.per epatite. pos.t-trasfusionale), proprio perchŽ in questi altri casi diversa la ratio che induce l'ordinamento a scaricare sulla collettivitˆ il peso economico della malattia/á. J)a sottt>lineare peraltro in punto di diritto, l'inconsueto riferimento al parametro di wstituzionalitˆ costituito da precedente sentenza della Corte, rispett˜ alla quale viene sancita una sorta di inottemperanza; mentre infatti la precedente pronunc:ia,. dichiarando l'illegittimitˆ della legge 51/1966, aveva demandato al giudice a quŽÈ la quantificazione dell'indennizzo, il legislatore, pur. dettando i criteriá di determinazione dello stesso, lo aveva regolato in modo tale da rendei:lo inoperante per il passato, riducendone di fatto l'ammontare, per i soggetti colpiti prima. dellaá legge 210/92; che giˆ in base alla sentenza 307/1990 avevano maturato un diritto all'indennizzo. G.P.P. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 185 dei suoi effetti mediante un meccanismo di rettifica in senso maggioritario con incidenza variabile a seconda della linea di bilanciamento prescelta. (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 18 apr.ile 1996, n. 118 -Pres. Ferri -Red. Zagrebelsky. Sanitˆ -Diritto alla salute -Danni da vaccinazione obbligatoria antipolio ¥ Indennizzo ¥ Obbligo dello Stato ¥ Inadempimento sentenza Corte Costi tuzionale -Limiti temporali ¥ Illegittimitˆ. (Cost., art. 32; legge 25 febbraio 1992,, n. 210,. artt. 2 e 3). La norma che, prevedend,o l'in.dennizzo per il danno derivante da vacoinazione obbligatoria contro la po~iomelite, stabilisce la decorrenza dal giorno successivo alla dom.anda per coloro che a_ll'entrata in vigore della legge avevano giˆ contratto la malattia; illegittima non solo per violazione del diritto alla salute, ma altres“ per contrarietˆ alla sentenza 307/1990 con cui la Corte aveva giˆ affermato l'obbligo de?Zo Stato di assicurare un'adeguata protezione alle vittime della vaccinazione senza porre [.imitazioni di carattere temporq.le (1). (omissis) Il Pretore di Firenze solleva di fronte a questa Corte questione di legittimitˆ costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti dˆnneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligato.rie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui stabiliscono che l'indennizzo per il danno derivante da vaccinazione obbligatoria Ç ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pres~ntazjone (1) Una sentenza di grande importanza questa -che la Corte ha pronunciato sull'indenn~zo dovuto a chi abbia contratto la poliomelite a seguito della vaccinazione obbligatoria. Essenziali i concetti del diritto alla salute nella dimensione individuale ed in quella collettiva e sopratutto l'analisi del problema der áconflitto tra i due profili. La Çscelta tragicaÈ del diritto che impone l'obbligo della vaccinazione in nome dell'interesse collettivo, nella consapevolezza che statisticamente questa vaccinazione di massa comporta un rischio di contagio per pochi non prevedibili casi, viene vista dalla decisione alla luce dell'art. 32 Cost. come una decisione affidata alla legge, fino a quando il rischio di complicanze non sarˆ superato dall'evoluziope della scienza e della tecnologia medica. Incidentalmente sembra che la Corte ˆbbia voluto lasciare impregiudicato il problema dell'obiezione .di coscienza, ammettendo invece che chi deve essere sottoposto al trattamento sanitario sia privato della facoltˆ di decidere liberamente, salvo prevedersi un diritto all'indennizzo a favore di chi abbia sacrificato la, propria salute per quella degli altri. i I Ii j - , RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO A maggior ragione non contrasta con i parametri evocati l'ipotesi (considerata dal giudice rimettente) in cui il rischio di ingovernabilitˆ minore perchŽ non e/ una maggioranza precostituita favorevole al sindaco, ma neppure áce n'. una di una lista contrapposta o non collegata. Maggiori. :quindi sono glL spazi per la mediazione politica, ferma restando anche in--tal caso la facoltˆ di dimissioni con conseguente scioglimento del consiglio. La affermata e&cl“.lsione, della. violazione sia del principio di eguaglianza e dLragionevole.zza, sia: di quello del buon andamento dell'ammiá nistrazione :pubblica noa vuoláádire, anche, -cheá l'articolato disegno complessivo. del legislatore (frutto di un ampio dibattito parlamentare proprio in ordine:,alle condizioni di op~ativitˆ -del premio di maggioranza) sia privo idi incqnvenienti in Hne~u11ssoluta; ˆmzi"si de:ve ammettere che possono derivarne situazioni at limite, nelle quali tali inconvenienti .assumono particolare rilevanza, come appunto si verificato nel caso di specie, nel quale 1a lista collegata al candidato eletto s1ndaco al primo turno ha mancaro áper pochi'. voti la maggioranza assoluta, ma ha pur sempre ottenuto un'ampia;: .maggioranza relattva, in presenza della quale pu˜ apparire una forzatura álogica ravvisare una bocciatura, da parte dell'elettorato, del coLlegamento. tra il ásind~ )a sua lista. Tuttavia la ragionevolezza del sistema . va ávalutata globalmente, e nel suo insieme, e non giˆ isolando ipotesi H.iite che enfatizzano inconvenienti soltanto di fatto che possono verificarsi, ma che di per sŽ n~n inficiano la logica complessiva del meccani~ mo elettorˆle. Tanto pi qmm,do si tratta di inconvenienti che risultano avvertiti, _l;UlChe ripetutamente, nel corso dei lavori parlamentari, ma evidentement~ giudicati recessivi 'in sedŽ di scelta finale del sistema ritenuto migliore dru __ legislatore neil'esŽrcizio della sua . discrezionalitˆ. Certamente i;>ossono ipotizzarsi cqndizioni meno rigorose per l'attribw; ione d~premio. di ,maggiorapzi;i al primo twno, quale il conseguimel1-to ne censurata, la eventuale adozione dej quali rimessa alla discrezionalit~ del legislatore, in quanto implicano la collocazione lungo pi possibili linee del delicato bilanciamento tra la previsione (ed il rispetto) del voto disgiunto e la correzione PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 183 In conclusione non sono comparabili, al fine dell'attribuzione del premio di maggioranza, le due situazioni raffrontate: quella deli'elezione del sindaco a1 primo turno (in cui c' il voto anche per una lista; c' la possibilitˆ del voto disgiunto e c' la competizione di pi liste e pi candidati) e quella dell'elezione del sindaco al turno di ballottaggio (in cui il voto unico; non si votano le liste collegate e sono parimenti possibili nuovi collegamenti; i candidati sono solo due). D'altra parte 'la coerenza del disegno complessivo emerge anche dall'andamento dei lavori parlamentari, i quali mostrano che, quando il voto disgiunto non era previsto (ed anzi era espressamente comminata la sua nullitˆ in un primo testo unificato, elaborato in seno alla prima Commissione permanente della Camera: art. 7, comma 4, del testo presentato nella seduta del 31 luglio 1992), il premio di maggioranza operava allo stesso modo al primo turno ed al turno di baHottaggio. Una volta ammesso il voto disgiWlto al primo turno stato necessa~:io, per coerenza intrinseca della scelta operata, distingere anche il premio di maggioranza tra i due turni, riducendolo sensibilmente al primo turno per lasciarlo nella sua originaria consistenza ed effettivitˆ soltanto al turno di ballottaggio. Neppure sussiste la violazione del canone delá buon andamento della pubblica amministrazione, unitamente a quello della ragionevolezza. Una volta che non contestata -come H giudice a quo non contesta -la legittimitˆ costituzionale del principio del voto disgiunto, e si ammette che l'adozione di tale principio rientra nei possibili modelli elettorali che il legislatore pu˜, neM'esercizio della sua discrezionalitˆ, disegnare, deve necessariamente riconoscersi anche che la governabilitˆ dell'ente locale non assunta come un valore assoluto, ma apprezzata come valore specificamente tutelabile (giustificandosi la alterazione del criterio proporzionale) soltanto nel caso, di maggior allarme, dlla frammentazione dei consensi espressi, che quello del sindaco Ç debole È collegato ad una o pi liste ÇdeboliÈ (nel senso sopra precisato). D'altra parte, che .1a governabilitˆ non sia un valore assoluto dimostrato proprio dall'ipotesi, che pu˜ verificarsi e della cui legittimitˆ non si dubita, della maggioranza assoluta conseguita (al primo turno) dalla lista contrapposta, o comunque non collegata, al candidato eletto sindaco. In questo caso (in cui il rischio della c.d. ingovernabilitˆ massimo) il sindaco, salva la facoltˆ di dimettersi cos“ provocando lo scioglimento del consiglio, deve convivere con una maggioranza a sŽ contrapposta; ma ci˜ conseguenza della divaricazione del consenso espresso dall'elettorato con iJ voto disgiunto, divaricazione, che il legislatore intende rispettare per non premiare (se non proprio penalizzare, come si prima ricordato: paragrafo 22) il sindaco che si collegato alla lista che non riscuote sufficientl consensi. I I i i .......¥. :a :invece rispettosa dellalogicaidel voto disgj,unto .la modesta ¥CQrá rezione raippresentata dai premio di ntaggior8lp)a operante al primo turtl.O che....,.... come. ha esattamente rilevato il. trii;)~ tjln~t~entt( '.".'.7::Val~ .solo a ~o~wel.Jlla magg~r~.asspht~a giˆ cq.segu:ita; .Per~Uro solo. eyen ciando11 collegfuhŽ“ifo dal niŽdesi'nio i>rescetto; lˆ sua tharilfesta.Z“<>ne clivolontˆ . necessaria111ent(l) ¥.n.ica e quindi pi non sussisteá alcun ostadolo futfiristid a v~ofi2iaf.Jlc61le~triŽrit˜ .Lriuovatliente espresso in Q.tiesto secondo turno. mediante l'abbmIDltertto gi'afieo tra iFnomeádel candidato s:hidaco ed i sbnb˜li ¥á dell~ U$te a IuF6o1legate á -al .f:iiieácli intro.durrŽ á un pi rigido effettc:t di á ttascihamenfo attribuendo allˆ. list.a collegata . al s!ná dao á1:a ml:iggioranza l:“ss˜luta dˆ seggi nella percŽn:tuˆle del 60% come premi() dF maggiotanzl:“/Salva solO ili questo caso l'ipotesi delá giˆ avvenuto. conseguimento, nel primo turno, della maggio:htn~0; assoluta da áparte di. una lista non riv~i l'ey;istel1Za di un .candidllto sindaco Çforte È che ri~~.c a rflggiUl'l,g~te la lUaggiOra~j“ assoluta gei c()nsensi, e l~esistenza, rajiZa aSS()~Uta.. F'rammentazione. che neppUá re si¥.. verifica .ri~Il~ ipq“ei;i.. lie yede C()J,ltr~PPPrsi.... ad. un .c~didatoá sin ~~sfnt~~~!á;i~:r~h;~~;~~~!~~:r~3~1~:~~~.~~=!~,!~~aa~:~~u: al primo tunio.. ~ qttesto carattre franimentatO del ~oto espresso. al primo turno che vale a coi:UlotatŽ. edifferenilare . ulteriormente il turno di ballottaggio cc:in premio d“ :mttggiorariza; ecotts~guentemente giustifica una diversa valutazione del legislatore che, consnfondo ánuovi collegamenti e prevedendo un ben pi sostanzioso premio di maggioranza, mita ad incená tivare nel secondo turno una aggregazione delle forze in campoá pi ac:cená tuata di quella rivelatasi insufficiente ai primo turno . PARTE I, .$13Z;::.Id~I;URISP11.UDBNZA COSl'ITUZIONALE 181 seguita; invece nel se<:ondo turno vi' ¥(O vJ pu˜á essere) una ben pi sensibi< le altera21ione del criterio proporzionale, .á 'áá La¥ ~uestione noti¥ fonifatˆ. ¥ á¥á ¥ 't~anb tu,ttcVnort¥áá isO ifpr$í1cipio 'ádelt'egti~giiiffiza del voto (art. i~b!~,~~j~Jiiji~fi~~i~~ espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiˆ'.rsi dŽlle s:irigole lŽggfel~ttora}l (stit.' nri. 39del197_3, 6, 60 e 168 del' 1963; 43 deIJ961);Jer mri rest~~~ ~ dg~f'.c,so, u.¥ ~~t~p!“~, ~i _faf~:o~:_yoI~i~~á , , . ; ¥ . á ..¥ á, __. ... N~. !es() il P.ri.ftipi() .di eg.agliajiz.a, J:),91;1 esser,tdo cmparabiU il pri1110 turii.o di vofa2lfoniit ~a il turri() df bait9#aggio c}le, risponctono a. logiche . di'. . : .á á. .á"'.. >...... ¥á . > .. :..á :-áá . ¥/. . ,.á. . : ~.('.-: -. á. .. . .á.á'.: ..á :-. :-' á.á . ' " v~~l'\:¥¥:á á. ,:e:¥.¥ ááá¥: ¥.. :,:á.:¥:_.á á. ,__ ,_.¥ ,::¥.J ::-: .¥. á:á:... .¥., .... ,Ne~ J?rtwo t:urnoJ'elettQ:r~to ~.cJ;tlawato,.aci.sprji.~i;si, sia per i .candJ.. 4flt~ a,lla a;ica di. si.daco; ,~a per !~ ô&te, e:~e c9ncorrono per li"t; com-. pqi;izione , deil~, consiglio pom~le, Q.~~di, G\)lcorchŽ ,e~prt;)sso ~n .n'unica schedi:\. Jl . v9to , clppp~o._, e,< ~f)(;O!lclssJbile . clie. l;eiettoi:e voti per. un a:Q“i,d~to .s.iD4a~. e, ccwtempor~11eamente,, p~.. una list~ aq es~q n()I! cQ}le~4ta~: . . . . ' . . ,: ' ¥l/anmii.sg,ibili:tˆ del voto,_ˆi;sgi:unto .comp.orta conseguentemente che ben possibile che in consiglio -vi' wa ,una ruaggiorar:iza . contrapposta aL sindaco, come anche che vi sia una situazione di equilibrio tra cons.iglieci 4letti:án~:Ua Jdsta -0 nelle ljste CQlJegate: al sindaco e consiglieri eletti. in altre¥ liste. Il Je~islatore, eon una scelta che rie;ntra nell'ambito della sua discrezionalitˆ,¥ har deliberatamente: escluso di assicurare comunque 'la maggiOranzˆ in OrisdgliO al candidato "eletto sindaco, il quale qtt“:ttdi noti I pu˜ adagiarsi (e puntare escH1sivamente) 'sul suo prestigio personale, ma irtirilblat˜ acollegarsi aliste che; abbiˆno ttif effettivo c˜rtsenso nell'elet" toratoAi sindaeo Çforte >5áá (perchŽ eretto ru primo ttirrto), ma collegato ad una Ilsta Çdebofo È (riel senso che 'rloii raggiunge andh'essa fa maggiorarizkdeicofisens'. f'ˆ1 .P#m6 ti:trrio), Hsti.tfa iii: citialche modo penalizzato ecome S" elett˜ra.to C:he, pur vota1ldol1li, n6n fulper˜ ~6ta:to a1lche 1a ~a lista:;; áadtl~kittu:raha votM6 per lla Hsta cOntrapposfa .. In qtJest~ sitiJ~.zione. íl siilcí~co dovrˆ . cercare na maggiorapza in con~iglio .pe~chŽ iá~!~ftp~ato, utiôizando l~ possibilitˆ di voto 4isgiuntq, ánon gliel'ha as.sicura.ta. Ed. il 'legislatore ha ritenuto di non al -á...á á.. . -á.á.. -. .-..}'¥_áá . ..-.. terare tale ~ituazione che .rit1ette il possibile (e ,legittimo) scostamento tra I ~ il-livello d:ei consensi confluiti sul cru;ilidato sindaco e quel1i raccolti dalla lista (o dalle liste) ad esso collegata. ¥. I I !! . . . , ~ , ;:::; 180 ~l!S~~-4V\f0(,:A'f~.Jl~: S'l'~l'Q . ::: ..-á .. ::: triplice profilo: a) non V1iene attribuita (negandosi l'assegnazione del premio di maggioranza) una stabile maggioranza al sindaco eletto al primo turno, ancorchŽ nessuna delle Liste o gruppi di Liste che si sono contrapposte al candidato eletto sindaco abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e quindi non viene assicurata la governabHitˆ dell'ente locale; b) vengono trattate in modo eguale situazioni diifogi:fa1i .cneHtarfa, cos“ che; mentre nel p11imo turno yi tll1a. 111er~ )n~eg~~ioqe di tll1~ ~aggioranza assoluta giˆ coná :.á á.:=<~á. . . :~.,. .::::<>-. . .. á.á..á.ááá.-.á á...á: ..2::.á i .. . del ~W4;~o. fayorito :!1al. pre:mio :i:mi,ggio.:qm~a .solo. quando. la sua lista abbia ragg“untO'fa niagg“oriufaa ˆssbfota dei votL Nei(;aso di specie, il sindaco di Teraino eletto al primo turno era coliegˆfu'a liste: che avŽvano ottenuto poco pi del 49% dei voti e sfioravano quindi quel premio di maggioranza che verosimilmente avrebbero conseguito nel turno di ballottaggio. áá á Pb:tigiusti:ffoare 'il magiicr favor& aecordato alle liste del sindaco eletto nel ballottaggio, la:: Corte tileva.:.J:he:: la stessa ne.cessitˆ di .questo secondo turno di;m:i,~raJ'.esi~:t.e:~á di Jlll~Jri:lnuni:>I:lt~f1'.>ne . elettorale che . impone un . incen,tivo pep l'~gj?;:i;:egi.ion bilein comunione fra coniugi uno á á .¥ ~olo¥ dei (J.9aji ir!iprenditore f Assoggettamento per intero all'IVA. e. ad imposta fissa di registro, 398. - Tassa sulle concessioni governative á Iscrizione . delle societˆ ánel á registro áá áá. á delleJmprese ¥ Ilicompatib:ilitˆ . fon /.¥ la nofo\ati'fa comnitˆda ¥ ~Rimborá so ¥ DecadŽ:ilza triennale '-Sussiste, 374. - Tassa stille: .conessfoni.g˜vŽ:tnatme . Iscri:z;ione delte á societˆ nel registro delle imprese ~ Incompatibilitˆ con ia .no:i'.“naiNi\ c<)n11.u:iitaria ᥠJ~Jmborá so -Spettanza, 374; á á á.. á ,. 1'.~H~MTI, 1~ GE!1~lW :.;..;;. Accertamentoá áááImposta. sul valore '. aggil:.int˜ ~ Prova.;á Difetto¥. áEffetti . Difetto ¥di ¥. potere, 384; :á.r:“< ;.; -Accertamento á Istruttoria .~. Invio di.á.á ŽiU,estionari ¥.. Segreto bancario Inopponibilitˆ, 368. - Contenzioso tributario ¥ Appello ¥Motivi ¥¥ Sufficienza, 355, -Contenziosoá.. tributario á -Controversia iniziata dal curatore del fallimento ¥ Revoca del fallimento ¥.Conth1uazione da parte á dell'ex fallito . Llfuitazion“; 392. . ¥ ...'.; 1ritressiáá~ :Privilegio áá~ááá Fallimtito á á Escrusi˜rie, á con nota di t:;:; AIELLO, .¥ ~48. TRIBUTI LOCALI - Imposta sull'incremento di valore degli. i~mobili ~á. Liquig;;izione ~. Spe.. se mre“p,etttati\fŽ ~ II“runniiSSibUitˆ á á l;!,s~lti:~iC>:i'if dalla base imponibile in sede l:tLtegi!JtraziOne ~ Illegittimitˆ, ás6z.ᥠá áááááááá á á VII INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA n. 223 del 1990 -Immodificabilitˆ impianti -Eccezione -Potere dell'amministrazione di controllo e di tutela del servizio pubblico -Sussistenza -Giurisdizione amministrativa, con nota di F. QUADRI, 267. PROCEDIMENTO PENALE -Giusto processo ¥ Incompatibilitˆ Giudice del dibattimento -Partecipazione precedente a collegi giudicanti su misure cautelari á Mancata previsione -Illegittimitˆ -Limiti, 192. PROCEDURA PENALE -Applicazione della pena su richiesta delle parti -Concessione delle attenuanti generiche ¥ Rilevanza agli effetti della prescrizione -Esclusione Ragioni, con nota di P. DI TARSIA DI BELMONTE, 400. PROCESSO CIVILE -Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ¥ Revoca della provvisoria esecuzione da parte del giudice istruttore ¥ Omessa previsione -Non fondatezza, 208. REATO -Continuazione tra reati ¥ Applicabilitˆ tra reati giˆ giudicati e da giudicare -Costume di vita -Medesimo disegno criminoso -Insussistenza, con nota di W. FERRANTE, 409. REATO IN GENERE -á Reati c.d. di sospetto -Possesso ingiustificato di valori ex art. 708 cod. pen. -Violazione dell'art. 25, secondo comma, 3 e 24, secondo comma Cost. -Illegittimitˆ costituzionale Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli ex art. 707 cod. pen. -Violazione dei principi di offensivitˆ e di ragionevolezza (artt. 25, 27 e 3 Cost.) ¥ Insussistenza, con nota di F. BASILICA, 219. SANITË -Diritto alla salute -Danni da vaccinazione obbligatoria antipolio á Indennizzo -Obbligo dello Stato á Ina dempimento sentenza Corte Costituzionale -Limiti temporali -Illegittimitˆ, 185. TRASPORTI -Servizi internazionali disciplinati con Regolamento CEE -Principio della libera concorrenza, 344. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Accertamento ¥ Liquidazione dell'imposta -Art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -Condizi.oni e limiti, 396. -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Redditi di capitale ¥ Capitali dati a mutuo ¥ Presunzione di interessi -Non operante nei confronti del sostituto di imposta, 357. -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Reddito di impresa ¥ Costi ed oneri non imputati al conto economico -Art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -Accertamento di maggiori ricavi -Deduzione dei costi, 369. -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Reddito di impresa -Costi ed oneri non imputati al conto economico -Art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 e successive modificazioni á Deducibilitˆ -Condizioni, 370. -Imposta sul reddito delle persone fisiche ¥ Reddito di impresa ¥ Costi ed oneri non imputati al conto economico -Art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modifiche ¥ Portata, 369. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di registro -Consolidazione del criterio di tassazione -Normativa vigente -Si applica, 382. -Imposta di registro ¥ Incompatibiá litˆ con la normativa comunitaria ¥ Rimborso -a soggetto alla decadenza triennale, 392. -Imposta sul valore aggiunto ¥ Variazioni dell'imponibile -Operazione fatturata che viene menoá Momento della detrazione riferito al fatto che causa della variazione á Necessitˆ della certezza ¥ Esclusione, 388. -Imposta sul valore aggiunto e imposta di registro -Vendita di immo . . r,,~dlt~'''~'.::"~''ááá~,~~-á=======@=='.'8%.F¥::r&?Jff~~"¨mwa ¥. w.~wdfftflrl.MWlflY~--~ ~Aiir"""=á=*sá;&t:,::==,,:.:r:ir:t::-~¥¥e~e-ar.d!Ellif..AMJlrurl~dmid Vi RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DEI CONTI -Giurisdizione -Pensioni a carico dello Stato e dialtri 11lnti pubblici Controversie relative. all'an ed al quantum del trattamento penSionistico -Sussistenza -Controversie nei confronti degli eredi a titolo universale del pensionato ¥ Estensione, 297. DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) -Dichiarazione di efficacia .di sená tenze straniere -Convenzione del- l'Aja del 15 aprile 195S ¥ Pronuncia successiva di ¥modifica di sentenza originaria di condanna agli áalimenti in favore di mlori giˆ delibata - Delibabilitˆ -Sussistenza; con nota di P,. PALMIERI, 286,.. '--Dichiarazione di efficacia di sená tenze straniere á ¥ Sentenza straniera recante (!ondanna agli alimenti ai sensi della Convenzione dell'Aja á Azione di delibazione ¥ Prescrizione Esclusione,. con nota di P. PALMIERI, 28,5, .286¥ ..;... DiChiai'azione diááá. effieaciaá diá sentenze straniere " áSentenza straniera re.cante condanna agli alimenti. -Delibazione a. norma della Convenzione di New York d.el 20 giugno 1956 Potere ..di attivazione det Ministro degli Interni quale rappresentante speciale -Configurabilitˆ -Presupá posti á Procura o mandato del creditore -Necessitˆ -Esclusione, con nota di p~ PALMIERI, 2S6. ELEZIONI ..-Sindaco e Consiglio comunale -Primo turno ¥ Premio ádi maggioranza Condizioni á áMaggioranza assoluta Legittimitˆ, 179. ESECUZIONE FORZATA -Esecuzione forzata mobiliare presso terzi -Pignoramento di retribuzioni del dipendente ástatale -Sentenza n. 231 del 1994 della Corte Costitu zionale -Competenza territoriale Pretore del. luogo della sede dell'Uf ficio pagatore del credito pignorato á Sussistenza, 282. Ji'ALLIMENTO -Effetti per i ci:e .-\ ;__-........ . I, 238 . -~ ::-á. \ á.. . A. MANCINI, I terzi e l'esecuzione del giudicato amministrativo .... II, 29 L, MAZZELLA/La responsabilitˆ' per tfˆrm{ da f#mO-.-lfh baso giudiziario --II, 43 . . .á ., . . ': á::. ~ ... L. ORCALI, L'art. 734 cod. pen. e l'attivitˆ autorizzativa della P.A. . .. II, 58 P. PALMIERI, L'imprescrittibilitˆ dell'azione di delibazione di sentenze stranier? di condanna ag#:~al~m1?nti in favore. cl,~ m,f.riori emanate ai sensi -i4tslla Convenzione di New Yo.rk e_ dell:a Convenzione delá l'Aia. un. ddso rŽvfrement della Cas.!]azio11: ~ . . . . . . . . . . I, 285 a; ~'i á-.áá-. r~;;~ i{ fá:, direzione della Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. Celebrazione del quarantesimo anniversario di attivitˆ della Corte Costituzionale: Intervento dell'avv. Giorgio Zagari, Avvocato Generale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¥ . È XV INDICE Saluto dell'Avvocato Generale all'avvocato Gargiulo, che lascia la Xli Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura de//' avv. Giovanni Paolo Palizzi) . . . . . . . . . . pag. 179 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara) . . . . È 238 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI (a cura degli avvocati Giuseppa Stipo e Antonio Cingolo) . . . . . . . . . . . . . . . È 267 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Raffaele Tamiozzo) . . . . . . . . . . . . È 315 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avv. Carlo Bafile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . È 348 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo di Tarsia di Be/monte) . . . . . . . . . . . . . È 400 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI QUESTIONI RASSEGNA DI LEGISLAZIONE CONSULTAZIONI RASSEGNA DI DOTTRINA . Comitato di redazione: Avv. F. Basilica -Avv. G. Mangia - Avv. P. Palmieri -Avv. F. Sclafani -Avv. L. Ventrella La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO pag. 29 > 70 89 > 101 ABBONAMENTI ANNO 1996 ANNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 65.000 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 17.000 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Direzione Mark~ting e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (9219064) Roma, 1997 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato -P.V. ANNO XLVIII N. 2 3 4 APRILE -DICEMBRE 1996 IRth¤¤JECGNA AWW(Q)CATTU~A IQ)JEJLJL(Q) ¤1fA.1f(Q) PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO ISTITUTO POLIGRËFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1997 PARTB I, SBZ. ll, -GIU!US¥. COMU:mTARIA E INTERNAZIONALE 253 sprudenza '5! applica. anche qua.Iora. l'i:p:unissione in ¥commercio sia stata effettuata-dal UtQ\a'l'e o COl1 il suo co?lsenso in uno S:tato membro in cui. il prodotto non era brevettal:lile, ág; ji; 1/art~ 42/Žhe riguarda il-R:egno di-Spagna; Žl'art. 202, che rigUardˆ la R.et)ub6lidFportñghese, dell'Atto di adesioneá a.bol“scono/a decortere dal -111''geniiˆi61986, eoh. :dferimento frnplfoito agli artt. 30-e -34 defTrattaá to, ¥á.1~ _restrizioni qul#1titative ᥠˆJYímportazforie e all'esportazione riorichŽ qua1siasl n:Hsufa -idi effetto' equivalente tfa ia-COl:titlliitˆ e questi due nuovi Stati mefnbrf - 9; á"""' Gli aftt. -47 e 209 c;tell'Atto di adesione prevedono in sostanza, l'Uiiio per laáSpagua e -J!'a.Jtro per il¥ Portogallo~ che, in deroga -agli artt. 42 e 202 dellcfstesso Atto, la regola derivante dalla. giurisprudenza Merck non ~i apiplitˆ ai prodotti farinaŽeutid durante un determinato periodo transitorio; (á su~ááái~eAd:::Ni:1u~t.bt~]t~~9~~e=d~fhJ~!t~á-ck~i~o~á-f~~:;u~c~ o fif~saiiitario dePositato in uno stato inel1lbro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Spagna o in Portogallo un brevetto per tale prodotto pu˜¥ avvalersi . del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di bnipedire !'.importazione e ia commercia:lizzazione delá prodotto in questione .nello Stato-nt1embro attuale o negli Stati membri attuali in cuiá.il :p.i:odotto protetto. dal 'brevetto, -anche se questo prodotto immesso per la prima volta in commercio in Spagna o in Portogallo dallo stesso titolˆre o suo avente diritto o. con il suo consenso. 11. ~In base aln. 2 defˆll.e articoli sciptamrnenZiona:ti, questo diritto pu˜ e!;ise,:i;e jatto valere_ ~o al fine d-el ter:zo anno successivo all'introduzione, _ 1d-a parte della Spagna e, tjspettivamente., ciel Portogallo della possibilitˆ ádi ottenere un brevetto per questi prodotti. l'im,portazione di prodotti. tutelati, posti.}n CoJnm,E)rci,o in un i.tro Stato membro da lu,i o coi SUQ cons~nSOi ahebbe Ja possibilitˆ di isolare i mercati nazionali e di porre cos~ in E)SSere una restrizione nel commercio fra gli Stati membri, se:UZa -ch:e unac árestnZione c'lel genere sia necessaria per garantirgli la sostanza dE)i diritti esc1u~ivi c;leriv~ti c'Jai brevetti paralleli È, aveva precisato (punto 25) che Çquando ~com-Petenti autoritˆ di uno Stato membro ... attribuiscono ad un terzo una -IiceriZa obbligatoria consentendogli di compiere atti di produá zione e di smercio_ che il titolare del _brevetto h,a normalmente_. il. diritto di vietare, non si pu˜ ritenere che questi abbia acconsentito agli -atti compiuti da_. tale .terzo ... È. La Corte aveva, quinl.i, considerato impeditivo dell'esercizio del diritto di tutela brevettuale il consenso espresso-dal titolare del brevetto alla messa in commercio, osserv!lndo, in sostanza, che tale consenso si fonda su una -libera scelta commerciale del titolare stesso, che valuta vantaggi e svantaggi cui -va incontro. Nel caso di licenza obbligatoria, non sarebbe individuabile un consenso del-titolare,_ subendo .questi l'iniziativa altrui. 1 - 254 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 12. ..;,_ ¥ I Protoco1li nn. 8 e 19 dell'Atto di adesione impongono al Regrto di Spagna ed alla Repubblica portoghese di rendere compatibile la loro legislazione sui brevetti con il livŽllo di protezione della proprietˆ industriale raggiunto nella Comunitˆ. A tal fine essi pr~edono che questi due Stati devono aderire alla Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo ed introdurre, entri un certo termine, la brevettabilitˆ d~i prodotti .fa:rmaceutici. In conformitˆ a queste disposizioni, la brevettaqilitˆ dei prodotti farmaceutici stata introdotta il 7 ottobre 1992 in Spagna e il 1¡ gennaio 1992 nel Portogallo. 13. '"""':' Ne1l'ordinanza di rinvio ii giudice nazionale osserva .che le cause principali trovano la loro origine nel fatto che i titolari dei brevetti .di cui causa non hanno, e non avrebbero mai potuto avere, alcuna protezione del loro brevetto in Spagna e nel Portogallo per i medicinali di cui trattasi, che i prezzi in questi Stati membri son0 inf~riori a quelli praticati nell'Unione europea e che i medicinali che i titolari dei. brevetti.á vendO:no ai grossisti vengono immediatamente riesportati invece di essere messi. in corhmercio presso . i consumatori spagnoli o portoghf!si. 14. _._ Il giudice nazionale ritiene che le cˆus'e principali sollevino due problemi distinti di interpretazione del diritto comunitario, .cio, in primo.luogo, quello relativo alla durata. del ["egime transitorio previsto I dall'Atto di adesione e, in secondo luogo, quello di accertare se il prin I ~ cipici dell'esaurimento del . diritto di brevetto, quale sancito dalla Corte nella giurisprudenza Mevck; non debba essere ááriconsiderato date le circostanze, specifiche fatte valere nell'ordinanzl;\. di rinvio. 15. ..;,_ Alla luce di queste considerazioni, la High Court ha deciso di sospendere iii procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: A questo principio dell' Ç esaurimento comunitario È del diritto di brevetto s“ sono poi ispirati non solo gli stessi accordi di adesione del 1985 della Spagna e del Portogallo di cui alla causa trattata, ma anche esplicitamente la successiva normativa comunitaria (cfr., ad esempio, la direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamentoá delle legislazioni in materia di marchi di impresa, e la sentenza della Corte ad essa relativa 11 luglio 1996, nelle cause riunite C-427, á 429 e 436/93). Non v' ádubbio, per˜, che possano accadere delle Ç deviazioni È di traffico che, almeno in alcuni casi, ben assumono le caratteristiche di vere e proprie Ç distorsioni È, come tali non rispondenti alla logica di un corretto mercato. Nel caso á dei prodotti farmaceutici la mancanza di un brevetto determina il fiorire di una o pi copie del prodotto altrove protetto: cos“ avveniva in Italia allorchŽ non era consentita la brevettabilitˆ dei medicinali, cosi accadeva in Spagna e Portogallo finchŽ i prodotti non erano brevettabili e accade probabilmente ancora oggi per i prodotti che non possono pi essere brevettati per la mancanza del requisito della novitˆ. t; ovvio che la copia del PARTE I, SEz; Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 255 l. -Se le dig.posiziori1 dell'art. 47 del trattato di adesione spaá gnolo alle Comunitˆ europee continuino ad applicarsi a prodotti fará maceutici 1.1. importati dalla Spagna; o 12. immessi in commercio per la prima volta in Spagna fino a) al 7 ottobre 1995; o b) al 31 dicembre 1995; o c) al 7 ottobre 1996; o d) al 31 dicembre 1996; o e) alla fine del terzo anno successivo al momento in cui il prodotto farmaceutico di cui trattasi, protetto da brevetto in uno o pi Stati membri de1l'Unione europea e precedentemente non brevettabile in Spagna, divenuto brevettabile in Spagna e quale di queste date sia applicabHe sulla base di tali atti. 2. -Se le disposizioni dell'art. 209 del trattato di adesione portoghese alle Comunitˆ europee continuino ad applicarsi ai prodotti farmaceutici. 2.1. -importati dal Portogallo; o 2.2. -immessi in commercio per la prima volta in Portogallo fino a) al 1¡ gennaio 1995; o b) al 31 dicembre 1995; o e) al 1¡ giugno 1998; o d) al 31 dicembre 1998; o e) alla fineá del terzo anno successivo al momento in cui il prodotto farmaceutico di cui trattasi, protetto da brevetto prodotto pu˜ essere posta in vendita ad un prezzo molto pi basso del pro dotto originale, poichŽ esso non sconta quantomeno le spese di ricerca (vuoi che esse siano riferite al prodotto stesso, vuoi che esse rappresentino una quota delle spese della ricerca generale). In considerazione dell'esistenza suJ mercato di prodotti a cos“ basso costo, l'autoritˆ cui compete la fissazione dei prezzi al consumo (laddove esiste un regime di prezzi imposti) indotta a fissare un prezzo relativamente basso. A questo punto il titolare del brevetto in altro paese posto dinanzi al dilemma: o accettare il basso prezzo di merá cato o rinunciare al mercato di quel paese. Nel primo . caso egli si espone al ritorno del prodotto con il fenomeno delle importazioni parallele; nel secondo caso egli, oltre a perdere il mercato, si espone ad una diminuzione di prestigio sul mercato comune e comunque al possibile ritorno del prodotto copiato, se questo viene -come non difficile -abilmente camuffato (come accade con i c.d. prodotti sostitutivi). Una logica. politica commerciale fa propendere naturalmente per la scelta della prima via. ~A-á.,. 'W.AW@illááá,-á_:,;., ,,--á--á .. " . . . . . -á-áwáámili-,,...,-,,..,,, ~.. ..-~. , .~/, , 'á , ili . Mfilt ¥-'á , , %, JillMllil X X, 256 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO in uno o pi Stati membri dell'Unione europea e precedentemente non brevettabile in Portogallo, divenuto brevettabile in Portogallo I e quale di queste date sia applicabile sulla base di tali atti. 3 . ...,.. Se, dopo la scadenza dell'art. 47 (e/o rispettivamente dell'art. I 209), nel caso in cui: 3.1. -un'impresa sia titolare di un brevetto in uno o pi Stati membri delle Comunitˆ europee (in prosieguo: lo ÇStato membroÈ) per un prodotto farmaceutico; 3.2. -il prodotto farmaceutico sia stato immesso per la prima volta in commercio dal titolare in un paese dopo :l'adesione ,di quest'ultimo alle Comunitˆ europee ma in un'epoca in cui il prodotto .farmaceutico non poteva essere protetto da un brevetto in tale paese; 3.3. -un terzo importi il prodotto farirnaceutico da tale paese nello Stato membro; 3.4. -e la normativa in materia di brevetti dello Stato membro garantisca al titolare del brevetto il diritto di agire in giudizio contro I l'importazione del prodotto farmaceutico da tale paese I le norme del Trattato CE su1la libera drcolazione delle merci ostino a che il titolare si avvalga del diritto di cui a:l punto 3.4, in particolare qualora: I a) il titolare avesse e continui ad avere l'obbligo giuridico e/o I morale di immettere in commevcio e di continuare a distribuire iJ. prodotto farirnaceutico in tale paese; e/o I b) la normativa di quel paese áe/o comunitaria richieda effet I ~ tivamente che, una volta che iJ. prodotto farmaceutico sia immesso in commercio in quel paese, il. titolare fornisca e continui a fornire quantitativi sufficienti per soddisfare il fabbisogno nazionale e/o I Viene fuori, allora, il problema delle importazioni parallele. Certo un modesto flusso di traffico all'indietro si potrebbe dire fisiologico e come tale accettabile. In alcuni settori commerciali esso potrebbe essere addirittura perseguito dal produttore originale. Sembra, per˜, che sovente il fenomeno degeneri, come appare avvenire per i áprodotti farmaceutici. Astrattamente sono possibili delle soluzioni di specie. Nel caso esaminato dalla Corte si era parlato stragiudizialmente di una rinegoziazione degli accordi, con uno slittamento delle date di cessazione del periodo transitorio; e si era esaminata anche la possibilitˆ dell'adozione di misure di salvaguardia. Ma non se ne era fatto nulla: non uno slittamento dei termini, che avrebbe forse solo spostato nel tempo il problema; non le misure di salvaguardia, per la eccezionalitˆ del rimedio e la difficoltˆ di dimostrare un'attuale distorsione di traffico. In ogni caso, per˜, si sarebbe trattato di misure pi o meno valide per il caso di specie, che avrebbero lasciato inalterata la problematica generale PARTB I, SEZ:. n;.GiUi.Us. OOMUN1'.rARlA B' INTBRNAZlONALB 257 á¥ááᥥ¥ááá¥áe:} la normˆtivˆ
  • nomfoo del btevetfoflsulterebbe sensibilmente diminuito e la ricerca e lo sviluppo di altri prodotti farmaceutici progettati @lti;tpif;lre.ne s~el?l:?erosen$ibi.lmenteáPregi.dicati, in contrasto con la .r: ¥...... Sulle prime due questioni ¥. ¥.. l'l~ ¥revetta per áquesto tipo cli prodotti, avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce.á allo scopo di impedire. I'importazione e la commercializzaiidri dfprodatn fˆ1%a.ceutici immessi mcommercio iri Spagna e nel Pdrtdgallo da .ess6 stesso o oli ¥ il suo cC>nseriso. Questa brevettabilitˆ stata introdotta in Spˆgna il' 7 ñttobre 1992 Žd hi PC>rtoga.lio il 1¡ gennaio 1992. dipi vasto interesse con riguardo, ad esempio, ai rapporti con gli altri paesi che sarebbero entrati nella Comunitˆ o fu accordi con: essa; ¥ Al di fuori di queste ámisure diá specie leá. soluzioni cheᥠsi presentavano alla Corte erano áásostanzialmente tre~ -ci lasciare le cose inalterate, riaffermando i principi della sentenza Merck del 1981, attribuendo quindi allaá scelta del¥ titolare delá brevetto le coná áseguente della sua politica co:in:inercfale; á -o interpretate la sentenza Merck nel senso che il consenso deve essere assolutamente libero e non condizionato da alcunchŽ, nell'ambito della me desima ratio che aveva ispirato la sentenza Pharmon del á1985 sulle licenze obbligatorie; ..:.. o addirittura abbandonare il principio del c.d. esaurimento comunitario e ribaltare quindi le conclusioni cui si era pervenuti con la sentenza Merck. 258 RASSEGNA AVVOCATURA DBUO STATO 19. -Per quanto riguarda le varie date di scadenza del regime transitorio considerate nelle prime due questioni pregiudiziali; occorre constatare che, per i motivi indicati dall'avvocato generale ai paragrafi 181194 delle sue conclusioni, solo due date per Stato possono ragionevolmente essere prese in considerazione come indicative. della fine del terzo anno succeljsivo all'introduzione della possibilitˆ di ottenere un brevetto per i. prodotti farmaceutici, cio il 6 ottobre e il 31 dicembre 1995 per il Regno di Spagna ed il 31 dicembre 1994 e 31 dicembre 1995 per la Repubblica portoghese. 20. -La scelta tra queste due date per ciascuno di questi due Stati membri interessati dipende da se il periodo transitorio scada esattaá mente dopo tre anni a decorrere dalla brevettabilitˆ dei prodotti farmaceutici, cio il 6 ottobre 1995 per la Spagna ed il 31 dicembre 1994 per il Portoga:llo, o se esso scada alla fine del terzo anno civile trascorso dopo la data dell'introduzione della brevettabilitˆ, cio il 31 dicembre 1995 per questi due Stati. 21. -Tale questione non puo m ogni caso essere risolta sulla sola base della formulazione degli artt. 47 e 209 dell'Atto di adesione ( Ç jusqu'ˆ la fin de la troisime anrtŽe aprs È, áÇ indtil udgangen af det tredje ˆr efter È, Çbis zum Ende des dritten Jahres nachdem È, Ç ..ŽXQt to tŽËob' tou tphou Žtoub' a;'lt6 È, Ç hasta el finail del tercer afio despuŽs È, Ç until the end of the third year after È, Çalla fine del terzo anno successivo È, Çtotá het einde van het derde jaar È, ÇatŽ tres anos ap˜s È). Infatti, anche se, nella maggior parte delle versioni linguistiche, le espressioni utilizzate si pongono a sostegno della prima soluzione, in altre versioni, per contro, queste espressioni privilegiano la seconda soluzione. 22. -Occorre quindi tener conto di altri elementi di interpretazione, ed in particolare della struttura generale e deMa finalitˆ deHa normativa di cui fe disposizioni idi cui trattasi fanno parrte. Non erano mancate voci a favore della prima soluzione: oltre ai privati interessati in tal senso, anche il Regno di Spagna e il Governo ellenico. Essa, invero, faceva leva. su una stretta ed invero asfittica interpretazione della sentenza Merck del 1981, nonchŽ sul rilievo di una piena libertˆ di scelta commerciale da parte del titolare del brevetto, ma, sotto il primo profilo, la sentenza Merck presuppone un consenso vero e proprio, ed esso non sembra che possa riscontrarsi laddove la presunta scelta di non commercializzare il prodotto per non subire il ritorno di esso con importazioni parallele pu˜ apparire come obbligata: esporre cos“ drasticamente il titolare del brevetto alle ritorsioni del mercato significa in effetti negare validitˆ al brevetto, limiá tare oltre misura la protezione della proprietˆ industriale, scoraggiare la ricerca e la sperimentazione, il tutto contro la politica stessa della Comunitˆ che questi scopi persegue e incoraggia; e il tutto in nome di un rispetto del priná cipio della libera circolazione delle merci che, sacrosanto in sŽ, verrebbe in questo caso portato ben al di lˆ dei suoi scopi, venendo a favorire non la RASSllGNA AVVOCATURA DELLO STATO 260 28. -Secondo la Merck e la Beecham, seri .motivi si pongono a favore di un abbandono della giurisprudenza Merck; Esse sostengono innanzi tutto che un importante cambiamento diá situazioneá intervenuto dopo la sentenza Merck. Infatti, quando. la Corte ha .pronunciato questa sentenza, la brevettabilitˆ dei prodotti farmaceutici in Europa costituiva l'eccezione piuttosto che la regola. Attualmente questi prodotti sono brevettabili in tutti i paesi dello spazio economico europeo, ad eccezione dell'Islanda. Inoltre le istituzioni comm::.tarie hanno sottolineato l'imá portanza dei brevetti nel settore farmaceutico, in particolare con l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L. 182, pag. 1). La Merck e la Beechaii:J. fanno valere poi le gravi e crescenti conseguenze finanziarie che deriverebbero dal mantenimento della giurisprudenza Merck e che ridurrebbero á sensibilmente il valore dei brevetti rilasciati nella Comunitˆ. Esse sostengono infine che l'oggetto specifico di un brevetto pu˜ essere esaurito solo se il prodotto di cui trattasi viene commercializzato con la protezione di un brevetto e che la sentenza Merck incompatibile con la ágiurisprudenza successiva della Corte. 29. -Occorre . innanzi tutto ricordare il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Merck. , , 30. -In questa sentenza la Corte ha fatto riferimentoá alla sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, Sterling Drug (Racc. pag. 1147), nella quale essa ha constati:\.to, ai punti 8 e 9, che 1'art. 36 dei Trattato pur contemá plando una deroga, per motivi di tutela della prqprietˆ industriale e commerciale, ad á uno dei principi fondamentali del á mercˆto comune consente tuttavia tale deroga solo 'nei casi in cui in gioco la salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di detta proprietˆ, che, in. fatto di brevetti, in particolare quello di garantire al titolare, per compensare lo sforzo creativo concretatosiá nell'invenzione, il diritto di compartimentare i mercati e di rendere il titolare del brevetto un dominus dispotico di essi. Non restava quindi che la soluzione intermedia, quella cio, _... sostenuta, sia pur con diverse sfumature, dalla maggior parte dei governi intervenuti, fra cui quello italiano, e dalla Commissione -, secondo cui occorre dimensionare il concetto di consenso del titolare del brevetto (pur nello spirito delle sentenze Merck del 1981 e Pharmon del 1985). Esso idoneo ad esaurire il diritto solo se il frutto di una libera scelta di mercato; non lo invece se frutto di una scelta praticamente obbligata. Non si nascondeva, invero, la difficoltˆ di distinguere quando l'immissione in commercio realmente libera e quando essa praticamente obbligata dalle circostanze, posto che, spettando ovviamente al giudice nazionale, con riferimento al caso concreto, le valutaá zioni non sarebbero uniformi e l'assenza di regole precise, l'incertezza del diá ritto, potrebbero creare delle difficoltˆ all'operatore e all'interprete. Si era fARTB I, SEZ; ¥llyGIVRIS.iOOMUNITARlJ\ lLIN'l'J'!RNAZIONALE 261 Žsclusivo d“ ¥valersi¥di questa¥. p~ -la proouzione .. eJa prima immissione in commercio di beni industriali; sia :direttamente, .ásia ¥mediante co:ncesá &ione. diJic¨Ze i:\ terzi, nonPM il <:li;ri,tto 4t opporsi alle contraffazioni. á.á.á.á.ááá á.á.áá.á.á.¥.ááá...; á.. '..:-:-:.;.:-:-:: á.á:á:-.. á...: . : :: :;::-:-.á :-.á<.á..:::::.-: á.áá. ::->::. á.:/ .áá.ááá: .. á .:-áá.á ...... . . ' ;nppolio
  • rimo .$t~io Illeilthro áper opporsi a11'irnport8.Zj()ne di un .prodotto che essi haru1o Hl;>er~e11te posto in vendita in u.n altro Stato membro in cui Io stesso; prodotto non era brevettabile, implicherebbe un isotam: ento dei n1e:tcati nazfo:rtali ihcompatibile con gli sŽOpf del Trattato. '. > 3~'. __'. tl,lxni)ol:iante, in~are. che, per i p;tqtivi ~sposti qui di seguito, gll~rgq.ienti it~g()ttI..i, .¥ favore. clj, un .riesru.D.e d~Jlf.l gjurispi:udenza Merck ái~:.f~~t!ted:i ~J:;~~:is~~;;;;:ione .ná ragioI}f\llle~to de_lla . Corte 34; ..-...; Anche se, come sostengono la Merck e la Beecham la brevetá tabilitˆ dei prodotti farmaceutici ormai divenuta la regola, tuttavia .Stiggerlfo, ¥fu particolare nella¥ difesa del .Governo italiano, . che .¥ in linea generale per potersi parfare< di libero consenso . del titolare def '6rŽvett0, idoneo ad esaurire il diritto, áaccotrŽrŽbbeááche ácostui possa anche determinare il prezzo, o pi in generale te corid“zioril di commercializzazione, anzichŽ subirle, sovrattutto se l'immissicine fu commercio jn ogi:i“ luogo risponde all'esigenza di fornire il áámercato á di áun pfodotto diá grande áutilitˆ. . . . . . . . . ... á L~ Corte ha acc:Oito in sostanza . ~uesta soluzioneinterniedia, conferma1tdo la sua precedente ghtrisprudenza stilI'Žsaurimento comunitario, ma ricordando come in essa si fosse sottolineata Ç l'ii:hporta:rlZa del fatto che il titolare ha deciso liberamente e con piena cognizione di causa di commercializzare il suo prodottoÈ e si fosse precisato Ç che il titolare di un brevetto che privato - 2'62 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO' STATO dao una tale evoluzione non risulta che i motivi sui quali si basa la giurispruderiza Merck siano oggi superatt 35. -Lo stesso vale per quanto riguaroa gli argomenti basati sia sugli sforzi effettuati dalle istituzioni comunitarie per fornire ai titolari dei brevetti su prodotti farmaceutici una protezione rafforzata sia sulle conseguenze del mantenimento di questaá giurisprudenza sullo sforzo di ricerca áe di sviluppo dell'industria farmaceutica. 36. -Infatti, cos“ come al tempo in cui stata pronunciata la sentenza Merck, pacifico che il titolare del brevetto, se potesse vietare l'importazione di prddotti protetti, messi in commercio in l1n altro Stato membro da lui stesso o con il suo consenso, avrebbe la possibilitˆ di ripartire i mercati nazionali e di operare áin tal modo una restrizione nel commercio fra gli Statiá membri. Inoltre rimane sempre vero che il titola.re di un brevetto, se decide con piena cognizione di causa di mettere in commercio un prodotto in uno Stato membro nel quale esso non brevettabile; deve accettai-e le conseguenze della sua . scelta per quanto riguaroa la possibilitˆ di importazioni parallele. 37. Gli argomenti svolti nelle presenti cause non hanno dimostrato che la Corte abbia commesso l1n errore di valutazione conciliando in tal modo il principio della li!bera circolazione delle merci nella Comunitˆ con quello della protezione dei diritti dei titolari dei brevetti, anche I se questa conciliazione implica che il diritto di opporsi all'importazione di ut\ prodotto pu˜ esaurirsi con l'immissione in commercio in uno I ~ Stato membro nel quale il prodotto non brevettabile. 38. -é importante a tal riguaroo far presente che i provvedimenti transitori previsti dagli artt. 47 e 209 dell'Atto di adesione sono. stati adottati alla luce della giurisprudenza Merck. BenchŽá gli Stati niembri abbiano ritenuto necessario rinviare, per un lungo periodo, gli effetti di questa giurisprudenza, essi hanno tuttavia previsto l'applicazione iná tegrale, dopo la scadenza del regime trˆi:i:s“torio, degli artt. 30 e 36 del Trattato, cos“ come interpretati da questa giurisprudenza, agli scambi del suo potere di decidere liberamente circa le condizioni di commercializzazione dei suoi prodotti nello Stato di esportazione pu˜ opporsi all'importazione ed alla commercializzazione di questi prodotti nello Stato in cui il brevetto in vigoreÈ. Ad avviso della Corte, per˜, una situazione in cui il titolare del brevetto privato del suo potere di decidere liberamente circa le condizioni in cui egli commercializza il suo prodotto riscontrabile solo ove sia provato da parte del titolare stesso che vi sia un obbligo giuridico, in virt del diritto nazionale o del diritto comunitario, di commercializzare il prodotto, irrilevante rimanendo un obbligo puramente morale: con limiti cos“ angusti sarˆ difficile riscontrare un caso in cui possa dirsi che il titolare del brevetto non .abbia Ç liberamente È scelto la commercializzazione del prodotto. OSCAR FIUMARA PARm I,. SEZ/ llfGttJRlS..¥cOMUNITARIAáB. áINTBRNAZIONALB tra fa Spagna. edá “1 .Portogˆllo; da un lato,. e .1 precedenti áStati membri, dall'altro; ...... ᥠ~~¥. __,,, ~qqltre<¥ occqcye ¥á ossfi:ryare.slle;Je . situazioni sulle qi;tali .. la giuá risprudenza á Merck prende posizipne, tendono a scomparire poichŽ la b;reVettabil~t~>dei Prodottl fannactmtil stata áá introdotta in tutti gli Stati rn#Ili>li'i e che ser¥in occasione:á.á..á: áá.á ¥á ¥á.á 40.. Ocorre' i1lffue ái::~spfogel'e . l'argomento della Merck e della Beecham secondq cui )a giurisprudenza della Corte successiva alla sentenza Merck, ed in particolare le sentenze 9 luglio 1985, causa 19/84, Pbafunon ¥ (~l;\'Cc. Pag¥>l2~l); e 17 maggio 1988, causa 158/86, Warner aiPthers e Metron˜nie Vicl.eO:. (~ace. pag. 2605), pu˜ essere fatta valere a sostegno della loro tesi, . .. .. .. á..áá.á.á .. á.á.. . . . 4i. í~l;,l.tti, c:Qntrariamente a quanto stato asserito, dalla sená .te.z' PharmQI}; S()Fr;;ixn~lf~ionata': f~~.lta che ia Corte ha confermato i Princ:ipi . s,anciti ¥ n,e;Ua gitll"ispr.detlZa Me;pk. Nella sentenza Pharmon la Corte.Jia messo in evide:i.a l'imp()rt~a del G()nsenso del titolare del brevetto all'immissione in Circolazione del prodotto di cui trattasi. Essa ha dichiarato .al punt() 25 cbe, .quando le competenti autoritˆ di uno Stato membro attribuiscono ad un terzo una. licenza obbligatoria consentendogli di compiere atti diprodl.lZioMsmercio che il titolare del brevetto ha norrnalmente il diritto ádi vietare, non si pu˜ ritenere che questi abbia acconsentito a tali atti, per cui pu˜ opporsi all'importazione del prodotto fabbricato dail beneficiario della. licenza obbligatoria. á.. 42.....,..,.-áPer¥ quanto riguarda la sentenzaá Warne:r Brothers e Metronome Video; soprammenzionata;; occorre ricordare che, in tale causa, contrariaá mente. alle presenti cause; era in discussione una n˜rmativa dello Stato d'importazione che conse)J.tiva all'autore di un'opera msicale o cinematografica non solo di contrqUare¥Ia.prima vendita, ma anche di opporsi al noleggio di videocassette di quest'.opera finchŽ .eglinon avesse dato un'autorizzazione¥ specifica ..in tal snso. In tale sentenza la CPrte, tenuto conto del fatto che esisteva un mercato specifico del .n:oleggio>distinto da quello della vendita, ha dichiarato che un tale diritto :Specifico sarebbe stato svuotato di contenuto seá il suo titolare non fosse stato in grado di autorizzare il noleggio, anche quando si trattava di videocassette giˆ messe in commercio con il suo consenso in un altro Stato membro, la cui normativa consentiva all'autore di controllare la prima vendita, senza dargli il diritto di vietare 11 noleggio. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO' 264 43. -: Dato che ness'1tlo degli argomenti a favore di '111 riesame della giurisprudenza Merck finora esaminati ha potuto essere accolto, occorre valutare se, in considerazione delle circostanze specifiche fatte valere dal giudice nazionale, la portata di questa giurisprudenza debba essere limitata. 44. -Si tratta innanzi tutto di accertare se la giurisprudenza Merck si applichi anche nel -caso in cui il titolare del brevetto sia giuridicamente o moralmente obbligato a commercializzare o a continuare a commerá cializzare il prodotto nello Stato di esportazione. In tale contesto, il giudice nazionale chiede che ~i sia precisata l'importanza che occorre attribuire al fatto che la normativa di questo Stato o la normativa comunitaria richiedono che, '1tla volta che il prodotto stato immesso ásul mercatei in tale Stato, il titolate fornisca e continui a fornire quantitativi sufficienti per soddisfare le necessitˆ dei pazienti locali. 45. -In secondo luogo, si pone la questione se la giurisprudenza Merck si applichi quando la normativa: de1lo Stato di esportazione non solo concede alle sue autoritˆ il diritto, da queste ultime esercitato, di fissare il prezzo di vendita del prodotto, ma ne vieta la vendita ad un qualsiasi altro prezzo. In tale -contesto il giudice nazionale chiede quale portata possa avere il fatto che queste autoritˆ hamio fissato il prezzo del prodotto ad tin livello tale -che si possono prevedere esportazioni massicce di questo prodotto vers˜á 10 Stato membro di importazione. 46. -La Merck e laá Beecham sostengono in particolare che, nelle I circostanze indicate nell'ordinanza di rinvio, la loro -facoltˆ di decidere liberamente circa le condizioni .in cui -esse commercializzano i loro prodotti annientata o notevolmente ridotta. Dalla sentenza Pharmon II risulterebbe che in tal caso la regola derivante dalla giurisprudenza Merck non trova applicazione. ~ 47. -I.nnanii -tutto occorre osservare che, benchŽ l'imposizione di ácontrolli dei prezzi costituisca effettivamente un fattore che pu˜, a certe condizioni, falsare la concorrenza fra gli Stati membri, tale circostanza non pu˜ tuttavia giustificare una deroga al¥ principio della libera cirá colazione delle merci. Infatti da una .giurisprudenza costante risulta che si deve rimediare ¥a11e distorsioni causate da una diversa normativa sui prezzi in uno Stato membro con misure adottate d_alle autoritˆ comunitarie e non mediante l'adozione da parte di un altro Stato membro di l provvedimenti incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci (v. sentenze della Corte 31 ottobre 1974, causa 16/74, Winthrop, Racc. pag. 1183, punto 17; 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 I e 57/80, Musik-Vertrieb membran e K-tel International, Racc. pag. 147, ~ punto 24, e 11 luglio 1996, cause rriunite C.-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol& Myers Squibb e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46). ,. --I á~~-á,,11--:-;::::.Y..:111á-'á-á,á-á-;::p::::;á-'::::~áá-,,i'/.---~'-'" :¨~ '~x-'' ,. ,----"<' fil Wh.-. 'h,,, _, ---------------Xá---_Y,_. -nh n ::i,ill!iiill_ i~t, --, -_.,_ , , --, , .Y/n y, -¥ X. _,_._._. X--X -,y, , , PARTB I, SEZ/ U/GitJRIS; COMUNITARIA li. lN'l'ERNAZIONALB 26S. 48. -Occorre.>poi. esaminare .la questione intesa ad accertare in quale misura la regola derivante dalla .gjurisprudenza Merck si. applichi nel caso in etti i titolari di brevetto .siano¥.assoggettati ad obblighi giuridici dicommercializzare i loro prodotti nello Stato di esportazione. 49. 7 .áA taj riguardo á.á occe>rre . ricorc.kre ..¥. che, nell;:i giurispruden,za Merck; la áCorte hˆ ~ottolmeato i1importanza del fattd á che .. il titolare ha .ác!ecfao . liberam,ente . e con pienaá. cogl;lizlonŽ. di causa di commercializzare. il suo.prodott~¥¥ ~áhe dalla sentenza.¥:Pharm()D deriva ..clie.. titolare di . un .brevetto che priVat˜ del ásuo potere di deci,dere áliberamente circa ále condizioni cli commer(;ializzaziotte .dei suoi prodotti nello Stato di esportazione pu˜ opporsiá all'importazfone ed aHa com1'.lll:(rcial“z~azione di questi prodotti nello Stato in cui il brevetto in vigore.á 50. -Ne deriva che, quando H titolare di un brevetto giuddicamente obbligato in virt del diritto nazionale o del diritto comunitario a commercializzare i ¥Suoi prodotti in uno Stato membro, non si pu˜ ritenere che egli abbia dato il suo consenso ailla commercializzazione ai sensi della giurisprudenza Merck ed egli pertanto legittimato ad opporsi all'importazione ed alla commercializzazione di questi prodotti nello Stato in cui il prodotto tutelato. 51. -Spetta al titolare del diritto di brevetto fornire, dinanzi a] giudice nazionale cui stato chiesto di vietare l'importazione, la prova che esiste un obbligo giuridico di commercializzazione nello Stato di esportazione. Egli deve al riguardo dimostrare, ad esempio mediante decisioni delle autoritˆ o dei giudici nazionaJ.i o comunitari competenti, che l'obbligo reale ed effettivo. 52. -Occorre osservare, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 152 e 153 delle sue conclusioni, che, in base alle informazioni fornite alla Corte nell'ambito del presente procedimento, tali obblighi non esistono affatto relativamente alle importazioni di cui causa. 53. -Infine, per quanto riguarda l'argomento secondo cui obblighi morali possono imporre ai titolari di brevetto di rifornire di medicinali gli Stati membri in cui essi sono necessari, anche se non sono ivi brevettabili, occorre constatare che, in mancanza di qualsiasi obbligo giuá ridico, tali considerazioni non sono idonee a circoscrivere adeguatamente le situazioni in cui il titolare privato del suo potere di decidere liberamente circa le condizioni in cui egli commercializza il suo prodotto Infatti, queste considerazioni sono, in ogni caso, nel presente contesto, difficili da comprendere e da distinguere da considerazioni di ordine commerciale. Tali obblighi morali non possono quindi giustificare una deroga alla regola relativa alla libera circolazione delle merci derivante dalla giurisprudenza Merck. - 266 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 54. -In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la terza questione nel senso che gli artt. 30 e 36 del Trattato ostano all'applicazione di una normativa nazionale che concede al titolare di un brevetto relativo ad un prodotto farmaceutico il diritto di opporsi all'importazione da parte di un terzo di questo prodotto proveniente da un altro Stato membro quando il titolare ha commercializzato il prodotto per la prima volta in questo Stato dopo l'adesione di quest'ultimo alla Comunitˆ europea, ma in una data in cui il prodotto non poteva essere protetto mediante un brevetto in tale Stato, a meno che il titolare del brevetto non possa dimostrare che egli assoggettato ad un obbligo giuridico reale ed .effettivo di commercializzare il prodotto in tale Stato membro. (omissis) Ir. t: I !: ! f SBzIONB TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE GIURISDIZIONE E APPALTI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 giugno 1996 n. 5623 -Pres. Fanelli á Rel. Corona -P. M. Leo (conf.). -Radio Flash Italia (avv. Pujatti) c. Ministero Poste (avv. Stato Polizzi). Poste e radiotelecomunicazioni -Emittenti radio televisive ¥ Autorizzazione provvisoria per l'esercizio degli impianti esistenti al momento delá l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 ¥ lmm˜dificabilltˆ hná pianti ¥ Eccezione ¥ Potere dell'amministrazione di controllo e di tutela del servitio pubblico ¥ Sussistenza ¥ Giurisdizione amministrativa. Il verbale &i conciliazione intervenuto tra emittenti private, non essendo equiparabile ááad un provvediimento di organo giurisdizionale, non costituisce eccezione al principio di immodificabilitˆ degli impianti sanoito. dall'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Nel regime ai autorizzazione provvisoria ex art. 32 della legge n. 223 del 1990, l'azione del privato, titolate ed esercente di emittente via etere su scala locale, il quale non abbia conseguito o sia in attesa di pri>vvedimento autorizzatorio della p.a., contro il provvedimento di chiusura degli impianti disposto dall'autortlˆ amministrativa per l'uso di frequenza non consentita, va proposta dinariz-i al giudice amministrativo, avendo la pos-izione fatta valere natura e consistenza di interesse legitt. imo. (1) (1) La decisione offre due spunti di riflessione quanto all'applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Riguardo al primo punto (in ordine di prioritˆ, sebbene secondo in quello di trattazione da parte della S.C.), concernente la natura della situazione giuridica soggettiva vantata dall'emittente autorizzata a proseguire in via provvisoria e transitoria nell'esercizio degli impianti per la :radiodiffusione sonora o televisiva in atto all'entrata in vigore della legge ed alle condizioni ivi previste, la Suprema Corte conferma, sul solco di una giurisprudenza consolidata e puntualmente richiamata (Cass. Sez. Un., 20 ottobre 1995, n. 10919 e Cass. Sez. Un., 1 giugno 1993; n. 6062, cui vanno aggiunte Cass. Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11172, oltre alle pi risalenti pronunce della Cass. Sez. Un., 12 dicembre 1988, n. 6766 e 3 dicembre 1984, n. 6339) il principio secondo cui, a fronte di un potere pubblicistico dell'amministrazione di controllo delle emittenti locali e di tutela del servizio pubblico radiotelevisivo, pu˜ configurarsi esclusivamente una posizione di interesse legittimo, con conseguente devoluzione al giudice RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis) 1. -Osserva la ricorrente Žhe, nel regime introdotto dalla legge n. 223 del 1990, la norma di cui all'art. 32, che ha stabilito una sorta di prorogatio in favore di tutte le .emittenti in esercizio munite dei requisiti oggettivi e soggettivi, raffigur~ una aut>l:izzazione ex lege a proseguire l'irradiazione del segnale. Da questa norma derivato un vero e proprio riconoscimento giuridico pieno, non pi fondato sulla mera prioritˆ possessoria, e tale da concretare in capo all'esercente un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dal giudice ordinario. Per conseguenza, l'Amministrazione postale aveva ordinato la disattivazione dell'impianto in totale carenza di potere, con un provvedimento inidoneo ad affievolire il diritto soggettivo dell'emittente. Risponde l'Amministrazione che nell'ordinamento non previsto un 4fritto soggettivo perfetto relativo all'uso dell'etere.áá Perman!!ndo.in. capo alla Pubblica Amministrazione il potere ádi cont}; oll.~eJ'uso ¥ ˆeJl'etere, un diritto íil.tale materia pu˜ essere acquisito dal privato soltanto in segl,lito ad una concessione amministrativa, con la conseguenza che, prima della concessione, il privato pu˜ vantare soltanto una posizione di interesse legittimo. La norma di cui all'art. 32 della legge n. 223 d.el 1990 ha delineato una situazione prodromica rispetto alla concessione,á i;nirand,o a . garantire un regime giuridico delle emittenti private giˆ in attivitˆ, in attesa del provvedimento concessorio: donde la natura di interesse legittimo della situazione soggettiva del privato. La ricordata legge n. 223 del 1990, che ha confermato il principio generale secondo cui la radiodiffusione ha carattere di preminente interesse generaile (art. 1), ha previsto soltanto la ultrattivitˆ, nella fase di passaggio al nuovo sistema radiotelevisivo, delle normative previgenti, che attribuivano al privato una posizione di mero interesse legittimo. amministrativo del sindacato sulla controversia sorta a seguito di ordine di disattivazione degli impianti per interferenze. Non sembra, tuttavia, che il giudice di legittimitˆ abbia colto appieno l'occasione offertagli per verificare il consolidato principio. nel particolare caso sottoposto al suo esame, in cui argutamente era stata prospettata dal ricorrente la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo, per effetto. del riconoscimento dell'autorizzazione ex lege ai sensi dell'art, 32 dellaá legge n. 223/90. La Cassazione, invero, sul punto si limita a richiamare quanto giˆ afferá mato da Cass. Sez. á Un., n. 6766/88, ritenendo sussistente un potere di controllo e di intervento, anche in via preventiva, dell'amministrazione Ç.anche in un sistema di liceitˆ delle diffusioni radiotelevisive via etere in ambito locale ed in mancanza di una specifica disciplina delle stesse È ed affermando che le norme di salvaguardia dettate dall'art. 32 non comporterebbero innovaá zioni quanto alla consistenza delle posizioni giuridiche soggettive in consi derazione. Appare tuttavia necessario osservare che il regime denti richiamati si riferiscono non perfettamente i di liceitˆ cui iá prece i equiparabile a quello i I II I . I I PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 269 2. -L'art. 32 della L. 6 agosto 1990, n. 223, intitolato ÇAutorizzazione alla prosecuzione nell'esercizioÈ, al n. 1 dispone che ÇI privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione s0nora o televisiva in ambito nazionale o locale e .. L coná nessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che áabbiano inoltrato domanda per iLtilascio della concessione di cui alr~t. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello presente legge e fino al riá lascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non eLtre settecentot.I'enta. giorni dalla data di entrata in vigore della present~. legge È. Al n. .2 aggiunge che Ç Nel tempo che intercorre tra la data di ená trata m..yjgqr~ ~~la presente legge. ed il rilascio della. ".O:ncessione stessa ovver0Ajnoalbtreje~i9ne. della domanda ovvero anc<:>x:!l.la ..scadenza dei sett~ntotrent~.~i()t;lli qa]J.a d;;tta di entrata in vigore delbi'presente }egá ge n9n ~ ammess.~ modi~ica della funzionalitˆ tecnilÈoi?eratjva degli impiˆ:nti di cui. aI .Qxnma 1, ad eccezione di interve~ti dedvanti da provvedfip. e~ti . di orgaD.f gilJl'ísdizonali o del Minstro d~lr~, p9ste eá delle tele coriiUliiCazloni ... È. á áeáá autodzzatorio introdottp, in via transitoria¥ dall'art. 32 deUa legge n. 223/90. Non . sembrano, inverq, ¥ essere state vagliate . a . fondo .le specifiche argomentaá zionf di parte ricorrente, nŽ le difese dell'An:uriinistraziorte. condotte sul rilievo che il termine Çautorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio È non pu˜ essere inteso nel senso -comunemente accolto dal diritto amministrativo -di atto eliminativo di un. ostacolo-all'esercizio di un diritto. Preesistente in capo al soggetto autorizzato; bensl assume il senso di atto con cuj_ un soggetto attribuisce ad altri la facoltˆ di intromettersi nella sua . sfera giuridica in attesaá di concessione~ Occorre, peraltro, considerare che anche il regime autorizzatorio traná sitorio comporta ál'utilizzazione di un bene comune ,..... l'etere -naturalmente limitato e perci˜ non fruibile ella tutti (c.d. phisical scarcity), ma soggetto a limiti e controllLd~ parte della P.A. (cos“ Cons. St., Sez. VI, 28 aprile 1994, n .. 620; Cons. St., Sez. VI; 26 marzo 1992, n. 184; Cons. St., Sez .. VI, 14. novembre 1992, n. 874). Ma ancor pi agevole richiamare in merito il rilevante precedente costituito dalla ¥pronuncia della Corte Costituzionale 26 marzo 1993, n. 112 (in Foro It., 1993, I, 1339; con nota di Caringella) in cui l'autorizzazione. ex art. 32 viene ricondotta al generale Ç principio della concessione È, essendo á ravventa presentazione della domanda di concessione condizione per essere legitá timati ex lege alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffu. sione televisiva. Seguendo tale ragionamento, non sembrano esservi dubbi che la situazione soggettiva nascente per effetto dell'art. 32 -avente lo scopo, secondo la Corte Costituzionale, di congelare in via provvisoria la situazione di fatto esistente al momento di entrata in vigore della legge -non possa che configurarsi come di interesse legittimo (sui precedenti della Corte in materia vedasi, dopo una singolare apertura al riconoscimento del diritto soggettivo, I 270 RASSEGNA AVVOCATURA DELLOáSTATO Conviene sottolineare che il verbale di conciliazione intervenuto tra la societˆ Radio Flash e la societˆ Seprat, ricordato sopra, non pu˜ essere equiparato ai provvedimenti degli organi giurisdizionali, di cui fa parola il comma 2 dell'art. 32 cit. Per la veritˆ, si tratta di un atto tra IIprivati; nel quale non si manifesta alcun potere giurisdizionale, e che non pu˜ considerarsi fonte di situazioni.á soggettive vincolanti non soltaná to tira i privati stipwant“, ma anche nei confronti ádella Pubblica Amá ministrazione. 3. -Premesso ci˜, in questa materia dalla Suprema Corte si afferá ma cheá qualora il privato, titolare di una emittente via etere di proá grammi fadioteFevisivi in ambito locale,.á il quale non abbia ottenuto alcun prˆvvedimenfo autorizzativo o concessorio . dalla Pubblita Amá ministrazione, insorga contro il provvedimento dF chiusura degli imá pianti, adottato dalla competente autoritˆ amministrativa a causa dell'uso di ffequerila 'ndtl consentita o Çprotetta>~; (owŽto dell'uso di freá quenz~ iriiplicant~ iliterferenza nelle ttasmissioni dŽlie reti gestit~ 'dalla RAI), deve negar~i ía 'giurisdizione del giudice áord“.natioá e deve aff~rmairsi queMa del giudice amministrativo, atteso che l'opposizione soggettiva del suddetto privato, nel rapporto con l'Amministrazione, ha natura e consistenza ncin e qualitativo -vedasi PLINIO SACCHETTO, Cultura e televisione in Da sudditi a cittadini -Gli utenti della TV, Milano, 1997, 175). .:; E -:-va sottolineato .:....,,. l'argomento non di scarsa attualitˆ, considerato che una norma transitoria di portata non dissimile, sotto ,.i profili richiaá mati) dall'art. 32 contenuta nellˆ legge 31 luglio 1997, .n.. 249, recante ÇIstituzione dell'Autoritˆ per le garanzie nelle comunicazioni e norme s.ul sistema radiotelevisivo È. L'art. 3, comma 1 della legge, infatti, prevede che Ç E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio' della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale.. fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998 È (per un'analisi della riforma in via di. approvazione GIORGIO D'AMATO, L'Autoritˆ di garanzia nel settore delle comunicazioni di massa, Milano, 1997). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 271 controllo delle emittenti locali e di tutela del servizio pubblico svolto dall'ente concessi˜nario delle trasmissioni radiotelevisive, potere che deve ritenersi sussistente an:che in un sistema di liceitˆ delle diffusioni radiotelevisive via etere in ambito locale e di mancanza di una specifica disciplina delle stesse. Tale potere pubblicistico dell'Amministrazione deve ritenersi sussistente anche nel periodo ádi vigenza della disciplina transitoria disposta dalla norma di cui alla legge n. 223 del 1990 e deLla successiva normativa di cui al decreto legge n. 323 del 1993, convertito nella legge n. 422 del 1993, trattandosi di disposizioni non incidenti sulla natura e sulla consistenza dell'indicata posizione soggettiva del privato (Cass., Sez. Un., 20::ottobre 1995, n. 10919). In particolare, la legge 6 agosto 1990, n. 223, pur dettando all'aa:t. 32 norme di salvaguardia per gli impianti autorizzati alla prosecuzione del loro esercizio, non fa da ci˜ discendere una disciplina innovativa della materia, quanto alla consistenza delle posizioni giuridiche soggettive che vengono in considerazione ,CCass. Sez. Un., 1 giugno 1993, n. 6062). L'orfontamento consolidato. Relativamente all'azione del privato -il quale sia titolare ed eserá cente di una emittep.te via etere su scala locale, ma che non abbia coná seguito alcun pro\rvedimento autorizzatorio della P.A., o che. sia in atte sa di conseguido -proposta contro il provvedimento di chiusura dei 2. .Quanto al secondo profilo, riguardante l'interpretazi<;me del secondo Žo:inma .dell'art .. 32, la Cassazione mostra di non ammettere, tra le deroghe al generale ,di.Vieto di mutamento d~gli impianti in regime di autorizzazione transitoria, le variazioni derivanti da verbale di concilazione intervenuto tra le emittenti in contrasto, ,sul rilievo che il verbale di conciliazione atto tra privati e quindi non riconducibile ad un provvedimento di organo giurisdizionale. ; La pronuncia . conforme ad una costante giurisprude~a della Corte (Cass., 14 ottobre 1993, n. 10162; Cass., Sez. Lav., 29 aprile 1993, n. 5032; Cass., 25 gem;iaio 1992, n. 816;. Cass., 5 giugno 1987, n. 12690; Cass., Lav., 20 febbraio 19~8, n. 1806) che riconosce al verbale .di conciliazione, sebbene redatto alla p:r:esenza delá giudice, natura negoziale, in quanto costituente un incontro di volontˆ tra le parti. Sorgono piuttosto dubbi su cosa la legge abbia voluto intendere per Çinterventi áderivanti .da provvedimenti di organi giurisdizionaliÈ, tenuto conto della riserva in favore della Pubblica Amministrazione dell'esercizio dei poteri riguardanti la pianificazione e l'assegnazione delle frequenze. Se, infatti, si rinvengono molti precedenti (Cass. Sez. Un., 21 gennaio 1994, n. 549; Cass., 28 aprile 1993, n. 4999; Cass., Sez. Un., 16 giugno 1992, n. 7380; Cass., 19 aprile 1991, n. 4243) nel senso che spetta al titolare dell'impianto in ambito locale adire il giudice ordinario, in sede petitoria o possessoria, al fine di ottenere tutela del diritto al pre-uso delle onde elettromagnetiche e 272 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO suoi impianti, disposto dall'Autoritˆ Amministrativa per l'uso di frequenza non consentita, al fine di conseguire l'adozione di provvedimenti urgenti, non sussiste la giurisdizione del giudic:ie nrclinario, ma quella del giudice amministrntivo: atteso che la . posizione soggettiva del I i;>rivato, nel rapporto con l'amministrazione, ha natura e consistenza non I di diritto soggettivo, ma di mero interesse l~gittim9, ponendosi appunto di fronte ad un potere pubblicistico dell'Amministrazione in tema d“ contro1lo delle emittenze locali (Cass., Sez~ Un., . 26 luglio 1990, n. 7563; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1990, n. 864; Cass.; Sez. Un., 3 dioerr“bre 1984, n. 6326):. á á 4. -Pronunziando suH'istanza di regolamento preventivo á di giuriá sdizione, la Corte deve dichiarare la giurisdizione del -giudice amminiá s.trativo. . '~..á. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 agosto 1996, n. 7410 -Pres. Bile - Rel. Baldassarre -P. M. Leo -Ministero Sanitˆ ed altri (avv. ~tato Fforilli) c. Cappelli ed altri. Impugnazioni civiU -Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. a\T\!erso le sentenze del Consiglio di Stato -Motivi . attinenti alla giurisdizione Individuazione -Criteri.á á á á Le decisioni del ConsigZio di Stato in sede giurisdizionale sono soggette al controllo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione soltanto per motiv.i attinenti all.a ágiurisdizione, cio all'individuazione del giudice munito del. potere di'. deoidere la. controversia. ovvero alla verifica del- della proprietˆ degli impianti eserciti nei confronti di altra emittente privata. che arrechi disturbi o interferenze, non risttltano nŽ paiono ammissibili provvedimenti giurisdizionali contenenti ordini -diversi da quelli di sola cessazione di interferenze o disturbi -in relazione a modalitˆ di esercizio degli impianti, la cui fissazione demandata in via esclusiva alla P.A. Sembrerebbe comunque da escludere che pronunce dell'autoritˆ giudiá ziaria possano contrastare i provvedimenti delle Amministrazioni fa questo campo, quando l'Amministrazione ástessa noná sia stata parte del relativo giudizio e i suoi atti non abbiano costituito ivi oggetto di sindacato. Tanto per evitare un uso surrettizio dello strumento giurisdizionale da parte delle emittenti che preferiscono fare risolvere i propri contrasti dalla Iautoritˆ giudiziaria piuttosto che rimettersi alle determinazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del relativo interesse. I Un diverso orientamento aprirebbe la strada ad una serie di conflitti ~ di giurisdizione destinati ad accrescere la confusione in un settore come quello radiotelevisivo che solo ora si avvia all'auspicabile definitiva sisteá I t mazione. FRANCESCA QUADRI 1 Ii PARTI! I, SBZ. Ill, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE B APPALTI 273 l'osservanza dei limitri esterni delle .attribuzt'oni á ove :C:“.VlLE, GIURISDIZIONE E APPALTI stizia-¥¥della Comunitˆ Europea, ovvero di quello cl.emoliátore -della Corte costituzionale. .-, - .i entrambi k~c~si-si denuncia 'imatti .n errore nell'applicazione ddl“:l-norme sostˆ:nziali-riferibil“>al caso controverso <)_di.quelle procedura1: i diSc1plinanti il:¥gi.diziO, delle¥ quali-áá al-.:giudice;.amministrativo era stata hiest1:1 la ¥concreta attuazfone;-.-----á-.__ ;: 1"~1'!filil~l~ifil negU ordliiˆll:i.nti degli Sfati .inembrle fa -possibilitˆ. perá il giudice agi#> di . c1,i:sapplicare la n()rn:iativa_na,zj9nale, OV¥e _c.()ntrastante con'-fa prima) -~. -.¥¥ -.¥. _.llrillevo cl1e~f~ŽectŽ noP. mi~Uca formaii&ne del gi.dicafo_ill_ordine (fififlf~!~ tiiutˆ atthie~~'.'.p“ ¥J?!obl~ll;ir iteroi;etathri 1:\1. iiir~to dt;lla decisione. dev~~trsr~~~f~tf~Fi~Sfafi=~lj~f~~~~!:OY1~r;~;~u~È~:Si~! ziale, costituito, nella specie, dalla domanda di alfuUJ.farnento dei prová v'edimenti airimlistraiivi d“ cw in narrativa, 'rispetto ana quale la diá s~pplicazionntrasto ŽŽ>nla normativa eur& pŽa risulta mera'inertte stri.ttfientalei{ ; > : ---:_. e á Vaniri:˜i per :tanto, fespfilti i motivi, primo-e-terzo. t~~~~~~~t~~~:; la ordlnari~),,(;he_,4~ide.iwJˆPP<>t# giufidici (e n˜n suil~íeggi) nell'awá ~i~oJ!~~fJ~:!~:e_1~\it~~qeriteá-ááp~~a~raro,.___ la'.-_.pr~~s~...~ionata...¥dal medid istanti; -:U:siilfa agevole :rliŽvare corifo" la stessa sja difetta -alila -tu~ tela di interessi legittimi e non 1di diritti soggettivi. -"''" áá --- La Corte di giustizia CEE (v. sent. 23 febbraio 1994 causa 236/92, 22 gi:ugno 1~89 causa n. 103/88, 9 marzo 1978 c11:usa n. 106/77) ha avuto modQ di chia.rire._che in -tu~á~ i ca$i in_ cui le dispo$izioni delle direttive comuá nitarie appaiano, dal punto di vista sostanzjale, incoIJ:dizio.ate e suffi. cientemente precise, i singoli possono farle valere innanzi ai giudici na~ onali nei 991ro11ti dello ~~ato (e le relati\'e pu˜blich,e am~inistra~ zioni son.o, _¨J_ pari, tenute ad appli~arle), sia che lo Stato i;nedesimo non 276 RASSEGNA AVVOCATURA Dm.LO STATO ... á abbia recepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, sia che l'abbia recepita in modo inadeguato. La direttiva del Consiglio CEE 75/363 del 16 giugno 1975 (integrata dalla successiva 82/76 del 26 gennaio 1982); in particolare all'art. 2, ha imposto agli Stati membri una serie di obblighi riguardanti la formazione dei medici specialisti, elecando le condizioni ess.enziali ( Ç almeno È) per il conseglli,mento del relativo diploma'. . . Si' tratfa di prii:tcipi generali e regofo che, trasferiti nell'ordinamento italiano dalla legge 29 dicembr~199ñ n. 428 e .ádal D.L.vo 8 agosto 1991 n. 257, vichiedono -al pari dellŽ norme comunitarie a cui tali provvedimenti normativiádann˜ attuazione .....: 'ui:J.'attivitˆ organizzatoria, con largo nl.rgine di discrezionalitˆ, dell'Amministrazione. statale (Ç dovárˆ comunqhe assicurare ... È). . á. ' Il delineato quadro normativo configura, quindi, norme di azione, in quanto "queste disciplinano nell'interesse generale l'attivitˆ amministrativa nel settore dei corsi di specializzazione dei medici, conferendo ~i Ministeri comp~teri.ti. i :iioteri necessari per l'organizzazione, Ja programmazione ' ii funzionamento dei corsi, nonchŽ per la' determinazione del numero . la distribuzione degH stessi e delle borse da assegnare. In conseguenza gli istanti, in:i.pgnando i predetti provvedimenti amministrativi generai[, emessi in forza delle citate norn~e di legge, hanno fatto valere non díritii so~getôvi, ma i legittimi loro interessi al corretto uso dei poteri conferiti alla P.A. nell'intresse della generaíitˆ (v. sent. 11 novembre 1994 n. 9418). . á .á.:.\á , 6) -Non esclude posizioni di interesse legittimo e la loro tutela nella sede della giqrisdizione á.generale di legittimitˆ la diretta applica. zione, nel caso in esame richiesta e operata, della normativa CEE, essendo stato giˆ, senza contrasti, stabilito che,. ai fini á.del riparto della giurisdizione tra. ~iudice ordinario e giudice amministrativo, la posizione giuridi. Ca. (diritto: sogg~ttivo o interessŽ legittim˜) de'dotta dal privato. contro la pubblica . amministrazione in forza di norme Žomnitarfo, va . individuata ~ qualifisata con esclusivo r“ferime11to. ai criteri dell'9rdinamento ~uridico interno e in base al cosiddtto Çpetitum sostanzialeÈ, nulla rilevando che l'ordinamento comunitario r;ion ácontempli la c:ôsômione tra diritti soggettivi interessi legittimi (sent S.U. 27 luglio 1993 n. 8385, 18 giugno 19S1 n. 3967)¡; .. CORTE DI áCASSËZIONE, sez. I, 3 settembre 1996 n. 8053 -Pr,es. Rossi - Rel. Bibol“ni -P. M. Gambardehla -Ministero Poste (avv. Stato Figliolia) c. Curatela Fan. Di Meo. Falliment˜ ¥ Effetti per i creditori -Divieto di azioni esecutive del singolo creditore -Divieto di azioni cautelari -Credito del fallito nei PARTE I, SEZ. III, GIURlSPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 277 confronti dello Stato ~ Ammissibilitˆ del fermo amm.hlistrativo ¥ Esclusie>ne. FaWmento ¥ áEffetti per 1 creditori á ~áá Debiti¥ pecuniari ¥ Compensazione ¥ Eccezione del convenuto nei confronti. del curatore in via ordinaria .Per un credlto 4el f$llitoá ¥ Nees$l.tˆ della preventiva verifica della sussistem:a del credito del convenuto ¥ Esclusione. l credi~ti dell',Amministral.ione pubblica nei confronti di un impr.enditiore fallito in. reladone agZi esiti di .pregress.i rapporti di appalto sono sogg.etvi alla diera un incameramento di somme, ma si provvede a praticare iniziˆ.~ive c;>ranea: inente il pagamentQ delle somme .. delle quali .l'Anw:ljnistrazione: sia i;lebitrice si veda .Cass,, S,ij., 25 IDll,I'ZO 1993, n. 3573, in Giur.tt,,, 1994, I, p. 1835, In dottrina sul rapportc:f tra, le ámisure cautelari ed il falliment~ Da. GJ.IBGORIO G., Effetti ..della dichiarazioneá di fallimento e misure cautelari reali 4isposte su patrimonio del fallito, in Cass.. pen., 1993, p. 699 ss.; QUARTARO B.1 Appuriti. sugli articoli 51 e 52 legge fallimentare. Il divieto di azioni esecutive e. cautelari. edá il diritto di ritenzicme nel fallimento, in Riv. dottori commercialisti, 1993, p. 793 ss. 278 RASSEGNA AVVOCATURA DELL() STATI) tiva verifica di detto credito, fino a che si rimanga. nell'ambito¥ dell'eccezione riconvenzionale. L'eventuale eccedenza del credito della PubbUca Amministrazione verso jl fallito non potrˆ, tuitavia1 costituir1e oggetto di sentenza. di condanna nei confronti del fallimento, ma dovr:ˆ essere fatta valere attravetsb .vl procedimento di insinuazwne. al pass,ivo (2). (Omissis) 1¡) Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce ia violazione e la falsa applicazione dell'art. 69 L. Cont. Stato, artt. 4 e 5 L. Cont. Amm. artt. 51 e ss. e 56 L.F.; art. 1241 e ss. CiC.; art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene la ricorrente P.A. che il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, costituiso.e un provvedimento provvisorio di carattere cautelare, preordinato a consentire il coQseguimento di una compensazione tra crediti'e debiti verso le amtn.inistrazioni statali. L'Amministrazione, quindi, lungi dall'operare un .incameramento di somme, provv.ede a praticare iniziative di tutela delle proprie ragioni creditorie non imponendo attualmente alcun comportamento Solutori<:>. e non spiegando allo stato alcun .effetto estintivo,. che potrˆá eventualmente verificarsi solo dopo l'accertamento del .credito della p.a. e con la compensazione. Da ci˜ conseguirebbe che (cass. S.U. 15 giugno 1967 n. 1389; cass. 10 gennaio 1970 n. 391) l'Amministrazione conserva sempre il potere di attuare ritenute cautelative a tutela degli inter~ssi erariali senza tuttavia praticare atti di disposizione definitiva delle somme in contestazione; con il chŽ sarebbe erronea la pronuncia impugnata nel punto della sostenuta disapplicazione delá provvedimento di fermo Amministrativo. Det:to strumento pu˜ essere utilizzato anche in sede giudiziale, come effetto di eccezione di compensazione. II0) Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce la violazfone la falsa applkazione degli art. 24 e 56 L.F.; 34 e 35 c.p,c., oltre (2) La Suprema Corte ribadisce la tesi per cui la semplice eccezione di compensazione; ávolta a paralizzare la pretesa della curatela -putch ilá eredito del terzo rimanga nei limiti di valore del credito azionato dalla curatela -non impedisce al giudice di pronunciare la compensazione ove sussistano i presupposti di cui all'art. 56 della legge fallimentare e di condannare á1a p .A. al pagamento dell'eccedenza. Sul pililto si veda Cass., Sez. I, 6 marzo 1995, n. 2574, in Fall., 1995, p. 1033, dove si precisa che la dichiarazione della coinpensazione da parte del giudice risponde alla ratio cui si ispira il citato art. 56, e cio di evitare che il creditore Ž:he soddisfa interamente il proprio debito verso il fallimento sfa poi esposto al rischio di realizzare il proprio credito in moneta fallimentare. Distingue, nell'ambito dell'istanza di compensazione avanzata nei confronti del fallimento, tra domanda riconvenzionale e semplice eccezione PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 279 ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. La doglianza coglie la motivazione della sentenza della Corte del merito nel punto in cui sostiene la necessitˆ della preventiva verificazione del credito della p.a. verso il faHito per potere sostenere la compensaá zione tra situazioni giuridiche contrapposte. Rileva la ricorrente che; secondo la g1urisprudenza della Cassazione, la preventiva verifica richiesta per la compensazione dedotta come domanda riconvenzionale, non per la semplice eccezione di compensazione tendente .soltanto a para'lizzare la domanda de1la curatela. Ci˜ si verificato nella specie. á Trattando unitariamente i due aspetti della questione sottoposta al giudice di legittimitˆ, stante la loro indubbia connessione e consequenzialitˆ, occorre innanzi tutto rilevare che gli eventuali crediti delá l'Amministrazione pubblica nei conrfronti di un imprenditore fallito in relaziqne agli esiti di pregressi rapporti di appalto, sono soggetti alla disciplina concorsuale, p,urchŽ situazioni anteriori alla soglia degli eventi della concorsualitˆ sistematizzata, cosi come alla disciplina concorsuale sono soggetti i crediti del fallito nei confronti della pubblica amministraá zione in esecuzione .degli stessi rapporti. AncorchŽ l'art. 81 L.F. faccia salve le norme relative al contratto di appalto di opere pubbliche, detto inciso assume rilievo in relazione alla facoltˆ del curatore di esercitare la prosecuzione del rapporto, prosecuzione preclusa ai sensi dell'art. 339 L. 20 marzo 1865 n. 2248, sopratutto dopo che l'entrata in vigore del nuovo capitolato con d.P.R. 18 luglio 1962 n. 1063 non disciplina pi espressamente la sorte dell'appalto di opere pubbliche nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore. Ci˜ non toglie che Io scioglimento del rapporto ex lege disposto dall'art. 8.1 L.F. si verifichi per effetto della dichiarazione di fallimento; che Cass., Sez. I, 21 maggio 1984, n. 3113, in Giur. it., 1985, I, 1, p. 1284, secondo cui la domanda riconvenzionale di compensazione improcedibile nella sede ordinaria, dovendo inderogabilmente essere proposta e trattata nelle forme e secondo il procedimento concbrsuale di accertamento e di verificazione dello stato passivo. Ancora relativamente alla domanda riconvenzionale di compensazione Cass., Sez. I, 21 febbraio 1983, n. 1302, ne ha affermato la esclusiva proponibilitˆ davanti al tribunaie che ha dichiarato il fallimento, il quale competente per tutte le azioni che ne derivano ma non anche per le eccezioni. II tema della compensazione nel fallimento ha costituito oggetto di approfondimento in dottrina. Si veda lNZITARI B., La compensabilitˆ del credito verso il fallito con il coná trocredito non scaduto nel fallito stesso: la prevalenza nel diritto comune per l'inesigibilitˆ invertita nel fallimento, in Banca, borsa e titoli di credito, 1995, I, p. 47 ss. Con particolare riferimento alle operazioni bancarie in conto corrente si veda PONTI L., A proposito di una delle ultime oasi di autodifesa contro la revocatoria fallimentare: la compensazione tra i saldi di pi rapporti o pi conti. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 280 [o scioglimento abbia effetto ex nunc; che, di consegunza, siano escluse l'azione di risoluzione ed il diritto al risarcimento del danno inerente allo scioglimento del rapporto per fallimento, sempre che la relativa. pretesa non: sia stata proposta prima del. fallimento in relazione alla giˆ verificatasi risoluzione del rapporto. Nell'ambito di tale iter logico, quindi, il fallimento di opere pubbliche si presenta alla soglia degliá eventi di rilevanza concorsuale, sotto iJ profilo delle situazioni debitorie o creditorie ,reciproche che alla disciplina. concorsuale sono soggette nelle modalitˆ di attuazione (ancorchŽ ai fini compensativi previsti dall'art. 56 L.F.), sia attive che pas,Sive. Conseguente , quindi, da un lato la legittimazione della curatela all'esercizio dei diritti di credito vantati dal fallito (art. 43 L.F.), nell'esplicazione della funzione di ricostruzione deMa ma.ssa attiva fallimentare per la soddisfazione globale, e tendenzialmente. paritaria, delle situazioni creditorie verso il fallito; conseguente, ancora, la sottoposizione alla disciplina concorsuale (pur nella. determinazione dei limiti di eccezionale sottrazione al concorso di singole situazioni creditorie; come nell'ipotesi dell'art. 56 L.F;) dei crediti verso il fallito. In definitiva il contratto ridotto alle situazioni soggettive, eventualmente reciproche, che da esso abbiano fonte, per cui i rapporti '.reciproci sono reiolati dalla disciplina concorsuale delle situazioni giuridiche soggettive. In questa linea logica, infine, trova applicazione la disciplina con corsuale relativa ai.á provvedimenti cautelari e conservativi del credito verso il fallito, disciplina 'che viene superata dalla funzione conservativa che il. fallin;ient<;> esercita a favore. della massa nella sua figura globale di esecuzione concorsuale. Di conseguenza, cos“ come vengono privati di efficacia i provvedi menti cautelari legittimamente ottenuti prima dell'apertura del falli mento (e sono ab origine privi di efficacia quelli emessi nel corso della stessa procedura), identicamente lo stes,so regime, sostitutivo dell'istitu to fallimentare nelle sue varie funzioni ai provvedimenti con finalitˆ ,cautelare singolare, s.~ estende alle situazioni espresse in forme di auto tutela per il singolo creditore, salve rimanendo quelle forme di autotu tela che lo stesso ordina+nento settoriale del concorso prevede e conserva. Nell'enunciazione di questi principi di carattere generale, si inseri sce anche quella forma di autotutela con funzione cautelare disciplinata espressamente, per la pubblica amministrazione, dall'art. 69 R.D. 18 no vembre 1923 n. 2440 relativo all'amministrazione del patrimonio ed alla contabilitˆ generale dello stato. Sulla natura cautelare del mezzo speciale a tutela dei diritti della p.a. e, in particolare, anche dell'eventuale compensabilitˆ tra situazioni giuridiche contrapposte, non vi contrasto tra le parti in coerenza con PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI plurime pronunce di questa Corte (Cass. 16 giugno 1984 n. 3611; 19 gennaio 1979 n. 391; 7 marzo 1983 n. 1673; 15 giugno 1967 n. 1389). Contrasto esiste, invece, sul potere di emettere il provvedimento in pendenza d~ fallimento, ovvero in ordine all'efficacia nel corso del fallimento di un provvedimento emesso in periodo anteriore. Sul punto corretta stata l'interpretazion~ della Corte napoletana. Tra .la specialitˆ amministrativa e la specialitˆ concorsuale, decisa prevalenza i& c&fso. di'pl;t~l>1foˆi“qa'di)6~tata u l3 hoveliibrf 19?5}; si .ád~ve fsptiif;ief~?“t¥¥¥il~˜rs#,..á¥e ásf ct\te.¥áˆff&Biiateáá¥fa &>&vtenii¥ááa~tá¥áí'rcrt˜re di :ttt, $Pe~lˆ~ i#J~ls~~ lJ;tte9ran4c> la.s~.tenza intpttgnataááoi fu~ca'delá ~á-,á~~r~i;J;.... }J,t~~~t~~w.~ááááá~1¥¥áááQi~áá¥áá~I¥.:ál¨g9ᥥ¥::1!\l@nwntoááááác;teJ1a .. re~l:>~~á '(~il:)i!J#á t@.11~;:.~i.~~˜iieᥥresaáa;i sensi' dell~artˆ ¥. 547 ác6i~¥ ~#'&'Vf(la¥ d~f~~tl:iátt~i¥ D“rdttQ“ei d'.ell'ArsŽna}<'áfiii.Utliiif~ááá di d:etta dtta).-~~~sf¥ < ¥¥ ¥ á áá á .áá.áá:-::á .. ááááá¥:¥á .á.á.á..á.¥¥¥....á, á¥á¥á¥ .................., ¥á.á.á¥:lá ¥...¥.¥, :-á:ááááááááá-'.-'.á'.-'.á"-'.<á:á:áá.áá.áá.á.ááááá.áá.ááááá. á.áááá á.á.á.á.á.áá..á.á.á.á.á.á.-.á.áááááá / ¥.,...,,¥¥¥:.1:¥¥¥¥~;áááá' .................. . . . ~11¥ápr~¤¤~~9~s;á$~i~ vK. ~ ˜f~9~i-~.. J9~6¥. ~. sM9:. i>t;;! s8roi . áá ¥áá >11st. á¥:8alrdl:\.ssarre :..á. p, M. Morozzo. della Rocca ¥ áMinistero áInterno prescrlzfone dell'~io:Má¥di'd~ib~i˜ri.eáááᥠtan.ta pi'tt 'intefss¨te¥¥ seáá árˆff.furitafˆ¥ááa1áááá11&<:ettente onentaille11#F del!a?sup“fema á cR>rl~>Çcrlstall$#ˆfo È n~f$eiiso d:eua .-Prescn:tti~ bilitˆ deUiˆzfone di dellbazfone'nefterririe ord:fuario d“ diifoffuiill dai' ifassaggfo in¥giudiat().della sentem;a straniera .(per.áutia disamfuaádei.precedenti, sia di Iegittii.it~á¥elle cttinerlto1 )t; not1;1, .alla .sS,VV";/ l <.Ottobre l'Q?6/n. 85911~ i;n/.f9tP it., 1996; t; JSSQ); . ¥ááááááá . . .. .. . . .. ... ..... .... . . .. .... .. .. ... ......................... áá.á.ááááá Ti.-a. le quest~oni di fdnd9 he $i .erˆn# P9&~e ij1'i\tte.~jori.e ád.~1* fP.tjpi;it>ritá dema;. la. prfueipale; rlg\iatdava fa natura da atiribtiire all!a:i:i˜ne. di .de“il)azione intrapresa dhl Mb.ilstei:o ¥di:igli. Interni q.ale Ç IstltUzj()ne fatennedii;u:ia ÈAi. s~nsi della Conven:i:ione di New Yorká del 20 giugno.1956: (legge .23 illarzo-1958; n. 338) Ž delle Col1vei:izion“ dell'Aja, rlspett“Vartterite, del 15 aprile 195“f '(leg!iW 4 ago 9 RASSEGNA AVVOCATURA. DELLO STATO áá:.1 .. '¥ .á ~ : .á .<<. '1. ¥ "¡.¥.¥"..á á' á-:á .! ..á ... '. .-"''. .. ~á:.--~ár . ..á .".,:' ~ --~. á. 'á" .. ᥠ¥ . .CORTE DU::ASSAZIONE,. sez. I, lZ dicembre:! 199of,,v. 1~278 ¥ Pres. Co~~lj\ -"-/ ,. . ¥ á. 'áá .< á;.:. . .>á; ~: ,. '¥áá Lá'; . ,. ..á á.-.á ;...á . . .. áá....á.. " . á-á .J. . á-¥á .á ' .R-4. Gn1zi~cteJ -]J,J,,f. lodo. -Mjnistero Jnter:no (~YXá S,tato e.~r~ni) . e'. J>i~n,no;'. á . . . ;', áá ;.. á , á . ' á .. á..á.á á ~''' .. á..,..., 0Wbazi0ne;(gJudeíihaZi~ne '~ Pr~Žcrtzionl. Esclust˜ne'. .:-:" ..á...á.-;á ._:,.á~.;::.~;:<:'.:~/.. "!-,á~....... á:á)L.::-:~:: ::~_.á::~/ .::á:~-~á-:_ . ~::: ....-:áá~:;.~:-'á::. -~ .-áá:~, Delibazione (giudizio di) ~ Dichiarazione, .di. effictic~a.. ~.senteD?Je ;.i;tr 1.~S{f; .ncm.á. c(J)mporta una¥rappr"esentam:.aá in ásenso ..pro¥ priq 1'fbCl. f' SJ?8Ci;ia:le.>?11cKJ,-e prescindie da. utfá'mandato del of.edit˜i"e, .rispondendo ad interessi di ordine generale, di modo che include la ftiooltˆ di proporre impugnazione contro la sentienza che abbia negato la delibazione, indipendentemente dalla eventualitˆ che ['alimentando abbia.áá nel frattemp.o~raggiunto.:la:::mttggio:re.:etˆ.¥(2.)";.; ¥,;,:J¥ á'ii<.¥;.;--.: á áá á áá áá '''L'atiorte pi!Y.á la ctetibazfrme dt'pront'tndaá ilel giitlfiti_straniero' frt tenid di dbbtikaziofir' ˆitmefitari ~~fio I i1ilfi6rl. ai' serisr d~iia, qny~~zione dell'Aja del 15 aprile 1958, ha natura meramente processuale d.i~hiaratfya (ndn C.ostitiitiva) ~ pertanto,. ritii“ ' s'aggetta a pfesc:Yizione \3). . : ,. . . :' :f; ; ': -~: ¥j ;'. ¥¥ .á '.áá '. :á . ,á á.C.;:~:':á::::. ,_:: . ; I .á, á;' .;'." .,á.; ,'. '.á.-.. ¥ ,. .:. á' . .. .. '> si~/'1960. \L-'9is)á. eCietááát.''6ttobre 1913 .he/;!$.~4á ottol:>r~ 19so,.'.n. '74~i .P~r n ~ecl1á per9 di, ~li}nenFL~ fa,yqre dei ..miru;iri (1). . .. .. . . . , , . . . Jl pr9blyma del~ preg,cri~til:>J!itˆ dell'.~io;ne di dt;lfbazio;ne veniva ).fatti presentato iri stretta. c.orreJazione oon la. .questione relativa. alla. ;natu,r!\ ~ dichiaradya OJrerc;>. itostii~~~'\~ ,".'"' ,sf.a. r~o~osc.ere .~i.'~ione wed!'!Sin;ul. á á áá á (1) La ÇConventionásur.rlŽ: recouvrement de'S ali:nients ˆ l'Žtranger ¥; sottosˆitta a New York .il io ,giug1w, 1956, ._rtJS;~ ,esecu,tiva1in. Jtalia. cqn l.e!"!ge. 23 mru.-zo ~95~. n. _338,: istit\lisce una pr˜cdtiraá vo!ta 'a semphf1care áiráárecupero dei cred1t1 ahmentan da parte d1 un. creditoi:e (c.rŽancier) che si troVI.á. nel t.erritor. io d.i una de.lle par.ti contr. aent .. i, nei confront. i. di u.n d.ebitore (dŽbiteu;r) ¥. sqggetto alla giurisdizione di un'altra parte adere.te l\lla Convenzione. .Le parti del protediment˜ -designate dai sln~oli Stati al ámomŽnt˜ deUa á ratifica -sono designate rispetti;vimiente con ¥il titolo di á Autorite. expŽditrice á (che interviene. áa á tutela . del creditore con la richillsta ~i. intervento) e. lnstitution mtermŽdiaire (oqi11nismp pubblico o privato che agisce, nei finiiti dei p˜teri ortferiti ádal creditore; per adottare tutte le misure necŽssarie al ricono~cimnto degli: obblighi .alimentari). : . . ' . . . .á ¥ ' In Halia,.;eo.i': nq~o,,.i! ruolo di ¥istituzione intermedia~ia ¥ . svo/to dal Ministl)ro dell'Interno. á á á á PARTE I, SEZ. III,'GiulUSPRtmENl“A'"trvttli, t:IutlSDlZIONE E APPALTI 287 ; > ;;Lfi dli.Zili(i-zione in Italt(li,dltlle' pranwzctJ ¥'Stranier :pari foria vinc6lˆnte; alá titolO originario (4) . . . . áá á. : -51:. I . '~-á á.{ l ~i~~i~~~~!!ct:~r~~=~fr~aW~~i/ttii~i:~:Žfa~:iiklllJi~;i~t~~=~s~6thfr1~ ve'rscC á:.,:¥'.' ::l::::¥-......... á... .¥.-,,_ .1: áÇ ' á-' .. .á....-....-... ::}?.:....::F..;.-._ ...á .._; ...á.á. :.:x.á:. .. . , .. , .. .. Con primo mezzo si denuncia violazione degli artt. 2943 cod. civ. áe 'l~p p~~il'W99~ tjy.. e. ~t._,~S$'l'1J~:~ ~he1, j. 'M~~~;d,i. Wl.li\ P:()pn~.,cl.J,~ ;t);reveda !fl..: l:)5es~99e4ell)lzíp:Q~: wqel~b~;ziqpe,, 11on J?HR.á,JmP2rsi: alc..ll}in:J:it~ tell}R?f~lf} .al ¤.9:9 ~¤~rci:Zi9~, pqsto &J;!:~, ¥i;n ,,ge.Il,eJ;~le,, si .press~iyqno J, "'dfiacteftameht˜áá Žostitutivo, prestHt\1l:ine nel tei.i:nii“e ˜tŽiinario á.::;__ h~l'tetfo do$tftutiv0' con$egue ctana ~~~ttJbr'ˆi~~~~~I~;-~~íi~~.~~rfa de,11~á1~llb~Zi?rt,,:~vt;lit~ 'iifo1d 1.'esecutivo Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. l, 5 e 6 della Coiiv~hiforie.á. ctf NdW ~York 2oááágiugno,;1~56 (resa' á. esefittiva . con legge 23 '.:: áá: á.:-á á:-:iJá :.< .... á':-..,:;:á.~(á:.:á..:.. ; á.'.: á-'á '..'. ..< á:: á:-á:~; á::á:.'.:;'; .~á(:-.: á. :á áá.',.á :_::;. á..< .. á"'. '.. á. . ¥¥ .. -., Da ilh lato; autorevoli vooF'in~¥dottrina affermavano lˆ natura meramente diclilata:tifa dell'aiionŽ di dŽlibazforie' e;. da Ži˜, facevano 'discendere-l'lteriore dedfuione ilell'imptescrittibilitˆ 'de1Iia:iione. Siá atgomentava; ili 'proposito, che gli aspetti 'giti.tidici {co'stitutivi, modificativi, 'estintM) della: sentenza ástraniera discendono esclusivamente dallii legge tJ, 'ápŽrtalit-O, non: Scino íl'Falcun modo rkollegabilf'aíI'accertafiiento ¥ delá ¥ gfudiŽe áitaliano; limitato á alla . verifica della susSistenrl!a '-ctef' presupposti ),er' fa dŽlibazfonŽ ¥ ~(SAT'rA; áCommentario al codice di procedura civile, Padova, 1981, iV{ l!íO); 'á' D1altrá6 canto, la giilrisprudenia era ferma nel configurare l'azione come autonoma tispetto a quella áspettante in virt del rapporto' fondamentale e riel ricollegare alla sentenza di delibazione efficacia, non giˆ meramente dichia :tSS RASSEGNA AVVOCA~,DBLLO STATO marzo 1958, n. 338); 1, quarto comma, onv; Aja 15 aprile 1958, resa esecutiva Žon legge 4. agosto'. 1960, n. 918); 4 e 5 Conv. Aja 2 ottobre 1973 (tesa. esecutiva con legge 24 .ottobre 1980, n. 745), nonchŽ violazione degli artt. 2935 cod. civ. e 12, secondo comma, preleggi. SLsostiene che con le richiamate convenzioni si introdotto un sistema di delibazione. ~form.ale È e senza riesame del merito, in relaá zione al quaile l'Istituzjone intermediaria titolare .di una pr()pria posiá zione .pubblicistica, con potere di azione svincolato dal conferimento di un mandato da parte del creditore e subordinato solo alla richiesta dell'Autoritˆ speditrice. Ad avviso di parte ricorrente, ne deriva che l'azione del Ministero dell;Interno, non potendo essere esercitata prima ádella richiesta, non pu˜ prescriversi in virt di un termine decorrente dal passaggio in giuá dicato della sentenza straniera, che riguarda iil creditore delle prestaá zioni. Posto che, ricorrendo le condizioni previste dalle convenzioni, la diá chiarazione di esecutivitˆ obbligatoria, si finisce per infrodurre, quale altra condizione non prevista da alcuna norma, la mancata preserizione dell'azione. Infine l'indicato orientamento giurisprudenziale spinge i debitori a non pagare, in attesa del decorso del termine decennale e costringe il creditore a gravose iniziative giudiziarie nel paese richiedente e in quello richiesto. 2) -Costituisce premessa comune e necessaria dell'indirizzo giuriá sprudenziale esprŽsso da questa Corte in tema di delibazione di sentenza straniera H principio generale secondo cui sono soggetti a prescrizione estintiva sia i diritti che le azioni. Tale principio, sorretto dalla definizione sistematica dell'azione quaá le (autonomo) diritto a conseguire. una pronuncia giudiziale in ordine a un determinato d,iritto s()stru.:iale -s“ da essere ricompreso nella previsione dell'art. 2934 cod. civ. -e dailla testuale e non oocasionale riaffer rativa, bens“ di accertamento costitutivo, in quanto tendente ad una pronuncia c˜stitutiva sia pure di effetti meramente processuali. Dettaá azione -sosteneva la Cassazione -sorge con il passaggio in giudicato della sentenza straniera ed soggetta al termine dl,prescrizione . stabilito nel nostro ordinamento, vale a dire il tern::14J,e ordinario ovvero decennale ..(tra le tante: Cass., I, 17 ottobre 1989, n. 4165; Cass., 9 maggio 1977, n. 1777; Cass., 23 ottobre 1993, n. 10557; Cass., I, 1 lqglio 1993, n. 7148.. In dottrina PROTO PISANI, in Foro Jt., 1978, I, 193, n. 1932, in nota a Cass., 9 maggio 1977, n. 1777). Discussa era, inoltre, la posi;iic:me deLMinistero degli Interni al, medesimo attribuita -con riferimentQ alla legittimazione ad agire . -dalla Convenzione di New York e dalle due Convenzioni dell'Aja sopra richiamate. Con riferimento a tale problematica la giurisprudenza era concorde nel ritenere che il Ministero dell'Interno -data l'autonomia tra il diritto afferente il rapporto .¥ sostanziale e l'azione di .deliqazione -operasse quale sostituto á::::_: _:-:.<.::._::-ááá á.:-. :á:.á áá:--:::::.::.::: ./:á: fu~fo~~: neil~-:liifietose :nbiille-= che ¥ nel ~ce: civile pteve¨no ála' pr~ $rittl'bil~:Jc:f,1Jit ammi È;vaá tenutt.i-fermo; 'richiama.rido le arg˜mentazioni áá-áá ::-:á'.. áá>::-::::::á:..:-á ~;'.-á. :_ ...: : fu esame, !per ~$$ere faá delibazione_á hol'.l ):neram~nte. ricognitiva della .. ¥*já-~~ffiiiiri 4iiˆilÇi"wii.ll'.>ve ágalli (:b~$t~t~rie dŽfgifdicato, che. ht quel taso si .á. era .f<>rJl'lato ~elle precedenti fasi processuali/ sia in otidineáalfa:¥ prescritá tibllitˆ:-=d:ell'az“One d“ d:elibazfon:e; áá chŽ áat áá momento:ááin“'iiale á .. del áá terlnine á. -~r~~~nl~~a: di' accettamentt> fostitutfro. d:IPazion~á.. si _ desunta i'kJ;ehtifi~jifdnedef momento¥ iniziale delhWdirtaria¥ prescrizione' decená d~e, t:oufoidente. cori .il -giorno del passˆgg~() in gi'udiŽato . della delibandˆ ~~tenia sfrani&tti presupponendo che ináátille ám.6i::rientd sorga ¥razione rn&:ts:bnatáá/'¥á.áá . .. . :. áááááá¥á::: .. .:=::á.-:. . .á processuale ex art, 81 cod. proc. civ., cio come soggetto che, pur non essendo tjt.pJ~i;e ci.i dW!tqJatt.9 Wl~re, h!l _com:unqu(:JegjttiJ;n~one ad __ agire_ (2~~-L'at1Jo.iento :vei;ti:va ut.U:zato p~ avva.lol'.al\~Je conlusiqp.i . sopra .. rlc;.ordate. j,n . ordine h~:::~~~\~1;Ztt~~i:tr:;~~t::~tJ~J!fiá.ifu#T~. Tu~~n:~!ria:11;oi1:! esserle opposta la prescrizione.¥ J.lisU.tuzj(>Ae ¥4:1-teqr1ediaria, infl\tti, . facendo vaáJere il : @:itto ~~l~raj 1> alla á.á qeMl?azfo~. delia; : s~iiicW~,. Sl,lbjvlil il regi.ie . cli Prescrjzj~u1e propi:i9 4ktl!\le siW!:lZi.gnti,¥giuliei;ci˜, _la p;rescrizioneá c1ecor~ =r$~~=!;'!!~'1~~~ ... 111 tal mod~ la ;Cassazfone . respi11seva la Jesi.: pi . volte . sostenuta dalla 4ifesa -erariale, 8ec;ondo cui. le Žol1vem:fol1i avrebbero intesq dare Vita a4 Uil ll:J,~~ello speciale di Ntela #~.~o):'i ..e.ááá det ioro cljx'itto agli... ~e11tj.l,lasato s. .. d1 .. U11a ᥠcol~b9rt'\ajone . internazicmale, . c\“hninanJe nel conferimeIJ.to .. di-. \ll1 autonomo pot(.'lre aI~I:\ Au~ritˆái11terrnec1W'l.a._ Questa.á_,_ si.á sostl'leva .á...,.._. q.~49 agisce in virt dei poteri ad essa conferiti dalla -l~ge e su . richiesta c1elfAuto : .. á.:(i)C˜n rlfe~epfolil taso. incili ad “?-li“re si~ uri:á iloggi:ttO divedo ~-(J,1:1et~o ~he s'!birˆ g.li.¥: eff_.ett_i_'' del_. ~dm__ o_¥. Ia_ᥠd_o_t.trina .parla .d_1 lel_ttunazi_one .c;d, ". straor_d.inana ¥.¥; á:ll :Sostituto infatti,.. in. tale 1pot~i. !ISercita. il: diritto ~ altJ;'Up. in nome ¥ proprio,.¥ (in I>iirtiÇ1lare, sull'.ar gom“!l1to; FAZZAI.Aiu:; Sostituzione (dii'. proc. civ.), '.Enciclopedia del diritto, Mi1ˆX,:o; 1990, XLIII): ___Jl______ 4) -Altre sep:tenze, (9 maggio 1977 .n. 1777 e 16 febppaiQ 1993 n, .18&2) sono pervenute alla decisione del caso concreto,nel sensQ di quelle i;o.nanzi m citate,, seguendo,. per˜, un piá complesso i(er argomentativo~ in quanto, pur affermando la prescTittibilitˆ delle azioni in generale .(e ai rilievi svolti.al áriguardo nelle: motivazioni si gi,ˆ fatto rinvio ed adesione), hanno avvertito l'esige.nza di putttllftlizzare che. ~e aziol'.\i che xiyes:t9n9 il c~rat:tere di: azi911i mei;~:plente :i:lichiarative non soggiacciono a prescriá z~9ii~; da,i :mQ~ento che esse. nc?1:i te~dono a tar ~es~~e uno.stato difa:tto ~ ¥ á,. ᥠ. . . ¥ ' --áá ¥ ¥ ¥ ,. . . . . ¥ . . . ., .á . . t .á .. . ¥ .. ¥ . . á-' ¥á -.. qntrario .a diritto, l>ens“ al aocerta,re sQltanto 10 stato.. diJa,tto. ,co:nf9rme a ;di;r~tto, elntiinan~oá ~i.i~~~i:t~:ia á es~ste;tte. a~.árigua~do; ..lad4ove la ~nziop.~ndella prescri~jpp~. ~l)l;1:SiS;t(! ~~l rendere gii.-iqicO ti.O ,COl}SolidatQ sta;to.di ;fatto c~tf~,J:'.ío a~ qjfitto o . nel sanar(! , uno s,tato ~ílJ.J:'.!dico ád~~(!t: toso. . ...¥ ,, ,,,,,, ''"áá . , .Ma.,_ i>tf!,to ,ajlf~a19... cq~}1u,este ul_time.pronup.ce/á'7' la senteJ.Wl di delibazione esula l.all~an:l:b~t9,.4i quelle. á~ramente .qichi!lrati;Vtr. eˆ. da ritenersi, h:i;vece,,costJt:tttiv~. ilJ.:ql,lanto .il. \jgente., c;odice di proced;l.J.ra ivile riclJ.iede,á .qltr~ ¥alla ~e~lfjca. deirsistenza lell~ sentenza straniera, l'ulteriore co~izipne ,dell,'apcert~ent9 dei presupposti Faj . l'attribuzione c;li effic~cia re.sta subqrdinata. . . . á . . .áá. ..á . . . . .La, . Corte ..nel.le . du(;! r.qtivazioni in esami;: .lJ~ consid~rato poi,¥ . prendendo spunto anche daM'istituto della delibazione incidentale cons~ntita df!-ll'art, 799 coq, iproc. iv., ,cl}(;!. in ogni, ca,so, quando si cJ;ri!1c!.e .ia dá Autoritˆ speditrice. á Tale argomentoá,. tutta'Vfa;á efa sempr"'stˆto respinto c˜n fermezza dalla Cassazione che, pur ptende'.ˆd˜ 'attoá delle ragioni pubblicistiche sottese all'atá tuazione delle 'Convenzioni, ne :d::ortosceva la ratio politica ma negava che esse potessero costituire fa fonte diun a:utoi16ino interesse iri capo all'Istiti:tz:i˜ne intermediaria, il contenuto della posizione soggettiva tutelata essendo á pur sempre quello facente capo' al cteciitbre¥ (in tal senso si veda:' in Particolare Cass., I, 1 luglio 1993, án. 7148, dove' si afferniˆ. che Çle ragioni pubblicistiche sottolineate dalla ricorrente' (Avtiocatura dello Stato) costituiscono la Çragione politka È di tale' legittimazione extra ordinem nia non 'integrano 'il contenuto stesso della posizione soggettiv~á tutelata, che pur ásempre quella facente capo al rtlitcire>;).' ' . . Il probl~ma viene di nuovo affrontato dalla Cassazione .ella decisione n, 11278 deí 17á.. dicembre 19cJ6 dove la S.C., abbandonando la figílra della sosti¥ tuzione pro;essuale eX: ˆt( 81 ,ci>d. proc.' civ.,' preferisce ~>ndare. il potere di .. 5) '.,....,:.:CQ!'l;Ja .¨n~~ or4in~a.. ádi remissione ála áI Seidpne ha. ram sato nelle sentenze di cui al .Pr~e:dnte paragrafo, Ç.qua:ldle. S}'unt0< di~ y~gef!:t,~,~: :~ I?fes~en..\~t .Wffir~~q, á' ~:qc;:p~ st;.á FWD-e .á st ~ y~~tq, ;~3:á ¥Plt.tzioJJ.L .cqn9ll1.~ 1ve. ¥áá< <ááááááá¥áá .i>>¥á¥i¥¥: á¥;,;¥ ,...... ;... . . .áá::¥ ¥.F¥ 1.......,........ ,á.á ....... , ¥¥¥¥ ¥ ¥ <;. ;J~1:.~9n~~!g ;~jp,i~~~t~:;Má rttepi~J?t).:-.-> .: <:á. -á: :: .' .-: .... á; :-. . ' '\'.'.."'. ; _, ' ....¥ '.-... -::á .'. ,á cpnnessi profili, :da ácui .. .. opportuno muove:i;e. al fine :del riesame ¥ delia :':-.:-.!'.-.-'. :;-;á .. -:;;.;:á..:á.::á-.: ; .áá ,'.:-~ ;/:á-á á'. á-~ ~-:.áá :: -.... : . ~--;. .1 :.. .á::.áá.'-¥¥-á: á.á . ,.-. i quest.19ne >q).n ppsta. , .áᥠ.á.. ..á . . . . ,1 . . . . Si fratta del. carattere speciaie della convenzione dell'Aja 'dei 15 aprile 195~ (resa e~.ecutiva iri, Italia on legge 4 agosto 1960 ~.á 918), c'a~ 'dtre .cliŽ' si' manitdia. ánelia indicˆiidliŽ diá. c˜ndiziñrif'uhitornH ''e, á sopra tutto, áneU~' e~dusi<;)íle' O.et ;rie;ˆ'.me. de“ .rhŽ:rito. da.á p~i-t~á det. gfudiŽe ádellˆ ;. : ; ; ..; : á'. á:.. á . á;: ;á... ~ á;. á:.'.,.-..~á ' ) ......... i'~::á.á .... '\ . ... . ,, áá-á::::) : .. : azione del Ministero dell'Interno -quale Istit'lazi˜ne intermediaria: aL:Sensi della Convenzione di New York -su di una posizione di Ç rappresentanza speciale È, rispondenj;e all'interesse generale di assicurare una effettiva.á tutela al iifolatŽdel dit“tfo agir 'alimenti. ; ' ..á ... .¥. . . . . . . . . . . ' á Iná tal iii.odo tˆ Prima". Seiidiie della Cotfo di Cassazio*e pu˜ 11;gevohniite sposare il' ptfnc.tpioá-'nl ffattehi1'6. afi.'~~atcidallŽ SŽzioni'.Uriite ~ irfordine alfaá. imprest!tittlbilitˆ . dell~aiibhe ci:i di!liba:iiorie delle.á sente:i“z straiiiere fo . niatriˆ .di.' obbffahiáá aífnieritatf; .;senza d~ver ¥ricollegare "'."""' come soprˆ. s! á .visto con¥á rii."erl.miito ˆíia 'gitefisprudetihi' áprecied'ei:He _..;. il. problemaá nella preseriziorie alla¥ posizione qel Ministero . dell'Interno quale ¥. sostlt.tñ. p'rotSSuˆfo'." '' : ' .á ¥. .á ' L'el~riinto á. fohc;tanf'' n'nrioyCi orientanl.ritb, .á. rinvembiJe' Iii.áá entra“:rtl5e le dcisioni' áhias.simate;):onsiSte nhiegare quel ~aratter di effici;J'.c~a .'Žostittitiva Žhe IŽ. pre&d.enti sc;!ritenze;'M“:i "pi'.t're coná divrii~. ~rit9cieritaziorli, 'ˆvvano ácon~ ~ord'eineritŽ' attribuitoá. ana. sentenza . di.¥. di“baziohe .(3) .. L'azi˜ne. cl{ deli'baZi˜ne introdotta \falla 'Cqn\fen'Zione 4Ž1fAJa direttiiá ad i.un{ :l;!tdriurtcia dal 'contetlt“t0 es~lusiyamŽ~t'" j;>rocessl):ai~;. 'ptiva;' á.tuttavia~ df' ¥ quel.á carattere . costittitivo, ': ~ill veri.iva legatˆ: á1a Prescrittibilitˆ' dell'azione. .. . . . . . . . . ~ ;,á ¥L ) (3) La remissione alle Sezioni Unite si deve solo a Ç qUjtlche spunto divergente ¥ nella precedente giurisprUdenzaáá¥e: nori giˆ ad .un 'vero contrasto tra 'di'(.ersi orientamenti.á á á ' delibi:l:ai6nevossiˆ :Ponendo Urttiti ˆll'esmne>'ed ˆlla sindacabilitˆ del giudizio¥ deciso = all'estero (V¥á sent. n.¥.5486/92). ᥠá '1 ááá á áá áá á Difatti l'ilrt. i di detta cortvfuibne dispone Che le deisioili rese m tnaterla di alimenti in uno 'degli Stati eon:itaeriti ~ d~rbrtt efre recllnnues et dŽclarŽes exŽcutoires, sans rŽvision au fond, dans les á autres Btˆts contttatt$~(e io sellijsam¥'n't n:forifd/se¥'.corfoorrorto¥tutti .gli ˆl~ri Žsttenri á (fbtmˆíi). ;: di ¥ttil-' ˆf.mt' '.!; .á 2; ¥3; 4I e 5 dŽlfo ¥¥ ste8so . articolo (v.ásent>4~46/-74>> i = "" .á .. á. á.á . á áá á ... á¥á . .á ¥ ......á . : ¥ ¥: lUsítlt~ qufudi aderente a: tale disciplina tl principio, pacificamente affermˆto Žlaôˆ citˆta giurisptudŽriza, second˜ cui l'azione di.delibi.fone della sentenza ..straniera. ¥ di ¥. condapna agli alii:rientf .tiri'iiicitle¥. a~tonoma, ,t~ild~~teá¥adááUria pr˜riuiicia ~cL~ffet'áá~er~1ll~nte'.I>ro~ess~li¥. á .¥ .. ¥ .. .Da tali .... 11ic.re e c()ndiyisib“U p,i;i;:ip.esse d~riYa che l~ . ~ep.tenza, ..di esclusiyo 9on~~nuto, proCeS~W:\le, b~)'.)r~nttncia la delib~iotie Wesame, npn ass\u:JJ,e (lUel:carattere. costnutivo, J,i. .c.i. tutti i. preceFien,~i. (anhe i .d1.1e piil, -.ô-ticola.tt. d~ IX1oiíi~to che la s~tma 9eii:banda. porta s~pr~ una condanna a corrispol1d.efe gli. alimenib .ffniscorio pe! ricollegare á1~ prescrittibilitˆ dell'azione che .ad essa dˆ luogo. . ....¥ D'ˆftta parte, á 1e cbri\ieuzi˜ni . ¥ irttemazionali. iri materlˆ 'á di obblighi alimntaii ':ver$<> i minori non c˜ntengono alcunˆ pl'evisfone sulla prescrlzione dell'auone di .delibazione; eá 1áoniissione, nel quadro di una diá sciplina r.ajforme, deve ritenersi indicativa nel serts˜ di esduderiie la configurabilitˆ, á á á á ' á á á ¥si su.,erano cos“tuôe Je. penpJessitˆche desta il spstanzi~le vatiificar~ i, in molti. asi(tra cui il presente), dell'int!'!rve;nto d,ell'a.1.1toritˆ interá mediarfa., impedito dalla prescrizione giˆ decorsa prima dell'eserchio o Inella fase attuativa del suo speciale potere d'agire e gli altri inconvenientisegnalati da paxte ricorrente. La sentenza di delibazfone ~ affermano i~ SeZioni ôriite .,.... presuppone Ç\lll'.f.:ione autonoma, tendente ad . una pronuncia ~d effetti nieramente processuau È. Ci˜ in v“l:t4 iieella Ç spedalitˆ ,. della disciplina contenuta nella Coná venzione dell'Aja del 15 apnle .1958 che, oltre a p;i:evedere condizioni uniformi, pone un preciso limite all'esanie ed alla sindacabilitˆ del gi,udWo condotto ilm:a,QZi aLgiudice straniero escludendo l'esame net mento se ncOlTQno tutti i presupposd della .conve~one stessa~ á á á. ¥á... ¥ á á á á . á á á. .á. á á . á á Il dpensamento non >~i i>c.arsa rilevanz.a se i;(Ž;:onsidera che “n precedenti pr()nundati la s..c. aveva espressa.lerite escluso _:. resp“ngendo l'argomento proposto dall'Avvocati.tra dello Stato. -chele Co;nvenzioni prevecl~ssero norme particolari sU! regime della . prescrizione, delle ~oni proprie dei .á singoli ordi. n~e;n,ti (4), Al co;nti:ario, la Ca,ssazione sostiene ,oggi che proprio l'omessa pr.ev“sione di iu)a. disciplin.a su\la pre.s.'*ione :dell'ail9ne di deliqilzione Çnel quadro di una disciplina unifornie, deve ritenersi indiCativa nel seni>o di esclu derne la configurabilitˆ È. á á á (4) In tal senso Cass., I, 1 luglio 1993, n. 714, in :Giur. ô., 1994, .1, sii. . . . . . . ... .. . . . ., ...á ... ááááááá¥ááá¥á:7) ...;.4¥¥¥U)iaVOit1il¥¥¥intt~q˜1t~ nell'oi"dinaihŽrtto italiiiln˜;. con¥ 1tiáá¥pt'onQ..:cia fo:rma:l di delibazione, la $ŽJ:ltenza s~aniera .produce gli effetti sc;>s.tanziali :oc~~t“vi t\lY¥á áá¥ááááá ?¥á>Já1'(9#¥áá¥aá ~sQ¥á¥¥t'irt~ás¥¥1(flbj;¥ áCijii.\t~nzfoneᥠdeU'AJa. ael>t9S& i~e..~ áá¥áá¥áJ~~tqf:i~áá~¥¥¥ !P~~~¥¥¥ il1'~~\t#~~áá*~~~>appunfoi¥¥¥á¥áden,¥¥á~~iel;lza .á áá ~t#@~t~. I~i~~tt919 á~~ *!#di~~J:l~'.á4f@ati;1ere f~aj~ ~e'\!ii;te' da1 áááá(J1ˆ¥á;~(at9U~~t>á~ @¥ááai¥¥a~~“ltf eijiffin.~r~#ᥥ~*i1aft 4, ¥á¥.1¥¥ 4]lauááál;\H~gano áaita.¥¥áProva..¥t\eli~autell.tfuitlt;~:ááá~~~#>ritˆáá e&¥¥áŽtttti'1~:á¥portata>prŽeettiq¥¥¥di .. ᥠtl;\l~áááái;~~(;lJ:IZa.~ .. á¥á ᥠ¥á¥ .á.. . .. .ᥠ. ..ᥠ.á¥á. ... .. . . . .áá¥á¥á '?¥. áááááá: ¥..á.... á.ᥥ¥¥¥¥¥áá¥áá ¥á .... á¥.¥.¥¥á¥<¥á¥¥¥á¥áá~~ᥥ¥ ~~zj¤.¥¥..d~s~~~~~ááip~~9po..:$or~~ᥥ¥-'8...¥ in#&~~i;\Q /.“!W~nt.~.u . iJôcU!f~~;ás~ert\ (v;. art;; lkConv¥}¥<áá á ..... ¥¥; ¥'¥'t~~?~dine alla prli} áááááááá¥á¥ááá~ji~i9h1ili 4.el¥.áá¥(lirittp~ ~¥nápresupposto a~tl'isg~ fo clibf“>resrcriiiOzie. áááá áá áá á á ááá áá áá á ¥ ¥¥. ¥¥ ¥¥ ¥ ¥¥ á.. á. á á á ááá á 8) ááá:.,..,.ááá. Escb1sa~>irt astratto. á1a iprescrittibôitˆááa~frˆ2:ione'' <~de quo~,, sono s.perati, ovvi'.l;\lll~te, i ppo9lemi circa n concreto atteggiarsi della ~r~#Sl:i#¤#.Žt “tjá ~ˆr~t()t~#; q#eJ.lq retatN.9 )il dŽ8˜rs9 del tennihe. deá .á.á.áááá-áá áá:á'.á:-:áá-á.áá ........... á..á.:-á:áá ..á:.á.:-:--: .ááááá.ááá ....... . á.áá .. ááá.áá ............. á.á .. . ¥ááá¥áááá á;¥.¥Jná í,al .. mo~ci..¥ le .. ~$:tj\J.. ~up~*AAoáááál~PX:l:Jede~teᥠ~qluzine.¥. rnaggiori~rta he 7 ~W ~~ 91'.r*a 4a:. ~p.qtq 4~ \'i~ta fornw{ c,mie11i tjley~va iil p~.. ,.... !~1~;;,:,~s:?~i~~~lt~i-~ul1i~~!~h;~;~ ~e~:iáJ:~~~ ~~~ &~ii~~~l~rc:~ ~at~tr~1~m!~i~d~~1r~;iit!~Tl~g=~fJit~,fil9~l~: a.1¥.¥.!i#ti~~tc!iAaf!P: d~~. d9no~~Ž~ti;:/i. .4;\U~á¥áá$eP,t~~:.á. di... ccmAArina a.¥¥ :PrŽ~t~~oiti a:lime11t$1 rese neil'aml)fto .deUŽ C6ilViiifoniáá. dell'Ajll-del .195$ ¥¥ ..e del. 2 <>tfobre 1973. e .della .Convenzione .di.NeW Yñrk del 79¥. ~itl&>.g l.956, ml;>~itra.nclo C<)n .t'afá á~r#ii##.¥.J< sPec!a.Jit~ ~ .. 4~l~~¥¥¥t9ti#:~it<>l:it;#tá fil~a~Ž¥á...%.~4Ž.¥... $i¥¥.¥.fuAA“te@~, PeWmcli~ á:~iPI1e.á.cli. o1:1fti#9m¥.á.:ll@'()tjaj,i'Jh..... s<>l:>i~!!ily:), ... Ael~~@b.ision<;}.á.. ~t.. ¥.#~$~~.áá¥.cl~I áá. mŽrW~ ~. p~:tt# .cl.e~ ~cl“~ d~ll~ <,I~U.~~~9#e. K > :... ...áá. ¥.¥á.. .. ... . .C .ááᥠ..áá ¥á..á ¥.¥á .¥¥.l,.a,. sente11Z11. iI!oltre. non. toccl;\ .¥ If,l,. q,uestione. ];'elativa .alla prescr1ttil:>iliiˆ (f.J! (i\tjf>p~, 91tre eh.~ deI diritti. ~tPnmo P.tmc:w~9.@!le ,le ¤s..y~ $~ Pr!:JQcCl,l'. p~oádi. paf~el;ll'liu:e. i11fa@, 9n¨ evi~re .qualsivoglia á.eq.iyoco al r“!luiu:do" .á IDilfo .ri~ti:Vo ,<~ii~ (( :Pie!lcdttj'biliiˆ Žiepe ;tzionl.)>.. 1. .. gen~~le, .l.'ar~~ ~~ cC>d, c~~;Jp:teJ?i.ll;~ Jl~J;}(.i.(;ti Pie~~í9J“~'.!9~á ~jJ#~È) tjp~i:~ncte iutcl:ieJ~ ~r~scl'iá zione cod; rproc; dv., e la.nuova disciplina; dettata. dall'art. 64 della stessa legge, escludeá il.¥ricorso at>procediimentŽ>á di delibazione delle sentenze straniere, le qwili -ora operano.¥ direttamente . nell'ordinamento italiano, quandoá ricorrano le prescritte condizioni, che, in parte, sono analoghe aá :.quelle giˆ previste;¥ in tema .dL'obbligazioni alimentari, dalla convenzione dell'Aja innanzi citata. .á . 9) -La Corte d'appello di Brescia~'suua scia d~lla citata. gitfrisprudertia ctiá1eg1itiiliit~C 11ˆ riten1#6 prescrittaá razioneá I:>etáraáá decrso áCii pi cli .dieci arini da.Ifa datˆ del passaggio “n ~~dicato dŽlie decisioni' di delih~ re' e ha res:irinto 1a domanda 'del Mtiiis:tero dell'interno, nenaá qualitˆ di istituzione interme9.iari~, . á .. á~ .: Non poteva mancare, infine, un riferimento .della S.C..alla sopravvenuta riforma del sistema di diritto internazioriˆle piivato contenuta nella legge 31 maggio 1995, n. 218, che, oltre ad aver abrogato gli articoli da 796 a 805 cod. pro; dv., ha' sostituito ad essi una nuova disciplina (art; 64) in cui il ricors˜: al'procedimento di deliba:Zidrie, e 'dunquŽ la sentenza straniera, spiega efficacia ditettarrie'nte nel nostrd ˜rdiriari1ertt0; quando ricorrano tutti i presuppostf di cui alla medes“ina normativa (in buona áparte simili a qelli giˆ disciplinati, per gli obblighi alimentˆri, dalla Convenzione dell'Aja):' -Sulla receritŽ 'discipl“ha del 'ricoriosimnto . dell; sentenze straniere qôˆl risulta daffaáá lŽggŽ .ˆ áá¥:“tB del 1995: BALLAiINO, 'Diritto internazionale privata, á11 ed., Padovil,'1996; PRoro PISANI; 1Jlritio proiJ~ssuale áCivile; Napoli, 1996; CARPI, L'effiá cdcia .delle. sentenze' ed. atti stranieri,' fil. La 'fitorma dl si5tema internazionale privato e processuale, Miland; 1996. á. . . á . . . á .. SeŽbrido quanto previsto dalla l~gge¥ 218119'\15, il cibntrollo del giudice slla sentenza' sfrariiera furtetnŽnte rfd'"otto' 'e meramente eventuale, fa necessitˆ di un procedimento giurisdizionale s<:irgiid6 soio nei dt~i in cui sfa riecessari˜ procedere ad .esecuzioneá' forzata ovvero, in caso di mancata ottemperanza o di'C:intestazicinŽ¥ del 'riconoscimento (artt. 64 e 67}; Le sentenze s“:rˆ.niŽre, dun: tj_ue,: in' b3'sŽ alfa nuova disciplina -operante suá di u'n pfano di uniformitˆ di effidicia; in campo intetnazfo“:lale, dei 'provvedimentiáá giurisdizionali -ope: rarit:Vi“:utomaticamenfe nell'otdinament˜ ifa1iano, purch iri presenza deipresui>á j)Císti di legge; in parte 'Símil“ a quelli giaáciontetnplati, in relazione agli obb'lighi aliinentati, daJ!e C9~\ie~~io:ili sopr~ '.richiamatŽ. ' áá á á :, PAOLA PALMIERI PARTE I, SEZ. III;:áGI'l.'.IRISPll.UDBNZA.'CIWLE,.áGIURISDIZIONE E APPALTI '295 ... ,_:;Talepronncia, “h accoglimento.del primo.motivo del ricorso,:.rimˆnen4˜ iL secondo a'SSQI'bito, deve .essere cassata;Q'.ln :Tmvio per,,nuovc;i esame, i:q quant0; noa.ricorrono:Jeáondizioni. per;ilecidere á-la. causa¥ nel merito.aenorm1:1':.dell'art"'~384',¥1primo ;comma1' (nuovo testo) cod¥á pr˜c~ civ¥. + 11->Gi.di:qe: del Tinvio dovrˆ tenere. p.:i::esente il principio didi)"itto seá c˜..do: cui:;non .á;soggetta a prescriz-ione. ál'aziond.¥ direfta :aua .deliQazion~ deUa &!!ntenza :(straniera ¥limitatamente: .alle Jstanze: {e c'ons.eguenti &taá tuizioni) .;riguard,anti. obbligazioni alimentari 'vers!')'Fminori~ ,ah.sensi della Convenzione_ dell'Aja del 15 aprile 1958, resa esecutiva con legge 4 agosto -t%0. '.Jl“.¥dns¥..¥. á¥a .._.. .. ...:.:á..á. / .-..... . .--,...: ¥áá¥:'-¥á'"' . .. ,.i .... ,.........i ,, .... II :.;¥' .áááá :(ohiissis) J>i“cBrsi ádevonoááá dsere du~iii,'ai g~íls(cfŽWa:c:t. 335. cod. prdk (:hr;. . á ,,'" . .á s á.. ¥á _ á á á ¥“fPiiibo; con 13. rrlertforia1, ha 'dedotto tlnami;nf~siblIô:a d~ll'iriipugnazione proposta dell'Amministrazione, pet 'car~nta' di 'i'Žgittixhai“one, avendo:' Stefan<:r :Dem:elis in -preedenz~ raggiurito :fa maggfore' etˆ;' i.: ... : .. : ..~ .á ' U Ministero dell'interni:>; i1elI1eserdzio delle ftinz.forii Žoriferifegíi olillˆ titata áConvŽnzforie di ':Newá York; non si .pone Žoi:he' rappresiitM::\.i:e 'le' gaie del minore (tale restando il genitore o chi assuma la tutela sec˜D:. do. ,-}'.ordinamento ,. dL appartenenza)È ma ¥assume una rappresentanza < s,peciale È,.che, prescinde da un .mandato :del ˆteditci're (d di clrl legalmente lo rappresent.ah áe áche. rispond,e. all'interesse generale .di assiŽura¥ re che le /posizioni dll'.alimentando trovino effettivo soddisfacimento. Ne discende che il :potŽre~dovere .cfel ¥Ministro. idi 'attivarsi iri: ;sesti: tuzione (processuale) dll'avente dititid, anche in fase ád!inipugnazion'C, Ž. svin,olato .dai r.nutamentbdella suddetta rapprSentanza .ll!gale, e pure daj.ila ácessazi adempiuta l'obbligazion alimentare verso il minore, am::orchŽ-limitatamente al periOdo di tempo Per, la. quale es.sa'. sia :$tata: stabi:lita (\I; Cˆss. n. 4327 cleri 4 maggio 1994 e n. 4346 del 18 dicembre 1974). ¥ . '>' .; ' . á Con i prill),i due. mc>tividel ricorstNprincipa:le, ,direttLa contestare la: presJizjo;ne della domandaduerente alla, sentenza. resa daL Tribunale di Reutte nel 1977, si rinnova la tesi ¥secondo ácui l'azione di delibˆi:ione si sot.trae ,alla prescrizione estintiva, in' generale,. o ,comunque quando sia e~perita per obblighi alim.entari, in base¥ alle citˆte Convenzioni iná temazionaJi.ed all.a s.uccesásiva Convenzione dell'Ajaá.ádel. 2 ¥.ottobre 1973 296 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO i, in :via subordinata, nell'affermare che il>termine di prescrizione potrebbe. iniziare aá .decorrere 1solo dal.á momento nel. qua.le¥ sia pervenuta allo Stato italiano la.. richiesta della Ç-autoritˆ .speditrice È dello Stato estero. . 1 :riportati motivi sono per quanto di :ragione fondati, sul.lˆ isorta del principio sec˜ndo il quale !!azione per fa delibazione di pronuncia del giudice straniero in tema di. obbligazioni alimentariá verso minori, ai sensi della.. Convenzione dell'Aja del 15 aiprile .1958, ricin soggetta a prescrizione. A sostegno di tale enunciato, con il quale si aderisce a quanto af. fermato (in :revisione del precedente indirizzo giurisprudenziale) dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza in corso di pubblicazione resa all'udienza del 19 aprile 1996 i(R.G. n. 12737/92), si rileva: ....,. .he fa. predetta Convenzione ha carattere speciale e derogativo, rispetto alle regole di cui agli artt. 796-805. cOd. :Proc. civ., prima (if\lla loro aprogazione a far data _dal 1¡ giugno 1996 disposta dall'art. 73 della lgge 3'1 maggio 1995 n. 218; . á . á ...áá ' ' . . . I -che la Convenzione medesima; precludendo ogni riesame nel meá rito, conferisce all'azione in discorso natura meramente processuale e dichiarativa (non costitutiva), per un controllo soltanto formale sulle condizio.i de1la deHbazione (cos“ anticipando le linee della riforma del diritto internazionale privato introdotta coná la menzionata legge del 1995); I ..,.. che tale natura dell'azione ostativa, in carenza di una diversa previsione, all'applicabilitˆ delle nomie sulla prescrizione, salva restaná I do la il.oro influenza rispetto al rapporto sostanziale. Con il terzo motivo del ricorso si critica l'affermazione di non deliá babilitˆ delle ordinanze del Tribunale di Reutte di riliquidazione delá l'assegno alimentare (a partire dal 1979). Si deduce che la Corte di Peá rugia non poteva considerare nuova la domanda Ç ex È art. 801 cod. proc. civ., dato che l'atto introduttivo del giudizio giˆ conteneva un esplicito :riferimento al riguardo, ed in ogni caso doveva attribuire a tali ordinanze la natura sostanziale di vere e proprie sentenze, suscettibili di acquistare efficacia in Italia in base ai ;predetti Trattati. Il motivo fondato, con riferimento alla seconda deduzione, di tipo prioritario ed assorbente. La pronuncia di riconoscimento e determinazione del credito aliá mentare,. inserita nella sentenza che acclari 1o Ç status È costitutivo del credito stesso (quale il rapporto di filiazione naturale), configura autonoma decision~, idonea ad incidere in via cogente su posizioni di diritto soggettivo, con la forza p:ropr.ia. del giudicato sostanziale, ancorchŽ .con le aratteristiche del giudicato Ç re.bus sic stantibus È, vale a dire operante PARTE I, Sili:. III, GIUIUSPRUDENZA: CIVJLE, GIUIUSDIZIONE E APPALTI fino a che persistanoá, i presupposti di fatto in base a cui á stata adottaá ta> e non .intervengano. altri provvedimenti giurisdizionali di .tipo modiá ficativo áÇex nunc È (in dipendeuza del.á mutamento deiá presupposti medesimi). . . . Tali Ulterioriá á provvedimenti~' . co:nipresi que.J:li che á á ˆdeguind ' l'amá 5;~~~~~~:r~~= (salva ulteriOre revisione, sempre con effetti Çex nimc È). áá Pertanto, ne:JJ:'amb:ito di Adcordi á llite:rllˆZionali á.inerenti alla dichiaá farlone di fficada áttef.tifofo giudi:4afo. costitutivodel/credito alimentare, l'oggetto. del. rlatiVo proeed1Ilienfo á. rian :pu˜ e$sere: circ08critfo a detta iniziale sentenza, ma deve necessariamente includere quei successivi atti . giurlsdizfonali, , ligualmenfaf idbriei, .:Sostituertd~si .ad essa, indipená l.le,nter¨rite ciaf Ç nom~n iuris 1;, a , fissare il cre comunque soltanto transitoria, Q'\'Yero ¥~˜lllipdttˆhdo .u1uto~ala . ¥ Estensione. Gli artt.13 e 62 del rd 12lugllo 1934, án. 1214 devono essere interpretatinel senso che, in materia di traftarne.nti pmsioriistici dei pubblici dipendenti, appf.lrtengcmo. alla giurisdizioneá esclusiva della Corte dei Conti quelle controversie cheáattengono sia all'an che al quantum .dellaá pensione, iVi comprese queUŽ relative agli atti di recupero degli assegni di pen$ ione giˆ erogati, che investoiici :il quantum di detti. tratta.menti. Tale giurisdizione ~i :estiende dzte controversáie che hanno per ~ggetto il recu - 298. . .. , ' RASSEGNA AVVOCATURA DELLO .STATO pero:di somme erogate :a titolo ¥di a01riponf4nti o di accessori: del trattaá mento ;.pensianistica e; di ¥cpnseguenza,.-anche ˆ -quelli -concernenii' il -recup. etitNtlell!ind8ttriitˆ integrativa specilllk-(1);, ' ,, ,.. _,,~0113fffi~},;~el;S~ieqere .~ q1:1~~ta <;orte_. la .,~oluzi<;>p~. deil ~em.1,ciato connitt9,, ct~teP:ni.i!t,Q.5.i, _iIJ., base: !:lHe ,sentenze .rispettiyam.ent.e ei!lesse dal tril?,~~ei.'V:á~Rwa,,';e A~n~á-á_¤ezic?f~~ .. giurisdi~ioi:talt;.. J?er._J1_Jazio.. _cte1ta qr~~: .4~i Gq.pfi,,_:$ostr~g Tra' i ptec'Žderiti 'si $egí1arano Cass:, -s.tr'., á21-' miir:w 1997, n. 2519, che ha affermato la sussistenza di tale gitirlsdizidli.e'¥per i rapp&tti pensionjs~ici J:Sioni., dei Jerro-tjeri son,o, .n\;)lla-. CJHa.si _totalit~ del)_qro ami.ont!l~e" .a._ cˆric0 . ciello, ¤J;;ito; ass., ~,L!., 9 marzo 1995, n, 2742; Cˆlis.á;ás.U;, 14' xrlai:zo' 1994, n;-' 2433;' in, Riv, .Corte -Conti,_ 1994, II, p. 232; Cas!\., s.u., 26 aprile 1993, n. 4906, la quale-ha'-Žsfoso la giriHsdiZi˜ne in esame an~he alle '.con'.ttovediei av.entr áad .oggetto-',fa;i.ricongiungibiliitˆ,. agli-effetti¥ dell'Ç an È o ctel<; Ç~antm,nÈ,,deJ t~/;lttament9~J,"!e.;nsi>nistio, -clLse:rviZi_ prestati 'alle dipenden7f< ci.~ diverse Ami:p.j.q.i,straz;ioni.. ~-giurisprud,enza ha, i. pi;trticolare,. precisat˜ che. fa giudsd“ziori' della CŽirt~. dei Conti in materi.a di_-pensiñni si esercita sul rapporto relatfv(f e'tiful ásugtl attl. C˜sl Cass.; ás.u.;' i 'giugno 1997, n. 491ñ; Cass., S.U., 14 marzo 1994, n. 2433, cit., che ha ritenuto di competenza del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la legittimitˆ o meno dell'atto di recupero sulla pensione di riversibilitˆ di importi pensionistici indebitamente erogati non giˆ al titolare di detta pensione, bens“ al defunto marito, e sulla pensione diretta ciel medesimo, Ne deriva che, nel giudizio pensionilltico, 11on si apJ;)í!ano á_i ,l“m“ti prop~f' dŽf 'gitidlZi6 di, impugnazfohe _dell'atto_ ~.tnministratfv˜ in sŽde di -giurisdizi˜ne á gerieraie di "legittimitˆ, áatts'˜: ehe --l'attoá Impugnato resta incorporato nel riconoscimento ovvero nel diniego,1.della posizione soggettiva. Sul punto Cass., S.U., 24 maggio 1995, n. 5688, in Giust. civ., 1996, I, I>á_ 165., con n?ta di_ ANNUNZIATA F., Giuris,dizione pensionistica. della Corte dei tEb'titi: ,_quale -á limite?. In dottrina ¥l'esigenza di¥ -'“ndhiiduare --una --giurisdizione 1:1-nitatfa rielia¥ mater-ia -pensionistica stata in pi. ˜ccasforii sottolineata. St veda:.Vlt.i.ATA. R., _Ripetizione di ".somme: er-ogate a--titolo.¥¥ di :pensione áe .-giuri. sdizione della Corte 4.ei Contt:. u~:-questione definitivamente c.htu~a~, in_ Dir. proc. amm., 1985, p. 299 ss.; GIAMPAOLINO L., L'estensione della giurisdizione della Corte dei Conti in materia. pensionis.tica, in Giust..civ., 197_q., p. 1459 ss. Di particolar i11teresse l'Ginalisi di CATURANO A., Una recentissima pr˜nuncia delle Sezioni Unite della¥ Cassazione. Appartiene_ alla Cñrte dei Conti la cognizione del risˆrtirftJnt˜ dei danni per abnorme' -ritardo nella -liquidazione¥ detla pensione, in Nuova rass. legislaz., dottr., giuris11r,, 1995, p. 110 ss., il quale ha esai: ninato la nuova giurisprudenza che, ribi;iltando il preced,ente. indirizzo, riconpsce la piena giurisqizione del giudice contabil~ an_che in ordine' alle pr~tese risarcitorie fondate sii abnormi ritardi -,nellaá liquidiizione della: pensione e degli accessori.' :±.. __,. ¥'. __. ___ Il .._.%...:':J:.-..á.áY.ᥥ_ _____ _____ i< / á-- ~::.:::i. ;;::~::'.:: á:-{::: (: :;:::<~á--á-...::.áá ááá:á:-.>áá'./ ::-:< á::<\: :áá:<::; .; á. á: áá:: './.: :::: :~ .;:}::.: .á á.á á. :á .....-~. -á-' 1i :ciP.:r:a.o.á~ =fundatQ:~"'"'' ;;;., :;/=-á- r.}:}:'.-'.::.!:.:::<:~'.;...á'.<á>:::>:<á..:..'.-: :á:-:::.:. <~:>K:á. :. ::::; >...á:-...... á:;::'.'..;:::..;....:::..:~á;ááá:ááá:-... ~;á::: :á:á:á:á . ~.;:::á;::ááá:á~:d~-/:::á:::::::~ :: :::á::'."h::: ::x : : . '.=.< :..:á _.. ______________ -á -_-á-á-'.ffi.,_}'!~,.. Rf.~lifffip!~'.~, H:iY~á:%“~¤~f~. EH~Y~~~":'Hl/1'#~~5!~~k t'.~mmis~~\'~l~~ˆ 4~1 ¥t¥lllll!IS~~~ 9~~f'.~Y~ il difi,tt9 4~~!~ .~rJ;>J~l1PlL"“i 8AAefih1re o._rnel?:o -W SPecitii,trat~ t.l!lWeJ:l~i .p~nsio.istfoi, b~ -{f~biar~t9 ¥U--p,rop:ro life,.o _cli . g~ti.r:is“:liziorn~, e,,_pt;rq.seguenza, in-bas-e-áa .¥.q.anto,si dirˆ, n:onmerita ;:tdesione la decisi~ ne.,-.euies$.a_ -dalla Sezione giurisdizionale per .. 1a,:Regione Lazio della CoJT:te ¥.clei ContL. 300 RASSEGNA AVVOCATURA Dl!LLO, STATO Ql.lest'ultima, nel dichiarare a sua volta il. proprio clifetto di giuriá sdizione, non ha. negato che fra Ja defunta Carpignoli e il Ministero del Tesoro fosse stato instaurato Ç un rapporto pensionistico È ma ha affermato che tale rapporto, avente natura strettamente ápersonale, alla morte della pensionata non era stato trasmesso agli eredi: costoro, infatti erario succeduti a titolo universale allˆ pensionata Çnon giˆ nel rapporto ipensionistico (estirttosi con la morte del loro autore), ma so1tanto nelfa posizione di creclitore o debitore he, per effetto del rapporto pensionistio, competeva ai de cuius È. Cos“ argomentando, quindi, la sudá detta Sezione della Corte dei Conti ha sostenuto che i Parlavecchio, quali eredi della Carpignoli, possono rispondere del debito pensionistico alla stregua cli qualsiasi. altra obbligazione gravante sull'asse ereclitario e che la questione relativa alla degittimitˆ o meno della pretesa dell'amministrazione nei confronti della defunta costituisce un punto pregiucliá ziale che deve essere accertato dal giudice competente a decidere la causa prineipale inerente alla sussistenza del debito ereditario. Tutte queste argomentazioni non possono essere condivise, tenuto conto, soprattutto, dell'errore di fondo che si annida nella proposizione costituente il fulcro deH'iritero ragionamento e cheá ha determinato l'altrettanto erronea . conclusione finale. Ed invero, asserire che nella sucá cessione a titolo universale gli eredi subentrano al defunto non giˆ nel rapporto giuridico, Ç ma soUanto nella posizione di creditore o debitore È del defunto medesimo, equivale ad affermare ilá principio secondo cui credito e debito -i quali, come noto, costituiscono i due contrapposti elementi di un unico rapporto giuridico (quello c.d. relativo, che iná tercorre fra due o pi soggetti} -possono esistere indipendentemente dalla sussistenza diá un rapporto giuridico. A parte ci˜, con particolare riferimento alla successione ereditaria va rilevato, conformemente a una tesi comunemente affermata in dotá trina, che oggetto della delazione ereditaria il complesso dei rapporti giuridici trasmissibili dei quali era tifolare il defunto e dei quali viene mantenuta la ŽO:ritinuitˆ con il mezzo tecnico di far subentrare il chiaá mato nella posizione del precedente titolare. E, come pure stato sosteá nuto dalla medesima dottrina, poichŽ nella successione, intesa in senso tecnico-giuridico, si ha la sostituzione di un soggetto nella posizione giuridica di ,un altro soggetto, nella successione tiniversale avviene una sostituzione nella titolaritˆ dei rapporti giuridici (trasmissibili), Ç i quali si ricollegano alla persona del successore cosi come si ricollegavano alla persona del de cuius È o, come anche si suole affermarre in relazione al singolO rapporto, Ç si verifica una modificazione soggettiva nel rapporto giuridico che per il resto rimane immutato, sia nell'oggetto, sia, soprattutto, nel titolo dal quale .Io stesso traeva origine È. D'altra parte, poichŽ il titolo, consistente in un fatto o in un atto giuridico, che determina il ¥sorgere del rapporto fra due o pi soggetti -i quali assumono, rispet UfamMt~:(c;;,t~¥J;vgit~: 'V~~~Q,~9lment~),¥. :..a: :pQ~n~ ~ttbra>e UJ:U!. pa~ ~~=va 7 ,: ~~*t.~~ ~e!~ ~.1e:Ssi9.e w:iiYel".s,ie. tra~n:wht,t'.~~osi jl Fapppr~!J.,,.s.~,:rtci ttasmiSsfbiU ''qtiei= rˆiPt>brti tne ~ttengono='if airntf 'strettamente.= ~-Oue;gati áa-Ifa 'vita¥ ádcl. =titolate ggetto una ren˜:ita vitalizia) o quelli che :si==:ba:sa:no:csu11%tuit~= petsonae>=B, fra ,j; a;ia,pporti :Ua:tra.smˆs$lbilk 4ebbonQ :=essere compresi anhei: quelli di .Qititt~ =~t.11:l:ibl,ic;;q, av:m:n ;p~J;',:9~eftq:: 4tritti .Ql :09,\J,\iglil grava.ti )~t:tl ,~og getto priv~J0¥ ey_~'-f.:el;lt~ :~s¤M4o 9?,e Ja,,,:ip9r~ ,?,e.t~n.,11=~... l'~~~~~one cli tali rapporti nei quali efˆ, P,'.:!,tte il dŽfuntoi daláá tempo della morte de1la persona. fisica, per col:lseg:ttehia, essendosi estinto il raworto, non potr~ o pi venire in e$sere. Hlteriori diritti ed obblighi nŽ in capo al defunto nŽ inácapo a chiec:hess.ia. Ma ci˜ .non va1e per i diritti e gli obbli, ghi che sono giˆ sorti durante la vita del soggetto .poi deceduto e dei qttali'hon iif'ˆ'taita aii:c!ora: ipte6edentÛf titblare, debbono necessariamente trasmettersi in .casd.di;F:sw::cessore: á ilá che avviene, ad esempio, dgUardo ai ratei di imposta giˆ maturati ma non ancora soddisfatti al momento della morte del debitore o, come nell'ipo ~~i~1!1&ii~~~e: ,-~~tHf~t->=¥áá:-:á ... :á á: . '~.' ..... _,. :á::á:=;á:=;<'= áá.. ,,_.,. .¥ ,á,=... á====-:=á. áá:á=á=á<áááá .... In ordine ai diritti ed obblighi non ancora soddisfatti, quindi, si i¨t~r~ml,'I.;: CQll:l~.: ~opra: ~= -s~tq. ~P:.i,eglit.tOx: *l.=: ~.,bingp~sQ:¥= Q.~ ~~@$5.Ql)f) nelirelathro rapportodn-luo.go .:deL¨á cuius~: B ¥PoichŽ; come pure ~Hstato s:Opira esposto{ nella 81mcŽssiQriŽ.ce:redita:fia ':i.l-rˆpp˜rto viene tl'3$messo al nuovo titolare immutato nel titolo e nell'oggetto, l'immutabilitˆ del titolo implica che sotto il profilo processuale, in caso di contestazione, il rappo~1Q stess9, i;l.el:)}:)a f;¤.Sere pqrtat() aj~'.esame._del.,g~uHce pfede~ignato :!?it~fJi;~~~~~:~~~~: Stat~ da' tosforo cohtestˆta .ma \iesM~ni.a del' ˆedito 'ptŽvfrteriiiale viriá tatti dal Mihisteto''del ".reso~o áiii l'elaziob.e rulŽ.'tˆte'dr ápensione mati.ttat al'á temp(f in cui li:i carpignoli =áeraáá ancora in vita, 'nhn áádubbio >che'á la eontroversia, ai'sehsiá dei 1Suddetti artt.¥13 e, 6i>d=el-'r.d, 1'2 luglio'-1934 302 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO.STATO n. 1214 e in ábase áai pr.fucipi giurisprudenziali s0pra ticliiamati; deve es' sereá portatˆ: alla cognizione della Corte dei 'Conti; Di tal 'che non ha II senso, oortie ha fatto fa Sezione giurisdizionale pŽr la Regione Lazio dellS. Corte dei Conti; da \:In lato, <;liscutere di 'i:lna inesisteniteáá (nel , pi'esente á gi.Udizio) questione pregi\ldi~iale e, da1l'aiird, fare riferimento al c.<;I,~ punto pregiudiziah~. evide~te essendo,. ári~ardo a questa seconda considerazione .c]Je il giudice ~Iiiamato a stabilire .se sussiste il credito vantato d.8;1 Ministero. del. Tesor0: .. deve pr~aille~te e . ~ecessariamente accertaxe l'esistenza del fatto costitutivo d.el preteso diritto (per '.la distiná zione .fra questione pregiudiziale e punto pregiudiziale v, Qass. 13 apl"ile 1995 n 4229, specie in motivazione) ¥ . Tenuto conto di tutte le aTgornentazioni svolte, con riferimento al conflitto denunciato dai ricC1rrenti deve essere =dichiarata, a norma delá l'art. 382, comma 1, c.p.c., la giurisdizione della Corte dei Conti. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 novembre 1996 .n. 9523 ¥ Pres. La Torre -Rel, Evangelista -P. M. Amirante (conf.). -Statuti c. Regione Lazio (avv. Stato Sclafani). I I Avvocatura dello Stato ¥ Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e delle ltegloni -áltappresent~ delle Regioni a statuto ordinarlo Art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 (regime ÇfacoltativoÈ) e art. 10 legge n. 103 del 1979 (regime.Ç sistematicoÈ) -Necessitˆ di uno specifico mandato della Regione all'Avvocatura dello Stato -Esclusione. I Avvocatura dello Stato -Rappresentanza e difesa in giudizio -Competenza per territorio -Foro erariale ex art. 25 c.p.c¥¥ Estensione agli entf. od organi dello Stato dotati di .personalitˆ giuridica autonoma ¥ Esluá s.ione. L'art. 10 della legge n. 103 del 1979 non ha discipUnato ex novo ed in maniera completa tutita la mat,eria del patrocinio delle Regioni a statuto ordinario, ma ha inteso solo attribuire ad esse, in aggiunta alle facoltˆ \Consentite dall'art. 107 del dpr n. 616 del 1977, l'ulteriore e pi ampio l>orere di rendere operativa in. loro favore l'estensione del complesso delle norme speoiali dettate per l'assistenza legale e la, difesa in giudizio .dello Stato. Ne deriva che, sia nel caso in cui vi sia il patrocinio cd obbligatorio, che nell"ipote,s.i di patrocinio soltanUJ¥ áf aoltativo, non occorre 04 RASSEGNA AVVOOATURJ\, DELLO S'l'ATO ca,usŽ' con enti od organi dello Stato dotati. di personalitˆ giuridica .autonoma '.(2), (omissis) I ¥lavoratori ricorrenti, denunciando violazio.e e falsa applicazi9ne degli artt. 1350, 14Ute 1421 cod. civ., 1 e. 2 del.la legge n. 230 del 1962, 23 deU~ legge n. 56 del 1987, ultrapetizione e vizi.di motivazione, osse+vf;UlQ. che: -a) per la stipulazione del contratto di lavoro nessuna norma prevede la forma scritta ad substa11tiam, onde erroneamente stata dic;hiwata )a nullitˆ in questione; per iscritto doveva, invece, essere stiá P.J4~t~ Ja clausdla. df duTatarí:akhŽ . l'ill,osserya,nza di ql\eSta forma viziava non giˆ i relativi contratti, ma semplicemente la clausola stessa, con fa conseguenza :he i rapporti di lavoro doveva,no ritenersi aá tempo inciterminato; b) ~áá jn ognLcaso; il rilievo cielJa m1mt~ dell'intero contratte;>, e~ sendp avvenuto di ufficio; viziato da ultrSJpetizione; ~e) contraddittoriamente i:l tribunale, da un lato, riconosce, ai fin“ d~ll;i“ffeti.:azio.eá della propria giurj'sdizione, laá naturaá pdvat“stfca dei contratti .di lavoro, per fa lor˜ estrtlneitˆ ai compiti istittizi6nali del~ l'ente rŽsistei:;tte e, dall'altro, .ne~a fapplical:!ilitˆdella discip:lina di cui alla legge n. 230 del. l~62, sul rUie;vo di yi:i:icoli che condizionano soltanto le.attivitˆá svolte c:l.a1le. pub"Q1iche amministrazioni in relazione a compiti siffatti. La Regione Lazio, col suo ricorso incidentale condizionato, ripropo l ne, come prinio motivo; la questione di giurisdizione, J"amentando che il tribilnale abqiˆ HtŽnuito, i moci<> apod“ttico e ,$e:dza áaICilli accerta: mento, l'estraneitˆá. ai' fjni áistituzionali di essa ricorrenteá dell'attivitˆ di semina e coltivazione di pia,nte. á Col secondo ~otivo insiste . s\lll'eccezione di nullitˆ dell'app~lo, in quanto ála. formulazione delle relative conclusioni con ná mero richiamo a quelle di primo'grado; rendeva l'atto inidoneo a rappresentare in modo autosufficiente l'esatta portata del theina decidendum~ á .á.;á. :;. . . ' á. (2) Il prir,lcipiQ. _pacifico iJ1, giui;ispi;udei;iza, Cos“ Cass., 9 febbraio 1994, n. 132.~,he ha esc~~sql'.appl,i<;abilltˆ dell'a1:t, 25 c,p.c., salvo diircersa especif.i.ca previsione. normativˆ, alle cause con entf'pubbllCi non econo;llici dotati 'di autonoma personalitˆ giuridica, anche se amministrati da uD. á c˜mmlss!lfi9 governativo; Cass., 25 ma1:zo 19~~. n. 3,573, in Giur. it., 1994, I, p. 1835," secondo cui le normŽ sul foro erariale nbn potŽvano essere estese aila soppressa AgŽimsud. Seconth Cass., 2 marzo 1994, n. 2061, rlentrand; invece, nella eompetenza del giudice 'del luogoá dove ha sede l'Avvocatura ¥dello Stato nel cui di' stretto si trova il ágiudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie le cause di cui pa:ute rUniversitˆ,, organo dello Stato munito di .persmajitˆ giuridica. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA:CIVllil!; GIURISDIZIONE E APPALTI 30S áá Il ricorso incidentale; sebbene condizionato, da esaminare per primo, per il r“lievo pregiudiziale delle questioni .con esso sollevate e, in particolare; di quella di giurisdizione. ll1vero1'>dopo iniziali e lontane incertezze in materia, costituisce, ormai; jus ¥receptum che áil á ricorso incidentale' per cassazione della . parte totalmente vittoriosa nel merito, ancorchŽ condizionato, deve essre esaminato in via prioritaria quando investa la questione della giurisdizione, che sia stata espressamente affermata dalla sentenza impugnata; non potendo' la ácontestazione del potere decisorio del giudice, siccome carente di giurisdizione, essere eondizionata al risultato della lite, dato che la valutazione del merito postula pur sempre l'esercizio dello stesso potere decisorio che cori il ricorso incidentale s'intende contestare, senza che, in presenzaá delrimpugnazione principale concernente il merito, sia carente !;attuale interesse all'impugnazione della statuizione concernente la giurisdizione e cos“ il correlativo dovere del giudice di pronunciare al rl.gnardo (v., ex plurimis/ Casso 24 settembre 1994, n. 7849; Id., 20 gennaio 1993, n~ 649; Id., 23 dicembre 1991, n. 13862; Id. 13 novembre 1991, n. 12112}. Del detto .ricorso ááincidentale,á tuttavia, le controparti eccepiscono l'ina:lllmissibilitˆ, assumendo che nella specie l'Avvocatura dello Stato priva dello jus postutandi1 non avendole la Regione attribuito il proprio patrocinio e non essendo stato dallo stesso ente emessa 1a necessana deliberazione consiliare, richiesta dall'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103. L'eccezione infondata. Il quadro normativo ádi riferimento delineabile ácome segue. Secondo l'art. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Çle Regioni possono avvalersi ncll'esereizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici, anche consultivi dello Stato. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi detle regioni, secondo le norme áregionali che ne diSciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appará tenenti. Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione no:n si applica nel giudizio in cui sono parti ¥l'Amministrazione dello Stato e le regioni eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interesse tra Stato e regione, quest'ultima pu˜ avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello StatoÈ. Successivamente l'art. 10 de1la legge 3 aprile 1979 n. 103 ha stabilito che: ÇLe funzioni dell'Avvocatura dello. Stato nei riguardi dell'Amminiá strazione statale.sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano diá avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi : RASSl!GNA AVVOCATURA DELLO STATO 306 per estratto ne1la Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della regione. : Dal quindicesimo giorno sucessivo all'ultima delle due pubblicaá zioni, si applicano nei confronti dell'amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di. cui al precedente comma, le ro consorzi e degli altri enti per la conrtrovevsie relative alle funzioni deá legate o subdelegate, quando. questi ne facciano richiesta È. Di qui la questione se la norma di cui all'art. 107 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 sia stata abrogata dall'art. 10 legge 3 aprile 1979 n. 103. Queste Sezioni Unite, giˆ con sentenza 15 marzo 1982, n. 1672, hanno escluso che l'art. 107, c. 3, del d.PR. 24 foglio 1977, n. 616 sia stato abroá gato, per incompatibilitˆ, dall"art. 10 della legge 3 aprile 1979 n. 103. Hanno, in particolare, rilevato che non sussiste una tale incompatiá bilitˆ poichŽ il legislatore del 1979 non ha disciplinato ex novo ed in maá niera completa tutta la materia del patrocinio delle regioni a statuto ordinario, ma ha inteso solo aittribuire ad esse, in aggiunta alle facoltˆ consentite dall'art. 107 d.P.R. n. 616 del 1977, l'ulteriore e pi ampio potere di rendere. operativa in loro favore l'estensione del complesso delle. norme speciali dettate per l'as.sistenza legale e la difesa in giudizio dello Stato. Ed in effetti; l'art. 107 de:l d.P.R. n. 616 del 1977 e l'art. 10 della legge n. 103 del 1979 si collocano su piani diversi. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato possono svolgersi secondo due ,diversi vegimi giuridici. Il primo, originariamente proprio delie sole amministrazioni dello Stato (titolo I del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 t.u. delle leggi sulla rappresentanza e difosa in giudizio dehlo Stato e sull'or dinamento dell'Avvocatura dello Stato), ha come sua peculiare caratteristica la collocazione dell'intervento in giudizio dell'organo legale de1lo Stato neLl'ambito dii. tin sistema di norme processuali speciali; comportaná PARTE I, SEZ. III, :GIURISPRUDENZA CI\!lLEá, GIURISDIZIONE E APPALTI te modifiche della disciplina ordinaria riguardo, oltre che al titolo di' legittimazione all'esercizio dello Ç jus postulanti.i È, alla competenza per territorio (art. 25 c.p.c,: foro della pubblica amministrazione) ed alla notifica degli atti giudiziaTi (art. 144 c.p.c.: notificazione alle Amminiá straZiOJ:,J;í dello Stato)~ Il secondo, tipico, in genere, .del patrocinio delle amministrazioni nou. statali (titolo IILdel t.u. n. 1611 deL1933), non comporta, invece, alouna ¥modifica della . disciplina . processuale ordinaria, á salva soltanto r.esclusione della :necessitˆ della: procura alle liti (art. 45 cii1:. t.u.), onde l'assunzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura non s'inserisce come á elemento. di un pi complesso sistema di norme processuali á speciali. Orbene, meJ:l.tre ál'art, 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 si lii:nita ad includere le. Regioni a statuto ordinario .. fra gli enti dei quali l'Avvocatura dello Stato pu˜ assumere la rappresentanza e la difesa secondo il regime di cui agli>art. 431 45 e 47 del t.u. n. 1611 IZlONE E APPALTI 3.Q9 r,app:i;:es~anz~ke.. 4ifesa ~.¥. gju4izi9' . da: ~teá l~ll:'.ˆvvocatura dello Stato, P\\ñ: ds\lltar~ ~t~ativai::nente: ;&oggetta.atregimeá Çfacoltativo È. o . a quello:..~ á sistem{l.tj~Q È;. rispettivamente .p;i;ev~sti, .dajle.¥ suc;itate.¥áf9n.tj .p,ornia-. tive. ;. . Resta, 'l,itJM;.e, ¥da ~a:pxipˆ"fe .cc:n:ne,.dn .relaziQP,e ¥a c;i.ascuri.o di tali r~gixnj;, si/a~teggi 111: GUs:t;ipliJ:ll:l; :d!i>lla .. posiziqne pf1Qess.l;tle ádeU'av:voca tura; erariale... á á á á á á á á . k ~$tihuha.qel. for~ eraria;te. (risl,l'l.tante di,gli'.artt" á2.s .c.p.¥.¥ e 6 r.(i. n¥.:16U. 4el 19~3 e Tit~uta legittima . dalla Ci;rte c~st~tuzi~:male¥ x. s6J;'!.tená ze 16 dicembre 1964, n. 118, e 23 gennaio 1974,::~J~), sec;Qndo la costante ~~ru~~a di questa. .:>rte trova. lil>Pl?!l~aziqne s9ltanto nelnpotesi in .i;t:i. p~rte jp. .giudizi() sia uin'a:t:llP}mistrazi. erariale non opera, !!alW . be... esse ¥ ai>hiauo. deUl:>erato diá avva~ersi de! Patrocinio dell'A: vvoc:atw.'a dello Statovin modo ÇásistematicÇ:>È, giu1>to l'.esp:pesso riql: zj,ap:i;Q;: 99titenuto nelJ;t; comma ctell'.art .. 10 legge .n.103/l979, al T;U. 30 ott9b:i;:e 1933 n. 1611 ed all'art. 2S coct. proc. iv. Qve,Jnvece nc:m. abbiano adottatoJa deliber1:tzioJ:Wcgenerale :dell'art¥.10 l, n,.103/1979; conservando, a nor:i:na. d~ll'.art. 107 d.lJJl, 606/1977 piena facoltˆ li .ricorrere alternativarne.te e, $enza che le l:::agioni cie1la scelta possano .. l,\ver rilievo, all'Avvocatu: i::a dello Stato, a liberi professionisti o a difens()ri dell'Ufficio ilegale jnteri;i,o,>yeng-0no.a trovarsi .in .una con4izione .. incompatibile con quella che omportaJ'operativitˆ del foro erariale, come , del resto, desumibile lalla circostanza che l'art.<107 del d.;J:>,R, n. 616 del 1977, a differenza (;lella pi árecente nC>rma CËe áconsente l'adozione del patrocini-0 sistematico, tace sul punto, Va, ppi, rilevato che, perá quanto concerne la notificazione degli atti a:IJ;e Amministrazioni dell9 .Stato ed agli altr:i. enti pubblici, disposizione fondw:nentale quella clell:'art. 11 l'.u. n¥¥ 1611/1933< co:tne novellato dalla legg~ n. 2q0/l95& e .. ~J:U.c, ˆ.ell'art. JO l .. n.á:103/1979... áá: . Sia nelá pr9cesse>:á a~ministrativo oh~ inᥠquello.. innanzi . ai. giudici ordi! nari, salve . espresse .llsposizioni l~islafive in senso. contrario (art. 57 d,.J>.R. 30 :marzo 1961, n. 197 che nelle cause relative ai :eontratti di .tra~ swrto innanzi ai pret.Qri e ai conciliatori conferisce Ja legi:ttima“ione passiva al Direttore del colll'Partimento; art, 9 .l. 3 maggio 1967, n. 317 che, in .~ema 4i sanzioni depenalizzate, prevede la notificazione dell'opp9siziope all'ordinanza prefettizia al J;>refetto; art¥. 23 1. 24 novembre 1981, n. 689 ed art. 8 J. 24 dicembre 1975, n. 706, che ¥per l'impugnazione dell'iná 310 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO gh.uizione per le contravvenzioni ¥' á depenalizzate prevedono la notifica del ricorso all'autoritˆ che ha emanato l'atto), le notificazioni alle ammiá nistrazioni dello Stato vanno effettuate presso la competente Avvocatutura, nella persona del ministro competente. Nessun mutamento legislativo ha subito i:l 2¡ comma dell'art. 11 t.u. che prescrive la ánotificazione alla competente Avvocatura. dene sentenze e di ogni altro atto giudiziale: norma che non meramente ripetitiva degli artt. 170 e 285 c.p.c; in quanto essa opera, a differenza di quanto prescrivono questi ultimi; anche nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia costituita in giudizio. Ancora unaá. volta, tuttavia:, da escludere che la disciplinaá sp.eciale ora delineata possa trovare applicazione con riguardo ad amministrazioni non statali che non versino in regime di patrocinio obbligatorio o a regioni a statuto ordinario che non abbiano fatto ricorso al patrocinio sistematico. Valgono in tal senso considerazioni di tipo sistematico ed argomenti letterali offerti dalle norme di previsione. g da notare, infatti, che l'art, 45 del r;d. n. 1611 del 1933 contiene un'espressa á indicazione. delle norme del t,u. che trova:no applicazione in caso di ricorso 'al patrocinio facoltativo di cui al precedente art. 43; e che tale richiamo limitato al secondo comma dell'art. l, v:ale a dire alla disposizione che esonera iJ patrocinato dall'onere di conferimento di specifico mandato: onde H richiamo ha un senso solo ipotizzando che I le ulteriori disposizioni speciali, tipiche del patrocinio obbligatorio o I m sistematico; non possano trovare applicazione, visto anche che lo stesso art. 43,. che appunto istituisce il patrocinio facoltativo, pur prevedendo, in caso di sua adozione, l'assunzione della rappresentanza e difesa in giudizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, Çin via organica ed esclusiva È non stabilisce affatto che ci˜ avvenga in integrale applicazione del regime di cui al citato t.u;, a ádifferenza di quanto ha cura di fare il secondo comma dell'art. 10 defila ~egge n. 103 del 1979, nell'istituire il patrocinio Ç :sistematico È delle regioni suddette. D'altra parte, assunto in tesi che, nel caso del patrocinio facoltativo, l'ente conserva piena e discrezionale facoltˆ di scelta fra l'affidamento della propria difesa :all'avvocatura eraria;le o a professionista del foro libero ovvero appartenente ad un ufficio interno di avvocatura, se ne deve, coerentemente, desumere che, almeno con riguardo all'atto introduttivo del giudizio, la notificazione non possa che avvenire presso l'ente medesimo, essendo la scelta de qua un atto successivo, rilevante se ed in quanto palesato dalla costituzione in giudizio per il tramite del. l'uno o dell'altro difensore; ma allora, la necessitˆ di notificazione della sentenza all'Avvocatura dello Stato, che sia stata prescelta per la difesa, sarebbe null'altro che á 1a cOIIlseguenza della costituzione ádella medesima e discenderebbe dall'operativitˆ delle regole ordinarie; cos“ come, l'ac ~~~-,, ::.: .. ~È~ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI J:U certamento ,del ágiudice che negasse la validitˆ di siffattaá costituzione, avrebbe l'effetto di ripristinare de jure uria situazione di inesistenza della scelta de qua, cui il comportamento della parte notificante dovrebbe necessariamente adeguarsi. Non sussiste, invece, alcuna differenza fra l'ipotesi di patrocinio ÇfacoltativoÈ e di patrocinio ÇsistematicoÈ dell'Avvocatura dello Stato, nei confronti defila Regione a statuto ordinario, Telativamente alla non necessitˆ del mandato all'Avvocatura medesima (come costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato, non solo di questa Corte: v., fra le numerose altre conformi, Cons. Stato, 2 febbraio 1995, n. 182; Id., 9 giugno 1993, n. 591; Cass., 9 gennaio 1993, n. 136; Id., 13 :novembre 1991, n. 12133; Cons. Stato, 16 ottobre 1990, n. 798; Cass., 6 agosto 1987, n. 6759; Cons. Stato, 7 settembre 1988, n. 733; Trib. sup. acque pubbl., 14 giugno 1985, n. 32; Cass., 3 febbraio 1986, n. 652; Id., 23 aprile 1985, n. 2657; Cons. Stato, 8 ottobre 1985, n. 414; Cass. 5 luwlio 1983, n. 4512). A!l riguardo determinante il fondamentale rilievo da riconoscere aHa disposizione dell'art. 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, che, inserito nel titolo III del decreto stesso e, quindi, nel contesto della disciplina detl'assunzione, da parte dell'Avvocatura, del patrocinio di amministrazioni non statali, richiama, come applicabile anche in queste ipotesi, la norma di cui al secondo comma del precedente art. l, ove si esclude, appunto, la necessitˆ di qualsiasi mandato. Del resto, ai sensi dell'art. 43 del citato r.d. n. 1611 del 1933, come integrato dall'art. 11 de1la legge 3 aprile 1979, n. 103, per le amministrazioni non statali autorizzate con legge o con altro provvedimento (come, appunfo, 1l'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977, per le regioni ad autonomia ordinaria) ad avvalersi del patrocinio della Avvooatura dello Stato, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nel primo comma dello stesso art. 43 sono assunte dall'Avvocatura stessa in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto; mentre, soltanto qualora esse intendano, in casi speciaili, non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposta motivata deliberazione da sottoporre agli organi di vigilanza. Orbene i caratteri di organicitˆ ed esclusivitˆ impilicano che non occorrano per i singoli giudizi mvestiture particolari, essendo necessari, invece, proprio per l'esolusione di una tale rappresentanza e l'affidamento di essa a privati professionisti, provvedimenti talvolta soggetti al visto degli organi di vigilanza. Il sistema cos“ delineato, lungi dall'intaccare i'l principio dell'autonomia degli enti, si ispira invece all'esigenza di coordinamento e di unitˆ dell'indirizzo ammin~strativo, che proprio nella funzione consultiva e di difesa in giudizio delle amministrazioni dello Stato delle regioni e degli enti pubblici, da parte dell'Avvocatura, trova specifica attuazione e riferimento. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 312 Ulteriormente precisando, anche da riconoscere che, l'Avvocatura dello Stato, ove agisca in giudizio per una regione, non avendo necessitˆ di apposito mandato, non , di conseguenza, neanche onerata della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in giudizio. L'organicitˆ e l'esclusivitˆ del patrocinio, ancorchŽ facoltativo, riducono ad un rilievo meramente interno ila deliberazione della regione di avvalersene, perchŽ essa si limita a dare concreta attuazione ad una autorizá zazione ex lege. In altre parole, non pu˜ negarsi che l'iniziativa giudiziaria delJ'Avvocatura dello Stato richiede H consenso dell'Amministrazione rappresentata, come chiaramente si desume dall'art. 12 della legge 3 aprille 1979 n. 103, secondo cui Ç le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa fa instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal ministro competente con determinazione non delegabile È (analogamente dispone il secondo comma dello stesso art. 12 per le diá vergenze che insorgono tra l'Avvocatura deHo Stato e le amministrazioni non statali). Ma proprio alla stregua di tale disposizione da riconoscere che quando 1'Avvocatura dehlo Stato assume un'iniziativa giudiziaria, in mdine ailla stessa necessariamente vi il consenso deHa Amministrazione interessata (che ha impedito l'insorgere di una ÇdivergenzaÈ) ová vero, se Ç divergen2“a È vi stata, essa stata risolta nel senso dell'iiniziativa con la Çdeterminazione È prevista dal trascritto art. 12, di guisa che il consenso dell'Amministrazione interessata, comunque esso si sia realizzato (in via tacita ed .informale ovvero mediante espressa determinazione), costituisce un atto che non ha alcuna incidenza sul processo, posto che la legge non richiede l'esistenza di un atto di procura per l'esercizio dello jus postulandi da parte degli avvocati dello Stato (art. 1, cpv. t.u. 30 ottobre 1933 n. 1611, che, come si detto anche espressamente richiamato dall'art. 45, in collegamento con l'art. 43). In quest'ottica, la necessitˆ de1la produzione del provvedimento di autorizzazione pu˜ imporsi solo quando vi sia .conferimento del mandato ad avvocati del libero foro (v. in motivazione, Cass. n. 1416 del 1993). IJ principio della non necessitˆ di mandato neppure in caso di patrocinio facoltativo della regione da parte dell'Avvocatura dello Stato, non pu˜ ritenersi revocato in dubbio dalla sentenza di queste Sezioni Unite 13 aprile 1994, n. 3665. Questa sentenza ha infatti ritenuto che la Regione Calabria per stare in giudizio per mezzo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, debba conferire a questo specifico mandato, ma dalla sua motivazione emerge con chiarezza che siffatta statuizione si correla alla peculiare disciplina cui la locale legge regionale 17 agosto 1984, n. 24 assoggetta la costituzione ed il funzionamento di un servizio Jegale interno, conferendogli le caratteristiche di un patrocinio necessario ex lege, sicchŽ gli PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI argomenti cui venne allora. affidato , l'assunto suddetto non sono mutuabili in una diversa situazione di specie. Dev,e, pertanto, riconoscersi l'ammissibilitˆ del ricorso incidentale della Regione Lazio, siccome proposto dall'Avvocatura dello ¥Stato nelá l'esercizio di un sussistente jus postulandi. Jjl primo motivo di questo ricorso . fondato. á Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ~, Ja decisione sulla giw:isdi~ione. .determinata dall'oggetto della domanda, verificato, secondo H consol.id.a.to orientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla . stregua d,el petit. urri sosti:mziale, vale .a dire di. quanto sia. stato effettivamente. domaná dato, al di lˆ della mera prospettazione. D'altra parte, poi, da ricordare che, ne1le controversie di lavoro nei.i confronti di enti pubblici non. economici, per la qualificazione pubblici~ tica del rapporto di álavoro resta det\!rminante l'inserime11to del pvestatore di Javoro in po&.iziQD.e di subordinazio.ne e con. caratt~re c;li ontinuitˆnell'ambito dell'organizzazione ˆell'ente, s~a che. rilevi :qŽ rassoggett,amento del rapporto alla discim~na .so~tanziale .dettata da .un contratto collettivo di diritto privato, Il~ la m~canza di un Ç f9rmaJe atto di nominaÈ (Cass, S.U. n. 13033-91) e neppure la diversa qualificaá 2lione del rapporto (ad es., come appalto), da. parte dell'.ente'. p.bblico, o l'apposizione di termiJJJ di durata (].ella prestazione lavorativa (cfi::. Cass. S.U. nn. 3002-83, 5776-89, 2288-90, 8429-90, 8749-90, 1519-91, .2434-9,2 e numerose altre decisioni. conformi). Si , 1inoltre, puntuaJizz11to che, il q1pporto .di lavoro dei dip~clenti di enti pubblici non economici pu˜ essere quaili,ficato privato solo quando il 1lav9ratore risulti mserito non giˆ nella strutt.ra pubblica dell'ente, ma in una organizzazione separa,ta ed autonoma, gestita con criteri di imprenditorialitˆ, essendo in tal . caso . irrilevanty la correlazione della prestazione ai fini istituzionali dell'ente datore di .lavoro (Cass. S.U, n. 5792-94, 5628-94, 2696-94, 7829-91. n. 2288-90 cit.);. oppure quando la qualificazione privatistica del rapporto .sia esp,ressamente prevista dalla legge (Cass. S.U. nn. 3564-91, 6538-92;,. cfr. anche le sent~e n.. 7p37-88,.22$6-90, 2990-91). ' ' Orbene, nella specie, i ricorrenti hainn<:> proposto domand~ intese ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'ente pubblico resistente e la reintegrazione in servizio, nell'ambito delil'organizzazione di quest'ultimo, senza deduzione di specifiche circostan2le di fatto intese a porre in luce l'inserimento in una separata struttura gestita con assetto di tipo imprenditoriale dall'ente stesso e senza che sussistano particolari disposizioni di legge ricognitive della natura privatistica di un siffatto rapporto. Tanto , dunque, sufficiente, secondo i test esposti principi, alla configurazione di un petitum sostanziale sottratto alla giurisdizione ordina ',', f 314 RASSEGNA AWOCATURA DELLO áSTATO ria ed affidato aá quella eselusiva . del 'giudice amministrativo, ai sensi del!l'art. 7 della legge 6 dicembre .1971, n. 1034. Non senza aggiungere, sotto altro profilo, come sia giurisprudenza costante di questa Corte che il rapporto instaurato fra un soggetto e l'ente pubblico non economico rimane un rapporto di pubblico impiego, appartenente alla giurislizione esclusiva del giudice amministrativo, anche áquando detto rapporto sia di origine contrattuale e sia disoiplinafo da contratti collettivi ádi carattere privatistico (vedi in questo senso Cass. 20 novembre 1992 n; 12392; Cass. 15 luglio 1991 n. 7829; Cass. l3 febbraio 1991 n. 1519; Cass. 17 marzo 1989 n. 1351). ' Beri. vero, la stretta correlazione fra configurazione di pubblico impiego e natura di ente pubblico non economico propria del datore di lavoro ora venuta meno, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, che, ad eccezione di alcune carriere statali nominativamente indicate (magistrati, personale militare e di p˜lizia, di 1 plonfatici ecc.) áper le quali continua a sussistere il rapporto di pubblico impiego e la preesistente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha privatizzato il rapporto di favoro di tutti i dipendenti dello Stato, delleá regioni, degli enti locali, delle universitˆ e di tutti gli enti pubblici non eŽonomici nazionali, áregionali e locali, attribuendo la relativa giuriá sdizioiie aJl giudice ordinario: ma siffatto trasferimnto della giurisdizio ne operativo per le sole controversie che insorgeranno dopo il 1996 e comunque non prima della fase transitoria stabilita dall'art. 72 (art. 68). Va, da ultimo, considerato che fa particolare natura delle mansioni svolte dai ricorrenti e descritte in parte narrativa non le rende estranee ai fini istituzionali dell'ente resistente, atteso che '1e regioni, per espressa disposizione dell'art. 117 Cost., sono titolari di potestˆ legislativa in materia di agricoltura e foreste, che rende competenti anche nell'elaborazione e realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva (cfr. Corte cost. 11 ottobre 1983 n. 307). In conclusione ed in accoglimento delá primo motivo del ricorso incidentale, deve dichiararsi fa giurisdizione esclusiva dell'autoritˆ giudiziaria amministrativa, derivando, poi, da tale declaratoria l'assorbimento del secondo motivo dell medesimo ricorso, nonchŽ delle censure tutte proposte con quello principale. .á.á: .á.áá!-.á. S.BZiONB ñUAR'l'A '. á/á tON$lGL~O DIáááSTJ\'I'O; Ad.¥ Plen;; ofil 19 aipnlŽ áá 1996; n>2 ¥ Pres. Arielliá Est. .Baccarini -Djerbi Fatima (avv~ Jervolfuo) c. Interno (aW>Stato < 'ron˜tˆ)' Giu8tW“l.. ~trati'iraáᥠááGtut'IW In U.ateria ádi espulsfone ádi cittadini ext.-acl)tl:.Unitad~:p,tc:1nzt9ne alla ni~t“r dei¥¥ ~rmini processuaJi¥.¥ Terá ntfue Jlel' il de:POs¥fo á~U'ap~lloáᥠAppllcabill~ -Errore scusabile C() ncessione c:l'Ufficlo ¥ Istanza di parte ¥ Esclusione. : áááá~á~riiJa.. di g.l.{),ll'ar;(,5, c~mm~ ld~Jp.,l._3(). <#t:embr;e)989 n, 416 piJn'.Y: ry;et{~ t~~~e..f~á.t~99rn#f!~8Rn~ 18' s91~erJ4nt~ t'f.tiduzi()fte 4et ter mini alla ámetˆ si áapplica anche. al átermirie P?t; .. il 4_epqsito áá ; .á á.áá: .á.-.á:á ..á . (1) I..'appUcazi9ne c;lella n:g9la della ri.duzione alla nietˆ dei ~ei:mini processtiali íˆ maten~á\u dfotsi¥ avverso pfoWdhnentf diááááespulsioii.e ¥di. cittadini extrac˜muiiifarl anche l'i:( le regole previste per jl giudizio dinanzi al C91;1slgli0 di Stat<>, ivi comp.re.sq. l'articol<> ~6, cc;u;wna 4. del r.d. 26 giugno 1924, ri~ i054, .á relativo.á al termine. per ildeposito .dell'appello; . . Siil generale rin\rio al.fa dfaciplfoa ¥proceilsuale c:teli'appello ad opera dell'art 21>; primo comma,. legge TAR; .¥nonostante la contraddizione con l'ultimo commli!; dello stesso art. 29 e. con .i successivi articoli 34 e 35 vedasi ALBERTO ROMANO, (}mmentario breve alle legg~. sulla giustiz~a .amministrativa, Padova, 1992, sub art. 29, fogge 'fAR. á.. áá áá . á.. .. . á á .. L'argomento. potrebbe cadere' ove si considerasse il primo comma dell'art. 29 contenere un richiamo alle norme di procedura nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato nel solo caso in cui non siano contrastanti con la stessa legge. Non decisivo sembra il richiamo all'art. 29; secondo comma, contenente, al contrario della disposizione della legge. 28á febbraiO n. 39, espressa previsione dell'abbreviazfone alla metˆ dei tei:mini¥previsti al primo comma; ivi compreso, dunque, quello 'per il deposito dell'appello. In ásenso .confpi:me una univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S.; Sez; v, 29 aprile 1976, n. 701; C.d.S., Sez. v; 31 gennaio 1991; n. 102). Preponderante l'argomento. logico-interpretativo, traente origine dalla eccezionalitˆ della disposizione del comma 4, dell'art. s, della legge n. 39/90 e dalla .finalitˆ acceleratoria del ptoce.sso ,,..:.. áproprio .áin funzione delle eccezionali 316 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO (omissis) 1. -La questione di diritto devoluta a questa Adunanza plenaria . .se la rid-..:i(,)Ile a metˆ. dei termini processu,ali di cui all'art. 5 comma Sdeil c: 30 .dicembrtH989 n. 416 conv. nella 1. 28 :Ebbril.io 1990 n. 39, per i giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti in materia di diniego di criconoscimento dello status di rifugiato, di esclusiOXJie e di .diniego e .revooa .4eLpermesso di soggiprnq, s~ esten<;41. anche al termwe per il. dep~ito delJ;appeJlo. La disposizione in esame del seguente tenore: Ç I termini stabiliti a:ll'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, nonchŽ quelli stabiliti agli artt. 21 e.eseguenti della 4 6 4ioenib;re W71, ~-J034, sono. ricl,otti alla metˆ per i rl<:orsLpreviisti ai c˜mmi secondoá e terzo del presente articolo È, hf.¥ dispos“zfoni á spedficainerite-richiamate prevedono in veritˆ altI'i termini: ¥' . quello -dilatorio -. di dieci giorni dalla notifica della domanda cautelare per la presenta2Jione di ni~morie o istanze da parte dei soggetti ititer~ssati e per la prontincla del provvedimento del g“tidiCe (art. 36 r.c;l. i7 agosto 1907. n. 642); . . á quellli1 di. sessan~a giorni, rpe1;: la. notifica del :ricorso di primo grado, e di trenta giorn1 Žlˆli;tiltima notí:fica,' per il 'deposito del medesimo (art. 21 comma 2 [. 6 dicembre 1971 n. 1034). La disposizione. “n esame, peraltro, prevede come oggetto della ridu: zione a. Jlliet,ˆ non sol'tanto i teI'IDíili staibiiliti dahl'art. 21 de~a legge 6 dicembre 1971 n. 1034; ma anche quelli previsti daille disposizioni seguenti della stessa 1legge. La tiduzione a n1etˆ dei term“ni, quindi, deve riten~rsi estesa, per quel che riJeva in giudizi analoghi, al termine di .deposit~ della. domi:wda di intervento (art. 22 comma 2), al termine di notifica del decreto. di fissazione d'udienza ed a:i term“ni di presentazione di documenti e memorie (art. 13 comma 3 e 4), ail.' termine di riassunzione del processo dopo rinterruzione (art. 24 om~a.2), al termine di.perenzione( art. 25), al termine di proposizione dell'istanza' di regolamento di competenza (art. 31 comma 2}, al termine di iproposizforie deWeccezione in materia di ripartizione fnterria di oompetenZa tr3. tribunale amministrativo 1regionale sedente nel carpoluo~ e ,sezione ~t~cca~a (art. 32 comma 2). conseguenze connesse alla proposizione della domanda di sospensione -della riduzione. alla metˆ di tutti.i termini processuali. áPer, una disposizione . analdga e ádecisamente onnicomprensiva. vedasi, di recente, l'art. á 19,. ácomma 4, del ¥ decreto-Jegge ... 25 marzo 1997,. n. 67, conv ¥. con .modifiche. dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,; in materia di ricorsi contro prov~ vedimenti in materia di opere pubbliche o di pubblica: utilitˆ, .secondo cui Ç tutti i termini processuali sono ridotti della metˆ o.. ,, , (2) Sulla'' .possibilitˆ; per il giudice amnnrustrativo ' di concedere ,d~ufficio l'errore scusabile,á in mancanzaá dell'istanza di . parte, con conseguente á rimes PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 317 Anaiogamente, devono. ritenersi ridotti a metˆ il termine di proposiá zione dell'appehlo, .anche .cautelare (art. 28 comma 2) ed i termirni del giudizio d'appello, per i quali si applicano le norme che regolano il processo dinanzi al Consiglio di Stato (art. 29), ivi comprreso,. quindi, il terá mine di deposito dell'appello (art. 36 comma 4 r.d. 26 giugno 1924 n.1054). A quest'ultimo riguardo, non hanno ragion d'essere perplessitˆ in ordine al contenuto precettivo di un rinvio normativo di secondo grado -all'art. 29 comma 1 che a sua volta rinvia alle norme per il processo dinanzi al .Consiglio di Stato. Giˆ il comma 2 de1l'arrt. 29, infatti, in materia di giudizi elettorali, disponeva fa riduzione a metˆ dei Ç termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma '" eppertanto dei termini del processo dinanzi al Consiglio di Stato, tra d quali quello di deposito delá l'appello, anche cautelare, qui in esame. 2. -Del resto, Ja finarlitˆ acceleratoria perseguita dal legislatore concerne non 1a sola proposizione del giudizio ma l'intero giudizio. Oi˜ si desume dalla molteplicitˆ degli istituti processuali cui, come si visto, la riduzione a metˆ dei termini si estende. Si desume ailtres“ dalla considerazione della ¥eccezionale disposizione del comma 4 dell'art. 5 del d.l. 416 conv. dalla 1. 39/90 cit., secondo cui quailora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione, l'ese. sione in termini cfr. C.d.S., Sez. VI, 30 giugno 1983, n. 543; C.d.S., Sez. V, 23 maggio 1984; n. 393. Sulla necessitˆ di provvedere alla concessione dell'errore scusabile escluá sivamente da parte del giudice competente cfr. C.d.S., Sez. V, 14 aprile 1978, n. 451; C.d.S., Sez. V, 9 maggio 1975, n. 625; C.d.S., Sez. V, 20 gennaio 1978, n. 76;. C.d.S., Sez. V, 14 aprile 1978, n. 451; C.d.S., Sez. IV, 18 marzo 1980, n. 273. Sulla possibilitˆ di concessione. dell'errore scusabile da parte del Tribunale Superiore delle acque pubbliche il quale, in sede di appello su sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, abbia riconosciuto la propria giuriá sdizione come giudice amministrativo ovvero sia stato adito entro il sessaná tesimo giorno dalla notifica della sentenza del Consigilo di Stato dichiarativa del difetto di giurisdizione cfr. Cass., SS.UU., 9 marzo 1965, n. 378; Cass., SS.UU., 9 ottobre 1972, n. 2931. Secondo Cass., SS.UU., 18 gennaio 1971, n. 97, l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di Stato sulla richiesta di rimessione in termini per errore scuá sabile non pu˜ essere dedotta come violazione dei limiti esterni della giurisdiá zione dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. 13 stata dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di illegittimitˆ costituzionale dell'art. 37 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede, analogamente all'art. 34 della legge TAR, per il caso di pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la rimessione in termini dinanzi al giudice ordinario, trattandosi di scelte del legislatore non implicanti compressione del diritto di difesa (Cass., Sez. Un., 19 aprile 1982, n. 2386). F.Q. 11 318 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO cuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alila definitiva decisione sulfa domanda cautelare. L'argomento logico si aff.ianca cos“ a quello letterale. La riduzione a metˆ nei termini in funzione di una complessiva finalitˆ di accelerazione: del giudizio cautelare, alla cui definizione subordinata l'esecuzione del provvedimento di espulsione, e del giudizio di merito in genere. Sarebbe mogico se da1la riduzione a metˆ restasse esoluso il termine di deposito dell'appello cautelare, che concorre a determinare, con il perfezionamento del rapporto processuale nel grado, il presupposto per il oompimento delle attivitˆ p:rocessuali susseguenti e la concreta possibillitˆ che il procedimento cautelare progredisca fino aHa decisione definitiva. Per le suesposte considerazioni, il termine per il deposito dell'appello nei giudizi in áesame deve considerarsi ridotto a quindici giorni: il presente appello, deposiitato altre il termine predetto, andrebbe quindi dichiarato inammissibile. 3.1. -Occorre a questo punto solilevare d'ufficio la questione se sussistano i presupposti per la concessione all'appellante dell'errore scusabile. 3.2. -La mancanza dell'istanza di parte non di ostacolo alla concessione dell'errore scusabile, potendo il giudice provvedere d'ufficio. áL'Adunanza plenaria non ignora che sul punto non sono mancate oscillazioni giurisprudenziali, essendo stata la concedibilitˆ d'ufficio negata dalla risalente sez. V, 14 aprile 1978 n. 451 ed affermata dalle pi recenti sez. VI, 31 gennaio 1984 n. 21 e 30 giugno 1983 n. 543. Nel senso della concedibilitˆ d'ufficio, peraltro, milita la formulazione delle fattispecie normative sull'errore scusabile (artt. 34 comma 1 t.u; 24 giugno 1924 n. 1054 e 34 comma 2 1. 6 dicembre 1971 n. 1034), strutturate come norme permissive indirizzate al giudice e silenti oirca l'istanza di parte: diversamente, l'art. 184 bis c.p.c., introdotto dalil'art. 19 della 1. 26 novembre 1990 n. 353 e modificato dall'art. 6 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432 conv. da:Ha I. 20 dicembre 1995 n. 534, secondo cui Çla parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile pu˜ chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini È. Del resto, nel processo amministrativo la concedibhlitˆ d'ufficio dell'errore scusabile coerente con la rilevabilitˆ d'ufficio della regolaritˆ dei presupposti processuali: laddove la concedibi1itˆ solo ad istanza di parte dell'áerrore scusabile ne esoluderebbe la rilevanza pratica nei casi in cui il giudice rilevasse d'ufficio il difetto di un presupposto processuale. PARTE I, SEZ~ IV/GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA ,3.3. -á. Quanto all'ambito di efficacia dahl'istituto, la costante giurisprudenza di questo Consiglio ne ha .. affermato. il áácarattere generale e la non ta$sa~ivitˆ i;lehle fattispecie cheJ<:> prevedono (errore sulla defiflitivitˆ ádel pr'()vvedimento impugnato, errpre sulla competenza del gi:ui di autotutela, la rinuncia taciM. non pu˜ in alcun modo configurarsi (1). (1) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato assume, con la decisione che si segnala, una rigorosa posizione sul tema della rinunciabilitˆ alla prescrizione da parte della P.A. risalendo, dall'oggetto specifico della controversia riguardante lˆ debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sul debito estinto mediante pagamento dopo la sua prescrizione, alla legittimitˆ stessa dell'avvenuto pagamento. La pronuncia risolve un contrasto di giurisprudenza che vede, in tempi recenti, a favore della tesi della rinunciabilitˆ della prescrizione da parte della P.A., C.d.S., Sez. VI, 18 marzo 1993, n. 251; C.d.S., Sez. IV, 1 aprile 1993, n. 378; C.d.S., Sez. IV, 8 novembre 1990, il. 871; per la tesi dell'esclusione C.d.S., Sez. VI, 29 settembre 1992, n. 690; C.d.S., Sez. VI,: 29 settembre 1992, n. 690. Il primo orientamento muove dall'applicabilitˆ alla P .A. dei principi generali in tema di rinuncia tacita alla prescrizione, il cui fondamento risiede nel fatto che il pagamento sia effettuato spontaneamente ed in maniera inconciliabile con la volontˆ di far valere l'eccezione di prescrizione. Ove i provvedimenti concernenti il pagamento rientrino nella sfera di competenza dell'organo agente, ci˜ basta a comportare una valida rinuncia alla prescrizione. L'opposto orientamento, accolto dalla decisione dell'Adunanza Plenaria, poggia sull'art. 3 del r.d.l. 29 gennaio 1939, n. 295, conv. in legge 2 giugno 1939, n. 739, implicante la ripetibilitˆ, mediante compensazione, del credito prescritto da parte della P .A. e sui principi di contabilitˆ pubblica che escludono il potere dispositivo del diritto che si intende abdicare, mediante rinuncia a far valere prescrizione del correlativo crdito. L'adesione alla soluzione in senso negativo deriva, secondo la decisione dell'Adunanza plenaria, .dal contenuto del citato articolo 3, la cui vigenza, oltre che dalla specialitˆ d~lla norma, confermata dal richiamo ad essa operato dall'art. 3 del d.P .R. 30 giugno 1955, n. 1544 _;_ secondo cui la P.A. pu˜ ottenere PARTE I, SSZ. J.Vj GIURISPR"UDBNZA AMMINJISTRATIVA 3-2S áá ááá (omissis} i. La questione sc>ttoposta ~l'AdunanzaáPlenaria con l'ardiá nanza ,della¥ Sez. IV ¥i:ntdicatˆ in epigrafe,. onsiste nello stabilire.á se áá sia consentito áail' Amministcrazi.gne la. rihuncia; .espressa oá átacitapalla prescri; zione giˆ 'compiuta e{ m caso :p.osi~ivo;¥ stkii.¥ pagamento: ádi; un¥ credito prescritt-0. possaááqualificarsi quale¥át'l:'inuncia tacita. ancheáááalla'iprescrizione deli'atcessorio¥cre4it~ p:e:r svalutazl˜nŽ.monetalia ed int:Žresst¥ á¥áááá ;;:::~::~:::~::::.~.~::;:~~~o.;::~1:a~i=t~~:::h:o~l~~ “nll1iStraii6ne 11¥¥¥p0teteá¥di¥áá41sporre del¥á¥ávarita;jgi()ááecoriomico¥á¥tonseguente aUa prescrb:ione; lˆ:: dove; mvecef.a norma dell'art..2937;pri:rm> comma, .dl ~ice: :civile, .tˆlŽ potere abdic.ativo.presuppone la piena. disponibiliá tˆ~blica. afuministrazione, lˆ quale deve improntare lˆ propria azi˜rie ali principi di legalitˆ, di imparzialitˆ e di ¥buon and“!tutento; .¥ .. ááá L'applicabilitˆ ádi tali principi alfa fattispecie in esame potrebbe per~tfo setnbi'i“rŽ preclrisaáá:...._.¥.sul piano della rilevanza delle ánorme crediti fuaturati (:in mancanza di altro mezzo di rimborso) allorchŽ risulti effettuato il pˆ:gatnentd di una somma prescritta. á La nonna si applica ;;...;; come rilevato dal Consiglio di Stato che riconosce l'atnbitŽi df¥ siŽitta applicazione del principio a quello del pubblico impiego in ctii¥rientra 1aácontrove:rsfa ...:.. al solo caso di somma riscossa indebitamente da dipelidenti deUo Stato o da pensionati ed altri assegnatari ed appare, inoltre, costitwre Una deroga al solo principio civilistico di cui all'art. 2940 e.e. d“ irripeliibill:tˆ ¥ dei creditiá prescritti. Non áinfattiá :richiesto¥ che le somme indebitamente percepite dal pubblico hnpiegato h' pensi˜nat˜ Siano state corrisposte con volontˆ -espressa,á o tacita :;;.:;...¥¥df rinuncia alla prescrizione, onde, nel silenzio della legge, deve ritenersi che la á fattlSpeCie si ¥ricolleghi ai soli casi di pagamento involontario da parte della¥. FAá d“¥ crdifo prescritto, diversi da quelli di rinuncia alla prescriifoiie, tfohiedet1ti appuntoá la coscienza da parte del solvens dell'avvenuta preserizi011e de“ credito. á á L'insufficienza del sol˜ richiamo all'art. 3 del r.d.l. n. 295/39 induce l'Adunartia Plenaria a far disctldŽte; in maniera pi radicale, l'inammissibilitˆ della rinwi.eia allaáá ptescrizion daI primo comma dell'art. 2937, secondo cui n0n pu˜ ririunclate alla p:resctiZicine chi non pu˜ disporre validamente del diritto. Posto chŽ i princlpi di contabilitˆ pubblica non attribuiscono all'Amministrazione il potere di ádisporre ¥dŽl¥.áávantaggio á economico conseguente alla prescrizione, rie deriva, secondo la deciSiOne, l'impossibilitˆ di esercitare il potere abdicativo c˜nnesso ¥ cort la rinuncia ¥alla prescrizione . . ¥ Di converso, nortá pare essere stata presa in considerazione dall'A.P. la diversa:'.soluzidne .....:: prospettata da C.d.S., Sez. VI, ord. 28 dfoembre 1993, n. 1050 secondo¥ cui, partendo dalla diversa rilevanza delle norme di contabilitˆ di 326 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO dalla circostanza che le disposizioni in materia di contabilitˆ generale appaiono dirette piuttosto alla disciplina della gestione finanziaria dello Stato -con il conseguente eventuale assoggettamento a responsabilitˆ per danno alil'Erario, nel caso di inosservanza de1le stesse, dei funzionari responsabili del procedimento -che non alla xegolamentazione degli obblighi pecuniari nei riguardi dei soggetti. creditori, nei cui confronti su un piano normativo diverso -avrebbero rilevanza esclusiva le disposizioni di diritto civile Si tuttavia ravvisata l'inapplicabilitˆ alla pubblica amministrazione del combinato disposto degli artt. 2940 e 2937, terzo comma del cocUce civile -con consáeguente impedimento a rinunciare a!lla prescrizione, in conseguenza dell'ar.t. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito in 1. 2 giugno 1939, n. 739, ne1 presupposto della perá durante vigenza di tale disposizione (soprattutto in relazione al richiamo a tale norma del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544) -ritenuto in tale ottica rivolto non sdlo all'Amministrazione ma anche ai suoi creditori. Secondo talle disposizione, l'Amministrazione pu˜ trattenere hl pagamento di altri crediti che vengano a maturarsi (qualora non abbia altro mezzo per conseguire il rimborso), allorchŽ risulti effettuato il pagamento di una somma prescritta o, in genere, se risultino pagate una o Stato e di quelle civilistiche, non si potrebbero negare effetti giuridici alla rinuncia alla prescrizione della P .A., senza con ci˜ escludere la responsabilitˆ per danni all'erario del responsabile del procedimento. Per quanto attiene ai debiti della P.A. non aventi causa in un rapporto di pubblico impiego, va sottolineata l'opposta soluzione adottata dalla Suprema Corte di Cassazione, che, avuto modo di pronunciarsi soprattutto in tema di indennitˆ di espropriazione e di risarcimento del danno discendente da " occupazione espropriativa È del fondo privato, mostra di ammettere in linea di principio la rinunciabilitˆ alla prescrizione per facta concludentia postulante un comportamento logicamente non conciliabile con la facoltˆ di opporre l'elemento temporale quale ragione estintiva del credito (sulla rinuncia desumibile dall'avvenuta transazione sull'indennitˆ di espropriazione, sebbene non ancora approvata dall'organo di controllo, cfr. Cass., Sez. I, 1¡ maggio 1993, n. 5932; sulla non implicabilitˆ di rinuncia alla prescrizione del debito per risarcimento del danno, a seguito di accessione invertita, degli atti di offerta, liquidazione o deposito di indennitˆ di espropriazione, data la diversitˆ ontologica del titolo dei crediti, Cass. Sez. I, 9 luglio 1989, n. 3253; Cass., Sez. I, 18 ottobre 1990“ n. 10159; Cass., Sez. I, 11 novembre 1992, n. 12113; Cass., Sez. I, 25 settembre 1993, n. 9718; Cass., Sez. I, 22 febbraio 1994, n. 1725). Orientamento analogo a quello dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato assume la Corte dei conti, che, per quanto attiene al pagamento di debiti prescritti da parte della P.A. a titolo di stipendi, assegni e .indennitˆ, dˆ soluzione negativa alla questione della legittimitˆ del relativo atto (Corte dei Conti, Sez. contr. Stato, 8 giugno 1978, n. 883), mentre sembra ammettere la rinuncia tacita .tla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, terzo comma e.e., anche mediante dichiarazione di interesse ad una pronuncia di merito, nel caso di crediti nascenti sull.a base di rapporti diversi da quello di pubblico impiego (Corte dei conti, Sez. Il, 10 marzo 1994, n. 72; Corte dei Conti, Sez. I, 9 marzo 1991, n. 88). F.Q. PARm I, SBZd\I!; GnmlSPltUDENZA AMMINISTRATIVA pii“ f~te n~dq;yute cil stiP:~ncli ác::4ᥠas$.~~ ~.l.yajell,1~~ ~ᥥtale l!C>l'lli~ hantl.o fAttC>á df~llJ;~to Jal.ne;á prqp..nce ~.es_Q1.u4ere Ëe'. l.'.Ërilllli'n.isti;azi<>nC:? possa rinunq~eJ1,Ua presPrl#9lle giˆ oo.m,pi1if:.ta (p~s\$tato, .I~I, 22 otte> bre J~s~. ;ri¥..883; o11s. Stato~ JV'., .l i;naggi() i961; Aá 299;. Cons~ Stato,iv,á 1¤ g~m.aio.. 1.962, n,. íl~ ()lls~ .$t~tq,¥.VI, ~9 s~tteqibrej 99~, ai. 690; .cosl anche. Corte def Ž()Jlti, sezione controM˜ Stato, 1s gi1,l~o<197S, n. 884). . .á... Tale tUsp()~iziqne sj. cq;riti;a,ppqp;e~b.e ~la ;ri˜rl,l'.iava ácll 'diritte>. civile, =r:~~!t;9fu td~~:~t~á:~!1~~i~t~p~ZJ#i~<:ti:029~0~~~~: c,li.ce 9iviiŽ), con~~rttendo irí;~ce ˆlla pubblica amx.inistrazione di ripe ~=-~~~~“t~.a.:~k~~~~~áp:=.: ne (Con:s. Stato, VI, 18 marzo 1993, n'. 251; C:::C>ns. Stato, VI, 1¡ aprile 1993, n.. J78~ per un'ammission~ j,m.pJlcita:. CC>ns. Stato, IV, 16. novembre 1962, n: 16}. < ¥¥.¥¥¥¥¥..¥¥.¥ ¥ ¥ ¥ ¥/> .¥. . ¥¥ .á ¥...ᥥá. .. ¥...áá¥á.¥..á..¥.á .á¥á . . L'assoggettamii!nto della fattjsip~ie a,lla .áá d,is:iplin~ Pl."9:pria del codiá ce cMle, affermato dalle suddette d~siorti, pare trovareá il proprio foná 41'lmento Jeo:rlco 'lle$1li Qf~entament~ che tendono a dcondurre le obbliá gaziQili pub:bl!iche nelil'amb.ito á della disdplina áácivilistica, affermando l'unitˆ .concettuale dell'“stitutQ dell'obbUgazione che, secondo tale imá posta:zioue. una volta insorta all'esito d:i un procedimento in cui si espriá me ed esaurisce l'interesse pubbllico -dovrebbe essere integralmente regolata daUa di,scipi,ljlla .á del. dirUto :privato. Sott9il secon!l.9.profil9, ammettendo in. via ipotetica. l'applicabilitˆ delleᥠdisposizioni del cpdice. ci non equivoco, da pairte . ael debitore, del. Clebito prescritto. Occorre, cio, che .. nel detto comportamento sia riecessariainente insita, senia nessi.ma possibilitˆ di diversa áinterpretaá zione;ááá rineqwvoabile Vozontˆ ádelloáástesso i01 rmundare altaá ptescrizfo. ne giˆ maturata e quindi di MnsidefaTe tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto (Cassazione civile, 14 settembre 1992, n. 10480; 22 novembre 1990; n. 11269; ¥29 marzo 1989, n. 1489; 25 giuá gno 1988, n. 4292; 29 ottobre 1988, n. 5848; 12 giugno 1987, ri. 5148, n. 5149; n. 5150; 15 ottobre 1986, n. 6036; 2 giugno 1982, n. 3373; 15 giugno 1981, n. 3898; 30 ottobre 1980, n. 5849; 15 luglio 1980; n. 4553; 5febbraio 1980, n. 24; 22 mag RASSEGNA AVVOCATURA DBILO STA:TO 328 gio 1979, n: 2959; 16 dicembre 1980, n. 6002; 8 aprile 1965, n. 614; 29 aprile 1965 n. 766; 25 luglio 1956, n. 2856; 4 giugno 1962 n. 1338; 30 ottobre 1963; n. 2917; 9 maggio 1964, n. 1099; 28 febbraio 1966, n. 614). In definitiva, secondo tale giurisprudenza occarrerebbeá accertare, di volta in volta, se ii.I solvens sia stato a conoscenza delJ'avvenuto compimento della prescrizione. Soltanto in alcune decisioni il pagamento del debito prescritto qualificato non come negozio gimidico, nia come atto giuridico in senso stretto, privo di valore negoziaile, senza necessitˆ di un particolare atteggiamento della voloritˆ da parte del solvens. Secondo tale impostazione, al fine di stabilire se un determinato comportamento del debitore integri rinuncia tacita alla prescrizione, ai 1sensi dell'art. 2937 e.e., dovrebbe farsi esdlusivo riferimento all'obiettiva consistenza di detto comportamento ed a11e circostanze nelle quali stato posto in essere, mentre resterebbe irrilevante l'eventuale ignoranza del debitore medesimo in ordine alla maturazione del termine presorizionale (Cass. civ. 8 agosto 1978, n. 3856; 28 maggio 1988, n. 3672). 3. Per la soluzione dehla questione il col!legio ritiene debba innanzitutto verificarsi se il ricordato art. 3 delá R.D.L. n. 295 del 1939 sia ancora in vigore ovvero debba ritenersi abrogato implicitamente dalle riá cordate disposizioni del codice civile relative all'irripetibilitˆ del pagamento del debito prescritto. La .soluzione positiva circa il perdurante vigore della disposizione, condiviso dal col[egio, si fonda non á soltanto sul principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non deroga, salvo diversa volontˆ legislativa, alla legge speciale anteriore, ma soprattutto sul dato letterale del richiamo nel d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro, il cui art. 3 demanda Ç agli Uffici provinciali del tesoro il compito á¥di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attivitˆ di servizio o da pensionati ed altri assegnatari in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa che detti Ufá fici amministrano. Il recupero predetto deve essere effettuato osservando le disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295 È. Come giˆ sopra rico:ridato, secondo taile disposizione, l'Amá ministrazione pu˜ trattenere “l pagamento di altri crediti che vengano a maturarsi (qualora non abbia altro mezzo per conseguire i!l rimborso), aillorchŽ risUJl.ti effettuato il pagamento di una somma prescritta o, in genere, se risultino pagate una o pi rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti. Ed a taleá norma -com' noto -hanno fatto rifer“~ mento talune pronunce per escludere che l'Amministrazione possa rinunciare alla prescrizione giˆ compiuta. ---:..>n>á~ 330 RASSEGNA AWOCATURA DEU.O STATO CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 17 settembre 1996, n. 19 -Pres. Anelli. Est. Perricone -Polito (avv. Coronas) c. INPDAP (avv. Stato Cesaroni). Contabilitˆ pubblicaá Indennitˆ buonuscita E.N.P.A.S.¥ Computo. Criteri Personale polizia di Stato -Indennitˆ pensionabile ex art. 43 terzo comma legge n. 121 del 1981 ¥ Esclusione. L'indennitˆ prevista per il personale della polizia di Stato dall'articolo 43, terzo comma della Ziegge 1 aprile 1981 n. 121 non pu˜ essere computata nell'indennitˆ di buonuscita E.N.P.A.S . .(1). (1) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sembra assumere una posizione definitiva in materia di computo di speciali indennitˆ spettanti a pubblici dipendenti ai fini dell'indennitˆ di buonuscita E.N.P.A.S. La decisione segue alla n. 18 del 17 settembre 1996 ed alle n. 6, 7, 8 e 9 del 21 maggio 1996, tutte di identico tenore. Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si era dapprima mostrata propensa ad includere nella base contributiva ai fini dell'indennitˆ di buonuscita E.N.P.A.S. le indennitˆ cui andasse riconosciuta natura retributiva, intendendo come tali quelle poste in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, percepite continuativamente e non giˆ in occasione ma a causa del rapporto di lavoro. Per tale via si era giunti ad ammettere nel calcolo da operare ai fini dell'indennitˆ di buonuscita l'indennitˆ di impiego operativo spettante ai militari a decorrere dal 1¡ gennaio 1983 (Cons. St., Sez. VI, 7 marzo 1991, n. 147, secondo cui l'art. 23 della legge 23 marzo 1983, n. 78, avrebbe conferito natura retributiva alla stessa indennitˆ giˆ spettante ai militari, ai sensi dell'art. 2, della legge 6 marzo 1956, n. 192, in ragione della particolare disagiata condizione in cui veniva svolto il servizio), l'indennitˆ prevista dagli artt. 43, terzo comma, della legge 1¡ aprile 1981, n. 121, legge 20 marzo 1984, n. 34, nonchŽ 5 e 11 del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, a favore del personale dell'Arma dei carabinieri (Cons. St., Sez. VI, 28 giugno 1995, n. 659; Cons. St., Sez. VI, 7 luglio 1995, n. 675), nonchŽ gli aumenti ex lege n. 112 del 1977 e d.P.R. n. 116 del 1977 concessi ai dipendenti dell'allora Azienda autonoma ferrovie dello Stato (Cons. St., Sez. VI, 1¡ aprile 1992, n. 202). Con la decisione pubblicata -e con quelle che di poco la precedono viene nettamente superato il criterio della natura retributiva dell'emolumento ai fini della sua computabilitˆ nell'indennitˆ di buonuscita -criterio che aveva giˆ condotto ad escludere la computabilitˆ dell'indennitˆ giudiziaria prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in quanto correlata allo status di magistrato ed alla funzione espletata (Cons. St., Sez. IV, 16 dicembre 1995, n. 1004) -con argomentazioni che risentono dell'intervento sul tema della Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 27 giugno 1995. Con questa viene respinta l'eccezione di incostituzionalitˆ del combinato disposto degli artt. 3 e 38 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1032 e della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui non consente l'inclusione dell'indennitˆ militare operativa, pur pensionabile, nell'indennitˆ di buonuscita E.N.P.A.S., sollevata per presunto contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, sul rilievo che il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, in quanto pensionabile, debba essere anche necessariamente incluso nella buonuscita. La PARTE I, SBZ. IV, GIURISPRl:lll6NZA AMMINISTRATIVA 331 (omissis) La questione sottoposta all'esame delil'Adunanza Plenaria consiste nel . determinare se ál'indennitˆ .. pensionabile di polizia ádi cui all'art. 43, terzo comma, de1la iegge 1¡ aprile 1981 n. 121 ed agli. artt. 2 legá ge. 20.marzo 1984 n. 34 e 5 ed. aLd.:P.R. 27 marzo 1984 rt. 69,. debba. essere computatw ai fini delfindennitˆ di buonuscita.di cui Eô T.U. approvato con ¥d.PJi;. 29 dicembre 1973 ..n,á.1032. L'indennitˆ di cui sopra determinata (< in base alle funzioni attribuite, aLcontenuti di professionalitˆ. richiesti, nonchŽ alla responsabilitˆ¥ ed al rischio connessiá al servizio È¥ Ess'a. correlata alle modalitˆ della prestazione lavorativa ad ai riSJChi connessi al partiicoilare sáervizio di polizia, senza essereáá cdndizfonata áá daltla.. ¥dimensione¥ temporale delle prestaá zioni rese, per cui ne stata ritenuta la natura retributiva con varie decisioni delá. Consiglio. di Stato, áche ha affermatoáá che la stessa dovesse essere ricompresa. fra le indennitˆ atte, a norma dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, a definia:e. la base contributivaá ai fini del calco. lo dell'indennitˆ di buonusita. In; dette decisioni stato osservato come, se vero che, nell'elencazione di tale articolo dei vari. assegni computabili; non inclusa l'indelli: JJitˆ in esame, altrettanto vero che il primo comma ha stabilito che la base oontributiva costituita daM'80% dello stipendio, paga o retri ::;tessa Corte esclude. un contrasto con la sua preeedente sentenza .n. 243 del 19.niaggio 1993, con cui era stata ditjtiarata incostituzionale la .mancata inclusi9i; ie dell'indennitˆ integrativa speciale nella buon.sŽita, per essere quest'ultima llidennitˆ finalizzata ;_ ˆ differenza ¥della: Prima . ~ááá ad . iritegrare il rapporto di proporzforialitˆ, garantito dall'ari. 36 della Costitmione, tra retribuzione e qdantitˆ ¥.e qualitˆ di lavoro; Sul solco di tale giurisprt1denza, l'Adunal'.lZa Plenaria giunge a conclusioni negative sulla possibilitˆ di inclusione nell'indennitˆ di buonuscita dell'inJnv.~o; :quest~ultim:a '.triplice¥ elencaziqi;te hon.;'Se'mbrawdier ..iaecel>munare nella terza fdirma dhmrolumenti ogni nrttc:>'cempen:s&.'che rio~ rientri ---:."/':'. ~ .334 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO S'tATO fvarglf stipendi o le.paghe e che abbia caratt~re di continuitˆ. Essaááelená cazione sembra invece ricaloatre uria distindone che eSisteva all'epoca lll'eritrata;. in vig˜te 1Žlfl}J.e 1t1orJ;l1e riunificate. nel testo -tinico in esame, nlnne . che.: ripetutamente definivano i compensi tabeiHari spettanti ai dipendenti, statati-come-Çstipendi, paghe -o retribuzioniÈ:. art. 1 d.P.R. 5 giugno 1965 n. 749; art. 1 d.P.R. 21 aprile á1965,n. á373.e tabella D (retriá ]:)uziQne c;lel Rer$OIUtle civile non ,meno,¥ ,cancret9111! 1iŽnt1J .,titiz.~;11;,ti iJ,i'.fi:ni ¥d.elt'.q,,ttivit(g can ,ritev4nZ4 esterna (l), áááá=á =~rŽmesso=6fi~:l1oh/¥ ili oontŽ~tazibhe tra re patti á1aácittostanzacne iˆ fibif˜lie>di ~:~9¨mentb::ammi!Usttativo È, árilev~tet\i finj dell'eserci~ zio del ai sensi ta ~egistrazion:e .: fonografica di dichiara~ ziohi driirese nel or.Sci:idet:pr0cedimentofiJi, che possono qs“ ~i.tetia.ient~ dasst..~fsi: .. ~~~~~~~1~!!~~;.=:;~= mto.á ni;l'l:.á dihftonti d$ll'odierno= lippŽifatc,;¥. sono stateá Žffettuate. unicallietit~ ii{rfitri±iOriifidltin'e.Yenmate¥.¥ Žd 'i@tetl<:a ri~essitˆ di=á at:tsilio del~ l'attii\ritˆ á= di verbalizzazfonŽ á(senza á ipetaltifo esse:re' ástate concretamente utili'zzate ai= fini della stesura ¥ádel verbme) p nonhŽ= in funzione di ausilio mnemonico per i partecipanti a& seduta; ii.>Uˆ ,stregua .di meri appunti infdhnali, ome tali .insuscettibj.Qi di as$urgere :a4 e rango.: :di. Çdocumenti ammirtistrativi=È; ,, ': eá=:.;,: :::::.e ,, '::(., :=á. :-.Já .á . . -: . . . á .. ' ...... -. :_ ....... : á. .:. . . ~á á. : . ::á: : ..á. á. . . : .á. ,ll) ;pevchŽ 1difetterebb~ un interess cOI1~reto, ed attuale ad ottenere hiocssq, rion avendo il R&chi a suo teinpb cdntestato il cprltenuto dei verbali, intŽg:ralrnehte riv~to agli aiu diun suet:essivo procdlinento disciplinare.á=. -giˆ .áconclu$osi á con á rfrfogazione á=¥=della sanzi<>ne dell.a . censura; e) perchŽ le registrazioni di sedute non pubbliche deltla (;oi.pirjssione ~.Peraltro, mili. integrat. ,dal1e. formalitˆ: necessarie a ga:rantirn~:la. genuinitˆ ed autenticitrt.~ potrebbero cqnienere elementi rivelatori di opinloni . esPi:esse dai singqli comp9nenii destjnate a rimanere segrete, o wmul1q.e non sogg~tte. 'a verba1izZl\z~9pe, ',ai sensi .. dell~ normativa. yiá ár::o\~ (artt,, 15, e 3~, á4~fR~~olamŽnto Jnt~Jtp(ljlel, Consigli~ . e aiá{ 24 L.¥i41/ -:=/: .. =\Quanto aill'argomento. sub a), osserva H CoMegio che lo stesso art. 22 .della legge n. 241/1990 prevede espressamente che il d~ritto di ae<::esso debba essere riconosciuto anche con . riguardo. a documenti rappresentaá tivi di mera attivitˆ interna dell'Amminist;razione, a prescindere 4al fatto (1) Non áCi sono precedenti in termini. . áá¥. RASSnGNA ËWOOATURA DELLO STATO 336 che ¥gliá stessiá siano stati, o mŽno, concretariieri.te ¥á uti>l“zzati ai fini. dell'at. tivitˆ con tilevanza esterna;á E' ~ertanto irrilevante; com i:orrettamen~ te ritenuto dal ptimo giudiee,'ácht:Pfa f6rmˆzfo:˜.e del 'iiecumento áásia stata, o meno, 1prevista espressamente daihl'Amministrazione in sede di autodisciplina del caso concreto, o aricara che~ la sua utilizzazione sia stllta contempJ,ata come meramente ,cpventua1e. ed in fun~ione a.siliaria di altra forma documentale (il verba:le scritto), cJ.qvendo ritenersi he il diritto dLaocesso sia.: tun.zionale ,anol;l.e alla sola possibilitˆ di comparare fra loro le diverise forme di documentazione in concreto adottate dal~ l'Amministrazione,: al fine ..'di un e\rentuale simiacato -' swlla veridicitˆ e completezzaidel documento quindi util“zzato ai fini della. formuione ádel provvedimento finale. '; ,. á NŽ, per altro verso, pu˜ condividersi l'assunto dell'Amministrazione appellante sei:;ond.o cui._.le rezj:s~~a,fíOni in:, 9,uestio.e .. ds>vrebbqo essere as~iinila:te, so~t9 il profilli:> f.p.zio~le, a sei:nplici ap:puntiá inforll1aH uttá lizzabili )n -gud.~~t diá Ç,fi.~i>lio .memonio '?¥'dai si11go)i partecip~~i al proc@dip:l,ento. A, prt“~cin'1ere 4;:tJ, :~lie;vq che un tale, argoxw:mto non . in alcun mwJ,o rinvenibjle, ne1da.,U).9tiyazi9ne 24L/1990);..appare. coml:.l!Ilque evidente clle la docm'trentazionŽ ,fon˜grafica . del}e .{solŽ) deposizioni rese dinanzi alla .commissione, depurata da osservazioni, rilievi ed appunti s˜ggettiVi even~ tualment(;! formulati. dai singd1i componenti deM'organo, non in a;lcun i:n9do. 'asási.milabile a se.ipf!<'.i Çnote,á appunti, brogli_aoci, promen!ioria á { á¥eá.. '¥ á ' / ., :¥¥;( ...á: áá á .¥_ 'ᥠá" e . á' ᥠ-. á, ; pwn@q.e ,denominati,>>, raippresen,tando invece la pi fedele ed obieWya .,tra j ' possibhl.i fiproduzioni ciocumentalf 'di. un'attivitˆ istruttoria . .~ .á.. . ,á." . á"-. . . . ' giuridicamente rilevante collegialmente posta in essere dahla Conunisá sione e, in quanto rale, destinata ad influire su1la formazione del provvŽdimhto flriaie. ( 'iigi1iiIíiiente aaá respingersi l'ˆ.rgamento sub 'b), con il quale si contsta, ii>. sostanza~ l'esistŽnza' ed'. attualita di 'U.n fotere~se 'giuridicamente 'rilevante ailil'eserizio de1 dfritto :di accesso, i.Il ragion della :-mancata t~IQ'.pestiyk .á coritŽstazione d~He'. risíiltanze áá. dl , verba'.le e della 'giˆ avve~ míta utiliifazi~ne dello st~~¤˜ 'h'1l'ambito ádi ánásuC:Cessivo' proced“inen~ to disciplinare. Ed invero, premesso che la semplice pendenza di ricorso '.Per: Cassazione avverso il provverumento irrogativo della: sanzione discirpUnare- vale di per' sŽ a comprovare J'esistenza df un'utilitas immediata all'acquisizione-di áogni elemento.á di fatto idoneo a rimettere in discussione la valutazione operataá 1ná ,Prima istanza, osserva c0munque il Collegio che l'ampia formulazione dell'art. 22, primo comma L. 241/1990 ( Ç chiunque Vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDlll\lZA l\MllUN~TRATIVA rilevantiÈ) impone all'interprete di ascrivere fra J titcili. legittimanti all'esercizio del diritto (strumentale) di accesso anche poi;izioni di interesse non attuali (o almeno non rilevabili con immediatezza), ma che possano concretizzarsi e specifical'si proprio a seguito, ed in forza, degli elementi di conoscenza acquisibili attraverso l'iter procedimentale all'uopo previsto dal Jegi$1atore. L'ultimo motivo di doglianza (sub c) muove, ad avviso del Collegio, da un'inesatta rappresentazione del contenuto della domanda di accesso a suo tempo presentata dal dott. Rod:hi: il. quale, per vero, non ha mai richiesto di prendere conoscenza del contenuto integrale delle registrazioni delle sedute deLla Commissione nelle quali vennero acquisite deposizioni testimoniali, ma esclusivamente. delle parti di r~gistrazione attinenti alle suddette deposizioni. Entro i suddetti Limiti, l'esercizio del diritto di accesso non pu˜ trovare ostacolo in presUJ}te esigenze di riservatezza, afferenti in particolare alJe previsioni regolamentari che, da un lato, impongono la segretezza dei voti e. delle opinioni riguardanti le persone, espressi dai componenti delle Commissioni in sedute non pubbliche (art. 15 Reg. interno del Consiglio) e, daH'altro, prevedono la verá balizzazione delle opinioni espr~se dai componenti de!l Collegio solo se guesti ne facciano richiesta (art. 36 Reg. cit.): l'Amministrazione, infatti, nel rendere doverosamente ostensibile il contenuto integrale delle dichiarazioni verbailmente rese dai testimoni, s“ da consentirne un puntuale raffronto con il testo verbalizzato, ben potrˆ (e dovrˆ) provvedere allo stralcio delle eventuali porzioni di nastro registrato nelle quali vengano esternate opinioni soggettive dei componenti della Commissione, in quanto tali estranee alla stessa domanda di accesso, e prive di diretta rilev: anza ai fini della tutela dello specifico interesse fatto valere in giudizio (relativo, giova ribadi:rlo, al controllo estrinseco sulla completezza e veridicitˆ della verbalizzazione concernente le dichiarazioni dei testimoni escussi). Mellita, infine, piena conferma il rilievo della sentenza appellata secondo cui il mancato espletamento deHe formalitˆ necessarie a garantire la genuinitˆ ed autenti:citˆ dei nastri registrati non rileva ai fini dell'ammissibilitˆ all'accesso, pote!J!dO se mai venire in considerazione ai diversi effetti del valore probatorio da attribuire, nella competente sede giurisdizionale, al documento rappresentativo di cui trattasi, in rapporto ad aliro documento rappresentativo fidefaciente, quale il verbale scritto. Per le svolte considerazioni, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, nella sua dup1ice valenza annuHatoria del provvedimento di diniego e dichiarativa del diTitto d“ accesso (nei limiti dianzi precisati, peraltro coerenti al contenuto dehla domanda). .:H8 RASSl!GNA AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO ¥ SeziVl ¥ 25 maggio 1996 n. 727 ¥ Pres. Salvato! l'e P.'. Est. AHegretta -Pasquini Laura (avv;, C. D'Alessandro) e~ Ossetvatbrio Geotlsico Sperimentale di, Trieste (avv. Stato Mang.ia). Atto amministrativo ¥ Accesso ai docwnenti ¥:Diritto ~á ReqUisiti ¥ Indiá viduazi,one. Atto amnitnistrativo ~. Access0 ai documenti ¥ Domanda di accesso ¥ Motiá vazione. ¥ Necessitˆ ¥ Limiti. á' á ' . Il ,diritto di adoesso si configura come un di~itto all'informazione qualiificatˆ,' ncdnosdiuto, peraltro, soltanto in relazione ad una specifica legittimaz“ooe, mtirviduata ánella titolaritˆ di un interesse per la tutela di situazioni giuruiiameinte rilevanti, non potendo esso atteggiarsi com una sorta di azf;()ne~:J;opocare diretta a consentire unˆ sdrta di controllo generalizzato sull' ainininistrazione (1). Rilevato cheá il presupposto' 'del diritto di ˆcoesso costituito dalla sussistenza di una 'sltazione giuridicdmente rilevante in ragione della qual-e e per la bili tuvela detto' istituto viene azionato, necessario, allo scopo di permettere ['.accertamento dell'esistenza e della n'atura di tale $. situazione, che td: ;domanda d“ accesso sid motivata. Tale one11e, tuttavia, % deve esŽludersi tutte le volte che il diritto di accesso sia sottratto a¥ detto I accertamento e un'ipotesi del genere ricorre nel caso di accesso da parte del pubblico dipendente ai documenti che lo riguardano direttamente I e 'che siano nella disponibilitˆ dell'Amministrazione dalla quale egli di¥ pende (2). ᥠ(1) La sentenza in esame ribadisce l'orientamento consolidato del Coná siglio di Stato nel senso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta 'a chitinque abbia un intŽresse persñnale e concreto per la tutela di situazi¨i giuridicamente rilevanti e la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi costituita appunto !flall'interesse per la tutela di tali situazioni giuridicamente rilevanti; pertarito, tale diritto non pu˜ atteggi~rsi corrie una .sorta di azione popolare diretta ~ consentire una so:rtˆ di controllo gen:eraliiZato sull'amministrazione (cfr., in senso conforme, tra le tante, Cons, Stato, Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158, in questa Rassegna, 1995, 254 ss.; Sez. IV, 23 ottobre 1995, n. 830, in questa Rassegna, 1995, 430 ss.; Sez. IV, 5 dicembre 1995, n. 980, in Il Cons. Stato, 1995, 1658; Sez. Ví, 19 ottobre 1995, n. 1190, in Il Cons. Stato, 1995, 1448 ss.). (2) Sulla necessitˆ della motivazione dell'istanza di áaccesso ai dourhenti amministrativi si veda Cons. Stato,. Sez. IV, 11 gennaio 1994, n. 8, in Il Cons. Stato, 1994, 5. E, sul rilascio all'impiegat9 dello. Stato degli atti del proprio fascicolo personale si veda Cons. Stato, Sez. IV, 8 á sttembre 1995 n. 688 in Il Cons. Stato, 1995, 1199 ss. ' á ' G.M. > La J:¥a.cor:rente -áá=áá_.-,.,,. _.-.. : ijtifinlmbe:Je Ai!omˆ:t:lide' S014Q $ta,te ,motivate :con :J~¥ :generica forfuula ~iat flne, dj p;roporte r:icprso fnnabzj a.JiT:A.R; È e:.s˜aO::¥state:tespihtŽ noQ -ris.lt~o.dbnostrata la.sus;si;stenza ¥dLuninteresse personaie e¥cop.xeto della rkhiedente; -.-_, .-.. : , . ., .--::< ii: ;e'á-á ~eh.e¥ il 'tril)unale> !fNL qualŽ l!:i!llteressatl;l. si .:rivolta;. :pa-respinto il suo ;d.ˆrl!lo< affermandQi' ;;he le á:due tihieste .non S()lio moti'V'ate1: non es. s~nd~ :~fi~ientel'~n;i.o all'intenzione-di.-propo:rre' ricorso in: s~¨i:.giu¥ risdhio-na1e, :-.-------=:.:_,¥-á-á-áá-¥--á'-áá¥-.--¥-¥¥¥.-á:¥:.. __.. --á-á ; S,qstiene in questa sede che la sua¥ qualitˆ. di¥ dipenden,te.deld!()sserr ~a.tqtiQ;. respq~~iMto, pe~aji~or.. soltM'to jn relazione al ..na specifica -legittbnazio.r;ie, mdividu~.ta nelila-titolaritˆ, .di ~..yj~~tesi;_e-pey 1a ,tute!~-'di. s~ttiazionlgi.ridic~e~~~ fl~~y<\lnt~. -~o~--vos tendo_. esso atteggiarsi come una sorta di .azion, pppolru:: ,9Af;~tta.. a <;o~á sentire una ¥sorta di controllo genera1izzato sulfamministrazione. PoiehŽ il suo presupposto costituito da1la sussistenza di una situaá zione giuridicamnrte rilevante in ragione della quale. e per la oui tutela detto istituto viene azionato, si comprendŽ come, allo áscapo di permetá tere i~at\certamento dell'esistenza e de“ta nafura di' fu1e''sit\i~zi0nŽ; sia stato ilt“ip˜sto l'onere di un'adeguata motivi.liione '.de:IdÇ':'dñlllanda di acá cesso (a:tK 3; caá; -2/ d~P.R. "27 giugno 1992 n/352); ¥-t, Tale onere, tuttavia, deve escludersi tutte le volte che i1 diritto di aoceSSO sia.. SQtt1$ttCt-a.c,,iettO acc.ertament<).;----:;: á ¥á::-á;ff::.¥ ::;-. -~-¥-';~ Un'ipotesidel ge1:1ere. ricovre nel caso .di: aecessd da::>pa:rteá del pub blico dipendente ai documenti che lo riguardano direttamente e che siano ne-Ila disponibilitˆ dell'Amministrazione dalla quaile egli. .dipende. .A norma .dell'art, 29 del d.P;Jl. 3 maggio 1957 n. 686, infatti;-il nelá caso che 1a richiesta dell'interessato. sia firlalizzata ad, una : áRASSEGNA AVVOCATURA DBLLO.STATO . á 340 mera ricogruz1one storica degli atti che lo rigua:rdano in quailitˆ di diá pendente, non Žondizionato ˆ,n aileun modo alla verifica dell'esistenza di un :interesse serio, ápersonale,á e' concreto del richiedente, prescritta dalle norme isUJll'aOc:esso ai . documenti amministrativi:' ' :Di qui lˆ 6Uperfiluitˆ di una ipafticolare motivazione della domanda di accesso (C. S., Sez. IV, 8 settembre 1995 n. 688). á raio 1996, án.. 132; id.,;24 febbraio 1996, n. 2a2; Sez. IV, 2 gennaio 1996, n.,3), gl~ artt. 7, 8 e 10 della legge 7 ago.sto 1990 n. 241 hoo:.1o lo scopo di áconsentire all'interessato, a proposito di ogni atto amministrativo che possa .reare offesa ai suoi diritti, libertˆ ed interessi, di proporre fatti e argomenti e, occorrendo, ác!J otfriri;: niezzi !Cli prova jn su9 favore, di puj; J.'Autorit* amministrativa .terrˆ conto; cosicchŽ, quanlo taile scopo si;:i stato in qualsiasi modo raggiunto, una comunicazione formale dell'avvio .cJ.e\ procedimento sU1perflua e ~a sua omissione non rende illegittimo il provvedimento. Con l'ulteriQre coro1lar.io che l'obbligo di emettere un.;fonn~e attQ di cor.upica,zione dell'avvio del procedimento non sussist.e nei procedimenti per i quali normativamente p;revi:sto un qualche atto attraverso jl quale sia possibile realizzare una partecipazione del:l'dnteressll,tO, uguale a quella che gli áconsente. la comunicazione áU. cui al citato art. 7. Nel., procep.imento di revoca del commi~sar~o liquidatore di societˆ m liqU:idazioneá.coatta, in virt del rinvio c;ontenuto .dall'art. 199 ádella leggŽ 16 ltJ.),arzo .i942 ri. 267 (legge faHiment~ire), si applicano le disposizioni di. clii gli ar,tt~ 32, 37 e 38, comma 1, d~lla stessa l~gge, intendendosi sostituita nei 'poteri del Tribunale e del gii,u:Uce. delegato l'Autoritˆ che vtigila sulla liquidazione. . . .á L'art~...37 prevede il potere ádel Tribunftle, e quindi. dell'Autoritˆ amá ministrativa . ¥ vigl.llante . sulla liquidŽl2lione, di á proced~re anche d'ufficio alla revoca 'del provvedimento di nomina del curatore, ma impone l'obbligo df sentire l'interessato. ' é agevole . rilevare al 'riguardo che, sebbene manchi un'espressa previsione d!i leggd, l'audizione deM'interessato da parte della predetta Autoritˆ non potrˆ .avvenire se non previa sua . convocazione, nella quale sarˆ necessariamente indicata ila ragione del:la convocazione stessa e l'oggetto deH'audi:zil˜ne . . Si tratta, quindi, di atto che, visto dalla parte dell'interessato, dotato di contenuto e funzione pi ampi dei mero avviso di avvio del procedimento previsto dagli artt. 1 e 8 della legge n . .241 del 1990: esso, infotti, non reca soltanto la notizia delJ'apertura del procedimento, mˆ 1mpone al suo destinatario uno specifico onere -quello di presentarsi in vista della difesˆ' dei ,suoi interessi. Si pu˜; pertanto, c˜ncluderŽ sul punto che la specialitˆ dellaá norma contenuta nell'art. 37 della la loro reV"oca .J;a::mancata realiz:z;a:iione dell'accordo transattivo autorizzato dal Ministero per recuperare quanto di spettania della liquidazione, frami.ndosi di fatto á:ehe non dipendeva daHa loro sola volontˆ, ma anche da quellˆ dell'altra parte del rapporto controverso. á á A1la stregua delle risultanze processuali anche queste censure si rivelano fondate. á I commissari Leuzzi ed Alioto, i~ quanto componenti ,del coIJŽgici dei liquidatori, crtamente non sono stati. estranei all'operazione' di cui si tratta. Ma, ov~á si tenga conto che detta operazione ricevette il beneplacito sia del Comitato . di sorvegliˆil~~. 'come risulta. dalla re~azi~q~ del 12, 15 e 17 ottobre 1992, che de1lo stesso Ministero del Lavoro, deve ammettersi che un' p~ovvedimento di rimozione degli appellati, ai, quali, per altro., non risulta essere stata rivolta alcuna formale . e personale contestazione, avrebbe dovuto r~care, non una mera enunciazione di responsabilitˆ da accertare, sibbene la dimostrazioi:ie' di resp0nsal;>-Uit~ accertate e gravi. . . . . . . . . E per le stesse ragio~i, in ognicaso, tali responsabilitˆ non pos1mno rinve;iirsi nel fallimento delle tra,ttative p.er la co.iposizione del, coná tenzioso sorto dalla pi volte. menzionata operazione . finanziaria, non risultando esse in alcun modo accertate. Per le considerazioni che precedono, devono essere accolti sia l'apá pello principale che. qullo ':inc“de~tal, e, :per l'effetto, dev˜no essere annullati la sentenza appellata ed il decreto m~nisteriale del 30. n˜vemá bre 1992 impugnato con il ricorso di primo grado. CONSIGLIO DI. STATO, Sez. VI, 12 novembre 1996 n. 1555 -Pres. Salvatot~ ¥ Rel. Millemaggi -Soc. VITA (avv. áá Iaricci) ác. Ministero Trasporti (avv. Stato. Stipo) e Soc.. SAVDA (avv; Zammit). Trasporti¥á Servizi internazi~nall disciplinati con Regolamento CEE -Priná cipio della libera concorrenza. NŽl sistema della disdplina comunitaria in tema di servizi .di traá ~porto internazionale 1'.eg9lari tra. gli Stati membri, come P,isciplinati con iz Regolarizento .ñ~E. 16 .marzo 1992 n. 684, prinoipio fondamentale quft,llo della libera conorrenza, rispetto al quale non assume alcun rilievo l'(,f.ti[itˆ p.bblica del servizio sulla considerazione degli i,:,_tere..s..si ~ specifici di .-ciascun ,Stato, .á la anche .che la -á . con conseguenza .-. . . .á. . l?t~seri,zp. (i.i un .solo vettore autorizzato nel medesimo percorso non pu˜ costituire ostacoZo al rilascio dell'autorizzazione, essendo di per sŽ tale pr~~,eijza unica idonea al libero svqlgimento della concorrenza (1) . .(Qrrtissis) 1. L'appello infondato. 2. In p~nto '.di fatto, entrambe le societˆ, titolari di reti autostradali intem?,ziol};:i.li, erano da tempo interessate a introdurre novitˆ nelle gestioni di trasporto internazionale di persone con autobus in ambito comunitario. Pi specificamente, ia Soc:: SAVDA, titolare con altra consociata di una fitta rete di autolinee internazionali colleganti il Piemonte e la Valle d'Aosta, 'la Si:ivoia; l'Alta Savoia ed il Vallese, giˆ in data 8 marzo 1990 aveva presentato al Ministero dei trasporti una istanza diretta ad ottenere la concessione comunitaria, con validitˆ per sette anni, per l'esercizfo di autolinea di nuova istituzione Gressoney-Pont St. Martiná St. Vincent-CervinfacAosta~Courri“ayeur~Aix Les Bains-Chambery-Hautecombe. A sua volta, la Soc. VITA, deiia cui originaria titolaritˆ si detto, forp:i~l~va richiesta di rilascio della concessione di nuova autolinea internazionale Pont S. Martin-Chambery, cui facevano opposizione in data 5 novembre 1990 la controinteressata con la sua consociata. “1 “ e 3 maggio 1991 era svol~a una riunione bilaterale fra Italia e Francia, riel corso della quale la delegazione francese si riservava di prendere posiiione dopo che la Direzione compartimentale della Savoia (1) La decisione conferma quella del TAR Lazio (in questa Rassegna, 1995, I, 95), nella quale si poneva in evidenza che, in materia di trasporti internazionali; l'esercizio di una autolinea forma oggetto di autorizzazione e non di concessione. PARTE I, s~;;lW mVRISPRUOBNZA AMMINISTRATIVA ˆvesse esprŽsso il proprio parere, ed in seguito ru ci~, la :SAVDA ~ la SADE.M ¥coritatfavano:direttamente-le ˆutoritˆ álocali,. chele mvttiavano a¥' ridurre il .percorso, indicato -in ¥domanda, raggiungevano Uriá ˆc<:ordd scritto; in dataáá 27 ácgettem.bre 1991, ácon fa. Soc. CARS:cGONNB1' ¥cU¥ Belle.y per l'esetci.Ziodella ni.t<>va. autolinea Pont ¥St.Martin-Chambery' :e;';previo nulla ostaáádlla -Direzione¥á cotnp$rtimentale dellai: Savoia;:¥ presentvatio al Ministro dei--traspotti'ita1ian6istanza -ádi modifica ádella ;prŽl;:~ente domanda, corredata dei previsti allegati. á ,. -'" ,,,. 'á cr'.á L'Autoritˆ itaJliana ne dava atto ~inviando ogni determinazione! al l'iguardo alla . prossima :riunione istruttoria pr te autolinee Intemazxonali di nuova istituzione,'. meritre, con provvedfrnento dell~ .¥giugnoá 1992:1 definiva. in senso negativ:~ la domanda della Soc.¥ , VITA, per non. essŽrc stato : ancora. raggiunto. un-csostanziale accordo tra i Paesi, interessati in ordine alla istituzione i;leL servizio. . á . . , , . á , ááá Q.f?St'l.lltima' societˆ,. ~~.aJ;endosi cl.elleá possibilitˆ offtte: :dal recente Regplamento comunitario,; :avanzava doman4:a á qirettame1~:t~;;,alt;Autoritˆ francese che, adempiuta 1'iffetrut4>l\ia,;,~nforJ:J;lanlione. l'Autol':it:ˆ.rso J::ll,a;rnbery~~QQj St. M;lrtw, ./.. .. á;. ,,,.¥ (áá¥.á .¥:.?<:á. ¥á .¥á''á\á .á .... Daj. anto s11ola SAVJ;>A shieQ.evlli piu~tostp:,che i.sP,lWI."e :up,a q.ov.a autoli~e.a, di modinp~re._.l'a11tolinea._.~si,stente ..Jp~d,i~te 19, ,spos,tjlm~:r;t~P d!!.i c.apolinea a .Pont .. St._,!V,[ai;tin ed'.a Chambery, pre~~niando)n.tal sens.o d~manda al áMinistro jtaH~n~ áed aá. qu~tjofra.cese¥¥. c~,,espr.iieva _parer~ favorevole; quello. italiano invece riteneva l'opportUnitˆ áarriportare lˆ quesii9n~. alla puoklic~á ri~foh~ .áfst~tt~ria _.di c:t\( sqp~a. e'( i!lfine,. in esito' ac(essa, atc~~dah''il''á'provvedimento. oggetto d~íl'oiie1:-n.a ímp .á ¥; ... gnazione. . . , . . . . .. _3. Mu9vel1do 'i;ta tali.gff1lle~~e. i?. ,c9ri~lu~i.?ni ::c~~ ~á,~.;;en~;tJ ,i~ ,g;i~~ dice dJ primo grado 4evq.o, es.sere. int.t?ramente ~ondivise, , . , Nel _.si~iema. deHa. disŽi~1wa. c;9m~#ˆria¥¥i~..~~ni;~_:.~1~ei;Y~i ¥.ctL twá sporto internazionale regolari tra gli Stati membri, SO..p.1$ .di$ciplinati con il Regolamento CEE 16 marzo 1992, n. 684 (che non lascia adito a dubbi interpretativi), l'ŽsŽrdzio; da 'partŽ di un6 ' a'nbheá nello specifico settore, l'apertura .'del: mercato alla concorrenza eá la libertˆ di esercizio dei sersizi, non pi: legato .alla territ˜rlalitˆ delle 1imprese;" ma alla Ž loro funziOnalitˆ operativˆi , , á á ¥ 346 e:: In tale ,assettd,. principio fondamentale della . politica dei trasporti, ('OU'ispon.dente all'interesse che il Trattato istitutivo della Con;J.uttˆ ha inteso .,salvaguardare, quello: .della libera concorrenza, rispetto al quale norLass~ alc.t1n;rilie:vo l'utilitˆ pubblica del servizio sulla consideraá zionepegli,. interessi áShno¥ percorso non..,pu˜ costituire tlt), iOstacoio al rilascio dell'autorizzazione (art. 7, quarto comma, lett. b-i), essendo . .di,,per sŽ tale presenza unica inidonea al libero . svolgimento¥ della concorrenza. La: norma comunitaria. infatti, pur indicando ipotesi tassative in cui fo. domande di autorizzazione dei servizi di trasporto internazionale nell'ambito deUaá Comunitˆ pbssono essere respinte; e pur annoverando tra queste il caso che ' il servizio richiesto possa compromettere direttaá mente l'esistenza di servizi regolari giˆ autorizzati, espressamente esclude la'possibilitˆrispettate una volta che sia stato assolti:> , !'p"Qb]jgo <~~ ,inforll).azipne, }+f '. g!h StaH .á , sia verificata l'insussistenzˆ:: d:i cause 'dstˆtive; ... ; . ¥á ¥.J.} . . << .: áá. ... áá' 'á 'ááá d) in tema di autorizzazione, quale configurato, nel Regolamento comunitario, il provvedimento che abilita all'esercizio del trasporto regolare di persone con autobus, la motivazione rileva, a differenza che nella COl}ICtl~~'?lle~ soltanto cwe il ero.y:vedimento v~pga ne~~to; peraltro lŽ! c.:cqst~ che la Soc. Vita er~ titql~e di a~~<;>r;izzazione,. avrebbe dovuto essere indicato nella sola ipotei;i .in cui .l'ammini~trazione avesse ritenuto di poter applicare il diniego di cui all'art. 7 del regolamento; e) t.tn<\ volta accertata la legittimit~ dell'autorizzazione alla stregu;:i del reg'atafu.hiito CEE, non ha. n~ssuna . impotfanza che venga adoperata l'una o l'altra denominazione á del provvedimento; f) in ogni caso, ininfluente sulla legittimitˆ del provvedimento impugnato che all'aiitorizzazfone sia stata fattaá decorrere di nuovo riá spetto al á precedente provvedimento, essendoá la) disciplina procedimertá tale prevista dal Regolamento CEE identica¥ tanto in caso di nuova autorizzazione che in ipotesi di modificazione delle. condiZioni dei . servizi esistenti, a norma dell'art. 6, secondo comma e 8, terzo comma, e della circolare .ministeriale 4 febbraio 1993 adottata al riguardo. '.á á.áá ello dunque, 'per tutte le considerazioni che precedono, deve essere respiiito. (omissis)''á '5. (' :.:} .á ... .,:. GIURISPRUDENZA "TRIBUTARIA'. i ¥' . . . . -á . . ~ á. . ~ ,. ~" f. . ~J .á -;. CORTE' DI CASSAZIONE~ 'sez. I, 8 maggio 1995á n. 5-020 -'Pres. Cantill˜ ; ' E~t. Li.i.po :: P~ M. Gambardella (diff.). " Ministero delJ.e''Finanze (a\IV;' Stafo Fiorllll)'~;á1NAIL (avv. Sgherri). . á1 TP.~liti inágenere á. 1.;t~~~~i -. Prlvlfo~o ¥ l<'atlhllent˜ . Esciii~io~e. (r.d. 16 marzo 1942, n. 26-Z. :\ITTt. 54, e ss;+c:. !lrtt, 2788 ~ 2~55), i:á~~á~~/.:,:~ r.;á (;á:á ~.b .á '.;:;;;:~ ..9~i. jnteress,i prodot~i .da crediti: as.siftiti da ... Privilegio,, gener¡"e o speci.al.e, a .seguito della.dichiarazione cl.i f4llimen.to per,dono la garanzia d,el .l?.rivôegi9 che tl,ltezd' il .credito per ca,pitale~ anche. rela[iyarriente al {J/:t;iodo: a,i;tteriare illp. dicl!Jiarazione di fall~mento .(1). (omissiis) 2. :..:.... Con Tunicb motivo di ricorso l'Amniinistra2:ione fiá na~ia,da.. leduce la violazione dell'art. 45,del d.P.R. 26. ottobre 1972 n. 637 in rela~ione ~gô artt. 2748 e 2749 e.e. ed ~gli artt..54 e. S5 l~gge falL(art. 360 n. 3 c.p.c.). á La parte ricorrente osserva che la interpretazione seguita dalla decisione impugnata errata perchŽ disapplica il disposto dell'art. 54, primo comma, legge fall., che non distingue tra crediti privilegiati, da un lato, e crediti pignoratizi ed ipotecari, dall'altro. Il terzo comma dello stesso (1) Interessi su crediti tributari, privilegio e fallimento. Con la pronuncia in commento, condivisa e pedissequamente replicata dalla successiva decisione n. 670/97 della medesima sezione, la Corte di Cassazione definisce una questione interpretativa di grande rilievo. :t!. noto infatti che il problema della posizione, privilegiata o chirografaria, da attribuire in sede di ammissione al passivo fallimentare degli interessi relativi ai crediti priviá legiati sorti anteriormente alla dichiarazione del fallimento, pur ampiamente dibattuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non aveva ancora trovato una soluzione definitiva. L'esatta configurazione giuridica della questione esaminata non pu˜ tutá tavia prescindere dal preventivo esame delle norme contenute negli artt. 54 e 55 L.F. e dei principali orientamenti affermatisi in dottrina e giurisprudenza. L'art. 54, primo comma, dispone che Ç i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni viná colati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integra! mente concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo È. Il terzo comma della medesima dispo PARTE' It SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA art.54;.poi, '.p˜ne una limitanbne per gl“::inteiiessi della sec˜lida ca1& goria .di ;eredith (pign˜ratizi :e.ddpotecari), ma: non per-gli 'inteiressiá idei crediti privilegiati; Dovrebbei' qunˆi; ¥affermarsi !clle"glLinteressi: mati.tr:ati prima-. della áá9-ichiarazione;:;¥di.---fˆllimento¥su¥á:crediti¥-¥-assistitiJ dli p:rivne. gio::godQl')_o.di prelazione.s:enza ~nˆJimitazione=:;_-áá-¥-<'¥',:_ >-;--="')_.---á,:..-¥á --áá Siffatta interpretazione stata implicitamente recepita e posta a base delle pronunzie della Corte _costituzionale che hanno . dfhiarato 1¥n1egôtirriM~,_-.shst!tu~~a~ˆ~e'_._.-cMt~. _ácli,sppsjzi6i!it.:“4eg~,,-ieg~e.:%~ium~ht~re ,cht: po.~:~stpq~vaqo il, privilfi~io agli inter:.~~tiLdoyut,~ siaá. s.i_,.prediti pr~vUeg.,i.t( ;c;li: li;ivoro nella .. procedura;. di .concordato_ preventivo , (Corte eost. 31 di.. fallimento,'(Cotte cost-20 ¥aprile<' 1989 m ¥204} ¥o -nelfa '.'.procedura-dFˆniministraZi˜rte áá stfadr: á.á..... : :á:-.;á:.. :.:-e; á~::.á:á .. ;.:::.=s:á.< á. :/-...:' : ,:.;::::á,,á;á. :ái'~.::-: á:. .<:,, '. ..'._;; : .......á. á:'::: ~ .:áv.:-~_,i . \ ¥ : ¥ r : ; ;_ . . '. ~ ; . ". ¥ , r ' ; . :-: ¥. ~, sizJone ;pi;-eyHde ,he ¥¥<1_)'ei;~n~ione-1 : del-, diJi;tto di p.:i;elazipne ¥¥agli', inteJlŽssi- regolata dagli articoli 278~ -e ~s~;,--cp)1.l).n:i~ ,i,;i;iconc;l<> e-, t!')i;-;i:q, del, cocUce civile, ~:r!t~n,~e:qq¡'~~ ~gu}par~tela d~.c;I.ap.ipnt'I 41,,fapj1I1ent9 ~l'att.o J:li pignoriunepto È. L'art. 55, primo comma, a sua volta, dis:p9.e <;4e ,cdtf~H .¥ iJltt:;fessi_, c>n.v~I1Zf9ni.i o_Aeg~?, agU, :ef~etti del, conc9rso, _ f.io alljl c.hiusura ,del fall1we:nto, a i:.eno .,i:;:]].e. J: red~t1 -non_ ~~~a garantiti' da ipoteca, 'dˆ pegno áet privilegio,'salv˜ qu~to,'. ~ ~;s_pos~o,Aaj-)erzq c?m,m!:/',.1eU'}~rt~90Io,fr.~c.fde!)-~Pá .. ------_, ,,~, __ ¥-.,.,; ,,á. á' áá.;,,; ..¥ ,.:1;; -. C˜me _ s1 diceva; fa -:ma:teria: _dell'estensione della pre~!'\Zion,e _agh ll1ter~ss1 refativi. ˆi crei:l_hi p_rivileg_iˆH h˜:fi ha_ oeP,uto ~a: --5o1ilzione ui~o.c~ dt\?ˆrte dellˆ dbft“:'fua'.' ,_.-_á... :: ;;;: ;.---,._ ;:: ..-.<:-.¥:P.1--:--'-~ _..' . ,<'¥'-!-á. -¥;-_,_. á --,. --_ ¥á SŽcondo alcuni (1)' gli f4'tetess~ á stl c6i'editi . assfŽtiti _-da priv“tŽg\o'_'.iknetˆfe o speciale 'dovrebbero; t:fuwrŽ 1n$ts'~il_nel;passivo taiifulntˆtŽ : sŽccihdo i p1fa cipi¥ p:tvisti per':h5tditf chifogrˆfart ' h " ,á-(. .,;,, áááá--! á, ' "llltri autori-<'ritengono irlvŽce the; pef' 'i erediti'¥garantitf da!' :Priv.ifogio, ''ia: prelazione _ spettereqbe nei Jermini cli cui _ agll artt'. 2749 (p.r non . ricbfamato dal" terzo; omma dell'ari. .54, :r,,:;:fo,á:i1$&::~ .2$55' e.i ..e eio:afavore' dŽi crdito:Ld pr\vilegiati-e :R'ignoi:atizil per ~li ipteress~'~g_˜n:ve~.iQmi 'qell'anno¥._in-p˜is() 'fin9 allˆ data della sen:t'riza dichiru;ativa dhfalliment˜ e pei' gU .inier.essi legal“ successivf', fino alla d,atf:t qell.a_v~nd.~~a; ˆ~fi;tv~re ,c;\eg}i'"i~ote~l!f“;:'per,: gli 'iiit~ressi ci˜i;iv~'nzj.9nali, iri:l“qati tl,i:IJri~cn#o:Ue,,dei .due arint anteriori -.e 'ili quetio iil corso á~ : r , ; ~ >J .-.¥fá.< 1 : _,.,}, ."' :; "á:,.,.:á (1) PROVINCIALI -Manuale, -v˜l. Jj p;c¥835 e SSo'-:-; '.1 -', -'.' á---.,fá 13 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.O STATO 350 dinaria (Corte cost. 22 dicembre 1989 n. 567), sia sui crediti delle cooperative . di. produzione e lavoro nelle procedure di fallimento e di coná cordato preventivo (Corte Cost. 18 luglio 1989 n. 408). In altre pronunzie, invece, la Corte Cost. ha ritenuto che l'esclusione della prelazione per gli interessi che maturano su creditiá privilegiati durante una procedura concorsuale non sia contrastante con la Costituzione: pertinente al caso di specie il richiamo di Corte cost. 20 aprile 1989 n. 227, che si riá ferisce agli .interessi su crediti tributari. La giurisprudenza di questa Corte di legittimitˆ si sempre riferita agli interessi che maturano nel tempo successivo all'instaurarsi della proceduta concorsuale, mentre non vi alcun esplicito e puntuale precedente in ordine agli interessi di crediti privilf giati maturati prima del fallimento (che la fattispecie decisa dalJa pronunzia impugnata) . . Per questi ultimi interessi il Collegio ritiene che le disposizioni della legge fallimentare non consentono di pervenire a soluzione diversa da quella che, come si visto, costituisce ormai. ius receptum relativamente agli interessi successivi alJa dichiarazione di fallimento. allaá data della sentenza dichiarativa del fallimento; e per gli interessi legali maturati dopo áil compimento dell'anno in corso e fino alla vendita (2). Secondo un terzo indirizzo (3) si dovrebbe d'altro canto distinguere a seconda che gli interessi accedano a crediti assistiti da privilegio speciale o generale potendosi assicurare solo ai primi un trattamento identico a quello previsto per i crediti pignoratizi dall'art. 2788 e.e., mentre gli ultimi seguirebbero la sorte degli interessi dei crediti chirografari. Tale assunto muove dalla coná siderazione che l'art. 54 L.F. parla di diritto di prelazione sul prezzo dei Çbeni vincolati È, di“ione che non potrebbe riferirsi ai privilegi generali che, come noto, afferiscono all'intero patrimonio del debitore (4). Come giˆ evidenziato in premessa, la questione stata vivacemente dibat tuta anche dalla giurisprudenza. L'indirizzo pi risalente riconosceva infatti un'identitˆ assoluta di trattaá mento agli interessi sorti su crediti privilegiati e a quelli concernenti crediti pignoratizi o ipotecari (5). Up. secondo e prevalente orientamento ritiene invece che la prelazione derivante da privilegio (generale o speciale) opera solo per gli interessi scaduti anteriormente alla dichiarazione di fallimento non estendendosi a quelli matuá rati dopo tale termine, attesa la disposizione contenuta nel terzo comma delá l'art. 54 t.F, espressamente richiamata dall'art. 55, primo comma (6). Un ulteriore indirizzo giurisprudenziale invece pervenuto alla conclusione che anche gli interessi prodotti da crediti assistiti da privilegio maturati (2) SATTA (Istituzioni, p. 168), P. PAJARDI (Manuale, p. 309 e ss.), AzzoLINA (Il Fallimento, voi. II, p. 1145), DB SEMO (Diritto fallimentare, p. 265), Pratis. (3) FBRRARA (Il Fallimento, p. 241, nota 29), SAMMARTANO (L'estensione del diritto di prelazione agli interessi dei crediti privilegiati nel fallimento, in Dir. Fall., 1967, I, 319). (~ Tesi giˆ confutata dal Cass. 8 marzo .1977, n. 952. (5 Cass., Sez. lav., 5 dicembre 1978, n. 5748; Cass., Sez. I, 14 marzo 1974, n. 697. (6 Cass., Sez. I, dell'8 marzo 1977, n. 952, .17 luglio 1978, n. 3570; Sez. lav., 9 agosto 1978, n. 3880; Sez. I, 27 ottobre 1982, n. 5623; Sez. lav., 1 agosto 1984 n. 4583; Sez. I, del 26 novembre 1984, n. "i112; sez. I, 25 ottobre 1990, n. 10360; Sez. I, 14 luglio 1993, n. 7772; Sez. I, 28 giugno 1994, n. 6214; Sez. I, 4 aprile 1995, n. 3960. fil I¨ I I II ~ ~ PARm l, SBZ;; V; GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 351 L'art. á 55 legge fall.i invero,á. nel disciplinare gli effetti . del. fallimento sui debiti pecl}niari1 rinvia aláá terzo eontma del precedente . art. 54. 'tale ultimo articolo, .ánell'estendere . il..ᥠdjtitto. ¥ di .. prelazione agli áinteressi, riná viii all'art; 2788 c;c. (cne disciplina Ja pr'lazione nell'.eseclJZione individt; tale a favore .deglfinteresst deiáácrediti pignoratizi). ed all'art.2855 e.e. (~~ eo.cerne gUJnteressi dei crediti . ipotecari); ma áiion richiama l'art. 2149 e~~ (cne, nt!;U'esecuzione individuale, estende ihprivilegio, previsto a .ltela del credito per il capitalei agli interessi dovuti per l'anno> in corso alla c;lata del pignor~ento. e per l'anno. preed(:}nte; con esclusione quindi degli interessi maturati nel periodo ancora anteriore). l'!nteri.Ol'lllerit~ aria dichiarikione di. f~llimento non sarebbero garantiti dal privi- le!Pd che tutela il credito per capitale (7). . . . . . .¥. . . ¥ Lˆ Corte costituzionale si ri~tutamente pronunciata in relazfone all'art. 54 L,F,, .sia.:p.re con esclusivo .riferfniento al“a disciplina degli interessi post f~imentatj, . estendendone . l'anl,bit˜ .á ~PPlicativo con. alcune . sentenze a4dittvll che ¥. ne .h~mno..á4“~~i~4fo l'illegittimitˆ ¥ costitW:i0nale. nella . parte . in . cui non estendŽ la prelazione ((agii interessi dovu~i sul ˆediti privilegiati da. lavoro È (8) Žd. agli il“teressi suierediti prlvilegiaff dŽlle . societˆ o .. enti cooI>eratlvi di prod~ ione e lavoro, di cui all'art.<2751 bis e.e;; che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione (9); :S altres“ noto che il Giudice delle leggi ha recentemente ritenuto infondata la questione di legittimitˆ costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 54, terzo comma, L.F., 11ella parte in cui non prevede l'estensione del d“rlttO di prelazione agli interessi garantiti da. privilegio nei limiti stabiliti dall'art: 2749 e.e. (10). .. á .. Detta pronuncia pur ricorioscendo l'esistenza di contrasti interprefativi sulla á portata :Precettiva . dell'art. 54 . ¥ L.F'.'. sembra. propendere per l'esclusione della pi'elazfone ¥sugli. futeresSi relativiá a crediti á P:ri:Vfleg“ati' sia precedentiá che successivi . allaá dichiarazione di fallimento. á á In considerazfone del quadro delineato sembra ormai deijnitivarnente acclarato áá che iláá probtel:na dell'estensione del privilegfo agli. ¥ interessi maturati nel tempo successivo all'apertura delle procedure concorsuali deveá.á essere risolto in. senso negativo.. Tale áconclusione, cdndivisa peraltro. dall'unanime giurisprudenza, diSceride dal fatto che nell'art. 55 L.f. non si riscontra un precetto di portata anafoga a quello contenuto nel primo com:ina dell'art. 54 L.F., laddove viene sancito il prlndpfo dell'ammissione al passivo del credito .accessorio in via prlvilegiata. La diversa questione avente ad oggetto la collocazione degli interessi prefallimeritari ¥á sembraáá il:iv.ece meritevole di Un ulteriore áapprofondimento. In proposito . opportuno . rilevare Che il :Privilegio una causa di prelaá zione ˆ.:corlata dalla legge in considerazione della natura del credito, ossia della causaá per cui sorto. Tale causa legittima di prelazione, oltre che al credito, siá estende agli interessi su ádf esso¥á dovuti Ç per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente È ex art. 2749 e.e. In relazione all'oggetto cui pertiene. il privilegio si pu˜ á distingUe:re tra privilegi generali e speciali, questi ultimi ápossono poi riguardare beni mobili (7) Cass., Sez. I, del.1'8 maggio 1995, n. 5020. (8) Corte Cost., 20 aprile 1989, n. 204. (9) Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 4Q8; (10) Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 350. 352 RASSEGNA :AVVOCATURA DEl'.LO STATO;: .;; i -,Lˆ O:iscipliria del terzo comma: deWart. 54 legge fa1t _ha formato ogg'effo di . approfondita 'analisi da: parte , della citata sentenza delle Se zioni Unite di :questa Corte n. 1670/82.: Una volta esduso che il mancato richiamo --deH'art.' :_ 2749 possa -essere iriterp:retato -come uri lapsus del tegislafore ; (oome .ritiene una parteá della dottrina), esso pu˜ essere in tes˜ in due,modi contrapposti~ o neU-a procdura concorsuale gli interessi: dei ,crediti p:tivilegiati dovrebbero avere prelazione senza i limiti temporali prŽvisti. nel caso di esecuzione áindividuale (come sostiene la parte.áricorrente) ovvero fa:áprelazi,one per tali interessi va generˆlmerit-e esclusa. La prima alternativa creerebbe ingiustificate posizioni di diseguaá glianza sia_ -nell'ambito della categoria dei_ crediti privilegiati -tra ch:5dit˜ri che partetipan˜ all'esecu~ioue' indivkh.ia1e, -ove si ali'plic,an,o i Hmiti t,emporaili ipostj., 41:lll'a-:rt. 2749 c;c,, e crec;l.itori che. partecipano all'esecuzione concorsuale (ed a vantaggiO di questiá ultimi, in contrast˜ coi“-il maggi˜r rig˜te . con; cl.li ope\:'a n prindpio della par condicio),' sia __;_á nell'ambito de1fa pr˜cŽdura concorsuale -tra i creditori privi~egiati d~. u~ )fito el. i 1credit~ri p~pratizi ed ipc;>tecari, dall'~ltr:0 (ed -~ svan.Jaggio á dei secondi,_ ai quali la -legge .-fallimentare assicura una ápo. sizione di preminenza: artt. 53, '107 e 109)/ -' : .á j . I: -; ~ ¥ ...-;-~ e iiri..i.l~obili. ,!? n<ôo poi cll.e il PôVll~i:io speciafe sui beJ;tl mobili, .non pu˜ esercitarsi -in' pregiudizio del credito pignoratizio, mentre quellq sui' _be~i immpbili prevale Ji~petto all'~poteca ex a,rt, 2748 e.e. . ,_ ána q-q.auto, precede ri$ulta, quindi che, nell'ambito delle ,cause legitthne di'.. p;r7J~16ne, iJ pr~vile~ñ .oii si , collQc,.a necessariament~ in ..a, ,p0sizione deteriore rispetto a áquella riconosciuta al, peg1'o el all'ipoteca. á__ .. . , , Unlca distinzione posta dal Legisll).tpr;e infat~i quellli tra creditori priviá legiati ~ chirografari ;Sen.za eh.e sussista una gJ;"ac!.uazione intermedia tra quelli pi o merio privileg“atL(art. 2741 .e., eUI L.;F.)., .. . , á ____ Ci˜ non.dimen˜ occorre osserv!lre.. die gli eventuali conflitti tra creditori privilegiati. e-creditori pjg:t;16r~ti:d o ipñt~ca;i::i, . sono risolti piuttosto ra~amente a favore dt questi ,ultimi (art. 2777 e.e.)'. á .. _-_ ' á , á Uesa,me_ delle disposizioni ric.hiamate -:i;>0a ,quindi ad_ escludere che, á uell'ambito. á failimentare, il legislatore, stravolgendo' i principi suddetti, abbia inteso attribmre _u11 trattamento. c0munque. ~favorevole al privilegio rispetfo',,:;il pegno ed all'ipoteGa, nega1ldo iri__ ogni caso -il diritto di prelazio.e a favore legli iilteressf i;ir˜dotti -dai crediti privilegiati. ---__ __ ,. á __ . ___ , .. Si deve d'altr˜á canto riievare che' i( niaricafo riconosiment~, 'cie:(í;i. prela, zione ~ favore degli -iilteressi su crediti privil;~giati, prefallimentari, Žostituisce ui.l'interpre'tazio;ne . <;he si pone 'in stridente contrasto con il tenore testuale dell'~rt. 5'4, pri,rp() comma,, L.F. .' ,, . , .----._-- Quest'ultilí_la disposi~ione ribadisce fuqubiocaJ:>ilmente il p,rinrocai4o. ái' ~c:_ˆe-?sorllfm seq,1,1.itur _p;incipal7 È _ po:a,i;:ni:l.9 il :r;>rivilegio nella medesima posizione delle altre cause di prelazione. Il terzo comma dell'art. 54 L.F. citato, si limita invece a stabilire le moda litˆ per l'applicazione diacronica del princiJ)~o predetto in relazjon;e a 9ascuna causa di prelazione. Ci˜ in quanto, come stato opportunamente: osservato i:> $j.::impo~~.¥a]:lor~vJa: setonda. al'te~~ti'ltaf>PUl\:ai:i e$$~;.:nou: áááPrlV~ ~~¥. cijs~p:p.i~,. ~r::p;t~i <1?~1"~lt:r9:: vaJ.~~e @ ip: ¥Pl:lr!e. ¤!t'iPl'l:t'~l~ 41:\He ,PWP!UW. ~,~;ááátiJ;::~9~:i~~;~~~~'~i~~o.¤!:~~;~~“~i9~~~á~~@~á:~~~1~~9AA ~ llili~lfjilt:~ ta; di$posizionŽ jiOif un~á'nCirffii~ sostanziale cqŽ '.~tttj.buiscaJa'á preI~ziOne, ~'~~~~~~~:r~j~k~~~:~~r~~:~“~i~~~tre:7,f~Ž;~~\~~~i#~~;~.:á~~J&1i~addi: co1locazione dei crediti cdiisidtˆti/>tii“fodltforteá Hie''; 'disdp1inˆtll' dairŽ pf:e~etf&á contenutOá)fel''terzp comma a~U'aJ't. 54 t ..r:; áe. áqilindi á tl maneato ~tth““~~~q~~~~~i14it~?~~~~ir;~r~~:á á~;~~p~~~áá'~tfji;~!t~~ááá;~~!0 1~:Ji“ necessario in sede fallimentare, . n per determinare la cessazione del deorsO dŽgJi''¥'mterŽssF pŽt¥ i Privilegi, in qua'.“rto 'e connaturale¥ al' sistema ¥che á. tale &ss1faione=>sF;prbducfa;¥'661r¥1a.¥ávenditadei ~nf¥¥su. cui gra{iaiáfr privilegiO stesso, ílᥠpi:'' deteral'inarne ,á rmmnoota:i'e li!/quanto,¥; essŽfilfo . i; :Privilegi concessi daila legge in relazione alla causa dei crediti, non vi pattuizione, per cui il tasso legale:finisee'..pŽr. essereᥥ.di applicazione matica (12)t'., á ' >'. ,c. l'.Žtativi irtsortk nella¥ .materia .á.de. qua; .¥ :sembra . ád'altro canto o~pmat. . A,., s.e1M,t0:á4111J~.i.p:\li~l~,PJ::oP.UJ1e del1;;i .. G9.rte .. c;0~P,~uzit;mlille si ha cJ;ie, come stato acutamente rilevato dal giudice di merito (13) cheáavev.l!. sollevato l.~á g.u~iWt9"1e<4f<11'iWl~~t.1ii1.W;tˆ. ;<;:8~t~t.:tlZi9PHl~,,,qJ;:ll'art.,,.sf.:l:-t~:. 1c1~ih!. J>arte,. b:,. 'cui p~evede J'sti'in$~0rie .~el d~ritttiviIegio' neC“'.t:˜J:Hf. stabi“iti' dan'ˆi:C' :274f e.e., tra i . Žreditfa~~fu(iii ,d~ pi;ivi~~gio vŽ ne .sarebbero taluni. ÇsuperpdvilegiatiÈ.(quelli di cuf'ai'~Sfbis ôJ.J;>r i eiuhli Ili':Ptelaziorie estesa at::he ii.tli Mre#iá pre Ž"post riilii:nlentari,mentre ~~:ticf~'i~!Jct6~ti~:Jt~~f!/Y~iá1~~~~i~~~~~~~~i~á.rin~ááá'~1:~~tm~~io~~áá1Žgrá slativa della disciplina; dei' pri\7“legi p6litb'be dfimth'ratn:ŽnfŽ fugˆte); dal mo' ment() c;h~, ,11~ 9,~;pn lato, proprio l'intervento del Giudice delle Leggi postuá (11) BONSIGNORI, Il fallimento, Padova, CEDAM 1986, cap. IX, p. 387 e ss. (12) Cass., 8 marzo 1977, n. 952, in Dir. Fall., 197.7, II, p.. 4l2 e ss. á á, -'''."'"á (13) Ordinanza del 14 aprile 1992 della Corte: d'AppellEI di Roma. á ,., ¥.á ¥ ááááe - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 354 norme di diritto sostanziale specifiche ai singoli crediti (e per gli interessi la norma sostanziale quella del terzo comma dell'art. 54) Va, infine, osservato che, di recente, la Corte costituzionale, chiamata a valutare la costituzionalitˆ dell'art. 54 legge fall., nella parte in cui non prevede la prelazione a favore degli interessi di credito privilegiati he siano maturˆti prinia dellˆ dichiarazione di fallimento, ha ritenuto che tale esclusfol1 -affermata dal giudice che aveva solJevato la questione di costituzionalitˆ Ç con ampia e non implausibile motivazione È -non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (Corte cost. 28 luglio 1993 n. 350; nello stesso senso oro. 19 maggio 1994 n. 195). Va rilevato che_ le citate due prc>nunzie della Corte costituzione si riferiscono specificain-ente a crediti tributari, come quelli vantati nella presente causa dalla parte ricorrente. (omissis) lerebbe l'assenza di una disciplina sulla collocazione fallimentare degli interessi sui crediti privilegiati, dall'altro lato il riconoscimento della prelazione a favore di alcuni crediti assistiti da privilegio,.á. per di pi generale, denoterebbe la orrettezza dell'assunto secondo il quale il principio ácontenuto nell'art. 54, prlmo comma, L.F., . non pu() essŽre d,el tutto obliterato da un'interpretazione restrittiva del tel"Zo con“ma. Le recenti l?ronunce rispettiv41mcmte della Corte Costituizonale (14) e della Suprema Corte (15) non sembrano .cJ'altro canto persuasive ai fini dell'escluá sione del diritto di. prelazione sugli interessi p:refallimentari concernenti crediti assistiti da priviiegio, attesa la mancanza di un'approfondita motivazione sul punto. Il Giudice . delle leggi ha ritenuto costituzionalmente legittima la predetta esclusi011e motivandola Ç per relationeni È sul presupposto della correttezza della conforme interpretazione giurisprudenziale, che per˜ risulta a tutt'oggi minoritaria. Anche la Corte di Cassazione, ha motivato la propria adesione all'interpretazione che si contesta mediante il duplice richiamo della predetta pronuncia della Corte costituzionale e del lontano precedente delle SS.UU. n. 1670/82. Senonch si deve rilevare che il ricordato precedente giurisprudenziale si riferiva ad un'ipotesi nella quale si pretendeva l'ammissione al passivo in via privilegiata di interessi maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale. Sicch ogni affermazione di carattere generale contenuta nella citata sentenza n. 1670/82 non pu˜ non essere apprezzata se non esclusivamente in relazione al caso P,eciso. Si deve tuttavia prendere atto del fatto che la decisione in commento sembra avere aperto la strada ad un . .indirizzo interpretativo destinato a consolidarsi in senso sfavorevole alla tesi erariale, pur permanendo numerose perplessitˆ circa la correttezza dell'impostazione seguita. GIACOMO AIELLO (14) Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 350. (15) Cass., Sez. I, 8 maggio 1995, n. 5020. PARTE I, SEZ¥ V, GitJRISPRUDENZA TRIBUTARIA 355 CORTE DLCASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1995 n. 12037 ... .Pres. Caná tillo ¥¥Est. Rondorfá P; M. Nicita (conf.). á Ministero delle Finanze (avv. Stato Cingolo) c. Bisaccia. Tributi in genere ¥ Contenzioso tributario ¥ Ap~llo ¥ Motivi ¥ SUfficienza. (d.P.R.¥. 26 :ottobre 1972; n. 636, art. 2l; Ž.p.c. art. 345). Sebbene a norma dell'art. 22 del d.P.R. 636/1972, l'atto di app~lo non richieda ,(cdminŽti'art. 345 c.p.c.) la specificitˆ dei 1notivi,~ tuttavia necessario che htppŽlfoácontenga censure rif ~ribáilf alla deeisfone. impugnata e non si limiti a riChiamarŽ difese giˆ svolte antŽriorm.ente alla pronuncia d'ella sentenza (1). . á áá(omissis) L'ˆinministrazione delle finanze sostiene che la Corte d'Appello, disattendendo l'impugnazione incidentale proposta da essa amminiá straziane'avverso la precedente decisit>ne 'della' commissione . tributaria di secondo grado, avrebbe 'iliolat0< e fal'samente appliŽato gli ˆrtt. 21 (rectius 22) e 25 del d,P;R; 26' ottobre 1972/n. 636; Secondo la ricorrente, infatti, pur ri˜n richiedendosi una particolaá re spcificitˆ nell'enuneiazioi1e dei motivi di gravame avverso una deá cisione :di áá commissione tributaria, non sarebbe tuttavia consentito li¥ mitarsi aá rk:lliamare. genericamente.le precedentiáá difese senza formulaá re alcuna critica alla pronuncia impugnata ed alle statuizioni in essa contenute.á Donde la conseguenzia¥áche; in ásimili ácasi, l'impugnazione ádovrebbe á esser dichiarata, anche d'ufficio, senz'altro inammissibile. Il riŽOrso aware fondato. Ildato normativo ru. quale ocorre muovere il te:q:o. comma del l'art. 22 del citato d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, ai sensi del quale l'appello proposto alla comrp.issione tributar~a .dj, seondo grado avverso áuna decisione della commissioile di primo grado. deve contenere, oltre . all'indi c:azione della decisione impugnata, ~ l'esposizio11e sommaria deifatti e !lei motivi dell'impugnazioneÈ, La medesima norma (che troy~ perfetta corrispondenza, per quel che r1guaix;Ia fimpugnazione dinanzi alla comá missione centrale, nel secondo .á comma . d,{!.l.fart. 25) richiama . poi, in quanto applicabili, anche le ,tct>r.¥ááá á¥á<~ .¥;Sl.,~Pte, lil~áY~~i.:tdD:l~:gt~;.;~9tkJl,¥¥ m:.io;A~llfJ:4.~, Ûb(~~~~~SD:l9 s;he .¥CW3tt~JZZa, j~;~iqt:a.:t:J~ep~l'Q<; A:.iPfR~e¤~Pá:á 4i~i:~l~..¥~w~s~i¥ < : Q~co1trer:per˜ anQl'Pi ,aggiu;ngi:u;~:. che nei<:motivi: di ¥grav.ame): sia. pur S9:tij,OCJ1~damente: enUl)ciati/ˆ~ve essere.>pur :sempre 1;>ossibile; identificare íJ,!z:fl.~lÛl9 ,4,i .ima.¥ cel;lsW?a;;.dvol1'a ::zˆchruna: r:prontn\cia.. giutrsdizionale. giˆ jp. '.:Pre~e~~:iemessaá,~,-~a ;pr.o:rp,ri~;.voltaiᥨo:ti~atai'~ .. Doode ¥ consege la n~e¤~~~'~{i?,: ~uei m~t.ivi;i;pel" ess~.:á:tali;. ,sian.o; riferibiliááá a> detta 'pneee, dente d,eei.sto~e i e qqnll~JJ:ta.no . dL;Žomprendere 'áquali ,sdnd, i puntit~' del fattri;i:he; ntln siaho' ''statŽá ~rbse''bi ;:Žon~H:lerazi˜nŽ'.'dal.á~!tidic~ á1e. ˆ.ifde ~~i~~~~I1~;l$f;!ft~tt~i~~~~~ adde"H1tato al1a dec!Slone impugnata). :,¥ . ,¥ , ' á~ Ci˜ premesso, in termini generali, agevole constat.are come, nel caso .. di. specie~ sia .l'appello . propo~to dal.á Bisa,cci~ siaá. quello .iiroposto 1:~\;Jr~~i.,,~,w#rsp;\a';;p~cf:~“9Pt~::.~(('.(k,;p9aj.j,i~~A9i1.#'.tttbutad;:'4r, prJnl~. grado fossero del tutto car~ntLdi .,motivi, id.on~ ad .esser á¥definitLtali¥ ' PARTE: áI/ Sl':l2l; .;11'.,o ¥Gl7tlRISPRUDEN~:áTRIBUTARIA áá~\'.Ci.J, . di:l'assolutaá. ~Videnza'\t)et il.i“gfavame'proposto:. daiááááál3isaccia, SlCcompagna,to< dalla: Sblaá affermazioneá :Secondo~<:CUí'. :~d' giutl;id fil, ;pfima istanza;non :hannb tenuto :Conto del;t.e>. '~áá ancom~s˜t,to. liii'ato'¥. dˆlta'.¥.difsˆiá;ádegli fntimati¥;rtella. ádiscus“i&de kful (ticm:S˜~,.:or.a :.in esame -che'>alY.atto:>dí gravanie fosse.allegatˆ>>ttna¥oopfa delll:ndecisioe impugnafar;; perhe:"tale .allegazioile'itisponde alla" diversa esigenza' proCssuale:< di ˜onsentir :lil' giud4oe di: second ¥grado ¥.fa prec“sa¥ :conoscenza del: pt.cw.ve“dimmo'g:tava:t˜.~da ~weno,,mentr,noh,sf ¥vedŽ davvero. come thtl contenuto ':'.fil tale 'pr˜vvedime:nt0.nelrimpug“m'Zi-Oile prop˜Sta 'avv:eftso11a >:i::tfede$it'rutueclsidne di:iprim.o gradoo:¥da¥:á:pˆ.\rte¥ádelSeranL¥-..¥á:¥á <¥ii:¥::/¥á...á. ,..... ,~,::.'Fá ''"á"á ..: á: kll 'teno-ire; dell'attoi d'appello ;. di'; qtiest'ultinro 'non :differiscei da -quello del0;BisacdaÈse:.:h& :per' l'aggiunta~:Second˜ fa1.'¥quˆie le~ istanzeildi cui l!imp.ugnante;: fa.menta " iF mancattks¥aotoglimento consistono >nel? riJievh t<.cJie,,i'l te:tre:no; a:lratto"ááneUa vendita:era;a pasoolo;,cia'.agricol0:È",;1lilib ilo, ¥ ..questP/ chemoit consente :per˜ affatto d'identificare':ilá nuclŽo di una qualŽhelcritiŽa¥ allˆc motivazione¥ .t.;lella~'decisione .: impugnata: ¥.ágiacchŽ áin tale ,ádedisione non si nfra ;inteso/istabilitie~ hic.termini di"veritˆ' storica, quale fosse:. f J!effuttiva á era stata fornita' la prova della data i;Uinizio delle: ,costl.rilzionfo in ¥.seguito árinvenute,. ¥siiá. detto terren:o;ádall1uf. ficio."tecmcŽi'etariale;;¥¥ 'á .,. .: ...,, .., á :.. ' : áHaá p.erŽ:i˜ magione l'amministrazione .rkorrente nell'arfem-i.ar,e che le impugnazi˜ni proposte dal Bisaccia e dal Serani avrebber˜ dovuto essere dichiaá rateá:...i:J;Iammissibili;;;á.(:o.missts:}á; á. , "T'~Ç ¥ .. ¥ ᥠá .. , .... -"''l ~.! -'' ¥ . 'I ~ ¥. ¥' . ..) CORTE DI CASSAZIONE; :sez~¥I, 29 dicembre 199.5; in; 13151 ¥¥ 'PresPCorda . á. '..á Es~.,'.~ard~:t;J.q áái Mi:qi~t<:."O:. delle Fip.a:nze (~yy... ~~to, ~~y)á c., Falliá pi~nw,.v~n;ooo!J,i ~Y~i,:Pi:irrq.e).,: ,.....,,¥~'.<.' lri1>:}lti; ,~rag~~~ d~r..~Ml ~ ~mp9s~~: !!~I rd.~to .~e,J!e,);>ers9rie.¥fi~!cl~.e ~ iR~d. diti i~t,Sll:J.>iWJ .. ¥ Gaptt~,:~?t~ a mutll(> <'.! P,r.el!~on,f,.. d~,,interessl á ,J\J;~u;1.. ; ..opf!r~te JJ,ei ~,::ontJ.del.: sostituto .1lt .4l;lposta¥. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 43; d.P.R. 29 settembre 1973, ifi'.'600, tirt. ,.26).' 358 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO La presunzione dell'art. 43 dJel d.P.R. n. 597/1973, secondo la quale i capitali dati a mutuo si considerano produttivi di interessi, non operante nei confronti .del mutuatario per ii suoi doveri di sostituto di imposta (1). (omissis) L'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n..600 in relazione all'art 43 del d.P .R. in pari data n. 597 nonchŽá insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Premesso che-Ç i versamenti fatti dai soci alla societˆ non furono in conto capitale o a fondo perduto, ma furono veri e propri mutui ... in gran parte restituiti È, la ricorrente ritiene Ç del tutto-.ingiustificata l'afá fermazione che. la presunzione dell'art. 43 del d.P.R. n. 597 È, valida Çnei confronti del contribuente È, non lo sarebbe invece Çnei confronti del sostituto. d'imposta È. Sarebbe, quindi, Çda cor:reggere la premessa che, a norma dell'art. 26 del d.P.R. n; 600, l'obbligo di ritenuta sorge per il sostituto d'imposta all'atto della effettiva corresponsione di somme ai percipienti È: l'Ç effettivitˆÈ costituirebbe, ad avviso dell'Amministraá zione finanziaria, Ç un'aggiunta arbitraria È al testo della norma, essená do Ç poco credibile che una norma abbia una diversa validitˆ a seconda dei soggetti È. Risponderebbe, invece, ad Ç una necessitˆ logica e pratica che la medesima disciplina debba essere osservata sia nel rapporto di imposizione (tra Amministrazione e contribuente) sia nel rapporto di rivalsa (tra sostituto e sostituitoÈ), attesa la almeno tendenziale Ç corá rispondenza È tra obbligazione tributaria e obbligo di ritenuta. Osserva ancora '1a ricorrente che, Çin conseguenza della ritenuta d'imposta, Çil contribuente perde ogni contatto diretto con l'Ufficio ed unico soggetto tenuto all'adempimento, prima, ed a subire l'accertamento, in seguito, il sostituto d'impostaÈ, mentre, a nomna dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/73, Çil sostituito, sempre che possa essere identificato, solamente obbligato in solido con il sostituto. contro il quale sia stata eseguita l'iscrizione a ruolo, ma non destinatario dell'accertamentoÈ, sicchŽ Çla presunzione dell'art. 43 diverrebbe concretamente inoperaná te in tutte le ipotesi di ritenuta d'imposta, se non fosse valida nei coná fronti del sostituto È. Le censure sopra riferite sono prive di fondamento. La questione sottoposta all'esame della Corte consiste nello stabilire se l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sugli interessi dei caá (1) La decisione non convince: ingiustificabile, specie nella ipotesi di ritenuta d'imposta, la differenziazione degli effetti della presunzione per i due soggetti passivi e tenuto conto che destinatario dell'accertamento proprio il sostituto di imposta. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pitali dati a mutuo (quali ásono stati pacificamente considerati, nella specie, i finanziamenti alla soc. Verrocchio da parte dei soci) debba esá sere adempiuto dal mutuatario, ai sensi dell'art. 26, comma 5¡, del d.P.R. n. 600/73, soltanto in caso di effettiva corresponsione degli interessi ai mutuanti o anche quando il diritto agli interessi sia solo presunto salva prova contraria -aiá fini fiscali, secondo il disposto dell'art. 43 del d.P .R. n. 597/73. La C.TJC. ha accolto la prima delle cennate soluzioni; e tale decisione ineccepobile, aid avviso del Collegio, alla luce della normativa vigente all'epoca cui si riferisce l'accertamento impugnato (anno 1975) ed anche alla stregua della disciplina attualmente in vigore. :é ben vero cheá l'art. 26 del d.P.R. n. -600/73, nell'imporre ai Ç soggetti indicati nel 1¡ comma dell'art. 23 È (tra cui' le soeietˆ di capitali) l'obbligo di operare Çla -ritenuta del 15% a titolo di acconto stii redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e 1I1el:l'art. 27 È (comma quinto), non prevede espressamente che la corresponsione debba essere Ç effettirva È; ma questo rMievo non sufficiente a dimostrare l'asserita Ç arbitrarietˆ È dell'interpretazione de1la norma adottata dalla Commissione Centrale, che risulta, al ontrario, perfettamente rispettosa dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi e coerente con il complessivo sistema normativo che regola la fattispecie. Sul piano testuale costituisce giˆ un significativo lemento di conferma della statuizione censurata la previsione per la quale la ritenuta d'acconto deve essere prelevata sui redditi di capitale ÇcorrispostiÈ dai soggetti destinatari delJ'obbligo: e l'espressione, sia nel suo significato comune che in quello giuridico, necessariamente postula il concreto verá samento di somme di denaro per il titolo considerato, sicch non logicamente riferibile ad un reddito solo presunto (peraltro con sa:lvezza di prova contraria) nei confronti del titolare del diritto ma del quale non sia dimostrata la reaile percezione da parte del medesimo. Come esattamete árileva la difesa della .curatela resistente, l'art. 43 del d.P.R. n. 597/73 pone una presunzione relativa di fruttuositˆ dei capitali dati a mutuo nei confronti del mutuante, il quale deve pertanto includere ne1la propria ádichiarazione annuale il reddito Çpresunto È, ancorch non realizzato, corrispondente agli interessi legali sulla somma mutuata, a meno che non fornisca la prova di non averli percepiti. Tale presunzione trova la sua ratio nell'esigenza di impedire facili elusioni della norma impositiva, ma non ha alcuna ragion d'essere nei confronti del mutuatario n pu˜ costituire per il medesimo fonte d1 obblighi aggiuntivi rispetto a que11i specificamente previsti -per una finalitˆ diversa -dalla disciplilila delle ritenute alla fonte di cui al titolo III del d.P.R. n. 600/73. i60 :-1 á,' :RA$SEGNA AVVOOAT~;D!lLL()¥. STATOá w''á,;-EQ. invero:.,.,.... wme ,ques.ta Ci::>rte ha:.~hiarito ""'"'.'":. iL fenomeno della so.stitWion(): ~QstitUisce:. Ç una partkolate mQd~litˆ di áesazione á d'impQSt!'l, ei:''detetm;ina1::i¥ sogge.i sC:>llO =::tenuti.... in :vtrt, áili. un particolare . rapporá to con áJ.o\ Sta~o;. 'l?ef¥~ácont(;)¥. ~,qual~ il: ;sostituto tenuto . .caid operare .a seguito .diááfspr~sa:,designazione ~rmativa È. L.a 5< scelta, I) .dei sostituti, da parte del; legi¥tore, ~;;,Ji.inalizzata; aUa <~ ottimit.zazione dell'esazione tributariaÈ, poichŽ la ÇdesignazioneÈ riguarda categpr“e
    ~<:c;o:itfJ,biJit~,.qi;i:~foll,~~.,i9,; !fci~.IIWJ;\~~:; on~rqll~:Wl~ È . cop.sen,te di 'f :ded-qp::e:i'~g;n oe;r-~z~11; .se ,~ .q~li~ ,ef;91Jtjw1i. aj~p.9 ,~tats; :f~J~e È.á 13;. fayore ~~l L\~~r.á Ca~s,. .. 96941~1). . Non solo, dunqt,W;,;il.a ,,olloc~iP:AAi'4e~ '~o:r::i.e j:. eli~ "'1" giqstami::n:: tee ..sottpliaea:t~'i Q,all~ p~te res.$st~nt~ ,'""T". j.n,pr~y,y~d.Y::P::en:fi~ ..i )egge distip;' l;i, e, dj:: .ogg~UP dive~s9 :(l'~t. 1'19 .~ neLl.F.~,.p,. 597/'f~ cp:qwp~nt~;~ f:liifqiplimi:. .sosta~_iF!-le dell~. imp9s~~o;qe áq~r,:t!Jk'8W reddit<>.,, ~n:tre , l'i:irt; i6. ~.nel .d.P.:a.f~~' 60!117~ ÇVe,)::e&Qla ,~.}Jl~te:i~0l.eU'~ert~.ili(JJto,;g~l\e. iI:llpQste :i4tvet.te}, ~..:¤\P,ch,1}1 ¥;\a ,l<;>ro: qif~~l'.;e~,i rati<:> ,i/n4t..:l~j a4 .¥ es~ii~:re l'~se~a in~e<5s~tˆ ,Q.ella,. .. plig87i\~ntr t.rJbq.t~ ~Ë 9"Qpllg0;);iella .riteQ.tfl >~n per;. efrfettp idi::Jla q.al~.. 9.9v;repbero rite;ners~ est~e.. ai; sostitutl ¥d'iJJlPQsta~, s~~-á~ eJ>PJ;~¤~ previsiqn~.nppn<:itiva i.,,tal .se:q.so. ~á-i:p. :iQilt;r:~sto. con¥ i1,,pr,iJJ.dpip: della. ta&sat~v:~¥ˆá degli . qpl;>liá ght t'l'H>utart. (s.. ;.i v, Ja cit~~ sentenza . ;n¥. 9¤961,9~¥. pres.crizioni ¥.e presunzioni che hanno come destinatari i (soli) tit<;>,lari,.del ;reddit~.;di inter~si . e ~):le s9n9, de~FiJ1ftte i:i-.. ca4~re_. ove si& :pos,W:vamente. o:fferta “a prny,~,de\la á:i:ni:wc~t;:t p~ceziq.e. . , , ,. , . . . .. . , ¥. á.., , $ui ál?~a..o :Rl.elVinda~ne; .:si.st~matica ulterio;ri el~i::nenti a sost~o deUa decisio.ne dell1;1. C.T.C.: sono desu.mibili dall'art. 7 del d.P.R. n. 600[73 e,.daU'art,,3 d~lá d¥P.R. n: 60217~. 4.. p~i~a di tali norll),e,sai;icisce 'rob~ô~ go .per á.i r,iscosse mediante versamento diretto all'esattoria.,; le ritenute. alla fontec applicabili sui redditi cdi< cw all'art. 20,i.comini! primo e secondo,. e áall'art .. 10. del d,ecreto È (n.,r6Q0/73) Çmaturati nelperiodo. d'imposta an~orchŽ. n¨; cor1\' i.spQSti>"> 4.anclo eosí/ rilievo_,,.;..-.e.v.identem.ente in,,via di eccezione.rn"' per i particolari. redditi indicati nella stessa nor:tna, .ail m.omento della. 1~):naá tiurazione È, a:o.zioM., a.. quello: 4e.Uip <4 corresponsio:.e >> delle,,~mmme; ~oggette: a, ritenuteá .a.Ila fonteJ ..e qui-n<}~ tirescindenc;lo dalla effettivitˆ ,della (:: :-:-. erogazione. ./ . . ~ , ¥ n opportimo osservanze che anhe-;.nell':attuale< fomiulazione ,.,...., liett, Ç f È -per le quali deve valere l'opposto principio secondo cui l'effettuazione del prelievo a titolo di aoconto postula la corresponsione effettiva della . somma all'avente diritto. ~una stessil d}~tjnzipne-.~;fOJJ,Q!;\ta Ja disciplina .d,ej, v~samenti all'Erari9. :.ci~4~ ,s9p:i:i.e prek~va,~i .14al;,~JstituH d'imll˜&i~; -in,fat' l;~t. -_8, del ci~“>:R. D... 6oi)73 .:_ sia .nei testo ~igeni:~.<íU'.e:P9.a 4~1 contestat9:: accertamento (v. comma 1¡, n. 1 e n. 3 bis) sia in quello attualmente in vigore ~~sr~~á~á:k:~g~64~;~~~ˆ!t~f~4,&tit~li~~#~,t:~!:~k~I:e~~~~~~tOdi:r:~~ materialmente.¥¥¥¥ ~9~:i;ri~qsti ~.<.'?Y.Yf!W .s.ianq .~i,-tp.ati,vaM ... _~ncprcl:tŽ __ non covrisposti È. _ -_. _ _ _ . Osserva infine il Collegio come sia del tutto fnconf.erente án rif.eriá ;rri.e~;tc;>. ._.cla;_ P!il'~ ¥. áde:U'A;mw,iaj~tr~i9ne finai;:izt~tj.a,. ¥,al_, regime tributario 9,~l~~ :r~t~nqt~ ;i, ~~tqlo .l'ii:.P,<;>~t~ ~á, ~l~_ c;J.isposizjsmR dell'art._35 _del d.P.l_l. ;n~¤Qf/73,_ I,rjli~:V.i svoMi a,Jaj.,rig.a.-;_:q:j:o_d.alla ricom~.te (ria:>su;ntivamente esposti nella precedente parte narrativa) possonP! ,valer~ unicai;nent~ nell'ipotesi di effettuazione di ritenute a titolo d'imposta, nella quale per ripetere le espressioni usate nel ricorso -Ç il contribuente perde ogni'contatto :diretto ;con l'Ufficio. È-ed¥ 'il rapporto tributario si instaura e;si 'Svolge tra Fi&co-'e ; sost“tuto¥{Sˆlva letresponsabilitˆ -solidale . del s&stituifo; preVista dal tdtat˜ ¥art.<35); -iila ;queste orisideraziorii n:on si attagliano al caso -diversamente regolato -della ritenuta alla fonte a tito_lQ 4i,acqnt_o; in,cuLil ,contribu~n:te;sostituito,,ben, noto_.. al Fisco, obbligato aáipr.esntare la propria dichiarazione dei' redditi, .indfoando in es:Sˆ sia “reddlti effeftiVˆfuehtŽ' c<>;:risegtfifi'Sia qu'elH che lˆ lŽg.ge presume c~~.Hiq'J?rl.?:v~ c,iJP.#~ffa,á'n“"~a~>''b~~ '1tif;iil:fere~:s,aY,. da lu,~ árealizz~ti,. á.e:~ operando lo,,~.~s;q;rri.p.to È d,e~fo ri~i.}9te Ç;\'a9:;ont9 ai sensi degli aitt~ 17 d.P.R;:no 597. erare. fa', fi,ten.ta ¥ .<:lfaccoi.} to suglijnterss(r;li captt!l.lL,tlˆt~ a Jnutuo~ ai -s~psi d~,ll':;trt, ~g;,.CQ.WPJ\ qui-nto, del citato decreto, solo quando .il :relati'Vo i:rnport˜ siad;tˆtoi ef. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 362 fettivamente corrisposto al mutuante, e non anche nella ipotesi in cui il diritto agli interessi sia solo. presunto (con salvezza della prova coná traria), secondo il disposto dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, non potendosi desumere da quest'ultima norma, della quale destinataá rio il mutuante, la previsione dell'obbligo del mutuatario di operare, quale sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto anche sul reddito presunto ma: non corrisposto. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 6 aprile 1996 n. 3240 -Pres. Cantillo Est. Olla -P. M. Bonajuto (di:ff.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Deá Stefano) c. Soc. Edilgest. Tributi locali -Imposta sull'incremento di valore degli immobili -Liquiá dazione -Spese incrementative -Inammissibilitˆ -Esclusione dalla base imponibile in sede di registrazione -Illegittimitˆ. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 19 e 20). é illegittima la liquidazione della imposta (nella specie INVIM) in sede prinoipale quando con essa si. disattende la dichiarazione escludendo talune voci di spese incrementative, invece di procedere a notifica dell'accertamento (1). (omissis) In funzione della disamina del ricorso opportuno richiaá mare, preliminarmente, che la base imponibile dell'imposta sull'incremento di valore degli imponibili disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 (1) La sentenza non pu˜ essere condivisa. In materia di registro, e quindi di INVIM, i poteri dell'ufficio vanno determinati in base alla secolare distiná zione tra imposta principale, complementare e suppletiva. In sede di regiá strazione l'ufficio pu˜ (piuttosto deve) risolvere tutte le questioni di applicazione della legge anche in dissenso con quant˜ proposto dal contribuente; per inte.. grare o correggere le determinazioni espresse con la liquidazione in via priná cipale, l'ufficio pu˜ elevare supplemento. L'ufficio non pu˜ invece modificare i valori economici dichiarati e se li ritiene incongrui deve notificare accertaá mento di maggior valore. Quanto precede vale anche per le questioni di applicazione della legge che possono influire sulla base imponibile, quali sono per l'appunto quelle sulla inammissibilitˆ di spese incrementative non ricomprese nella elencazione dell'art. 13 ovvero di detrazioni diverse da quelle dell'art. 14. é poi improprio parlare di nullitˆ della liquidazione in sede principale (non si tratta di formale accertamento); se il contribuente non condivide l'operato dell'ufficio, presenterˆ domanda di rimborso e a seguito di rigetto o del silenzio ( questo il Çveicolo di accessoÈ) ricorso alla commissione; in questa sede si dovrˆ vedere se il rimborso spetta o meno senza fare questioni di legittimitˆ formale della liquidazione. n¥ 643i rappresentata dalUimpor.to. deHa differenza; tra iLvalore deU'imá mobile-all'attoid,eUa á$ua.cessione¥ (c.d. valore finale} .ed il valore che l'im mobile aveva alla data del.suo acquisto da.parte del cedente-contribuente (c.d¥¥ ávalore inwaJe) aumentato, . questo.ultimo valore,. dell'importo -delle spese_ cli a.oqqisto, costl'tlZi9ne ed incrementative -rj;fe(ribil:i -á-á-al¥-'.P@riodo ::::01~;P:~¥:7~~t~~i~:~!~!e¥~ti!'“::~:~~:~~.---~~tt~i~~:!'n1:o~t;. buente devtf pre$eritare al competente Ufficio -del registro una dkhiaraá zione contenente tutti gli -elem'entl utili alfa deterriimaziOne della base “lriponibile (aiL 1~ a:Pit n. 643/1972); e che Ç in base agli elementi risultanti dalle -dfohiarazi.˜rii presel:ttate l'ufficio --uquida e riscuote i'“mp<> sta ..¥ È (att. i9, c. 1 d.P.R; n. 643/1972)~ -. ____ ¥__ áCome s'e enunciato.¥ nella parte e&positiva, nella dichiarazione preá septata .-Nl'uffi~io... clef Registro di Bergamo. -ai -fini_ dell1ass_ogget~atnentoail'.íNViM p~JJ'aueria#~e diun C9iri.l?endici i\tnll1obmare ¥ilia s.n.o~ El\fID, la¥ cede~te societˆ. Ríôriione ilnll1ñbôiare inclic˜ -qulíô-&Pese “noremel1taá tive ,da portare in maggiorazione del valore iniziale, il valore di -alcune airee che aveva dovuto cedere gratuitame~te al Colllune. di Verdellino per poter ottezier~ l'autorizzazione alía lotti.zzazi˜ne dell'area nella quale erano ricompresi i lotti ceduti; nonchŽ l:ammQl1tare delle spese sostenuá te per la costruzione di un raccordo ferroviario con l'area stessa. Peraltro, in sede di liquidazione principale del tributo; l'Ufficio riá tenne che detti oneri economici non costituissero .Çspese incrementative~ riel senso richiesto: dagli artt. 6 e U del d,P,R. n. 643/1972; determin˜ l'incremerito di á-valore del -compendio ceduto ásenza portare -ad aumento delsuo valore iniziate l'ammontare (pfo quota) degli stessi oneri; sulla base del dato cosi ri<::ostruito, UquidO il tributo dovuto e ne impose il pl'!Jgamento á imiried:iato provv&tendo allˆ dsco$siol1e dei relativo -importo, oV'viatnerite maggiore 4i quanto dowto secondo la dichfatat“one della contdbtlerite . . .... .,. ¥ Nella decisioI1e _impug;nata ill .sede -di legitti1!1itˆ, la_ Commiss“one “ribl.ltariaCentrale ha_affermato che secondo il reg“medettato dal d.P.R:. n. 64~/1972, l'Ufficio, qu.ando _ rite.nga di __ non poter ~ccettare la dichiaraá zione del contribuente-_ INV“M perŽhŽ tutte_¥ o ¥ talune delle_ spe&e ivi esposte in funzione :gella maggi~r~;me del valorf,) huzjale IlOn sono Computaá bili, non pu˜ procec;Iere in;Jllll~diatamente e direttamente alla loro escluá sion_e daJ computo dell'imponibile_ giˆ in sede_ ácti liquidazione pri.cipale dell'jmposta. Ptive .provvedere,._ invece, alla . stessa _liquidazione _rigorosaá mente stilla base agli elementi risultanti d.alla dichiarazione; riscuotere l'imposta cos“ liquidata; e, procedere, poi, separatamente, _ alla rettifica della dichiarazione stessa, mediante la notifica di un avviso di. accertaá mento. iRASSEGNA-AVVOOATURA DELLO,STATO -, 364 , :N ha tratto l'invaliditˆ e rannullamento .sia della-: rettifica appOI" tatˆ dall'ufficio : ¥alla dichiarazi:>ne :della :societˆ,. Riunione immobHiare direttamente-..in sede ádi liquidazione :dell!imposta principale; e:sia :della pretesa de, controllq della f\-mmi_nisti:;azione tJ;ib.taria) cos“, Fome avyiene in tutti i; casi, di autoliqu~d~~ione; ma, sovra~tutto,, determ,ina una illegittiá i.a liqu:ida~on,e <;ô1~~a _imppst~ princii;;>~le, _perchŽ presuppone, che_ siaJJO t:J;"a~curate od accanton~t~ le violazioni li_ -leg~e inficianti_ lfl-. ád.ichi:;i.qtzione. -á I~di, l~ ~isr>.?~izi1ni~ de~ seconl>-c9mrna' <;J.ell'art'.,_19 d~l -;;LP..R. n. 643/ 1972, per la quale, giˆ in sede di liquidazione dell'imposta princi1_:>ale l'ufficio pu˜ procedere alla rettifica del valore iniziale esposto riel1a dichiarazione, quando_ lo st~sso sia' 'difformŽ da qlielio' -dichfarato o acc~ttato ;definitlvamerite' cc:iif-riferimenfo all'atto: c:““ -aoqui'Sto. lhfatti, n siib -precetto presuppbneá 0ne -iii sede di liquidazione ptl.rtdpˆle deô'“NVIM i compiti dll\iffidl6 nd:O.-isianb limitati' ad una attivitˆ inrarnŽrite mate-o ria:1Ž di' calŽolo,' ina sf estenda:do alla vˆltaziorre dei presuppostidi':fatt6 dellaá liquidazk“ne' espostiá riel-la dichiarazione, 'ed agli elŽinenti áche' siah˜ s'ti:'anel alle previsforii normative; e; d'altia parte specie se si tiŽn Onto delle precedertti '-considerazioni, ri1sulta -áindubbio chŽ 'lo stesso'' prŽcŽtto si pone noi:I gl'ˆ: Ždm regola Žtcezi˜hale, ma, piuttosto; co-ine eS-pressione specifica : di 'áun' principio genrale áper il -quale in 'sede di -liquidazione principalŽl'uff“cio ha i pi: ampi poteriá ¥di rettifica dei dati esposti nella dichiarazione. PARTB: ¥I; SEZ, -V;¥ "'IURISPRUDENZA TRmUTARIA --La Žostruzi˜iie proposta dalla ricorrente :n:ori pu˜ essŽre condivisa. Il d~P.R. n. 643-0el 1972; dopo aver previsto~ nel primo Žo:tnma: dell'art. 19 che Ç in base agli elementi risultanti dalle dichiarazio:i: presentate l'uffido liqwda eá riSicuote l'it“lpdstˆ È -secondo specifiche modalitˆ che qui non rilevano,-dispone, nel primo comma dell 'ˆrt. 20 che Ç l'Uffiio; quˆndo non ritenga/di accettare fa dichiarazione del contribt:tente sugli elementi <::he finale' ed ii:iizia!Ž'.-'maggiorato dalle spese computabili) sulla basŽ :;deis˜li elementi di fatto esposti -dal¥-contriá buente nella¥ dichiarazione1 e: gliá Û! ᥠpreclusa -ogni possibilitˆ -di-¥ rettifica degli stes&f dati; salvo la ŽorrŽ“i˜rte'-¥di even-fua:U-erroriáárnater“ˆli; aprpliá Žando aid esso ilibtit“ehfo¥le aliquote df'ctii ail'ark 15 della stŽssa fonte legislativa; che, -quand'ancheá-titet1ga di-¥ non¥ poter-' ˆccettare le dichiaraá z“ooi anche: per ála mammissibiUtˆ delle spese es.post~ aifini della magg“otaZione del valore -itiizial'e, deve pur-Sempre proeedere alla liquidazione ptineipale sulla base degli áelŽmnti risultanti dalla dichiarazione, ed introdum~. separatamente; -la-procedura ádiretta all'applicazione dell'imp6sta complementare attraverso la ttotifiŽa di un avviso di 'areertainento. ¥ á Laá rieostruzione emergente dˆl¥dat6 letterale, trovaá conferma, innanzitutto, nei principi mformatori¥ del nostro otdinamento tributario in tema di iniposte -indirette; per H quale l'ufffoio, oite non intendaá ˆccettare gli elementi per la determma.Zi:cirie della base impd.riibile esposti dal contriá bttente deve procedete alla nŽ'iifkiˆ di uri> avviso di accertamento, e della connessa: invaliditˆ-'della¥ liquida:Ziorie che sia statˆ effettuata in carenza di quelJ.'avviiso o della definitivitˆ: della tettifica' Inoltre, nella cortstataiion'-che l'ordinamento positivo, ¥anorquˆnd0 ha inteso-attribUire a-l-111.ifficl:o, iri sede -di liq'ilidazioheprincipˆle dell'INVIM, poteri d“ rettifida á della dichiarazione del contribttente; lo hˆ enu.nciato espressamente, <:mne nell'ipotesi di cui al sŽC˜ndo '˜mma dŽll'art. 19, il che rlbadlse-che/in via genta11{ l'Ufficio carente di un simile potere. :Ed in l#:fetti;'srula naturaed:iezionMe di quesfanormˆ'rion possono sussistere dubbi/All'uopo :sUfffoientŽ-'sottolineare che la previsione -appena richiamata, mentre risulterebbe del tutto superflua ed ultr˜ria ove, come sostieneá. la -ricorrente, il. ádettato --del -;primo omma de1l˜ stesso ; art. 19 consentisse, di per se stesso, all'ufficio; idi proceder.eááa-na rettifica ;della dichiarazione g“ˆ in sedŽ di li.qilidazione "prinipale, á risttlfa pienamente logica áeá necessairia ove; invece, se'. nŽ '. riiŽdliosŽa la portata derogatoria rispetto al -'sistema¥ generale á incen1irˆtñ stllla ptel'usione ¥ alle ástesseá ret. tifiche. --....,,.-__ ,,,,q.. á¥áá-----. :n á áá 'á 366 ¥RASSEGNA AVVOCATURA DEILO STATO,á NŽ, poi, la concl.sione raggiunta. si pcme in contrasto con alcun preá cedente specifico di ¥questa Corte Suprema, st)nza che, in contrario, possa e1>sere valorizzata la sentenza n. 2999 del 20 marzo 1991, nella cui motivaá zione viene enundato che Çun importo di spesa non qetraibile, ma detratto errone~ente dal dihiarante pu˜ essere ritenuto inammissibile per la sua.natura esterna al pncetto di spesa, an,chein sede di liquidazione delá l'imposta principale. ai sensi dell'a'.f't. 19 È. Invero, . tale enunciazione costj.tuisce un mero obiter del tutt(l estran.eo ed ininfluente ai fini della decisione, dato che la stessa afferiva ad una ipotesi in cui l'ufficio aveva escluso l'ammissibilitˆ di una ispesa incrementativa esposta nella diá chiarazione, con un .regolare avviso di accertamento, e non giˆ in sede di liquidazione della imposta principale, nella qt.Jale, infatti, le stesse spese erano state regolarmente computate. Comunque, nel .caso di specie, tal principio non avrebbe alcuna rilevanza, posto che, a ben vedere, la richiamata.affermazione ha una portata estremamente pi circoscritta rispetto. a quella l;lttribuitale dalla ricorrená te. Per la stessa, infatti, in sede di liquidazione principale, l'ufficio pu˜ escludere l'ammissibilitˆ soltanto ed unicamente di quelle ÇvociÈ che, esposte nella dichiarazione come Ç spese È. hanno, invece, una Ç natura I estrarnea al concetto di spesa È, nel senso che Çnon 'rientrano ontologicamente È neU;;_i relativa nozione comune; e con ci˜, indirettamente, esclude che in tal fase del procedimento impositivo possano essere detratti .i costi e gli oneri sopportati dal cedente che, pur costituendo oná tologicamente delle spese, tiittavia non possono essere ricondotti alla I' categoria delle spese che, secondo la disciplina in tema di INVIM, deb I ~ bono essere. detratte dalla .differenza tra il valore finale e quello iniziale; vale a dire he anche secondo l'obiter in questione, nel procedere alla J.iqu1dazione. dell'imposta .principale l'Ufficio deve portare in detrazione tutte indistintamente le Çspese che siano tali ontologicamente nonostante ~ che, alla istregua della disciplina positiva, le stesse non possarno essere I comp.tate. in maggiorazione del valore iniziale. Pertanto, anche secondo " quel criterio, .nel .caso di specie (nel quale l'Amministrazione finanziaria sosteneva non giˆ che i Ç costi È sopportati á dalla Riunione immobiliare non costituivano, concettualmente, delle ÇspeseÈ, ma solo che si trattava di ÇspeseÈ non detraibili ai sensi degli artt. 11-13 d.P.R. n. 643/1972) all'ufficio rimaneva preclusa la potestˆ di procedere alla rettifica della dichiarazione della Riunione immobiliare in sede di liquidazione dell'imá posta principale . .Si deve dire, allora, che la Commissione Tributaria Centrale non inorsa nella violazione e falsa applicazione delle norme di legge denunciate nel motivo in esame, allorquando -uniformandosi all'enunciato priná cipio -ne ha tratto che iLlegittimamente l'Ufficio del Registro di Bergamo in sede di liquidazione principale dell'INVIM dovuta dalla Riunione Immobiliare aveva dichiarato inammissibili alcune de1le voci di Ç spesa È esposte dalla contribuente 'IJ;ella. sua dit~r~one;.áed ha.. annqllato la liqui: dazione stessa ne}la .plU'te in ct,t“, ;l11 conseguenza .(;liá t11l rettifi<:a! aveva deteril:linato rimponibile Jn m,isura su,peri(>:re a . q~lla.cuiá¥sL.sa.Ioe!:>be .dovuto pervenill:e 'Sulla base della idichiar~jone ste.l?sa. , <áá¥á ¥¥¥áJlámezzo, perci˜> ds:l.ta ˆl:lfonQ.atoe dev~ .~sse;re.. r~pint(). ~~,.,~¤:i~!ik1 f'f9ll;1Jllfi~re .(o, qtni,nto W~W?á diiliot“va:r) su punti. a nullitˆ a:ss0luta; pc::ire.b~i.di c:<:>nseguenza;. tal ragiqpe ádiinval,icl!tˆ: non .Po~etra coudurre;.:$i ~t $ith:plicitert aU'ann.llament(),.,della.Prete~Jiscale, prescindendo dalle ragioni sostanziali espresse dall'uffjcio a suo S()Stegno e riassl.lnte nella esplicita domanda di conferma del provvedilt1ento tribtˆffo irlipugrtato; .á e perchŽ; fu tlltima analisi, la giurisahio:rie &ellŽ coiná missioni tributarie non giurisdiz“dfii trfarilluilamenfo fuˆ giUfMtrfaione di merito, diretta, cio, non seinplicexnente: ˆllˆ verificaá dŽllˆáá¥iegitt“mitˆ degli atti impositividŽll'Amministrazione; in se e per se considerati, ma all'accertamento della 'pretesa tribtitairia, Neanche questa censura pu˜ essere condivisa. ttatt~~=:˜{~it;t:;P~fn~;J~ 6~~s_~;Jt6~~a~'~f~a:i:n~~rc~:i~~~= !~~ fo11 CJ.11eli1tinko atto, ...1'-ufficfo .mentre ha proCedto,. ad ima rettifica . della d“chiatazfone. de1fa contdbuei:ite,. sfilla i'base di . taf rŽttifica. ha detetminato la base imponibile . deU'INVIM. dovuta . dalla Riunione immobiliare, ed ha proceduto . alla liqôidaz'.íone del tributo; dall'altro,. che tutto ci˜ viola le prŽscrizfonf normittlve per le . quali la rettifica .gli era . preclusa posto che .á doveva essere effettuata, separatarilertte e con un procedimento di accertaimenfo non influertte sulla liquidazione principale, ma determinante, soltanto, il potere dell'Amministrazione di irichiedere l'imposta coiripfomenfatelcon ¥.la consegiiertza.chŽ ˆvrŽbbe Cti:i.lla . dfoliiarazioile della contribuente~ . . . . ~ eViidente, allora, he una volta dichiarata l'invaliditˆ . dell'atto impositivo per siffatta.á ragione, ..al ¥giudice tributario rima'.lleva necessariamente precluso l'esame del merito dellaá pretesa tributaria, proprio perchŽ essa pretesa non poteva essere fatta valere coll'atto impositivo impugnato e, nel contempo, non era stato espletato il separato procediá mento di accertamento indefettibile ai suoi fini. á 368 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO D'altra parte, come principio, il giudice tributario, ancorchŽ avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, pur sempre forá mahnente costiuito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il Ç veicolo d'accesso È al giudizio di merito, cui si pervieá ne solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quaná do ricorrano vizi formali dell'atto tali da condurre alla sua invalidazione (o, come nella specie, alla declaratoria della sua inidoneitˆ come fatto imá positivo), i.i giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal ,guisa correttamente esercitata la funzione giurisdizionale attribuitagli (cfr. Cass., S.U., 4 gennaio 1993, n. 8). Ne discende, allora, che de1 tutto ritualmente la Commissione Triá butaria Centrale non ha proceduto all'esame del merito della pretesa triá bu.taria. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 9 aprile 1996 n. 3264 -Pres. Corda -Est. Cicala -P. M. Martone (conf.). -Lupo c. Ministero delle Finanze (avv. áStato Pierantozzi). Tributi in genere -Accertamento -Istnlttoria -Invio di 9uestionari á Segreto bancario ¥ Inopponibilitˆ. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32). Il segreto bancario un dovere (ZiJmitato) degli istituti bancari e non riguarda i rapporti dirett>i tra contnibuenti e fisco (1). (Omissis) Con il .primo motivo ádi ricorso i contribuenti deducono di aver legittimamente rifiutato di rispondere ad alcuni profili del questionario loro inviato, perchŽ una compiuta risposta awebbe comportato la enunciazione di talU!lli loro rapporti con le banche, coperti da Ç segreto bancarioÈ. Simile argomentazione si fonda su un equivoco. Il segreto un dovere degli istituti di credito nei confronti dei loro clienti, questo dovere incontra dei limiti nella legge ed, a determinate condizioni, si trasforma nell'obbligo di riferire alla pubblica autoritˆ, giudiziaria o fiscale. Il segreto bancario ha quindi come soggetto titolare necessario una banca. Non riguarda i rapporti diretti fra contribuenti e fisco. Quindi quando un contribuente viene invitato a chiarire la propria posizione patrimoniale non pu˜ tacere trincerandosi dietro il Ç segreto bancario È. O meglio pu˜ farlo ma Ia sua mancata giustifkazione produrrˆ gli effetti tipfoi di ogni mancata risposta alle richieste di chiarimento. (omissis) á .á (1) Massima di evidente es!;lttezza che spazza l'ingenuo tentativo di giustificare la mancata rispostaá al questionario. PARTE I, saz,.. v; GUJRlSPRtroBNZA TIUaVl'ARIA CORTE DlCASSAZIONƒ, sez; I, 10 aprile 1996 n:. 3317 ~ Pres. Can:tillo ¥ Est. Fioretti~ P. M. Tondi {diff~); -¥ Ministero delle Fhlˆn:ze (aw. Stato De Stefano) c. Cerilli; á ~==~.fs~;;== ricavi -Deduzione dei costi. á á á á á. á. á á á (d.PJt 2!> sttembre 19i7, I1. 591, art~ i4). Qualora. l'Ammin#trati.one al:!bia accert.ato--.in4uttivamente maggiori ricavi,. deve .ten,ersi c:ont() dei 1rt;lativi coS:li -ed oneri anc:he se. non imputati qil conto dei profit~i e delle Per.dite. (1). CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 12 aprile 1996 n. 3486 ¥ Pres. Sgroi ¥ Est. Altieri -P. M. Maccarone (conf.). -Befani (aw. Marchetti) c. Miniá stero delle Finanze (aw. Stato :ñe Bellis). Trtbuti erarlall diretti ¥¥ I~p9sta sul .rt?dditci delle ..persone ftSi~he. ¥ Redá áá. dito di J~pJ:esaá~ ()stf et'( oneri_ ~on'. ~vutati. 11l cont() econoll)ic˜ ~ Art. 74 á d.PR. 29 settembre 1973~ n.; 597 e successi-ve modifiche á Portata. áá áá á á á á (!LP.R. 2~ sŽttenibr.I!l73; ii. S97, art. 74; d.l. 27 aprlle 1990; n: 90, art. 2; Žoi:nma 6 bi;), A:seguiJto delle modifiche apportate all'art. 74 del .d.P.R. n. 597/1973 (ed. all'art/75 delT;U,; n. 911/1986) daWart, 21 comma 6 bis del D.L. 27 aprile 1990 n. 90, i costi e gli. onJeri possono considerarsi imputati .al conto dei.á profitti.á e .delle.á perdite, indipendentemente dalla specifica eviá denza in detto documento.,: solo se s1994, n. 9581, in que~a.Rassegna, 1995, I, 113). Invero l'art. 76 pu˜ essere aggirato solo quando si procede ad accerá tamento integralmente extra contabile. ¥:Laá seconda massima precisa c˜n áchiarZZa la portata delle modificazioni introdotte all'art. "74. del d.P.R. n; 597/1973 e all'art. 75 .del T.U. 917/1986 dai. l'.art. 2, comma 6 bis, del d.l. 27 aprile 1990; rt. 90: per poter .considerare imputati al conto -dei profitti, e delle perdite oneri che in tale documento non :risultano specificamente evidenziati; .necessario che i costi e gli oneri che concorrono alla determinazione del risultato economico siano sempre annotati nelle scrit 370 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO -III CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 19 aprile 1996 n. 3736 -Pres Sgroi Est. Panebianco -P. M. Amirante (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Salvatorelli) c. Soc. Lady Godiva. Tributi er~~li diretti -Imposta sul reddito delle persone fisiche ¥ Redá dito di impresa ¥ Costi ed oneri non imputati al conto economico ¥ Art. 74 d,P .R. 29 settembre 1973 e successive modificazioni ¥ Deduá cibilitˆ ¥ Condizioni. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74; d.l. 27 aprile 1990, n. 90, art. 2, comma 6 bis). In base alZe modifiche apportaf!e all'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dall'art. 2, comma 6 bis del d.l. 27 aprile 1990 n. 90, i costi e gli onerii non imputati al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili a condiz.ione che siiano annotati nelle scritture contabili e sia dimostrato che hanno concorso alla determinazione del risultato del conto economico (3). -1 (omissis) Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. ~97, cens"urando' raffemiazione della Commissioneá Centrale che dovessero essere ddotti dai maggiori ricavi accertati i corrispondenti maggiori costi sostenuti dall'impresa, ancorchŽ non imputati _al cont˜ dei profitti e delle perdite. Tale conclusione contrasterebbe con il chiaro ,disposto dell'art. 74, cpv., del d.P.R. n. 597 del 1973, che -nel prevedere J'indeducibilitˆ delle spese non contabilizzate -esplica indkettamente una fun. zione sanzionatoria nei confronti del contribuente che abbia occultato una parte del proprio volume di affari o che comunque non abbia soddisfatto gli oneri ai quali la legge ha condizionato la riconoscibilitˆ dei costi di impresa. Il ricorso infondato. Questa Corte si giˆ pronunciata sulla questione della deducibilitˆ di costi ed oneri, qualora l'amministrazione finanziaria abbia accertato ture contabili (Cass., 19 aprile 1995, n. 4397, in questa Rassegna, 1995, I, 291); resta quindi confermata la funzione sanzionatoria e preclusiva della norma. In proposito la terza massima specifica che a seguito delle modifiche apportate all'art. 74 superata la distinzione (prima massima) fra ricavi dichiarati e non dichiarati, perch in ogni caso la mancata annotazione almeno nelle scritture preclusiva. induttivamente (come nel caso di specie) l'esistenza di maggiori redditi 4i impresa rispetto a quelli dichiarati dal contribuente. C(>n . sentenza sQn,P op.(lr;AAti s<:>J,9 .q,~'99: Y:AASa~n¥. Q,isqu,s~~one)i:i. ¥.c\etraibi!i~ˆ ¥. n~escltulerela:.dedud'bilitˆ: iji:.c˜sti .. ed oneri/se. ndná risultanoimputatiáal conto¥'.deiáá profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione .dei :redditi e se nŽ sia stata omessa la registrazione o¥siano :stati irtegolarmente regisfrati, quak1ra rte sfaá piresc:ti.tta ála registrazione¥á m¥¥ appos“t~ scritture ai fi:rii;. della b#posta sw teddito; derogano al fondˆineiltale pt“:treipio Žhe á iltŽddito di impresa costituito dagli utili netti conseguiti nel period˜ d'imposta, for; mulato dall'art. 52, primo corilma/ dŽl citato .CtPJl. ir. <397 del 1973, e cbst“tu?s.Hfo.o 'qufudi ¥ disposfafoni aventi¥. carilttŽr : eccezionˆle'. ¥á áá Come talf“i˜ii sf~wii&ano oltre f clist e l tempi ili esse considerati (art. 14 delle preleggi); Perci˜; fati¥ df~Jidsiifoni, chŽá¥á pf~uppoftgñn˜ tfu áreddito 1Ii“i~~11~711 p.t;ecis~qnf) e c?ncQrd~za.. e ác;li. l?:rpced.e.i;e, .quffiq,i, alla .ricostrw;i,pne del rf)dc.~Q .1:P1Al?.~e~a con sy:uple.i:iti :lqtati lL mia cf)rta el~stici~ˆf.Sembra assurdo, peraltro, che la amministrazione possa, pasarsi (co?lle> a;cad11to nel caso di specie} sulla rilevata esillst~ di acqwsti nOJ:l ont~b~lizzati (fatto noto) pf)r desum.f)rne l'esis~er.:~. di: i:.te:r:iori ricavi, oltre quelli diá chiarati, (fatt() ,ignoto) per poi deterrnUlllr-e il reddito cU impresa, escludendo, in applicazione del secondo e terzo comt:Q;a dell'.art¥ 74 del d.P.R. n. 597 del 1973, costi presi a base della presunzione di maggiori ricavi e dei. quali, cos“ operando, ha riconosciuto l'inerenza al maggior reddito accertato. (omissis) RASSEGNA áAVVOCATURA DELLO STATO 372 -II (Omissis) Passando all'esame delle questioni á di illegittimitˆ costituzionale dell'art. 74 d'.P.R .. 29 se.ttei:nbre 1973 n. 597, occorre preliminarmente tener conto .delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 6 bis, del d.l. 27 aprii.le 1990 n. 90, convertito con hi()dificazioni nella 1. 26 giugno 1990 n. 165, il quale: ÇAi fir:ii dell'applicazione delfart. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art 75 delá testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 diCembre 1986 n. 917, deve ir:itendersi cheá 1e spese edá i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle petidite se e rieUa misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano: concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle pe:ridite, indipendentemente dalla specifica evidenza -in tale documento ... È. Seeondo la' giurisprudenza di questa Covte a tale norma deve essere riconosciuto valore interpretativo: essa, pertanto, deve essere retroattiá vamente applicata, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione (si vedano, fra. le diverse conformi, Sez. I, 8 luglio 1992 n. 8434; 24 luglio 1992 n. 8929). La disposizione consente; pertanto, di considerare, ai fini della determir: iazione del reddito d'impresa, .le spese e i compooenti negativi non risultanti dal conto dei profJtti e delle perdite, ma desumibili dalle scritture contabili. Risulta, quindi, ampliata la possibilitˆ, per il contribuente, di far risultar-e i costi e le spese sostenuti per la produzione del reddito dichiarato mentre.nulla stato statuito circa la conseguenza della mancata esposizione, e cio la .~on ammissionŽ della loro deducibilitˆ. . La disciplina, quale risulta, dalla norma interpretativa, non comporta, pertanto, alcuna modifica circa la natura dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. 597/73: tale natura resta, quindi, sanzfonatoria (sentenze 'di questa sezione 2569/93 e 4397/95). Devesi, quindi, ritenere che. il sospetto d'iná costituzionalitˆ, denunciato in riferimento all'art. 74, coinma second,o, del d.l>.R. 597/73, possa riguardare -nelia p:rospettazione del ricorrente anche la nuova normativa:, hl quanto anche secondo quest'ultima la mancata osservanza delle formaUtˆ comporta, come conseguenza, la non deá ducibilhˆ ádi costi e spese (salvo che sui redditi totalmente non dichiarati: Cass. 3083/92; n. 9581/94). La Corte Costituzionaleá (sentenza 17 novembre 1982 n. 186 e ordinaná za 2 aprile 1983 n. B1), ribadita la natura sanzionatoria dell'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 597/73, ha affermato che tale norma non contrasta coi principi stabiliti dagli articoli 3 e 53 Cost. Questa Corte non ritiene, in mancanza di nuovi e decisivi argomenti, di discostarsi da tak indirizzo, tanto pi che la nuova normativa, risultante dall'applicazione dell'art. 2, comma 6 bis del d . .l. 27 aprile 1990 n. 90, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA determina, in definitiva, una restrizione del potere della finanza di non ammettere costi e spese in deduzione. Le questioni d'.illegittimitˆ costituzionale sono, quindi, manifestamente infondate. In conclusione, anche l'applicazione della nuova e pi favorevole normativa non potrebbe condurre alla deducibilitˆ dei costi; non essendo stati gli stessi riportati nelle scritture contabili, ma rkavati dalla finanza da docUIIllenti non ufficiali. (omissis) -III (Omissis) In ordine appunto a tale anno 1975 il problema invece strettamente giuridico, dovendosi accertare se anche i costi non. fatturaá ti concorrano a formare il reddito d'impresa. Orbene l'art. 74 del d.P.R 597/73, che regola il periodo d'imposta in esame, pre'(ede espressamente al 2¡ comma che i Ç costi e gli oneri non. sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei ,profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione È. La giurisprudenza ádi iegittimitˆ ha in effetti .á.áá.á.á ':áá ..á-á.ááá fi~~~~~~~~!~5~:~~E.~~¡S tŽma'. di potere. impositi:Vo Žd quiridi corripatibile (on il dirittoá á coinu; n.i'.tarfo, .ht quanto.ádltiti˜ dl 'caratt'er remllJ:i~fati)'.o; .es:1;m~ssa!nente. fatto salvo 4aWart, 12 della richiamata difetti\ral e dii{ coinuiique ramn:ion" f~ie::lt~á¥:t~~;ˆt!a04~!1oi~eí~fu!~;;;:~6~:1~~!~:1::~~o;;;~;;t~nf~~ t±lttla.t~~f~~~~f#iviz~@“~~d1i~~ti~~t; ~i~i~~t;~~e~if~t6ii~h:h~! provato il ácarattere ¥ánon teri“.U:tierativoá' dibit~ itlriiuale detl'obbligd¥ d“'pagamertto: . á.á . ,_. ááá. á. . á á . . . ta cori:tfoversiaá sfata:¥ rimessa aUeáásezioniá liriite~ stari.te ¥itcontrasto :.. :.á.. . .áá. ..::..á á... á::. á.:á..á..á.. á: : :' .: .. .. .. á:: : ' . : : .á .áá :'' .. :áá. .., á..'.",": . "''.á .... giurisprudenziale sulla debenza de1áá tpbuto e .ásuna_ádisapphcabilitˆ. "del dititfo ttfilfani? fispetfo .alla riorm:atiVa cñrtiwufa:da, . cos~ Žome interf>re. fafo' dalla Corte Cee. ¥ ' 2. Il contr~sto interpretativo, so~~~ con particolare riguarcJ.() alla áti chiesta á.á di .á restituzione della. tassa di rinnovo anl1uale, áva pertanto ..á:..ááá.á"<'.'.:á.ááá..á.r: á.á .. á ¥.. . . á .. affroi . á. á-.: ..á: .á. á ;. .. á .á á,á . .. tatot.i,l:le in .q\le.~ta.sede, in quanto la non de.benza.dell'bnposta in .via ge~raie . si p()~e con. carattere . assorbente .á risp#to ¥all.o specifico . profilo fallimentare. Com' noto, il conflitto interílretativo concerne l'applla, zione della tassa ~nn:ul˜lle di r;movo della concessione governativa per l'iscrizione 4t11J.e 1SQ.ietˆ di capitai.i nel registro deôebnprese, ed ¡ fnsorto a .s~iuito. deH~ diyt!J"Sa disciplina adott11ta dall'ord.inamen~o Italia110 rispet'. t() a!la, confli~ente . regolamentazione ..di ... ádiritto comUJJ.itario, conten.U:J (1-2) Sulla prima massima il responso cl.elle Sez. unite non lascia spazio a residue spetˆnze, li:;rtportan,te la seconda massima che non ammette di,stinzioni sulle ragioni Q.ell'indebito pagaJnento. A seguito cl.elle pronunce costituzionali sulla parziale incostituzionalitˆ dell'art. 12 (e cli altre simili norme) nella parte in cui impone un pregiudiziale ricorso amministrativo, il termine di decadenza rimane operante rispetto al (ormai facoltativo) ricorso amministrativo o alla azione ordinaria. ¥ RASSEGNA AVVOCATURA DEIJ..O STATO 316 nella direttiva n. 335/69, nonchŽ all'interpretazione della stessa fornita da parte della Corte di Giustizia Cee con sentenza n. 20 aprile 1993 nelle cause riunite C.71/1991 e C. 178/1991. Sussistono in proposito profili di contrasto tra diversi indirizzi iná terpretativi, entrambi riscontrabili in decisioni della prima sezione di questa Corte. Infatti secondo un primo indirizzo (Cass. 7 agosto 1994 n. 7163; 26 maggio 1993 n. 5931) la tassa annuale di concessione governativa, dovuta sia dalle societˆ che dalle eventuali curatele fallimentari delle stesse, sebbene . non in via prededuttiva, per le annualitˆ precedenti alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, non lo sarebbe anche per .quelle successive, ma solo a far tempo dallo ius superveniens di cui alla legge 29 lug\io 1988 n. 291. . . Al contrario, secondo un altro, pi recente indirizzo, diffusosi in tema ,ii restituzione del predetto tributo, la tassa in questione non sarebbe in caso GIURJ:SP;RlJDllNZA TRIJi!UTARlA Alcuniannidopo, on successivo a,i.:30 II!laggi<)1988 n.173, latassa di iscrizione e>.q'Uehla annuale .frono el1wa:te a L+ 15 ~ionLper le societˆ per azioni, a L. 3.500.000 per le societˆ a responsa.bilitˆ. limitata e a I,. 500.0QO per le societˆ di altro tipo; la legge di . conversione 26 luglio 1988 n. 291 ˆpprby˜ con motlifiehŽ l'art. 8 '¥ádel sdddetto. dJ., 'fissando Yfurimontare. 4e:Ua fa$sa tn c6frelaziohŽ tfon 1'erit“tˆ del ~capltˆle sociale delle sotietˆ per azidíd, :secoiidcf Uh mŽitO df progressivitˆ: .dˆL 9 á miliofil á pŽf ¥1e ~&ie.tˆ'pefazfohl.C6ri cˆp1tˆ1cfdˆ 2ou a ¥499 iri:ili6filfflnoaá L'120 nm“oni pef qJ.l~li coná capifa1e siipeHore a á 10.000 ml1foni; rrientfe árest˜á¥ fissata áin. 1:.. 2.SQ0.000 fa. át;:t$sa á pf1& so<::ietˆ a responsabilitˆ limitata, ed áin L. soo.ooo pr nr%dtˆ df rufro tipo. ááá . . . . . .. iftŽsstttd J.fortha:tivd fu ufteriorme:nte moClificato con: il ¥d.l. 2 .rriarzo átiJ89 . n. 69, .cbfrirrti~() rielfa legge 27 aprile 1989 n; 154 e la:tassa in. questfone fti. stabilita (art. 36 to. 8) nella miStita di >L. 12 milioni per le sodetˆ. aifonari'.e, ácli. L. j,500.000 per quelle ˆ responSabilita limitata, e di tL.>S(l˜~OOtf>per Iáá$¨ifYtˆ:á.:arááaitid:::tiPÇ.l..á : : . .:áá:á:.::á:á~.:.:á:á:: ::::á ááá¥áá á'trtfine,á cori il ¥ád.l.tfJ:ci.glict.1992 xt j.33;d:fovertito con ;modifiche nella legge 8agosto 1992 n. 359;l'ammontaJ:'.e della tassa fu ridotto in L. 4 miá fiorii PŽrfo sociedfper azfoni, in L;.2 trimo:tii ped~ soeiŽtˆáa responsabilitˆ Jimitafa ed fu L. So.O(l() ápŽi le :societˆ di altro¥ tipo. Il ciclo normativo ha a\iufo te:tlninŽ don il dJ; jQ>agbsfo 199.3 n. .331, convertito in legge 29 o:ftobrti 199.3 n. 427, ruldrqando il lŽgislatote con l'art. 61 ha, da un lato, modificafo la fasfa pŽr l'iscrlziohe, e dall'altro ha provveduto alla defi:ríitiVif ail::iolizi˜:ri dŽlla á sufa:essivl:l fassa anriuale sulle societˆ. La soluzione cllleáásoj:>pfossfoni¥á dellaáááá\:a:ssa á.di concessione governativaá sulle societˆ iistilta defiriitl-vamentŽ ribadita nell1art. 138 deila recente á 1. 28 dicrnbre 1995 n.á 549; 4; Di fronte a questa magmatica situazione normativa di ádiritto interno, il diritto comunitario appare orientato per. una scelta univoca, adottataᥠintorno aig1i áanni settanta.¥á e proseguita senza oscillazioni di sorta¥. In..: materia,¥ ,Ja disposizione . ááácostituita< dalla á direttiva del Coná siglio Cee .del 17 luglio. 1969 n; 335:,copc:ernente .le imposte indiretteá sulla raccolta di .capitali; Sin dalla premessa la ádirettiva. dimostra l'intento ;di voler intervenire nella mattia dell'i:riiposi:iione indiretta sulla rac: c˜lta di capitali;.. al fine di eliminare, attraverso le opportune armonizá zazioni .de1la ¥ legislazibne degli Stati membri, le discrimiliazioni; le doppie imposizioni ed 'ogni altl'a disparitˆ che ostacoli la: libera ircofazione dei .capitali.. In pˆrticolate l'art: 10. della .. direttiva impone. agliá Stati membri di noná applicare, peráá quanto riguardaáá societˆ;associazioni o personeá giuridiche che perseguonoá >Scopi di luro, alcuna Imposizi0ne, sotto qualsia: si .fo:mna; per l'immatricolazfone:o perá'qualsiast altra.ááformalitaá p;re1irriinare di .un'attivitˆ, ˆlla quale na societˆ; associazione o persona giuá ridica che1ápevsegu~scopi di lucro pu˜¥ essere sotto:posta in ragi˜ne ,, della ¥RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO sua forma giuridica. Gli Stati membri, ai sensi dell'art. 12 della direttiva, possono tttavia applicare, in deroga alle disposizioni degli artt. 10 e 11, diritti di carattere remunerativo. 5. La direttiva n. 335/19~9 stata interpretata dalla Corte di Giustizia ee, con la sentenza del 2 febbraio 1986 (in causa n. 36/86). In quella . . . . . . occasione la Corte afferm˜ il principio generale secondo cui gli artt. 10 e 12 debbono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono esigere .dalle societˆ di capitali per le operazioni indicate negli stessi articoli, altri tributi all'infuori dell'imposta sui conferimenti e sui diritti remunerativi menzionati nell'art. 12. Nella richiamata successiva sentenza del 20 aprile 1993 la Corte di Giustizia ha inoltre statuito che l'art. 10 della direttiva in questione deve essere interpretato nel senso che., fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12, deve ritenersi vietato un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizione delle societˆ di capitali, anche se il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio effettuato mediante la tenuta del registro in cui sono iscritte le societˆ. In particolare, Çil fatto che il tributo sia dovuto non soltanto all'atto dell'iscri2iione della societˆ, ma anche ogni anno successivo non pu˜. di per sŽ sottrarre il tributo stesso al .divieto di cui all'art. 10 È Se cosl non fosse, << ogni diversa interpretazione priverebbe di efficacia pratica la disposizione dell'art. 10, in quanto consentirebbe agli Stati membri di imporre alle societˆ di capitale un.. onere . fiscalá.:! annuale il cui unico presupposto . il mantenimento dell'iscrizione della societˆ È (punto n. 30 della motivaziione). In definitiva, ad escludere l'applicazione dell'art. 10 della direttiva non pu˜ bastare una generica correlazione trra il gettito del tributo e l'esigenza di finanziamento del servizio. La direttiva e l'interpretazione che, con le citate sentenze, ne ha dato la Corte di Giustizia delle Comunitˆ europee hanno carattere viná colante per il giudice nazionale italiano e comportano non l'abrogazione, ma la mera disapplicazione diretta ed immediata della norma difforme di diritto interno. In ordine ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale, va richiamata la giurisprudenza dei giudici della fogge (sentenze n. 168/1991 e n. 170/1984 della Corte Costituzionale), secondo la quale la normativa comunitaria -costituita dalla disciplina prodotta dagli organi della Cee mediante regolamento e dalle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia -tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilitˆ, entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato. In proposito, gli stessi giudiá ci delle leggi hanno avuto modo di sottolineare l'esistenza di un'attivitˆ legislativa della Cee, interpretata dalla Corte di giustizia, avente efficacia all'interno degli. Stati membri, con conseguenti questioni di comá patibiU:tˆ ctm.á 1e normŽ degliá stessi¥ Stati e:di disawUcazio:ne della .Jegislazione nazionale, non esclusi i casi .in etili detta. attivitˆ normativa intezyngajn materie, come q.ella trib.taria, s<>ggette a riserva dii legge ts'~#~~~.M~ Js31t~'1~. ,~ .2~“/~97s>.... . . áááá áááá á< ¥ ¥á ᥠ" ¥á¥ á. ¥ á. ¥á.á.. ¥á¥¥¥áá . ¥ . ¥. ¥ ᥠáá ¥ .¥¥¥ á. =~á~'Fa?::~EeE ~uale stt:(:cŽs~va; in .ragione del¥¥ costo del.á. serviz“vgratuj,tˆ: nont prevista da nessuna disposizioneáá comunitaria, nŽ :desumibile dalla i.terpret~“re. al. costo. del servizio reso nell'interesse gene~aJe ~ nell'interesse particplare di tutte¥ l: sodetˆ di capitali, dovrebbe Pttr' seni:pr:!\\ a,,J~~st un quaklle jmpQ:rj'.oáá della tassa annuale r~sp9..gel}te. áal crite:rip ᥠqelli;i, richiama~ .remuneratMtˆ~ <¥¥..¥ 1~'arg<>;n:itll'lt~i<>ne; ᥠgiˆ contnistata dalla.á QeciS;ione á di questa Corte .~~n/1P94,¥. UQ:tl ¥¥ tr.l~itl;\\ . di áááessere condivˆsa stante l'incongruitˆ dell'imá p()rtQ "1i 1,1.lllil< á. tassl:l:, annuale[successiva aU'isrizi dellaá tassa. . cli .riQI!~vC> si . aggi.nge a carico del cont;rtbu~~~' an#teá.il Pagamento ádei 'dei djritti applicati .egli altri Stati membri della Comi:i..i~.per:Jqr:ma1itˆ dell<> stesso tip() e l'.l:el ftttto che la tassa si aggiunge ai diritti di ca:ncelleria che vengo}'l<:> ~iscossi all'attq del deposito dei 8cingol! atti 5cooi~t~i ¥¥ e all'attq d:ell'ispezj,0.ne .¥ degli .... st<.lss.i.. Inoltre la ped: l>Qitjtˆ; ~uaje 41;'1la Jassa comporta in1a :reitrazir>ne dell'obbligazione Jml:>utaria á onn.essa lillaá permanenza dell'i!lcrizione, ¥non potendo la tassa .annuale essert,'l assin,tllata .áad una tassa 4i rbmovo Jl:ell'atto di iscrizione in quanto. l'iscrizione: non soggetta a scadenza. Infine fa 4eterminazione concreta dell'ammontare della tassa si sottrae ad. ogni logica di congruá eriza0 tra c˜sto. del servizio ed onere tributario, come reso palese sia dalla sproporzione tra l'entitˆ delle tasse gravanti sui vari tipi. di societˆ, sia dalle modificazioni succe4utesi nel tempo, a breve distanza J!!O RASSEGNA AVVOCATURA DEU.I>. STATO l'una dall'altra,á prive di qualsiasi razionale spiegazione in termini di almeno tendenziale corcrispettivitˆ. 7. La difesa dell'Amministrazione finanziaria per evitare Ja disapplicazione del diritto interno si richiama alla: legittimitˆ dell'imposizione di diritti remunerativi di servizi resi nell"interesse generale, alla stregua dell'art. 12 della suddetta direttiva comunitarria, nel senso che i diritti di carattere remunerativo possono pertanto, che la tassa per il rinnovo annuale non pu˜ non essere¥ áonsiderata come un tributo áche ricade sotto il divieto di cui all'art. 10 della direttiva, con conseguente disappl“cazione dellaáá n˜rmativa italiana cheá impone la suddetta tassa sul rinnovo annuale dell'iscrizione delle societˆ. á ') Del resto, la stessa successiva abrogazione del tributo e la sua sostituzione con altre entrare tributarie rendono palese che la contribuzione in esame possedeva tutti i caratteri di una imposizione ásulla ricchezza, in relazione alla quale trovano spiegazione le differenziazioni collegate sostanzialmente alla diversa entitˆ del capitale delle societˆ che ne sono colpite, considerata nella sua realtˆ di indice di capacitˆ contributiva .generica. Alla stregua dei parametri normativi, ¥oggi abrogati, a partire dal d.1. n. 173/1988,. se non giˆ dal dJ. n. 853/1984 viene in rilevo non la retribuzioneá di un servizio,. ma la generica capacitˆ contributiva della societˆi::riella misuraJn, c;:uiá: per.á il 'á~ sanamentd della ~inanza?pttbbl“~Ž:'È. .~/k. :.~ ' :: . , '' iitiii11tl~~;~~ <::á::9~:Co.::il'see.O'.h.4o motivo l'Am.istrazioneá' dell~Lfinanze ce:Q:.sura l'.il'nJ)ugnatl:l sentenza per: non~:avet'.vacoolto l'ecceW>ne di. decade;nza in violazione:.,dernart.: 13;; :.comma ;2;. ~d;):l:.R. , n., 64111912:; in'. relazione: al rim~ bor~c:lella,tassl:l:¥'Pagata relativˆmente.al.1986.Já giudici del merito hanno sup,eratQ¥¥la. proposta.: a:;cezi˜ne di intervenuta decadenza per n solo anno 1986;' ritenendo non. pertinente l'ipotesi dell'errore, in quanto il. paga:á ment<)i non sareb:b.e .erroneQ, 'in ¥mancanza di falsˆ rappresentazione della realtˆ di flilttoi<> di. diritto~ m.a si.¥ tratterebbe'diá carenza áassoluta.: del potere impositivo da J)'arteá dello stato nazionale di fronte alla preesistente legislazione com~taria¥ .<; AL:contrario, secondo la tiorr.ente nella, dis(:iplina dell'art. 13 vaná no ricomprese tutte le tasse erroneamente ..pagate, quale che sia la cauá sa dell'erroneo pagamento, e quindi anche quelle in esame. La censura fondata e come tale meritevole di accoglimento. Nel vigente sistema tributario la restituzione delle tasse erroneamente pagate sogg~tta alla decade11;z:a. tri~nnal~ dal giorno de.l pagamento, ed a fa1eáre~rtiWJion~sfugge'1a;áát~gsa áiri esˆi1ie, trattandosi di disapplit~ifone defdfrf“:fo frlteHi.d; p~td:iHetasto Ž<:ifi il prevalente ordffi..amento tomuniá trofo che, per˜, non comporta nŽ l'abrogazione, hŽ l'incompa'tib!f“tˆ della legge italiana. á á ' fo¥:á partit6Iar/sui J~.i~!J: :al ':4irl~tO ádi restUfulpne á della Ja~sa erro11eamente pagata ha giˆ 'avut˜ niC>'r˜ cli pronunc'iarsi lˆ Corte costitilzioriale,' c˜n ''sentŽnza 24 f'ebbrafo i99S áIi. 56; dich,iˆrat~va dell'illŽg“(timitˆ costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, nella parte in bui<.noil<'~prevede, nelle: controversie Çii cui all'art. 11 del decreto i:nedesimO) l l'esperibilitˆ ádelrauone 'giudmiaria ancb:Ž".cm ¥mˆncama del pre 15 - 3S2 'á RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO ventivo ricorso amministrativo. Secondo la giurisprudenza costituzionale la disposizione di cui all'art. 12 mancava di una ratio idonea a giustifkare il '1imite áimposto al principio dell'art. 24 Cost. Lo stesso non pu“ dirsi áper la disposizione,á avente portata generale, di cui al secondo comma dell'art. 13 che impone un termine di decadenza di carattere triennale per la restituzione delle tasse erroneamente pagate, e quindi inclebitamente corrisposte dal contribuente allo Stato. Lˆ norma, in.fatti, formulata in modo tale da ricomprendere tutte le ta~se erroneame.JJ.te pagate, quale che sia' la.causa dell'avvenuto indebito pagamento, sicchŽ ,pu˜ riconoscersi che .la disposizione dell'art. 13 stabilisce una deadenza di carattere generale per ogni domanda di restituzione; 1ri. conformitˆ con l'ind[fizzo normativo secondo cui le tasse sulle conessioni governative sono sempre state soggetteá ad un regime di 'preclqsioni, in relazione. alle domande di rimborso. ,~“on condiv~.srg~lŽ la tesf secondo cui, nella fattispciŽ, il pagamento noi:i. s!lrebbe errorteo, fu. quan,to non si sarebbe verificato lo stato psicologko di .falsa rappresentazione.á di una .rekltˆ di fatto e di diritto, con eff“d~ia swla determhi discussi> .á ¥¥r::¥¥á~~~aa!~:2~:~tra:~!:r:!~!~:~a~~11:hf:htJ¥i~T~~;;:;a~~;a::!~~!! cleL~~miJle átri~I:l'(lale per presentare l'istanza di áárimborso, termine nel cas(>fm esame non rlSpettato. áááá áá á.á á ..á Il.. r~corsoá.!... fonc}a~(l; ... . . . . . . . .. .. .. . ... . .. . ... ᥥááááá ¥¥¥$~1)Jlc;\Q .9n¤9l~gai9.illd:b:izzq gh1ri¤pzi\\de~ai~(sent. 29 ~pdle .1994 p:;. ~!s~~; i9.:. .febbfaj().4977án, 763:;. ~¥.. ál.,~ijq: 1967. n. )62$)) .. 4,ecor.si tte..anni q~.J.la 4i.t~ij.x~gi$'tr#fohecllll. atf<>~.. gi se:tlsl ˜.elJ'.grt.139á d,elfabr-0gato :R.D¥¥¥;w. á<:Uf:'l.P:.:l;lr~ 19l3.¥ n. 3,4(?9i si pr~~rj.ye la POs$ibiltt;\ di q:tter,iere Jn1a revisi.pne ...4,ei .ti.t()Jo, li tass~qne. e, c9ns~gôentewe11te, rimane p~clusa, t~tJ;to¥ Pet:)J cqntribt:J.f:“nte qulUif:o Pet)':awmin“strazj.one, .. l'invocal>iJi;tˆ .di dirtt#. q}l~ e~s.upppngo:q.o.. IA modifica?'i9ne del á pl'.t'.detto titoloi ¥¥ mettend9 in diScussiOne il critep.o n~t.ra dell'atto (conf., in tema di imposta di successione ex art. 86 R.D. 30 dicemá bre 192} n. 3270, sent. 11 april~J978 ná 1694). .á.á ááá.. Il ffrilidpfo~'. ]i .sf~Jb~fuˆ.to. soit6 Jtvigore dell'~brogato.á. sistema .IlposfriyQ, d.eve e~sere .. riaff~rmatO in re~~fajo~ alla á¥discipllna .¥.. dettata dald.P~R.¥á.lQᥠot:tobrel97l n¥ ~34, che rispetto alla precedente non .presená taáá sostanziali differenze/"¥ . <¥á :p.ifattf il i.tafO: art. 86 prevedeva il dec(:.#o del termine trfonnal di prescH#6:rie, '.({ 'd:@ta <>P~ J'.aH;;Jt. det'f~tJ. appr¤vˆ.to cC>n .¥ d,:P.R..á i~.. aprile...1989 n; 131 stabiliscono il decqrso di eguale termine, a pena di decadenza, Çdal giotn<> del pagamento È. áááááááá Lˆ C~'.f.C';, li#)“tand˜ á. l'“tidagi;ne ¥ ei.i:neneuticˆ al significato lessicale d~ftef:tni“(~ ~(È:~~a~He!).to È, d;ie ha hJ.teso .. ~ffieá Ljssolvimritoá ciel Ciet:Hfo tiibutarici; áda-.c~risiderarsi “lella sua unitarietˆ;; nciri ha g>nsiderato gíi ulteriori, ádecisivi profili. cJell.a cristallizzaziol)e ed unitarietˆ . dei. criteri d'imposizione. Invero,' il critrio dell'ordinaria tassazione proporziorihle, adpttato in seae .di. reiisfrAA~ne ááe, ŽJ.uindi, immediai~mente ¥ cd“losiuto da:t contri . á¥á. (1) V!i1~ áa,tjle.I>i:;edsaziqA dí ej;lliente ái.:~at.íe:z~. r. ¥¥ ¥. ¥¥. ,¥ ¥..á ~ ᥠl . . . : á r á.¥ ¥ ¥á.á . ¥ á á á ¥e ...¥.á . '/ ' 'RASSEGNA AVVOCATURA DBLLO STATO 384 buente; vincola le succesSive e¥ dipendenti imposizi˜ni“ (complementari. a suppletive),. se nei tre anni' dal pagamento dell'imposta (pagamento che contestuale alla registrazione) lo stesso contribuente non abbia chiesto il rimborso, ai sensi del citato art. 75 (ora 77) (omissis) . . CORTE DI CASSAZIONE, Sf!Z. I, 26 aprile 1996 :ii. 3909 -Pries. Lipari. Est. Rordorf. : P. M. Sepe (collf.) á Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile) .' Soc. MeschiS.d. á" Tributi ht genere á Accertamento ¥ Imposta $Ul .valore aggiunto ¥ ~rov~ ¥ Difetto ¥ Effetti ¥ Difetto di potere. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51, 51 bis, 53, 54 e 55). L'.frnpugria:zj,one dell'dccertamento nel processo tributario comporta il verificˆre s.e l'uffidio abbia o m'er.to il potere di formulare una .valida pretesa fondata ásu dati diversi da ¥quelli indicati dal contribuent.e nella dichiarazione, sulla ábase degli eilemenfJi raccolti a, norma degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633/1972 e nei limiti stabiliti dalle st.esse norm; ove non risulti dimostrata la inattendibilitˆ della dioiharazione nbn soltanto risitltŽrˆ iltegitt;imo l'accertamento, ma resterˆ inficiata la stessa passiá bilitˆ dell'ufficio di procedere all'accertamento (1). ' ' (1). La sentenza, ripercorrendo áun filo fogfoo ripetutamente affermato specialmente nella imposta di registro e cli successione (Cass., 13 luglio 1995, n. 7654 áe 25 agosto 1995, Ii. 8989, fu questˆ Rassegna, 1996, I, 134, coná nota cli C. BAFILE) giunge a conclusioni' veramente contradittorie: l'insufficienza della prova della pretesa vantata con l'accertamento implica non: una decisione di merito e nemmeno la dichiarazione cli illegittimitˆ dell'accertamento, ma addirittura il difetto di potere dŽH'ufficio a modificare il conte~uto della dl.chiaá razione: a seguito deit'apprezzamento della prova si dovrebbe giungere ad un giudizio cli improponibilitˆ. Perá di pi la dichiarazione ádel contribuente risulterebbe superprotetta perch ¥solo nei termini e nei limiti degli. artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633/1972 l'ufficio pu˜ ritenersi abilitato .alla rettifica. Il .risultato di tutto questo che il giudice, che dovrebbe esercitare .la suainiziativa di ufficio in ordine alla prova, emette una pi;onuncia di nullitˆ o di. conferma <,tell'accertamento invece cli procedere al giudizio cli v!tlutazforie che potrebbe (con la maggi˜re probabilitˆ) ¥portare alla determinazione di 'un valore intermedio compreso tra il massimo della dichiarazione. e il massimo dell'accertamento. L'ufficio procede alla. rettifica deita dichiarazione .. quando Ç ritiene È che ne risulti un imponibi}e inferi9re ...; n;:i.turalmente in giqlfizio dovrˆ essere data (anche con la partecipazione del giudice) á la dimostrazione dei fatti allegati o con gli strumenti dell'art. 51, 51 bis e 52, o con le presunzioni degli artt. 53 e 54; ma questo il merito (valutazione estimativa)á ácheá non ápu˜ sfociare in una tironuncia di nullitˆ dell'accertamento perá difetto di'. potere. 385 .-¥, ¥¥ i,( nt--sollevate dalFufficio --tributario,..con il proposto gravame. : : n: :Non;sarebbe vero, infatti, che l'ufficio aveva .,fondato, L propri ao. certament:i s˜lo su pres~ioni genedcbe o su dati dLesperienza ricavati cia;medie ed indici nazionali: Tali accertamenti, al .co'littario, erano stati compmti in base ad elementi. provnienti dalle stesse .~Cietˆ contribuen. ti (.raffronti. tra_ scritture1 _ questionari e documenti prodotti, o raccolti con-appo.S:ito verbale. di coastatazi.One); dai quali. :si era p.oturo :evincere l'.:ina;d~atezza delle d~fferente tra i costi lelle merci ed i. prezzi di tivená dita delle stesse ¥ (d.osiddette ;pert:entuaU di ¥ricarico):.Andicate 'llelle scritá lU~ 4elle imprese ;in q~stion~;e .sol<> dopo aver coskaoolarato Tinatten. qjrbilitˆ delle p:redette ¥sŽritture, l'ufficio aveva proceduto a;. ridetermina~ re le suaccennate percentuali di ricarico, ed i ce>nseguentbvolumi d'affari delle societˆ nei-periodi in esame, , facendo : necessariamente ¥ ricorso ¥ a :e:waimetd .4i mercato: non perr as.tratt~ente .col),sidi:irati, imi, pur semPl"~ ir.iferiti. alla xealt~ 4eU~ sp~~ij~he azienle, ome "4iroostr_atC> .dral fatto ~t~sso che¥ erano state applicaJ~ perqentuali differenti, per ciascuna delle due ,societˆ. -, á . -¥ ; - , In ogni reaso .,,..... sempre secondo l'anuninistrazione;,rkorrente ~-i giu4icitributari; e.sseil!do la.loro cognizione. -estesa al rapportoá d'imposta eá nQn solo alla _validitˆ deWˆtt˜:impu.gp.ato dal .oontribuente, non avrebbeiQ áclovuto arrestarsi al .rilievo_, della presunta.-illegittimitˆ. degli ¥ accertamenti. di cui si tratta; ma avrebber˜ dovuto i'llvece pur sempre valutare, s'Q;lla.; base-~gli elementi-.di prova ofiferti,,_quale fosse iL te.ale volume d'afá f~ delle due societˆ, Mes<::hbnei periodi .di :tempo. considerati, sofferá mandi:>si, perci˜ a verificare -in . concreto.se l percentualf'di. ricarico . .ipotizzate dall'ufficio fossero -O< meno: congrue,;ed adeguate alla specie,. dal momi.mt-o. che i dati risultanti dalla_ contabilitˆ deUe. anzidette imprese, 1:1;uc;he se formalmente regolari, apparivano_ palesemente >iliverosimili. ~ 1.:: 2;::.... Il rkdrso n˜n fondato: i> :'.;. Non pu˜ condividersi;. innanzitutto, l'assunto della ricorrente -aro, ministrazione; secondo.da quale; in ;fattispecie come quella. in esame, il giudice tributario, piuttosto che. vagliare la validitˆ dell'atto di accertamento impugnato. dal contribuente, dovrebbe sempre procedere alla verifica della situazione ...,.. attinente' all'esistenza o alla misura di un determinato pre::;upposto impositivo ,.._ cui quell'accertamento. si sia riforito. . I'' i.i{'! ----_ - '"--- 386 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO á Non si tratta di distinguere, a tal riguardo, tra giudizio sulla validitˆ dell'atto posto iri essere dall'ufficio e giudizio sul rapporto tributario in cui quelf'atto ási “nserisce. Si tratta, invece, di verificare se l'ufficio abbia o meno, in una determinata situazione e nell'ambito di un determinaá to rapporto tributario, il potere di formulare una valida pretesa in base a dati diversi ida quelli indicati dal contribuente nella dichiarazione che la legge gli fa carico di presentare. Si tratta di sapere, cio, se e fino a qual punto sia c˜nsentito all'ufficio di modificare le indicazioni risultanti da detta dichiarazione, o addirittura di prescindere e di sostituirle con elementi di propria diretta elaborazione, per poi determinare la base imponibile del contribuente e la conseguente pretesa fiscale secondo i dati in tal modo formulati. Ed chiaro che, se a questa domanda deve darsi risposta negativa (e tale, come si vedrˆ, appunto la risposta da darsi), rton ne deriva solo la declaratoria d'illegittimitˆ del singolo atto di accertam:entO.' compiuto dall'uffido, ma ne viene inficiata la possibiá litˆ stessa delfufficio di proceder ad un siffatto accertamento e di avanzare una pretesa tributaria su base diversa da quella risultante dalla dichiarazione resa dal contribuente. Ora, con specifico rigua11do all'l.V .A., la cui base imponibile de 1 terminata, in prima istanza, ciana dichiarazione annuale dello stesso soggetto passivo dell'obbligazione tributaria (tenuto ad indicare l'am t montare delle operazioni soggette ad imposta, secondo la previsione dell'art. 28 del citato d.P.R. n. 633 delá t972), l'ufficio ha poteri di accerta I mento autonomi, i cui limiti e le cui modalitˆ ádi esercizio sono per˜ puntualmente circoscritti dalle disposizicini degli arth 51 e seguenti dello stesso decreto. A tal rigaroo vengono .in evidenfa (per ci˜ che qui s˜prattutto interessa) gli artt. 54 e 55, che rispettivamente discipl“narto l'ipotesi di rettifica della dichiarazione .ádel contribuente e quella di accertamento induttivo: nel primo caso stabilendo quando l'ufficio pu˜ modifiare, ai' fim ádel calcol˜ della base imponibile e della determinazione della conseguente áimposta; una o pi delle indicazioni contenute nell'anzidetta dichiarazione del contribuente; rtel secondo caso, invece, consentendo all'ufficio di prescindere del tutto da tale dichiarazione -perchŽ non presentata o perchŽ affetta da vizi tali da apparire assolutamente e complessivamente inattendibile -e di procedere quindi alla determinazione della base imponibile e dell'imposta alla stregua di elementi induttivi da esso ufficio direttamente individuati. L'indicata distinzione -tra l'area di applicazione, rispettivamente, degli artt. 54 e 55 -naturalmente non significa che, anche nel primo caso, l'uffiŽio non possa avvalersi di elementi di carattere induttivo per ricostruire dati mancanti o inesatti della dichiarazione del contribuente. Significa, per˜, che tale potere , per un verso, circoscritto a quei soli elementi in relazione ai quali si abbia ragione di disattendere le risul PARTE I, SEZ; N; GI'IJRISPRUDBNZA TRIBUTARIA tanze.ádi detta dichiarazionef:e non áa11a diclarˆzioile ánel; suo complesso; e che, per altro verso, l'esercizio di quel medesimo potere. resta pur sempre subord“nato allaápreliminare-vrifica dell'insufficienza o dell'inattená dibilitˆ ádi quanto áal áriguardo dichlarato dal contribuente:-verifica da compiere,á ˆpptin:fo; secondo i parametri stabilitiᥠdal citato art.. 54. á. Eb~Žne, nel ¥'taso á.ili¥ esˆme; aiizih1tto ida rile\iate áche l'ufficio ha prdtedtito non ¥ glˆ a4 .una.¥¥ddetenninaZion .á mdU:tti'v~ .á dell'imponibile delledue societ~ cohttrbuentí,ai sensldel citafo art 55, bens“. soltanto a rettiificare i{l'elative dkhiarazi6ni anriuali. La questione -come correttatr, tente iposta dalla Commissione tributaria central,e nell'impugnata decisione -. er.a dunque di stabriire, perá prima cosa, $~ sussistessero o meno le c˜nqizioni legittimanti tali rettifiche. áá á ' . á Come s' giˆ accennˆto, in presenza di dichiaraz“Oltl ann\lali fOini.almente corrette, rese da un contribuente che abbia regolannente á tento la propria contabilitˆ, il poteve dell'ufficio I.V.A. di rettificare tali diá chiarazioni, cos“ accertando un maggior volume di affari e, quindi, una pi ampia base imponibile, appunto circoscritto entro i limiti segnati dal se<;0ndo comn:ia delitato art. 54,.¥ salvo hed::pn:ie.precisato dal successivo terzq on;una, J'iaj:edeltˆ. della diebiarazion~delá cqntribuente, non risulti 1I1 ID.od~ certo e-.diretto dai verbali, dai qtiestiol1~ri e clall.e fatture di cui ai numeri 2); 3) e 4) del pree~dente ari.'Si, ovvero da dichiarazioni.. o accertamenti relativi ad a1td.contribuenti o, comunque,. da. uJ.te ~~!d!¡~=~i~~á:~:~!ts:ii~~t~i!i~~a~t'.:~t~¥..filr:~.:ra~1~~~t~ tra le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.V.A. ela qcmtabiUt~ P,<::M'impresa o altre precedenti dichiarazi(),ni o liqui~~o.i de1la, stes&a imposta, ovvero dal contrasto tra dette dichiarazioni e quanto speeifica.mente accer.tato in . occasione. di accessi,. ispezioni e . verifiche. eseguite. dall'uffi. cio a nc;wma .del á~itato. ar~. 51; l'Ufficio medesimo pl;i˜' dunqe. rttificare le. dicliiarazioni annuali I.v:K. del c'ontribuenteso1o apa~to d'individuare l'esistenza df presuru:ionida, ui sfdesuma.l'dmissione, 1a fal$ltˆ o'l'inesattezza di una o pii\.' íll~icaz“9@ ivi contenut~~ E petp' taliá prŽsunziOni, ancorchŽ semplici, á. detdiio d~ti.itare gravi,. precrse áe coric!˜rdartti; devono cio corrispondere alla previsione dell'art. 1.729'1c'..; che rie'rimette s“ la valutazione al prudente apprezzamento del giudice,. ma solo a patto che esse, appunto, rivestano i r~llisiti di gravitˆ, : precisione econcordanza dthiall:iati anche dˆ.Ifa cit~ta disposizione deM'arl.' 54;' Orbene, la Commissi~ne 'tributari~ cŽntrale áhaáá reputˆto che le presunzioni in base alle quali' l'ufficio, ~riel caso di specie, aveva stimato di poter disattendere e rettificare le dichiarazioni annuali delle due societˆ contribuenti ,:fossero prive dei requisiti áásopra menzfonati: in quanto il sempliq .richiamo a percentuali di ricarico ádesunte á dalle medie di settore non sarebbe sufficiente allo scopo. á 388 RASSEGNA AVVOCATURA Dl“LLOá STATO Si tratta, con ogni evidenza, .di. áuna valutfl,Zione d“ merito, motivata e non censura:bile_ iniquestai sede. L'amministrazione ricorrente ribatte che gli accertamenti in :fljscorá so -sarbbero. bas,ati non giˆ sq genericJie presunzioni di maggior ricarico, pep;s“ su d,ati specifici prove.ienti la:\]_e .stesse soci~tˆ. contribuenti. M~. in quest“rtenwui, ;~a doglianzai _non pu˜ nepp:ur ess~; :p~esa. in. esame dalla corte, perchŽ, si tratta di una questione á.i fatto, irl ordine alla quale la .5i.essa pa~te .ri~or:r:.~I}.te in.eppure specifica quali sarebbero; a suo giucliZio, á gli .elenwn.ti _::' genericameO:te definiti come (( scritture contabili È, . .á ' ' . . "~ .á . á. : . ~ : . . ~ Çquestionario sotto5crHto dal contribuente È e Ç documenti dallo stesso pr9dotp È (i.~ s{c'o~sideri ~h~; oltre t~tt(), le societˆ con'tribuenti sono due) -dai quali l'Ufficio accertatore avrebbe .dedotto l'infedeltˆ delle 9i<:~,arazioni di entraI_ll;be le 5pcietˆ per i differenti anni in contestazio ne:' (omissis) ' -',,, {' á á :o' á áá:~r _.-o >" / ... CORTE DI ASSAZIONE, ~et~. I/ 17igiugn˜'19% n; 5568 -Pires. BorrŽ ._, 'Eô. Rordqii:f -P. M.'. Bona:jiito (tanf.)'. -Sdc; áTiriard áeavv. Rossi) c: á á M!nlstero &e1ie Friiˆiize (avv; Stato Del Ga~o). á. á ~(J Trlbuti 'erariali fudirel:ti .' J:fu'~osta sul va1cit:Ž ~ggtunto -Variazioni dell'imá .--'P˜rii'bne ';,' Oper82ttj{le . f)~ttittata á~h~--vlne ili.eno á--á Momento della defraztone riferito al'fatto ch causa della variˆZione á>Ne<:essitˆ della eertezm ¥ Esclsione. ~' ' ' ; á 1 (diP;R.. 26 ottobre. 1972, n: '633; artt. 19' e 26}. (..) ,~:. ¥C ' C Ql,!.an:ne e .. s~Wt9 iA 9n$@g.,flr.~.á 4! ~J?9.o.~ p ,~cop,.t~á prevJs~i. p.. tr~tt.aj;r.eri.4>., ~t,~ent~. 4~t~AA~ -O pres~#>f~:~[l)~cyiiU:, ljp; c;litjtt9 di pl;!r.tare<..¥ .in .clettaziqn@á.=~á:seu~l...á4eJJ{;:g~¥.¥¥Ë9 ..ál'hl1P9¤!~:. wrdJiP9itc:lenteᥥ all~ .....¥.¥¥á .y~~lˆ#9Ae,.~Jii!i$~9~1ˆ=á¥~=¥49:JeW.lf:;~~A':Mh.¥~9:.~r¥¥,(~it~!;l., I>~rtf:¥..¥ a~~~~ ~9pn,a, .¥..á.áá¥áá.¥¥ ~~ =~ .A#~##) ~#91). tAev~r r:~i~J4.~ pdi i árill~~s4L~i, gett1í.á situ~io:ne áááááá . ,~m.~$ij9*~ip).9 ~~t~u~)..J;;t.:t~;;;o ,()~m~(á~~~g~¥(pei; áquello á che q.i .ij:lter~~!ill: ~heJ'~i4(“t,.t~ c..Ji'3.P<>sizj;Ql}e )19.n Jl>UQ s~ere .~plicat~ <54opp, A¥;!J.~qf¤9 cli :~.,~o.,ffilll(eff~tt11~ioneA~U:op!'ll'a;i:ipne -,@ponibile q~Iqf~;,,glf.,f#(ettldv:J¥á jhijo~fi :~: yerific}aj.119 in dipendenz~ di: sopravY~}# q, ,i,;<)rq'Q: tt~ l~ pa);tf~.:=' J, ¥.. = , ., . >:,Or~, es$end9$fl1~Jl~sp~ci~ v.~ijjC!il,tf,1. á(c9:m{ .. ~*Mo .. ori:na! definitivamenti\ lt.:i;tcGertato .<:;Ol1 .~entenza. $1.;!,~.f:it,l;l;J~ gj.c.J.icat~:Ja conQ,izione risolut~ Va apposta l!ld Ul1 .contrˆtto di pJ:npravendita :immobiliare per il. cui l#~tzb..~ti:\ stˆtaiJ;l. ~t~~4~I1Z~ ~~s~~.. ~Mt11ra,al .opera .della societˆ vrimtl'i~Ž,..rioll ;~on~st~I:>il~ cMJ~f:Ei.is:PO:s$;z:ione .ciel, citato. sec;o~do comi.a Ë~~.ll\ tr.oya;:t;'~¥ ¥'.l?'.Plil;l.a,~J9:I1~á ~<:5;19.;t;py.t}l'sia I19*1 Jnveste, : quin!fi, l'esi . ~t@nz~:.i,tef:i;}jrit#~ 4~1,l;qe risolutiva del contratW'di ~ndttaá del 4ualei.Sii;>arla;: Q,se¥mvece,.come pretende.l'amministra, zione ᥠfinap.zia:da1 q;'ij~k~~~sin:i.0:; h' 1:1il0pe:ra.tQ áIl'.~ sec¨do .á cc:imma . del.! citatQ art. 26, li.a:á cut.o d.<>vr~b~' app.l');to ded.rsic ¨e... no1;1. áil; si:implice . verificarsi del) e :ll'ad~ .cau.s~ .q:t caduc~i9pe; c:li;il ¥¥ rappo~to negoziale iyi; elencate, bens~ il ~c,"e~lY.P. k:tro ¥á.a~e:rta'.t#entQ (la.5< dioJaj.~i;tZiqne ~È... aP:PlJ.Ilto), costituisce R pilo in ten:;nini costitutivi; pere. bŽ l{atto i>Uss~ste. ed idQneQ a Pa:o4UI:re i propri effettifin quando non - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 390 sopravvenga, su istanza dei s()ggetti a ci˜ legittimati, una pronuncia giudiziale che, sussistendoneá le condizioni, lo annulli. Sarebbe perci˜ impossibile parlare di una Çdichiarazione d“ annullamentoÈ; e ci˜ basta a far interidere come la parola Ç dichiarazione, che figura nel testo normativo in esame subito prima di quelle á Ç di nullitˆ È, possa esser riferita, per l'appunto, solo áall'ipotesi dell'accertamento della nullitˆ dell'atto imponibile, e non anche alle diverse ulteriori cause di caducazione degli effetti di quell'atto di seguito elencate, a cominciare dall'annullamento e, viaá via, sino alla revoca, alla rescissione, alla risoluzione e simili .. La lettera della norma -al contrario a quel che l'amministrazione ricorrente sostiene -, dunque, inequivocabile nel senso che il diritto di portare in detrazione l'imposta assoluta in conseguenza di un atto di cessione, poi risolto, deriva dal fatto stesso della risoluzione di quell'atto, e non da una qualche Ç dichiarazione È (negoziale o giudiziale) di essa; Dal punto ¥di vista. Pone la previs.ione .del terzo comzna del. citato á ~,~~r~1~!~&?~~~~p!l~~~t~: affernfa.re qhe, verificatasi ~~~~~~l~I~~¤ in:. dettˆ nonna stabilito, senzaá.á che sia n~essˆrio un formale atto di accertamento (negoziale.¥ ~o gludi:Ziale).¥. del v.erifical.'si dell'anzidetta causa diá dsoluzi˜ne . .>e >A siffatta ~dnclusi˜ri: nonáááá gitJvaá'. bbiettare che, c˜s“ . á opillando, . si dschi~rebb di facilitare ¥t8i:iiportarhilii elusivi e si flnirebb per imá porre agli uffici tributari l'improprio compito di dirimere eventuali controversie tra le .parti dell'atto negoziale della cui risoluzione si discute. L'intero srste:i:ha dell'.imposta sul valore aggiunto si basa, in realtˆ, su dichiarazioni provenienti dagli stessi contribuenti, la cui maggiore o min6fe attendibilitˆ o veridicitˆ á Žñmpito dell'ufficio verificare; e non si eompterid aifota peri:hŽ, in qŽsto' 2aso, la registrazione contabile della nota di accredito relati'v:a alla 'i-esdt~itirtŽ del prezzo ricevuto per un contratto poi risolto non dovrebbe bastare a ,giustificare il diritto alla detrazione d'imposta, fatta salva la potestˆvdell'u:fficio dUprocedere ad aecertamenti¥á di segno diverso,á nei limiti in¥ cuiá laá¥álegge lo prevŽde. E quanto poi alla diff“cc>ltˆ in cui l'uffici˜< ve:rrbbe' a trovarsi, in caso di dissenso tra le parti.á in ordine alla risoluzione dell'atto di cessione di cui si di~c:uten basta o~servare che la sit.azione nort in realtˆ cUssimile da queUa¥che, specularmente; stá determina ogni quaLvolta vi sia ácontrasto tra pri'vati suWesistenza 'di un atto negoziale dal , quale scaturisca, per una o pi parti dell'atto medesimo, un qualche obbligo d'imposta. Situazione nella quale, com' ovvio, l'amministrazione tributaria libera 'dfc˜inpiel;'e le proprie; autonome vaf.tazioni, la cui fondatezza, occorrendo, sarˆ poi sottoposta al vaglio giudiziario. (omissis)á l92 CORTE PI. CASS~Ip~l~., se2j. I, 20 giugno l~?6. n. 5716 -. Pres. Cantilo est. f~o:r;c;;ttj. ". PMá Maccaron,e (con,f.). -Caltagirone (avv. Di Pietra. paolo).. c. MinJsterq delle. Finl:!lnze (a:vv. Stato pe Stefano). " . á. . Le . .á:i. á ¥¥ ~ . ¥ á. . . '., ..¥ Tri,:~~ti. i1l ~~e:re,.-~nteiiziciso . ti'.ibutario -~ntroversia. iniziata dal cu. . . rafore del fˆlUmenfoá -Revoca del fallli.l:iento -Continuazione da parte á ¥ á' dell'ex fanttri : Lifuitazioru;' á á ᥠ.,.. ,, ll. jallito ¥tornato in: boniSi a. seguito. di revoca .del fallimento subentra neri:. Professi pend!/.nti incardf;niatii ¥¥ n~~ confronti, ,del .curatore .ánello stato in cui si trovano e con Ze preclusioni che si sono verificate (1). (Omissis) . ;i~~~so 'Ciel ,Calta,gi~on,e . infondato. adanto . al . primo motiv˜ ~l colfegfo: osserva che)! fˆ).LffŽ>; tOl'Q!lfo in bonis' 'a. segi:tito. di re: vo'a>del ihllimeiit˜ e che ~ttbentii{liei prodessi pendenti, pu˜ far valere tutti i diritti ách' “ilr spettano fri cbnsegtl~nza della cessazion deFialli¥ mento, '6o1npatibi1mnte con le pteeltis“oni che si Siano eventualmente verificate e oon.Lla disciplfua def vˆri' g:r.a:di del giudizio, senza áche ci˜ “mpllehi viola!d.0ne del diritto di difesa. Ci˜á perchŽ neHe precedenti fasi o; nei precedenti gradLdeL processo 'tale diritto. spetta e viene ¥quindi esercitato dall'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, che, ai .sensi dell'.~.".4~ c.lella, Jegge faIUW.eatare,(salve, le eccezioni di cui ail.: secondo c9mm~áŽ.~a1va}'ipotesi d{sua inerzia) il curatore del fa1Un;i.~t0. (omissis) ¥,á -. . . . . ..á . .á ~ -. . -: . -.-~ ' _: ,., CPRTE -I?l,CJ,\SSAZ~Q~E, Sez. Un., 21 glugno 1996 .n. 57~1 á, Pres. Sg:a;oi á E~t.,,~orr ~ P. M~,P~,.Salyo (ff>]lf.),¥.~ .Soc. Mrutj Di (avv. Ramadori) c. , . .Mini~~ero delle f~~nze (a:yy: ~tato Bragug}ja). Tributi erariali lndfrettil-~ Imposta di registro -Incompatibilitˆ coná la nor ~tlv~ comunitaria -RimborSQ ¥ ~ soggetio alla decadenza. triennale. -(d.¥)?.R;á26 o*tobre ~97~, n.-6$4, 111'.t. 75 'e tllJ;'íffi1Aark4, lett, e). ¥ á ¥ ll"Plmborso dll'imposta di registro di eui all'art. 4 Zett. e) della taá riffa A áallegato al d.P.R. 26 ottobre á1972 n. 634 á sull'imposta di registro, “n quanto incompatibile com la normativa ¥comunitaria, ' soggetto alla (1) D~cisione esatta. -Per vero talvolta si tenta di ricercare una si;ilvaguardia per il fallito (Cass., 11 ltiglio 1995, n. 7561, i:t1 questa 'Rassegna, 1996, II, 132), ma il problema appare -difficilmente solubile. dec~deni trie11nate detfaii 75 eá non pui:J esse:Fri f>rdspetta@. come ift¥ debitoá oggettivo sog19etto á.alta prescritiofui; decinnfalŽ' áá (1). á ' á'' ááá' ,{-.i. ::á. .:: .á .. ;. .. . : ¥.: . . -:':: . ~L~:á:'.'á}:j : ; '" . './ (Omissis) t Cori il iprltt.“.o motivo la societ~F:MAX1I 'Dr si'duole dlla Ç=Žrrd:hea pronuncia 1ii:i ordine alfa(idecadenia ~,<'rilevando ehe la decai aellia trienmiilŽ,premtˆ/daWart. 75 del ád.PR 634/1972 pŽf'l1azione diá riih< ~o:t'S˜ dell'inipdsta . di registro,.in tarif˜á. opera iri. qantoáál'imposta stessa Siaá sfatˆ ˆHiuo'tenip&VŽrsata in base ad tin án6fma'valida,áche' attribuiva ~ll'Uff“ciO il 'poterŽ'd6vere ffi< pretenderla: coridki˜n . che nella'ááá specie nŽnáricorrerehbef stante 'il contrasto della hormˆ imposhtva con :.Ja db:ettiva ŽEEá n. ~s35á:de1áá1969,dondeáuria situazio:ll:eá ,di i:lldŽbi:folordinario noná soggetta a deca:ienza ed azi˜riabile eritro il íimite della ptesctizione deŽeri:llale. á á' á á á á ' ¥ ' á á á Con il sŽcond.b motivo la ricorrente si duole ''deU'itffermazione della Comin“ssi˜:lle tr“butariˆ cen.tra1eáásecorido cufla riarma comunitaria non sarebbe.á stata difŽttamerite a:J?plicˆ:bile, per :nofr a'Vete '10 'Stato italiˆho dˆtb:.esecui“orie aJll.a direttiva. Qtiest'tí:Itima '.eta'iri.vee operante ed áavrebá be¥ corriporfato il pot-ere'do'Vereá ¥ dŽl:.: giudfo riazfonˆle' d“ disapplicare la contrastante .á n˜riiiˆ interna. á á' á:; á .á Cori il terzo moHvo, i:llfi:lle, la' ricorrente sFduole''dell'affermata deffuitivitˆ del rapporto tribtitl:irlo, fu:rieá tale prechisiv'it 'ariehe dell'applicabilitˆ dell'ius: suffiervbiins (d.P.R.á á131/198"6);á' che aveva áabolito la tassabilitˆ dll'emissiOne di obbligaZiorii cori 'effetto anche per i rapporti pregressi per i quali silssistessŽ~o controversie ancoraá pendenti. In realtˆ ':~eiritesto tributario ili questiohe no:rf potrebbe, secondo la ricorrente, considerarsi definito, .¥á iri áquantoá á -~~ una horma dell'ordiffamento italiano i:11 contrast˜ con una . direttiva CEE va disapplicata in origine e qui:lldi nessun atto>poteva essere emesáSoá sitlla base di detta normaÈ: di qui la non insorgenza di alcun rapporto che potesse i:lllplicaie 1in onere di impugnazfone entro un termine di deŽadenza, con conseguente operati" vitˆ deil'oroi:naria disci:Pl“:lla dell'mdŽbito. á á ,....,2.á. I. t,re mciôvf' di :dc~~s~: strettamŽnte. connessi e eh~ i:l1 parte si s>vraI>Pongono : nei foro contenut,i; vanno es;:uninati . q:>ngiuntamente. 4llf!,lll,c di tale esilifte. congiuntp il ricors9 varfaettato, .ancl;i.11 'se si rende necessaria 1a corrŽz“one .di una parte significativa della. motivazione cleita l.~isione irnpug!li;it1:1,. (Bl'tá 384, comipa 2,. c.p.c.). . . : . á. " ... p~\;'e. ~tutto “:iŽorciafsi. che 'i~ norma tributaria 41" ŽuC si tratta (#(.~t'Jet1:. e, dell.a .t;:iriffa parte prl~a. 11lb />,..al ci.P.J.t 634/1972), 1:1,ssog,gettanfo ad "imposta di r~gii>tro fa delibera . di emissione.á di '"obl::>ligaZiorii da ...á ' . á .. '. . . . . . . t;: i . . . :á . . . . ~ á. ' . . .:.'. : -: ~ .á :á. ': .-; : á="' . á., ._ :{á: .' .:.¥.:::¥_ 1d~~ (1) Riconfermando il pr4t.cipio giˆ affermfltO con :la sent. 12 .aprile.. 199.6, n'. 34~8, in q.(:!Sta Rassegna,. 1999,. I, 374, le. Sei. Unite chiudono la $trada al t~iitˆtivo .di esŽlulere Jˆ deŽadenia" stabilita . .Pr .il .rimborso defia . impolita quaI“ficand( f'il pˆganiento come' ord.fiiario áindebito noná avente natUia di tributo. . _.RASSEGNA AVVOCATURA l)ELLO STATO 394 parte di s,ocietˆ, stata fatta oggetto di questione di legittimitˆ costiá tuzionale in rela7lione all'art. 76 Cost., per avere, .in contrasto con la legge delega n. 825/1971, omesso di dare. attuazione alla direttiva CEE n. 335 cJ.el 17 luglio 1969, contenente divieto di tassazione dell'emissione di obbligazioni, La Corte costituzionale, .con la sentenza n..168 del 1991, ha dichiarato inammissibile la questione sul presupposto che le direttive CPlllunitarie sono invocabili negli Stati membri e applicabili in luogo di confliggenti nonne interne allorchŽ ricorrano determinati requisifo che la . cijrettiya. sia incondizionata (cos“ da non lasciar~ alcun margine cJ.i piscrezionalitˆ agli Stati. membri circa la sua attuazione) e sufficientemente precisa, e inoltre che lo Stato1 nel cui ambito la direttiva sia invocata, risulti inadempiente, per essereá inutí!lmente decorso il termine per dare attuazione alla stessa. Essendo, nel caso in esame, incondizionata e sufficientemente precisa la direttiva n. 335 del 1969, ed essendo il termine per la sua attuazione ampiamente scaduto, Ja Corte ha appunto emesso la. si;r.ddetta pronuncia di ~.;immissitbilitˆ sul rilievo che il contribuente <~Potevi'! opporre all'am.iinistrazione statale la diretta applicaá bilitˆ della 11orma com:imitaria ed il giudice adito. in sede contenziosa. era tenuto a :n:;~ applicare la corrispondente norma nazionale È. Alla 1uce d~ tale insegnamen1;9 non pu˜ condividersi l'affermazione della OomJ.Ul!ssion~ :tributaria centrale, secondo cui non compete ai giuá ditj. dello Statoi:membro disapplicare le norme interne. in contrasto con le . dir(!t.tive á.EE, essendo fuori questione (come , ritenuto dalla stessa Corte costituzionale) il carattere incondizionato e preciso del precetto comuni~ai;io concernente la jntassabilJtˆ de1l'emissione di obbligazioni, nonchŽ l'ina_dempimento dello .áStato italiano nel átradurlo in norma iná terna. Per quest!i pa:rte, d.nque, la motivazione della decisione impugnata va.á corretta~ Ci˜ non. implica, tuttavia,..che la detta situazione di contrasto fra norma interna e norma comunitaria ed il prevalere di questa rispetto a quella comportino il venir meno del sistema del contenzioso tributario e dei suoi termini, sosti~uendosi la disciplina generale della ripetizione dell'indebito e la relativa prescrizione decennale alle specifiá che decadenze che caratterizzano sia la domanda di restituzione dell'imposta indebitamente pagata, sia l'imprtgnativa del provvedimento di imposizione (qual ne1'1a specie stato l'avviso di liquidazione del supplemento di imposta). 3. PoichŽ la decisione impugnata correttamente esamina la questione della definitivitˆ del rapporto d'imposta con riferimento alla mancata impugna21ione dell'avviso di liquidaZii.on~, su questo terreno che ariche le Sezioni unite intendono portare l'esame, essendo posto fuori gioco da tale decadenza Ç a monte È il discorso sul rimborso del tributo e sulla relativa disciplina decadenziale (art. 75 d.P.R. 634/1972). Questa Corte, a Sezioni unite, in particolare con la elaboratˆ sentená za 9 giugno 1989 n. 2786, ha giˆ avuto oc~asione di stabilire .Žhe la di: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA chiarazione di incostituzionalitˆ della norma che prevede una determinaá ta imposta (nella specie, l'ILOR sui redditi di lavoro autonomo) non incide sui rapporti tributari relativamente ai quali siano scaduti i terá mini concessi al contribuente p!;!r contestare il provvedimento impositivo (nella specie, l'Jscrizione a ruolo non potendo ritenersi che la declaraá toria di illegittimitˆ della norma attributiva del potere impositivo sot tragga la controversia ai termini e alle modalitˆ proprie del contenzioso trii!butario, configurandola, in ultima anal~si, come un'azione di accertaá mento negativo del debito d'imposta o, quando il tributo sia stato pagato, come un'ordinaria condictio indebiiti sottratta a qualsiasii decaá denza. Le Sezioni unite hanno in tale occasione osservato che, sebbene il giudizio tributario investa il rapporto e non semplicemente l'atto imá positivo, nondimeno '1'Ç 1mpugnazione del provvedimento rappresenta sempre l'iimprescindimle aggancio per la instaurazione della lite tribu. taria È. Il contenzioso tributario, cio Ç iincanalato in moduli procediá mentali la cui applicabilitˆ prescinde da:lle ragioni della contestazione della pretesa, postulando il sistema che ogni contestazione debba piegará si alle puntuali regole dettate dalla legge che si preoccupa di ridurre i tempi e 'í modi per l'attacco contro l'atto impositivo, a tutela del fon. 'damenta:le interesse alla riscossione delle imposte È. Ne consegue che la distinzione fra contestazione in radice del potere e contestazione dell'esercizio del medesimo (distinzione tradizionalmente utilizzata per discriminare giurisdizione ordinaria e giurisdizione generale ammiil!is¥trativa) non appare trasferibile sul terreno del dritto tributario, sfa perchŽ come si visto, il relativo contenzioso Çne resterebbe sovvertito nei suoi termini essenzialiÈ, sia perchŽ - il caso di aggiungere - assai dubbio che l'indicato binomio possa avere senso entro un'area non caratterizzata da poteri discrezionali ma. dal principio di stretta legalitˆ (v., contro la distinzione fra carenza di potere impositivo e megiittimo esercizio del melesimo, ancora le S.U. con le recenti sentenze n. 2082 e 5841 del 1993). Escluso che la caducazione della norma tributaria per contrasto con la Costituzione possa implicare il superamento dei tempi e dei modi del relativo contenzioso, e consentire la rimessa in discussione di provved1menti impositivi a suo tempo non impugnati nei prescritti termini, la medesima conclusione negativa si impone, a pi fovte ragiione, nel caso dri contrasto della norma con un precetto comunitario, posto che la disapplicazione della norma interna (la quale tuttavia continua, nel distinto ordinamento suo proprio, ad esistere) fenomeno di minor intensitˆ rispetto a que1lo dell'annullamento della norma stessa da parte ádella Corte costituzionale. Come queste Sezioni unii.te, con la recentissima sentenza n. 3458 del 12 aprile 1996, hanno rilevato con riferimento al contiguo problema della decadenza dell'istanza di rimborso della tassa an ' '.,,, RASSEGNA AVVOCATURA DELLOá STATO 396 nuale cii-rili.tnovo d“ iscrizione societatiia anch'essa C:Onfliggente con la direttiva CEE n. 335 del 1969, si tratta semplicemente d4 Ç disapplicazione del diritto iHtrno per c˜ntrasto con il prevalente ord~namento comuá n“tario che, per˜, non comporta nŽ l'abroga2:i6ne nŽ !\incompatibilitˆ della legg italiartit>i; stante la. concezione d~ádUe'ordinamenti come autonomi e'. distiinti. ancorchŽ coordinati. In coi:tclii~ione, non traducendosi la disapt>licazione per contrasto con “1 dirlttO comrinitario m situazione di carenzˆ iii astratto del potere impositivo e coiriunque non incidendo tale categoria -ove configurabile nell'area in esame .:..... sulle modalitˆ procedimentali e sui termini del contemioso tributario, non resta che ritenere che la Commissione triá butaria centrale, preso atto della maritata irilpugnazion.e dell'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva“n;esame, correttamente abbia esclu~ so Ja possri.bilitˆ di mettere in discussi<>ne, prima ancora della rimborsaá bilitˆ, la debema stessa del tributo. {omissis) CORTE, ni CASSAZIONE, Sez. I, 8 luglio 1996 n.. 6193 ¥ Pres. Rossi ¥ Est. Fioretti -P. M. Nicita (conif.).. -Minist~ro delle Finanze (avv. Stato Figlioli.a). ~á. Mattioni. Tributi erarlall ádiretti '¥¥ áá Accertament˜ á Liquidazione dell'imposta á Art. 36 bis~d.P.R~ 29 settembre 1973. n. 600 áCondizioni e limiti. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis). La liquidazione deWimposta slla base dellaá dichiarazione ex art. 36 bis del d;P,R. 29 settembre 1973 n. 600 diretta a rilevare errori materiali senza 'eseguire valutazioni giuridiche; il potere di escludere le deduá zioni dal reddito ex art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 esercitaá b,ile solo quando l'indieducibilitˆ rilevabile ictti oculi (1). (1) La S.C. riconfeI'Illa il suo orientamento irragionevolmente rigoroso, quasi con l'effetto di sterilizzare l'art. 36 bis che invece norma ádi rilevante utilitˆ. Escludere le._detrazioni e le deduzioni non. previste dalla )egge o ridurle nei limiti consentiti comporta sempre una valutazione giuridica, come un miá niri:lo di ragfoname,nt˜ richiede la correzione dell'errore materiale;á ma se queste sono operazioni consŽritite, ánon si comprende perch se neá áwole escludere l'impiego. Illogica ancheá la giustificazione: occorre l'accertamento motivato per mettere. ilá contribuente nella, condizione di , difendersi; ma, _come nel caso deciso, la liquidazione della )llaggiore imposta discende da una (elementare) valutazione giuridica; non 'vf ragione quindi. per fuvocare l'immancabile difetto di motivazione, posto che la motivazione in. punto di diritto non richiesta nemmeno per la .. sentenza. PARTE .I/Sl!Z.V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 397 (Omissis) La C-orte .Costituzionale ha precisato (cfr. ordinanza li¥ 430 del 7á aprile --1988,che Çla .liquidazione:Èex. art; $6. bis .d;Pll; n.....60() del 1973 operata sulla base de1le dichfarazfoni. presentate mediante un mero riscontro: cartolare,. nei ca$á eccezionali e tassativamente indicati da:llˆ legget ¥verteinti su im;:ori ¥.materiali.¥e: di calcolo immediatamente rile:va:biU-¥-(sei:JZada ;n:eSSitˆ¥.qu1ndi.di alctma istruttoria);. cheJ'Ammini~ stranone firiŽ.nz“i.tria ha il ¥p˜tere;,dovere ¥ádi ce>rreggere anŽhe.. a y~tag¥ gio del cohtribuŽnte.. s:tesso~ Detta Corte }la. ulteriorment precisˆto¥ che aa procedura ex art.. ;36/bis 'caratterizzata . dalla> mancanza di¥ ogni. valu, tazione 8iuridica, la quale, ove viceversa sussistesse, escluderebbe la possibilitˆ. di fare__ ricorso a tale procedura, essendo necessario in tal caso un vero e proprio atto di accertamento contenente esplicita motivazione. Tali principiá sorio stati áaffermaii anŽhe dalla Cotte dl¥Cassazi˜rie riell sentenze n/ 4958 del1989 e 9692' del -1990. Questa -Cotte ha }iq.id~i9ne_. d~ tl;í.! butq¥ (clle::Venne oo$í;normativˆment disthita; ¥da: ~Ila 41 a~rtamll!nto), Ia.-¥¥raptd1:t¥;4otrŽzioneá diá. errori¥¥ámateriali¥ individu~bˆliánella¥¥ádichia;azione alla stregua di un mero controllo formale ed, altres“, unaá¥'J>iu áimlrecita riscossiane 9elJ,e re~tiv.e Jniposte; ,tj˜.-in del'.9ga;al princip~(),A,~qp.dq cui il potere-dovere di rettificare la dichiarazione va áesercitato attraverso ~~~ di_:á a~~~~Qá::.1íáS9.rQs~~nl~::á:~~jv~t.i,.=: ::á:-::.~. .áá=á= á...á .= .. ~ á'.-~~:,=::, .áá.. : ¥ á-¥¥á .Quest˜ collegi.o ritiene di aderite ai suespqsti p,rJ.ncipi;. non essendovi seri motiviper discostatS.ene. , . -. . . . .á <.á ;_ Pertanto, anche ri.ella ipotesi .;;;.;., che qui:Jnteress:a .._ di cui alla Jetá tera d) dl secondo comma dal citato art. 36 bis, che attribuisc:e agli uffici finanziari il potere di Ç escludere la deduzione da:l reddito complessivo 4el~ Pe:rsonc;: fj.sich,e degli oneri ..non previsti laWart~ 10 ,4el,ciecreto del:t?res;idente d,ella ReP~bblica. 2~LsŽt~embreJ973 1l~5~7 È, cievŽ$(rit~mere che ti1Ie ¥. p0t~~e:.sfa:. ~setcit~b~l~ soHantQ q.IUí4cumentaziorie .áailegata a11ˆ"_ didparazione" dei ¥¥ redditi n la funz~˜ne che esso chiamato ad assolvere che quella di penieni- 1"e all'appliOazione della .. pena: conseguentemente al giudice, ove, dal programma delle convergenti volontˆ delle ¥parti scaturisca sulla base della veniifica deill'integmle aspetto prospettato, l'estinzione del reato proprio in forza dell'appZicaz,iJ:t:1~~ih1:1'ˆt~~it~:~~i:;a~;~:.á.¥~i~0~zá.. :::~: .¥~~t;!:n~t~~~a:Uiá~o:t!ti:Qh~~~t/~!~~af;,,.~íof:c~ con. Ia nuiieiata la sentenzache ha. recepito 1'aC:Cord6:e sul quaie¥n giudice ha pr .áá ...áá . . > D.'.altroá. .cantQ,... stata .proptio. la dichiarata incidenza della volÛ>ntˆ. delá l'inlputˆto $Jinˆ á. vita .. i;l,el . r~tQ;: ~~bile p~a c;leUa sentenza della 9r~ .9stit4.zionaJ,e appenˆ ci~a.ta,.. a pop:e. su un piano di pari c;lispombilitˆ Pl:escXW.~e c:J,e~ ,r~to e l?e11a: ...,..o~¥... l'.aJ,1.157 del c<>dice peni¨ .. avesse anC()ll! valore >di 11orma indeyogabile d'orcJ.j.e Pul:>l;>ljo, forse sarebbe pi difficile valicare, :PW:-in os.sequia ajla v<:>l d'or:wneá p.bbUi:;o e.á¥.. sltWnentale: alla opportunitˆ Cli cijchi,arare.J'estinzione .. di.. reatj,: Pel' .. l ¥. quali, dato .. il tempo traá scorso, iUeg“slatore non ravvisa pi!) la necess~tˆ. c:J,eUa sai.;ione .-che si pone in posizione antiteticaá alle .purá acute ossen:~iom. 4elJa:sentenza. basate sul dubbio. soggetti;\'.() . dell'applicazione delle ge11erl~ e ... sulla. co.segue:\').te á sofferta scelta dell'ilp.:putat<> di accordarsi pel' una pena.. ridotta. .Dubbi9 áed¥ accordo che, á .. pur validi al momento .¥ della scelta clel: patteggiamento, difficile che possano aver ancora valore quando si siano verificate quelle condizioni alla cui assenza il legislatore subordina lo ius puniendi. B certo-che il problema merltereb~e .un approfondimento :maggiore di . quello consentito daáá una breve ááRASSEGNA AWO'CATURA DELLO STATO 402 plicazione della pena comporta la rinuncia dŽll':i“npwtato stesoo al diritto dj avvi;i.lersi deUa facoltˆ di contestare l'accusa; una rinuncia scaturente dalla. mancan~a di ~lementi per far á~erma:i:e 1~ propria i1llloc;ei:iza (o comunq.e á .l,U).~ . diversa -e meno grave. _:, quaiificazione . qel fatto addebitato). l'rattandosi, ádunque, di á decisione Ç in ipotesiÈ.á di. responsabilitˆ (e~sa ; infatti, soltanto ~ ~uj,par~ta È. ~d una sentenza di condi,Wna), Iii. sua moôv~i~n q~t~ áai Profilipositivi, ivi compresa la qualificaZione ádel fatto, á sL.!i)saurisce . correttamente nella concisa esposizi011e. dei mqtivi dj fatto .e di diritto Iíle~tre, per .quant~ attiene al profilo positivo riguard~nte"1a mancata operaôvitˆ dell'art. 12~ c.p.p., il dovere di motivare sussi~~~ soltanto quandñ. dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in. ordine alla assenza delle ipotesi p:reviste dalla norma áora richiamata,á essen˜o suj;ficiente,. in caso contrario, la semplic:e ,em:mciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la. verifica richiesta cfalla legge e cio che non ricorrono gli estremi pe,r fa pr()n\lnCía.:di Una sentenza di proscioglimento e_:, art., 129 c.p.p. . ásenza contare áche. le. sentenze che applicano la.. pena su richiesta ~ono ricordbili. in cassazione esclusivamente in forza dell'art. 111 della Costituzione Ž, quindi, ~olo J?ef violazione di legge; con la conseguenza che souan.tŽ> .ál'assoluta mancanza di motivazione, . espressamente richiesta per tutti i, proV'vedimenti giurisdi:ˆonali anche dal 1() co;i:nina dello stesso art. Hl, hitegra una violazione di legge e sono tali quei difetti e quelle .contfaddhtorietˆ che siano; cosl rilevanti da determinare lˆ carenza assoluta della motivazione (v. Set. I, 30 novembre 1993, Laurenzana). nota, eppure difficile sottrarsi all'inquietudine suscitata da un'affennazione giurisprudenziale secondo la quale rion vi sarebbero rimedi per chi avesse deciso di punirsi assicurandosi una sanzione per un reato che all'ordinamento non interessa pi perseguire. Lasciare invece al giudice la verifica della esistenza delle condizioni cui si accennava poc'an2li, verifica sviricolata dal patteggiamento -nelá caso di specie l'applicazione delle attenuanti generiche -consentirebbe il superamento di una Situazione in cui senza uria vˆlida ragione d'ordine pubblico si privatizzerebbe una pena. In senso contrario infatti alla sentenza che si annota si pronunciata la VI Sez; pen. della Cassazione (22 settembre 1995, n. 10498; 5 novembre 1993, n. 2681), ˆnche áse vi sono decisioni in senso opposto (v. Cass., IV,'7 novembre 1996, n. 2685; IV, 18 gennaio 1996, n. 3052; VI, 23 ottobre 1995, n. 44; 10 maggio 1993, n. 7113). Tuttavia anche la affermazione, determinante, contenuta nell'ultimo periodo della massima (rinwicia alla prescrizione) suscita qualche perplessitˆ: la dichiarazione di incostituziotlalitˆ dell'art. 157 c.p. invero in funzione della miglior tutela dello¥ ius ázibertatis, teso a garantire all'imputato il superamento delle limitazfoni all'accertamento della sua innocenza derivanti dall'Ç evidenza degli attiÈ (129, secondo comma c.p.p.). Nel caso esaminato dalla Corte Suprema invece l'imputˆto avrebbe rinunciato alla prescrizione per sentirsi infliggere la pena patteggiata? Questo patente contrasto con lo ius libertatis potrebbe forse mettere in dubbio non tanto la validitˆ, ma il contenuto stesso della dichiaraziop.e dell'im PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA PENALE :403 Vizio certo non riscontrabile nel caso diá specie, avendo il giudice a quo richiamato sia la correttezza della Ç qualificazione giuridica del fatto e (delle) circostarize prospettate dalle partiÈ sia l'inapplicabilitˆ dell'art. 129 c.p.p., facendo puntuale riferimento alle' ammissioni degli imputati. Inoltre, diviene decisivaáá ia circostanza áche il fatto-reato contestato sia stato ammesso dagli stessi irilputati con la loro f“chiesta di applicazione concordata della. pena che vale ad escludere che gli attuali ricorrenti siano risultati vittime delle tardivamente dedotte concussioni. Un'amá missione che, coinvolgendo prioritariamente una situazione di fatto, riá suita essere divenuta parte integrante dell'assetto negoziale, ritenuto dal giudice congruo presupposfo per la decisione applicativa della pena (cfr., per un'analoga fattispecie, Sez. VI, 16 novembre 1992, Zavarini; 8e;z. VI, 22 novembre 1993, Vaj). H che vale a destituire di fondamento anche le censure riguavdanti la violazione della legge penale sia sotto il profilo della qualificaZione del fatto sfa sotto il profilo dell'applicazione della continuazione nonchŽ la lamentata omessa applicazione dell'art. 62, n. 6 c.p., circostanza non invocata dai ricorrenti all'atto della richiesta di applicazione della pena e comunque ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Taluni dei ricorrenti hanno insistito sulla prescrizione maturatasi in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche sin dal mo ámento della pronuncia di primo grado o comunque successivamente, ma prima dell'odierna udienza. putato, cui invece la Cassazione dˆ contenuto di valida rinuncia -al di lˆ degli interessi dell'imputato che la motivazione Sottende -in quanto non si potrebbe tener conto della ratio decidendi della sentnza della Corte Costituzionale, ma solo del fatto che ormai Ç la norma dichiarata illegittima vive nella sua amputazioneÈ (rectius: nel suo nuovo contenuto) sotto il vigore di un nuovo codice di procedura che ha previsto un procedimento speciale (art. 444 c.p.p.), non esistente quando la questione di costituzionalitˆ dell'art. 157 c.p. fu sollevata. Al di lˆ di queste motivazioni, il problema che non stato esaminato proprio quello della possibilitˆ di riconoscere nella volontˆ di patteggiamento manifestata anche una volontˆ implicita di rinunciare alla prescrizione, in una situazione di tanto evidente opposizione fra i due interessi sottostanti e di tale inverosimiglianza di una volontˆ che dovrebbe essere appunto implicita, di rinuncia alla prescrizione al fine di espiate la pena (!), che dovrebbe, quantomeno, far sorgere dubbi legittimi sulla duplicitˆ dei contenuti di quella dichiarazione. Dubbi ancor pi evidenti alla lettura della stessa sentenza delle Sezioni Unite citata in motivazione che, se da un lato pone in rilievo. gli aspetti c.d. contrattuali del patteggiamento, non si spinge ad affermare l'esistenza di un divieto, per il giudice chiamato in sede di procedimento ex art. 444 c.p.p., di valutare le cause estintive del reato. Afferma, anzi, il contrario. Si legge, infatti, in quella decisione (Cass., S.U. 15 maggio 1992, n. 5777, imp. DI BENEDETTO) che Ç facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato RASSEGNA AVVOCATURA .DELLO STATO Anche tali censure sono infondate. 2.1. Premette questa Corte che nel caso in cui il giudice conceda le circostanze attenuanti generiche, i termini di prescrizione vanno stabiliti con riferimento al reato ritenuto in sentenza e non a quello originariamente contestato (cfr., ex plurimis, Sez. Il, 20 settembre 1981, Loia.cono). Un'operazione da utilizzare, non soltanto ai fini della. individuazione della d,istariza cronologica concretamente esistente fra tempus commissái delicti e sentenza di condanna, ma aI1che allo sc<>Po di verificare la susseguente effioaŽia di Un. atto interrutivo allorchŽ l'imputazione originaria venga ad esser.e adattata -ed eventualmente ridotta quanto alla sua valenza aintisqciale -alle esigenze teleologiche proprie della decisione di merito. Se, infatti, come ormai ius áá reeepttiin, la prescrizione costituisce un'ipotesi ádi rinuncia dello Stato alla pretesa puni,tiva, la sua operativitˆ no~ pu˜ essere yaj.utata se non cori riferimento all'azione penale esercitaá ta per il ~eato ....,: nelle sue componenti essenziali ed. accessorie -che a\'>bia ricevuto la qualific~one definitiva (cfr., emblematicamente, Sez. JI~, 30 gennaio 1969, de Luca); mai, quindi -ove intervengano statuizioni .innovative dell'acc.sa genetica, .. r.evanti ai fini del tempo necessario al maturarsi della prescrizione -con riguardo al fatto storico che ha deterá minato la formulazione dell'imputazione. E ci˜ anche considerando la áfunzione delle cause interruttive del decorso della p.rescrizione, connaturate alla álogica: stessa dell'istituto, quali manifestazioni dell'interesse dello Stato alla punizione del reato, un interesse da rapportare necessaá rinuncia ad avvalersi della facoltˆ di contestare l'accusa o, in altriá termini, non nega laá sua responsabilitˆ ed esonera l'accusaá dall'onere della prova; la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilitˆ dell'imputato e, pertanto l'accerá tamento della responsabilitˆ non va espressamente motivato, cosl come l'afferá mazione di responsabilitˆ non va espressamente dichiarataÈ. Ç Trattandosi, dunque, di sentenza che trova il suo fondamento nella concorde volontˆ delle parti (la quale diviene oggetto di determinazione da parte del giudice) e che, se pureá affermativa di responsabilitˆ, lo sulla base ádi un accertamento solo implicito, essa non una vera e propria sentenza di condanna. (v. Sent. n. 251, 6 giugno 1991, Corte Cost.) (v. Sent. n. 313, 2 luglio 1990, Corte Cost.). È. Ancorá pi significativamente le Sezioni Unite in quell'occasione hanno affermato che Ç la m©tivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444, secondo comma, cod. proc. pen., si esaurisce m una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva quanto all'accerá tamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonch della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della congruitˆ della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilitˆ della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di 405 .tiamente ........ (:()Ildizronato come esse) appare al disvalore del fatto ~ alla . decisione ti.tenuta in. sentenza. ásceni:fono.partkolarl beneficiá~ l'imputato (Oltre allˆ rlduzfonŽ preriale, -.~á;:-:::-::áá::::á:::::::;.: :::.á=á:-á--:':.:=:.á:::::::: ::::::::-::::'.:á::::áá=:::-:::::.áá :á-::::á::.;:_.á:::::-._::á.á('.-.á.: . á::.<á-:-á;.' <:ááá-á::::.>:á.::áá:-:-áá.á'.á'. á..;á.: :á::ááá:áá:á:á-::'.-:á-:-áá...á:.á:::á:á ': .á .'á.(:á-::á::::á-: :'":: l'fuipossibili~ per il giudice di dŽcider~ ~tUI'liZione ciyjle e l'assel1Za di Pr91'r~g:@tq ~ft:i~ce.á. sttnm(1pJq la P95'sibjlit~. cihe .Ja I~gge.Qffre..;:tll'.npuá t~t? ai:~ui~!J:e c>ll .s~Ži~a,.~~ Jl~:ilijffi“na .s9ttr~en~fostai .rjschio ¥l1Ql'.l p.ilibllit~;.¥Qi '.A<>:n.pr~ibjpti!,. o di estblZíQ~ i:lel reato1¥ .Le 4elib~oni positive. deb})():nq .i')S$e;!;'.~á Ae~ss:;.iainettte á sorrtte 4alla . on,,isaá. ~pqsizione ádei relatj"Jli . ;r.notivt di fa~to e . di diritto; m~:b:ei per: q~to rlgit{lrda il. giudizio ngativ:Q:á~.lla.:dcone:i.a. dkalcwla delle.ipotesi ~visteác:lall.'art, .12~ cod.á proc. pen.J'ol;ihligo Žli.na specifia mqtiva?ionl;).s~sistl;), .perJa~tura¥.stessa della delibllzione, soltanto nel caso áin cutc:lagli att~ o ~ádichiaraziolli c:lelle parti risultinQelementi conr~ti inordine ana.nQn ricorrenza delle suindi-cate ipotesi. :lÈ \:~.¨1)4-arip; . ~. $utfici~te:.ia. .~en;lplic;e.. enwciaZione¥..áaliJ.phe ltl}plicita; . di avei: ~~ttuato"¥á coll: .1;1sito. negativo, la verifica riAAiesta i:lalla legge. e cio¥ che non :ricorrol?.c;> gli estre!lli. ..per la .pronuncia di sentenz$i di . proscioglimento .~. art:. 129 cod.; proc; pen. ~. á . . . :. á.¥ 2}.. In Je1lla Aii .. impugnazione,; la gilll'íspru~a ¥della C~$sazione, ha ¥corá á r:ettamrrte sanajt.o che a¥á n<:):nna dell'art, MS ác,p,p. Je sent¨Zeá di patteggia. mento sono. ~ppellabili e che JlC>npi;evisto .espressainente.il ¥ticoJtsoin“m~ ciiato in Cassazione, impugnazione peraltro che pur sempre possibile a nqrma dell'art; 111 della .. Costituzione e..quindi solo . per violazione á. Qi .legge, con la ;pnseg.eu.z;a. ¥Ghe ¥.á soltantQ;J'assoluta .¥mancanza .di .¥.motivazione, .. espressamente l'ichiesta per tutti i á provvec:limend giurisc:lizionl!lL da questa norma, costituisce violazione di legge. Son<;) stati indivic:luati come tale.á. quei. difetti e á. q:uelle .contradditto!detˆ che .sia~10 cos“ rilevanti da c:letenninare la carenza assoluta di motivazione (Cass.; I, 21 aprile 1994,. n. 4573; imp.. Li\URENZANO), Merita attenzione anche la decisione della Cassazione (Sez. VI, 28 giugno 1994, imp. MAscITTI) che, ha affermato che quando la sentenza 41 merito c:la ááRASSEGNA AVVOCATURA -DELLO STATO 406 di pi grˆví inflizioni pe:rsiino -~ se i precedenti lo consentono -benefiá cia:ndo della sospensione condizionaleÈ (Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 1990). Pu˜ a1lora anche qui ripet~rsi che, se l'imputato ritiene di essere in possesso cli elementi per affe~are la propria innocenza, Ç nes~ uno lo obbligaá a chieder~ l'ˆpplicazioríe di una pena, ed egli ha a disposiá zione le garanzie del rit˜ ordiri~rio È. Perci˜, Ç chi chiede l'applicazione lf pena vuol dire che rinuncia alla facoltˆ di contestare l'accusa È (cos“, anc˜ra la sentenza costltuzionaJ.e n. 313 del 1990). Un principio, quello ora ricordato, a cui non si sottraggono neppure le vicende ~stintive del reato e dal quale. discende che se si di fronte ad una causa estintiva cui sarebá be pqssibile accedere attraverso l'applicazione di circostanze attenuanti costituenti res dubia in es“to al' giudizio ordinario -l'imputato non pu˜ utiliik~e il procedimento speciale per pervenire, omisso medio, alla dichiarazJi. one di estinzione del reato.. . ... . .á . . . Ne.consegue che iJ giudice, ove dal programma delfo convergenti volontˆ delie pa,rti scatur~sca, sulla base della verifica dell'integrale assetto prospettato, . l'estinZione del reato proprio in forza dell'applicazione ,di circostanze ¥. attenuanti (o di un eventuale giudizio di prevalenza di queste sulle aggtavanti contestate), resta precluso il potere di dichiararla, potendo dall'accoglimento della richiesta derivare la sola applicazione di una pena. Se si prospetti la produzi˜ne di effetti diversi, come la prescrizione, il giudice deve necessariamente procedere al giudizio di cognizione, atl'esito del quale,. se ne sussistono le condizioni, diehiarerˆ l'estinzione del reato. In caso contrario, si finirebbe per utilizzare il pro un¥ lato applichi la pena concordata fra le parti per taluni reati, e, dall'altro contenga anche una decisione di non luogo a procedere per altro reato, la statuizione deve considerarsi -tenuto conto dell'unitarietˆ della domanda sostanziab: riente unitaria, cos“ da rientrare nello schema previsto dell'art. 448 c.p.p., di talch l'unico mezzo di impugnazione possibile pur sempre quello del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. :E!. stato altres“ affermato, coerentemente alla natura del procedimento speciale, che, ove l'applicazione di una determinata sanzione sostitutiva sia conforme alla consensuale indicazione delle parti, cos“ come non pu˜ consentirsi al giudicabile di mettere in discussione la propria richiesta ed il consenso all'applicazione di quella sanzione, gli pure precluso di dolersi per la mancata esposizione -da parte del giudice -delle ragioni per cui sia stata applicata quella sanzione Sostitutiva e non altra, pur consentita dalla legge, ma esulante dal consenso formatosi fra le parti (Cass., V Sez., 11 gennaio 1994, imp. CAVALLO) ¥. :E!., infine, interessante richiamare l'indirizzo assunto da talune decisioni (v. Cass., IV, 19 marzo 1993, imp. OLUSOLA 0RIOKE) che, avendo rilevato che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti non possono considerarsi sentenze dibattimentali -tranne il caso in cui il giudice provveda dopo il dibattimento in primo grado o in grado di impugnazione ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta dall'imputato hanno affermato che con l'espressione Ç nel giudizio È contenuta nel primo comma dell'art. 448 c.p.p. si fˆ rifeJ:i.mento a sentenza emessa non giˆ nel cedimenfo ádi¥ cul¥'a1l'art.444 c;pip¥: :..;... ¥confMmato .. in¥. funzione á¥.dŽlla l'ea. liziaztone di .un fine ¥tipieo ¥;..;;;... verso tino scop˜¥ mcom'.Pˆtibile con !ai' ¥tun; zione che esso chian:iato ad assolvere>e che quello, appunt-0;:di perve. n“te all'applicazi¨e ¥ de'.!Ja pena ¥(ofi\ ¥ Cass.; ¥ Sez/IV,áá 10; maggio 1993, '.Bi cot:chi)~ ..--ááá-ááá:.-.¥.¥..-.á .. eá. ¥á::::á;á: ááá¥.¥>Non pu0/sill punto, =assolutamente condividersi la contraria¥ opinione á=~oáfti:::áááá~~~~;:f1~~=::~::á¥::b:¥¥¥,=:~~=;á::~::~;~' ~~:i~~~! deltat˜ oveil.¥giitdice ritenga <'coh-Odibili ~e¥.áattenuanti richieste, poichŽ- ácomunque dovrebbe poi prosciogliere ¥l'ˆmputafo ...á.áall'esito del giutlizfo ordinari-O; nel quale noo potrebbe non concedere le stesse attenuanti È (cos“, Cass., Sez. Vfi 5 novembre 1993; Branche). Una simile solu~ i9ne non considera la diversa tipologia .di cognizione che caratterizza le due prot;!dw~: l~ priJJ,la fPndat~ su 1Ul summatim cognoscere funzionale a~la.á y~ri.~lpá~ '4e11a COllfQrmltˆ a legge della richiesta; la seconda compiuôJo ~ ~~~“i9'4Ltma pogri,i,ffo pter/.a,, diretta ad ¥accerta~e la responsabHitˆ Cl~lt~iri~litafo, s~h~fo.áda qll,esta potendo discendere la dichiarazione di ~stiPiiol),~ 4<:lf.i'eato dn conseguenza dell'applicazione di una circostanza <1.!fa~iiant~; .áᥠ¥ . á á á. _.. . . . , á ~ peiQ eyidnte che dlt.tt9 djversa l'ipotesi in cui il giudfoe ac~ erti Vaw~nuta estinzione de1 á reato suna base della imputazione;á m fai a$˜, i.llfatti, '“l. presupposto per i1prodursi dell'effetto estintivo non . cos#tô“'.tQ dalle . concomitanti volizioni delle par~i, derivando direttaX1Jent(\! .laíJne. á gitílispr.udeniiale .. -non solo ~ppare coerente con n pri)idpio di preciusione elle domina il processo i;>eriale, i.hteso nel senso che .gli . atti. .i;irŽ\risti dal. c˜diee di : rlto non possono compiersi oltre i tempi inditriduati dalla legge (c;oricettd quindi ben divŽrso da quello del termine che per.entofi<;1:¥:$01t1:1.nto se cos~ ~pressam,~te p:r:evist_o, eone.etto di cui esplicita applicazione la preclusione alla costU.zione di parte civile dopo la verifica della regolare c.ostituzione delle parti. art, 79 e 484 c,p,p,}I ma soprattutto con¥ sente di evitare applicazioni distorte e nierame:ti.te: dilatorie della richiesta di patteggiament˜, soprat:tutt˜ dopo l'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 2 novembr.e 199.6. (v. in proposito le considerazioni di W. Fi“RRANTE, Congruitˆ della. pena e continuazione nel-patteggiamento: il gfudiCe non mero ratificatore dell'accordo delle parti; considerazioni conCiusive, in questo stesso niimero della Rassegna I, p. 410). PAOLO di TARSIA di BELMONTH - RASSEGNA AVVOCATURA DELLQ STATO allo scopo di conseguire, attraverso l'inserimento di clausole nell'accordo, un fine diverso dall'applicazione della pena .ed, in particolare, per consentire il .maturarsi della prescrizione; altrimenti _,, per il nesso strumentale che lega l'assetto negoziale all'estinzione del reato -sotto l'apparenza di un programma diretto a conseguire una decisione equiparabile .ad una sentenza di condanna viene in realtˆ a predisporsi una pattuizione volta esclusivamente al conseguip:iento della dichiarazione dell'effetto e$tintivo. Un programma rispetto al quale il giudk:e dovrebbe denegare la proprio cognizi<;me, palesandosi l'effettivo contenuto dell'accordo come diretto non all'applicazione della pena ma aH'estinzione del reato, tanto da. adottare un mezzo -del tutto elusivo del fine tipi.co alla base della procedura di cui all'art. 444 e seguenti c.p.p. 3, Iri' un programma preordinato al conseguimento di benefici che, in relazione all'interesse dell'imputato, pñss6no pure concretamente sovrastare gli effetti di 'una decisione di estinzione del reato, perchŽ, ove riá tenuto cor.retto il prograrrtmˆ divisato, fa periˆ sarˆ sicuramente contenuta nei i.Tu:n“ti proposti, c.osi sfuggendo l'alea cli una pronuncia di condanna senza concessione d“ circostanze attenuanti (e quindi, ostativa dell'applicabilitˆ della prescrizione) pu˜, allora, intravedersi una dichiarazione l<':gale tipica di rinuncia alla prescrizione. Una dichiarazione espressa, in II quanto proveniente da un 'imptato che, scegliendo quello equel solo assetto -alla 'stregua del principio ádi a,utoresponsabilitˆ -ne _accetta tutte le consegueni -che .risultano incompatibili cori la scelta pattizia. Alla medesima conclusione deve pŽrvenirsi -per l'eadem ratio de I cidendi -se il patteggiamento sia programmato solo in vista della .fu~ tura estinzione del reato, allorchŽ la parte, predisponga la richiesta, in vdsta della certezza che, in forza di una impugnazione -come nella specie -infondata, si compirˆ iJl iempus necessario a far prescrivere Iil reato. Ci˜ non soltanto perchŽ si di fronte ad un'evidente utilizzazione surrettizia dell'istituto del patteggiamento ma perchŽ la rinuncia, in quanto J)egoz“o 'unilaterale abdicativo, , per sua natura, irrevocabile. 3.1. NŽ alla soluzione ora prospettata pu˜ fondatamente contestarsi che ci si troverebbe di fronte alla r.iuncia ad una prescrizione non ancora maturati;l_, che, c_ome tale, non potrebqe essere oggetto di un atto di disposizione ai sensi dell'art. 2937 cod. civ. A parte l'ovvia considerazione che la 11immcia, diversamente da quanto previsto dalla norma ora ricordata, non comporta !'áabdicazione ad un diritto di cui sia titolare il rinunciante, esprimendo soltanto la volontˆ di non utilizzare l'estinzione della pretesa punitiva in conseguenza del decorso del tempo, appare qui decisivo il rilievo che l'effetto estintivo la risultante di una verifica giudiziale da cui scaturisce -in conseguenza del riconoscimento di circostanze attenuanti -, un determinato tempus per l'estinzione del reato in forza del valore costitutivo di tale verifica e che comporta, PARm I, ssz.á VI, GIURISPRUDENZA Pl'!NALB dunqe; la sua operatNitˆ fin dˆl momento in cui l'effetto estintivo si concretamente realiZzato; Ed quanto, appunto, questa Corte ha avuto Oct:asione di preeisate aUorchŽ ha statuito che il compimento del termine df prescrizione di un reato in data anteriore ˆllˆ emissione del deŽretd @i citazione¥áaᥠgiudizio nonáápu˜ maiáááconsiderarsiáán fattoáásoprav'itertuto aillˆ condllnl'ia; trˆttandosr di .¥ uná evento ad essa.á anteriore (v. Sez. Il, 12 novembre 1973; Tognoni) che la decisione di merito si limita . a . verific~e utiliZzand<> gli . sttul)lenti pi“:t arJ:iqlati e complessipro1#J. d~)ia fas~ del g*iicfi#q, hcui ~pi“'.9g9 .. si sstaMia, per ¥il .ptofi~o ti~ gUardarite á 1a.. valutazione retrospettiva delle. vic~de ronologicJ:).e, in un atto di accertamento c.ostitutivo (cft ., proprioá.iri 4uesti. termini,á S~.á¥VI, 'fap:d1il9.93, Marr#fo)/ . . . .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. á < 3,2. f;avvero nnpro~~io ~areb~,> infine, sostenere ~he i~ rlm.icia alla prescrizione derivante dˆUa .. patiiale diehiarazione di . illeg1tti:n;d~ c:l~ffart. 157 c,p.p. (sentew;a n. 277del )990) sia tjfl:}~tpile alla sola ipO. á~,ááá~;~~WPtl!t~&tle~~CJJ1~1 ~~ífd~!rixn~11e1d~!~lf¥ áooná..possa . A patte la coris“derˆifon ŽhŽ 'uD:ˆ: ¥sii:nilŽ 'ol>iŽifoiie finirebbe cori fi~&pri:ihe ¥~sdusivafu:enteáá fa ratfiJ dtdid.ei'Uii árinii' cli˜hlfu'ata m~fti.fua 'viVe nella. stia .amputazione (o nel suo contenuto additivo), prescindendo pure dai pˆtamefr. i liitenuti Vttlrierati:i a'ppˆl'e dCi~iro iFrilievO che la detta decisione fu proni.ilicfata su Un fucillente sollŽvatO rtel col'scfl:U un pr˜cemmertto gO' Vmato dalle nonne del cOdice abrogato (l'ordinanza di rimessione risulta proriunci~ta il31 lugli˜ 1989), iri ii sistema; dunque, in cui l'“stitufo del patteggiamento non avrebbe potuto operare (almeno Ç a regime È) e senzˆ che “Ji.liti coimatu:rau ˆl "teqwsito della rilevanza conSentlssero alla' Corte Una statuizfone di pi ~io c9nt.esto. (á>'á.< :áá . ;:-.áá¥._, TRIBUNALE DI ROMA, sez. I penale, 25 febbraio 1997 -ord. Pres. Paone " .. Ministe;roDe Giovanni e proo. delfo Stato Ferrante) e~ Mach diPalmstein ed altri. áá á á á á. R&tt~ -. cd#tt#9~oneá.áá tl'a: rŽ“ltf¥áá~ ¥áJ\ppJi~l>iltt~ Jra ~alt gta.á $1Udicati e d,a giudilli ¥ Costume di vita -MedeshP.o disegno ciimhioso ~ In~ sussistenza. á á á á á .á. á á á. á Pe~ ~ funil~:.te l'.etributiva ~ G~udizio di ongr.itˆ nel patteggiamento Valutazi() i'le .sfavorevole ¥ Rigetto d,eU'iS~a. . áá ááá áá á á áá Il vincolo ádella continuazione tra reati giˆ giudicati con sentenze definiJtive e reati da giudicare nof:L pu˜ r#enersi sussistente laddove Le ulter: iori condotte non siano realizzazione di un programma criminoso RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 410 predefinito; seppure genericamente, ma sempliemente espressione di un costume di vita o di un'abitualitˆ nel delinquere. (1) Applicare una pena palesemente incongrua offende i principi della giustizia distributiva, dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e dell'imparzialitˆ del giudice e pu˜ pregiudicare la sua capacitˆ strumentale a rappresentare un deterrente ed a riassorbire la devianza nel corpo sociale. (2) (omissis) L'applicazione di pena concordata comporta la valutazione da parte del Tribunale di una serie di parametri che si articolano, in ordine logico, áin tre gruppi: 1) presupposti del patteggiamento, verificando l'insussistenza di cause di estinzione o di improcedibilitˆ dei reati e la mancanza di elementi di fatto o di diritto che impongano il proscioglimento dei richiedenti; 2) praticabilitˆ del patteggiamento controllando la correttezza della qualificazione giilridica dei fatti contestati; l'esattezza formale del calcolo delle pene, C:on riferimento al rispetto dei limiti edittali, degli aumenti e delle diminuzioni previsti; la sussistenza delle .condizioni per la riconoscibilitˆ della sospensione condizionale della pena eventualmente richiesta; 3) eq.itˆ del patteggiamento .accertando la correttezza d.ell'appl“cazione degli istituti giuridici prospettati nella richiesta con particolare riferimento alla riconoscibilitˆ delle circostanze e della continuazione; la coerenza dei conseguenti calcolf e d~Ha p~na finale richiesta. (1-2) All'atto di dare alle stampe. il numero che completa la Rassegna per il 1996 si inserita anche l'ordinanza del 25 febbraio 1997 qui annotata, data la sua partibolare á attualitˆ e rilevanza. Congruitˆ della pena e continuazione nel patteggiamento: il giudice non un mero ratificatore dell'accordo delle parti. Premessa Con l'ordinanza áche si annota, il Tribunale di Roma ha puntualizzato alcuni principi . fondamentali fa tema di congruitˆ della pena, sottolineando la finalitˆ anche retributiva assegnatale dalla Costituzione e, in materia di continuazione di reati, circoscrivendo il concetto di medesimo disegno crimiá noso nei .limiti precisi e rigorosi che giustificano il trattamento di favore proprio di tale istituto, valorizzando inoltre i poteri del giudice di apprezzamŽnt˜ e di verifica in ordine a tali elementi anche nell'ambito del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il processo, che vede coinvolti 44 imputati tra politici, ambasciatori ed imprenditori, riguarda la: Ç tangentopoli È che non ha risparmiato, deplorevolá mente, neanche il settore della cooperazione allo sviluppo dei Paesi del terzo mondo, causando, tra l'altro, grave discredito per il Paese sia nei rapporti con i destinatari degli aiuti che con gli altri Paesi donatori. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi parte civile per il Ministero degli Affari Esteri e per il Ministero delle Finanze, ha chiesto il risarcimento dei RASSEGNA AVVOCATURA DEU.O STATO 412 Infatti, come sostenuto pacificamente dalla giurisprudenza, ad esempio, un conto programmare un.aá serie di rapine ai danni di istituti bancari predisponendo i mezzi strumentali; prevedendo le varie complicitˆ, altro essere un rapinatore di banca; un conto programmare pi spacci di stupefacenti provenienti da una medesima partita o di pi partite la cui disponibilitˆ giˆ stata prevista, altro essere un tossicodipendente disponibile per motivi contingenti e occasionali alla reiterazione di pi spacci. Pi in particolare la disponibilitˆ di un imprenditore a corrompere la pubblica amministrazione per acquisire utilitˆ economiche illecite, pu˜ anche costituire uno stile o un costume imprenditoriale, ma non per questo avvince in unico disegno criminoso tutti gli episodi di corruzione che rispetto a vari settori e diversi interlocutori vengano posti in essere. SicchŽ, se pu˜ ravvisarsi continuazione nell'ambito di un medesimo Settore di intervento e-ni confronti della medesima amministrazione tra diverse corruzioni e i relativi fatti legati strumeritalmente, lo stesso non pu˜ dirsi tra tutfráquesti episodi e altri comportamenti, che, seppure giuridicamente analoghi, siano strutturalmente diversi perchŽ maturati -in contesti diversi, per fini specifici diversi e coná soggetti diversi. -Analogo ragionamento non pu˜ che farsi per le ipotesi di concussione. al fine di contenere la pena nei limiti di due anni (o piuttosto, sensibilmente inferiore ai due anni, per non precludersi la possibilitˆ di fruire del predetto benl:lficio per future decisioni . o futuri reati), gli aumenti ai sensi -dell'art. 81 c.p, sono s:l;ati proposti -in termini. minimi di 30, 40 giorni, ip.. un caso addiritá tura¥.¥di 5 giorni cli: .rech1sione. . Con il prowedim,ento. in epigrafe, che meti.ta incondizionato plauso, ¥.il Tribunale di Roma ha rige:l;tato tutte le richieste di patteggiamento, ritenendo insussistenteá il_ prospettato.;vin.,colo di continuazione ..ed assolutamente incongrua la pena richiesta, restituend~ cost dignitˆ di vero e proprio giudizio al patteggiameJ:!. tO, da tener ben distinto dal plea bargaining dell'esperienza americana, da. cui trae origine, che si . riduce ad una .mera Ç contrattazione ,. delle parti resa,á q~si automaticamente, á.esecutiva ádal Giudice (1). Il giudizio ex art. 444 c~p.p., infat~, lungi dall'essere semplicemente un suggello formale dell'accordo ¥ tPl imputato e pubblica accusa, implica un pregnante controllo del giudice su!la ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione ...., insussistenza di cau.se. di estinzione o di improcedibilitˆ del reato, inesistenza di elementi che impongano un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. --nonchŽ sulla correttezza della qualificazione giuridica. dei fatti, sul. l'applicabilitˆ delle circostanze e l'esattezza del relativo giudizio di valenza, sulla riconoscibilitˆ della sospensione condizionale e soprattutto sulla legalitˆ e congruitˆ della pena, con riferimento, da un lato, al rispetto dei limiti edittali, degli aumenti e delle diminuzioni, dall'altro, all'equitˆ che deve comunque informare il cumulo giuridico -sempre che sia riscontrabile il vincolo della continuazione -tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalitˆ lasciato (1) Infatti,solo 2% delle guilty pleas sono rigettate dai giudici. Cfr. ROLANDO V. DEL CARMEN, Criminal Procedure, Law and Practice, Belmont, California, 1995, 41. PARm I, SEZ. VI, GI'UlUSPRUDI!NZA PENALE 413 CoNGRUITË DELLA PENA ln ordine al secondo problm'a si deve rilevare come la congruitˆ della pena. irrogata ˆ:bbfa una triplice valeriza: Interna, nel. sen.so delfa sua adeguatezza oggettiva rispetto al fatto contestato Ž soggettiva rispetto ˆlla personalitˆ dell'imputato; .áá á esterna/ nel senso delfa>sua proporzionalitˆ rispetto alle perie irrC>i gate pt fatti simili O cofnW:i.que di analogo disvalore sociale;' á funziorlatŽ, nel sensoáᥠ~ella sua idoneitˆ rispett˜ ai fini chŽ la Costi~ tuzione riconosce alla pna; ' Unˆ pena inadegttata;"lnfatti, cotrtpfomette l'eticitˆ del sistema giudiziario, l'equilibrio della funzione giurisdizionale e la giustizia . sostan¥á ziˆle., dŽ11a: ¥á.. á á á á á Una peri:ˆ iri.idortŽa pregiudica' la stia capacitˆ á$'frumentale a rappr& sentare un deterrente ed a . riassorbire la devianza nel corpo sociale. á .át ; ¥ Irt . c˜nch.tsfone á applicare Uriˆ ¥ápena palesementeá ilicongrua á reride non convincŽrtte, non'á trrfidˆbil á¥e á ho1l áá'trasparente l'ˆniministranone á della g;,ti:stizfa: á pu˜ :mettere in crisi la coscienza del giudice nella qU:ñtidiana funzione 'giurisdizionale; pu˜ indurre le parti lese aá dubitare dell'tilitˆ al giudice dal . legislatore,á consistente nella ¥p.ossjbjli~ˆ di aumento della pena base Ç fino al triplo È. Costume di y~t~ e medesimo disegno criminos˜: .. 1. -Coi:i.Tordinanza annotata, il l'ribunale ha affermato che il ,sistema delle Ç tangentt~ pu˜ anche costituire uno stileá di vita, Un. malcostume. i;:nprená ditoriale o t.m.. malgoverno della' cosa pubblica, ma non pu˜, per ci˜ solo, axvmcere : l:\UôJma,ticamente in \JD á. unico . disegno ctlmino!“O -che presuppone la predeterminazione. di w;i programm,a de:linquenzfole definito negli elementi essenziali -tutti gli ei)isodi di corruZione, concussfone e áabuso . d'ufficio commessi a vado titolo .nei settori :Pi disparati, con interlocutori e finalitˆ del tutto diversi ed iná. contestj. no.ii assimilabili. ". . . . . . L'importa.xiza che .ha ,a!“sunto . il ¥¥ c()ncetto .á di á.á mŽdesfm<> . disegno criniinoso, !“.oprattuttoá dopo la rifo~a ~tJ974 á(2), áqie ha. -'int:i;od9tto. il rŽato continuato eterogeneo (conseguente all~,Vil)la;done cli disposiziop.j. li legge ~clJ.e diverse). ha . conteSt\laJinente accresciuto la . .J:lecessitˆ che esSo .venga ' accertato á. proc;:esá suab:nente fu tnPdO. ~to Ai:igoroso (3). SenonchŽ, mentre la orte d~ Casá sazione ha affel.1:nato Che .llil prova'' della sU!“sistetj.ia. qel medesi:rno dfoegno crW}illoso deve sse'ie ,certa e piena (4). ll;l. giu:risprudetjzˆ di inerito¥ ie.eralá mente dˆ per scontata. l'es.istenza di tale requisito . : (5): N'Ž concrŽtainente (2) D.L. 11 aprile 1974, rf..ô)9, conv. in I. 7 giugno 1974, ¥n: 220. (3) FLORA1 Concorso formale e reato continuato nella riforma del 1¡ libro del codice penale, in R1v. It. Dir. Proc. 'Penale, 1975,. 506; PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte Generale, Milano, 1993, 591;. . . .á (4). Cass.,.U, 18 ottobre 1974, SARNELLI in Riv. Penale, 1975, 267; Cass., IV, 10 febbraio 1969; SQUITIERI, in Cass. Penale,, 1970, 644. á (5) SANDRJlLLI, Indagine sulla !!rima aprlicazione dell'art. 81 del codice penale, da parte del tribunale di Torino dopo la riforma de 1974, Problemi generali di diritto penale, a cura di Vassalli, Milano, 1982, 367. . 17 RASSEGNA . A VVOdATURA DELLO STATO della giustizia e della reale indipendenza del giudice; pu˜ legittimare ~fi.ducia nella collettivitˆ, sia di quella che non delinque, che vedrebbe non premiata e non conveniente la propria onestˆ, sia di quella che delinque che v:edrebbe nel diverso trattamento una giustizia incoerente. Non si tratta di proporre risposte severe nŽ di sposare atteggia: i;nenti :.lOralistici, ma di salvaguardare la coerenza della funzione giurisdizionaie . perchŽ essa possa .essre riconosciuta come propria d;;i. quel pop9Io . italiano nel nome del quale essa viene amministrata. Tanto premesso, vanno esaminate le singole richieste: SANTORO chiede applicarsi 1 ap.no e 10 mesi di reclusione con pena sospesa. Egli, nella sua qualitˆ di altissimo . funionario del Ministero. degli Es:ceri, con importanti e decisivi incarichi nell'ambito della Coñperazione aN:o . SviJuppo, deve :rispondere di cinque episodi di concussione continuata, capi B) D) E) I) oo), di cinque episodi di corruzione passiva propria ontinuata, <:aipi F) G) H)}t) FáR), e di abuso continuato di ufficio, capo A), < .Non;assolub,u:nente possibile, allo stato degli atti, poter .riconoscere l'ins.ssist~nza dei fl:J.tti 9 l'estraneitˆ ad , essi del Santoro perchŽ, di fronte Jô fatto che non si negano le ripetute. consegne di ingenti somme di denaro, una serie di prove dichiarative e documentali, le cui fonti esercitabile la funzione di controllo sull'esistenza del programma criminoso in sede di legittimitˆ, in quanto la stessa Corte di Cassazione ha attribuito a tale indagine natura di mera quaestio facti (6). Per tale motivo, va sottolineata la portata innovativa del provvedimento di merito che si annota, in quantoá leá enunciazioni di principio della Suprema Carte risb.iana di ri.rilanere lettera morta qualora, per effetto dell'autalimiá taziane dalla stessa ástabilita, il sindacato sull'operata dei giudici di merita -che, come si visto, sana per la pi inclini a non mettere iti discussione la sussistenza della stessa disegna criminosa á -non' passa estendersi alla verifica cli tale presupposta. á á . á ; Seconda i principi áaffermati dalla á Suprenia Carte, ai fini della configurabilitˆ del reato . continuata, accorre 1aá. provˆ certa che le singole violazioni furano. tutte deliberate . e valute, 'almeno . a,grandi linee, ma pur sempre con una precisa defix$ione á di contorni e circostanzeá operative, fin dal momento in cui l'agente ádecise di dare inizia á a:llˆ sua attivitˆ illecita, programmandone la durata, la.á portata e l'esecuzione, delii::teandasi, quando tale condizione ricorra, un:a figura criminosa nuova/ connotata: dall'Unicitˆ dell'elemento soggettivo e di:tlla pluralitˆ di quello oggettivo che, in quanto rivelatrice di un:a minore pericolositˆ sociale, unico essendo stata l'impulso psichico criininoso del soggetto, giustifica un trattamento sanzionatorio pi mite di quello conseguente al rigido cumulo materiale delle pene; (7), (6) Cass., III, 19 ottobre 1981, CIANCIA, Riv. Penale, 1982, 824; Cass., II, 18 dicembre 1979, GATTORNO, Riv. Penale, 1980, 597; Cass., I, 4 marzo 1993, n. 404. . (7) Ca:ss., I, 13 gennaio 1997, n. 6248. Nella fattispecie,á la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, servendosi dei pochi dati ricavabili dalle sentenze indicate dall'interessato, aveva escluso, con apprezzamento definito dalla stessa Suprema Corte insindacabile, l'esistenza di un progetto delinquenziale dotato del grado di concretezza e precisione richiesto dall'art. 81 c.p. áPAR'l'lt“:l"'sEz.á¥VI,ááá01l:lBISPRWl!NZAááPENALB ááá: á.. áá ::: .:á..:::::á .::>.>.<:::á::):> ..á.: áá.á>á.. .:-:.á.áá á. á-:.-:á.. á. .áá.:-.á á:-áá.. . . áá ..ááá-: s~=;state elencˆte>a .pagjna 108' d:Žl .4~eto,;dk:riilviO: a ¥giudufo; per quanto .sopra.ttittto con riferimento aJ.á 11.lPlo diOttoneie Selvaggi, .ásiano ást~te PO.ste m¥ gjscJl$si<>ne. dajla¥ difesa~ ~pnQ.pur ¥semprein..¥ágrado di d~J.iear:e t:l:n .~'!l~f~j,(),4i.¥sitJ.tazfQni..¥¥I!}. i;w:1}?:~ntamentiá a=v˜lte !'.l,iááconcus¥ !l~AA{l!,iJ, volt~á 4!á cq~QM,¥avolt~ d(fi:'ii:tt#sll1o; che, c˜s)..come indicati :.~JJ~¥YIM'~~¥¥á¥¥iWtr1ifi~9:1?~A¥á¥c~ttamt:ii“lte.¥áá~<>X.¥L¥¥P9.sll<>n˜¥.e~¤efe.¥¥~fue11t~tiá. $enza ááeffettuare tma a:Pi:>tofondi.ta verW:ca., dihattiwent“tle. ... . .á.á.á.áá.á.áá.á.á. á.á.á.á. á. á.á...á .. á.á á.á..á .. áá. . .á .. . .. .. .á ;ti SllJ?etfll,l~ ll q.~s~a !le~~ 11;1. p.bl:>#,c:a: a,ciisf.l..~cl $uf#q~te far riferiip,~ p~() á~<; #t~l*iep~. :Ql?pteflWe,p.~t q~crei9. c1“. rinvio a ~~.ci!z.iQ, che . ~tPv~9 l'i$c;cmtr:o P:e~J~J~tt.ra: 9~1l~ ya,rie.. 4ePO¤~Zi<:>m e io~ á áá á áá ááá á áááááááá áá á.á áá á á áááááááá áá á ááá ááá áá ááá áá Quant9 . ~I~. pen1;1. .p:c;oposta, ey~dentemenie. piu gri;tY:e . Jl... reat9 .¥¥ di C:~e tll1a:}~iffi;ttta: Jattispec~e.á non :t.a ri“evanza giurid“ca del medesitno disegno criminoso trova infattiá la sUi:l;:::ragion (l'essere neU'attribuir :ni~fagil)r áááádisvaloreáá sociale alla *1olazione dLJeggeriten.uta pl grave1 áásarizion~ˆ&piu:.. 1ievemente, i:!onttnáá semplice aumento di .Pena, glt=Ailtrl reati scatW:ei:ttL dana stessa progettazione. cruni; nosa eP¥¨me tali, .ritentati meno gravi iiTcliŽ cCS) Cass~i I, 22 gennaio 1994, ~. 5106. ¥¥ > ..á . (9) DE FRANCESCO G.A., La connessione teleologica. nel quadro delá reato cdnt“nr.;i;to, in l?J1Y;'. lt>J)ir. Proc, Penale, 1978, 103; Cass.,}, 13 maggio 1996, ~' J146;. Cass.¥¥ 1/:14 gertnaio 1992,á CmuMMil!LLO, Cass. Penale, 1993, 571, áCass., V, 14 gennruo 1992, PAPI, Cass. Penale, 1994 80 .á.-. . . á.á. . á.._. . . .. Ž.á. ¥ ¥ ¥ .¥.á .¥ á. . . .áᥠ¥(1-0)Žass,, I, 3 febbraio 1994, n; S597; Cass., IV, 10 giu~ol993; n. 5826; Cassi; I; 14 aprile 1993, n. 574. á á ¥ á á ¥¥ ¥ á á. . á ááá (11) E'IANDACA-Musco, Diritto Penale, I>arte Generate. 1989, 497; Ro:MAN'˜, Com¥ mentario 'sistematico del ácodice penale, I, Milano; 1987 ; a:ss., I, 24 Iiovembre 1993, n. 4122; Cass., I, 28 gennaio 1991; LIV:mRI, Ca:ss¥.áPenale, 92, 2368. á áá á 416 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO S'l;ATO possa ricondursi nŽ paragonarsi ad una concussione di m1mma entitˆ, meritevole del rigore minimo previsto dal legislatore, sia dal punto di vista oggettivo per l'entitˆ economica oggetto della induzione, sia da quello soggettivo per la qualitˆ di altissimo funzionario dello Stato rivestita dal Santoro ed utilizzata. a fin“ personali~ 'sia per la situazione nell'ambito della quale il comportamento del Santoro si inserisce e le sue conseguenze. Non va sottovalutato, infatti, che il fatto siáá inquadra nei progetti per la cooperazione e sviluppo dei Paesi del ter:i:o mondo mediante crediti agevolati o finanziamenti in aiuto da parte dello Stato con conseguenti illegittimitˆ nelle assegnazioni ' ¥19~láá ¥~I; 722; ¥ á ..á á ¥ ¥ ¥á áá á áá ᥠ(15~ l\lfˆNrov4~:Q~rittq penate; P“til<:>'lo'it;< 1992V495fM.˜itSl!UJ'/ “leato¥t;== .,-"'==. Arihe in questo cˆsd; allo stl:ito .degli atti, non vi : spazio per una pronuncia-pi >favorevole ex ˆtt; 129 c¥p.p.: le dichiaiazioni dello stesso'Ciaccia;¥=quell' dei=¥ coimpt#ati= Carmignani= e Pagano,::1e<:testimomal1Ze: di á¥Selvaggi, Gonzales eáá Rˆddi e, soprattutto; le =mdibazioni-.:e. i supporti--=doeumentali=-fofuitiá dall'imputato áOttone, i= insieme áagli esiti delle rogatorie in Austria, Svizzera, Germania e Senegˆl, offrono un quadro indiziario che hon esclude la CTIP ed il subá arinriinistratore dˆlle corruzioni contestate. .. Quanto ˆl~ ¥ penaá ..¥ ric.iesta, l1on pu˜, . che ripe:t_ersi/ )?ex: le . ~i.~sse argomentazioni, quanto .detto per Santoro: sL presa a 'tiase 11na 'pena pressochŽ minima edittaie (mesi 27) per¡ la '2orrl1zione' pilí grave (capo .~), si ;~~sa desume~e I'esi~tenza delá medesimo disegno cnmmoso . (30)~ onere, quest'ultimo, al quale nessuno degli imputati aveva assolto nella fattispecieesaminata dal Tribunale di Roma. á á á á á ¥' á á A tale proposito, ~el. ricordarŽ che l'art. 671 c.p.p. prevede che ora si possa pervenire all'appliditfoiie della disciplinaáá. del reato coiitfu\lato e delá= concbrso f>rmale anche in fase. di esecuzione; . purch la . stessa non sia á stata á esclusa dal: giudice .ádellaá. cognizione, sl precisa he á l'art.á 186 disp. att. á c.p.p; á prescrive 1'.ilvece espt~$ru:ne“:ite ebele cdpieáádeiie ¥sentenze o dei''dŽcreti ¥irrevocabili, ˜ve noi.i. allegate= alla' rlchiesfa ex art. 671 c.1ÈP~; ¥siano acquisite d'UffiŽi˜~ ¥=Anche hl. sŽdŽ di ~secuzi(me;á= =pŽr˜/ ¥1a ¥ giurisprudenza: á=pi 1rt:eente ritiene chŽ. spetti all'iriteressato . iridkare, sia : pur . a ; grandi lineŽ, qualeá sfa stato :il disegno. crimirioso hti dovrel:i"tie ácomportare “'W:llfi~ori.eáádei riiˆti~.xiQ“i potendo ifgiudiŽe, in 'a$senza' di tale ailegaZione; vaitare le sŽ“itenzeárefati{ieáaf singoli fatti criminosi/'traerido dalleá stŽsse, qualora á quŽste no.il =áápresentino ŽlŽmenti indicativi di un'w:tiGa progettualitˆ, i datf 'che=á valgano a costituire un disegno ignoto, non enuij~:fato nell'istanza (31): : j :.:-:á =yeritica del giild“q~á $idta .á c()ri!Iruitˆ dellq; pena: 1. -Con l'oi;-<;linanza amfotata, . 'l);iqllnale sottoliiiea aie:uhi fondamentali principi in á tema cii adeguatezzaá della Pena, affŽrrn~ che Ç un~ pena sproporzicinat;: p, offen~Ž.=i.á principi della gitistlzia . distributiv4, dell'uguagliama dei CittacJ.jlli .ádiá front(i alla legge e . dell'imparzialitˆ ciel giudiceÈ e che Ç ima pena in.idoneaá.ápregiudica la stia capacitˆ . strumentale . a rappi:'esentarŽ. Un deterrente ed a riassorbire la devianza nel corpo sociale È; L'aumentoá di pochi á.giorni per la continuazio#e, con altri reati giˆ giudicati, di numerosi delitti di : notevole gravitˆ, Ç rappresenterebbe infatti un formidabile incentivo a< deliiiquere, in quanto offrirebbe la prospettiva diá una reale convenienza ecorioinica á (“n senso non solo finanziario) alla reiterazione del delitto di fronte ad un rischio sostaná zialmente identico >!, .á .. (30) Cass., I, 6 febbraio 1992, BAltALPI, Cass. Penale, 1993, 1736; Cass., II, 6 novembre 1990, POGGIANTI, Cass. Penqle, 1992, 2106. ' . . (31) Cass., I, 14 ottobre 1995, n. 4565; contra, Cass., I, 1 aprile 1994, n. 662; Cass., I, 11 gennaio 1993, n. 4568. RASSEGNA AVVOCATURA DBU.O STATO quasi si trattasse della illecita trattativa tra un pubblico impiegato ed un cittadino . per una piccola vicenda amministrativa e poi, applicate le generiche nel massimo, si previsto l'aumento di mesi due per la coná tinuazione-interna; pi quelJ.a .con iJ capo M), di natura identica e di gravitˆ pratj_ci;.nente uguale, aumentat.o a sua volta di quella interna. La,.,pMa dncongrua. se si consi'1era che Il.ella pratica giudiziaria, iná . .rdaltˆ; '.tf difficUe. inc:U:viduare ipotesi ádi. corruzione alle áquali applicare pene superiori.tenuto conto .dei m.argini edittali previsti dal legislatore. ',áá..:" f'J>IU~A~tt ¥CW~4e .applicarsi 1 an:IlO .á e 2 mesi : di reclusione. Come amministratore della IDECO deve rispondere di corruzione ˆtt“Va proprfa, contl:tmata :(capo Q) 'per la dazione. di oltre 150 milioni versati 8:116 stes~o frne per progetti ed ~terventi i:i;i. Tanzania e in Mo zallibico. á á ' Le dichiarazioni dello stesso Ferrari circa i pagamenti per sbloccare i lavori della IDECO da lui presieduta, . in Tanzania ed in Mozambico, 'á ~ .á . Cqn tali s~at.iziqni, il Tribunale ribf\disce la funzione pluridimensionale della r pena;¥ (32) ..¥~Iit.v0-retributiva; _prev~tivo-ip.tirajp.atrice e rieducativorisocializzatrice. .á . . ¥ , . . . . . . L'assenza di afflittivitˆ della pena sarebbe una vera contradictio in terminis, com~ p~Iare di luce buia o di. fuoco freddo (33). áL'.8s:Pettñ . retiibutivo della pena, cons~gt.Je.te '.ad Una condotta¥. contrastante con ; lllla: .norma . penale, :estaura inflitti .l'ordine violato, riaffermando !':autoritˆ .deUo Stato a difesa de1la pac~:sq!~e (34kPertanto una, sanzione esorbitante, p~r eccesso o per ~~~tq,, J;l,iritto Penale, Padova, 1992, 749; á : .. 3) ANrOL!SJ>I, Manuale di, diritto penale, parte generale, .Varese, 1987, 581. 8I 4) Sostenitori della teona della retribuzione giuridicaá sono: PESSINA, Elementi di dirittoá penale, Napoli, 1882; MAGGIORE, Diritto penale, parte generale,á Bologna, 1951, 686; BETTIOL, Diritto pt!nale, parte generale, Padova, 1979,. 707; D'A.<“QSTINO, Le .br-ione ragioni della tepidria re_tribtitivba .de/ta ped"!a,-in Iustitia, 198d~' 236; EUSEBI1 LR~ Ç.nudaya" retribuzione. i=,', L 1 1a isputa sul concetto 11 á iv. 1t; . ir. e proc. pena e, 1 ea og1a t:etri utiva e 1 co pevo ezza, m 1 1983, 1315. . ' [; (35) BosCAREILI, Compendio di diritto penale, parte generale, Milano, 1991, 234. Û! (36) Assertori della teoria deU'intimidazione o della coa?ione psicologica sono principalá l=,~. mente ROMAGNOSI, Genesi del diritto penale, ¤ 395 e FEUERBACH, Revision der Grundsatze und >: Grundbegrifte des positiven peinlichen Rechts, 1799-1800. Sui rapporti fra le teorie del ~: Romagnosi e del Feuerbach cfr. GuARNERI, Le concezioni penalistiche di G. D. Romagnosi e '' P. A. Feuerbach, in Giust. Penale, 1942, I, 78. f;: .. I ~ ~ ¨ ...... á=w" ......."'jJ[ff''fil-á'Ç ~ 1'*'='::%'7á"/.%=if'á"f:X"W.-"'¥"' "'}"á~Èá::..:w&"'''/x;..::!-..á::.-;~"=:::'}-Y "J.fááá:.á:::::;á"/ááá:i:;,,........, ,..,,, --=--:::::::::; á11áw¥:::ili y,, llt!j.,/. ..::::HhY. /. Y. .+JiK.... ... ..'1.,:=&../i ..Ne /:./;;;::.:... /JiL ..h .Aiii..%.4:F.'...ru mm / Y. ~Ai. y,/. ,,% ,, Aill PARTE I, SBZ. VI, GllJRISPRUDENZA PENALE 421 attraverso la Landsystem e le relative dichiarazioni dell'Ottone; l'inconá tro a tal fine con il Santoro, ed il versamento di 35 milioni a1lo ICIPEC, rappresentano elementisufficienti per non consentire una pronuncia di proscioglimentoá exááá art .129' c.p.p. Sulla congruitˆ della pena valgono, anche se con minore pregnanza ed intensitˆ; Je áconsiderazioni ;svolte .. per.. Giaccia: áá¥per le modalitˆ dei fatti, il quadto in cui si sono svolti e le relative. conseguenze, non pu˜ t:ra:ttarsi fa fattispecie .alla. stregua di un episodio poco significativo ¥sotto i:l ;profilocriniinologico, meritevole di unaá pena base pressoch á minima diá 27 mes“ di reclusione. . .. VADA~CA chiede, i:tpplicarst i m.esi di .reClusione iri. 6ontinuaziom{ .. Quale. amministratore della A~SALDO risponde di corruzione ... attiva propria continuata (carpo GG) per la dazione, tJ.'amite il defunto Bailzatno, a Craxi e Santoro di circa 1,2 miliardi, e di falso continuato in.bilancio per>coprire tali uS'Cite (cap˜: '00) con riferimento ad iniziative in Indoá :riesfa, Pakistan', Egitto, Marocco, Cina. . . . á '¥.ᥠá . : : ..¥Le spiegMibnl. . dello .. st~sb \/'.ˆd.acca in ordine 'ai 9ntratti á dt consu; ienza e.on. ¥ Giussani .. ed. ai y~;f~ill.ei:iti .¥al. áSegret~rio ammJnistratfv~. Cleí PSI; gli interessi della Ansaldo nei contratti del Ministero. degli Esteri; le dichiarazfoni di D'Urso circa i finanziamenti della Ansaldo al PSI; á.. ' .. .. . . sonalitˆ del;reo, obiettivo che .. npn p.˜ essere raggiunto qualora la sua entitˆ sia meramenteá simb9lica (37). Pertanto,.á partenlo di;illaá .premessa del Feuerbach (38) che tutteá te infra zioni sono mosse dal desiderio.. ;di procurarsi un piacere ¥¥ e elle tale impulso psicologio pu˜.essere' elninatoá,soltanto se il soggetto sa che alla ásua azione ásegueá un male,maggiore del¥ rammarico cl;ie deriva dal. mancato appagamento del suo desiderio,. ..evidente che Una pena palesemente áincongrua potrebbe provocare sdegno nella collettivitˆ che non delinque l< che vedrebbe non premiata e non. conve,niente la sua onestˆÈ (39) e creare .un incentivo per quella che delinque e. che, nel .calcolP>lsti-benefici È, vedrebbe vantaggioso il áprofitto .clel reato rispetto. alla miniil.ci::bi di una pena irrisoria. 2 . ....:. L'ordfuaili:a in rassegnaá restituisce inoltre importanza alla motiva. zfone áin ordine ˆlla. congruitˆ detfˆ pena á aiicne á.nel giudizio diá p!J,tteggiainento. Seondo la giurisprudenzaá della Suprema . Corte, nel giudizioá. di patteggiaá mento, fimputafoá~áavendo ¥dchfosto 'l'applicazfone . della; pena o aderito ¥ alla richiesta. del pubbliŽo' niihlstef˜; lia giˆ ritentit˜' di non possedere elementi utili all'affŽrmazfol1e della pfopl:fa l.nnocenza pŽr faá quale,á all'occorrenza, avrebbe pOtuto fare ricorsoá alle gatanifo offertegli dal rito ordinariO; sicchŽ, non avendo egli negato la propria responsabilitˆ e áavendo, ad un tempci, esonerato l'accusa dall'onere della prova, contribuendo ácos“ ad una sollecita definizione del procedimento, il Ç patto È costituisce l'oggetto primario del giudizio ~x art. 444 c.p~p. diretto, in senso positivo, alla verifica dell'accordo, della: correttezza della . . . (37) La teoria dell'emenda e della funzione rieducativa della peria sostenuta da RoEDBR, Sul fondamento e sullo scopo della teoria dell'emenda, in Riv. penale, 1875; LANZA, Umanesimo e diritto penale, Catania 1929; SnRITO, Storia del diritto penale italiano, Firenze, 1974. (38) F'EUBRBACH, op. cit. nella nota 36. (39) In tal senso l'ordinanza in rassegna. [:;-~~ :::~~~ 422 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO le appos.tazioni nelle .scritture contabili della Ansaldo a giustificazione delle. uscite Giussani e la non provata effettivitˆ .di tali consulenze a seguito di rogatoria, sono tutti elementi che escludono che vi sia prova di insussistenza dei fatti addebitati o di estraneitˆ del Vadacca ai fatti stessi. Considerato quanto indicato in premessa sui criteri per il riconoscimento della continuazione, va rilevato che, difficile trovare un qualche nesso :tra i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'Appello di Miá lana; del 23 marzo 1995 relativa a corruzione ad opera dell'ANSALDO nei confronti della Azienda Elettrica Milanese e di esponente della D.C. per l'aggiudicazione, tra il 1988 e 1991 di un. appalto relativo alla Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, e gli epis˜di di corruzione del marzo 1992 nelJ'ambito della Cooperazione nei confronti di funzionari del M.A.E. e di esponenti del PSI, a nulla rilevando che Vadacca abbia sempre agito qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e della comparazione di eventuali circostanze, della congruitˆ della pena nei limiti dell'art. 27 Cost., della. concedibilitˆ della s9spensione condizionale e, in senso negativo, all'accertamento dell'iiiesistenza icto oculi .di cause di non punibilitˆ, di improcedibilitˆ o di estinzione del reato che imporrebbero il proscioglimento ex art. 129 c:p.p. (40). I A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313 -che ha dichiarato l'illegittimitˆ costituzionale dell'art. 444 c.p.p. nella parte I in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost., il giudice ~ possa valutare la congruitˆ della pena indicata dalle parti, rigettando la richie Ifil sta in ipotesi di sfavorevole valutazione -il controllo del. giudice sull'adeguatezza della pena, in relazione al . fine rieducativo. cui essa tende, divenuto necessario anche nel giudizio di patteggiamento. (41)~ Tale verifica viene per˜ motivata per loá piíl implicitamente. Infatti, il I giudizio di merito in ordine alla congruenza della pena patteggiata va motivato,á secondo¥ la Suprema Corte, solo in ipotesi estreme, quando, a causa di atte. nuanti che si fanno operare nella loro massima estensione sul minimo della pena, pur in presenza di delitti molto gravi, si manifesti un'assoluta sproporá I zione tra fatto, pena e grado di diseducazione sociale dell'imputato (42). Comun ~ que, in mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruitˆ, per eccesso o per difetto, tale giudizio ritenuto sufficientemente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione positiva, richiamandosi, anche se non in modo espresso, a tutti gli elementi che, nella singola fattispecie, possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comw:lque ricavabili dal contesto dell'intera decisione (43). L'ordfo.anza in commento ha ritenuto iiicongrua la pena richiesta dalle parti soprattutto valutando la gravitˆ del fatto concreto, in relazione alle cariche di alti funzionari dello Stato, o comunque alle posizioni di prestigio, (40) Cass., I, 30 aprile 1994, n. 122; Cass., I, 5 dicembre 1995, n. 5002; Cass., I, 23 agosto 1994, n. 2717; Cass., I, 9 settembre 1993, n. 8453; Cass., VI, 24 agosto 1993, n. 7984. (41) Cass., VI, 4 giugno 1996, n. 5542; Cass., 19 luglio 1995, n. 8032; Cass., 26 gennaio 1994, n 854; Cass., VI, 24 agosto 1993, n. 7981; Cass., IV, 10 giugno 1993, n. 5847; Cass., IV, 9 aprile 1993, n. 3643; Cass., VI, 26 febbraio 1993, n. 1869; Cass., I, 3 febbraio 1993, n. 998. (42) Cass., IV, 7 luglio 1993, n. 6708. (43) Cass., VI, 23 marzo 1994, n. 549; Cass., I, 20 iiennaio 1993, n. 5029; Cass., I, 2 maggio 1995, n. 1878; Cass., I, 23 novembre 1994, n. 3980. S1 veda per˜ Cass., I, 9 settembre 1993, n. 8453, che ha annullato il provvedimento del giudice di merito sul rilievo che era stata pretermessa qualsiasi motivazione sulla congruitˆ della pena concordata. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 424 In questo caso il problema non tanta la congrtiitˆ della pena concordata riehiesta in áaumento, tenuto conto che trattasi di reato strumentale senza concorso nel reato pi grave, onde potrebbe anche ritenersi congrua fa pena rk:hiesta (aumento di mesidue di reelusione). á Non si vede pef˜; corile giˆ detto a proposito di Vadacca, quale continuazione possa ravvisarsr con f fatti di cui alla sentenza GIP di Milano del 25 gerina“o 1994 relativa agli stessi fatti indkati per l'imputato Vlidacca (corritzfone pŽr la Centrale di Cassano d'Adda). PISANTE chiede applicarsi 40 giorni in continuazione . .á.. Quale a:gupJnistr~tore della. . E.1\1.IT S.p.A.. risponde ..di corruzione atá tiva propria c:intitmafa 1(ckip<> NN) per fa dazio11e di 1 miliardo dˆ c.videre tra Borrus9. e Casadd hi rela?ione ˆ.d un acquedotto in I(eni~.. .á .. Le anipie e . dettagliate confessioni dell'imputato circa. gii. accordi conclusi con Borfuso e C~sadei" sul versamento del 3% del finanziaá mento per la realizzazione dell'acquedotto in Kenia, le conforme che d'i;0sta. ar,ltmetiCo, fordfue c1,entoperaifoni, per la pro~rieiˆ Qistributiva della moitiplicazfone .árispetto. all'addizion. (47). . . . " . . Si . detto che, án~lla f11ttispecie in esame, le richieste di patteggiamento erano tu.tte conthqt al di sotto del J,imite di due anni di reclusione per poter benetiia,re deii:a ~˜spensioiie. concíiiionale della pena. Infatti, allorquando il.gIUdice, ii:($,ede.di patteggiamento,.appllchi la J;>ena,máriferimento all'aumento pe:r la contmtiazione riconosciuta:. con. reati oggetto "ili due precedenti condanne irrevo~bili.¥ a pen,a sospesa. coIJ.clizionalmente, il .. benefic;io c1,~1la sospensione huovan“ente aeco,rdato non costitwsce .á concessione .. cJelfo stesso pe~ una (inamnlissibíle) . terz~ vñíta, 'bhsl ¥ mera confernJ.a di esso á anc~e per il reat9 . oggetto del procedhento spci"al~ (48). á : á . á á . ' .. . . Ma tale es~genza n11sceva anche dal, fatto che la. giurisprudenza di l('lgittiá p:i.it~' i;itie.IJ,e he, ~ nor.tji~ del co.ibinat() disposto degli artt. )37 e 188 disp. att. c;p:p.; Il limite dei. due anni. di re(:i.8fonŽ o di arresti:>, scm o congiunti a. pena, p~c~iai:ia~ sia :applicabile non ~qlo qm1nclo tutti i reati da. wtlficare siano stati giudicaticon il rito ex art. 444 c.p.p., ma anche q.anlo solo alcuni dissi siaxio s.t~ti)iucliat(.on ii patte$gifunento ed altri cori n rito ordinario, ipotesi prevista dall'art.:137, se<;:ondo 'comma disp. att. c.p.p. (49). á.áLa Corte di Cass.aziorie ha peraltro affermato che, nel caso di pi sentenze di applicaiion('l dellaá pena su richiesta delle parti, pronunciate iri procedimenti djstillti contro . la stssa p~j;sona; non possono cumqlarsi in maniera costante ed indiscriminata i benefici :Previsti clagU artt. 81 c.p. 444¡ c.p.p. poichŽ, essendo intangibile, a causa ád,ella forni~ione del g{udicato,. l'effetto premiale del. rito del patteggiamento, pu˜ rlmanere preclusa l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, pur quando ricorrano i presupposti dell'art. 81 c.p. (50). 47) Cass., VI, 13 ottobre 1992, n. 9807; Cass., VI, 28 giugno 1991, n. 6932. 48) Cass., V, 26 gennaio 1995, n. 853. ~ ~ 49) Cass., I, 19 marzo 1991, n. 418; Cass., IV, 5 agosto 1993, n. 1054; Cass., 20 novembre 1991, n. 11779. (50) Cass., I, 8 giugno 1993,. n. 1749. PARTB. l,: SBZ~:\ll, GnnQ:SPRUDBNZA PBNALB si hanno sulla base delle dichiarˆZioni di Taidelli e delle prove docu¥ mentali; escludono pronunce. pi favorevoli. In ordine alla: pena richiesta (a~ento dL 40 giorni sulla sentenza Tribunale di Milano, sa sezione, 13 gennaio 1994) non pu˜ che ripetersi l'.~rg9#!e-9t.~i9~~:::esp9st:a:per.Na4AAca: non c' alC\llla ide.titˆ. !ˆel .dise. &¨ ~i.:dnos0c tti;i..Jaco,;ruz~e. fili¥.~onari:.ádeJJ?<.~egio.e Loml:?~i;lja: ed espon~nti della DC loml;xuida; pei-Qttenere l'appatto á.di una discarica per 16 ~]l,l~ltfrPe,pto.. di.rifi.ti.á~.J~. c)~ioPe di. flltiz~o~~á defM.A,~, per la costru“ione di un aquei;l.ottP in. Kenia. . .. . . . .. . . ~~~~q;t~~~tit~~=j~WU~~~~ PAPI <:hiede applicarsi 2 mesi e 15 giorni di reclusione per continuazione. zio~~j~y~4~fil'l~~q~~l!áá~~::~:~áát~j~IdJi~:=ri~etbf~tiir ....;.. áá-::-_:ááááá á á ha. dichiarato llif propriaá incompatibilitˆ .ex ... art; 34.ác.p;p,,. come emendato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 186, .dŽl 22 aprile 1992 ᥠ:tK¥ 371. .del 2 novembre 1996; con. : conseguente¥ obbligo di astensione ai sŽnsidell'arti 36 lett. g)>;p,p. áᥠstante la naturalistica unitarietˆ della fattispecie di concorso, una segmentaá Zione. det.')?rooes.si e W:ia .sŽoniposizione .del fatt9 in una pluralit~ di .qondotte (Sl{Corte Cost., n. 186 del 1992 e: n. 439 del 1993. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 426 (capo oo) a Borruso e Molinaro e di altra corruzione per la dazione di 200 milioni (capo BBB) a Lenoci con riferimento ad interessi nell'ambito della Cooperazione allo sviluppo, nonchŽ dei relativi finanziamenti illeciti. Le sue stesse dichiarazioni e quelle del suo direttore Pecchio; le indicazioni del Molinari che fece da tramite tra la Cogefar e Borruso; ile ammissioni di Lenoci sul denaro ricevuto, sono elementi tutti che non consentono certo un prosci˜glimento allo stato degli atti. áLa pena base richiesta in continuazione di mesi 5 di reclusione, pur nella oggettiva minore gravitˆ dei fatti rispetto a quelli finora trattati e pur tenuto conto della offerta reale di 300 milioni, appare al limite dell'accettabile. singolarmente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro -ha precisato che la predetta massima, riferibile genericamente al caso di concorso di persone nel reato, non applicabile alla peculiare ipotesi del reato plurisoggettivo o a concorso necessario -come nel caso tipico della corruzione -in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la stessa configurabilitˆ del reato contestato agli altri concorrenti, in quanto dalla valutazione della posizione dell'uno non si potrebbe prescindere ai fini dell'accertamento della áresponsabilitˆ dell'altro. Tale specifica questione era stataá precedentemente dichiarata manifestaá mente infondata dalla Suprema Corte, secondo la quale, da un lato, l'art. 34 n˜n prevedeva l'incompatibilitˆ ad .esercitare le funzioni di giudice del dibattimento del magistrato che, su richiesta delle parti, avesse applicato la pena ex art. á444 c;p.p. ad un coimputato, dall'altro, le sentenze della Corte Costiá tuzionale n. 186 del 1992 e n. 52 del 1993, che avevano dichiarato la parziale illegittimitˆ costituzionale di tale á articolo, non imponevano nŽ consentivano una diversa interpretazione; neppure nel caso in cui il reato per cni si procedeva e per il quale fosse fatta applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. fosse pliuisoggettivo o a á concorso necessario (52). La previsione di cause di incompatibilitˆ trova infatti giustificazione nelá l'opportunitˆ di assicurare l'imparzialitˆ del .giudice, che potrebbe risultare, o' apparire, compromessa dal fatto che egli sia .Chiamato a compiere, in tempi diversi, una valutazione di merito sullo stesso oggetto, con ála conseguenza che la seconda valutazione potrebbe essere, o apparire, condizionata dalla propensione a confermare una propria precedente decisione. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, per˜, nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice non forma alcun giudizio di responsabilitˆ dell'imputato, al quale applica la pena richiesta per il semplice fatto Che non risulta l'innocenza dello stesso o l'esistenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilitˆ dell'azione, e ci˜ allo stato degli atti, sulla base del fascicolo del pubblico ministero. Quando invece il giudice, in seguito al dibattimento, pronuncia .la sentenza nei confronti dei coimputati, deve esprimere un giudizio completamente diverso, trattandosi non (52) Cass., I, 1 luglio 1995, n. 3191. Si trattava, nella fattispecie, proprio del medesimo reato a concorso necessario (l'associazione a delinquere, che richiede un minimo di tre persone) che ha condotto la Corte Costituzionale ad opposta conclusione con la citata sentenza n. 371 del 1996. PARTE I; Sl'lZ;, 'VI, GIURISPRUDENZA PENALE . Manca¥ .. comunqtie ogni.áipotesi di continuazione átra le corruzioni del presente procedimento relativeá a iniziative e progetti di Cooperazione allo :Sviluppo e la corruiione diá consiglieri di amministrazione dell'Ospedale. di Pavia per il finanziamento e la gestione ¥di. un ampliamento. dello Ospedale~ áanche in questo¥ caso non si .pu˜ confondere uno ástile illeeito di vita . b:nprenditoriale con un unico seppur generico programma criá minale. ScARONI chiede applicarsi 5 giorni di reclusione per continuazione Quale . amroinistratdf'e della TECHINT risponde di finanziamento illec cito dei. partiti Per un tjleV'Mte. contributo economico a Gianni DE. MICHELIS capo (BEE). Le dichiafazioni della Ceolin che ritir˜ la busta con il denaro depositandola nella cassetta di sicurezza di De Michelis all'Hotel Plaza e le parziali ammissioni ciel De . Michelis . non consentono un proscioglimento immediato. giˆ cli vedere se risultino le situazioni sopra descritte, ma cli stabilire se sia stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati, in base all'istruttoria dibattimentale compiuta. Diversi essendo la valutazione che il giudice chiamato a compiere ed il materiale probatorio oggetto della valutazione, anche quando si tratti di reato plurisoggettivo o a concorso necessario, resta logicamente esclusa la possibilitˆ che il giudizio possa essere o apparire condizionato dalla propensione a reiterare la propria precedente decisione (53). Qualora si ritenga invece, come nell'ordinanza annotata, che il giudice del patteggiamento possa approfondire la propria indagine ben oltre gli angusti confini cli una delibazione in limine litis in ordine al fumus della responsabilitˆ penale, ne consegue l'indubbia applicabilitˆ della sentenza n. 371 del 1996 della Corte Costituzionale anche nell'ipotesi in cui il precedente giudizio relativo al coimputato si sia concluso ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte ha comunque inteso eliminare in radice ogni margine cli interpretazione che possa evitare l'astensione, precisando che l'incompatibilitˆ susá siste non solo quando nel primo giudizio la posizione del coimputato sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto cli una delibazione cli merito superficiale e sommaria. Si comprende dunque come la soluzione, per il Tribunale, fosse obbligata, stante la complessa concatenazione dei fatti e l'intreccio delle responsabilitˆ, tali da poter escludere una valutazione completamente autonoma anche di un solo coimputato. Si intende anche per˜ come la pi volte citata pronuncia della Corte Costiá tuzionale possa tradursi in un facile espediente dilatorio per la difesa degli imputati che potrebbe reiterare all'infinito le istanze di patteggiamento, costriná gendo ad astenersi, quale che sia l'esito dell'istanza, uno dopo l'altro, tutti i giudici dell'ufficio giudiziario competente. Tutti i difensori degli imputati, le cui richieste di patteggiamento sono state rigettate, hanno infatti percorso tale strada, riproponendo analoghe istanze innanzi al nuovo collegio, nominato a seguito dell'astensione di quello preceá (53) In questi esatti termini, Cass., I, 1 luglio 1995, n. 3191. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 428 Del tutto improponibile per manifesta incongruit~ risulta la deterá minazione del richiesto aumento applicabile nella misura di appena cinque giorni di reclusione, per tutti i motivi fin qui ripetutamente ed arri.piamente esposti: si tratta infatti di una erogazione a partito politico, . non disinteressata, ma chiaramente finalizzata alla acquisizione di contratti M.A.E. e la cui grav~tˆ appare di tutta evidenza e quindi non adeguato l'aumento di pena richiesto. (omissis) dente, cos“ frustrando proprio quel principio del giudice naturale precostituito per legge á che la ácorte Costittizionale -aveva inteso tutelare con l'istituto dell'illcompatib11itˆ, strumŽntalizzato> invece a finalitˆ-á antitetiche; L'unica via per scongiurare il pericolo dell'impunitˆ ill' nome. _di forzate esigenze garantistic}).e _ quella di ritenere_ in~~missibile la _riproposizione delle istanze di_ patteggianiento innanzi al nuoyo collegio, essendosi esaurita tale facoltˆ,_ con esito -sfavorevole, innanzi al prece~ente giudiee naturale (54). WALLY FERRANTE (54) In tal senso, Pret. Padova, 22 marzo 1996, ZANI RATO, in Arch. nuova proc. penale, 1996, 620. ¥:;. .¥ .....:'á. . á. ~ PARTE SECONDA 11 filtW"'-..Alli-P.Art.11áxá-,.,--..,áyt"~4fil-x¥¥llJW#.4.fiITT-xá-~-V-.4%"' ,., lWilITTl ~h:-...-~:&m.)1.:-:á.. :-:fil:á ... :-: .. ::::-..Emffirtf:ii..~~-&ª--x.. -.. :-: ~ lá¥át$RZJfEál/BSEXfQZJQNtl¥¥¥t)ét'GlU,DtCAt();ááAMM1NtSTRATlV0¥* :: :>:)~ :~~::::-:_:::-á á:;-:::~á:-:-:~;-:á>.-:.:::::=:::=::;:;:;:---á .á:-:-:-á-:-::::: ........á.-á.-á.á.á.á.á.á.á á.á á::::: .-'.á:::-:::á.á> á./::á .-:: :: ::á :-:;:.~::;::::::á:á . á.á -:-á.:-:-:::-::: ::.á:á::á: ":-;::-:: á... á.á.. :á:-::::/j<:.:::á . á ..áá ..,á.áá..:á.á.¥.::.::.::::áááá .á ... á..áá.á.á á.á.:ááááá::: -:áááá.:-:-á:. :::::::::}:):::: .á.á. . .::.. :.:.::.::.<.::á.::.:~..::-.\<:;... . . . . . . . .á á. :::::::./// ::-:::::::á-::::<;:::::>: -: ..á : ..á:::-::~_:-áá . : :. :": \:::::::;./. ; nnes1ioni fr~áááJeá .pretese clie¥harino fol'ma;t() oggetto>;(jˆ¥ptoeessi,:¥ŽiiVi!lf, defi“ltf!“ con .gi“tdicati, e gli il),teressi, .giuriididml1ente \rjleVa.nti, di . soggetti terzi non" coinvolti riel dif>attit˜ giudiZiarfo¥¥.... ¥á¥áᥥ -;;, ¥ á <á A á á n '' á . . . . . ¥ . . . . .. á??In una progpettiva Pf;ili:~ela'siáá.á~ááá.po&ta;sostantfalmente; lˆ Corte áá.¥~!t:t:~~!i1J1.¥¥;t;;!i!~~,a~:t!!!~er:P;~ra~¡:.¥á¥r:a~:n:1::r~~ St~tocpha. eSJ;jlicitaili~rite tioorioscitJ.tQi q ¥ .frequente rilevabilitˆ anche nella árealtˆ.á di$dpldnata. d~l diritto pubblico dl Ç.un'ob“ettiva iri~Oinpˆtibilitˆ ifra la s“tu~ooe gi~idica &Žfinita q91~ˆ senteittli eá q.lll:Fdi cui ásia tiá áá:t1.:~:r:;~~sˆi:~::;::,:t~~mt:0Z:?;:;i:it!ei::aJ::1~!~~áá¥ádeIIaááááI>r~á Cedul:'a/ ciVile; defmit˜ da1la dottrina' (2) come . ~< una sarta di intetverit˜ tardivo È nel .giti>Ciizio .ad opera di un soggetto a questo rimasto estraneo, avente Ja fili“.ilíit~ A;fi elirtWtiare q.~I pregiudizioá che il terzo á p<>trebbe Ventilf11tl1ente. subire. :per la. il1c˜mpa:tibiUtˆ d~t suoáá diritto ádspettoááa quello riconosciuto rieHa sentenza. á á á .á ( 1¥f:Puboi“chialJ1cfl'intervent˜ dell'avv. Aritonfo .1\1,&ciNI. al Con'1egno. di Studi˜ Çñttemperanz:;i ed esecu.Zione>nel ptoces.so. runmí):listratlvo;, tenutosi a Bologna il 28 giugno 1996. .á .á á .á á á. á á (1) Giur. it.; 1995, I; 504. (2) MANDRIOLI; á.Corso dir, proc. civ.; II, .Torino 1991, 429. 10 RASS~ AvY()CA.Ttm4 Dl!Ll,Q S'l'ATO L'esperimento di questo mezzo di gravatn.e consente al terzo di far Ç valere la non estensione dell'efficacia del[a sentenza contro dd lui, sostenendo che i:1 pregiudi2lio che gliene pu˜ derivare, in relazione alla connessione del suo rapporto con quello deciso, non il diritto, perchŽ, essendo I.li $ellltenza. inemcace. contro di lui; egli pu˜ impedirloÈ (3). Va, tuttavia, ricoxidato che l'esperienza giudiziaria dimostra una modesta utiAizzazione di tale impugnazione, probabilmente dovuta alla modesta idoneitˆ delile .pronumie. in materia civile (4) a proiettare i propri effetti, oltre l'ambito del rapporto oggetto del process(), ásu situazioni connesse. CQltle giˆ detto, l'opposizione:.non era originariamente ammessa coná tro le decisioni definitive del giudice amm.vo, sebbene le opportunitˆ della sua utilizzazione á ;rj.sultassero;:. invece;¥. in .questa materia assai mag. giori. Infatti la connessione. ka situazioni giuridiche risuilta . frequente (5) iwl proessc:>> amministrativi> a ¥ caU$~ iclell;a; ben nata Çcedevolezza È dei clue Jimiti, soggettivo e4 oggettivo, : e <;lei motivi Q:'.impugnlll!iQJJ.e, cede per l'effetto Ç travolgente È (7) quale pu˜ pr09urare l'invaliditˆ riá filessa. deglii atti s,uccessivi coliegati, QPpure produce, . almeno, il c.d..ef. fetto wera:n;i;ente viziante .. che .CQ:n:sente ..áa'impugnazione con autonomo ricorso, dell'atto ¥. successivo col!legato. ... ; : ¥¥;.i sitqlll!i<:>ne di incompatibilitˆ f:ra diritto del terzo estraneo .a.I processo e .didttq riiconosciuto nefila sentenza definitliva, nella quale si concreta La fattbpecie giustificativa deli'opposizione; presuppo11e un'obbiettiva,, conne$sione tra l'interesse del terzo e la pretesa oggetto del giuá dizio. Questa partlicdlare connessione, a sua volta, costituisce anche il presupposto de1l'istituto. della procedura civile dell'intervento tempestivo. nel processo da parte del terzo. (3) MANDRIOLI, op. cit., 429. (4) Per una recente puntui;tlizzazione sui limiti degli effetti riflessi del giudiá cato quale Ç affermazfone. obbiettiva di veritˆ che non ammette la possibilitˆ di un diverso accertamento ~. cfr., Cass., 13 gnnaio 1996, n. 250. á (5) Corte Cost., 17 maggio 1995, n. 177, cit. (6) Cons. St., IV, 26 ottobre 1992, n. 924 e 18 luglio 1990, n. 561. (l) VIRGA, La tutela giurisd. nei confronti della P.A., Milano 1982, 420. -á --È --.. .. . ... -. .. .... .. .. ..9. PARTB II, QUESTIONI Non a caso, infatti, tale tipo di intervento stato talora qualificato come una sorta di Ç opposizione di áterzo preventivaÈ in corso di causa, per. la tutela di interessi connessi, non distinti da quelli delle ,paxti e con taluni di essi ..confliggenti. La . evidenziata possibilitˆ di. qualificare l'opposizione di terzo come un Çintervento taridivo in causaÈ .e.la. rispettiva, corrispondente qualifiá ca:bilitˆ dell'intŽrvento tempestivo in giudizio come Ç opposizione di terzo preventiva È dirriiostra che ie problematiche relative áall'impugnazione risultano, tradizionalmente, intimamente collegate ai temi dell'intervento tempestivo del terzo nel giudizio in corso, rinviando tutte alla comune matrke della c˜imessione fra interessi sostanziali. ¥ Pen:i˜, siccome le ragioni del terzo non erano tutelabili mediante l'opposizione avverso il giudicato amministrativo, evidenti motivi di giustizia hanno indotto fil Giudice amministrativo ailla valorizzazione dell'altro strumento, a tal fine predisposto dall'oroinamento, costituito dalll'intervento volontario del terzoá nel processo che; ..si ribadisce, pu˜ consiiderairsi . un'opposizione di terzo preventiva; Anche sotto questo profilo la ánormativa civilistica risulta meglio strutturata di quella amministratdvistica. Infatti .H c.ip.c. negli artt. 102, 103, 105, identifica i presupposti che consentono l'intervento nel giudizio; negli artt. 268 e 269, stabilisce le forme ed i termini de1l'dntervento .giustificato dai predetti presupposti; nefil'art. 404 giˆ riŽ:ordato, con disposizione di chiusura, disciplina una sorta di intervento tardivo consentito alle parti che sono rimaste estranee al dibattito processuale. Analoga strumenta7Jioneá, purtroppo, non data nel processo am ministrativo. Infatti la pi esplicita disposizione in materia, secondo cui Çchi ha interesse nella contestazione pu˜ intervenireÈ (comma 2 art. 22 L. 6.12.1971 n. 1034) nel giudizio amministrati\io, la quale poteva, per la sua generiá citˆ', consentire qualsiasiá tipo di intervento, era interpretata dalla giuriá sprudenza meno recente come riferentesi alla possibilitˆ del solo iná tervento ávolontario adesivo detto anche, assai á ásignificativamente, dipendente, nelle forme alternative dell'intervento ad adiuvandum oppure adá 'opponendum (8). Uno dei problemi costanti affrontati dalla giurisprudenza amminiá stirativa, a fronte' di una norma specifica processuale tanto laconica, stato dunque quello di far convivere alcuni dei principi fondamentali di un processo, che rimane sostanzialmente di impugnazione, con l'esigenza di rispetta:re tutti gli interessi sostanzialmente coinvolti nel giudizio (9). (8) TASSONE, in Giur. it., 1993, III, 1, 803. (9) OccHIENA, in Giur. it., 1993, III, 1, 850. RASSEGNA AVVOCA11,!RA :DELLO STATO A ta~to si provveduto; anzittittd; sfruttando tutte le opzioni interpretative giustifi~ate dall'art~ 24-Cost.:á: Collegando,. poi, ,questa disp>sizione proprio .con la tegola dell'esclusione del rimedio dell'opposizione di terzo avversq.) giudicati. amministrativi, si pervenuti alll'nUilCiaiione di-principi largamente_ favorevoli all'lntervento in g“u4lzio dei. terzi, .sul rilievo ohe questi ultimi/ non potend˜ util:zare il rimedio dclil'opposizione, avrebbero subito una menomazione del loro ác;lh:itto di difesa,'. sŽ non fossero stati ammesSli::: á áZ á á á . :>:á:.:'.-> á.<::-::á:' :-: \/i/fa~>-::;;-::á.á .. ;:;:~~::.:~~-á:::::.;{_ . ;ii!~~~¤ .á . áááááá-á.á. á:-:áá-:::::=;:: non.á idetttificabiai á. íllá. 'base iUl'atto a~istratlvi> e qindi: $>rivi di una tonnott\Zioni fomaJ.~ :at'Jbfatto iuttavfa¥á tinaáááá prapria¥ d&m˜tazi˜nŽ. so :!=~~ááái~~WIJ:fá~~=á:~:%~aPJ$:!i~=áá:iarl!!:i:=m~= thio di cui, qi(t~ bene ~getto; ma dotata di. atrton˜m“a È (U). . La qu~ifi:Žadi Partip:rinci:PaJl.deve áritenersi estesa a quanti .sono netta g~uns.Pfude~aádeftiilti~ 1)ááá¥#6htio~ter~~i*.áááiSñ~iitaiaY;¥ áááá.. . ~) SP~i~t~r.~$s~# ~ti{ááá 3) ~ontroin1;eressati. sopravvenuti. eSs~d~~!l:rii~tii~~::~ ~mfs1e~::~!n!:!~\~~~:!i~~~:U:~~ manenza 1;1).~ll1atto ˆmininiitrativo, ma . non direttamente . identificabili dall'esame di. ques.to; il terzo, assai p;rob~matico e fnitto di pi recenti aipp:rofondimenti, riguarda i titolati di .futeressi sorti successivamente al'la proposizione del ricorso in pri:tho á.~ado (~4)~ {12) TASSONE, cit., 806. {13) Cons. St., V, 22 febbraio 1993; n. 275. {14) C. Si., 2 novembre 1992, n. 328;d'impugnazione, hanno fatto .seguitoá pronunzie che, prima ¥. c::on. limiá tazioni (15) e poi. sempre pi recisamente, hanno riconosciuto la possibilitˆ di. appellare. le sentenze di primo grad9 alle parti necessarie del giudizio;. ancorch non intimate.¥ oááánon costituite in primo grado . (16); áááÇ1 ai titolari di. un'autonoma¥ situazione di i“l.teresse giuridicamente protetto, in quanto parti0 dl rapporto amministrativa e pertanto Ç controinteressati in senso sos;tanziale È (17); fino a .consentire il gravame, da>ultiiao e seppure con residue incertezze, persino ai controinteressati ásopravvenuti (18). La possibilitˆ estrema di espansione dell'uso dell'appello .come strumento processuale di tutela del controinteresirati preteJ,'.messL s;tata ragá giunta dalla pronuncia .. (19) seC(llldo cui iltermine de .amm.,,1990, 1188.'áá á , á , :á . ><:> 'á á . (27) Cass., llfebbraio 1988, n. 1465, in' Giust.. Qiv.; 1988; I, 150lk (28) Cons. St., Ad. Plen., 12 maggio 1961, ne; .12. (29) Cons. St., VI, 2~ aprile 1994, n. 615, e ord. 4 giugno 1993.; in .Forcramm., 1994, 834 con nota. . ..., ----:/:"". 16 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.0 STATO _,,, Tanto, siˆ áquando la 'lesione provocata dalla decisione riguardi un diHtto soggettiv˜, sia nell'ipotesiá che siá tratti di un interesseá legittimo È. L'inutilizzabilitˆ dell'opposizione di terzo x art. 404 c.p.c. nel prO.. cesso amminist11ativo stata, máconclusionefconsiderata dal Consiglio di Stgro come>un'ingiustificatˆ dcurtˆzi˜ile pposizione' di terzo contro le sentenze ádefinitive sia deiáT.A.R. siˆ áádei Consiglio ¥d“>Stato. Il Giudice delle leggi ha confermato l'impossibilitˆ, nel temp˜ sempre ribadita dal Giudice amministrativo, dell'estensione per via anˆlogica al processo amministrativo dell'istituto dell'opposzionŽ di terzo. ¥ á'Ha ritenlito á utHiZzabile il rimedi˜ Ç sia nel caso che la situazione vantata dall'opponente ed incompatibile con quella affermata nel giudicato venga considerata dˆl ádiritto sostanziˆl prŽvˆlente rispetto a quŽst'ultima, sia nel caso che la sentenza cui ci si oppone risulti ... pronunciata senza il rispetto: di regole¥ processuˆli È. Ha inoltre riconosciut˜;l'esperibilitˆ dell'opposizione da parte di Ç sogá getti che non¥ dovevano o, in alcuni casi, addirittura non potevan˜ pará tecipare áˆl processo È. In . tal modo pare ásia stato introdotto nel processo amministrativo il rimedio nella. sua funzione unitaria/ secondo l'insegnamento della giuriá sprudenza civilistica, comprendente sia gli schemi di incompatibilitˆ tra le situazioni .delle parti processuˆli e del terzo (siano essi ˆll'origine o meno di un litisconsorzio necessario), sia gli schemi di dipendenza (impliá canti o meno riflessione di giudicato sulla situazione del terzo) (31). L'opposizione di terzo, in conclusione, pu˜ ora essere utilmente sperimentata nel giudizio amministrativo a tutela dei diritti e degli interessi sia delle parti necessarie, sia delle parti principali, sia, pi in generale, di tutti i titolari di situazioni incompatibili con il giudicato formatosi fra ˆltri soggetti (32). Va ˆltres“ evidenziato che la decisione vale a superare, nella sua coná cretezza, il dibattito dottrinario, a lungo svoltosi fra i processuˆlisti; sul quesito se l'opposizione avesse il fine di rimediare ˆll'invaliditˆ della sentenza pur definitiva, oppure servisse a rimuovere l'ingiustizia della stessa (33). (30) Corte Cost., 17 maggio 1995, n. 177, in Giur. it., 1995, I, 504. (31) CaccHEI.LA, L'opposizione del terzo alla sentenza, Torino 1995, 121 ss., nonchŽ in Giur. it., 1995, I, 507. (32) Cons. St., IV, 20 maggio 1996, n. 655; C. Si, 13 giugno 1996, n. 196. (33) POLICE, in Giur. it., 1995, I. 524-526. (34) contra C. Si., 13 giugno 19%, n. 196; (35) Cass., 23 luglio 1994, n. 6886. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO In taLsenso potrebbe leggersi la recente pronunzia (36) che ha coná fermato l'ammissibilitˆ dell'appello amministrativo di parti non intimate I nŽ intervenute in pri,mo grado, ma che . :e.áá ~i.e da¥ e.ssere . pregiudicato.á dalle suddette deci. I siqni.È. . '(}11 l,llteriore dul)bi() pu˜ riguardf:l,re ii contenuto necessario della sentenza resa in accoglimento di un'eventuale opposizione di . terzo. . . .... ~ la sente,nza di . a.;cpglb:nento ha per oggetto un giudicato del T.,i\.R:, al giudizio .rescindente deve fare necessa.rio segu!to la pronuncia st;tl merito . della vertenza. .á i.' .. á.ᥠQii~q~a. áinveRe,á.. l'a~ogli.).ento ,riguardi Jllla. ~ecisione del . Consiglio .< sta;io,á á'occorre Chiedersi se clebba provve4ersi al rinvio del giudizio in'. primo grado. in seguito ;illa . pronuncia di 'r~scissione.. . L'esperienzaá ~lel1a gi.rlsp~d~X:Wa piyile,. clli áper. ora necessario fare riferi~ell:t.o; ri()R. fŽ>rniSce. s9“uzi0ni ¥ univoŽlle. . . . . . . á á áá¥áAlcrineááá l'ron~fo.. (37), á intatti, . hanno á ástabilito che l'accoglimento dell'opposizione di ierzo da parte del giudice. di secondo grado imponga la rb:n~ssfone del giudizio ai giudice di primo gra<:lo, alfine di assicurate if.rl.spetfo. del. principio del . d()ppio grado. 'd“ giurisdizione .. ' Si ádi contro affŽrmato á(38) áche 1e ipotesi di rimessione al primo ágiudice, previste negli artt. 353'; e 354 c.p.c., sono assolutamente tassa' tive, sicch il giudice di secondo ágrado, accogliendo urt'opposizione di terzo, á dovrebbe á necessariamente decidere la controversia anche ánel merito. Nella proceduta ammini:strativˆ il rinvio del processo in primo grado espressamente lftllitato (art. 35 legge 6 dicembre 1971, n. 1034) ˆi casi di accoglimento á¥lŽl Ç ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione.cdi primo grado È. Tale dettato normativo, obiettivamente assai diverso da quello delle ricordate disposizioni del c~p.c,, pu˜ essere posto in collegamento con quella indicazione giurisprud~ale (39), collocantesi in urta prospettiva i;nediana fra . i ~ue contrapposti indiri:z;zi sopr;i ricordati, secondo cui ... Ç l'opposizione di terzo .... proposta. da chi deduca Ja qualitˆ di. litisconsorte necessado pretermesso nel J:?rocedi:rnento conclusosi con la sentenzi: i. opposta ... senza elle si richieda una denuncia da parte dell'opponente á dell'ingiustizia nel merito di quella pronuncia ... impone la declaratoria di nullitˆ della pronuncia stessa ... con rimessione delle parti (36) Cons. St., VI, 25 marzo 1996, n. 500. (37) Cass., 24 febbraio 1995, n. 2134, 6 novembre 1987, n. 8233, 5 agosto 1987, n. 6722. (38) Cass., 13 giugno 1987, n. 5208. (39) 10 maggio 1985, n. 2918. PARTB Il, .QUllSTIONI 19 davanti al giudice di primo grado, essendosi giˆ in tale .sede verificata l'omessa citazione del litisconsorte necessario È. Dal proposto collegamento potrebbe desumersi la ¥necessitˆ della rimessione del . giudizio . in .primo¥ grado da, parte. del Consiglio di Stato, nel caso dell'accoglimento di .un'opposizione proposta da una parte necessaria del pro~sso pr.e~e;gnessa,.la quale non potrebbe essere privata della possibilitˆ di¥ sfruttareá áanche á.il primo grado'¥di giurisdizione. ᥠ'.Infattt ili tal caso si sarebbe realizzato quel Çdifetto della procedura È, indicato nell'art. 35, '.legge ¥ 1034/1971, com presupposto della rimessione. Invece il Consiglio di Stato dovrebbe direttamente giudicare anche nel merito nei casi di accoglimento dell'opposizione di una parte principale non necessaria.e,. comunque,á nell'ipotesi.che l'opposizione fosse praposta~da.-soggetti titolari di situazioni incompatibiliá con il giudicato i quali, secondo l'espressione del Giudice costituzionale, Çnon dovevano o:;: in ˆleuniá casi, .. addirittraá non potevano partecipare al proceSso È. áRisulterebbe,á infatti;áá impossibile ¥qualificare ácome Çdifettoá. della pfoc.edura Èt e quindi causa di rimessione, l'a:ss.enza nel processo di primo grado di un controinteressato 6ccu:lto. Ancor pi stridente eontrasto ¥con l'art. 35 legge 1034/1971 procurerebbe la retrocessione ,in¥: .primo grado di . un processo concluso con sentenza del Consiglio di Stato, poi rescissa su opposizione di un controinteressato .sopravvenutQL ¥ ¥ á, á Anzitutto,. infatti;. nessun> vizio procedurale sarebbe stato consumato in un confronto giudiziario' (42). Esso, inoltre,. impone all'Amministrazione l'eserŽizio di pubblihe funzioni vincolate nell'an e nel quantum, discrezionali solo nel quomodo, tutte eomunque indirizzate ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quale definita nel giudicato . .ááá,..áNŽ i rigorosi ácondizionamenti ádell'attivitˆ amministrativa possono ritenersi limitati aisoli rapporti>fra P.A. e soggetti giˆ parti del rapporto processuale. Pur di recente infatti, stato ribadito (43) Çil principio dell'efficacia riflessa del giudicato;¥. come affermazione oggettiva di veritˆ nei confronti dei terzi non .titolari di un diritto áautonomo rispetto al rapporto regolato dal giudicato È . . L'unica autentica prospettiva di effettiva difesa del terzo deve, perci˜, identificarsi nella diretta aggressione e nello sgretolamento del giudicato sfavorevole. Diversamente il áterzo sarebbe costretto ad na defatigante contestazione sul quomodo la P.A. abbia dato esecuzione al giudicato, sentendosi, per˜, continuamente minacciato da un potere amministrativo nell'an e nel quantum, quindi nella sua radice, indirizzato dal giudicato amministrativo sfavorevole. In tal senso deve riconoscersi (44) carattere ÇnecessarioÈ nel pro cesso amministrativo all'opposizione di terzo. che mira alla distruzione della sentenza impugnata, affinch sia dettata Ç ex novo la r.egula iuris sulla legittimitˆ del provvedimento amministrativoÈ (45). (41) MIGNONE, in Dir. amm. A cura di MAZZAROLLI ed altri, II, Bologna, 1993, 1746. (42) C. Si., 30 maggio 1995, n. 178. (43) Cons. St., V, 15 gennaio 1990, n. 20. (44) POLICE, op. cit., 522. (45) CECCHELLA, in Giur. it., 1995, I, 512. -/ .I;n q.~st@; :Pl'.Q:$petti.Ya va ricordata-.uni:tá recente-deeisio:Q-e/(46) .¥_che, ribadita la -natura cognitoria del giudizio di ottemperanza, ba--¥ ritenuto ammissiJ:>UeJ':9ppQsizione di terzo ,8;llci.le :Q()ntro le_ decisioni in tal sede pro.p_..i:aJe~áᥠ:::¥ ::;. ¥ .. .__ --: .,. . ..., _ _. ¥á--~$.~W< Utj.le~ Jk (}Ue$tO 'J?w.l;tO; chiedersi se :a'opposizioM-:e:lC .-art. á404 c.p.c. p()$$a dal te~zq.proporsi anche nei confronti delle ordinanze cautelarj á-~~~t<1_ jn9ppJ;Jjpabili...-._,._... <á----------_/ __ -_--áá-áá-./ -áá-----____ -¥¥-á---lJJJ.Ç J"¨ent~ i;e:ijtAA?;a d:~la C.orte-Costit~onale 46 maggio .. 1995, n. :192 (4.1): ba el˜!~so l'esper_ibmtˆ di .taj,e mezzo <:li impug!l!il;Zi.Qne ai prov~ vente.ut.g .i>os~ialrnente.. decisorio di codesto prcmredimento :a fronte-delle caratteristiche di cognizione sommar.la Pr<>Prle 4eL relativo procedimeti.tQ >l<¥. La dCí$J9ne V.a ribiiidito laJ1:in9,e:c.;a di quel giudi~.:a .proiettare l'efficaia.: di questo gravame str:aprdinado oltre il su.q. ambito originario di rimedi˜ contr9 pr()yve4it.e'Ati aYE!!ltj la fo-rma ,della sent~za qualificati, J1witrEl;:Jl_ajla <;lefit1itiyit~: (). daJl'ei>ecutlv~Çá _ __ :áIn .~ mterpretazj<:>ne .i;neno form:ali1ltica e .pi ᥠsostl'\UZi!'llistica del siste~a ptpajtg~e,¥¥$i á~ P<>ll~a;ta Tutiij,z~al;!ilitˆ del t.Q.@.o al contenuto deaj~priq cj.fil} r#¥oyvedimet1to ll:npuganto, che non ~ .esclQsivo delle sente!\ nze, nPn;l_lŽ, a:l _~~ttgIJitq;rig de! Pl'99e4imeyJ,tO: '.che_ a detto prová v.edimep,J()_metteapo; il quaj.e nou--esclusiv() del prpc;esso ordinario. < Lg i>v()lgiment<> della cQgajzioJJ.e sommi:tria e la conclusione: con un provvei:U:i.:mw.t<> Ç s9st~zja1~te c:leis9rio *. caratterizzano anche i proceQ: im..e:O.ti :ClililJ.tel~ _di cui ~Wlllti~o c:or.nia, art. 21, legge 1034/1971. --l.a J~ta?~one di :l;l)l:'.imme<;liat~: esten$ione a4 essi dell'art. 404 c.p.c. d~wtu~tavi~ essere vinta ;[lella -consideri.ione che il Giudice delle leggi, pur disponibile ad \lllll revisione dei)i,miti della. disposizione, .ha ritenuto, sepp.rtk impliitamente, che qu@sta non po5sa compiersi senza il suo inte~ento¥ ,__ ---á Ha, infatti, pronunciato sentenza d:i illegittimitˆ costituzionale del limiti i;anc!tL nell'articolo.-_in ei>ame. Va per˜ ~yidenziato che la -conclusione, che sembrerebbe inevitabile, dell'attuale i~os$ibilitˆ di U$are l'opposizione _di te]fzo contro le ordiá nanze cautel~i:ri, seppur a ca,.sa dei li.iiti di dubbia costituzionalitˆ aná cora previsti d1;.l!al\'t. 404: c,p.c., risulta meno evidente se confrontata con le argomentazioIJi ddla sentenza Ca55, 23 n<:>vem.bre J989, n. 5039. Questa ha. infatti riconosciuto l'esperibilitˆ dell'opposizione di terzo Ç. ... anche avverso quei provvedimenti che, pur diversamente_ definiti, siano riconducibili alla sentenza per l'aspetto sostanziale del comando giurisdizionale e l'idoneitˆ a costituire titolo esecutivo ... ove il comporá (46) Cons. St., IV, 12 luglio 1995, n. 560. (47) Corte Cost., 26 maggio 1995, n. 192, in Foro it., 1995, I; 2383 C<.llt JJ.ota. 42 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO tamento hnposto ... con il provvedimento predetto risulti pregiudizievole per i diritn del terzo È. Giova ricordare che l'opposizione cosi ritenuta ammissibile aveva ad oggetto un provvedimento reso ex art. 28, legge 300/1970, analogo a quello adottabile da un T.A.R. in forza dell'art. 61 legge 12 giugno 1990, n. 146. á..á Per altro si giˆ prospettato in dottrina (48) che se Ç il pregiudizio non individuato nel giudicato, bens“ nella efficacia della sentellZa, ladá dove essa induce una condotta ottemperante della parte, lesiva della situazione del terzo, esso pu˜ muovere non soltanto da un giudicato o da lin provvedinlento idoneo ad un giudicato, ma da qualsivoglia misura esecutiva; ¥anche cautelare È. Ammessa nei modi e forme sopra indicati la opposizione di terzo nel giudizio amministrativo, deve ridisegnarsi, almeno in parte, la disciá plina di quella sorta di Ç owosizioile .di terzo preventiva )) costituita, ccime in premesse si detto, dell'intervento in giudizio. L'ampiezza del riconoscinle:˜.to fatto¥ dalla Corte Costituzionale alle esigenze dif'ensive di>tutti i soggetti coinvolti nell'azione amministrativa re'ndeormaiingiustiffoabili i¥ dubbi sulle possib11itˆ diáintervento in prinlo grado e di impugnazione tempestiva delle sentenze dei T.A.R. ad opera tanto delle parti necessarie quanto delle parti principali, fra queste comá prese quelle della.á contestata categoria dei controinteressati sopravvenuti. Vˆ infine ŽVidenziato che l'inscmdibile unitarietˆ e orttin'Uitˆ del I l'azione ainministtativa, di cui ilá processo¥ giurisdizionale pu˜ áconsiderarsi uria fase contenziosa eventuale; destinata ad essere riassorbita bella sue-> Icessiva attiVitˆ ottemperante al contenuto ordinatorio della decisione, induce a collegare l'art. 404 c.p.c. con i principi fondamentali del procedimento amministrativo, che forma dell'azione della P.A. In tale prospettiva l'opposizione di terzo, nei termini descritti, costiá tuisce ora la norma di chiusura di un sistema che ha il proprio punto I di pˆtfonzˆ nell'art 7, legge 241/1990. L'onere dell'Amministrazione di formare la propria volontˆ nel dialogo con Ç i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale destinato a produrre effetti diretti È e con i soggetti che potrebbero risentire pregiudizio del provvedim:en.to dimostra che la legittimitˆ di ogni azione amministrativa deve, dal suo primo manifestarsi e fino al suo epilogo, a volte imposfo dal giudice, ininterrottamente e progressivamente confrontarsi coná 1a realtˆ sociale su cui autoritativamente incide. In questa pi vasta dimensione auspicabile che i principi, che la giurisprudenza non mancherˆ di elaborare sul~'applicazione dell'opposizione di terzo alla sentenza, finiscano per estendersi a tutto il proceá dimento amministrativo. ANTONIO l\ilANCINI (48) CECCHELLA, op. cit., 511. w ,, ¥¥. .-¥ .-¥¥¥.-'.á'.= ¥¥¥.-... .. N ::::¥ .-¥ ....4'.F..-: .-.:::::5.-.?i20 ~.¥'. .-'.¥.¥.~h PARTE Il, QUESTIONI '4) LN RESPONSABILITA:' Pl!R DANNI DA'FUMO á á á UN CAS GIUDIZIARIO á :i ' L'Amministrazione Autonoma dei Nfortopoii d“ Stati> sfata chiamata in giudizio dagli eredi di un ˆccanifoá ftiniatore df tabaccc>, : deceduto per canei-o 'polnfonare;. per l'a~ceHameiitS á'della. .suˆ ¥ tesponsˆbilitˆ,. Ç“'>Žr ttverŽ=ceilposaril1:!frtifrltardat0' fa>pubblicazione di .avvertenze Ž inflbrmˆ~ zioni sui perfeoli collegati all'uso. del ru:rrio, e. condannata hl: “isa%ime11t6 di tutti{ daririi sdfferti da. essi eredi in conseguenza' della 11lort~ del cori.giuntoÈ. . . . . ': . <=¥oli 'atto:tl: hannoáábasafo la¥ toro d˜manda ¥risarcitori~' su:á atcutie CircŽ> stfoize .á df fatfu sti. á. cof“Sideraziorii. : giridich che qui di. seguito si sintetizzano. Quanto alle prime: a) ¥1rÇ de cuiusÈ sarebbe sempre vissuto In luoghi :t>fivi á.di ..inquiIittltt~ nti tossici, ˆvendo insegriˆto per quarant'anni in un{schola eleriiri: tit di.Una da.áá .áC . b) I suoi genitori sarebl>ero ,stati. molto. longevi e cqs\la 1p.aggio rauza di s.oi f.rateUi. . á. á.á . . . . . ' .á. : .á . . . . .á . . . . . . . . . . . . . ' ¥¥ .¥¥. . . . . . ᥥ¥¥¥ ¥..á ¥.á. . ;. ..¥á áá:. i_"~ . e) Il Çde cuius È d~lla fine deg~i ~i 40 ""'.""'., e :Cio dall'etˆ di ,io anni -sino a tutti gli anni ottanta avrebbe fumato pi di 20 sigarette al giorno. tQtte. prodotte. c4lll'Arnmi:rstriu;ioneá a.tonoroa det ,Monopoli diStato (Nftzionali seJ;lza .á filtrp, . : Diai;i.a ed MS), . ;resistendo ;l;l. t.tt_e;; le pression~ c9ntra;rie al áfilmo esercitate, d,aJ suoi . á farp,iliari e: rif,itJ:tl;lll4osi di ... valutare . attentamerite jl.¥. ;riscWo ,_:di; ,ammalarsi .. smesso á,tli fumare nell'estate del 1988. ma .sarebbe.: deceduto dopo: appena: trtnanni dalla sua' decisione; Da' tali circostanze gii 'attoH 'hartn˜ desunto:' a) la. colpa dell'An:uninistrazi'one dei :Monopoli di: Stato .per v“ola-á zione del . principio¥ co.Stituzionale di ;tutela della .¥salute ¥{art 32 Cost.) e per non avere 'introdott˜ sia. dagli anni 60/70 (e quihdi per. aver ¥ritardato di oltre 25 anni). le pubblicazioni delle ,opport.ne avvertenie sui pacchetti delleÇ.sigarette.dei penŽoli. del fumo;¥ ¥.,,á., ;á¥.. ;á :¥b) l'obbligo dellaniŽdesilrta a'trisarcitiientO deI dˆnho Žx artt 2043 e 2050 c:;c~ per 'ffettoá dell'e~istnzˆ di uná pre'is˜ nesso di causa'litˆ tra colpa.: Žá ¥danno. á <>=>; ,, ., :á, .. á li'caso sinL<'.iui 'riassunto e,“li1ovo-'pe:r il¥ nostr˜ ordiriˆ'mento" ma,,ha dei precedenti in tentativi analoghi che. :Sond stati compiuti da' eredi di fumatori presso gli organi giurisd“:tiotia1i 'di' a:ltti'-paesl dell'occidente. In qualche= modo10 ad essi collegato áin' quante> s'inquadra nell'azione che ˆSsodazioni Volontarie anti-fumo Vanno sV'˜lgendo; d'intesa, sUíl'intero pianeta.. á'á. ,áá,' .. á , .. , ''~ 'á ¥"“ -,~;,>.... áá' RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Per quanto riguarda il caso italiano non sembra che l'obiettivo della condanna dei Monopoli (ma jn ipotesi di tutta !!industria produttrice di tabacco) possa considerarsi a portata di mano, perch le argomentazioni ontrarie sono d.i assoluta incontestabilitˆ. ... . In buona sostanza gli eredi del fumatore ammalatosi di cancro polá moËar lamentan() che il Parlamento italiano non avrebbe dato completa e.~t effj.cac~ attuazione leglslati~a alla nonna programmatica dell'art. 32 dell Ž9stituzione (ÇLa Repubblica tutela la salute come fondamentale dirittp .. d~ll'ipdividuo e interesse della collettivitˆ È), non legiferando sull'obbligo dei produttori di tabacco di apporre sui pacchetti di sigarett~ le avver;tenze .sui danni del fumo. E ci˜ .almeno sino alla legge 29 dicembreJ99Q, n. 428, emanata, per giunta, su imposizione della direttiva CEE n. 359 dei 1989. . :e fin troppo evidente che una tale doglianza, comprensibile sotto molteplici aspetti, si scontra con i noti principi della sovranitˆ popolare che nel Parlamento trova la sua massima espressione ed estrinsecazione. La critica all'operato -ed anche all'eventuale inerzia -delle assemblee parlamentari non pu˜ che svolgersi sul piano della dialettica democratica e nelle forme dell'impegno politico; non pu˜ essere, certamente, dedotta in un processo e sottoposta alla valutazione di organi giurisdizionali. e I Il principio cardine della separazione tra poteri dello Stato riserva I al Parlamento l'attivitˆ di produzione normativˆ, mentre affida alle Corti il tompito di appHcˆre lo ius positum: pertanto, deve considerarsi come I assolutamente precluso agli organi della giurisdizione ci˜ che la parte fil che si pretende lesa richiede: ia possibilitˆ di svolgere un ruolo di supplenza rispetto alle funzioni attribuite in via esclusiva alle assemblee I legislative. Nell'ordinamento giuridico italial).o le attivitˆ di produzione e di I vendita del tabacco e dei suoi derivati sono state sottoposte ad una specifica disciplina, i cui contenuti ed i <:Ui átempi di adozione costituiscono manfestazione insindacabile della volontˆ del legislatore. In dottrina, tal'Uni autori (G. PoNZANELLI, I danni da fumo passivo: l'opinione del non fumatore, in Foro it;, 1991, I, 2314; Id., Il caso Cipollone: la tutela del fumatore tra normativa. federale e statuale, in Foro it., 1992, IV, 502 e segg.; M.D. STALTERI,. Il problema della responsabilitˆ del produttore di sigarette e il caso Cipo{lone: l' Çassalto alla cittadella È realmente cominciato?, in Riv. dir. civ., 1994, I, 177 e segg.) si sono impeá gnati, nelle sedi accademiche e scieI;Itifiche, nello studio, dei problemi relativi alla applicazione dei rjmedi della responsabilitˆ civile dei danni c;he si assumono provocati dal fumo.. Vicini -come áappaiono essere -per formazione e per interessi culturali, alla esperienza giuridica nord-americana, essi si adoperano per introdurre anche in Italia la cosiddetta Ç tobacco products liability È, e l:'ftRTE Il,¥ QUESTIONI. J?~r sp~rime:ntarne le concrete PQSsibiUtˆ di successo; e ci˜, nonostante la consapevolezza -á da.~ssi <.UcW.lilrata ...... cbe essa Ç.¥¥¥ rimangaá ad oggi la ve:r.a e .propria Ç Cenen:mt9la È ' della product liability ... È e che si tratta ilL ~.á.tema che K .... agli S:rAt.:rERl, op..cit., 182). :t predetti a.t.ori omettono di rioorlare che anche :negli Stati Uniti "'."""" iná tm .contestQá.. a.ssat sensibile $le istanze di protezione dei consumatori e dove diversa la formazione della norma giuridica -l'affermazione della responsal;>ilitˆ ivile dei pr()luttori di tabacco costituisce tutt'altro che. n risultato. raggiunto.á é. noto che negli ordinamenti diá common law i giudici possono creare la .regola di decisione del caso concreto; al contrario, negli ordinamenti di givif ~aw ,,... e quindi wic;;:he :nell'ordinamento giuridico italiano -i giqcJ“ci s():nOá tenuti alla applicazione dLnorme preesistenti, adottate dagli organi¥á legislativi, ¥á ¥ NeU'imposs:ibilitˆ o nella difficoltˆ di ottenere gli interventi normativi sperati e propugnati~ non possibile nel nostro ordinamento giuridico adire l'autoritˆ giudiziaria per conseguire risultati negati o preclusi in sede politica e . parlamentare. < Nulla vieta che l'obiettivo di ri4urre gli utili delle imprese -pubbliche 0' private -produttrici di tabacco, o di slegare una fonte di entrate tributarie. dalla commercializzazione di prodotti . potenzialmente pregiu4izievoli per la salute; possa essere suggerito in sede di dibattito scientifico o perseguito per il tramite di iniziative politiche e parlamentari: quel cheá non consentito di affidare la realizzazione di tali risultati ad iniziative giurisdizionali e di pretendere. che gli organi giurisdizionali si pieghino a svolgere un ruolo Ç di servizio È.:rispetto a posizioni di. parte, di . @ntenuto chiaramente ideologico, La configUrazione della doglianza nc:>n -pu˜ andare oltre i limiti di una sofferta protesta civile. Quel:lo :the n.Qn consentito il suo ingresso nelle aule di giustizia per un'affermazione giurisprudenziale. Anche l'invocazione dell'applica#one dell'art. 2043 del cod. civ., sul presupposto cheda mancata diffusione da patte del produttore di idonee informazioni.in. ordine ai presuntj p~ricoli correlati al, consumo di tabacco costituirebbe condotta illecita e fonte¥.4i .responsabilitˆ risarcitoria, appare del tutto errata. Gli eredi del Ç a.e cu/.u$ È non poss.ono a4oml:u'are una antigiuridicitˆ del comportamentoá dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a dispetto dell'assenza di una nonna dell'ordinamento che imponga ai produttori di tabacco di avvertire i consmatori dei. pericoli cui vanno incontro fumando. é contraddittorio, infatti parlare di áviolazione di una norma inesistente. 46 RASSEGNA AVVOCATURA DELLEJ STATO Se ad un soggetto si imputa un'omissione, occorre individuare la fonte dell'obbligo che gli ingiungeva di agire. Negli anni 60/70 nessuna disposizione normativa prevedeva l'obbligo per i produttori di sigarette di introdurre i c.d. Ç wamings È, presenti solo con la legge 428 del 29 di cmbre 1990. Se si considera che la stessa Direttiva CEE risale ad un anno precedente (1989) si deve convenire che negli anni 60/70 la situazione non solo normativa ma di tutta la problematica dei possibili danni da fumo era ben lontana dalla maturazione che, per effetto di studi, ricerche, sensibilizzazione dell'opinione pubblica etc., ha raggiunto nei decenni successivi. Della questione del risarcimento del danno dalruso protratto di sigarette, peraltro, hanno avuto occasione di occuparsi altre Corti di giustizia e le sentenze relative sonoá state pubblicate nelle nostre riviste giuridiche (v. Foro it., 1992, pˆgg. 502/6, parte IV) con commenti che non lasciano dubbi sugli ostacoli al1a possibiHtˆ di configurare una responsabilitˆ civile a carico dei produttori di sigarette. La dottrina (v; anc˜rˆ G. PONZANELLI, Ç Il caso Cipollone: la tutela del fumatore tra normativa federale e statuale, ibidem) sostiene paradossa:lmente che, nel caso italiano, potrebbero rinveni:rs“ minori ostacoli all'esperibilitˆ del rimedio aquiliano nell'ipotesi di danno da fumo c;d. passivo di quanti non se ne ravvisino per un utile esercizio dell'azione nei confronti dei produttori. Scrive il Ponzanelli che in Italia il diritto Çavrebbe ancor pi nitiá damente chiuso le porte ai danneggiati dell'uso del fumoÈ, perch,á aggiunge, nel nostroá ordinamento giuridico Ç sarebbe Clamorosamente mancato il requisito del non iure, assolutamente necessario per la sussistenza dell'ingiustizia di ácui all'art. 2043 e.e. (sl ipunto v. R. SACCO, Ç L'ingiustizia di cui all'art; 2043 e.e.È, in Foro Pad., 1960, I, 1420 e P. ScHLESrnGER, ÇLa ingiustizia del danno nell'illecito civileÈ, in Jus, 1960, 336). A conferma dell'impossibilitˆ di parlareáá di antigiuridicitˆ e diá ingiustizia del danno da fumo concorrono anche altri elementi tra cui soprat¥ tutto l'assunzione consapevole del rischio. á Risulta, difatti, poco credibile la circostanza secondo cui il Ç de cuius È nulla sapesse circa le possibili Conseguenze che l'abuso del fumo (come ad esempio dell'alcool) pu˜ causare in c˜nnessione a predisposizioni fisiologiche opatologiche del soggetto; irtr virt del fatto che oramai da molti anni in corso un pubblico dibattito; ampiamente propagandato sui mass-mediˆ,>, poich-átali ,niessaggi non sono stati mai divulgati dall'AmminiStrˆzione dei 'Monopoli; la qualŽ ha sempre applicato rigorosamente le disposizioni legislative esistenti nel nostro Paese di ,divieto della' pub ----:t:">. 48 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO un uso continuativo ed esclusivo (per circa quarant'anni, come invece asserito) di quel tipo di sigarette. Nel tentativo di superare tale difficoltˆ, un percorso ancora pm impervio ed impraticabile si dimostraá quello dell'invocazione degli artt. 32 e 41 della Costituzione italiana. E' noto che il tema della c.d. Drittwirkung -o applicazione diretta -dei principi costituzionali nei rapporti tra privati ancora fortemente dibattuto in sede scientifica e registra accesi contrasti dottrinali; n dato ádi rinvenire decisioni giurisprudenziali di merito o di legittimitˆ nelle quali vengano desunti direttamente dalle norme costituzio. nali obblighi positivi o negativi di condotta a carico di privati. D'altra parte, un siffatto modo di procedere potrebbe comportare -a causa della ampiezza e genericitˆ dei principi contenuti nella Carta fondamentale -una grave compromissione del valore della certezza del diritto, il pericolo di interpretazioni arbitrarie, il rischio di una esautorazione. degli organi parlamentari e di uno sviluppo di una normazione di fonte giurisprudenziale. Per affermare la illiceitˆ della condotta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non pu˜, quindi, essere invocato l'art. 41 Cost., secondo cui l'iniziativa economica Ç ¥¥¥ non pu˜ svolgersi ... in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertˆ, alla dignitˆ umana ... È. Per opinione comune l'art. 41 Cost. introduce un limite al libero esercizio delle attivitˆ economiche: modalitˆ e contenuti di tale limite debbono essere, di volta in volta, specificati dal legislatore con appositi provvedimenti normativi: Ç ¥¥¥.la determinazione dei limiti ex art. 41, 2¡ comma, coperta da riserva di legge. Pur in. assenza di una espressa previsione in tal senso, la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che la riserva di legge si ricava Ç ¥¥¥¥tanto dai principi generali, informatori dell'ordinamento democratico, secondo i quali ogni specie di limite posto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso dell'organo che trae da costoro la propria ádiretta investitura, quanto dall'esigenza che la valutazione relativa alla convenienza dell'imposizione di uno o di altro limite sia effettuata avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali nell'economia, inserendolo armonicamente in esso, e pertanto debba competere al Parlamento, quale organo da cui emana l'indirizzo politico generale dello Stato ... È (v. particolarmente la sentenza 14 febbraio 1962, n. 4 e G. MoRBIDELLI, Iniziativa economica privata, in Enc. Giur. Treccani, Vol. XVII, Roma, 1989, pag. 3). In ogni caso, anche qualora si volesse aderire alla tesi della operativitˆ diretta della norma costituzionale, si dovrebbe tenere presente che il concetto di limite postula che l'attivitˆ svolta in violazione di esso debba qualificarsi come illecita: il limite, infatti, si risolve in un divieto e non pu˜ mai rendere doverosa una condotta positiva. PARTB Ili QUESTIONI .. Trarre dall'art. 41 Cost. la conclusione della configurˆbilitˆ .di un obbligo positivo di condotta a carico della convenuta impossibile. Si tratta di un obbligo che non si rinviene in alcunaá norma dell'ordinamento e che ilá legislatore. non ha mai stabilito. é difficile, inoltre, spiegare per quale ragione la violazione dell'art. 41 della Costituzione potrebbe considerarsi superata proprio con l'adozione dtáwarnings da parte della convenuta; o precisare se e quali altre condotte avrebbero potuto evitare la asserita violazione della norma costituzionale. D'altra parte; principio fondamentale del nostro sistema giuridico che un obbligo relativo ad una condotta positiva debba essere stabilito da una norma di legge formulata in modo sufficientemente chiaro e dettagliato, cos“ da consentire ai cittadini di conoscere -senza margini di incertezza e di dubbio -quale sia la condotta doverosa richiesta. ~empre nf,ll ~entativo di rinvenire un fondamento normativo della responsabilitˆ. della onclotta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non pu˜ essere neppure l'invocato art. 32 Cost. Sul punto si. deve contrastare l'uso suggestivo -e persino distorsivp ..,... delle decisioni rese dalla Corte Costituzionale slll tema del diritto alla salute. á Che il diritto alla salute sia riconosciuto e tutelato dall'ordinamento vig.ente un risultato ormaiá pacifico e non contestato. Ma nel caso che ci oceupa si tratta di stabilire se l'attivitˆ di produzione e vendita del tabacco costituisca, di per s, lesione della salute e quindi ¥attivitˆ illecita. Inoltre, si tratta di stabilire se dal riconoscimento del diritto alla salute come diritto soggettivo della pers˜na possa scaturire un obbligo positiVo di condotta áa caric˜ delle impreseá produttrici di tabaco, ed ~ancor pi -'-lo specifico obbligo di fornire ai consumatori congrue informazioni in ordine-agli asseriti pericoli connessi al consumo del prodotto.. La tesi affermativa, sotto questo profilo, presenta un evidente salto logico; appare assolutamente priva di basi normative; áe noná pu˜ fondarsi su alcun precedente giurisprudenziale specifico o relativo a casi che abbiano una qualche affinitˆ con quello in esame. Se il fondamento normativo della illiceitˆ fosse da rinvenire ne1 l'art. 32 Cost., la conseguenza ineludibile, sul piano logico, sarebbe .quella del divieto assoluto di commercializzazione dei prodotti da fumo e non certo áquella di considerare come dovute le avvertenze sui rischi con nessi;. at consumo dei medesimi. Eppure, in nessun paese del mondo -neppure in quelli áin cui i movimenti d'opinione contrari alá. fumo sono pi attivi, come negli Stati Uniti d'America -la vendita di tabacco vietata. ~J.o RASSEGNA -AVVOCATURA. DELLO STATO ,. á E m.. Italia,> iL sistema normativo vigente videnzia fa scelta medi. tata. e consapevoler del Legislatore di consentire, ai cittadini che lo desi derino,; .di fare, liberamente uso di prodotti da fumo. Non si riesce a. comprendere =.come sia . possibile sottrarsi alla se gu~te:=alte;rnativa:. o. la vendita dLtabacco viola direttamente il diritto alla;:~alute,. ed all()raá tale attivitˆ dovrbbe considerarsi siccome illeita e:qui:ndt vietata; .:oáJa vendita di tabacco non viola direttamente il diritto alla salute,.>ed allora.tale attivitˆ dovrebbe considerarsi come perfetta mente lecita. ;. La scelta contraria di non percorrere fino -á“n fondo-la á str-ada intra= presa e di:á arrestiˆrs:l: a metˆ, immaginando l'esistenza di un imprecisato obbligo di: infonnazi˜ne a carico delle ditteF=produttrid di tabacco; evidenzia e conferma la infondatezza della ricostruzione giuridica proposta .e= Jlarbitrarietˆ d:Ue cionclusioni ;raggiunte. á á: á á ¥ Inoltre;:~.rimanŽ del tutto indimostrata la id˜neitˆ dei Ç warnings ,, o di analoghe tecniche ¥informative. ad assicurare ála tutela della salute dei fumatori ed a rendere ledta'una attivitˆ' altrimenti reputata illegit. tima e . fonte .di responsabilitˆ civile. E ci˜ anche in.á considerazion del ,fatto: áche.-:-ome ammesso persino dagli attori -informazioni sui .posá sibili effetti negativi del fumo sulla salute erano giˆ ampiamente diffuse _presso la collt~tti-y:itˆ. Ed appena il caso di n.otare come sia, acquisita ála consapevolezza della pe:ricolo~itˆ-di un giud~io di responsabilitˆ fondato sul difetto di informazione (Jailure to warn).: nel sistema nordamericano Ç ... l'intero settore della responsabilitˆ per failure to warn stato á:ritenuto assolu tamente imprevedibile e, quindi, incontrollabile per le Corti, in quanto le. giurie tendono a sopravvalutare ex pos,_t i benefici .che un'avvertenza in pi apporterebbe in favore. del consm;natore, finendo cos“ per coná dannare .automaticamente il produttore per aver omesso di apportare wari:z,tngs ... È (MD. STALTERI, Op. cit., 206, sub nota n. 119). Nell'ordinamento giuridico italiano non si rinveniva in passato, l~= non _si :rinviene an~ora oggi, alcuna norma che -direttamente o indiá rettamente, esplicitamente o in modo implicito -vieti la produzione ,Q la -vendita di prodotti da fumo. Al contrario, nell'ordinamento italiano, .l'attivitˆ di produzione e -'t'endita di taba.cco sempr. stata normativamente disciplinata; e, se svolta nel rispetto delle leggi vigenti, :perfettamente lecita. á La produzione di tabacco n˜n illecita in sŽ e la vendita di prodotto da fumo .non costituisce diretta lesione dell'altrui diritto alla salute, n in relazione agli artt. 2043 cod; iv; e 32 Cost., n in relazione ia 'qualsiaSi altra dispo~izione di legge vigente. : á i<'LŽ" dette á.proluttrici di tabacco,. in ossequio alle norme in. vigore, potevano e possono . considerare ~come ' perfettamente lecita la propria aettivit.ˆ:: ;in;tpr<;indit<>.rwe1i :ad:.:essˆ veniva :e .viene richiesto ,sttltant0: áro& ~:J:V~.~delle: ¥pre#lcriZiani; dettate dal... legislatore per ¥questoá ¥ partiŽalare settore merceologico. . 'á á :<::<.,N~,$í py9. <;lii;.~p.tia.r~,,p~,,>We legittimo .. conyinci:lllento jp Qrdine alla l“ceit~ .. 4~.P,a. ,AAP49&~a; :¥ ~,st~t9 .~em.P:C:eá rafforzato .áá dalla. , p,revision.e normativa .di .un monopoliafis:cale sul .prodotto e .persino. di;tll'inclusion: e; CtelifŽ á sigaretteá ¥'nel' '<~ :panfore È': di spesaáá di áá tu:“a án'ornia.Ie ááfamiglia, aJ.1o scopo df determinar(:) .. il.. sa.ggio ... d'inflazione;á.. n¥ si pu˜ dimenticare che l i!if#rŽtie' coiti.l.iva116'!pbf~ino' b“em~nto 'del vettovagliamento dei ámilitari di leva e dei. soggetti-' reclusi iniáist“tut“ di d.etenzifoe e pena. > '.:Sotto ne-ssun¥ profilo;á dnque;¥-essere tenuta a orrdotte 'ˆivŽrseá ed ulter“ori rispetto áa quelle :r“chiest dal1eá¥.:¥leggi'dell˜ Stato; <'d'immaginare ¥che lˆ propria attivitˆ¥' ecdnomiCi:i: potesse' presŽntare profili¥. d“ illiceitˆ. tali da esporla “a,; conseguenze risarcitorie ..di' gr.avtssima entitˆ.. ¥ .,á ,.¥.. ááMa rimanŽ/ ancora áda i dill'.lostrare clie.¥ála i<:ondotta ˜niissiva consi ¥stente' nel mancato avverti:merito deicol'lsumatori in. ordine ai pretesi rischiáco'.l::\l'J:essl¥al onsttino d:el>pfo(:fotto; sia qualificabile come áillecita. A tale proposito non sembrahi';>< partk:olarmente . significativi taluni ptecedei:i,ti ( giurisprudenziali ehŽ>vengono .. richiamati. áLe¥ sentenzŽ Cˆss;{ 27 nov:embre '1972;:n, 3462,. e Cass., 14 aprile 1983, nr2619, si. limitano a riaffef:mare .“kgenerico principio che il danno pu˜ essere collegato.¥¥ eziologican:thte¥á anche .. ad una. azione omissiva. á¥á¥:Per 'Contro la.. ¥prima delle ádecisioniá .. richiamate afferma il principio secondo cui Ç;.;la :colpa per<'hmissione=á ha per presupposto l'esistenza di un o.bblig:o di agire per evitare l'altrui danno o per rimuovere una situazione di pericolo; il principio del neminem laedere non impUca, dipe-r s, tt,n generale e incondizionato dovere. di attivarsi a protezione dei dfritti dei: terzi .~; ma. occorre la precisa individuazione, a carico del soggetto .cui si imputa l'omissione, .di un vero e proprio obbligo giuridiccv di impedire .l1eventii lamentata ... È. (Si vedano, nello stesso senso/anche Cass¥.; 9 gennaio 19.79, m 116 e Cass., 28 aprile 1979, n. 2488: Ç .,;¥Affinch. una condotta omissiva concreti la violazione del principio ádel neminem laederŽ. non sufficiente. il riconoscimento di una generica antidoverositˆ sociale nel soggetto chiamato ¥.a. risponderne, ma occorre l'individuazione a st,lo carico di uh .Vl:lra e proprio obbligo giuridico di impedire¥l'evento ...).eáá Nel caso concreto non sussiste alcune specifica norma che :impongˆ al produttore di impedire l'evento dannoso,. consistente .ne1la contrazione di> malattie t˜morali da parte dei¥consumatori di tabacco. Ná diiliostrato. o:á di:rrtostrˆbile ..clite l'informazione sui pretesi rischi deL fumo costituisca, di per s ed in modo incontrovertibile, condotta idonea ad impedire il verificˆrsi dell'evento dannoso; o che uni. eventuale informazione da parte dei produttori di tabacco avrebbe, in con RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO creto, evitato il verificarsi del danno lamentato dagli attori, anche in considerazione della diffusa comune conoscenza dei possibili rischi collegati al consumo del tabacco. La mancanza di norme che prescrivano a , carico del produttore comportamenti specifici, conduce a due rilevanti conseguenze: a) la condotta (omissiva) non pu˜ qualificarsi come illecita; b) la condotta (omissiva) non pu˜ qualificarsi come colposa. Sotto il profilo sub b) si deve precisare che: Çin senso tecnicogiuridico il termine colpa viene riferito al comportamento cosciente dell'agente che, senza volontˆ di recare danno ad altri, causa di evento lesivo per negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di regole o norme di condottaÈ (Cass., 17 dicembre 1973, n. 3420); e che in relazione alle condotte omissive, in mancanza di norme o regolamenti legali Ç ai fini della responsabilitˆ per danni, non basta un generico connotato di colpa, ma occorre la precisa individuazione, a carico del I soggetto, di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato È (Cass., 9 marzo 1982, n. 1526). Da tali principi giurisprudenziali si pu˜ trarre la conclusione che I l'elemento soggettivo della colpa debba essere accertato con particoá lare cautela, soprattutto quando in ordine alle condotte omissive assuma l rilievo il solo profilo della negligenza; negligenza _.._ appena il caso di rilevarlo -che, nel caso concreto, non in nessun modo configurabile. I Potrebbe apparire improprio e persino contraddittorio il richiamo I ~ agli obblighi di informazione, introdotti in Italia con la legge 29 dicembre 1990, n. 428. Da un lato il richiamo appare improprio, giacch la colpositˆ della condotta non pu˜ essere valutata alla stregua di norme entrate in vigore I in epoca successiva a quella in cui la condotta censurata stata tenuta Ç ¥.¥ quando la responsabilitˆ si fonda sulla colpa, seppure sufficiente I~ per affermare l'esistenza di tale elemento psicologico il richiamo all'irwsservanza di leggi o regolament.i, tuttavia necessario che siano espresá samente indicate l'e disposizioni considerate che devono essere vigenti all'epoca del verificarsi dell'evento, senza che possa tenersi conto di normative ad esso posteriori ... È (Cass., 30 ottobre 1980, n. 5856). Ma il richiamo risulta anche contraddittorio, giacch l'intervento del legislatore dimostra che, in precedenza, l'omissione di attivitˆ informaá tiva costituiva condotta lecita e che non vi era alcun obbligo giuridico di informare i consumatori dei possibili rischi connessi al consumo del tabacco: altrimenti, si dovrebbe pervenire alla illogica ed inaccettabile conclusione che nel 1990 il legislatore italiano avrebbe emanato una legge inutile, in quanto meramente ripetitiva di prescrizioni e di obblighi giˆ preesistenti. Applica:l:>m al caso: che Ci occupa son.o; altres“; le norme in materia di responsabilitˆ del :produttore, intrddotte con il d.P .R. 24 maggio 1988, n. 224. NŽ da tali nonne possibile trarre argomenti per sosterie:re á che: Ç ¥¥¥ paci'fico che cctrrtpit˜ del produttore a1"vettire á“l consumatore nella mq;11i~ra pilf: porrett; possibil4 á~á È¥áááááe che la. difettqsitˆ del prodotto va U:itesa .¥.Ç ,.,,non $p.l<> iti, rife.rimerito ... al .. difetto di fabbricar.ione .. deJ ... progo l'art. J .4,l:}l. g.P.R.... del 1~8 stabiU.sce che Ç ... un pr94,Qtto ~ difettos(j, qtl/J,iif4 4irsi Ç dáifetiosa È, in Giur. comm., 1992, I, 439 e segg.), <. . . .á ááá ¥¥ ᥥ á. á.á . . . Pt}rtanto, cori rifertwento apr0qotti come il. tabacco e gli alcolici, la disponibilitˆ di info:b:nazioni not6rie .¥. in ordine. alle . r di :.. :.. :á . á:á.áá.á:. . conseguenze un uso e.ccessivo dl essi e la>c<>Il'.lune .conoscenza dei pretesi rischi corá relati al loro COI)SutllO rep,cl.e . su:perflua. e non esigibile una specifica aH“\Titˆ informativa.del prñduttore. á.. . .. La regola che pu˜ trars~ , dlll)ciue, la seguente: il dovere di inforá mazione sussiste quando concreto il pericolo di sorpresa e cio quando, per la tipologfa cj.elpr;odotto,. per le modalitˆ di confezionamento o di presevtazione, .á.áper á 1a ..¥ mancanza .. di . informazioni notorie e diffuse, il onsi:.wat9re110IJ.... á .. coAsa.J?~Yo],e 9in .grado di valutare. le possibili coná seg.erize ri:ollegabpi aj ~9n~w.o. . . . . . . . La costant~ ed; ampia fuforrn.azione . che ha sempre accompagnato il progredire .á delle.á. :('icerc;he medico-scientifiche sulle pretese conseguenze gam1ose .. gel tabagismo ~i... de:ve. consicl.erare . come á}d9nea.. ad escluderelaá.vi<>lazlone .del duty o( car~ áda i)ˆhe lelle imprese produttrici. Al fine di rinvenire un fondamento n0:rmativo della responsabilitˆ dell'Amministrazione dei Mon()POli .di Stato,. viene inv9.cata, altres“, l'applicazione. del.l'.art~. 2050 cocl. Civ.; attraverso il seguente sillogi~mo: a) l'art. 2050 prevede che Ç ¥¥¥ chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attivitˆ pericolosa per sua natura o pŽr la natura dei mezzi adoperati, tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno)) (premessa maggiore); S4 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO . b) i Monopoli, in quanto produttori di tabacco, svolgono un'attivitˆ pericolosa; e, non avendo áinformato i consumatori sui rischi connessi al consumo non hanno adottato le misure idonee ad evitare il di:i.nno (premessa minore);.,. e) dunque i Monopoli sono tenuti a risarcire il danno. Di tale sillogismo appare palesemente viziata la premessa minore, giacch risulta indimostrato che i'attivitˆ di produzione e vendita del tabacco possa considerarsi come 'pericolosa. Giova ricordare che nell'art. 2050 cod. civ. il legislatore ha usato le espressioni Ç esercizio È e Ç svolgimento È áádi attivitˆ pericolose. Tali espressioni limitano l'ambito, applicativo della norma ai soli danni ricollegabili ad attivitˆ che nel loro svolgimento creino situazioni di pericolo o rendano probabile il verificarsi di incidenti. Si sarebbero, pertanto, dovute esthidere tutteá quelle ipotesi di danno derivanti da prodotti rivelatisi peticolosf ma realizzati attraverso attiá vitˆ produttivŽ non pericolose. Infatti, in numerose sentenze stato fissato il principio secondo cui: Çpresupposto per l'applicabilitˆ dell'art. 2050 cod. civ. che il danno sia cagionato dall'e~ˆcente una attivitˆ perieolosa nello svolgimento di tale attivitˆ, in quanto solo nell'ipotesi che esista il nesso causale tra l'esercizio dell'attivitˆ stessa e l'evento dannoso operante la presunzione di colpa a carico dell'esercenteÈ (Trib. Napoli, 1969; Cass., 25 ottoá bre 1967, n. 1639; Cass., 10 novembre 1971, n. 3213). á Taleá principio giurisprudenziale conferma cheá la particolare disciá plina introdotta dall'art. 2050 cod. civ. trova la propria giustificazione nel contesto di una attivitˆ in corso di svolgimento che, per la sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, presenti una grave potenzialitˆ di danno. Tuttavia, la giurisprudenza pervenuta ad applicare l'art. 2050 cod. civ. anche ad ipotesi di danni provocati non dall'attivitˆ ma dai prodotti che dell'attivitˆ pericolosa costituiscono il risultato; ma ci˜ sul presupposto che Çil pericolo insito nello svolgimento dell'attivitˆ si sia materializzato e trasfuso in oggetti determinati (come ad es.: materie infiamá mabili, proiettili da armi da fuoco, etc.) i quali conservino in s un'iná trinseca potenzialitˆ lesiva, collegata allo svolgimento dell'attivitˆ pericolosa di cui essi costituiscono il risultatoÈ (Cass., 15 dicembre 1975, n. 4131; Cass., 13 gennaio 1981, n. 294). La giurisprudenza non ha mai fatto applicazione dell'art. 2050 cod. civ. ad ipotesi di danni provocati da prodotti derivanti da attivitˆ proá duttive non pericolose. Cosicch, appare del tutto non pertinente il richiamo alle decisioni Cass., .15 luglio 1987, n. 6241; Cass., 27 luglio 1991, n. 8395 e Cass., 20 luglio 1993, n. 8069. ¥Si tratta di deŽisioni in etti ¥¥ stata áaffermata la¥ tesponsabilitˆ . delle ~aSe¥:.fˆtm:acetltlChe per lˆ pr˜duziortee lal vendita¥ di etn6detivati C˜Dá tenenti :imri::u.inogammaglobuline infette da .virus di epatiteá B. Gli á emoderivati inoculati: nei pu“nti avevano determinato¥ :l'irtsc:>rgenza di gravi stati morbC>st e, in .átaluni. casi, anche la: m˜rte. :ᥠááá. áá á áá Ma,Jn .realtˆ, 'lima a.tt~:rtta lettura ditali ádecisioni¥á consente di .pervenire a due risultati: áá.¥ a) l'attiVitˆ farmaceutica :ti˜ilá C:˜ilsiderata come pericolosa in s; perfoolosa¥ soltanto quellˆ pˆrtieolare attivitˆ di produzfone di farmaci che utilizza sangue Uniano e cio ilifcomponente che presenta in s un elevˆto .. rischi˜ di áinfezioni; Questo partkolare tipo di attivitˆ deve essere qualificata come pericolosa pr,oprio e soltanto in considerazione degli specifici mezzi utilizzati . nella fase . produttiva. La Corte precisa che Ç i prodotti.: conservano ¥in loro stessi,á. propagandola,¥ quella medesima .pbtemialitˆt lesiva che caratterizza il mezzo adoperato e¥ per esso, Vattivitˆ che U ha come oggettoÈ (Cass. 15 luglio 1987, Il; 6241); . b))a. pfocluzfonŽ di .tabacco o' di ~rbd.dtti da. fumo non in alcun modo assimilabile atla attivitˆ: di ptodtkiOne dffannaci a base di sangue UI11ano, giacch nel. procedimento pr˜dtittivC\ di sigarette o simili vengbri'. o util“zZati c01npŽi“:iel1ti naturali, o. -cmunqt:le ...:.__ componenti che nenirecano un rischio di contam~nazioni o di infŽ~ioni che possano attriá buJfe ¥. a.I .prodotto f“nai~ á triia ¥á riocMtk 1teriore áá~ dí\rersa da quella sua ~r?~:áá:eááááEsi~lit~;~~~~t;~~~iZ:¥ááfI1~Z~~;~~h~1~~:t:e~~ce::~ossibilitˆ g( {:>rovare l'esistenza dJ Uil nŽsso Žz“ologico tra condotta delle impre~d produttrici ..¥e clanru á1ai±ientkti ¥. dai .¥ consumatori: . . . . ' ¥ ' Su(pllt˜;' che app~fŽ di}Iecisiva ilrtportanza, il. Ponzanelli ha scritto testualmenfo~ "' ' .. ¥... <. ,; .; ............á . : >. .. .á ., e . ' ~< ~¥¥ Le C<:inoscriie tecnk:O-sdehtiffohe esiste!l.ti non sembrano ancora aver raggiunto n livell() che renda. possibile il ŽafoolO di UI1a precisa e giuridfoarriente riletante..I>r˜babilitˆ nel ;verificarsi ili,. 'un determinato accadiíneilto drum˜so ..;È.(G. ¥pof.iZANJ3ttt,. ˜[k.ult. b“i.~ 506J. . ..á , .. E, sotto questo profilt{ hŽsstjifo á~'ottŽbbe' foriifre á a.lcun utiie á elŽmento di prova. ,. ¥á á .ááá: ¥,..: á' á' Nel tentativo di dimostrare.¥ resistnza 'di un nesso eziologico tra il consumo di sigarette e l'insorgenza: della malattia tumorale; siinvocano i risultati di studt epidemiologici! ma ¥tali stud;i; eridenziano ¥soltanto. una mera relazione statistica tra il consumo di tabacco áe taluni fenomeni pˆtologici.á r á 'áá ¥ :,. ,;.“,u.< á,> áá ,, .¥ ,, Tali studi epidemiologici non¥ sono rivolti ad individuare. il meccanismo biologico che causa dell'insorgenza¥ della: . malattia ááin áuri deterá - 16 RASSEGNA. AVVOCATURA DELLO STATO mi:t;ui.to soggetto, ma -piuttosto '"":""'.. ide.ntificano, in via generale, potenziali fattori di rischio: essi non possono in alcun modo fornire la prova di un nesso causale; n, tantomeno, possono provare che il fumo abbia provocato la malattia, in relazione ad un soggetto specifico. Dunque, provare che il tumore polmonare contratto dal Çde cuius È sia stato causato.á proprioá dal consum˜ di sigarette del tutto impossibile. Esistono vari tipi di tumore polmonare; e studi epidemiologici dello stesso tipo di quelli invocati Ç ex adverso È evidenziano come la relazione. statistica fra fumo e insorgenza del fenomeno canceroso vari in modo significativo in relazione ad ogni particolare tipo di tumore polmo:q.are. Molti tumori polmonari appartengono ad un tipo di patologia cancerosa che presenta una debole relazione statistica con il consumo del tabacco rispetto ad altri tipi di tumore polmonare. La ricerca scientifica ha evidenziato che, nelle societˆ industrializzate, l'insorgenza di malattie tumorali pu˜ mettersi in correlazione causale -oltre che con caratteristiche genetiche del singolo soggetto -con il consumo di determinati alimenti, con l'assorbimento di determinate sostanze chimiche, con determinate abitudini di vita, con determinate condizioni ed esposizioni ambientali. II Pertanto l'esistenza di un sicuro e certo nesso di causalitˆ, come richiesto dalla legge, non provabile. N pu˜ essere fornita la prova che il Ç de cuius È non avrebbe fumato se le avvertenze fossero state presenti sulle confezioni dei prodotti da I fumo giacch -anche indipendentemente da una eventuale presenza di warnings sui pacchetti di sigarette -l'esistenza di rischi associati al fumo costituiva giˆ oggetto di comune conoscenza nel momento in cui il Ç de cuius È inizi˜ a fumare, che per esplicita ammissione degli I ~ stessi attori -era bn consapevole di tali rischi; tanto che smise dii fumare nell'estate del 1988 (ben due anni prima dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428). Dunque, la mancanza di avvertenze sulle confezioni di sigarette non pu˜ in alcun modo considerarsi come causa efficiente della persistenza dell'abitudine al consumo di prodotti da rumo. In proposito si deve svolgere un ultimo rilievo. Tra la produzione e commercializzazione del tabacco e il verificarsi di conseguenze pregiudizievoli per la salute si pone, quale termine medio, in grado, cio, di spezzare il nesso di causalitˆ giuridica, la scelta ~ individuale del consumatore. Eventuali conseguenze pregiudizievoli per la salute gare, dunque, non al prodotto in s, ma a specifiche tudini individuali di consumo. sono da ricollee soggettive abi I I I ~ ili PARTE II, QUESTIONI. Tali abitudini costitiScono áá il á ristiltato di scelte di cui l'au:t6rŽ e rimane responsabile. Le domande risarcitorie, quindi, restano :paralizzate dall'eccezione della libera e consapevole assunzione del rischio da parte del consumatorŽ. L~ ~icono~ce G. l>oNZANELLI, in relazf~nŽ al Çcaso CipolloneÈ: Ç ¥¥¥ e se di merito si. fosse parlato, assai probabile . sarebbe stata l'operativitˆ e reccezione dell;izssumptfon of risk: il consumatore-fumatore non sembra poter godere aellˆ tutela piena che spetta al normale consumatore. Erapienamente al corrente dei rischi collegati all'uso del tabacco e se ha scelto di percorrere quella strada deve subirne le conseguenze ... È (Op. ult. cit., SOS). ... . . . In conclusione, il tentativo che viene operato di ottenere un ristoro dalla á disgrazia subita per effetto della morte per cancro polmonare di un congiunto, appare destinato ad infrangersi contro una serie di ostacoli che possono essere riguardati come impedimenti solo ad una giustizia emotivamente e passionalmente intesa mentre in effetti sono posti a presidio della certezza del diritto e di pronunzie giurisprudenziali ispirate ai principi basilari dello Stato regolato dalla Legge. LUIGI MAZZELLA Avvocato aello Stato f8 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO , L'ART. 734 C.P. E L'ATTIVITË AUTORIZZATIVA DELLA P.A. 1) Premesse L'art. 734 c.p. sanziona, come noto, l'alterazione o la distruzione delle bellezze naturali dei luoghi Ç soggetti alla speciale protezione delá l'autoritˆÈ. L'art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, consente peraltro, come pure noto, la modificazione o la distruzione dell'immobile che Ç sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle localitˆÈ, a condizione che sia intervenuta l'autorizzazione della competente sovrintendenza (ora l'autoritˆ regionale, o l'autoritˆ delegata dalla Regione). Si pone quindi il problema di individuare quale sia il rapporto corá rente tra le due norme, e, in particolare, di individuare quale sia la rilevanza penale dell'attivitˆ modificativa o distruttiva, nei casi in cui sussista la prescritta autorizzazione. 2) La giurisprudenza della $.C. La giurisprudenza della Suprema Corte, nel tempo, ha affermato due tesi del tutto contrastanti, e cio: a) che non pu˜ sussistere il reato di cui all'art. 734 c.p., ove l'attivitˆ svolta sia stata debitamente autorizzata, salvo il caso di disapá plicazione dell'autorizzazione; b) che l'attivitˆ svolta, per quanto autorizzata, pu˜ comunque concretizzare il reato di cui a:Il'art. 734 c.p., salva la valutazione della rilevanza dell'autorizzazione ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Tale ultima tendenza giurisprudenziale appare attualmente prevalente, specie a seguito di recente pronuncia delle S.U. (21 ottobre 1992, MoLINARI, in Riv. Giuridica Edilizia, 1993, n. 464 e ss.; nella sentenza si leggono richiami della precedente giurisprudenza relativamente ad entrambi gli orientamenti giurisprudenziali in questione); sulla base di tale linea possibile ipotizzare un concorso nel reato anche a carico di coloro che hanno provveduto a rilasciare l'autorizzazione, e sono infatti state giˆ prese iniziative penali in tal senso. * * * Gli elementi interpretativi su cui si basa la giurisprudenza in questione risultano, in sostanza, i seguenti: -l'interpretazione in senso restrittivo della locuzione Çspeciale protezione dell'AutoritˆÈ, tale da ricomprendere in essa la sola attivitˆ di apposizione del vincolo, escludendo le altre attivitˆ (autorizzativa, PARTE II, QUESTIONI J9 ma non solo) svolte dall'Autoritˆ rispetto agli immobili soggetti alla 1497/39; una diversa interpretazione/ tale da rico:rnprendere l'attivitˆ autorizzati va . ¥nel c˜:ileetfo di á. Çspeciale protezione È .renderebbe evidentemente insostenibile l'ipotesi di un'atti'vitˆ autorizzativa; di Ç speciale protŽziorte È, taie da vfola:re la Ç speciale protezione È alla cui tutela rivolta la norma; -l'individuazione del.. reato in questione .come reatto. di danno(per la sua sussistem:a .sarebbe .sempre necessario che la bellezza naturale risultasse .ááiná qualqhe modo. intaccata), in tacita contrapposizione alla sit.uazione di , Pa una pur veloce analisi della legge 778 emerge quanto segue: ....., l'art. 1. dic]:tlara Ç ¥¥¥ soggette a .speciale protezione le cose immobili -11;1. . cui FOl,1servazione presenta un notevole interesse pubbliFO ... È, r senz;a áá che risulti un rapporto di immedesimazione tra l'apposizione del vincolo e la speciale protezione di cui si tratta; I -negli artt. 2-3-4-5 si prevede che le cose soggette a speciale protezione non possono essere: distrutte o alterate senza il consenso dell'Autoritˆ; che pu˜ essere notificata ai proprietari la dichiarazione del notevole interesse pubblico, da cui discende la necessitˆ di sottoporre alla áSovrintendenza i progetti relativi a tali immobili; che, a prescindere dalla notifica.Zione, pu˜ essere disposta la sospensione dei lavori iniziati su tali immobili; sono poi previste facoltˆ di indicare prescrizioni a carico delle proprietˆ confinanti; limitazioni della pubblicitˆ nelle zone circostanti; tali ultimi due tipi di misure possono essere. esercitati anche nei confronti delle bellezze panoramiche, per le quali, peraltro, la legge non prevede forme di notifica, e neppure forme analoghe all'elenco delle localitˆ previsto dalla 1497. Emerge da quanto sopra che la Ç speciale protezione È prevista dal1' art. 1 della 778/1922 e descritta nelle .successive norme appena citate, si concretizza non solo in attivitˆ di carattere preventivo (quale la notifica, non essendo previsto l'elenco appena accennato), ma anche in attivitˆ di gestione del vincolo, cautelari, prescrittive; tali ultime attivitˆ risultano poi le uniche. attivitˆ di protezione esperibili per le Çbellezze panorallliche ,,; Poich non si vedono. ragioni per non ritenere che l'art. 734 abbia í!J.teso riferirsi a tale concetto (l'unico ÇcodificatoÈ) di Çspeciale protezione È (che, anche in linea generale, appare il pi ragionevole, in considerazione della genericitˆ del significato della locuzione e del non limitato campo delle attivitˆ di protezione esperibili), ne discende che anche. l';:l~ti".itˆ autorizzativa (che, in presenza di limitazione di carattere I generale disposta da un vincolo, vale a renderlo concreto, a definirlo. In tal senso ALIBRANDI/F'ERRI, I Beni Culturali e Ambientali, Milano, 1985, I 602 e segg.) rientra nel campo delle attivitˆ di Ç speciale protezione È previste dal legislatore del c.p.; con conseguente improponibilitˆ di un'attjvitˆ di Ç speciale protezione È che sia al tempo stesso lesiva della medesima. * * * Ulteriori elementi in tal senso si colgono considerando che, nel sistema della 778/22, il soggetto competente in materia di notifica e di autorizzazione era lo stesso (il Ministro), sicch risulterebbe difficile ipotizzare che si possano considerare (senza che vi sia alcun elemento testuale in tal senso, anzi, in situazione opposta, come si detto) quale presupposto delle norme penali, le sole attivitˆ di apposizione del viná á~.AR'!'l:l .U.,¥ QUJ:!STIONlá .. ¥- ifti. . p~o g!'l: á:Paft~ .di tal~. 59gg~tto, r:itenen4o l!l,l ááátempo á. stesso l'irrilevanzˆ, a taj/:f:in~; dW~ttj:tjtˆ-di gestione di .:tale¥ vipcolo da parteá-. di quti,s.t˜ stes.iso.soggetto, clle.. sarelibe, t:1ell'esercizi~di tale ultedQ@ attivitˆ,á possi\ ljle cq.ri~orrent: nella t:0mn1issione del rato.. di cui all'art¥á734.á C¥Pá / -áy~ p9i h6A~id~f~td eh;,, coíít~ gi~ d~tto; ô ~incolo,áin s, normal/. <./.... W:~:t#~!ñP-f'.~Y˜ c:lio i;t{legWl# onn.oti;tti, $~~. ~~ q,11,te.: .g~~U at#vit~ siano con esso -compatibili (ALIBRANDI/ FERIU,. ~it.,'502¥603). '1'211~ tpnŽf(ezza scf aquista, normalmente, a seguito dell'attivitˆ di ˆtorizzifafone svolta ai sensi dell'art. 7, cio quella attivitˆ di cui la gi.ri~prudenza in . questione escluderebbe la natura di Ç speciale proteifone ~; : ' Il vmciolc:f pl.to peraltro acquistare concretezza anche mediante la tci't:litZj0ne (;lfipfai.tf ipaesistici ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/39. :fitilp!fuiF(che pure, da un punto di vista Ioi.co, sono sempre desti- l}l:l_tl a s~gctfre l'adozione del vincolo) dovrebbero. essere tendenzialmente approvati e pubblicati Çinsieme con l'elenco medesimoÈ, e sarebbero tali da consentire quindi, ab origine, una serie di attivitˆ sull'immobile v;wcoili\fo, tali da poter incidere (anche negativamente, dal punto di yista dJ c,:hiadotti un'ottica diversa da quella dell'Amministrazione) sulla bellezza naturale tutelata. . '¥>Ora,_ ~e.lllb:r:a a chi scrive che non possa essere minimamente cont~ ¤tat~ la pa:t..ra di Çspeciale protezioneÈ dell'eventuale piano paesistico ~_pprov..tq_ 62 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO di tale norma sanzionatoria con quella Ç permissiva È contenuta nella I legge 1497/39 (o 778/22) di cui si detto sopra; e, inoltre, in considerazione del fatto che la configurabilitˆ del concorso formale (affermata dalla giurisprudenza) tra la figura di reato di cui all'art. 1 sexies, legge I 431/85 e quella di cui all'art. 734, giustificata proprio in considerazione ~ della natura di reato di pericolo ritenuta propria del I, e di quella dt reato di danno ritenuta propria del II. Si deve quindi cercare di esaminare quale sia il contenuto della norma in questione, dallo specifico punto di vista di cui trattasi. a) L'art. 734 si riferisce alla alterazione delle bellezze naturali, agá giungendovi il predicato: Ç ... dei luoghi soggetti alla speciale proteá zione ... È. Tale formulazione potrebbe fare ipotizzare che li;t tutela penale sia volta, non tanto alla protezione dell'integritˆ del luogo in s, quanto alla qualitˆ del luogo, e cio la sua Ç bellezza naturale È, che, in tale ottica, sarebbe qualcosa di non coincidente con il luogo, il quale potrebbe presentare aspetti privi di qualitˆ, non soggetti, quindi, a tutela penale. In tal senso potrebbe essere interpretata la rubrica, dove, anzich all'alá terazione, si fa riferimento al Ç deturpamento È¥ b) La tutela di cui alla 778 e alla 1497 invece rivolta alle cose immobili assoggettate alle loro disposizioni, in linea con il fatto che sono le cose immobili quelle su cui viene apposto il vincolo. Specifica peraltro l'art. 7 della 1497 che il divieto di modificazione dell'immobile limitato agli interventi Çche rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che protetto dalla presente leggeÈ; sicch, dato un vincolo limitato a taluni aspetti, non dovrebbe sussistere divieto di alterazione in relazione a lavori ed opere che tali aspetti non tocchino, in linea con quanto si detto per l'art. 734. Per contro, sempre l'art. 7 prevede che i progetti dei lavori (tutti i favori, quindi) vadano previamente presentati alla Sovrintendenza, che dovrebbe valutare se si tratti di lavori effettivamente estraá nei all'aspetto protetto; oppur, nel caso di non estraneitˆ., se si tratti o meno di lavori compatibili con il vincolo apposto; autorizzandoli se estranei o compatibili. Sembra quindi preclusa al soggetto interessato la possibilitˆ di fare autonome valutazioni al riguardo, e di effettuare sull'immobile opere prive di autorizzazione, anche qualora effettivamente estranee al tipo di protezione previsto. e) Evidenziato quindi che vi possono essere: -interventi sull'immobile, irrilevanti per la bellezza naturale ivi ricompresa; -interventi rilevanti per la bellezza naturale, tali quantomeno da alterarla; -1:w“¨Il?liato . che, tra qtJesti ult;in::d, vi, posS()no essere interventi compatibiU con la l;>(!)llezza; () anche tali da migliorarla, cos“ come vi possono essere interventi ... tali da peggiorada; -evidenziato tnoltre cheá l'Amn::iihlstrazione istituzionalmente preposta es.ercita, al r:i:gttatdo; tutti i poteri derivanti dall'art. 7, consentendo: ˜n˜l1 consentendol'esecuzidne¥ádi tali interventi; sipone. U pr()blma di individ,uare quale sia, tra i possibili interventi di cui sopra,¥quŽllo rilevante .a:r fini della sussistenza o meno del reato di cui lrll':art. 734> Sul punto, fa sent'enza delle s,u. sopracitata si esprime in modo non molto.á chiaro,. affermandosi “tf alctrne parti. della sentenza la sufficienza della semplice¥ alterazione (in base a quanto esposto nella norma), e in altra parte la necessitˆ non solo dell'alterazione, ma anche del fatto che l'alterazione abbia pr˜dottb un deturpamnfo. (secondo quanto previsto n,ella rubrica d,ell'art. 734). In i:tltre sentenze (per ci˜ che si evince dall11 massime pubblicate) sftrova:n :Hferimnto alla mera alterazione (ad es. Cass.; Sez; UI, l giugno 1994;CINOTTif Cass., UI, 31 'ottobre 1990, BusAN e: altri; Cass;; 15 .ott˜bre:.. 1985, l?tiLTRONJ3).;.ne) se .l'opera eseguita sia o meno. e8'tranea. all'aspetto tutel.l,ltO delnmmobile; escludendo nella prima. ipotesiJa sussistel:Wi:t del. reato. Pare invece da escludere che il giudice penale, accertata una alterazione della bellezza naturale, possa, ex post, farne oggetto di valutazione e di eventuale approvazione; affermando, ad esempio, che la bellrizza naturale (in s considerata) non a,vrebpe subito pregiudizio . in... consesuenza, delli:t sua alterazione. Ci˜ in l;>ase ai se~enti i:irgome]Jti~ . . . . (1) sulla bas''''='''[jf'J.JJ.{''W:if::P'&IT¥áá=-á ¥¥ ;{ w,j@'.,,AV, 7á-á.-'.@áááá.:=:::Wifil 7.'"á ~4'16:1/6..,.¥¥¥~ldf~E!......~A$JD.L... ~..,s9¨.,..x~ PARTIS XI, OUE!STIONI ,,,.,..J'art,< 7 legge 1497/39 sanziona la demolizione e l'alterazione delle belleczze¥ánaturali, e-áinoltre le ádemolizioniᥠe¥ le alterazionLeffettuate negli immobili vincolati, .. anche . qualora¥siano t;:tU. da.á non intaccare le bellezze naturaliivi presenti {in tale .ultimo ácaso, non . per˜ applicabile fart. 734); ;.;;_l'art. 7) ___ sulla . com)'.)atlbmt~/(!elle opere con ._la bellezza naturale protetta, gipdiz~p cli merito. he si :dene Ilo~. : pmpetenza del giudice penale, che deve-fermare la sua valutazione all'accertamento se la bellezza natui~ Ie _sia ~tat~ o Pieno ajtel"~ta' (in m~gôo e) in peggio, valutazione irri~ levante ~1 fine dell'acertameiifo dei rea:to; le bellezze nat~rali sono prot~h' nel loro ~tat~ aJti.i~i~; I}on pare accettabile che, in sede di valutazione del co~p()rt_am~J:lto t;iievante affini . dell'art. 734, si giunga ~4.. 1li+a ~ostruliia~e .\o4Hi~ 4eti' ogget,to aua i?rotezione). áááá-ááá -:e,:q.ji;l,d~ (.:bfa'.rocb.e #a l~ 11o˜n~ s@#onatoria penale e la norma llperrtii.~~bri:t ;, c9,nfal1U.ta P:efi'adicofoJ vi una tqtale incompatibilitˆ, c:h~: pii~ :~s&er~ risolta,á il,lfa:!ri>:reiˆt“i~fuenfe:á á á :_ o esclucl~ndo che l;art. 734, ab ~rlgine, sia volto a sanzionare ije.iqlizio.i q alteri:i,~iot_ cll,e siano state d!!bitamente autorizzate; -á~-oppure, in applicazione dell'art, 15 ¥delle preleggi, interpretando l'art. ?:degge.1497/39 (successivo) come modificativo del precedente art. 734 c;p, ;;:¥¥ . La preferenza. di chi scrivec(secondo quanto siá áesposto a proposito dte!l'interpretazione del concett˜. di Çspeciale protezioneÈ), per. la prima ipotesi:' comunque chiaro _che;_ quale che sia la soluzione prescelta;. il risultato non cambia . . á-*á"ii* Q!t:r~, ag).i i:trgomenti ~~J?.()sti _l:l:i ptp:iti pry:edenti, sussistono, ad avviSo di chi scrive, ulteriori pons~~“yJlti argp.ienti .a sostegno della tesi che. __ si va esponendo. a) lJn primo eleme:q:io sitrae (per quanto si tratt.i gi circostanza di mg(:\esto valo:re inteJ:p:re,~ativo) dal fatto. clJ,e )'art.. 73~ -~ ricompreso ~:ri:t. ¥i~ Ç c;:ontrayye,~ie>n.t_á coI1,cerne.Ji _l'attiv~t~ .soc;:j~J,e ciella-.P.A, >>; titolo c:J:ie _~ppare .scarsamente .. oi:npatil?Jle .<>,I:l la.¥ tesi q<:l!la :totale jrrileva:.za dell'attivitˆ di gestione cl;el vincqlo da parte della :p.A. b) A parte fale secondario aspetto, va osservato che l'art. 734 o.p., inteso nel senso di vietare, in asfoluto/qttalsiasi demolizfone {sulle alterazioni cui si giˆ soffermati);> anŽhe se autorizza:ta/ dalla compŽtente Amministrazione, apparirebbe sempliŽemŽnte ispirato ad una intetpretazione parzialmente~ abrogativa dall'art. 7, legge 1497, essendo di tutta evidenza, nel caso della demolizione, quell'identitˆ di oggetto tutelato 68 RASSEGNA. AVVOCATURA DELLO STATO che, per l'alterazione, si evidenziataáiná via interpretativa; ci˜ in quanto una demolizione non senibra' poter mai essere fatto di mero pericolo, ma sempre fatto. produttivo di danno~ é chiaro peraltro che, essendo l'art. 7 successivo al c.p., va esclusa la possibilitˆ di un'interpretazione di tale genere, e rH~adito cbe le demolizioni autorizzate non possono dare luogo alla sussistenza del reato previst9 da tale norma; a fortiori, quindi, ci˜ deve dirsi .per le alterazioni autorizzate. e) Lo stesso art. 734, nella parte in cui proibirebbe le alterazioni ariche se autorizzate -' rimettendo al giudice penale la valutazione della sussistenza di un'alterazfone delia bellezza naturale, sarebbe tale, da un lato, da formulare un precetto incompatibile con Ia lettura dell'art. 7 che si sopraesposta; dall'altro lato, sembra tale da dare luogo ad un precetto il cui contenuto non sarebbe mai conoscibile ex ante, ma soltanto ex post, a seguito della avvenuta formulazione della valutazione del giudice (ed eventualmente dei suoi consulenti), in quanto non sarebbe mal possibile conoscere ex ante, quale sia l'alterazione della bellezza naturale che, sulla base di fattori soggettivi di gusto (non si vedono altri possibili criteri) il giudice penale potrebbe ritenere compatibile con la bellezza naturale protetta. á é chiaro peraltro che una simile fattispecie penale sarebbe priva dei necessari requisiti di determinatezza (ci˜ che non Ž conoscibile ex anve, all'evidenza privo di qualsiasi carattere di predeterminazione), e tale da risultare sostanzialmente inutile, non essendo essa tale da comportare in alcun modo l'effetto preventivo o dissuasivo che dovrebbe essere proprio della norma penale; l'effetto presumibilmente ricollegabile a tale interpretazione .potrebbe ápiuttosto consistereá nel formarsi dell'opinione che la sorte penale delle opere (autorizzate) svolte in zone vincolate sarebbe affidata al caso, o, meglio, al gusto dei magistrati e dei loro consulenti, ci˜ che appare di difficile collocabilitˆ nel vigente sistema penale, e certo scarsamente conforme alle áfinalitˆ perseguite dal legislatore con fa norma in questione. d) Vanno quindi considerati elementi di carattere sistematico-costituzionale, ricavabili dall'art. 1 c.p. e dall'art. 25 della Costituzione. L'art. 1 c.p. afferma, ai áfini di cui si tratta, il principio di necessaria determinatezza del precetto penale; la Corte Costituzionale, in applicazione dell'art. 2.5 Cost. e del generale principio di determinatezza, ha provveduto a dichiarare l'incostituzionalitˆ di varie fattispecie penali prive di tale carattere (Si veda, da ultimo, Corte Costituzionale, 6 febbraio 1995, n. 34, in Foro It., 1995, I, 2773; con nota di richiami). A fronte di quanto esposto al punto C, si ritiene che non dovrebbe propendersi per l'avversata interpretazione dell' art. 734, anche in base al noto criterio dell'opzione per l'interpretazione preferibile nell'ottica costituzionale. PAR'tt> h, :O~'tt()NI . á. ;-.... áá¥á. : e) Infine, va considerato che l'attivitˆ, una volta autorizzata ex art. 7, 1. 1497, avrebbe natura di diritto; ci˜ che potrebbe essere rilevante ai fini dell'art. 51 c.p.; senza che possa trarsi una adeguata limitazione del diritto dalla norma penale caratterizzata dall'indeterminatezza che si sopra descritta. ¥ . . . . Mlo stesso modo, l'autorizzazione resa ~dall'autoritˆ teoricamente concorrente nel reato), avrebbe, se áá legittima, nati.tra diá. adempimento del dovere; con conseguente applicabilitˆ anche in tale caso dell'art. 51 c.p4á..1a contestata applicazione.¥dell'art; 734 .. darebbe quindi vita, .a tale stregUa, ad una figura di reato di probabile inutilitˆ. 7) Possibili conseguenze ádelf'fnterprtazione seguita dalle S.U. Un'intetj>retazione quale quella contrastata in queste pagine (ove ne fossero, come e avvenuto, fatte applicazioni nei confronti dei funzionari responsabiliáá.á4~1w a“.“.td:ri~zˆz“ortl) sarebbe. tateáááád~á ptoyocafe: -o il blocco (sotto forma di dinieghi ingiustificati, o di omissioni) di tali attivitˆ amministrative, con il áconseguente inevitabile trasfer“, mento delle relati~eá questioniáá al Giudice Amministrativo; -o, nel caso della regolare continmizione di tale attivitˆ daparte dei funzionari, l'insorgere di áun presumibilmente elevato numero. di seá gnˆlazioni, esposti, del1uncie, con trasferimento delle relative questioni al giudice penale. In entrambi i .casi, n l'amministrazione del territorio, n 11aniministra: zione della giustizia, se ne gioverebber~, senza che vi siano (secondo quanto si sinora esposto) ragioni interpretative che conducano a simili possibiíi negative eventualitˆ. . á .á áá á á.. . * * * Ritengo quindi, in base a quanto sopra esposto, che l'interpretazione attualmente prevalente in tema di cotnpatibil“tˆ tra presenza di una autorizzazione amministrativa e applicabilitˆ dell'art. 734 c.p., non sia condiVisibile á á Le notevoli controindicazioni -sia di carattere interpretativo, sia di carattere pratico -che presenta tale orientamento, sembrano tali .~a. far auspicare un suo rapido riesam.e. . . . .á. . L~ONELLO .ORCALI - RASSEGNA DI LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI .¥ codice Civile, art. 156, sesto comma, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel. corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento. Sentenza 19 luglio 1996, n. 258, G.U. 24 luglio 1996, n. 30. cudice civile, ar.t. 262, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento .del diritto a mantenere, antŽponendolo o, a sua scelta,áá aggiU.ngendolo a questo, il cognome prŽŽedentemŽri.te attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identitˆ personale. Sentenza 23 luglio 1996, n. 297, G.U. 31 luglio 1996, n. 31. á á eodice civile, art. 2738, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risl;l.fcimento anche nel cas9 in cui laá sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato. Sentenza 4 aprile 1996, n. 105, G.U. 10 aprile 1996, n. 15. codice di procedura civlle, art. 70, nella parte in cui non prescrl.ve l'interá vento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino Ç provvedimenti relativi ai figli >>, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992. Sc:i11tenza 25 giugno 1996; n. 214, G.U . .3 luglio 1996, n. 27. codice di procedura civile, art. 238, primo comma, seconda proposizione, limitatamente alle parole Ç religiosa e È. Sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, G.U. 16 ottobre 1996, n. 42. codice di procedura civile, art. 238, secondo comma, limitatamente alle parole Çdavanti a Dio e agli uominiÈ. Sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, G.U. 16 ottobre 1996, n. 42. codice di procedura civile, art. 391-bis, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione. Sentenza 18 aprile 1996, n. 119, G.U. 24 aprile 1996, n. 17. PAitrt!rt, RASSEGNA OI LEGISLAZIONE codice di áprocedura cl'liile, á. art; 696, primo comma, nella parte in cui non prevede che il ghidice posslf disporre accertamento tecnico o ispezione giudiá ziale anche sulla persona nei cui confronti l'istan2:a proposta:, dopo averne acquisito il consenso. Sentenza 19 luglio 1996, n. 257, G.U. 24 luglio 1996, n. 30. ,.á.;.áá.. co.dlce: penale, art. 708. Sentenza .t novefubre 1996, n. 310, G.U; 6 novembre 1996; n. 45. codice di procedura penale, art¥..34, .secondo comma, nella parte in cui non prevede: á á l'incompatibilitˆ alla funzione di giudizio del giudice che come componente. del tribunale del P.esal11e (ai:t. 309 cod.. Pl'OC:. pen.) si sia pronunciato sun'ordmanza . che disponŽ . una . Illisura . cautelare personale nei confronti del- i'indagat() o dell'imp11tat<>; . ¥ . . ..¥ ¥¥.¥.áá .á .. á.... áá l'mco:inpatibnitˆ alla funzi<>nŽ di giudizio á del giudice che come componente del tribunale dell'ai:>t'iello a'tiverso á l'Ordinanza á che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc ¥. pen.) sisia pronunciato s11 aspetti non esclusivamente formali dell'˜rdirianza anzidetta, á á á á á . á . Sentenza.2( aprile 1996, ~.131, G.U. 30 april~ 1996, n. 18. codice di procedura penale, art. 34, secondo comma, nella parteá in cui non prevede che no:il. possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre !'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini prelilllinari che abbia disposto una misura cautelare personale. ~ent~aJO tnagiio 1996, ii 1?5, G.U¥. 29 maggio 1996, n. 22. . . á codice di procedura penale“ arto 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il .giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o¥árevoca di una misura cautelare personale. Sentenza 20 maggio 1996; n; ¥155, G.U. 29 maggio 1996, n. 22. codice di procedura penale~ art. i4, secondo comma, nell~ parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia difi;a, la S()$tituzione o I.a revoca di una misura cautelare Persom ovvero. che abbi;:i,.¥. i;igettato una árichiesta di applicazione, modifica,. sostiti.iifone o revoca di uri.a Illisura cautelare personale. Sentenza 20 maggio 1996, n. 155, G.U. 29 maggio 1996, n. 22. codice di prc:iceduta penale, lttt. 34/secondo comma, nella parte in cui non prevede he rio:il. possa disporre l'applicazfone della pena: suá rihiesta delle parti 'il giudice che, come cotnp˜Uente del triburiale del riesame; si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone t“nˆ, misura cautelare personale nei con" fronti dell'indagato o dell'imputato nonchŽ áil giudice che, come componente dcl tribunale dell'appello awer'so l'ordinanza che provvede in¥ ordine. aá una 72 RASSEGNA AVVOCATURA DEl.LOcSTATO misura . cautelare perso11ale .nei confronti dell'.indagato o dell'imputato, si sia pronum;ii;ito su aspetti non esclusj,vamente formali dell'ordinanza anzidetta. Sententa 20 maggio 1996, n. 155; G.U. 29 maggio 1996, n. 22. codice di procedura penale, art. 34, secondo connna, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una Precedente sen tenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizio11e di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilitˆ penale sia giˆ stata comunque valutata. SŽntenta 2 novembre 1996, n. 371, G.U. 6 novembre 1996, n. 45. codice ' di procedura penale, art. 47, prilno comma, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. Sentenza 22 ottobre 1996, n. 353; G.U. 30 otto])re 1996, n. 44. codice di procedura pŽnale, art. 75, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non tro~i applicazione nel caso di accertato impedimento fisico pŽrmanente che non permetta all'imputato di compaá rire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza. Sentenza 22 ottobre 1996, n. 354, G.U. 30 ottobre 1996, n. 44. codice di procedura penale, art. 224, secondo comma, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertˆ personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei Ç casi È e nei Ç modi È dalla legge. Sentenza 9 luglio 1996, n. 238, G.U. 17 luglio 1996, n. 29. codice di procedura penale, art. 314, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. Sentenza 25 luglio 1996, n. 310, G.U. 31 luglio 1996, n. 31. codice di procedura penale, art. 698, secondo connna. á Sentenza 27 giugno 1996, n. 223, G.U. 3 luglio 1996, n. 27. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 138, primo comma, numero 5, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta ÇpoliticaÈ dell'aspirante; b) richiede una condotta morale Ç ottimaÈ anzichŽ ÇbuonaÈ; c) consente di valutare la con prin'io comma [introdotto dall'art. 2 della. legge-2$: Jl{c:etnl>l'e ¥1966-,.. n. ¥U47], :nd"la partein .cui áfa decorrere il termine di,á diec~:,.:gio~: per :la.no.tificazione del ricorso-unitamente al decreto presiden: dale. di-¥. fis11aiiop dludienza.-dalla.-.c;lata.-.diá-tale provvedimento anzich dalla data di comw:iicazionij di :esso.á ,. Sentenza 7 maggio 19~~ n. 144; G~U. 15 tii:a:ggio 1996, n. 20. á:;:á:::;..:::.:::-:::á .ááá .__ legge . iS ott<>bre 1961, n. 1168, art. 12, lettera f) e art. 34, n. 7, nella parte in_ cui non prevedono ¥ rmstaurarsi_ del proce4imento disciplinare per la cessa: d(>ri ˆ'it"s~I'\iizfo-toiitinailv˜~pet perdita del grado, conseguente alla pena ˆccessorla i:teua¥ rifuozfonei __á. _... __._. ¥ á á sehtŽtha 3˜\sitd:br~ 1996, ii. 363, Hv. 6 novembre 1996, n. 45. legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma, nella parte in cui pre~ .cie l'j,lltegr~,i9:Jle al ~JnQ,gel1~ pensione di riversibilitˆ a carico del Fondo Perx:C9lgv.~ort c.:i;l;ltticmez:l:9-4r:i e C()loni in caso di cumulo con pensione di r~v.ei:stQ$tˆ glell() ¥ Staf˜.>. á Sentenza 4 aprile 1996~ n, .104, G.U. 10 aprile 1996, n. 15. legge 9 giiilnaio 1963; art/ 1; sŽcondo comma, nella parte in cui preclude l'integrazione ,al minimo . della: pensione di riversibilitˆ a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto. Sentenzˆ 4-aprile 1996, n. 104, G.IJ; ¥10 aprile 1996, n. 15. . _ _ legge 30 c1ice1Dbr.1!)71, Ji 12c14;> art. 2, terzo comma, nella parte in cui noná prevede l'fnapf)Ucabilitˆ á dŽl dhri:eto di ¥ licenZiarnento _nel caso di recesso per esito negativo della prova'. á_ á _¥. á á Sntenza 31 maggio 1996, n; itz. G;U; 5 giugno 1996, n. 23. _¥-¥¥-a.J>;R, -21> di<;embre 1973, 11.. 10~2, art, 5,__ nella parte ui escl.de c:he, nell'assenza delle persone ivi in4icate, l'indennitˆ di b.onuscita folllli: oggetto di successione per testamente> o.jp. mancanza, p~ legge. . Sentenza 4 aprile 1996, n. 106, G.U. 10 aprile 1996, n. 15. á¥álgge prov. aitô di B~o--7 gennaio UYI't,ᥠn. 9, art. 6, Ultimo cotnma [aggiunto dall'art. 1 della legge prov. 29 ottobre 1991, n. 30). Sentenza 7 giugno 1996, n. 187, G.U. 12 giugno 1996, n. 24. legge 24 gennaio 1978, n. 27, art. 3, ultimo comma, l1e11a p~te in cui non prevede avverso l'ingiui:izioIJ.e di pagamento dell'ufffr:io del registro, l'esperibilitˆ dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Sentenza 4 luglio 1996, n. 233, G.U. 10 luglio 1996, n. 28. 74 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO d. Presid. giunta prov¥. Bolmno 28 dicembre 1978, n. 32, art. 29, come modiá ficato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, nella parte in cmi non prevede l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennitˆ di espropriazione per pubblica. utilitˆ intervenuta entro dieci anni dall'apertura della succ.essione, con le stesse modalitˆ e gli stessi limiti stabiliti per il caso di alienazione del maso. Sentenza 18 ottobre 1996, n. 340, G.U. 23 ottobre 1996, n. 43. legge 24 .novemb~e 1981, n. 689, art. 102, secondQ comma, nella parte i. cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del. condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione. á á á --á. Sentenza 21 giugno 1996, n. 206, G.U. 26 giugno 1996, n. 26. legge 10 dicembre 1981, n. 74i, art. 16 [che ba sostituito l'art. 47 del d.P;R. 16 luglio 1962, n. 1063], nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbi¥ trale pu˜ essere derogata áanche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti. Sentenza 9 magl;io 1996, n. 152, G.U. 15 maggio 1996, n. 20. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, art. 63. Sentenza 8 novembre 1996, n. 390, G.U. 13 novembre 1996, n. 46. > legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma, nella pa1;te in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'etˆ di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'etˆ dc;:U'adottapdo, pur rimanendo la differenza di etˆ compresa I in quella .che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un -danno grave eá noná altrimenti evitabile per il minore. Sentenza 24 luglio 1996, n. 303, G.U. 31 luglio 1996, n. 31. I legge 26 maggio 1984, n. 225, nella parte in cui dˆ esecuzione all'art. IX ~ del trattato di estradizioneá tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati ôniti d'America; Sentenza 27 giugno 1996, n. 223, G.U. 3 luglio 1996, n. 27. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lettera b), nella parte in cui non ricomprende tr:a i redditi amme.ssi . a tassazio:qe. Stl).J~ata rindennitˆ di disoccupazione. Sentenza 22 luglio 1996; n. 287, G;U. 31 luglio 1996, n. 31. d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 110. _ Sentenza 9 lugli~á 1996; n. 239, G.U. 17. luglio 1~6, n. 29. legge 13 febbraio 1989, n. 401, art. 6, terzo comma [nel testo sastituito dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, rt. 717, cortvrtito dalla' legge 24 febbraio 1995, 7J, n. á45], p,ella parte in cui Pl1evede che la .convalida del Provvedimento.¥ adPttatQ : dal questore nei confronti del minore di etˆ ai sensl. cl~Lsecou!io comma .dello stesso articolo spetti al gjudi~.per le mda~ prel,in:dn;:ui. presso l.f!. pretura del circondario in cuiá ha sede á 1;ufftcio ádi questura anZich al gjudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per tel."ritorio. Sei;i~~lii,a 1 Pi~ggio 1?~6;_ n'.)43,.;.u.. iS_maggj,~á1996,n. 26~-á legge 19 marzo 1990, n~ 55, art. 15,. prJJll.o o~.Jetôre a), '!>). c), d), nella parte in cui prevede ála rion c:andidabilitˆ alle Žlezforii rŽgfonali, pro\rinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con ásentenza non ancora passata in gjudicato. Sentnza'6 maggio í996, 11; í4i, G;U.c 8 lllaggio 1996; ti. 19; á.:.:á .. ;. . . legge 19 rfiario 19911, u; 55, art. 15, primo comma, lett. e), conte modificato dWJ'~.¥l della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte iil cui prevede la non canclidabilitˆ alle. elezioni ;regionali, . provinciali, á. comunali . e circoscrlZionali di coforo per i quali, 1 reJazfone ai delitti indicati nella precedente lettera a), stato disposto il gjudizio, ovvero per col˜fo che sono stati presentati o citati a comparire in udenza -per il gjudizio. Sentenza 6 maggio 1996, n. 141, G.U. 8 maggio 1996, n. 19. legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo colDIIUl; lett. f), nella parte in cui prevede la non candidabilitˆ alle elezioni regjonali, á¥á provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo. Sentenza 6 maggio 1996, n. 141, G.U. 8 maggio 1996, n. 19. legge 31 maggio 1990, n. 128, art. 28, secondo c9ltt0lll, limitatamente alle parole Ç e comunq.ue fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo>>. Sentenza 18 aprile 1996, n. 117, G.U. 24 aprile 1996, n. 17. legge 12 giugno 1990, n.. 146, art. 2, primo e quinto comma, .nella parte in cui non prevede, nelá caso della astensione collettiva dall'attivitˆ gjudiziaria degli avvocati e di procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavViso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altres“ gli strumenti idonei ad b:idividuare e assicurare le prestazioni áessenziali, nonch le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di mosservanza. Sentenza 27 maggio 1996, n. 171, G.U. 5 giugno 1996, n. 23. legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 2, secondoá comma, e 3, settimo comma, nella parte in cui esdudono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione ¥determinata a norma della stessa legge, il diritto -fuori dell'ipotesi dell'art: 2043 del codice civile -a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipolio 76 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.O STATO mielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta. Sentenza 18 aprile 1996, n. 118, G.U. 24 aprile 1996, n. 17. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 134, secondo comma, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo. Sentenza l2 aprile 1996, n. 110, G.U. 17 aprile 1996, n. 16. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, primo comma, nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestaá zione dalla data dell'avvenuta identificazione, anzichŽ dalla data in cui risultino dai pubblici registri_ l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque. dalla data in cui la pubblica ammnistrazione posta in grado di prowedere alla loro identificazione. Sentenza 17 giugno 1996, n. 198, G.U. 26 giugno 199~, n. 26. decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma [convertito in legge 8 agosto 1992, . .. á 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549], nella parte in cui applica al Ç risarcimento del danno È criteri di. determinazione stabiliti per Ç il prezzo, l'entitˆ dell'indennizzo È. Sentenza 2 novembre 1996, n. 369, G.U. 6 novembre 1996, n. 45. decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, secondo comma [convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359], nella parte in cui prevede come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprietˆ edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392. Sentenza 25 lugíio 1996, n. 309, G.U. 31 luglio 1996, n. 31. legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 5, nella parte in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere c.omunale, in caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti. Sentenza 24 luglio 1996, n. 304, G.U. 31 luglio 1996, n. 31. legge 5 gennaio 1994, n. 24, art. 3, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di cui al primo comma dello stesso articolo anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56-bis, quarta serie speciale, del 17 luglio 1990. Sentenza 16 luglio 1996, n. 248, G.U. 24 luglio 1996, n. 30. PARI& II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 77 decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, art. 114, primo comma, lett. c). Sentenza 28 marzo 1996, n. 87, G.U. 3 aprile 1996, n. 14. legge reg. Lazio approvata il 20 aprile 1994 e riapprovata il 7 marzo 1995. Sentenza 3 aprile 1996; n. 93, G;U. 10 aprile 1996, n. 15. decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, relativamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sentenza 24 aprile 1996, n. 126, G.U. 30 aprile 1996, n. 18. legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, artt. 1, primo, secondo, terzo, settimo e ottavo comma; e 3. _ Senteri:za 24 aprile 1996, n. 127, G..U. 30 aprile 1996, n. 181. legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 4, secondo comma, nella parte in cui estende i criteri ¥cli ádetermmazione del prezzo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994, anche agli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della legge regionale n. 54 del 1985, non aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge n. 457 del 1978. Sentenza 24 aprile 1996, n. 127, G..U. 30 aprile 1996, n. 18. legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 ottobre 1995. Sentenza 17 giugno 1996, n. 205, G.U. 26 giugno 1996, n. 26. legge reg. Molise riapprovata il 31 ottobre 1995. Sentenza 12 luglio 1996, n. 243, G.U. 17 luglio 1996, n. 29. legge reg. Valle d'Aosta riapprovata dal consiglio regionale il 23 novembre 1995. Sentenza 18 ottobre 1996, n. 352, G.U. 23 ottobre 1996, n. 43. legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 4, primo, quinto e sesto comma, nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autor:iome di Trento e ¥ di Bolzano. Sentenza 5 novembre 1996, n. 381, G.U. 13 novembre 1996, n. 46. legge 11 gennaio 1996, n. 23, artt. 4, quarto e nono comma, e 5, nella parte in cui si applicam;> alle province autonome di Trento e Bolzano. Sentenza 5 novembre 1996, n. 381, G.U. 13 novembre 1996, n. 46. legge reg. Sicilia approvata il 24 marzo 1996, artt. 1, 2 e 3. Sentenza 5 novembre 1996, n. 380, G.U. 13 novembre 1996, n. 46. -á-"-" " UN.,,,_, .È¥¥ ¥¥.L¥.¥ .. , __ , __ ,,h.¥. N N .. ¥ U~~-.fff.frdillf'~0?'.00!11 ,,-----" ti[f.]~ 78 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STAIO legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, art~ 11, secondo comma. Sentenza 2 novembre 1996, n. 372, G.U. 6 novembre 1996, n. 45. . decreto-legge 6 settembre 1996, :q.. 462, ~t. 6, q.arto co~á Sentenza 24 ottobre 1996, n. 360, G.U. 30 ottobre í996, n: 44. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE codice civile, art. 872, capoverso (artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione). Sentenza 18 aprile 1996, n. 120, G.U. 24 aprii~ 1996, n. 17. codice civile, art. 2751-bis, n. 5. Sentenza 24 luglio 1996, n. 307, G.U. 21 agosto 1996, n. 34. codice civile, art. 2917 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 2 novembre 1996, n. 374, G.U. 6 novembre 1996, n. 45. codice di procedura civile, artt. 85 e 169, secondo comma (artt. 3, 24 e 41, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 27 maggio 1996, n. 171, G.U. 5 giugno 1996, n. 23. codice di procedura civile, art, 279, quarto comma, seconda parte (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 31 maggio 1996, n. 182, G.U. 5 giugno 1996, n. 23. codice di procedura civile, art. 384 (artt. 3, 24 e 101 della Costituzione). Sentenza 3 luglio 1996, n. 224, G.U. 10 luglio 1996, n. 28. codice di procedura civile, artt. 642 e 649 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 17 giugno 1996, n. 200, G.U. 26 giugno 1996, n. 26. codice di procedura civile, art. 669-octies, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 22 ottobre 1996, n. 358, G.U. 30 ottobre 1996, n. 44. codice di procedura civile, artt. 669áduodecies, 669-septies e 669-octies (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 maggio 1996, n. 171, G.U. 5 giugno 1996, n. 23. PARTE lI; 'RASSEGNA' DI LEGISI.AZIONE codiceá penale, art¥. á797 (ˆrtt. '3,¥ 25 e¥ 27 della .Costituzione). Sentenza 2 novembre 1996, 1t 370, G.uá. 6 novembre 1996, n. 45. . cpdice di proedurtLPenale, art. 34, nella parte in cui 11on >prevede che non possa pˆ.Ttdpare al giudiziŽ) direttissimo il pretore che abbia convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti delrimputato (artt. 24 e 101 della Costituzione)~ á á á á Sentenza 31 maggio 1996, n. 177, G.U. 5 giugno 1996, n. 23. codice di procedura penale, art. 34~ secondo ~omma:, ~Žlla parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudiiio il gfudic. che nel dibattimento abbia emanato un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imá putato per un reato oggetto di contestazione suppletiva (artt. 3, primo comma, e 24, secondo ommˆ, dlla¥ Coi“titUzione)'. Sentenza 31 ~aggio 1996, n. 177, G.U: 5 giugno 1996, n. 23. codice di procedura penale, artt. 79 e 519 (artt. 3, primo comma, e 24, primo eá secondo comma, . della. Costituzione), Sentenza 3 aprile 1996, n. 98, G.U. 10 aprile 1996, n. 15. codice di procedura penale, art. 280 (artt. 3 e 112 della Costituzione). Sentenza. 7 giugno 1'996; n; 188; G,.U. 12. ¥giugno 1996; n. 24. codice di procedura penale, artt. ¥2so e' 281 (art. 3 della Costituziñne). Sentenza 7 giugno 1996, n. 188, G.U. 12 giugno 1996, n. 24. codice di procedura penale, art, 294, sesto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 5 novembre 1996, n. 384, G.U. 13 novembre 1996, n. 46. codice di procedura pllale, art. 2'11, terzo c˜nuna (art.á 3 della Costituzione). Sentenza 28 marzo 1996, n. 89, G.U. 3 aprile 1996, n. 14. codice di procedura penale, art. 381, primo comma (art. 3 della Costiá tuzione). ._. Sentenza 7 giugno 1996, n. 188, G.U. 12 giugno 1996, n. 24. co2S6; G.ô. 31 luglio 1996, rC 31'. .álegge 17 maggiQ l!lS5, n\ Zl01 ~¥. 24, $eStQ ~onuna, (l;lr~t, 3r Primo comma, e 32, primo comma, Clelia Costituzio~). ., ..á .. .. Sentenza 3í1llaggio l996, n. 116,' G.U. 5 giugiio 1996, n. 2i á.. . ,á -::áá legge 8 agosto 1985, án. 443; art;' 131 'sst() conil“Ul (artt. 3; 24 e 117 della Costituzione). á;:: áá á á á ái . ' Sentenza 24 luglio 1996, n. 307, G.U. 21 agosto 1996, n. 34 ~:-. legge reg. Slcllia Z9 .ottobre 1985, ¥h_ 4t: art. ' 68, ~uinto ¥ e ssto comma (artt. 3 e 97 delta Costituzione). ' ' .:. ááá. : á á .. á' á f Sentenza 19 luglio 1996, n. 260, ,q.u. 31 lugl}o 199,6, !1á 31. {<.á ,> ¥ .. _á:á::á:á.'. legge 26 febbr~~ 1987,. n. ~9~ ~t. 31 (artt, 3, 31 e: 32 della Costituzione). Sentenza 21 giugno 1996, n. 211, G.U. 26 giugno 1996, n. 26. 't"" dJ. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis [convertito in legge 20 novitlbre 1987, n. 472] (artt,,'3 Ž 97 della Costituzione). Sentenza 21 giugno 1996, n. 209, G.U. 26 giugno 1996, n. 26. . á;.á".¡::áá d.l. 3 maggio 1988, n¥. J40,,J&rt. 3 :[convertito in legge. 4, luglio 1988, n. 246] (artt. 3, primo conmia, e 97, prlmo C:omma, della Costituzione) . .. se~te!lzi;i'.21. ~i'-!g~?n9?, Pi3.1Há G.U. ¥26 g;u~o :1~.6¥. ,~-26. :::. 'ᥠlegge 13 dicembre 19&9i: n. 401, Jll't, 6, terzo comnaa, [come sostituito dalá l'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45] (art. 3 della Costituzione). ,Jie)l\tlJ:IZ~ 1~, gtugP\,l:ál9.99x~.~JQ3.,,q,p,, 19 giugno.1996; Il'á 25, d.l. 22 gennaio 1990, n. 6, art. 3, comma 8-bis [convertito in legge 24 marzo 1990, n. 58] (artt. 3 e 38 dell.a Costit~one). Sentenza 4 luglio 1996, n. 234, G.U. 17 luglio 1996;¥n, 29. legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lettera a) [come modiá ficato damart¥ l della leggeá 18 gennaio 1992, n. 16] (attt. 3 e 51 della Costituzione). Sentenza 30 ottobre.1996; .n. 364;á G.U. 6 novembre 1996, n. 45. - 84 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 58, secondo comma, e 64, primo comma (artt. 3, priino comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 2 novembre 1996, n. 378; G.U. 6 novembre 1996, n. 45. legge 12 giugno 1~, n. 146, artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). á Sentenza 27 maggio 1996, n. 171, G.U. 5 giugno 1996, n. 23. legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1, secondo comma; 2, secondo e terzo comma; 8, secondo comma (artt. 3, 39 e 40 della Costitt!Zione). Sentenza 18 ottobre 1996, n. 344, G.U. 23 ottobre 1996, n. 43. legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7 e artt. 4, 8, 12 e 13 (artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della . Costituzione). Sentenza 27 maggio 1996, n. 171, G.U. 5 giugno 1996, n. 23. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5 (artt. .3. 13 e 25 della Costituzione). Sentenza 23 luglio 1996, n. 296, G..U. 14 agosto 1996, n. 33. legge reg. Campania 4 luglio 1991, n. 13, art. 4, secondo comma, lettera d) (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 29 aprile 1996; n. 133, G.U. 8 maggio 1996, n. 19. legge 10 luglio 1991, n. 201, art. 1, terzo comma (artt. 3, 10, 24 e 97 della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1996; n. 146, ,G.U. 15 maggio 1996, n. 20. d. lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 41, primo comma (artt. 25 e 70 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1996, n. 312, G.U. 21 agosto 1996, n. 34. dJ. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1, ottavo comma [convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1996; n. 251, G.U. 31 luglio 1996, n. 31. legge 19 ottobre 1991, n. 349, art. 2, primo comma (art. 41 della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1996, n. 236, G.U. 17 luglio 1996, n. 29. legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 24 ottobre 1996, n. 361, G.U. 30 ottobre 1996, n. 44. d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 4, áprimo comma [conv. in legge 6 marzo 1992, n. 216] (artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione). Sentenza 9 luglio 1996, n. 241, G.U. 24 luglio 1996, n. 30. ¥ ": art. 176i secondo Žomma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 2 novembre 1996, n. 373, G.U. 6 novembre 1996, n. 45. á.t.á.ár) dJgs. 30. aprile 1992; n. 285, art.187, secondo comma (artt; 13; primo e secondo comma, 24, secondo . comma e 32, secondo comma, della . Costituzione). Sentenza 12 giugno 1996, n. 194, G.U. 19 giugno 1996, n. 25. d.Jgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189; sesto comma (artt.. 76 e 3; áprimo ¥comma, della Costituzione),. Sentenza 24 luglio 1996, n. 305, G.U. 21 agosto 1996, n. 34. dJ. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, terzo comma á[convertito in. legge 14 novembre 1992,. n¥ 438]. (artt. 2_4 e 38, secondo .á comma. della Costituzione). Sentenza 24 aprile 1996, n. 128, G.U. 30 aprile 1996, n. 18. legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, primo comma, lettera a) (artt¥. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1996, n. 313, G.U. 21 agosto 1996, n. 34. '.:; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, primo comma, lettera a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7 (art. 53 dell~ CostitQZione). Sentenza 12 aprile 1996, n. 113, G.U. 17 aprile 1996, n. 16. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 6 e 7 (art. 53 della Costituzione). Sentenza 12 aprile 1996, n. 113, G.U. 17 aprile .1996; n. 16. dJgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 2, commi secondo .e quarto, 16, 17 e 20, primo comma (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1996, n. 313; G.U. .21. agosto 1996, n. 34. legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, sesto comma (artt. 3, primo comma, 48, secondo comma e 97 della Costituzione). Sentenza 4 aprile 1996, n. 107, G.U. 10 aprile 1996, n. 15. legge 25 marzo 1993, n. 81, art¥.7, settimo comma (artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione). Sentenza 29 aprile 1996, n. 135, G.U. 8 maggio 1996, n. 19. 86 RASSEG!il'A. AVVOCATURA DELLO STATO dJ; 29 marzo 1993, n. 82, art. 3 [convertito nella legge 27 maggio l993, n. 162] (artt. 3, 41 e 101 della Costituzione). Sentenza 5 novembre 1996, n. 386/ G.U.. 13 novembre 1996, n; 46. legge reg¥ L!ldo S maggio 1993 n¥. 27,art. 39, quarto. e. quinto ácomma (artt. 25 e 117 della Costituzione). Sentenza 22 ottobre 1996, n. 355, G;U. '30 ottobre .1996, n. 44. dJgs. 10. novembre 1993;á n. 470, art,_:16:á (art; 76 della Costituzione). Sentenza 28 marzo 1996, n. 88, G.U. 3 aprile 1996, n. 14. dJ. 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, settimo comma [convertito in legge 14 gennaio: 1994, n. 19] .(art .. 101, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 2 novembre 1996, n. 375; G.U. 6 novembre 1996, n. 45. d.l. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, terzo comma, lettera a) [convertito in legge 14. gebnaio 1994, n. 19] (art, 97 .della Costitutione). Sentenza 2 novembre 1996, n. 375, G.U. 6 novembre 1996, n. 45. ;' ..¥ .áf.. legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, quarto comma (artt. 38, primo e secohdo comma; 3 e 24¥ della Costit"llzione) .. Sentenza 5 novembreá 1996, n. 382, G.U. 13 novembre 1996, n. 46.á legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1, primo comma (artt. 2, 3 e 42 della Costituzione). Sentenza 19 luglio 1996, n. 259, G.U. 31 luglio 1996, n. 31. legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 26, terzo comma (artt. 3 e 11 della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1996, n. 317, G.U. 21 agosto 1996, n. 34. legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 3lábis, terzo comma (artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1996, n. 249; G.U. 31 luglio 1996, ri. 31. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 (art. 32, primo comma, della Costituzione). Sentenza 18 luglio 1996, n. 256; G.V. 31-luglio 1996, n. 31¥ . :leggei 23' dicembre¥ 1994, n. 724, art. ~"9,. primo comma {art. 9 della Costiá tuzione). Sentenza 23 luglio 1996, n. 302, G.U. 14 agosto 1996, n. 33. decreto 'legislativo 25 -febbraio 1995, ri. 77, artt. 16 e 123, primo comma, Iett. h) (artt. 76, 115, 117 e 128 della Costituzione). Sentenza 28 marzo 1996, n. 87, G.U. 3 aprile 1996, n .14. dl. 17 marzo 1995¥á .n, 79 (arti. 3, 25, 77 ¥ della Costituzione) ¥¥.¥ Sente:riZa 29 lugl“o 1996, n. 330, G.U. 28 agosto 1996, n,. '3~¥ .: ,.á, dJ. 17 marzo 1995, n. 79, ilrl:; 3,á prlnio co~a: sec˜ndci periodo [c˜nvettito nella legge 17 maggio 1995, n. 172] (artt. 3, 10, 11, 25 e 77 della Costituzione). Sentenzaáá 29.IngIío i996, Ii~ á330, G.u;á 28 ltgosfo 'i9ef6, n. á35, áááá dJgs. 17 ma~o 1995, n. 157, art. 25 (artt.117,)18~ U e 77 della Costituzione). ,.; $entenza 29 apljle 19~6. D:: 132, G.U. _8 ijlaggio 1996; n. 19: legge awrovl,lta dall'Assemblea regionale siciliana il 16. maggio .1995 (artt. 3 e 97 della Costituzione e art. 12 dello Statuto speciale). Sentenza 24 lillPrile 1996,. n.. 147, G.u. 30 aprile. 1996, n.¥ 18¥. legge approvata dall'Assemblea: regionale siciliana il át6 maggio 1995, art. 1, quarto e quinto comma (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 24 aprile 19961 n. 127, G.U. 30 ap;rile 1996, n. 18. legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 1, sesto comma (artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione). Sentenza 24 aprile 1996, n; 127, G.U. 30 aprile 1996, n. 18. legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 2 (artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione; art. 17, lettera f) dello Statuto speciale). Sentenza 24 aprile 1996, n. 127, G.U. 30 aprile 1996, n. 18. legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, art. 6 (art. 14 dello Statuto speciale e art. 11 della Costituzione). Sentenza 24 aprile 1996, n. 127, G.U. 30 aprile 1996, n. 18. legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 1, secondo comma (artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione). Sentenza 29 luglio 1996, n. 330, G.U. 28 agosto 1996, n. 35. legge approv. dall'Ass. reg. sicllana il 4 agosto 1995, artt. 1, 2 e 3 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 29 aprile 1996, n. 134, G.U. 8 maggio 1996, n. 19. legge approvata dall'Ass. reg. siciliana il 4 agosto 1995, artt. 1, 2 e 3 (art. 17, lett. f) dello statuto speciale). Sentenza 29 aprile 1996, n. 134, G.U. 8 maggio 1996, n. 19. legge reg. Valle d'Aosta riapprovata il 23 novembre 1995 (artt. 3, 16, 41 e 120 della Costituzione). Sentenza 19 luglio 1996, n. 264, G.U. 31 luglio 1996, n. 31. 88 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge reg. Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, artt. 1, terzo comma, 11 e 12, commi da 1 a 9 (artt. 3 e 97 della Costituziol).e e 17, lettera f) dello statuto speciale reg. Sicilia). Sentenza 22 luglio 1996, n. 271, G.U. 7 agosto 1996, n. 32. legge reg. Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, art. 17 (art. 11 della Costituzione). Sentenza 22 luglio 1996, n. 271, G.U. 7 agosto 1996, n. 32. legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7, quarto comma (artt. 8, primo comma, nn. l, 17 e 28; 16 e 104 dello statuto spec. Trentino-Alto Adige; artt. 116 della Costituzione e 8, primo comma, n. l, statuto speciale Trentino-Alto Adige). Sentenza 5 novembre 1996, n. 381, G.U. 13 novembre 1996, n. 46. legge approvata dˆll'Assemblea regienale siciliana il 24 marzo 1996, art. 14 (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione). Sentenza 2 novembre 1996, n. 372, G.U. 6 novembre 1996, n. 45. legge approvata dall'Assemblea regienale siciliana il 24 marzo 1996, art. 21 (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione). Sentenza 2 novembre 1996, n. 372, G.U. 6 novembre 1996, n. 45. legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, art. 23 (art. 3 dello statuto spec. reg. siciliana). Sentenza 2 novembre 1996, n. 372, G.U. 6 novembre 1996, n. 45. CONSULTAZIONI A:otiE -Acque diveriut~' p~bbôche .ex art. J leggŽ ~/94 -Riconoscimento del diritto di uso delle stesse -Norme regolatrlŽi det procedimento; organi competenti a prnv.vedere;á¥.. soggetti ave.nti diritto:. , Concessione ex art. 4 ¥ár;d... 1175/33 _-Soggetti-.legittimati a richiederla. Acq.~ cl~e hanno assunto natura.á.pubblica pe; effetto dell'art.-1, primo c˜:tii~, J~e $6/94; quaU sog~etti possano . richiedereá il riconoscimento al diritto lo stqricq.artistico.. sulla proprietˆ .privata: a) quando -e con qU:ali modalitˆ -l'Amministrazione possa esimersi dal dare notizia agli interessati dell'avvio del provedimento volto all'apposizione di. siffatto vincolo; -bf da quale organo, con'. quale modalitˆ e a chi debba essere fatta la comunicazione dell'avvio del procedimento; quali conseguenze derivino dal mancato liivio di questa(quali attivita possano svolgere coloro che la ricevano (es. 1265/96). Cose di int<:,resse artistico e storicp -Cqse di proprietˆ privata -Alienazione .-o trasmissione ~ Complesso irnmobiliare sito inRoma e noto come Villa Elanc . -Seriteriza resa dal Tribunale di Roma nei i;onfronti della So gene S.pA., deila Lases S.r.l., del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, del .Ministero delle Finanze. -Opportunitˆ di prop9rre impugnazi9ne -Valutaz. ione._ Esame dell,opportunitˆ di proporre appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma, (j.n giudizio in cui siano stati convenuti anche il Ministero dell~ _FiJ:ill.l;lZe.e. il Miiliste:ro dei Beili .Culturali) con la ~EGNA AVVOCA'JURA PW ,~1'1'l'O <=¥. ;.-á -~ á:~~ááá .¥ ~. . :" ~ ¥ ./ '{./ ::"á . áá' il restauro di affreschi (ritenuti di primaria rilevanza artistica e storica) della basilica di S. Antonio da Padova (ceduta dallo Stato italiano alla Santa Sede, c,on il. Concordato del i929) eseguito dalla Venera.da Arca di S. Antonio con fondi messi a disposiziorte .¥ da terzi (es. 3737/94). ' á fmposta di successione -Cessione di beni culturali in pagamento á-Proposta á Reiezione -Senza averá acquisito il parere della commissiOne áconsultiva ex art. 42 bis d.P.R. 637/72 -Possibilitˆ. . . Proposta di cessione di beni c{ilturali in pagamento di imposta di succesá siqpe: se possa esse:r;e rigettata senza prima aver acquisi~o. il parere della Commissione Consultiva di cui al q.arto comma dell'art. 42 bis d.P.R. 637/72 (ora art. 39, quarto comma, dJgs. 346/90) (es. 5912/94). ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA ¥ PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ¥ Pensione di inabilitˆ, assegno mensile ex art. 13 l. 118/71, indennitˆ di accompagnamento Prescrizione del diritto e dei diritti accessori -Fattispecie. Provvidenze economiche in favore degli invalidi civili: a) provvidenze economiche erogate in via amministrativa limitatamente al capitale: se il suddetto pagamento abbia effetti -ed eventualmente quali sul termine di prescrizione del diritto agli interessi o alla rivalutazioneá moneá taria sulle somme pagate; b) istanze amministrative di riconoscimento dei considerati benefici prese in esame decorso un decennio dalla loro presentazione: quali determinazioni vadano á:assunte sulleá stesse dalle Prefetture, allorchŽ entro il decennio non siano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione (es. 6312/95).. AvvocATURA DELLO STATO -Difesa degli impiegati pubblici -Patrocinio ex art. 44 r.d. 1611/33 -Soggetti nei cui confronti la procura della Corte dei Conti promuove azione di responsabilitˆ erariale -Concessione -Possibilitˆ. Se possa essere concesso il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 44 r.d. 1611/33, a favore dei soggetti nei confronti dei quali promossa azione di responsabilitˆ dinanzi alla Corte dei Conti (es. 2188/96). Sequestri conservativi di crediti disposti dalla Corte dei Conti -Redazione dell'atto di sequestro presso terzi; richiesta di notifica dello stesso; partecipazione all'udienza di dichiarazione del terzo -Competenza Avvocatura dello Stato. Sequestri conservativi di crediti disposti dalla Corte dei Conti; se rientri nei compiti dell'Avvocatura dello Stato la redazione dell'atto di sequestro presso terzi, la richiesta all'Ufficiale Giudiziario di provvedere alla notifica dello stesso (con le contestuali diffide al terzo e al sequestrato), la partecipazione all'udienza stabilita per la dichiarazione del terzo (es. 1932/96). BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) -Immobili soggetti a vincolo paesistico . Opere abusive compiute sugli stessi -Concessioni edilizie in sanatoria ex art. 39 legge á724/94 -Autorizzazione regionale espressa per silenzio assenso -Potere di annullamento e di sostituzione del Ministero dei beni culturali -Sussistenza. 91 PARTE¥ II; CONSULTAZIONI - Concessioni edilizieciilsanatoria (ex.¥art.; 39legge.23.Qicembre-.1994 n. 724) per>opere abusive im:riipiute su: immobili soggetti -a vincolo ¥.paesistico in base alhF1egge 29¥ giugno 1939 ¥n. 1497 e alla legge 431/85: se l'Amministrazione per i¥ Beni Culturali possa annullare Uautorizzatione regionaleá e8Pressa: per .sileniioassenso e >Possa ¥esercitare it .potere sostitutivo. nelle: .ipotesi in cuisarebbe operante il detto silenzio-assenso (es. 463/96}/ '¥ - Valutazione impatto ambientale -DPCM 10 agosto 1988 n. 377 -Norma transi- á -¥ '': t-tiria Htrt. 7J ~ interpretazione---Notizie di progetti approvati áa norma ¥delle áá-á-áá--ádispestzionf---vigenti-{á¥-¥._,¥_-.. --._.:--_;_ -á--.., . .,.. -----áá -¥':--- ¥á¥ --Itlter#retaiiorie-díl'art: 7~"-~tiilfo 'co:infua, DPCM Hf agosto 1988 ri. 377 (secondo il quale non sono sdggŽtff a proedura cli VIA Ç f'iir˜getti delle opere -P'i-\rA quatt~ia ¥i~-tenl~Ut~A',pproyaziolil.e ~ nl):rma delle, dis:po~i;zioi:U vigen,.ti È): -n.o;ziqpi.. di prqgetti appliga~-~ -~cs,,2~9/9~), ¥--, , i .¥.. :~/ ~.. . :: :., ....-.. á.á: á' ; ááá-á , ., { '. .t.; .. ' ¥" ¥ ..: ; -~-,i:.,,. 5... .. ¥ ámcouzroN13 stRAIJAté -á Paiei-dŽ' di guida --.Revoca ¥;Se.possa essere¥revocata la patente.di-¥gmda a s˜ggetti sot1K>I)osti;.a1nrlsura di prevenzione o di sicurezza, poi revocata, pei' f'{liiaU ¥llOD¥:siaHstato¥:enie8$o Pr:Cl"Y(:q.it~nto __ .<:li r:iabili~az.i<:my; a_ sqg~etti_ arl1llle_ssi ¥--a l;>en.efi'-'.! .p~evisti _,dalla leggi:( petjitenziari'.a (es~ seiniJibertˆ; aminission aI1av˜r˜ esterno) o a misure atterna.tí\i. "alla -detŽnzlñhe' (es. -affidameiit˜ .-in 'prova' a“' serv!zi˜ . sotihlŽ) autoTifzati' 'Ciiil Ma~istrafo 'di '¤dfvegiian~a ad -ŽsŽrcitafe á ia gi:iid~' di -~utˆveicoli (es. ,810/96). -á -áá :.'¡:á.-:>á 'Ç;: .::_; .)eá.,,,,.á..á.á;.-.:.:):~.,;;. á.:': á;á,.".áC"/ i~'áá .á .. á.. :: ''(: .-áá.f.:á.:.>.~:/.; á..á~;á ..;.;.á ~h.:á;.á -~~á'.;' .. _::-á{á::á ~ . ¥.CQM;!JNEuaol!B.Al-:-~ fJbntributi -comu'nitˆPi e;t.,_,reg. GEE.; e di uti poss,azl:o essei;e erl)gati __ ~-' rrente fi;a l'~NE-i\ _e !'.Istituto b~catio. affidatario lel seifvizjo di.-. '.J;!'!soi;eria,_ trovin_o applk~qne, le' .dis.po~izi!:mi siigJi affidamenti .degli appalti _ diá servizi, da parte degli-Enti -Pubblici, cii ¥cui _alfa normativa comunitaria (direttiva 92/s() ŽEE del Consiglio) ed interna d.i ri;:cepimento (d.lgs. 157/95), e le disposizioni relative aldivieto di tacita rinnovabilitˆ dei "cO.ntratti di clli. _ˆ~rart." tf ~e-~1~ legg~.á -537/9~á-á:"(cS.:. t~3Si/95). -á.: á, áCONTRATTI A~I -Bspropriˆziorte per pubblico¥ interesse -Art. S-bis d.l. 333/92 Aree editicabili coltivate da affittuario (colOno, mezzadro) -Se áa questo spetti >indennitˆ e come vada determinata -E se questa vada detratta. da quella spettante al proprietario. -J.11- 22 92 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Espropriazione per pubblica utilitˆ di aree edificatorie coltivate da fittavolo, mezzˆdro, .colono,. nella vigenza dell'art. 5-bis dl. 333/92: a) se e con quali ctjteri debba. essereá indennizzato il colono, il mezzadro, il fittavolo, costretto ad abbandmare in tutto o in parte, il fondo espropriato; b) e -ove spetti Yindennizzo -se questo debba essere portat˜' in detrazione dell'indennitˆ spettante al proprietario (es. 1505/96). CORTE QEI CONTI ¥ Atti di controllo della Corte dei Conti ¥ Rifiuto di registrazione di un provvedimento ritenuto affetto da illegittimitˆ ai danni di un dipendente -Estensione della decisione della Corte ad. altri dipendenti -Divieto ex art. 1, comma. 45, legge 549/95 -Sussistenza. . Se il diVieto di estnsione di decisioni del giudice amministrativo -posto dall'art. 1, comma 45, della legge 28 dicembre 1995; n; 549 -operi anche per atti di controllo della Corte dei Conti che abbiano rifiutato la registrazione di provvedimenti (nel caso di . specie provvedimento di determinazione dello stipendio di un direttore di divisione del ruolo ad esaurimento del Ministero dell'Industria) per ritenuta illegittimitˆ ai danni dei dipendenti interessati da quei provvedimenti (es> 7409/95). Sequestri ccm#rvativi di crediti disposti dalla Corte dei Conti -Redazione dell'atto. di sequestro presso .terzi; richiesta di notifica dello stesso; parteá cipazione all'udienza di dichiarazione del terzo á Competenza Avvocatura Stato~ Sequestri conservativi di crediti disposti dalla Corte dei Conti; se rientri nei compiti dell'Avvocatura dello Stato la redazione dell'atto di sequestro presso terzi, la richiesta all'Ufficiale Giudiziario di provvedere alla notifica dello stesso (con le contestuali diffide al terzo e al sequestrato), la partecipazione all'udienza stabilita per Ja dichiarazione clel terzo (es. 1932/96). DE~Io -,.P,t;mqnio marittimo áPortiá Complesso portuale realizzato nel bacino denominato f.,aghi di Sibari -Inclusione. Natura giuridica del complŽsso portuale realizzato nel bacino denominato Laglii di Sibari (es. 449/95). Immobili. dŽmaniali in Castel Volturno, localitˆ Pinetamare -Giˆ oggetto di sequestro conservativo -Ordine del giudice penale di restituzic;me all'avente diritto ¥ Individuazione di questo. Restituzione all'avente diritto degli immobili demaniali in Castel Volturno, lo(,:al,itˆ Pinetˆinˆ're, a seguito del dissequestro disposto dal giudiceá penale, alla.luce dell'otdinanza del Consiglio che ha sospeso i provvedimenti amministrativi di autotutela (es. 2817/96). Esi>ROPRlAZIONE PER PUBBLICA UTILITi\ -Art. 5-bis d.l. 333/92 -Aree edificabili colá tivate da >affittuario (colono, mezzadro) -Se a qesto spetti indennitˆ e come vada determinata -E se questa vada detratta da quella spettante al proprietario. Espropriaiione per pubblica utilitˆ di aree edificatorie coltivate da fittavolo, mezzadro, colono, nella vigenza dell'art. 5-bis dl. 333/92: a) se e con quali criteri debba essere indennizzato il colono, il mezzadro, il fittavolo, costretto ad abbandonare in tutto o in parte, il fondo espropriato; b) e -ove spetti indennizzo -se questo debba essere portato in detrazione dall'indennitˆ spettante al proprietario (es. 1505/96). PARTE II, CONSULTAZIONI 9J Procedi~nto -Liquidazione detl'.indennitˆ -Ritenute exá art. 11, settimo comma, legge 413/91.á ¥á Ambito di áá applicabiliti; Su quali somme percepite dal soggetto chŽ abbia subito la espropriazione per p.bblica utilitˆ !ii .un immobile, o l'occupazione d'urgenza, poi divenuta illeg~Hilna, o.. }'~ccupazioJJ.e tempora,riea, . ovveto . l'occupazione acqajsitjva di questo, vadario operate le ritenute fiscali d“ cui all'art. 11, settimo comma, legge 413/91, con Patticolare. rig.ard.o Il! caso iJJ. cuLle evenienze di c.i sopra riguardino un terreno agricolo . (es~ 5472/94). . . . . . IGIENE E SANITË PUBBLICA -Servizio sanitario nazionale ¥ Convenzioni (medici, ambulatori, istitiiti di cura) á Docenti universitari ¥ Espletanti servizio .. presso p6ltclinici universitari convenzionati con il SSN ¥ Preposizione a moduli ~rganit.zativi ex. art. 116 d.P.R. 384/90 -Possibilitˆ. Se i docenti universitari, che prestino servizio in policlinici universitari convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, possano essere preposti a moduli organizzativi cos“ come previsto per il personale medico dipendente dalle USLá dall'art; l 16 d~P.R.á31i4/90 áe¥ qUhídi usufruire delle relative indennitˆ (es. 7247/91). á Servizio sanitario nazionale á Instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con i medici á Limite posto daltart; 3, comina 27, legge 517/93 i. Ambito di opŽratittitd; á á Se ii lilnite all'instatu:a:zione ...:.. nel corso di un anno -di rapporti di lavoro autonomo á. w.. SoggiaŽe. il medico nell'espletˆmento di attivitˆ relative al servizio sanitario pubblioo (art. 3, comma 27, legge 537/93) sia operante solo quango detti rapporti Jntercorrano con lo stesso soggetto pubblico (nel .caso di specie USL) (es. 9285/94). I~PIEGO PUBBôCO ¥ Atti di controllo della Corte dei Conti -Rifiuto di registraá zione di un provvedimento ritenuto affetto .da illegittimitˆ ai danni di un .á dipendente -Estensiqne della decisione de“ta Corte ad altri dipendenti á Divieto ex art. 1, comma 451 le$ge 549/~5 -$tlssistenza. Se il divieto di estensione di decisioJJ.i del giudice amministrativo -posto dall'art; 1, coml'.mi 45, della tegge 28 dicemi>re 1995, n. 549 -operi anche per atti di d)htrollo della Corte qei Conti che abbiano rifiutato la registrazione di provvedimenti (nel caso <:li specie provvedimento di. determinazione dello stipendi˜ áádi. un direttore di prio¥ titolo di acq\tisto del. considerato á berte nel á registro di proprietˆ navale, rna ha aeqttistato da persona che non ha trascritto il proprio titolo (o il cui dante causa non. ha trascritto il proprio ac;;:quisto) .á (csv¥..6634/95)¥.ááá ᥥááá ....:á., áááá áááá ¥áááá : :~:.á;.á:.á. áá>/::. ;:'.::'.< á.¥-.: .á . .á.á'¥'.-.á'.'.á/á.á .á/:::-::á:: :;á:-.á ..á....á..á.:á.áá -á-;.á.ááá ;:á::: á.;..á.ááá á:áá:áááá.á:ááá'.á"''.:"-:ááá. .:-:á.~::((:;~):.:::.á. : . : á:-á:á..-:./á>L< ....;-;...--..:á .á ..::.:-; ..:;>: :::á::<;>::~<;:-:á á_;á.ááá ~~ft~fu~i;at~~ :>~~!f~:ir!:lh;~~~~~~i:::!~:!~;::si::~iS~~~ ~:: .á.á.á. á¥á¥ b(lrsa che. narti t:cpr sqrt.e C(;l;pitale ¥tiáá interssi '-' áordine di. accreditamento á.¥á ááááá. 'tftesso con riferimento: at capitolq di bil'flncif:! relatiVCJ áalla sorte ¥ne1 alla quota interessi pur se. I'orctine ~:: .ai;:cre4it~nt~F~~ J~t~t.9:A~nle~%1i ¥¥.¥g;má .n:p..~~~9~¥. 9,elle¥¥ ~Pt:tmle. CQ'l'l:isposte áá S..l . capiJpl~ dil>il~ciq rd.a,tivo .. aj.l. J¥()~e. apitale (s; ¥3867/96); 9r~~~1j#¥r~J~j¡2A~iJ!P~~i~#~;:;r~áááá~ub~i“(;hdá¥áá~ááá.jg~ec~zione inááádao/16 6 ¥áAppˆltt.ui inten>ent˜ pt“:t radicale complesso di qttello progŽttato :(es.. 3567/96). á Coflai((J.6 ;. DetrrJit“nq,“ˆne deFcompenso dei collaudatori ¥ Fattispecie. Questioni sulla determinazione dell'ammQntare del compensi. dei ¥col1auda1() ri ¥á 4~lle ppere: pub)llicl}e:: a) .á ~e .i. c;a¤O .c.Jj Ia,vod qi .ris~ruttu,ra;~one:. J>()S!)ano ~?:i~@;B~trt:~srii Realizzazione di Opeft P~bbíichi i Cdncesôone -Somme erogdt~ agli d,ppal á<á. tatopi,. qi fom~tori, (I; t.f!..r#.4()]: corzce$sionario , :{?.imf>orso da parte deWAm, ;. ; .minisirazione. concedeni:r? .~á Spet.tap~a; . á Concessi˜ne. di á reaiizzazione di ˜pre ápubbliche:< ¤omineá. erogate agli appaltatori, ai. fon:ittori o ad altri soggetti tllil. concessio:qarjp: se -' M eventualmente in quali limiti á á~ á.quest'ultimo.. possa . pretendernŽ. il ritnb˜rsCi á á dall' Amtninistrazione; e -nell'affermativa .....,. quali. cautele quest'ultima possa adottare per evitate di subire pregiudizi -da una non adeguata conduzione ..,... da parte del concessionario _,. delle liti ,relativeá a somme per le quali possa sussistere il divieto di rimborso (es. 1246/96). 96 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO PRESCRIZIONE CIVILE -Prestazioni assistenziali -Pensione di inabilitˆ, assegno . mensile ex art. 13, legge 118/71, indennitˆ di accompagnamento --Prescri. ziane del dirwto e dei diritti accessori -Fattispecie~ ..;.-.. Provvidenze economiche in favore degli invalidi civili: a) provvidenze economiche erogate in via amministrativa limitatamente al capitale: se il suddetto pagamento abbia effetti -ed eventualmente quali -sul termine di prescrizione del diritto agli interessi o alla rivalutazione monetaria sulle somme pagate; b) . istanze amministrative di riconoscimento dei considerati benefici prese in esame decorso un decennio dalla loro presentazione: quali determiá nazioni vadano assunte sulle stesse dalle Prefetture, allorchŽ entro il decennio non siano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione (es. 6312/95). PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Ordinamento degli uffici -Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche -Componenti -Compenso: cumulabilitˆ con retribuzione o pensionŽ"derivante dt.z pubblio impiego; trattamento fiscale e previdenziale -Esdusivitˆ dell'impegno t.zssunto: garanzie per la P.A. . ...áá . . áá.f' Coiriponertti delá Comitato per la vigilan2:a sull'uso delle risorse idriche (istituito con legge 36/94): ˆ) trattamento economico degli stessi: 1) se i comá ponenti che siano dipendenti pubblici (ma non professori universitari) o ex dipendenti pubblici possano cumulare il compenso determinato con d.P.C.M. 21 dicembre 1994, . rispettivamente, con la retribuzione spettante in virt del rapporto di pubblico impiego o Žon la pensione; 2) qualificazione ai fini delá l'IRPEF del suddetto compenso e trattamento dello stessoá ai fini della coná tri;buzione previdenziale e assistenziale; b) ,quiÈi: garanzie di esclusivitˆ dell'impegno assunto possano essere loro ric.bieste dall'Amministrazione (es. 1248/96). RISCOSSJONE DELLE _IMPOSTE -Riscossioni dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici -Commissario ex ar.t. 24 d.P.R. 43/88 -Entrate iscritte a ruolo con obbligo del non riscosso come riscosso -Versamenti ex art. 72, .primo comma, d.J'.R. 43/88 -Il cui termine scada dopo la cessazione della funzione commissariale per scadenza del termine -Obbligo di áeffettuˆzione -Sussistenza. Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione (art. 24 d.P.R. 43/88): se debba versare i sei decimi e i quattro decimi delle rate (relative ad entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso) scadute duraI1fo la sua gestione, entro i termini di cui all'art. 72, primo comma, d.P.R. 43/88, áquando il terriliIí.e per effettuare i considerati versamenti venga a scadere dopo la cessazione della funzione commissariale per scadenza del termine (o nmnina di un nuovo commissario) (es. 9874/93). SANZIONI AMMINISTRATIVE -TRIBUTI DOGANALI -Sigarette di contrabbando -Soggetti sorpresi ad acquistarle -Pubblicazione della pena pecuniaria (L. 100.000) loro irrogata (art. 62 legge 50/94) -Se sia sanzione accessoria a detta pena pecuniaria ..-Pagamento rateale delle somme spese dalla P.A. per la pubblicazione: possibilitˆ, q,pplicabititˆ degli interessi. Pubblicazione in uno o pi quotidiani della sanzione Ç comminata È ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette di contrabbando, prevista dall'art. 6 legge 50/94: a) se sia sanzione áaccessoria alla pena pecuniaria amministrativa di lit. centomila prevista dal riferito art. 6 o paritetica a questa; b) se ai sog PARTE II, CONSULTAZIONI 97 gettiá colpiti¥ dalla .áridetta áásanzione. possa concedersi di pagare ratealmente la somma spesa. dall'Ai:i:nninistrazione per la pubblicaiion e (nell'affermativa) se i soggetti ammessi al beneficio debbano pagare gli .-interessi legali sulle sonn:he corrisposte. in ritardo per effetto della rateizzazione (es. 1902/96). STRADE -Strade statali -Licenza di accesso -Di cooperativa di produzione agricola>.:. Oˆnone --Entitˆ ex d.m. LL.PP. -23 marzo 1990. á,á.... Licenze di accesso interessanti stratie statali: se una coopera,tiva _agricola che racco!ga e trasformi iprodotti conferiti dai. soci (nel caso dispecie uve) e rivenda ilprodoo leUa trasfonnazi0.e (nel caso di spede vmo) distribuendo il riŽavato fra gli assodati, debba pagˆre i.I canone, attinente la lice_nza di accesso della quale sia titolare nella misura prevista (dal d.m. LL.PP. 23 marzo 1990) Pn“ di affidamento di compiti di collaborazione ad eriti morali -Stipula -Possibilitˆ. . Se il Ministero di Grazia e Giustizia, in considerazione di gravi carenze c!-i organ;ico,.¥possa.stipulare convenzioni, con¥ e)lti morali, aventi adeguata organizzazione e competenza tecnica, con le quali affidare ai ridetti enti compiti di collaborazione con i .servizi n1inorili del Ministero stesso (in partlola:re nelle attivitˆ di interventb al fine di aiuto, sostegno, Controllo dei giovani segnalati a detti servizi) (es. 2189/96). TRIBUTI ERARIALI INilIRƒTn -Accise sugli olii minerali -Somme. corrisposte sui Ç cubetti accendifuoco È -Diritto di rimborso -Decorrenza e condii.ioni. Oˆ quale data ~á a quali condizioni spetti ai contribuenti .il rimborso delle somme pagate, a átitolo di accisa sugli olii minerali, relativaniente ai prodotti comunemente indicati come Çcubetti accendifuoco È (o altri similari) (es. 7654/95). ' . . . Diritti doganali -Somme indebitamente percepite dall'Amministra2:,“one: a) inte ressi sulle stesse -Anatocismo -Possibilitˆ; b) rimborso che non copre sorte capitale e interessi ¥ Ordine di accreditamento emesso con riferi mento al capitolo ádi bilancio relativo alla sorte -Imputazione da parte del creditore delle somme ricevute prima agli interessi -Possibilitˆ. Rimborsi di diritti doganali indebitamente corrisposti: a) se e quando gli interessiá dovuti dall'Amministrazione sulle somme indebitamente percepite possano essere produttivi di interessi; b) se il creditore possa imputare i pagamenti parziali, fatti dall'Amministrazione, alla quota interessi pur se l'ordine di accreditamento sia ástato emesso con imputazione delle somme corrisposte sul capitolo di bilancio relativo alla sorte capitale (es. 3867/96). á Imposta di bollo -Esenzione in materia di espropriazione per pubblico interesse ex_ art. 22, all. B, d.P.R. 642/72 -Applicabilitˆ: a enti privatizzati; a depositi di indennitˆ di esproprio di concessiQnari della P.A. Se l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 22 della tabella all. B al d.P.R. 642/72 e relativa Çagli atti e documenti relativi alla procedura di 98 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO espropriazione per causa di pubblica utilitˆ promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti Pubbliei È trovi applicazione: a) alle procedure espropriative in cui il soggetto espropriante sia un ente pubblico trasformato in S.p.A. in base alla recente normativa di privatizzazione (d.l. 386/91 e dl. 333/92); b) ai depositi di indennitˆ effettuati da societˆ, consorzi, associazioni di imprese operanti quali concessionari della P.A. (es. 2870/96). Imposte di fabbricazione -Gas metano -Impiegato per la proiuzione di energia elettrica -Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo -Assoggettabilitˆ. á Se il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica sia s()ggŽôñ alí'imposta ásostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo di gas metano (es. 9030/94). Imposta di successione -Cessione di beni culturali in pagamento -Proposta Reiezione -Senza aver acquisito il parere della commissione consultiva ex art. 42-bis d.P.R. 637/72 -Possibilitˆ. Proposta di cessione di beni culturali in pagamento di imposta di successione: se possa essere rigettata senza. prima aver acquisito il parere della Commissione Consultiva di cui al quarto comma dell'.art. 42-bis d.P.R. 637/72 (ora art. 39, quarto comma, d.lgs. 346/90) (es. 5912/94). IVA -Omessa registrazione di fatture false -Pena pecuniaria -Applicabilitˆ. Se la sanzione pecuniaria prevista per l'omessa registrazione di fatture, ai fini IVA, sia applicabile anche nel caso in cui le fatture siano false (es. 5620/90). Lotto -Concessioni di ricevitore ex art. 21 legge 528/82 e art. 20 legge 123/87 ad ex personale del lotto -Durata delle stesse dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 303/90. Concessioni di ricevitorie del lotto, assentite a dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, appartenenti al personale del lotto, dimessisi dal servizio (art. 21 legge 528/82 e 20 legge 123/87); se, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 303/90 debbano avere durata massima novennale e, nell'affermativa, da quale data decorra novennio (per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del detto d.P.R.) (es. 4015/96). Promozioni commerciali -Concorsi a premi condotti col sistema di rintracciamento immediato á Diniego autorizzazione ad espletare. il concorso (art. 54 r.d.l. 1933/38) -Fondato sulla ritenuta concorrenzialitˆ del concorso rispetto a lotterie istantanee -Legittimitˆ. Promozioni commerciali effettuate attraverso concorsi a premi condotti col sistema di rintracciamento immediato (vale a dire: l'acquirente di un prodotto, .asportando vernice che ricopre una parte della confezione o di tagliandi che gli vengono consegnati, pu˜ ottenere un documento che lo legittima a richiedere, all'impresa promotrice del concorso, un certo bene): se sia legittimo il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria con il quale venga denegata l'autorizzazione (di cui all'art. 54 legge sul lotto pubblico) a tenere il concorso a premio, fondato sulla considerazione che quest'ultimo possa compromettere il buon esito di lotterie ad estrazione istantanea (c.d. Çgratta e vinciÈ) inducendo potenziali acquirenti di biglietti di siffatte lotterie a preferire l'acquisto del prodotto cui si riferisce il concorso a premio (es. 2845/96). . PAMH II/CQNSULTAZIONI Trib11;ti :dQganali . -Reati -.á S4nzicmi -¥ ¥Sigare:.tte di .contrabbando -Soggetti ásorpresi.ad irrogata (art. 62, legg~ 50/94). Se sia sanzione acessoria a detta pena pecuniaria ¥ Pagamento¥ rateate delle somme spese dalla P.A. per la pubblicazi9r1e: .p.ossiQilitˆ e applicabilitˆ degli interessi. áá.;.:. ¥ Pubblicazione in: . uno o .pi..quotidiani della s~ione Çcomminata È ai soggetti: ¥sotpresi:. act. a~uistate :sigarette¥á¥di cont:rabbaildo, prevista ¥.. dall'art; 6, legge50/94: a)se::sia sanzione accessoria alla pena pecuniaria amministrativa di'lit216/1990; :!):, 183/1993; _1k 2&3/1993;n: 44211993; 'n>'153/1995; nfl88J199S; n/$(}/1996)>6.i part¥-1, c()~a 6$~ dellˆ¥leggert.-¥s49/1995. 6.2 Il áá--áááááá-----¥.;i~~~~;;~~~Z~~:~6~1~a2~:t~c~;:~:1t~::~~ri;~:~1~6r1r~~;--~~~~: 65/ d~ll~ ¥legge n;' 662f1996 _á_-le U1Hme _<>:tdi*.litlize di tem“ssfone_alla -Corte ááá-ááá-Costitut“onale,9. _i.a j:ioSliione delC6hs“g1i˜ dlStatos“.ill'6ccUpa.2ione apprOpriadfa~ á'9lt -:f/()rdirianza áádella -Qtiiritˆ Setione e la -deeisione dell'Adunanza P“enaria n. 1/1996. 9;2-La riproposizione della questkine da¥ parte della Quinta Sezione con la' sentenza 11. 874/1996, 10. La recente sentenza' delle SeZioni Unite n; 1901/1997. 1. Ni1a iMa rŽ1;iziohe :Ci(acd˜iri-Pa:grilirhent˜ ¥fil1a proposta di-legge; presentata allaá. Camera detáá bepritatf ¥¥ilááx-_f\;i\)braid 1996_. __ (1),áá.Yincen~C>---Simscalchi nel sollecitare un -.it)terveilt() nornlaiiyi. Jri-_á-grado ___ ¥di -rimi:idipropriativa __ all'indennitˆ ᥠdi_á__ espropri& pr~-vi.s~a dˆll'art.--5bis della legge n. 359/1992, invitava: il nostro -legislatore)ii-non att~J;Icire Çla scure --della Corte Costituzionale È, la cui Ç dec“sfone 'demolitor“a non.-¥ solo una previsione ma una certezza È. L'equiparazione di unᥠfatto Ç illecitOÈ (l'occupazione appropriativa, che avwene:apptintri contra-ius) ad uri fattc::f¥Çfoeita~(l'espropriazione secundum ius); quanto alle conseguenze indennitruie 6he ne: de-tivano, appariva infatti in contrasto con la Costituzione; come a:veva giˆ avuto occasione di chiarire la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 442 del 16 dicembre 1993 (2), considerando le due fattj~pecie Çassoll!tatnetite _divaricate _e 11on comJ!)arabili È. _- ._-_-;“'l,i,#~yfa~ illegi~.ijtti:~ }fa _la!!ciato Ç#4ere. neL vUot() _l'acd˜rato appello dell'autorevole- penalista; rimettendo al giuqice __ delle leggi ¥ilcompito di decidere la sorteá della norma criticata dalla --stragrande maggioranza degli studiosi, e la Corte¥non si fatta certo attendere; rendendo la ápuntuale ¥sentenza 2 novembre 1996, n. 369 (est. Granata) che si inserisce nella sterminata letteratura sull'occupazione apptopriativa, arricchendola diá un .ulteriore, ma come vedremo non ulti!llo e conclusivo capitolo. (1) Atto Camera 1 febbraio 1996, n. 3781. _ ' (2) La sentenza pubblicata in Foro it~, 1994; I, 4, coná osservazioni di-BBN!Nl; 102 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 2. Del resto, la figura dell'occupazione appropriativa stata introdotta dalla giurisprudenza della Cassazione proprio in funzione di supplenza del potere legislativo, che non mai riuscito ad elaborare una disciplina organica della materia, che valesse a realizzare un'eq~ilibrata composizione degli interessi in conflitto (3). La vicenda conferma il pensiero espresso da Natalino Irti, in un suo famoso saggio, per il quale dobbiamo abituarci a convivere Çcon la singola norma: solitaria, irregolare, errabonda È~ ispirata non alla tutela di interessi durevoli Çma improvvisi ed occasionl:lliÈ (4). 2.1 Tanto sembra emergere anche ad un primo approccio al quadro normativo che, pi che disegnare le linee essenziali dell'istituto, non ha fatto altro che intervenire settorialmente a tamponare le falle di volta in volta che la questione si presentava e con soluzioni il pi delle volte disomogenee, per non dire addirittura contraddittorie, che confermerebbero quella sorta di Ç pasticcio tutto italiano È che sembra trovarsi, secondo qualcuno, alle radici di tale fenomeno (5). In effetti, l'occupazione appropriativa, cos“ come stata elaborata dalle Sezioni . Unite della Cassazione fin dal, teading case del 1983, sembrava aver trovato un riconoscimento nella legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Ç Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennitˆ di esproprioÈ) che all'art. 3, sia pur limitatamente al settore tutto particolare dell'edilizia residenzi~e pubblica, ha previsto il risarcimento del danno a favore del proprietario del terreno " utilizzato È dalla P.A., nel caso in cui il provvedimento espropriativo fosse stato dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato (6): La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimitˆ di tale norma, in ben due decisioni aveva in un certo senso avallato il rimedio di tutela offerta al privato dal legislatore del 1988: la sentenza n. 384/1990 (7) aveva respinto l'eccezione di incostituzionalitˆ prospettata in relazione all'art. 42 Cost., in quanto la soluzione sar.ebbe stata, a detta della Corte, del tutto in linea con la funzione sociale della proprietˆ, che lascia al legislatore il potere di risolvere il conflitto di interessi fra il proprietario e la P.A. in favore di quest'ultima, risarcendo .allo stesso tempo il privato del danno subito; la sentenza n. 486/1991 (8) aveva poi addi;rittura esteso l'applicabilitˆ della norma anche al caso in cui un provvedimento di esproprio mancasse ab origine, ipotesi dalla norma non espressamente contemplata. 2.2 L'iniziativa legislativa del 1988 non rimasta -a dire il vero -un tentativo isolato. L'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (in tema di razionalizzazione dell'attivitˆ di accertamento delle basi imponibili) assoggettava qualche tempo dopo al regime delle plusvalenze le somme dovute Ç per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza (3) Sul punto sono molto chiare le oss,ervazioni di CARBONE, in Espropri illeciti, risarcimenti dimezzati, in Corr. giur., 1996, 135, iná cui si critica aspramente l'intervento normativo su cui ha inciso la sentenza in rassegna: per l'A. l'assenza di una legg organica sull'espropriazione Ç da ascriversi ai conflitti, spesso non espressi, sul concetto di proprietˆ¥. (4) N. IRTI, L'etˆ della decodificazione, Milano, 1986, 188. á (5) CASO, La Cassaizane tra occupazione appropriativa ed espropriazione sostanziale: Dr. Jekyll e Mr. Hyde?, nota Cass., Sez. Un., 25 novembre 1992, n. 12546, in Foro it., 1992, I, 87. (6) La norma precisamente dispone: Ç li proprietario del terreno utilizzato per finalitˆ di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. Oltre al risarcimento del danno spettanole somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'art. 1224, secondo comma, e.e., a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittimaÈ. (7) Corte Cost., 31 luglio 1990, n. 384, in Foro it., 1992, I, 1074. (8) Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 486, ibidem. ".0-..¥. op. cit. 104 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.o STATO ¥3.1 Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza pi risalente erano moltoplici e spesso. contraddittorie, tanto da rendere necessario l'intervento delle Sezioni. Unite che con la sentenza. del 26 febbraio 1983, n, 1464 (magistralmente redatta da BHe) fornirono la prima elaborazioneá dell'occupazione appropriativa (altrimenti detta acquisitiva, privativa; o anche accessione invertita) (10). Prima di quellaá data in sostanza la giurisprudenza della Cassazione era divisaáin tre . diversi orientamenti. a) L'orientamentoá tradizionale (che le Sezioni Unite definiscon˜ prevalente)/¥ qualificava come illecito permanente l'occupazione illegittima; considerando perci˜ il comportamento della P .A. come ipotesi di carenza di potere Çmconcreto È, inidoneo ad affievolire il diritto di proprietˆ, che perci˜ rimaneva integro, sebbene in pratica Ç neutralizzato e svuotato di contenuto economico È. Ci(!. ill. quanto, stante l'impossibilitˆ di restituire il fondo utilizzato per la realizzazione di opere permanenti destinate a soddisfare interessi pubblici, ad unta. dell'integritˆ della proprietˆ in capo al privato, questi non poteva agire per la restitu?:ione, ma solo per i danni. Ma in ogni caso il suolo occupato rimaneva di proprietˆ .del privato e solo con un titplo contrattuale o con un'espropriazione la P,A. se ne poteva. appropriare; e in questo secondo caso il sopraggiunto decreto di esproprio trasformava il .giudizio risarcitorio in gilJW.zio di opposizione alla stima, con la conseguenza che il privato aveva diritto al ristoro dei danni soltanto per il mancato godimento del bene durante il pf;lriodo di 9ccupazione illegittima, :in.a quanto alla perdita della proprietˆ gli si ricc:mosceva sob,unente il diritto all'indennizzo (U). Le Sezioni Unite, con la citata sentenza n, 1464/1983, respinsero quest'impostazione che finiva per riconoscere una sorta di diritto Ç.senza sostanzaÈ, ritenendo .in<;onciliabile l'asserita permanenza del diritto di proprietˆ con il totale svoQtarnento dei poteri del proprietario. b) Un altro indirizzo ammetteva, invece; la condanna dell'ente pubblico ad uná facere che ripristinasse lo status quo ante, risolvendo quindi in senso positivo l'annosa e travagliata questione. dell'ammissibilitˆ di una tutela possessoria ánei confronti della P A. Questa soluzione si forulava su un'interpretazione restrittiva dell'art. 4 legge. abol. cont. amm., nel senso che il divieto per il giudice ordinario di revocare l'atto amministrativo valeva solo nei confronti di quegli atti che costituiscono esercizio di una potestˆ amministrativa e non anche rispetto a meri comportamenti materiali non giustificati da alcun potere (12). Le Sezioni Unite obbiettarono che una tutela ripristinatoria, a fianco a quella risarcitoria, era possibile soltanto quando l'attivitˆ materiale áaella P.A. sul fondo privafo fosse stata tale da non ácomportare una radicale trasformazione del fondo stesso, che aveva quindi conservato i suoi caratteri e la sua destinazione essenziale. La soluzione non áavrebbe dunque potuto applicarsi nell'ipotesi di costruzione di un'opera pubblica sul fondo altrui, che invece comportava inevitabilmente Ç una trasformaZione cos“ totale da provocare la (10) La sentenza che inaugura l'indirizzo delle Sezioni Unite pubblicata in Foro it., 1983, I, 626, con .una puntuale e gustosa nota di ORIANI, Prime impressioni sulla c.d. occupazione appropria.tiva da parte dellˆ P.A. Ma tra i numerosi commenti pubblicati va citato quello di M. PALLOTTINO, Occupazione illecita di un fondo e realizzazione dell'opera pubblica: acquisto istantaneo della proprietˆ da parte dell'Amministrazione, in Riv. amm., 1983, III, 338. (11) Cfr. Cass;, sent. n. 2341/1982 (id., Mass;, 489); n. 4741/1981 (id., Rep. á 1980, voce Espropriaz. p.u., n. 96); n. 288/1981 (ibid., n. 326); n. 6452/1980 (id., 1981, I, 1082); n. 6308/1980(id., Rep., 1980, voce cit., n. 289). (12) Cfr. Cass., sent. n. 1578/1976 (id., Rep., 1976, voce Giurisdizione civile, n. 115); n. 5679/1980 (id., Rep., 1980, voce Giurisdizione civile, n. 90); n. 118/1978 (id., 1978, I, 1250); n. 355/1978 (id., Rep., 1979, voce Espropriazione per p.i., n. 20). (1$) Cfr¥. ORIANI, nota a Cass. Sez. Un. n. 1464/1983, cit. RASSEGNA áAVVOCATURA DELW STATO il numerus clausus. dei diritti di proprietˆ. Inoltre il ricorso al ¥ parallelismo á.con l'accessione implicherebbe uno stravolgimento .della figura, cos“ come ¥era ástata concepita fin dal di:dtto .rqroi:mo, a.che .perchŽ f aCC9l!tamento apparirepbe in reali;~ ¥ .fupri ~u9go; ¥. qi;. .á m.q;rneAto .che .el ca.so ..á di ¥ occupazio!le. illegittima non si . in presenza . di .im :;i~mplice .sconfi~mmto sul ~o,ndo a~irui,. Wi'I .4i .una costlWJione. intei.-ale di. m;i'.Q>pera¥. Infine, -$ii.. obiettava, (on critji;he che Sl,lt;_~o c()me¥V:ed:t;em9 i;ipJ:'ppos~ d,aj,,o;nsiglio 4~ Statq I\el .icecente tentativo di .rimtterein. discussio11e.l'istit.utQc) h.~;.:J'i:i;naneva imP:c;ectsato il mom,en_tq i:p. cui. effetti: yam,ente si ye:r;if~cava,¥ q.ella,,.tri;~sfo:iqn~Qne Jrreyersi"Qile ,del f011do che giqstjficava- l'acquisto; re~cl~lo,in,;tal mqdo .ddftiile r.iU'Cj.ividu~~():fle dl;ll di~s;a quo qeij_a prescri2lione .q.inq~Il;)laj_e 4eJVazione.. ;i;h>arcitpri\l; e _ perei<). J,as_c.iIDJ.49-og;ni. yal\ltazione,. ,caso p(;lr ca.so, alla (iiscrez1011alitˆ , ˆ.~i. giudice. . ; . , . _. : :áá-,. Eran().¥..i:p.negabili tutti;t-via i:,van1;~ggi dell'istituto d~ mQmento .che l'indeJJ.á nitˆ. di esproprio (cti,e prima dell!! se.ten~!iládel; 1983 era acoi;:data ll1, proprj_eti.ip in que~t~ casi) :e;ra 'di l!Wito .infer~l?if~,, a,l, valore,,ve.na,le , c}e~ )>ep,e .e al contrario del :risarcimei:iJo co~tituhia. un del;>4to di valuta, non spggetW quindi áá51;_. rivaluta, zione. D.nq11e .pr;~,dell'inte:r.v~nto delle S~om Uaj~e Ja P,A,. si, trovavl:l iJ;J. UJ:l'.e:yidente. posiwione divvantaggio, p~J;M.esprqpril:lre in, :modo legittin;to 9. illeá giHhp,o/risul.i.va,,,;....~in¥ tj.ei,.on,.ti,.del tl,ltto fadifferen,t<;i,¥.9'fli m?mentq. che le wnsegu~IJ~e.ep,1;1,omihe qa. s1;1J;>iry., ei:an(): le stesse. I/a,c~sio.e,invei:tjta, _quinlj, ;so!o ;formalment<;l¥ pegf?iiorayi;t la., posizione del privato,. :Uegi.i.dQgli' ¥ 9gni tutel\'I rnstitutoria,,. perch~ in realt~t fiajya ind.,ettl:lroente ._per tute}At:lo,á;rem;len.lo Per la l\A. pi“:t .cos,to$a l'oi.:cup~i(;lne -si1Je . t~tu1p rispettq; . ad una: i:~g0lro:e espro, pr.i~iQne. Per .Ql,lesta,,:rngione, , ¤~íWdendo Jl r~orso alla,, propert;x rule (perci˜ al ri)lledio: He~FHutqri9.wnneS;so l,.l.ll111áegpla .proprietaria), i:p. kitV,We dell'a,dozione dtWla Ua/JiZity rl,lle, .vale ji.. lire dL u.n¥ :rimedio )le consente ~la_;p.A. di approPliiars~ del. prOJlfgty righ.t> ~~yo Ja.,correl!POJil-Sio;n,e. di. un' r.i,sarciw.ento pari ..al JiepauPe~~nto su~to :cl,a,l priv;.ito_,.,sLapl?J(oda ,ad uno strument,o .. che arriva ~ disincep~~vare i cqm_por~wnenti abusivi d~llit¥ P;A. ., . . {I..a, suqcessixa, gi.rjspfYJenza, di)~giti:ithit~ si allineata. a11a¥. s~iu~ione pros_p~Jtata ,,<:l.;;ille ~e~ioni lJ:Q.i,t.e, facj'lllc!.o.¥ sl , ,che l'occu~azione l:lPprapriativa divenálss' ius reepium. , . . . i, . ' ' . . . . . ¥. . -. . . -. . .-.-: . . ¥ á_¥ La. prii,na _giurispruden~~ 4i~~jd~~e si. affaciata scllo ,scem1rí,o,p.el 1987 .(14). La Ç sentenz.a ripelle È (n,.. 3872/1987) fu }:~,s.~, dflll,a Seconda. Sezione delJ,a .(;ass~ziope che, ~rei;i,dei:J,do spHnto.,d~ll:!lllno~˜ '*líl(,)blema delll:l. J?r:escriz~on~. ,fin“ per ,ripiettere in. fiil“cuss~one li:i fig:ur~ recependo .completamente le. pitiche .dellia dottrinl:l. '>e, ...á . .á. . . .á . . . . . . _ ¥ Quanto all'estinzione del diritto di proprietˆ del privato, la sent~m:a richiamava il principio della c.d .. elasticitˆ del di:ritto á di proprietˆ, in base al quale tale dititto safebbe capace di Ç sdpportˆre, senza estinguersi, le pi gravi compressioni >~. Il Betii:J.ane:r'e del diritto di proprietˆ in capo al privato iri: caso di occupazione illecita, sarebbe avvalorato dalla: considerazione che .ove l'opera pubblica ped~se 'il privato non sarebbe c˜strtt˜á a rlacquistare 'il '.4iritto di proprietˆ sul fondo; fna sarebl;> i;eril.plicemente e. dfre.ttamnte rel.mmsso nelle sue normai.i facoltˆ di godimŽiitŽ:C Inoltre non appariva corretto pailar tli acquisto ~ titol˜ originario della proprietˆ da ,parte della P.A., perchŽ in tal modo si svuofava di contenuto lˆ garanzia che Tart. 42 Cost. eSptessl:lmente pone l:l tutela della proprietˆ privata.; i:rtiponendp una áriserva di legge in ordine ai suoi modi. di ˆŽquisto e ai suoi limiti. I'.nfine; si criticava ij richiamo operato dalle Sezioni Unite all'istituto dell'accessi˜ne, dl:ll momento che Çl'acquisto del (14) Cass., Sez. II, sent. 18 aprile 1987 n. 3872, id., 1987, I, 1728, con nota di A. ROMANO. l>AlttB 11, OOTTRlNA 1:D7 suolo occupato non viene in questa ipotesi íll' favore del costruttore in forza della costruzione, ma in forza di un provvedimento del giudice, di natura, secondo comune opinione, costitutiva e con efficacia traslativa della proprietˆ "á Rimessa in discussione, dunque, in ogni suo aspetto la teoria dell'occupazione appropriativa ,la Cassazi˜ne propone una diversa soluzione per spiegare l'acquisto da parte della P .A.: nel momertto in cui il privato esperisce l'azione risarcitoria, optando per la liabitity rute, la sua condotta Çesprime una volontˆ del tuttoá incompatibile coná quella di mantenere, nonostante il pagamento, la proprietˆ del bene stesso È e non pu˜ essere quindi che il segno di una Ç rinuncia tacitaÈ al diritto di proprietˆ con effetto abdicativo. La pi immediata conseguenza di tale costruzione quella di considerare l'illecito della P .A, non come istantaneo (non potrebbe infatti consumarsi al momento deWestinzione del diritto di proprietˆ, dato che nessuna estinzione sarebbe avvenuta) ma come illecito permanente, perchŽ perdura áper tutto il tempo in cui áil proprietario vede illec“tamente compresso il suo d“ritto. Non sarebbe dunque ravvisabile un dies a quo della prescrizione dell'adozione risarcitoria al momento di un'asserita trasformazione irreversibile del suolo il fini pubblicistici, perchŽ in realtˆ Ç in ogni momento, finchŽ il diritto in vita, il proprietario pu˜ chiedere il ripristino delle si.i.e facoltˆ di godimento "á á 4.1 La senten2:a rimasta tuttavia isolata. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 3940 del 1988 esclusero. la possibilitˆ di far ricorso alla figura della rinunda tacita al diritto di proprietˆ (15), ribadendo la tesi dell'occupazione appropriativa. La Suprema Corte precis˜ per˜ che non ogni indeterminata adprehensio sine titulo di un immobile andava ricondotta a tale figura, che risulterebbe caratterizzata da un indefettibile punto di partenza (la dichiar~ione di pubblica utilitˆ) e da un ;indefettibile punto d'arrivo (la realizzazione dell'opera pubblica). Tra questi due poli si inserisce un'attivitˆ esecutiva che giunge fino alla manipolazione del bene altrui nella sua fisionomia materiale, deviando dall'iter procedimentale previsto dalla legge e venendo perci˜ ad integrare un comportamento abusivo della P .A. Il profilo pubblicistico dell'istituto acquista dunqueá un rilievo preminente rispetto all'angolazione privatistica della sentenza del 1983, profilo caratterizzato inoltre dal fatto che l'interesse pubblico non si desume dallo status di chi occupa, ma dall'esistenza di un'espressa e formale valutazione in ordine alla pubblica utilitˆ dell'opera. La tesi dell'occupazione appropriativa, ribadita dalle Sezioni Unite, trovava dopo pochi mesi un riconoscimento nella legge 27 ottobre 1988, n. 458, sia pure -come si visto -limitatamente al settore tutto particolare dell'edilizia residenziale pubblica. 5. Il dibattito sembrava ormai sedato per effetto del secondo intervento delle Sezioni Unite, ma tre nuove decisioni (le sentenze 6209/1990 (16), 7210/1990 (17) (15) Pi precisamente, con la sentenza 10 giugno 1988 n. 3940. (id,~ 1988, I, 2262) le Sezioni Unite rilevavano l'inammissibilitˆ di una costruzione che finiva pet ricondurre l'acquisto della proprietˆ da parte ádelle P.A. non alla volontˆ della P.A. espressa in un proprio atto di destinazione, ma ad una presunta volontˆ del privato ¥ che, rispetto a quelladestinazione, pu˜ rivestire posizione passiva, di paziente e di danneggiato, non certo quella di arbitro o di autore È. (16) Cass., Sez. I, 20 giugno 1990 n. 6209, id., 1990, I, 20808. (17) Cass., Sez. I, 11 luglio 1990 n. 7210, id., 1990, I, 2789. Ç Accettata la possibile coesiá stenza nell'ordinamento -spie~a significativamente la decisione n. 7210/1990 -di una pluralitˆ di modelli es.Propriativ1, sia per la sempre maggiore diffusione, anche a livello normativo, dell'occupazione d'urgenza (I. 3 gennaio 1978, ll. 1), sia . per la fanegabile realtˆ di un diritto vivente, si venuta evolvendo in sede giurisprudenziale un'espropriazionesostanziale anch'essa collegata, a monte, con la dichiarazione di pubblica utilitˆ ( ... ) e, a valle, con la realizzazione dell'opera pubblica ¥. 23 RASSEGNA .AWOCATURA QELLO STATO e. 10979/1992). (18},. questa volta. della Prima Sezione della Cassazione (tutte redatte da Vinceiuo Carbone, che ha dedicato alla questione anche molti contributi), sono :tornate áad offri;re una ricostn.izione del fenomeno radicalmente diversa. L'indirizzo inaugurato dalla P;rima Sezione ha inteso superare la figura dell'Çoccupazione apprapriativa È.,elaborata dalle Sezioni Unite opponendole la c.d, tesi .dell'Ç e,spropriazione sostapziale È, con ,l'obiettivo di s.perare l'obiezione di fonqo, ,1JJ!.1>ata sull'impossibilitˆ di ammettere che un acquisto: possa fondarsi su. un illecito, su un comportamento non iure dato, e quindi di ÇpurgareÈ la fattispecie da ogni profilo di . illiceitˆ. La Cassazione spiega che l'acquisto da parte della P .A. della proprietˆ del. fondo illegittimamente occupato deriva unicame.te. dalla radicale ed irreversibile trasformazione de.l bene, rispetto alla quale l'illecito spossessamento costituisce solo un'occasione del suo verificarsi. Nell'ambito .. del fenomeno vengo:no a tal fine distinti due momenti: a) il momento -possessorio, vale a dire del1o spossessamento, in cui la P.A. occupa il fondo, realizzando l'illecito e arrecando al privato un danno patrimoniale; b) il momento traslativo, che non ha la causa vede nello spossessamento illecito solo un antecedente storico, ma dell'acquisto, che va invece ravvisata nella trasformazione irreversibile del bene del privato. . Il risultato di questa dissociazione tra illecito ed acquisto consiste in pratica n,ella riqualificazione del diritto del proprietario: non si tratterebbe pi, h~fatti, di diritto al risarcimento, ma. di diritto al controvalore del bene (in quanto Ç sostfil{zialmente,, espropriato). Di qui la conseguenza che il termine di prescrizione non sarˆ pi quello quinquennale previsto per l'azione risarcitoria, bens“ quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. La Cassazione na árisolto in questo modo l'annoso problema del termine di prescrizione che ' g;rava sull'espropriato. (sulla scorta di á una precedente pronuncia costituita da II Cass. n. 75/1985,. in Giur. it., 1986, I, 1, 1263). Anche questa . giôrisprudenza si colloca dunque sulla stessa linea di tendenza che ha sempre spinto la Cassazione a rendere per la P.A. l'espropriazione [ di fatto pi. costosa di quella secundum legem. Ma mentre nell'indirizzo delle Sezioniá Unite il diritto ciel privato su cui incide I'Ç occupazione appropriativa È ad ottenere il valore effettivo del bene in moneta rivalutata viene -per cos“ dire -Ç bilanciato È ca~á la pi;es~rizione quinquennale, stando invece alla giurisprudenza della Prima Seziorie, poichŽ il privato non ha diritto ai danni, ma I I ~ al controvalore _del bene in quanto subisce un'Ç espropriazione sostanziale '" ~: si applicherˆ il termine áordinario di prescrizione decennale. Ed chiaro che l'iiliungamento del terniine prescrizionate mira. chiaramente ad ampliare le possibilitˆ di tutela del privato nei confronti del comportamento illecito della Pubblica Amministrazione. 5.1 L'oscillazione giurisprudenziale registratasi all'indomani di tale decisione ha s˜llecitato il' terzo= intervento delle Sezioni Unite, che nel novembre del 1992 con la sentenza n. 12546 hanno respinto la tesi dell'espropriazione sostanziale. per ribadire. ancora una volta la loro ormai consolidata posizione (19). Sempre pren,dendo spunto dal problema della prescrizione, al fine di ricondurne il. decofsŽ> negli argini della prescrizione quinquennale prevista per .(!S) Cass;, Sez. 1, 8 ottobre 1992 n. 10979, id., 1992, I, 88, con nota di BENIN!. á(19i) Cass., Sez. Un,, 25 novembre 1992 n. 1"2546, ibidem, 1993, I, 87; ma anche in Giur. it., 1994,.. I; 12311 con nota di LIPPOLIS, Occupazione. Ç sine titulo È del fondo del privato da parte della P.A. ed allocazione. dei diritti proprietari: un Ç excursus È della giurisprudenza degli ultimi dieci anni tra ¥ liability È e Ç property rules È. 1'azii:m:e dsafoi.tona.;.¥Ie¥áSez“~ni ¥áUriite.áááhanno¥tespmto.¥¥ás1a::ia. ptetesa¥á:sci:ssione tra nrowe;ilt:“l PŽissessŽ)mo e mqnterito acquisitivof siaá ti;t stessa preme““sa dalla qnale tale soluzione veniva fatta ¥l:fa:rtire; N0If : ¥¥ vefo 4nfatti. che¥ oll lˆ ¥teoria dell'occupazi<>il~Ci:ipp#>f)rjativa>si fintscŽ per darŽ ingi'esso; ad unni.fat.¥:á¥~u;ll'illecit¡'¥ááá deI1~.: lt.it,áááááP'foM¥á a¥á ~ustif“carlo¥¥ááMn 4:1;!~iáá~~~t~¥:~::cii.f:k~!i~~1iit()n~~:::¥¥¥Jif~:::t~::¥áái~~~2~i~1ecit~áá.áá~ áᥥ¥á¥¥¥áááááá¥áá n¥¥á :Žotlil>ort~“'.#~MA+¥ntŽi.i“:J¥á¥¥:lena:: )>,$# d'.\:if“CJ.tie;<(P'ilf..¥.¥doiiá ááer1end˜sii¥áái:1M~ieii:smo¥¥¥h1vaccess1ontll:¥áb:rvertita e r#cc(:l$sfo~e .. ()“;Çl1*S,riˆ ~~tccidiceáᥥ c~'V!Ie;¥ nella; ¥t:t1tate;: a' differenza di questa . ivt:::t;.á~~~~:~;~~~~rt~~~::::~:ier~:::::::~~~T~~tt~~~~f~:~:j::::: átNaᥥ ii:ild:tc“stil:if:láirifattt.s:támiraáááá ma. á,disciplmlit dell'assettoá¥.propnetario ¥piuttosto á~~~ᥥ;;~~~~:~!:!0~f;!;::~~:~~~:~ovufa dilliaáááá;;~;á al''ái>rivatq:; vaáá.;~~~.:.á~ coml)ut11ta a titol<>. cl.i fisarcbnent<>á.¥t>er l'iUecito¥su.Qito e¥non;iri> tetrnim ¥d'i ~~D;~h~tz~~t~:ááááá~fiáááá~'.:¥á~~&áááá<>t>~$~tt¥áááááori~ntafuentiá:,n&~~=!ál~~~~n1Tlerit¥á¥¥per plfil'“#ar~fsutl'urifoa norfua dii d!iei\“˜¥chŽ .sefu:li.ra\iˆ preji)i~fo 'posfiforiŽ¥ rl~ardi ;j~FJl:Jixr''~:tti!'!~ááááa~1áááác~{~~~ááááá~t:áááááá~ááááát~~~r,.;á~áá;4?sr19~~.¥:?áᥥ¥f~~áááá~ááááá~~~~,r~ ~~~“,~2~~~:~lle ~tJ~;~~~'=~!~&~~t~~Vj'~f~:a~l:1z;:r,_tli:á1:~~~~i~~: tiri¥ fotidaiJiforit6.¥ aW~ccŽs~iŽirie ifrvertttaááááirl q\.uint& ##tŽn$ceáááˆ# j.fsffofe<'t'1tfo 6. Con il terzo intervento delle Sezioni Unite, la tormentata vicenda giuri! f:ziter~~ááá~%!t~a::zri1~~~~~!~á~!~:if\,~a.1~¥¥:it::::~~:!.. ~~~~ᥥ-“~~á comma della áálegge án; 359/1992; nel testo modificato diilfˆ ¥ normaááá dell'art il). sesse.ntainq.esimo comma dellaJegge n. 549/1995. i:;be es:t~ndeva al ris.arcinl:erit0 del danno dˆ occupazione appropri~tiv~ i criteri d“ d:etermifuiziioiie dell'ittclennitˆ dl esproprio (fissati a:pptint() in misura ridotta dall'ari. 5bis): ...... . 110 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Eppure nei confronti della norma, che ben sedici ordinanze di rem1ss10ne sospettavano di incostituzionalitˆ, si era sollevato un vero e proprio coro di critiche (20), stante la giˆ discussa entitˆ dell'indennizzo che l'art. 5 bis assicura al cittadino espropriato dalla P .A., la cui presunta irrisorietˆ era giˆ stata in passato sottoposta al vaglio della Corte, la quale peraltro non aveva ravvisato nella norma, se non in ristretti limiti, i profili di illegittimitˆ prospettati dai giudici a quibus. Il famoso art. 5 bis, legge n. 359/92 aveva -come noto -modificato i criteri di determinazione dell'indennitˆ di esproprio delle aree edificabili in senso sfavorevole ai privati, riproponendo, con alcuni correttivi, il criterio fissato dalla legge per il risanamento della cittˆ di Napoli del 1885, rispolverato qualche anno prima a proposito dell'espropriazione della tenuta di Capocotta, da una norma di legge che aveva superato indenne il vaglio di costituzionalitˆ (Corte Cost., sent. n. 216/90). La norma prevedeva com:e indennitˆ di esproprio per le aree edificabili la semisomma di valore venale e reddito dominicale rivalutato, decurtata del 40%, ed aveva alimentato una pletora di questioni di incostituzionalitˆ sulla non serietˆ di un ristoro stimabile intorno al 32% circa del valore di mercato del bene. Con la sentenza del 1993, n. 283 (21) (la cui soluzione fu anticipata di qualche mese da un malizioso obiter dictum contenuto nella sentenza n. 183/1993 in tema di servit militari), la Corte Costituzionale fece per˜ salvo il criterio indennitario fissato dall'art. 5 bis, ribadendo il principio che l'art. 42, secondo comma Cost., del quale si lamentava la violazione, non garantisce il diritto ad ottenere dalla P.A. il valore venale del bene espropriato al privato, ma soltanto quello ad un serio ristoro, lasciando quindi al legislatore un notevole margine di discrezionalitˆ nell'individuazione dei criteri di computo dell'indennizzo (con l'unico _-limite della non irrisorietˆ dello stesso) che possono dunque benissimo rispondere, come effettivamente avviene in questo caso, anche alle Ç contingenti esigenze di finanza pubblica È imposte dalla sfavorevole congiuntura economica. Nelle sue considerazioni, il giudice delle leggi ha anche tenuto presente la natura dichiaratamente provvisoria della normaá del 5bis, destinata nelle intenzioni. del legislatore ad essere sostituita da una legge organica che disciplinasse tutta la materia delle espropriazioni. L'unica pronuncia di incostituzionalitˆ atteneva alla parte della .norma che non prevedeva, in favore dei soggetti giˆ espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge e la cui indennitˆ non fosse ancora diyenuta incontestabile, il diritto ad accettare l'offerta della P.A. evitando la riduzione del 40%. A distanza di cinque anni, il fatto che la legge non sia stata pi sostituita ed abbia per giunta superato il vaglio di costituzionalitˆ, rappresenta la prova evidente che la legge del 1992 non pu˜ certo definirsi, come inizialmente si credeva, un provvedimento tampone o una norma di carattere provvisorio e anzi, come la dottrina ha. fatto notare, costituisce un chiaro avallo della scelta legislativa di scorporare dal diritto di proprietˆ lo ius. aedificandi, la cui inerenza a tale diritto risulterebbe .in questo modo solo formalmente ma non sostanzialmente riconosciuta. (20) Cfr. CARBONE, op. ult. cit., 135; GAMBARO, In nome della legge: art. 1 comma 65 legge549/95, in _Foro it., 1996, V, 57; PARDOLBSI, Dalla supernova al buco nero: una nuova disciplina per l'occupazione appro_priativa?, ivi, 59; ALPA, Occupazione acquisitiva e risarcimento del danno: note critiche sull'art. 1 comma 65 legge n. 549 del 1995, in Danno e responsabilitˆ, 1996, 138. (21) Corte Cost. 16 giugno 1993 n. 283, in Corr. giur., 1993, 7, 789, con nota di CARBONE. Un completo e dettagliato excursus della giurisprudenza sul punto si trova in CARINGELLA,f;~te;,ni{~ di esproprio sotto i rifli:ttori cM1Ç grt'l Cq~tif11~io11al?in {Jr{J, \' appalti, 1 tu ......¥ ááᥥ¥¥taáááso1t\Z1011e:¥¥ánon¥¥¥co11vfuse¥¥ aᥥp¨O¥ááádopo' áft“ ápootualmerite¥¥áárii>ropostaáááfaáááqu~ stie>ne i:1l; Jejl#tm.“ta c()stii:uzi:()nale ctelt¥art;. sbiS; ..questa. volta sotto ilprofilo tu ......¥ ááᥥ¥¥taáááso1t\Z1011e:¥¥ánon¥¥¥co11vfuse¥¥ aᥥp¨O¥ááádopo' áft“ ápootualmerite¥¥áárii>ropostaáááfaáááqu~ stie>ne i:1l; Jejl#tm.“ta c()stii:uzi:()nale ctelt¥art;. sbiS; ..questa. volta sotto ilprofilo ~~.~á~ááááá~á~,4~~' G~faá~0á~ )~,,n~ #' ~á ~ ~~ .á. á. <¥...¥ Miffa strada (fel definitivo rfootfoscliliento del cdterfo Pt?~ ~.l:Jblic;:a Ž<)struita. su un terreno occupato illegittimamente ¥e la ufpr˜prJeta. sia stattt.áacquisita dalla P.A., una ÇsanatoriaÈ della condotta i;:he sfa idoriifa ll:cl(assicurarŽ al privato; oltre al risarcimento del c!aitn<:>, un Aidttci indem:1ftart'<>á..C11:tate ronttovarore ááádena perdita de1 bene, con c;:&Nlativll:á :Prescrizfone lizione appro})rill~~Yll¥ elllborgtenale, tuttavia; con la sentenza del á23 maggio 1995, n. 188, ha respinto l 1ec<:ezione ádi: fucqstituzionalitˆ, ásmentendo proprio quella premessa. Infatti, l'acquistq da P,arte della: P.A,. sarebbesc;icondo la Corte (in linea con ;~~~~:~:~we~i~jP~!tt:~~:u:;t4a~~iadeTa~h~~~:~>~ ~:sac0~!~:U:~:U~z:~~~ di .fatto determfruifasfŽon la temfzz“:tZione dell'ol';era e della conseguente ˆmposSibilitˆ di reStjtuire il. fondo ormai inscindibilmente incorporato a:ll'e>pera stessa. La sentenza in questfone dunque respinge qtiell'impostazione che interpreta il fenomeno come Ç traslazione . ctt un idem È; ápteft?tt?nd9le invece una ricostru (22) Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 442, Foro it., 1994, I, 4. . (23) Corte Cost. 8 maggio 1995, n. 153, in Corr. Giur., 1995, 11, 1289. (24) Corte Cost. 19 marzo 1996, n. 80. n. (27) Cfr. in questo senso CAVALLARO e PANDOLFO, in Corr. p.iur., n. 3, 1996. (28) GAMBARO, In nome della legge: art. 1, comma 65, legge 549/1995, in Foro it., 1996, V, 57. (29) CA.'WONE, op. ult. cit. (30) PARDOLESI, op. cit. (31) lbidem. (32) GAMBARO, op. cit. n. (27) Cfr. in questo senso CAVALLARO e PANDOLFO, in Corr. p.iur., n. 3, 1996. (28) GAMBARO, In nome della legge: art. 1, comma 65, legge 549/1995, in Foro it., 1996, V, 57. (29) CA.'WONE, op. ult. cit. (30) PARDOLESI, op. cit. (31) lbidem. (32) GAMBARO, op. cit. --x 112 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO zione della vicenda in termini di Ç manipolazione-distruzione di un quid e parallela acquisizione di un aliud, residuale a quella manipolazione È (25). 6.1 Sulla base di queste premesse risulta alquanto agevole comprendere come la legge n. 549/1995, introducendo l'equiparazione quoad effectum tra indennizzo da espropriazione legittima e risarcimento da occupazione acquisiá tiva, finisse per remare contro corrente rispetto alla decisa direzione della giurisprudenza. La norma dell'art. 1, comma 65, aveva precisamente sostituito il sesto comma del citato art. 5 bis con il seguente: Ç Le disposizioni di cui al seguente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entitˆ dell'indennizzo e/o "del risarcimento del danno", alla data di entrata in vigore del presente decreto >>. á Le conseguenze pratiche di tale estensione sarebbero presto risultate, secondo la dottrina, di non poco conto: lungi dal responsabilizzare la P.A. disincentivando il ricorso ad uno stn1mento contra legem, la norma dell'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995 "non opta per soluzioni sagge e responsabili, ma cerca, ancora una volta, di risolvere i problemi, scaricando su qualcuno, nella specie sul privato, anche il costo delle espropriazioni illegittimeÈ (26). E non un caso che. il provvedimento fosse inserito in una legge finanziara: in un ambito cio che aveva di mira, al di lˆ di ogni considerazione di equitativitˆ dei rimedi adottati, l'adozione di Ç Misure di razionalizzazione della finanza pubblicaÈ, al punto da rendere irrilevante per n legislatore Ç finanziario È, come qualcuno ha fatto notare, il fatto che la P.A. acquistasse il bene in modo legittimo o illegittimo (27). "SicchŽ potrebbe osservarsi che tra Ç misure urgenti È e Ç misure d“ razionalizzazione ,, il destino dell'indennitˆ di espropriazione rimane strettamente dipendente da quello della finanza pubblica È (28). 6.2 Il coro di critiche della dottrina, pressochŽ unanime salvo qualche eccezione, ha assunto a tratti le tinte tragicomiche di un'erma bifronte che (potremmo dire con Pirandello) Çride per una faccia del pianto della faccia oppostaÈ. I critici pi accesi hanno parlato di Ç rapina È subita dal privato (29) giungendo ad evocare immagini da far west di un Ç legislatore-bandito È che realizza Ç l'assalto alla diligenza È (30) o ancor meno rassicuranti visioni di una supernova (l'occupazione appropriativa) tramutantesi Çin buco nero, che, si sa, tutto risucchiaÈ (31). In sostanza, frequentemente il pensiero andato, per il tramite di quasi istintive associazioni di idee, verso realtˆ nelle quali ogni altra legge sembra regnare salvo quelle della giustizia e del diritto. Ma anche chi abbia tralasciato di indulgere in tali metafore, non ha mancato di mettere in luce le falle di una normativa che non ha finito per raccogliere alcun consenso. La sua asserita irrazionalitˆ (32), il suo stridente contrasto con i principi generali per i quali cosa ben diversa (non solo nella qualitˆ ma anche nelá l'entitˆ) un indennizzo (che risponde ad esigenze di giustizia puramente (25) Corte Cost. 23 maggio 1995, n. 188, Foro it., 1996, I, 464. (26) CARBONE, Espropri illeciti, risarcimenti dimezzati, in Corr. giur., 2, 1996. , IMRTI! ll, áDOTTRINA sostanzi;ale in quanto riparazione di un pregiudiZio subito legittimamente) rispetto ad un .risarcimento (strumento di reintegrazione di una sfera giuridica illeá citru:nente .violata), la disparitˆ di trattamento che, da essa emerge fra i privati colpiti daá un provvedimento legittimo e quelli che subiscono un'occupazione illecita (33),da. sua mascherata elusione, in .definitivai del principio di legalitˆ dell'azione ammiuistrativa ricavabile dall'art. 97 Cost. (34), hanno indotto. la dottrina/li\ correre.. ai .ripari proponendo soluzioni .che presentavano gradi via via decrescenti di incisivitˆ. St sono. c9Si auspicate l'abrogazione legislativa, la . pronuncia di incostituzionalitˆ¥¥ áeá., solo áin subordine una.á interpre.tazione ádella norma per quanto posá sibile in chiave restrittiva. o minimalista, nel senso o di giustificare (ma non per questo approvare) l.la disposizione avente .il limitato scopo di Ç toglier d1impicio le amministrazioni che, paralizzate dal precedente vuoto normativo, $i Jossero risolte a por mano ad onerose occupazioni appropriative e rimpian~ gessero la perduta opportuajtˆ di espropriare a condizioni vantaggiose È (35).; ()ppure di intendere il riferimento ai . casi in cui non sia stato ancora determmato il risarcimento, non :n,el senso di ricomprendervi le ipotesi di occupazione iUegittima .(perchŽ. a ci˜ psterebbero i principi gep.erali dell'ordinamep.to e quelli costituZionali), ma solo quelle residuali del risarcimento del c.d. dfmllo lecito (ex art. 46 della legge. gen. espropri), dell'area espropriata utilizzata a fini ct>ininerciali o ind:Ustriali ¥o dell'occupazione d'urgenza limitativa dell'uso del bene (36) ¥. 6.3 Unica voce dissenzi,ente apparsa quellEl.t˜ STATO del fatto illecito disciplinata dall'art. 2043 e.e., nei quali tuttavia il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, non riconosce al danneggiato il diritto all'integrale risarcimento del danno. Vengono dunque in rilievo, sotto questo. profilo, l'art. 2044 e.e. (legittima difesa) in cui il risarcimento non affatto dovuto, l'art. 2045 e.e. (stato di necessitˆ) in cui si riconosce solo il diritto ad un'indennitˆ la cui determinazione rimessa al giudice e l'art. 2047 e.e. (danno cagionato dall'incapace) in cui, salva la responsabilitˆ del sorvegliante, al danneggiato dovuta solo un'indennitˆ. A ci˜ si aggiunge quel consolidato orientamento giurisprudenziale (40) che nega la possibilitˆ di richiedere il risarcimento del danno per equivalente a chi intenda far valere solo un proprio diritto reale su un bene. In sostanza dunque, a tutte queste ipotesi la legge 549/1995 non avrebbe fatto altro che aggiungerne una nuova, che si verifica quando in casi di occupazione illegittima del suolo da parte della P.A., il proprietario non possa ottenere il risarcimento in forma specifica del danno. La tesi tuttavia, come si diceva, rimasta isolata e nulla ha potuto contro la pioggia di ordinanze con le quali i giudici di merito hanno rimesso alla Corte Costituzionale la tanto discussa questione di legittimitˆ della norma in esame. 6.4 Le violazioni lamentate dai giudici a quibus hanno investito numerose norme costituzionali. Innanzitutto, stato rilevato il contrasto con l'art. 3 sotto molteplici profili: a) un primo aspetto ha investito la disparitˆ di trattamento sia rispetto ai soggetti danneggiati da qualsiasi altro illecito civile (in violazione del principio del neminem laedere), sia rispetto ai proprietari interamente risarciti ex art. 3, legge 198, n. 458, a seguito dell'occupazione di immobili per esigenze di edilizia abitativa, sia rispetto ai proprietari ritualmente espropriati che hanno la possibilitˆ di evitare la decurtazione del 40% dell'indennitˆ loro spetá tante pervenendo alla Ç cessione volontaria È del bene, sia infine rispetto ai proprietari di fondi agricoli espropriati, riproponendo dunque in questo caso una lamentata irrisorietˆ dell'indnnizzo previsto per i terreni edificabili che tuttavia era giˆ stata respinta in passato dal giudice delle leggi (41). b) sotto un secondo profilo si prospettata la irrazionale parificazione del trattamento fra situazioni radicalmente diverse, che nemmeno le esigenze di contenimento della spesa pubblica varrebbero a giustificare Ç essendo altri i mezzi e le regole preordinati al corretto prelievo finanziario e non anche il sostanziale avallo dell'illecito posto in essere dalla Pubblica Amministraá zione È (42). e) un ultimo aspetto ha investito infine l'ingiustificato privilegio che veniva in tal modo attribuito Ç ad un soggetto -Pubblica Amministrazione -che avendo agito al di fuori e contro qualsiasi prescrizione normativa -si pone nella esecuzione del fatto illecito volontariamente alla pari di qualsiasi altro soggetto autore di illeciti, ricevendone, a differenza di ogni altro, un trattamento differenziato e pi favorevole, quasi premio alla sua qualitˆ pubblica, che dovrebbe tradursi invece in pubblico esempio di correttezza e di legittimo esercizio dl potere,. (43). (40) Cfr. Cass .. 16 maggio 1961, n. 1154, in Foro it., Rep. 1961, voce Responsabilitˆ civile, n. 3,5; .2~ ,maggio 1963, n. 4~8. id., 1963, I, .1178; 3 giugno 1974, !1á 1594, id., Rep. 1974, voce Danni c1v1l1, n. 100; 22 gennaio 1985, n. 256, id., Rep. 1985, voce ctt., n. 98. (41) Corte Cost., 16 dicembre 1993, n. 442, cit. (42) Corte Cost., 2 novembre 1996, n. 369, cit., in Foro it., 1996, I, 3257. (43) Ibidem. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 1!. stata poi lamentata la violazione dell'art. 42, terzo comma, in quanto l'avvenuta equiparazione fra espropriazione:legittima e. illegittima avrebbe vanificato il principio di legalitˆ delle espropriazioni. Come corollari di questi due fondamentali premesse, sL . infine rilevata l'incompatibilitˆ della disciplina. con l'art¥. 24 per la sostanziale soppressione delle ágaranzie poste a tutela . del cittadino. contro gli attiá illegittimi. della P .A., con l'art; 28.¥ sulla responsabilitˆ diretta.á dei. pubblici funzionari per. gli illeciti commessi (avendo la norma dichiarato irrilevante l'illecito) e con l'art. 97 in quimto requiparazione fra atti legittimi .. e atti illegittimi costituirebbe una spinta verso. la violazione delle leggi. fu materia di espropriazione. 7. La Corte CosttZionale ha sostanzialmente accolto, anche se non in tutti i. loro aspetti, le doglianze dei giudid . aá quibus. á Quanto all;iirf á 3 ¥. Cost., ála á Corte. ne ha:.á riconosciuto á 1a violazione da parte della noi'ina: i. Stio esam:e, in considerazione della Ç radiŽa:le diversitˆ strutturale e furizionale delle obbligazioni cos“ comparate ~. dal niom:ento che l'indennizzo (obbligazione ex lege per atto legittimo) e il risarcimento (obbligazione ex delicto) devono realizzare un equilibrio fra esigenze diverse, venendo in rilievo ncl primo caso l'interesse pubblico aija realizzazione. dell'opera e quello privato alla conservazione del. bene e nel .secondo Ç1'inter:esse pubblico. al mantenimento dell'opera giˆ realizzata e la reazione dell'ordinam.ento. a tutela della legalitˆ violataÈ (44). Di qui l'irragionevolezza intrinseca della norma .poichŽ nell'occupazione appropriativa Ç l'interesse pubblico giˆá essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilitˆ del bene e dalla conservazione dell'opera pubblicaÈ .per cui la riduzione della quota del risarcimento, parificata lill'indennizzo,. costituirebbe Ç un di pi È che finisce per operare un eccessivo sbilaxi.ciamento a favore dell'interesse pubblico. e in pregiudizio di quello privato .. L'ingiustificato privilegio che si viene in questo modo a creare a favore della Pubblca Amministrazione implica di conseguenzaá anche la violazione del principio costituzionale del buon andamento e legalitˆ dell'azione amministrativa (art; 97) nonchŽ del principio di responsabilitˆ. dei . pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato (art. 28). Con riferimento all'art. 42 invece, la Corte ne ha rilevato la áviolazione rispetto alla norma¥ contenuta nel s~condo comma, ¥ Ç per la perdita di garanziˆ che al diritto di proprietˆ deriva da una cos“ affiŽvolita risposta dell'ordinamento all'atto illecito compiuto in sua violazioneÈ (45): Il giudice delle leggi, dunque, pur avendo sostanzialmente riconosciuto l'illegittimitˆ della disciplina introdotta dal legislatore finamiario, ha finito tuttavia per accogiere la tesi proposta dall'Avvocatura dello Stato con riferimento ad uno degli aspetti pi delicati della vicenda in esame. Significativa premessa dell'iter motivaforio che ha condotto alla pronuncia di accoglimento infatti la considerazioneá che Ç la regola generale della i:'iparazidne ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzio nale È (46). á á á á L'Avvocatura aveva infatti rilevato la manifesta infondatezza della denuncia di violazione del terzo comma dell'art. 42 in quanto Çla norma censurata ... non colliderebbe col principio del " necessario " ristoro.á patrimoniale del pri (44) Ibidem. (45) Ibidem. (46) Ibidem. 24 H6 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO vato, posto che si limita a regolamentare il quantum della relativa .prestazione (la .cui misura non "costituzionalizzata ") È (47). La Corte Costituzionale, dunque, conviene con l'Avvocatura che nella fattispecie dell'occupazione illegittima, data la sua particolare connotazione di illecito che si dispiega tra una dichiarazione di pubblica utilitˆ di un'opera e la sua effettiva realizzazione, Ç sussistano in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla Pubblica Amministrazione È. Ma proprio tale ragionevolezza che in concreto manca alla disciplina in esame, dal momento che anche in presenza di una compressione del diritto al risarcimento, il legislatore dovrebbe pur sempre assicurare un Ç equilibrato componimento... degli interessi in gioco È, cosa che in questo specifico caso non pu˜ dirsi avvenuta. Con la sentenza n. 369/1996, dunque, la Corte Costituzionale ha finito per rimettere di fatto la questione nelle mani del legislatore, riconoscendogli una certa discrezionalitˆ nella determinazione del risarcimento del danno al quale il privato avrebbe diritto (48). Questa nuova Ç apertura È a soluzioni diverse dall'integrale ristoro ha spianato la strada, appena un mese pi tardi, alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla finanziaria del 1997, che sembra aver voluto correggere il tiro della precedente normativa dichiarata incostituzionale, adottando come criterio per il risarcimento del danno da occupazione illegittima sempre quello previsto dall'art. 5 bis,. ma. questa volta escludendo la decurtazione del 40%. Non solo: alla semisomma calcolata secondo i parametri del 5 bis si aggiunge un aumento di valore deL 10% (49). Questa disciplina tuttavia viene dalla legge applicata soltanto alle occupazioni intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, fatto che ha destato notevoli perplessitˆ dal momento che non si comprende la ragione per la quale il legislatore, quasi introducendo una sorta di doppio binario, abbia voluto applicare fino a questa. data dei criteri. di risarcimento pi riduttivi, riconoscendo poi per le occupazioni successive il diritto all'integrale ristoro; a meno .di non individuare tale ragione, come qualcuno ha fatto, nel discutibile proposito di introdurre, con tale previsione, Ç un mero " indulto " determinato dalla necessitˆ di contenere la spesa pubblicaÈ (50). Fin dai pri.mi commenti, la dottrina (51) ha prospettato la possibilitˆ che la nuova norma dovesse subire, al pari di quella che l'ha preceduta, il vaglio di costituzionalitˆ. La previsione si rivelata fondata: infatti, con alcune (47) Ibidem. (48) I primi commenti dottrinali, pur salutando con favore la pronuncia di incostituzionalitˆ, non hanno tuttavia fatto mistero delle perplessitˆ suscitate da tale impostazione. Dalla sentenza 369/1996 infatti, emergerebbe come perno centrale cjella figura dell'occupazione appropriativa la dichiarazione di pubblica utilitˆ: tale provvedimento non soltanto svolge la funzione cli impedire la restituzione del suolo al privato (in quanto solo in sua 'presenzaavviene, con la realizzazione dell'opera, quella trasformazione che rende irreversibile la destinazione pubblicistica del bene), ma inoltre Ç verrebbe posto una seconda volta sul piattodella bilancia ... al fine di consentire la decurtazione del ristoroÈ. Cfr. DE MARzo, Occupazioneappropriativa atto secondo: adesso tocca al legislatore?, in Foro it., 1996, I, 3585. (49) L'art. 3, comma 65 della legge 662/1996 ha aggiunto all'art. 5 bis, legge 359/1992, il se~ente comma~ Ç 7 bis. In caso di occupazioni illegittime di . suoli per causa di pubblicautilitˆ, intervenute anteriormente al 30 settembre. 1996, si applicano, f.er la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennitˆ di cui al comma , con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento altres“ aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimentiin corso, non definiti con sentenza passata in iiiudicato È. (50) DE MARZO, La nuova disciplina del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, commento in Urb. e appalti, n. 2, 1997. (51) SAPORITO, La nuova disciplina del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, commento in Urb. e appalti, n. 2, 1997. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 1'7 recenti ordinanze la qqestione di legittimitˆ relativa al risarcimento. del dannQ da occupazione appropriativa stata rimessa per l'ennesima volta alla. Corte Costituzionale. Pi. precisamente, la Corte d'Appello dL Napoli nell'ordinanza del 27 gená naio 1997 ha lamentato.á la violazione degli artt.. 3 . e 42, secondo. comma. Cost., nel primo caso perchŽ >un : semplice aumento . del 10% .rispetto ¥ . alla . misura dell'indennizzo áda espropriaziQ!le ¥ legittima/non varrebbe ¥ a garantire ..il.¥ diverso equilibrio fra. gli interessi á .iI)_ gioco nell'.occupazione illegittima, nel secondo caso perchŽ tale ridotto risarcimento finisce per vanificare la tutela. costituzionale del diritto di proprietˆ. Sulla stessa falsariga si poneva giˆ l'ordinanza diá remissione della Corteád'Appello di Torinodel 24 gennaio.1997 (in Gazz. Uff., 23 aprile. 1997, I serie speciale, n¥. 17). ¥¥ááTuttavia; stante l'impostazione adottata nella .sentenza 369/1996, tesa essenzialmente a. garantire. il.concreto: equilibrio¥.tr verificarsiááááádella¥. fattispecie..ádell'occtip~on~á apprwi;iativa,á. ¥apre la.> .strada ¥alla.. Ç.esperibilitˆ delle .... a,.z~oni reiperst:lcutqrie. a t.t.ellil: .della . non peJ;(U:ta p~c;).pdetˆ È, A .menohe>tJJ:ttavia Jl priyatp. .pn P/.PPOr:tga 4~1lda di risai;ij:nel1ttf(el da;nno~pot).endo cos“jn .essere ÇUD, .lecams.iq ailcticatori()>>, nelá j~o.cio~ he J!aziQni.! di ;rlstrc~ent9 va$ Jntesa oJ;ne rin.un.eia . alla Possibilitˆ .cli pietenclere.ii ri1ai;;cio ¥. lel l:)el)e da :parte .della .ful:)pi;a .J\m.'.lllí nistraziq;Cle. á áááá á ááá á á á á á áá á á ááá ááááááááá áá áá ááá ááá á. áá á L'affermazione .sembra riecheggiare la ¥. soluzione .proposta dalla seconda sezione cli C@sazione nella sentenza ~872/1987 e subito. sconfessata dalla sentenia dŽlte $~z~oni."Unite c,iaj 19$$)1: 3?40, anche se,tfoi:J.e.~áprecisare la Suprema Ge>rte, .Ç.áci˜ aV\ieniVa: rill'ip˜tesf cielfoccupa.Zione acqu“siti'va, ááá m:entre nel ácaso il1 esame .á siááááá trafta ᥠctllll. cUvei:sa ipotesi iri cm, áám:arica:ildo á fa d:iChfarazfol1e di pubblica utilHˆ, tale vicencta acquisitiva non si verific;\aÈ. áá.ááá á.. ... .. ln sost~~. come h~ f~~t9¥ rtot!lre la dottrfua. (S'Z), i,n questo caso l'az~one di risarcimento non :si fo.ndel'e9be pi sulla perdita del diritto dfprqprietˆ, perchŽ iiessilno spogli() .),n r~aitˆ avvenuto. Anzi, la ste.Ssa domanda di risarC:i:menfo . ch..e .. Çfa.á sC:attˆre i'effefto acq.“sitivo-estintjvo .hli,cheáá.áin assenza deli'occupazioP,e. i;lcqu“sitNˆÈ divenendo cos“ ii presupposto di áiln¥á nitovo modo di aC,q,illsto de1J11 proprietˆ privata áda parte d~ll~ P.bbiiŽa Amministrazione. 'tuttavia ¥.ai dt lˆ dt q..ella á.che stata..ádefinita wia Ç ort()dqssia illterpretativu resta ii fatto cli~ Per i primi non nella data di maturazione del diritto, come prevede l'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro, bens“ nella data di reiezione della domanda o nella scadenza del ter;inine di 120 giorni dilla presentazione della' domanda senza che l'ente erogatorŽ addivenisse a pronuncia sulla medesima~ Ma a distanza di pochi mesi si registrava l'intervento del legislatore, attuato. con. il comm;:i. 6 dell'art. 16, legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), attraverso il quale il regime giuridico dei crediti previdenziali wniva profondamente modificato, introducendo la regola della non cumulabilitˆ degli interessi legali alla rivalutazione. Era a tutti chiaro l'intento perseguito dai legislatorŽ, con tale norma che non a caso fu inserita nella legge finanziaria del 1992: si mirava ad evitare che gli istituti previdenziali subissero le negative ripercussioni conseguenti alla decisione della Consulta, che risultavano aggravate dal raddoppio del saggio degli interessi legali apparendo eccessiva la misura risarcitoria cos“ accordata rispetto al danno concretamente subito. Ne segu“ un acceso dibattito, che, nei primi mesi del 1992, port˜ ad un nuovo giudizio di legittimitˆ costituzionale. I giudici remittenti osservavano che, soprattutto dopo l'aumento al 10% del tasso degli interessi legali, appariva dubbia la correttezza dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., cui si era uniformata la sentenza della Corte n. 156/1991, perch essa finiva per attribuire Ç al titolare di crediti di lavoro una posizione del tutto privilegiata>>, che gli procura una rendita Çben superiore anche ad ogni investimento finanziario È. Pertanto, la norma impugnata, ripristinando sostanzialmente la disparitˆ di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai cred“ti di lavoro, appariva in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. La Corte Costituzionale dichiar˜ inammissibile la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 16, sesto comma, legge n. 412/1991, con la sentenza n. 394/1992 (Pres. Corasaniti, Rel. Mengoni: in Lav. e Prev. Oggi, 1992, 2288) osservando che la norma impugnata non era in realtˆ appiicabile nei giudizi a quibus. La Corte motiv˜ á1a sua decisione, spiegando che la norma in questione non aveva ripristinato la disciplina dei á crediti previdenziali dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che gli effetti del ritardo nel pagamento dl debito previdenziale rion sono quelli previsti dalla diSciplina comune, sia pr il carattere automatico delia rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 150 disp. att. cod. proc. civ., senza bisogno della domanda deil'intressato e di provare i1 maggior danno), sia per la decorrenza (non dalla maturazione del credito, ma dalla scadenzaá del termine previsto per 124 RASSEGNA AVVOCATURA DBLLO STATO Il legislatore ha risposto all'invito della Corte -che comunque aveva concluso con una valutazione di Ç irrazionalitˆ ,. del sistema del cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ. -e, continuando ad utilizzare la tecnica dell'interPolazione, intervenuto ancora una volta con una norma contenuta in una legge finanziaria, volta ad eliminare il regime privilegiato dei crediti di lavoro, . quella cio del notissimo art. 22, trentaseiesimo comma, della leggeá 23 dicembre 1994, n. 724, con la quale la disciplina del sesto comma dell'art. 16, legge 412/91 stata estesa a tutti i crediti Çdi natura retributiva,. pensionistica ed assistenziale" dei .Çdipendenti .pubblici e privati in attivitˆ di. servizio o in quiescenza È, ma limitatamente a quelli Ç per i quali noi). sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994 È (di modifica legislativa Ç clandestina,. parla DE ANGELIS, in Rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro: una modifica clandestina?, in Riv. it. dir. lav., 1995, I, 439, che, prendendo spunto dagli obiter dieta contenuti in un'ordinanza della Corte Costituzionale ed in una coeva sentenza della Cassazione, approfondisce l'esame della norma, giungendo alla conclusione che essa riguardi solo i crediti retributivi attinenti. ai rapporti di lavoro con la P.A., nonchŽ i crediti pensionistici ed assistenziali inerenti a tali rapporti). La norma ha posto molti dubbi agli interPreti (si vedano le osservazioni di DoNDI, Il ritardato adempimento dei crediti di lavoro, previdenziali ed assistenziali tra vecchia e nuova disciplina, in Dir. lav., 1995, I, 43 e di MAGRINI, Rivalutazione monetaria ed interessi per i crediti di lavoro, in Giur. lav. Lazio, 1996, 287). Quel che certo che comunque, per effetto della norma del trentaseiesimo comma dell'art. 22, l'art. 429 cod. proc. civ. risulta modificato, valendo ora la regola dell'assorbimento della rivalutazione negli interessi: in tal senso, la norma stata intesa dalla Corte Costituzionale, con ord. 27 aprile 1995, D.. 139 (in Mass. giur. lav., 1995, 281, dove si accenna al superamento del regime del cumulo tra interessi e rivalutazione). Peraltro, la stessa norma condiziona Ç criteri e modalitˆ di applicazione È di tale modifica ad un decreto ministeriale. Orbene, sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero del Tesoro, si espresso il Consiglio di Stato, con parere reso nell'Adunanza Generale del 26 settembre 1996, n. 135/96, che fornisce utili indicazioni applicative (sulle quali l'economia del presente lavoro non consente alcun approfondimento, per cui si rinvia alla lettura del parere). consapevole che l'ambito estremamente ampio della norma Çpone evidenti problemi di coordinamentoÈ. Va rimarcato in ogni caso che al Collegio non sfugge l'importanza della norma, che evidenza l'intento legislativo Çdi affermare la generalizzazione della nuova regola del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione"á á 4. Sul problema in esame deve segnalarsi da ultimo l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza 24 ottobre 1996, n. 361 (in Giur. cost., 1996, 3167, ma anche in Foro it., 1996, I, 3266) ha ritenuto infondata la questione di legittimitˆ costituzionale del giˆ citato art. 16, sesto comma, della legge n. 412/91, sollevata dal Pretore di Parma con riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2 Cost., nella parte in cui non prevede, a differenza dei crediti di lavoro, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria per il caso di ritardato adempimento di crediti previdenziali. La Corte Costituzionale, in particolare, sottolinea che i crediti aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, come evidenziato nella stessa sentenza n. 156 del 1991, si differenziane> sotto diversi profili dai crediti di lavoro, individuandosi il fondamento costituzionale della loro corresponsione nel disposto dell'art. 38, secondo comma Cost. (e non direttamente nel disposto dell'art. 36 Cost.). 126 RASSEGNA AVVOCATIJRA DELLOá STATO leggen. 416/1991, Çanche per il periodo di i:'itardo successivo al 31 dicembre 1991 È; l'ambito di applicˆzione della legge n. 412/1991 sarebbe pertanto -liinitato alla sola ipotesi d“ mora iniziata dopo l'entrata in vigore della legge stessa (tale orientai:nento giurisprudenziale, iniziato con la sentenza Cass., 10 giugno 1992, n. 71i4, stˆto confermato dalle numerose pronunzie citate dalle Sezioni IUnite, cui va aggiunta Cass., 1¡ settembre 1995, n. 9243, in Rep. Foro it., 1995, voce Previdenza sociale, n. 975); b) secondo n'i!ltra tesi, che ha anch'essa trovato consenso in giurisprudenza, quando l'inadempimento dell'obbligazione sia iniziato prima del 31 dicembre 1991 e proseguito artche sccessivamente a tale data, dovrebbe applicarsi fa regola del cumlo pieno di interessi e rivalutazione, sancitaá dalla Corte Costituzionale, ma Ç limitatamente al solo periodo di inadempimento anteriore al 31 dicembre 1991 >>, mentre per il periodo di ritardo successivo troverebbe applicazione la. disciplina meno favorevole introdotta dalla legge n. 412/1991 (cfr. Cass., 10 agosto 1995, n. 8801; 'Cass., 21 gennaio 1995, n. 680; Cass., 27 ottobre 1994, n. 8826; Cass., 6 novembre 1992, n. 12038); la legge n. 412/1991 sarebbe pertanto applicabile anche nel caso di inadempimento inizi_ato prima di tale data, álimitatamente per˜ al solo periodo di ritardo successivo alla sua entrata in. vigore (31 dicembre 1991); , e) ad una soluzione intermedia (sulla quale si veda in dottrina: CAPONI, l In tema di Ç ius superveniens È ásostanziale nel corso del processo civile: orientameriti giurisprudenziali, in Foro it., 1992, I,. 131) era invece approdata una parte minoritaria della giurisprudenza, per la quale la disciplina introdotta dalla legge n. 416/1991 doveva applicarsi solo al ritardato pagamento di Ç ratei I maturati successivamente al 31 dicembre 1991 >>, essendosi in tal caso in presenza di nuove obbligazioni sorte sotto ia vigenza della nuova normativa (in tal j senso: Cass., 1¡ settembre 1995, n. 9239; Cass., 8 settembre 1995, n. 9498; Cass., 6 novembre 1995, n. 11534). Le Sezioni Unite della Corteá di Cassazione, con la sentenza n. 5895/1996, I risolvono i1 contrasto in senso conforme all'ultimo degli orientamenti giurispru, denziali ora esposti, stabilendo che, anche quando il rapporto assistenziale o previdenziale sia sorto prima del 31 dicembre 1991, la regola del pieno cumulo I di interessi e rivalutazione deve applicarsi solo per il ritardo nel pagamento < di ratei maturati fino a tale data, trovando applicazione, per il ritardo nel pagamento di ratei maturati successivamente, la nuova disciplina dettata dalla legge n. 412/1991. A tale soluzione la sentenza perviene sulla base di un articolato iter argomentativo, che, per un verso, individua le premesse teoriche del principio di diritto enunciato e, per altro verso, si distingue per ampiezza e completezza. La decisione offre, infatti, alle Sezioni Unite della Cassazione l'occasione per operare una ricognizione dell'evoluzione della legislazione eá della giurisprudenza negli ultimi decenni su alcune rilevanti questioni teoriche e per individuare gli ~ esiti di tale sviluppo. L'importanza della pronunzia in parola travalica, pertanto, l'ambito della questione specificamente decisa. In particolare i principali problemi di teoria generale compiutamente esaminati dalla sentenza sono tre. a). In plimo lupgo la. decisione individua .in via generale la disciplina I applicabile nel caso di inadempimento di obbligazioni di valuta, approfondendo l'analisi con riguardo ai crediti di lavoro ed ai crediti previdenziali. Il Appare comunque opportuno segnalare che nella sentenza, in alcuni obiter iá: dieta, si affronta anche il problema di arattere generale della natura giuridica dei ácrediti di lavoro. á ' I ' l . J -mr¥¥¥¥11:::::.:;::1~'.'.'.:~-~~~~::::.'.::::'.'.'~:,¥1¥:i;:.~::.,_::t1 ' RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO La Corte d“. Cassazione nella sentenza in esame trova,. infatti, il modo di precisare che i crediti di lavoro, anche dopo la modificazione dell'art. 429 _cod. proc. civ; operata dalla legge, 1l agosto 19731 n. 533, hanno conservato natura di crediti di valuta, sia pur sottoposti ad una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 1224 cod. civ. e tale da ricondurli all'Ç area dei c,d. debiti indicizzati È,,contestando recisamente Ja tesi, sostenuta da una 'dottrina minoritaria, secondo .i si sarebbe il1-presenza di debiti dl valore. - La .Corte,. infatti, _richiamati numerosi precedenti giurisprudenziali, co.nferma la non assirajlabilitˆ del crecl.ito di lavoro alla categoria dei crediti di valore> (definiti come .crecl.iti per i quali Ç la quantitˆ di specie monetaria dovuta non fin dall'origfoe -mdicata con un dato numerico, bens“ individuata attraverso il riferimento ad_ un parametr() costituito dal valore pecuniario di altri beniÈ), osservando chŽ la sorte dovtita a titolo di credito di lavoro non verrebbe a diminuire nel caso in cui, durante il period˜ di ritardo~ dovessero verificarsi eccezionali fenomeni di rivalutazione monetaria. Caratterist“ca' -dcl crediti di valore , invece, 'quella per. cui, nella loro determinazione, deve tenersi conto non solo della diminuzione; ma anche dell'eventuale aument˜ del potere d'acquisto della moneta. Nella ¥-senten,za, P\lr -mf\llifestancl.osi alcune perple~sitˆ, si segnala, i.J;toltre, l'orientamento giurispruQ.enziale consolidato secondo cui la corresponsione di interessi e rivalutazione sui crediti di valore prescinde dalla prova della colpa del datore di lavoro inadempiente per-il -ritardo. -- b) In secondo luogo la sentenza affronta, anche in una prospettiva di .¥ricostruzione storica, la questione teorica dell'applicabilitˆ o meno dello jus superveniens per disciplinare_ gli effetti attuali cl.i fattispe~ie realizzatesi anteriormente alla sopravvenienza normativa. Nella decisione in esame, confermato il superamento della teoria dei c.d. diritti quesiti (giustificato soprattutto in -considerazione delle incertezze circa la delimitazione della categoria dei -diritti quesiti), si aderisce, per la risoluzione del problema, alla teoria del c.d. fatto ¥compiuto, per cui << una legge nuova pu˜ applicarsi ad effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente,. soltanto quando la norma_ sia diretta a regolare tali effetti, indipencl.entemente dall'atto o fatto giuridico che li gener˜È (cfr. in tal senso da ultimo Cass., 11 giugno 1992, n. 7221; Corte Cost., 17 dicembre 1985, n. 349; Cass., 27 febbraio 1987, n. 2118). In base a questa tesi la legge sopravvenuta non trova, invece, applicazione con riguardo agli effetti non esauriti di fattispecie pregresse, allorchŽ non si limiti a disciplinare diversamente gli effetti della fattispecie, ma definisca diversamente gli stessi elementi della fattispecie generatrice degli effetti (ad es. introducendo nuovi presupposti, condizioni o facoltˆ pr il riconoscimento di diritti od obblighi, o sopprimendo requisiti precedentemente richiesti). Tale soluzione sembra trovare un precedente in alctlne decisioni con le quali la giurisprudenza in passato aveva affrontato analoghi problemi, in presenza di sopravvenienze normative volte ad introdurre una nuova disciplina dell'inadempimento dell'obbligazione. In particolare si ricordano quelle sentenze degli anni cinquanta (cfr. S.U., 27 marzo 1953, n. 793; Cass., 18 giugno 1953, n. 1837; Cass., 8 giugno 1957, n. 2135) con le quali la Corte di Cassazione, esaminando un'ipotesi non specificamente disciplinata dall'art. 160 disp. att. cod. civ., aveva ritenuto che la nuova disciplina della mora delle obbligazioni pecuniarie introdotta dall'art. 1224 cod. civ. trovasse applicazione anche alle obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, limitatamente al periodo di ritardo successivo all'entrata in vigore. 128 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Come si segnala nella sentenza in esame il medesimo problema era stato, invece, risolto in base a diverse considerazioni allorchŽ era entrata in vigore la nuova disciplina dell'inadempimento dei crediti di lavoro introdotta dall'art. 429 cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 533/73. In tal caso, infatti, la giurisprudenza, attribuendo preminente rilievo alle finalitˆ perseguite dal legislatore, aveva ritenuto che la nuova normativa, pur modificando gli stessi elementi costitutivi della fattispecie, dovesse trovare applicazione retroattiva anche con riferimento ai giudizi in corso relativi a rapporti giˆ esauriti nel vigore della disciplina previgente. e) L'ultima questione esaminata quella della natura giuridica dei crediti previdenziali e assistenziali a maturazione periodica. Infatti, con la sentenza in esame la Corte di Cassazione aderisce alla tesi per cui i rapporti assistenziali e previdenziali non si ásostanziano in un'unica obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, bens“ in una pluralitˆ di obbligazioni a cadenza periodica. L'argomento, forse non del tutto ineccepibile (appare, infatti, preferibile distinguere, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza in esame, il momento in cui un diritto di credito viene ad esistenza ed il momento in cui, divenendo possibile pretenderne l'adempimento, il credito acquista il carattere della esigibilitˆ), addotto nella pronuncia delle Sezioni Unite a favore di tale soluzione quello per cui Ç per maturazione del credito ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. deve intendersi la perfezione della fattispecie costitutiva di un'obbligazione, ancorchŽ ad oggetto non determinato, ma solo determinabile (obbligazione cio illiquida), della quale possibile pretendere l'adempimentoÈ. Proprio sulla base di tali postulati teorici, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione pervengono, rispetto al caso in esame, alla soluzione che si innanzi sinteticamente esposta. La sentenza in esame non aderisce, infatti, al secondo degli orientamenti giurisprudenziali innanzi esaminati, ossia alla tesi per cui la nuova disciplina introdotta dall'art. 16 della legge n. 412/91 si applicherebbe anche rispetto al ritardo nel pagamento di ratei maturati prima del 31 dicembre 1991, purchŽ il ritardo prosegua dopo tale data e limitatamente a tale ulteriore periodo. Le Sezioni Unite, infatti, non contestano il postulato teorico indicato in alcune decisioni a favore di tale soluzione, individuato nella giˆ illustrata teoria del c.d. fatto compiuto, ma ritengono che tale teoria porterebbe a configurare la sussistenza di un fatto compiuto nell'ipotesi in esame. Si osserva, infatti, che l'art. 16 della legge n. 412/91, lungi dal limitarsi a ridisciplinare i soli effetti della fattispecie d'inadempimento (escludendo il cumulo integrale di interessi e rivalutazione), ha invece modificato la stessa fattispecie generatrice dell'effetto (in tal senso la sentenza in esame richiama il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 394 del 1992, secondo cui l'art. 16, comma sesto, della legge n. 412/91, escludendo il cumulo pieno della rivalutazione con gli interessi e determinando il diritto del creditore nella maggior somma fra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati sulla somma nominale, ha prodotto un mutamento di natura dello stesso credito previdenziale). Le Sezioni Unite, peraltro, non rintengono di aderire neppure al primo degli orientamenti giurisprudenziali giˆ esposti, ossia alla tesi secondo cui l'inadempimento iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/91 resterebbe regolato dalla disciplina previgente anche per il periodo di ritardo nel pagamento successivo al 31 dicembre 1991. Tale tesi che, riconoscono le Sezioni Unite, costituisce una corretta applicazione al caso di specie della teoria del c.d. fatto compiuto, deve tuttavia respingersi perch parte dal postulato che, RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 129 nella vicenda in esame, si sia in presenza di un'unica obbligazione previdenziale o assistenziale e quindi di un'unica fattispecie d'inadempimento. L'accoglimento da parte delle Sezioni Unite delle tesi per cui il rapporto previdenziale o assistenziale si articola, in realtˆ, in una pluralitˆ di obbligazioni successive corrispondenti a ciascun rateo, conduce alla conclusione, cui era pervenuta una giˆ ricordata giurisprudenza minoritaria, per cui nel caso in esame non si pone un vero problema di disciplina intertemporale, essendo piuttosto regolato l'inadempimento di ciascun rateo dalla normativa vigente nel momento in cui il rateo stesso (e quindi il relativo diritto di credito) maturato. FEDERICO BASILICA e PAOLO TROIANO ' ' áá9J-ffi74('~ááWJ&#PAfilW"~¥¥ ,á-lflY~...! ,,. """'4f,.W1Rr8-~ m:P',d mAllif@fil,-E~&lliRYiffilliffr,l"w.&rtwDt~áAL dWJ.iL ,fL,.,f&fifrA,,,,,,,, Jf@fil