ANNO XXVII -N. l GENNAIO-FEBBRAIO 1975 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1 (} 7 5 ABBONAMENTI ANNo .....¥...¥¥.¥¥¥...¥........ ááááá L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO ¥¥.¥¥¥¥ ¥ ¥ .... ¥ á .. ¥ È 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: I LIBRERIA DELLO STATO ¥ PIAZZA G. VERDI, 10 ¥ ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia ¥ Printed in ltaly Autorl-¥lone Tribunale dl Roma -Decreto n. i1089 del 13 luallo 1966 (5219021) Roma, 1975 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) ¥ , ¥ ¥ . pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Arturo Marzano) È 67 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura del/'avv. Benedetto Baccari) È I 45 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE cato Adriano Rossi) ¥ (a cura dell'avvo¥ I 56 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Ugo Gargiulo) ¥ , ¥ ¥ , ¥ (a cura ¥ , ¥ , ¥ È 167 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e C::arlo Bafile} È I 83 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Arturo Marzano) ¥ , ¥ ¥ , . . ¥ ¥ . ¥ ¥ , ¥ ¥ . ¥ È 238 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PE'NALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte} . , . ¥ , ¥ È 260 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. CONSULTAZIONI È 18 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco N~RI, Ancona; Francesco Cocco. Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARIUZZo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco Gu1ccIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Maa:icel.ilo DELLA VALLE, Milano; SERGIO LAPORTA, Napoli; Nica:S'io MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; t:mberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Gianoa'.I"lo MANDñ, Venezia. ARTIGOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI FANELLI M., Il diritto erariale sulle acquaviti . . . . . . . . I, 94 MARZANO A., Clausole del G.A.T.T., normativa comunitaria e diritto interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 83 TAMmzzo R., Impiego pubblico. Conferimento delle funzioni di. qualifica superiore e rel.ativo trattamento economico . . I, 170 . TAMIOzzo R., Revisione dei prezzi nei contratti di appalto di opere pubbliche . . . . . . . . . . . . I, 179 TAMIOZZO R., Sentenza e provvedimento amministrativo: rapporto effetti e limiti in relazione all'art. 3 l. 20 giugno 1952, n. 645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 173 TAMIOzzo R., Sulla Commissione prevista dall'art. 11, secondo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167 . . . . I, 168 PARTE PRIMA INDICE ANËLITICO -ALFABETICO DELLA G1URISPRUDENZA ABORTO AMNISTIA E INDULTO -Gravidanza pericolosa per la gestante -Mancata previsione della liceitˆ dell'aborto -Illegittimitˆ costituzionale, 46. ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITË -Acque sotterranee -Autorizzazione alla ricerca mediante scavo di pozzi -Pericolo di interferenza con pozzi preesistenti -Rifiuto di autorizzazione -Legittimitˆ, 257. -Acque sotterranee -Autorizzazione alla ricerca -Uso delle acque rinvenute anteriormente all'inserzione in elenchi suppletivi -Diritto alla concessione Non sussiste, 255. -Antica utenza e uso di fatto Diritto al riconoscimento o ' alla concessione -Decadenza -Effetti -Diritto all'uso in confronto di success1v1 concessionari Esclusione, 252. -Competenza e giurisdiizone -Tri¥ bunali regionali e Tribunale superiore delle acque pubbliche Conflitto fra diritti di utenza Giurisdizione ordinaria -Ricorrente attualmente privo di un diritto di utenza -Giurisdizione amministrativa, 250. Competenza e giurisdizione -Uso di fatto -Diritto alla concessione -Domanda di accertamento -Giurisdizione ordinaria Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, 255. -Natura di acqua pubblica -Attitudine ad usi di pubblico generale interesse, 252. -Proscioglimento nel merito -Formula piena -Esclusione dell'ipotesi della carenza assoluta di prova -Illegittimitˆ costituzionale, 19. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale d'appalto -Efficacia normativa, 238. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale d'appalto -Efficacia normativa, 239. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale del 1962 -Norme di carattere processuale -Immediata applicabilitˆ, 238. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale del 1962 -Norme di carattere processuale -Immediata applicabilitˆ, 239. -Appalto di opere pubbliche Controversie -Competenza arbitrale -Derogabilitˆ -Capitolato del 1895 e capitolato del 1962 Differenze, 238. -Appalto di opere pubbliche -Edifici costruiti per I'Amministrazione postale -Normativa applicabile, 238. -Appalto di opere pubbliche Opere eseguite per l'Amministrazione postale -Capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici -Applicabilitˆ, 239. -Appalto di opere pubbliche Subappalto -Approvazione dell'amministrazione committente Mancanza -Effetti -Facoltˆ di rescissione del contratto di appalto, 246. INDICE VII Cessione di appalto e subappalto -Differenza, 246. -Subappalto -Autorizzazione del committente -Mancanza -Effetti -Annullabilitˆ relativa, 246. ASSOCIAZIONE -Associazione nazionale per il controllo della combustione -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 38. ATTO AMMINISTRATIVO -Parere -Necessitˆ della menzione nel testo dell'avvenuta osservanza delle norme del procedi-á mento -Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 179. AUTOVEICOLI E AUTOLINEE -Assicurazione obbligatoria -Azione contro il responsabile -Obbligo di previa richiesta nell'assicuratore -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 37. -Assicurazione obbligatoria Mancato pagamento del premio Sospensione dell'assicurazioneá Illegittimitˆ costituzionale Esclusione, 34. CACCIA E PESCA -Esercizio senza licenza -Equiparazione per omesso pagamento della tassa -Illegittimitˆ costituzionale :. Esclusione, 3. CIRCOLAZIONE STRADALE -Esercitazione alla guida -Esclusione per i veicoli di cat. A Punibilitˆ per guida senza patente -Illegittimitˆ costituzionale Esclusione, 14. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Giudizio possessorio: provvedimenti definitivi -Regolamento preventivo di giurisdizione: inammissibilitˆ, 145. Scioglimento di associazione politica ex 1. n. 645/1952 -Rapporto tra la XII disp. trans. Cost. e l'articolo 18 della Costituzione -Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste, con nota di R. TAMIOzzo, 172. -Servizi portuali: tariffe -Obblighi tariffari e di assunzione : posizione di interesse legittimo Addizionali -Lesione di un diritto: giurisdizione dell'A.G.O., 150. -Pubblico impiego: dipendenti da enti pubblici -Carattere privatistico del rapporto : condizioni, 147. COMUNIONE E CONDOMINIO -Nomina di amministratore -Notifica di ricorso e altri condomini -Omessa previsione -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 2. COMUNITË EUROPEE -Lavoratori migranti -Previdenza sociale -Domande, dichiarazioni e ricorsi -Presentazione presso un'autoritˆ, un'istituzione o un altro organismo corrispondente di altro Stato membroá -Organismo di collegamento -Pu˜ essere considerato organismo corrispondente anche in ipotesi di presentazione di domanda giudiziale Limiti di applicazione della norma, 73. -Libera circolazione delle persone e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Rapporti giuridici ai quali applicabile, 77. -Libera circolazione dei lavoratori -Attivitˆ sportiva -Applicabilitˆ della normativa comunitaria -Limiti, 77. -Libera circolazione dei lavoratori, delle persone e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Ambito di operativitˆ, 77. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Libera circolazione dei lavoratori e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Applicabilitˆ alla composizione di squadre sportive Esclusione, 77. -Libera prestazione dei servizi - Artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, del trattato CEE -Efficacia diretta, 67. -Libera prestazione dei servizi Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Efficacia diretta -Decorrenza, 77. -Libera prestazione dei servizi Divieto di restrizioni -Attivitˆ svincolate da particolari qualificazioni o disciplina professionale -Obbligo di residenza -Incompatibilitˆ con il divieto di restrizioni, 67. -Libera prestazione dei servizi Divieto di restrizioni -Professione forense -Obbligo di residenza nella circoscrizione di determinati organi giudiziari -Compatibilitˆ con il divieto di restrizioni, 67. -Principio della paritˆ di trattamento tributario -Riferimento al carico tributario complessivo, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -Trattato C.E.E. -Artt. 95, primo e secondo comma, 82. -Trattato istitutivo della Comunitˆ economica europea -Effetti Limitazione della sovranitˆ normativa degli Stati membri -Prevalenza delle norme comunitarie sulle preesistenti e contrastanti disposizioni di diritto interno, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI -Impugnativa in via diretta -Nozione e limiti -Fattispecie in tema di disciplina dell'aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi -Esattoria -Aggi -Incorporazione nelle aliqute a danno dell'imposta -Violazione dell'art. 3 della Cost. -Sperequazione a danno della Regione Siciliana ove gli aggi sono pi ele vati rispetto al restante territorio dello Stato -Infondatezza, 30. CONTRATTI PUBBLICI -Revisione prezzi .:. Legittimitˆ della revisione per variazione intervenuta successivamente alla aggiudicazione -Irrilevanza della stipulazione del contratto collettivo di determinazione dei nuovi prezzi in epoca anteriore alla aggiudicazione, con nota di R. TAM10zzo, 179. -Revisione prezzi -Parere della Commissione ministeriale -Prova del rispetto delle norme procedimentali -Sottoscrizione del Presidente e del Segretario -é insufficiente, con nota di R. TAMIOZZo, 179. CORTE COSTITUZIONALE -Conflitti di attribuzio11e tra Regioni e Stato -Atti giurisdizio-á nali dello Stato -Denuncia di ¥errores in judicando ¥ -Inammissibilitˆ del conflitto, 12. - Ricorsi per conflitto di attribuzione -Decorrenza del termine -Data dell'atto con cui si manifesti una volontˆ confliggente, 40. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA Questione di costituzionalitˆ -Ri costituzione del partito fascista .Art. 3; primo comma, 1. 645/1952 -Contrasto con gli artt. 3, 18 e 49 Cost. -Manifesta infondatezza, con nota di R. TAMIOZZO, 173. -Questione di costituzionalitˆ -Ricostituzione del partito fascista Art. 3 1. 645/1952 -Contrasto con l'art. 27 Cost. -Manifesta infondatezza, con nota di R. TAMIOzzo, 173. - V., anche Aborto, Amnistia, Associazione Caccia e pesca, Circolazione stradale, Comunione e condominio, Conflitto di attribuzioni, Corte costituzionale, Dogana, Edilizia, Energia nucleare, Estradizione, Fallimento, Giudizio di accusa, Impiego privato, Imposte e tasse in genere, La INDICE IX á voro, Leggi e decreti, Locazione; Obbligazioni e contratti, Pensfoni, Previdenza ed assistenza, Procedimento penale, Reati militari, Reato, Ricorso straordinario, Sciopero, Servit, Sicilia,. Vilipendio al governo. DOGANA -Disciplina transitoria per i procuratori doganali -Eccesso di delega -Insussistenza, 60. EDILIZIA -Dichiarazione di pubblica utilitˆ -Sospensione dell'esecuzione Limitazione ai soli casi di errore sugli immobili o sui proprietari Illegittimitˆ costituzionale, 4. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Commissione ex art. 11 -Legittimitˆ della delega del sindaco ad un assessore, con nota di R. TAMIOZzo, 167. -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Domanda di edificazione diretta Commissione ex art. 11 -Parere Impugnativa diretta della deliberazione -Inammissibilitˆ, con nota di R. TAMIOZZO, 167. -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Impugnazione del decreto di esproprio -Ammissibilitˆ di censure contro il parere della Commissione, con nota di R. TAMIOzzo, 167. á Piani ex 1. n.. 167 del 1962 -Pro cedimento derogatorio ex art. 1, 1. n. 217 del 1965 -Rapporti con la I. 167 -Effetti, con nota di R. TAMIOZZO, 167. ENERGIA NUCLEARE -Determinazione di materie radioattive -˜messa denuncia -Difformitˆ rispetto alla legge di delega -Illegittimitˆ costituzionale, 1. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Indennizzo -Criteri fissati nella legge richiamata nel decreto di esproprio -Applicabilitˆ esclusiva, á157. -Sostituzione del Ministero dei LL.PP. al Comune di Reggio Calabria nell'espropriazione -Responsabilitˆ del Ministero per le indennitˆ per l'occupazione d'urgenza realizzata dal Comune Esclusione, 156. ESTRADIZIONE Competenza della Corte d'appello -Luogo di presenza dell'estradato -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 20. FALLIMENTO Chiusura del concordato preventivo -Riassunzione dei procedimenti interrotti -Giudice fallimentare -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 3. -Decreto di chiusura in pendenza di termine per ricorrere contro il piano di riparto -Legittimitˆ, 165. Revoca della dichiarazione -Spese di procedura a carico del fallito -Illegittimitˆ costituzionale, 64. GIUDIZIO DI ACCUSA --Poteri della Commissione parlamentare inquirente -Poteri del1' Autoritˆ Giudiziaria ordinaria, 30. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Provvedimento impugnabile Scioglimento di associazione politica e confisca di beni -Art. 3 l. n. 645 del 20 giugno 1952 Natura -Impugnabilitˆ -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZo, 172 - Responsabilitˆ civile di associazione politica -Difetto di partecipazione al procedimento penale -Irrilevanza, con nota di R. TAMIOZZO, 173. mento -Vendita agli incanti successiva -Irrilevanza, 204. con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. mento -Vendita agli incanti successiva -Irrilevanza, 204. con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilitˆ di motivi concernenti atto diverso, con nota di R. TAMxozzo, 167. -Termine per ricorrere in materia di pretese patrimoniali -Termine di prescrizione, con nota di IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE --Accertamento -Soggetti tassabili in base a bilancio -Bilancio incompleto o inesatto -Integrazione e correzione -Ricorso al metodo induttivo -Legittimitˆ, 196. R. TAMIOZZO, 170. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE -Oli minerali -Olio greggio -Soggezione, 260. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Decadenza -Percezione dell'imposta ordinaria -Prescrizione Normativa di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 35, 199. -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Primo acquisto di terreni e fabbricati Trasferimento di stabilimento industriale giˆ attivato e in dissesto -Esclusione dell'agevolazione, 210. -Atti stipulati dallo Stato -Registrazione gratuita -é limitata agli atti nei quali interviene lo Stato come parte -Atti stipulati da altri enti delegati . nell'interesse dello Stato -Sono soggetti al regime normale, 203. -Costruzione di edificio su suolo comune -Precostituzione di condominio -Costituzione reciproca di diritto di superficie -Divisione di cosa futura -Natura -Effetti tributari -Applicazione dei benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408 -Esclusione, 221. -Mutuo fondiario in cartelle -Acconto in contanti -Connessione con il mutuo ammesso al regime di abbonamento dell'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma -Esclusione, 191. - Valutazione dei beni trasferiti Riferimento al valore in comune commercio alla data del trasferi -Reddito soggetto all'imposta -Gestione di Musei e Monumenti sGggetti al regime del demanio pubblico -Entrata di diritto pubblico -Non imponibilitˆ, 209. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Competenza e giurisdizione -Pagamento con dilazione -Quote di partecipazione in societˆ di persone -Sono considerate beni mobili o immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale -Discrezionalitˆ dell'Amministrazione nel concedere la dilazione -Esclusione, 183. -Presupposto -Accettazione dell'ereditˆ -Non necessaria Chiamato all'ereditˆ -é obbligato a presentare la denuncia ed a pagare l'imposta, 218. -Rinuncia all'ereditˆ -Soggetto che ne profitta -Obbligo di pagare l'imposta dovuta dal rinunziante . -Sussiste anche nel caso che il soggetto che ne profitta sia esente da imposta, 206. IMPOSTA DOGANALE -Ingiunzione -Opposizione -Termine -Ingiunzione intimata dall'Ufficio del Registro -Si applica -Indicazione nella ingiunzione del termine di trenta giorni -Irrilevanza, 198. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Cotoni di produzione nazionale Aliquota applicabile -Legge 21 marzo 1958, n. 267 e d.1. 2 luglio 1969, n. 319 -Rapporto -Effetti, INDICE XI -I.G.E. all'importazione -Cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. -Applicabilitˆ dell'ali' quota ridotta stabilita per i cotoni di produzione nazionale Esclusione, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. IMPOSTé E TASSE IN GENERE -Accertamento -Avviso di accertamento -Natura, 214. ~Accertamento -IntestaZlione a persona defunta -Notifica all'erede -Nullitˆ -Limiti -Sanatoria, 214. -Commissioni tributarie -A.G.O. Esclusione per le controversie di semplice estimazione -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 7. -Competenza e giurisdizione Norme sul procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo -Sono norme di relazione -Giurisdizione del giudice ordinario, 183. Competenza e giurisdizione Rapporti tra giudizio dinanzi alle Commissioni e giudizio dinanzi all'A.G.O. -áVizio del procedimento che lede un diritto soggettivo -Quando ricorre -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario, 187. -Competenza e giurisdizione -Tribunale fallimentare -Assorbe la competenza del faro erariale Azione proposta dalla curatela nelle forme ordinarie -Segue la competenza fallimentare, 202. Diritto erariale sulle acquaviti Acquaviti di vino nazionali e acquaviti di vino importate -Disparitˆ di trattamento -Compatibilitˆ con le clausole del G.A.T.T. -Limiti -Criterio di computo della discriminazione consentita, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82: -Diritto erariale sulle acquaviti Acquaviti di vino nazionali e acquaviti di vino importate Trattamento tributario -Disparitˆ -Sussistenza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -Diritto erariale sulle acquaviti Cognac importato e acquavite nazionale -Rapporto di similaritˆ Sussistenza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -Imposte indirette -Commissioni delle imposte -Cassazione di decisione della Commissione Centrale pronunciata in grado di appello ,.; Nuovo ordinamento del contenzioso tributario -Rinvio alla commissione di secondo grado competente per territorio, 202. -Imposte indirette -Commissioni tril:mtarie -Cassazione di decisione di commissione provinciale Nuovo ordinamento del contenzioso tributario -Rinvio alla commissione di secondo grado, 204. - Imposte indirette -Ingiunzione Ingiunzione sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente -Nullitˆ -Esclusione, 183. -Imposte indirette -Procedimento dinanzi alle Commissioni -Commissione Centrale -Pronunzia in grado di appello -Riforma della decisione di prima istanza -Esame di domande e questioni precedentemente ritenute assorbite Necessitˆ -Impugnazione incidentale -Non necessaria, 201. -Indisponibilitˆ del credito di imposta -Acquiescenza della Amministrazione -Impossibilitˆ, 214. -Ingiunzione -Rilevanza come solo atto di accertamento -Intimazione contro curatelaá di ereditˆ giacente -Legittimitˆ, 197. '--Ricchezza mobile -Tassabilitˆ delle plusvalenze e sopravvenienze -Enti non esercenti attivitˆ commerciale -Illegittimitˆ costituzionale, 59. -Stato soggetto passivo di imposta -Esclusione -Enti equiparati allo Stato -Imposta sulle societˆ -Non vi sono soggetti, 199. -Violazione di norme finanziarie e valutarie -Pena pecuniaria Iscrizione di ipoteca -Condebitori solidali del trasgressore -Socio accomandatario -Inammissibilitˆ, 206. XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. IMPIEGO PRIVATO -Dipendenti ospedalieri -Controllo fiscale sull'infermitˆ -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 42. LAVORO -Visita fiscale dei lavoratori dipendenti -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 43. LEGGI E DECRETI -Decreti delegati -Esercizio della delega -Pluralitˆ di distinti decreti -Attuazione parziale Amnistibilitˆ, 60. -Interpretazione -Lavori preparatori -Rilevanza con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -Precetto normativo -Efficacia vincolante -Coincidenza del risultato dell'applicazione con le finalitˆ perseguite dal legislatore -Irrilevanza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -Presupposti e idoneitˆ rispetto allo scopo perseguito -Verifica in sede giurisdizionale -Inammissibilitˆ -Verifica, rettifica o disapplicazione della norma ad opera del giudice -Inammissibilitˆ, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. LOCAZIONE -Alberghi ed esercizi commerciali -Proroga del vincolo -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 50. -Proroga delle locazioni -Esclusione dei contratti successivi al 1¡ dicembre 1969 -Esclusione per gli acquirenti per un triennio Illegittimitˆ costituzionale Esclusione, 48. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Solidarietˆ passiva -Interruzione della prescrizione contro un condebitore -Estensione agli altri -Illegittimitˆ costituzionale Esclusione, 23. PARTITI POLITICI -Associazione politica -Ricostituzione del partito fascista -Presupposti per lo scioglimento ex 1. 645/1952 -Necessitˆ del deposito della motivazione della sentenza penale di condanna -Non sussiste, con nota di R. TAMiozzo, 173. -Associazione politica -Ricostituzione del partito fascista -Presupposti per lo scioglimento ex 1. 645/1952 -Pendenza di appello avverso la sentenza penale di accertamento della natura del Movimento -Irrilevanza, con nota di R. TAMIOZZO, 173. PENSIONI -Pensioni civili di riversibilitˆ Requisiti prescritti per il coniuge pensionato -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 15. -Pensione indiretta di guerra Condizioni per la sussistenza dell'inabilitˆ -Illegittimitˆ costituzionale, 59. Pensioni indirette di guerra Condizioni per la sussistenza dell'inabilitˆ -Illegittimitˆ costituzionale, 60. -Perdita del diritto -Pensione ai familiari -Riduzione di un quarto -Illegittimitˆ costituzionale, 46. PRESCRIZIONE -Norma incostituzionale che impedisce l'esercizio del diritto -Decorrenza della prescrizione dalla data del fatto generatore, 162. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Consiglio di amministrazione dell'I. N.P.S. -Rappresentanza dei lavoratori -:Qesignazioni delle confederazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 33. ' INDICE Xlll PROCEDIMENTO CIVILE Notifica a mezzo posta -Attestazione dell'avvenuta consegna con sottoscrizione della ricevuta di ritorno -Necessitˆ, 156. Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione -Potere discrezionale del giudice di merito -Mancato esercizio del potere -Sindacato in sede di legittimitˆ -. Esclusione -Richiesta della parte. Efficacia sostitutiva dell'osservanza dell'onere della prova -Esclusione, 246. PROCEDIMENTO PENALE Correlazione fra accusa e sentenza -Mancanza di correlazione Nullitˆ relativa, 266. Indagini disposte sulla base di scritti anonimi -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 14. -Pregiudiziale civile -Facoltˆ e non obbligo di rimessione -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 3. PUBBLICO IMPIEGO -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni -Funzioni superiori -Istanza per il conferimento -Silenzio della. P.A. -Illegittimitˆ, con nota di R. TAMrozzo, 170. Stipendi e assegni -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni -Funzioni di qualifica superiore -Conferimento -Provvedimento formale -Necessitˆ, con nota di R. TAMIOZZO, 170. REATI MILITARI -Lesioni personali -Richiesta del comandante del corpo -Mancata previsione della querela -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 64. REATO -Reati e pene -Ergastolo -Con trasto con la funzione di emenda Illegittimitˆ costituzionale Esclusione, 1. -Reati e pene -Introduzione di animali nel fondo altrui -Pena maggiore per il danneggiamento del fondo -Omessa discriminazione circa l'elemento internazionale -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 2. -Reati e pene -Naufragio e incendio -Pericolo per la pubblica incolumitˆ -Presunzione solo per il non proprietario -Illegittimitˆ c9stituzionale -Esclusione, 7. Reato colposo -Concorso di colpa del coimputato assolto con sentenza passata in giudicato Impugnazione dell'altro imputato condannato al minimo della pena -Mancanza di interesse. RICORSO STRAORDINARIO -Atti delle Regioni -Competenza per l'istruttoria -Spettanza allo Stato, 54. RIFORMA FONDIARIA Dichiarazione di illegittimitˆ costituzionale di provvedimento legislativo di espropriazione -Diritto del proprietario alla restituzione del bene o al pagamento del suo valore -Natura -Prescrizione decennale, 162. SCIOPERO Sciopero politico -Sanzione indiscriminata -Illegittimitˆ costituzionale, 12. SERVITU' Fondo provvisto di accesso insufficiente -Passaggio coattivo -Subordinazione ad esigenze della agricoltura e dell'industria -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 28. SICILIA Imposte sui redditi -Riscossione per versamento diretto -Lezione della competenza regionale Esclusione, 13. :XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Imposta sui redditi -Sostituti di imposta -Versamenti nel domicilio fiscale -Competenza ad impartire istruzioni -Spetta allo Stato, 13. TRASPORTO ( -áTrasporto di persone sulle F.S. Responsabilitˆ á per danni -Anormalitˆ del servizio -Onere della prova, 158. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI -G.A.T.T. -Contrastanti disposizioni di diritto interno -Ammissibilitˆ -Ricorrenza -Ipotesi, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -G.A.T.T. -Contrastanti disposizioni di diritto interno -Ammissibilitˆ -Ricorrenza -Ipotesi, con note di A. MARZANO e di M. FA- NELLI, 88. -G.A.T.T. -Efficacia nell'ordina. mento interno -Accertamento della reciprocitˆ -Irrilevanza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -G.A.T.T. -Principio della paritˆ di trattamento tributario -Immediata applicabilitˆ, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -G.A.T.T. -Principio della paritˆ di trattamento tributario -Rece zione nell'ordinamento interno italiano -Immediata applicabilitˆ, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -G.A.T.T. -Principio della paritˆ di trattamento tributario -riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne, con n˜te di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -G.A.T.T. -Principio della paritˆ di trattamento tributario -Riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -G.A.T.T. -Sudan -Applicabilitˆ -Periodo successivo all'acquisto della indipendenza -Esclusione, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. TRUFFA -Momento consumativo -Esistenza di un danno concreto ed effettivo -Assunzione dell'obbligazione -Costituisce tentativo, 269. VILIPENDIO AL GOVERNO -Autorizzazione del Guardasigilli e non del Governo nella sua totalitˆ -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, 22. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 22 novembre 1974, n. 264 pag. 1 27 novembre 1974, n. 265 1 27 novembre 1974, n. 267 . 2 11 dicembre 1974, n. 271 2 11 dicembre 1974, n. 272 3 11 dicembre 1974, n. 274 3 11 dicembre 1974, n. 276 3 11 dicembre 1974, n. 284 4 27 dicembre 1974, n. 286 7 27 dicembre 1974, n. 287 7 27 dicembre 1974, n. 289 12 27 dicembre 197 4, n. 290 12 27 dicembre 1974, n. 298 13 27 dicembre 1974, n. 299 13 27 dicembre 1974, n. 300 14 16 gennaio 1975, n. 1 . 14 16 gennaio 1975, n. 3 . 15 16 gennaio 1975, n. 5 . 19 16 gennaio 1975, n. 6 . 20 16 gennaio 1975, n. 7 . 22 16 gennaio 1975, n. 8 . 23 16 gennaio 1975, n. 9 . 28 21 gennaio 1975, n. 13 30 5 febbl'aio 1975, n. 14 30 5 febbraio 1975, n. 15 30 5 febbraio 1975, n. 15 33 5 febbraio 1975, n. 18 34 5 febbraio 1975, n. 19 37 5 febbraio 1975, n. 20 38 5 febbraio 1975, n. 21 40 5 febbraio 1975, n. 22 42 5 febbraio 1975, n. 23 43 5 febbraio 1975, n. 24 46 18 febbraio 1975, n. 27 46 25 febbraio 1975, n: 29 48 25 febbraio 1975, n. 30 50 25 febbraio 1975, n. 31 54 25 febbraio 1975, n. 32 59 25 febbraio 1975, n. 36 59 25 febbraio 1975, n. 37 60 6 marzo 1975, n. 41 60 6 marzo 1975, n. 42 64 6 marzo 1975, n. 46 64 XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITË EUROPEE 3 dicembre 1974, nella causa 33/74 pag. 67 3 dicembre 1974, nella causa 40/74 73 12 dicembre 1974, nella causa 36/74 74 CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 334 pag. 238 Sez. Un., 7 febbraio 1974, n. 346 . 145 Sez. Un., 21 febbraio 1974, n. 488 147 Sez. Un., 27 giugno 1974, n. 1912 150 Sez. Un., 5 luglio 1974, n. 1944 156 Sez. I, 11 luglio 1974, n. 2060 156 Sez. I, 12 Juglio 1974, n. 2088 157 Sez. II, 13 luglio 1974, n. 2117 158 Sez. I, 17 luglio 1974, n. 2141 162 Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2285 . . . . . . . . . . . . . . . 165 Sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3142 246 Sez. Un., 28 ottobre 1974, n. 3208 183 Sez. Un., 29 ottobre 1974, n. 3254 183 Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3306 250 Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3314 187 Sez. I, 30 ottobre 1974, n. 3324 . 191 Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3384 196 Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3389 197 Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3561 198 Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3567 . 199 Sez. I, 13 novembre 1974, n. 3594 199 Sez. I, 18 novembre 1974, n. 3673 201 Sez. I, 19 novembre 1974, n. 3719 202 Sez. I, 20 novembre 1974, n. 3738 203 Sez. I, 22 novembre 1974, n. 3761 . 204 Sez. 1; 27 novembre 1974, n. 3876 . 206 Sez. I, 27 novembre 1974, 11. 3880 206 Sez. I, 3 dicembre 1974, n. 3944 209 Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4032 210 Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4041 214 Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4227 218 Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4231 221 GIURISDIZIONI CIVILI Sez. Un., 4 gemmJaio 1975, 11. 2 pag. 82 Sez. Un., 7 gennaio 1975, n. 10 88 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 5 giugno 1974, n. 11 5 giugno 1974, n. 12 5 giugno 1974, n. 13 pag. 252 255 257 INDICE XVII LODO ARBITRALE (Roma) 5 novembre 1974, n. 67 .. GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 4 giugno 1974, n. 426 Sez. IV, 11 giugno 1974, n. 431 Sez. IV, 21 giugno 1974, n. 452 Sez. IV, 12 luglio 1974, n. 548 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 ádicembre 1973, n. 1346 Sez. IV, 4 febbraio 1974, n. 261 Sez. Un., 30 novembre 1974, n. 3 . pag. 239 pag. 167 170 172 179 pag. 260 266 269 PARTE SECONDA PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio di amministrazione Composizione quorum, 18. Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio di amministrazione Operazioni di inquadramento nelne qualifiche dirigenziali -Quorum, 18. -Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio di amministrazione Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali -Obbligo di astensione dei membri che rivestono date qualifiche, 18. -Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio di amministrazione Inquadramento nelle qualifiche , dirigenziali -Segretario avente qualifica di direttore di divisione -Partecipazione, 18. BONIFICA -Consorzi di bonifica -Mutui garantiti con cessione dei contributi statali e con delegazione di pagamento sui contributi a carico dei proprietari -Concessione necessaria -Tassabilitˆ autonoma, 19. . COMMERCIO -Commercio -Blopco dei prezzi al consumo -Maggiori costi d'acquisto -Vendita a prezzi maggiorati, 19. CONTABILITË GENERALE DELLO STATO -Fermo amministrativo -Compensazione tra credito comunale di natura pubblicistica e debito tributario dello stesso Comune, 19. DEMANIO -Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -Scarico di materiali Sostanze inquinanti -Eliminazione e neutralizzazione, 19. -Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -Scarico di materiali Sostanze non inquinanti, 20. -Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -Scarico di materiali Sostanze inquinanti, 20. -Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -Scarico di materiali Sostanze inquinanti -Mare extraterritoriale, 20. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITË -Espropriazione per p.u. -Edifici scolastici -Disciplina applicabile, 20. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Occupazione d'urgenza Stato di. consistenza -Nomina del tecnico, 20. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Decreto di occupazione o di espropriazione -Soggetti a cui favore verranno devoluti gli immobili -Menzione, 20. -Sicilia -Abitati distrutti dal terremoto -Programmi di ricostruzione -Aree espropriate -Assegnazione -Cooperative edilizie, 21. INDICE XIX IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Imposta R.M. -Enti Comunali di Consumo -Avanzi di gestione Eccedenze attive di bilancio Tassabilitˆ, 21. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gi,0ielli,¥denaro e mobilia -Inventario di ereditˆ beneficiata -Effetti, 21. -Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia -Inventario di ereditˆ beneficiata -Omissioni o incompletezza -Effetti, 21. -Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia -Inventario di ered~tˆ benefidata -Natura -Ereditˆ giacente -Rilevanza, 21. IMPOSTE E TASSE -Imposta di registro -Condono Pagamento dell'imposta come liquidata -Errore di liquidazione Supplemento, 22. IMPOSTE VARIE -Imposta di pubblicitˆ -Targhe delle assicurazioni incendi -Denunzia (ex art. 7 d.P.R. n. 342/54) Natura ed effetti, 22. -Imposta spettacoli -Parchi scuola traffico, 22. -Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi -Importazioni di navi armate, 22. -Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi -Importazioni di navi armate -Importazioni da paesi aderenti al G.A.T.T., 22. ISTRUZIONE -Espropriazione per p.u. -Edifici scolastici -Disciplina applicabile, 22. I.V.A. -Imposta valore aggiunto -Vendita fallimentare -Assoggettabilitˆ Giudice delegato -Direttive - Ricorribilitˆ in Cassazione, 23, POSTE E TELECOMUNICAZIONI -Poste e Telecomunicazioni -Raccomandate -Accettazione con sistema meccanizzato -Ricevuta Forma, 23. STRADE -Comuni e Provincie -Atti in materia tributaria -Controllo, 23. -Comuni -Strade comunali -Diritto di pedaggio -Natura, 23. -Comuni -Strade comunali -Diritto di pedaggio -Legittimitˆ, 23. -Strade statali -Costruzioni Distanze, 23. xx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali II -Questioni dichiarate non fondate III -Questioni proposte PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 1974, in. 264 -Pres. Bonifacio -Rel. Rossi -Váersind (n.¥c.). Reato ¥ Reati e pene ,. Ergastolo ¥ Contrasto con la funzione di emenda á Illegittimitˆ costituzionale á Esclusione. (Cost. a~. 27; c.p. art. 22). Non fondata, con riferimento aUa funzione di emenda della pena, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 22 Codice penale, sulla pena dell'ergastolo (1). (1) Con rii:lierimentoá all'istituto della liberazion.e disciplinato da:lil.'art. 176 -c,p., dr. Corte Cost. 4 .1u~o 1974, n. 204, Foro H. 1974, I, 2576. Per la manifesta infondatezza della questione si era espressa la Cassazione (Cass. 16 g~u~no 1á956, Fooo it. 1956, II, 145, .con nota di JOVANE, e CALAMANDREI, in Riv. dir. proc. 1956, Il, 154. CORTE COSTITUZIONALE, 27 novembre 1974, llll. 265 -Pres. Bonifaoio -Rel. Oggioni -Besagni (n.¥c.) e Pres:td:erute Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azza:riti). Energia nucleare á Determinazione di materie radioattive á Omessa denuncia ¥ Difformitˆ rispetto alla legge di delega á Illegittimitˆ costituzionale. (Cost. art. 76; 1. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 28). E' fondata con riferimento alla legge di delega, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, punitiva della detenzione, senza denuncia, di sostanze radioattive (1). (1) Cfr. da ultimo su1l'art. 76, Oorte Cost. 20 marzo 1974, n. 73, Foro it. 1974, I, 1296. 2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 27 novembre 1974, in. 2;67 -Pres. Bondfado -Rel. V?literra -SŽacichretti (n..c.) e P:rieside:nte Consig!lio dlei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Gi011gio Azzariti). Comunione e condominio á Nomina di amministratore á Notifica di ricorso agli altri condomini á Omessa previsione á Illegittimitˆ costituzionale á Esclusione. (Cost. art. 3, 24; e.e. art. 1105, 1129, c.p. art. 7.37). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimitˆ costituziol/1,ale degli articoli 1105, comma; quarto, 1129, comma primo e.e., e 737 e segg. c.p.c., neUa parte in cui non prevedono, nel procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condom;iniale, che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agii altri condomini (1). (1) In dottrina dr. BRANCA, Comunione, in Commentario, a cura di SCIALOIA ,e' BRANCA, 1972, 194; Cass. 8 febbraio 1972, n. 455, Foro it., 1972, 3493, rcon nota. CORTE COSTITUZIONALE, -11 dlicembre 1974, n. 271 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocchietti -Maiorano (n.c.) e Presidente Cons;iglio dei Ministri (1sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzarilti). Reato ¥ Reati e pene á Introduzione di animali nel fondo altrui . Pena maggiore per il danneggiamento del fondo á Omessa discriminazione circa l'elemento internazionale á Illegittimitˆ costituzionale . Esclusione. (Cost. art. 3; c.p. art. 636; terzo comma). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimitˆ costituzionale deU'art. 636, tŽrzo comma, c.p., che punisce con pena pi grave l'int1áoduzione di animali su fondo altrui, allorchŽ il fondo venga dawneggiato, senza discriminare suU'elemento intenzionale circa lo scopo di far pascolare gli animali sul fo'llidO altrui (1). (1) Swhl'arr-t. 636 c.ip. ,cfu'. CoNso, iin Giuris. it. 1947, II, 29, e p&-La giuo:arir'e evidente, dopo che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 6 e 10 dell'anno 1969, al fine di pervenire alila conclusione 1diella inaimmissibi1itˆ di varie questioni di costituzionalitˆ foo:mulate da ,commis1sioni tributarie, ha nitenuto ,che queste non :siano ammeSJSe a ,proporli.e, pertchŽ non sono organi ,giUJrisdizionali -1cui , dall'art. 23 della 11Jeg,ge 11 marzo 1953, n. 87, 'Conferito il potere di proporre ailla Cor1te tali questioni ~ ma sono benisi organi contenziosi ammi'11Jistrativi. 2. -Prima di procedere all'esame del merito della questione di costituzionailitˆ, ,cocor:re ricordare che le ordinanze di Timessione ;provengono da una Corte di aippel'lo e 1dia vari ,tribunaJii: organi che, com' noto, hanno competenza ad esaminare le controversie tributarie -meno che ,suil punto deLla estimazione, del redd'ito 1i!ma>oni:bile -dopo che esse ,sono state giˆ decise dalle commissioni, 1secondlo un sfaitema che stato recentemente sottoposto ad una totale revisione dal decreto legislativo delegato 26 ottobre 1972, n. 636, 1cilie si inserisce nella generale ,riforma dei tributi, e ,che entrato in vigore il 1¡ ,gennaio 1973, e quindi in data successiva a quelle deN:e anzidette ordinanze. (1) :Pu˜ I'liitenel'SIí, cos“, composto :il 'con1IDaisto tl'a la Corte co,stituziona1le (sentenze n. 6 e 10 del 1969 in questa Rassegna 1969, I, 7, e 8) e la Corte di Cassazfone (sentenze n. 2175, 217>7, 2201 ivi, 1,969, I, 538). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE A tal proposi,to l'Avvocatura generale chiede eh.e la OOI"te collisideri preUmiinarmente 1se non sia hl ;caso di rimettere le questioni ai giiudki che le' hanno proposte perchŽ le riesaminino sotto il profilo della rilevanza, in ordine a1La mutata dJ~scipUna normativa del' settOll'e. Ma .il .suggerimento in itale ásenso fomnulato iI!IOil pu˜ es1sere accoLto, in quanto la nuova disciplina non si applica alle controversie che, come quelle in esame, risultino giˆ decise dalle commissioni tmibutarie istituite secondo la dliscipilina \Precedente. Diispone iinfaitti l'art 43, comma quarto, del d.P.R. n. 636 del 1972 che, ,contro le loro deciisioni, Çle '.Parti possono esperire l'azione ,giudiziaria dinanzi ai tribunali, :secondo le d~posizioni ,dli flegge anteriormente vigenti È. 3. -Passando all"esame ,del merito, 1sembra uti!l!e mettere in !rilievo che una decisa volontˆ del legislatore, volrtia a 1sottrarire alia coágnizioine della magistratm-a ordiinaria le questioni attinenti alJ.la dle,terminazione quarnittfativa del reddito iirnponiibile, :rappresernta iuna costante del nost110 sistema tributario. Al riguardo .si detto che ¥ess1a non sarrebbe idonea, per mentalitˆ e insufficienza di cognizioni tecniche, a penetrare i fenomeni economici, a vO'lte complessi, che. 1presiedono alla formazione dJe1 reddito, e si aggiunto che non potrebbe comunque far fronte ad un altro lavoro, di enorme mole, qual que11lo cui danno luogo [e controve!rsie suill'ac1c.ertamenrto dei tributi. Se queste od altre siano le ragioni che hiann.o dleterminato la sicelta considerare come, in materia, una limitazione al'l'a giurtsdizione ordinaria sia stata introdotta nelle nostre leggi fin dai primordi dello Stato unitario, giacchŽ, nello istesso momento in cui, nel 1865, si p:rocedev1a, con la legge del 20 marzo di quell'anno, n. 2248, ali. E, arrt. 1, all'abolizione dei tdbunalli del ¥contenzioso, devolvendo (art. 2) alfa giuriisdizione ordinaria tutte le mat&ie nelle quaili .si faccia questione di un diritto ciyile o :politico, comunque, vi ipossa essere interessaita la pubblica amminiistrazione, si stabiliva, altreSIí arit. 6) ,c:he Tiimanevano :per˜ escfluse dalla competenza delle autoritˆ giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale e al'. riparto di quota áe tuitte le a~tre :sulle Imposte 1sino a reihe n:on avesse avuto luogo la 1pubblicazfone iunto di irriiisolto contrasto se, .dopo le note sentenze di questa Co:rte, non fos1se['o iI11tervenuti fatta nuovi, in sede legislativa, che debbono ritenel'si abbiano autori.tathnamente risoluto quel contrasto, decid!endolo nel seillso deUa giurisdizionalitˆ. Si intende qui OV'viamente fare riferimento al com! plesso delle nuove leggi sulla riforma tributaT1ie ed in par:ticola,r1e ahle disposizioni della legge di delega 'legge 9 ottobre 1971, n. 825) e a quelle PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE della Jegge delegata in materia di contenzioso rt.J:libutario (d.P.R. 26 otto bre 1972, n. 636). Si llegge nell'art. 10, n. 14, del aJ.Legge di dlcle1ga 1che al Governo era commesso il ácom,pito di procedere Çalla 1revisione deillla CO!ll(posizion:e, del .:l“unzionamento e de.lile competenze ruiliZIíonali de1el 1commiisisioru tributarie, anclh.e a1l fine di assicurarne l'aiutonomia e l'indipendenza, e dn modo da garantire l'imparziale applicazione della leggeÈ. Il che quanto dire che ási intendeva assicurare a1'le commissioni steslSle la stirurttu;ra, la funzJioni e le :lltnalitˆ áche sono .connaturali ai veri e propri organi 1giulI'isdizionali. In relazione a .siffatte .direttive del legislatore deáleganite, si pu˜ constatare che nella legge -delegata ásono 'stati acicurataimente eliminati gli aspetti dai qruali traeva fondamento la tesi della natura amillliíllôJSitratiiva e accentuati i ¥caratteri in base ai quali il.áe ácommiissrioni venivano considerate come organi giurisd“iziona1i. Dal che pu˜ tra!I'1si la 1sicura convinzione che le commissioni tributarie, cos“ revisionate e strutturate, debbono ora considera11si origani speciali di giuri:sdlizione. 6. -Quanto fin qui si detto riguarda la nat'Ulra áe la qualificazione giuridica delle nuove comm~ssioni tribuita;riie, ácos[ come sono Sltate Ç revisionate È dalla legge di rifo=a. Ma evidlenrt;e ¥che que.st'ulrtima muove ineqruivocabi!lmente dal pll'esupiposto che ,giurisdizionali abbiano a considerarsi anche 1e pireesiistenti commissioni: non dubbio, infatti, ohe d1l ilegisflatore con la recente normativa abbia 1inteso eswcitare il potere d!i revisione che la IV disp. trans. Cost. ipreviede propdo per gli gli organi speciali di giurisdizione .giˆ esd:stenti nell'ordinamento al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. In defiinitiva la ruuova legislazione -imponendo all'inter.prete dii considleran:ie gilllri:sdizionale iii procedimento che si 1svolge davanti alle nuove commi:ssrioni -esclude che, nell'interpretare la legislaZJione precede:nte, ISli ipossa attribiu:rie alle vecchie commissioni natura semp1icemenrt;e a:mmi:niistrativa. Non si rpu˜ disconoscere che, di fronte al ricrn:idlato contll'asto giurisprudenziale in oirdine a quel problema, il lleágiis!latore aveisse il potere di rimuovere ogni iincertez~a: e per le cose dette iim1dUlbb~o che fa ll.egge, indirettarmente ma skuramente abbia imposto una soluzione nel JS.enso della giurisdizionalitˆ delle commissioni tributarie. Di ci˜ la Corte costituzionale non .pu˜ non p["endere atto e concludere in consegueniza per la non fondatezza delle proposte questioni di costituzionalitˆ. Ed infatti, se le ácommissioni .tribwtarie anteriiOII'i erano 011giam.i di giurisdizione, 1e ,Je questioni di "Semplfoe e1stimazione avevano in ess:e il proprio giudlke, non ;posisono ritenersi ácontrarie all'art. 113 dehla Costituzione le norme delle va11ie disiposizioni di legge cthe ne 1sottraeva1110 12 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'esame all'autoritˆ giudiziaria_ ordinaria. E per gli 1stessi motivi, come appare ovv:io, deve dtenersi infondata anche 'la questione di cosrtirtuziona1irtˆ proposta in riferimenrto agli articoli 3 e 24 de:Ila Costituzio111Je. - (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 289 -Pres. Boni;facio - Rel. Crisafuilli -Presidente Regione Friuíi Veneziia Giulia avv. Pacia) c. Presidente Consiglio dei M.initstri (sost. avv. gen. dello Srtato Savarese). Corte Costituzionale á Conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato á Atti giurisdizionali dello Stato á Denuncia di Ç errores in judicando È ¥ Inammissibilitˆ dd conflitto. (Cost. art. 134). é inammissibile il confiitto di attribuzione sol.levata da una Regione contro un atto giurisdizionale deHo. Stato, allorchŽ si denunci non un'invasione della sfera di competenza delLa Regione ricorrente, bens“ il modo con cui la giurisdizione si concretamente esercitata, cio errores in judicando. CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 290 -Pres. BCYillifacio - Rel. Amadei -Antonaci (n.c.). Sciopero -Sciopero politico á Sanzione indiscriminata stituzionale. (Cost. art. 3, 40; c.p. art. 503). á Illegittimitˆ co-. é costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai principi di eguaglianza e al diritto di sciopero, l'art. 503 del Codice penale nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero. ad impedire od ostacolare il libero esercizib dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranitˆ popolare (1). (1) Sull'argomento, cfr. ONIDA, Lo sciopero politico un diritto, in Relazioni sociali 1970, n. 4; PERA, Lo sciopero e la serrata, Trattato dir. Lav., 1971, 608. ,. " I ~áÛ: !' ~Al~ 13 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTI'rUZIONALE I CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 298 -Pres. Bonifacio -Rel. Benedetti -Presidente Regione SicHia (avv. Chia't'elli, Sorrentino) c. Presidente Consiglio dii Miniisrbri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Imposte sui redditi -Riscossione per versamento diretto -Lesione della competenza regionale -Esclusione. (Statuto Reg. Sicilia art. 37, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 7; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 5). Non fnodata, con riferimento alle norme finanziarie di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimitˆ eostituzionale dell'art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che prevede il versamento diretto delle imposte sui redditi presso l'Esattoria nella cui ci1¥coscrizione il contribuente ha il domicilio (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 299 -Pres. BonJ.facio -Rel. Benedetti -Presidente Regione Sicillia (avv. Chiarelli, Sorrentino) c. Presidente Consiglio de1i Mini1Slt['i (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Imposta sui redditi -Sostituti di imposta -Versamenti nel domicilio fiscale -C˜mpetenza ad impartire istruzioni -Spett~ allo Stato. (Statuto Reg Sicilia art. 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 71). Spetta allo Stato impartire istruzioni circa il versamento diretto all'esattoria da parte dei sostituti di imposta che hanno il domicilio fiscale fuori del territorio della Sicilia delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti industriali e commerciali in Sicilia (2). (1-2) Cfr. dalla materia Corte Cost. 1971 n. 207 in questa Rassegna, 1P71, I, 1336, 1972, n. 184, ivi, I. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 14 CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 300 -Pres. Bonifacio -Rel. Benedetti -Gamberoni (.n.1c.) Procedimento penale -Indagini disposte sulla base di scritti anonimi Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3, 24, c.p.p. art. 141, 231). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimitˆ costituzionale degli articoli 141 e 231 Codice di procedura penale, suila possibilitˆ, per il P.M. o per il Pretore, di promuovere indagini in base ad una delazione anonima (1). (1) Sull'argomento, cfr. SANTORo, in Giust. pen. 1933, IV, 262; FoscHINI, Riv. it. dir. pen., 1951, 174. CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 1 -Pres. Bonifaciio - Rel. Reale -Camiciotti (n.c.) e PTesidente Consiglio dei Ministri ( 1sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Circolazione stradale -Esercitazione alla guida -Esclusione per i veicoli di cat. A -Punibilitˆ per guida senza patente -Illegittimitˆ costitu zionale -Esclusione. (Cost. art. 3; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83). Non fondata la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 83, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della Strada), nella parte in cui autorizza l'esercitazione alla guida di tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per quelli di categoria A (1). (Omissis). -3. -La questione non fondata. Questa Corte, con giurisiprudenza ,costante, ha deciso che l1ientra nella discrezionalitˆ del legislatOTe statuiire quali com~ortamenti debbano essere .puniti e quali debbano essere la qualitˆ e la misura della pena e che, finchŽ siffatto potere sia contenuto nei limiti della ra21ionalitˆ, non vi violazione dell'art. 3 della Costituzione (.confr. per tutte la sentenza n. 160 del 1973). Nel caso in esame non pu˜ dL1s1i che la divel1sitˆ di trattamento, messa in evidenza dal p,retoáre di Firenze e da quello di Axena, 1sia priva di giustificazione e che, di conseguenza, illegittima, in quanto ispirata da discriminazioni non consentite dall'art. 3 della Costituzfone, rLsulti (1) Cfr. sulla discrezionalitˆ deil legisLartOTe di puniIDe i ácomportamenti., determinando la qualitˆ e La misura della pena, ;iin ril“erimento all'art. 3 Cost., rCor.te Cost. 21 no'Vlembiie 1973, n. 160, Giuris. cast., 1973, II,á 1762. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE la disciplina dettata dall'articolo 83, comma sesto, del 1codice della strada. Proprio in relazione al dive11so contenuto 1su1periormente riier 3, 29, primo comma, 31, primo ácomma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione. 3. -Esamtnando, in parti1ciolare e nell'ordine di loro prqpos1z10ne, le dedotte violazioni, s,i rileva che la proSJPettata contraddizione con l'art. 3 Cost. viene fatta ,consi:stere nella irrazionale diversitˆ di trattamento tra le pensioni di riversibilitˆ dovute qualora il matrimonio avvenga prima della 'Cessazione dal servizio del dante ,causa e le pensioni dovute qualora il matrimonio avvenga' d~po tale cessazione. Le condizioni stabilite in questo secondo caso riguarderebbero ,situazioni meramente soggettive, estranee all'~ssenza ed alla finalitˆ del matrimonio, e, quindi, prive di una loro plausibile ragion d'essere. La questione non fondata. L'apposizione delle due 'condizioni, indicate al numero precedente (insieme alla terza, qui non emergente, della durata biennale del matrimonio) ha, come premessa, il 1riconoscimento, in via di prindpio, che il diritto alla pensione di riversibilitˆ 1spetti non solo in 1caso di matrimonio contratto in costanza di servizio, ma anche nel 'caso di matrimonio contratto in data successiva alla sua ces1s1azione. Tlrattasi di un ;prindpio d'ordine generale, introdotto nella legislazione, qui in esame, sugli ordinamenti della Cassa pensioni ;pe1r i dipendenti di enti locali, dopo che lo stesso ,principio aveva informato ed infomna la legislazione sulle pensioni a ca1rico dello Stato (legge n. 46 del 1958 e ,success1ive). Tuttavia, una volta ci˜ ammesso, non ne deriva necessariamente l'esigenza di un pari trattamento, per entrambe le iJpotesi suaccennate. (1) Cfr. Corme Co,st. 13 g,enosizione di alcune modalitˆ irestrittive del diritto alla rive:ris“bilitˆ, non incidono 1sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori, che si sono voluti garantire con la norma ácostituzionale invocata, ambito nel quale non possono farsi rientrare i .casi che il legislatore ha ritenuto motivatamente di escludere. 7. -Con l'altra ordinanza, datata 13 ottobre 1972, la Corte dei conti ha sollevato la stessa questione dli costituzionalitˆ di che 1sopTa per quanto riguarda gli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ol'dlinarie a carico dello Stato, modificati 11tspettivarrnente con legge 1.4 maggio 1969, n. 21512, e ¥con legge 29 aprile 1967, n. 264. La censura, in relazione al ¥caso .specifico, -rapipoirtata a quel ,punto della normativa che ¥ esclude il diritto pensione di riversibilitˆ delle ved01Ve di pensionati istatali con durata minima (due PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 19 anni) del matrimonio contratto in data posteriore a quella di 1cessazione dal 'Serviziio del dante causa ¥. Questa condtziione (mantenuta nel recente testo unico 219 dkembre 1973, n. 1092) non rpu˜ essere ritenuta illegittima, [per .gli identk:i motivi dianzi esaminati a proposito della nor.mativa ie un atto di esel'cizio del proprio dliritto nei confronti di un condebitore solidale ed in paxticolare intima o richiede per iscritto allo stesso di eseguire la prestazione dovuta ovvero [plI"opone la medesima domanda 1con l'atto introduttivo di un giudizio o nel corso di esso ~per es. con la costituz:ione di parte civile nel ,processo penale), si producono gli effetti tiipici essenziali di .ciascun atto; ed inoltre ex lege cessa di essere utile ai fini della iprescrizione del dLritto il periodo di tempo, giˆ decoriso, durante il quale s:i era avuta l'inerzia del creditore e ácomincia un nuovo J)eriodo di p,rescrizione a decorrere dalla data dell'atto interruttivo o, nelle ipotesi di cui ai primi due ácormmi dell'art. ~,943 del codice civile e per effetto del dtspostoá del secondo comma dell'art. 2Q45 dello stesso codlice, dalla data in cui passa in giudicato la sentenza ,che defin1sce il giudizio. Si verifica acicanto agli effetti giUTidici essenziali pro1p'l'li di ciascun tipo di atti interruttivi, il detto effetto, avente portata conservativa, che incide direttamente sulla posiizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale, sul diritto cioŽ del creditore ad una data prestazione nei confronti di tutti i coilldebitori 1solidali, e áche Sii riflette automaticamente ed inevitabilmente (;per necessitˆ logica e in mancanza di una regola in .senso contrario) sulla iposizione di tutti i condebitori solidali e di daiscuno di essi; e tale effetto, data la sua natl11ra, ,6oiillVo1ge l'intero raipporto obbligatorio. PerchŽ si produca codesto effetto áconservativo non richiesto, a differenza di quel áche dato di ,constatare a pro,posito deg1i altri effetti, che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario. é significativo, a tal riguardo, ricordare che a proposito dell'intimazione o richiesta di cui all'art. 1219 del codlice aiono dd ipell:' 1sŽ in contrasto con la Costituzione e corrispondono entrambi adá interessi ragionevolmente connessi con la 1)rop1rietˆ fondiaria. Ogni ulteriore 1cons¥LderazJ.one, come quella relativa alla 'I)['eisenza di altre esigenze -per es. turistiche, commerciali -che potrebbero far propendere ;per unif“:c1are in un modo o i:n un alko le diverse disc,tpline, non rientra pe,r 1sua natura nel giudizio di legittimitˆ affidato a questa Corte. 3. -G1i stessi motivi valgono anche a diimostra,re l'infondatezza della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione. La disiciplina introdotta dal legtslatore con l'art. 1052 del codi,ce civile per rego, lare J.a 1sipecie prevista, diversa, come 1si detto, da quella og,gerbto del-, l'art. 1051 1steS1SO .codice, non ácontrasta col fine idi consegui:re il razionale ,sfruttamento del suolo e di stabilire equi Tarpporti sociali. (Omissis). (1) Cfr. anche Oass. 19 ottobre 1972, n. 3151, Giiist. civ., 1973, I, 659, con nofa di ALVINO. 30 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 21 .gennaio 1975 n. 13 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli -Commissione parlamentare inquil'ente (dŽp. Codaicci Pisanelli) ác. Giudice Istruttore rpresso il T.ribuna~e di Roma (G.I. Squillante). \ Giudizi di accusa -Poteri della Commissione parlamentare inquirente Poteri dell'Autoritˆ Giudiziaria ordinaria. (Cost. art. 96; I. 25 gennaio 1962, n. 20). Spetta alla Commissione parlamentare inquirente compiere indagini dirette ad accertare se ricorrano ipotesi di responsabilitˆ per fatti previsti nell'art. 96 della Costituzione; spetta, altres“, alla Commissione predetta, áai fini di tali indagini, il potere di prendere visione degli atti del procedimento, anche ottenendone copia e senza che ci˜ comporti sospensione dell'istruttoria in corso davanti all'autoritˆ giudiziaria sugli stessi fatti, nell'ambito .della sua competenza; va annullata, in conseguenza, l'ordinanza 18 luglio 1974 (1,ella Commissione medesima, limitatamente alla parte in cui richiede l'acquisizione in originale di atti del procedimento sopra menzionato. CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 14 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino) c. Presidente ColllSiglio dei Ministri (sosrt. avv. gen. dello Stato Savarese). Conflitto di attribuzioni -Impugnativa in via diretta -Nozione e limiti Fattispecie in tema di disciplina dell'aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi -Esattoria -Aggi -Incorporazione nelle aliquote dell'imposta -Violazione dell'art. 3 della Cost. -Sperequazione a danno della Regione Siciliana ove gli aggi sono pi elevati rispetto al restante territorio dello Stato -Infondatezza. Le Regioni, come soggetti di autonomia titolari ,di specifiche attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme statutarie o da altre norme costituzionali, sono legittimate a impugnare in via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano tali leggi lesive della sfera ben definita dei loro poteri. Non sono pertanto ammissibili i motivi dell'impugnativa che riguardino la questione di legittimitˆ costituzionale .dell'art. 3, comma primo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, col quale stato disposto che per le riscossioni effettuate mediante versamenti diretti o mediante ruoli l'esattore retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi, non spettando in 31 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE tale specifica materia, sul costo del servizio di risácossione deHe imposte, alcuna competenza aHa Regione Siciliana (1). Non fondata, con riferimento agli artt. 36 e 43 ,deHo statuto della Regione SiciHana e aH'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (contenente norme di attuazione deHo statuto in materia finanziaria), la questione di legittimitˆ costituzionale deU'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, H quale, in applicazione del nuovo criterio deU'incorporazione degli aggi neUe aliquote deHe imposte, ha inteso realizzare con effetto dal 1¡ gennaio 197 4 una identitˆ di trattamento tra i contribu'enti per quanto concerne il costo del servizio di esazione dei tributi (2). (Omissis). -Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, del quale fa piarte la norma denunciata, uno dei numerosli decreti delegati emanati dal legislatore nazionale per l'attuazione della 1'i.:foT1Ina tributaria di cui alia legige delega 9 ottobll."e 1971, n. 825. á Con esso sono state dettate nuove di>1Postizioni 1sui servizi di r1sicossione delle imposte in 1Partkolall."e, per quanto concerne gli aggi di riscossione, in ottemperanza ai ácriteri direttivi iis1sati dall'art. 10 punto 10 delilia legige di delega, che enUJncia!Ilo il nuovio pll."iinoiipio della ¥ i1sativamente indicate da norime :statutarie o da altre nol1me 1costituzionali, sono legittimate a impugnare in via diretta leggi dello Starto solo q'lllall1Jdo ritengano ta11i leggi 1e:s:ive de:llla sifera ben definita dei loiro poteri. Gli unici motivi amm1S!s~bi1i di rtcoriso delle (1-2) Sulla prima massima cfir. Co1I1te Cost. 18 febbr1alio 1970, n. 18, in questa Rassegna, 1970, I, 178 e l!n Foro it. 1970, I, 694, con n(Jl1Ja. 32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Regioni sono perci˜ quelli 1che lSIí risolvono ne]JJ.a menomazio!IlJe di poteri e facoltˆ ad esse costituziona:Lmente garantiti. Ora di tutta evidenza che queste ipotesi non ricur1rono nel caiso in esame dal momento che nella specifica mateTia disciplinata dalla nOTma impugnata non spetta alcuna competenza al!la Re1gione Siciliana, nŽ lesione di sue attribuzioni ádiscende direttamente o dato comunque collegare alla lamentata violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione. 2. -Infondati ,sono, invece, i motivi di incostituzionalitˆ in relazione agli artt. 36 e 43 dello Statuto e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, fol'IIllulati dalla difesa della Regione ,sul trilievo che la modifica a.pportaita dalla norma denunciata, ¥che pone l'ag;gio a caTico degli enti destinatari dei tributi, non poteva essere effettuata uillilateralmente dallo Stato, ma occom"evano noárme da stabili11sii 1con l'intervento della Commissione paritetica. é opportuno al riguardo osservall'e che col ánuovo criterio della incor;porazione degli aggi nelle aliquote delle im1poste, il legiislatore ha 1inteso rea“lizzare 1cun effetto dal 1¡ gennaio 1974 iuna idenititˆ di trattamento tra i contribuenti per quanto concerne il ácosto del servizio di esazione dei tributi. Occorreva a tal fine eliJminare la <$perequazione territoriale dell'aggio, che, esisendo determinato in misura considerevolmente diversa c“a luogo a luogo come cons1eguenza della diversitˆ delle condizioni alle quali veniva conceásso l'a.p1Palto della riscossione delle imposte dirette, dava luogo ad una ingiusta discTiminazione tra i contnibuenti a seconda del luogo in cui l'imposta veniva J)agata. Strumento utile al perseguimento di questo obiettivo aiprpairso quello di fis1s1are un aggio medio da appHcausi unifo['lmemente in tutto il tecritorio nazionale e da conglobare nelle 'aliquote delel imposte in modo da porl"e sullo stesiso piano i contribuenti chi:amandoli áa soppoTfare in egual misura, a paCircolazione una autovettura isfol1Ilita di contratto di asstcmraziorre e chi pone ,iJil ci11colazione un'autovettura c101I1 oontrattJo di ass~ourazione ¥sospeso (pll"etori ádi Bojano, di Gubbio áe rtribunaláe di Lecce). 3. -Infondata la rprtma quesrtione dli. legittimitˆ costituzionale dell'art. 1901 del e.e. in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La noom.a impugnata non .statuisce nes1suna disipall'itˆ fra 'Cittadini che si trovino in uguali condizioni, e il .suo disposto, ll"egolante gli obblighi dell'as1sdcuraitore e delJ.'as1sicurato in caso di violazione unilaterale del c001tratto .per mancato .pagamento del pa:áemio da rpa!I'lte delil'assiicurarto, del tuotto razionale ed ¥conr.fonme alla rp¥al'lt~colare natura e allla struttul'la del contratto ádi asskurazione, nel quale la 1S01P\p0ll"tazione del rischio da .parte dell'asskuratore condizionata all'aderr11P!imento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto. 'l'equilibrio 11Jecnico áed ecrnnomico non 1si :realizza !Ilell'ambito di ogJni singolo .rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'asskuratore nell'esercizio della sua atthritˆ e l'insieme dei rpremi dov:uti daiglli ass1icurati. Caratteristica del 1conttra1Jto fa cosidlde'bta comunione dei rischi, alla quale partecijp1a l'assieua:ato col ¥pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valoTe della frazione della comunione dei rischi .posti a ácarico del 1singolo asskUTato. L'assd¥curatO!I'e, assumendo l'alea del pagamento della somma c0trrislpondente al danno causato dall'evento :previsto, deve poter ¥contare sul iPUntuale ve11sarnento dei premi alle scadenzŽ ;pattuite da !Parte degli assicumti in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato lPer eseguire i suoi oare, se non volontariamente, ad associazioni di quaLsiasi natura. ,In proposito, l'Avvocatura non contesrta l'esi!S'tenza dell'invocata 1 garanzia di libertˆ, ma afferma che l'attivitˆ della ,combustione esercitata con apipareochi a preSIS!ione di vapore o a gas di indubbia rile (1) Cfr., sul iprmcirpdo dte11a libertˆ di assocdazii¥atibili con la garanzia della libertˆ di associazione awires:tata dall'art. 18 della Costituzione. Al Lriguardo, appare, inveiro, decisivo il rilievo 'Cil1e, ácome si desu-á me anche dai lavotri ptreparatori, l'.A:ssociazione in [parola persegue finalitˆ s;ulJ;a ácui natura non lecito aLcun dubbio. Ed infatti evidente, come esattamente sostiene l'Avvocatura, la pubblicitˆ dell'inteires1se all'efficace sorveglianza sugli apparecichi ed impianti in discorso, sia ai fini della !Pll'evenzione degli incidenti, trattandosi diá a!PParecchi pericolosi per le conseguenze áche si 1pos1sono produrre, sia ai fini del controllo sul1a loro utilizzazione, peir otteneire la maggiore economia di combustibile ed il massimo rendimento [possibile in un Paese ¥come l'Italia, che tributario dell'estero per i combustibili di pi laa-go conS1UIDo. Ed , altresl, indubitabdle ¥Che tali fini, peli." la loro generalitˆ ed: :iJmportanza, ,possono essere assunti ¥come prop;ri dallo Stato. La norrnaUva istitutiva della Associazione, d'altra parte, pruntualmente ,pemegue detti scopi, come reso evidente dall'esame della .stessa, e segnatamente dal r.d.l. 9 luglio 1926, n. 133.i, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, e del regolamento a!P!Prnvato con r.d. 12 maggio 1927, n. 824. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 40 Dette norime investono tutte le fasi della fabbricazione, dell'impianto, del funzionamento e della manutenzione degli a1ppairecchi ed impianti -in esame, prevedendo una serie di obblighi, accorgimenti ed adempimenti, tutti intesi ai fini sia della prevenzione degli incidenti (v. sipecialmente art. 1 d.l. n. l331 del 1926 e tit. I del Reg. n. 824 del 1927), sia del miglior xendimento degli appareochi col minOl:r áconsumo di combustibile (art. 1 cit d.l. n. 1331 e tit. II del citato regolamento n. 824 del 1927). Deve, pertanto, affermail'isi áche l'istituzione del1a Associazione obbligatoria per il contro1lo della combustione dispos1ta con l'art. 1 cirt:ato d.l. n. 1331 del 1926 non contrasta con il prindpio della libertˆ di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione. 3. -Egualmente deve escludersi il .preteso contrasto della norma impugnata con l'art. 13 della Costituzione, questione eh~ il giudice a quo ha pure ritenuto di 1sottoporire a questa Corte. Secondo ci˜ che dato desumere dall'ordinanza di rinvio, la norma impugnata contrasterebbe con l'invocato precetto costituzionale .per gli stessi motivi dedotti in relazione all'art. 18 Cost., e cio in quanto, rendendo obbligatoria l'Associazione in disco11so, inoiderebbe sulla libertˆ rpe11sonale del cittadino, áche l'art. 13 Cost., appunto, .garantisce: Ma di tutta evidenza 1che,'nella specie, 1si fuori del ácampo di arp1pUcazione della invocata garanzia costituzionale, la quale riguarda la tutela della libertˆ personale contro ogni forma di costrizione o limitazione .fisica compiuta senza l'inte:r:vento dell'autoritˆ giudiziaria, e áconcerne quindi le gua'. l'entigie ásupreme dell'habeas corpus, mentre la noi'ffia impugnata, imponendo, per i descritti scopi di pubbUco interesse, la partecipazione all'Associazione in esame, non vincola la Ubertˆ della persona nŽ rpi nŽ meno di quanto avvenga per effetto d'i qualsiasi altra no'.l'ffia rpercettiva. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 21 -Pres. Bonifacio - Rel. Roc:chetti -Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino, Troccoli) c. Presidente del Consiglio dei M.ini¥sitri (sos:t. avv. gen. del:lo Stato Savarese). Corte Costituzionale -Ricorsi per conflitto di attribuzione -Decorr~nza del termine -Data dell'atto con cui si manifesti una volontˆ confliggente. (Cost. art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39). é inammissibile per tardivitˆ il ricorso ,ˆella Regione Puglia avverso una delibera di annullamento della Commissione regionale di , . PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE controllo, di cui si contesti in radice il potere, allorchŽ non sia stata impugnata la richiesta degli atti da parte della Commissione stessa, espressione di propositi e volontˆ confiiggenti con la tesi della Regione. (Omissis). -La Regione Puglia solleva conflitto di attribuzione nei ácorllironti dello Stato perchŽ xitiene lesiva della sua competenza costituzionalimente ga,rantita la deliberazione con la quale la Commissione di controllo annullava una deliberazione della Giunta regionale autorizzante il Presidente a ,sciogliere il Consiglio di ammintstrazione dell'O:spedale di Camrpi Salentina e il dec1reto dello stesso Presidente áche provvedeva in conformitˆ. Secondo la Regione, la deliberazione della Giunta, .come atto pcr:--erparatorio, non era di per sŽ soggetta ad alcun controllo, mentre il decreto ipiresidenziale non doveva eS1Servi 'Sottoposto, sia perchŽ atto monocratico e ,sfa perchŽ, e¥ssendo esso stesso un atto di controllo (repressivo sugli organi) non poteva essere susicettivo di altro controllo (o controllo di secondo grado) da parte dello Stato. Il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale, ha eccepito la tairdivitˆ del rico11so, notificato il 27 maggio 1974, percihŽ la invasione della competenza regionale, in rapporto agli atti da essa assunti e rpoi annullati, si sarebbe verificata da .parte dello Stato con altri atti di data anterioáre a quella della deliberazione di annullamento adottata il 12 marzo 1974 dalla Commi1s.sione di controllo, e pervenuta alla Regione il 4 aprile stesso. In particolare, quanto alla pretesa dello Stato di sottotPorre a controllo anche gli atti monoc:ratici, si .sostiene che di essa la Regione avesse avuto piena conoscenza fin dal 22 diieembre 1972, giacchŽ :sotto tale data, accusandone ricevuta, essa ebbe a contestare la cir1cola1re del Ministro per l'attuazione delle Regioni eSli>rimente l'avviso che anche su quegli atti doves1se esercitarsi il controllo della ¥Competente Commissione. Quanto poi all'altra piretesa dello Stato di .sottoporre a controllo la deliberazione di Giunta autorizzante il Pl'esidente ire1gionale a sciogliere l'Amministrazione os1pitaliera di Campi Salentina e l'atto iprevidlernziale che aveva provveduto :in cOIDlformitˆ, di tale rp'retesa fl'a r.egione aveva avuta conoscenza fin dal 21 febbcr:-aio 1974, giacchŽ sotto tale data il Commts1saxio del Governo aveva fatto ad essa richiesta di quegli atti ai fini dell'esame da rparte :della detta Commiistsone, cui la Regione, in aderenza al suo punto di vista, aveva omesso di effettuarne l'invio. La pirima eccezione dell'Avvocatura, concernente la intem1pestivitˆ del ricorso in merito alla contestata questione Cl.ella sottoponibilitˆ a controllo degli atti monocratici, non rpu˜ ritenersi fondata. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 42 La circolare ministeriale, che si eS!P!l."imeva in favo11e del controllo di tali atti, non {POteva avere, di per 1sŽ, altro ¥Contenuto áche quello di ¥UJilJ parere, per quanto autorevole, in materia di i!l:lltertPretazione di ci˜ áche .si !POSJSa o si debba ritenere le n()lrme di legge dtS!Pongano al rigua1do. E poichŽ il ;parere d!el Mini!stro non ha aLcuna efficacia vincolante nŽ nei confu'onti della Regione nŽ deUa Comm:Lssione di controllo, la quale avrebbe anche rpotuto deci:dere nel 1senso della non assoiggettabilitˆ al ácontrollo dell'atto ,de quo, non ipu˜ faT1si riferimento alla data rd:i comunicazione della ci!rcolare per dedurtne la violazfone della competenza :regionale in materia. La 1seconda eccezione dell'Avvocatura, drca l'atto che avirebbe consumato l'assunta lesione d:i comjpetenza e la data sotto la quale essa si sarebbe verificata, invece fondata. Non pu˜ infatti apparLr dubbio ¥Che, di fronte all'atteggiamento passivo della Regione -la quale ometteva l'invio rdieg1i atti in base al suo manifestato .convincilrn.ento ¥che essi non dovessero subirre l'esame di .controllo -e la richiesta degli stessi atti da parte del Commissarr-io del Governo, Presidente della ComrnLssione di controllo, organo dello Stato, diretta a sottoporli a tale esame, vi era un contrasto e una ástridente incompatibilitˆ, espressione d'i propositi e volontˆ 1confliggenti, idonei a determinare di per .sŽ un'invasione della sfeLra di competenza alla quale la Regione afferma si estenda l'ambito dei propri diritti costituzionalmente .protetti. E poichŽ la richiesta degli atti da parte del Commissario avvenne sotto la data d'el 21 febbraio 1974, non pu˜ parimenti es1ser dubbio cche il ricOLrso della Regione, notificato il 27 magigio stesso, fu proposto oltre il termine di 1sessanta giorni stabi.Hito, a pena di decadenza, dall'aTt. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. -(Omissis). I CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 22 -Pres. Bonifacio Rei. Volterra -Pres. Ospedale Pescara (n.1c.) e Piresidente Con1sigilio dei MiniSJtri (sost. avv. gen. dello Stato Ca1rafa). Impiego privato ¥ Dipendenti ospedalieri á Controllo fiscale sull'infermitˆ . Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 38, 3; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 25). Non fondata, con riferimento alla tutela ,del lavoratore ed al principio di eguaglianza, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'urti PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 43 colo 25, quarto comma, d.P.R. _27 marzo 1969, n. 130, che consente il controllo sanitario fiscale pe1á i dipendenti ospedalieri, su richiesta del direttore sanitario e del direttore amministrativo (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 23 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterra -Le Rose (n.,c.) Soc. Barberiis (avv. Prosiperetti) e Pvesidente ConisiigUo dei Miniisiri (so.t avv. gen. dello Starto Carafa). Lavoro á Statuto dei lavoratori á Visita fiscale dei lavoratori dipendenti . Illegittimitˆ costituzionale á Esclusione. (Cost. art. 13; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5). Non fondata, con riferimento alla libertˆ personale, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, che consente visite fiscali a carico dei lavoratori infermi da parte dell'I. N.A.M. (2). I (Omissis). -3. -La questione di legittimitˆ 1costituzionale non fondata. L'ovdinanza ádel giudice a quo 1si basa 1sull'er1roneo p['esu;piposto che il comma quarto dell'art. 25 del d.P.R. 27 mair:tJo 1969, n. 130, consentirebbe il Çácontrollo .sanitario da parte del datoTe di lavoro sui dipendenti os1predaJ.ieri È. La noir:ma impugnata dispione invece che ¥ il direttore ásanitario o il direttore amministrativo, 1se1c:ondo la risipettiva competenza, pu˜ far verificare in quals-iaisii momento a mezzo di un medko fiscale l'entitˆ dell'infermitˆ e la sua ,presum~bile durataÈ. Data questa precisa normativa, nessun riUevo hanno le argomentazioni del giudiice a quo per denunZiiare una violazione dell'art. 38, primo comma, della Costituzione da parte della norma iITiiPUgnata. Questa ne1la .sua testuale form1Ulazione cos1tituisce ˆJa 1regolamentazione di un'attivitˆ .che attiene alla procedura stabilita :per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e precisamente della verifica dell'entitˆ e della presumibile durata dell'infermitˆ del dip1endente assente, da questo dichiarata attraveTso invio di certificato medico, verifica che non limita in a1cun modo i diritti attrtbuiti ai lavoratori dal .!Jlrimo rcomma dell'art. 38 della Costituzione da cui ogigettivamente estranea. (1-2) SuH'áacoertameinto delle condizioni, dli salute del dipendente, cfr. Cass. 17 maggio 1972, n. 1497, Foro 17, 1972, I, 2436, con nota; V. ainche GRECHI, Accertamento della malattia del lavoratore, in ass. giuris. Lav. 1972, 341. 3 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 44 4. -La norma impugnata non lesiva del principio di uguaglianza rispetto alla 'regolamentazione del controllo delle assenz,e ,per infeir:mitˆ, dtsposta dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 .del 1970 ,pŽr i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in eiSlsa 1prevtsta attuabile solo attraverso un medko fiscale, il quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva, imparziale e disinteresisata delle condizioni di salute del d1pendente ospedaliero. L'arl. 3 dellˆ Costituzione non imrpediJS1ce al legislatore di emanare norme differenziia,te per situazioni oggettivameme diver:se quando, come nella specie, la disparitˆ di trattamento fondata su presup1posti logici che la giustificano razionalmente. -(Omissis). II (Omissis). -1. -Il pretore di Torino .solleva questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 5, ,comma secondo, della legge n. 300 del 1970 in T'iiferimento all'art. 13, comma primo e ,secondo, della Costituzione sotto il (presupposto: a) che i controlli d~pooti in ottemperanza della nol'lffia impugnata Ç costituiscano vere e rproprie tsip.ezioni peI'ISonali del lavoratore cui si riferiscono, eseguite unicamente nell'interesse del privato datore di lavoro, .senza che si persegua alcun interesse pubblico È; b) che nell'ipotesi di cui alla medesima norma Ç 1si ve11sa in un'oggettiva situazione di conflitto fra due intereS1Si privati, omogenei e contrari, a tutela di uno dei quali -quello del datore di lavoro si pone l'attivitˆ dovuta di un ente pubblico, nella ispecie l'INAM È; e) che le ispezioni in parola Çsono effettuate senza intervento alcuno dell'autoritˆ giudiziaria, unica deputata a diisir>orre con provvedimenti motivati e sindacabili -a differenza di quanto accade nella tpotesi considerata -limitazione di qual:siasi sorta alla personale libertˆ del cittadinoÈ. 2. -La questione come ,sopra sollevata non fondata, :sia perchŽ parte da presUtPPosti oggettivamente inesistenti, 1sia peTchŽ :si basa su erronee interpretazioni della norma impugnata e della norma costituzionale di raffronto. Il comma secondo dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970 non dispone ispezi˜ni IPáersonali del lavoratore da eseguirsi nell'interesse esicluJSivo del datore di lavoro. L'articolo in pail'ola, oggetto di ampio e meditato esame :da ,parte del legislatore, come mostra il suo lungo iter parlamentare, dopo aveáre al com,ma primo vietato accertaimenti da parte del datore di lavoro sulla idoneitˆ e 1sulla infermitˆ !P'er malattie o infortunio del lavoratore dipendente, determina nell'im;pugnato comma se PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE condo i soli organici tecnici dipendenti da enti ;pubbUci che ,posisono effettuare i controlli delle assenze per infermitˆ. La norma ha lo 1scopo di disciplinare e sanzionare il controllo della situazione di infermitˆ dichiarata dal lavoratore e nello stesso tempo di escludere nell'interesse di questo che il controllo poSJsa esisere compiuto iwbitrariamente attrave11so 1sanitari o personale dipendenti o pa:escelti dal datore di lavoro. Essa fo.misce sia al datore di lavoro che a:l lavoratore la gaa;anzia che il controllo sia effettuato da oa:gani 1che per la loro natura ed apJPairtenenza ad enti pubblici siano indi.pendenti dagli uni e dagli altri e atti a compiere una valutazione tecnka obbiettiva e disinteressata. La norma impugnata pertanto non sott¨one il lavoratore ad una i:s,pezione personale coattiva, ma regola il 1cornpimento di una attivitˆ attinente alla procedura stabilita dalla legge 1Per l'assenza del lavoratore dovuta ad infeirmitˆ, procedura cui lo stesso lavoratoTe di.pendente ha volontariamente da.to causa con la dlenunzila del :SJUo 1srtato di infermitˆ e che egli pu˜ in qualunque momento interTom1pere rinunziando alla sua denunzia e non sotto:ponendosi al controllo della situazione ,sanitaria personale da lui dichiaTata con conseguenze esclusivamente inerenti al rapporto d:i lavoro. La norma non prevede infatti alcun mezzo coattivo per sottoporre il lavoratore a tale 1con1Jrollo e tanto meno la facoltˆ del datore di lavO'ro di costrri.ngerlo contro la sua volontˆ. Non sussistono pertanto i [l'l'esupposti affermati dal giudice a quo in quanto la no:rma impugnata obbiettivamente tutela gli interesisi e le esigenze sia del lavocatore di.pendente sia del datore di lavoro. Non disponendo alcuna resrtizione dehla libertˆ personaile del lavoratore conseguenziale che la nomna medesima non .preveda l'intervento del['autoritˆ giudiziaria nel regolare 1e modalitˆ del cont;rollo. 3. -La questione sollevata dall'ordinanza in ep.1girafe iri:sulta anche non fondata in quanto si basa su di un'evronea interpretazione dell'art. 13, comma primo e 1secondo, della Costituzione. Come stato affermato ripetutamente dalla Corte, l'ambito precettivo della nO'rma costituzionale, diretta a difendeTe l'individuo di :tirante alla potestˆ coattiva dello Stato, non cOm,pll'ende ogni violazione o limitazione della Ubertˆ ,peros:nale, cui .pu˜ essere s1ottoposto in vario modo il -cittadino ánello svolgimento della sua attivitˆ, ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto 1che trae la 1sua denominazione tradizionale dall'habeas corpiis inteso come autonomia e dis;pon~bilitˆ della propria persona. L'art. 5, comma secondo, della leg.ge n. 300 del 1970 no:n comporta, come vi viisito, alcuna coercizione fisica 1sulla persona, nessuna degradazione giuridica del lavoratore, nessuna menomazione della libertˆ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO morale impUcanrte un assog~ettamento totale d!ella pe11sona al :potere altrui, ma diretto 1soltanto a regolare le modalitˆ con cui deve sivolgersi l'aáccertamento chiesto dal datore di lavoro dell'infeTmitˆ affermata dal laivoratore nell'ambito della procedura p:reivista pecr-il .controllo delle assenze. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 24 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocichetti -Fiorano (n.c.). Pensioni -Perdita del diritto -Pensione ai familiari -Riduzione di un quarto -Illegittimitˆ costituzionale. (Cost. art. 36; t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo comma). é costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio della giusta retribuzione, l'art. 186, prirno comma t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895; n. 70, modificato dalil'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947; n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepi1ála direttamente (1). (1) Si tratta di un prine~pao ormai pacifico. Sugli effetti della legge 6 giugno 1966, n. 424, che ha 1abrog:ato glii ,a;r1Jt. 186 ¥e segg. d\el t.u. n. 70, cfr. C. Stato, Seáz. VI, 21 ap1Ttle 1972, n. 153, Cons. Stato, 1972, I, 700, ácon nota. CORTE COSTITUZIONALE, 18 febbraio 1975, n. 27 -Pres. Bonifacio -Rel. Rosisi -Minella (n..c.) e PTe1sidente Consiglio dei Ministri (¥sost. avv. gen..delJ.o Stato Azzariti). Aborto -Gravidanza pericolosa per la gestante -Mancata previsione della liceitˆ dell'aborto -Illegiftimitˆ costituzionale. (Cost. artt. 31, 32; c.p., art. 546). é costituzionalmente illegittimo l'art. 546 Codice penale nella parte in cui non preve;de che la gravidanza possa essere interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertat() e non altrimenti evitabile per la salute della madre (1). (1) Sulla va;r',a bibliog!'afiia sull'1ab0Tto, cfir. GOVERNATORI RENZONI, Rassegna bibliografica sul problema dell'aborto, in Iustizia, 1972, 268. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 47' (Omissis). -L'ordinanza 'del giudice iJStruttor1e p!l'esso il tribunale di Milano solleva un poroblema grave, a1rgomento di ;polemtche e di attivitˆ legislativa in diver¥se nazioni. Non il crum di rifare la istoria del delitto di pTocurato aborto, legata allo s1viluppo del sentimento religioso, all'evolve~si della filosofia morale, ,delle dottrine sociali, giuriidicihe, politiche e demografi( Jhe. Non punito Ln talune epoche, punito in altre con pene quando lievi quando 1severiissiime, il l];lrr'ocurato aborto sii consider˜ !estivo di inteTessi disparaiti, quali la vtta, lt'ordilne delle famigLie, i1l buon ¥co.s1tmne, l'accrescilmento della popolazione. Nel vigente codiice 1Penale l'aborto volontario rubricato come Çdelitto contro l'inrtegritˆ delfa 1stil:r:pe È (libro II titolo X c.p.). Seccmdo i lavo~i ;pll'epa:ratori e la Relazione al Re cihe accom(!liagna il codice, il bene protetto Ç l'inter-esse demografico dello Stato È. lil. codiic1e precedente, invece, considerava l'aborto fr:a i ¥ delitti ¥CQIIlitro ila persona ., e questa sembra essere pi giusta collocazione. Il prodotto del concepimento :fu alternativamente :ritenuto semplice parie dei visceri della dorma, speranza d'uomo, 1soggetto animato fin dall'inizio, o dopo un periodo pii o meno lungo di gestazione. Ritiene la Corte che la tutela ,d“el concepiito. -1cihe giˆ viene in rilievo nel .d“ritto civile (artt. 320, 339, 687 c.1c.) -abbia fondamento 1costituzionale. L'art. 31, 1secondo com.ma, della Costituzione im1Pone espressamente la Ç protezione della maternitˆ È e, pi in generale, l'art. 2 Cost. riconos,ce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, :fra i quali non pu˜ non collocarsi, s:ia puire con le particolari caratteristiic:he S1Ue (proprie, la situazione giuridii1ca del concepito. E, tuttavia, questa premessa -c:he dti per sŽ giustifica l'intervento del legtslatore volto a prevedere sanzioni penali -va accorn,pagnata dall'ulteriore considerazione ¥Che l'interesosáe coistituzionalmente protetto !l'elativo al concepito pu˜ ventre in coUtsione con altri beni che godano pu:r es1si di tutela coistituzionale e. c:he, di consoeguenza, la legge non pu˜ dare al primo una .¥prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata pirotezione. Ed pro;pirio in questo il vizio di legittimitˆ costituzionale, áche, ad avviso della Corte, inficia l'attuale disciplina penale dell'aborto. L'ordinanza in esame denuncia specificamente l'art. 546 del codiice penale, in riier1imento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, nella siola pairte in cui puni1s,ce chi cagiona l'aborto di donna consenziente, e la donna .stessa, Çanche quando sia accertata la páericolois1itˆ della graviá dainza per hl benessere fisko ¥e (per l'equililbrio ps1ichico della gestante, ma senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necess:itˆ pireá visto nell'art. 54 del codice penaleÈ. 48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In tali limiti la qustione fondata. La 'condizione della donna gestante d:el tutto particolaire e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale come l'art. 54 'C.p. ,che es,ige non isoltanto la gravitˆ e l'assoluta inevitabilitˆ del danno o 'del pericolo, ma anche la sua attualitˆ, ~en1Jre il danno o (Pericolo conseguente al [pTotrar1si di una gravidanza pu˜ essere pTevtsto, ma non sem1P1re immediato. Di pi. La scriminante dell'art. 54 'C.1p. si fonda 1sul 1Presup,posto d'una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole 1salvare. Ora non esliiste equivalenza fra il ádi:ritto non solo alla vita ma anche alla 1salute p“roprio di chi giˆ persona, come la madre, e la 1salvaguardia dell'emb11ione che persona deve ancora diventare. Opportunamente il legislatore ha p1revisto, 1per altri casi, oltre la causa comune di escllllSione della ;pena stabHita nell'art. 54 c.(p., alcuni pa:rticolari stati di necessitˆ giustificatrice (art. 384 c,rp.). Di non diver-. sa considerazione 1certamenteádegno il peculiare stato ádi necessitˆ della donna incinta in pericolo di girave compromissione nella salute. La dichiarazione di parziale illegittimitˆ costituzionale dell'a:rt. 546 c.p. si presenta perci˜ inevitabile. Va ,'peraltro p:recisato che l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo i predetti :presupposti, abbia pTOCUJrato l'aborto e della donna che vi abbia consentito non esclude affatto, giˆ de jure condito, che l'intervento debba essere operato in modo che sia 1salv,ata, quando ci˜ sia possibile, la vita del feto. Ma ritiene anche la Corte eh~ sia obbligo del legislatore .predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza serii accertŽl!ffienti sulla realtˆ e gravitˆ del dlanno o [)&icolo che potrebbe derivare alla madire dal proseguire della gestazione: e perci˜ la liceitˆ dell'aborto deve essere ancorata ad una ;previa valutazione della sus,sistenza delle condizioni atte a giustificarla. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 29 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossano -Ialongo (n.c.) e Pre1sidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Albisinnii). Locazioni -Proroga delle locazioni á Esclusione dei contratti successivi al 1¡ dicembre 1969 á Esclusione per gli acquirenti per un triennio ¥ Illegittimitˆ costituzionale á Esclusione. (Cast. art. 3; l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 1; 1. 23 maggio 1950, n. 253, art. 7). Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, le questioni di leqittimitˆ costituzionale dell'articolo 1 della legge 26 noá ~ I ~ i ~AJlr~,.J 49 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE vembre 1969, n. 833, nella parte in cui esclude dalla proroga delle locazioni i contratti stipulati successivamente al 1¡ ,dicembre 1969, e deH'art. 7 della legge 23 maggio 1950; n. 253, nella parte in cui esclude dalla proroga per un triennio l'acquirente dell'immobile per atto tra vivi (1). (Omissis). -La questione non fondata. Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dial ,pretoiI"e di -Latina, ha ritenuto che non sus1siste la violazfone del principfo di eguagHanza ,prospettata sotto il profilo che dall'art. 1, 1secondo comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati pirorogati anche i contratti stiipulati successivamente al 1¡ dicembre 1969. Ha rrilevato, in iIJOCOiP'Osito, 'che la situazione dei conduttorti, che ,stipularono il contrratto anteriormente al 1¡ dicem:btre 1969, obbiettivamente dive~sa ed: stata divevsamente valutata dal legtslatore; e che per i contratti stipulati in epoca ásucceissiva la situazione economica e .di mevcato, dive:risa da quella esiistente al momeruto di rifer1i:men1Jo del:l'a piroroga dei contrartti [preceden. ti, giustificava una valutazione per ,sop[perire ad altre esigenze, valutazione che implicava una .scáelta di esclusiva coffiiPetenza del legislatore. Tali considerazioni valgono con rifocimento alla categoria dei conduttori ed a quella dei l,ocatori e non pu˜ a-itenersi, quindi, nella fatti. specie in esame, violato l'a,rt. 3 della Costituzione. Il rpretoire di Latina ha, iPOi, ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale d!ell'art. 7 della legge n. 253 ,del 1950, secondo cui la facoltˆ del lociatore diá far cessare la proroga del contratto di locazione o sublocazione, nei casi pireviisti dal n. 1 dell'art. 4 della stessa legge, non !PUñ ess.ere eserieitata da chi ha acquiis1tato l'immobile .per atto tra vivi finchŽ non sfano decorsi almeno trre anni dall'acquisto, salvo ¥che si tratti di isfrattati, di 1sinistrati, ili profughi di guerra, di pensionati, nel qual ácaso il termine ridotto a 18 mesi. Secondo il pretore tale norma: a) viola l'art. 3, ;primo e secondo comma, della Costituzione, Ç,per.chŽ im~pedis1ce l'esercizio della facoltˆ ,previista dal citato art. 4, nei tre anni dall'acquisto senza pea:-mettere una comparazione fra le condizioni economiche del locatore e del conduttoreÈ, e Çpertanto consente che le medesi:me es:igenze abitative siano trattate in modo differenziato solo pe11chŽ una delle parti (1) Cfr. 12 lugliio 1972, n. 132, in questa Rassegna, 1972, I, 985, con no1ta. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 50 prroprietaria e in ragione della darta di acqruisito ¥ ; b) ¥ scoragigia, poi, l'a:c,cesso d:el risipamnio IPQPOlare alla prop1riietˆ della cas1a [per abitazione propri.a e dei propri familiari e viola, quindi, l'axticolo 47 della Costituzione in quanto non favods1ce il rispair:mio come tale norma pl'escrive È. Neppure questa seconda questione fondata. Come questa Corte ha a'VUto occasione pi volte di a:flfermare, nell'osservanza dei limiti del sindacato dii legittimitˆ, il trattamento diifferenziato ammissibile sie il contenuto no=ativo della di~osizione, della cui legittimitˆ sii discute, riveli razionale giustiifkazione. Nella specie il termine di tire anni (o quello di 18 mesi) -1che rnpediis1ce l'esericizio della facoltˆ prevista dall'art. 4 -ha razionale giustificazione, quale si desume dalla_1stessa norma, nell'intento idi evitare le conseguenze, dannose per il conduttocre, di un acquisto dell'imirnobHe eventualmente p:reordinato allo 1sco1Po di estromettere lo stesso. áQuanto poi agli argomenti conciernenti le asseri.te violazioni dell'art. 47 :della Costituzione, sufficiente con:siderarr-e 1ahe il ácontraisto non sussiste in quanto la norma ,costituzionale di raffronto segna un indirizzo :politico risipetto al quale non pu˜ dir1s1i che la disposizione im,pugnata costituisca puntuale ostacolo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 30 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossaino -Fiore (n.1c.) c. Prestdente 001IJ;sti.gilio dei Ministri (1sost. avv. gen. dello Sfato Albisinni). Locazioni á Alberghi ed esercizi commerciali á Proroga del vincolo . Illeá gittimitˆ costituzionale á Esclusione. (Cost. art. 42; I. 11 dicáembre 1971, n. 1115, art. unico). Non fondata, con riferimento alla tutela della proprietˆ, l'articolo unico della legge 11 dicembre 1971; n. 1115, che prescrive la proroga delle locazioni degli immobili adibiti ad attivitˆ alberghiera o di natura commerciale ed artigianale (1). (Omissis). -Il tribunale ádi Wlano, con l'or:dinanza ádi' rimes1sione dopo aver esposto consiideirazioni di 1carattere economico, IPOlitico e (1) Cfr. Corte Cost. 14 :liebb!raio 1962, n. 5 ,e 26 febb!r1ati.o 1959, n. 8. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sociale sul regime vincolistico delle locazioni -irileva, in generale, che tale regime, di cui fa iparte la legge 11 dicembre 1971, n. 1115, costituLsce un sistema di norme giuridiche non conforme alle direttive imposte dalla Costituzione. , Afferma, in partkolare, che le leggi di piroroga delle locazioni sostituiscono il termJne di durata ÇnegozialeÈ, ipirev~sto dal contratto, con altro termine, con la conseguenza che non sopravvive il contratto, perchŽ sono diver!s!i. gli e:fftti giurid~ci; e la posizione giuil'idka del conduttore deriva dalla leg1ge e non dal contratto. S-01stiene, quindi, ,che il regime di ,proiroga legale attua un trasferimento coattivo dei poteri costituenti il contenuto del diritto di jproprietˆ a favore di altro piriivato ed in base ad una valutazione asrtratta dell'interesse generale, laddove un trasferimento del gene11e non pu˜ O[perarsi .se non a favOTe di enti pubblici e in bas1e ad una valutazione in concil'eto dell'interesse generale, .giusta quanto dispone l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, da interpr.etarsi tenendo presente l'art. Ç 45 È (rectius: 43) della stessa Costituzione, nel quale cont1rapposta l'esipropriaz:ione ad una forma di acquisto analoga a quella del demanio necesisairio ed cosi riaffermata la legittimitˆ dˆ. strumenti ili spos1sessamento dive~si dalla espropdazione e dalle figure che in senso lato vi 'corr:is[pondono. Aggiunge che il regime vincoIJstko non :PUñ essere giustificato invocando la funzione sociale assegnata alla QJLropirietˆ :pirivata dell'art. 42, secondo ácomma, della Costituzione, dato che tale norma Y1a inteit1Piretata in coordinamento con quelle dell'inciso iniziale dello stes1so comma e del capoverso 'succes1sivo, e, quindi, J. vincoli Lmposti alla piroprietˆ pirivata non posiSono impUcarne il di,sconosici1mento, nŽ risolversi in una forma di espLrop:riazione a vantaggio di altri privati e senza indennizzo. Osserva, poi, che il regime vincolistico non trova alcuna giustificazione nella necessitˆ di privare il piroprietario della Ç rendita di iPOS!i.zione È áche costituisce il :pirodotto di investim.enti 19ubblici in quanto cons1eguenza diretta dell'urbanizzazione -dato che 1'8.!P1Pairtenenza tpUJbbl:Lca della irendita di iPOSizione potrebbe portare isolo all'acqui1sizione ádi tale rendita alla ¥collettivitˆ e non alla sua elargizione ad altri [privati ácon cri teri casuali. Sostiene, Lnoltre, áche evidente la rilewmza della questione di legittimitˆ ácostituzionale dell'artkolo unico della 1egige n. 1115 del 1971, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, posto che la controversia verte sull'apipUcazione della ,stessa legige n. 1115 del 1971. L'Avvocatura generale dello Stato 1sostiene che la rilevanza della questione non 1stata adeguatamente motivata dal trtbunale di Milano; e che, comunque, la stesása questione non in conctreto i'ilevante, in RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 52 quanto il contratto di locazione, eisisendo stato stipulato dopo il 1" marzo 1947 e avendo per oggetto un i:mmobile non adibito ad uso di abitazione, non 1soggetto alla proroga legale; deduce, poi, la mancanza di fondamento :della questione medesima. Questa Corte ritiene che la rilevanza della questione 1sia stata suffidentemente motivata, come si desume dal contenuto dell'ordinanza, e sussista. In vero, la questione, oggetto del giudizio, concerne l'applicabilitˆ della legge di pa:oroga 11 dicembre 1971, n. 1115, invocata dal conduttore, e la tesi, sostenuta con 1'011dinanza di rimessione, della incompatibilitˆ del a:egime vincolistico con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, se fos1se fondata, escluderebbe la legitUmitˆ ácostituzionale della citata legge n. 1115 del 1971 e delle altre leggi di proroga apiplicabili. Ma la questione, sebbene ammissibile, infondata. In vero l'e1sprop1riazione per pubblica utilitˆ .si 1realizza (come questa Corte ebbe a precisare con sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5), mediante un atto di autoritˆ che im:porta immediatamente il trasferimento della 'Proprietˆ per motivi di interesse generale da valutai11sJ. con riguardo al singolo atto. E l'atto di auto:ritˆ, in quanto atto di esercizio di un potea:e, deve es1se:re giuridicamente disc1plimato nei ,suoi elementi asitratti, concreti e per quanto áconcerne la disictplina della sua attuazione. Non qutndi ammissibile un potere generale di e,sipropriazione fuori di una 1stpecifica rusci,plina legislativa e della previsione di un atto tipico al quale sia connesso il verifiácarsi dell'effetto giuridico. Con la suindicata :sentenza questa Corte escluse pertanto che il divieto della libera vendita del risone con l'obbligo di conferimento all'ammasso costituisse espropriazione per pubblica u:tilitˆ, come parte della dottrina e alcune sentenze della Corte di cassazione (18 maggio 1955, n. 1462; 19 settembre 1960, n. 2451) avevano ritenuto, e non invece, secondo la qualificazione della leg,ge, una cesrsione coatta, con l'effetto di applicare alcune norme áconcernenti tale tipo di contratto. In .coerenza con detti principi questa Corte (sentenza 22 dicem bre 1959, n. 68) escluse che attuaisse una espropriazione la legge 9 no vembre 1955, n. 1070, avente per oggetto il mutamento della destina zione originaria di un ,singolo bene dell'ente pubblico ex Giovent Ita liana di Littorio e l'attribuzione di tale bene all'ente beneficiario della nuova destinazione (Patronato Scolastico di Padova); ci˜ in quanto tale legge era di organizzazione amministrativa nel campo della rustribu zione dei beni tra i vari organi:SIITli della pubbUca Amministrazione, nel quale non ,poteva disconoscersi al legislatore ampia faácoltˆ. Ed infine, sempre con riferiimento all'es;propriazione, considerata quale atto di esercizio di un potere che postula la giuridica disdplina PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE di elementi astratti e concreti_e della ,sua attuazione, cfu da questa stessa Corte affermato ,che l'espropTiazione per motivi di ,interesse generale si riferisce a beni oggettivamente idonei a conseguiire un intere,sse pub blico 'specificamente determinato (sentenza 26 febbraio 1959, n. 8) e non ad interessi 1sociali, econrnrnioi e giuridici, attinie111Jti alla 1SJtrutrtJura sociale. Questi ultimi inte'l.áessi furono oggetto di valutazione e di sipe cifica disciplina legislativa con le leggi di riforma fondiaria che ebbero di mira non a trasferire da un' soggetto ad altro un determinato bene, ma a sottrarre parte d'el :patrimonio ad un soggetto che 1si trova,s1se nelle condizioni preyiste dalle leggi di riforma e fosse proprietario, come nel caso della legge 12 maggio 1950, n, 230, cli. oltre1trecento ettari di ter reno (sentenza 18 novembre 19~9, n. 57; 21 dicembre 1961, n. 77). Da tali prem,es'S'e consegue: erroneamente il tribunale ritiene che l'interprete possa sindacare il mancato eseircizio del potere di e1sip1ro priazione sulla base di generiche valutazioni economiche e sociali; non giustifica l'effe=azione cihe in realtˆ 1sia 1stato esercitato il :potere di espropriazione in tutto o in parte un asserito contra!Slto tra 1prrindpi della Costituzione attinenti alla disciplina di es,el'cizio di tˆle potere e la disci plina legislativa adottata dal legislatore in un campo (quale il regime vincolistico delle locazioni), nel quale consentita una libertˆ nei limiti dell'autonomia' segnata dalla Costituzione. Se anche, quindi, fos1se esatta la opinione del tribunale, secondo cui la volontˆ aistratta di fogge con cernente la proiroga si sostituisce alla volontˆ delle parti (orPinione non pacifica, contra Cass. 26 gennaio 1963, n. 118), la 1sostituzione 1sarebbe amm“so:ibile (arg. art. 1339 e.e.) e comunque non giustificherebibe pro nunce d'illegittimitˆ di norme del regime vincolistico delle locazioni. Tale regime non esclude affatto l'attitudine del di:ritto di propTietˆ a riacquistaire il suo pieno contenuto e tanto meno ,contrasta con la disd plina tipica delle locazioni, come dimoistrato dai 1succes1sivi provvedi menti di pa:oToga e dal loro contenuto normativo. Escluso pertanto che i commi dell'art. 42 della Costituzione, interpretati in conne1s1sione tra di loro, stabiliscono principi direttivi in contrasto con il regime vincolistico delle locazioni in generale e con la álegge 11 dicembre 1971, n. 1115, in partkolare, il fondamento costituzionale di tale regime dato dal secondo comma dell'art. 42 della CostituzionE., il quale riconosce e garanttsiee la proprietˆ, ma riserva alla legge dl. determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di as1sicurarne la funzione sociale e di ;renderla acceis1sibile a tutti. E la vdutp.zione dell'entitˆ consentita di tali limiti si desume dal contenuto tipico della disieiplina legislativa del contratto di locazione, che esclude il trasferimento coattivo del diritto e comunq_ue la perrdita dello stesso, ma consente limiti al godimento del bene per as1skurare lo scopo della funzione sociale della propa:-ietˆ. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 54 CORTE COSTITUZIONALE, 25 :febbrraio 1975, n. 31 -Pres. Bonifacio - Rel. Astuti -Presidente Regione Lazio (arvv. Guarino) c. P.vesidente Consiglio dei Mi:nisrtri (:sost. avv. gen. dello Srtato Sav3!l"ese). Ricorso straordinario -Atti delle Regioni -Competenza per l'istruttoria á Spettanza allo Stato. (Cost. art. 134). Spetta allo Stato la competenza a provvedere alla istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti delle Regioni (1). (Omissis). -1. -Con il rico11so introduttivo del presente giudizio' la Regione Lazio solleva áconflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, rivendicando la prro.pria com!P1eterw::a per l'istruttoria di un ricorso straor,dinario al Presidente della Repubblica, proposto contro un provvedimento della :sezione del ¥comitato regionale di controllo oogli atti del Comune di Roma. Il Commissario del Governo, con nota 15 noivembre 1973, aveva richiesto a detta sezione di trasmettergli corpia del pirovvedimento iJ:Il!Pugnato e della relativa delibera consdliaire, Ç unitamente alle .deduzioni che codesto organo ritenesse di formulare in orddne al ~avame nonchŽ ad ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio SIUhla ricevibilitˆ ed ammissibirntˆ del dcorso ¥, e di :llar CO!Jll()scere se d:ossero state piresentate controdeduzioni di eventuali controintevessati, e in 1caso affermativo di trasmetterne copia; d˜ al fine di poter tempestivamente riferire al Mintsteiro dell'interno, che doveva predi:siporre l'invio della ,prescrritta relazione al Consiglio di Stato entro il ter1rnine indicato dall'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Con questa richiesta, secondo l'assunto della Regione, .sairebbe stata invasa la sua competenza ad istrutre il ricol'ISo in oggetto, che di fatto essa giˆ aáveva trasmesso al p¥roprrio Asses:sorato enti locali per l'istruttoria, i:nviitandto la isezione di controllo ad inviare a11'Asses1sore le ,proprie controdeduzioni e i docum~nti. La Regione denunzia violazione dell'art. 125 della Costituzion,e, in relazione agli artt. 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 9 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sotto un dll(Plic1e profilo. In primo luogo, nel complesso prncedirnento cui dˆ inizio la ,piroposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la fase istruttoria dovrebbe considerarsi logicamente e pos1itivamente scind~bile da quella (1) Cfr. in dottrina, sulla nuova normativa in tema al ricorso straord~ IJJarrto, DE MARCO E., nota tn Fooo amrn. 1973, II, 3. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE decisionale: mentre l'attivitˆ di rilievo ,costituzionale, consistente nella richiesta di !Parere al Consiglio di Stato e nella p['oposta e controfirma del decreto del Presidente della Reipubblica, d1 esclusiva ed incontestata COIIIlJPetenza dello Stato, si dovrebbe invece riconosc&e che la istruttoria del ricorso, ai 1~ensi dell'ai-t. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, appartiene, riisipettivamente, allo Stato o alle Regioni, se,condo che al primo o alle seconde spetti la COffi\P'etenza sostanziale in ordine alle funzioni ammintstrative nella materia di 1cui si controverta. In secondo luogo, pe:r i ricol'ls1i ástraordinari in materie di competenza iistttuzional1e delle Regioni, gli adem[pimenrti :succ1e1s1Slivi all'istruttoria da queste ácompiuta dovrebbero ['itenemsi 1semp:re ,di competenza del Presidente del Consiglio (o del Mintstro 1per le Regioni da esso delegato), quale unico organo costituzionalmente 1COffi\Petente ad esiercita: re i ,poteri dello Stato nei confronti delle Regioni; non mai dei singoli Mints:tri, e tanto meno del Commis1sario del Governo, come rap!P['esentante delle amministrazioni centrali dello Stato, a ci˜ ostando il disposto dell'art. 124 della Costituzfone, 1per cui egli unicamente Çso1PraintendŽ alle funzioni amininistrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla RegioneÈ. 2. -L'aissunto della Regione contrasta aipeártamente con la disdplina positiva del :ricorso 1strao!I'dina:rio al Capo dello Stato e del relativo porocedimento. Senza dubbto si tratta di un ricorso amministrativo: ma di un rimedio singolare, anomalo, alternativo al oricorso giurisdizionale, e -indipendentemente dalla sua genesi storica e d:all'o:riginaria natura della decisione 1sovrrana cui in altri tempi dava luogo -1caratteriz.zato da uno 1S1P'eciale procediimento contenzioso sui generis, con limitato contraddittorio, che si svolge interamente a livello governativo, e s,i conclude con un decreto del Caipo dello Sfato, -atto ministeriale, non di prerogativa -, di cui il Minist:ro (proponente, o il Presidente del Consiglio, a1s1sume con la :controfi1rma la resiponsabilitˆ politica e giuridica. Come giˆ nel preesistente ordinamento (clr. artt. 14 e 16, n. 4, r.d. 26 giugnQ 1924, n. 1054, e a['tt. 36, 54 e seguenti, 60-61 del regolamento a'P(t)rovato con r.d. 21 ap!rile 1942, n. 444), ancihe nelle diEJPosizioni, 1sotto altri aS1P.etti innovative, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Caip. III, artt. 8-15), l'intero procedimento, i.,sitruttorio e decisionale riimasto affi:dato alla COffiiPetenza esiclusiva dei Miniistri e del Governo. L'organo che ha emanato il pxovvedimento definitivo tmpugnato col ricorso, quando questo sia ad e1sso presentato, tenuto a traso:n.etterlo immediatamente al Miniistro competente, Çal quale riferisce È (art. 9, comma teT:zo); ma l'istruttoria del rkomso e la trasmissione al Cons;iiglio di Stato per il .parere, sono attribuite al Ministero coiffi?etente (art. 11, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 56 iPrimo comma), ovvero alla Presidenza del Consiglio, quando il dcorso abbia ad oggetto Ç atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno 1specif“co 1collegamento con le competenze di un determinato Ministero È (art. 11, terzo comma). Il C˜nsiglio di Stato, orve ritenga incompleta nstruttoria o insufficiente la documentazione, pu˜ richiedere al Ministero com1Petente nuovi chiarimenti o documenti, ovvero ordinare al Ministero medesimo d'i disporre nuove verificazioni, nonchŽ ocácorrendo, mandare allo ástesso Miniástero di ordinare l'integrazione del contradittorio (art. 13, primo comma). Infine, la decisione del i.ricorso straordinario adottata con decreto del Pres.idente della Repubblica su proposta del Ministro competente, o del Presidente d'el Consiglio, che, ove intendano 1proporre una decisione difforme dal parei.re del Consiglio di Stato, debbono 1sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 14, iprimo ácomma). Questa normativa non contrasta con il diásiposto dell'art. 125 della Costituzione, che sicuiramente non esielude l'ammissibilitˆ del ricorso straordinario contro gli atti amministrativi definitivi degli organi regionali, nŽ con gli artt. 55 e seguenti della legge n. 62 del 1953, cui del pari ha fatto immotivato richiamo la di.fesa della Regione Lazio. Ancor meno pertinente a;pipare il r~ferimento agli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971, nei quali non trova akuna giilusrtirficaziom.e l'asserita distinzione ed autonomia della fase istruttoria rispetto alla fase decisoria, nŽ la pretesa spettanza al1e Regioni della competenza a curare la istruttoria quando l'oggetto del ricorso concerna materie attribuite alla loro competenza tstituzionale dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, e ad esse trasferite con i decreti legislativi emanati a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 'L'attribuzione alle Regioni delle funzioni di amministrazione attiva nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione qui ovviamente fuori discussione, e con esisa non confiigge la .competenza goveirnativa ad istruire i ricorsli straordinari al Capo dello Stato. D'altra parte anche le disposizioni del .primo e del terzo comma dell'art. 11 del d.P.R. numero 1199 del 1971 concernono soltanto una 1ripartizione interna di materie di competenza statale, che non tocca i ra.pporti costituzionali tra Stato e Regioni. 3. -La difeisa del!la Regione, per connesitare il 1proprlio assu:rnto circa la scindilbilitˆ della fase istruttoria e la 1sua spettanza all'A1s:sessorato regionale competente peir materia, ravvisa una netta dtstinzione, sul piano formale e terminologico, tra l'art. 14 del testo unico del 1924_ che contempla il poteve di interrogare il Consiglio di Stato, potere di rango costituzionale attribuito ai Minisrtri, e .l'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, che fa generico riferimento ai Ministeri, come uffici investiti di PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE funzioni amministrative; e ne deduce che la ácompetenza a curare l'iistruttoria, áconferita ai Ministeri da¥l citato al't. 11 unikamente 1siW:la base della competenza ammintstrativa attiva nella materia cui il ricorso si riferisce, dovrebbe invece áper lo stesso motivo essere riconosciuta alle Regioni, e .per esse ai corr:q:>etenti as1sesso;ri, in correlazione con le loro funzioni amministrative. La..prospettata diistinzione non ha fondamento testuale: il ricordato art. 14 del r.d. n. 1054 dfel 1924 parla berns“ di Miln:is1lri, ma nelle disposizioni integrative del r.d. n. 444 del 1942 sono usate promiscuamente le voci Ministro e Ministero, per indicare l'ol'gano governativo o .gli uffici diipendlenti, secondo l'oc.correnza, senza intento di dive11swcazionie (cfr. artt. 36-37, 48-49, 53 e seguenti), e in [particolare nell'art. 61, proprio per i ricorsi straordinari, ricorrono le .stesse forunule Ç Ministero competente È, Ç Miniistero a .cui .spetta párovvedere alla istruz~one del rico11so È, ohe troviamo ripetute negli artt. 9 e :seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971 (ove peraltro l'art. 14, .secondo ácomma, reca: Çil Ministro competente per fistruttoria È). Dal complesso di questa normativa, nei testi anteriori come in quello vigente, risulta con áchiara evidenza che l'intera fase i:struttoria si svolge a livello mini:steriale, e che il Ministro competente, ovvero il Presidente del Consiglio, richiede il parere del Consiglio di Stato, organo di consulenza del Governo, e propone quindi la dectsione con decreto del Presidente della Repubblica. Certamente non sostenibile la pretesa autonomia del procedimento istruttorio, che dovrebbe essere attribuito alla Regione nelle materie di sua competenza, e áche -secondo quanto prospettato nella memoria difensiva della Regione Lazio -doV1rebbe estenderisi anche alla diretta trasmi:ssione al Consiglio di Stato, da .parte della Regione, degli atti del ricorso 1straordinario. é invece ovvio che, ferma la competenza ministeriale per la ácura dell'intero procedimento iistruttorio, . s.petti alla Regione, come l'Avvocatura dello Stato ha apertamente r“conosduto, piena facoltˆ di collaibora¥re alla raccolta degli atti e documenti necessari per la definizione del ricor1so, nonchŽ di rpresentare deduzioni o elementi utili ai fini della definizione stessa, quali precisamente eran˜ stati richiesti dal Commissario diel Governo ácon la nota 15 novembre 1973, nella quale la Regione Lazio ha ravvisato una lesione de:Lla :propria competenza costituzionale. 4. -La denunciata lesione non sussiste nemmeno sotto il profilo della inammissibilitˆ dell'intervento del Commi,ssario del Governo nella istruttoria del ricorso straordinario_. sia rpure come organo di collegamento con lo Stato, nŽ sotto quello della subordinata .pretesa che, .per i ricorsi straordinari vertenti su materie di competenza sostanziale delle Regioni, la farse istruttoria, e in ogni caso quella decisionale, dovrebbe 58 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sempre ritenerisd attribuita al Presidente del Consiglio, quale unico organo costituzionalmente legittimato, e non mai ai singoli Ministri. Come ha esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato, oggetto del conflitto sottoposto alla decisione di questa Corte noná la di:scTiminazione delle rispettive competenze ádel Commis1sario del Governo, del Presidente del Cons~glio, o dei singoli Mintstri, bensl unicamente la dli.s.criminazione tra la 'CO!lllpetenza ¥costituzionale d!ello Stato e quella della Regione. Pertanto, gli ev,entuali vizi Çili.e nel 1caso di tS1Pecie potessero ravviSlal1Si iper la pa:lltecipaziooe di uno o alrtro organo istaitailie al proc~dimento di istruzione del ricoriso straor'Cl'inario, avendo rilevanza solo all'1ntexno del ststema statale, 'Sarebbero inielonei ad integraire un ' ' . vizio dli incom\petenza assoluta diello Stato, e non potrebbero ,comunque ritenensi lesivi d'ella competenza costituzionale della Regione. D'altro canto, per quanto ¥Concerne l'asserita 'C01In1Petenza esclusiva del Pr;e,sidente ,diel Cons:iglio ad esercitare i tPOteri dello Stato nei ieon. fil'ont“ 1dlle Regioni, d:ve anzitutto rilevarsi che nŽ l'art. 126 nŽ altra n˜r;i:na della Costituzione 'contengono alcuna formale enunciativa in tal senso; e 1che anche altre clietto al ¥settore concernente le violazioni do ganali; basti pensare alle disposizioni 1sull'or1gani2Jzazione dei sel!"Vizi doganali, a quello sulla rappresentanza in dogana e, ipi in generale, sulla obbligazione tributaria doganale. Ed in effetti tale complessa ma teria stata solo di recente riunita in un solo teisto normativo (e pire cisamente nel d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che ha approvato il tes.to unico delle di..<:::posizioni legislative in materia doganale, tra1stferendo, fra l'altro, nel suo titolo VII ¥ Delle violazioni doganali ., il titolo IX ¥ Dei reati doganaliÈ, áche faceva parte della legge doganale 24 settembre 1940, n. 1424, integralmente abfogata dall'art. 352 del t.u.) mentre per il passato numerosi settori, e non certo secondari, quale ad esempio, qiue11o concernente Je cnntrove~sie doganali, trovavano la prop.ria di sciplina in ap[Pos:iti testi normativi (r.d. 9 aip11ile 1911, n. 330, e suc cessive modificazioni). Del resto la .stessa legge delega n. 29 del 1968 non esauriisáce l'in átera materia doganale, com' fatto palese dal secondo ¥comma dell'art. 1 (che esclude dalla delega alcune materie) e dal '.Primo comma dell'art. 2 (che fa salve le dil\po1sizioni relative al regime daziario stabilito .dalla tariffa dei dazi doganali di importazione) e com' comp¥rovato, altres“, dalla ci11costanza che la riforma abbia trovato svolgimento anche attra verso altri provvedimenti normativi, quali ad es.. il d.P.R. 27 dkem bre 1969, n. 1130, ed il d.P.R. 30 dkembre 1969, n. 1133, emanati in attuazione della legge delega 13 ottobre 1969, n. 740, ed il cui con tenuto stato poi in un secondo momento 1sostanzialmente trasi:fuso nel giˆ citato t.u. n. 43 del 1973. Resta ácos“ confernlata, anche ásotto tale ulteriore profilo, l'infon datezza dell'assunto dell'ordinanza dd irimes1sione ,secondo cui la man cata attuazionie del pU1I1to 26 avirebbe determinato lo 1sviamenito del.:1a legge delegata da:l 1suio :liiine istituzionale e ne avrebbe provocato, cornse guentemente, la totale invalidazione. Non inopp011tuno comunque osservare che l'omiis.sione stata de terminata, fra l'altro, secondo quanto si le1gge nella r~lazione uffidale illustrativa al d.P.R .n. 18 del 1971, dalla esigenza di coordina1re la futura disciplina con i 1prindpi della riforma tributaria in itinere e di attenedere l'esito degli 1studi e delle iniziative legisllative in COI1SO nel campo del diritto penale sostanziale e processuale. La questione quindi infondata sotto ogni riflesso. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 4. -Per ¥ragioni analoghe a quelle di cui ai nn. 2 e 3 vanno dichiarate infondate le censure, a detta del pretore subordii.nate, riguardanti il d.P.R. n. 62 del 1970. 5. -E quanto giˆ rilevato vale a negacre ogni fondamento anc:he a qu:e11e concernenti l'art. 123, formulate sotto il profilo cihe detta noit'tma -abrogando solo in parte la legge doganale n. 1424 1del 1940 -sii sarebbe posta in contrasto con la finalitˆ, ácui sii .iiS(poira la legge delega, di dare un'organica e ácompleta ri:strutturazione di tutta la dlisdp.Una della materia doganale, laddove tale finalitˆ limitata alla sola mateTia delJle 1sanzioni per la quale il legislatore delegato 11'.lon ha provveduto. 6. -Le censure riv¥oá1te all'art. 122 in quaITTJto esso avrebbe ipireviisto, in mancanza dii una ¥Specifica autorizzazione dell'autoritˆ dlelegante, una vacatio legis ,pi ampia di quella ordinaria sono rp¥rive .di rilevanza [poichŽ hanno riferirrnento ad una dis1po.sizione la ácui aiwlii.cazione non viene in considerazione nel caso di ispecie. 7. -In ordine, infine, al preteso vizio dell'art. 126 non pu˜ non essere ritenuta infondata la tesi del giudice a quo secondo cui il legisla' 1lore delegato, nel dettare una disciplina transitoria iper i procuratori doganali avrebbe ecceduto dai confini della legge delega che al punto 5 dell'art. 2 sembrerebbe prevedere l'emanazi()[le ádii norme transdtorie solo a favore degli s1pedizioni:eri e non anche dei procuratori doganali. L'art. 126 non pu˜ infatti essere áconsideTato isolatamente ma va ricollegato agli artt. 20 e seguenti del d.P.R. n. 18 del 1971 (il cui contenuto stato ora riprodotto s¥enza varianti negli artt. 40 e 1segg. del t.u. n. 43 del 1973) che, in attuazione dei ipunti 5 e 6 dell'art. 2 della legge delega, hanno profondamente innovato la d1sicip1ina della raiIJ1presentanza in dogana. Nell'ordinamento abrogato (al't. 17 legge n. 1424 de1l 1940) la raipp. resentanza poteva essere conferita o a spedizionieri autorizzati ad agire in dogana o a persone munite di apposito mandato (.procuratori). Secondo le nuove diBpos.izioni, invecáe, la rappresentanza per il ácompimento delle operazioni doganali pu˜ essere conferita esclusivamente ad uno spedizioniere doganale is¥critto all'albo rpcrafs1s.ionale e solo eccezionalmente pu˜ essere conferita ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, pU!richŽ si tratti dd un dipendente diel proprietario della merce. La figura del procuratori.-e d;oiganale, quale 1soggetto diverso dal titolare dei diritti e delle obbligazioni doganali e a lui legato da un ra(pporto di mandato, cos1 scomparsa nel nuovo ordinamento. Donde l'opportunitˆ di dettare norme tranis1itorie 19áer far salve ;posizioni acqui: Site dai procuratori doganali che fos,sero aác¥creditati in dogana prima dell'entrata in vigore della nuova dLsci\I)Hna. 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO D'altro canto rion va dimenticato che il limite dei pirinc“pi e dei criteri direttivi se serve a ci11co:Scrivere il campo della delegazione, s“ da evitare che essa :possa esisere eserdtata in modo divergente dalle finalitˆ che la ispirano, non esclude áche il legislatore delegato ,possa valutare le particolari ,s1iituazioni giuridiche della legiislaziorne rprecedente che nella legge dele'gata devono trovare una nuova 1regolamentazione (Corte cost. 16 gennaio 1957, n. 3). --(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 42 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Campagna (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Cairafa). Reati militari -Lesioni personali -Richiesta del comandante del corpo Mancata previsione della querela -Illegittimitˆ costituzionale -Esclu sione. (Cost. artt. 3, 24; c.p.m. p., art. 260, secondo comma). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 260, comma secondo, codice penale mili.tare di pace, nella parte in cui subordina la procedibilitˆ dei reati ivi indicati alla richiesta del comandamento del corpo, e non anche alla querela dell'interessato (1). (1) SulJ.',argomento, cfr., VENDITTI R., Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, 1973, 210. CORTE. COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 46 -Pres. Bonifacio - Rel. De Mavco -La TorTaáca (n.c.). Fallimento -Revoca della dichiarazione -Spese di procedura a carico del . fallito -Illegittimitˆ costituzionale. (Cost. art. 3; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 21, comma terzo). é costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 21, secondo comma_. della vigente legge fallimentare (r..d. 16 marzo 1942, n. 267), nella parte in cui pone a carico del fallito le spese di prncedura e l'onorario del curatore del fallimento la cui dichiarazione. sia stata revocata con sentenza passata in giudicato (1). (1) La ordinanza di rimessione (Tr1ib. Salerno 5 lug.lio 1973) pubblicata in dir. fall. 1973, II, 754, con nota. PARTE ~' SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (Omissis). -1. -L'art. 21 del r.d. 16 mairzo 1942, n. 267 (legge failli: mentare), nel disdplinare gLi effetti della revoca della dichiarazione di fallimento, tra l'altro, al terzo comma, dis!Pone: ÇLe S[)ese di procedura e il compenso al curato.re sono a cairico del creditore istante, che stato ,condannato ai danni per aver chiesta la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore ,pu˜ ottenere il pagamento, in 1tutto o in parte, :secondo 'le modalitˆ stabiliáte dalle .speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguata retribuzione È. Le ¥ 1speciali n:orme vigenti È richiamate ne11a seconda ,parte del rtportato comma erano queil1le :contenute nella legge 10 luglio 1930, n. 995, relative alla istituzione del ruolo degli amministratori giudiziari (art. 1) e del fondo speciale destinaito, tra l'altro, ad ailtTiibuire i detti compensi ai curatori nel caiso sopra ipotizzato (art. 5 u ..c.). Soppressi d.l ruolo ed il fondo speciale di cui si detto con il d.l.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153, la giurisimudenza ,die11a Cassazio111e ha costantemente affermato il princ~pio che, nell'ipotesi giˆ disdplinata nella detta seconda '.Parte del terzo comma dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942, s!)ese e ,compensi del curatore dovessero es1sere '.POSti a carico del fallito. Il tribunale, chiamato a decidere sull'istanza di compenso presentata dal curatore, 111ei confronti di un imprenrutore commericiale, la cui dichiarazione d'i fallimento era stata revocata in sede di opposizione, ha sollevato questione di legittimitˆ cosrtituzionale dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942 sotto un duplice profilo: a) violazione dell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto mentre tale nmma -ap!Plicabile, ásecondo l'ordinanza di rinvio, anche nella materia civile -;prevede addlirittura la iriparazione degli errori giudiziari, di fronte ad pn evidente errore giudiziario, chi ne stato vittima non solo non ha diritto ad alcuna r1ipa1razione, ma addirittura tenuto a subirne un ulteriore onere; b) violazione dell'art. 3 d'ella Costituzione in quanto, senza razionale ra~ione, in deroga al principio che le 1s!!J¥e1se :seguono la soccombenza, si :pongono a ácar1iáco ád'i chi non solo non soccombente ma non ha dato causa al procedimento, nel quale risultato vincitore, gli oneri derivanti dal prneedimento stesso. 2. -Cos“ chiaritine i termini risulta che la questione fondata, sotto l'assorbente profilo della violazione del prindpio di eguaglianza. Che anche nel procedimento fallimentare, quando ne ,ricor1rono gli estremi, si debba a:pplicare il principio che le S1pese seguono la socicombenza risulta confermato dalla stesisa norma impugnata che im:pUcitamente ne prevede addirittura una forma aggravata -qua,lie la con RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAtO danna al risal'c.imento dei danni -pe1r il .creditore che abbia richiesta la dichiarazione di fallimento con colipa. NŽ pu˜ obhletta:rsi áche :risolvendosi, in sostanza., quello falliLmentare in un procedimento esecutivo, debba ad esso aiprpHcarsi l'art. 95 del codice di procedura civile, in base al quale le 1sipese vanno poste a carico di ohi ha SUJbito l'esecuzione. Tale princ:ilpdo, irufatti, presuppone una esiecuziOIIle legittima ed in-' dubbiamente ben deve essere applicato nel p!l'ocedimento fa!Umentare quando abbia avuto il suo ¥corso normale, ácon la liquidazione dell'attivo e la relativa ripartizione tra i creditori. Ma quando; ácome nella specie, il .proceillmento .sia 1stato troncato sul nascere :per la ácontestazione della mancanza degli estremi áche ne legittiimaslsero l'instaurazione e per giunta non pu˜ ravviisar:si nel comportamento di chi l'abbia 1subita un qualsiasi elemento di ~8J!Pporto di causa ad ft'etto con tale instauraizone, evidentemente manca ogni fondamento giuridlico tper una pronunzia áche ha ácome pres:upiposto neicessario Jiaffermazione di una responsabilitˆ. Infatti, a,ppunto alla resiponsabilitˆ delle parti :per le s,peis.e ed i danni $l!l"Ocessuali intitolato il capo IV del titolo III del ácodice di procedura ácivile che diLs1cipUna la relativa materia e pCondanna al pagamento di S{Pese o di ácompensi inerenti al iprocedimento revocato. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 3 dLcembre 1974, nella causa 33/74 -Pres. Lecourt -Rel. Pescatore -Avv. gen. May:ras -Domanda di proinuncta ipregiudiziale iproiposita dail Centra!!: Raad van Beroie'.')á c:Jli Utrecht nelila causa Van B~nslbe11gen (avv. Kortmann) c. Bedrijfsvereniging voor der Metaalnijverheid -Interv.: Comm1ssione delle C'ooriun;ttˆ el.lll"qpee (ag. Bou11geoos:), Governo :iJrlandese (ag. Ly:saght), Governo inglese (a.g. Goid'win), e Governo tedesco (ag. Billow). Comunitˆ europee á Libera prestazione dei servizi á Divieto di restrizioni á Attivitˆ svincolate da partkolari qualificazioni o disciplina professionale á Obbligo di residenza á Incompatibilitˆ con il divieto di restrizioni. (Trattato CEE, artt. 59 e 60). Comunitˆ europee á Libera prestazione dei servizi á Divieto di restrizioni á Professione forense á Obbligo di residenza nella circoscrizione di determinati organi giudiziari á Compatibilitˆ con il divieto di restrizioni. (Trattato CEE, artt. 59 e 60). Comunitˆ europeeá Libera prestazione dei serviziá Artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, del trattato CEE á Efficacia diretta. (Trattato CEE, artt. 59 e 60). Gli artt. 59, primo comma, e 60 terzo comma, del trattato CEE vanno interpretati nel senso che uno Stato non pu˜ rendere impossibile, esigendo la res~denza nel proprio territorio, la prestazione di servizi da parte di persone residenti in un altro Stato membro, qualora la sua legislazione relativa a determinati serávizi non sottoponga la prestazione dei medesimi ad alcuna particolare condizione (1). Non si pu˜ considerare incompatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato CEE la norma che impone a chi esercita la prrofessione di stabilirre la propria residenza nella circoscrizione di ,determinati organi giudiziari, quando detta norma appare obiettivamente necessaria per assicurare l'osservanza di disposizioni professionali collegate in particolare col funzionamento della giustizia e col rispetto della deontologia (2). (1-2.) Ancora una volta venuta in rilievo, nell'1interpre.tazione deUa norma:tiva comunitaria, una questione di ráesidenza (da ultitmo dr.: Corte di giustizia, 12 ~ebbiradro 1974, neJ:La causa 152/73, SoTGIU, in questa Rassegna, 68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dalla fine del periodo transitorio gli artt. 59, p1áimo comma, e 60, terzo comma, del trattato e.E.E., hanno efficacia diretta e possono venir fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte in cu{ impongono la soppressione di tutte le d.iscriminazioni che colpiscono il prestatore d'un servizio a causa della sua nazionalitˆ o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il se1ávizio stesso viene fornito (3). (Omissis). -In diritto. Con ordinanza 18 a:prile 1974, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 1974, il Centrale Raad van Beroep ha sottorposto a questa Corte, in forr-za del:l'art. 177 del Trattato CEE, atLcune qruestioni pregiudiziali áconcementi l'inter;piretazione degli airtt. 59 e 60 del Trattato CEE !'elativi a~1a libera prestazione dei servizi nell'ambito del:lia Comunitˆ. Dette questioni sono state ¥sollevate in via incidentale, nella causa pendente dinanzi al giudice a quo, con rifeiriimento alla le.gittimazione della ,persona cui l'attwe aveva conferito la ipirocura ad litem. Dal fascicolo proes1suale risulta infatti che l'attOII'e aveva affidato la d!ifesa dei propri interáessi ad un procuratore di nazionalitˆ olandese, ammesiso a patirocinmre nei giudizi per i quali non neceissaria l'aE1sistenza d'un avvocato. Durante lo svolgimento della causa il citato ip1rocuratoire ha trasferito la propria residenza dai Paesi Bassi in Bel1gio. PokhŽ la legge olan 1974, I, 1082, con nota di richiamo ai p!l'lecedenti). NeUa specie decisa con 1a sentenza in rassegna, .peraltro giustamente preval¥sa, sulla inderogabiUtˆ del divieto dd ;restrizioni, la e.sdgenza di a¥ssicurare quel particolare collegamento ter;ritoriale imposto dalla natura stessa di determinaite attivitˆ prorfessLonaili; .e 1si áspd¥ega, qumdi, che i:Jaile pr¥e'!aJenz¥a v;enga invece meno quando il r1eqis:ito della residenza sia prescritto, indipendentemente da una .specifica discip1ina deH'attivdtˆ, da svolge.re per la prestazione di servizi, con ,;riferimento ¥all'intero territorio nazdonalie. e Nel1a specie, si trattava dell'attivitˆ di consulente legaá1e, iil cui esercizio non soggetto, iin Olanda, secondo quanto ricorda.to dall'avv. gen. Mayras .ne1He sue conclusiond, Ç áad a1cuna discipldna e non subordinato al possesiso di un quaLsi,asd. diploma, nŽ alál'iscrizione iin un albo di una organizzazione o di un ordine prorfessionaláe ¥. (3) Per analoga aff1ermazione di principdo, relativa all'alt't. 52 del Trattato CEE (e senza la pll'ecisazdone, ásostanzialmente 1imitativa, di cui alla second1a parte dehla masstirma), cfr.: Corte di giustizia, 21 giugno 1974 nella aausa 2/74, REYNERS, iin questa Rassegna, 1974, I, 881, con noita ádi commento ed iniliácazione delle aJl¥tre no;rme idei traáttafo áEE ágiˆ rko111osciute direttamente efficaci (cui adde l'art. 7; sent. 17 luglio 1963, nella causa 13/63, Repiibblica Italimia c. Commissione, Racc. 333, e lL'airit. 48, n. 2: sent. 4 aprile 1974, nelfa causa 167/73, Commissione c. Repubblica Francese, Racc., 359 e áin que¥s¥ta Rassegna, 19á74, I, 856). Al crtl:teirio in questa ooca1sione ado.ttato ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE-6\:1 dese prevede che solo pe11sone residenti nei Paesi Bassi pos1sono assumere il patrocinio dinanzi .. al Centrale Raad van Beroep, gli stata alloit'.a contestata la legittilffiazione a svolgere il suo mandato dinanzi al predetto tribunale. Avendo l'interessato invocato le nocrme del Trattato relative alla libera prestazione dei setrvizi nell'ambito della Comunitˆ, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte due queistioni concernenti l'interpretazione degli artt. 59 e 60 del 'l1rattato. Sulla portata effettiva degli artt. 59 e 60. Con la prima questi˜ne si chiede alla Corte di interipiretare gli artt. 59 e 60 in relazione ad una norma inte1rna che rrtserva ai soli residenti nel territorio nazionale La facoltˆ di patrocinacre dinanzi a certi trtbunali. L'art. 59 stabiUsce nel primo comma -che l'untco rilevante per la questione in esame -quanto segue: Ç Nel quaidiro delle dts1posizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei ,servi:zi all'interno della Comunitˆ sono gradatamente soppresse durante il periodo traI11Siitoirio nei confronti dei cittadini degli Stati me_mbri staibiiliti in un paese della Comunitˆ che non siia quello del destinatario della prestazione ¥. L'art. 60, dopo aver precisato nel pirilffio e nel secondo comma che cosa s'intenda per ¥Servizi ai sen.s:i del Trattato, contiene nel terzo comma la seguente dtsposiz.ione: " Senza pregiudizio delle diiisiposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore pu˜, per l'e1secuzione della sua prestazione, eseiic-itare, a titolo temporaneo, la sua attivitˆ nel paese ispirata anche la dedsione in ,rassegna, -che riJsuliterˆ certamensbe deteirminante ne11a soluzione dei pirobiLemi co!I1cernenti 1a libera prestazione dei servizi. Per intendere quale (['ˆ;soiLutivo 1contrj:buto abb~aJno apportato, nella concreta attuazione dei prtlnciipi del trattato della Comunsitˆ -economica europea, á1Le decisioni della Corte -di girustizi1a, basti consroer&"e che il 30 ottobr-e 1974 ha Commiiss1ollle del1e ComUln:iJtˆ europee ha approvato uEa comunicazione a:l Consi-g±o (ail quailie istato [P(['e1sentato, iil 4 novembre 1974, speciilli-co elienco), ,aon la qua:Le ha formailmente irittrato, in ragione dei prindpi affermati dalla Corte di giustizda neUia rkordata causa 2/74, tutte le proposte dd direttive intese a soppirimeiI'e le r-estrizioni in materiia di stabilimento e di libera 1[P(['estazfone dei serV!izi, ritenendole appunto divenute superflue per l'attuazione della no-rma del trattame1nto na 1 ziona11e. Con la stessa comuIJJi-cazicme, La CommtS:Sio[]Je dellie Comunitˆ europee, pur rilevando che ilia norma del trattamento economico nazio~rnle deve considerarsi orramai app1liaabile senza diserve, áe nonostante la mancata adozione delle direttive contemplate dalil'art. 57, n. 3, -deil Trattato, anche alile professioni me1diche, paramediche e farmaceutiche, ha ritenuto invece tuttora necessade Je dir1e-ttive previste dad nn. 1 e 2 dell'art. 57 per 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ove la ,prestaZJione fornita, alle ste1s1se condiziooi imposte dal paese steS!So ai prqpri 1citta -1ohe fu rpoi fissato con. decisione del Consiglio 18 lliicembre 196-1 (G.U. 1962., p1ag. 3.2) -da attuarsi mediante un insieme di direttive. Nel .sistema risultante dal capitolo sulle [Jl11eSftazioni di servizi, le dil'ettive adieill!I>ivano fulliZioni d!iJverse: la jpll"liona di tali funzioni consisteva, dm-ante il periodo transitorio, nell'elimdnal'e le restrizioni alla lilbera rpresta:zione diei servizi, la seconda nell'in'fll'cdurre nella legislazio: ne degi1i Stati membri un COIIlJP¥lesso d!i .niorm.e violltbe a factUbare l"es.ercizio effettivo della pcr-edetta Ubertˆ, in pairticolarre ,grazie al trecijptroco ll:':iconoscimento delle qualifiche pcr-ofessionali ed al coordlinamento delle dlfa~posizioni !!.'elative all'eserciZJi.o delle attivitˆ indi(pendenti. SpettaV'a ancora alle citate direttive trlisolrvere i iPI'Oblemi 1s1pre1cmci derivanti dal fatto che, mancando la resildenza, il prestatore avirebbe potuto in parte "Sfuggire all'app1icaz.ione delle norme IPII"Ofessionali vigenti nello Stato ove era prestato il serrvizio. Per quanto corwerne la áglraduale attuazione del cao;>itolo :relativo ai servizi, risulta dal ¥combinato disposto ¥dlella nomna generale contenuta nell'art. 8, n.á 7, e dell'art. 59 che la 1sop;p.ressione delle II"estrizioni alla liibera prresta2'iione dei serivizi andava real.iz:zata entro la fine del (prell"iodlo 'fll'ansitorio, termine ultimo.[per l'entrata in vigore del 1COlmfP¥leS1So di no['IITle contenute nel Trattato. L'aIJiplicazlione dell'art. 59, subordinata dmante il :peri.odo transdtorio all'emanaziorie dd direttive, non pi sottoposta, 1scaduto il 1predietto termine, ad a1cuna rcondizione. ' L'art. 59 imprUca la :sQIPIPressione di qualsiasi 11.'estrizione ohe col,pi:sca il :prestato.re d'un servizio in ragiione della rSUa naz:ionalitˆ o della sJUa nesidenza in uno Stato c'Jlive:riso da quello in cui viene fornito il sell'Vizio stesso. Perlomeno in relazione al requi!sito della nazionalitˆ e della residenza, .gli artt. 59 e 60 contengono altresi“. una jprrecisa obbligazione di ri:sultato di ¥Cui .gli Stati membri non rp01SSono ritarr:dare o rifiutare l'ardempiimento invocando la mancata emanazione delle nO!l'l!Ile che avrebbero dovuto venir adottate in forza rdei poteri attribuiti dia.gli rurtt. 63 e 66. Si ideve quindi affea:mare che gli artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, hanno efficacia dliTetta e possono venilr fatti valere d:ina=i ai giudici naZJi.onali, almeno nella parte in rcui impongono la SCJiPJPlressione di tutte le dilscximinazioni che coLpi:scono il prestatore d'un servizio a causa della 1sua nazionalitˆ o della sua iresidenza in uno Stato diverso d!a quello in rcui il servizio stesso viene :fornito. -(Omissis). á1, i: II f PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 73 CORTE-DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 3 dicembre 1974, nelil.a causa 40/74 -Pres. Lecuurt -Rel. Doirmer -Avv. gen. Resicihil -Domanda di pronunciia pregiudiziale p1r'Orposita dal Bu[lldessozia1gerkht nella 'causa Regno del Belgio, C01sters e Vounckx c. Beru,fsgenossenschaft -Interv.: Commissione delle Comunitˆ europee (ag. Karpenstein). Comuni.fa europee -Lavoratori migranti -Previdenza sociale á Domande, dichiarazioni e ricorsi á Presentazione presso un'autoritˆ, un'istituzione o un altro organismo corrispondente di. altro Stato membro -Organismo di collegamento -P˜ essere considerato organismo corrispondente anche in ipotesi di presentazione di domanda giudiziale á Limiti di applicazione della norma. (Regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 47). Ai fini dell'art. 47 del regolamento del Consiglio 25 settemhre 1958, n. 3 (secondo cui le domande, dichiarazioni o ricorsi da presentare entro un determinato termine presso un'autoritˆ, istituzione o un altro organismo di uno Stato membro sono ricevibili se sono presentati nello stesso termine presso un'autoritˆ, un'i$tituzione o un altro organismo corrispondente di un altro Stato membro), un organis'mo di collegamento, quale contemplato dall'a1át. 3 del regolamento 3 dicembre 1958, n. 4, pu˜ essere considerato come un altro organismo corrispondente, anche nell'ipotesi di presentazione di una domanda giudiziale. Salvo deroga, l'articolo 47 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 non pu˜ per˜ applicarsi nell'ipotesi in cui l'interessato sia domiciliato o, ai fimi della sua domanda., dichiarazione o ricorso, risulti essere rappresentato da un, procuratore, ad esempio un avvocato,á stabilito nello stesso Stato membro di cui deve applicarsi la normativa (1). (1) Il pr1ncip1io, per quanto rfalimensionato daLla limitazdone dd cui alla seconda parte del1a :massima, non convince;' e sia la Commiss1ione delle Comun1tˆ .europee sia lo stesso avv. g,en. REISCHL avevano invero motivamente contestato che un or1ganismo di colLegamento (nella sipecde iil Ministero belga della previdenza ,sociale) potesse qualifrkarsi come organismo " corrispondente ¥ di un'autoritˆ ,giurisdizionale dd un altro Stato membro, che potesse riavvisarni, cl.o, una " corri.1sponden2ia È tra autoritˆ amministrative ed autoritˆ giurisdizionali. Giˆ .in via di principio, del resto, potrebbe dubitarsi della riferibi.Utˆ della norma ane domande giudiziali; e se rtaile soilruzione pu˜ esser1e ora sositenuta ,fo ragione della formu1a introdotta con l'art. 86 del regolamento del Consiglfo 14 1?1iugno 1971, n. 1408 (che fa espresso !rif1erimento agli organi g:urisdiziona11i), ci˜ non di rper 1sŽ suf:l“ideme a far attr:Lbuire la stessa portata alla differente formula dell'art. 47 de,l regolamento n. 3; cos“ come potrebbe ancora discutersi, anche 1ad ammette!l'e la rifor:Lbildtˆ della no,rma alle domande giudiziali, che il criterio ,fila applicabile alle impugnazioni, ad 74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omisis). -In diritto. -Con o:ridinananza 15 ma1g1gio 1974, ipe;rvenuta in cancelleria 1'11 giugno 1974, il Bunidesso!Z.lial:gericht ha sotto[posto a questa COO'te, a no~a dell'art. 177 del 'I1mttato CE.E, una questione pregiudlizia];e iche verte sull'inrber!P(['etazione dell'art. 47 del regolamento diel Constglio 26 settembrr'!e 19i58, n. 3, (['elativo ali.la !Pi'ev:idenza sociale dlei lavoratori migranti (G.U. 1958, pag. 561). La questio:ne, sollevata nell'ambito dli un ricOII'lso in ca1s1saizione avanti il Bu:nid!e1ssoziailgerkht, vevte sulla !I'iceviibi'l1tˆ di un aptpello interpo\Slto presso il Lanidesso~a];gericht della Renania del Nord Vesfalia dia uno dlegli attori nella causa .prin'Ci,pale avverso un.a sentenza del Sozialger1cht di Colonia. Nonostante che tale sentenza fosse notiifiicata aigli avvocati diegli attol'li nella ¥causa prindpale, con studio in Colonia, il 1¡ agosto 1972 -come risulta dalla riceVTU.ta di riltonno --e ne11a 1senitenza fossie indicato ¥che questa poteva essere im{Pugnata in appello avanti il So.zi:algerLcht dii Colonia o a'V'.anti il Landess01Zialge!I"1chrt ení(['o un mesie dalla notifica, l'attore nella causa :prtncilpale, in dlata 30 aigosrto 1972, ha interposto 31PPello, ¥con atto inviato al Min1stero della Plrevildienza Sodale a Bnwm11es, nella sua qua1litˆ dli orgamsmo d:i .oollegamento beil1ga. Quest'ultimo, avendo (['1cevuto tale atto il 3.1 agosto 1972,, l'ha trasmesso alla ¥ Be!rgibau-Berufsgenossenscihaft ¥ d“ Bocihum, Ol'lgani:.smo dli collegamento tedesco 1che ha iprovveduto ad inoltraire il iriJcoriso al Landes1sozia1gericiht dJella Renania del Nmd VeiSlfalia, icu:i l'atto tPeiTVen:iJva il 7 1settembire 1972. Visito che l'appeNo stato dicihiaraaLmente che il Regno d1el Belgio e la Reprubbilica Federale di Gera:nania avevano istituito organismi di 1colleigamento p1er evitare ostacoli nell'esecuzione delle Convenzioni in materia di previdenza sociale.. Il Bundessozia1geri1cht, quindi, 1con la !Pl'esente domarida ha chiesto alla Corte di statuiire, in via pregiudiziale, sul se l'art. 47 del Tlegolam.ento n. 3 vada interpretato nel :senso che l' ¥ ooiganismo corrlsipondente di un altro S.tato membro¥ possa essetre anche 0T1ganism9 di ácollegamento di quest'altro Stato membro, nella fattispecie il Ministero belga della iprevidenza sociale, di Bruxelles, presiso il quaile rpu˜ essere p111eisentato Çai fini deliL'applicazJicme delia legistlazione di uno Stato membroÈ uin appello, ai 1sensi dei ¤¤ 143 e 151 idel ¥ So21ialgeriichitsges1etz È, dill'leitto aid inr terirompere il termine d'iimpugnazione. L'art. 47 del regolamento n. 3 áCOSí recita: ¥ Le domande, dichiarazioni o dcort.s!í d1e, ad fini dell'awUcazdone della legiislazione .di uno Stato membro, awebbero dovuto essere pil.'esentati entil.'o un termine detwminato presso un'autoo:itˆ, i.istituzione o un altil.'o organilsmo di tale Stato, 1sono ll'icervilbdli 1se .sono presentati nello stesso tel'mine p1reisso un'autoritˆ, un'iistituzione o un altro 011ganiJsmo corri:¨ondente di un altro Stato memlbro. In tal 1oaso l'autoritˆ, l'istituzione o l'ol'ganismo cosl investito traS1ITiette senza indugio tali dlomande, diichiarazioni o r1co1rsi all'autoritˆ, all'istituzione o all'or:ganismo comda una limitazione, oio, idd cui la Corte ha avvertito la necessitˆ, e di cui, tuttavia, non .si ri.nvdiene traccia :nella no=ativa comuTIJitaria. N pu˜ in ácontrario soccoil.'rerráe l:a ratio agevofativa de1la norma, l!a oppoil."tundtˆ, cio, ádi eliminiare possibili situazi.oTIJi d'1nceritezza (che possono del il.'áesto rilcorreTáe anche peir tl (LaV'oraitore áStl'lainierro dorniciliaito ániello Si!Jato in cui stata emessa la ,sentenza ,di primo ,g!l'ado), in quanto la individuazione del giudice competente in .sede di dmpugnazione, specialmente quando tale giudice ,sia e9PQ1eássamente indi.cato (come nella spec:iie alla quale si riferisce la sentenza in rassegna) ne11a decisione notificata all'interessato, pu˜ risu1tal'e certo pi agáevole che non fa individuazione deUe varie isti.tu: ziioni comipetenti, quaH risuLtano dag1i allegati ai re,go1amenti n. 4 e n. 574/72. In definitiva, l'applicazione della norma in questione, intesa nei termini sopra indicati, viene a risolversi non fanto dn un'agevol:azione in favorre del lavoratorie migrante, qu!lJilJto piuttosto in un espediente per eludere il principio della tassativitˆ del áte=ine utile all'impugnazdone delle :sentenz.e (principio comune agli ordinamenti degld. Stati membri); e quanto tal!e I'tlievo ,sia valddo non pu˜ i.nV'e!l'o ne,ga11si quando si considerii che nella specie non si trattavia del singolo sprovveduto, ma dello stesso Stato beLga (Ministero della saTIJitˆ e della famiglia), che il.'ultim˜ giorno ut11e all'impugnaz1ione 1si era limitato a far peil.'VenirŽ l'atto di appe1lo (.esattamente indil'lizzato 1al ,giudic.e di appello, quale risultava indicato .neltl'atto di notifica de1la decisione di primo grado) al suo Ministero deUa rprievidenza socdale. 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 11>etente del primo Stato o direttamente tramite le autoritˆ rcOllllPetenti degli Stati membri intereS1sati ¥. L'art. 83 del regolamento diel Consiglio 3 diiioomlblre 195á8, n. 4, che determina le modalitˆ di apipUcazione ed integira Le cliS1PO:Sli.ziond dlel regolamento n. 3 (G.U. 1958, pag. 597) precilsa che ¥La data in rcui sono state presentate le domandle, le dd.chiairazioni o i I"li;coirs1i it)resso un'autoritˆ, un'istituzione o un ~gan.iismo di un altro Stato memblt"o conSiid! erata come data di presientazione all'autoritˆ, alfistituzione o all'ooiganiismo competente ¥. L'art. 47 del regolamento n. 3 mira a ridurre le difficoltˆ di natwa giuridica e ammims:b:rtativa 1ch~ ipotirebbero inisorigere dall'applicazione dli tale regolamento, nella situazione d'incertezza in cui rpu˜ veni:re a trovarsi un lavoratore J.'lesidente in un altro Stato membro, quanto alle autoritˆ, istituzioni od altri onganiJsmi ácui egli deve rivolgerai per far valere i suoi diritti. Siffatte diStPosizioni dirette .a tutelare gli interáes1siati contro le conseguenze dalla d~verisitˆ diei .ststemi nazionali dli iPII'evidenza social!e e d~ competenze all'interno di tali sistemi, vanno interip1retate ed arp[>1liLcate tenendo conto delle idifficoltˆ sj;lecifiche ll"is1contrate dai lavoratoiri ire1s1idlenti in un altro Stato membro e che P0tS1sono non es1sere infOII"IIIJJati cirtca le norme di tali competeooe. Tenuto conto della dr:i:versitˆ dei sistemi di '.!)crevidenza sociale e dei regimi di tutela giuriisldlizionale d'ei diritti 1soggettivi degli interes1sati in diversi Stati membri, non si pu˜ interpvetare la dlis1posiziooe dell'art. 47, la quale consente locro di rivo1geocisi ad una autoritˆ, istituzione od altro organismo ¥ cocrrisrpondente di un altro Stato membiro ., nel senso che essa richiede 1che siiano OS1servate le distinzioni fra i.e rl~pettive competenze. In realtˆ, la distinzione tra autoritˆ amminiJSl1Jrativa ed autoritˆ ~u d!iziaria , in pi Stati memba:-i, poco .chiara ed atta ad ingenerare con fusione nei cittadini di un altro Stato memblt"o. Quindi si deve com(prendere áChe, usando l'aggettivo ¥ coJ:'l'tsrpon dente ¥, l'art. 47 richiede ¥che le domande, dkhiarazioni o ll"icocrsli, dn esso contemplati, sr:iano presentati ad un'autontˆ, ad un'istituzione o aid un altro organismo facente parte del 1sistema di prevtden:za sociale dello Stato membro di ácui trattasi. Non quindi da esicludiensi 1che un oogan:Lsimo di .collegaimento, quale contemplato all'art. 3 del regolamento n. 4, possa essiere ,consiidecrato come un altro O[["lganismo corr:LsQ:>ondente, anche nell':Lpotesi in cui tcrattasli della presientazione di una domanda giudiziale. Cionondimeno, l'a,rt. 47 conterna;>1la soltanto il .caso in cui il lavora tore abita in uno Stato membro divemo da quello la cui normativa á dev'essecre awlicata. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERN,AZIONALE 77 Salvo deroga, esst0 non si pu˜ quindi ŽliPIP.Ucarre nelfipotesi in cui l'interessato ,sia domiciliato -o ai fini della domanda, dichiarazione o ricorso, i:rap1pcresentato da un prrocuratorre, ad eseII11Pio un avvocato, stabilito -nello Stato membro di cui deve aip[plica11si la normativa. Nel dubbio, S1Petta al giudice nazionale dii stabilire se le ácondizioni richieste per l'ap1pUcazione della dilsiposizione ,siano soddisfatte. (Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12 dfucembre 1974, .nella causa 36/74 -Pres. L,ecourt -Rei. MeriteniS de Wilmars -Avv. gen. Warner -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Utrecht nella causa Walrave e Koch i(avrv. van Raay) c. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federacion Espanola Ciclismo -Interv.: Commissione delle Comunitˆ europee (ag. SŽchŽ e av;v. Bronkhorst) e Governo inglese. Comunitˆ europee -Libera circolazione dei lavoratori -Attivitˆ sportiva Applicabilitˆ della normativa comunitaria -Limiti. (Trattato CEE, artt. 2, 48-51 e 59-66). Comunitˆ europee -Libera circolazione dei lavoratori e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinania -Divieto -Applicabilitˆ alla composizione di squadre sportive -Esclusione. (Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59). Comunitˆ europee -Libera circolazione dei lavoratori delle persone e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Ambito di operativitˆ. (Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59; regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612á, art. 7, n. 4). Comunitˆ europee -Libera circolazione delle persone e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Rapporti giuridici al quali applicabile. (Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59). Comunitˆ Europee -Libera prestazione dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Efficacia diretta -Decorrenza. (Trattato CEE, art. 59, primo comma). Considerati gli obiettivi della Comunitˆ economica europea, l'attivitˆ sportiva disciplinata dil diritto comunitario solo in quanto configurabile come attivitˆ economica ai sensi dell'art. 2 del trattato CEE (1). (1-2) La Corte di giustizia ha precisato, i.n coerenza 'con gli obietta.vi del trattato OEE, i limiti entro cui le attivitˆ sportive possono considerarsi discipltnate dal diritto comuinitairio. La conseguenzdaUtˆ espr,essa tra le RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 78 Il divieto di discriminazioni fondate sulla citta,dinanza, stabilito 'dagli artt. 7, 48 e 59 del trattat_o CEE, non concerne la composizione di squadre sportive -ed in particolare delle rappresentative nazionali -operata esclusivamente in base a criteri tecmico-sportivi; e perci˜ impossibile configurn1áe tale attivitˆ sotto il profilo economico (2). Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza investe non solo gli atti dell'autoritˆ pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi (3). Il principio di non discriminazione costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rappo1áto giuridico purchŽ questo, in considerazione Ria del luogo in cui sorge, sia del luogo in cui dispiega i suoi effetti, possa eRsere ricondotto al territorio della Comunitˆ economica europea (4). L'art. 59, primo comma, del trattato CEE, prescrivendo l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio, diritti soggettivi che il giudice nazionale tenuto a tutelare (5). (Omissis). -In dfrttto. -Con provvedfumento 15 maggio 1974, registrato in cancellaria il 24 dello 'stess.o mese, 1'.Axlrond!ilss.ementsD:áechtbank di Utrecht ha ;s1otto1posito a que.sta Corattato CEE. Coane Vliene áricordato nelle osservazioni della Commissione, !riassunte nella ,esposiziione in fatto della sentet!rna, nessuna ddrettiva stata adottata dal ConsigLio, nel settme .spor.tivo, per }',attuazione del Programma generale de~ 18 ddeembre 19161, nessun seguito avendo finora arvuto un pTogetto di di!reá1J1Ji.va rper á1a liberalizzazfone di taLune attivitˆ, tra cui le sportive, presentato da!Jia Commi1ssdone il 23 dikembr.e 1969 (GucE, 19 fobbraio 1970, n. e 21). (3-4) RiLevantd aff\ermazdoni di prdncipi:o, coer.enti con ~'orie,ntamento adottato da“hla Coa:te di .grus1tizd,a 'i!Il meTito aJ.a imperativitˆ ed mdeárogabilitˆ del princtpdo dd non discr.iminaziione, ed uti1i, in particolare, ad RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudice nazionale che spetta accertare la natura dell'attivitˆ ~getto della causa dinanzi a lui promossa, e, in pa:rticolare, di decidere se nello 51Port in questione allenatore e ,corridore 1costituisicano una squadra. La Corte si pronuncia tenendlo 1presen1:Ji i limliti della ,sfera di a[lplicazione del diritto comunita:rfo delineati in IPI"ecedenza. L,e questioni vertono sull'intel'!Pretazione degli artt. 48 e 49 e, in subocdine, dell'art. 7 del Trattato. Sostanzialmente, talii questioni tendono a stabilire se dlette norme possano Žl/P!P:licamsi a rapo;iorti giUJI"idki estranei al diritto pubbl'ico, a d1eterminarne JJa 1stfora di app.icazione territoriale in relazione ad un Tegolamento .sportivo che vincola tutti gli affiliati ad una federazione mondiale, e ad acicerlaire l'efficacia immediata d:i alcune di esse. In primo !Luogo 1S1i chiede se le disposiziond. del regolameruto adottarto da una federazione srr;iortiva intemnazionale posisano considera:r1si incom1Pati'bili con il Trattato e, in i!)articolaire, 1con gli arttooli citati. Nel 1cor:so del procedimento, ,stato afferimato che i divieti sanciti da tali articoli concernono untcarrnente le restrilzioni stabilite dia atti emessi da un'autoritˆ pubblica, non giˆ da [pel'!sone o a:ssociazdoni estT:anee al diritto .pubbUco. Gli airtt. 7, 48 e 49 vietano, nei !Settori da essi rispettivamente dtsci1Plinati, qualiSliasi dli:scriminazione fo:i;idata 1sulla glii. ostacoli alla lilberra ci1"colazione de]le persone ed alla libera iprestazione di servizd -che costitutsce uno degli obiettivi fondarrnentali della Comunitˆ, 'Corusaiorato nell'art. 3, lettera e), del Trattato -sarebbe com! pil"orrlegati.rve o aib!rogative delle norme comund.tarie, senza affrorutare il rproblema posto dalla ipotizzabile áesistenza, in concreto, di ta1e ¥contrasto: contrasto che va del re1sto cr.-tsolsto, come .J1a 1stessa Corte di giiiustizJia ha aVUJto pi vollite occasione di affermare, assicurandosi l'applicazdotne del diritto comunita!rdo (ed escludendosi l'appl1i.cazione del1e norme nazionali 1ncompatib11i) secondo i mezzi offerti dall'ordinamento .i!nteTIIlo (Corte di girustizda, 4 aiprile 1968, nella caJUJsa 34/<67, LucK, Racc., 3á25, e Dir. scambi intern., 1968, 801; 15 dfoembre 1971, ne1lile .cause 51-54/71, JNTERNATIONAL FRUIT, Rade., 1107, e Foro it., 1972, IV, 158). PofohŽ deve nel nosrtro 011dinamento. escludeirsi a priori, come stato ribadifo anche nella seconda de11e .sentenzáe in áesame, 1'1pote'si della disapplicazione della Legge ad opera del giuddce (.conf.: Cass., 22 settemb!r.-.e 19-70, n. 1680), alla so1uztone di un áev;e:ntuale contriasto (che non fosse superabile in via di .inte1t'pl'etazione) doV["ebbe comunque .pervenivsi, ¥secondo impostazione 1giˆ adottata dall'Avvocatura dello Stato in sede consultiva, con la declaratoI'lia dii iUegdttimitˆ costiátuziona1e della norma di diritto interno adottata in contrasto ¥con ¥La nOil'martiv;a .comwni1taria, in 11e1azione altl'airt. 11 della Oosti.tuzione e per 1diifettv di ipot&e legislativo; e anche per áta1e tpotesi, perci˜, senz1a 1alcurua necessitˆ di ricorr.ere al .criterio delLa prevalenza (conf.; ma con lffifel'lirilento alla prevalenza de1la normativa comunitaria, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 88 II CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 7 .gennaio 197'5, n. 10 -Pres. Pece - Rel. La TOIU"e -P. M. Pedace -Amministrazione delle finanze (avv. Stato Fanelli) c. soc. a. s. Fratelli Turati & C, e'd altri (avv. Sca1'1P1a, Avallone e Stella Riichter). Trattati e convenzioni internazionali á G.A.T.T. ¥ Principio della paritˆ di trattamento tributario ¥ Recezione nell'ordinamento interno italiano ¥ Immediata applicabilitˆ. (G.A.T.T., art. IV; Protooollo di A.nnecy del 10 ottobre 1949; Protocolli di emendamento di Ginevra del 10 marzo 1955; legge 5 aprile 1950, n. 295; legge 7 novembre 1957, n. 1307). Trattati e convenzioni internazionali ¥ G.A.T.T. á Principio della paritˆ di trattamento tributario ¥ Riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne. (G.A.T.T., art. IV). Trattati e convenzioni internazionali á G.A.T.T. ¥ Contrastanti disposizioni di diritto interno á Ammissibilitˆ á Ricorrenza ¥ Ipotesi. (G.A.T.T., art. IV). Imposta generale sull'entrata á I.G.E. all'importazione á Cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. ¥ Applicabilitˆ dell'aliquota ridotta stabilita per i cotoni di produzione nazionale á Esclusione. (G.A.T.T., art. IV; legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5). Leggi, decreti e regolamenti á Interpretazione ¥ Lavori preparatori á Rilevanza. (Cod. civ., disp. prel., art. 12). Leggi, decreti e regolamenti á Presupposti ~ idoneitˆ rispetto allo scopo perseguitoá Verifica in sede giurisdizionaleá~ Inammissibilitˆá Verifica, rettifica o disapplicazione della norma ad opera del giudice ¥ Inammissibilitˆ. (Cod. civ., disp. prel., art. 12; legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5). CHECCHINI, Il giudice e le norme deLla Comunitˆ Europea, Rass. magistrati, 1974, 321). 6. -Quanto alla diŽt'etta ed immediata efficacia dell'art. 95 del trattafo e.E.E., a decorre,re da:ll'indzio deiLLa seconda tappa del pe!l'Jodo transitorio, dr., rispettivamente .per il prdrn-0 e per dl secondo comma, Co:rte dii giustizia, 16 giugno 19'66, nelilia caiusa 57/65, LtiTTllCHE, Racc., 2119, e Foro it., 1966, IV, 185, áe 4 ¥aiprriJ;e 19i68, ltl!elila causa 27/67, FINK-FRUCHT, Racc., 297; U princdpdo staito iri:baidito, qu~to ail primo coorurna, con :Iia Se[}Jtenza 3 aip!l'i1e 1968, nel1a ca1Usa 28/67, MoLKEREI, cit. Va comunque tenuto prese1r1te, in argome1r1to, che iJ.'.aTlt. ,95 dei!. ¥trattato C.E.E. concerne i solli scambi imr1aicomunitari e ¥non 1sii. a[)rpilfoa 1aillie importazd.oni da Stati terrzi ¥ (Corte di giu PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 89 Leggi, decreti e regolamenti ¥ Precetto normativo ¥ Efficacia vinco lante á Coincidenza del risultato dell'applicazione con le finalitˆ per seguite dal legislatore á Irrilevanza. ,Cod. civ., disp. prel., art. 12). Imposta generale sull'entrata ¥ Cotoni di produzione nazionale . Aliquota applicabile ¥ Legge 21 marzo 1958, n. 267 e d.I. 2 luglio 1969, n. 319 . Rapporto ¥ Effetti. (Legge 21 mM"zo 1958, n. 267, art. 5, secondo comma; d.l..2 luglio 1969, n. 319, art. 9; legge 1¡ agosto 1969, n. 478). Trattati e convenzioni internazionali ¥ G.A.T.T. á Efficacia nell'ordinamento interno ¥ Accertamento della reciprocitˆ ¥ Irrilevanza. (G.A.T.T.; legge 5 aprHe 1950, n. 295). Trattati e convenzioni internazionali á G.A.T.T. ¥ Sudan ¥ Applicabilitˆ ¥ Periodo successivo all'acquisto della indipendenza á Esclusione. (G.A.T.T.; art. XXVI, n. 4). Il G.A.T.T. ed i Protocolii di emendamento sottoscritti a Ginevra it 10 marzo 1955 sono stati recepiti nell'ordinamento interno italiano (con la clausola di riserva limitativa o .stand ¥still per quanto concerne l'applicazione delle norme della seconda parte dell'Accordo), con le leggi 5 aprile 1950, n. 295 e 7 novembre 1957, n. 1307. Salvo dunque la prevalenza delle contrarie leggi .giˆ vigenti al 10 ottobre 1949 (se e in quanto esistano), ma salvo per quant'altro l'efficacia vincolante del recepito acco11do (anche in ordine alla normativa della parte seconda), nulla osta a che il principio della paritˆ tributaria sancito dall'art. IV del G.A.T.T., che non si esaurisce in una mera e generica enunciazione stizia, 4 aprii1e 1968, irllEfilia 1causa 20/67, TIVOLI, Racc. 265, e Dir. scambi intern., 1968, 792. 7. -La ¥seconda delLe decisioni in rassegna, 1r1elativa áal1a nota vicenda dei cotoni .importati, va segnalata per dl pairticolarre interesse dei principi enunciati in merito ˆ11e práec1usioni dedvanti, nell'ind:ag&ne ermeneutic1a, da1l'Jntenzi()[)Je del 1egislartoTe, quale ir.Lsulta dai lavori preparatori, dalla lett&a áe da11e filna1itˆ della legg;e (sulla Td.levanza dei Lavori parlamentari cfr., in pa11ticolare, Cass., 9 .giugrn.o i.971, n. 1707; 1sez. un., 1¡ maa:zo 1971, n. 507 áe n. 508; 26 giugno 1962, n. 1654). Sono aff&ma2foni decise, ineccepibdli sul piáano sistematico, con ále qualii .Le Sezdoni unite, accogUendo la tesi giiˆ m pvecedenti occasioni sostenuta dalla 1d:idlesa dell'.Amminiástrazione, e preci1san1do l'ocitentamento adottato ~n a1r1gomento con le note sentenze del 197'2., hanno espressamente escluso che possa p11oaede11si, da pa!t"te dell'interpr¥ete, alla v:erifd.ca o l1ettifLca de1le norme legislative o che dl .g;dudice possa ¥ disaippiLLcare o modificare una 1IJ:o1r1ma girnddi.ca affe11mando che essa .sbagliata È ¥. Le ri1evanti aff.e=aziond di 1principdo trascendono, .evidentemente, la fattispecie e¥saminata, e dova.-ebbero d.ndurráe a civiedeá11e, in particolaTe, anche la soluzione adottata ácon la sentenza 2.1 maggio 1973, n. 1455, relativa RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 90 programmatica, áma contiene un precetto sufficientemente specifico, completo nei suoi elementi essenziali e, come tale, capace di operare senza bisogno di una ulteriore integrazione legislativa, sia immtfdia tamente applicabile, al pari di ogni altra legge dello Stato, nei confronti dei soggetti interni dell'ordinamento (10). Il principio della paritˆ di trattamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T. va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola aliquota, ma con riguardo al carico fisácale complessivo gravante sul prodottp nazionale e sul corrispondente prodotto straniero; la compara zione va peraltro effettuata con riferimento alle sole tasse o altre impo sizioni interne o a tali imposizioni corrispondenti (come ad es. l'i.g.e. all'importazione), senza tener conto, quindi, nŽ dei tributi che il prodotto abbia giˆ scontato nel Paese di provenienza, nŽ di QUeUi .che si riscuo tono per il fatto e all'atto dell'importazione (11). Il principio della paritˆ di trattamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T. va osservato sempre che, naturalmente, l'interpreta zione della singola fattispecie -nel porre la quale lo Stato esercita la sua sovranitˆ, non compromessa all'interno dalla pur recepita ma non prioritaria norma pattizia internazionale -non indichi una diversa volontˆ legislativa, che sia con certezza orientata nel senso di escludere dal confronto ,dei due regimi fiscali sul prodotto nazionale e su quello importato una differenza volutamente introdotta sotto forma di alleg gerimento del p!J'imo o di aggravio del secondo. Il che pu˜ verificarsi in due ipotesi: quando consti che il legislatore, cosi statuendo, ha espres so il deliberato proposito di ,derogare al principio del trattamento pari tario, o pi semplicemente quando, al di fuori di un siffatto proposito ma nel preciso intento di eliminare una -reale o supposta -spere quazione in danno della merce italiana, lo stesso legislatore ha diminuito mente ana nota questione ccxnceN1Jente la 'l'áestiituzione delle somme corrdsposte pe¥r diriitti 1per i 1se!I'V'izi amministrativi su d!mportazioni di pirodotti proveniáenáti da Pae1si ade;renti al G.A.T.T., .tanto pti .che d1 rapporto iravvisato ¥tra le leggi 21 marzo 1958, lll. 26á7 ed il d.l. 2 Lugilii.o 1969., lll. 319, e Le conseguenze 1che la Coote di ¥Cassazdone ne ha fatto derivaa:-e non potrebbe:ro in ,effetti negarsi (specialmente con 'l"i¥guaa:-do ad Lavori parlamentari) anche per quanto concerne le leggii l5 giugno 1950, n. 330 e 24 gdug.no 1971, n. 447 . .Se infatti va .tenuto presente, nell'interpretazione di una norma, iil á p'l'incipio secondo cud deve presumerisd ¥che il legislatoáre non abbia inteso venir meno agli impegni assunti in sede internazionale, ovvio che il ricorso ¥a tarLe .cri1lerio non pCJIWebbe comunque '.flaa:-attrdbu:ire a!l.ilia noirma una poo:1Jata idive:risa da queiLLa che risuJlti ,inv;e1oe voluta dal ilie1gdJslato:re, áspecialmente Ql\llaindo, coane neiLl:a specie, la norma :rdsul.iti adottata neil dichiarato intento dli ottemperare aigli i.mp~1gnd 1assunti in sede inte:rnazd.ona1e, e sia soltanto ipotizzaibiJ1e, 1peircd˜, un proiblema di merito .suilla áeffettiva ade!renza dieilla norma agli imp¥e1gini mteiIIDazioTIJali, ásia soiltanto idi1soutlibiile, do, iLa codin PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 91 l'imposta sul prodotto nazionale o ha inasprito queHa sul prodotto stra niero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciare definitivamente a carico ,di quest'ultimo il disposto aggravio (12). Poich nel disporre,. con l'art. 5 deHa legge 21 marzo 1958, n. 267, la riduzione dal 6 al 4 per cento delt'aliquota deU'i.g.e. dovuta sui co toni di produzione nazionale, l'intento del legislatore, quale risulta dalla interpretazione letterale, logica e teleologica della norma, fu proprio quello .di limitare la riduzione di aliquota alla sola i.g.e. dovuta sui co toni di produzione nazionale, deve escludersi che la stessa riduzione sia automaticamente applicabile, in virt del principio della paritˆ del trat tamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T., all'i.g.e. sui cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. (13). Ai fini ermeneutici deve tenersi conto dei lavori preparatori, per illuminare il significato di singole disposizioni normative, quando essi non si sovrappongono ma si armonizzano con la volontˆ della legge, .quale risulta obiettivata nel testo legislativo e quale si desume dal significato proprio delle parole, dalla mens legis, dalla sua ratio e dal suo coordinamento con le altre norme del sistema nel quale viene a.d in serirsi (14). Poich con l'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 stato lo stesso legislatore, attesa l'esistenza di una sperequazione a danno del prodotto nazionale ed accertatane anche la misura, a stabilire lo specifico rimedio atto ad eliminarla, ogni indagine circa cidenza del rdsulta.to delJ.'applioazioriie della norma con le finalitˆ perse gmte, áe qUJíindi una .questione estranea a11a competenza d:ell'interptfe,te e non suscettibile, ¥comunque, .come espressamente riconosciuto nella deci siáone iin raissegna, di comp!I"ometteirie lia efficacia vdincolante della norma. In argomento, nO!n pu˜ non essere considerato, ino1tre, che .il Legisla tore del 1950 .nemmeno sospeáttava che il diritto pelf i selt"Viz:i amministrativi potesse qualifi.ca!I"si ácome tassa d:i áeffetto equiváa1e,nte ai dazi dog.anali; ed ovvio, 1e 1propr.io in viir.t d:ei iIÈ"inc“pd enruncdati ne1la sentenza in ;rasse gna, ¥Che la effettiva volontˆ del legisla.toráe non potrebbe essere indivi duata, 1senza a1ter.arne JJa pOII"taita, in base ad UIIl!a qualiifi.cazione soipa:-avve nuta circa venti anni dopo l'epoca di formazione della Legge. Anche a propo1siito dd tale questione, deál resto, lia soluzione adottata daHe Sezioni unite .con iLa 1sentenza n. 1455 del 1'973 si pone in sostainz.iaile contrasto con la nO!rmatiiva comunitari.a: cotntrasto che risalta in tutta la sua evidenza, invetro, quando .si constdetfi che ned. l'apporti con gli altri Stati memb:rii deHa C.E.E. (a ip1arte l'ipotesi, differ¥entemeill!te dlscipli'Illaita, dei prodotti agr.tcoli soggeátti ad organizzazione comune dii mercati) l'ap plicazione del diritto iper i .servizi amministrativi stata rd.conosciuta con sentirta, pur essendo .tutti gii Stati membri aderenti al G.A.T.T., fino al 30 giugno 1968 '(.cfr.: dd!r¥e1ttivia del1l1a Commissione C.E.E. 22 dicembre 1967, n. 31/68; Corte 'di giustizia, 18 novembre 1970<, .nel.la causa' 8/70, COMMISSIONE IC. REPUBBLICA ITALIANA, Racc., !961, 1e Foro it., 19á71, IV, 88; 17 dtcemb!I"e 1970, nella causa 33/70, SAcE, Racc., 1213, e Foro j,t., 1971, IV, 97), e anche l'ipotesi, oltretutto alquanto inv¥el'osimi:Le, imposta dalJia so1uzdone in argo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO, STATO 92 l'esattezza o meno del presuppos~o idel provvedimento legislativo (pree sistente disparitˆ a carico del prodotto italiano) e circa l'idoneitˆ o meno del disposto rimedio (aliquota ridotta) rispetto allo scopo perseguito (equiparazione fiscale col prodotto importato) deve ritenersi giˆ com piuta in sede normativa e non suscettibile di verifica “n se,de giurisdi zionale, non potendo il giudice disapplicare o modificare una norma giuridica affrmando che essa sbagliata, e non rientrando tra i suoi compiti quello di completare l'opera del legislatore mediante la verifica e, se del caso, la rettifica idelle norme che questi ha posto in essere (15). Un precetto normativo, quale risulta chiaramente dalla lettera e dalla ratio legis, vincolante indipendentemente dalla effettiva e piena coincidenza ,del risultato della sua appHcazione con la finalitˆ che fu , perseguita dal legislatore sulla base di una certa situazione (di fatto o di ,diritto) ritenuta esistente e come tale apprezzata (16). Quand'anche potesse ammettersi che nell'art. 9 del d.l. 2 luglio 1969, n. 319, che ha abrogato l'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267, sia insito il riconoscimento della 'sperequazione in danno del cotone importato cui L'abrogata norma avrebbe in ipotesi dato luogo per tutto il tempo in cui rest˜ in vigore, non altra conseguenza verrebbe a trarsi dalla successione delle due leggi se non quella che il trattamento ,differenziato, disposto e voluto dalla prima, venne aá cessare solo allorch questa fu abrogata dalla seconda legge; la quale, invero, in tanto pu˜ dirsi che abbia eliminato l'asserita. sperequazione in quanto evidentemente si riconosca che questa giˆ esisteva ed operava con pienezza di effetti che al giudice non era dato di rimuovere o correggere, poich altrimenti non sarebbe stato necessario ricorrere all'intervento abrogativo del legislatore (17). mento 1adottaita daililJa Coirite di ioaissazione (queLla, cio, secondo cui i!Ja ilegge 24 girugino 1971, in. 447, ISi dOIVJ:'ebbe rid“erwe iaWlie sole importazd.oni di prodotti provendleniti da Paiesi non aidffiie:niti. ,aJ. G.A.T.T.) :rdisuJ.terebbe, evidentemente, prirva di senso [>er qual!lto 1coocmine .la ooettiva emessa dalllla ComrrriJSISio!l1e C.E.E., ai senisi dellil'airit. 13, n. 2, del tr:a1rtlaroo C.E.E., per l'aboldzioine del diritto per i Servizi 'amu:niniistraiti.vi :negi!Ji scambi 1íln1ID8JCO:tnunirtari, Sí che do 1 VJ:'ebbe iílll defilinitivia coinol'llld;ersi, iin 1contr:arsto ¥con i principi affermati con ila decisiiOIJJe dJri ivaisseg'IlJa, .che 1sia 11a dwettiva delllia Commissione, si,a 11a JJegge 24 giiuigno 1971, IIl. 447, siimo !State inutiliter datae e prirve, comUIIlque, di quailisiiasi effetto. Tali considerazdoni concorTono, deJ. !I'esto, ad escludere fa poss~bilitˆ di cons.tdeiva!I'e 1e dauso1e del G.A.T.T. come norme self-executing, non altraá valíutamone 1essendo inivero consentita quando '8i ¥Consideri che :neHo stesso trattato istitutivo della Comunitˆ 1econom:Lca europea JJe parti contraenti, gid tutte aderenti al G.A.T.T., hanno tuttavia avuto cura di programmare la progressiva .aboliziOIJJe, il:l!ed Tecip1roci scambi coorumerciali, detlle tasse di effetto 'equivalente ai dazi dog,a,nali; per cui anche J.e norme dello stesso trattato di Roma, ed anche ,quelle sul divi1eto delle tasse di effetto equi valente ai dazi dog1anali contenute nei vari rego1amenti emanati per l'at PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 93 La condizione di reciprocitˆ contemplata nel G.A.T.T. non richiesta ai fini dell'applicazione del trattato in Italia, una volta che questa, con l'ordine di esecuzione, ha recepito e inserito la convenzione nel proprio sistema normativo, senza subordinarne l'efficacia a ulteriori adempimenti da parte di altri soggetti di diritto internazionale (18). Il Sudan, originariamente compreso nella sfera delG.A.T.T. in quanto rapp1áesentato dall'aderente Gran Bretagna, non lo pi ,da quando, acqp,istata la propria indipendenza nel 1956, non ha formalmente dichiarato, come presC1áitto dall'art. XXVI, n. 4, del G.A.T.T., di voler continuare a farne parte (19). I (Omissis). -1. -P.rima di esaminare i motivi del dcol'IS.o principale, .pro,posto dall'Am.miniistrazione finanziaria, .gii.ova [Jremettwe che la pretesa di rimborso della societˆ Fel'lraretto, IP'ffi" la :parte accolta dalla :iimpugnata sentenza, trae titolo dalle seguenti fonti nol"Irl:ative: -Legge 5 aprile 1950, n. 295 (art. 2), 1che áha dlato !Piena e iIJJte!l'a esecuzione all'Aáccord'O generale sulle tariffe doganali e 1sul comimel"cio tuazione del mer.cato comune agrkolo dovrebbero coniside!l'arsi, secondo la so1uzdone adottata dallla Corte di cassamone con 1a sente=a n. 1455 del 1973, prive di áeffe.ttivo contenuto: conclusione, evidentemente inaccettabile, la 1cui va1iditˆ n()!Il potrebbe oltl"etuitto 1essere contestata deducendood la (t'i:lleribilitˆ del artiatLe, di 1cui 1si d!Lsoote, ¥era ágiˆ previsto, pe!I:" gli spiriti .di produzione nazionale, da varie disipostizioni dli .1egg.e, a paráti!re da .que11e contenute nel d.1. 8 gennaio 1937, n. 22 ¥; -¥áChe 0swebbero stati esclusi dall'impostiziooe del dd!ritto e!I'al!'fale, tn mancanza dli espreissa disposiz:ione, gli sp1ri.ti importati daJ.l'estero., sicchŽ, Ç a riprist~nare l'unifOl!'mitˆ di disciplina, tntervenne il d.L 22 apTile 19'37, n. 627, che stabH“ áessere dovuto, sull'acool etilico importato, oltre che il daz,io e la sow~posta di .confine, og;ni al!tl'O diritto che sia appli PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 95 delle norone co:ntenute rue.J:la ~al'te II delll'Ac1cor1dlo geneiralie SIUW'Le rtari.ffe doganali e sul commercio. Tali norme potranno es1sere aipipillcat(;! soltanto in quanto compaUbili ácon le legigi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Aiccordo generale 1siuddetto ¥. Orbene, avuto riguairdlo ai termini in 1cui il pl-inici[pio di [paritˆ tributaria l'lisulta enunciato nell'acco11do internazionale (art. III, ora IV, della parte II), ed al modo in cui quest'ultLmo stato reso esecutivo in Italia, il problema che si pone, dirca il valore del 1sudidetto !Pll'mcii\pli.o, dU1Pli:ce. E áconsiste essenzialmente nell'accertare: in prilrno luogo, se esso prindpdo :sia 1stato effettivamente recÛpito nell'ortiinaanrento inteirno dello Stato ed wi sia applicabile ¥Come fonte immedliata di dlilritti ooggettivii in 1capo ai cittad:i1ni; in secondo luogo, e [}Jell'aflleronaitiva, se la portata del prindplio, cosi recepito, deblba intend:e11si o meno nel senso di un'assoluta e formale parificaziorne trLbutaria, cioŽ tale ¥eh.e se una norona giuriidfoa interna d:Letere il tributo inideibd.tamente pagato. Ed ,contro questa soluzione -esatta, come s:i vedirˆ, per il rpll"ím.o quesito, ma non ;per il secondo -, ,che la Finanza :r:ivolge i quattro motivi di ricOll'ISo, del quale occorre ora oocupa11si. 2. -Nel [pJ."imo motivo trqva ampio svolgimento la tesi 1secondo la quale l'ordine di esecuzione di cui alle dtate legigi n. W5 del 1950 e n. 1307 del 1957 non costituisce uno strumento ,giuridii1co idoneo ad ins1erilre nell'oi'dinamento statuale le nornle contenute nell'.Aiccorcilo GATT, e, in partiicolare, quella testŽ trascritta (art. 3, oira 4,. della parte H). Ci˜ per due Ol'dini di ragioni. Innanzi tutto. ¥ per l'i!llliPoSISibilitˆ dli acc,ertare in sede meramente ermeneutica quali delle nOII'IIlle ipartizie siano compatibili con la legislazione vigente in Italia alla data innanzi riieordata del 10 ottobl'e 194,9 ¥; 1cri˜, invero, [Jostulere'bbe un'indagine 1compaa:- ativa intorno ai vari tributi g,ravanti a quell'epoca sul rpirodotto importato e su quello nazionale, al fine dli a-iJrnediaJl'e alla SUIPIPOSta disuguaglianza; ma la norma di adeguamento resterebbe ¥ovviamente riservata alla competeniza legislatdrva ¥, non IPOtendolSli. consentire al giudice ¥ di disaipiplicare l'una o I'alltra norma per Cll'eaxnie UITTa ,terza ,che rirulti conforme alla ipotizzata esigenza di perequazione ¥. L'altra rr"agione vo1uto, per le acquevHi, non giˆ ,1Jei!JJell',e confa del trattamento specifico per esse fatto alJ.'i:nterno, benlSli., ,come reso chiaro dalla .formula adoperata, di quello previsto, .arppunto, per J.'rucool ,etilico in genere ¥; -che, d:nolitre, per 'quanto riguairida il residuo probliema ¥ suLl'ammissibilitˆ ed utildzzabtilitˆ, ai fini del tributo dˆ applicave dn sede di importazione, delile ev1eirv1Juali disticnzicmi ,e correl:ative esenzioni previsite per gli 1 alcoli 1eti1ici di pmduzione nazionale ¥ deve i=acnzi tutto riconoscersi che ¥ l'a1cool etilico o spirito de1vie .classificarsi, normalm.enite, illlella prima categorda ¥ . . . ¥ giacchŽ la distinzione fondamentale, posta dall'rurt. 2 del d.l. 27 apriLe 1936, n. 635, filssa le categonie fondandosi esclusivamente sulla 1 provenfonza del distiUato da una o altra materia, 1e vale (ai fini dell'applicazione idell'iiln[>osta di :fiabhriicazione e, di conseguenza, 1anche ai fieni dell'aprplicazione del ddrritto ,erariale, o dell'esenzfone dia esso) nella misll["a in cui, per la vigilanza demandata ~igli organi deJ.l'.Aimmdnistrazione finanzi, a:riia, l"indagine su quella provenienza possa, aippunto i:n fase di fabbri 1 cazione, essere direittamente e concretamente effettuata ¥; -che dunque, ¥ posto il 1que.sito se per l'a1cool etilico, e, pe1r,tao:JJto, per le acqueviti dmporfa1te nello Stato, sia amrni,s,sibile -sempre in quanto sul ,sistema dellie norme dd O!rigine dnterna non interferisca una norma cli origine comunit!l[1La -una 1disUnzione in categorte in ragione delJ.a sua provenienza da una ,anzichŽ da altra materia p:rima, o se nion si debba, imnece, negare tale distinguibilitˆ e, 1quindi, considerave i detti prodotti soggetti ad nniforme trattamento tributario, e preci,samente a quel trattamento previsto all'dntercno come normale per gli alcoU dielLa prima categoria, la xisposta corretta a itale quesito nel senso dell'applicabilitˆ del PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 97 ohe la stessa norma internazionale non stabiliisice un'equiiparrazione in ondine alla :singola j,mposta, ma la ¥ paritˆ comiplessiva ¥ del trattamento tributario 'che ogni Stato rts:e!l"Va ai IPtl'OPri prodlotti e a quelli iJmrportati: la qual cosa, da un lato, esclude che l'esenzione o l'aliquota d'iJm1Posta prevista :per il prodotto nazionale si estenda automaticamente al iPlrOdotto estero, e, dall'altro, comporrta ohe le reigol_e dell'Aocorido vincolano solo gli Stati aderenti ¥ ad uniformarvi le iPil"~e le,ggi, senza ílmJmediata rilevanza :per i dttadin~, i quali non IPOSSOno dunque vantare a1cun diritto soggettivo ¥. Da tutto ci˜ la rrioo:N'ente princ:iipale trae la conclusione áChe, allmeno per quanto ri:guarda la su 1ri:fer'ita nOJ:'ll'.Ila dell'art. IV del GATT, ¥l'adeguamento ad esso del nostro wdiinaimento potrebbe realizzarsi soltanto 'con il ~rocedimento ordlirnar~o, e 1c~o con la jposli.zion, ad opera del legislatore, di 1specifiche d!ii51Poslizioni relative alla considerata materia ¥. Questa tesi, avuto r1guardo alla .premeS1Sa da cui muove ed al ir1sultato cui mira (mancata ricezione della nOJ:'IIIla 1Pat1lizJ:a internazionale e sua ina:piplicabilitˆ nell'ocdinamento interno), dleve ritenemi infOilldata. Per la migliore intelligenza del (pll'oiblema e per la sua retta soluzione, conviene anzitutto puntualizzarre i (I)I"inci!Pi clte regolano la materia. L'adeguamento del diritto interno al diritto internazionale, salivo che non sia ¥ automatico ¥ (cOIIIle dispone l'art. 10 Cost., ma solo, per le ¥ norme del diritto internaziionale generalmente riconosciute ¥), si pu˜ attuare in due modi. Il primo il ¥procedimento ordinarrio ¥, me dkitto ,eraria1e a qualsiasi ,specie di akolici, che, prov,enienti dall'estero, giungono :nello 1Stato come talii, cio giˆ distillati ¥. 5. -Premesso quanto innanzi, ed appena osservandosi che dell'accenno fatto dalle Sezioni UillJite alLe eventuali interlerenze comunitarie non occorr, e occupairsi in questa pa:r.te dell'indagdne (ccm.oernente i problemi G.A.T.T. e, peraltro, con Tiguardo 'allaá normativa gdˆ esi.stente alla data di aidesio!rlJe al detto ,accordo), ag.evoJie trawe l:a 'conclusione ;per il problema .in esame, cosi osservandosi che se prima della ripetuta data le acqueviti :importate erano assoggettate al 1diritto erariale previsto, all'interno, per l'alcool etillico, senza distinzioni di sorta, il trattamento cosi fatto, per esse, si saráebbe potuto conservare inde:fDt:iivamente, stante la clausola stand-st~ll, pur se, in ipotesi, esso aváesse avuto una portata discrimfa1, atoria. La stessa contropa,rte, del resto, nel suo controrioorso, ;conrv]ene neUa soluzione .indicata, e, soltanto, tenta dii introdllr['e un'altl'a distinzione, osservando che, poichŽ alla data in questione il diritto áerariale era dovuto nella misura di Ure 27.-000 '8id iettanidrro, questa roiisuJJa sarebbe dovurta restar, e sempcl'e ferma, per i prodotti importaU da paesi del G.A.T.T., con conseguente i11egd.ttimi:1Posti concetti e contro l'o:p1inione radica1mente negativ~ della Finanza (giˆ respinta, del resto, da Cass.. n. 2293, del 1968, cit. ed amplius da queste S.U. con le s1entenze n. 1771, 1773, e tato con dserva re.cepisce ne1l'ordinamento inte?:ino il trattato anche pe:r la parte ácui 1a árise:rva áinerisce, ma so1o iIJJel .caso e nei limiti in cui l'incompatibilitˆ .con La legis1azione :interna áSiáa da escludere¥. Ma áci˜ significa, alJ.'áev.idenza, che, per i 'casi dn ooi l'incompatibilitˆ si debba aff.errmare, il trattato non viene recepito, 1e pe:r g1i :steissi casi, dunque, una volta esclusasi á1a ri.cezione, !ráesta e'vi~nte 1che 1a disciplina non pu˜ 'essere che quella posta dalle sole íeggd nazionali, anche successive, le quaJii, opel'ando su materia alla .quale, stante la riserv.a, non si era riferifa la legge recante l'ordine di .esecuzdone, nessun ema Oocrte, pi 1ampiamente áesaminate nella pi volte dchiamata memoria protdotta rp1er la 1caiusa TURATI, 1e ci˜, peraitro, sempre che si posisa, in primo luogo, ri1evarre a1l1meno un'apparenza dd spereqruazion1e, doiváendosi a:litcrimenti escludere, giˆ :in ipail'tenza, áche un fPcr'ObLema di ddsoriJrniinazlione possa pr>esentarsi. Orbene, 1a .corráetta indagd.ne sul il\egime tributario del1e a¥cqueviti interne e dd quelle di importaztlone, porta a concluderáe che, in ef:fieátti., le norme in maáteria vigenti non ¥consentono di ipotizzare [)Jemmeno un sosipetto di trattamento discriminatoTdo essendo cerrto che rutlJche le acqueviti il'.llazii:onali, se dassi.fi.cabili nella pl'lima categol'ra, sono .sogg.ette al dirltto eradale nella stessa misu:m di lfoe 60.00f ad 0ettanddlro ;prrevisto per le aaquevi.ti di impo11ta2lione. In proposito si ¥sono giˆ pronunciate le Sezion.i Uniite, 1e quali, con la dco:rdata sentenza 8 ¥giugno 1972, n. 1772, ha=o ribadito 1che ¥ ile acquevd1Ji sono, appunto, akool ,etilico ., e che la distinzione :in caiteigorie soltanto in ragione della provenienza dei distillati, essendo certo, cos“, che anche 1e acqueviti naz:ionaJ:i, se áolassdfkaibild neUta prima oategord.a, sono RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 104 tica esenzione dovrebbe iper rei˜ istesso e .senz'alJ!lro esitenldlerisi al similare prodotto iII11Portato (cognac). A tanto inrvece non !PUñ aeciedeI"si, una tale decisione rivelandosi in senso ¥ g1obale È, reioŽ áCome paritˆ del ca:dco f1scale cooniplessivo che, ind~pendentemente dal singolo tr1buto o dalla singola aliquota (che possono essere anche di.1ifeI"enti), ~ava nell'insdeme sul prodotto nazionale e sul co11rispondente !P1"6dotto straniero, sii da realizzare per entrambi, ma solo nel :riisultato finale, una uguaglianza ¥ .sostanziale È di trattamento tributario. Quest'ultima tesi, che la Finanza (piro.spetta á~ˆ nel [primo motivo d!el suo rtfooriso ma ip.er trarne l'esitrema ed inattendiibile conseguenza dell'inapplicabilitˆ del p.rinci;pio nell'o111dinamento interno (v. s~ra), viene rtpiresa e svilu;pipata nella ácensura b) del quarto motivo -della quale va qui antkipato :L'esame -ad una pi limitata e ISIUlbordinata fine. Quello, cioŽ di denunziare l'erronea !11P1Plicazione 1che, di tale pirinciipio, avrebbe fatto la Corte d'appello di Milano quando ha ritenuto soggette allo stesso ddiritto áeriadaLe 1al .qiua1e 1sono sogg.ette tutte le aicquevUi importate, rpe!t" le quaili llia 1dd.istiinzione in ácategioria, come diahla stessa Cassazione rilevato, non 1conocetaimenite attUJabiLe. In particolare, deV1e iriácor.darsi che il d.l. 16 settembre 1955, n. 836, stabil“, áaU'a:rt. 2 la misuTla del diritto áerariale dovuta per gli alcoli di prima .categoil'ia ¥o áCQIIlJsdderati tali agli effetti :l“iscalii ¥, mentre dispose, nell'art. 3, per gli áa1co1i della seconda ácategoria, per d quali distiIJJSe, sempre in ragione della proveniienza ded distillati, una ipotesd di esenzione da altre di appliicazdone del dir'iitto in ilIDsU con zione a1 quale l'Amministrazione aváeva rdtenuto di doviell" rilevare che il cognac, quale prodotto tipico, non pote¥sse comunque assimilarsi all'acquavite di vino. E pu˜ aggiungioosi, idel !I'1esto, che le stesse dispo.siziond ricordate nella sentenza, in ordi!Ille al1e áCertificazioni di conformLtˆ, sono all'evidenza riferite, appunto, a11a .conformitˆ del prodo,tto, sotto il profilo cornmer.ciale, e, non a quello fisca1e. In parti-cola11e, deve notarisi che l'art. 4 della 1eg:g,e 7 dicembre 1951, n. 1559, ádiásponendo, e gti.ˆ .per i pTodotti nazionalJi, .che ¥ile denominazioni di 1acquavite, di aoquavi1te di VIí[JJ(), di disthllato ,di vmo o di arz1e.nte scmo riservate alla acquavite áottenuta dalla distillazione del ~no dri qualsia.si gvadazione a1co1ica, sano .e genuino, in presenza o meno deHe .sue f.ecce naturalii ¥, .senza nulla speoificaŽt'e sui .siistemi di ádistiHiazio.ne .e suglJi altri aspetti presi mconsidwazione, dal1e leggi fiscali :innanzi .esaminate, ad :fi.ni de11'1no1usione nella áseconda ácateg.oria, evrLc'Lentemente pone (.come del resto appave chiaTo anche dal complesso del1e ,al,tlle .~sposizdond) soltanto norme intese a vegolave !"aspetto mevoeologiico della considerata materia, per la tutela degJ;i dntevessi dei consumatori, lasciando funpire.giud!Lcato :iJ. regime tributam˜, per n qUJa1e, idrel resto, deve anche tenersi conto áche .parecchie del1e noorne 1conoe11nenti i peculiari d1petuti ¥aspetti 1sono corutenute in Leggi successivie. Conseguentemente, deváe dir:si che un distilLato nazionale potrˆ legittimamente 'essere 1denominato acquavite di vino, 'se 'rispondente ai 'l1eáqudisiti previsti dall'avt. 4 della legge del 19á51, ma sarˆ considerato, agli effetti fiscali, acquaV!ite ,di vi1no soltanto se la sua produzione sia acciertata conforme alle 11eg:o1e inna¥nzi esamilil!ate, 11esta[]Jdo, altrimenti, sogg,etto aille imposte pl'evciste per glii a1coH di .prima categoda. In altni te!I'1m1nd, il iprobláema fiscale :resta semprie distinto, anche per le acquevi.ti nazionali, da quelJLo me11ceolog1oo, 1e, quindi, un dtstiJ.liato di 5 RASSéGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i c01"l'ispondenti prodotti nazionali, non 'Sii pu˜ e non sri deve tener conto dellle .tassie e altre imposizioni che non ásiano ¥ ílnrtenrue ¥. E quindi: a) nŽ dei tributi rche il prodotto abbia giˆ 1scontato nel Paese di pirwenienza, trattandosi di un ;prelievo fiscale esterno e del tutto estraneo allo Stato importatore; b) nŽ dii queHi 'che qui si riJs1cuotono IP¥ffi' il fatto, e all'atto dell'importazione, trattandosi di tributi doganali (non contemplati dia.Ila clausola di paritˆ in questione), 1che, per loro natuira, col[piiscono solo i ~odotti importati e non :pure i prodotti nazionalii, nei cui conrfironti pertanto viene meno lo stesso presu1Pposto della com1parazione. Se, per˜, un'i.mposta aip[pliicata sulla merce estera al momento dell'Lmportazione col'!l'isponde a quella che, se pur diversamente congeguata, coí'.piJSlce la stessa meree all'interno (ácome per ,se.: l'ige all'hn1Portaz. riisipetto alla normale ige, o la sovrimposta dii confine r1sPetto all'imposta di :Dabbricazione, o anche il diritto erariale ,che la legge prevede per entrambe le .categorie di prodotti), in tale ipotesi essa im;Posta deve considerarsi, agli effetti della paritˆ voluta dall'art. IV del GATT (isecondo il testo della norma e l'allegata norma interipretativa) ,come una vexa e IP'ropda ¥ imposizione interna ¥, áChe, in quanto tale, va tenuta a calcolo nel computo degli oneri tributari da 'contrapiporxe a quelli giravanti sul impor.tazJione, pea:-iil quale sia prodotto il 0cieritifkato di corformdtˆ (ma .irl. d.m. 19 aprile 1958 -G. U. 24 ap,11He 1958á, n. 99 -niemmeno preávede attestazioni dli .conformitˆ specifilŽ:he., ldmitandosd a “Lpotizzare la ¥rispondenza ai requisiti prescritti dal!La [egige 7 d“Lcembre 1951, lll. 1559, ¥ e dal TegoLamento di 1esecuzdonie, 1e ck> la rdspondenza ad uno qualsiarsd ded rtipd pr.evisti dall'art. 4 della leg.g.e stessa, e, quindd, pU!l"e al tipo e acquavite ., tout court), :pohiebbe, a:l massimo, ri.tenersi corrtispondente aH'acquavite di vino, di 1cui, ai fini merceologi.ci, .consentita in I.falda la proiduzionre 'ed il oommercio, ma giammai potrebbe anche attestare, pd o meno implkihmente, che si '..ratti di acquavdte che si possa áOons1derare di áSeconda categoria agli effetti tributarL Oonseguentemen,te, restano p:i.áeniamente vafilde tutte 1e deduzioni innanzi svo1te, nel 'senso áChe per Le acquevd,ti di drmportaz.ione d.l conifTcmto pu˜ farsi soltanto con le acquevdti nazionali, pure mel'ceologkamente defilllldb.irld di V1ino, per le quali, per˜, non sia acc1ertata (come pea:-quelle estere non accertabile) la precisa rdcorrenza ded !l'áequti.siti (dd provendenza da date materde práime e di fabbri.cazdonre) rche ne consentwebbero l'iincLUJsione nella seconda ácateg.Ol'ia, e che, p1eTtanto, sono tassa'te come gfil alcoli di prima categora. Il -confronto, dunque, dˆ ;risuLtaiti :cli pedetta paritˆ, ,si,cchŽ pu˜ conclu siV1amente dbadirsi che un rprob1ema ádi [práetesa sperequazione non rpu˜ nem meno áprospettal'Sd. E pu˜ ddr.si, del it'e.sto, che, .ov,e mai sii rdten.esse di poter dare diversa soluzdone al probliema, si deterrmiJnerebbe una situazione dli si.cura discrirninazionle in danno del prodotto nazionale, p,erchŽ le 1acquevdtd fabbricate in !talli.a, con le cara1tterdsttche o con ;i rsisterni produttivi che impediscono la classificazione in secoltlrd.a categorda, non rsfrug.gi;rebbero raltla tassazdone preVlista iper gld alcoli di prima ácartegoT!i.a, e quindi rester,ebbero soggette anche PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 109 similare prodotto italiano. Il ácui costo fiscale, dal canto suo, rLsulta dal coacervo dlelile varie Ç tasse o aLtre imposizioni :inJterne > che si rscOlllltano lungo l'intero dclo economico: dlalla fase (iniziale) dlell'aoquisto e lavorazione della materia \Pfl"ímica Europea, la questtone non pu˜ riioeve11e 1sol'UZ1ione diveo:-sa da quella ií1'JJilanzii md:icata. lin p!10posito, anzii, deve :in primo 1UJOgo :rdcordairsi che dál l(l["ob1ema stato ¥esaminato dai11'01'gano .competente 1a valutarlo ai fini degli stess1i rapporti 1fu:1a gli 1Sta:ti ,della Comunitˆ, e ácdo da!La Commissione C.E.E., la quale, con la Lettera deL1'á8 ma~glio 1968 (alLeg. 1), 1e poi con [l parere motivato del 28 :fiebbraiio 1969, n. 141 (áal1eg. 2) ebbe testualmente ia riLevm-áe: a) lettera .8 maggio 1966: ¥ ...dl Governo ItaiLiaino ha :fiatto conosceLre alla Commissione dl suo pa11ere. .Secondo il Gováerno lta]Jiano, iLe imposiizioni dif:fierenziiate, in materia di a1lcool, 1awebbero lo scopo dii permetteLr.e la coesistenzia delLe dliver:se .sostanze ;per lia fabbrioaziione di alcool e, per -ci˜ stesso, di aissicU11!lll'le 1o 1smercio dli 1ta:lune mate!1ie prlime a:lcooligene agil'ILcowe. Di conseguenza, 1l'áer il cognac :lirance.se: il 1certifkato della Regie Franaise des alcools e quello del Bureau national interprogressional du cognac) e riconosciuti idonei dai COn:llPetenti or:gani ministeriali italiani (d.;p. 19 aprile 19o58). Si tratta dei ác.d. ¥ ¥certifkati di áconformitˆ ., che, aáocO'lDIPagnano il ácognac Lmiportato in allegato alle bollette doganali, che ad essi fanno riferimento. E 1poiichŽ, ai áse!l!Si deUe dlilsiposdzioni oira riferite, i suddetti ce:ritificati sono destinati ad attestare fa piena conformitˆ alle .corrispondenti acquaviti italia111e, rnon 1si pu˜ 001IJJdivideJ:1e il'assunto della !l'icorrente Finanza, 1secondo 1cui essi dimostrerebbeiro soltanto áche il cognac importato rpossiede i :requisiti dell'aciquavite in genere, ma non dell'acquavite di vino. Si id“eve ¥iIJJVecie ritenere che la conformitˆ e, quindi, la similaritˆ áCon il 1cor:rispondente jpO:'oidotto nazionale risulta, fino a prova 1contraria, dalle 1certifiicazioni che a¥c1compagnano il co.gnac importato e riconosciuto idoneo dalle autoritˆ italiane (oefr. S.U. n. 1773 del 1972., dt.). Tanto pi cthe, nel 1sistema della legge, dal diritto áeraárdiale, perchŽ cell'to, invece, che vi soino soggette, e nella stessa misura stabhldta per ále acqweviti dii domportaziione, quelle per le quali non áSiano accertate Le caratte['istiche, conoecr:nenti siia la :l“abbl'licazione che la proveillienza della materia priima, iin prieseooa de1Le quald ammessa l'asseginaZJione alla seCOJJlda caitegoirda. Le dette carratteirdstiche, áed ainche dii ci˜ ¥Si diiscusso, non sono acce['tabili, come Le SeziOilli U([)Jite hanno ri.conosciuto (cit. sent. 8 giugno 1972, n. 1772), se non nel processo di fabbricazione, áe,á qwiindi, podochŽ nemmeno esistono altri sistemi surrogatori, a Cli˜ non ipotendo ásopperi!l'e :i certificati di confOO'.'mitˆ, come pu!!' giˆ .si visto, non resta che constatare che i prodotti Importa.ti possono essere ¥eiquip&1ati, áoome 1o sono, esclusivamente alle acqueviti ,italdane dii prima .categoria; iil .che compoll'ta che, al pari dii queste ultime, esse devono áessecr:e .assog.gettate al dˆ.ritto erariaLe. D'altra parte, se si ammettesse il ácontrario, si deterimine['ebbe l'assurda conseguenza ¥Che un cognac mancese dovrebbe and~ esente dal ddxditto eracr:iale, pur se fabbricato, .ad áesempio, medilante ádiiiLU!izdone dii .spir1ti di maggiOO'.'e gvada:ziione 1e con il'.aggij,U!Ill1Ja di forme:ntati di rnatede prdme distillate da materie diiverse dal viino d'uva (e il'.lJOn .si Waitta dii ipotesi teoárdche, per.chŽ il bouquet di a1cuilli .cognac ,si ot1JieI11e, .come noto, proprJ:o con l'adozione di talii procedimeinti), menwe un di-stil1afo ,i,taldano, ottenuto con !Lo stesso procedimento, ma sotto controlfo deg1i ocr:giamd di vd.giilanzia fiscale, doVlrebbe scontare il tributo previsto per 1g1d. alcoili di p1l'.'lima categorfa: il che, come chiaro, si ti pcr:odotte PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 115 fatto esrprresisamente salva la facoltˆ d'ell'amiministrazione ¥ 'di es.egui;re tutti i 1controlli e gli accertamenti necessari a .garantire che le acquaviti d!i :importazione soddisfino alle prescmioni della legge stessa e dlel presente regolamento ¥ (art. 9, ultimo 1comma, d.P.R. n. 1019 del 19<56, cit.). Tutto ci˜, ipea"altro, non basta a far lr'itenere che, dal !Punto di vista della legislazione interna (e solo da questo (punto di visita), il :regime cl!el diritto erariale Siia identico iper entram'bi ti ({>T'odotti; nazionale e importato. Cosi non , poochŽ da un attento esame dlelle fonti normative d'i origine intea:'na -in 1sŽ .considerate e indipendentemente dal rapporto con le norme di origine internazionale (o 1comunitar:ia) -risulta che, mentre l'acquavite di vino italiana, siccotme classiificata fra gli spirirtli di seo0111da categoria (ex art. 2 r.d.[. 27 a1P.rile 1936, n. 635), in quanto tale esente dall. diritto eiiariale .(ex art. 3 d.l. J6 s:ettembre 1955, n. S.36), questo tributo invece co1Jpis1ce le a¥cquaviti di vino importate (e quindi il cognac), [poichŽ il loro !l'"egiime, 1che la legislazione doga- con quei sistemi (e quinidd. .pi gradite) senza , .causa 13170 ddtta CINZANO c. GoV1erno átedesco: Racc. Giur. Coll"te 1970, p. 1089) ha rruconoscti.uto non contrastainte con 1l'airt. 37 dell trattaito (che :riiguarda i monopoli, ma pone norme 1anallogh!e a 1queliLe de1l"rurit. 95 per la piairte che q:uli. dnteriessa) un.'imposizi01I1e, sull'eccedenza di gr:adazlione delLe bevande a1ooLiche rispetto ad un imiindmo (10,5¡, piell' Le be'V\ande; 14<> peir .i V1in:i), staibildita ahlo scopo dd colpi: rie, .anche dn via pr.esuntiva, 1e bevia1JJJde prodotte rcon l'addizione dli dlistil1ati. La pronuncia si1gindficativa, IP¥&áchŽ áammette che dl átmttato deve riite net1si ri1spettaito, purchŽ l'dpotesi Jmpositiva sia pl'eV1ista anche rin l'e1azione al rprodotto naizdÇma:1e (oome accade, re lo sd visto, peir Le acquevtiJt:i d!taldiane, che :Sono anche esse 1soggiette 1al ,dJiird1:Jto eriairiale, se non aventi Le oairattexi stiche dii migdne metticeologllica e dii fabbrrfoazdone a suo ruogo dndioote). Ma :iJnteiresisanite, dnolitrre, La requi1siJtor1a derLl'Aivvocato Genreral!e (Zoe. cit. p. 10r98), rperchŽ nOltl. soilitainto 1contioene UIIl excursus storico sul probiliema degJJi ,aJ1cold 1e sulJ,e definli.zioin'i .di spirito di vino, ainche oocn rigual!'do all'ipo tesi degli alcoli ottenuti da distillaziane o da un procedimento diverso dalla fermentazione naturale, e :suli. v:airi sistemi, in. iuso !llJei diversi Siflati pea: la dieterminazi!one e :La itassazdoinie del tasso .a1cold1co, ma anche p1wchŽ met;te lin evidenza .ohe, per d prodotti impoTtati, non vi 1aláCU!llJa .possliibildtˆ dii dli stíIIlguerie .quelli ottenuti 1JJJa.tu:riallmente ad una deteirminata g:riadazione e queLl:i :fiabbrrucarlli, invece, ¥con l'addizione di aiLcoo[, sfochŽ si .r1iteo:ruto giusti ficaito dl ásistema impos:iJtivo idi .considerare semprre iaddiizdonato il V11no o La bevamida .a1co~ica di gradlazdone superiore ad un certo ldmdte. Orbeltl!e, si watta di una ddfd“iicolltˆ analoga a quehlia che si .pre¥senta peT Le acqueviti dii iimp:olt'ltazdone, rp1er Le quali, si riipete, non pu˜ .acceirtaTsi la rdCOll'II'enzia 1diel1e oa:r:atteirli:stiche ;pi V1ollte dette: e non Sii V1ede peTchŽ, se per la Gerrmainia deV1e rirtenemi corl'e11Jto un ¥sistema dmpositivo che dsolve fil 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DƒLLO STATO nale ,considera a :parte e non consente pel'ci˜ di assiimilare a quello del corrispondente prodotto nazionale, si rfohiama al regime fiscale dell'alcool etilico in genere, che tale tributo appunto :prevede: senza la Il possibilitˆ di d:isUnzione per categwie (ipr.ma e 1seconda), che, iper i_ prodotti importati, non risulta mai fatta, mentre, per le acquaviti nazionali, il riflesso del diverso e s:pecmco trˆttamento riservato peir esse all'interno (dir. arrt. 2 d.l. 22 aprile 1937, n. 6,25; tabella A, rpunto XXII, all. al cM.. 3 maggio 1948, !Il. 691; artt. 2 e 3 :d.l. 16 1settembre 1955, n. 836; sul ,punto vedi amplius la sent. n. 1772 del 1972 di queste S.U., in causa Salengo-Finanze, ove si apipro;fondisce l'esame della questione, ma con esclusivo riferimento ¥ alle norme fiscali e ádoganali dli. origine interna È). é, dunque, nel vero la Finanza quand'aifferma clJ.e l'acquavite di vino importata non iPUñ mai :liruire del beneficio di 1cui invece gode, come alcool di seconda 1categoria, quella nazionale. Ma, prorpirio per questo, in el'lrore quando nega áChe fra l'un prodotto e l'altro es.tste dilSipa- I {>[ioblema .con l'arpplicaziOIJJe della átassa prevista peir gli alcoM anche ad vini che siano naturaLmente dii pi forte g:riada:m:one, e ci˜ peir !'.impossibilitˆ di I aicce:rtaire se vii ,siJa istata oppUJr ,no l'addi.ziooie diello spdrirtlo, dn Ltal:ia, invece, 1:: si doVTiebbe áconsideiráare, all'opposto, sempre fabbricato [}Jelle condizioni, che f comporterebbero un p[ :l“avo11evole triaittamento, 'l.IJil prodotto che, mvece, ben pu˜ 1esseire stato :f“abbrd.cato senZJa Jia osservanza del1e conilizdonii mede111 sime, 1e ci˜, rper giiUIIlta, qUJCl[]Jdo in tal modo d!erivel'ebbe una sicura spere I ~~~~ quaziione in dianno della rproduzJicme nazronale. Si diiirˆ 'che, in átal modo, almeno in .alcun.i casi, i prrincipd dii pall'itˆ powebbel'o rr.isulitairáe rnon osservati. Ma 1ceIDto, s[ ripete, che veria anche lia 11eciproca dn danno de1l pa.-odotto namonalie, e ,che, comunque, per ovviare iall'ev1e1I1Jtua1e inoonvemente (che non taLe, pm, almeno filn qUJaindo non si dli.mostri che effettivamente 1e ,a.cqiUJewti 11mrportarte 1siaino state fobbT!icate .oon l'osservanza dellle riegole imposte per queJJle itali~ idi seconda categoird.ai) ipotDebbe solJtCl[]Jto provviediersi con una d1Iscipl'ina comurutaria (come l'l1Jalda ha sempre aJlllSpicato, anche per eli1mi1nare o, aLmeno, IIô:durre gli incon~en.J.,en1Ji a suo danno deiri j vanti dalla ,esisteooa de[ monopoli dell'1alooo,1 ilil Francia 'ed irn Ge["mama), ovvero con una modifica deUa discir>:1fam intwna, ohe, ad esemrprio, elimiini. le áCond.izd.Olni il"estr1ttivie per llia dassiiiiaazione deglli ruooili 1I1Je1La seconda categoria e ,consenta 1ad prod'lll1ltorli. dtailiiiaini dli .seguWe, senza La pll'eoccu I paZJi.OIJJe dli magig[rnr'i. ()IIlJeifli fiscali; i {>[iocedimenti di :f“abbirdcazdCllIJJe e J.'im~ piiegio di materUie prime, che ora La detta c1assif1camone impeddscoo.ro. Ed ,chiaro, per˜, 1che q'l.llesto un p11obJ.ema de jure condendo, lia cui soluzJione, come 1ovwo, non potrˆ 'comunque im1uirie su qU1esta, e suli1e molite 1a1tr,e :simili áccmtroverSLe, nelle quaLi, se l!lon sii vog1ia deteirminare 1a 1sperequaziione dm. idarnno del rprodotJto :nazionale, non potrˆ grudicarsi, 1 ~ sotto qua1siJa1si 1pa.-o:Mo ,fil esamini Jia questione, 1che !Dled sensti innanzi detti. fJ-: r 13. -La constataZJi.one, dell'iinsussistenza ili um;a qualsiasi, anche soltanto J-'. apparell1Jte, dlisarirrnJLnamone, iaii 1sensi del:l'a:rt. 9'5 del foattato C.E.E., esimef !:: rebbe dal pvendei:r1e d:n ,e,same un ultimo profilo deHa questii.01I1Je, quello r fo' p t:: í~i ~.......,~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 117 ritˆ di trattamento in ordine al diritto erariale, di cui [pÛX vero gravato :iJl primo mentre esentato il secOlllldlo. ObietltiMe 'che aniche il prodotto nazionale pu˜ restarvi assoggettato, allwchŽ manchi dei irequisiti previsti dalla legge ipe;r eSrSere qualmcato acquavite di vino (e quindi alcool di :seconda categoria), val quanto diire che l'esenzione a questa la;rgita non applicabile -cOine del resto ovvio -a un prodotto che tale in effetti non . Ma una siffatta ipotesi, a pairte il carattere ec:cezionale e taloira fraudolento .con cui essa 1si presenta nella previsione del legislatOI'e (v. l'M"t. 2 del cit. d.I. 142 del 1950, e rart. 2,, ultimo comma del d.l. 3 dicembre 1953, n. 879), non smentis1ce ma anzi conferma la il:"egola ,che l'acquavite di vino italiana, quando . veramente tale, gode semiPre del trattamento di favore, mentre l'acquavite di vino estera non pu˜ mai .beneficiarne pur avendo i medesimi requisiti, quali.i. relativo al modo di via1Ulta1r1e 1a dliscrdminazdone medesima, che si voglia á inv;ece ipotdzziaire, ed aJ.il',ifndiVlidiuazdone dellle conseguenzeá sul pdial!lo giu11idiico. In proposirto, comunque, pu˜ appena 1rlicordairsd. che le Sezlirile 1937 n. 625, áche, sull'a1cool etmco irn!Poll"tato, stabil“ dove11si riscuotere, oltre il dazio e la 1sovraimposta di corufine È, ogni altro diritto ¥Che sia appl:iicabile all'alcool etilico (s1Pilrito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione ¥. Ora, poichŽ l'acquavite dii. vino alcool etilico e su questo gravava giˆ il diritto erariale, áconsegue l'applicabilitˆ di tale tributo alle acquavdti irn!Portate. L'aSISimilazione di queste all'alcool etilico in genere (tassabile) anzichŽ alle acquaviti di v:ino nazionali (.initassabiJli in base al dtato ,dJ.il. n. 6i2:5 del 1937, e poi diJchiarate esenti dall'art. 3 del d.l. 836 del 1955), fu ri!badita o .comunque disposta .col d.l. 3 maggio 1948, n. 691, contenente modificazioni e aggiunte alla precedente tariffa doganale (del 1921), :lira ¥Cui la sostituzione, al [punto XXII della Tab, A del testo originario della nota alla talune attivitˆ o di taluni ragioni economiche, semprech non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ¥. La C.E.E., in .aJ.rtmi teirimiind, ha rdiconosciuto .che una iLmposdzdone tr,ifbutao: dia pu˜ iainche .ciostiituirie una di quellie qUJalsiasi foirme di intervento, cli cui all'art. 92 del triattaito, consentite per riealizzare scopi non fiscali, e l'i.ndagme, 1aWlora, iin orid:iJne áad 1eventuali speriequazioni fi1sca!M, che SOO;o invece wetate dall'iarit. 915, OJ10in '.PUñ ¥essere condotta esc1usdV1amente sulla base di quest'ul'1iima dd:sposdzdone, dOV"endo essa md:rarie, d:n prdmo liUogo, ad aocertarie se, ed in quale misura, Sii :sia :f“uoirli dei!Je :ipotesi .strettamente :iimposiLtive 1e ási .ricada, d:nV1ece, ¥nel 1sistema di i!Dlceintivazioni, attuabi!Le anche, come pacifico, con U!Illa :rn:i.noire tassazione, delle (produzlioni peT le qua:lJi si ,sia riconosciuta 1a necessdltˆ ádi un aduto. Ma valutaz:iODJi dii questo tlipo, ácome 1eV1idein1le, non po¥sSOOJiO esS&e compliute che dal Leg;is1aJtore, ¥e viano sairelJbe, quindli, pirocedere 1ad una qualsiasi ultetrlioire discussione .sui pli ¥Conc:rieti aspetti del problema, iLa cui solUZJione non potriebbe mai áesseiráe data daJl'Ammdrastirazlio!Dle o dal Gdudice, L'una áe l'aLtrio, come giiˆ ási d!e1lto, tenlíiti ad appli00l1e la. il!egge e non a.bilitatli ad ef:f“ettuare qUJel1e V1alutaz:iora, anche di porutica economica, che .sar.ebbeiro necessarie peir áevientuald dltstinziorui .e áche, comunqUJe, non potrebbwo mai giiustificare La creazione, ad 09e111a foiro, dd ddsposii:ztLoni div1e! l1se, dii un teirzo tipoá, 1che dow.ebbero, '.PQli, ed anche questo ágiiUJridicama11te .impossi:biLe, a'Vle!l1e dJ. V1alore dli narme di diiritto oibtLettivo. 14. -Il nostro Legtlislaitoir.e, del :riesto, sf ireso COl!llto che :Le dlisposizliora in ¥esame del átrattato C.E.E. non awebbero potuto (se nion, forse, iin aJ,cUDJi paT1Jico1am ácasi) 'l'icevieire automatica applicazione nell'iimtelr!llO, e, quindi, con La Legg,e 13 ottobre 1969 n. 740 ,dJeLeg˜ il Gováerino ad 1ema.nare ¥con ádeCll1eti ,8JV1enti forza idi Legg;e ie secondoá .i prlincipli ádliirettivd cO'Dltenuti nei triattati distitUJtivii della Comunitˆ economica emopea e della Comunitˆ europea dell'ieineir.glia .atCl!ffiica, 1e :noirme 1I1Jecessarte: a) pell" dai'e esecuzlione alle misooe 'P!'evdJste d:agild: articoli ... 37, 38 ... 92, 913, 94, 95, 916 97... del trattato :istitutivo del1a Comunitˆ ecoinomicia europea... ¥. In base .a taLe deJJega váeinnero emanate, ad .eseámpdo, Le disiposiziioru sul triainsito comUJn!itairi:iio (d.P.R. 27 dfoembir1e 19'69, n. 1130), qUJeUe per l'applicazione de~ dliri.tto !)er il traffilco di perlezionamento (d.P.R. 30 dJi.cem RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 120 voce 110 (acquaviti) con il seguente: ¥ Sulle acqueviti si riscuote oltre il dazio, la sov:r:i:ma;>osta d.i ,confine e ogni ˆltro dliritto áChe all'interlllO sia a(ppilicab:iile all'alcool etilico (1s(pˆJrito) destinato ad UJSd soigigetti alla imposta di fabbricazione, da commisurare sopra una forza al1co0Uca non inferioce a 70 gradi ¥. Dall'esame di tale tariffa risulta che essa prevede separatamente l'alcool etilico e le acquaviti; queste nella voce 110 e qucllo nella voce 109, la cui nota peraltro s:imile al testo, ora tria1S1cxitto, della nota all'altra voce. é agevole perci˜ dedurne, confrontando le dille ncmme, clie il legislatore, nel richiamarsi alla disciplina interna dell'alicool etilico come unico .parametro p& le due voci d'importazione, non pu˜ aver inteso una cosa diversa .p& l'una e per l'altra; ma ha espreSJSo 1cihiaramente il concetto che, per le acquaviti importate, :si deve tener 1conto !!10ll giˆ del trattamento specifico per esse fatte all'interno, bens“ diel regime previsto b:rie 1969, n. 1132), qruelle per l'.integ,r,azd1one di pT1ezzo dell'olio di oliva (d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053) e numerose altre. á á Per glli 1spda:iiti, si á];la'o'VWde prima con [il d.I. 27 aigiosto 1970, n. '691 (non COOlV1ertito per 1decorso dei ¥termfilld), 1e, pOli, 1C01 d.Jl. 26 ottobre 11970, n. 745 (conviertito ll!eLlia lleg~e 18 dicembre 1970, n. 1034) con dl quale sd dettarono n01rme t!l!Ilto per dl 1d;kd,tto ,erlll!'li1ale quanto per :La dmposta dii :l“abbri áCazdone e ila ácomspomente sovrtimposta di icoo&e, e rutto ci˜ proprio per pewerure a.-ll'aidegrua:rn.eruto con ~a ll100martiva comuiniitaria. E' noto, di:n:flaittd, ohe, a isegUIíIOO tdiel parere motiviato C.E.E., a suo luogo esainUnato, lia Commissil{)[IlJe, che ¥avieva in un primo momenito contestato una pretesa dinadempiien.2la dleJ:l'Italia anche per li.1 dd!I'dtto eiriaria11e -che, invece, ¥OOil 1o .stesso PaTIEl11e 1e con iLa precedente lebteira diell'8 maggio 1968 r.tconobbe, pOli, legiJttimamente iapp.Ucaito -ad“ 1a Corlie di Giustizda ai seni.."li. dell'amt. 169 del traittato per Jia quiesibi01I1e delil'appilfoazdonie della sovil'imposta di confine dn base ad un ttto1o alcolico .non nerdore a 70 glI'ladi, e !La COII"te, ácon Jia ásentenzia n. 13/619 II'lilteinne dii Poter riconoscere sussistente l':h:IWamcme. á Orbe!Ille, ,oorn il 1suddletto d.1. in. 745/70 l'Italia prcwvdde ad adeguarsi alilia pronuncia, dlíISpOn:endo, COOl l~art. 3, uilitdmo icoanima, che H triibut:> si saaiebbe 1appJJiicato sull'efiliettiva 1giradazWne ialcoldca. . Ma con 1o stesso d.J. si ribad“ (iart. 4) che sulle iacqueviti importate dall'¥estero aindava riscosso liil dia:ittito erarli.tale di lire 60.000, e questa p1re cisa.ZJi()([]JEi1) in un conltesto dii lOOINllJe dikhd.atratiameinte dir!.wso a p1rovvedere aill'1aideguamento alla idiscd[>ldrnia oomunditairda, sta a con:l“erma::re che, con formemente del resto al irkorioscdmento fatto idaliba Commtssiooe C.E.E., il tdiiritto 11.'estava applicabile .anche alle importaziorui dali. Baesd della Co munitˆ. , E poich, come 1e Seziond Unite hanno avvertitto !llelle sen1lenze a sruo á luogo I'lichiamate, neltl'in.dag!ítllie sull'mtenzdone del Legi.s1atore deVie anche p:riesupporsi ohe l11()1!1 .si Sii.a voluto v1endr meno agli ilnpegmii mte1rnaz.iionalti, chiaro áChe, quando si ha il:a certezza .che lie i!llOII"IDe sono state po1ste ];la'opriio .con i.I proposito dli rispetJtaráe ii patti medesimi, 111essuna ulteriore d.istin: ziiosta a carico dell'impmtatore e, in questa misura, un peggioramento della situazione preesistente, ossia un quid pluris non ¥coperto dalla :clausola di r~serva limitativa. A diverso avviso non :pu˜ indurre l'infondato as1srunto áche la Finanza pro1srpetta con la ceilJsura a) del quarto moti~o (l'ulitlirna da esaminare), secondo cui l'art. IV del GATT sarebbe stato abrogato (rectius: derogato), in virt delle ~srucces:sive leggi intervenute a regola:re la materia del diritto erarriale, da esse non tpotendosˆ. desumere ¥che il 1egisl:atoire avesse inteso disporre soltanto per i pTodotti non .pro~enienti dai Paesi aderenti all'Acicordo ,generale ¥. é vero che l'art. IV diel GATT, come in genere ogni altra forma di diritto internazionale iP¥attizio, non essendo in posmone ,sowaordinata ma pariord!inata rispetto alle leggi d:ello Stato, non l~ta la sowanitˆ di quest'ultimo e non gli :impedisce perci˜ di legiferare anche in contrasto con le regole del .pur recepito Ac¥cordo (salva, naturalmente, la l'esi.ponsabilitˆ internazionale di una siffatta condotta). Ma altrettanto vero che, stante la geneOC"ica ,presunzione di confonrnitˆ alle regole del trattato e l'avvenuta loro ricezione nell'ordinamento interno, doáve il [pll"incipio d!i paritˆ -come si visto -¥coes~s:te ¥con le altre leggi ádJello Stato, occorre áche tale contrasto risulti in modo certo e univoco d!ell'intel“Pretazione della singola fattiSJ.Pecie normativa introdotta a modifica del p:reeststente RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 124 regime tributario. Il clie IJ?Uñ darsi in due ipotesi: quando 'consti ,che il legislatore ha inteso 'chiairaimente derogaire al \Pll'inciipio del trattamento paritario, rper finalitˆ protezionistiche del ,p1rodotto nazionale e dmcriminatorie in danno di quello importato; o pi oompUcemente quando, al di fuori di un ISliJ.ffa.tto iproposito ma :nel pll"edso interuto di eliminare una -reale o supposta -sperequazione esistente in danno del prodotto italiano, lo stesso legislatore ha inasprito l'aliquota d'imposta sul prodotto estero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciare definitivamente a carico di quest'ultimo il disposto aggravio. é certo, viceversa, che nessuna delle due ipotesi si attaglia all'aumento di aliquota del diritto erariale, attesa la mancanza di qualsiasi indice interpretativo da cui possa desumersi una volontˆ legislati,va diretta ad escludere tale aumento dal computo degli oneri fiscali da confrontare, a norma dell'art. IV del GATT, e nei sensi innanzi precisati, con quelli graivanti sul similare prodotto nazionale. 5. -Resta ora da es:aminaie l'unico motivo del ricordo incidentale con 'cui la 'Societˆ Ferra.retto, qenunziaJjldo la violazione dell'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunitˆ economica ewropea e ,dJella !relativa legge dli esecu:ziione (14 ottobr,e 1957, n. 1203), ,c,ensura l'impugnata sentenza !Per avere erroneamente ddsappUcato án 1pdncipio di paritˆ tr~butairia enunciato in detto articolo e per avere, di ortato va mantenuta nei limiti in 'cui ásu:sststa originariamente (10 ottoba"e 1949), vale per l'art. IV del GATI' ma non vale per l'art. 95 del trattato e.E.E., ,ciJ.e non ,consente, neanche in parte, la sopravvivenza della pregressa sperequazione, di cui, ;pur nel quadro della 1Pairitˆ complessiva e ,sostanziale, ,si vuole .che non resti traccia. Ugualimente a dirsii per la sovrimpos.ta dli corufine commisurata ad una gradazione alcoolica !Presunta (e quindi fittizia) di almeno 70¡; questa norma -1come si visto -esisteva nella legi:Lslazione anteriore al 10 ottobre 1949, e perci˜, essendo coipe!l'ta dalla clausola di riserva limitativa, prevale ;sull'art. IV del GATT, ma cede invece d:i ugnata sentenza, costituiscono altret tante tap[pe della ratio decidendi. E sono: A) la regola '<;!ella paritˆ tri:butaria, sancita dall'art. III, n. 2 dell'Accordo G.A.T.T. (poi divenuto art. IV, n. 2, a 1seguito idei !PlrOtocolli di emendamento appcrovati a Ginevira nel 19>515), vige nell'oird“namento interno 1come legge dello Stato e sipiega imrm.ediata efficacia, istante il suo contenuto precettivo; B) tale regola va intesa come formale e assoluta !];larificazione tri butaria fra il ;prodotto nazionale e il 1similare ~odlotto :iJ:rnpoirtato. dai Paesi del G.A.T.T., nel senso che, indipendentemente dal caniico ifi:s1cale comples1sivo, qualJsiasi beneficio venga d:isiposto dal legislatoo:e a favoire del !Primo vale anche :per il secondo; C) 1Per effetto di d˜, la riduzione di aliquota dell'ige (al 4% ), disiposta 1dall'art. 5, 1secondo comma, della legge n. 2.67 del 195'8 al ácotone di :produzione nazionale, si estende automaticamente all'tge all'importazione del 1corrispondente pl"odotto proveniente da quei Paesii, mancando in detta legge ¥ una qualsiasi espressione letterale cihe ipossa far pensare RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 128 all'intento del legislato["e di limitare ai prodotti nazionali il trattamento mbutario 1con la stessa nornna dlispooto ¥. Sono queste le affermazioni della sentenza contro le quali si a(P(PUntano le ¥Censure contenute nei primi due moti'Ví del ricorso delle Finanze. E sono questi i tre rpunti, ma specialmente l'ultimo, S1U cui le vigili difese dei contendenti hanno a!PIPl"ofond'i.to il dibattito nella JPiresente sede. 2. -La !Pl'ima affermazione (sub A) deve riteneris.i esatta, non valendo a confuta;rla la ¥contraria tesi illustrata nel iprirno motivo di ricorlSIO, con cui si sostiene áche il .principio ádella paritˆ tr~butaria non stato l'ecepito nell'ordinamento ágiuridico interno a ¥causa di un incompleto processo di adattamento al diritto .internazionale pa.tt~io e che, comunque, non suscettibile di immediata a(P(P'licazione a causa del suo contenuto .generico e del suo ¥Carattere meramente rprogirammatico : sii da escludere, :per un verso o 1per l'altro, ¥che, oltráe all'i:mpegno internazionale assunto dallo Stato italiano, d!i. ade.guaire alle regole .dell'.AJccorid!o la propria legi:slazione, questa ne sia stata modi.fkata con effetti 1rilevanti all'interno e giˆ operanti sulle posizioni giuridkihe dlei dttaddni. Ma una tesi, ¥codesta, che giˆ altre volte, e con non minor iill(Pegno, la di:fesa erar.i.ale ha invano patrocinato d'avanti a questa Supirem.a Corte, dalla cui giurisprudenza, che l'ha sempre lre.spinta, non vi qui fondata ragione per discostarsi. La questione, invero, stata tirattata a fondo nelle pirecedlenti sentenze (dalla pri:ma, a sez. sempl., n. 2,2.93 del 1.9618, alle altre emesse dalle S.U., n. 867, 1771, 1773, e 119-6 del 1972, ri1cihiamate anche dalla n. 14515 del 1973, fino alla sentenza !PI'Onunziata d'a questo stesso ácollegio, nell:a .causa Finanze Ferraretto, discussa insieme alla presente): di modo áche, per disattendere il rriproipooto ma non nuorvo aS1SUnto :sufficiente qui 1coordina;re e illustrare gli ormai fermi risultati di tale elaborazione, áche :possono co!Ill(piutamente ricaipli.tola:rsd nei s.eguenti ;punti: a) l'Italia ha aderito ali'.Ac0011d!o Geneirale S1Ulle tariffe dbganali e sul commercio ¥ (G.A.T.T.: Generai Agreement on Tariffs and Trade) col Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cihe impegnava ognuno degli Stati aderenti ad appl!icail"e incondizionatamente le parrti I e III del trattato e la parte II ¥in tutta la misura compatibile con la sua legislazione esistente alla data del presente Protocollo ¥. In questa 1Parte rii.cade aippunto l'art. Ili, n. 2, .cos“ 1conce1Pito: ¥ I 1Prodlotti del territorio di ogni Paese corutraente, imi!)ortatli. nel teriritorio dli og:ni ailtm Pa:rite 'conttraente, non 1saranno colpiti d:irre'btamerute o ilndirettamenite, dia itais1se o altre imposizioni interne, di qualunque n'atura esse siano, superiori a quelle ohe colpiscono, diTettamente o indli:rettamente, i !Prodotti nazionali similari ¥. b) Tale accordo stato recepito nell'ordinamento interno italiano mediante la legge '\ :ratifica e di esecuzione 5 aprrile 1950, n. 295, mentre PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE la successiva legge 7 novembre 1957, n. 1307 ha reso esecutivi i Protocolli di emendamento adottati a Ginevra nel marzo 19'5¥5, a seguito dei qôali la su tra1siciritta norma, fermo restanidone ilcoo1benuto, ha assunto 11a 1I11Umerazione di art. IV, n. 2. Nessun contrasto e.stste fra le due foggi, l'una iriguardando l'aáccordo originario e l'altra i ¥successi.vi emendamenti, ed ambedue ¥contengono il árelativo ordine dii esecuzione, pur re ¥con la niserva, implicita nella prima ed egplicita nella seconda, 1Perequazione, erroneamente ritenuta in danno del cotone italiano, in PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 135 . esteri, di qualunque provenienza essi fossero, non v' pi lluogo a distinguere, poichŽ la ipotizzata estensione sortirebbe l'effetto, ugualmente contrario al comando legislativo, di mantenere l'ingiustificata e non ipi voluta situazione di privilegio in favore dei (soli) rprodotti :provenienti dial G.A.T.T.: quasi che essi, in ácontrasto e al di lˆ della :stessa regola di paritˆ tributaria, dovessero fruire di un trattamento addd:rittura preferenziale rispetto ai prodotti nazionali. 5. -A questo rpunto, con l'aáccoglimento del ásecondo motivo di ricorso e la ¥conseguente .ces.sazione dell'impugnata pironUIIlZia, la questione potrebbe diTsi virtualmente risolta, se, con :ri'.ller:imento all'indagine clle va demandata al giudice di rinvio, il motivo in oggetto non proS!PE!ttasise un'ulterioTe e pi penetrante indagine in ordine al :principio di diritto da enwnciare nel-la pTesente sede (ex art. 384 c.1p.c.) 1a precisazione e ¥completamento dei r.Uievi conclusivi contenuti nelle ,precedenti sentenze di queste S.U. n. 1771 e n. 1196 del 1972.. Al qual piroposito giova ricordare che la pdma di esse (n. 1171) 1cllimlilrua ne:il'affeTtmazione secondo cui, non risultando, che, oltre alla finalitˆ rperequativa, il legislatore del 1958 ¥ abbia inteso altresJ. attuare un trattamento differenziato e protezionistko in contrasto con l'impegno internazionale, rimane maxgine... per il g;irudiice dli triniVio, di verd.fica!'le, ferma l'applicabilitˆ in sŽ dell'aliquota del 4 % soltanto al iprodotto nazio! 111ale, l'es1istenza delila paritˆ COrrl!Ple.ssiva f“ls1caiLe ¥. E, quanto ailla seconda sentenza (n. 1196), il 1dliscorso si áchiude ¥con la seguente IPII"OPOsizione: ~ Dell'indicata finalitˆ (perequativa) dovrˆ teneir conto il giudice d“ rinvio nell'assolvimento del 1comipito ¥che g1i viene affidato, in quanto potrˆ tral'lre importanti elementi peir la detemninazione dell'ammontare oomiplesivo discale 1sui ádue :prodotti (nazionale ed estero) e iper la conseguente comparazione che ne dovrˆ faire allo scopo di accertare se 1stato osservato Q no il suindicato principiñ di iparlitˆ tributaria sancito dalla convenzione G.A.T.T. ¥. Orbene, nell'intet1Pretare il .significato di codeste enuniciazioni, áe in ogni modo per sentire qui riconoscere l'esattezza della 1sua tesi, la ricOII"rente Finanza sostiene ooe ¥ una volta l'itenuta la funzione sem'.t)licáemente perequa1Jiva della le;gge in ¥esame, non sarebbe cOII11Unque possibile svolgere un ulteriore sindacato, per accertare se, peir avventma, la perequazione non sia stata realizzata in misura matematicamente 1prezione diiscrezionale de¥l legislatoreÈ. zion discirezionle del lewislatore ¥. Questi, invero, aváendo fissato la minor aliquota del 4 % iper il solo ácotone nazionale (legge n. 2.67 idlel 1958, airt. 5), in modo da compensa1re gli oneri fiscali a cui es1so :soggiace nelle fasi economiche anteriori ed all'unico 1scopo di pareggiarne cos“ il carico tri!butarrio .rLs1petto all'im RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO b) logica, peTtChŽ soilo queSlto l'emendamenito 1sostainziale a.prportato aJll.a disciipliina or1ganica dell'ige contenuta nella legge 12 agosto 1957, n. 757, la quale, pm nell'identitˆ di aliquota, teneva distinti i ¥ ~odotti nazionali ¥ dai ¥ [pO."odotti [pO."ovenienti dall'estero ¥ (art. 2); onde la puntuale modifica normativa, intervenuta ad appena sette mesi d1 distanza con la legge n. 267 delá 1958 ed esrpTesisamente limitata all'ige sul ¥ 1cotone di_ produzione nazionale ¥ (art. 5), non avrebbe al.cuna plausibile sip.iegazione se, 1contro la 1chiara formula della norma modifi1catriice e contro la d'iJStinzione presente nella norma modificata, la disposta riduzione di aliquota (dial 6% al 4%) doveS1Se ritenersi dettata anche per il ¥cotone provenietllte dlall'esttero ¥ e) telelogka, percihŽ l'uinfoa ragione per ridurre l'.ige sul cotone italiano, astrattamente e alternativamente ravvisabile o in un fine protezionistico di tale iprodotto o in un fine :perequativo risipáetto al pi tenue regime fiscale del p(l"odotto estero, fu :senza dubbio questa ultlima, 1come risulta ri'.t)etutamente e univocamente ribadito durante i lavori ~arator,i della legge 1'958; unanimi, tanto del denunziare la posizione di svanta,ggio tributa.rio in 1cui la legge dlel 1957 aveva finito per por.re il cotone italiano 1con l'aliquota del 6% (v. so1pra), quanto sulla esigenza di eliminare questa ¥ amul'da ¥ situaz.ione d:i disparitˆ (v. in particolare, gli atti della Camexa dei Deputati, II legislatura, V. Commissione, vol. II, p. 2069 e :ss. nonchŽ i cocris[pondenti atti del Senato, p. 3028, e 1ss.). Ed noto áche, dei lavoiri 1preip1aratoll:':i, deve tene~si conto ai fini ermeneutici, per illuiminare áil significato di singole disposizioni normative, quando -come nella áSLoecie -essi non 'S[ 1sowap:pongono ima si armon“zzano 1con la volontˆ della legge, quale risulta obiettivata nel testo legislativo e quale si desume dal sd,gmficato 1P1roprio delle parole, dalla mens legis, dalla sua ratio e cml suo coordinamento 1con le altre nor.me del sistema nel quale viene aid inserirsi. S.e tale, dunque, la 1corretta interpretazione del discusso art. 5, che a modifica della legge del 1957 ha ridotto l'aliquota dell'ige (dal 6% al 4%) isolo per il 1cotone na:z!i.onale (e 1in tal s.enso, del resto, 1sono giˆ i due puntuali precedenti ecie noTIIIlativa -nel porre la quale lo Stato esel'cita la sua .sovranitˆ, non co!ITl[lll"omes1sa all',interno dalla pur recepita ma non p1rioritaria norma váattizia in1t1e1rna:z.ionale non indichi una diverisa volontˆ legiis:lativa, rehe sda con ácertiezza orientata nel senso di escludere dal con:llronto dlei due regiirni fiscali (sul prodotto nazionale e su quello importato) una differenza volutamente introootta sotto forma di alleggerimento del primo o dd agg,ravio del 1secondo. Il che pu˜ verificarsi in due ~potesi: quando 1consti ,che il legislatore, cosi statuendo, ha espresso il .dJeliberato '.tJ!l'."orposdto di .derogare al !PII'incipio del trattamento paritario: o pi .semrpUcerrnente quando, al di fuori di un siffatto proposito ma nel preciso í!ntento di elirrnina.rie UIIlla -rea!Le o suipiposta -sperequazione in danno della merice italiana, lo stes,so legislatore ha diminuito l'imposta sul prodotto nazionale o ha inasipcitQ quella sul prodotto .straniero 'con l'intenzione, altrettanto certa, di la-á sciare d1efinitivamente a carico di questo ultimo H di!sposto aggr:avio. A parte questa precisazione -che sarˆ rd11>contenuto oggettivo, nel :senso di aip1pliicare l'aliquota ridotta al isolo cotone nazionale; 1secondo la giˆ illustrata ratio legis, nel seniso di e:mludere i cotoni importaiti dalla di..."'!)osta ridiuzione, attesa Ja finalitˆ perequativa di quest'ultima. E si viisto che non vale rkhiamarsd alla paritˆ tributaria per .giustificare un'ecc1ezione a favoire d:ei eotoni importati dal G.A.T.T., .poiehŽ questi, al pari dii tutti gli altri, vel'lsavaino in quella ,situazione di privilegio fiscale che la legge del 1951J mirava preciisoonente a rimuovere, e volle rimuovere, piroprio per ristabilire la pa,ritˆ 1Col pi tas1sato :prodotto italiano. NŽ vale obiettaTe, negando la pireesistente sperequazione in danno di quest'ultimo, áche tale legge, ancol'lchŽ :perequativa nelle intenzioni, si rivel˜ discrr'irninatoria nei risultati. Anche se .ci˜ fosse váero si tratterebbe i!JUlr :s:emrorre dii effetti ineluttabili della volizione nonmativa, ed ai quali 1Pel'ci˜ non ;potrebbe negar\Sii ap:pHcazione, dial momento che il le1gislatore, .col ,pcreciso e unico áobiettivo di eLimma:re la accertata disparitˆ -non importa :se reale o erroneamente ritenuta, pevchŽ su questo pxesuwosto e per quello scopo ohe fu emanata la norma -ha comunque voluto e imperativamente statuito di differenziato reg:fune di aliquote :llra i due IPlrOdotti come mi:sura .prequaUva e di 1conguaglio, avente carattere definitivo e non pi .sus:cett:iibile 1di revisione, in sede applicativa, nŽ :per l'an nŽ pe1r il quantum. Tale essendo il contenuto e il fine dell'art. 5 diella legige del 195á8, che, attesa l'esistenza della .0:1perequazione ed a'ccertatane anche la mtsucra (2 % ) ha stabilito lo specifico rimedio atto ad eliminarla, chiaro che PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 139 ogni indagine d.:rca l'esattezza o meno del p;resuipp:osto del IPiI'Ovvedimento legislativo (preesistente dis(paritˆ a carico del !Pll"Odlotto italiano) e circa l'idoneitˆ o meno del diS[)osto rimedio (aliquota iI'idotta) riS[Jetto allo áscopo perseguito (equiparazione fiscale 1col rprodQtto importato) stata ormai compiuta in 1sede normativa e non ipi [possˆhile riaipll"ílrla in sede giurisdizionale, non potendo il giudke diJsiappllicall"e o modificare una norlffia giuridica affermando che essa sbagliata. A .pen:s:arla diversamente, .si dovrebbe accredita.re l'inammis1sJ.bile po1stulato che un precetto n011mativ˜ quale risulta chiaramente dalla lettera e dalla ratio legis, abbia forza vincolante solo se e nella misura in cui il multato della .sua a(plplicazione coincide effettivamente e pdenamente con la finalitˆ che fu pel'sieguita .dal legislatore sulla base dii una ceil'ta situazione (di fatto e di diritto) ritenuta esistente e come tale aipp!l'."ezzata: il che quanto dire che .se tale situazione non esisteva o fu male a~2'lzata, la legge non sarebbe a;pipUcabile o lo 1sarebbe isolo IP'eiI' la !Pa!l"te ¥che eventualmente re.sidua dall'eS1Punto errore. Enunciato, codesto, che non richiede una particolare ádimostrazione, bastando qui II"licordare áche poteredovere del giudice di interpretare ed aiprplicare fedelmente la le,g;ge, cui e~li 1soggetto (arrt. 101 Cost.) IIlCJ1Il riellltrandlo fu-a i suoi ¥Compiti quello di completare l'ope!l"a del legislatore mediante la verifica, e 1se del caso, la retttfica delle noiI'l!Ile ¥che questi ha posto in essere. Ora il pirecetto in questione (art. 5, secondo comma, legge n. 267 del 19.58), giusto o errirato che fosse, certo che esprimeva l'univoca volontˆ del legislatore di escludere tutti i áCotoni importafil (comrpreSJi quelli ;p1rovenienti dJal G.A.T.T.), dalla minore altquota riservata al cotone nazionale (4 invece del 6 % ) e dii tener ferma questa differenza (2 % ) -lo si .giˆ notato come definitiva e inalterabile misura di conguaglio idonea a irealizzaa:-e, nella discrezionale e insindacabile valutazione normativa, il !Par'e1g,giamento dei riS[)ettivi carkhi fis1cali. Ed altrettanto certo che se tale la volontˆ legislativa, cos“ inverata1sd nella norma, questa .a'eve ricevere integrale applicazione: senza possibilitˆ, do, che il giudi¥ce -in tutto o in parte, d!irettamente o indirettamente -riconsideri la riduzione di aliquota per farne in qualche modQ parteciip:e il [pirodotto importato, anche se, per un errato ma incensuwbile cakolo .del legislatore, la disposta e pur voluta misu;ra dovesse a[prpmriT'e eccedente a:1pello non ha mancato di esaminare 1gli orLginali delle bolle doganali, da ,cui appunto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 144 crisulta inconfutabilmente il luogo di provenienza della merce, ed ha accertato, con congruo giudizio di fatto, Ç clie il cotone 5.n questione venne importato da Paesi aderenti all'accordo G.A:T.T. ¥. NŽ ádoveva ancora indagarsi se questi avessero o no receptito l'Accordo nei riJspettivi ol'dinamenti i.interni, rpe11chŽ l'asserita condizione di :reciprocitˆ non riichiesta ai fini dell'apipliicazione def trattato in Italia, una volta che questa, con l'ordine di esecuzione, ha recepito e inserito la convenzione nel proprio sd.stema normativo, senza 1suboJ.'dinaJ.'ne l'efficacia a ultea:-iori adempimenti da parte ili altri soggetti di diritto internazionale (conf. S..U., sent. 1771 del 1972). Fondata invece la censura sub b), potchŽ il Sudan, originariamente compreso nelil'a 1stllera dell'Accordo in quanto raippresentarto dall'aderente Gran Bretagna, non lo [pi da quando, acquliisliita la prropda 1nclliipendienza nel 1956, nion ha formalmente d:i!chiarato, come prresicritto daJI'al1t. XXVI, n. 4, del G.A.T.T., di vo1er 1corrutilnuare a fame parte (col'.llf. S.U. sent. n. 1196 del 1972). Quanto poi alla ácensura sub c), essa, in s:Ž áconsiderata, Ž inattendibile, 1Po1chŽ la Corte di aip,pello, dopo aver esaminato e r1solto con apprezzarrnento di fatto non censurabile (nŽ censurato) la questione contabile relativa al rimborso chiesto dalla Societˆ Cantoni, ha giustamente osservato ¥che, a pa.irte quest'as1serito errore dli cakolo, nessun altro :riJsul-. tava specificatamente indicato dalla Finanza, che, ancor oggi, mantiene al riguardo una posi~ione dli aissoLuta e im1ooall1Jrol:1a;bile genericitˆ, da cui non dato desumere a quale indagine 1si 1sarebbero sottratti i giudki del merito. ¥ Deve soggiungeTis1i, peraltro, eh~ a seguito della pronunzia rescindente emessa nella .presente sede e 0diel riesame della .causa demandato al giudice di rinvio che provvederˆ anche 'sulle 1spese, ex art. 385 c.p.c.), la questione oggetto della censura in esame scade di importanza pratka. -(Omissis). SEZIONE TERZA á GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 febbraio 1974, n. 346 -Pres. Pece -Est. Milano -P. M. Di Majo (concf.) -Ministero PP.TT. (avv. dello Stato Zagari) c. Cianfriglia (Avv. Tirone). Competenza e giurisdizione -Giudizio possessorio: provvedimenti definitivi -Regolamento preventivo di giurisdizione: inammissibilitˆ. (artt. 41, 703 c.p.c.). Non ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dopo i'or.dinanza con la quale il Pretore, senza emanare provvedimenti provvisori immediati, abbia deciso in via definitiva il merito della domanda possessoria (1). (Omissis). -Con la proposta istanza :per re1golamento preventivo, l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunkazioni afferma che l'ad“to Bretore di Roma cairente di giuris1diizione riguardo all'azione promossa dalla Cianfriglia in quanto il .pirovvedimento di reintegrazione richiesto verrebbe ad inteirforire sull'attivitˆ della Pubbliica .Amministrazione diretta ad ottenere, nell'interes,se della geneoc-alitˆ dei cittadini, la dts1Pon~bilitˆ di locali destinati a sede di un :pubblico ufficio; il che non pu˜ ritenersi áconsentito ai sensi dell'art. 4, 2¡ ¥Comma, della leg.ge sul contenzioso amministrativo 20 ma1rzo 1865, n. 22,43 all. E. Avendo il Procuratore Generale chiesto che l'istanza era dichiarata inammissibile per essere giˆ intervenuta la deciis1i01ne di merito prr-eclusivra del regolamenito pireventirvo di giurisid'izionie, 1si rpone, in limite, il problema della qualificazione g.iuiridica del giˆ emanato ,provvedimento (1) La decisione á1n !I'assegnia trova il suo specd:t“ico Pir'ecedente giurisprudenzd! a1e in Ca.ss. 30 mrurzo 19154, n. 952. Anche d1r1 qwehl1a occasdone fu ritenuto iinaimmissib11e il l'ego1ameinto di gdurisidiizlione proposito successivamente all!a poc-onunz:ia p11ieto111iJJe che aveva J:ieirntegrarto una par.te ne.I possesso, con pronunzii.a defdm1i.tiva d:i merd,1Jo ¥emessa, a1r1che 'se in foQ'ma di 011dinanza, a seguito dd istruttolI'd!a, dd accesso sul luogo, di contriaddiittoirio. Per 1a prrorpo111tbi1itˆ, dopo iJ.'.emdssione del plt'ovvediimei:ruto oautelmre immedia_ to nel giiudiiZlio dii 111uova opiern, cfr.,Cass. 19 g1elll'll'.1ado 1954, n. 98. La sentenz,a, co111 1amp1i ,11ich~ami dd pTecedenti giiurisp:rudenz:1ali relativi ,ai viarri ¥ tipi È ádii ipo1Je,si normaitive spe1c1i1ali, annotata da L. FLORINO in Foro it. 1974, I, 3101. (*) AI,la redazlione delle ma:Ssime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo CARBONE. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 146 di reintegira in poS1Ses1so onde accertare 'se eon esso il Pretore di Roma si .sia [imitarto a dare, ˆi sen1si dell'art. 689, 5¡ ,coomna, codice di iprocedura civile, delle misure ,ptrovv.iisorie ed urgenti crelative alla situazione possesso impresa (applicazione in tema di servizi prestati, dopo ilá riscatto deHa concessione, presso le ferrovie calabro-lucane con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo). (1). (Omissis). -Con il .primo motivo di dc.omso si denuncia il difetto di giurisdizione dell'autoritˆ giudizia¥ria Ol'dinaria e la violazione dell'art. 29 del testo unico 2á6 giugno 1924 n. 1054, nonchŽ l'errata áappUcazione dlell'art. 6 de]la legge 23 dicembre 1963; rn. 1855. L'ammirni.s1t:razione ricol'!rente sostiene che il ra:pporto di lavoro in regime commerciale dei dipendenti delle ferrovie calabro-lucane ha le caratteristkhe proprie del rapporto di pubblico impiego e, come tale, C0111iP¥reso nell'ambito della giurtsdizione esclusiva del CoI11Siglio, di Stato, onde il giudke ordinario non aveva il .poteráe di decidere sulle domande pr~oste dal Di Mola. Con gli altri due :motivi di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'a¥rt. 10 d~l r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e l'el'II'ata appHcazione degli artt. 1371 e 2121 del codice civile, affermando che la domanda giudiziale del Di Mola era improponibile, rpel'cihŽ non preceduta dal :reclamo in via gerarchica, e che, comunque, la decis,ione impugnata, la quale ha accolto tale doimanda, viziata da una inteI'!.p[¡etazione del contratto collettivo di lavoro com(9iuta con violazione dei pirincipi di ermeneutica e delle norme ¥Comuni in tema di indennitˆ.di anzianitˆ. La questione 1solilievarta,con il pr.imo .motivo di :ricorso stata recentemente decisa da queste sezioni unite (v. 1sentenza n. 2¥907 del 7 novembre 1973) nel senso conforme a quello indicato dal rkovrente, e tale orientamento giurisprudenziale deve essere :seguito anche in questo ca.so, non essendo emersi argomenti validi a confutarlo. Invero il ácaxattere privatistico d'el rapi.porto di í111!Páiego di dii.pendenti di enti pubblici (e, tra questi, dello Stato) ipu˜ essere a:ffiermato soltanto áim. base ad UJna 1s1pecifi:ca diisposizio1ne idi legge (art. 2093, terzo comma, cod. civ.), ovvero in base al fatto che il raP1P1orto ste1sso riguardi l'inserimento del dipendente in un'~ganizzazione pa:rttcolarre; la quale pr¥esenti e caratter1i 1piropri di 1m?iimpresa (art. 2093, secO'Ildo comma, cod. civile). (1) Come no.to per 1ed':l“et1Jo delJ¥a Le¥gg,e 23 dioembire 1963, n. 1885, con la qualie ástato dtsposto il II"iseatto de11e ferrorviiJe Calabro-Luca.ine ed stata autoriz2lata l:a gestioDJe diiretba de11e stesse da parte del Miirnd1stero ded T.rasporti, :il rappolr'to d'1impiego die1i dipendernti di tal!i :Derrorviiie ha assurnto ean:iattere pubbliiois1Jko, oon il 001nsegueinte a.ssoggettameinto deUe relative controve1t1si:e áal1a g1ooisdi2lione 0escl'!.1Jsiva ded giudi.ci ammi.ni.1stirativi. In tal sernso .sd rpiro:nunzdarto dli. Supriemo Co11egio giˆ con decisione Cass. SS.UU. 7 novembil'e 1973, n. 1á905. PARTE I, SEZ. UI, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 149 NŽ l'una nŽ l'altra di ques:te ipotesi si (pos1sono !ravvisare nel caso in esame. La legge 23 dic1eimbre 1963, n. 1855 e, in 1Parrticolare, l'art. 6 che prevede la conservazione ai dipendenti delle Ferirováie calabro-lucane del trattamento goduto prima del !risicatto, non ha il signmcato ad esiso atta:"!i.buito dalla sentenza impugnata, la quale ha affeJ:'llllato áche il Ç trattamento ¥ collJServato riguarda anche i rimedi giuridid po:evisti a garanzia del raP1Pocto. Al contrario, quella diis:posizione ed il rinvio al r.d. n. 148 del 1931 vogliono soltanto determinare per relationem il trattamento economko e normativo dei d:tpendenti delle fell'll"ovie iris1cattate; la legge cio ha voluto stabili!re il contenuto oggettivo dei iraipipo!rti d'impiego e di lavoro del peirsonale (i di;r,itti e i doveri dei di:pendenti), ma non ha inteso qualificare la natura di .questi raiP1POCti. Da es1sa non pu˜ trarsi argomento rpeir riteneire ehe, con il generico accenno ana 'conservazione del trattamento, si sia voluto introdurre una deroga singolare al sistema delle garanzie giurisdizionali del rapporto di pubblico iimipáiego, nŽ :pu˜ ricavar:si indicazione alcuna per negare che il irapporto d'impáiego di cui trattasi abbia _ca!rattere pubbHco. La distinzione tra impiego p:rivato e impiego ,pubblico ai fini della giurisdizione fondata infatti 1sopra criteri 1soggettiv'i (la natura del soggetto titolare dell'o['ganizzazione i;iella quale si inseris1ce il diip.endente, e la natura dell'organizzazione medesima) e non ha l!['ilievo a tale riguaTdo il fatto che il contenuto del !['app.oirto 1sia disciip.Unato dalle no1rrrne di diritto ,sostanz.iale dettate per i rappodi di :iimpiego iPrivato. La finalitˆ pel'seguita dal legislatrnre del 196á3 appa1re quella id'i attuare un !riscatto di ferrovie concesse all'industria pa'.'ivata, nel quadro della noil'mativa generale costituita da1ll'al't. 194 del t.u. 9 maggio 1912., n. 1447, e non iin contrasto con essa. Ed noto che il riscatto costitui:s1ce lo .strumento giuridico normalmente pre0111dinato p& il trapasiso dal regime di conceisis:ione a quello di gestione di:retta da parte della pubblica amministrazior{e; esso ha ,pe[' oggetto i singoli beni e non l'azienda del concessionario, poichŽ il ['egime di gestione diretta caratterizzato dal fatto che il riscattante provvede al servizio pubblico con un'organizzazione [plrou;>74, n. 1094 in Foro It., 1974, I, 2355, oon nota di C.M. BARONE, nellia qua1e a pairite ogni altr.a consideriazfone, esattamente sd l'ileáva che il Supremo Co1llie1gdo, [))eJ.1'.Lnteinto dii voJ.eir p1t1ecisame 1a portata delrla preciedeR1Je 1sentenza 20 ,dfi,ciembll'e 1972, n. 36216, ciilartia liJn motivaz.ioine e rJchiamata da entriambe le ipair1Ji (do:. Foro it., 1973, I, 42 ,note di rdchiami), sostainZiia1mente, da queJ.11a sd alJ.1o[]J1Ja1t1Ja ¥ iiill quanto Tes:!Jrjng,e l'air:ea della giUT1isdizione '~e.l Oonsdglllio 1dd Stato ¥ prima riite1Il!uita sel!lZa a1cuna limitazione. - PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (Omissis). -L'istanza di regolamento ,su rnerface al iric~so con cui l'attuale res.tsitente, quale utente dei serv,izi di un dato poirto marittimo, ha impugnato davanti al Consiglio di Stato (al pari del resto di altr,i numerosi industriali e axmato!l"i, !Ciascuno dei quali si affel'lma utente dei servizi ,portuali) alcuni provvedimenti in materia di :remunerazione del lavoro portuale e di tari:flfe dei iservizi portuali. La maggior :parte dei ¥ motivi È inei quali si airticola fistanza diretta a ponre in discussione, sotto vari pirofi1i, la configuraibilitˆ in capo agli utenti dei servizi pQ['tuali di un interesse legittimo suscettivo di essere leso dai p1rovved.imenti tariffari e di esse:re quindi tutelato davanti al giudice amministrativo. Le istanti premettono che i detti utenti non intrattengono ra.rpipoirti con le áCOffi!Pagnie abilitate a fornire le rprrestˆzioni lavorative neces1sarie pe:r il carico e lo scarico delle merci in porto, bensl con le i:rniPrese esercenti tali 1servizi '.POrluali in regime di conces1sicme o 1con ,gli enti rpQ['tuali se questi vi provvedono direttamente. E sostengono che rispetto agli aumenti di tariffa dei seirvizi portuali, tanto [li se 1str:ettamente. dipendenti da aumenti delle remunerazioni del lavoro portuale, in capo agli utenti dei servizi non sia configurabile altro interesse che quello [p['Optrio di ogni utente o ,consumatore ris1oetto alle traslazioni o incidenze dei costi di rp1roduzione, vale a dire un interres1s'e diffuso (o 1semlPUce) la cui tutela giurisdizionale sarebbe r>ossibile 'solo a condizione di ammettere in tale materia un'azione popolare. La stessa 'Conclusione sairebbe imrposta dal ca:rattere ¥ astratto e generale È dei pirovvedimenti tariffari, p['eoirdinati dalla l'egolamentazione o alla integrazione di futuri ed eventuali contratti di diritto pirivato, e pertanto non idonei ad incidere ¥ su un interesse qualificato attuale ¥ e comunque individuale e differenziato riferibile agli armatori e industriali anche se aventi sede in p:ros1simitˆ del porto (:_uremesise e ¥motivo¥ sub a). Viene cos“ ripiroposta una questione giˆ risolta in senso affermativo da queste Sezioni Unite con la ,s,entenza, resa in un caso analogo, n. 3626 del 1972, cui le parti fanno riferimento nelle memorie difensdive. Il riesame del problema, peralt,ro, induce a ribadire la soluzione adottata, prectsando la portata del princ1ipio alloira esrpll"esso. é opportuno sottolineare che l'interes1Se legittimo, al quale il nostro diritto aipo;iresta tutela giudsdi.z.ionale contro i provvedimenti della pubblica .Amministrazione consiste in una posizione del 1sog1getto collegata con l'interesse pubblico in vista del quale dato alla Amministrazione il potere di provveder'e. Ed il ,criterio di collegamento costituito da SfP'ecia1i status, qualitˆ, situazioni del 'soggetto, 1che assumono rilevanza nel settO!re OlP'errativo (materia) in ieui si 1srp,iega il [potere o !Pi 1so;iecificamente nel ra'pporto in cui si inscrive o cui dˆ luogo l'esi&cizio del ipotere seco:o.do le norme relative al potere stesso. Sono a\I)1punto tali status, qualitˆ, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 152 situazioni rilevanti ad individuare i portatori degli intereSISi dei quali (oltre che, ovviamente, di quello pubblico áche is;i tratta di ¥sodcUsfare) deve tener áconto l'autoritˆ che provvede. Ogni J;lrovvedimento, in fondo, costituisce atto di gestione di un'area funzionale, individuata dalle finalitˆ di interesse pubblico -per:seguite -in cui rrientrano gli interessi legittimi, i quali sono áessi pure, insieme allo interesse pubblico, iregolati dall'atto, mentre al dd fuori dell'area stesisa non sono conceip~bili che interesis1i semplici o diritti soggettivi. Ci˜ reso manifesto, ancor prima che dai precetti costituzionali in cui ¥si suol cravviisarre la conferma della nattN"a sostanziale dell'interesse legittimo (artt. 24, 103, 113, Cost.), dallo steS1so articolo 26 T.U. delle leggi 1S1ul consiglio di Stato, áche indica nel detto interesse l' ¥ oggetto ¥ del :provvedimento amministrativo. Si spiega in tal modo come in relazione alla natura ed ampiezza del rsettore ed al tipo di intervento spiegato perr l'individuazione dell'interesse legittimo possa ess&e determinante la appartenenza del portatore ad una data categoTia e ciO in definitiva come ¥sia 'orlo e dei :relativi smivizi. Pr tale rpairte i relativi orp¥eratori, do ¥coloro nei cui processi produttivi si inser1s1ce l'irrnpiego del !Porto e dei servizi portuali, non ásono considerati alla stregua di meri utenti, estranei al servizio di cui si avvalgono, ma ¥sono al cont:rairio,. cosi“ come lo sono le maesrt:ranze portuali e le irrl(prese portuali, inclUJSi in una area funzionale della Pubblica Amministrazione. Ci˜ .pu.˜ assumere partkolare evidenza risip¥etto a quegli orperatori che si avvalgono dei servizi portuali per esigenze attinenti alla produzione di un altro servizio rpubblko o di pubblko interesse, i quali anzi sono in usLi. addirittura in due aree funzionali -ácom'.e nel caso degli aTmatori di traghetto eserricenti s¥ervizi di linea -ma non men vero per gli ope1ratwi áche se ne avvalgono per i fini della propria attivitˆ economica, anche se questa non :sia ;regolata nella 19Ua fase ulteriore. Disattese le osservazioni volte a negare la configurabilitˆ di una tutela gillll'isdizionale conce;rnente interessi le1gittimi degli op:eratoiri economici che 1si ¥avvaligono norma:lmenrte dei 1s:ervizi p1ort;ua1i, vaTIIIllO 1rapidamente esaminate quelle dirette a prosipettare l'inrvocata tutela .cmne un sindacato ;per altro verso inammissibile. Obiettano gli tstanti al riguardo che un sindacato giurtsdiz.ionale sulle ¥ detemninazioni tariffarie È dipendenti delle a:-emunerazioni del lavoro portuale -.sempcre che non volesise estendersi inammiss:~bilmente add1rittura agli accordi ,sindaácali concernenti tali aumenti 1salarriali e:! ai negozi arppUcativi tra impres1e e maeistranze 1portuali avirebbe neces1sariamente per oggetto la valutaz,ione discl!'ezionale della loro incddenza, per traslazione, sulle tariffe dei servizi portuali e cio si r1solveirebbe in un sindacato di .m~ito, non consentito da a1cu:na no!rma e pertanto preol1uiso al giudice ammiin1is1trativo ( Ç motivo ¥ sub b) e c). Ma la co:mfutazione di codesta prospettazione d1scende !Pd,enaimente dalle considerazioni 1so.pra svolte a proposito della natura della pOisizione degli utenti rispetto alle tariffe 1sia del lavoro che dei 1servizi ~ortua1i e del irecipiroico collegamento [Jirocedimentale tra i idetti due tipi d!i tamiffe. é rpoi inconsistente l'osservazione del dcoT1rente, secondo la quale, dove sd t:ratti di censure fomnulate ácontro rprovvedimenti tariffari di enti portuali [per essersi questi uniformati a direttive ministeTiali, 1s.i fall.'ebbe questione idi PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDI~IONE autonomia degli enti JPtti 1soggettivi (motivo sub d). Invero le censure in parola .sono di-rette a far valere la illegittimJtˆ dei provvedimenti in quanto avrebbero determinato le tairi:ffe non in aderenza alle esigenze lpiroprie del singolo rpCi˜ !POisto, is:econdo la iriJcorrente, l'anormalitˆ degli im;t>fanti della stazione eira cons1:Lst1ta nella scivolositˆ della (1) La decisione merlirta se~aliaz:imJJe :non rpe;r il p1t1iincdplio 'dii diritto .affjoomato, áoamad áoonsofilcliato nieWla g,iur1i9P["udeinza clieJ. S.C. (v. Cass. 2.8 ma;rzo 1972, 1005 iin questa Rassegna, 19'72, I, 246; Oasis. 15 orttobire 1971, n. 2912, ivi, 1971, I, 1053; Cass. 29 id:ioeimb11e 1:970, n. 2760, Foro it., 19'71, I, 628; Cass. 6 ottobire 1970, n. 1700, iin áquesrta Rassegna, 19'70, I, 816 e pe:r ulteriori richiami FRENI, SulLa respOIYIA!abilitˆ dell'Amm.ne FF.SS. per i danni alla persona del viaggiatore, ivi, 1967, I, 67), quanto rpeir l'ieisartta aiIJrp1iJoazdo0C1e che nie ha fatto nel caso di spec~e, esclucliem.do, 'coná ainal!Ltiica motivazdo[]Je, che rd,co;rm anrnrmalitˆ del sffi"'Vli.ziio f,e;rrorviario, inŽfil'iipotesli di caduta di un vi1aggiiatoce che nello scendere dal treno nella stazione, abbia poggiato i pidi sul marcdiapteiclie che, pel" quaLsiiasi ragdo[[]!e, it1isulta bagnato a chdazz:e. PARTE, I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE banchina (ipcr.-ovata dal fatto 1sitesiso della caduta con conseguente frattura), e quindi nel mancato assolvimento da IP'airte delle Fel'll'orvie del com~)lito dli eliminare pozze di liquido dai ma~ciapiedi. NŽ poteva dirsi che l'anormalitˆ era esclusa dalle limitate dimensioni della pozza di liquido, ben potendo una chiama di bagnato di 80 cm di diametro (provocaire lo slittamento di un piede. Osserva ancoa:-a la rkorrente ,che a torto la 1sentenza impugnata ha 'affermato che l'appuntato Boilani della Poli& sii rec˜ sul luogo dell'incidente senza esser accompagnato da nes1su:no, giacchŽ, invece, era padfico che fosse 1stato 'condotto 'sul posto dalla SOII'ella della Teruzzi, che il Boilani, non aveva irinvenuto 1sul posto frammenti dli vetro pwchŽ essi erano .giˆ stati rimossi da1gli addetti alla pulizia; d1e al momento dell'intervento della polizia l'entitˆ della chiazza di bagnato era diminuita ;per l'evaporazione ;provocata dal sole, e 'che il vestito della Teruzzi non era unto perchŽ aveva toccato terra in un punto dive1rso da quello in cui la donna era s1civolata. La ricoNente si duole, infine, delle airgomentazioni ádella CoLrte di Milano in ovdine alla mancata indkazione di pa:-ove :sul quantum del danno, osservando trattairsi di argomentazioni inutili, istante il ri1getto della domanld!a, 1SU!ll'an ed erronee, dal momento dlie lJ'Amm.ind:sitrazione fe11rovia,ria non aveva mai ácontestato l'entitˆ della rkhiesta, nep(p,ure in via di subo11dine. Rileva la Corte che indubbiamente esatto il rilievo dell!a Teruzzi circa l'erroneitˆ del richiamo della 1sentenza impugnata agli artt. 204,3 e 2051 e.e.; nella cSpecie, infatti, si veirte in una ipotesd di cr-esponsabilitˆ contrattuale, e ¥non aquiliana. Il che ¥Co:mporta, in linea di massima, l'inversfone dell'onere della prova, non dovendo il danneggiato dar1si carico d!i pcr-orvare ila áco1pa od il dolo della ácontroparte, ma dovendo invece la pairte che non ha COim(p!í.utamente od esattamente adempiuto alle p11opcr-ie obbligazicmi conrtrattruail.i dimostraire che tale ,fatto non doávuto a sua coLpa o dolo, ma a caso fortuito o fOirza ma:ggiore. Ma non va dimenticato 1cihe nel caso di s1pecie d si ti:ova di fronte ad una particolare iipotesi dd res'.!Jonsaibilitf,t contrattuale, regolata da norme 1speciali. Pi pil'ecisamente, appUcabile nella :fattispecie il par. 4¡ dell'art. 13 della 1. 4 aprile 193,5, n. 911, che te,stualimente di:spone che ¥ se il viaggiatore sub~sce un danno alla rp,ersona in conseguenza di anormalitˆ nell'eswcizio ferroviario, l'Amministrazione ne riisponde, a meno reni ricevuto la destinazione pub 165 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE blicistica, l'oggetto del dirritto dell'esproipiriata era costituito dal valore del bene perduto. Del pari non conte:Stato che, al mOIIllento della proiposizione dii. tale domanda, il termine decennale di :prescrizione, al:meno ,per quanto riguarda la De Matthaeis, non era ancora deco:riso. ¥ Vero che la COII'te di a1p1pello ha iritenuto, se si iben comprreso il suo rpensiero, la irrilevanza della pronunciia di illegd.ttimitˆ del 1Prrovvedimento di espr01Prrio .per es1sere ONllai la ásituazione consolidia1J:1ewsta dall'oo1gtLnardo secondo comma delll'arátricoo medesimo stata .soppiressa (cfr. illl dottrma .ANNUNZIATA, La legge sulla riforma della casa, Napolii J01vene 1972, pa.g. 161 e seg.). Su1la tnammiss1bHitˆ ded motivi concernenti attri diveirsi da queiLlo impug:narbo, pr1incipio da terrupo ccmso11dato, .seginalliiiamo 11e pii veoenti decisioni: Sez. IV, 13 novembcr'e 1973, n. 1000, Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1569; Sez. IV, 30 novembre 1973, n. 1144, ivi, 1973, I, 163.3; Sez. V, 11 febbraio 1974, n. 88, ivi, 1974, I, 235; Sez. IV, 1:2 f.ebbr1aiio 1974, n.-181, ivi, 1974, I, 211; S1ez. V 1 marzo 1974, n. 211, ivi, 1974, I, 429; Sez. V 19 aip1I1iJe 1974, ltl. 295, ivi, 1974, I, 51912; Sez. IV, 28 maiggio 1974, n. 386, ivi, 1974, I, 728 (con :riifeirimeinto specifico :alla i:niammissdbd[litˆ di mot:ivii aiggtlulllti concernenti atti nuovii ci ddversd da quelli impugnati con iJ. riico1J:1so pirincipale); Sez. IV, 27 settembve 1974, n. 626, ivi, 1974, I, 1034. R. TAMIO'.Z;ZO 170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 11 giugno 1974, n. 431 -Pres. (ff.) Benvenuto -Est. !annotta -Picone ed .ailtri (avv. Sol'lrentino e Luipoli) c. Ministero Poste e Telecomunkazioni (avv. Stato Bruno). Pubblico impiego -Stipendi e assegni -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni -Funzioni di qualifica superiore -Conferimento -Provvedimento formale -Necessitˆ. Pubblico impiego -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni -Funzioni superiori -Istanza per il conferimento -Silenzio della P.A. -Illegittimitˆ. Giustizia amministrativa -Termine per ricorrere in materia di pretese patrimoniali -Termine di prescrizione. Ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, l. 27 febbraio 1958, n. 119 (con le modifiche apportate dall'art. 15. secondo comma, l. 31 ,dicembre 1961, n. 1406), nell'amministrazione delle poste per ottenere il conferimento dell'incarico di svolgimento di funzioni della qualifica superiore previsto un procedimento al termine del quale viene emesso il provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico; pertanto non sufficiente a tali fini il semplice fatto di reggere un ufficio (1). (1-3) Impiego pubblico. Conferimento delle funzioni di qualifica superiore e relativo trattamento economico. Questa de1cisd.0I1Je ha anzáiiturtto ribadiito ~a áimpresCôJndtlbi[áe neceissiitˆ, per dil ádtlpendente pubbWiico, rai filmi dtl poiter conseguicr:'áe iil imttamellJto eco nom1co di servizio pit'evirsto per iLa qualillfil.ca superioil'e, deil formale provve dimento rndsn~steriaiLe dli confetriimernito deLl'i'lllcrao:ico. Il caso di specie riJgruardava 28 riJOO!t'Sri. ádtl diilpende1nti dcliLe Poste, che fonda'V'i:i11.1Jo á1a lorro richiesta surl testo de'1l'au:-rt. 51 deJJLa 1. 27 :fiebbit'aio 1958, n. 119, modicfLcarto dalil'alflt. 15 dellr1a L 31 dicembre 1961, n. '140.6. Ln tai1e n<>Tmaitiva 1costainte il rifierimrellJto ,aJrla quaiLifáka dii ¥ funzionario 1mcairLcaito ¥ 1e arl ¥ confecnimellJto ádtl incarko ¥ ; conseguellJtemenrte non basta áiJ1 1seimpiLi.ce affidamento termrpoit'aneo deUa r.eggen:m d!eiLil'ufficio, nŽ pu˜ esser:rie con:fiuso l'mcairtco con 1a semplice pil'epooiz:ione ailtl'ufficio, po!ichŽ pu˜ ,effe1Jtirvraimente prairilaxsi dri 1íl!1cairiico sol.o qruai1oo:ra ,sriJa stato pl'eventiV'aimente svdlito turtto :il procedimento per il suo conferimento, pirooediment˜ che ll!a citaita norimartiv;a disciipili:Lna irn modo punwale fino aiL provvedimento ministeriaLe finale, in áassenza dei!. quai1e ,e in dri:fietto deil procedtmento che lo p['1ecede non possLbile identificare a1cun incamco rileávante ai filni del ll'íJCono1scime'lllto dea. 1ll1attamento economico pli :fiaivoo:evol1e. Una deroga 1ail rispetto 1scirupoloso 1dtl ta1e pl'ocedura compoit'rte['ebbe la vrio1azione non sol1o delle norme SO![Jll'a tamelllJto vii.z:iato da áeccesso dd pote11e re vfo1a i principi di una r¥etta 01rganˆ.zzaz:ionre deág11ii uffici, .Tndipendenitemente daJ.J.e evien:tuaJ.i sdituaziom:i 'di ánrec,esslíJtˆ ,tran.siito!rie ed e,ooezionraJ.i che abbirano detemninato detta utiJ.d.zzaz:ione. . Precisa áancoca lia Sez.io[)le che wa giurisprudem:za del Consigldo di Sitaito -secll'te rdi Cassazione (dr. Oass. SS.UU. 6 mag.gd.o 1972, n. 1380 in Giust. Civ. Mass.¥ 1972, 748). 011bene, ,ge per i ,settori del'l'IíJmpioegor ¥Statale, nei quaJ.d. -come peir l'Amministrazione delle Poste -esiste una espressa disciplina, ben pu˜ essere riconosciuto il trattamento pi favol'evole, appare ¥evidente che, nei casi! in cui una tale disciplina non esista e a maggioT ragione in quelli in cui esistano espresse norme, anche regolamentari, che vietino l'affidamento di incarichi propri della qualifica superiore, non potrˆ mai trovare applicazione il detto trattamento di favore, in Telazione al particolare rigore che disciplina la materia, anche sotto il profilo della necessitˆ del rispetto di norme costituzionali. NŽ varrebbe il richiamo all'art. 36 della Costituzione, poichŽ proprio a tale proposito il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con decisione 18 maggio 1972, n. 3á62 (in Il Consiglio di Stato 1972, I, 1248) ha chiaramente precisato che il precetto di cui alla citata norma costituzionale (secondo cui ¥ il lavoratore ha diritto ad una retri 7 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In materia di pretese patrimoniali di impiegati pubblici, il giudizio 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In materia di pretese patrimoniali di impiegati pubblici, il giudizio amministrativo pu˜ essere instaurato nei termini di prescrizione anzichŽ nel termine di decadenza (3). buzione proporzionata alla quantitˆ e qualitˆ del suo lavoro... ¥) non invocabile nell'ambito del pubblico impiego per fondare una pretesa alla retribuzione ineTente alla qualifica superiore, della quale si assumano svolte le funzioni relative. L'interpvetazi:one ruddetta, anch'essa evidentemente I'iestrUltiva, deil á l'avt. 36 1irova ulterim:ie ,con:fáerma, ¥Con idgiuairdo a dirpeiilldenti di ernti pubb1ici (Opera Sila) nella decisione dŽ!Wa VI Sez., 20 settembre 1972, n. 481 (in Il Consiglio di Stato 1972, I, 1543) che esclude la legittimitˆ della pretesa alla retribuzione della qualifica superioTe anche nel particolaTe caso di esercizio di fatto,del1e mansioni di detta qualifica da parte di un dipendente che agisca in situazione di carenza di potere e la cui investitura manchi del tutto o sia giuridicalmente inesistente. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in u.na deci1sioine de1l 1971 (22 ottobre, rn:. 410, Il Cons.iglio di Stato, 19'71, I, 1996) escluse esplicitamente l'applicabilitˆ al rapporto di pubblico impiego anche dell'art. 2103 e.e., secondo il quale B. lavoratore adibito a mansioni diverse da que11e per cui stato assunto ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attivitˆ effettivamente svolta (in termini-cfr. anche Sez. V, 20 mairzo 1965, n. 254, ivi, li965, I, 474; Sez. V, 26 geiilJilaio 1963, n. 16, ivi, 1963, I, 35). Si seginailiˆ, infilne il:a decisione die:hlia Sez. VI, n. 275 del 14 apritle 1970 (in Foro Amm.vo 1970, I, 2, 509), che si affiancaáailila decisi.eme che sd annota, della quale costituisce espTessa e rigorosa conferma. In merito al consolidato princilpio giurisprudenziale, secondo cui per le .pretese patrimoniali in materia di pubbUco impiego il .giudizio amministrativo si pUñ instaurave nei termini di pr.escrizione e non di de.cadenza, ricocdiaimo Le seguenti de:Ci1siocni: Sez. VI; 3 :fleb'brai:o 1970, n. 79 in Il Consiglio di Stato, 1'970, I, 268; Sez. V, 30 marzo 1971, n. 328, ivi, 1971, I, 525; Sez. IV 2 luglio 1971, n. 646, ivi, 1971, I, 1314; Sez. IV 13 luglio 1971, n. 711, ivi, 1971, I, 1343; Sez. V, 7 marzo 1972, n. 162, ivi, 1972, I, 386; Siez. VI, 30 maggio 1972, n. 279, ivi, 1972, I, 1148; Sez. IV, 16 novembre 1973, n. 1057, ivi, 1973, I, 1582; Sez. VI, 29 genn&o 1974, n. 617, ivi, 1974, I, 152; Sez. V, 8 febbraio 1974, n. 109, ivi, 1974, I, 250. R. TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1974, in. 45~ -áPres..Ucee1latore -Est. !annotta -Graziani (avv. Maritignetiti) ¥C. Ministero InJtemo (avv. Stato Cairafa). Giustizia amministrativa ~ Provvedimento impugnabile ¥ Scioglimento di associazione politica e confisca di beni ¥ Art. 3 L. n. 645 del 20 giugno 1952 ¥ Natura ¥ Impugnabilitˆ ¥ Sussiste~ Competenza e giurisdizione á Scioglimento cli associazione politica ex I. n. 645/1952 ¥ Rapporto tra la XII disp. trans. Cost. e l'art. 18 della Costituzione ¥ Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 173 Partiti politici -Associazione politica -Ricostituzione del ápartito fascista Presupposti per lo áscioglimento ex I. 645/1952 -Necessitˆ del deposito della motivazione della sentenza penale di condanna -Non sussiste. Partiti politici -Associazione politica -Ricostituzione del partito fascista . Presupposti per lo scioglimento ex l. 645/1952 -Pendenza di appello avverso la sentenza penale di accertamento della natura del Movimento -Irrilevanza. __. Costituzione della Repubblica -Questione di costituzionalitˆ ¥ RicOstituá zione del partito fascista -Art. 3 I. 645/1952 -Contrasto con l'art. 27 Cost. -Manifesta infondatezza. Giustizia amministrativa -Responsabilitˆ civile di associazione politica Difetto di partecipazione al procedimento penale á Irrilevanza. Costituzione della Repubblica -Questione di costituzionalitˆ -Ricostituzione del partito fascista -Art. 3, primo comma, l. 645/1952. Contrasto con gli artt. 3, 18 e 49 Cost. -Manifesta infondatezza. Il provvedimento di scioglimento di una associazione politica e di confisca dei beni, previsto daU'art. 3, legge 20 giugno 1952, n. 645, privo del contenuto tipico degli atti politici -i quali sono attinenti alla suprema direzione dello Stato nel suo complesso -e pertanto, data la sua natura vincolata di tipico provvedimento amministrativo, ammissibile nei suoi confronti il ricorso giurisdizionale (1). (1-7) Sentenza e provvedimento amministrativo: rapporto effetti e limiti in relazione all'art. 3 1. 20 giugno 1952, n. 645. L'art. 3, primo comma, 1. 20 giugno 1952, n. 645 árecita testualmente: ¥ Qualora con sentenza risulti accertata la riol'.'ganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'Interno, sentito H Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento¥. Il provvedimenito di 1sciogldJmenito -secondo la decisione che sd annota - di naitll!ra vincolata attesa La 1ooimessione aisSOll'UJta átra senmenza e adozione del provvedimento medesimo: ¥il Ministro ordina¥ va interpretata come formula impositiva del dover.e di scioglimento e confisca, ci˜ in relazione alla natura imperativa delle disposizioni giuridiche di cui alle norme della I. 645/1952, caratterizzate da una fonte di rango costituizionale rappresentata dalla XII disposizione transitoria della Costituzione. Presupposto indispensabile per ál'adozione del provvedimento amministrativo di scioglimento e confisca la sentenza. Nel caso di specie alla data del giorno ádi emanazione del provvedimento impugnato (23 novembre 1973) non era stata ancora depositata la motivazione della sentenza 21 novembre 1973 emessa dalla 8ez. I penale del Tribnale di Roma; la motivazione venne infatti depositata in Cancelleria il 9 febbraio 1974. Peraltro la assenza di motivazione relativamente al periodo intercorrente fra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della motivazione non importa in alcun modo l'inesistenza giuridica o la nullitˆ della 174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dato ii carattere speciale della disposizione XII transitoria della Costituzione rispetto aH'art. 1 R della ste.~sa Carta Costituzionaie, rientra nena giurisdizione del ConsigUo di Stato la controversia relativa al provvedimento di scioglimento di una associazione politica avente per fine la riorganizzazione del Partito fascista, di confisca dei beni del medesimo (2). Nel giudizio penale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 472 e 151 c.p.p., l'intervallo di tempo fra la lettura del dispositivo in udienza sentenza penale; infatti nel giudizio penale l'emissione della sentenza non coiJIJ.cide sempre e comunque con il deposito della motivazione. Dalla decisione áChe si annota, la cui motivazione -ci sia consentito di una particolar.e ed estremamente rigorosa chiar.ezza espositiva, possiamo ~issare i seguenti punti: a) l'art. 472, secondo áComma, c.p.p. dispone che '1a sentenza deliberata subito dopo il dibattimento e che il dispositivo letto nella stessa udienza; b) l'art. 1'51 primo comma c.p.p. dispone che gli originali delle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento sono depositati in Cancelleria non oltre il dedmoquinto g.iorno da quello della pronuncia; e) la scissione temporale tra l'emanazione della sentenza e il deposito della motivazione pr.evista testualmente dall'ordinamento processuale vigente, che, infatti, non prevede alcuna nullitˆ per tale scissione; d) l'art. 184 Ž.p.p. precisa che Ç l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali causa di nullitˆ soltanto nei casi in cui questa comminata espressamente dalla legge ¥; e) il dispositivo della sentenza priva di motivazione non riconducibile a nessuna delle fattistpecie previste dall'art. 185 c.p.p. (nullitˆ generali); f) pod.chŽ la scissiO!IJJe pl'evdista diarl:l.'oŽlldiiniamento processuale penale, da escludere ácomunque la inesistenza della sentenza penale; g) del resto, il dispositivo letto all'udienza penale ha inequivocabi1e rilevanza pel'chŽ : x) l'art. 199, primo e terzo comma, c.p.p. dispone nel senso della decorrenza dei termini per impugnare dalla lettura del dispositivo in udienza; ¥ y) la circostanza di cui alla lett. x) trova conferma anche nell'art. 151, terzo comma c.p.p. nel testo modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, nel quale prevista l'ipotesi del di:f)ensoiI'e che abbia proposto impugnazione prima del deposito in Cancelleria della sentenza; h) l'impugnazione proponibile anteriormente al deposito della sentenza emessa dopo il dibattimento ha effetto sospensivo dell'efficacia della stessa sentenza (art. 205 c.p.p.); i) non ha rilievo l'art. 475, n. 3 c.p.p. (nullitˆ della sentenza penal1e qualora difeitti di motivazione) peTchŽ tale lDJUl11litˆ oomminaita in rapporto alla sentenza quale risulta posteriormente al deposito e non in relazione al dispositivo della sentenza letto in udienza; l) neppure la proposizione dell'appello importa la irrilevanza giuridica de1Lra sentenza penale; altrimenti riiuscire1bbe mcompiriensdb“iJ.e l'art. 205 c.p.p. in base al qua1e l'impugniazli.olllle mede1Slima ha efficaic:La PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 175. e il deposito della motivazione non comporta nŽ inesistenza nŽ nullitˆ. della sentenza penale; pertanto, qualora lo scioglimento di una associazione politica e la confisca dei beni risultino ,disposti prima del deposito della motivazione della sentenza penale di condanna, l'adozione di detto provvedimento non pu˜ essere ritenuta priva di presupposto (3). PoichŽ la sospensione della esecuzione della sentenza penale, peraltro non assoluta, attiene solo alla attuazione delle ,disposizioni emanate dal giudice penale, non rientrano fra dette disposizioni lo scioglimento sospensiva (in tanto possibile disciplinare la esecuzione della sentenza in quanto questa abbia rilevanza giuridica); m) non possibile dedurre dalla norma geneil"ale dell'ail"t. 205 c.p.p. la conseguenza della illegittimitˆ del proávvedimentoá di scioglimento e confisca adottato in pendenza di impugnazione della sentenzáa penale. La sospensione della esecuzione, infatti, che f.ra l'altro non assoluta, si dirige solo alla attuazione delle ádisposizioni emanate dal giudice penale, secondo le norme vigenti in matei-ia di esecuzione (cfr. artt. 581 e seg.g. c.p.p.); n) lo scioglimento e la confisca previsti dall'art. 3, primo comma, legge 645/1952 non rientrano fra le ,disposizioni emanate dal gh.tdice penale, le cui sentenze non possono affatto statuk.e in merito, esulando taU materie dalla sua competenza; o) conseguenza del punto n) che non si pu˜ porre per tali provvedimenti un problema di sospensione dell'efficacia di eventuali precetti posti dal giudice penale ácon una sentenza impugnata; p) La semenza, ancoochŽ impuginiaita, lrl'On priva di riilevanza e1sserndo un aitto giuridi1camernte eásistente e qua:ldifkato; . q) quindi áessa legittimamente .costituisce presupposto per l'attuazione del potere P!ráevisto dall'art. 3, primo comma, legge 645/1952, la quale norma, secondo la sua formulazione letterale, non richiede, a differenza di aLtre, 1che La 1sentenza rpernailie ásia anche pass:arta in gi1udicato o sia comunque irrevocabile; r) l'art. 3, pr1mo comma, legge 645/1952 non postula necessariamente una sentenz,a penale di condanna, essendo sufficiente la presenza di una serntenza daHia qua.We il"j,suil.ti '1'aicce!l"tamen.rto deiliLa fattispeicie preiviista dallo stesso art. 3; tale accertamento pertanto potrebbe anche discendere da una sentenza di tipo diverso da quella di condanna; s) pi precisamente, l'adozione del provváedimento di scioglimento e confisca non collegato sempr.e e comunqueá alla dichiarazioil!e diá responsabilitˆ penale, ma all'accertamento della áesistenza di un particola.re tipo di organizzazione oggetto del divieto fissato con norma costituzionale (XII disp. trans.), indipendentemente dalla :effettiva applicazione di una sanzione penale. Pertanto l'art. 3 1. 645/1952 estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 27 della Costituzione; t) infine, non spetta all'autoritˆ amministrativa sindacare la legitti~ mitˆ del procedimento penale a conclusione del quale sia stata emessa una sentenza rilevante ai fini di permettere la competenza per la p.a. prevista dall'art. 3, primo comma, 1. 645/1952. Si visto dunque che per la legge 645 del 1952 lo scioglimento della associazione o movimento non viene deciso dal magistrato, ma ha luogo 176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di associazioni politiche te!'-denti alla ricostituzione del Partito fascista e quello di confisca dei beni delle medesime; pertanto legittimo il provvedimento di scioglimento e di confisca di una di dette associazioni (nella specie ¥Ordine Nuovo ¥) adottato in forza di sentenza penale, anche se .tale decisione risulti gravata di appello (4). é manifestamente infondata la questione di costituzio~alitˆ dell'articolo 3 legge 645/1952 in relazione all'art. 27 della Costituzione, poichŽ il provvedimento di scioglimento di associazioni politiche tendenti alla per ordine -cio con provvedimento -del Mintstro per l'Interno sentito il Consiglio dei Ministri; con tale pirovvedimento viene anche ordinata la confisca del patrimonio della associazione. é stato sollevato in dottrina il dubbio circa la natura del decreto e cio se esso sia áaroto dovllllto oppure rdiiscrezinnalie: da un Lato, ind“atti, la formulazione dell'art. 3 potrebbe far .pensare ad una conseguenza inevitabile; dall'altro la necessitˆ della consultazione del Consiglio dei Ministri e la ciir.costanza áChe comunque la decisione resta sottratta áal magistrato inducono a ritenedo un atto discl'ezionale (sulla problematica relativa cfr. l'ampia áe analitica trattazione del PETTA, Le Associazioni anticostituzionali nell'o'l'dinamento italiano, Giurisprudenza Costituzionq,le á 1973, 667). La legge 1546 del 1947, abrogata dall'art. 10, se¥condo comma, della l. 645/19á52, inv;ece dell'atto ágovernativo condizionato dalla sentenza, affidava lo scioglimento alla stessa sentenza di condannai (art. á10, 1. 1546/1947: ¥ Nei casi previsti dall'art. 1 con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento della organizzazione ¥ ). Nel disegno di 1egg.e governativo d'ella 645 era stato conservato il principio di demandare i compiti inerenti allo scioglimento e alla áConfisca alla magistit'atUit'a, che vi dováeva provvedere nella stessa sentenza dalla quale risultasse accertata la riorganizzazione del partito fascista; prevalse poi l'avviso che non fosse consono alle funzioni tradizionali della magistratura affidare ad áessa l'atto ádi sclo.glimento; peraltro fu deciso di mantenere la esigenza, quale presupposto del rp.rovvedimento amministrativo, della pronuncia giurisdizionale in quanto costituente una garanzia sicura contro eventuali al'bitri del potere esecutivo, data la indipendenza conferita dalla Costi!tutlone alla .Alutoritˆ GiiUJdiziar~a (.clfr. VINCIGUERRA, Sanzioni contro il fascismo, Enc. del Diritto, voce Fascismo, XVI, 924). Dall'analisi dell'art. 3 1. 645/1952.emerg;e che esso non considera affatto l'ipotesi dello scioglimento .come sanzione penale, ma unicamente come atto conseguenziale, la cui attuazione affidata al potere esecutivo nella ipotesi che la sente:p.za abbia accertato la riorganizzazione. Sia il VINCIGUERRA (op. cit.) sia fil Tribunale di Roma (ordinanza 16-6-1973, procedimento contro Graziani e altri, in Giurisprudenza Costituzionale 1973, 2561) condizionano la emanazione del provvedimento di scioglimento alla sentenza di accertamento della riorganizz.azione che sia passata in giudicato (il Vinciguerra specifica: ¥ ... sentenza divenuta irrevocabile dall'autoritˆ della cosa giudicata ¥ ). 'Da1e soluz;ione non .seámhra da condividere p0richŽ, rpre,sciindendo dal tenore letterale della norma, che non richiede affatto il passaggio in giudicato del1a sentenza, decisivo appare il rilievo clie la decisione di scioglimento e di confisca va vista in relazione non tanto aU.e sue finalitˆ programmatiche, quanto a valutazioni contingenti in cui assume particolare 177 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA ricostituzione del Partito fascista e di confisca dei beni delle stesse non postula necessariamente una sentenza penale di condanna, essendo sufficiente la presenza di una sentenza dalla quale risulti comunque l'accertamento della fattispecie prevista .dall'art. 3 sopracitato (5). Non spetta all'autoritˆ amministrativa sindacare la legittimitˆ del prncedimento penale, a conclusione del quale sia stata emessa una decisione rilevante ex art. 3 legge 645/1952, e in particolare l'eventuale difetto di partecipazione al procedimento penale -quale responsabile ci- rilievo la sj.tuazione di pericolo concreto determinata dalla attivitˆ della associazione, con la .conseguenza che quello che si pone sempráe soprattutto un problema di urgenzáa o ¥quantomeno di speditezza della procedura. é da tener inoltre presente che la sentenza, che costituisce il presupposto del provvcedimento amministrativo, rpu˜ essere emanata in un processo contro qualsiasi membro della associazione, con la conseguente possibilitˆ, o meglio probabilitˆ, della pendenza di pi procedimenti presso organi girur-Isdizionali div.eirsi, perichŽ itlllstaruraiti nei ,cotnfronti di membri diversi della associazione: sussiste cio in detta ipotesi la possibilitˆ di sentenz,e contrastanti, ad el1minare le áquali si dovrebbe evidentemente attendere l'esito degli inevitabili ricorsi alla Cassazione. Di fronte a senten:lle di condanna e a sentenze dl assoluzione pare evidente áChe il provvedimento di scioglimento debba essere emanato comunque e tempestivamente, proprio in relazione a quegli aspetti di necessitˆ e ádi urgenza in relazione al pericolo, cui si fatto cenno sopra; cos“ come altrettanto .evidente deve essere la soluzione affermativa in ordine alla possibilitˆ della revoca del provvedimento medesimo ove intervenga, successivamente, una sentenza di assoluzione dalla quale risultino erronei i precedenti accertamenti in ordine alla supposta riorganizzazione, della quale per l'appunto venga invece accertata e comprovata la inesistenza. In relazione alle áesigenze sorpra segnalate, che normalmente stanno alla base del provvedimento, la Sez. IV del Consiglio di Stato con la decisione che si annota ha ritenuto infatti pienamente legittimo il provvedimento, anche se emanato nelle more fra la lettura del dispositivo e la motivazione della sentenza. N sembrano fondati i dubbi circa la effettiva esistenza della sentenza in detto periodo che precede il deposito della motivazione. Al riguardo, ad integrazione della approfondita disamina fatta dalla Sezione, ci sembra sufficiente rilevare che la motivazione della sentenza penale -che costituisce il ¥ momento del maggior impegno del magistrato penale¥ (cfr. LEONE, Manuale di Procedura Penale, Napoli Jovene 1962) ha come scopo esclusivo quello di esteriorizzare il procedimento logico seguito dal giudice nell'adozione della decisione e, in particolare, le ragioni giuridiche che ne costituiscono il fondamento al fine di rendeáre ragione della logicitˆ e congrueánza del dispositivo (cfr. Cass. Sez. III, 18 ottobre 1965, MELI, Giust. Pen. 196¥6, III, 317). La particolare rilevanza del solo dispositivo, giˆ segnalata in relazione all'art. 199, primo e terzo comma c.p.p. e all'art. 151, terzo comma c.p.p. dalla Sez. IV, tr˜va ulteriore, sia pure indiretta, conferma nell'art. 90 c.p.p., a norma del quale -per costante insegnamento giurisprudenziale -il giudicato si forma limitatamente al dispositivo della sentenza, il quale, in relazione alla statuizione del giudice, costituisce la sola parte che attui la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 178 vile dei danni attribuitili ai suoi componenti -dell'associazione politica disciolta ex art. 3 sopracitato si risolve in una censura inammissibile in sede di giudizio amministrativo (6). PoichŽ il divieto di riorganizzazione del Partito fascista deriva direttamente da una fonte di livello costituzionale quale la XII disp. trans. della Costituzione, manifestamente infondata la questione ,di legittimitˆ costituzionale dell'art. 3 legge 645/1952 per violazione degli mátt. 3, 18, e 49 della Costituzione (7). volontˆ della legg.e nel caso concreto,.laddove la motivazione volta solo a forruve Le il"agioni gJusti.ficartriici de[ rusposiitivo, siicchŽ ogáni punto deLla motivatlone steissa, :iin quaillunque. af:llermaziione si concreti, non di pell" sŽ soltanto, ove non trovi la sua conclusione nel disposiUvo, suscettibile di conseguenze giuridiche (cfr. Cass. Sez. III 7 febbraio 1966, GASBARRE in Giust. Pen. 1'966, Ili, 41'9; Cass. Sez. I, 13 o1Jtobve1 1967, PANIZZA, Cass. Pe~:. Mass. Ann. 1968, 780). Ulteriore conferma di tale assunto si rinviene in sede di interIJTetaz. ioDJe deill'a!.'t. 545 C.[J.p.: iinsegna waitti il!a Cassazione .C!he, pokihŽ dl giudicato si fo!'ma solo sulle statuizioni contenute nel ádispositivo, va esclusa la possibilitˆ di violazione del giudicato in !'elazione a considerazioni contenute nella motivazione (cf:r. Cass. Sez. I, 23 novembire 1959, ARENE, Giust. Pen., 1960, III, 354). é ancora il .Supremo Collegio (dr. Cass. Sez. I 4 maggio 1965, PASTORE, Cass. Pen. Mass. ann. 19á66, 32.9) 1a rchiiaJll".irre che, poLchŽ nel giud:iz.io i.l dispositivo a fare stato, tutti i punti contenuti nella motivazione della sentenza, che non trovino rispondenza nel ádispositivo, non hanno alcuna influenza sul giudfoato; infatti, solo ill dispositivo áCostituisce la parte della sentenza che rper mezzo del comando del giudiáce attua 1a volontˆ della legge, laddov;e la motivazione adempiáe ad una finalitˆ meramente strumentale e quindi non suscettibile di consegueánze giuridiche (cfr. anche Cass. Sez. I 20 marzo 19r67, BuRIANI, in Giust. Pen. 19<68, III, 391). Si segnala, infine, 1a decisione della Sez. I, 16 ottobre 1961 (p.m. in c. SERRITTU e altro, Cass. pen. Mass. ann. 19-62, 85; Giust. pen. 1962, 514), con la quale la Cassazione ha ritenuto che non sia viziata da nullitˆ di alcun genere la sentenza il cui originale risulti depositato dal suo estensoire dopo il collocamento a: riposo del medesimo, e ci˜ in quanto la dichiarazione di volontˆ del giudice contenuta nel dispositivo della sentenza che viene letta in udienza; di tal che, per stabili!'e se la pronunzia, che aff.erma la volontˆ dello Stato in ordine alla pretesa punitiva fatta valere con l'azione penale, emana da persona legittimamente investita delle funzioni proprie dell'organo ádi giurisdizione penale, occOll"l'e aver riguaxdo unicamente alla data in cui il dispositivo stato scritto e pubblicato, mediante la lLettura rdi esso all"udiieinza a l!lJOrma dell'art. 472 c.rp.rp. La succeissiva estensione della motivazione e la sottoscrizione e il deposito del testo integrale della decisione sono attivitˆ complementari, in relazione alle quali non hanno rilevanza neppure le ev;entuali modificazioni verificatesi nell'wgano gturisdizfonale rispretto acr. momento nel quale la senrtenza venne 11 deliberata e pubblicata. R. TAMIOZZO PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 179 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 luglio 1974, n. 548 -Pres. Uccellatore -Est. Caianello -Comune dli Me(['ate (a'VV.ti Locati e Bonaiti) ác. Ministero lnrterno (avv. Stato Feánri) .e De Campo (avv. Sanbiagiio) . . Atto amministrativo á Parereá á Necessitˆ della menzione nel testo della avvenuta osservanza delle norme del procedimento á Non sussiste. Contratti della P.A. á Revisione prezzi ¥ Parere della Commissione miniá steriale á Prova del rispetto delle no:me procedimentali ¥ Sottoscrizione del Presidente e del Segretario . ~ sufficiente. Contratti della P.A. á Revisione prezzi á Legittimitˆ della rev1s1one per variazione intervenuta successivamente alla aggiudicazione á Irrilevanza della stipulazione del contratto collettivo di determinazione dei nuovi prezzi in epoca anteriore alla aggiudicazione. Ai fini della legittimitˆ del parere della Commissione ministeriale per la revi.~ione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche non sussiste la necessitˆ di far menzione nel testo di esso della avvenuta osservanza delle formalitˆ procedimentali (1). (1-3) Revisione dei prezzi nei contratti di appalto di opere pubbliche, L'immediata applicabilitˆ della norma pi favorevole all'appaltatore trova conferma nella decisione della Sez. IV, n. 174, del 6á marzo 1973 (1n Il Consiglio di Stato, 1973, I, 361), secondo fa q'U!ale, quailoil"'a ;nel oorn tratto di appalto la .clausola sulla revisione dei prezzi si richiami non ad una legge o ad un sistema revisionale nominativamente individuati, ma al .principio di .cruratte:ve generale e .cio alla legislazione in vigore al ~o mento in cui alla revisione si debba procedell\e, legittimamente l'Ammini strazione applica 1a norma pi :llavorevole all'appaltatore, essendo privo di ri1evanza il fatto che all'atto della st1pula del contratto fosse in vigoráe una diversa normativa meno favorevole, anche se in ipotesi richiamata nel contratto stesso. La decisione 174/1973 importante perch fissa altri due principi di carattere generaláe: a) la disc1plina concernente la revisione degli appáalti pubblici non costituisce materia contrattualmente disponibile, come quella dei contratti privati, ma Tistretta nei termini, nelle ipotesi e secondo i procedimentt tassativamente contemplati dalla legg.e, cosicch in sede contrattuale non pu˜ non eissell\e presce111Ja la nOG'.'mJatW1a ooi assoiggietta:t'e 11a r,erv.i,sio!tlJe, ne comunque ámodificata o derogata; b) in tema di revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblico l'Amministrazione non dispone di discrezionalitˆ di apprezzamento e di scelta fra diverse discipline revisionali, ci˜ in forz;a della a'ssoluta indero~ gabilitˆ della relativa Legislazione in materia. L'irrilevanza della data di stipulazione del contratto sussi:ste anche nel caso di atti aggiuntivi. 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La sottoscrizione del Presidente e .del Segreta1áio, che fa fede dell'avvenuto rispetto delle regole relative al procedimnto, condizione sufficiente per la legittimitˆ del parere della Commissione ministeriale di revisione (2). Infatti, qualora interv.engano atti di tale natura, successivi al contratto di appalto e concernenti lavori di importo eccedente il cosiddetto Ç sesto quinto d'obbligo ., cio l'aumento o dílminuzioIJJe del quinto cui l'appaltatore obbligato ad assoggettarsi qualora ne intervenga la necessitˆ in corso di esecuzione del contratto (.cfr. BENNATI, Manuale di Contabilitˆ dello Stato, Napoli Jovene 1973, 150), sussiste una autonomia vera e propTia tra il contratto principa~e ,e tali atti, in quanto l'apipaltator.e accetta di compiere lavori che non avrebbe l'obbligo di ácompiereá: anche in tale ipotesi la revisione dei prezzi relativi agli atti aggiuntivi va riferita alla data in cui gli stessi sono stati convenuti, non giˆ a quella di stipulazioIJJe dell'originario contratto di appalto (cfr. Sez. IV, 24 maggio 1967, n. 189, Foro amm., 1967, I, 2, 656). . Storicamente, la ,materia all'esame ha avuto una radicale sistemazione con il d. lgt. c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, che ha capovolto il precedente sistema contrattuale: infatti, mentre in epoca anterioáre a detto provvedim~ nto 1e,giislati'V'o occor:reva UJna arp1posita c1aiusola affinchŽ Jia p.a. potesise procedere alla iráevisione dei prezzi, ora invece richiesta una apposita clausola per escluderla; pertanto !'áeventuale patto di áesclusione della revisione, a seguito della entrata in vi.gore del citato decreto legislativo, dovrˆ sempre essere univoco, non potendosi considerar.e tale la clausola di stile che sanisce semplicemente la invariabilitˆ dei prezzi salvo i casi esplicitamente previsti da11e disposizioni legiSlati"'e illl vigoráe (cfr. Sez. IV, 30 novembre 1973, n. 1140, Il Consglio di Stato, 1973, I, 1628). Attualmente si pu˜ considerare consolidato il principio secondo il quale la áposizione del privato contraente in il'elazione alla revisione dei prezzi dei contratti di appalto di opere pubbliche, preveduta e disciplinata dal citato d. lgt. 1501/1947, ha I.a consistenza di un inter,esse lJegittimo, non giˆ di un diritto soggettivo (cfr. al riguardo oltre alla ricordata dee. 1140/1á973, Oaiss. Sez. Un., 12 1ugi1i.o 1961, n. 1679 :in Giust. Civ. Mas81., 19i61, '736; Cass. Sez. Un., 26 marzo 1968, n. 933 ivi, 19i68, 469; Consiglio di Stato Sez. IV, 6 marzo 1973, n. 174 g~ˆ cit.; Corte dei Conti -Sez. Contr. 17 novembre 1965, rt. 335). Il particolare meccanismo di cui al citato Decreto tegislativo in ordine :alla revisione risponde ad un pubblico interesse in quanto evita -con la sua automaittea i.:ncliusiOIJJe IIllel contr,aJtto -che iLe gare di a'Ppalito vadano deserte ovvero -H che sarebbe ben pi grave práegiudizio -che esse vengano seguite solo da imprese di scarso affidamento, con conseguente interruzione o sospensione dei lavori, effetti questi destinati a frustare inevitabilmente la realizzazione dei programmi. ,elaborati: con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche. Sulla inaipplkabilitˆ del d. legrt. 1501/1947, r,tspetto ad conitratti di appalto Páer servizi e di pubblica fornitura si segnalano, rispettivamente ConsigUo di Stato, rpair,e!l'e 26 :llebbir1a:io 1:916'9 della Sez. III, n. 171 (m n Comiglio di Stato, 1969, I, 2443) e deciisiollle Sez. lV, 2 mairzo 1971, n. 190 (ivi, 1,971, I, "370): quest'ultima, in particolare, precisa che le controversie aventi ad og: getto la revisione dei prezzi contrattuali rientrano nella giurisdizione del PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 181 Qualora sia intervenuta una variazione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche successivamente alla data di aggiudicazione, la revisione dei prezzi comunque legittima, anche se il contratto Consiglio di Sfato nella sola ipotesi. in cui detta revisione sia prevista dalla ~n~ Un caso di specie dato rinvenire nella dee. n. 565, 18 maggio 1971 della Sez. IV (in n Consiglio di Stato, 1971, I, 9519'), che dd:sciplina l'irpotesi .d“ un contratto di appaUo risrpetto al quale il Ministero dei LL.PP. sia rimasto del tutto .estraneo, essendosi limitato in sede di concessione dei lavori ad erogare un contributo forf.ettario, cio un contributo che per sua 1stessa natua:-a fiss,o áe ifilrvari1abile; 'íIIl tale ipotesi l1eág1ttimame1r1te va irespinta la domanda di revisione dei prezzi presentata dal concessionario, non essendo il beneficiario del contributo una tantum legittimato a chiedere ed ottene11e un comrpenso reviisliolllale ex d. Lgt. 1501/1947 sul CJOIIltratto stipulato con l'impresa assuntrke dei lavori. La fattispecie in cui venga stabilito consensualmente fra l'appaltatore sia dovuta una determinata somma a titolo di revisione del prezzo ha un altro sostanziale effetto: dal negozio di accertamento ácosi concluso d“scende direttamente un diritto soggettivo perfetto dell'appail.tatore al pagamento da parte dell'Amministrazione della somma riconosciuta dovuta a til1ioiLo ádi revLsi:one e la 11eliatilva .c001troversdia a.pparitem-ˆ aliLa co1gndzdone dieill'A. G.O., non ¥esseltlJdovi motirvo per.chŽ debba ~:uver J.uoigo iJ. procedimento ammindstrativo rprieddsrposito 1con d. Jigit. 1501/1947 per 1e p11erte1se dii :rervi:sdon~ delil'áappa:Lto che non ;fosseiro 1aoc0Lte da:hl'.Amrndni1SJ1Jrazione 1committenrte (cfr. Caiss. SS.UU. 4 maggio 1963, n. 1103, ilil Giust. Civ. Mass., 1963, 518; Caiss. 12 luglio 1961, n. 1679 ilil Foro Amministrativo, 19:61, II, 425). Chiarito dunque che solo la controversia avente .er oggetto la revisione dei prezzi contrattuali delle o:páere pubbliche afferisce a posizioni giuridiche di interesse 1'egiátrtLmo che rieltlJtrano neliLa gimsdiziioll'.1e d“e1I giudice amministrativo, va precisato altresi che, verificandosi i presupposti per la revisione dei pr.ezzi contrattuali e cio variazioni ádi prezzi tali da superare una certa alea connessa al contratto di appalto (alea che normalmente calcolata nel 10 % dell'impoTito del contratto, ex d. Lgt. 1501/1947 ratif:icato con I. 9 maggio 19'50, n. 329; peraltro in casi particolari non si mancato di modifi.care la misura stessa, .come ad áesempio nelle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481 áe 19 febbraio 1970, n. 76) la legge non riconosce all'appaltatore un vero e prorprio diTitto all'aumento del prezzo, ma, salvo il caso di patti diversi, suborádina la revisione alla facoltˆ dell'Amministrazione: a tutela dell'interesse dell'appaltatore prevista una speciail.e procedu:ra di gravame, consistente in un rkorso al Ministro, il quale decide previo parare di una apposita Commissione. Il parer.e di detta Commissione ministeriale, anche se sia pervenuto a conosc.enza dell'interessato, costituisce pur sempráe atto interno e come taJe esso non pu˜ concretarsi in áun atto lesivo della sfera dei diritti o interessi dell'interessato medesimo, tale da legittimare una impugnativa. Tale pdndpio, che rsi trova adillermato n:elila decisiorne n. 565/19-71, giˆ citata, stato confermato nella Dee. 29 maggio 1971, n. 583, della Sez. IV (in Il ConsigLio di Stato, 1971, I, 98.2,), che speicifica come il provveddmento con cui l'AmmniitsrtráaziiOltlJe comundca il rpairere interlocutodo emeisso dalla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 182 coHettivo che ha d~terminato i nuovi prezzi risulta stipulato in epoca anteriore alla aggiudicazione; nŽ assume ritievo la circostanza che la stipulazione del contratto di appalto sia avvenuta successivamente alla effettiva entrata in vigore dei nuovi prezzi (3). pubbliche non atto definitivo, ma interlocutorio anch'esso, con la conseguente inammissibilitˆ del ricorso giurisdizionale proposto direttamente eontro tale artto. In dottrina, per l'ampiezza della trattazione si segnala RoEHRSSEN Ç I Lavori Pubblici., UTET, 1971, 474 e sgg.; in particolare, sulJ.a natura della lt'evisione in materia di appal_to di opel'.'e pubbliche, qua1e rituazione giuridica attiva n,ella quale la p.a. espUca sempre una funzione amministrativa 1:l pi pcropriamente un poter,e-dovere, il cui eseTcizio vincolato nell'an, nel quid e nel quomodo, cfr. CIANFLONE, L'Appalto di Opere Pubbliche, Giuffr 1971,á 686 e sg-g. RAFFAELE TAMIOZZO - SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 ottobr¥e 1974, n. 3208 -Pres. Pece -Est. Boselli -P. M. De Mal.'co conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Ca.scino) .c. Beltracchini. Imposta di successione -Competenza e giurisdizione -Pagamento con dilazione -Quote di partecipazione in societˆ di persone -Sono considerate beni mobili o immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale -Discrezionalitˆ della Amministrazione nel concedere la dilazione -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 29 e 65). PoichŽ la particolare definizione di beni mobili o immobili .data dall'art. 29 della legge sull.e successioni ha valore a tutti i fini della legge e quindi anche ai fini del pagamento con dilazione, quando l'imposta riguarda quote di partecipazione in societˆ di persone aventi nel patrimonio beni immobili, il contribuente ha, agli effetti del primo comma dell'art. 65, il diritto soggettivo, azionabile innanzi all'a.g.o., ad ottenere di eseguire il pagamento dell'imposta a rate (1). (1) Non ácoinstano IJ(I'eceidel!lJti specifici. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 ottobre 1974, n. 3254 -Pres. Pece -Est. Montanari Visco -P. M. De Ma:rico (dliff. in parte) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) ¥C. Montagnini. Imposte e tasse in genere á Competenza e giurisdizione -Norme sul procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo -Sono norme di relazione -Giurisdizione del giudice ordinario. Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Ingiunzione sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente -Nullitˆ -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n . .3269, art. 144; 1. 15 maggio 1954, n. 270, artt. 2 e 3). Le norme che disciplinano il rapporto tributario tutelano direttamente ed immediatamente l'interesse del singolo che assume consistenza di diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario. Ci˜ vale sia - RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 184 per le norme che regolano il contenuto dell'atto di tassazione sia per quelle che disciplinano il procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo (1). Organo esterno legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale il Cassiere e non pi il solo capo dell'Ufficio del registro, il quale deve solo controfirmare gli atti del procedimento esecutivo (2). (Omissis). -Col primo motivo l'Amministrazione rkortrente lamenta la violazione dell'art. 2 della l. 20 marzo 18615, n. 2248 all. E' (in relazione agli a,rtt. 44 r.d. 18 novembre 192'3, n. 21440, .144 r.d. 30 d!kembre 1923, n. 32.69, 2 e 3 1. 15 maggio 1954, n. 2.70 e coms1pondente \regolamento di esecuzione ~rptrovato con d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1054), nonchŽ il difetto d!i giurisdizione dell'autoritˆ giudiziatria or-dinaa-ia. Essa assume che a;mtSs:ibile deduTre davanti al giudice ordinado non ogni illegittimitˆ dell'atto amministrativo, ma solo 1quella che si concreti in un'indebita invasione della sd:era giurid:tca dlel pirivato o si identifichi in un sacrificio patrimoniale dello stesis.o. Le noI'IIIle che concernono l'organizzazione, il ptrocedimento di emanazione e la forma degli atti amministrativi presenterebbero caTatte11e mernm~nte strumentale, in quanto dirette unicamente a regolalre l'attivitˆ che l'A:ffifffiinistrazione pone in e1s1sere per l'attuazione e lo svolgfo:nento dei rapporti sostanUvi regolati dalle norme di relazione. La loro violazdone non potrebbe PTOduru-e lesioni di diritto subiettivo al1cuno e conseguentemente la Lriparazione dell'eventuale illegittimitˆ dell'atto aimministrativo ad esse non c()IIl[fornne non potrebbe 1e1s1s1ere attuata che dalila stes1;;;1a arutoritˆ ammdindstrativa o dagli 011gani di giustizia ammin:isitlrativa. La riicorxente deduce che, in partkolaxe, avirebbero natura di nmme d:i azione le disrposizioni di 1cui agli artt. 144 r.d. 30 dkernbre 1923, n. 3269 e 2 e 3 1. 15 maggio 1954, n. 270, nelle parti in cui sono intese a regolare la comp1etenza degli organi dell'Amministrazione del registro con riguardo alle ot_nerazioni di accertamento e di ris1cos1sione dei tributi. (1-2) Viene 1co1nf.eŽt"mata la affeirffiazione di 1cu:i aJWa 1sent. 13 ottobire 1973, n. 2579 (in queista Rassegna, 1973, I, 1173). Sulla prima massima inon sd pu˜ consenfue pi,einamente (v. nota aliLa 1sent. ácitata); i!lOrn tutte Ile nO\l'me soino intese a tuteiliaire l'intocesse de1l co~ibuente ie noin tuJtte lie ilrfl'e1gol1airitˆ fo['mali si r1solvono in Ui!lla viollazi'Olne del diritto a non subill."e imposizdol!lJi tributarte fuori ded limiti istahiiliiiti daHa Legge; appildcaindo ILI prinJC:irpfo trOIPPO geneiralizzato della massima 1s.i dovrebbe dire che sono demmci1abiWi. inl!l!ainzi al:l'A.G.O. gJd eirTod in procedendo, mentre noto che d[ giudiztio oa:idinalt'io ha pea-oggetto La re1tta appl:iJca:ziiome della noirffia sonstanzila1e d:i imposi:>: 1o1The, eoime l1e Sez. Un. rdiconfiermano ¥con iLa dedisione 30 orttobiI'e 1974, 1 n. 3314, in questo fascicolo pag. 187. La seconda massima pu˜ ri.teneir1si ormai consolidata. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA In conseguenza di quanto sopra l'irregolaritˆ dedotta dagli oa;i.ponenti non avrebbe potuto es1s.ere denunciata all'autoa.,itˆ giudiziaria ed essere con0tsciuta da questa, alla cui ácognizione era demandato soltanto di indagaa-e se l'ingiunzione fis,cale fosse suscettiva di violare, nella specie, il dliritto sostantivo degli opiponenti a non subiire un'ingiusta imposizione. Le censure ¥sono infondate. Non susstste il denunciato difetto di giurisdizione dell'autoritˆ giudiziaria ordinaria. Come giˆ questo Supremo Collegio ha avuto occasione di affermare (cfr. sent. n. 891/72, 21579/73, 631/74), le no'ITlle che dLsciplinano il rapporto tributario non tutelano un interes1se puibblko in via principale e soltanto oc¥casionalmente un interes1se del singolo, ma tutelano direttarrnente ed immediatamente an1che quesrt'u:Ltimo inrteres1se che assume .pertanto con:si:s:tenza áa.i diritto 1so,ggettivo (.dliritto, 1anche costituziiona1rnenrte garantito, di non subire i:rrljpo.s1izioni 1tri:butarie fuori dei limiti stabiliti dalla legge). NŽ 1possibile d~stiinguere tra le :predette nomne, giacchŽ non sotlo quelle che regolano il cionitenuto dell'atto di tassazione, ~a altre.s“ quelle disciplinanti il lp!l'ocediimento, la forma dell',ai1Jto e fa competenza 1dell'organo ásono dettate tutte 1per ila \P'I'Otezione srpecifica e dir¥etta anche dell'interesse del ¥Contll'ibuente. Col tevzo mezzo -che per ragioni di pll'ioiritˆ logica deve esaminar. si prima del secondo motivo -la ricorirente deduce la violazione e fal:sa aprpUcazione degli artt. 144 del r.d. 30 dkembire 1923, n. 32.69, 44 del r.dl. 18 novembre 1923, n. 2440, 2 e 3 della 1. 15 maggio 1954, n. 270 e dei .principi che presiedono all'accertamento trtbutario, ncmchŽ la contraddittrnria motivazione su ;punti decistivi. E.s1sa afferma ¥che la Corte d'.Aiprpello ha omesso di considerare l'articolo 144 del r.d. n. 32á69 del 192.3, il quale 1dli:s.poCe infine -quanto alla d1iiS1posizione dell'arrt. 3, terzo comma della 1. 270 del 1954, secondo ácui gli atti del ;pirocedimento esecutivo debbono escSere controfu:mati dal ¥CBlPO d'U:l“ffoio, il quale $oJfualmŽnte reS1porusabile ¥col Cas1siete della loro regolaritˆ e tempáesrtiel"! l'oneamente negato ogni .rilevanza Ždnfa:˜~li'll'i.i:i: $~1Fl~ii!istl1Pi'P¥osáto ;che essa assolverebbe soltanto a criAl contrario, sarebbe impoS1siiibile """"á"""''"""' qp:l.E~.}:.~1~rrt.a un'attivitˆ ¥Che deve esitriinsecansi pe:r legge su ':'rán~á@~tá~':'in¥li¥cteráe nella s:fera giuridka del contribuente. J'.d1J:):<:J~t10, come giˆ questa Sua;i:rema Corte ha affero:nato ~c:t:E!n~1~“ (ctr. .sent. nn. 2579/73 e 315'5/73). degli artt. 1 e 2 della 1. 15 magigtio 1954, n. 270 il Ministro Fi:nallZe autorizzato ad affidlare, negli Uffici del Regis1Jro di magdeitrerrmilnati 1s:ervizi ei::19iresiSamenite elencati aid a1P1P10., i,4.oz1vi.1c:uáá1, denominati ¥CaS1sderi, e t;ra tali com'.!)dti affidati ai cas1sieri (art. 2 lettera F) tutti .gli atti del pirocedimento esiecutivo risicoSIS.ione ¥coattiva dei crediti, il il'ecupero dei quali dalle noro:ne affidato agli Uffici del Registro. . pu˜ dubitarsi che nell'ambito di quest'ultimi atti debba rtcom á.. p#Žtldersi ancihe quello che dalla legge 'del Regisrtiro (8!P!Pll'Ovata con r.d. ao dtcefubre 1923 n. 3269) definito e$p.ressamente (art. 144) come primo In virt del1a nuova normativa, organo esterno legittimato all'emiissfone dell'ingiunzione quindi anche il Cassiere e noo ;pi il solo Capo dell'Ufficio dŽl Registro, il quale dev:e soltanto controfirmare -come impone la di:sp01sizione di ¥Cui al terzo .comma dell'art. 3 della 1. n. 270 del á1954: .e át'l˜nie: á avvenuto nella ispecie -.gli atti del procedim-ento l'i:tniPO'sta sooo infatrti aflt.i de1srtli.niati, per loro natura, ad ilillcidiere nell'altrui sfera giuridi¥ca e ¥cio in quella del ácontri!buente e quindi la controfrrma riáchiesta dalla leg1ge non pu˜ lllon assumere una l'lilevanza esterna. Nel caso dell'ingiunzione dii pagamento la 1controfir:ma medesiiima implica perci˜ il riconoscimento e l'attestazione della regolaritˆ diell'opeo:azione di accertamento condotta dall'Uffi>Cio del Regiistro. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR!IA 187 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3314 -Pres. Pece -Est. Milano -P. M. Pedace ~conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Bentivoglio. Imposte e tasse in. genere -Competenza e giurisdizione -Rapporti tra giudizio dinanzi alle Commissioni e giudizio dinanzi all'A.G.O. á Vizio del procedimento che lede un diritto soggettivo -Quando ricorre Difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nonostante l'autonomia del giudizio dinanzi all'A.G.O. rispetto a quello dinanzi alle Commissioni, il giudice ordinario ha il potere di dichiarare ál'inesistenza giuridica del pregresso procedimento tributario affinchŽ esso possa essere rinnovato e sia rispettata l'esigenza che la giurisdizione del giudice ordinario sia preceduta da quella degli organi tributari, quando cio si verifica una lesione del diritto soggettivo del contribuente. Tuttavia il diritto soggettivo tutelabile innanzi all'A.G.0. deve essere di natura sostanziale e deve essere sorto nella fase amministrativa anteriore al procedimento contenzioso; non .lede invece un.d'iritto soggettivo la violazione di una noiáma processuale intesa a garantire il diritto di difesa e non pu˜ pertanto denunciarsi in sede ordinaria l'errore della Commissione provinciale di valutazione che abbia riformato in peius l'accertamento in mancanza di una valida impugnazione. Quando invece l'ac.certamento sia divenuto definitivo nella fase amministrativa pu˜ essere denunciata innanzi all'A.G.O. la decisione della commissione che lo abbia modificato (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del r.tco[['ISO I'Amiminiistrazione delle FinŽllllze de1lo Stato denuncia la violazione deg1]i artit. 4 e 6 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, 22 e 2.9 r.d.l. 7 agos.to 1936, n. 1639, 2.3, 37, 45 e 46 (1) Decisione di mot!Jto h1itooesse. L'aziOIIlie prorpon1bdilie dnnainzi a:11.'A.G.O. soltanto queWLa che atrt1ene .aihlia 0con.testazione de!!. porteiDe di Mniposdzlione, cio alla violazione di una norma sostanziale; ne consegue l'incensurabilitˆ degli errori del procedimento contenzioso (anche di ecceziona1e gravitˆ come la riformatio in peuis senza impugnazione: Cass. 20 marzo 1971, n. 806, in questa Rassegna 1971, I, 679) a meno che non si traducano nella inesistE; mza della decisione (Cass. 1¡ marzo 1971, n. 515, ivi 643). Sono invece denunciabHi ~ vizi del procedimento amministrativo áChe si risolvono in un difetto sostanziale del potere di imposizione quali i vizi dell'accertamento che costituisce il presupposto per l'attuazione della potestˆ impositiva, il cui esercizio soggetto a termine di decadenza o quei vizi dai quali deriva l'inesistenza del procedimento amministrativo necessariamente preliminare a quello contenzioso. Quando l'accertamento divenuto definitivo nella fase amministrativa e si in tal modo irreversibiilmente deiterminato il concl'eto oggetto della obbligazione, violerebbe iii. diritto soggettivo sostanziale la decisione che modificasse l'accertamento si che potrebbe essere de RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 188 r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, in relazione all'aTt. 360 n. 1 e 3 c.p.c. pe:r aver la Corte di appello affermato la giurisdizione del giudtce ord1inario, erroneamente ritenendo deducibili innanzi al detto giudlice i vizi del p.rooedimento contenzioso tributario. In partkolare deduce che, es1sendo distinte ed autonome la tutela giurisdizionale dinanzi alle Commissioni tributarie e quella dinanzi all'autoa:"itˆ giudiziaria ordiinaria, quest'ultima non pu˜ conoscere le questioni di legitUmitˆ formale del proces1so tributario, salvo che dall'inosservanza ,d\elle noI'me che regolano il p1roc,esisio tributarioá slia derivata l'ineststenza del :proc,esso istesso o la lesione dli un diritto 1sog1gettivo. Di ,conseguenza, poichŽ nella specie non II"icorrreva nŽ l'una, nŽ l'a1tira di tali ipáoitesi, gli eventuallii vizi deLla decisione della Commissione pirovinciale delle imposte avrebbero dovuto essere fatti valere, nei limiti consentiti, con il rkorso per caissazione ai :siensi dell'art. 111 della Costituzione, non ,con azione giUJdliziaria. La áCensura fondata. Questa Corte Suprema hˆ chiaXlito da tempo, che, data l'autonomia funzionale tra la giurisdizione delle Commissdoni tributarie e quella successivamente esplicata ex novo dall'autolI"itˆ giudiziaria orddnaria, le decisioni delle Commissioni non 1s1ono im1Pugnabili ;presso il giudice ordinario. La cennata autonomia 'carattelI"izza non 1soltanto il ,contenzioso sulle im,poste dirette che esige una áconcatenazione meramente c.ronologica tra i due giudizi, ma anche ed in modo .pi manifest9 quello sulle imposte indirette sui trasferimenti dli rkchezza, r1guardo al quale il terzo ,comma dell'art. 29 del citato decreto 7 agosto 1936, n. 1639 1sta:bilts1ce un tipo tutto particolare di controllo da rpairte del giudJk,e ordinario sulle decisioni della Commis1slione [plI"ovinciale che, in grado di appello, abbia risolto una questione di valutazione; controllo, cio di nunciata innanzi all'A.G.O. (ovviamente anche su istanza della Finanza) 1'1Hegittima nuova attivi1tˆ di accertamento. Bisogna pe;r˜ piredsare che quest'ultimo rilievo valeva 'Per 1e imposte indirette per Le quali vigeva il sistema deHa separazione delle competenze fra questioni di valutazione, da far vale:t1e entro un termine di decadenza, e questioni di diritto deducibili nei limiti del termine di prescrizione; la questione sostanz~ale II'elaitiya alla immutabilitˆ dell'accertamento definitivo ápoteva cio essere fatta valere innanzi alla Commissione di di;ritto o innanzi all'A.G.O., indipendentemente da una decisione pronunciata, al di fuori di ogni potere, dalla Commissione di valutazione. Ma ci˜ non va1eva per l,e imposte di!'ette (ed il problema non pu˜ nemmeno porsi nel nuovo sistema del contenzioso) soggette alla decisione dell'runi.1ea comrnissilone da aidiire nell. termiine: Lia pro' 1:: m ~~1 ~=: i:: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 193 il pagamento della ulteriove somma di L. 3á67.450 per intereSISli. moratori liqutdati Gper ogni ,semestre compiuto) sulla imposta 1potecairia (dii lire 1.527.965) per la quale aveva notificato ingJ.unzione 1setn1Pll'e in relazione 'all'atto suddetto. Anche avveirso questa ingiunzione i (riuffrida iProponevano qpposizione per gli ástessi motivi 'dledotti a ,sostegno della ,precedente.. L'Amministrazione convenuta 1si .costituwa in entrambi i ,pirocedimenti e áchiedeva il rigetto delle opposizioni. Il 'Tiriibunale, riuniti i procedimenti, con sentenza 23 settembre 1969, respingevaá le due opposizioni. Su gravame p;rindpal-e dei Giuffrida ed incidentale della Amministrazione finanziaria (relativamente agli interessi maturati e imatu:randii sulle im,poste dovute), la Corte d'Appello 'dli Cataillía, con sentenza d!el 30 giugno 1972., a.ccoglieva le opposizioni dei Giuiliirida e res1pingeva l'aP1Pello incidentale della Finanza, osservando, :lira l'altro:. -'che la corresponsione dell'acconto in questione, quantunque non prevista dal át.u. dlel 16 luglio 1905, n. 646 su1J 1Cll'edito fondiario, bene poteva fa:r:si rientrare nella struttura della operazione dli credlito fondiario, ,considerando ,che e,ssa costituiva 1sostanzialnnente una antid,pata, parziale esecuzione del 1contratto defirutivo dli mutuo fondiario; -che, a pa:-escindere da d˜, op1portunamente era stato invocato nella 1specie, a favore della non t.assabilitˆ dli quella pattuizione con il sistema ocdinario, il princi,pio della sua ¥ áconnessione ¥ col contratto di mutuo, ,sancito dallo art. 27 del dtato t.u. e ribadito dallo art. 46 della Tariffa ali. B alla Legge di Registro; -che non poteva invocar,si, in contrario, la dis[posizione dii cui al secondo ácomma dello art. 9 della Legge di Regtstro, in quanto la nc:mrna 1:1peciale contenuta nella Tariffa doveva pll'evaL&e su quella di ,carat tere generale della legge organi.ca di registro; -che, pertanto, le piretese fatte valere dlalla Arr:nminiistrazione Fi nanziarfa erano illegittime e tale conclusione assorbiva non solo le altre censure mosse da.gli appellanti principali ma anche l'appello inciden tale della Finanza. Avv~~so la 1sentenza ricorre per casisazione l'Amimintstrazione Finan ziaria con atto not. il 28 giugno 1973 sulla base di un unko motivo. Resi!Stono icon ácontroricorso i Giuffrida. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unko motivo del ricorso l'Amimintstra:zione finanziaria denunzia viola2lione e :llalsa a!p[plicazione degli artt. 27 del t.u. 16 luglio 190.5, n. 6á46, 46 della Tariffa ali. B alla Legigie oo::gamca dli Regiisrbro, 4 e 5 della legige 29 luglio 1949, n. 474 e dell'articolo unico della legge 194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3 febbraio 1961, n. 39, nonch vizio di motiva:zllone su un punto de,ctisivo della controversia: il tutto a 1sens:i dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. áciv. Lamenta la ricorrente che la Corte del merito, con la sentenza imipugnata, ,s[ posta contro la ácostante .gil,lrí:S\PlI'Udenza di questa S.C., la quale -relativamente alle anticipa:zlloni in denaro che gli Lstituti dli credito concedono talora al mutuatario all'atto della stipulazione di un mutuo fondiario in 1cartel1e -ha ritenuto .che, quand'anche ácodeste antic:ipazion:i siano conc,esise con l'intesa che le stesse debbano poi es1sell'e conteggiate sul valore deUe cairtelle che saranno consegnate al mutuatario all'atto della stipulazione del contratto definitivo, ci˜ non sufficiente perchŽ. una simile disposizione contrattuale fruisca della stessa agevolazione tributaria 'che le leggi sul ,credito fondliartio aic1oordano diirettamente alla operazione di mutuo: necesSl8Jrio essendio ;p.evchi allra anticipa:zllone sia esteso lo stesso tll'attamento di favore che le due dlisposizioni contrattuali 1siano ¥collegate ad un nesoo dli memo a fine (Cas1s., 15 aprile 1971, n. 10-50). Ora, della sussistenza iná 'concreto di un simile nes1so :lira antkiipazione e mutuo dli cui si tll'atta, la Corte del me:riito -a giudizio semipire della lI'kOTII'lente -non avrebbe forruto aicUIIla motivazione o me avrebbe fornito una, quanto meno, inadeguata: a) :sia perchŽ da escluderai che, in casi deil. .genere, l'a,cconto (in denaro contante ed all'intere1stSe del 7% ) possa essere 'conce[piito come un P'arziale od anticipato adeIT11Pimento dlella olbbli:ga:zione, ais1sunta dalla Banca, di conseignare cartelle, in relazione ad un mutuo fruttante alla Banca medestima un interesse del 5 % ; b) sia rper.ch il nesso in .parola ne1P1PUre ipotll'ebbe es1s1ere ravvisato nella áconsiderazione che 1con l'atto in questione :S:i tend!e in definitiva a 1soddisfare un bisogno di denaro d:a parte dei ~oprietari fondiari: dal momento c'he, per 1consentire il conseguimento dii una ,simile finalitˆ, le citate ditis;posizirillli di legge sul coodito fond'iairio [prevedono tutta una serie di opáerazioni (versamenti Tateali durante il cromo dei lavori in base agli stati di avanzamento e dOIPO la sti[pula.zione dell'atto condiizionato di mutuo; emissione delle cartelle anche {PiI'ima della stipulazione d!el contratto definitivo meric vincolo del contratto cond: iz:ionato e ,previa iscrizione i(potecaria), fuoll'lchŽ la conciessione dli acconti del genere di quello attribuito nella sipecie dal Banco di Sdieilia ai Giuffrida. Il motivo irufondato. Questa Suprema Corte, inter[piretando '.fedelmente la diS[posizione del l'art. 46 della Tariffa all. B alla legge origanl!ca idli Reg1stro del 1923 -secondo cui lo speciale trattamento tl'libutario (compenso annuale nella rrHsuira di 15 cm. per ogni 100 lire, da pagar1Si in abbonamento) PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA giˆ concesso ai ácontratti di mutuo stipuliati 1con istituti dli credito fondiario dall'art. 27 del t.u. 16 luglio 190i5, n. "646, :si ap[pUca, oltre Clhe ai contratti condizionati e definitiv;i di mutuo sttpulati come innanzi (n. 1), anche, e in generale, a tutti gli atti connessi col 1contratto di mutuo o da esso necessariamente d!ia;Jlementaire era illiquido, talách, 1'11 feibhraio 1970 l'Uffido aveva .potuto s.oltanto fare una generica richiesta .(Li collocazione, mentre, doipo quella decisdone, avendo liquidato il tributo, ben poteva, da un lato, comuni1care, con un'ingiunzione di cui limitava esrpiressamente l'efficacia, la miisura del prorp;rio credito e, d'altro lato, fairlo valere nei modi di legge nel procedimento di liquidazione dell'ereditˆ giacente. Alfingiunzione di CUJi trattasi il ácuratore avrebbe potuto fare oppo~ sizione o contestando, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuri.dico, l'a1ccertamento del valore o ácontestando la liquidazione del tributo; ma l'oprposizione, 1come proposta, non aveva ragion d'e1s1seTe. -(Omissis). CORTE DI CASS.Az,IONE, Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3561. -Pres. Rossi -Est. Sipadaro -P. M. Valente (conf.). -Rigo c. Miniistero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). Imposte doganali -Ingiunzione -Opposizione -Termine -Ingiunzione intimata dall'Ufficio del Registro -Si applica -Indicazione nella ingiunzione del termine di trenta giorni -Irrilevanza. (I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3). Il termine perentorio di quindici giorni per proporre l'opposizione alla ingiunzione stabilito nell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 trova applicazione tutte le volte che con l'ingiunzione venga richiesto il pagamento di diritti doganali e.d accessori, e quindi anche nel caso che il credito sia stato trasportato sul campione demaniale e la relativa ingiunzione sia emessa dallo Ufficio del registro anzichŽ dal contabile doganale. NŽ ha rilevanza il fatto che nel modulo impiegato per l'ingiunzione dall'Ufficio del registro sia indicato come termine per l'opposizione quello di trenta giomi di cui all'art. 3 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (1). (1) Decisione esattissima. Sulla perentorietˆ del termine per l'opposizione in materia doganale la giurisprudenza pacifica (Cass. 20 gennaio 1972, n. 143, in questa Rassegna, 1972, I, 288); importante 11a preci.sazio.ne che la per,entodetˆ del termtne va stabilita in relazione alla natura del tributo pr,eteso, indipendentemente dall'ufficio che ha in carico il credito; corolla!do di ci˜ la ulteriore 1esatta precisazione che l'indicazion,e nel modulo di un termine diverso non influisce sulla per.entorietˆ del termine stabilito ratione materiae. Si ritiene !invece necessarda a pena di nullitˆ l'áesatta indicaizione nell'avviso di accertamento del termine per l'impugnazione (Cass. 6 novembl'e 1968, n. 3á663, ivi, 1968, I, 1024). 199 PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novemblre 1974, n. 3567 -Pres. leardi -Est. Pascasio -P. M. Siloocihi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Saltini) c. Ente Comunale di corusiumo di Caripi (avv. Capaccioli). Imposte e tasse in genere ¥ Stato soggetto passivo di imposta á Enti equiparati allo Stato -Imposta sulle societˆ ¥ Non vi sono soggetti. (d.I. 13 settembre 1946, n. 90, art. 8). Lo Stato non pu˜ essere soggetto passivo di imposte e le norme che .in particolari situazioni prevedono la soggezione dello Stato a determinati tributi o l'esenzione da essi non attengono ad una effettiva imposizione tributaria ma hanno carattere strumentale per raggiungere diverse finalitˆ pratiche. Conseguentemente anche gli enti equiparati allo Stato agli effetti tributari (nella specie Ente Comunale di Consumo) non possono essere soggetti passivi d'imposta (nel caso imposta sulle societˆ) (1). (1) La decisione r.icon:fierma quella 9 giugno 1972, n. 1804 (in questa Rassegwa, 1972, I, 1141). Sulla questione generale dello Stato contribuente, la giudsprudenza alquanto m.certa (v. nota alla sentenza citata nonchŽ Relazione Avv. Stato 19616á-70, II, 548). E' certo per˜ c¥bie tutte l1e considerazioni fatte nella motivazione della decisione (unica personalitˆ ¥ed unitˆ patrilffionia1e dello iStato .anche quando si div.ersifica in rapporti interorganici, finzione contabile ádiella imputazione di somme a titolo di .imposta nei bilanci del1e amministrazioni statali, impossibmtˆ della costituzione di un rapporto di: imposta .che si áestinguerebbe sul nascere per confusione) non possono trasportarsi agevolmente nel rapporto tra un ente publico e lo Stato; del 11esto dive;rso div;enta il rigor.e della .giurisprudenza quando lo Stato si trova ad essere soggietto ai tributi degli enti ¥locáali. H problema specifico dell'imposta sulle socie1tˆ per gli .enti: áequiparati allo Stato indubbiamente delicato, ma non si possono fare 1eccessive gáeneralizzazioni. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 novembre 1974, n. 3594 -Pres. leardi -Est. Saya -P. M. Serio (coinf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Marucci. Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Decadenza á Percezione della imposta ordinaria -Prescrizione -Normativa di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 35. (I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; I. 2 febbraio 1960, n. 35, art. 4; I. 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 2). L'imposta ordinaria dovuta a segiiito della decadenza dalle agevolazioni della legge 2 luglio 1949, n. 408 soggetta, per il periodo successivo alla entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e ante 20J RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riore all'entrata in vigore del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, alla prescrizione quinquennale (legge 2 febbraio 1960, n. 35, art. 4) o settennale (legge 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 2) decorrente dalla registrazione dell'atto, ma ci˜ solo se la decadenza si sia in questo periodo verificata; ove la decadenza non RiaRi ancora verificata, la prescrizione sarˆ soggetta alla diversa disciplina stabilita nella norma sopravvenuta del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (prescrizione triennale decorrente dalla data della denunzia della decadenza) (1). (Omissis). -Con l'unico motivo id!eidotto l'.AunrninisiJrazione finanziaria dello Stato, denunciando omessa, insruffi.ciente e contraddittoria motivazione Siu un punto idlecisivo del1:a ácaUJSa nonchŽ viol~one e falsa applicazione degli artt. 112 c.,p.c., 13 e 14 legge 2 luglio 1949, n. 408, 4 legge 2 febbraio 1960, n. 35 e 2 leigge 6 ottobr:e 1962, n. 1493, sostiene ohe erroneatmente l'impugnata sentenza ha ritenuto prescritto il suo diritto al recupero del1e imposte nella mtsura ordinaria S1Ul suindiicato atto id:i. vendita, il quale era stato registrato con l'agevolazione prevista dalla dt. legge n. 408 del 1949 (c.d. legge Tu;pini). Giova premette11e, per ben chiarire la situazione, áche la rkor11ente Amministrazione ha :rkonosduto .sin dal giudizio di a(Prpello che l'opposta ingiunzione stata notidlicata per equirvoco, in quanto non sii era ancora verificata alcuna decadenza da parte dei contribuenti, i quali erano ancora in termi.íle, in baisáe alLe varie legigi d:i 1Proroga, rper inizial'e la ácostruzione .sul terreno acquistato: conseguentemente, l'Amminiistirazione ha riconosciuto l'illegittimitˆ dell'ingiunzione, ammettendo dli non aver diritto essa allo ¥Stato di :PTetendere le orilinarie imposte di registro e di trascrizione sul IPII'edetto atto idi vendiita, in quanto ancora non si era verificato aku1t1 :l“atrto idoneo a fare venire meno ['agevolazione tributaria ágoduta ali. momento della regiisitraZJione dell'atto ai .sensi cLeHa citata J:egge n. 408 del 1949. A ci˜ si riicollega arp1Punto la censru:ra dell'Amminiistll'azione, la quale, con il motivo sopra riportato, 1so1stiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza della prescrizione relativamente a un diritto (quello concernente il recupero delle irmrpo1ste nella miisura ordinaria) ancora non sorto pevch non ¥SIí era verifiicata a1cuna deca-á denza dalla agevolazione :flruita al momento della rregistrazione. La censura fondata. Invero, la Corte 1dii merito pervenuta alla sua decisione sul riliervo che il termine .settennale previsto dall'aTt. 4 legge 2 febbraio 1960, n. 35 modificato con l'art. 2 legge 6 ottorbre 1962., n. 1493 decome, secondo (1) Decisione da condividere pienamente, che chiarisce alcuni dubbi sul regime della pl'escrizione nel tempo intermedio tra 1960 e 1967. Per i periodi ante'l'io'Ti e po.sterfori v. Cass. 7 novembre 1970, n. 2271, in questa Rassegna, 1971, I, 358. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA il testuale disposto d'i tali noirme, dalla data della registriazione dell'atto: e, pokh questa avvenuta il 26 rsettembre 1960, la [p.rescrizione si compiuta il 27 settembre 1967, anteriormente, cio, alla notifica della ingiunzione, avvenuta il 9 ottoln'e 1967, e all'entrata in vigore del d.l. 11 diicembre 1967, n. 1150, collJVertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che ha regolato di'Vensamente il termine di rpll"es1cTiz:ione e la 1sua de1coxrenza, s:tcch la notifica suddetta e la nuova normativa risultano irri levanti. Co.s“ dec:idendo, per˜, la C01rte predetta non ha avvertito che il ricordato clilsrposto dell'airt. 4 fogge 2 febbraio 1960, n. 35 modificato dall'art. 2 leg.ge 6 ottobre 1962., n. 1493 1si riferisce esclusivamente al caso in cui si verifkaresente'legge, áanche: a) a tutti i Comuni delle ;prdVin'Cie di ~rosinone e Latina; b) alla ¥costruzione eá attivazione di nuovi stabilimenti ed alla 1rLco struzione, alla riattivaziione, alla tra.sr.fonnazione ed all'ampliamento ed al trasfer~mento di stabilimenti nei territori di rcm all'ari. 1 del deoceto legi:slativo 14 d“~cembre 1947, n. 15>98, ed alla lettera A del fPl'esente airtic.olo, ,posteriori al l ¥ :gennaio 1944 È. Pertal)ifo, ¥come Žorrettamente ha rilevato la rSentenza dmpugnata, la legge del 1948, nel iratificare, modificandolo, il drem:"eto rdel 1947, rSi liimitastabilimenti prees:iiStentii, >Cio d'.i ¥comples si industriali giˆ dotati.di una individualitˆ, oltre rche :materiale, tecnica ed! organizzatiJva, ancorohŽ bisognevoli dli tras:ferlrnento, ampliamento, riicostruzione e riattivazione. NŽ a1c1.irt &Ufffagio alla tesi dei riicoo.irenti pu˜ tral“s:i dalla locuzione Ç trli!JSferiimento rdi stabilimentiÈ, di eui alla lettera b) dell'art. 5 della legge .del 1948, in quanto áevidente ¥Che, tenuto :presente l'airt. 11 del decireto del 1947, l'ipotesi ;prevista ¥Con tale Jocuzic;>ne 1conoorne lo SfPO stamento dli .stabilimenti da altre provincie in quelle indicate nel decreto e nella legge citate. Peraltro, che tJ:'i111tera;>'l'etazione rcorretta .siaá quella accolta dalila 1sentenrza impugnata, 1si evince anche dalle diJS1POsizlioni legislative suc.cessive, e ¥cio d“alla legge 219 lurglio 1957, n. 63á4 (emanata allor.cihŽ era 1Pros. siima la .scadenza d'el termine decennale ,previsto dal decreto del '47, pea: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 213 prorogare le agevolazioni), Sii.a dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523: con la prima si stabil“ che ¥ il beneficio della riduzd.one alla somma fissa dii L. 200 delle tasse di registro e ipotecarie previste dall'art. 5 ... si applica oltrechŽ agli atti di primo tra,sifea.-imento di jpll"oprietˆ dei fabbricati e terroo.i iper i finii ivi indi1cati, anche alle iipotoohe comesilualmenite convenute... È; col secondo si dispose 1che Ç il tra!StfieTimento in proprietˆ di terrni e di fabbdcati occorrenti per il .primo iJmipd.anto ,dJi stabilimenti tecnicamente organizzati... e IPE!l1" l'ampliamento, la trasiforimazd.one, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodeirnaimento dlegli i.stabilimenti giˆ esistenti ,sogigetto alle imposte di registro e di trasferimento nella misUII'a fissa di L. 2,.000 ¥. La questione che ne occ11$)a stata peraltro giˆ in precedenza sottoposta all'esame di questo Supremo Collegio 'cihe ha ri.petutaimente affermato (Cass. 7 maggio 1963, n. 1111; 15 luglio 196,5, n. 1'548; Sez. Un. 26 giugno 1966, n. 1674) áche d:l fine dell'a.gevolazione quello di incrementare la formazione del patrimonio industriale nel Mezzogiorno e non 1semipUcemente quello di riatti!V'are mdiustrde esistenti ferme o in dissesto; conseguentemente l'agevolazione non piu˜ essere 'concessa peil." l'acquisto di qpi:fici industriali .giˆ es[stenti essendo la nomna limitata al primo acquisto di teTreni e fabbricati occorTenrti per il primo impdanto di .stabilimento tecnicamente OTganiZ2la1Jo O per gli alt11i fini 1sopra mdicati. Solo in questo modo, infatti, si ottiene il voluto inCJ:"emento :nell'attivitˆ industriale nel Mezzogiorno. Lo stesso Supremo Collegio, in occasione dell'esame dehla questione relativa alla identificazione dlel ¥primo acquisito ¥ nel caso di ripetuti trasferimenti dello stesso bene, ha affermato (Cass. 6 novembre 1968, n. 366.2) 'che il trasferimento di beni e la :realizzazione delle iniziative industriali mediante la loro utilizzazione 1sono due elementi inscindiibdli della fattispecie legale !Per 'cui il trasferimento che non abbia dato luogo all'attuazione del fine indust:riale iririlevante ai fini dell'appliicazione della norma di favore. Il 'che i1D1PHca, 1Per conrverso, l'esicluslione della agevolazione quando l'iniziativa industriale sˆa 1stata rgiˆ irealizzata. L'intenpLretazione piropugnata dalla rkorn-:ente !Poggia 1su un &troneo collegamento tra le noocme dell'art. 5 e deU'aLrt. 2 del decLreto n. 15á98 del 1947, trascuxando che l'art. 2 sancisce una agevolazione di .carattere generalizzato peT i dazi doganali e i diritti dli Hc,enza, mentre l'art. 5 introduce una agevolazdone stPecifica e liimitata ;per l'iilm9osta d!i 11egLsta:-o. Relativamente a quest'ultima, come hanno (posto in evidenza le Sezioni Unite nella iriicondata ,sentenza n. 1664 del 1966, i tel'll'eni ed i fabhric¥ati, oggetto del traistfedmento, sono stati ipiresi dn consklerazione dal le,gis:latore come base per la ,c;r,eazione di nuav;i i:m;p!ianti nel Mezzogiorno e nelle isole ed anche per l'alDIP'Liamento, la trasfolI'IIIl.azione, la r~cos:truzione e la riattivazione di impianti esistenti. 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Alla luce di tali :considerazioni non pu˜ essere ieondivisa, :pertanto, la isolata decisione di questa Su;pxema Corte deU'8 luglio 1971, n. 2144 ohe ha ritenuto che il beneficio in questione compete anche nel caso di vendita di un immobile giˆ destinato a .stabilimento industriale, eseguita a:l fine di riattivare lo 1stabilimento stesso~ma, rimedlitata ed approfondita la questione, deve esser'e ribadito il (pil'ecedente orientamento giuriisiprudenziale. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 mcembre 1974, n. 4041 -Pres. Ros,.. ,si -Est. Falletti -P. M. Pedace coruf.) -Chiara:molI1te (avv. Nicol˜ e Restivo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Graziano). Imposte e tasse in genere á Accertamento á Avviso di accertamento . Natura. Imposte e tasse in genere á Accertamento á Intestazione a persona defunta á Notifica all'erede --Nullitˆ ¥ Limiti ¥ Sanatoria. Imposte e tasse in genere á Indisponibilitˆ del credito di imposta á Acquiescenza della Amministrazione ¥ Impossibilitˆ. á (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 1,3.; r.d. 23 maggio 1924, n. 824, art. 49; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198; 1. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 35). L'accertamento tributario rappresenta nello schema tipico delle imposte dirette, un momento essenziale imprescindibile dello svolgimento del rapporto giuridico di imposta attuando esso l'esigenza che sia verificato in concreto il concorso dei presupposti di applicazione del tributo, che ne siano valutati gli elementi di fatto e sia determinata in somtma liquida ia prestazione dovuta dal contribuente. L'avviso di accertamento assume poi aspetti processuali in quanto con esso l'Amministrazione afferma la sua pretesa determinata in concreto pe~chŽ il contribuente possa accettarla, anche tacitamente, o possa impugnarla se la ritenga illegittima (1). L'accertamento, nel suo contenuto sostanziale, non condizionato, quanto alla sua legittimitˆ, dalla sussistenza in vita del soggetto passivo (1-3) Decisione esattissima e di molto interesse. La prima massima, rkonfermando la definizione p.i corretta e ;pi diffusa (Cass. 15 gennaio 1972, n. 1888, in questa Rassegna, 1972, I, 1152.) dell'acceil'tamento t:tutario, pone in luce la duplfoe natura sostanziale (e pvevaleinte) dell'atto di .accertamento áe IJTOCessuatláe del r,elativo avviso e riferisce solo a quest'ultimo la funzione di provocatio ad opponendum. La determinazione sostanziale del rapporto do operáata dall'atto amministrativo di accertamento (che sicuramente impugnabile ácome tutti gli atti ,amministrativi) ma non dalla volontˆ del contrLbuente (acquiescenza o concovdato) o in mancanza di PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 215 per tutto il corso ,del procedimento; pertanto l'intestazione dell'avviso a persona defunta implica una nu~litˆ formale, che riguarda solo la direzione di esso quale atto ricettizio, nullitˆ che soggetta alle regole dell'atto processuale. Non pu˜ essere pertanto pronunciata la nullitˆ dell'avviso di accertamento intestato a persona defunta quando l'atto abbia raggiunto lo scopo (quando l'accertamento sia stato impugnato dall'erede) specie se il rapporto originariamente costituito sia stato fatto piroseguire dall'erede a nome della persona defunta (2). Il credito tributario indisponibile ed irrinunciabile e non ammette quindi acquiescenza n espressa n tacita da parte deU'Amministrazione. Pertanto l'Amministrazione se dopo la pronuncia di una commissione favorevole al contribuente abbia disposto lo sgravio di una imposta, ben pu˜ entro i termini di decadenza, impugnare la decisione e procedere alla reiscrizione dell'imposta sgravata (3). (Omissis). -Con l'unico motivo del 1suo ricorso 1Prrirrldpale l'Ammintstrazione delle finanze, denunciando la violazione degli a:rtt. 156 e 157 c.,p.c., lamenta che la ,corte d'ap[pello ha erroneamente ritenuto insanabile la nullitˆ dell'atto con cui l'accertamento in oggetto fu notificato post mortem a Gabriele Chiairamonte Bordonaro anZILchŽ ai suoi eredi, benchŽ confu"o l'atto medesimo il resistente avesse rpirQposto tempestivo ricorso alla commis1Sfone disrtrettuale senza contestare il vizio anzidetto e contestando invece nel merito l'entitˆ dlell'accertamento, e sostiene che, questa dalla decisione giurisdizionale, come talvolta , stato pure affermato (Cass. 5 febbraio 1971, n. 273, ivi, 1971, I, 429). Su q11esta premessa la seconda massima con molta precisione definisce il diverso effetto che 1produce la morte del contribuente sul rapporto sostanziale e su quello processuale e, modificando un precedente rigoristico orientamento (Cass. 3 ottob'.I'e 1968, n. 3068, 1e 12 marzo 1969, n. 781, ivi, 1968, I, 1023 áe 19'69, I, 306) ritiene che la :qullitˆ meramente processua'.e dell'intestazione dell'avviso di accertamáe!llto a persona defunta sanata, secondo 1e 1.'ego1e proprie degli atti processuali, dal mgg.iungimento dello scopo (:in seinso 1conforme1 Oass. 20 ottobr.e 1.973, n. 2665, ivi, 1974, I, 2331). Ma ancor pi importante a questo proposito il rilievo dato all'esistenza di un procedimento nel qualie I'atto notificato si inserisce: svHuppando questo concetto (v. in proposito per l'altro asp1etto del p!l'obJ.ema conceTnente i cambiamenti di residenza de1l contribuente Cass. 5 luglio 1973, n. 1889, ivi, 1973, I, 948 con richiami) si doVl.'ebbe rra.tenere che quando un rapporto si costituito, a carico del contribuente l'onere di dienunciaa:e tutte le variazioni soggettive. ' L'u1mma massima, sviiliuppando un princtlipio pacifico (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 453) specifica che non consentito all'amministrazione p!'estare acquieocenzJa áad una :decisione, si che sempre modi:filiaabi1 1e il'atto (rinuncia, rimborso, sgravio) con il quale essa, manifestamiente o tacitamente, riconosce non fondata la sua pTetesa, salV'e beninteso 1e preclusioni processuali di decadenza e limiti della p'l."escrizionie. 216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non essendo la legittimitˆ dell'accertamento condiizionata all'esistenza in vita dell'originario soggetto passivo, l'intestazione dell'avviso al defunto anzichŽ agli eredi comportava una nu]llitˆ ,soltanto formale e quindi non irilevabile, per:chŽ l'atto, nonostante quel vizio, aveva tuttavia conseguito il piropirio rscopo. Il motirvo fondato e il suo accoglimento ripete le ragioni da un princiipio giˆ introdotto e confe.rmato nella ,giurlsprudenza d'i questa Corte, pi o meno recente. Nei termini, aiprpunto, della presente controvel1Sia le sentenze Cais1s. 11 e 12 aprile 193,8, nn. 12,29 e 1271, la 1s1entenza Caiss. 16 aipirile 1941, e la sentenza Cass. 3 ottobre 1968, n. 3068 stabilirono che l'avviso per rettifica di accertamento trLbutailôo intestato a persona defunta nullo, ma la nullitˆ sanabile se l'erede a cui l'avv~so sia pervenuto per notificazione fattane al :suo domkilio, reclama alla commissione .di prima istanza, as,sumendo la qualitˆ ereditaria e difendendosi nel merito; principfo ribard~to ipoi nella sentenza Cass. 16 aprile 1941, n. 1474. Deve considerarere notificato ácon le fOll“me 1staibilite dal ácodke di procedura civile, áBenza che sfano ammissibili equtpollenti della notificazione. Nella ,specie vengono in áConsideraztione !P'roprrio gli a1s1p.etti dell'avviso di accertamento riguardanti la funzioz:ie enunciativa della pretersa tribufaria ai fini della sua eventuale imp1,1:~azione, e quirndi tali aspetti vanno d!iS'CIí(plinati dalle norme processuali. E deve inoltre considerarsi, come la Corte di Aipipello ha pure dovuto rilevare elevando l'obbHgazione tributaria del resilstente dall'imponibile di L. 36.934.000 dichiarato dal suo dante ácausa a quello dli L. 210.000.000 da lui medesilmo dichiarato ad integrazione della denuncia originaria, che in tal modo, giˆ [p:rima dell'avviso ancora intestato al nome del defunto, un rair1porto si era direttamente i:nsrtaurato .fra 1l'ufficio e Gabriele Chiaramonte Bordonaro, il quale, assumendo un'iniziativa non altrimenti conS>entitagli 1se non dalla p1ro!Pll'ia legitUmazione ereditaria, aveva non solo mantenuto fermo a rpro:pirio riguardo ma aveva anche fatto progrediire il medesimo procedimento ,giˆ pendlente in capo al padre suo. Accolto il ricol'lso principale, oc¥corrrre quindi esaminare il r1corso incidentale condizionato ex aˆverso proposto, con 'cui il rresistente lamenta áche la Corte d'Appello non abbia ritenuto preclusa ex art. 329 c.p.c. l'azione giudiziaria della finanza, pur dopo 1che questa, dando acquiescente esecuzione alla :pronuncia di annullamento della 'commissione cáentrale, ebbe disiposrto lo ,s1gravio ed il rimbol'iso dell'impoS'ta :pretesa. Il motivo non ha fondamento. Come la Corte d'Alppello ha correttamente osservato, lil 'credito, tributairio, essendo indisponilbile, non neppure rinu111ciabi1le, nŽ in forma espresisa nŽ iJn forima il'ia previ.sta dalla legge iper gli edifici, nella quale coesistono parti c'omuni e parti in rp1roprietˆ solitaria (comunione ¥pro indiviso ¥). Questo Collegio dell'avviso che il condominio IPOSsa esseire !Plrecostituito in pi modi. All'uo1po ,si ritiene utile distinguere d. .seguenti ,casi: a) il pirnprietario (o i comrpropirietari ¥ !PlrO indiwso ¥) della erigenda áCositiruzione ne vende a terni :porzioni dete:mninate in !Proprietˆ esclusiva e altre in comprorprietˆ per quote milleisdanaH. come vendita di cose future, ai sens'i e per gli effetti dell'art. 1472 1c.c. stabilendo che 228 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il futuro edificio sarˆ da áconsiderarsi in condominio 1come iP¥reviisto negli artt. 1117 e 1segg. áe.e.; b) i 1com1PI"o.p;rietaxi del suolo convengono dii co.strui:re in comune le .strutture .portati dell'edQficio e quant'alt:ro pos,sa servire all'utilitˆ di tutti, .concedendosi ¥contempo:raneamente irecip:roci diritti di ásuperftde su ogni 1singolo piano del futuxo edifi.cio (piano che ogilli. su1perficiario siiste merˆ a p;rorp:rie cure e spese), .con l'inteisa che, a 1cos1Jruzione finita, la disciplina del fabhrkato .sia quella .dettata d'alla legge per il condominio degli ediifici; e) i compiroprietari del .suolo divi:dono anticiipatamente .l'edificio che su di esso .si impegnano di costrui1re ponendo, cos“, in essere una divisione di ácosa futura. Mentre la p:rima ipotesi non sembra nece1s1sitare di pa:rtko.Ja:ri giustifi. cazioni (essa costituisce l:a via normale di 1p:recos1bituzione del condominio ogni qual volta il pir01prietario -costrutto.re vende ¥ sulla pianta ¥, rispettivamente ad acquirenti diversi, aippartameniti, 1negozi o altre porzioni del fabb:r1cato da ácostruire), ne occorrono, invece, rper la seconda e per la terza. L'ammissibilitˆ della costituzione di reciproci dliiritti di superficie tra comp:ropTietarti di un suolo non sembra dar luogo a insU[>e:rabili difficoltˆ logico-giuridiche, nonostante le vivaci critiche mossie contro di essa da1la dottrina. Invero, ~I fatto che l'art. 952. e.e. stabiliisáce ¥che il ádiritto di ásuperficie pu˜ essere áCostituito dal proplrietario del suolo in favore di ¥ altri ., si desume soltanto che lo .stesso soggetto non pu˜ essere al ¥Contem[po ¥ dominus soli ¥ e ¥superficiario, ma non anche che al comprqprietariio del suolo non posisa essere áconcesso il dlfritto di SU[perfiicie (Cass. sent. n. 399/60 e 25"16/56). Tale negoz.io, inve:ro, si áconfigura pertfettamente in tutti i 1suoi elementi essenziali, in qua!Ilto ha dUJe 1sog.getti d'.istiinti con interessi contra~posti (da un fato il singolo ¥comprCJiPLrietario e dahl'altro tutti gli altri) ed ha per og1getto l'acquisto a titolo 1deird.vativo -costitutivo di l.j.n diritto reale, che il ,singolo ácomp1roprietario altrtimenti non aV1rebbe (quello cio di costruire un piano determinato in prorp:rietˆ esclusiva suJ. .S1Uolo comune o sulla sua proiez.ionáe), in cambio del' consenso che egli d:ˆ, quale 1compiropirOrre in :rilievo tre considerazioni: 1) ai 1sensi dell'art. llQ.2, 1c.c. il .slingolo ácomipiroplrietario di un.'a:rea edifiácator:ia ha .s“ il 1d:iritto di 1costruiárvi anche :senza il .concorso e ne[ppure il con1senso degli altri comrp:rCJiP1rietari che non vogliano costruire : poichŽ, infatti, la destinazdone della cosa comune la costruzione, il 1rea !! - PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 229 lizzarla non coIIlQJorta a1cun mutamento di destinazione, nŽ 1signHka impedire agli altri partecipanti -stante la loro volontˆ di non costruire di farne .parimenti uso secondo il loáro diritto. Ma a ci˜ non consegue affatto che la ¥costruzione eretta da un singolo comlptl"op.rietario a proprie ¥SI.Pese per il miglior goditmento della cosa muti di :pro1prietˆ: essa -per .eillfetto dell'acces1sione -rimane di prop:rietˆ ¥omune Ç iprro iindiviso ¥ tra tutti i ¥comproprietari alla ¥stes1sa 1stregua del suolo .sul quale stata innalzata; 2) tutto :ci˜ che il ¥siupex.ficiario costruisce dwenta timmediatamente di sua pr~ietˆ esclusiva; il suo diritto di 1cost:ruire ¥c0mpletao:nente autonomo, cio svincolato da ogni regime'comundtario e l'edi.ficdo riisultante dalla sovraa:i:posizione dei ¥singili piani costruiti d:a ¥ciiaiscun is.uperficiario risulterˆ poi dis1ciplinato darle nrnrme 1sugld edifici in condominio (e non da quelle relative al diritto di suiperfide) solo iperehŽ nel 1senso dii tale mutamento di regime della rp.ropdetˆ la volontˆ delle 1Pairti e non vi alcun ostacolo d:i carattere giurMico a ¥che tale diverso ll'e1golamento della proprietˆ si o:pe:ri, non dovendoisi fare akun trapasiso di proprietˆ, in quanto le parti comuni dell'edifido rpirev.iJste nell'art. 1117 e.e. son9 giˆ tali inzialmente ed estranee alla cO'IlJcessione ¥ ad aedifkandum ¥; 3) :se invece, non lo fossero, .se, do, cias.cun 1sruiperfida:rio si fosse impegnato non .solo a costruiTe a prop1rie ¥cure e 1spese la 1parte dell'edificio afferente al suo piano ma a farlo nell'esercizio del 1suo d'il1'1itto di superfide, si avrebbero, a costruzione ultiimata, 1ptrqprdetˆ orizzontalmente separate anche per quanto rigua!l'da le .strutture !Portanti dell'edificio, cio una configurazione diversa da quella prevista iper gli edificli. in condominio, ácon la con's1e1guenza che, per pas1sare dlal regime della s1u:perfioie (e delle servit resesi eventualmente nec1es1sairie) a quel'l\O del condominio di edificio, occorrerebbe un separato atto (ácomportante t:ra1srferimento di diritti reali) di mes1sa in comune di determinate ,parti dell'edificio. Tale soluzione pu˜ essere preferita quando le :parti non intendano avere alcunchŽ in comunione, oltire il suolo ediifiicario, nel rpeiriodo intermedio tra l'acquisto di esso e l'ultimazione dell'ed:iificio. In tal ¥caso -nonostante ogni ei:1pressione contrania usata daille pariti -il coDJd!ominio dell'edificio si ácos.Utuisáce soltanto al momento di tale messa in comuniC1ne, mentre, subito, noin si ha che una costituzione di di!l'itti dli. SUJperficie, e al pi, un obbUgo di consentire in futuro la costituzione del condominio. Se, al fine d“ .precostituire il ácondominio di edific1io aimmi1s:siibile l'atto di concessioni Tec1piroche Ç ad aedifios.sibilitˆ di confondere l'una ácon l'altra: quando PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 233 i comproprietar.i aátt.rdbuiscono a ciascuno di .esisi una altro esattamente ritenuta ¥pregiudiziale, rispetto ad ogni altra questione (e quindi anche a quella della ¥eccepita, e !J:lisolutiva, prescrizione), la questione di competenza dedotta in !ragione della irregolare nomi¥na e costituzione del collegio; ed hanno con .ineccepibile motivazione ¥escluso che la composizione e la nomma del col1egio .arbitrale possano esser>e riego1ate, dopo l'entrata in vigo11e ádel d.P.R. 16 áluglio W62, n. 1063, dal1e norme del capitolato g.enera1e d'appalto del 1895, dichiarando, di conseguenza, 1a propria incompetenza a dlecider>e sulla domanda di arbitrato. La sentenza 21 giugno 1974, n. 1845 della Corte di -cassazione, !richia mata nell'ulitima pa11te del!la moti'Váapone del ~oro, pubblicata anche in questa Rassegna, 1974, I, 1475. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 241 chiamato le norme del áCapitolato generale per le 01pere pubibliiche solo per quanto riguard'a la compilazione dei rp¥rogetiti e ili'esecuzione dei lavorit, non anche per quanto il'.'igua.11da la risoluzione delle controversie. 3) Non essendo, dunque, aprpUcabUi nella S1Pecie gli artt. 46 e 47 del capitolato, doveva ritenerisi che la .competenza a conoseere della controve!'sia spettava al .giudice ordina!l'io per effetto autonomo del c.ontratto d'appalto. Le censure non sono fondate. Secondo consolidata giurisprudenza, relativamente agli appalti che interessano lo Stato, il capd.tolato generale per le opere pubbUche (sia quello vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 19-62, n. lQ.6'3, sia quello anteriore, approvato con d.im. 2.8 maggio 1895) ha natura normativa, ed il privato contraente, di fronte all'imperativitˆ della Si\la disdplina, de'Ve sottostare alle dispostzioni in esso contenute (Carss. 1967, n. 1486; 1970, n. 814 e n. 8'36; 1972., n. 1813; Sez. Un. 1967, n. 2928). La le~ge 585/1949, dtsrponendo che per la costruzione cli ediifici riguardanti l'amministrazione delle poste (una competenza attribuita e;n-ima all'amministrazione delle forTovle) dlevono osservM1si ¥ le nOll'IIIle che áregolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del ministero dei lavori ápubblici È, ha eávidentemente compreso in tale riehiamo, entro la radice stessa e la .generale impUcazione della diLsciplina richiamata, le norme del ¥ capitolato generale d'aprpalto !Per .le opere diipendenti dal mini:stero dei lavoro rpubhlid È (d.m. 28 maggio 1895, dt.). é invero facile rilevare, da un lato, che ¥ la progettazione e l'esecuzione dei lavori ¥ 1significano, dall'inizio alla fine, tutto il corso oggettivo e tutto l'ambito giuridico dei ra1P1poil'.'ti inerenti; e basta considerare, dall'altro, áche il capitolato generale d'appalto costituisce appunto il corrispondente 1sistema delle nOll'IIIle in 1cui tutti quei medesimi ra(pporti e quelle complesse attivitˆ trovano il iproprio regolao:nento. Ed pertanto una disciplina uniforme e inderogabile, 1.J:niposta a tutti i rapporti riguardanti o:peire pubbliche dello Stato. Quindi, mentre sotto il vigore del :precedente capitolato l'oblbl'Lgatorietˆ ex lege della competenza arbitrale (art. 50) rendeva inapplicabile il patto con cui le parti avevano invece ácáonvenuto la competenza del magistrato 00'.'ldinario, tale deroga diveniva benSIí poss.~bileásotto il nuovo -regolamento, ma questo, sia pe1iI' l'istalllZa d:i anbitrato sia per la domanda in sede ordinaria, apponeva un terrrnine che nella spede non venne osservato. Le nuove norme (artt. 46 e 47 citt.), dato il loro cairatte1re JPlt'Oces:suale, :Sono immediatamente arppiUcabili anche al rapporto de quo, sia pure áCostituito sotto il vigo:re del precedente ¥Capitolato (Ca.ss. 1966, nn. 324 e 2176). -(Omissis). 242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II (Omissis). -Che il nuovo Caipitolato Generale abbia valore normativo e debiba essere rposto come regolamento nelle contrattazioni di appalto nelle costruende opea-e pubbliche e deibba funzionare come sup~ porto dii queste essenzialmente a tutti i fini, lo si desume dal mezzo adottato nella sua emanazione, do un Decireto Pres.iidenziale, dal suo contenuto, nonch dalle ragioni 1storiche ed esigenz.e pálurime rkorrenti nell'edilizia pubbUca e al fine di esauriJre le inso11genti controversie con celeiritˆ e giustezza. Una analoga chiara qualifkazione non risulta affatto per quanto 11'."iguarda l'antecedente Capitolato Generale, anzi rper e,sso la valutazione duplke, nel senso che due teorie si sono affero:nate entrambe con argomenti validi: l'una sostenente la natura ácontrattuale; l'altra il ácarattere nornnativo. E .propirio áSulla natUJra contrattualisti.ca del Capitolato Generale del * 18á95, su ácui l'aip;palto concluso dal loro dante causa ¥si ba1sa e a cui ~ m fa riferimento, in tutto e per tutto, ivi áCOffi[pll'esa la clausola ¥coinptromis soria stipulata, i predetti eredi incentrano la questione e ritengono che iII[ I l'entrata in vigore del nuovo capitolato per le opere pubbliche non li pu˜ .riguardare e non rpiroduce p¥er essi nessun effetto, nerprpure per quanto 1concerne la dlisc1plina rprocessuale dell'ar:bitrato, e in particolare sulla diversa COIIllPOSi:zione del Collegio arbitrale, costituito .con le formalitˆ del Caip~tolato Generale 1895, appunto peTchŽ 1si ¥tratta di una contratta2lione conclusa sotto la vigenza di questo ultimo .deoceto ministeriale e áche ha recepito la normativa pr-evista ¥Con valore meiramente negoziiale. . In buona 1sostanza, per essi istanti, una volta p'1'evista dalle parti l'osservanza delle norme del Ca!)itolato Geneirale 00.PP. del 1895, non ' I si dovrebbe, n si potrebbe considerare irlregolarmente costituito il Collegio A.11bitrale, quale da loro determi:nato Sllllla ibase della rprescritta I ncmmativa dii tale Capitolato anzich di quella plt'evista dal Capitolato Generale del 1962, sorpára'V'Venuto, iperch la loro istanza, sia pure tardiva, di comporre il Collegio Ar:bitrale, .si riconduce alla domanda pat&na di arbitrato ed pur sem[pre atto d!i mera esecuzione della clausola compromissoria dli giˆ 1stabilita e, quindli, il pirocedimento da seguire in tale operazione quello che la stes1sa clausola prevede, non 'potendosi sostituire un dive11so procedimento dli nomiina degli aribitri r:ispetto a quello previsto nel ¥contratto. Ma tale ragionamento postulerebbe ,Pu1r isempire la natura contrattuale del Capitolato Generale 1895 e, quindi, dell'annessa clausola compromiissoria. Solo su tale univoco presupposto 1Si 1sostanzierebbe la bontˆ del loro ragionamento, nel 1senso che il nuovo carp:itolato, emanato con la forma prevtsta del regolamento non iPOtrebbe avere l'attitudineá di PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 243 modificaire i conilratti anteriori nella iparte in cui l'Amministrazione ap.. paltante e l'appaltatore abbiano concordato negoziaLmente di deferire le loro eventuali controversie a quel tipo di giuddice arbitrale e non altri; ma una ,siffatta qualificazione, in tali cont:riatti di appalto di oo,pp. 'cui parte 'lo Stato, so1taruto soggettiva, ripudiata dalla CaiSISa zione, che ha statuito da tempo il valore di nor!ffia regolamentare anche del Capitolato Generale 1895. Il Supremo Collegio, specie nella sentenza del 7 febbraio 1974, n. 334, sop1rarichiamata, ha reiterato che neglˆ aippalti interesisati lo Stato, il Capitolato Generale per le oo.:pp'., sia quello di cui al d.m. 28 maggio 1895, sic;i quello di ,cui al d.P.R. 25 luglio 19,62, n. 1063, hanno valore normativo, e il privato contraente di :lironte alla irmperativitˆ della loro disciplina deve ,sottostare al;te dispos:i.zioni in esse contenute; che 1e nuove norme !P'reviste dail reciem.ite decil'eto .presidenzdale (airtt. 46 e 47) dato il lor-o cairattecre prrocessuale sono iana:nediatamente applicabili anche ai rapipmti contrattuali costituiti ,sotto il vigore del precedente capitolato. La fattiSJpecie, regolata e definita dal Supremo Collegio con tale sentenza, mutatis rebus mutandis, analoga al it>res,ente 1caS10, in quanto i contendenti sono un'impcresa edilizia e il Ministero Poste e Te1ecomuntcazioni, entrambi astretti in una contrattazione di ~palto ;pubblico di un edificio per conto .di queist'u:ltimo. In tale controver1sia il Supcremo Collegio ha, tra l'altro, istatuito che la legge 219 Luglio 1949, n. 585, con l'art. 2, dlisiponendo che :per la costruzione riguardante l'AmministTazione delle Poste debbono osservarisi le norme regolanti la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del Ministero dei LL.PP., ha evidentemente conl[}iI'eso in tale richiamo entro la radice stessa e la generale imp1kazione della disiciplina, la norma del Capitolato Generale c:l.'aip;p,alito per ¥le 01Pere dliipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblki, di cui al d.im. 2,8 mai~io 189:5, e d˜ per una disciplina uniforme e inderogabile, imposta a tutti i ra1Pporti rtgiuardanti opere pubbliche dello Stato. Il che, in una inter:pll'etazione aderente, s1ignifica che il Capiitolato per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. omnai aipplicabiile alle opere dirpendenti dal Ministero PP.TT. e per qua1sliasli tirpo di lavoro, per legge, al di sop;ra e al di fuori di qualsliasd. ielausola contrattuale eventualmente stiimlata. é evidente il riferimento al Capitolato Generale del 1895. Orbene, ci˜ posto, es1sendo 1sop;ravvenuto il nuovo Ca1plitolato Gene11ale per le 00.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 196,2,, a parte la fun~ zionalitˆ e applicazione ;p[['atka delle nol!'me 1sostanziali, che astrlingono le parti lin simili contra,ttazioni, le nm:ime di 'carattere ;proces1suale debu bono essere applicate sie et immediate. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 244 Ne pu˜ ~potizzar1si che nella fatttsipecie il giudizio aTbitrale tSiia stato. instaurato ancora prima della emanazione .del nuovo Capitolato Gen.le delle 00.PP. e, quindi, incardinato e da risolve1rsi sulla base e alla stregua ádeLla clausola 'COlllJPll:tOmissoria, della 1norrnativa ácon1Jrat1Jual1e e del Capitolato Generale 00.PP. del 1895, per il solo fatto d1e la pr01posizione dell'arbitrato del 1956, perchŽ, a prescindeire dalla dircostanza che la domanda non fu integrata, se non dO!PO un quindicennio, dalla pur necessaria istanza deLla scelta deglii airbUri, jus receptum che iil raip! POrto proces1S1Uale di arbttrato si 1perfeziona con l'accettazione 1sc:r,tita áda parte degli aribitri nominati. CosicchŽ, la fattispecie non pu˜ sfuggire alla nOil'llllativa del nuovo regolamento, almeno quanto a quella processiuale, cio al modus procedenti 'che l'isulta non essere stata osservata dargli Altoirio, neanche con la prqposizione della istanza della scelta degli arbitri; il 'che 'comporta che il Colle~o airbitrale, instaurato sulla base della no1rn1ativa del Caipitolato antecedente irregolarmente costituito e quindi non abilitato a conoscere e decidere la controve11siia, dato che quello (previsto dal nuovo capitolato ben diverso, ha altra configurazione numerica e qualificante, nonchŽ ben .liversi poteri. Ma gli Altorio, nell'ultima memoria di 11ea;>Uca, 1contestano la bontˆ e giustezza della sentenza della Cas1sazione n. 33á4, e onde fare accettare il loro conclamato punto di vista nella vk,einda e do la ooitodñssia 1dJeJJla iIJJStaurazione del Collegio ar~bitrale de quo e la coma;>etenza di questo alla definizione dell'annosa controvel'siia, puntualizzano che tale sentenza 1soltanto loro apparentemente 1contrairia, che essa riguairda ben altre ipotesi e ¥che, ácomunque, l¥a pre1sente .controversia riguarda ilt!J 1conc!reto una questione di esecuzione dei lavol'li e non affatito una compilazione o :redazione di pirogetti o applicazione di questi, dato 1che es1sa Impresa non vi ha ácomunque parteo~pato e non vi interessata. Gli istanti adducono che la de.ciisione della Corte Suprema, nel punto in cui ritiene che la legge 29 luglio 1949, n. 5á85 ha compreso ¥ evidentemente ¥ nel suo richiamo anche le norme del Carp1itolato Generale 1895, aipodittica, non avendo consiJderato .che tale legge, parlando di p1rogettazione, avrebbe richiamato soltanto o alluso al d.m. 2.9 maggio 1895, limitatamente al~a :progettazione dlei 11.pp. e dal momento che tale Capitolato Generale non tratta affatto il Tamo piro1gettazione, e, per di pi, !Parlando di esecuzione, :si riferita alla legislazione dei 11.pip. in masstma ,parte e, ove abbia áfatto un rlchiaimo ilmtplicd.to a tale ca1pitolato, quest'ultimo criguardereibbe la esecuzione dei lavori, disciplinato nel cap. II e 1partitamente negli artt. 14, 37, ma non la definizione delle controv~sie. Concludono che ogni qualsiasi richiamo, es1plicito o tacito, della predetta legge al pr,efato Capitolato non altera la natura contrattuale PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 245 della clausola aI"bitrale che li riguarda ovvero che irn(pegnava il loro dante 1causa. Ma codeste áconstatazioni e a!I"goimentazioni 1sono del tutto metagiu ridiche, data la chiaira dizione dell'airtkolo 2 della stes1Sa legige, con rife rimenti specifid anche all'attivitˆ di esecuzione deii lavori, perchŽ pro gettazione ed esecuzione dei lavoil'i sono fenomeni riguardanti tutto il proc,esiso di ideazione e di conclusione, talvolta interd:pendenti e talvolta autonomi nella realizzazione rpiratica dell'opera :pubblica. Il irkhiamo, quindi, della legge alla clausola ru-bi1Jrale di tali contrattazioni, in cui da catalogarsi anche il contratto di appalto con il relativo Capitolato Generale e relativa clausola COOTiaJáromissoria normativa e 1sostitu:Lsce la clausola arbitrale, senza o contiro l:a volontˆ dergli dnteressati. In base a queste argomentazioni, poircihŽ un fatto che l'instaurazfoine e, in specie, la scelta dei componenti, nonchŽ la costituzione del Colleágio arbitrale sono state operate sulla ba.sie del Ca[Jitolato Generale del 1895, anzichŽ 1sulla base della normativa proces1suale del Oa:pitolato Gene;rale d'Appalto 1962, aprpliicabile anche al rcaiso in esame per jus superveniens; in áconsiderazione altre.s“ della diver1sa comDosizione e configurazione del Collegio instaurato riS[letto a quello instaurando per legge, che incide e non poco sui diritti e doveri delle ipairti iin controversia; devesli. ácondu dere che l'adito Collegio Arbitil'alJe non ha il rpotere-dovere d“ cognizione e di definizione della ácomples1sa controversia ad es1so deferita, in quanto incompetente, a:p(punto perchŽ invalidamente c01Stituito. La qual d!ectsione comporta lar;prreclusione dell'esame delle altre eccezioni formali 1l'e1sidue nonchŽ del merito della controversia. Il áche, pera1tro, non Li.m:pedisce agli istanrti l'eser1cizio del di:rdrtto di riproporre la controversia nella gi!usta sede (Senrt. Cas1s., Sez. I, 21 ,giu gno 1974, n. 1835, Sett. Giur., 22 ,settembrr-e 1974, n. 38). Riassumendo da questo diffuso discursus alquanto concorde-discor de, si evidenzia il seguente quadro: a) le S[láerSe pubbliche del Ministero Poste e Telegrafi ese1guite dallo stesiso Ministero fruiscono della stes,sa .sailvargua1rdia e tutela delle oo.1pJP. eseguite dal Ministero dei Lavori Pwbiblid, ,sia quanto alla progettazione, sia quanto all'esecuzione rpiiatica cli essi; l'una indijpendentemente dal l'altra o viceversa; in modo autonomo; b) anche il Ca,pd.tolato Generale di Alprpralto del 189'5 1con l'annessa . clausola compromi!ssoria assume valolí'e Tegolamentare nell'aptplicazione pratirCa di esiso peT tutte le questioni, specie quanto alle :modalitˆ di procedura; e) il Capitolato Generale dli Aip(palto del 19612 con la annes1sa dau sola áComp.romis:so.r. acque 17 ottobre 1968, n. 27, Giust. civ. Rep. 19á69, acque pubb. priv., 42; Trib. sup. acque 1 giugno 1966, n. 17, Rass. giur. Enel 19-66, 677; Cass. 13 maggio 1965, n. 918, Giust. civ. 1965, I, 192. PARTE I, SEZ. VII.¥ GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 251 Esso presupipone che sia clo riáconosciuto (Trib. Sup. Aácque 14 ottobre 1965, n. 23). Nel periodo intermedio tra la scadenza ed il rinnovo della concessione, l'utente sii trova in una ,s;ituazione di fatto, che 1se talvolta a.pipaa.-sa medtevo1e di tutela nei con:l“ronti di chi non abbia a1cuna pretesa sull'acqua (S.U. 19 ottobre 1954, n. 3863), non pu˜ comunque attribuirgli diritti nŽ váerso l'amminiistrazione, nŽ verso chi abbia ottenuto a sua volta una concessdone. Dall'amminis1Jrazione non gli spetta senz'altro il provvedimento di rinnovo, perchŽ questo condizionato alla duplice verifica che pel.'lsii:stano i fini della derivazione e che non ostino ra.gioni di pubblico interes1se, e comunque pu˜ contenere anche quelle modificazioni ¥che, per le variate condlizioni dei luoghi e del .cor1so d'acqua, si rende1s1s1ero necessarie (articolo 28 testo unico n. 1775 del 193á3, nonchŽ Trib. Sup. Acque 2.0 luglio 1960, n. 28). Dal concessionario di altra derivazione neip!Pure pu˜ esigere alcunchŽ posto che costui, almeno fino a quando la sua conces1sione non venga annullata, ripete appunto da essa il titolo neces:sario e sufficiente per usare dell'acqua. Se ne deduce 1che la soc. Sterzi non vensa in a1cuna situazione di dirilt"eisa quella detta Fa~io 254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO uso potabile le varie !Sorgenti della zona, 'coma;>lt"eisa quella detta Fa~io Grande. Quest'attitudine dell'acqua della sovgente ad uso di (pubblico generale interes1Se sufficiente a ,stabilire la natura [Pubblica dell'acqua, che del resto, .secondo quanto ha comunicato l'Uffido del Genio Civile di Catanzaro, rkade nel bacino idirograifko del tol'l!"ente ¥Tre ceci ., che tscritto nell'elenco delle acque pubblkihe della provincia dli Catanzaro: il che porta aritenere che, giˆ con questa iscrizione, l'acqua della sorgente, in quanto áconfluente nel torrente, era stata dichiarata acqua pubblica. Ci˜ posto, la dtsciplina della áconcreta fattisjpecie per cui la causa regolata direttamente dalla normativa lrelativa alle acque .pubbliche. Alla stregua della quale dtsciplina I'Apostoliti si presenta quale utente di fatto, sia pure (come ;pretende) di antica data. Ma l'utente di fatto di acqua pubbUca, anche se si trova nelle condizioni di ottenere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, 1se non ha ~roposto domanda per ottenere tale riconosdmento, non .si ;presenta come titolare di un diritto soggettivo (in fase di acicertaimento); e quale 1semplice 1P01S1Sessore dell'uso dell'acqua, egli deve cedere nel contrasto con il dirdtto dlel 'concessionario della medesLma acqua. Analogamente l'utente di fatto che si trovi nelle cond:i'zioni rper ottenere, ácon esclusione di qualsiasi 1concorrente, la .áconcessione d'a,cqua pubbUca per il quantitativo effettivamente utilizzato, se non cfa valere tale suo diiritto verso lAmministrazione demaniale non pu˜ addurre una situazione dli diritto :soggettivo costituita a ,suo favore ed o,pponiibile ad altro concessionario: anzi ácontro di lui operano le decadenze stabilite per le opposizioni alla richiesta di 'conc¥essione avanzate da terzd e (per i ricorsi aventi per oggetto i diritti cihe si :pretendlono lesi dall'avvenuta concessione (art. 8 e 18 T.U.). Nella 'S!Pecie I'ApOIStoliti non alle.ga di aver proposto domanda per il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua pubblica e di aver fatto valere il diritto alla concessione esclusiva dell'acqua utilizzata in via di fatto. Adduce solo dli aver presentato nel luglio del 1964 OiPPOsizdone alla concessione chiesta dalla Casisa per il Mezzogiorno. Ma di questa opjp()sizione nulla si áconosce, anzi nel decreto. di áconces1sione a farvore della Cassa dato atto cihe nell'istruttoria espáletata a nomna di legge non 1sono state presentate opposizioni o reclami. Consegue che effettivamente l'~ostoliti non titolare di un dliritto soggettivo all'uso dell'acqua .pubbUca della sOT1gente Fagigiio Grandle sicchŽ non pu˜ fondatamente addurire d'i es1sere 1stato leso dall'uso concesso alla Cassa dell'acqua ora detta. L'appello, perd˜, si presenta totalmente infondato e diev'essere rigettato, con la conseguenziale resiponsaibd.Litˆ dell'a(p!pellante per le spese del giudizio di impugnazione. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 255 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 12 -Pres. Giannattasio -Rel. Leone -Societˆ Acque Carcad del Fasano S.p.A. (avv. Conte) ic. Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze (avv. Stato Ricd) e Consorzio. delle acque di tr:rigazione dei fondi in S. Giovanni Galeruno e Gravina di Catania (avv. Selvaggi e Indelicato). Acque pubbliche ed elettricitˆ -Competenza e giurisdizione á Uso di fatto á Diritto alla concessione á Domanda di accertamento á Giurisdizione ordinaria á Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche. (T.u. 11 dicembre 19,33, n. 1775, artt. 4 e 140). Acque pubbliche ed elettricitˆ ¥ Acque sotterranee ¥ Autorizzazione alla ricerca á Uso delle acque rinvenute anteriore all'inserzione in elenchi suppletivi á Diritto alla concessione -Non sussiste. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 4 e 103). Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche la domanda, proposta in confronto dell'Amministrazione e del concessionario, da chi chieda il riconoscimento del diritto alla conce3sione del quantitativo d'acqua, effettivamente utilizzato anteriormente alla inserzione dell'acqua in elenchi suppletivi (1). La ricerca di nuove acque sotterranee condotta in base ad autoriz zazione amministrativa comporta che le acque, sin dal loro rinvenimento, siano soggette a veTi.fica della demanialitˆ e ad iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. Ne deriva che l'uso dell'acqua da parte dello sco pritore non pu˜ essere equiparato all'uso di fatto di un'acqua che, non compresa in precedenti elenchi, sia poi inclusa in t!lenchi suppletivi; dal l'uso non deriva perci˜ un diritto alla concessione del quantitativo effet tivamente utilizzato dallo scopritore il quale, per effetto del rinveni mento, acquista solo un titolo di preferenza alla concessione (2). (Omissis). -Risulta dalle deduzioni delle ipŽlll'ti che questo Tribunale Superiore, provvedendo in ,sede di legittimitˆ su domanda della soc. acque Carcaci del Fasano, ha dichial'ato il difetto di giurisdizione quanto alla rpretesa della societˆ dli essere riconosciuta esclusliva avente diritto alla conces:sione dell'acqua a norma dell'art. 4 del t.u., in quanto la pretesa stessa era basata sulla susisisten:za di un diJritto soggettivo. In (1-2) Sull;i prima massima. cfr., supra, Cass. 30 ottobre 1974, n. 3306 e la gturisprudenza ivi richi>amaita: sulla seconda massima, Tr1b. sup. acque 12 dioembr,e 1963, n. 33, Foro amm. 1964, I, 448, ohe ha escluso che l'autorizzazione allo soavo di un pozzo autorizzI altr,esi all'uso dell'acqua rinvenuta. 256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO effetti, 1coone ,s' detto, la 1societˆ appellante insiste su questo fondamento giurridko della sua domanda e ,chiede l'afferm~ione del iP[['Oprio diritto soggettivo alla 1concesstione, con esclusione di qualunque concorrente: petitum e causa petendi che comportano la competenza a p[['ovvedere del Tribunale regionale in pTimo girado, dtel Tribunale Su1peri0Te in grndo di apiPello, mentre attiene al merito l'indagine se in 1conc[['eto sUJss:i:stono i presUJpposti specifki necessarii perchŽ possa ritenersi costituito il diTese con il provvedimento de quo, non [potevano essere influenzate, nŽ tanto meno vincolate, 1sotto un profilo logico-giuridiko, dalla precedente autorizzazione che riguardava un'opera di caratteriisttche diverse e, comunque, tali da non ingenerare quelle rp.reoccurpazioni di reperimento della stessa falda, giˆ utilizzata clia altri concess:i.Ol'lari, ricollegabili all'opera de qua. Da quanto sopra consegue che il ric01riso deve essere r1espinito. (Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 dicemb;re 1973, n. 1346 -Pres. Grieco -Rel. M;mfTa -P. M. De Sanctis (.conf.) ll'ic. Campanile ed 'altri. Imposta di fabbricazione -Oli minerali -Olio greggio -Soggezione. (1. 28 febbraio 1939, n. 33~. art. 23 sostituito dall'art. 5, quarto comma D.L. 3 dicembre 1953, n. 878 e dall'art. 9 D.L. 5 maggio 1957, n. 271). Gli oli minerali greggi sono soggetti ad imposta di fabbTicctzione (1). (Omissis). -Il 5 ottobre 1967, i mi1itari della G.F. di Ba;ri,. so11prendevano i ,prevenuti, intenti ad inettare acqua in una autociisterna con rimorchio. Veniva 'cos“ ac1c&tato che da detta autocisterna, diretta allo stabilimento STANIC di Bari, erano.stati sottratti q.li 52..72 di :prodotto, travasato in una autobotte di pcroprietˆ del Campanile e .guidata dal Ba:l'lbara. I due venivano, successivamente, trovati in possesso di forti quantitativi di olio .combustibile e di benzina, in depos:iti non denunc:iati. Tutti gl'imputati venivano rinviati a giudizio del T;ribunale di Bari, per 1rispondere di sottrazione di prodotti (PetroliieTi, alle imposte cli faib-á brkazione, di furto pluriag,gll'avato di tali prodotti, di violazione di ,sigilli, ,tentato traiS1Piorto di oli minerari senza cretificato di iProvenienza, ed il Cfilll!P0iniile ed il BaTibara, .tnolitre, di eswcizio di deposito dli ol minerari nuti alla mulita in L. 2.000.0-00 daiscuno, ;per i 11eati di tentata sot1Jra~ zione continuata ádi q.li 120 di oli comboo:tibili e di q.li 3:0 di benz:ina. Con sentenza 16 dicembre 1970, il Tribunale condannava i pirevenuti alla multa di L. 2.000.000 ciais1cuno, per i treati dli. tentata sottrazione all'imposta di q.li 90 di olio greggio, ed a ,pene varie [peir il tentato trasporto di oli~>, senza certificati, per ese1rdzio non autorizzato di deposito di oli minerali e pe¥r Irregolare tenuta dei Tegiistri di .cairico e scarico. Il Tribunale assolveva gl'i.miputati, per amnis1tia, dai :reati di furto, vio (1) La vertenza ha correttamente risolto la questione alla luce delle norme che disciplinano la marteria. Le a1tre .affermazioni che 1si l!eggorno []Je11a sentenza (i~ossdb.iJi~tˆ di configurare l'1autod1s1Je['[]Ja áCome un de!P'osito, natura di ['1e1afo di ;peri.co1lo del reato di triasporto abusi'V'O di oli mineraH) corrispondono a ;pr1nc1pii g.iurisprude1nzia'li costantemente affeTmaiti. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE. !azione di .sigilli e ricettazione, concedendo a tutti l'attenuante del danno di particolare tenuitˆ. Avve11so la ,sentenza, p1roponevano tempestivo a'P!p,ello il P.M. e tutti gl'imputati. Il P.M. 0isiservava 'che, per il :reato di tentata sottrazione al \Pagamento dell'imposta, l'art. 9 del d.l. 5 magigio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, che aveva modificato l¥art. 23 del d.l. 21:\ febbraio 1939, n. 334, comminava, insieme alla pena rpecuniaria, anche quella detentiva, e chiedeva che in tali sensi fosse ámodiifkata la sentenza. Il Camipanile ed il Barba:ra censuravano la .sentenza, 1S1ostenentdo la inapplicabilitˆ dell'imposta di fabbricazione al minerale greggio, l'insussistenza dei reati loro f!Scritti e l'inesatta qualificazione .delle tra1S1gressioni relative all'esercizio dei depositi ed alla tenuta dei registri, nonchŽ l'eráronea apiplicazione delle norme ,sulla continuazione. Il Nenna sosteneva l'inesistenza dell'elemento 1soggettivo ed il Cappiello l'erronea valutazione delle risultanze iprocessuali. Tuntti instavano, in subordine, per la riduzione della pena. Con sentenza 15 marzo 1972, la Corte di Bari, in accoglimento del gravame del P.M., e concedendo le attenuanti generiohe, come richiesto dagrli imputati, cm1dannava 'costoro ácome segiue: Camipanilie, ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, L. 3.700.000 di multa e L. 315.000 di ammenda; Barbara, anni 1 e mes.i 4 di reclusione, L. 3.200.000 d!i multa; Nenna e Ca:ppiello a mesi 8 di reclusione e L. 1.400.000 di multa. Ricorrono, per Cassazione, tutti gl'imputati. Campanile Giuseppe dedu:oe l'erronea applircaz,ione defila J.eg.ge aTlt. 23, 2¡ e 3¡ .comma d.l. 28 febbraio 1939, n. 3á34, poichŽ l'imposta col:pisce il prodotto finito, mentre il minerale e da esso trasportato, era greggio. L'imposta di fabbricazione andava versata solo sul prodotto raffinato, secondo l'art. 12 del ácitato decreto e ásecondo il n. 3, ¥capv. A dleNa tabella A, allegata al ¥citato decreto. Deduce ancora violazione dell'art. 56 della legge 2 luglio ig,57, n. 474, perchŽ l'olio greggio, dirottato, non era destinato al 'consurrno, nŽ era .sottoposto alla legge rkhiamata, in quanto l'autocisterna era utilizzata 'come deposito, e non poteva ipotizzare il tentativo di tra:51Porto, nŽ poteva essere richiesto il cerUficato di provenienza, che riguarda il !PrOdñtto finito (art. 15 legge citata). Censurava, infine, la ¥sentenza, per violazione d!elll'art. 13, 1¡ e 4¡ comma della medesima legge, pe11chŽ i depositi clandestini non potevano esser dotati di áregistri di 1carico e scarico, rilasciati isolo dall'UTIF. Ba,rbara Cesare censura la sentenza per violazione degli art. 52.4 n. 1 -475 n. 3 e 479 c.p.1p. e 23 Leg.ge 28 :febbraio 1939 n. 334 e a!l'.'t. 15 legge 2 luglio 1957 n. 474, pe11chŽ l'olio in que.stione era diretto alla 262 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO raffineria per esser lavorato e non venduto, e la Corte non aveva spie gato perchŽ avesse ritenuto che la mera poS1Stbilitˆ di uso immediato dell'olio, ,si fosse concJ:"etata in una vendita. NŽ si :poteva (parlare di tentato tras;porto, perchŽ l'olio sottratto era stato trasferito in una auto cisterna, usata come deposito. Nel ,ca:so, non era richiesto il ácertificato di provenienza (art. 15 legge 1957), ma solo una bolletta di cauzione, che non era protetta da S1anzione penale. Cappiello Giovanni lamenta che la Corte ha oanes1so di motivare su1le dogliainze d'appello tendenti ad escl1udere fa sua coirtreitˆ nell'at tivttˆ criminosa dei coiID([)utati. La Corte aveva riI11Venuto á~l dolo spe dfico nella so11a p["esenza del Capipiello allla :spiombatuira della cisterna, e non aveva considerato la ipos1s.ibilitˆ deilla mera presenza passi.va, non punibile. N enna Donato deduce erronea a.piplica:zione della legge penale, perchŽ, come sem9Uce auttsta, non doveva e.s1s,er tenuto al pagamento dell'imposta. Imo1tre, dalfa sos1tituzione dell'olio, con altrettanta arcqua, non sacrebbe derivato danno rper la P. Amm.ne, in quanto la imposta sarebbe stata applicata alla quantitˆ di olio realmente pervenuta, quan titˆ che sarebbe risultata uguale a quella spedita. La sentenza aveva poi affermato che l'elemento ,soggettivo del reato era costituito dal sOilo dolo generico, e non aveva Ç~oTIJSdd,erato ,che p[['oprio tale elemento esulava dalla condotta del Nenna che, Clhe, in tema di legigi finanziarie, 1Cihiaramente e ripetuta mente definita, dalla ,giurisprudenza, come un 1curnulo, o !raccolta, o scorta di prodotti, e riferita alla iperrnanenza nell'azienda di po:-oduzione, od alla .giacenza nei magazzini. Ne deriva áChe esattamente istato affermato l'obbligo del certificato di provenienza, e ci˜ tanto pi vero, in quanto l'art. 15 della legge 1957 presocive il certificato, per il 1con1Jrollo del movimento di tutti i prodotti petrolifeTi di qualunque specie, senza alcuna di:stinzione, siano essi assoggettati ed assoggettabili, OIPIPUr no, all'iimJposta, in ogni momento della loro d~colazione, ed indirizza il precetto anche ai trasportatori e sipeditori, pur se non titolari di depositi. E poLchŽ trattava:si, nella fattispecie, di olio d!irottato dalla sua vera destinazione, inconferente appare il richiamo all'art. 8 della leg;ge, che prevede il rilascio della bolletta di cauzione, per 1gli oli 1~ezzi, legittimamente convogliati allo stabilimento di lav~azione, e destinati ad ess1er custoditi in particolari serbatoi. Questa Suprema Corte ha giˆ avuto occasione di affermare, (Cass. VI, 14 mag;gio 1971, rie. Crema), áChe il reato di trasporto abusivo di oli minerali, art. 5 e 15, primo comma legge 1957, reato di peT1colo, che si realizza per il .solo fatto del traspo!r~. senza valido documento, e con 1a ricorrenza del dolo gen&ico, coscienza e volontˆ di eseguire il trasporto i.senza certificato. é del tutto irrilevante 1Cihe l'imposta di fabbricazione sia stata, o no, pagata, rpel'chŽ l'art. 15 non distingue fra prodotto di ácontr~1bbando e prodotto che abbia assolto l'imposta, e non rileva che l'olio fosse greggio o raffinato, peT1chŽ la ratio legis .consiste nel :permettere, agli ol'lgani finanziari, il costante controllo di un prodotto.che, per la 1sua fungibilitˆ, non consente, fuori dal deposito di eskazione, la po:-ova della sua identitˆ. Non 1sussiste infine, la violazione dell'art. 13 della legge peo:-il capo. E della rubrica, :perchŽ il reato di omessa tenuta del registro di carico e scarico, in materia di oH minerali, non presup1POne che, da rparte dell'esercente .siaástato osservato l'obbligo di denunciare il deposito, nei casi stabiliti dalla legge, e pertanto il l'.eato ugualmente configurabile, anche se tale adempimento non sia stato eseguito, ma tuttavia esLsta, di !fatto, un quaLsiasi deposito. Infondati sono i motivi del Tkorao del Barbara. Per il secondo e per il terzo motivo, valgono le considerazioni giˆ svolte per il ricotrso Campanile, mentre non sussiste difetto di motivazione della s1entenza, circa l'omes1sa spˆ.egazione della possibilitˆ di vendita dell'io1io soitmratito. I:nvero, .la Co11te di meriito, ha dato ,conto dei motivi per cui ha ritenuto la coirresponsabilitˆ del Barbara, nel reato PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE commes1so dal Campanile, áfondandosi sulla 'collaboraziione dal primo prestata al secondo, conducendo, sul ;posto, l'.autobotte, in 'cui era stato, suc1ceS1sivamente, travasato l'olio oggetto del furto, e fpresenziando a tale operazione. NŽ vi era neceissitˆ d'ipotizzare una vendita di tale prodotto, es:sendo suffkiente la constatazione che il prodotto stesso, 1stava per esserre sottratto ai controlli fiscaH, inel che era inserita l'evaslione a.ll'ilm,posta, e che la :sottrazione stes1sa, lllOn avreblbe a'll'Uto SC:CJiPO, 1se il prodotto non avesse potuto, in qualche modo, essere utiilizzato od immerso al 'consumo. I motivi del Ca;p1Piel:10 sono ugualmente infondati, IPáWchŽ la motiVlazione d!el[a 1sentáe1nza, 1sull'acicertamento della penale resiponsabillitˆ, si 1 basa sulla !Presenza di costui, al momento de1la 1sp1iiombatura defil'arutodsterna diretta alla STANIC, e della sottrazione dell'olio minerale, azioni queste, necess.itanti della mass1ima segiretezza, e che non sarebbero state eseguite, alla ,presenza di esso Oaprpiello, se costui fosise risultato veramente estraneo alla vkenda. Eisattamente, inoltre, la Corte non ha consiádlerato la 1Possiibilitˆ che la presenza del ricorrente, fossáe stata ¥s1emplicemente passiva, poichŽ tale ipotesi ,rimasta esiclusa dalle stesse dichiarazioni dell'interessato. Il Cappiello ha infatti affermato che le sue prestazioni furono richieste dal Campanile, per l'aprpre,stamento di otto :liusrti vuoti, della capacitˆ ci litri 200 ciascuno, nei quali, come ha dkhiarato, il Nenna, doveva esser travasato parte del greggio prelevato dall'autodsterna. Lo stesso Campanile, del re.sto, non ha fornito convincenti giustificazioni della piresenza del Caprpiello sul posto. Il collegamento col rkordato antefatto, dimostra l'esattezza del ragionamento della Corte di merito, che ha ritenuto che la prestazione del Cappiello fosse sta~a richiesta dal Campanile, nella esecuzione dell'opera delittuosa e fornisce anche la p1rova del dolo specifico, che ha aniimato il Cap:piello, con l'intenzione di 1S10ttraT1re i prodotti petrolife,ri all'accertamento e conseguente pagamento dell'imposta. Inconsistenti, infine, si dimostrano le doglianze del Nenna, l'autista che áconduceva l'autocisterna diretta alla S.TAN[C, e che si prestato alla rimozione dei ,stgillf, alla sottrazione del combustibile ed alla sostituzione di questo, con a.equa. Come autista, il Nenna non era tenuto a corrispondere l'imposta di fa.bbrtcazione, ma a quest'obbli,go automaticamente andato incontTo, a motivo del concoil'so nella sottrazione del combustibile. La dis1posizione di cui all'art. 9 della legige 19.57 diiretta a ¥ 'chiunque È sottrae, con qualunque mezzo, prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta; essa 1cooogu1ra, non un reato piroprfo, ma urn rrearto comune che pu˜ e.ss:er co\IllJillersso da qual1siasci. :persona, e per il quale ocrcorre la cosciente volontˆ di compi-ere atti fraudol fra giurisdizione civile e giurisdizione penale dopo J.e dichiarazioni di illegittimitˆ ,cosUtuzrionale 1anche ,per l'all't. 23, 19<5 e 27 c.p.p., Cass. Seáz. Un. 15 dicembre 1973, n. 6 in quersta Rassegna 19'74, I, p. 750). 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 268 di merito con motivazione aderente agli elementi probatori acquisiti, immune da errorii di logica giuTiditca, e perici˜, non sindacabile in questa sede di legittimitˆ. Invero, all'affermazione che l'Anzellotti iprocedeva ,senza tenere la destra .rigorositss:ima, .come imposto dall'art. 104/3áácod:. strad. ai conducenti nel caso di incrocio con altri veicoli, la 1sentenza impugnata rpervenuta sulla scoo:ta cli constatazioni obiettivamente rilevate ,sul luogo quali le tracce rettilinee di frenata evidenziate a tergo della motrice e la rposizione di guida della .stessa, arrestatasi, dorpo lo scontro, ad una dista~ a, dlal margine destro della ¥carreggiata, di ácentimetri 58 e. 615 risrpettivamente in corrispondenza della parte pos.teriore e di quella anterriore. Per .quanto conceme la velocitˆ, legittimamente la Corte d“ merito ha ritenuto áche, anche ad ammettere che l'Anzellotti procedesse a 40-45 Km/h. 1secondo le sue ástesse dichiarazioni, tale andatura non era commisurata al tipo .pesante del veicolo, costituito da motrice e tri:morcMo, ed alla ristrettezza della strada con ácarregigiarta la:r:ga m. 5,30 e ban~ chine laterali non transitabili perchŽ in pendenza rispetto al piano viabiie.. Ora, posti tali a¥cce:rtamáenti, manifesto che non sus1sistono i denunciati vizi di motivazione in ordine alla sussti.stenza degli elementi di ácolpa posti a carico dell'Anzellotti. Circa il nesso causale fra l'accertata condotta colposa e l'ecenrto, 1a Corte di Arppello ha bene asisolto all'obbltgo della motivazione ponendo in evidenza che l'incidente non wrebbe avvenuto se al momento dell'incrocio, l'AnzeJ.ilotti non avesse piroceduto a vel:ocitˆ elevata e senza tenere regolarmente la destra, ed aggiungendo, peraltro, che ¥ anche se il Tiberi avesse femnato il veicolo da lui áCondotto, l'incidente si sarebbe verificato ugual:mente a 1causa delal velocitˆ elevata ilil relazione al ti.po pesante dell'autotreno, per la forza d'urto imponente di detto veicolo¥. A tal rigua:rdo non superfluo ricol'ldare che i giudici di merito hanno anche accertato, sulla scorta dei rilievi obiettivi raccolti sul posto dalla Polizia Stradale, che l'Anzellotti viaggiava al centro della strada lasciando alla propria sinistra uno spazio ;di m. 2,2:5, inferiore do alla lal'lghezza dell'autocarro militare (m. 2,3á5 oltre il áC.d. fuori tutto, di complessivi cm. 9, per la sporigenza dlei corp.rimozzi da ambo i lati). Passando ora all'esame del secondo motivo di rico11so, 0S1Serva il Collegio .che l'Anzellotti, denunciando erronea ap1pUcazione dell'art. 102/3 Cod. istrad., lamenta che la sentenza impugnata, p.ur riáconosicendo che nes1suno dei due conducenti arreás.t˜ il p['orprio veicolo nell'imminenza d!ell'incrocio malagevole, abbia 1posto a carico soltanto di esso ricorrente la viola7lione della citata norma sulla d&siciplina della circolazione stradale, ritenendo, invece, irrilevante l'omesso arir,esrto da pairrt.e del veicolo condotto dal Ttberi. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 269 La ,censura, ri'Piroponendo in sostanza, la tesi del concorso di co]Jpa del Tiberi, non pu˜ avere ingre,sso in questa 1sedle. Invero, nel caso concl"eto la pena stata inifJ..itta sulla base del minimo áedittale (anni 1) con la triduzione nel minimo (1/3) per le concesse attenuanti generiche nel minimo (mesi f?) stato detemninato anche la durata della sospensiione della patente di guida, 'con la conseguenza ohe, ai fini penali, l'im1PUtato non ha alcun interesse all'acicertamento di un eventuale concorao di colpa del tetrzo, mentre 'dli fronte alle parti ciViili egli riS'Ponde petr l'intero ai sensi deWart. 205,5/1 C.iP. Per altro, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 22 marzo 1971 (F.I. 1971, I, 82,4), dichiarativa della ;parziale illegittimitˆ 'costituzionale dell'art. 28 c,;p,,;p., essendo il Tiberi ormai fuoo:-i del giudizio penale (la sua esclusione rpiassata in giudiicato per diifetto di impugnazione da :parte del P.M.), l'accertamento di un eventuale suo conccmso di 1colpa non :potrebbe avere efficacia vincolante ai fini civilistici dell'azione di regresso di cui all'art. 2055 'comma 1secondo e.e. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE~ Sez. Un. 30 novemibre 1974 -Pres. Pece - Rel. Manna -P. M. Guadagno (conf.) -Rie. Fomeris. Truffa -Momento consumativo -Esistenza di un danno concreto ed effettivo -Assunzione dell'obbligazione -Costituisce tentativo. (art 640 c.p.). Il reato di truffa si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale, con la .definitiva perdita di ei:so da parte del soggetto passivo (1). (1) Con questa decisione la Corte dJ. Cassazione e 1Sezioni Unite, annullando la contraria sentenza del giudice di merito, ribadisce quell'affetrmazione 1sul momenroo oonsumiaitivo .delila 'truf:lia che il'Avvocatura aiveva sostenUJto ,con successo in pl'lecedenza dmnainzi aLle stesse Sezioni Und!te (v. Cass. E'ello, secondo la qua'le nel fatito contestato, avendo il Bragazzi ll'itiraito la mEll'lce ma nulla c011risposto, andava ravvisata una truffa tentata e non una truffa consumata. Viene cos“ ril?1roposto il tema del momento consumativo della truffa, e prec1samente il contraisto tra due tesi: quella secondo cui il delitto di truffa ási 1consuma nel momento in 1cui il 1soggetto 1P1assivo assume, per effetto di artifizi e rraggtri, l'obbJ.tgazione, 1e l'altra, 1che non rittene suffi-á ciente la isola circolazione giuridka dei beni, ma dc:hiede la loro cwcola zione economica, e quindi 1l'esiis.tenza di un danno concreto ed effettivo del ipatrim.onio. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE Tale questione ha giˆ formato oggetto di esame da .parte di queste. Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, con la sentenzia 22 marzo 1969, n. 2, ácondividendo la seconda tesi, hanno ll'itenuto che ¥ il reato di truffa si rperfeziona soltanto .con l'effettivo áConseguimento del bene economico o di altro bene áche sia idoneo ad unia vaJiutazione patrdmoniale, con la definirtiva rpierdi.ta di esso da iparrte del 1sogigetrto rpas1sivo ¥. E non vi motivo per andare in .dliverso avviso. La truffa un reato contro il rpiatrimonio, e non rpi -come era sotto il áCodice Zanardelli -un :reato ¥contro la IPII'Oprietˆ; e per patrimonio, mutuando il áconcetto dal diritto civile, pu˜ ben intenderrsi, con linguaggio tecnico-giuridico, un comple¥EISO idi diritti, valutabili in danaro, che va oltre la áConcezione materialistica, che identifica il patrimonio ácon le .cose. Ma tale nozione amrpia e unitaária, pll'oprio ipell' la pluralitˆ dei dill'iitt1i di cui si compone e in cui si scinde, non viene snaturata quando, nel diritto penale, il patrimonio fatto oggetto di tutela in relazione alle sue componenti ~ sotto diversi iprofili. La tutela, come precisato nella Relazione Minisrteriale, áricompll'enidle ¥ la proprietˆ e ogni altro diritto reale, il .posisesso di fatto 1serparato dalla proprietˆ, ed anche in taluni casi, i diritti di obbligazione ¥; e il codice, nel titolo XNI, specifica dellia sua necessaria concretezza, l'oggetto della tutela nelle sin~ gole previsioni delittuose. Lo 1stes1so, per esempio, rfohiede, per la ;perfezione del reato ¥Consumato; nel furto e nella rapina, l'iimrpos1sessamento effettiV'O delal cosa mobilie altrui mediante :sortrtrazione al detentore; neHa circonvenzione di pers:one incapaci, la isola induzione a ácomp~ere un atto che importi un quals:iasi effetto .giuridico dannoso rper il d11convenuto, prescindendo dalla concreta realizzazione dell'obbligazione da rparte del co1p1evole; e, cosi pure, nell'u1sura e nella frode in emigrazione, la me.ra promessa di danaro o di altra utilitˆ. Nella truffa con l'art. 640 il legi1slatore rtchiede il conseguimento dli un ingiusto pll'ofitto con altrui danno, e l'effettuato raffronto chiaT1sce il pensiero del legislatore stes1so -áChe il testo della norma non tradisce -secondo il quale nella triuffa.111 danno deve ave11e contenuto áeconomico e deve consisitere rper il soggetto passivo in una lesione dlel bene tutelato, concreta áe definitiva, e non soltanto .potenziale. La truffa reato. di danno e non di pericolo, e si Tea.Uzza ¥con la oi111colazion1e economica e non soltanto giuridka dei beni. Del re¥sto, 1se il Teo tende, mediante artifizi e raggiri, con una truffa contrattuale, a pirocurarsri indebitamente, con altrui danni, merci, danaro o altra utilitˆ, la áCaT~dta obbligazione, non rappresenta per lui che un m-omento dell'iter crilmints direttoá al conseguimento dell'evento. Quella carpita obbligazione ¥costituisce giˆ un risultato dell'attiváitˆ svolta, dimos:tratasi idonea e diretta in modo univoco alla realizzazione del fine pTopostosi, ma ancora un tra1guaa:do intermedio, non la meta finale; l'obbligazione non il danaro o l'altro bene RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATOá economico voliu:to. Il profitto, quello sperato, pu˜ an1coria non vernir realizzato dail isoggetto attivo, ácosi come il daillilo e:ll:fettivo pu˜ ancora venir evitato dal soggetto .passivo, ottenendo, rper esempio, l'annullamento del contratto rper vizio del consenso. Pertanto, ai sensi dell'art. 640 ,c.:p., in tutte quelle situazioni in ,cui il soggetto passivo assume, ¥per incidenza di artifizi o raggiri, il'obbligazione della dazione di uin bene econorrnico, ma questo non perviene, con áCorrelativo di lui danno, nella materiale disponibilitˆ delil'agenite, ásii verte nella figura del “I'eato di truffa tentata e non in quelal di trurffa consumata. Il T,ribunale ha respinto la tesi 1subordinata dell'appellante, a.ccettando, senza alcuna approfondita disamina, la tesi 1contraria. Ha infatti, osservato: ¥ NŽ rtcorre la figura del tentatiivo, pel'chŽ non ha rilievo la áCircostanza áche il Bragazzi non abbia corrisposto il prez.zo, in áquanto il danno si realizzato col rilascio di una ,scrittura avente effetti legali. Questa costituiva titolo rper la Kraft 1,)er ottenere il pagamento, e conseguentemente per il Fornaris per lucrare la :Provvigione È. Per quanto, invece, .stato ,sopra dimostrato, avendo il Fotne“I'is, con le modalitˆ accertate dai giudici di merito -e che rimangono confermate con il rigetto del primo motivo -fraudolentemente car;pito all'imprenditore edile Bragazzi Walter una Ol'dinazione di merce, redatta su un ¥copia-commissioni in modio tale da ,consentirgliene la successiva alterazione, ma non avendo egli tratto dall'obbligazione lo sperato profitto, ,consistente nel lucro della relativa provvigione, e avendo il Bragazzi evitato un effettivo danno economko, contestando il contenuto della esibitagli..scrittura, rifiutando ogni pagamento e invalidando praticamente, con la denuncia, la obbligazione, il reato in esame deve essere giuridicamente qualificato truffa tentata. -(Omissis). PARTE SECONDA .. LEGISLAZIONE ., I -NORME DICHiIARATE INCOSTITUZIONALI Codic:e penale, art. 503, neLla pwte in oui pultJ.íiSIC,e aillChe lo sciopero politico ohe non sia diretto a ,sovverUre l'ordinamento cost1tuzionale ovvero ad 1mpedire o ostacoLa,r.e iJ. 'libero esercizio dei poteri legittimi nei qualli si esprime la sovranitˆ po1polare. Sentenza 27 dkembre 1974, n. 290, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. c:odic:e penale, art. 546, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando 'l'uJrteriore gestazion,e implichi danno, o pericolo ágrave, medkaLmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altr1menti evitabile, per la salute rdelLa madre. Sentenza 18 febbraio 1á975, n. 27, G. U. 2,6 febbraio 197,5, n. 5'5. c:odic:e di procedura penale, art. 152, sec:ondo c:omma, nella parte in cui non comprende tra J,e ipotesi in cui M ghJdice, ad istruttoria ultimata, deve pronuncia>re 1sentenza di rprosciogl1mento nel merito anzichŽ declaratoria di estinzione del 1reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui manchi del tutto fa prova che l'imputato abbia commesso il reato stesso. Sentenza l6 'gennaio 1'97á5, n. 5, G. U. 2.2 gennaio 197á5, n. 21. t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo c:omma, nelila 1parte in cui riduce di 1un quall'to lla pensione rda 'corrispondersi alla mogilie áe alla prnle dei dipendenti pubbHci che hanno pe1dtito ill diritto a percepirla direttamente. Sentenza 5 febbraio 1975, n. 24, G. U. 1,2 febbraio 1975, n. 41. legge 1 O agosto 1950, n. 648, art. 63, primo c:omma, limiitatamente aUa parte in cui 1suboll1dina il diritto alla p'ensione indiretta di guerra dei figli áe deJ.'le fi,glie ma1ggio(l".en:ni 'comunque inabili a qualsiasi proficuo llavoro alla 'condi~one 1che siano divenuti tali.i prima di aver ra1ggiunto lla ma1ggiore etˆ oppure rprima dena data di 1cessazione del diritto del genitoire. Sentenza 215 febbraio 19715, n. 37, G. U. ,z6 :liebbraio 1,97,5, n. 5,5. legge á10 agosto 1950, n. 648, art. 77, limitaitamente ail!la parte in cui subordi:na ii! diritto aUa pensione indiretta di 1guevra dei fratelli e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sorelle maggiorenni comunque inabili a qua1siasi proficuo lavoro alla condizione ohe l'inabHitˆ isussrsta alla data deJ. decesso del militare o del dvile o áche divengano inabili anche dopo tale data ma prima di .r:aggiungere la maggiore etˆ o prima del ,giorno dail quale dovrebbe devolversi in loro favore la ipensione giˆ liquidata: al padre o alla mad:re. Sentenza 25 febbraio 1975, n. 36, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55. legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, neilila parte in cui Hmita il diritto alla pensione di riversibilitˆ ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, .es1c1ludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia 1stessa. Sentenza 25 febbraioá 1975, n. 33, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106, primo c:omma, neHa paárte in cui prevede la taissabtlitˆ delle plusvalenze e :sopravvenienze attive di enti ta:ssabili in base a bilancio ma non ese:t'lcenti attivitˆ commeDciaU. Sentenza 25 febbraio 1975, n. 312, G. U. 2á6 febbraio 1975, n. 55. legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo c:omma, ilimitatamente alla parte in cui subordina il diritto alila pensione indiretta di .guerra dei figli áe deHe figlie maggiorenni o comunque inabiU a qualsiasi rizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto rigual'do a1gli .altri debitori anche se questi ultimi non ,siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti aitti interruttivi (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, deHa Costituzione). Sentenza 16 gennaio 1975, n. 8, G. U. 2.2 gennaio 1975, n. 21. codice civile, art. 190'1 (aárH. 41 e 3 della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, :n. 18, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. codice penale, art. 313, terzo comma (artt. 3 e 9á5 della Costituzione). Sentenza 16 gennaio 1975, n. 7, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. codice penale, artt. 42á8, primo comma, e 423, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24, 1secondo comma, delila Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1974, :n. 2'8á6, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. codice di procedura penale, artt. 141 e 231 (artt. 3, 24 e 109 della Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1974, n. 300, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. codice di procedura penale, art. 666, primo comma, ne1la parte in cui .attribuisce la competenza iper il procedimento di estradizione alla sezione istruttoria de1la corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o H condannato (art. 25, prtmo comma, della Costituzione). Sentenza 16 gennaio 1975, n. 6, G. U. 2.2 gennaio 1975, n. 21. legge. 20 marzo 1865, 11. 2248, allegato E, art. 6 (artt. 113, 3 e 24 deHa Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. t.u. 24 agosto 1877, n. 40.21, art. 53, primo comma (artt. 113, 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. d.I. 9 luglio 1926, n. 1331, art. 1 (artt. 13 e 18 deHa Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 20, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285, primo comma (artt. 113, 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1,974, n. 2á87, G. U. 3 gennaio 197¥5, n. 3. d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 22, terzo comma, e 29, terzo comma. Sentenza 27 dicembre 1'974, n. 2187, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41, lett~ra a (art. 3 della Costituzione). ¥Sentenza 25 febbraio 1197¥5, n. 3á5, G. U. 2.6 febbraio 1975, n. 55. legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 7 (adt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione)á. Sentenza 215 febbraio 1'975, n. 219, G. U. 2¡6 febbraio 1975, n. 55. legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, secondo comma (a¥rt. 3 della Costituzione). Sentenza 25 febbraio 1975, n. 313, G. U. 216 febbraio 1975, n. 5¥5. legge 15 febbraio 1958; n. 46, artt. 11, secondo comma, e 19 (artt. 3, 29, primo ccimma, 31, prtmo comma, e 3.S deHa Costituzione). Sentenza lo6 gennaio 1975, n. 3, G. U. 22 gennaio 197á5, n. 21. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83, sesto comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 16 1gennaio 1975, n. 1, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. legge 13 giugno 1961, n. 528, artt. 2 e 3 (art. 42 della Costituzione). Sentenza 5 f.ebbraio 197á5, n. 17, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. legge 22 novembre 19¥62, n. 1646, art. 6, secondo comma (artt. 3, 29, primo comma, 311, 1Primo ¥comma, 3á6, primo comma, e 3á8 de11.a Costituzione). Sentenza 1'6 gennaio 197á5, n. 3, G. U. 22 gennaio 11975, n. 21. legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 5 (a.rtt. 3 e 37 deHa Costituzione). Sentenza 25 febbraio 1H7¥5, n . .3¥5, G. U. 216 f.ebbraio 1975, n. 55. legge 23 febbraiáo 1967, n. 104, artt. 2, terzo comma, e 3 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 17, G. U. 12 febbraio 197,5, n. 41. PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 25, quarto comma (artt. 38, primo comma, e 3 della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 197á5, n. 22, G. U. 12 febbraio 1,975, n. 41. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (art. 3 della C01Stituzione). Sentenza 25 febbraio 197¥5, n. 33, G. U. 2á6 febbraio 1'975, n. 55. legge 30 apriále 1969, n. 153, art. 27, lettera a (artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 15, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1 (art. 3, primo comma, deHa Costituzione). Sentenza 25 febbraio 1975, n. 29, G. U. 2¥6 febbraio 197á5, n. 55. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (art. 3 delola Costituzione). Sentenza 5 febbraio 19715, n. 19, G. U. 12 febbraio 1.975, n. 41. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (aTt.t. 41 e 3 della Cositituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 18, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 3, ultimo comma (artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione). \ Sentenza 5 :liebbraio 1975, n. 15, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. legge 20 maggio 1910, n. 300, art. 5, secondo comma (M't. 3, prLmo e secondo comma, defila Costituzione). :Sentenza 5 febbraio 1'9715, n. 23, G. U. 112 febbraio 1975, n. 41. legge 11 dicembre 19á7'1, n. 1115, art. unico (art. 42, secondo e terzo comma, della Costirtuzione). Sentenza 25 febbraio 197¥5, n. 30, G. U. 216 febbraio 1975, n. 55. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 5. Sentenza 27 di!cembre 1974, n. 2á98, G. U. 3 gen~aio 1975, n. 3. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 3, primáo comma (artt. 316 e 43 dello Statuto speciale per la Regione si!cmana). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 14, G. U. 12 febbraio 19715, n. 41. . 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO HI -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 45, primo comma (artt. 3, 29 c.pv. e 24 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 8 ottobre 1974, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. codice civile, artt. 2152, terzo comma, 281 e 284, n. 2 (artt. 3, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione). T.dbunale di Sanremo, ordinanza á 16 novembre 1973, G. U. l9 febbraio 1á9715, n. 48. codice civile, artt. 278 e 252 (artt. 2, .2á4, 29, secondo comma, 30, terzo ieomma, della Costituzione). Tribunale di Ortstano, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 2:6 febbraio 1975, n. 5á5. codice civHe, art. 842, primo comma (artt. 41, 2, 3, 9 e 33 deHa Costituzione). Pretore di Civitanova Maárohe, ordinanza 6 novemb['e 1974, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. á codice civile, art. 1886 (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). Corte di ieasisazione, sezione lavoro, ordinanza 19 giugno 1974, G. U. 3 gennaio 197á5, n. 3. codice civile, art. 1895 (art. 38 della Costituzione). P.r-etore di Asti, ordinanza 9 ottobre 1974, G. U. 2.6 febbraio 1975, n. 515. codice civile, art. 2113 '(artt. 3, 24, 35, primo comma, 3á8, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Ciri!, ordinanza 28 maggio 1974, G. U. 29 gennaio 1975, n. 28. codice civile, art. 2946 (artt. 3 e 3á6, dena Costituzione). Corte di appello di Naipoili, sezione diistaicrc.ata di Salerno, ordinanza 19 febbraio 1974, G. U. l9 febbraio 1975, n. 48. codice civile, art. 2¥946 (artt. 3, secondo comma, 3á5, primo comma, e 36, pcr:-imo comma, deHa Costituzione). PŽretore di Orvieto, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 2:9 gennaio 1975, n. 2á8. PARTE II, LEGISLAZIONE codice di pl'ocedura civHe, art. 409 (ar:t. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Naipoli, oroinanza 22 ottobre 1974, G. U. 216 febbraio 1975, n. 515. codice di .procedura civile, artt. 414 e 416, secondo e terzo comma (artt. 3 e 24 deUa Costituzione). Pretore di Sanr.em.o, ordinanza i.a ottobráe 1974, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. codice di procedura civile, art. 416, terzo comma (artt. 3 e 24 del!la Costituzione). Tribunale di Udine, ordinanza 25 settembre 1'974, G. U. 115 gennaio 197á5, n. 14. codice di procedura civHe, art. 420, primo comma, ultima parte e quinto comma (art. 24, secondo comma, del!la Costituzione). Pretore di Alba, ordinanza 215 lugJ.io 1974, G. U. 15 gennaio 1975, n. 14. codice di procedura civiile, art. 545, quarto cáomma (a(l"tt. 3, primo comma, e 3¡6, primo comma, delila Costituzione). Pretore di Montegiol'lgio, ordinanza 1'8 ottobre 1974, G. U. 19 febbraio 1975, n. 48. codice di procedura civile, art. 65.1 (artt. 24, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Latina, ovdinanza 27 novembre 1974, G. U. 26_ febbraio 1975, n. 55. codice penale, art+. 57 e 595 (art. 3 della Costituzione). P1retore di Roma, ordinanza 24 settestono tali qualifiche debbono obbligatoriamente astenersi (n. 380). Ministero Turismo e S9ettacolo -Consiglio di amministrazione -Inquadramento nelle quaUfiche dirigenziali -Segretario avente qualifica di direttore di divisione -Partecipazione (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, secondo comma 18 marzo 1968, n. 249, art. 7; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 59. Cost. a,rt. 97). Se .il Segretario del Consiglio di amministrazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, che ha anch'.esso la qualifica di direttore di"' divisione possa prendere parte alle riun,ioni del Consiglio relativo all'in PARTE II, CONSULTAZIONI quadramento neUe qualifiche dirig“enziald ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ovvero le relatiV"e funzioni debbonoá esseráe assunte da altro componente del Consiglio (n. 380). BONIFICA Consorzi di bonifica -Mutui garantiti con lcessione dei contributi statali e con delegazione di pagamento sui contributi a carico dei proprietari Concessione necessaria -Tassabilitˆ autonoma (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9; r.d: 1 febbraio 1933, n. 215, art. 74). Se in forza deU'art 74 t.u. 1 :liebbrraio 1933, lll. 215, che attribui1sce aHe Casse di Risparmio ed agl.i Istituti di cráedito similari la facoltˆ di concedere Çai conoessionad áed esie1cutori di spese di bonifica integ.rale mutui garantiti con á~a áCeissione di annuaUtˆ di con~ributi statali o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico ded proprietari ., si debba ritenere la necessaria conlllessione di cui all'art. 9 L. di Reg. tra mutuo e a,~legaziorne e quindi la non tassabi:litˆ delle delregazioni di pagamento sui mutui contratti dai consorzi stessi (n. 14). COMMERCIO Comme1ácio -Blocco dei prezzi al consumo -Maggiori costi di acquisto Vendita a prezzi maggiorati (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, art. 1). Se incorra neUe sanzioni previste dall'art. 1, 1¡ comma, d.l. 24 luglio 1973, a proposito del blocco dei pr.ezzi al consumo, il commeirciantŽ che di;stribui,sca genetta a seguiito di suppláemento dell'Ufficio, o nella misuTa esatta ma senza corrisvondere gli interessi, sia áescluso dal beneficio del condono ¥e quindi sfa tenuto, col pagamento del supplemento ¥e degli inte!l'essi, anche al pagamento della sopratassa per tardiva i1:1egi1strazione dell'atto (n. 581). ' IMPOSTE VARIE Imposta di pubbHcitˆ -Targhe delle assicurazioni incendi -Denunzia (ex art. 7 d.P.R. n. 342/54) -Natura ed effetti (d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 7). Se la denuncia di cui all'art 7 del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, debba esseil1e áConsideraita, ad fini dell'applfoazdone dell'imposta sulle targhe delle assicurazioni iincendi, presupposto dell'imposta o atto di auto.accertamento tributario (n. 83). Imposta spettacoli -Parchi scuola traffico (l. 26 novembre 1955, n. 1109, Tab. A, n. 6). Se sui proveinti derivanti da:l1e attivUˆ organizzate nell'ambito dei parchi- scuola: traffico, ov;e cio si insegna 1'1educazione stradale, siano dovuti i diritti áerariali sui pubblfoi spettacolL (n. 84). Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi -Importazioni di navi armate (l. 15 gugno 1950, n. 330; l. 24 giugno 1971, n. 447). Se siano dovuti ii diritti per servizi amministrativi sulle importazioni di navi armate aJVV1enute anteriormente al 1 agosto 1971, data di .entrata in vigorie della legge 24 !?)iugno 1971, n. 447 (n. 85). Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministra tivi -Importazioni di navi armate -Importazioni da paesi aderenti al GATT (l. 15 giugno 1950, n. 330; l. 24 giugno 1971, n. 447). Se sia:no dovuti i diritti pier servizi amministrativi sulle importazioni di navi armate da pa:esi aderenti al GATT (general agre¥ement on tariff and trade) avvenute anteTiionnente al 1 agosto 1971, daita di entrata in vigore della Jiegáge 24 giugno 1971, n. 447 (n. 85). ISTRUZIONE Espropriazione per p.u. -Edifici scolastici -Disciplina applicabile (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 14; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 segg.) .. Se il procedimento per la espropriazione de11e are1e occorrenti per la costruzion(e di edifici scolastici áed i criteri páer la determinazione della ráelativa indennitˆ si.ano disciplinati daLl'art. 14 leggáe 28 liuglio 1967, n. 641, ovvero dBJgli artt. 9 e seguenti 1egg.e 22 ottobráe 1971, n. 865 (n. 38). PARTE II, CONSULTAZIONI I.V.A. Imposta val