Spetl. ab~~-á;11a/1 -Gmpp(i' IV (70 %> ANNO XLV -N. 1 GENNAIO -MARZO 1993 f\~ll'.Cnál&oLo noáááááE¥¥á:áJJ=r o ¤TKJrCJJ 1 ....... 7L~ ..w .. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1993 Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. GENNAIO -MARZO 1993 ANNO XLV -N. 1 JRA¤¤JEGNA AWW([))CCAT1LJJRA 10)JEJLJL([)) ¤TAT([)) PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1993 ABBONAMENTI ANNO 1993 ANNO . . . ¥ . ¥ . . . . . . ¥ . . ¥ . ¥ . . . . . . . . . . . . . . . . ¥ . ¥ . ¥ . . . . L. 52.000 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¥ . . . ¥ . . È 13.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: JS:rITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Ita!ia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (5219084) Renna, 1993 -Istituto Poligrafico e Zecca deHo Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/' aw. Franco Favara) . . . . . . . . á. . . . . . pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . . . È 39 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI (a cura degli avvocati Antonio Cingolo e Giuseppe Stipo) ll 49 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Raffaele Tamiozzo) .. È 85 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura de//'avvocato Carlo Bafile) .. È 100 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI QUESTIONI ........ . pag. )) RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 13 CONSULTAZIONI ..... . È 21 Comitato di redazione: Avv. D. Del Gaizo -Avv. G. Mangia - Avv. M. Salvatorelll -Avv. F. Sclafanl La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI I. F. CARAMAZZA e P. PALMIERI, Problemi attuativi della legge numero 241/90 . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . II, O. FIUMARA, Imprese di assicurazione e amministrazione controllata I, 66 U. PERRUCCI, L'imponibile della tassa sulle manifestazioni a premio I, 132 I :PARTE I:>RlMA ----------á-------¥---1á ¥t:'.-_-_á¥_-__ -_áA._áá_N._¥--¥ á.á-.á-_¥_1á--¥¥¥ ¥ ¥¥ m ..¥-. ááá-á.. á--__ ¥..¥--._-.'_á-_-_-_¥.,,-_-_ .n_á.-.-.---á __ __ ¥¥--_,_¥á.uáá-¥_áááná-_-._-_,_-.,.-.-_¥_á~_¥_-_._-_.. _ .¥-'_-¥.,.._---._t_ ___-_-1c__o_ __-á._---,,.áLá_á á-_.-á"J111_-e --á.r._-__ _--J!':'I __ B-o-- J v -YB~:LL'A!IJ.ti¡R1spJi:fff~lflá--___ ------ --ËfPALToccol'ií'ru\Ti'ci '.DI)<.--- ..... Appaltg _-di opere pub~liche 'R.;l~il!1!ij .. 47 -Legitt“initˆ costltuzi:onfile/ 32. ditc~LAztbN; ~frU~ALEá-áááááááááá á.á:-:.:-.á..ááá:ááá.áá á:ááá.ááá:-.'áááááá .á á...á .á...á.á.á.á.á..á.;.á.. á .á á:::á..: ;;;;;;. e1tb:o storieo -á" LY i4 -marw 1989 n. 122 ¥ Istituzione zone a t:taffico limitato ¥ ProV\'edimenti autoritˆ l:>cale -Contenuto -Sindacabilitˆ, 8!t----¥¥.-.¥_.. --áá-áááá¥>áá -.. ,-....... ql\;f\'.J~if.\ J;uj:d~E~ ::;;:.;; Ahiti _di¥ Stato ¥ J3senzione IVA per lavori di riCostruzione zone terre á---ááá rnotate ¥¥ ¥ LimitaziOrii;j ¥ temporale áá-~~~~mJi~i:li~i~e~i1~~~e~~~!~ <-certa Jilna4en'1PimeJito, 43. --._-Pdliticˆ agrlcofa 6orntirie -R1conver--- á-----s“one agfarla ¥ Aiiifo alfa ristrtittu raiiorie; 3f -------------- q~'tMt“1á-á-á<1N¥¥GP:*EitE)¥ááá -Cessione di credito ¥ Mandato á irrevocabilŽ all'incasso----¥ ¥á¥Differenze . -Art; 1 .legge 44/1978-á-á-Configurazione¥¥ di un mandato irrevocabile all'inŽasso; 49. - .-.: Requisiti accidentali -Condizioni ¥ Condizione illecita o impossibile . Contrarietˆ á all'ordine -. pubblico . Contrarietˆ al buon costume ¥ Effetti -¥ Fattispecie, con -nota di V. Russo, 70. E~i-1¥:ti8l3Lic1 =á C~rD.wu ~ Autorizzazione a stare in giu4faio ~ Autorizzazione in sanato: r“Ji-~ Fa#~~pecie -Ammissibilitˆ, 85. QíUPI~:tQ.-...:PENALE / PI'<)cedifuento pretorile -Persona 6f~~S~-dal reato á Opposizione ¥ Pro _.-_,__ cedtifa camerale á Esclusione ¥ Violaiforie dell'art. 3 della Costituzio áá áá -ám,ááá¥;; ¥Insussistenza, 35. IMJ>IE.GO PUBBLICO -Riserva dei posti a favore delle ca~ gorie privilegiate -L. n. 482 del l9~lt ¥ Criteri di computo ¥ Contra-! ltC> giurisprudenziale á Deferimento all'adunanza plenaria, 96. IMPUGNAZIONI CIVILI _. -Cassazione (ricorso per) ¥ In genere ¥ Impresa esercente attivitˆ di á assicurazione -Decreto del tribunale di --ammissione alla procedura di amministrazione controllata -Ricorso per cassazione ex art. 111 delá la Cost. da parte del Ministro dell'industria o dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni -Inammissiá bilitˆ, con nota di O. FIUMARA, 65. POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI -Radiotelevisione e servizi radioelettrici á Piano nazionale di assegnaá zione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva -Localizzazione deá gli impianti -Previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano -Necessitˆ, 4. VI RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO PROCEDIMENTO PENALE -Avviso di cui all'art. 456 secondo comma c.p.p. ¥ Imputato straniero á Ignoranza della lingua italiana ¥ Mancata prev“sfone dell'obbl“go di traduzione nella Itngua ¥ di;\;. luL com" presa á Violazione dell'art. 24 Cost. á Infondatezza della questione, 11. -Competenza per materia ¥ Sentenza dichiarativa di incompetenza á Trasmissione degli atti al giudice competente anzichŽ al pubblico ministero ¥ Illegittimitˆ costituzionale per violazl.one dell'art. 24 Cost., 25. -Competenza per territorio ~ Sentenza dichiarativa di incompetenza á Trasmissione degli atti al giudice competente anzichŽ al pubblico ministero á Violazione. degli artt. 102, primo comma .e 112 Cost. ¥ Questio ¥ne fufondata di costituzionalitˆ, 26. -Decreto di citazione a giu.dizio ¥ Imputato st:r;aniero .. Ignoranza della lingua italiana á Mancata previsione dell'obbligo di traduzione nella lingua da lui . compresa ¥ áViolaá zione degli artt. 3, 24 e 76 Cost. á . Infondatezza della questione; 11. -Giudice dlle indaginiá preliminari á Imputato persona non imputabile á Sentenza di non luogo a procedere . Illegittimitˆ costituzionale, 20. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...,. Assunzioni ¥ Personale non statale á Prestazioni saltuarie ..Lavoro subordinato á Configurabilitˆ á Esclu. sione del .trattamento. previdenziale, di áquiescenza e fine .á.rapporto á Illegittimitˆ, 29. REGIONI -Materie di competenza regionale . Orientamento e formazione professionale á Accordi con Stati esteri per attivitˆ di formazione professionale á Competenza regionale á Non sussiste, 37. -Potere statale di indirizzo e c˜ordinamento su materie di competenza regionale á Previsione legislativa á Necessitˆ á Fattispecie in tema di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 1. TRASPORTI - Concessione di autolinea á Diritto di I I ffi preferenza ¥ Concorrenzialitˆ della autolinea di nuova istituzione, 99. -Trasporto di merci a mezzo delle Ferrovie dell˜ Stato . Azione di responsabilitˆ nei confronti del vetá tore á Improponibilitˆ per omessa presentazione del preventivo reclaá mo di cui all'art. 58 d.P .R. 30 marzo 1961; n. 197 á.Illegittimitˆ costituá zionale, 19. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Imposta sul reddito delle persone fisiche á Pensioni privilegiate ordinarie ¥ Esenzione á Esclusione, 111. -. Imposta sul redidto delle persone fisiche á Societˆ di. persone á .Imá medesimazione del socio nellaá societˆ, 117. -Imposta sul reddito delle persone fisiche ¥ Societˆ di persone á Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione ¥ Sono a carico del socio ~ pro quota, 1í7. I TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di registro á Agevolazioni per la formazione, della piccola proprietˆ contadina á Acquisto in comune á Requisito soggettivo á Deve essere pqsi;;eduto da tutti gli acquirenti á Acquirenti della soJa nuá da proprietˆ á Irrilevanza, 112.¥ -Imposta di registro ¥ Concordato fallimentare á Imposta proporzionale á Soggezione ¥ Garanzie ¥ Imponibilitˆ autonoma á Esclusione, 109. -Imposta di registro á Prova dei fatti presupposto della agevolazione á Prova testimoniale ¥ Inammissibi~ litˆ,. 114. -Imposta di successione ¥ Maso chiuso á Valutazione ¥ Deduzione delá l'onere da corrispondere per la Ç assunzione È ¥ Esclusione, 136. -Imposta sul valore aggiunto ¥ Deá trazione dell'imposta a monte . Inerenza dei beni e dei servizi acquistati o importati all'esercizio dell'impresa arte o professione ¥ Necessitˆ, 100. INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA vn -Tassa di lotteria -Manifestazioni a premio -Imponibile -Prezzo del prodotto attribuito in premio comprensivo dell'IVA, con nota di U. PBRRUCCI, 132. TRIBUTI IN GENERE -Accertamento -Notificazione -Messo -Sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario -Omissione -Conseguenze -Nullitˆ insanabile -Esclusione, 104. -Accertamento -Requisiti -Indicazione della aliquoita -Necessitˆ Indicazione della sola aliquota minima e massima con riferimento alla tabella di legge di non immediata applicazione -Nullitˆ dell'accertamento, 126. -Contenzioso tributario -Art. 1 D.P .R. 636 del 1972 e DM. 20 gennaio 1990 Revisione delle tariffe d'estimo delle unitˆ immobiliari urbane -Censurabilitˆ davanti al giudice tributario -Questione infondata di costituzionalitˆ, 8. -Contenzioso tributario -Prova testimoniale -Inammissibilitˆ -Ricorso alla corte di appello -Uguale regime della prova, 114. -Decadenza -Solidarietˆ -Notifica accertamento ad alcuni condebitori -Impedimento della decadenza nei confronti di altri condebitori, 124. -Norme tributarie -Norme interpretative -Art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; art. 22 ter legge 22 dicembre 1980 n. 891 -Effetto retroattivo, 102. -Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie -Sanzioni -Pena pecuniaria -Prescrizione -Art. 17 legge 7 gennaio 1929 n. 4 -1l. sostituito dalla decadenza dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 55, 141. -Riscossione -Fallimento -Crediti per i quali pendente giudizio innanzi alle commissioni -Ammissione con riserva -Sospensione del giudizio di insinuazione ¥ Esclusione, 138. -Sanzioni -Elemento intenzionale Applicabilitˆ alle sanzioni tributarie dell'art. 2 della legge 24 novembre 1991 n. 689 -Esclusione, 117. -Violazione delle leggi finanziarie Misure conservative -Sequestro Provvedimento sulla efficacia ex art. 683 c.p.c. -Impugnabilitˆ con ricorso per cassazione, Esclusione, 107. .. --..:-:% ... ¨-''''"' INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 29 dicembre 1992, n. 486 . 19 gennaio 1993, n. 6 . . 19 gennaio 1993, n. 9 . . 19 gennaio 1993, n. 10 . 10 febbraio 1993, n. 40 . 10 febbraio 1993, n. 41 . 11 marzo 1993, n. 76 . . 29 marzo 1993, n. 121 . 29 marzo 1993, n. 122 . 29 marzo 1993, n. 123 . 29 marzo 1993, n. 124 . CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITË EUROPEE Sez. VI, 14 gennaio 1993, nella causa C-190/91 . Sed. plen., 19 gennaio 1993, nella causa C-101/91 ..... . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 9 settembre 1992, n. 10314 . Sez. I, 5 ottobre 1992, n. 10919 . . Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11077 . Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11078 . Sez. I, 12 ottobre 1992, n. 11118 Sez. I, 4 novembre 1992, n. 11967 . Sez. I, 10 novembre 1992, n. 12092 . Sez. I, 18 novembre 1992, n. 12351 . Sez. I, 20 novembre 1922, n. 12397 . Sez. Un., 8 gennaio 1993, n. 125 . Sez. I, 14 gennaio 1993 n. 406 . Sez. I, 22 gennaio 1993 n. 777 .. Sez. I, 23 gennaio 1993, n. 783 . . Sez. I, 27 gennaio 1993, n. 1013 . Sez. I, 1¡ febbraio 1993, n. 1230 . pag. 1 È 4 È 8 È 11 È 19 È 20 È 25 È 29 È 32 È 35 È 37 È 39 È 43 pag. 49 )) 100 È 102 )) 104 È 107 È 109 È 111 È 112 È 114 È 117 )) 124 È 126 )) 132 È 136 )) 138 X RASSEGNA AVVOCATURA DEILO STATO Sez. I, 2 febbraio 1993, n. 1269 ... È 141 Sez. Un., 4 febbraio 1993, n. 1387 . . È 65 ,, Sez. I Civ., 26 febbraio 1993, n. 2470 . È 70 i= Sez. Un., 8 marzo 1993, n. 2757 . . . )) 77 I I ¨ ,, GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 6 febbraio 1993, n. 3 . pag. 85 Sez. VI, Ord. 7 gennaio 1993, n. 7 . È 96 Sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 95 . . . È 99 PARTE SECONDA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE: Questioni di legittimitˆ costituzionale I -Norme dichiarate incostituzionali . ........... . pag. 13 Ib -Ammissibilitˆ della richiesta di referendum abrogativo . " 15 II -Questioni dichiarate non fondate . È 16 È 21 Consultazioni I ~ PARTE PRIMA I ~ I I GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1992, n. 486 -Pres. Casavola - Red. Baldassarre -Regione Liguria (avv. Zanchini), Regione Toscana (avv. Predieri), Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Favara). ~egioni i(a statuto ordinario) ¥ Potere statale di indirizzo e coordinaá mento su materie di competenia regionale ¥ Previsione legislativa ¥ Necessitˆ ¥ Fattispecie in tema di cessione degli alloggi di ediliá zia residenziale pubblica. (d.P.R. 14 febbraio 1992, atto di indirizzo e .coordinamento alle. regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Non spetta allo Stato adottare un atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni in mancanza di una apposita previsione in una norma di legge ordinaria pertanto deve essere annullato l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica adottato con il d.P.R. 14 febbraio 1992 (1). (omissis) Con distinti ricorsi le regioni a statuto ordinario Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repub (1) Come giˆ affermato nella sentenza 25 febbraio 1988 n. 217, in Giur. cost., 1988, 833 con nota di F. FERRARI, ÇDiritto alla casaÈ e interesse nazionale, la Corte ribadisce che la materia dell'edilizia residenziale pubblica -trasferita alle regioni dagli artt. 88 e 93 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 4 legge S agosto 1978, n. 457 -ha un oggetto ampio che ricomprende la disciplina non solo dell'assegnazione ma anche della cessione degli alloggi considerato che per partecipare alla cessione occorre essere assegnatari dell'alloggio e che la cessione stessa finalizzata anche al reinvestimento dei ricavi per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico. Sulla funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attivitˆ amministrativa delle regioni si veda da ultimo Corte Cost., 29 luglio 1992, n. 384, in Giur. cast., 1992, 3098, nel senso che occorre una Ç idonea base legislativa È per salvaguardare il principio di legalitˆ sostanziale, cio che siano preventivamente emanate disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere la scelta del governo. 2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO blica 14 febbraio 1992, dal titolo ÇAtto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piaáni di cessfone degli alloggi di edilizia residenziale pubblicaÈ. Numerosi sono i profili per i quali le ricorrenti prospettano la violazione delle attribuzioni ad esse garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Tutte leá indicate regioni lamentano, innanzitutto, la lesione delle competenze loro trasferite dagli artt. 88 e 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il fatto che l'atto impugnato conterrebbe disposizioni di indirizzo e coordinamento in maá teria di edilizia residenziale pubblica senza che il relativo potere sia previsto e disciplinato da previe norme di legge, come invece richiede il corretto esercizio di tale funzione secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Accanto a siffatta censura di carattere generale, le ricorrenti prospettano profili di lesione delle proprie competenze di natura pi particolare. Segnatamente, fa tegione L“guria, oltre ˆ lamentate la lesione delle propr“e atti:ibuiioni fo m'ateria di ordinament6' degli enti amministrativi da essa dipendenti, si duole del fatto che lo Stato, nell'adottare il decreto impugnato, non abbia richiesto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La regione Toscana, poi, prospetta l'ulteriore violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infine, la regione Emilia-Romagna lamenta tanto la lesione del principio di leale cooperazione, quanto l'illegittima invasione delle proprie competenze in materia di disciplina degli enti strumentali dell'amministrazione regionale. PoichŽ i ricorsi concernono il medesimo atto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. I ricorsi delle sopraindicate regioni vanno accolti, dal momento che l'atto impugnato lede le attribuzioni costituzionalmente assegnate alle ricorrenti in materia di edilizia residenziale pubblica, trattandosi di un atto di indirizzo e coordinamento che, nel suo complesso, non rispetta il principio di legalitˆ posto a tutela dell'integritˆ delle competenze regionali. é appena il caso di osservare, in via preliminare, che, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura generale dello Stato, nessun rilievo pu˜ accordarsi, ai fini della ammissibilitˆ dei áconflitti, al fatto che in tutti i ricorsi manchi una formale richiesta relativamente alla spettanza del potere contestato. In primo luogo, infatti, occorre sottolineare che l'art. 39, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, considera come elementi essenziali del ricorso per conflitto di attribuzione soltanto l'indicazione delle attribuzioni costituzionali ritenute lese e quella del modo in cui sorto il conflitto, oltre alla specificazione dell'atto che il ricorrente reputa come invasivo della sfera delle competenze costituzionali invocate. In secondo luogo, non va trascurato che nel caso in esame le regioni ricorrenti fanno valere, non giˆ un'invasione delle proprie attri PARTE I0 SBZ. I; GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE J bUZion!, bens“ l'illegittimo esercizio .di un potere, quale la funzione ga:vernativa cli indidzzo e coordinamento, indiscutibilmente spettante, a giudizip d~t 1988),J:ia .11!,, a:rnpiqo~etto, ri ~@!~J~h~E:~i#~tti ~i:~Ji~~i;v~e“!rtt~:~\zfd~~~~1edaeii:i;;!X:: degli alloggi a fa.Y.ore deflˆv6rafod e 'delle fafuiglie ':tiieno abbienti, non si pu˜ negare che la cessione degli alloggi, oggetto di disciplina dell'atto i1tlpugnato, cqstitlJisca parte integrante dell'assegpazione degli alloggi d“ ed:iliz:ia¥¥ál:'..($i~enzfa;l .¥ pubblica,. asseg.a'Aione ¥che.¥¥eá.sictirlmlertte¥¥iscritta.¥ ..:nel¥ l';;l;~P.it9 ,clella materia Jn consideJ'azionlil (v¥ sentt~ .nn. 493 del 1970, 16 4eh197~~J27 e)11S CielJ988), La.c;!i?ssione,degli allqggi, ~nf.atti; indissolubil: rnente connessa con l'assegnazione degli stessi, posto che l!'lá: qqajifica di assegnatario rappresenta una condizione necessaria per poter parteipa,: re !Mla c(lssi.QJ.Je .di. AA: _a,llogg~9 4i ~.~zia.. ~~id:eIJ#~!e. p..];)blica.,. .á¥.: ááááá:' .fi“í jti.á geii@i~~~~: 9Jliiu)q~, ~i..f~~ c1elJ~ .a~os~aiimíe, 4eU'iner~nz~ della. á-~~sio:ne. d~gli !ilij~gi : aJl~ ,:ma~ria. ~l.Uedilizia ,, :xesidenziJ;lle ,p11b blica, non va trˆscurat().j1 rilievo/chela. pfeletta cessioneá.' finalizzata, fra l'altro, al reinvesti:rnento dei ricavi sia in direzione della acquisizione delle . aree edificabili . e ¥ádella costruzione di. edifici per l'increment˜ del patrimonio abitativo pubblico; sia in direzione di urbanizzazioni social :rnente ~leVMti per il medesi:rn<> patri:rnonio . .(v, art. 28, co:rnma 6, lettere b e q, ,tf\tale, diretto a prevedere l'esercizio del 2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 4 potere stesso cos“ come il contenuto sostanziale dell'atto da adottare, attraverso la predisposizione di principi e di criteri idonei 'a vincolare e ad orientare la discrezionalitˆ governativa. Ma, poichŽ nell'art. 28 della lgge n. 412 del 1991 o in qualsiasi altra disposizione di legge non si riscontra il minimo cenno a un eventuale atto di indirizzo e coordinamento del Governo in materia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992 oggetto di impugnazione costituisce un esercizio illegittimo della funzione in considerazione, avente l'effetto di menomare una competenza regionale costituzionalmente garantita. Il predetto atto, pertanto, va consequenzialmente annullato. Resta assorbito l'esame degli ulteriori profili di asserita lesione delle propr:ie attribuzioni sollevati dalle ricorrenti. (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1993, n. 6 ¥ Pres. Borzellino á Red. Cheli áProvincia di Bolzano (avv. Riz e Panunzio), Provincia di Trento (avv. Onida), Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Braguglia). Poste e radiotelecomunicazioni . Radiotelevisione e servizi radioelettrici á Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva á Localizzazione degli impianti . Previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano -Necessitˆ. Non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992 senza aver promosso, ai fini della localizzazione degli impianti, l'intesa con le province autonome di Bolzano e Trento ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223; ci˜ anche se si tratta del primo piano di assegnazione (1). (1) Con la sentenza 24 gennaio 1991 n. 21 (in Giur. cast., 1991, I, 126) la Corte ha dichiarato l'incostituzionalitˆ dell'art. 3, comma 14, legge 6 agosto 1990 n. 223 nella parte in cui non prevede l'intesa tra lo Stato e le province autonome sulla localizzazione degli impianti. In tale pronuncia, da un lato, si sottolinea la necessitˆ di riconoscere Çuna partecipazione di maggior peso È alle autonomie locali, dall'altro, si precisa che l'intesa non pu˜ per˜ essere concepita in senso Ç forte È, cio che il suo mancato raggiungimento sia di ostacolo alla conclusione del procedimento, essendo invece sufficiente che Ç la fase attinente al contratto con le autonomie si articoli ..., attraverso una trattativa che superi, per la sua flessibilitˆ e bilateralitˆ, il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle province) e cos“ si presti ad una pi agevole espressione delle PARTE I; SEZ. I, GWRISPRUDENZAá COSTITUZIONALE 5 (om“ssis) Le province di Bolzano e di Trento sollevano conflitto di attribuzione nei confronti del d.P.R. 20 gennaio 1992 (approvazione del piano ánazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva) al fine di sentir dichiarare che non spetta allei Stato approvare il piano nazi˜nale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva senza aver :promosso la previa intesa con'ciascuna delle due Prov:inte in ordine .alla .focali:zZazione. degli' impianti nell'ambito del territorio provinciale: .e questo in relazione all'art. 3, comma 14, della legge 6á agosto 1990, n. 223 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)1.¥cosi come modificato a-¥ seguito della sentenzaá di questa Corte n; 21del1991. Conseguentemente le ricorrenti chiedono l'annllamento del piano approvato con il d;P.R. 20 gemiaio 1992 per la parte relativa alla localizzazione degli impianti nei territori di loro spettanza. < á I rieorsi sono fondati.. . Va innanzitutto ricordato che questa Corte,. con la sent. n. 21 del 1991, ha dichiarato l'illegittimitˆ costituzionale dell'art. 3, comma 14, della legge n. 223 del 1990, nella parte in cui prevedeva il parere anzichŽ Çl'intesa, ánei sensi espressi in motivazione,. fra lo Stato e le province autonome di Bolzano .e di TrentoÈ' relativamente alla: localizzazione ádegli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3.. Tale pronuncia ha richiamato l'esigenza di riconoscere alle Province autonome ,.,,,;_ in quanto titolari, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale, di competenze esclusive nel governo del territorio eá nella tutela del paesaggio ~-Ç una partecipazione di. maggior peso È rispetto . al semplice parere relativo alla localizzazione degli impianti (di cui all'originaria formlazione dell'art. 3, comma 14) e; di conseguenza, ha indicato come ne- esigenze dell'autonomia e ad .una pi informata e sensibjle valutazione di essa da. parte del MinistroÈ. Nella ¥ sentenza Žhe si annota la Corte fa api;)licaiione d“ quanto affer mato nella suddetta pronuncia rilevando che nella fattispecie l'amministra zioneá statale dopo aver. sottoposto il ápiano alle province avrebbe dovuto promuovere contatti ulteriori e controdedurre motivatamente alle proposte alternative dalle stesse avanzate. Il fatto poi che si tratti del primo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze -per il quale l'art. 34 legge n> 223 del 1990 detta disposizioni transitorie in cm non vi cenno all'intesa con le autonomie locali -rion vuol dire, ritiene la Corte, che lo Stato possa prescindere dall'intesa perchŽ trova comunque applicazione il procedi mento ordinario di cm all'art. 3 nella parte in cm impone come necessario l'intervento delle regioni e delle province autonome. Per una fattispecie analoga, relativa all'intesa tra Stato e Regione sulla classificazione delle strade, si veda Cost. 5 maggio 1988 n. 514, con nota di A. COSTANZO, Equivalenza tra parere ed intesa nei rapporti tra Stato e Regione, in Giur. cost., 1989, I, 2446. In dottrina si veda inoltre M. MARPILLERO, L'intesa fra Stato e Regioni nella formulazione del piano regolatore, in Le Regioni, 1986, 543; A. COSTANZO, Aspetti problematici delle intese fra Stato e Regione, in Dir. soc., 1983, 437. - 6 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO cessaria l'intesa tra Stato e province in ordine a tale localizzazione. Intesa che -ha precisato la stessa sentenza -Ç di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano ed allo sfruttamento ottimale delle radiofrequenze... non pu˜ essere concepita in senso "forte", e cio nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento e quindi al .soddisfacimento degli interessi aznidetti È, ma che, in ogni caso, richiede che Ç la fase attinente al contatto con le autonomie si articoli, per quel che concerne lo specifico punto della localizzazione degli impianti, attraverso una trattativa che superi, per la sua flessi~ bilitˆ e bilateralitˆ, il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle province), e cosi si presti ad una pi agevole espressione delle esigenze dell'autonomia e ad una pi informata e. sensibile valutazione di esse da parte del MinistroÈ. Nelle due fattispecie che formano il presupposto dei ricorsi in esame, tale procedimento ~ diretto a perseguire l'intesa o, quanto meno, a constatare, attraverso una trattativa, l'impossibilitˆ di raggiungerla per quanto avviato, non si , di fatto, compiuto, in conseguenza del comportamento che gli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicˆzioni hahno tenuto nel corso dei contatti intrapresi con le ricorrenti ai fini della redazione del piano. Per quanto concerne la Provincia di Bolzano risulta, infatti, dagli a:tti di causa che, dopo la riunione tenutasi il 18 ottobre 1991 tra i rappresentanti dell'amministrazione statale ed i rappresentanti della Provincia -riunione nel corso della quale i rappresentanti provinciali avevano avuto modo di formulare varie proposte, motivate e documentate, d“ modifica della bozza di piano predisposta dall'amministrazioqe statale -il Ministero non b,a promosso contatti ulteriori con la Provincia nŽ ha controdedotto motivatamente alle proposte alternative dalla stessa avanzate, limitandosi a sottoporre ad approvazione, senza alcuna variazione, il piano secondo la bozza originaria. Analoga situazione si verificata nei confronti della Provincia di Trent~. che,. dopo la trasmissione dello schema di piano da parte del Ministero delle poste, ha inviato allo stesso Ministero (con lettera in data 18 dicembre 1991) il parere espresso dalla Giunta provinciale con delibera n. 17283 del 13 dicembre 1991, dove si proponevano numerose variaJ:?-ti allo schema ministeriale e dove si precisava che lo stesso parere doveva intendersi destinato, per. quanto concerne la localizzazione degli impianti, Ç al raggiungimento dell'intesa con lo Stato, intesa necessaria ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n: 21 del 1991 È. Ma, anche in questo caso, non sopravveniva alcun riscontro da parte dello Stato ed il piano veniva successivamente approvato senza variazioni rispetto allo PARTE I,; saz; I;:-GIUl.USPl!.'l.JilmlZA c;:osnttJZIONALB sciwma fuiziab:riente: trasni,es:so eseriZa afuuna !Xlotivazic>ne in6tdine¥alla mruicata aon$iderazione delle proposte> formulateá dalla Provincia;--.-áá áá-ááá>Il1~b~due kcal!i, pertanto;a Jra .stato . e pi;oyince auton<>me á.áááááá1¥¥¥~::¥!!!..~ r~i:liofreqJ.lenza..,.,-quale .quello in contestazi111S:. riStfer~bbiffgolato in vi rendita¥ áper l'effetto c()~¥¥.lilH:dbuita .¥ad ... b:nmobUi¥.. ¥Qi,¥¥ááá~qai propriefˆ,..¥. fa.¥¥ commissione .. tributaria cli l?.iaQenza :adi:41. }la negatQ di avere .po~stˆ, ~cisoria¥ in materia.... : .~ ip ,,;,., coma i. n'rrativ~: ~tt“:>! ~ con riguardo al quadro delle qompete~e.~1¥¥ g;iudtce¥¥¥P:ibutfU'ill'.“ntema¥d.i .¥ controver$ie catastali;. come d~flnito n~l1'Ulti:nlo conuna ¥dell'aft¥ J d.IMl.2 26. ottobre .. t972; .n. 636 (sulla re:visfo~ d~lo4tt“~lo~o trtbu.tark>);con .. limitato riferimento, secondo la:Jetturlilá del gi.:Qicetl q~(); pet gli ilnmobiUur.bani.:. destinazione (abitaá ttv'*'<>mme~cial~l o:rd4;lf,l,l'ia (categ, A, .. B, .q alle sole vertenze concerá :tieutj¥¥ J~.<~.p.\lslste~l;\~áááed.il.¥. ~¥. c:)#.ss~eP.to ~ááá¥.ffattribuzione, cio, ad ogni u.ftˆi.'ag.er!ati;t: :nelsuo .PossessqJ:e e nell~ sua. consistenza,. della rispettiva cˆt\;lggtfa;.e lasse).e; pe;t glibnmobjli a ciestinazione speciale .(categ. D) o p~rrticolare¥(c~te~á E); a,lle vertenze sulla Ç attrili:>uzione di .renditaÈ (quale per e(Ss.i lWf~t~ mi:ldJAAte ilti~~kd.iretta). ....¥ .....¥ > .¥.¥¥.¥¥á .¥¥..¥. .. . á >I~ t~~ pro.spettiva per˜ ~Sempre secQndo !!autoritˆ rimettente -ne deriverebbeÈ nei confronti dei ptoprietari di immobilLcl.el primo tipo, un itu.oto .di:~u~la. avvel':lio iprovvedimehtLdhtevisione delle tariffe di estiá mQ;. non. rientl:'attt~ nelnovei'q di q.eULimpugnabili ancorch Çdi fatto indirettamente l“!Odifi!;:ativi del cla~samento È~ .ááááá á á áááááá .. na ci˜ appunto .I~ sollevata que.stion~ di costituzionalitˆ del citato art. l d;P;&. 636/1972vin. part¥q~, in riferimento oltrechŽ all'art. 113 aná che:amart¥..l >della Cc>s.tituzione> sotto iLprof:ilo .¥del trattamento ingiustifieatamente deteri()re che si aasume .riservato . .aititolaridegli immobili in. q“.les~one .rispetto, a:i proprietari degli immobili diáá categ, DáE .che posá mal avuto. ¥¥ modQ; .di pr9pt.ifarsi. in.¥ argoroemo; .á.e. la. dottrina 11on . ha ancora aPPI'()fo11dito . il. sig11ific1,1,to .dell'art. 16 terzi) comma . del d.P,R. 26 ¥ottobre 1972, ri. 636; come . sostituifo dru d.P;ll.. 3 novŽm~re l9St; n~ . 739. . Su quest˜ terzo dnrifu.a drlarlssiina iii.vece ia reiazi˜ne ministecllil:e alfa novella del 1981, che /dt segno opposto a¥¥¥¥ quanto >tputato dal >T.AR Lazio á nelle á .. menzionate senteuze;.. Si confida .pertanto cheJ:wtima .parte .. della s.entenza ásia CQnsiderata ,,.,..., come """" solo un pbiter dictum. . . .. . . > ¥.á ..¥ . ¥ . ... . . . ... :Merita di .essere . s~gnalato .cii'., adŽrŽndo ad. un Cldentamento espresso anche dalla Avvocatura dello Stato, la .Corte ha:á rlcon˜sciuto á1a possibilitˆ di accedere alfa gilirlsdil“ione¥tribut“fria:.... perogru.áá questfone attmen:t alla determinazione .delle rendlte .. fondiarie comunque. deternnate; . e ci˜ . anche prescinde~o .dal ... sussisterŽ .di. wi, .¥¥ attoformale: áá , á. áá. áá ááá ááá á á áááá áá áá á. á ~ce~i~e11to Pe~Je ¥á P~ret(). di cit~o11e aá. gl\ltllzlO.á á l111putato. stra ...¥ ~-~~~n:.~~..i~~~~:: Procedbnentoá penale¥á~ ;Av\li~ diá cui l.\ll'art¥.¥456 $econdo,ácol11nia c,.p.p. ¥ . Imiwtato sttPnleJ:o , .lgtlot'.~, deJla. .lbtgua. ltali~. ¥ áMancata ¥pJ:e .á vi,swne< d,e:ll'tatt9 <::lleJn axnbedue: le i;potesl i giudici a quibus chie9: 9p.9, Pf9~.ip;ie a9@tive avel'.l.ti U.ll contenuto . artalogo. Pi precisamente, taj:i :iiqdit, a#inch,Ž. sii;.:IQ salyagmtrclati i principi costituzionali invocati e,JlJ. .partiC()l~e. il diritte> .e. difesa, prospettano l'esigenza che nell'ordirmwer~ Jo. prqc:es5ua1epernde.sia intrqdotta una norma diretta a prescrivern pll,e .a,ltiptputato .gti;:~e:t'.9 che ignorala lingua italiana siano notificati, anh,e n~la traduzione nella~<: tva la f~~l'l clell'interprete in moq9 tale Cl.a ~ollocarla senza residui ll.ella rapporto con i suddetti principi aHiriŽiltato dal necessarfo c6llegamerito cori i valori costituzionali attirientf ai d“dtliá dellˆádifesˆ (ˆrt. ¥24; secondo comma, della Costittizione), che¥derivˆ, riŽi áteri:im preŽedenterriente prcicisaii, unaápart“eolare forza espili:1siva dell'art. 143, primo comma,' cod/ pr˜c; peri., che il giudice penale, in sede di interpretazionŽ{:rion pu˜ ignorare; á I:tiá.. corl:segueru::a:á. di' queste considerazibni. ris1.1Ita evidente . che non pu˜ essere condiviso iFpresupposto iii.terpretativo da cui 'muovono i giudici a quibtts.1 vale a dire l'assurtto che l'art.143,ptimo comma, cod. proc. p¨. vada configurato.¥ come nonna diá stretta interpretazione; che tollera come uniche eccezioni alla regola dell'titilizzazione dell'interprete perá gli atti orali soltanto quelle espressamente previste, nell0: . stesso codice di procedura penale (v. artt.. 109, secondo comma, e 169, terzo comma cod. proc. pen.)... Al contrari.o, trattandosi di una norma che assicura una garanzia essenziale al godimento; di un diritto fondamentale di difesa, riconosiuto . altres“ dalla com:unitˆ internazionale come principio derivante da un trattato multilaterale (essendosi verificata la condizione sottoscrizione di almeno trentacinque membri della comunitˆ mondiale -cui l'art. 49 del Patto di New York subordinava l'eptrata i:n vigore RASSEGNA' AVVOCATURA DELLO STËtO del Patto stesso), l'art. 143, primo comma, cod. proc. pen. va interpretato come una clausola generale, di ampia' áapplicazione, destinata ad ' espandersi e a specificarsi, nell'ambito dŽi fini normativamente '.riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze áconcrete che lo richiŽl dano, quali il tipo di atto cui Ia persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la' stessa abbisogna. ~el resto, Ia ricordata configurazione del diritto' all'assistenza di un interprete , per un verso, permessa dalle stesse disposizfoni stabilite dall'art~ á143, primo comma, cod. proc. pen., e, per 8.Itro verso, nori ostacolata, nŽ, tantomeno, contraddetta dalle altre disposizioni del colice che prescrivono specificamehte la traduzione di atti del processo nella lingua nota all'imputato. . á '" Sott~ il primo profilo, infˆtti, occorre osservar~che l'art. 143, primo comma, cod. proc. pen., definisce .signifiqttivamente á.il. contenuto dell'attivitˆ dell'interprete in dipendenza della finalita generale. di garantire all'imputato che non intende o non parla i~ lingua italiana di {(comprendere l'accusa contro di lui formulata e di . seguire il compimento degli ~tti cui partecipa ,;, Questa amp“a finalizzazione induce a ritenere che l'art. 143 sia suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'au~ilio dell'interprete, sarebbe pregiudic;;tto nel suo diritto di partecipare effettivamente aUo svolgimento del processo penale. Inoltre, il fatto che la disciplina dell'istituto in questione sia contenuta nel titolo dedicato alla Ç traduzione degli atti È e il fatto che i~ processo penale, a differenza di quello civile, non distingue la figura del traduttore da quella dell'interprete, inducono a ritenere che, in via generale, il diritto all'interprete possa essere fatto valere e possa essere fruito, stando al tenore letterale dello stesso art. 143 cod. proc. pen., ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali. Sotto il profilo del rapporto con le altre disposizioni del codice di procedura penale che prescrivono la .traduzione di atti processuali nella lingua compresa dall'imputato, occorre sottolineare che il significato normativo da attribuire all'art. 143 cod. proc. pen pi ampio e non coincidente sia rispetto a quello proprio dell'art. 109, secondo !comma, cod. proc. pen., sia rispetto a quello dell'art. 169, terzo comma, cod. proc. pen. Infatti, mentre la garanzia apprestata dall'art. 143 cod. proc. pen. ha carattere generale e si estende a qualsiasi persona, di qualunque nazionalitˆ, che, essendo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato, risulta essere non in grado di comprendere la lingua italiana, al contrario le garanzie offerte dagli altri articoli sopra indicati prescindono dal presupposto della effettiva comprensione della lingua propria degli atti processuali. PARTE IjSE:Z. 1, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 17 Pi in partieofare, l'art l-091 secondo comma, cod; proc. pen. attribisce al cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta il diritto di J;iehiedere fa traduzione nella madrelinguaá degli atti a lui indirizzati,. a prescindere. dal fatto che egli parli o comprenda J11.. Hng.a italiana: quella ora indicata ; infatti; una garanzia .cheái come lli:l. ¥l:lff~!J'.l;l~tO q.~Ja¥Q()rte (:v, sent. n ..62 d,el199,2),á¥nonefinalizzata << alla ~ge~lilta: com.Prensi9ne¥ááá c1egij¥á aspetti p,:ce$su::tli È, JI~ implica¥ pi .¥ in g;~perale1 1..1a Çoincicien:i;a o spy;rapp95izionl:l .C()n laá¥tutel~ácomportata daj riconoschnent<> l.ei diritti> de!la cUfesa. È,. ma , fa og;ni caso, ({ la. conse~_ ell,ffi 4k 11:na speciale. JW()teziqne p9stituzw;na:Le: aco;rdata al ..ápatrimonio culturale di un particolare gnipp9 etnie()~á J:)iyersai::nente, 1'.a,:t. 169, ~erz9 qp:ima,od~ :prw::. pi;::n.,. C:lle pri;::sc;rive l'obbligo.(}i notificare ;;iJl'estero, t,i:ad.otto nella Jingua. 4ell'ii::nputato ¥ straniero, .. l'invito a dichiarare o a eleggere¥4 .gn rt$it( ia q.o!J~enza da. parie .de1rb1~p.~ato .. st~sso deua i~ri@a itaH¨~á ááá á á..á.á á. á..w á á á á á á á áá á á á á á. á á á á á á ...... Le. col1$ici~J:'~toni¥. fin. CJ.Ui. sxo1te ¥ --.e... in particolare, quelle . relative Ili .¥. p~inc~i<>.jfo~ia e~~~tl;iva, :P~J;'tecip~fonŽ .. deWbnpuiato á.. a.110. sviluppo Cieil~. seqi,\enza. p,['oceŽJ.iii:le.f::tle, ¥parteCip11,ZiC>1:1e¥. che áá á.. imposta all'accertamentc;> .4ell~ á. fondatezz;a .deiPaccusa e . che trova . il p);oprio . pre$upposto inciŽfetôbôe n~lla.á piŽlla compi;el}si()J1e.. clegU attiá. processuali .¥ che quella sequenza. C0rhpongon6, áá:.;;_ inducoric{ a conludere che la . ma)JCanza di ¥. un espresso qbbligo di trad.zio.e nella lingua nota . all'imputato straniero siaá. cief decref˜'.di citaziohe aáá ghidizio. davanti aI' pretore (art. .5.55 cod. prC>c. pn.); sia dell'avviso, contenuto nel decreto di gi.dizio immediato, concerileD.te la facoltˆ diá richiedere il giudizio abbreviato (artt. 456, secondo co:lnina, e458, p]'.'imo comma, cod. proc. peri.), non pu˜ impedire la piena espansione dl1ii garanzia assicurata dall'art. 143, prlmo comma cod. proc?peri;, irtácorifbrihitˆ áai diritti ádell'imputato Bdonoscil1ti dalle convenzioni internazionali ratificate bi Italia e dall'art. 24 secondo com . . . . . . ma, della Costituzione. . In:á altri termini,á interpretato alla luce deiá prindpiá appena ricordati, l'art. 143, primo comma, cocl. proc. peri., imponŽ che si proceda alla nomina dll1il1tetp:fote odel traduttore iminediatainente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona riei cuiá confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ci˜, sfa accertata dall'autoritˆ procedente. Quest'ult“ma evenienza, anzi, va riferita anche alla fase delle indagini preliminari, sia per effetto dell'estensione all'indagato di tutte le garanzie assicurate all'imputato (art. 61 cod. proc. pen.), sia per effetto del riferimento esplicito, contenuto nello stesso 18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO art. 143, terzo comma, cod. proc. pen., alla nomina dell'interprete in relazione alle attivitˆ processuali del giudice cos“ come alle attivitˆ del I pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria; Pertanto, il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete comporta, ad I una corretta interpretazione dell'art. 143 cod. proc. pen., che l'attivitˆ ~ di assistenza ásvolta da quest'ultimo a favore dell'indagato ricomprenda, fra á 11altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi -incluso l'avviso relativo alla facoltˆ di richiedere il giudizio abbreviato -del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal Pl.ibblio ministero (nel rito pretorile). Questa conclusi˜ne, oltre a essere indotta da un preciso collegamento ermeneutico con i principi costituzionali stabiliti dall'art. 24 e con i diritti dell'imputato garantiti dalle sopra menzionate convenzioni internazionali sui ádir“tti della persona, costituisce 1.lno svolgimento coerente dellaá stessa funzioíie che l'art. 143 cod. ptoc. pen. assegna all'interprete. Questi, infatti, proprio perchŽ assiste l'imputato (o l'indagato) al fine di fargli comprendere l'esatto significato dell'accusa formulata contro di hli e di fargli seguire il compimento degli atti cui partecipa, non pu˜ non estendete la sua opera di. collaborazione anche all'atto con il quale Il'imputato messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltrechŽ delle facoltˆ riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa; quale essenzialmente il decreto di citazione a giudizio, con II siderato in tutti i suoi elementi costitutivi. L'futerpretazione nei termini appena riferiti del diritto all'assistenza gratuita di un interprete, basato sl.ill'art. t43 cod. proc. peri., fa venir I meno i dubbi di legittimitˆ costituziona.le manifestati dal pretore di Torino e dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe e risponde ai limiti di rilevanza propri delle questioni sottoposte a questa I Corte dai giudici a quibus. Sotto quest'l.ilti:mo profilo, va precisato, infatti, che in ambedue i casi la non conoscenza della lingua italiana da parteá. dell'imputato strˆniero stata ~ccertata sin dalle indagini preli I minari, al momento cj.ei rispettivi arrest~ e delle relative udienze di convalida. SicchŽ di evidente rilevanza una pronunzia comportante l'attuazione del diritto dell'imputato a vedersi notificato, tradotto nella lingua a lui nota, il decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore, in un caso, e il decreto di citazione a giudizio immediato innanzi al tribunale competente, nell'altro caso. In conseguenza della decisione resa, perde ogni ragion d'essere la questione di legittimitˆ costituzionale avverso l'art. 458, primo comma, cod, proc. pen., sollevata in via subordinata dal Tribunale di Milano con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe. (omissis) PARTE I, SBZ. I; GIURISPRUDENZA.COSTITUZIONALE 19 CORTE COSTITUZIONALB, 10 febbraio 1993, n;.40 "Pres. Casavola -Red, Guizzi -Marini (avv;. Palese) e Presidente delá. Consiglio dei Ministri (avv. Stato Stipo). Trasporti.ᥥ¥á Trasporto di .merci a mezzo á.delle ¥Ferrovie dello Stato ¥ á Azione di áJZe$ponaabllltˆ: nei confronti.á del ávettore ¥ Improponibilitˆ . Per om~ p~tadQne del p,,-eventivo.. reclamo di cui all'art. 58 d.P.R, ~() in.arzo 1~1. ll¥ \97 ¥ lllegitÇiP!tˆ;.f;ostituzlonale. . L'art. $8 del d.P.R. 30 m,arzˆ í961, n. 197 (revisione delle condizioni per ~l .. tr'(l$porto. dette cose sulle .f~rrovie dello Statq) illegittimo, per vioia,zloil,e d~gJt artt. 3, 1,4 e )13 delia Costituzione nella parte in cui non prevede l1e$p~ri~ilí,fˆ deli;azione davanti agli organi della giurisdizione ordinaria a~che in maricanza 'del p;ventivo reclamo in via amministrativˆ (1): . . (o~i$sts) Il pr~tore di Lecce sottopone all'esame della Corte la questiqne dlJ~ôi:.iitˆ, costituzionale dell'art. 58 del d:P.R. 30 marzo 1961, rtá 197,Jn relaiiOne agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cjii. pr~clpd~.J'~i˜ne ~iudiziaria contro l'ente :Ferrovie dello Stato ove prj.i.a nQn, ve.11ga prc;:sentato il reclamo in via amministrativa e l'ente ndice previgente rinvengano una ben diversa chiave di lettura ove calati nello scenario, per certi versi antagonistico, tracciato dal nuovo codice di rito. Alla scomparsa del giudice iStruttore e della co:r;-rispondente fase, infatti, si contrappone una articolata sequenza di Ç segmenti È procesá suali (le indagini e l'udienza preliminare), fra loro profondamente diversi per finalitˆ, tipologia di atti e soggetti che li governano, e, ci˜ che pi conta, in sŽ privi di quella funzione tipica di acquisizione probatoria che invece contraddistingueva, secondo gli ampi confini tracciati dall'art. 299 del codice abrogato, le attribuzioni dell'istruttore nella fase antecedente il giudizio e sulla cui falsariga venivano dunque a misurarsi anche i diritti e i poteri processuali delle parti. PARTE I; SBZ; I,. GIURISPRUDllNZA COSTlTUZIONALB ll .. ppstulato della ampiezza delibativa riservat.a al .ágiudice istruttore ,....... cbiamato ad accertare non solo la riferibilitˆ di un fatto cli reato ad un .soggetto, incapace cli intendere o cli volere, ma anche ad utilizzare á. tutti.á gli elementi cli prova. ra<:;colti K per á.trarne ¥le conseguenze sul piano (:\e.11~. valut~ione 4eUa . gt'.avitˆ del fatto delᥠnon imputabile È, cos“ da .;i;en,Wre ej;fettiva e> non meramente.¥á teorica . á laá. pienezza del cliritto di..(tjfbsa .(v. $ellt¥: t.l! 233 del 1984) ,....... finisce dunque per rinvenire, nel quadro del nuovo sistem;i processuale, ostacoli insormontabili, al punto da risilltarne ~toalla r~ce il fondamento stesso. Se da. un lato, iná fatti, 11'1. Jinalit~ blico ¥: .m~nistero cli assumere le cleterminazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art, 326). neppure l'uclienza preliminare sede cli acq.is~ icu1e probatoria d\\lstinata Ç all'accertl;lmento della veritˆ È, volgen4. osi fintervento \.el gi.Pice ad apprezzare il fQndamento dell'accusa non in termini di positiva verifica della colpevolezza dell'imputato, ma nella ben. di:Xersa Prospettiva cJfscongi:.rare la celt:brazione di un dibattimento suPelfl.o. \(erifia, .. d.nquc::, cbt:.á opera ..ásu.á. cli¥ un piano squisitamente prOCf)~!iul:}le, essep.cl() il giwlic:e Cbiamato .a decidere;: non sul pieno merito della regiudican9a, ma¥ sulla .a.m.~si})ilitˆ o meno della domanda di giudizio . rivolta Cla.l pupbli<;;() minister9. }lpsto. che Ç non esistono, dunque, prove. nell'udi~a prelinli.ape ¥ nŽ significativo . accertamento ádei fatti, he sLprofilra;nno soltanto aI dibatthnentoÈ (v. sent. 431 del 1990), ben si spiega non solo e nonJanto la specifica denominazione cli Çnon luogo a. Pr9t:9ere È he qualifica "T ren.clen4on.e evidente la peculiaritˆ -la sente.nza cl:).e. ˆefinisce l\tdienza prelimi~re, ma, soprattutto, la regola qi g~\lpizio. c!J,e sottende l'aqozj.ont: cli quella pronuncia. Attuando, infatti, una precisa scelta operata dal legislatore delegante, evidentemente mosá sa dall'intento di rim'1rcare la centralitˆ del dibattimento come sede fisfofogiC: amente de~t.i!lataáall'esercizio.. ciel diritt~ alla . prova, l'art. 425 del nuovo codice . Chia.rria )1 giudice clell'udienza .. preiiminare a . valutare il merito della impf;t~ione. con esclusivo riferime!l.to ad un parametro di Çnon e~idel1zl1 È.che il fl'ltto non sus~ista, l'illJ.putatpnon lo abbia commdsso o che il fatto non costituis~a reato. Le conseguenze che allora possono trarsi aJ fini che qui rilevano, son˜ a questo punto chiare: il sistema delineato dall;art. 425 del Coclice cli proŽedU.ra penale finisce infatti per imporre al giudice la pr˜nuncia di una sentenza cli non luogo a procedere per difetto cli imputˆbilitˆ, applicando, se del caso, le misure di sicurezza, all'esito e sulla base cli U.n accertamento di responsabilitˆ che sffonda solo sull'etereo presupposto della non ev“.dente infondatezza dell'addebito, risultando iná tal modo palesemente sviliti i principi e le afferniazion“' che hanno sostenuto la giurisprudenza costituzionale che si innanzi richiamata. La norma va dunque dichiarata costituzionalmente .illegittima in parte qua, in quanto la persona non imputabile viene ad. essere per ci˜ solo RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO privata -del dibatt“mento e della conseguente possibilitˆ di esercitare appieno il diritto alla prova su1á-merito della: regiudicanda, con correlativa irragionevole compressione del diritto di difesa che non pu˜ certo ritenersi bilanciata da contrapposte esigenze -di economia processuale. ' NŽ a : sanar :l'indicato contrasto pu˜ invocarsi la possibilitˆ che l'art. 419; ¥quinto comina~ del codice di rito riconosce all'imputato di Ç rinunciare all'udienza preliminare e richiederŽ il giudizio immediato È; giacchŽ, a tacer d'altroi sarebbe davvero singolare áun sistema che, per consentire all'imputato di esercitare il fondamentale diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, gli imponesse la rinuncia -che¥ non a caso -il codice costruisce come Çatto personalissimo È -ad una fase -del ptocisso destitlata proprio a consentire l'esercizio di quel diritto. La questione ch ¥la Corte ha ¥ritenuto di sollevare davanti a sŽ fonc data anche con riferimento alla dedotta violazione dŽl principio di uguaglianza. Se da un lato, infatti, -permane attuale il rilievo secondo il quale deve ritenersi Çpriva¥ di ogni fondamento razionale una previsione normativa che riconnetta un diverso trattamento... alla circostanza, meramente casuale, che la sssisteriza dell'incapacitˆ di intendere o 'di volere per infŽrmitˆ psichica al rilomentd del fatto emerga giˆ-nella fase istruttoria, ovvero sia accertata solo nelfa fase dibattimentaleÈ (v. sent. n. 233 del 1984), va qui posta in risalto la circostanzˆ che il sistema delineato dall'art. 425 del codice di procedura penale genera una ingiustificata disparitˆ di trattamento tra qrtanti versano nella identicˆ situazione di non imputabilitˆ; dal momento che per costoro la possibilitˆ di fruire dell'epilogo dibattimentale e delle conseguenti garanzie viene fatta dipendere esclusivamente dal modulo processuale adottato. Mentre, infatti, nei confronti del non imputabile a carico del quale si celebra l'udienza preliminare ási ádetermina una preclusione all'ese_rcizfo dei propri diritti in dibattimento, essendo il giudice chiamato a prontínciare sentenza di non luogo a procedere con la corrispondente formula, una analoga preclusione non si realizza, invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel procedimento dav~ti al pretore, la fas~ dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di pi, condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero. Parimenti fondato deve da ultimo ritenersi il dubbio che la previsione di cui qui si tratta sia in contrasto anche con l'art. 76 della Costituz“ohe, per essere la stessa non conforme ai principi: e criteri direttivi al riguardo stabiliti nel numero 52), sesto periodo, dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81. Al di lˆ, infatti, del dato formale rappresentato dalla mancata previsione -del difetto di imputabilitˆ -tra le cause cheá legittimano la sen PARTE I) SEZ. I/ G:WRISPRUDENZA' COSTrllJZIONALE á25 tenza:di'.nondttogd: a procedere, áseonduá1a::á'rassegna' operatˆ"'treHa'áift'dl. eata'.áditttiva~'dŽlhi ;:iegge.dlga, ';mliitMio'''-pfi“ á affiptŽ cim.sider&iooi di ~~~:!s~~~h;~~í~~~;:~:A\1,~J~i::i~f~ia~:::~g~i~~l~;r~~T~!~: tore delegato. Se, Infatti, 1\i. che sLfonda su . elementi di prova che l'organo del dibattimento,.neppure conosce, 'indice che questa e noná altra fosse la scelfa operata dal' Iegislatoredelegante,áápu& agevolíhente desumersi dall'art. 3 della stessa legge n. 81 del i98'7; lˆ dove, nel c6merfre' delega al Governo a disiplinare il processo penale a_ carico di imputati minorenni, _espressamente stab-ilisce: 'neliˆ: letter~. 'z),_'fa Çprevisione __ -che ááu. gfudfoe nena U.die~a prel“minare ~os~aá pros~i~glf~re ˆnche -per la non i~putabf1itˆ, ai sensi dell'art. 98 del codice penaleÈ, cos“ pon~ndo in evidenza come ˆl:fa eccŽZ“6nalitˆ.' df tate previsione; dettata dall'e~igenza di salvaguardare le pechliaritˆ. insiste nella cohdirloriŽ minorile; á faceia Hsco:ritro; nel procedimento a carico di imputati maggiorenni, l'opposta disciplina; Da questi ultimi' rilievi presso quest'ultirrfo (tre ord“nanze del pretore di Messina; ᥠsezione diStacdita di FfariŽavifia di Sicilfa), sempre rriotivando con riferlnierito agli artt. 102 e 112 della Costituzione~ La questione sub a) > fondata, lˆ dove si duole che gli atti non siano trasmessf al pubblico ministero ? di s“ftla:tta valutazione, risulta lesivo del diritto di difesa il precludere alFimputato, in una situazione cos“ modificata, la possibilitˆ di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comp.orta notevoli. benefici {soprattutto in termini saná zionatori) qual. il giudizio abbreviato. Un rito . ohe, certo, l'imputato non aveva ritenuto di attivare o che gli era stato impedito di ottenere dal mancato consenso del pubblico ministero ovvero dal rigetto del giudice per le indagini preliminari, ma ci˜ sulla base di un errore (v. aná -á 28 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO che Fart. 21, primo coinma, codice di procedura penale) attribuibile al pubblico ministero. é indubitabile, infatti, che le valutazioni dell'imputato circa la con I venienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta I impostazione data al¥ processo dal pubblico ministero, con particolare riguardo ai profili legati alla competenza per materia, quali l'esatta indivfd.azione..del correla.tivo giudice,. con importanti riflessi sulle metodofogje processuali .corrispondenti alle .Qiverse . competenze per mateda. Analogamente, la valutCJ.í:ione da parte del pubblico ministero o del . giudice á delle .indagini p:t'eliminari ... circa la definibilitˆ del processo alloá st~to degli atti potrebbe concludersi, in relazione alla nuova situazione processuale, cUversame:p.tŽ da quanto ritenuto relativamente alla situazione originaria nel . senso di non dar corso alla richiesta di giuá dizio abbreviato allora presentata dall'imputato; :Va aggiunto che la variazione presa in esame dalle ordinanze di rinvio a giudizio non áriguarda una evenienza per cos“ dire fisiologica del procedimento, come quella della contestazione di un reato concorren, te oá di una circostanza aggravante emergente dal dibattimento ai sensi dell'art. 517 codice ádi procedura penale, fu .ordine alla quale questa Corte ha considerato non illegittima.; la prclusione dei riti speciali (sent. n; 593 del 1990 e ordd. mi. 213 del 1992, 515, 116 e 11 del 1991), ma, I in quanto derivante da un errore, pone riparm a una Ç patologia È processuale che, proprio perchŽ tale, non pu˜ risolversi in un pregiudizio I pei:. ¥l'imputato . di essa non responsabile. ~ L'art. 23, primo ¥comma, codice di procedura penale va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in. cui prevede che, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia, gli atti siano I trasmessi al giudice ritenuto competente, anzichŽ al. pubblico ministero presso quest'ultimo. Restano pertanto assorbiti gli ulteriori parametri invocati dai giudici a quibus. La questione sub b), sollevata dal Pretore di Messina, sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con riguardo alla declaratoria di incompetenza territoriale, non , invece, fondata. Nella situazione presa in considerazione dal pretore remittente -non riscontrandosi una novitˆ di contestazione dell'accusa tale da ledere il diritto di difesa dell'imputato in ordine alla scelta del rito, come implicitamente riconosce lo stesso giudice a quo, c˜n il non eccepire ála violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione -non vi lesione dei due parametri invocati (artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale). Infatti, nonostante la intervenuta dichiarazione d'incomptenza per territorio, l'azione penale a carico dell'imputato, data l'identitˆ del fatto e del titolo di reato contestato, risulta esercitata 29 PARTE 11. SBZi I, GIURISPRUDENZA: CQS'l'I'l'UZIONALB da un ufficio del pubblico ministero ~uiordinato; senza partecipazione di alcun organo giudicante alla formulazkme ¥ cl,ell'aceusa, ¥con conseguente p:ieno rlspetto dei;¥á ruQli, quali gli . artt.ᥠ.102, primo. comma,á e . 112 . della Costttuzione cont:rib\J.iscono a¥ deUrieare, trovando puntuˆle rispondenza .esli artt, 1 á ¥á"'á 50;; 4~rim0' .c.01:ro:na.,. codi.ce .Qi proced\,lra penale; (omissis) CORTE :cosTlTUZIONALE/29' matz˜ 1993; ri; 121 -Pres. Casavola -Red. .áᥠSi?aiuonáá ¥ .Presidenteá deFConsigti˜ d~i Ministri (Il. c.) c.á Chiabbaro R“ta': (aw> cochetti). á á á á Pu'bbUCa. anniilidStrtiifñne ~: Ass“ímtrihl áᥠl>erso:˜ale ánon stataleá . :Ptestaá ziolli saltuarie á Lavoro subordinato á áCoJifi~bill.tˆ á Esclusione det.¥.trattame:Dto preVidemiˆ1e; diá' quiescenzaáá e fitteá ¥rapporto . Il legittimitˆ~ ¥. /' {Cost; ''artt. Le .36; ¥legge 23 gii:“gno. 1961, n:á.¥520; art. 11). l/rt~; p: legge 2,3 giugno }96J, n. 520, .contras(a con l'.art. 36 Cost. nella parte in cui esc.lude il diritto. al trtttamento previdenziale, di quiescenza efine rapporto, artche aJlor{luando. appUcal].ile ad incarichi aventi ad. qggetto .prestazioni.lJ,.i. lavoro subqrrj~nato. á (omissis) .Con C>:rdinanza det 3 dicembre 1991 .(pe:i;vequta il 16 lugl~ q t99Z ed iscritta al .:r.o. con il n. 422), il ConsigliQ di ~t,ato, Sezione IV, ha s9llevat<,>: questione. 4i legittimitˆ costituzionale. dell'art.-1l <;lella legge ~3 gi.g:p(), .J961, Jl.¥.520 (recante Ç disciplina . del >rapporto di ¥ lavoro del persona!e estra,ne<:> all'A.irnministrru;ione dello StatQ assunto per le esigenze/ djill'attivitˆ spetjalizza,ta. dei servizi del turi~o .e dello spetta.. c:olo .informa~ioIJ.í e pr>prietˆ iP,tellettuale >?). La. legge 5..ddetta pnwede ¥ c:be .la fresidenza. del Consiglio dei ministri ed . il Mfuistero del turismo e... deUo .spettawio possono.á avvalersi spettˆ:˜IC>. Tale persona.le si distingue in personale a corttrat1:o a ten:ll.ineá rinnovabileáá e perSoriale a prestazione salá tuaria. lUguardo a quest'uitimo, l'impugnato art. li stabilisce che esso <'. non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, n ad áindennitˆ. di licenziamento È. (omissô) Il Cortsig1io di Sfat˜/ davlinti al quale la controversia era approdata dopo urta lungi:.. . e complessa vicertdˆ processuale, ha rilevato che il rˆpporto tra la ricorrente e l'Amministrazione traeva la propria fonte e la propria qualificazione in una serie di atti organizzativi e pertanto di carattere autoritati~o -che avevano univocamente de :-: :-: -J' -.. 30 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO finito il rapporto stesso come Çprestazione saltuariaÈ ai sensi dell'art. 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520. La legge suddetta prevede,á all'art. 1, che la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero per il turismo e lo spettacolo, per le esigenze dell'attivitˆ specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietˆ letteraria, artistica e scientifica, nonchŽ di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possano avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi. Tale personale viene distinto in due categorie: la prima quella del Çpersonale a contratto a termine rinnovabile È ed il relativo rapporto di lavoro disciplinato dagli a:r;ticoli da 2 a 9 della medesima legge. La seconda categoria rappres~ntata dal Ç perso,1:uil~, a prestazione saltuaria È ed il relativo rapp9rto di lavoro , disciplinato dagli articoli da 10 a 12. Pi precisamente, l'art. 10 prevede che il personale a prestazione saltuaria sia utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi e demanda a successivi decreti interministeriali la determinazione dei criteri concernenti le prestazioni e i relativi compens“. L'art. 11 stabilisce che il personale suddetto non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, nŽ ad indennitˆ ádi licenziamento. Per l'art. 12, infine, Ç le prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego È. 11 Consiglio di Stato, con l'ordinanza giˆ indicata in epigrafe, chiede a questa Corte di esaminare la legittimitˆ costituzionale del citato art. 11, che disponeá l'esclusione, per il personale a prestazione saltuaria, del diritto al trattamento di previdenza e di quiescenza e all'indennitˆ di licenziamento. Tale norma, secondo il giudice a quo, appare contrastare con gli articoli 1 e 36 della Costituzione, dovendosi considerare che la pensione e l'indennitˆ di fine rapporto hanno natura ádi retribuzione differita, s“ che la loro esclusione lede il diritto costituzionalmente garantito del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantitˆ e qualitˆ del lavoro prestat˜ e, in: ogni caso, suffiiente ad assicurare al lavoratore stsso áe alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La questione prospettata dal Consiglio di Stato presuppone che la sopra descritta normativa relativa al Ç personale a prestazione saltuaria È sia ritenuta applicabile (anche) rispetto a rapporti di lavoro che presentino i caratteri oggettivi propri del lavoro subordinato. Qualora, infatti, la normativa stessa fosse riferibile esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo, il richiamo alla garanzia costituzionale del diritto ad una retribuzione adeguata e comunque sufficiente non avrebbe ragion d'essere nel caso di conformitˆ del rapporto concreto alla fattispecie legale, mentre, nel caso di un rapporto che abbia assunto in via di mero fatto -ed in contrasto con l'atto che lo ha costituito -le modalitˆ 31 dk svolg4nentQ> concr:eto proprie. del rapporto ¥di lavoro subordinafo .¥.. si a:yr:ebbe . invalii;litˆ c:J;el . t:apporto; .¥ Jna iL diritto á del c:J;ipendente di met:o fatto ¥.¥ alle¥¥¥¥Prestazi(Jni~áá.:retdbutive.¥.. eá¥... prev;idenziali....¥sarebbe . salvaguardato <:laU'.ar:t,2146 cod;; ciYi (Conli~glfo¥/1>oluta gep,.edcitˆ della. defini ~;1~~6t~r~.a!lJ~ i~i~~~ti~~~::J~;~j~ˆ~~~~-0~i:r:r~~f::!~:,tan:~ esse'.f.ldo tale caratt~r~. di: pey s~ áineomp~tibil\\l coná la .configurabilitˆ del !~~--~~Es; dator: cli laY('.)rQ. (Cass+.ˆ gennai,() J9$.7i . O¥ .SJ.; .1¡ settembre á.1986, n. 5363; ti'.~~f~9 ~9¤~,, .p~j4~1.~ Awiie:r9se ~fo:e)g./. á.á ¥{¥¥ááá/áááá¥ááááááááá¥ááááááááá. .¥..¥ . .... áááá¥.¥¥ N~;.~ 9J qstac9lo Ja pp,q:qi;i. á9p.te11uta ~el!~~' J~, llec()nlo cui Ç Le prestazie>nLárese . m.appijcazione della m%'.lesjnia legge. ngn J;mno sorgere~ )p. .á .. Qgaj c?:SQ; .r~PJ?-~rtor4l Publ?licQ krl,p~o: ~á pn> tale fe>rmula, irlfatii,Jlá.legj.!!JatQre haá=~te~ e~lu4~J~ noq; gi“kla .Pl;lturf!., su,bordinata 4~,Ll;ll!P)?C)rtj 4;i ~yqr9 .i.li q.~ijpp~; JU~ S()}o~ J/~pp)ic.apilit~ .ai.... :tn.e~simi $l~Ue .P~ticpb.;i ..c:n:m~ s¤~~1J:1#~lLc~e ~SiPlPiH'.1,9. Jl i;a::ppo:i;lp:. c;l.i puP.. pli,co jp:tp~egg: ciq .... . reso ,ew411t~,.. lel r~to,. :dal .fatti c;:be Ja..¥ norma ~~. rif~ri~c~ ap(;~~ ~i. c;:9~tF~tt~ :~á Jenni.e tinpo~~~.i,. :p~~ t quali la quaá lific~iq:p,~ come rawor~ c;l.i .. Javo:ro s.gp:rˆinato non p.9 .¥ .essere m~ssa i11 cfu~ssio~e. Ed ád~ pre~is~pa.rticolari á e¥¥ temporanee dei serviti, dicUí alt'art.'m della le$ge 520; dŽfl961 ~ááááno“fafrecˆno specificazioni. rilevanti per escludere Žhe nŽua catŽg()rfa 'dŽi . rapporti a presta zfonŽ.¥ srutuaria possano essere COttlpl'Žsi. anche . rapport( di ..¥lavoro SU¥ bordinato. Vi anzi da rilevare che vi si prevede che l'osservanza delá l'orario di ufficio non richiesta in via normale: il che álascia spazio ad ipotesi in cui l'osservanza di tale orario sia invece richiesta. Non rilevante invece la. formulazione, contenuta in tali decreti, secondo 32 RASSEGNA AVVOCATURA DEU..O STATO cui le prestazioni del personale in questione non .fanno sorgere rapporto di impiego, nŽ pubblicoá nŽ privato: noná rientraáinfatti nei poteri della pubblica Amministrazione, essendo ¥ invece. prerogativaᥠdel legislatore, riel. rispetto dei limiti giˆ ádetti; stabilire áia qualificazione giuridica dei rapporti. á á L'interpretazione presupposta dalá Consiglio di Stato trovaáá poiáá indiretta conferma nella legge 20 d“eembre 19651 n. 1435, che, per la categoria di perst>nale in oggetto, previde che coloro che prestavano ta loro opera da almeno un anno potessero, a domanda, essere assunti con contratto a termine rinnovabile, ácon ci˜ evidenziando la consapevolezza da parte del legislatore della possibile omogeneitˆ delle due categorie di personale prviste dallˆ' lŽgge n. 520 del ¥ 196i. Dalla docuinentazit> ne che la .áPresidenza dŽl Consiglio dei á ministri ha fornito a questa Corte risulta; del resto; che rapporti instatlrati ai sensi dell'art. 10 della legge il. 520 del á 1961 ási áriferivano anche áa pers. continuativo e a pienoá tempo Èápresso l'Amministrazione. ¥ ¥ Tanto premesso iri ordine all'ambito di a);ipl“caz“one della disciplina in esame, la questione di legittimitˆ costitil.zionale formulata dal Consiglio: di Stato fondata; ma solo per quanto attiene all'applicabilitˆ delá derttill.ziato á art.. 11 adá incarichiá destinati a dar luogo áa rapporti che presentinoá i¥á caratteri á oggettiv'i á ..¥propri delá lavoro subordinato. Per tal genere di rapporti, infatti; l'esclusiO:ne del diritto al trattamento di previdnza e di quiescema . e a:ll'indennitˆ di licenziamento costituisce palesemente una violaz“o'ne dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. Tale vfolazione non invece configurabile con riferimento ad incarichi di lavoro autontii:no, dato che il diritt~ al trattamento di fine rapport˜ e al trattamento previdenziale ' garantito dall'art. 36 solamente per il lavoratore subordinato. á(omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1993, n. 122 -Pres. Casavola -Red. Pescatore -SaraciJ:J.p c. Presidente Consiglio Ministri (avv. Stato Ferri).,. Bellezze ~aturali á Protezione ¥ Vlncolo pae$istleo ed ~bientale á Ope. re e$eguite in zona. vjru:olata. ¥ S~oni¥ Rinvioá all'art. 20 legge 27 febbraio 1985 n. 47 -LegittiJDit~ CO$tituzj.onale. (Cost., artt. 3, 13, 25, 27; legge 27. febbraio 1985, n. 47, art. 20; legge 8 agosto 1985, ri. 431, art. 1-sexies). á ¥ á á é infondata la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 ˆgosto 1985, n .. 431, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, laddove detta disposizione, nel. prevedere le sanzioni conse PARTE I, Sli!Z;: I, GIVIUSPRU)})l!NZA COSTITUZIONALE 33 guenti a,lla;.propria. violazione, richiania,.l'art. W della .¥ legge á27 febbraio j985,.n. 47. (1).á ¥/¥' ,, .¥¥¥. ¥ > (omissis} Viene. posta ii:l dubbiO la legittimitˆ costituzionale dell'articolo l¥sexies della legge 8 agosto 1985;¥. m 431, nella parte in cui. dispone eh~ ver la vio4tzione delle. disposizionkdi: cui alla.á stessa norma.¥si .¥appli. chino anche le sanzloni previ:ste dall'art, 20 della legge .:p:. 47 del 1985. '.l'aj,~ Ul.titnam.ortl:l.a contemp}a¥ infatJktrediversi tliattamenti punitivi. L'individq~ i.Onl'i: ádl'!lla sEmZioPe á¥da appUca!sL sart:ibbe d"1!lque rimessa alla decisione .del giudice, con vio~zi.9ne del prinipio. di legalitˆ della ápena e on possil:lUi . .9isPant4J:q;agioJ\evoU.di trattame11to. Ris:ult,ere'Pl:le:t;o cl,i co.nsegtienzll v~olati gli artt. 3, 13, 25 e 27 della Cqstituzione. (om4$$“s} áá La questione va dichiarata infondatl'h Con rihia:tnf:> all'art. 25 della qstitJc!zione¥ q'!Jest,a=¥,:Ci::i.r:te h1;1. á. afff;!rmato {sentenze ma1 .. '482 del .t990; 26 del J966} la n<:i~ss“tˆ c::hlfá¥á¥Ç !l~aááá solt:aJ;JtoJa legge {od un. atto áequiparato) de}Jo::Stat() a¥istabUlre c˜n. .quale sanzioqe debbaá essere .repressa la trasgressione dei precetti che vuole sanzionati penalmente È ¥ ¥.Sebbene sia auspicabile¥che .la.á determinazione del¥á¥Precettoá.. e della sanzione risulti nel modo pi..chiato e inequivoco da norme di non diá sagevol~ lettura,.non¥:da.á ¥ogni in~rt:ezza o diftto di rigore .formale pu˜ Perallrodestimersi la violazioneá.ádeláápr;incipio¥di l:egalitˆ,¥ 1nf1;1.tti, anche in materia di comminatoria penale, quando si pres~ntino Ç siffatte eve-: nienzŽ compito .d~'inte.rprete ¥¥attuare il procedimento ordinario¥ di inte. rptetaZio:ne È (sentenza n. 79 del 1982).. ¥á Ci˜ che conta che neldettato normativo, pur .attravers.o un'anali;:ii ermeneUtia; che pu˜ risultare di minwe o .. maggiore . difficoltˆ, siano . rin¥ venibili elementi sufficienti per l'individuazione d.el precetto e della sanzione, :á á á á .......¥. Per. staxe alla questione oggetto del¥. ~udizfo,.. non pu˜ .certamep.te áessere il giudice a determinare per sua scelta una sanzione che dalla .legge non sia: indicata;á. n~ pti˜ l'ordinamento¥á ammettere una.condizione . di incertezza circa¥ leá conseguenze penali .dell'illecito; á.. , .. á'áá.áBen.: divetsac peraltro/ la situazione<' che si presenta. qqantQ aU'artiá eolo l¥sexies: .impugnato; La Corte di cassazione, . con¥ una á gi1;f;Iispr.denza ormai consolidata¥ e che álo stesso giudice a quo definisce. tale, ha imiividuato come.. conseguenza sanzionatoria delle alterazioni ambientali, atá (1). Chiamata nuo'VamentŽ a pronunciarsi 0sulla legittimitˆ costituzionale dell'art, lásexies della L. 8 agosto á1985 n. 431, la Corte conferma l'orientamento giˆ espresso con l'ordinanza 27 novembre 1991 >Il¥ 431 (in Foro, it., 1992,. Jv298) e con la sentenza 24 febbraio 1992 n. 67 (in Foro it., 1992, I, 2061), nel .seni>.O RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 34 tuate in violazione dell'art. 1-sexies impugnato, quanto previsto dalla lett. e) dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985. L'affermazione si fonda sul rilievo che l'art. 1-sexies sottopone alcune categorie di beni a vincolo paesaggistico e che la lettera e) dell'art. 20 richiamato commina la pena ivi prevista per gli interventi attuati in variazione essenziale, in totale difformitˆ o in assenza di concessione nelle zone sottoposte Ç a vincolo storico, artistico; archeologico, paesistico, ambientale È. Non staáallaá Corte¥ valutareá l'esattezzaá degli¥ enunciatiá della giurisprudenza di legittimitˆ; due rilievi appartengono peraltro al giudizio di conformitˆ della legge al dettato costituzionale. á áá Il primo che l'operazione ermeneutica eseguita dallaá Corte di cassazfonsi pone all'interno di un Ç procedimento ordinario di interpretazione È, I risultati dell'operazione sono dunque pienamente e correttamente riferibili áalla volontˆ del legislatore. Il secondo rilievo che la costante enunciazione di coerenti statuizioni da parte della stessa Corte cli cassazione fuga ogm preocupazione di incertezza circaáá le conseguenze penali ¥ dellaá violazione della norma impugnata. Le considerazioni ora svolte valgono a dichiarare la questione infondata á anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il ácarattere univoco della ¥giurisprudenza ... elimina infatti il pericolo II che la supposta ¥incertezza interpretativa determini disparitˆ di trattamento di casi analoghi. Quanto poi alla congruitˆ intrinseca della sanzione, che colpirebbe violazioni diverse l'una dall'altra, questa Corte (sentenza n. 67 del . 1992) ha. giˆ dichiarato la questione infondata; nŽ vi sono motivi per discostarsi da tale decisione. Conviene soltanto ribadire che la statuizione si fonda suiá poteri attribuiti a questa Corte, cui spetta non giˆ valutare nel merito le scelte fatte dal legislatore per la disciplina della repressione penale, ma considerare le medesime sotto il profilo della ragionevolezza. Orbene, l'accentuata severitˆ di trattamento, che pu˜ aversi in taluni casi per effetto del carattere non differenziato della disciplina, trova giustificazione nella entitˆ sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato e interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare, di fronte alla urgente necessitˆ di comprimere comportamenti tali da produrre all'integritˆ ambientale danni gravi e talvolta irreparabili. della legittimitˆ della norma, nonostante la prev1s10ne di un'identica sanzione penale per condotte di diversa gravitˆ, ci˜ giustificandosi in relazione alla rilevanza sociale del bene-ambiente, ed all'esigenza di preservarlo da danni irreparabili. 35 PARTE I, SBZ. I, G:iURISPRUDBNZA C˜STITtJZIONALB CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo l993;¥n, 123á~ Pres; Casavola ¥ Red. áá á á Cheu.á -Del Com.moda c.ᥠPresidenza Consiglio deiMinistriá (aw. áStato Di Tarsia). ~1az~tt~;¥=:;:e:;J?fit~~it:r:::a.á0~:futt!et:t;;.~~~ dlla Costittidone .,. Insusststenn; áá á á á ccost; arl/ jf d; tgs. 2s ruglio t98!)ii ii; 2'11~ iirt; 156, ci>mrlia 2, disp; att:¥á Žod~áproc; ápen.>. . á .... ~-: . é infondata¥ ála questione di legittimitˆ costituziOnalŽ dell'art. 156, iionfml:i. 2 del decreto¥á legislativo á28 áálugUa 1989, n. 271 in riferimento á¥all'art< 3 dellaC6stituzionei laddowfhonáprevede¥che in oasb dioppdsidone allarichiestˆ di archivfazi˜ife presentattt al G.I.P. datPubblico¥Afinisteto; da parte della persona offesa dal reato, le parti siano convocate in camera di¥consiglio;<(l)/ (oilli'!“sis) 11. giudtdf~er.á 1l indaginiptliminari . pressoá la Preturaá di Pefugia dubitˆ ctŽtla. Iegitt“~itˆ costUuiionale .á dell'art. 156;.. setondo . com :~r!~:~~~fu?eteft~~~!!~uJ8alY~!~di~i9fun~;JJJ::m;e:!iejtt~&i~W~r~~ ill.. cui .. non. prevede dhe; .¥ nef~pr˜~~illmenfo pretotile . ~.a . differellia. di quanto accade rie1ááprocediri:lŽnto¥"inrtanzi al fribuilal -uáágitidi~e per le iI1dagil1i. prel“n:Iiiiˆrl; in. casb dro}'.i}'.io~iZiOl1e . della perso:˜.a. offesa dal tafo allaá richiesta. di aj'hMazioI1e, }'.irdw.ed.a ~fsensf lel c6inbiliato disposfo Si~~z~i;~40i~;~~~~~1,~:u~ La questione ¥ di C:dsiitilzioI.laiitˆ :v“erie sollevata \bri áá riferimentoá all'art. 3 á.(!ella . Costitttzi˜!le,. per ingfostifi~ata.á ili,sparltˆ Cli trattamento: a) tra á. le . diverse. parti dŽt. prˆcedfoieiitd: pretorile . e, .iil p~rt“colare, .fra la ~rhf~ach!;ei:::á:::~:;:t~ei1!a~:~%:ˆ?a¥. s~~tt~f:~.¥-.~~i~~~~~{!ááá:m:: non a.lla. secbnda sarebbe consentito .1'Ç acces.so È.ai. glucUce ~ediante.rattp di gppo~i~ione all'archl~i~Ziqne; b) .ira le Perso!le ¥. in,dagate nell'ap:ibito c;l.i. up. procedimento pr(ltc;>rii~ ~.9,uelle perseguit~ Per re~ti compresi nella competenza >, in quanto stipulato non con un ente omologo della Regione, ma direttamente con gli organi governativi dello Stato albanese; c) per avere investito materie estranee alle competenze regionali e, comunque, non delimitate all'ambito locale; d) per avere previsto la costituzione di un organo permanente misto di carattere internazionale. Il ricorso fondato. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla natura della ÇDichiarazione di intentiÈ di cui causa nonchŽ alla riconducibilitˆ delle materie in essa trattate alla ---~~ 38 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO sfera delle attribuziom regionali, áresta il fatto che l'atto in questione stato sottoscritto dai rappresentanti della regione Puglia senza avere acquisito preventivamente l'intesa (o l'assenso) da parte del Governo: intesa che il Governo ha successivamente negato per l'assoluta mancanza di elementi informativi in ordine alla natura della missione e per l'intempestivitˆ della richiesta, avanzata dalla regione solo alla vigilia della partenza della. propria delegazione. L'assenza di una tempestiva e completa informazione da parte della Regione al Governo al fine di ottenerne l'intesa (o l'assenso) risulta di per sŽ motivo sufficiente a giustificare -anche alla luce degli indirizzi ripetutamente espressi in materia di questa Corte (v. sentt. n. 472 del 1992, n. 739 del 1988, n. 179 del 1987) -la lesione della sfera di attribuá zioni statali e l'accoglimento del ricorso. (omissis) ¥á SBZIONJ'i ¥SECONDA GlURISPRUD$NZA.COMUNITARIA . .. . á:E, INTERNAZIONALE CORTE . VI .seiione, áááááááá 14 gennaio. J993, nella causa Ct90/91 ¥ Pres.; Murray .¥ Avv. Gen. Van áááá áᥠperve11. ~á Don1an9:a di pronun~a pregi'QJCUii~ proposta dal l'ribunale atnm“;11j~trativo regional~ per il Venet() nella causa Antonio Lante (avv. Viscardini Donˆ) c. Regione Veneto -Interv.: Governo italiano (avv' Stato Fiumara) e Commissione delle C.Eo (ag, De March, San tˆolalla e. Cat'U(lhetti), áá::::áááá Q>.iJ;IPi$ ~.;.. JllolJ,~ca llgri~b\; CQQl,tQlt.á ,. .Rioonve~Jone.¥ agraria Aiuto alla ristrutturazione. ~~~ ~rB~~;!itfx,~ns~~ ~ i,m~~ 1985, n. 797, e succ. mod.; ~g.. CEE della Commis ¥L'art;. Her, n; 3, lett; a), del r'l/igolamento (CEE) .del .Consiglio. 25 aprile 1988, n; 1094vche modifia i regolamenti (CEE] n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87> per dei¥ seminativi dalla produzione nonchŽ l'estensivizzazione e la riconversione della produzibne, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, all'atto diáá determinareááá te cbndit.ioniáá della¥ concessioneᥠdell'aiuto ádestinato all'Žstensivit. za!fone della¥ prŽfduiione della carne bovina, á diá escludere detetmirttite categorie di imprese,.¥ come gli allevamenti zootecnici intensivi, dalla fruizione dell'aiuto medesimo (1). (1) Le ragioni che avevano ir).dotto il Governoá italiano a prospettare la soluzioneá contraria, ¥derivavano dal. tim()re. che concedendo gliá aiuti.anche agli alleva,I)leJ;lti. ~~nza. tierri:t; .. Potesse 1;1on essere raggi1.lllto lo scopo della. normativa comllnita.ria, L'estensiyizzazione considerata. mira. a .. ridurre le produzioni eccedentarie, fra le quali la carne occupa tin ruolo di grande importanza. Nel settore della carne la riduZfone pu˜ avvenire utiliZZando il metodo quantitativo, basato sul eone.etto che eliminando una parte di un allevamento e continuando ad adottare le stesse tecniche di produzione, la quantitˆ di carne prodotta dal resto della mandria si riduce proporzionalmente, il <:lhe no:t1. acqi,de necessariamente negli allevamenti senza terra, cio i centri di ingrasso o allevamenti zootecnici intensivi, i quali sono in grado di ridu:o"e la produzione l)olo acquistando ed b:lgrassando un numero minore di capi, con effetti solo eventuali sulla, riduzione di produzione negli allevamenti a roonte. Per ridurre effettivamente la quantitˆ di carne prodotta era sembrato fondamentale estensivizzare i settori a monte, cio gli allevamenti veriá e propri, e non quelli a valle, anche per evitare il rischio di un doppio pagamento, agli uni e agli altri, per la medesima riduzione. La Corte ha adottato un'interpretazione pi larga, fondataá sulla constatazione che, ÇbenchŽ esistano altre possibilitˆ, economiche e giuridiche, per con RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO (omissis) 1. Con ordinanza 3 maggio 1991, pervenuta alla Corte il 25 luglio seguente, il Tril;>unale .amministrativo regionale .per il,..Veneto ha sollevato, a: rtorina dell'attá177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione . del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (G. U. L. 93, pag. 1), modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1987, n. 1760 (G. U. L. 167, pag. 1), entrambi modificati con regofatnento (CEE.) del Consigli.o 25 aprile 19881 n. 1094 (G. U. t. 106, pag. 28), nonchŽ con regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988; m 4115; che stabilisce le modalitˆ di applicazione del regime d'aiuto. all'Stensivizzazione della produzione (G. U. L. 361, pag; 13). 2. Le questioni sono sorte in occasione di un ricorso proposto dal sig. A. Lante contro un provvedimento dell'Istituto regionale per l'Agricoltura di Verona 19 settembre 1990, con il quale stata respinta la domanda: di ¥.. aiuto per.á l'estensivizzazidne della . produzione/presentata. dal sig. Lante ai sensi dei citati regolamenti. á 3. PoichŽ il sig. Lante possiede un allevamento intensivo di bovini da macello, la regione Veneto ha respinto la sua domanda in quanto l'aiuto non poteva. essere versato ad un allevamento intensivo in cui il bestiame alimentato con foraggi ottenuti per meno di un quarto dal fondo agricolo. . 4. Ritenendo che l'interpretazione dei citati regolamenti fosse necessaria per risolvere la controversia, il Tribwale amministrativo regionale per il Veneto ha so5pe5q il procedime.nto .ecJ. ha sottoposto alla Cortt;: le seguenti questioni pregiudiziali: Ç 1) se il n. 3, lett. a), dell'art. 1-ter del regolamento (CEE) numero 1094/88 vada interpretato nel senso di consentire. agli Stati membri -all'atto di determinare le condizioni della concessione dell'aiuto destinato all'eStensivizza:zione della produzione, secondo le modalitˆ proprie del rispettivo diritto ¥pubblico interno -di escludere determinate categorie di imprese, quali ad esempio gli allevamenti zootecnici cosiddetti seguire la riduzione degli eccedenti di carne È, il legislatore comunitario ha scelto il metodo della estensivizzazione della produzione, delimitando esso stesso la cerchia dei destinatari dell'aiuto e limitando la competenza degli Stati membri all'attuazione pratica del regime di aiuti, per quanto riguarda l'adeguamento alle situazioni locali e pi in particolare le modalitˆ concrete di riduzione della produzione. In una situazione di obiettiva difficoltˆ interpretativa, con il rischio del pagamento indebito di aiuti paventato dalle autoritˆ nazionali per le conseguenze in ordine all'imputazione della .spesa al bilancio comunitario, la pronuncia chiarificatrice della Corte risulta pi che opportuna. nintensivi "' ¥((!io non effettuati in Žonriessi'one ácon un .¥ fund˜i agricolo), dal1ˆ ftizione:Ie/ ,. áá á ¥á á á á. áááá ááse¥¥tateáá:frrl;erpretazif)ileáá.siaá ammissibilŽtnutoááá ct;intoá degliá obiettivi á¥gerietlilf. deitˆ ¥politfoa . d~lle¥á sif:il:ttltrecá¥.agrˆrieááá¥persegriitii dal regolamerite (CEEX¥ itk 797/ij: (e sti&~e$19lve á$odificaz“Žfi1 e: áintegm“:om) nonŽhŽ degli .ááatti\~I(i.dfriiz~ dlla p()litxta agrnria comune, cos“ d:ime risultantiáá dalla .normativa cofuU11iiaria,. tenuto .altresfconto .. che daWord“namento comu á~i~:~~ˆ~f:ri~~~~tl:::“~~~~I~'.¥,tr~t~~\Tr~!I\~“~tááát:~~~~~. ~ ~~tW'fl'~9~~~~~~:~~~~~v~~ 2) ove al precdente ,i~a;it9.,á :dov~s~ dspondersk pQsitivamente; si chiede .alties“ al.la ~r(Ž $eJi~rt. 10, n. 3, secondo trattino, del regolament˜ ctEE.Fii. 4Uli'/SS~ladtro\ie ]>teve'de che le flu:Petticf>f'oraggere restino destinate ˆ}fiil“mentˆiipnei>dgli' .á ariifuˆli dell'azirida; ..¥ possa essere interpftath netsen~O che glialievtifu.enti hrquali il bestfamŽ' sia allevato con Unitˆ 'foraggereá 'ottnute"4t'lS/88 >~. ¥á.á áᥠ..... ,. á á ....... ¥á á¥ á ¥ ¥ .... á¥á¥ ᥥ.¥ 5. Per una pi ampia Hlustrazione degli antefattt e ádel contesto normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonchŽ áádelle¥á ossefVaziOm sritt depositat.. dinanzi ¥alla C˜rte, si fa rinvio ¥ alla relazione d'udienza;ᥠQuesti Žle:rhent“ del fˆ;sc“col˜ áá s˜no richiamati S˜to ¥rtella ndsuta necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. ¥á áá ¥¥ ᥠŽk Occorre so:ttol“neare anzitutto che lˆ controversia á a quo riguarda il. moda in ctli le aut˜ritˆ nazionali di cui causa ˆpplicand 1ˆ normativa cfo:nunitaria volta a ridurreáá gli á.eccedenti di á produzi˜nŽ áá nel settore delleá. carni ¥bovine. 7. Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio . chiede in sostanza cheᥠsfa accettato sel'arfr Ner, ntá 3,Iett: a); del regolamento (CEE) n; 1094/88 vada interpretato nel senso che consente ad uno Stato rriembro, all'atto di dŽtermi:i1are le condizioni della concessione dell'aiuto destinato ˆll'este'iisiviizazione della produzione di carniá bovine, di escludere taluneá catŽgo'riedi irriprese, corrie gli allevamenti ázootecnici intensivi, dalla fruizione dell'aiut˜ ¥medesimo.á 8. Occorre ricordare in proposito che; con regolamento n. 797/85, modificato da ultimo< con il citat-0 regolamento n. 1094/88, il Consiglio 42 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO ha imposto agli Stati membti l'obbligo di istituire un regime di aiuti allo scopo. di promuovere l'estensivizzazione della produzione in taluni settori caratterizzati da eccedenti, in particolare. nel settore della carne bovina, precisandQ che l'estensivizzazione consiste nella riduzione pari almeno al. 20 o/o per un periQdo minimo di cinque anni della produzione del prodotto wnsiderato, senza che> aumentino le capacitˆ di altre produzioni á.eccedentarie. 9. A norma dell'art. 1-ter, ri. 3 del citato regolamento n. 1094/88, gli . Stat“áámembri <;l.eterminano á 1e qmcijzioni . della ~oncessio.e dell'aiuto, m ¥ particolare le modalitˆ di riduzione della prodmione, l'importo dell" a“uto, ff periodo di ri!erii:nento, secondo la produzione interessata, per il calcolo della riduzione, nonchŽá l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere soprattutto in previsione di un controllo volto ad accertare che la produzione effettivamente diminuita..á 10. Gol cit~to ~egolam~~to n. ~U?/S~. la (;oinmissione ha stabilito le_ mocJ,alitˆ d'applicazione del regj.ie d'aiuto algeste!lsivizzazione della J?f9d;u~i1;me. L'art, 10, n. 3, di .questo regolamento prevede che, in caso cli :estensivizz?-ZiC>ne ádel.l'allevamento, il .produtto:re si .. impegna a che le .capac;itˆ di prQduzie>ne .rese libere iná.~~ito all'estensivizzazione .non sian. o ut~li~zate nŽ dall'imprenditore,. nŽ da¥ terzi per .incJ:'.ementare produzioni elencate nell'allegato I nonchŽ la produzione suinicola o avicola. e che le superfici foraggere restino destinate all'alimentazione degli animali -dell'azienda:. ¥áá U.. Per quel che0 riguarda i potenz~ali destinatari dell'aiuto di cui tr;:ittasi, occorre osservare che i regolamenti di .cui causa non contengono nessuna, disposizione specifici:i. per i diversi tipi di produzione. 12. Occorre pertanto stabilire se gli Stati membri, per determinare le condizioni della co.ncessione dell'aiuto, e in pi:i.rticolare le modalitˆ di á riduzione .della produzione, áabbianoá la facoltˆ . di escludere dall'ambito di applicazione. del regime di aiuti gli .alleyatori .di bovini che non dispongono di una sufficiente produzione di foraggi per alimentare il bestiame. 13. Si deve osservare in proposito che le disposizioni comunitarie di cui causa limitano la competenza degli Stati .membri alle questioni tecniche e non consentono loro di determinare la cerchia dei destinatari. Detta competenza riguarda infatti solo l'attuazione pratica del regime di aiuti, cio l'adeguamento alle situazioni locali e pi in particolare le modalitˆ concrete di riduzione della produzione. 14. Il fatto che gli Stati membri non possono limitare la cerchia dei destinatari confermato dall'art. 4, n. 3, del citato regolamento . .. . PËR'm I, SBZi lii GRIIUS¥. COMUNlTARIA B, INTERNAZIONALE n.4115/88, 'a nor~a del q.ale-la Coi:n:missiQnpu˜ autodzzaregli Stati meinbda fissareoondizi:olli spwi-ficbe per¥-la áconcessione dell'aiuto: nelle ¥dt~~;áá~i~ij~;~:;:¥¥ :~:~~~t=¥¥¥::!u::n;0::::u:::~::!: á.ááá>>>>;t_r.__ 8,_á~á----¥__;_¥._¥_,_~_._f_á-~á-.¥-¥-¥-¥-á~,¥,á¥-¥:-¥,á-á-á¥_,,:,á,,1Ei85~_L_.i_¥~-i!~.:'S :~-~-"..;t".tr ~}:/:}\/)i)(.: j~:-;;;'.áá.á>>á.á.á:. ,-~:. 9~~!1~~áá¥árJM~~~~~~jfl-[1J$~v~~~~.¥¥¥;,~~~~e:~i~e~áfv~nb~~ Gulinann -Coi:nmissione delle C.E. (ag. Calleja y Crespo e. Gussetti) . c. Rep. italiaua , (avv¥ Stato: }?erri). ~-~-}1!i; (~etU:va Collliiglio.17 maggio 1977, 11. 7'1/38&/CBE, art,_ 2; trattato CEE,. artá 92; ~gl6s}?a: aj'.() l!lli9, n. 48; q,l, 27 aprlJ.e 19¨, n, 9{),raio 1989, RASSEGNA AWOCATURA DELLO S;I'ATO nella causa 203/87, Commissione c. Italia; l'inqdempimento riguarda non soltanto l'omessa adozione di determinati provvedimenti diretti a dare @ esecuzione alla sentenza suddetta (che aveva dichiarato la trasgressi(i)ne da parte dell'Italia delle disposizioni della direttiva 77/388/CBE, a causa della proroga per il periodo J9 gennaio 1984' ¥ 31 dicembre 1988 .dell'esenzione áIVA per talune operazioni .¥ effettuate in favore delle¥ vittime .del terremoto in Campania e in Basilicata) ma addirittura l"adozione di misure specifiche intese a protrarre ulteriomente (fino al 31 dicembre .1992) il regime di esenzione fiscale dichiarato contrario al diritto comunitario dalla sentenza stessa (1). (o.missis) 1.. .Con atto introduttivo de~ositato :presso. la cancelleria della Corte n 27 marzo 1991,. la. C~mmission~ delle omw:i.itˆ europe~ ha proposto, .ai sensi dell'art.169 del Trattatp CEE, un ricorso dir~tto a far dichiarare che, avendo omesso di .á ad~ttare , i . prowedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza 21 febbraio 1989, CoMM1ssl:oNE/ /ITALIA (causa ~3/87, Ra.cc. pag; 371), la Repuábblfoa italiana venuta meno agli obblighi impostil dall'art. 171 del Trattˆto. 2. In deroga all'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEé, in materia di armonizzazfone delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla Cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile unirorme (G. U. L. 145, pag. 1), il Consiglio, cori dedsiori:e 3 noverilbre 1981, 81/890/CEE (G. U. L. 322, pag. 40), ha autorizzato la .Repubblica H:~liaha, finoá al 31 dicembre 1981, ad esentˆre tˆlune operazioni dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte versate a rilonte, nell'ambito degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell'Italia meridionale. 3. Il Consiglio ha successivamente prorogato la detta autorizzazione fino al 31 dfoembre 1983. Con l'adozione di deereti legge annuali n˜richŽ (1) Le difese del Governo italiano, fortemente limitate dalla precedente sentenza della Corte, avevano sottolineato l'esigenza, ravvisata dal legislatore italiru, w nel disporre in pi riprese la. prc;>roga dell'esenzjone al di lˆ dei termini el)tro i quali . essˆ. era. stata. autorizzata dagli orgaJ1i coi:nunhari, di . non creare disparitˆ di trattai:nenfo fra i soggetddanneggiati dagli eventi sismici. La ricostruziohe de1fo are terremotate non era ancora completa e il. ritardo, nei suo complesso, non era addebitabile ai destinatari dei benefici. Se fosse cessata l'apá plicazione della esenzione a ricostruzione non ancora ultimata, una parte della popolazione interessata sarebbe risultata oggettivamente discriminata rispetto a quella che aveva giˆ potuto operare usufruendo dell'agevolazione. Si trattava quindi di ragioni di ordine sociale che, almeno sul piano dell'on;linamento interno, avevano una rilevanza giuridica in quanto ricollegate al principio ostituzionale di uguaglianza. E si era invocato il disposto dell'art. 92, n. 2, lett. b}, del trattato CEE, seondo cui sono compatibili con il mercato comune gli interventi statali PARTE I, SE:t, !l; GIURIS. COMUNITARIA B á 1NTERNAZIONALE 45 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, la Repubblica, italiana ha tuttavia mantenuto in vigore l'esenzione in parola fino al 31 dicembre 1988. 4. ¥Investita del ricorso diretto a:' far accertare l'inˆdem:pimento, la Corte, con fa suceitata: sentenza nella causa 203/87; ha dichiarato che la Repubblica ifa.lianai á.áavendo . concesso perá.. il periodo . compreso tra il 1~ gennaid 1984 ed il 31 dicembre: 1988 un'esenzione dall'imposta sul valore aggiu.nto, cOll¥ rimb˜rsoáá¥delle iriiposteá¥áversate ..áa monte, per talune operazioni effettuate in favore delle vittime del terremoto in Campariiˆ Ž in Basilicata; aveva trasgredito le disposizioni dell'art. 2 della summenzionata á sesta direttiva; / á á'5. Le autoritˆ italiane hanll˜, ciononostante, varie volte prorogato u controverso regime di esenzione, prima fino al 31 dicembre 1989, in seguito f“ilo al 31 dicembre 1992. \ .. á.á.. :.á;: ... á 6. Sin dal 30 maggio 1989 fa Comn:tissione ha. richilillllato l'attenzione della Repubblica italiana sulla mancata esecuzione della sentenza ptoriunciata neHˆ á Qatisa 203/87, “il á áá ci˜á ¥ravvisando u.na á violazione dell'art. 171 del Trattato. 7. Avendo constatato che, il. governo .italiano non le aveva comunicato di aver adottato le ; norme necessarie p.er rendere la . d;isciplina italiana conforme al diritto comunitario, la Commissione, .con:lettera di diffida 4 dicembre 1989, ha intimato alla Repubblica áitaliana, ai sensi dell'art¥ 169 del Trattato,.: dLpresentarle le sue osservazioni “il merito alla tesi sostenuta dalla Cominissione stessa. 8. Con lettera 1 giugno 1990, la .R;epubblica . .italiana ha confermato alla Commissione il manterdmento del . controverso reg.ne di esenzione, destinati a. porre rimedio ai d un mandato irrevocabile ad incassare i propri cretJ..W '!lerso le amministrazioni e non giˆ una cessione di detti crediti (1). (1) La sentenza in esame distingue tra cessione di credito e mandato irrevocabile all'incasso, conformemente alla differenziazione fatta da Cass., 22 settembre 1990, n. 9650,. Giut'. #., 1991, I, l, p. 410 ss. e in Giurisp. Comm., 1992, II, p. 391 ss. conáá nota di Cm~sNI. I ¥due istituti, sebbene utilizzati per raggiungere le medesime finalitˆ solutorie o di garanzia (impropria), sono figure diverse e fra loto incompatibili,secondo .quanto áindicato in massima. In precedenza, invece, si era affermato (Cass., 25 luglio 1987, in Mass; Giur. it., 1987) che l'attribuzione di un mandato in. rem propriam aWincasso di crediti nei confronti .di un terzo -con il conferimentoá della facoltˆ di. .utilizzare le somme incassate per restinzione totale o parziale di un debito verso il mandatario anche attraverso , la compensazione delle rispettive ragioni creditorie -produce effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti e pertanto ha, oltre uno scopo di garanzia, soprattutto una funzione solutoria .diretta, risolvendosi nella .precostituzione di un mezzo sicuro. di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare. La questione della distinzione tra. cessione di credito e mandato irrevocabile. all'incasso . stata in particolare affrontata con riferimento alle - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 50 (omissis) La sentenza impugnata ha accertato, in fatto, che nel 1978 la s.p.a. Montefibre ottenne da un gruppo di istituti di credito nel cui nome e conto agiva la Banca Commerciale Italiana, un finanziamento -garantito dal Tesoro dello Stato -alle condizioni tutte previste dal d.l. 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 44 (o, pi brevemente, legge n 44/1978) avente ad oggetto Interventi a favore di imprese in difficoltˆ per consentire la continuazione della loro attivitˆ produttiva. Per quel che qui interessa .questo provvedimento legislativo, nei primi tre comma del suo art. 1 aveva autorizzato il Tesoro dello Stato a Ç concedere... garanzie su finanziamenti a favore di imprese private È di specifici settori industriali . che, .. Ç direttamente o tramite societˆ controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purchŽ maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazione ed enti pubbliciÈ; e che non avessero integralmente corrisposto le retribuzioni spettanti ai propri dipendenti, od avessero sospeso i pagan;ienti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di. investimenti o di manutenzioni per suo conto. Nei successivi quinto. e sesto comma, inoltre, aveva dettato áil regime giuridico dell'obbligazione fideiussoria incentrato sui seguenti precetti: -le garanzie Ç assisteranno finanziamenti di durata non superiore a dodici mesi È á accordati da istituti di credito ricompresi nell'ambitb di. specifiche categorie; -Ç limitatamente ai finanziamenti ottenuti, le imprese rilasceranno (alle banche finanzia_trici). mandato irrevocabile all'incasso per i crediti È da esse vantati nei confronti delle amministrazioni ed enti pubblici; -'--Ç sui finanziamenti... la garanzia dello Stato accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e speseÈ; procedure fallimentari: sul punto, oltre a Cass., 22 settembre 1990, n. 9650 cit., v., tra le altre, Cass., 18 novembre 1989, n. 4892, in Fallimento, 1989, 402; Cass., 19 novembre 1987, n. 8505, ivi, 1988, 303; Cass., 19 novembre 1979, in Giur. lt.,. 1980, I, l, 136, con nota di RAGUSA MAGGIORE, Mandato irrevocabile, cessione dei crediti nel fallimento e nell'amministrazione controllata. La fattispecie áanalizzata dalla sentenza annotata si riferisce all'art. 1 del dJ. 29 dicembre 1977, n. 947 (convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 44) il quale autorizza il Ministero del Tesoro a prestare garanzie su finanziamenti a favore di imprese private nel settore industriale che van¥ tino crediti nei confronti della P.A. ed abbiano non integralmente corrisposto le retribuzioni ai propri dipendenti o sospeso i pagamenti alle imprese appaltatrici: secondo la sentenza in esame, deve ritenersi che tale disposizione configuri a favore della banca mutuante. non una cessione del credito delle imprese finanziate verso la P. A. ma una mandato irrevocabile all'incasso, che tale resta anche in caso di non prevista necessitˆ della notificazione del suo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 51 -Ç tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligatoÈ; -Çil Tesoro dello Stato surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operativitˆ della garanziaÈ. In dettaglio, secondo l'accertamento del giudice del merito, in base ad un contratto stipulato il 21 aprile 1978 il gruppo di banche concesse alla societˆ Montefibre un mutuo di L. 19.200.000.000 che fu materialmente erogato il 31 luglio 1978, dopo che con decreto 10 luglio 1978, il Ministero del Tesoro aveva concesso la garanzia della quale s' detto. Dal suo canto, la mutuataria s'era impegnata a restituire la somma entro il 31 luglio 1979; come risultava testualmente dai relativi rogiti, aveva conferito alla Banca Commerciale Italiana Çregolari mandati, senza corrispettivo, ad esigere tutte le somme che la mandante dovesse riscuotere dagli enti..., con obbligo della mandataria alla resa dei . conti ai sensi dell'art. 1713 cod. civ.È; infine, aveva autorizzato la stessa mandataria a trattenere le somme riscosse e ad imputarle a deconto del debito per la restituzione del mutuo concessole. Peraltro, il 31 luglio 1979, data di scadenza del mutuo, il credito era risultato non estinto per il complessivo importo di L. 15.090.897.874, per cui la Banca Commerciale aveva invitato il Tesoro dello Stato ad adempiere la propria obbligazione di garanzia. Quest'adempimento era stato effettuato il 4 aprile 1984 dopo che, nelle more, l'importo del credito s'era ridotto a L. 6.416.575.195; imme" diatamente dopo, l'Amministrazione del Tesoro, dichiarando di surrogarsi nella posizione giuridica delle Banche finanziatrici, aveva agito nei confronti dellaá Montefibre per il recupero della detta somma. rilascio all'ente debit˜re, con la conseguenza che l'estinzione del debito dell'impresa finanziata pu˜ verificarsi attraverso la compensazione col credito nei confronti del mandatario tenuto a rendere il conto e non a causa del semplice conferimento, mentre l'impresa rimane obbligata nonostante la concessione della garanzia statale, che non la esonera da responsabilitˆ per inadempimento. á Infine va ricordato che ai sensi dell'art. 411 delle Istruzioni generali sui servizi del Teroso, approvate per questa parte con decreto del Ministro del Tesoro 15 dicembre 1972, i titoli di spesa rilasciati a favore di creditori dello Stato, anche quando ci sia mandato irrevocabile all'incasso, devono essere intestati sempre al creditore e riscossi con quietanza di costui ovvero del procuratore: non si realizza quindi un effetto traslativo a favore del mandatario, che pu˜ solo intervenire nella riscossione in alternativa col mandante: viceversa per la cessione dei crediti, l'art. 453 del citato decreto afferma che l'intestazione debba essere fatta al cessionario, da cui si deduce l'avvenuto effetto traslativo. (F. S.) 5 52 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO : Con la sentenza impugnata la Corte cli Milano ha riconosciuto fondata ta,l pretesa e la statuizione censurata dalla societˆ .Montefibre in questa sede di legittimitˆ per due distinte ragio.i di fondo, ciascuna delle quali .sorrettaá da plurimi mezzi d'annullamento. La prima_ ragione investe l'affermazione del giudice milanese che lo Stato legittimato ad esercitare il diritto di surroga previsto dalla legge n¥. 44/1978 immediatamente dopo aver adempiuto la propria obbligazione di garanz“a, di natura fideiussoria. Secondo la ricorrente, invece, la disciplina dettata dalla legge n. 44/1978 prevede.. che lo Stato debba esercitare il diritto di surroga nei confronti dei soggetti passivi dei diritti di credito che hanno formato oggetto di quel negozio che la legge definisce come Çmandato irrevocabile all'incasso È; e non dell'impresa finanziata; e che possa agire nei confronti di quell'impresa solo dopo aver escusso invano detti debitori. In una prospettiva principale, la. societˆ Montefibre fonda la conclusione sull'affermazione che il negozio he la legge n. 44/1978 indica come mandato irrevocabile all'incasso, ha una natura giuridica che non corrisponde alla definizione legislativa perchŽ si tratta, invece; d'una cessione di credito pro solvendo: perci˜; determina congiuntamente, per un verso, il trasferimento immediato alla banca del diritto di credito giˆ dell'impresa finanziata verso le amministrazioni e gli enti pubblici I e, per altro verso, la coeva estinzione del credito della banca verso l'impresa cedente per la restituzione del mutuo. Di conseguenza, mentre l'impresa finanziata viene estromessa dal rapporto, unico Ç debitore È della banca rimane l'amministrazione o l'ente ceduto, di. modo che il Tesoro dello Stato deve esercitare il proprio diritto di surroga nei confronti di questi . soggetti, posto che sono essi i Ç debitori È ai quali la legge fa riferimento; e pu˜ agire nei confronti dell'impresa finanziata, solo nei limiti in cui questa responsabile nei confronti della banca per l'inadempimento del debitore ceduto secondo la previsione dell'art. 1267 cod. civ., ossia soltanto dopo l'escussione di questo debitore. Ad avviso della ricorrente, a tanto conducono l'interpretazione teleologica e sistematica della legge n. 44/1978; la natura di cessione di credito del negozio con il quale un soggetto -debitore nei confronti di un altro soggetto e creditore nei confronti d'un terzo -incarica il secondo di riscuotere il proprio credito verso il terzo e di imputare la somma riscossa ad estinzione del debito nei suoi confronti; il dettato letterale del testo normativo. In relazione al primo argomento ermeneutico la Montefibre attri~ buisce valenza decisiva al dato che il finanziamento subordinato alla esistenza di crediti ciell'impresa in difficoltˆ nei confronti di ammini" strazioni ed enti pubblici. I PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI A suo avviso, tanto significa che lo Stato Ç l'unico beneficiario del finanziamento È e che, perci˜, in forza della legge in esame ha Ç finanziato se stesso, perchŽ riusc“ a procrastinare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, facendoli gravare, nell'intermedio, sul sistema bancario È, Ne trae che lo scopo della legge non quello di intervenire in favore delle imprese in difficoltˆ, ma piuttosto quello di non gravare sulle scarse disponibilitˆ liquide delle amministrazioni pubbliche, concedendo Ç loro una moratoria legale per la durata di un intero anno È. Ne deduce altres“ che il mandato irrevocabile all'incasso previsto dalla legge, da un canto nel solo ed esclusivo interesse dell'erario, anche perchŽ per la banca erogatrice del finanziamento costituisce un vantaggio del tutto superfluo una volta che Çbeneficiaria ex lege della pi pregnante e pi affidabile garanzia del Tesoro È; dall'altro viene a costituire il mezzo tecnico attraverso il quale lo Stato impone Çche si elidessero automaticamente le reciproche posizioni creditorie e debitorie (gli enti pubblici debitori delle imprese dissestate e le imprese debitrici delle banche) attraverso uno strumento negoziale cui non si saprebbe riconoscere efficacia se non avesse avuto specifico effetto solutorio, concretando cos“ una fattispecie di negozio indiretto inteso a porre in essere una tipica cessione di credito pro solvendo È. In funzione del secondo argomento interpretativo, la ricorrente, dopo aver ribadito che il mandato irrevocabile all'incasso quale strutturato dalla legge n. 44/1978 ha un fine ulteriore e indiretto e, precisamente quello Çdi attribuire alla banca finanziatrice (e al Ministero del Tesoro suo garante ex lege) la restituzione della somma mutuataÈ, afferma che questo fine pu˜ essere realizzato esclusivamente attraverso il trasferimento del credito del mandante al mandatario, ossia attraverso la cessione alla banca dei crediti dell'impresa finanziata verso l'amministrazione pubblica. Perci˜, osserva, devono essere disattese le considerazioni della sentenza impugnata per le quali, con riferimento al caso di specie, la configurabilitˆ della cessione di credito esclusa perchŽ il testo legislativo si limita a far menzione del mandato irrevocabile all'incasso, e perchŽ, in ogni caso, nel contratto concretamente stipulato tra le parti, la banca s'era impegnata a rendere il conto dei crediti riscossi. Quanto al primo rilievo, perchŽ ai fini dell'individuazione della natura di un istituto giuridico l'interprete non pu˜ adeguarsi alle definizioni legislative, ma deve procedere autonomamente in base alla reale portata del relativo regime; quanto all'altro rilievo, perchŽ se vero che il rendiconto un elemento accessorio del mandato, non men vero che pu˜ essere pattuito anche con riferimento ad altro negozio che comporti che su una parte ricadono gli effetti della gestione d'un rap 54 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO porto effettuata dalla controparte, quale appunto, la situazione che si determina con la cessione di credito pro solvendo. Infine, il dato testuale emerge dalla disposizione per la quale Ç la garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempienza I dell'<>bbligato È: Invero, la diversitˆ dei termini Ç debitore È e Ç obbligato È denota che lo schema legislativo del rapporto prevede la partecipazione di tre distinti soggetti: la banca finanziatrice, alla quale fa riferimento il termine Ç creditore È; l'hnpres;;i in dissesto richiamata con il termine Ç obbligato È; ed il debitore verso quest'impresa indicato con il termine Ç debitoreÈ. Il fatto, poi, . che la banca sia esentata di;ill'.obbligo della preventiva escussione del debitore-amministrazione o ed .ente pubblico, indica che questo divenuto effettivamente soggetto passivo <;li un rapporto oQbligatorio con la banca; dunque, che v' stato il áátrasferimento del credito verso tal soggetto alla Banca finanziatrice, ossia, che si configura realn;iente la cessione .del credito pro solvendo. Sulla base delle cOJ;\Si<;lerazioni . riassunte, la ricorrente, richiamando l'art. 360 n..3 e 5 cod. proc. civ., nei primi quattro motivi d'annullamento denuncia che, sul punto, lt. Corte territoriale, oltre a non aver fornito una motivazione valida, ha violato e. applicato falsamente: 1) la legge n. 44/1978, perchŽ nel procedere alla sua interpretazione non ha tenuto áconto del sistema e dello scopo del provvedimento legislativo e della funzione attribuita, nel suo ambito, al negozio indicato come mandato irrevocabile all'incasso (primo motivo); I 2) gli artt. 12 (disposizioni preliminari al codice civile) in relazione all'art. 1 legge n. 44/1978, 1703 e ss., 1267 cod. civ., perchŽ nel rico I struire l'effettivaá natura giuridic~ del negozio indicato nella legge n. 44/1978 come Çmandato irrevocabile all'incassoÈ ha considerato soltanto il dato letterale e non anche il regime proprio d'un siffatto mandato e della cessione di credito pro solvendo, dai quali discende che detto negozio non pu˜ che tipicizzar~ una cessione di credito (secondo motivo); 3) gli artt. 1723 comma 2, 1713, l3p2-1371 cod. civ. in relazione all'art. 1 legge n. 44/1978, stante l'erroneitˆ dell'affermato principio che il rendiconto costituis.ce obbligazione accessoria del solo mandato e non anche della cessione di credito pro solvendo, principio che nell'iter logico- giuridico della sentenza impugnata ha assunto valenza decisiva ai fini della qualificazione del contratto con il quale la Montefibre ha incaricato la Commerciale Italiana di riscuotere i suoi debiti verso la pubblica amministrazione e di imputare il ricavato a deconto del mutuo (terzo motivo); PARTE l, SEZ. III, GU,!Rl:SPRUllBNZA CIVILE, GIURlSl'RUllENZA E APPALTI :.¥... 4) g:li: artt¥ l coinma Si legge n.. ¥44/1978 e ¥ 12 .(disposizioni sulla legge áiti generale% perchŽ; á nellac ri~os:ttuzione ¥del áásignificato attribuito dallˆ. legge medesima ai termini¥ Çdebitdtt È :. ed . Çobbligato 11/ ha disat. te.so il cartone interpretativo per il quale l'ado:done in un átestoáIegislˆá tivo:dt .terniini diversiesclud~áche: gUstessi termini possano.á richiamare tut~i ij .1#~4~~~h>.Q (!,Q~()ett9 :{qUal'.tQ: ¨PtiVO)!, :á::X ..á.á ..á .á .á. . ¥á á:ááá e “tfll~,.1~:~-4~;~~ cassconáárifetiniento all'art. 360' án. 3cod. ptoc~á civ. á..;;;;;;¥¥the'á¥Ia Corte terrifotialet¥eseludendoanche áia eonfigurabil“tadella delegaZio:. necuinuiati\lˆ 'ha violato eá appHeato ááfalsamente l'art;: 1268 cod. civ., in relazione aJ:tiart. l leggeán/44/1978;ááá.ááá ¥áá¥á¥áᥥ l motivi, dunque, :Pongono sotto plurimi profm; lŽ questioni se la dispŽ“sizione del qtdiito¥ eommˆ dell'art. lleggeá¥n. 44/1978 che Çlimitaá tamente:¥ai .fmˆnziamentt attenuti le imprese .rifascerˆiiii˜á ámandati' ir¥ rev˜cabili all'incasso per i creditiÈ da loro:áá vantati nei, .co:nfronti di amministrazioni ed ¥enti. pubblici; nonostante il ásuo tenore.. letterale : pre~ veda U:na cessiOI:Le' pta satve'/IUl˜ ádi> detti crediti o; in subordine; una¥¥ de" legazione cumulativa ex art. 1268 cod. civ.; e se sia .Jnfie“ata da violazfone di.. legge. o da :vi:ikdi; tn()tivazione ia s~tuizioneá della sente1lZa impugnata che.¥ha. quˆ,lif1cato> c<>me mandato :a!fincasscv(anzichŽ cessione di .¥. eredit˜ O:/ in. . subordine; delegazione cumulativa) /il :¥contratto< con il quale¥ la Montefibre 'ha dato> alla Banca Commerciale ¥Italiana Ç regolaá re mandato .. ad esigere tutte' Je. : somme che .. la ¥ mandante ¥ dpvrˆ .. riscuo¥ tere dagli entiÈ specificamente indicati. Pertantot¥i motivi.. sono,, tra loro connessi.e devono essere esaminati congiuntamente. La. cessio1:i~ di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso conferiá to anche nell'interesse del mandatario, s.ono figure. che, pur potendo 56 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO avere entrambe di mira quale risultato finale, il conseguimento di finalitˆ solutorie o di garanzia (impropria) d'un debito del cedente o del mandante nei confronti del cessionario o del mandatario, sul piano giuridico sono .ontologicamente diverse. La cessione delá credito produce l'immediato trasferimentoá della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad un altro soggetto, che si sostituisce all'originario creditore e diviene, quindi, l'unico legittimato a pretendere á lˆ ptestazionŽ del á debitore ceduto; e questo effetto traslativo idoneo, di per se solo, a realizzare la finalitˆ solutoria o quella di garanzia rispetto alla quale, anzi, si riscontra un eccesso del mezzo rispetto al fine. Di contro, il mandato in rem propriam -che si configura quando il conferimento sia funzionale alla tutela di un diritto soggettivo del mandatario -conferisce a quest'ultimo soltanto la legittimazione alla ri.scossione. del credito del. quale resta titolare il mandante; perci˜ non idoneo a realizzare direttamente gli effetti suddetti e si atteggia soltanto quale negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore, senza. per˜ perdere le car.atteristiche che ne qualificano la tipicitˆ giuridica. Pertanto, quanto al rapporto fra il mandante-creditore ed il terzo I debitore necessario che il mandatario venga investito nei confronti del secondo di una posizione giuridica che lo legittimi a pretendere I l'adempimento in nome e per conto del. primo; e questo risultato nor~ malmente si ottiene attraverso una procura irrevocabile alla riscossione, per cui il pagamento eseguito dal debitore al mandatario si deve intendere fatto nelle mani del medesimo creditore (art. 1188 cod. civ.). Quanto al rapporto tra mandante e mandatario, poi, necessario che sia convenuto o, comunque, sia operante un ulteriore mezzo giuridico che consenta al secondo di trattenere temporaneamente (in garanzia) o di acquisire definitivamente (in pagamento) la somma riscossa; e quel risultato, normalmente, si ottiene in modo automatico attraverso la compensazione del precedente credito del mandatario con il suo debito ex mandato. Alla stregua di detti principi -peraltro giˆ affermati da questa Corteá nella sentenza n. 9650 del 22 settembre 1990 -occorre concludere che la fonte legislˆtiva in esame prevede che l'impresa finanziata conferisca alla banca mutuante un tipico mandato irrevocabile ad incassare i propri crediti verso le amministrazioni e gli enti pubblici, e non giˆ una cessione degli stessi crediti. Tant.o imposto, innanzitutto. dalla constatazione che la norma nel richiamare in modo espresso e specifico il mandato irrevocabile all'incasso, non pu˜ che aver fatto riferimento al negozio giuridico identificato con questo termine. Skdeve cllsattend~, perŽ'i˜, 'l'obietione¥ h áIa:legge¥ááhail¥ácompito non giˆ . c;li procedere a formttlŽ definitorie; ¥. ma ¥.di dettare specificiá.áá c;. mandi. vincolanti per il cd;tta'ˆirio, e¥ááche lostabiilit,e;¥ se lˆ formula áusata dal le~sll;l.t()re .11el singolo caso corrisponda a 'questo¥ ct quell'istituto g;iJt,t:~9f~R....~¥á¥9PI9PitR~eWin,te;T?p~.ete¥¥.áe~¥á¥.<:JJ;i.mdi~áááádel .giudie, .. alááá q:uaj.e¥ spetta l“l~¥.. 4ffeaj.~8i.~f(>~¥¥ ~tu:ri~i~.:de;t.¥ n~inz:ii,;l¥sui:il..¥ .egezi;et;ie d:e~ ¨gozt() .m~c~to,:e˜me¥ Ç manc:tatg ¥aWm~. casso È.. Ciel>, ánon foss'a1tr9/percbŽ l'art¥ l della á¥l~gge... n, ¥ 44/1918 .non groc~ ~~á ~zjQJte: di un negozio,. ma ne detta A tegbne con rif: erin,M~lltO,: l;\lla4is~:Plma legale dl un~ádeiernunataáá figura: contrattuale e;/ Pr~cisamelltc:lá¥ád~:áám~~tq¥... ajl'i¨asso.á. neU'il:lteress~ ..¥ qel: mandatario ¥ . > M'l:l :ta: á¨Jt~}.sJ(,ln,e; h:np.(.lsta . anQpe~ .e soprattutto,. >da un canto; ~Ua .c@:lStli\t~i<:>!l~ cne :nik gli elementi dnte:rpr:etativi.> indicati. dalla :¥ciá C9H~t~~ n~.. alttj, elero,e.ti~ Jee;itt~.i~:q<>: J(affen1laii@e 9he:.U ¥. preettQ :p,qt:pit~Y9á¥á¥¥¥át?rex~4e..¥¥l'“~#J.e~~t<>'á.á¥:tr~&f~~~t<> ..¥..~w~ᥥá¥.bAA~ai¥¥:... f.lJtauzlatric:e ~lla :P9s..Jti9l'.ie. ?.t.va del i;:~ppg.q ()pbligatoxiq t:rn l'in,p).'esa fm~iata ctle AAlJ:ajl:list.ra?igaj' 9,, gli. enti pubbUc~,. J?equi~t9 essemiale questp,. e<>: me ás' detfo, perchŽ ne!Vattribuzione del ápotere cli riscuotere il rŽ\ ~t<:>..s.i~mffie~~i:mLUI\ '~e~~() #conŽl,l,lŽil:lile i;t11' f~g.ra p:i:eyis!1;1 d~'art. 1~¤9. .qq, ¥:.9Y+ 9~'ajtt:<>:¥ dall.'.W.e¤~¤tew:a áf# eleme:nti, ¥ <:>pt:i:~P.á lI~ .. c<:>n~ f~W;ir~1;1#~tˆ. .4el *'9~~9.. íJl áCll1e¤#Qlle ᥥcome: tiptco W.l:lJldatq. l:ln'iJlass(). ¥á.¥áááááá¥á¥á a) “f. del tuttoáá¥á iriacst!ttabHe.á 11affeI'tnazione ...;.;;. che 1.fostituisce. :U cardine dell'argomentci teleofogico ¥ fnfoca:fo dalla rlcorferi.te = 'che l'ef~ fettivoááááftllitote del fi:tiilliZiatnentoá l˜ stato eáá the,á¥attravetso'il sistema della legge sF realizza una moratoria tegˆie di illf mtero áanno dell'adempitilento' dei debiti deU'am“n.inisfraziOne pubblica. ' á á á If primo Žommˆ delí'aft. ¥ t della L~ n; 44/1978~ riel disporre che Çn ¥á Tes˜fo áá dello áStato puo d:icfoŽaŽre ... garanzie sU finanzfatneriti á adiíri.pres privateá ... ;;; ¥te .... ql.ihli.: ..; V'antmo: crediti!/ attŽhe . riori.á:áancora sea duti purchŽ mˆt'Urino ááentro uá 31 cllcemhrŽ 1978, ᥠneiáá &>rifronti! áá clláá am¥ fuiriístrazfoni á¥ed? eriti¥¥áápubblid; rende¥ imniecllafariiente¥á paleseáá Žhe. áil presupposto economico dell'intervento ˆ favore .¥ delle hnprŽse costituito dalla> sussistenza di¥ loroáá crecllti, Micheá nonáá scaduti, nei ¥ confronti della pubblica amtninistrazi˜ne (intesfl: 1respressioriŽ riel senso ampio) áááe non gUf dalla sussisteri.za .¥ df'ci'!ditl scadti e riori: risc9ssF J>er lˆ. mota di detta debitrice; á Di fonsegtieri:ia; ál'intervento non .ávale ad. ovviˆrŽ ad una ¥á s“tuazibne diáá illiquiditˆ dell'irliprŽsa cllrettarherite .á cˆnsegue:ritŽ alla maritata ri~ sŽossfone di 'crediti scaduti; nia a consentire alla stessa impresa di fruire immediatamente di fondi dei quali potrebbe disporre solo m epoca successiva. Valeᥠa dire; Žhe lo scopo della legge, non quello di introdurre una moratoria¥legale. di tin anno dei debiti .dello Stato verso l'impresa RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 58 in difficoltˆ, ma quello di consentire che le imprese sia pure attraverso il sistema bancario -acquisiscano in antipico rispetto alla data di scadenza dei loro. crediti verso le pubbliche amministrazioni la disponibilitˆ delle relative somme. Ci˜ trova conrerma, oltre che nella constatazione che non si ravvisa alcuna disposizione che protragga il termine di scadenza delle obbligazioni delle amministrazfoni od enti pubblici nei confronti dell'imá presa finanziata, iná tutto il sistma della legge. Da esso traspare che la normativa si riallaccia alla á situazione di sostanziale dissesto di talune imprese private che le aveva portate a sospendere il Pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti o dei corrispettivi ad appaltatori impegnati in lavori di investimenti o diá manutenzioni, situazione che comportava che dette imprese, per un verso avevano necessitˆ di finanziamenti, per altro verso non Vi potevano acá cedere se iiorr ove assistite da garanzie senza che a nulla potesse vale" reá la sussistenza di crediti verso terzi ed anche "l'eventuale cessione d& gli stessi crediti ai finanziatori, potenzialmente inefficace in caso di fallimento. Da qui l'intervento delfo Stato --giustificato dalá suo interesse di natura sociale a ch le imprese proseguissero l'attivitˆ pregiudifatˆ dal~ la mandmza di finanziamenti -a gatanzia di mutui da concedere alle i]llprese .111edesime, a condizione, . per˜, che l'intervent(). non comp~rtasse necessariamente un esborso finanziario del Tesoro. Ed . appunto per soddisfare questa esigenza, per impedire, cio; che l'intervento si potesse trasformar.e nella mera erogazione di un contributo, la legge n. 44 del 1978 ha posto il requisito dell'esistenza di crediti verso l'.amministrazione pubblica ed ha disposto il conferimento alla , banche della procura irrevocabile per il loro incasso; a conforto, vale Ja. constatazione che il primo comma dell'art.. 1 in esame riá chiede il requisito della sus5istenza dei crediti come condizione per la concession della garanzia da parte del Tesoro e non per la concessione det . finanziamento da parte delle banche. Nello stesso :tempo~ dalla ricostruzio~e accolta discende evidente che la ragion d'essere del precetto. imponente che i crediti dovessero essere i;-iscossi dalla banca finanziatrice, non tanto quella di consentire l'im~ mediata estinzione del suo credito per il finanziamento, quanto piuttosto quella di impedire che l'impresa utilizzi le somme riscosse per fini diversi dall'estinzione del finanziamento e, in tal modo, determini una situazione potenzialmente pregiudizievole per la garanzia del Te,. soro. Ai fini dell'appagamento di questo scopo, per˜, non necessario un negozio di cessione dei crediti, ma sufficiente il tipico mandato irrevocabile alla banca alla riscossione dei detti crediti, il che significa p,~.áá:il:J~!lf$laip~1áááánell'\$~xeál~ formula;¥á.áp.ivolte¥¥¥richiainafa:h,a¥ inteso far riferimento ai connotati ssenziali di questo . jstituto. > ááá á á stat~f ottenufo.á:á ˆttrihi't~tsoááááiriui: cŽss:iol!e¥¥¥ádi¥¥:erediti¥á¥¥.áááááᥠi¥¥á¥á¥ á¥.áááááááááááááá¥á/ááá á .........¥¥,.¥ .._.. .. ,.... áá Perci˜ la previsione dell'immediato . trasfrimerito dŽllttposizi˜rie l;lttiy~. 4;¨: xa?P9f~9 ¥<)¡pqli~l;lt(.)rjo .. act altro , soggett9 clie . si..:sm;tit.isce ~v~;;~~~~~;i9~:~á~ár:: e) g da escludere, poi sia che il sesto comma dell'art"' L si¥riferisca, con il termine Ç debitore È, . all'impresa che ha ricevuto il finanziafunt˜ e/on n termine Çobbligatd È; aH'amfumisttaziOneáá od 'enteáá pubblfuo .. debitotŽ rief B˜rifft}nt( ;denti niutiiafarlaf sfa; ¥¥. di\ :conSgrlriZa;áááááche iI¥pf~C::ettd em,i:riatQ¥áácqtla ¥aisffeis“ziong ¥eheáááracchiucte¥ár¥.ctuŽ¥átermih“;á.ááctebba essete : lettoá .ziŽh seiiso che la ' ~atanzia .dello . Stˆto ¥diventa automaticamente operante sŽnza obbligo di preventiva esclissfone dll'hnptesa. fmanziata su ,semplice oomunicazione dell'madempienza áádell'amministrazione o d~Wente ¥p4l:>'blicQ. su.or debitort ááá áá á.á ,. '.' á á Si deve. dire, invece, che i termini debitore ed 6bbtigato ~dent“f~cano Uriááá unico< soggetto á ejá precisamente;. Timpresa mutuataria;' con la :eonsegu: enzˆ che: la garanzia dello Stato; diventa operantŽ: non appena< gli sia stato.á¥á.comunicatoáááácheTimpresa.á mutuataria¥ non¥¥á ha adempiuto>áá11.obbliga¥ zfone di testituzione del finanziamento~ a prescindere dalla preventiva azione. della banca riei :confronti di .siffatto debitore. áááá' áá ¥á La conclusione discende, in primo luogo!' dal rilievoáá cheá.i due termini sono sil'lonimi, sicchŽ non essendovi alcuna ulteriore, specificazione; non pu˜ che ritenersi che essi identifichino un unico soggetto. :..,...áá ¥ t~uto pre~rite cM ileredit˜ dŽlrimpresa finanziata: V'~tSP lˆ pubblica ammimstrazione oggetto' del ma.ridato irrevocabile all'inc; il;Sso potrebbe maturare prima delfa: scadenza dell'obbligo di restituzione del :u:tJ:tt.o ce>nc~sr( a detta imp:t'Žsˆ ~ááá Žomporterebbe che la garanzia deUQ .$fato .potf~bbe diventareááoperante>primaáá.ancora della scadenza ijell:'bblig~i<:lne dhtestituzioneáádaá.parte della mutuataria: ci˜, per˜, siclWamente inaccettabile in quanto viola il principio di accessorietˆ pr9pri0; deUa. fideiussione (quale ; áGOme concordano le parti, la garanzia dell0; ~tat() delll!lc quale si¥ tratta).¥ per ilá.quale l'obbligazione di garanzia non pu˜ divehtafe .. attuale prima della scadenza di quella principale (v;.ass.ijS.settembre 1974, n. 2502 secondo cuUa scadenza dell'obbligazjpne. fipe~1l~~ria non pu˜ che essere posteriore a á quella dell'obbligazj1n1e prlncipale, in quanto la sopravvenuta esigibilitˆ di quest'ultima e l'inadempienza del debitore principale fungono da presupposto necessario p~J'attuazione della garanzia). d) !nfine, non v' alcun argomento che precluda la qualificazione c˜me tipico l:r“aridato irrevocabile all'incasso dell'incarico-di riscossione dekcreˆifo che, shiiite il collegamento con la funzione solutoria di fatto operante deve ritenersi effettivamente conferito anche nell'interesse del mandatario . . In.definitiva, riJJ;l.ane iermq he il sistema normativo non presuppone il. tras~eriwie.tq allie .baJ:lche finaJ:lziatrici á della titolaritˆ del credito dalle iJ:npriese .á fi.r)_an.zia,te ¥á ne~-qpfronti . delleá .. ammini~trazioni ed enti pubblici. Quittdi, non 11ifucentra nŽ su unf,l cessione di detti crediti alle banche e .. nepp.ria su una 4elt:1gaziqne cumulativa ex. .á.art. 1268 cod. civ. (che "".'.'"" cc>.me ricon9sce Ja,>stessa ricorrente ~ anch'essa contraddistinta dall'introduzione nel rapporto di un n.ov.o debitore) ma su un mandato iirrevocabile: all'.in$lsso. > .>ltat Tanto v!lle; in :pigtjcJ~re,_:lfet:J'~mpegw? d~~l>I: ijAAa_.Commetc:.tle .m-.. rent:lereáá onto dei crediti esatti a norma dell'art. 1713 cod. civ.¥ ossia propriq se_q<>nsta .dall'.a.i::t..J~q4, <;:c>m:1:na_ l qp,_ c;iv.¥.. ri$u!ta _dett_a~a. con riguar ne Qí -Cfe(ijtq e-. ~eil_-p.ñ __ essere ¥fuilZíO!lai.e ¥atlche ad alt}'í negozi che preve4a() l'aitril">.~9n.e ad .Un, ,tei;io_. i:tella legittimazlo1'e a -riscuotere un cr~dito; qt,lale ~J?l>Wito il wa.:á áá> ¥. ...., ¥ ¥¥ . <-á¥á áá¥. ¥-._._ ¥-.-.._ ¥ <-. E che nella specie questo fosse lo scopo della nQtifia -~-9aj:erwato 4alla constat~io:rte cll!'l tal ac:t~i.piwe_nto stato p;rescritt<;> dal Ministero -tra l'alt~Ç~ proptjo Jn rellip:i().l'.le ad lJ1l l'.tland~to itrev:ocabile all'incas. so ..--a;U'.attp .della concessione .. Iliá. soli .. interessi compensativi e.. ngii an,he .a.á qu,eni moratori ¥... Perci˜, pe>ichŽ nella ,specie, <.;ome era incontrovertil;>ile, la somma riclllestlili dalá l'esoio. aveva. ad oggetto esclusivamente glLinteressi. ,..... moratori -maturati in conseguenza del .ptal;'do,.nell'adempimento dell'obbligazione di gar~ia,Jl 'l'eso;ro non.11veva diritto alla loro rivalsa. In forza U detti rilievi. laá ricorrente denuncia che la Corte milanese, nel riconoscere il diritto al rimborso anche di queste somme; I) ha violato e applkatO falsˆmerite l'ˆrt'. t legge n.. 44/1978 in refazforie agli artt. 1283/1224; 1815, 1219; 1203 n. 5 e 1!>49 t˜d. chi; per non a\tertŽnuto contaáá delfa d“.versa natura degliiriteressi moratori rispetto a quelli compensativi, ed aver affermato; cosl che per lˆ legge n. 44/1978, la garˆitZia dello Stato ed il suo d“ritt>>di surroga riguardavano anche le somme versate a titolo di¥interessi moratori (sesto motivo); hrIia vfofato ed. a'.Pi;Iicatb fllilsainent gli artt. hs e 116 cod. proc. civ. e, comunque, ha omesso di motivare su un lfunto>dcisivo -tra l'altro travisando !fatti cli causa:L allorquando ha escluso che le somme pagate dˆl Tesdf6 :dgifrdassero á Žsclus“vamŽrite ágli futeressi ámoratori, e rie ha tratto che, fn ogrifcaso, difettavˆno i presupposti di fatto rilevanti ai fin“ dell'accoglibilitˆ della difesa della Montefibre (settimo motivo);. ¥ ' ' III) haá viofato ed applicato fˆlsain:ehte ái pdrtdpi ágenerali dell;ordmarnertfo ..¥ giuridico . rlchli:\mati . dall'art .. áá 12; .á Disposizioni. preliminari al c6dkl d'1i:1e; in quanto l'ihterpretazfone ˆccolta contraddice lo spirito della leg~eecreto del tribunale. di .ammissione .alla procedura di amministrazione controllata á Ricorso per cassazioneá ex art. 111 della Cost. áda parte delá Ministro dell'industria o dell'Istitutoá di vigilanza sulle aSslcurazlOni á.; Inammissibilitˆ. (art. Hl Cast.; artt..41, 36$, 369 cod.. proc. civ.; ˆrt..188 legge fall.; art. 7 legge 12 agosto 1982 rt; 576). é inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di amministrazione controllata di una impresa. esercente attivitˆ di assicurazione, da parte del Ministro dell'Industria o dell'Istituto divigilanza sulle assicurazioni, che non sono stati parti di tale procedura e quindi non sono legittimati ad instaurare il giudizio di cassazione al suo riguardo, senza che possa rilevare la deduzione dell'esclusiva competenza.. ministeriale a provvedere sulle crisi temporanee delle .imprese di assicurazione mediante 66 RASSEGNA AVVOCATURA DELW STATO gestione commissariale, ai sensi. dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982 n. 576, in quantoá tale rivendicazione non pu˜ assumere nŽ i connotati propri del regolamenta di giurisdizione ostandovi il carattere decisorio del provvedimento impugnato, nŽ quelli della questione di giurisdizione di cui al secondo comma dell'art; 41 cod; proc. civ., la quale deve essere sollevata dal. .Prefetta ed essere assoggettata alle modalitˆ prescritte dagli artt. 368 e 369 cod. proc .. civ. (1). (omissis) Al ricorso -principale (del Ministero dell'Industria e dell'ISVAP) deve essere riunito il ricorso incidentale (del Commissario liquidatore deHa Sanremo in Le.a.}, in applicazione :dell'art. 335 cod. proc. civ. Comuni ad entrambi sono i primi due motivi, dfretti a denunciare sia la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, in base all'assunto che dal vigente sistema normativo si evincerebbe l'impossibilitˆ di assoggettare alla procedura di amministrazione controllata fo imprese di assicurazione, alle cui crisi temporanee si provvede con la gestione commissariale disposta dal Ministro a norma dell'art. 7 legge 12 agosto 1982, n. 576; sia il difetto di competenza territoriale del tribunale di Velletri, essendo meramente fittizia -si dice -la sede sociale, indicata in tale cittˆ mentre l'impresa viene gestita a Roma. Aggiunge poi il solo ricorso principale che non congrua la fissazione della data di convocazione dei creditori (terzo motivo) e che molte (1) Non pu˜ non rilevarsi la insufficienza della motivazione della pronuncia della Corte sul punto della verifica dell'esistenza di un interesse . del Ministero e dell'ISVAP all'impugnazione, il che rende ancor pi inspiegabile la inusuale durezza di alcune espressioni della sentenza stessa (Çva rilevato che entrambi -i ricorsi principale e incidentale -sono stati proposti senza tenere in alcun conto fondamentali principi del vigente sistema delle impugnazioniÈ ...). In effetti il ricorso MICA-ISVAP non poteva che essete inteso come diretto a rimuovere; ......; ¥da parte dell'organo_.di vigilanza, nel perseguimento di un chiaro e non contestabile interesse-pubblico (donde l'incomprensibilitˆ del rilievo della Suprema Corte secondo cui . le ragioni. -dei ricorsi -non sarebbero state Ç del tutto dichiaratamente individuate dalJe partiÈ) -, un provvedimento, quello di ammissione di un'impresa di assicrazioni ad amministrazione controllata, ritenuto abnorme. Non essendo stato proposto un ricorso ex art. 41, primo comma o secondo comma, cod. proc. civ., peraltro neanche prospettabile nella specie, ma -dichiaratamente -un ricorso ex art. 111 Cost., essenzialmente per violazione di legge in relazione alla normativa sulle assicurazioni private, poteva in effetti discutersi se il Ministero dell'industria e/o l'ISVAP fossero legittimati all'impugnazione: certamente vero che in precedenti circostanze la Corte di cassazione, nel rilevare l'impugnabilitˆ ex art. 111 Cost. del decreto di ammissione ad amministrazione controllata, si era pronunciata solo in relazione a ricorsi proposti dalla societˆ sottoposta ad amministrazione controllata e dai creditori (cfr. le sentenze, citate nel ricorso, n. 644/71, 2987/71, 429/80, 2642/82, 7050/82); ma andava appunto verificato se potesse sussistere anche una legittimazione dell'organo PARTB I, SBZ. III, GIUll.ISPRUDBNZA CIVILE, GIURISPRUDENZA B APPALTI 67 plici. carenze di motivazione inficiano il provvedimento impugnato (quarto motivo);.á SenonchŽ i ricorsi sono inammissibili. In essi non sono ravvisabil“ nŽ un'istanza per regolamento pteven' t“vo¥ di giurisdizfone; a norm:i deH'art.411 primo comma, cod. proc. civ., nŽ la proposizione di< una questione diá. giurisdizione riconducibile alla pi'v1Si0rte delsei;:otJ.¨ ¥Žomma>di detto artiColo. Infatti, quanto alla prima ipotesi, deve rilevarsi che i ricorsi risultano proposti espressamente. in virt dell'art.. 111 áá Cost., ossia giovandosi della rieorribilitˆ ~ ¥di un provvedimento di merito, quale , senza dubbio, il decreto di ammissione alla ~~e di ai;steiri-~o~e-~ ~taj~~ait~~ c~U~ta. L'art; 3 della legge fallfinentare detta che ue la legge non dispone diversa,: fuente, ále. inipres soggette a¥ li(lttidˆzione coatta.. amministrativa . possono essere attimesse alla procedura! di c˜ncotdato preventivo< e cliá ari:rministrazfone á . e precisa 'espressamente che: Çcle imprese esercenti. il credito non sono soggette á all'amministr“lZione c˜ritrollata' prevista da questa leggeÈ. Nessuna norma prevede in maniera esplicita la ¥non assoggettabi1itˆ áalla stessa procedura ádi ¥ ruriministrazione áá cont:rollata¥ delle áimprese di assicurazione. Ci˜ ha indotto il tribunale di Velletri a ritenere che le iniprese di assicuá razione sono soggette alla 'procedura medesima. Il tribunale, peraltro, rendendosi conto, evidentemente, che la mancanza di una previsio:rie esplicita di 'esclusione noná á ádecisiva, ápotendosiá -l'esclusione dedurre dal sistema, ha 6 .68 RASSEGNA AVVOCATURA DEI.LO STATO quanto, essendo ammesso ÇfinchŽ la causa non sia decisa nel merito in primo gradoÈ, serve esclusivamente per ottenere la previa individuazione dell'autoritˆ giurisdizionale cui va portata la causa. Quanto alla seconda ipotesi -formulata, peraltro, solo dalla difesa del commissario. ministeriale e solo per il primo motivo -essa da escludere nell'attuale processo, perchŽ questo non stato introdotto dal prefetto e non si svolto secondo le modalitˆ prescritte dagli articoli 368 e 369 cod. proc. civ. Posto, dunque, che si tratta formalmente di ricorsi per cassazione, va rilevato che entrambi sono stati proposti senza tenere in alcun conto fondamentali principi del vigente sistema delle impugnazioni. NŽ il Ministro per il Commercio, per l'Industria e per l'Artigianato, nŽ l'ISVAP sono. parti :della procedura di ammissione all'amministrazione controllata e pertanto non sono legittimati ad instaurare il giudizio di cassazione. Le parti di tale procedura sono, infatti, il debitore, visto che proprio fa sua istanza costituisce l'oggetto del provvedimento demandato al Tribunale; e i credifori, i quali possono essere indotti, per tutelare i propri interessi, a preferire la dichiarazione di fallimento (v. Cass., 19 gennaio 1984, n. 453). Il Ministro e l'ISVAP, invece, sono preposti alla vigilanza i del settore assicurativo e non hanno alcun interesse da far valere nella procedura. I ritenuto opportuno precisare che la mancanza stessa Ç si giustifica con il fatto che, mentre per le imprese ¥di credito prevista, per il caso di difficoltˆ nei pagamenti, una procedura amministrativa di gestione controllata, per le imprese di assicurazione, áinvece, non prevista una procedura analoga (sono previsti interventi ... che non hanno la finalitˆ di risanamento dell'impresa in á difficoltˆ che sono proprie dell!amministrazione controllata, tendendo, invece, al pi limitato risultato di rimuovere alcune . irregolaritˆ di funzi˜namento) È. ' La tesi posta a base del decreto di ammissione alla procedura errata e il provvedimento adottato risulta emesso senza il relativo potere. La dottrina pacifica e uniforme nel senso della non assoggettabilitˆ delle imprese d'assicurazione alla procedura di amministrazione controllata di cui alla legge fallimentare (non constano precedenti giurisprudenziali): cfr. VOLPE PUTZOLU, La crisi dell'impresa di assicurazione in Giur. Comm., 1981, I, 661; LA TORRE, Diritto delle assicurazioni, vol. 1: La disciplina dell'attivitˆ assicurativa, Giuffr, 1987, pag. 121: FANEILI, Le assicurazioni, Giuffr, 1973, pag. 337; BAVETTA, Impresa di assicurazione, in Encicl. dir., pag. 651). Invero il sistema legislativo . sulle assicurazioni prevede specifiche misure di risanamento dell'impresa. Si vedano, in particolar modo, l'art. 44 della legge n. 295/1978, che prevede un piano di risanamento e un piano di finanziamento a breve termine in caso di accertata insufficienza del margine di solvibilitˆ e della quota di garanzia, e ora, con carattere di generalitˆ auspicato ed opportuno, l'art. 7 della legge n. 576/1982, che prevede la possibilitˆ di una gestione straordinaria dell'impresa pur Ç nei casi di gravi irregolaritˆ nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statu PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI Quanto al ricorso incidentale adesivo, piuttosto. che attardarsi sulla disputa, insorta fra le parti, in ordine all'attuale idoneitˆ dell'affissione del decreto di ammissione all'amministrazione controllata a far decorrete iltermine di impugnazione pur¥.dopocheá Ia Corte costituifonale giudic˜;; con la sentenza 27 novembre .1980, w 151, che tale forma¥ di pubblieitˆ lede t diritti di chi áintende opporsi á.allaááá dichiarazioneá. di falliment< k (q.esticine; peraltro;ááá giˆ áárisolta positivamente. dˆ Casis'¥;.¥ 28 aprile 1982; n, 2642); si deve constatare che nel caso in esame “a Societˆ accett˜ in pieno il decreto adeguandovi ilá ¥proprio ácomportamento (nŽ . poteva essere diversamente; avendolo essa .stessa invocato): subito deposit˜ cinquantamiUoni per costituire un. fondo per.le speseá correntie prese a chiedere hl giudice> delegato le autorizzazioni occorrenti per finanziare societˆ collegate e. per definire. con i sinistrati gli indennizzi (v., ad esempio, nel fascicolo del tribunale, i documenti nn. 13, 15, 21 e 27 che rispettivamente risalgono al 7, al 20 e al 23 giugno, nonchŽ al 18 luglio 1989). Insomma, pu˜ con tranquiitˆ concludersi che la procedura stava seguend, o pacificamente il s..o c()rso d.a pi di un mese allorchŽ sopravvenne il provvedimento ministeril,!;le diá. ass9g~tti.rtento all~ áliquidazione coatta, onie il ricorso Q.el commissari()< liq.idatqre . sopravvenuto quando giˆ era stata fatta acquiescenza al de.cretoLl'llá PUTZ unaᥠcondiz“.one risolutiva ápote¥ stativa. (e non un :obbligo modale a carko del donatario);¥.... ¥ 2) certamente la filialitˆ perseguita dai ricorrenti rtell'att˜ di donazione de quo consisteva nell'esigenza¥¥ di assicurarsi la á¥piena( disponibilitˆ anche per lj,espottiiifone, dŽlle ¥ opere escluse' /dalla á donazione; maá tale constˆ.fazibrie hon poteva esseJ:' dŽCisivˆ a:r¥finf dell'iritŽrpretazi6ne della clausola mesafu.e; restando ¥aperto il problema se tale áfinalitˆ avesse trovato; in dŽttˆ Clausola:; un rii;:cmosdment˜ bosl incondiZionato ed ampio come quŽlld fitŽiluto 'dal tribunale ovvro se le patti I'itrieSsero á.che tale ffrfalita ¥ fdsse sfataá ifodCitsfattˆ coriááárlfŽrifuerito ¥ ru Çnon-esŽtc“zio È .da parte della p; A. dei proWedimeftti á vmcofatiiri á previsti a tutela del patrimortid ¥. artistieo~.¥.....á.á 3) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, si 'doveva propendete per quest'ultbna soluzjone pe:rc;b,Ž: .á. a)á dit~~t} tr~hati\7~. cC>hd˜itŽ dagli eredi con la Direzione generale per 1.. Artôchifˆ¥e IŽ':BeIíe Arti risllltˆvaá¥a1e l'ostacoloá cohereto che si erano proposti di superare era costituito proprio soltantñ dal temuto esercizio áda. parte..¥ di. quella.á P; A. dei . poteri ad es$a. conferiti dalla legge n; 1089 del 1939 .per. vincolare l'alienazione e l'esportazione delle opere d'arte; Bonacossi;. antiqua:do.¥ fiorentino,. s;.on¥ála ¥. sola esclusione di ¥. alcune opei;e. da loro. destinate .ad esportazione. A qqesto á. f.ine, OJ.1.de non. incorrere, nelle. restrizioni. imposte dallalegge n. 1089/1939; essi sottopo~ro la. donazione alla condizione risolutiva¥¥.che questi ultim.i. beni .ánon f()ssero colpiti da . notifica ex artt. 3..e.5, o. daidivieto¥previsto.dall'art,.35¥. legge.cit., e.che .non. venissero. comunque assoggettati a pr-0vvedimentiaventi.l'effetto di impedirne, vinc;:c;>larne o limitarne¥ta libera. onunŽrci1;1.bUitˆ, anche . all'estero¥ . SenonchŽ, circa dieci anni dopo, queste stesse opere cadevano sotto sequestro, nell'ambito di un procedimento penale; dal quale .peraltro gli eredi Bonacossi uscivano poi assolti, con sentenza passata .in giudicato nel 1982. Dalla sia purá momentanea indispQnibilJ.tˆi di tali beni, prendeva .cos“ le mosse la causa civile iniziata dagli eredi nel 1981 dinanzi al tribunale di Firenze il quale, in accoglimento della domanda, affermava giudizialmente l'avveramento della condizione risolutiva. Ma, accogliendo invece il gravame dell'Amministrazione, la Corte d'appello di Firenze riformava la sentenza, sulla scorta di tutta una serie di áargo,. 72 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO b) solo, infatti, a detta legge fa riferimento la clausola de qua con specifica menzione dei provvedimenti sia di notifica (ex art. 3 e 5) sia di divieto (ex art. 35); e) che i provvedimenti temuti, idonei a far scattare la condizione risolutiva fossero solo quelli previsti nella predetta legge e non altri di altro genere trovava conferma nel fatto che l'unico provvedimento previsto dai contraenti come inidoneo a far risolvere il contratto e, quindi, come eccezio:p.e (cio la facoltˆ dello Stato di esercitare la prelazione per le opere venclute) fosse indicato proprio al termine della clausola e derivasse anche esso dalla legge del 1939. Se, invece, nella clausola fossero stati considerati come provvedimenti temuti non solo quelli previsti nella legge clel 1939 ma anche. altri di altro genere, allora sarebbe stato pi logico (specie tenendo conto che il testo fu c4rato da esperti giuristi dopo lunghissima e attenta pm,derazione) che l'eccezione pattuita fosse stata inserita a chiusura. di tl.ltto quanto riguardava tale legge e, quindi, prima di menzionare provvedimenti suscettibili di esser presi in base ad altre leggi; d) all'uso nella clausola de qua della disgiunzione Ç o È e dell'avverbio Ç comunque È non poteva darsi un valore interpretativo decisivo, essendo compatibili con l'acc?glimento dell'una come dell'altra tesi qui contrapposte; e) neppure era decisivo il fatto che, essendo esaustiva l'enumerazione, nella clausola, dei provvedimenti vincolativi emanabili ex legge 1089 del 1939, gli altri provvedimenti indicati non avrebbero potuto che essere menti interpretativi; di indole prevalentemente sistematica, quali l'essersi la clausola riferita soltanto a provvedimenti restrittivi scaturenti dalla stessa legge n; 1089 cit., il canone della á buona fede, non potendosi concepire la disponibilitˆ della stessa Amministrazione a perdere il donativo. ove i donanti fossero poi stati sottoposti ad un'azione penale, ed infine la contrarietˆ ai boni mores della clausola, se appunto interpretata nel senso preteso dai Bonacossi, consentendosi cos“ ai donanti di trarre ingente profitto dalla commissione di un reato. La S. C. finisce col privilegiare proprio quest'ultimo argomento, consoli dandone l'impianto giuridico. Risolto definitivamente il problema della qualificazione della clausola in termini di condizione risolutiva e non giˆ di modus (art. 793 cod. civ), con passaggi spediti e talvolta impercettibili, i giudici della legittimitˆ si pongono dunque quello della sua portata. La Corte non si sofferma sul carattere meramente ápotestativo, di una condizione risolutiva consistente nel reato commesso dallo stesso contraente nel PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 73 di natura diversa e individuabili proprio in ragione. degli effetti ad essi riŽollegabili qualunque fŽ>sse rautoritˆ (e quindi anche l'autoritˆ giudiá ziaria) che li avesse emessi.¥Infatti¥l'adozione diá formule, come quella in es.aroe, risponde ad un'esigem:a di generica... c:::ai;ttela per fronteggiare la evenW~Ut~, no;J;l. !llsd.t.iˆibile .<~ i;t. priol'.i *' o clie possa essere sfuggita alle parti itm~ .qt,lalche Jattispecie. c;he ¥á ptg .si :vc:>ltwa preI1dere in considerazione o per premunirsi rispetto a futi;tre modif!c:lle ~elle vigenti dispo. sizic.>ni J11 111ateria íll l;lll.. ar~. di tempo . ll;lllgo 12 anni; á f) tra i provvedimenti previsti nella clausola de qua non poteva :farsi rientrare n sequestro penale, sia perchŽ essa-serve ad assicurare al processo i totpi dl reato quali :trlezzi di prova ovveroá quale prezzo, prodotto 6 profitto del¥ reato ¥in v“sta della loro confisca o¥á della loro restituzfone á¥agliáá aventi diritto .(mentre la finalitˆ di tutela delá patrimonio. artistico rappresenfa se mai) ál'oggettivitˆ giuridica dei reati per i quali il P:.M; procedette)f sia perchŽáil ¥contratto deveá essere. interpretato secondo buona fedeáá (art¥. 1366 codi civ~). e; neLrispetto di :tale¥ criterio; nella specie non< si¥ poteva pretendere< che¥ lo Stato :avrebbe. mai p.otuto accettare di prevedere la possibilitˆ di perdere la proprietˆ delle opere donategli qualora fosse.á stata. esercitata. l'azione penale per reati av:enti ad oggetto le opere.>escluse dˆlla ádonazione_ e si fos-se dovuto onseguentemente disporreá il loro¥ sequestro o altro .. provvedimento . diáá vincolo~ Se questa, infatti; áfosse . stata .la coml;llle inte:p.zione .áádelle Parti, _la_ clausola sarebbe risultata illecita per contrasto; se non con l'orditle p.bbijco, almeno con i et.ii interesseá. apposta. Evidentemente perchŽ; ámancando nel codice civile una sanzione di nullitˆ analoga a quella prevista dall'art.¥ 1355 per la con,ditjol: U' ~9sp~risiya~ a stJ:eW>: ri~oredel principio di tassativitˆ delle cause di invaliditˆ/._dovreobe .ritenersi pieriamehte. valida la. áctausoia contenente una s“ffatta condizione risolutiva (m tal senso, Cass';, 5631/85); La stessa S. C. al contrario, dando' maggior peso ad un'interpretazione teleologica della volontˆ delle parti, in relazione ai principi generali dell'ordinamento, conclude che, ove la condizione consentisse al donante la risoluzione del contratto mediante un illecito, si consentirebbe a questi di soddisfare de¥ iute UiJ. interesseá proprio conáá una . condotta antigiuridica. Il che evidentementeá áinaccettabile. La condizione, in sostanza, si dovrebbe ritenere viziata . da illiceitˆ per contrasto con l'ordine pubblico (ed anche con il Çbuon . costume È; richiamo quest'ultimo che ápu˜ destare qualche perplessitˆ, giusta la nozione. sempre restrittiva, e circoscritta alla sfera del pudore, tradizionalmente adottata dalla S.C.). Ma, anzichŽ trarre dalla illiceitˆ della condizione la conclusione che direttamente discenderebbe dall'art. 1354 cod. civ., e segnatamente la nullitˆ del 74 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO boni mores, in quanto. con essa, in sostanza, .si sarebbe venuta a configurare la possibilitˆ per uno dei contraenti di trarre un profitto, tra -~ l'altro ingentissimo, dalla commissione di un reato. (omissis) Tutti i 'Suesposti motivi di ricorso possono essere esaminati coilgi'lintamente; non solo perchŽ ruotano tutti intorno a questioni fondamentalmente identiche quanto, sopratutto, perchŽ per respingerli tutti sufficiente la segtiente considerazione. é nulla perchŽ contraria all'ordine pubblico e al buon costume la clausola contrattuale .con cui. si apponga una condizione risolutiva consistente;: come evento futuro ed incerto a cui essa sia subordinata, nella commissione di un reato doloso da parte del contraente nel cui interesse la condizione. stata prevista. L'autore del reato, infatti, riceverebbe, in taLcaso, attraverso la risoluzione del. contratto, un . premio ovviamente incompatibile con ogni principio giuridico e morale. Ci˜ tanto vero che sarebbe da considerarsi sicuramente illecito il contratto di assicurazione diretto a garantire all'assicurato la copertura dei danni a lui derivanti á dalla perpetrazione di un reato dal medesimo volontariamente I , commesso. @ Pertanto, se i contraenti avessero inteso dare alla clausola de qua un contenuto siffatto (come, in sostanza i ricorrŽnti sostengono aver inteso riel consentire la donazione), non vi dubbio che, a norma dell'art. 1419 cod. civ., l'intero contratto di donazione da essi posto in I ~ ill essere avrebbe dovuto essere considerato nullo e quindi improduttivo di alcun effetto, risultahdo pacifico, dal contesto di tutte le circostanze emerse, che la condizione risolutiva apposta in detto contratto era a tal punto essenziale per i donatori che certamente essi. non lo avrebbero I concluso senza diá essa. In questa situazione rettamente la Corte d'Appello ha ritenuto prefo~ ribile interpretare la clausola de qua come non inclusiva de~la i;iotesi I di reato sopramenzionata che avrebbe comportato la nullitˆ e, quindi, l'intero contratto (v. Cass., 2481/75), la S. C. ne circoscrive gli effetti al suo contenuto lecito, richiamandosi ai principi di ermeneutica contrattuale, e in partieolare a quello di conservazione. Stabilisce infatti la Corte che si deve far uso, in presenza dell'equivocitˆ della clausola, del canone di cui all'art. 1367 e.e;; cosicchŽ Çnel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso áin cui possono avere qualche effetto, anzichŽ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno È. Sebbene tale principio sia sempre stato visto in posizione residuale rispetto a quelli direttamente ricavabili dagli artt. 1362 ss. cod. civ. (Cass., PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 75 l'improduttivitˆ di qualsiasi effetto e della clausola stessa e -come giˆ si detto -di tutto il contratto. Dispone, infatti, l'art. 1367 cod. civ. che Çnel dubbio, H contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichŽ in quello in cui non ne avrebbero alcuno È. L'interpretazione data alla clausola de qua dalla Corte fiorentina appare tanto pi logica e giuridicamente corretta se si considera che nella specie ;_ a quanto sembra pacifico -, non vi stato alcun provvedimento definitivo ablatorio delle opere d'arte di cui i donatori volevano garantirsi, in ogni modo possibile, la libera disponibilitˆ, essendo intervenuto soltanto un sequestro penale (quindi un provvedimento cautelare e provvisorio) che -una volta accertata, come si afferma essere giˆ avvenuto, l'insussistenza del reato per il quale fu momentaneamente disposto -, non priva certo i ricorrenti del diritto di rientrarne in possesso: situazione questa ancora pi complessa (e diversa) rispetto a quella presupponente la commissione (effettiva) di un reato e che i ricorrenti, neppure nei ricorsi in esame, sostengono essere stata mai prevista da alcuno. Essi, infatti, non arrivano ad affermare che la donazione avrebbe dovuto risolversi anche qualora essi avessero perduto ilá possesso delle opere d'arte, delle quali volevano conservare la piena disponibilitˆ, solo provvisoriamente per effetto di un provvedimento soltanto cautelare, revocabile e che -a quanto dato ritenere -hanno il pi incondizionato diritto di far immediatamente revocare. (omissis) 2314/81; 573/83; 6806/83; 345/89; 1408/89), e certamente non sfuggendole l'importanza attribuita dai donanti alla condizione risolutiva dopo la conclusione del contratto (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), la Corte utilizza il silenzio del dato testuale per salvare la validitˆ del contratto; .e ci˜ con l'attribuire alla clausola appositiva della condizione una portata che ne assicurasse la liceitˆ, escludendo cos“ proprio l'interpretazione dei donanti, che avrebbe invece comportato la nullitˆ per illiceitˆ dello scopo. Su questa linea si era del resto giˆ mossa Cass., 624/78 per la quale, in caso di illiceitˆ penalmente sanzionata dello scopo del contratto, ove detto scopo possa anch,e, in ipotesi, ritenersi verosimile ma non sicuramente a_ccertato, e qualora il negozio possa trovare giustificazione in altre ragioni lecite, la volontˆ negoziale deve esser.e attuata, favorendosi la validitˆ del contratto. Ci si trova in definitiva di fronte ad una decisione che, davanti alla scelta fra una pluralitˆ di principi di diritto, ha saputo privilegiare la giurisprudenza degli interessi, rispetto a quella dei concetti, facendo giustizia di un caso evidente di abuso di contenuti contrattuali. VITTORIO RUSSO 76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 marzo 1993, n. 2757 ¥ Pres. Montanari Visco á Rel. Nardino á P. M. Morozzo della Rocca (conci. diff.) ¥ Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Arena G.) c. Salini Costruttori s.p.a. (avv. Di Trani e Cerruti). Appalto ¥(contratto. di) ¥ Appalto di opere pubbliche . Revisione prezzi . Giurisdizione ordinarla ed amministrativa . Criteri di riparto. Riguardo alla revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche la posizione dell'appaltatore di interesse legittimo nella fase in cui l'Amministrazione chiamata a decidere se ricorrono o meno le condizioni per procedere alla revisione, salvo che questa sia stata resa convenzionalmente obbligatoria (prima della legge 22 febbraio 1973, n. 37), nel qual caso l'appaltatore ha un diritto soggettivo, e quindi la controversia sulla validitˆ o sulla portata del contenuto precettivo dell'atto negoziale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; invece, una volta che la decisione di accordare la revisione sia stata .adottata (il. che pu˜ anche risultare in modo implicito da atti e comportar.enti inequivoci della p.a.), il potere autoritativo deve ritenersi consumato e la posizione dell'appaltatore acquista ,consistenza di diritto soggeftivo poicM la liquidazione del compenso revisionale non comporta una ~celta. tra interessi pubblici concorrenti (1). (omissis) 1. Le Amministrazioni ricorrenti, denunciando Çdifetto di giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.)È, osservano: a) che nel contratto di appalto 10 luglio 1969 Çera stato puntualmente previsto che la soc. Salini avrebbe avuto diritto alla revisione dei prezzi, ove la variazione dei costi fosse risultata superiore al 10 % È; (1) Giurisprudenza consolidata. La sentenza riassume i principi elaborati dalle Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione in tema di revisione prezzi negli appalti pubblici. Da ultimo si veda: Cass., Sez. Un., 2 giugno l992, n. 6666, nel senso della giurisdizione ordinaria sulla domanda di rP.visione in virt di apposito patto contrattuale (anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, che lo ha vietato) nonchŽ della configurabilitˆ di un riconoscimento tacito della revisione attraverso comportamenti concludenti della p.a., esclusi gli atti interni; Cass., Sez. Un., 13 aprile 1988, n. 2915, nel senso che il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo e la sua conseguente tutelabilitˆ davanti al giudice ordinario non sono esclusi dal PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA¥ CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 77 b) che. l'amministrazione Ç non aveva contestato il diritto della societˆ di ottenere i compensi revisionali anzi li aveva corrisposti nella intera misura contrattuale È; e) che la presente controversia ha ad oggetto Ç questioni del tutto sottratte a discrezionalitˆ ed attinenti a posizioni di diritto soggettivo, sostenendosi dall 'impresk~b.e á1áammihistrazione aveva .un preciso e inde~ ogabi~e dbbligo di t˜r.rispond~re i cOnipensi revisionali da essa pretesi e . .sostenendosi per contro .dalrammutlstrazione che nŽ dal contratto nŽ dali~ fogge n. '?J7/73 sorgeva il clirit1:o fatto. valere È; d) che Ç l'impresa aveva .sostenuto, .giˆ con la proposizione del ricorso, la tesi della sopravvenuta JnvaUditˆ dei patti contrattuali a fronte della Ç cogenza. ed obbligatorietˆ. della normativa . regolante l'attivitˆ della pubblica amministrazione È. Sulla. base; di tali rilievi e richiamando la giuriSPI'Udenza in materia (ii questa. G()I'te1¥ le tjorI'en,ti concl~d()I,lO affern:uipci() che la cognizione Q.ella presente c;pn~;i;oversia appa:t;tiene al. giudice. ordinario e che l'oppoata. statuizione del. Consiglio di Stato (il . quale ha.á ritenuto giurisdizionalmente competente il giudice amministrativo) erronea, perchŽ si discosta dai principi costantemente enunciati da queste Sezioni Unite in tema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in relazione alle col.l.hoversie ayenti ad oggetto la revisione dei prezzi di appalti di o;pere pubbliche . .2. La censura. fondata. é opportuno preliminarmente ricordare che -. come risulta dalla Q.ecisione impugnata -ála clausola n: 4.17 del contratto di appalto del luglio 1969. (interamente. riI>rodotta nel ri:orso per cassazione), mentre riconosceva il (iirlttp 4e4'appaltatore alla revisione dei prezzi secondo la riconoscimento sottopostoá ad áuna cond“zi<>ne che ááattenga solo alla concreta attu~ione del ¥ riconoscime..to st~sso. di per sŽ giˆ esaustivo del potere discrezionale; nonchŽ Cass., 7 novembre 1990, n. 10723,. in questa Rassegna, 1991, I, 257, con nota di A. CINGOLO, Revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbiiche: posizioni giuridiche soggettive dell'appaltatore e determinazione del prezza corrente alla data dell'offerta; Cons. di Stato, 6 dicembre 1988, n. 798, in Foro amm., 1989, 1, 162, con nota di SAvo AMODIO, Riparto di giurisdizione in materia di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 1989, n. 107, in Foro it., 1989, I, 3464; Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1987, n. 7622, ivi, I, 2980; Cass., Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4784; Cass., Sez. Un., 5 aprile 1986, n. 2368, in questa Rassegna 1986, I, 303. (F. S.) ---~~ 78 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO normativa all'epoca vigente (legge n. 1481/63, d.l.C.p.S. n. 1501/47, legge n. 463/64 e successive modificazioni), ove i costi fossero variati in misura superiore al 10 %, stabiliva nel contempo che la revisione sarebbe rimasta Çinoperante su una quota dell'importo complessivo dell'appalto pari al dieci per cento di essoÈ. La legittimitˆ di questo regolamento pattizio della ,revisione stata contestata, nel 1973, dalla soc. Salini, la quale avanzava la pretesa di ottenere la revisione sull'intero corrispettivo dell'appalto, sostenendo lˆ nullitˆ dell'anzidetta clausola, sia secondo le leggi vigentj all'epoca della stipulazione del contratto, sia -ed a maggior ragione -alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla legge 22 febbraio 1973, n. 37, che con l'art. 2 dispose che Çla facoltˆ di procedere alla revisione dei prezzi ammessa, secondo le normeáche ála regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in derogaÈ. IlT.A:R. del Lazio e, successivamente, il Consiglio di Stato accolsero parzialmente tale assunto, affermando che la clausola in questione non era pi operante, perchŽ sostittiita dˆllˆ nornia imperativa di cui al citato art. 2, limitatamente a quella parte del rapporto che non era stata ancora eseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 37/73. 3. Avuto riguardo a tali (non controverse) circostanze, non ritiene la Corte che la pronuncia impugnata si allinei -come il Consiglio di Stato afferma -ai Ç consueti canoni giurisprudenziali vigenti in materia, e segnatamente a quelli relativi ad un riconoscimento solo parziale della spettanza della revisioneÈ. Invero, sulla questi~ne riproposta dalle Amministrazioni ricorrenti, la giudsprudenza di questa Corte (cfr. Cass,, Sez. Un., dal n. 1363 al n. 1369 del 1983; nn. 3790, 4088, 4341 del 1985; nn. 4784 e 7623 del 1987; nn. 3269, 5417, 12175 del 1990; :n. 1849 del 1991; n. 6666 e 6669 del 1992) da tempo consolidata sui seguenti principi: ...,. riguardo alla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche l'appaltatore ha -di regola -una posizione di interesse legittimo, correlata al potere discrezionale della pubblica amministrazione di concedere o meno la revisione, salvo che questa sia stata resa convenzionalmente obbligatoria, al verificarsi di determinate condizioni, in forza di una esplicita clausola contrattuale stipulata ai sensi dell'art. 1 del d.l.C.p.S..6 dicembre 1947, n. 1501 (e successive modifiche) ed avente inequivoco contenuto derogativo della disciplina legale. In tale ipotesi -e limitatamente al periodo in cui erano validi simili accordi prevená PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 79 tivi (poi vietati dalla legge 22 febbraio 1973, n. 37) -spetta all'appaltatore un vero e proprio diritto soggettivo alla revisione dei prezzi, azionabile avanti al giudice ovdinario; peraltro, la posizione dell'appaltatore di interesse legittimo soltanto nella fase in cui l'Amministrazione chiamata a decidere se ricorrano o meno le condizioni per procedere alla revisione, poichŽ tale determinazione implica valutazioni discrezionali ed unilaterali che attengono alla cura di preminenti interessi pubblici; ma, una volta che la decisione di accordare la revisione sia stata adottata, il potere autoritativo della p.a. deve ritenersi consumato e la posizione dell'appaltatore acquista consistenza di diritto soggettivo, nulla rilevando che possa insorgere tra le parti controversia sull'ammontare del compenso revisionale, poichŽ la liquidazione. di tale compenso involge solo la individuazione dei criteri e parametri da applicare, ma non comporta una scelta tra interessi pubblici concorrenti; -Non necessario che il riconoscimento del diritto dall'appaltatore sia espresso in provvedimenti formali della p.a., potendo esso risltare anche in modo implicito eia atti e comportamenti inequivoci degli organi amm“nistrativi competenti, che postulino il positivo esercizio del potere in ordine all'an della revisione; -appartengono, di conseguenza, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie inerentiá alla pretesa di revisione dei prezzi dell'appalto, riferita all'intera opera che ne forma oggetto, ad una parte di essa o a specifiche partite di lavori, quando in ordine a tali oggetti manchi (o non sia ad essi estensibile) il riconoscimento dell'ente pubblico committente; spettano invece alla cognizione del giudice ordinario tutte le altre controversie relative alla concreta determinazione del maggior compenso dovuto all'appaltatore, sul presupposto dell'intervenuto riconoscimento del diritto alla revisione e dell'assunzione della corrispondente obbligazione da parte dell'Amministrazione appaltante. A quest'ultimo riguardo importanti puntualizzazioni sono contenute nella sentenza di questa Corte n. 4784/87 cit., nella quale si afferma, con il richiamo di altre pronunce conformi, che Ç le controversie nascenti tra le parti riguardano interessi legittimi soltanto allorchŽ si dibatta sulle situazioni tutelate dal procedimento amministrativo di revisione e non si discuta, invece, sulla validitˆ o sulla interpretazione delle clausole contrattuali o sulle posizioni soggettive che derivano dalle norme del codice civile o della legislazione speciale concernenti il rapporto con 80 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO trattuale È. Aggiunge la sentenza che il potere autoritativo dell'Amministrazione di procedere o meno alla revisione Ç pu˜ configurarsi soltanto nei casi di assenza di esplicite clausole contrattuali riguardanti la revisione dei prezzi per variazioni dei costi di appaltoÈ, mentre Çal contrario, nelle ipotesi in cui il fenomeno revisionale sia stato comunque preso in considerazione dai contraenti in un'apposita clau&ola del contratto di appalto, la successiva controversia in ordine alla validitˆ o alla portata del contenuto precettivo dell'atto negoziale sfugge all'esame del giudice amministrativo, in quanto investe la cognizione di posizioni soggettive che traggono titolo da un atto di nat.ra paritetica, rispetto al quale sono, quindi, configurabili solo conflitti intersoggettivi sulla sussistenza o meno del diritto dell'appaltatore alla revisione È. Sulla base di tali considerazioni questa Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, nella controversia decisa con la menzionata sentenza n. 4784/87, individuando il thema decidendum nella Ç questione relativa alla validitˆ ed operativitˆ della clausola -inserita, anteriormente alla legge n. 37 del 1973, nel contratto di appalto -...di rinuncia dell'appaltatore alla revisione dei prezzi... , Ç e ritenendo ininfluente, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, in una Ç tipica controversia di natura negoziale..., il carattere negativo della clausola... di esclusione della revisione, in quanto l'interpretazione e l'applicazione relative pongono pur sempre una questione di diritto soggettivo... È. Non superfluo ricordare che, nel caso come innanzi deciso, sia il T.A.R. che il Consiglio di Stato avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, correttamente escludendo che il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della (asserita) nullitˆ di detta clausola, per effetto della sopravvenuta legge n. 37 del 1973, o della sua perdurante operativitˆ nel rapporto contrattuale precedentemente costituito, riguardasse situazioni tutelate dalle norme del procedimento amministrativo di revisione e qualificabili come interessi legittimi. é inoltre opportuno richiamare, per completez-za, quanto statuito da queste Sezioni Unite, in tema di Çriconoscimento parzialeÈ del diritto dell'appaltatore alla revisione, con la recente sentenza n. 6669/92 (oltre che con le precedenti decisioni in essa menzionate). Ç Parziale È il riconoscimento che non si riferisce all'intera opera, ma risulta inequivocabilmente limitato a particolari lavori o a specifiche partite di lavori, con esplicita o implicita esclusione di altri, avuto riguardo alla loro natura oggettiva ovvero al tempo in cui la relativa esecuzione avvenuta (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 7623/87). Non basta, quindi, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GíURISPRUDENZA E APPALTI una qualsiasi contestazione sul .<< profilo cronologico È del rapporto contrattuale ¥per ritenere limitato 6 parziale il riconoscimento, a tal fine richiedenˆosi.¥ che la ¥revisione á¥sia stata concordata sol tanto Ç per determinati lavoricompiuti in determinati periodi di tempo, proprio in base ˆ< certe variazj,p1d di c.oi>to ¥. intervenute á.per quel tipo ¥ di lavori . durante quel periodo di t~mpo È (eoskanche Cass. Sez~ Un. n~ 1366/83, che riba. disce testualinente quanto giˆ affermato da Cass;, Sez. Un., n. 5333/80). >¥¥¥¥¥ 4..Mla.Julil..¥dei suespp~ti princ“pi .. si qeveáescl.dere .. che la presente .fontr9v~~~W at?bi1;t. ~qpggetto ;;: 9J:lle Fit~.to dal.,Consiglio di. $tato. l' Çn: della reyI~i91:1e .eááá¥á c;lle la. pps:izj.one. ¥. sf)ggettiva 4eelqtta .. in giqdizio dall'appaltatore sia correlabile all'esercizio, da parte dell'ente ommitt!:'. 11~e, ciel potere .á a.l:1torita.tiy0 di oncecle;re. 0 negare . la. revisione stessa . .ij~lie Yi,c:ende .~pn~trl,ie~~te, ... fi~ulta ~be; si~~~~t9.. pot~f~ ¥era ... gjˆ stato esercitato dalla p~a.~ al ID()J;llentq qella stip.l~~esse~d(,) ~tata posta a c~rico de11 áaJ?1'a1tatore, ..¥~ ôtolq ¥ di¥~ aie~. ontrattua}e È, una quota. ~on. revisionabile pari al 10% á ciel C:()l'risp~tt~vo ,gl~bale d<;W'~ppalto.. Erano stati, quindi, giil valutati.insedenegozialegliinteressi p\lbblici allttenere la revisione, nelle circostanze áá bbiettiveá¥ecr a.11eááconcl“zioni concordate, eá nessun'altra determinazfone poteva adottarŽ a. tal . riguardo rai:liministraZione appaltante, che aveva assunto la correlativa obbligazione di natura privatistica. Questi rilievi sono giˆ sufficienti a dimost;rare che la controversia attiene non all'art. ma al quantum del comp~llso revisionale, tra.ttandosi ;... á:á á. á.. . .á . .á... . . di stabilire se la base di calcolo del compenso medesimo debba . essere costituita dal 90 % del corrispettivo complessivo dell'appalto, in applica . . . zione della clausola negoziale, ovvero dall'intero corrispettivo, come preteso dalla soc. Salini (anche) sillla base dello jus superveniens (legge 22 febbraio 1973 n. 37), che avrebbe, a suo avviso, privato di efficacia il patto Ç limitativo È dell'importo revisionabile. L'accoglimento dell'una o dell'altra delle cennate soluzioni incide unicamente sull'ammontare delle 82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO spettanze dell'appaltatore, fermo ed incontestato restando il suo diritto, nascente dal contratto, alla revisione dei prezzi; e la maggior somma, I I ~ pretesa dalla soc. Salini e negata dall'Amministrazione, costituisce il reale oggetto del dibattito giudiziale, tanto vero che, per disattendere la pretesa avanzata dall'appaltatore, l'Amministrazione committente, non invoc˜ il proprio potere di concedere, o non, la revisione, limitatamente al 10 % .del corrispettivo dell'appalto, e tanto meno espresse la volontˆ di esercitare in senso negativo tale potere per esigenze di tutela di pubblici interessi, ma sostenne unicamente .;..... come giˆ si detto -l'inapplicabilitˆ della nuova normativa sulla revisione ai contratti stipulati in pre.. cedenza e la consegttente validitˆ della disciplina negoziale anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 37 del 1973. Noná átrova, dunque, riscontro nella (pacifica) relazione processuale l'affermazione del Consiglio >di Stato secondo la quale non sarebbero in questione, nel1a specie, Ç posizioni naseenti dal contratto o inerenti al contfatto È. é, invece, fuor di dubbio che la pretesa dedotta in giudizio dalla soc. Salini trae origine proprio e soltanto dal contratto di appalto ed in particolare dalla clausola regolatrice della revisione, interpretata alla stregua dello jus superveniens; e su questo tema si incentrato il dibattito in'entrambi i gradi del giudizio avanti al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, infatti, dopo aver dimostrato che Ç quant() contrattualmente stabilito È in ordine alla revisione non contrastava con il Ç generale principio dispositivo È sancito in materia dalle leggi previgenti, si posto correttamente il quesito Ç se... la norma imperativa È . (art. 2 legge n. 37/73) Ç intervenga sul rapporto contrattuale in questione e se tale intervento si estrinsechi in una retroattiva sos~ituzione legale della clausola contrattuale o in una modificazione legale della disciplina del rapporto in esecuzione, limitata al tempo successivo alla sua entrata in vigore È. In quest'ultimo senso lo stesso Consiglio di Stato ha risolto la questione concernente gli effetti della nuova legge sul regolamento convenzionale della revisfone, affermando che l'art. 2 della legge n. 37/73 era Çimproduttiva di una nullitˆ originaria della clausola n. 4.17 È, ma modificava ex nunc (cio dalla data della sua entrata in vigore), Çper automatismo legislativo..., la disciplina pattizia, sosti-tuendosi ad essa È. Cos“ ragionando, i giudici amministrativi hanno esplicitamente riconosciuto che la controversia attiene alla validitˆ ed alla portata di una specifica clausola contrattuale, sulla cui (ulteriore) applicabilitˆ al rapporto controverso essi hanno giudicato, ma hanno trascurato di conside PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 83 rare che le posizioni giuridiche dell'appaltatore, nascenti dal contratto, hanno natura di diritti soggettivi, non di interessi legittimi, e che la scelta dello strumento negoziale paritetico per la disciplina della revisione dei prezzi presuppone il superamento (e la ÇconsumazioneÈ) del potere della p. a. di valutare discrezionalmente la sussistenza delle condizioni per .procedere, o non,.¥ alla revisione . .Si deve, pertanto, ribadire che la controversia ha ad oggetto il criterio di liquidazione del compenso revisionale, con riferimento alla base di calcolo del medesimo, e quindi l'ammontare delle spettanze dell'appaltatore alla stregua del contratto e della sopravvenuta norma imperativa. Siffatte controversie, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, innanzi richiamata, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; e non v' motivo di discostarsi da questo uniforme orientamento nella presente fattispecie. Resta da puntualizzare che neppure sotto il profilo dell'asserito Ç riconoscimento parziale È la contraria soluzione accolta dal Consiglio di Stato pu˜ essere condivisa. é, invero, evidente che, in applicazione dei criteri innanzi enunciati (cfr., in particolare, la citata sentenza n. 6669/92), non ravvisabile nel caso 'in esame alcuna delle ipotesi in cui la giurisprudenza ritiene Ç parziale È il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione committente, del diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi. La clausola n. 4.17 non fa, infatti, riferimento ad una parte soltanto delle opere appaltate, escludendone altre dalla revisione concordata, nŽ limita il diritto al compenso revisionale a Ç determinati lavori compiuti in un determinato periodo di tempoÈ, in considerazione della natura delle opere eseguite e delle variazioni dei costi intervenute in quel particolare arco di tempo, ma riguarda le opere ed i corrispettivi nella loro globalitˆ, pur se riduce la base di calcolo di detto compenso, lasciando una percentuale di Ç aleaÈ a carico dell'appaltatore e cos“ incidendo sull'ammontare delle sue spettanze. 5. Le considerazioni fin qui svolte conducono all'accoglimento del ricorso. La decisione impugnata deve essere, di conseguenza, cassata senza rinvio, siccome pronunciata da un giudice privo di competenza giurisdizionale ed in violazione delle norme e dei pdnc“pi che regolano il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. 7 84 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STAT() ¥ . 6.: Sussistono . giusti motivi per disp˜rre la compensazione tra le parti delle spes~ .dell'intero processo. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e áádichiara la giUrisdizione del ¥giudice ordirtarioi cassa senza rinvio la decisione impugnata; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo. SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO -Ad. Plen. -6 febbraio 1993 n. 3 -Pres. Crisci -Est. Lignani -Comune di Roma (avv. Brigato) c. Codacons ed altri (avv. Rienzi) ed altri (n.c.). Enti pubblici -Comuni -Autorizzazione a stare in giudizio -Autorlzá zazione in sanatoria -Fattispecie á Ammissibilitˆ. Circolazione stradale -Centro storico á á L. 24 marzo 1989 n. 122 á Istiá tuzione zone a traffico limitato á Provvedimenti autoritˆ locale á Contenuto á Sindacabilitˆ. La costituzione in giudizio di un ente, nella specie un Comune, valida ed efficace, a condizione che intervenga la delibera di autorizzazione in sanatoria ad agire o resistere in giudizio da parte della autoritˆ competente, nella specie la Giunta Comunale, anche. qualora il Sindaco abbia giˆ posto in essere i relativi atti, ed anche se siano scaduti i termini processuali, semprechŽ la causa non sia passata in decisione (1). Le disposizioni contenute nella legge n. 121 del 1989, riguardante le misure per eliminare gli inconvenienti causati dall'eccessivo afflusso di autoveicoli nei centri urbani, non contengono regole tassative che vincolino in modo assoluto l'autoritˆ amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo in sede di legittimitˆ, eventualmente anche in termini di ragionevolezza (2). (omissis) 1. Si deve risolvere innanzi tutto la questione dell'ammisá sibilitˆ dell'appello del Comune, sia per il suo carattere preliminare, sia perche la questione che ha determinato la rimessione della causa a quest'Adunanza plenaria. 1.1. In punto di fatto, il mandato a proporre l'appello stato conferito dal Sindaco senza una previa deliberazione della Giunta -organo (1) L'Adunanza Plenaria, con la decisione áin esame, ha ritenuto che pu˜ considerarsi utile l'autorizzazione ad agire o resistere in giudizio, adottata dalla Giunta comunale quando il Sindaco abbia giˆ posto in essere i relativi atti, ed anche se siano scaduti i termini processuali, semprechŽ la causa non sia passata in decisione: cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 26 aprile 1991, n. 4621, in Mass. Foro it., 1991, p. 389-390. (2) Cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 1992, n. 1168, in Il Cons. Stato, 1992, I, 1564. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 86 competente a deliberare in materia di liti ˆttive e passive, ai sensi della legge n.. 142.. det 199(). La Giunta ha deliberato successivam,ente, in via di ratificale l'atto statd :Prodott() iii giudizio prima del passaggio in decisione. Peraltro, mentre nessun dubbio stato avanzato riguardo alla tempestivitˆ di tale produzione, si posto il problema se alla ratifica si potesse ricoll.oscere efficacia sanante con effetto ex tunc, a nulla rilevando iricontrario il fatto che essa sia stata deliberata dopo fa scadenza deláá termine per¥ appellˆre; 1.2. Conviene sottolineare che il problema cos“ prospettato non pu˜ e!ISe)'.'e risoltp. rihia:q::iand0 .puramep.te .. e. !1e:q::iplicemente la .copiosa giurl$ pfudenia '. forirlˆta~“ fu,. i~l~~9a~ ~.ôa 4eitbera 4i a~e. o .ᥠh~sisterb iri giudizio, adottata in ~a ˆ\irgemˆ dalla giilnfa e ratifxeata poi dal consiglid; nelregi:tn anteriore¥ alta legge ri.142 del 1990; In quell'ordinamento erˆ pacifidf l'utilitˆ >delli.f ratlfica ¥á consiliare, ¥¥. ancorchŽ ¥á.deliberata in extremis, ritŽn.end˜si .á necessˆrio soltanto chŽ esifo. fosse J)foddtta in giudizio prima d(!).la. spe(:lizione della causa a sentenza. . Ma ci˜ vel1iva dett<>. nel contesto di un sisteina nelquale ratto della g11.lllta t~intiilal~ ~ra í~gittirtnf ~spressfone á. di una competenza pr()pria, si4 pure ~>hfŽiHa. a Htoih i“ite1dniilef ed era dunqueá sin ádali'ñrigine valido Žd efficace, benchŽ bisogn,e:Vole. di uria radfiea .che rendesse defil1itivi i suoi effetti~ Era #siologi~q. del resto, eh.e la ratificaá sopravvenisse a termini . scadt1ti:, e noti prl:J:l.ia., giacchŽ se ii consiglio fosse sfato in gradp di á.pr˜vved~r tempestivamente rion vi s~rebbe¥ s#to luogo all'esercizio á. dei. :r;@:eri .áinterini,.! ~ella giunta: . .. ᥠ.. ~el caso p~esen,1e, i11v~c~, siᥠdiscute, .di tlil. atto .posto in essere dal sincl~cp, quale orgl,\llo moI1ocratiCo; nell'ambito di un .ásistema che ha devoluto alla giunta molte competenze giˆ del consiglio, ha praticamente soppresso l'istituto della deliberazione d'urgel1za (salve ipotesi marginali) e C()Jl).pnque noll ?:t.t~ibuis~e .al sin ma comunque 'dene ff.)'Ijjiilat~ ip senso positivti ptj:ma cb il¥ vizio;¥prodotto (talla ¥sua te!ll!J()r~es,. n,J,'Wc.~a¥. sia .á statq. fatto valere e definitivamente diŽhiarato .t4Tr~~!~;i~ii~ pei. U sppravvenire iJ:1 teni Po utUe .¥di :un .. ele:qiento .. che lo concilzionava . ¥... ááá..á Ouell; cleli~er. segue:. J< I.. te:rxta 4i vizi¥á concernentLl'attivitˆ. nego: l:ia1e. 9,egli .. á. enti pul:il;>lici, .J'iJ;le¤istenza.. della c;leliberazione¥ clell'orga,no CPlll!Pete:11te a ,stiPulii:re un cgnt:ratto di. c'l,iritt() privato coni.porta un vizio procedimentale a,fferente .. la success.iva stipul~ione del .contratto. tale v~Jo .ilJciP,e s.l:l'i(er formati:vo della.. vol011tˆ dell'ente: iter. noqnati\' a.JAet>,te predispostq al fme cli .. garantire il.á corrtt() xaggi:ungimento dgli in_teressi. pubblici cor:tcreta.mente perseguiti . ec'I,. .. il relˆ.t~vo . contr()ll(), con l'effetto che il nego;iio comunque stipulato . annulla.bile ad. iniziativa esl.siya c'l,e}l'.ente pul:)bUco contraente, a.ru,ilogamente a . q'9!il-nto dispone l'art. 1441 cod. civ.~. Nello-stesso sens() Ja sent. :n. 2741 del 21 aprile 1983. Queste massime riguardano l'attivitˆ negoziale di cliritto privato . e iion .. quella. proessuale. áTuttavia fra le d,ue forme cli attivitˆ possono rinvenirsi analogie, in particolare riguardo al fatto che nel loro esercizio l'ente, pur se persegue, come normalmente accade; interessi pubblici, non 88 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO si avvale di speciali poteri autoritativi ma si sottomette alle . regole del diritto comune ed agisce quindi uti privatus. Il richiamo appare comunque utile per evidenziare la rilevanza che va attribuita; nei procedimenti concernenti le iniziative esterne degli enti pubblici rivolte alla tutela dei loro interessi, all'effettivo apprezzamento del fine pubblico da parte degli organi competenti, nell'ambito del procedimento. 1.5 Con specifico riguardo poi all'attivitˆ processuale, anzi pi particolarmente al probleli:na dell'autorizzazione ad agire in giudizio, la stessa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato l'utilitˆ della delibera adottata in sanatoria: ci˜ stato detto, da ultimo, con sent. 26 aprile. áá 1991, á n. áá 4621. La gitirlsprudenza del áConsiglio di Stato, sino ad ora, appare prevalentemente orientata in senso contrario, ma si registrano tuttavia deci: Sloni, come VI Sez., 2 novembre 1983, n. 804, ispirate al criterio pi estensivo. L'Adunanza plenaria, condividendo le considerazioni di carattere generale sopra svolte, ritiene che possa considerarsi utile l'autorizzazione ad agire o resistere in giudizio, adottata dalla Giunta comunale quando il Sindaco ha giˆ posto in essere i relativi atti, ed anche se ásiano scaduti i termini processuali, semprechŽ la causa non sia passata in decisione. 1.6 In genere, cos“ presso la magistratura ordinaria come presso quella amministrativa, l'utiilitˆ de1la delibera in sanatoria risulta fondata sull'affermazione che l'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio attiene Çall'efficacia e non alla validitˆÈ della costituzione in giudizio dell'ente. Quest'ultima affermazione meriterebbe forse di essere meglio puntualizzata: ed invero risulta pronunciata in contesti nei quali si dava comunque per pacifico che gli atti processuali compiuti dal procuratore e difensore legale sulla base di un mandato conferito senza previa autorizzazione fossero a loro volta pienamente validi o quanto meno convalidabili, anche retroattivamente, mediante una delibera in sanatoria. Che quanto dire che la costituzione in giudizio, non preceduta dall'autorizzane, produce intanto i suoi effetti processuali, ed , dunque, non solo valida, ma anche Ç efficace È. Ci˜ posto, con riguardo alla problematica in esame, seinbra dunque pi appropriato concludere che l'efficacia e la validitˆ della cbstittizione in giudizio sono attuali, ma sub condieione: verificandosi quest'ultima, ossia intervenendo la delibera di autorizzazione in sanatoria (o di approvazione) quell'efficacia s'intende definitivamente acquisita, grazie all'integrazione del procedimento previsto dalla legge. Conviene tuttavia sottolineare un'importante differenza fra l'attivitˆ negoziale di diritto privato e quella processuale. Nell'ambito della prima, si pu˜. ravvisare un onere della controparte negoziale di accertarsi, prima PARTB I, sszav, GltllUSPRUllllNZA AMMlNISTRATIVA distip.lare;cse:il legale rappresentante dell'ent.e pubblico ásia debit~ente atttorjzzato: Se¥¥la¥CO;fitroparte traSCura¥.tale aeceftamenfo, Si¥deve:pr&' sunte~ che essa, va1utatLi vantaggi cheá le derivano dal n<:gozior abbia accettatoááilárischitiááádi; itnáá¥eventuale¥¥annullamento;.¥á¥pertanto :á.. ragionevole p~ecluderl~ dL fará valere/ iri )?l'osi.guovil . difetto di¥. autorizzazii>ne per st>ttf~'t'sf a11'~~9tJZi'()~¥á¥ qet¥¥. cP:n#at~;¥áá mentte¥.át'~ntepubblioo¥¥con$ervaoáála facoltˆádiáŽllil.~iler~ itannuU¥mento. ¥áá. ááááá¥á.áá.ááá¥á.á¥áá. ¥ >¥ááááááááá ¥¥á¥ááááᥥ¥¥¥ Neô'~blt~á¥del'.áp;ñ4essc>..ááááC!otripitor delá giudice.ááveriiicare~ occorrendo anche. cb1fflcfo; la¥ fegolaritˆá¥ád~li¥¥á¥att“á processuali=áá neáderiva, ᥠC()l'lle¥á¥ aee~ totche¥l'attckpi:;<>essuE1le compiuto á¥dal fo ˆi?pli~(;ii~ .qt .qôesti. á. prihclpi, ¥á l'appeifo ptoposfo ri~f'pre$~ ptŽááá ~l~~~$¥á.:.. ..¥¥. 1: á~#~a~g~tc:>rie,;,J~ ~e.c()l}~a , definita cor.e a,reain c;ui lfac9essq eJa circ;9l~9ne, s~oJi.ii~ti ad ore prestabilite ligl., Url1itaziqni, . divieti e .¥ liniitazioni .diá carattere. temporaneo¥ o permanente per cil\\scuna str;ada, o tratto di essa o p,er >determinate tategl:>rie di utenti, in re~azione .a1le esigenze della >.áe accordareáÇ per ˆ'1certatenece$sitˆ, .permessi suJ;>0rdb:iati a.¥speciali condizio:Qi áe cautele))., in deroga alle limitazioni di cui sopra.áá 90 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Gli atti impugnati in primo grado dagli attuali appellati rientrano, per l'appunto, fra . quelli emanati dal comune di Roma con l'intento di ottemperare a quelle disposizioni di legge ed esercitare i relativi poteri. Le parti hanno discusso, fra l'altro, dell'ammissibilitˆ dei ricorsi di primo grado. :a stato eccepito che nella parte in cui i ricorsi investivano atti di portata generale (quelli che indicano i criteri per il rilascio di permessi in deroga e le categorie che possono richiederli) non si tratta di veri e propri áprovvedimenti, ma di atti interni e preparatori, e che comunq:ue non .sono immediatamente lesivi nŽ suscettibili d'impugnazione diretta; e che nella parte in cui investono i permessi in deroga quali provvedimenti individuali, i ricorsi sono inammissibili perchŽ quei provvedimenti non sono specificamente indicati e perchŽ non stato stabilito il contraddittorio con i loro beneficiari. Tali questioni, risolte dal T.A.R. in i;enso favorevole ai ricorrenti, vengono riproposte dall'atto di appello, ma il Collegio ritiene di poterne prescindere perchŽ l;appetlo stesso comunque fondato, come si mostrerˆ. 3. Conviene innanzi tutto chiarire quali siano le posizioni soggettive fatte .valere dai ricorrenti e gl“ mteressi che essi intendono tutelare. Provvedimenti come quelli in discorso, che implicano scelte latamente l discrezionali entro un arco molto esteso di diverse soluzion“ possibili -innanzi tutto sul punto se istituire o meno la zona a traffico limitato, poi sulla sua estensione topografica, quindi sulla durata oraria dei divieti, I e ancora sull'estensione dei divieti a questa oa quella categoria di utenza o di veicoli, ecc. -possono essere criticati o perchŽ ritenuti troppo restrittivi, o, al contrario, troppo permissivi. l Ora, nel caso in esame, le critihe che sono state fatte si collocano tutte su questo secondo versante. I motivi dedottiá dai ricorrenti miravano non all'annullˆmento totale -e dunque alla restituzione della piena libertˆ di circolazione -ma solo all'annullamento parziale e pi precisamente all'annullamento di talune disposiiioni che escludono dal divieto questa o qUella categoria di utenti o di veicoli, o consentono il rilascio di permessi in deroga. I ricorrenti, dunque, non agiscono a tutela del loro individuale interesse a veder rimosso Uii divieto che restringe la loro sfera giuridica, bens“ a tutela dell'interesse Ç diffuso È a che i divieti siano rivestiti della severitˆ necessaria per conseguire gli obiettivi enunciati dalla legge: che sono quelli della sicurezza del traffico, dell'ordine pubblico, della difesa della salute, del patrimonio culturale, del territorio. E va ancora detto che, al di lˆ dei nomina iuris attribuiti dai ricorrenti ai loro motivi di ricorso, i motivi stessi (o almeno tutti quelli che sono stati accolti dal T.A.R. ed ai quali ristretta la materia del contendere in secondo grado, non essendo stato proposto appello inci dentale) si risolvono in una critica :in tenn:ini di Çragi˜nevolezza È;, Ed mvero/ aiiclie< qulitndo vengono invocati vafod giuridicl:>'tostituzionali come, a(l es.;. il :Prlncipiq di uguaglianza (art. 3, Cost;); quelli deWimpˆrá Zial“tˆ e del buon attdlii,mento deWamministra2ione (art/ 97), áquello della salvi~rdia della saiute (ˆrtá 33) e via dicendo1 . inntitivo che. si tratta .. ,.,.~"!li~i;:Zfif::E Uivece, pti.˜ stilo< essere perseguito in ᥠC::oncreta nelá giust˜ contemperamento con, esig~ie; diverse eá a> volteco:ntrappC;>ste; non.áámeno ámetite-< Vt>li:::.:dit.tiitei4i:>;: .á. i:Lá::.::>.:)::::~ :-ááá á¥á Nella tfoet~~ d.et pttnto ottimale di equ.ilibrlo . fra piu ¥esigenze con~ trappo~te .ma ugjlalrnente ¥ tutelate, normale che sipfospetti una mtera ~lllixttt ~i soluzfom p˜ss“bili. In ta1uni: casi, la stessa á legge ad indicare, á=;::~~ii:n(iit~itˆ¥¥¥l:!ieii~::~:a~::::~~:á.;:sci~~~~;=:~!:t::.:~~ nistrati'VQ. libe~ar diJ effettuare la. ¥scelta: definitiva fra pi opzioni áugualá mente legitti~;JJuesto ci˜.á cbeáácomunemente: si¥ chiama discreziona¥ litˆ....:l:drit'Ilihlstrativa.¥áá ááá. '.Pertantc>/ai fini del.sindacato di legittimitˆ :non ci si deve chiedere se un certo valore~ isolatamente collsidetˆto; ¥ásia stat˜ sacrificafo-; ma .. ci si deve chiedere piuttosto se n.;saŽrif“Žiu sia Çragionevole Èteiiut˜ conto della pluralitˆ di valori e della necessitˆ di stabilire un. equilibrl˜ fra loro¥ .........¥. 4,/Glistessi valori indici;tti daWart;13dellalegge n.122det1989 sono, almeno in p~e;;cantitetici .fralorQ;t da .. un certo punto di .¥ vista, .. infatti, si potrebb.e. sostenel'e,; adáá esemI?io;. che per la sicurezza. della¥ circolazione e la sEJ;lvaguardia dell'am:\>iente la sol.zk>ne ottnale sia la totale interdiá zi<;>ne di pgni tipo .di veicolo a motore nei .. centri abitati; . e . tuttavia tale sqt-uzio:Qe ccmfUggerel>l:!~h a.lmen0 i. parte, con gli interessi (p.,re indicati AAU'.art'. l~) all~0:p:line p.ppJ.io .. (in vi~tade1¥. q.al,e pi;tre invecenecessi;lria l::i: ¥. Jiber~. di ¥. circpJ~i<>.Ae 9.:U.AAto. me:r;i.o ... sconsigliabile ¥esporre. álJl¥.¥ rischio di tin banale S()ippo o di urt borseggio; rischio non trascurabile per chi utili:tza certi mezzi pubblici patticoiarrnenteá¥affollati, fa condizioni tali da rendere poco effi<:a~ anche l'ordinaria diligenza e cautela .. Spetta, ádi nUOV()'> alUatttotit~ dl ~ttbbHcai sieurfizza vagliare la ¥¥ Stietˆ e ¥¥la fon" dat:Žzza. delle dtim~nde; itt questaluce,¥la disposizione ¥ nonááááappare.¥ nŽ gerierka nŽ áirragionevole; .ááá á á á¥.' /. á ~~1~-~~i;t~AI~~~ Ç A tutte le societˆ o aziende che svolgono la propria attivitˆ anche nella; zoria centrate della cittˆ; ed ~ehe a quelle che nori hanno la sede in< detta zooˆ;deroga , comunque, quella di rendere pi agevole a .ádeterminati soggetti loᥠsvolgimento di.. attivitˆ economiche o .á professiona: li che hanno come punto .di riferimento la zona centrale della cittˆ; attivitˆ che ._.contribuiscono ad assicurare al centro. ástorico una certa efficienza e vitalitˆ. In questa ottica, non illogico che, non potendosi concedere i .permessi a tutti i dipendenti delle aziende, delle. societˆ, degli studi . professionali (i quali. dipendenti; del resto, essendo tenuti a prestare á servizioáá secondo¥ orari fissi possono. meglio programmare l'impiego dei mezzi pubblici), detti permessi siano concentrati in testa ai titolari delle imprese, aziende~ studi,, ecc~, che sono coloro che pi contribuiscono allo sviluppo . deil'attivitˆ considerata meritevole di tutela e che in ragione dena loro posizione sono costretti, pi spesso dei rispettivi dipendenti, ad. Žffettuare rapidi spostalllenti non programmabili secondo orari fissi. 8. In conclusione, tutte le disposizioni censurate dal Tribunale amministrativo risttltano, a giudizio di questo Collegio, corrette -beninteso neilimiti. propri . del sindacato di legittimitˆ, che non. esclude la legittimitˆ anche di soluzioni diverse e lascia spazio ad ogni possibile criticaá sul piano del merito.¥ politico-amministrativo. L'appello del Comune. deve dunque. essere accolto, ed in -riforma .della sentenza appellata dev'essere respintodL ricorso proposto in primo gra~ do -"""'-fermi i punti sui quali giˆ il TAR;: si espresso in. senso sfavorevole ai ricorrenti e relativamente áai quali non risulta proposto apá pello~ CONSIG_LIO IH STATO ¥. Ord. ¥ ,Sez. Vl á 7 gennaio 1993 n. 7 -BNZA AMMíNISTRATIVA 97 neWaliquota del 15 % (da applicare ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 in favore delle categorie privilegiate) i riservatari che¥ si sono, :per soloá rhed~qt ct>11ocatiutilmente in.¥gradutorta e se;. di. conseguenza, siano da coni“derare riservatari soltanto coloro chŽ siano risultati idonei; tome tali compresi in graduatoria in pasizio.ne ¥tt.tile .nei¥á limiti di .riservaá {lh i/ 1:) Pl'eli~fi1a:i'r,tl~te si deve prendete atto chel'appellante, ¥.come ha dimostrato á producendo iF 16 ¥áá aprileá 1991 á¥copia della Gazzettaá Ufficiale Foglio ln"Serzione del 15 mlftzáá1991/n;áá63, nonchŽ copia de1¥ F.A.L della Provinc“a di n; 9 dell'S marzo 1991, ha provveduto alla no¥ tifiŽa:¥ per pubbl“d: pr-0clamh cttt era stata áautorizzata dˆ.. qtiesta á Sezione con decisione n. 69 del 6 febbraio 1991. Pu˜ . a . questo punto á reputarsiá . “iltegrato á il contraddittorio; : á l) l?assando al rneritaáá deU~appello;: ..deve árilevarsi che .. l'interessata tropea Mariangelˆ lamentaáádi .. non esseJ?e statainc:lusa e .. nomll'1ata tra i vincitori del concorso< perJ'accesso ;:i.t ruoli prQvinciali del .Personale docente della scuola materna . statale che fu bandito dal Provveditore agli studi di caifuizato fon deˆefo n/7ttdd 20á agostoá.19s6ááá(rispetto al qlJile e~sa efa ilsltata d:illocata ai poste> 944 clella graduatoria generale dffu.edfo),áeLo stesso Consiglio di Stato; Sez/VI, con la decisione 10 .iuglio 1989 n>845, in H .Cmts. Stato 19891 p ¥. 943, e con il pa:i:ei:e, de:ll1:1: Il áSezime, 28 g~'1gno lt'~9 n. 541 ha affermato che, fra i sog;g~tfi ,le~~in;:!.t~ri 4el1a ri~rva .dei. PQs# appartenenti alla carriera direttiva ed a quella d“ cincettO, noná .sorio. da. comprendere i. concorrenti Žhe siano risultati.á vincitori di concorse> m b'ase ¥ ai.á solo inerito, o sianoá diVenuti invalidi (o siano stati. riconosciuti tali). successivameu_te al .concorso. mentre sono da considerare riservatari soltanto coloro che sian<:> rlsUitati idonei, come tali compresi .á fu . graduatoria in posizione utile ,nei limiti di riserva. 98 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO Sl'ATO a suo dire, costoro non dovevano essere computati per il calcolo della I M riserva stessa. Il Collegio osserva che l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 stabilisce: Ç Nei concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto o parificati, gli appartenenti alla categoria indicata nel -~ precedente titolo che abbiano conseguito l'idoneitˆ verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i. vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organicoá ... È. La suddetta norma stata oggetto diá diverse interpretazioni giurisprudenziali nel corso del tempo sia da parte di diverse sezioni di questo Consiglio di Stato, sia da parte del Consiglio di giusti.Zia amministrativo per, la Regione siciliana. Una prima questione, posta dalla norma suddetta, riguarda la nomina dei riservatari nei posti computati come disponibili in un concorso agli effetti della riserva; una seconda questione concerne lo stesso computo dei posti in organ“co disponibili ai fini della riserva. In ordine alla questione, da considerare che: a) con. sentenza di questa Sezione n. 300 del 16 giugno .1981 stato ritenuto che la finalitˆ della legge n. 482 del 1968, di riservare una certa percentuale di posti a determinate categorie di beneficiari, prescinde II dal sistema di assunzione, con la computabilitˆ, nel calc.olo dei posti riservati, dei riservatari nominati per merito proprio; b) con sentenza Ad. plen, n. 13 del 21 ottobre 1989, stato affer I mato sia che le riserve dei posti di cui all'art. 12 legge n. 482 del 1968 rn vanno calcolate sul numero dei posti in organico e non sul numero di quelli messi a concorso, sia perchŽ dette riserve operano solo per coloro che hanno conseguito l'idoneitˆ senza risultare vincitori e, sul punto, a seguito di detta . sentenza, si formato un pressocchŽ unanime indiritzo. I Pi controversa la seconda questione, scaturente dalla citata norma, sulá computo dei posti disponibili in organico per le categorie . riservatarie ed la questione su cui verte l'appello di cui in premessa. Giova rilevare che questa Sezione, con la menzionata sentenza n. 300 Idel 16 giugno 1981, ha ritenuto che l'assunzione degli invalidi; ai sensi della legge n. 482 del 1968, non consentita quando il numero. degli invalidi in servizio sia uguale o superiore alla áquota riservata, non rilevando che l'assunzione sia avvenuta per solo merito e che l'invaliditˆ sia sopravvenuta dopo la nomina in ruolo. . . Conform: a questa decisione sono la sentenza Cons. Stato, V Sez., n. 71 del 13 gennaio 1978 e la sentenza Cons. Stato, V Sez., n. 405 del 14 novembre 1985; C. S. a., n. 34 dell'll marzu 1986; Cons. Stato, IV Sez., n. 574 del 21 agosto 1986. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Di avviso diverso sono stati il¥Consiglio di giustizia amministrativa n. 28 del 15 aptile J981. e q;y.esta stessi;t, Sezione in, pil) recenti decisioni (n. 523 del !7 !tiglio 1986 e h; 84S del iO iJglio 1989)/ nonchŽ il parere della II Sez. del Cons. Stato n. 541 del 1989 del 28 giugno 1989 con cui si affermato che, fra i soggetti destinatari della riserva dei posti appartenenti alla carriera direttiva ed a q.ella di concetto, non sono da comPt~: n4~Ie. i Qp,<:J~:i,-~.J"'ti, che sfa.o rj~wtati rjp.c;ito;rldi cpJ,lqrsoin 9ase al :~~~~~~:!~~n~~á~~p~~ri:r:~;it~~;~fiJri~¥.d~~Jnsil~~af~cfit~:~~tnt:!L tanto coloro che siano rishltati idonei, con:l.~ tali com~resi in graduatoria in posizione utile nei limiti di riserva. ¥á Trattasirm cortcr~tqwcli questione .nel:l;a.quarestlssiste iln contrˆsto giurisprudenziale,á¥onde lˆ¥¥Sezicine Vi ¥ 26 gri:naio 1993án. 95 ¥ Pres. Laschenˆ - Ret; á.; PajriO ~ Cannone (aW. Sambfagio).. C; Soc/ Viaggi. e Tudsmo á Mˆrozzi (awo Zam:t'nit) eá M.r˜ Trasporti á(Aw;' Stato ástipo).áá.áááá. Trasporti á Concessione di autolinea ¥ Diritto di preferenza á Concorrenzialitˆ del1~ a.Jolln~ di. nuova lstit~ne. L'esistenza. di difittíprMerel'tt.iati, ili fetazione all'Žsercizio pfeCednt!3 di ilha a.utolinita l coii rt]etimŽnto alla conssione di una autblfnea .di nuova istHt.fone .. suppone la dtmcortenzialitˆáfra le' due autolinee. medesime, á á [JŽttaiitˆ legittimo il provvedimˆito dell'Amministrazi> ᥠdell'autolinea¥ di cui Žra stata richiesta l'istituzione con una diversa autolina giˆ in eserCizio da parte tli á¥altro conŽessionario. SEZIONE QUINTA j GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I ~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 ottobre 1992, n. 10919 -Pres. Salafia Est. Catalano -P. M. De Simone (conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. Stato Lapor.ta) c. Sod. Cedis Migliorini. Tributi erariali indiretti . Imposta . sul valore aggiunto . Detrazione del l'imposta a monte á Inerenza del beni e del servizi acquistati o im portati all'esercizio dell'impresa arte o professione á Necessitˆ. Cd.P.R. 26 ottobre: 1972, n. 633, art. 19). Ai fini della detrazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1933, n. 633, per beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, devono intendersi quelli in un rapporto di inerenza all'esercizio dell'attivitˆ del soggetto, non essendo sufficiente una mera riferibilitˆ (1). I (omissis) Con il primo motivo la ricorrente denlincia violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P .R. 26 ottobre 1972, n. 633 censurando I l'affermazione della Commissione Centrale secondo la quale la costruzione e l'allestimento di un campo da tennis riservato al personale di I pendente e destinato ailla sua ricreazione fisico-psichica sarebbe detraibile ai sensi del citato art. 19. Si sostiene al riguardo che il meccanismo I della detrazione, peculiare al tributo di cui si tratta, trova la sua ragione I ~ di essere nella natura dell'imposta, destinata a gravare sul consumo finale dei beni e dei servizi e che, nell'interpretazione della norma, non si pu˜ perdere di vista la ragione che ne alla base ed alla cui stregua, agli effetti della detraibilitˆ, decisivo che l'acquisto sia da considerare necessario al tipo ed alle modalitˆ della attivitˆ economica del soggetto passivo. Nella specie, quando pure destinato ad uso esclusivo dei dipendenti che nell'attivitˆ sportiva e ricreativa avrebbero ritemprato le energie fisiche e psichiche per il lavoro, l'impianto non possedeva i requisiti atti a ricondurlo nell'area di incidenza della norma. (1) Decisione da condividere di molto rilievo. PARTJ!l 11 á SEZ ¥. V;GIURISPRUDBNZA TRIBU1'ARIA La doglianza . fondata. Vart.19 del d.P.R .. 26 ottobre¥1972, n .. 633 sulla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto fissa,. nelprimo comma;. il principio per il quale, ai fini della determinazione del debito di imposta, il contribuente ~ dovuta o a átm .addebitataá in via di. rivalsa ln relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio delrimpresa:1 arte o professione. Si pone pertanto il problema di determinare il significato dell'espressi6ne .Ç befil e servizi riell1esŽrciZio dell'impresa Èalla quale legata, nella previsfone lŽgiSfativa; l'operativitˆ dellaáá detrazione. Secondo Ja Coi.rimissi˜ne ¥ Centrale fa sussistenza dŽl rapporto di strumentalitˆ: tra il campo áá da tennis e l'attivitˆ imprenditoriale non fondatamente contestabile, á.essendosi . in . presel'l.za di . unaááá struttura realiziˆfa destinatˆ esclusivamente ad uso creativo del personale dipendente e, quindi/ posta 81 serviiio dell'impresa; ma siffatta inteJ;pretazione si palesa priva di concreta aderenza al dato normativo ed alla connotazione oggettiva del tributo in discorso e pertanto non pu˜ essere seguita. Giova al riguardo osservare che dal disposto dell'art. 5 della legge di delegazione risulta che la detrazione avrebbe dovuto operare Ç in dipendenza ¥di¥ atti relativi.áˆlla produzione ed al commercio di beni e setvitiᥠimponibili È; áá sfcchŽ questo áádato emergente dal raffronto fra questa disposiii˜ne e quella recata dalla legge delegata, consente di affermare che. la lettura di quest'Ultima non pu˜ spingersi fino al punto d8. dilafarŽ il rapporto áda mezzo á ˆ fine asstirito dalla áprima come parametro per fa detrazione, ad una rela.Ziorie di mera occasionalitˆ e postulare, ai fini d:eˆ operativitˆ. di questa, la suffidŽnza di áuna generica riferibilitˆ¥ dell'operazione economi~a .all'esercizio dell'attivitˆ imprenditodate, secondo laá¥prospettazi.011e del giudice . tributario~ . Bel invero, tel'l.to onto del. te.nore della norma e del quadro di riferimento ne( quale va. collocata, deve affermarsi che .il diritto alla .á. .á . . . . á.. . detrazione presuppone un rapporto di inerenza dell'operazione all'eseiciz; io.. di;:ll'attiyitfj, .¥ 9el spggetto, trattanc:lo.si. di l.lil beneficio. riconosciuto ()n .¥esclusiva :relazione alla destjnazione . del .beJ:1:e dell'impresa poichŽ soltanto in prese;nza di tale situ;.;ione l'operazione attiva non costitui sce tit9lo per l'applicazione del tributo. Nella specie si del tutto al di fuori di tale situazione essendo del tutto evidente che l'impianto realizzato . dalla controricorrente, pur se destinato alla attivitˆ sportiva dei dipendenti, non pu˜ considerarsi strumentalmente occorrente all'esercizio dell'attivitˆ commerciale di un'impresa esercente il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari e vari, come quella diá cui si tratta. (omissis) 102 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11077 ¥ Pres. Salafia Est. á Vignale ¥ P. M. Amirante (conf.) ¥ Soc. Adriatica di Navigazione (avv. Stella Richter) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato De Stefano). Tributi in genere ¥ Norme tributarle ¥ Norme interpretative ¥ Art. 37 d.P;R, 23 gennaio 1973 n. 43; art. 22 ter legge 22 dicembre 1980 n. 891 . Effettoá retroattivo. (art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; art. 22-ter legge 22 dicembre 1980 n. 891). La norma interpretativa, che solitamente presuppone il formarsi di una prassi interpretativa contraria a quella voluta dal .legislatore, tale quando impone una delle interpretazioni possibili della norma originaria; . invece innovativa, indipendentemente dalla sua definizione, laá norma.á succ.essiva che non si inserisce fra le possibili interpretazioni della norma precedente. f!. interpretativa, e quindi ad efficacia retroattiva, la norma dell'art. 22-ter della legge 22 dicembre 1980, n. 891 che agli effetti dell'art. 37 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 stabilisce che le merci rubate non possono considerarsi perdute o distrutte (1). (omissis) La ricorrente, col primo motivo d'impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 3 e 53 dellaá Costituzione, riproponendo la questione di costituzionalitˆ dell'art. 22-ter legge 891 del 1980. Osserva che, all'epoca dei fatti (ossia, prima della suddetta legge interpretativa), secondo la giurisprudenza della Cassazione, il .furto della merce era circostanza esimente dall'obbligo di pagamento dell'imposta, sicchŽ la legge interpretativa, dovendo applicarsi anche ai fatti verificatisi anteriormente, avrebbe finito col violar il principio per cui le leggi tributarie possono avere efficacia retroattiva solo se non ledono il precetto costituzionale secondo il quale deve sussistere un rapporto effettivo tra imposizione e capacitˆ contributiva. Rileva, infine, che l'esclusione dell'esimente dai casi di furto della merce non giustificata quando manchi la colpa del soggetto passivo, che non sarebbe stato tenuto a soddisfare il tributo se non avesse subito il furto. La censura infondata. Va premesso che, nella sua originaria formulazione, 1'art. 37 del t.u. delle leggi doganali 23 gennaio 1973, n. 43, esentava dal pagamento dell'imposta le merci perdute o distrutte per caso fortuito, forza maggiore oppure per fatto imputabile a titolo di colpa non grave a terzi o, allo stesso soggetto passivo. Il legislatore, con l'art. 22-ter della legge n. 891 del 1980 -qualificato n˜rma di interpreta (1) Sul concetto di norma interpretativa vera o apparente v. Cass. 16 luá glio 1987 n. 6252 in questa Rassegna, 1987, I, 158. PARTE I; SEZ¥ V;i GIURISPRUDENZA TRlllU1ARIA 103 zione autentica del prec;letto ark 37 "-stabil“ che le merci ru'bate non dovessero> ritenersi nŽ perdute, nŽ distrutte. La ricorrente, pur evitando di negare formaln:l.ente chel'art. 22-ter della legge n.. 891 del 1980 sia norma di intepretazione autentica della precedente:dis.posizitm.e, impost1:li¥¥la:questione¥... dlá¥costituzionalit~.. proprio sut: pre$J.tpposto tth~¥esso{ rispetto a:Ua preŽŽdente: :disCiplina demart. 37 del t.u. delle legg~ doganali n. 43 del 1913ŽabbiaHintrodotto un eforiiento di ifovitˆ: l'esclusfone del furto dell merci dalle :i.potŽsi di esonero dal!' imposta. E, a confoJ;'t()di questa stia tesi, osserva che, fino alla entrata 41 y~gpre.. della.nu0v~ .nñpna,l'art.. 37.. era stato !“empre interJ?retato dalla ~(?r~;;~ááááá;:~~~PP¤~áá~~t~::=:s~r~:s!:;9:~fueii:u~e~~o:~1~~~ib:!~t l'eccezione di illegittimitˆ. costituzibn0.le e la in~entra sulla pretesˆ violazione . di un pdncipio co$iituzionale conqe:nlente la irretroattivJtˆ delle c1ijpq~!~r irifo~~arie;¥.á. á á á á. á.á á.á.á.á..á..á.á.á. á á ..á á á > á á ᥠá á á. ¥á á.¥.¥¥¥¥¥.. áᥠá á á á á á á áá. á..á .. Ma, prescindendo da ogni con~e~ione c~rq;i... la.onfpn.itˆ. a;t1a CosijJ.zi9:pe .c;\i n.or:me trit>,.tal'i,ec~Jllegis.latore ordil).ario al>biaá!;tssegnata efficacia rettoattiv~;;.!:.¥proprio la premessa sulla qale. basata la costruzione: della ricorrente che risulta .priva. di fon'damento. Invero, una norma d'interpretazione autentica , di regola, irilp˜sta .proprio dal formarsi di una prassi interpretativa (in via amministrativa o giudiziˆle) >coii.trarfa: a ááquella ¥ávoluta ¥dal¥¥ legislˆtofi{ ááLa circostanza,.. qUindi, che, prima della legge n. 891 del 1980, l'art 37 fosse costantemente inter" pret~t6 dalla Coh dF Cassazioneááá ifr ¥\rii fuodo ádiVerso ¥áá ˆ.a áquello poi ifuposfo dal legisfatdfe. tori tale legge, piutfosto ᥠche confortare . lˆ tesi della riqrrŽnte . c.irca lˆ ~6rtafa. innovativa di .¥ qtieˆt'tiltima; ne avvalora la finalitˆ efa f1u1Zi8he cli futerpretaiforie autentica. Di disposizione inn~ i~~itli1Jl¥1~~;~ era á. sostel1uto --¥. anche prima ádel~~ ie~ge ¥ n .. ,89,~ ... (.fe~.19~0~ ..c:]lŽ il..furto qeHe i:.~i ~tnpor~a:~ nqn :rie:qtH.l~se tra J.e jpotesi di 5< pc::rc1ita È <> di {(distruzioneÈ, delle stesse)“ ~~l9:1';'~la pro~tta~ione di una inco:mpatiá bM“tˆ dell'art. 22-ter della legge n. 891 del 1980 coi principi costituzionali, appare manifestamente infondata, gfa.cchŽ l'efficacia retroattiva immane11te . alle . ~orme di interJ;>retazione ¥ a#.ientia, le q.ali s“ distinguono dalle norme innovative proprio per . essere dirette a definire la portata ˜riginaria della norma interpretata: e, quindi, richied˜no che la norma. interpretativa sia applicata conf˜tmemente all'irit~rpretazione ufficiale sin da1l1origine. (omissis) á á á á á .,--~ RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 104 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11078 -Pres. Montanari Visco -Est. Rocchi -P. M. Zema (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Fiori1li) c. Neboli. Tributi in genere ¥ Accertamento ¥ Notificazione ¥ Messo ¥ áSottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario ¥ Omissione ¥ Conseguenze ¥ Nullitˆ insanabile ¥ Esclusione. (d.P.R. 29 Sl)ttembre 1973 n. 600, art. 60). L'omessa sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario prescritta. dall'art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando la notifica sia eseguita da messo comunale o da messo speciale autorizzato, non dˆ luogo ad inesistenza insanabile della notifica (1). (omissis) Il 21 novembre 1973, Sigfrido Neboli vendeva, per rogito notaio De Rossi, a Luigi Fucina beni immobili in Comune di Vallio, per l'indicato corrispettivo di L. 1.150.000. In data 30 marzo 1976, veniva notificato al Neboli avviso di accertamento, con il quale si elevava ai fini INVIM, il valore finale da lire 1.150.000 a L. 13525.500 ed escluse, per mancanza di documentazione, le spese per L. 140.000~ L'avviso non veniva impugnato dal contribuente. In data 28 gennaio 1979; veniva notificato al Neboli avviso di liquidazione, anch'esso non impugnato. Avverso l'ingiunzione di pagamento, notificatagli il 2 gennaio 1980, il Neboli, con atto di citazione del 21 gennaio 1980, proponeva opposizione al Tribunale di Brescia chiedendo la revoca dell'ingiunzione perchŽ basata su Çun preteso avviso di accertamento da ritenersi illegittimoÈ, in quanto la relativa notifica era priva della sottoscrizione da parte del rfcevente, sottoscrizione necessaria ai sensi della lettera B, art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Successivamente, con ricorso depositato il 24 gennaio 1980, il Neboli impugnava la medesima ingiunzione innanzi alla Commissione tributaria di I grado, chiedendo che la stessa fosse dichiarata illegittima per l'indicato vizio di notifica dell'avviso di accertamento. La Commissione accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria ádi secondo grado, adita dall'Ufficio, con decisione n. 619/83, respingeva l'impugnazi˜ne. (1) La sentenza . importante perchŽ, pur non pronunciando sulla sanatoria, non esclude la rinnovabilitˆ della notifica (ovviamente ex art. 21, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) sebbene il ricorso fosse proposto contro l'ingiunzione e fosse da sanare la notifica dell'accertamento. Sull'argomento v. BAFILE, Rinnovazione della notifica. dell'accertamento e sanatoria dei vizi, in questa Rassegna, 1990, I, 333; Ancora sulla rinnovazione della notifica dell'accertamento, ivi, 1992, I, 128. PARTE l; SEZ. ¥V> GHJIUSPRUDENU TRIBUTARIA 105 La Cornxnissione tributaria centrale, . adita ancora dall'Ufficio,. ¥con decisione n. 3706/86, á respingeva lltll.Cb'essa 1'¥:rnpugtla,zione; . osservancto: g) dle l~art¥ ¥<50 del tp.a. n¥¥ 600 .¥ d.el J973;Jn deroga ?i. prin,cipi. del codice di proce~j~Q,~o~ ááá:-:á::-á.áá.á MOTIVI In JiJ:xUn~ il contribuente p˜ne la questione della ammissibilitˆ del x;iol'.so, ipotjzzan1:10:Ja nullitˆá :clella>relativa.notjfica(e; quindi, secondo fi:i.ss.pt9; il Pl'i,ssM~~() jn>gi.dj,cato. ádell;:i .¥. sente~a impugnata), . nel .riá ~sso .CbeM J},()J,'.~O ¥¥melesi.iQrjst.llta IJ,.otifi.Cat(). olt:i;;e i. 3.6<)gjor.i di . .cui al te:i::zo cC>ll1ml:l. .dell'i."t, .3~0 .c..p.c. (in consegue~ dell'applicazione ˆella sqspe~sione feí:!ale j;l~i .te~il)¥á n,ei domicilio personale. dei gestina~ ~'ˆ~ii~ff~~~~~z~=; regolare costituzione in giudizio ciel c!estinatario. . .. .á á ¥. ... .. . . .á. S?n 1\tni~() 1llot~yt,.ááááá 1áAll1~iiiist~a2forie ¥. ricorrenteá.á .7 denunziando vWlˆZiorie dŽgfrattt; 31 del d.P1t; n.. 643/72, á49 dl d.P;R n. ~~4/72, 60 del c:fPJ{. áh. 600}13 .. e160 c;p# cledtfoŽ a) che ri.ori si tratta,¥á tiella 'specie df notif“ea ir&s“stŽnte/n6ri rifancai:i:d˜ l'atto cteFsii&iárequisiti essenziali; b) che non si tratta, altresi, di notifica nulla, per avere la stessa comunque raggiunt˜ lo scop˜ .di ¥portate. l'atto notificato ¥a ct:moscŽriZa .del.á destinatario; Il ricorrrit Žonlude ¥per la definitivitˆá d.ell'acŽertamento. n ricorsoi fondato, nei limiti delle proposmi6ni che segu6no; Il punto preliminarmente in discussione -quello del seá siainesistente la .notifica. di un avviso di accertamento eseguita dˆ messo di condliazi˜rie á o da messo comunale a mani del contribuente senza, peraltro, che: il ::: áffi\SSEGNA AWOCA'l'Ult(. DELLO:'STA'l'O mŽdesimc:l abbia sott˜scritto l'avviso stesso e senza che siˆn˜ stati dal mŽssoáind“cati i á:motiviá, della mancata sottoscrizi˜ne. :>va ricotdatcdn ptoposito chŽ l'art. 60 del d;P.R 29 sette:rnbre 1973.; n. 600 dispone ˜be la notifit:a eseguita secondo le norme stabilite dagli artk 173 e seggtdel ˜dice áádi ptocedura¥'tiiViledevono far s˜ttoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motiV“ per l qualiil c˜nsegnatarfo: non ha> sottoscritto. á.á.áá.. á, Vatt: 60 dtato>esige, dunque, rispetto alle norme processuali genetali., l\dte:riote reqwsifo .ádella sotfu:scrizione del destintario ádell'atto e, “fr cllfetto1 riti:d“azione dei :¥motiVi per etti detta sottoscrizfone non viene apposta; ' áá á ,. ,. . . á.á.á é ti˜fo come sia dottrina chŽ giUrisprudenza (Cass. n. 6344/79 e n;< 971/80} sono propense a ritenere mesistente l'atto processuale che rriˆhcbitotalfuente d,egli á' estremi eá dei requisiti essenzialiá pr la sua qtialificmcirfo orrieffii~to dal raggi~i~e~t~. cle1lo s<;QPO .dell'~ttG) i>t.s~o, o, in dif(;!ttO, se q;.~~t'i1Jtirgl,O sia, gi:uic,wáabifo. (omis.~fs) CORTE DI CASSAZiN'ƒ:,>Sez. i. 12ott~hre1992, n. 11118 -Pres. Sensaie Est. -Morelli -P. M. Nicita (conf.) -Soc. Fratco c. Ministero delle ¥._. Firiartze áá¥(Avv; Statb¥ Cingolo); á Tributi fu gene~e ¥ Violazione ádelle _ leggi finanziarle ¥ Misure consel"lia: tive ¥ Sequestro ¥ Provvedimenfo sulla effi~acta'. ex art. 683 c.p.c~ á á....¥ Inipugnabilita con ricorso per cassazione ¥ :esclusione. (e p.c. art. 683 ¥ legge 7 gennaio .¥1!>;!~c11. ¥4, art.¥ 26 ¥ Cost. ¥art. Ul); ........ E i~anii,;issibile rioAo per. cassazione .contro ilprovwdimento del gf.dice e;c. art. 6$3 c.p.c'. c~e dichic:a Nm~tficacia (J l'efficaciaá del seq~~ st~o.~ i“ principfg vale a,n~he per ô sequestr9 fiS-ccale di c.i dzŽart. 26 della legge 7 genna1 1929, n. 4 (1). . . . . . ..á . . , . (omissis) Ritenuto .che con ricorso aLsensi dell'art ..683 c.p.c. la s.r.l. Ftatco ha chiesto al Presidente del Tribunale di Ferrara di dichiarare lti11efficacia del sequestro conservativo richiesto per {L. 529A88.000) dall'Intendenza di Finanza di Firenze (in relazione ad accertate infrazfoni IVA), a.1;9;dzzato on provvec;Ument() l,l\o stesso Presidente del Tribuuale ed eseguito :su attrezzature ádella societˆ; 'che l'adito gittdice con otdfuanzˆ notificata il 26 Iuglio l9S8, ha r: spiri.te) fale . istarifa argomentando .á i::he al sŽqtiestfo. c˜nservativ˜ fiscale disdplinat˜ dall'art~ 26 della 1egge¥t929 ri. 4 (quale nella specie attuato) non si applichino le disposizioni dettate per la diversa fattispecie del sequestro>conservativo civile e ili particolare quella, sub art. 680 c.p.c., in tema di notifica dl decreto di sequestro, in tesi della ricorrente vfolatˆ; (1)¥ Dec“si6ne diá evidente esattezza. La natura á nort ¥ decisoria dei -provvediá menti sul sequestro ordinario padfica; la iloil ric˜rrlbilitˆ in cassazione q.indi evidente anche Per i provvedimenti inerenti al sequestro fiscale e, per la stessa áragione, alla . ipoteca. Per la problematica generale sulle misure cautc:ilari dell'art. 26 della legge 7/ gennaio 1929 ii. 4 v. Cass. 22 novembre 1991 n. 12589 in questa Rassegna, 1991, I, 607. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO che avverso detto provvedimento la áFratco ha proposto ricorso per cassazione, .. resistito dall'amministrazione con controricorso. Rilevato che, con l'unico mezzo dell'impugnazione, la ricorrente ripropone á1a átesi della possibile applicazione estensiva della norma del richiamato art. 680 c.p.c. all'istituto del sequestro conservativo fiscale, criticando il giudice a quo per la diversa soluzione accolta, e prospettando in subordine la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza per irragionevole disparitˆ di trattamento delle due comparate ipotesi di sequestro; che la Finanza ha ci˜ replicato sottolin,eando l'assoluta peculiaritˆ del sequestro conservativo fiscale, in quanto dettato a tutela di interessi pubblicistici (e non giˆ privatistici come quelli a garanzia dei quali ripera il sequestro conservativo .tivile)'. . Considerato che Va pregiudizialmente\ esaminato d'ufficio il profilo della ammissibilitˆ della odierna impugnazione, .. á che. al riguardo va innanzitutto richiamato l'indirizzo interpretativo di questa Corte -condiviso dalla prevalente dottrina -che esclude la proponibilitˆ del rimedio straordinario ex ari. 111 Cost. nei riguardi del decreto dichiarativo della efficacia (o della inefficacia) di un sequestro conservativo emesso a seguito di ricorso del sequestrato ex art. 683 c.p.c. dallo stesso giudice che ha concesso la misura cautelare, Ç trattandosi di provvedimento privo dei requisiti della decisorietˆ e definitivitˆ in .quanto inidoneo a produrre; con forza di giudicato, effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano contenziosoÈ (cfr. sent. n. 684/65; 609/82 ex plur); che il principio cos“ áenunciato con specifico riguardo a fattispecie di sequestro conservativo civile. non pu˜ valere anche per la reiezione dell'analoga istanza ex art. 683 c.p.c. (come nella specie) proposta in relazione . ad un . sequestro conserva.tivo .áfiscale, ancorchŽ nella scansione procedimentale di detto istituto manchi la fase della convalida del sequestro (cfr. s. 2247/80); che infatti, anche in quest'ultima ipotesi, la richiesta della <;leclaratoria di inefficacia della misura cautelare -a prescindet"e dalla sua reiterabilitˆ innanzi allo stesso giudice che l'ha respinta -pu˜ essere comunque (ri)proposta (se non nel giudizio di convalida che, per quanto detto, qui manca) nella fase cognitoria instaurabile su iniziativa (in questo caso) dello stesso sequestrato, . con la speciale Ç impugnazione È del sequestro prevista dall'art. 27 della legge n. 4/1929 cit.; che -per la cos“ rilevata noná decisorietˆ del provvvedimento impugnato -va dichiarato pertanto inammissibile íl ricorso ex art. 111 Cost. della Fratco s.r.l.; (omissis) 109 PARTE I, SEZ. v, GIURISPRUDENZA mmUTARIA CORTB DICASSAZIONE, Sez. I; 4 novembre 1992; n. 11967 ¥ Pres. Bolo. gna . Est. De Musis -P. M. Lo Cascio (conf.) -Ministero delle Finanze (A:vv. Stato Cocco) c; Soc .. Cartiere Talentino; Tributi erariali h“ditetti . .Imposta di registro ¥ Concordato fallimená tare ¥ Imposta proporztonale. ¥ ¥ Sogg-1one . ¥ Garanzie ~ Imponibilltˆ autonoma Esclusione. á á (i“~i>:R:. 26 ina (1). (omissis) Con ilpríllJ.O niotivo si deduce che la commissione tributaria cengale, ritene,n, che )a sentenza di omologazione del concordato preventivo era assoggettabile ad ill1posta fissa di ;registro, incorsa in violazione .e falsa applicazione degli a:rtt. 6, 8 letteni c) e 9 della prima parte della fariffa contenuta nell'allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, perchŽ detta sentenza, in quan.to conch1$i:va di una procedura inte$a. a. ;rendere: vincolante la proposta dell'imprenW,tore, conteneva una regolamentazione di rapporti, tra i qualLera compre.sa la prestazione di fideius$ione . e pertl;UltO era assoggettabile ad imposta proporzionale. IL motivo fo;nd{lto nei limiti cli cui appi:;esso. l;.a questio;ne oggi riproposta stata giˆ esaminata nella sua prospettazione generale qa que$ta Corte, e risolta positivamente e l'orientamen¥ to, in quanto basato su un'approfondita valutazi<:>ne e reiterato (Cass., 4 febbl'.aio 1986, n. 68l; 23 maggi.o 1990, n. 4665; 13 giugnq 1990, n. 5769), va confermato. Con esso si ritenuto: a)chel'atto giudiziario di omologazione, che l'arát; 8, lettera f) della citata átariffa . assoggetta ad imposta fissa quello che consiste in un controllo Çab externo È di un atto di autonomia, laddove la sentenza di omologazione del concordato preventivo rappresenta il momento con (1) La prima parte della massima, conforme a giurisprudenza costante (Cass. 4 febbraio 1986 n. 681, in questa Rassegn4, á 1986, I, 192) di evidente esattezza. Assˆi meno persuade la seconda parte della massima: la generica necessitˆ di idoriee garanzie non pu˜ far perdere l'autonomia a tutte le varie e molteplici garanzie che possono accompagnare il concordato. 110 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO elusivo di un procedimento giurisdizionale, e contiene la regolamentazione obbligatoria del passivo e il vincolo al pagamento, effetti questi costitutivi, e, come tali, rientranti nella previsione della prima parte della lettera e) del citato art. 8, la quale menziona gli atti giudiziali aventi per oggetto Ç U ¥ ttasferimento di diritti diversi da ... È (Cass. 4 febbraio 1986, n; 681; 23 maggio 1990, n. 4665;13 giugno 1990, n. 5769);. b) che la disciplina non ha subito modific~ con il testo unico sull'imposta di registro, approvato con il d;P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendosi questo limitato ad un diverso accorpamento della previsione per ultimo riportata sussumendofa sotto la lettera a), ultima parte, ma lasciando immutato il contenuto della stessa (Cass., n. 4665 citata). La questione poi, consistente nello stabilire se, stante la individuata natura della sentenza di omologazione ádel concordato, debbano essere assoggettate ad imrposta proporzionale anche le garanzie prestate, va risolta in base alla disposiz“one specifica contenuta nell'art. 6 del menzionato allegato, secondo il quale sono assoggettate all'imposta proporzionale (ivi indicata) <; le garanzie realiá e personali; seá non richieste dalla legge .¥. È (ipotesi che nel nuovo testo unico divenuta Ç garanzie reali e personali a favore di . terzi, se . non richieste dalla legge È). Anche tale questione ha ricevuto ásoluzione da parte di questa Corte (citata Cass. n. 4665), e non v' motivo di discostarsi dal relativo orientamento, á secondo il quale, le garanzie, in quanto rese obbligatorie dalla legge -per il concordato preventivo: dagli artt. 160 e 181 del r.d. 16 marzo 1942, Ii. 267 -non sono assoggettabili all'imposta del registro. ; Taluno ha ritenuto che per garanzie (richieste dalla legge, e quindi) obbligatorie debbano intendersi quelle la cui prestazione non lasciata nŽ alla volontˆ delle parti nŽ alla decisione del giudice; quale, ad esempio, la garanzia, che l'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 prescrive debba consistere m Ç cauzione in titoli di Stato oá garantiti dallo Stato, al valore di borsa; ovvero fideiussione rilaseiata ... o mediante polizza fideiusásoria rilasciata ... È, L'assunto non condivisibile. Esso, pur se basato.su un principio esatto -e cio che la. garanzia obbligatoria allorchŽ la sua prestazione . non rimessa nŽ alla volontˆ lella parte nŽ alla decisione del giudice -.¥ errato nel rilievo in cui. fonda tali condizioni unicamente sulla predeterminazione legislativa di una specifica garanzia, desumendo poi da tale rilievo che non possano considerarsi obbligatorie le garanzie concordatarie, perchŽ richieste con previsione ágenerica. Ed ááinvero la proposizione Çgaranzieá ... richieste dalla leggeÈ esprime solamente la ;necessitˆ di un nesso di causalitˆ tra laáá prestazione della garanzia e l'atto al quale essa strumentale. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 111 Posto, cio, che per la formazione di un atto. sia richiesta per legge la prestazione di garanzia, irrilevante. che, al fine,. sia consentita la prestazione dL garanzia di diverso tlipo: .á la atti:-ibuzione della s~~lta de1la garl!nzia da prestare non rende per ci˜ stesso Ç facoltativa È la garanzia che. Poi viene concretamente scelta, poichŽ la facoltˆ limitata albt s.celta della garanzia, ma questa, poi, deve essere necessariamente prestata. A questa sJregua Je garanzieá previste dagli artt. J6Q e 181 del r.d. 16 marzo 1942, n. '267 sono e>bbligatorie: a) perchŽ il debitore obbligato ad offrirle, anche se pu˜ scegliere quale.á di essŽ. presta.re: in c˜ricreto; b} perchŽ il controllo del gil.l.dfoe Ilin“tato alla sufficfoma e serietˆ della garanzia offerta, e quindi non 'ineid.e sulla obbligatorietˆ della prestazione.¥ delle stesse. (omissis) CORTE PI . CASSJ\ZI()NE, Sez. I, 10 .novembre. 1992, n. 12092 -l'res. Fal. c.ol1e -Est . .Baldassarre á~ áf. M. Romagnoli (conf.) -á Difrani c. Ministero delle FinaJ1ze (,Avv. St~fo Cocco). . 'l'rlbuti . erariali diretti . Imposta sul reddito . delle . persone fisiche á Pensioni privilegiate ord“riarle á: Esemtone -Eselusi˜r1:e; á (ô~R. 2~ sett~mbre 1973 h. 601, itri. 34). Alle pensioni privilegiate ordinarie, che han<> natura reddituale e non .risarcitoria, .non ási .. applica l'esen'l).on~ prevista nell' a.rt. 34 .del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per le pensioni di guerra (1). (omissis) 1) Con il primo motivo Salvatore .Ditrani e Pietro Mazzupappa, denunziando errata interpretazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, assumono che la pensione privilegiata per malattia contratta in servizio ha natura risarcitoria, trattandosi di emolumento concesso con esclusivo riguard˜ all'entitˆ e grado della malattia á.o infermitˆ; e che la norma dell'art. 34 non tassativa e consente l'estensione alla pensione in esame. (1) Giuri!iprudenza ormai costante; . @che la Corte Cost.. haá.á riafferII1ato ripetutamente (ord. 12 aprile 1989 n.á 202 a conferma di sent. 24 á maggio 1981 h. 151} che la natura reddituale dell~ pelisfone privilegiata ordinarfa non conf:fohtabil . conáá lˆ natura risarcitoria della pensione di guerra. Occorre ricordare che la Corte á Cost. con altra ásentenza (4 luglio. 1989¥ n. 387) ha. ritnuto illegittimo l'art. 34 in quanto non estende l'esenzio11e alle pensioni privilegiate tabellari spettanti ai militari di leva; quest'ultima sentenza fa applicazione dello stesso principio: la pensione corrisposta al militare di leva in base alla tabella e senza alcun riferimento ad una inesistente retribuzione, ha natura risarcitoria al pari della pensione di guerra. 112 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Il motivo non fondato. Le convincenti ragioni addotte dalla C.T.C. a sostegno della decisione impugnata sono state condivise e ribadite, infatti, da questa Sezione, che con la sentenzaá n. 2104/89 ha esaminato, sotto tutti i possibili aspetti (letterale, sistematico e logico), la questione relativa all'assoggettabilitˆ ad IRPEF dell'emolumento in parola~ In aggiuntaá alle argomentazioni riassunte in narrativa, la citata pronuncia pone altres“ a sostegno della tesi accolta la prassi applicativa (risoluzione ministeriale 11/329 del 26 maggio 1976, che esolude ogni parificazione ai fini tributari delle pensioni . di guerra e delle pensioni privilegiate ordinarie); .un'ampia esegesi normativa, disattendendo anche l'assunto di una parziale intassahilitˆ, che, in quel caso, la C.T.C. aveva ricoillegato alle previsioni della legge 26 gennaio 1980, n. 9; il richiamo, infine, della giurisprudenza costituzionale e della Corte dei conti, che hanno affermato il carattere non risarcitorio della pensione privilegiata rispetto alla pensione di guerra. Adottando le ragioni tutte di cui al citato precedente e rilevato che la Corte Costituzionale ha ribadito anche di recente (ord. n. 202/89) l'avviso espresso con la .sent. n. 151/81 cit. e le ord. nn. 199/81, 184/82, 307 e 3066 del 1985), il collegio ritiene di dovere, a sua volta, riaffermare IIche le pensioni privilegiate ordinari~, a seguito di infermitˆ o lesioni per fatti di servizio sono soggette, per l'intero ammontare all'IRPEF, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (e a partire dal 1¡ gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sia per l'assenza di una espressa previsione, nell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o in altra norma di legge, di una deroga alla regola generale d'imponibilitˆ, sia perchŽ esse II non hanno, nemmeno in parte, natura risarcitoria. (omissis) ~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1992, n. 12351 -Pres. Salafia -Est. Proto -P. M. Lo Cascio (conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. Stato Polizzi) c. Lorandi. Tributi erariali indiretti ¥ Imposta di registro ¥ Agevolazioni per la formazione della piccola proprietˆ contadina ¥ Acquisto in comune ¥ Requisito soggettivo ¥ Deve essere posseduto da tutti gli acquirenti . Acquirenti della sola nuda proprietˆ ¥ Irrilevanza. (legge 6 agosto 1954 n. 604, artt. 1 e 2). Ai fini della agevolazione per la formazione della piccola proprietˆ contadina, nel caso di acquisto in comune, il requisito soggettivo di ma PARTB I, SEZ. V; GJURISPRUDENZA TRIBUTARIA 113 nuale coltivatore della terra deve essere posseduto da tutti gli acquirenti, anche nel caso che alcuni di essi abbiano acquistato il diritto della sola nuda proprietˆ (1) ¥ .á á.ááá.á.á .á . á.-. . .á á..á (011#ssis) . ... 1...C<>n l~~cQ rn<:>t!vo .del .ricorso si denuncia violazione e tai~~ a~pUcazi01le 4~ua 1e~ge.6 ~gosto 19s4, n. 604 e difetto di @()tivazi()ne ... :I.a ric˜rrerite lamenta, Per un verso, la incongruenza della xt1otivazione, in ~uanto la questione sottoposta all'esame della Commissione -.la spettanza del beneficio alla madre, usufruttuaria coltivatrice diretta; nel caso in cui i figli, nudi proprietari, non abbiano la qualitˆ di coltivatori diretti -sarebbe stata risolta con argomentazioni (come il riferimento all'unicitˆ del nucleo familiare) ininfluenti ai fini della decisione; dall'altr(), che sia .stato erroneamente applicato l'art. l, Jil, 6 . (che prevede il ccmsolidarnento ..á~.á áfonc;lato áásolfo. l;lntrarnbi i profili.. Dal combinato disposto di cui agli artt. 1, n. 5 e 2, n. 1 della legge cit. si evince chiaramente che, qualora la formazione della piccola proprietˆ contadina si realizzi mediante un acquisto cui partecipino genitori e figli (gli uni come. usufruttuari, .. gli altri come nudi proprietari), la qualitˆ di Ç persona che dedica abitualmente la propria attivitˆ manuale alla lavorazione della terra È deve sussistere in tutti i soggetti che partecipano .all'atto, Interpretazione, questa, che non solo trova fonda" mento nello stesso tenore della disposizione giˆ richiamata, ma anche conforme al carattere tassativo delle ipotesi di applicabilitˆ del beneficio fiscale, nonchŽ alla finalitˆ della legge, che quella di agevolare la formazione della proprietˆ contadina a coloro che siano effettivamente dediti alla coltivazione della terra. Giova, infine, considerare che (come ha puntualmente osservato l'Amministrazione ricorrente), la tesi contraria a quella qui accolta (consentire l'agevolazione tributaria al genitore coltivatore che acquisti il solo usufrutto del fondo, la cui nuda proprietˆ sia attribuita al figlio che non rivesta la stessa qualitˆ), importerebbe una situazione di ingiusto vantaggio per quest'ultimo, senza nemmeno realizzare lo scopo perseguito (1) Decisione da condividere. Non constano precedenti specifici. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 114 dalla legge, in quanto il bene finirebbe a persona estranea alla abituale coltivazione della terra. 3. A tali criteri non si attenuta la decisione impugnata, la quale ha, invece, attribuito decisivo rilievo alla unicitˆ del nucleo familiare, senza considerare che l'acquirente della sola nuda proprietˆ, non essendo titolare di facoltˆ di godimento, non sarebbe, comunque, indicato a provvedere alla diretta coltivazione del fondo; coltiVazione che il legislatore ha, invece, voluto favorire condizionando la concessione del beneficio alla prova della capacitˆ lavorativa. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 novembre 1992. n.12397 -Pres. Corda Est. De Musis -P. M. Zema (corni'.). Calligaris (avv. Romanelli) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Corsini). Tributi in genere -ContŽnzioso tributario -Prova testimoniale á Inam missibilltˆ -Ricorso alla corte di appello -Uguale regime della prova. (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 35 e 40). Tributi erariali indiretti -Imposta di registro -Prova dei fatti presupposto della agevolazione -Prova testimoniale -Inammissibilltˆ. (d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 15). Il divieto di ammissione della prova testimoniale nei giudizi tributari opera allo stesso modo nei procedimenti innanzi alle commissioni e in quello innanzi alla Corte d'Appello. (1). Nessuna norma del t.u. sull'imposta di registro contiene deroga al generale principio di inammissibilitˆ della prova testimoniale nelle controversie di imposta (2). (omissis) Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 pone la disciplina generale del contenzioso tributario, e pertanto la stessa trova applicazione nei giudizi tributari, salvo che sia espressamente derogata dalla normativa specifica dell'imposta di cui si controverte. (1) La prima massima importante non tanto per la riaffermazione del generale divieto di ammissibilitˆ della prova testimoniale, recentemente convalidato in sede di legittimitˆ costituzionale (sent. 10 gennaio 1991 n. 6), quanto per la precisazione che i due giudizi alternativi di terzo grado sono di eguale contenuto sostanziale anche sul piano della istruttoria, disciplinata dal d.P.R. n. 636/72 e non dal codice di procedura civile. Ineccepibile poi l'affermazione che nessuna eccezione alla regola si pu˜ rinvenire nel t.u. sull'imposta di registro. 115 á>¥á.áᥠA.~~ nel gi.dizio (tribut#}o) presso la Corte diAppello/pertanto, si applica ltart. 35 ádel decreto, il quale al comma quinto ponedl divieto d~8'á'.J?:t'O'\'f,t tes~J.QnWJe¥.. 01J;..¥.C9fte á¥costltuzi.QnalÈ¥peraltro,¥.baá di~biarato inanif!'lstam!'lnte infondata,. eta.. ultimo c;pn. le ordinamen¥ 506 :del26 .no á áᥥr~~~~ ~~-~~~=!áu~~ello, pa:rallelism() .sotteso.¥¥ ajl'esclusi6ne¥áá;;j ():6.e (lŽbb@6 frdvareáá applicazione h~f Si#aw4. 'r.essp la. CoJ::te di Appello,. sare9be. arbi :~;; ~\~~0~;!~1~~1!~~~~~.~:~:~:;,;:~e::~!,~:~r}~~t~~~!~ previsto nell'ambito dell'unico processo Jr“~t;ttaQ9'..9.),~.. rl:niepiqˆlter J:(~~;y~b~~AáiJ4!::~¥.. ~efl~l~e.¥¥ : ¥. r_i99&?;~,..¥¥ Cotl1ipi$s.J??~¥.¥5;nfr;,e á11e fisiche ¥ Societˆ diá. llet;~q;ne ,. I~ec\esin;ulzlon.e ~el. $<)Cb> ¥nella¥ .$ocieiˆ. á (d.~.~~ 29<~~t~embr,e, 197~ n. 597, ~rt. 5). Tributi in>genere .. Sanzioniá.¥ Elemento intenzionaleá.~ Applicabilitˆ alle sanzioni tributarie dell'art. 2 della álegge 24¥novembre 1991 n. 689 ¥ Esclusione. (!:. 24 novembre 1991 n.. 68!1;. artt. 2; 12: e 39). Il reddito di partecipazione agli fittili del socio di societˆ di persone costituisce, ai fi.ni .. dell'IRPEF(Q dell'JRPBG},.reddito proprioádel :contribuente (al quale . imputato sulla base ;dff!lla Presunzione. di effettiva percezio.ne) e non. della societˆ. Pertanto detto socio, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza; il. reddito soqietario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria, tenuto -oltre che al pagamento del supplemento d'imposta -alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione, ai ásensi dell'art,. 46 del d.P.R. 29 ásettembre 1973, n. 600 (1). (1-3 La.á prima massima, che .á poi il p:ifucipio di diritto enum;iato nella stessa.. sentenza, definisce il. eoI1traiito.á che. era sorto: responsabili per la ásan~ zione di omessa o infedeie dichiarru:ione sono i soci per la loro quota diá red: dito non dichiarato. Si dovrebbe ritenere che a ciascun socio . la sanzione applicata con riferimento. all'IRPEF da es~o dovuta tenuto. conto.á. del suo reddito complessivo. Non per˜ sciolto il dubbio se la sanzione sia applicabile 118 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Nella legislazione tributaria accolto il principio della immedesimazione tra societˆ a base personale e socio, s“ che rispetto al fisco le societˆ di persone si pongono come uno schermo dietro il quale operano i soci che hanno poteri di direzfone, di gestione e di controllo, anche quando nort ne sono amministratori (2). All sanzioni amministrative tributarie ánon sono applicabili i primi dodici articoli della lgge 24 novembre 1991, n. 689 e segnatamente l'art. 2 che richiede come presupposto della responsabilitˆ l'elemento intenzionale qualificato da colpa o dolo (3). (omissis) 1. -L'Amministrazione ricorrente -premesso che, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, i redditi prodotti dalle, s˜c~etˆ di persone sono imputati, direttamente e indipendentemente dalJieffettiva percezione, a ciascun socio e che, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tali societˆ sono tenute a presentare la dichiarazione, sia ai fini dell'ILOR da esse dovuta, che agli effetti ciefrtR::PEF (o clŽíI'IRPEG) cloktˆ d~f soci od associati -addebita alla Co:i:nnli.~s“orie Tributaria Centiat~ á Vioiaiio1le _di_ legge per non avere rilevato che la societˆ non soggetto passivo di -queste due ultime imposte, le quali sono a carico dei soci, rispettivamente persone fisiche o á:Pers˜n ghiridkh, lˆ dove 'á 1a sanzione per infedele dichiarazione sempre riferita al dfoh“arantŽ, e che, anche alla stregua-del pregresso sistema sanzionatorio fiscale, autore della violazione, tenuto alla relativa sanzione, sempre il soggetto che dalla violazione PUñ trarre vantaggio, á sottraend˜si all'imposizione. 2. -La questione posta con il ricorso ha formato oggetto di discordanti pronunce della I Sezione civile di questa Corte con le sentenze 14 febbraio 1991, n. 1560, 21 febbraio 1991, n. 1869.. e 2 marzo 1992 n. 2514, oltre che della Commissione Tributaria Centrale, Il contrasto tra le tre citate sentenze (le prime due -pubblicate a distˆnzˆ di pochi giorni, la terza deliberata all'udienza del 12 aprile 1991) inconsapevole, ma l'ultima -che enuncia un principio -pi rigido di ancheá <.alla societˆ tenuta a presentare la dichiarazione ai fini dell'ILOR da essa dovuta (art. 5 d.P.R. 600/73). Importante la seconda massima che ad ogni effetto, e quindi anche della imposta, riconferma la regola della Ç immedesimazione È tra societˆ e soci, che deve portare ad escludere che il singolo socio possa rimettere in discussione per la sua quota il reddito accertato nei confronti della societˆ. Ci˜ era giˆ stato affermato riguardo ai soci che hanno l'amministrazione della societˆ (Cass., 6 agosto 1992 n. 9313, in questa Rassegna, 1992, I, 495) e viene ora riferito correttamente a tutti i soci. Di grande rilievo la terza massima che elimina molti dubbi su questioni generali relative alle sanzioni. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA quello espresso dalla seconda, anche se, per la particolaritˆ della . fattispecie, non ne fa completa applicazione -richiama numerose decisioni della C.T.C., segnalando la prevalenza di quelle conformi all'indirizzo accolto. Dai predetti precedenti sono state tratte, nell'ordine, le seguenti massime ufficiali: a) Ç In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, non pu˜ essere considerata infedele la dichiarazione del socio di una societˆ di persone che indichi la sua quota di reddito societario in base al reddito imponibile dichiarato dalla societˆ ai fini dell'imposta locale sui redditi, anche se il reddito della societˆ venga successivamente rettificato dall'amministrazione finanziaria, atteso che il detto reddito l'unico parametro applicabile ai sensi degli artt. 5 ed 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. In tal caso, accertato un maggior reddito societario rispetto al dichiarato, ne consegue per il socio soltanto l'imputazione del corrispettivo maggior reddito, previa rettifica della sua dichiarazione, ma non l'applicazione della pena pecuniaria per l'infedeltˆ della dichiarazione, che deve essere applicata alla sola societˆ (ex art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 che, richiamando espressamente le disposizioni del d.P.R. n. 600, rende applicabile l'art. 46 di tale ultimo d.P.R.) È. b) ÇIl socio accomandante di una societˆ in accomandita semplice, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito prodotto (risultante dalla rettifica operata dall'ufficio e) a lui imputato sulla base della presunzione di effettiva percezione, tenuto non solo al pagamento del supplemento di imposta sulla differenza, ma salvo che non vinca tale presunzione (provando di avere realmente percepito il solo reddito dichiarato e di avere senza sua colpa ignorato la produzione sociale di redditi superiori), anche alla correlata pena pecuniaria È. e) ÇIl reddito di partecipazione agli utili di un socio di societˆ di persone costituisce reddito proprio dello stesso contribuente e non della societˆ, con la conseguenza che detto socio soggetto a sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione quante volte abbia dichiarato un reddito complessivo netto inferiore a quello accertato nei confronti della societˆÈ. 3. -La sentenza n. 1560/89, affermando che Çai soci non potrˆ essere applicata la pena pecuniaria di cui al cit. art. 46 del d.P.R. n. 600/1973, giacchŽ essi sono inderogabilmente costretti dal sistema tributario a uniformare la detta dichiarazione (ai fini dell'IRPEF) alla dichiarazione fatta dalla societˆ (ai fini dell'ILOR) È, presuppone esistenti nel vigente sistema fiscale, una netta separazione tra reddito delle societˆ di persone e reddito dei loro soci ed implica la non sanzionabilitˆ, in assoluto, dell'omessa denunzia del maggior reddito soggetto ad IRPEF. 120 RASSEGNA AVVOCATuRA 'DELLO STATO Con riguardo a questo secondo aspetto, va subito notato che la pena pecuniaria per omessa o infedele dichiarazione, correlata, anche nella misura, all'imposta evasa, grava sul soggetto tenuto a pagarla, il quale dall'omissione (totale o parziale) trae profitto, lˆ dove la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 8 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 e 6 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 punisce (soltanto) l'evasione delfimpQsta locii,lle sui redd,iti. Ne deriva che, mandando esente il socio di societˆ di persone dalla sanzione per infedele dichiarazione, relativa alla maggiore IRPEF (o IRPECJ) connessa alla rettifica del reddito societario, la pena pecuniaria non potrebbe gravare sulla socie~ˆ, nŽ, in assenza di espressa previsione di legge, su altri soggetti non soci, quali gli amministrat9ri (in tale spe cifica. vi;iste). á . . A sostegno dell'inapplicabilitˆ della pena pecuniaria, in deroga alla vigente regol!l generale che la prevede, non pu˜ essere .invocata la giii.risprudenza formatasi con rigôardo all'abolita imposta complementare (conf. sent. 12 novembre 1981, n. 5996, 9 ottobre 1974, n. 2723), atteso che in relazione a quel tributo operava l'espressa ~revisione del terzo comma dell'art. 245 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645). Al contrario, dall'assenza di una norma analoga nel sistema tributario successivo alla riforma si deve trarre un'indicazione interpretativa di segno opposto,. non potendo intendersi l'omissione, se non come manifestazione di una volontˆ álegislativa in senso repressivo. 4. -In ordine all'altra implicazione desumibile dal primo degli esaminati precedenti (sent. n. 1560/91), questa Corte, nel decidere, con la sentenza n. 1869/91, il caso limite dell'applicabilitˆ della sanzione al socio accomandante; dimostra di non condividere, in assoluto, il principio della colpevolezza, e ne attenua le logiche conseguenze, facendo discendere dalla norma dell'art. 5 d.P.R. n. 597/73 -norma che, come si legge in motivazione; Ç.imputa al socio, e considera conseguentemente tassabile, il reddito accertato (e quindi prodotto) proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dall'ef.fettiva percezione, cos“ equiparando al reddito percepito quello che, pur se, in ipotesi, non riscosso il singolo ha diritto di percepire È -una duplice presunzione: Ç senza dubbio assoluta in relazione al supplemento d'impostsa (nel senso che il socio tenuto a pagarlo indipendentemente dall'addebitabilitˆ psicologica dell'infedeltˆ È ed una Ç a carattere relativo riguardo alla sanzione in esame, stante la sua natura prevaientemente afftlittiva e la connessa esigriza (per ragioni diá Çciviltˆ giuridica È altre volte non appropriatamente evocate nella ttattazione del tema) di espungerla allorquando risulti che il dichiarante ha realmente percepito il reddito dichiarato, inferiore a quello prodotto, e non era a conoscenza di quest'ultimo, nŽ 121 avrebbe potuto conoscerlo: (perchŽ priw di adeg.ati mezzi .di controllo sull'amministrazione della societˆ e sugli utili conseguiti), onqe ha reso .senza> sua colpa ¥. Una dichiarazforie ¥á involontariamente áfalsa È;á¥ááá QUestˆ á seoiida. ptesunzfone á (rŽlat“vˆ) ¥á;.;;.. p˜sto á che riessurti:> mette in discussione l'obbligo del socio di Žorrispo:rldte il supplemento d'imp˜sta t!o:rtseffu,ente: all'accŽftamenfo¥¥áá~á deve¥áááintertders:i . rapportata¥ nell'economia delfa; decisione infresan-te; nort>giˆááalla posizione giuridica che áassumono, in astratto/¥i soi ¥á neiá.¥diversi átipi d:i á.¥ soieta. personali, nŽ alla effettiva asstuiiione dell'amm“nistrazion:e dˆ parteá¥di essi/bens“ all'accertamento, da compiersi: caso per> caso; della consapevolezza della falsitˆ posta in essered.all1ente Žollettivo dichiarante' ba qti.iááá1¥accoglimento dell'impugnazfone dell'Alllltlmistraziorte;>sebberte risultasse accertato che il contri~ bu:ente( come risulta anche dalla riportata massima, era, in quel caso, socio accomandante;á escluso per definizione á dalfamministrazione ádella societˆ (artt 2318 e 2320 cod~>civ;). S“ .awertŽ “n qtiestˆ costritiione; gfu.tidica il tentativo lodevole di conciliare, da un lato, le esigenze di giustizia sostanziale (messe, peraltro, in fot'se/come si vedrˆ) conJa¥ motivata ptŽmessa, riassunta nella prima parte delfa massima; di cui al precedente paragrafo á2) ,sub . b), circa l'6bBligat˜rietˆ della pena pecuniaria a carico: del socio, e di trasferire, d'altra parte, principi . del difitfo penale ˆll'ambito delle sanzioni tribli. á:tm-i-e pei ... .:, á5" ;. Quanto alle, dette esigenze di>sostanziale giustizia, la stessa motivazione della sentenza n;: 1869/81 mette in evidenza come sia poco realistico supporre che á¥ále. dichiarazioni ..¥individuali infedeli siano, di regola; attribuibili ai prevˆrfoaziorie degli amministratori in danno dei soci rsidt/ . ignari á. dŽl. redditoá .. prodotto e perei˜ incolpevoli, mentre l'espe:rleriZa suggerisce che, di riˆtma, rinfedeltˆ soggettivamente qualificata dall'occttltˆinento áá c6nsˆpvdle eᥠi16l˜ri1:ario áádi redditi effettiva ment(;} ris59ssi. . > ¥ ¥.á ..á.¥. ¥.¥.á.á.¥. ¥ . Si , p.˜ aggj.ngere, per .con,ludere sul piano dell'equitˆ, che. quaipr~ t~li pre~arica,zioJili doveS!lfiirO esservi, con conseguente pregiudizio del soci() .~ncon,¤apev()le,.. t.f;}nll.to .a.á.pag?,re .la pena .¥ pecl,lpiaria,.. non potrebbe disc::o11qsc::er!li il diritto dello stesso socio cii agp:e in rivalsa nei confronti dell'am1ll“ni$tratore áinfede,le. 6. -Per l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 573 (e 11egli stessi ter: i.ini dispone ora l'art, 5 del. d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) i redditi cie,lle spcietˆ semplici; >in no1Ue collettivo ed in accomandita sempUce con sede nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipende11te1llente dalla percezione, in proporzione della, quota. di partecipazione agli .utili. Secondo la previsione dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 - 122 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO n. 599 sono, invece, soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi le societˆ di qualsiasi tipo. Il sopravvenuto art. 116 del cit. d.P.R. n. 917/86 ribadisce e specifica che, tra gli altri, sono soggetti passivi dell'ILOR le societˆ semplici, in I nome collettivo ed in accomandita semplice. w In forza di tale normativa, che prevede la diretta imputazione al socio del reddito. di partecipazione pro quota, indipendentemente dall'efá fettiva percezione, il socio risulta essere l'unico soggetto passivo dell'imá posta personale, sebbene il presupposto dell'imposizione si verifichi unitariamente presso l'ente collettivo, che lo produce e lo dichiara. Si tratta, come giˆ rilevato con la cit. sent. n. 2514/92, di una conseguenza logica immediata del principio, accolto dal legislatore tributario, della Ç immedesimazione È esistente tra societˆ a base personale e singoli soci, tanto che, rispetto al Fisco, le societˆ di persone si pongono come uno schermo, dietro il quale operano i soci, che hanno poteri di direzione, di gestione e di controllo, anche quando non ne sono amministratori. Il presupposto logico della esposta disciplina normativa valorizzato -a posizioni invertite -dall'indirizzo secondo cui, ai fini della determinazione del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF a carico del socio di una societˆ di persone, nel cui reddito concorra pro quota quello della societˆ, imputatogli ai sensi dell'art. 5 del d.P .R. n. 595/73 cit., gli interessi passivi sostenuti dalla societˆ sono deducibili, nei limiti e nel Irispetto della disciplina contenuta nell'art. 10, primo comma, lettera e) dello stesso decreto (anche prima dell'espressa previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), atteso che tali interessi, non computabili in detrazione del reddito della societˆ, si traducono in oneri del socio, produttore di reddito in forma associata (conf. sent. 19 luglio 1990 n. 7410, 21 marzo 1990 n. 2345, 1¡ marzo 1990 I n. 1590, nonchŽ, a contrario, sent. 8 marzo 1990 n. 1846). 7. á In ordine alla rappresentata necessitˆ della sussistenza nelle violazioni in esame dell'elemento intenzionale, non pu˜ essere seguita la tesi che -nella prospettiva di una unitarietˆ di disciplina e sulla considerazione che i fatti pi gravi (puniti con la sazione penale) finirebbero per avere un trattamento meno rigoroso di quello riservato áalle meno gravi infrazioni -tende ad unificare la disciplina relativa a tale elemento, con la trasposizione nella materia fiscale di principi propri del diritto penale. Al riguardo va notato che proprio dal sistema delle sanzioni penali in materia tributaria si pu˜ desumere, sul piano dell'elemento soggettivo; la normale previsione di un pi intenso garantismo in ragione della diversa natura e maggiore gravitˆ dei reati e delle relative pene; ed richiesto, infatti, il dolo per i fatti delittuosi, mentre sufficiente ad inte~reUelemento intenzionale. dei reati contravvenzionali la semplice .colpa, che non deve essere provata. dall'accusa, ma si presume. Quando la sanzione non.á. sia ¥penale, .essendo. costituita dalla sopratassa. o; comec nella specie, dalla pena pecuniˆria; ben si giustificano il pmez1?narsLdellaviolazione¥¥e !?applicabilitˆ della sanzione medesima in ;bf.tse.¥alla:semplice volontarietˆ dekcomportamento sanzionato, la cui prova non inc.om˜e all'amministrazione e che pu˜ venire men˜ solo . in forza della dimostrazione del ricorrere di esimenti (assolute) che la escludono. áááá 8. -.. La gi.ˆ rilevata mancanza nel sistema impositivo vigente di una norma che, in relazione alla pena pecuniaria in parola ed, in generale, alle sanzioni tributarie (pecuniarie), richieda un elemento intenzionale qualificato.dalla colpa o dal dolO>¥áP<>ne ilprobleinaádella riferibilitˆ a tali s~ioni deltŽ norme introdotte dˆlla legge 24 novembre 1981 n. 689 e, piuá.spec“ficamente; dei principi generalidŽst.tinibili dai suoi primi dodici articoli, tra i quali l'art. 2 prevede che Ç nelle violazioni cui applicabile ..a. ~neamm~trativa eia.se.uno resp.onsabile della propria azione ˜d omiSsione, .cosciente e volontariar sia essa¥á dolosa áo colposa È. Al quesito deve darsi risposta negativa. Se vero, infatti che la citata legge ha ampia portata normativa e che l'art. á l2i e8cludendo¥á espressamente á dall'applicazione dei detti principi generaliáá le violazi˜ni . disciplinari; sE:lmbra áricomprendervi tutte le altre,á per le qualiá. sia prevista la sanzioneá ainmirtistrativa del pagamento di una somma di denaro, e, quiridi; quelle tributarie o, in genere, fiscali cosl sanzionate, . non . va . dimenticato . che lo .. stesso art. 12 prevede che Çle di$posizioni di questo capo si osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito È ¥.. La deroga legislativa si ritrova nell'art. 39 della citata legge. J/articolo 3~ infatti ~ sia perhŽ collocato nella Ili Sezione del Capo l(fella legge,. át:iguardal:lte, e1>cb1sivamente,á la Çdepenalizzazione di delitti e contravve:ozioniÈ, sia perchŽ formula specifiche norme, oltre che al fine diá depe:tializzare Je contravvenziomáin materia finanziaria, per i;endere . applicabUi .a tutte le. yiolazioni finanziarie (solo) alcune disposiziqm ¥. ¨Ua legge medesbna ....~.. con;i.por:ta l'inapplical:>Uitˆ.. a queste delle 11.o:rn;i.e rintanentiá 9.. -. La decisione impugnata, informata Iôl'indirizzo opposto a quello a cui queste Sezioni unite ritengono, per le esposte ragioni, di dover aderire,. in accoglimento del ricorso, deve essere cassata condnvio per 11.uovo esame alla Commissione Tributaria Centrale, che dovrˆ fare applicazione del seguente principio di diritto: Ç Il reddito di partecipazione agli utili del socio di societˆ di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF (o dell'IRPEG), reddito proprio del RASSEGNA AVVOCATURA DBLLO STATOá. contribuente (al quale imputato sulla base della presunzione di effettiva percezione) e non della societˆ. Pertanto detto socio, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria, -tenuto -oltre che al pagamento del supplemento d'imposta -alla pena pecuniariaá per infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 È. A norma dell'art. 92 cod. proc. civ., si compensano per intero. le spese del presente giudizio. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 gennaio 1993 n. 406 -Pres. Falcone Est. Sensale -P. M. Amirante (conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. Stato G. Arena) c. Castellana. Tributi in genere -Decadenza ¥ Solidarietˆ ¥ Notifica accertamento ad alcuni condebitori ¥ ImpediriJ.ento della decadenza nei confronti di altri condebitori. Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietˆ fra coobbligati, l'avviso di accertamento notificato solo ad alcuni condebitori, pur non essendo idoneo a produrre effetti pregiu~ dizievoli nei confronti degli altri condebitori, determina pur sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza dell'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole la notifica o la rinnovazione della notifica dopo la scadenza del termine (1). (omissis) La ricorrente, con il primo motivo, denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e dell'art. 132, 2¡ comma n. 4, c.p.c., censurando la decisione impugnata nella áparte in cui ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di 2¡ grado :indiante integrale e acritico rinvio a quella di 1¡ grado, omettendo in tal modo di esaminare e confutare le doglianze prospettate dall'Ufficio con l'atto d'appello. Con il secondo, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., deI\unzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del. r.d.I. 7 agosto 1936 n. 1639; 93 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 e 1310 e.e., invocando il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il compimento di atti interruttivi della decadenza nei confronti di un coobbligato solidale produce effetti anche _nei confronti degli ~Itri, e soste (1) Affermazione importante con qualche raro precedente. PART“i í~¥SEZ. V1 GiUR“SPRUDENZA TRIBUTARIA nŽnd˜ clie; dalla sentenia rt. 48/68 della Cdrt costituzforiˆlei la C'.ommiSs“one centrale. abbia erroneamente tratto .. lˆ couseguenza. che ála notifica dell'accertamento al condebitore Zecchinelli . non potesse . áspiegare alcun effetto nei confronti del coobbligato Castellana e che, per ci˜, l'AtlUn;W:istx~ne fos~~ ;lcol'.sa. il:l .4eca,den~. Pt.!r non ayere notificato l!apc~j~~~.á;.ditr~~t~~.t~.~.~.e¤~!#ti@g~ ~~l;i,~jpe cli ~ui .. al citato art;=á¥ááll~á¥::.::} áááá áá á¥á.á á.á á á áá .........:.:. á¥á:áá. ., .. ¥' áááááááᥥ>:ááááá I.n relazione al primo motivo, deve rilevatSiá¥che effettivamente la Commissione centrale ha ritenuto esistente la motivazione nella decisione di 2¡ grado nonostante che questa contenesse un mero rinvio a quella t6hteb1ítanel1a .dŽ:isionŽ¥á d“ áá1¡ grado.áá11 rilievo:'} tuttavia, ininfluente, p˜sfo''c::h “i'qestfori¥dibatftitaáfta áte partiáá e di puro ádiritto, pacifici egsendonŽ i i:>:resU:pposti' di . fatto, . Ž che. su di essa poteva pronunciarsi e si pffutttnciata Ia C˜:mmissfohe. Centrale, .. petalttd'incorrendo .. negli errori fd~dˆtament'a~!tunC“ati e(>fr il 'secondo mot“VO; .. ˜corrŽpremettere clie lˆ sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1~68 ha áafohi.fu-ˆ.to'ilfogittimo l'art: wáádeFd:P.R.;áán;á 636/72. soltanto Çlimitatamente alla patte per la quale, dalla contestazione dell'accertaml: lt:O:ád:i maggior imponibile nei 'con.fronti di uno¥ solo dei coobligati, decorrono i tŽrmfoi per .á f'impugnaZiohe giurisdizionale . anche nei confronti degli altriÈ;. e che, pur essendo diverso il fondamento della deca" dnia ri$petfo ˆ quello della á prescrizione á(in. relazione: alla quale detá fato l'art; 1310 Ec,),. nort pu˜ negarsi che ratto impeditivo dellaá decaá deiii:a quello mtŽrfuttivo deila prŽscrizfone hanno in comune la fun' ifotiŽ di ¥coxisrvare ildiritto sŽ:nza inCidere direttamente . su áalcuna posi; Z“one soggettiva.áá del soggtto passivo deláá rapporto. ' á Muovendo da tali premesse; questa Corte ha pi. volte ritenuto che, alla stregria della disŽi:Plina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietˆ fra coobbligati, applicabile ....:. in mancanza d“ specifiche der˜ghe di legge -anche alla solidarietˆ tra debitori d'imposta, l'avviso d'accertamento, validamente notificato solo ad alcuni condebitori, spiega neiá confronti di.clstoro .. tutti¥ágli.effetti cheá gli.sono propri, mentre nei nippotti tra J'Arniajnistr~fone fih~ziaria. e gli altri coridebitori, cu! non sfa Stati) _qoti,fjcato O .sia stato invalldamente notificato, p.t noi) essendo idoneo a produrre effettiá che possano. comportare pregiudizio di p˜siifoni soggettive dei cotitribt1enti; qtiali il decorso dei termini di decadenza per insorgere a\Tverso. l'accertamento medesimo,. detnnina pui sempre l'effetto conservativo d'impedire la. decadenza per l'Amministrazione stessa dal dirittoáá all'accertamento, consentendoleá conseguentemente la notifica o la rinnovazione á della notifica anche dopo la scadenza del termine all'11opo sta])ilito (sent. 3 aprile 1978 n. 1503 e 23 luglio 1987 n. 6426). (omissis) 126 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1993 n. 777 -Pres. Favara Est. Bibolini -P. M. Simeone (conf.) -Gissi c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Palatiello). Tributi in genere -Accertamento ¥ Requisiti ¥ Indicazione della aliquota Necessitˆ ¥ Indicazione della sola aliquota minima e massima con riferimento alla tabella di legge di non Immediata applicazione ¥ Nullitˆ dell'accertamento. (d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42). Fra i requisiti dell'accertamento prescritti a pena di nullitˆ nell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'indicazione della aliquota deve essere tale da consentire una conoscenza immediata ed agevole che garantisca la tutela difensiva del contribuente. Non risponde all'esigenza voluta l'indicazione della sola aliquota minima e massima, neppure se collegata alla tabella allegata ad un test() normativo non immediatamente applicabile in quanto modificato o variato da norma successiva (1). (omissis) Con l'unico mezzo di cassazione il Dr. Vincenzo Gissi deduce I la violazione del disposto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte del merito abbia ritenuto I non violato il precetto dell'art. 42 citato, sol perchŽ nell'avviso di accer I ~ tamento erano indicate le aliquote minime e massime previste dalla legge ed il generico riferimento alla tabella allegata al D.P.R. n. 597/73, senza considerare che l'indicazione delle aliquote minima e massima non consentiva alcun utile controllo al contribuente, mentre la tabella allegata al D.P.R. ora indicato non poteva avere diretta applicazione per i redditi I ~ del 1974, in quanto soggetta a variazione normativa. ~ (1) La sentenza, con esasperato formalismo, propone una applicazione inaccettabile dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. In via generale l'accertamento tributario, unitariamente considerato, ha la funzione di delimitare l'oggetto e le ragioni della pretesa tributaria e di consentire al destinatarioá di apprestare una adeguata difesa, come recentemente affermato da numerosissime pronunce. Ora se evidente che a seconda della materia pi o meno complessa va adeguata la analiticitˆ della motivazione e che per le imposte dirette l'art. 42 del d.P.R. n. 600 richiede una pi articolata precisazione di elementi, tuttavia evidente che non pu˜ darsi eguale rilevanza a tutti i requisiti enumerati nella norma. Se la motivazione indispensabile ed essenziale la sottoscrizione, ben diversa la funzione delle varie indicazioni. L'art. 42 descrive l'operazione di liquidazione dell'imposta dovuta che quella stessa che il contribuente esegue nella dichiarazione (quadri N ed 0): deterinina: zione dell'imponibile, liquidazione dell'imposta lorda, applicando raliquota, 127 Il ricorso fondato.. Bel invero, il legislatore della riforma tributaria entrata in vigore il ti>> gei:ri:fafo; 1974; cori mn˜'Vazfone sostanziale sitl punto rispettO al re. gifueáápre:vigente ¥(T;U.á i:tP.R;¥ 29 genna“cfi958n, 645) ha dterminato ana~ llticarilnt; Ž con precetto sanzionato espressamente da nllitˆi. i. requi¥ ~iliá Žssifii.1r¥áád.Ž1hi:Wi~6 áar aŽc&t~menfo,¥.¥¥ámááááessi!á¥.ác˜mprendencfo áátutte I.e componenti (difatto',motivaZionru“ e ~ntabili) che, in t1n atcologico e<1meare c˜mplŽto, eVidemiario áááiFCollŽgailiŽnto deipresupposti di imá postˆ-~la deten:llinazione in .concreto,. e quantitativa; dell'imposta netta. lr~EJ~if:!l'¡:"; ~cim requisito. con . fa ¥¥ previsidne della nllitˆ. lilw~~~~~~~~~:~E ~':~"\;~~"::!:,f~w~c::; Le ~irigC>1~ h1.ci“~~~ior1i, irrl:ine, riferite aireddito. imponibile, atte ¥aliqti0te aP,pHcate ed . alle imposte liquidai~, ¥. aláá 1~rd˜ nonchŽ al nefto delle dedUzioni e . 1Žl1~ ritenute di .. acccfato, d>prono tutto ritr l˜gico-contabile che porta dalladet~rminazione del reddit˜ iordo all'imposta netta, al cui ~!~d!wic~)ll~a~~~tripuent~ saie?b~ . tenuto, qtlalotf l'ˆcdertamento fosse ¥. i.ia~. 42 d~l d,J.>.R,n. 600/73, b1sostanza, p<)ne comeá. elementi essenziati Wia .sel'íe di sift1azioni. e. di.fattori. ~he si a~pre~anoá sul piano della linearitˆ logica, dena puntualitˆ e della' chiarezza \iell'ˆ\Tviso di accerta- conteggio delle detraz“Oni, scomputo delle ritenute cli acconto Ž dei crediti. cli imi:msta Ž finalmente imposta netta. Non ha ragione d'essere una rigorositˆ foririale nŽllifesposiZione di qusti passaggi e :meno.: che ámai¥ necessaria Ja ttfonzione Jlelle norme che.á regolano l'operazione (le . stesse .operazioni; corret¥ tive dŽlla liqi:li:daziOne; possono farsi a norma dell'art, 36'-bis <:on la formaZione del ru610; che non motivato); Una imperfezione di tino dei passaggi (ad es. I'oniessassi):)ilitˆ di un contr9llo, anche meramente contabile; detfattorLc}le Portino alla determinazione dell'imposta netta, possi~ bileá oggetto ¥. della sua. obbligazione dt pagamento. _. . La i;;anzione espressa deUa nullitˆ che c0lpisce l'atto nel s~o com~ plesso (comma terzo. deJI'art. 42 citato), in caso di_ mancanza, oltre che della sottoscrizione e della motivazione, anche . delle indicazioni singole (e tra esse .. <:!elle alJq.o~~ ~p“,,iic.ate) pn:vi!“-t~-per co]Js.~ntire, il ontrollo~ i.:i.he p.:r~ente c0:i;itabUe, . della . 4eterminazione dell'imposta netta, evidenzia come la fo~ll1a ecl .iUivello di tutela offerta dall'ordinamento al ontribuente co:rr,isponde ad un'esig~nza di semplicitˆ e di agevolezza del cont:i;9llo .. possiqile,-cla I>arte ¥ qel . contribuente, . dei requisiti di pwi.ia: litˆ e di chiarezza per l'atto amministrativo, di modo che il controllo possa essere eseguito. con una semplice 9perazi_one, senza nessun ricorso a.. complesse á.e professionali cognizio11i tecnico-giuridiche. Significa;. “nol~ ,. ., ¥áá ... á¥.á .. _ .i" . á. . . tre, che il legislatore, individuando tutti gli Žlementi essenziali e sanzionandone di nullitˆ la . carenza,, ha egli stesso_ individuato i fattori lesivi della tutela difensiva del contribuente . I I.á NŽ . si pu˜¥ sll1inuire il tenore . della norma, segnatamente “n rifer“: mento alle.. aliquote, in considerazfone del fatto che le aliquote delle varie ¨poste s.ono previste per legge e la legge deve prefaniersi nota ~ ai contdbuente; "se non altro perchŽ di esse eg1i deve.á avere fatto applicazione al momento della dichiarazione dei redditi. Un'argomentazione d.el genere, se presa nella sua portata generale, rapportata al fatto che í'art. 42 del dJ>.R. n, 600/73 tuttavia esiste ed ha un significato inequivoco agevole È. Pensare di riportare nell'avviso di accertamento la aliquote crescenti con l'indicazione . dei valori .-di ogni scaglione -un non senso. L'indicazione delle aliquote minima e massima giˆ una specificazione superflua. Dire poi che ci˜ non basta ¥percM la curva delle aliqu9te vadat s~::.cop.ret~z~efekbe ¥íll:á:t;IA'.i.terpr.~t~ione¥:sqs~zilid:mente áabrogante; :$:Ul PAAt˜;¥ pet Pt*P~tW 4~U.'.ltt~ .~ájn¥..~;im.e.; <>: / ᥠá¥á ¥á á. á á:á:< > ¥á ¥ , >á M.J~ii!i~1at,9f~ .4~lJ.~á:áJ#9i~~ ~~l4914 ~rl;l. ~eli>Ptesente.beá.le aliq.ote áá á9~~1~ .jjp9~~~L~2A9..á~r~vis~~ .g~Mbá:Ji::gge., .¥ se:¥á:tlC>l1áá:.altr9:á:¥.PefM e¤se;.112. !f~~;~á~i~~~~K~~i~~:siie~!f(á.~~i~~~!!st~%::ᥥi;~Y:~~~;~~;! $i~z.19u1¥.áim1'9si.e¥...~¥áááát¥~fo.ot~á.á¥c:osthuisceáál'~lemept9filia1e.... deni.....detetiiit~ ~~iSrt~.. áa~tiii1:li~ .. 4~Jl'jllii?osi~:¥á¥á$;.c:iS.mˆ1gr~4()¥á.¥lˆ.¥¥.~.. ~4l~azioD.e.ᥥ.4eliŽ l~~~~i~~~i~!~~~~Žlieˆ~l! ~~t~;,4~l:~~i*#~i:~~~i~~~~t~~~J t,~\fa .~ ~N;~~~~ie .ffi~~a~tefa 4~14\)(> e, .~~l}iy~~~(.l ~i.. #i~~fa 5ti~. l.fí 'r~~+ intende offtire aLOntribuente stesso.; unJiveUo
  • n˜se~e i:m:n:i,ediate .á eSŽmp'liŽ ¥formalismo, rita¥.áforme .áessenziali ad un ¥coottollo agvoie¥;ed imniediato;poichŽt inoltre, lˆ legge. ánoná pre :cisa'quale sfaM le~ riiodall'taá con' c“ii le .áanehŽ ritenersiáá che iL:m±e¥ eetto Mrmativo sia 'sridd“sfatto: quandoá sussistanoá forme . che; con equi valenza/ sulla bˆse 'della semplicitˆ.á ed agevolezza del controllo .:consentito al contribuente; taggirl.gatto lo stSso fine¥ . . r.. ;. COs“{ nel¥:Žasodi J±np6sta ad: aliquota \thiŽa: (per es> la IEOR)rconie l'indicazimt#.¥¥dell'itnponibileá'd¥:.dell'aliquota '.consente;¥coná¥.agevo1e.:¥caltolo dfrett˜,. il Žoritrollo quantita:tiv˜ áádell'imposta; identicamentei mediante llil iridic'azionŽ . dell'imponibile e á dell'imposta, áá.con¥á un altrettanto agevole tal&>lo< inverso, ¥ il ácontribuente ápu˜ . determinare l'aliquota,¥ per .cui á.po, trebbe :ben sostenersi che, in tal caso, l'indicazione dell'aliquota sia avvenuta nell'avviSo in modo indirette>, tramite gli elementi di calcolo dai qualiá ricav-arla, senza tuttavia incidere sul livello di semplicitˆ e di 1ig'evolezza: della tutela dalla legge .voluta. ¥ ¥ RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 130 Le stesse conclusioni, peraltro, non sono estensibili al caso di im Iiliposte ad aliquote progressive secondo scaglioni di reddito (tipicamente per la IRPEF), di cui siano indicate nell'avviso di accertamento, come nel caso di specie, solo l'aliquota minima e quella massima. Le due aliquote estreme non consentono alcuna ricostruzione contabile di tutto l'arcoá delle aliquote progressive e delle determinazioni di imposta secondo gli scaglioni di reddito, nŽ la conoscenza dell'imponibile e dell'im" posta consente alcun calcolo inverso, che non sia la semplice determi¥ nazione di un'aliquota media, del tutto insignificante ai fini del conttollo che deve essere consentito al contribuente. L'avviso che, quindi, indichi le á aliquote estreme applicate, in un sistema ad aliquote progressive (salvo che le aliquote di fatto applicate siano solo due), com~ pie un adempimento meramente formale del precetto normativo, del. tutto insignificante al fine della tutela che l'art. 42 citato persegue e la cui Violazione sanziona con la nullitˆ dell'avviso di accertamento di impost.e dirette. Quand'anche, poi si ritenga che . la Ç indicazione È in esame possa venire soddisfatta egualmente con l'indicazione del testo normativo che le aliquote prevede, occorre pur sempre che detta indicazione. sia puntuale nel riferimento del testo normativo richiamato e vigente nel pe I riodo di rifel'imento. Ci˜ appare necessario, ove si consideri che la curva delle aliquote .dell'imposta diretta che incide con maggiore ampiezza sulla generalitˆ I dei contribuenti (la IRPEF) suscettiva di subire, ed ha subito nel tempo, una serie notevole di variazioni a seconda degli indirizzi di ápolitica economica dello Stato, via via mutevoli, perseguiti a mezzo dello strumento fiscale. Basti ricordare che la. prima serie di aliquote, previste nella tabella allegata al d.P.R. 29 settein:bre 1973 n. 597 entrato in vigore il 1¡ gennaio 1974, ebbe applicazione integrale solo nel 1975, mentre per il 1974, a seguito dell'introduzione di un'addizionale straordinaria ad aliquote progressive a partire dallo scaglione di reddito superiore a L.10.000.000 (art.1 della legge 6 luglio 1974 n.259 convertito in legge 17 agosto 1974 n. 384), la curva delle aliquote di fatto applicabili, determinata dalle aliquote base sommate a quelle dell'addizionale straordinaria, aveva un andamento del tutto diverso da quello previsto dal d.P.R. n. 597/73, tanto che l'aliquota massima era portata dal 72 % allo 82 %. La tabella, comunque, giˆ variata per il 1976 (art. 21 della legge 2 dicvembre 1975 n. 576), venne ulteriormente modificata con il T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (art. 11), ed ulteriormente; in relˆzione agli scaglioni di reddito e con decorrenza dal 1¡ gennaio 1991, dall'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 1990 emesso in applicazione delá PARTB l“ SBZ. V; GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 131 l'art.: 3 del D.L. 2 :i:rtarzo 1989 n" 69 conv: con :i:rtodifihŽ nella legge 27 aprile 1989 n; 154< e con deootrenza ádal¥ 11> ágennaio 1992 mediante il D.P~C.M. 30 settembre 1991. Vi , quindi, sul punto una situazione di variabilitˆ normativa tale da; non ;onsm:i:ti,;e rindMduazione¥ delli:i aliqote in :concreto applicate se non:::attl'~Wts˜'. l!ittdicaiioo~ dl:ll testo: t“omi:at“Vll> vigenteááall'anno j~J-¡~fe=~:f9t~t~~c~~q::1 :;e~~:~~ c~: gente. al . momento di ..riferimento dell'imposta.á .. L'argomentazione . non ˆccettabiiŽ; ánel di$o &á spcit~;á'pŽr u.fi~ duplice serie di motivi, e ci˜: ... ,..:.:-:.~1' .;. :á::á:á:á:::>:::ááá~á: . i a) perchŽ riferendosi á l~accertamel:i:to in esame .ˆll'anno 1974, della cui particolaritˆ si detto, non si verteva in situazione di mutamento normativo del testo dŽl. d.P.R, n> 597/73; ma¥áá diá itna .combinazione di norme traá la disciplina base rfohiamata :e fin> allora vigente, e la previS“one on¥ cUVerso tŽst&; no:hrtativo cli un'addizionale ástraordinaria vigeriite solo pŽf nááá1974f'sofo á¥dalla combinazione deFdue testi normativi (df bF'il'. ~eondo 1lori }iehiainatb 'nell'avviso di .á acbertamento) e delle duŽtabŽllŽ di .al“qôbt potŽva áááctetetmmarsi fa' curva delle aliquote di f~ttifapplidabili, ed ~pplicatŽ:¥á pet i¥ teddttf'.del 1974.¥ai fini¥ IRPEF; . á:;. :;.Cá:á. ~ .á. :-;.á.á .á ~(-'. '. á.á. . :-á .¥. . { .... ¥á.á q) p~fqh,Ž .il tjfer:~~~PY? .~otmativ9~ ~el:lericp, il cui testo non porti di Jatto ajl'.indi:V:f~'.Qa~ion,e delle ajiq.o~e app~“at~ dall'ufficio, non soddisfa qu.eHa esigenza >4i pt'ecl!“ione, á. di chiarezza .á e di ¥áfacile ontrollabilitˆ che, come rilevato, alla base del precetto normativo dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73 e, segnatamente della previsione di nullitˆ del comma terzo della ora iridicˆtaF diSp˜siZfone norinativa. Deve, quindi; ritenet~fche l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, il quale tolltertgˆ sol9 .. l'Wdi~zfoJ:le delle ~Uq.9te.minirn.a .e .nJ.assima applica~~ ~ u.. gen~jq .x;i~J)iapw .~J.la J~J?eifu. dl~ ajiquq~ . allegata ad un testo normativo di n:onáimriiediata applicazione, o perchŽ integrata da altra n˜rrifa, o perchŽ hi˜cHf'“cafa da suci:eˆsiva n<>tfaa a s~a volta non rlchiamata nell'a~iso, violaá il principio á di preisfone e ~iarezza delle Ç indicazi˜ni È che alla base del .precetto dell'art;:42 deld:P.R. n' 600/73, iiŽllˆ ffuizione di á ttltla áádelá. diritto df iriii:nŽdiato á ed agevole áá.controllo chi a'.I eoiitdbue!lte . deve e~sere consehtito ed ilicorre, pertanto, nella sanzione di nullitˆ disposta dal terzo comma dello stesso articolo. (omissis) IO 132 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 gennaio 1993, n. 783 -Pres. Salafia Est. Grieco ¥ Ministero delle Finanze (Avv. Stato Guicciardi) c. Star S.p.A. (avv. Biamonti). Tributi¥ erariali indiretti ¥ Tassa di lotteria ¥ Manifestazioni a premio Iw.ponlbile. ¥ Prezzo del prodotto .~ttribuito in PJ"elnlo comprensivo dell'IVA. (1. 5 giugno 1939 n. 973, art. 52; d,.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19). PoichŽ il promotore della manifestazione a premio il consumatore finale del bene offerto in premio, ne consegue che l'imponibile della tassa di l˜tteria deve comprendere l'IVA pagata per l'acquisto del b?ne (1). (omissis) La ricorrente denunzia violazione. ed errata applicazione dell'art. 52 del R.D.L. 19 ottobre 1933, in relazione all'applicabilitˆ delle norme del d.P .R. 26 ottobre 1972 n. 633 e con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. Deduce, in particolare, che l'imponibile della Ç tassa di lotteria È dovuta dall'operatore economico che organizza l'operazione Ç a premio È costituito dal prezzo di acquisizione degli oggetti offerti come premio -e cio, dall'importo che un consumatore finale dovrebbe sopportare per approvvigionarsi di un. identico oggetto -. Ed, invero, nel successivo passaggio di quel bene (dall'imprenditore, che ha organizzato la manife I stazione, al cliente, che ha diritto di ricevere il premio) no:p. v' applicazione d'IVA in quanto quel passaggio non costituisce, giuridicamente, Çcessione di beniÈ ai fini dell'IVA. L'organizzatore della manifestazione -e non il cliente destinatario dell'oggetto -si atteggia, infatti, come Ç consumatore finale È di quel bene che egli acquisisce proprio per I ~ (1) L'imponibile della t!U!Sa sulle manifestazioni a premio. Finalmente la Suprema Corte si pronunciata, con una sentenza in tutto favorevole all'Amministrazione finanziaria, sul complesso problema, risolto in senso contrario da numerosi giudici di merito, della comprensibilitˆ o meno dell'IVA nell'imponibile della cosiddetta Ç tassa di lotteria È. La difficoltˆ interpretativa era stata determmata dal fatto che, all'epoca in cui fu emanato il R.DL. 19 ottobre 1938 n. 19331 poi convertito in legge 5 giugno 1939 n. 973, l'imposta sul valore aggiunto ancora non esisteva, mentre stava per entrare in vigore l'IGE, che infatti fu istituita di ll a poco col D.L. 9 gennaio 1940 n. 2. Essendo l'IGE un'imposta Ç a cascata È, che colpiva il trasferimento dei beni ad ogni singolo passaggio, neppure si poneva il problema di una possibile inclusione di essa nell'imponibile della tassa di lotteria (1); m~ successivamente (1) In questo senso si era espressa anche una Risoluzione ministeriale del 12 marzo 1969. {ame QggeHo c1i p:i:_e.ifo,":á favore cl,eUa $.a clieJ>.tela e.nc>n .(per fal'J:le) ::~a:~~~a~~~ ~Hl r!avq.>¥ ¥....á..-..á .á/¥:¥ ... q~lt:t,ct~---¥eAeááááPPn¥¥ ~¥¥.¥ al.¥-.Pte~9,di._.. a,q.isto .¥..~tes.o.¥ jn...s.filns.0:-.__.tec.ico, q11ale corrispetti\1'9 pattUito tra le parti,. he va . commisuiato ¥. il.ttibqto i¥a~r~~~1¡:~~!f;~~~f~!e~0!~fo~~i~l-á.-che. ._ ¥ciet~rm~ato¥-sulla. hase¥á ¥di ..._. -........~cePS"lll7a .¥ ~ f9P.Mta¥ .-á ...¥ .. < -l-e.á o~s.Žgue:t'IZe che la <;:orte di .nierito ha_ tratto . dalla . lettura degli ~rtt. sz¥ri.I...¥ A-~93~/~~ ~)14,p.g. n~ ()33/72_ non.sono cot:rette; ..¥ e, d'altra parte1 il tsto 4#le du~ .pJ1;lle J:l9ll. c1etta la solllzjone. del quesit(>: essa :va rier~tlil, p.."-:4iscipJjpa t;lel~'.JVA. ¥á ¥. .... ~~~;ááá~i-Ç~<>~È1=~~ff:a;~n&~~~a!~.o~!ri~¥-¥:~!n~~e~;e:;te~ ~qqi~t9.:filella @er(:e.reg<>larm.ente comp:i;0vato È (art. 52),.non pu˜ .avere altr!l s.iwfism.1-Q oltre ¥áquelle> c:li ááWl riferimento .alla base ~Ponibile la ~~~egníp,~io~ ~. per. i'.appullto~ il. problema. lle oi~ s.i pone, oonS. iclerata la Parti0lare cUsciplina dell'lVA. In definitiva, l'art. 52 mm pu˜ es.sere ¥ indiativ:<>: 4e~li;t. Ç_ cpi;gp0s.b:ioJ1e ~ della. bi:ts.e iwponibile. t:>ens.t della sqla. nec¨.si:tˆ di far dfedniento alla ..-.~ base imponibileÈ .. áChe occorre, Mlla, fattispecie, ~41Y;_4ua,r./ ááá á á áá áá á á á. á á á á áá á á á ¥.. Q~t9 ~eá¥b:np!ic~ziqni 4esl,lll1;i};>ili d,all'.aI"“, ~1 -~eondo cui il corrispettivo e gli altri dati necessari per Ja determinazione della t:>ase imponibile dell'IVA vanno indicati in modo separato dall'ammontare dell'imposta -, contrariamente all'opinione della Corte milanese, va rilecon l'entrata in vigore dell'IVA sorsero f primi dubbi, trattandosiá qui di un'imposta monofase diá nat\lfa :tipi<:arnente neutrale; iná quanto clestinata adá essere detratta o<Ç s:aricata È dall“mprei:iditore ai sensi dell'art. 19 del d;P;R. 633/72. áPer questo molti giudici di merit˜ -á(fra .¥cuiáá il Tribunale di Roma;á quello di Milano eᥠnru:nero5iááaltri.); ¥ fondilndosi ¥ sullaá nonnale deducibilitˆ dell'IVA da parte del promotore della manifestazione . a premio; ritennero che costiá tttisse una sorta di partita di giro, e>quiridi di essa non dovesse tenersi conto rtŽlla determinazione delrimponibile . cui rapportare la tassa di lotteria. á. Aá. tale¥ argl)mentazi˜:ile Se .ne¥ aggittngevano, ápoi, altre di supporto, _ásecondo cui una tassa non avrebbe potute> -andare a -colpire ¥uná componente del prezzo di-á-acquisto che giˆ costituiva; di per sŽ, un'imposta:¥¥ ovvero affermandosi che il prezzo di acqUisto non poteVa intendersi come prezzo di mercato, ma come prezzoá esposto á nella fattura diá acquisto, separatamente¥ ádalla componente IVA, secondo la prescrizione di á cUi all'art. 21 secondo.¥ comma del d.P ;R. n. 633/72 (2). . (2) Cos\, a titofo (,semplificat“vo, Trlb. á.Milano 24 ottobr~ 1988, n. 10052, in Corr; trib. 1989, pag. 330 e Trib. R-oma 26 gennai6 1989, n. 1126, ibidem pag¥.2358. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 134 vato che la norma ha solo finalitˆ di chiarezza contabile ma non avvalora l'interpretazione che dell'art. 52 ha proposto la STAR: l'aver indi cato il prezzo ádiá acquisto quale base per la determinazione dell'impo~ nibile della tassa dimostrerebbe che si inteso far riferimento al solo corrispettivo di scambio con esclusione dell'IVA il cui importo, al sud I detto fine, non dovrebbe ritenersi conglobato nel prezzo. In realtˆ, gli elementi letterale, storico e sistematico, richiamati diffusamente anche dalla controricorrente, non consentono, di per sŽ, la corretta soluzione del punto controverso. Tutti e tre; infatti, inducono a conclusioni inaccettabili in quanto contrastanti con la natura del rapporto che si instaura tra coli :he ha indetto la Ç lotteria È e l'assegmitario del Ç premio È. Se costui, com' usuale -e quando non sfa diversamente stabilito -riceve il Çprernfo È senza dover corrispondere á alunchŽ, neppure a titolo di imposta, significa che esiste un altro soggetto che, atteggiandosi, ai fini dell'IVA, come ultimo consumatore deve corrisponderla. In sostanza, il trasferimento del bene i:h cui il Ç premio È ási concreta non fiscalrnente rilevante proprio perchŽ l'imposta che lo concerne stata ÇassoltaÈ; ed in man“festazioni iná cui l'intenti:> di consegnare Ç quel benŽ È ˆl netto di ogni i“npostˆ á dichiarato, l'IVA corrispondente non pu˜ che essere pagata dal soggetto che ha indetto la c.d. Ç lotteria È. A tutto ci˜ consegue che il Çprezz˜È di acquisto della merce regolarmente comprovato (art. 52), I alla ást:regtla dellaá disciplina fiscale vigente,á non pu˜ che intendersi comprensivo dell'IVA, non recuperabile per effetto dell'intentoá dichiarato di assegnare il Ç bŽne È, oggetto del trasferimento, al vincitore del gioco a premi, al netto ádi ogni imposta. ¥ ¥ II Nel ricorso per Cassazione avverso la prima di tali pronunzie, la difesa dell'Amministrazione finanziaria, di contro, evidenziava che nel successivo passaggio, dal promotore della manifestazione al beneficiario, il bene mobile offerto in premio era espressamente escluso dall'imposizione ai fini dell'IVA I ai sensi dell'art; 2 terzo comma lett. m) del d.P.R. n. 633/72, sicchŽ il primo dei due soggetti, acquisendolo per farne oggetto di regalo alla clientela, si atteggiava come un consumatore finale, che notoriamente subisce l'IVA senza poter scaricarla su altri soggetti. Di _qui .. la conseguenza, invero lineare, che per il promotore della manifestazione a premi il valore imponibile costituito dal prezzo di acquisto del bene comprensivo dell'IVA,á ovvero se il bene sia prodotto da lui stesso, il prezzo di vendita, evidentemente comprensivo dell'IVA. á A questa prospettazione, che metteva in luce anche gli aspetti . economici della questione, faceva seguito una duplice considerazione sul piano della Ç ratioÈ giuridica ispiratrice della norma; giacchŽ, da un lato era sottolineata l'e.vidente disparitˆ che si sarebbe creata fra promotore della manifestazione che acquista i beni da offrire in premio e promotore che li produce in proprio, ove fosse ritenuto che solo nei confronti del primo l'IVA non faccia parte dell'imponibile ai fini della tassa di lotteria; dall'altro si era prospettata la possibilitˆ di accordi fra imprese produttrici e ditte organizzatrici delle manifestazioni a premio, abilmente finalizzati alla realizzazione di economie di PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 135 Che questa conclusione cui si perviene in ragione della disciplina fiscale che regola il trasferimento dei beni mobili e che, inevitabilmente; riverbera i suoi effetti sulla individuazione del regime fiscale . applicabile in determinati casi (nella fattispecie, ai giuochi a premio; lotterie) attraverso la puntualizzazione della nozione di Ç prezzo È come deve essere intesa nel generale sistema fiscale vigente -possa dar spazio ad inconvenienti non pu˜ mutare i termini del problema sottoposto all'esame. di questa. Corte e, di conseguenza, la soluzione adottata. Un'ultima considerazione: La controricorrente ha sottolinato una singolaritˆ: il caso dell'imprenditore che beneficia del ÇconcorsoÈ ai fini della vendita del suo prodotto e che Ç anche È organizzatore del concorso sarebbe diverso dal caso dell'organizzatore che non il produttore del bene oggetto del Ç premio È. In questa ipotesi, l'IVA deve fargli carico; nella prima, Ç l'imprenditore- organizzatoreÈ non potrebbe essere considerato Çultimo consumatore ai fini dell'IVA È. Contrariamente all'assunto della controricorrente, le conclusioni non possono essere diverse neppure nel caso prospettato. Anzi, l'ipotesi specifica conferma l'esattezza della soluzione adottata: che si fonda, essenzialmente, sulla individuazione dell'ultimo Ç consumatore È. Orbene, se l'organizzatore tale in quanto consegna un bene al vincitore della lotteria al netto di ogni onere, deve considerarsi Ç ultimo consumatore È anche l'organizzatore-imprenditore che, dal canto suo, consegna un bene al vincitore al netto di qualsiasi onere. Che il bene sia stato da lui prodotto non rileva perchŽ, in quel caso, la nozione di Ç prezzo È -per scala nei costi di produzione degli stessi, ma con evidenti alterazioni del regolare svolgimento del mercato, e, in ultima analisi, con la vanificazione del principio di una libera e leale concorrenza. La Suprema Corte ha recepito il ragionamento dell'Amministrazione, con una sentenza che non mancherˆ di servire da orientamento per le numerose vertenze tuttora pendenti avanti i giudici del merito, ed ha dettato il principio innovatore che, nel determinare la base imponibileá della tassa di lotteria, deve tenersi conto dell'importo totale, oneri fiscali inclusi, che il á destinatario del premio dovrebbe pagare per acquistare un identico oggetto. In sostanza ha generalizzato il caso dell'IVA, ritenendo che ai fini della determinazione dell'imponibile di qualsiasi manifestazione a premio, ádebba considerarsi il valore di mercato del bene offerto in premio; per ci˜ stesso comprensivo di qualsiasi onere anche fiscale che in esso sia stato eventualmente conglobato. Ci˜ acquista particolare interesse per l'Amministrazione finanziaria, in quanto, di recente, con l'art. 7 della legge 27 novembre 1989 n. 384, la tassa di lotteria stata portata al 30 per cento della massa premi e la tassa di licenza al 20 per cento, in ogni caso con un minimo inderogabile di L. 1.000.000 per le manifestazioni effettuate in una sola provincia e L. 3.000.000 per le manifestaá zioni effettuate su tutto il territorio nazionale. Avv. UBALDO l'ERRUCCI 136 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO le ragioni espresse -che comprensiva dell'onere rappresentato dall'IVA: E non fa alcuna differenza che oggetto della tassa sia il valore della massa dei premi e non il singolo premio. La sentenza impugnata va, dtinque, cassata. Il giudice di rinvio si atterrˆ al seguente principio: Ç Nel determinare la base imponibile della tassa di lotteria deve tenersi conto dell'importo totale -oneri fiscali inclusi -che il destinatario del Ç premio È dovrebbe pagare per acquistare un identico oggetto È. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1993, n. 1013 -Pres. Vela Est. Ruggiero -P. M. Lo Cascio (conf.). Gansbacher (avv. Di Mattia) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Favara). Tributi erariali indiretti -Imposta di successione -Maso chiuso -Valutazione -Deduzione dell'onre da> corrispondere per la Ç assunzione È ¥ .Esclusione. II Ai fini dell'imposta di successione il maso chiuso deve essere valutato +zei modi ordinari, non avendo rilevanza il diverso valOre che l'avente diritto deve corrispondere ai coeredi per l'Ç assunzione È del maso in esclusiva (1). I (omissis) Con il secondo motivo del ricorso i Messner deducono che erroneamente ála Corte d'appello avrebbe ritenuto che ai fini dell'imposta I di successione la valutazione del maso chiuso compreso nell'asse ereditario dovesse corrispondere al vaiore di mercato dell'immobile, e so I stengono che essa non pu˜ invece superare la misura del prezzo di I assunzione del maso, determinato secondo i criteri dettati dall'art. 25 del decreto 28 dicembre 1978 n. 32 del Presidente della Giunta Provinciale di áBolzano, trattandosi appunto di prezzo imposto dalla legge. Con il terzo motivo ripropongono l'eccezione di illegittimitˆ costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 20 e 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 ove questi impongono di considerare in ogni caso il valore di libero mercato an:he con rUerimento al maso chiuso caduto in successione. La censura infondata e l'eccezione di illegittimitˆ costituzionale va dichiarata irrilevante, prima che manifestamente infondata; I Il maso chiuso istituto peculiare _della provincia altoatesina che ~ trova le sue radici nelle tradizioni e negli antichi costumi di quella i ! comunitˆ, cui il legislatore costituente ha restituito 'piena -dignitˆ e. citta-i i I (1) Decisione di evidente esattezza; non constano precedenti. I lI .! PARTB I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA dinanza giuridica, attribuendo alle Provincie, con l'art. 11 n. 9 dello statuto speciale della Regione Trentino.Alto Adige; ála facoltˆ di emanare norme legislative. iná.via primaria sull'ordinamento... dei Ç.masiá chiusiÈ .e delle comunitˆ familiari rette da ¥ antichi statuti e consuetudini;á ..ed in proposito il legislatore provinciale di Bolzano ha emanato varie disposizioni, raccolte e confluite nel testo unificato approvato con decreto del Presidente della. Giunta 28 dicembre 1978 n. 32. ... .á .. á .á . .. . . . . ..áá.á. . . . . . . . áL'istituto, secondo. le tradizioni áed il.diritto preesistenti cui il legislatore provinciale si riferito, ha caratteristiclie. del tutto particolari, che si manifestano essenzialmente nella indivisibilitˆ del fondo, nella sua COllJ1essi0ne con Ja ompagine. fal'lliliare, e nella Ç assunzione È, vale ii :dire nŽf'afritto . ctf far~ escll.'tsi\rf.irne11te proprio jffonclo (:ome ~á maso chiuso.~¥¥ dli.¥ part~ (ii @q .solo ¥ def á. coeredi,,. o fu gener~.á d~f Cotiipr()prieta. ri, á. sec()ndo l'qrdfue di pre.fereilz~ stabilito dagô arit. 18 ¥á e. segg, del citato decreto presidenziale n. 32/1978. In tal caso l'avente diritto all'assunzione deve corrispondere agli altri coeredi un Ç prezzo È che, a norma dell'art.áá 25 del decreto, se non stato disposto dal defunto o non stabilito d'accordo tra gli interessati, determinato in base al valore di reddito mediante applicazione al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria provinciale; anche in questo ultimo caso peraltro fatta salva la facoltˆ dell'assuntore o dei coeredi di richiedere la determinazione del prezzo al pretore, che lo stabilisce sulla base di stima eseguita da tre esperti in materia agraria ed a seguito di un complesso procedimento disciplinato dagli artt. 25/a á 25/g del citato decreto 32/1978. Orbene, evidente che la determinazione del prezzo di assunzione riguarda esclusivamente i rapporti privatistici tra i coeredi o comproprietari, e non incide, nŽ pu˜ incidere sui rapporti tdbutari conseguenti alla trasmissione, inter vivos o mortis causa, del maso áchiuso che sono regolati soltanto dalla legge statale; ed in particolare non incide sulla regola che l'imposta di successione commisurata al valore venale dei cespiti che costituiscono l'asse ereditario. Deve essere d'altra parte rilevato che la ÇassunzioneÈ attiene. alla divisione del patrimonio ereditario (art. 16 del decreto 32/1978), vale a dire ad un momento successivo a quello della successione in senso proprio, ed vicenda meramente eventuale, che manca del tutto, ad esempio, nel caso di unico erede, ma pu˜ mancare anche nell'ipotesi di pluralitˆ di eredi, se e fin quando questi preferiscono rimanere in comunione. In ogni caso il Ç prezzo È di assunzione non affatto inderogabilmente imposto e predeterminato dalla legge, potendo invece anzitutto essere liberamente ; stapilito dal de cuius ovvero dall'accordo tra gli interessati, ed certo che la ricchezza trasferita all'assuntore corrisponde 138 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO al valore pieno del bene di cui .egli pu˜ liberamente e illimitatamente disporre, tanto che, se ci˜ avvenga, lo stesso tenuto a versare ai coeredi l'eccedenza del ricavo dalla vendita sul prezzo di assunzioni (art. 29 del decreto 38/1972). (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1¡ febbraio 1993, n. 1230 ¥ Pres. Salafia Est. Grieco. Min“stero delle Finanze (Avv. Stato Pavone) c. Falliá mento SO.DE.MA. Tributi in sener~ ¥ Riscossione ¥ Fallimento ¥ C~diti per i quali pen dente giudizio innanzi alle commissioni ¥ Ammissione con riserva ¥ Sospensi˜ne del giudizio di insinuazion ¥ Esclusione. (r.d. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 55 e 95; d.l>.R. i9 settembre 1973, n. 602, art. 45; .c.p.c; art. 295). I crediti relativi a tributi per i quali sono insorte contestazioni pendenti innanzi alle commissioni tributarie sono ammessi al passivo delle procedure concorsuali con riserva da sciogliersi .dopo la decisione della controversia tributaria. ed in armonia con l'esito di ~uella decisione. Il giudizio innanzi al tribunale fallimentare non . sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione tributar,ia definitiva (1). (omissis) La ricorrente Amministrazione, denunzia violazione e fal:sa applicazione degli artt. 95, 2¡ comma, e 55; 3¡ comma, della legge fallimentare; dell'art. 45, 2¡ comma, d.P.R. 602/73 e dell'art. 295 c.p.c., in relazione . all'art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficienza e contraddittorietˆ di motivazione,. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Deduce, in particolare, che la .interpretazione data dalla Corte d'appello porrebbe l'Amministrazione -con evidente stravolgimento del Ç sistema È generale di corretta definizione e liquidazione dei crediti -nella condizione di non poter mai riscuotere. quanto dovutole, neppure nella misura Ç fallimentare È, nonostante il riconoscimento (finale) del credito; inoltre, vi sarebbe il concreto rischio di un incontrollabile prolungamento di procedure fallin:lentari che non potrebbero essere Ç chiuse È neppure con la cautela degli accantonamenti di cui all'art. 117 L.F. Sostiene, poi, la rkorrente che la Corte di merito non avrebbe in realtˆ spiegato la disapplicazione dell'art. 45 del D.P.R. 6di/73, atteso (1) :t! finalmente. risolto un problema di grande rilevanza pratica. L'insiá nuazione, sia tempestiva che . tardiva, deve subito conc~udersi con l'ammissione con riserva; si dovrˆ sempre evitare, provocando se necessario la pronunzia di una sentenza appellabile, la sospensione del giudizio, gtaveme:il.te pregiudiá zievole per l'interesse erariale. PARTB. I, ssz;. V; ¥GIURISPR'IJllllNU TRIB'IJTARIA che Çeventualicontestazioni inerenti ai tributi iscritti¥ a ruolo non¥á potrebbero á che riferirsiᥠa . quelle conoscibili da.Ile Commissioni. tributarie, non¥ essendo ipotizzabili¥. ˆsi di... cC)nt(JSta,Zioni. sottoposte.áá all'accertamento ddi giu().ice fallttn.entare :i>; Da ultimai Ja ricorrente deduce la mapplicabilitˆ ~Wa.t"tr~~S .c.p¥C¥:4if~~dodlrequtsitodella: pregiudizialitˆ,á ¥¥.............¥te cŽli;i$id,e.l'ˆziñni e¥ ál~. concfusioni dell'Amri:“inistrazione¥finanziaria sono e$@s~e. )1.eJ{ontesto di<~ dettagliata riostruzibne delle vicende gillrisprtidemiali¥: concernenti.la¥¥¥.questio:i:l:eá ¥dell'ammissibilitˆ¥ al¥áááápassivo fa11imŽntare >di crediti tribu~ri in contestazione á innanzi¥á alle á Commissioni tnb\itme a seguito di tsm~one tardiva; .á..á¥.á. áDa11a:pfemessa che~:Prima della riforina tributariaiLcredito relativo ad fui tiributo non anccn:a incontstabileá"'""" in quanto all'esame della giu. risdizion:e tributaria ....; era ammesso.¥ Ç con . riserva È al passivo . fallimentare, tardilil,tt“ente o tempestivamente. insinua tor in quanto parificabile al credito coridizionato (CˆJ~~>1806/74r¥á 3213/84y 7400/83; ᥠ8761/87);tla ¥ricorrente ti~ cit;casione pet sottolineare Che la riforma del 1973 ha inteso, con rar.t A5>dŽl ááá áá ¥ááQuesta Cortei giˆ: con la sentenza .1806/74; afferm˜ ..che>. i .crediti insinuati al passivo fallimentare, sia per imposte dirette che indirette e per le;quali siaá stata :t'<>rmulata CC>nte.stazione innanzl alla Commissione tributaria ¥prima . delá fallimento;á¥á .sono assimllabUi ai crediti condizio.1;1,li e vanno ammessi al passivo con Ç riserva È da sciogliersi dopo Ja, qecisione della colil,troversi~ tributar.ia e<;l )n< armonia con quella. Si;i.cessiVlillnente, il principio ~ stato riba.dito daUa deci.$ioni;: 7400/83; daU~ sentenza 3273/84 in cl.li, ~$pi:es!iamente, J'a.imii;sioI;l,e p.ce:rneva. un. r(l<;tito d'IVA;> dalla d.eci!lio:ne di contestazione¥me.. rente al tributC:Fretat“v˜ un titolo giuridico pŽr l'am:missfone Çeon riŽerva È' ¥(11 >queFtrlbutd al passivo delle procedure ¥fallimentari e; d'altra parte; á¥1e triodal“tˆ ¥df esmone¥del tributo á¥(attraverso laáá iscrizione a ÇtuoloÈo itttravŽtso 1 operazioni df.¥cui á al¥Rl>. át4áaprile1910 n;.¥639 áe sucŽ;á modm) áásono, al riguardo, dav\ref˜ ¥ :indifferenti. Uri'Ultima . ariri.otaz“ortŽ: Çl..e á¥contestazioni á inerenti a áátributi áiscrittiÈ Irieniionati.fd.a1Part. ¥4sil.P:R: 602/73 riorip˜ss<>xfo chŽessere á¥:.::;..ácome eorrettamertfo fitevˆ ¥.fa .ricorrente¥áá¥.¥¥¥¥á¥. quelle.¥ .insOrte .eáᥠpendertt“:á innanzi ai giudice tributario perchŽ; atteriencfo alfa esisteriza stessa: del tributo; sono riser:vate alla giiu:~sdizione ¥specja:li.;;;i,ta Q.elle Comtll.ísf>io.i txibutarie. Contesi.{ zi~ni che . tiguar4ill0 . i. tributi iscritti ~ ~oio e,, in par#~olare, la . loro ef)sema:, . non . spno dji:et.tal1lente .¥ c9.o~cibôf 4a1 .ágiudice famwenta:re. á á . I.a sel)tenza imp.gnata va, d.llq.e, cassata. li giudice di rinvio¥ si innanzi al Tribunale fallimentare non sospeso ei art. 295 c.p;c. ili attesa della decisione tributˆl'ia definitiva,,; (omissis) CORTE DI CASSAZIONE; Sez; I, 2 febbntio 1993, n. á 1769 ¥ Pres. Scanzano ¥ Est, Proto ¥ P. M. Jannelli (conf.); De Cori (avv. Ermetes). c. Ministero delle Finanze (AVV¥ StatLPalatiello). Tributi in genere -RepressiOne delle. \.ioiaztonf delle leggi tinanzi~rie á á Sanzioni ¥ Pena pec~rla ¥ Prescrizione ¥ '4fi; . 17 legge 7 gen na“o 1929 n¥. 4 ¥ ~ . sostlfult˜ dalla decadenza. dell'art. 55 del d.P .R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 55). L'art. 17 della legg 7 genna“o19~3 n.á 4 che prevedeva la prescrizione quinquennale per la riscossione dr4ia. pena pecuniaria statp .sostituito dall'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in base aLquale la pena RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 142 pecuniaria deve essere irrogata .con avviso da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avvenuta la violazione (1). (omissis) 1. --Con i due motivi del ricorso si denuncia .violazione e falsa applicazione qegli artt. l e 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e 43, 55 e 70 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonchŽ carenza di motivazione, e si sostiene che la pena pecuniaria dovuta per le infrazioni in materia di imposizione diretta sarebbe soggetta alla prescrizione quinquennale di cui al citato. art. 17, decorrente dalla data dell'illecito. La ricorrente -premesso che questa norma, attenendo alla. prescrizione, opererebbe su. un piano diverso rispetto agli artt. 43 e 55 del D.P .R. n. 600, che riguardano termini di decadenza -deduce che il d.P .R. nulla dispone in materia di prescrizime del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie e che, pertanto, erroneamente la Commissione centrale. ha attribuito al ádecreto stesso efficacia abrogativa dell'art. 17 in relazione a tutti i tributi e relative pene pecuniarie da esso regolati. 2. -La questione che il ricorso prospetta riguarda la sopravvivenza o non del disposto dell'art. 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, relative ai tributi dello Stato in matetia di imposte dirette), che al primo comma dichiara: Ç il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della .commessa violazione È. Secondo la ricorrente questa sarebbe la sola disposizione applicabile alla fattispecie, in quanto; tenuto conto del á c.d. principio di fissitˆ stabilito dall'art. l, comma secondo, della stessa legge, vigente al tempo dell'irrogazione dell;:t sanzione (disposizione poi abrogata, con effetto dal primo gennaio 1983, dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982 n. 429), il suo contenuto non avrebbe subito alcuna modifica per effetto di leggi posteriori; e neppure in virt dell'art. 70 del d.P.R. n. 600 del 1973¥ (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), non contenendo questa norma una Ç dichiarazione espressa del legislatore È, secondo la prescrizione dell'art. 1. 3. -Questa tesi non pu˜ essere condivisa. II-divieto di a:brogazione e modifich,e, sancito nel capoverso. dell'art. 1-della leggeá .del '29 (Ç le disposizioni della presente legge... non (1) Decisione esatta. La disciplina completamente diversa anche quanto alla competenza e al procedimento, introdotta con la riforma, ha completaá mente modificato il sistema sanzionatorio del 1929 che resta in vigore solo per alcune imposte indirette minori. Hl ~assono. e$$ere abrogate áo modificate da leggi .. posteriori concernenti i singoli tributi, se n()n per dichiarazjone espressa del legislatore con specttico rlfel'hnento ~te.á sing()le . clisposiziom abr()gate o. modificate È), . rig.# divij le .. sle J~gg~ p()st~riort Çco11cernenti i sb;tgoli tributi È e, .. per .!IWJa¥tS~lt~~~~-~ ]~l~td~@irbW~&slfGi~0~flt!tfu~i~i t1f~rf!~i6! ~r~f~~~:~e~: ~~-,.'ig~~ .. <._,.~~:~~~T7li~ same.t.e¥ ¥ácU$J?hsto ¥¥á.ctat..¥áPresente....¥ ~e9reto È. l'if~ lil prf:@,C> if#l“ev9 $ec9ndo cui á l'!:i; 1'1 della legge á.del '29 e gli artt 4~ ~<55c.tel d.P.~. ri. 6o˜á¥sarebberoáá reciprocamente ininfluenti, perch~ C>p~taiiti fu pi@[c:li~d11ti. . .á. á á J./~rf SS dispqne, irifat1:i, che Ç. per le vjolazioni che danno luogo ad acc~Ha.neutffurettifieaááá()á.d'ufficio l'irrogazione dellaá sanzione comunieata¥ áááaF cg11tribuente con, lo stesso avvisoáááaiá accertamentoÈ (primo comma). :I; sta;bjl1:;ce, inoltre; che Ç per le violaiioni che danno luogo ad accel'tan>.enti l''.ffici() delle irnposte p\l> provvedere in q11ajsiasi momento, con ás:epar..¥¥. a.dá a““11i.s.l da notificare e11tfo il 31 dicembre del quinto anno . . . successivo á a quello in cUi avvenuta la violazione È (secondo comma, prima parte). P˜ihŽ. l'accertamento deve essere notific;;i.to, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del q.into anno sucessivo a quello in cui stata á J?resentat~ la dichiarazione (art¥ 43), evidente che la pena pecuniaria (in:dipendenterri~D.te. d.all'accertarnento) deve essere irrogata mediante avviso da n<>tifiare entroá quella data. E non concepibile che, prima ed indipendenteniettt<'.'.. da q;uel. termine, . si. m;:tturi la prescrizione di un diritto, il ci.ii esercfaio fiori sarebbe legaltliedte possibile. Agli enunciati criteri si attenuta.fa ááaec“sione impugnata,. correttamente ritenendo che laá nuova regolamentazione contenuta nel d.P.R. n. 600 ha comportato l'al;:Jrogazione per incompatibilitˆ (art. 15 disp. sulla legge in generale) della disciplina ad essa anteriore. (omissis) PARTE SECONDA ,¥¥1,¥ .,¥¥¥,.,,,,,.,¥¥~.Jm QUESTIONI PROBLEMI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 241/90 (*) 1. PREMESSA. La presente relazione ha per oggetto la verifica sperimentale dei problemi attuativi della legge sul procedimento -in particolare per quanto concerne gli istituti della democrazia amministrativa -quali si sono presentati all'Avvocatura dello Stato nel corso della sua attivitˆ di istituto. Prima ancora di procedere a tale descrizione converrˆ per˜ notare come il primo impatto con la legge n. 241/90 sia stato ancora pi diretto e riguardi l'Avvocatura come soggetto pubblico destinatario, sia dal punto di vista della sua attivitˆ professionale che. da quello della sua struttura amministrativa. Dal primo punto di ¥¥ vista il problema viene in rilievo con. riferimento all'attivitˆ consultiva. L'art. 16, primo e sesto comma della legge n. 241/90 prevede, infatti, in generale una accelerazione della attivitˆ consultiva, ritenuta meritevole della adozione di procedure d'urgenza ed in particolare un termine perentorio entro il quale debbono essere resi i pareri obbligatori. L'Avvocat4ra Generale dello Stato ha quindi diramato una circolare con .cui richiamava l'attenzione degli Avvocati e Procuratori dello Stat˜ sulla. necessitˆ di rendere entro i 90 giorni i pareri obbligatori (pareri in tema .di proposizione di . liti e resistenza nelle medesime, . transazioni, riserve dell'appaltatore, libertˆ e pr˜ptjetˆ di immobili, inesigibilitˆ di crediti, affrancazione di canoni enfiteutici). Sf resa inoltre necessaria una riorganizzazione dei servizi amministrativi perchŽ venisse accelerato .l'iter degli affari consultivi, con previsione di una corsia preferenziale per i pareri obbligatori. á Al di lˆ dell'impatto ora descritto, vi stato poi l'impatto pi diretto che con la legge n. 241/90 ha avuto l'Avvocatura dello Stato come Ammiá nistrazione. Nell'Istituto, infatti, áquale apparato servente dell'attivitˆ consultiva e contenziosa svolta dal personale togato vi una vera e propria struttura amministrativa di supporto suddivisa su 26 sedi con immobili da gestire, capitoli di bilancio da amministrare, contratti da stipulare, stipendi da erogare, concorsi da bandire, assunzioni di personale, promozioni, trasferimenti da effettuar, procedimenti disciplinari da svolgere e cos“ via, con una forza di circa mille unitˆ. Una struttura amministrativa, quindi, nei cui confronti la legge sul procedimento ha un suo campo di operativitˆ non marginale. Anche in questa sede stato necessario operare per adeguare le strutture alle nuove esigenze e sono stati cos“ predisposti gli schemi di regolamento per la individuazione delle strutture organizzative ed i tempi dei procedimenti a norma degli articoli 2 e 4 della legge; á sono state date disposizioni per rendere effettive le norme in materia di autocertificazione; sono (*) L'articolo riproduce, per cortese concessione degli orgli\Ilizzatori, una relazione tenuta alla LUISS -Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche Ç Vittorio Bachelet ¥ dall'Aw. I. F.. Caramazza in occasione dell'incontro di studio del 12 febbraio 1993 ed intitolato ÇGli istituti della democrazia .amministrativa (Trasparenza, partecipazione, amministrazione consensuale) ¥. 11 2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO state date istruzioni per rendere effettiva la disponibilitˆ delle copie dei documenti richieste in sede di esercizio del diritto di accesso. A parte il duplice impatto diretto ora descritto l'Avvocatura dello Stato ha avuto comunque modo di affrontare i problemi attuativi della legge sul procedimento nella sua consueta posizione di osservatorio privilegiato sull'accidentato panorama del contenzioso pubblico. Osservatorio privilegiato perchŽ l'assoggettamento dello Stato come potere al giudizio rappresenta, nell'evolvere delle sue regole, un indicatore quanto mai sensibile del punto di equilibrio fra principio di libertˆ e principio di autoritˆ: punto di equilibrio mobile nell'evolversi della concezione del diritto, nel progredire della societˆ e nel mutare dello Stato. Quando, come nel nostro ordinamento, che in questo aspetto si presenta con caratteri di assoluta originalitˆ, la difesa dello Stato sia affidata ad un organo tecnico che assume in áforma organica ed esclusiva la rappresentanza e l'assistenza in giudizio del pubblico ápotere, ebbene tale. organo diviene direttamente partecipe del processo di determinazione di tale equilibrio nel suo continuo evolvere. La creazione di un organo tecnico distinto dall'amministrazione parte in causa, epper˜ incardinato nell'organizzazione statuale, lo rende infatti particolarmente sensibile al divenire dell'esperienza giuridica e partecipe della sua costruzione, in quanto i segnali che riceve e trasmette percorrono due canali privilegiati: quello esteriore e professionale del concorso alla formazione del diritto viVente attraverso la diaiettica del contenzioso e quello interiore ed istituzionale .dell'appartenenza all'organismo statale, da á cui riceve e cui pu˜ trasmettere, soprattutto attraverso l'attivitˆ consultiva, impUlsi idonei a meglio comprendere il continuo divenire della societˆ e favorii:e l'adeguamento ad esso dell'attivitˆ statuale. L'esperienza giridica dell'Avvocatura dello Stato riflette dunque le grandi crisi di trasforma“:ione attraversate dal diritto, dalla societˆ e dallo Stato. .Orbene, la legge n, 241/90 segna indubbiamente un momento di passaggio ed una crisi di trasformazione, marcando in particolare la transizfone dalla civiltˆ del segreto alla civiltˆ della traspareiiza: particolarmente significativi, quindi, i relativi segnali captati. Un primo dato puramente numerico ci rivela che nei due anni e mezzo circa di vigenza della legge n. 241/90, non sono stati impiantati pi di una quarantina di affari sia consultivi che contenziosi in materia: ed il c.omputo pecca per una certaá larghezza, in quanto sono stati considerati anche dei casi un p˜ anomali come quelli in cui, in sede di ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, si lamentava come comportamento antisindacale il comportamento dell'amministrazione che aveva rifiutato l'accesso ad atti e documenti o le denunce penali ex art. 328, secondo comma, del codice penale contro fun. zionari pubblici. Per valutare quale sia la rilevanza statistica del fenomeno sulla totalitˆ del contenzioso amministrativo e del consultivo ad esso correlato in carico all'Istituto, occorre considerareá che, nello stesso arco di tempo, sono affluiti all'Avvocatura dello Stato circa cinquantamila nuovi affari consultivi o contenziosi. Quindi i casi in cui 'venuta in discussione la legge sul procedimento sono stati meno dell'uno per mille. Se poi cerchiamo di disaggregare il dato, vediamo come la maggior parte di essi riguardi la sede romana e sia stata sollevata da associazioni di utenti e di consumatori e _non da singoli individui. La quasi totalitˆ di questi quaranta affari, poi, riguarda il diritto all'accesso; qualche caso marginale riguarda la partecipazione, mentre non dato rilevare PARTE Il, QUESTIONI alcuna questione relativa all'amministrazione concertata. Sull'amministrazione concertata dunque, Ç l'elettroencefalogramma piatto È, con l'unica eccezione di una sentenza di Cassazione che affronta peraltro il problema in sede di obiter dieta. Si tratta della sentenza della I Sezione n. 4572 del 1992 la cui massima recita: Ç Nell'ambito dell'amministrazibne partecipata o per consenso il contratto di diritto pubblico ricorre quando la Pubblica Ainministrazione disciplina gli aspetti patrimoniali di un rapporto ad oggtto pubblico dove il momento discrezionale della funzione si giˆ esternato in un provvedimento rispetto al quale il negozio si trova, di regola, in un rapporto di accessorietˆ od ausiliarietˆ; il modulo c˜nvei:ízionale nel procedimento amministrativo si realizza invece ogni quaivolta funzi˜nari privati si siedono intorno ad un tavolo e discutono sl possibile contenuto del provvedimento da adottare; pertanto, mentre il contratto si pone come fonte autonoma di disciplina del rapporto, o di un aspetto di esso, ed autonomamente impugnabile, il modulo convenzionale non raggiunge la stessa autonomia giuridica perchŽ l'unica fonte d“ regolamentazione del rapporto rimane il provvedimento amministrativo ": La decisione riguarda vecchie convenzioni urbanistiche e soltanto occasionalmente, dunque, viene citata la legge n. 241/90 e il caso di amministrazione concertata che in esso previsto. Per il resto hon dato rilevare, nell'esperienza giuridica concreta dell'Avvocatura, alcuna applicazione di quell'istituto di democrazia amministrativa che l'amministrazione áconcertata o concordata, previsto dalla legge che stiamo esaminando. Pur rimanendo nei limiti doverosi del sano empirismo a cui questa relazione deve attenersi, sembra comunque necessario .tentare di dare un'interpretazione di questa singolare situazione, di questa áÇ non risposta È della esperienza giuridica concreta alle innovazioni legislative. La singolaritˆ di tale reazione deriva probabilmente dal fatto che l'innovazione troppo profonda ed ha dunque bisogno di un certo periodo per essere assimilata e tradotta in esperienza concreta. Dei tre istituti di democrazia amministrativa introdotti il pi facilmente recepito, pur nei modesti limiti sopra indicati, stato dunque l'istituto dell'accesso. Questo, crediamo, per varie ragioni: innanzitutto perchŽ i principi fondamentali sull'accesso avevano giˆ cominciato a penetrare nella nostra giurisprudenza attraverso coraggiose sentenze innovative del giudice amministrativo; in secondo luogo perchŽ il principio della trasparenza aveva cominciato a farsi conoscere. dall'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa; infine perchŽ dei tre istituti di democrazia amministrativa introdotti dalla. legge n. 241/90, l'accesso quello meno rivoluzionario. Questo anche perchŽ l'origiá nario progetto Nigro, che prevedeva un diritto di accesso esteso a tutti e quindi in funzione strumentale ad un diritto di informazione, stato, in questo Ç ammorbidito È in.. sede governativa, prima, e parlamentare, poi. A differenza, infatti, di quanto accade, ad esempio, negli Stati Uniti o in Francia dove il titolare del diritto di accesso Ç chiunque È, nel nostro ordinamento, ai sensi della legge n. 241/90, il titolare del diritto di accesso non Ç chiunque È ma solo Ç chi vi abbia interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante È. La parte della legge relativa all'accesso era, quindi, quella, tutto sommato, meno innovativa introdotta dalla ánormativa in esame, che, nel disciplinare in maniera organica, per la prima voltaá nella storia italiana, il procedimento ammi RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 4 nistrativo, gli ha riconosciuto un nuovo e fondamentale ruolo nell'operare pubblico. II procedimento non pi infatti, come all'origine della sua storia dogmatica, concepito in funzione servente dell'atto che ne costituisce il prodotto nŽ (o non pi soltanto) come forma di esercizio dell'autoritˆ -o sua <UQ osservare che C~ stata: urta. notevole iniziale apertura da paite di -. $uni tribunali amm“istrativ:i regi6nali; ¥ segt.iita -á da VivaCi. contrasti ghiri~ spiudehziali;¥¥ris˜lti!i¥¥¥illfine,áááda:Ile ¥cauteáá decisioni-¥ádel¥ Consiglio ¥¥di_¥-Statoá-á che¥ siá- ~$8() C˜J.l ~strema prudenza, crune nella sua tradizione, cercando di ponderare i ~fritti ¥¥ni!.llcenti dˆlfa ti.uova normativa conáá le.. esigenze¥ della. -¥Pubblica am. ministrazkinŽif¥ááááá-ááá á¥á¥¥:¥:¥:/--áááá-á--á-ááááá-á-á-á-á--á----.-á--á --/---áá ................-. áá:: ::.:~=:<::>/. )~>>:=:-)::::::-:: á.. áá:::\j~;;;:;r:r:.;::..:á á-: áááá-á á á -:áá:áááá. =á.á.á......á.á.:<.: :.: :-::..:::::-:á :-: :á.. :.:-: :-:-:-:á:áá :-::-: ..á .. á á(:: : =á= :: := =::.::.:=:: :_ áá:á{-ell'intel'venu~ dl:a:ccesso;¥ fottlendo; in tal-modo, áinteressanti spunti ed indicaá z“offi ;;;;;:;;' come !ii vedrˆ nel Prosieguo dell'esposizione -su tematiche centrali quativ la naturˆ :gttitfdica _sfa á del diritto di access˜ che della situazione giuridicamente ril~nte<¥che¥ ne il fondamento: il rapporto tra partecipazione e aŽci“sso; i Iknitl alla¥ facoltˆ di differimento dell'accesso conferita alla P.A~ dall'art. 25, terzo: c˜mma; l'applicabilitˆ della normativa ¥ in esame agli enti pubblicieconomici; Problematiche, sUlle quali, peraltro, si attendono, una volta superati definiti:vamentei problemi strumentali di operativ:itˆ della normativa, nuov:i e pii:i approfonditi chiarimenti: insieme con quelli sw contenuto e sui Hfuiti deLd.ititto di accesso)Questioni entrambe fino ad oggi trascurate. Primaá ¥di¥.esaminare.-i.¥:primL interventi giurisprudenziali immediatamente successi.Vi ˆlrentrata in vigore della¥ legge n. 241/90; va preliminarmente rilevato; in vi!!i :g~e;rale,¥.come la gran pat:te delle actiones. ad exhibendum ex art. 25 sianc:;>: perJo pi soUevate da associaziQI)j di categ9ria (di consumatori, di utenti di ptibb)jco sl;)rviz“o, di, categori,e p;ic0fesli˜í01.lali):so.lo raramente affiancate dal sin8olo futeressato/ mentre i tjcot's.i á individuali muovopo 4a istanze di _accesso :relˆtlve alhWtatisettori deU'azi¨e. an.llinis:trati:Va,tin particolare, nella materia ~oncorsua_le. :Rel,ativamente_-ricca;.~-infatti.. la. gMuisprudenza sUlle richieste di Visionc:i degli. el,ab()rati e dei¥ verbali-dc:iíle commissioni di concorso, trattandosi di m~t~_amminis:trativa Pi ~ina alla sens~bmtˆ (lei ;x;. art;.. 25-. della legge.'¥n~ -241/90, in quanto azionato prima¥ dello scadere ¥del¥ termine semestrale previsto dall'art. -24, secondo co:inma, della legge.n. 241, altre decisioni, quasi esclusivamente di TAR periferici; hanno ammesso la possibilitˆ di ricorrere 'ex art. 25 anche se solo per .quei Ç diritti di accesso È che trovino un fondamento sostanziale diverso 6 RASSEGNAá AVVOCATURA DELLO STATO dagli artt. 22-24 della legge n; 241/90, riferendosi, in tal. modo, al diritto ádi accesso alle. informazioni in inateria di ambiente ex .art. 14 della legge n. 916/85. (cos“ TAR Sicilia, sez. Catania, II, 9 aprile 1991, n. 118) e ˆl diritto di accesso ÇparteeiJ) ativo È,. attribuito áa chi á legittimato a partecipare al procedimento da altre norme della legge n ¥. 241 (artt. 7 e 10). (In tal senso, TAR Lombafdia., Sez. Btescia, 26 marzo 1991,. áli; 268; TAR. Lombardia;, Sez. Brescia;: 27 novembre.á1991,. n. 905). Il rinvio operato dall'art. 31 ai decreti attuativi menzionati nelrart; 24.. -si lŽgge nelle decisioni appena richiamate -pur differendo l'efficacia delle norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, non impedirebbe, peraltro, l'operativitˆ dello speciale rimedio. processuale dato. dall'art. 25¥ per la ben diversa ipotesi del diritto di visione degli atti del procedimento conferito ai legittimati ad intervenirvi ai sensi degli artt 9 e 1() della leggeá in esame. Scath~to il termine semestrale previ$tO dall'art, f,4 per l,'eman;o\ZíOne dei (fecreti, (o del ~creto).. g9yerqativiJ Si.dici. amministraôvi sono .stati d:tlamati a.ci affro~tare jJ. problema c,1.ell;;L: mane~ attuazione . ciella normaá succes!!iVamente a .tale scadenza. Argomentando dalla qualificazione del . termine dkemanazione dei regolamenti ccm1e. áperentorio: per .il .Governo e . Stante i~emanazioneá del predetto regolamento, ha:-infatti respinto il¥ ricorso in appello .propostoá ex art. á 25 . dichiarandolo. inammissibile, argomentando dalla mancata. entrata in vigore deL. regolamenti previsti dall'art. 24 quarto comma. Richiamandosi aáquanto giˆ áespresso in sede consultiva ¥ ..,., nel parere espresso in relazione allo schema ádi regolamento. sulle . modalitˆ di esercizio del. diritto di accesso .,,.,.. il Consiglio di Stato torna quiá a sottolinf;!are che il legislatore. del '90;>per dare concreta ed effettiva attuazione al diritto di accesso, ha delineato un particolare sistema di produzione normativa Ç.a cascata È, diversificato su pi. livelli; e ci˜ in perfetta coerenza con quella tec:o.ica diá Ç normazione ¥sulla normazione È adottata coná riguardo ad altri istituti della legge sul procedimento (per es. per i termini e per il responsabile del procedimento). Nel casoá specifico ádel diritto di accesso, accanto alla disciplina contenuta nella legge n. 241, l'art. 24 individua una duplice fonte regolamentare, governativa e delle singole amministrazioni. La prima, giˆ attivata con il d.P.R. n. 352/92, afferente alle modalitˆ di esercizio ed ai casi di esclusione; la seconda, che dovrebbe essere attivata nel termine annuale di cui all'art. 13 del suddetto d.P.R., relativa all'individuazione delle categorie di documenti da sottrarre all'accesso. . . L'art. 31 della legge. n. 241/QO, sostiene il Consiglio di Stato nella decisione da ultimo citafa, nel subordinare l'efficacia : giugn9 l9o9~i 11"'~423; Jnv ricont>sciuto -l'am: li:iisSibii“ta' -dei ii-corso de.l C˜dacons per il rifa-Scio: da pari-' della SIP e del Ministero delle Poste dei doctthienti rigrtˆrdailti l'auft“efito--delle tariffe -telefoniá che,-cbn ci˜ rlcrinosceridt>: un ii:tteressŽ tduridfuainente rileV'ante del CODACONS -.....;. che,_ coordina le associazioni per-.: la :difesa dell!ambieilte e dei diritti . degli áutenti' e dei consumatori ;...;. nel cˆSO :di specie, ' -Come si giˆ osservato; una 'Serle di decisioni dei TËR e del Consiglio di Statoá sono'-state --t>ccaS!ionate, --dalle' istanze di accesso diá soggetti partecipanti a pubblii conoorsi ai vierbali della oinmissione nonchŽ aglfelaborati propri o di albi partedpanti. In merito la giurisprudenza appare divisa tra i TAR che ammettono l'accesso a quei documenti <Çehe ooncern6nopersonabnente'i1 -, __ ,Y"r RASSEGNA AVV'OOATURA l>l!LtO STATO :ricorrenteÈ (v¥. TAR.Toscana, III; 25,.gennaio .1992, n, 22) e .quelli che estendono l'ordine di rilascio anche ¥agli atti concorsualirelativi a concorrenti diversi dal. ricorren~ .(v. TAR Sicilia, Catrulia, III; .2 aprile 1992, n. 209). In rela:Zione alla necessaria. allegazione dell'mteresse giuridica.mente rilevante connesso a.U'.oggetto della ricbiesta di.accesso; .. previsto .. dˆll'art. 22 ¥della leg~.n. 241/9lLe .4/itll'j;\rt¥ááá3¥. del¥d~reto atttlativo. (d;P.B,,. 352/92) va segnalata la :t'(icent;l ~:““iP~at~yllf da Parte/<.'felCQdaPns,. d!:lll'art. 3, comma. seconcio, .c;lel pre4etto. regolamento ¥¥g~veniativoá;/¥ :¥ i¥ .¥¥< : ¥. . ..... /. ¥ .. rnvocancJ˜. tm:: ;Unb~amento .Q.ella¥á gh:.;:isprud.enza amministrativa appena richiamata; lamenta il:rjiilorrente. che dovemto iL richiedente .attestare la titolaritˆ .¥ almeno .di ¥ llll/ interl')sse legit*lm:C>; verrebbero¥á¥ escluse. ádalla tutela ex art. 22 .e. ss. della legge n. 241/90 tutte quelle. situazioni cli interesse non pa~Witt q.l,l}U'kate, oyvero di diritti:>, nop dii:etta.tl),ente: comvolte dal docuá ¥f~~í=~~t;~e!!nz~'.:l~~.~~:~e¥d:gf~C::e~;~¥¥¥.¥le?o:~~f:.d~P~~:::i~ot;! Illieando .J~ c.l“ffrenze á¥á¥á .á. d:sulliibill da un'attenta. e ¥. ~lstematica lettura della l~11{4[~~:~?l~ WJ& f~e;otia 4f4!t“~r:tr.~l'!tŽ e i~ r1iate1Ji t:'<>ncorsuaze. á ¥/ In ordine ¥allaá norma¥che. accorda allaáá.p.a. una, facoltˆ di differire l'accoglimento dell'ist.anza di accesso si segnalano due decisioni. di merito, entrambe relati:ve a ricorsi. e:!( art. 25 ed aventi. ad oggetto . documenti attinenti allo svolgimento. di procedure ¥ coru;orsualk Le due pronunceá accolgono .soluzioni diameá tralmente opposte. Da un lato, TAR.Lazio. J,.13 dicembre. J9f.ll, n. 2106 (caso di esclusione da una provaá:scrltta .con.c.onsegu~nte. richiesta di accesso agli elaborati ed al verbali} affenni.tJa. legittimitˆ,. del differ4¨nto: del diritto di acquisire gU atti del concorso alla, conclusione de:Ua proedura. Ci˜ al fine di non arr¨are. p:regiudiziQallo. svolgimento deWazione am~strativa, secondo l'e&plicita . .formt:llazione dell'art. 24 della. legge n. 241/9(). L'.ori1.mtamento appare confermato dalla recentissima decisione del TAR Lazio;: J, 24 marzo 1992, n. 399, elle si .. pronunci~to¥.in caso an$g9. Contra, per˜;.TAR '.J;oscana, l, 19. settembre 1991, n. 422, che, in un caso analogo, ba accolto¥ il ricorso: ¥. e$clUdendo : Ç che .la conoscenza da parte della ricorrente dei ve:rbalidella Ci:>mndssione esammatrice, recante i criteri di massima per la valutazione dellUpaf~ all1tnifilstl'l#ivo re~onale M infatti concluso per l'inoperatiVitˆ deJ diritto di accesso.á sia ¥nei . confront~ ádell'Ente che di qualsivoglia soggetto pubblico, stante la mancata. emanazjone dei rŽgolamenti attuativi di cui @'art; 24,á.quarto c9mma, richiamandosi alla giurisprudenza sul punto precedentemente .¥ esposta.. Un chiarimento definitivo, forse, potrˆ derivare dalla decisione -ancora non intervenuta -del ricorso ex art. 25 azionato innanzi al tAR Lazio dalla Societˆ ARJO WIGGINS Italia contro l'Istituto Poligrafico dello Stato per il rilascio di alcune delibere del consiglio di amministrazione e di copia degli atti di aggiudicazione relativi a contratti di fornitura da questo stipulati. Pur in mancanza di specifici riferimenti giurisprudenziali, sia il richiamo ai lavori preparatori della legge sull'accesso, sia il richiamo ai lavori sulla sua prima appl“cazione . (la Ç Relazione Conclusiva È della commissione di studio s.ll'attuazione della legge n 241/90 istituita con d.p.c.m. 14 dicembre 1991 espressamente esclude dai soggetti interessati dalla nuova normativa gli enti pubblici economici), sia, infine, l'evidente incompatibilitˆ tra l'esercizio dell'attivitˆ di impresa ed il principio di trasparenza introdotto dalla legge n. 241/90 -che finirebbe per discriminare quegli enti rispetto ai soggetti privati operanti nei medesimi settori del mercato -sembrano, peraltro, far concludere per una soluzione negativa. Tutt'al pi potrebbe ipotizzarsi la possibilitˆ di una soluzione compromissoria nei limiti in cui si possa distinguere tra atti autoritativi di organizzazione dell'ente pubblico economico -ai quali la logica della legge n. 241/90 pi si adatterebbe -ed atti privatistici, riguardanti i rapporti con i terzi, ai quali la predetta normativa resterebbe del tutto estranea. 4. CONSIDERAZIñNI FIN,U.I. Oltre alla relazione sullo Ç stato dell'arteÈ sin qui illustrato stata richiesta anche qualche prospezione sul tema. Se in sede conclusiva lecito azzardare qualche cauta generalizzazione, sembra non possa essere accusato di essere vittima di suggestioni millenaristiche chi confessi di non guardare al futuro con molta tranquillitˆ. Questo non solo e non tanto per i gravi problemi che travagliano il nostro Paese, ma soprattutto in considerazione del disastroso scenario mondiale contemporaneo. Uno scenario in cui ogni certezza sembra sfaldarsi fra i sinistri scricchiolii che accompagnano il crollo di imperi di dimensioni planetarie, lo sfacelo di eco RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO nomie e di ideologie fino a ieri egemoni, il ritornQ. nella nostra Europa .di ;manifestazioni di barbarie che . si speravano ormai sepolte nel passato. á Certo che, alle soglie ¥ ctel áterzo milleiinio, stiamo attraversando una crisi di trasfonD.azione lliterepocale, ti.Ila: frasforrha:zion:e che porta dallo Stato sociale á e dtla societˆ . c1.i benessere a: nuove entitˆ. . cosl poco á prevedibili e dŽfinibilida: essere q)lalificˆte c˜n denol:í:tinazioni puramente cronologiche: 16 $tat(> post-model'Jlo e la soietil p˜st"iridustriale. á . . trii nuovo moneto igxi.ofo, dunque; d attende. Di esso faranno pero parte i . d.itti civili della terza gene.ri.ione, come li ba ¥deftniti B0bbio, dopo i diritti c:li'.. Ii'bettˆ¥.ádella pdri:ia,. cheá haI1Ilo marcato. ifpˆssaggio daJ.i'Ancien RŽgime allo Stato libŽ:rate e dopo quelli sodali della: seconda, . tji.e hanno marcato il passaggio dajlo stato liberale allo stato del benessere. á Fra tali diritti della:. terza generaiione vanno hidubbiamente da:ssificati quelli degli ¥ á istittiti cli ádemoerazia áᥥ a.ii“iiiinistrativa che rappre!;entano, se consentitaá una ptlnta di otthriisroo, uno degli aspetti rassidUtanti di questo nuovo mondo che d. attende e che. speriamo sia il men˜ ˜rwellia:n:(). possibile IGNAZIO FRANC11!SOO¥. CA.RAMAZZA PAOLA PAJ..MIERl RASSEGNA DI LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTlMITA COSTITUZIONALE codice di proced~ p~Ç;, 81't. ~. priJno COJIUlla, ,nella pl,U'te in cui p.ispone che, quando il giudie del dibatt“mento dichiara: cdn sentexizaááJˆ prdpria inompetenza per materia, _ordina la trasffiissione _degli_ atti al giudice competente anticil.Ž al pubblic˜ áministero p;ri;sso quesf'ultn& -á á .á.áá.á .. á.. áá.á.á. áá.áá .á ."... áá..á.á.áá.á.ááááá . . .. .á ..á ..á..á " ...á.á : Sentenza ô mar~o 1993, n. 76, G. U. l7 mllrZo 1993, n. 12. codice di procedtira' pell.ale/Bri. 380; sec0nd6 co~ll, á1~ttera e), nella parte in_ cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza_ per iLdelitto di furto_ aggra~ !:.~.t~á~~~á~.:~J't"~~::.t.i=: Sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, G'. U. _24_ febbraio 1993, n. 9. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69, nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gliatti a. titolp gratuito compiuti tra coniugi pi di due anni prima della cifohiarazfone di -falliillento, ma nel -tempo in ci.ti il fallito __ esercitava un'impr(;!sa commerciale. Sentenza 19 m,arzo 1993, n, 10Q1G~Pá-24 m;;1,:z9J993, n. 13. dP.R. 5 gennaio 1950, n. 180, _art. 2, primo comma, ii. 3, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli _enti indicati nell'art .. l .dello_ stesso decreto, la sequestrabilitˆ e la p“gnorabiiitˆ, entro i limôi stabiliti-dl"lii'art. 545, quarto con_1ma del codice_ d,i procedura civile, anlle per ogJlí altr() creciito, delle indennitˆ, di-5:ne _fappi;irl~ ,di'fa\f&o s~f~~tf'~i ádetti: dipendenti.--á-á---i áá-áá á Sentenza 19. marzo .1993,. n. 991 G.. U. 24 mago. 1993, n. 13. legge 4 luglio-1959~ n.¥ 463,:¥art 2, secondo cottnna;:mdla pˆrte in._ cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o _sorelle del titolare dell'impresa. Sentenza 29 dicembre 1992, n. 485, G. U. 7 gennaio 1993, n. 1. legge -4 luglio 1959, n. 463, art. 2; seeondo comma, nella parte in. cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grˆdo diversi: dai figli di fratlli o sorelle' del titolare delllimpnesa, ¥ nonchŽ gli : ,affini entro il secondo grado. -,- Sentenza 29 dicembre á1992, n; 485, G. U. 7 gennaio 1993, n. 1. 14 dP.It. 30 marzo 1961, n. 197, art. 58, nella parte in cui non prevede l'esperibilitˆ dell'azione avanti gli organi della giurisdizione ordinaria anche in mancanza . del preye,l)tjvo rn ¥prevede un meccanismo di adŽguamento dell'importo nominale dei contributi versati. áááááááááááá ~irii,~~t fu.~&6á 199~; B?is;ác: ~á. “?ffi~˜ái!i¤f)1. áá.áá i~~~~áas riii.firi 1968,ári. .i{j,f ~i. '{, .il~.part~ .fu u“11on ~~evede la 9rre sponsione dell'indennitˆ di accomi?agnameI1tC>. aici.echf assC>fut“ rilinori degli ailni dici.otto. áá á ááá á . . . .á..¥.¥¥ ~e9Jepza)5¥¥ lll:arte in cui non consentono l'applicazione roceciura penale nel procedimento. di rŽdam˜ avvers˜ il decreto del magistrato di ¥ sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso: Premio{¥áááá..áá ¥á/, < sŽx1tˆiz~i6 r~l:>~~ai˜ 19~3, ~. 53, b. u. 24 febbraj<> i993; n. 9 . .. . . . . . ... . . ... .. . á.ááá ... .. . ......... ::-::;::.á .. . dP.R. 22 settembre 1988, rt. 448, art. 3Z,terzo coin“ri~ [come sostituito dall'art. 46 del decreto leg; 14 gerifudo 1'91i n' '12j; áánella ¥parte in cui n˜n prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere á <:ion le quali¥ . stata comunque prestl.pposta Ia resportsabilitˆ;dell'imputato. ,....... S~ht~nza fa ma.rio 1?93, ii.¥ ff, o.u. lt 111al':lq.~?93¥. n. fa .áá,á d.1gs. '28 1~in<> t?8,, ~'.ii“t ~-236, ~eAA.do comma e legge 26 t.guo 19'.75, n. 354, artt. 14-ter, prllno,. secondo e terzo .coinma, e 30:.bis, . nella partŽ in cui non consentono l'applicazi6rie degli artt, 666 e 678 del c˜diee di procedura pŽnale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che: esclude dal¥ computo0 deUa. detem:ion il.. peti.odo trascorso . in ¥¥ pepnesso- Sentenza 16 febbraio 1993, n. 53, G. U. 24 febbraio 1953, n. 9. dJ. 29 marzo 1991, n. 108, art. 5, secondo comma [convertito in legge 1¡ giugno 1991, n; 169], nella parte in cui. subordina Io sgravio dell'impresa daLcontributo all'I;N.P.S.,I LEGISLAZIONE legge 30 dicembre 1991, n. 412', art. 13, primo comma; nella parte in cui applicabile anche ai¥ rapporti sorti ¥precedentemente alla data della ásua entrata iri. vigore o comunque pendentiá alfa á stes~a data. Senten?:a 10 febbrai~ 1993, n. 39, G. U. iffebbraio 1993, n. 1 legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede un meccanislll, m,t; i~. 12;0:27~:$2;. $3,.!4; 35; 41, ~~ s1~ s6:;$7, 58, ff, ff1: ''" ?1t¥ 1¥f 12;: 73,. i¥~,75,/lf e8J:~()¥dlŽlednt4'lltQlol)f ~¥~ :fl,e IU del capo IV. <{el titolo H, delle ¥e~ .n e IU deJapoV,,d!.lttitolo :u., d!ilUe sei n e lii d!l CaJ.1.9 VI AeJ,. ~M~¥n. ~e'l.l!,l seZ~/JJ e ¥. Jll, .'1el, C3po I Yit del t“t:()lo il., . /=< .:==:á,.:;::::'::::'á:, '.:::::::::'=.' ¥á:.:< "' >:: ,.,.,, :.<===á==:>=.='=:.: >:' .,:,:.:;,:áá:>:==-:'.á>=.: $~*t~~4 f~~l>tAf<.lJ~3~ n~ 33, G.fJ, 8 febl:>rajQ 1993, n. 6. leg~e ,.23á ~eeJllbie 191stll. 833/ arti. 2: s~e>iit“o ~(14, term comma; itt t>t'ijJlo oli)ttla:= 2:1~ .seeQhf!o 'Mnmia' 66, 'Pdfu˜ coitllria¥ ¥= á¥-.,. -áá Sentenza 4 febbraio 1993, n. 37, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6 ¥ .á¥:!hfe~a~,;~áá~~i~=áJ:ít,1:'<;~'J~~4~f=~~~~áá;~~;~:'¥~'á:=:l~,ááá'.á=áááá '1ií~ 9' ott(;i)re j99Cf{lt. 3(19, art. z¥. Ci>mma l,tett. e), punto 4; '111.\12, comma l~ art' f2; ~2: ~73, comma l;. '111¥ 75, COJl1Qla l; m., 75, comma 12;att:¥ 1$; eoijjfuac~3Fart~}i6“ alit. 78; cfommlt li art~... so, tromma 5i á¥a:rt; 'UO; com¥ DlQ 5.; a:rt. 121/cc:;:liinia l¥ Sentenza 4 febbraio 1993, n. 28, G. u. 8 fel:>y:raio, 19~3~ n, 6. II ¥ QUESTIONI DlCHIARAT~ NQN ,l'.1QNJ~/9'E . :-á'. codice civile, art.á 291 (artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, della Costi ~!1>,ne)'.. Sei:ltenza lS mano 1993, n. 89, G. i.J. 24 marzo 1993, n. 13. codice civile, ˆrt/ 2749, prlfuñ l':~. nella parle iri cui ....áá áááááá. Sentenza 16 febbraio 1993, n. 56, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. c0tnblnato disposto codice ¥di procedura penale, artt. 456, secondo comma, e 458v:nella parte. il:i cl,lf non Prevede che J'\\\vviso contemplato dall'art. 456, secondo cQmm~w c<1die. proc. .pen., cQmpre.llsiva cl.ell'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'iJ:t'.IPU!atR ~tra:aj(;ltO elle). . . :áá .:á./á.á: :á-. : Sentenza 26 marzo 1993, n. 111, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. codke di procedura . penale, arti. 487, qulnto comma, e 446, primo comma (artt. 3 e 24 della Costitzione); á Sentenza 19 marzo 1993, n. 101, G. U. 24 marzo 1993, n. 13. codice di procedura penale, art. 555, terzo comma, nella parte in cui non prevede che il decrefo ádi itM:ione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua da. lui comprei:;a (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione). á á á á á á. á á Sentenza 19 geI1Ilaio 1993, n. 10, C. U. 27 gennaio 1993, n. 4. r.d. 3 marto 1934 n; 383, arf267 (artt. 5, 132 e 134 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1!)93, n. 55, G. U. 24 fe1'braio 1993, n. 9. leg~e 1¡ agosto 1959, n. 704, art. 1 (artt. 3, 36. e 97 della Costituzione). Sentenza 26 mafzo 1993, n. 118, G. ll. 31 mafie> 1993, n. 14. legge 9 gennaio 1963, n. 7, art. 1, quinto comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 10 febbraio .1993, n. 46, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. d.P.R. 30 giuguo 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 26 febbraio 1993, n. 71, G. U. 10 marzo 1993, n. 11. 18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 (artt~ 113 e 3 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1993, n. 9, G. U. Zl gennaio 1993, n; 4. legge reg. Slcllia 14 maggio 1976, n. 77, art. 4, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 26 febbraio 1993, n. 70, G. U. 10 marzo 1993, n. 11. legge 19 maggio 1976, n. 335, combinato disposto artt. 30 e 31 (artt, 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 24, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. legge reg. Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunitˆ montana Ç Calore salernitano È (artt. 3 e 51 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. li7, G~ U. 31 marzo 1993; n. 14. legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma (artt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 114, G. U. 31 marzo 1993, n..14. d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9 (artt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 114, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, art. 6 [convertito dalla legge 27 marzo 1985, n. 103] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1993, n. 63, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1993, n. 64, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. legge reg. Campania, 13 dicembre 1985, n. 54, art. 36, primo comma (artt. 3, 25, secondo comma, e 9 della Costituzione). Sentenza 11 marzo 1993, n. 79, G. U. 17 marzo 1993, n. 12. legge reg. Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, art. 19 (artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione). Sentenza 10 febbraio 1993, n. 43, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, terzo comma, lett, c), nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito (artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1993, n. 7, G. U. 27 gennaio 1993, n. 4. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 19 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art¥ 23, ¥primo comma [nel testo sostituito dall'art. 42 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12] (art. 76 della Costiá tuzione). Sentenza 10 febbraio 1993, n. 44, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. legge 29 maggio 1989 n¥ 205; artt. 1, prbno eá scondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, e legge reg. Lazio 17 luglio 1989 :p. 46, art. 2, prbno comma, lett. e) (artt: 3, 24, i13 e 128 della Costituzione). Sentenza, 16 febbraio. 1993, n. 62, G. U. 24 febbraio 1993, :p.. 9. legge 29 maggio 1989, n. 205, art. 2, prbno comma e prima parte del terzo comma, e legge reg. Lazio 17 luglio 1989 n. 46, art. 4, primo, secondo e terzo comma (art. 97 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1993, n. 62, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. legge reg. Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 2, primo comma, lett. e) e legge 29 maggio 1989, n. 205, artt. 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma (artt 3, 24, 113 e 128 della Cost“tuzione}. Sentenza 16 febbraio 1993, n. 62, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. legge reg. Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 4, primo, secondo e terzo comma, e legge 29 maggio 1989, n. 205; art¥.. 2, primo comma e prima parte del terzo comma (art. 97 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1993, n. 62, G. U. 24 áfebbraio 1993, n. 9. legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis (artt. 3, 5, 24, 97, 113 e 128 della Costituzione). á Sentenza 19 marzo 1993, n. 103, G. U. 24 ámarzo 1993, n. 13. legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 2 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 112, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32 (artt. 15, 21 e 41 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 112, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32 (artt. 3 e 41 della Costituzione) .. Sentenza 26 marzo 1993, n. 112, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 19 marzo 1993, n. 102, G. U. 24 marzo 1993, n. 13. , legge 31 dicembre á1991, n. 431, art. 7, primo comma (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. 20 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge 31 dicembre 1991, n. 433, lirt. 9, primo e secondo comma (art. 81, quarto comma, della CostituziŽ>ne). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. dL 7 gennaio 1992, n. 5, lirtt. 1, secondo comma, e 5 [convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216'] (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Se1itenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U: 3 febbraio 1993, n. 5. d.I. 18 gennaio 1992, n. 91 artt. 7, 11 e 14, primo comma [convertito in legge 28 febbraio 1992, n. 217] (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. S. legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 11, quarto e sesto comma; 14, terzo comma; 19 e 20 (art. 117 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 115, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 42, sesto e settimo comma (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. legge 7 febbraio 1992, n. 140, lirt. 4, primo comma (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25;. G: U. 3 febbraio 1993, n. 5. legge 25 febbraio 1992, n; 215, artt~ 2, 3, 4, 6, primo comma, e 8 (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9 nn. 3, 7 e 8; 15 e 16 dello Statuto spec. Trentino-Alto Adige). Sentenza 26 marzo 1993, n. 109, G. U. 31 marzo 1993, n.. 14. legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 12 (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 109, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 82, sesto comma (artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 5 gennaio 1993, n. 2, G. U. 13 gennaio 1993, n. 2. legge reg. Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992, art. 2 (artt. 97 e 117 della Costituzione). Sentenza 29 dicembre 1992, n. 488, G. U. 7 gennaio 1993, n. 1. delibera legislativa reg. Lombardia n. 83, riapprovata dal cons. regionale il 6 agosto 1992 (artt. 3, 97 e 117 della Costituzione). Sentenza 11 marzo 1993, n. 80, G. U. 17 marzo 1993, n. 12. CONSULTAZIONI ~TlC:HIT~ ~ ~E..B ~TI ¥ Jl!IW'H1íO ,4eJlo Stq_~(!¥¥ ~ ~eni immobili. avn,ti intt:resse .. storicp i artistico ¥ Ammiriisfraz“one -Campeienze dei Ministeri deíle Pi < ~tize e d~i B'eti:tculdi.tali. e Ambientali. ......áá.á.á á. . . /.¥ . $e i;YJ'.lw.J,injnistrazion,~ , Jl i\4i,mstei:9:delle Efuame .¥ p˜ssa provvedere con auto; upme dei Bc;n,i <;W:t.rali, e AffiRi~tali (es. 9568/92). APPALTO (CONTRATTO DI) -Disposizioni contro la mafia -Appalti pubblici á Divieto di cessione :del contrattoá ásantioriato da nullitˆ ¥ áAppalto di servizi. Se il diviero i:li ¥cessione del. contratt˜, la violazione del quale sanzionata da n“.lllitˆ á ex art. 18, . legge 19 marzo 1990, n. 55 á. (n\.iove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazi<> ni di peric:ole>sitˆ sociale) al Jb;te di c9mbattere l'infiltrazione di associilii6tl~ c:rltniluw ~wMá:1a mafia, la #ame>tfa ec:,á.nei meccanismi di impiego del pub'6lfoo dnˆrc{ riguardi soltˆˆfo gli appruti di opere e lavori pubblici ovvero anche contratti di appalto di servizi (nella specie contrattoá per la redazjw: i.e .. di. st\ldi. p.er. la pianificazj,one. e il contro,llo . del risanamento del bacino Padan9) . (s; S492/i:>i>. ¥-.-..á. :B~zzB. N!~nnt~i.1 ~ irotezfone 7. lavorf edittz;, in .zona souoposta a tutela p-ae$f$tica ,J>a,,rere espr;e~~p d1tiiaá:coi:nrn#siQne per la ~alvaguardia di Venezia ~-Annuiiamento -da parie detl'Ëmniinistrazione dei Beni Culturali e Ambientali -Possibilitˆ. Se il parere espresso dalla¥ Commissione per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'art~ 6 della legge m 171/1973 (come sostituito dall'art. 4 della legge n.. 360/91) sugli interventi edilizi . ):icadenti in zona paesaggisticamente vincolata sfa. stiscettil:iiie di essere aiin:uil:ato dal Ministero dei Beni Culturali ex art. 82 d.P.R. n;616/1977 .(c˜s“áác˜itie intŽgrat&daJ.l'art. f cU/ri .. 312/85) (es. 7946/92). CALAMITË\ PUBBLICHE ¥ Terremoto verift'catosi in Sieilia il 1l dicembre 1990 Ordinanza 21 dicembre 1990 n, 2057/FPC Ministero Protezione Civile ~ Sospensione dei termini per gti adempimenti amministrativi ¥ Istanze da presentare a pena di decadenza (nella specie domanda 'per la concessione di contributi a cantiere navale ) . Se la sospensione dei termini r~i~tM ,~gtl ad~m!'ill1eiitLdi na~a tributaria, civilistica, , ;u:nministrativa, disposta d;dl'art. }. comma 2, c;lell'ordinanza del Ministro della ProteZione Živile 21 dicembre 1990, ri~ 2057/FPC a favore dei residenti nei comuni interessati dal sisma che ha colpito Ja Sicma orientale iL13 dicembre 1990 (o di colQrcLche ivi avolgonoW, copten;.te neU'art¥.á S¥l7is. del á. dl... n.. 333/92 .¥. (li\rticqlo. aggiunto con la legge di conversione n. 359/92) e relative alla determinazione dell'md~tˆ di .espropri() di. aree . edificabili trov:lo applicazione an.cbe ove $iá~~itL4i ciete~are t~4eJlllít~ á~oY;t.lta .per ¥.I'espx;opri{liime per pubblica utilitˆ di fabbtjl\lhJ<;S,.6453/92)'. . á cirstfi. fiepo~itfŽ PrŽ$ôtf~ se dJbtut. ˜perare ritenute ttt6ta di imposta sulle á á á á .in.dennftˆ lit ~siff á¥áá Se¥lˆ ¥CˆSsˆ Dej>ositi e Prestiti, all'atto dello svincola diá somme depositate a titolo> di' indei'“!iitˆ: di e$propriazione, debba . operare la . ritenuta . del 20 % a titolo di acconto di imposta prevista dall'art. 11 legge 30 dicembre 1991, n. 413 (es. 5136/92). it$J?ro11#4ziOni; .di' ~~ii; ajtttcnh#i .effettUQ,~e per la ricostruzione degli abitati á.á .áá.á.. dŽCiMice colpiti dal átŽrren:ic>to: del }968 ~ In,dennitˆ di esproprio ᥠDe terminazione. á á á.á á á á á.á .á. á á ~á á á á á á :&~9-f!,=;a~s::~= .tteryen~~;per le ~~e 4et.~eU<;e FoJpite dal sism11; del 1968 .data. ~.appunto.. -non ancora approvati (es. 8567/92). l~IEGO :Jl1Jlll!l.~Coáá c;~r;or.so .. ~ Com.mis.sione gi~dlcatrice -Composizione -Situazioni di incompˆtibtlitˆ ~ Rapporto di parentela fra membro e vincitore del concorso ¥ iJtlegittimitˆ delta graduatoria. á~~ si~ ~negitt~lil, l~ araduatptja. di }lll ()l1Cc;>_r~o :tJUbbliq. per. esami allorchŽ l.'l(), , del. v,in,ito~t., ¥ij.¥ q.est() tj~aj:. .lega~() áŽC()n¥¥ ,u.o ~i¥¥componenti della cl:_l~ssione ¥.á esarajn!:lm~ , dl,I, v,inc()lo di PareIJ;tela.,.. en,trc;> .il quartoá grado (es. 7388/92). á á á á . . IJ:mpiegatp.,d~lt(). $tato e pubblico.á" Trattamento ,economico -Indennitˆ ¥ Personale omandato, press9 .~trutture per )aáá ric9strtf.Zí,orip 4i zqne á terremotate della Campania.¥. lnden,tJitˆ ex>art, 8~ JeIJ.ge n. 219/81 "¥ N.atura. medesima;ááá1¥o~bligoáááádfáá.rendere¥ la.¥ááád.lchiarazione (purá sussistendo ci'1euti~fe1:1#> al sol() Mlnistero ¥del Tesoro esso sia inidoneo a far sorgere iti:.~~-;a~:á&c&~~:~~::p=~m:?::::b~~~:n~~r~~:;; Staggh"e} (cSi 122/90). á. u--;#~i:~i[iirL~~;:;:;: 'lavo~~;á~~~.4~4~!~i~~~~~:~~rl!~f#rt~uRt:hl~~a4~~6tffu~~a;iác~n~~!::n~! (saru;ione ftss<1:ta'm ál:lfut soJ1lrifa'.¥ ci>J1lt>iitabiiŽ .'pei" ciascun lavoratore 1nteressato1 siano applka'l:!Ui. i ctiteri Prt>P.ri gel cumitto. ~il.tridico .deUe pene (sanzione per la viPlaiiooe;:¥Pi¥¥.gt:aYŽ¥¥áa.nien-tata:.¥flli<>á¥áalááát;rj.plo)áááá'f.l'1i:uld9:á¥.áleáá¥.assunzioni siano avveni. tte áinun J.miC>o co.t)testo .temporaleá¥(cs ¥. 4¤16/92). M!sURl! cx~~Ripafazionit dŽtl'ingimfa detem;lone ¥ Otdinanza di accogli... mento detta domanda gravata'ai:-ricorso per cassazione dal Pubblico Ministero o dall'Avvocatura dello Stato ¥ Se sia titolo esecutivo. i á¥.á.i S.~ :s~. ~1>ec.tjya{ í:i.g¨st~~ l'aYv~li.ta .im,:gl:igi:i.aiio~ da parte del Procuratore Generale e/o del Ministero del Tesoro, )'ordinanza della Corte di Appello che condanni al pagamento di somme a titolo di riparazioí:i.e per ingiusta detenzione (es. 6933/92). OBBLIGAZIONI IN GENERE ¥ Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezza'" giorno ~ FiniiiP~ J~t~. cía1iá.4,~;~i~ p~~ .il ~~Jqgi~ciq al..Consorzio áAcquedc: itfo e Fognature di.Ischia in forza deUa Žonvnzione (~tlpulata ai sei!.si delá l'.~t. 4,c;q~~~ ~. ~e!t. e, legge n,JA/36). reg91anteil fiI)~iajilŽnto p.er assicurare á!!.kf:!~Tt~~e.~Z~1 i:~r:~~.áái:~~:dd~.9¡r~:!iáááá~~n~~~\~ááá ~i~:en~f:r~:; canom dí somirrlnistrazfone acqua {es. 7653/82). .. . . .. . PATRIMONIO DlltLo STATO E Dl!GLtááEN1'I. PUBBLICI .¥ .. Berti dello Stato ;; .Terreni siti in Isola Saera di Fiumicino ¥ Legge che ne autorizza la vendita al comune di Roma al fineáá di sistemazionŽ urbanistica e ádiááetiminazione det fenomeno dell'occupazione abusiva ¥ Istituzione del comune di Fiumicino ¥ Effetti. Se la legge n. 254f76 che autorizza l'Intendente di Finanza di Roma a vendere terreni (indiv“duat“ dalla legge medesima) siti ánel comprensorio di Isola Sacra di Fiumicino al¥ Comune di Roma (nel cui territorio .detti terreni fino al 26 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.0 STATO 1992 erano ricompresi) prevedendo,á áfra l'altro, che quest'ultimo assuma vari obblighi iná corrispettivo della cessione á (e fra questi quello di effettuare l'urá banizzazione della localitˆ) e a sua. volta venda le summenzionate aree (nella parte non occorrente all'urbanizzazione primaria o secondaria della zona o alla. realizzazione di opere pubbliche. o di pubblica utilitˆ) a coloro che le occupano direttamente (o in difetto di richiesta in. .tal senso di questi all'asta) conservi efficacia. pur dopo che;. con l'istituzione (con legge 25/92 della Regione Lazio) del Comune di Fiumicino, i ridetti terreni vengono a trovarsi nel territorio di questo (es. 1898/60). Posm E RADIOTELECOMUNIC!ZIONI -Ministero delle P<;>ste e telecomunicazioni I! ranco'bolli .vendita all'estero -Stipulazione.-di_. contratto di agenzia o commissione con societˆ. straniere -Possibilitˆ. ¥. . Se l'Amministrazione Postale dello Sta,t0 possa affic;lare ad un soggetto estero (mediante rapporto di commissioneá o di agenzia) la . promozione e la vendita all'estero ¥diá francobolli e prpf;lo~tf áfilatelici italiani. (es. 4810/91) .. PREvIDENZA -Centro Sperin:tentale di Cinematografia -áAttivitˆ didattica svolta per conto dell'Ente da lˆvoratori dello spettacolo -Assoggettabilitˆ al regime previdenziale Enpals. Sl:l. il Centro Sperimentale di Cinematografia debba versare all'Enpals i contributi assicurativi per gli artisti ai .quali affidi incarichi di insegnamento (es. 935/91). Se il Centro Sperimentade di Cinematografia debba versare all'Enpals i contributi assicurativi per gli artisti (nella specie attori) ai quali affidi incarichi di insegnamento (es. 935/91). II PROCEDIMENTO PENALE -Costituzione di parte civile di amministrazione statale Criteri. Amministrazione dello áStato -Partecipazione áal giudizio in qualitˆ di parte offesa -Autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri -Nec:e*sitˆ. I Se, nel valutare l'opportunitˆ della costituzione di parte civile di un'Amministrazione dello Stato in un giudizio penale, si debba tener conto esclusivamente dell'entitˆ. del pregiudizio ápatrimoniale arreato dal reato á all'amministrazione (es.áᥠ10267/89). á Se un'amminii“traz“one ástatale per partecipare ad un giudizio penale nella mera veste di pefsonˆ offesa dal reato debba ottenereá l'autorizzazione del Presidente á del Consiglio dei Millst“i di cui¥ all'art. 1, comma 4, legge n. 3/91 (es. 10267/89). PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Competenze degli organi e .degli uffici -'Attivitˆ tecniche strumentali all'emanazione del provvedimento -Affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione -Possibilitˆ ed eventuali strumenti giuridici. Se ed eventualmente a quale titolo (ad esempio concessione delegazione, avvalimento di uffici,. contratto, accordo per lo svolgimento in collaborazione di attivitˆ di interesse comune ex art. 15 legge n. 241/90) un'amministrazione PARTB U, CONSULTAZIDNI dello Stato ¥(nella. specie Magistrato per il Po) possa affidare. ad. un ente pubbijco (nella specie Comunitˆ¥ Montana. della Valtellina) o a un. privato il compiá mento di operazioni tecniche strtunentali all'emanazione di un provvedimento (nella: specie rilevamento e frazio~ento catastale dei terreni da .espropriare) (es. 9848/90) . contrattiá dello. Staio ¥ Astaá ad offerte segreteá¥á Mede$imˆ migliore áofferta á.. á¥di dueá Ȉriecipanti .áPhiseriza di uno ásol˜ ¥ˆtl'ap~rtura dei áplichiá " Aggiudicaz. i6ne " .Metodo. ¥ á á á á á á á á á á . .. .. . . Se a norma dell'art. 77 del regolamento per l'amministrazione del patriá monio e la contabilitˆ generale dello Stato -qualora in un'asta ad offerte segrete due concorrent.i presentino la: medesima miglfore offerta ed uno solo sia ¥presenteá all'asta .-.;.. debba pr()C:edel:si ˆ ~orteggio per determinare chi' debba essere l'aggiudicatario (es. 1916)92): á á á á .á ááá á á StcUiiEzˆ' Pii'iini.IcA ¥ Dispositidtii contro la W1afia ¥ Misure di prevenzione á .. ¥ Confisca esecutiva maá notiá defi'liitiVa defbeni " Amministrazione di questi Prima e dopo l'entrata in. Vigore del d.l. 1(230/89/ᥠSe per i¥beni confiscati; a persona s˜spettata di appartenenzˆ ad organiz. ¥zazi˜ne inafiosˆ:.C<)n provvedimento.: .... alla data del 16 giugno 1989 (e cio di entrata m. \rigore. del d;l. i:L 230/89) non definitivo e per t quali -sempre alla summeiiZionatˆ data del 16 giugno¥ 1981> ~-..non fosse stato .emanato provvedimento di destinazion: dell'Anunin“strazione Finanziaria; l'Intendente di Finanza debba necessariamente nominare< Un amministratoreá che . operi alle sue dipendenze, á non essendo picionsentita .(nella vigenza del d.l. n.. 230/89 conv. legge 11. 282/89) la prassi (cfro Circolare 26 giugno 1987. n. 411 .del Ministero delle Finanze: emanata i SU parere 1489/86 della Hl Sezione¥ del Consiglio. diá Stato) secondo la quale detti beni -dopo l'emanazione del provvedimento non definiá tivo ¥ di . confisca .;.......árimanevano> .¥sotto custOfila giudiziˆria . (es; . 248/92). TR“ilti BRAIôALl INDlRBTTf< linposfo. ~ull~ ;i,ibc~sioni á Assgrio á a carico del11" er'4fill a: favore del coniuge divorziato del defunto " Norma che lo qua- lifii;aá de1lii˜ dei d ciiius ~ Retroˆttivita. . ,Se .la .9,isposi~ione .c\l.. cui ajl'.art~ 2icomp:i.!,l A. d~leg.vo n.. 346/90, secondo la quale aj áfini dl;l~ri:mpo$ta di s\lccessione si coni,ideratio quale debito del defunto, e .á q.incij .. P!,lSSivitˆ . á deducibll~, ¥le ¥á somm d0ste sui redditi) senza che sia stata previaII1ente presentata (nŽ all'intendente di finanza nŽ ad altro ufficio dell'Amministrazioneá. finanziaria dello Stato) la domanda di rimborso prevista dall'art. 38 del d.P.R.' n. 602/73 (es. 758S/92). Se, ove la copia del riorso alla commissione tributaria di primo grado sia consegnata (o spedita)ááá dal contribuente ad organo (dell'Amministrazione finˆnziaria dello Stato) diverso dli quello competente~ ál'ufficio ricevente abbia l'obbligo di trasmettere detta copia a quello competente e se pertanto si debba ritenere che -nonostante l'erronea consegria o spedizione -il giudizio tributario sia validamente instaurato (es. 7588/92). Pene pecuniarie e soprattasse -Responsabilitˆ solidale del legale rappresentante di un ente -Art. 98, 6¡ comma, d.P.R. n. 602/73 (responsabilitˆ per sanzioni conseguenti a infrazioni a norme concernenti la riscossiOne delle imposte dirette) -Estensione della disposizione all'imposta sul valore aggiunto. Se l'art. 98, 6¡ comma, d.P .R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la responsabilitˆ anhe del legale rappresentante di un ente per le soprattasse e le pene pecuniarie da quest'ultimo dovute, stabilisca un;automatica estensione dell'obbligazione átributaria e, nell'affermativa, se esso sia espressivo di un principio generale applicabile anche all'IVA (es. 5265/92). 29 PARTE II, CONSULTAZIONI Tributi soppressi con la riforma del 1973 ¥ Controversie ¥ Definizione agevolata mediante estinzione del procedimento ex art. 15 legge n. 408/90 ¥ Giudizi pendenti dinanzi all'autoritˆ giudiziaria ordinaria ¥ Applicabilitˆ. Se l'estinzione agevolata delle controversie relative a tributi soppressi (con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella specie IGE), disciplinata dall'art. 15 della legge n. 408/90 operi, oltre che per i procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie o all'Amministrazione Finanziaria, anche per i giudizi pendenti dinanzi al giudice ordinario (es. 7818/91). URBANISTICA ¥ Costruzioni abusive (realizzate senza concessione ad edificare) Sanzioni ¥ Divieto di erogazione di servizi pubblici ¥ Contratto di abbonamento al telefono. Se la disposizione di cui all'art. 45 legge n. 47/85 (norme in materia di controllo dell'attivitˆ urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) che fa divieto a tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrare le loro forniture ad opere prive di concessione edilizia, concerna anche quei servizi che vengono erogati in virt di contratto non giˆ di somministrazione bens“ di appalto (nel caso di specie servizio telefonico (es. 7278/92). I ffi ili I ~ I I I I