ANNO V -N. 12 DICEMBRE 1952 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTIOOLI ORIGINALI La requisitoria del Procuratore generale e la sentenza della Oorte di Cassazione suUa impugnabilit dei decreti legislativi di espropriazione in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, pag. 205-222. II. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Competenza e giurisdizione -Pensioni -Consiglio di Stato e Corte dei Conti, pag. 223-225. 2) Compromesso ed arbitri -Contratto di appalto di opera pubblica Clausola compromissoria -Art. 1341 Codice civile -Opposizione a decreto ingiuntivo (Corte di Cassazione), pag. 225-228. 3) Fe~ovie -Condizioni e Tariffe per trasporto cose -Indennizzi -Debito di valuta (Corte di Cassazione), pag. 228-231. 4) Requisizioni -Indennit una tantum -Impugnazione (Corte di Cassazione), pag. 231-232. m. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORTI DI MERITO 1) Appalto -Rescissione in tronco -Prove dell'inadempienza (Corte di Appello di Roma), pag. 233-234. 2) Imposta di registro -Alienazione di fondo enfiteutico -Sentenza di riscatto a favore del concedente (Corte di Appello di Catania), pag~ 234-235. 3) Partiti politici -Rappresentanza processuale -Sezioni (Tribunale di Varese), pag. 235-236. IV. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, pag. 237. V. INDIOE SISTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, pag. 238-2!0. =~ . : : ANNO V -N. 12 DICEMBRE 1952 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLitJA.ZIONE DI SERVIZIO LA ~EQUISITORIA DEL PROCURATORE GENERALE E LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA IMPUGNABILIT DEI DECRETI LEGISLATIVI DI ESPROPRIAZIONE IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI DI RIFORMA FONDIARIA Dopo quanto abbiamo scritto su questa Rassegna (1951, pag. 153 e segg., 177 e segg.; 1952, pag. 85 e segg.) pubblichiamo ora la requisitoria del Procuratore Generale e la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha definitivamente deciso sul punto della natura di atto legislativo dei decreti presidenziali di espropriazione. LA REQUISITORIA SOMMARIO. -I. Estensibilit del regolamento di giurisdizione ai procedimenti avanti a giudici speciali ed al Consiglio di Stato. -2. Importanza del sindacato giurisdizionale nella materia della causa. -3. Natura e limiti dell'indagine in sede di regolamento preventivo. -4. Ordne logico giuridico delle questioni a trattarsi. Priorit di quelle pregiudiziali, sulla proponibilit dell'impugnativa rispetto ad atti formalmente legislativi. Posteriorit logica ed eventualit della ricerca di incostituzionalit sostanziale. -5. Il criterio estrinseco e l'intrinseco nell'indagine di proponibilit. -6. Prevalenza di massima del criterio estrinseco. -7. Limiti di utilizzabilit del criterio intrinseco. -8. L'accertamento di qualificazione degli atti per dare ingresso alla azione. Inammissibilit di procedimenti strumentali invalidativi e di conversione. -9. Applicazione, negativa, alla specie. -10. Ricerca subordinata pregiudiziale sulla ammissibilit del sindacato di costituzionalit. Presupposti. -11. La situazione di incidentalit come condizione per l'ammissibilit del sindacato. Applicazione, negativa, alla specie per trattarsi di sindacato principale. -12. Riprova di esattezza dei rilievi gi esposti nell'ipotesi che fosse gi funzionante la Corte Costituzionale. -13. Conclusione sulle questioni pregiudiziali. Opportunit di delibare anche la questione di costituzionalit sostanziale nell'ambito di competenza della Corte di Cassazione. -14. Impostazione teorica della ricerca. -15. Il principio della divisione dei poteri nella costituzione italiana. Ambito della funzione legi~lativa, comprensiva anche di funzioni atipiche. In particolare in materia di espropriazione e in tema di riforma fondiaria. -16. Possibilit di aggettivazione anche in tali funzioni atipiche delle delegazioni legislative. Ammissibilit di delegazioni formali. Presupposti e finalit -giustificative. I concetti di responsabilit, di semplificazione ed acceleramento, di oogenza, di potenzialit novativa. Applicazione (positiva) alla specie. -17. La pretesa violazione del precetto costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, contro ogni atto della pubblica amministrazione. L'eccesso di potere legislativo. Insindacabilit sul piano giurisdizionale. -18. Conclusione, altri ipotizzabili profili di sindacato giurisdizionale in materia di riforma fondiaria. 1. Si ripropone anzitutto in queste cause, con ampiezza nuova di disamina, la questione pregiudiziale sulla possibilit di applicazione del regolamento di giurisdizione (art. 41 Cod. Proc. Civ.) nel caso di procedimenti pendenti avanti a magistrature speciali, ed in particolare avanti al Consiglio di Stato. In proposito, come ben noto, la giurisprudenza della Suprema Corte si da tempo consolidata in senso affermativo, in base al rilievo essenziale della posizione di istituto ordinario, anzi fondamentale, assunta nel nuovo codice processuale dal regolamento di giurisdizione, per cui si presenta ammissibile e doverosa una interpretazione razionale, anche estensiva, delle norme, volta a ricercare la portata vera ed integrale della volont legislativa in materia, conforme ai principi informatori di un organico sistema. A questa giurisprudenza, affermatasi esplicitamente anche a riguardo del Consiglio di Stato (Sent. 2246-50, 1823-51, 3023-52), potrei semplicemente richiamarmi, anche in considerazione della complessit della disamina che si dovr esperire sul tema principale della causa. Vorrei, tuttavia, rilevare, sul piano pratico, come la normalit e funzionalit viva dell'istituto, siano ben dimostrate dalla stessa frequenza -veramente imponente -con la quale vi si fa quotidianamente ricorso, e con risultati, d'altra parte, di utilit evidente, sia per l'economia dei giudizi, che come mezzo a fi.ne per la certezza del diritto, attraverso la iniziale sicura individuazione del giudice. E, sul terreno propriamente giuridico, forse opportuno ancora insistere sugli indicativi che si posson trarre, per una corretta interpretazione dell'ambito di applicazione dell'istituto, dalla confi. gurazione amplissima della competenza e delle potest attribuite dal nuovo codice alla Corte di cassazione in materia di giurisdizione, con decisa. evoluzione ed integrazione rispetto alle posizioni,. pur gi notevoli, segnate dalla nota legge sui conflitti 31 marzo 1877, n. 3761. Laddove, mentre il sindacato regolatore della Suprema Corte statoesteso a tutte le magistrature, ordinarie e speciali,. -206 e con riguardo sia alle decisioni positive che alle negative della competenza (art. 362 c. pr. civ., attraverso la pi ampia formula motivi attinenti alla giurisdizione n), stato correlativamente bene affermato il principio (art. 382 c. pr. civ.) della efficacia generale eostitutiva delle pronuncie della Suprema Corte per quanto attiene alla designazione del giudice competente: efficacia vincolante, preelusiva di ogni riesame della questione di giurisdizione, non soltanto per la magistratura (ordinaria) si giustificherebbe. L'unica differenza introdotta dall'art. 111 Costituzione fra la posizione delle altre giurisdizioni speciali e quella del Consiglio di Stato, riguarda l'ambito oggettivo del sindacato demandato alla Corte di Cassazione, che si volle mantener limitato, per le deci~ioni di questa magistratura, alle questioni di giurisdizione, mentre per le altre fu esteso anche alle violazioni di legge:_ ma trattasi di differenziazione qui non rilevante. .N sembra esatto -.,. come altrimenti si oppone a.fui;f!i, .ma per qualsivoglia giudice eventualmen~::CP~~a di~ciplina del regolamento preventivo, ove dichiarato competente, e quindi anche per le giurisdizioni speciali, e tuttoch avanti al giudice designato non abbia comunque ancora avuto inizio il giudizio. Per cui, tenuto conto, altres, della estensibilit ora generalmente riconosciuta, della competenza regolatrice della Suprema Corte anche a riguardo dei conflitti cosidetti virtuali (in potenza), e delle magistrature speciali fra di loro, pu ben dirsi che, nel quadro delle accennate potest, sia compresa, con largo raggio, anche quella di una regolazione preventiva dei problemi di giurisdizione, non legata necessariamente a decisioni gi pronunciate, e neppure, in certo senso, a procedimenti pendenti. Potest di posizione generale nel sistema, e di fondamento positivo (deduttivo) ancorch non esplicitamente dichiarata: rispetto alla quale, pertanto, la disciplina tracciata negli articoli 41 e .37 del codice, non rappresenta che un caso di applicazione particolare, giustificato, nei suoi riferimenti apparentemente limitativi, dalla destinazione normale delle discipline processuali ai procedimenti ordinari, senza esclusione, peraltro, di altre possibili applicazioni, ove legittimate da identit di presupposti e di fi.ni, alla stregua del pi vasto principio di cui sopra. In realt, attraverso all'ampio sindacato, preventivo o successivo, demandato in tema di giurisdizione alle Sezioni Unite dell,a Cassazione, si inteso idealmente realizzare quella unit della giurisdizione che obbiettivo sempre pi sentito di giu. stizia e di progresso, decisamente affermato anche nella nuova Carta Costituzionale (art. 102). Nel senso che le Sezioni Unite sono state poste al vertice di tutte le giurisdizioni, in posizione di organo superiore, svincolato ed autonomo, per cos dire, dallo stesso ordine giudiziario dal quale strutturalmente i suoi magistrati derivano. Posizione questa che basta a legittimare tutta l'ampiezza e l'efficacia della sua potest regolatrice, comunque configurata e funzionante. Ed il principio, come per ogni magistratura, vale logicamente anche per il Consiglio di Stato {e per la Corte dei Conti), senza che possa opporvisi la formulazione, solo apparentemente limitativa (in quanto riferita alle deeisioni) dell'art. 111 ultimo comma della Costituzione, tenuto conto .che la Carta non contempla, n aveva ragione di .contemplare, l'istituto essenzialmente processuale .del regolamento preventivo, e che, comunque, il riferimento alle decisioni o provvedimenti, appare .comune, nell'economia della norma, anche alle .altre magistrature (art. 111 p. p.), per cui una limitazione particolare al Consiglio di Stato non estesa al Consiglio di Stato, importerebbe praticamente la sottrazione, a quest'organo generale di giurisdizione amministrativa, di quella potest di giudicare sulla propria competenza, che gli era stata attribuita nella legge di riforma del 1907, a modifi.ca di una precedente norma (art. 41 legge del 1889) per la quale le questioni di giurisdizione dovevano essere devolute alla cognizione della Corte di Cassazione, con la conseguente necessit di sospendere nel frattempo, il procedimento: laddove, in realt, si era trattato solo del riconoscimento, anche al Consiglio di Stato, di una naturale potest gi riconosciuta ad ogni giudice, quale quella di verificare i presupposti ed i limiti della propria giurisdizione o competenza. Onde essendo ora, in sostanza, la posizione del Consiglio di Stato, uguale a quella di ogni altro giudice, ivi compresa la magistratura ordinaria, naturale che possa operare anche a suo riguardo un istitut<> come quello del regolamento di giurisdizione per cui si ammette in via generale -in base ad un principio dispositivo della privata volont che si ritenuto convergente con superiori interessi che l'esercizio di quella potest possa essere prevenuto ad istanza di parte, attraverso la preliminare adizione di quel supremo organo che delle questioni di giurisdizione dovrebbe in defi.nitiva poi essere il giudice. Ed infine non vale prospettare l'inconveniente per cui la proposizione del regolamento impedirebbe al Consiglio di Stato di esercitare quella facolt di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo impugnato, che gli deriva dall'articolo 39 cap. del Testo Unico: laddove, a prescindere dalla inidoneit di cotali empiriche argomentazioni per la soluzione di questioni propriamente giuridiche, riterrei che in realt la detta facolt non dovrebbe risultarne paralizzata, trattandosi di misura cautelare provvisoria consentita ad ogni giudice, non solamente nell'atto in cui sospende, ma talvolta, anche quando si spogli del giudizio. 2. Concludendo, su questo punto, non pu dunque disconoscersi, anche sul piano preventivo, e per ogni giurisdizione, questa generale, amplissima potest regolatrice alla Suprema Corte. Potest alla quale corrisponde, peraltro, anche una somma di eccezionali responsabilit, quali si rivelano in tutta la loro impressionante gravit -che non trova precedenti nella attivit giu;risdizionale del Supremo Collegio -nelle attuali cause. Ove si tratta, in realt, di risolvere un conflitto che supera i normali schemi e contorni dei contrasti giurisdizionali, per spaziare nel campo --207 pi alto e fluido dei rapporti fra i poteri dello Stato, nel perseguimento di una riforma di profondi riflessi. economici e sociali. Conscio, anche da questo Banco, di cotale pesante responsabilit, ma nello stesso tempo consapevole che alla Suprema Corte, in questa, come in ogni altra congiuntura, con compete, n pu competere, che un compito di stretto sindacato giurisdizionale, mi sforzero a mia volta di attenermi, nella disamina che sto per intraprendere, ad un metodo rigorosamente giuridico, nonch ad un rigoroso ordine logico. Astenendomi, pertanto da qualsiasi apprezzamento di politica legislativa, o comunque estraneo al tema giuridico, cercher anzitutto di fissare, con la possibile precisione, gli obbiettivi ed i limiti che ad un sindacato strettamente giurisdizionale sono inerenti, con particolare riguardo a questa sede di giudizio; ed a tali limiti mi preoccuper poi costantemente di attenermi nel corso ulteriore della indagine. 3. Trattasi, nella specie, di un regolamento di giurisdizione che stato proposto relativamente a procedimenti appena in limine. Pi che di un sindacato, pertanto, potrebbe parlarsi, della contemplazione preliminare, prevalentemente astratta, dei problemi di giurisdizione, in relazione alla impostazione iniziale, necessariamente ancora non elaborata, delle impugnazioni proposte: e ci per l'accertamento preventivo, sulla base di quella impostazione, della esistenza o meno d'un giudice, e quale, per la tutela dell'avanzata pretesa. Onde l'indagine, con doverosa cautela, per non pregiudicare gli sviluppi ulteriori eventuali delle cause, deve restare circoscritta su quei presupposti e per quel fine, senza anticipazioni o sconfinamenti nel merito. E forse la giustificazione pi convincente dell'istituto del regolamento preventivo sta appunto nella possibilit di rendere pi precisa e rigorosa, anche attraverso una separazione di fasi, quella distinzione fra giurisdizione e merito, fra sussistenza del diritto e sua tutelabilit giurisdizionale, che dovrebbe sempre informare lo svolgimento del processo, al fine di collocare ogni questione sul proprio piano. Onde si insegnato doversi evitare l'empirismo compendiato nel noto aforisma: hai torto e perci ti nego il giudice n, al quale fa simmetrico riscontro l'altro, non meno empirico e fallace: cc hai ragione, perci deve trovarsi necessariamente un giudice che te la possa riconoscere e tutelare . In realt il torto e la ragione, devono restare estranei alla indagine, essenzialmente processuale, sulla giurisdizione: e soprattutto quando questa si svolga in fase preventiva. Ed analogamente, pur nel quadro della giurisdizione, si devono tenere separati i temi sostanziali da quelli formali e processuali: la posizione dei presupposti e dei limiti, dalla disamina delle questioni di fondo, logicamente di ordine successivo e da doversi inquadrare in quelle premesse, tuttoch, sotto un pi ampio aspetto, ancora alla giurisdizione inerenti. 4. Ora a me sembra di potere sin da ora rilevare, nella cospicua autorevole elaborazione dottrinale che si sin qui sviluppata sull'importante tema della riforma fondiaria e relativi problemi di tutela giurisdizionale, nonch nelle esaurienti difese dei resistenti, un vizio logico cori:nih e dominante, consistente appunto nella inversione dell'ordine delle questioni a trattarsi, secondo l'accennato improprio schema di premettere l'indagine di sostanza -che nella specie sarebbe la questione di costituzionalit -a quella processuale sui presupposti e sui limiti in base ai quali e nei quali possa la questione essere contemplata. Si parte, invero, in quelle elaborazioni, da una ricerca, astratta e libera, sulla legittimit costituzionale delle leggi di delegazione e provvedimenti legislativi delegati, in tema di espropriazione e nel quadro della legge fondiaria, col risultato di affermare sotto pi aspetti la incostituzionalit del sistema adottato: e da questa affermazione di ordine sostanziale deducendosi la natura intimamente amministrativa dei provvedimenti di esproprio, si conclude per l'ammissibilit della impugnativa avanti la giurisdizione del Consiglio di Stato, per vizi di illegittimit amministrativa che quei provvedimenti inficiere b bero. Richiamandomi a quanto sopra esposto, sembra a me invece che, trattandosi di provvedimenti i quali si presentano inequivocabilmente in forma di legge, ed emanati da una suprema autorita che vi assume pure inequivocabilmente (attraverso il richiamo degli art. 77 prima parte ed 87 n. 5 della Costituzione) posizione delegata di legislatore -indagine preliminare debba essere quella di ricercare, sotto l'aspetto teorico, se una impugnazione avverso tal genere di atti, possa concepirsi come ammissibile, nel sistema del diritto positivo in vigore -avanti quali magistrature e sotto quali profili, condizioni e limiti. Per discendere di poi solo eventualmente, alla stregua dei risultati e comunque nei confini accertati di tale preliminare ricerca, alla disamina della questione di costituzionalit, sopra enunciata, da valere per i :fini eventuali ulteriori, della complessa questione a risolversi. Non pertanto l'indagine di costituzionalit come prius per la conseguenziale affermazione di proponibilit dell'impugnativa, ma il procedimento inverso: di premessa dell'indagine sulla proponibilit astratta dell'impugnativa e suoi giuridici confi.ni, per dare ingresso ed inquadrare in una esatta rigorosa cornice, la questione di costituzionalit, che potrebbe quindi anche risultare insuscettibile di sindacato od altrimenti inconferente ai fini della proponibilit della impugnativa, in relazione a quelle fondamentali, eventualmente preclusive, premesse. Al quale criterio ed ordine cercher appunto, di attenermi, nella disamina che vado a svolgere. 5. Forma o sostanza, confi,gurazione formale esteriore degli atti o loro intima essenza: ecco il dilemma in cui si compendia, schematicamente, la questione di competenza, agitata (e complicata) nella causa. LE arn -208 Se cio nella ricerca sulla sussistenza e per l'individuazione del giudice rispetto a date azioni od impugnative, si debba rigorosamente aver riguardo, o dar prevalenza, al criterio cos detto estrinseco, inerente alla classificazione formale degli atti o negozi, o piuttosto a quello intrinseco, della natura sostanziale: e sotto quali profili e sino a qual punto questo pi penetrante criterio possa essere adottato ed utilizzato. 6. Considerando anzitutto il problema, attraverso una visione realistica, ed insieme panoramica, del diritto costituito, mi sembrerebbe di poter cogliere, nel sistema della impugnazioni, una costante direttiva secondo la quale per regola con riferimento immediato alla tipicit di dati atti, e parallelamente alla configurazione tipica degli organi che li pongono in essere, che vien costruita e disciplinata la discriminazione e gerarchia delle impugnative: badandosi alla forma ed aHa provenienza degli atti cio, piuttosto, che alla loro essenza, tuttoch, in ipotesi, diversa e con quegli indicativi esteriori discordante. Cos, ad esempio, ove una autorit amministrativa, un Prefetto, addivenisse, sotto forma di atto amministrativo, ad una decisione giurisdizionale, od altrimenti un organo giudiziario, un Pretore, emanasse sotto forma di sentenza un atto sostanziale di amministrazione, le relative impugnaziolli,' ancorch propriamente dirette a denunciare cotali deviazioni per fini di invalidamento o di riforma, dovrebbero indubbiamente essere proposte rispettivamente al Consiglio di Stato od al Tribunale e non viceversa, come si potrebbe essere indotti a ritenere con riguardo alla realt sostanziale della materia controversa. E parimenti, ove una autorit tipicamente amministrativa, come ad es., un Comune, addivenisse, sotto forma di regolamento (atto amministrativo normativo) alla posizione vera e propria di norme legislative in senso materiale, l'impugnazione di legittimit per straripamento od eccesso, dovrebbe dirigersi al giudice istituzionale degli atti amministrativi, e non a quello delle leggi, tutto che nell'ordinamento, un tale giudice fosse gi istituito e funzionante. Se questi rilievi sono esatti, riportandone ora il concetto alla situazione contemplata, posto che qui pure trattasi di atti aventi una tipica configurazione, nella specie di ordine legislativo, e provenienti da autorit in posizione legislativa operante, non dovrebbe per intanto dubitarsi, che se un organo giurisdizionale di legittimit delle leggi, una Corte Costituzionale gi esistesse nel sistema e potesse essere adito, a questo soltanto, e non mai, sotto qualsivoglia aspetto, alla giurisdizione amministrativa, dovrebbero le eventuali impugnative essere proposte, quanto meno come prius di ogni eventuale contestazione in materia. E questa considerazione, se pure in quest'ultimo caso solo ipotetica, basterebbe gi a mio avviso per giustificare ogni perplessit dell'interprete circa la ortodossia e possibilit pratica di adozione -sul terreno rigoroso delle giurisdizioni -di un criterio di libera valutazione discri minatrice, quale dovrebbe essere quello intrinseco, volto a scoprire il contenuto sotto le strutture dell'involucro, per i fini stessi" preliminari, della ricerca ed individuazione del giudice. Onde si pone quant,o mai vivo il problema -postoch nel momento attuale un giudice costituzionale ancora non esiste, e comunque, ove costituito, secondo il gi costruito sistema, non potrebbe essere adito in via diretta principale, ma solo in relazione incidentale con altre cause pendenti, secondo si vedr a suo luogo -se, mancando per quei tipici atti un tipico giudice, debba senz'altro concludersi per il difetto assoluto, in materia, della tutela giurisdizionale, o se invece alla carenza legislativa possa rimediarsi, almeno contingentemente, con l'espediente di puntare, con penetrante pregiudiziale valutazione, sulla sostanza, pretesa adulterata, anzich sulla forma, come se si trattasse in realt di atti aventi una diversa configurazione e natura, tali da potersi ricondurre al sindacato di altro organo giurisdizionale, per cotale genere di atti gi istituito e competente. Al quale quesito potrebbe essere facile rispondere che, trattandosi in sostanza di un artificio volto ad eludere, per via indiretta, impedimenti concreti del sistema, il procedimento si presenterebbe a priori colorato di arbitrariet postoch in materia di giurisdizione non dato ricorrere ad espedienti elusivi, e tanto meno creare fantasmi di giurisdizioni od alterare competenze, in contrasto con la legge. 7. Ma, pur ammettendo che una tale soluzione sarebbe di drastico rigore e forse formalistica, laddove in tesi, non si tratterebbe di creare od ampliare competenze, ma solo di attrarvi contestazioni, che, per materia gi vi sarebbero comprese, ecco che il problema, si risolve (e pi propriamente) nell'altro, parimenti delicato ed essenziale, inerente ai possibili profili ed ai limiti di cotali procedure qualificatrici: problema a sua volta inquadrato nel tema pi vasto dell'ambito della potest pregiudiziale, spettante, come si visto, ad ogni giudice, di accertare i presupposti legittimatori della propria competenza giurisdizionale. Esiste, senza dubbio, un tale potere di accertamento e di controllo: ma non esatto che sia senza confini, cosi da poter liberamente spaziare, sul terreno pregiudiziale, anche in quei campi ed oltre a quelle barriere che delimitano, ai fini del giudizio, la competenza dell'organo: quando, soprattutto, quel pregiudiziale excursus gi importerebbe, implicitamente, anticipazioni intempestive del merito. In realt l'ambito dell'indagine di che si tratta, in quanto appunto di solo accertamento e di controllo, deve mantenersi nella cornice, in quell'area marginale che ad ogni accertamen.to strumentale si conviene. Si versa, per cosi dire, in ju'l'e e--non ancora in judicio: onde la fisionomia dei fenomeni va delibata pi che anatomizzata. E con riferimento, soprattutto, alla fattispecie n cos come si presenta, nella sua attuale consistenza e nei vari elementi che la caratterizzano, sul piano della -209 ealt e non della supposizione: senza quelle defor: nazioni ed ortopedie, od altrimenti di organica iisintegrazione, che prospetterebbero, in effetti, 'enomeni diversi, l'ipotesi invece della realt, o 3he comunque presupporrebbero gi l'attuazione ii momenti costitutivi o di decisione, solo proprii tlla fase di merito. E per concentrare il tema sull'indagine di qua: ificazione degli atti per i fini di dare ingresso al ~'iudizio, sembrami che il procedimento dovrebbe !tppena consistere, da una parte, in una attivit ili interpretazione, con particolare riguardo alla volont od elemento soggettivo, che anima il rapporto e nell'atto si obbiettivizza, e, dall'altra in ima operazione tecnica di inquadramento, di quella obbiettivata volont e fattispecie, nei pi appropriati schemi dell'ordinamento giuridico, in modo ila potervi dare una definizione che aderisca in3ieme alla realt del fenomeno ed alla legge. Anche qui, pertanto, semplici accertamenti di esistenza, valutazione di elementi concreti, reali e loro giuridica definizione, senza la possibilit di ipotetici riferimenti ad atteggiamenti solo suppositivi, e tanto meno di procedere ad operazioni correttive -sanzionatorie o deformatrici -intese ad imprimere all'atto una diversa, se pure in ipotesi, pi corretta ed ortodossa fisionomia. Si presenta pertanto estraneo, in tale preliminare ambito di indagine il momento declaratorio, tuttoch strumentale, di nullit riscontrate nell'atto, sia ai fi.ni conservatori riduttivi, come nel caso di nullit parziali (art. 1419 c. c.) che a quelli anche pi ampii di conversione dell'atto o negozio (art. 1424). Tutto ci implica necessariamente gi un contenuto di decision.e, vincolante per le parti, e quindi con efficacia di giudicato, quale potrebbe esprimersi in iudioio ma non in jure, se e dopo introdotta e non per l'introduzione della azione, laddove, evidentemente non pu essere consentito in limine al giudice, n di annullare n di convertire, ma soltanto di esaminare se l'atto si presti, nella sua attuale configurazione e consistenza, al suo sindacato. 8. Ci posto, trattandosi, nella specie, di qualificare un atto in forma (pretesa impropria) di decreto legislativo delegato, non pu anzitutto non tenersi conto di quella che appaia essere stata al riguardo la volont dell'autorit che lo ha posto in essere, tanto pi quando questa volont sia quella di un potere dello Stato, del Parlamento, nel quale si esprime in modo pi diretto e rappresentativo, in regime democratico, la volont del popolo sovrano. Certo la volont legislativa pu essere interpretata, e soprattutto accertata, quando non ne risulti sicuro l'atteggiamento, facendosi ricorso ai noti sistemi deduttivi, dall'organico coordinamento delle norme o dai principi'. generali del sistema. quanto, in altri campi, si fatto, con note decisioni, anche da questa Suprema Corte: come nella citata sentenza 9 luglio 1947, n. 1093 a proposito dei provvedimenti di decadenza dei senatori ex regime per parte dell'Alta Corte di giustizia, laddove, nel silenzio della legge, ma utilizzandone indiretti indicativi e risalendosi ai principii, si pervenuto a riconoscere carattere giurisdizionale, invece che amministrativo, alle decisioni emanate: procedimento qualificativo mantenutosi sul puro piano dell'interpretazione esegetiua e logica, nel quadro della legge. Ma quando l'elemento volitivo appaia manifesto ed inequivoco -mentre ogni interpretazione si presenterebbe superflua, se non artificiosa ed arbitraria -la sua preterizione o sottovalutazione rappresenterebbe indubbiamente un grave vizio dell'indagine, come riguardo ad un indicativo che pu essere di decisiva rilevanza. Ora questo appunto il caso dei decreti contemplati, nei quali la precisa, inequivoca volont parlamentare di costruire tutta la riforma sul piano legislativo, dalla posizione delle norme e dei principii alla loro concreta attuazione mediante gli atti di esproprio, ha trovato espressione formale altrettanto chiara e solenne nella configurazione esteriore dei provvedimenti impugnati, laddove in realt, non solo verun adempimento del procedimento legislativo delegato appare trascurato, ma sono precisi i richiami ai prescritti presupposti ed alle norme, ben chiara la posizione che l'autorit emanante vi ha assunto, indicata persino, in termini espressi, quella singolare partecipazione, propriamente legislativa, all'atto, sotto forma del previo parere di una commissione parlamentare, che nel caso particolare era stata predisposta per una pi precisa inquadratura dei provvedimenti negli schemi della legislazione anzich dell'amministrazione. Questa precisa direzione di volont d'altra parte concordemente riconosciuta da quanti in dottrina si sono occupati della materia, tuttoch in contrasto, per altre ragioni, con la tesi della qualificazione legislativa degli atti. Ed inoltre tale volont, oggettivata nei decreti, aderisce e trovasi in diretta relazione con una legge formale, quale indubbiamente la legge Sila che contiene la delegazione, legge che non pu essere avulsa dal sistema giuridico positivo e rappresenta anzi la pi diretta fonte regolatrice della materia. Per cui, in realt, non di ricerca di volont, e neppure di interpretazione, pu nella specie trattarsi, ma piuttosto ed esclusivamente di invalidamento di questa volont, e di vizi sostanziali che la travaglierebbero. Non prospettabile quindi una tesi di inesistenza, od altrimenti di sola apparenza della legislazione delegata, quasi per inconsistenza della delegazione e di tutta la costruzione normativa perseguita, ma, eventualmente solo una situazione di nullit, totale o parziale, dei decreti impugnati e della delegazione su cui si fondano, laddove allo schema giuridico della nullit pu certamente ricondursi l'illegittimit costituzionale, per contrasto coi precetti imperativi superiori posti al legislatore dell'autorit costituente. Diverso il caso dell'imperfezione estrinseca formale del procedimento delegativo, o di esorbitanza dai limiti obbiettivi della delegazione, come contemplato in altre sentenze men recenti di questa Suprema Corte (e particolarmente in 7 7 W: 1: 'f P 7 T!SCT mz mt :rn w :a E -210 quella 30 novembre 1929, n. 629 sui piani edificatori di Palermo), laddove il difetto di adempimenti formali fa realmente venir meno il presupposto di una delegazione come disciplinato dalla legge, od altrimenti, nella parte esorbitante, il provvedimento delegato, manca in realt di delegazione e quindi non legge, onde a ragione di insussistenza pu parlarsi o di sola parvenza di delegazione. Qui, sia l'attivit delegante che quella delegata sono invece. formalmente perfette e quindi esistono; sol che se ne assumerebbe il contrasto con norme di maggior resistenza: onde chiara l'evasione dal piano dell'interpretazione secundum legem, e l'impingenza in altro ordine di indagini, che sarebbero contra legem o contra voluntatem. 9. Ed allora ecco che la direzione, in tal senso, della indagine, risulta insuperabilmente preclusa dai limiti che abbiam visti esser proprii della fase preliminare. "haddove si tratterebbe in realt di annullare e di convertire; di riscontrare una nullit che non potrebbe considerarsi solo parziale, postoch inciderebbe proprio su quell'elemento subbiettivo che dal legislatore considerato come unico rilevante ai fini conservatori, riduttivi, dell'atto (art. 1419 c. c.). E quindi di una nullit totale, rispetto alla quale, pertanto, l'unico strumento giuridico utilizzabile per mantenere, sotto diversa configurazione, una vita ed una efficacia all'atto, sarebbe proprio quell'istituzione della conversione che invano si cerca di nascondere o di aggirare nelle artificiose costruzioni difensive dei proprietari espropriati. Procedimento di conversione, di cui si presenta gi difficile teoricamente il trasporto nel campo del diritto pubblico, ove gli atteggiamenti volitivi degli enti e la forma degli atti sono sottoposti ad un rigore tutto particolare, che gaianzia di legalit e di giustizia. Provvedimento di conversione, attraverso il quale, dopo il momento invalidativo, si dovrebbe attuare quello costitutivo, in forma di sostitu zione di uno ad altro atto, nonch di animare l'atto nuovo sostitutivo con l'attribuzione di una ipotetica volont al soggetto che aveva posto in essere l'atto originario. E nella specie l'atto da costruire per la sostituzione sarebbe un atto am ministrativo in luogo di altro legislativo invalido, mentre la volont suppositizia si dovrebbe attri buire addirittura al Legislatore: nel senso di im plicito riconoscimento della nullit costituzionale perpetrata e di direzione di tanto importante ri forma su tutt'altro piano, che non quello che vera mente era stato voluto per una somma di motivi che qui non il caso di considerare. In defi,nitiva il giudice amministrativo, per attuare i presupposti del suo sindacato. giurisdi zionale, dovrebbe forgiarsi esso stesso l'atto se condo uno schema di tale sindacato suscettibile: farsi prima legislatore e poi amministratore, per essere, infine giudice. Ma tutto ci manifestamente contrario al nostro sistema giuridico, per cui da una declaratoria di improponibilit non si potrebbe, gi sotto questo aspetto, prescindere; 10. Tuttavia, anche a volere, in ipotesi, concedere che un tale procedimento, di annullamento e di conversione, fosse ammissibile -poich nella sostanza esso si concreterebbe in una indagine di costituzionalit -ecco che subordinatamente si pone l'altro inevitabile problema sui limiti consentiti al giudice per tale ricerca, alla stregua del diritto positivo attualmente in vigore. Nel pormi questo problema, non ho difficolt di aderire, come punto di partenza, alla interpre-1 tazione che la prevalente dottrina suole dare ,: della disposizione VII transitoria della Costituzione. Nel senso che il rinvio ivi posto alle forme ed ai limiti delle norme preesistenti, debba essere I inteso con solo riguardo alla forma incidentale con & cui la questione di costituzionalit possa essere sollevata, ed alla efficacia limitata, strumentale, della soluzione adottata, all'oggetto principale dedotto in giudizio. Possibilit, quindi, come si vedr, a suo luogo, anche di un bene inteso sindacato di costituzionalit di ordine intrinseco, per contrasto del contenuto della legge con precetti imperativi della Costituzione. Laddove in realt niuna norma dianzi impediva, nella costituzione anteriore, quel pi penetrante sindacato, ma solo la situazione derivante dalla c. detta flessibilit delle disposizioni, statutarie, modificabili anche con leggi ordinarie, per cui mancava la possibilit stessa di un contrasto di norme, per dovere in ogni caso prevalere la posteriore sull'anteriore, tutto che di diversa posizione. Onde essendo ora una tale situazione venuta meno, in relazione alla rigidit della nuova ' Carta, nonch. al rapporto di subordinazione in :::! cui il legislatore ordinario stato posto rispetto ti,~ al costituente, ecco che contrasti costituzionali f?. possono oggi sorgere, in relazione ai quali, man-ru; cando disposizioni proibitive, deve riconoscersene I la contingente potest di cognizione anche al giu-, dit.?li~ ordib.?-liario, nel qdua~o delldallricerca delle i:orme @ u 1 zza 1 per 1a ems1one e a causa, e smo a ~..., quando del particolare oggetto non possa essere rq investito il giudice costituzionale. 11. Tuttavia, anche circoscrivendo, in questa fase, la disamina ai limiti pi ortodossi -della incidentalit e della processualit -come richiamati dalla disposizione transitoria della costituzione, sembrami che altre insuperabili preclusioni sorgerebbero, per difetto di presupposti e per la , obbiettivazione dell'impugnativa, all'esperimento I dell'indagine costituzionale. H Pu quanto meno dubitarsi, anzitutto, che ri-fi.,:.';;'k.~,.: ..=,. corra gi sotto l'aspetto processuale, una vera ~ situazione di incidentalit sulla quale la questione rra di costituzionalit possa innestarsi. @ taiitC: p1:~e:sS:!i~ ~~~:~~ei~~er~;or~el;aal!~~i~,~~~ .\!\I dicativo desumibile dall'art. 1 Legge costituzio-W nale n. I che regola appunto in via esplicita, se ITT pur con riguardo alla disciplina della Corte Costi lq tuzionale, le condizioni di proponibilit aell'Tn-. ' cidente di legittimit costituzionale. Necessit, fW quindi, di un . giudizio in corso, I:~ in pendenza dell quale la quest10ne venga sollevata, al fine di sta-il! bilire se una data legge possa applicarsi per la -211 risoluzione della questione principale controversa. Onde risulterebbe difficile estendere la nozione alle situazioni pregiudiziali, in cui la questione invece si sollevi per dar corso al giudizio, e senza riflessi sul merito. Ma, anche a voler considerare di troppo rigore tale concezione, ed ambientando l'incidentalit, pure ai fini costituzionali, nella pi ampia inquadratura degli art. 34 cod. di proc. civ., 28 legge sul Consiglio di Stato, la proposizione della questione si presenterebbe, a mio avviso, egualmente inammissibile, in quanto oggettivata in via diretta principale e non incidenter tantum. Invero, il rapporto di incidentalit, a riguardo della dedotta incostituzionalit di una legge rispetto a giudizi di legittimit avanti al Consiglio di Stato, presupporrebbe una netta, precisa distinzione tra la legge, pretesa incostituzionale, e l'atto impugnato, una relazione di semplice connessione, a fini strumentali, fra la questione di costituzionalit e l'oggetto principale del giudizio. In altri termini la ricerca costituzionale non dovrebbe invocarsi in via immediata e con riferimento diretto assorbente al tema del giudizio, ma soltanto mediatamente, per saggiare l'applicabilit di una norma alla materia principale controversa, e quindi con riflesso contingente solo sul modus decidendi di questa autonoma, bene oggettivata questione, sulla quale soltanto possa il giudicato formarsi. Ora, nella specie questo rapporto di distinzione e di connessione, si profilerebbe, secondo la per spicace prospettazione difensiva dei resistenti, fra la legge di delegazione ed i decreti impugnati, nel senso di riscontrare in questi l'oggetto principale della impugnativa e nell'altra l'ambito di una ricerca strumentale, da valere come presupposto per la procedibilit dell'azione. Trattasi peraltro di una costruzione artificiosa, ed innanzi tutto reticente e manchevole. evidente, infatti, che si cerca di sottacere come gli atti stessi impugnati, e cio i decreti presidenziali, si presentano in forma di legge, quali provvedimenti legislativi, sia pure delegati. Onde la questione di costituzionalit investe necessariamente e per primo proprio gli atti impugnati, entrando a far parte intrinseca del tema del giudizio ed immedesimandosi nel suo oggetto. Per superare cotale situazione di identit si dovrebbe idealmente distinguere, nel corpo dell'unico atto, il momento, per cos dire, normativo da quello amministrativo, operare cio nell'interno, con una finzione artificiosa, quella separazione di posizioni, e quella autonomia di rapporti che dovrebbero sussistere realisticamente all'esterno. Ma chiaro che si tratterebbe di un procedimento disintegratore in contrasto con l'organicit dell'atto, tutto costruito sul piano legislativo, e che comunque la distinzione sarebbe sterile, laddove il momento normativo, riferendosi soltanto al provvedimento in cui si incorpora, resterebbe attratto nell'orbita del giudicato, od altrimenti esaurirebbe nell'oggetto del giudizio ogni sua possibile funzione: con effetto sostanziale, perci, in caso di riconosciuta incostituzionalit, di vera abrogazione e non solamente di disapplicazione a limitato oggetto, dato che il momento normativo, isolato dal provvedimento, non sopravviverebbe, e nessuna possibilit di applicazioni ulteriori potrebbe residuarne, per altri casi o per altri giudizi. D'altra parte, anche a voler profi,lare il mpporto di che trattasi fra i provvedimenti impugnati e la legge di delegazione, la situazione sostanziale non muterebbe, ed analoghe sarebbe le conseguenze. Invero la legge, o meglio la formula di delegazione, non ha posizione finita autonoma, produttiva di per s stessa di effetti giuridici sostanziali; ma sta tutta in funzione e quale presupposto della successiva manifestazione delegata, che veramente attuer la volont legislativa con effetto sostanziale sull'ordinamento giuridico. Onde, a malgrado della formale distinzione di fasi, si ha. in sostanza anche qui un complesso organico inscindibile, di reciproca integrazione tra il momento delegante e quello delegato: per cui, in realt, colpire la legge di delegazione vuol dire col' ire l'atto delegato e viceversa, con la conseguenza del darsi luogo, necessariamente, ad una situazione complessa interferente che tutta viene ad essere abbracciata dall'ambito del giudicato e dei suoi pratici effetti. Manca quindi in ogni caso un rapporto di vera incidentalit, ed in definitiva la decisione sulla questione costituzionale verrebbe a confondersi col merito, o quanto meno a costituire uno degli obbietti nella progressione vera e propria del giudizio. Non si vuol dire con ci che una situazionne di incidentalit rispetto alla contestata costituzionalit della legge fondiaria, non possa in alcuna fattispecie giudiziale tecnicamente mai realizzarsi. Le considerazioni sopra svolte valgono per l' attuale, non per altri giudizi: laddove, ad esempio, si potrebbe ricordare quale configurazione giudiziale, in ipotesi, di vera incidentalit, quella che si era tempo addietro prospettata alla Suprema Corte in relazione ad altro regolamento di giurisdizione, che peraltro stato poi rinunciato. Si trattava di una azione possessoria di spoglio, intentata da un proprietario della regione Silana contro organi dell'ente che si assumeva si fossero impossessati arbitrariamente di dati beni estraniandone con violenza i coloni. L'ente si difendeva richiamandosi, per legittimare il proprio comportamento, alla legge fondiaria ed ai decreti di esproprio. L'attore contestava la legittimit costituzionale dell'una e dell'altro. Per cui, come mezzo a fine per decidere sulla arbitrariet o meno dell'impossessamento, sorgeva, in vera posizione incidentale, la necessit di accertare strumentalmente la ortodossia costituzionale della complessa procedura inerente alla delegazione ed agli atti delegati; la quale questione, che indubbiamente avrebbe potuto essere contemplata incidenter tantum dallo stesso pretore adito per l'azione di spoglio e per i fini (principali) di questa, del pari legittimamente sarebbero stati prospettati, in sede di regolamento preventivo, alla Corte di Cassazione. E la stessa cosa potrebbe dirsi per una azione petitoria di rivendicazione o per altre analoghe -212 di bene individuata ed autonoma obbiettivit giudiziaJ.e. Ma nel caso nostro, a riguardo delle impugnative avanti aJ. Consiglio di Stato, la situazione, come si gi esaurientemente rilevato, diversa: manca una obbiettivazione di azione che si distingua nettamente dalla contestazione di legittimit costituzionale e possa, in ipotesi, indipendentemente operare verso proprii fini e su propri presupposti; l'uno e l'altro momento, comunque, si intrecciano in unitaria cornice, per cui, sotto l'apparenza dell'accertamento pregiudiziale, in realt gi si impingerebbe nel merito, e si proietterebbero nell'ambito finaJ.e del giudicato elementi che vi dovrebbero rigorosamente restare estranei. 12 . .A coronamento e conferma di tutti i sopra esposti rilievi, mi sembra infine opportuno la prospettazione, per cos dire sperimentale, del come potrebbe svolgersi, in ipotesi, il complesso procedimento ove la Corte Costituzionale fosse gi costituita e funzionante. Pur ammesso che la questione di costituzionalit potesse comunque alla Corte essere deferita essa dovrebbe indubbiamente coinvolgere sia la legge di delegazione che quella delegata, in quanto entrambe adagiate sul piano legislativo ed in forma legislativa configurate. N la magistratura amministrativa investita primariamente del giudizio potrebbe arbitrarsi di sceverare l'una dall'altra legge, trattenendo presso di s e riservando al proprio giudizio l'atto delegato e rinviando alla Corte la cognizione sull'altro. E quanto agli effetti della declaratoria della Corte, essi non potrebbero a loro volta dividersi, n potrebbe, in verun caso, sopravvivere alla declaratoria stessa un seguito di giudizio avanti alla magistratura adita. Laddove, in caso di riconosciuta costituzionalit, il giudizio di legittimit amministrativa risulterebbe senz'altro precluso per difetto di obbietto, e cio di atti amministrativi da potersi sottoporre a sindacato. Mentre, nel caso inverso di dichiarata incostituzionalit, cadrebbe per abrogazione (art. 136 costituzione) tutto l'organico complesso normativo costituito dalla delegazione e dai decreti, venendo a mancare per estinzione, avanti alla magistratura amministrativa adita, la materia stessa del con tendere. In realt, alla declaratoria della Corte non potrebbe, in ipotesi, succedere che una nuova attivit di ordine legislativo e di governo, dato che solo in questa direzione contemplato, dalla Costituzione, un possibile imperativo, od indicativo, della Corte (art. 136 cap. Costituzione). Nel senso che il Parlamento, di propria iniziativa o del governo, ove intendesse comunque insistere nel perseguimento della propria obbiettivit di riforma, dovrebbe uniformarsi all'ortodossia dei criteri e dei procedimenti risultanti dalle indicazioni della decisione costituzionale: costruire cio, quanto al momento esecutivo, la riforma, sul piano amministrativo anzich su quello legislativo. E sol quando il Parlamento fosse a tanto addivenuto, e l'amministrazione, a sua volta, avesse rinnovati, in forma amminii:itrativa, gli atti di esproprio, questi nuovi atti potrebbero, con nuova proposizione di giudizio, essere impugnati: non mai proseguirsi i giudizi ordinari ormai caducati, rispetto ad atti travolti nella frana dell'abrogazione e comunque inconvertibili, n dalla Corte Costituzionale investita di sola competenza negativa, n tanto meno dal Consiglio di Stato, che non potrebbe sovrapporsi alla Corte Costituzionale ed al legislatore. Ora, se questa sarebbe la via (l'unica via) da seguirsi, e questi gli effetti, in ipotesi di funzionamento della Corte Costituzionale, che rappresenta indubbiamente il maius, la meta di (relativa) perfezione alla quale si vorrebbe tendere col nuovo ordinamento giuridico costituzionaJ.e, come possibile ammettere che procedure pi libere ed effetti maggiori -di immediata attuazione giudiziale -siano ora raggiungibili, in questo periodo transitorio che rappresenta un minus, quasi un ripiego rispetto a quel maius In verit tutta una impalcatura artificiosa ed estranea al nostro ordinamento giuridico: la quale, come sarebbe arbitraria ed irrealizzabile a Costituzione attuata, cos deve sin da ora condannarsi, tenuto conto che la Costituzione gi vive, nella concezione superiore del sistema, alla quale anche la vita del diritto deve uniformarsi. 13 . .A questo punto la disamina potrebbe senza altro conchiudersi, essendovi gi ragioni pi che sufficienti per giustificare una declaratoria in limine d'improponibilit dell'azione secondo il profilo dell'impugnativa diretta al Consiglio di Stato, indubbiamente carente di giurisdizione per difetto di presupposti o di obbietto. E penso che la Suprema Corte potr forse qui arrestarsi, trattandosi di rilievi preclusivi di per s decisori ed esaurienti, particolarmente aderenti al carattere preliminare preventivo di questa sede di giudizio. Tuttavia tale l'importanza della causa, e cos gravi i riflessi che potranno derivarne sul piano giuridico, politico e sociale, che mi .sembrerebbe di venir meno al dovere e quasi di eludere le responsabilit che mi sono state imposte, ove non esaminassi, quanto meno in via di delibazione, anche la questione di fondo, inerente alla legittimit costituzionale intrinseca delle manifestazioni legislative denunciate. Trattasi, d'altra parte, di una disamina che ancora si inquadra nel sindacato sulla giurisdizione, eppertanto rientrante nella competenza delle Sezioni Unite. La quale sar comunque utile, nel senso di saggiare anche sul concreto, sul terreno sostanziale, se l'attivit esplicata in materia dai poteri dello Stato possa inquadrarsi nella funzione legislativa, I assumere come contenuto, oltre che come forma, ! posizione superiore di legge, di fronte alla quale !. resti di per s inconcepibile, a priari, una contrap- posizione di pretese giurisdizionalmente "'tutelabili. I Se sussistano cio le basi, o potrebbero, per ragione di materia, sussistere, per il possibile profi.larsi di contestazioni giudiziali, ed avanti a quali giudici, secondo i noti criteri discriminatori del 1 diritto e dell'interesse. -213 14. Anche in questa disamina, che cercher per quanto possibile di riassumere nei rilievi essenziali, non ho difficolt ad accettare, come punto di partenza l'impostazione teorica, di principio, pressoch unanimamente prospettata dalla dottrina costituzionale, come direttiva per la ricerca sulla legittimit delle delegazioni legislative. Nel senso che, per aversi una delegazione costituzionalmente legittima di potest legislativa, ed in genere di ogni potest, occorre, da una parte, che la potest oggetto della delegazione rientri nell'ambito di competenza dell'autorit delegante, e, dall'altra, che della potest delegata non sia gi, per ragion propria, investita l'autorit delegataria. Peraltro gran parte degli autori, e la perspicace difesa dei resistenti, vorrebbero poi sviluppare i principi, in guisa di applicazione alla specie, nel senso di escludere a priori che attivit amministrative, come tali qualificabili per ragione naturale, possano essere attratte nell'ambito legislativo e prenderne qualifi.cazione; con la conseguenza, comunque; di non potere formare oggetto di delegazione, postoch tratterebbesi di attivit propriamente gi rientranti nella competenza naturale dell'autorit amministrativa, onde la delegazione si presenterebbe superflua ed inconferente. Ci troverebbe conferma esplicita nell'art. 76 della Costituzione che contemplerebbe (e legittimerebbe) solo la delegazione della funzione legislativa, e cio per la emanazione di norme giuridiche, con carattere di generalit e di astrattezza. Ora a me sembra che, se esatta la impostazione teorica iniziale, siano invece quanto meno assai discutibili, dense di interrogativi e di problemi, le susseguenti proposizioni concrete. l E ci sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto. 15. Anzitutto, quanto alla prima indagine -potest rientrante nella competenza dell'autorit (legislativa) delegante -se vero che il principio della divisione dei poteri informa ampiamente, come gi la costituzione Albertina, anche l'attuale (accennano, fra l'altro, ai poteri dello Stato gli artt. 104 p. p. e 134, 30 comma, relativo l'uno alla posizione della Magistratura, l'altro ai conflitti di attribuzione), tuttavia generalmente ammesso che la distinzione non vi compiutamente definita n rigorosa, in altri incontri parlandosi -a proposito della Magistratura o del Parlamento -solo di funzioni, legislative o giurisdizionali, n, d'altra parte, corrispondendo appieno alla distinzione oggettiva delle funzioni, quella soggettiva degli organi od uffici chiamati ad esercitarle. Onde mentre, ad esempio, sono ancor vive nell'ordinamento positivo discipline di leggi che investono organi tipicamente amministrativi di funzioni giurisdizionali (casi, sia pure rari, del c. d. ministro giudice) pure pacifico che funzioni tipicamente amministrative sono affidate e largamente esercitate dall'autorit giudiziaria. In particolare, poi, per l'autorit legislativa, si arriva addirittura ad affermare dalla dottrina men recente, che il potere legislativo potesse legittimamente attrarre nel'a propria orbita quanto meno quelle pi importanti funzioni amministrative che, per ragion di materia o per altri motivi, presentassero riflessi di ordine politico o sociale. Ci si giustificava con riferimento alla fonte della sovranit, che, in regime democratico si .faceva risiedere essenzialmente nel Parlamento, come espressione diretta della sovranit popolare, mentre nei regimi assoluti, o di costituzionlit pura; si concentrava nel Principe, e per sua derivazione nella Legge, con la conseguenza che, nel quadro di questa ideale unit, le competenze potessero intrecciarsi ed interferire. Questa tendenza all'attrazione penetrata anche nei pi moderni regimi. E se vero che negli ultimi tempi, come stato rilevato (Vitta) si venuta attenuando, non peraltro mai scomparsa, sino ad affiorare anche nelle costituzioni pi recenti ed elaborate, come appunto della nostra: nella quale, non soltanto si avuto titubanza a definire la funzione amministrativa, come contrapposta alle altre, invece contemplate, della giurisdizione e della legislazione, ma si data esplicita disciplina a tutto un quadro di funzioni propriamente amministrative, demandate al Parlamento: attribuzioni deliberative (stato di guerra, art. 78), autorizzative (per la ratifica di trattati internazionali, art. 80), o di approvazione (Bilanci, art. 81), le quali attribuzioni, per imperativo costituzionale, debbono propriamente esplicarsi per via di legge. Sotto l'aspetto teorico, d'altra parte, ormai generalmente ammesso che per la nozione di legge possa in certo senso prescindersi dai requisiti tradizionali della generalit e dell'astrattezza: onde il rhi vere delle cosi dette leggi in privos latae, nelle quali il momento normativo si riscontra soltanto in quel jus novi che, ci insegna, poter valere anche al solo stato potenziale. Ora da tutto ci sembra potersi dedurre che, se pure normalmente la funzione legislativa si esprime, e dovrebbe esprimersi, nella posizione di norme (onde i precetti, ad es. degli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 della Costituzione), sotto l'aspetto pratico e positivo possano trovar posto nella nozione altre competenze al potere legislativo deferite: tutto ci, in definitiva, che possa o debba farsi per via di legge, e quindi anche le funzioni atipiche, semprech nell'orbita legislativa operanti. cos che nelle moderne costituzioni, e partii: iolarmente nella nostra, non solamente non trova ricetto la nozione cosi detta dell'atto amministrativo naturale, ma manca ogni base per la positiva costruzione di una riserva amministrativa nella quale, per ragion di materia, le altre potest, e particolarmente la parlamentare, abbiano divieto costituzionale di penetrare. Ed, anzi, si suol dire, con fondamento, che l'amministrazione, anzich delimitare, sia costantemente in funzione della legge, ricevendone disciplina e limiti, nel senso di potersi affermare solo dove e quando la legge, con proprie disposizioni gi non provveda. In particolare poi, quanto al tema dell'espropria zione per pubblica utilit, un limite costante e rigoroso, fra la legislazione e l'amministrazione, a ben vedere, non sussiste, o comunque, se Bstrat tamente posto, ha sempre consentito le pi lar ghe trasposizionj ed.. intE?rferenze, -214 Se vero, infatti che l'art. 29 statuto Alberrino, come l'art. 42 dell'attuale Costituzione, demandano come . .prius necessario alla legge la posizione dei casi di espropriabilit e la disciplina del procedimento, a ci si ferma il precetto statutario, nel senso che non vi sia rincontro anche un imperativo di limite, he a quella primaria funzione restringe l'ambito della legge, escludendone la possibile estensione anche a momenti successivi, di attuazione dell'espropriazione. Anzi, da una parte, gi la legge fondamentale sull'espropriazione (1865) prevedeva dei casi (art. 9) in cui la dichiarazione (concreta) di pubblica utilit doveva farsi per legge, col conseguente corredo gi di piani di massima (art. 15), ed eventualmente anche di piani particolareggiati (art. 21), direttamente individuati in singoli beni, e dall'altra la nuova costituzione contempla essa stessa materie e circostanze nelle quali ad espropriazioni determinate (di categorie di imprese, o di singole imprese) abbia a provvedersi con legge (art. 43: nazionalizzazione di imprese produttive od altrimenti di preminente interesse generale). Ed anzi proprio la Costituzione che con una sua norma (XIV transitoria) volle procedere direttamente ad una ampia espropriazione (avocazione allo Stato), relativamente ai beni degli ex sovrani di Casa Savoia, e loro consorti e dipendenti. Si ammette con ci che nella funzione legislativa possa talvolta ben concentrarsi -per attrazione e semplificazione -anche quella che normalmente sarebbe funzione amministrativa, di attuazione dell'esproprio per singoli obbietti e su singoli beni. Necessit, bens, della posizione di norme propriamente regolatrici, con che l'imperativo della Costituzione risulti osservato, ma possibi!it poi che, in casi particolari e per dati fini, anche la funzione normalmente amministrativa assuma forma e si attui per legge, recependo a tutti i fini tale qualificazione dalla struttura legislativa fondamentale del complesso. Onde ad es. con la legge 23 maggio 1940, n. 556, sulle terme di Chianciano, premesso un semplice richiamo a fini di pubblica utilit, si disposta senz'altro l'attribuzione allo Stato dei beni immobiliari del comprensorio termale, a far tempo dalla entrata in vigore della legge. Ed altri casi analoghi si potrebbero ricordare. Nulla vi sarebbe di anomalo, pertanto, che, anche in tema di riforma fondiaria -ove, a sua volta l'art. 44 Costituzione si limita a demandare alla legge la potest d'imporre obblighi o limiti di estensione alla propriet terriera -si fosse provveduto direttamente con leggi formali, oltre che alla posizione normativa di cui sopra, anche alla espropriazione concreta di beni o comprensori di beni. Un tal sistema, anzi, a ben vedere, potrebbe ben rientrare nello stesso schema del precedente art. 43, potendosi concepire la organizzazione ad impresa anche di beni terrieri produttivi (art. 2135 e segg. C. C. sull'impresa agricola), e potendo avvenire che queste imprese assumano, per estensione ed importanza, carattere di preminente interesse generale. In sostanza, con questa norma (art. 43) si voluta porre costituzionalmente la possibilit giuridica che, per motivi superiori di pubblico interesse, anche singole importanti imprese, vengano, con leggi espropriative, sottratte alla titolarit e gestioni private per essere attribuite a titolarit e gestioni pubbliche. Ora, a ben vedere, anche la legge fondiaria mira, appunto,. a sottrarre dati beni immobili ad una titolarit e gestione private, dimostratesi improduttive o socialmente ingiuste, per attribuirli alla titolarit e gestione di pubblici enti all'uopo creati e organizzati: attrazione temporanea, vero, in quanto destinazione ulteriore dei beni dovr essere quella dell'assegnazione a privati coltivatori idonei, ma con immanenza indeterminata, quanto meno, di una amministrazione pubblica di direzione e di contratto, il che basta, sul piano teorico, per restare nello schema qualificatore di cui sopra. Mi sembra, pertanto, di poter conchiudere -su questo primo aspetto della ricerca -nel senso che date funzioni sostanzialmente amministrative e normalmente da organi amministrativi esplicate, possano pur nel quadro del sistema costituzionale in vigore, essere attratte ed ampiamente classificarsi nell'ambito della funzione legislativa; in particolare che lo si possa per l'attivit di espropriazione per pubblica utilit, ed anche nel quadro della riforma fondiaria, e per fini di questa. 16. Ma (2 quesito), questa facolt o potest (di attrazione) che all'autorit legislativa, come tale, competerebbe, pu a sua volta formare oggetto di delegazione ad organi amministrativi, a quali condizioni, per quali fini, e con quali effetti? La risposta non difficile, ove si segua anche qui, senza preconcetti, un sano criterio logico positivo; e mi sembra debba essere affermativa. Stando anzitutto al precetto dell'art. 76 -poich l'unica condizione limite che vi si pu riscontrare, per la legittimit della delegazione, quella del riferimento alla funzione legislativa -dato che in tale nozione, come si visto pi sopra, anche attivit atipiche possono rientrare, purch operanti sotto forma di leggi, Sf mbra conseguente che tutte cotali attivit, sotto l'aspetto della materia e della forma, possano altresi formare oggetto di delegazione, dato che, sempre sul riano legislativo l'attivit verrebbe ad essere esplicata. E d'altra parte, principio generale che ogni diritto o potest (anche di diritto pubblico) possa, per l'esercizio, essere delegata da uno ad altro organo, con sola eccezione di quelle attribuzioni, che per essere intimamente aderenti alla individua natura dell'organo, perderebbero, estraniandosi, la loro istituzionale funzione; tali ad es., nel campo legislativo, le leggi di approvazione di atti amministrativi (bilanci), che, se delegati all'autorit che li ha posti in essere, importerebbero soppressione dell'approvazione. Non poi da trascurare una autorevole e non isolata opinione (Ranelletti) che rav.viserebbe nella prima parte dell'art. 77 costituzione, non S6lamente una proposizione negativa, a ribadimento del principio limite gi posto nell'art. 76, ma una I portata positiva di legittimazione esplicita anche di un'altra categoria di decreti legge (oltre a quelli provvisori per encessit ed urgenza): categoria I -215 svincolata dalla necessaria obbiettivazione in funzioni legislative, purch derivanti tali decreti da .delegazione del Parlamento. Ed a tale concezione sembrerebbero appunto ispirarsi i decreti impugnati, nelle cui premesse solo all'art. 77 pr. comma, e non all'art. 76 si fa richiamo e riferi mento. D'altro canto, anche sotto l'aspetto teorico, non sembra possa escludersi a priori che oggetto e fine della delegazione possan concentrarsi anche nel solo attributo formale, imperativo e dinamico, della legge: in quell'imprimere a dati atti la forza di legge, per cui, anche a prescindere dal conte nuto materiale, l'atto acquista maggior rigore di comando, si impone all'universale come pre cetto cogente. In questi precisi sensi gi si era espressa quella sentenza della S. C., 30 novem bre 1929, n. 629 sui piani edilizi di Palermo, alla quale pi sopra, in altro incontro, si avuto occa sione di accennare. In verit, anche a prescindere dalla sostanza (normativa) della materia delegata, altre e ben valide ragioni possono sussistere, e si presentano a mio avviso sufficienti, per legittimare la delegazione. Trattasi, soprattutto, della manifesta imma nenza, anche attraverso il procedimento delega tivo, di quelle giustificazioni e di quei fini che soccorrono e basterebbero per legittimare l'attra zione di date materie od attivit. amministrativa, nella funzione legislativa diretta. In primo luogo l'assunzione di tali materie ed attivit. sotto la responsabilit parlamentare, lad dove il Parlamento pu ben ritenere, in particolari momenti e per dati obbietti, opportuno e dove roso assumere direttamente, di fronte al paese ed alla storia, tutta la responsabilit. dell'azione; porre questa responsabilit. sul piano politico an zich su quello normale amministrativo, impri mervi il proprio sigillo, che espressione di so vranit., derivata dal popolo ed al popolo di retta. Secondariamente, finalit. (giustifi.cative) di semplificazione, di rapidit di azione, il che pu ben rispondere ad esigenze vive della materia, per il possibile perseguimento di quei fini che altrimenti le complicazioni e le dilazioni di una ordinaria procedura potrebbero frustrare. In.fi.ne quella esigenza non secondaria di particolare solennit, per cui l'imperativo si ammanta di pi alte insegne, acquista quella puissance renforce alla quale accennava la vecchia dottrina francese, che bene ravvisava nella forma quasi un attributo di sostanza. Ora tutto ci resta ben vivo anche nel procedimento per delegazione. Resta l'assunzione di responsabilit. in quanto il delegante, come nel rapporto di mandato, mantiene la titolarit. e la responsabilit. tutta dell'attivit. del delegato (man- datario) che agisce in suo nome e vece. Si realizzano forse ancor meglio la semplifi.cazione e la celerit., attraverso l'opera di organi pi snelli e pi adatti all'azione. E resta infine la solennit. formale in quanto l'atto appare rivestito di forme analoghe a quelle della legge, e soprattutto anche estrinsecamente ancora si riporta alla titolarit. del legislatore. E se poi voglia ravvisarsi -come si insegna nello jus o potestas novandi, una condizione essenziale di qualifi.cazione legislativa, e quindi altra giustificazione e limite per la possibile attrazione di date materie od attivit. nell'orbita della legge~ non sembrami che anche tali condizioni e fini vengano meno allorquando alla funzione si p:i;ovveda per via di delegazione: laddove, prima attraverso l'attrazione della materia nell'ambito legislativo, e poi nel demandarne l'attuazione, in forma legislativa delegata, ad autorit. amministrative (che per regola son quelle supreme, ehe stanno al vertice dell'organizzazione), si pu tendere appunto ad investire l'autorit. delegataria di poteri maggiori e di altro ordine, che non quelli di s mplice discrezionalit. amministrativa che gli sarebbero proprii ove quel genere di materia e di attivit. venissero trattate direttamente (jure proprio): poteri cio di maggior libert., di adattamento anche eventualmente modificativo delle norme, posizione di legislazione cio, anzich di semplice amministrazione. Ed allora, per concludere anche su questo punto, come dire che la funzione legislativamente delegata sia ancora quella, quella stessa funzione sostanzialmente amministrativa e solo amministrativa, che gi. all'autorit. delegata per sua competenza spetterebbe '1 In realt quella funzione, attratta e mantenuta sotto l'egida di un'altra responsabilit., munita di maggior forza, innalzata e nobilitta nella veste, ed arricchita, almeno potenzialmente, di nuovi attributi, quali quelli inerenti alla potestas novandi, risulter. trasformata, e nello stesso tempo l'attribuzione traslativa trasformer gli organi delegati in autorit. legislativa, non pi amministratori ma legislatori. Tutto ci pu (o potrebbe essere) sul piano politico e di politica legislativa pi o meno opportuno e commendevole: sono aspetti assolutamente estranei alla presente ricerca. Sul piano giuridico, ove quegli elementi e profili possan riscontrarsi come aderenti alla specie, ci basta perch la legittimit. della delegazione debba essere riconosciuta: con che l'indagine costituzionale, sotto questo aspetto, resta esaurita. E che questa sia in effetti la situazione di specie, non mi sembra dubitabile. Qui, sopratutto, la precisa volont. parlamentare di attrarre la materia nella propria funzione e responsabilit., e nel senso, particolarmente, di attrarvela con immanenza, anche visibilmente operante durante tutto l'esercizio della funzione, risulta dall'aver condizionato ed affiancato, l'esercizio della delega, con una continuativa partecipazione parlamentare, sotto forma dell'attivit. consultiva, necessaria se pur non vincolante, demandata ad una commissione di deputati e senatori: adempimento da dover risultare nelle premesse legittimatrici dei decreti; e parimenti l'imperativo maggiore, la puissance renf orce risulta dalla esplicita (non superflua) attribuzione della forza di legge, mentre infine -a tacere della semplificazione ed acceleramento che si presentano evidenti -anche l'attribuzione (potenziale) della potestas novandi, risulta implicita nella formula di delegazione, laddove, per lasciare appunto un ambito di maggior -216 libert, eventualmente adattativa e modificativa, alla autorit delegata, si son degradate a posizione di meri principii o criteri direttivi, quanto meno quelle disposizioni o def,nizioni che si presentano nella legge con pi generica formulazione, come potrebbe essere, ad esempio quella sulla suscettibilit di trasformazione agraria di cui agli art. 1 legge Sila, 5 legge stralcio, in modo da potersene, eventualmente, fare pi ampia discrezionale applicazione nelle variet di specie, in posizione di legislatore oltre che di amministratore. 17. Resta da considerare il profilo di violazione degli artt. 24 pr. p. e 113 della Costituzione, in quanto, attraverso la procedura della delegazione legislativa, si sarebbero sottratti atti, aventi sostanza e natura amministrativa, alla garanzia del sindacato giurisdizionale, e privati di ogni azione e tutela posizioni di diritti subbiettivi, o di interessi legittimi, dei proprietari espropriati. Da parte della dottrina e nelle difese dei resistenti, questo delicato profilo di illegittimit costituzionale, viene, con cauto accorgimento, prospettato in senso obbiettivo, con riguardo alla situazione intrinseca di insuperabile contrasto in cui la procedura adottata si troverebbe col precetto costituzionale, ed agli effetti che necessariamente ne deriverebbero, e tutto ci a prescindere (dicesi) da ogni ricerca o sindacato sulla intenzione del legislatore, con preoccupazione di eludere, cio, quel profilo, della frode costituzionale, dell'eccesso di potere legislativo, che altrimenti si presenterebbe di pi intimo difficile accertamento, oltrech di discutibile legittimazione giurisdizionale. Certo, ove contenuto in quei limiti; il sindacato di costituzionalit, ancorch di natura intrinseca, potrebbe considerarsi ortodosso. Ma a condizione che il contrasto si presentasse veramente obbiettivo, e la incompatibilit di ordine assoluto, generale, nel senso di dover considerare comunque viziata, in conflitto insuperabile con quel costituzionale precetto, qualsivoglia situazione o procedura che avesse per risultato l'elusione del precetto: ch se invece tale assolutezza e generalit non su~sistessero, per aversi dei casi in cui la sostanziale elusione si dovesse ravvisare non condannabile, allora la stessa forza imperativa del precetto risulterebbe attenuata, e comunque sarebbe difficile distinguere caso da caso senza ricorrere ad altri elementi od indagini pi penetranti, quale sarebbe appunto l'intenzione in frode. Ora generalmente ammesso, per intanto, ed anche dalla difesa dei resistenti, che il conflitto di illegittimit di che trattasi, non potrebbe essere dedotto nel caso che la materia ed attivit aromi nistrativa venissero assunte direttamente dal Par lamento mediante proprie leggi formali, non dele gate: laddove la legge formale snaturerebbe inte gralmente la configurazione degli atti, e rientre rebbe nella potest della legge sopprimere anche posizioni di diritto, togliendo con ci il presup posto e l'oggetto della tutela giurisdizionale. In realt considerare suscettibili di sindacato amministrativo, in quanto di amministrativa so stanza, leggi propriamente formali, rivestite di tutti i crismi e gli attributi della legislazione considerare in ipotesi suscettibili di tale tutel~ attivit che la stessa costituzione (art. 43) contempla come riducibili .alle forme. di legge, sarebbe assai forte, n mi risulta essere mai stato tentato. La stessa agguerrita difesa dei resistenti ne ammette francamente la impossibilit pratica e concettuale, e non esita, anzi, ad estendere cotesta negativa proposizione anche al caso di leggi espropriative delegate, purch concentranti nello stesso atto la posizione delle norme (momento normativo) e l'attivit concreta di espropriazione. Ma allora, in questi ed altri ipotizzabili casi, l'incompatibilit costituzionale cederebbe, ed in realt, a malgrado della sostanza amministrativa, la tutela giurisdizionale potrebbe essere elusa: il che vuol dire che il contrasto non assoluto, ma relativo, contingente, a seconda delle circostanze e dei mezzi, secondo un panorama di casistiche in cui sarebbe estremamente difficile cogliere un criterio distintivo di vero fondamento giuridico. Nella specie, come distinguere dai decreti legislativi per cosi dire integral,i (di posizione normativa e di atti) i decreti di attuazione ma con potenzialit normativa (modificativa), come sarebbe di quelli di specieY Anche cotali delegazioni abbiamo visto poter essere legittime, per cui lo strumento sarebbe di per s idoneo ed ortodosso. Ecco dunque che inevitabilmente volendo in uno e non in altri casi -obbiettivamente analoghi e strumentalmente legittimi -trovare una ragione di incriminazione, questa non pu incidere che nella direzione del fine, e qujndi proprio in quella intenzione frodatoria od elusiva, 1 in quell'eccesso di potere per sviamento, il cui J,, schema si cerca invano di evitare, ma che, cac ciato dalla finestra rientra prepotentemente dalla j porta. Trattasi, peraltro, di un profilo o vizio di ille-I1 gittimit, il quale -per quanto si possa dilatare I la nozione di incostituzionalit intrinseca -non I pu non ritenersi improponibile in sede giurisdi-I ztio~ale, quantdro mdenoli ~ella attuale fase transi-j ona, ne1qua o e1 rmtato controllo incidentale accertativo, per i fini della causa, che consentito ai magistrati ordinari o speciali: laddove si trat- I terebbe di indagare sui motivi di determinazione del legislatore, spesso incerti e neppure nei lavori I preparatori adombrati, comunque non obbietti vati nella legge e pertanto ad essa estranei, posti ,. all'infuori cio di quell'obbietto (atto legislativo) I sul quale deve e sol pu incentrarsi il sindacato ~ della giurisdizione. f. Un tale sindacato (d indagine non sarebbe di !_: natura giuridica, ma politica; per cui l'unico con- ~ trollo possibile quello politico o di organi che, ~ per avventura, partecipino anche di funzioni poli 1 tiche. Il che certamente per i giudici ordinari f o speciali non si potrebbe sostener. _ __ _ ~ ~ 18. Sotto ogni profilo pertanto, la questione di ~ costituzionalit, in immediato rapporto ai decreti ,,_ legislativi come tali e con riguardo ai momenti od attivit che nei decreti medesimi finitamente si ~ m:"'~~.W.&l.''.$~.-='ff..@SW.::::W,:W::mlmr:!J@i:!:'w:;w,IBf:m;:J~w:;~ -217 concentrino, si presenta, a mio avviso, improponibile, o comunque infondata: e ci sia rispetto alla giurisdizione del Oonsiglio di Stato, per difetto di atti amministrativi impugnabili, che rispetto ad analoghe azioni (direttamente nei decreti obbiettivate) avanti la magistratura ordinaria, per il venir meno di diritti subbiettivi tutelabili di fronte a manifestazioni legislative legittime. Solo potrebbe, l'una o l'altra impugnativa ipotizzarsi come ammissibile -vi accenno non impegnativamente appena come una eventualit qualora, attravers l'ulteriore svolgersi, sul piano propriamente amministrativo, del fenomeno espropriativo, venissero emanati nuovi atti, od esplicate nuove attivit in se stesse pretese lesive di diritti o di interessi. Potrebbero, invero, allor!1 prospettarsi contestazioni di vario profilo, avanti la giurisdizione ordinaria od amministrativa, secondo i noti criteri discriminatori della competenza, con la eventuale possibilit, altresi, di sollevare, in corso e per i fini sostanziali della causa (qui propriamente incide.nter tantum) la questione di costituzionalit che nelle situazioni di specie si considerata invece preclusa. In particolare, poi, sarei per ritenere ipotizzabile una fase di sindacato giurisdizionale in punto alla determinazione delle indennit di esproprio (caso del ricorso Boncompagni); sindacato che sarebbe di competenza dell'autorit giudiziaria ordinaria trattandosi di perfetti diritti di credito per effetto di conversione dai diritti dominicali espropriati. Laddove, come, nei piani particolareggiati predisposti degli enti, l'indennit, attraverso un progetto di liquidazione, viene soltanto offerta .....:. cosi solo questa offerta, e non una gi perfezionata liquidazione che viene d1 poi approvata nei Decreti Presidenziali legislativi contemplati dalla legge. E la legge stessa rimanda d'altro canto, ad una ulteriore liquidazione definitiva e contempla una fase (censuaria) giurisdizionale amministrativa (art. 18) -la quale non dovrebbe a sua volta escludere, come analogamente in materia contenziosa tributaria, un ulteriore sindacato in sede giurisdizionale ordinaria, o quanto meno quel sindacato superiore della Suprema Oorte che si estende alle decisioni di ogni giurisdizione speciale (art. 362 c. pr. civ., 111 Oostituzione). Non pu dirsi pertanto, come vorrebbesi, che ogni tutela giurisdizionale nella contemplata materia sia esclusa. Peraltro le accennate ipotesi -slo in visione panoramica delibate -sono fuori della attuale contestazione che si concentra e solo pu riguardare le impugnative nel modo e per i fini in cui sono state proposte. Per cui, ponendo termine a questa gi lunga disamina, mi sembra di potere, con serena' obbiettivit, conchiudere col domandare alla Suprema Corte di voler dichiarare la improponibilit delle azioni proposte ed il difetto assoluto di giurisdizione, al riguardo, del Oonsiglio di Stato adito. ERNESTO EULA PROCURATORE GENERALE LA SENTENZA COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Regolamento preventivo di giurisdizione -Procedimento avanti il Consiglio di Stato -Ammissibilit -Decreti presi denziali di esproprio in applicazione delle "leggi di riforma fondiaria -Natura di atto legislativo. (Corte di Cass.; Sez. Unite, Sent. n. 107-53 -Pres.: Mandrioli; Est.: Torrente; P. M. Eula -Ministero Agricoltura e Foreste contro Buoncompagni Ludovisi). Il regolamento preventivo di giurisdizione ammissibile anche in relazione a giudizi pendenti innanzi al Oonsiglio di Stato. I decreti presidenziali di espropriazione emanati in applicazione della legge 15 maggio 1950, n. 230, sono atti legislativi e non amministrativi e non possono, pertanto, essere impugnati avanti il Consiglio di Stato. (Omissis) Il ricorso fondato. La prima questione di ordine pregiudiziale che si presenta all'esame della Oorte concerne l'inammissibilit del regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. La questione stata gi risolta da queste Sezioni Unite in senso contrario a tale assunto. E questa Corte, dopo aver proceduto ad un approf on dito riesame del problema, ritiene di riaffermare la propria giurisprudenza. Gli argomenti contrari all'opinione accolta furono esposti in una notevole decisione del Supremo Consesso amministrativo (Sez. IV, 17 giugno 1949, n. 213). Fu, anzitutto, fatto richiamo alla lettera degli articoli 41 e 37 Codice procedura civile e, particolarmente di quest'ultimo che si limita a considerare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali. Da ci si dedotta l' esclusionf/ del regolamento di giurisdizione nei confronti dei pro cedimenti che si svolgono davanti a giudici speciali ed eo magis davanti al Consiglio di Stato. Sembra, peraltro, a questo Collegio che, la limitazione della esrpessione letterale contenuta nell'art. 37 all'ipotesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario trova la sua spiegazione nella vis attractiva eser citata dalla collocazione dell'articolo in un complesso di norme (Sez. V, difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza) destinato a regolare il procedimento davanti al giudice ordinario. E, cio, in quella sede il difetto di giurisdizione si presentato al legislatore sotto un aspetto frammentario, sotto un angolo visuale limitato alla considerazione del procedimento che si svolge davanti al giu'dice ordinario. Ma la norma costituisce la manifestazione di un principio pi ampio che si ricava dall'inter pretazione sistematica e dalla ricostruzione della mens legis che anima e vivifica tutta la materia re lativa alla risoluzione delle questioni di giurisdizione. Gi un primo e significativo indice dell'am.piezza di orizzonte che il rimedio, un tempo regolato nella -legge del 1877, assume nel sistema innovatore introdotto nel Codice procedura civile 1942 si rinviene nella configurazione che l'istituto attribuita. Non solo il rimedio, che costituiva anteriormente un mezzo esclusivo di difesa della pubblica amministrazione, -218 diviene accessibile anohe .alle parti private, ma esso contempla il difetto di giurisdizione tanto nei confronti della pubblica amministrazione, quanto del giudice speciale. E, mentre, secondo l'art. 3, n. 1, della legge 27 marzo 1877, n. 3761, sui oonfiitti di attribuzione oompeteva alle Sezioni di cassazione istituite in Roma giudicare sulla competenza del- l'Autorit giudiziaria, spetta ora alle Sezioni Unite di questa Oorte -secondo l'art. 382 Oodice procedura civile che per il richiamo agli articoli 364 e segg. contenuto. nell'art. 41 si applica anche in tema di regolamento di giurisdizione -statuire sulla questione di giurisdizione, determinando, quando occorre, il giudice competente. Da questo complesso di norme tra, loro inscindibil'mente collegate risulta che il compito delle Sezioni Unite di questa Oorte, allorch sono investite del regolamento di giurisdizione, non si esaurisce nel controllo sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ma eventualmente si estende a considerare quella del giudice speciale, con l'effetto che, se le sezioni stesse ritengono che la giurisdizione appartiene a tale giudice, la deoisione di questa Suprema Oorte attributiva in modo irrevocabile di giurisdizione. Viene, peroi, secondo l'avviso di questa Oorte, a cadere l'argomento di ordine logico che si op~ posto all'estensione del regolamento di giurisdizione ai giudizi che si svolgono davanti al giudice speoiale. Si osserva infatti, che la facolt di portare direttamente dinanzi alle Sezioni Unite della Oassazionei omisso medio, la questione sulla giurisdizione importa per necessit una deroga al principio per il quale ogni giudice ha il potere di decidere se sia investito di giurisdizione in rapporto alla specifica controversia che gli viene sottoposta. Orbene, la de~ roga, senza dubbio, sussiste, ma dall'art. 382, primo oomma, risulta che essa stata voluta dal legislatore per la finalit di ordine generale superiore, di offrire un rimedio per sgombrare il campo delle questioni di giurisdizione, e -ci che pi importa ai fini della risoluzione della questione qui consid-' rata -non soltanto in relazione ai poteri del giudie() ordinario, ma anche in relazione a quelli del giudice speciale. _ Se, in base ai rilievi che precedono, viene a cadere il fondamen,tale ostacolo d'ordine logico e giuridico che si dedotto contro l'estensione delle norme che disciplinano il regolamento di giurisdizione ai giudici speciali, le stesse ragioni intese a snellire il procedimento, ad affrettarne la decisione e l'attuazione della giustizia sostanziale, che ne giustificano l'adozione rispetto ai giudizi svolgentisi davanti ai giudici ordinari, militano per la appUcazione del rimedio al procedimento davanti al giudice speciale. N vale opporre che il legislatore era mosso, det tando l'art. 41 Oodice procedura civile 1942, dalla preoccupazione della lungaggine del processo ci vile davanti ai giudici ordinari. JJ'u questa Z'occasio legis, che non si confonde, peraltro, com' noto, con la ratio legis che in questa materia si riassume nell'istanza suprema di accelerare il corso della gl/,u stizia, istanza valida rispetto a tutte le giurisdizioni. Si , peraltro, obiettato che l'applicazione al Oon siglio di Stato del regolamento preventivo di giuri sdizione farebbe risorgere gli inconvenienti a cui la W~..&w'#///ff#ff/ffffe//fi.'S."}.}"/;r,,.y..-.-. Y/P.h:O-/.l'/.FF. ;.:.:..:--..-..-...; ~==~==r==Y==w=hY=-~~-Y--=__J legge 7 marzo 1907, n. 62, aveva voluto ovviare. Secondo l'anteriore sistema previsto nella legge 31 marzo 1889, n. 3992 (art. 41), se era sollevata dalle parti o di ufficio l'incompetenza del Oonsiglio di Stato, la Sezione doveva sospender.e il giudir4io e rinviare gli atti alla Oorte di Oassazione perch questa deoidesse sulla questione di giurisdizione. Si afferma ohe in tal guisa per effetto della proposizione del regolamento di giurisdizione verrebbe a togliersi al Oo.nsiglio di Stato il potere di ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato oppure, ottenuta tale sospensione, la parte a cui essa giova potrebbe avva.lersi della proposizione del regolamento per procrastinare la decisione e, in tal guisa, potrebbe protrarre gli effetti favorevoli della sospensione. Quest'inconvenienti sarebbero, senza dubbio, gravi, ma essi non possono verificarsi, perch, a norma del secondo comma dell'art. 48 Oodice procedura civile, che nulla vieta di estendere al regolamento preventivo di giurisdizione e al procedimento davanti al Oonsiglio di Stato, il giudice adito, nonostante la sospensione del procedimento che si verifica per effetto della proposizione del regolamento rimane investito del potere di emettere gli atti che ritiene urgenti. N, infine, vale richiamarsi alla posizione che la Oostituzione:attribuisce al Consiglio di Stato e alla Oorte dei Oonti (art. 103, 111 Costituzione). Non ha importanza stabilire se al Supremo Oonsesso amministrativo oompeta o no la qualifica di giudice speciale: ci che conta la natura giurisdizionale dell'attivit svolta dalle sue Sezioni giurisdizionali. Se questa fuor di dubbio, si manifesta, anche rispetto ad essa quell'esigenza di solleoita definizione delle questioni di giurisdizione che sta a base del regolamento preventivo .di giurisdizione. JJJ, come il deferimento a queste Sezioni Unite del potere di decidere sui ricorsi contro le deoisioni di quel Oonsesso per motivi attinenti alla giurisdizione non incide sulla sua posizione di autonomia e di distacco rispetto al giudice ordinario, cos non v'incide nemmeno l'estensione del regolamento di giurisdizione ai procedimenti che davanti ad esso si svolgono, da~o che, le Sezioni Unite della Oassazione, quale supremo organo regolatore della giurisdizione, sono esse stesse distinte e distaccate dall'organizzazione della giurisdizione ordinaria. Superata questa questione pregiudiziale e ritenuta l'ammissibilit del ricorso, il Oollegio deve passare all'esame dei gravi e delicatissimi problemi prospettati dalle parti. Ed, anzitutto, prima si presenta nell'ordine logico quella che s'impernia sull'interpretazione della VII disposizione transitoria della Oostituzione. Oon i ricorsi proposti al Oonsiglio di Stato si deduce, infatti, che la delega legislativa contenuta nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, al Governo ed il provvedimento emesso in virt di tale delega sarebbero viziati di incostituzionalit,. in quanto contrasterebbero con le norme degli articoli 24, 42 e 113 della Oostituzione. Si assume dai ricorrenti che eon la proposizione di-siffatta questione di legittimit costituzionale o intrinseca della legge i delega e del decreto legislativo avente forza di legge s'intende investire il giudice amministrativo di una potest di controllo che riservata dalla Oostituziane alla Oorte costituzionale che, -219 attualmente, non essendo ancora quest'Organo Supremo stato istituito, non competerebbe ad alcun giudice. Le cont-roversie relative alla legittimit costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge -si sostiene -sarebbero riservate dall'art. 134 della Costituzione alla Corte costituzionale; nella carenza di quest'organo ogni giudice incontrerebbe, nell'esame della questione di costituzionalit, i limiti che erano posti nelle norme preesistenti alla Costituzione. ngiudice, sia ordinario che amministrativo, dovrebbe -com'era stabilito nel sistema anteriore alla Costituzione -ridurre il suo esame all'accertamento dell'esistenza della legge, alla verifica, quindi, della regolarit del procedimento di formazione della legge medesima, senza poter compiere un pi penetrante controllo sul suo contenuto, per stabilire se esso non contrasti con quelle norme d'ordine superiore o, come sono state definite in dottrina, < argomento, indicato dal Consiglio di Stato a conferma della propria competenza, non sembra molto valido. Se esatto, invero, che la destituzione rappresenta un provvedimento disciplinare incidente sul rapporto d'impiego (e come tale soggetto al solo sindacato del giudice amministrativo) e che la perdita del diritto a pensione pu considerarsi una pena accessoria della destituzione (2); non per questo sar consentito supporre una necessaria attrazione delle controversie relative alla perdita o al mancato riacquisto di tale diritto, nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato. Gi, infatti, il diritto a pensione -se pure radicato nel rapporto d'impiego e direttamente infiuenzato dalle vicende di esso -tuttavia rappresenta sempre un interesse autonomo, che si afferma come diritto perfetto proprio quando il rapporto d'impiego viene a cessare (3). Inoltre, sia nella perdita del diritto a pensione per destituzione, che nell'eventuale riacquisto di esso a seguito di riabilitazione, ricorrono ipotesi del tutto estranee al rapporto d'impiego, e possibili proprio perch questo stato risolto. Per cui, se in genere accade di imbattersi in controversie relative a provvedimenti incidenti direttamente sul (1) tuttavia qui opportuno segiialare, che la decisione medesima risulta contraria a quella resa in questione analoga dalla Sez. IV il 13 febbraio. 1952 (n. 157, in Racc. compl. giur. Consiglio Stato'" 1952, pag. 150); con la quale -proponendosi d'ufficio l'indagine relativa alla propria competenza -l'Organo giudicante ebbe a declinarla in favore della Corte dei Conti. Tale pronunciato, per, sfmnito di una adeguata motivazione; essendosi la Sezione semplicemente limit~a a riportare il secondo comma dell'art. 62 del T. U. del 1934 sulla Corte dei Conti, ed a richiamare un preteso conforme suo precedente, reso in data 7 dicembre 1937 (Sez. IV, n. 516, in Giur. It. '" 1938, III, 197). E si detto preteso precedente, perch quest'ultima decisione era stata emanata in sede di interpretazione della prima parte dell'art. 185 del T. U. n. 70 del 1895 sulle pensioni, anteriormente alle innovazioni introdotte in materia con il D. L. 3 giugno 1938, n. 1032. La controversia allora discussa, verteva infatti sul punto, se avesse o meno il dipendente destituito per condanna penale e privato della pensione, il diritto a conseguire ope legis per effetto della riabilitazione, la riammissione al godimento del trattamento di quiescenza. Attualmente, invece, e stabilendo l'art. 2 del citato decreto, che i dipendenti comunque incorsi nella perdita del diritto a pensione e riabilitati, sono riammessi al trattamento di quiescenza a seguito di parere favorevole della speciale Commissione di cui si fatto cenno al principio di questa nota, evidente che non solo non pi possibile affermare un diritto all'automatico riacquisto della pensione quale conseguenza della riabilitazione, ma non pi nemmeno ipotizzabile in materia un diritto qualsiasi, data la facolt di discrezionale valutazione consentita all'Amministrazione. Perci, come si notato, il richiamo non era pertinente; trattandosi di fattispecie profondamente diverse. (2) ZANOBINI: Oorso, 1946, vol. III, pag. 54. (3) PETROZZIELLO: Il rapporto di pubblico impiego, nel "Trattato di Dir. amm." diretto dall'Orlando, vol. 2, P III, pag. CCCLXIII e CCCLXX. rapporto d'impiego e di rifiesso soltanto rilevanti ai fini della pensione (in quanto, appunto, le circostanze proprie di quel rapporto hanno una ripercussione decisiva sul trattamento di quiescenza), e perci conosciute in sede esclusiva dal Consiglio di Stato; tuttavia non affatto da, escludere la possibilit di trovarsi di fronte ad atti rilevanti ai soli fini della pensione, nel qual caso ovvio ritenere che la tutela giurisdizionale utilizzabile non potr non essere che quella propria del rapporto giuridico leso. Tanto, del resto, era esattamente capitato nelle controversie in esame, nelle quali non si faceva minimamente questione del rapporto d'impiego, da tempo cessato per destituzione; ma solo dell'uso del potere discrezionale consentito all'Amministrazione, di riammettere o meno a godere del trattamento di quiescenza gli em dipendenti riabilitati. Non ricorreva, quindi, nessun legame tra rapporto d'impiego ed interesse a riacquistare la pensione, e la competenza a provvedere da parte del Consiglio di Stato, non poteva essere che soltanto quella dipendente dalla giurisdizione generale di legittimit, trattandosi precisamente di decidere sulla asserita lesione di un interesse, riconosciuto in via autonoma e come tale indubbiamente meritevole di autonoma e propria tutela. (G. DEL GRECO) COMPROMESSO ED ARBITRI -Clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto di opera pubblica -Non necessit di approvazione per iscrittoCompetenza arbitrale e ordinaria-Decreto ingiuntivoOpposizione -Diritto a far valere la Clausola compromissoria. (Corte di Cass.; Sez. I, Sent. n. 1808-52 - Pres.: Piacentini; Est.: Di Vberti; P. M.: Azara; Ditta Pace contro Comune Pacentro). Non pu essere invocata la disposizione dell'ultima parte dell'art. 1341 Codice civile, concernente la necessit di approvazione per iscritto delle clausole limitative del contratto, allorch trattisi di clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto di opera pubblica, la cui effi cacia deriva, oltrech dalla volont negoziale espressa dalle parti contraenti, anche dall'art. 42 del Capitolato generale per le opere pubbliche, che impone, con la imperativit propria di una norma di diritto obiettivo, la inserzione di quella clausola in ogni contratto di appalto in cui parte contraente la Pubblica Amministrazione. La richiesta del decreto ingiuntivo, anche se possa apparire giustifi.cata da una prova documentale, esprime niente altro che una pretesa, la quale potr divenire diritto soltanto se mancher la opposizione. Se la opposizione viene proposta si apre la fase contenziosa e, se le parti sono vincolate da una clausola compromissoria, hanno diritto, in virt di essa, di far giudicare dagli arbitri, anzich dall'Autorit giudiziaria, la controversia in tal modo insorta. 1. La clausola compromissoria, derogando alla competenza dell'Autorit giudiziaria, deve esserrJ approvata specificamente per iscritto qualora sia compresa in condizioni generali di contratto (1341 Codice civile). In una nota apparsa sulla Giur. Compl. Cass. Civ. 1945, I. 60, A. D. Giannini ~ -226 adombr la tesi che questa approvazione specifica la possibilit dell'applicazione dell'un. 1341 O&dioe fosse richiesta anche per gli arbitrati obbligatori, civile ai contratti stipulati fra enti pubblici e privati, previsti dai capitolati generali per le opere pubbliche. con richiamo alle .norme dei capitolati, o di altre Lo stesso Giannini non nascose per la difficolt di generali condizioni: Infatti, in questi contratti, non estendere l'applicazione dell'art. 1341 al campo dei pubsi ha propriamnte una predisposizione unilaterle blici appalti, il quale regolato da norme tutt'afdi condizioni, ma un vero proprio regolamento fatto speciali, che lasciano scarso adito all'applicalegale del rapporto, che assume caratteri del tutto zione integrale delle norme comuni; inoltre, i capipeculiari. merito del Balandra ( Riv. Dir. comm. tolati hanno di per s stessi una tale pubblicit, da 1928, I, 515, e segg.) av(!r messo in luce questi rendere in gran parte superflua quella particolare caratteri, che delineano una figura di contratto per tutela, che il secondo comma dell'art. 1341 Oodice adesione tutt'affatto speciale, rispetto ai. contratti civile mira appunto ad assicurare. congeneri. E va precisato che l'esistenza di un rego Questi rilievi non parvero decisivi al Giannini lamento preventivo legale non richiede, secondo il per escludere la necessit dell'approvazione specifica: Salandra, un atto legislativo: sufficiente un atto ma ad essi possono aggiungersene altri, che dimoamministrativo di approvazione del regolamento strano chiaramente come la tesi sia insostenibile. come fonte normativa, per conferire quel carattere Non inopportuno premetterec he per i contratti di universalit e di inderogabilit anche per la Pubstipulati dalle Amministrazioni statali la questione blica Amministrazione, nel quale si manifesta apnon potrebbe neppure sorgere. Di fronte agli artipunto l'aspetto legale -e non puramente contratcoli 59 e 99 del regolamento di contabilit dello Stato, tuale -del regolamento. l'approvazione specifica di cui all'art. 1341 Oodice In virt di questi effetti vincolativi, la struttura civile appare inattuabile. (Cfr. MoRONE, in Riv. di normale del contratto di adesione subisce alcuni adatdiz. e proc. civ. 1949, 230, e recensione su questa tamenti: il pi importante dei quali la minore Rassegna, 1949, 179). rilevanza della volont delle parti ai fini dell' obbli Se sufficiente la menzione dei capitolati, senza gatoriet del regolamento stesso. Poich questo opera necessit di allegarli ai contratti, infatti imposs~al di sopra di entrambi i contraenti, questi vengono bile pretenderne l'approvazione specifica, giacch a trovarsi rispetto ad esso non in una posizione questa presuppone l'esistenza materiale della claucontrattuale (libert di predisposizione, da un lato, sola da sottoscrivere: cio, una vera e propria trae libert di adesione, dall'altro), ma nella posizione scrizione delle condizioni contrattuali, che invece caratteristica delle obbligazioni ex lege. In altri teresclusa dagli articoli citati. Ma, indipendentemente mini, il richiamo al regolamento legale del rapporto da questo argomento testuale, va osservato che le viene a configurare una comune relatio, che non norme dei capitolati sono obbligatorie nei rapporti richiede necessariamente la tutela dell'art. 1341 fra Stato ed altri contraenti non gi in forza di una Oodice civile (MESSINEO: Manuale, vol. II, pag. 484); adesione di questi, ma in forza del carattere di nortenendo peraltro presente che qui la relatio si verifica me dispositive insito nei capitolati stessi: carattere rispetto ad una fonte regolatrice del contratto stesso, recentemente confermato dalla Oorte Suprema nella anzich ad un elemento del suo contenuto obiettivo. sentenza 5 l1lglio 1951, n. 1761 (Foro It. 1951, La giurisprudenza appare, al riguardo, nettaI, 475 con richiami; questa Rassegna n 1951, 120). mente orientata nei sensi sopra esposti. Anzi, si La questione pu sorgere, quindi, soltanto per i direbbe che la tendenza sia piuttosto di ravvisare contratti di altri enti, diversi dallo Stato, che facciano forme di regolamenti legali anche l dove i caratteri richiamo a condizioni generali o norme di capito propri di siffatti regolamenti sembrano piuttosto lati statali, ovvero ad altre condizioni approvate evanescenti. Perfino nella clausola a stampa dei da organi pubblici, predeterminate per regolare unifortagliandi della Sisal, che avvertiva come cc per quanto memente i rapporti fra detti enti ed i terzi contraenti. non previsto in questo estratto valgono le norme del Per una esatta impostazione della questione regolamento ufficiale, approvato dalle competenti utile avvertire che l'art. 1341 Oodice civile trova la autorit , si ritenne sussistente un vero e proprio sua giustificazione non tanto in una esigenza proregolamento legale, non soggetto all'adesione specipria del contratto di adesione, la cui figura dogmafica dell'art.1341 Oodice civile (O. Appello di Milano, tica discussa (SIMONOELLI SoIALoIA, Foro It. 11 febbraio 1949, cc Riv. Dir. comm. 1949, II, 332); 1949, IV, 33), quanto piuttosto nello scopo di evimentre almeno dubbio che semplici autorizzazioni tare che il contraente cos detto pi forte sorprenda di P. S., limitate all'accertamento degli estremi per e sopraffaccia, con la predisposizione di condizioni legittimare il giuoco, possano aver l'effetto di conf eparticolarmente onerose, il contraente pi debole. rire vigore normativo alle condizioni cos approvate. Ora, chiaro che sfuggono a questo angolo di visuale Se, in queste particolari fattispecie, deve essere esclusa i contratti fra pubbliche amministrazioni ed i pril'applicazione dell'art. 1341 Oodice procedura civile vati, non essendo concepibile, neppure in astratto, secondo comma, ci avviene piuttosto per il motivo un intento vessatorio da parte di un ente pubblico che cc nel giudicare di tale applicabilit non si pu (O. Appello di Genova, 16 maggio-27 giugno 1950 -prescindere dalla ratio di quella disposizione e da Impresa Parodi c. Oomune di Genova e Min. Inquelle eventuali peculiarit del contratto che. possano terni, inedita; O. Appello di Genova, 4 gennaio-14 far apparire non confacente alla Kpecie il rimedio febbraio 1950, Peragine c. ARAR, inedita; Tridel secondo comma (Oass. 14 aprile 1950, n ..'956, bunale di Torino, 24 aprile 1950, cc Temi n 1951, cc Foro It. 1950, I, 677 con nota di Simoncelli 263, confermata da O. Appello di Torino 22 giugno Scialoja). Alla luce di questi criteri va risolta la 1951, cc Foro Pad. n 1951, 1242). Ma, a parte questa questione per altre ipotesi, per es. per le condizioni considerazione, una ragione pi prof onda esclude generali delle polizze di assicurazione, approvate -227 daWAutorit amministrativa; mentre sfuggono certamente all'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, quelle clausole che trovano la loro consacrazione in fonti sussidiarie del diritto, come deterrdnati usi (Tribunale di Genooa, Foro It. , 1950, I, 364). In questo orientamento giurisdizionale si inquadra per l'appunto la sentenza 15 aprile 1949, n. 913, della Oorte Suprema, che esclude l'applicabilit dell'art. 1341, .Oodice civile alle vendite fatte dai comuni mediant.e licitazione, in base a capitolati d'oneri approvati dalle autorit competenti. La Oassazione arri'V a questa conclusione negando che tali contratti rientrassero nella figura dei contratti di adesione( Giur. Oompl. Oass. Oiv. , 1949, I, pag. 575): notevole premessa, che sen:ibra costituire una resipiscenza rispetto alla precedente sentenza a Sezioni Unite 21 giugno 1945, n. 448 ( Giur. Oompl. Oass. Oiv. ,,, 1945, II, pag. 22) la quale aveva riconosciuto invece che nei contratti stipulati in base a capitolati si delinea, sostanzialmente, la figura giuridica dei contratti di adesione . L'attuale pronuncia della Oorte Suprema non sembra addentrarsi in questa delicata questione, limitandosi ad osservare che la clausola arbitrale pre'l]ista come obbligatoria dall'art. 42 del Oapitolato generale approvato con D. M. 28 maggio 1895, il che pone la clausola stessa al di sopra di una semplice pattuizione contrattuale. Soluzione, codesta, senza dubbio corretta, che presuppone tuttavia -attraverso il richiamo dell'art. 294 del T. U. della legge comunale e provinciale -il riconoscimento di una oi-iginaria forza cogente dello stesso art. 42 del Capitolato generale. In altri termini, presuppone appunto quel riconoscirr. ento del carattere di regolamento legale del rapporto, che lo svincola dalle strettoie dell'art. 1341 Codice civile. 2. La seconda massima trova un precedente nella sentenza 9 marzo 1943, n. 553, della stessa Oorte Suprema (Foro. It. 1943, I, 836, con nota di MIOHELI; Riv. Dir. e Proc. civ. , 1998, 424). Secondo l'art. 645 Oodice procedura civile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve svolgersi davanti al giudice adito per il decreto. Sebbene non siano mancate pronunce che hanno qualificato come funzionale questa competenza del giudice rispetto alle opposizioni (Oass., 15 giugno 1951, n. 1559, Mass. Foro It. ii, 1951, 379), non v' dubbio che essa pu considerarsi tale solo ricorrendo determinati presupposti: cio, previ quei controlli derivanti dalle funzioni ordinatorie-preparatorie del giudice, che secondo il Redenti investono le questioni pregiudiziali. Non sarebbe infatti ammissibile che l'eventuale emissione di un decreto ingiuntivo da parte di un giudice incompetente rendesse quest'ultimo, sempre e definitivamente, competente in ordine al merito. In questo caso il giudice adito rimane invece competente solo a giudicare della propria incompetenza, e nulla pi. Per giungere a questa conclusione, la Oorte Suprema ha ancora una volta ribadito quella resolutio in via dtationis, che altre volte essa aveva affermato come automatica conseguenza dell'opposizione. Senonch va osservato che questa trasformazione (o diminuzione) del decreto in una semplice pretesa vale soltanto rispettQ allo svolgimento del giudizio di op posizione; non vale -o almeno non vale sempre rispetto alla pronuncia che chiude questo giudizio: giacch sembra chiaro che la reiezione dell'opposizone, provocando un consolidamento di efficacia del decreto, determini un effetto o un fenomeno diverso dal semplice accoglimento ai domarla. Riaffermata la trasformazione del decreto in semplice pretesa, la Oorte ha aggiunto che rimane in facolt delle parti (e quindi non solo dell'opponente) il diritto di eccepire la competenza arbitrale: conseguenza che pare del tutto coerente con la particolare posizione del richiedente il decreto ingiuntivo, il cui ricorso all'autorit giudiziaria (improponibile davanti agli arbitri) non implica alcuna rinuncia alla competenza arbitrale per il merito. L'assimilazione di questa competenza alla competenza per territorio (Oass. 19 gennaio 1948, n. 75, cc Mass. Foro It. , 1948, 16; Oass. 31 luglio 1951, n. 2279, Giur. Oompl. Cass. Oiv. , 1951, II, p. 837) e quindi i limiti temporali e sostanziali della relativa eccezione (art. 28 e 38 Codice procedura civile) non sembrano rilevanti in questa situazione. vero che, per coloro i quali ritengono preclusa all'attore l'eccezione di incompetenza per territorio (D'ONOFRIO: Commento, vol. I, 71), l'equiparazione ricorrente-attore potrebbe portare all'estrema conseguenza di estendere al primo tutte le preclusioni stabilite per il secondo; ma questa illazione ci sembra da respingere. Ohi richiede un decreto ingiuntivo al giudice stabilito dalZ'art. 637 Codice procedura civile si rivolge al giudice effettivamente competente, s che non si verifica quella implicita deroga alla competenza, che pu ravvisarsi nel comportamento dell'attore che adisca un giudice territorialmente incompetente, o nel comportamento del convenuto che ometta di sollevare l'eccezione nei termini previsti. La sentenza annotata ha, dunque, esattamente attribuito ad entrambe le parti -ricorrente ed opponente -la facolt di eccepire la competenza arbitrale: ma non ha proseguito nell'indagine, e non ha sufficientemente chiarito la portata della eccezione nei confronti del decreto ingiuntivo. Era questo senza dubbio il punto pi interessante della questione. La sentenza 9 marzo 1943 della Cassazione aveva ritenuto ehe il giudice adito, aeeolta la eeeezione di ineompetenza per la sussistenza della competenza arbitrale, potesse anche dichiarare l'inefficacia del decreto. Soluzione, codesta, che il Micheli e la Sbaiz qualificarono errata, sostenendo che l'annullamento del decreto potrebbe in ipotesi derivare solo dall'eventuale decisione degli arbitri, e non dalla sentenza declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede di opposizione. Ma evidente che la tesi del M icheli fondata, o almeno agevolata dalla sua particolare concezione dei rapporti fra decreto e. giudizio di opposizione, ritenuti due fasi del tutto distinte e separate. Da questo angolo di visuale relativamente facile scorge1e, nel lodo arbitrale di accoglimento dell'opposizione, una decisione che non importi modificazione del proovedimento del giudice ~modificazione inammissibile, in qtJ,anio esor-_ bitante dai poteri degli arbitri -ma semplicemente ne paralizzi gli effetti. Il che trova riscontro in altre situazioni, di cui la pi nota forse la sovrapposizione della sentenza sulle decisioni giurisdizionali delle Commiss. ioni per le imposte; l'autonomia dei procedimenti -228 non permette, infatti, l'annullamento della decisione delle Commissioni, ma solo la pratica eliminazione dell' aeeertamento conseguente alla decisione stessa. La spiegazione di questo fenomeno., tuttavia, diviene meno agevole se in luogo dell'autonomia dei procedimenti (o delle situazioni) si configura una continuit di fasi di uno stesso procedimento. Se vero ohe l'opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio di cognizione in cui la domanda giudiziale costituita dal ricorso notificato al debitore, e non dall'atto di opposizione (Cass. 12 febbraio 1947, n. 182 Giur. eomp. Cass. eiv. 1947, I, pag. 250), eome la sentenza annotata conferma, diviene estremamente arduo scindere il decreto dalle vicende del giudizio di opposizione. Pi logica appare la soluzione data dalla sentenza n. 553 del 1943, nel senso ohe l'incompetenza dichiarata dal giudice adito di fronte alla riconosciuta competenza arbitrale, si riverberi anche sul decreto rendendolo senz'altro ineffeaee. effetto connaturato alla sentenza una particolare retroattivit al momento della domanda; ed anche una declaratoria di incompetenza provocata da una eeeezione rimessa alla vovolont delle parti (o anche di una sola parte) mantiene senza dubbio inalterato questo particolare effetto. Quando il giudice adito aeeoglie l'opposizione per motivi di incompetenza, anehe per territorio, naturale ohe venga meno anche il decreto ingiuntivo da lui esaminato. Ci una conseguenza di diritto che non ha bisogno di una particolare statuizione (Cass. 4 febbraio 1949, n. 160 -Sett. Oass. 1949, 136). Non vediamo pereh questo automatismo non debba funzionare nel easo dell'incompetenza derivata dall' eeeezione di compromesso. Nonostante le differenze sopra aeeennate fra la incompetenza per territorio e l'incompetenza derivante dal compromesso in arbitri, sembra ohe la innegabile competenza iniziale del giudice ordinario, valga solo in via provvisoria, essendo subordinata ad un determinato evento sueeessivo (proposizione o meno dell'eeeezione), i eui effetti non possono non retroagire. Esclusa la possibilit di una sospensione -giae~ ch lo strumento offerto al giudice ordinario dell'articolo 295 Codice civile non sembra utilizzabile rispetto alle controversie rimesse agli arbitri, che non sono giudici in senso tecnico -non resta al giudice ordinario ohe provvedere sull'opposizione, cio giudicare sul decreto. Ci non significa giudicare nel merito (efr. Cass. 1949-160 test citata) ma significa neessariamente sostituire al decreto la pronuncia del giudice. Di ei si ha la riprova nel easo di aeeoglimento parziale dell'opposizione: l'art. 653 Codice procedura civile esplicito nell'avvertire ohe in tale ipotesi il titolo esecutivo costituito esclusivamente dalla sentenza : ci importa una vera e propria sostituzione della sentenza al decreto. In altri termini, inversamente di quanto aeeade alla reiezione dell'opposizione, l' aeeoglimento (totale o parziale) di questa fa s ohe il decreto venga, per ei solo, in tutto o in parte sostituito da una pronuncia giurisdizionale: e non si riesce a comprendere eome, possa sopravvivere il decreto in una pronuncia di incompetenza, ohe ad esso si sostituisce. Nel easo preso in esame dalla sentenza annotata, spettava dunque agli arbitri decidere il merito della controversia, eome avverte esattamente la Cassazione: ma ei non implica certamente ohe una reiezione in sede arbitrale delle ragioni di merito dell' opponente, abbia il taumaturgico effetto di far risorgere il decreto ingiuntivo, una volta ohe il giudice ordinario, adito in sede di opposizione, abbia emesso una sentenza definitiva di incompetenza. (A. O.) FERROVIE -Inderogabilit delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato Indennizzi stabiliti nell'art. 68 Condizioni e Tariffe per la perdita e l'avaria di cose trasportate -Svalutazione monetaria -Debito di valuta -Applicabilit art. 1224 Codice civile (Corte di Cass.; Sez. Unite civili, n. 2589-52 -Pres.: Mandrioli; Est. : Lonardo; Pubblico Min.: Eula -Ferrovie dello Stato c. Di Furia). Le condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono inderogabili in ogni loro parte. Pertanto gli indennizzi per la perdita o l'avaria di cose trasportate devono essere liquidati in base all'art. 58 delle Condizioni e Tariffe medesime. Tale articolo stabilisce una predeterminata liquidazione legale del danno e la obbligazione relativa costituisce obbligazione pecuniaria sottratta agli effetti della rivalutazione. Riportiamo testualmente le parti della motivazione della sentenza ohe chiariscono le massime sopra indicate. La legge inderogabile sui trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato costituita dalle Condizioni e Tariffe approvate con R. D. 25 gennaio 1940, n. 9, giaooh se vero che anehe i trasporti ferroviari traggono norma dal Codice civile, vero pure che que-fil sto non si sovrappone alla legge speciale, ohe, in mate-m ria, sotto molti riguardi assorbente, come si rileva fili limpidamente dal disposto dell'art. 1680. Orbene, pre-,~ cisa l'art. 1, par. 3, di detta legge speciale che le condizioni e tariffe devono essere strettamente applicate in ogni loro parte, che qualunque deroga ad essa rf: nulla di pieno diritto. Di tal che dalla inerogabi-~j\ lit delle norme che disciplinano in modo integrale r i contratti di trasporto delle cose per ferrovia deriva [1' la conseguenza che agli obblighi dell'Amministrazione anche in ordine alla liquidazione delle inden1 nit per perdita ed avaria debbono essere rigorosa-m mente circoscritti nell'ambito dei precisi limiti sta-1= biliti dalle Condizioni e Tariffe ohe rappresentano un blocco ferreo di Norme cogenti. ~ ... venendo pi dappresso al thema decidendutn g oeeorre subito sottolineare che gi dalla rubria del-k l'art. 58 che parla di indennit per avaria e per la ~ ~~:d~~~:n=in~:tr::o~:i~ote~~r::n!or::;;ir~ a~l~;:'t~: ,~:',,.=. 1.:,'.=i.'; .. I .. ressato, in caso di avaria o di perdita delle cose trasportate, altro non sia e rappresenti che un debito 1 di valuta, pereh viene a sostanziarsi in una presta-;@ ':i:;;;.~V::::::.7:,1 che ha efleUo !ilma!>, 1952, pag. 2003 e segg. Pu sorgere questione per quanto riguarda i piani regolatori deliberati in applicazione di leggi diverse da quella urbanistica e ad essa anteriori, ma non sembra che possa dubitarsi che i poteri sopra riferiti sussistano anche nei confronti di detti piani. Problema diverso da quello regolato dalla presente legge quello che concerne i poteri spettanti alle autorit competenti nel periodo tra l'approvazione del piano generale e l'approvazione del piano particolareggiato, specie ai fini degli articoli 26 e 27 della citata legge urbanistica. Non sembra che si possa contestare che anche il piano generale abbia la forza di stabilire vincoli alla propriet e che la demolizione delle opere prevista dall'art. 26, come l'annullamento delle deliberazioni comunali, previste nell'art. 27, possano riguardare anche violazioni delle prescrizioni del piano generale e non del solo piano particolareggiato. II. SENATO DELLA REPUBBLICA 1. Disegno di legge n. 2632-A (iniziativa parlamentare): Proroga del termine di cui alla XI delle DiBpoBizioni tranBitorie finali della CoBtituzione. Nella relazione si spiega perch si ritiene legittimo prorogare con legge ordinaria il termine stabilito nella XI Disposizione transitoria della Costituzione. Si sostiene che le disposizioni transitorie sono da alcuni ritenute non di natura costituzionale; tesi questa che ci sembra assolutamente da scartare ove si rifletta che le disposizioni transitorie e finali fanno parte integrante della Costituzione e sono state approvate con lo stesso sistema usato per le altre norme. D'altra parte proprio l'XI disposizione transitoria a confermare questa tesi, in quanto stabilisce che entro il termine di cinque anni possono istituirsi nuove Regioni con leggi coBtituzionali. evidente che mai una norma ordinaria potrebbe sancire l'obbligo di emanare una legge costituzionale per regolare una certa materia. Piuttosto molto discutibile che il termine stabilito dalla citata XI Disposizione sia perentorio e improrogabile. Sembra invece che esso abbia la stessa natura, semplicemente comminatoria e politica, di tutti gli altri termini stabiliti nelle disposizioni transitorie della Costituzione, s che la sua inosservanza non porta conseguenza alcuna. Tanto pi che, come s' visto, l'istituzione di nuove regioni deve avvenire con legge costituzionale e questa legge potrebbe benissimo sanare l'inosservanza del termine. 2. Disegno di legge n. 2733 (iniziativa governativa): Modifica alla legge 10 agoBto 1950, n. 646, iBtitutiva della CaBBa per il Mezzogiorno. Con questo disegno di legge si attribuiscono al Presidente del Comitato dei Ministri e al Comitato dei Ministri gi previsto dalla legge n. 646, ulteriori e pi ampi poteri. La figura di questo organo collegiale intermedio tra Consiglio dei Ministri e Ministri, merita di essere opportunamente studiata dal punto di vista costituzionalistico. Non solo per le Cassa del Mezzogiorno che un organo del genere previsto, ma anche in relazione ad altre attivit amministrative dello Stato. Quello che ci sembra possa affermarsi che, a differenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Mmistri ha funzioni solo amministrative e non politiche, ma si tratta di funzioni amministrative in senso molto lato, comprendenti anche, come risulta dall'art. 5 del disegno di legge, perfino attivit di collaborazione nella formazione delle leggi. INDICE SISTEMATICO DELLE CON SUL T.A ZIO N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE STATA PRESA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -1) Quale sia la natura .giuridica dell'Ufficio centrale del Servizio contributi unificati in agricoltura (n. 133). -Il) Se l'Avvocatura dello Stato debba assumere -il patrocinio legale dell'Ufficio centrale del Servizio Contributi unificati in agricoltura (n. 133). APPALTO. -Se la mancata accettazione da parte dell'Impresa, delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine all'importo della revisione dei prezzi di un contratto di appalto nonch l'esperimento, da parte della medesima impresa, del ricorso previsto dalla legge, possano ostare ai pagamenti dei compensi revisionali (n. 158). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se l'Ente Nazionale per la Distillazione delle materie vinose (Enedistil) abbia acquistato la propriet dei prodotti, alla cui raccolta era preposto, ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1942, per destinarli poi al consumo delle FF. AA. o all'industria distillatoria (n. 28). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO. I) Se ai sensi dell'art. 7 del Capitolato generale dei lavori pubblici sia comminata alcuna sanzione per l'inosservanza del termine di due mesi, ivi indicato per provvedere alla stipulazione formale del contratto (n. 96). -II) Se la mancata approvazione dl contratto nell'ulteriore termine di quattro mesi dia diritto all'appaltatore di sciogliersi dagli obblighi contrattuali, cui era vincolato fin dall'aggiudicazione (n. 96). -III) Se, in base al combinato disposto degli articoli 7 e 13 del C.G.A. possa ritenersi che, col decorso di sei mesi dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario abbia diritto all'esonero dagli obblighi assunti (n. 96). -IV) Se le attivit che l'Amministrazione ritenga di svolgere, anteriormente alla diramazione degli inviti alle ditte, al fine di stabilire l'idoneit delle ditte medesime o, comunque, per la maggiore tutela dei propri interessi, possano dar luogo al sorgere, nelle Ditte che intendono partecipare alla gara, di un interesse legittimo, la cui lesione possa formare oggetto di tutela dinanzi al Consiglio di Stato (n. 97). CONTRATTI DI GUERRA. -Seilcontratto di guerra possa intendersi definito e, quindi, sottratto alla competenza di liquidazione del Commissariato, quando la parte privata abbia eseguito la sua prestazione e rimanga soltanto il debito del corrispettivo da parte dell'Amministrazione (n. 18). DANNI DI GUERRA. -I) Se le pretesa dei cittadini alla concessione dei contributi per danni di guerra abbia natura di cc interesse o di cc diritto soggettivo perfetto (n. 31). -Il) Se possa l'Amministrazione provvedere di autorit a porre nel nulla quegli atti amministrativi con i quali sul presupposto (di poi dimostratosi falso) dell'esistenza delle condizioni volute dalla legge, si ' sia provveduto alla concessione di contributi per danni di guerra (n. 31). -III) Se i privati, i quali abbiano avuto affidamento della concessione del contributo possano intentare azione di responsabilit contro l'Amministrazione per i danni subiti per effetto dell'affidamento, cui non sia seguito in fatto il pagamento del contributo medesimo (n. 31). DEMANIO. -I) Se i beni patrimoniali indisponibili dello Stato siano suscettibili dei provvedimenti di autotutela amministrativa (n. 84). -II) Se i beni patrimoniali indisponibili dello Stato possano perdere la loro destinazione per il mancato uso o per un preteso tacito consenso dell'Amministrazione (n. 84). DONAZIONE. --I) Se possa ritenersi fondata la domanda di revindica di un bene a suo tempo donato da un Comune alla Federazione dei fasci di combattimento di Firenze, sulla base di una pretesa inefficacia della donazione per non ess~e stato il relativo atto sottoposto al visto prefettizio ai sensi dell'art. 296 della legge comunale e provinciale (n. 20). -II) Se, in caso di eccedenza deilimitifissati dall'art. 296 (ultimo comma) fosse richiesto, agli effetti della validit della donazione, oltre all'approvazione della G.P.A., quale elemento integrativo delle volont del Comune, anche il visto prefettizio, per il riesame della convenienza dell'atto (n. 20). ENFITEUSI. -I) Se la sentenza che, disponendo l'affrancazione della colonia perpetua di un terreno, stabilisca il deposito del prezzo relativo presso la Cassa DD. PP., faccia stato anche nei confronti della medesima (n. 19). -II) Quale funzione abbia il deposito del prezzo di affrancazione presso la Cassa DD. PP. (n. 19). ESPROPRIAZIONE PER UTILIT PUBBLICA. I) Se l'atto, con il quale siasi concordata.consensualmente tra espropriante ed espropriato l'indennit di-esp-;op"i-iazione, possa considerarsi contratto traslativo della propriet del bene (n. 74).-II) Quale sia la natura del concordato sull'indennit di espropriazione (n. 74). -III) Se possa proporsi opposizione dinanzi al G. O. avverso rnEWW rnEWW -239 il decreto prefettizio di espropriazione, relativamente .alla misura dell'indennit, qualora l'indennit stessa sia stata determinata in sede di concordato (n. 74). FER.ROVIE, -Se l'evento dannoso occorso a un viaggiatore per la rottura di vetri del treno, cagionata dalla grande differenza di temperatura fra l'interno e l'esterno del treno stesso e dalla massa d'aria spinta dal locomotore di altro treno incrociantesi con il primo, possa dar adito a responsabilit civile dell'Amministrazione (n. 153). IMPIEGO PRIVATO. -Se l'insorgere di una malattia del dipendente interrompe il termine di preavviso del licenziamento (n. 27). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se l'art. 14 del decreto legge luogotenenziale 21 'novembre 1945, n. 722, il quale stabilisce ohe il trattamento economico fatto dagli enti pubblici ai propri impiegati non pu superar' di oltre il 20 % il trattamento degli impiegati dello Stato, nei cui confronti si sia avuta la parificazione, possa tro vare applicazione anche ai compensi per lavoro straor dinario (n. 314). -II) Se la Corte dei conti sia com petente nei giudizi di responsabilit a carico di dipendenti della G.R.A. assunti a norma dell'art. 12, lettera B, del decreto-legge 13 aprile 1948, n. 321 (n. 315). IMPOSTA DI REGISTRO. -Se, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 7 della legge di registro (1 comma), l'Amministrazione debba dar essa la prova ohe il bestiame, ohe trovasi a servizio di un fondo, abbia avuto tale destinazione da parte del proprietario, in caso di contestazione (n. 77). IMPOSTE E TASSE. -I) Se la circostanza ohe, all'atto dell'esportazione di filati di fibra artificiale, la Dogana abbia rilasciato la bolletta semplice e non la bolletta speciale, richiesta dall'art. 13 del decreto-legge 3 gennaio 1947, n. 1, come prova esclusiva per poter ottenere la restituzione dell'imposta, precluda la restituzione stessa, ove si consideri che detti filati sono stati riconosciuti della categoria per la quale ammessa la restituzione (e la relativa fimposta 'applicata) solo in epoca successiva al rilascio di siffatta bolletta (n.185), -II) Se la mancanza di campioni drii fihti esportati precloda la restituzione dell'imposta (n. 185). INFOR.TUNIO SUL LAVORO. -In quali limiti sia ammessa la prescrizione del diritto dei minori, orfani di un agente ferroviario, deceduto per causa di servizio, alla rendita infortunistica loro spettante (n. 29). IPOTECHE. -Se l'ispezione dei registri immobiliari, effettuata ai sensi dell'art. 2673 O.o., debba essere sempre subordinata all'indicazione del nominativo nei cui riguardi rivolta l'ispezione medesima e la relativa ricerca nonoh alla corresponsione degli emolumenti indicati per ciascuna formalit dell'apposita tariffa (n. 8). LOCAZIONI. -Se, agli effetti dell'applicazione dello art. 13 della legge 23 maggio 1950, n. 253, relativa all'aumento sulle locazioni di immobili, l'LN.A.M. debba considerarsi quale ente assistenziale (n. 69). PENSIONI. -I) Se l'aver contratto matrimonio durante il periodo di servizio attivo permanente del militare costituisca condizione essenziale perch la vedova possa godere della pensione di riversibilit o una semplice condizione limitativa del diritto della vedova, agli effetti dell'art. 5 del R. deerete 27 gennafo 1941, n. 311 (n. 53). -II) Se l'indennit supplementare, da corrispondersi da parte della cc Cassa Ufficiali alla vedova dell'ufficiale iscritto, spetti alla vedova medesima anche se il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione del militare dal servizio attivo permanente (n. 53). POSTE E TELEGRAFI. --I) Se ricorre l'ipotesi di indebito soggettivo ovvero quello di indebito oggettivo, quando l'Amministrazione PP. TT. paghi assegni falsi alle banche, alle quali gli assegni medesimi siano stati girati da Ditte che ne abbiano ottenuto il rilascio dal falsificatore, verso forniture di materiale vario (n. 29). -II) Se la ripetizione dell'indebito da parte del trattario (Amministrazione PP. TT.) sia sempre escluso nei confronti dell'aooipiens (Banche) il quale, essendo realmente creditore di un terzo, si sia, in conseguenza del pagamento ed in buona fede, privato del titolo e della garenzia del credito (n. 29). PRESCRIZIONE. -I) Entro quali limiti il Codice civile vigente ammetta la sospensione della prescrizione dei diritti Mi confronti dei minorenni (n. 12). -II) In quali limiti sia ammessa la prescrizione del diritto dei minorf orfani di un agente ferroviario, deceduto rper causa di servizio, alla rendita infortunistica loro spettante (n. 13). PREZZI. -Se la mancata accettazione da parte dell'Impresa, delle determinazioni1 dell'Amministrazione in ordine all'importo della revisione prezzi di un contratto di appalto nonoh l'esperimento, da parte della medesima impresa, del ricorso previsto dalla legge possano ostare al pagamento dei compensi revisionali (n. 11). PRIGIONIERI DI GUERRA. -I) Se l'azione svolta dall'Amministrazione per il recupero di somme dovute per assegni di prigionia erroneamente corrisposti o per valore di oggetti di corredo nei confronti di ex militari, in servizio di leva o richiamati, concreti una questione attinente a rapporto di pubblico impiego, devoluta, pertanto alla competenza esclusiva del Consiglio di Stato (n. 15). -II) Se per il recupero dei crediti suindicati possa farsi ricorso alla procedura prevista dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 15). PROCEDIMENTO CIVILE. -I) Se, in base alla nu'.)va, Costituzione, il P. M. possa ritenersi far parte del potere giudiziario (n. 18). -II) Se, per la nuova Costituzione, possa ritenersi ancora vigente quella disposizione dell'ordinamento giudiziario, secondo la quale il P. M. esercita la sua attivit sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia (n. 18). -III) Se il P. M. che soccomba in giudizio, possa essere condannato al pagamento delle spese di giudizio (n, 18). -IV) Se ii P. M. nel processo, rappresenti un altro organo dello Stato (n. 18). -V) A quale organo dello Stato debba far carico l'onere delle spese di giudizio, cui sia stato condannato I i il P. M; soccombente (n. 18). -VI) Se i Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro possano proporre appo-I j -240 s1z1one di terzo, contro la sentenza che rechi la loro condanna al pagamento delle spese giudiziali, in caso di soccombenza del P. M. (n. 18). PROPRIET. -Se l'esercizio dei diritti dominicali, spettanti al proprietario di un appartamento sopraelevato, possa essere limitato, in quanto da esso derivi intralcio o fastidio al buon andamento del servizio di una Pubblica Amministrazione, che abbia i suoi-uffici in altri locali dell'immobile in cui l'appartamento medesimo sito (n. 6). RAPPORTI DI LAVORO. -I) Se una controversia relativa al rapporto di lavoro costituito da una domestica nei confronti dei carabinieri di una stazione, ai quali incombe l'onere del pagamento del corrispettivo, possa considerarsi come controversia relativa al rapporto di impiego di un dipendente dello Stato devoluta alla competenza del giudice amministrativo (n. 21). -Il) Se l'attivit di detta domestica, limitata alla pulizia della cucina e al rigoverno delle stoviglie, integri le condizioni di un vero e proprio rapporto di lavoro domestico, inteso in senso tecnico (n. 21). REQUISIZIONI. -Se, a mente dell'art. 76 del Trattato di Pace, la rinuncia, da parte dei cittadini italiani, all'indennit per le requisizioni operate dalle Forze ed Autorit Alleate, valga per le sole requisizioni operate nel territorio italiano o anche per quelle effettuate in altri paesi (n. 97). RESPONSABILIT CIVILE. -Se l'evento dannoso occorso a un viaggiatore per la rottura di vetri del treno, cagionata dalla grande differenza di temperatura fra l'interno e l'esterno del treno stesso 'e della massa d'aria spinta dal locomotore di altro treno incrociantesi con il primo, possa dar adito a responsabilit civile dell'Amministrazione (n. 132). SERVIT. -Se possano imporsi limitazioni al diritto di propriet privata su una strada (attigua ad un edificio, destinato ad ufficio dell'Amministrazione militare (n. 11). SINDACATI. -Se la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti in liquidazione, abbia conservato la personalit giuridica, sia pure ai soli fini della liquidazione (n. 15). SUCCESSIONI. -Se la disposizione, contenuta in un atto di vendita, di capitali mobili semoventi e di denari ovunque situati, che la venditrice lascer morendo, concreti un patto sull'eredit della venditrice medesima, nullo a termini dell'art. 458 Codice civile (n. 33). TITOLI DI CREDITO. -I)' Se l'anticipo, da parte dell'Amministrazione, della somma occorrente per l'acquisto di Buoni del Tesoro, sottoscritti dai propri agenti, possa far considerare l'Amministrazione stessa come parte del rapporto di sottoscrizione dei singoli buoni (n. 8). -II) Se possano sospendersi le pubblicazioni pelative alla procedura di ammortamento di Buoni del Tesoro smarriti o rubati o sottratti, ove i titoli o i certificati vengano presentati prima delle pubblicazio:i:ii medesime (n. 9). TRATTATO DI PACE. -Se, a mente dell'art. 76 del Trattato di Pace, la rinunzia, da parte dei cittadini italiani, alle indennit per le requisizioni operate dalle Forze ed Auto:it Alleate valga per le sole requisizioni operate nel territorio italiano o anche per quelle effettuate in altri Paesi. (n. 23). USO DELLE ARMI. -Se e quando sia consentito l'uso delle armi da parte degli agenti di cusodia (n. 3). (91C4555) Roma, 1953 -Istituto Poligrafico d-ello Stato -G. C.