RASSEGNA AVVOCATURA DELLO ¤TATO Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. ANNO XLVII -N. 2-3 APRILE -SETTEMBRE 1995 PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1996 ABBONAMENTI ANNO 1995 L. 52.000 ANNO .... È 13.500 UN NUMERO SEPARATO Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: lSTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Direzione Marketing e Commercialeá ! . I Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in ltal'J Autorizzazione Tribunale di Roma Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (8219006) Roma, 1995 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/' avv. Giovanni Paolo Po/izzi) . pa!]. 137 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) , 198 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI (a cura degli avvocati Antonio Cingolo e Giuseppe Stipo) , 212 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Raffaele Tamfozzo) .. 248 , Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura de/l'avvocato Carlo Baflle) . , 263 Sezione sesta: . GIURISPRUDENZA á PENALE (a cura de/l'avvocato Paolo Di Tarsia di Be/monte) li 304 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI QUESTIONI ... pag. 29 , RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 53 CONSULTAZIONI .... 74 Comitato di redazione: Avv. F. Baslllca -Avv. G. Mangia Avv. P. Palmieri -Avv. F. Sclafanl -Avv. L. Ventrella La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI Cerimonia d'insediamento dell'Avvocato Generale dello Stato Giorgio Zagari: intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri dott. Lamberto Dini e discorso dell'Avvocato Generale dello Stato ... F. BASILICA: Il danno biologico come danno non patrimoniale: dottrina e giurisprudenza a confronto . . . . . . . . . . . . . . . . . F. BASILICA e P. NUNZIATA: Precisazioni giurisprudenziali in tema di liquidazione del danno biologico . . . . . . . . . . . . . . . . . W. FERRANTE: Parte civile: procura speciale anche per le amministrazioni statali? ........................... . G. P~~I: Int:r~sse pubblico, attivitˆ privata e giurisdizione. Profih ncostrutt1v1 . . . . . . . . . . . . . . . U. PERRuccI: La tassabilitˆ dei proventi illeciti ........... . F. SCT.AFANI: Brevi note in tema di mancata attuazione della direttiva CEE sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di 1avoro ............................. . pag. XI Il, 40 I, 225 I, 305 Il, 29 I, 286 I 204 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ATTO AMMINISTRATIVO -Accesso ai documenti -Concorso Interesse del partecipante -Riguardo gli elaborati dei concorrenti, 248. -Accesso ai documenti -Diniego Ricorso -Notifica a terzi controinteressati -Necessitˆ ¥ Limiti, 248. -Accesso ai documenti -Diritto Estensione, 254. -Accesso ai documenti -Interesse del richiedente -Caratteristiche -Individuazione, 254. AVVOCATI E PROCURATORI -Gratuito patrocinio -Applicazione al cittadino straniero -Prova dei requisiti di reddito -Dichiarazione puramente formale -Irragionevolezza Illegittimitˆ parziale, 162. AWOCATURA DELLO STATO -Costituzione di parte civile per conto dell'amministrazione dello Stato Documentazione attestante la volontˆ dell'amministrazione di esercitare nel processo penale la pretesa risarcitoria o restitutoria -Necessitˆ, con nota di W. Ferrante, 304. BELLEZZE NATURALI -Divieto di modificazione del territorio -Piani paesistici -Termine di adozione -Scadenza ¥ Mancata previsione successiva inefficacia vincolo -Infondatezza, 189. COMUNITA' EUROPEE -Aiuti di Stato -Incompatibilitˆ con il mercato comune -Decisione della Commissione -Obbligo di recupero Holding pubblica e impresa del grup po: rapporti -Adempimento, 198. -Aiuti di Stato -Incompatibilitˆ con il mercato comune -Decisione della Commissione -Obbligo di recupero Inadempimento -Termine, 198. -Mancata attuazione di una direttiva Potere legislativo -Diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato membro -!:.sussistenza, con nota di F. Sclafani, 203. CONTRATTI (IN GENERALE) -Requisiti di validitˆ -Legge vigente al tempo della conclusione -Applica~ ilitˆ -Ius superveniens ¥ Sanatoria della nullitˆ -Esclusione, 217. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Conflitto di attribuzioni -Promotori di referendum -Accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie -Limiti e divieti -Estensione alla campa~a referendaria, 155. -Conflitto di attribuzioni -Stato di emergenza -Situazione economicoambientale ¥ Potere di ordinanza Limiti -Autonomia regionale, 144, DANNO CIVILE -Danno alla persona -Danno biologico -Valutazione equitativa effettiva -Criterio del valore al punto di invaliditˆ, con nota di F. Basilica, 225. FALLIMENTO -Presunzione muciana -Tutela del coniuge e della famiglia -Questione interpretativa -Necessitˆ intervento legislativo -Inammissibilitˆ, 166. VI RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO GIURISDIZIONE CIVILE -Questioni di giurisdizione rientranti nell'art. 360 n. 1 e 362 cod. proc. civ. -Violazione dei limiti esterni della giurisdizione -Rifiuto di esercizio della potestˆ giurisdizionale Rientra, 221. IMPIEGO PUBBLICO -Appello -Legittimazione -Avvocatura dello Stato -Iniziativa -Autonomia ed indipendenza -Estensione, 257. - Giurisdizione ordinaria o amministrativa -Provvedimento di sospensione cautelare del lavoratore -Lesione dei diritti della personalitˆ del pubblico dipendente da parte della P .A. -Giurisdizione giudice ordinario -Sussistenza -Fattispecie, 212. - Inquadramento -Dipendente Universitˆ -Personale non docente ¥ Disparitˆ di trattamento -Inconfigurabilitˆ, 257. IMPUGNAZIONI CIVILI -Appello -Successione a titolo particolare nel diritto controverso posteriore al giudizio di primo grado Notificazione al successore -Validitˆ, 215. LAVORO -lhsolvenza del datore di lavoro Tutela dei lavoratori subordinati Mancata attuazione della direttiva 80/987/CEE -Indennitˆ ex art. 2, settimo comma, d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 -Legittimazione passiva dell'INPS, con nota di F. Sclafani, 203. OPERE PUBBLICHE -Esecuzione -Responsabilitˆ per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilitˆ -Risarcimento del danno -Esclusione -Obligo di indennizzo per il privato da parte della P.A. -Sussistenza -Determinazio ne del danno -Danni per lucro cessante -Esclusione, 240. -Esecuzione -Responsabilitˆ per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilitˆ -Risarcimento del danno -Obbligo di indennizzo per il privato da parte della P.A. -Determinazione del danno Mancato reddito -Indennizzabilitˆ Condizioni, 241. PARTITI POLITICI -Finanziamento pubblico -Reati previsti dalle leggi 195/1974 e 659/1981 Nuova disciplina introdotta dalla legge 515/1993 -Depenalizzazione delle precedenti fattispecie -Esclusione, con nota di W. Ferrante, 304. PROCEDIMENTI CAUTELARI -Ricorso ex art. 700 c.p.c. -Accogli. mento -Pronuncia sulle spese Esclusione -Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. -Ammissibilitˆ, 244. PROCEDIMENTO PENALE -Rogatoria internazionale -Esecuzione nelle forme previste da legislazione Stato richiesto -Mancata previsione assistenza difensore -Valutazione utilizzabilitˆ della prova assunta -Infondatezza, 183. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Nozione di pubblico ufficiale -In genere -Addetto al Gabinetto del Ministro dei Trasporti -Qualitˆ di pubblico ufficiale -Sussistenza Trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societˆ per azioni Rilevanza -Esclusione, con nota di W. Ferrante, 304. SANZIONI AMMINISTRATIVE -Ripartizione competenze tra Stato e Regione -Licenza per impianto ed esercizio ascensori -Affissione nei teatri regolamenti di sicurezza -Preventiva dichiarazione all'autoritˆ lo INDICB CRONOLOGICO cale esercizio industri1,1 . affittaamere ¥ Licenza per 'esercizio< arte.. ti'pografica, litografica, etc.. ¥ Li~nza per esercizio mestiere g\iida alpina ¥ Licenza per stranieri che esercitaá no mestieri ambulanti, 137. -Societˆ di “ntennediazione mobiliare (S,J.M,) }Manplta .previsione diritto di regresso della Soc. nei coná fronti dell'autore della violazione ' tmoridatezza, 181. S');lJPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. -< Coltivazfone piante contenenti so' stanze stupefacenti -áIlliceitˆ penale -Disparitˆ con sanzioni ammini¥ ¥ strative per importazione, acquisto . i e detenzione, ;ild .so personale -Vio. ]azione principio á offensivitˆ fatti= specie penale ¥ Infondatezza, 174. TRIBUTI ERARIALI DIRE!.T'.l'I. '"'.'"'.'. Imppsta locale sui redditi -Attivitˆ di lavoro autonomo assimilabile a quella di impresa -E' soggetta all'imposta, 280. -Imposta sul reddito delle persone fisiche ¥ Reddito di impresa -Deduzione di costi ed oneri ;, Apposite scrittwe -Registro dei beni ammortizzabili -Necessitˆ, 291. -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Reddito di impresa ¥ In = teressi compensativi non costituenti reddito di capitale -Non sono compone~ ti del reddito di impresa, 274. -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Reddito di impresa -Interes. si ácompensativi non costituenti á reddito di capitale -T.U. delle imposte sui redditi 22 dicembre 1986 n. .917 -Applicabilitˆ agli esercizi anteriori ex art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42 -Dichiarazione validamente presentata -Concetto, 274. - Imposta sul reddito delle persone fisiche -Trattamento di fine rap. porto -Illegittimitˆ costituzionale dell'art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -Rimborso -Legge 26 settembre 1985 n. 482 -Riliquidazione dell'imposta e rimborso -Somme percepite successivamente al 1 gennaio 1980 -Riliquidazione e rimborso senvn DELLA GIURISPRUDENZA za preclusi9ni. ¥ Somme percepite an terioiifutilite ~ Decadenza dell'art. 38 d.p.R. 29 settembre 1973 n. 602 -Si applica,á 263. á á -Imposta sul reddito delle persone giuridiche -Agevolazione per gli enti di assistenza e beneficenza -Presupposti -Configurabilitˆ come ente non avente per oggettol'esercizio di attivitˆ commerciale -Necessitˆ Rilevanza dell'esercizio dell'attivitˆ, 270. . TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di registro -Imposta complementare -Solidarietˆ -Esclusione quando il fatto determinante dell'obbligazione á imputabile ad una sola parte .. Art¥. 55 d;P.R. ~.ottobre 1972, n.áᥠ634 ,e art.¥' 51 .. t.u. 26 = aprile 1986 n. 131 -Applicabilitˆ agli atti ricadenti sotto il vigore del r.d. 30 .dic:embre 1923 n. 3269 -Esclusio. ne> 281. á.á """' Imposta. sul valore aggiunto -Diá chiarazione -Maneanza della sottoscrizione -Inesistenza, 297. TRIBUTI IN GENERE -Contenzioso tributario -Ricorso -Requisiti ¥ Nullitˆ -Sanatoria -Esclusione, 268. -Contenzioso tributario -Rimborso dell'imposta -Silenzio dell' Amministrazione -Proposizione del ricorso prima della matwazione del termine di ¥90 giorni -Improponibilitˆ del ricorso -Matwazione del termine in pendenza del giudizio -Irrilevanza, 263. -Imposta straordinaria del sei per mille sui depositi bancari á Indici rivelatori di ricchezza -Progressivitˆ e proporzionalitˆ del tributo, 151. -Nozione -Redditi derivanti da utilizzo di fattwe per operazioni inesistenti -Natwa illecita -Tassabilitˆ, con nota di U. PERRUCCI, 286. - Sanzioni -Definizione mediante pagamento di un sesto del massimo Avviso di irrogazione -Autonomia Concordato preventivo del contravventore -Termini, 298. ;~ INDICE CRONOLOGICO DELLA. GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 7 apiiile 1995, n. 115 (ord.) 14 aprile 1995, n. 127 4 maggio 1995, n. 143 10 maggio 1995 n. 161 1 giugno 1995, n. 219 29 giugno 1995, n. 286 24 lriglio 1995, n. 360 24 luglioá 1995, n. 363 25 luglio 1995, n. 379 Z8 luglio 1995, n. 417 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE Plenum, 4 aprile 1995, nella causa C-350/93 .. ' GIURISDIZIONI CIVILI CQRTE DI CASSAZIONE Se~.. Un., 5 agosto 1994, ;n. 7266 S,ez. I, 21 gemi.aio 1995, n. 713 Sez. I, 25 febbraio 1995, n. 2142 Sez. I, 2 marzo 1995 n, 2407 Sez. I, 8 marzo 1995, n. 2705 Sez.I, 25 marzo 1995, n. 3574 Sez. I, 29 marzo 1995, n. 3725 Sez. I, 3 aprile 1995, n. 3901 Sez. un., 10 aprile 1995, n. 4128 Sez. un., 13 aprile 1995, n. 4206 13 aprile 1995, n. 4255 . . . . Sez. I, 19 aprile 1995, n. 4381 Sez. I, 19 aprile 1995, n. 4397 Sez. I, 1 giugno 1995, n. 6146 Sez. I, 6 giugno 1995, n. 6366 Sez. I, 26 giugno 1995, n. 7224 Sez. lavoro, 19 luglio 1995, n. 7832 Sez. I, 27 settembre 1995, n. 10239 . pag, È È È È È È È È .... pag. . pag. È È È È È È )) È È È È È )) È È È È 137 144 151 155 162 166 174 181 183 189 198 212 215 263 268 270 274 217 280 281 221 r225 286 291 297 298 240 203 .244 I I I f: INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 1,3 gennaio 1995, n. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 248 Sez. IV," 6 marzo 1995, n. 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È 254 Sez. VI, 16 maggio 1995, n. 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È 257 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI penale, 17 giugno 1995, n. 6980 . . . . . . . . . . . . . , . . . pag. 304 PARTE SECONDA QUESTIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTITUZIONALE: I -Norme dichiarate incostituzionali . . . . . . . . . . . . . . . . È 53 II -Questioni dichiarate non fondate . . . . . . . . . . . . . . . . . È 61 CONSULTAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È 74 CERIMONIA D'INSEDIAMENTO DELL'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO GIORGIO ZAGARI Roma, 27 luglio 1995 INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DOTT. LAMBERTO DINI ¤ig. Presidente della Repubblica On.leVic d~11o $tato, he ringr~fo. Pel." aver. voluto onorare questa cerimoaja, conferendoleá I11aggiore . solllni.tˆ, e. con la partecipazione delle á.pi . alte. cariche ..á.della. Repubblica á -per l'insediamento dell'Avvocato Generale delloStato Giorgio Zagari. Questa .occasione mi dˆ modo di esprimere fa stima e la gratitudine del. Paese -di cui sono certo di interpretare i sentimenti per l'alta e antica istituzfone che affidata alla Sua guida, per l'intero corpo degli avvocati e procuratori dellQ Stato, per tutti i loro collaboratori. ti vitalitˆ dell'Avvocatura dello Stato testimoniata dal contributo che ha saputo dare, in vari momenti della storia nazfonale, al progresso áci.vile ádel Paese. Non s“ tratta di un riconoscimento soltanto formale nŽ di un semplice gesto di doverosa deferenza verso chi si accinge a svolgere, oá giˆ svolge, compiti di rilevante importanza all'interno del nostro ordinamento statuale. Al saluto e all'augurio di buon lavoro che qui formulo corrisponde la piena consapevolezza -mia personale e del Governo -di quanto sia essenziale la .funzione che in uno Stato di diritto viene affidata ad un organismo come quello di cui fate parte. Difendendo e rappresentando la Pubblica Amministrazione con competenza professionale e. piena autonomia, dunque con libertˆ di giudizio, l'Avvocatura dello Stato non difende :ragioni e questioni puramente patrimoniali o burocratiche, . bens“ gli interessi á unitari della collettivitˆ nazionale. Rispettaiido il principio di legalitˆ e di giustizia al quale deve ispirarsi la cura della cosa pubblica -che un bene della comunitˆ, perci˜ di ogni suo singolo componente l'Avvocatura dello Stato concorre ad assicurarne la migliore utilizzazione da parte di tutti i cittadini. Nell'esercizio dei vostri specifici compiti, di consulenza e di patrocinio legale, avvertite la necessitˆ che la difesa contingente di questo o quell'interesse particolare dell'Amministrazione sia sempre coerente con una visione d'insieme dei diritti da tutelare. Ci˜ - XIV RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO richiede massima considerazione per le legittime attese degli amministrati, nei cui confronti gli organismi pubblici devono essere e apparire interlocutori affidabili, controparti non pregiudizialmente ostili. Questo un comportamento cui deve attenersi chiunque rappresenti il potere esecutivo. Lo impone una nuova e pi giusta concezione del rapporto fra il Cittadino e lo Stato. Lo prescrive l'esigenza di applicare regole e salvaguardare prerogative tuttora adeguate, non privilegi ormai superati. Constato con soddisfazione che voi condividete tale indirizzo. In quanto Organo di Legalitˆ, all'Avvocatura dello Stato spetta anche l'incombenza, cui giˆ da tempo si applica con riconosciuto equilibrio, di assecondare il processo di graduale ma profondo mutamento che investe l'azione amministrativa dello Stato, oggi rivolta pi all'erogazione di servizi che allo svolgimento di funzioni autoritarie. I pubblici t1fficivanno difesi nell'esercizio dei poteri che la legge loro . conferisce nia vanno anche orientati nell'individuazione delle nuove prescrizioni e attitudini che questo processo richiede. A tal fine un ruolo di particolare importanza affidato alla funzione consultiva dell'Avvocatura dello Stato. Essa sorregge e indirizza il quotidiano dispiÛ;:garsi .ádell'attivitˆ amministrativa, dal pi alto livello. governativo .al pi minuto intervento periferico. Scioglie dubbi, risolve problemi, indica percorsi, conferisce certezze. Ne risulta accresciuta la capaitˆ dell'AIIlministrazione di essere sollecita, tempestiva, efficace. L'attivitˆ consultiva dell'Avvocatura aiuta l'Amministrazione a essere .efficiente ma anche giusta, dunque a operare secondo diritto e con equanimitˆ. In ci˜ l'Avvocatura si affianca al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti -pur con le diverse peculiaritˆ dei tre Istituti -nel realizzare la ÇGiustizia nell'AmministrazioneÈ. Anche cos“ si manifesta e si realizza l'intento di operare non soltanto nell'interesse dello Stat˜-amministrazione, quanto e soprattutto nell'interesse dello Stato-comunitˆ. Analoghi criteri ispirano l'esercizio della funzione pi squisitamente propria dell'Avvocatura, cio la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione. Attraverso la tutela degli interessi patrimoniali dell'erario -che costituisce uno dei suoi compiti prioritari -l'Avvocatura si configura anche come strumento per la salvaguardia dell'equilibrio della finanza pubblica. Non ho bisogno di soffermarmi a dire come ci˜ sia utile per il Paese e quanto appaia prezioso al Governo da me presieduto, che a tale salvaguardia riserva il suo costante e determinato impegno. Sarebbe, tuttavia, riduttivo considerare il patrocinio dell'Avvocatura solo dal punto di vista dell'interesse patrimoniale. Esso si esprime con ben pi ampia valenza. Nei giudizi di costituzionalitˆ tutela l'unitarietˆ e la razionalitˆ dell'ordinamento. Nella giuri RASSEGNA AVVOCATURA DELLñ STATO sdizi˜ne comunitaria tutela gli interessi del Paese e concorre a tendere equil“brato e armonico il progredite dell'unificazione europea. Intervenendo come .áparte civile nei processi penali -specialmente iri quelliáá relativi á.al terrorism6, alla.ágrande criminalitˆáácamorristica e mafiosa, dˆ ultimo in quelli relativi ai reati di corruzione e concussione<--'"-¥. si affianca ¥á.alá pubblico. ministero nelá difendere anche i vi;il()ri sociali e morali che sostengono la convivenza civile e t~ideˆ stessa di giUst“zia. Aggiungo che fa vostra attivitˆ defensfonale, per le norme che la disciplinano e per come le interpretate, una chiara testimonianza d.ello Stato di diritto e della sua civiltˆ. Infatti rende visibile e concreto il concetto che lo Stato-amministrazione destinatario dei precetti legali non diversamente dalla generalitˆ dei soggetti di diritto. Alla stessa stregua parte dei rapporti giuridici attivi e passivi in condizioni di paritˆ che si rivelano nella loro pi evidente compiutezza soprattutto nel processo. é qui che l'avvocato áo il procuratore dello Stato -similmente ai colleghi del libero foro -difende senza privilegi o squilibri una delle parti del giudizio. Lo Stato pu˜ essere avvantaggiato, semmai, dalla particolare competenza e dalla selezionata professionalitˆ dei suoi patrocinatori. Essi possono giovarsi della grande tradizione dell'Avvocatura e della sua struttura organica. é una articolazione collaudata, che opera con efficacia perchŽ si attiene a criteri di omogeneitˆ e di mutua collaborazione fra i professionisti di una stessa sede, nonchŽ fra sede e sede, sotto la guida dell'Avvocato Generale, dei Vice Avvocati Generali, degli Avvocati Distrettuali, degli organi collegiali, di tutti coloro che a vario titolo svolgono funzioni di coordinamento professionale o organizzativo. Si tratta di un patrimonio di esperienza e di capacitˆ personali che certamente conferisce maggiori probabilitˆ di vittoria al patrocinio che vi affidato. Ma ci˜ non contraddice l'impianto paritario, basato sull'eguaglianza dei diritti fra le parti, che ormai regola il confronto processuale fra chi difende le ragioni dello Stato e chi contrappone a esse le proprie. Perci˜ abbiamo soltanto motivo di rallegrarci dei successi che conseguite. Il Governo sa bene quanto sia gravoso il lavoro che dovete compiere per far fronte all'eccezionale aumento delle cause e ai nuovi ambiti di competenze -come l'assistenza legale alle Autoritˆ Garanti -che vi sono stati assegnati. AffinchŽ anche voi stessi ne possiate trarre sollievo mi auguro, a questo proposito, che attraverso l'attivitˆ consultiva l'Avvocatura possa contribuire alla riduzione di un crescente contenzioso di massa, che danneggia il Cittadino, l'Amministrazione e la Giustizia. é un augurio che il Governo sa di poter esprimere perchŽ conosce il senso di responsabilitˆ con cui operate e fa affidamento sulla vostra collaborazione, di cui ha bisogno e che perci˜ vi chiede. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Con questo animo, vi rinnovo l'augurio di buon lavoro e l'apprezzamento per i meriti che avete giˆ acquisito in tanti decenni di proficua attivitˆ al servizio delle istituzioni e del Paese. Signor Avvocato Generale dello Stato, la sua storia professionale -che si sempre svolta all'interno di questo organismo, prima come Segretario Generale e poi come Vice Avvocato Generale -e il sicuro impegno dei Suoi colleghi sono premessa e garanzia di accrescimento di tali benemerenze. Da esse voi trarrete soddisfazioni personali, l'Avvocatura maggiore prestigio, i cittadini sicuro profitto. DISCORSO DELL'AVVOCATO GENERA.LE DELLO .. STATO GIORGIO ZAGARI .á .á ..Si~nor J>r,~idtibblica, desidero innanzitutto esprimerLe, anche. a nome di quanti operaá no in questo Istituto; i sensidella pi viva gratitudine per aver voluto onorare; conála Sua partecipazione, questa cerimonia di insediamento. áá á¥á Siruno particolarmente ¥álusingati che essa siá svolga . al cospetto del Capo dello Stato, sommo garante della Costituzione e dell'unitˆ nazionale, che si sempre dimostrato attento e sensibile ai problemi del diritto e della difesa dello Stato e delle sue Istituzioni democratichei nella Sua prestigi-Osa> esperienza di parlamentare e insigne giurista. MLsia anche consentito a nome di tutti i componenti dell'Avvocatura¥. dello ..¥Statc>iá nonchŽ¥á mio ..¥ personale, rivolgere áun sentito riná graziamento al Vice.¥ Presidente del Senato,. al Vice Presidente della Camera, aL :rappresentante: della Corte Costituzionale; . al Presidente del Consiglio deiM“nistri, ai Ministri;ai Magistrati, alle altre autoritˆ, ai. colleghi del libero foro cui tanti e profondi. legami . di. comune miliá zia forense ci legano, a tuttii componenti dell'Avvocatura dello Stato, in. questaá Sede e nelle.á Distrettuali; e a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa cerimonia¥. Un ringraziamento particolare rivolgo a Lei, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri; per¥ le ltlsinghiere parole che ha voluto riá volgere all'Istituto e a me personalmente e per la profonda ricostruzione dei compiti e delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, nonchŽ per l'apprezzamento che ha voluto esprimere per l'attivitˆ degli avvocati dello Stato.i che abbiamo avvertito come particolarmente sentito á e che cost“tuisce ¥per noi un ambito riconoscimento del nostro impegno professionale. Un pensiero affettuoso desidero rivolgere ai cari Colleghi che mi hanno preceduto . nella carica e che con saggezza e prestigio hanno in questi annigt:Jidato ál'istituto: gli avvocati Giuseppe Manzari e Giorgio Azzariti, che vedo con piacere qui presenti e l'avv. Enzo Ciardulli; che mi. ha telegrafato dall'estero la sua partecipazione, nonchŽ un grato ricordo alla memoria dell'avv. Rocco Di Ciommo che resse interinalmente per un triennio. Nel momento in cui, profondamente grato per la fiducia accordatami, mi accingo ad assumere quest'alta carica, il peso degli oneri che ad essa si accompagnano eá delle responsabilitˆ che mi attendono alleviato dal personale ricordo di due illustri predecessori e maestri, oggi scomparsi: Salvatore Scoca e Giovanni Zappalˆ, la cui memoria costituisce per me e . per tutti noi un prezioso patrimonio di valori XVlll RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO e di esperienze professionali che, ne sono certo, mi assisterˆ nell'adempimento delle funzioni. Di Giovanni Zappalˆ il forte senso dello Stato, la dedizione assoluta al servizio ed il profondo senso delle funzioni e del ruolo dell'Istituto hanno costituito un esempio indimenticabile per gli avvo I =á cati dello Stato, e tanto pi per me che ebbi modo di essere suo diretto collaboratore, quale Segretario Generale. Conobbi Salvatore Scoca nel prendere servizio presso l'Avvocatura Generale nel 1953. Rammento ancora un senso di soggezione e di timore, comprensibili in un giovane procuratore dello Stato che incontrava per la prima volta come capo dell'Istituto una figura cos“ autorevole e luminosa. Egli seppe subito farmi sentire a mio agio con quella naturalezza e semplicitˆ che gli erano proprie e che denotavano, anche sotto il profilo del carattere, il tratto essenziale dell'uomo. Nel corso di un recente convegno dedicato al ricordo dei padri della Costituzione e in particolare alla figura e all'opera di Salvatore Scoca, ho voluto ricordare che ai tanti meriti di studioso, servitore dello Stato, docente, politico e parlamentare, si aggiunse quello di aver saputo guidare l'Avvocatura dello Stato nell'impegnativo passaggio dal precedente regime autoritario al nuovo ordinamento democratico in un periodo indubbiamente arduo e difficile, ma anche esaltante per la ricca espansione dei valori civili e individuali dei citta IIdini che allora si affacciavano alla nuova dimensione della societˆ civile e politica. Egli seppe, con misura e fermezza, adeguare l'Istituto al nuovo scenario politico e alle nuove esigenze, preservando i tradizionali valori professionali e lo spirito di servizio, patrimonio iI di sempre del nostro Istituto, rafforzandone il prestigio soprattutto con l'assunzione, dinanzi alla Corte Costituzionale allora istituita, delle funzioni di difesa della legittimitˆ delle leggi nonchŽ degli atti dell'esecutivo nei conflitti di attribuzione. E fu proprio Giovanni Zappalˆ ad osservare che l'opera di Scoca aveva rappresentato la continuazione e, al tempo stesso, il completamento del disegno intrapreso da due altri grandi Avvocati generali: Giuseppe Mantellini e Gaetano Scavonetti. Al primo si deve l'idea, maturata nel corso del passaggio allo stato unitario anche grazie all'esperienza acquisita come Avvocato regio di Toscana, dell'attribuzione del contenzioso erariale e della connessa attivitˆ di consulenza legale ad un unico corpo di avvocati specializzati nella difesa degli interessi pubblici; Gaetano Scavonetti, sostenendo con vigore l'istituzione del foro erariale e l'unificazione nell'Avvocatura dello Stato di tutti gli organi di consulenza e difesa delle amministrazioni statali, venne a contribuire in modo determinante allo sviluppo di quell'unitˆ e organicitˆ di indirizzo che costituiscono il tratto essenziale e specifico dell'Avvocatura dello Stato. Vi erano, in quelle scelte istituzionali, felici intuizioni che avrebbero poi consentito all'Avvocatura di adeguarsi con naturalezza alle moderne.. esigenze4ell'ammini$trazione P'!lbblica :nel .. n.ovo rappq:rto tra Stato e cittadini. c<>n$aCrl:lto dalla. Carta Costituzionale del 1948; felici int.izioni che ancora oggi climostrano la lor.o vitalitˆ e attualit~ pur :nelle ¥ n::i,utate condizioni deiten:ipi. Vevoluzione dei co:ncettLdi giustizia e. di autoritˆá¥ nello Stato de-. tr.to~:ra:nco...P,.a¥¥.d.ete.rmiP;atg¥álaprogres.siVa¥¥atte:n'!lazio:ne. 4elranticaá con:cŽ~ i()ner$e'?t:>ndoJa qu,al~ U prqcesso: al quale partecipi l'Amministra~ zio:ne statale un Ç processo diparti in cui una parte á un p˜ meno parte deWaltra>~. E, si giunti cos“, in accordo co:nle esigenze difondo dello Stato democratico) allaá .definitiva scompa:tsa di¥. -0gnf ~ prerogativa eááá pri:vilegiq processuale cP,e assisteva Ja ¥ p;;trte . Pl.tliblic;a. Tanto. pi˜l o:i;t;p<>rtuu()¥, e anzLnecessario~appare~ quindi,ááVaffidamento del contenzioso dello Stato e .di altre amministrazioni. pubbliche ad un organo .Pubblico, legale, unitario e¥ specializzato, costituito come un corpo a sŽ di :professionisti. á¥á¥¥á ¥ ,Ancbe nel sŽttc:>re privato/ lidfimpelle:nte e qv.otidiana esigenza de:L grandi gruppi< economici >e anclle. di associazioni¥¥. con.finalitˆ sociali. e culturali;. di confrontarsi ccm.leggi e ordinˆmenti disparati e complessi,, fa: profe$sione.. forense :dsp()nde c()Stitue:ndo .grandi ... $tudi associ“;lti~ capaci di prestare; in modo efficace; la. p.ropria .assistenza specialistica su.va:rLfronti.:e invarie materie, garantendo1 al. tempo stesso, un indirizzo unitario e complessivo alla cura degli interessi tutelat.L á á Questa decisa e forse irreversibile linea di tendenza costituisce il metro; per cos“ d“re;áesterno per apprezzare positivamente l'opzione unitaria tiella gestioneáá del contenzioso e ádella consulenia legale delle amministrazioni statali > á.á:á . .á.. . .á .. á..á. Sauzfoni aDililfniSt~d\>'Ž ~ QiHmolie competenzˆHtrif Stato e ltegfonŽ . U~e'per ilhl;'>lˆttto ed ~rclZioá ~censori ~ .. Affissione nel teatri .á¥áááááááááᥥ¥rJ.~m1~~i~1~~::l1~t;~IT!!i~~iJC:!:n~=~'!0~:e1~; á~~~~S!aiJ!.~te~ ¥.:Ucenza. peJ<. e~rclZiQJ m~tter~á.guida alpina ¥ Y~~a. ~~t,ij:i!~J,',l dte e1tercitano .mestieri ambul!UJti¥ .á (f?~~~ ~rt~,7~, l~j, lt~; d.~gs. l~ l~~U~ .1994¥ n. 480, artt. 3. CO, 1 e 12,. CO. 2>. 'á¥ásoM ittegittim./ te norme. che riformano .la disciplina sanzionatoria can 4iiuta iiel át;tli>t;¥.á nella f)ii.rte in cui prevedono; che siano presentati al Prefetto ed all'lJPICA anzichŽ all'Ufficio regionale competente i rappbttt:tlervioftiziimfche ta Corte hiftinaividuato come attinenti a materie. di compe.t.Ž'nl:.a regionale (l);ááááá .La RŽgititi.e Toseana solleva qttesn<>ne di I~ttim:itˆ costituzionale di due n:ormŽ ili.tradotte dal deereto legislativo l3 luglio 1994, n. 480, il quale, in attuazione della delega cootriutif rielfa legge 28 d:“ce:rnbre f993 n. 562, ha iprowedufo w per qtiarit6 qui futeressa ~a trasformare in violazioni amfuii:Strative ih:il :serl'tli b:>ritrawertzionl previste nel testo unico ddlle foggi df ptlbblicˆ ~foutezia (r:d+18 á giugno 1931; :n, á773), nonchŽ gli illŽclti:ad esse áom:ogerlci eontenutl in áádisposiZfoniá corl.nesse o complementari al citato testo unico. ~c>rt~11mfefv~~=~b1ta¥áá~t~r;:~aa~~~f:ááááfuar;:;~r::!::¥¥.J~i:~:i!:i!e~;~e~t~~o1: RŽgfonŽ; smdacarido dfrettaínerite il modi:> áiti cui ástato distribtiito tra . i due ilá potere dfirrogare sáamiotii á amll11mstriitive, á ma sopratritto distiriguendo quali sono le vfolaz“oni che árien.tra1c1o rill fuaterle affidateá alfa. compŽteriza regionale da quelle Žne1¥f>resŽritarid6 preminenti¥ profili dfpubblicˆásieure:ilza, rimangono allo Stato ex art. 4 d.P.J.t 616/77.< ¥ . á . á á á á. á Segttendñ qtistc{ criteri&, fa Corte nconosce la com:peteriza regionale per la violazione: 1) del11obbligo cli affissione iri luogo visibile; nei teatri e rigli altri luogh“ di pubblico spettacolo; dei regolamenti di .s“ctirezza (art. 84 t.u.p.s.); 2) dell'obbligo di tenere esposte, nel locale dell'eserciziO, iri luogo visibile, la li 138 RASSEGNA AWOCATURA DEU.O STATO Le norme impugnate individuano il soggetto o l'ufficio ail quale deve essere presentato !il raipporto relativo a:lle violazioni depenalizzate. Si tratta in particolare: a) dell'art. 17-quinquies del testo unico di p.s. (introdotto dall'airt. 3, comma l, del d.igs. n. 480 del 1994), secondo cui il rapporto va presentato al prefetto; b) dehl'art. 8-bis della legge 5 dicem f: bre 1985, n. 730, recante la disciplina dell'agriturismo, (introdotto dall'art. 12, comma 2, del d. [gs. n. 480), secondo cui il rapporto va trasmesso all'ufficio provtincia:le dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ad avviso della ricorrente, dette norme, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a1la violazione di disposizioni attinenti a materie attnibuite o delegate alle regioni, ledono le competenze regionali lin quanto individuano in un organo statale, anzichŽ in un ufficio regionale indicato dalla Regione medesima, il destinatario del rapporto: e ci˜ in contrasto con gli artt. 117 e 118 de1la Costituzione, come attuati dagli artt. 9, 17, 18, 19, 50, 51, 52 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonchŽ dafll'art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. In pavticolare, risUJ.terebbe violato il áprincipio generale -filssato nei citati artt. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 17, terzo comma, della legge :n. 689 del 1981 secondo cui '1e regioni esercitano le funzioni di poliizia amministrativa, attinenti alle materie ad esse attl'ibuite . o delegate, sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le competenze I'elative alle materie cui quelle. funzioni accedono. Viene, poi, denunciata la violazione d!!M'art. 76 della Costituzione, in quanto le norme impugnate non avirebbero rispettato i[ criterio direttivo di cui alfa lett. h) de1l'art. 1 della legge di delega n. 562 del 1993, secondo cui occorreva Ç individuare l'autoritˆ competente ad irrogare le sanzioni amministrative... tenendo conto della natura delle violazioni e delle attnibuzioni delle amminilstrazioni interessate È. Va prelhmnarmente osservato che la questione posta in riferimento all'art. 76 dellla Costituziione deve consideral'si ammissibile, da:to che fil principio direttivo sopra citato diretto proprio a salvaguardare (anche) le competenze regionali; pevaltro evidente che in concreto tale censura cenza, l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi (art. 180 R.D. 6 maggio 1940 n. 635); 3) dell'obbligo di licenza per l'esercizio di arte tipografica, fotografica, etc. (art. 111 t.u.p.s.); 4) dell'obbligo di licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino, e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci (art. 123, secondo comma, t.u.p.s.); 5) dell'obbligo di licenza per stranieri che intendono esercitare mestieri ambulanti in occasioni di feste, fiere o mercati (art. 124, secondo comma, t.u.p.s.); 6) degli obblighi connessi all'attivitˆ di agriturismo (art. 8 bis legge 5 dicembre 1985 n. 730). Viceversa rimangono allo Stato le competenze per le violazioni degli obblighi: a) di licenza per impianto ed esercizio di ascensori per trasporto di persone o materiali (art. 60 t.u.p.s.); in luogo pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica (art. 76 t.u.p.s.). 139 si id~fJ.tlfroa>(~S,f es~sqe)4n quelle relatiVe alla vi˜l~fonŽ de~i ~rtt 111 esentt :ru::k617>del 198!Fe 183 del 1981}; ááᥥᥥ ¥¥áᥠPrbpa df, es~a:re Ie singoi~ c)_ttestiotii prc>spettatie vanno rlchiamati si'ntet~ente ~ctnii ~Qi);)i g~Ž:i'aM affetmati da questa ááCorte'. fu ma... te$/ááá¥á< ¥¥ ᥥ>:'.::/):/\/::: ¥/¥/ ¥:¥ } ¥¥ ¥:{:/ ¥¥ ááááááá:¥ .... :¥:áááá¥át.¥¥>¥/>Ž> ca~¥¥i!:i! .. ááááᥥá¥áá¥ápt~¥¥¥¥tmtavi~ráááác~eá¥án.;Jileáás~ole¥¥¥áJ)atnspeŽie¥¥¥nf.)rl¥¥¥ásr~o¥áá.raWttSabili i>rofili :li :pttl>'Qtlica si~a,I;l. cl,li cor,nwtenza 1riset\ia4\ ~l˜ ~taroá ex art.á. 4 del d.P.R. n¥¥ 616 dl 1917; áper :p.bblfca ásicurezza 4eve mtrndersi (v~á setjtt, tml; 162 ~~~90, 1034 e 218 del1988, 7'1 d~ 1981) ta ffuiZione in~all“laD.'t~“nento deWordine.áápubbMcot cio alla tutŽla¥ádeibeni giuridici fon:d!W:e!l~ o degli intwesiSi pubbliPi primari suLquali si regge la::clv~e:cimvd'venzatᥥ¥¥¥áá¥áááá¥áááá áááááááááááááááávˆ¥¥al'&es“áááijbiarlfo~:irifi\l:).ej¥¥ácneá....4¥ác0ntrarlamriteá aááqô.antoááárltiene lˆ. rtcOI'l'.ente :__ ¥ta ÇpoHZia loea}eqi-~ e :~aieÈ non oollfigtira di per sŽ uina materia giˆ 1dett0'/~~airt, 17"'!uinquies del t.u~di:pbhtiat.ásiou¥ rezza (norma intrOdotta ¥á ádaWart. 3t comma 1, del de~to; legislathro n.: 480 del á.1994), nella parte. in cUi. prevedeá che ¥sia presentato al prefetto, anzichŽ .aU'uffido regionale.¥ competente, H¥¥rapporto relatavo alla violazione di alcune tra [e fattispecie del med:esdmo testi> .unico ¥ ohe sono 140 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO state oggetto di depenalizzazione, ed in particolare di quehle previste neg'li artt. 60, 76, 84, 86 (e 180 del regolamento di esecuzione), 108, 111 (nonchŽ 199 del regolamento di esecuzione), 123 e 124, secondo comma. Ad avviso deHa ricorrente, si tratta in tutti i casi di norme attinenti a materie trasferite o delegate alle regioni e non riconducibili in alcun modo ad esigenze di ordine pubblico. In particolare, le norme citate, coinvolgendo (tranne nel caso dell'art. 108) funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni ai sensi dellart. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, atterá rebbero innanzitutto alla materia della polizia locale urbana e rurale; in áalcuni casi (artt. 76, 84, 123), riguarderebbero anche quella del turismo e dello ,gpettacolo, ovvero (artt. 86 del testo unico e 180 del regdlamento di esecuzione) la competenza -delegata -árelativa ai pubblici esercizi di vendita di alimenti e bevande; in:lline, nell'ipotesi dell'art. 108, le funzioni concernerebbero la materia del turismo e dell'industria alberghiera. Occorre, pertanto, esaminare singolarmente le fattispecie richiamate dalla ricorrente onde pervenire, caso per caso, alla decisione sulla base dei ariteri sopra enunciati al punto 3. L'art. 60 del testo unico del 1931 previede l'obbligo della licenza per l'rempianto e l'esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone. La. questione non fondata. L'art. 6, fott. n), della Jegge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) riserva allo Stato la funzione di Çomologazlione di macchine, ádi impianti e di mezzi personali di protezione È ivi compresi, pertanto, gli ascensori e i montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 -, funzione attribuita all'ISPBSL ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982,. n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597. Ora, come questa Corte ha giˆ avuto modo di affermare nella sent. n. 74 del 1987 in tema di attivitˆ omologativa dell'ISPESL in ordine agli ascensori., ai fini del rilascio della licenza di impianto e di quella ádi esercizio, detta attivitˆ non pu˜ che avvemre (in questi casi) nella particolare situazione edilizia :in cui l'impianto installato, per cui essa, data la qualitˆ delle verifiche che vengono contestualmente eseguite, risulta intimamente connessa al rilascio di entrambi i tipi di licenza: ne consegue che la norma de qua accede a una funzione di competenza statale. Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine all'art. 76 del testo unico ádi pubblica siourezZ1a, .relativo all'obbligo dell'avviso preventivo per chi intende fare eseguire in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico aZ“ioni destinate alla riproduzione cinematografica. Non vi dubbio che la norma sia diretta, almeno prevalentemente, alla tutela di interessi .di sicura competenza statale, quali l'ovdine pubblico e il buon costume. PARTE I, SBz. I, GIURISPRUDENZA cosmUZIONALB á Vart. 84 deltesto unico del 1931 prevede l'ohbUgo di affissione, in luogo vis~bile, nei teatri e negli altri luoghi di pubbliinfatti, .proweduto a :trasferire alle regioni una serie di funzioni ammrlstrative del soppresso M:“riistero dŽl.áturismo e delio spettacolo) tra cui, per quanto qui interessa, quelle concernenti l'Ç autorizzazione in ordine alla costruzione, ttasformazi-0ne, adattamento ed utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene peti spettacoli cinematografici.. e teatraliÈ . .(comma 3,> lett. a). Appare evidente co“he tale ampia competenza in te.ma. di immobili destinati. a luoghi di pubblico spettacolo necessariamente includa quella ll"elativa a:Ha irrogazione della sanzione amministrativa per la. violazione del!l'obbligo stabilito dda norma in esame: ne consegue l'illegittimitˆ ¨Stit;uzionale del“l'impugnatO art. 11-quinquies nella.palite in cui; in ordine a tale violazio.e,indi'Vidua nel prefetto, .anzicllŽ nell'ufficio .ll"eg;ionale competente,: ii...soggetto destinatario del rapporto. La ricorrente fa; poi; t!iferimento congiunto ag;lli mt. 86 del testo unico: di pubblica sicurezza e <180 .del regolamento di esecuzione (r.d. 6 maggio 1940, n. 635), i guaii concernono, iii primo, i'obbligo della licenza per tutta unaáserie di esercizi. pubbllici (alberghi,á pensioni, trattorie, caffŽ o :altri esercizi di vendita .di bevande, sale per biliat'di o altri .giochi, stabilimenti balnearit autorimesse,. ecc.)~ e il ,secondo l'obbligo di tenere esposte; nelá locale dell':esercizio, in. luogo visibile. laá. licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei .prezzi ed a!ltri atti analloghi hri. elencati. PoichŽ, tuttavia, al di lˆ della formale indicazione, nel ricorso sd fa riferimento soltanto al citato contenr.to prescrittivo de!rart. 180 (;richiamando altres“ sul punto la sent. n. 1034 del 1988), t11entre non vi alcun cenno al diverso e iben pitL complesso oggetto dell'art. 86, fa censura deve ['itenersi circoscritta :i:tl menzionato art, 180 del regolamento di e$0Cuzione. Cos“ intesa,. la questione ¥. fondata per i . medesimiáá motivi áindicati nella citata ¥sent. n. 1034 del 1988, in. cui questa Corte afferm˜ che la norma de qua.mixa a garantire la regolaritˆ e la sicu:rezza della vendita e del .consumo di alimenti e beVande: e poichŽ le relative funzioni rientrano nella polizia amministrativa connessa alle funzioni delegate alle regioni ad opera. dell'art. 52, lett. a), del d.P.R. n .. 616 del 1977; la determinazione dell'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'art, 17 del[a legge n. 689 del 1981 non pu˜ ohe ¥spettare alla ;regione a titolo di competenza delegata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 616. L'art. 108 del testo unico dn. esame concerne l'obbligo della preventiva dichiarazione all'autoritˆ locale di pubblica sicurezza per l'esercizio RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 142 deH'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede. La questione non fondata. é pur vero, infatti, che -cmne questa Corte ha affermato (sent. n. 618 del 1988) -l'esercizio dell'attivitˆ di affittacamere rientra nella materia del turismo e dell'industria alberghiera cli cui all'art. 117 della Costituzione, e le relative funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni ai ásensi degli artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tuttavia, nella medesima pronuncia ora citata, si avuto modo di rilevare che la particolare disposizione di cui trattasi dettata per finalitˆ di pubblica sicurezza, in quanto la prescritta dichiarazione mira all'acquisizione cli una serie di elementi obiettivd (indicati nell'art. 192 del regolamento di esecuzione) necessari ad esercitare i controlli sull'identitˆ delle persone alloggiate e sui Joro movimenti: ci˜ basta a far s“ che le relative funzioni siano iriservate affilo Stato. Per quanto riguarda l'art. 111 del testo unico di pubblica sicurezza, relativo all'obbligo della Hcenza per l'esercizio de1l'arte tipografica, litografica, fotografica e di qualunque altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, nonchŽ rl'art. 199 del regolamento di esecuzione, che stabilisce il contenuto della domanda, la questione fondata nei limiti di seguito esposti. Precisamente, deve ritenwsi che le norme in esame rientrino nelle competenze regionali nella misura in cui siano riconducibil.i alla materia dell'artigianato, di cui all'art. 117 della Costituzione; limitatamente cio alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni, ásoprattutto di oOOine dimensionale, dettate dalla fogge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, che qualificano le imprese artigiane. Entro detti limiti, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative per la violazione del!le norme in esame spetta alle regioni e, pertanto, il relativo rapporto va presentato all'ufficio :regionale competente. L'art. 123 del testo unico di pubblica sicurezza attiene all'obbligo della licenza Ç per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abillitazione all'insegnamento dello sci È. Premesso che l'ambito applicativo della norma deve consideravsi in parte ridotto a seguito dell'entrata in virgo:re deHe leggi 2 gennaio 1989, n. 6 e 8 marzo 1991, n. 81, le quali hanno trasf0I1IDato in vere e proprie professioni liberali le attivitˆ, rispettivamente, di guida alpina e di maestro di sci (con soppressione, pertanto, della necessitˆ della licenza di cui alla norma in esame: cfr., esplicitamente, l'art. 19 della legge n. 81 del 1991), la questione fondata. Appare, infatti, ev1dente che la norma attenga alla materia del turismo, di spettanza áregionale (cfr. legge 17 maggio 1983, n. 217), nŽ sono ravvisabili esigenze di pubblica sicurezza. PARm I, SBZ. I, GIURISPRUDBNZA COSTlTUZIONALB Viene, infine, richiamato l'art. 124, secondo comma, del testo unico del 1931, relativo all'obbligo della licenza per gli stranieri che intendano esercitare mestieri ambulanti in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni. La competenza ad irrogareá le relative sanzioni spetta, in questo caso, alle á regfol1i, corrie questa Corte ha giˆ avuto modo di affermare nella pi volte citata sent. n. 1034 del 1988. Resta da esaminare la questione relativa all'art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), introdotto dall'art. 12, comina 2, del decreto legislativo n. 480 del 1994. Detta norma dispone (al primo comma) che Ç il rapporto relativo alle violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attivitˆ previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autoritˆ trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative È. (omissis.) . (omissis) La norma fu esame, come si evince dalla seppur non felice formulazione, intende riferirsi alle sole fattispecie del testo unico di pubblica sicurezza (depenalizzate ai sensi degli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico medeshno) strettamente connesse allo svolgimento delle attivitˆ indicate nell'~rt. 2 della legge n. 730 del 1985 (in cui consiste tipicamente l'agriturismo), cio le attivitˆ di ricezione ed ospitalitˆ stagionale esercitate. da imprenditori agricoli Ç attraverso l'utilizzazione della propria á~ienda, in rapporto di conl1essione e complementaritˆ rispetto alle attivitˆ di c<;>ltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, .. che devono comunque rimanere principali È. In relazione alla violazione di tali fattispecie la competenza a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni viene attribuita all'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato, in luogo di quella assegnata al prefetto dall'art. 17-quinqui~s .delá testo unico. Cosl. chiarita la portata applicativa della norma, non vi dubbio che l'attivitˆ agrititristica rientri nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, di competenza regionale. Va, d'altra parte, evidenziato che l'attivitˆ in esame, come s' visto, intrinsecamente complementare a quella agricola, la quale deve conservare un carattŽre di principalitˆ. In conclusione, tenuto conto delle indicate peculiari caratteristiche dell'agriturismo, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 8-bis della legge n. 730 del 1985 deve essere attribuita alle regioni, accedendo a materia di spettanza regionale e non essendo ravvisabili profili di tutela dell'ordine pubblico. RASSEGNA AVVOCATURA DEU.O STATO 144 CORTE COSTITUZIONALE, 14 aprile 1995 n. 127 -Pres. Baldassarre - Red. Guizzi -Regione Puglia (avv. Pace) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Bragug:lia). Costituzione della Repubblica -Conflitto di attribuzioni -Stato di emergenza -Situazione economicoáambientale -Potere di ordinanza Limiti -Autonomia regionale. (Cast. art. 134; legge 24 febbraio 1992 n. 225, art. 5; D.P.C.M. 8 novembre 1994). Pur se spetta allo Stato il potere di dJichiarare lo stato di emergenza per la situazione socio-economiJco-ambientale determinatasi in una Regione, non possono ess.erie tuttavia introdotte prescrizioni che conf eriscano ad organi amministraf!ivi poteri di ordinanza non circoscritti nell'oggetto ed idonei a derogare in settori appartenenti alla normazione primaria a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale. La Regione Puglia, con il presente conflitto. di attribuzione promosso nei confronti dello Stato, chiede che 1sia annullato il d.P.C.m. 8 novembre 1994 (Dichiarazione dello stato di emei:igenza a norma dell'art. 5, comma l, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socioeconomico- ambientale determinatasi nella Regione Puglia), per invasivitˆ delle sue attribuzioni e per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, “ett. c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sia 01ltres“ annullata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994 (Immediati interventi per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economicoambientale determinatosi nella Regione Puglia), per violazione degli artt. 117, 118, 119, 133 della Costituzione, e degli artt. 3, 18, 19, 63, 64 dello Statuto regionale. In subordine, la Regione chiede che la Corte sollevi innanzi a sŽ questione di legittimitˆ dell'art. 2, dell'art. 5, comma 2, e, infine, degli artt. 3, comma 5, e 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992. Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, occorre soffermarsi sull'ammissibilitˆ dei poteri di ordinanza, in deroga a normativa prima ria, e analizzare la citata legge n. 225, istitutiva del servizio nazionale del la protezione civile. Questa Corte ha giˆ sottolineato il carattere eccezionale del potere ádi deroga della normativa primaria, conferito ad autoritˆ amministrative munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione legislativa; e ha precisato trattarsi di deroghe temporalmente delimitate, non anche di abrogazione o modifica di norme vigenti (sentt. 201 del 1987, 4 del 1977, 26 del 1961 e 8 del 1956). Proprio il carattere ecce PARTE I;. Ssz. I, GIUR~SPRUl>llNZA COS'HIUZIONAL!l zionale dell'autorizzazione legislativa implica, invero,. che i poteri degli organi amministrativi siano ben definiti nel contenuto, nei tempi, nelle modal.itˆ di esercizio (sent. n, 418 del 1992): il potere di ordinanza non pti.ñ dunque incidere su setto:riá dell'ordinamento menzionati . con approssiniativitˆ, ásenza ¥che. sia specificato . il nesso. ácU .. ~trumentalitˆ. tra lo stato dii emergenza e le norme di cui si consente)a ~e:.i:pgorai;iea, sospensione. v~ eniergenza È non.. legittima ti .sacri!icio illimila,to dell'autonomia regionale, e il richiamo i:i, una finalitˆ di interesse genrale -<uzioni e; 09mLQlque, una menomaziss_e_ dalla ¥ ri un <;an~ne valutativo altra volta fatto; prQPri() d1llla G˜rte, il si$tem~¥átribt.ttari<>áá¥~O!lsideratqin¥¥átutte.le¥¥sue¥¥c()mponendá.(sentenza.n¥á¥.¥l59 del l985):Ž < ..¥¥......¥ á.... ..ᥠ¥...¥.¥.¥.. á¥áááᥠ..á áá...¥á..¥ SQtfo l'altrcvaspetto>(j.elia ded:otta il'lcigenza. de1l'imp˜sta>su¥¥¥$trumento:¥¥¥del¥¥ confUtto á:.tra i :Pot~ri 4~119 $t1'1.t()! ,9l@te controllo da affianeare .al, sindacato incidentale. N~ q#~t~. e1>i!!:iris~˜n~ J.teJJ.e ,fq:rl:p_e di . sinctacato ¥ rjferita ¥.. al clecretoIegge pu!) a~s.umweJl 1dgp;if~~to di una rottura dell'mtitarletˆ del regime d~ <.l~l)tr91lo di AAst~t;.z“<>nali~ sanzio11at<>>'c:lecretO'.'legge á.:come . provvedimento ipro“ey.Jsorip attˆt<> 1 .. Presen.za¥ di. presupp()sti, stra~na:ri noncb.~la possipillt~.'. be,. in idtu~ioni. parti~olari qul:ili, quelle>innanzi tj,l::l:\llla~;. ~Q,.:$tJ,'.11,tt:tentE1 .. de1. c9nfl,ittl).: pQS:$a ,:.~ss~re: ..:fJ.llpiegat(:):.: ;;mP,e: :p.ei t:onfrQJ:l;#4Ž~ legger" legislativo; .. áá: ¥ < Sotto :ilprofilo pl1eso. in esa:m.e il dc'Orso va, pertanto, dichiarato am¥ ttssibile. >¥ááá á,. Passando alá merito,< va innanzitutto á valutato á. iláá terza: motivo del ricorso, che appare¥ pregiudiziale per ,áil,á .fatto: , di ááprospettare .á censure che investono la validitˆ deldŽcreto-legge consi:derˆto nel suo complesso. Ad i avviso dei riCC)íi'ren;ti iL dŽcreto Jn questiQne risulterebbe; infatti, viziato per Çcattivo áuiso del .potere., di uLalliart¥ 77 della CostitUZione È essendo s.tato.adottˆ.t˜~senza che: ricOl'l"essero gli estremi della necessitˆ e: delliurgenia¥ .¥in/materia ¥referendari.a,. 4a'á ritenersi'á preclusa :al decretQ: legge.> ' 'ᥥIn proposito va' in primo luogo, riaffermato che spetta alla Corte un sindaicato. sull'esisteuzaá¥áe á á,sull'adeguatezza dei pre$upposti della necessitˆ e dell'.urgemla (v¥ sentenza n. 29 .del 1995). Nel caso di specie, peraltrc>1> non ricorre quella.,áÇ evidente mancanzaÈ.. dei. requisiti di, validitˆ .costituziooalec relatjvi<. allaá. preesisttmzaá di tali presupposti,. che sola potrebbe gistifloare ¥una pronuncia di illegittimitˆ di questa. Corte. Per quanto eonceme poi il littte oggettivo che, rispetto alla decretazione d'Urgenza, viene dedotto nel ricorso con riferimento alla materia referendaria:, :v¥e da á rileVal"e, che tale limiteá.nori. risultaá' desumibile, ,.: nŽ direttamente nŽ indirettamente, dalla cl!sciplinˆ costituzionale~áá. n ri.liŽvo pu˜ iralere anche per quan.to Concerne il divieto<..._ destinto dall'art. 72, quarto> rom.ma; della Costituzione e richiamato dall'art; 15, secondo comma; lettera b), della legge 13 agosto 1988, n. 400 ¥á.;.... relativo alla materia . elettorˆle: e, inve:ro, anche a voler ammettere, ai fini dell'operativitˆ di detto limite !rispetto al caso in esame) una piena equiparazione tra materi.a elettorale e materi.a referendaria, resterebbe pur sempre il fatto che il decreto in questione ha inteso porre una 160 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO disciplina che non viene a toccare nŽ il voto nŽ il procedimento referendario in senso proprio, ma le modalitˆ della campagna referendaria. La sfera regolata dal decreto-legge n. 83 del 1995, pur connessa alla materia referendaria -in quanto funzionalmente collegata all'applicazione dell'art. 75 della Costituzione -risulta, pertanto, distinta, nei suoi contenuti, da tale materia, il cui oggetto va identificato nel voto e nel procedimento referendario. Anche le censure formulate nel primo motivo del ricorso si presentano infondate (salvo per quanto concerne la censura riferibile all'art. 3, comma 6, del decreto impugnato, he verrˆ trattata nel punto successivo). Con tale motivo i ricorrenti contestano la ragionevolezza della disciplina adottata in tema di campagne referendarie dagli artt. 1 (concernente l'ambito di applicazione della stessa disciplina), 2 (in tema di propaganda), 3 (in tema di pubblicitˆ) e 14 (in tema di sanzioni) dal decreto in esame: ragionevolezza che risulterebbe compromessa dal fatto di avere regolato le campagne referendarie negli stessi termini previsti per le campagne elettorali. Tali censure -che investono in prevalenza il merito politico delle i norme contestate -non possono essere condivise. % I Se vero, infatti, che le campagne referendarie -come sostenjgono i ricorrenti -presentano caratteristiche particolari e, per taluni aspetti, semplificate rispetto a quelle proprie delle campagne elettorali, I anche vero che da tale diversitˆ non possibile desumere, in via generale, un vincolo áper il legislatore ad adottare discipline differeni f I! ziate, una volta che il settore da regolare (nella specie, l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa) venga a presentare profili comuni. ~ Nulla vieta cio che il legislatore, nell'esercizio della sua discreI! zionalitˆ, possa di massima regolare elezioni e referendum in termini identici, una volta constatata, rispetto al profilo della paritˆ di trattamento cui sono tenuti i mezzi di informazione di massa nei confronti dei soggetti politici, l'unitarietˆ della ratio della ádisciplina da adottare. In altri termini, non pu˜ essere la particolaritˆ della consultazione referendaria ad imporre -anche con riferimento al fine dell'imparzia I litˆ richiesta ai mezzi di comnicazione di massa -l'adozione di forme differenziate in tema di propaganda, di pubblicitˆ e di meccanismi sanzionatori, ove si possa affermare la compatibilitˆ delle forme legislativamente sanzionate con le caratteristiche proprie dello strumento referendario. Compatibilitˆ che nella specie sussiste (salvo per quanto concerne l'art. 3, comma 6) sia con riferimento alla propaganda che alla pubblicitˆ, ove si consideri che le forme indicate per la propaganda dall'art. 2 tendono a ricomprendere l'intera tipologia .espressiva comunemente praticata in ogni tipo di competizione politica (elettorale e PARm 11 SBZ. I,, .~:J:URISPR\Jl;ll!NZA COSTITU:ZIONALE referendaria) e he i álimiti ásegnati {q.a}i risulta,1;10 espressamente, enunciate nel secondo m0tivo del dcorso...o. implicitamente desumibHt. dal primo. La ilisposizione in questione prevede che, a partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni (o del referendum), vietata ogni forma di p,bblicitˆ, anche se relativa a successive consultazioni elettorali . o .referendarie. Tale norma viene censurata, con riferimento alle campagne referendarie, come áincongrua, áirragionevole e sproporzionata per quanto concerne il suo inciso finale (secondo motivo) e come irragionevole, comparativamente áalla disciplina prevista per le campagne elettorali, nel suo complesso (primo motivo). Occorre premettere che, riguardando la materia l'esercizio di un cliri.tfo ¥á. po1itic6 á.fondamentale,'áá le limitazioni contestate -secondo la co~tantŽ giUíisprudeil.Za: . di ¥. questa Corte -devono essere sottoposte a un rigoroso scrutinio, tanto pi perchŽ disposte con un provvedimento governativo proyvisorio non ancora approvato dalla maggiO!l:'anza parl~ eh.tˆre: áá All( i.ce <(ti tale prem~ssa la fonqatezza delle censure in ~sfune áá eriíetg~áááá hJ(;{ s( yenga .á.'a' ¥.. c:onfronta:re la particolaritˆ dello strumento Teferendario con 1a natura e la.misura del limite introdotto. E invero, mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite tentporaleá.ragionev0lmente contenuto,. per lo svolgimento della pubblicitˆ pu˜ trovare giustificazione nel fatto. di privilegiare la propaganda sulla pubblicitˆ, al fine di preservare l'elettore dalla suggestione di messaggi brevi . e non motivati, eguale esigenza non viene a prospettarsi per le campagne .referendarie, dove. i messaggi tendono, per la stessa struttura a risultare semplificati, cos“ da rendere sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le forme della pubblicitˆ . . áNelle campagne referendarie le. forme. espressive della propaganda vengonñ; invero; in larga parte a coincidere con le forme proprie della pubblicitˆ, con la conseguenza che, per. queste campagne, gli effetti delle limitazioni introdotte in materia pubblicitaria. possono risultare aggravati fino a ridurre al di lˆ della ragionevolezza gli spazi informativi complessivamente consentiti ai. soggetti interessati . alla promozione o alla opposizione ai quesiti referendarri. Tale elemento di irragionevolezza appare ancora pi grave ed evidente in relazione a quella parte della disposizione in esame che vieta la pubblicitˆ per i periodi in cui si succedono varie consultazioni l6i RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO elettorali e rererend:arie. Questo divieto -oltre áa risultare del tutto ingiustificato anche rispetto al fine, sotteso alla norma, di preservare la libertˆ psicologica dell'elettore nell'imminenza del voto - tale da poter condurre, in presenza di una consultazione referendaria preceduta da consultazioni elettorali, alla pratica eliminazione dello strumento pubblicitario: cosl come accadrebbe, permanendo la vigenza di tale norma, per la tornataá referendaria dell'll giugno 1995, rispetto a cui il tempo per lo svolgimento della pubblicitˆ stato delimitato a soli quattro giorni (v. artt. 4 e 12 del provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 12 aprile 1995). In conseguenza della sua irragionevolezza ed eccessivitˆ la . disposizione in esame viene, pertanto, a ledere la sfera di attribuzioni, spettanti ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, ai ricorrenti e va, di conseguenza, anntillata. CORTE COSTITUZIONALE, 1¡ giugno 1995 n. 219 -Pnes. Casavola - Red. Granata -J,>residenza del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Onufrio). I ~ Avvoati e procuratori ¥ Gratuito patrocinio ¥ Appli.cazione al cittadino straniero ¥ Prova dei requisiti di reddito -Dichiarazione puramente formale ¥ Irragionevolezza ¥ Illegittimitˆ paniiale. (Cost. art. 3; legge 30 luglio 1990 n. 217, art. 1). I E illegitfJima Za norma che estiende il gratu~to patrocinw al cittad~nJO straniero richiedendo come presupposto di T'eddito la sola autooertifioazione dell':~nter.essato assev.emtia. dalla autoritˆ com.solare Umitatamente ˆ quanto a sua conosoenza. Per eff,etto di tale parziale illegittimitˆ l'autoritˆ consolaT'e ha l'onere di v,eT'ificare nel merito la dichiarazione dello straniero nello spirito di áleale collaborazione tra autoritˆ appartenenti a Stati diversi. ~ stata sollevata questione incidentale di Legittimitˆ costituzionale -in riferimento all'art. 3 Cost. -dell'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui stabilisce che il trattamento riservato dalla medesima legge al cittadino italiano si estende anche allo straniero, per sospetta violazione del principio di eguaglianza in ragione della disparitˆ di trattamento tra cittadini e stranieri (nonchŽ tra stranieri appartenenti a Stati diveiisi) sotto un triplice profilo. Si denuncia da parte del giudice rimettente che ingiustificatamente il limite di reddito perá l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene PARIB I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE assunto come parametro unico e generalizzato senza tener conto delle diverse condizioni economiche d:ei paesi di provenienza degli stranieri; inoltre lo straniero versa in una posizione di ingiustificato privilegio perchŽ lo Stato italiano, che eroga il beneficio, non ha alcuna possibilitˆ di controllare l'effettiva :sussistenza dei rpresupposti di reddito che lo straniero si autocertifica con una ádichiarazione il cui carattere non mendace attestato dall'autoritˆ consolare soltanto limitatamente a quanto a sua ÇconoscenzaÈ; conseguentemente lo straniero, a differenza del cittadino, non potrˆ mai nŽ essere assoggettato a sanzione penale per la falsitˆ o le omissioni nell'autocertificazione, nŽ mai potrˆ perdere il beneficio a causa dell'(eventuale) illecito commesso. Inoltre dal medesimo giudice rimettente stato altres“ censurato in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost. -l'art. 5, comma 3, della citata legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte áin cui non stabilisce che l'attestazione dell'autoritˆ consolare comrpetente deve precisare che, sulla base degli accertamenti compiuti, l'autocertificazione ádi cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo risultata corrispondente al vero, per sospetta violazione sia del principio di eguaglianza per l'ingiustificata disparitˆ di trattamento tra straniero e cittadino essendo possibile soltanto per quest'ultimo, e non anche per il primo, il controllo dell'effettiva sussistenza del requisito reddituale per l'accesso al beneficio; sia del principio che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge, mentre nella fattispecie egli vincolato ad un atto dell'autoritˆ consolare senza poterlo controllare nŽ sul p~ano formale, nŽ su quello sostanziale. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilitˆ sollevata dall'Avvocatura dello Stato atteso che l'operativitˆ del principio di eguaglianza non unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina pi favorevole evocata come tertium comparatzonis, ma pu˜ dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina pi favorevole rispetto a quella indicata a comparazione (sent. n. 62 del 1994, ord. n. 401 del 1994). é possibile quindi denunciare le disposizioni censurate (anche) sotto il profilo che accorderebbero una disciplina ingiustificatamente pi favorevole allo straniero rispetto al cittadino. I Nel merito infondata la pi radicale censura che attinge l'art. l, comma 6, oit., mentre deve accogliersi la censura, di carattere subordinato, dell'art. 5, comma 3, della medesima legge. V:a preliminarmente rilevato che, ancorchŽ il giudice rimettente, sia nella questione proposta in via principale, che nel primo profilo della questione posta in via subordinata, evochi l'art. 3 Cost. sotto il profilo della assunta disparitˆ di trattamento, in realtˆ l'allegato vizio di incostituzionalitˆ si fonda sull'asserita violazione del principio di RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 164 ragionevolezza perchŽ ci˜ che in sostanza egli denuncia in radice l'estensione agli stranieri del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, mentre le differenze rimarcate tra la situazione degli uni e quella degli 1altri sono appunto addotte a dimostrazione dell'irragionevolezza dell'estensione e non giˆ per invocare la parificazione della disciplina. Orbene, nella sua prospettazione pi radicale la censura non fondata perchŽ lo straniero fruisce deHa ga:rianzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentaH, in particolare in ordine al diritto di difesa (sent. n. 10 del 1993), nel quale compresa anche la difesa dei non abbienti (sent. n. 194 del 1992). Con il disposto del comma 6 deH'art. 1 cit. il legislatore obbedisce a questo imperativo costituzionale, apprrestando una disciplina concessiva del beneficio anche allo straniero; disciplina che per˜ non pu˜ non tener conto delle peculiaritˆ che contraddistinguono la situˆzione dello straniero da quella del cittadino, in particolare per quanto riguarda sia la sua situazione reddituale, la quale al di lˆ del maggiore o minore potere d'acquisto della moneta nei vari paesi, che costituisce differenza fattuale, occasionale e variabile condiziona l'ammissione al beneficio, sia il relativo accertamento. Fondata invece la censura subordinata espressa sempre -come giˆ rilevato -in riferimento al principio di ragionevolezza, la cui violazione svelata dalla divaricata disciplina della documentazione del presupposto reddituale per l'accesso al beneficio dettata rispettivamente per il cittadino e per lo straniero. Per il cittadino l'art. 5 detta una prescrizione assai rigorosa, che s“ coniuga con quelle ulteriormente previste dai successivi artt. 6 e 10. Ed infatti il cittadino deve autocertificare la sussistenza delle condizioni reddituali; deve inoltre allegare la copia dell'ultima dichiara2lione dei redditi o dei certificati sostitutivi; deve altres“ produrre una dichiarazione contenente l'elencazione di tutti i suoi redditi, di qualsiasi fonte ed a prescindere dal loro trattamento fiscale; infine deve indicare anche la sua situazione patrimoniale, accludendo all'istanza una elencazione dei beni immobili e mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale. A questo rigoroso onere documentale si accompagna un'altrettanto rigorosa procedura di controllo perchŽ copia di tutta la documentazione deve essere inviata all'intendente di finanza, che ne apprezza l'esattezza, eventualmente disponendo la verifica della posizione fiscale dell'istante a mezzo della Gual'dia di finanza (art. 6 cit.). Ove all'esito di tali accertamenti risulti l'insussistenza del presupposto reddituale, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene revocato (art. 10 cit.). Invece nulla di tutto ci˜ previsto per lo straniero. é infatti sufficiente che egli produca l'autocertificazione della sussistenza del re PARTE I, SBZ. I, .GIURISPRUDENZA .COSTITUZIONALE quisito reddituale; accompagnata dall'attestazione dell'autoritˆ consolate competente dalla quale ris'illti che,. Ç per quanto a conoscenza~> della stessa, l'autocertificazione non mendace. In particolare la. limitazione dell'attestazione di non mendacio della autocertificazione all'eventuale con~ormttˆc(ln.... áq.anto. po.ssa ¥¥ essere a ..conoscenzaá deU'autoritˆ.consolare ¥¥da una..parte consente in. realtˆ ¥che nes.suna verificaá sia ¥fˆtta e d'altra parte priva di ogni elemento di valutazione il giudice chiamato a provvedere (ex art; 6 cit} sulla base dell'autocertificazione. Ci˜ svela l'irragionevolezza intrinseca della disciplina dell'onere docullien.tlllepercllŽ án .. legislatore, .se da una. parte nella sua discrezio. hhl.itˆ'. á ph˜ á. hldiYidU.are .áin .á termirii analoghi :per .. il á. cittadino e . per fo straniero la sittl:ˆi“hne reddituale >che definisce la condizione di non abbieniˆ come presupposto.ber fa. spettanza del ábeneficio, non pu˜. per˜ rinun2iare solo per lo straniero á a prev~dere una: qualche verifica e controllo che non¥. sianoáá¥1egatitulica:tílentŽ¥ alí'eVentualitˆ;á meramente ipotetica e casuale, che all'autoritˆ consolare giˆ ris'illtino ele:tílenti di conoscenza utili . a valutare l'autocertificazione del presupposto. Vart. .s.. co:tíI:tíla¥ 3, dt. v~quindi dichiarato .át:ostituzionalmente illegittimo ááperviolazione delliart. 3 .cast ácassbrbita la denuncia.di viola.Zione anche cielí'art. lQl, colllaja 2, Cast.) e lareductfo ad legitimitatem pu˜ ~ssere. operata.ááá eU1Di11ando ádalla i<:Hsposizione censu~ata l'inciso. Çper quanto a . conosc:~I:\za .della pred~tta a.toritˆ È. Per effetto di tale pro ámm.ziaá l'autoritˆ. CO~solar~,ááSe vuole. renctere una attestazione utile in á.á .. á.á..áá .á ' á: .áá.á.. . . .á.á.á .. :.áá .á-: á. :á .á ...áá..á . . . . favore del\'i.nteress~to, :rtOJ:l p.> pi limiti;trsi a raffrontare l'autocer~ificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autoritˆ appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicito nella riferibilitˆ ad essa di un atto di asseveramento. di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito ilá contenute\. dell'atotertificaz“one indicando gliá accertamenti :eseg.i~t.áá áááá. ~ Viene cos“ meno il sostalliiale vincolo ~be -dallas.fficienza della conformitˆ dell'autocertificazione a quanto fosse (eventualmnte) a conoscenia deU'aôtoritˆ¥¥ consolare -. derivavaá per il .giudice nazionale per H. fatto c;he l'~ttest~ziox:te 4J.tale m;era, conformitˆ (in _se n9n sufficientŽmente significativa) comportava una.sorta di qualificazione legale di genuinitˆ dell'autocertificazione. In consegilenza della presente pronunzia invece -dovendo l'atocŽrtificazione essere in sŽ non mendace (piuttosto che .meramente c:.o:nforme a quanto eventualmente. a conoscenza dell'autoritˆ consolare) .__,... il giudice diviene libero di valutare. l'idoneitˆ degli accertamenti esgUiti e la congruitˆ delle risultanze degli stessi rispetto a quanto emergente dall'a.tocertificazione al fine di riconoscere o disconoscere il .diritto dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato. 166 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 29 giugno 1995 n. 286 -Pres. Baldassarre - Red. Santosuosso -Presidente tdel Consiglio dei Ministri (avv. Stato Sacchetto). Fallimento -Presunzione muciana -Tutela del coniuge e della famiglia á Questione interpretativa -Necessitˆ intervento legislativo ¥ Inammissibilitˆ. (Cost. artt. 3, 29 e 31; R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 7()). Il contrasto tra la disaiplina della c.d. presunzione muciana ed i nuovi ,istituti del diritto di famiglia va riisolto in sede ermeneutica, non potendo datie luogo ad una pronuncia di incostituzionalitˆ. Per adeguar,e alla tutela della famiglia S'IJTIJZIONALB ministrativa)1 nella parte in cui nQn escludeJ'operativitˆ cleHa presut1Zione .in esso stˆ\lilita {c.d¥ presunzione Çmudana: È) nelle ipoJ;est in cui tra i coniugi sui:;sista il reghne convenzionale della separazione dei beni.. á.¥á..á. Dukitail.giudice.. dmettente.lilbeJa i;>redettanol:'ma. sia ht contrasto: 1)rimo¥ comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparitˆ di trattamento in ˜.anno delle famiglie che abbiano scelto il regime n .. gli artt. 31, primo comma (nella parte in cui richiede misure per agevolare la famiglia), 29 (nella . parte in cui fonda la famiglia sul matrimonio) e 3, primo comma (per il divieto da esso articolo ricavabile di fJ:J;re oggetto>la Ji:tmiglia ˜.i misure di sfavore), della Costituzione . .. La.. questione. va . .dichiarata inammissibile per i motivi che saranno p~ ava,Jlti e¤pqsti. L'antico istituto della presunzione in oggetto -com' noto -prende il nome di Çlfll1CíaJ1a >1 c.tl giureconsulto Quinto Mucio che nel secondo secolo. a.C. l'intrq˜.m~se (p. 24, I, 51) per evitare il sospetto che i beni a qisposizio!l~L 'tella moglie..non.proven);ssero a questa dal marito bens“ eia foriti ˜.ispnorevoli. Col passare dei secoli, .e$¤fl ve11iva. sempre intesa a provare che quanto la mogUe acquistava era liii p:ovenienza del marito, ma in base al diverso motivo che la donna non esercitava di regola un'attivitˆ. lucrativa. ~.<>lo pi tar˜.U'istit.to Ju u~Uizzat() per Jutel11re ~ didtti dei creditori del marito,esclud¥mciostper˜ l'pperativitˆ . .della. presunzioJ:le nei casi in cui la moglie. fosse Ç obstetrix. vet lanificio alioque simili artificio perita, vel mercaturam e)Cercuiss(ft È. La conˆizione subordinata. delia .donna dal punte;>: li vi!>ta ten.derebbe a indebolire la .logica della. presunzione á.¥ .Ç muciana È .ᥠriguardo all'affidamento . nell'altro coniuge, privilegiando il ricorso all'intestazione clei beni ai figli o ad altri parenti. Quanto in particolare alregime di separazione dei beni, si sottolinea che.i principi della predetta riforma.hanno coinvolto sotto diversi aspetti anche tale convenzione,. ove si consideri ad esempio che, pure in presenza di detta separazione, viene ora ad operare la presunzione di comunione dei beni di cui non provata la proprietˆ esclusiva. Onde non sarebbe giustificata, in ordine alla operativitˆ della Ç muciana È, una disciplina nettamente. differenziata tra i coniugi in regime di comitnione e quelli con lˆ. convenzioneá ¥di ááseparazione ᥠdei . benL Senza contare infine che ogni disparitˆ nel trattamento della famiglia legittima (realizzata mediante una norma di. sfavore) .rispetto alle altre. convivenze, oltre a menomare la posizione del coniuge,. potrebbe. contribuire a sviare la stessa scelta matrimoniale; ¥. A questirutimo proposito, particolarmente delicato il discorso che si collega al quarto ordine di considerazioni contenuto nell'ordinanza di rimessione, e cio alla violazione degli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione che tutelano la famiglia, con l'implicito divieto di farla oggetto di misure ¥di .sfavore~ La Corte cli :assazione ....;.;; oltre a citare la pronuncia della Corte costituzionale tedesca -menziona la sentenza n. 179 del 1976 con cui questa Corte dichiar˜ l'illegittimitˆ costituzionale della disciplina fiscale sul cumulo dei redditi coniugali in quanto normativa Ç che non agevola la formazione della famiglia ed anzi dˆ vita per i nuclei familiari legittimi, e nei cñtif:ñí:iti delle.1lI1ioiii libere, á delle. famiglie diá fatto e di altre conviveriZe, ad un trattamento deteriore È. Potrebbe ricordarsi anche l'abolizione della presunzione Ç muciana È in Francia e quanto ebbe ad osservare questa Corte (sentenza n. 91 del 1'.973) ¥dichiarahdd¥rnlegittimitˆ. del divieto ádi dona:ii˜ni átra coniugi (art. ist del codice ci'lrií) per la Ž˜nsidŽraiione che tale divieto rappresentava Ç l1na paleseááá foeguagli~nza giuridica di co1~r˜ ácJ:ie sono uniti in matri monio legittimo non solo rispetto alla generalitˆ dei c;ittadini, ma anche rispetto ad altri casi di unioni e di convivenze, quali il matrimonio pu taHvo, il matrimonio successivamente annullato, la convivenza more uxorio, di cui all'art. 269 del codice civile, il concubinato ed altreÈ. Indipendentemente dai citati precedenti e dagli orientamenti della discip.Jina di altri Stati europei, mentre pu˜ riconoscersi che l'art. 31 174 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO della nostra Costituzione non si limita ad impegnare ia Repubblica ad interventi di promozione sociale a tutela della famiglia, ma implica altres“ il divieto per il legislatore di introdurre discipline sfavorevoli alla famiglia stessa, va soggiunto che da ci˜ non discende tuttavia l'illegittimitˆ costituzionale anche di quelle norme che -in un equilibrato bilanciamento di interessi contrapposti -pongano a carico dei coniugi oneri giustificati e non pregiudizievoli áai delicati compiti che la famiglia assolve anche nell'interesse sociale. A questo punto, non appare necessario analizzare il fondamento delle doglianze fatte in proposito dall'ordinanza di rimessione, essendo á sufficiente osservare che, a tutto concedere, un ipotetico loro accoglimento comporterebbe la áscelta fra diverse soluzioni nel ridisegnare il giusto bilanciamento delle esigenze dei rapporti fra coniugi rispetto a quelle dei creditori e delle regole di mercator potendosi riconsiderare la permanenza della giustificazione della presun2:ione, o la sua disciplina in modo articolato rispetto ai diversi regimi patrimoniali della famiglia. Ci˜ rende auspicabile l'intervento legislativo, finalizzato ad un razionale riordino della materia, inteso ad armonizzare questo delicato aspetto della legge fallimentare ai principi ispiratori della riforma del 1975, eliminando gli inconvenienti lamentati, tenendo presenti gli altri ordinamenti europei e considerando in ogni caso i principi costituzionali sulla libertˆ dei coniugi e sulle esigenze di quel nucleo familiare che la Costituzione ha I voluto chiaramente privilegiare. ¥ I Va conclusivamente affermato che il complesso delle considerazioni I sopra esposte, inducono a dichiarare l'inammissibilitˆ della questione sollevata relativamente a tutti e quattro i profili formulati nell'ordinan I za di rimessione. I CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1995 n. 360 -Pres. Baldassarre -Red. Granata -Presidente del Consiglio dei Ministri (avv.ti Stato Pierantozzi e Zotta). Stupefacenti e sostanze psicotrope -Coltivazione piante contenenti sostanze stupefacenti -Illiceitˆ penale -Disparitˆ con sanzioni amministrative per importazione, acquisto e detenzione ad uso personale Violazione principio offensivitˆ fattispecie penale -Infondatezza. (Cost. artt. 3, 13, 25 e 27; d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 23, 73 e 75). Non illegittima la norma che sanziona penalmente la coltivazior1Je di piante contenenti sostanze stupefacenti a prescindere dalla destinazione delle stesse ad uso personale, poich tale fattispeoie pi grave di quella,. punita con solo sanzione amministrativa, deWimportazione acqui 17.S sta¥¥áá ˆáááá¥delf3ttZi4~~ááááft4¥. htii¥¥carattere>ádi affensivitˆ... specifica~á.¥áiná q~ntQ..¥álaá condotta punita,; cqtrtpr,irtando ¥á iln arricchimento delta prowi$ta JtSistente di ~o.stan~e>stup~a.e.'!J;#p , ido.nea adáá att1-marev at áben.e della salte.¥.dei s#igott (l}t . . . ~:,f-~Wá~~'-lt~~~ irll-ric~~~~i . .a JnteJ"essante notar~ . onie la Corte, ˆt}#cM ntenere che la maggiore dist1u1za della fase dellaá coltivazione da áquella de1 consumo sia indice . di minore gravitˆ, giustifica uri inaggior rlgore della norma per tale ipotesi, affermando che la tolleranza -voluta dal legislatore per non aggravar le 5 176 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO sostanza stupefacente. Quindi il rilievo depenalizzante assunto dall'uso personale della droga nella nuova disciplina, indipendentemente da parametri quantitativi non pi esistenti, dovrebbe equiparare la coltivazione alle altre condotte previste dall'art. 75 ai fini degli effetti sanzionatori indicati nella medesima norma. :E: intervenutoil Presidente delá Consiglio dei ministri, rappresentato e difes.o dalrAvvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Nel procedimento penale a carico di Leocata Agatino, imputato . del delitto p:i;evist˜ dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit. per aver coltivato, senza autorizzazione, una piantina di canapa indiana contenente il principio attivo della cannabis indicato nella misura di 4,4 mg. il Tribunale di Camerino .ha sollevato (con oI'Clinanza del 24 novembre 1994) questione incidentale di tale disposizione con riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione¥ Premel!SO á.che non pu˜ essere condivisa la prospettazione, . secondo la quale . il re;fe,rendum. abrogati'VO, rendendo penalmente irrilevante la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, avrebbe prodotto l'effetto sistematico di considerare la condotta di coltivazione penalmente sanzionabile solo in quanto vi sia la prova dell'essere tale condotta preordinata all'attivitˆ di spaccio,. il Tribunale .rimettente, richiamando la sentenza n. 333 del 1991 di questa Corte quanto al principio . della necessaria ofJiensivitˆ della fattispecie penale, sottolinea in particolare che non ogni previsione di anticipazione della tutela , di per IsŽ, in quanto tipica, compatibile con valori espressi dalla Costituzione in materia di offensivitˆ del reato (artt. 25 e 27 Cost.), ma lo nella misura in cui non risulti, rispetto alle esigenze di tutela, manifestamente arbitraria o irragionevole; taleá invece proprio l'incriminazione della condotta di coltivazione (penalmente rilevante indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa) nelle ipotesi in cui essa dia luogo a quantitˆ (o qualitˆ) di in conseguenze della tossicodipendenza con un trattamento penale inidoneo a far fronte all'attuale contesto emergenziale -deve essere ristretta ad una sorta .di .cintura protettiva. di¥ condotte inimediatamente adiacentiá al consumo, lasciando fuori quei comportamenti che Sí pongono CC!me antcedenti pi lontani. Abilmente la decisione sfugge all'esca del caso concreto (l'imputato dinanzi al Tribunale di . Camerino aveva coltivato una singola piantina di canapa indiana), rilevando per un verso che. non possibile un apprezzamento ex ante della quantitˆ di prodotto ricavabile dal ciclo pi o meno ampio della coltiB I vazione (e se il suddetto imputato avesse utilizzato il prodotto della prima piantina per seminarne delle altre?!), sia che l'offensivitˆ specifica della singola I condotta una questione meramente interpretativa rimessa al giudice ordinario. i G.P.P. I I ! i 178 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Preliminarmente i due giudizi vanno riuniti per connessione oggettiva delle questioni di costituzionalitˆ, in quanto, ancorchŽ diversi siano i profili e le prospettive delle due censure, entrambi sono comunque attinenti al reato di coltivazione ili piante, da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit.). Va esaminata innanzi tutto la censura mossa all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit. dalla Corte d'appello di Catanzaro perchŽ di portata pi ampia di quella sollevata dal Tribunale di Camerino e quindi in rapporto di continenza rispetto a quest'ultima. In via pregiudiziale -quanto all'ammissibilitˆ della questione deve considerarsi che la Corte rimettente parte dal presupposto esegetico della perdurante irrilevanza dell'(eventuale) fine perseguito dall'agente di destinare ad uso personale le sostanze stupefacenti estratte dalle piante, indicate nell'art. 26 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit., coltivate senza autorizzazione, fine che il successivo art. 75 -come emendato dopo l'esito referendario sancito dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 -prevede (ma soltanto con riferimento alle condotte di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti) quale linea di confine tra illecito penale e quello amministrativo. In particolare, operando la ricognizione di quello che assume essere allo stato il Çdiritto vivente È, la Corte rimettente esclude che sia possibile, in via di interpretazione adeguatrice, l i.i far rifluire anche la condotta della coltivazione per Ç uso personale È in ~ quelle previste dall'art. 75 cit. e quindi ritenerla depenalizzata. Tanto ~ sufficiente -prescindendo dall'identificabilitˆ, o meno, di un Çdiritto I vivente È giˆ formatosi e tenendo conto comunque dell'evoluzione giuri sprudenziale in materia -per poter passare ad esaminare nel merito la questione di costituzionalitˆ, atteso che si appalesa come plausibile I l'esegesi operata dalla Corte d'appello rimettente. Ed infatti la giurispru denza della Corte di cassazione, dopo un'iniziale pronuncia favorevole I all'interpretazione adeguatrice (Cass., sez. VI, 3 maggio 1994, n. 6347), della quale questa Corte ha tenuto conto per dichiarare l'inammissibilitˆ di analoga questione di costituzionalitˆ (sentenza n. 443 del 1994), ha succes sivamente optato per un'interpretazione stretta che limita la rilevanza del fine dell' Ç uso personale È alle sole condotte tassativamente indicate nel l'art. 75, disposizione questa che non contempla -come giˆ rilevato la condotta della ÇcoltivazioneÈ (Cass., sez. IV, 29 settembre 1994 n. 12621; Cass., sez. VI, 12 luglio 1994 n. 3353); esegesi quest'ultima che, a prescin dere dagli eventuali sviluppi ulteriori del cos“ insorto contrasto di giuri sprudenza, sufficiente a giustificare l'esame nel merito della questione alla stregua del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte rimettente. Nel merito la questione non fondata in ragione della non compa rabilitˆ della condotta delittuosa, prevista dall'art. 73 citato, con alcuna PARIB I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE di quelle allegate come tertia comparationis sicchŽ non sussiste la denunciata disparitˆ di trattamento. Si ha infatti da una parte che la detenzione, l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale rappresentano condotte collegate immediatamente e direttamente all'uso stesso, e ci˜ rende non irragionevole un atteggiamento meno rigoroso del legislatore nei confronti ádi chi, ponendo in essere una condotta direttamente antecedente aLconsumo, ha giˆ operato una scelta che, ancorchŽ valutata sempre in termini di illiceitˆ, l'ordinamento non intende contrastare nella pi rigida forma della sanzione penale, venendo in rilievo, in un . contesto emergenziale di contingente aggravamento delle conseguenze delle tossicodipendenze, il rischio alla. salute dell'assuntore ove ogni condotta immediatamente antecedente al consumo fosse assoggettata a sanzione. penale. Invece nel caso della coltivazione manca questo nesso di immediatezza con l'uso personale¥ e ci˜ .gjustifica un possibile. atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalitˆ dei legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti prepedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti. per uso personale. Per altro verso la scelta della non criminalizzazione del cons.mo in sŽ (che rappresenta una nota costante di tale disciplina di settore, pur nelle alterne formulazioni ispirate a maggiore o minor rigore) implica necessariamente anche, in qualche misura, la non rilevanza penale di comportamenti immediatamente precedenti essendo di norma la detenzione (spesso l'acquisto, talvolta l'importazione) l'antecedente ultimo dell'assunzione. La linea di confine di queste condotte che, per il fatto di approssimarsi all'area di non illiceitˆ penale (quella del consumo), si giovano di riflesso di una valutazione di maggiore tolleranza, stata segnata prima dalla Ç modica quantitˆ È, poi dalla Ç dose media giornaliera È, infine dall'Ç uso personale Èi ma si tratta pur sempre di una sorta di cintura protettiva .del nucleo centrale (id est il consumo) per evitare il rischio che l'assunzione di sostanze stupefacenti -che il legislatore ha ritenuto da ultimo di contrastare appunto con la comminatoria di sanzioni solo amministrative per le condotte ritenute pi immediatamente antecedenti ---, possa indirettamente risultare di fatto assoggettata a sanzione penale. La coltivazione invece esterna a quest'area contigua al consumo e ci˜ giˆ di per sŽ rende ragione sufficiente di una disciplina differenziata. NŽ va taciuto che la stessa destinazione ad uso personale si presta ad essere apprezzata in termini diversi nelle situazioni qui comparate. Infatti nella detenzione, acquisto ed importazione il quantitativo di sostanza stupefacente certo e determinato e consente, unitamente ad altri elementi attinenti alle circostanze soggettive ed oggettive della condotta, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza. Invece 180 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO nel caso della coltivazione non apprezzabile ex ante con sufficiente grado di certezza la quantitˆ di prodotto ricavabHe dal ciclo pi o meno ampio della coltivazione in atto, sicchŽ anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate, e Ja correlata valutazione della destinazione della sostanza stessa ad uso personale, piuttosto che a spaccio, risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili; e ci˜ ridonda in maggiore pericolositˆ della condotta stessa, anche perchŽ -come ha rilevato la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione -l'attivitˆ produttiva destinata ad accrescere indiscrimil:J.atamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialitˆ diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili. Pertanto, anche nel diverso contesto normativo rappresentato dal d.P.R. n. 309 del 1990, deve pervenirsi ad una pronuncia di non fondatezza della questione di costituzionalitˆ, non dissimilmente da quanto in precedenza giˆ ritenuto da questa Corte con riferimento agli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dkembre 1975, n. 685 (ordinanza n. 231 del 1982). Neppure fondata la seconda questione. La verifica del rispetto_ del principio dell'offensivitˆ come limite di rango costituzionale alla discrezionalitˆ del legislatore ordinario nel perseguire penalmente condotte segnate da un giudizio di disvalore implica la ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilitˆ J del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussumibili. á Operata questa astrazione degli elementi essenziali del delitto in esame, risulta una condotta (quella di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti) che ben pu˜ valutarsi come I Ç pericolosa È, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente pi occasioni di spaccio di droga; tanto i pi che -come giˆ rilevato -l'attivitˆ produttiva destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo, connotato dalla necessaria offensivitˆ proprio perchŽ non irragionevole la valutazione prognostica -sottesa alla astratta fattispecie criminosa -di attentato al bene giuridico protetto. E -come giˆ questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sentenze n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991; ma cfr. anche sentenza n. 62 del 1986) -non incompatibile con il principio di offensivitˆ la configurazione di reati di pericolo presunto; nŽ nella specie irragionevole od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore nella sua discrezionalitˆ, della pericolositˆ connessa alla condotta di coltivazione. Diverso profilo quello dell'offensivitˆ specifica della singola condotta in concreto accertata; ove questa sia assolutamente inidonea a I porre a repentaglio il bene giuridico tutelato (come nel caso -prospet ~ tato dal giudice rimettente -della coltivazione in atto, e senza previsione 1 Ii I ! PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 181 di ulteriori sviluppi, di un'unica pianta da cui possa estrarsi il principio attivo della sostanza stupefacente in misura talmente esigua da essere insufficiente, ove assunto, a determinare un apprezzabile stato stupefacente), viene meno la riconducibilitˆ della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perchŽ la indispensabile connotazione di offensivitˆ in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessitˆ che anche in concreto la offensivitˆ sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ci˜ venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile {art. 49 cod. pen.). La mancanza dell'offensivitˆ in concreto della condotta dell'agente non radica per˜ alcuna questione di costituzionalitˆ, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario (sentenze n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991 giˆ citate). Costituisce poi questione meramente interpretativa, rimessa altres“ al giudice ordinario, la identificazione, in termini pi o meno restrittivi, della nozione di ÇcoltivazioneÈ che, sotto altro profilo, incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente illecito. CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1995 n. 363 -Pr.es. Baldassarre - Red. Santosuosso -Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Freni) -S.p.A. ECU s.i.m. (avv. G. Cianni). Sanzioni ammimstrative . Societˆ di !Intermediazione mobillare (S.I.M.) á Mancata previsione diritto di regresso della Soc. nei confronti dell'autore della violazione á Infondatezza. (Cost. art. 3; legge 2 gennaio 1991 n. 1, art. 13, comma 3). Non incostituzionale la norma che non prevede espressamente la responsabilitˆ solidale del rapp1'esentante di una S.I.M. per zl pagamento della sanz;ione amministrativa a questa irrogata, nŽ il diritto di regresso della societˆ, poichŽ taZi conseguenz;e s.i possono ricavare dai p11inc“pi generali della legge sulla depenalizzazione (689/81, art. 6) (1). (1) La decisione in rassegna si segnala anzitutto per l'attenzione dedicata alle eccezioni ed alle difese dell'Avvocatura che sono in larga parte accolte, costituendo il nerbo della motivazione, ma in parte anche disattese con dovizia di argomentazioni. Riguardo a questo secondo profilo, bisogna tuttavia osservare che la tesi con cui stata respinta l'eccezione di inammissibilitˆ sembra manifestare l'intendimento della Corte di passare comunque all'esame del merito, anche a costo di svalutare la pregiudiziale. Difatti appare alquanto opinabile ritenere che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sia rilevante per la societˆ opponente sapere se potrˆ o no successivamente rivalersi sul rappresentante autore materiale della violazione. Comunque la decisione da segnalare perchŽ anzitutto ribadisce che il principio della personalitˆ della pena non ha alcuna attinenza con le sanzioni .,.,~~-á, ... .. -_........_ ............ -á :." á--.. ....... ..... . .. .. :-: .. il - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 182 La questione sottoposta all'esame della Corte se l'art. 13, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attivitˆ di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), nella parte in cui non prevede la responsabilitˆ solidale del rappresentante della societˆ di intermediazione mobiliare (s.i.m.), nonchŽ della stessa societˆ, per il pagamento della sanz_ione amministrativa, nŽ il diritto di regresso della stessa nei confronti dell'auto11e della violazione, sia in contrasto con il principio d'eguaglianza stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, in relazione a quanto diversamente stabilito dagli artt. 6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 144 del decreto legislativo 1¡ settembre 1993, n. 385. La difesa erariale eccepisce preliminarmente l'inammissibilitˆ della questione per -difetto di rilevanza nel giudizio a quo, osservando che, anche qualora fosse riconosciuto un obbligo solidale dell'amministratore della societˆ, questa, nella presente ipotesi di responsabilitˆ, ed in mancanza di una specifica previsione del c.d. beneficio di escussione, sarebbe comunque tenuta all'adempimento per l'intero (art. 1292 del codice civile). La sollevata questione sarebbe, invece, rilevante solo nell'eventuale giudizio che il solvens volesse instaurare per rivalersi nei confronti di altri soggetti responsabili. L'eccezione non condivisibile, poichŽ diversa l'ipotesi di un debito che, pur essendo dovuto per l'intero, per˜ di natura solidale. Inoltre, l'azione di regresso pu˜ e~sere esercitata solo se consentita dalla legge: per cui nel presente giudizio, riguardante il pagamento della sanzione amministrativa, la societˆ chiamata a rispondere ha interesse a sapere che l'obbligo si estende solidalmente ai suoi amministratori, al fine di porsi eventualmente nella condizione di chiamarli in giudizio per rivalsa. La questione di costituzionalitˆ per˜ infondata. L'Avvocatura dello Stato deduce anzitutto che la 11esponsabilitˆ am¥ ministrativa non richiede necessariamente la sua estensione alle persone che hanno agito in rappresentanza, dal momento che detta responsabilitˆ -in forza del rapporto di immedesimazione organica - direttamente riferibile all'ente. E tale riferibilitˆ coerente con il sistema sanzionatorio pvevisto dalla legge n. 1 del 1991, come confermato dalle altre misure della sospensione dall'Albo o dall'esercizio dell'attivitˆ. amministrative, ed in secondo luogo perchŽ attribuisce alle disposizioni della legge 689/81 carattere di principi generali, con particolare riguardo al principio di solidarietˆ enunciato nell'art. 6. L'indubbio carattere esegetico di tale affermazione consente di affermare che la Corte ammette l'esistenza di una disciplina generale in materia di sanzioni amministrative, nella quale possono ricondursi anche le normative sopravvenute, quale appunto la legge 1/1991 sulle S.IM. G.P.P. PAATE I, SEZ. I; GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 183 La deduzione esatta, avendo in proposito questa Corte affermato che il principio della personalitˆ della pena non ha alcuna attinenza con le sanzioni amministrative (sentenza n. 159 del 1994). Ma ci˜. non. tuttavia preclusivo dell'esame della questione, in quanto il giudice a quo non. contesta. che la ásocietˆ si,a. destinataria.. della á.sanzione, ma . si duole c.he dtqQesta. non. rl~pondano> s.olidal;rnente anche gli amministratori, cosl come aJtre leggi. prevedono per altre imprese omogenee. Sqggiunge¥¥la . difesa. erariale c::he ¥la solidarietˆ passiva -. peraltro prevista se>prattutte> per una maggiore garanzia del creditore ...,.. non deve necessariamente essere stabilita dalla legge speciale, essendo giˆ offerta .a tutte le societˆ in base ad altxie leggi, ()ltre che dal diritto cmnune. Questa de!iuzione suffiŽiente a far ritenere infondata la questione. In prop0sito occorre richiamare l'~rt. 6, della legge n. 689 del 1981, che, in tema di sanzioni amministrative,. stabilisce che Ç se la violazione commessa dal rappresentante o dal dipende11te. di una persona giuridica o¥á di ¥ un ente . privo . di personalitˆ á¥giuridica¥¥ a;-corn.unque, ádi. unáá irn.prenditore . nell'esercizio delle proprieá funzioni¥ o incombenze, la persona giuridica. ˜ ren:te ~o .}}imprenditore ˜bbligato in .solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ba diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'.autote della violazione>~;/ Questa disposizione ha valore di principio generale con riguardo alle sanzioni amministrative: in .quanto tale,. essa contribuisce a specincare laá portata nonna.ti va ¥della. disposizione.á impugnata,. consentendo.á di superareJLvitio di illegit.tilnitˆ. costituzionale prospettato in questa sede. D'altro ¥canto, loá¥stesso sistema delineato c.lal.codice civile . {a:rtt. á Z~94 e seguenti), contempla l'ipotesi di una. responsabilitˆ degli. amministratori nei confronti della societˆ, stabilendo i casi ed i modi con cui essa pu˜ farsi valere. CORTE CñSTI'rUZlONALE, 2Sluglio J99S n'. 379 -Pres. Baldassarre -Red. Ferri -Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Di Tarsia). Procedimento penale áᥠRogatoria intcniazhlnale ¥ Es~uzione nelle fonne previste da legislazione Stato ricbiest˜ ¥ Mancata previsione a11sistená %a difensore ¥ Valutazione su utlllizabilitˆ della prova assunta ¥ Infondatezza. (Cosi:;á art. 14; leggeá 23' febbraio 1961 n. 215 artt. 3 e 4; Convenzione di Strasburgo 20 aprile 1959; 'c.p¥.p. art¥. 696); á . ¥ Non costituzionalmente illegittima la norma che consente l'esperimento di rogatoria all'estero anche senza la presenza del difensore del .:.t,~ . 184 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO fimputato, in quanto il giudioe i:taliano rtimane lib1em di valutaf"e l'eventuale contrarietˆ dell'atto assunto per rogatoria ai priincipi dell'ordinamento, accertandone áá quindi caso per oaso l'utUizzabilitˆ. {1) La Corte di cassazione dubita della legittimitˆ costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui, dando esecuzione alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, consente, in connessione con il precedente art. 3, l'esperimento di rogatorie all'estero, disposte in fase dibattimentale, senza garantire la presenza del difensore dell'imputato. Premette il giudice a quo che nel caso sottoposto al suo esame applicabile la Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, sottoscritta e resa esecutiva in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (art. 2), e operante nei confronti della Francia dal 23 maggio 1967, dopo fa ratifica da parte di quest'ultima. Detta Convenzione, all'art. 3, dispone che lo Stato richiesto farˆ eseguire Ç nelle forme previste dalla propria legislazione È le rogatorie relative a procedimenti penali a lui dirette dall'autoritˆ giudiziaria dello Stato richiedente. Al successivo art. 4 dispone che le autoritˆ e Ç le persone in causa È potranno assistere all'esecuzione della rogatoria se lo Stato richiesto Ç vi consente È. Norma che va interpretata in connessione con il precedente art. 3, nel senso che lo Stato richiesto, ove la propria legislazione lo preveda, pu˜ consentire o meno la presenza, all'assunzione della prova, delle Çautoritˆ È e delle Ç persone in causa È, senza garantire il diritto all'assistenza del difensore, anche ove tale diritto sia inderogabilmente garantito dall'ordinamento dello Stato richiedente. (1) Con argomentazioni attente ed essenziali la Corte ha distinto due profili nel dubbio di costituzionalitˆ sollevato dalla Cassazione, identificando il primo nella possibilitˆ che la norma consenta l'esperimento di rogatoria all'estero senza la presenza del difensore ed il secondo nell'eventualitˆ che il giudice italiano possa fondare la sua decisione su una prova assunta senza la relativa garanzia della difesa. Una volta operata questa separazione, la sentenza ha buon gioco nel rilevare che in base ad una convenzione internazionale le forme di assunzione della prova per rogatoria non possono non essere quelle previste dalla legge dello Stato richiesto, non potendosi pretendere di imporre a quest'ultimo le forme richieste dallo Stato richiedente. In tale condizione un formalistico rifiuto di avvalersi della rogatoria comporterebbe una preclusione di tale mezzo di prova e l'inutilitˆ della Convenzione stipulata con paesi i cui ordinamenti siano informati a principi anche solo parzialmente diversi. Ma acquisito il risultato voluto e ricondotta la prova per rogatoria nell'ambito dell'ordinamento nazionale, riprendono vigore le norme sulla valutazione della validitˆ della stessa, da parte del giudice richiedente. Cos“ contrapponendo regole sulla assunzione della prova e regole che ne disciplinano PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 185 Avendo l'Italia reso esecutiva detta Convenzione; ne deriva, secondo la Corte di cassazione, che le rogatorie eseguite in conformitˆ di essa e della legislazione dello Stato richiesto, sono utilizzabili nel processo penale; ponendosi la legge.á diá esecuzione come.norma speciale -iná conformitˆ .a quanto stabilito dall'art 696 del codice di procedura penale rispett() J áalle¥ norme processuali á¥generali in ¥teina di assunzione della prova¥. Ci˜ premesso,. il áremittente rilevaá.che la Corte costituzionalei giˆ in riferimento al precedente codice di procedura penale, sin dalle sentenze n. 63 e 64 del 1972, ha ritenuto che, mentre non viola di regola l'art. 24 della. Costituzione l'assunzione di prove testimoniali in istruttoria senza la presenza del difensore1 tale presenza deve . essere inderogabilmente garantita -perchŽ non ne risulti violato l'art. 24 della Costituzione -ove s.Uratti di prove non ripetibili in dibattimento alla presenza del difensore. Da tali decisionisi .ev“ncerebbe.iLprincipio. che l'art. 24 della Costittiziorte impone che la prova da utilizzare, non a meri fini istruttori, ma ai fini della decisione, debba essere necessariamente assunta con la partecipazione del difensore, Osserva ancoraá il. remittente, che, secondo la .giurisprudenza di questa Corte, il diritto di difesa; in quanto ineludibile garanzia di assistenza tenico-professionllle, die,ve essere assicurato in modo effettivo ed tra i diritti considerati dalla Costituzione inviolabili ed irrinunciabili. In tale contesto la presenza del difensore alla prova non avrebbe solo lo scopo di. garant:ire il c;ontra;ddittorio, ma anche la stessa legalitˆ formale e sostanziale dell'assunzione, rientrando fra i compiti del difensore quello di tutelare l'imputat0c attraverso l'irrinunciabile controllo, tecnico- professionale,. che la prova sia assunta in effettiva conformitˆ alle re l'utii“zzˆZione, la Corte fa salvo áil . regime della rogatoria e rimette al giudice di merito il potere di valutare, caso per caso, se il contenuto dell'atto assunto per rogatoria. possa essere utilizzato o ineno. Il ragionamento perfettamente lineare e sembra rispondere anche ad un intento pratico molto ben giustificato. Rimane tuttavia il dubbio che la Corte remittente (la Cassazione penale) non avesse voluto rappresentare proprio il rischio di una soluzfone caso per caso, che si prestˆ ad influenzare il giudice di merito in dipendenza dello specifico contenuto delle prove raccolte. In effetti posto che il giudice italiano seguendo il suggerimento .della stessa Corte, prima dell'espletamento dell'atto, si sia inutilmente avvalso di tutte le facoltˆ riconosciutegli dalla Convenzione per ottenere il consenso dello Stato richiesto in ordine ˆlla presenza dei difensori dell'imputato, che senso ha procedere comunque ˆll'assunzione della prova? La soluzione che il Ç diritto vivente È darˆ a questo interrogativo risolverˆ la questione o fornirˆ gli spunti per una nuova riflessione su un tema che meriterebbe di essere considerato anche in sede di stipula delle Convenzioni internazionali in materia. G.P.P. 186 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO gole processuali, con particolare riferimento a quelle che ne assicurano la ÇgenuinitˆÈ. Viene, infine, richiamata la sentenza n. 436 del 1990, con la quale questa Corte ha affermato l'essenzialitˆ, ai fini della garanzia del diritto di difesa, del ruolo del difensore in sede d'incidente probatorio, in relazione all'equiparazione della prova ivi assunta a quella assunta in dibattimento. Ne risulterebbe confermata, indirettamente, ma espressamente, fa necessitˆ della presenza del difensore per l'assunzione delle prove in fase dibattimentale, in relazione alla tutela del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. In conclusione la Corte remittente ritiene non manifestamente infondato il dubbio che la norma in esame, consentendo l'utilizzazione di prove testimoniali assunte, in fase dibattimentale, attraverso rogatorie internazionali che non garantiscono la presenza del difensore dell'imputato, comprometta il diritto di difesa in maniera irreversibile, consentendo di fondare la decisione su prove assunte in violazione dell'art. 24 della Costituzione. é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza (recte: inammissibilitˆ) della questione. Rileva l'Avvocatura che la questione, cos“ come formulata, appare lIpriva del requisito della rilevanza, perchŽ ci˜ che nel caso in esame viene in discussione non la legge di esecuzione e di autorizzazione alla ~ ratifica dell'indicata Convenzione, nŽ le disposizioni del codice di rito con I ~ cernenti la valutazione degli effetti che al mezzo di prova assunto per rogatoria possono essere riconosciuti nell'ordinamento interno, ma esclusivamente il risultato pratico di una singola domanda di cooperazione. La valutazione dell'attivitˆ espletata, ossia il riconoscimento degli effetti giuridici dell'atto assunto per rogatoria, prosegue l'Avvocatura, de I ve essere condotta alla stregua della legge dello Stato richiedente e, quindi, nel caso in esame, secondo 1e norme del codice di rito concernenti la valutazione della prova, interpretate alla luce dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica (ai sensi degli artt. 671, primo comma, n. 3, del codice Rocco, e 733 del codice vigente, applicabili analogicamente), i quali esplicitano meglio il concetto di ordine pubblico, di cui all'art. 31 delle preleggi. In sostanza il giudice nazionale dovrebbe procedere ad una eventuale valutazione della contrarietˆ ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico dell'atto assunto per rogatoria, accertare se il contenuto dello stesso, per le modalitˆ con cui si formato, si risolva o meno in un corpo estraneo al nostro sistema. E tale accertamento, di esclusiva competenza dell'autoritˆ giudiziaria, andrebbe condotto secondo le regole che concernono nel nostro ordinamento la valutazione della pro PARm I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE va, senza che possa assumere alcuna rilevanza l'indicata legge di esecuzione, la quale si limitata a predisporre per le autoritˆ nazionali (cui spetta la valutazione dell'opportunitˆ e della eventuale rilevanza del mezzo formante oggetto della domanda di rogatoria) uno strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale. In conseguenza, la circostanza che il risultato pratico della cooperazione si sia nel caso di specie risolto, come assume il giudice di legittimitˆ, nell'assunzione di un atto nullo (o inutilizzabile) per il nostro ordinamento, indicherebbe solo i limiti della cooperazione internazionale, ma non prospetterebbe alcun profilo di incostituzionalitˆ della norma impugnata (o di altre disposizioni) avente rilevanza in sede di giudizio incidentale. La Corte di cassazione dubita della 1egittimitˆ costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui, dando esecuzione all'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, Çconsente l'esperimento di rogatorie all'estero, disposte in fase dibattimentale, anche senza la presenza del difensore dell'imputatoÈ. Ad avviso della Corte remittente, detta norma, in quanto consentirebbe Çdi fondare la decisione È su di una prova assunta senza la garanzia della partecipazione del difensore, si pone in insanabile contrasto con il principio fondamentale del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Va in primo luogo esaminata l'eccezione di infondatezza (recte: inammissibilitˆ) sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio e rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. La difesa del Governo pone in dubbio la rilevanza della questione nel giudizio a quo osservando che quanto lamentato dal giudice remittente non sarebbe conseguenza diretta della norma impugnata, bens“ solo del risultato pratico di una singola domanda di assistenza; ci˜ in quanto la Convenzione di Strasburgo si limiterebbe soltanto ad offrire uno stru mento di cooperazione giudiziaria in materia penale alle Autoritˆ nazio nali, lasciando nella facoltˆ dello Stato richiesto lo stabilire le concrete modalitˆ di assunzione dell'atto. L'eccezione deve essere disattesa. Al di lˆ del risultato concreto di una singola rogatoria, ci˜ che la questione sollevata intende censurare proprio la possibilitˆ, consentita dalla norma impugnata, che si proceda all'assunzione di una prova al l'estero senza che alla difesa dell'imputato venga permesso di assistere; ci˜ in luogo della auspicata obbligatorietˆ Ç della presenza del difensore dell'imputato È. Tanto sufficiente per confermare la rilevanza della questione. Nel merito la questione non fondata nei sensi di seguito esposti. 188 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO In linea generale del tutto evidente che, nell'ordinamento italiano, in base al principio sancito nell'art. 24 della Costituzione, la presenza del difensore dell'imputato (o che questi sia posto in grado di assistere) si pone come garanzia irrinunciabile ai fini dell'assunzione di una prova in fase dibattimentale. Del pari evidente che, sulla base della oitata convenzione internazionale di assistenza giudiziaria, l'atto probatorio assunto all'estero per rogatoria non pu˜ che essere espletato nelle forme proprie dello Stato richiesto, ove sono ovviamente inapplicabili le regole processuali propr>ie dello Stato richiedente. Peraltro - appena il caso di sottolineare -non potendo certamente essere imposto in sede internazionale (in difetto di diversa norma pattiz“a), il principio dell'obbligatorietˆ della presenza del difensore nell'assunzione delle prove dibattimentali, anche l'accogHmento della questione, in ipotesi, non potrebbe avere altro effetto che quello di precludere del tutto all'Autoritˆ giudiziaria italiana qualsiasi possibilitˆ di formulare richieste di rogatoria. Occorre, invece, distinguere tra norme che regolano l'assunzione della prova e norme che ne disciplinano l'utilizzazione. Sul punto non pu˜ essere condivisa l'affermazione del giudice remittente secondo cui le prove assunte nel rispetto della Convenzione sono, per ci˜ stesso, pienamente utilizzabili; nulla afferma la Convenzione sulla utilizzabilitˆ delle prove assunte per rogato:rfa, nŽ dalle suddette norme, o da altro, pu˜ ricavarsi il principio della rinuncia del giudice nazionale a verificare, in piena indipendenza e secondo i principi fondamentali del proprio ordinamento, se le modalitˆ con cui l'atto stato assunto lo rendano utilizzabile come prova. In breve, posto che la domanda di assistenza giudiziaria crea un rapporto tra Stati, ciascuno dei quali si presenta nel proprio ordine indipendente e sovrano, il medesimo principio postula che, da un lato, l'esecuzione materiale degli atti richiesti debba necessariamente avvenire nei modi previsti dalla lex fo11i e, dall'altro, che la valutazione delle attivitˆ espletate (ossia degli effetti che a detti atti possono essere riconosciuti) vada condotta alla stregua dell'ordinamento dello Stato richiedente. NŽ il contrario orientamento espresso dal giudice a quo pu˜ essere considerato diritto vivente, posto che altre decisioni della medesima Corte hanno da tempo avvertito che, ai fini della utilizzabilitˆ di un atto, non basta che questo risulti compiuto secondo le regole vigenti nello Stato in cui stato assunto, ma occorre anche che dette modalitˆ non si pongano in contrasto con le leggi interne proibitive concernenti le persone e gli atti e con quelle che, in qualsiasi modo, riguardino l'ordine pubblico, tra le quali, prime tra tutte, quelle che riguardano l'esercizio inderogabile dei diritti della difesa. PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 189 La normaᥠimptignata, quindi, sulla baseá di un'interpretazione costituzionalmente vincolata á dal rispetto dellaá.á garanziaá sancita dal . secondo c.omma dell'art. 24 della Costituzi˜ne, non.. solo consente che il giudice italiano; prima. dell'espletamento.dell'atto,.áási avvalga. di tutte le facoltˆ riconosciutegli dalla Convenzione tnedesima per ottenere il consenso dello Stata 17ihiestodn.ordine alla pres.eru;a delle partiááinteressate .(e.deLrispet¥ tivktUte~sll:ri); ma.non preclude in alcuná modo all'Autoritˆ giudiziaria di. ptocedere Mra Valutazione della áeventuale contrarietˆ;. ai principi fondamentali del nostro ordinamento, deWatto .assunto per rqgatoria, e, quindi, di accertare, caso per>caso, se ilcontenuto dello stesso, per le modaliá tˆ con cui siá formato, possa o meno ááess.ere áutilizzato. CORTE COSTITUZION~E. 28 ltiglio 1995 n. 417á Pres'. Baldassarre á Red. Chieppa ¥ Bresidente clel Consiglio dei. Ministri '(avv. .Stato Ferri) ¥ ¥>s..f4c FMJIMJavy;, .Guatlino) ¥ l'~furi.)V.lario.. {~vváá..Ghla), Bellezze na.t'tJl.'aU ¥á "' Utvieto. er effetto clet quale fa.tutela del p~esaggio -quale delineata> nelfa legge rt. 43fdel 1985 ~ assurile, Žome giˆ deU:˜, carattere dinamico (sentenze li. 151 del 1986; n. 321 del 1990). In virt di detto carattere; if piano si configura come strumento di: base, condizionante (prevalentemente. in rtegatiVo) ogm altra piarufkazionŽ orientata verso firii di sviluppo, del territorio e degff.'insedfamenii che p˜tra.llno essereá realizzati solo nei limiti imposti dalle esigenze di t'lltela paesistica. In particolare á con á 1a previsio~e del pfario paesistico e/o.á del piano urbanistico territoriale come strumenti obb1igˆtorl, e non facoltatM di raccordo; per Uria serie di zone soggette : a. speciai“ Vincoli, tra neeess“tˆ . di . conseivaiiorie: d. istante ... di trasforin.azione clel terJ:']torio asst>ggettato a viinŽolo, il Legislatore del 1985 recupera i:lI suddetto pfanO paesistico fa furu:iorie di regofarnentazione globale del'territorfo'vfacofato; I.O stesso legislatore; pur 'evidenziando la specificitˆ della materia del paesaggio r.ispetto' a quel1a urbaliistica (seritehie ri; 141 del l972; :tr. 293 dŽl á198t; ambientale ~ costituente la Ç scelta di fond˜ È della legge n. 431 del 1985 assurta a Çlegge di grande riforma economico sociale È (sentenza n. 151 del 1986) e rkonducibile alla pi generale ttitela del paesaggio assunto, come giˆ dŽtto, a va:Iore primario dell'ordinamento -sfa iri cigni caso e¥ ad ogni costo attuato. Consegue da quanto sopra detto che il termine di cui all'art. 1-bis e relativo al 31 dicembre 1986 non pu˜ che essere ordinatorio e che i vincoli di inedificabilitˆ permangono pienamente efficaci ádopo la scadenza di esso, essendo strettamente preordinati alla realizzazione dei piani di cui all'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985. In questa prospettiva vincoli e piano sono interdipendenti ed insieme funzionali alla. realizzazione della tutela dell'ambiente intesa in senso RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO unitario, integrale e pertanto globale: ci˜ che rappresenta uno degli aspetti qualificanti della legge n. 431 del 1985. Infondate sono, altres“, le censure relative agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con riguardo alla prima -sulla pretesa disparitˆ di trattamento tra soggetti proprietari di beni ubicati in regioni nelle quali si sia provveduto all'approvazione dei piani e soggetti proprietari di beni ubicati in regioni nelle quali detta approvazione non abbia avuto luogo -va rilevato che si tratta di mera disparitˆ di fatto inerente alle vicende applicative della norma che, come tali, non possono assumere rilievo nel giudizio di legittimitˆ costituzionale (sentenze n. 138 del 1979; n. 163 del 1972; n. 208 del 1985; n. 283 del 1987; n. 410 del 1990). Del resto i medesimi soggetti proprietari possono avvalersi degli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento per fare attuare l'obbligo di piano paesistico sia nei confronti della regione che dello Stato (come ad esempio silenzio-rifiuto con accertamento dell'obbligo, giudizio di ottemperanza .con nomina di commissario, ovvero con denunce o azioni di conseguenti responsabilitˆ verso gli organi rimasti inerti). La censura relativa all'art..97 della Costituzione, priva di autonomo svolgimento, risulta assorbita dalle considerazioni svolte con riguardo alle censure formulate nei confronti dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. Infondate sono, altres“, le questioni di legittimitˆ costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (R.O. n. 221 del 1994). Il giudice a quo ritiene che dette disposizioni violino gli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non dispongono la notificazione degli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della stessa legge, ovvero delle c.d. Ç bellezze di insieme È ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, alla stregua di quanto previsto dal successivo art. 6 per gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 del medesimo art. l, ovvero delle c.d. Çbellezze individualiÈ. Al riguardo occorre subito rilevare che la diversa disciplina predisposta per la comunicazione degli atti impositivi dei vincoli di bellezze naturali a seconda che si tratti di Ç bellezze di insieme È (per le quali prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: art. 4 della legge n. 1497 del 1939) ovvero di Çbellezze individue È (per le quali prevista la notificazione: art. 6 della medesima legge) rientra nella discrezionalitˆ del legislatore. Discrezionalitˆ che nella specie appare del tutto ragionevole, considerato che la surrichiamata diversitˆ di disciplina risulta giustificata dalla diversa struttura delle due categorie di beni. Invero, le bellezze di PARm I, SBZ. I, GIURISfRUDBNZA COSTITUZIONALE ms1eme -a differenza di quelle individue -si sostanziano in ambiti territoriali, spes_$o di vaste dimensioni, con la conseguenza che la notifica a tutti i proprietari iliteressa:ti dei provvedimenti costitutivi di vincolo diventerebbe estremamente difficile,. maechinosa, e talora di scarsa possibilitˆ. In considerazione di ci˜ infondate sono pure le censure all'articolo 1.quinquies per avere effettuato il recupero legislativo di provvedimenti aventi per oggetto bellezze di insieme e per le quali stato adottato il mezzo parteeipˆtiv˜ previsto dall'art. 4 della legge n. 1497 del 1939 per tale categoria di beni (ovvero la pubblicazione) giacchŽ, come si detto, esso del tutto adeguato in/relazione alla struttura confomiativa del bene stesso. SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Plenum, 4 aprile 1995, nella causa C-350/93 -P1'es. Rodriguez Iglesias -Rel. Schockweiler - Avv. Gen Jacobs á Commissione delle Comunitˆ europee (ag. Abate e Di Bucci) c. Repubblica italiana (avv. Stato Ferri). Comunitˆ europee ¥ Aiuti di Stato ¥ Incompatibilitˆ con il mercato comune ¥ Decisione della Commissione ¥ Obbligo di recupero ¥ Inademá pimento ¥ Termine. (Trattato e.E., artt. 92 e 93). Comunitˆ europee ¥ Aiuti di Stato ¥ Incompatibilitˆ con il mercato co DJ.une ¥ Decisione della Commissione ¥ Obbligo di recupero ¥ Holding pubblica e impresa del gruppo: rapporti ¥ Adempimento. (Trattato e.E., artt. 92 e 93). Il recupero dell'aiuto che la Commissione C.E. ha dichiarato incompatibile con il mercato comune deve essere eseguito dallo Stato membro destinatario della decisione nel termine fissato dalla decisione stessa. Il recupero tardivo non impedisce l'acoertamento giurisdizionale dell'inadempimento dello Stato membro (1). L'obbligo del recupero si sostanzia e si esaurisce nel p.relievo a carico del beneficiario dell'aiuto di quanto ricevuto a detto titolo. Nel caso di aiuto versato da una holding pubblica (ENI) ad una impresa del gruppo (Lanerossi), il rimborso a favore della holding sufficiente a realizzare il recupero anche se l'aiuto era stato realizzato con fond,i provenienti dal bilancio dello Stato, se la holding non stata identificata, nella decisione da eseguire, come beneficiaria di aiuto (2). (1-2) Nella prima parte, la statuizione della Corte si esaurisce nella constaá tazione che nel termine di due mesi assegnato dalla decisione della Commissione 89/43/CEE il Governo italiano non aveva recuperato l'aiuto corrisposto dall'ENI alle societˆ del suo gruppo operanti nel settore tessile (Lanerossi). La restituzione effettuata dopo il ricorso da SNAM (in luogo delle societˆ originariamente beneficiarie e uscite dal gruppo) e ENI non poteva mutare le sorti del giudizio: secondo una fermissima giurisprudenza, nel giudizio ai sensi dell'art. 169 del Trattato la sanatoria tardiva dell'infrazione contestata resta irrilevante, salva la facoltˆ della Commissione di rinunciare al ricorso. Nella specie, la rinuncia non vi era stata perchŽ la Commissione pretendeva, per ritenere soppresso l'aiuto, un adempimento ulteriore consistente nel rim PARTE I, SEZ. II, EN'f~t~ros$iáá (attualmente SNAM S.p.A~) áI>er áun ¥. importo di ?s“eguo: la <~ cleeisione ~>). á á á 2;;. ..,...., La Commis$ione ha dicmaratp ~Ha decisione c~ gli aiuti CQJ:Ice~si al gruppo ENI-Lanerossi, sotto fqrma d“ apporto di capitali ~. fay~J;'e delle aziende del gruppo operapti nel . $ettore delle confezioni ma~tu., .aiuti. J;>~ri .a. )~oA ixuUardi .di.¥ p'f, 11r~o .illrgittimi.. in . quanto cordsposti in violazione dell1art. 93, n~ :te.lei trattato CEE ed erano incompatibili col mercato comune ai sensi. dell'~r1:. 92 clel Tratiato (art. 1). Essa . ha¥á. decisoáá eh.e >si á sarebbe .¥¥procedutoá¥. alla soppressione degliá aiuti cltatfperVi'adi recupero (art. 2); 11áááágoverno italiano dotreva.¥ fuformarJa, ritfo due mesi dalla; Mtifica della decisione, dile misure prese ¥per conforniatsi alta ˆecisfoneááástessa (art. 3). 3 -. Con sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1433), la Corte ha respinto iLricorso d.i annullamento proposto contro la decisione. 4, ......... La. Repubblicaá italiana; dopoáá essereá stata invitata. :dpetutamente dalla Commissione ad eseguire la decisione e a comunicarle i provvedimenti aclottaJi a taLfine,. il 25 m~rzo. )~92J:~a blfpr.iato q.est'ultima della sua intenzione di procedere al recupero degli aiuti trarwte U versa borso dell'ENI allo Stato giacchŽ l'aiuto erogato. dall'ENJ, alle societˆ . tessili attingeva a finanziamenti statali. Su questo punto che costituiva. l'unio termine controverso della causa, esaininato nella seconda parte della motivazione; la Cpmmissione rimasta soccombente (n¥. 2 . del dispositivo),. L'opinione della Corte su questa questione; . ancorchŽ . espressa in termini molto concisi, di indubbio interesse anche perchŽ disattende le conclusioni dell'avvocato gpnerale che aveva suggerito l'integrale acc<:>glimento.. del. ricorso. Secondo l'avvocato. generale Ç un aiuto illegittimo che. sia stato fornito mediante misure statali e pagato indirettamente ad una holding pubblica va . rimborsato allo Stato ¥áá anche se i fondi statali non erano specificamente destinati all'impresa beneficiaria dell'aiuto È. La Corte si invece attenuta ad una concezione pi corretta dell'obbligo di recupero, identificandolo ed esaurendolo nel Ç ripristino dello status quo 200 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO mento da parte della societˆ Lanerossi, alla holding di Stato ENI, di un importo pari agli aiuti maggiorato degli interessi maturati. 5. -Con nota 26 giugno 1992 la Commissione ha comunicato al governo italiano che esso avrebbe dovuto esigere non soltanto il rimborso degli aiuti da parte della societˆ Lanerossi all'ENI, ma anche il loro versamento allo Stato italiano. In tale lettera, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di adire la Corte di giustizia se la Repubblica italiana non avesse adottato le misure necessarie per il recupero degli aiuti prima del 31 luglio 1992, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 1993. 6. -Soltanto dopo la presentazione del ricorso la SNAM S.p.A., nel frattempo subentrata alla societˆ Lanerossi, ha trasferito all'ENI la somma di 362,241 miliardi di LIT corrispondente, secondo la Repubblica italiana, all'importo degli aiuti di cui la Commissione aveva sollecitato il recupero, maggiorato degli interessi. 7. -A sostegno del suo ricorso, la Commissione asserisce che la Repubblica italiana ha violato l'art. 93, n. 2, del Trattato poichŽ non ha proceduto al recupero degli aiuti entro i due mesi successivi alla notifica della decisione e ha omesso di esigere il rimborso degli aiuti da parte dell'ENI allo Stato italiano. II Sulla ricevibilitˆ del ricorso 8. -La Repubblica italiana eccepisce !'irricevibilitˆ del ricorso in ~ quanto quest'ultimo sarebbe diretto ad ottenere l'accertamento del- I anteÈ e quindi nell'operazione con cui il beneficiario dell'aiuto viene privato I del vantaggio ricevuto. Attestandosi fermamente in questa logica, sulla quale era costruita la ru difesa del Governo italiano, la Corte ha potuto respingere la domanda osservando che una restituzione a carico di ENI ed in favore dello Stato sarebbe stata obbligatoria solo se nella decisione da eseguire anche l'ENI, e non solo Lanerossi, avesse figurato come destinataria di aiuto. Traspare cosl dalla sentenza l'esigenza essenziale che in sede di esecuzione della decisione ex art. 93 del Trattato, l'obbligo di recupero dell'aiuto deve rimanere rigorosamente ancorato e delimitato, nei suoi termini soggettivi ed oggettivi, al modo con cui l'aiuto stato identificato e valutato dalla decisione da eseguire. In senso del tutto analogo cfr. la sentenza della Corte in pari data, nella causa 348/93, Commissione c. Rep. Italiana, relativa agli aiuti in favore delá l'Alfa Romeo. La sentenza della Corte 21 marzo 1991, nella causa C-303/89, Rep. Italiana c. Commissione, che aveva respinto il ricorso italiano avverso la decisione della Commissione che aveva dichiarato incompatibili gli aiuti in questione, pubá blicata in questa Rassegna, 1991, I, 223. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALB 201 l'inadempimento di un obbligo, cio lˆ restituzione degli aiuti da parte dell'ENI allo Stato italiano; che non emergerebbe dalla decisione. '.Inoltre, il ricorso non conterrebbe, violando l'art. 38, n. l, Iett. c), del regolamento di procedura della Corte, l'esposizione sommaria dei motivi per cui il mancato recupero degli aiuti presso l'ENI sarebbe contrario alla decisione; á 9. ..,-.Va rilevato iná.proposito che la Commissione. si .limita a sostenere che la Repubblica italiani;!; non si attenuta alla decisione la cui asserita violazione costituisce oggetto .del presente procedimento. La questione se la decisione imponesse alla Repubblica italiana l'obbligo di recuperare gli aiuti. presso l'ENI rientra riell'esame del merito del ricorsoá e non pu˜ ¥inficiarne la ricevibilitˆ. 10. -Peraltro il ricorso contiene un'esposizione chiara degli anteá fatti e degli argomenti dellaá C6.tnmissione, conformemente a quanto prescrive l'ˆrl. 38, n. l, lett ), del regolamento di procedura, il che ha consentito al governo italiano di presentare un dettagliato conrtroricorso. 11. -L'eccezione di irricevibilitˆ va quindi respinta. Sulla mancata esecuzione della decisione. 12. -Vanno esaminate l'una dopo l'altra le due censure dedotte dalla Commissione. Censura relativa all'omesso recupero degli aiuti nel termine stabilito 13. -La decisione ha. stabilito in termini chiari l'obbligo del governo italiano di esigere il rimborso degli aiuti entro due mesi dalla notifica c!ella c1ecisione, che ha avute>)uogo il 10 agosto 1988. 14. -Orbene, soltanto 1'11 'ottobre 1993 la SNAM S.p.A. ha effettuato il rimborso all'ENI. 15. -Secondo una costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno. Stato membro pu˜ opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 93, n. 2, del Trattato quello dell'impossibilitˆ assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v., da ultimo, sentenza 23 febbraio 1995, causa C-349/93, Commissione/ Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12, e la giurisprudenza ivi citata). 16. -La Corte ha anche dichiarato che uno Stato membro, il quale, in occasione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in mate 202 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO ria di aiuti di Stato, incontri difficoltˆ impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenre non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l'art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltˆ nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti (v. citata sentenza Commissione/ Italia, punto 13, e la giurisprudenza ivi citata). 17. -Orbene, la Repubblica italiana non ha fatto menzione nŽ di un'impossibilitˆ assoluta di esecuzione nŽ di difficoltˆ . impreviste o imprevedibili. 18. -Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare fondato il ri9> rso in áquanto la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla decisione nel termine stabilito. Censura relativa all'omesso rimborso degli aiuti da parte dell'ENI allo Stato italiano liI 19. -Al fine di pronunciarsi su tale censura, ci si deve riferire all'obiettivo perseguito con l'obbligo di recupero degli aiuti illegittimi non~ chŽ alla portata attribuita a quest'obbligo nella decisione. I ~ 20. -L'art. 93, n. 2, del Trattato prevede al riguardo che la Commissione, qualora cohstati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non compatibil~ con il mercato comune, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. I 21. -L'obbligo a carico dello Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione . incompatibile col mercato comune inteso, secondo una giurisprudenza consolidata, al ripristino dello status quo ante (v. sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna/Commissione, Racc. pag. 1-4103, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata). 22. -Siffatto obiettivo raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario, nel presente caso la SNAM S.p.A., all'ENI, ente pubblico di gestione de11e partecipazioni statali. Per effetto di tale restituzione,' il beneficiario infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto ripristinata. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALll 203 23. -Va poi rilevato che la Commissione, nell'art. 2 della decisione, ha richiesto unicamente che il governo italiano sopprimesse gli aiuti e ne esigesse la restituzione, da parte della SNAM S.p.A., entro un dato termine, assieme agli interessi moratori maturati dopo la scadenza del medesimo. 24. -Se non pu˜ escludersi¥ che l'assegnazione di fondi da parte dello Stato ad uh ente ápubblico quale l'ENI possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato, la Commissione, contrariamente a quanto da essa asserito, non ha per˜ dichiarato nella decisione, in esito alla procedura prevista dal Trattato, che anche la messa a disposizione di fondi statali a beneficio dell'ENI costituisce un aiuto incompatibile col mercato comune. 25. -Alla luce delle considerazioni. precedenti, il ricorso va considerato non fondato nella parte in cui la Commissione faá carico alla Repubblica italiana di non aver sollecitato il rimborso degli aiuti da parte dell'ENI allo Stato italiano. 26. -Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avend() dato esecuzi<>ne alla decisione entro il termine stabilito, venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato. (omis~is) CORTE DI CASSAZIONE, sez. lavoro, 19 luglio 1995, n. 7832 -Pres. Donnarumma á Rel. Picone á P.M. Dettori (concl. conf.) -Repubblica Italiana (avv. Stato Fiumara e Sclafani) c. Augello Angela ed altri. Lavoro á Insolvenza del datore di lavoro á Tutela del lavoratori subordinati á Mancata attuazione della direttiva á 80/987/CEE á Indennitˆ ex art. 2, settimo comma, d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 á Legittimazione passiva dell'INPS. (art. 2, d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80). Comunitˆ europee á Mancata attuazione di una direttiva á Potere legislativo á Diritto alá risarcimento del danno nei confronti dello Stato membro á Insussistenza. (art. 2043 codice civile). Ai sensi dell'art. 2 comma settimo, del lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 l'INPS, quale gesto1'e del Fondo di garan?Jia ex l. 29 maggio 1982 n. 297, e non lo Stato italiano il soggetro obbligato al pagamento dell'indennitˆ per il danno derivante dalla mancata attuazione della dfrettiva CEE 80/987 -fs±l:Su~.?P ~--~ 204 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO in tema di tutela dei lavoratori subordinati in caso di áinsolvenza del datore di lavoro (1). Di fronte all'esercizio del potere politico non sono configurabili situazioni soggettive dei singoli, pertanto deve escludersi che dalle norme dell'ordinamento comunitario possa derivare, nell'ordinamento italiano, il diritto soggettivo del singolo all'eseroi?},o del potere legislativo e comunque la qualificazione in termini di illecito ex art. 2043 e.e. di quella che una determinata conformazione dello Stato-ordinamento (2). Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e la falsa applieazione dell'art. 2, comma 7¡ del decreto legislativo 27á gennaio 1992 n. 80, la Repubblica Italiana deduce che il soggetto obbligato al pagamento dell'indennitˆ prevista dalla detta norma deve essere individuato nell'INPS quale gestore del Fondo di garanzia. La Corte giudica fondato il ricorso. In base alla delega conferita al Governo dall'art. 48 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria per il 1990), stato emanato il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80 con il quale si data attua¥ l (1-2) BreVt note in tema di mancata attuazione della direttiva CEE sulla tutela dei lavoratori. in caso ádi insolvenza del datore ádi lavoro. lI t> la prima pronuncia della Corte cli Cassazione sulla questione del soggetto tenuto al pagamento dell'indennitˆ per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987 ai sensi dell'art. 2, settimo comma, d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 80. La direttiva CEE n. 80/987 del Consiglio del 20 novembre 1980, concernente il riaVVicinamento delle. 1egislazfoni nazionˆli relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore cli lavoro, diretta a garantire ai lavoratori dipendenti un minimo comunitario di tutela in caso cli insolvenza del datore di lavoro, fatte salve le eventuali norme pi favorevoli esistenti negli Stati membri. A tal fine essa ha stabilito . in particolare garanzie specifiche per il pagamento di alcuni crediti non pagati, relativi alla retribuzione, lasciando agli Stati membri un mal'gine cli scelta fra pi soluzioni con l'obbligo di emanare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 ottobre 1983. La Corte cli giustizia delle Comunitˆ europee, con sentenza 2 febbraio 1989, nella causa 22/87, Commissione c. Italia, in .Racc. giur. Corte, 1989, 143, (e in questa Rassegna, 1989, I, 84, con nota cli FIUMARA, ÇSulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoroÈ), ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, avendo constatato la mancata attuazione della direttiva nel suddetto termine (la Corte, in particolare, ha ritenuto irrilevante l'esistenza, nello stesso ordinamento italiano, cli un complesso di disposizioni atte a garantire una tutela per certi versi superiore ma diversa da. quella perseguita dalla direttiva, quali la garanzia del pagamento del trattamento di fine rapporto). Successivamente la stessa Corte, con sentenza 19 novembre 1991, nelle cause riunite C-6 e 9/90 (Francovich e Bonifaci, in questa Rassegna, 1991 I; 448), PARTE I, SEZ. II, GJUJllS. COMUNITARIA. E INTERNAZIONALE 205 zisistel'lla di .ttitela per .le procedure .canc9i; suali ~Y:Yiat~á $}.J.c~ssiva1tlente .all'entrata Jn vigpre della legge, rispetto a quelle ayvfate in epoca pree:edente. Infatti, gU art. l e 2 delmenzionato decreto legislativo contemplano le Quest'ultima disposizione, relativa alla disciplina delle ipotesi pregresse, nella parte in cUi richiama unicamente i commi 1¡, 2¡ e 4¡ del ha statuito he le. disposizionLdella direttiva suddetta, he definiscono i diritti dei lavorat˜d;<.devono essere interpretateá nel senso che gli interessati non possono. far valere tali ¥ diritti nei confrontiá dello Stato davanti ai giudici nazionali in¥ mancanza dLprovvedimenti di attuazione adottati entro i termini (nc:>n contenendo . la: :direttiva . disposizioni sufficientemente precise e incondizionate), ma>ha aggiunto. che lo Stato membro tenuto a risarcire i danni derivanti ai singoli dalla .mancata attuazione della . direttiva stessa. Quanto al rlsarcbnento del danno1Ja .Corte ha precisato che Ç nell'ambito delle nonne del diritto nazionale relative .alla responsabilitˆ che lo Stato tenuto ai riparare. le conseguenze .del danno provocatoÈ (per quanto riguarda il ¥giudice .. competente e áIe.¥ modalitˆ prp~durali.<. dei .ricorsi giurisdizionali intesta garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario),. con l'avvertenza che Çcondizioni formali e sostanziali, stabilite dallepone '~pplimto ¥áa carico d.eL Forid.o tutti ágli Ç oneri>:derivanti á dalYappf“cm(). J'l.e¥ degli arti 1;~2 e ¥.á.á¥.á ..áá á¥.á ..á.á..á.á...á...á. áá¥áááá á á ¥áá .áá¥.á l)'ajtra ~arte, indiyi~p~re.1'.tel.f<>ndo .il¥á s9ggetto .á pa~sivo . dell'obblig˜ ádi ¥=reit=::=i:= attivitˆ della disciplina ~ordiiiar“a>i¥Infatt“/.ilrinvio>ai commi l,. 2 e 4 ba¥ ..sottf.lto. la ~ione dl:lildlcm-e il :parametropeitdadeterminazione dell'mŽlet:mitˆ:vi:tennini e:le niodalitˆ ¥di pagamento;;rnlitnon vale a com f~ir;li! áol;nogenei;tˆ Qimatura alla¥ prestwdalia áprima :d~ion~_, cle~' Cc>rte C9st~ t\lZlonale (:Q>. 28S/9$) pel4\ g-qale siJeggeJnvece. cb.e .nel ci:tse> Jn .~s;llAe. ÇUlav9 ~!~~~~f~~~V,~t":UJ¥?~~~~te~n~~;~::ffi5!i~:i;~:;&~~~~~;~~o~ Iˆtiva.obbjigazi1:m-c;i:.a titolo¥::orlginarioÈ;,¥¥:. ::,áá ..,:":¥)"'¥' ...... ><¥á : ¥ . :~fl,. ~en:t~~i;i, he s~ ~ll'!á iJ;,l ~el\l P~li\meme: cq:n... ,~ c<.>J?:so~l'la~ ,~Md' s:P.nidŽiiza iia#.onˆfo se(:ond;tj la'qui;Ue non so>;t.o~co~giirabiI~ si:t#fori“ gfu,ridfohe s6tigettive 'nei á. cc>nfronti áa 'e˜n¥;ia ˜ttata: sen:t. 19 n6Vemt<>re 1!l9l d~Ia¥. Cort't:di Giustma ¨Ile.; C~wdtˆ Europee: doV:e. (l...,4et~P.áe~:piei>siunente .he...ht WS~Ol:ls~bilitˆ ¥. cleUo ..$t;:“,to pel;;rnllll,;:tia¥.áf!.tiua' ~::tn~!:~n~ '&rettlva coiii~itarfa ásu~~r.~nata aááq~:m~˜:: dfi~~s.f~ '!@. ~tt~ Nella fattispecie, infatti;:: di .á Iegislˆ:tore italiano: si : fatto cari¨::. di:tale :i;esppnsabilitˆ: ¥. e4. ha deHiJtQ .ní;i. ¥¥ l>P:eifjc,a discipl.i.a .¥ (gt. 2, s~tti;w,Q.. poniP:ia. cl'.' lgs. 80/92) C:ohsistente 'nel desJiriare :m via retroatii~a l'tiidetlljitˆ Žrogatí,\ dal Fondo di garanzfa gŽffito'dall1INPS. atte ;sit6a:ziom giˆ maturate fu fu()Ci() da coprire il periodo di mancata. ˆttuazfone dellˆ direttiva'attrave:rso Io ástesso swwnent().(in4enni:t~o e .J:lon ris(lrcitorip) ii>tHuito.ne~ d~re ap.. esl)a;a~tuazjone. ' ¥á ¥. FRËlqCESc(y: SeuiANI 208 RASSEGNA AVVOCATURA DEILO STATO Anche. l'argomento sistematico utilizzato dal Tribunale deve essere confutato; perchŽ l'indennitˆ attribuita a coloro che hanno subito un danno dalla mancata attuazione della direttiva CEE non ha la natura giuridica del risarcimento conseguente a una fattispecie di responsabilitˆ civile. La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitˆ Europee 19 novembre 1991 (cause riunite C-6/90 e C-9/90), ha interpretato le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1990 n. 80/987 CEE (concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza dei datori di lavoro), disposizioni che definiscono i diritti dei lavoratori,. nel senso che, in mancanza di provvedimenti di attuazione entro i termini, non consentono ˆgli interessati di far valere tali diritti nei confronti dello Stato dinanzi ai giudici nazionali. Ha osservato iláá giudice comunitario che, anche se le disposizioni della direttiva sono sufficientemente precise e incondizionate per quanto riguardaá la determinazione dei beneficiari e il .contenuto della garanzia (atteso. che la riconosciuta facoltˆ di limitare l'importo della. garanzia neilimiti del fine sociale da perseguire rion pu˜ essere irivocata dallo Stato che tale facoltˆ non haá esercitato proprio perchŽ ha omesso .di dare attuazione alla direttiva), non precisano per˜ l'identitˆ del soggetto tenuto alla garanzia, non potendo lo Stato essere ritenuto debitore per il solo fatto di non aver adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione. La mdesima sentenza ha tuttavia enunziatoá l'lteri˜re principio seeondo il quale dalla violazione degli art. 5 Ž 189 del Trattato istitutivo della Comunitˆ, in forza dei quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le niisttre di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzime dei doveri derivanti dal diritto comunitario, discende l'obbligo dellq Stato inaden:q>iente di risarcire il danno subito dai singoli cui l'attuazione della direttiva avrebbe attribuito diritti dal contenuto ben individuato sulla base della direttiva medesima, sempre che sussista nesso di causalitˆ tra . violazione dell'obbligo . a carico dello Stato e il pregiudizio subito. Al riguardo, la Corte diá Giustizia ha avvertito che il diritto al risarcimento trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario, ma nell'ambito del diritto nazionale che devono essere individuate le regole e le condizioni, formali eá sostanziali, 'Pe:t ottnere il risarcimento, concluden<;lo/ con. riguardo alla fattispecie oggetto del giudizio, che lo Stato membro tenuto a risarcire. i. danni derivanti ai singoli dalla mancata attuazione della direttiva 80/987 CEE. La tutela che il giudice nazionale deve accordare alla situazione soggettiva di vantaggio derivante dal diritto comunitario deve quindi e:sse.re . ip4~'.\'~<;l~ ;i.1;1ll,'.~ml?~~<> q~IJ~ .A?l:mlilc .sie1i:?f<;tinamr,p.t9. gim-iÇ#c:> i.~litl;AA0¥ :: ¥¥¥¥ á. ¥¥/¥ :áááá ::<: ;\ //ᥠá.. á:.. :á~á:á::::á. ¥ i>>>:á¥::á¥)á ¥.:; ¥t~~~i~.. 9Jllunitario, come inte1:i~retate d~ia, Corte di Oiustizia, P,()~$a ~sfkriv~re, nell'ordinamept0. itali~no, il. didtto soggettivo del S,fuic)!p á~ll;~$@mi.zio delá potere .. legislativo e. comunque la ql,lalificazione4í i~r:mhô. di i,IJ~ito, ai s.ensi dell'art. 2043 .. e.e,, da im_putare ˆllo Staton~ t~Ph~...4t c;iu.~1aá. che. una determinata conformazi~ne deno ~tato c>!ctillatii&it:o. . .. á . . . Ne dis~ncle elle. aUa stregua dell'ordinamento giuridico italiano, la ~~t~~ (J:~iá ~tjgp!f adqttenere il risarcil;nento dei danni che siano stati 19r0 Pr9vo~~ti aáseguit˜ della mancata attuazione di una direttiva comilllitafi~. $Ussistendo . le condizioni individuate dalla sentenza della t?oit; ~Gi~¤~~~,11o:n _pu˜ essere altri~en~i. qualificata che come diritto ar;l essere fuc.ie~~~~ati delle cliII).inuzioni patrimoniali subite in conseguenza d!ilfr~eti~i~ Jit,u1_potere non sindacabile. dalla giurisdizione. . . á . “ri ;I“ii tŽrrnilli, .il' sistema normativo vigente risulta in contrasto ~Oil reg()legenel,'l:\!i,d.ell'on;li.namento ,comunitario, ricavate in sede d'interpi:; et~~C>ne .deW9r~iË,ffie~t() . stesso dalla Corte di Giustizia della CEE nell'eser&io dei 26D.i:Pitiistituzion~li attribuiti dagli art. 169 e 177 del Tratt;:tto 25 n:;taq0 J?.57, reso.. esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, nell~ parte. il:l ui n~~ pr~yede ohe'ai singoli competa un adeguato ristoro per 'il pr~gludizio subho clˆlla ,mancata attuazione di una direttiva. jt1 qu~sto $e~~o ~:il1 q.esti limiti la normativa interna pu˜ essere Çdisapplic~ta È dal giu,clice nazionale (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 8. giugno 1984 n'.170, 2.l aprile 1985 n .. 113, 1-1 luglio 1989 n. 389), restando perci˜ e~lusa. la co~gu:i:abilitˆ di una questione di legittimitˆ costi 210 RASSEGNA AVVOCATURA Dll“.LO STATO tuzionale di una norma dell'ordinamento italiano contrastante con una norma comunitaria di diretta applicazione, atteso che l'effetto del contrasto non la caducazione dellaáá norma interna incompatibile, ma la non applicazione da part~ del giudice_ nazionale (Corte Cost. 18 -aprile 1991 n. 168). La ávicenda giuridica _in esame presenta una qualche' analogia con qtiella determinata ádall'intervento _ della Corte Costituzionale con la: sen-á tenza 22 giugno 1990 n. 307, dichiarativa dell'illegittimitˆ costituzionale della legge n. 51/1965, sull'obbligatorietˆ. della vacein:azione antipoliomelitiŽa, nella parte cm nori prevedevˆ a carico dello Stato un'equa indennitˆ per il danno derivante, ar di fuori dell'ipotŽsi . di Žili all'art. 2043, dalla vaccinazione, sentenza cui ha fatto seguito l'Žmartazione della legge 25 febbrlo 1992 n. 210, á disciplinante l'indennizz˜ a favore dei soggetti 'danneggiati da complicarize di tipo irreversibile a causˆ di vaccinazioni obbligatorie, trasfusiorti e -soniminisirazí˜ne _di em6derivati. Infatti, il contrasto tra l'otdina:riiento interno e le regole generali dell'ordinamento omiinitario, come interpretate dalla Corte di Giustizia', staio eliminato ;appunto con re di~posizioni del comma 7¡ dell'art. 2 del decreto legislativo n. S0/1992, cdsHi:uendo ex lege a carico del Fondo un'obbligazione iridenrt“tarfa aventeá ˆd oggetto ima somma di danaro,' determinataá neil'ˆmm6nta:re cori tifrimentb al medesimo contenutoá della:' garanzia assunta con l'attuazione della direttiva. Si pñ concl“idere perci˜, fi~ll'amoito del thema deidendum relativo all'individuaziñne ádel soggettoá passivo dell'obbligazione previstaá dal comma 7¡ del decreto, che fa costitu.Zi˜ne dell'obbligazione non in Žapo allo Statb-persona, i:na a uno degli enti pubblici in cui si arlicdlˆ l'apparato dell'amministrazione indiretta' ~fatale; ii.on collide c01i esigei:tze di coerenza e razionalitˆ d.ef sistem_a giU'rid“Co, dal 'mo1nento che non stata addos-' sata a un sñggetfo diverso : dhll'aritñre dell;illecito Uria responsabilitˆ e.X art. 2043 e.e. La legittimazione delrINPS e ri˜n' dello Stato discende infine dalla Iieoessitˆ di interpretare fa ¥ nornia in sŽnso conforme alle disposizioni della Costituzione. á.La Corte Costituzionale, infatti, dopo aver giˆ espresso il convincimento che debba essere l1INPS, in qualitˆ di gestore del Fondo, a corrispondere l'indennitˆ (sentenza 16 giugno 1993 n. 285), proprio sulla solu-' ii6ne in tal senso del pr˜blema della legittimazi6ne passiva ha fondato la declaratoria di infondatezza della questione di íegittimitˆ costituzionale dell'art. 2, comma 7¡, del d. lgs. n. 80/1992. Ha osservato la Corte che l'assenza della n:ecessaria copertura flnanziarial In relazione agli oneri: PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE ricadenti direttamente sullo Stato, denunciata dal giudice a quo come preteso motivo di illegittimitˆ costituzionale della norma per violazione dell'art. 81 Cost;, -viene superata: attraverso l'individuazione, nel Fondo di garanzia gestito da:J.l'INPS, del sogg~tto tenuto all'erogazione della prevista prestazione, sottolineando a ta:J. fine come in effetti la norma sulla copertura finanziaria (art. 4) imputi interamente al Fondo gli oneri della legge delegata (sentenza 31 dicembre 1993 n. 512). A norma-dell'art. 382-c.p.c., poichŽ fa causa non poteva essere proposta áontro la Repubblicaá Italiana iri difetto di uria condizione dell'azione, con 'inefficacia as'soluta dell'intero proc'esso, la cassazione senza rinvio. áá'.; i' SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE, @ GIURISDIZIONE E APPALTI I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 agosto 1994, n. 7266 -Pres. Bile - Rel. Carbone -P.M. Morozzo della Rocca (concl. conf.) ¥ Ciacco (avv. Azzariti Bova) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stati;> Palmieri G.). Impiego pubblico ¥ Giurisdizione ordinaria o amministrativa ¥ Provvediá mento di sospensione cautelare del lavoratore ¥ Lesione dei diritti della personalitˆ del pubblico dipendente da parte della P. A. ¥ Giuriá sdizione giudice ordinario ¥ Sussistenza ¥ Fattispecie. Appartiene alla giuri'Sdizione dJel giudice ortdinamio la cognizione de;Uia domanda di risarcimento dei danni proposta dal dipendente di una pubb. Uca Amministimzrone nei confronti della medesiima e fondata sull' as5erita violazione non giˆ di obbliga': on conseguente gh1risc;lizione del .giuclice or:di!lariq hi ordine alla pretesa.. risarcitoria .relativa agli ill,di<:,at,i litjtti d~lJa p~rsonaj.itˆ, che comport~o soggettivo á. perfett<>.. non. correlate .a poter,i.. del~a. pubblica amministrazio: ne. idonei ad affic;ivollrli :(Cass. sez. un. f9 novembre 1992 n. 121Q2). . In. particolare, com giˆ ritenuto da questa Corte {Cass. sez. 1.ln. 8 lu~ glio 1993 n. 7476) nell'ipotesi in cuiH pubblico dipi“dente, denunciando nilegittimitˆ del.provveqlmenfo á.diá sospensione cautelare . dal servizio dispbsto nei sh˜i corifrbriti, .á rithieda il risareimentoá.ádel danno costituito dˆlla mˆnata. percezione di indennitˆ diservizio .e dalla lsiorte d;imll1a~ gmie perá effetto dell'illegittimaáá sospensione dal servizio, s6no configurai bili due distinte domande. La prima, che nella specie non ricorre, relativa a:tlaáámancata perc¡ezione d'mˆennitˆ; durante áil periodo di sospens.ione, ancorchŽ prospettata. come . risarcitoria;. investe diritti scaturenti. dal pub" blico impiego ed perci˜ devoluta allaá giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Lˆ sconda; ChŽ l'unica .prospettata in questa sede, come lesione all'immagine connessa áall'illegittima sospensione . cautelare del . . c:U risarcimento del dimno per Ç lesione d'immaginŽ ,. proposta <:lai pubblico dipendente Cass. S;U. 14 marzo 1991 n; 2733, in Foro lt. Rep~. voce Giurisdizione Civile 1992; 1, 174, oltre a Cass. S;U. 8 luglio. 1993 n. 7476 cit., pur sulla base dello stesso principio di diritt.o richiamato nella motivazione della pronuncia che qui brevemente si annota. á Nel senso della improponibilitˆ assoluta del regolamento preventivo di giurisdizione tra privati -come, in parte, nella sentenza in epigrafe -si veda Cass. S.U. 15 giugno 1987 n. 5256, in Foro It. 1987, I, 2015, nella quale tale improponibilitˆ si giustifica con la mancanza nell'ordinamento di una norma che tuteli la situazione giuridica dedotta in giudizio. L'art. 37 c.p.c. contempla infatti una serie di questioni di giurisdizione la cui natura tassativa impedisce estensioni ad altre ipotesi. j . I 214 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO pubblico dipendente in tanto proponibile, quale lesione dei diritti della personalitˆ, in quanto configra Ullla posizione di diritto soggettivo non correlata a ..poteri della J,>.A. che si estrinsecano íJll atti amministrativi pretesi illegittimi, ma idonei ad affievolirli. Ne consegue che la lesione alá l'immagine che incide sui diritti della personaliitˆ, deve consistere in una lesione di immagine diversa dal nx;>rmale pregiudizio necessariamente connaturale alla sospens,ione cautelare amministrativa, occorrendo quel Ç quid pluds È rispetto al proyVedimento ammi!Ili.strativo ed ai suoi effetti indiret~ ti, naturali ed inevitabili, sufficiente a costituire un'attivitˆ illecita della P.A. che costituisca Un autonomo atto lesivo ovvero una modalitˆ di esecl. tzione tale da integrare lesione .di diritti s˜ggettivi, com' appunto denunciato nella fattispecie. Appartiene, infatti, alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda di risarcimento dei danni proposta dal dipendente di Uii'amministrazi˜ne pubblica nei confronti della medesima e' fondata su asseritaá violˆzfone noi:i giˆ di obbligazioni riferibili al rapport˜ di pubblico impiego; bens“ stilla denuncia della violazione di doveri che ~áquesí'tiltimaáinconibbrio' vers'o lˆ generalitˆ¥ deiáá ~ittadini, <:ñme l'asserita lesione ai'diritti de1Ia personalitˆ del soggetto chŽ 'haá diritto hlla futela della propria imi.~gine anche se , pubblico dipendente (Cass. sei. uná 10 rio~embr~ 1992 n.' 12097), . . ¥ : .Alla stregua .d.~11~ esp.~ste .. consid~razioni y~ dichiar~ta la gi~ri~dizicme del giu4ice ordinario Pei confronti .lella cJmn~da proposta c,011tro rAni;ministrai;ion~ ,della :J?ubblica lstroz~oi;;i,e. ':La stessa soluz~one Va acolta nei ,conf:ronti ,d,c;:\1'.Amministra~ione,Q.ell!iJ.. (ijfesa ph,e,, in ¥a~tra!to., pu˜ ~ssere inHcat.a co;i;ne , correspopsabile del pregil;ldizio lamentato. . Il proposte) ricorso. per; rego~amento Vtl,, ip,vece, dichiarato inammi~: sibile' nei¥ confronti del Provveditore agli studi di Cosenza e dell'Ispettore scolastico in .quanto il rapporto ,tra privati non pu˜ essere oggetto. c;lel regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti l'art. 41 comma l c.p.c. attribuisce a ciaseuna parte il potere di proporre, firichŽ la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ricorso per regolamento di giurisdizione alle. sezioni unite della corte, chiedendo la risoluzione delle questioni U giurisdilZione di cui all'art.' 37 c.p.c. che : comprendono: a) il difetto di giurisd“zibne del giudice ˜rdinario nei confronti lella l'.A.; b) il difetto di giurisciizic>ne del giudice''ordinario nei confronti dei giudici speciali; c) ..difetto di giurisdizione del giudice ita~no nei confronti dello straniero. Del resto, proprio part~ndo dall'inammissibilitˆ di un regolamento preventivo ádi¥ giurisdizione tra privati la giurisprudenza, a partire dal 1987, ritiene che la c.d. improponibilitˆ assoluta della doá manda ndie. coiiti"oversie.. tra . privati, per mancanza di una norrnˆ che tuteli la situazione dedotta in giudizio, debba co;nsiderarsi una questiOI1e di ámerito .~;non di. giurisdiz:i.one; come.>tale¥ non.den'Urlciabile mediant.e il regolamSia;l;\ P.A. che i. funii˜nari-resp.onl“ft ~fi1(a~~*~i&íf~t.ifldf[;-~~;iJ{Jf~~~lt~~!ili:~~:fb9dr=~i:e:~ ~¥¥,~~~~~~~~~;~~~~;~rr~~~1&a~~g~Wm~1;~,i&~~..,riR~zi...aav~~ 1 c˜tii!E:' ~fc!sSAZIONE, sez'.. i,áá21. ~e~ilio í995 lJ..: 7fa .á -.¥ P~~: $8.iˆifa ~ . ReL Sorruso -P. M. Martone (conci. diff.) -Ministero c1i :i.a:J6ri ' = '¥''rii6'btfdttaV1a):eááátie1;¥diritto <:á á:rl~i¡t~ait1!r'al' gi.~~-~pr@i˜ gtad˜ ~ ~~~~~neáá~ ~;.:~~~~“'ffJ~rrJi;~'ot:itz;s/'1;~~:::-~;,;~~n:::~~~~11g~~r::~ pfiimoá gfiiail"gi“ "sii6ceaiito filit /aftci'átf.d V.tvfnettli ~:r,ei iititfiosaá,j (1)=. /;::,: :'.";:,(.:::::::;á :;':.;:~(:á::::::;::::, (:.::<:.:": /.:á::--/;.á'.::á-á ., .. ::::_:áá:á:::á ...á' :, ') ' ' tdfriHin& i6at“:V˜ 11 Minfst&fo' ric6rtnte <:teiiiiitZfa, ia: vfofazione á aegli artt. HO e 111 c.:p.c. nonchŽ deglf:~frfo. 806 e sŽgg(C:;p;c~' in relazione ~~l'.~t¥. ~,!lt.¥ ,<:.<>4¥; SQst,~9ep:'19 l}e:.Ja ,!ll.lesi>t9I):e.¥,1,lti! i;lil'j,t.to contl;'overso .et~AA .., c~q. Jli: s<:;i$si9n, ,p;a.,titQl~I'i~ 1>91>~iaje .. e .. processuaj pei;e~eUQ.cf~Jla,,q.1:1,~ellll!mt:t'e 4~ 11:9 ,;t.!:lJ˜ni.l?~~e,;,1,l~j, á99~1'.p.,it q~'.aJ.ie~ant,.e n~. di Uil;'im;p;r,1gnazione proposta da uno solo dei due o soltanto contro uno dei due, deve (l)tdfua:rsi .. 1'.integrJ:1Zio11e ¥. 4el couti;ac;lcUtt9rio a n9rma delJ'a:r¥¥> 331 ááác.p~c. . ¥ .á Non p.˜ essere(¥ espetj.t!l. dal ..ásuccessore .a .titolo particolare, . he non .ha parteciJ:>ato al. ~gizio, l'qpposi.zione . di Je!zo; cii) per la ragione che qm;~ti );i.on il titolai-e ¥ df un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridicoá acerlato lxi giudizio, fua di un 'diritto collegate> o á derivato dal medesimo tal'Porto '(v. Ca:ss;; á 13 agosto 1990; n. 8258); 216 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO le che non ha pi alcun interesse sostanziale, dall'altro lato non pu˜ ritenersi iriammissibile l'impugnazione nei confronti dell'acquirente titolare sostanziale del rapporto perchŽ: a) il soggetto nei cui confronti la sentenza destinata ad avere effetto; b) essendo, in ogni caso, l'alienante un litisconsorte necessario e l'acquirente un legitthnato ad impugnare, la notiffica dell'impugnazione solo al secondo e non anche al primo, avrebbe potuto, al pi, comportare la necessitˆ di integrare il contraddittorio e non giˆ la inammissibilitˆ dell'impl.lgnazione; ' ' e) la legge non commina al riguardo alcuna sanzione di.á inammissibilitˆ; d) l'art. 111 c.p.c. pu˜ trovare applicazione solo dopo che vi sia stata impugnazione per nullitˆ mentre, nella specie, il deposito del lodo aveva preceduto la cessione del diritto. Il suesposto motivo di ricorso fondato nel senso che, come ritenuto da f!Uesta Corte in due lontane senten:re ~Cass. sent. n. 1370 del 16 dicembr~ 1.946 e n. 85 del 15 gennaio 1959), valido l'appello .proposto non contro l'alienante, rimasto vittorioso in primo grado, ma solo contro colui che, posteriormente .al giudizio di prima istanza, gli succeduto per atto tra vivi nella Ç res litigiosa È. Ci˜ prchŽ: 1) a norma dell'art. 111 c.p.c., nel <:aso in cui si realizzi la successione a titolo particolare nel diritto controverso, la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa non impugnabile da parte del successore a titolo particolare con l'opposiziOllle cli terzo ordinaria ex art. 404, 1¡ comma c.p.c. ancorchŽ egli -come nella specie -non sia intervenuto in giudizio, non essendo il successore a titolo particolare titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico accertato in sentenza (Conf., tra le altre, Cass. sent.ze n. 8258 e 2459 del '90). Ci˜ vuol dire che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non pu˜ essere considerato terzo, ma l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del I S\10 da;nte causa, sicchŽ, come la sentenza spiega ef.fetto nei suoi confronti, egli anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto nell'ultimo comma del citato art. 111 (Conf. Cass. sent. n. 6220 del '93;¥ 11833 del '91; 11908 del '90 e 4904 dell'88); _ 2) postochŽ al successore a titolo particolare riconosciuto il diritto di impugnare la sentenza senza condizionarlo al. fatto che egli sia intervenuto nelle fasi pregresse del giudizio, non pu˜ dubitarsi della sua legittimazione processuale rispetto ai successivi gradi del giudizio: legittimazione, ovviamente, attiva e passiva, sicchŽ come pu˜ impugnare la sedand(J '~ non ris.lta essa. avesse . tl:attato in .precederiia . sedand(J '~ non ris.lta essa. avesse . tl:attato in .precederiia . se11tefiZa sDa,voreitoM¥¥¥a1¥¥ástfoáá¥danteá¥causa> ¥ácosi puo¥áŽssereá dstinˆtlrici del :n:~1~::t!:~r~~~s=~~s~~~:v:;;;~~~:azi:;t:;1!!!~~=c;:~;t;a:~~ 9Iaj;~ Qas$/ $ell.*~ n~ 6$Q clel/93)t : : ' . . . ááááá~¥~&ii¥i~ á á ll:J,es~Qcᥥ¥¥ácp~e¥¥á.á Il.eil;:t<ááspeŽ~~ááá.1101t¥¥á¥á10¥¥áá \. ááást1lto)¥á¥á¥ánon¥ááásfa110.á áá d~¥á¥á c˜n~idŽtarsi ...Ž.1l#áa~9~ááJi#sq.so)!~~ááxiŽes$ad~á.~<>n;¥¥¥h-..¥conse~enza.. ¥.~e¥á..del:lba~t.¥¥¥9Jrdinare 1'~1fl:~i#“zl911~ááááCtel¥¥á#r;inttailditte>do¥¥..~efá'ol1fJ:9ntiáá dŽ1¥¥¥ i"esaGracl>Gaetan˜)¥¥á¥áá ¥¥¥ááááááá á~rJIR:~~e~ i~'IYl:~.:~~:e~:;::rá~=;:i~~:r. 11tdlitˆ:¥¥i;.:á¥áEselSl01le.)< ,...... ....... ,...... ,ᥠ..............././ ....¥ . .. 1 11equi¤it.i .4i vq.lictitˆ det c0rt.tratto sono regolati il.atta tegge in ái!ff!:Žtr!t~a¥¥t~f{a ~=~t~:áááá!;::t~~;n:}a!f'tf~~an~~if~~~~: laZ,ione rlifnlJitte t41;e áá l,1,r1;che. nld .easQ in cui aateb.1Je W!Jido o annullabile ~~~~~ ~o'"rˆv~&;uta e'~ ~!~ttwa ¥(t).ááááá' á.áá ,... (1} ConáᥥIaᥥ$'enl~a'¥¥in¥áát$Ssegfia~áá'.laá¥Supremaá¥Corte¥¥.rtbadisceá¥áuná¥ápriricipio da essa:< in :ttteced.Žriia gi'ˆ affen:ria,t˜, appJiciiill:dol˜ .. peraltro .. asituazfone che .¥.¥¥ .. Il¥ principio: l'iaffermato q_ueUo ¥che ¥.~. ;;; i requisiti di validitˆ. dei contrat ~.,,~~~~d\~$t~!:J~~lS 643/72;noncbŽ Cass;¥4926/93 e 13024/92 áin relazione all'art; 40 I; 47/85)<áááá. Tale principio (in veritˆ sempre pr.Žsente nelle sentenze¥ basate smla teoria detááfatto coriapitlfo/che .fa 'seniptesalvi¥ádelle nonne sopramnuteágli effetti giˆ maturati e il fatto generatore del rapporto) era stato smora affermato dalla: s,c, iri relazioneá a norine soprawenute':d1e iritrodueevano ipotesi nuoveá di nullitˆ, áin base alle quali .e:ra stat˜ s0$tenuto che.atti ¥antecedenti aila loro entrˆta in vigore dovessero áritenersi Žaducati. Il caso di cui trattasi invece quello, sostanzialmente opposto, dell'entrata in vigore di una norma che preveda l'annullabilitˆ di fattispecie in precedenza 218 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Jcricors,i devono essere riuniti ai sensi dell'art; 335 cod. proc. civ. In via. pregiudiziale si ili per. denunciarne-l'invaliditˆ; ási aggiunge. che lo Ç ius suá perye,:r:i,~crns >?. nan. circoscrive le ipotesi di .nullitˆ fissate clalle norme previgenti, nŽ attribuisce a queste un significato diverso, nŽ comunque pu˜ ~~~á~ ~~ a, :PP.Sterwri 1> contratti invalid;;i.m.ente sorti; si assume infine;: ¥:".'ii ~~~d~ ~i ll1.u1Utˆ: 4oveva. es~r~ jn Qgni caso accolta, per~hŽ la Rizzoli era da ritenersi societˆ editrice, in base ana circostanza che 1á'' 'I"".'" t 't I _asseiiJ.itfˆ.a ..s3l),Ziqne di nullitˆ (la 5peciftca fattispecie quella di cui all'art. 3 I. 2:; 1 febkr~io 19g1' n. 61). á á . . á I " .áá. :. á: 'Anche¥ a taleá caso álaá s:c. applicaá il pririipfo á in questione, evidenziando che, <>ve'cUí:lcontratto'. sia ánullo in base allˆ legge vigente nel momento iná cui viene stipulato, esso non. PUñ:, ;i:lcq..is~e .va!~ditˆ W.áJ:>a5e a legge successiva, salvo il caso, di norma che Ç ... attribuisca, "ex nunc" effetti ad un consenso in passato Iformatosi "contra legem", sulla scorta di una "fictio iuris" di rinnovazione di esso nelivigore :della: nuova disciplina,;,È: situaz1ql'le .normativa.giˆ verifiqatasi in passato á(ˆrt.á137>disp. att. c;c.: art. 411. 315/82 n. 203), ma che peraltro non ricorre nella fattispecie. '.Per l'.ˆffermazione. di tesi differentiá. (basate essenzialmente sul1a rilevanza .della. cessazione della posizione dominante nelle more tra l'acquisto e l'eventuaá le sentenza resa. sull'azione di: nullitˆ), si vedano, in dottrina, GENTILI, Il divieto di áconcentrazione, in Le Nuove Leggi Civili Commentate 1983, PD, nonchŽ CoRASANITI/ ¥Trasparenza, pluralismo, intervento pubblico nella disciplina delle imprese editoriali,-pagg. 50 e seg., PD, 1988. áSi veda inoltre, anche per ulterior.i richiami di dottrina, L. A. BIANCl;lI, in Giu1'. Comm. 1992, Il, pag. 249. Da rimarcare la rilevanza di carattere generale della controversia in questione, in cui si trat11:a della validitˆ dell'acquisizione (da parte della Gemina/ Gruppo Fiat) del controllo del Gruppo Rizzol“/Corriere della Sera. I' (L; ORCALI) J:)Ubbiica“tˆ -áCŽpuhhliŽˆF diietitainente nviifie áe; gfornˆli, áaneotŽliŽ nhri' qtt:otidiˆm,ááááe¥ron“ilii4ue-á.m¥ááoase;a1áá fatt<>;¥ápaŽiffoo¥á fu ¥át:ausa;á᥎hŽ-á¥:PQssedevia ~~s:&W~~;?:~:Lr::te::c~!t:!01la;~!:iii0¥s!::::!~7.~::h~o,~rC:!¥ o.Fimpfi;saá~rutfici di'4iiotidim4f á -á ---)i '' --- á/Ili rio~á tiffud~M~.eá'l$ii:tat6/suB:a? se&ta eáá-h.i nmitf¥¥¥J:lle'dmsi d~~!!-¥á¥r:~~!g~áááán.¥¥¥41~---¥~:1¥¥¥,19~1á¥áeáááátáru~¥á;:ád~ria¥'JŽggŽ'n.:-¥61:J~1áááá19st neuaááá-á¥parte-áMá cu1á>áe&aiefu:Plˆilo-ᥠá1aááá¥ánJ1“tˆ ¥¥¥Qiá-á-:aetnnmatiáá>contraitl, si ::w;~::;:1:fr!1t~~~j~ii=~a:sli1:~~~j:,Jl~.'=!~o:~=~::J;;~~'! applicabilitˆ __ della san.zione -stessa -al riscontro che tali atti_ risulili:i6"pro: ctuttjvif;'m e.ˆpo¥ars6ggetto l;h.e con¥ essiáa~resca il pr6prioÇpe$i:lÈ' nel settor~. d~la sttimpa Qt:l()fiidian~;: w ~p˜~izi˜tte dorhirlattte/ m"l'agfone diá~:ti~tf.l~#á~cEl~~nte j:irefiiiate PŽrŽnfuˆlt:¥ .¥ áá-ááááááááá-áááá ;i¥ááá¥::: v)¥ :/ ;¥.-¥/"-. ;-áááá-ááuááááe˜?t~¥ááá d~app~u˜;áá-áád>ffi¥ ~bpra n2˜htat6~ááá SJá'á e¥" fŽhitata'.' allaá~áprfu:fa delle ;indieateá Q..esti(jni{ df ninwa ptforitatia/-~á-l'ha --risolta/ negathia~á t¨nte:~ ilG~te;i si“lltt -sci:>ftai:dllo~dus¥ stiperteruens-È', C˜ttiiide..: :randolo d'immecliata incidenza nella parte inkŽ'iitfr a suo ¥avviso/riduc; rl$~t:to-.. ~l.a pm~g~nt~,p.Qr~tlya,'-l'~ della nulliiˆ_.-1.:l~ tri;t$f~rin:ienti cJi; fP.;iqni m¤pti~ˆ ()~~~ n~l;~W elitori~; qme:rma J;a~:r..elaii:v'1! previsione nei soli casi di cessiOQL!#á ..~iQni;_.@ $Qie!~ e~~JjpiJ:Q.¥ $~P~i sY:etto, vaj.e. a direJ~t˜llo\fi d,i lmpr~~ e. tra$feri$ce> poLnell'ambito della rAŽi~.~Ui~~ktlft~i~¥¥st~~~Pi..¥~..-~~?>#.-.-c:JJ.¥ .s~~ˆ 4ixr;~~--s9~~:i~-.~áp,q~á CUP:i,:~::~.-sg9e~~'.i~d~tFt()i. fqlffll~.l,~.~zzp~p., ,.----:.;;. /'¥¥¥ : ... :-.. ,-_'A¥ -¥-¥_¥l'{Q:J} w::c()rre ;:prelld~J'.e ~(j)Sk;i.~¥$1,t_llf.\ C(Qrp:m~~a.¥._qf tf!J~ e!)~ge$j 4~!la legge n.: 67 deii987, in ragione d~lla caren2:a dei. presuppp!“tl ~~t l,'ap~;~. annullabilitˆ (situazione quest'ultima implicante l'operativitˆ delá tlegozicf StesSO fine) a quandb i'ˆ11ítttlfari:írit6: :sfa áá pu:fg c˜ri :fa ;pottafa'¥rlpn~tinaforiˆ á~ ex tun& È ad: Žsso proptfa, ribn venga iri concreto pi:'otiurid~fo sull'istania--c1er so'ggettd all'uoj:lo legittimato). -, á -< ----. '' ¥á '-¥¥ "-~ In detta eveninza, infatti, riori iri:vdcˆbile il principio, secondo ci.iiáá 1a legg, -.anorchŽ : disponga esolusiVafunte per l'avvenire :(art áá 11 220. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO S'j:ATO ~p. prel. cod. civ.), riguarda i rapporti anteriormente sorti, ed ancora in vita, cio non esauriti, per quanto attenga agli effetti ancora da prodursi, sempre che.non vengano travolti gli effetti giˆ maturati, nŽ venga coinvolto il fatto generatore del rapporto stesso (v. Cass. n. 2705 del 29 aprile 1982, n. 3202 del 1¡ ottobre 1976, n. 1579 del 27 maggio 1971). . Tale principio, invero, anche a pz:escindere dalle menzionate limitazioni, non pu˜ entrare in gioco con riferimento al contratto nullo secondo la legge del tempo della sua formazione. In questo . caso la nuova norma, in tesi abolitiva della previsione di nullitˆ, rieade in una áSituazione in cui non sussistono effetti della volontˆ. contrattuale, nŽ quindi .effetti suscettibili di diversa regolamentazi<; me. L'elimiI;lazione della previsione di nullitˆ potrebbe rifluire sul precorso con~rattp nu1lo, cio Ç tamquam non esset È, solo in forza di una norma di tipo aggiuntivo (nella specie pacificamente mancante), la quale vada oltre la mera revisione delle cause invalidanti, e, in via costitutiva, attribui.sca Ç ex nunc È effetti ad un consenso in passato formatosi Ç contra legem È, sulla áscorta di Un.a Ç fictio iuris È di rinnovazione di esso nel vigore della nuova disciplina. I suddetti rilievi non sono superabili spostando l'attenzione sul piano processuale della iniziativa occorrente per far valere la nullitˆ e della pronuncia ágiudiziale con ssˆá reclamata. íl tempo della decisi~ne influente per vagliare le condizioni dell'azione, o, piit in generale, i requisiti occorrenti per la tutela giudiziale del diritto allegato, ma non pu˜ rilevare al diverso fine del riscontro della sussistenza del rapporto sostanziale da cui il diritto stesso dovrebbe scaturire. L'accoglimento del ricorso principale, nella parte rivolta a contestare l'applicazione dello Ç ius superveniens È, comporta l'assorbimento delle altre questioni sollevate dal Garante, perchŽ travolge l'unica Ç ratio decidendi È d1la sentenza impugnata, dato che essa, dopo aver escluso che la Rizzoli presentasse i caratteri della societˆ editrice, come delineati, m tema di nullitˆ .delle cessioni azionarie, dalla legge del 1987, ha omesso d'indagare sull'~sistenza o meno dei requisiti per la sua qualificabilitˆ come societˆ editrice, ai sensi ed agli effetti della legge del 1981. Con l'annullamento della pronuncia della Corte d'appello, la predetta indagine va affidata al giudice di rinvio, al pari di quella, di tipo connesso, circa l'estensione e la natura della posizione della Rizzoli quale << holding È nel settore editoriale, sempre ai fini influenti per l'applicazione della legge del 1981 in materia di nullitˆ di trasferimenti azionari. CORTE DL(lASSAZIONE; SezUrn.;.13april 1995;. n.:¥4206¥~á. P11es;.Favara-~ áá.á¥á¥ Rel¥ .Carbone~ RM¥¥á.Di spettant,i. Cnon SU$Oettibili, in quanto tali, tji es¤!~e tutela('?' áin siaj~ aw.n11in!s!4fflt1iva (1). Con la dchiamata decisfort queste Sezioni Vnite affermarono che in tema di revisione prezzi; nei contratti di fornitura in favore dello Stato, in mancanza di un'espressa pattuizione che preveda esplicitamente il. dlr~tto s9ggem:vo.4el.áprivatQ al!a: reV'jsiqne,T~ventU;l;l,le revisione rien" ~-,......_ __._,.... (1) La dcisiOne delle Sezioni Unite affronta il problema, squisitamente teorico, della; definizione dei. c;d; . limiti ¥ intetn“ .ed . cesterni . della: giUrisdizione. Nel respingere . l'eccezione.< di giudicato interno >sollevata dall'Amministrazione resistente¥.áá (in .á quanto la questione di. giurisdizione. sarebbe stata giˆ: affrontata dalla ¥á S.C... e á.risolta nel . senso . della ¥ giUrisdizione á.amministrativa nella stessa causa, in sede di regolamento '.preventivo di giurisdizione), le Sezioni Unite es.eludono la possibilitˆ ádi confliggenza tra. il regolamento preventivo giˆá:á esperito edá il successivo' ricorso á per cassazione. ex' art..362 codice 222 RAssEGNA AVVOCATURA DELLO STATO tra nei poteri discrezionali della P.A., aáfronte dei quali la posizione del privato ha natura e consistenza di mero interesse legittimo. Tanto premesso, si limitarono a ripartire la giurisdizione, attribuendola al ágiudice amministrativo perchŽ accertasse la lesione o meno dell'interesse legittimo e. quindi laá legittimitˆ 'Q. meno .del. diniego di revisione .á :c;la. parte dellar PA. :¥(nota 19-3~1977¥del Ministero .á della difesa). In particolare; secondo¥ questa Corte; n “invio contenuto nel capitolato alle vigenti norme sulla revisione dei prezzi puramente formale, e non da solo sufficiente a trasfe:i:'ire la disciplina della revisione dal piano della discrezionalitˆ amministrativa a quello paritetico contrattuale. Precis~to l'ambito in cui si mossa la precedente decisione, che si pr˜nunciata sul riparto della giurisdizione,á attribuendola al giudice amministrativo, non vi alcuna possibilitˆ di conrfliggenza con l'attua.le rlcorso ordinarfo, con il quale, in particolare,á si chiede di accertare se Ci sia stata o meno 'violazione della giurisdizione da parte dell'organo gil.tdiziale ctii era stata attribuita. In altri termini, il ricorso ordina.rio a'\iverso fimpugnata decisione del Consiglio di Stato proponibile in quanto si cehsura il giudice amministrativo per non essere stato quest'ultimo il giudice dell'interesse legittim˜ alla revisione, che si pretende leso dal provvedimento amministrativo impugnato. Nel senso che, invece di giudieare stilla legittimitˆ o meno del predetto provvedimŽnto amministrativo, si limitato áad afJ“ermar l'insussistenza di un dirittoá soggettivo alla revisione, in mancanza di Un espresso patto contrattuale, in tal modo violando i limiti esterni delle funzion“ giurisdizionali ádemaná date al Consiglio di Stato. Con l'unico motivo del proposto ricorso, le.societˆ ricorrenti deducono infatti eh,~ il Consiglia di Stato>ba iJlvaso la giurisdizione del giudice civile nell'accertare che, nella fattispecie, manca quell'espressa ,pattuizione ontrattuale avente ad oggetto la revis:ione prezzi che avrebbe on~erito all'appalta~re un diritto soggettivo allaá revisione medesima, rifiutando, in tal moclo, :di:á prc:;>nunciarsi sulla legittimitˆ del provvec:limento impugnato áe sulla lesione di interessi legittimi~ che erano st.ati oggetto dell'attribuzione .giurisdizionale in sede di riparto. procedura civile. !.:ammissibilitˆ del rlc'orso> (e l'inesistema del gfodicato interno), sostiene la Corte, discende dal fatto che il Consiglio di Stato, anzichŽ giudicare della legittimitˆ o meno del provvedimento amministrativo (diniego di revisione in un¥ contratto di appalto), avrebbe affermato l'insussistenza di uná diritto soggettivo alla revisione ináassen21a di un espresso patto contrattuale, in tal modoá invadendo la sfra di attribuzioni riservate all'AGO e violando i c.d. limiti esterni delle funZioni giurisdiiionali demandate al Consiglio di Stato. áLa decisione in esame; dunque, non fa che confermare .il .noto principio scondo cui, per il combinato ,disposto degli artt. 48 del t.u. ¥ -26 giugno 1924 n. 1054, 360 n. 1, 362, primo .corinna1 c.p.c., e 111 Cost., il sindacato attribuito alle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato cirá f'ARTB I, SEZ. III, GIUIUSPRUDBNZA CIVILB, GIURISPRUDENZA E APPALTI 223 .á.á á. La censura . fondata¥ Il sollevato problema si inquadra nell'ambito della risoluzi˜rte dei conf:Utti. Fulcro dell'iittefo sistema la: deliinitaziOne della Çquestione di gituisdizione È{ oggetto siaáᥠdell'art; 360 il. á1, sia dell'art;. 362 ác.p,c; attribuita át -Ogni cas6 fil.le s~ziom Uriite della ácassazione. La ádisposizione di Žlik ~l'art( 362 c.p~c;; iri p¥amcolare/ eon˜Žme ilá ric˜rso áper cassazione a'Vverso decisfom dŽi gitidiei speciali,á tra etti ááquelle . deigiudiei amministratiV“ ordirian/eome Io stess˜ .¥Consiglio di Stato, purchŽáá relative solá tanto ai limiti esteri. delle áá fu1lzi Da talŽ verifia restanO ¥escluse le questioniáá iriterne di giurisdizione, co““le gli errores alla cuiosservanzˆ :tŽnuto il áágiudice amministra. tj:yp, Je questjQI;Q ¥á attinenti . áalla mera co:m~tenza, nonchŽ. le questioni re.4'-tiv~.ajle. c.c,l. c;pnc;Uzioni (le!l.'azi.PJ.le .ed :i;la prP<;:edibilitˆ c1ella ;medesi lP,a ¥¥¥. < !.entra~ ID:Y~ceá .ei Jinliti esteffll della: ~Jll;'~scijzione il rifiuto di eseriziq.(le:Ua pgtestˆ.á giufisc,lizfonale. attribtJ.ita. ~ giudice amministrativo :.á.á.. á .... <.áá>>-:.ááá<.á á.,>.:.. :.;-.áái:á...á:ááá>>>.á::.áá.áá> : .::á...á:.->:.: .::-:: ::.::á.:::..: á.;.;: ... :.... : .. : . s..gli .. b1wres~... legittuni Crxnai osti~io.aliz~ati, .in quanto richiamati dagli aftt.á 24e á113 Cost.);á¥SiffattO rifiuti;> di esercizi˜ della. pqtestˆ costitidfonale J?u> ~s~rŽ ab\7Uto .ásia'. ariierfato prbsttpposto che la materia non possa esStŽ¥áoggettP Jh modo assolutq¥áru :ft.ti:iZioilí giurisdizionali, sia, come riel caso fu esame, al fatto che il gfiidice amministrativo ha accertato ._ cos“ andando oltre i limiti della propria giurisdizione -la presenza di situaiiohl sQggettive dello spessore di diritto soggettivo, non co11crittQ. al Q.tro.o circa. ross!“l'VaIIZa c:lei soli J,imi,ti esten della giurisdizione, .. á.á . . .. . . . Tae sindacafo .á riguarda.á sia á il caso áádell'invasione della sfera di giurisdizione attribuita all'AGO o al giudice speciale sia il ca.so di rifiuto delresercizi9 di .p()tes~il giuris.dizionie sul prei>upposto . eJToneo be la materia non possa essere oggetto in assoluto di funzione giurisdizionale. Restano inve.ce esclusi dall'oggetto del ricorso ex art. 362 c.p.c. i vizi concernenti questforii interne di giurisdizione e do concernenti il modo di esercizio della ful)zone giu,risdizionale (errores in procetlendo .o. in judicanda). In tal senso v. anche Cass. is gennaio 1984 n. 673; Cass. 12 gellll,aio J984 n¥. 232. . . Sulla á violazione del doppio grado di giurisdiZfone e sullaá esCiusi˜ne che detta questione possa essere annoverata tra le Ç questioni di giurisdizione È da sottoporre alle SS.UU. ex art. 362 e 360 n. 1 c.p.c.; v.; tra le tante Cass., 6 febbraio 1984 n. 886. PAOLA PALMIERI 8 - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 224 suscettibili, in quanto tali, di essere tutelate dalla giurisdizione amministrativa. Nella specie, con la ricordata decisione delle Sezioni Unite del 1985, emessa a seguito del proposto regolamento di giurisdizione, era stata giˆ esclusa la. configurabilitˆ di un diritto soggettivo del fornitore e la correlata giurisdizione del giudice ordinario, proprio perchŽ non v'era alcuá na espressa pattuizione che prevedesse il diritto soggettivo del privato alla revisione del prezzo, in occasione di determinate variazioni delle condizioni di mercato. Partendo da questo dato inequivocabile e vincolante, il giudice amministrativo di primo grado aveva ribadito che non sussisteva un diritto soggettivo alla revisione, ed aveva poi ritenuto illegittimo il provvedimento amministrativo -discrezionale -di rigetto, emesso dal Ministero della Difesa e tempestivamente impugnato dall'interessato. In sede di gravame, invece, il Consiglio di Stato, anzichŽ riesaminare la questione ádella legittimitˆ o meno di siffatto provvedimento, ritornato sul problema della quˆ1ificazione del rapporto e della spettanza di un diritto contrattuale alla revisione del prezzo, risolvendolo in senso difforme rispetto al giudice di primo grado, anche se sostanzialmente conforme alla sentenza di queste Sezioni Unite, per l'assenza di un'espresá sa pattuizione contrattuale che attdbuisse al privato fornitore il diritto alla revisione, tutelabile. davanti al giudice ordinario ..In tal modo il Consiglio di Stati:>, cui era stata attril:>uita la giurisdizione, quale giudice del- l'interesse legittimo delle attuali ricorrenti di fronte al provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di revisione, ha omesso di accertare -quale giudice designato come giurisdizionalmente competente, ô1 sede di appello -la lesione o meno dell'interesse legittimo, ed ha invece indebitamente e inutilmente interloquito sul diritto soggettivo, giˆ escluso dalle Sezioni Unite a seguito del regolamento di giurisdizione del 1985, a tanto (presumibilmente) indotto dal fatto che il giudice di primo grado, nel premettere il proprio avviso circa la natura giuridica del . rapporto al fine di affermare ohe c).a esso derivava per il privato solo una posizione di interesse legittimo, aveva espresso un giudizio, che esso áConsiglio di Stato non condivideva, sulla qualificazione del rapporto. In altri termini, il giudice amministrativo non avrebbe dovuto limitarsi a constatare la carenza di una pattuizione che avrebbe conferito al privato il ádiritto soggettivo alla revisione, -punto sul quale il giudice amministrativo designato, sia di primo sia di secondo grado, era vincolaá to dalla sentenzaá emessa in sede di regolamento, ma entrare nel merito della tutela giurisdizionale di legittimitˆ e non obliterare l'accertamento della legittimitˆ o meno del provvedimento impugnato che era stata conte ~~Mf.t:, ql#:(lll Ji~ Plet v:ipi~iom. cU, J,egg~; anche Per e<::i;:esso di P9w:re,: per i1l9g~1t~~)'.t';;\vl~;entq; <.ii~eU<>c .(;l~t Pl'es!l~posti e..¥. deUa; .. mo:tlv:l:!Z~<.>ne¥.. 4e~..á~~~~U~t~¥¥¥¥ ~f:f!J!:¥¥¥~h:ii%~~~~~aaf~~~=:!ails~l~:::ˆni: áá~:ri :r;i,~~ki~~=~~=~ $i~! tr~~RBe} iI1 ~#~~9 l'.~iM~R.e si ~ sol1f:re~~ta; }lel ;r~fiuto .¥ ~.. de á.c:~9~#:~á¥i~1tl¥¥¥l?t9~~WWel;}t9..¥.ilNPl;l~ilM9..... e.¥¥á¥áqttffi~" ás.Ila cledotta.:.:violazione d~fiI1t7ires~e I~fim~n_io¥. Per.ay~e~l.<;onsiglio di .S~ato negato il diritt? . spj?igettiyp ajJ' felfISI()J.;i~ -d.~klWer?Alll n:lanQl;ll.:a .. d1 una espressa previ.~ i~p.~ 8?PtJ:'\~p,t~e, s~~ sYQ~i~reá ~l,f.lffia co11si,tl.t'l dtlegg(il, anche per eccesso di potere. Nel che á.~:PJ?fuit.9:á~j c#~r~t~ J1¥.¥ mapafo esercizio della giurisdizione attribuita .. ~lsl~~~~~ ~%“~ ~#f~eáelaá ritenuta violazione dei limiti esterni della ... AII~ $íf~gtia ¥aelle esposte considerazioni il ricorso merita di essere accolto, con rinvio ad altra Sezione del Consiglio di Stato per nuovo esl!lme~ C˜:R.tlf DI CASSAZIONE, 13 aprile 1995, n. 4255 -Pres. Bile -RBI. Pf~~~ P. M. Delli Prisco11 (conf.) -Barrera Graf (avv.ti Guttie~es ¥.. ~ ~4c:U) e, Ministero dei :Beni culturali ed ambientali (avv. Stato Corsini}. í)~9 ~~~ Danno alla persona ¥ Danno biologico -Valutazione equi. faftvˆ eff~ttlva á Criterio del valore al punto di invaliditˆ. P,~¤.tq e~ u be11,<:ása1ute non ha un valore determinabile a priori, non iJ cli per. sŽ censurabile la decisione del giudice di merito che assuma, come cr:iterio di liquidazione del danno biologico, il punto d'invalidit&. á ááááááááááá ~ n~q~¤~4f'&~ #~ti4Yia, pô consentire un controllo .esterno sul pe~cq. r¤g ari9.m~v,i4i{y({$~g14itq :,dal giudice, che la decisione sia .sorretta da congrua mo.tivatione, . ¥ in ... ordine all'adeguamento del valore medio al punto (l)¥ (1) Precis~oni giurispru. l'esattezza ádelle valutazioni di ordine clinico, e limitandosi invece all'acritico avallo di un giudizio inevitabilmente astratto ed incompleto ,. (BBSsoNB e RoPPO, Lesione dell'intgri“ll fisica e Ç diritto tilla salute È. Una .giurisprudenza innovativa in tema di valutazione del danno alla persona, in Giur. it.,. 19'75, I 2, 54). Ma il sistema tabellare non peccava soloá di una forte astrattezza, bensl anche, di un'iniquitˆ assoluta: prendendo a parametro di riferimento per la liquidazione del danno, il reddito personale del danneggiato, la conseguenza era che ádue persone colpite da un identico danno biologico finivano per essere risarcite in maniera completamente ádiversa a seconda del diverso reddito percepito fino a quel momento. E ad emblema di questa iniquitˆ stata pi volte richiamata, dalla dottrina pi critica, la prontincia tristemente famosa resa nel cd. Ç caso á Gennarino ,., nella quale si sono mecanicamerite applicati i criteri tradizionali (reddito, etˆ, sesso, capacitˆ lavorativa, e cosi via) per. pervenire alla conclusione he il danno risentito dal figlio di un manovale deve essere computato tenendo presente il fatto che nel futuro la vittima percorrerˆ la medesima camera del padre, e che pertanto .l'indennitˆ relativa all'invaliditˆ permanente riportata in segi.Iito all'evento dannoso, e riflessa. nella riduzione della sua ¥capacitˆ. lavorativa, deve áessere calcolata tenendo conto del mestiere esercitato dal genitore e del reddito da questo percepito .. (GALOPPI, ÇIl caso Gennarino, ovveroá quanto vale il figlio dell'operaioÈ, in Democr. e dir. 19'71; 225). In opposizione al sistema tradizionale, la soluzioneá indicata dal Tribunale di Genova era, pertanto, la seguente: stabilito, come regola preliminare di giu dizio, che Ç una lesione ... la quale riguardi solo lo stato di salute della per sona dovrˆ essere valutata e quindi liquidata in termini esattamente uguali per tutte le persone, salvo aá tener conto delle rispettive etˆ È, ai fini della liquidazione del danno biologico, nel rispetto dell'esigenza di identificare per la quantificazione del danno Ç parametri noti a tutti o facilmente conoscibili, predisposti rispetto alle singole decisioni che li adotteranno, in maniera da consentire un controllo generalizzato sull'uso che s.e ne farˆ È, necessario 230 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Il Barrera sostiene che questa esclusione errata per violazione di legge e per insufficiente e contraddittoria motivazione. Il m.otivo non fondato sotto entrambi i profili della violazione di leggŽ e delá difetto di motivazione. 1.2. La menomazione subita da una ápersona a causa del fatto illecito altrui pu˜ incidere sulla sua capacitˆ lavorativa generica o su quella specifica e, per apprezzare questa incidenza, si tratta li stabilire l'effetto del manifestarsi di un fenomeno certo, rappresentato dalla menomazione, su un fatto specifico, costitufto dal pregiudizio alla..possibilitˆ di svolgere un'attivitˆ lavorativa determinata: in questo senso, da ultimo, anche Corte Cost. Z7 ottobre 1994, n. 372. Nella situazione concreta si trattava di accertare se il Barrera avrebbe potuto, oppure Iio; svolgere come prima la sua professione di ingegnere edile, nonostante i postumi (che il áricorrente stesso individua in una I ~ ~ fare Ç riferimento al reddito medio nazionale, l'ultimo ufficialmente noto al momento in cui si deve operare la liquidazione È e, su questa base, Ç considerare la menomazione... cotne se influisse negativamente sull'ammontare di un;:i, rendita vitalizia leá c'ui singole annualitˆ .s;:i,rebbero pari al reddito medio nazionale I in questione È, procedendo infine a determin;:i,re pi puntualmente i mecca. nismi di capitalizz;:i,zione. i Come si vede, il Tribunale di Genova finiva per opporsi ad un sistema, quello tabell;:i,re appunto, che non poteva ritenersi aderente ai precetti costi tuzionali: non .solo, infatti, era palese il contrasto con l'art. 3. Cost., ma anche con I l'art. 32 Cost., nel quale Ç la persona viene in considerazione in sŽ e per sŽ e non quale soggetto economi:o, produttivo di reddito È (DI FRANCIA, Attivitˆ pe I ricolosa, danno biblogico e criterio di risarcibilitˆ, in Giur. mer., 1991, I, 307). 3. Le critiche mosse alla giurisprudenza genovese. -Nonostante la maggiore equitˆ della soluzione pr˜posta dai giudici genovesi, non sono mancati, tuttavia, I in dottrina, approcci critici nei suoi confronti. Va rim;:i,rcato che tale indirizzo si poneva in un rapporto di rottura rispetto alla precedente impost;:i,zione, giustificabile, a sua volta, alla luce di quei precetti costituzionali che considerano il lavoro come elemento determinante della vita dei consociati. Infatti, dal momento che Ç la Costituzione non solo g;:i,rantisce il diritto al lavoro, ma ne impone anche, sia pure con comando non sanzionatorio, il dovere di svolgimen Ito, sembra del tutto logico e coerente con questo fondamentale aspetto del sistema considerare, anche nel caso di lesioni colpose o dolose alla persona, le conseguenze concrete oppure soltanto ipotetiche che possono incider su un connotato caratterizzante del cittadino quale la sua capacitˆ o anche soltanto la sua attitudine a svolgere l'attivitˆ lavorativaÈ (POGLIANI, La Ç regola del calzolaio È per la corretta valutazione del danno alla persona in Resp. civ. e prev., 1975, 417). In parole povere, cosi interpretato, il risarcimento assume una caratteristica di Ç identificazione personaleÈ che vale a consentire l'adattamento ottimale della funzione risarcitoria alla natura e alle conseguenze immediate e future del sofferto pregiudizio. Si opta cosi per una Ç personalizzazione del danno È, intesa come l'adeguamento del ristoro risarcitorio alla perdita ipotizzabile nel ~ig~ditˆ U~. :n.el S,uo massfmo! nel dieci per cento) derivanti dall'infortuni9 i;ubitc>. <. á.á..á... , ¥¥ : .: :L!:operazio;ne d~.sctitta si rii;()lve neU'a~rtamento. di :un fatto e il ricottente :llo:tl pu˜ criticare la c.9ncl.sj9~~ ...i. : pervenuta la ~en.tenza imP'U~t~.:(¤.lla¥ mAAc~ta: blcinctet()~ >.:$gtt_9_Jl .Pt9fiJP 4111:lo Yi9lˆzlt'lne.. di .. legge1 ._quindi,._ la cenaura inam- iji~~sWiJ~:á ' .. . . ... . . ... . . .. ........áá .. ... á. . .. .. .. . . á-.-á-áá .¥. á-::'.á.< ᥠ. . ¥ á-á á..á:.ááá:::::áá:;/. '.á.;::::. áá:áá::-::áá :< :~}:::;:):á::-:::;:;::::.: :.:-á. :" ::::: }<;. .á u. ta. C:::Orte di appello ha considerato che la menomazione subita dal J3arrera mt:ei;es~ava ~ˆ sola ;<::;flpacitˆ gen¥ic~ diJavoro;perchŽ. si trattava di: fuvl:iliditˆvcoijsiderata :modesta in. relazioneá 11i: postumi áed áalla .natw:;a delta' rilenQttxmon, > , á á á á ᥠáááᥥ¥J1A'.c4P,6}tj$i<:>“!:W~uf~:gt9nta¥:la¥ “C-Oi~ádiá á~ppello.:rton¥áá~ sirtdacabUe in questaá ~ed:eJáᥓll¥El;“farit˜>e$J;ltihii'e ¥fa:á¥v:aautazfone> in .. concreto 'dell'in-eidenza ~uO;l)erlodoá:.dell'esiSt¨zaááá4~i:áles.o e4.áesp~blJe~~~a.. 4;,~ego!~á.¥. 4el, ,al zolalo,":á: ..'\ .. ' .. á.á .. .. . . á.á.w.¥, . ,¥ ...... á'. ,,.;:¥ ;.'¥.á.á ...á..á á ..¥..áá. á. : ¥¥¥¥. ¥ ..á.-. . :iá¥á:::~~==á:;;:!:~s~~:Q¥:Si!:ti!:!:!~'lfu~~:;;.:,~ri:r~~== pu˜ essere <;:orretto in manieri;i. equitˆtiva a norm.a dll!-art.. ,24~. c.., ha .at'J:er: tilato ¥ clte:ltodentamentQi .inatJ!~urlttQ. dai gi\ldict genov.esl,.U;nis!;l(:l. .p.~ esi;ier viiiato .dˆ<:i:Uella¥:stessaingiustiiiaattrlbuita,..áall'hnPOJ1.tl$lonŽ.Q"ˆQ4i9AAl..á.Jw.'attj, sulla bl1Se.¥dlla.¥¥coxisiderazionehe. se.. d~e¥:PersoM.á.AAlmo¥ te44W differenti,:.p:ur in presenza. cli un'idex“'tica lesione, non si ..pu91 nl;lgare. ¨e i d.e 4~...sh:mo dissi:lniU; si::á. .¥ argoment11to:. ~.questi ¥. tel'n:\b~i; .l'ide9to¥áááctell'l.lS.U!iiili~za,..... <:lei redditi dalˆVOrO tra: i COJ:J.sotjati: .,;.,t se si C¨s!4era ~f.gua,gli~a no.. ~ il PI':íllá cipio infortnatore á della vita eonomica, neUa á quale si inserisce il lavoriy á.-.,.. errata; pQichŽ appija,. 1'l.lguaglianzlit ad un $ettor~.della, vita .$C>cime. ciA ql,lesto principio ¥.: estrˆneo; ed in contfa$to con la noJttxa. Co11ti~i91;1e, alla q~il Tri:1lunme sL.riclJiamat,rna :on.á :llP~ p9ca;, fretta..1 P9iAAl& iii.. Jhnlta aJnmisurandQ,.la.retiil:l1,1ZiC>ne¥.. aric4e¥. ~a.. Q;uaná ti:tˆ e . alla qt1alitf;l de1Javor(); .a¨llette la¥ pos~il:lili:tˆ di un diverso reclditQ; e l'~. 53 á.¥ Co.st,. ;ticQno$.!:lndoá .~a Possil:lile Qiv~sa¥. capaci$ c91:1tril).t~va .CQnferma q~esta, consider~one (S~,rÇ'E-rrarrt .áhmanu11t J;1$Ji pers(tvim1,rrt :4ifz, áb:Oticum-:~;.Jlt .4l.e.~o..~á::J;J:,.Yx:áá:tJ:.:.::Pf.e:.Vá.:.á--1~1/1J:.::=.~(i)A:á> .á .. :.::.:á.: áá á á.á.á.á-: <= . á :-::::á=á :-: :-:-á-á.á. á ..¥. Nella .ricerca; costante .del pe:r:fezi(ínament() dei ;titerL 4i .Jiquiqai;ione del :c;la,nno biologico, in un secondo momento,. Poi, la $i::u<:1Ia. ge;npvese,; tttilb;zand.o l'indicˆzj()ne ¥ ce>nten.ta: nella . legge> .sull'a$sic:urQZiC>ne . ¨toroobiUstia (art.: . 4 l ¥. 26 febl:>.raio 1977, n. 39)J,. na ;;1$$unto come .tiferiroento. baiiie il triplo della pensione socia,J,e, .¥ servendosiá di uni!-': tabella per la.¥ capitalizzazione di .á tale . dato, sulla. base del tasso legale. del S. .% e tentmdo conto mtres“ qeU11 probabile qurata del1a vita .e di. un .(!a;ggio di incremel)to annuo del2%, giˆ af}0tt!).to dallo stess9 INP$> (DOGLIOTTI, .ÇI criteri di determin'1.Zione del danno biologicoÈ, in á.Giu,r. mer¥. 1992, 1159). ... , , 232 RASSEGNA AVVOCATURA DBU.0 STATO che la rigiditˆ (ritenuta di modesta entitˆ) di un arto pu˜ avere nello svolgimento dell'attivitˆ di ingegnere edile. La critica mossa con il motivo che si sta esaminando si risolve nella richiesta di ripetizione di un'indagine che si muove nel campo della causalitˆ ed essa propria del giudice del merito, il quale l'ha svolta esaurientemente. La sentenza impugnata, pertanto, si sottrae anche alle critiche che sono state svolte sotto il profilo del difetto di motivazione. 2. Con il secondo motivo denunciata violazione di legge (artt. 2056, 1223 e 1226 cod. civ.) e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, H ricorrente si riferisce a quella parte della sentenza impugnata nella quale il danno stato liquidato in via equitativa e la critica sotto il duplice profilo: che non sono state riconosciute le voci del danno derivanti dall'invaliditˆá permanente e dall'invaliditˆ temporanea; che la liquidazione equitativa non era consentita in presenza di dati certi sul reddito á Anche l'uso del triplo della pensione sociale e degli indici delle tabelle stato per˜ globalmente contestato come causa di una valutazione troppo rigida e standardizzata, in virt della quale Ç il danno alla salute rischia di apparire un mero duplicato del pregiudizio patrimoniale, che sostituisce alle vecchie lacune nuove sperequazioni È (NAVARRETTA, I limiti del sistema tabellare, in Resp. civ. e prev., 1991, 760). 4. Il Ç criterio equitativo differenziato del valore di punto È elaborato dalla giurisprudenza pisana e il criterio equitativo puro. -Nel solco di quella linea evolutiva che partendo dall'interesse per la menomazione dell'efficienza lavorativa giunta a rivelare, in giusta misura, analogo interesse per la menomazione biologica, si colloca, poi, insiemeá alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Genova, anche la sentenza pronunciata il 10 marzo 1979 dal Tribunale di Pisa~ Dopo aver notato, in conformitˆ con !!orientamento della Scuola Genovese, che la risarcibilitˆ del danno alla salute in sŽ per sŽ considerato sta, con sicura progressione, affermandosi nel nostro ordinamento come un vero e proprio principio generale, il Tribunale di Pisa ha tuttavia finito per adottare un diverso criterio di monetizzazione. Recependo le tesi della pi recente dottrina, i giudici pisani hanno sostenuto, infatti, Ç che non si pu˜ prescindere da una valutazione ... del danno " Ç differenziata" e Ç proporzionata alla gravitˆ degli inlpedimenti economici e sociali causati dal fatto lesivo È; hanno ribadito Ç che l'unico criterio adeguato appare quello equitativo di cui all'art. 1226 e.e. È; ed hanno aggiunto Ç che, nell'ambito del criterio equitativo ... va ricercato un indice di valori medi È, reperibile, forse, utilizzando il Ç sistema francese del c.d. calcul au point È, a sua volta collegato con il metodo inglese del personal loss. Come si vede, la strada additata dalla Scuola Pisana quella dell'adozione del criterio equitativo corretto dal c.d. point d'incapacitŽ, Ç adottato come idoneo limite alle oscillazioni proprie dei criteri equitativi, e costituito da un indice di valori, desunti dai precedenti giurisprudenziali, attraverso la media dei rapporti tra le somme liquidate in una serie di fattispecie analoghe, e le percentuali d'invaliditˆ ad esse riferite È (DEL MEDICO, Tre sentenze in cerca PARTE I, SEZ. III, 01URIS:eitUDBNZA. CIVlLB, GIURISDIZIONE B APPALTI 233 del danneggiato, sulla pŽrcentualŽ di irivaliditˆ e sull'etˆ aF momento del á.sinistro;áá Il primo profifo della censura infondato; lnfatt“, ~sso travisa la sentenza impugnata, la (fuale áha bens“ .riconoseiut˜ Uri di:ilirlo dˆ invaliditˆ permanente e da áinvˆliditˆ temporanea, precisando eh~ ŽJ:):tr~brsf:riperctiotŽvi.ilio stdl'i:iltegritˆ fisfoa áádell'interessato e n\ln sUf stiO reddifo; . . ta tonCiusforie, quindi, rappresenta la logiea ¥á c6nseguŽn“a dl quanto giˆ .accertato e. :rion censu1:abile autono.mamente. á ,3; II sec˜rtdo prrififo della critiea á pu˜ essere esaminato¥ á insfoine al terio mñt“Vo del .. ricorso. CC>ri it&sto denunciata á carenzaááá diᥠmotivazione su puntoá . decisivo della c˜htrovŽrsia. Il ¥J:i9m~nte si. rifeJ:i$ce a quella parte della sentenza. impugnata nella q'ltaie; ~f“nfdtfa liquidazione dŽl dˆrin,o{si preso a. parametro il valore del ~ purtto È di in%Iid“tˆ. áá á á á á di.unaá soluzione (sul problemadel¥danno allapŽrsona) m.. Giur.>it., 1980, I, 2> 21); SolO cos~ deve essere intesa l'equitˆ, Che non Çcapriccio J;“lUtŽVolŽ e disparitˆ di trattmnento È, e Ç tiS'J;˜ri.de ad Žsige:rize di inipatzialitˆ, a criteri >rostanti, a fo:ririuie orientative che f˜ndˆtio .la ragionevolezza della decisione nei ciasi singolle ~oncreti ,. (MAsmUPA01.0; Lii' nozione di Ç dannJ' bt'soggettO a soggetto, ¥perchŽ proprio'la álesione msŽ per sŽ considerafa che rileva) È; dall'altro, Çl'elasticitˆ e la> flessibilitˆ, per adegtiare fa¥ uqmdazfotlŽ delcaso concreto .alPeffettiva incidenza . dell'aecerá tata ¥¥ meriomazi˜ne sulle á attiVitˆ ¥ della Vita á quotidiana,..ᥠ(Trib. PiSa 28 giugno 1984, in Resp; civ. e pte:v.; 1984; 68˜); . ¥á In realtˆ, noti mancato; in dottrina, d) afferrrian.do che uniformitˆ e pei:'sonalizzazfol“e non i;>˜ssono stare traá loro che mun rapporto di eselusione, haá. criticato jl criterfo' elaborato dalla Scuola Pisana, áfondato .ásul¥ presupposto erroneo che l'equitˆ coitiŽide con i'egualitarlsmo; Pi Precisamente stato afá fermato: ÇCori il "criterio equifativo differe:riziato del \Talore di punto'' si finisce per liquidare, sotto mentite spoglie e con diversa tecfilta; la vecchia incapadtˆ lavorativa generica, dunque la ridotta capacitˆ di un itidividuo medio ad un lavoro generico e nient'affatto i reali pregiudizi conseguiti alla lesione dell'integritˆ psiccifisicia del concreto essere timari.o colpito dall'evento dannoso; Il risultato di tale operazione evidentemente aberrante. ááAvendo áádi. ámira ¥la. lesione in sŽ prima ancora delle sue conseguenze ed assegnando alla stessa un ''valore diá base" minimo, da variare (peraltro iti misura limitata) in funZione delle seconde, si liquidano, comunque; danni inesistenti, si pagano eccessiá vamente danti.i di minima portata e si sottovalutano importantiá effetti dell'even 234 RASSEGNA AVVOCA'J:URA DELLO SlAlO Egli Sili“tiene che il valore del ÇpuntoÈ stato determinato senza indicazione degli elementi cli riferimento ed stato rivalutato senza specificazione dei criteri della rivalutazione . . Entrambe le censure pongono i seguenti problemi: se il danno alla salute pu˜ essere liquidato equitativamente; se nella determinazione equitativaádel danno alla salute consentito ricorrere al sistema cosiddetto a punto di invaliditˆ; se il valore attuale del punto di invaliditˆ deve e~i>ei;e specificamente motivato. 4.1.1. Nella giurisprudenza pi recente cli questa Corte (sent. 13 gennai() 1993, n. 3.57 e 18 febbraio 1993,.;n. 2008) stato precisato che il danno alla salute riguarda soltanto la sfera di incidenza non patrimoniale di tutti i requisiti e attributi biologici della persona, con assoluta indifferenza per il ruolo che essi svolgono o potrebbero svolgere dal punto cli vista economico- finanziario. Questa considerazione condivisa dal Collegio, il quale ritiene che l'ammontare del danno alla salute non pu˜ essere determinato diretta .to lesivoi ottenendo, per paradosso, liquidazioni insufficienti per danni ¥ rilevanti È GAMBELLI GAU.Orn. Danno biologico e danno patrimoniale. Dall'enuncia.. zione del principio alla scelta :dei criteri di áliquidazione, in Giur. mer., 1990, 993). Tale critica in realtˆ,: non nient'altrp che una delle svariate espressioni di quelle discussioni, . dottrinali e giurisprudenziali, relative alla monetizzazfone .del danno biologico; che giˆ nel 1981 avevano spinto Giulio Ponzanelli ad affermare che: Ç al fine di evitare contrasti regionali, e per dare sviluppo concreto alla valutazione dei danni alla salute, sarebbe auspicabile che anche in Italia, seguendo l'esperienza della Francia, si istituisse una commissione interdisciplinare, composta da magistrati, studiosi e giuristi, che elaborasse una proposta uniforme e certa su sicuri criteri da adottare È (PONZANELLI, La Corte di Cassazione e il danno alla salute, in Resp. civ. e prev., 1981, 697). Accanto ai criteri elaborati rispettivamente dalla Scuola genovese e da quella pisana, e a prescindere dai diversi criteri elaborati di volta in volta dalle corti di merito (per es., il criterio basato sul principio Çcosto-opportunitˆÈ), non si pu˜ non fare un cenno, poi, al c.d. criterio equitativo puro, che trova ilá suo fondamentoá nell'art. 1226 e.e. In sostanza, in base a tale criterio, posto che la compensazione socialmente adeguata del danno alla persona quella che l'ambiente sociale accetta come compensazione equa, richiesto un giudizio di prudente e ragionevole apprezzamento della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale, tenuto conto dei vari fattori incidenti sulla gravitˆ della lesione (etˆ, possibilitˆ di recupero, ecc.). Cos“ inteso, e considerato che il danno alla salute, pur essendo suscettibile di valutazione economica, rientra tra i pregiudizi che non si prestano ad essere provati nel loro preciso ammontare, il criterio in questione sarebbe, a detta di alcuni, l'unico criterio adeguato.. 5. La Corte di Cassazione e la liquidazione del danno biologico. -Per quanto riguarda, infine, gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cas. sazione, in tema di liquidazione del danno biologico, sembra opportuno, anche al fine di. comprendere l'esatta portata della sentenza in epigrafe, analizzarli in mente, cciti“~ fuveeŽ acŽˆde; ad ~s¨\pl&; per il dalu:io'patrlmomiale:d:a inva~ liditˆ á bhifli rli;>foduce fori: feS!˜Hfrita rie1 tempo. á. áááá á: Pf (lj:t~$ta rag“˜#e fa quth“ti~fc3,zie>nŽ/c1eFdartrio alla S'alute devŽ Žsseie affid~t;:i. 11Ç tfu equo appr~zamerifo dell.e Si“'CostanzŽ dei 6aso~ .á.... ááá á. .... :. á¥twtk eid~ááá¥(ltai1r~ettere¥á¥'“J.Il¥¥¥qua.Isiasi carattere arbitrario;ᥥ si deve cil#~#r~¥¥á:he¥¥¥¥¥a~l1a¥¥ác:t~~t#im~1&~á¥qu~titˆtiva'¥á¥ttŽ1á¥áa¥fin&¥á¥111JaᥥásMgte~áᥥruá gfiic:t~(: ~!~#9 ##9#9$l.# ~:Pffi9teti'. Ži{u#athlitai s~tisfa~ii~~11;29$¤ sod. ááe:i-v¥¥..¥¥c˜Jl,~atdááá¥áa.tááááár>ref~dente¥¥á¥áaft.á.¥ ¥1220;¥¥ e¥á c1ieá n˜n eáᥥ¥lliveá¥applidi&ne fifrt 122$ c()ct. ctv~, relˆtivcf alá ti<;˜nosdmerito della :Perdita $ubitl!I: ~ del :trillrii::at9 gqˆ<:tisA<>¥¥..áááá > ááá¥áááááá>ááá.¥á ¥.>.á.á.á .<. ii> . >á¥áá< á>.< .¥ .¥..¥¥¥...á.á¥.<á.á¥ááá> á¥áá¥ááááá: tná 4#~$tA¥¥~~~$9¥¥Xa¥1ttt4i~~J:J¥¥ct~I¥á ~arttt9¥á¥~na. á$~#1:eá¥.. ei!lllta¥ h;ll¥¥¥¥¥“~tto¥ááállpplicazi6ne áaerá¥tfritel'io¥¥equitatfo:ritrc>. q..e~~a. s9I.ziop~ l-1ilro,a, ~ ~~~~ l;l~~ ~e;U<;;a.t9) El.cm V~~ááá<>9l>“~#ijt~.ááá~~e1¥¥áá~l1~¥á¥áPr~~ie¥ááá~áá¥áYaltictAA~Q:Q.~á¥áá~4mia~v~,.¥¥. xa¥á áácorte ~:-:-: .. á . . . . . .. . . . . . . . una prospettiva diac~rtelie!ld() presente; a q.estSl :PrQPosit~, ch~Ja Supr~ ma. Corte ha occllpafo, in ordine al problema, p()sizfoni assai diverse, a seconá 18J&il~á taááácorieái1J¥áác::a:ssa~ioneáeáá1;áá C.Hieitne dei !iann6 b10iC>tj16, ... coris14etifucfoU tuttiá ugtialmente c?tj'#ttiááá~~.¥¥¥:f6?-edatlá¥á.~~á ur.áá¥l;ll>i'afa~oáál;lr~omŽntˆtiyo¥á immtu'te daáá¥ám1¥á.e daáááácensure. ááááá a dUllqUe al gennajo del 1985/che .¥ risate fa prllí:I~ drastica presˆ di ¥posiá zioneᥥ d:a.á¥á:Part~ááádua¥.á<:C>rteááá ti,i¥ácassaifofje che;á¥á cori¥áá $enteniaááá n. á102;áá áraWfsS nel c“iterl() di <:ru @tl1ft.. 4, 3¡;bfufua, dt>;fia: l/n: .. $9t“m;re~tiv6 ai tnt>lo M“lˆ petJ.sj˜íi~f s<;i<;iale; Ç@a sŽtia b~e al Žiilcolo Èpel' :b:tᥠliqJildaiic>rie ádelcl.anno hloIogico/ Si b:Mtˆva di un'iheQ.iV˜Cabite adesione al metodo &:fnvermonatmente ¨firutO :á "sfari.dai;'dizfatO'', al ¥.. quale si¥ sarebbe¥¥ opposta/ cifea iUF anno dopo, fa C()l'tei< ¥d()stitUilonaJ: >c}Ie;>0:tt li¥¥á: ~atrtosa senten2;a l)!U!AN!itfo (dal ¥b.ome dt¥ sti.6 $t~f,i$i;iie},¥á¥faá n; 184 detá¥á1u~C>¥i9$6,áááfirii\Ta¥¥ pŽf at:ifile fu ..fu:aiiiehiáᥠcoriá vinta at Sriterl() Ciitat;;vC:k áá áá áá . áááá á á á ..áá . á á . All;llifaiO aegli anni '90, graiiŽ ˆlla posw˜ne sostenuta dalI8: Terza se:iio:lle della Cassazione, autorevohnente presieduta da B:tLB; si tŽgistrˆ fuvece una netta mversi˜ne ádi tendenza; ᥠEmblematfohe; a á questo proposito/ le seritŽnze n; 357 (Cass. Civ., .sez lit; 13 gennd“d 1993) mFoto it;; 1993, I; 1897) e n. 2()09 (CiJ;Ss. civ,, $e'f., 111; 18: feb1:irai0 ¥1993; n; ¥. 2009, ili Gfust; á.. div;, 1993; .2101), ¥entrambe> pr˜litin-' cfate .nel 1993; le quali, sviluppando principi giˆ .contenuti; anche se ¥ a ¥livello ancora embrionale, fu selitetjZe precedenti, ripudiavano radicahiiente il cr“te.; rio del átriplo della pensi6ne sociale (per la ácr˜nˆca vaá. ri˜rdato che le sentenze sono state entrambe :rŽdatte dal cons. Rebuffat). 236 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO di appello, utilizzando i dati certi offerti. dall'interessato, avrebbe dovuto I ritenere che il danno corrispondeva al prodotto dei seguenti fattori: reddito annuo, percentuale di invaliditˆ, coefficiente di capitalizzazione vitalizia e coefficiente di minorazione. I Quello suggerito dal ricorrente non un criterio utilizzabile per la ~ liquidazione del danno alla salute, il quale si riferisce alla salute come bene in sŽ, indipendentemente dalla capacitˆ del danneggiato di produrre reddito ed a prescindere da questo. Questa Corte, infatti, ha giˆ avvertito che, per evitare pericolose duplicazioni risarcitorie giˆ paventate come illegittime, nella valutazione del danno alla salute irrilevante la capacitˆ personale di produrre del reddito che aveva il danneggiato: cfr. sent. nn. 357 e 2008 del 1993, citt. In questa valutazione, cio, non bisogna fare riferimento alla sfera patrimoniale del soggetto e non si possono assumere a criterio valutativo del danno alla salute parametri correlati al reddito. Il he vale a dire che nella specie bene la Corte di appello ha ritenuto di non prendere in consider~ione il reddito dell'interessato per costruire, sulla base di questo, un prodotto aritmetico che necessariamente sarebbeá stato influenzato dall'.elemento patrimoniale individuale. I Queste le argomentazioni: innanziW.tto, l'art. 4 della 1. 39/1977 si situa in un contesto che mira a garantire il risarcimento del lucro cessante piuttoá sto che del danno .al).a salute; in secondo luogo, non essendo il danno biologico un danno patrimoniale e non essendo in alcun modo le conseguenze sulla perá Isona Ç apprezzabili direttamente come perdita economicaÈ, ne consegue che assolutamente inesatta ogni impostazione che assuma a criterio valutativo un parametro correlato al reddito (ancorchŽ pensionistico); infine, anche se sono necessari parametri in line~ di principio uniformi, la valutazione deve avvenire in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura del caso specifico (MAGNI, Recenti orientamenti giurisprudenziali sulla natura e la liquidazione Idel danno biologico, in Giur. it., 1994, I, 1, 641). L'alternativa indicata dalla Corte di Cassazione dunque la seguente: la determinazione del danno alla salute deve avvenire mediante l'individuazione del "valore umano" perduto, fatta attraverso la personalizzazione, nel caso concreto, quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o persino qualitativa (con scelta tipologica diversa) di parametri in linea di principio uniformi per la generalitˆ delle persone fisiche. Il che significa .áche nella delicata estimazione il giudice del merito pu˜ anche ispirarsi a pertinenti criteri metodologici sugá geriti dalla dottrina o di diffusa applicazione giurisprudenziale, ma deve farlo sempre flessibilmente definendo cos“ una regola del caso concreto, sempre legata alle circostanze specifiche, di volta in volta rilevabili. Quale unico metodo di liquidazione indicato, pertanto, il ricorso all'equiá tˆ, come prescritto dall'art. 1226 e.e.; al tempo stesso escluso che il giudice possa riferirsi, liquidando equitativamente il danno, a parametri giˆ presenti nella legislazione speciale; infine, nulla si dice sulle tecniche liquidatorie per punti, in ci˜ lasciando intendere che sono tutte ammissibili. La Corte di Cassazione non manca tuttavia di specificare che, poichŽ il ricorso all'equitˆ senza obbligo di motivazione non trova referenti se non nella 238 RASSEGNA AWOCATURA DBU.O STATO Le sentenze in esame, pertanto, non hanno affatto ammesso che la liquidazione del danno alla salute possa avvenire con un criterio equitativo Ç puro È -come pure talvolta si ritenuto -ed anzi in esse contenuto un trasparente riferimento a taluni risultati cui pervenuta da qualche tempo la pi avveduta giurisprudenza di merito. Questa, infatti, tenendo conto anche delle osservazioni della dottrina, che ha pure essa prospettato la necessitˆ di adottare un criterio di valutazione effettiva e non equitativa pura del danno alla salute, ha elaborato i noti criteri del riferimento alla capitalizzazione del reddito medio nazionale (trib. Genova, 25 maggio 1974; 20 ottobre 1975; 1¡ febbraio 1977, esemplificativamente) o del valore medio del punto di invaliditˆ, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari (trib. Pisa, 16 gennˆio 1985, 19 dicembre 1986, 20 ágennaio 1987, sempre esemplificativamente). Con il criterio equitativo differenziato del valore del punto l'entitˆ del danno alla salute determinata sulla base del valore medio del punto di invaliditˆ, calcolato' sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invaliditˆ inferiori al dieci áper cento (c.d. Ç micro invaliditˆÈ), che -proprio in ragione della loro modesta entitˆ -lasciano ragionevolmente In ogni caso, nonostante le critiche, nel solco tracciato dalle sentenze citate, si sono inserite ancheá la sentenza n. 11169, pronunciata dalla III sezione della Cassazione, il 27 dfoembre 1994 (Cass. civ., sez. III, TI dicembre 1994, n. 11169, in Corr. giur., 1995, 470) e, in!ine, la sentenza in epigrafe, l'ultima in materia di liquidazione del danno biologico, che dopo aver ribadito l'irrilevanza della capacitˆ personale di produzione del reddito del danneggiato e il ripudio del criterio della pensione sociale, anche al fine di Ç evitare pericolose duplicazioni risarcitorie, giˆ paventate come illegittime È, aderisce anch'essa al criterio equitativo, che, specifica, non il criterio equitativo puro, ma il Ç criterio equitativo differenziato che assume, a parametro, il punto di invaliditˆ È. Come si vede, per la prima volta, la Corte di Cassazione, pur ritornando su posizioni giˆ precedentemente sostenute, rinviene nel criterio del punto di invaliditˆ un elemento oggettivo al quale collegare la valutazione equitativa del danno biologico. Pi precisamente, mentre prima il punto d'invaliditˆ rappresentava solo una delle possibilitˆ da utilizzare per evitare eccessive personalizzazioni nella quantificazione del danno biologico (la Corte, pur contraria all'utilizzazione del criterio equitativo puro, non si era mai pronunciata espressamente a questo proposito), con la sentenza in questione; finalmente, viene eliminata ogni possibilitˆ di equivoco. Il criterio del punto di invaliditˆ, infatti, viene a rappresentare l'elemento di bilancio tra l'esigenza di uniformitˆ e di oggettivitˆ, sempre avvertita dalla giurisprudenza, e la necessitˆ di adeguare la valutazione al caso concreto, purchŽ ad esso si aggiungano la considerazione delle circostanze specifiche (come l'etˆ, il sesso, il tipo di lesioni, i postumi ...) e dei precedenti giurisprudenziali e la motivazione del ragionamento decisorio. Solo cosi pu˜ essere definita quella Ç regola ponderale su misura del caso specifico È alla quale la Cassazione si riferisce ed aderisce in toto. FEDERICO BASILICA PAOLA NUNZIATA 9 240 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO il danno subito dal Barrera stata dal giudice del merito puntualmente avvertita e compiutamente motivata. I riferimenti all'etˆ, al sesso ed al tipo di lesioni del Barrera sono, infatti, correlati ai contenuti ricorrenti del danno alla salute, perchŽ ~~ sono quelli che, secondo la coscienza sociale, e, nel quadro dell'equo .j apprezzamento delle circostanze del caso richieste dal secondo com.ma dell'art. 2056 cod. civ., meglio rivelano la reale entitˆ della riduzione dell'efficienza psico-fisica, intesa come possibilitˆ di utilizzare il proprio corpo nel compimento delle attivitˆ di vita quotidiana nella quale si risolve il danno alla salute. 4.2.3. Anche la parte della decisione impugnata che determina il valore del punto corretta, se si considera che si trattava di quantificare il risarcimento del danno alla persona derivante da fatto illecito, il quale deve essere determinato ˆl momento della sua liquidazione, in corrispondenza al suo valore reale: da ult. Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712. Si gia detto che nella determinazione concreta la sentenza impugnata ha individuato il valore del punto in lire 2.500.000 ed ha determinato il danno complessivo in lire 25 milioni (lire 2.500.000 x 10). Nella giurisprudenza di merito sopra riportata il valore del punto di invaliditˆ risulta fissato, al 1¡ gennaio 1982, in lire 500.000, con possibilitˆ di aumento del valore fino alla metˆ Ç nella ricorrenza di situazioni che richiedano l'applicazione di uno o pi dei correttivi equitativi È. Questo dato numerico di partenza, nel 1987 risulta elevato a lire 800.000 (suscettibile di elevazione a lire 1.200.000) e negli anni immediatamente successivi a lire 1 milione (suscettibile di elevazione a lire 1.500.000) ed il valore, tenuto conto della intervenuta svalutazione monetaria, ben pu˜ corrispondere al valore di lire 2.500.000 preso in considerazione dalla Corte di appello nel 1992 con riferimento al complesso degli indici prima ricordati e, in particolare, al lungo tempo trascorso dal fatto alla data della sua decisione. La sentenza impugnata, pertanto, si sottrae alle critiche che sono state mosse con la seconda parte del secondo motivo e con il terzo motivo. CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 26 giugno 1995 n. 7224 -Pres. Sensale Est. Morelli -P. M. Morozzo della Rocca (conf.). -Beni culturali (avv. Stato Quadri) c. Sensi Mario. Opere pubbliche ¥ Esecuzione ¥ Responsabilitˆ per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilitˆ ¥ Risarcimento del danno ¥ Esclusione ¥ Obbligo di indennizzo per il privato da parte della P. A.¥ Sussistenza ¥ Determinazione del danno ¥ Danni per lucro cessante . Esclusione. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 241 Opere pubbliche -Esecuzione -Responsabilitˆ per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilitˆ -Risarcimento del danno Obbligo di indennizzo per il privato da parte della P. A. -Determinazione del danno -Mancato reddito -Indennizzabilltˆ -Condizioni. Qualora dall'esecuzione di un'opera pubblica derivino, dei danni ad un bene appartenente ad un pnivato, prevista a carico dell'Amministrazione che ha eseguito l'opera la corresponsione dell"indennitˆ ex art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, ricollegabUe ad un'attivitˆ preViista dall'ordinamento come lecita e non giˆ i;l risarcimento per fatto illecito. Pertanto, nella quantificazione del diritto all'indennitˆ deve t-enersi conto soltanto dell'effettiva diminuzione del valore del fondJo (danno emergente) e non anche dei danni derivanti dal manooto guadagno (lucro cessante) (1). (1) Giurisprudenza consolidata. L'indennizzo ex art. 46 legge 2359 del 1865 dovuto al privato per i danni al medesimo arrecati dall'esecuzione di un'opera pubblica ....., proprio in quanto Ç indennizzo È derivante da attivitˆ lecita della P.A. e non giˆ Ç risarcimento È fondato su di un damnum iniuria datum comprende in sŽ solo il sacrificio realmente subito dal proprietario (o danno emergente) e non giˆ l'eventuale mancato guadagno (o lucro cessante). Quali letture generali sulla differenza tra responsabilitˆ per fatti illeciti della P.A. e obbligo di indennizzo conseguente ad un'attivitˆ legittima dell'Amministrazione v. SANDULLI, Manuale di dir. amm.vo, JOVENB, 1984, Il, 1111 e ss.; ALEss1, Responsabilitˆ da atti legittimi, Nss. D.I., XV, 625 ss.; SCOGNAá MIGLIO, Indennitˆ, Nss. D.I. VIII, 594. Sulla definizione di danno, emergente, indennizzabile ai sensi della norma richiamata, v. Cass. S.U. 12 settembre 1968 n. 2920, che limita l'indennizzo ai danni Ç effettivamente ed oggettivamente derivati all'immobile per il tempo in cui si protratto l'evento lesivo trattandosi di danni che, concettualmente, debbono essere rapportabili ad una parziale espropriazione per pubblica utilitˆ del valore intrinseco dell'immobileÈ (con riferimento al caso dell'elevazione di una strada che aveva reso pi difficoltoso per il privato l'accesso al fondo). Sull'applicabilitˆ dell'art. 46 legge espr. p.u. non solo alla materia dell'espropriazione per p.u. ma in relazione all'esecuzione di qualsiasi opera pubblica v. anche -con riferimento alla medesima fattispecie di Cass. 2920/68: Cass. S.U. 6 maggio 1971 n. 1281; Cass. I, 15 maggio 1971 n. 1404; Cass. I, 26 aprile 1974 n. 1195. La pi recente Cass. S.U. 21 novembre 1986 n. 6837 riferisce ulteriormente il danno indennizzabile ex art. 46 I. cit. al Ç pregiudizio permanente derivante dalla menomazione stabile delle utilitˆ inerenti al godimento dell'immobile nella sua intrinseca ed originaria destinazioneÈ. Tale ultima decisione, pertanto, esclude dall'obbligo di indennizzo il caso della perdita, da parte del privato, di una utilizzazione del fondo collegata a scelte avulse dalle caratteristiche strutturali del bene e, per ci˜ stesso, di carattere transitorio (nella specie interruzione del collegamento viario tra due fondi distinti ma, di fatto, impiegati in un'impresa agricola di tipo unitario). Sulla necessitˆ che il pregiudizio arrecato al fondo per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica non investa utilitˆ meramente marginali del di 242 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Nella valutazione dell'indennitˆ corrisposta ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 pu˜ essere considerato, ai fini della l.iquidazione, anche il mancato reddito purchŽ si tratti di un pregiudizio conseguente ad una diminuzione o perdita di un reddito in precedenza ditiettamente ricavato dal bene stesso, e non giˆ correlato ad un fattore d“ produzione diverso o ulteriore, quaZe un'attivUˆ di impresa, sia pure allocata nell'immobile (2). 1. Con atto notificato il 10-6-1977, Mario Sensi conveniva in giudizio l'Amministrazione dei Beni Culturali innanzi al Tribunale di Perugia per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni provocati, ad un immobile di sua proprietˆ sito in Spello ed all'attivitˆ commerciale che in esso vi veniva esercitata, dai lavori di sistemazione e restauro della Porta ritto dominicale ma annulli o menomi, in modo rilevante, le facoltˆ costituenti il nucleo essenziale del diritto stesso e, quindi si traduca nella perdita di una posizione del suo contenuto patrimoniale, v. Cass., sez. III, 13 maggio 1987, n. 4380 (cori riferimento al caso di un viadotto autostradale che, per la sua particolare collocazione, causava esalazioni nocive e scuotimenti superiori alla normale ~ tollerabilitˆ). Esclude una responsabilitˆ ex art. 2043 e.e. orientandosi per l'applicabilitˆ dell'art. 46 legge 2359/1865, Cass. I, 27 luglio 1982 n. 4331 con riferimento alla I specifica ipotesi di un'opera pubblica costruita in violazione della normativa I civilistica sulle distanze tra le costruzioni, motivando con riferimento alla non applicabilitˆ della disciplina in parola alle pubbliche amministrazioni. I (2) Il necessario rapportarsi dell'indennizzo ex art. 46 1. 2359/1865 all'effettivitˆ e all'attualitˆ del pregiudizio patriinoniale arrecato al privato dalI l'opera pubblica per la giurisprudenza fa conseguire -quale naturale corollario -l'esclusione dalle voci di danno indenílizzabile, del c.d. lucro cessante. Tale conclusione si rivelˆ, peraltro; assai meno rigorosa di quanto l'enuncia I r= zionŽ contenuta nella decisione in esame potrebbe far pensare. Anche il mancato reddito infatti -a detta della Cassazione -pu˜ essere preso in considerazione ai fini della liquidazione Ç quando sia conseguente ad una reale perdita o diminuzione del vaiore dell'immobile, pur se derivata da perdita o diminuzione effettiva del valore lOcativo diá esso, limitando sempre l'indennizzo nei liiniti del sacrificio realmente subito dall'avente dirittoÈ. In tal senso Cass., 12 set tembre 1968 n. 2920 richiamata in sentenza, ma anche la pi recente Cass., sez. I, 22 gennaioá 1993 n. 778 che, analogamente, pur escludendo dall'indennitˆ in parola il Ç lucro cessante È finisce con l'ammettere il calcolo del mancato reddito ai fini della reintegrazione patrimoniale del privato, ÇpurchŽ nei liá miti del sacrificio realmŽnte subito È. Sull'ulteriore profilo relativo alla qualificazione dell'indennitˆ in esame come debito di valore in quanto rivolta allo specifico scopo di reintegrare una perdita patrimoniale e sul conseguente obbligo di tener áconto -in sede di liquidazione dell'indennizzo -della svalutazione sopravvenuta fino alla data della decisione v. Cass., III, 3 maggio 1987 n. 4380 nonchŽ, nei medesimi termini, Cass., Ili, 11 aprile 1986 n. 2548. P. PALMIERI PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI Consolare e di Borgo nei pressi del negozio dell'attore; lavori che avevano reso impossibile, a quanto esponeva, l'accesso ad un magazzino ed avevano lesionato la casa oltre che allontanato la clientela del negozio, in conseguenza della mutata situazione stradale nonchŽ dei modi e dei tempi di esecuzione dei relativi lavori. L'Amministrazione si costituiva attribuendo al Comune di Spello la mutata situazione del traffico, ed eccependo, in ogni caso, l'applicabilitˆ, alla fattispecie, della previsione di cui all'art. 46 1. 2359 del 25-6-1865 con esclusione di ogni applicazione della previsione di cui all'art. 2043 e.e. Il tribunale -condivisa, sul punto, la tesi qualificatoria dell'Am“ninistraziorie -condannava, comunque, quest'ultima -al pagamento dell'importo di lire 92.500.000, di cui: per il danno relativo alle fessurazioni dell'immobile, L. 17.500.000, e L. 75.000.000 quanto al mancato utile conseguente al decremento delle vendite, oltre rivalutazione ed interessi legali. 2. Proponeva appello l'Amministrazione convenuta lamentando: la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale accolto, ai sensi dell'art. 46 1. 2359/1865, una domanda giammai formulata dall'attore, il quale aveva agito -in realtˆ -ai sensi dell'art. 2043 e.e.; -l'avvenuto riconoscimento -in o~i caso -di un indennizzo in ordine ad un danno (quello da Çlucro cessanteÈ) che si rendeva in realtˆ irrisarcibile proprio ai sensi dell'art. 46 1. 2359/1865. 3. La Corte di appello rigettava per˜ il gravame. (omissis) 2. é viceversa fondato il secondo residuo motivo del ricorso, con cui si sostiene che Çerroneamente sia stata condannata l'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per mancato utile in ordine all'attivitˆ commerciale esercitata dal Sensi È, trattandosi di Çlucro cessanteÈ non indennizzabile ai sensi dell'art. 46 1. 2359/1865: del qale. per ci˜ si denuncia, anche per tale profilo, (( violazione e falsa applicazione È, Al riguardo va premesso, in linea di principio, che effettivamente, nel paradigma della norma citata -appunto perchŽ l'indennitˆ per i danni cagionati dalla esecuzi˜ne dell'opera pubblica si correla, per quanto giˆ detto, ad un atto legittimo, a differenza dall'illeoito riisarcibile consegue, in sede di quantificazione del correlativo diritto, che debba tenersi conto Çsoltanto del sacrificio realmente subito dal proprietario (danno emergente)È e non anche del suo mancato guadagno (lucro cessante) (n. 2920/68). -Tale danno, alla stregua della inequivoca prescrizione normativa, deve avere una incidenza diretta sul fondo, nel senso -come RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 244 stato giˆ precisato -che esso deve fattualmente consistere in un danneggiamento materiale dell'immobile o nella compromissione di una condizione di fatto essáenziale per l'utilizzazione od il godimento dello stesso (cfr. nn. 290/68; 1281/71; 3596/74; 1833/79, e cos“ risolversi sul piano economico in una effettiva diminuzione del valore venale del beneÈ (Cfr. pure nn. 334/64: 3184; 778/93). Il che non esclude, per altro, che anche il Çmancato redditoÈ possa considerarsi nella valutazione dell'indennitˆ in esame (n. 2997/2), ma postula, a tal fine, che debba trattarsi pur sempre di un pregiudizio conseguente ad una diminuzione o perdita di un reddito (ad es. locativo: cfr. n. 2920/1968) in precedenza ricavato (direttamente) dal bene stesso, e non giˆ correlato ad un fattore di produzione diverso od ulteriore quale una attivitˆ di impresa (sia purie allocata nell'immobile: cfr. 334/64 cit.). Ora appunto da tali principi si effettivamente discostata la Corte di Perugia, avendo testualmente viceversa affermato che al Sensi spettava, nella specie, l'indennizzo in questione anche per il Ç mancato utile della sua attiVlitˆ commercialeÈ, per la Ç mancata percezioneÈ, cio, imputabile all'attivitˆ legittima della P.A., Çdel corrispettivo del suo lavoro e dell'investimento di capitale necessario per l'esercizio della predetta attivitˆ È. Ed perci˜ che deve accogliersi l'inpugnazione in parte qua. 3. La sentenza d'appello va pertanto cassata, nei limiti del motivo (il 2¡) accolto, con il conseguente rinvio della causa ad altra Corte di merito, cui si demanda (ex art. 385, co. 3¡, c.p.c.) di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimitˆ. CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 27 settembre 1995, n. 10239 -Pres. Borr - Rel. Graziadei -P. M. Martone (conf.). -Tesoro (avv. Stato Sclafani) c. Truppa. Procedimenti cautelari ¥ Ricorso ex art. 700 c.p.c. ¥ Accoglimento Pronuncia sulle spese ¥ Esclusione ¥ Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. -Ammissibilitˆ. (cod. proc. civ., art. 700). Nel provvedimento ex art. 700 cod. proc. oiv. che, accogliendo l'istanza, dispone la misura cautelare richiesta, il Giudioe non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio; tuttavia, ove ci˜ awenga, ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cast., quale strumento residuale di garan ......... . ... . . ..... . .¥ ;ia;~ ~MY~ff(} q11fflf9 pgrfe 4f?l PCC1XY~~i1J7iento che .pronun;clando sulle spe á.m.. .~9t~~##r~ ~~i~o/i4 (} f!e/ini.tt'Va (l). .áá.á.á.á.. á .. á .. á.á.á.á.á.á.á.á.á.á.á.á.á.á.áá.á.á..á.á.á.á.á.á.. á.á.á .áá .. á ......... . áá ááááááááááááJ~niˆi~ji~1~fi1trii&\i~l!f~is~9ˆeW~klsjo[9~:íf~ctiif'~~b~:It~ ááVˆ~f~t~ ca. partire > 4#il'#R~1l~ ~~~l):~ !# '*''~vi #t ~ mm~t~A ill. fl:\\1'9ftl\ 4~ll'jstElt1~ deUe spi;:se processuali (li4iaˆt in e9m:P“~$$ijr~. lhY>toQo;oooj, Žd' ihflliŽ. J:fa assegnato il termine áááá~¥¥ #i>.f@ti.¥¥~9““i'!i iS~t.i1#~ti1;ttˆiibn¥¥¥del1a¥áá&ausa¥¥¥m¥á.merito; ft ~~ í;~~~f~tt~ig#~ def ~~~Qtd! .á¥9()1{ tj99rso .. per cassazione no- 8!1,~g ~k3Mt? ~errmt>rr !9~1 f\1 'fffi*pa ~fl wta ust, ha chiesto ran. HfW~ffi~AFH.. 9~. e~M!.. 9rflffi~f1,.AR :t>1;Wtp cl.~ pondanna alle spese, affer. 9)fuid0: ¥. lf~~tW~~~9iááá#$ˆ¥¥¥~¥¥¥ij<>~rj..¥disiqria1i del Pretore; --ááácbe ~li iJ'lti~;ti J'lo~ h;~~ pre~ent;to controdeduzioni; <¥á>.á .¥. >q~e il Pr<:>YYri:IiWento, cc:>nil quale il pretore conceda o neghi le @i$.'l,'.~ d{ur~ll.Za 49i:tˆll.41!lte al¥. sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., nella d“sci:P~fua pl:evi~e#te alle #i,odificazioni introdotte dalla álegge 26 novembre 199~)1~ 3:$3. (c:ti$9il)lipa .tl:i. oqqne . fare riferimento nella concreta vicen< ia Ç J:'~tfpl'l,e te;IDporis ~), JntÇilgra atto giurisdizionale non decisorio, privo 91... nattu:a áS()staJ:l:zi'a:le di sent,enza/}'.>erchŽ áresta sul piano dell'esercizio di atttj.l:>itzioni aritelati e strw::nentali, senza implicare la risoluzione di /.(~) Prrla c“@.'enti:atl:!. in. vi,g()re dCilU'llJ:'t. 74 cteUa)egge 353/90, che ha intro4Ptt9. @J;J.¥áá~U.á¥~tt; ¥.4a¥¥á~¥áááf'>~..¥áa.¥¥699¥¥ q.,4t~r4~<;ie$¥¥áll'!:ᥥ ;l;ltt9Ya.¥.filsciplina del proce~ M#iOi.\“i.tlari ~tiJ:i,e{ tM,9 ~o#fcof!~rasd !Jtl!nsl?ri\denziali in ordine ááaJ.l'iil;lptjg;tji:t})ili:t~¥áá¥c()j/.. .if()rs!>\¥¥1'e#¥áááca.s~l.i()#e.¥¥ááááaiááááásel1st¥ááá.dŽll!art¥. 111, secondo con:una{ Cost., del proV:vedirnente ..ltl.á pagamento delle spese pr<.>cesst!all cteJ; gi'Ll.Qkio caute“are¥. Il¥ prfuio. prol:>Ien:ia á. sorgeva.. con riferiment() al se Jl lJt'Lldi<È (l:Žlla cautela, accogliendQ á l'ist$I!Za, po:tes~e Pr˜!lunciarsi anche sulle á spese, .. il .s.ec<.>ndo problema era ¥¥invece relativ9 al rimedi esperibili .avverso l'errata pronuncia del gjudice, . il.á quale non avrebbe ¥ dovuto ... liquidare leá spese ma. rinvilll:'le .alla decisione di merito. Nella sentenza in... epigrafe ála Corteá prende posizione su entraml:>e .le questioni, conformandosi all'orientamento dominante in giurisprudenza (v. RASSEGNA AVVOCATURA DET.LO STATO 246 conflitti su pos1z1oni di diritto soggettivo (con potenziale attitudine ad assumere forza di giudicato), e, quindi, si sottrae ai rimedi delle impugnazioni, contemplati per le sentenze o gli atti equipollenti; -che detto provv,edimento acquista invece la delineata portata decisoria nella parte in cui regoli le spese del procedimento, in quanto la pronuncia al riguardo coinvolge diritti patrimoniali ed idonea ad incidere definitivamente su di essi, ove divenga inoppugnabile; -che tale decisorietˆ della statuizione sulle spese rende esperibile contro la medesima il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, in ragione della carenza di altri mezzi d'impugnazione (quale quello contemplato, nel nuovo rito di cui alla citata legge n. 353 del 1990, dall'art. 669 septies terzo comma cod. proc. civ.), e, in particolare, della non proponibiltˆ dell'appello, per l'inserimento e la stretta inerenza della statuizione stessa ad un atto strutturalmente e funzionalmente non riconducibile nelle previsioni dell'art. 339 cod. proc. civ.; -che la pronuncia sulle spese deve essere adottata, ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., quando l'istanza di misure d'urgenza sia respinta, tenendosi conto che il primo comma di detto art. 91, ove fa riferimento alla Ç sentenza che chiude il processo È, da interpretarsi estensivamente, nel senso di comprendere ogni provvedimento con cui il giudice si spogli del procedimento davanti a lui introdotto (criterio poi recepito dal secondo comma del menzionato art. 669 septies cod. proc. civ.); -che la pronuncia sulle spese invece preclusa nel caso di accoglimento dell'istanza, perchŽ il corrispondente provvedimento ha efficacia subordinata all'instaurazione del successivo giudizio di merito, ed inoltre destinato ad essere superato od assorbito dall'esito di esso, di modo che non definisce il dibattito processuale, e, comunque, non determina allo stato una situazione di soccombenza; da ultimo Cass. sez. un. 3 luglio 1995 n. 7359). Il Supremo Collegio conferma che la pronuncia sulle spese deve essere adottata esclusivamente nel caso in cui l'istanza sia stata respinta, giacchŽ solo il provvedimento di rigetto determina la chiusura del procedimento, consentendo l'applicazione in via estensiva del primo comma dell'art. 91 (tale ipotesi oggi espressamente regolata dalá l'art. 669 septies, nel quale previsto anche il regime di impugnazione del provvedimento sulle spese attraverso il richiamo alla disciplina prevista dagli artt. 645 e ss.). Viceversa, qualora l'istanza cautelare venga accolta, al Giudice preclusa qualsiasi statuizione sulle spese processuali, sulle quali la pronuncia riservata al Giudice del merito. Tuttavia, se al concesso provvedimento d'urgenza il giudice aggiunge erroneamente una condanna alle spese giudiziali, detta statuizione, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., assume carattere decisorio e, in assenza di specifici rimedi, pu˜ ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 247 che i riportati principi, con i quali si presta adesione e si dˆ continuitˆ a quei prevalenti orientamenti giurisprudenziali che hanno trovato l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentt. 2021 del 28 aprile 1989, n. 6371 del 5 giugno 1991, n. 1313 del 3 febbraio 1993, e, da ultimo, sent. in corso di pubblicazione resa all'udienza del 28 aprile 1995 sul ricorso n. 11341/91), evidenziano che il ricorso ammissibile e fondato, ed impongono, con il suo accoglimento, in applicazione dell'art. 382 terzo comma (seconda parte) cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della suddetta condanna a carico dell'Amministrazione del tesoro; ~ che la natura del rapporto in discussione, ed il consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale, in tema d'impugnabilitˆ con il ricorso per cassazione del provvedimento in esame, solo in corso del presente giudizio rendono equa l'integrale compensazione delle relative spese, con il conseguenziale diniego del diritto della ricorrente ad ottenerne il recupero. SEZIONE QUARTA ~ i: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA l~ I7. CONSIGLIO DI S'tATO, Sez. IV, 13 gennaio 1995 n. 5 -Pres. Pezzana - Est. Tumbiolo -Bruni (avv. Correale) c. Avvocatura Generale dello Stato ed altro (avv. Stato Cingolo). Atto amministrativo ¥ Accesso ai documenti ¥ Diniego ¥ Ricorso ¥ Notifica a terzi controinteressati ¥ Necessitˆ ¥ Limiti. Atto amministrativo ¥ Accesso ai documenti ¥ Concorso ¥ Interesse del partecipante ¥ Riguardo gli elaborati dei concorrenti. La tutela della vita pr'ivata e della riiservatezza della persona riguarda la sfera degli interessi strettamente legati alla persona stessa, tant' che l'esemplifioazione menziona gli interess,i epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industrial,e e commerciale. Tra questi non pu˜ certo comprendersi la redazione di elaborati destinati, per loro natura, al confronto con quelli ai altri candidatli, in un contesto di competizione concorsuale, che non si riduce al rapporto tra il candidato e l'Amministraá zione, ma coinvolge anche gZi altrii candidati in un necessario giudizio di relazione. Di conseguenza, l'ammissione all'accesso non determina la lesione di un interesse giuridicamenM tutelabU.e dell'autore della prova esibita e neppure, quindi, la sussisf!enza dJi un controinteressato. Per quanto attiene i procedimenti concorsuali o comunque impliá canti valutazione di candidati, da compierie attraverso il riscontro di elaborati scritti, il diritto di visione d.ella documentazione amministrativa di cui all'art. 22 della legge n. 241 del 1990, importa anche la ricognizione degli elaborar.i delle prove di esami sostenute. L'Amministrazione, nel rilasciarie le copie degli elaboMti dei candidati ammess,i alla prova orale di una procedura concorsuale, pu˜ valutare l'esigenza di tutelare l'anonimato degli elaborati e disporre, con provvedimento motivato, che vengano mascherate nelle copie fotostatiche Ze indicazioni numeriche che hanno consentito alla commissione esaminat,11ice l'abbinamento tra i diversi elaborati ed i rispettivi nominativi. (1-2) Sulla legittimazione del partecipante ad un pubblico concorso a richiedere copia degli elaborati, propri e di altri candidati, ai sensi dell'art. 22, I. 7 agosto 1990 n. 241, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 1994 n. 21, in Foro amm. 1994, 49; sez. IV, 7 marzo 1994 n. 216, in Foro it. 1994, Ili, 457; Cons. Stato sez. VI, 25 novembre 1994, n. 1715, in Cons. Stato, 1994, I, 1644. ~oˆt=:&1~t~~0Z!ir~t~;:n:l~l?a:~:j~!Wiu~~~~~'fu!:g6l:~!m~~ ressato¥..11pno::;tal'.lte l'avv~nuta ~oca#a. rht ius, ááinpdmt;rgrado; diáá almeno Et“lilfn!~ esse~ di~p~st.ˆl l'i.i'>Jegrt:tzion~ del ot1tr~d?itt()rio, $uanto á meno nei con ...¥froi;:¥¥¥i1Ë.t1g~~t~sl~~et!si~:J~~n~divki~~s~~itl~~X::!"z:~:á dall'AvvoJa“fuiˆ gel“et~lŽ p~r difett˜ cli ll.6tifia ai cñntr˜“nteressati Ç in quanto il dcol'$o n. 940448$ stata n()tificato ad tlllo dei controinteressati nŽ .á .. áá.¥$tárAvYis1:#J.1l.Q:tte~t~ásed:et1aáán~es$ltˆ¥¥ct~integraz“one¥ádel contraddittorioÈ . .Ni>* !>F tl'attˆ, n/pU.˜ qilindiparlarsi diÇacqUiescenza È dell'appellante rispetto ad ajiˆ Ç p:recisa .statt1lzione Èá del git1dl~e di primoá grado, che si riferisce, Praltroi ad uno solo dei due ricorsi tiiiniti (:il. 9404488) e ci˜, a quello pres-entato in un momei;tto successi\to e diretto contro un organo tempora. neo (>C;ommissi˜ne giudicatclce .. delconcorso)~ Il primo ricorso (numero ¥94C>4040), .¥ cptrettamente ri11'1llto contro l'Avvocatura generale dello $tat<), non stato notUicato ali alc1Jn sog~tto e, pertanto, anche se ;J;',i~to ~ s~do gravatile,, 1t1on poteva c<:l'l'l)unque .. sottrarsi ad una 1&1f4~1JÇil~;~~ i due l'icorsil'esp“:nti riel irietito, nessun interesse poteva avere la dott.ssa Bruni a sostenere in appello che non erano configurabili conttointeressati, tenuto conto che il T.A.R. non aveva direttamente affrontato ia questione, ritenendola áassorbita. In ogni caso, trattasi di questione rrlevabile d'ufficio dal giudice d“á appello. Infatti, nel giudizio amministrativo, lˆ mancata integrazione del contraddittorio in primo grado costituisce Ç difetto di procedura È 250 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO che, ai sensi dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, comporta in appello l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice (cfr. Ap. 17 ottobre 1994 n. 13). Ci˜ posto, va ribadito, (cfr. IV Sez., 11 gennaio 1994 n. 21) che la riservatezza dei terzi va tutelata secondo quanto previsto dall'art. 24 secondo comma legge 7 agosto 1990 n. 241, come specificato dall'art. 8 quinto comma, lett, d), del d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352. La tutela della vita privata e della riservatezza della persona riguarda la sfera degli interessi strettamente legati alla persona stessa, tant' che l'esemplificazione menziona gli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, irtdustria1e e commerciale. Tra questi non pu˜ certo comprendersi la redazione di elaborati destinati per loro natura, al confronto con quelli di altri candidati, in un contesto di competizione concorsuale, che non si riduce al rapporto tra il candidato e l'Amministrazione, ma coinvolge anche gli altri candidati in un necessario giudizio di relazione. Del resto, la trasparenza dei procedimenti concorsuali, sia pure sotto il diverso, ma collaterale, profilo dell'onere di motivazione espressa¥ mente affermata dalla legge n. 241 del 1990 con riferimento a1lo svolgimento dei pubblici concorsi (art. 3). E ci˜ a prescindere dal rilievo che l'Amministrazione, invece di negare completamente l'accesso, avrebbe pot.to, se mai, tutelare l'anonimato dei compiti con l'omissione dei nomi I degli autori. ~ In effetti l'ammissione all'accesso non determina la lesione di un interesse giuridicamente á tutelabile dell'autore della prova esibita e I neppure, quindi, la sussistenza di un controinteressato. Ci˜ perchŽ la prova stessa redatta proprio per essere sottoposta al I giudizio altrui nella competizione concorsuale, con ci˜ stesso rimanendo esclusa la riservatezza dell'autore (cfr., olfre dee. citata, parere Commis I sione speciale n. 1285/94 del 21 settembre 1994). Nel caso di specie, la dott.ssa Bruni ha notificato uno dei due ricorsi di primo grado (quello n. 9404488 rivolto contro la Commissione esaminatrice del concorso) ad una candidata ammessa alla prova orale (Cinzia Melillo), ma ha fatto ci˜, come si legge a pag. 9 del ricorso Çtuzioristicamente, non ricorrendo nella specie la figura del controinteressato È. E, in realtˆ, sulla base delle considerazioni giˆ formulate, non ricorreva tale figura. Trattasi, dunque, di una chiamata in giudizio del tutto irrilevante. é stato pi volte affermato in giurisprudenza che il fatto d'essere stato chiamato in giudizio áe di esservi comparso (il che non si verificato nella specie) non rende controinteressato chi non lo (cfr. IV Sez. 8 settembre 1987 n. 526; 3 aprile 1985 n. 114; 7 febbraio 1985 n. 32; VI Sez., 2 giu PARTE 1, sli:i. xv; ˜l:musPR.ôDí!Nzi\ AMM:mfsTRATIVA gri.˜ 1f>83 Ii/ 478; Cst; 1(} marzo 1983 n; 24; 1985, I, 395 e 120; 1983 I, 766 e 342); .ááááá~~áT V~ P9L (:li,~a,tt~sa la, J;icltjes.ta dell'Avvtt<::~te . deferime..t9 all'Aci.na.IlZa plenal'ia 4i questo Q<:>ps.~~H?\~Mll 4rjs.i(>J,l.e cl~á pi;esepte ~j'9Q:l:s() iri: a.PPell9. ¥ááá áá áá / Yr~9P9 ~Jaj[.~i:l}.~:tj.ia.01,ate ajc:qpe p~oJ:l.Ullce nle .q,ua,li.l9 sti.;isso C()nsigli˜ cii.Stato h~ a.wt9tAO.Gl.o cli affer:mareJaauto11omia concettuale c\e1¥¥¥ ~4-ui9.lii f!cpss~¥¥ qq~leá..i:liP.hC1¥.áairWi(lrn'la:z;ip11e;áfinaj,lzzata:.. ad á.assicurare la piena trasparenza della P .A.. (in coerenza. c911. i ptincipjpp~ti dall'~ t; J gellfl'ti.;igge 7 a,gqsto J~QQ Pá f41), .CQ;nleá tale :0,()ll. necessari~mente ~f~!e~ec~#~:a!~!iˆ.~~ll~0~~:~=i~~:g::::s~;ntat:.á.. dal:áá s.oggetto .¥¥..¥. ¥: .. Tale.Prie1lta“l:le1lt9 s.i:t~:t>1'~ i. oJ:ltrasm qp, ajcU1le 4episiw .ciella v1 ¤e:z;~p~..(1l-, J~i3J .il#il dell~ q9pian4~:.<1i a.~.~.so,.la necessaria titolaritˆ, in capo ˆll'istante, di una sit.~ipne gi.rldica soggettiva 'llllil.íific:abil.e:li. a,J.w~110~ .cow,e int~r~sse: legittiw,q¥.¥./á..á . á. . . . . áááá ¥Ya..ric()r9?.~(). ~ t~ l?fo,t?psitq,.. c}\e,. q,uf)#~ *e~~~e¥.¥co11)a decisione n. 21 lell'll gexmai() 1991 (cit.) ha affer.ta,tp jl ;t,lri.9ipip secondo cui il parteci~anie al iui C()n()J:S() p.bblico VaJlta ¥Una pos~ione giutjdicamente tutelata f!lla. ác())losce~a . 4eirattivitf1 ..¥. della . CPmmissione ááá¥á gi~dicatrice, ~Tt\tt~t~~,~~~~~i~~:;:: porre . quest'ultimo ricorso debba aitenl.ere l:)e Ja lesione .ási.. faccia concreta e.á S<>ll .. essa l'interesse all'jinpumiaii()11e attuale, non . esclule il suo ~IS11!~1iii~ ribadehdo.áná priilcipioááááásecprtd<(cui, per áquanto attiene .i .tlr˜cedimenti c˜hcor$uaii ocdriiii44ue ifupô8anti valutazione Žli. cˆr)cliciati, da. compiere atira'.Jei:"s˜. if t“scoritro cti elaborati. scfitt“, .¥il d“iitto. df visfone. della documentazione amministrativa di cui all'art. 22 deIIf legge n.: 24fdel 1990, importa artche la ricognizione degli elab6tˆti delle prove d“ esami sostenute. In taf senso anŽhe fa Cofumissione speciˆle ciel 2f settembre 1994 n. 1285/94. Non sussistono quindi le ragioru.l?er rimettere la dec“s“o!leá dell;appello all'Adunanza plenaria, ai sensi delfart. 45 secondo comma del t.u. sul Consiglio df Stato; approvato con . r.d. 26 giugno 1924 n..1054, corrie Sostituito dall'art. 5 della Iegg 21 dicembre 1950 n. 1018. 252 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 3. -Con il primo motivo di appello la dott.ssa Bruni sottolinea la sussistenza dell'interesse all'accesso, anche in pendenza del giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Il T.A.R. ha affermato che Çl'elemento di comparazione, che proprio dell'attivitˆ di tutte le commissioni di concorso nel valutare le prove scritte, resta all'interno dei procedimenti logici di apprezzamento tecnico delle singole prove da parte di ciascun componente la Commissione, ma non assume alcun rilievo formale nel procedimento ed per questa ragione che resta sottratto in ogni caso alla verifica di legittimitˆ che sola pu˜ in questa sede È. é stato precisato nella sentenza appellata che Ç potendo la ricorrente richiedere solo un riscontro da parte del giudice amministrativo della correttezza e regolaritˆ delle operazioni concorsuali, ma non la revisione del giudizio di merito espresso dalla Commissione, una volta che siano stati esibiti i verbali dell'attivitˆ svolta dalla Commissione e gli atti dai quali risulti il giudizio espresso nei confronti della stessa, nulla pi pu˜ essere richiesto È. Ritiene il Collegio che non necessariamente la posizione che legittima all'accesso deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero il ricorso I al giudizio amministrativo avverso un atto lesivo della posizione sog I ~ gettiva vantata e neppure, quindi, l'attualitˆ dell'interesse ad agire in ~ giudizio per la tutela immediata della posizione sostanziale alla cui tutela comunque, anche ind.irettamente, rivolta la domanda di accesso ai documenti amministrativi. é invece sufficiente che l'istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla * richiesta si fondi su tale posizione. Ora, nel caso di specie, come giˆ rilevato nel precedente punto 2, non I pu˜ essere disconosciuta all'istante una posizione giuridicamente tutelata I alla conoscenza dell'attivitˆ della Commissione giudicatrice, proprio in considerazione ádella partecipazione dell'istante stessa al concorso. NŽ l'eventualitˆ di un giudizio avverso l'esito finale del concorso pu˜ escludere il suo interesse autonomo, sia pure strumentale, ed attuale alla immediata conoscenza degli atti della procedura. Del resto, una diversa conclusione porterebbe ad un consistente svuotamento dell'istituto dell'accesso agli atti dell'Amministrazione, se non alla completa frustrazione delle sue finalitˆ. Anche nel caso in cui i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, Çdeve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti di procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridiciÈ (art. 8 quinto comma lett. d) d.P,R. 27 giugno 1992 n. 352). Nei sensi sopra espressi, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (VI Sez. 25 novembre 1994 n. 1715 (cit.); IV Sez. 15 ottobre 1994 PARTB I, SEZi IV,¥GIURISPRUl)ENZA AMMINISTRATIVA n. 811; Vl Sez; 19 luglio 1994 ti; 1243; 16 giugno 1994 n.1015;. IV Sez. 7 marzo 1994 n; 216; U gennaio 1994 rl. 21; 26 novembre 1993 n. 1036; Comm. spec. 21 settembre 1994 n. 1285). Il primo motivo di appello perci˜ fondato. 4 . .,_. Con il secondo m~~ cli gravame, la dott.ssa Brunisottolinea Žhe ᥠir 1'.A.lt "taziO/ dop˜ avŽr rlconosciuto 1.a ¥.. esattezza deUeáJn'etIJ.esse poste a base della istanza di accesso { ˆ'.ef sutcessivO ricorsc>) h˜nchŽ ~a insussistenza di ragioni di riservatezza ostative del rilascio, contraddittOriairlente :fia rigettatoáá ifdŽorso, affermando l1inutilitˆ á dell'ˆclempiment: ci l'ichl:J~1:o all'atdesso, cbn rifedmenfo alla rilevanza. e f()J1datei~a <:lelle.p0s~igili .censUJ.".e propQliibiU nel giu(fizio. cii merito sulla b~e degli J.a{)()rati degíLaltd canclldatj. . .áá. . . . . . . . .J;\P,lle taj.~ :r.0tjvq foru:lato, N;~ld~biamarn le co);lsitt~raziq:ni giˆ sv<>lte nd PI'ec~ente punto 3, v~Cdb~dito che ilpartecipante ad un concorso pubblico vanta una . posizione ghirldicamente tutelata allaáconoscenza .. delfattivitˆ ¥ádella Commissione giudicatrice; aá. prescindere dal fatto . che egli abbiaáá la facoltˆ, áin caso di esit˜ negative> del concorso stesso, di impugnare gli atti c˜ncer . ᥠL1irittŽsse alfaá esibizione di. atti va valutato in¥ astratto, in relazione ai futl chi{rintJressat˜ cliciliaradi voler ~erseguire, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilitˆ della dom1:mda giudiziale che i%teressato pñtfebbe ¥. ~erituˆ.Il:nente proporre. Ogni á. vatutaZione a tal riguard() noJ1 pu˜ che rientrare nella competenza del giudice ciuamato a decidere sulla cl9lllanda stessa. . . . 5. -:-L'appello va perci˜ a~colto, restando assorbite le altre censure n9n. espressa:r.e~te t;:saniinat~. á :Per l'eff~tto, in riforma della sentenza appellata, vanno accolti i due ricorsi proposti in primo grado . cJalla dott.ssa Alessandra Bruni e va <>rdinat<>á alla An:ttllh:str~jone . di rilasciare alla medesima copie.á. degli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale del concorso a 22 posti di avvocato dello Stato, bandito con decreto 11 dicembre 1992, con le relative annotazioili, giudizi o voti. L'amministrazione, tuttaVia, potrˆ valutare l'esigenza di tutelare l'anonimat<> degli elaborati e disporre, con provvec:Umento. motivato, che vengano mascherate da opie fotostatiche le indicazioili numeriche che hanno consentito alla commissione esaminatrice l'abbinamento tra i diversi elaborati ed i rispettivi nominativi. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 254 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158 -Pt'es. Paleologo Est. Baccarini -Ministero delle Finanze (avv. Stato Cingolo) c. Sabato (n.c.). Atto anuni.m.strativo -Accesso ai documenti -Diritto -Estensione .. Atto amministrativo -Accesso ai documenti -Interesse del richiedente Caratteristiche á Individuazione. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241, sussiste anche nel oaso che la relativa domanda sia preordinata alla loro uMZizzazione im giudizio. Il diritto al documento nei confronti dell'Amministrazione non va confuso con il diritto alla prova nell'ambito del processo, nŽ assorbito in áesso. L'interesse sostanziale alla conoscenza, che il legislatore ha inteso tutelare ex se, nella forma di un diritto garantito da un rito speciale abbreviato, , per consistenza obbiettiva e per la connessione con finalitˆ superindividuali, entitˆ diversa dall'interesse processuale della parte alla rappresentazione in giudizio dei fatM. costitutivi della domanda, subordinato -esso s“ -alla duplice valutazione della concludenza e della rilevanza dei mezzi di prova. Lo scopo. pratico perseguito dal richiedente dell'utilizzazione dei documenti in giudizio rileva, quindi, ai fini della sua legittimazione all'accesso, ma non determina l'assorbimento dell'accesso nella disciplina del processo. Con i due motivi di appello, che opportuno esaminare congiuntamente, l'Amministrazione delle finanze censura la sentenza di primo grado, che ha dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso agli atti tributari preparatori dell'avviso di accertamento emesso nei suoi coná fronti dall'Ufficio del registro di Gioia del Colle, deducendo l'inammissibilitˆ della pretesa in quanto diretta ad interferire, in ipotesi, nei poteri istruttori di un giudice -quello tributario -diverso dal giudice amministrativo che ha giurisdizione in materia di accesso, ed in quanto relativa ad una serie di atti -quelli preparatori dell'avviso di accertamento ininfluenti per la difesa del contribuente, giacchŽ spetta all' Ammini (1-2) La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente avvertito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi sussiste anche nel caso che la relativa domanda sia preordinata alla loro utilizzazione in giudizio. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, infatti, spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi costituita appunto dall'interesse per la tutela di tali situazioni giuridicamente rilevanti. PARTE I, SBZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA strazione delle finanze l'onere di provare la fondatezza della pretesa tributaria. L'appello infondato. La giurisprudenza di questo Consiglio ha ripetutamente avvertito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi sussiste anche nel caso che la relativa domanda sia preordinata alla loro utilizzazione in giudizio (cfr. Sez. VI, 25 novembre 1994 n. 1715; 19 luglio 1994 n. 1243; 20 giugno 1994 n. 1015; Sez. IV, 15 ottobre 1994 n. 811; 30 luglio 1994 n. 650; 7 marzo 1994 n. 216; 11 gennaio 1994 n. 21; 26 novembre 1993 n. 1036). Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, infatti, spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 comma 1 legge n. 241 cit. e 2 comma 1 d;P .R. 27 giugno 1992 n. 352). La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi, quindi, costituita dall'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La locuzione: Ç situazioni giuridicamente rilevanti È nozione elastica la cui indiv~duazione rimessa all'interprete. Nel suo ambito, peraltro, legalmente tipizzata, oltre alla situazione di chi parte, necessaria o eventuale, del procedimento (art. 10 lett. a) legge n. 241), l'ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli per curare o per difendere i loro ~nte11essi ~iu~dioi (art. 24 comma 2 legge n. 241 cU. e art. 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352), evenienza che rende recessivo il diritto alla riservatezza dei terzi. Nel caso in cui, quindi,. in presenza di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica altrui,. la conoscenza dei documenti in concreto finalizzata dai soggetti incisi allo scopo di difesa dei propri interessi, la legittimazione di quei soggetti riconosciuta dit;ettamente dalla legge. La ragion d'ess,ere dell'accesso costituita dal fine di assicurare la trasparenza dell'attivitˆ amministrativa e di favorirne lo svolgimento imá parziale (art. 22 comma 1 cit.): l'attivitˆ amministrativa trasparente perchŽ soggetta mediante l'accesso, oltre che all'ordinario sistema dei controlli amministrativi, all'immanente controllo, individuale e sociale, degli amministrati; e la trasparenza ne costituisce una ragione ulteriore di imparzialitˆ. L'accesso si attua in via amministrativa e con un procedimento specifico, nel corso del procedimŽnto principale o dopo la sua conclusione. Per il caso di mancata realizzazione spontanea, ne prevista l'attuazione coattiva dinanzi al giudice amministrativo con un rito speciale abbreviato, come nel caso presente. In tal modo il legislatore, salva la facoltˆ di differimento, sottrae alla disponibilitˆ dell'Amministrazione il potere di escludere o di limitare discrezionalmente l'accesso con atti puntuali e le attribuisce soltanto il potere vincolato di verificare l'esistenza di cause ostative o limitative UI 256 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO stabilite tassativamente con atti normativi (artt. 24 commi 4 e 6 legge n. 241 cit. e 8 d.P.R. n. 352 oit.). Da un lato, quindi, il richiedente ha una posizione di vantaggio, che la legge stessa qualifica di diritto soggettivo, delimitata da atti normativi, avente ad oggetto l'accesso ai documenti amministrativi; dall'altro l'Amministrazione si trova, a parte la facoltˆ di differimento, nella necessitˆ assoluta di esibire i documenti richiesti. Quale che sia la fonte della legittimazione del richiedente, il bene tutelato con il diritto di accesso la conoscenza dei documenti amministrativi in s considerata. Ci˜ non men vero nei casi in cui lo scopo pratico perseguito dal soggetto quello dell'utilizzazione del documento in un giudizio. In tale evenienza l'accesso ai documenti amministrativi finalizzato concretamente al diritto di difesa: a mettere le parti in posizione di paritˆ processuale in ordine alla conoscenza dei fatti rilevanti ai fini del giudizio. Se esercitato antie causam, l'accesso pu˜ avere anche esiti di prevenzione della lite: la conoscenza dei documenti rilevanti, infatti, o corroborando la legittimitˆ degli atti amministrativi o comunque ingenerando il convincii:nento dell'inopportunitˆ dell'impugnazione, pu˜ dissuadere l'amministrato dall'azione giurisdizionale. Vero che, ove la lite venga poi áeffettivamente instaurata, i l'interessato potrebbe anche stimolare l'esercizio dei poteri istruttori del giudice di acqllisire i documenti rilevanti ai fini di giustizia. é da osservare, peraltro che il dirltvo al documento nei confronti dell'Amministrazione non va confuso con il diriitto alla prova nell'ambito del processo, nŽ assorbito in esso. . L'interesse sostanziale alla conoscenza, che il legislatore ha inteso tutelare ex Sáe, nella forma di un diritto garantito da un rito speciale abbreviato, , per consistenza obbiettiva e per la connessione con finalitˆ superindividuali, entitˆ diversa dall'interesse processuale della parte alla rappresentazione in giudizio dei fatti costitutivi della domanda, subordinato -esso si -alla duplice valutazione della concludenda e della rilevanza dei mezzi di prova. Lo scopo pratico perseguito dal richiedente dell'utilizzazione dei documenti in un giudizio rileva, quindi, ai fini della sua legittimazione all'accesso, ma non determina l'assorbimento dell'accesso nella disciplina del processo. Una volta accertato che il soggetto inciso dall'attivitˆ amministrativa legittimato all'accesso, la ragion d'essere di quest'ultimo, che attiene ad esigenze sostanziali, rende ininfluente il fatto che la lite sia eventuale o attuale, che la giurisdizione spetti al giudice dell'accesso o ad altro giudice e che l'acquisizione dei documenti possa avvenire a PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 257 áseguito di poteri istruttori del giudice. Per le stesse ragioni, ad un sog getto legittimato non pu˜ rifiutarsi l'accesso per ininfluenza in concreto dei documenti ai fini delle esigenze processuali, in quanto spetta al giudice del merito sindacare il diritto di difesa tecnica della parte. Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, nŽ il fatto che il giudice tributario disponga di poteri istruttori, nŽ il fatto che il contribuente non abbia l'onere di censura:ve gli atti preparatori dell'avviso di accertamento possono escludere il diritto del ricorrente all'accesso ai documenti amministrativi richiesti: l'utilizzazione dei documenti in un pro cesso, infatti, :non costituisce un limite funzionale del diritto a1l'accesso, nŽ una causa di assorbimento di esso nella disciplina del processo. Per le suesposte considerazioni, l'appello va respinto. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 16 maggio 1995 n. 446 -Pres. P. Salvatore Est. C. Salvatore -Ministero dell'Universitˆ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (avv. Stato Clemente) c. Matta (avv. Congiu)~ Impiego pubblico ¥ Appello ¥ Legittimazione -Avvocatura dello Stato ¥ Iniziativa ¥ Autonomia ed indipendenza ¥ Estensione. Impiego pubblico ¥ Inquadramento ¥ Dipendente Universitˆ ¥ Personale non docente ¥ Disparitˆ di trattamento ¥ Incortflgurabilltˆ. L'Avvocatura dello Stato legittimata a proporre impugnazione anche senza la previa determinazione in tal senso dell'Amministrazione compe tente; tale potestˆ costituisce espressione della piena autonomia ed indipendenza di cui la difesa erariale gode nella condotta della causa attraverso tutti i gradi e le fasi di svolgimento del giudiiio, con l'unico limite del divieto di prendere ex se iniziative processuali che incidano su interessi politico-amministrativi di pari'icolare rilevanza, rimessi, in quanto tali, all'esclusiva valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (1). Ai f“ni della legittimitˆ dell'inquadramento di un pubblico dipendeni'e, il giudice amministrativo adito deve assicurarsi che le mansioni di fatto (1) La massima s1 mserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale (conf. Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 1980 n. 502, in Cons. Stato 1980, I, 655, e, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 1979 n. 979 e Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 1978 n. 178) il quale sembra ampliare i poteri risultanti dal disposto dell'art. 12 della legge 3 aprile 1979 n. 103 che riserva alla competenza del Ministro e degli organi competenti la risoluzione delle divergenze insorte tra l'Avvocatura dello Stato e l'Amministrazione interessata, e che sembra trarre origine dal parere del Consiglio di Stato, Ad. Gen., 23 novembre 1967 n. 1237, in Foro Amm. 1969, III, 26 ss., secondo il quale il coinvolgimen 258 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO svolte siano effett.ivamente cort"ispondenvi alla quaUfica attribuita; vale corrispondenza dev,e essere &iudicata ex se e non in via di paragone con altre situazioni pi o meno analoghe; pertanto non rawisabile il vizio di eccesso di potet"e per disparitˆ di trattamento quando il giudice amministrativo chiamato a verificare non l'esercizio di un potere discrezionale, bens“ l'áesatt.ezza e la congruenza dei giudizi formulati (2). (omissis) 1. -L'appellato ha sollevato due eccezioni pregiudiziali: la prima di inammissibilitˆ dell'appello, in quanto l'Avvocatura generale dello Stato avrebbe proceduto all'impugnazione nonostante la contraria volontˆ manifestata in proposito dall'Universitˆ (come risulterebbe dalla nota del 5 gennaio 1993, n. 1183 diretta appunto alla predetta Avvocatura); la seconda di improcedibilitˆ per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'amministrazione universitaria ha dato esecuzione alla sentenza appellata con decreto rettorale n. 3439 del 26 maggio 1993, provvedendo anche alla liquidazione dei relativi arretrati. Entrambe le eccezioni devono essere disattese. L'Avvocatura dello Stato legittimata a proporre appello anche senza la previa determinazione in tal senso dell'amministrazione competente, in quanto tale potestˆ costituisce espressione della piena autonomia e indipendenza di cui la difesa erariale gode nella condotta della causa attraverso tutti i gradi e le fasi di svolgimento del giudizio, con l'unico limite del divieto di prendere ex se iniziative processuali che incidano su interessi politico-amministrativi di particolare importanza, rimessi, in quanto tali, all'esclusiva valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri (cfr. Cons. Stato sez. IV, 6 maggio 1980, n. 502; idem, 9 novembre 1979, n. 979; idem, 7 marzo 1978, n. 178). to del Presidente del Consiglio dei Ministri si giustifica per la posizione di subordinazione gerarchica cui sottoposta la stessa Avvocatura. Sull'indifferenza della previa deliberazione della P A. per proporre iniziative processuali, si sostiene peraltro che questa debba essere portata a conoscenza della controparte e del giudice prima del passaggio in decisione della causa (Cons. Stato sez. VI, 15 giugno 1978, n. 453). (2) L'inquadramento del personale non docente delle Universitˆ regolato dall'art. 85 della legge 312/80, il quale dispone che in prima applicazione il personale inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Nel senso che tale procedura non preveda margini di discrezionalitˆ in quanto sia il giudizio della Commissione, sia il provvedimento del Rettore non devono che riportare una rilevazione oggettiva dei fatti ed esprimere un giudizio puramente tecnico sulla comparazione tra le mansioni svolte e la declaratoria emergente dal d.P.C.M. 24 ottobre 1981, con la conseguenza che non pu˜ configurarsi un vizio di eccesso di potere per disparitˆ di trattamento, v. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 1992, n. 259 e Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 1993 n. 239, in Foro Amm. 1993, 2, 412. PARTE I, SBZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Peraltro; nel caso di specie, lo stesso rettore che, con la nota 5. gennaio 1993 (invocata dall'appellato), pur dichiarando che l'Universitˆ non ha interesse all'impugnazione della sentenza, si .rimette. per ogni definitiva . determinazione alla prudente valutazione dell'Avvocatura áá ge,. nerale dello¥ Stato. Quanto agli effetti del decreto ,rettorale n. 3439 dl 26 maggio 1993, con il¥ quale, in spontanea .esecuzione della.á sentenza¥á appellata . si provveduto alla revoca del precedente inquadramento e all'attribuzione della VI qualifica funzionale, .tonáá consegtiente ricostruzione. della carrieraá e liquidazione deiá. relativi .arretrati, si deve rilevare che, ááásecondo la pacifica . giurisprudenza amministrativa, . la spontanea. esecuzi9ne ..della á sentenza t;lei Tribunali amministrativi regionali in dipendenza dell'attributo della Ç esecutivitˆ >~ proprioá di tali decisioni, non costituisce acquiescenza e non determina, ¥ove intervenga .dopo la proposizione. dell'impugnazione (come nel caso in esame), l'improcedibilitˆ dell'appello per sopravvenuto difetto. di interesse. ~á 7"" ~i .Pti˜ p;rescinderl\l dall'esame.. dellensiderazioni che precet;\ono, si cleve rilevare. che, c9ntrariamente a ..quantQ sQst:eri.titoá.ádal .Tribunale, nel caso di. 5pecie, . nŽ liii ciescdzione Žlelle mansi:()ni conten\lte mri:0JSs.o nŽ tanto..meno le indica~ i<>aj¥¥¥¥(!>,sP:f~ss.e:á¥.. daj#,l ..¥.s?h~AA¥¥áádi¥¥¥.¥¥rileyazi,one.¥á. son<:>.¥...tali¥áááádi:l.á¥áágiustifu;are..ála i>r:et.~Siil ttel tic()rrent~ a1fiuq.a4Jramento in uni:L qualifica funzionale. su' Periorer (Vll rispetto a quella {V) assegnata. Presupposto di legittimitˆ di tale inquadramento. la corrispondenza -accertata attraverso il particolare procedimento sopra richiamato tra le mansioni prevalentemente svolte nei periodi considerati e quelle proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale di inquadramento, individuate negli allegati A e B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981. Second.o l'indicata nortna.tiva la V qualifica funzionale caratterizzata da: Ç a) complessitˆ di lavoro che rachiede alta specializzazione rispetto . alle qualifiche precedenti e specifica conoscenza della materia trattata, oltre . che capacitˆ di usare determinati strumenti o di d.are esecuzione a determinate procedure o tecniche; b) autonomia nell'esecuzione del lavoro rapport~ta alla variabilitˆ d.elle condizioni operative; tale autonomia si manifesta nell'individ.uazione t;\ei procedimenti tecnici e/o amministrativi pi idonei alla soluzione delle concrete situazioni d.i lavoro; e) responsabilitˆ tecnica per le attivitˆ d.irettamente svolte È. Per quanto riguard.a il profilo professionale di Ç operatore amministrativo È della V qualifica d.ell'area funzionale amministrativo-contabile, l'allegato B) al med.esimo d.P.C.M. 24 settembve 1981 precisa che esso : Ç add.etto a compiti di preparazione degli atti d.i compilazione delle pratiche relative alle carriere d.egli studenti o d.i atti contabili e d.i bilancio, assegnati agli assistenti amministrativi. Pu˜ avere assegnati compiti di pronta cassa, di compilazione d.i lettere, pred.isposizione d.egli appuntamenti, delle convocazioni d.egli organi collegiali. Mantiene relazioni con il pubblico, con uffici interni ed esterni agli Atenei, senza autonomia decisionale, in posizione di particolare fiducia. Pu˜ assumere la responsabilitˆ dell'archivio dei singoli servizi o uffici. Integra i suoi compiti con quelli previsti per l'agente amministrativo È. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, ritiene il Collegio che di esso abbiano fatto corretta applicazione gli organi universitari quando hanno escluso che l'appellante abbia titolo, in ragione del contenuto delle mansioni svolte, all'inquadramento nella VI qualifica funzionale. La VI qualifica funzionale , infatti, caratterizzata da: a) Ç complessitˆ di lavoro che richiede una specifica formazione professionale relativa agli aspetti teorici con il possesso del conseguente titolo ove RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 262 la legge lo richiede; oltre che la conoscenza particolare delle modalitˆ e la reale capacitˆ d'uso di determinati strumenti o di esecuzione di determinate procedure o tecnicheÈ; b) Çautonomia nell'esecuzione del lavoro rapportata alla variabilitˆ delle condizioni operative; tale autonomia si manifesta nella individuazione delle procedure necessarie alla soluzione delle concrete situazioni di lavoro, nell'ambito di prescrizioni di massimaÈ; e) Çresponsabilitˆ tecnico-amministrativa e/o organizzativa per le attivitˆ direttamente svolte o per il risultato conseguito dalle unitˆ operative sottordinate È, . SEZIONE QUINTA áá. .. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 59~~-á~a~~~~~;?~ft~e~a!~i!5¥c~:fr~;i~áá 2::g~o~!:2c." i{k;~t~fut~~i1~ Finanze (avv. Stato Lancia). tiib~~~A~:tri,~fft~;s:.:Ojf~:~e~bcl~r::~:fu:s~ertasIJ:: ~on~(fe1áátei'infiie di 90áá giorni ¥ lniproponibllitˆ .dŽl ricorsoá -Ma¥ tur“OOooe del á tehnfu.e l :Pendenza del giudhio ¥ Irrilevanza. (d;P.~. 28 (iftob:l' 1972¥ n'. 636, art. 16); ᥠá.áᥠ~-1s.Ç'1~: mente aláf gt#iftio 1980 ~ RmqUtdaztone Žriniborsoá seitta: preclus“Oni á Soifune percŽpitŽ antŽrloimente ¥ Decildema dell'art; 38 d.PB.. 29 : ¥tembre 1913: ii. 602 .. Si applica. (d.P,R:.¥ á29ás~mbte 1973 n. 597; arti 14; legge 26 settembre 1985 n. 4$2, art. 4; d.~.R. 29 settembre J973 n. 602, art, 38). . ......áá á-áá:á:"á'..::::á-á.ááá..á .....á ... á . 1:1 improponibite ¥~t ricOt'sun giudizio, se tr~ttasi di. imposta ˆ[>plf. cata su .somme percepite successivamŽnte az á 10 gennaio 1980,; il diritto al rimborso di imposte applicate su somme percepite anteriormente alla .suddetta data soggetto alla deqadenza P,ell'art. 38 del d.P.R. 602/1973 (2). (1-2) L'orientamento espresso nellaá prima massima ben fermo nonostante in via generale prevalga la tendenza a considerare il silenzio piuttosto come evento che consente la propos:iZione dell'aZione (silenzio-fatto) che come prov 264 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis) II) Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dall'art. 7 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, il ricorrente sostiene, richiamando la sentenza di questa Corte n. 3606 del 1988, che sarebbe consentito il ricorso alla Commissione Tributaria Ç primˆ ed a prescindere dal decorso di 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso È, ove si contesti in radice l'obbligazione tributaria per incostituzionalitˆ della norma impositiva. La censura infondata. La sentenza sopra menzionata rimasta isolata nel panorama della giurisprudenza di legittimitˆ nella materia in esame ed superata dal costante orientamento contrario -precedente e successivo -secondo il quale improponibile il ricorso ˆlle Commissioni Tributarie prima che sull'istanza amministrativa di rimborso, in ordine alla quale non sia stato adottato alcun provvedimento esplicito, si sia formato il silenziorifiuto dell'Amministrazione nei modi previsti dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sia nel testo originario che in quello novellato dall'art. 7 del d.P .R. 3 novembre 1981 :n. 739 (cfr. Cass. nn. 3854/88, 5398/89, 6106/90, 8917/90, 9433/90, 9834/90, 1317/91, 2891/91). Si osservato al riguardo che, essendo il processo avanti ai giudici l tributari strutturato come procedimento d'impugnazione di atti impositi~ vi, la mancata formazione del provvedimento negativo implicito (silen I zio-rifiuto) si traduce nella mancanza dell'atto impugnabile e, quindi, nella mancanza di un presupposto processuale, dalla quale deriva l'im I proponibilitˆ della domanda giudiziale, e la cui sopravvenienza in corso di causa irrilevante, trattandosi di un requisito che deve sussi stere fin dal momento della proposizione della domanda. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato. III) Le considerazioni innanzi svolte consentono di disattendere anche il secondo mezzo di annullamento, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del citato d.P.R. n. 636/72 in relazione all'art. 100 c.p.c., in base al rilievo che, configurandosi il processo tributario come Ç giudizio di impugnazione-merito Èed avendo gli atti impugnabili indicati nell'art. 16 Ç la sola funzione di identificare il comportamento dell'Amministrazione finanziaria idoneo a far sorgere in capo vedimento implicito (silenzio-atto). L'improponibilitˆ del ricorso anticipato rispetto al termine del silenzio ha peraltro un rilievo solo processuale; poichŽ il ricorso alla commissione a seguito del silenzio pu˜ essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non prescritto (art. 16, ultimo comma, d.P.R. n. 636/1972), pu˜ essere ripresentato nuovo ricorso dopo la dichiarazione di improponibilitˆ del precedente. Sulla seconda massima la giurisprudenza pacifica. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA al contribuente un effettivo ed attuale interesse ad agire .. ., tale interesse ancorchŽ carente al momento della proposizione della domanda, pu˜ sopravvenire nel corso del processo e sussistere al momento della decisione della causa È. Come si giˆ osservato, in caso di mancata formazione del silenziorifiuto sulla domanda amministrativa di rimborso, ci˜ che difetta non l'interesse ad agire (o ad impugnare) nŽ una qualsiasi altra condizione dell'azione, la cui sopravvenienza in corso di causa legittima la pronuncia sul merito della domanda, ma lo stesso provvedimento impugnabile, che si configura come presupposto di proponibilitˆ -e non di astratta accoglibilitˆ -della domanda stessa. IV) Il rigetto dei primi due motivi e la conseguente conferma del principio della improponibilitˆ del ricorso alle Commissioni Tributarie contro un silenzio-rifiuto inesistente (per non essersi compiuto l'iter procedimentale previsto perá la sua formazione) non impedisce l'accoglimento del terzo mezzo (Ç violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985 n. 482 È), pur se per ragioni giuridiche parzialmente diverse da quelle prospettate dal ricorrente. Come risulta dalla decisione impugnata, il Longinotti, collocato a riposo nel 1983, present˜ all'Intendente di Finanza di Arezzo in data 20 luglio 1984 (nel rispetto del termine stabilito dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/73) istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta sul suo trattamento di fine rapporto di lavoro, sostenendo la non assoggettabilitˆ ad imposta di detto emolumento per illegittimitˆ costituzionale della norma impositiva (art. 14 del d.P.R. n. 597/73); ed il 10 settembre 1984, senza attendere il decorso del termine di 90 giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636/72 (nel testo sostituito dall'art. 7 del d.P.R. n. 739/81), ad“ la Commissione Tributaria di 1¡ grado di Arezzo, chiedendo la condanna dell'Amministrazione finanziaria alla restituzione del tributo asseritamente non dovuto. Nelle more del processo tributario entr˜ in vigore la legge 26 settembre 1985 n. 482, in applicazione della quale la Commissione di 2¡ grado, riformando la decisione dei primi giudici (dichiarativa della inammissibilitˆ del ricorso), dispose la riliquidazione dell'IRPEF in base ai pi favorevoli criteri previsti dalla legge innanzi citata; ma la Commissione Tributaria Centrale, accogliendo l'impugnazione dell'Ufficio, annull˜ la decisione di appello, dichiarando la improponibilitˆ del ricorso giurisdizionale. Questa pronuncia, seppure esatta sul piano degli astratti principi (come risulta dalle considerazioni svolte nella trattazione dei primi due motivi), non lo nella presente fattispecie, perchŽ prescinde totalmente dallo jus superveniens, applicabile anche d'ufficio, ed in particolare dal 266 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO le disposizioni della legge n. 482/85, che rendono retroattivo -a determinate condizioni -il nuovo regime tributario delle indennitˆ erogate all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto rileva nella controversia in esame, la C.T.C. ha omesso di tener conto del combinato disposto degli artt. 4 e 5 di detta legge, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte con orientamento ormai consolidato, che trova nella sentenza n. 4318 del 23 ottobre 1989 la pi completa ed esaustiva esposizione dei principi di diritto enucleabili dalle norme sopra indicate e dalle modifiche ed integrazioni legislative successivamente intervenute. Il primo comma dell'art. 4 stabilisce -tra l'altro -che le disposizioni dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 2 della legge n. 482/85, Ç si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigoreÈ (1¡ ottobre 1985) di detta legge. Il successivo art. 5 dispone che Ç in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'art. 4 l'imposta dovuta sulle indennitˆ e altre somme percepite a decorrere dal 1¡ gennaio 1980. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto com.ma del predetto articolo È. Il quinto comma dell'art. 4 impone l'obbligb e stabilisce il termine per la presen I tazione dell' Ç istanza di riliquidazione È che, ove sia presentata nei Ç giudizi ritualmente promossi e pendenti ..., comporta la rinuncia ad essi È. Coordinando le disposizioni sopra riportate, questa Corte ha osser I vato, nella menzionata sentenza, che Ç la legge ha voluto assicurare sem I I ;:: pre e comunque la riliquidazione È dell'imposta sulle Çindennitˆ (di fine rapporto di lavoro) erogate dopo il 1¡ gennaio 1980 È, condizionandola alla semplice presentazione della relativa istanza (il cui termine stato successivamente prorogato fino al 13 agosto 1989 dall'art. 2 bis del D.L. I n. 69/89, convertito con modificazioni nella legge n. 154/89), sicchŽ la á: riliquidazione deve essere effettuata indipendentemente dalla tempestiva presentazione della domanda amministrativa di rimborso nei modi e nel termine prescritti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/73. Si imponeva pertanto una soluzione interpretativa delle predette norme rispettosa del principio di uguaglianza, per effetto della quale non si rendesse deteriore la situazione di chi si era Çsobbarcato all'onere dell'azione giudiziaria È rispetto a quella di coloro che erano rimasti invece inattivi e che, ci˜ malgrado, avevano diritto alla riliquidazione ed al parziale rimborso del tributo, ápresentando l'istanza di riliquidazione, in luogo dell'istanza di rimborso non prodotta in precedenza (o presentata fuori termine), e cos“ sanando ogni preclusione e decadenza. Per questa ragione si ritenuto che il requisito della Ç ritualitˆ È della proposizione del giudizio pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 482/85 abbia rilevanza -e debba essere perci˜ verificata dal l'ARTB.¥ I; SEZ< V,. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA giudice....,.,......¥ soltanto.. riguardo ¥a coloro che hanno.¥ esercitato l'azione á.giu~ diziaria per ottenere il rimborso.¥ dell'IRPEF, prelevata' secondo i criteri del tempo del pagamento> su indennitˆ .erogate Çin data anteriore al 1¡. gennaio .1980 È;. per la cuL:r.iliquidaz“one Çnon previstoᥠalcuná ricalcolQ in SŽde amwinistrativa >~, mentre per le liquidazioniá posteriori a questa data >si< deve Çpi'.escindere (I.alla ritualitˆ di.áquel .á gittdizio; . fa etti proposi¥ zion~ .~f.ata rit~uta dal JegiSlatore ánon. preclusiva dell'l.ilterioreazioile p:er¥la.¥ Viaá¥ammiriiS.trativa È. La qttestfone stata trattata e decisa con la citata sentenza numero 4~18/89; .(e áácon le ánumeroseá pronunce ¥ rmi á'. successive~ áácfr. ca:ss', nn¥. 556.2/93~ 5692/93, .7770/93, 10081/93, .J2518/92) . <;on . riferimento alla decad.Žnza dall'esercizio del diritto al rimborso derivante dall'inosservanza del teti:nine di diciotto mesi prescritto dall'art. 38 del d.PJ~.. ˆ 602/73 per la presentazione della domˆnda amministrativa: ádecadŽná zaáallˆ q.ˆte oon,segue ~(oᥥl'improponiá bilitˆ) del sltccessiv˜ ri:Žorso alla C˜m:mJssi˜ne . Tributaria per¥ ádifetto di . un neces$ario ¥ presupposto; E ási , di conseguenza, á á affiermafo ááche questa tipo di Ç “r:tifual“t.ˆ È' non rilevante nei giudizi ¥relativi ¥ad inden~ nitˆ corrisposte a decorrere dal 1¡ genna“0.1980,e rappQrto di lavoro corrisposti a partire dal 1¡ gennaio 1980, siano incorsi -come il Longinotti -in una fon.~ fii Çirritt:UillH~ È divers~. da q..~ga .íllllanzi. considerata ma parimenti preclusiva della pronuncia nel merito, á Se vero, infattii che le cause di preclusione e di decadenza, superate in via interpretativa rispetto alla riliquidazione amministrativa, non possono áoperate neppure Çrispetto alla riliqttidazionŽ giudiziaria, stante lˆ Ubertˆ di scelta tra alternative sostanzialmente omogenee È, potendo il contribuente chiedere la riliquidazione amministrativa dell'imposta anche nel corso del giudizio (che in tal caso si estingue), indipendentemente dalla Ç rituale È proposizione dello stesso, oppure optare per la prosecuzione del giudizio per ottenere ope judicis lo stesso risultato che avrebbe potuto conseguire in via amministrativa; se, insomma, la pendenza di una controversiaá giudiziaria, ancorchŽ irritualmente 268 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO promossa, non deve risolversi in pregiudizio di quei Ç malcapitati È contribuenti che .:;..__ come efficacemente rileva Cass. n. 4318/89 cit. Ç hanno cercato di far valere in giudizio i propri diritti, muovendosi in un labirinto procedurale nel quale non era agevole ritrovare l'esatta direzioneÈ, inevitabile, per coerenza del sistema, giungere alla conclusione che, nei giudizi riguardanti liquidazioni effettuate a decorrere dal 1¡ gennaio 1980, irrilevante non solo il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/73 (di cui si specificamente occupata la giurisprudenza), ma qualsiasi altra irregolaritˆ o violazione di termini che, rendendo non Ç ritualmente promosso È il giudizio pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 482/85, condurrebbe, secondo le regole ordinarie, ad un pronuncia di inammissibilitˆ o improponibilitˆ della domanda, preclusiva della decisione sul merito del rapporto tributario. E tra tali irregolaritˆ, ad avviso del Collegio, va annoverata, in via di estensione logica e sistematica dei principi innanzi richiamati, la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria di 1¡ grado prima del decorso del termine di novanta giorni l! dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa di rimborso di cui all'art. 38 pi volte citato. Spetta, pertanto, al Longinotti (che -come giˆ detto -ha presentato nel termine prescritto la predetta istanza ed ha proposto l'azione giudiziaria il 10 settembre 1984, prima dell'entrata in vigore della legge n. 482/85) la riliquidazione giudiziale, secondo i pi favorevoli criteri stabiliti da questa legge, dell'imposta prelevata sul trattamento di fine I irapporto di lavoro corrispostogli nel 1983. (Omissis) CORTE DI CASSAZJONE, sez. I, 2 marzo 1995 n. 2407 -Pres. Corda Est. Proto -P. M. Di Nardi (conf.) -Fallimento Bianchi c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cingolo). Tributi in genere ¥ Contenzioso tributario ¥ Ricorso ¥ Requisiti ¥ Nulliá tˆ ¥ Sanatoria ¥ Esclusione. (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 15; c.p.c. artt. 156 e 164). é inammissibile il ricorso quando risultino assolutamente inoerf.ti l'oggetto e i motivi della domanda; nŽ pu˜ in tal caso applicarsi ~l principio della convalida ex artt. 156 e 164 c.p.c., incompatibile con l'art. 15 del d.P.R. n. 636 che prevede una specifica sanzione e non stabilisce alcuna sanatoria (1). (1) Decisione di evidente esattezza. Da segnalare l'inapplicabilitˆ al ricorso alla commissione della sanatoria degli artt. 156 e 164 cod. proc. civ. PARTEá lt SEZ. V)¥ GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (Omiss.fs) 1. Cori.l'unico motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.P.R. 636/1972, nel testo modificato dal d.P.R, )39/1981. Il..curator<:: faUimeI1tare, riproponenc,lo in questa sede c:ensure giˆ esl:llllinate e respi1:1.te . dalla sentell:2;a im:pugnata, deduce: a) che conl'i~p\lgnazjon,e ajla¥ ommi~sio:o.e tributari~ . di primo grad9 era st~to. qontestafo l'ac:er~amel1t<:t deli'rifficio delle imposteá Ciirette di CrotoI1~ ~. !'.j~wret~()ne 4e4al'eiativa documet1.t~io:o.e da.Parte t~lla gual"ct1a ¥c:tt fi:o.aiiia, .sicCbŽ era .m.div.iluabile il .provvedimento impugnato ed er~. stat() anche ôldicato il. petitum (immediato). sufficiente. peráá raccoglil1lento della .. domal1<:la; b) á. c4e, con la co.stituzione..in giudizio del con;~ puto,.. era stata C:OmimqlJ,e.~l:.lata,. ex artt. 164 e 156 c.p.c,, anche. l'eventuale ntíJ.litˆ. d~rivante dalla indeterminatezza della domanda, per l'avve: o.uto .á. ()n~eguimento deUo.. scopo d<::H'atto.. ¥ 2.¥ rlmotiv˜ . fufondatO sott˜ entrambi. “ profili .. á2.1. S~b a), la Corte d'a~pell0. ha, accertaw che coi. :o.urner()si ricorsi (ffitt~ Q.i; igentjco. tenore) . prop0s:ti Ç ayverso l'accertamentq dell'.fficio ibpposte diriette e. ('.;rqt()Ile È, c()!l atto 4ePositato il)O qttoh1;e. 1982 presso la (;opl:rn\ssio~ trl;butaria di. primo gfaclo,)1. ricon;ente . av:ev:a lamentato. Ç l'errata interpretazione della doclU!le!ltE1Zione cl,~ parte della guardia. di finanza È e quella successiva, Ç convalidata È dall'ufficio imposte dirette di Crotone. , Muovendo da taU risulta:o.ze, ha ritenuto i rie<>rsliilammissibili, ai ~nsi de11tart.. 15, .ult,. comma, defd.P.R. 1972. n. 63~ (nel testo¥ mod. dall~ art. 6 ~~l d,P~~$ dicembre .¥ 1981 n: 739), p~r as$011n~.incertezza dell'oggetto deUa domanda edei motivi della impugnazione~ E ¥ha argomeiitato tale convincimento con la considerazione che i ricorsi stessiá 11on conteney~ 9,aj..n~.spepifica richie~ta . al ¥¥giudice . tributari() wor4iile.á al PI'OVá ~:~(~~~~~~0~~~i;0:f;id;d.. ~0i~~~t:~.;~~W1: ..~l~irn:e:1~d:~if~::t~ impugnatl¥ liai>quinditoncl,usq .elle l'assolu.ta gener.iitˆ .. degli attiá .non consentiva, in alcun modo, di ˆeterminare l'oggetto delle impugnazioni e la relativa censura. 2J;. Sub b}; la Corte di merito ha rilevato elle . }'.ufficio aveva tempestivamente eccepito, in via pregiudiziale, la inan:11nissibiUtˆ, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 del d.J>.R. 636/1972, dei ricorsi, per carenza del . petitum e della causa petendi, siccltŽ, non . essendosi instaurato un contraddittorio sul merito della lite, gli atti non avevano raggiunto lo scopo di contestazione della pretesa fiscale. Ha, infine,. rilevato la inapplicabilitˆ alla fattispecie del principio di convalidazione di cui agli artt. 156 (terzo comma) e 1M (secondo comma) c.p.c., ritenendo incompatibile (sotto. tale limitato ¥profilo) con l'art. 15 cit., che prevedeva espressamente una specifica sanzione per l'ipotesi di mancanza (o assoluta incertezza) 270 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO di uno degli elementi del ricorso e non stabiliva alcuna sanatoria per effetto della costituzione in giudizio del convenuto. 2.3. La sentenza impugnata ha, dunque, attentamente verificato che i ricorsi proposti dal contribuente, ritenuti generici ed uniformi, non consentivano di individuare l'oggetto della impugnazione, nŽ di determinare con sufficiente specificazione le oensure mosse all'atto di accertamento della pubblica amministrazione. Ha, poi, correttamente escluso l'applicabilitˆ, nella specie, del principio di convalidazione dell'atto, come effetto della costituzione in giudizio dell'ufficio imposte, sia per la incompatibilitˆ (ex: art. 39 d.P.R. n. 636) dell'art. 156 (ult. comma) c.p.c. con la specifica norma della legge speciale che ricollegava la sanzione dell'inammissibilitˆ alla carenza di alcuni requisiti essenziali del ricorso (art. 15 ult. comma, cit.); sia per la obbiettiva inidoneitˆ degli atti proposti, privi di alcuni elementi essenziali correlati alla funzione perseguita; sia, infine, perchŽ, in concreto, non sarebbe stata, comunque, concepibile una sanatoria dei ricorsi, in quanto, proprio il comportamento dell'ufficio imposte, che costituendosi, si era limitato a rilevare la inammissibilitˆ delle proposte impugnazioni, senza accettare il contraddittorio nel merito della controvers!a tributaria, aveva dimostrato che l'atto non aveva raggiunto lo scopo perseguito. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 8 marzo 1995 n. 2705 -Pres. Cantillo Est. Finocchiaro P. M. Bonajuto (conf.) -Ente per la liberazione della Marca Trevignana (avv. Tinelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei). Tributi erariali diretti -Imposta sul reddito delle persone giuridiche Agevolazione per gli enti di assistenza e benefice117Jll -Presupposti Configurabilitˆ come ente non avente per oggetto l'esercizio di attivitˆ commerciale -Necessitˆ -Rilevanza dell'esercizio dell'attivitˆ. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 lett. g) e h); d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, art. 2, lett. e). PerchŽ posm. riconoscersi spettante l'agevolal!ione dell'art. 6 lett. g) e h) del d.P.R. n. 601/1973 almeno necessariio che il soggetto possa qualificarsi, ai fini de.ZZ'art. 2 lett. c) del d.P.R n. 598/1973, come ente non avente per oggetto esclusivo o prinoipale l'eseJrcizio di attivitˆ commerciali sulla basáe dell'attiv~tˆ in concreto esercitata piuttosto che dal ~ine statutario astrattamentáe dichiarato (1). (1) Massima da condividere. Notevole l'affermazione che ai fini della qualificazione dell'ente, l'attivitˆ in concreto esercitata prevale sul (diverso) fine statutario dichiarato. PARTB I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (Omissis) Con l'unico complesso motivo cli ricorso si deduce violazione e falsa appl“cazfone dell'ˆtt. 6; comma l; lett f) ed h), dl d.P;R. 29 setá tembre 1973 n. 601; dell'art. 2, lett. b) e e) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 ¥.e .. c:f.l:l:U'a;i:t, ¥St 4el q,p,~.. 29 s~tte:mgre .191~ n. 5~7~ll;lma .2tJett.p()f;l~ .. 1;1.~ redditi :reCl,}te>.4atg.f,R, 22clicem\>:re l~86 n~J~17, q.esti ultimi apPlicabiU:ai sensi dell'art, 3~ deld¥P.&. 4ff:l\ll?:rl:lio .1988 l1. 4.Z;11011ch~ Olrulf;lSaáe. cqntraddittO) ia Jl19tivazione c:ir~ .¥ PUAtl decisivi ..della coz;tt9versia , i;e, n~í1a specie, . fosse J'avyisabile itn ente cli á.assistenza O .cli beneffrema . O ¥ tID. i~:te a (lUeStO aSsimllato; .. ᥠ¥á;....,.. che l'a~. 4W~..e.e,.¥áPQ!A~.,rihiama,to .á 41:\Jl'a;rt... 5~ ..¥ !.fel .ctáf.:Q.'. :fl¥ 597 de~ 1?73., .. onpemPla ¥ tra le.á .atth'.it~. pl)iettivamellte . commercialiá nop. tutte l~ attivit~ di prodt.ion.e di peni e< ser.v~l. ma splo q~lle cJ.t l;)rpduzio)le .td.striale dlá. de.tti beni e servizi, ment.i::e. ne.a specie. la...C::o1t1:inissi()J;J.e aveva, o:messo ognLinqa~ine ~aj arat,~erein.4ustrictle o. me110.. deU'i;i.ttivit~ svoH;;t; . -ched'assenza dello scopo cli lucro rilevava ai fini della qualificazione djesso ricorrente q.ale ente. di assistenza e l;leneficeJ:lZa ovvero di ente assj,mUato; -che l'attiVitˆ principale, in vista delle finalitˆ istituzionali dell'ente, ben pu˜ rivestire (anche) il carattere di attivitˆ cli Çassistenza e beneficenza È, rilevante ai fini dell'art; 6, del d.P.R. n. 601 del 1973, dal momento che l'attivitˆ commerciale pu˜ rivestire, dal punto di vista tributario, 272 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO a certe condizioni, anche il carattere di attivitˆ di assistenza o beneficenza: -che l'aspetto finalistico dell'attivitˆ, quale enunciata nello statuto, risponde áad una pvecisa funzione di rilevanza costituzionale, ponendosi in collegamento diretto con il principio solidaristico, mentre la circostanza che i destinatari degli alloggi sono le famiglie meno abbienti induce a ritenere che tale attivitˆ presenta tutti i caratteri della benefioenza; -che esiste un rapporto di strumentalitˆ diretta tra le finalitˆ benefiche dell'ente e le attivitˆ materiali attraverso le quali si realizzano le finalitˆ stesse di esso ricorrente; -che il T.U.I.R. all'art. 88, comma 2, esclude la natura di attivitˆ commerciali, nello svolgimento di attivitˆ Ç pvevidenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituzionali esclusivamente a tale fineÈ, con ci˜ confermando che ben possibile ipotizzare un'attivitˆ obiettivamente commerciale, che rilevi agli , effetti fiscali, come attivitˆ non commerciale nel caso proprio dell'esercizio di attivitˆ assistenziale l da parte di un ente pubblico all'uopo istituito. Il complesso motivo di ricorso infondato. I I ): ~ Come questa Corte ha rilevato in altra occasione (cfr. Cass. 29 marzo 1990 n. 2573) con l'istituzione dell'IRPEG (d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598) stata disposta la riduzione alla metˆ dell'imposta per talune categorie di soggetti (art. 6 d.P.R. 29 settembve 1973 n. 601). La soia natura del soggetto non per˜ sufficiente per l'attribuzione I dell'esenzione. L'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 deve infatti essere interpretato in I relazione alle norme del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, che indicano il pvesupposto (art. 1) e i soggetti passivi (art. 2) dell'IRPEG. I Dopo che l'art. 1 ha indicato il presupposto dell'imposta sui redditi, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, l'art. 2, nell'individuazione dei soggetti passivi, pone chiaramente l'accento sull'atti~ vitˆ esercitata e fonda la distinzione -tra enti commerciali (comma l, lettera b) ed enti non commerciali (comma l, lettera e) -sul criterio I oggettivo della prevalenza o meno dell'esercizio di attivitˆ commerciale, indipendentemente dal fine statutario astrattamente dichiarato. Viene cio posta in primo piano la natura oggettiva dell'attivitˆ e -dovendosi coordinare l'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 con le disposizioni dettate in via generale dall'art. 2 del d.P.R. n. 598 del 1973 -la norma agevolativa delimitata nel senso che, perchŽ questa possa operare, necessario che il soggetto si possa collocare fra quelli di cui all'art. 2, comma l, lettera e) (enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivitˆ commerciali), perchŽ l'esercizio di tale PARTE I, saz; V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA attivitˆ in via esclusiva o principale elimina in radice il presupposto dell'agevolazione. Tale collocazione, eio, costiti.J.isce un prerequisito per accedere suss“stendo le altre co:riclizioni -alfagevcilazione medesima. La natura dell'attivitˆ.. in. concI"eto esercitata (elemerito.oggettivo).. prevaie -col'.ne stato osservato' nŽ11a stessa decisione ...:._ sul fine dichiaratñ (elell1ento soggettivri) anche s~ sftratta di. fin~ 11on di lucro,.¥dal momentoche lo scopo di ripartire, oppure n6, ut.Ui ai partecipanti all'iniziativa commerciale costituiSce un momento successivo alla prodtiiione degli utili stessi, che non fa venire i:neno il carattere commerciale dell'attivitˆ e non rileva ai fini tributari, essendo indifferente la destinazione che venga data agli utili eventualmente prodotti. Qualora l'esercizio di attivitˆ commerciale costituisce l'oggetto esclusivo o prevalente del soggetto, q.esto deve .collocars~ f:r~ quelli indicati nell'art. ,21 comma l, Jettera p) e, 1'tfl" cip, ~qlo, non pu˜ essere compreso fra quelli che beneficiano. dell'.li\gevolazione d~ c.J, all'art; 6 del d.P.R. n. 601 del 1973. Ove .l'attivitˆ risulti n()n . es<;lusivax:nen.te. o . non p,r.evalentex:nente comx: neI'ciaje..ed.áil sogg~#o pu>.per.¥ ci˜. I'íentj-~ fra queiôche astrattamente beneficiano dell'agevolazione,¥ ques~:;11oná:4eve, ritenersi applicabile. necessariamente. Anche l'art. 2, comma 1, letterj:l _c) fa riferimento ajl'attivitˆ esercitata da parte d.isoggetti.. che, .in... quru:Jt9'lio11svql&9no in ~i~esclusfv;a Hpre~alen. te attiyitˆ á. coUu:ne:rci~e; possoqq bene~i9lare .dell'~evol~ione qpando siano astratt~unente ricox:nprenslbili fra .quelliJt1i;JJ11ti nell'art. 6 del d.P .R. n. 601 del 1973, con la conseguenza¥ che pur se tali soggettisono identificati e qualificati in base ai .fini che istituzionalmente perseguono, occorre che l'attivitˆ commerciale svolta sia, con quel fine, lin un rapporto di strumentalitˆ diretta ed immediata. Tale rapporto ádi strumentalitˆ deve essere accertato dal giudice del merito -'-ed il relativo accertamento, ove, come nellaá specie, sia logicamente e congruamente motivato, incensurabile in sede' di legittimitˆ sicŽhŽ lo stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di attivit~ volta al procacciamento di niŽZzi economici, . ove, per l'intrinseca natura di essa o per la sua estraneitˆ rispetto al fine, non sia con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine; quando, cio, si tratti di un'attivitˆ volta al procacciamento di mezzi economici áda irripiegare in un'ulteriore attivitˆ dfrettainente finalizzata, quest'11ltima, al á. ra~giungjmento . dei fini istituzionali. Dare esclusivo rilievo ai predetti fini :Si risolverebbe in un'incontrollabile estensione dell'agevolazione tributaria contro il carattere eccezionale di essa e nella possibilitˆ, per il soggetto, di precostituirsi il regime RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 274 fiscale pi conveniente in contrasto con il principio di effettivitˆ dell'imposizione tributaria. é, pertanto, ultronea ogni discussione rivolta ad accertare se sia o meno intervenuto il riconoscimento dell'ente come ente di beneficenza o assistenza, ai sensi della legge del 1890. Nel caso di specie,á come risulta dalla precedente esposizione, l'ente ricorrente svolge attivitˆ esclusivamente commerciale e, pertanto, correttamente la decisfone impug:i:lata ha escluso la spettanza dell'agevolazione, senza che rileviá che l'oggetto dell'attivitˆ costituisca un mezzo per .jl raggiungimento di fini che, astrattamente, potrebbero dar luogo all'ese:riZiOne. (Om“ssis) OORTƒ DI CASSAZIONE; sez. I, 25 marzo 1995 n. 3574 ¥ Pres. Cantillo ¥ Est. Grieco -á P;M, Di Salvo (diff.) -Ministero delle Finanze (Avv. Stato Bafile) c. Soc. STAR (a:vv. Bfamonti). Tributi erartali á~tti -Im}>Osta stil re.ddito delleá persone fisiche ¥ Red. ditoáá di impresaá ¥ Intressi compensativi non costituenti reddito di capitale ¥ áNon sono c˜mponentiádel reddito di impresa. (d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, artt. 41, 44, 52; cod. civ. art. 2425 bis). Tributi erariali direttt -Imposta sul reddito delle persone fisiche ¥ áá Reddito,. di impresa ¥ Interessi compensativi non costituenti reddito ¥di ácapitale ;; T.U. ádelle hriposte ¥.sul i'ddlti á 22 dieembre 1986 n. 917 Applicabilitˆ agli Serclzi anteriori ex art. 36 d.PB. 4 febbraio 1988 n. 42' ¥ Dichiar~one validamente presentata ¥ Concetto. (t.u. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 56; d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, art. 36). Gli interessi che non costituiscono reddito di capitale (n:ella specie interessi compensativi sul rimborso di imposte) non sono nemmeno comá ponenti del reddito di impresa, sebbene facciano parte del conto dei profitti e delle perdite. (1). Agli effetti della applicazione delle norme del nuovo t.u. delle irnp0: ste sui redditi ai periodi ai imposta anteriori ex art. 36 del d.P.R. 4 feb (1) La prima massima non persuade. Il senso dell'art. 44 del d.P.R. n. 597/1973 viene stravolto: se gli interei>si e i proveI).ti dell'art. 41 non costituiscono reddi~ o di capitale perchŽ sono componenti del reddito di impresa, ci˜ non significa affatto che soltanto questi interessi e proventi possono far parte del reddito di impresa. Se non fosse giˆ insito nella normativa del 1973 il principio che nel redditi:> di impresa confluiscono tuttiá gli interessi di cui all'art. 2425 bis codice civile, sarebbe inspiegabile, contraddittorii:i e perfino di dubbia legittimitˆ la norma dell'art. 56 del n\lovo t.u. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 276 molteplicitˆ delle differenze tra reddito di capitale e componente del reddito di impresa osta all'applicazione, nel campo della impresa, del regime stabilito nel titolo II, con la conseguenza che la distinzione tra interessi compensativi, corrispettivi e moratori deve essere ignorata per assoggettare tutti gli interessi al medesimo regime. A conferma della esattezza della tesi, la ricorrente sottolinea che l'art. 56, comma terzo, del nuovo t.u. delle imposte sui redditi specifica che gli interessi, anche diversi da quelli che producono redditi di capitale secondo le lettere a) e b) dell'art. 41, concorrono alla formazione del reddito di impresa, e la norma avrebbe il fine di chiarive quanto giˆ era nel sistema, sicchŽ tutto ci˜ che proprio del conto dei profitti e delle perdite confluisce nel reddito di impresa. E mentre il citato art. 41 non avrebbe alcuna influenza su di esso, l'art. 44, dopo aver chiarito che gli interessi ed altri proventi percepiti dall'imprenditore non costituiscono redditi di capitale, non stabilisce affatto che questi proventi vanno imputati nel veddito di impresa secondo le regole stabilite per il reddito di capitale. é agevole cogliere nella esposizione dell'Amministrazione finanziaria l'intento di ricondurre la questione insorta con la contribuente STAR nell'ambito dell'art. 44 del d.P.R. 597/73 sottolineando che se pu˜ affermarsi che gli interessi per crediti di imposta, non essendo dovuti a titolo moratorio e non derivando dall'impiego di capitale (servendo, infatti, a compensare i contribuenti dell'esborso pecuniario effettuato precedentemente con il versamento all'erario di danaro non dovuto) non possono, legittimamente, essere inclusi nei redditi di capitale di cui all'art. 41 citato, sarebbe innegabile che il credito di imposta costituisce, in ogni caso, reddito d'impresa e, come tale, concorre alla base imponibile con riferimento al tempo anteriore al d.P.R. 917/86 e, quindi, anche per il periodo antecedente all'l-1-88, data in cui la questione stata normaá tivamente risolta nel senso della assoggettabilitˆ. Le deduzioni e le conclusioni della ricorvente non possono essere condivise atteso che neppure la qualificazione proposta muta i termini della questione nŽ, conseguentemente, le conclusioni sull'argomento. Sta di fatto che anche al reddito di impresa si applica la disciplina dell'art. 41 dal momento che l'art. 44 -cui la ricorrente si richiama per sorreggere la propria impostazione -prevede che Ç non costituiscono reddito di capitale, in quanto componenti del reddito d'impresa, gli interessi e gli altri proventi di cui all'art. 41 È. In definitiva, la disciplina dell'art. 41 applicabile anche per la ÇdeterminazioneÈ del reddito di impresa Çdi cui entrano a far parte tutti (e solo) gli interessi costituenti redditi di capitale>~ (cfr. Cass. 7091/90. SicchŽ deve ribadirsi, in piena adesione alla citata sáentenza, che come l'art. 41 non comprende tra i redditi di capitale gli interessi maturati sui crediti di imposta, cos“ il reddito di impresa non comprende quegli interessi. PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA L'affermazione trova la sua logica, ancora una volta, nel concetto cli ÇredditoÈ (sia cli capitale che cli impresa). Esso non sussiste se la Ç posta È áompensa á l'esborso pecuniario in precedenza effettuato versando al fis.co una somma cli danaro che deve essere restituita. L'interesse relativo ha, essenzialmnt, la funzione cli recuperare l'originario valore. Di¥ conseguenza, irrilevante, : al fine qui considerato, la iscrizione nel Çcont˜ dei profitti e delle perdite È. Al riguardo; va chiarito che il principio general enunciato daU'art. .52 del d.P.R 597 /73 -secondo cui il reddito di impresa comprende ogni elemento del Ç conto profitti e perditeÈ e, quindi, gli interessi. di ogni credito -cede alla specifica previsione dell'art. 44 laddove distingue, espressamente, tra gli interessi, considerandone solo alcuni. per la determinazione del reddito di impresa. E proprio la nuo.va disciplina (art. 56 d~P.R. n. 917/86) conferma la correttezza della interpretazione accolta . da questa Corte. ááá.La¥ censura va, dunque, ¥árespinta~ .. Con il sec˜ndo rriotivoi l'Amministrazione ricorrente denunzia vioíazione e falsa applicaziOne> dell'art.> 36 del d.P.R. 4-2-1988 n. 42 con riferimento all'art>56 del t.u. 22-12á1986 n. 917; dell'art. 112 c.p.c.; dell'art. 74 dld~:P.R.. 29-9-1913 n. 597; in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Deduce, in particolare,.á che l'art. 56 del nuovo t.u. delle imposte sui redditi stabilisce . che gli interessi cli ogni specie, anche se non imponibili Ome reddito di capitale, concorrono alla formazione del reddito cli impresa. Per effetto dell'art. 36 del d.P.R. n. 42/88, la STAR S.p.A., presentando valide dichiarazioni comprensive degli interessi del suo reddito di impresa, siáá era, comunque, conformata alla nuova disciplina. Nella deeisione. impugnata, tuttavia, escluso il presupposto della dichiarazione Ç valida e. conforme È al t.u. dell'86, si era ritenuto inapplicabile il citato art. 36 ásia perchŽ gli interessi degli anni '83 ed '84 erano stati inclusi nel Ç.conto profitti e perditeÈ dell'85 con Çun non consentito differimento temporale contrario al principio di competenzaÈ sia perchŽ gli interessi dell.'85 avevaa:io . formato oggc;)tto cli dichiarazione solo per !á~~ser~~.. fQ~ato n~ m .i.ll1ll1lli~~.iJ)i~1llenJe. á'.".7ᥠ~.Y ¥á t:llla SIH!l~p~ ¤,pe!fi~ ¥~< argorq~:J:lt~io~e È :i;i,~, ..¥. p1ll...Q.1'J;~k;w,~n97e.¥¥..~~¥¥.. jnc:me~t~bJ~W:~:tlte.... w.. .11t.~H:¥á 111 ... ~q~~razipf! ((.~l~¥. P#i g~~fªÛ.? J~$.i. 4~lJE1.:J1lSS1lPW.~~1. ftJip;~ ¥4~a:c.~~llá. r;l4ll'.4n:w1:Ji'. .$.:41~9~áá...áJ,:n,.... 4mitl.~tivlli .áá~¥¥ ~W'):@gll~A@P4~á.á:l'!\;F.. ~Y~Y:11¥¥J9t~~9t¥¥ááiA ¥...~H~t~¥.¥ i ~~4t¥¥.4~~ˆ~~.~o...~l:l~~riert\l¥... fa.)~~~J?mta¥.¥q.!i'.g~¥.. :int~re:~~i .¥.¥.~~á¥.¥4fui'l.e, ... .á...¥ priva qi fc@.cia:rneritp ~fa.il ricbiamoáaua figtira del Çgiudi~~()J~terllpáÈ. á á siˆ la eccezione di novitˆ della tesi. . Sulla eccezion.e di inammissibilitˆ per essere quello della CTC un aoertamentoá di fa:tt~/ “noensurabHe in sede di legittimitˆ1 va -prelin: Jbi~tt¨itŽ .;;;;;{ e˜risidetatcf eh~ se ¥¥ conforme: al :diritt:cf .ed ai ptmeip“ . affermati da que,sta .,H~;.llU'arii~.:U2...p,~hJ.rngion~:4el.q.ale il giuqi~ non devepipnunciare c>ltre i.jillliti 4eua Q.prm:mda.l1l t~.caso, fa Corte di Jegittimitˆ , .secondc:i ripetute decisioni (cfr. Cass. 1988/93; 5383/90r 1689/8.4), giti:diee del á~Uo ed ha¥ iláp<;>tere..dove.i;e di procedere d“rettafueiite allrSattie ed alfinterpiieti.:ionec¥.degli ˆtth < á.. Orbene, da una siffattˆindagm~áetnergŽ'áche la valutazioneá. della CTC si risolta in una violazione diá legge laddove ha ritenuto che il giudizio ij: com9,;wit~. 4eUa..ru.~~:p;iAAe, ~u~l~ :4el¥. ~op,p:J~.en~e .¥.!ilJle.:disposizl, om ~111'4~l#V.e :4el t,., cl~ 4: fel:>b:i;ai.9 .J9$~ .~¥. ~2 Cl9:Yes~ essere e~ettuata l'.l9l1 giˆ :.cpm~; .<;loytito ~ ~o. criterlpg~Uhli,. g:eP:s“ ric;el:'l'.:Jmd~ }a . VQl9ntˆcq~ l.. J~9Qtri~v.e~tt::;: q.fer~i.9 a4 e.s!!a i:m. l'.i'A.evq ¥¥ hie,.¥per l;;i partic. Ql~~;Q1!lestione, 11on p9teva.s.5sjsteref oo:q.. J'apt. 3~ 4el¥¥ d,:p,:Q.. n. 4~/88 di cui l'Ammini~tr~~Qne fi.~~arli. l:l,$$UW.e ¥la, yiQ~aziMe e l~ fi;i;a, appli~ c~}9ll! F H)~gf~l~t9~, ~.'~~!~t9.g~~al'.MRgi;p;t'.f~~rre 7p~prfifnare, iii~teroaticl;lm~t!il. e f9rmlllmt'lnte, .Ul. v;r,a.attt1at1va .¥ e .. tran$1tQr1a,,. H. t.u. 4~1leJPipo$ie.á~ui ;~Jc&ii, .a:Pl>roy~to.Ž;~ ˆ.P.R.“i..dicexnhrei9a~r1. 917. h~ st~pilitQ c~e ..f.~ . c;ij~p9~i~i9nf dei .~esio ár.jicp ~()~. (:˜n.stderate r1ei pre'* 4enti. art~col~ .di ,q.estp apo áá ll~Hv1a .~ff~t~ .¥ ~c:heᥠJ>~ ¥i .. Pe,.riodi i. di iW,PQ$ta afW~S~d~ntJ aj pfi;i;pq P~f:ip4o :4i:~tnP9¤t~.,~M~l?e$¤iV9: aj3~ clic~.-i~ qfe .~~&:?~:...$.e¥¥á~@... ;t;'el~tiYeádtQi11r~iQ:nii Y~Y4~11teáJi>;l;'.@~f1t~Je¥áP$Hlti;m.9.~4 esse c9n:f<>~~È¥ E., cl1u1quei)il riterio.ácli va.,lutazio.np., .. 4eYe.e$se,;i;e, ajl'evi~ d;enza, obiettiV'o e. ncm ve;>lto; qorg,e ha ertone~te riten..tq ~.C9m,m,¥. trib. cent., ad individua11e erronei adempimenti procedurali ed J:qegolarjtˆ formali o la volontˆ finale del contribuente, fino a sottolineare che l'intento tuzioristico sottraeva quelle dichiarazioni alla portata della norma (~rt.á 36); áconfe:rnl~do; poi; tale erronea ifup~taz“orte ¡Cotil1atferm,a.Zione Žhe te.á.istJD1e á di. l'iln:borso . valevano a dipostt~r~ fa fofosWstenza áááno .. rceg91ati dalle 4isposizioni anteriorii purcllŽ il áá terlll.irle . stabilito per la richiesta di registrazione non .sia ~neon\ scaduto a tale data È, non derogava, nella sostanza, al principio di contemporaneitˆ tra fonna t~9n~g~ll'atJp ~..¥.~~~~~ l;l,pp.p.~l:>il~~ ~: 9'1-f'Pc~..7 ~H,.stregii~ .. gel.Pon.. ffllli¥ voco dato lettera!~ 7'.'" si lji;nita,y~ .-.:i4 f,lgg()g~tt~~ alla :.uqva á.á disf;iplina Soltanto quegli ~tii,formati l}el vigore d.ell:ab:rogata legge.del registro, rispetto ai quali la potestˆ impositiva non era stata ancora esercitata, non essendo anoora scaduto. il .(breve) terminŽ stabilito per la registrazionev non, dh<:ierto, gli atti giˆ registrati ton l'applicazione della legge titevigente. á. áá á. á. . .... Va infine notato che rassenza. diimmediato ollegamento tra il d;P;R, n. 131 del 1986 e la disciplina anteriore alla rifurma tributaria, si ricava anche dall'art 80~ terzo comma, con il quale il legislatore si dato carico di¥. negare l'introdtiZione á di una. disciplina transitoria risalente allaá. riforma medesl“a;;: aisponertdo che rimangono ferme, in quanto . applicabili, 1e .disposizioni del1'art. 77 cit. e dellÈart. 6 d.P.R. 6 dicembre<1977 n.¥914 (quest'iilt“maá specialeá dispO“dzfo:tie á retroattiva; á estrariŽa alla questione in esam.e). 5. Nel1a specie risulta'definitivamente accertato chla patte acquiren. te ha dato causa alla decadenza del beneficio, previsto dalla legge regionale (Sicilia) 4 aprile 1969 n. 6 e applicato in sede di registrazione avvenuta in vigenza della legge del registro del 1923; Ma; per le esposte ragiom; la ¥solidatitit per la relativa imposta complementare non potevaá essere ŽsC:Iusa: ; á ááá á.á.á ᥥá N~á4~.ti;a cli~ .il rioi;so ¥¥deve es$ere. acq1to,. con conseiW6ite cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altrˆ Sezio!l:e ~~Ila C()mmissione Tributaria Centrale, la quale dovrˆ app1ic~ il. segtl.erite prillcipio di.diritfo: ÇIn ordin.e ad lin atto registrato Sotto U regime del r;d .. 30 dicembre'l923 ii. ás269, pef l'impbsfa cli registro do'VUt# ˆ sŽguifo di decadenza ci~ agev~l~i~~e irlbtttari~ ~~Il~ specie queh~ p~evista á. dalla legge della Regione Sicilia 4 aprile 1969 n. 6> per l'acquisto di immobili destinati alla I'ealiZ:iazion~ di. nuove . in“z“l.ltive mdustriali), trova. applicazione; . anche 5e la. dec~d~~a. deriVi.. cl~ .fˆtt,g. imJ'.>ôtabile ¥. áad un.oáá solo. dei cont~aŽnti, l'art. 93 del detto r.d. n. 3269 del 1923, in base al quale sono solidalmente tenute al pagamento tutte le parti contraenti, indipendentemente dalla natura, principale,. coniplefuentare o suppletiva dell'iii:J.pC>sta, restando esclusa, invece, l'applicazione sia dell'art. 55, q.arto comma, della nuova legge di registro approvata con d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sia della ástessa norma riprodotta nell'art .. 57, quarto comma, del t.u., approvato con d.P .R. 26 aprile 1986 n. 131 È. (Omiss.is) 286 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 19 aprile 1995, n. 4381 -Pres. Cantillo Est taziadei -P. M. Martone (conf.). -Ministero delle finanze (Avv. Stato Salimei) c. Rod“ghiero. I Tributi fu.á genere -NoZi˜ne -Redditi derivanti da utilizzo di fatture per I operazioni fu.esistenti -Natura illecita -Tassabilitˆ. (art 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n:'S97; aitt. 1 e 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). L'art. 1 del d.P.R. 917/86 non ha innovato rispetto alle categoriJe reddituali elencate dall'art. I del d.P;R. 597/73, fra le quali compresa la categoria residuale dei redditi diversi, destinata a completare l'intera area del possesso. di redditi personali tassabili. . .¥ Il criterio¥ ermeneutico introdotto dall'art. 14 quarto comma della legge 24 dicembre 1993 n. 5371 con l'esclusione delle sole ipotesi in cui il profitto del reato sia giˆ stato confiscato, conferma, anche per il periodo anteriore. alla sua entrata in .vigore,áá la tassabUitˆ del pre:tjum sceleris non .sottoposto. a confisca; La mÇYJ.Canza di un dovere del contribuente di denunciareá se stesso come autore di reato, se esclude l'applicabilitˆ di sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, non introduce un caso di esenzione e non esclude la tassabilitˆ del provento su ba.si obiettive (1). (1)'. La tassabilitˆ del provenfi illeciti. L'ann9sa q¨stione della tassabilitˆ dei proventi illeciti vicme detjsa dalla Suprema Corte con una sentenza che rovescia l'orientam~nto ánegativo assunto negli ultimi anni, e finalmente riconosce il buon diritto dell'Amministrazione fhlai:liiaria di tassare iatiá pfoveriti, ove nori onfiscati, comilnque ne venga a conoscenza;á . Per la veritˆ, negli anni '50 e '.60 la ¥. questione era sembrata pacijica. Con la sentenza 30 luglio 1952 n. 2402 (in. Giur¥. C~s~. Civ... 1953, IJI, n. 4144) . aveva espresso un convincimento di forido riassuritci nellaá seguente proposizione: "Il áreddito,. :qualunque. siaá la sua fonte, per il solo fatto della .sua esistenza materiale;.¥ : soggetto all'imposta. La. illiceitˆ. penale o civile dell'attivitˆ. che Io produce, .o la mancanza cli una .áspecifica licenza o autorizzazfone. non fa venir meno la manifestazione economiŽa nella sua oggettivitˆ, e quindi l'esistenza del reddito stesso. NŽ pu˜ ammettersi ch il .reddito riŽavato dall'esercizio di attivit~ che conc;retano illeciti civili o pc!nalL deqbi:i anch.e godere dell'esenzione dall'imposta . con evidente inammissibile vantaggio di. chi á1a svoige, attuando una inconcepibile spereql.tazi6ne trlbutarla ri:ei riguardi di chi il reddito ricava dall'esercizio di attivitˆá lecite." La stessa c;lottrina si á era espressa per la tassabilitˆ; vuoi " .., poichŽ l'auá mento di ricchezza costituente il reddito non , comesi giˆ rilevato, un dato giuridico ma metamente economico, (e) qualunque considerazione che attenga al carattere lecito od illecito dell'attivitˆ produttiva del reddito, od in generale alla validitˆ od invaliditˆ dei rapporti giuridici sulla base dei quali si nel fatto conseguito un vantaggio economico, riesce estranea al diritto tribuá tariC>" (GIANNINI, Istitu“.. dir. trib., Milano 1974, pag. 363), woi prchŽ "... il triá 12 288 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO l'art. 1, definisce come tassabili i redditi di cui all'art. 6, copre la medesima area del Ç possesso di redditi È contemplata dalla normativa anteriore. L'art. 14 quarto comma della legge 24 dicembre 1993 n. 537 dispone che Ç devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del testo unico del 1986 (se in esse classificabili) i proventi derivanti da fatti od aitti qualificabili come illecito civile, penale od amministrativo, se non giˆ sottoposti a sequestro o confisca penale È. á Detta interpretazione autentica, con riguardo all'illecito penale implicante confisca, inequivocamente abbraccia sia i casi di confisca facoltativa sia quelli di confisca obbligatoria, rispettivamente delineati dall'art. 240 cod. pen. a seconda che si tratti del ;prodotto o profitto del reato, ovvero del prezzo del reato stesso; la nozione di Ç provento È, concettualmente idonea ad includere tanto il prodotto o profitto, quanto il prezzo del reato, ed adottata proprio nell'ambito di una norma di collegamento con le previsioni del menzionato a::rt. 240 cod. pen., non proventi illeciti: dalle cosiddette "operazioni inesistenti" che pure vanno sotá toposte ad IVA (ved. MANDñ, Imposta sul valore aggiunto, Vicenza 1981, 571) al caso ricorrente dei condoni edilizi, per i quali il pagamento di un contributo finalizzato a regolarizzare situazioni per definizione illegittime (ved. FORTUNA, I proventi di attivitˆ illecite, in Rass. Trib. 1990, II). Solo con la pubblicazione della legge 23 dicembre 1993 n. n. 537 il nostro legislatore ha ritenuto di assumere una posizione netta, escludendo dalla tassabilitˆ solo quei proventi illeciti che siano giˆ stati sottoposti a sequestro o confisca penale, e quindi non siano piit in possesso del "contribuente". SenonchŽ ancora una volta si assistito ad una levata di scudi da parte dei fautori dell'intassabilitˆ, verosimilmente resi pi agguerriti dagli incarichi difensivi ricevuti o semplicemente auspicati da parte dei "tangentisti". Alcuni hanno subito evidenziato l'inciso legislativo che, facendo riferimená to alle categorie reddituali ordinarie (redditi fondiari, di capitale, di lavoro di¥ pendente, di lavoro autonomo, d'impresa, e diversi) vi comprende i proventi illeciti "se in esse Classificabili';; ipotesi, questa, che sembrerebbe riportare a monte il problema, ove non si tenesse conto dell'amplissima categoria dei redditi diversi, fra cui compaiono i redditi derivanti da obblighi di "fare, non fare e promettere". Altri hanno inteso l'alternativitˆ fra confisca e tassazione facendo riferiá mento alla mera suscettibilitˆ di confisca. Ma soprattutto si negato che la legge 537/93 avesse valore retroattivo, nonostante la presenza in essa di espressioni significative, e per la veritˆ tipiche delle norme interpretative, come quella "devono ritenersi ricompresi ..." Di tutto ci˜ sembra aver fatto giustizia questa esemplare pronuncia della Suprema Corte che motivatamente confuta il precedente orientamento della stessa sezione
  • ~t$tedal:diba,ttito);, ina¥ non aibintrodurre .una ragione¥.:di esenzione rispetto a> redditi. ogg~tt“vafuerite compresi: nell'i~ponibile. á. áááá ¥á :>> <¥¥¥ Inoneb.l:si()ne;conracci)gli'alento dlrfo6rso, si ¨ve:annullare fa sent~a itt.“pugnata¥¥át:ter¥ tm l'Iesa:tn¥:.in se~¥ df árinv“oáá che<;siáá coilfbrmiá¥áal ~:PiOsopr11 ~hU!tcia:t˜. (0#$lssi$) t ¥á .... á:á:-::á:á/. á.á .áá.á>á.á: .y/á,:áá:: -: ..:áá.-.:á .ááá !~~~-~~~1-!!~~,~~~~li: '.á:;;:::-:áá.: ... -:.:-.::.:::-::::::.:.<:;:-::/;.:: .á.á. á.á.á.á.:-.á .á; áá::áá=.>:"áá..'. T;6~it ~~~ttl i'tmiÈi;rti>fui reifˆlt6del1e'áá ~~rŽorieáááftst~liŽ.-xtŽddlto di h:rtptŽSa -De(luzlone dl costi ¨. on&\!rl ¥ Apposite s&ittittŽ ¥ áááᥠRe“i$ticiá a~ábŽm a~niZu.001~ N'$ssttir>á áá u, ááááááááááᥥ¥¥¥¥¥i!~~iˆ“~!6i1~~;m¥¥~i~~~~~~~1áá~.~~fil~~~~~~á.áá~~~~~:...m:¥!~~á~,.“J~ á(-.:.. ~á.:.:: . ~-" ......... ¥ááááá . á¥ááááá ᥥ ¥á¥áááááá¥ááá ..... . áááááááááá¥á Le '44pt1ositifscritture.È '4le4ttttili fa¥ tl.f~t.'Wr;nt˜ :l1art; 74áá~ dJNR. 29 qett~tni,v4W3 n;,:. 591¥¥$¨~ qualle~vist:e::da1JaZgge mbutarriˆ tn to,pporto¥.. all'espil!.tamentq.:¥di¥áásitngoliáá~dlmp~ti; can¥¥.¥rlferimento¥¥áai¥ á¥beni sttun$ent:ati ¥nimt ¥Sono dii canscegt?ttt~ 4Ždtiteibiliedenti :periodii .á dii impostˆ, áá¥áa norma del áVitDrt, 36:á á4et¥ .. cUNJt. ¥4áá:dwembre.¥J9$&¥.n,,:¥:42t1á¥áeááál'ˆr:t..:á¥Z¥'giur tti.oJ99(}ft;;f65}pU.tidenun2iando violazione degli artt; 53 e 76 dellaiCostituzi~ degUáartt1f$; Uh2; . per aver ritenuto che non fosser9 deducibili i . costiá e gli Ol:l,el'í di ácui . $ia á stata.áomessa. la regjstraá .á . . . . (1) PronU11Zia .cia . segnalare eh~ ¥f~ .¥cliiare~za . suita . evollizione normativa del principio.áádella .áindeducibilitˆ dei á compoheriti negat“V“ ¥del conto coriomico. L'annotazione sulle "apposite scritture" s'6inpre imprescindibile. 292 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO zione nel libro dei cespiti ammortizzabili, benchŽ regolarmente riportati sul conto profitti o perdite; sostiene che l'interpretazione fornita dall'art. 74 della legge n. 597 del 1973 contrasta con i principi fissati dalla legge delega, alla cui stregua per contabilitˆ doveva intendersi l'intera contabilitˆ dell'impresa e non i singoli registri la cui funzione quella di facilitare il riscontro di altri dati contabili. Una siffatta lettura della norma contrasterebbe anche con l'art. 53 della Costituzione, e con il disposto dell'art. 52 della legge n. 597. La mancata registrazione nel registro di beni ammortizzabili imponeva, invece, all'Ufficio di esaminare le altre scritture e verificare se le quote di ammortamento apparivano congrue; in ogni caso era escluso che si potessero riprendere in tassazione, come elementi positivi di reddito, le quote di ammortamento portate in deduzione. Con il secondo motivo, deducendosi violazione dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art. 36 del d.P.R. 4 dicembre 1988 n. 42, censurata la sentenza impugnata laddove afferma che quella parte dell'art. 74 che rilevante ai fini di causa sostanzialmente confermata dall'art. 75 del t.u. Im. Dir. Secondo la ricorrente, nella interpretazione della norma va data pregnante rilevanza al disposto del quarto comma, secondo cui Ç le spese e gli oneri spcificamente afferenti i ricavi e gli l i ~ altri proventi non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto pr˜fitti e perdite È, ma sono tuttavia ammessi in deduzione quando, pur non risultando imputabili al conto economico, emergono I da elementi certi e precisi. La norma va ricostruita nel senso che l'imputazione al conto ec˜nomico rende in ogni caso deducibili spese e componenti negative, mentre la omessa imputazione rende indeducibili quelle poste negative che non risultano da altri documenti contabili. Erronea i mente, p.ertanto, non stata applicata tale norma, di portata retroattiva, quando la correttezza delle deduzioni delle quote di ammortamento risultava dalla documentazione contabile e dalla imputazione al conto profitti e perdite. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per ˆver ritenuto che l'omessa registrazione nel libro dei cespiti ammortizzabili costituiva irregolaritˆ sostanziale e non meramente formale, laddove tale ultima ipotesi va riferita non solo alla registrazione eseguita irregolarmente, 'ma anche allaá sua omissione, quando sussistono altre scritture che consentono di rilevare i dati che avrebbero dovuto essere trascritti. Rileva che il registro di beni ammortizzabili, per la sua mera strumentalitˆ, ai fini del calcolo d'imposta, non ha alcun rilievo nella determinazione del reddito che pu˜ essere analiticamente individuato attraverso altre scritture. Assume cos“ che, erroneamente, la Corte di merito non ha tenuto conto dell'istanza di sanatoria presentata dalla societˆ a norma dell'art, 21 della legge 27 aprile 1989 n. 154. PARl'Ji! ~' $Bz. V,. G:l:QIU~UDBN.. llUJ,'lpTARIA . . . .. . .. . . . ....... TaJJ .1llC!tivi eh~, .PJ: .la lQro .c()lll1.essione, ... pqssono . ~ssere congiuntam~ te ~s~in~t~. 1l9n á appaion() fo1ld.ati. e debbono. es$ere .. respillti. .. á Va.. in, ;P.P1llo ¥.l.pgq, rile.va~ J'i.du"l:>bia e~a,tt~zza. .4eJ1'interpretaz:ione fornitaá. d:alla. <::o:i.t~< 4i .merito, 4~1'~p:.. 74 u.c. d.P.~..n.. 597 del 1973. Jaic;. ~9iHia ffi~P:9l:\~ ~si?f~ssall“~1lte eh~ (~ .n,on SOJ,lO amme~si in ded.zione i cq~~ ~ ágl;. ol)~l"$.i;ljpª. ~..Pr~srJtt~la.;reg;istraz:ion~in 1wgpsite .¥ sc;rittw;e aj Ji;n~. t;}.~lJ/in:lp9St~ s~ t~d.lito,.á~~. l"' ¥. l:egistraz:tone J~ sta~ ¥91ll~ssa O .. #~~~ ~s~~t~á 1rn~~9“~~!lte,á. ~alvo ¥che¥ sitratti di.¥¥ fr~e!iolaritˆ.. rneraá mimte. fqimali .>>~ A $Ua .vplta .1'.i:i.rt¥. 16 . del d.P.R,¥. 29 ~ttem"bz;e .1973 n,. 600 PI"e'\led.e ..::tieJe. sQie~~á 9ornmerciali Ç.devono .compiiare u á.registro ~ ~~i ~?ii#i~~il~ 9~ti9 ~l)~rmtn~ sta~~J~ta~~~ pl}e áá~ái. coti;ribtienti ¥¥ (fbbligaô aa . te!itlta d{ scrittu.re . contabili 11o;n . po~~:i;~..tj¤.l~p~e !?á .Qra Jio:. v'. l.'(:>bio (al dl lˆ detJatto ~~>~áit:t1l~~~t~igpe fu. ~f)p9sitp áᥠd.ata ~g~ (;qml'!:lissioneá ádi .... $eondo grac19 5li~ stata, 5lP~i~iq ,9ggŽtt˜ cli. n}oti:ll'o di graval:ne da,vapti alla ~oi;~ 4'ap~Uo) c~e .P~I'.á Ç~J?W:>sit~ 13crittw:eiAt. cut.al. citatq ~V cqmina dell'~t.J4 d~ d;P~á :g, .á 59j de1)973¥.. si iAtenc1a .11on . l'insieme .di quelle .b,e c.ll.lll9 C<'.)J:"PO a:ua, ~ta,gilitˆ generale .dell'impresa, lll,a...quelle pre. yiste 4alla.leg~e(neliaá sl't;d~,jl..¥ iiat-0 ~t,16 c{eI .. cli.R: p.600 delJ973) in rapJ?prto aj!'.e~pl~tay;i~toá¥áá ctt ~ingoli. . ad1llpimenti. Tale conclusipne, .E“~l:}nqo q:wwto siI!:p~is~rˆ app,resso, risulta .C)()n.J:ermala qalla sucessiva eYolu;dge Jegislaliva,~, he ha.riguardat9 .. JorcUnata, 01tl"e, ;qe áa11'.imp.ta2:i~e .ádegli stess~. al .C:99to . eposite scrittureÈ, quando questa sia imputata al conto economico) non contrastaácon l'art. 52 del d.P.R. n. 597, che afferma bens“ essere il reddito d'impresa Çcostituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perditeÈ; ma precisa Çcon Le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo È; fra le quali disposizioni compreso appunto l'art. 74 (richiamato, per il reddito delle persone giuridiche, dall'art. 5 del d.P.R. n. 598 del 1973). NŽ; peraltro, tale situazione di indetraibilitˆ di costi (in ipotesi) realmente verificatisi, crea una irrazionale disparitˆ di trattamento con la fattispecie in cui, disattendendo (in tutto o in parte) le risultanze del bilancio o della scrittura (art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973), l'Amministrazione accerta induttivamente il reddito, ma deve tenere conto anche delle passivitˆ ed oneri contestualmente accertati. L'Obbligo di computare d'ufficio l'iíicidenza dei costi cos“ acce11tati sorge infatti soltanto con riferimento ai ~< maggiori ricavi È non dichiarati, mentre l'indeducibilitˆ dei componenti negativi nei casi di inosservanza degli obblighi di contabilizzazione riguarda solo i costi ed oneri correlativi a proventi dichiarati dal privato, in corrispondenza ad una determinazione analitica del reddito. Soltanto con riferimento ad un'impresa c.d. minore, in quanto non obbligata, per effetto del combinato disposto dagli artt. 18 I comma del 196 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO misura in cui siano stati annotati sulle scritture contabili È, e conferma cos“ l'essenzialitˆ della registrazione Çnelle apposite scrittureÈ, La Corte di merito, in ordine alla questione relativa al carattere Ç meramente formale È o meno dell'omissione, ha dato risposta negativa in base ad un duplice ordine di ragioni. Da un punto di vista letterale ha rilevato che la proposizione eccettuativa ( Ç salvo che si tratti di irreá golaritˆ meramente formaleÈ) di cui all'ultima parte dell'art. 74 u.c., raffrontata con l'alternativa posta immediatamente prima fra omissione e irregolaritˆ, permette di vagliare il carattere restrittivo dell'eccezione, riferita solo all'ipotesi di registrazioni irregolarmente effottuate. Da un punto di vista sistematico, ha riferito la nozione di violazione soltanto formale a quelle inosservanze di norme strumentali che, per la loro mancata incidenza nella determinazione dell'imposta, non rendono atá .tuabile alcuna azione di recupero da parte degli uffici finanziari. Pervenendo cos“ ad affermare il carattere sostanziale della violazione, in quanto si traduce in un vizio del1e scritture contabili atto a riflettersi sulla deduzione dei costi. Il carattere non meramente formale dell'adempimento deve essere tenuto fermo, anche se la suddetta motivazione va in parte, integrata, in parte, corretta. é vero infatti che la prima argomentazione, di per s considerata, appare affetta da eccessivo rigorismo formale, e la seconda rischia di tradursi in un m~ro paralogismo che, nella sua assolutezza, vanificherebbe del tutto la portata ecoettuativa dell'ultima parte della norma. La veritˆ che l'omissione del riegistro cespiti ammortizzabili integra violazione non soltanto formale (e quindi da ritenere non irrilevante Çai fini della determinazione dei redditiÈ ai sensi dell'art. 27 del D.L. 2/3/1989 n. 69), in quanto .la contestata. inadempienza incide sull'ottemperaná I -~ za dell'obbligo di registrazione di fatti contabilmente rilevanti, non alá , =~ trimenti rilevabili, ,ed essenziali nel sistema di tassazione dei soggetti tassabili in base al bilancio. Il libro cespiti ammortizzabili, non solo la Ç apposita scrittura È prescritta dalla legg,e, ma la sola da ácui ricavabile il dato essenziale della quota e dei coefficienti di ammortaá mento in concrieto applicata per singoli beni iscritti a pubblici registri (venendo riportato nel conto economico solo il dato complessivo riferito a ciascun Çgruppo omogeneoÈ di beni). Soltanto da essa scrittura posá sibile verificare la congruitˆ delle quote di ammortamento applicate I I ~ rispetto ai criteri indicati all'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986. Non si tratta dunque .di adempimento formale, ma di adempimento obbligatorio e strumentalmente necessario alla possibilitˆ di esecuzione, da parte )1/. dell'Ufficio, dei controlli sui movimenti economici della gestione. ,.; A questa stregua, si intende la portata dell'art. 61 del d.P.R. n. 600 del 1973 (laddove, come sopra ricordato, esclude che i contribuenti obá i. & . . I. >ll @. ili ...,.,.,411::;::11:3=:::::'.:::~:::::::::~:::::¥:::::~::.;,:~:~-==¥ 297 bUgati .. ~la t~uta dj., scrj'ttUl':e . onta:bUi ~iano am.IIlessi .:;,t¥. proy:;,tre Ç circostanze 9messe ¥nelle srittl'e s:tesse È);>sii.\ la con~eguenza che ne. ba tJ:'attqq.est:i,t.Corte.. (Cass. 2/3/199~ n.. )~69) seo11do¥.cui)'indeducibilitˆPi¥. Žo.SiL ellizzazfone nelle. r>iescritte scrittu áreááááá c~l11:al>ili;áá. Ç<)peta a¥á titolO ~~ioi:i~toríQ á e q.incô áá precltlde á 1a detrafi() h~ or c:lette .¥ ~ˆ.Ssfottˆ d~'illi1'˜fill:>ile, fudipenc1e1ltŽtnrite clalla ditnoi! tfaiiolie 4~f foro efte1:t1Vo VerificarsiÈ. ~a á~tessa¥ sˆhatoria, nei limiti trilpor:ili !Vi prvisH; stabititn dˆll'art 8 detta t . .22/12/1980, n. 882, con riferimento alla mancata r~strliz“one delle quoteá ˆm“tie di ammortamento nel libro di cui si tratta;. conferma ilá carattere sostanziale dell'adempimento; avendo formato oggetto di esplidta previsione, e non avendo il legislatore ritenuto he Ja sanatoria di tale tipo di violazione fosse ricompvesa fr:;,tJe irtegplaritˆ formali dj. cui all'art.. 1 comma 1 della medesima Jiegge~ (Qrnissi$) CñRTE DICASSAZIONE, sez, I, 1 giugno 1995 n. 6146 ¥ Pres. Sensale ¥ Est~ Rovelli¥ -P.M¥Delli Priscolf (conf.) ¥.. ¥á Ministero delle Finanze (aW;;.¥ $tato.¥:eavone).c¥ Cainero ¥... Ttibti e'rarlalt htdiret:ti ¥:l“nposta sul valore aggiunto ¥ Dichiarazione ¥ ManQ~ 4.,1Ja 1Je>U@$~Oll!:' ¥ Inesl$ten.za¥. (d.P.R~á7A (}ttob~~ l972>n, 633, artt. 37 e 55; legge R dicembrti)\18() n, 882, art. 5). La, t$.i~~f1.1'M“íOtlJe tl;nrt:ual~ .IVA .. in;an.an,te 4,ella s.o.tt(Jsrizione. giuri< jicam(!Hte. ine.siste.nte; il 4Jfetto ná (Omissis) I motivi che, per la loro connessione, possono esseve congi.Iltamente esaminati, appaiono fondati, alla stregua delle osservazioni eh~' ~Žgctori6'. ' ....á. . . . .á. . . . .á .á á.. á. .á E, Iri: ~ffett“,.á~á¥in c6I1formitˆ.. aá qu~I1toá ~ffetmato dl:J. questa Corte (con sentenze 5.3.1992 n. 2262 e 20.7.1994 n: 6764) -la rriaricata sottoscrizione della dichiarazione annuale I.V.A. (ancorchŽ tempestivamente presentata)áá ne comporta: .fa giuridi<:a mesistenza; n0n sanabile neppure alserisfdelt“art. á 5 L á22J.2.i980. ri.'.' 88.2. QuaiSiasf dichiarazione, áin veritˆ, per definirsi tale, deve poter essere rifeilfa ad fili soggetto: e tina dichiarazione I.V.A. priva di sottoscrizione, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, in quanto. priva Q;ell'elemento che ricond.ce ad un soggetto (1) Giurisprudenza onrtai costante: Cass. 5 marzo 1992 n. 2662 in questa Rassegna; 1992, I, 13.9; 20 luglio 1994 n. 6764, ivi 1994, I, 566. 298 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO determinato un enunciato linguistico contenuto in un supporto cartaceo, deve essere considerata inesistente sul piano giuridico. NŽ la mancanza di sottoscrizione pu˜ trovare equipollente nella presentazione, sia perchŽ la legge esige la sottoscrizione, sia perchŽ la presentazione una mera operru:ione :materiale , che non garantisee la riferibilitˆ ad un sog ,, .á.. . : getto della dichiarazione. Dovendosi considerare che le dichiarazioni non solo comuniano dati all'ufficio, ma possono contenere dichiarazioni di yolontˆ (come, nella specie, la scelta del rimborso, in alternativa all'accredito); ,e determinano l'assunzione di responsabilitˆ per l'infedeltˆ o l'incompletezza dei dati comunicati (responsabilitˆ che, in caso di mancata sottoscrizione, pu˜ essere rimossa con il semplice diniego di provenienza della ÇcartaÈ contenente le apparenti dichiarazioni). H H 0 NŽ vale richiamarsi agli artt. 37 I0 comma e 55 comma d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto la prima di tali disposizioni prevede espressamente che le Ç dichiarazioni devono essere sottoscritte dal contribuente o da Ul1. suo -rappresentante legal~ È (talchŽ una ÇdichiarazioneÈ priva di tale essenziale elemento di riferibilitˆ al soggetto da: cui promana una Çnon dichiarazioneÈ); e la seconda equipara alla mancata presentazione della dichiarazione annuale la dichiarazione che sia stata pre- sentata priva. cli sottoscrizione, ponendo sullo stesso piano, ai fini dell'accertamento induttivo, le due situazioni. Conseguentemente non v' spazio per l'applicazione della sanatoria di irregolaritˆ formali cli cui alla legge n. 882 del 1980, in quanto l'art. 5 di detto testo normativo, facendo riferimento alle Çdichiarazioni previst dal d.P.R. 26.10.1972 n. 633 È non contempla e non riconosce alcun effetto aile dichiarazioni non sottoscritte, equiparabili a Çnon dichiarazioniÈ. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 giugno 1995 n. 6366 -Pres. Cantillo ¥ Est. Bibolini ¥ P. M. Cinque (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Guicciardi) c. Soc. Maura. Tributi in genere ¥ Sanzioni ¥ Definizione mediante pagamento di un sesto del massimo ¥ Avviso di irrogazione ¥ Autonomia ¥ Concordato pre ventivo del contravventore ¥ Termini. (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 58). La pendenza del termine ai cui all'art. 58 del d.P.R. n. 633/1972 per la definizione in via breve delle violazioni in materia di IVA, eventualmente prolungata a seguito della apertura di una procedura concorsuale a carico del contribuente, non preclude all'Amministra;:ione il PARTE I, SEZ. V, .GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 299 potere dJi notificarre l'atto di irrogazione della sanzione e di far valere il suo credito, salv.a la caducazione dell'atto nel caso di legittimo e tempesfJivo esercizio della facoltˆ di definizione in Viia breve (1). ,(Omissis) Con il mezzo di cassazione l'Amministrazione ricorrente deduce fa violazione e l'errata applicazione dell'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e degli artt. 167 e 168 L.F. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Richiamando la sentenza della Corte di Cassazione a S.U. 13 febbraio 1991 n. 1057, la ricorrente ri1eva che la potestˆ dell'amministrazione di irrogare lii sanzi˜ne si pone iI1 posizione di autonomia rispetto all'esercizio della facoltˆ del contribuente di definire il contesto mediante il versamento previstQ:, dal quarto comma dell'art. 58 citato, per cui nulla vieta che la sanzione sia irrogata in pendenza del termine stabilito per l'oblazione. Considerando che il potere dell'Amministrazione di irrogazione del1e sanzioni soggetto ad un termine. cli decadenza, una soluzione che non si articolasse sull'autonomia del potere dell'amministrazione e . della facoltˆ del contribuente, potrebbe comporti!Fe il sacrificio necessario o dell'una o dell'altra posizione. La questione sottoposta all'esame della Corte, quale emerge dal motivo di ricorso, dal dibattito tra le parti nei gradi di merito e dalla pronuncia n. 142/91 della C.T.C., si articola in due quesiti fondamentali, dovendosi accertare: a) se l'Amministrazione finanziaria possa, oppure no, notificare al contribuente avviso di irrogazione della sanzione pecuniaria pur in pendenza del termine concesso al privato di esercitare la facoltˆ prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 633/72; b) conseguentemente, se pure dopo la notifica del processo verbale di constatazione e di avviso di irrogazione delle sanzioni, il contribuente, per il quale . il termine non sia scaduto, possa esercitare la predetta facoltˆ di oblazione. In proposito deve ricordarsi che, come emerge dall'esposizione in fatto della decisione della C.T.C., e come non controverso nel giudizio di Legittimitˆ, la violazione tributaria (l'omesso versamento del debito I.V.A. per L. 351.170.000) cui ineriva la prŽvis“one sanzionatoria:, si era verificata prima dell'ammissione della contribuente alla procedura di concordato preventivo, ed inoltre che la vedazione del processo verbale di constatazione e la notifica dello stesso, nonchŽ dell'avviso di irrogazione delle sanzioni, si erano verificate dopo l'omologazione del concor( 1) Decisione cli evidente saggezza che concilia l'operativitˆ cli due termini cli decadenza. 300 RASSEGNA AVVOCATURA DEIJ..O STATO dato preventivo (omologazione il 16 gennaio 1980; redazione del verbale in data 26 novembre 1980; notifica il 21 gennaio 1981). In detta situazione, per rispondere al primo quesito proposto, occorre rilevare che i termini decadenziali di cui tenere conto nella disciplina della materia, sono due: uno a carico dell'Amministrazione, la quale deve notificare avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avvenuta la violazione; uno a carico del contribuente che entro trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione pu˜ versare una somma pari ad un sesto del massimo della pena (art. 58, commi 3¡ e 4¡ d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), escludendo con ci˜ il pagamento della pena nella sua interezza. Se, come sostenuto dalla contribuente e come ritenuto dalla C.T.C., la maturazione del termine per la definizione in via breve precludesse l'irrogazione della sanzione, e se per le procedure concorsuali il termine di decadenza a favore del contribuente decorresse dalla data di esecutivitˆ del piano di riparto, l'attesa dell'inizio del decorso del termine per il contribuente potrebbe fare decorrere inutilmente il .termine con I sentito all'Amministrazione per l'irrogazione della pena, a seconda della durata della procedura e delle sue possibilitˆ di addivenire a progetti di riparto. Condizionando sospensivamente l'esercizio di un dovere (da I parte dell'Amministrazione), all'esercizio di ti.:ria facoltˆ da parte del contribuente sottoposto a procedura concorsuale, ovvero condizionando l'esercizio di detta facoltˆ del privato all'esercizio del dovere da parte I II !:]della P.A., si delineerebbe un sistema che, ponendo in contrasto la 0 predetta facoltˆ ed il correlato dovere della controparte del rapporto tributario, finirebbe per sacrificare o l'una o l'altro. Sacrificio che sarebbe ancor pi grave e coinvolgente per l'Amministrazione pubblica, qualora l'irrogazione della sanzione dovesse essere successiva all'esecutivitˆ di uno stato di riparto, perchŽ precluderebbe la possibilitˆ di un'utile collocazione del relativo credito nel passivo, una volta che l'attivo, con la definitivitˆ del piano di riparto, fosse esaurito. NŽ potrebbe sostenersi fondatamente che l'Amministrazione finanziaria potrebbe proporre reclamo avverso il progetto di riparto definitivo e proporre nel contempo insinuazione al passivo nella forma dell'art. 101 e nel limite temporale ivi previsto, in quanto il termine per proporre reclamo, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, di dieci giorni corrente dalla comunicazione della definitivitˆ dello stato passivo, mentrie il termine per fare oblazione, che decorresse da detta definitivitˆ, sarebbe pi ampio (trenta giorni), per cui il decorso del termine dell'oblazione potrebbe fare inevitabilmente decorrere per la P.A. il limite temporale per insinuare al passivo il suo credito per sanzioni e per reclamare avverso lo stato passivo definitivo che detto credito non comprendesse. .ti s~$“t~riit ctlstá: d~iine'ˆt˜ cotittastetebbŽ con un fadidaci . pi . folte del.“eatHda ij_u¤fa corte ccisst3o nfarz61987 n. 3oss:á29¥settembre 19s1 fr/1318) :$e.::9ndo d.u.ánááctŽdifod.ell1}\nimin“sttˆzfonefirianziˆr“a pŽr saná zt.Bri :Pec~affa di~Qendell:te/d.a vfolazfone ana ᥠai$Cip;Iina dell'INA, iná sdili al'tiit)&e'At˜delta Mmmfssfo#.de11a>fiŽ1ativa iriftazioneá quale suo .ááfi\t#i>¥¥¥¥¥¥c della procedura etrovl:\.r “f(essii ~ll˜cazic:“ne coric˜r11uale.... 1á~$~~tz~¨~d~~~l~61~al~~~d~t~dr.Cit~o:á¥.~1~~;:e~~n=:~0;:~ 6kiH il~i.i~ PX di ˆderfat ed, lrrogafe 1.Ufa sariziOrie per v1olazione della !!~ii~tf;r~11~iW~~“1~t. 1~1:~ fuftilieb;~t~~~fu:ti!~ti~~~0i~t0~oi: ˜ia tˆd>ltˆ:d~ll'¨u Hd:Žii'~ltro¥tn¥:&tazi˜nliá termilli ádiá decadenza cui Žs~f 'shfi() viflc~“ati~ aial#6 lit9 ~rlfŽrebbe lˆ.á p.A¥.. della possibilitˆ di iiisfo.t\~fl.t¨iliintŽ¥M #isMvifU drŽˆifo :Per saniiorii: amministrative di et.ii :~~~i i6~11e J)˜iiatfic; quand'and1Ž ff privato, fatto scadere il termine d“ d:Ždadenta 2lli: “aá dŽddrtfuii rl:i~ntlfaá dhlfa C.T.C., non ritenesse di ilwateisfáá¥ae1raá¥:¥iˆtottˆ drta C“effui:ifohá fa¥¥ááá vraá¥á¥á breve.á ááá> átk $61fu:Mhi'4 di ~fobiŽhii:l $~giletid.o ári'i:tidl:iMne emergente dalla pf<'.>fiillic18. cd q:.~gttf &He k S.tf.' fffbbraio 1991 n~ 1507, deve tro. Jar!li' nŽ1J.iau1:cnfo:nii~ááádieli;Žserdztbái¥dŽtáááápotŽre¥¥ rispetfo all'esercizio della f~p1iˆ. oilltidta, “nfˆitt I'Affitn“histiaZiontKá finaniiaria ááirrogasse la san: iiBh In . pfuid:~~ˆ:. 'l:tŽ“ Mrriiib.Ž ;oiitesso M privatoáááper la definizione in via t?fŽV:e 4e111irtftˆzione, 1'atfo ndri: á. satiebbe ááinvalido; ma resterebbe cadti:fafo ed assorbito sofo sŽ Žd fa quarifo< il privato si avvalesse di d:Žttif ~ rˆ'coltˆ. ¥ á á á áá á á á Concludendo, quand'anche pet ii ptivafo sottoposto a procedura conc. in á.. viaáá. breve. Il secondo quesito, relativo all'ipotesi che il termine di decadenza di cui all'art. 58 d.P.R. n. 633/72, nel corso di una procedura concorsuale debba in1ilat~ a det6rterŽ, cc:“llle sostenuto nella dedsfone n. 142/91 della C.T.e;, dalfa data di eseutivitˆ ádelloá statd passivo, non trova presupposti difatto procedurali idonei a proporlo ed a sorreggerlo nel caso di spede~ 302 RASSEGNA AVVOCATURA DEIJ..0 STATO Si ricordi, infatti, che sia il verbale di constatazione, sia l'avviso di irrogazione delle sanzioni, hanno data successiva alla sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni.. In detta fase la funzione del liquidatore (essendo ormai cessata con l'omologa quella del tribunale) non delineata con cadenze precise ed atti formali come avviene nella procedura fallimentare. Non esiste, in definitiva, nella fase liquidativa e satisfattiva del concordato preventivo una procedura formalizzata secondo precise cadenze disposte dalla legge, essendo le modalitˆ procedurali rimesse alla semplice qualifica di Ç liquidatore È dato all'organo operativo della procedura, per cui si ritiene, in. mancanza di disposizione del tribunale in sede di omologa, richiamabile la disciplina dei liquidatore delle societˆ per azioni, regolata dal codice civile, salvo che lo stesso tribunale in sede di omologazione abbia dato precise disposizioni, ovvero abbia coná ferito al Giudice delegato il potere di emetterle (art. 181 e 182 L.F.). In tale ambito di libertˆ procedurale {nulla emerge dalla decisione della C.T.C. in ordine, a disposizioni del Tribunale fallimentare ovvero del Giudice delegato), richiamare la definitivitˆ dello stato di riparto come momento di decorrenza del termine di decadenza per il liquidatore, appare fuori luogo. Ci˜ senza considerare che, con il parere del comitato dei creditori e l'autorizzazione del Giudice delegato, il Jiquidatore pu˜ ben provvedere al ,pagamento, ancorchŽ come atto di straordinaria amministrazione rispetto alle finalitˆ ordinarie della procedura (situazione giˆ esattamente rilevata dalla Commissione Tributaria di II grado); se d'altronde mancasse la disponibilitˆ per provvedere, la procedura non potrebbe che essere equiparata ad ogni altro soggetto privo di liquiditˆ per il quale il termine di decadenza decorre e scade inutilmente. L'accoglimento del ricorso impone la cassazione della decisione impugnata e la rimessione degli atti alla C.T.C. che, come giudice cli rinvio, si atterrˆ ai seguenti principi: 1) la pendenza del termine di cui all'art. 58 d.P.R. n. 633/72 per la definizione in via breve, da parte di un contribuente sottoposto ad una procedura concorsuale, delle penalitˆ relative alla violazione della disciplina dell'I.V.A., non preclude all'Amministrazione finanziaria il potere di notificare l'atto di irrogazione della sanzione e di fare valere il relativo credito nel concorso sistematizzato, salva la caducazione nel caso di legittimo e tempestivo esercizio della facoltˆ di definizione da parte del privato; 2) quando, come nel caso di specie, si verta in situazione di concordato preventivo con cessione dei beni e l'irrogazione della sanzione avvenga dopo l'emanazione della sentenza di omologazione, la mancata formalizzazione delle procedure liquidative e di riparto e la mancanza PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA di provvedimenti del Tribunale in sede di omologa o del Giudice delegato in ordine alle cadenze della procedura, non consentono di fare riferimento, come termine di decorrenza dell'esercizio della facoltˆ cli definizione in via breve, alla definitivitˆ dello stato passivo, ben potendo il liquidatore provvedere al pagamento nel termine dell'art. 58 d.P.R. 633/72 citato, previo parere del comitato dei creditori ed autorizzazione del giudice delegato. (Omissis) SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI penale, 17 giugno 1995 n. 6980 -Pres. Suriano -Rel. Oliva -P. M. (conf.) Cedrangolo -Min. dei Trasporti (avv. Stato Di Tarsia di Belmonte) c. Seri ed altri. (*) Reati contro la pubblica amministrazione -Nozione di pubblico ufficiale á In genere -Addetto al Gabinetto del Ministro dei Trasporti -Qualitˆ di pubblico ufficiale -Sussistenza -Trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societˆ p.er azioni -Rilevanza -Esclusione. Partiti politici -Finanziamento pubblico -Reati previsti dalle leggi 195/1974 e 659/1981 -Nuova disciplina introdotta dalla legge 515/1993 Depenalizzazione delle precedenti fattispecie -Esclusione. Avvocatura dello Stato -Costitunone di parte civile per conto dell'amá ministrazione dello Stato . Documentazione attestante la volontˆ dell'amministrazione di esercitare nel processo penale la pretesa riá sarcitoria o restitutoria á Necessitˆ. In tema di delitti contro la pubblioa amministrazione, l'art. 357 I cod. pen., come sostituito dagli artt. 17 legge 26 aprile 1990 n. 86 e 4 legge 2 febbraio 1992 n. 181, ricollega esplioitamente la qualifica di pub I blico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai oorattieri propni dell'attivitˆ in concneto esercitata dal soggetto agente ed oggettivamente considerata. Di I questa devono esse.re pnesi in esame i singoli momenti in cui essa si attua, disgiuntamernte previsti dal legislatone nel secondo camma della norma oitata, con riferimento all'.esistenza di un contnibuto dJeterminante dell'agente alla formazione ed alla manifestazione della volontˆ della pubblica amministrazione, all'esist0flza di poteri autoritativi o oertifioativi. Un pubblico dipenden'tle, addetto al Gabinetto del Ministro dei Trasporti, ed un funzionario di fatto, addetto in qualitˆ di esperto al medesimo Gabinetto con il oonsáenso quanto m0flo tacito degli organi responsabili della pubblioa amministrazione, vanno qualificati pubblici (*) La sentenza che viene annotata nell'articolo che segue afferma un principio che appare in contrasto con la specifica disposizione di legge che disciplina la rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. Il tenore letterale dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 non consente siffatta interpretazione, che peraltro in contrasto con tutti i precedenti giurisprudenziali in materia, come puntualmente si osserva nella nota critica alla sentenza. L'Avvocatura, pertanto, riproporrˆ il problema all'attenzione del giudice di legittimitˆ. PARTE I, SEZ. VI, GlURISPRUDl!NZA Pl!NALE 305 ufficiali in quantoá -per ála loro colloca7;ione presso il Gabinetto dJel Ministro e, quindi; al w!;rf:iioe della struttura ,amministrativa -dotati di poteri di collaborare, anche in via soltanto strumentale, alla formazione della volontˆ della pubblica amministrazione (nella specie attinente alla pr'ogr'ammazione per il potenziamento e lo sviluppo del settore fetroviatio ed alta. connessa attivitˆ. iner'ente la previsione di gare di appalto e ála¥á format.iorte dei relatiVi contratti). La tegge n. 515/1993, innovando la disciplina di finanr,iamento delle campagne ,elettorali svolte ádai partiti politici e da candidati; ha fissato limiti sia alle spese sostenibili da .entrambe le categorie di soggetti, sia ai contributi che a tat fine possono essere versatialeSie ~ a lofo dire -' dagli atti processuali; e sostengono l'insussistenia l'AV'vooatura dello Stato -suo difensore ape legis -senza tener conto del disposto dell'art. 1, 2¡ comma del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 che; in quanto norma speciale, deroga alle "'-pur successive -'-norme generali dettate in materia di costituzione di parte civile. In base alla suddetta disposizione, gli Avvocati dello Stato esercitano le foro filllzioni ifuiariZi a tutte re gll:ttisdizioni edE~ZA PENALE 313 normativa continua ch,e trova la sua ragione . d'essere esclusivamente nella gestione del servizio pu'bblico (cfr. D.L. 333 del 1992, conv. in legge 359 del 1992, artt. 14 e 18, nonchŽ le delibere CIPB 12 giugnoá e 12 agosto 1992). J?el r<';)sto va considerato, nel raffronto tra. la legge 210 del 1985 e quel1a}1uccessi:va, .. che... la trasfortn.azi9ned,ell'Bnt<';).. in societˆ per azioni ha inciso soltanto sulla disciplina organizzativa della struttura affidataria ciel . servizio, .ma non ba fatto venir meno tutta la restante disciplina della legge n ..21.0 del 1985, concet'Ilente l'esercizio ferroviario, ed in particolare sia le attivitˆ connesse, anche di car~ttere tecnico, che continuano ad essere svolte in llegi:rne di concessione con il concorso economico dello Stato, unico azionista, sia il carattere e gli obblighi del pubblico servizio. Pertanto, anche. sotto tale profilo, non sono ravvisabili le condizioni !egitti:rn,8.llti l'applicazione nei confronti di tutti i ricorrenti dell'art. 129 .:p.Jh .risultando il delitto di corruzione correttamente contestato attesa l'attivitˆ in .conclletQ svolta dal Pompei e dal Bonanno, che implicava una partecipazione alla formazione della volontˆ della societˆ concessionaria, rivolta in modo specifico al. perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito della concessione dl pubblico servizio. l'amministrazione di far valere glL interessi civili nel processo penale stata pronunciata con riferimento ad altra parte processuale. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che se il difensore del responsabile civile non , in linea di principio, legittimato a proporre impugnazione, ove responsabile civile sia una amministrazione statale, il procuratore abilitato a fare la dichiarazione di ricorso per cassazione a norma dell'art. 1 R.D. 1611/1933 sull'Avvocatura dello Stato, cui spetta, senza bisogno di mandato, la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato 11¥ Quanto alla. giurisprudenza di merito, il Tribunale di . Brescia, sez. 1¥ Penale; con l'ordinanza del 7 febbraio 1995 emessa nel procedimento n. 653/94 R.G. a carico di Arces Giovanni + altri -pi noto come processo a carico del Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Cerciello ha affermato il seguente principio: "Non vi dubbio che, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, il quale come norma speciale non pu˜ che prevalere rispetto alle norme generali anche se ad esso successive, all'Avvocatura dello Statoá compete non solo, ex art. 1, 1¡ comma, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni Pubbliche ed equiparate, ma anche, ex 20. comma dello stesso articolo, il diritto di esercitare la sua funzione a mezzo dei propri appartenenti senza necessitˆ di mandato neppure nei casi nei quali questo ordinariamente richiesto. Ne consegue che non sussiste nella specie quel difetto di legittimazione lamentato dalle difese. La situazione normativa non si poi venuta a modificare, contrariamente alla tesi qui proposta, con il sopravvenire dell'articolo 1, 4¡ comma legge 3 gen naio 1991 n. 3, posto che l'autorizzazione di cui in essa si parla si riferisce solo (11) Cass. 7.3.1988 n. 3109. 314 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 4) Per quanto riguarda il delitto di finanziamento illecito dei partiti politici, contestato a tutti gli imputati ad eccezione del Pompei, si sostiene nei ricorsi che la legge n. 515 del 1993 avrebbe abrogato tutta la previgente normativa, dettando una nuova articolata disciplina con la previsione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali previgenti, con conseguente depenalizzazione ex art. 2 c.p. del !'eato contestato. L'assunto non pu˜ essere condiviso. La legge n. 515 del 1993 ha introdotto importanti novitˆ per quanto riguarda la disciplina di finanziamento delle campagne elettorali svolte da partiti politici e candidati, fissando limiti sia alle spese sostenibili da entrambe le categorie di soggetti, sia ai contributi che a tal fine possono essere versati dalle persone fisiche o giuridiche (artt. 10 e 7). Per assicurare il controllo sui contributi e le spese riferit~ ai soggetti impegnati nella campagna elettorale sono istituiti speciali organi di controllo (collegi regionali di garanzia elettorale -art. 13 -e collegio della Corte dei Conti per le spese dei partiti -art. 12), cui attribuito il compito di vigilare sull'osservanza della legge e di irrogal'e le relative sanzioni -art. 15 -di carattere amministrativo. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio va precisato che le previsioni della legge n. 515 del 1993 si riforiscono unicamente alle nuove fattispecie, relative al finanziamento delle campagne elettorali, definite dalla medesima disciplina legislativa, ma non hanno inciso, n espressamente nŽ implicitamente abrogandole, sulle norme delle p!'ecedenti leggi, ad un rapporto interno a fini puramente disciplinari ed ordinamentali senza pregiudicare quella legittimazione della quale si ora detto, ed anzi in una qualche misura presupponendola." Nel disconoscere ogni rilevanza esterna all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 1 legge 3/1991 per mezzo della quale appunto l'amministrazione statale manifesta la sua volontˆ di costituirsi parte civile e di esercitare la pretesa risarcitoria o restitutoria nel processo penale, il Tribunale di Brescia ha confermato che, ai fini della regolaritˆ formale del processo, la costituzione di parte civile validamente effettuata dall'Avvocatura dello Stato senza necessitˆ di alcun mandata12¥ In modo ancor pi specifico si pronunciato sempre il Tribunale di Bre scia, sez. 1" Penale, con l'ordinanza del 27 ottobre 1995 -e quindi successiva alla sentenza in rassegna dalla quale si nettamente discostata -emessa nel procedimento n. 302/95 R.G. a carico di Airoldi Renato + altri nella quale ha precisato: "In ordine alla contestata legittimazione dell'Avvocatura dello Stato ad esprimere la volontˆ della singola Amministrazione a costituirsi parte civile, il Tribunale osserva che il R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 abilita l'Avvocatura non solo ad essere la rappresentante in giudizio dello Stato, ma anche ad essere l'organo attraverso il quale si manifesta la volontˆ dello (12) Sulla non sindacabilitˆ da parte del giudice penale dell'esistenza e della regolaritˆ dell'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 1 legge 3/1991 in quanto atto interno cfr. PIETRO PAVONE, op. cit. 34. PAR“a I, $EZ. VI, GIVRISPRUDENZA PENALE 315 che sanziqnano in via penale le violaziqni .in tema c.lifinanzil:imento dei partW. po1itici(leggi n. 195 del 1974 e 659 del 1981) e e.lei. membri dei v~i conse$si rappre$en~ativi (art. 4 ¥. legge .n. 659..del .1981). á . . á Vero che 1a legge n. 515 del 1993, oitre a <:lisciJ?linare le campagne elettorali, ha a1tres“. apportat˜ (m, 7.1 5¡ COil1IUa) . modific4e all'art. 4, teJ:zO comma, della legge.á n¥¥ (559 ~lJ981..(esplicit;;ini,ente.. richiamato .nel c~po¥á cl'i#J>.1.ltaiion~ . c.ontraddis.ti.fo. qon . la Jetter.a. íI). ¥ .!iiia .. ta1i 11\Pclifiche coI1oer1lotio. soltato.ál'ammontare. del contdbuto. legjttiinamente ricevil:>ile da. un. candidato. ed il tenore della. dichiaraiione cui sono tenuti donante e donata);io -:"'."'. che, se. il..c>ntributo . .¥ fill~izzato a .. campagne elettorali, :::1i!,\~tJ'1:~i~~t~t:f~0~:efi~¥.i~~f~~!~ááfil~:.átfuah:iaU:n;~g~:~ gato a partitipolitici, aprescind.ere in ogni caso da campagne elettorali. . . Ancne '.Per tal parte non ricorrono, quit1di,. le condizioni per l'applicaá ziQ!)lll cl7ll'art.)29 .c.p.p, á á á á áá á á .á 5) Con ulteriore :n:ieZzo il Pompei ha denunciato finossetvanza di nor~ ma processuale (art. 606, 1" comma, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 78 dello stesso codice) relativamente alla costituzione di parte civile del Ministero ádei Trasporti e deiá lavoratori dipendenti dalla soc. S.CAC., riá tenuta ammissibileá dal Tribunale nonostante la mancanza della procura speciale ˆ costituirsi. La censura fondata. é dato desumere dagli atti processuali che l'Avvocatura dello Stato, cui affidata per legge ~Ž quindisenza necessitˆ di spedfi:CO mandato) il patrocinio per legge delle Amministrazioni dello Stato, si costituita parte civile per áconto del Ministero dei Trasportiá senza documentare con idoneo atto la vol˜ntˆ del detto Dicastero di far valere nel ápresente giudizio le eventuali preteseáárisarcitorie eá restitutorie;á La costituzione di patte civile dei dipendenti della s˜c. S.C.A.C. , invece, avvenuta con il deposito di due atti recanti rispettivamente, il Stato stesso di agire in giudizio, e non semplicemente di essere il nuncius di tale volontˆá da altri. espressa". á L'auspicio á pŽrtanto nŽl senso che á la ¥ SuprŽrila Corte opŽri presto un ripensamento in merito all'isolata pronuncia -'-che non sembra aver tenuto conto della portata dŽl pi volte citato' l;U't. 1, 2<1 comma R.D,. 1611/1933 che esclude espressamente la necessitˆ di procura speciale per gli Avvocati dello Stato -ma non in nome di quella che potrebbe apparire una ingiustificata prerogativa dello Stato, bensi alla luce .delle suesposte considerazioni in ordine alla sostanziale immedesimazione tra l'amministrazione rappresentata e il suo difensore ex lege, anch'esso integrante una branca dell'Amministrazione statale e proprio in tale veste legittimato, nei rapporti esterni, ad esprimere la volon tˆ dell'amministrazione nel processo come se fosse anche parte. WAJLY FERRANTE 316 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO primo, la dichiarazione di cui all'art. 78, 1¡ comma, c.p.p. sottoscritta soltanto dagli avv.ti Valori e Panici, ed il secondo il mandato speciale ad litem conferito a questi ultimi dai lavoratori anzidetti, le cui sottoscrizioni sono state autenticate dai due legali. In proposito le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito con I sentenza n. 6 del 18 giugno 1993 che la costituzione di parte civile pu˜ avvenire Ç mediante dichiarazione personale o per mezzo di procura specialie, conferita, a pena di inammissibilitˆ con atto pubblico o con scrittura privata autenticataÈ; il preciso limite autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato Çad litem È, non consente di estendere, per il principio á di assorbimento, l'autentica relativa a detto mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della rappresentanza, come se l'autentica di tale sottoscrizione fosse compresa nell'attivitˆ certificatoria, espressione di pubblica funzione, attribuita al difensore nell'ambito del processo. Il difensore, infatti, non munito istituzionalmente.. di potere certif~catorio generale e le norme che conferiscono tale potere (art. 100, 2¡ comma c.p.p.; art. 39, norme att. c.p.p.; art. 83 c.p.p.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti (art. 14 disp. prel. cod. civile) È. Nella fattispecie che interessa la costituzione di parte civile della Pubblica Amministrazione non stata corredata, come giˆ detto, della deliberazione documentante la volontˆ di esercitare nel processo penale la .pretesa tjsarcitoria o restitutoria, sicuramente non compresa nella riserva ex liege all'Avvocatura dello Stato della difesa degli organi statuali. Quella dei lavoratori dipendenti della soc. SCAC, avvenuta con dichiarazione sottoscritta dai due difensori, non stata preceduta dal conferimento di procura speciale nelle forme previste dal codice di rito. IDifetto, questo, al quale non possibile ovviare, come pure ritenuto dai giudici di merito, valorizzando la presenza in dibattimento dei danneggiati, poichŽ ci˜ non ha formato comunque oggetto di specifico accertamento da parte del Tribunale. Alle evidenziate irregolaritˆ consegue, previa dichiarazione di inammissibilitˆ delle costituzioni di parte civile del Ministero dei Trasporti e dei dipendenti della soc. SCAC, l'annullamento delle Sltatuizioni di rimborso delle spese adottate in loro favore. P.Q.M. I La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio le statuizioni I di rimborso delle spese in favore delle parti civili Ministero dei trasporti ¨ e dipendenti della soc. SCAC, 1e cui costituzioni dichiara inammissibili; rigetta nel resto i ricorsi. I I I , PARTE SECONDA I ~ I I I ~ I fil ili QUESTIONI INTERESSE PUBBLICO, ATTIVITA PRIVATA E GIURISDIZIONE. PROFILI RICOSTRUTTIVI.* 1. La dottrina. Se normalmente l'attivitˆ di diritto pubblico e, tra le altre, quella amministrativa: viene esercitata dallo_ Stato o da un altro ente pubblico, vi sono casi, che hanno vari precedenti storici (i pubblicani romani o le compagnie colonia~ li dell'etˆ moderna) in cui attivitˆ di diritto pubblico e, quiiidi, pubbliche potestˆ vengono esercitate da soggetti estranei ai pubblici poteri. Ovviamente fenomeno diverso . sono á1e attivit~ private di interesse pubblico quali quelle inerŽn. ti alle professfoni forensi, sanitarie e in genere alle professioni per le quali prescritta una speciale abil“taiione.1 La relativa potestˆá definita autorevolmente Ç munus publicum È (Giannini) pil˜ essere attribuita in via permanente o istituzionalmente ovvero avere carattere occa:siOnale. Secondo l'impostazione dottrinale tradizionale in tal caso la funzione spetterebbe alla P .A. mentre il soggetto estraneo ne avrebbe soltanto l'esercizio e, perci˜, il fenomeno viene descritto come esercizio privato di funzioni pubbliche; pertanto, il privato viene designato Žome un sostituto della Amministrazione. Vi sarebbe, quiiidi, una scissione tra titolaritˆ ed esercizio della potestˆ pubblica. Com' noto, concettualmente la nozione di esercizio privato di funzioni e di servizi pubblici stata introdotta da Santi Romano, il quale ha precisato che gli atti che i privati compiono nell'esercizio di una potestˆ amministrativa sono veri e propri atti amministrativi.2 La sistemazione scientifica e la ulteriore elaborazione sono opera di Zanobini prima in una monografia (nell'ambito del trattato di diritto amministrativo diretto da Orlando)3 e, poi, nel corso di diritto amministrativo, nel quale estende la noziOne di áorgano indiretto ai privati che esercitano pubbliche funzioni4¥ In un'altra opera fondamentale in materia ad opera del Pototschnig viene effettuata una ricognizione della elaborazione del concetto di potestˆ conferita al concessionario da parte della dottrina tedesca, che pone l'accento sui compiti (die Aufgaben) dell'Amministrazione, e dell'influenza esercitata dalla dottrina francese in tema di Ç concession de service public È.1 (*) Testo della relazione tenuta dall'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli al Convegno sul_ tema organizzato dalla Societˆ Italiana degli Avvocati Amministrativisti svoltosi il 15 dicembre 1995 nella Sala Vanvitelli della Avvocatura Generale dello Stato in occasione della assegnazione del Ç Premio Aldo Sandulli 1995 È. (1) A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, Jovene, 1989, p. 585 e ss. (2) Corso di diritto amministrativo, Padova, Cedam, III ed., 1927, pp. 97 e 98, 294 e ss. (3) Primo Trattato completo di diritto amministrativo, voi. Il, parte III, Soc. Ed. Libraria, 1935, pp. 235 e ss. (4) Corso di diritto amministrativo, voi. I, Milano, GiuffrŽ, 1954, pp. 148 e ss. (5) I pubblici servizi, Padova, Cedam, 1964, in particolare pp. 435 e ss. 14 JO RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Dalla dottrina pi recente, invece, la locuzione Ç eserc1z10 privato di pubbliche funzioni o di pubblici servizi È viene considerata piuttosto una Ç espressione verbale È per raccogliere un insieme di figure, moduli e formule che possono essere esaminate solo nel quadro generale dell'organizzazione amministrativae; ovvero una Ç formula organizzativa caratterizzata da una pluralitˆ ed eterogeneitˆ di ipotesi È7¥ 2. La giurisprudenza. a) La Cassazione. Sulla scia della elaborazione dottrinale la materia specifica attinente alla attivitˆ svolta dai privati nella posizione di concessionari della P .A. stata esaminata nella prospettiva dell'esercizio privato di pubbliche funzioni. Cos“ la Cassazione, con la sentenza n. 2602/83,8 ha affermato che la concessione di sola costruzione trasferisce funzioni e potestˆ pubbliche al concessionario, il quale agisce come organo indiretto della Amministrazione concedente e la sua azione produce nei confronti dei terzi gli stessi effetti che produrrebbe l'azione dell' Amininistrazione, rispondendo degli eventuali danni. Ancora con la sentenza n. 6474/839, la Cassazione, dopo aver ricordato che le figure pi ricorrenti di cooperazione fra il privato e l'Amministrazione pubblica per la realizzazione di opere programmate nell'interesse della collettivitˆ sono l'appalto e la concessione traslativa, caratterizzata, quest'ultima, dal trasferimento, parziale o totale, di funzioni oggettivamente pubbliche10 ha precisato che, nell'espletamento dei compiti affidatigli, il concessionario agisce in nome proprio, assiinilando la concessione, sul piano effettuale, alla delegazione amministrativa, quest'ultima reciprocamente identificata con la concessione a fa. vore di enti pubblici.11 In precedenza. la giurisprudenza di merito aveva ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di provvedimento cautelare in una controversia sugli atti di esclusione posti in essere dal privato concessionario in una gara di appalto sul presupposto che tale provvedimento avrebbe implicato modificazioni di atti amministrativi.12 Mentre quasi contemporaneamente il Consiglio di Stato con il parere nu mero 192/90, definiva la concessione di servizi e la distingueva dalla concessio ne di sola costruzione utilizzando le categqrie delle obbligazioni di .iezzi e (6) voce Esercizio privato di pubbliche attivitˆ, in Enciclopedia del diritto, voi. XV, Milano, GiuffrŽ, 1966, 685. (7) F. SATIA, voce Esercizio privato di funzioni e servizi pubblici, in Enciclopedia giuridica Treccani, voi. XIII, 1989, 1. (8) Cass., I Sez., 14.4.83, n. 2602, in F.J., Rep. 1983, voce opere pubbliche, n. 63. (9) Id., in Rass. Avv. Stato, 1984, I, 182; per un'ampia trattazione dell'argomento cfr. F. CARUSI, Rapporto organico e sostituzione nella costruzione di opera pubblica, ivi, 1965, I, 1152. (10) Cfr. sul punto Cass. n. 1129/64. (11) Nella giurisprudenza della Corte dei Conti si ritrovano gli stessi concetti giˆ elaborati dalla Cassazione: il concessionario di un'opera pubblica si atteggia a vero e propriosostituto della Amministrazione concedente per tutto quanto attiene alla attivitˆ ed alle prestazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi proposti, divenendo, per ci˜ stesso, un centro autonomo di interessi e di relazioni che, altrimenti, avrebbero dovuto far capo al concedente (cfr. Sez. controllo Stato, 9.6.88, n. 1963, in Cons. Stato, 1988, Il, 94); espressamente richiamando un precedente della Cassazione, I Sez., 20.11.84, n. 6017, in F.J., Rep. 1984, voce opere pubbliche, n. 377. L'orientamento della Corte dei Conti successivamente non muta: cfr. id., 7.2.89, n. 2080, in Riv. giur. Corte dei Conti, 1989, I, 1567. (12) Pretura Verona, 31.5.88, in Foro lt., 1989, I, 1615. PARm II, QUESTIONI delle obbligazioni di risultato,1s le Sezioni Unite della Cassazione emettevano la sentenza n. 12221/90.14 Con tale pronuncia la Corte ha affermato che spetta alla giurisdizione amministrativa decidere sulla legittimitˆ degli atti di gara compiuti dai concessionari di sola costruzione di opera pubblica, in quanto tali atti sono sostanzialmente amministrativi, lesivi di interessi legittimi ossia di situazioni soggettive di cui la Costituzione garantisce la tutela. á La sentenza argomenta da precedenti remoti (SS.UU. 4 novembre 189515 e Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 1917,18 in tema di ferrovie concesse), in base ai quali si riteneva che il concessionario compisse per delegazione dello Stato atti di esercizio di pubblica funzione (Cassazione) e che operasse come Ç orga nismo esteriore dell'ordinamento dell'aziendaÈ (Consiglio di Stato). Mentre dei precedenti pi recenti si giˆ riferito supra, il riferimento nor mativo espresso alla legge 2 febbraio 1975, n. 14, in particolare agli articoli 7 e 10. I presupposti ai quali la Corte ricollega la sussistenza della giurisdizione amministrativa appartengono per cos“ dire alla iconografia classica: 1) la si tuazione soggettiva vantata dal partecipante alla gara di appalto un interesse legittimo; 2) la procedura di aggiudicazione posta in essere dal concessionario attivitˆ amministrativa in senso obiettivo, 3) il concessionario soggetto pubblico perchŽ esercita pubbliche potestˆ pur non essendo titolare di un uf ficio pubblico (a tal fine la Corte opera una distinzione di valore tra il sostan tivo organo e l'aggettivo indiretto). La sentenza stata criticata sia da chi ha ritenuto che tali presupposti astrattamente idonei a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo nella fattispecie concreta non sussistessero; anche prchŽ nelripotesi . specifica (appalto bandito dal concessionario di opera pubblica e non dal concessionario di servizio pubblico) la Corte ha dato per scontato (tant' che ha usato la espressione ÇpostulatoÈ) che con la concessione si compia un trasferimento di funzioni pubbliche e ci˜ ha fatto utilizzando in senso ampio e quasi Ç atec nico È l'espressione funzione pubblica; sia sotto il profilo della scelta della tutela giurisdizionale, osservando che il giudice ordinario ha poteri estrema mente duttili ed incisivi (provvedimenti d'urgenza; effetti ripristinatori; sen tenza ordinaria); sia in considerazione del fatto che tra soggetti privati il giu, dice ordinario pu˜ riconoscere il risarcimento del danno a chi sia stato leso da scorretti comportamenti del concessionario anche a titolo di responsabilitˆ precontrattuale; sia sotto il profilo dell'interesse legittimo inteso come cate goria unitaria. Opinione concorde che la Cassazione, pi che operare una sistemazione dogmatica della figura del concessionario di opere pubbliche, abbia voluto ri solvere un problema di giustizia sostanziale, assicurando adeguata ed efficace tutela al partecipante alla gara di appalto bandita dal concessionario. Il dato positivo , invece, nella identificazione di una giurisdizione Ç ratio ne materiae È. (13) Cons. Stato, Sez. III, 4.12.90, in Cons. Stato, 1991, 1615. (14) La sentenza pubblicata in Foro lt., 1991, I, 3405 con ampia nota redazionale; in Giust. Civ. 1991, I,1,321, con nota di F. SATTA, ÇConcessioni di opere pubbliche e atti del concession~rio ¥; in Foro Amm., 1991, II, 929, con nota di E. CANNADA BARTOLI, ÇDegli atti di gara del concessionario di sola costruzione ¥; in Rass. Avv. Stato, 1991, I, 459, con nota di I. F. CARAMAZZA e G. M. DE Socro ÇConcessione di committenza e giurisdizioneÈ; in Rass. giur. energia el., 1991, 977, con nota di S. SANTI, ÇAtti del concessionario di opera pubblica e tutela dei terzi È. (15) Cass., SS. UU. Civili, 4.9.1895, in Giur. lt., 1895, I, 1, 65. (16) Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.1917, in Foro lt., 1918, III, 10. 32 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO L'indirizzo trova conferina in almeno altre due sentenze successive. La prima in fattispecie identica: la concessione amministrativa di sola costruzione di opera pubblica ha effetto traslativo delle pubbliche funzioni inerenti all'attivitˆ organizzativa e direttiva necessaria per la realizzazione di esse ed assoggettata, per ci˜ che concerne le controversie ad essa relative, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma, 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, il quale, pur facendo espressa menzione delle sole concessioni di 'pubblici servizi, va inteso, conformemente alla sua Ç ratio È e ricorrendo i motivi e le finalitˆ che giustificano l'identica soluzione giuridica -come idoneo a comprendere anche le concessioni di pubbliche funzioni, mentre la giurisdizione dell'A.G.O. resta limitata, ai sensi del secondo comma, medesima norma, alle ipotesi in cui si controverte solo delle indennitˆ, canoni o corrispettivi, senza che vengano in rilievo la portata e il contenuto della concessione ovvero gli obblighi o i diritti che ne derivano, poichŽ, ove si verificasse questa seconda ipotesi, il giudice amministrativo dovrebbe conoscere anche della domanda di condanna al pagamento delle somme dovute dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 26, 1. n. 1034/71 cit., salve le questioni patrimoniali conseguenziali di cui all'art. 7, terzo comma, stessa legge.17 In particolare, con la citata sentenza n. 12966/91, si conferma la circostanza che l'art. 5 1. n. 1034/71 codifichi un punto di equilibrio faticosamente raggiunto in via di principio dalla dottrina e dalla giurisprudenza ed esatta l'osservazione di chi sottolinea la notevole influenza che la materia del pubblico impiego ha avuto sulla questione della giurisdizione in materia di concessioni, proprio sotto il profilo specifico della fonte del rapporto. Peraltro, se prima del decreto legislativo n. 29/93 si poteva correttamente sostenere che il rapporto di pubblico impiego era interamente disciplinato da fonti normative e suscettibile di essere interpretato ed eseguito in chiave pubblicistica, mentre nei rapporti concessori il progressivo espandersi del momento convenzionale rispetto a quello provvedimentale poteva comportare una linea di tendenza diametralmente opposta, attualmente le differenze concettuali tendono ad attenuarsi. Un'attenta lettura della sentenza porta cos“ a ricondurre la disciplina del riparto di giurisdizione in materia di concessioni di opere pubbliche nell'alveo dell'art. 5, devolvendo alla giurisdizione dell'A.G.O. soltanto le questioni concernenti indennitˆ e corrispettivi purchŽ non coinvolgano la determinazione del contenuto della concessione.18 La seconda pronuncia, in fattispecie analoga a quella esaminata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1250/91, di cui si dirˆ infra, ha statuito che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative agli atti compiuti -nella fase c.d. di Ç prequalificazione È ai fini dell'affidamento a terzi di opere in appalto attraverso apposita gara -dalla S.p.A. Metropolitana milanese, concessionaria della costruzione dell'opera omonima in base alla convenzione 12 giugno 1984, stipulata con la Regione Lombardia e col Comune di Milano ed integrata dalle prescrizioni della 1. reg. 12 settembre 1983, n. 70, con conseguente attribuzione di potestˆ e funzioni proprie delle amministrazioni concedenti, rispetto alle quali la concessionaria stessa assume la veste di sostituto, vincolato all'osservanza delle regole procedimentali poste da queste ultime al fine della scelta dei contraenti, cui affidare l'appalto per (17) Cass., SS. UU., 3.12.91, n. 12966, in F.l., Rep. 1991, voce concessioni amministrative, n. 4. (18) A. Linguiti, convegno organizzato dall'I.G.I. sulla concessione, giugno 1993. PARTE II, QUESTIO:NJ l'esecuzione delle opere, con criteri di imparzialitˆ e di salvaguardia dell'interesse pubblico.19 Alla figura del concessionario di opera pubblica come organo indiretto della P .A. viene assimilata quella degli Istituti d'istruzione legalmente riconosciuti in relazione dell'attivitˆ oggettivamente pubblica che in virt dell'atto di concessione (costituito dal riconoscimento) sono abilitati a svolgere ed investiti di un potere disciplinare nei confronti degli alunni.20 In linea con la citata sentenza n. 12966/91, in ipotesi di concessione di pubblico servizio del trasporto aereo, la Cassazione ha ritenuto che la controversia, promossa da una S.p.A. contro la ALITALIA quale terzo soggetto estraneo al rapporto di concessione costituito fra il Ministero dei Trasporti e la stessa S.p.A. per l'esercizio e la gestione dei servizi a . terra relativi alle sue aeromobili, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario perchŽ la pretesa, pur nascendo dalla concessione e comportando come necessaria la definizione dei limiti di compatibilitˆ ed interazione fra due concessioni amministrative (attribuite rispettivamente alla GESAP ed alla ALITALIA) non pu˜ essere riferita direttamente alla Amministrazione concedente e difetta, pertanto, il presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non investendo il contenuto proprio del rapporto concessorio. 21 Da segnalare la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 12166/93, con la quale la Corte, proseguendo nell'opera di interpretazione dell'art. 5 citato, ha affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente preclusione della giurisdizione arbitrale e nullitˆ della clausola arbitrale eventualmente stipulata, le controversie relative alle concessioni di sola costruzione di opera pubblica qualora con lo strumento concessorio si attui una traslazione di pubblici poteri e sempre che oggetto del contendere non sia il Ç quantum È del corrispettivo.22 Va, poi, segnalata una delle prime decisioni arbitrali relativamente alla portata dell'art. 31 bis del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216. L'Avvocatura dello Stato aveva sostenuto che, poichŽ le questioni sottoposte al giudizio arbitrale nascevano da un rapporto di concessione ed attenevano alla interpretazione dell'atto concessivo, doveva affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo in base al dettato dell'art. 5 I. n. 1034/71 come interpretato dalla Cassazione, richiamando in proposito, le sentenze n. 12966/91 e n. 12166/93 citate. Su tale interpretazione nessun effetto poteva spiegare secondo l'Avvocatura -il dettato innovativo dell'art. 31 bis citato, trattandosi di controversia instaurata prima della sua entrata in vigore, essendo stato l'atto di accesso arbitrale notificato il 23 dicembre 1994. Il collegio arbitrale23 ha disatteso l'eccezione dell'Avvocatura, sia ritenendo che il momento determinativo della competenza e della giurisdizione nel processo arbitrale vada riferito alla data di costituzione del collegio arbitrale; sia -ed questo il profilo che maggiormente interessa in questa sede sottolineando la chiara valenza finalistica della normativa di cui alla legge n. 216/95 citata, che espressamente riconosce nel giudice ordinario il giudice naturale delle controversie in tema di esecuzione di opere pubbliche a qualsiasi (19) I d., 15.10.92, n. 11264, ivi 1992, voce Regione, n. 234. (20) Id., 18.3.92., n. 3359, ivi, 1992, voce istruzione pubblica, n. 62. (21) I d., 8.1.92, n. 114, in Riv. Corte dei Conti, 1992, I, 148. (22) Id., 10.12.93, in Foro lt., 1994, I, 2472. (23) Lodo emesso il 7.7.95 nella controversia tra CO.E.FIN. -Consorzio Edilizia Finanziaria e Ministero delle Finanze. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 34 titolo affidate, anche in linea con i principi della recente normativa comunitaria che ha parificato a tutti gli effetti la concessione all'appalto (v. anche l'art. 31 bis, quarto comma, d.l. n. 101/95 cit, in base al quale, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti). Infine, la ormai nota sentenza delle Sezioni Unite n. 4991 del 6 maggio 1995 (su Foro it., 1996, I, 1363, con nota di commento), che ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame (S.p.A. costituita ex art. 22, terzo comma, lett. e) della legge n. 142/90, a prevalente capitale pubblico, che ha indetto la licitazione privata per la costruzione di un lotto funzionale di autoparcheggio multipiano) i principi affermati dalla sentenza n. 12221/90 citata, trattandosi di un soggetto privato, seppure sottoposto al controllo del Comune, che deve gestire in proprio il serviziO di parcheggio secondo il programma comunale ex lege n. 122/89. Le opere infrastrutturaii, da acquisire o costruire, restando di proprietˆ ádella S.p.A. per tutta la durata della convenzione, non sono opere pubbliche in senso stretto, ma -secondo la definizione della Corte -Ç opere private di interesse pubblicoÈ. Nell'attivitˆ non c' alcun connotato pubblicistico, nŽ c' traslazione di funzioni pubbliche. Il piano privato e quello pubblico non si intersecano. A ben vedere si tratta dell'applicazione del concetto di Ç energia giuridica È giˆ espresso in Benvenuti e ripreso dai commentatori della sentenza n. 12221/90 citata. La funzione pubblica si esaurisce e si sostanzia nel potere di scelta e con quest'ultima si chiude la fase pubblicistica. Tra norma e potere c' una soluzione di continuitˆ: il collegamento la funzione che il potere esercita mediante singoli atti e provvedimenti. Non pu˜ dirsi, per˜, che tale sentenza rappresenti un mutamento di indirizzo rispetto al precedente orientamento espresso con la citata sentenza n. 12221/90. Infatti, la Corte si preoccupa di ribadire pi volte che la S.p.A. non ha la veste di concessionaria del Comune; che la situazione non assimilabile a quella del concessionario di sola costruzione e che si tratta del compimento di attivitˆ meramente materiali e tecniche; che nŽ sotto il profilo oggettivo, attesa la natura delle opere, nŽ sotto il profilo soggettivo, non rientrando nella categoria delle amministrazioni aggiudicatrici, la S.p.A. era tenuta all'osservanza delle procedure previste dal decreto legislativo n. 406/91. La decisione certamente influenzata dalle critiche sollevate dalla dottri na alla sentenza n. 12221/90, ma pur non intendendo sottoporle a verifica e pur precisando che non sussiste alcuno dei presupposti di fatto e di diritto che costituiscono la Ç ratio È della citata decisione n. 12221/90, la Corte finisce, poi, proprio per soffermarsi sul profilo attinente alla efficacia della tutela giurisdi zionale; da un lato, riallacciandosi al contenuto della citata sentenza n. 1250/91 del Consiglio di Stato; dall'altro, menzionando la dottrina che aveva rilevato co me anche al giudice ordinario l'ordinamento consente di adottare provvedimen ti idonei ad assicurare la piena ed effettiva tutela delle posizioni soggettive. Richiama, invece, espressamente una precedente sentenza delle Sezioni Unite, n. 3/95,24 . in tema di societˆ a responsabilitˆ limitata interamente parteci pate dalla FEDERCALCIO organo del CONI, ed, in particolare, il concetto di una Ç strumentalitˆ È del tutto neutra rispetto alla qualificazione dell'ente stru.. mentale anche se quest'ultimo assume veste di ente privato. {24) Id., 4.1.93, in Rep. F.!., 1993, voce sport, n. 19. PAfiTE II, QUES~IONI. Co'fi la citata sentenza .n. 3/95 la Cassazione ba, .. il)fatti, stati.lito chc:i 1e socie tˆ di capitali costit.i.te a,d inizji,itiva .. <:Ji. orgl;\ni dŽl CONI. quali. le fedc:irazioni sportive, ancorchŽ q\leste ne a\)\)iano il controllo ei;clusivo e ne .tilizzino. l'at. tivitˆ per. il <::c:>nseg.ime:o,t9 det l>roprl tini. istit.zjona1i,. nqn perdonq. l>er ci˜ $tesso la, loro . n~tW'a di s9ggetti privati . e. di,stinti dal . i;uddetto ente ¥ pubblico, con la cñnsegue:riZa che, ove conferiscano i,ippalti pe:r la.. r~izzazione di de ái~l?l~1~c:i~iáá~:r:!“~~r~:?a:~:fJ!~:r::~~!r;;di~!~~~T; terig9nq ~'attiyitil 4ina1Jll'!l privata e q.indi non si sott:raggono alla gill-risdi: itlone ordinaria. ᥠá Il rifeti“llento non appare, per˜, del t.t:to confc:irente; poichŽ Prc:>Prio. a Proposito dc:il PONI e della F.SN. era stata avanzata la tesi della sottrazione del Žo}ll;i;, ~l'>xmi;:tl;\n1:e, ála q.i.ílif:lcazione .. pu\)blicistica, alla no:rmativa . sugô apPal: tiJn \).ai;e ;;iU'.a.rt, 1, none> comma"della leggc:i. 3i gen,naio i992,. n¥. 138, .<:be ha stal:>! ljto .l:te i c:<>I1trattt del c;;ONI e delle. F.N.S. sono disciplblati dalle no;n;ne di áá..ptjva:to¥¥.. '¥¥ .<..:¥¥ ¥¥¥.á .á .¥.¥.¥.á. .¥ á ¥ . á ¥ . á á á á á á á á á á Pera1tro, la . dottrim..: pii; attenta 1;19n Q.1,.ibita ch,e Ja. legge. n. 10?/94 si applip) .. aj.. o~;i;, mel).:t:re. l!er: le F.W.~á 9correv~fia,re di volta.in.. :volti:tla sussistei: .:a, dei pres.pposti Pel:' ricond,urle. al concetto di organismo di.. diritto p.l)J:>lic:;o.211 .. á .. 1)) Ja ~i.tj~pwct~~ ~strativa... Par8llelamente anche nella giurisprudenza amministrativa di merito si ela boravanoá i concetti cardine atti a radicˆte ci áa negare laáá giUrisdizione delá giu dice amm:inistrativo in matena> á ááá.¥ Cosl il TAR'Lazio, neLpresupposto che al concessionario di sola costru zione/soggetto pffvato al quale viene affidata non l'esectizione diretta dell'ope ra pubblica ma la predisposwone di quanto necessario per lˆ esecuzione della stessa, non vengˆho trasferiti poteri autorizzativi, trattandosi Solo di un diver so n(imen de111ap:t>alto .¥di opera¥ pubblicai áhaá affermato che il procedimento di scelta¥ 'del contraente ha natura neutra ed assume carattere prlvatistic˜ o pub blicistico a seconda del soggetto che lo impiega. Se il soggetto che indiceá la gara¥ ilá privato concessionario¥ eventuali con troversie< esulano áádalla¥. giurisdizioneáá del giudice¥ am:tnimstrativo.26 ásuccessiva mente la stessa sezione dI TAR;<:ollegi˜ in diversa composizione, argomentan do dalla categoria della concessfoiie traslativa (di potestˆ amministrative), e dalla ááconstatazionŽáá che anche Ypnvati posson˜ emanare atti -anltninistrativi, ha ritenuto á.,;;,;.;.. in. semiti. diametralinente opposto alla precedente.. decisione che la societˆ concessionaria <:he indice la gara agisca quale organo indiretto della P .A. con i poteri propri di quest'ultima, vincolata al perseguimento del: l;:interesse ptibbifoo; che pur previsfo ¥áá espressamente dalla áá convenzione,á ¥trova la ásua¥ fonte non.á i:iegoz“ale ¥ma< nell'esercizio di ¥ fuiôiom pubbliche.a~ ' á L'elaborazione di questi concetti si rafforzataá nella giur“sprudenza. di merito successiva.11!1 á (25) A. Clarizia, N. Carullo, La legge quadro in materia di lavori pubblici, Padova, Cedam, ,994, p. 80, nota 52. (26) T.A.R. Lazio, sez, III, 9.9.86, n. 2920, in i. T.A..R., 1986, I, 3246. Principio peraltro giˆ enunciato dalla stessa sezlone dello stesso T.A.R, con la sentenza 7.8.84, n, 400, ivi, 1984, l, 25031 in. occasione. di un appalto .dell'E.N.E.L., ente pubblico tenuto ad. agir secondo le norme del .diritto á pdvato; . \27) Id., n. 3060, ibidem, 3270. . (28) T.A.R. J'..ombarc!ía, Sez. I, 12.7.90, n. 441, ivi, 1990, I, 3023. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO PoichŽ al concessionario attribuito l'esercizio del potere spettante alla P.A., titolare del potere stesso, da attuarsi quale organo indiretto della Amministrazione ed in sostituzione della stessa, la posizione soggettiva del terzo, che 'abbia natura di interesse legittimo nei confronti della P.A., conserva tale na tura anche nei confronti del concessionario e trova anche in tale ipotesi tu tela davanti al giudice amministrativo. Da un lato, si tratta di atti oggettivamente amministrativi, atteso il carattere del potere pubblico nello esercizio del quale sono emanati (si ricordi la teoria di S. Romano che li definiva veri e propri atti amministrativi); dall'altro sono provvedimenti amministrativi anche sotto il profilo soggettivo, atteso che il concessionario non opera Çiure privatorum È, ma quale sostituto del soggetto pubblico istituzionale. Infine, last but not least, la constatazione che al giudice amministrativo sia consentito un intervento pi pronto e penetrante in via cautelare o nel merito (sospensione o annullamento o ammissione con riserva alle gare), anche con riferimento alla direttiva CEE 21 dicembre 1989, n. 665/89 che impone agli Stati membri di prevedere forme di tutela che consentano provvedimenti anche di urgenza intesi a riparare o prevenire le violazioni. Emergono cos“ pi chiaramente i concetti -chiave della per cos“ dire Ç opzione giurisdizionale È in favore del giudice amministrativo: a) il concessionario che agisce come organo indiretto e quale sostituto della P.A.; b) la garanzia di una maggior tutela da parte del giudice amministrativo. Infine, il Consiglio di Stato, Sez. V, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo nella questione sulla quale si era pronunciato il TAR Lombardia con la citata sentenza n. 441/90, espressamente si dato carico di sgombrare il campo da un equivoco di ordine generale in cui si sarebbe potuti incorrere seguendo la impostazione del TAR e soprattutto delle Sezioni Unite (n. 12221/90): il grado della tutela e la sua pienezza ed effettivitˆ ottenibile nelle diverse sedi giurisdizionali non pu˜ costituire elemento decisivo e neppure di primaria rilevanza per la scelta del giudice competente.2D Rileva unicamente il fatto che tutta la attivitˆ del concessionario si giustifica in relazione ad un interesse pubblico e che, quindi, non si ispira solá tanto ai criteri della imprenditorialitˆ privatistica. Va, quindi, rivista la sua qualificazione come organo indiretto, restando estraneo il concessionario alla organizzazione amministrativa del concedente. L'accentuata funzionalizzazione assicura la corrispondenza dell'attivitˆ svolta dal concessionario al pubblico interesse che va realizzato. Forse proprio in considerazione dei rilievi critici diretti alla citata semtenza n. 12221/90, il Consiglio di Stato ha spostato il fulcro interpretativo volto a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo verso il concetto di funzionalizzazione. Successivamente, con la sentenza n. 353/95, lo stesso Consiglio di Stato, sulla dichiarata scia della decisione n. 12221/90, ha affrontato il tema dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di appalti pubblici, nel caso di affidamento da parte di enti pubblici economici, basandosi sulla rifeá ribilitˆ dell'opera al soddisfacimento di un interesse che si assume pubblico.30 (29) Cons. Stato, Sez. V. 21.10.91, n. 1250, in Cons. Stato, 1991, I, 1491. (30) Id., Sez. VI, 21.4.95, n. 353, ivi, 1995, I.; in Riv. Giur. Edil., 1995, 667, con nota cli M. GoLA, ¥ Appalti di opere pubbliche ed enti pubblici economici: una questione da approfondire È; per il profilo penale e la qualitˆ cli pubblico ufficiale degli amministratori degli enti fieristici cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 10.6/22.10.93, n. 9635, in Cass. Pen., Mass. 1994, fase. 3, 30, (m). PARTE II, QUESTIONI Infine, a distanza di poco pi di un mese, la sentenza n. 498/95, che, sulla base della sentenza n. 466/93 della Corte Costituzionale31 che, com' noto, ha riconosciuto alla Corte dei Conti il potere di controllo nei confronti delle S.p.A. costituite a seguito della trasformazione di IRI, ENI, INA, ENEL, assimila l'ente pubblico economico Ferrovie dello Stato, trasformato ex lege in societˆ per azioni, al concessionario sotto il profilo della attivitˆ oggettivamente pubblica. Si tratta di una classica concessione traslativa ed il concessionario agisce quale sostituto della P .A. ed organo indiretto e la conclusione avvalorata dal fatto che il rapporto concessorio discende ex lege (art. 14 I. n. 359/92). L'organo giurisdizionale sottolinea che la soc. F.S. S.p.A. in quanto societˆ di diritto sp~ciale ancora interamente posseduta dallo Stato continua ad agire per il perseguimento di finalitˆ pubblicistiche e finchŽ non si verifichi una effettiva Ç privatizzazioneÈ, nel senso ritenuto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, la S.p.A. F.S. non potrˆ essere o agire alla pari di Çuna normale societˆ di diritto privato È. La sentenza affronta, quindi, la problematica nell'ottica della complessa vicenda della c.d. privatizzazione, attuata -ma solo in parte -con la trasformazione dell'ente pubblico economico in S.p.A. La decisione del Consiglio di Stato, peraltro, in linea con i concetti giˆ enunciati dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza 27 aprile 1994.32 Infatti, la Corte d'Appello ha precisato che la legge sulle c.d. ÇprivatizzazioniÈ non ha inciso sul quadro normativo di riferimento dei delitti contro la P.A. e, quindi, sulle qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. 3. Il profilo penale. Come giˆ rilevato dai primi commentatori della sentenza n. 12221/90, gli amministratori delle imprese concessionarie, in quanto persone incaricate di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) sono equiparati, per quanto di ragione, alla posizione di pubblici ufficiali, rispondendo cos“ dei reati propri di questi per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Tant' che, proprio valutando la insussistenza della qualitˆ di pubblico ufficiale nei direttori dei lavori di una concessionaria di opera pubblica della Cassa per il Mezzogiorno, la Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie si trattava di rapporti solutori ai quali l'ente pubblico rimaneva estraneo essendo effettuati verso un appaltatore privato e con esclusivo impiego di denaro proprio della societˆ, non riconducibili, perci˜, ad alcuna funzione pubblica.33 La modifica al codice penale apportata con la legge 26 aprile 1990, n. 86 ha introdotto un criterio pi esclusivo ed una pi rigorosa concezione della fun. zione pubblica che sostanzia la figura di pubblico ufficiale e, quindi, dell'incaá ricato di pubblico servizio. L'accento si spostato, infatti, sul tipo di attivitˆ in concreto svolta pi che sulla posizione ricoperta all'interno della Amministrazione.34 (31) Corte Cost., 28.12.93, n. 466, in Foro lt., 1994, I, 325. (32) Corte d'appello di Roma, 27.4.94, in Foro lt., 1994, II, 605, con nota di G. SANTAá C)!.OCE, Ç Aspetti penali delle ¥ privatizzazione È delle imprese pubbliche. Modificazioni Ç mediate È della fattispecie criminosa e successione di leggi penali ¥. (33) Cass. Pen., Sez. V, 12.4.91, n. 4007. (34) Sulla qualificazione soggettiva di pubblico ufficiale in base alla nuova disciplina citata e nel senso che quest'ultima ha soltanto precisato i requisiti contenuti Ç in nuce È nella precedente definizione data dal codice penale v. Cass. SS. UU. Penali. 27.3/11.3/92, n. 7958, Delogu, in Giust. Pen., 1993, II, 65. 38 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Richiamandosi espressamente alla sentenza n. 12221/90 citata, la Cassaz10ne35 ha ritenuto che sia pubblico ufficiale, anche con riferimento alla nozione fornita dall'art. 17 1. n. 86/90 citata, il presidente del consiglio di amministrazione di una societˆ per azioni, concessionaria di autostrade, indagato per reati di concussione e corruzione che sarebbero stati commessi percependo Ç tangenti È in occasione della scelta dell'appaltatore cui affidare l'esecuzione di progetti di costruzione di tronchi autostradali, nonchŽ di altre opere inerenti l'autostrada (caselli, dispositivi di sicurezza, barriere antirumore) o relative alla sua manutenzione; tali attivitˆ non sono privatizzate per il fatto che vengono poste in essere da soggetti privati, ma conservano la loro natura di attivitˆ amministrativa in senso obiettivo, avendo la funzione di assicurare la protezione dell'interesse pubblico, affidata istituzionalmente all'ente concedente e solo per tramite della concessione trasferita dal concedente al concessionario.ss La statuizione della Cassazione senz'altro influenzata anche dalla citata decisione del Consiglio di Stato n. 1250/91 che, come si detto, aveva sottolineato il profilo della funzionalizzazione nonchŽ attivitˆ del concessionario. Come si detto, la giurisprudenza penale ha affrontato la questione delle c.d. Ç privatizzazioni È delle imprese pubbliche, ritenendo che la relativa legge non abbia inciso sul quadro normativo dei delitti contro la P.A. e, quindi, sulle qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio dei loro dipendenti, che non vengono meno solo perchŽ una legge (o altro atto avente efficacia normativa che ad essa si ricolleghi) trasformi un ente pubblico economico in una societˆ per azioni (fattispecie in tema di delitti di corruzione I e concussione commessi, prima della trasformazione dell'ente Ç Ferrovie dello fil StatoÈ in societˆ per azioni). I ~ La S.p.A. concessionaria del pubblico servizio di trasporto per ferrovia, infatti, pur gestendo i servizi affidatile nelle forme tipiche dell'impresa privata, compie attivitˆ direttamente finalizzate al soddisfacimento dell'interesse pubblico istituzionalmente attribuito all'ente concedente e per mezzo della concessione trasferito al concessionario. Pertanto dette attivitˆ conservano materia di attivitˆ amministrativa in senso obiettivo. Sono state attribuite funzioni pubbliche mediante l'esercizio in concreto di poteri autorizzativi e certifica I tivi (Corte di Appello Roma, 27 aprile 1994, citata). La decisione si segnala perchŽ il problema viene risolto alla radice, escludendo che la c.d. privatizzazione dell'ente rappresenti una ipotesi di successione di leggi penali nel tempo e che il mutamento della sua veste giuridica possa determinare una modificazione diretta o mediata della norma applicabile. In dottrina, infatti, si distingue fra c.d. privatizzazione in senso formale o debole e c.d. privatizzazione in senso sostanziale o forte che si realizza con il passaggio della proprietˆ o del controllo da un soggetto pubblico a soggetti privati.37 In conclusione una osservazione che prende spunto dal recente convegno in tema di autoritˆ indipendenti.38 (35) Id., Sez. feria)e, 19.8.93. Pancheri, ivi, 1994, II, 1. (36) La Corte fa riferimento ad un precedente in base al quale era stato ritenuto pubblico ufficiale il professionista incaricato della direzione dei lavori della concessionaria di autostrade, id., Sez. feriale, 10.10.92, Furlan, ivi, 1993, Il, 508. (37) Cfr. P. G. JAEGER, Problemi attuali delle privatizzazioni in Italia, in Giur. comm., 1992, I, 989; N. IRTI, Dall'ente pubblico economico alla societˆ per azioni (profilo storicogiuridico), in Rass. giur. energia el., 1993, 537. (38) Il convegno si svolto il 17.11.95 al Consiglio di Stato. PARTE II, QUESTIONI J9 In quella sede si riferito della esperienza nel campo delle privatizzazioni in Francia, dove con le privatizzazioni aumentato lo spazio per il privato per esercitare funzioni pubbliche. Il fenomeno non ha in Italia la stessa connotazione. Come peraltro giˆ osservato dal Consiglio di Stato nella citata decisione n. 498/95, il mancato compimento dell'intero meccanismo di trasformazione comporta che l'ente pubblico economico continui ad agire per il perseguimento di finalitˆ pubblicistiche. In definitiva, quindi, l'ente privatizzato esercita pubbliche potestˆ finalizzate al perseguimento di un pubblico interesse proprio perchŽ la privatizzazione avvenuta solo in senso formale o debole. IL DANNO BIOLOGICO COME DANNO NON PATRIMONIALE: DOTTRINA E GIURISPRUDENZA A CONFRONTO. SOMMARIO: 1) Premessa; 2) Inquadramento storico del danno non patrimoniale; 3) L'equazione Çdanno non patrimoniale=danno morale subiettivo; 4) I riflessi in tema di danno biologico; 5) Il revirement della Cassazione nel 1993; 6) Le oscillazioni della Consulta e la sentenza Mengoni n. 372/1994; 7) Le prime prese di posizione della Cassazione; 8) L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bologna 13 giugno 1995. 1. La materia della responsabilitˆ civile continua a manifestare una insospettata vitalitˆ, smentendo chiaramente la diffusa opinione che considera gli artt. 2043 e segg. elementari norme di amministrazione del danno, semplice trasposizione di regole economiche prive di qualsiasi rilievo dogmatico. La manifestazione pi evidente di tale assunto rappresentata dalla vicenda del danno non patrimoniale, figura dai contorni oscuri anomalmente regolata da una norma che negli ultimi venti anni ha provocato cinque interventi della Corte Costituzionale, compreso quello sollecitato recentemente dal Tribunale di Bologna. Per approfondire le ragioni dell'interesse suscitato dalla figura, forse utile ripercorrere rapidamente le tappe storiche del dibattito che ne scaturito (1). 2. Il codice del 1865 non conteneva una disposizione specifica al riguardo, sicchŽ era discussa la stessa risarcibilitˆ del pregiudizio non patrimoniale: a) alcuni negavano ogni rilevanza al danno non patrimoniale, e partendo dalle evidenti difficoltˆ di provare la sussistenza di quel pregiudizio e di quantificarne l'entitˆ economica, arrivavano talvolta a qualificare immorale porre in relazione ÇdoloreÈ e ÇdanaroÈ; b) la tesi favorevole, cui si alline˜ dopo alcune incertezze la giurisprudenza, riteneva invece questa voce ricompresa nell'ampia formula dell'art. 1151, che appariva speculare all'art. 1382 cod. Nap., interpretato da dottrina e giurisprudenza transalpine come ricomá prensivo di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dell'illecito, compreso il Ç dommage moral È (2). Con l'entrata in vigore del nuovo codice penale si introdusse una regola che disciplin˜ esplicitamente la materia: l'art. 185, capoverso, che ne sanciva la risarcibilitˆ, in presenza di un reato. Risaltava l'adozione della locuzione germanizzante Ç danno non patrimoniale È, che veniva preferita dal legislatore all'espressione di matrice francese Ç danno moraleÈ. In ogni caso, sorsero subito dispute sulla portata della norma, apparendo ad alcuni norma eccezionale, ad altri norma di portata generale. Il codice civile vigente continu˜ a parlare di Ç danno non patrimonialeÈ e, come l'ordinamento tedesco, accolse l'indirizzo restrittivo, fissando all'art. (1) Tra le monografie sul tema si segnalano in particolare: G. BoNILINI, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, e C. SALVI, Il danno extracontrattuale, Napoli, 1985. Per un pirecente approfondimento, si veda: M. FRANZONI, De fatti illeciti, artt. 2043-2059 e.e., in Comm. Scialoja Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1993; G. ALPA, M. BESSONE, V. CARBONE, Atipicitˆ dell'illecito, II -Diritti della personalitˆ e danno morale, III ed., Milano, 1993, 329; e la recentissima ricostruzione di G. CoMANDE', Il danno non patrimoniale: dottrina e giurisprudenza a confronto, in Contratto e impresa, 1994, 2, 870. (2) La prospettiva storica si trova in A. DE CuPis, Il danno. Teoria generale della responsabilitˆ civile, III ed., Milano, 1979, 253; molto chiara la ricostruzione di G. BoNILINI, op. cit., 130, il quale tornato pi recentemente ad occuparsi del problema nella voce Danno morale, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, 84; si veda inoltre l'accurata indagine di M. FRANZONI, op. cit., 310. PARTE II, QUESTIONI 2Q59 la risarcibilitˆ del danno nei soli Ç casi previsti dalla legge È e cio in pratica nei casi in cui il fatto costituisce reato. Dopo aver adottato una disciplina della responsabilitˆ civile, che con la clausola generale dell'art. 2043 seguiva chiaramente il modello francese, i nostri conditores imitarono con l'art. 2059 il modello tedesco, limitativo del risarcimento, con una caratterizzazione ancor pm negativa, perchŽ mentre da noi la restrizione veniva basata sul tipo di illecito commesso, nel sistema tedesco si guardava al bene concretamente leso. Da tale limitazione ne scaturito un serrato dibattito, apparendo a molti (3) una battuta d'arresto nel processo di progressivo riconoscimento del danno non patrimoniale, che difficilmente avrebbe potuto sottrarsi al dubbio di legittimitˆ costituzionale, soprattutto per le sue ripercussioni negative sulle prospettive di tutela della persona. Il legislatore sembr˜ addirittura aver introdotto un ulteriore modello di responsabilitˆ, diverso dall'archetipo contenuto nell'art. 2043. Innanzitutto, appariva diversa giˆ la funzione delle due ipotesi di responá sabilitˆ. In caso di responsabilitˆ per danno non patrimoniale non rileva, iná fatti, come nell'ipotesi dell'art. 2043, la reintegrazione di una perdita patrimoniale, e perci˜ la dottrina (4) sottolinea, correttamente, l'opportunitˆ di parlare, anzichŽ di risarcimento, di riparazione. Ci˜ anche perchŽ il danno non patriá moniale non pu˜ stimarsi alla stregua di obiettivi criteri di valutazione economica, ma solo in base ad un giudizio equitativo, che invece interviene solo in via sussidiaria e residuale nella liquidazione del danno patrimoniale, dove rileva appunto il Ç risarcimento È in senso tecnico. Su questa base si sono delineati tre diversi indirizzi interpretativi: 1) secondo una prima tesi, proposta da SCOGNAMIGLIO (sulla scia della pi autorevole dottrina tedesca) (5), rileva una funzione satisfattoria: attraverso la corresponsione di una somma di danaro, il soggetto potrebbe acquisire delle sensazioni piacevoli idonee a rimuovere, o meglio a compensare, I'afflizioá ne patita. é la teoria giurisprudenziale del cd. pretium doloris, che parla di un'utilitˆ sostitutiva in funzione compensativa delle sofferenze morali o psichiche patite (6), alla quale solitamente si obietta che nessuna somma pu˜ rimuovere l'afflizione conseguente alla morte di una persona cara e che, in ogni caso, la tesi non spiega le ipotesi in cui il pregiudizio subito da una persona giuridica; 2) secondo un altro orientamento. (seguito dal BoNILINI) (7) emerge iná vece una funzione punitiva e sanzionatoria: si individua, in pratica, nella ripaá razione del danno non patrimoniale, una sorta di pena privata (secondo il modello dei Çpunitive damages È del common law o delle Ç astreintes È francesi, (3) A. DE CUPIS, op. cit., 253. (4) ~ assolutamente pacifico in dottrina, che risulta improprio il riferimento legislativo al 'risarcimento in senso tecnico: lo sottolineano G. BDNILINI, Il danno non patrimoniale, op cit., 88; C. SALVI, Note in tema di valutazione del danno non patrimoniale da reato, in Riv. giur. lav., 1984, IV, 31 e 40; P. REscIGNO, Il danno non patrimoniale (Le letture dell'art. 2059 tr~ interpretazione e riforma), in Dir. inf. informatica, 1985, 20. (5) R. ScoGNAMIGLIO, Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale). in Riv. dir. civ., 1957, I, 300, che si allinea alla tesi di WINDSCHEID e JHERING. (6) Cfr., per esempio, Cass. civ., 25.6.1970, n. 820, in Resp. civ. prev., 1971, 372, dove la .somma di danaro si qualifica espressamente Ç compenso delle sofferenze patite È. Per altri riferimenti, si rinvia alla giurisprudenza citata nel commento all'art. 2059 cod. civ. da P. ZIVIZ, in Comm. Cod. Civ., diretto da P. CENDON, Torino, 1991, 2177. (1) G. BoNILINI, op. ult. cit., 297. Il rapporto tra pena privata e danno non patrimoá niale era stato giˆ esaminato dal TRIMARCHI, nella voce Illecito civile, in Enc. dir. XX, 1970, 109, nota 103. Sul tema si veda l'accurata indagine di F. D. BusNELLI, Verso una riscopertadelle pene private?, in Resp. civ. prev., 1984, 159. 42 RASSEGNA AVVOCATURA DEllO STATO rilevando che inconsapevolmente vi aderisce la giurisprudenza quando nell'indiviá duazione del quantum guarda alla gi:'avitˆ del reato (8); 3) vi infine la tesi eclettica di Cesare SALVI (9), secondo il quale convivono nell'istituto entrambe le funzioni (satisfattiva ed afflittiva). La teoria mista appare preferibile, in quanto nella fattispecie la funzione riparatoria viene chiaramente doppiata dalla funzione punitiva, anche in considerazione della formula tipizzante dell'art. 2059, assimilabile al principio di tipicitˆ dell'illecito penale, emergendo in entrambi i casi una sanzione che richiede l'esplicitazione delle tipologie di condotte represse. In tale prospettiva, la riparazione del danno non patrimoniale, in linea con l'esigenza satisfattiva, terrˆ conto della valutazione equitativa del pregiudizio, mentre in linea con l'esigenza sanzionatoria, sarˆ informata ai criteri caratteristici delle sanzioni, tra cui in primis la proporzionalitˆ alla condotta posta in essere. Ma sono diversi tra loro giˆ i due referenti normativi. Infatti, l'art. 2043 contiene una norma precettiva che pone il divieto del neminem laedere e comporta una responsabilitˆ Ç atipicaÈ per la realizzazione del danno patrimoniale; l'art. 2059 fissa invece una norma secondaria, in bianco o a fattispecie incompleta, per la cui applicazione occorre individuare una norma imperativa primaria: si tratta, cio, della sanzione per un precetto che va ritrovato altrove; sicchŽ la norma si collega ad una responsabilitˆ tipizzata, dove la tipizzazione avviene attraverso un duplice rinvio dell'art. 2059 e.e. all'art. 185 c.p. e da questo alle singole fattispecie di reato (10). Il problema 'pi spinoso allora proprio quello relativo all'interpretazione della formula Ç nei casi previsti dalla leggeÈ: si tratta cio di stabilire se occorra un rinvio ad una norma che preveda espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale oppure sia sufficiente il rinvio ad una norma protettiva di un interesse, anche senza menzione del risarcimento del danno non patrimoniale. Diciamo subito che se si identifica il danno non patrimoniale col danno morale soggettivo (cio conseguenza di un reato) si richiede il primo tipo di rinvio; qualora invece si aderisce ad una tesi pi estensiva si ritiene sufficiente il secondo tipo di rinvio. In tale ultima direzione, si mosso l'autorevole indirizzo (che risale al PuGLIATTI) che ha individuato un escamotage ermeneutico che consente di sfuggire ad una lettura incostituzionale dell'art. 2059 (1), attraverso la ridefin“á zione dei limiti posti dalla formula dell'art. 2059, nel senso che i casi espressamente previsti dalla legge, che legittimano il risarcimento, siano identificabili anche al di fuori dell'art. 185 c.p. e cio anche nei casi in cui l'illecito civile non si identifichi con una fattispecie incriminatrice. Di tale impostazione espressione la tematica relativa alla tutela l'immagine, in relazione al quale si individuato nella disciplina dell'art. 10 cod. civ. una delle ipotesi di espressa previsione legislativa di cui parla l'art. 2059: ma il discorso stato ritenuto valido anche in relazione alla tutela risarcitoria dei (8) In giurisprudenza, si riscontrano anche dirette adesioni alla tesi sanzionatoria: cfr. per esempio, Cass. 12.5.1962, n. 965, in Resp. civ. prev., 1962, 451, che afferma testualmente: ¥ La responsabilitˆ per danno nop patrimoniale ha carattere di sanzione civile È. (9) C. SALVI, op. cit., 146; e pi di recente, nello stesso senso, M. FRANZONI, op. cit., 398 e G. COMANDE', op. cit., 913. (10) Per tale ricostruzione si rinvia a M. FRANZONI, op. cit., 314. (11) La tesi di S. PUGLIATTI ha peraltro ricevuto l'autorevole adesione di CATAUDELLA, La tutela civile della vita privata, Milano, 1972, 75. PARTE II, QUESTIONI cd; IiUovi diritti della personalitˆ, quelli per intenderci non tipizzati, quali il dirittoá alla privacy. (12) ed il diritto¥á all'indennitˆ persoliale á(13); che árinvengono nella norma costituzionale dell'art. 2 fa loro fonte di legittimazione. 3, II¥ problemaá centrale .appare ¥perci˜ quello .. relativo allaá stessaá. definizione del concetto. ááEsso. ha áinvestito l'espressione letterale eá l'identificazione della dizione Ç danno:non patrimoniale È con quella di Ç danno morale È. Seguendo uno spunto contenuto nella¥ Relazione che accompagna il codice, la. dottrina s“ mprevalenza.á. allineatˆ; alla á.tesi della identificazione o della equazione Ç danno non patrimoniale =danno morale " proposta da SCOGNAMIGLIU (14), e la stessa giurisprudenza, quanto meno fino alla fine degli anni Settanta (15), ha sempre configurato il danno non patrimoniale sub specie di danno morale subiettivo. á á Parte de“lif dottrina lia; tti:ttavia, sempre contestato la tesi prevalente, rimarcando le differente fra lŽ due espressioni: per dattno morale si intenderebbe n dolore, il patema d'animo, le. sofferente spirituali wretium o pecunia doloris); danno non patri'nioriiafo sarebbe fovece espressione pi ampia che includerebbe ogru ˆtto lesi'\ro di¥u!f;interesse non patrhnonialŽ (DE CUPIS) o ogni danno che ifon follerlt uria valutazforie moriŽtˆrlˆ diretta (BONOLINI, SALVI) e perci˜ anche il pretium doloris, che tuttavia non ne esaurisce l'ambito. La conseguenzaá. pi evi4erite sta in ci˜ che il . Ç.danno non patrimoniale ,, z1guarelerebbe ~che fo persori~ gf11rldiche e . gli end cli fatto, che non possono ~yŽe PJ!,Pl;'e n Ç<:I.anno ll1orale È in qu~to ontologicamente prive della capacit~ ¥4(~ell,tiri1.en~o. . á á ᥠá.á ¥. .á. . . . . In tai senso, la giurisprudenz~ lo . ha .giustamente :riconosciuto anche allo Sp!to. Fam,osa; .aL riguardo, la controversia c;ivile relativa al cd. affare LocKIIEED, consegue:nte alla se:iitenza definitiva di condanna per il reato di carruzi9ne..propria .¥¥ accertatQ, Per á¥le tangenti corrisposte al Ministro dellaá Di fesa Tanassi e al. .Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Duilio Fanali, che vide il Ministero della Difesa attore nel giudizio risarcitorio promosso dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere il risarcimento del danno morale consegUentŽ al reato.¥ Iáᥠgiudici¥á capitolini, accogiiendo la tesi sostenuta dal l'Avvocatura dello Stato, riconobberoá fa risarcibilitˆ del danno non patrimo niale. patito dalfo Stato, liquidando la somma di un miliardo e mezzo per la grandeá rUevariza sociale rivestita. dai faJti, ¥ on decisione confermata in appello e poi in Cassazione nel 1991 (16). ¥¥¥ (12) T<1MMAs1Nt; Osservazioni .in tema di diritto alta á privacy, in Scritti in onore di l'ugliatti, I, MUa,no; 197$; 2044; CATAUDELLA, La: tutela Civile, qp; cit. á.. á (13) Molti:(chi!lmá la ricostruzione del J>roblema fatta da G. GIACOBBE, L'identitˆ perso nale .tra dottrina e .tJiUrlspru41tt1za; JJMtto sostanziale e strumenti di tutela, in La lesione dell'indennitˆ personale .e il danno non: patrimoniale, Atti del Seminario di Messina del 16:4.19!12; Milano; ¥1985; 78; per'¥ ulteriori ragguagli mi pei'metto di rinviare al mio articolo False light in theá publio eye: luci ed ombre del percorso giurisprudenziale, in questa Rassegna, 1994, II, 38; . (14) R. SCOONAMIGLI01 opá; cit,, 277, cui si oppose energicamente A. RAVAZZONI, La riparazione del danno non patrimoniale, Milano, .1962, 99. á ¥á (15) La casistica gturisprudenziale riassunta da G. CoMANDE', op. cit., 880 e, per l'espeá rienza straniera, da G. BoNILINI, li dann() non patrimoniale, in Nuova giur. civ. comm., 1985, T, 20.5. (16) Trib. Roma, 19.6.1986, in Resp. civ., 1986, 673, con nota di G. BoNILINI; la decisione della Cassazione pu˜ essere letta in Giust. civ., 1991, I, 1955. Il CENDON, Sentenze di un anno. Responsabilitˆ civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 19~1. 995, sottolinea giustamente l'incoerenza di questo iridirizzo che risarcisce i danni non patrimoniali di persone giuridiche, pur identificando il danno non patrimoniale con il patema d'animo. 44 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.0 STATO 4. Ma il principale terreno di confronto degli orientamenti ermeneutici relativi all'ambito operativo della formula dell'art. 2059 stato quello relativo alla risarcibilitˆ del danno biologico (17). Come noto, qui veniva in rilievo la lesione di un interesse Ç non patrimoniale È, e tuttavia affermarne la risarcibilitˆ nei soli casi di reato ex art. 2059 significava comprimere la tutela di valori che la Costituzione qualifica inviolabili, perchŽ attinenti alla persona (ex art. 2 Cost.). NŽ si poteva applicare l'art. 2043, che sembrava richiedere la presenza di un danno patrimoniale, economicamente valutabile in danaro, e perci˜ la lesione di beni patrimoniali che non ricorre nel caso di specie (18). Di qui il sospetto di incostituzionalitˆ di queste due norme e le relative decisioni della Consulta, che fu chiamata a prendere posizione, in ordine alle soluzioni giurisprudenziali, stigmatizzate dalla dottrina, che sostenevano la risarcibilitˆ del solo danno biologico, che si traducesse in danno patrimoniale indiretto e riflesso, e cio solo se avesse inciso sulla capacitˆ di produrre reddito del danneggiato e perci˜ sulla sua capacitˆ lavorativa, con gli ovvi problemi per i soggetti non percettori di reddito. Notissima la polemica aperta dal caso Gennarino (19), e ben note sono altres“ le prime pronunce della giurisprudenza di merito che avviarono a soluzione il problema, rese dal Tribunale di Genova nel 1974 (20). :E!. stato giustamente osservato, che le due sentenze n. 87 ed 88, rese dalla Consulta nel 1979 (2i) vanno considerate un tutt'uno argomentativo e decisorio: secondo il ragionamento del giudice delle leggi, l'art. 2043 legittimo perchŽ il danno biologico rientra nell'art. 2059; anche l'art. 2059 per˜ legittimo perchŽ non impedisce, ma solo limita la tutela risarcitoria e ci˜ conseguenza di una valutazione discrezionale del legislatore. Va rimarcato che la Corte Costituzionale nella decisione n. 88 del 1979 (22) respinse la teoria dell'equazione Çdanno non patrimoniale=danno morale subiettivo È, riconoscendo che danno non patrimoniale espressione ampia e generica, che sta per ogni danno insuscettibile di diretta valutazione economica, compreso quello alla salute. L'esito di tale Ç innovativaÈ impostazione, che pur appariva dogmaticamente ineccepibile, era tuttavia chiaramente jnsoddisfacente, poichŽ ribadiva l'ostacolo alla risarcibilitˆ piena, costituito dall'art. 2059, in contrasto con il riconoscimento, operato dalla stessa Corte, della salute come diritto primario ed assoluto pienamente operante nei rapporti tra privati, che avrebbe dovuto, forse, comportare la declaratoria di incostituzionalitˆ dell'art. 2059. (17) La Corte Costituzionale nella sentenza Mengoni n. 372/94 usa indifferentemente l'espressione Ç danno biologico È e Ç danno alla salute È, senza scendere sul terreno della Ç batta~ lia ¥ delle formuleÈ, che ha visto alcuni (G. ALPA, Vecchi e nuovi problemi concernenti ti danno biologico, in Giust civ., 1993, I, 2101, nota a Cass. 18.2.1993, n. 2009) preferire la prima espressione, in linea con la giurisprudenza di legittimitˆ, altri (F. D. BusNELLI, Il danno alla salute, in Nuova giur. civ. comm., 1985, Il, 197) propendere per la formula Ç danno alla salute ¥, come lesione dŽll'integritˆ fisio-psichica in senso lato. Va ácomunque rilevato che oggi la maggioranza degli Autori considera le due espressioni fungibili. (18) L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul danno biologico accuratamente descritta da G. ALPA, M: BESSONE, V. CARBONE, in Atipicitˆ dell'illecito, I ¥ Persone e rapporti familiari, III ed., Milano, 1993, 52. (19) Trib. Milano, 18.1.1971, in Giur. merito, 1971, 210, commentata criticamente da GALOPPINI, in Dem. dir., 1971. (20) Trib. Genova, 25.5.1974, in Giur. it., 1975, I, 2, 74, con nota di BESSONE e ROPPO. (21) In Foro It., 1979, I, 2543, con nota di GIARDINA e SANTILLI. (22) In Giur. it., 1980, I, 1, con nota di G. ALPA., Danno Biologico e diritto alla salute davanti alla Corte Costituzionale; e ancora, in Resp. civ. prev., 1979, 698, con nota di G. PONZANBLLI, Danno non patrimoniale e danno alla salute: due sentenze della Corte Costituzionale. PARTE II, QUESTIONI 4J La tendenza all'ampliamento dell'area del danno risarcibile non ne usciva iná fatti soddisfatta, perchŽ si scontrava con la tipicitˆ della previsione dell'art. 2059, per cui per accordare tutela ad interessi non patrimoniali nei casi in cui difettaá va il reato si operata un'inversione di tendenza, attraverso la restrizione delá l'ambito del danno non patrimoniale, identificato nuovamente col danno morale soggettivo (conseguenza del reato) e l'inserimento di quell'area non coperta da tutela risarcitoria nell'ambito dell'art. 2043. g esattamente quello che ha fatto la Consulta nella successiva decisione n. 184/1986 (la notissima sentenza DEIL'ANDRo, dal nome del suo compianto estensore) (23), la quale, abbandon˜ l'impostazione ÇinnovativaÈ del 1979, riá tornando all'equazione (della dottrina prevalente) Çdanno non patrimoniale= danno morale soggettivo È, di cui costituiva corollario l'inquadramento del danno biologico nell'ambito del danno patrimoniale, inteso quasi come Çcategoria residuale È di danno risarcibile al di fuori dei casi rientranti nel 2059, dove Ç la patrimonialitˆ È perde il carattere il requisito essenziale, poichŽ il danno diventa giuridicamente rilevante solo perchŽ Ç ingiusto È. Le conclusioni della Corte si fondavano sulla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, con il danno biologico considerato danno-evento . (sempre risarcibile per il comá binato disposto degli artt. 2043 cod. civ. e 32 Cost., indipendentemente dalle ripercussioni dell'illecito sulla capacitˆ lavorativa) ed il danno morale subiettivo, affiancato al danno patrimoniale, nell'ambito del dann apparsa, infatti, quanto meno contraddittoria la costruzione del danno II . I. biologico come danno patrimoniale, posto che la vicenda storica evidenzia che ála figura stata elaborata dalla giurisprudenza genovese proprio per reagire ad una valutazione economica della persona imperniata sulla sua capacitˆ di produrre reddito e perci˜ sulla sua capacitˆ lavorativa. Risultando di palmare evidenza che il danno biologico come lesione del l'integritˆ fisico-psichica, in sŽ e per sŽ considerˆta, conseguenza della lesione di un interesse Çnon patrimonialeÈ, sicchŽ non pu˜ che essere un danno di tipo Çnon patrimonialeÈ, fin troppo chiaro l'equivoco di fondo e la forzatura .. (26) Cass. 6.4.1983, n. 2396, in Giur. it., 1984, I, 1, 537, con nota di MASTROPAOLO. (27) Cass., 14.4.1984, n. 2422, in Resp. civ., 1984, con nota di G. PONZANELLI. ~ (28) Cass., 11.2.1985, n. 1130, in Resp. civ., 1985, 210. w (29) P. REscIGNO, Il danno non patrimoniale (Le letture dell'art. 2059 tra interpretazione ~:. e riforma), in Dir. inf. informatica, 1985, 20, e C. SALVI, op. cit., 218. (30) Si fa riferimento alla chiara ricostruzione di C. CASTRONovo, in Ç Danno biologico È j!' senza miti, in Riv. crit. dir. priv., 1988, 3 ss. e pi di recente nel volume, La nuova responsabilitˆ civile, regola e metafora, Milano, 1991, 93; ma la tesi del danno biologico come danno '.-'. =_=.' biologico come danno non patrimoniale ha ricevuto anche l'autorevole adesione di A. DI MAJO, La tutela civile di diritti, III ed., Milano, 1993. I Ii á~ ijl I ~ ( fJ g it'V7'=@r==áái::::},::::-====1;;ifilffmw:=:v=áw--=====::=@f“““'iffii"' áá=á:t.;F[illifrnfá'&.JV"'ffiITT'fY'if'WJi.!'~~,-=áává====-:-===-====~=--===i=-'.~X'rnrur:::=-====á=á=;::::=-::=::==1;>=:=::v---.wJ.rt.r'ill1F..::!l""i Wll-~i&ra¥nrL¥1f.I%¥4lllllaFtE:¥4rt.ra eJie ~áad identificar~ la risarcibilitˆ con fa patrianonialitˆi¥al fin~. di assictirare riston:hal danno. biologico, che alti:ixnenti riStdtetebbesfurnita=ádi pro. tezione pe:r/: i limiti ˆligUstiposti dall'art..¥205!K .< . ...¥...á á . ¥/ ~~j~'2'~'~7"~~~'7bbe~an. tata un bene nell'accezione dell:3rt, SlQ cAát. come tale susettibile. di valutazione illtr1t¥~,.1:1fÇ~r¥~ dal legislatore con ilpensiero l.\l Solo dfilmo morale; si era aperta una lacuna ,he iiAra:tta~ _U ::i;;9lmm::e, cQnnJ:~j;j;logi.lilJ >:lv = .á.á á. . . í&“lJPA~B NOVO,..áá dell1esteI1Sfone. Malog“ca dell'art. 2043: la Suprema Corte: spiega: clie nt11l'1:1r:dinruinento ~. m,"1nca ima..ádisposiZione ¥clie s~ni quell'illecitÇ), cli:e pur á¥no$: 'c~itsando : Çdanhi ¥non;>patrhnoniali ~ ilell'aciceziqn\\ii. Ghe: dottrina. eá giuriá .sprud~~.banno.á:.de}l'.art. 20$9 ,c,,á.¥.al¥..temP9.¥: !>te!>so non:.á.incide.á.fa ..áq:uella..áátipica ¥Sfera..áeconomica.¥ che:.¥.ttadizionalmente.á.:$í.ááreputa¥ ácontemplata áᥥnella¥á previsione, sia. pu~e áá~in bian~~á~ .dell;art.á 2043 dello stesso oo~~ááTh~~yl)'l; ~á ge~ e la: cogellia.á(;}elle norme cos~itw;i:ona}i tr~gre.dite. attt<:l,verso l'illecitq, e il ca- Dalla configurazione del danno biologico come danno non patrimoniale, la Cassazione fa discendere un importante corollario: quello secondo il quale (31) C. CASTRONovo, Alle origini della fuga dal codice, in Jus, . 1985, 69; e ancora, in Nuova res110nsabilitˆ civile, cit., HO; il passo success!V˜ contenuto nella accurata nota dal titolo Dann.o allaá salute e infortuni. La Cotte Costituzionale áe áfdiritti secondi, iil Foro it. 1995, I, 84'á.á . .. ¥á . ¥ á á á á :áá ¥¥ / áá (32} ¥ <'.;ass. civ., sez>IIl, 13 genruiio 1993, n. 357t in Foro itV 1993, l, 1.897; con nota di G. De MARzo; Cass. ¥civ:; sez: III, 18 febbraio 1993; n. 1009\ in Giust. civ;, 1993, I, 2109, con nota di G. Ai..PA, Vecchi e nuovi problemi concernenti il danno biologico, á á 48 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO non ne pu˜ costituire criterio valutativo un parametro correlato al reddito (e cio il criterio della liquidazione del triplo del minimo della pensione sociale, indicato dall'art. 4, comma 3¡, DL. n. 857/1976), poichŽ il danno subito legato al valore umano perduto, e risulta dunque determinabile solo mediante la personalizzazione quantitativa o qualitativa di parametri di riferimento in linea di principio uniformi per la generalitˆ delle persone fisiche. Questa impostazione stata energicamente respinta dalla pi autorevole dotá trina (ALPA), che ha contestato la ricostruzione dell'istituto nell'ottica del daná no non patrimoniale e, soprattutto, il ricorso all'equitˆ senza obbligo di motivazione, Ç che non trova referenti dottrinali se non nella vecchia civilistica, in quanto ormai tutti sono concordi che sia necessario accentuare il riferimento a parametri obiettivi, al fine di evitare ... l'iniquitˆ dei risultati del metodo equiá tativo puro (...). La flessibilitˆ del criterio equitativo da contestare in radice: si deve proprio a questa flessibilitˆ (conclude amaramente ALPA) se il piccolo Gennarino -figlio dell'operaio -fu penalizzato scandalosamenteÈ (33). Per ALPA, Ç la patrimonialitˆ va intesa nel senso di suscettibilitˆ di vaá lutazione economica di beni aventi consistenza reale; il danno biologico di tipo Ç morale È o' il danno Ç morale È tout court ha una áben diversa consistenza: si tratta di sofferenze e di' patemi d'animo È (34). 6. La Corte Costituzionale tornata nel 1994 ad occuparsi del danno biologico e del problema della sua natura giuridica. Vanno al riguardo registrate due diverse prese di posizione. ,Con una prima sentenza, la n. 37 del 17 febbraio 1994 (est. SPAGNOLI) (35), relativa ai rapporti tra danno biologico e danno previdenziale, la Consulta ha ribadito l'indirizzo seguito con la sentenza n. 184 dell'86, qualificando il danno morale come turbamento psichico ex 2059, mentre il danno alla salute psichica .stato considerato come ipotesi di danno biologico e ricondotto nell'ambito dell'art. 2043. Con una seconda pr˜nuncia, la n. 372 del 27 ottobre 1994 (est. MENGONI) (36), resa a distanza di pochi mesi, la Consulta ribalta il precedente indirizzo con un revirement senza precedenti, che porta ad allargare gli angusti coná fini dell'art. 2059, nel quale si fa rientrare, oltre al patema d'animo, anche il danno alla salte . psichica; La sentenza stata occasionata da una pretesa risarcitoria per il cd. Ç danno biologico da morte È conseguente ad un incidente stradale. I familiari della vittima, accanto ad altre VQCi risarcitorie, collocano la richiesta relativa al danno bio!Ogico. Il Tribunale di Firenze pone perci˜ due questioni, per le quali prospetta l'illegittimitˆ dell'art. 2043, che, limitando la risarcibilitˆ delle sole conseguenze patrimoniali, non consente il árisarciriic:;nto della lesione di diritti primari, o in subordine dell'art. 2059, interpret\lto restrittivamente: a) la risarcibilitˆ agli eredi del danno biologico Ç da morte È sofferto dal de (33) G. Au>A, nell'appassionato intervento su Giustizia Civile, op. cit. (34) G. Ar.PA, op. ult. cit., 2103. (35) In Foro it., 1995, I, 84, con nota di C. CASTRONOVO, D:mno alla salute e mtortun“. La Corte Costituzionale e i diritti secondi. (36) In Giust. civ., 1994, I, 3035, con nota di F. D. BusNEu.1, Tre ¥punti esclamativi¥, tre ¥punti interrogativi¥, un ¥punto a capo¥; oppure, in Foro it., 1994, I, 3297, con nota di G. PoNZANELLI, La Corte Costituzionale e il danno da morte; ed ancora, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, 406, con nota di P. ZIVIZ, Danno biologico e morte della vittima: equivoci vecchi e nuovi. ~t:@?h:áá'''' :y.....,, .ááá ,,.., ,,,., .. á/:,,,,,>,,,,,.,,,,,..,.,,,' .,.,...,.,.. ,, ,,.,,.,.á,. ,.. :..-á.,, á..,...,_ F's~0msá... ~á~...ˆ...u7~~á~ .á.:.áá::--:áá-:ááá á.áá. áá-:-¥ (37) L'ordirlilnza di rltttessit“n'e st!!,ta emessa dal Trib, Pálrenze, 10.u.t49!; ;fu d˜;r'. ~~~'.; 1994, 103, con Mfa. critica di G, PoNZAllllLU;. la l?osi:;:ione ~~ c. CASTRONovo, si pu˜ leggere, invece; in, Tt 'ifanno biotogico a causa dl morte.: ˆSpe.ttando la Corte. Costituzionale, su Vita not.,. 1994, 551, (38) ];7. D. BUSNBLLI, op. ult. c;it., 30.36. :::: .á:(39)< sensb propriO_È, spiega:nd,o:-::he:: l'lll!ii>ta.:. Jmpostaz“~:: era ::d$i:Jemp0 bci1:t: n,ota alla pik:autorevole dotttinil:á:penalistica ¥..Q.uesto.J'illuminante. esempio:: ripo1:.tatQ ctaU/i\NToUSEt-; ~:Un uozno .Ž ucciso: e gli eredi si:fanno avanti.::per chledere -il nsliroh“:J.ento¥' Qt“ˆ:ndO;: il::git.t;dice' accoglie la domanda considera forse:á( ..¥ ). la distruzione del bene della .vita .. subita dalla vittima del torto? Neanche ! II gmdice -conclude Antolisei -guarda: alle perditeche: gli eredi hanncva:vuto. in .alla nwrte d:t'll,. de.,: cuiuit. : : : á ( ... ) Come ma.i possib' ondere le. due .cose? 1>. .:á áá á.. (40). (;ass .. sez, unite, n;. 3.475 d~L1!125,¥.in Foro. it., '.1926~ I, 328; (41) F. D. BusNBLLI, op. ult. cit., 3036.. ... . ... .á. 50 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO (che perci˜ non rientra pi nell'ambito previsionale dell'art. 2043, ma in quello dell'art. 2059), perchŽ nelle conseguenze dello schock subito dal familiare non si pu˜ distinguere il danno morale soggettivo da ci˜ che incide sulla salute: entrambe le conseguenze vanno risarcite, perchŽ qui si tratta di un unico processo patogeno che pu˜ degenerare dall'originario turbamento psichico in trauma psichico (in persone in particolari condizioni di cuore, di nervi ecc.) (42). Il corollario importante che se ne desume che l'art. 2043 riguarda il solo danno biologico ÇpatrimonialeÈ, perchŽ per il danno biologico Ç psichico È opera l'art. 2059, con la conseg~enza che si arriva ad una tipizzazione dell'illecito previsto dall'art. 2043, come norma da applicare semmai analogicamente. 7. Mentre ancora la dottrina, nei suoi primi commenti, si interrogava sui possibili effetti della nuova inipostazione data al tema dal giudice delle leggi, veniva pubblicata una prima timida presa di posizioneá della Cassazione. Con sentenza del 27 dicembre 1994, n. 11169, la Suprema Corte (III Sezione, Pres. SCALA, Rel. RAGOSTA), pur senza esporsi chiaramente sul tema della natura giuridica del danno biologico, sembra volere, in un certo senso, ribadire la precedente impostazione del danno biologico come danno patrimoniale risarcibile ex art. 2043, alla luce dell'art. 32 Cost., e ci˜ sulla base del richiamo espresso che opera ai Çcanoni enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184 del 1986È (43). Ma l'indirizzo inaugurato con la decisione del 1993 viene ribadito con forza dalla stessa Terza Sezione, nella sentenza in data 14 aprile 1995, n. 4255 (Pres. BILE, Rel. DI NANNI), che conferma la ricostruzione del danno biologico come pregiudizio non patrimoniale e l'abbandono del criterio di liquidazione fondato sul triplo della pensione sociale (44). Va peraltro segnalata una successiva decisione della Prima Sezione (sentenza del 1¡ settembre 1995, n. 9211, Pres. CANTILLO, Rel. CARBONE), che pur non investendo direttamente il problema della risarcibilitˆ del danno biologico, riafferma, in tema di danno ambientale, la distinzione, superata dalla Consulta, tra danno-evento e danno-conseguenze. La Suprema Corte, con tale ultima sentenza, ha individuato nel danno ambientale, accanto ai danni ÇconseguenzaÈ di carattere patrimoniale (che si identificano nel Ç saldo È negativo che l'erario pubblico conosce per la distruzione o il danneggiamento delle diver&e componenti che costituiscono un certo habitat ambientale) anche un danno Ç evento È (che coincide con l'alterazione, deterioramento o distruzione dell'ambiente, Çin sŽ e per sŽ considerato). 8. Il problema rimane perci˜ ancora aperto. E ci˜ anche sul fronte dell'art. 2059, dove la soluzione proposta dal giudice delle leggi stata da pi parti contestata. (42) Escludono che nel concetto di danno non patrimoniale possa ricomprendersi anche ' ; ; il danno psichico: G. ALPA, Lesione del diritto alla vita e Ç danno biologico da morte È, in < Nuova giur. civ. comm., 1995, Il, 155, il. quale Ç critica il ritorno alle origini, e cio la qualificazione del danno biologico come danno non patrimoniale, che potrebbe essere superata se la sentenza potesse leggersi nel senso di collocare il danno psichico non nell'ambito del I danno morale, ma considerandolo o voce autonoma di danno, o voce integrativa del danno f.:: alla salute complessivamente considerato¥; e G. PoNZANELLI, nella citata nota alla sentenza in esame, 3303. I 1:: (43) Cass., 27.12.1994, n. 11169, in Corr. giur., 1995, 4, 470, con commento di A. BATA', Il danno biologico tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. (44) In Resp. civ., 1995, 524, con nota di G. PoNZANELLI, La Corte di Cassazione e il criterio equitativo nella valutazione del danno alla salute. ::; , -. ..I ~=:: ' ' , I f~lllll¥m:JJP.IJIMJIP61¥1~.. PARTE II, QUESTIONI Ed infatti giunta puntuale una nuova ordinanza di rimessione (45), che richiama di nuovo l'attenzione della Consulta sul controverso tema. Il Tribunale di Bologna, con decisione in data 13 giugno 1995, sollecita una nuova decisione della Corte, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 2059 (interpretato restrittivamente) in relazione agli artt. 24 e 32 Cost. giudici bolognesi partono dalla considerazione del danno morale come sofferenza psichica destinata ad essere riassorbita in un certo periodo, Ç senza lasciare strascichi qualificabili tecnicamente come patologici È, sicchŽ qualificano esplicitamente il danno morale come Ç una particolare sottospecie di danno biologico, o meglio di uno dei modi nei quali si pu˜ atteggiare il danno biologico da invaliditˆ temporaneaÈ. Se perci˜ Ç nell'ambito del danno biologico deve essere ricompreso anche il danno morale ... la ovvia conseguenza che ne deriva che la sua tutela si fonda nel dettato dell'art. 32 Cost., e non pu˜ pertanto subire limiti e compressioni in base ad una scelta discrezionale del legislatore ordinario, quale dal medesimo operata con l'art. 2059 e.e. nella parte in cui esclude la risarcibilitˆ del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di reatoÈ. In pratica, il Tribunale di Bologna parte dalla qualificazione del danno biologico come danno non patrimoniale (che risale alla sentenza n. 88/79 della Consulta), per poi arguirne, dalla distinzione del momentaneo patema d'animo del danno alla salute psichica, che l'irrisarcibilitˆ del primo, nei casi in cui il fatto non costituisca reato ma sia un mero illecito civile, renda chiara l'illegittimitˆ della restrizione posta dall'art. 2059, in relazione alle norme costituzionali che assicurano alla persona una protezione assoluta (artt. 24 e 32). La preoccupazione dei giudici remittenti non sembra tuttavia giustificata, poichŽ essa si fonda sul presupposto (46) che sia possibile distinguere il momentaneo patema dal danno alla salute psichica, mostrando di ignorare che la sentenza Mengoni ha escluso decisamente tale possibilitˆ. Se perci˜ cade il presupposto su cui si fonda il ragionamento del Tribunale di Bologna, perde consistenza lo stesso dubbio di incostituzionalitˆ conseguentemente prospettato. Ci˜ in quanto il momentaneo patema d'animo non sarˆ sfornito di tutela risarcitoria, nei casi in cui sia conseguenza di un mero illecito civile, poichŽ in tal caso troverˆ applicazione pur sempre l'art. 2043, come norma da estendere per analogia, secondo l'interpretazione di quella parte della dottrina cui si allineata la Terza Sezione della Cassazione da Bile e poi la stessa Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 372 del 1994. Risulta perci˜ evidente che la Consulta ha giˆ implicitamente risposto al quesito sollevato dal Tribunale di Bologna, sicchŽ tutto lascia presumere che dovrebbero essere ribadite le tesi sviluppate nella sentenza Mengoni. Ci˜ anche in considerazione del fatto che l'eliminazione della norma dell'art. 2059 paradossalmente non rafforzerebbe il meccanismo di tutela risar (45) In Corr. giur., 1995, 9, 1093, con nota di G. PoNZANELLI, Un nuovo assalto alla cittadella dell'art. 2059 e.e.; in Giur. it., 1985, I, 2, 891, con nota di G. COMANDE', L'incostituzionalitˆ dell'art. 2059 e.e. tra necessitˆ e moda; e ancora in Foro nap., 1995, 283, con nota di F. BASILICA, L'evoluzione del danno biologico come danno non patrimoniale (a proposito dell'ultima ordinanza di remissione). (46) In dottrina, si rileva la posizione di G. COMANDE', Il danno non patrimoniale: dottrina e giurisprudenza a confronto, op. cit., 897, per il quale Çil danno alla salute psichicaandrebbe tenuto ben distinto dal patema d'animo ( ... ) che si estrinseca mediante stati d'animo e sensazioni, di necessitˆ transeunti, quali dolore, tristezza, sofferenza È, il quale tuttavia rileva che ¥ forte la propensione dei giuristi a relegare tra i danni non patrimonialile menomazioni della salute mentale >>, citando ad esempio la posizione di BusNELLI-ROMANO, Danno biologico e danno alla salute, in Riv. crit. dir. priv, 1987, 322. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO citoria della persona, perchŽ anzi risulterebbe obliterata la funzione preventivasanzionatoria, di deterrence assolta dall'art. 2059, per soddisfare unicamente finalitˆ di compensation ed esigenze di riparazione, cui provvede l'art. 2043 (47). Conclusivamente, sembra si possa rilevare che il problema del superamento dei rigidi confini della risarcibilitˆ del danno non patrimoniale -che certamente resta ancora aperto ed suscettibile di pi ampi e complessi sviluppi, sia di ordine teorico che di ordine pratico -non pu˜ essere risolto seguendo la linea interpretativa proposta dai giudici bolognesi. a infatti ben difficile che la Corte ritratti l'interpretazione estensiva del concetto di danno non patrimoniale, poichŽ solo in tal modo si attribuisce alla fattispecie il ruolo di obbligazione risarcitoria che, da un lato,á assicura l'esigenza punitiva di sanzionare l'illecito, dall'altro, l'esigenza consolatoria di garariá tire una riparazione per il danneggiato. La Consulta, con la sentenza Mengoni, ha giˆ offerto la chiave di lettura che consente di uscire dalle strettoie della formula limitativa dell'art. 2059, superando la vecchia equazione danno non patrimoniale = danno morale subiettivo, per considerare lˆ fattispecie in esame come forma di reazione civilistica, di portata inibitoria e repressiva, alla lesione dei diritti della personalitˆ.. Il giudice delle leggi ha giˆ soddisfatto l'unica esigenza vera che il sistema poneva: e cio non tanto la caducazione della norma in parola quanto la chiara revisione interpretativa del sistema di tutela risarcitoria della ápersona, retto dal modello bipolare introdotto dagli artt. 2043 e 2059 codice civile (48). FEDERICO BASILICA (47) Lo rileva correttamente il PoNZANELLI, op. ult. cit., il quale per˜ sembra accogliere la distinzione prospettata nell'ordinanza di rimessione e negata dalla Consulta. (48) Concorda il CoMANDE', op. ult. cit., 891. I I ili I ! fil t t ~=~ @ ij~ ii á-. á-á .-jlli . . ~~ RASSEGNA DI LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI codice di procedura civile, art. 251, secondo comma; a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore Ç ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle È, anzichŽ stabilire che il giudice istruttore Ç avverte il testimone dell'obbligo di dire la veritˆ e delle È; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore Ç legge la formula: "Consapevole della responsabilitˆ che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la veritˆ, null'altro che la veritˆ", anzichŽ stabilire che il giudice istruttore Ç Io invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilitˆ morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la veritˆ e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza"; c) nella parte in cui prevede: Ç Quindi il testimone; in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: Ç Io giuro È. Sentenza 5 maggio 1995, n. 149, G.U. 10 maggio 1995, n. 19. codice di procedura civile, art. 404, prlmo comma, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione. Sentenza 26 maggio 1995, n. 192, G.U. 31 maggio 1995, n. 23. codice di procedura penale, art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indag“ni preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Sentenza 15 settembre 1995, n. 432, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. codice penaleá militare di pace, art. 90, primo comma, n. 1, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anzichŽ con la reclusione da uno a cinque anni. Sentenza 6 luglio 1995, n. 298, G.U. 12 luglio 1995, n. 29. codice penale militare di pace, art. 90, prlmo comma, numeri 2 e 3, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anzichŽ con la reclusione da uno a cinque anni. Sentenza 6 luglio 1995, n. 298, G.U. 12 luglio 1995, n. 29. codice della navigazione, art. 1258, prlmo comma, nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacitˆ all'iscrizione, anzichŽ sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente. Sentenza 1 giugno 1995, n. 220, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. 54 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 1, nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce -nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entitˆ del credito -all'Autoritˆ giudiá ziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad ená trate di natura non tributaria. Sentenza 13 luglio 1995, n. 318, G.U. 19 luglio 1995, n. 30. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 -quinquies, introdotto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che presentato al prefetto, anzichŽ all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente all imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonchŽ 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635. Sentenza 7 aprile 1995, n. 115, G.U. 12 aprile 1995, n. 15. r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 71, secondo comma, nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorchŽ essa svolge funzioni giurisdiá zionali. Sentenza 10 maggio 1995, n. 158, G.U. 12 maggio 1995, n. 20. legge reg. Sicilia 5 aprile 1952, n. 11, art. 22, nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione siciliana 15 apriá le 1970, n. 1. Sentenza 8 maggio 1995, n. 154, G.U. 12 maggio 1995, n. 20. d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491, nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione terreni non appartenenti al soggetto espropriato. Sentenza 13 luglio 1995, n. 319, G.U. 19 luglio 1995, n. 30. legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 33, nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie ossex:vazioni e sia data la possibilitˆ di áessere sentito personalmente. Sentenza 14 aprile 1995, n. 126, G.U. 19 aprile 1995, n. 16. legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 74, primo comma, ultlmo periodo, limitatamente alla parola Ç non È, che immediatamente precede Ç ammesso ad intervenire>>. Sentenza 24 luglio 1995, n. 356, G.U. 26 luglio 1995, n. 31. decreto Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81, nella parte in cui non prevede che si applichi l'art. 9, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122. Sentenza 25 luglio 1995, n. 375, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. PARTE II, RASSEGNA. DI LEGISLAZIONE d'1"B..10á¥ge1iliaio 1957, n. 3, .art. 97)' terzoá¥comma, nella ááparte in cui prevede; á in caso di'sentenza á o ordinanza che pronuncia sull'impt:tgnazione,. che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni . dalla ádata in ácui /divenuta irrevocabile: la sentenza di proscioglimento,á indipendentemente dalla ¥data ádi deposito . della ásentenza _o >ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'ii:revocabilitˆ ᥠdella pronuncia di proscioglimento. . Sentenza 25 luglio 1995, n. 374, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. d¥P.R¥ 30 marzo¥.1957; .n. 361, art; 4, secondo comma; n. 2, ultimo periodo [come modificato dall'art¥ Ldella .legge 4 agosto 1993, n. 277]. Sentema 12 settembre 1995, n. 422, G.V. 20 settembre 1995, n. 39. legge reg. siciliana 30-dicembre 1965, n. 44, art> 1, secondo comma, nella parte in cui fa assoluto divieto di sequestro e pignoramento dell'indennitˆ mre “9ii, n. 1034, artá 36, neôa J.>aTte in cui non prevede l'.opposizion di terzo ordinaria fra i mezzi di impugilazione del“e sentenze del Consiglio di Stato. .-. á --á Sentenza 17 maggi() 199!), JJá 177, GiU¥ 24 maggio 1995, n. 22. . ....... . d'1".R. 29 ,marzo 1913, n. 156, aJi, J51, primo comma. Sentenza 23 maggio 1995; n. 187, G.U. 31 maggio 1995, n. 23. á d.I. 2 marzo 1974, D¥ 30, art. 2 ¥ novies IJntrodotto dalla legge di. conversione 16 aprile 1974, n. 114], nella parte in cui non prevede la facoltˆ di riscattare i pe.riodi . cwrispondenti a.Ila durata degli ,studi per il conseguimento del diploma . di tecn:icq in . a.udioi:netrja, ionologopeclia .e. audiopi::otesi rilasciato da una scuofa universitaria diretta a fiili speciajj, q.an,do il titolo .sia richiesto quale condizione necessaria per lo svolgimento di una determiriai:a attivitˆ. Sentenza 31 maggfo 1995, n. 208, G.U. 1 giugno 1995, n. 24. legge i::eg. Call1pania 26 maggio 1915, n. 40, artá 13, sest<> coipma. Sentenza 21 luglio 1995, n. 342, G.U. 26 luglio 1995; n,_ 31. legge''26 luglio 1975, n. á354, art. 30 ¥ ter,. quarto comma, introdotto. dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei ácondannati alla reclusione militˆre. Sentenza 6 giugno 199'5, n. 227, G.U. 14 giugno 1995, n. 25. J6 RASSEGNA AVVOCATURA DEILO STATO legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, tetto comma, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo ommesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anzichŽ stabilire che la liberazione anticipata revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla ácondanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. Sentenza 23 maggio 1995, n. 186, G.U. 31 maggio 1995, n. 23. combinato disposto legge reg. Sicilia 29 dicembre 1975, n. 88, art. 3; legge reg. Sicilia 16 agosto 1974,. n. 36, art. 4, primo e secondo com.ma; legge reg. Siá cllia 18 D\)Vembre 1964, n. 29, art. 1, nella parte in cui prevede la determinazione dell'indennitˆ di esproptjazione in misura pari al valore venale dei suoli espropriati. Sentenza 8 ámaggio 1995, n. 153, G.U. 12 maggio 1995, n. 20. legge reg. Lazio 8 aprile 1980, n. 19, art. 1, secondo comma, lett. a) [come modificato dalla legge reg. Lazio 20 agosto 1987, n ;49]. Sentenza 15 settembre 1995, n. 433, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. legge reg. Lazio 8 aprile 1980, .n. 19, art. 1, secondo comma, lett. d), e) ed f). Sentenza 15 settembre 1995, n. 433, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, primo e settimo comma, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati . nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una de.Ile figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Sentenza 7 luglio 1995, n. 305, G.U. 12 luglio 1995, n. 29. d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, á.secondo e terzo com.ma, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera, rispettivamente, dei professori asá sociati e dei ricercatori confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Sentenza 7 luglio 1995, n. 305, G.U. 12 luglio 1995, n. 29. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, nella parte in cui non prevede l'applicabilitˆ delle sartziom á sostitutive ádelle pene detentive. brevi ai: reati militari, secondo i principi di cui in motivazione. Sentenza 29 giugno 1995, n. 284, G.U. 5 luglio 1995, n. 28. legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia giˆ conseguito in ácostanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianitˆ assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria. Sentenza 26 luglio 1995, n. 388, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE f7 legge reg. Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 6, secondo comma. Sentenza 8 maggio 1995, n. 152, G.U. 12 maggio 1995, n. 20. legge 5 dicembre 1985, n. 730, art. 8-bis, introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anzichŽ all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima. Sentenza 7 aprile 1995, n. 115, G.U. 12 aprile 1995, n. 15. legge reg. siciliana 9 maggio 1986, n. 21, art. 2, nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1¡ novembre 1985, anzichŽ a quella di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986. Sentenza 23 maggio 1995, n. 185, G.U. 31 maggio 1995, n. 23. legge reg. siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, primo comma, n. 9, nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sentenza 16 maggio 1995, n. 162, G.U. 24 maggio 1995, n. 22. legge reg. siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, quarto comma. Sentenza 16 maggio 1995, n. 162, G.U. 24 maggio 1995, n. 22. legge reg. Lazio 26 giugno 1987, n. 33 art. 6, secondo comma, nella parte in cui prevede, a pena d'inammissibilitˆ, che la domanda di iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi popolari, deve essere spedita al Comune a mezzo di raccomandata postale senza cartolina di ricevimento. Sentenza 6 luglio 1995, n. 299, G.U. 12 luglio 1995, n. 29. d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, quarto comma, nella parte in cui prevede che la sospensione non pu˜ essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato. Sentenza 14 aprile 1995, n. 125, G.U. 19 aprile 1995, n. 16. d.lgs, 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, secondo comma, nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti d~i cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data. Sentenza 31 maggio 1995, n. 209, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. legge reg. Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, art. 11, quinto comma. Sentenza 22 giugno 1995, n. 273, G.U. 28 giugno 1995, n. 27. J8 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge reg. Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 21, quarto comma. Sentenza 13 giugno 1995, n. 234, G.U. 21 giugno 1995, n. 26. legge reg. Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 1, quinto comma. Sentenza 13 giugno 1995, n. 235, G.U. 21 giugno 1995, n. 26. legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 5, terzo comma, limitatamente alle parole Çper quanto a conoscenza della predetta autoritˆ >>. Sentenza 1 giugno 1995, n. 219, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. d.l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9-bis, primo. comma, primo periodo [aggiunto dalla legge di convensione 1 giugno 1991, n. 166]. Sentenza 8 settembre 1995, n. 421, G.U. 13 settembre 1995, n. 38. legge 23 luglio 1991, n. 223, combinato disposto artt. 7, primo comma, e 16, primo comma, nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al I fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter bneficiare dell'indennitˆ di mobilitˆ. " Sentenza 12 settembre 1995, n. 423. G.U. 20 settembre 1995, n. 39. I & k legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 1, decimo comma, limitatamente al se~ I i: condo periodo (Ç Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonchŽ quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, fil in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizza f~ zione di interventi di ricostruzione o di .riparazione di immobili ad uso abita1; tivo distrutti o danneggiati dalle avversitˆ atmosferiche di cui al d.I. 4 dicem ~ bre 1992, n. 471, e al d.I. 4 novembre 1992, n. 426 È) ed al terzo periodo (ÇEntro fil trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con ~~ ili proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato I I fil per l'edilizia residenziale, le relative modalitˆ di attuazione È). Sentenza 12 settembre 1995, n. 424, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 1, quinto comma [convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67], nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilitˆ ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unitˆ sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delie somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cos“ come pervenute per il pagamento o, Ise non prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente. Sentenza 29 giugno 1995, n. 285, G.U. 5 luglio 1995, n. 28. I' legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 5, secondo comma, Ultimo periodo. Sentenza 12 settembre 1995, n. 422, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. t~ ~ . li!! < :: w<á:Çá:á:á:á::.:á:á:á.:áááá:ázá~áá=--<á::-:-:.á:á:ááá.á=á=á~':---:-::-ám.rrm ......,..... ..... ,,, ........ ¥ ........................"'............................z.-.-..........................................................................................................z.-mw;.---xu.-,r..-z wuazw.-::--J .,~far6¥11“~lllliWllllljW~ifl'l,_WaM PARm II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE J9 legge 25 marzo 1993,, :n. 811 art. 7, prbno comma;. ultimo periodo. Sentenza 12 settemb:re 1g95, n. 422, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. d.I. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, settbno com.ma [convertito in legge 19 luá gllo 1993, n. 236], nonchŽ legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1 che fa salvi gli effetti Prodotti :da .. precedenti. analoghe disposizioni. di. c;lecreti-legge .. non convertiti (art. 5 del dJ. l1 dicembre 1992, n. 478, art, 5 del d.l. 12. febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, .deld.l. 10 marzo 1993,. n; 57), nelli. parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilitˆ i íavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensiortŽ di irtvaliditˆ possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilitˆ nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del d.t 16 maggiti 1994; nY299; convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451. á á Sentenza 1 giugno 1995, n. 218, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. legge 21 ottobre 1993, n. 56. Sentenza 15 setteml:!re 1995, n. 433, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. legge 24 dicembre 1993, :n. 537, art. 3, quinto comma; nella parte in cui affida al Dipartimento della funzione pubblica la verifica della congruitˆ delle metodologie utilizzate pei;. detel\'Ill,i;n.are i. cadchi di.á layor9 . da parte delle regioni. Sentenza 27 luglio 1995, n. 406, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge 31. gennaio 1994, n. 97, artá 12, secondo comma, nella parte in cui, nel caso di espropriazione di tertenf'.lllorttani. per opere pubbliche o di pubblica utilitˆ, non prevede. áche .sia ¥sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di .esproprio sia l?ronunciato da una autoritˆ statale. Sentenza 10 maggio 1995, n. 156, G.U. 12 maggio 1995, n. 20. legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 12, terzo comma, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente á spettanti ai áfruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici anzichŽ dalla Regione. Sentenza 10 maggio 1995, n. 156, G,U. 12 maggio 1995, n. 20. legge reg. siciliana approvata il 4 marzo, 1994, art. 4. Sentenza 30 marzo 1995, n. 94, G.U. 5 aprile 1995, n. 14. d.l. 15 giugno 1994, n. 377; art. 1, secondo cOimna lettera c) [convertito in legge 8 agosto 19941 n. 497], nella parte in cui non estende l'intesa ivi prevista alle regioni irtteressate alla gestione delle aree naturali protette. Sentenza 10 maggio 1995; n. 157, G.U. 12 maggio 1995, n. 20. d.I 15. giugno 1994, n. 377, art. 2, secondo com.ma, nella parte in cui non ri serva il potere d'impiego degli operatori volontari antincendio alla regione in cui questi sono stati destinati. Sentenza 10 maggio 1995, n. 157, G.U. 12 maggio 1995, .n. 20. 60 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO d.l. 27 agosto 1994, n. 512, art. 1, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma [convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590], nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma cli Bolzano. Sentenza 25 luglio 1995, n. 373, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge reg. Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 9, primo comma, nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali. Sentenza 27 luglio 1995, n. 408, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge . reg. Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 10, nono e decimo comma, nella parte in cui consente, alla scadenza del decennio di efficacia del programma integrato, di protrarre indefinitamente i vincoli derivanti dalla parte inattuata cli esso. Sentenza 27 luglio 1995, n. 408, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge reg. Lombardia riapprovata il 26 ottobre 1994. Sentenza 5 luglio 1995, n. 292, G.U. 12 luglio 1995, n. 29. legge reg. Basilicata riapprovata il 15 novembre 1994. Sentenza 27 aprile 1995, n. 134, G.U. 3 maggio 1995, n. 18. legge approv. dall'Assemblea reg. siciliana il 22 dicembre 1994, art. 2. Sentenza 27 luglio 1995, n. 407, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 10, primo comma, nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli evená tuali disavanzi cli gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato. Sentenza 28 luglio 1995, n. 416, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. decreto Presidente giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995 n. 1/L, artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma e 43, quarto comma, ultimo periodo e quinto comma, ultimo periodo. Sentenza 12 settembre 1995, n. 422, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. legge reg. Basilicata riapprovata il 17 gennaio 1995. Sentenza 1 giugno 1995, n. 217, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. legge reg. Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, art. 32, terzo e quarto comma. Sentenza 12 settembre 1995, n. 422, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. legge 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1, sesto comma. Sentenza 12 settembre 1995, n. 422, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge reg. Puglia riapprovata dal Consiglio regionale il 28 febbraio 1995. Sentenza 19 giugno 1995, n. 260, G.U. 28 giugno 1995, n. 27. legge reg. Campania riapprovata il 2 marzo 1995. Sentenza 24 luglio 1995, n. 357, G.U. 26 luglio 1995, n. 31. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, art. 6, primo comma, ultimo periodo. Sentenza 12 settembre 1995, n. 422, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE codice civile, combinato disposto artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915, (artt. 3 e 29 della Costituzione). Sentenza 6 aprile 1995, n. 111, G.U. 12 aprile 1995, n. 15. codice civile, art. 2043 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Sentenza 23 maggio 1995, n. 188, G.U. 31 maggio 1995, n. 23. codice civile, artt. 2126 e 2129 (art. 97 della Costituzione). Sentenza 31 marzo 1995, n. 101, G.U. 5 aprile 1995, n. 14. codice civile, artt. 2239 e 2240 (artt. 3 e 37 della Costituzione). Sentenza 26 maggio 1995, n. 193, G.U. 31 maggio 1995, n. 23. codice civile, art. 2951 (artt. 3, 24 e 35 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1995, n. 365, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. codice di procedura civile, art. 186-ter, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma della Costituzione). Sentenza 5 luglio 1995, n. 295, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. codice di procedura civile, art. 669-terdecies, primo comma (artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Sentenza 26 maggio 1995, n. 197, G.U. 31 maggio 1995, n. 23. codice di procedura civile, art. 675 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 13 giugno 1995, n. 237, G.U. 21 giugno 1995, n. 26. codice penale, art. 336 (art. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1995, n. 314, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. 62 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 342 (artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1995, n. 313, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. codice penale, art. 343 (artt. 3, 27, terzo comma, e 97 primo comma della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1995, n. 313, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. codice penale, art. 589 (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione). Sentenza 27 luglio 1995, n. 414, G.U. 23 agosto 1995, n. 35. codice penale, art. 721 (artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 13 giugno 1995, n. 236, G.U. 21 giugno 1995, n. 26. codice di procedura penale, art. 63 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 aprile 1995, n. 136, G.U. 3 maggio 1995, n. 18. codice di procedura penale, art. 71, primo comma (artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione). Sentenza 28 giugno 1995, n. 281, G.U. 5 luglio 1995, n. 28. codice di procedura penale, art. 72, primo comma (art. 97 della Costitutuzione). Sentenza 28 giugno 1995, n. 281, G.U. 5 luglio 1995, n. 28. codice di procedura penale, art. 305, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 15 settembre 1995, n. 434, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. codice di procedura penale, combinato disposto artt. 337, primo comma, e 409, e 39 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione). Sentenza 29 giugno 1995, n. 287, G.U. 5 luglio 1995, n. 28. codice di procedura penale, art. 340, quarto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 31 maggio 1995, n. 211, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. codice di procedura penale, art. 513, secondo comma (artt. 3, 76 e 111 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1995, n. 381, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 6J codice di procedura penale, art. 595 (art. 112 della Costituzione). Sentenza 28 giugno 1995, n. 280, G.U. 5 luglio 1995, n. 28. combinato disposto codice penale militare di pace, art. 63 e legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 4 [come sostituito dall'art. 2 del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897] (art. 103, terzo comma, della Costituzione). Sentenza 31 marzo 1995, n. 104, G.U. 5 aprile 1995, n. 14. codice penale militare di pace, art. 147 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 15 settembre 1995, n. 436, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, combinato disposto artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, n. 4 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 17 luglio 1995, n. 326, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 quinquies introdotto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (artt. 76, 117 e 118 della Costituzione). Sentenza 7 aprile 1995, n. 115, G.U. 12 aprile 1995, n. 15. legge 1 giugno 1939, n. 1089, disposto coordinato artt. 61, 31 e 32 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Sentenza 20 giugno 1995 n. 269, G.U. 28 giugno 1995, n. 27. legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 2 e 4 (artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1995, n. 417, G.U. 23 agosto 1995, n. 35. legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 19, 61, 68 e 109 (artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione). Sentenza 6 aprile 1995, n. 108, G.U. 12 aprile 1995, n. 15. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42, 44 e 17 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 6 giugno 1995, n. 228, G.U. 14 giugno 1995, n. 25. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67 (artt. 3, 24 e 41 della Costituzione). Sentenza 6 aprile 1995, n. 110, G.U. 12 aprile 1995, n. 15. combinato disposto d. lgs. lgt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 3, ultimo comma, e legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, terzo comma (artt. 3 e 37 della Costittuzione). Sentenza 24 luglio 1995, n. 364, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. 64 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO r.d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 13 aprile 1995, n. 119, G.U. 19 aprile 1995, n. 16. d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 32 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1995, n. 312, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. combinato disposto artt. 60, primo comma, n. 6) e 63, lett. d), della legge 31 luglio 1954, n. 599 (artt. 25, secondo comma, e 97 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1995, n. 356, G.U. 26 luglio 1995, n. 31. legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 73, primo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1995, n. 356, G.U. 26 luglio 1995, n. 31. legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, primo comma [nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327], (art. 3 della Costituzione). Sentenza 31 maggio 1995, n. 210, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, primo comma [nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327] (artt. 13, 16 e 24 della Costituzione). Sentenza 31 maggio 1995, n. 210, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, quinto comma, nella parte in cui prevede l'automatica esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei soggetti privati dell'elettorato attivo a segito della dichiarazione di fallimento (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 30 maggio 1995, n. 203, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34 (artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione). Sentenza 23 maggio 1995, n. 190, G.U. 31 maggio 1995, n. 23. legge 3 gennaio 1960, n. 5, .artt. 1 e 2 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 20 giugno 1995, n. 270, G.U. 28 giugno 1995, n. 27. legge 23 febbraio 1961, n. 215, art. 2 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1995, n. 379, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. combinato disposto legge 14 febbraio 1963, n. 60, art. 10, primo comma, lettere b) e c), e legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 35 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 12 settembre 1995, n. 424, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. i I ~ I I ~ P'All.ttl II;' RASSEGNAit>t-U“GISLAZIONE 6J ,,._,legge 24 mliggi˜it96fJ'.tt\:c396'i'~ 1~ pr.llno comma/:lett; e);:.f), g), :b) d i) e secondo comma (artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione). Sentenza 21 lugli<) '1995/:Iii'.345; G.U!-'9 .agosfoi 1995; 'il 33. á. á á i~ ¥$'á noVŽnltire: 1!>61/li'lU!; &ft,>gi ~dˆrto Ž<>fuma (artt 3/ :4, 38' e 97 della Costituzione). á''-'"'ááá: (:-.: :á:.: Sentenza 23 mailifo!~~5;'n.'i90,'d.rJ/3l fuagglo áí995;''1:i:i:'23; '' ,._,, ¥á~~-~~á“z;áJ~~~i~ij. :~:'-~;'Jm(_lJ, t~:;~~1iˆ'. ~~tituiW1~iááá: á Sentenzaá 24 19g.o ,,1?9~. ~ 36~~ . ,;:'. ¥:::::'"" '.->:: _,.,..,,: .': ""... ,.. .... á:á:::.. á.á.c.;: Sentenza 24 luglio 1995, n. 364, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. 'Çá d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38, primo comma come modificato dalU~~ A.~eh~tf;R. t?,~e,wi~jq,.\9?:9¥,Jh +f~ ,(~t.} e J6 4e~ (:~~PJlJ3i9ne)., ... Sentenza 12 settembre 1995, n. 430, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. : ~á .¥: .á.. legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 25 (artt. 3 e 38 della Costituzione). á' á Sentenza':12:1uglio' 1995,..n..310, .G:u.,á'.9/a:gt>sto J995-, n. 33,.,,,__ á d.P.R. 29 settembre 1973; n. 59'1;¥ artt. 24 e :30 (artt 3 eá53. della Costi'tUZione). Sentenza 25 luglio 1995, n. 377, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. ¥á.--á.-:á. t d.P.R. i9 settembre 1m, D. 662, artt. 53 e 54 (artt. 3, 24. e:. m della Costituzione). . .á . .á . Sentenza 21 sett~bre l~S. n. á 437, G.U. ii settembre 1995, n. 40. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (artt. 3 e 36 della Costituzione),, Sentenza 27 giugtl.o 1995; n. 278, G.U. 5 lugljo 1995, n. 2$. legge 31 ;môggi˜ 1.9751 È>191; art;'.19; qUinto¥commli (artt. 3,<34 e 52 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1995; n. 359; G.lJ~ 16 ag˜Sto 1995, n.. 34; 17 - 66 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 8, primo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 13 luglio 1995, n. 321, G.U. 9 agost˜ 1995, n. 33. legge á29 'novembre 1977, n. .875, art. 11, penultimo com,ma (art. 42 della Costituzione). Sentenza 29 giugno 1995, ...288, G.U. 5 luglio 1995; n. ~. coml;>inato '"51>osto, legge S agosto 1978, n. 457, art. 35, e legge 14 febbraio 1963, n. 60, art. 10, prlmti comma, lettere b) e c) (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 12 settembre 1995,' n.' 424, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. d.P.R. 23 diceuibre 1978, n. 915, art. 74, primo. comma (art. 42 della Costiá tuzione). ' ' Sentenza 29 giugno 1995, n. 288, G.U; 5 luglio '1995, n; 28. d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, art. 80 (artt. 42 e 76 della Costituzione). Sentenza 29 giugno 1995, n. 288, G,U. 5 luglio 1995, n. 28. d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 61, quarto comma (artt. 24, 76 e 97 della Costituzione). Sentenza 14 aprile 1995, n. 128, G.U. 19 aprile 1995, n. 16. legge 24 aprile 1980, n. 146, art. 32, secondo e te~o comma (art. 42 dellaá C~ stituzione). Sentenza 29 giugno 1995, n. 288, G.U. 5 luglio 1995, n. 28. legge reg. Veneto 31 JDˆggio 1980, n. 76, art. 11 (artt. 3, 30, 81 e 119 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1995, n. 277, G.U. 5 luglio 1995, n. 28 ¥ legge reg. Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, art. 56 [come sostituito dalá l'art. 7 della legge, reg. Lombardia. 30 novembre 1984, n. 61] (artt. 117 e 119 della Costituzione). Sentenza 31 marzo 1995, n. 105, G.U. 5 aprile 1995, n. 14. d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 1, sesto comma (artt. 42 e 76 della Costituzione). Sentenza 29 giugno 1995, n. 288, G.U. 5 luglio 1995, n. 28. legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, primo comma (artt. 24, 35 e 45 della Costituzione). Sentenza 20 luglio 1995, n. 334, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. PARm II; RASSEGNA DI LEGISLAZIONE [.67 ¥ leggevreg. Veneto 15 dicembre 1982, n.. 55, art. 15 (artt. 3, 30, 81 e 119 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 19951 n. 277, G.U¥. 5 luglio 1995, n. ~. áá Jege 23 Jll'lar;Eo 1-n¥ 78. (artt¥ 3. e 36 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1995, n. 278, G.U. 5 luglio 1995; ri/28. legge prov. Trento 29 aprile 1983, n. 12, art. 142 (come modificato dall'art. 4 delllLIegg~t pro:vinciale 3. settembre .1984,. n. 8~ dall'ˆtt; 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 . della legge Provinciale 19 maggio 1992,n,. 15), art. 3 della. Costi tuzione). á á á á á. á á áá á .á . . á á .á Sentel\Za 30á tnaggio 1995, n. 201, G.u. 7 giugno 1995/n. 24. legge 4 maggiñ á1983, ii. 184, rt. 6 (arti:. 3fe 32 della>C:hstituzione). 1(;.¥Scmten~ 24 l.glto l99S;;,n. 361;áG.U.16 ag˜Sto . .1993;.n ..34¥ lesge 4 ma~(). 198~,>~ 184, &rtt. ~' u¥. t.2, 13~ t4, 15 e 16. (art¥.24 della della Costituzione). á , .Sentenza¥ 10 'malJm.o. 1995, n. 160; G.U ¥ .12 mliggi˜ 1995; n. 20. legge 12 giugnc;L1984, n. ,222; art¥ 2 (arttá 3 e 38 della .Costituzione). Sentenza 30 maggio 1995, n. 205, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. .;á'.:: :áá;,:;_:):. ;::,.: :-: .. \. . ::--á legge 28 febb,,...o.J98S, n.47, .art. 31 e leggeá~ dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo e ottavo comma (art. 3 della Costituzione). ' Sentenza 12 settembre i995, n; .427, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. d.l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 -quinqules [convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431] (artt. 3, 24, secondo 'mma, e 97,; primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1995, n. 417, G.U. 23 agosto 1995, n. 35. ~::; ,:. . . . á~.. '. :: á: -: . . . . :.á:.. dJ. 27 ágttlpd'1985; :ai~ 3IZ,' drt. t.qtdnqtateitá"rc<>n'lrertfto n!ía legge 8 agosto 1985, n. 431], (artt. 3; ¥42~ secondo áe terzo cOJ:nniˆ, e 97 della Costituzione). Sentenza 28 Juglio 1995, n. 417, G.V. 23 agosto 1995, n. 35'. l .áááá<,"¥á< l . . . ' . .. .<á legge reg. Lazio 3 ge“lnaio 1986, n. 1,. art¥.81 prlnio e sesto comma (artt. 97 e 128 della Costituzione). á'áSeritrii~ 3o¥ ma~gio 199S; n> 204;' G;U. 7 gtgri˜¥ 1995;' Ii.. 24). legge 29 gennaio 1986, n. 21, artt. 2, primo comma, e 26, primo, secondo e teno ~á.(;u1:t.¥ 3 e :38 della Costit.uzj:one), Sentenza 26 luglio 1995, n. 390, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. d.l. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2bis [convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160] (art'3 della Costitqzione)¥ á Sentenza 5 luglio 1995, n. 296, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. 65 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO ' d.l. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8, quinto comma [convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160] (art. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 26 maggio 1995, á n. 195; G.U; 31 maggio 1995, n. 23. d.P.R. 31 marzo 1988) n~ á143,: art! 32, settimo commai primo periodo (artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzioll.e)'. ... Sentenza 20 luglio 1995, n. 336, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. 'f " vá.: 1' d.P.Rc. 22 settembreá 1988; án. 488, art. 25, primo '¥ comma . (art. 3 della Costi¥ tuzione): ' Sentenza 27 aprile 1995, n. 135, G.U. 3. maggfo 1995, n. 18. legge 15 febbraio 1989, ~ 51; art. 1 (arit. 3 e 36 della áCostituzione). Sentenza 30 .:r:Df!J~~o ~995,. n..200, q.u. 7 gi1;1_gno 1995, n~ 24,.¥ legge 18 febbrˆio '1989, 'n. 56, art.' 35, pri˜iO comma (artt. 3; 35 e 32 'della Costituzione). Sentenza' 27 luglfo 1995; 'n. 412,; G;U; 23 agosto 1995, n. 3S( á < legge reg. Toscana 6 aprile 1989, .n. 22 (ˆrtt¥ 3; 123, 127; á24, primo-e secondo comma, 113, 97 e 117, primo comma, della Costituzione). Sentenza '25 foglio 1995, ri'. 376, c;u. 16 agosto¥ 1995, n. 34. ¥ d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 31 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione). Sentenzaá4 'maggio 199!'1; n. 144, G.U. 10 maggio 1995, n. 19, combinato disposto d. , lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 39 e codice di procedura penale, artt. 337, primo comma, e 409 (artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione). Sentenza 29' giugno 1995, n. 287, G.U. á5 luglio 1995, n. á 28. dl. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, prlmo c~, [convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39l (artt. 3,. 97, 24~}5 e 25 [recte 27) della ~os~tuzione), Sentenza' 14 aprile 1995, n. 129, G.U. 19 aprile 1995, n. 16. legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 9 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 26 lugli:o 1995,. n. 390, áG;U. 16á agosto 1995, n. 34. legge 30 luglio 19~, n. 2,7, .mi. 1, sesto comma (art; 3 della Costituzione). Sentenza 1 giugno 1995, n. 219, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, secondo Žonuria .(artt. 2, 3; e 24, terzo comma). ,_ Sentenza 25 luglio 1995, n. 382, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. d.P.R 9 ottobre 1990, n 309, art. 73 .(arlt. 13, 25 e á27 della Costitilzione). Sentenza 24 lugli˜ 1995, n. 360, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. PARm II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 (an. 3 della Costituzione), Sentenza 24 luglio 1995, n. 360, G.U. 16 agosto 1995, n. 34; d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23, quarto comma, e d.P.R. 26 ottobre 1972, n¥ 637; art. 16, quarto comma. Sentenza 12 settembre 1995~ n. 426, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 8, primo e secondo comma (artt. 3 e 42;áterzo comma, della Costituzione). Sentenza 8 maggio 1995, n. 155, G.U. 12 maggio 1995, n. 20. legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 13, terzo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Senterlza 24 luglio 1995, n. 363, G.U. 16 agosto. 1995, .n. 34. d.l. 29 marzo 1991, n. '103; art. =9bis, primo cdmma, secondo periodo (art. 3 della Costituzione). Sentenza 1tá settembre 1995, n. 421, G.U. 13 sttembre 1995, n. 38. á legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, primo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 27 luglio 1995, n. 413, G.U. 23 agosto 1995, n. 35. legge 23 luglio 1991, n. 2231 combinato disposto artt. 7, primo comma, e 16, primo comma (artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 12 settembre á1995, n. 423, G.U. 20 settembre 1995,, n. 39. ! ¥ ' ¥ ¥ legge 8 agosto 1991, n. 265, ari~ 1, sesto comma (art. 24 della Costituzione). Sentenza 27 luglio 1995, n. 409, G.U. 23 agosto 1995, n. 35. legge 8 agosto 1991,_n. 26~, art. 2 (artt, 3, 36 e 38 della Costituzione). Sentenza 27 luglio 1995, n. 409, G.U. 23 agosto 1995, n. 35. legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 27 luglio 1995, n. 410, G.U. 23 agosto 1995, n. 35. d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, artt. 1, 2, 15 e 17 (artt. 3 e 32 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1995, n. 366 G.U. 16 agosto 1995, n. 34. d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 203, terzo comma, e 206 (artt .3, 24, 113 della Costituzione). Sentenza 21 settembre 1995, n. 437, G.U. 27 settembre 1995, n. 40. 70 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO d.1. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7 [come sostituito dalla I. 8 agosto 1992 n. 359] (artt. 3, 47 e 53 della Costituzione). Sentenza 4 maggio 1995, n. 143, G.U. 10 maggio 1995, n. 19. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, art. 31, primo, secondo e terzo comma (artt. 9 e 25, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 10 maggio 1995, n. 159, G.U. 12 maggio 1995, n. 20. legge 8 agosto 1992, n. 359, art. Sbis [conversione del d.l. 11 luglio 1992, n. 333] (artt. 72 e 77 della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1995, n. 391, G.U. 16 agosto 1995, n. 34. legge reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, art. 52, quarto comma [trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.p.g.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L] (artt. 3, 5 e 130 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1995, n. 380, G.U. 16 agosto 19~5, n. 34. legge reg. Sicilia 12 gennaio 1993, n. 9, art. 66, settimo comma (artt. 3, primo comma, e 42 della Costituzione). Sentenza 21 luglio 1995, n. 344, áG.U. 9 agosto 1995, n. 33. d.I. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 12, quindicesimo comma [convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68] (art. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1995, n. 311, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. d.I. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 1, sesto comma [convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 6 aprile 1995, n. 107, G.U. 12 aprile 1995,. n. 15. d.1. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, primo comma [convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75] (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1995, n. 309, G.U. 9 agosto t995, n. 33. d.l. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, n. 3 [convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151] (artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione). Sentenza 13 luglio 1995, n. 320, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, sesto comma, ultimo periodo, limitataá mente alle parole Ç o gruppi di liste collegate È (artt. l, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione). á Sentenza 12 settembre 1995, n. 429, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. d.l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, settimo comma [convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236], nella parte in cui prevede il divieto di cumulo tra .indennitˆ di mobilitˆ ed assegno di invaliditˆ, (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 1 giugno 1995, n. 218, G.U. 7 giugno 1995, n. 24. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 71. dJ. 15 novembre 1993, n. 453, art. 6, quinto comma [convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19] (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 12 settembre 1995, n. 428, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. d.J. ¥át á dicimlbrŽ á 1993, áá:n;á 487, art. 7, terzo ácomma [convertitoá nella legge 29 gennaio 1994, n. 71] nella parte in cui comporta il venir meno degli interessi versati al Tesoro in relazione ...aj. credito in parola (art. 81, quarto comma della Costituzione). Sentenza 14 giugno 1995, n. 244, G.U. 21 giugno 1995, n. 26. d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, artt. 7, quarto comma, e 15; primo comma [convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71] (art. 81, quarto comma, della Costituzione). á Sentenza 14 giugno 1995, n. 244; G.U. 21 ghigno 1995, n. 26. legge 24 dicembre 1993, n. á537; art. 3; cotii:mi, 6, 8, 19, 23, 29, 37, 39 e 66 (artt. “17, 118 e 123 della Costituzione). Sentenza 27 luglio 1995, h.; 406, G.U; 2 agosto 1995, n. 32. legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, com:tnl: 23, 38, 39, 41 áe 66 (art. 4, n. 1, statuto spec. reg. Friuli-Venezia Giulia). S~nt~~a zi' luglio 1995, n. 406, G.U¥¥ 2 agosto 1995, n.. 3:Z. legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, colnmi 30, 47, 48 e¥ 51 (artt. 117, 118 e 123 dell~ ostituzione). Sentenza. 27Juglio 1995~á n. 4061 G.u¥. 2 agosto 1995, :i;i.. 32. legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. il, sŽttfin~ confutil (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Se11tenza 31. mar~9)995, n. 99, G.U¥. 5 aprile 1995, n~ 14. legge 29 gennaio 19941 .n. 87, artt. 1, primo _comma; 2, quarto comma; 3; secondo e terzo comma; e 4 (artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e J13 della Costituzione). Sentenza 31 marzo 1995, n. 103, G.U. 5 aprile 1995, n. 14. legge reg. siciliana approvata il 4 marzo .1994, art. 5 (art. 12 statuto reg. siciliana). á á ' Sentenza 30 marzo 1995, n. 94, G.U. 5 aprile 1995, n. 14. legge reg. siciliana approvata il 10 maggio 1994, art. á 1 (artt. 3, 97 e. 103 della Costituzione). Sentenza 30 marzo 1995, n. 94, G.U. 5 aprile .1995, n. 14. 72 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO. STATO legge reg. siclllana approvata il 10 maggio 1994, art. 1 (art. 11 della Castitutuzione). Sentenza 30 marzo 1995, n. 94, G.U. 5 aprile 1995, n. 14. d.l. 15 giugn() 1994, n. 377, artt. 1, secondo comma, lettei;a b) e 3, primo co~ (art~. 3, 97, 117 e 118 dt'llla; ostituzione).. Sentenza 10 maggio 1995, n. 157, G.U. 12 maggio 1995, n. 20. delibera legisliltiva reg. Toscana del 25 luglio 1994, riapprovata il 20 settembre 1994 (artt. 97 e 117 della Costituzione). Sentenza 16 giugno 1995, n. 248, G.U. 21 giugnoá 1995, n. á26. legge reg. Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, artt. 2, sestoá comma; 7, quinto comma; 9, quarto e quinto e<>mma; 10, cOlllDli Secl)ndo, terzo, quarto, quinto, sesto, dodicesimo e tredicesimo (artt. 5, 117 e 128 della Costituzione). Sentenzi!: 27 luglio 1995, Il¥ .408, G.U. 2 a~sto 1995, n. ~2. legge reg. Sicllla approvata il 25 ottobre 1994, art. 1,á primo comma (artt. 3 e 34 della Costituzione e 17, lett. d), statuto specfaleá reg. Sicilia). . Sent<:)nza 30. maggio 1995, n. 202, G,U. 7 giugno 1995, llá 24. ) ' legge reg. Trentb;lo-Alto Adige 30 novembre 1994, n¥. 3, art. 2, quinto comma (art. 56 statuto spec. e artt. 2, 3, 6 e 51 della CostittiZione). . '<'. Sentenza 19 giugno 1995, n. 261, G.U. 28 giugno 1995, n. 27. ~ ' . .'. -' . legge reg. Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, artt. 2, sesto comma, 17, primo comma; 32, primo comma, lett. b); 35, primo comma, lett. h) e terzo comma, lett. c); 36, primo comma, lett. h) e terzo comma, lett. c); 65 primo ~(art. 56 statuto speclille e . artt. 4, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1995, n. 261, G.U. 28 giugno 1995, n. 27. legge reg. Campania riapprovata il 2 dicembre 1994 (artt. 81 e 97 della Costituzione). Sentenza '21 luglio 1995, n. 347, G.U. 9 agosto 1995, n. 33. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 3, primo comma (artt. 117, 118, 119 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1995, n. 416, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, secondo comma (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1995, n. 416, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, primo comma (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1995, n. 416, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 73 legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, quinto comma (artt. 17 e 19 statuto reg. siciliana e 3 e 32 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1995, n. 416, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, sesto comma (artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costitilzione, 17 e 19 statuto reg. sic.). Sentenza 28 luglio 1995, n. 416, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, settimo comma (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1995, n. 416, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 22, comma 37 e 25 (art. 4, n. l, statuto reg. Friuli-Venezia Giulia). Sentenza 27 luglio 1995, n. 406, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 (artt. 3, 97 e 117 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1995, n. 416, G.U. 2 agosto 1995, n. 32. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 (artt. 79, 3 e27, terzo comma, della Costituzione). Sentenza 12 sŽttembre 1995, n. 427, G.U. 20 settembre 1995, n: á39. . ¥ I ¥ . . ' ¥ legge 23 dicembre 1994, .~ 724, art. 39, nonchŽ le disp0sizionl di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 d~lla Costituzione). á á Sentenza 12 settembre 1995, n. 427, G.U. 20 settembre 1995, n. 39. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 e legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38 (artt. 3 e 79 delfa Costituzione). á. ¥ Sentenza 12 ¥settembre 1995, n. 427, G~U. 20 settembre 1995, n. 39. legge reg. siciliana approvata Il 17 febbraio 1995 (artt. 3 e 97 della Costituzione). á á ' Sentenza 7 luglio 1995, n. 306, G.U. 9 agosto.1995, n. 33. CONSULTAZIONI ANTICHITA' E BELLE ARTI -Scavi -A fini archeologici -Dello Stato -Aree sottoposte a vincolo idrogeologico -Autorizzazione della Regione -Necessitˆ. Se lo Stato, che debba compiere scavi a fini di ricerca archeologica in area sottoposta a vincolo idrogeologico, debba richiedere l'autorizzazione della Regione o possa far ricorso a procedimenti di raccordo diversi, in particolare all'intesa di cui all'art. 81 dlgs. 616/77 (es. 6198/94). AVVOCATURA DELLO STATO -Avvocature distrettuali -Rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici -Assunzione del patrocinio dell'Ente Poste Italiane -Possibilitˆ. Se le Avvocature Distrettuali dello Stato possano assumere la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente Poste Italiane (es. 3328/95). Giudizio nel quale l'Amministrazione statale sia riuscita vittoriosa -Omessa pronunzia sulle spese -Art. 21 R.D. 1611/33 -Applicabilitˆ. Se la mancata pronunzia sulle spese, in un giudizio in cui l'Amministrazione Statale. sia riuscita vittoriosa, possa essere considerata come compensazione delle spese di lite ai fini dell'art. 21 R.D. 1611/33 (secondo il quale: Ç ... nei casi di pronunziata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni non á siano rimaste soccombenti, sarˆ corrisposta dall'Erario all'avvocatura dello Stato la metˆ delle competenze di avvocato e procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente ..,È (es. 531/95). CALËMITA' PuBBLICHE -Imprese. industriali, commerciali, artigiane -Provvidenze ex legge 50/52 -Estensione di queste agli eventi calamitosi di cui alla legge 505/92 -Fruibilitˆ da parte di chi abbia goduto per quegli stessi eventi di altre provvidenze. Se, sopravvenuta la I. 505/92 ad estendere agli eventi calamitosi ivi previsti le provvidenze per le imprese previste dalla 1. 50/52, possano aspirare ad usufruire di dette provvidenze anche le imprese che abbiano goduto per gli eventi di cui sopra di pi limitati benefici accordati da altre normative (es. 8952/94). CIRCOLAZIONE STRADALE -Imprese e societˆ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto -Ricevute di consegna di documenti rilasciate ai clienti Contenuto ed effetti di queste. Ricevute rilasciate dalle imprese e societˆ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai clienti che abbiano loro consegnato documenti di circolazione: loro contenuto ed effetti con particolare riguardo all'ipotesi in cui i documenti consegnati non legittimino alla circolazione (es. 8869/94). PARTE II, CONSULTAZIONI 7f Persona sottoposta a rimpatrio obbligatorio con foglio di via ¥ Diniego di rilascio della patente di guida ¥ Legittimitˆ. Se il rimpatrio obbligatorio con foglio di via vada qualificato come misura di prevenzi:˜ne e costituisca pertanto circostanza impeditiva al rilascio della patente di guida (es. 9693/94). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE ¥ Beni demaniali ¥ Concessione di uso a titolo gratuito a enti morali ¥ Mancanza di espressa previsione di norma di legge ¥ Possibilitˆ. Se sia consentita á in mancanza di espressa previsione di legge -la concessione a titolo gratuito dell'uso di beni demaniali a favore di enti morali diá versi dalle organizzazioni e associazioni di dipendenti pubblici (es. 6928/94). DEMANIO á Demanio e patrimonio indisponibile dello Stato ¥ Beni immobili ¥ Alloggi ¥ Occupazioni sine titulo ¥ Direttive sul recupero della disponibilitˆ áádei¥¥beni. Direttive sul modo e .i criteri da adottare per il recupero di alloggi. clemaá niali o del patrimonio indisponibile occupati sine titulo (es. 23065/94). Demanio idrico ¥ Concessioni di beni relativi a porti fluviali ¥ Canoni ¥ Diritto di percepirli ¥ Spettanza (allo Stato o alle Regioni). Se le Regioni, e non lo Stato, abbiano il diritto a percepire i canoni di concessione di beni demaniali relativi a porti fluviali, ci˜ in dipendenza del trasferimento alle Regioni stesse delle funzioni amministrative concernenti .i porti predetti (es. 2981/94). Immobile dello Stato Ç l;)acca Se:renella,. ¥ Trasferimento al comune di Venezia. 1) Se la legge 8-11-1991 n. 360 configuri un trasferimento ˆutoinatico ex lege dell'immobile dello Stato Ç Sacc~ SerenellaÈ, a favore del comune di Venezia, 2) e se il pre:Zzo del trasferimento. siaquello giˆ fissato dalla legge 20.12.1967 n. 1266 o debba essere nuovaniente determinato (es. 438/93). EPILIZIA .POPOLARE ED ECONOMiA . Edilizia residenziale puqblica e agevolata ¥ Concessioni di lavori di edilizia residenziale exptolo V1II legge 219/81 ¥ Penali a carico del concessionario ¥ Modalitˆá di calcolo. Penali a carico dei concess“Onari per i lavori di edilizia residenziale affidati per la ricostruzione delle zone terremotate ex titolo VIII legge 219/Sli a) se esse sfano da commisurarsi al corrispettivo ácomeá determinato nella convenzione o come risultante dall'applicazione della revisione; b) se il loro limite massimo vada calcolato con riferimento all'intero corrispettivo o a quello del fatto nell'ambito del quale si verifica l'inadempimento (es. 4089/94). IGIENE E SANITA' PUBBLICA á Croce Rossa Italiana ¥ Comitato locale ~ Rappresentanza in giudizio -Se spetti anche al Presidente del Comitato (oltre che al Presidente della C.R.I.). Se il Presidente di un Comitato lo.cale della Croce Rossa Italiana abbia la rappresentanza in giudizio del Comitato stesso (es, 9277/94). 76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO IMPIEGO PUBBLICO ¥ Ministero degli Esteri -Personale in seI'ViZJ.o all'estero Concessione per un anno di contributo per spese di alloggio in albergo Proroga della, concessione del contributo -Limiti temporali di questa. Se la oncessione per un anno del contributo per spese di alloggio in albergo, spettante al personale del Ministero degli ,Esteri in servizio all'estero, sia suscettibile di una sola proroga per un altro anno o anche di ulteriori proroghe (es. 504/95). ISTRUZIONE E SCUOLE -Universitˆ -Principi posti dal d.lgs. 29/93 -Questioni applicative. á Se il principio di separazione tra attivitˆ di indirizzo e ontrol1o (attribuita agli organi di Governo delle Amministrazioni) e quella di gestione tecnica, finanziaria, amministrativa (spettante ..alla dirigenza) dettato dal decreto legislativo 29/93 trovi immediata applicazione alle Universitˆ o se sia necessario che queste ultime vi diano applicazione conformandovi i propri statuti o regolamenti; e se -alla stregua dei principi dettati per le Universitˆ dal d.lgs. 29/93 rientri nei poteriá della dirigenza amministrativa la gestione del personale docente (es. 6148/94). NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) -.Enti portuali istituiti dalla legge 84/94 -Patrocinio deH'Avvocatura dello Stato -Se ne godano. Se gli enti portuali istituiti, '“n sostittizione ai quelli ávecchi, dalla legge 28 gennaio .1994 n. -84 godan˜ del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (es. 4922/94). OBBLIGAZIONI IN GENERE ¥ áobbligazioni pecumar1e -Sentenze di ondanna dell'Amministrazione statale -Interessi sulle somme dovute in forza di dette sentenze -Decorrenza. Decorrenza degli interessi c~ITi.spŽttivi' sulle somme dovute dall'Amministrazione a segti“to di sentenze di condanna (es. 711/95). PUBBLICA AMMINismzroNJ;; -Att,i dell"Amministrazione statale -Controllo esercitato dalla ragfoneri.a .. dello Stato -Limiti. Limiti del controllo esercitabile dalla Ragioneria dello Stato sugli atti dell'Amministrazione ora non pi sottoposti. a registrazione della Corte dei Conti (in particolare, atti relativi a concorso per l'assunzione di personale) (es. 1277/94). REsPONSABILITA' CIVILE -Infortunio occorso ad alunno -Sentenza di condanna al risarcimento del danno, in solido, del Ministero della P.I. e dell'insegnante Rapporti interni fra condebitori solidali. Se l'Amministrazione della Pubblica Istruzione che sia stata condannata in solido con l'insegnante al risarcimento dei danni subiti da un alunno infortunatosi, sia tenuta a rimborsare l'insegnante delle somme da questi corrisposte in base alla sentenza (es. 2290/94). PARTB ániCONSU'LTAZIONZ.' ... Ri:scoss10Né ¥ DELtB I:MPOSTB¥ .~á: Servizio di .riscoSsione ád.ei:tributi á ¥ áá ConcŽssiohˆrio áFruizione da' parte di questo: di sgravio provvisorio-ex: art. 86 d;P.R. 48/88 ¥ Revoca dello sgravio ¥ Applicabilitˆ di¥ sˆJ:iZioni áal co:iice6sionˆri˜ ¥ Deben¥ za di interessi da parte di questo. ááSe siano applicabili .san:iioni e dovti. interessi nel.caso: ih. cUi il concessi<>' nario del servizio ¥di ¥riscossione dei 'tributi;áá che abbia áusufruito ᥠdello.: sgravio pr9vyisorio ex an;. 86 d.P.R. 48/88, debba,, poi, v~rsare le. somme per esser stato lo sgravfo proWi,sorfo r&(roŽafo o. segiiifo ll.a prowedriento defiriitivb' dhliriiego (es. 7/95). ' á á á áá á .,. ¥á á ¥á' á. SPORT -Leghe professionistiche -Organizzazioni partecipanti ai campionati professionistici di calcio -Condizioni per poter fruire dei contributi erogati dalla FIGC -Costituzione in forma societaria ¥ Necessitˆ. Se le organizzazioni partecipanti ai campionati professionistici di calcio (nella specie A.S. ASTREA, rappresentativa calcistica del Corpo di Polizia Penitenziaria) debbano essere costituite in forma di societˆ per poter usufruire dei contributi erogati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (es. 2534/92). STAMPA -Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche -Paritˆ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie -Pubblicitˆ e propaganda elettorale ¥ Nozione ¥ Fattispecie. 1) Se costituiscano pubblicitˆ elettorale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 6 del dl. 20 marzo 1995 n. 83, contenente disposizioni urgenti per la paritˆ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, alcuni annunci promossi dal Ç Comitato per l'Italia che vogliamo '" relativi ad informazioni dirette alla raccolta di firme per adesione, di fondi per il sostentamento del Comitato stesso, nonchŽ alla pubblicizzazione di dibattiti di approfondimento sui temi programmatici specifici quali scuola, sanitˆ, istruzione ecc.; 2) se annunci concernenti comizi, tavole rotonde, o altri eventi simili, destinati a svolgersi, al di fuori dei giornali o del mezzo radiotelevisivo, nei luoghi pubblici o privati, appartengano alla propaganda elettorale e possano quindi, ai sensi dell'art. 2 n. 2 dl. citato, essere pubblicati solo gratuitamente, o se essi, viceversa, costituiscano normale pubblicitˆ non elettorale, suscettibile, come tale, di pubblicazione (o di messa in onda) anche a pagamento (es. 2827/95). STRADE -Enti concessionari di autostrade -Cessazione della prevalente partecipazione pubblica nel capitale sociale del concessionˆrio -Cessazione della garanzia dello Stato per i mutui contratti e le obbligazioni emesse dal concessionario stesso -Interpretazione art. 10, settimo comma, legge 537/93. Interpretazione dell'art. 10, settimo comma, legge 537/93 con il quale stato disposto che il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle societˆ concessionarie o della maggioranza delle societˆ facenti parte dei consorzi di cui all'art. 3 legge 729/61 (relativo alle concessioni per costruzioni ed 78 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO esercizio di autostrade), fa cessare le garailZie dello Stato per i mutui contratti e le Obbligazioni emesse dalle societˆ eá i. consorzi concessionari a prevalente partecipazione pubblica (es. 2182/95). URBANISTICA -Piani paesistici -á Approvazione -Inerzia della Regione -Sostituzione da áparte dello Stato ¥ Procedimento per l'approvazione. Quale sia il. procedimento.á da seguire ¥ per . l'approvazione di pialli paesistici, da parte dello Stato che si sostituisce alla Regione, nell'inerzia di questa (et. 21774/94).