ANNO IV: N. 4 APRILE 1951 ANNO IV: N. 4 APRILE 1951 SOMMARIO -Parte I I: la competenza a conoscere delle controversie relative alla materia contrattuale. -Prin cipio generale del petitum della cauBa petendi. -Casi dubbi per intensa interferenza di atti amministrativi con atti contrattuali. -Pretesi criteri supplementa.ri i limiti interni della competenza del giudice ordinario; -la fase contrattuale, in cui incida l'atto amministrativo; fallacia dei cit'ati criteri. -Annullamento dell'atto amministrativo dopo la formazione ed approvazione del contratto. L'art. 6 del T.U, leggi comunale e provinciale e sua interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. -Criteri per la risoluzione della questione, tuttora controversa. -Esclusione di ogni criterio supplementare ed equitativo. -Inconvenienti del sistema. -Necessit che alla soluzione si pervenga con criteri esclusivamente giuridici ed in applicazione del principio generale, discriminatore della giurisdizione. Identit concettuale fra l'annullamento, disposto dal governo ex art. 6, ed annullamento dell'atto da parte della stessa autorit, che lo emise. Inapplicabilit a questa ipotesi dell'art. 6 T.U. com. e prov. -Natura dell'interesse del privato contraente, leso dall'atto di annullamento. -Diritto soggettivo. -L'affievolimento del diritto soggettivo. -Inapplicabilit di tale concetto al diritto soggettivo contrattuale, legittimamente contestato o illegittimamente leso dall'atto di annullamento. -Premesso dell'atto di annullamento e l'illegittimit dell'atto annullato e, conseguentemnte, il non diritto del contraente. Differenza fra il potere di annullamento dell'atto illegittimo ed il potere di rifiutare l'approvazione al contratto regolare. La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Supre ma Corte di Cassazione sulla questione. Parte III: i limiti della competenza del giudice ordi nario. -L'art. 4 della legge 20 marzo 1865, All. E e la sua applicabilit sia relativamente alla attivit di diritto pubblico che di diritto privato. Il comportamento della Pubblica Amministrazione. Divieto di condanna ad esecuzioni specifiche -Divieto di sostituire, con la deci sione, la sostanza propria dell'atto amministrativo. Divieto di fissare il termine per l'adempimento. -L'in validit dell'atto amministrativo non pu essere rile vata ex offee-io. COMPETENZA Il problema della competenza a conoscere delle controversie _relative alla materia contrattuale fra i pi complessi e dibattuti, essendo discorde non solo la dottrina, ma la stessa giurisprudenza dei Supremi consessi giurisdizionali, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, tanto da far ritenere augurabile l'attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva del primo (21). (21) Cfr. lo studio del DI CIOMMO in questa cc Rassegna>>, 1950, pag. 151 e segg. RASSEGNA MENSILE II DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO I I I . I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AM.MINISTRAZIONE I "' (Oontinuazione) I Il principio generale, discriminatore della competenza, pacifico e si desume dall'oggetto della domanda e cio dal petitum e dalla caiisa petendi (22 ). In base ad esso e salvi i casi di giurisdizione esclusiva sono devolute alla giurisdizione ammini I strativa le controversie nelle quali si faccia que' w stione di interessi legittimi. Restano di competenza dell'autorit giudizia I ria ordinaria quelle, in cui si faccia questione di diritti soggettivi. I Nei casi normali e dove l'oggetto della domanda l evidente il principio stato sempre correttamente applicato. Nello stesso modo stato pi i volte deciso che non pu un diritto soggettivo farsi valere come interesse, n viceversa. Ma non pu dirsi che sia del tutto cessato il tentativo di ottenere per l'una forma di interesse la tutela, che il legislatore accorda all'altra. N pu dirsi che ogni tentativo del genere sia stato respinto dal giudice, ordinario o amministrativo, adito" (23). .Ci dato particolarmente constatare nelle zone grigie, nelle questioni, cio, in cui pi intensa l'interferenza di atti amministrativi con atti contrattuali. In tali ipotesi si spesso chiesto appoggio a criteri supplementari, che, per, si dimostrano fallaci alla critica. Uno di questi criteri, e senza dubbio il pi fallace, quello dei limiti interni della competenza del giudice ordinario e della maggiore intensit della giurisdizione amministrativa. Si detto che quando vi sia da accertare o si lamenti un eccesso di potere la competenza spetta, e non pu non spettare, alla giurisdizione amministrativa, essendo preclusa al giudice ordinario ogni 'indagine, tendente all'accertamento dell'esistenza di tale vizio (24). In tal modo non chi non veda come s'invert il problema; l'accertamento della, competenza, alla stregua del principio' generale dell'oggetto sostanziale . della domanda, il prius rispetto al problema dei poteri e dei limiti del giudice, nella cui competenza rientri la qustione. (22) VITTA; in cc Riv.. Amm. , 1936, n. 297. (2<) Cass. Sez. Un., 30 aprile 1929, in cc Giurispr. !tal. '? I, 832, con nota contraria del Cammeo. (24) Cfr. Consiglio di Stato, V; 24 marzo 1936, in Foro Jt.al. >>,III, 283 con nota del FORTI; L. R. (Ragni~co), in cc Riv. Dir. pubbl. , 1935, II, ,423. . -~ Questa va accertata preliminarmente ed a prescindere dall'ampiezza ed intensit dei poteri della giurisdizione, che per la questione in esame si riterrebbe pi opportuna. Altrimenti si giungerebbe all'assurdo di ritenere, in ogni ipotesi di manifestazione di volont da parte della Pubblica Amministrazione, competente il giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di. potere, in cui la Pubblica Amministrazione sia. incorsa. . principio pacifico che sia.no di competenza della autorit giudiziaria ordinaria. tutte le questioni relative al contratto, alla sua validit, alla sua interpretazione ed all'osservanza degli obblighi, che da esso derivino (25). Il Consiglio di Stato si , cos, ritenuto incompetente a conoscere della domanda di risoluzione di un contratto comunale (26), del ricorso avverso la pronuncia di. decadenza dell'appaltatore per violazione degli obblighi assunti (27), della validit di un contratto formalmente stipulato (28), delle questioni relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto (29). Eppure anche in questi casi ipotizzabile un eccesso di potere: la domanda di risoluzione, la pronunzia di decadenza, il recesso unilaterale, ove sia previsto dal contratto, rappresentano pur sempre la manifestazione di una volont dell'Amministrazione. Anche in tali casi la volont, che per il privato libera, per l'Amministrazione discrezionale e deve corrispondere ad un pubblico interesse, essendo inconcepibile qualsiasi atto della Pubblica Amministra.zione contrario all'interesse pub blico. Ma in tali casi il privato contraente non pu lamentare l'eventuale eccesso di potere. Egli titolare di un diritto soggettivo perfetto, che pu far valere solo davanti l'autorit giudiziaria. ordinaria, a cui inibita l'indagine sui motivi dell'azione amministrativa. N per effetto di tale limitazione potrebbe ammettersi il ricorso alla giurisdizione amministrativa. L'evidente assurdit di tali conseguenze la riprova della fallacia dell'enunciato criterio sussi diario. Altro criterio empirico si volle ravvisare nella fase, sulla quale incida l'atto amministrativo, della cui legittimit si discute, ritenendosi che tutto quanto attenga al procedimfmto di forma zione della volont, compresi i relativi controlli . ' anche se repressivi, non possa dar luogo a diritti (25) ZANOBINI: Corso II, pag. 243. (26) V Sezione, n. 130 del 7 dicembre 1945. (27) V Sezione, n. 333 del 9 ottobre 1946, in F. A., 1947, I, 2, 29; id. n. 83, del 18 marzo 1947,in "F. A." I, 2, 118. (28) IV Sezione, n .. 552 del 10 agosto 1948, in "F. A.'" 1949, I, 2, 128. (29) Consiglio di Stato, 29 novembre 194 7, in " Riv. subiettivi e rientri perci nella competenza del giudice amministrativo (30) Il criterio non sembra, pe~, esatto. In primo luogo occorre osservare che il punto centrale del problema sta appunto nel determinare se l'atto di controllo repressivo, annullamento, incida su diritti soggettivi o interessi legittimi del contraente privato. N ci sembra poter condividere il principio, secondo il quale, durante il periodo di formazione del contratto, il privato abbia un: interesse legittimo. pacifico che prima della formazione del contratto lo stesso non sia. titolare di un diritto ,., 1 ' soggettivo (31), ma a noi sembra potersi a:ffermare che in tale fase l'interesse del privato sia di fatto, sfornito di qualun_gue tutela., anche occasionale. La Pubblica Amminis.trazione e deve restar libera di contrattare o meno e la sua volont non pu essere. sindacata neppure dal giudice amministrativo, non essendovi alcuna legge che tuteli, sia. pure occasionalmente, in via generale, l'interesse del privato al contratto (32). Questo interesse viene occasionaimente tutelato solo quando la Pubblica Amministrazione abbia illegittimamente contrattato con altri. Solo in tal caso l'interesse privato coindice con l'interesse pubblico alla regolarit e legalitdell'Amministrazione ed assume la forma dell'interesse legittimo. Punctum pruriens della questione quello, in cui, dopo la. formazione ed approvazione del contratto, sia. intervenuto l'annullamento, da parte della stessa autorit che lo eman o del Governo, di uno degli atti amministrativi, che precedettero o seguirono la stipulazione del contratto. La questione cos complessa e dibattuta che il Governo pare volesse risolverla con l'art. 6 del T.U. legge comunale e provinciale (33). La storia di questa disposizione trppo nota per essere ripetuta: l'art. 114 Regio decreto 30 dicembre 1923, 11 2839 ammetteva, contro il decreto reale di annullamento, il ricorso al Consiglio di Stato, salvi i casi, in cui secondo le leggi vigenti fosse data l'azione giudiziaria. Nel progetto del nuovo T.U. l'art. 6 conteneva tre comma: il primo riconosceva la. facolt del governo di annullare in qualunque tempo gli atti (30) FORTI, in nota alla decisione del Consiglio di Stato V, del 24 marzo 1936, in Foro It. '" III, 283; VITTA, vol. II, n. 143, pag. 716; Cass. n. 778, del 22 maggio 1948, in F. A.'" I, 1, 71; Sez. Un., 277, del 3 febbraio 1~50, in" F. A., II, 1, 47. (31) Cass. Sez. Un., 31gennaio1948, n. 148, in F. A.)), II, 1, 33; L. R. (Ragnisco) in nota a decisione Corte di Cass. V, 8 giugno 1935, n. 603, Riv. Dir. pubbl.n, 1935, II, 423. (32) Contra Consiglio di Stato, IV,. n. 218, del 18 giugno 1949, in F. A., I, 1, 370, il quale .afferro!} che il rifiuto dev'essere logicamente e ineccepibile. giuridicamente (33) Relazione ministeriale in PAPINI, loc. cit., pag. 89. Cfr. anche Relazione Avvocatura dello Stato Dir. pubbl. , 1948, II, 55. 1930-1941, vol. I, n. 4. ' L____ -85 i.llegittimi, il secondo concedeva sempre contro~--Con successiva decisione, per, il Consiglio il decreto di annullamento il ricorso al Consiglio di Stato (37), mutava giurisprudenza e, confer :1 di Stato; il terzo comma infine precisava che in1 mando che non trattava.si di un nuovo caso di relazione agli atti, di cui al precedente comma,' giurisdizione esclusiva e che pertanto l'art. 6 l'azione non poteva essere promossa ohe quando il 1 non aveva derogato agli artt. 2 Legge 20 marzo decreto di annullamento fosse stato a sua volta 1865, Alleg. E e 26 T.U. 26giugno1934, n. 1054, annullato dal Consiglio di Stato. affermava la propria giurisdizione sotto il profilo Con ci si attribuiva alla giurisdizione esclusiva che l'annullamento di ufficio condizionato a del Consiglio di Stato ogni controversia, nella ragioni di pubblico interesse ed il controllo su questo quale si facesse questione di un decreto ,'annul-punto non pu manifestamente esercitarsi che lamento, a presciqdere dall'esistenza di un diritto dal Consiglio di Stato. soggettivo perfetto, che dallo stesso fosse stato leso. Afferm, altres, che la legge delega tizia auto Il Consiglio di Stato espresse parere contrario rizzava anche a modificare le disposizioni della perch con la disposizione progettata si altera-legge comunale e provinciale e che dalla stessa vano i criteri regolatori della competenza ed il non era rilevabile altro limite che non fosse quello Governo soppresse il terzo comma, lasciando della materia contenuta in dette leggi ed anche per il sempre del secondo comma. in.altre, che con le prime avessero attinenza per Col se!fbpre, come si legge nella Relazione, ragioni di materia. s'intese togliere ogni incertezza circa la compe-La dottrina si dimostr oscillante (38); la tenza del giudice -amministrativo a conoscere Corte di Cassazione fu, invece, contraria a, tale della legittimit di un annullamento, anche se indirizzo, confermando la precedente sua giuri questo involga questioni relative a diritti civili. sprudenza (39). Cos non la pe;nsava per il Consiglio di Stato La questione non di facile soluzione, n alla (34), il quale dichiar la propria incompetenza a stessa pu addivenirsi col deliberato proposito conoscere di un ricorso contro il decreto reale di evitare inconvenienti, pretesi o reali, o di che annullava un visto di esecutoriet apposto fornire al privato maggiori e pi idonee garanzie, dal Prefetto ad un contratto comunale, decidendo quali la certezza del giudice competente in ogni che il contrario disposto dell'art. 6 T.U. del caso, la possibilit di ottenere il sindacato sul 1~34 non poteva essere inteso in contrasto con l'eooesso di potere, che la Giurisprudenza prde I'art. 2 legge 20 marzo 1865, Alleg. E., n. 224.8 toria del Consiglio di Stato ha reso cos intenso e con l'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054. da modificare sostanzialmente il significato let- Dei commentatori alla citata disposizione il terale del primo comma dell'art. 6 T.U. legge Ragnisco (?) fu favorevole, sostenendo che, una comunale e provinciale e da rendere eccezionale volta concesso il visto di esecutoriet, la questione quel potere di annullamento, che la lettera della aveva ad oggetto la validit del contratto e, cio legge farebbe ritenere generale ed illimitato, ed un diritto soggettivo perfetto. La stessa, pertanto; infine, anche quando non lo si dica apertamente, era di competenza del giudice ordinario. la possibilit di ottenere la sospensione, motivata Il Vitta (35), invece, ritenne che il sempre il pi delle volte con il solo grave pericolo del del secondo comma fosse una dimenticanza del ritardo, del provvedimento di annu.llamento. legislatore e che, secondo i principi generali, il Questi sono, per, gl'inconvenienti del sistema contraente poteva impugnare il decreto di annul-nei riguardi del privato e non pu la questione lamento per eccesso di potere (decorso del tempo) risolversi alla stregua di essi. Tali inconvenienti davanti il Consiglio di Stato oppure per illegitti-sussistono in ogni caso soggetto alla competenza mit (violazione di legge) davanti il giudice del giudice ordinario e non si comprende perch 'ordinario. Con ci s~ ricadeva nel concetto, secondo dovrebbero essere tenuti in gran conto solo noi erroneo, di far dipendere la competenza non nella ipotesi che andiamo esaminando, e non in dall'oggetto sostanziale della domanda, ma dai tutte. poteri del giudice di fronte all'atto amministrativo Ben pit gravi sono gli inconvenienti per la e si consentiva di far valere il diritto come inte-Pubblica Amministrazione ove si accetti la tesi resse (36). della giurisdizione del Consiglio di Stato sul decreto di annullamento, anche quando la questio ne abbia ad oggetto un diritto soggettivo. (34) Consiglio di Stato, V, 8 giugno 1935, n. 603, in La tutela di questo piena, individuale, illi Riv. Dir. pubbl. , 1935, II, 423 con nota conforme mitata, ma prescinde e dve prescindere dall'ec di L. R. ed in Giurispr. Ital. 1935, n; 285 con cesso di potere, che un vizio della causa. Se nota del CAMMEO, il quale concludeva per la facoltati vero che il contratto pone in essere un rapporto vit del ricorso. (35) VITTA, in Riv. Amm. , 1936, n. 297. (36) Cfr. anche in senso notevolmente diverso VITTA, (39) Cass. Sez. Un., 27 novembre 1928, n. 4222 in vol. II, pag. 716 e Corte d'Appello, Roma 24 aprile F. A., 1929, II, 25; id. 25 e 30 novembre 1931, in 1945, in cc Giurispr. Ital. ;CAMMEO, in Giurispr. Ital. Giurispr. ltal. 1932, I, 33 con nota di MORTARA e 1932, IV, n. 1 e MORTARA, ivi, I, 33. scritto di CAAfMEO (IV, col. l); id., n. 148, del 31 gen- (37) Consiglio di Stato, V, 24 marzo 1936, in naio 1948; in F. A., II, 1, 33; n. 770 del 22 maggio Foro It. , 1936, III, 283, con nota di U. FORTI. 1948, ivi II, 1, 71; n. 293 del 4 febbraio, 1959, ivi (38) In senso contrario, fra gli altri, il PAPINI, loc. 1950, II, 48; con note contrarie del SANDULLI in Foro cit.; favorevole lo ZANOBINI, Corso II, 243, !tal. , 1949, I, 33 e 1950, 709. -86 giuridico bilaterale, nel quale le parti sono su di un piede di assoluta parit, e se l'esercizio dei diritti, che di questo rapportogiuridico sinallagmatico rappresentano l'essenza, libero e pienamente tutelato per entrambe le parti, non chi non veda quanto iniqua sarebbe la situazione per la Pubblica Amministrazione ove si accedesse alla ipotesi, che si contrasta. Contro la libert del privato di far valere i suoi diritti, di chiedere l'annullamento del contratto per vizi del consenso o della capacit o per la mancanza di quei. presupposti e di quelle forme d'integrazione di capacit, che tutelano il suo interesse, starebbe non la libert, ma la discrezionalit controllabile e controllata della Pubblica Amministrazione di far valere gli analoghi suoi diritti, con l'immanente pericolo della sospensione giurisdizionale del provvedimento, che, date le particolari caratteristiche delle situazioni contrattuali, paralizzerebbe l'attivit della Pubblica Amministrazione, rendendo, all'esito del giudizio, del tutto frustranea l'invalidazione del contratto. In definitiva mentre il privato, qui suo iure utitur, sottratto ad ogni Mntrollo sui motivi, che lo inducono a far valere il diritto stesso, la Pubblica Amministrazione dovrebbe essere soggetta a tale controllo in ordine alle ragioni, che la spingono a sottrarsi al vincolo di un contratto illegittimamente stipulato od approvato. Tale iniquit, che sovverte il concetto tradizionale della parit di diritti e della parit di tutela giuridica nei rapporti contrattuali, merita particolare considerazione ed annulla, da sola, tutti gli inconvenienti, veri o pretesi, rilevati nei riguardi del privato contraente. Il problema v~ quindi impostato e risolto con criteri di ermeneutica giuridica, a prescindere dalle ragioni, d'ordine pratico, che consigliereb, bero una soluzione phtttosto che un'altra, ed alla stregua del diritto vigente, de jure condito ii, cio, e non cc de jure condendo ii. Non sar superfluo, infine, notare che l'identica situazione giuridica si verifica quando all'annullamento si pervenga non in seguito a decreto presidenziale, emesso a sensi dell'art. 6 legge comunale e provinciale, ma con provvedimento della stessa autorit, che a suo tempo eman l'atto viziato e che pu, per il potere di autotutela, pacificamente riconosciutole dalla giurisprudenza e dalla dottrina (40), dichiarare essa stessa l'invalidit. Non. vi sarebbe alcuna ragione per dare soluzione diversa alle due ipotesi e d'altra parte innegabile che, se un'eccezione ai principi stata introdotta dall'art. 6, questa limitata al decreto presidenziale di annullamento. Sull'altra ipotesi, di annullamento, cio, dichiarato dalla stessa autorit, che emise l'atto invalido, non invocabile l'art. 6 e dovrebbero pertanto applicarsi i principi generali. Questi, a nostro parere, vanno applicati anche quando intervenga il decreto di annullamento e ci, oltre tutto, perch la vigente Costituzione, salvo il caso di giurisdizione esclusiva, che qui (40) ZANOBINI: Corso. non ricorre, vieta al giudice amministrativo di conoscere questioni, aventi ad oggetti diritti . soggettivi. Il perno della questione , perci, la natura dell'interesse del privato, leso dal decreto di annullamento. S'esso pu considetarsi legittimo dovr concludersi per la competenza del Consiglio di Stato; se, invece, dovr definirsi diritto sogget tivo la competenza spetter al giudice ordina rio (41). Poich non v' dubbio che in seguito alla stipu lazione ed approvazione del contratto il privato abbia acquistato un diritto soggettivo perfetto, la ricerca va fatta con riferimento al potere della Pubblica Amministrazione e l'indagine va con dotta al fine di inquadrare l'interesse del privato fra i diritti perfetti o affievoliti. Il diritto soggettivo degrada a interesse legit timo e si affievolisce (42) quando sia riconosciuto alla Pubblica Amministrazione il potere di im porne il sacrificio e quando, in concreto, tale potere sia esercitato. Il diritto soggettivo si comporta come tale di fronte ai terzi e di fronte alla Pubblica Amministrazione finch non si verifichi in concreto l'esigenza del sacrificio e non muta la sua natura, n perde la sua tutela rispetto a qualunque disconoscimento, fondato su causa diversa da quel pubblico interesse, che ne rende condizionata l'esistenza (43). Perch il diritto soggettivo contrattuale degradi a interesse legittimo , pertanto, necessario che sussista un potere della Pubblica Amministrazione di sacrificarlo per determinate esigenze di pubblico interesse. In concreto il potere della Pubblica Amministrazione di annullare gli atti illegittimi dovrebbe potersi configurare come potest di sacrificare, per un determinato pubblico interesse, il diritto, che al privato deriva dal contratto (44). Ora non chi non veda come l'annuHamento dell'atto amministrativo, precedente o successivo alla stipulazione del contratto, risponda a tutt'al tro concetto. (41) Osservavano in proposito le Srn. Un., n. 148.. del 31gennaio1948, in F. A. ii, II, 1, 33, che non occorre ai fini della giurisdizione, considerare se il rapporto bilaterale debba classificarsi come rapporto di diritto pubblico o come negozio privatistico, ma necessario unicamente considerare la. intensit della tutela, che distingue l'interesse legittimo dal diritto soggettivo e che caratterizza la giurisdizione ii. (42) AMOR~H: Studi in onore di Santi Romano, II, pag. 193; ZANOBINI, Corso II, pag. 222, ove gli stessi vengono per definiti diritti condizionati. (42) ZANOBINI, loco cit. (44) Si noti a tal proposito quanto osservava la. Suprema Corte. nella sentenza citata sub-37 che cio: <>, 1932, IV, I. Su questo e sul precedente concetto si confronti anche Oass. 22 maggio 1948, n. 778, in F. A., 1948, II, 1, 71, ove si precisa "che l'annullamento si risolve nel disconoscimento del debito e Sez. Un. 3 febbraio 1950 n. 277, in F. A., II, 1, 47 nonch Sez. Un. 4 febbraio 1950, n. 293, ivi II, 1, 48, ove si conferma che l'illegitimit del visto, dipendendo dalla nullit della convenzione, lede un diritto soggttivo . ste il non-diritto del privato e non gi un diritto affievolito dello stesso. La situazione non muta quando il Governo, per effetto dell'art. 6, annulli. non un .atto dell'Amministrazione diretta dello Stato, ma una deliberazione di Ente autarchico. In questo caso ancor pi evidente cme l'atto di annullamento, posto in essere dallo Stato, incida, risolven!lolo, su un rapporto contrattuale intercorrente fra il privato e l'Ente pubblico. A diversa soluzione dovrebbe pervenirsi qualora fosse riconosciut alla Pubblica Amministra zione in sede repressiva quella potest discrezionale, che, come dianzi s' detto, concessa alla stessa in sede di normale controllo e che consiste nel rifiutare l'approvazione ai contratti riconosciuti regolari per un grave interesse pubblico, dello Stato o dell'Ente. Questa potest discrezionale tendente a sacrificare il diritto soggettivo, perfetto se pur condizionato, che deriva al privato dalla stipulazione del contratto. L'esercizio di tale potest degrada il diritto del privato a interesse legittimo, lo affievolisce e rende ammissibile il ricorso al Consiglio di Stato. Ma questa potest riconosciuta alla Pubblica Amministrazione \ solo all'atto della approvazione del contratto, non dopo, e l'annullamento de quo pu essere disposto solo per illegittimit dell'atto (46 ). Dovendosi negare in via assoluta il potere della Pubblica Amministrazione di disporre unilateralmente del diritto contrattuale del privato, ne scaturisce la conseguenza che il decreto di annullamento, se illegittimo, lede il privato medesimo non in un proprio interesse legi.ttimo o diritto affievolito,. ma nel diritto soggettivo perfetto, che a lui deriva dal contratto (47). La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione prevalente in questi sensi (48). La giurisprudenza del Consiglio di Stato invece meno costante e non pare.si possa condividere il principio, che la informa, secondo il quale sarebbe sottoposta alla giurisdizione amministrativa ogni attivit discrezionale della Pubblia (46) O. d. S., V, n. 125, del 28 marzo 1947, in cc F. A. I, 2, 135. (47) C. d. S., V., n. 13.2, del 15 aprile 1947, in cc F. A.>>, I, 2, 152. 48) Sez. Un. 27 novembre 1928, n. 4222, in cc F. A., 1929, II, 25; Sez. Un., 25 e 30 novembre 1931, in e< Giurispr. Ital. >>, 1932, I, 33 con note ade$ive di MORTARA e CAMMEO citati; Oass. 28 gennaio 1948, in ccGiurispr. Ital. , I, 1, 391; Cass. 31 gennaio 1948, Rep. F. I., col. 260, 36-37; Sez. Un., 31 gennaiO 1948, n. 148, in cc F. A,.'" II, 1, 33; Sez~ Un., 22 maggio 1948, n. 778, in cc F. A.:, II, 1, 71 e Foro Italiano 1949, I, 33 con nota di SANDULLI; Sez. Un., 3 febbraio lQ{>O, n. 277 in ''F. A.'" II, 1, 47; .Sez. Un. 4 febbraio 1950, .n. 293, in cc F.A. >>, II, 1, 48 e ''Foro It. col. 709, con nota contraria di SANDULLI; per la dottrina in senso favorevole MORTARA e CAMMEO, loc. cit.; PAPINI, loc. cit.; VITTA, in Riv. Amm. >>, 1936, n. 297 e successivamente vol II, pag. 720; cfr. anche ZANOBINI, II, p. 243; contrario SAND.ULLT, loco cit. -88 Amministrazione (49), che comunque incida su diritti soggettivi. La giurisdizione si determina col criterio dell'intem1it di tutela dell'interesse del privato e non con la natura dell'attivit della Pubblica Amministrazione talch ogni volta questa sia discrezionale sussista la giurisdizione del Consiglio di Stato, restando attribuita al giudice ordinario la giurisdizione sugli atti amministrativi vincolati. La natura dell'attivit amministrativa irrilevante ai fini della giurisdizione, potendo sussister~ l'interesse legittimo di fronte ad una attivit vincolata ed il diritto soggettivo rispetto all'attivit discrezionale. Questa particolare natura dell'azione amministrativa determinante, ai fini della giurisdizione, solo quando sia conferito alla Pubblica Amministrazione il potere -discrezionale -di sacrificare il diritto soggettivo per un interesse pubblico. Questo potere, che, poi, meno frequentemente concesso dall'ordinamento di quanto possa a prima vista sembrare, degrada il diritto soggettivo a interesse legittimo. Tale fenomeno, per, non si verifica ogni qualvolta un'attivit discrezionale incida su diritti soggettivi contestandoli o comunque ledendoli. Tutto ci non significa che l'atto di annulla mento, quando incida su diritti soggettivi perfetti,. sia sottratto al controllo g.iurisdizionale. Questo sar attuato dal giudice ordinario, il quale non potr, vero, far rivivere l'atto amministrativo, posto nel nulla dall'atto di annullamento, e ridar quindi vita al contratto, ma potr accertare e dichiarare l'illegittimit dell'atto di annull~ mento, condannando la Pubblica Amministra zione al risarcimento dei danni, che siano da esso eventualmente derivati al privato. Il sindacato giurisdizionale sull'atto di annulla mento si converte in sindacato sulla validit ed ~:ffi.cacia del.contratto, cui accedeva l'atto ammini strativo annullato e sull'esistenza o inesistenza di un diritto soggettivo contrattuale del privato. La legittimit dell'annullamento, postulando l'illegittimit dell'atto. amministrativo annullato, comporta il disconoscimento del diritto soggettivo contrattuale del privato, che non pu fondarsi su atti illegittimi. L'illegittimit dell'atto di annullamento, vice versa, comporter l'accertamento di un diritto contrattuale perfetto e l'illegittima elisione del medesimo. Questa lesione, essendo illegittima, sar fonte di risarcimento secondo i principi, che regolano la responsabilit della Pubblica .Amministrazione. Il giudice ordinario, chiamato a giudicare della legittimit dell'atto di annullamento, dovr cono scere indirettamente della validit ed efficacia del contratto, cui aderiva l'atto annullato. Ci al limitato fine, per, di accertare il diritto preteso e la eventuale lesione dello stesso (50). (49) C. S., 31 gennaio 1948 in cc Foro It. >>, III, 120; 7 febbraio 1948; ivi, III, 150. In senso adesivo SANDULLI loc. cit. (50) Sez. Un., n. 1189 del 24 aprile 1941, in cc F. A." II, 50 e n. 1017 del 28 giugno 1948; ivi, II, 1, 8. evidente, infatti, che il danno risarcibile sussiste solo quando l'atto di annullamento illegittimo abbia lesQ un diritto del privato e tale diritto non pu essere accertato se non alla stregua del contratto. Questo per non potr pi rivivere, avendolo l'atto di annullamento definitivamente risolto. N potrebbe il giudice, sostituendosi alla Pubblica ,Amministrazione, ridar vita all'atto amministrativo definitivamente annullato. L'azione del privato, leso nel suo diritto contrattuale, sar perci di natura extra-contrattuale. LIMITI Nella cognizione delle cause contrattuali il giudice ordinario incontra i limiti, alla sua giuri sdizione nei confronti dell'Autorit amministra tiva imposti dalla legge 20 marzo 1S65, Alleg. E. N v' motivo di distinguere fra attivit di diritto pubblico ed attivit di diritto privato (51), gli anzidetti limiti essendo imposti, in ossequio al principio della separazione dei poter~ pre impedire che il giudice ordinario invada la sfera di attivit riservata alla Pubblica Amministra zione, sostituendosi alla stessa nell'esplicazione dell'attivit. amministrativa. Per l'art. 4 legge 20 marzo 1865, Alleg. E, la cognizione del giudice ordinario limitata agli effetti dell'atto che abbia leso un diritto sogget tivo. L'atto stesso non potr comunque essere modificato o revocato dal giudice ordinario (52). Ne consegue che il giudice ordinario non potr condannare la Pubblica Amministrazione ad esecuzioni specifiche. Di questi principi la Giurisprudenza ha fatto costanti applicazioni, atnche in assenza di un formale provvedimento amministrativo. A proposito della costruzione di opere su suolo non di propriet deila Pubblica Amministrazione fu deciso (53) che costituisce atto amministra tivo la destinazione che la Pubblica Amministra zione d ad un suolo per fini d'interesse generale e nell'esercizio della sua potest; onde se un terzo accampi diritto di propriet su detto terreno l'autorit giudiziaria ordinaria deve limitare la p1:opria indagine esclusivamente all'accertamento del diritto preteso ed alla sua eventuale lesion~, ma non pu disporne la revoca ...... >>. Ancor pi precisa fu la Suprema Corte quando decise che: Essendo vietata al "giudice ogni pronuncia, con la quale sostituisca la propria (51) Contra ZANOBINI: Corso Il, pag. 173; nei sensi di cui sopra MORTARA: Commentario, I, 345 e CAMMEO: Commentario, pag. 842, nonch Cass. Sez. Un.; 31 gennaio 1948, n. 148 in cc F. A. , II, 1,33; id. 22 maggio 1948, n. 778, ivi II, 1, 71; id. 3 febbraio 1950, n. 2'17,-. in cc F. A., II, l, 47. (52) F. CAMMEO, in cc Giurispr. Ital. , 1929, I, 832 e IV, n. l. (53) Cass. 28 giugno 1948, in cc F. A., 49, II, 81,; cfr. anche Sez. Un., 24 aprile 1941, ;n. 1189, ivi, 1941, II, 50. -89 volont a quella dell' A:q1ministrazione, egli non pu emettere pronunzie miranti a reintegrare in forma specifica il diritto del privato violato, come nei casi di condanna ad una prestazione di dare, fare e non fare, eccettuata la condanna ad una somma di danaro. Tanto meno la condanna all'adempimento specifico pu essere accompagnata dalla pronuncia, con la quale si disponga che, ove l'Amministrazione non esegua nel termine indicato, provvede in suo luogo e vece l'avente diritto. Il giudice non ha J>Otest di costituire, a mezzo della propria decision, la sostanza propria dell'atto amministratiyo, n pu concepirsi che lo stesso formuli la decisione con intento di equipollenza dell'atto amministrativo,. che per sua natura infungibile, e ne investa il privato ai fini dell'esecuzione (54). LrAutorit giudiziaria ordinaria non ha neppure .. il potere di fissare un termine per l'adempimento (5'1) S.U. 5 agosto 1949; n. 2230, in F. A., 1950,1 II, 10, l; cfr. anche Sez. Un. 12 gennaio 1942, n. 65 e 22 gennaio 1942, n. 201, ivi, 1942, II 5 e 15. di un'obbligazione posta a carico di un Comune, se l'adempimento richiede l'emanazion di un atto amministrativo (55). E l'adempimento di un'obbligazione da parte della Pubblica Amministrazione richfode sempre . l'emanazione di atti amministrativi (autorizzazioni, deliberazioni, approvazioni, iscrizioni in bilncio) che non sono mai di competenza dell'autorit giudiziaria, la quale non pu compierli essa stessa, n imporli, essendo riservati all'attivit propria della Pubblica Amministrazione, inutile aggiungere che l'Autorit giudiziaria non potr neppure ex-officio rilevare l'invalidit degli atti amministrativi, che pu farsi valere soltanto dalla Pubblic::i Amministrazione, in analogia a quanto si verifica, relativamente al privato contraente, per i vizi della volont o della manifestazione della stessa (56). GIUSEPPE GUGLIELMI AVVOOATO DELLO STATO (55) Cass. I, 26 marzo 1947, n. 433, in F. A.>>, II, 1, 40. (56) VITTA: Diritto amministrativo, II, pag. 716. NOTE DI DOTTRINA A. Bozzr: I profili costituzionali delta riform'il della Pubblica Amministrazione. (Relazione al I Convegno di studi sulla Pubblica Amministrazione; in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 1950, pag. 529). La Rivista Amministrativa pubblica la Rela zione svblta dal Consigliere di Stato Aldo Bozzi al I Convegno di studi della Pubblica. Amministrazione sui Profili costituzionali della riforma della P11bblica Amministrazione >>. un tema sempre dibattuto, sempre interessante, sul qule si sono pronunciati i pi apprezzati cultori del diritto pubblico; ma che ha acquistato nuovi motivi di. attualit dai rivolgl.menti politici e storici del nostro Paese, nonch dal nuovo ordinamento costituzionale che ne derivato. Ed un problema, la c11i soluzione ritenuta da pi parti improcrastinabile, come stato non molto tempo fa affermato da Loenardo Severi nel discorso pronunziato all'atto del suo insediamento nell'alta carica di Presidente del Consiglio di Stato e comt:i del resto nelle stesse direttive del Governo, il quale comprende nel suo seno un ministro senza portafoglio nella persona dell'on. Petrilli, particolarmente versato nella materia, con l'incarico di preparare un progetto di riforma. La Relazione prende le mosse dallfl norme della nuova Costituzione, che-si riferiscono alla Pubblica Amministrazione -intesa questa sia in senso oggettivo, cio dell'attivit di amministrazione svolta dallo Stato, sia in senso soggettivo, cio degli uffici che svolgono tale attivit :.onch delle persone che sono ad essi preposte -per esaminare quali riforme tali norme sollecitano, preannunziano ovvero consentono. In relazione al nuovo ordinamento costituzionale non mancano sull'argomento della riforma della Pubblica Amministrazione opere ammirevoli e profonde: ricorderemo per il loro carattere ufficiale la Relazione della Commissione presieduta dal compianto prof. Forti, e la Relazione della Commissione per ia riduzione delle spese, presieduta prim. dall'on. Scoca e poi dall'on. Persico, la quale, pur occupandosi di un aspetto .Particolare del problema, contiene tuttavia utili suggerimenti di carattere generale. E tuttavia l'odierna Relazione del Consigliere Bozzi rappre ~ ~ senta un notevole contributo per lo studio .della :~. materia sia per le riconosciute doti di cultura e di fil esperienza del relatore, sia anche perch puntua: :: lizza e sintetizza quelle che sono le esigenze di ri forma avvertite dalla pubblica opinione e, bisogna dire, dagli stessi ambienti direttivi della Pubblica Amministrazione. Piace in detta Relazione l'impostazione illuminata che si d al prob1ema, che non gi problema di riforma della burocrazia, come comunemente si f!Oliti dire, ma di riforma della Pubblica Amministrazione, cio della struttura e dell'ordina-. mento della Pubblica Amministrazione; problema squisitamente politico, poich porta necessariamente a stabilire i mezzi migliori e pi adatti con cui lo Stato possa raggiungere i propri fini; inoltre problema che concerne non tanto la trasformazione quanto l'adeguamento, l'evoluzione, ossia l'adattamento degli organi alle funzioni mutate a causa dei rivolgimenti verificatisi e delle nuove esigenze manifestatesi. Un tale compito spetta in parte al legislatore, in base alla riserva di legge stabilita negli articoli 95 e 97 della Costituzione, in parte al Governo, in base alla potest di emanare regolamenti di orga . nizzazione, che la Costituzione contempla peraltro in limiti pi ristretti di quelli previsti dalla legge 31 gennaio 19~6, n. 100. Dei limiti di competenza del potere legislativo e del potere esecutivo nella organizzazione della Pubblica Amministrazione la Rassegna ha avuto gi modo di occuparsi (anno 1949, pag. 75 e seg.) e rinviamo pertanto a quanto fu allora detto, limitandoci soltanto a prendere atto com.e il Bozzi condivida sostanziahnente le opinioni ivi affacciate. * * * Secondo l'A., una riforma dovrebbe porsi la finalit di snellire l'OTdinamento della Pubblica Amministrazione in modo'da consentire un'azone amministrativa rapida e aderente ai bisogni della collettivit. questa un'esigenza largamente e, si pu dire, morbosamente avvertita dalla P!lbblica opinione, come ha avuto modo di rilevare il Presidente Severi nel suo discorso; e acutamente l'A. rileva come un'azione amministrativa duttile ed elastica tanto pi necessaria ora che lo Stato chiamato dalla Costituzione a realizzare un vasto prngramm.a di giustizi3(_ sociale, di assistenza, di solidariet nazionale, il quale si ei:i~ende a tutte le pi disparate categorie del Paese, e dve essere svolto nelle condizioni ambientali e sociali pi varie. Ma accando a questa direttiva, che bisogna augurarsi sia posta a fondamento della riforma l'A. ac '-----~ ~~,,,,,.,==-..=w.@.:-,.::;y,;;;_:w.wff~..%&i.W"AW-AWJ.i.if.kWJ&P..J.lliiii&fJ&JWJJ..$JJt.1ii.l~ .l~~- W"'.ffff~&~~~ffff~..m -91 cenna ad un'altra, la quale invece. ci lascia perplessi. Secondo quanto scritto nella Relazione, nell'azione amministrativa e pi ancora nell.attuazione del programma sociale , 1949, 547). Ma questo consolidamento, almeno in qualche punto di mino1 coesione (retroat. tivit o irretroattivit della sanatoria .per comparizione) present subito notevoli incrinature, messe in evidenza dall'Andrioli ( Riv. Dir. Proc. n, 1950, 2, 157). In un certo senso, accade delle massime consolidate quel che si verifica di quegli elementi chimici che, corisQlidandosi, cristallizzano in forma di gemme sintetiche: appaiono a tal punto splendenti, che abbaglian. E, con tutto il rispetto per la Corte Trentina e per gli illustri magistrati che la compongono, cos appunto accaduto nella decisione. annotata: in cui l'autorit della massima consolidata ha talmente soverchiato .il particolare aspetto della questione, che il punto principale rimasto in ombra. Ci spiega l'estensione della massima ad un caso che, per giurisprudenza costantissima, fu sempre risolto in senso opposto: e cio, il caso di un atto notificato non ad un unico domioiliatario o procuratore di pi parti, ma ad un unico soggetto processuale, agente in giudizio, in proprio ed in rappresentanza di altri: il che , ovviamente, tutt'altra cosa. Sulla figu'i"a del rappresentante che sta e chiede nel processo quale rappresentante di altri, e, in particolare, del genitore che agisce in nome del figlio minore, esiste, come nto, una interessante costruzione del Carnelutti (Teoria generale del dirHto, p. 185). Secondo questo autore, in asi di tal genere verrebbe a concretarsi un- parte complessa , risultante da una combinazione dell'incapace e del suo rappresen tante, riuniti in un solo soggetto giuridico. Analoga materializzazione di pi componenti in uri unico soggetto si verificherebbe negli al_tri casi dell''art. 75, c.p.c., riguardanti organizzazioni di persone. Contro questa costruzione non sono mancate le critiche (ZANZUCCHI: Dir. Proc. Civile n, vol. I, p. 320, n. 162); _tuttavia non par dubbio che essa, almeno rispetto all-a rappresentanza processuali} del minore, sia aderente alla struttura della rappresentanza legale. Non si dice nulla di nuovo e non si introducono l lnuove terminologie, osservando che la rappresentan~a legale del genitore ha una caratteristica sua propria, che la distingue dalla rappresentrtnza negoziale e dalla rappresentanza organiea: cio, il fatto che nella I rappresentanza legle del genitore una sola volont opera, quella del genitore. Quest circostanza indusse il Mortara ad affermare che nella condotta del processo la potest del padre .~ libera da ogni freno, in quanto la volont dell'incapace non vi influisce minimamente. Ben altrimenti avviene nella rappresentanza per mandato o in quella organica, in cui il rappresentante , almeno nei rapporti interni, manovrato da una diversa volont. Da queste premesse, all'avvertire che la partecipazione del genitore al processo acquista u1ia. portata ed una incidenza ben maggiore che in altre ipotesi il passo breve. Si suol dire che parte nel processo sempre il rappresentato, non il rappresentante. Qitesta proposizione, indubbiamente vera in tutti i casi in cui il soggetto del rapporto sostanziale mantiene nel processo un potere dispositivo, meno assoluta nel caso del genitore. Anche senza fare appello al superato concetto romanistico dell'unitas personarum, che legava indissol~bilmente il filius familias al padre (cum et natura pater et filius eadem persona paene intelliguntur) devesi riconoscere che nel processo l'assorbimento della volont del figlio in quella del padre si traduce in una unit del soggetto processuale, che opera ed agisce per il figlio o per il gruppo dei figli. Que{Jta contemporanea unit e molteplicit di soggetti non ha, a ben vedere, nulla di miracoloso. Un fenomeno analogo si verifica nel caso dei comitati, in cui i singoli componenti mantengono l titola,_rit~ dei diritti e degli obblighi ad essi spettanti; ma il fatto della molteplicit dei rapporti sostanziali, caratteristica di queste organizzazioni di persone, non toglie che il soggetto del rtLpporto processuale sia unico (41 codice civile, 75 c.p.c.). E nessuno ha mai -100 dubitato ohe il rappresentante del oomitato possa essere oitato in giudizio oon un unioo atto. Queste oonsiderazioni suggerisoono una ult~riore rifiessione. Non oooorre neppiire, per la soluzione del problema del numero delle oopie da notifioare, prendere le mosse da oos-. lontano. Senza spaziare nel oampo della parte oomplessa , infatti suffioiente esaminare la questione sotto il pi ristretto angolo di visuale delle regole della notifioazione; la quale, seoondo la chiara regola dell'art. 137 c.p.o., va fatta mediante consegna di una oopia al destina- tario >>. Ora, questo personaggio, su cui i commentatori non si soffermano troppo a lungo, si oomporta nel oodice oome una individualit concreta e reale. Il destinatario ha mani proprie, pu vivere a bordo di navi, possiede un uffioio: , insomma, una persona in carne ed ossa. Il veoohio Oodioe parlava, ~nvece, della << persona del convenuto )): espressione pi impegnativa e di difficile adattamento a oerte ipotesi. Si pensi ail eJempio, al caso della oitazione di un nasoituro: se la persona del convenuto >i, designata .a rioevere la copia da notificare secondo il vecohio codice, avesse dovuto indiviJ:uarsi nel vero soggetto del rapporto sostanziale -oio il nascituro -neswun iifficiale giudiziario avrebbe potuto evidentemente eseguir la notificazione. D.a ci, la necessit dell'art. 136 c.p.o. 1865, ohe sostituiva alla persona del convenuto, in questi casi, la persona del rappresentante >>. Pi opportunamente, l'art. 137 dell'attuale c.p.o. parla di destinatario )): e tale , nel caso di incapace, non quest'ultimo, ma il rappresentante. OonsTderazioni ovvie, ma non 'fuori liiogo: giacch proprio questi aspetti materiali dell'attivit dei rappresentanti indssero il Chiovenda ad accettare, in taluni casi, una estensione del concetto di parte pi ampia di quella ohe sarebbe perrnesra dalla sua definizione dogmatica. Quando si parla di giuramento o di interrogatorio che va deferito alla parte, questa si intende il rappresentante, perch questo solo agisce nell'ordine fisioo e materiale (CmoVENDA: Principi, p. 579). Analogamnte devesi ragionare rispetto ad un altro tipico ailempimento di ordine materiale quale la consegna della oopia dell'atto. Il desnatario non pu mai essere l'inoapace o gli incapaci, ma solo il rappresenta;it_e sostanziale,. che agiwe per loro nel procMso: e diviene allora chiaro come una sola oopia dell'atto sia sufficiente per raggiungere lo soopo voluto dalla legge,, quando un.id~ sia il rappresentante. In tal caso, l atto deve dirsi regolarmente per~enuto a colui ohe, ?on unit ~~ volere, agi~ce e chiede nel processo sia pure nell _in~er03se del gruppo dei rappresenta:ti;. ve~: ma.terializzazione unitaria di pi soggetti di diritto in senso sostnziale. Ed appena il oaso di avvertire che questa materializzazione non ha nulla a che vedere con l'unit del procuratore, mero rappresentante delle parti (o meglio, rappresentante proc.es~uale d~l rappresentante sostanziale, nel caso di incapaoi), ohe f ormuta nel processo _la domand~. . , . A codesta conclusione perveniva gia il Mortara, sebbene il vecchio Codice, come si rilevato, esigesse normalmente la consegna dell'atto alla persona del convenuto >>: << Credo di esprimere opinione. favor~vole alla validit della citazione notificata m rormi. unimi. cos al rappresentante legale di pi ineapaci (padre, tutore) come al procuratore generale o speoiale di pi individui cap'aci, quando egli sia citato per rappresentarli .nel medesimo giudizio, imperocch se d'accordo o in concorrenza tutti gli hanno conferito le medesime facolt., ci unifica in lui le distinte loro individua.lit; cos come quelle degli incapaci si uniscono nel rappresentante legale comune >i (MORTARA: Commentario, vol. III, pag. 302). Anche la giurisprudenza fu, sotto l'impero della vecchia codificazione, univoca in tal senso: A. Brescia 13 luglio 1938, Rep. Foro It. ll, 1938, col. 304, n. 13: <>. A. Milano 22 novembre 1938, ivi, n. 11: Al genitore citato in proprio e in rappresentanza dei figli minori va notificato l'atto mediante consegna di una sola copia >> Oassazione 24 marzo 1938, ivi, n. 14: <>. . Oorte di Appello di Palermo, 10 maggio 1940, Rep. Foto It. ))' 1941, col. 7 4, n. 99: Quando una persona fisica rappresenta per mandato o per legge, pi soggetti Wl?enti comune interesse in un .rapporto giuridico, basta per la validit dell'atto di appello la notificazione di esso in unico esemplare all'unica persona nella quale. sono vincolate pi rappresentanze n. A. Milano 27 dicembre 1940, Rep. Foro It. >i, 1941 col. 248, n. 5: << Qi1ando pi parti siano rapprescntdte in causa da un'unica persona fisica valida la notifica della citazione fatta mediante consegna a tale persona di un'unica copia>>. Cassazione' 14 luglio 1941, ivi, n. 4: <>, 1949, pag. 3:l. II. SENATO DELLA REPUBBLICA 1. Disegni di legge, n. 815: A (Iniziativa governM.iva), Riordinamento del Casellario Giudiziario. Con questa leggesi tende a riordinareil serviziodel Casellario snellendolo mediante la eliminazione di iscri zioni che si riferiscono a provvedimenti giudiziari che non hanno alcuna rilevanza ai fini della valutazione della. personalit dell'individuo. La Commissione parlamentare ha modificato il testo proposto dal Governo, ma, a parte le considerazioni di opportunit ohe possono forn;mlarsi in ordine a talune delle modifiche. proposte, sembra che almeno una di tali modifiche sia frutto di un'erronea interpretazione di una norma del Codice di procedura penale; e precisamente si tratta di quella modifica ohe concerne la non inscrizione delle sentenze di proscioglimento per amnistia. Si dice infatti che tali sentenze non ~dovrebbero essere iscritte salvo che cc il Giudice su istanza dell'imputato, a norma dell'art. 152, o.p.v. o.p.p., pronunciando nel merito non abbia ritenuto di assolvere peroh il fatto non sussiste o perch l'imputato non lo ha commesso o perch il fatto non costituisce reato >), 8i rileva in proposito ohe l'art. 152 o.p.p. non pu a p:ir uffbiale giudiziario (n. 31). AVVOCATI E PROCURATORI. -I) Se il titolo di avvocato e procuratore possa essere assunto in via onorifica (n. 13). -II) Se presso le Sezioni commerciali dei Compartimenti ferroviari vi siano Uffici per i quali sia n':lcessario il titolo professionale di avvocato o procuratore (n. 13). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. --Se sia valida la donazione da parte di un ente pubblico alla Ge3thne Ina-Casa di un'al'ea per la costruzione di case per i lavoratori (n. 30). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se le Amminizfoni provinciali per quanto riguarda i rapporti di locazione d'immobili ad uso di caserme delle Forze di P.S. debbano equipararsi a tutti gli effetti alle Anu:ninistr.a zioni dello Stato (n. 27). -II) Se la revisi_one di cui all'art. 80 del Testo Unico della Finanza locale possa applicarsi nel caso di variazioni di aliquota di imposta di consumo (n. 28). CONTABILITA' DELLO STATO. -I) Se possa procedersi a compensazione di debiti dell'Anuninistrazione con crediti della medesima per ricupero di contri buti concessi ad agricoltori benemeriti, anche in relazione alle rate ancora da scadere per il ricupero medesimo (p.. 72). -II) Quale sia la procedura da seguire per l'an nullamento di crediti verso Enti tenuti in via subordi nata al paga.mento delle spese di spedalit (n. 73). III) Se la numerazione progressiva e distinta dei buoni e degli ordinativi su ordini di accreditamento importi il costituirsi di un diritto di prelazione nei confronti degli uffici pagatori dello Stato per i titolari degli ordi nativi stessi (n. 74). CONTRABBANDO. -Se spetti all'Intendente di . Finanza la competenza ad ordinare la confisca di siga rette oggetto di contrabbando, quando il contrabbando stesso abbia dato luogo ad un reato la cui cognizione era . di competenza dello stesso Intendente di Finanza (n. 19). DEMANIO. -I) Se il complesso di beni immobili di propriet dello Stato facenti parte di stabilimenti termali appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 78). -II) Se ai suddetti beni siano applicabili i regolamenti camuna.l edilizi (n. 78). -III) Se si possa adottare la procedura di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 per farsi p!l.gare i corrispettivi dagli abusivi occupanti di immobili di propriet dello Stato (n. 79). DONAZIONI. -I) Se sia nulla una donazione fatta ad una federazione del cessato partito fascista senza il decreto reale di autorizzazione ad accettarla (n. 14). Il) Se gli enti pubblici possano fare donazioni (n. 15). III) Se sia valida la donazione fatta da una cittadina tedesca ad una cittadina americana con scrittura privata di data anteriore all'applicazione della legge di guerra ai cittadini germanici e confel1Uata con atto pubblico posteriore all'entrata in vigore della legge di guerra stessa (n. 16). ELETTRODOTTI. -Se sia legittima la pretesa da parte di un'Amministrazione provinciale di pagamento di un canone per l'attraversa.tnento di una strada pro vinciale con una linea elettrica ferroviaria (n. 3). ENFITEUSI. -Se la traduzione iii denaro del canone enfiteutico dovuto in frumento debba farsi afprezzo di ammasso o al prezzo di mercato libero (n. 17). ESECUZIONE FISCALE. -Se l'obbligo del riscosso pel non riscosso in relazione alla esazione dei contributi ------------------~~ II -105 unificati per l'agricoltura-gravi sull'esattore anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore del D.L. 15 giugno 1945, n. 515 (n. 21). FERROVIE. -I) Quali siano i limiti della responsabilit dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita di bagaglio verificatasi sugli elettrotreni rapidi (n. 127). II) Se gli agenti ferroviari addetti alla trattazione di affari legali presso le sezioni commerciali possano considerarsi come addetti ad uffici legali agli effetti dell'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati. e procuratori (n. 128). -III) Se la determinazione della distanza fra la sagoma limite dei carri ferroviari e le opere fisse di una galleria rientri nella discrezionalit tecnico-amministrativa della Amministrazione ferroviaria (n. 129). -V) Quali siano i rapporti giuridici che sorgono in seguito all'assunzione da parte del Ministero dei Trasporti della gestione di una linea ferroviaria ir concessione (n. 130). -V) Se l'appropriazione di somme effettuata da un dipendente di una societ concessionaria di ferrovie clurante la gestione governativa della ferrovia stessa debba. coruliderarsi fatta in danno della societ concessionaria o della gestione governativa (n. 130). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se la restituzione nei ruoli di provenienza prevista nella legislazione contro il fa8cismo sia da considerarsi automatica o'se presupponga sempre un procedimento epurativo (n. 261). -II) Se il servizio di mobilitato civile prestato da persona di et inferiore a quella minima richiesta per l'assunzione nei pubblici impieghi possa essere calcolato ai fini del l'indennit di licenziamento prevista dagli artt. 10 e 11 del D.L. 7 aprile 1948, n. 262 (n. 262). -III) Quali siano le retribuzioni degli impiegati statali pignorabili o sequestrabili ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 263). -IV) Se l'art. 12 del D.L..4 aprile 1907, n. 207 si applichi anche alle Sepral (n. 264). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Se per le violazio~i della imposta sull'entrata punibili con pena pecuniaria a-carico d'una societ, possa procedersi, come coobbli gato solidale, contro l'Amministratore delegato della So _ciet stessa (n. 27). IMPOSTE E TASSE. -I) Quali siano i rapporti tra la legge 2 luglio 1949, n. 408 e il D.L.L. 26 aprile 1946, n. 359, in materia di agevolazioni tributarie per le case di nuova costruzione (n. 157). -II) Se l'agevolazione tributaria stabilita dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 a favore dell'INA-Casa in materia di tassa di registro possa ritenersi estesa anche ai diritti catastali (n. 158). -III) Se possa applicarsi la legge sull'imponibile di mano d'opera a carico dell'azienda foreste demaniali (n. 159). MINIERE. -Se possa sollevarsi dal Prefetto conflitto di attribuzioni in via straordinaria in relazione ad una lite vertente fra un concessionario di miniera e l'esercente della stessa nella quale il concessionario chieda la restituzione della miniera (n. 4). NAVI. -Quale sia la portata della clausola (franco avaria reciproca) in caso di spese sostenute per assistenza e salvataggio della nave (n. 44). NOTAIO. -Se i notai nella loro sede notarile possano compiere affari relativi a beni situati in altri distretti Inotarili (n. 2). ~ I I POSTE E TELEGRAFI. -Quale sia la portata della . disposizione dell'art. 183 del Codice postale nella parte . in cui esclude ogni indennit per lo spostamento degli impianti di palificazione telegrafica (n. 24). I - PROCEDIME1\l'TO CIVILE. -Se la mancanza di I firma autografa dell'Avvocato in calce ad un ricorso ili., invalidi il successivo decreto del Presidente e la cita-%.'l f::::::: zione in giudizio quando la parte citata sia comparsa (n. 16). i, REQUISIZIONI. -I) Se le sentenze dei Comitati giurisdizionali siano esecutive pendente l'impugnazione (n. 90), -II) Se la parte vincitrice possa pretendere le , spese ulteriori inerenti alI'esecuzione forzata di una deci. sione del Comitato giurisdizionale la quale abbia com, I~ pensato le spese giudiziali (n. 90). -III) Se i Comitati ?;1: giurisdizionali siano competenti a decidere sulla pretesa , ' 1~ di ottenere gli interessi posteriori alla pronuncia sulla ' ~ I indennit di requisizione (n. 90). -IV) Se in caso di requisizione in uso l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere gli interessi compensativi sulle indennit liquidate con ritardo a decorrere dalla scadenza di ciascuna rata dell'indennit stessa (n. 90). I RESPONSABILITA' CIVILE. -I} Se l'autorit giudiziaria possa accertare la responsabilit dell'Amministrazione ferroviaria mediante sindacato sui criteri da essa seguiti per stabilire le distanze medie tra le pareti delle gallerie e la sagoma dei treni (n. 116). -II) Se sia dovuto risarcimento di danni per le conseguenze dell'ordine di sgombero di un terreno in relazione all'esecuzione di tiri di artiglieria (n. 117). SOCIETA'. -I) Come si provi la qualit di rappre sentante di una societ di fatto (n. 31). -II) Quale sia l'interpretazione dell'art. 5 lett. d) del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235 sull'ordinamento dei Consorzi agrari (n. 32) -III) A chi spetti la pre::iidenza dei collegi sindacali dei Consorzi agrari a termini dell'art. 44 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235 (n. 33). -IV) Seilsequestratariod'una societ sottoposta a sequestro in base alla legge di guerra possa essere autorizzato a compiere atti che tendano a prorogare la durata della societ stessa che dovrebbe estinguersi per decorso del termine (n. 34). TITOLI DI CREDITO. -I) Quale sia l'influenza delle disposizioni in materia di blocco di somme di sospetta appartenenza _tedesca o della r.s.i. sulle norme in materia di circolazione dei titoli di credito (n. 2). TRATTATO DI PACE. -I) Seil sequestratario d'una societ sottoposta a sequestro in base alla legge di guerra possa essere autorizzato a compiere atti che tendano a prorogare la durata della societ stessa che dovrebbe estinguersi per decorso del termine (n. 31):~ III) Jle sia valida la donazione fatta da una cittadina tedesca ad una cittadina americana con scrittura privata di data anteriore all'applicazione della legge di guerra ai cittadini germanici e confermata con atto pubblico posteriore all'entrata in vigore della legge di guerra stessa (n. 32). "XW -- ------(S100198)-Roma, Hlf11 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C. "XW -- ------(S100198)-Roma, Hlf11 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C. liiill I '~ I ~ I '