IO XX -N. 4 LUGLIO -AGOSTO 1968 RASSEGNA ELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1968 ABBONAMENTI ANNO L. 7.500 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . 1.300 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO , PIAZZA G. VERDI, 10 , ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia , Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (72153(:}3) Roma, 1968 -Istituto P~ligrafico dello Stato P.V. Con questo numero la sezione quinta curata dal collega Geonida Correale. Al collega Fanelli, che lascia l'incarico va il pi vivo ringra~ iamento per la proficua attivit svolta, nella certezza che egli :ontinuer a dare, anche in avvenire, al periodico la sua utile :ollaborazione. LA REDAZIONE INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPIRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNA ZIONALE pag. 525 Sezione seconda: GIURl5PRUDENZA SU QUESTIONI DI Gl.URISDIZIONE )) 545 Sezione terza: GIURl1SPIRUDENZA CIVILE . )J 563 Sezione quarta: GI URI.SP,RUDENZA AMMINISTRATIVA )) 603 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA )) 611 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUSBLICHE, AIPIPALTI E FO~NITURiE )) 647 Sezione sett.ima: GIURISPRUDENZA 1PENAILE )) 659 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO RASSEGNA DI DOTTRINA )) 129 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 132 CONSULTAZIONI )) 154 NOTIZIARIO )) 171 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO Le sezioni della parte prima .sono curate, nell'ordine, dagli avvocati: Michele Savarese, Benedetto Baccari, Pietro De Francisci, Ugo Gargiulo, Leonida Correale, Franco Carusi, Antonino Terrano.va Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati: Luigi Mazzella e Arturo Marzano l!RTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI \.RGAN F., Spunti in tema di condotta omissiva, nesso di causalit con l'evento dannoso e colpa per inosservanza di ordini o disc'ipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 525 ~ORREALE L., Ancora sul trattamento di favore fiscale previsto dall'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 con norme per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della citt e del territorio di Assisi . . . . . . . I, 563 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT -Concessione e derivazione -Conessio: .e di utenza per uso irriguo -Diniego della P. A. di rinnovo della concessione alla scadenza -Obbligo di motivazione del provvedimento -Sussiste Portata -Diniego di rinnovo della concessione, motivato sul precedente mancato esercizio della concessione -Legittimit -Sussiste, 654. -Demanio idrico -Carattere necessariamente statale -Sussiste, 647. -Demanio idrico -Concessione di derivazione -Decadenza dalla concessine per mancata esecuzione delle opere -Necessit della pronuncia dell'autorit amministrativa -Sussiste; 647. -Demanio idrico -Concessione di derivazione lesiva di diritti di terzi -Necessit di impugnativa del provvedimento concessorio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo nella G.U. Sussiste, 647. -Demanio idrico -Dichiarazione di demanialit di una sorgente Diritti dei terzi sull'acqua dichiarata pubblica -Caducazione Sussiste -Atto di disposizione dell'acqua da parte dei precedenti titolari -Inopponibilit allo Stato -Sussiste, 647. - Giudizi in sede di legittimit innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche -Procedimento -Interrogatorio formale e prova testimoniale -Ammissibilit -Limiti. 654. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI. -Circolari -Efficacia -Idoneit a far sorgere 'diritti soggettivi nei terzi -Esclusione, con note di F. ARGAN, 572. -Ente pubblico -Liquidazione Domanda di risarcimento di crediti -Presentazione prima dell'entrata in vigore della I. n. 1404 del 1956 -Effetti, 563. - Ente pubblico -Liquidazione Domanda di risarcimento di crediti -Termine previsto dall'articolo 8, 1. 4 dicembre 1956, n. 1404 -Natura -Perentoriet, 563. APPALTO -Appalto di opere pubbliche Appalto di costruzione di un oleodotto con attraversamenti di fiumi mediante posa in opera di tubazioni in terreno di golena e greto ghiaioso e sabbioso ovvero nell'alveo, con eventuale presenza di acqua dinamica in superficie -Acque pubbliche Alveo, golena e greto -Nozioni, 657. -Appalto di opere pubbliche Appalto di lavori del Genio militare -Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore in sede arbitrale -Interessi -Decorrenza -Fattispecie, 657. -Appalto di opere pubbliche Appalto di lavori del Genio militare -Risarcibilit all'appaltatore dei danni da sospensione dei lavori per fatto dell'Amministrazione -Necessit di immediata iscrizione di riserva nel libretto delle misure e di tempestiva esplicazione della riserva -Sussiste, 657. - Appalto per l'esecuzione di lavori lungo una linea ferroviaria -Responsabilit dell'appaltatore -Danni dipendenti dall'esecuzione dei lavori commessi in appalto e danni connessi all'esercizio ferroviario -Obbligo dell'Amministrazione ferroviaria di adotta INDICE VII re cautele e misure di sicurezza per il servizio ferroviario, con nota di V. FIDUCCIA, 567. ~TTO AMMINISTRATIVO -V. Amministrazione dello Stato, Competenza e Giurisdizione. JELLEZZE NATURALI -V. Demanio. ;INEMATOGRAFIA -Apertura o ampliamento di sale cinematografi.che -Nulla osta Natura -Accertamento -Presupposti -Momento cui occorre far riferimento -Data della presentazione della domanda, 609. ;OMPETENZA E GIURISDIZIONE -Assistenza e previdenza -Spese di spedalit -Controversie -Decisione del Prefetto -Natura, estensione ed effetti -Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, 551. -Sanit pubblica -Chiusura di esercizio -Norme di azione Giurisdizione del Giudice amministrativo -Sentenza penale di assoluzione -Irrilevanza ai fini della giurisdizione, 559. -Trattati internazionali -Atti politici -Inammissibilit di sindacato giurisdizionale, 545. -Trieste -Zona B dell'ex territorio libero -Situazione soggettiva dei titolari di diritti reali sui beni esistenti in detta zona Diritto all'indennizzo -Mero interesse ad una sistemazione definitiva, 545. -V. anche Imposte e Tasse Indirette. ;oNCESSIONI AMMINISTRATIVE -V. Acque Pubbliche. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Questione sollevata nel corso di attivit istruttoria -Inammissibilit, 525. Giudizio di legittimit costituzionale in via incidentale -Regolamenti -Inammissibilit, 525. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Corte Costituzionale, Imposta generale sull'entrata, Imposte e Tasse, Leggi e deoreti, Ordini Professionali, Reato, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige. DANNI DI GUERRA -Beni perduti all'estero per trattato di pace -Esclusione dall'indennizzo -Incertezza sulla propriet -Illegittimit, 608. DEMANIO E PA'J;'RIMONIO -Bellezze naturali -Costruzione in violazione di vincolo panoramico -Ordine di demolizione Motivazione limitata alla incompatibilit dei lavori con l'ambiente -Sufficienza, 607. -Bellezze naturali -Costruzione in violazione di vincolo panoramico -Ordine di demolizione Necessit di precedente ordine di sospensione -Esclusione, 607. -Bellezze naturali -Costruzione in violazione di vincolo panoramico -Ordine di demolizione del Ministero della P. I. -Necessit di concerto con altre amministrazioni -Esclusione, 607. -Bellezze naturali -Costruzioni non autorizzate -Scelta dei provvedimenti sanzionatori -Discrezionalit -Sindacato di legittimit -Esclusione, 607. -Bellezze naturali -Costruzioni non autorizzate -Valutazione del pregiudizio al panorama -Sinda vm RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cato di legittimit -Esclusione, 607. - Bellezze naturali -Provvedimenti di vincolo -Pubblicit eseguita ai sensi della 1. 11 giugno 1922, n. 778 -Funzione ed effetti, 606. -Bellezze naturali -Provvedimenti di vincolo -Requisiti di validit, 606. -Demanio idrico -Antica utenza d'acqua pubblica -Riconoscimento di fatto da parte dell'autorit amministrativa -Possibilit -Esclusione, 647. -Demanio storico e artistico Vincolo storico e artistico -Coesistenza dei pregi storico e artistico -Legittimit, 610. -Demanio storico e artistico -Vincolo storico e artistico -Presupposti, 610. - V. anche Acque Pubbliche. DOGANA - V. Imposte Doganali. ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE - V. Sicilia. ESATTORIA - V. Imposta Generale sull'Entrata. ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Accordi amichevoli concernenti il trasferimento dei beni espropriabili -Natura giuridica -Ne ' gozi di diritto pubblico -Presupposti -Accordi intervenuti prima dell'approvazione del piano di esecuzione -Negozi di diritto privato, 584. -Espropriazione parziale -Criterio di stima differenziale per la determinazione dell'indennit Presupposti, 585. -Espropriazione parziale -Legge regionale Trentino Alto-Adige 17 maggio 1956, n. 7 -Determina zione della indennit -Maggior valore acquisito dal residuo fondo in dipendenza dell'opera pubblica -Irrilevanza, 581. -Giunta speciale presso la Corte d'Appello di Napoli -Indennit Termine di decadenza per l'opposizione -Non sussiste, 587. -Stima -Opposizione -Domanda riconvenzionale da parte dello espropriante -Riscossione della indennit -Non sussiste, 592. -Stima -Opposizione da parte dell'espropriante -Posizione proC essuale dell'espropriato -Richiesta da parte di quest'ultimo di una indennit pi elevata -Domanda riconvenzionale -Necessit -Scadenza del termine previsto dall'art. 51 legge espropriativa -Irrilevanza ai fini della ammissibilit della riconvenzionale, 592. -Stima -Terreni agricoli -Suscettibilit edificatoria -Condizioni -Ammissibilit, 593. -Verbale di consistenza dei fondi occupati per lavori di ampliamento del porto di Napoli Equiparazione alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 -Limiti, 588. - V. anche Occupazione. FERROVIE -V. Appalto, Responsabilit civile. GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE - V. Corte Costituzionale. GUERRA -V. Danni di guerra, Imposta straordinaria sul patrimonio, Profitti di regime. IMPIEGO PUBBLICO -Stipendi, assegni e indennit Cumulo con la pensione -Divie INDICE IX to -Dipendenti di enti pubblici disciplinati da contrattazione collettiva -I. 12 aprile 1949, n. 149 -Inapplicabilit, 609. MPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni tributarie per le nuove costruzioni edilizie -Legge regionale Siciliana 18 gennaio 1949, n. 2 -Trasferimenti di appartamenti di nuova costruzione -Necessit della dichiarazione di abitabilit -Equipollenti -Esclusione, 636. Dichiarazione estimativa ex art. 17 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 -Casi in cui pu essere richiesta, con nota di R. SEMBIANTE, 621. Dichiarazione estimativa ex art. 17 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 Invito a rendere -Estremi Sufficienza, con nota di R. SEMBIANTE, 621, -Usufrutto -Consolidazione -Ufficio al quale va denunciata Prescrizione -Decorrenza, con nota di R. SEMBIANTE, 621. -Vendite fra parenti -Liberalit presunte tassate a norma dell'art. 5 del d. I. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 -Imposta sul valore globale a norma dell'art. 9 del citato d. I. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 -Operativit nel caso di tassazione con imposta progressiva sulle successioni e donazioni, 627. MPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -'Denunzia ai fini del pagamento dell'imposta -Omissione -Denunzia ex art. 2 d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315 -Finalit, 637. -Denunzia dei vini ex art. 2 d. P. R. n. 1315 del 1961 -Obbligatoriet ai sensi dell'art. 7 stesso decreto -Illegittimit costituzionale per eccesso di delega legislativa -Manifesta infondatezza, 638. - Esazione commessa agli incaricati ed agli appaltatori delle imposte di consumi -Aggio e rim borso di spesa attribuiti ai me., desimi -Illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza, 638. IMPOSTA IPOTECARIA -Credito fondiario -Trasferimento iscrizione ipotecaria su altro immobile -Tassa fissa ex art. 27 t. u. 16 luglio 1905, n. 646 Inapplicabilit, 617. IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO -Danni di guerra -Cespiti danneggiati dalla guerra -Ripristino con mezzi propri del contribuente - Valore accertato ai fini della imposta -Detrazione di somma pari al valore del ripristino Cespiti non danneggiati, ma acquistati per sostituire cespiti distrutti da eventi bellici -Detrazione di somma pari al valore del bene acquistato -Esclusione, 619. IMPOSTE DOGANALI. -Agevolazioni fiscali concesse alle imprese artigianali e industriali nel territorio di Assisi dall'articolo 15 della I. 9 ottobre 1957, n. 976 -Operativit, con nota di L. CORREALE, 611. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Contributo di miglioria -Procedimenti -Compilazione dell'elenco dei proprietari dei beni Controversie -Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste Fattispecie, 603. -Imposta complementare progressiva sul reddito -Esenzione dei redditi minimi -Detrazioni per franchigia fissa -Violazione della capacit contributiva -Esclusione, 535. -Presunzione di liberalit dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso fra parenti in terzo grado -Violazione dei principi di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO eguaglianza e della capacit con tributiva -Esclusione, 542. -Procedimenti dinanzi le Commissioni -Impugnazioni -Atti impugnabili -Impugnabilit autonoma all'organo di grado superiore dei provvedimenti di carattere ordinario -Esclusione Norme del Codice di procedura civile -Operativit nel procedimento contenzioso tributario Limiti, 644. -Procedimento dinanzi le Commissioni -Impugnazioni -Atti impugnabili -Provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. Esclusione, 644. LEGGI E DECRETI -Decreto-legge recante convalida di precedenti norme -Eccesso di delega -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 529. - V. anche Corte Costituzionale. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -V. Amministrazione dello Stato, Appalto, Espropriazione per p.u. OCCUPAZIONE -Occupazione preordinata alla espropriazione -Verbale di consistenza -Scopo -Efficacia probatoria circa l'occupazione dell'intero immobile descritto -Valore di presunzione iuris tantum -Prova contraria -Onere, 585. ORDINI PROFESSIONALI -Ordine dei giornalisti -Norme che escludono che possano essere nominati direttori o vice direttori di organi di stampa giornalisti non professio:p.isti o non iscritti all'albo -Illegittimit costituzionale, 539. Ordine dei giornalisti -Norme disciplinanti l'accesso all'albo Violazione del principio della libera manifestazione del pensiero -Esclusione, 539. PENSIONE - V. Impiego Pubblico. PRESCRIZIONE -V. Imposte di registro, Profitti di regime. PROCEDIMENTO CIVILE -Astensione e ricusazione del giudice -Mancato esercizio -Effetti, 587. - V. anche Acque pubbliche, Espropriazione per P. u., Imposte e tasse in genere. PROCEDIMENTO PENALE -Nullit concernenti l'imputato o la difesa -Pluralit di imputati -Non estensione della nullit a imputati diversi da quello cui si riferisce -Eccezioni, con nota di P. DI TARSIA, 661. PROFITTI DI REGIME -Avocazione dei profitti di guerra -Autonomia rispetto alla imposta straordinaria sui profitti di guerra -Liquidazione definitiva Prescrizione ordinaria .ex art. 1946 cod. civ. -Applicabilit, 631. -Avocazione dei profitti di guerra -Liquidazione definitiva -Termine di 60 giorni ex art. 27 t.u. 3 giugno 1943, n. 598 -Inapplicabilit, 631. REATO -Onere del mantenimento in carcere dei detenuti -Prelievi sulle retribuzioni per le attivit lavorative dei detenuti -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 526. RESPONSABILIT CIVILE -Cartelli segnalatori -Obbligo di apporli lungo la linea ferroviaria INDICE XI -Sussiste, con nota di V. FmucCIA, 568. -Condotta omissiva -Principio di neminem laedere -Applicabilit -Limiti, con nota di F. ARGAN, 572. -Nesso di causalit tra omissione ed evento dannoso -Obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso -Necessit -Fattispecie in tema di appalto per recupero ordigni bellici, con nota di F. ARGAN, 572. -Norme di comune prudenza Applicabilit in tema di esercizio ferroviario, con nota di V. FinuccIA, 568. Strade di montagna -Cartelli segnalatori di pericolo -Manutenzione delle strade di montagna -Limiti -Caduta massi per distacco dal dosso della montagna -Responsabilit della p. a. -Non sussiste, 598. SALUTE PUBBLICA -V. Competenza e Giurisdizione. SARDEGNA -Legge concernente interventi fitosanitari -Attribuzione di indennit al personale dell'osservatorio -Illegittimit costituzionale, 528. SENTENZA -Prove -Assoluzione per insufficienza di prove -Sussistenza di indizi non sufficienti a fornire una sicura certezza -Legittimit, con nota di P. DI TARSIA, 659. -V. anche Competenza e Giurisdizione. SICILIA -Elezione dei consigli provinciali Scheda di votazione recante all'esterno l'indicazione del Comune e della percentuale dei voti riportati dai consiglieri elett<>ri -Violazione della segretezza del voto -Illegittimit costituzionale, 533. -Elezione dei Consigli provinciali -Voto plurimo attribuito ai consiglieri comunali elettori -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 533. -V. anche Imposte di registro. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI -V. Competenza e Giurisdizione, Danni di guerra. TRENTINO ALTO-ADIGE -Legge regionale recante autorizzazione di suesa uer la costruzione della sede del corpo VV.FF. di Bolzano -Violazione dell'articolo 81 Cost. -Esclusione, 529. -V. anche Espropriazione per p.u. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 5 luglio 1968, n. 90 pag. 525 10 luglio 1968, n. 91 525 10 luglio 1968, n. 93 528 10 luglio 1968, n. 94 529 10 luglio 1968, n. 95 529 10 luglio 1968, n. 96 533 10 luglio 1968, n. 97 535 10 luglio 1968, n. 98 539 16 luglio 1968, n. 99 542 CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 7 giugno 1966, n. 1485 pag. 563 Sez. III, 4 dicembre 1967, n. 2940 567 Sez. III, 27 marzo 1968, n. 957 . 572 Sez. I, 10 aprile 1968, n. 1079 . 611 Sez. I, 14 maggio 1968, n. 1520 617 Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1582 619 Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1584 621 Sez. I, 10 giugno 1968, n. 1792 581 Sez. I, 10 giugno 1968, n. 1796 584 Sez. I, 18 giugno 1968, n. 2001 585 Sez. I, 20 giugno 1968, n. 2040 587 Sez. I, 20 giugno 1968, n. 2045 626 Sez. I, 22 giugno 1968, n. 2077 631 Sez. I, 26 giugno 1968, n. 2146 635 Sez. I, 26 giugno 1968, n. 2156 637 Sez. I, 27 giugno 1968, n. 2177 644 Sez. I, 10 luglio 1968, n. 2402 592 Sez. Un., 12 luglio 1968, n. 2452 545 Sez. I, 19 luglio 1968, n. 2598 (in nota Cass. 27 giugno 1968, n. 2177). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 645 Sez. Un., 20 luglio 1968, n. 2613 . . . . . . . . . . . . . . 551 Sez. Un., 22 luglio 1968, n. 2617 (in nota a Cass. 20 luglio 1968, n. 2613) ........ . 551 Sez. Un., 29 luglio 1968, n. 2721 . . . . . . . . . . . . . . 559 CORTE D'APPELLO Roma, 21 luglio 1967, n. 1341 ........ pag. 598 TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 18 aprile 1968, n. 9 . pag. 647 7 giugno 1968, n. 14 . . . . . . . . . . 654 INDICE XIII l.ODI ARBITRALI ~5 marzo 1968, n. 10 (Roma) . . . . . . . . . . . . . . . pag. 657 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE ::!ONSIGLIO DI STATO \.d. Plen., 5 luglio 1968, n. 16 pag. 603 l\.d. Plen., 9 luglio 1968, n. 21 606 :lez. IV, 10 luglio 1968, n. 447 607 :lez. IV, 10 luglio 1968, n. 452 608 :lez. IV, 12 luglio 1968, n. 455 609 :lez. IV, 12 luglio 1968, n. 463 609 )ez. IV, 12 luglio 1968, n. 465 610 GIURISDIZIONI PENALI ~ORTE DI CASSAZIONE )ez. II, 23 novembre 1966, n. 607 pag. 659 )ez. II, 31 dicembre 1966, n. 1099 661 SOMMARIODELLA PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA Annali della Facolt di Giurisprudenza dell'Universit degli Studi di Bari -Serie III, vol. I (Anno accademico 1965-66), 1968 pag. 130 CARUGNo P., L'Espropriazione per pubblica 1-Ltiiit, Giuffr editore, Milano, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Rassegna di Giurisprudenza sulle forme di tutela previdenziale gestite dall'INPS, 1942-66, a cura del Servizio Legale del- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma, 1968 . . 131 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI (segnalazioni) ..... pag. 132 NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE -Norme dichiarate inaostituzionali: codice civile, art. 2120, primo comma . . . . . . . pag. 132 codice procedura civile, art. 713, primo comma, secondo periodo . . ....... . 133 codice penale, art. 28, secondo comma, n. 5 . 133 codice penale, art. 708 . . . . . . . 133 codice procedura penale, artt. 225 e 232 133 r. d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 187 133 legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2, secondo comma, terzo comma . . . . . . . . . 134 r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 28 134 r. d. 1. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 6 . 134 r. d. 27 febbraio 1936, n. 645, art. 13 . . 134 legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 91 . . . 134 legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16, art. 10 134 legge 3 febbraio 1963, n. 69; art. 46, primo comma, art. 47, terzo comma . . ......... . 135 legge reg. sarda 11 luglio 1967, riapprov. 19 ottobre 1967, artt. 2 e 4 . . 135 legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 102 . . . . . . 135 -Norme delle quali stata dichiarata non fondata la questione di legittimit: codice civile, art. 2450, terzo comma . pag. 135 codice penale, art. 26, secondo comma 135 codice penale, art. 145 . . . . . . . 136 codice penale, art. 341 . . . . . 136 codice procedura penale, art. 356, primo comma . 136 I INDICE xv i legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 317, secondo ! comma ................. . pag. 136 legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2, secondo comma, ! I terzo comma, art. 3, quinto comma . . . . . . 136 r. d. 10 maggio 1923, n. 1792, art. 1 . . . . . . . 136 r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, primo comma 137 r. d. 1. 6 luglio 1931, n. 981, legge 24 marzo 1932, n. 355, art. 6 . . . . . . . . . . 137 r. d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 12, secondo comma e 72 ................ . 137 r. d. 1. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 52 . . . 137 d.. 1. lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5 . . . . . . . . 137 d. 1. lgt. 21 agosto 1945, n. 535, art. 1 . . . . . . . 137 legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 5, secondo comma, n. 3 138 legge 31 marzo 1956, n. 294, art. 4, quarto comma, seconda parte nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526 ,138 legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16, art. 7 . 138 legge .2 aprile 1958, n. 399 . . . . . . . . 138 d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 130, 138, primo comma, e 139, secondo comma . . . . . . 138 d. P. R. 25 settembre 1960, n. 1433, articolo unico 138 legge 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8 . 139 legge 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 1 139 d. 1. 29 marzo 1966, n. 128 . . . . . 139 legge 26 maggio 1966, n. 311, articolo unico 139 legge 20 dicembre 1966, n. 1114, articolo unico 140 legge 28 luglio 1967, n. 641, nella sua integrit e nei suoi articoli 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 24 e 25 140 legge reg. Trentino-Alto Adige 15 novembre 1967, riapprov. 6 dicembre 1967 . . . . . . . . . . . . 140 -Norme delle quali stato promosso giudizio di legittimit costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 -Norme delle quali il giudizio di legittimit costituzionale stato definito con pronun1ce di estinzione, di inammissibilit, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito . . . . . . . . . . . . . . . . 151 NDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Agricoltura e Foreste . pag. 154 Imposta di registro pag. 161 Amministrazione Pub-Imposta di successione 162 blica . 154 Imposte e Tasse 162 Antichit e Belle Arti 155 Imposte varie 164 Caccia e Pesca ' . 155 Militari . 165 Circolazione stradale 155 Miniere. 165 Compravendita . 156 Mutuo 165 Comuni e Provincie. 156 Nave e Navigazione 165 XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Confisca. Contabilit Generale dello Stato Costituzione . Danni di guerra Dazi doganali Demanio Difesa dello Stato Elettricit . Esecuzione fiscale Espropriazione per p.u. Fallimento . Ferrovie Igiene e Sanit Impiego privato Impiego pubblico . pag. > 156 156 157 157 158 158 158 159 159 159 160 160 160. 160 161 Imposta di bollo Opere Pubbliche Patrimonio Pensioni Poste e Telegrafi Previdenza e Assistenza Procedimento penale Propriet . Pubblico Ufficiale Regioni . Responsabilit civile Riforma fop:diaria Sequestro Servit Societ . pag. > 161 166 166 166 167 167 167 167 168 168 168 168 169 169 169 NOTIZIARIO Convegno di studi 171 J I ! $; t PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE :!ORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1968, n. 90 -Pres. Sandulli Rei. Bonifacio. :::orte Costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Questione sollevata nel corso di attivit istruttoria Inammissibilit. (Cost., art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). inammissibile la questione di legittimit costituzionale della ~agge 15 aprile 1951, n. 291, e dell'art. 8 della legge 2 marzo 1963, ri. 320, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai ~omponenti delle Sezioni specializzate agrarie, sollevata dal Consi7Liere Istruttore delZa Sezione specializzata agraria, poich egli non Leve adottare alcuna decisione suila quale possa esercitare influenza ~'accertamento de.zl'eventuale illegittimit costituzionale deUe disposi~ ioni impugnate (1). (1) La questione era stata sollevata con ordinanza 16 gennaio 1968 lel Consigliere Istruttore della Sezione Specializzata agraria della Corte ii Appello di Milano (Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1968, n. 113) e decisa :on procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione li parti. La Corte conferma il proprio orientamento, nel senso che il giudice i quo, ancorch investito di funzioni esclusivamente istruttorie, deve poter 1dottare una pronuncia a contenuto decisorio, che sia condizionata dalla 1uestione di legittimit solleva.ta. Cfr., in proposito, le sentenze 10 giu~ no 1966, n. 62, e 2 luglio 1966, n. 83, in questa Rassegna, 1966, rispettivamente, 755 e 780. CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 91 -Pres. Sandulli - Rel. Oggioni -Fantin (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Giorgio Azzariti). Corte Costituzionale -Giudizio di legittimit costituzionale in via incidentale -Regolamenti -Inammissibilit. (Cost., art. 134). I i ! ! ; I i I ,! RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Reato -Onere del mantenimento in carcere dei detenuti -Prelievi sulle retribuzioni per le attivit lavorative dei detenuti -Ille~ittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 1. 3, 4, 27 e 36; c. p., art. 145). inammissibile, perch proposta relativamente ad un atto avente natura regolamentare, la questione di legittimit costituzionale degli artt. 124, 125, 126, 327 r. d. 18 giugno 1931, n. 787, recante il regofamento per gli istituti di prevenzione e pena (1). Non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 145 codice penale, che fissa l'ordine dei prelievi per le spese di mantenimento in carcere dei detenuti, in quanto tale disposizione si innesta nel sistema secondo il quale le spese di mantenimento gravano sul condannato (2). (Omissis). -La questione di costituzionalit proposta dal tribunale di Varese ha, anzitutto, per oggetto gli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 321, secondo comma, del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 787. Ma, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, la questione inammissibile in quanto proposta, contrariamente al disposto dell'art. 134 della Costituzione, nei riguardi di un atto non avente veste e forza di legge. Come gi questa Corte ha affermato e ribadito, condizione della azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale che oggetto della denuncia sia una legge ovvero un decreto legislativo od un decreto legge: mai un Regolamento che, per sua natura, privo di quei caratteri intrinseci ed estrinseci, che possano conferirgli forza di legge. (1-2) La questione era stata proposta con ordinanza 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1966, n. 299). La Corte con la prima massima conferma una sua costante giurisprudenza sull'inammissibilit del sindacato in via incidentale sugli atti-aventi natura regolamentare. Cfr. da ultimo, sent. 3 luglio 1967, n. 83, in questa Rassegna, 1967, I, 513 e sent. 28 marzo 1968, n. 18, ivi 1968, 162. -Cfr. in dottrina, CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, Milano, 1967. In ordine alle ritenute sulla retribuzione sp-ettante al detenuto per il recupero delle spese dell'Erario, cfr. App. Firenze 29 aprile 1966, Giust. tosc., 1966, 691. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 527 Tale il Regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena, ~manato, come detto espressamente nel preambolo, in dipendenza ~ correlazione con l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, auto: izzativo del potere regolamentare del Governo e preceduto, come >rescritto per atti del genere, dal parere del Consiglio di Stato. 2. -Residua, dopo la dichiarazione di inammissibilit della que; tione come sopra proposta, l'esame della questione di costituzionalit :ollevata con riferimento agli artt. 145 e 213 del codice penale. Di questi due articoli, il secondo riguarda il regime cui sono :ottoposti gli internati negli stabilimenti destinati alla esecuz'ione lelle misure di sicurezza detentive ed i ricoverati nei manicomi giudi: iari: entrambe queste ipotesi sono estranee a quella che ha originato 1 sorgere della questione da parte dell'ordinanza di rinvio consistente iel rimborso delle spese di mantenimento in carcere da parte del :ondannato a pena detentiva. Di conseguenza, la questione in quanto posta in relazione al' art. 213 del codice penale va dichiarata inammissibile per difetto lei requisiti di rilevanza, difetto tanto manifesto che l'ordinanza nep- mre motiva particolarmente sul punto, limitandosi ad un semplice ichiamo dell'articolo predetto. In relazione all'art. 145 del codice penale l'ordinanza prospetta a questione di costituzionalit nel senso che, data l'incompleta attuaione dell'organizzazione del lavoro negli istituti di pena, non a utti i detenuti sarebbe offerto il mezzo di poter contribuire, merc a retribuzione del lavoro eseguito (lavoro che ha anche una finalit tica e rieducativa) alle spese di mantenimento in carcere: da ci i trae l'ulteriore rilievo che l'insoddisfacente sistema vigente andrebbe orretto con l'attribuire soltanto allo Stato l'intero onere delle spese li mantenimento in carcere dei detenuti. La questione di costituzionalit proposta e motivata soltanto on richiamo all'art. 145 che, in applicazione del principio del rim1orso allo Stato delle spese di mantenimento (n. 2 .dell'articolo) regola prelievi dalla remunerazione del lavoro prestato ai fini di detto imborso nonch ad altri fini, ivi elencati. Tale questione, nei limiti in cui risulta proposta, non fondata .ei confronti di alcuno degli indicati articoli della Costituzione. Non ell'art. 1 che dichiara il lavoro base della Repubblica: non del art. 3 che consacra il principio di eguaglianza n dell'art. 4 che onsacra il diritto al lavoro: e nemmeno degli artt. 27 e 36 che iguardano rispettivamente il carattere e la finalit delle .pene e la etribuzione proporzionata del lavoro. Il campo d'azione dell'art. 145 del codice penale ben pi circo~ ritto nei confronti di quello su cui si riflettono principi come >pra enunciati dalla Costituzione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla retribuzione e la riserva del peculio. E quanto si osserva nell'ordinanza di rinvio circa l'attuazione, fin qui solo parziale, delle disposizioni concernenti l'organizzazione del lavoro negli stabilimenti di pena potrebbe bensi trovare qualche riscontro nella situazione reale cui sembra non corrispondano tuttora le aspettative di graduale attuazione preveduta fin dall'art. 327 dell'antico Regolamento, ma non pu, di per s, avere alcuna influenza sulla costituzionalit della norma. Questa ha un contenuto che prescinde dal modo con cui in via generale regolato l'ordinamento e s'innesta nel sistema, peraltro qui non sottoposto ad alcuna censura, secondo il quale le spese di mantenimento gravano sul condannato. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 93 -Pres. Sandulli - Rel. Benedetti -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Savarese) c. Presidente Regione Sardegna (avv. Gasparri). Sardegna -Legge concernente interventi fitosanitari -Attribuzione di indennit al personale dell'osservatorio -Illegittimit costitu zionale. (St. spc. Sardegna, art. 3, ~ett. a; d. P. R. 19 maggio 1950, n. 327; 1. reg. 19 ottobre 1967, artt. 2 e 4). Sono costituzionalmente iLleigittimi, per violazione della competenza statutmia della Regione Sarda, gli artt. 2 e 4 della legge regionale 13 ottobre 1967 che .attribuiscono al personale dell'osservatorio fitopatologico della Smdegna una indennit mensile, dato che si tratta di personale rimasto alie dipendenze dello Stato, la cui disciplina giuridica ed economica riservata al legislatore nazionale (1). (1) La Corte ha riconosciuto valida la prospettazione dell'Avvocatura in ordine al fatto che la dipendenza funzionale del personale della Regione non era sufficiente a considerarlo passato organicamente nella competenza di questa. In precedenza, sull'interpretazione della formula La Regione si avvale, cfr. le sentenze 23 novembre 1967, n. 122, in questa Rassegna, 1967, 937, e 19 dicembre 1966, n. 120, ivi, 1966, 1203. La Corte ha anche confermato il principio che l'acquiescenza ad una legge analoga a quella impugnata non importa preclusione all'impugnativa: cfr. sent. 12 luglio 1967, n. 113, e, in dottrina, SANDULLI, Il giudizio sutle foggi, Milano, 1967, 44. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 529 ::ORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 94 -Pres. Sandulli - Rel. Verzi -Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Savarese) c. Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Ballardini). rrentino-Alto Adige -L_egge regionale recante autorizzazione di spesa per la costruzione della sede del corpo VVFF di Bolzano -Violazione dell'art. 81 Cost. -Esclusione. (Cost. art. 81; 1. reg. 6 dicembre 1967). Non fondata, con riferimento all'art. 81 Cost., la questione di egittimit costituzionale della legge regionale 6 dicembre 1967 recan e autorizzazione di spesa per la costruzione della sede del corpo !V. FF. di Bolzano, dato che la copertura della spesa, prevista in in mutuo, assicurata dalla sopravvenienza attiva rappresentata dalla istinzione di un precedente mutuo (1). (1) Sull'interpretazione dell'art. 81 della Costituzione, nella giurispru! enza pi recente della Oorte, cfr. la sentenza 20 marzo 1968, n. 17, in 1uesta Rassegna, 1968, 161. Pi specificamente, per la possibilit che la copertura finanziaria di ma legge regionale possa essere assicurata anche mediante la previsione .i un mutuo, ancorch non ancora formalmente stipulato, cfr. Corte Cost. 7 aprile 1968, n. 22, in questa Rassegna, 1968, 170. :ORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 95 -Pres. Sandulli - Rel. Chiarelli -Brenna ed altl'li (Avv. Allorio, Carpinelli, Colombo, Orsenigo) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Albisinni). ,eggi e decreti -Decreto-legge recante convalida di precedenti norm.e Eccesso di delega -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (r. d. I. 10 maggio 1923, n. 1792; r. d. 19 novembre 1921, n. 1592; d. m. 8 luglio 1924 sugli spiriti; I. 3 dicembre 1922, n. 1601). Non fondata, con riferimento ai principi che regolavano, al empo della loro emanazione, la conversione dei decreti-legge, la quetione di legittimit costituzionale del r. d. 10 maggio 1923, n. 1792 che onvalidava il r. d. 19 novembre 1921, n. 1592, suUe imposte di produ: ione e di consumo, in quanto il Governo, in esecuzione della delega onferitagli dal Parlamento con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, ben 530 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO poteva sia modificare che mantenere immutate le norme preesistenti, servendosi, in quest'ultima ipotesi, della formula della convalida , usata nella disposizione impugnata (1). (Omissis). -La questione che la Corte chiamata a decidere se l'art. 1 del decreto 10 maggio 1923, n. 1792, emanato in virt della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, sia viziato da illegittimit costituzionale per eccesso dalla delega. Con tale articolo si convalidavano, secondo l'espressione ivi adoperata, i decreti legge n. 1592 e 1593 del 1921; ma si assume nell'ordinanza di rimessione, e si sostiene dalle parti privte, che la delega di cui alla detta legge non aveva per oggetto la convalida di decreti legge, la quale, secondo i principi costituzionali del tempo, non poteva avvenire che attraverso la conversione in legge, ad opera del Parlamento. La disposizione impugnata avrebbe perci superato i limiti della delega. 2. -In precedenti sentenze, la Corte, nell'affermare la propria competenza a giudicare sulla legittimit dei decreti delegati anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, ha fissato i termini in cui va condotta l'indagine sulla costituzionalit di essi (sentenze n. 37 e 54 del 1957, sentenza n. 53 del 1961). Nelle ricordate decisioni si rilevato che, nell'ordinamento costituzionale precedente l'attuale, due principi fondamentali, generalmente validi, condizionavano la legittimit dei decreti delegati: l'esistenza di una delega del Parlamento, con oggetto chiaramente definito, e l'osservanza, da parte del legislatore delegato, dei limiti segnati con la delega. Sulla base di tali principi, l'esame della presente questione deve essere rivolto ad accertare il contenuto della delega, di cui alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, e quello della norma impugnata, per stabilire, attraverso il loro raffronto, se quest'ultima si mantenuta nei limiti della prima. (1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 marzo 1966 del Tribunale di Monza (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1966, n. 299). La Corte ha richiamato le sue precedenti decisioni relative al sindacato dei decreti delegati anteriori alla entrata in vigore della Costituzione (sent. 26 gennaio 1957, n. 37, e sent. 17 aprile 1957, n. 54, Giur. Cost. 1957, rispettivamente 454 e643; nonch, pi recentemente, sent. 11 luglio 1961, n. 53, Giur. Oost., 1961, 1051). La Corte, nella fattispecie sottoposta al suo esame, relativa ad una norma anteriore anche alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolt del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, ha pienamente accolto la tesi prospettata dall'Avvocatura sul significato peculiare dell'espressione convalida usata nel decreto impugnato. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 531 3. -La legge 3 dicembre 1922 conferiva al Governo, come dice suo titolo, una delegazione di pieni poteri per il riordinamento del istema tributario e della pubblica amministrazione. L'art. 1 specifi: ava che al Governo era attribuita la facolt di emanare disposizioni Lventi vigore di legge per riordinare il sistema tributario allo scopo li semplificarlo, di adeguarlo alle necessit del bilancio e di meglio listribuire il carico delle imposte ., nonch per una generale riorgalizzazione della pubblica amministrazione. Dell'uso della facolt coneritagli il Governo doveva dar conto al Parlamento entro il marzo .924 (art. 2). La vastit della delega e gli scopi di essa implicavano una revifone, nelle materie indicate, dell'ordinamento normativo allora vigente. >ertanto, nei limiti delle predette materie, il Governo poteva emanare 1orme, aventi vigore di legge, innovative, abrogative, o modificative llle norme preesistenti; il che non escludeva che potesse emanare lisposizioni confermative di alcune di esse. Nel riesame, a cui il Gorerno era tenuto, dell'intero sistema tributario, poteva ben presentarsi 'opportunit di lasciare immodificate alcune norme, considerate non :ontrastanti con le esigenze di semplificazione del sistema e di una nigliore distribuzione del carico delle imposte. La volont di lasciare immutate tali norme, dopo averle conside ate nel complesso del sistema in via di riordinamento, poteva esprinersi con la loro testuale riproduzione in uno dei decreti emanati in >ase alla delega, o con un richiamo ad esse, formulato ob relationem. 'l"el render conto al Parlamento del proprio operato, il Governo era :osl in grado di dimostrare la corrispondenza del suo .esame alla esten; ione della materia delegata e di indicare quali norme, nel riordinato dstema, aveva modificate o introdotte o abrogate e quali invece aveva nantenute. Ai fini della presente indagine inoltre da osservare, per quanto da ovvio, che la revisione dell'ordinamento normativo affidato al Go 1erno comprendeva indiscriminatamente tutte le norme allora vigenti 1elle materie oggetto della delega, indipendentemente dalla loro na; ura formale; vale a dire, sia che fossero contenute in leggi formali, ;ia che fossero contenute in decreti legislativi o decreti legge; ed 1oto quanta materia, nella legislazione del tempo, fosse disciplinata da iecreti legge. superfluo aggiungere che, rispetto alle norme in questi :ontenute, il Governo aveva gli stessi poteri, innanzi indicati, di abro~ are, modificare o conservare. 4. -Le considerazioni innanzi esposte valgono a chiarire il signicicato della formula, adoperata nell'art. 1 del decreto 10 maggio 1923, 1. 1792: Sono convalidati i regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592, ~ 16 novembre 1921, n. 1593. 532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fuori dubbio che tale espressione non pu essere intesa con riferimento alla nozione di convalida, elaborata sulla base del diritto privato (art. 1423 e 1444 cod. civ.) e del diritto amministrativo, secondo la quale la convalida presuppone un atto invalido (negozio annullabile; atto amministrativo illegittimo), di cui si eliminano i vizi. Come esattamente ha rilevato la difesa delle parti private, i decreti legge di cui trattasi non erano atti invalidi, secondo l'ordinamento del tempo, n erano soggetti a un termine di conversione. Nel momento dell'emanazione del decreto delegato, le norme in essi contenute erano pertanto validamente in vigore, e come tali rientravano nel complesso di norme di cui era stata affidata al Governo la revisione e il riordinamento. Gi si visto che il Governo, nelle materie oggetto della delega, poteva modificare o mantenere in vigore le norme preesistenti: nel caso in esame, ritenne di mantenerle immutate, e si serv ellitticamente di una forma di richiamo ( sono convalidati i decreti , ecc.), alla quale non pu attribuirsi altro significato se non quello di affermare che le norme dei due decreti erano conservate nel loro contenuto e nel loro vigore, ed entravano a far parte del riordinato sistema tributaro, essendosi riconosciuta la loro rispondenza agli scopi per cui la delega era stata conferita. Nel far questo, il Governo esercitava, pertanto, un potere che era compreso nella delega, e non si sostituiva al Parlamento nel suo potere di conversione in legge. Se ne ha una conferma nella considerazfohe che, se nella cosiddetta convalida si ravvisasse un atto eccedente i limiti della delega, si dovrebbe ritenere che il Governo non avrebbe potuto neanche modificare alcuna norma dei decreti legge in vigore al momento dell'esercizio della delega e non ancora convertiti, in quanto, con .tale modifica, si sarebbe sostituito al Parlamento nel potere di apportare emendamenti in sede di conversione. Ma ci vorrebbe dire considerare quei decreti legge sottratti a quel riordinamento del sistema tributario e dell'organizzazione della pubblica amministrazione per la cui attuazione la delega era stata concessa. La semplice enunciazione di queste proposizioni rivela come una simile interpretazione della legge delega, oltre a non trovare giustificazione nell'ordinamento del tempo, in cui, come si ripetuto, avevano il medesimo vigore leggi formali e decreti legge, indipendentemente da limiti temporali di conversione, sarebbe in contrasto con i fi.J?-i di riordinamento generale a cui la delega era diretta, e ne altererebbe l'oggetto, che era costituito dall'intero sistema delle norme tributarie e delle norme relative all'organizzazione della pubblica amministrazione, in quel momento vigenti. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 533 Deve pertanto concludersi che con la convalida del decreto legge ri. 1592 del 1921 il Governo non oltrepass i limiti della delega, dando luogo a. una conversione in legge di competenza del Parlamento, e che legittimamente le norme di quel decreto furono mantenute invariate, e continuarono ad aver vigore, nell'ordinamento tributario, riordinato in attuazione della delega. -(Om?.ssis). CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 96 -Pres. Sandulli - Rel. De Marco -Mazzola (n. c.) c. Presidente Regione siciJiiana (avv. Ottaviano). Sicilia -Elezione dei consigli provinciali -Voto plurimo attribuito ai consiglieri comunali elettori -Illegittimit costituzionale -Esclu sione. (Cost. art. 48; 1. reg. 7 febbraio 1957, n. 16, art. 7). Sicilia -Elezione dei cortsigli provinciali -Scheda di votazione recante all'esterno l'indicazione del Comune e della percentuale dei voti riportati dai consiglieri elettori -Violazione della segretezza del voto -Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 48; 1. reg. 7 febbraio 1957, n. 16, art. 10). Non fondata, in relazione al principio costituzionale della segretezza del voto, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 7 della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16, che stabilisce la partecipazione dei consiglieri comunali all'elezione di secondo grado dei consigli provinciali in misura proporzionale ai voti validi portati nella lista nella quale sono stati eletti (1). costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio della segretezza del voto, applicabile anche alle elezioni di secondo grado, l'art. 10 della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16, che stabilisce il tipo di scheda di votazione, recante all'esterno la denominazione del Comune e l'indicazione dei voti validi riportati da ciascuna lista nella quale sono stati eletti i consiglieri comunali partecipanti alla elezione di secondo grado dei consigli provinciali (2). (Omissis). -La provincia , per sua natura ente territoriale e tale anche la provincia siciliana, la quale, sia pure con l'attuale (1-2) La questione era stata proposta con ordinanza 1 luglio 1966 del Tribunale di Palermo (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1967, n. 12). Sulla libert e .segretezza del voto, cfr. le precedenti sentenze della Corte 10 maggio 1963, n. 60, 12 febbraio 1963, n. 6, 11 luglio 1961, n. 43, tutte riportate nella Relazione: I giudizi di costituzionalit, 1961-65, I, 158. In dottrina, 1sul voto plurimo, cfr. MORTATI, Ist. dir. pubblico, Padova, 1967, 342. 534 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO regime di amministrazione straordinaria , sopravvive fino a quando verranno creati i liberi consorzi tra comuni (art. 266 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana). Il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo degli enti territoriali strumento essenziale dell'autonomia, cui hanno riguardo gli artt. 5 e 128 della Costituzione. Inoltre, la elettivit di tali organi principio generale dell'ordinamento, al quale, per l'art. 128 della Costituzione e per gli artt. 14 e 15 dello Satuto siciliano, la Regione deve uniformarsi. In mteria di elettorato attivo l'art. 48, secondo comma, della Costituzione ha, poi, carattere universale ed i principi, con esso enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato. Non pu ritenersi, invero, che quei principi non possano osservarsi, anche in caso di elezioni di secondo grado e, conseguentemente, non pu escludersi la possibilit di siffatte elezioni, che, del resto sono prevedute dalla Costituzione proprio per la pi alta carica dello Stato (art. 83). 4. -Alla stregua degli esposti principi, agevole risolvere le questioni sollevate con l'ordinanza di rinvio: a) Il voto plurimo preveduto dall'art. 7 non in contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 48 della Costituzione, ma risulta, anzi, manifestamente preordinato alla pi esatta osservanza di quel principio, per una completa salvaguardia ded diritti delle minoranze. Per l'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 16, infatti: I consiglieri delle provincie regionali sono eletti dai consiglieri in carica dei comuni, che compongono. la provincia regionale, col sistema proporzionale, a scrutinio di lista... . Ma per l'art. 1 del T. U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D. Pres. reg. 20 agosto 1960, n. 3: La elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato mentre, per l'art. 2 dello stesso t. u. nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la elezione dei consiglieri comunali fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Senza il voto plurimo, pertanto, i consiglieri di minoranza dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si troverebbero in grave condizione di inferiorit, non soltanto nei confronti dei colleghi di maggioranza degli stessi comuni, ma anche nei confronti dei colleghi di minoranza eletti col, sistema proporzionale nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 535 lVon solo, ma, per tale sperequazione il sistema proporzionale adotato per l'elezione del consiglio provinciale risulterebbe insanabilmente alsato. D'altra parte evidente che il principio di eguaglianza, affermato lall'art. 48 della Costituzione, si ricollega a quello pi ampio affer11ato dall'art. 3. Cosicch, quando nelle elezioni di secondo grado l'eletorato attivo attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rap resentanza, non contrasta col principio di uguaglianza, ma anzi vi si onforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli onferirono il proprio voto, e con esso la propria fiducia. Per quanto si riferisce all'art. 7, la questione sollevata con l'ordi. anza di rinvio risulta, pertanto, non fondata. b) Fondata , invece, la questione sollevata in relazione all'artiolo 10. La garanzia di segretezza del voto, che, poi, si risolve anche in aranzia di libert ed perci assolutamente inderogabile, non risulta ssicurata dal sistema adottato con l'articolo in esame. Come lo stesso patrocinio della Regione ammette, infatti, sia pure i casi marginali pu accadere -ed accaduto proprio nella fattispeie, che ha dato origine a questo giudizio -che col sistema suddetto . votante venga ad essere identificato. Tanto basta perch la norma che lo ha adottato sia in con~ asto con l'art. 48 della Costituzione. Va, al riguardo, notato che, contrariamente a quanto deduce il pa: ocinio della Regione, anche nell'esercizio della carica di consigliere omunale, il segreto del voto garantito, quando si tratta di delibe: izioni concernenti persone o elezioni a cariche (art. 184 del t. u. pi olte citato). Inoltre non inutile osservare che, senza la garanzia della segre! zza del voto, il divieto di mandato imperativo (art. 166 stesso t. u.) ifficilmente potrebbe essere osservato. -(Omissis). ORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 97 -Pres. Sandulli - Rel. Bonifacio -Montalboldi (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). nposte e tasse -Imposta complementare progressiva sul reddito Esenzione dei redditi minimi -Detrazioni per franchigia fissa Violazione della capacit contributiva -Esclusione. (Cost. art. 53; d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 130, 138, 139). Non fondata, con riferimento al principio della capacit contri!. Ltiva, la questione di legittimit costituzionale degli artt. 130, 138 536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e 139 del Testo Unico sulle imposte dirette, che, rispettivamente, stabiiiscono l'esenzione dei redditi inferiori a L. 960.000 annua, e fissano le detrazioni di franchigia fissa di L . .240.000 per il contribuente e di L. 50.000 per ogni persona a carico (1). (Omissis). -In forza dell'art. 130 del testo unico sulle imposte dirette approvato con d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (modificato dalla legge 28 maggio 1959, n. 361 e dalla legge 1 marzo 1964, n. 113) non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo delle quote esenti previste dal successivo art. 138, non ecceda la misura annua di lire 960 mila. Il secondo comma dell'art. 139 -modificato dalla legge 18 aprile 1962, n. 209 e dalla citata legge n. 113 del 1964 -stabilisce che in ogni caso l'importo dovuto a titolo di imposta non pu superare la differenza tra l'intero reddito e la predetta somma. Ad avviso della Commissione distrettuale di Viterbo le descritte norme violerebbero l'art. 53 della Costituzione per un triplice motivo: a) perch i soggetti con reddito inferiore al minimo non contribuiscono affatto alle spese pubbliche; b) perch i soggetti con reddito di poco superiore al minimo vedono assorbita dall'imposta l'intera differenza; c) perch la quota minima, costituendo il presupposto della imposta tributaria, dovrebbe essere in ogni caso esclusa dal computo dei redditi. 2. -La Corte ritiene che la questione sia infondata sotto tutti profili prospettati dall'ordinanza di rimessione. (1) La questione era stata proposta con ordinanza 24 ottobre 1966 della Commissione Provinciale delle Imposte di Vdterbo (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1967, n. 12). Con le precedenti sentenze 31 marzo 1965, n. 16 (in questa Rassegna, 1965, 262) e 16 giugno 1964, n. 45 (ivi, 1964, 643) la Corte aveva stabilito che la capacit contributiva va riferita al sistema tributario nel suo complesso ed al presupposto al quale la JlTestazione tributaria effettivamente collegata. In dottrina, viceversa, per una qualificazione soggettiva del principio della capacit contributiva, cfr. D'AMATI, La soggezione ail'imposta com plementare _come posizione giuridica qualificata dalla capacit contributiva, Dir. e prat. trib., 1966, I, 381 segg.; MANZONI, Il principio deUa capacit contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965, 72). Sulla giustificazione teorica dell'esenzione dei redditi minimi cfr. EINAUDI, Saggi sul risparmio e l'imposta, Torino, 1941, 56 segg.; MoRSELLI, Corso di scienza della finanza pubblica, Padova, 1949, 209; GIARDINA, Le basi teoriche del principio della capacit contributiva, Milano, 1961, 449. Sulla interdipendenza, infine, tra progressivit del sistema tributario e capacit contributiva, cfr. la sentenza della Corte 29 dicembre 1966, n. 128, in questa Rassegna, 1966, 1216. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 537 I! La tesi enunciata dal giudice a quo poggia sul convincimento che a Costituzione prescriva che ad ogni reddito debba necessariamente I! :orrispondere un prelievo di imposta. vero, invece, che l'art. 53 Lella Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla pesa pubblica, fa riferimento alla capacit contributiva dei sog; ! retti, e con d, mentre da un lato impone che a maggiore capacit :orrisponda un maggior concorso da realizzarsi col criterio della prorressivit al quale il sistema tributario deve ispirarsi, esclude, dal' altro, che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacit manchi i lel tutto. In altri termini, come stato affermato dalla giurispru lenza di questa Corte, la capacit contributiva costituisce presupposto I! li legittima imposizione e, solo ove sia presente, diventa metro di leterminazione della quantit di imposta dovuta. Da ci 'deriva che ssa non coincide affatto con la percezione di un qualsiasi reddito e l he vi soggezione all'imposizione solo quando sussista una dispo I libilit di mezzi economici che consenta di farvi fronte. Di tal che l 'esenzione dall'imposta complementare dei soggetti che godano di :n reddito minimo appare pienamente legittima, collegata come essa ad una razionale presunzione del difetto di una qualsiasi capacit ontributiva. Deve anzi affermarsi che, oltre che legittima, essa ddirittura doverosa, perch il legislatore, se pu discrezionalmente liabilire, in riferimento a complesse valutazioni economiche e sociali, .uale sia la misura minima al di sopra della quale sorge la capacit ontributiva, non pu non esentare dall'imposizione quei soggetti che ercepiscano redditi tanto modesti da essere appena sufficienti-a sod isfare i bisogni elementarii della vita: se cos non disponesse, la legge lnirebbe con l'imporre un obbligo di imposta anche l dove una apacit contributiva inesistente. Va pure rilevato che tale esenzione costituisce attuazione del fon amentale principio di eguaglianza sostanziale, al quale lo Stato deve ;pirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale. La rimozione degli stacoli che di fatto limitano la libert e l'eguaglianza dei cittadini on solo esige che le spese pubbliche abbiano a gravare [n misura rogressivamente maggiore sui soggetti economicamente privilegiati, la presuppone altresi che a nessuno l'imposizione tributaria tolga uei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze ell'uomo. 3. -Se tale il fondamento dell'esenzione disposta dall'art. 130, evidente che essa non deve affatto tradursi, come invece afferma giudice a quo, in una detrazione fissa per tutti i contribuenti, quale !le sia la quantit dei loro redditi. Essenziale, invece, che in nessun :tso. l'imposta complementare colpisca e riduca il minimo vitale, ed ci provvede puntualmente il secondo comma dell'art. 139 del testo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO unico (modificato, per quanto riguarda la misura della somma esentata, dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, e dalla legge 1 marzo 1964, n. 113), in virt del quale, come si gi detto, l'importo dovuto a titolo di imposta complementare non pu mai superare la differenza fra il reddito complessivo e le 960 mila lire. Che da ci derivi che chi percepisce un reddito di poco superiore a tale cifra veda assorbita l'intera differenza, conseguenza ovvia, ma non certo illegittima: ai fini della valutazione costituzione della norma sufficiente che il meccanismo dell'imposizione sia tale da impedire che U prelievo tributario vada al di l del limite intangibile del reddito minimo. 4. -La Commissione distrettuale di Viterbo ha impugnato anche l'art. 138 dello stesso testo unico: l'illegittimit costituzionale sarebbe determinata dalla circostanza che le detrazioni di una quota fissa di lire 240 e di lire 50 mila per ogni familiare a carico, stabilito in anni lontani e non pi aggiornate, apparirebbero meramente simboliche e non idonee ad un'effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia >. La violazione dell'art. 53, a parere di quel giudice, risulterebbe ancora pi evidente dal confronto con la ben diversa disciplina dettata dall'ultimo comma della stessa disposizione per l'ipotesi di intervenuta separazione personale tra i coniugi. La Corte osserva che nel sistema dell'imposta complementare le suddette quote detraibili non vengono in considerazione come parte del c. d. minimo vitale. Le detrazioni, infatti, spettanto a tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, e l'art. 130 stabilisce che al lordo di esse yada calcolato il reddito minimo, al di sotto del quale vi esenzione dall'imposta: il che vuol dire che la legge ha fissato la cifra di quel reddito in base ad una valutazione media dei mezzi occorrenti per i bisogni elementari della vita, ser.za riferimento a circostanze variabili ed idonee a rdvelare esigenze minime differenziate. Da ci risulta, dunque, che la detrazione di lire 50 mila per ogni familiare a carico, al pari della detrazione fissa di lire 240 mila, costituisce un'agevolazione tributaria diretta ad incidere solo sulla quantit di reddito imponibile, sicch per la sua legittimit costituzionale basta che nel rispetto del principio di eguaglianza essa sia concessa, come in effetti concessa, a tutti i contribuenti che si trovrdini professionali -Ordine dei giornalisti -Norme disciplinanti l'accesso all'albo -Violazione del principio della libera manifestazione del pensiero -Esclusione. (Cost. art. 21; I. 3 febbraio 196i3, n. 69, artt. 29, 34, 35). >rdini professionali -Ordine dei giornalisti -Norme che escludono che possono essere nominati direttori o vice direttori di organi di stampa giornalisti non professionisti o non iscritti all'albo Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 21: I. 3 febbraio 1963, n. 69 art. 46). manifestamente infondata la questione di legittimit costitu: ionale degli artt. 29, 34 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sull'ordine dei giornalisti, con riferimento alla libert di manifestazione del pensiero stabilita dall'art. 21 d,ella Costituzione (1). Sono costituzionalmente ilLegittime, per violazione del principio della libert della manifestazione del pensiero, le disposizioni degli artt. 46, comma primo, e 47, comma terzo della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che il direttore o vice direttore responsabile di giornale quotidiano o di periodico o di agenzia di stampa possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti, e che possano essere nominati direttore di quotidiano un giornalista pubblicista o vice direttore di periodico un giornalista professionista (2). (Omissis). -1. -Con sentenza n. 11 del 21 marzo 1968 questa Corte ha escluso che gli artt. 29, 34 e 35 della legge sull'ordinamento della professione giornalistica 3 febbraio 1963, n. 69, contrastino con l'art. 21 della Costituzione. Poich non sono stati addotti dall'ordinanza di rimessione n, comunque, sussistono motivi che possano indurre ad una diversa conclusione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. 2. -Nella ricordata precedente occasione venne dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimit costituzionale concernente l'art. 46 della citata legge. Su tale disposizione, ritualmente impugnata dal tribunale di Vibo Valentia che ha proposto l'attuale giudizio, la Corte deve ora portare il suo esame, al fine di accertare in primo luogo se -a parte le sue ulteriori specificazioni che saranno pi innanzi valutate -l'obbligo dell'iscrizione nell'albo giornalistico del direttore e del vice direttore responsabile dei giornali quotidiani, dei periodici e delle agenzie di stampa violi il principio costituzionale secondo il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (art. 21 Cost.). A tal proposito deve essere preliminarmente chiarito che il precetto contenuto nell'art. 46 va preso in considerazione non solo in riferimento alla libert di chi intende svolgere un'attivit giornalistica, ma anche quale limite alla libert di chi voglia dar vita ad un (1-2) La questione era stata sollevata con ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia 28 novembre 1967 (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1968, n. 50). La Corte si era gi pronunciata sulla medesima legge con la sentenza 23 marzo 1968, n. 11, in questa Rassegna, 1968, 152, con nota di richiami. Giova sottolineare la seconda massima, con la quale la Corte riempie le esclusioni sancite dal legislatore nelle disposizioni impugnate, e opera vera e propria creazione di diritto, per la parte uguale e contraria al vuoto cancellato dall'ordinamento. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 541 I I iornale: limite che deriva da quella disposizione e dall'art. 5, comma 9condo, n. 3, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 -del pari impunato dal giudice a quo -, in virt del quale la registrazione di un iornale o d periodico viene subordinata alla produzione di un ocumento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi i cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale . 3. -Nonostante la diversit del suo oggetto e la maggiore ampiez: t del suo contenuto, anche l'attuale questione deve essere decisa alla ice dei principi enunciati nella sentenza n. 11 del 1968 e delle ragioni b.e indussero la Corte ad escludere che il divieto di esercizio della rofessione giornalistica per i non iscritti nell'albo comporti la violaione dell'art. 21 della Costituzione. Venne allora accertato che la :tituzione dell'Ordine, della quale quel divieto corollario, garansce il rispetto della personalit e della libert dei giornalis.ti perch, el complesso modo della stampa e dei rapporti fra giornaisti ed :iitori, essa assicura la vigilanza sulla rigorosa osservanza di quella ignit professionale che si traduce, an2litutto e soprattutto, nel non bdicare mai alla libert di informazione e di critica e nel non cedere sollecitazioni che possano .comprometterla . In altri termini, la orte ritenne che la funzione affidata all'Ordine non compromette, ta rafforza quella libert di manifestazione del pensiero che cardine ell'ordinamento democratico e come tale viene tutelata dall'art. 21 ella Costituzione. Sulla base di questa conclusione l'obbligo imposto dall'art. 46 ella legge -nei limiti in cui viene prescritto che direttore e icedirettore responsabili siano iscritti nell'albo -risulta legittimo t entrambi gli aspetti sotto i quali, come si detto, esso va valutato. d infatti la funzione dell'Ordine -funzione, giova ripeterlo, che giustificazione costituzionale alla sua istituzione e disciplina -, sulterebbe frustata ove proprio i poteri direttivi di un quotidiano, i un periodico o di un'agenzia potessero essere assunti da un sog ~tto (non importa che si tratti dello stesso proprietario o di altri) ie per il fatto di non essere iscritto nell'albo non possa essere iiamato a rispondere di fronte all'Ordine per eventuali comporta Lenti lesivi della dignit sua e dei giornalisti che da lui dipendono: :tle a dire per inadempienza al primo e fondamentale dovere di uantire che l'attivit affidata alla sua direzione e responsabilit si rolga in quel clima di libert di informazione e di critica che la gge vuole assicurare come necessario fondamento di una libera ampa. 4. -Se queste sono le ragioni che rendono costituzionalmente :tlido l'obbligo di cui si discorre, si deve riconoscere che esse appaiono 1ddisfatte dall'iscrizione del direttore e del vicedirettore nell'albo, Ldipendentemente dal fatto eh~ si tratti di professionisti o di pubbli-~ a 1 i ' 542 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cisti: nell'uno e nell'altro caso, infatti, si rende possibile la vigilanza dell'Ordine, nella quale, secondo quanto si detto, si deve ravvisare il solo fondamento di legittimit di quell'obbligo. Aggiungere come fa il primo comma dell'art. 46 per i quotidiani, per i periodici e le agenzie di stampa di cui all'art. 34 -l'ulteriore vincolo di scelta del direttore e del vicedirettore responsabile fra gli iscritti nell'elenco dei professionisti significa aggravare il limite posto alla libert garantita dall'art. 21 della Costituzione, e ci senza un'adeguata giustificazione costituzionale. Ed invero, escluso che l'attivit direzionale sia in qualche modo obiettivamente incompatibile con la circostanza che il pubblicista non esercita il giornalismo in modo esclusivo (tanto vero che, secondo quanto dispone il capoverso dello stesso art. 46, egli pu assumere la direzione o la vicedirezione responsabile dei periodici e delle agenzie diversi da quelli considerati nel primo comma), si pu anche convenire sulla opportunit che, ove si tratti di quotidiani e di periodici ed agenzie di particolare importanza, le funzioni direttive vengano affidate a chi sia dedito esclusivamente al giornalismo e possegga i particolari requisiti che si esigono per la iscrizione nell'elenco dei professionisti: ma certo che non ci si trova qui in presenza di un pubbli.co interesse n, a maggior :ragione, di un interesse generale di grado tale da giustificare l'intervento della legge, la quale, quando si tratti di disciplinare l'esercizio di una libert fondamentale, non pu porre limitazioni che, come quella in esame, non siano in funzione della tutela di interessi direttamente riuevanti sul piano costituzionale (cfr. sent. n. 11 del 1968). Per questa parte, dunque, il primo comma dell'art. 46 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. 5. -Per gli stessi motivi, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere Q.ichiarata l'illegittimit costituzionale del terzo comma dell'art. 47, nella parte in cui si esclude che, nell'ipotesi in cui la direzione di un quotidiano o di un periodico che sia organo di partito o movimento politico o organizzazione sindacale venga affidata a persona non iscritta nell'albo, vicedirettore del quotidiano possa essere un iscritto nell'elenco dei pubblicisti e vicedirettore del periodico possa essere un iscritto nell'elenco dei professionisti. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1968, n. 99 -Pres. Sandulli - Rel. Verz -Caruso (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Coronas). Imposte e tasse -Presunzione di liberalit dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso fra parenti in terzo grado -Violazione dei PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 543 principi di eguaglianza e della capacit contributiva -Esclu sione. (Cost. art. 3, 53; d. I. I. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5). Non fondata, sia con riferimento al principio costituzionale di guaglianza, sia con riferimento al principio della capacit contribuiva, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 5 del d. l. l. marzo 1945, n. 90, in quanto la presunzione legale ivi stabilita 'iova ad evitare che, attraverso un facile espediente, gli interessati i sottraggano al pagamento della particolare imposta di registro douta per i trasferimenti a titolo gratuito dei beni immobili (1). (Omissis). -La questione non fondata. La norma impugnata consente all'Amministrazione finanziaria di ccertare, ai fini fiscali, ed indipendentemente dalle dichiarazioni del~ parti risultanti dall'atto pubblico, il vero contenuto del negozio iuridico e la sussistenza della effettiva volont delle parti di stipu: tre un atto di trasferimento a titolo oneroso piuttosto che a titolo ratuito. Ritenendo che per tutti gli atti dalle parti qualificati come tti di compravendita sussistano eguali rapporti giuridici, l'ordinanza on considera che esistono pur atti, nei quali la effettiva volont delle arti contraenti difforme da quella manifestata nell'atto pubblico, e on considera che il vero scopo della norma impugnata quello di onsentire la indagine se sussista tale difformit" dalla quale deriva la iversit del trattamento tributario. Due elementi sono posti a fondamento della presunzione in esame: a un lato il fatto normale, di comune esperienza, che fra parenti i un certo grado, discrezionalmente valutato dal legislatore, gli nmobili vengono trasferiti a titolo gratuito; e dall'altro la notevole ifferenza della imposizione fiscale a seconda che si tratti di atti di onazione oppure di compravendita, sicch le parti possono essere :teilmente indotte a simulare un atto di contenuto diverso, allo scopo i pagare una imposta minore. Di fronte alla difficolt per il fisco i provare che le parti hanno voluto concludere un contratto diverso a quello apparente, la presunzione legale giova ad evitare che, attra (1) La questione era stata proposta con ordinanza 17 maggio 1965 ell'Ufficio registro di Monreale (Gazzetta Ufficiale 29 attobre 1966, n. 271). Con le precedenti sentenze 16 giugno 1964, n. 45 (in questa Rassegna, ~64, 643) e 26 giugno 1965, n. 50 (ivi, 1965, 867), la Corte aveva esaminato risolto positivamente il problema dell'ammissibilit delle presunzioni nel impo tributario. In dottrina, sulla norma in esame, RASTELLo, Il tributo di registro, orna, 1955, 709. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO verso un facile espediente, gli interessati si sottraggano al pagamento della particolare imposta di registro dovuta per i trasferimenti a titolo gratuito dei beni immobili. Sulla legittimit costituzionale delle norme che stabiliscono delle presunzioni in materia fiscale, questa Corte ha gi avuto occasione di pronunciarsi in altri casi, affermando che rappresentano e una verit giuridica avente come substrato fatti reali di difficile accertamento >, e che, e nei casi in cui la legge ncora ad un sistema di prove legali la determinazione della esistenza del presupposto della obbligazione tributaria e della sua entit, non viola il principio della capacit contributiva del singolo obbligato . Corretto appare anche il sistema adottato dal legislatore; il quale, creando una presunzione iuris tantum, accorda alle parti la possibilit di dare la prova contraria e determina entro limiti precisi ed obiettivi -discrezionalmente e non irrazionalmente valutati -, i mezzi idonei allo scopo : dimostrazione del pagamento del prezzo (prezzo che uno degli elementi essenziali della compravendita, senza del quale il contratto non pi a titolo oneroso) e prova della provenienza della somma pagata e della disponibilit di essa da parte dell'acquirente, risultante da atti aventi data certa a sensi del codice civile. La norma risponde ad innegabili esigenze fiscali e vale altresi siccome bene osserva lAvvocatura generale dello Stato -a evitare che, attraverso l'elusione dell'imposta -nel caso di donazioni di beni immobili fra parenti -si determinino disparit di trattamento. ( Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE :!ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 luglio 1968, n. 2452 -Pres. Scarpello -Rel. Mirabelli ~ P. M. Di Majo (conf.). -De Langlade (avvocati Andreicich e De Martini) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Vitucci). ;ompetenza e giurisdizione -Trattati internazionali -Atti politici Inammissibilit di sindacato giurisdizionale. (t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 31). ;ompetenza e giurisdizione -Trieste -Zona B dell'ex territorio libero atuazione soggettiva dei titolari di diritti reali sui beni esistenti in detta zona -Diritto all'indennizzo -Mero interesse ad una sistemazione definitiva. . (1. 18 marzo 1958, n. 269; I. 6 marzo 1968, n. 193). Netla categoria degli atti poiitici rientrano senz'altro ed in primo uogo gli atti compiuti datlo Stato per regolare le situazioni interna: ionali, i quali, quindi, si sottraggono totalmente al sindacato sia deZla riurisdizione amministrativa sia deZla giurisdizione ordinaria (1). I titolari di diritti 1eaU su beni situati netla zona B detl'ex terriorio libero di Trieste con la cessione di tali beni fatta aUo Stato itaiano, onde abilitarlo ad esercitare direttamente nei confronti deZZo 1tato jugoslavo le rispettive pretese, acquistano il diritto a ricevere ~n indennizzo aZLe condizioni e neUa misura stabilita daZle leggi che lo >revedono: nessun'altra posizione giuridica, di diritto soggettivo o di nteresse leg'ittimo, loro finora attribuita per ottenere ulteriori pretazioni (2). (Omissis). -Le censure sollevate con i sei motivi di ricorso si ncentrano su due ordini di questioni, che entrambi attengono, oltre (1-2) La situazione in cui si sono venuti a trovare i beni appartenenti cittadini italiani e siti nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste ha rovato una regolamentazione in complessi accordi internazionali. Lo Stato 546. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che alla fondatezza della domanda, anche, e sopratutto, alla configurabilit di un diritto soggettivo nelle posizioni che, alternativamente, il ricorrente fa valere in questo giudizio, e conseguentemente alla sussistenza della giurisdizione dell'autorit giudiziaria a decidere sulle pretese da lui esercitate. Da un canto, infatti, il ricorrente sostiene, sotto vari aspetti e con varie motivazioni (motivi 1-4 del ricorso), che lo Stato italiano, nel partecipare alla formazione del memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954, in Londra, relativo all'assetto del territorio fino allora denominato Territorio Libero di Trieste, ha compiuto attivit illegittima, lesiva dei diritti soggettivi che i cittadini gi residenti nella zona B di tale territorio vantavano sui beni ivi situati ed in relazione alle attivit economiche ivi correnti; dall'altro (motivi 5 e 6) sostiene che, a seguito della cessione dei diritti correlativi, da lui stipulata a favore dello Stato italiano, in attuazione della legge 18 marzo 1958, n. 269, al fine di ottenere l'acconto di indennizzo ivi previsto, egli sia divenuto titolare del diritto di ricevere, o a titolo di risarcimento od a titolo di corrispettivo, una somma equivalente al valore dei diritti ceduti. Entrambe le tesi sono del tutto prive di fondamento e sotto entrambi gli aspetti deve essere negato che il ricorrente sia titolare di una posizione di diritto soggettivo, che possa fare valere in giudizio. Le ragioni addotte a fondamento di tali pretese ed il contenuto di queste rendono, inoltre, priva di rilevanza e di fondatezza l'eccezione di carenza temporanea di giurisdizione, sollevata nelle ultime difese dall'amministrazione controricorrente, di cui, pertanto, si tratter in fine. In relazione al primo punto va rilevato che. l'atto sulla cui asse rit!l illegittimit e~ illiceit fondata la pretesa risarcitoria un ac cordo, stipulato tra il Governo italiano ed i Governi di altri Stati al fine di regolare una situazione internazionale. Orbene, quale che sia la nozione di atto politico che si ritenga di accogliere sul piano dogmatico od applicativo, sia in relazione alla espressa previsione contenuta nell'art. 31 del t. u. delle leggi sul Con siglio di Stato, sia in relazione ad ogni altra implicazione che possa concernere tale branca di attivit statuale, per quanto ridotti siano i limiti entro i quali si ritenga di dovere restringere la insindacabilit italiano, mentre divenendo cessionario di quei beni ha avuto veste per trattare, si preoccupato di concedere, intanto, degli indennizzi agli interessati con appositi provvedimenti i.egislativi. In tutto ci si inquadra la sentenza, di cui alle massime surriportate. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 547 :legli atti, che vengono solitamente ricondotti a tale categoria, da parte iegli organi giurisdizionali, principio costantemente accolto senza ~ontestazione dalla dottrina e dalla giurisprudenza che nella categoria :legli atti politici rientrano, senz'altro ed in primo luogo, gli atti che v-engono compiuti dallo Stato nel regolamento delle relazioni internadonali e che tali atti si sottraggono totalmente al sindacato sia della g-iurisdizione amministrativa che della giurisdizione ordinaria. Ed invero, la preminenza assoluta degli interessi della collettivit Jrganizzata a 'stato, che con tali atti vengono tutelati, vieta che nel ~ompimento degli atti medesimi sia imposto il minimo limite alla di; crezionalit degli organi, che li pongono in essere. L'attribuzione di tale piena ed incondizionata discrezionalit impedisce di considerare configurabili, nei confronti degli atti medesimi, !ia posizioni di interesse legittimo, condizionatamente od indirettamente protetto, sia, ed a maggior ragione, posizioni di diritto soggettivo, giac~ h l'interesse del singolo rimane pienamente sacrificato di fronte all'interesse della collettivit che lo Stato tutela, appunto ed in primo luogo con l'attivit nei rapporti interstatuali. La responsabilit degli organi di Governo in relazione a tali atti !lOn si pone sul piano n delle norme di azione n delle norme di reladone, che regolano lo svolgimento dell'attivit degli organi della PubJlica Amministrazione; la responsabilit degli organi di Governo per gol.i atti internazionali si pone esclusivamente sul piano politico, e pu ~ssere fatta valere non dinanzi agli organi della giurisdizione, ma con l mezzi ed attraverso gli istituti nei quali si concreta il controllo politico sull'attivit di governo. In applicazione di tali principi, intrinseci nell'ordinamento costituzionale italiano, deve essere escluso che nei confronti di un atto ~ompiuto dal Governo nei rapporti internazionali, e quindi anche, quale ~he se ne ritenga la natura e la qualificazione, nei confronti del Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, possa essere configurata 1a tutelabilit di interessi di singoli cittadini, quali diritti soggettivi od lnteressi legittimi, e la proponibilit di pretese indennitarie o risar~ itorie. I primi quattro motivi del ricorso, che muovono tutti dal presupposto della configurabilit di tale tutela, devono essere, pertanto, tutti respinti. Non meno infondati si palesano, peraltro, i residui due motivi, ~on i quali il ricorrente sostanzialmente pretende che venga affermato ~he la cessione di diritti, prevista dall'art. 3 della legge 18 marzo 1958, !l. 269, sia qualificata contratto di diritto privato a prestazioni corrispettive e che l'indennizzo previsto dalla legge medesima venga conCigurato come acconto di prezzo indeterminato, determinabile ad opera :lel giudice a sensi dell'art. 1474 cod. civ., e, per l'ipotesi di diversa RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO interpretazione delle disposizioni ivi contenute, ne prospetta la illegittimit costituzionale. La legge Citata, appunto sul presupposto che i titolari di beni e diritti situati nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste non fossero titolari di pretese indennitarie nei confronti dello Stato italiano, ma che, peraltro, la situazione degli stessi non potesse non essere favorevolmente valutata sul piano politico, ha disposto l'attribuzione a questi di un indennizzo. Tuttavia, nella i;>revisione che tale situazione possa trovare adeguato regolamento in futuro, attraverso accordi internazionali, ha attribuito a tale indennizzo il carattere della provvisoriet ed ha predisposto i mezzi ritenuti opportuni perch lo Stato italiano possa far valere le posizioni da tutelare nel contesto internazionale. A questo scopo la legge, in luogo di determinare la misura totale e definitiva dell'indennizzo, ne ha rimesso la fissazione a provvedimenti ulteriori, prevedendo la liquidazione immediata secondo coefficienti di rivalutazione parziale, e, in pari tempo, ha condizionato la concessione dell'indennizzo alla cessione allo Stato dei diritti corrispondenti, in modo da abilitare questo ed esercitare direttamente nei confronti dello Stato jugoslavo le rispettive pretese, ove possibile. La cessione dei diritti non ha, dunque, contenuto e natura di contratto sinallagmatico, ma soltanto atto del procedimento amministrativo, attraverso il quale il soggetto venuto ad acquistare, nei confronti dello Stato, una posizione giuridica attiva, di avente diritto ad indennizzo, che precedentemente non esisteva. A questa posizione ben pu essere attribuita la natura di diritto soggettivo, che ad essa stata riconosciuta dai primi giudici in questa causa, nel senso che, una volta che sia stato posto in essere l'atto di cessione e sia stata presentat!l la domanda nei modi e nei termini previsti, il cittadino acquista il diritto a ricevere l'indennizzo nella misura prevista dalla legge, e quindi sulla base del valore dei beni e diritti nell'anno 1938, come statuito nell'art. 1 della legge stessa, e con l'applicazione dei coefficienti ivi specificati. Nessuna altra posizione giuridica sorge, per, da tale provvedimento legislativo e dall'atto di cessione, compiuto in attuazione di questo, n di diritto soggettivo ad ottenere una ulteriore prestazione e neppure di interesse legittimo. Ed invero, l'interesse alla sistemazione definitiva, in considerazione del quale la legge stata emanata, non ha ricevuto dalla legge stessa alcuna tutela e rimane, quindi, un mero interesse semplice, che potr essere fatto valere sul piano politico, ma al quale non corrisponde un rapporto giuridico. Invece, nel presente giudizio, il ricorrente pretende di far valere una posizione giuridica diversa da quella creata dalla legge suddetta, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE ciualificandola come diritto soggettivo al prezzo od al risardmento, laddove la legge nessun'altra posizione giuridica ha introdotto nello ordinamento, al di fuori di quella di titolarit del credito di indenriizzo ivi previsto, che lo stesso ricorrente riconosce essere stato gi soddisfatto. La posizione di diritto soggettivo ipotizzata dal ricorrente non esiste e, pertanto, la pretesa da lui avanzata priva di qualsivoglia fondamento. Da quanto si esposto intorno all'effettivo contenuto della presente controversia si deducono le ragioni che permettono di ritenere sia la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzioriale, adombrata nel sesto motivo del ricorso, sia l'irrilevanza e l'infondatezza dell'eccezione di carenza temporanea di giurisdizione, sollevata, come si accennato, dall'Amministrazione controricorrente. In relazione alla prima va rilevato, infatti, che il ricorrente ha prospettato la tesi che la legge citata, prevedendo coefficienti di in: lennizzo in misura decrescente con riferimento all'entit dei beni e :iiritti considerati, abbia violato il principio della parit dei diritti tra ~ittadini, sancita dall'art. 3 della Costituzione, ed il principio della parit di carico fiscale, sancito dall'art. 53 della stessa carta costituzionale. Tale tesi, per, fondata, appunto su una inadeguata visione della situazione di cui si discute. La citata legge 18 marzo 1958, n. 269, infatti, non ha regolato posizioni giuridiche esistenti, ma, come si detto, ha attribuito ai soggetti interessati una posizione giuridica che precedentemente non esisteva, e tale posizione ha attribuito non in considerazione di loro spe~ ifici interessi, assunti e valutati come tali, ma nella contemplazione :ii generali valutazioni della collettivit, nel cui seno era sentita l'esigenza di offrire a quei soggetti un sollievo del pregiudizio economico mbito in conseguenza della particolare situazione internazionale. La situazione regolata da tale legge non rientra, pertanto, tra ciuelle previste nell'art. 3 della Costituzione, ed anzi pu dirsi che ne rappresenti l'opposto, in quanto la legge stessa ha attribuito ad una certa categoria di cittadini diritti e pretese che ad altri cittadini, che si trovino eventualmente in situazioni similari, non vengono ricoriosciuti. Orbene, il legislatore ordinario, quando con speciali provvedi- menti prende in considerazione e soddisfa interessi che non ricevono tutela generale dall'ordinamento, non pu ritenersi vincolato al principio della parit di diritti, giacch, appunto, con tali provvedimenti, esso attua una tutela differenziata di singolari interessi, in relazione a 'lalutazioni politiche contingenti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Parimenti la situazione, che si esamina, non presenta alcun elemento comune con quella in relazione alla quale l'art. 53 della Costituzione ha sancito il principio della parit tributaria, giacch la legge citata contempla non un'imposizione, ma un'attribuzione; tuttavia :non pu non essere rilevato che i criteri che il legislatore ha seguito nel provvedimento in esame appaiono ispirati allo stesso principio generale da cui muove la regola della progressivit nell'imposizione, sancita nel secondo comma dello stesso articolo. La questione di legittimit costituzionale priva, dunque, di ogni fondamento. Del pari infondata l'eccezione di carenza temporanea di giurisdizione, sollevata dall'Amministrazione controricorrente, la quale, rilevando che con la recente legge 6 marzo 1968, n. 193, stata disposta la maggiorazione dei coefficienti previsti nella citata legge n. 269 del 1958 e che tale maggiorazione si applica a tutti coloro che abbiano presentato domanda di indennizzo, a sensi della legge precedente, ha espresso l'avviso che la nuova legge abbia riaperto il procedimento amministrativo e, conseguentemente, abbia reso provvisoriamente non esercitabili, fino alla nuova liquidazione, le pretese di indennizzo fondate su tale legge. Ma, come si esposto innanzi, il ricorrente non ha esercitato in questo giudizio la pretesa nascente della legge 18 marzo 1958, n. 269, giacch egli non ha fatto valere quel diritto all'indennizzo che la legge ha previsto e che risulta gi attuato a suo favore, ma ha sostenuto di aver diritto ad un risarcimento o ad un corrispettivo in attuazione di diritti soggettivi che egli ritiene gli spettino indipendentemente dalle . previsioni di quella legge. Le pretese che possano essere avanzate in relazione alla legge numero 269 del 1958, alla legge n. 193 del 1968 e ad ogni altro successivo provvedimento che regoli il soddisfacimento della posizione giuridica di diritto all'indennizzo, posta in essere dalla prima, restano del tutto estranee alla presente controversia, che concerne il quesito se i cittadini, ai quali quella legge ha attribuito il particolare diritto ad indennizzo, fossero titolari, o meno, di altre posizioni di diritto soggettivo, oltre a questa. Sulla soluzione di tale quesito nessuna influenza ha lo svolgimento del procedimento di liquidazione dell'indennizzo, e quindi non ravvisabile la prospettata carenza temporanea della giurisdizione. La domanda proposta dal ricorrente stata, pertanto, esattamente respinta dai giudici del merito, perch improponibile, essendo fondata sull'affermazione di gosizioni giuridiche, non solo inesistenti in concreto, ma non configurabili neppure in astratto. -(Omissis). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 551 CORTE DI CASSAZIONE, Sez: Un., 20 luglio 1968, n. 2613 -Pres. Scarpello -Rel. Speziale -P. M. Di Majo (conf.). -1.N.A.I.L. (avvocati Flamini, Radonich ed Ungaro) c. Cassa mutua malattie per i coltivatori diretti (avv. Putzolu) e Prefetto di Udine (avv. Stato Foligno). ::lompetenza e ~iurisdizione -Assistenza e previdenza -Spese di spedalit -Controversie -Decisione del Prefetto -Natura estensione ed e:ffetti -Giurisdizione esclusiva del Consi~lio di Stato. (t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29 n. 6; 1. 26 aprile 1954, n. 251, artt. 2 e 3),. Nell'elenco dei soggetti, fra i quali possono insorgere le controver1ie relative al rimborso delle spese di spedalit la cui decisione' demandata al Prefetto, sono inclusi gli istituti mutualistici ed assicurativi ::li diritto pubblico e, quindi, anche l'I.N.A.I.L.; la anzidetta decisione ia natura di atto amministrativo ed soggetta alla giurisdizione esclu1iva del Consiglio di Stato (1). (Omissis). -La questione di giurisdizione, sollevata col primo nezzo, pregiudiziale rispetto a quella di illegittimit costituzionale ella legge 26 aprile 1954, n. 251, sollevata col secondo mezzo, poich mlo ove si ritenga che le disposizioni di questa legge siano applica:> ili anche nei confronti dell'I.N.A.l.L. diventa rilevante, nell'attual ;>rocesso, la questione di costituzionalit, prospettata dal ricorrente uni! amente con riferimento alla predetta ipotesi. Il ricorrente contesta, col primo mezzo, che la citata legge abbia 1ttribuito al Prefetto il potere di decidere in via amministrativa le !ontroversie per rimborso di spese di spedalit in cui sia parte l'I.N.A. [.L. e conseguentemente contesta la giurisdizione del Consiglio di :>tato, al quale si pu ricorrere, secondo la stessa legge, contro il provvedimento del Prefetto. Al riguardo deduce che fino all'emanazione ella legge n. 251 del 1954 i rapporti degli Ospedali con gli Enti assimrativi diversi dall'I.N.A.I.L. avevano base contrattuale, mentre quelli !On l'l.N.A.I.L. era!}.o previsti e regolati da specifiche norme di legge, (1) La sentenza, di cui si tratta, come l'altra delle stesse sezioni unite, n data 22 luglio 1968, n. 2617, di analogo contenuto, pi che per la solu: ione delle questioni riportate in massima appare interessante per l'ampia lisamina di alcune norme della Costituzione. Benvero, tale disamina, effetuata al fine di dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di egittimit costituzionale sollevate dal ricorrente, fissa o ribadisce con nolta hiarezza la portata di taluni principi, suscettibili di applicazione mche in altri campi. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte integrante della legislazione infortunistica, con la conseguenza che le controversie inerenti a questi ultimi rapporti dovevano ritenersi inderogabilmente comprese -a differenza dl caso di ricovero di assistiti da altri Enti previdenziali -in quelle derivanti dall'applicazione di norme relative alle assicurazioni sociali ., per le quali stabilita, dagli artt. 459 e 461 cod. proc. civ., la competenza funzionale del giudice ordinario collegiale (tribunale); e trasferire queste controversie dalla competenza dei tribunali ordinari, assistiti o sostituiti, in parte, dagli speciali organi tecnici di cui agli artt. 441, 453 e 455 e ss. cod. . proc. civ., alla competenza di giudici amministrativi, tecnicamente non attrezzati a risolvere le complesse questioni, medico-legali e di fatto, che in esse normalmene si agitano senza che sia consentito al riguardo un pieno contraddittorio tecnico, non pu essere stato nelle intenzioni del legislatore del 1954. Inoltre, per il ben noto principio che la lex posterior generalis non deroga a quella precedente ma particolare, e data l'assenza di un'abrogazione e~pressa nonch degli elementi previsti dall'art. 15 delle disposizioni preliminari al cod. civ. per l'abrogazione tacita, si deve escludere che la legge del 1954 avesse l'intento, o l'effetto, di sostituirsi alle norme sopracitate. D'altra parte una competenza del Consiglio di Stato potrebbe ammettersi solo ove si configuri una ipotesi di ricorso in materia di spedalit (art. 29 t. u., n. 6, 26 giugno 1924, n. 1054), mentre nella specie si trattava di decidere, come oggetto specifico della controversia e non gi come questione pregiudiziale da affrontare ad altri fini, se, in base alle norme sull'assicurazione infortuni e sull'assicurazione malattie coltivatori diretti, la prestazione assicurativa in questione dovesse essere erogata dall'Ente di gestione della prima o da quello dell'altra assicurazione sociale. Infine non potevano il Prefetto e il Consiglio di Stato esimersi dall'esaminare la questione, debitamente prospettata qall'I.N.A.I.L., se si trattasse o meno di lavoratore in istato di bisogno, giacch solo nel primo caso la controversia avrebbe potuto sorgere fra ospedale ed ente assicurativo, dovendosi diversamente instaurare una procedura giudiziaria dall'Ospedale verso l'infortunato abbiente e poi eventualmente da questo verso l'istituto assicurativo. Per giudicare della fondatezza di tali censure, giova ricordare che, secondo l'art. 80 della 1. 17 luglio 1890, n. 6972, le controversie fra provincie, comuni e istituzioni pubbUche di assistenza e beneficenza relative a rimborsi di spese di spedalit dovevano essere decise in via amministrativa, entro l'ambito di una stessa provincia, dalla Giunta provinciale amministrativa e, nei rapporti fra enti di diverse provincie, dal Ministero dell'Interno, con provvedimenti immediatamente esecu tivi, salvo il ricorso al Consiglio di Stato o al giudice ordinario.secondo la rispettiva competenza. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Con il successivo r. d. 30 dicembre 1923, n. 2841 il citato art. 80 venne in parte modificato. Si precis che la speciale procedura riguardava le spese di spedalit rese obbligatorie da speciali disposizioni di Legge; rimase fermo il sistema della decisione in via amministrativa, ma venne sostituito alla Giunta provinciale amministrativa, per le controversie fra enti della stessa provincia, il Prefetto; contro i provvedimenti del Prefetto o del Ministero si ammise soltanto il ricorso per motivi di legittimit, ovviamente al giudice amministrativo, senza far pi cenno alla competenza concorrente dell'Autorit giudiziaria ordinaria. intervenuta, infine, la 1. 26 aprile 1954, n. 251, che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina anteriore. Per quanto concerne le questioni che qui interessano, con l'art. 2 si stabilito che, quando all'atto del ricovero risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico, il ricovero deve essere notificato, entro 5 giorni dalla data dell'ammissione, oltre che al Comune del domicilio di soccorso, anche all'istituto competente; e, nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalit entro il termine di 30 giorni da quello della notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso. Con l'art. 3, l'art. 80 della Legge n. 6972 del 1890, gi modificato dal r. d. n. 2841 del 1923, stato sostituito dal seguente: Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalit, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese \!.Uelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del r. d. I. 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal Prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero, su parere conforme di una Commissione composta dal ~onsigliere di prefettura incaricato della vigilanza delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del la11oro. La decisione del Prefetto definitiva. Contro di essa ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimit . Come si vede, nell'elenco dei soggetti, fra i quali possono insorgere le controversie relative al rimborso delle spese di spedalit la cui . decisione demandata al Prefetto, sono inclusi gli istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico . Cionondimeno, il ricorrente sostiene che fra gli istituti, a cui la Legge ha inteso riferirsi, non possa essere compreso l'I.N.A.I.L. L'assunto involge indubbiamente un problema di giurisdizione, perch, se fosse ;!satto quanto assume il ricorrente, si dovrebbe escludere la competenza del Prefetto a decidere le controversie di cui si tratta nei rapporti con RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'I.N.A.I.L. e, conseguentemente, la competenza del Consiglio di Stato a decidere i ricorsi contro le decisioni prefettizie. Ma l'assunto, a giudizio di questa Suprema Corte, non pu essere atteso. Si deve infatti ritenere -conformemente all'opinione espressa dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata e in altre conformi (Sez. V, n. 661 del 1961; n. 179 e 193 del 1965; n. 332 del 1966) -che -'lette disposizioni si applichino anche alle controversie relative al rimborso di spese di spedalit in cui sia parte l'I.N.A.I.L. Depone in tal senso, innanzi tutto, la lettera della legge che, secondo regole dell'ermeneutica, deve in primo luogo essere riguardata dall'interprete. La legge parla di istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, senza fare alcuna distinzione; e fra gli istituti assicurativi di diritto pubblico deve indubbiamente ricomprendersi anche l'I.N.A.I.L., al quale ~ffidato uno dei pi importanti settori delle assicurazioni sociali. Tale interpretazione , poi, confortata dai lavori preparatori, che, come questa Suprema Corte ha. pi volte affermato, possono ben servire a chiarire il contenuto e le finalit di una norma. Nella relazione al Senato (alla Camera il disegno di legge non fu accompagnato da relazione) si afferma che l'art. 3 ispirato alla visione unitaria della disciplina dell'assistenza ospedaliera, tenendo presente che ad una medesima controversia possano essere interessati diversi e anche tutti gli Enti di diritto pubblico tenuti per legge ad assumere oneri rilevanti all'assistenza; e si sottolinea che tra gli scopi del disegno di legge di porre rimedio al dispendio di tempo e di denaro a cui davano luogo le trattative, le discussioni e i giudizi per la determinazione del soggetto tenuto al carico della spesa. Ognun vede che le finalit delle leggi, rimarrebbero, in gran parte, frustrate, se le disposizioni da essa dettate non dovessero trovare applicazione nei confronti dell'I.N.A.I.L., essendo tutt'alro che infrequenti i casi in cui si pone il problema se una determinata infermit, per la quale avvenuto il ricovero, sia dipendente oppur no da infortunio sul lavoro. ben vero che, in precedenza, le controversie di cui si tratta erano demandate ad organi giurisdizionali diversi; ma a questa mancanza di uniformit, e agli inconvenienti che ne derivavano, la nuova legge ha voluto rimediare, unificando il procedimento e le garanzie giurisdizionali. N vale addurre la maggior complessit delle indagini richieste p'er accertare se l'infermit rientri fra quelle, per le quali l'assistenza a carico dell'I.N.A.I.L. Gli interessi delle persone, fisiche e giuridiche, sono tutelati nei limiti e nella misura in cui il legislatore 'li ritiene meritevoli di protezione; e non si pu contestare al legislatore il potere di ridurre, modificando una legge anteriore, le garanzie previste dalla legge medesima (salvo che la nuova disciplina risulti in contra PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 555 to con le norme della Costituzione: ma di questo si dir esaminando l secondo motivo del ricorso). La nuova legge, unificando la disciplina per la risoluzione delle ontroversie relative al rimborso delle spese di spedalit fra gli Enti da ssa indicati, ivi compresi gli istituti mutualistici e assicurativi di diitto pubblico, senza alcuna eccezione, ha implicitamente abrogato la ormativa anteriore che riguardava specificamente l'I.N.A.I.L. Si velfica, quindi, una delle ipotesi di abrogazione tacita previste dall'ar. colo 15 delle disposizioni preliminari al cod. civ.: l'emanazione di na nuova legge che regola l'intera materia gi regolata da leggi pre: identi, con conseguente abrogazione delle norme, sostanziali e proessuali, che siano con essa in contrasto. Non si vede, poi, come possa contestarsi che l'attuale controversia lentri tra quelle in materia di spedalit che, a norma dell'art. 29 . 6 del t. u. 26 giugno 1924, sono demandate alla giurisdizione esclu. va del Consiglio di Stato. Se vero che la formula usata nella I. 26 prile 1954, n. 251 ( controversie per il rimborso delle spese di spealit ) diversa da quella usata nel citato t. u. sul Consiglio di tato ( ricorsi in materia di spedalit ), a quest'ultima formula non ll non riconoscersi un'ampiezza maggiore, tale da ricomprendere il mtenuto della prima. Questa Suprema Corte ha gi pi volte affertato che le controversie per rimborso di spese di spedalit fra gli Enti llbblici indicati nell'art. 80 della legge n. 6972 del 1890 e successive todificazioni, rientrano fra quelle che, a norma dell'art. 29 n. 6 del tenzionato t. u., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Consilio di Stato, per soli motivi di legittimit (v. sentt. n. 2123 del 1962, . 896 del 1964, n. 347 del 1966, n. 662 del 1968). E non pu certo tdurre a contrario avviso la circostanza che, nei casi precedentemente )nsiderati, fosse in causa non l'I.N.A.I.L., ma un istituto assicurativo di lritto pubblico diverso, una volta stabilito che fra. gli istituti assicuravi di diritto pubblico indicati nell'art. 80 va ricompreso anche lo N.A.I.L., in condizione di parit con gli altri istituti. Si duole, infine, il ricorrente che n il Prefetto n il Consiglio di tato abbiano esaminato la questione, prospettata dall'I.N.A.I.L., se il reteso infortunato versasse in istato di bisogno, essendo condizionato la sussistenza di tale requisito, nel caso in esame, l'obbligo, da parte ell'I.N.A.I.L., di rimborsare all'Ospedale le spese di degenza. da rilevare, in proposito, che la questione, del cui omesso esame ricorrente si duole, non ha alcuna incidenza sulla giurisdizione, per1 la mancanza dello stato di bisogno avrebbe potuto portare (in iposi) ad escludere, in tutto o in parte, che le spese di degenza doves~ ro essere sopportate dell'I.N.A.I.L.; ma non a disconoscere il potere decidere da parte del Prefetto. Si tratta, in .sostanza, di una queione che attiene al merito. Ed risaputo che il controllo di questa RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Suprema Corte, sulle decisioni del Consiglio di Stato, circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del Consiglio stesso e non pu estendersi al contenuto della decisione. La Corte deve limitarsi ad accertare se il Consiglio di Stato abbia esorbitato dai limiti della propria funzione, giudicando sopra materie riservate ad altre autorit giurisdizionali, ordinarie o speciali, ovvero sopra materie sottratte ad ogni organo giurisdizionale: ipotesi che, per quanto s' detto, nella specie non si v,erificano. Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Con il secondo mezzo il ricorrente eccepisce l'incostituzionalit della legge 26 aprile 1954, n. 251 -nell'ipotesi che essa sia ritenuta applicabile nei confronti dell'I.N.A.I.L. -per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 32, 38, 102, 103 e 113 della Costituzione, in quanto si viene a sottrarre la controversia al giudice naturale e si nega, in pratica, tutela giurisdizionale a diritti soggettivi; inoltre si viene a creare una disparit di trattamento fra Enti che esplicano i compiti assistenziali loro deferiti in base a metodi tecnico-assicurativi e quelli che diversamente si provvedono e si limitano eccessivamente le possibilit di difesa. L'eccezione , sotto tutti i profili, manifestamente infondata. Non si vede, innanzi tutto, come possa dirsi violato l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio della uguaglianza di tutti i cit tadini davanti alla legge, dal momento che le norme di cui si discute non hanno creato alcun previlegio n alcuna discriminazione soggettiva, ma, se mai, hanno eliminato una disparit di trattamento, equiparando la posizione dell'I.N.A.I.L. a quella degli altri Enti di diritto pubblico che agiscono nei vari settori delle assicurazioni sociali. parimenti da escludere l'asserito contrasto con l'art. 102 della Costituzione, che vieta l'istituzione di giudici straordinari o speciali e con l'art. 25, il quale stabilisce che nessuno pu essere distolto dal suo giudice naturale. Invero, l'attribuzione ad Prefetto del potere di decidere in ordine al rimborso delle spese di spedalit non implica la istituzione di un giudice speciale, perch il Prefetto agisce quale organo dell'ammini strazione e il suo provvedimento ha carattere non giurisdizionale ma amministrativo, come risulta dalla stessa formula legislativa (. le con troversie... sono decise in via amministrativa dal Prefetto ) e come stato gi chiarito da questa Corte Suprema in precedenti pronuncie (v. sentt. n. 2113 del 1962, n. 896 del 1964, n. 347 del 1961). L'art. 25 della Costituzione stabilisce, bensl, che nessuno pu ess'ere distolto dal suo giudice naturale, ma aggiunge precostituito per legge . chiaro che qui si fa riferimento alla .legge ordinaria, alla quale la Costituzione affida, anche per il futuro, la determinazione del giudice competente a giudicare nelle varie materie. Non pu, quindi, dirsi in contrasto con la Costituzione una legge che trasferisca la tu PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 557 ~eia dei diritti da uno ad un altro organo giurisdizionale, non esistendo, 1ella Costituzione, una norma dalla quale possa desumersi che essa ibbia voluto, per cosi dire, cristallizzare le forme di tutela esistenti ill'atto della sua emanazione. Per analoghe considerazioni va escluso il contrasto con gli artt. 24, L03 e 113 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che tutti ;>ossono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi le~ ittimi e fissano le modalt d tale tutela, con indicazione degli organi ~iurisdizionali che vi provvedono. Anche l'art. 103, nello stabilire che .I Consiglio di Stato ha giurisdizione per la tutela nei confronti della ?ubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari naterie indicate dalla legge dei diritti soggettivi, si riferisce alla .egge ordinaria; sicch non si pu escludere che con legge ordinaria :i possa trasfedre la tutela di un diritto soggettivo dagli organi della P,urisdizione ordinaria a quelli della giustizia amministrativa, anche :e, per le particolari regole che disciplinano l'esercizio della giurisdi: one da parte di questi ultimi, la tutela ne possa risultare, per qualche rerso, attenuata. La valutazione, da parte del legislatore, della misura i delle modalit in cui un determinato diritto o interesse meritevole li tutela, pu varip.re nel tempo e portare ad una modificazione delle iorme vigenti, con quest'unico limite: che siano rispettate le garanzie ninime che, in relazione alle varie situazioni, la Costituzione ha inteso tssicurare, con effetto vincolante per il legislatore ordinario. Sotto questo profilo vanno, quindi, esaminate le ulteriori dedu :ioni del ricorrente, circa il contrasto della nuova disciplina con due tltre prescrizioni degli artt. 24 e 113 della Costituzione: quella del econdo comma dell'art. 113, ove stabilito che la tutela giurisdizionale ton pu essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione, ! quella del secondo comma dell'art. 24, che sancisce la inviolabilit lei diritto di difesa. Secondo il ricorrente, la prima prescrizione sarebbe stata violata >erch il controllo del Consiglio di Stato, sul provvedimento del Pre etto, !;imitato al solo profilo della legittimit, con esclusione del riudizio di merito; la seconda, per il fatto che le possibilit di difesa lell'I.N.A.I.L. risulterebbero eccessivamente compresse. Ora, per quanto concerne la prima questione, il divieto di limitare a tutela giurisdizionale a particolari mezzi di impugnazione stata empre intesa nel senso che l'impugnazione di un atto amministrativo !inanzi al Consiglio di Stato non pu essere ristretta ad alcuni sol anto dei tre noti vizi dell'atto amministrativo (incompetenza, eccesso li potere, violazione di legge); e nessuna limitazione del genere viene 1osta dalla legge n. 251 del 1954, di cui si discute. La esclusione lei giudizio di merito non costituisce una limitazione dei mezzi di mpugnazione, ma circoscrive i poteri di cognizione e di decisione del 558 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Consiglio di Stato, nel senso che, quando esso ha anche giurisdizione di merito, pu esaminare (ove ne sia il caso) anche la rispondenza dell'atto impugnato alle norme extragiuridiche che l'amministrazione tenuta ad osservare (ad esempio, l'opportunit dell'atto) e pu non solo annullare l'atto, ma anche modificarlo, mentre tutto questo non consentito nei casi in cui il Consiglio ha solo giurisdizione di legit timit. Ci, peraltro, non significa (come sembra ritenere il ricorrente) che in tali casi il Consiglio di Stato non possa compiere indagini di fatto. Questa Suprema Corte ha pi volte affermato che la distinzione tra la giurisdizione di legittimit e quella di merito dei giudici ammi nistrativi non corrisponde a quella che si fa, nella giurisdizione ordi naria, fra giudici di merito, competenti all'accertamento del fatto, (Pretore, Tribunale, Corte di Appello) e giudici di legittimit (Cassa zione), al quale in linea di massima tale accertamento interdetto. Anche quando la giurisdizione dei giudici amministrativi di mera legittimit, essi possono accertare i presupposti di fatto da cui la pretesa illegittimit viene fatta dipendere (v. sentt. n. 1514 del 1955, n. 2961 del 1960, n. 850 del 1961, n. 259 del 1963). Giova rilevare che, se la esclusione del giudizio di merito fosse in contrasto con la Costituzione, risulterebbe abolita la giurisdizione di mera legittimit del Consiglio di Stato e degli altri giudici ammi nistrativi, in quanto essi avrebbero, in ogni caso, anche giurisdizione di merito: il che (per quanto risulta) non mai stato sostenuto. L'asserita mancanza di adeguate garanzie di difesa deriverebbe dalla brevit del termine concesso per contestare l'onere delle spedalit (30 giorni dalla comunicazione del ricovero), dalla disparit di tratta mento fra Enti ,che esplicano i compiti assistenziali in base a metodi diversi, dalla limitazione dei mezzi di difesa rispetto a quelli previsti in sede di giurisdizione ordinaria. Non sembra alla Corte che il detto termine sia cos breve, da , pregiudicare le possibilit di difesa anche se, richiedendo la legge una motivata contestazione ., si rende talora necessaria la previa risoluzione di complesse questioni. D'altra parte le difese possono essere integrate nell'ulteriore corso della pratica in sede amministrativa. Le altre limitazioni, di cui il ricorrente si duole, derivano dalle particolari regole che disciplinano l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici amministrativi; e il fatto che l'I.N.A.I.L. disponesse, secondo la normativa anteriore, di maggiori garanzie, non costituisce una ragione sufficiente per ritenere che tali regole, valide per tutti, non lo siano nei confronti dell'I.N.A.I.L. Tanto pi se si considera che (come ebbe a rilevare il Consiglio di Stato in una delle ricordate decisioni) si tratta di un Ente che amministra denaro pubblico, per scopi di pubblico interesse, ed quindi naturale che, nello stabilire PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 559 entro quali limiti i suoi diritti dovessero essere tutelati, il legislatore abbia tenuto conto della esistenza di contrapposte esigenze, egualmente attinenti a finalit di interesse pubblico, come quella di rendere pi semplice e rapida la procedura per la risoluzione delle controversie relative al rimborso delle spese di spedalit, fra tutti gli Enti indicati, con risparmio di tempo e di denaro. inconferente il richiamo fatto dal ricorrente ad una sentenza della Corte Costituzionle (n. 70 del 1961) con la quale stata dichiarata l'incostituzionalit dell'art. 10, nn. 1 e 2, della I. 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui demanda al Genio civile l'accertamento delle condizioni tecniche dell'immobile locato e della necessit dello sgombero, in determinate situazioni, da parte dell'inquilino. La Corte ha ritenuto sussistente la violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, perch, secondo la interpretazione data dalla giurisprudenza alla detta norma, l'accertamento compiuto dal Genio civile era da ritenersi vincolante per l'Autorit giudiziaria, sicch l'interessato veniva ad essere privato dei mezzi di difesa normalmente consentiti nei giudizi davanti ai giudici ordinari. La situazione sostanzialmente diversa nel caso in esame, poich, se vero che in sede amministrativa il Prefetto deve conformarsi al parere di una Commissione all'uopo istituita, in sede giurisdizionale, e cio nel successivo giudizio avanti al Consiglio di Stato, la funzione del controllo si esplica con piena autonomia, senza altri limiti che quelli, derivanti dalle regole proprie di quella particolare forma di giurisdizione. N in contrasto con la Costituzione che la decisione del Consiglio di Stato sia impugnabile in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, trattandosi di una limitazione sancita dalla stessa Costituzione (art. 111). , infine, da escludere l'asserito contrasto della legge n. 251 del 1954 con gli artt. 32 e 38 della Costituzione, che dettano norme in favore degli indigenti e i lavoratori, anche per quanto concerne la tutela della loro salute. La legge in questione, rendendo pi semplice e rapido il procedimento per la risoluzione delle controversie relative al rimborso delle spese di cura, non ostacola, ma, se mai, favorisce il concreto raggiungimento delle finalit che la Costituzione persegue, eliminando remore e intralci. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 luglio 1968, n. 2721 -Pres. Scarpello -Rel. Speziale -P. M. Tavolaro I. (conf.). -Bonzi e Masina (avvocati Carriello e De Meo) c. Ministero della Sanit (avv. Stato Foligno). Competenza e giurisdizione -Sanit pubblica -Chiusura di esercizio Norme di azione -Giurisdizione del Giudice amministrativo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sentenza penale di assoluzione -Irrilevanza ai fini della ~iurisdizione. (t. u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 243; 1. 13 marzo 1958, n. 296). n potere di disporre la chiusura di un esercizio per la tutela delta sanit pubblica spetta aUa pubblica Amministrazione in forza di norme di azione, non di relazione: pertanto, la violazione di queUe norme non pu importare, di per s, il diritto al risarcimento dei danni, ma solo pu consentire l'annullamento da parte del Giudice amministrativo del provvedimento viziato da illegittimit; n tale provvedimento pu considerarsi annullato a seguito di una pronuncia emessa dal Giudice penale (1). (Omissis). -Con atto di citazione notificato il 27 aprile 196.4 i coniugi Elio Bonzi e Ivonne Masina covenivano dinanzi al Tribunale di Bari il Ministero della Sanit, esponendo che il 18 aprile 1962 il Veterinario Provinciale di Foggia, a seguito di certificato di analisi di pari data del Laboratorio di igiene e profilassi di Foggia, che aveva rilevato l'esistenza di solfito di sodio su un campione di carne bovina prelevato nella macelleria gestita in Foggia dai predetti coniugi, aveva disposto la chiusura dell'esercizio per la durata di un mese, ai sensi dell'art. 243 del t. u. delle leggi sanitarie, approvato con r. d. 27 luglio 1934, n. 1265; che in sede di revisione dell'analisi, disposta nel procedimento penale a carico della Masina, titolare della macelleria, l'Istituto Superiore di Sanit di Roma aveva escluso la presenza di sostanze chimiche nella carne in questione e il Pretore di Foggia, con sentenza del 31 agosto 1963, aveva assolto l'imputato per l'insussistenza del fatto; che frattanto, per, su istanza di tale Giuseppe Longobardo, creditore in base a cambiiali scadute nel periodo aprile-maggio 1962, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 1 marzo 1963, aveva dichiarato il fallimento della societ dei coniugi Bonzi e Masina, chiusosi poi, con decreto del 27 dicembre 1963, per insufficienza di attivo. Ci premesso, ed assumendo che l'ingiusto p:rovvedimento di chiusura dell'esercizio, per l'irreparabile discredito che ne era conseguito, aveva (1) Circa la irrisarcibilit del danno in materia cfr. Cass., sez. un., 12 apri1e 1965, n. 657, richiamata nella sentenza, di cui si tratta, e relativa a un caso nel quale il provvedimento era stato ann,ullato; cfr. pure su questa Rassegna, 1965, I, 319, la nota 1 alla citata sentenza. del tutto rispondente, poi, ai principi che la sentenza penale non possa incidere su tale situazione, pure quando, come nella specie, disponga l'assoluzione dei prevenuti per insussistenza del fatto, posto a base del provvedimento amministrativo. Peraltro, sembrando il caso in questione un vero caso limite, si ritiene opportuno pubblicare la intera motivazione della sentenza. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 561 mpedito la ripresa dell'attivit commerciale, determinando con la ces; azione dei pagamenti il fallimento della societ fra essi costituita, ~li istanti chiedevano la condanna del Ministero della Sanit al risarcinento dei danni cagionati dal provvedimento di chiusura, nella com> lessiva somma di lire 37.000.000, di cui lire 10.000.000 per danni non >atrimoniali. Costituitasi in giudizio, 1'Amministrazione convenuta eccepiva, tra .'altro, il difetto di giurisdizione dell'Autorit giudiziaria ordinaria, >er avere il privato, autorizzato all'esercizio di uno spaccio di carni, m semplice interesse legittimo di fronte al potere discrezionale riserrato all'Autorit amminitrativa a tutela dell'igiene e della sanit mbblica. Con sentenza 12 settembre 1966 il Tribunale dichiarava il proprio lifetto di giurisdizione. I coniugi Bonzi e Masina hanno proposto ricorso per regolamento li giurisdizione, illustrato da memoria. Il Ministero della Sanit ha >resentato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti sostengono che erroneamente il Tribunale di Bari ha potizzato, nella specie, una lesione di interessi legittimi e non di liritti soggettivi. Al riguardo osservano che nella specie difettava il >resupposto della pretesa infrazione, cio di aver venduto carne sofisti: ata anzich genuina; e poich il provvedimento di chiusura dell'eser: izio non sarebbe stato emesso se le indagini fossero state compiute :on maggior seriet e diligenza, la Pubblica Ami;ninistrazione tenuta Lrisarcire il danno che ne derivato e la relativa azione non. poteva :he essere proposta dinanzi all'Autorit giudiziaria ordinaria. Pur non potendosi disconoscere l'esattezza di alcune affermazioni lei ricorrenti, le conclusioni, a cui essi pervengono, non possono essere tccettate. ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema ~orte, la giurisdizione spetta al giudice ordinario non soltanto nella potesi in cui si denunzi la insussistenza di elementi o presupposti che Lttengono, sotto il profilo soggettivo, alla appartenenza di un potere tlla Pubblica Amministrazione, ma anche nel caso che si alleghi la nsussistenza di presupposti o l'inosservanza di limiti che, pur non iferendosi all'astratta attribuzione o configurazione del potere, siano :ontemplate da una norma di relazione ai fini della diretta e specifica utela di un interesse del privafo, cosi da conferire a tale interesse a consistenza di un diritto soggettivo perfetto (v. da ultimo: Cass., ). U., 25 febbraio 1967, n. 431). Ma da escludere che una siffatta potesi si verifichi nel caso in esame. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La chiusura dell'esercizio stata disposta in base all'art. 243 del citato t. u. delle leggi sanitarie, che cosi stabilisce: Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, pu disporre la chiusura dell'esercizio da un mese ad un anno contro chiunque detiene per il commercio, pone. in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate per l'alimentazione, che siano riconosciute non genuine o corrotte o adulterate o comunque pericolose per la salute pubblica. Tale potere, a seguito della costituzione del Ministero della sanit e delle disposizioni all'uopo impartite con 1. 13 marzo 1958, n. 296, stato demandato al veterinario provinciale. Orbene, la predetta norma appare chiaramente diretta a disciplinare l'attivit della Pubblica Amministrazione per assicurarne la conformit all'interesse dell'Amministrazione stessa, in vista del conseguimento delle finalit (tutela della sanit pubblica) che la norma persegue. Si tratta, quindi; non di una norma di relazione, ma di una norma di azione, la cui violazione non pu importare, di per s, il diritto al risarcimento dei danni, ma solo la possibilit di adire il competente giudice amministrativo, per ottenere l'annullamento del provvedimento che risulti illegittimamente adottato. In tal senso queste Sezioni Unite si sono gi pronunciate, in una fattispecie analoga, con sentenza 12 aprile 1965, n. 657, alla quale il Tribunale di Bari si richiamato nella sua sentenza; e non vengono addotte, dai ricorrenti, ragioni che possano indurre ad andare in contrario avviso. Resta fuori dell'ambito dell'attuale giudizio il problema delle conseguenze che avrebbero potuto derivare da un eventuale annullamento, nella competente sede, del provvedimento di cui si discute. ovvio che tale provvedimento non pu considerarsi annullato in conseguenza della pronuncia emessa dal giudice penale, il quale si limitato a rilevare che, in base al risultato della revisione dell'analisi, si doveva escludere, o quanto meno ritenere non provato, che le carni fossero state trattate con solfito di sodio; ma non ha annullato -n lo poteva _:_ il provvedimento di chiusura dell'esercizio. Ci avrebbe potuto avvenire solo a seguito dell'impugnazione del provvedimento nella competente sede giurisdizionale amministrativa. Devesi, pertanto, concludere che esattamente il Tribunale di Bari ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorit giudiziaria ordinaria, per la inesistenza di un diritto soggettivo azionabile nei confronti dell'Amministrazione convenuta. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE ::ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 giugno 1966, n. 1485 -Pres. Vistoso -Est. A. Rossi -P. M. De Marco (conf.) -Ministero Tesoro (Avv. Stato Lancia) c. Societ C.L.A.I.P.A. (Avv. Segni). \.mministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Ente pubblico Liquidazione -Domanda di riconoscimento di crediti -Termine previsto dall'art. 8, 1. 4 dicembre 1956, n. 1404 -: Natura Perentoriet. \.mministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Ente 'pubblico Liquidazione -Domanda di riconoscimento di crediti -Presentazione, prima dell'entrata in vigore della legge n. 1404 del 1956 Effetti. A norma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, conteiente la disciplina generale relativa alla soppressione, liquidazione e ncorporazione di enti pubblici, ai fini della conservazione dei crediti ierso l'ente soppresso, posto in liquidazione o incorporato (nella specie, ;estione raggruppamento autocarri), i creditori sono tenuti a presenare la propria domanda di riconoscimento di crediti all'Ufficio liquiiazioni istituito presso il Ministero del Tesoro nel termine perentorio :tabilto dal primo comma dell'articolo, tranne che l'abbiano gi pre: entata a precedente gestione di liquidazione dell'ente, gi in corso ~iza data di entrata in vigore della legge (1). Sono, pertanto, irrilevanti, ai fini predetti, le richieste di paganento rivolte all'ente prima che ne sia stata disposta la liquidazione ~ il riconoscimento del debito da parte dell'ente stesso (2). (Omissis). -Con il primo mezzo del ricorso si deduce la viola: ione degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, e si cenura la sentenza denunciata per avere ritenuto idonei a impedire la lecadenza della societ ricorrente dal proprio diritto la domanda di (1-2) Con la sentenza del 20 ottobre 1960, n. 2840 (in Foro it., 1960, I, 962), e con le successive del 12 luglio 1961, n. 1668 (ivi, 1961, I, 1301) e :el 18 giugno 1964, n. 1568 (ivi, 1964, I, 1976), la Corte di Cassazione aveva ffermato il principio, secondo cui, qualora all'atto della messa in liquiazione di un Ente, fosse gi pendente un procedimento giurisdizionale 1er il riconoscimento di crediti nei confronti dell'Ente stesso, ovvero fosse RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pagamento presentata alla GRA prima che l'ente fosse posto in liquidazione e l'asserito riconoscimento di debito avvenuto prima di tale momento, senza considerare che la conservazione e realizzazione di un credito verso la GRA sono, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 dell menzionata legge, subordinati alla presentazione della refativa domanda a precedenti gestioni di liquidazione , gi in corso all entrata in vigore della legge, nei termini prescritti per la procedura di liquidazione. La censura fondata. La Gestione raggruppamenti autoveicoli, di cui al p. L. Leg. 13 aprile 1948 n. 321, stata posta in liquidazione con la legge 16 novembre 1957 n. 1122 secondo le norme della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, che, all'art. 1, ha disposto la soppressione e messa in liquidazione, con le modalit stabilite dalla legge stessa ovvero la loro incorporazione in enti similari degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi fossero cessati o non .; pi perseguibili, o che si trovassero in condizioni economiche di grave dissesto o fossero nell'impossibilit concreta di attuare i propri fini statutari. La legge n. 1404 del 1956, nell'art. 8 primo comma, impone a coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti pubblici, la liquidazione dei quali affidata (come stato disposto per la GRA mediante decreto ministeriale 19 dicembre 1957) allo speciale ufficio liquidazioni istituito con l'art. 1 della legge presso il Ministero per il tesoro, l'obbligo di presentare al Ministro la domanda di riconoscimento di crediti e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui stato adottato il provvedimento di soppressione, liquidazione o incorporazione dell'ente. A norma del secondo comma dell'articolo, conservano, peraltro, tutti i loro effetti le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione . gi intervenuta una pronuncia definitiva di riconoscimento, verrebbe meno, per l'interessato, l'onere di presentare la domanda di cui all'art. 8 della legge n. 1404 del 1956. La motivazione delle sentenze richiamate poteva indurre a ritenere che, secondo il pensiero della Suprema Corte, non solo una precedente domanda giudiziale, ma anche qualunque richiesta avanzata all'Ente, prima della sua messa in liquidazione, fosse sufficiente a superare l'onere posto dall'art. 8. La precisazione contenuta nella sentenza in Rassegna (che pu leggersi in Foro it., 1966, I, 1012) si presenta, perci, molto opportuna, per evitare indebite amplificazioni dei principi affermati dalla precedente giurisprudenza. La chiara ed esatta individuazione della ratio dell'art. 8, consistente, non gi neWesigenza di fornire all'Ufficio Liquidazioni un mezzo di cono PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 565 L'art. 9 della legge stabilisce, poi, che l'ufficio liquidazioni forma, ntro novanta giorni dalla data di presa in consegna del patrimonio ell'ente, l'elenco dei creditori ammessi o non ammessi, dandone comu. icazione agli interessati, i quali possono proporre ricorso all'autorit iudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione. La conservazione del diritto di credito , quindi, subordinata al reventivo esperimento della menzionata procedura precontenziosa, la uale ha inizio con la presentazione delle domande di riconoscimento ei crediti nel termine di sessanta giorni, la perentoriet del quale, nche se non dichiarata espressamente dalla legge, emerge dal fatto h trattasi di termine per compiere un atto destinato alla conservazione i un diritto gi esistente, con conseguente decadenza dal diritto tesso in caso di mancata osservanza. Non sono tenuti a presentare la domanda di cui al primo comma ell'art. 8 i creditori (il secondo comma dell'articolo si riferisce alle Jotesi, contemplate nell'art. 2 della legge, di enti di cui la liquidazione Jsse gi in orso alla data di entrata in vigore della legge n. 1404 del 956) che abbiano gi presentato la domanda di riconoscimento di rediti alle gestioni di liquidazio indisposte anteriormente alla data redetta, nei termini prescritti per tale procedura. Nel caso concreto, Tribunale aveva respinto l'eccezione di decadenza, sollevata dalla 'inanza, attribuendo valore di domanda ex art. 8 secondo comma ella legge alla domanda di pagamento inviata il 13 dicembre 1955 alla CLAIPA all'agenzia di Bergamo della GRA, la quale aveva omunicato alla societ di essere stata incaricata dello stralcio di itte le pendente contabili amministrative dell'agenzia di Mantova, b.e era stata chiusa. La Corte ha giudicato fondato il rilievo dell'Amministrazione apellante, nel senso che la richiesta di pagamento presentata dalla creitrice alla agenzia di Bergamo non rientrava nella previsione delart. 8 secondo comma, non potendo tale agenzia considerarsi preposta lla liquidazione -che non era ancora stata disposta -dell'agenzia Mantova. :enza della situazione patrimoniale passiva dell'Ente, ma nella necessit i condizionare ad, una tempestiva richiesta -nell'interesse di un sollecito >mpimento delle questioni di liquidazione -la possibilit di far valere, l fronte all'Organo liquidatore, qualunque credito (anche se certo e, co mnque, riconosciuto), dovrebbe, inoltre, indurre a riesaminare le massime lottate dalla precedente giurisprudenza, non sembrando del tutto giusti cata la netta distinzione di effetti fra la domanda giudiziale e la richiesta ragiudiziale rivolta all'Ent prima della messa in liquidazione. Per quanto attiene al carattere perentorio del termine di cui all'arti >lo 8, cfr., in senso conforme: Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1962, n. 122 .n Foro Amm., 1962, I, 589) e Trib. Brescia, 6 giugno 1962 (in Foro Pad., l63, I, 488). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tuttavia, La Corte ha ritenuto che la richiesta presentata all'ente quando questo era ancora in vita esimeva la CLAIPA dal rinnovare la domanda in sede di liquidazime, sul duplice riflesso che l'ufficio liquidazioni ministeriale, all'atto della presa in consegna del patrimonio dell'ente, non poteva non essere venuto a conoscenza delle domande di riconoscimento di crediti proposte anteriormente alla messa in liquidazione dell'ente, e che il credito della CLAIPA era stato riconosciuto dalla GRA di Bergamo con la promessa, in data 23 dicembre 1955, di un pronto pagamento. Ma, attribuendo valore anche alla domanda presentata all'ente debitore prima che ne fosse aperta la liquidazione (l'accertamento della sentenza denunciata, che l'agenzia GRA di Bergamo non era preposta alla liquidazione dell'agenzia di Mantova, non ha costituito oggetto di ricorso da parte della CLAIPA) e deducendo a sostegno della propria decisione il riconoscimento (peraltro contestato dalla Finanza) che l'ente, ancora in vita, avrebbe fatto del proprio debito, la Corte non si bene attenuta alle norme di legge. Questa, invero, non pone in discussione l'esistenza del Credito, ma contiene, nell'art. 8, una disposizione tassativa, all'osservanza della quale condizionata la possibilit di far valere il credito stesso in I I . sede di liquidazione. Ai fini della conservazione e realizzazione del credito, non hanno, quindi, rilevanza la richiesta di pagamento rivolta dal creditore all'ente prima che ne venga disposta la liquidazione e nemmeno il riconoscimento che l'ente abbia fatto del proprio debito, solo valendo a evitare la decadenza dal diritto la domanda di riconoscimento di credito proposta a una gestione di liquidazione dell'ente stesso, sia che trattisi della gestione dell'ufficio ministeriale liquidazioni (art. 8 primo comma) sia di altra precedente (art. 8 secondo comma). N alla soluzione accolta nella sentenza denunciata pu arrecare conforto il principio affermato da questo Supremo Collegio con sentenza 20 ottobre 1960 n. 2840, secondo cui, qualora sia stata presentata nei confronti di un ente pubblico (nella specie considerata, GRA) domanda giudiziale di riconoscimento di crediti o di rivendicazione o restituzione di cose, e nelle more del processo l'ente sia posto in liquidazione, i terzi interessati non sono tenuti a presentare alcun'altra domanda o istanza in forma amministrativa, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1404 del 1956, per il riconoscimento del loro diritto rispettivo. Il principio, di specie, stato, invero, affermato per l'ovvia considerazione che, esistendo gi una domanda in forma contenziosa, l'ente pubblico, e per esso l'ufficio liquidazioni che gli succede, gi a conoscenza sia della esistenza del credito (o di denaro o di" cosa) sia della relativa richiesta del creditore , ma, contrariamente a quanto PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE a ritenuto la Corte di appello, non suscettibile di applicazione al aso concreto, in cui la CLAIPA nessuna domanda contenziosa ha roposto nei confronti dell'ente debitore. Non giustificato appare, perci, l'accoglimento della domanda della ~LAIPA, dal momento che la richiesta di pagamento alla GRA e asserito riconoscimento del credito sono anteriori alla legge 16 noembre 1957 n. 1122, che ha disposto la liquidazione dell'ente, e la >ciet ha richiesto il pagamento al Ministero per il tesoro con domanda 1 agosto 1960, quando era scaduto il termine previsto, a pena di ecadenza, dal citato art. 8. L'accoglimento del primo mezzo importa l'assorbimento della semda censura, con cui, lamentando violazione dell'art. 1988 c. c. in ~!azione all'art. 8 della legge n. 1404 del 1956, l'Amministrazione :corrente deduce l'irrilevanza del riconoscimento del credito della LAIPA, che la Corte del merito avrebbe erroneamente ravvisato in ota inviata il 23 dicmbre 1955 dall'agenzia GRA di eBrgamo alla i ciet. La sentenza denunciata dev'essere, pertanto, cassata, con rinvio ella causa, per nuovo esame, ad altra Corte di appello, la quale si tterr, decidendola, al seguente principio di diritto: A norma delart. 8 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, contenente la disciplina ~nerale relativa alla soppressione, liquidazione e incorporazione di 1ti pubblici, ai fini della conservazione dei crediti verso l'ente sopresso, posto in liquidazione o incorporato (nella specie, Gestione ragmppamenti autoveicoli), i creditori sono tenuti a presentare la propria omanda di riconoscimento di crediti all'Ufficio liquidazioni istituito resso il Ministero per il tesoro nel termine perentorio stabilito dal rimo comma dell'articolo, tranne che l'abbiano gi presentata a pre~ dente gestione di liquidazione dell'ente, gi in corso alla data di 1trata in vigore della legge. Sono, pertanto, irrilevanti, ai fini predetti, le richieste di pagaLento rivolte all'ente prima che ne sia stata disposta la liquidazione il riconoscimento del debito da parte dell'ente stesso .. -(Omissis). ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III civ., 4 dicembre 1967, n. 2940 - Pres. Giansiracusa -Est. De Santi's -P. M. Caccioppoli -Ministero dei Trasporti (avv. Stato Albisinni) c. Bonazzi e Vaghezzani (avv. Barillaro). ppalto -Appalto per l'esecuzione di lavori lun~o una linea ferroviaria Responsabilit dell'appaltatore -Danni dipendenti dalla esecuzione dei lavori commessi in appalto e danni connessi all'esercizio ferro RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO viario -Obbligo dell'Amministrazione ferroviaria di adottare cau tela e misure di sicurezza per il servizio ferroviario. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, art. 347; Capitolato per la esecuzione di lavori e ;forniture per conto dell'amministrazione delle FF. SS.; r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, art. 2; art. 2043 c. c.). Responsabilit civile -Norme di comune prudenza -Applicabilit in tema di esercizio ferroviario. Responsabilit civile -Cartelli segnalatori -Obbligo di apporli lungo la linea ferroviaria -Sussiste. Le norme della legge sui lavori pubblici (art. 347, legge 20 marzo 1965, all. F) e del capitolato per l'esecuzione di lavori e forniture pe.r conto dell'Amministrazione delle Ferrovie delo Stato (artt. 18 e 19), attribuenti all'impresa aggiudicataria di un appalto qualsiasi responsabilitd per danni sia a terzi che a propri dipendenti, che possano verificarsi durante il corso dei lavori, trovano applicazione solo per i danni dipendenti dalla esecuzione dei lavori commessi in appalto. Nel caso di appalto concesso dall'Amministrazione ferroviaria per l'esecuzione di lavori lungo una linea ferroviaria, non possono considerarsi dipendenti dalla esecuzione dei lavori commessi in appalto i danni per fatti verificatisi in strtta dipendenza dell'esercizio ferroviario (1). L'art. 2, comma 10 del Reg., r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, attua, nella specifica materia detl'esercizio ferroviario, il precetto generale che imp0ne a chiunque di conformare la propria attivitd alla comune prudenza, in modo tale da salvaguardare l'altrui incolumitd, precetto la cui inosservanza determina la responsabilitd per danni a norma .dell'art. 2043 c. c. (2). L'apposizione di cartelli segnalatori della presenza di operai lungo una linea ferroviaria rientra nelle misure di sicurezza e cautele volte (1-3) Nel senso che la concessione in appalto da parte delle FF. SS. dei lavori di manutenzione delle linee ferroviarie, con l'obbligo assunto dalla ditta appaltatrice di assumere a suo carico le conseguenze dei danni prodotti dai propri dipendenti o dal materiale impiegato, non esonera la amministrazione ferroviaria dalla responsabilit per i danni subiti dagli operai della ditta appaltatrice per il fatto delittuoso imputabile ai dipen denti delle FF. SS.: Trib. Genova, 3 aprile 1963, Riv. Inf. e Mal. Profess., 1964, II, 97. Sulla responsabilit solidale tra appaltatore e p. a. per danni derivati da fatto illecito dell'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori a lui appal tati dalla pubblica amministrazione: Trib. Perugia lo giugno 1963, Rass. giur. Umbra, 1964, 71. Conf. Cass. 22 giugno 1966, n. 1604, Mass. Giur. it., 1966, 716 e Cass. 23 giugno 1964, n. 1640, Mass. Giur. it., 1964, 540, le quali precisano che la noi;ma riconducibile al generale obbligo del neminem laedere ed importa che il giudice ordinario, nel caso di danni subiti da terzi a causa dell'esercizio ferroviario, pu accertare se ricorra la colpa dell'ammini PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 569 : garantire la sicurezza del servizio ferroviario e, conseguentemente, ad !Vitare sinistri, e costituisce un obbligo di chi tale servizio gestisce e fo dell'Amministrazione ferroviaria, che non pu liberarsene trasfe endolo ad altri, trattandosi in sostanza di obbligo derivante da norma li ordine pubblico e perci inderogabile, quale quella dell'articolo ~043 c. c. L'Amministrazione ferroviaria pu, in base a norme contratuali e regolamentari, imporre all'appaltatore di curare l'apposizione li cartelLi segnalatori della presenza di operai, ma con effetti meranente interni e senza che da ci possa derivare esonero di responsa> ilit verso i terzi, nei cui confronti continua ad essere obbligata alla idozione delle misure e delle cautele suggerite dalla scienza e dalla watica dell'e.sercizio ferroviario (3). (Omissis). -Con il primo mezzo di annullamento, la ricorrente ~mministrazione denunzia la violazione e la falsa applicazione del' art. 347 legge 20 marzo 1865 aU. F e degli artt. 18 e 19 del Capitoato per la esecuzione dei lavori e forniture per conto della Amminitrazione delle Ferrovie dello Stato, approvato con dd. mm. 3 maggio ~ 14 luglio 1922, con le successive aggiunte e varianti, nonch la vioazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c. c. A fondamento della predetta denunzia di errori giuridici si sostiene he le disposizioni della legge sui lavori pubblici (art. 347) e del Ca> itolato (art. 18 e 9) sopra enunciati escludano la configurabilit di ma obbligazione dell'Amministrazione ferroviaria, attribuendo all'im> resa aggiudicataria qualsiasi responsabilit per danni sia a terzi che .i propri dipendenti, che possano verificarsi durante il como dei lavori. , I ' La censura infondata. Essa poggia invero su di un presupposto nconsistente ed escluso, in fatto, dalla sentenza impugnata, quello io che i danni del cui risarcimento si discute, abbiano origine e causa trazione, ossia sindacare l'idoneit o non delle misure adottate e dei aezzi impiegati a tutela di un normale svolgimento del servizio; con iferimento alla sindacabilit della idoneit delle misure adottate, nel aso di danni subiti da terzi, Cass. 15 giugno 1961, n. 1390, Giust. civ., , 1120; App. Genova, 13 ottobre 1955, Temi genovesi, 124. -In altre entenze si afferma che la norma pone un limite al potere discrezionale lella pubblica amministrazione: Cass. 9 aprile 1954, n. 1117, e Cass. :9 maggio 1954, n. 1781, Resp. civ., 1954, 508; nel senso invece che l'acceramento della colpa dell'amministrazione deve essere rapportato alle pecuiari e concrete emergenze del caso e che esso non pu condurre a sindaare perfino il campo tecnico, riservato alla discrezionalit dell'amminitrazione; Cass. 8 maggio 1952, n. 1306, Resp. civ., 1952, 507. Sempre sull'_art. 2 r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, App. qagliari, :4 agosto 1957, Rass. giur. sarda, 1959, 351; App. Firenze, 9 gennio 1956, lep. Foro it., 1956, 1059; App. Firenze, 18 aprile 1955, Rep. Foro it., 955, 893. V. FIDUCCIA RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nei lavori che la Amministrazione ferroviaria aveva commesso in appalto alla mpresa Massai. Solo per i danni dipendenti dalla 'esecuzione dei lavori possono invero trovare applicazione le norme, di cui si lamenta la disapplicazione, che ne addossano la responsabilit alla impresa appaltatrice. Del resto la stessa Amministrazione ha riconosciuto nel ricorso e pi ancora nella memoria e nella discussione ora.le, che restano fuori delle fattispecie legali delle norme citate, le ipotesi di danni per fatti interessanti l'esercizio ferroviario in s e per s inteso. Orbene nel caso in esame pacifico, e si trova affermato espressamente nella sentenza impugnata, sicch ha potuto essere enunciato anche nella esposizione dei fatti che precede queste considerazioni, che il Vaghezzani fu investito e travolto da un treno in corsa. Si tratta dunque di fatto verificatosi in stretta dipendenza ed a causa dell'esercizio ferroviario, senza che questo dato di fatto incontrovertibile possa subire alterazione o modifica per la circostanza che il Vaghezzani si trovava lungo la linea ferroviaria per eseguire dei lavori commess iin appalto alla impresa Massai, di cui era dipendente. Le precedenti considerazioni rendono superata ogni altra questione, in particolare sulla esattezza delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata. Con il secondo motivo di ricor.so, la Amministrazione dei trasporti, Ferrovie dello Stato denunzia la violazione e falsa applicazione delle stesse norme enunciate nel primo mezzo, nonch dell'art. 17 del Capitolato Generale Amministrativo di appalto per le ferrovie dello Stato e dell'art. 75 del regolamento sui segnali delle Ferrovie dello Stato, e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 c. p. c. sostenendo quanto appresso. La Corte di Bologna ha ravvisato la colpa della Amministrazione nel non avere esercitato la necessaria sorveglianza per assicurare, da un lato, il collocamento dei cartelli di segnalazione S lungo il tratto della linea ferroviaria interessata dall'esecuzione dei lavori affidati alla impresa Massai, finch vi fossero operai inviati a lavorare sulla linea, come appunto nel giorno del sinistro e, dall'altro, per impedire l'accumulo di pietrame in mezzo ai binari ed il persistere di detto accumulo, che il Vaghezzani ed un altro operaio stavano eliminando al momento del sinistro. Nel configurare in tal modo la colpa della Amministrazione, la corte di merito ha innanzi tutto errato nel ravvisare un obbligo di sorveglianza sull'operato dell'appaltatore in base all'art. 17 del Capitolato, laddove tale disposizione dava una facolt ma non sanciva un obbligo di sorveglianza a carico delle Ferrovie dello Stato. La corte di Bologna ha inoltre errato in quanto che non ha considerato che la apposizione dei cartelli segnalatori della presenza di PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE perai addetti ai lavori lungo la linea incombeva all'appaltatore, a .orma dei citati artt. 18 del Capitolato e 75 del Regolamento segnali. Se avesse tenuto presente ci ed avesse considerato che, a causa .ell'inosservanza di tale obbligo, due dipendenti della impresa Massai rano stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo, la corte avrebbe ovuto necessariamente escludere la responsabilit della Amminitrazione. Anche queste censure vanno disattese in quanto che se vero he la motivazione della corte di Bologna non esente da qualche 1enda, si tratta tuttavia di vizi che non inficiano nella sostanza la ecisione impugnata. Come si gi ricordato, occupandosi del primo mezzo di annulla1ento, l'evento di danno che ha dato origine alla causa si verific nel e>rso ed a causa dell'esercizio ferroviario. Orbene l'art. 2, comma 1, del Regolamento approvato con r. d. 31 ttobre 1873, n. 1687, prescrive che nell'esercizio delle ferrovie si ebbano prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite alla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque cnistro. Questa disposizione non fa che attuare, nella specifica materia ell'esercizio ferroviario, il precetto generale che impone a chiunque i .conformare la propria attivit alla comune prudenza, in tal modo da 1lvaguardare l'altrui incolumit, precetto la cui inosservanza deter tina la .responsabilit per danni a norma dell'art. 2043 c. c. Tra le misure e le cautele per prevenire ed evitare sinistri va com resa la apposizione di cartelli segnalatori della presenza di operai mgo la linea ferroviaria, per determinazione della stessa Ammini :razione oltre che per il disposto del regolamento relativo ai segnali. La apposizione di cartelli suddetti, volta a garantire la sicurezza el servizio ferroviario e, conseguentemente, ad evitare sinistri costi 1isce pertanto un obbligo di chi tale servizio gestisce e cio della mministrazione ferroviaria, che non pu liberarsene trasferendolo ad ltri, trattandosi in sostanza di obbligo derivante da norma di ordine llbblico e perci inderogabile, quale quella dell'art. 2043 c. c. Ne consegue che non ha violato alcuna norma di legge ma questa :i esattamente applicata, la corte di Bologna rilevando che la Am .inistrazione poteva imporre, in base a norme contl'attuali e regola .entari, come fece nella specie all'appaltatore di curare la apposizione ~i cartelli segnalatori della presenza di operai, ma con effetti mera ente interni e senza che da ci potesse derivare esonero di responsa lit verso i terzi. Nei confronti di questi e per garantirne la incolumit, la Ammi strazione continuava ad essere obblig.ata alla adozione delle misure e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO delle cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica nell'esercizio ferroviario. La Amministrazione avrebbe dovuto assicura~si quindi che gli obblighi imposti all'appaltatore venissero adempiuti ed, in mancanza, adottare diretamente le cautele necessarie, evitand~ che vuoi per il modo in cui i lavori erano eseguiti vuoi per la mancata segnalazione degli stessi, l'esercizio ferroviario si svolgesse in situazione di insicurezza sa dei viaggiatori sia di quanti, per ragion di lavoro o per altro motvo si trovavano lungo la linea percorsa dai treni. Da quanto innanzi consegue la irrilevanza del fatto che altri dipendenti della impresa Massai fossero stati ritenuti colpevoli di omicidio colposo. La responsabilit penale di costoro e la correlativa responsabilit civile della impresa Massai non escludono invero la concorrente responsabilit della Amministrazione. Ed anche irrilevante che la corte di merito abbia ravvisato un generale obbligo di vigilanza sull'operato dell'appaUatore desumen dolo dall'art. 17 del Capitolato che faculta, ma, in verit, non obbliga la amministrazione appaltante a nominare un sorvegliante pe11ch invi gili sulla esecuzione delle opere commesse all'appaltatore. Invero, come opportuno ribadire, la Amministrazione pu o non pu nominare :il sorvegliante a ,sua scelta, ma tenuta comunque ad adottare tutte le misure necessarie per evitare sinistri derivanti dall'esercizio ferroviario. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 marzo 1968, n. 957 -Pres. Boccia -Est. Cusani -P. M. Caccioppoli (conf.). -Lehner. (avv. Merlino) c. Ministero Difesa Esercito (avv. Stato Salto). Responsabilit civile -Nesso di causalit tra omissione ed evento dannoso -Obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso -Necessit Fattispecie in tema di appalto per recupero ordigni bellici. (c. c., art. 2043; c. p., artt. 40, 43). Responsabilit civile -Condotta omissiva -Principio di neminem laedere -Applicabilit -Limiti. (c. c., art. 2043). Am.ministrazione pubblica -Circolari -Efficacia -Idoneit a far sorgere diritti soggettivi nei terzi -Esclusione. Una condotta meramente omissiva pu e'ssere considerata come causa dell'evento dannoso, e quindi fonte di responsabilit per danni, soltanto quando sussista un obbtigo giuridico di impedire l'evento me I l ' t PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 573 :esimo. Si deve escludere pertanto lo stesso nesso di causalit mateiale tra la omissione, da parte degli organi dell'Amministrazione comri, ittente, di un'attivit di vigi'Lanza in ordine ai rispetto delle misure :i sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice di 'Lavori di disattivaione di ordigni beliici e l'evento dannoso (scoppio di un ordigno), !Uando non sia dimostrata l'esistenza di uno specifico obbligo giuidico di impedire l'evento medesimo, gravante sull'Amministrazione iei diretti confronti del titolare dell'interesse del'La cui lesione si ratta (1). Il principio del neminem laedere non implica, di per s, anche in generale ed incondizionato dovere di attivarsi a protezione dei '.iritti assoluti dei terzi con 't'interrompere serie causati originate e viluppantisi al di fuori della propria sfera (2). Un siffatto obbligo dell'Amministrazione non pu neppure farsi :iscendere da una circolare con 'La quale erano state impartite agli rgani dell'Amministrazione medesima istruzioni di esercitare una ri,tensa vigilanza sui cantieri delle ditte appaltatrici, perch le circoiri esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i 'ari uffici ed i loro funzionari e non sono fonti di diritti soggettivi favore dei terzi, n di obblighi a carico dell'Amministrazione (3). (Omissis). -Nel formulare, poi, le rimanenti doglianze -seondo le quali nel comportamento del personale militare cui competeva :1 vigilanza sull'operato dell'appaltatore sarebbero da ravvisarsi in gni caso gli estremi della colpa per essere essi venuti meno all'osseranza sia del generico dovere di .cautela derivante dalla regola del neminm 'La.edere sia delle specifiche disposizioni per un'intensa igilanza sui cantieri gestiti dai privati, contenute nella ricordata cirolare ministeriale -i ricorrenti in buon sostanza si riportano alla OTmula adottata dall'art. 43 c. p. per definire l'elemento psicologico (1-3) Spunti in tema di condotta omissiva, nesso di causalit con l'eento dannoso e colpa per inosservanza di ordini o discipline. 1. -La sentenza in rassegna rappresenta notevole interesse soprattutto er la singolarit della fattispecie, che ha offerto alla Cassazione l'occaione di puntualizzare alcuni concetti in tema di causalit e di colpa "in elazione ad una condotta meramente omissiva. I fatti rilevanti della causa possono cosi sintetizzarsi. L'Amministraione della Difesa aveva affidato ad una impresa privata l'appalto dei 1vori per la disattivazione ed il recupero di ordigni esplosivi. Nel corso i tali lavori uno degli ordigni esplose producendo danni. Nelle :liasi di ierito del giudizio per risarcimento instaurato dai danneggiati fu accertato on giudizio incensurabile in Cassazione che il rapporto intercorso fra la .mministrazione e l'Impresa suaccennata aveva natura di appalto e non di locatio operarum e fu esclusa la sussistenza di un obbligo contrattuale ell'Amministrazione di presiedere alle misure atte ad assicurare l'incolu1it del personale. In Cassazione i privati danneggiati deducevano che la 574: RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del delitto colposo, nella quale l'antidoveroS'it della condotta risulta collegata alla inosservanza non solo di leggi o regolamenti ma anche di ordini o discipline. Essi, infatti, deducono o presuppongono, che, quali che siano la natura, il carattere e la sfera di applicazione delle invocate disposizioni ministeriali, queste non possono non essere ricomprese fra gli ordini di cui al citato art. 43 c. p. Per vero l'assunto dei ricorrenti trova riscontro nella dottrina e nella giurisprudenza formatesi nei primi tempi di applicazione del Codice Zanardelli, nel quale la formula adottata in quello francese ed in quello sardo, che prevedeva l'inosservanza di regolamenti, fu am pliata con la ulteriore indicazione di ordini e discipline . Sulla base di una sentenza del 6 dicembre 1899, nella quale si insegn che la nuova formula era comprensiva di ogni e qualsiasi disposizione di carattere pubblico o privato intesa a fissare norme di Amministrazione, la quale si era contrattualmente riservata la facolta di controllare i lavori per il solo fine della tutela lei propri interessi, aveva, con una circolare, disposto che propri tecnici qualificati dovessero svol gere opera di controllo, anche a fini di sicurezza, sui cantieri delle private ditte appaltatrici. Nel mancato espletamento di tale funzione di vigilanza da parte dei dipendenti dell'Amministrazione i ricorrenti ravvisavano un comportamento colposo degli organi dell'Amministrazione medesima, ed in tale comportamento, delle cui conseguenze quest'ultima era tenuta a rispon dere, individuavano una delle cause del'incidente verificatosi. La Corte di Cassazione ha inquadrato la censura sollevata dai ricor renti nell'ambito della nozione, contemplata dall'art. 43 c. p., di colpa per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ed ha proceduto ad una duplice indagine, innanzitutto sulla possibilit di qualificare la circolare invocata dai ricorrenti come ordine o disciplina ex art. 43 c. p. ed in secondo luogo sulla configurabilit -a prescindere dall'imputazione psicologica dell'evento dannoso -di un nesso di causalit tra l'omissione consistente nella dedotta inosservanza della cennata circolare e l'incidente verificatosi. Per comodit espositiva sembra opportuno commentare prima breve mente le considerazioni svolte nella sentenza in ordine alla seconda delle due questioni predette. 2. -La Corte Suprema ha esattamente rilevato che la condotta ascritta ai dipendenti dell'Amministrazione si concretava in una omissione di vigilanza, consistente non tanto in un aliud agere ma piuttosto in una mera inerzia. Ed ha osservato che, con carattere di .priorit rispetto alla qualificazione di detta condotta come colposa o meno, si poneva il problema di stabilire la esistenza di un rapporto di causa ad effetto tr la condotta medesima e l'evento dannoso. Trattandosi di mera omissione, tale nesso di causalit non poteva essere accertato -ha ritenuto la Cassazione -mediante un semplice criterio naturalistico, applicabile soltanto in relazione ad un comportamento attivo, ma mediante un giudizio di valore in ordine alla sussistenza della violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, incombente sui dipendenti dell'Amministrazione. La Corte Suprema, richiamandosi all'art. 40 c. p., si rifatta pertanto alla concezione normativa dell'omissione. L'opinione che di causalit della PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 575 rudenza e di cautela dell'operato umano, si ritenne che nella previione della norma rientrasse qualsiasi ordine volto a disciplinare atti it individuali o sociali, qualunque ne fosse -privata o pubblica a fonte o -di polizia o di servizio -il carattere. Peraltro tale nozione delle cautele da ritenersi doverose indipen: entemente da regole di circospezione suggerita dall~ comune espeienza stata via via attenuata, anche se non dichiaratamente, dalla tessa dottrina che l'aveva recepita all'inizio del secolo. In quella pi ecente ed autorevole poi, ogni riferimento ad ordini privati o di serizio stato abbandonato indicandosi, invece, come fonte delle cautele specifiche. o tipizzate solo l'Autorit facendo esplicito riferimento Ila loro efficacia cogente. Ma nella specie tale questione non assume rilievo posto che non l'imputazione psicologica dell'evento dannoso che viene in consideazione, bensi quella materiale. Non si tratta, cio, di verificare se missione possa parlarsi soltanto in senso normativo, come mancato impeimento di un evento chesi aveva l'obbligo giuridico di impedire, , almeno ll piano del diritto positivo, pressoch unanime, concernendo le divergen~ tra i vari autori soprattutto la nozione di omissione in senso extra o 1eta giuridico (cfr. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, Milano, Giuffr, 1947, ol. 2, p. 42 segg.; VANNINI, Manuale di dir. penale, Parte generale, irenze, 1948, p. 133 segg.; MAGGIORE, Diritto Penale, Bologna, 1955, vol. 10, >mo 10, p. 260 segg.; PANNAIN, Manuale di dir. Penale, Torin,o, 1950, ol. 1, p. 214, 215; ANTOLISEJ, Manuale di dir. penale, Milano, 1949, p. 145 ~gg.; MANZINI, Trattato di dir. penale italiano. Torino, 1948, vol. 10, p. 600 !gg.; SALTELLI e ROMANO DI FALCO, Commento teorico pratico del nuovo >dice penale, Roma, 1930, voL Io, n. 107; ROVELLI, La responsabilit civile :i fatto illecito, Torino, 1964, p. 187; MAIORCA, La colpa civile, in Encicloedia del diritto, vol. VII, p. 603 segg.). Akuni Autori (SALTELLI e ROMANO, ;>. e luogo cit.; PANNAIN), ritengono tuttavia che la fattispecie contemplata ~ll'art. 40 cpv. c. p. (mancato impedimento di un evento che si ha lbbligo giuridico di impedire) costituisce soltanto un caso particolare di nissione causale, disciplinata invece, in via generale, dal primo comma ~Ilo stesso articolo. PANNAIN formula l'esempio di un ferroviere che omette, ~ima della partenza di un treno, di chiudere lo sportello di una vettura, che un viaggiatore appoggiandovisi precipita e muore, e di un milite ,rroviario, il quale, passando per la vettura, omette di impedire che il .aggiatore si appoggi allo sportello lasciato aperto dal ferroviere. Nel :imo caso, il ferroviere avrebbe cagionato l'evento omettendo di chiudere sportello (e si rientrerebbe nell'ipotesi del primo comma dell'art. 40 p.), mentre nel secondo caso il milite ferroviario non avrebbe cagionato !Vento, ma semplicemente omesso di impedirlo e, poich aveva il dovere di 1pedirlo, punito come se lo avesse cagionato (in applicazione del capo~ rso dell'art. 40 c. p.) .. Tale distinzione non condivisa da altri Autori }RISPIGNI, op. e loc. cit.); comunque, la sentenza in rassegna afferma che !rch l'omissione possa assurgere a rilevanza causale occorre individuare un vero e proprio obbligo di impedire l'evento lamentato, gravante sul 1ggetto cui si imputa l'omissione, cio di una situazione soggettiva passiva lui nei diretti confronti del titolare dell'interesse della cui lesione si RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO una condotta produttica di un evento dannoso sia o meno antidoverosa; ma deve, invece, accertarsi innanzitutto se il lamentato evento potesse ritenersi o meno causalmente rapportabile al denunciato comportamento omissivo dei dipendenti della P. A. Invero, come si gi accennato, ai dipendenti della P. A. convenuta viene ascritta una omissione di attivit; di vigilanz ae non gi una azione. E ~almeno quando, come nella specie, l'omissione consiste in una vera e propria inazione piuttosto che in un aliud agere -il problema riguardante la fonte e la natura del dovere di agire che si assume violato incide sul momento oggettivo del fatto prima ancora che sulla qualificazione della condotta; cio sul rapporto di causalit materiale prima che sull'elemento psicologico. Il riconoscimento del rapporto da effetto a causa tra un fenomeno ed una antecedente e condizionante condotta dell'uomo trova base sul tratta, per la quale egli fosse tenuto a prestare attivit volta a proteggere proprio ,quel medesimo interesse . Pur senza volersi addentrare nella cennata questione relativa all'interpretazione dell'art. 40 c. p., la surriferita affermazione della Corte Suprema pu ritenersi senz'altro esatta, per lo meno con riferimento alla fattispecie sottopostale. Invero, non si trattava qui di una omissione inerente alle modalit di svolgimento di una determinata attivit intrapresa dall'Amministrazione, come nel caso esemplificato dal PANNAIN del ferroviere che omette di chiudere la porta della carrozza di un treno. In una siffatta ipotesi l'omissione acquista il carattere di connotato di un comportamento attivo, nel quale (trattandosi di materia in cui operano criteri di cosiddetta discrezionalit tecnica e non amministrativa) l'Amministrazione, e per essa i ,suoi organi, sono tenuti all'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza e delle eventuali norme regolamentari e disciplinari, dovendo tale attivit svolgersi nel rispetto del precetto del neminem laedere (cfr., da ultimo, Cass. 25 luglio 1966, n. 2039, Rep. Foro it., 1966, voce responsabilit civile n. 225; Cass. Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2482, in questa Rasserma, 1966, 1, 46, e, in dottrina, QUARANTA, Osservazioni in tema di discrezionalit e di responsabilit della pubblica amministrazione, ivi, 1966, 1, 47). chiaro che, in questo caso, l'omissione di un jacere imposto, oltre che da norme regolamentari, anche da semplici principi di comune prudenza, idonea non soltanto a qualificare il comportamento sotto il profilo dell'imputabilit psicologica ma anche sotto il profilo del semplice rapporto di causalit materiale. A ben vedere, per, il dovere di osservare le cennate regole di prudenza e norme tecniche trova a sua volta e primieramente radice nell'obbligo di rispettare il procetto del nemi nem laedere nello svolgimento di una determinata attivit. Ma ben diversa la situazione esaminata dalla Corte Suprema, nella quale l'omissione si riferiva non alle modalit dello svolgimento di una attivit ma alla totale astensione da qualsiasi attivit in un determinato settore. allora evidente la necessit di individuare in primo luogo la esistenza di un obbligo giuridico per i'Amministrazione di. svolgere tale attivit che, nella specie, per le dedotte sue caratteristiche di vigilanza e di controllo, avrebbe dovuto essere diretta proprio al fine di impedire eventi dannosi. Ovviamente, l'obbligo di impedire siffatti eventi non poteva PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 577 >iano naturalistico solo se essa consiste in un comportamento attivo lirettamente produttivo di una modificazione del mondo circostante. ;e, al contrario, si risolve in mera inerzia, essa pu essere assunta :ome causa di un evento soltanto supplendo al dato naturalistico con m giudizio normativo di equivalenza, che nel nostro ordinamento poitula la violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento nedesimo, potendo eventualmente le acute critiche mosse autorevolnente in dottrina alla norpia di cui al'art. 40 c. p. essere condivise ie iure condendo ma non sul piano del diritto positivo, nel quale la lozione normativa della causalit dell'omissione esplicitamente an: orata all'inadempimento di un obbligo. Ci comporta che in caso di inazio;ne la precisa definizione del apporto di contraddizione fra comportamento e norma .condiziona es caturire per l'Amministrazione dal semplice precetto del neminem laedere, 1otendo tale precetto acquistare rilevanza, in relazione ai principi di co1une prudenza ed ille norme tecniche di sicurezza da osservarsi nello volgimento dell'attivit di controllo, soltanto una volta che si fosse -rima accertata l'esistenza dell'obbligo di esercitare l'attivit medesima, bbligo che si immedesimava poi (data la rilevata natura di detta atti" it) nel dovere giuridico di impedire l'evento, di cui al capoverso del' art. 40 c. p. (di ~ui pertanto la menzionata irrilevanza, a questi effetti, ella questione di interpretazione di tale norma, dibattuta in dottrina). ,'obbligo di cui trattasi doveva conseguentemente trovare necessario fon: amento, sul piano contrattuale o extra contrattuale, in un precetto iverso da quello generico del neminem laedere. E naturalmente, perch i violazione di un siffatto precetto potesse far sorgere nei terzi il diritto 1 risarcimento del danno, era necessario che si trattasse di un obbligo ui corrispondesse nei terzi interessati una posizione di diritto soggettivo erfetto (1). 3. -La Corte Suprema, dopo aver dato atto che, in base alle insindaabili statuizioni difatto dei giudici di merito, era da escludersi un obbligo ontrattuale dell'Amministrazione della Difesa di esercitare l'attivit di ontrollo di cui trattasi, ha esaminato se un siffatto obbligo potesse trarre rigine dalla circolare invocata dai ricorrenti. Tale possibilit stata sattamente esclusa dalla Cassazione in applicazione del ben noto principio (1) Sul problema qui trattato si segnalano, anche se non esattamente in termini, pronunce citate nella sentenza annotata (Cass., 10 novembre 1952, SAITTA, Riv. en,. 1953, 2, 56; Cass. 4 febbraio 1960, n. 171, Resp. civ., 1960, 1, 402; Cass. 24 genaio 1966, n. 296, Rep. Foro it., 1966, voce Responsabilit civile, n. 352; Cass.. , 31 lulio 1956, n. 3005, Faro pad., 1957, 1, 411; e, da ultimo, la sentenza Cass. 10 giuno 1967, n. 1306 (in questa Rassegna, 1967, 1, 991, ed ivi ampia nota di precedenti). fr. pure, per notevoli analogie, Cass., 14 febbraio 1966, n. 440 (in questa Rassegna, ~66, 1, 124), ove si afferma che il mancato esercizio da parte dell'Amministrazione, l violazione di una circolare, della facolt di sospendere l'esecuzione di un contratto l appalto in corso nel luglio 1943 non pu essere posto (per l'inidoneit di una ircolare a far sorgere diritti soggettivi privati) in rapporto di causalit con l'evento annoso, consistente nella requisizione e distruzione del cantiere dell'impresa appal1trice. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO senzialmente la possibilit di comprendere il .primo nella serie causale dell'evento. Consegue ancora che l'indagine relativa non pu essere limitata alla ricerca di un generico connotato di non qualificata antidoverosit o riprovevolezza, ma deve tendere alla precisa individuazione di un vero e proprio obbligo di impedire l'evento lamentato, gravante sul soggetto cui si imputa l'omissione, cio di una situazione soggettiva passiva di lui nei diretti confronti del titolare dell'interesse della cui lesione si tratta per la quale egli fosse tenuto a prestare attivit volta a proteggere proprio quel medesimo interesse. Ed un tale orientamento, infatti, ha gi avuto occasione di manifestare questa S. C. in sede penale con la sentenza 10 novembre 1952 rie. Saitta (cifr. anche, per qualche riflesso. Cass. 171/60 e 296/66). Sul punto va intanto rilevato che il principio del menimen laedere mentre importa il dovere di improntare le proprie azioni alla che le circolari esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra gli uffici ed i loro funzionari e non fanno sorgere nei terzi alcun diritto soggettivo (cfr., al riguardo, in giurisprudenza, i precedenti citati nella sentenza in Rassegna: Cass., 18 marzo 1957, n. 936, Giust. civ., 1958, 1, 339; Cass. 29 gennaio 1960, n. 125, ivi, 1960, 1, 1233; Cass., 16 gen naio 1962, n. 64, Foro pad., 1962, 1, 310; Cass., 17 dicembre 1962, n. 3385, Rep. Foro it., 1962, voce circolare n. 2; Cass., 28 ottobre 1966, n. 2693, Giust. civ., 1967, 1, 14; da ultimo, in questa Rassegna, Cass., 14 febbraio 1966, n. 440, ivi, 1966, 1, 124; Cass. 12 luglio 1966, n. 1846, ivi, 1966, 1, 1003. In dottrina, cfr. GIANNINI, M. S., voce Circolare, Enciclopedia del diritto, voi. VII, pag. 1). A ragione la Corte Suprema ha poi sottolineato che l'attivit di vigi lanza prescritta al personale militare con la menzionata circolare rientrava, comunque, nell'esercizio di un funzione di polizia genericamente demandata all'Amministrazione in subiecta materia, e quindi nell'esplicazione di poteri tipicamente discrezionali (nel senso di discrezionalit amministrativa vera e propria e non di mera discrezionalit tecnica). Talch neppure sotto que sto profilo era configurabile un vincolo giuridico dell'Amministrazione, cui corrispondesse un diritto soggettivo del privato interessato (cfr., al riguardo, Cass., 30 maggio 1966, n. 1417, Rep. Foro it., 1966, voce responsabilit civile, n. 226. In dottrina, cfr. ALESSI, La responsabilit della pubblica amministrazione, Milano, Giuffr, 1951, p. 349). 4. -La sentenza in rassegna lascia aperto il problema se, nel caso che fosse stato configurabile un obbligo giuridico dell'Amministrazione di svolgere la attivit di controllo di cui trattasi e fosse stata quindi ipotizzabile una omissione rapportabile come causa all'evento dannoso, la violazione delle disposizioni della menzionata circolare sarebbe stata idonea a qualificare la condotta dei dipendenti dell'Amministrazione siccome colposa per inosservanza di ordini o discipline. La Corte Suprema si infatti limitata ad accennare ad alcuni orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi a siffatta forma di colpa senza poi prendere posizione sulla questione, ritenuta assorbita dalla affermata mancanza di un nesso di causalit materiale tra omissione ed evento. In dottrina alcuni autori hanno ritenuto che la nozione di ordini e discipline ai sensi dell'art. 43 c. p. comprenda le norme disciplinari det PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 579 autela necessaria ad evitare che le modificazioni del mondo esterno a esse prodotte abbiano risultati pregiudizievoili per i diritti assoluti ei terzi -non implica, di per s, anche un generale ed incondizioato dovere di a protezione di quegli stessi diitti con l'interrompere serie causali originate e sviluppantisi al di llori della propria sfera (cfr. Cass. 3005/56). Non quindi ad esso he pu farsi riferimento per l'individuazione di un obbligo di interento la cui inosservanza possa integrare la nozione normativa di causa i un evento lesivo. Al contrario si deve caso per caso accertare la sistenza di un vincolo giuridico -derivante o direttamente dalla ~gge o da uno specifico rapporto -intercorrente tra il titolare delinteresse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione per on averla impedita. Una diversa impostazione -attraverso il meccanismo della re ponsabilit indiretta -avrebbe come assurdo corollario di rendere 1te sia da pubbliche che private Amministrazioni ai propri dipendenti cfr. SALTELLI e ROMANO, op. cit., vol. 10, n. 125, p, 269; MANZINI, op. cit., ol. 1, p. 701; ANTOLISEI, op. cit., p. 194). Altri ha osservato che se fra regolamenti, gli ordini, le discipline richiamate nella formula normativa . considerano anche (e sembra impossibile contestarlo) i regolamenti ecc. on giuridici, una data condotta sar colposa a cagione dell'inosservanza i una di tali regole, solo se la trasgressione si sostanzi in un difetto i precauzioni doverose. Solo, cio, se alla stregua dei criteri della rappre mtabilit e dell'evitabilit, al regolamento, all'ordine, alla disciplina vada iconosciuta una finalit preventiva e l'evento realizzato rientri tra quelli lle in tal modo si mira a prevenire. Chi pensasse diversamente, finirebbe Jll'attribuire al privato, per esempio all'imprenditore nell'ambito della lienda, il potere di estendere l'ambito di una incriminazione a suo piaci 1ento (GALLO, Colpa penale, Enciclopedia del diritto, vol. VII, 641). Nel caso concreto, ove si tenga presente quanto stato autorevolmente Efermato circa l'impossibilit di precisare la nozione di circolare in senso >stanziale data la variet degli atti che possono essere notificati mediante ircolare (GIANNINI, op. cit., p. 3), sembra che la soluzione del problema i la violazione della menzionata circolare nello svolgimento della ipotizzata ttivit di controllo potesse rendere la condotta dei dipendenti dell'Ammi istrazione colposa per inosservanza di ordini o discipline non possa pre :indere dalla conoscenza e dall'esame dello specifico contenuto della circo 1re di cui trattasi. In via di principio, una volta che sussistesse il presup osto dell'esistenza di un obbligo giuridico allo svolgimento dell'attivit di mtrollo, non sembra che potrebbe negarsi alle istruzioni tecniche impartite all'Amministrazione ai propri dipendenti l'efficacia propria di ordine o isciplina in relazione alla qualificazione psicologica della condotta dei ipendenti medesiini, quanto meno, se non in virt della sola forza cogente ella norma in quanto tale, quale codificazione di massime di comune rudenza e perizia tecnica, idonea ad attribuire a queste ultime particolare alidit ed attendibilit per l'autorevolezza e la competenza tecnica del- L fonte. FRANCESCO ARGAN 580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO un soggetto (padrone o committente) civilmente responsabile di. un evento nonostante che egli non avesse alcun obbligo di impedirlo; cio di addebitargli le conseguenze del fatto .fil un terzo o anche quelle di un fortuito in base ad una inazione del tutto lecita se rapportata alla sua personale condotta; e ci solo in ragione della mancata attuazione da parte di un suo dipendente di uno spontaneo e magari puramente filantropico suo intento di intervento protettivo. Ancor pi insormontabili ostacolii concettuali e dogmatici si frappongono nel caso, che qui interessa, dell'ente pubblico, giacch la dinamica della rappresentanza organica non consente in alcuna guisa di ipotizzare in capo ad un suo organo (in quanto tale) un obbligo giuridico verso i consociatli che non sia la proiezione di un identico obbligo gravante sull'ente stesso. Orbene nella specie da escludersi la sussistenza di un obbligo di intervento della P. A. nelle operazioni eseguite dall'appaltatore, anche se ci si riferisce all'invocato Foglio d'Ordine della Direzione Generale di Artiglieria. Ed, infatti, come stato gi statuito da questo S. C. (2693/66; 3385 e 64/7; 125/60 e 936/57) le istruzioni amministrative, anche quando sono emanate nell'esplicazione del potere gerarchico, esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici ed i loro funzionari e, non trattandosi di attivit normativa, come non vincolano i terzi non sono fonti di diritti a favore degli stessi, n di obblighi a carico dell'Amministrazione. N, infine, pu omettersi il rilievo che l'attivit .di vigilanza prescritta al personale militare col citato Foglio d'Ordini asteneva allo esercizio della funzione di polizia emandata nella specifica materia a quel ramo dell'Amministrazione. Onde ad escludere l'esistenza di un obbligo della P. A., oltre al carattere di atto meramente interno delle istruzioni, che perci davano luogo solo a rapporti interocganici e non intersoggettivi, concorre anche la natura della funzione cui esse si riferivano, che rientra nei poteri discrezionali della P. A. Ed anche su tal punto non v' che da richiamare la giurisprudenza di questa S. C. (da ult. 1417/66) secondo la quale il mancato o cattivo esercizio dei poteri inerenti alla funzione di polizia, va considerato pur sempre come esplicazione di una pubblica funzione discrezionale in relazione alla quale l'astratto dovere di provvedere non si concreta in un obbligo in senso tecnico che vincolii l'Amministrazione nei confronti del privato. Escluso, dunque, l'obbligo della convenuta, e, per essa, dei suoi dipendenti di impedire il sinistro ;per cui causa, non pu non riconoscersi la cairenza del necessario rapporto di causalit giuridica tra questo e il comportamento di quelli. -(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 58 :-!ORTE D !CASSAZIONE, Sez. I, 10 giugno 1968, n. 1792 -Pres. Stella Richter -Est. Usai -P. M. Di Majo (conf.) -Provincia di Trento (avv. Stato Cavalli) c. Florio (avv. Ped e Andreotti). ~spropriazione per p. u. -Espropriazione parziale -Legge regionale Trentino-Alto A,dige 17 maggio 1956, n. 7 -Determinazione della indennit -Maggior valore acquisito dal residuo fondo in dipendenza dell'opera pubblica -Irrilevanza. (1. reg. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, art. 26; 1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 41). Nel caso di espropriazione parziale per p. u., eseguita a norma lella legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7, l'indeniitd deve essere calcolata, secondo il disposto dell'art. 26, nella diffe enza tra il valore dell'immobile avanti l'occupazione ed il diminuito 'alore della parte residua dopo l'occupazione, senza tener conto degli mentuali vantaggi derivati dall'esecuzione dell'opera pubblica, in zuanto la legge regionale, allo scopo di favorire l'espropriato, non ha iprodotto Za disposizione contenuta nell'art. 4.1 deila legge generale :ulla espropriazione per p. u. 25 giugno 1865 n. 2359 (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo la ricorrente, deducendo la viola~ ione dell'art. 26 della legge regionale 17 maggio 1956 n. 7, sulle ispropriazioni per causa di pubblica utilit non riguardanti opere a :arico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige, e iell'art. 1223 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c., censura a sentenza impugnata per aver ritenuto che, nel caso di espropriazione >arziale di un immobile eseguita a norma di citato art. 26, l'indennit loveva essere calcolata nella differenza fra il valore dell'immobile 1vanti l'occupazione e il diminuito valore che avrebbe avuto la parte esidua dopo l'occupazione, senza tenere conto del vantaggio derivante tlla parte non espropriata dall'esecuzione dell'opera pubblica; ci in :ontrasto con l'effettivo significato della disposizione in concreto appli! ata, in quanto il diminuito valore della residua parte del fondo non >oteva essere ottenuto che calcolando quale sarebbe stato il valore di !omune mercato da attribuire a tale parte per effetto della espropria: ione e, cio, tenendo presente anche l'aumento di valore conseguente (1) Non risultano precedenti in termini. Come posto in rilievo nella notivazione della sentenza che si annota, dai lavori preparatori si desume :he l'analoga disposizione di cui all'art. 41 della legge organica sull'espro> riazione per p.u., recepita in un primo tempo, fu di poi eleminata dal testo !ella legge al fine di avvantaggiare l'espropriato. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO alla realizzazione dell'opera pubblica, nonch in contrasto col principio generale che vieta la locupletazione senza causa e con quello della compensatio lucri cum danno ., il cui fondamento poteva rinvenirsi nel disposto dell'art. 1223 cod. civ. Il motivo infondato. La sentenza impugnata, invero, servendosi anche dei lavori preparatori, ha chiarito che la legge regionale 17 maggio 1956 n. 7, pur proponendosi di snellire il procedimento di espropriazione regolato dalla legge nazionale del 1865, aveva ricalcato, salvo poche modifiche, proprio detta legge del 1865, che aveva avuto il crisma di una quasi secolare esperienza, ragione per cui le disposizioni della nuova legge, ricalcate da quella pi antica, dovevano essere interpretate come le corrispondenti norme di quest'ultima. Conseguentemente l'art. 26 della legge regionale doveva interpretarsi come l'art. 40 della legge nazionale del 1865, il quale non consentiva, senza l'aggiunta del successivo art. 41, dettato proprio a tal fine, che si tenesse conto dell'aumento di valore derivante alla parte non espropriata dalla esecuzione dell'opera pubblica. Di ci, aggiungeva la Corte d'Appello, erano ben convinti gli artefici della legge regionale, tanto che, seguendo anche qui pedissequamente la legge del 1865, avevano, in un primo tempo, esaminato l'opportunit di inserire nel progetto anche un art. 27, nella sostanza del tutto uguale all'art. 41 della legge del 1865, in virt del quale nella liquidazione dell'indennit si sarebbe dovuto tenere conto anche dei vantaggi che l'espropriato avrebbe tratto dall'esecuzione dell'opera pubblica. Ma dalla discussione sugli artt. 26 e 27 del progetto fatta dal Consiglio Regionale nella seduta del 25 novembre 1955 risultava che, allo scopo di favorire l'espropriato, considerato la parte pi debole e, in ogni caso, quella i cui interessi dovevano ritenersi, sul piano umano, prevalenti, era stato eliminato l'art. 27 e, con l'intento di ottenere una maggiore chiarezza (purtroppo male realizzato), avevano aggiunto il participio diminuito alla parola valore ., appunto per affermare che non si poteva e doveva tenre conto degli aumenti dipendenti dalla esecuzione dell'opera pubblica subiti dalla residua parte del fondo. E sempre in coerenza a tale indizzo era stato in seguito (seduta del 6 dicembre 1955) soppresso tutto il capo X del progetto che negli artt. dal 58 al 61, conformemente agli artt. 77 e segg. della legge nazionale, trattava delle espropriazioni con obbligo di contributo. La sentenza impugnata concludeva che l'interpretazione data dai primi giudici alla norma dell'art. 26 della legge regionale, era, dunque, conforme alla lettera e allo spirito della legge, quale risultava dai lavori preparatori, ed era, inoltre, confermata dalla mancanza, nella legge regionale, dei temperamenti adottati dalla legge del 1865 allor PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 583 h, con l'art. 41, consente che si calcolino gli aumenti di valore pro. otti dall'opera pubblica, dato che, senza tali temperamenti, si dorebbe pervenire alla assurda conseguenza che ogni qualvolta l'aumento ella parte residua fosse uguale o maggiore del prezzo stabilito per la orzione espropriata, il proprietario dovrebbe restare pago di tale umento di valore senza percepire alcunch a titolo di indennit, in ontrasto persino con quanto stabilito dall'art. 42 della Costituzione. Avverso tale ineccepibile motivazione la ricorrente ha obiettato he essa urtava contro l'interpretazione letterale e logica dell'art. 26 ella legge regionale che disponeva: Venendo espropriata solo una arte di un immobile, la indennit consiste nella differenza fra il alore che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il dimiuito valore che potr avere la residua parte di esso dopo l'occupaione . Ci in quanto il valore della residua parte dell'immobile dopo occupazione non poteva essere determinato che in base a tutti gli tementi obiettivi che influivano, per il giuoco della domanda e delofferta, sul valore di comune mercato da attribuire alla detta parte ~sidua, e fra tali elementi doveva essere necessariamente compreso, erch non poteva non influire sulla domanda, anche il vantaggio alla arte stessa derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica. N potevano i contrario invocarsi i lavori preparatori, dato che la ricerca della olont degli autori della norma non poteva condurre al risultato di ttribuirle un significato diverso da quello risultante dalle parole usate. Senonch la Provincia di Trento ha omesso di considerare che i antaggi alla parte residua del fondo, che essa vorrebbe fossero cal )lati, non derivano dall'occupazione, n dall'espropriazione, dell'altra arte, bens esclusivamente dall'esecuzione dell'opera, esecuzione che 1TViene in un momento successivo, spesso non prossimo, e che pu ersino non essere iniziata o compiuta mentre l'art. 26 della legge ~gionale, come il corrispondente art. 40 della legge nazionale, stabili :ono che l'indennit venga determinata nella differenza tra il valore ell'immobile avanti l'occupazione e il valore della parte residua dopo occupazione e non dopo l'esecuzione dell'opera pubblica, alla quale essuna delle due norme fa in alcun modo riferimento. Dell'aumento di valore conseguente all'esecuzione dell'opera si !cupa, invece, specificamente, disponendo che di esso debba tenersi mto nella determinazione del'indennit, l'art. 41 della legge nazio :i.le del 1865, il quale ben quattro volte, una volta per ognuno dei :iattro comma, istituisce espressamente un rapporto tra l'indennit tlcolata tenendo conto .del vantaggio derivante dall'esecuzione del )pera e l'indennit calcolata a norma del precedente articolo 40, ossia ~escindendo da tale vantaggio. Da ci consegue che la soppressione nella legge regionale della )rma del progetto corrispondente all'art. 41 della legge nazionale, 584 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non solo dimostra in modo chiaro, come del resto attestano espressamente i lavori preparatori, la volont del legislatore di prescindere nel calcolo della indennit dell'aumento di valore della parte residua conseguente all'esecuzione dell'opera, ma anche servita ad adeguare il significato letterale e logico delle norme della legge regionale ed in particolare dell'art. 26, facendo corrispondere tale significato alla dedotta volont del legislatore. Erra, dunque, la ricorrente quando invoca l'esatto principio che i lavori preparatori non possono fare attribuire alla norme una portata diversa da quella che risulta dal suo testo, dato che la legge, una volta formulata, vive di vita propria ed ha il contenuto intrinseco che _risulta dalla sua formulazione.. Si , infatti, visto che nella specie esiste perfetta corrispondenza tra il testo della. legge e la volont espressa dai legislatori regionali nel corso dei lavori preparatori e quindi dovrebbe, se mai, invocarsi il diverso, ma non meno esatto principio, che i lavori preparatori possono offrire utili lumi per l'interpretazione di una norma poco chiara (Cass. 3 marzo 1965 n.. 347 e Cass. Sez. Un. 12 febbraio 1963 n. 260). Non pu, infine, riconoscersi valore agli argomenti che la Provincia di Trento pretende di dedurre dai principi sulla locupletazione senza causa e sulla compensatio lucri cum danno ., perch il legislatore non era obbligato ad osservare tali principi, anche ad ammettere che fossero applicabili, mentre ci stato espressamente contestato nel corso dei lavori preparatori osservando, tra l'altro, che il bene colpito dalla espropriazione possedeva gi, virtualmente, come tutti gli altri immobiff circostanti, quegli elementi per una maggiore valorizzazione, che vorrebbero ingiustamente imputati in diminuzione del suo valore commerciale solo perch una parte di esso era stato assoggettato ad espropriazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 giugn0 1968, n. 1796 -Pres. Favara -Est. Gambogi -P. M. Silocchi (parz. diff.) -Aldobrandini (avv. !annetti Del Grande, Cervati) c. Comune di Roma (avv. Rugo, Ferrani). Espropriazione per p. u. -Accordi amichevoli concernenti il trasferimento dei beni espropriabili -Natura giuridica -Negozi di diritto pubblico -Presupposti -Accordi intervenuti prima dell'approvazione del piano di esecuzione -Negozi di diritto privato. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 28). Gli accordi tra la p. a. espropriante e l'espropriando concernenti i beni espropTiabHi, hanno natura di negozi di diritto pubbLico ove PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE iano intervenuti dopo il deposito del piano particolareggiato di esecuione, in quanto sono integrativi deZ procedimento espropriativo in tto; costituiscono invece negozi di diritto privato qualora intervengano ri un momento precedente (1). (1) La motivazione pubblicata nel Foro it., 1968, I, 1733. In senso conforme cfr. Cass., 27 ottobre 1966, n. 2712, Mass. Giuris. It.; ~ luglio 1961, n. 1840, Foro it., 1961, I, 1663, oon le quali la Cassazione lbadisce il principio, puntualizzando il momento della procedura di esprorio a partire dal quale gli accordi intervenuti tra le parti debbono consierarsi atti complementari della steissa e, come tali, negozi di diritto ubblico. Tuttavia, se indiscutibile deve ritenersi il rilievo che, a tal fine, co; ituisce indefettibile presupposto non la mera possibilit della espropria. one o la previsione delle parti sibbene la effettiva destinazione del ene alla soddisfazione del pubblico interesse, qualche perplessit sussi; e invece in ordine alla identificazione di un tal momento della procedura i esproprio, ove il principio affermato nella sentenza che si annota sia a intendersi in senso assoluto. Se infatti, come ritenuto dalla C:assazione interpretando in tal senso t norma di cui all'art. 28 della legge 1865, n. 2359, gli accordi sulla indenit e 1sull'acquisto dei beni intervenendo prima della approvazione del lano di esecuzione integrano in ogni caso un negozio di diritto privato, ando in altri termini luogo ad una compravendita ormai perfezionata all'acooirdo sulla cosa e sul prezzo ,cfr. Cass., 10 ottobre 1956, n. 3482, oro It. Rep., 1956, Vendita, n. 28), non dato intendere il prosieguo ella procedura di esproprio, di cui cenno nella medesima norma di cui l'art. 28. La questione andrebbe piuttosto esaminata relativamente a ciascuna Lttispecie, onde acclarare l'effettivo contenuto della volont delle parti, 1 relazione anche allo stato della procedura coattiva. In dottrina cfr. ARnrzzoNE, Espropriazione per p. u., in Enciclopedia ~Z diritto. Per a:rtri profili, conseguente agli accordi in tema di espropriaone cfr. GIARDINI, in nota, in questa Rassegna, 1967, I, 1013. ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 giugno 1968, n. 2001 -Pres. Rossano -Est. Berarducci -P. M. Chir (conf.) -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (Avv. Stato Peronaci) c. Tognella Pier Mario ed altri (avv. De Benedetti). spropriazione per p. u. -Espropriazione parziale -Criterio di stima differenziale per la determinazione dell'indennit -Presupposti. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39, 40, 41). ccupazione -Occupazione preordinata all'espropriazione -Verbale di consistenza -Scopo -Efficacia probatoria circa l'occupazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'intero immobile descritto -Valore di presunzione iuris tantum -Prova contraria -Onere. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71; e.e., artt. 2729, 2697). Nella espropriazione di parte di un immobile, per determinare la indennit da corrispondersi all'espropriato, deve farsi ricorso al criterio di stima differenziale previsto daU'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 solo se tra le due parti del bene sussista un vincolo di connessione tale, che il distacco di queUa espropriata influisca sulla utilizzazione dell'altra con conseguente danno o vantaggio della medesima (1). La formazione dello stato ,cli consistenza costituisce un atto preparatorio del proce,dimento di espropriazione per p. u. e di quello di occupazione di urgenza ed ha lo scopo di identificare l'immobile, rilevandoine in loco le carateristiche, in vista della commisurazione delle indennit dovute (2). (1) In senso conforme cfr. Tribunale Superiore delle Acque 5 agosto 1966, n. 23, in questa Rassegna 1966, I, 1133-con nota; 12 ottobre 1965, n. 21, ivi 1966, I, 210 con nota; Cass. 29 luglio 1965, n. la90; 18 maggio 1964, n. 1213, ivi 1964, I, 719 con nota di commento; 15 maggilo 1964, n. 1184; 3 marzo 1962, n. 396; 31 maggio 1961, n. 1284. La giurisprudenza, s.econdo un orientamento ormai pacifico, ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 della legge organica 25 giugno 1865, n. 2359 riflettano non la sola unit materiale del fondo sibbene anche quella economica, ove tra i vari enti sussista un vincolo di carattere obbiettivo. stata cosi ritenuta parziale l'espropriazione di una striscia del giardino che circonda una villa padronale (App. Genova 30 marzo 1939, Rep. Forto it. 1940 voce Espropriazione p.u. n. 60}; e del sulo antistante una osteria (Giunta esprop. Napoli 15 luglio 1937, Rep. Foro it. 1938 voc. cit. n. 50}. In dottrina cfr. FORTE O. in nota a sentenza Trib. Sup. Acque 1966, n. 19 in Riv. giur. Edil. 1967, I, 462; CARUGNO, Espropriazioine per p. u. 1958, 230 e segg. (2) Cfr. Cass. 10 maggio 1962, n. 1328, Foro amm., 1952, Il, 1, 106, la quale aveva per precisato che lo stato di consistenza dell'immobile espropriato mira non gi ad identificare i beni oggetto della espropriazione sibbene ad indicarne la consistenza e lo stato di conservazione, onde la omessa descrizione, nel relativo verbale, di una pertinenza del bene espropriato, non toglie che quest'ultima sia compresa nell'espropriazione, risolvendosi in un errore attiente alla liquidazione dell'indennit. Il verbale di consistenza non costituisce infatti elemento essenziale della procedura di esproprio (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic. 30 settembre 1966, n. 461, Rep. Foro it. 1966 voce Espropriazione per p. u., n. 100) sibbene un adempimento prescritto solo nel procedimento di occupazione (Cons. Stato, Ad Plen. 13 luglio 1967, n. 10, Foro amm. 1967, 1, 2, 987) talch, per l'autonomia dei due procedimenti, ben pu il decreto di espro PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 587 Dal relativo verbale, sebbene redatto prima della effettiva occupaone, legittimamente dato al giudice di desumere, con presunzione lris tantum, che l'immobile sia stato occupato per tutta la estensione ~scritta, sicch l'onere della prova contraria incombe in chi eccepisca ie la occupazione sia stata invece effettuata per una estensione di~ rsa da quella di risulta dal predetto verbale (3). 'io concernere una superficie maggiore di quella occupata, purch cor; pondente a quella del piano parcellare pubblicato nei modi di legge ~ons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 1967, n. 628, Rep. Foro it., 1967 voce l!:spropriazione p. u. n. 106). La omissione del verbale di consistenza invece nella procedura di occu1zione, ne determina un vizio di legittimit da farsi valere dinanzi al iudice amministrativo (Cass. 1 luglio 1966, n. 1700, Giur. it. 1966, I, 1, :15). (3) Sul principio che il giudice possa attingere gli elementi per la rmazione del proprio convincimento delle rtsultante probatorie ritenute attendibili ed idonee, e ben possa fondare una presunzione sul compormento di terzi direttamente connesse per vincolo di interdipendenza . attribuire quindi a tale presunzione valore determinante del proprio 1nvincimento cfr. Oass. 10 ottobre 1966, n. 2430 in Mass. F. I. Sulla natura di atto pubblico del verbale di consistenza, e pertanto sul~ fficacia probatoria fino a querela di falso dei soli fatti che il p. u. attesta venuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 1vembre 1965, n. 703, Rep. Foro it., 1966 voce Espropriazione p. u. 101 . Sul punto che l'atto pubblico possa per fornire elementi di giudizio, >eramente apprezzabili, anche per gli altri fatti materiali attinti o desunti 11 p. u. nell'espletamento della sua attivit cfr. Cass. 21 maggio 1966, 1318; 19 aprile 1956, n. 1188. Circa il criterio di ripartizione della prova e la regola reus in excipien1fi, t actor cfr. Cass. 1968, n. 807; 1965, n. 1272; 1964, n. 1987 ecc. DRTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 giugno 1968, n. 2040 -Pres. Scarpello -Est. Jannuzzi -P. M. Pascalino (conf.) -Ministero LL. PP. (avv. Stato Carusi) c. Par.rocchia Ave Gratia Plena (avv. Di Fusco e Tirone) -Mobil Chimica Italiana s.p.a. (avv. Budetta e Vitiello). ~ocedimento civile -Astensione e ricusazione del giudice -Mancato esercizio -Effetti. (c.p.c. art. 51). ;propriazione per p. u. -Giunta speciale presso la Corte d'Appello di Napoli -Indennit -Termine di decadenza per l'opposizione Non sussiste. (d.1.1. 27 febbraio 1919, n. 219, artt. 12, 17). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Espropriazione per p. u. -Verbale di consistenza dei fondi occupati per i lavori di ampliamento del porto di Napoli -Equi:parazione alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 Limiti. (r.d. 25 marzo 1923, n. 1018, art. 5). SaZvo che it Giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, per essere destinata la decisione ad incidere su di una sua personale posizione, la qual cosa determina la nullit della sentenza per venir meno, con presunzione assoluta, della imparzialit del giudice, in ogni altro caso in cui si deduca un diverso ed indiretto interesse nella causa, la inosservanza dell'obbligo della astensione non inficia la sentenza e non pu essere dedotto come motivo di gravame, ove la parte non si sia avvalsa, nelle forme di rito, della facolt di ricusazione (1). In mancanza di un accordo tra le parti, la determinazione dell'indennit di esproprio per le opere contemplate dal d. l. i. 27 febbraio 1919, n. 219 a favore della citt di Napoli, devoluta alla Giunta speciale presso quella Corte di Appello, senza che sussista termine di decadenza per l'esercizio del diritto di opposizione' al provvedimento prefettizio di provvisoria determinazione. La equiparazione alla perizia di stima di cui all'art. 32 della legge generale sull'espropriazione per p. u. 25 giugno 1865, n. 2359, del ver (1) Giurisprudenza concorde; cfr. Cass. 5 gennaio 1967, n. 32; 30 maggio 1967, n. 1211, Foro it., 1967, Rep., voce Ricusa, astensione e responsabilit del giudice, mi. 1, 2. Sulla previs~one di cui al n. 1 dell'art. 51 c. p. c., circa l'obbligo del giudice di astenersi allorch abbia un interesse nella causa, non vi sono nella prevalente dottrina e giurisprudenza sostanziali difformit di vedute, convenendosi che sussiste un tale interesse ove la decisione della causa sia destinata a riverbarsi su di una pe11sonale posizione del giudice. In tal caso si verifica una sostanziale identificazione di costui con una delle parti, onde la conseguente sua assoluta incapacit a giudicare per il venir meno, con presunzione iuris et de iure, di quella esigenza di imparzialit che identifica la funzione giurisdizionale. Sul concetto di interesse indiretto, che d luogo ad una incapacit relativa cfr. SATTA, in Enciclopedia del diritto, voce Astensione e ricusazione. Non sembra invece che in detta ,previsione dell'art. 51, c. p. c., possa accogliersi anche la ipotesi della identit della persona del giudice con la parte, perocch in tal caso lo stesso rapporto processuale che non sorge, per il non verificarsi della condizione essenziale, costituita della trilateralit del rapporto medesimo, conf. CosTA, Astensione e ricusazione in Nuovissimo Digesto. In particolare poi, SUI problema della revocabilit della astensione, cfr. FARANDA, in Giur. it., 1965, I, 2, 43. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE ale di consistenza dei fondi da espropriare per l'esecuzione dei lavori rierenti tl porto di Napoli, disposta dall'art. 5 del r. d. 25 marzo 1923, .. 1018, deve ritenersi limitata alla descrizione della s.ituazione dei ::mdi con esclusione della determinazione dell'indennit, effettuata poi al Prefetto in via provvisoria (2). (Omissis). - preliminare l'esame del primo motivo del ricorso ella societ predetta, con il quale si denuncia la nullit assoluta ed lsanabile della sentenza, per avere partecipato alla decisione l'ing. Ezio toppoloni, ispettore generale dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, . quale aveva precedentemente espresso in una nota diretta all'Avocatura dello Stato, il parere dell'ufficio stesso in ordine al valore enale del suolo espropriato, determinandolo in L. 4.000 al metro uadrato. La Societ deduce che, se vero che la mancata astensione el giudice non importa la nullit della sentenza, nella specie si tratta, lvece, di nullit assoluta o di inesistenza, perch uno dei giudici, apartenenti alla amministrazione dello Stato che parte del processo, ra chiamato a giudicare in una lite instaurata in ordine ad un giudizio ~cnico da lui stesso precedentemente espresso. La Corte di cassazione osserva che la nullit della sentenza dedotta er il motivo suindicato sussiste solo nei casi in cui il giudice abbia n interesse proprio e diretto nella causa, tale che egli potrebbe essere lnsiderato parte del processo poich la decisione destinata ad inciere su una posizione personale del giudice stesso. In tali casi la tancata astensione determina la nullit assoluta della sentenza, per impossibilit giuridica che alcuno sia giudice in causa propria: non tanca il giudice quale soggetto del processo distinto dalle parti; man1, per presunzione assoluta, l'imparzialit che pone il giudice super irtes e costituisce la caratteristica essenziale di una decisione che ev'essere ispirata soltanto alla applicazione della legge nel caso mcreto. Quando, invece, sussiste o viene dedotto un qualsiasi interesse lverso ed indiretto del giudice, idoneo ad ingenerare il dubbio che ;so possa agire come motivo della decisione con l'effetto di influen (2) Sulla prima parte della massima giurisprudenza pacifica, cfr. le ntenze della Cassazione citate in motivazione. Alla Giunta, la quale costituisce una giurisdizione speciale (cfr. S. U., ' giugno 1956, n. 2341), sono attribuiti poteri di revisione e di rettifica ~ dati oggettivi raccolti dagli organi tecnici (cfr. S. U., 28 ottobre 1961, 2479) ed demandata la determinazione dell'indennizzo dovuto, con :elusione per, a causa della sua peculiare natura, di ogni altra domanda, tche connessa (Cass., 24 giugno 1967, n. 2419). Sulla seconda parte della massima non si rinvengono precedenti. 590 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zarla, incidendo sfavorevolmente sull'indipendenza del giudizio, in tali casi l'inosservanza dell'obbligo della astensione non influisce sulla validit della sentenza e non pu essere dedotta come motivo di gravame se la parte non si sia avvalsa della facolt della ricusazione. Nella specie la prima ipotesi esclusa, perch la Societ non denuncia un interesse proprio e diretto del giudice, bensi un interesse collegato alla sua posizione di funzionario o di organo della .pubblica amministrazione, il quale non era neanche chiamato a giudicare, nella presente causa, di un atto del suo ufficio, bensi di un atto di un ufficio diverso. Oggetto del processo , infatti, l'indennit di espropriazione, che stata determinata dal prefetto con un provvedimento tipico, autonomo e diverso, per la natura e per gli effetti, dal parere espresso, con un atto interno, dall'ufficio dirtto dall'ing. Stoppoloni alla Avvocatura dello Stato, che aveva sostanzialmente il valore di un'informazione diretta ad orientare la difesa dell'Amministrazione nel presente giudizio. Pertanto il primo .motivo del ricorso della Societ Mobil Chimica deve essere respinto. -(Omissis). (Omissis). -Con il secondo motivo del ricorso dell'Amministrazione e con il terzo motivo della Societ Mobil Chimica si denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 51 della legge generale sull'espropriazione 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 5 del r. d. 25 marzo 1923, n. 1018, per non avere la Giunta Speciale dichiarato improponibile la domanda perch tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione. vero che, deducono le ricorrenti, questa Corte Suprema, nel fare applicazione del d. 1. 1. 27 febbraio 1919, n. 219, ha deciso (sentenza n. 3022 del 23 novembre 1963 e n. 2004 del 27 gennaio 1959) che non previsto alcun termine di decadenza per provocare la determinazione dell'indennit da parte della Giunta Speciale istituita presso la Corte d'appello di Napoli; ma le ricorrenti osservano che tale interpretazione non si adatta ai casi in cui l'espropriazione promossa in virt del r. d. 25 marzo 1923, n. 1018. Invero la citata giurisprudenza fondata sulla premessa che sia mancata una stima del bene espropriato, in quanto, a norma dell'art. 12 del r. d. n. 219 del 1919, (i.J. 1 prefetto determina solo in via provvisoria la somma da depositare per la indennit di espropriazione, mentre la determinazione definitiva fatta dalla Giunta arbitrale, espressamente richiamata a tal fine nella stessa disposizione. Invece l'art. 5 del r. d. n. 1018 del 1923, non solo non fa alcun accenno alla Giunta arbitrale per la determinazione dell'indennit, ma contiene un preciso richiamo all'art. 32 della legge generale sulle espropriazioni dis:i;>onendo che il verbale di consistenza PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 591 i cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 865, n. 2359 . Pertanto, concludono le ricorrenti, lo stato di consistenza e la de~ rminazione dell'indennit sostituiscono, in questa particolare proceura, la perizia di stima di cui all'art. 32 ora citato: v' una stima e uindi sussiste il presupposto per l'opposizione da proporsi in mancanza i deroga espressa, nei modi e nei termini previsti dalla legge ordinaria. La Corte osserva che la situazione regolata, rispettivamente, nelle itate disposizioni di legge non diversa. Entrambe prevedono, infatti, uali atti delle eccezionali procedure espropriative, l'immissione nel ossesso dell'immobile, previa compilazione dello stato di consistenza, 1 base al quale il prefetto determina la somma che, sempre in via rovvisoria, dovr depositarsi per l'indennit di espropriazione. Ci posto, l'equivalenza del verbale di consistenza alla perizia di ui all'art. 32 della legge del 1865, n. 2359, ammessa dal r. d. del 1923, . 1018, deve bens sussistere in virt della norma espressa di legge, ia essa si pu ammettere solo per quanto lo stato di consistenza possa mere luogo della perizia. Il verbale di consistenza equivale alla peizia solo per quanto esso pu dare e provare, cio in quanto fissa la ltuazione dei fondi al momento dell'occupazione, ma non per quanto ttiene alla determinazione dell'indennit, che fatta dal prefetto in ia provvisoria. Ora ci esclude che si tratti di un atto definitivo, come lle soggetto ad impugnazione; ma, prima ancora della parola della !gge, una considerazione realistica, e perci quasi elementare, impeisce di considerre la mera descrizione dell'immobile come equivalente lla perizia che il tribunale dispone ai sensi dell'art. 32 della legge enerale sulle espropriazioni. Non vi sono elementi per stabilire se il legislatore ha inteso tenere istinta la perizia dalla stima nell'art. 32 della legge del 1865, l'una itesa come descrizione dell'immobile e l'altra come valutazione di ;so, e perci se l'art. 5 del decreto del 1923, che fa accenno alla pe. zia di cui all'art. 32, abbia stabilito l'equivalenza solo con questa non con la stima. Certo che il verbale di consistenza una parte ella stima, alla quale non pu equivalere, poich costituisce solo la l'emessa di fatto per la determinazione del valore venale dell'imtobile. A tal fine l'art. 5 del decreto del 1923 richiama gli artt. 12 e ~ della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, i quali dettano precisi criteri er il calcolo dell'indennit di espropriazione; e non pare che si possa .tenere, almeno secondo l'id quod ple.rumque accidit, che il prefetto roceda a detto calcolo sulla base della media del valore venale del mdo e dei fitti ecc., quando fissa in via provvisoria la somma da epositarsi per l'indennit. Le suesposte considerazioni inducono a ritenere, anche per quanto mcerne la determniazione dell'indennit dovuta per l'espropriazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELI,O STATO operata ai sensi del citato r. d. del 1923, n. 1018, trovi applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte Suprema in relazione al d. 1. n, 219 del 1919, che, cio, non prev~sto alcun termine di decadenza per provocare la determinazione stessa della indennit da parte della Giunta Speciale istituita presso la Corte d'appello di Napoli. A favore di tale interpretazione si pu ancora addurre la considerazione che, ogni qual volta, per la determinazione dell'indennit, di espropriazione, una legge speciale richiama puramente e semplicemente la competenza ed il procedimento davanti alla Giunta Speciale, si applicano integralmente le norme dettate dal d. d. 1. n. 219 del 1919, secondo l'interpretazione che ne ha fatto questa Corte Suprema in ordine alla mancanza di un termine di decadenza per proporre la domanda. La quale conclusione confortata da un'altra considerazione, che importa ad escludere l'applicazione dell'art. 51 della legge generale delle espropriazioni per quanto attiene alla prescrizione del termine per l'opposizione alla stima: che, cio, questa disposizione pu trovare applicazione quando vi sia stata una regolare stima nel senso che la determinazione dell'indennit sia stata fatta previa descrizione e valutazione dell'immobile secondo i criteri fissati dalla legge a tutela del diritto dell'espropriato. Quando, invece, sia stato redatto solo il verbale di consistenza e manchi la certezza che siano state preservate le garanzie predette nella determinazione della somma da depositarsi a titolo di indennit, la norma generale di rigore relativa al termine per proporre l'opposizione alla stima non pu trovare applicazione. -(Omis~is). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 luglio 1968, n. 2402 -Pres. Rossano -Est. Boselli -P. M. Cacciopoli (conf.). -Ministero DifesaAeronautica (avv. dello Stato Gargiulo) c. Pinzari Giandomenico ed altri (avv. Carugno). Espropriazione per p. u. -Stima -Opposizione da parte dell'espropriante -Posizione processuale dell'espropriato -Richiesta da parte di 9uest'ultimo, di una indennit pi elevata -Domanda riconvenzionale -Necessit -Scadenza del termine previsto dall'art. 51 le~~e espropriativa -Irrilevanza ai fini dell'ammissibilit della riconvenzionale. Espropriazione per p. u. -Stima -Opposizione -Domanda riconvenzionale da parte dell'espropriante -Riscossione dell'indennit Non sussiste. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE spropriazione per p. u. -Stima -Terreni agricoli -Suscettibilit edi ftcatoria -Condizioni -Ammissibilit. Nel giudizio di opposizione alla stima, relativa all'indennit di :proprio, la posizione processuale di ciascuna parte deve essere indi~ duata alla stregua delle domande ed eccezioni rispettivamente propoe, con la conseguenza che, se l'opponente (nella specie l'espropriante) i impugnato la stima chiedendo una riduzione di indennit, l'opposto 'espropriato) che intende ottenere una liquidazione pi vantaggiosa, we formulare domanda riconvenzionale, la quale pu ritenersi ammisbile anche se proposta oltre il termine prescritto dall'art. 51 della gge espropriativa (1). L'opposizione alla stima, redatta dai periti per la determinazione ~ll'indennit di esproprio, non un gravame avverso il decreto del efetto, bensi una azione giudiziaria, la quale pu ritenersi preclusa illa intrapresa procedur di svincolo e conseguente riscossione della .dennit (acquiescenza), solo quando a tale iniziativa faccia riscono, da parte dell'espropriante, l'astensione dall'esercitare l'identica ione (2). Nella valutazione dei terreni, ancorch destinati al momento del~ sproprio a coltura agricola, pu tenersi conto, ai fini della determiizione dell'indennit, della loro suscettibilit edificatoria qualora essi entrino in una zona di sviluppo, nella quale l'iniziativa, pubblica e ivata, abbia svolto una attivit intesa a modificarne la struttura e camtterisiche (3). (Omissis). -Col primo motivo di ricorso l'Amministrazione della ifesa, denunziando la violazione degli artt. 34 e 51 della 1. 25 giu10 1865, n. 2359 e 360 n. 3, c. p. c., lamenta che la Corte d'appello m abbia esattamente individuato la tesi sostenuta da essa ricorrente .torno alla natura ed ai caratteri del giudizio previsto dall'art. 51 ~lla legge predetta e conseguente alle impugnazioni proposte avverso (1-2) Giurisprudenza costante: cfr. Cass. 25 luglio 1933, n. 2869, Riv. ibblici appalti, 1934, 82; 15 maggio 1940, n. 1580, Giuris. 00. PP., 1941, 5; 8 aprile 1962, n. 753, Foro it., Mass., 1963, 433; 3 giugno 1963, n. 1483, i, 1963, 225; RossANO, L'espropriazione per p.u., 297; contra. CARUGNO, ~spropriazione per p.u., ed. sesta, 1967, 370. La seconda massima si riferisce ad una specie particolare, nella quale ~spropriato aveva prima riscosso l'indennit e, poi, convenuto nel giudizio opposizione promosso dal'espropriante, ha formulato domanda ricon ~nzionale. (3) Massima di particolare interesse, giacch ammette la suscettibilit lificatoria di terreni agricoli. 594 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I la stima assunta dal Prefetto a base del decreto di pronuncia della I espropriazione. Invero, essa ricorrente non aveva inteso affatto contestare che un tal giudizio, ancorch conseguente alle impugnative sia dell'espropriato che dell'espropriante, fosse formalmente e sostanzialmente unico, per l'identit dei soggetti e del thema decidendi, tendente in ogni caso alla determinazione del giusto prezzo dell'immobile espropriato. Ma aveva sostenuto che, nell'identico giudizio, la posizione processuale delle parti avrebbe dovuto pur sempre essere indivuata -a norma degli artt. 99 e 100 c. p. c. -sulla base delle domande e delle eccezioni da ciascuna distintamente proposte; e che pertanto -di fronte alla opposizione dell'espropriante -si rendeva necessario per l'espropriato, che non avesse voluto limitarsi a resistere alla opposizione ma avesse inteso chedere la fissazione della indennit in misura pi elevata di quella determinata dalla stima del perito, di formulare domanda riconvenzionale: domanda che nella specie i Pinzari non avevano proposto e non potevano pi proporre, dal momento che, con la istanza di svincolo della indennit depositata presso la Cassa DD. PP., essi avevano prestato acquiscienza alla determinazione della indennit, quale risultava ormai dalla stima del dott. Damiani. La Corte invece, nel confutare -sia pure col suffragio di una recente dottrina -una affermazione che essa ricorrente non aveva mai fatto (e cio che l'impugnazione prodotta dall'espropriato e quella prodotta dall'espropriante dava luogo a due distinti giudizi), aveva finito per trarre il principio della unicit ed identicit della lite a conseguenze assolutamente inaccettabili, avendo errom~amento affermato: 1) che, diventando automaticamente comune ad entrambe le parti la domanda. di revisione della indennit di esproprio proposta da una di esse, l'altra non aveva bisogno di formulare nella comparsa di risposta un'apposita domanda (riconvenzionale) allo scopo di ottenere una liquidazione in misura superiore a quella stimata dal perito; 2) che, infatti, degradando al ruolo di mere precisazioni della domanda originaria, le indicazioni re~ative allo specifico ammontare della indennit richiesta bene potevano essere avanzate anche in corso ulteriore di causa (artt. 183 e segg. c. p. c.); 3) e che nella subbietta materia l'acquiscienza, divenendo operativo solo nel concorso della volont delle parti, rendeva irrilevante il comportamento eventuale spiegato da uno solo dei soggetti. Sebbene affidata a motivi in parte plausibile, questa complessa censura tuttavfa, infondata. Nella premessa introduttiva concernente la natura e l'inquadramento del giudizio previsto dall'art. 51 della 1. 25 giugno 1865., n. 2359, la Corte di merito non solo ha attribuito alla odierna ricorrente una PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Jpinione che questa non aveva affatto espresso, ma ha travisato anche iJ pensiero di quella stessa dottrina alla quale aveva dichiarato di volersi :spirare nel prospettare il carattere unitaro (per identit di soggetti, :li oggetto e di pretese) della lite, e quindi del giudizio conseguente :tlla impugnazione del decreto di espropriazione. Una pi attenta disamina della concreta formulazione di codesto ;iensiero avrebbe infatti consentito ai giudici del merito di avve(lersi !ome dalla affermata -e peraltro incontestabile -identit di detta lite, la dottrina riferita non si proponesse di trarre altra conclusione ;e non quella che il termine per il convenuto, di proporre domanda riconvenzionale, non pu ritenersi precluso dal fatto che sia inutilnente trascorso il termine di legge prescritto per . impugnare il :lecreto . Conclusione questa che, riaffermando in modo esplicito la necessit li una domanda riconvenzionale della parte convenuta che intenda non ;olo resistere alla impugnazione di controparte ma impugnare a sua volta la stima dei periti per ottenere una liquidazione pi vantaggiosa, !Ontraddice apertamente alla soluzione adottata in argomento dalla ::orte d'appello, nel mentre aderisce perfettamente alla fondamentale ~sigenza -ribadida dagli artt. 34 e 55 della legge espropriativa e ;iui invocata dalla difesa della Amministrazione -che nella impu~ ativa di cui si tratta -come del resto in ogni altro giudizio -la ;iosizione processuale di ciascuna parte debba pur sempre essere individuata alla stregua delle domande ed eccezioni rispettivamente ;>roposte. Ci chiarito, devesi peraltro riconoscere che le affermazioni di !ui ai precedenti nn. 1) e 2) della sentenza impugnata, per quanto ;>alesemente erronee, restano ugualmente prive di efficacia ai fini del. a cassazione della decisione medesima, dal momento che la Corte, pur ivendo affermato -in linea di principio -che i Pinzari non avevano Jisogno di formulare alcuna domanda riconvenzionale per conseguire ma pi vistosa liquidazione della indennit di esproprio, ha ritenuto !he, in concreto, una tale esigenza era stata ugualmente e pienamente ;oddisfatta dai medesimi, dal momento che essi chiedendo in comparsa li risposta che, per l'ipotesi di ammissione di una nuova consulenza ;ecnica, questa fosse espletata con l'osservanza dei crediti stabiliti dal.' art. 40 della legge del 1865 (trattandosi di espropriazione parziale) mzich con quelli, seguiti dal Dott. Damiani, dell'art. 39, avevano con !i stesso -seppure implicitamente -reclamato la attribuzione di .ma somma superiore a quella che era stata liquidata dal predetto ;>erito. E non v'ha dubbio che tale statuizione, attenendo alla interpretadone del contenuto delle domande, ed in genere delle deduzioni e tesi iifensive delle parti ai fini della loro qualificazione e del loro inqua 596 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dramento sul piano .giuridico, ed essendo sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori di diritto, si sottragga -al. pari di ogni altro apprezzamento di fatto -al sindacato di legittimit di questo Supremo Collegio (sentenze nn. 1316 del 1967 e n. 1697 del 1966). Sicch a definitivo sostegno di questo primo mezzo di gravame non resta se non la censura con la quale l'amministrazione ricorrente assume che la domanda riconvenzionale dei Pinzari avrebbe dovuto essere giudicata improponibile perch preclusa dalla acquiscienza, ossia dal fatto dell'avere costoro iniziato innanzi tempo e condotto a ermine la procedura di svincolo della indennit liquidata dal dott. Damiani. La censura infondata. Essa riposa infatti sulla trasposizione, nel campo di applicazione dell'art. 51 legge sulle espropriazioni per p. u. della disciplina della acquiscienza, che invece proprio delle impugnazioni in senso tecnico (art. 329 c. p. c.). Il decreto col quale il prefetto pronuncia, a norma dell'art. 48 della 1. 25 giugno 1865, n. 2359, l'espropriazione dei beni non ha natura di sentenza suscettibile -in difetto di impugnazione -di passare in giudicato, ma un atto amministrativo che, in difetto della opposizione di cui al successivo art. 51, rende definitiva e vincolante per tutti la perizia eseguita a norma degli artt. 32 e 34 (Cass. 3 giugno 1963, n. 1483). Ed a sua volta l'opposizione di cui al citato art. 51 non si configura come gravame in senso tecnico avverso il decreto del prefetto, ossia come esercizio di un potere processuale attribuito al fine di rimuovere tutte le determinate cause della eventuale ingiustizia di un provvedimento giurisdizionale, bensi come azione diretta sostanzialmente contro la stima fatta dai periti. Al pari, dunque, di ogni altra azione, essa, ove non sia preclusa dall'inutile decorso del termine di cui all'art. 51, non pu ritenersi impedita se non da quei fatti od atti che, eliminando lo stato di insoddisfazione del diritto in vista del quale consentito di promuovere l'intervento dell'organo giudiziario, facciano venir meno nel titolare l'interesse ad agire (art. 100 c. p. c. ). Ora, uno di. codesti atti potrebbe benissimo ravvisarsi nel fatto che l'espropriato abbia dato inizio alla procedura di svincolo della indennit fissata dai periti. Ma poich il pagamento della somma depositata non pu essere autorizzata fino a quando la determinazione della indennit non sia divenuta definitiva rispetto a tutti (art. 55 della legge), e poich tale determinazione non acquista carattere definitivo e vincolante qualora contro di essa sia stata fatta opposizione da taluno degli interessati (sentenza n. 1483 del 1963), ne discende che la procedura di svincolo intrapresa dall'espropriato non pu reputarsi idonea ad eliminare lo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 597 ;ato di insoddisfazione del relativo diritto (ed a privarlo quindi delinteresse a promuovere l'azione di cui si tratta) se non quando a tale liziativa faccia riscontro l'astensione, da parte dell'espropriante, dalesercizio della identica azione. A ragione dunque la Corte di merito ha ritenuto che -richiedenosi nella soggetta materia il concorso della duplice volont delespropriato e dell'espropriante -la unilaterale iniziativa dei Pinzari >sse irrilevante ed inidonea a precludere loro l'esercizio, in via riconenzionale, della opposizione di cui si tratta; anche se, per esprimere n tal concetto, quei giudici abbiano parlato -meno esattamente i e acquiscienza unilaterale (in contrapposto ad una acquiscienza Uaterale >). Il primo motivo di gravame deve pertanto essere respinto, con la 1ssazione della motivazione ai sensi su espressi. Col secondo mezzo di gravame, denunziando violazione degli artt. 39 40 della legge sulle espropriazioni (in relazione all'art. 360, nn. 3 5 c. p. c.), 1'Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte di terito ha ritenuto che i terreni espropriati avevano natura edifica1ria con motivazione contraddittoria, in quanto fondata sulla ammisone della coesistenza di caratteri fra loro antitetici (ossia tanto del 1rattere agricolo che di quello edificatorio) e comunque senza riferitento a dati di fatto concreti, obbiettivi ed attuali. Neppure questa censura fondata. Che nella valutazione dei terreni espropriati, ancorch destinati al tomento dell'espropriazione a coltura agricola, la Corte -seguendo parere del collegio peritale -abbia ritenuto che non si potesse rescindere dalla considerazione della particolare suscettibilit edifi1toria della zona nella quale gli stessi si trovavano, non pare seriatente ravvisabile la contraddizione logica denunziata dalla Ammini; razione ricorrente; ma, al contrario, una ragione di completezza ella indagine condotta e di maggior rigore del metodo a tal fine :lottato: completezza e rigore tanto pi apprezzabili, legittimi e persua. vi, in quano la rilevata suscettibilit edificatoria (e qui si passa i esaminare il secondo aspetto della censura), lungi dal costituire 'Utto di mere congetture o, peggio, di apodittiche affermazioni della mtenza, scaturisce dal rilievo obbiettivo ed ampiamente documentato 1e la predetta zona costituiva zona di sviluppo nella quale l'azione ubblica e privata avevano svolto un'ampia attivit intesa a modificarne i strutture e le caratteristiche . Risultando pertanto condotta in base a criteri conformi alla legge sorretta da congrua motivazione, la liquidazione della indennit di ;proprio effettuata dalla sentenza impugnata si sottrae al sindacato i questa Suprema Corte. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI APPELLO DI ROMA, 21 luglio 1967, n. 1341 -Pres. Pisano Giunta -Rel. Grella -Causa Raffaele (avv. Soddu Chiacchio e Belmonte) c. A.N.A.S. (avv. Stato Peronacci). Responsabilit civile -Strade di montagna -Cartelli segnalatori di pericolo -Manutenzione delle strade di montagna -Limiti -Caduta massi per distacco dal dosso della montagna -Responsabilit della p. a. -Non susiste. (r.d.l. 8 dicembre 1933, n. 1740, artt. 1, 13). La viabilit lungo le strade di montagna reca insita in se stessa un elemento di pericolo, in vista del quale sono prescritti appositi cartelli segnalatori, tra cui quelli indicanti la caduta di massi , destinati a richiamare in modo specifico l'attenzione deil'utente. Ove pertanto si verifichi la caduta di massi per distacco dal dosso della montagna, da un luogo cio posto oltre la scarpata e la ripa e per il quale non sussiste alcun obbligo di manutenzione per la p. a., quest'ultima non pu esser chiamata a rispondere degli eventuaii danni subiti dall'utente della strada (1). (Omissis). -Osserva la Corte che l'appello infondato e non merita perci accoglimento. L'appellante ha anzitutto affermato che errata l'argomentazione del Tribunale secondo la quale -in considerazione del fatto che il masso caduto sulla auto guidata da esso appellante, con la conseguente morte della di lui moglie, e lesioni del figlio, ebbe a staccarsi non dalla scarpata (della strada statale Cassino- Montecassino), ma presumibilmente da una massa rocciosa denominata Montevenere, situata a duecento metri dal piano stradale non sussiste la conclamata responsabilit dell'appellata ANA:S la quale, (1) Non risultano precedenti in termini, ma la decisione aderente ai pi generali principi in tema di Tesponsabilit della p. a. nella manutenzione delle strade, per i quali tale responsabilit sussite le quante V'olte il danno possa essere ricollegato, con nesso di causalit, ad una violazione di legge, di regolamenti o di norme di comune prudenza da parte dell'Ente cui tale obbligo incombe (Cass. 8 ottobre 1953, n. 212, Foro It. 1954, I, 457). La sentenza della Corte di Appello sottolinea all'uopo, che frane di terreno o distacco di massi, nelle zone a monte delle strade di montagna, sono geneTativi di responsabilit per la p. a. le quante volte conseguano ad un difetto delle opere necessarie alla sicurezza della strada e che facciano I carico all'Ammin:Lstrazione. In conformit di tali principi, la Corte di Cassazione (s~ntenza 12 luglio 1961, n. 1659, Riv. giur. cir. e trasp. 1962, 444) aveva ravvisato la respon I sabilit della p. a. per distacco di un masso da una punta rocciosa sovra::: stante la sede stradale, sotto il profilo che gli obblighi per il proprietario del terreno laterale, di provvedere alla manutenzione delle ripe (art. 13 I r. d. 1933, n. 1740), sono limitati ad ovviare, mediante la normale attivit agraria, agli scoscendimenti del teTreno, mentre ogni altra opera di so- I !' PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 599 nel caso di strade montane tenuta non solo alla manutenzione del iano stradale, ma anche della scarpata, ... con precisi doveri di con~ ollo, di sorveglianza, di apprestamenti di opere , ma non pu di ~rto ritenersi tenuta ad esercitare la manutenzione oltre la scarpata :radale ed oltre il prevedibile . La tesi non pu essere condivisa. ell'atto di citazione notificato il 4 luglio 1961 l'attuale appellante as~ riva che allorch l'autovettura fu giunta alla pietra ettometrica I dopo il 51=0 Km. della strada, repentinamente un pesantissimo masso, )tolato dalla sovrastante scarpata, si abbatteva sulla macchina, ne !hicciava il tetto, e ne sfondava la portiera anteriore. Nell'udienza truttoria 25 maggio 1962 chiedeva che venisse nominato un consumte tecnico per accertare se effettivamente lo stato delle scarpate tcombenti sulla carreggiata stradale fosse idoneo, nell'assenza di 11alunque protezione, a costituire fonte di pericolo per i passanti : e ella udienza istruttoria 19 febbraio 1963 chiedeva che venisse amtessa prova per testi per dimostrare in primis: Vero che il 25 aprile }59 verso le 19,30 . . . un masso rotolato dalla sovrastante scarpata I abbatteva sulla Fiat 1100 . . . . L'appellante ha quindi dedotto e chiesto di provare genericamente che il masso era rotolato dalla I :arpata, senza nemmeno indicare di dove provenisse, se cio dalla ! :arpata stessa, o da altro sito pi lontano e diverso. Per converso I :tl rapporto redatto il 28 aprile 1959 dal Comando Distaccamento I olizia Stradale di Cassino, esibito in copia fotostatica dall'appellante, evince tra l'altro che dal sopralugo come sopra effettuato e dagli l !Certamenti esperiti, si presume che il masso, di forma rotondeggiante, l asi staccato da una massa rocciosa denominata Monte Venere, il quale I parte delle pendici meridionali di Montecassino, e trovasi a circa IO metri di altitudine rispetto al piano stradale ove si verificato ~gno fa capo alla p. a., cui incombe di provvedere alla stabilit e con rvazione del complesso stradale e vigilare per prevenire pericoli non trimenti evitabili, con la comune prudenza, dell'utente della strada. Circa l'ambito entro cui si estende un siffatto obbligo di manutenzio :, devesi considerare che, ai sensi dell'art. 22 legge 20 marzo 1865, 2248, alleg. F sui lavori pubblici e dell'art. 1 del r. d. 8 dicembre 1933, 1740, la strada costituita non soltanto dalla parte destinata al trim ;o dei veicoli, ma altres da quella destinata al transito dei pedoni, nonch .i fossi laterali, controbanchine, scarpate di rialzo ed in genere da tutte opere insistenti sulla strada medesima (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 1rile 1960, n. 250, Foro It. Rep 1960, col 2554, n. 46). La Corte di Appello, con la sentenza che si annota, mentre ha sotto 1eato l'elemento di pericolo che, per la natura dei luoghi insito nel :rcorso lungo le strade di montagna, ove i cartelli segnalatori richiamano i specificatamente l'attenzione su taluni peculiari pericoli, che l'utente Lindi affronta con consapevolezza, ha puntualizzato entro, quale ambito t obbligo di manutenzione possa addossarsi alla p. a., limitandolo alle RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'incidente. Il masso deve essere rotolato dal costone roccioso seguendo una pendenza di 45, come denunciano alcune tracce di terra smossa e di arbusti spezzati negli ultimi 45-50 metri del percorso. Il Monte Venere ... appartiene all'Abbazia Benedettina di Montecassino. Dalle fotografie esibite in atti dall'appellante, si rileva che il masso di forma rotondeggiante e irregolare, non squadrato, sia pure rozzamente, come quelli che in certi punti, costituiscono la scarpata; che l'auto stata colpita proprio sul bordo laterale del tetto della carrozzeria; e che, dal momento che procedeva in salita verso Montecassino tenendo la sua destra, l'auto stata investita mentre si trovava nella mezzeria stradale adiacente al parapetto verso valle, e perci opposta a quella contigua alla scarpata verso monte. In base a tali elementi univoci e concordanti, deve ritenersi che in effetti il masso non si sia staccato dalla scarpata, ma da una localit molto pi lontana, sita, come presume la Polizia Stradale, a ben circa 200 metri pi in alto della strada, tanto da lasciare tracce del suo rovinoso passaggio almeno negli ultimi 40 o 50 metri, e da piombare, non gi, rotolando dalla scarpata, nella mezzeria a questa adiacente, bensl a perpendicolo, e chiss da quale altezza, addirittura nei pressi del parapetto 'verso valle, che recinge la mezzeria .stradale opposta alla scarpata. Esattamente, di conseguenza, il Tribunale ha considerato nella motivazione della sua sentenza, appare evidente che il masso non si stacc dalla scarpata stradale, bensl da un terreno roccioso a notevole distanza dalla strada, e in ogni caso, non di propriet dell'ANAS . N appare meritevole di censura l'opinione del Tribunale secondo cui non pu affermarsi la responsabilit dell'Ente proprietario della strada in ordine agli incidenti cagionati dal rotolamento di massi staccatisi dalle lontane dme de1 monti ., in quanto trattasi in tal caso di eventi imprevedibili che rientrano nel fortuito. scarpate, cio a quella parte del terreno in ascesa che costituisce pertinenza del complesso stradalle con funzione tecnica di consolidamento (art. 1 n. 10, r. d. 1933, n. 1740; art. 22, 1. 1865, all. F), ed alle ripe (art. 13, r. d. 1933, n. 1740) le quali, seppure di propriet privata, interferendo intimamente con il detto complesso, impongono del pari alla p. a. l'onere delle necessarie opere di consolidamento e difesa della strada, non potendosi porre a carico dei proprietari, oltre i limiti specificati dalla Cassazione nella su richiamata sentenza. Sul punto infine che la p. a. non possa, in genere, essere ritenuta obbligata ad eliminare situazioni di pericolo che si svolgono oltre la sede stradale, al di l degli argini e dei paracarri, salvo l'obbligo delle opportune segnalazioni di pericolo (cfr. Cass. 7 aprile 1964, n. 782, Giur. It. 1964, I, 1, 965; 12 giugno 1963, n. 1562). Pi in generale, in tema di discrezionalit e di responsabilit della p. a. nel settore delle opere pubbliche, cfr. QUARANTA, in questa Rassegna, 1966, I, 47). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 601 A sostegno della sua doglianza l'appellante ha richiamato preceenti decisioni di merito del Tribunale di Genova -I Sez. -Boggiano . ANAS -in data 7 agosto-28 settembre 1956 e della Corte di Appello i Genova, I Sez. -Pasini c. ANAS; ma agevole rilevare che in :ili fattispecie la responsabilit dell'ANAS stata ritenuta perch ra rimasto accertato che i massi si erano staccati rispettivamente da na alta e ripidissima ripa immediatamente sovrastante la strada, e a un costone sovrastante la strada, e non gi, come nella specie, da na localit molto lontana. L'appellante ha inoltre sostenuto che nel !lSO in esame l'evento dannoso si sarebbe potuto e dovuto evitare all'ANAS, perch la caduta del masso doveva considerarsi assoluta1ente prevedibile, per la natura stessa del terreno; per il fatto che ra stato apposto dall'ANAS il cartello Caduta di massi ; perch al rapporto della Polizia Stradale risulta che anche per il passato erano verificati nella zona rotolamenti di massi; e perch dalla deosizione resa al Sost. Proc. della Rep. dal Capo Cantoniere Di Stefano .ntonio si rileva che la strada che porta a Montecassino soggetta frequenti cadute di massi . . . la zona pi pericolosa costituita roprio da quel tratto sottostante il Monte Venere . . si tratta di un lto costone roccioso in cui si trovano grossi massi sciolti, i quali sono >ggetti a staccarsi dalla montagna per le cause pi diverse: infiltra oni di acqua, passaggi di viandanti . . . prima dell'incidente del 25 ;>rile, ed esattamente il 17 aprile, un altro grosso masso si stacc dal [onte Venere, precipitando sulla sottostante strada . In particolare ha ~dotto l'appellante che i cartelli caduta di massi non stanno a gnificare la inibizione di percorrere la strada bensl a richiamare :ittenzione del conducente affinch, guidando con vigile prudenza, riti l'incontro col masso gi caduto . Tali assunti non possono essere vorevolmente considerati. Giustamente nella comparsa di risposta in ~imo grado la appellata ha in contrario sottolineato il fatto che la rada che da Cassino conduce all'Abazia di Montecassino, tagliata come a mezza costa sul fianco del monte, classificato bacino montano Ra. do-Cori ai sensi del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, da conside1rsi in tutto e per tutto strada di montagna, e quindi di per s stessa iricolosa , perch di normalissima accezione il concetto che nella :cesa in montagna sia a piedi . . . sia per strada, a piedi o in vettura, insito e connaturato un elemento di pericolo ; che proprio in vista questa naturale pericolosit lungo la strada sono stati apposti carlli segnalatori di pericolo con la dicitura caduta massi , in modo Le, a prescindere dalla normale cognizione della pericolosit delle rade montane, fosse particolarmente risvegliata l'attenzione di chi tende percorrere la strada per giungere alla Abbazia ; e che coloro [!Uali -ciononostante usano la strada in vettura . . . fanno ci di loro Jera elezione, avvertiti del pericolo -l'appellante ha ancora con RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO testato che le ripe di cui all'art. 13 del r. d. 8 dicembre 1933, n. 17 40, siano da considerare sottratte alla manutenzione dell'ANAS e affidate invece ai relativi proprietari, (come ha ritenuto il Tribunale nella sentenza impugnata) sostenendo, sulla base della motivazione della sentenza del Tribunale di Genova sopra citata, Ghe il cennato decreto del 1933 impone all'ANAS di vigilare che il proprietario adempia agli obblighi che gli spettano e le conferisce altres il potere di sostituirsi a lui , e che anche sotto quest'ultimo profilo il comportamento della convenuta (ANAS) era censurabile per non avere . . . mai intimato all'Abbazia di Montecassino la esecuzione di opere idonee ad eliminare i massi pericolanti . Ma, come stato precisato dall'ANAS nelle note 30 maggio 1963 in primo grado, occorre ricordare che nella strada montana il fianco verso il monte costituito da diversi elementi: in primo luogo pu aversi, come nella specie, una scarpata (art. 1 r. d. citato), e cio un tratto di terreno in ascesa che parte, quale pertinenza, del complesso stradale, in quanto svolge una funzione tecnica di consolidamento del Corpo stradale ; in secondo luogo, oltre la scarpata, ove esiste, ha inizio la ripa . . . che non fa parte del demanio stradale, ma di propriet privata ed contemplata dall'art. 13 stesso r. d.; in terzo luogo vi il dosso della montagna, che non affatto contemplato dal detto r. d.. Nella fattispecie, come si gi enunciato, il masso si distaccato dal dosso della montagna, in localit distante centinaia di metri dal piano stradale, e quindi sicuramente al di l ed al di fuori non solo della scarpata, ma anche della ripa, che ovviamente costituita dall'argine o dalla sponda del terreno, immediatamente sovrastante il piano stradale. L'appellante ha infine asserito che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere tutte le richieste istruttorie, massime quelle formulate per la determinazione del quantum . Si gi per diffusamente esposto come dalle risultanze dei documenti alligati al processo deve ritenersi con certezza dimostrato che il masso si stacc dal dosso della montagna e non gi dalla scarpata: di tale che generico e comunque superato dalle risultanze documentali appare il 1 capitolo della prova per testi sopra riportato. Come poi correttamente ha ritenuto il Giudice Istruttore in prime cure, nella ordinanza riservata 28 novembre 1963, la prova per testi . superflua nei capitoli b-c-d-e perch riguarda circostanze che non costituiscono oggetto di contestazioni fra le parti; intempestiva e ultronea per quanto riguarda il quantum dei danni, stante la pronuncia di rigetto della domanda; mentre l'ispezione giudiziale dei luoghi e la consulenza tecnica a loro volta sono ultronee, perch gi risultano acquisiti agli atti in via documentale tutte gli elementi che potrebbero scaturire da esse. La appellata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata. -(Omissis). l SEZIONE QUARTA i 1 i GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA I l ONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 5 luglio 1967, n. 16 -Pres. Bozzi I C. -Est. Mezzanotte -Aldobrandini (Avv. Cervati) c. Ministero Finanze (avv. Stato Giorgio Azzariti). I l nposte e tasse in genere -Contributo di miglioria -Procedimento ! Compilazion~ dell'elenco dei proprietari dei beni -Controversie -I Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste -Fattispecie. La imposizione del contributo di miglioria comporta l'esp'tetaento di un procedimento amministrativo, che rivolto' a individuare, apposito elenco e per ciascun comune, i beni che hanno subito, per fetto dell'esecuzione delL'opera pubblica, un incremento di valore relazione al quale va commisurato ii tributo. Le posizioni di tali oprietari di fronte alla p. A .. che, nel deliimitare le zone beneficiate ~ll'opera pubblica e nell'individuare i beni, esercita un'attivit tecco- discrezionale, hanno consistenza di interessi legittimi, la cui vioz: ione rientra nella giurisd.izione del Consiglio di Stato. Rientra, in ~rticolare, in tale giurisdizione la controversia che ha per oggetto corretto esercizio del potere amministrativo, laddove si assume che medesimo abbia a;c,certato l'incremento di valore quando, sia scaduto triennio successivo all'ultimazione dell'opera pubblica previsto dal~ rt. 8 del d. l. 28 novembre 1938, n. 2000 (convertito nella l. 2 giu ~o 1939, n. 739) (1). (Omissis). -L'art. 1 del d. 1. 28 novembre 1938, n. 2000 (con: rtito nella 1. 2 giugno 1939, n. 739) prevede che quando in dipennza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato e con il suo concorso, (1) Giurisprudenza pacifica sul criterio della giurisdizione; cfr. S-ez. V, aprile 1968, n. 440, Il Consiglio di Stato, 1968, I, 664. Ai fini dell'impoione del contributo di miglioria non occorre che l'opera pubblica sia :ittimamente ,eseguita; Sez. VI, 21 gennaio 1966, n. 20, Riv. giur. ed., 56, I, 945. Sulla esenzione dal contributo prevista dall'art. 24 d. I. cit. 2000 cfr. C:ass. 27 settembre 1965, n. 2046, Foro it., 1966, I, 752. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente valutabili a beni immobili, l'amministrazione dello Stato impone a carico dei rispettivi proprietari un contributo di migliora, da determinare in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica. L'art. 5 dello stesso decreto dispone che l'incremento di vafore determinato ad opera compiuta con riferimento alla data di ultimazione dell'opera stessa ed in relazione allo incremento di valore va commisurato il contributo di miglioria, la cui imposizione (ai sensi del successivo art. 8) deve essere notificata ai proprietari dei beni immobili nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'opera e il triennio successivo alla ultimazione dell'opera stessa o del complesso organico di opere se la miglioria determinata da tale complesso. Peraltro la stessa norma dispone che ove ciascuna opera del complesso sia tale da determinare per se stessa un incremento di valore degli immobili compresi nella zona di influenza la imposizione del tributo in dipendenza di tale opera possa E;)Ssere fatta entro il triennio successivo alla sua ultimazione. Il ricorso, oltre ad altri motivi, censura l'operato dell'Amministrazione che avrebbe effettuato la imposizione tributaria oltre il triennio previsto dalla legge. In relazione a tale comportamento dell'Amministrazione sorta questione se sussista o meno 1a giurisdizione di questo Consiglio. Occorre precisare che la imposizione tributaria di cui trattasi comporta l'espletamento di un procedimento amministrativo che pu essere suddiviso sostanzialmente in due fasi. L'art. 10 del decreto citato dispone che per le opere eseguite dallo Stato, direttamente o per concessione, il contributo imposto a cura delle Intendenze di Finanza competenti per territorio. La prima fase comporta una serie di adempimenti amministrativi che consistono (come prevede l'art. 9 del decreto) nella compilazione, per ciascun Comune sul cui territorio abbia influenza l'opera pubblica o il complesso di opere pubbliche, dell'elenco dei proprietari soggetti al contributo. La legge precisa : tale elenco deve recare la indicazione degli immobili da sottoporre a contributo e per ciascun immobile elencato il nome del proprietario, l'ubicazione, la natura e la consistenza del bene nonch i relativi dati catastali . La Intendenza di finanza in base agli elementi in proprio possesso incarica l'ufficio tecnico erariale di compilare l'elenco dei proprietari dei beni (art. 11) e l'elenco stesso, sempre a cura dell'Intendenza di finanza, depositato per 30 giorni nell'ufficio comunale e del deposito dato avviso al pubblico con apJ posito manifesto, mentre i singoli interessati vengono avvisati della loro inclusione nell'elenco mediante notificazione da effettuarsi per ;mezzo del messo comunale o per mezzo della posta. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Gli interessati entro il termine di 30 giorni dalla notificazione >ssono ricorrere tramite "l'Intendenza di finanza al Ministero delle rianze. Si tratta di un procedimento amministrativo comportante lo svolmento di una attivit amministrativa di fronte alla quale le posizioni ii proprietari dei beni sono posizioni di interesse legittimo. Difatti Pubblica amministrazione individua con una valutazione di caratre tecnico-amministrativo le zone che 'ricevono beneficio dall'opera ibblica e nelle zone stesse individua i beni che, ricevendo il beneficio ~n'opera pubblica, dovranno essere successivamente sottoposti al pa1mento del contributo di miglioria. Nell'espletamento di questa attivit amministrativa che svolta ~!l'interesse pubblico generaJ.e non possono ravvisarsi posizioni di ritto soggettivo, giacch l'attivit dell'Amministrazione soltanto eordinata alla individuazione e definizione del presupposto di im1sta. Soltanto successivamente dopo individuato il presupposto delmposta ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria subentrano 1rme di relazione che comportano la applicazione in concreto delmposta. In quest'ultima fase di accertamento in concreto dell'im- sta dovuta da ciascun proprietario dei beni individuati la giurisdime, siccome attinente a posizione di diritti soggettivi, spetta alla .torit giudiz~aria ordinaria. Difatti l'art. 14 del decreto citato dispone e J.'uffcio tecnico erariale comunica all'Intendenza di finanza l'entit gli incrementi di valore e la misura dei contributi pertinenti a cia l:m. immobile, e questa provvede a farla notificare ai rispettivi intessati; e il secondo comma dello stesso articolo prevede anche che ll'entit dei singoli incrementi di valore notificati ammesso il conrdato da sperimentare presso l'ufficio del registro competente per :-ritorio ed a sua volta il terzo comma dello stesso articolo dispone e in caso di controversia ammesso ricorso agli organi di cui ai mma secondo e terio dell'art. 29 del d. m. 7 agosto 1936, n. 1639, n le modalit vigenti per le controversie che si riferiscono alle imste indirette sui trasferimenti della ricchezza. evidente quindi che stesso legislatore, individuando gli organi di giustizia tributaria, in lazione alla comunicazione dell'incremento di valore ed alla misura i contributi, ha precisato che questa fase attinente all'accertamento L tributo in concreto, in relazione al presupposto individuato nella ie amministrativa, sussiste una vera e propria controversia tributaria. Il ricorso pertanto in quanto proposto contro il provvedimento miiteriale che, pronunciando sul ricorso amministrativo pt'oposto dal1teressato contro l'elenco compilato dalla Intendenza di finanza, solra censure attinenti all'uso de potere amministrativo ed ai suoi limiti v-e essere sottoposto alla giurisdizione di questo Consiglio ai sensi 606 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'art. 26 del t. u. del 1924, n. 1054. Anche l:a questione se l'autorit amministrativa abbia provveduto o me:rw nel termine triennale previsto dall'art. 8 del decreto attiene al corretto esercizio del potere, sicch la violazione del termine costituisce violazione di legge censurabile sotto il profilo della legittimit dell'azione amministrativa. LI Consiglio, ritenuta l:a propria giurisdizione, osserva peraltro che debbano essere effettuati accertamenti in ordine all'epoca in cui l'opera stata ultimata ai fini di individuail."e se la censura svolta dal ricocrente sul rispetto dei termini previsti dall'art. 8 pi volte citato sia fondata o meno. Al riguardo l'Amministrazione invitata a redigere una dettagliata relazione dalla quale risulti la data di ultimazione dei lavori con particolare riferimento alla data di consegna dell'opera da parte della ditta appaltatrice, della data in cui si svolto il coll.audo e quando stato approvato e dalla data in cui la strada fu aperta alla circolazione. L'Amministrazione inoltre dovr chiarire se vi furono opere di completamento a cui si riferisce il provvedimento 11 novembre 1955 e se tali opere di completamento erano necessarie per rendere le opere gi compiute in precedenza ai fini della determinazione dell'incremento di valore degli immobili compresi nella zona di influenza dell'opera pubblica cosi come previsto dall"art. 8 del d. I. 28 novembre 1938, n. 2000; occorre inoltre precisare se anche indipendentemente da opere suppletive le opere gi compiute consentivano o meno la utilizzazion con riferimento anche ai benefici che potevano detvarre i fondi compresi nella zona di influenza. -(Omissis). CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen. 9 luglio 1968, n. 21 -Pres. Bozzi C. -Est. Bartolotta -Coop. Edile impiegati erariali e del catasto dell'Aquila (avv. Gualtieri) c. Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Cerocchi). Demanio -Bellezze naturali -Provvedimenti di vincolo -Pubblicit eseguita ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778 -Funzione ed effetti. Demanio -Bellezze naturali -Provvedimenti di vincolo -Requisiti di validit. Ai sensi deUa legge 11 giugno 192.2, n. 778, la trascrizione nei I registri della Conservatoria delLe ipoteche e ia iscrizione nei registri I PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 607 ztastali non incide suti'efficacia del provvedimento di vincolo, il uale diviene operativo nei confronti dei terzi non appena viene emaato, con la conseguenza che la inesattezza della tmscrizione non Jmporta la inefficacia del provvedimento agli effetti della legge 29 ~ugno 1939, n. 1497 (1). validamente costituito ii vincolo di notevole interesse pubblico i un immobile quando il decreto relativo sia completo dei dati ca~ stali e di ogni altro elemento per la individuazione dei beni (2). (1-2) Cfr. pi ampiamente, Sez. VI, 10 novembre 1964, n. 801, in 2esta Rassegna, 1964, I, 1126, con nota. ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 luglio 1968, n. 447 -Pres. Potenza -Est. Laschena -Azienda autonoma soggiorno e turismo di Marina di Massa (avvocati Costa e Baratta) c. Ministero pubblica istruzione e Prefetto di Massa Carrara (avv. Stato Peronaci), Cerri e Comune di Massa (n. c.). ~manio -Bellezze naturali -Costruzione in violazione di vincolo panoramico -Ordine di demolizione del Ministero della P. I. Necessit di concerto con altre amministrazioni -Esclusione. ~manio -Bellezze naturali -Costruzione in violazione di vincolo panoramico -Ordine di demolizione -Necessit di precedente ordine di sospensione -Esclusione. imanio -Bellezze naturali -Costruzione in violazione di vincolo panoramico -Ordine di demolizione -Motivazione limitata alla incompatibilit dei lavori con l'ambiente -Sufficienza. I imanio -Bellezze naturali -Costruzione non autorizzata -Valutazione del pregiudizio al panorama -Sindacato di legittimit Esclusione. 'manio -Bellezze naturali -Costruzioni non autorizzate -Scelta dei provvedimenti sanzionatori -Discrezionalit -Sindacato di legittimit -Esclusione. L'ordine di demolizione di opere abusivamente costruite in zona ttoposta a vincolo panoramico rientra nella competenza del Mini RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stero della Pubbica Istruzione, senza la necessit del previo concerto con le altre amministrazioni statali interessate (1). L'ordine di demolizione di opere costruifle senza l'auto1Tizzazione della Sopraintendenza a1. monumenti in zona soggetta a vincolo panoramico pu esse1e emesso senza il precedente O'l"dine di sospens.ione dei lavori (2). n provvedimento di demolizione di opere abusivamente costruite iin zona soggetta a vincolo pano'Tamico legittimamente mo,tivato con il richiamo alla assoluta incompatibilit dei lavori col particolare ambiente nel quale si inquadrano (3). La valutazione dell'entit del pregiudizio derivante dalla costruzione abusiva alle caratteristiche ambientali della zona tutelata riveste carattere discrezionale e non perci sindacabile in sede di legittimit (4). La scelta tra l'ordine di demolizione di opere abusivamente costruite in zona soggetta a vincolo panoramico e la irrogazione di una sanzione pecuniaria insindacabile in sede di 'Legittimit, e, allorch nel giudizio espresso dalla p. a. stata tenutai presente la possibilit di scelta, legittima l'adozione deila prima soluzione (5). (1-5) Sulla prima massima cfr. Sez. IV, 7 giugno 1967, n. 215, Foro it., 1968, III, 29, con nota. Sulla seconda massima cfr. Sez. IV, 18 maggio 1966, n. 416, Foro it., Rep. voce Bellezze naturali, n. 32; sulla terza Sez. IV, 21 febbraio 1968, n. 96, Foro amm., 1968, n. 126, ivi, 1968, I, 2, 279; sulla quarta Sez. IV, 1 marzo 1968, n. 126, ivi, 1968, I, 2, 279; sulla quinta Sez. IV, 12 marzo 1968, n. 126, ivi, 1968, I, 2, 279. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 luglio 1968, n. 452 -Pres. Potenza -Est. Bernardinetti -Guglielminotti (avvocati Biamonti E. e F.) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Peronaci). Danni di guerra -Beni perduti all'estero per trattato di pace -Esclusione dall'indennizzo -Incertezza sulla propriet -Illegittimit. Hlegittima l'esclusione di alcuni beni dall'indennizzo previsto dalla legge 29 ottobre .1954, n. 1050 ove essa sia giustificata dal dubbio che i beni stessi possano appartenere ad altri e che comunque possano trovarsi ad altro titolo nel locale del danneggiato (1). (1) Massima di specie, ed esatta. I PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 609 :ONSlGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 luglio 1968, n. 455 -Pres. Potenza -Est. Pezzana -Manca (avvocati Falcioni e De Paolis) c. Ministero Turismo e Spettacolo e rappresentante del Governo nella Regione sarda (avv. Stato Peronaci). linematografi.a -Apertura o ampliamento di sala cinematografi.che Nulla osta -Natura -Accertamento -Presupposti -Momento cui occorre far riferimento -Data della presentazione della domanda. I provvedimenti in materia di apertura, ampliamento e trasfornazione di sale cinematografiche non hanno natura di concessione, iel quale caso sarebbe necessario, secondo i principt generali, far iferimento alla situazione (incremento delle frequenze degli spetta~ oli) vigente l momento di emanazione dell'atto amministrativo, ma >iuttosto di autorizzazione o di ammissione; e in entrambe queste due ~ventualit l'esigenza di far riferimento alta situazione esistente alla iata del provvedimento pu essere esclusa, dovendo invece tenersi >resente, secondo la speciale normativa, la situazione esistente aZ nomento della presentazione della domanda per il rilascio del nulla >Sta (1). (1) Cfr. S'ez. IV, 8 ottobre 1965, n. 576, Il Consiglio di Stato, 1965, ' 1586. ~ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 luglio 1968, n. 463 -Pres. Chiofalo -Est. Battara -Falzacappa Benci (avv. Resta) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Casamassima). mpiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Cumulo con la pensione -Divieto -Dipendenti di enti pubblici disciplinati da contrattazione collettiva -L. 12 aprile 1949, n. 149 -Inapplicabilit. Le retribuzioni, gli stipendi e le indennitd dei dipendenti da enti >ubblici, disc.iplinati da contrattazione collettiva (nella specie, dipenienti da Istituto Autonomo Case Popolari), sono esclusi dagli aggioriamenti previsti dalia legge 12 aprile 1949, art. 9, giacch il trattanento economico di tale personale non pu essere stabilito con provJedimenti a carattere autoritativo; tuttavia ad esso applicabile iL diJieto di cumulo del trattamento di servizio attivo con quello di pen: ione, previsto dal successivo art. 14 (1). (1) Cfr. in tal senso, Sez. IV, 21 ottobre 1966, n. 777, Il Consiglio di tato, 1966, I, 1824. 610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 luglio 1968, n. 465 -Pres. Chiofalo -Est. Santaniello -Soc. Coop. Famiglia Cooperativa di Cavalese (avv. Paompeati e Cavasola) c. Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Lancia). Demanio -Demanio storico e artistico -Vincolo storico e artistico Presupposti. Demanio -Demanio storico e artistico -Vincolo storico e artistico Coesistenza dei pre~i, storico e artistico -Le~ittimit. Il provvedimento che dichiara un fabbricato di interesse particolarmente importante Clii sensi deit'art. 2, l. 1 giugno 1939, n. 1089, congruamente motivato, ove in esso siano contenuti gli elementi che concernono l'interesse artistico e l'importanza storica del fabbricato (1). Nel medesimo immobile possono coesistere i due pregi, artistico e storico, di natura diversa, richiesti dagli artt. 1 e 2, l. 10 giugno 1939, n. 1089: l'uno di ordine intrinseco e diretto (consistente nel rilievo che il bene presenta e interesse artistico, art. 1), l'altro di carattere estrinseco e indiretto (attraverso il riferimento aila storia politica, miiitare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere : art. 2); pertanto legittimo il provvedimento che, nel dichiarare un i.fabbricato di particoLare interesse storico e artistico, esprime adeguatamente, nella motivazione, le ragioni che concernono entrambi i pregi, rilevando, per un verso, che l'edificio di nobile impronta artistica e, per altro verso, che l'indubbio carattere storico si riferisce al pi alto esponente artistico della Valle di Fiemme e di Cavalese (l'Alberti), la cui nota scuola pittorica fior ed ebbe lustro in Cavalese (2). (1-2) Decisione di particolare interesse, in quanto ammette J.a possibilit che uno stesso edificio possa presentare pregi di ordine artistico e di ordine storico, ed esamina i diversi criteri per accertarli; cfr. anche Sez. IV, 29 settembre 1965, n. 609, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1424. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA )RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 aprile 1968, n. 1079 -Pres. Rossano -Rel. Lori-a -P. M. Gedda (conf.) -S.A.S. Biscotti Colussi Perugia (avvocati Fr, Scandale, Carboni) c. Ministero delle Fiinan- ze (avv. Stato Foligno). 1poste doganali -Agevolazioni fiscali concesse alle imprese artigianali e industriali nel territorio di Assisi dall'art. 15 della legge 9 ottobre 1957 n. 976 -Operativit. (l. 9 ottobre 1957, n. 976, artt. 15, 5; I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 7). L'esenzione de.cennale dalle imposte erariali provinciali e comunali daUe relative sovrimposte, prevista dall'art. 15 della legge 9 ottoe 1957, n. 976, con provve:dimento per la salvaguardia del carattere >rico, monumentale ed artistico della citt e del territoriio di Assisi r le imprese artigiane ed industriali che abbiano cittuato i relativi >pianti nelle zone. indicate nel precedente art. 14, concerne tutte le .poste erariali, sia dirette che indirette (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso, denunciasi la violame degli art. 9 e seg. della legge 9 ottobre 1957, n. 976 e dell'art. 12 Ile diisposizioni prelinllnari c. c. in relazione con l'art. 360 c. p. c. Secondo le critiche rivolte alla sentenza impugnata, questa, di mte alla precisa ed inequivocabile dizione dell'art. 15 della citata ~ge concederute l'esenzione da ogni imposta erariale, non poteva (1) Ancora sul trattamento di favore fiscale previsto dall'art. 15 della ,ge 9 ottobre 1957 n. 976 con norme per la salvaguardia del carattere irico, monumentale. ed artistico della citt e del territorio di Assisi. Il sistema indiscriminato di esenzi.one tributaria che fa sentenza in nota l'ibui!sce alle noTme recate dall'art. 15 della legge 9 ottobTe 1957, n. 976, 1 provvedimenti per ila salvaguardia del carattere storico, monumentale artistico deilla ci>tt e del territorio di Assisi -tutte le imposte erariali dirette che indivette -non pu essere 1condiviso. L'attl'azione, tout 'J,rt, nella economia del ricordato art. 15 dell'ind~scriminato sistema di :nzione, se pu trovare una suggestiva spiegazione nella formulazione terale, non certo felice, della norma, non la trova affatto e resta giuri: amente limitata, neHa interpretazione logico-finalistica e sistematica ~ si faccia segui!l.'e a quella puramente letterale. Non pare, infatti, suffinte soffermarsi preV'alentemente sul testo letterale della norma aggiun1do, per non riconoscere fondamento giuridico alle opposte argomentani, che un'eventuale deficienza di tecnica legislativa non rileva sullera dell'interprete. proprio la non felice formulazione del testo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO attraverso la ricerca di una diversa supposta mens legis, introdurvi, come vi ha introdotto, delle inesistenti distinzioni volte a limitare il beneficio tributario, espresso dn termiini di assoluta chiagico al fine di precisare che, oltre 'a queste ultime, in quanto isti1ite da comuni; e province nell'esercizio di un immediato e diretto otere tributario, l'esenzione comprendeva altresi quegli altri prelievi scali costituenti appunto le sovrimposte, la cui applicazione demanata alla facolt di detti enti e viene bensi normalmente attuata sotto >rma di addizionale a determinati tributi erarma autonoma. Inconferenti, poi, sono le considerazioni che si leggono nella senmza impugnata circa le finalit che con l'accordato beneficio fiscale la lgge si sarebbe proposta di 11aggiungere, nel senso, cio, che attesa la ;essa intestazione del documento legislativo ( Provvedimenti per la lo dicembre 1948, n. 1438, per i terreni di Gorizia; L Cast. 26 febbraio ~48, n. 4, Tit. IV, art. 14 per i terreni del.ila Valle d'Aosta; I. per il ajont 31 maggio 1964, n. 357, artt. 29, 32). La legge 976 del 1957 -fu precisato retro, loco citato -ha ilo scopo ~chiarato di .salvaguardare la citt di Assisi ed il suo territorio, sia attraerso il restauro ed il .consolidamento delle opere monumentali ed ~l perfe. onamento deHe vie di accesso, sia attraverso fa regofamentazione dello riluppo delle attivit artigiane ed industriali ile quali, in mancanza, avrebero comportato, per le loro essenziali caratteristiche, ripercussioni negative il carattere storico della Citt e sulla beMezza del paesaggio circostante. ,Ha previsione, infatti, delle opere di restauro e di 'Consolidamento dei Lonumenti e dell.a l'e1ativa spesa, segue, neHa ricordata legge, la posizione i una serie di divieti. A talle ftne, data la necessit obiettiva di contempe: ire le esigenze suddette 'con quelle dello sviluppo delle attivit artigiane :i industriali, prevista la predeterminazione da parte del Comune, di itesa con la Sovrintendenza ai monumenti 'ed in armonia con i piani articolareggiati e con H. piano paesistico, di una zona industriale. Tale redeterminazione, per, comporta una serie di difficoJ.t nel!l'impianto e el trasferimento delle attivit artigiane ed industriali sia per l'ubicazione )atta che per i mezzi 'di comunicazione stradali e ferroviari in atto, con mseguenti maggiori onexi a carico dei tito:lari deHe attivit stesse. Da i la necessit obiettiva di andare incontro ,ai rkordati titolari, per il lmpo presumibUmente necessario a1l'attuazione del nuovo assetto, con un Lleggerimento. del carico fiscale idoneo a compensare 1e ripercussioni eco RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citt e del territorio di Assisi nonch per coru>eguenti opere di interesse igienico e turistico ) sia da di:sconoscere l'intendimento di favo:rire la industrializzazione della zona allo scopo di risollevarla dal suo stato di depressione economica. Molteplici, invero, a parte la intitolazione della legge, sono nella enunciazione delle varie disposizioni onde la stessa componesi, le finalit cui queste si indirizza.no, e fra tali finalit non pu escludersi quella dell'incremento o della incentivazione indUSltriale, significativamente espressa, insieme con l'altra pirecipua di evitar-e il deturpamento del carattere storico e monumentale e il paesaggio della citt e del .territorio di Assisi, dalla frase in cui si indica lo scorpo di agevolare non solo il trasferimento ma anche il nuovo impianto di impa:-ese artigiane e industriali nelle localit prescelte per-il libero sviluppo delle relative attivit (a(l"t. 14 e 15). Ingiustificata, qu'.indi, l'affermaziione che non l'intero processo. produttivo si voluto favorire mediante le disposte agevolazioni fiscali ma moltanto le impa:-ese. soggettivamente considerate e del pari ingiustificata presentasi l'illazione, tratta dalle considerazioni sulle pretese finalit della legge, che dette agevolazioni non possano riguardare se non quei tributi che si !fiferiscqno a dei soggetti in quanito produttori e portatori di un reddito imponibile. Ispirata come a codesto presupposto, secondo cui nel caso in esame il beneficio .sarebbe concesso in co!Il!templazoine del soggetto piut nomiche negative incontrate. Da ci la limitazione della esenzione agli oneri relativi al reddito e, pi precisamente, ag'li oneri che avrebbero inciso sugli utili della produzione nel periodo di rodaggio delle attivitd pi volte dette. La il.ettera del!l'a!rt. 15 poo:ta decisamente a tale conclusione: l'esenzione ha la durata di 10 anni, ha lo scopo dichiarato di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle attivit artigiane ed industriali nella zona all'uopo predeterminata; concerne i soli imprenditori che provvedono al t!rasf. erimenito ovvero al nuovo impianto nel te!rffiine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge, ed ha inizio dalla data in ,cui avvenuta, in realt, l'istituzione nelle zone dell'impianto predetto. Destinatari della esenzione, numero chiuso degli stessi, durata della esenzione e sua data di inizio sono dati obiettivi .diretti a Umitare iii. trattamento di favore a quei tributi che colpiscono direttamente e definitivamente l'Impresa nello Stadio dinamico della propria attivit imprenditoriale. La sistematica dell'art. 15 ne fornisce chiara conferma. Le norme in detto articolo contenute, infatti, sono seguite da quelle poste dagli artt. 19 e 20, le quali derogano alla disciplina della normale tassazione per rapporiti diversi da quelli presi in esame dall'art. 15. L'art. 19 precisa che gli edifici, i fabbricati radicalmente trasformati o in massima parte ricostruiti con parziale o Completo rifacimento dei muri perimetrali oppure con completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 615 sto che dell'oggetto del rapporto tributario, la sentenza impugnata. m potendo tuttavia disconoscere l'ampiezza della disposizione ove si :irla senza specificazione alcuna di ogni imposta erariale perviene ravvisare in tale disposizione, in quanto comprensiva dell'esenzione ille imposte indirette, non pi che una norma programmatica, abbi~ gnevole, per essere applicata in quel senso, dell'emanazione di u1teori norme di attuazione e rimasta quindi, per la mancanza di queste, ~aticamente inoperante. Esprime quindi, a conforto di una simile idea, ~sigenza, per il nostro sistema tributario, quando si tratti di stabilire 1enzioni da tributi ii.ndiretti, della promulgazione di leggi speciali, le iali determinino individuamente i rapporti da agevolare e indichino ' formalit e i modi necessari alla loro attuazione ed alla prevenzione . eventuali evasioni. Ora, agevole obiettare che il carattere della specialit non manca !rto alla legge di cui trattasi, 1:a quale, proprio per questo suo caratTe di legge speciale, ha. potuto apporta;re le pi ampie eccezioni alle ,ggi di generale portata disciplinanti le varie imposte, non solo dirette a anche indirette, come, per quel che concerne la fattispecie, la !lposta di fabbricazione, l'imposta generale sulla entrata, l'imposta tlla forza motrice, i dazi doganali. Che se in essa, n in altro successivo provvedimento legisla,tivo, m stata dettaita alcuna specifica e particolareggiata il"egolamentaone sulla esenzione da questi singoli tributi e da altri cui, nella sua npiezza, la norma in questione sia concretamente applicabile, ci si tppresenta solo sotto lo aspetto di una deficienza di tecnica legisla .uri divisori, pavimenti o soffitti, avrebbero goduto di tutte le agevozioni tributa!l:ie vigenti nel medesimo periodo di tempo ., purch l'esenone fosse stata richiesta in appli,cazione de1la legge in oggetto. Il 20, sua volta, precisa che i passaggi di propriet al Comune di Assisi, a seguito i. espropriazione o di acquisto di immobili, a norma semp'l'e della legge ~edetta, savebbero stati soggetti al pagamento delle imposte fisse minime ! registro ed ipotecarie. Il richiamo espresso alle agevolazioni tributarie !Cate da altre norme di legge per i rapporti diversi da quelli dei quali fatto cenno ai fini deH'art. 15 e la deroga alla normafo tassazione :!r i soli passaggi di propriet al Comune di Assisi, sono dati obiettivi liaramente indicativi di due ordini di fattori: uno, dato dal fatto che ll"t. 15 non ha posto affatto una zona di franchigia fiscale, per.ch in caso mtrario non vi ;sarebbe ,stato alcun bisogno di richiamare, per i rapporti :ferenti le costruzioni e le ricostruzioni fatte in esecuzione de11a legge in ~getto il trattamento di f.avore recato da altre norme di legge; l'altro :i.to dal fatto che appaiono estranee all'economia delle norme di favore sca!l.e e contrarie oltre che al vigente sistema doganale nei suoi riflessi tterni ed internazionali, anche ai principi dell'uguaglianza dell'onere fisca' le esenzioni delle imposte indirette afferenti materie prime o prodotti da cvorare negli stabilimenti. L. CORREALE RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tiva, la quale non autorizza l'interprete ad attribuire alla legge un significato diverso e pi ristretto di quello che, secondo la loro connessione, le parole adoprate abbiano voJuto esprimere in piena aderenza con la ratio della legge stessa, e tanto meno a negarle la sua immediata efficacia. Di nessuna decisivit, a sostegno della .tesi accolta dalla Corte di appello di Perugia, , per ultimo, il raffronto dell'art. 15 col successivo art. 17; nel quale disponesi che ai nuovi impianti alberghieri ed a quelli preesistenti cui sia apportato un ampliamento in miSIUra superiore al cinquanta per cento del loro vafore CO~peter l'esenzione da ogni imposta. o tributo erariale . In questa locuzione i giudici di merito hanno ravvisato J.a concessione di un beneficio di pi ampia po;rtata espresso dal termine tributo in aggiunta a quello di imposta , rilevando a1t11esi come, ove mai fosse stato intendimento del legislatore di favorire in egual grado e l'industria alberghiera e le 1a1tre industrie, non vi sarebbe stata necessit di dettare nei riguardi della prima una norma a parte poich le attivit alberghiere sarebbero pur sempre rientrate fra J.e :imposte genericamente previste nell'art. 15 . Nemmeno appropriato quest'ultimo rilievo, stante che i benefici concessi alle imprese industriali in genere riguardano le imprese sorte o trasferitesi nelle apposite zone extraurbane, laddove una eguale dislocazione non rcichiesta per g.li impianti alberghieri, i quali possono aver sede, anzi preferibile la abbiano, nell'ambito del centro cittadino o nelle sue vicinanze. Quanto poi, al termine tributo che starebbe a significare il pi ampio contenuto della esenzione concessa all'industria alberghiera a paragone di quella accordata alle altre industrie, se pur non lo si possa considerare come una semplice espressione tautologica, esso si presta ad essere inteso come iriferentesi ai tributi divevsi dalle imposte. Solo in questo senso sarebbe riconoscibile una .diversit nel trattamento accordato dalla legge per .&ssisi alle imprese alberghiere, 1ch, per il resto, l'identit dell'espressione ogni imposta erariale che leggesi nelle due norme non consente una differente valutazione e tanto meno autorizza di trarre da una di esse alcun argomento per la ti.nterpretazione dell'altra. In definitiva, dunque, poich nessuna ragione soccorre a che venga attribuito al citato art. 15 della legge in questione un contenuto che si di:scosti da quello chiaramente .ed :inequivocamente desumibile, nel loro significato grammaticale e logico, dalle parole in cui esso formulato, devesi ritenere che l'esenzione concessa alle imprese artigiane o i.industriali nel territorio di Assisi, concorrendo le condizioni prescritte dalla legge stessa, si riferisca e vada applicata a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 617 )RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 maggio 1968, n. 1520 -Pres. Rossano -Est. Pascasio -P. M. Cutrupia -Vaglio Beni (avv. Bellite) c. Ministero Finanze (avv. Stato FoJ.igno). 1posta ipotecaria -Credito fondiario -Trasferimento iscrizione ipotecaria su altro immobile -Tassa fissa ex art. 27 T. U. 16 lu~lio 1905 n. 646 -Inapplicabilit. (t. u. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27). Connessi con ii contratto agevolato sono da ritenere gli atti necesri e sufficienti per attuare l'operazione di mutuo fondiario; dipen' nti sono gli atti che, del pari necessariamente, seguono al contratto, r farne cessare gli effetti, non gli atti che, per raggiungere tali fini ,,trebbero essere evitati e che sono posti in essere senza alcun cattere di strumentalit ,per raggiungere ie finaiit perseguite dal ;,islatore (1). (Omissis). -Con l'unico motivo si deduce la falsa applicazione U'art. 27 del t. U. 16 luglio 1905, n. 646 sul credito fondiario e del1rt. 12 de'1le disposizioni sulla legge in generale, in RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1584 -Pres. Fa vava -Est. Milano -P. M. Cutrupia (conf.). -Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Baldelli (avv. Neri). 1posta di registro -Usufrutto -Consolidazione -Ufficio al quale va denunciata -Prescrizione -Decorrenza. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 79, 90, 137). 1posta di registro -Dichiarazione estimativa ex art. 17 r. d.1. 7 agosto 1936, n. 1639 -Casi in cui pu essere richiesta. (r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 17). 1posta di registro -Dichiarazione estimativa ex art. 17 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 -Invito a rendera -Estremi -Sufficienza. (r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 18). La prescrizione deU'azione della finanza per il pagamento dell'im1sta di consolidazione decorre dal giorno in cui siasi fatta la dichiarame della riunione dell'usufrutto alla nuda propriet e, dovendo la ~ova liquidazione integrare la precedente, trova del pari piena giu~ ficazione il disposto dell'art. 90 della legge di registro, alla stregua l quale la riunione dell'usufrutto alla nuda propriet deve essere nunciata all'Ufficio del registro che provvide alla registrazione del' tto costitutlivo dell'usufrutto (1). L'art. 17 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, nel disciplinare la pro dura per ottenere dalla parte la c. d. dichiarazione estimativa, pre de non soltanto l'ipotesi in cui l'atto o iL contratto presentato alla gistrazione sia privo dell'indicazione del valore per determinare l'im (1) Con la prima massima 1];a Corte di Cassazione ha esattamente ordinato il disposto degli artt. 79, 90 e 137 delila legge di registro per canto attiene alla questione in argomento, rilevando che per esplicita ;posizione dell'ultimo comma della norma citata il termine di prescrizione ,ennail.e decorre, per quanto attiene all'imposta dovuta per la consolida1ne dell'usufrutto, dalla denuncia prevista dall'art. 79. Peraltro non ogni dichiarazione di denunzia idonea a soddi-sfare le lgenze della normativa in esame, ma solo quella presentata aU'Ufficio 1 registro e nel quale fu registrato ... il passaggio della nuda propriet ci perch solo detto Ufficio, avendo in carico il c. d. campione unico .ativo all'imposta esigibile al momento della consolidazione, dispone di tti. gli elementi necessari per la nuova liquidazione. La decisione in rassegna conferma indirettamente il principio, valele all'occorenza anche nell'ambito tributario, della inderogabiUt della mpetenza degli Uffici della p. a. nelle ipotesi in cui questa sia attribuita, r ragioni inerenti a specifiche funzioni attribuite dalla legge, agli uffici ~desimi. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ponibHe, ma anche il caso che tate omiss.ione si riferisca alla denunzia prescritta dall'art. 79 delLa Legge di registro (2). Anche a voLer ritenere che, nel caso 'contemplato iLaWart. 18, L'omissione da parte deWUfficio dell'invito al contribuente di emettere la dichiarazione estimativa comporbi, nonostante la mancanza di qualsiasi comminatoria al riguardo, La nullit dell'accertamento tributario, devesi, per, senza altro, escludere che costituisca causa di nullit dello stesso accertamento la semp1J.ice omissione, nella richiesta della .dichiara~ ione estimabiva, dell'avvertenza di procedere di ufficio in caso di rifiuto anche tacito (3). (Omissis). -I due ricorsi vanno riuniti perch investono la stessa sentenza e, nell'ordine logico, va esamirriato anzitutto l'unico motivo del 1ricorso propo,sto dai germani Baldelli in via irncidentale. Con esso i ricorrenti denunciano la violazione ed erronea applicazione degli articoli 79 e 137 della legge di registro e tornano a riproporre .in questa sede la ;tesi seccmdo la quale, agli effetti della decorrenza del termine (2) Con fa seconda massima la Corte ha applicato puntualmente l'articolo 17 del r. d. 1. n. 1639 del 1936 laddove la denunzia, e quindi anche quella ex art. 79 i. o. r., espUcitamente menzionata insieme con l'atto o contratto. P.era1tro il testo della motivazione, dalla quale tratta la massima, di particolare interesse perch afferma il principio che, quand'anche la denunzia non sia stata presentata sui moduli all'uopo forniti dalla p. a., cosi come prevede la legge, ma sia invece ricavabile da istanza presentata ad altri fini dal contribuente, incomba al giudice di merito l'onere di esaminare se questa contenga o meno i dati essenziali indicati dalla legge al fine di stabilire, nell'affermativa, l'equipollenza tra denunzia su modulo e denunzia informale. ln altre parole la Clorte ha affermato che l'esigenza posta dall'art. 79 va considerata soddisfatta quando gli elementi sostanziali della denuncia sono comunque portati, a 'conosceriza dell'ufficio competente indipendentemente dall'impiego dell'uso degli appositi moduli. Si introduce in rtal modo, nell'ambito di alcuni adempimenti imposti dalla legge di registro, un principio analogo a quello civilistico della libert delle forme a condizione che siano rispettate ie esigenze di fondo cui la norma intende soddisfare. Tutto d risponde ad un'esigenza di adeguamento potenziale alle disposizioni di legge e non pu non essere .condiviso. Ci peraltro importa per gli Ufftci l'onere di .vagliare attentamente ile istanze presentate dai collltribuenti dovendosi tener presente che, ammesso iJ. principio della libert della forma di adempimento di alcuni obblighi accessori nascenti dal rapporto giuridico d'imposta, le conseguenze di un mancato esame dalla esatta natura di dette istanze pu portare a Conseguenze pregiudiziali per fa p. a..specie sotto il profilo della prescrizione. (3) L'ultima massima rappresenta, nel pensiero della Suprema Corte, l'applicazione del principio generale, valevole anche nell'ambito del procedimento di accertamento dell'imposta, sancito dall'art. 156 c. p. c. Qualora l'atto dell'Ufficio non manchi dei requisiti indispensabili per il raggiungi PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 623 .prescrizione triennale per la richiesta dell'imposta di consolidazione, i registrazione dell'atto operativo della riunione dell'usufrutto alla I ' 1da 'propriet pu ne finanziaria viene a conoscenza del fatto che fa sorgere il dirirtto i l'imposizione. ' I Il motivo palesemente infondato. I ! La precisa ed inequivoca determinazione legisilartiva della decornza deUa prescrizione dell'azione della Finanza per il pagamento .U'imposta di consolidazione dal giorno in cui siasi fatta la dichiara> ne della riunione .dell'usufrutto alla nuda propriet ha indubbio I ndamento nel riconoscimento che soltanto da tale giorno l'Ammini ~azione ha la possibilit di individua,re, alla stregua del documento I esentatole, coloro a cui :llavore l'usufrutto si devo1ve, ed posta ~er > in grado diJ agire nei Joro confronti per U recupero del rtributo. dovendo la nuova liquidazione integrare la precedente, trova del ci piena giustificazione il disposto dell'art. 90 della legge di :regi o, alla stre.gua del quale la riunione dell'usu:llrutto aUa nuda pro iet deve essere denunciata all'Ufficio del registro che provvide alla ~istrazione dell'atto costitutivo dell'usufrutto e che, avendo iscritto c. d. Campione Unico l'imposta esigibile al momento della consoli- 2:i.one, dispone di tutti gli altri elementi necessari per fa nuova liquizione. Dal che emerge inequivocabilmente come la registrazione della ira rinuncia al diritto di usufrutto, tanto pi se effettuata, come nella ~cie, presso un ufficio ai fini della denuncia di consolidamento incom. nto del suo scopo, eventuali difetti formali di esso non hanno natura ralidante. D'altronte il risultato cui pervenuta la Corte avrebbe anche potuto iursi dal coordinamento sistematico dell'art. 18 con l'art. 17 delfo stesso l. L n. 1639 del 1936 laddove previsto espressamente che il rifiuto anche ito del contribuente a rendere la dichiarazione estimativa, importa autoticamente il potere dell'Ufficio di procedere alla determinazione del ore. Identica essendo la ratio delle due norme, quella cio di consentire a 1tribuente di attribuire ad un determinato trasferimento un valore altrinti ignoto all'Ufficio, logico che, indipendentemente dall'esplicito riso in proposito, l'Ufficio medesimo abbia il potere-dovere di procedere, :lifetto, alla determinazione de1l'imponibile. In altre parole l'automatismo la valutazione, conseguente al silenzio del contribuente, non collegato, sistema della legge, aH'esplicito avviso rivolto in proposito dall'Ufficio, aH'esatta individuazione del trasferimento cui la sanzione si riferisce le, quando tale esigenza sia soddisfatta mediante gli estremi contenuti L'invito a rendere la dichiarazione estimativa, nulla vieta che si faccia go alla determinazione del valore da parte dell'Ufficio medesimo. R. SEMBIANTE RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO petente, non possa, in alcun modo supplire, ai. fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 137 legge di registro, alla omessa denuncia prescritta dall'art. 79 della stessa legge e che irappresenta il solo atto che pone l'Amministrazione nella possibilit legale di agire per la richiesta del tributo. In questi sensi, del r,esto si sono gi pronunciarti non solo la Commissione Centrale delle Imposte (dee. n. 15280 del 28 aprile 1939, n. 24387 del 4 maggio 1942 e n. 15280 del 24 giugno 1946), ma sopratutto questa stessa Suprema Corte con la sentenza n. 1619 del 13 maggio 1936, con la quale, in una specie identica, si appunto enunciato il principio che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale di ,cui all'art. 137 della legge di registro, alla omessa denuncia non pu supplire la registrazione del rogito con :H quale sia posta in essere la riunione dell'usufrurtto alla nuda propriet, :tanto pi quando tale registrazione sia stata fatta presso un ufficio territorialmente incompetente a liquidare l'imposta di consolidazione (Riv. legisL. fiscale, 1936, 541). Da tale indirizzo giurisprudenziale non vi ragione di discostarsi, essendo esso aderente a precise diJSposizioni della legge tributaiia ed al fondamentale principio consaovato dall'art. 2935 c. c. Passando, dopo ci, all"esame del ricorso principale osservasi che, com il primo motivo, l'Amminis:trazoine finanziaria, denunciando violazione degli ar:tt. 17 e 18 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, nonch omessa motivazione su punto decisivo, si duole che la Come di merito, nell'affermare che nella fattispecie ricocreva, anzich l'ipotesi prevista dall'art. 17 del citato decreto n. 1639 del 1936, quella del successivo art. 18, oltre ad avere em-oneamente interpretato le suddette disposizioni di legge, abbia del tutto omesso di considerare che nella richiesta di certificato presentata dai germani Baldelli all'Ufficio del registro di Minturno era sostanzialmente contenuta la dichiarazione di cessazione dell'usufrutto a seguito ,di rinuncia da parte degli aventi diritto e, cio, quella denuncia di consolidazione sufficiente per mettere in moto il procedimento di ac.certamento ad istanza di parte, cocru conseguente applicazione dell'art. 17, non ,contenendo la denuncia stessa l'indicazione del valore del cespite consoUdatosi. Con il secondo motivo, poi, l'Amministrazione, denunciando la violazione delle medesime disposizioni, nonch difetto di motivazione, sostiene che, in ogni caso, anche, cio, a voler .ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 18, dalla mancanza, nella richiesta a rendere la di chia!I'azione estimativa, dell'avvertenza che, in caso di rifiuto, si sarebbe proceduto all'accertamento di ufficio, non pote~a inferirsene la nullit del procedimento fiscale, e lamenta che l'impugnata sentenza abbia del tutto omesso di motivare su tale punto decisivo. I due mezzi vanno esaminati congiuntamente perch si completano l'un l'altro per le loro inter;ferenze intrinseche e, poich le censure con PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA si formulate sono fondate in pa.rte, ne va disposto l'accoglimento ~r qua:n:to di ragione. Premes~o che l'art. 17 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, nel disciinare la procedura per ottenere dalla parte la c. d. dtchiarazione estiativa, fa dichiarazione, cio, di valore dei beni che formano oggetto trasferimento, prevede non soltanto, come si afferma dai resistenti, potesi in cui l'atto o il contratto prr.esentato alla registrazione sia privo ~ll'indicazione del valore per determinare J.'imponibile, ma anche il .so che tale omissione si riferisca alla denuncia prescil'itta dall'art. 79 fila legge di registro, non pu non riconoscersi che la impugnata sennza, al fine di accertare se la fattispecie dovesse ricondursi all'iposi dell'art. 17 o a quella dell'art. 18, ha omesso di compiere ogni dagine sulla porlafa dell'istanza presentata all'Ufficio del registro di intllil'Ilo dai germani BaJdelli, al fine di ottenere U!l1 certificato attemte l'avvenuto pagamento dei tributi sull'atto costitutivo dell'usuutto. In proposito, l'Amministrazione finanziaria, fin dall'inizio del giuzio, aveva sostenuto che quella istanza, anche se non redatta sui escritti modeJ.li bollati, ben poteva integ.rare gli esitremi della demda di consolidazione per essere nella stessa contenuta la esplicita chiarazione della cessazione dell'usufrutto a seguito di rinuncia, della iale erano stati indicati i .precisi estremi. Tale tesi era indubbiamente meritevole di considerazione, ove si nga presente che, pure essendo dilrertta ad altri fini, quella istanza oveniva proprio da coloro a cui favore l'usufrutto si devolveva ed a stata presentata all'Ufficio presso il quale era stato registrato l'atto aslativo della nuda .propriet e, quindi, a norma dell'art. 90 della gge di registro, territorialmente competente a liquidare l'imposta di usolidazione. S'imponeva, quindi, una diligente indagine su tale punto, indane che invece completamente mancata, essendosi la Corte di merito nitata ad affermare che, avendo l'Amm.IDistrazione :proceduto all'acrtamento dell'atto prescindendo dalla presentazion:e dell'atto, fa fat~ ecie rientrava nell'ipo.tesi prevista dall'art. 18 del T. d. n. 1639 del 136, senza tuttavia riJevare che quand'anche, attTaverso una nuova dagine, venisse esclusa 1a possibilit di considerare fistanza in queione come una denuncia dell'intervenuta riunione dell'usufrutto alla ida propriet e s:i ritenesse che la fattispecie rientri invece nell'iposi dell'art. 18, come Titenuto dall'impugnafa sentenza, le conclusi-Oni Cui i giudici di merito sono giU!llti non potrebbero egualmente rima~ re ferme. Al riguardo infatti da teneTe presente che, nella specie, l'Ufficio !l registro, prima di procedeoc-e all'accertamento di ufficio, non omise richiedere ai germani Baldelli la dichiarazione estimativa, ma tra 626 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scur soltanto di avvertire gli intimati che, nel caso in cui non fosse stata resa quella dichiarrazione entro i dieci giorni succes1sivi, si sarebbe proceduto di ufficio all'accertamento del valore. Ora, anche a voler ritenere che, nel caso conitemplarto dall'art. 18, l'omissione da parte dell'ufficio dell'invito al contribuente ad emettere la dichiaraziooe estimativa comporrti, nonostante la mancanza di qualsiasi. comminatoiria al riguardo, la nullit dell'accertamento tributario, devesi per senz'altro escludere che costituisca causa di nulliit dello stesso a.ccertamento la semplice omissione, nella richiesta della dichiarazi- O!!le estimativa, dell'avvertenza di 1procedere di ufficio in caso di rifiuto, anche tacito. Scopo, :invero della richiesta nel caso contemplato dall'art. 18 (.come, del resto, anche nel .caso dell'art. 17) unicamente di avvertire il C()([l,tribuenrte che in corso un aocertamento presuntivo fondato sulla esistenza di determinati fatti e, quindi, di metterlo in condizioni di poter fornire l'eventuale proiva contraria e di consentirgli di dichiarare il valore imponibile nel caso che egli riconosca l'esistenza di quel trasferimento. E non vi dubbio che questo scopo viene raggiunto anche se, nell'invito alla dichiarazione, l'Ufficio abbia omesso di richiamare l'attenzione dell'intimaito sulle conseguenze del manca.to adempimento, posto che l'omissione di fa.le avvertenza non preclude affatto all'intimato stesso di conoscere qua.le il trasferimento cui s:i 1riferisce l'accertamento tributario e, quindi, non gli impedisce di contestare l'esistenza di quel trasferimento che l'Ufficio ha ritenuto di voler presumere. Nessun pregiudizio e nessuna nullit quindi, deriva al contribuente da un invito alla dichiarazione privo della prevista avvertenza, per cui ben ;pu ritenersi (anche alla stregua del .principio enunciato dall'art. 156 capov. c. p. c. per il processo civile e fa cui applicazione anche al processo amministrativo e tributario cosa lecita) che l'iirregolarit dello invito non abbia alcuna rilevanza sulla validit dell'ac-~ certamento che, nel caso in cui la dichiarazione estimativa non sia resa, l'Ufficio abbia eseguito (come nella specie) dopo la scadenza del termine indicato dall'aLtre che alla luce delle considerazioni sopra esposte, apprure errato mche tenendo presente che l'anzidetta condizione posta per chiarire :he, quando essa norn ricorre, lo Stato non ha alcun interesse, per l.ifetto di evasiorne fiscale, a considerare atto di liberalit, do in frode lel fisco, l'atto di compravendita. -(Omissis). :!ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1968, n. 2077 -Pres. Favara -Rel. Falcone -P. M. GentHe (conf.) Pellecchia (a:vv. De Matteis e Salerno) c. Ministero delle Finanze (a:vv. Stato Castiglione Morelli). 'rofitti di regime -Avocazione dei profitti di guerra -Liquidazione definitiva -Termine di 60 giorni ex art. 27 t. u. 3 giugno 1943 n. 598 -Inapplicabilit. (r. d. I. 27 maggio 1946, n. 436, art. 3; t. u. 3 giugno 1943, n. 598, art. 27, modificato con l'art. 14 del r. d. I. 10 agosto 1944, n. 199). 'rofitti di regime -Avocazione dei profitti di guerra -Autonomia rispetto alla imposta straordinaria sui profitti di guerra -Liquidazione definitiva -Prescrizione ordinaria ex art. 2946 cod. civ. Applicabilit. (r. d. I. 27 maggio 1946, n. 436; t. u. 3 giugno 1943, n. 598; c. c., art. 2946). L'art. 3 del r.d.l. n. 436 del 1946 sull'avocazione allo Stato dei rofitti di guerra regola esclusivamente la liquidazione provvisoria della ruota avocabile di questi profitti richiamando, nel secondo comma, per ti notificazione di tale liquidazione, il termine di 60 giorni fissato dal' art. 27 del t. u. n. 598 del 1943 per l'analoga fase del provvedimento n tema di imposta strao1dinaria sui maggiori utili relativi allo stato fi32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di, guerra. pertanto inammissibiie l'estensione del termine anzidetto anche aHa successiva fase di Liquidazione definitiva della quota avocabite (1). L'avocazione dei maggiori utiti di guerra presenta autonomia di struttura e di normazione rispetto aH'imposta straordina1ia sui profitti di guerra onde atta notificazione delLa liquidazione definitiva della quota avocabile non pu essere applicato un termine previsto per detta ultima imposta, ma deve, invece, applicarsi, il termine di prescrizione ordinaria di cui alt'art. 2946 c. c. (2). (Omissis). -Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del r. d. 3 giugno 1943, n. 598, richiamato dall'art. 3 del r. d. 1. 27 maggio 1946, n. 436, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere affarmato che il termine di 60 giorni di cui al citafo art. 27 vale solo per la notifrcaziorne della liquidazione provvisoria della quota avocabile dei profitti di guerra, e sostiene che, poich la liquidazione provvisoria delle quote avocabili era prevista dal legislatore per consentire una pi rapida riscossione del tributo, costituendo, cosi, un maggior aggravio peir il COntribueo:i.te, il termine in questione non poteva non ritenersi applicabile, ricorrendo la stessa ratio, anche alfa liquidazione definitiva. Argomenta ancora la irkorrente, che l'art. 3 del d. 1. n. 436 del 1946 non distingue, in realt, una prima liquidazione provvisoria, a cui sarebbe applicabile l'anzidetto termine di 60 giorni, da una successiva (1) Non constano precedenti in materia. La distinzione tra liquidazione provvisoria e .definitiva Chiaramente prevista dagli ar.tt. 3 e 4 del r. d. 1. 27 maggio 1946, n. 436. Ora mentre la prima di dette norme contiene al secondo comma un esplicito richiamo ai termini ed alle modalit di cui all'art. 27 del t. u. 3 giugno 1943, n. 598, la seconda si limita a sancire l'obbligo dell'Ufficio di notificare al contribuente la liquidazione di conguaglio senza stabilire all'uopo alcun specifico termine. La decisione in nota non poteva pertanto che-adeguarsi al chiaro dettato legislativo iresplingendo il tentativo di controparte di confondere i precisi contorni delle due diverse fattispecie. (2) Il pregio della massima sta nell'avere affermato la netta distinzione tra evocazione dei maggiori utili di guerra ed imposta sui medesimi. Sulla natura tributaria della prima vedasi Relazione Avvocatura dello Stato 1961-65, II, 276 ed, a proposito dell'avocazione, per pi versi analoga, dei profili di contingenza, pu richiamBII'si, sempre a proposito della natura tributaria di essa, fa sentenza della Cassaz. 7 aprile 1956, n. 1019, Riv leg. fisc., 1956, 800. La Corte suprema ha poi riaffermato il principio secondo cui in materia tributaria, laddove manchi una norma specifica, debba applicarsi la prescrizione ordinaria disciplinata dallo art. 2946 c. c. (cfr., a proposito dell'imposta di registro, Oass. 10 novembre 1966, n. 2749 ed 11 luglio 1966, n. 1826, ambedue in questa Rassegna, 1966, I, 1357 e 939). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 633 quidazione definitiva, da compiere -come ha ritenuto la decisione npugnata -nel termine prescrizionale ordinario, ma disciplina una rocedura unica che si conclude con la liquidazione della quota; con serva di eventuali conguagli, a favore del contribuente, e sostiene che questa procedura unitaria deve essere rifea:-ito il termine di decadenza cui si discute. La censura priva di fondamento. L'art. 3 del r. d. 1. n. 436 del 1946 sull'avocazione allo Stato dei rofitti di guevra regola, infatti, esclusivamente la liquidazione prov~ soria della quota avocabile di questi profitti, richiamando, nel secondo >mma, per la notificazione di tale liquidazione, il termine di 60 giorni ssato dall'art. 27 del t. u. n. 598 del 1943 per l'analoga fase del proceimento in tema di imposta strao1dinaria sui maggiori utili relativi Ilo stato di guerra. Di fronte alfa portata cos chiaramente limitata di questo rinvio .dimostra, pertanto, inammissibile l'estensione del ,termine anzidetto 1che alla successiva fase di liquidazione definitiva della quota avocalle, che non risulta disciplinata dall'art. 3 e per la quale, proprio in msiderazione della sua na:tura definitiva, la ratio legis di assicurare 1 rapida riscossione del tributo, del resto gi soddisfatta attraverso la use di liquidazione provvisoria, non pu essere utilmente invocata l'effetto di estendere l'applicazione di quel termine. La tesi, poi, 'che il d. 1. n. 436 del 1946 disciplini, in realt, una lica liquidazione (con riserva di eventuali conguagli per il contri.: tente) alla quale sarebbe applicabile il termine pi volte richiamato . 60 giorni, non pu essea:-e condivisa, perch contrasta .con la disciplina :ita dal legislatore alla materia. La liquidazione di conguaglio, e cio definitiva, viene, infatti, >nfigurata (artt. 1, 2, 3, 4 r. d. n. 436 del 1946) come fase distinta e Lccessiva alle singole liquidazioni provvisorie operate per ciascun anno, l compiuta per tutto il periodo 1939-1945 dopo che siano divenuti ~finitivi nel merito tutti gli accertamenti relativi al periodo anzi :ltto. Essa non consiste, poi, in una mera operazione contabile sulla :ise dei risultati di accertamenti gi compiuti, come dimostrato, a .cer d'altro, dalla considerazione che solo in tale fase si procede, fettuandone la detrazione dall'intea:-o ammontare della quota avoca le, all'accertamento delle perdite .dichiarate ai sensi dell'art. 2, le lali, nel computo della liquidazione provvisoria, sono sta,te calcolate 1ll'Ufficio nella misura ritenuta provvisoriamente ammissibile. Ne consegue che, risultando distintamente previste e disciplinate due fasi di liquidazione, provvisoria e definitiva, la tesi della ricor mte, che sulla premessa dell'unicit della procedura tende ad applicare la notificazione della liquidazione definitiva il termine espressamente ~ i'. I I I I ! I ! ( i ! l 1 1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stabilito crune si visto -solo per la .liquidazione provvisoria, si dimostra palesemente inaccoglibile. Sulla individuazione del termine proprio della notificazione della liquidazione definitiva verte il secondo motivo del ricorso, dolendosi la ricorrente che fa Commissione Centrale abbia ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione sulla considerazione che l'autonomia strutturale dell'avocazione dei profitti di guerra, regolata dal r. d. 1. 27 maggio 1946, n. 436, rispetto all'imposta sui profitti di guerra, esclude, nel silenzio della legge, il irife.rimento all'art. 9 della 1. 8 giugno 1936, n. 1231. Deduce la Pelecchia, a sostegno della censura, che l'avocazione delle quote dei profitti di guerra, gi dichiarate indisponibili dall'articolo 25 del r. d. n. 598 del 1943, avrebbe dato luogo ad un semplic.e aggravio della esistente imposta strao11dinaria su tali profitti sicch sarebbe ad essa applicabile l'art. 9 del d. 1. 8 giugno 1936, n. 1231 (;richiamarto ,dall'art. 19 del r. d. n. 598 del 1943), che fisim i rtermini per \l'accertamento ,e la riscossione in materia di imposte di ricchezza mobile. Ne conseguirebbe, ad avviso della ricorrente, che il termine per la notificazione della liquidazione della quota avocabile in via definitiva, dovrebbe ritenersi fissato in cinque o in due anni successivi a quello in cui sia stato de.finito l'ultimo accertamento per profitti di guerra, a norma, rispettivamenrte, del secondo o del quarto comma del citato art. 9, a seconda che si consideri la liquidazione di cui si discute come un nuovo accertamento o, invece, come una iscrizione a ruolo. Il motivo di ricorso non fondato. opportuno premettere che la legge sull'avocazione dei profitti di guerra non contiene una norma espressa che imponga all'amministrazione finanziaria un termine per la notificazione della liquidaziooe definitiva, e non detta nemmeno, in materia, una norma di rinvio alle disposizioni della legge sui profitti di guerra (n. 598 del 1943), norma che permetta di applicare, attraverso il rinvio contenuto nell'art. 13 (per l'accertamento) e 19 (per la riscossione) di questa legge, i .termini stabiliti per il compimento di atti dalla legge sull'imposta di ricchezza mobile. Allo stato di questa normativa chiaro che la tesi della ricorrente potrebbe essere accolta soltanto sulla premessa, illustrata nel ricorso o ribadita nella discussione orale, che la disciplina dell'avocazion,e integrerebbe e completerebbe quella sull'imposta straordinaria sui pirofitti di guerra, rappresentandooe, in sostanza, una semplice modificazione diretta a disporre l'avocazione .di quelle quote dei profitti anzidetti che erano state gi 'dichiarate indisponibili. Ma cosi non . L'avocazione dei profitti di guerra e l'imposta straordinaria su ~ questi profitti appaiooo, infatti, strutturalmenrte autonome anche se, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA a un punto di vista dl politica tributaria, la prima si ,presenta come n completamento della seconda, mtrodutto per raggiungere quegli ~opi di perequazione tributaria che, di fronte agli imponenti fenoLeni di rapido arricchimento verificatisi nel periodo bellico, non erano ati .conseguiti n con il sistema di imposte ordinarie n con l'imposta :raordinaria anzidetta. L'autonomia strutturale che, in linea di principio, non viene esclusa ~r il solo fatto che un'imposta venga calcolata con riferimento ad rra base imponibile accertata ai fini di altra imposta -baster ricor- ~re la di:sposizione dell'art. 141 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, ,sugli fetti autonomatici dell'accertamento dei II'edditi soggetti ad imposta 1 ricchezza mobile o sui fabbricaiti ai fini della imposta complementare, tiposte la cui autonomia fuori di ogni discussione -risulta evidente re si consideri: ,che la quota avocabile pu coincidere, ma non neces1riamente, con la somma delle quote gi rese indisponibili per effetto ~1l:a J.egge sull'imposta strao11dinaria sui profitti di guerra relativi agli l!IJ.i 1939-1945: che, per la determinazione della quota avocabile, viene nmessa la detrazione, dalle quote gi indisponibili, dei mancati utili . di sorbto del creddito normale (art. I, 3 c. d. I. n. 436 del 1946), e ~lle perdite (art. I, 4 c.) verificatisi in uno o pi esercizi compresi ~l periodo considerato; che l'avocazione pu mancare, anche se siasi tto luogo all'appUcazione dell'imposta straordinaria (art. 1 c. c.), iando l'ammontare dei rp11ofitti non superi le lire 100.000; che infine, 1ccertamento e la liquidazione della quota avocabile, la quale ha caratire unitario per il sessennio ,considerato, avvengono attraverso due adi ,di liquidazione una provvisoria ed una definitiva e che prevista ir quest'ultima una specifica fase contenziosa (art. 4). Da questa autonomia di struttura e di normazion discende che alla >tificazione della liquidazione definitiva della quota avocabile dei mag ocri utili di guerra non possa essere applicato un termine previsto per tra diversa imposta e ,che debba, invece, applicarsi il termine di pre rizione ordinaria, di cui all'art. 2946 c. c., cosi come esattamente ha benuto la Commissione Centrale delle imposte .dirette nella decisione 1pugnata. -(Omissis). )RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 giugno 1968, n. 2146 -Pres. Stella Richter -Est. Pascasio -P. M. Cutrupia (conf.) -Arrigo Giovanni (avv. Sangiorgi) c. Ministero delle Finanze (avv. Srtato Foligno). iposta di registro -Agevolazioni tributarie per le nuove costruzioni edilizie -Legge regfonale Siciliana 18 gennaio 1949, n. 2 -Trasfe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rimenti di appartamenti di nuova costruzione -Necessit della dichiarazione di abitabilit -Equipollenti -Esclusione. (1. reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, art. 10). La dichiarazione di abitabiUt prevista daU'art. 10 della legge Reg. sic. 18 gennaio .1949, n. 2 per L'.applicazione del beneficio fiscale deLla registrazione a tassa fissa degli atti di compravendita di nuova costruzione, indispensabile e non ammette equipoUenti. Le denunce prescritte daWart. 1 del Reg. 29 aprile 1949, n. 10, per l'esecuzione della Legge n. 2 del 1949, nel testo modificato dal decreto della Regione' in data 25 maggio 1950, n. 22, non sostituiscono ia dichiarazione di abitabiLit e sono previste al diverso scopo di costituire la prova den'inizio e della ultimazione deit'edificio (1). (Omissis). -Col primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1, 2, 9 e 10 della legge 18 gennaio 1949, n. 2, e degli artt. 4, 6, 7 del regolamento 26 aprile 1949, n. 10, modificato con decreto 25 maggio 1950, h. 22 del Presidente della Regione siciliana, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuta inapplicabile l'agevolazione tributaria, mentre a tal fine era sufficiente che risultasse l'effettiva abitazione, comprovata dai documenti allegati all'atto. La censura n001 fondata. L'art. 1 della citata legge regionale n. 2 del 1949 statuisce che, per le costruzioni di edifici destinati a civile abitazione, sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agU al'lticoli s:uccessivi, fra cui quella delle imposte di registro e di trascrizione degli atti di compravendita in misura fissa, prevista dall'art. 2. L'art. 10 estende tale beneficio alle compravendite degli apparta menti .costruiti su tali aree, che rispondano ai requisiti stabiliti dal procedente art. 9, ma l'estensione limitata al primo trasferimento che avvenga entro un anno dalla dichiarazione di abitabilit rilasciata dalla competente autorit comunale. C001 ci l'estensione del beneficio espressamente e chiaramente condizionata, oltre che a specifid requisiti di destinazione, di costru (1) Decisione di incontestabile esattezza del tutto conforme alla decisione attuata in precedenza Con sentenza 19 luglio 1965, n. 1620 della Cassazione riportata in questa Rassegna, 1965, 1214 con nota di MAND. L'uniformit delle stesse decisioni e le puntuali p'l"ecisazioni fatte dalla Suprema Corte sulla materia controversa, portano decisamente a iritenere il principio affermato ius receptum. Il maggior rigore che si rinviene nella legislazione regionale rispetto alla legislazione nazionale, nella quale o1tre al termine maggiore per il trasferimento, la dichiarazione di abitabilit alternativa con la effettiva abitazione, trova fa sua ragione legittimante nella maggiore ampiezza del trattamento di favore fiscale riconosciuto dalla legislazione g:-egionale (tassa fissa rispetto alla riduzione del 2,50 % della imposta di registro e un quarto della imposta ipotecaria). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Loo:i:e e di abitabilit ,che qui non intereS1Sano e 'che sono indicati negli rticoli 9 ed 1, anche all'effettivo rilascio della dichtaxazione di abitailit da parte della competente autorit comunale, da cui decorre al: es il termine di un anno che segna il rtempo nell'ambito del quale il eneficio dl'coscritto. Se dunque le norme esaminate impongono a chi aspira ad ottenere agevolazione l'obbligo di ottenere la dichiarazione anzidetta, obbligo b.e deve risultare adempiuto alla stipula dell'atto; manifesto che la rova di un simile adempimento non pu essere data altrimenti che Uegando all'atto stesso copia della dichiarazione preventivamente t:tenuta. Inoltre, il testo delle norme in esame non prevede di sostitlre la dichiarazione coo equipollenti, n tali possono ritenersi le deuncie prescritte dall'art. 1 del regolamento 29 aprile 1949, n. 10, er l'e,secuzione della legge, ,come modificato dal decreto del Capo ella Regione in data 25 maggio 1950, n. 22, al ben diverso scopo di Jstituire la prova dell'inizio e della ultimazione dell'edificio, ma non i documentare il rilascio della dichiarazione di abitabilit e neppure effettiva abitazione: requisito questo che noo indicato dalla legge l fini del beneficio di cui trattasi e che, pertanto, non pu sostituire altro testualmente richiesto. Del resto, questa Corte suprema ha gi avurto occasione .di pun1alizzare che la registrazione a tassa fissa degli atti di compravendita i appartamenti di nuova costruzione nella Regione siciliana -prelsto dall'art. 1 della legge in esame -spetta soltanto agli appartamenti 1e siano starti venduti per la prima volta entro un anno dalla dichia1zione di abitabilit; e che la mancata produzione del certificato da li Tisulti l'esistenza di tale dichiarazione fa perdere il diritto al beeficio: conclusione questa che rimane ferma anche dopo la sostitu, one del regolamento ,di esecuzione 26 aprile 1949, n. 10 con quello 'i maggio 1950, n. 22 (sent. 19 luglio 1965, n. 1620). -(Omissis). ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 giugno 1968, n. 2156 -Pres. Favara -Est. Elia -P. M. Del Grosso (conf.) -Frare Angelo (avv. Potzolu) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas). nposta generale sull'Entrata -Denunzia ai fini del pagamento del l'imposta -Omissione -Denunzia ex art. 2 d. P. R. 14 dicembre 1961 n. 1315 -Finalit. (d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315, art. 2; 1. 19 giugno 1940, n. 762, art. 37). nposta generale sull'entrata -Denuncia dei vini ex art. 2 d. P. R. n. 1315 del 1961 -Obbligatoriet ai sensi dell'art. 7 stesso decreto. 638 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Illegittimit costituzionale per eccesso di delega legislativa. Manifesta infondatezza. (d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315, artt. 2, 7; Cost. art. 3, 23, 76, 77). Imposta generale sulla entrata -Esazione commessa agli incaricati ed agli appaltatori delle imposte di consumo -Aggio e rimborso di spesa attribuiti ai medesimi -Illegittimit costituzionale Manifesta infondatezza. (Cost. art. 23; d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315, art. 5). L'obbligo di denuncia sancito daWart. 2 del d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315, essendo stato detto articolo emanato in virt della delega conferita al governo daU'art. 8 n. 3 deUa legge 19 dicembre 1959, numero 1079 per salvaguardare la riscossione dell'IGE sui vini, ha finaiit fiscaLi atteso il richiamo contenuto nel successivo art. 7 alla norma della legge 19 giugno 1940, n. 762 (1). L'obbligo di denunzia, avendo natura di avviso di accertamento del tributo, costituisce un presupposto per l'accertamento dell'imposta, pertanto poich la delega legislativa conferita con l'art. 8 n. 3 della legge n. 1079 del 1959 autorizzava l'emanazione di norme rivolte alla salvaguardia della riscossione del tributo (IGE), gli artt. 2 e 7 del d. P. R. n. 1315 del 1961 rientrano senza possibiltit di dubbio nella finalit e nei limiti della delegazione legislativa (2). L'art. 5 del d. P. R. n. 1315 del 1961 che attribuisce agli incaricati ed agli appaltatori delle imposte di consumo l'aggio del due per cento (1) Come noto la legge 18 dicembre 1950, n. 1079, ha abolito l'imposta di consumo sul vino. L'art. 8, che ha disposto detta abolizione, ha per fatta esplicitamente salva l'applicabilit dell'IGE delegando al Governo l'emanazione delle norme dirette appunto a salvaguardare l'esazione di tale imposta. A ci si provveduto con d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315, che, all'uopo, ha imposto a coloro che trasformano uve e mosti in vino o detengono mosti non ancora trasformati, l'obbligo della denuncia agli uffici delle imposte di consumo incaricati della riscossione dell'IGE. (2) Esattamente la Corte ha riconosciuto che detta denuncia va inquadrata tra quelle previste e sanzionate dall'art. 37 della legge 19 giugno 1940, n. 762, non solo in virt del r'khiamo a dette no'l'.'me contenuto nell'airt. 7 d. P. R. n. 1315/1961, ma anche in 'l'.'elazione al disposto dehl'art. 1 stesso decreto laddove delineato il sistema di riscossione dell'IGE. Giusta tale articolo l'imposta dovuta una tantum il che equivale a dire che la sua esazione avviene in modo virtuale iJ. che quanto appunto prevede il citato art. 37. Di qui l'indubbio inser-imento della denuncia nel sistema di accedamento della materia imponibile ai fini dell'IGE e, quindi, delle sue finalit fiscali. Che la nO!l:'ma, in Telazione agli scopi previsti dal n. 5 del citato art. 5 legge n. 1079 del 1959, abbia anche lo scopo di prevenire e reprimere frodi e sofisticazioni nella preparazione dei vini, non toglie che essa abbia anche PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA ,TRIBUTARIA 639 ~tre ad un rimbol!"so di spese non viola l'art. 23 della Costituzione pell"i, nei limiti della delega, la legge delegata pu impoll"re prestazioni :itrimoniali, n occOll"ll"e, per la noll"ma costituzionale, che la legge lsciplini tutti gli oneri accessori dell'imposta (3). (Omissis). -Col primo mortivo del ricoi'!So si denuncia la vioJ.aone degli articoli 7 d. p. 14 dicembre 1961, lll. 1316 (in irelaziooe agli ~ticoli 37 1. 19 giugno 1940, n. 762, ed 1, 3, 4 1. 7 gennaio 1929, n. 4, l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale ed all'art. 360, 3 c. p. c., deducendosi dal ricorrente: a) l'estensione delle sanzion.i 7eviste dalla legge sull'IGE (art. 37 del d. 1. 9 gennaio 1940, n. 2, mver.rtito in 1. 19 giugno 1940, n. 762) alla ipotesi di violazione del1rt. 2 d. p. 14 dicembre 1961, n. 1315, illegittima, in quanto manca dichiarazione espressa di applicabilit, richiesta, per potersi avere 1a tale estensione, .sia dal principio generale di cui all'art. 12 di oprel. c. c.) e sia dall'art. 1 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4, mentre la m:na sanzionatoria non pu essere appltcata analogicamente e la pre soprattutto il fine di consentire l'attivit di accertamento degli uffici cali agli effetti dell'appUcazione dell'IGE. La Corte ha posto con molta appropriatezza in risalto la natma auto1ma di tale obbligo rispetto a quello del pagamento dell'imposta; trattasi I! !illa specie di un adempimento formale accessorio; ma distinto, da quello !l pagamento dell'imposta e che, apunto perch tale, pu gravaxe anche eoloro che, in ipotesi, non sarebbero tenuti al pagamento dell'IGE. lI Atteso tale carattere proprio della denuncia in questione la sentenza rassegna ha .giustamente dichiarato manifestamente infondata la que .one di legittimit costituzionale per eccesso di delega sollevata dal I ntribuente. Infatti tra gli scopi della delega prevista dall'art. 8 prevista esplici I mente, come dianzi rilevato, la finalit di salvaguwdare la riscossione j lJ.'IGE al che appunto ibbligazione di imposta, della quale nel presente processo non si RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO discute, mentre oggetto della lite l'obbligo di denuncia e la sanzione per omessa denuncia. Manifestamente infondata poi la questione di illegittimit costituzionale riguardante l'assunta violazione dei limiti della delega mediante la prescrizione di adempimenti, anche a carico di soggetti non obbligati all'imposta. Infartti, lo stesso ricorrente e~essamente in ricorso ammette (pag. 15) che tali adempimenti costituivano mezzi di accertamento del tributo . La delega legislativa autodzzava l'emanazione di norme volte alla salvaguardia della riscossione del tributo, riscossione che presuppone l'accertamento della imposta; pertanto, essendo rivolte, come lo stesso ricorrente ammette, all'ac,certamento del tributo, le norme che imponevano l'obbligo della denuncia, rientravano senza po,ssibilit di dubbfo nelle finalit e nei limiti della delegazione legislativa, COS come, correlativamente, Vi rientravano le norme rivolte a sanzionare, mediante il richiamo all'art. 37 del d. 1. n. 2 del 1940, l'eventuale omissione della denuncia. Alla stregua di tali considerazioni, deve dichlarrursi irrilevante nel presente giudizio la questione di illegittimit costituzionale degli artcoli 3, 4 e ,5 del d. p. n. 1315 del 1961 e deve dichiarairsi mainifestamente infondata la questione di .illegittimit costituzionale degli articoli 2 e 7 del d. p. citato, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione, essendo evidente l'insussistenza dell'asserta violazione dei limiti della delegazione legislativa, .gi esclusa, sotto aUro profilo, dalla Corrte Costituzionale (sent. 6 del 1964) contenuta nell'art. 8 della 1. 18 dicembre 1959, n. 1079. Assume, inoltre, il ricorrente, sempre nel secondo motivo, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto con le norme sopra dichiarate del d. p. 1315 del 1961 si imporrebbero oneri fiscali costituenti un trattamento pi oneroso di quello previsto in genere per gli altri cittadini soggetti aU'IGE, e si ilnporrebbe un aggio del 2 % , oltre ad un rimboi"so spese in aggiunta all'imposta IGE ordinaria. La questione irrilevante nel presente giudizio, che non ha per oggetto il quantum della imposta, n comunque il tributo, ma solo l'obbligo di denuncia e la sanzione per l'omessa denuncia. I La questione inoltre manifestamente infondata, perch l'art. 3 esige la parit di trattamento a parit di situazione di fatto, mentre I nella specie le varie norme si riferiscono a situazioni palesemente di! Vei"se. Assume, ancora, il ricorrente, la violazione dell'art. 23 della Costituzione, avendo l'art. 5 dell:a legge delegata stabilito un aggio a I, ! favor,e dell'appaltatore delle imposte, mentre so1o per legge era possii E bile imporre la relativa prestazione. La questione irrilevante, non l I avendo riferimento all'obbligo di denuncia ed alla sanzione per omessa III denuncia, ed manifeistamente infondata, in quanto, nei Umiti della ~ delega, la legge delegata pu imporre prestazioni patrimoniali, come PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 643 gnj. altra legge, n occorre, per la norma costituzionale, che la legge iscipJ.ini tutti gli oneri accessori della imposta (Corte Cost. sent. 4-57). Anche il secondo motivo, d:i nullit nelle varie censure, non ha mdamento. -(Omissis). URTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 giugno 1968, n. 2177 -Pres. Stella Richter -Est. Saja -P. M. Chiri (coo.f.) -Campa1ini (avv. Bollati) c. Ministero delle finanze (avv. Stato Cavalli). nposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi le Commissioni - Impugnazioni -Atti Impugnabili -Impugnabilit autonoma all'organo di grado superiore dei provvedimenti di carattere ordinatorio -Esclusione -Norme del Codice di procedura civile -Operativit nel procedimento contenzioso tributario -Limiti. nposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi le Commissioni Impugnazioni -Atti impugnabili -Provvedimento di sospensione ex art. 295 c. p. c. -Esclusione. (r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 40 e segg.). Nel procedimento avanti ie Commissioni Tributarie, in mancanza i deroga espressa o tacita, ai fini della determinazione 'dei provve1di: enti impugnabiLi opera la medesima disciplina dell'ordinario processo i c.ognizione. Conseguentemente sono impugnabili mediante ricorso ~la Commissione Tributaria di grado superiore soltanto i provvedi: enti decisori con i quali il giudice, al fine di dirimere una lite, pro~ de all'accertamento del regolamento giuridico di un determinato ~pporto e, pertanto, afferma o nega l'esistenza di una concreta volontd ~ legge che assicuri ad una delle parti il bene che costituisce l'oggetto ?Ha contesa e sul quale si determina la contrappo&izione degli appositi :teressi. Non sono, invece, autonomamente impugnabili i provvedi. enti di carattere ordinatorio perch, essendo diretti soltanto a regolare corso dei procedimenti ed essendo inoltre revocabili o modificabili zllo stesso giudice che li ha emessi, non sono idonei a pregiudicare :rettamente la decisione finale ed a determinare, di conseguenza, io stato di soccombenza (1), Caratte1e ordinatorio con conseguente esclusione di impugnabiiitd z il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c. p. c. essendo ~so diretto a regolare l'attivitd processuale al fine di evitare eventuali nitrasti fra giudicati (2). (1-2) Statuizioni di indubbia esattezza. La Corte di Cassazione, infatti, 1 fa:atto la logica e necessaria conseguenza da due indiscutibili :principi, iali quelli della natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie e del :rattere di ordine pubblico di univoca g.enerale applicazione, in mancanza 644 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con il primo mezzo il ricorrente, deducendo la violazione degli am. 279 e 295 'c. p. c. in relazione agli artt. 25, 40 e 41 r. d. 8 luglio 1937 n. 1516 nonch all'art. 360 n. 3 c. p. c. sostiene che erroneamente la Commissione centrale delle imposte ha qualificato sentenza il provvedimento emesso dalla Commissione provinciale di Bisa, ritenendolo conseguentemente soggtto al rimedio del ricorso alla stessa Commissione centrale. La censura pienamente fondata. Rileva anzitutto la Corte, la quale nell'esame del detto error in procedendo anche giudice del fatto, che J.'interpretazione ,data dalla Commissione centrale delle imposte al provvedimento emesso dalla Commissione provinciale risulta palesam.ente arbitraria. Espressamente ed inequivocabilmente, invero, la Commissione provinciale ritenne che, prima di provvedere sull'istanza di sospensione del giudizio tributario in dipendenza di un processo penale iruziato contro i contribuenti, era necessario stabilire i termini esatti del capo di imputazione al fine di accertare l'esistenza del nesso di pregiudizialit tra i due processi richiesto dall'art. 3 C. p. p., ed appunto perci rimise gli atti all'ufficio delle imposte di Volterra affinch fosse acquisita copia del capo di imputazione contro i contribuenti e fosse reso cos possibile l'indispensabile accertamento relativo a:lla sussistenza del nesso di pregiudizialit suindicato. Pertanto risulta evidente come il provvedimento emesso dalla Commissione provinciale non ,conteneva una pronuncia di sospensione del giudizio tributario, bens soltanto l'ordine all'ufficio finanziario di provvedere all'acquisizione del documento ritenuto necessario per ded dere sulla istanza di sospensione. La contraria opinione della Com missione centrale, la quale ha ravvisato invece nel provvedimento una pronuncia di sospensione, non trova nessuna giustificazione nella moti vazione e nel dispositivo dell'atto e si risolve in una mera ed apodottica affermazione indimostrata ed arbitraria. Peraltro, se pur si fosse trattato di un provvedimento di sospensione, le conseguenze, per quanto qui interessa, non sarebbero mutate, in di deroga espressa o tacita, delle norme del codice di procedura civile. Per il processo tributario, in paTticolare, il principio, Tecepito dalla dottrina (cfr . .ALLORIO, Diritto processuale tributario, 1952, 457) si consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso, appunto, di ritenere acqutsito che sia per i tributi diretti che per quelli indiretti, laddove non dispongono norme derogative tratte dalle singole leggi tributarie, operino le norme di diritto processuale comune iper tutti gli atti afferenti il rapporto giuridico di imposta, sia ne1la fase di accertamento che in quella contenziosa. Cf:r. Class. 10 luglio 1964, n. 1819, in questa Rassegna, 1964, I, 783; Cass. 15 luglio 1965, n. 1537, ivi, 1965, I, 1046, con nota di .SEMBIANTE. Sulla seconda massima cfr., in senso conforme, Cass. 19 luglio 1968, n. 2598. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 645 uanto il provvedimento avrebbe sempre avuto natura di ordinanza non di sentenza e pertanto non sarebbe stato suscettibile di essere npugnato autonomamente e direttamente innanzi alla Commissione :mtrale. Al riguardo va ricordato che nel procedimento avanti le Commissioi tributarie applicabile, ai fini della determinazione dei provvedi1enti impugnabili, la medesima disciplina dell'ordinaro processo di >gnizone, trattandosi di regole generali che, in mancanza di una deroga ~ressa o tacita, valgono anche per il processo tributario suindicato. onseguentemente sono impugnabili mediante ricorso alla Commissione ibutaria di grado superiore soltanto le sentenze e c.fo i provveditenti decisori con i quali il giudice, al fine di derimere una lite, pro~ de all'accertamento del regolamento giuridico di un determinato raporto e, di conseguenza, afferma o nega l'esistenza di una concreta o1ont di legge che assicuri ad una delle parti il bene che costituisce oggetto della contesa e sul quale si determina la contrapposizione degli pposti interessi; invece, non sono autonomamente impugnabili i provedimenti di carattere or.dinatorio perch, essendo diretti soltanto a ~golare il corso del procedimento ed essendo inoltre revocabili e moificabili dallo stesso giudice che li ha emessi, non sono idonei a preiudicare direttamente la decisione finale e a determinare quindi uno ;ato di soccombenza. Ora, come jus receptum, il provvedimento di sospensione del pro~ sso ai sensi dell'art. 295 c. p. c. ha carattere ordinatorio, in quanto on pronuncia sulla pretesa fatta valere, attribuendo a una delle parti bene che in contestazione, ma regola l'attivit processuale al fine i evitare eventuali contrasti tra giudicati. Appunto, in base a tali >nsiderazioni, questo Supremo Collegio ha ripetutamente affermato il irattere ovdinatorio del provvedimento di sospensione del processo, .levando che detto carattere permane anche se esso stato adottato Jn la forma della sentenza con la conseguenza, che in nessun caso mo ammessi contro di esso i rimedi dell'appello e del ricorso .per cassaone (cfr. Cassazione 6 febbraio 1959, n. 374; 23 marzo 1963, n. 726). Deve perci concludersi che, se anche si fosse trattato di una prouncia di sospensione del processo e non invece, come in effetti era, di n provvedimento con cui il giudice si riservava di provvedere sulla ~lativa istanza dopo che a cura dell'ufficio delle imposte competente )Sse stato acquisito il documento Considerato necessario ai fini di deciere sul nesso di pregiudizialit, il ricorso alla Commissione centrale ~a parimenti inammissibile. L'impugnata decisione, che si discostata da tale principio, va ertanto annullata con rinvio alla stessa Commissione centrale. Jmissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 18 aprile 1968, n. 9 -Pres. Lo schiavo -Est. Jannuzzi -Severino (avv. Maglia) c. Consorzio di miglioramento fondiado Serra e Proviti (avv. Arcidiacono) e Genio Civile di Catania (avv. Stato Albisinni). Acque pubbliche ed elettricit -Demanio idrico -Carattere necessariamente statale -Sussiste. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 1; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; c. c. 1865, artt. 426-427; c. c. 1942, artt. 822 e 824). Acque pubbliche ed elettricit -Demanio idrico -Dichiarazione di demanialit di una sorgente -Diritti dei terzi sull'acqua dichiarata pubblica -Caducazione -Sussiste -Atti di disposizione dell'acqua da parte dei precedenti titolari -Inopponibilit allo Stato Sussiste. (r. d. 1. 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 2; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. art. 3). Demanio e patrimonio -Demanio idrico -Antica utenza d'acqua pubblica -Riconoscimento di fatto da parte dell'autorit amministrastrativa -Possibilit -Esclusione. (r. d. 1. 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 2; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 3). Acque pubbliche ed elettricit -Demanio idrico -Concessione di derivazione lesiva di diritti di terzi -Necessit di impugnativa del provvedimento concessorio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo nella G. U. -Sussiste. (t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 18). Acque pubbliche ed elettricit -Demanio idrico -Concessione di derivazione -Decadenza dalla concessione per mancata esecuzione delle opere -Necessit della pronuncia dell'autorit amministrativa -Sussiste. (t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 55). da escludere, secondo il vigente ordinamento giuridico, la sussistenza di un demanio idrico che non sia statale (ma, ad es., comunale). Solo le acque non pubbliche possono appartenere ai privati o PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 647 zr parte del patrimonio di un Comune o di una Provincia. Le acque fie siano pubbliche per la loro attitudine a soddisfare un pubblico, enerale interesse non possono che appartenere al demanio dello tato (1). La dichiarazione di demanialit di una sorgente, correlativa al )conoscimento della sua intrinseca attitudine a soddisfare un publico, generale interesse, importa ipso iure la caducazione di qual. asi diritto accordato a terzi sull'acqua stessa, che si rivela incomitibile con i caratteri della demanialit. Conseguentemente, tutti gli ~ti di disposizione dell'acqua, posti in essere dai precedenti titolari, Z in genere tutti i rapporti, comunque costituiti sull'acqua a favore i terzi sul presupposto della sua natura privatistica, perdono efficacia diventano inopponibili allo Stato, che si considera titolare dell'ac1. ia a titolo originario, e possono costituire soltanto condizione per ;tenere il riconoscimento di un'utenza, secondo le modalit stabilite zlla legge (2). giuridicamente impossibile e, quindi, irrilevante .il riconosci. ento di fatto di una antica utenza, tanto pi se risulti in contrasto m un atto della P. A., diverso ed opposto, di concessione della stessa :qua ad altro soggetto (3). (1) V., in senso .conforme, Cass., 16 .giugno 1954, n. 2058, Foro it., Mass., 54, 411, sub 4, ove nota di ulteriori riferimenti. La mesistenza di un demanio idxi.co delle Province e dei Comuni nerge dal coordinato disposto degli artt. 822 e 824 c. c. Per le Regioni tipo normale la Cbstituzione (art. 117) non apporta una fondamentale cezione alla regola, in quanto in materia la Regione pu legiferare !tanto per le acque minerali e termali. Per le Regioni di tipo speciale art. 32 St. Sic.; art. 14 St. Sard.; art. 5 St. Vald. Nello Statuto del entino-Alto Adige si parla soltanto degli acquedotti (art. 57), i quali, me emerge dal combinato disposto di cui all'art. 822, comma secondo, I alil'art. 824, Comma primo, c. c., possono costituire anche materia di dema o provinciale e comunale. Per gli acquedotti costruiti dalla Cassa per iJ. ezzogiorno, v. art. 8 1. 26 giugno 1965, n. 717. (2) Cfr. TTib. Sup. acque,28 gennaio 1967, n. 1, in questa Rassegna, 67, I, 160, sub 2, con nota di ulteriori riferimenti. (3) V., -infatti, artt. 2 e 3 t. u. n. 1775 del 1933; in giurisprudenza, Trib. tp. acque, 25 maggio 1937, Foro it., Rep., 1937, voce Acque pubbliche, 31; i diritti che g1i utenti privati possono vantare all'uso delle acque bbliche debbono essere fatti valere nelle forme amministrative, secondo speciale procedura determinata dalla legge, e l'A. G. non pu giudicarne e successivamente, in via di opposizione ai provvedimenti che siano umati in detta sede: Trib. Sup. acque, 3 agosto 1940, Foro it., Rep. U, voce Acque pubbliche e private, n. 25. Cass., Sez. Un., 14 aprile 1964, '891, in questa Rassegna, 1964, I, 673, sub 2 (con nota redazionale), vertono alla necessit del decreto amministrativo di riconoscimento, preando che la decisione del G. O. di declaratoria del diritto soggettivo ll'antico utente non importa riconoscimento del diritto di utenza nei RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n terzo, che si assuma titolare di un diritto subiettivo leso da una concessione a terzi di utenza della stess.a acqua pubblica, deve, a pena di decadenza, far valere Le sue ragioni impugnando il decreto di concessione dell'utenza a favore dei terzo nei termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dei predetto provvedimento neita Gazzetta Ufficiale (4). La decadenza dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, per mancata esecuzione deUe opere previste nei disciplinare, entro termini stabiliti originariamente, ovvero prorogati, non opera ipso jure, n pu, quindi, essere dichiarata daWA. G., ma deve essere pronunziata dati'Autorit amministrativa ed iL ricorso aH'A. G. ammissibile solo a seguito di tale pronuncia (5). (Omissis). -L'istante Orazio Severino si costituito in giudizio nella qualit di rappresentante del Consorzio Difesa Strade ed Acque Buglio con sele in Adrano. Tale Consorzio risulta costituito con atto per notar Giardina di Adrano dell'8 dicembre 1955, n. 10390 di rep.; il mandato al Severino a proporre il giudizio di appello stato conferito con deliberazione dell'assemblea dei soci del predetto Consorzio in data 1<> marzo 1964. Pertanto, dev'essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dal Consorzio Serra & Proviti . confronti dell'Amministrazione, e tanto meno Costituisce una pronuncia che tenga luogo del decreto di riconoscimento del diritto, dovendo intendersi subordinata, per una definitiva produttivit di effetti, al sopravverire, in modo aderente, del provvedimento amministra.tivo di riconoscimento e, comunque, tale da doversi ulteriormente armonizzare, sul piano giuri:dicopatrimoniale, col modo di essere di questo. Essa giustificata dalla esigenza di non lasciare senza alcuna protezione la condizione dell'antico utente, durante il tempo richiesto per l'emanazione da parte dei competenti organi del decreto di riconoscimento . (4) Contra Trib. Sup. acque, 8 marzo 1968, n. 5, in questa Rassegna, 1968, I, 278, sub 1 (con nota contraria di ALBISINNI), secondo cui il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 18 t. u n. 1775 del 1933 operntivo solo nei riguardi di coloro che hanno partecipato al procedimento amministrativo conclusosi con il decreto di concessione, ma non anche nei confronti di coloro che assumano di essere stati lesi dalla concessione in un loro diritto soggettivo: i diritti civili perfetti, proprio appunto perch tali, non possono essere menomati dalla decorrenza di un termine .collegato alla notifica o alla pubblicazione di un provvedimento amministrativo, .che non concerne direttamente il loro titolare, onde la loro tutela giurisdizionale rimane soggetta ai comuni termini di prescrizione. In senso favorevole v., invece, ALBISINNI, in questa Rassegna, 1968, I, 280-281. (5) Cfr. Cass., Sez. Un., 16 maggio 1933, Riv. dir. pubbl., 1933, Il, 621. La decadenza delle utenze per non uso comminata nell'esclusivo interesse dello Stato e non perci opponibile da terzi interessati, ove non sia PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 649 Il Consorzio appellante deduce che la sorgente Buglio aveva na11ra demaniale, siccome appartenente al Comune di Adrano, che, con tto 27 giugno 1752, fece donazione alla Chiesa Madre di Adrano elle tenuta di terre ed ortaggi in contrada Difesa Mulini, fra i quali ~orreva l'acqua della predetta soa:-gente, scaturente ai margini delabitato di Adrano; osserva che la sorgente conserv tale carattere i. demanialit anche dopo che la Chiesa Madre concesse in enfiteusi terreni e gli ortaggi agli originari danti causa degli attuali consoriati, e ci desume dal fatto che la concedente cedette agli enfiteuti uso e non la propriet delle acque; che, inoltre, neanche l'iscriione della sorgente nell'elenco delle acque demaniali della Provincia i Catania nell'anno 1929 era valsa ad annullare il predetto carattere i demanialit comunale della sorgente stessa ed il conseguente diltto di uso dell'acqua attribuito ai consorziati con il predetto con atto di enfiteusi. Sostiene ancora il Consorzio, in via subordinata, 1e, anche a volere ammettere che la sorgente abbia perduto il ca1ttere originario di demanialit, bisogna tuttavia riconoscere ancora perante a favore dei conso):'ziati il diritto di uso dell'acqua; ci erch la dichiarazione di demanialit conseguente all'iscrizione della >rgente nell'elenco delle acque pubbliche nel 1929 non poteva inci~ e sui diritti .preesistenti, che rimanevano salvi in virt del r.d.l. 9 ttobre 1919, n. 2161, secondo cui non occorreva alcun esplicito ricooscimento dei diritti di derivazione costituiti a favore dei terzi in lrt di un titolo legittimo o dell'uso trentennale dell'acqua anteriore lla legge 10 agosto 1884, situazioni che ricorrevano entrambe a fa:> re dei consorziati di Difesa Mulini. Il Tribunale Superiore osserva che la premessa della tesi del onsorzio appellante destituita di fondamento, per la considerazio~ che il nostro ordinamento giuridico non ammette un demanio Irico comunale. Solo le acque private possono appartenere ai privati fax parte del patrimonio di. un Comune o di una Provincia; le acque, ie sono pubbliche per la loro attitudine a soddisfare un pubblico merale interesse, non possono che appartenere al demanio dello tato. In tal senso costante la nostra legislazione in materia di ata dichiarata da1l'autorit ,amministrativa: Trib. Reg. acque di Torino, luglio 1939, Foro it., Rep., 1940, voce Acque pubbliche e private, n. 68. !gittimamente dichiarata la decadenza di una concessione per mancata :ecuzione delle opere di derivazione nei termini perentori stabiliti nell'atto concessione, anche senza la previa diffida o messa in mora, che sono ~hieste solo in caso di cattivo uso delle derivazioni, di inadempimento o di >gligenze ai sensi delle lett. b), c) e d) dell'art. 55, terzo comma, t.u . 11 cembre 1933, n. 1775, modificato dalla' 1. 18 ottobre 1942, n. 1434: Trib. tp. acque, 20 ottobre 1964, n. 26, Il Consiglio di Stato, 1964, II, 403. 650 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO acque, a cominciare dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 all. F fino al vigente t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 (vedi in particolare l'art. 1 delle predette leggi, che attribuisce solo al Ministero dei Lavori Pubblici la disciplina in materia di acque pubbliche). L'art. 427 del codice civile 1865 annoverava fra i beni del demanio pubblico, e perci dello Stato (art. 426), i fiumi ed i torrenti. L'art. 822, comma primo, del codice civile vigente ugualmente dispone che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; il successivo art. 824 prevede inoltre che possano appartenere alle Province o ai Comuni solo i beni della specie di quelli indicati dal e secondo comma dell'art. 822, e non anche quelli indicati nel e primo comma, che riguarda le acque pubbliche. Su tale punto, peraltro, s' gi pronunciato in senso conforme questo Tribunale Superiore con sentenza 6 luglio 1950, n. 9 e nello stesso senso ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza 16 giugno 1954, n. 2058. del pari inesatta l'altra affermazione, che do la dichiarazione di demanialit della sorgente, conseguente all'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche nell'anno 1929, abbia lasciato in vita i diritti dei privati precedentemente costituiti, senza che fosse stato necessario alcun nuovo riconoscimento di essi .con un atto della P. A., che non sarebbe stato richiesto dal r. d. 1. n. 2169 del 1919. vero, invece, il contrario, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e di questo Tribunale Superiore: che, cio, la dichiarazione di demanialit di una sorgente, la quale correlativa al riconoscimento della sua finalit intrinseca di avere attitudine a soddisfare run pubblico, generale interesse, importa ipso iure la caducazione di qualsiasi diritto accordato a terzi sull'acqua stessa, che si rivela incompatibile con i caratteri della demanialit. Conseguentemente, tutti gli atti di disposizione delle acque, posti in essere dai precedenti titolairi, ed in genere tutti i rapporti comunque costituiti a favore degli utenti sul presupposto della loro natura privatistica perdono efficacia e divengono non opponibili nei confronti dello Stato, che si considera titolare a titolo originario, e possono costituire soltanto la condizione per ottenere il riconoscimento dell'uso dell'acqua secondo le modalit stabilite dalla legge. Al riguardo non esatto, in particolare, che il r. d. 1. 9 ottobre 1919, n. 2161 non prescrivesse tale riconoscimer,.to. Invero, l'art. 2 disponeva, con una norma sostanzialmente conforme a quella dell'art..3 del vigente t. u. n. 1775 del 1933, che gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lett. a) e b) dell'articolo precedente -cio i possessori di un titolo legittimo e gli utenti per un periodo ultratrentennale anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 -dovevano chiederne il riconoscimento, sotto pena di decadenza, entro certi termini. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 651 Il Consorzio appellante deduce, in via subordinata, che tale ricooscimento si sarebbe gi verificato, per avere l'autorit amministra. va sempre considerato il Consorzio stesso eome concessionario, sia ::m la notificazfone di ogni atto in contraddittorio del Consorzio conenuto, sia consentendo l'uso pacifico dell'acqua, sia riscuotendo il mone in dipendenza dell'atto Sidoti del 27 giugno 1752. Senonch tale situazione potrebbe solo valere ad ammettere una tenza di fatto o una tolleranza da parte della P. A. e giammai po ebbe tener luogo dell'atto amministrativo tipico di riconoscimento l un'antica utenza o di una nuova concessione. Pertanto, anche la redetta istanza subordinata deve essere respinta, per l'impossibilit luridica di ammettere un riconoscimento de facto di un'utenza, spealmente se essa risulti in contrasto con un atto diverso ed opposto l concessione della stessa acqua ad altri soggetti. Il Consorzio ricorrente, che non av.eva proposto opposizione eon o l'inclusione della sorgente Buglio nell'elenco delle acque pubbli1e, non chiese neanche il riconoscimento del diritto di derivazione e l ;utilizzazione dell'acqua della predetta sorgente ai sensi degli artt. 1 3 del citato r. d. 1. n. 2161 del 1919. Pertanto il Consorzio non pu ~gi vantare un proprio diritto in conflitto con quello che spetta al onsorzio Serra & Proviti in virt della concessione di derivazio~ stabilita a suo favore con decreto dell'Assessore dei Lavori Publici della Regione Siciliana n. 2050 del 27 novembre 1954, r.egistrato .la Corte dei Conti addi 20 gennaio 1955 e pubblicato nella Gazitta Ufficiale della stessa Regione il 21 marzo 1955, n. 12. Peraltro Consorzio appellante avreb.be dovuto far valere gli eventuali suoi iritti, che ora assume lesi dall'avvenuta concessione a favore del Con1rzio appellato, entro il termine perentorio di sessa..nta giorni dalla ibblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale, a lrma dell'art. 18 del vigente testo unico n. 1775 del 1933. Anche :le impugnativa mancata e perci, anche per tale ragione, si di. ostra infondata la pretesa di inefficacia o di inopponibilit al Con1rzio appellante del citato decreto di concessione a favore del Con1rzio appellato. Non vale osservare che nel decreto dell'Assessore ~Ila Regione Siciliana siano stati espressamente dichiarati salvi i :ritti dei terzi, quando, poi, risulta che il terzo, e nella specie il Con1rzio appellante, non pu vantare alcun diritto, per avere omesso di iiedere H .riconoscimento di un'antica utenza o di un titolo legittimo derivare l'acqua. L'appellante insiste su un principio er.rato, che, o, con la dichiarazione di demanialit, il diritto di propriet sulle !que si trasformi in diritto d'uso con effetti ex tunc, senza che oc> rra alcun riconoscimento. Ma s' gi detto che l'iscrizione nello .eneo delle acque pubbliche importa la caducazione di ogni diritto 1teriore, senza alcuna possibilit di una trasformazione in un diritto 652 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO diverso, che non potrebbe operarsi relativamente ad una situazione che, secondo il sistema della legge, ormai divenuta solo idonea a costituire il presupposto per il riconoscimento di un diritto, che deve essere chiesto entro un termine di decadenza. Sempre in base al suddetto, errato principio, il Consorzio appellante sostiene che la concessione a favore del Consorzio appellato dovrebbe intendersi limitata e all'eccedenza dei diritti dei terzi., che nella specie erano ben determinati, per i consorziati di Difesa , nell'atto per notar Sidoti del 1780, secondo cui il loro diritto di uso comprendeva l'acqua della pietra perciata e degli spandenti , diritto che nessuno avrebbe potuto mai disconoscere. Deduce inoltre l'appellante, in base alle stesse ragioni, che la quantit di acqua ad esso riservata deve essere elevata da litri 4,23 m/s a litri 11 m/s; richiama la legge 18 dicembre 1951, n. 1550 e sostiene che il Genio Civile di Catania non avrebbe potuto limitare i diritti spettanti per legge, per titoli legittimi e per uso ultratrentennale ai consorziati di Difesa . Ora la citata legge n. 1550 del 1951 accordava la facolt di chiedere il riconoscimento di un'utenza di acque pubbliche, entro il termine di tre anni, a favore di chi avesse dimostrato di averne usato per un trentennio anteriore alla pubblicazione della legge stessa. Ma il Genio Civile di Catania ritenne di limitare tale utenza alla predetta quantit di litri 4,23 m/s e di attribuire il maggior quantitativo di acqua della sorgente Buglio al Consorzio appellato. E, posto che ogni eventuale anteriore diritto dei privati sulle acque doveva intendersi caducato per effetto della dichiarazione di demanialit, i consorziati appellanti avrebbero potuto far valere ogni loro eccezione o pretesa contro il decreto di concessione del maggior quantitativo di acque al Ccmsor~io convenuto solo ai sensi del citato art. 18 del t. ru. 1933, n. 1775, cio impugnando il predetto decreto dell'Assessore della Regione Siciliana entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua pubblicazione davanti al Tribunale delle acque. Una tardiva impugnazione del decreto, 'che operava la distribuzione delle acque della .sorgente Buglio a favore dei varii utenti, o comunque un'istanza diretta ad ottenere una modificazione sostanziale del suo contenuto appare ora chiaramente improponibile in questa sede. Infine anche improponibile l'istanza diretta a far dichiarare la decadenza del Consorzio appellato dalla concessione, ai sensi dell'articolo 7 del disciplinare 2 febbraio 1954, al:legato alla concessione, per non avere il Consorzio Serra & Proviti eseguito le opere previste nel disciplinare stesso entro i termini stabiliti o prorogati. Invero, detta istanza deve essere rivolta alla Pubblica Amministrazione, a norma dell'art. 55 del vigente t. u. n. 1775 del 1933, e non al Giudice; n la decadenza. pu operare di diritto, ma deve essere pronunziata PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 653 11l'Autorirt Amministrativa ed il ricorso all'Autorit Giudiziaria nmesso solo a seguito della predetta pronuncia amministrativa. Pertanto, le domande attrici devono essere respinte. -(Omissis). :UBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 giugno 1968, n. 14 -Pres. Loschiavo -Est. Scotto -Consorzio Irriguo Carlo Mazzucchelli (avv. Morvillo) c. Ministero delle Finanze ed Amministrazione Generale dei Canali Demaniali d'irrigazione (avv. Stato Albisinni) ed Associazione Irrigazione Est Sesia (avv. Compagno). :que pubbliche ed elettricit -Giudizi in sede di legittimit innanzi a:l Tribunale Superiore delle acque pubbliche -Procedimento Interrogatorio formale e prova testimoniale -Ammissibilit Limiti. (t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 163, 165). :que pubbliche ed elettricit -Concessione e derivazione -Concessione di utenza per uso irriguo -Diniego della P. A. di rinnovo della concessione alla scadenza -Obbligo di motivazione del provvedimento -Sussiste -Portata -Diniego di rinnovo della concessione, motivato sul precedente, mancato esercizio della concessione -Legittimit -Sussiste. (t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 28, 30). Nei giudizi in sede di legittimit, innanzi al Tribunaie Superiore lle acque pubbliche la prova per interrogatorio e testi, pur non esndo del tutto preclusa, come accade per i giudizi di legittimit in. nzi al ConsigUo di Stato, rigorosamente circoscritta alle circoinze di fatto che tendono a stabilire la legittimU del provvedi mto (1). necessaria una specifica motivazione per negare il rinnovo lla concessione di un'utenza irrigua scaduta: tale motivazione , ritenere sussistente, ai fini delLa legittimit del provvedimento di niego, alloirch questo sia fondato sul precedente, mancato esercizio ll'utenza medesima, pocich tale mancato esercizio fa venir meno il ie precipuo per il quale la concessione era stata assentita (2). (1) Cfr. Cass., Sez. Un., 14 agosto 1951, n. 2518, Foro it., Mass., 1951, 601. (2) Cfr. Cass., 19 ottobre 1954, n. 3863, Acque, bonif., costruz., 1954, 576; anche artt. 19 e 20 Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, nonch arg. ex art. 55, t. a), t. u. n. 1775 del 1933. Quanto alla disciplina delle concessioni di 654 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Sulla domanda di prova per interrogatorio e testi presentata dal ricorrente Consorzio, si rileva che nei giudizi in sede di legittimit davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche la prova per interrogatorio e testi, pur non essendo del tutto preclusa, come accade per i giudizi di legittimit davanti al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 44 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, .rigorosamente circoscritta alle circostanze di fatto che tendono a stabilire la legittimit del ,pr0vvedimento (cfr. decc. T.S.A.P., 4 febbraio 1949, n. 2; Cass., SS. UU., 14 agosto 1951, n. 2518). Ora, nella specie, dsulta accertato dalla documentazione in atti che non si tratta di decadenza della concessione in pendenza della stessa, ai sensi dell'art. 55 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, per uno dei motivi in esso indicati, bensi di mancato rinnovo della concessione alla scadenza di essa, a norma dell'art. 28 del medesimo t. u. In particolare l'Amministrazione generale dei Canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour), come emerge dalle note 20 gennaio 1950, n. 320 e 20 marzo 1950, n. 1834, esibite dallo stesso Consorzio ricorrente, aveva da tempo constatate le inadempienze del .concessionario, minacdiandolo di dichiararne la decadenza. Nella prima delle note ora indicate, tra l'altro, si legge quanto segue: ... non risulta che codesto Consorzio abbia mai ottemperato all'obbligo di presentare annualmente a questa Amministrazione concedente la domanda di fornitura d'acqua per irrigazione estiva e quindi! non risulta che sia stato mai impartito ordine di. erogarla, n che siano state impartite all'A.I.E.S. le conseguenti disposizioni per la erogazione stessa, che a\nrebbe dovuto farsi a nome e iper conto del Demanio, salvo il solito conguaglio fra A.I.E.S. e Demanio che non pu interessare codesto Consorzio. Allo stato degli atti la concessione d'acqua per irrigazione rimasta lettera morta nei confronti con il Demanio e, pokh il Regolamento approvato con r. d. 3 maggio 1937, n. 899 volle modificare ed integrare le precedenti norme vigenti per i Canali Cavour per uniformarle il pi possibile alla disciplina giuridica delle acque .pubbliche... , necessario rammentare a codesto Consorzio che, ai sensi dell'art. 15 del predetto Regolamento, questa Amministrazione (la quale non ha mai ricevuto le domande annuali e non ha mai riscosso i relativi canoni) considera la concessione irrigua di che trattasi come abbandonata dal concessionario nei diretti rapporti con il Demanio. La presente comunicazione vale anzi come derivazione di acque dai canali patrimoniali dello Stato, v. art. 16 t. u. n. 1775 del 1933, con l'ovvia avvertenza Che l'acqua derivata da un corso pubblico da ritenere demaniale anche se immessa in canali patrimoni1ali dello Stato (Trib. Sup. acque, 14 dicembre 1937, Foro it., Rep. 1938, voce Acque pubbliche, col. 22, n. 21). PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 655 iffi.da a codesto Consorzio di mettersi prontamente in r,egola per avvenire, onde evitare la emanazione del decreto di decadenza . Nella seconda nota, datata esattamente due mesi dopo, la stessa .mministrazione dei Canali Cavour, pur confermando le inadempienze el Consorzio gi indicate nella lettera precedente, aggiunge che come enne promesso di presenza, non sar pronunciata la decadenza e nulla sta che il Consorzio continui come nel passato a chiedere l'acqua di~ ttamente alla A.I.E.S. fino a quando non si decider ad avvalersi ella facolt di chiedere annualmente e tempestivamente l'acqua a uesta Amministrazione . Si precisa pertanto che: tuttavia chiaro :i.e fino a quando l'acqua sar richiesta all'A.I.E.S. ogni rapporto di~ tto resta fra A.I.E.S. e Consorzio, con esclusione di rapporti diretti m il Demanio . Nessun dubbio quindi che il mancato esercizio della concessione i acqua irrigua da fornirsi da parte dei Canali Cavour al Consorzio ,corrente era stato constatato durante il periodo in cui la concessione ra stata assentita e che soltanto per atto di benevolenza dell'Ammini: razione non era stata dichiarata la decadenza. Il che, ovviamente, )me sostengono i resistenti, non ha potuto impedire alla Amministra. one stessa, una volta scaduta la ,concessione, di esaminare, se, in base ll'art. 28 del t. u., essa doveva o poteva essere rinnovata. Ed appunto ci che ha fatto il Ministero delle Finanze con il rovvedimento impugnato, il quale cosr testualmente redatto: rile: ito che per tutto il periodo di durata della concessione, venuta a scaere il 28 febbraio 1962, codesto stesso Consorzio non ha mai eserei~ to il suo diritto di utente per la utilizzazione dell'acqua irrigua derimte dal (menzionato) atto (22 settembre 1934, n. 1360), il quale, pertntlio, Umitatamente alla derivazione i:ririgua dianzi cennata, non ha tai avuto pratica attuazione, ritenendo invece pi consono ai suoi in~ ressi farsi somministrare direttamente l'acqua per irrigazione da un >ggetto diverso dallo Stato (Associazione Irrigazione Est Sesia, alla 11ale corrispondeva i relativi canoni), venuto nella determinazione... l non procedere, alla rinnovazione della concessione di cui trattasi, tenendo che non sussistono motivi tali da giustificare la continuaone di una situazione giuridica di cui codesto Consorzio non si mai vvalso . Il Ministero ha fatto perci esatta applicazione del pi volte 1ricor ~to art. 28 del t. u., il quale prescrive che ". nelle grandi derivazioni..., 11alora, al termine della concessione, pe:r:sistano i fini della derivazione non ostino superiori ra.gioni di pubblico interesse, al concessionario nnovata la concessione ... . Nella specie, il mancato esercizio della concessione aveva fatto ~nir meno il fine precipuo per il quale la concessione stessa era stata ;sentita. Ond~ si era venuta a creare una situazione, ritenuta dall'Am RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ID.in:istrazione contrastante con il pubblico interesse. Di ci, come stato ora riferito, si d atto nel decreto impugnato, del quale pertanto non si pu contestare l legittimit. Invero, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale Superiore, non necessaria una particolare motivazione per dimostrare la non sussistenza di superiori ragioni di pubblico interesse, che ostino alla rinnovazione di un'utenza scaduta, essendo necessaria una specifica motivazione per negare la concessione (cfr. dee. 12 dicembre 1959, n. 35), motivazione che qui risulta non solo dal provvedimento in esame, ma, secondo quanto stato ampiamente detto, da tutti i precedenti della vicenda. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto. -(Omissis). LODO ARBITRALE, 25 marzo 1968, n. 10 (Roma) -Pres. Scotto Est. Bonelli -Impresa Montaggi Materiali Tubolari (Montubi) s.p.a. c. Ministero Difesa-Aeronautica (avv. Stato Albisinni). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di costruzione di un oleodotto con attraversamenti di fiumi mediante posa in opera di tubazioni in teITeno di golena e greto ghiaioso e sabbioso ovvero nell'alveo, con eventuale presenza di acqua dinamica in superficie -Acque pubbliche -Alveo, golena e greto -Nozioni. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di lavori del Genio militare -Maggiori compensi riconsciuti all'appaltatore in sede arbitrale -Interessi -DecotTenza -Fattispecie. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di lavori del Genio militare -Risarcibilit all'appaltatore dei danni da sospensione dei lavori per fatto dell'Amministrazione -Necessit di immediata iscrizione di riserva nel libretto delle misura e di tempestiva esplicazione della riserva -Sussiste. (Cond. gen. appalto lavori G. M. appr. con r. d. 17 marzo 1932, n. 366,. artt. 33, 34, 5Q, 51). L'aiveo di un fiume io spazio cavo, compreso tra le ripe, entro ii quale scorrono le acque normalmente fluenti: la reiativa nozione ha carattere assoluto, poich prescinde dalia fluttuazione delle acque (che possono ridursi sotto ia normaiit in periodi di magra o invadere le rive in periodi di espansione o di piena), e si fonda sulia possibilit di identificare sempre, idealmente, ia iinea di confine tra l'acqua fluente ed il terreno asciutto in superficie in condizioni di non alterazione del fiume. e Golena , invece, ii terreno a secco PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 657 ra l'argine e il fiume, ossia quel tratto oltre l'alveo, che viene invaso talle acque solo in tempo di piena: ad essa va assimilato il e greto , ~he ne costituisce il primo tratto, pi vicino all'alveo, epper non >U mai identificarsi con una parte di questo. Alla stregua di tali wzioni, i lavori di posa in opera di tubazioni in alveo , anche nei ratti momentaneamente asciutti in superficie, non possono intendersi 1 venir compensati come lavori e in terreno di golena e greto ghiaoso e sabbioso (1). Sulle maggiori somme dovute dall'Amministrazione, in seguito : giudizio arbitrale, nel quale sia stata riconosciuta fondata la preesa dell'appaltatore, che ad una daba specie di lavoro fosse appli abile un pi favorevole prezzo d'elenco, decorrono gli interessi al asso legale con decorrenza da tre mesi dopo la data di notifica della entenza arbitrale fino all'ammissione a pagamento del corrispondente 1rdinativo (2). Nel caso di danni da sospensione dei lavori per fatto imputatile all'Amministrazione miiitare, necessario che l'appaltatore firmi ~on riserva il libretto delle misure e nei successivi dieci giorni sviuppi le ragioni della riserva e precisi l'ammontare richiesto: tutto i sia per l'esame della pretesa in via amministrativa, che per la 'roposizione della relativa domanda innanzi al Collegio Arbitrale; in nancanza di che si verifica preclusione della domanda (3). (1) Sul concetto di alveo e sulla sua demaniaJ.it v. artt. 93 e 96 . u. 25 luglio 1904, n. 523. In giuTisprudenza, v. Cass., 15 gennaio 1952, n. 71, ~oro it., 1952, I, 1010; Trib. Sup. acque, 3 febbraio 1967, n. 2, in questa ?assegna, 1967, I, 165, ed ivi nota (1) di ulteriori riferimenti. (2) V. art. 46 r. d. 17 marzo 1932, n. 366 (ma v., invece, art. 40 Cap. :en. opere dipendenti dal Min. ll. pp. 28 maggio 1895; art. 36 Cap. gen. oo. 1p. appr. oon d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063; v. anche Cass., 23 gennaio 964, n. 160, Giust. civ., Mass., 1964, 72). (3) A norma dell'art. 34, comma secondo, r. d. 17 marzo 1932, n. 366, a firma del libretto delle misure ed il successivo memoriale da presentare ll'Amm.ne nei dieci giorni successivi non rendono superfluo, ma anzi preuppongono, che l'appaltatore abbia gi firmato con riserva i verbali di ospensione e di ripresa dei lavori. ~EZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 23 novembre 1966, n. 607; Pres. D'Amario -Rel. Carasaniti -P. M. Bracci (conf.). Rie. Beato ed altri. Sentenza -Prove -Assoluzione per insufficienza di prove -Sussistenza di indizi non sufficienti a fornire una sicura certezza -Legittimit. (C. p. p. artt. 378 Il comma, 479 m comma). Poich nessuna norma esclude la prova logica per indizi dalla nozione giuridica generale di prova, deve ritenersi legittima l'assoluzione con formula dubitativa nel caso in cui a carico dell'imputato sussistano indizi di reit, ritenuti dal giudice non sufficienti a fornire una sicura certezza (1). (Omissis). -Col primo dei suoi motivi Frontoni Giulio -denunziando violazione dell'art. 475 n. 3 c.p.p. in relazione alla formula du (1) Dottrina e giurisprudenza concordemente ammettono che le formule dubitative (di assoluzione o di proscioglimento) possono essexe adottate solo quando nelle risultanze dl processo si riscontri una serie incompleta di elementi di responsabilit, ovvero un complesso di elementi probatori di accusa accompagnato da un complesso di elementi favorevoli che si equivalgono al punto da legittimar.e nell'animo del giudice il dubbio sulla responsabilit dell'imputato (VANNINI, Manuale di Dir. Proc. It., 1963, 316; Cass. 19 gennaio 1959 in Cass. Pen., 1959, III, 402; 14 gennaio 1961 in Giust. Pen., 1961, 442; 8 febbraio 1961 in Cass. Pen., 1961, 442). Naturalmente, questo giudizio di equivalenza va fatto ispirandosi soltanto al principio del libero convincimento del giudice (Oass. 1 luglio 1960, in Giust. Pen., 1961, 250; 17 giugno 1957, ivi 1958, 369) mentre d'altra parte differenze fra prova e indizio in realt non esistono altro che nelle definizioni scolastiche e non agli effetti della pronuncia giudiziaria. Il convincimento del giudice infatti pu basarsi tanto su prove dirette, quanto su prove indirette scaturenti dalla logica concatenazione degli avvenimenti PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE .tativa di assoluzione adottata nei suoi confronti per il reato in danno ! Petrucci Remo -lamenta che l'impugnata sentenza abbia elevati valore di prova, sia pure insufficiente, due elementi, e cio la dimesti1ezza di esso Frontoni col Beato, reo confesso del furto, e la facilit m la quale esso Frontoni frequentava la casa del Beato, elementi che m potevano suffragare sul piano logico-giuridico l'adottata pronunzia. Il motivo infondato. La Corte del merito, rilevato che il Frontoni era stato incriminato condannato per tali suoi rapporti col Beato, nella cui abitazione erano ati sequestrati oggetti di provenienza dal furto commesso in danno del etrucci, ha assolto il Frontoni per insufficienza di prove osservando che suo carico vi erano soltanto gli indizi sopra indicati dal ricorrente, ie la Corte del merito ha mostrato cos di considerare come rilevanti, ~ anche insufficienti (per incompletezza) a giustificare la condanna per >rreit. Ora, poich nessuna norma esclude la prova logica per indizi dalla )Zione giuridica generale di prova, deve ritenersi legittima l'assoluone con formula dubitativa nel caso in cui a carico dell'imputato 1ssistano indizi di reit ritenuti dal giudice non sufficienti a fornire la sicura certezza (cfr. Cass. Sez. II, 5 novembre 1957, Li Calzi, in iust. Pen. 1958, III, 298, 289). -(Omissis). pu fondarsi tanto su prove obiettive, in cui ognuno degli elementi che costituisce trova la sua base in un dato certo, quanto in un processo gico mediante il quale da un fatto provato si trae per induzione logica la conclusione circa la esistenza o l'inesistenza del fatto da provarsi ., condo la definizione di indizio data dal MANZINI (Istituzioni dir. proc. pen., 'O) e fatta propria dal VANNINI (op. cit., p. 167) (v. Cass. 7 marzo 1959, in iust. Pen., 1959, III, 401). Se quindi fra prove e indizi non v' differenza sostanziale (tutt'al pi eramente quantitativa, quando i secondi non siano gravi, precisi e con rdanti) ed entrambi devono essere sottoposti al vaglio critico del giudice, m 1si pu escludere che anche de.gli indizi valgano a fornire quella serie ,completa di elementi d'accusa sulla quale si basa la formula dubitativa, S come ha giustamente stabilito la sentenza che si annota e che conferma i indirizzo gi affermato (v. oltre alla sentenza richiamata in motivazione, :iss. 24 marzo 1955, in Giust. Pen., 1955, III, 599). Naturalmente, i semplici spetti o le congetture sulla colpevolezza dell'imputato, in quanto inidonei fornire una sicura base di deduzioni logiche, non giustificano la formula ibitativa onde, pe1r l'assoluta inconsistenza degli elementi d'accusa, si ipone l'assoluzione con formula piena, come la costante giurisprudenza ferma. Ed da ritenere che il VANNINI (op. cit., p. 316) quando afferma te nulla la sentenza che, sulla base di sempli.ci indizi, proscioglie per sufficienza di prove, usi l'espressione semplici indizi in senso appunto sospetti o congetture. P.D.T. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 31 dicembre 1966, n. 1099 -Pres. D'Arienzo -Rel. Cibrario -P. M. Reviglio Della Veneria (conf.). Rie. P. M. in proc. Sciomer de altro. Procedimento penale -Nullit concernenti l'imputato o la difesa Pluralit di imputati -Non estensione della nullit a imputati diversi da quello cui si riferisce -Ec~ezioni. (C. p. p., art. 185, n. 3). La nullit prevista dall'art. 185 cod. proc. pen., nel caso di procedimento contro pi imputati, opera soltanto nei confronti dell'imputato rispetto al quale si verificata la violazione cui essa si ricollega, a meno che la situazione processuale dei diversi imputati sia cos strettamente connessa e vincolata da determinare, neti'eventualit di una separazione dei procedlimenti, un grave pregiudizio ait'e,sercizio del,I'attivit difensiva; in questo caso, deve ritenersi legittima la dichiarazione di nultit emessa dal giudice de'll'impugnazione nei confronti di tutti gli imputati (1). (1) La sentenza ribadisce un principio giurisprudenziale ormai consolidato: v. nello stesso senso, Cass. 17 giugno 1958, in Giust. Pen., 1959, 141; 11 gennai-o 1961, in Cass. Pen., 1961, 203; 23 febbraio 1961, in Cass. Pen., 1961, 426; 7 luglio 1961, in Cass. Pen., 1962, 79; 19 maggio 1964, in Giust. Pen., 1965, li9, che .comporta la corrispondente affermazione della mancanza d'interesse ad opporre una nullit, anche se di carattere assoluto, concernente l'interesse personale di altro coimputato, quando quella nullit non abbia pregiudicato il.a propria difesa. V. Cass. 16 ottobre 1959, in Giust. Pen., 1960, 3; 6 febbraio 1960, ivi, 1961, 171; 7 luglio 1961, ivi, 1962, 91; 5 luglio 1961, ivi, 1961, 864; 28 dicembre 1966 (103.023). A queste affermazioni, indubbiamente esatte -ben diversa infatti l'incidenza delle nullit derivanti dall'incapacit del giudice e dalla mancata iruziativa del P. M. (art. 183 n. 1 e 2 c. p. p.) che colpisce in ogni sua paTte il o i rapporti processuali, da quella delle nullit derivanti daHa violazione dei diritti di difesa -la Suprema Corte giunta talvolta affermando, come in questo caso, la pluralit di rapporti processuali autonomi, pur se connessi e riuniti in un unico procedimento, talaltra distinguendo il motivo d'impugnazione dal !rapporto processuale e sostenendo quindi la non estensibilit del motivo d'impugnazione ad aatri coimputati nonostante l'asserita unicit del rapporto processuale (Cass. 28 dicembre 1966, n. 2418103.023). Delle due affermazioni, sembra pi esatta la prima, non potendosi parlare di un unko rapporto processuale quando muti uno dei tre soggetti fra i quali normalmente intercorre e cio l'imputato e non dovendosi confondere rapporto con procedimento. Tanto meno si avverte la conseguenziariet dell'affermazione il rapporto processuale unico in considerazione del concetto unitario det concorso di persone nel reato (v. Oass. 28 dicembre 1966, .citata), poich, dato e non concesso che, a proposito di concorso di persone nel reato la teoria monistica -che raffigura nella compartecipazione un reato unico con pluralit di agenti -sia da preferire, non per questo deve essere unico il rapporto processuale che si incardina, che anzi a pluralit di agenti corrisponder pluralit di rapporti. P.D.T. PARTE SECONDA :: . I i J RASSEGNA DI DOTTRINA ' CARUGNO. L'Espropriazione per pubblica utilit. Giuffr, Milano, 1967, pagg. 515. Il noto libro del C. sull'espropriazione per pubblica utilit alla sua ~sta edizione. Trattandosi, ormai, di un classico della materia ben poco ' da aggiungere: i pregi dell'opera sono stati evidenziati da pi parti d essi rimangono sostanzialmente gli stessi in questa ultima edizione riveuta ed ampliata. L'attenzione del lettore dev'essere, comunque, richiamata su alcuni temi ivenuti particolarmente scottanti in questi ultimi tempi. Oltremodo importante appare, ad esempio, il problema dell'incremento i valore delle aree derivante dall'opera per cui si decretata l'espropriaione per pubblica utilit anche in vista delle implicazioni di questa tematia riguardo ai piani regolatori ed a quelli settoriali di sviluppo (capitolo III). . tal proposito bisogna sottolineare che l'A. non si mai discostato, nel 11ccedersi delle varie edizioni del volume, dalla tesi espressa fin dal primo iomento sulla nozione del vantaggio speciale, arrecato alla parte residua on espropriata del fondo assoggettato all'espropriazione ed ha sempre icollegato a tale nozione la problematica sull'origine e sul concetto di iificabilit del terreno. Notevolmente rielaborato appare il tema della riconvenzionale nel giuizio di opposizione all'indennit e qui va ricordato che le pi recenti mtenze della Corte di Cassazione in materia di opposizione riconoscono cie il proprietario espropriato rappresenta nel giudizio di opposizione non >lo s stesso ma anche i terzi aventi diritti reali sul fondo espropriato; [fermazione implicante che dell'attribuzione all'espropriato di un'indennit ippletiva beneficiano anche tali terzi e che non pu pertanto nuocere agli ;essi l'inutile decorso del termine stabilito nei loro confronti dall'art. 54 ela legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Contra per RossANo, L'espropriazione er pubblica utilit, Torino, 1964, recensito in questa Rassegna 1964, II, 78). Una particolare menzione merita anche il tema degli accordi conclusi el quadro del procedimento di espropriazione per pubblica utilit, in )nsiderazione del fatto che una recente sentenza della Corte Suprema ::::ass. 4 aprile 1968 n. 1030) sembra confermare l'avviso espresso dall'A. n dalla prima edizione dell'opera circa la caducabilit dell'accordo circo~ ritto alla determinazione della misura dell'indennit nell'ipotesi di non rosecuzione del procedimento di espropriazione o di non compimento el termine prescritto e della non caducabilit, nel medesimo caso, delaccordo avente carattere di atto traslativo del bene. Nel volume, pubblicato nel 1967, non richiamata ovviamente la mtenza n. 90 del giugno 1968 della Corte Costituzionale concernente incoli speciali di piano regolatore e contenente la declaratoria di illegit mit costituzionale dei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 7 e dell'art. 40 della vigente !gge urbanistica; sentenza che tanto scalpore ha suscitato nel mondo del iritto e fuori di esso per le conseguenze di ordine politico e pratico da ;sa derivanti. richiamata, invece, la precedente sentenza n. 6 del ) gennaio 1966 della stessa Corte Costituzionale corrente pi o meno Illa stessa linea. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Trattando, nel capitolo XIII, della Retrocessione dei beni espropriati il C. si occupa, dedicandovi un intero paragrafo (n. 193) di un mio articolo apparso anni addietro sulla Rivista Acque, Bonifiche e Costruzioni. In realt quello scritto stato da me successivamente ampliato e rielaborato in Diritto e Giurisprudenza (1965, pagg. 160-9) ma di tale ulteriore approfondimento del tema il C. non si occupato in questa edizione, cos come non se ne era occupato nelle precedenti. A proposito delle critiche che l'A. muove alle tesi da me sostenute devo, innanzitutto, rilevare che la sentenza della Corte Suprema 16 marzo 1959 n. 768 aveva costituito solo lo spunto per l'esame di un .argomento che mi sembrava meritevole di esame. Ci tanto vero che di tale decisione non si fa alcun cenno nel successivo articolo pubblicato su Diritto e Giurisprudenza. i1 chiaro, quindi, che del problema di diritto processuale in quella sentenza risolto dalla Cassazione non mi sono occupato perch non era mia intenzione occuparmene. Se il C. ritiene di non poter condividere le mie argomentazioni di diritto sostanziale non posso che prenderne atto, ma certamente non posso accettare il rimprovero di aver trascurato un aspetto del problema (quello processuale) che volutamente non rientrava nei fini della mia indagine. Questa, infatti, era rivolta unicamente a dimostrare che la configurazione della azione prevista dall'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 come azione mista, reale ex parte actoris, personale ex parte rei (SABBATINI e BIAMONTI, MEuccI) appariva del tutto insoddisfacente sul piano dommatico ed inaccettabile sul piano pratico. La diversa interpretazione proposta per l'art. 63 ed il richiamo analogico degli artt. 2932, 2652 n. 2, 2643 n. 14 del c. c. miravano ad ipotizzare una ricostruzione dell'azione ex art. 63 pi aderente alle linee del nostro ordinamento e pi rispondente alla finalit d,i tutelare tutte le aspettative emergenti dal rapporto. L. MAZZELLA ANNALI DELLA FACOLT DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSIT DEGLI STUDI DI BARI -Serie III, vol. 1 (Anno accademico 1965-66), 1968, pagg. 522. Nella Premessa al volume, il direttore responsabile della pubblicazione G. MOSCHETTI traccia, in rapida sintesi, la storia degli e Annali > della Facolt di Giurisprudenza di Bari, ricordandone l'origine (anno 1926-27), le modificazioni anche formali subite a partire dal 1938 nonostante l'imperversare dei miti nazionalistici propri dell'epoca, le progressive contrazioni nelle pubblicazioni verificatesi n!:!gli ultimi anni ed, infine, la ripresa sotto l'influsso delle nuove energie. La pubblicazione, sotto l'aspetto visuale in parte anche antico, vuole rappresentare il pi immediato portavoce della Facolt e contiene oltre agli articoli, alle conferenze, alle prolusioni, ai testi di costruzione critica e dommatica, ai profili bibliografici ed alle recenzioni, anche la cronaca degli Istituti giuridici nella complessa vita di seminario, dell'organizzazionedei corsi, delle esercitazioni ecc. Soffermandoci in particolare sulla prima parte -che pi direttamente interessa i lettori di questa Rassegna -ricorderemo che il volume si apre con due conferenze di studiosi stranieri: L'autonomia del diritto sociale di Gregoire Panayotis-Cassimatis e New devf?lopments in U.S. Costitutional Law di Bernard Schwartz. Segue il testo di una lezione straordinaria tenuta dal Giudice Costituzionale Giuseppe Chiarelli sul Diritto costituzionale del PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 131 moro che offre un'acuta analisi della posizione del diritto del Lavoro, ed pal'ticolare dei suoi principi e dei suoi istituti fondamentali, rispetto l'ordinamento costituzionale, con riferimenti storici e comparatistici. Tra memorie contenute nel libro ricordiamo: Nota sul principio del conzddittorio di Pasquale del Prete, Per una teoria economica dell'impresa :bblica di Giulio Capodaglio, ed Il concetto di reddito mobiliare sotto il ofilo della novitd deVla ricchezza di Nicola D'Amati. Caratteristica che distingue la pubblicazione in rassegna da quelle nsimili di altre Universit la deliberata accentuazione degli stretti raprti intercorrenti tra il ramo del diritto e quello delle scienze economicodali. L. M. SSEGNA DI GIURISPRUDENZA SULLE FORME DI TUTELA PREVIDENZIALE GESTITE DALL'I.N.P.S., 1942-66, a cura del Se,rvizio Legale dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale, Roma, 1968, pagg, 1835. I due volumi pubblicati a cura del servizio legale dell'I.N.P.S. costitui> no un aggiornamento della Rassegna gi edita nel 1958. L'elaborazione giurisprudenziale sulla legislazione attinente alle forme tutela previdenziale gestite dall'I.N.P.S. stata notevole ed abbondante i 9 anni trascorsi: taluni precedenti orientamenti sono rimasti consoliti, altri hanno subito adattamenti, taluni indirizzi sono mutati radicalmte, questioni nuove sono state poste da testi di leggi emanati nella 1teria. Il servizio legale dell'I.N.P.S. ha ritenuto opportuno riprodurre il mateLle originario (per una visione globale della giurisprudenza) ma rielabo1dolo e sopratutto integrandolo con la giurisprudenza pi recente. L'articolazione del testo risulta notevolmente migliorata rispetto alla ~cedente edizione: una parte espositiva della materia costituisce il con1uto del primo volume, il repertorio delle massime raccolte quello del :ondo. La .giurisprudenza edita raccolta intorno a quattro argomenti princi li: a) rapporto di lavoro ed obbligo assicurativo; b) contributi; c) presta1ni; d) procedimenti. La giurisprudenza relativa ai fondi speciali di prelenza raccolta a parte in una quinta Sezione. Chiude il lavoro un indice analitico, ampiamente articolato, con riferimti, in ciascuna voce, alle pagine della prima parte ed alle massime della :onda parte (repertorio). L.M. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI * d. P. R. 11 marzo 1968, n. 778. -Modificazioni del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda -servizi a danamma, n. 5, per quanto attiene alle pensioni di guerra. Sentenza 19 luglio 1968, n. 113, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ovdinanza 16 dicembre 1966 della Corte dei conti, prima sezione iurisdizionale, G. U. 15 luglio 1967, n. 177, e in questa Rassegna, 967, II, 151. codice penale, art. 708 (Possesso ingiustificato di valori), limitatatente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di conannato per mendicit, di ammonito, di sottoposto a misura di sicu~ zza personale o a cauzione di buona condotta. Sentenza 19 luglio 1968, n. 110, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanze di rimessione 14 marzo 1967 del giudice istruttore resso il Tribunale di Torino (G. U. 27 maggio 1967, n. 132, e in uesta Rassegna, 1967, II, 102) e 30 settembre 1967 del Pretore di .ologna (G. U. 23 dicembre 1967, n. 321, e in questa Rassegna, 1967, :, 232). codice di procedura penale, art. 225 (Sommarie informazioni) e ar colo 232 (Atti di polizia giudizia'l'lia del procuratore della Repubblica), ella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudilara ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione egli articoli 390, 304-bis, ter, quater del codice di procedura penale. Sentenza 5 luglio 1968, n. 86, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanze di rimessione 30 gennaio 1967 (G. U. 24 giugno 1967, . 157, e in questa Rassegna, 1967, II, 102) e 31 gennaio 1967 del giudice :truttore del Tribunale di Bologna (G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e in uesta Rassegna, 1967, II, 102). r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 (Testo unico deUe leggi sulle pensioni iviti e militari), art. 187. Sentenza 19 luglio 1968, n. 112, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza di rimessione 10 gennaio 1967 della Corte dei conti, ~rza sezione giurisdizionale, G. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa :assegna, 1967, II, 152. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati), art. 2, secondo comma, limitatamente alla parte in cui non ;permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge innanzi al tribunale ai fini della emanazione del decreto di ricovero definitivo, e art. 2, terzo comma, limitatamente alla parte in cui dispone che l'autorit di pubblica sicurezza, quando ordina il ricovero provvisorio, pu riferire al procuratore della Repubblica in un termine superiore alle quarantotto ore. Sentenza 27 giugno 1968, n. 74, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanze di rimessione 30 luglio e 18 agosto 1966 del Tribunale di Ferrara, G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa Rassegna, 1966, II, 287. r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (Dispo,sizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sui lavoro e delle malattie professionaLi), arti colo 28, nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deoeduto a causa dell'infortunio deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte. Sentenza 5 luglio 1968, n. 85, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 01dinanza di rimessione 7 luglio 1966 del '.Dribunale di Trento, G. U. 29 ottobre 1966, n. 271, e in questa Rassegna, 1966, II, 252. r. d. I. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e cooirdinamento deZZa previdenza sociale), art. 40, n. 6. Sentenza 16 luglio 1968, n. 103, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza di rimessione 18 novembre 1966 del Tribunale di Rovigo, G. U. 28 gennaio 1967,. n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 17. r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Codice postale e delle telecomunicazioni), art. 13. Sentenza 16 luglio 1968, n. 100, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ol'dinanza di rimessione 21 giugno 1966 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa Rassegna, 1966, II, 289. legge 10 agosto 1950, n. 648 (Sul riorihinamento deUe disposizioni suUe pensioini di guerra), art. 91. Sentenza 19 luglio 1968, n. 113, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza 16 dicembre 1966 della Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale, G. U. 15 luglio 1967, n. 177, e in questa Rassegna, 1967, II, 151. legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16 (Elezione dei consigLi delle provincie siciliane), art. 10. Sentenza 10 luglio 1968, n. 96, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ordinanza 1 luglio 1966 del Tribunale di Palermo, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e in questa Rassegna, 1967, II, 18. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 135 legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento deHa professione di gior: ilista), art. 46, primo comma, limitatamente alla parte in cui esclude ie il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotiiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma ~ll'art. 34 della stessa legge possa essere iscritto nell'elenco dei publicisti, e art. 47, terzo comma, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista il primo comma, .esclude che possa essere nominato vicedirettore del iotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude ie possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista critto nell'elenco dei professionisti. Sentenza 10 luglio 1968, n. 98, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ordinanza di rimessione 28 novembre 1967 del Tribunale di Vibo alentia, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e retro, II, 15. legge reg. sarda 11 luglio 1967, riapprov. 19 ottobre 1967 (Interventi l;osanitari a cura dell'amministrazione regionale e provvedimenti con~ ssi in applicazione deHa legge regionale 2.2 aprile 1965, n. 8), lr :oli 2 e 4. Sentenza 10 luglio 1968, n. 93, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato il 14 >vembre 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307, e in questa Rassegna, 167, II, 239. legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensiostica di guerra), art. 102. Sentenza 19 luglio 1968, n. 113, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. )RME DELLE QUALI STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE codice civile, art. 2450 (Nomina e revoca dei liquidatori), terzo mma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1968, n. 77, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanze di rimessione 14 luglio 1966 del Presidente del Tribu le di Milano, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 67, II, 15; e 13 gennaio 1967 del Tribunale di Milano, G. U. 8 luglio 67, n. 170, e in questa Rassegna, 1967, II, 150. codice penale, art. 26 (Ammenda), secondo comma (art. 3 della stituzione). Sentenza 16 luglio 1968, n. 104, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza di rimessione 8 novembre 1966 del Pretore di Iseo, U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 60. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 145 (Remunerazione ai condannati per iL lavoro presvato) (artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione). Sentenza 10 luglio 1968, n. 91, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 285. codice penale, art. 341 (Oitraggio a pubbLico ufficiale), (artt. 1 e 3 della Costituzione). Sentenza 19 luglio 1968, n. 109, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanze di rimessione 28 novembre 1966 (due) del Pretore di Francavilla al Mare, G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e in questa Rassegna, 1967, II, 60. codice di procedura penale, art. 356 (Norme relative all'assunzione di determinatri, teistimoni), primo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1968, n. 76, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di rimessione 27 dicembre 1955 del Pretore di Fermo, G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 100. legge 20 marzo 1865, n. 2248, alt. F (Legge sui lavori pubblici), art. 317, secondo comma (artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1968, n. 73, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di rimessione 7 .giugno 1966 del Pretore di Priverno, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, II, 249. legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati); art. 2, secondo comma, (artt. 2, 3, e 32 della Costituzione), art. 2, terzo comma, (artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione), e art. 3, quinto comma (art. 13, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione), nelle 1pa.rti non dichiarate incostituzionali (1). Sentenza 27 giugno 1968, n. 74, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanze di rimessione 30 luglio e 18 agosto 1966 del Tribunale di Ferrara, G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa Rassegna, 1966, II, 287. I r. d. 10 maggio 1923, n. 1792 (Convalidazione, con modificazioni, dei I! regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592, e 16 novembre 1921, n. 1593, sull'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica), art. 1, per ec-f cesso di delega rispetto alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601. ~ Sentenza 10 luglio 1968, n. 95, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. I Ordinanza di rimessione 14 marzo 1966 del Tribunale di Monza, f G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 287. j l (1) Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato la illegittimit costituzionale ,, del secondo e terzo comma dell'art. 2, limitatamente alle parti indicate Tetro, 134. I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 137 r. d. 18 gJugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica si1. t.rezza), art. 11 O, primo comma (art. 25, secondo comma, della Costi1zione). Sentenza 5 luglio 1968, n. 88. G. U. 6 luglio 1968, n. 170. O:r~dinanza di rimessione 23 novembre 1966 del Pretore di Imola, U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 66. r. d. I. 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modifi.cazioni nella legge 24 arzo 1932, n. 355 (Approvazione del piano regolatore di Roma, delle orme generali e delLe prescrizioni tecniche di attuazione), art. 6 (arti) lo 42, terzo comma, della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1968, n. 78, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di rimessione 7 aprile 1967 del Consiglio di Stato, uarta sezione, G. U. 23 dicembl'e 1967, n. 321, e in questa Rassegna, ~67, II, 233. r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Codice postale e delle telecomunica: oni), artt. 12, secondo comma, e 72 (artt. 15 e 21 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1968, n. 100, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza di rimessione 21 giugno 1966 del Giudice istruttore resso il Tribunale di Bologna, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in uesta Rassegna, 1966, II, 289. r. d. I. 9 gennaio 1940, n. 2 (Istituzione di una imposta generale sulentrata), convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 52, in combinato isposto con gli artt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 22 el r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, e 18 del d. lg. 3 maggio 1948, n. 799 trtt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Sentenza 5 luglio 1968, n. 83, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di Lrimessione 23 giugno 1966 del Tribunale di Brescia, ' U. 15 ottobre 1966, n. 258, e in questa Rassegna, 1966, II, 254. d. I. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni deUe imposte suile suc~ ssioni e sulle donazioni), art. 5 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1968, n. 99, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza di rimessione 17 maggio 1965 della Commissione proinciale delle imposte di Palermo, G. U. 29 ottobre 1966, n. 271, e in uesta Rassegna, 1966, II, 255. d. I. lgt. 21 agosto 1945, n. 535 (Revoca delle concessioni di meda~ ie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria curezza nazionale e sue specialit), art. 1 (artt. 3 e 25 della Costi, ituzione). Sentenza 19 luglio 1968, n. 111, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza 3 marzo 1966 del Pretore di Roma, G. U. 14 maggio ~66, n. 118, e in questa Rassegna, 1966, II, 161. 138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), art. 5, secondo comma, n. 3 (art. 21 della Costituzione). Sentenza 10 luglio 1968, n. 98, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ordinanza di rimessione 28 novembre 1967 del Tribunale di Vibo Valentia, G. U. 24 febbmio 1968, n. 50, e in questa Rassegna, 1968, II, 15. legge 31 ma~zo 1956, n. 294 (Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia), art. 4, quarto comma, seconda parte nel testo sostituito dall'art, 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 19 luglio 1968, n. 107, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza di rimessione 17 novembre 1966 della Corte di appello di Venezia, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 68. legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16 (Elezione dei consigli delle provincie siciliane), art. 7 (art. 48 della Costituzione). Sentenza 19 luglio 1968, n. 96, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ordinanza di rimessione 1 luglio 1966 del Tribunale di Palermo, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e in questa Rassegna, 1967, II, 18. legge 2 aprile 1958, n. 399 (Tutela del Lavoro domestico) (art. 39, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1968, n. 101, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza di rimessione 30 maggio 1966 del Pretore di Napoli, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 291. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), artt. 130, 138, primo comma, e 139, secondo comma (art. 53 della Costituzione). Sentenza 10 luglio 1968, n. 97, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ordinamento di rimessione 24 ottobre 1966 della Commissione distrettuale delle imposte di Viterbo, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e in questa Rassegna, 1967, II, 18. d. P. R. 25 settembre 1960, n. 1433 (Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti La produzione di calzature), articolo unh:o, per eccesso di delega rispetto alla legge 14 luglio 1959, n. 741 (artt. 76 e 87, quinto comma, della Costituzione). Sentenza 17 giugno 1968, n. 66, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di rimessione 22 luglio 1966 del Pretore di Trieste, G. U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa Rassegna, 1966, II, 258. PARTE II, .RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 139 legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della ~uola media statale), art. 8 (artt. 3 e 34, secondo comma, della Coituzione. Sentenza 19 luglio 1968, n. 106, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza di rimessione 25 ottobre 1966 del Pretore di Larino, I U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 69. I! legge 12 ottobre 1964, n. 1081 (Istituzione dell'albo dei consulenti del I .voro), art. 1 (artt. 3 e 4 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1968, n. 102, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. I Ordinanza 8 novembre 1966 del Pretore di Vittorio Veneto, G. U. l gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 19. I d. I. 29 marzo 1966, n. 128 (Proroga deUa efficacia dei piani partico. reggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua Ij naggia, nonch deLl'appiicabilit di alcune norme in materia di espro i ~zioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella l~gge 24 i .arzo 1932, n. 355), convertito, con modificazioni, nella legge 26 mag. o 1966, n. 311, art. 1, terzo comma, per la parte in cui rende applitbili agli articoli 4, 5, 6 e 7 del r. d. 1. 6 luglio 1931, n. 981, alle :propriazioni connesse alle esecuzioni dei piani particolareggiati in l .cati nel primo comma del suddetto articolo 1 (art. 3 della Costitzione). Sentenza 5 luglio 1968, n. 89, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza 10 gennaio 1968 del Collegio arbitrale costituito presso Corte di appello di Roma per la determinazione delle indennit di lpropriazione in esecuzione del piano regolatore, G. U. 9 marzo 1968, 65. legge 26 maggio 1966, n. 311 (Conversione in legge, con modificaoni, del dec1eto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga ~ll'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano rego. tore di Roma e della sua spiaggia, nonch dell'applicabilit di alcune Jrme in materia di esprop1'iazione e di cont1ibuti di miglioria, connute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con .odificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355), articolo unico, per parte in cui converte in legge l'art. 1, terzo comma, del d. 1. 29 arzo 1966, n. 128 nella parte in cui rende applicabili gli articoli 4, 6 e 7 del r. d. 1. 6 luglio 1931, n. 981, alle espropriazioni connesse le esecuzioni dei piani particolareggiati indicati nel primo comma del tddetto articolo (art. 3 della Costituzione), e per le parti in cui estende le espropriazioni di cui parola l'applicazione dell'art. 11 del r. d. 1. luglio 1931, n. 981 (art. 102 e disp. trans. VI della Costituzione). Sentenza 5 luglio 1968, n. 89, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza 10 gennaio 1968 del Collegio .arbitrale costituito presso Corte di appello di Roma per la determinazione delle indennit di 140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO espropriazione i:n esecuzione del piano r,egolatore, G. U. 9 marzo 1968, n. 65. legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (Somituzrione deU'art. 13 del codice postale e delle telecomunicazioni), articolo unico (art. 15 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1968, n. 100, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ordinanza di rimessione 30 aprile 1967 del Pretore di Bologna, G. U. 15 luglio 1967, n. 177, e in questa Rassegna, 1967, II, 161. legge 28 luglio 1967, n. 641 (Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971), nella sua lntegritlll e nei suoi articoli 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 24 e 25 (artt. 5 e 116 della Costituzione e 4, 11, 13 e 59 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige). Sentenza 10 luglio 1968, n. 92, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato 1'11 settem bre 1967, G. U. 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, II, 202. legge reg. Trentino-Alto Adige 15 novembre 1967, riapprov. 6 dicembre 1967 (Ulteri01e autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo permanente dei vigiii del fuoco di Bolzano) (art. 81 della Costituzione). Sentenza 10 luglio 1968, n. 94, G. U. 13 Luglio 1968, n. 177. Ricorso 29 dicembre 1967 del Presidente del Consiglio dei Ministri, G. U. 27 gennaio 1968, n. 24, re in questa Rassegna, 1968, II, 17. NORME DELLE QUALI STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Codice civile, articolo 156 (Effetti della separazione), primo comma, nella parte in cui, prevedendo la separazione dei coniugi per colpa del marito, impone al medesimo di provvedere a tutto quanto si renda necessario ai bisogni della vita della moglie, senza considerazione dei mezzi di cui questa per avventura disponga (artt. 3 e 29 della Costituzione) (2). Tribunale di Lucca, ordinanza 31 maggio 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. Corte di appello di Bologna, ordinanza 19 gennaio 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. (2) Questione gi proposta sotto analogo profilo; per le altre numerose ordinanze, v. retro, II, 43. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 141 codice di procedura civile, art. 297 (Fissazione della nuova udienza opo la sospensione), nella parte in cui, coordinandosi col precedente rt. 295 e con l'art. 3 del codice di .procedura penale, fa decorrere il ~rmine per la riassunzione del processo sottoposto a sospensione neessaria dalla data della cessazione della causa della sospensione, indiendentemente dalla conoscenza che l'interessato alla riassunzione e abbia (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Palermo, ordinanza 8 febbraio 1968, G. U. 31 agosto 968, n. 222. codice di procedura civile, art. 707 (Comparizione personale delle arti), primo comma, nella parte che vieta. ai coniugi di farsi assistere a un difensore (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Milano, ordinanza 12 febbraio 968, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. codice penale, art. 313 (Autorizzazione o richiesta di procedimento), ~rzo comma, nella parte in cui pvescrive che per la Corte costituzionale :i diff.erenza che per le assemblee legislative) la autorizzazione a proedere deve essere concessa dal Ministro per la giustizia e non dalla ~orte stessa (art. 3 della Costituzione). Corte di assise dell'Aquila, ordinanza 14 giugno 1968, G. U. 31 gosto 1968, n. 222. codice ,penale, art. 330 (Abbandono collettivo di pubblici uffici, imieghi, servizi o lavori), in quanto sopprime ogni forma di autotutela elle condizioni di lavoro (artt. 3, 39 'e 40 della Costituzione) (3). Pretoxe di Roma, ovdinanza 7 marzo 1968, G. U. 10 agosto 1968, 203. codice penale, art. 507 (Boicottaggio), in quanto configura un dolo pecifio costruito su norme di riferimento in contrasto con i principi o,stituzionali (artt. 18, 21, 39, 40, 41 e 49 della Costituzione) (4). Pretore di Roma, ordinanza 14 marzo 1968, G. U. 10 agosto 1968, 203. codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio >lo della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (5). (3) Questione gi proposta dal Pretore di Roma con ordinanza 2 marzo 1968, ~. U. 15 giugno 1968, n. 152, e retro, Il, 95. La questione di legittimit costituzionale ell'art. 330 del codice penale stata dichiarata non fondata, ai sensi e nei Umiti :suitanti daita motivazione ., con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123. (4) Questione gi proposta, sotto analogo profilo, dal Pretore di Ra.ma con ~dinanza 5 giugno 1967 (G. U. 2 dicembre 1967, n. 307, e in questa Rassegna, 1967, e, 232) e dal Pretore di Trieste con ordinanza 17 febbraio 1968 (G. U. 15 giugno 968, n. 152, e retro, II, 95). (5) Questione gi dichiarata non fondata con sentenza 28 dicembre 1961, n. 64. 142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pretore di ViaTeggfo, ordinanza 23 aprile 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. Pretore di Milano, ordinanza 13 maggio 1968, G. U. 20 luglio 1967, n. 184. Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 28 maggio 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. codice penale, art. 570 (VioLazione degli obbLighi di assistenza famitiare), primo comma, in quanto la repressione del comportamento antigiuridico di un soggetto del nucleo familiare determina una nuova e forse irreparabile frattura in societ familiari da poco ricomposte (art. 29 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 18. aprile 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. codice penale, art. 574 (Sottrazione di persone incapaci) (art. 29, secondo comma, della Costituzione) (6). Pretore di Roma, ordinanza 29 aprile 1968, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. codice di procedura penale, art. 177-bis (Notificazione all'imputato all'estero), nella rparte in cui consente che il giudice o il pubblico ministero emetta il decreto pvevisto dall'art. 170 del codiee di procedura penale quando non si conosea la dimora all'estero dell'imputato senza svolgere accertamenti per conoscere tale dimora (art. 24, primo capoverso, della Costituzione) (7). Pretore di For:tl., ordinanza 28 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 1968, Il. 170. codice di procedura penale, art. 510 (GiudizJio conseguente aU'opposizione), secondo comma, terza proposizione, in quanto consente di porre a carico del condannato sia le spese anteriori, sia quelle successive alla proposizione dell'opposizione a decreto penale, anche nel caso in cui la sentenza di condanna risulti pi favorevole per l'imputato risrpetto al decreto penale contro cui proposta opposizione (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Livorno, ordinanza 18 aprile 1968, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. (6) La norma stata gi dichiarata costituzionahnente illegittima nella parte in cui limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta (sentenza 22 febbraio 1964, n. 9). (7) La norma in questione stata gi dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza 23 aprile 1965, n. 31, nella parte in cui limitava la facolt di dichiarare o di eleggere domicilio nel luogo ove si procede; e, con sentenza 9 giugno 1967, n. 70, nei limiti in cui consentiva al giudice di emettere il decreto di irreperibilit prima che fosse trascorso un congruo termine per la dichiarazione od elezione di domicilio. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 143 codice di procedu.ra penale, art. 630 (Procedimento per gli incidenti ~i esecuzione), capoverso -secondo periodo, seconda parte -in quanto LOn consente al privato detenuto in luogo diverso da quello in cui isiede il giudice dell'incidente di esecuzione, di presenziare alla tratazione dell'incidente stesso (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comria, della Costituzione). Pretore di Camposampiero, ordinanza 27 maggio 1968, G. U. 31 gosto 1968, n. 222. legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F (Legge sui lavori pubblici), rt. 317, in quanto demanda al governo la facolt di comminare pene 1 polizia e .mite (art. 25, secondo comma, della Costituzione) (8). Pretore di Milano, ordinanza 18 gennaio 1968, G. U. 31 agosto 968, n. 222. legge 22 marzo 1908, n. 105 (Sull'abolizione del lavoro notturno :ei fornai), in quanto opera una grave discriminazione tra i fornai 'anificatori e le altre categorie di lavoratori (artt. 3 e 41 della Cotituzione). Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 2 marzo 1~68, r. u. 31 agosto 1968, n. 222. d. I. lgt. 11 febbraio 1917, n. 249 (Recante norme per la repressione .ell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie deU'Italia meridio. ale e della Sicilia), in quanto ha efficacia limitata ad alcune ed inerte province italiane e non stato convertito in legge (artt. 3 e 77 ella Costituzione). Tribunale di Lagonegro, ordinanza 23 aprile 1968, G. U. 20 luglio 968, n. 184. r. d. 15 settembre 1923, n. 2090 (Testo unico delle leggi sulla riscosione delle imposte dirette), art. 98, nella parte in cui dispone che nello gravio dai ruoli sono compresi soltanto gli aggi dello esattore, con t>nseguente esclusione della indennit di mora (art. 3 della Costiizione). Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 13 marzo 968, G. U. 10 agosto 1968, n. 203. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), rt. 31, primo e secondo comma, in quanto la presunzione di esistenza di n predeterminato quantitativo di gioielli, danaro e mobilia nel pa~ imonio ereditario appare in contrasto con il principio della reale apacit contributiva del cittadino (art. 53 della Costituzione) (9). Tribunale di Brescia, ordinanza 25 gennaio 1968, G. U. 6 luglio 968, n. 170. (8) Questione dichiarata inammissibile con sentenza 27 giugno 1968, n. 73. (9) Questione gi dichiarata non fondata con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. 144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria suUe successioni), art. 45, in quanto non consente l'ammissione al passivo della quota di imposta complementare ancora da definire (art. 3 della Costituzione). Commissione provinciale delle imposte di Modena, ordinanza 31 maggio 1967, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione deUe violazioni delle 'Leggi finanziarie), art. 56, in quanto attribuisce efficacia di titolo esecutivo alla ordinanza dell'intendente di finanza nel caso in cui nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro delle Finanze, art. 58, in quanto attribuisce efficacia di titolo esecutivo al decreto del Ministro per le finanze che determina in misura diversa l'ammontare della pena pecuniaria (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Tribunale di Locri, ovdinanza 28 maggio 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico sulla finanza locale), art. 66, in riferimento agli articoli 55, 59 e 90 del medesimo testo unico, in quanto attribuisce piena ed incontrollata discrezionalit all'autorit amministrativa nell'ammissione all'oblazione in materia di trasgressioni riguardanti le imposte di consumo (artt. 3, 24, 102, 112 e 113 della Costituzione). Pretore di Recanati, ordinanza 24 aprile 1968, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. r. d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delter disposizioni sull'edi' Lizia popolare ed economica), art. 32, in quanto il trattamento privilegiato in favore degli istituti per le case popolari appare sproporzionato rispetto alla rilevanza pubblica dell'interesse perseguito (artt. 3 e 24 della Costituzione) (10). Pretore di Salerno, ordinanze 4 giugno 1968 (tre), G. U. 31 agosto 1968, n. 222. d. I. 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti verso impiegati e pensionati e pre-scrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 2, prift!o comma, in quanto consente rche la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 23 maggio 1967, G. U. 10 agosto 1968, n. 203. (10) Questione gi proposta dal giudice conciliatore di Napoli con ordinanza 7 novembre 1967 (G. U, 18 maggio 1968, n. 127, e retro, II, 97). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 145 d. I. lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore .ei dipendenti statali), art. 2, in quanto rispetto ad una identica situaione di merito, quale il profitto scolastico, stabilisce una disparit di rattamento con la legge 14 febbraio 1963, n. 80 (artt. 3 e 34 della ~ostituzione). Giudice conciliatore di Vico Equense, ordinanza 11 maggio 1968, ~. U. 10 agosto 1968, n. 203. d. lg. 1 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri apolidi), in quanto ratificato, con legg.e 22 aprile 1953, n. 342, dopo i scadenza del termine firmato con l'art. 6 del d. lg. lgt. 16 marzo 946, n. 98 (artt. 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Bolzano, ordinanza 26 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 968, n. 170. legge 22 aprile 1953, n. 342 (Ratifica di decreti legislativi concerenti il Ministero dell'Interno emanati dal Governo dm~ante il periodo eU'Assemblea costituente), artt. 1 e 2, per avere attribuito ex post al . lg. 11 febbraio 1948, n. 50 una efficacia temporale eccedente i limiti ntro cui la funzione legislativa del Governo doveva essere contenuta !l!rtt. 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Bolzano, ordinanza 26 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 968, n. 170. d. P. R. 24 giugno 1954, n. 342 (Nuove norme sulla imposta di publicitd), nota all'art. 4 della tariffa all. A, per eccesso di delega rispetto ll'art. 5 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596 (artt. 76 e 77 della ~ostituzione). ' Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 7 febbraio 968 (due), G. U. 6 luglio 1968, n. 170. legge 31 luglio 1954, n. 570 (Restituzione dell'imposta generale sulentrata sui prodotti esportati ed istituzione .di un diritto compensa: vo sulle importazioni), artt. 1 e 3, in quanto la circostanza che, fra itti i prodotti in astratto suscettibili di importazione, la pubblica am1inistrazione sia chiamata ad effettuare una scelta, completamente utonoma, in modo da far sorgere il fenomeno dell'imposta in dati casi di escluderlo in altri, attribuisce alla stessa pubblica amministratone un an:i:pio potere di determinazione relativo alla stessa esistenza ell'imposizione (art. 23 della Costituzione). Corte di appello di Napoli, ordinanza 5 gennaio 1968, G. U. 6 lulio 1968, n. 170. legge 31 marzo 1956, n. 294 (Provvedimenti per la salvaguardia del rLrattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanaiento civico e d'interesse turistico), art. 4, quarto comma, secondo inciso, 146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nel testo di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, .per la disparit di trattamento che la disposizione determina per i titolastituzione). Tribunale di Palermo, ordinanza 26 aprile 1968, G. U. 31 agosto 68, n. 222. d. P. R. 9 maggio 1961, n. 740 (Norme sul trattamento economico e rmativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle ovincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, :via, Sondrio e Varese), articolo unico, in quanto rende obbligatoria ':ja omnes la clausola concernente la Cassa .edile di cui all'art. 7, ~zo comma, dell'accordo integrativo 22 settembre 1959 per la pro1cia di Milano (artt. 76 e 77, .primo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 21 settembr.e 1967, G. U. 10 ago~ 1968, n. 203. d. P. R. 9 maggio 1961, n. 868 (Norme sul trattamento economico e rmativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle Jvincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro), articolo unico, quanto rende obbligatoria erga omnel'! la clausola, concernente la ssa edile di cui all'art. 12 dell'accordo integrativo collettivo 1 otto (14) Sulla legittimit costituzionale della prima parte della disposizione cfr. la .tenza 16 giugno 1964, n. 42. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia della provincia di Macerata (art. 76 della Costituzione). Pretore di Camerino, ordinanza 4 maggio 1968, G. U. 10 agosto 1968, n. 203). legge 28 luglio 1961, n. 830 (Disposizio1ii in materia di previdenza per gLi addetti ai pubblici esercizi di trasporto in concessione), art. 15, terzo comma, in quanto l'assistenza malattia ai pensionati costituisce un compito particolare dello Stato che, pertanto, tenuto a :provvedervi a proprie spese (artt. 32, primo comma, e 38 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 5 marzo 1968, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (Norme per il :finanziamento delle prestazi01ii per l'assistenza di malattie ai pensionati) art. 5, in quanto non determina principi e criteri direttivi atti a delimitare la discrezonalit del potere di imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione) (15). Tribunale di Milano, ordinanza 10 gennaio 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. Tribunale di Imperia, ordinanza 10 aprile 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. Corte di appello di Caltanissetta, 011dinanza 22 maggio 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati), art. 5, in quanto l'assistenza malattia ai pensionati costituisce un compito particolare dello Stato che, pertanto, tenuto a provvedervi a proprie spese (articoli 32, primo comma, e 38 della Costituzione). Tribunale di Como, 011dinanza 5 marzo 1968, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2194 (Determinazio1ie dell'addizionale al contributo per l'assiC'ILrazione contro. le malattie ai pensio1iati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, delta legge 31 gennaio 1961, n. 1443), in quanto l'assistenza malattia ai pensionati costituisce un compito particolare dello Stato che, pertanto, tenuto a provvedervi a proprie spese (artt. 32, primo comma, 'e 38 della Costituzione). Tribunale di Como, 011dinanza 5 marzo 1968, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (Ripartizione dei .prodotti agricoli) (artt. 3, 41, 117 della Costituzione) (16). (15) Questione gi proposta, sotto analogo profilo. Per le altre numerose ordinanze v. retro, II, 15, 47 e 100. (16) Questione dichiarata non provata con sentenza 6 giugno 1968, n. 60. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 149 Tribunale di Catania, ordinan2)a 6 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 168, n. 170. d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delLe disposizioni per zssicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie ofessionali), art. 199, secondo comma, in quanto esclude talune cate> rie di lavoratori (commessi viaggiatori, piazzisti ed agenti delle im> Ste di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso d. P. R. L24/65) dall'assicurazione contro gli infortuni inerenti all'uso abituale . veicoli a motore per il periodo anteriore al 1 gennaio 1966 (art. 3 ~Ila Costituzione). Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 5 febbraio 168, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 1 O maggio 1966, n. 5 (Estensione a ~tto il territorio della provincia di Udine delle facolt riservistiche ~lla zona delle Alpi), art, 1, in relazione all'art. 25, secondo comma, ~l r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, in quanto, estendendo all'intero terri rio della provincia di Udine lo speciale regime giuridico della zona unistica delle Alpi previsto dal r. d. del 1939, lede il principio di serva allo Stato della legge penale. Pretore di Palmanova, ordinanza 14 marzo 1968, G. U. 6 luglio 168, n. 170 (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Pretore di San Vito al Tagliamento, ordinanza 13 maggio 1968, . U. 10 agosto 1968, n. 203 (artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della ostituzione). legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agri1li) (artt. 3, 41, 117 della Costituzione) (17). Tribunale di Catania, ordinanza 6 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 168, n. 170. legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), t. 10, in quanto implicitamente .esclude gli apprendisti dall'ambito ~Ila tutela della legge e in particolare dal beneficio di cui all'art. 9 1rt. 3 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 16 maggio 1968, G. U. 31 agosto 168, n. 222. legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), t. 11, in quanto opera una discriminazione fra i lavoratori, a seconda ie gli stessi prestino la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro (17) Questione dichiarata non fondata con sentenza 6 giugno 1966, n. 60. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che occupino fino a trentacinque dipendenti o di datori di lavoro che ne occupino un maggior numero (art. 3 della Costituzione) (18). Pretore di Cuneo, ordinanza 29 aprile 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. Pretore di Roma, ordinanza 3 maggio 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), artt. 4, 5, 6 e 7 (artt. 3 e 24 della Costituzione) (19). Pretore di Torre del Greco, ordinanza 22 maggio 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni ai sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle 1ioTme di regolamenti iocaLi), art. 9, comma quarto e seguenti, in quanto non solo attribuisce al giudice un generico e lato potere di sospensione, capace indirettamente di paralizzare la esecutoriet dell'ordinanza, ma anche non specifica il contenuto della pronuncia definitiva del .giudizio (articolo 113 della Costituzione). Pretore di Prato, ordinanze 27 maggio 1968 e 6 giugno 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. legge reg. sarda 22 agosto 1967, n. 16 (Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per L'annata agraria 1966-67 in Sardegna), per il contrasto con la legge nazionale 12 giugno 1962, n. 567 (art. 3 della Costi i tuzione). Sezione specializzata agraria del Tribunale di Oristano, ordinanza 23 aprile 1968, G. U. 10 agosto 1968, n. 203. I legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento deUa scuoia materna) I f: (artt. 5, 6 e 116 della Costituzione, e 5, 12, 13, 15, 92 e 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Ricorso 20 maggio 1968 della Giunta regionale del Trentino-Alto I ~ Adige, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. legge reg. sic:. 11 luglio 1968 (Istituzione dei ruoti organici dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico). I i ~ (18) Questione gi proposta dal Pretore di Vicenza con ordinanza 31 maggio 1967 (G. U . .14 ottobre 1967, n. 258, e1 in questa Rassegna, 1967, Il, 198), dal Pretore i di Napoli con ordinanza 3 giugno 1967 (G. U. 11 novembre 1967, n. 282 e in questa Rassegna, 1957, Il, 238); e dal Pretore di Pistoia con ordinanza 20 luglio 1967 (G. U. 11 novembre 1967, n. 283, e in questa Rassegna, 1967, Il, 238). I 1 (19) Questioni gi proposte; per le altre numerose ordinanze v. in questa Ras; segna, 1967, Il, 72-73, 108-109, 157-161, 238 e retro, Il, 17 e 101. i II I I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 151 Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 8 agosto 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. legge reg. sic. 26 luglio 1968 (Esercizio della caccia nel territorio tella Regione siciliana). Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato l 19 agosto 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. WRME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITU: IONALE STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, >I INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO Codice civile, art. 2068 (Rappol/"ti di lavoro sottratti a contratto colettivo), secondo comma (art. 39, quarto comma, della Costituzione). nammissibilit. Sentenza 16 luglio 1968, n. 101, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. Ovdinanza di rimessione 30 maggio 1966 del Pretore di Napoli, ~-U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 285. codice penale, art. 213 (Stabilimenti destinati alla esecuzione delle iisure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavol/"o) art. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione) -Inammissibilit. Sentenza 10 luglio 1968, n. 91,.. G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese, ~-U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II,. 289. codice di procedura .penale, art. 392 (Forme, avocazione e tmsforiazione dell'istruzione sommaria), primo comma, e art. 395 (Richiesta i proscioglimento e sentenza del giudice istruttore), ultimo comma (aricoli 3 e 24 della Costituzione) -Manifesta infondatezza. Sentenza 5 luglio 1968, n. 86, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanze di rimessione 30 e 31 gennaio 1967 del giudice istrut) re presso il Tribunale di Bologna, G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e i. questa Rassegna, 1967, II, 102. codice di procedura penale, art. 398 (Poteri del pretore nel procediiento con istruzione sommaria), primo comma, in relazione all'art. 231, rimo comma, dello stesso codice (art. 24, secondo comma, della Cotituzione) -Manifesta infondatezza. Ordinanza 17 giugno 1968, n. 70, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di rimessione 14 giugno 1967 del Pretore di Bisacquino, ~-U. 11 novembre 1967, n. 282, e in questa Rassegna, 1967, II,233. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F (Legge sui Lavo'l'i pubbLici), arti colo 317, secondo comma (artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e 77 della Costituzione (20) -Inammissibilit. Sentenza 27 giugno 1968, n. 73, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanze di rimessione 7 giugno 1966 del Pretore di Priverno (G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rasseg-p.a, 1966, II, 249); 13 gennaio 1967 del Pretore di Pavia (G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e in questa Rassegna, 1967, II, 62); 9 febbraio 1967 del Pretore di Borgo San Lorenzo (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e in questa Rassegna, 1967, II, 62); 25 febbraio 1967 del Pretore di Caltanissetta (G. U. 24 giugno 1967, n. 157, e in questa Rassegna, 1967, II, 104); .e 10 novembre 1967 del Pretore di Ca.gli (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e retro, II, 12). r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687 (RegoLamento c>irca la polizia, la sicurezza e La regoLaritit deWesercizio deHe strade ferrate), artt. 51 e 64 (artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione) -Inammissibilit. Sentenza 27 giugno 1968, n. 73, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di rimessione 7 giugno 1966 del Pretore di Priverno, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, II, 250. r. d. I. 15 marzo 1923, n. 692 (Limitazioni aH'orario di lavoll"O per gLi operai ed impiegati deUe aziende industriali o commerciati di qualunque natura), convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 9, se condo comma (art. 25, secondo comma, della Costituzione) -Inammissibilit. Sentenza 27 giugno 1968, n. 73, G. U. 6 luglio 1968. Ordinanza di rimessione 5 ottobre 1966 del Pretore di Busto Arsizio, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa Rassegna, 1966, II, 287. r. d. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di pll"evenzione e pena), art. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma (artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione) -Inammissibilit. Sentenza 10 luglio 1968, n. 91, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 289. r. d. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di pll"evenzione e pena), art. 142 -Inammissibilit. Sentenza 27 giugno 1968, n. 72, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di rimessione 4 agosto 1966 del Giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa Rassegna, 1966, II, 289. (20) Questione dichiarata non fondata, con la stessa sentenza, in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 153 d. I. 5 marzo 1942, n. 186 (Sull'applicazione delle imposte indirette ui trasferimenti deZla ricchezza), art. 4, secondo comma -Manifesta :ifondatezza (artt. 3 e 24 della Costituzione). Ordinanza 27 giugno 1968, n. 81, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanze di rimessione 18 ottobve 1966 (due) della Commissione 'rovinciale delle imposte di Milano, G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e in uesta Rassegna, 1967, II, 66). d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali e.i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali) (art. 39, primo omma, della Costituzione) -Manifesta infondatezza. Ordinanza 27 giugno 1968, n. 79, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanze di rimessione 24 e 25 ottobre 1967 del Tribunale di f.enova, G. U. 27 gennaio 1968, n. 24, e retro, Il, 14. legge 15 aprile 1961, n, 291 (Trattamento economico di missione e i trasferimento dei dipendenti statali) nella parte relativa al tratta1ento di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giu iziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie (artt. 2, 24, primo omma, e 104, primo comma, della Costituzione) -Inammissibilit. Sentenza 5 luglio 1968, n. 90, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di rimessione 16 gennaio 1968 del consigliere istruttore ella sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano, ~. U. 4 maggio 1968, n. 113, e TetTO, ll, 100. legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di gioraiista), art. 45 (art. 21 della Costituzione) -Manifesta infondatezza. Ordinanza 27 giugno 1968, n. 80, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanza di rimessione 13 dicembre 1967 del Tribunale di Milano, ~. U. 30 maTzo 1968, n. 84, e in questa Rassegna, 1968, II, 47. legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento deila professione di gioralista), artt. 29, 34 e 35 (art. 21 della Costituzione) -Manifesta inmdatezza. Sentenza 10 luglio 1968, n. 90, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. Ordinanza di rimessione 28 novembre 1967 del Tribunale di Vibo alentia, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e in questa Rassegna, 1968, ., 15. legge 2 marzo 1963, n. 320 (Disciptina deile controversie innanzi ~ie Sezioni speciaLizzate agrarie) art. 8 (artt. 24, primo comma, 104, rimo comma, e 2 della Costituzione) -Inammissibilit. Sentenza 5 luglio 1968, n. 90, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. Ordinanze di rimessione 16 gennaio 1968 del consiglier.e istruttore ella sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano, . U. 4 maggio 1968, n. 113, e retro, II, 100. CONSULTAZIONI AGRICOLTURA E FORESTE Agevolazioni tributarie per l'agricoltura. Se nell'ipotesi di trasferimento di beni immobili a destinazione agricola, verificandosi la rivendita del terreno prima del compimento delle opere di valorizzazione agraria previste dall'art. 2 L. 18 novembre 1964, n. 1271, possa farsi luogo alla riscossione della normale imposta di registro e della sopratassa prevista dalla legge anche nel caso in cui l'originario acquirente provveda a portare a compimento le opere di valorizzazione con le modalit ed entro il termine fissati dall'Ispettorato Agrario (n. 56). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Edilizia -Costruzione di fabbricati per alloggi di servizio fatta dalle FF. SS. nell'ambito di un impianto ferroviario -Licenza edilizia del sindaco. Se il controllo preventivo del Ministro LL. PP. della conformit delle opere da eseguirsi da parte di Amm.ne Statale alle prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono esplicatosi nell'approvazione del relativo progetto a norma dell'art. 29, L. 17 agosto 1942, n. 1150, sia sostitutivo della licenza edilizia di cui all'art. 31, L. n. 1150 del 1942 (n. 335). Se ai sensi della 1. 13 marzo 1958, n. 296, in mancanza di diversa dispo sizione di legge, competa al Ministero della Sanit adottare i provvedimenti in materia di sanit ed all'Ufficiale sanitario, quale organo periferico di detto Ministero, direttamente dipendente dal Medico Provinciale, adottare i provvedimenti in materia di sanit pubblica che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune (n. 335). Se nel rispetto di tale competenza, occorre che la licenza di abitabilit di cui all'art. 221 t. u. n. 1265, del 1934, venga richiesta anche per gli edifici costruiti da Pubbliche Amministrazioni per essere destinati ad alloggi di servizio (n. 335). Natura giuridica dell'ISES -Applicabilit della l~ 15 luglio 1966, n. 604, ai suoi impiegati. Se l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (ISES), istituito con la legge 15 febbraio 1963, n. 133, abbia natura di ente pubblico non econo mico (n. 336). Se la legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti indi viduali, sia applicabile agli impiegati degli enti pubblici rion economici in generale, ed agli impiegati dell'ISES in particolare (n. 336). PARTE II, CONSULTAZIONI 155 lisarcibilit di un danno conseguente a fatto illecito tra Amm.ni dello Stato. Se tra diverse Amministrazioni dello Stato possano sorgere rapporti :iuridici secondo il diritto comune (n. 337). Se tra diverse Amministrazioni dello Stato aventi ordinamento autolOmo possano sorgere rapporti interorganici anche in relazione a fatti lleciti (n. 337). Se una Amministrazione dello Stato sia tenuta a risarcire i danni cagiolalti ad altra Amministrazione statale (n. 337). 1.NTICHIT E BELLE ARTI ~coperta fortuita di cose di interesse artistico o storico -Premio allo scopritore. Se l'art. 49 della 1. lo giugno 1939, n. 1089, nel prevedere la correponsione di un premio allo scopritore nell'ipotesi di scoperta fortuita di ose di interesse artistico o storico, abbia riguardo soltanto alla posizione i chi materialmente abbia effettuato la scoperta (n. 61). Se, quando lo scopritore lavori alle dipendenze o per incarico altrui, . suo materiale operato sia riferibile, agli effetti dell'attribuzione del pre1io di rinvenimento, al datore di lavoro o committente (n. 61). Se, agli effetti dell'attribuzione del premio di rinvenimento, assuma ilievo la posizione di chi abbia dato precise disposizioni circa il luogo le modalit di esecuzione dei lavori di scavo -effettuati ovviamente on a scopo di ricerca (ad esempio, per fondazioni edilizie) -che. hanno :mdotto al rinvenimento fortuito (n. 61). Se, per l'attribuzione del premio spettante al proprietario del terreno, ebba tenersi conto delle risultanze dei registri immobiliari (n. 61). ACCIA E PESCA rentino Alto-Adige -Legislazione sulla caccia. Se con la legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, sulle riserve di caccia, t Regione Trentino-Alto Adige abbia oeprato un rinvio recettizio al t. u. giugno 1939, n. 1016, sulla caccia, e se, in generale, sia ammissibile per la egione il rinvio recettizio a norme statali (n. 38). IRCOLAZIONE STRADALE epenalizzazione delle contravvenzioni -Legittimazione passiva e rappresentenza nel giudizio di opposizione. Se le Prefetture siano legittimate passivamente nei giudizi di opposi one alle ordinanze prefettizie emanate a sensi della 1. 3 maggio 1967, , 317, che ha depenalizzato le infrazioni stradali, e se la rappresentanza l giudizio debba essere affidata in tali ca.si ad un funzionario di Prefettura sensi dell'art. 3 t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 12). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO COMPRAVENDITA Compravendita di un edificio in costruzione -Possibilit di convenire l'acquisto graduale delle parti dell'edificio com il procedere dei lavori. Non sussiste. Se sia configurabile un contratto di compravendita, avente ad oggetto un immobile in costruzione, il quale preveda l'acquisto graduale da parte dell'acquirente delle singole parti dell'edifiicio, man mano che i lavori di costruzione procedono (n. 3). COMUNI E PROV~NCIE Amministratori comunali -Indennit di carica. Se l'indennit di carica di cui alla legge 11 marzo 1958, n. 208 (modificata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148) spetti ad un amministratore comunale dimissionario hel periodo tra la presentazionue delle dimissioni e l'accettazione delle medesime, durante il quale si astenuto dall'effettivo esercizio delle funzioni (n. 131). Ricostruzione dei consigli disciolti -Poteri del Prefetto. Se il termine per la indizione dei comizi per la ricostruzione dei consigli comunali e provinciali sciolti, di cui all'art. 323 t. u. 4 febbraio 1915, n. 148 e art. 103 r. d. 30 dicembre 1923, n; 2839, sia ordinatorio o perentorio (n. 132). Se ed entro quali limiti il ritardo del Prefetto possa portare alla sua incriminazione per il reato previsto dall'art. 328 c. p. (n. 132). CONFISCA Approvazione dell'atto di divisione di bene confiscato. Se l'atto di divisione consensuale di un bene immobile, di cui uno dei comproprietari sia stato assoggettato alla confisca in favore dello Stato, debba essere approvato dall'Intendente di Finanza (n. 21). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO Concorrenza fra fermo amministrativo ed altre misure cautelari. Se sia possibile avvalersi contemporaneamente del fermo amministrativo (art. 69 1. contabilit dello Stato) e del provvedimento cautelare di cui all'art. 26 della I. 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 228). Contratti della P. A. -Licitazione privata -Mancato invito a ditta precedentemente concessionaria. Se il mancato invito a partecipare ad una licitazione privata ad una ditta, in precedenza concessionaria del servizio oggetto della licitazione, sia censurabile in sede giurisdizionale sotto il profilo della violazione di un interesse legittimo, quando tra lo scadere della concessione e la gara per la ripresa del servizio sia trascorso un notevole lasso di tempo (n. 229). PARTE II, CONSULTAZIONI 157 ~ontratti della P. A. -Sospensione pagamenti -Interessi e risarcimento danni. Se siano dovuti gli interessi di mora e lo eventunale risarcimento del naggior danno in caso di sospensione di pagamenti, effettuata .dalla P. A. ti sensi dell'art. 69, ultimo comma, legge di contabilit dello Stato (n. 230). Usarcibilit di un danno conseguente a fatto illecito tra Amministrazione dello Stato. Se tra diverse Amministrazioni dello Stato possano sorgere rapporti ~iuridici secondo il diritto comune (n. 231). Se,tra diver:se Amministrazioni dello Stato aventi ordinamento autonono possano ,sorgere rapporti interorganici anche in relazione a fatti illeciti :n. 231). Se una Amministrazione dello Stato sia tenuta a risarcire i danni cagiotati ad altra Amministrazione statale (n. 231). :!OSTITUZIONE >rescrizione per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie in materia di imposte dirett. Se la norma dell'art. 60 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per la quale termine triennale di prescrizione delle contravvenzioni stabilito dal' art. 16 non si applica in materia di tributi diretti che continuano ad essere egolati dalle leggi e dai regolamenti che riguardano tale materia, sia o no :ostituzionalmente legittima (n. 50). Se, comunque, in base alla nornia suddetta, quando manchi alcuna di posizione di carattere speciale, alle contravvenzioni previste dalle leggi ulle imposte dirette, sia applicabile il termine triennale di prescrizione >revisto dall'art. 16 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero il termine di 18 ne.si previsto dall'art. 157, n. 6 del codice penale (n. 50). )ANNI DI GUERRA Uparazione d'ufficio di edifici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili per l'alloggio dei senza tetto. Se i due terzi della spesa per la riparazione a cura dell'Ufficio del :tenio Civile di un edificio danneggiato da eventi bellici ed acquistato con ttto stipulato prima dell'entrata in vigore del d. lg. 10 aprile 1947, n. 261, ton recante espressa cessione all'acquirente del diritto al contributo o all'inlennizzo per danni di guerra debba e possa avvenire mediante liquidazione l'ufficio del contributo d. g. e compensazione a norma del terzo comma del' art. 55 1. 28 dicembre 1953, n. 968, sostituito poi dal primo comma del' art. 24 1. 29 settembre 1967, n. 955, nell'ipotesi che l'alienante dell'immobile 1bbia gi (legittimamente) ottenuto e riscosso l'indennizzo, ovvero debba tecessariamente aver luogo a norma dell'art. 40 d. lg. n. 261 del 1947 n. 131). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DAZI DOGANALI Utilizzazione del laboratorio chimico centrale delle dogane da parte di soggetti diversi dallo Stato. Se il laboratorio chimico centrale delle dogane possa provvedere alle analisi richieste da Enti ed Istituti privati e pubblici (n. 40). DEMANIO Demanio marittimo -Delimitazione nei confronti di altre categorie di beni demaniali -Pertinenza. Se per la delimitazione del demanio marittimo dalle finitime zone appartenenti ad altre categorie demaniali occorra aver riguardo alla specifica funzione cui i beni stessi ineriscono in quanto, sulla base di una generale disciplina comune a tutti i beni demaniali in vista del pubblico uso cui sono destinati, la loro suddivisione nelle varie categorie determinata soprattutto da pratiche esigenze (n. 224). Se pertanto la procedura di limitazione disciplinata dall'art. 31 cod. nav. richieda una indagine condotta, sulla scorta degli schemi legislativi, in base ad un apprezzamento politico degli specifici pubblici interessi al cui soddisfacimento i singoli beni ineriscono (n. 224). Se tra le pertinenze del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 29 cod. nav., si annoverino le opere e le costruzioni comprese nel suo ambito ed appartenenti allo Stato, che siano atte a soddisfare il generale interesse dell'uso del mare e della navigazione marittima il quale, di siffatta peculiare categoria di beni pubblici, costituisce ad un tempo la ragione ed il limite della demanialit (n. 224). Propriet dei cimiteri di guerra costruiti su terreno demaniale. se il Corpo di Spedizione Polacco in Italia ebbe ad acquistare, in virt della costruzione di opere cemeteriali su terreno demaniale, diritti di natura reale sui cimiteri costruiti (n. 225). Se, nell'ipotesi di cui sopra, degli eventuali diritti sui cimiteri di guerra polacchi debba ritenersi successore l'Ente speciale con sede in Lon dra che rivendica di essere succeduto legalmente nei diritti del II Corpo Polacco ovvero lo Stato polacco (n. 225). DIFESA DELLO STATO Depenalizzazione delle contravvenzioni -Legittimazione passiva e rappresentanza nel giudizio di op.posizione. Se le Prefetture siano legittimate passivamente nei giudizi di opposizione alle ordinanze prefettizie emanate a sensi della 1. 3 maggio 1967, n. 317, che ha depenalizzato le infrazioni stradali, e se la rappresentanza in giudizio debba essere affidata in tali casi ad un funzionario di Prefettura a sensi dell'art. 3 t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 10). PARTE II, CONSULTAZIONI :LETTRICITA vincolo di cauzioni prestate da Societ ex elettriche. Se i vincoli cauzionali gi prestati da societ elettriche diverse dalENEL a garanzia di obblighi derivanti da concessioni ed autorizzazioni ncorch iscritti su titoli di Stato attualmente di propriet dell'ENEL, pos~ mo essere cancellati ex art. 9 d. P. R. 18 marzo 1965, n. 342 (n. 40). :SECUZIONE FISCALE :ecupero di crediti nei confronti di societ liquidate e cancellate dal registro delle imposte. Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione al registro delle imprese (societ commerciali), in pendenza di rapporti i obbligazione tributari noti, in quanto risultanti dalle scritture contabili, :>mporti l'estinzione della societ (n. 77). Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione al registro delle imprese (societ commerciali), in pendenza di rapporti di bbligazione tributari non noti o sapravvenuti, anche in caso di colpa dei quidatori, comporti l'estinzione della societ (n. 77). Se l'azione (di arricchimento senza causa) dei creditori della societ ei confronti dei soci, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ., .a esperibile tanto nel primo caso (mancato adempimento doloso delle bbligazioni della societ) che nel secondo (mancato adempimento non oloso). (n. 77). Se l'azione da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei >ci e dei liquidatori, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ. ossa essere promossa in base al testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (n. 77). SPROPRIAZIONE P. U . .ccelerato sgombero immobili espropriati -Esenzioni fiscali -esclusione. Se gli atti con cui ~i concordi un compenso per l'accellerato sgombero egli immobili espropriati godano della esenzione dalla imposta di bollo, i cui all'art. 1 1. 1149/1967 (n. 263). "ecessit di stima dell'intero immobile espropriato anche in caso di applicazione, per porzione di esso, dell'art. 24 l. 17 agosto 1942, n. 1150, Se un decreto di espropriazione di immobile per l'attuazione di un iano regolatore particolareggiato possa essere legittimamente emesso in iancanza di stima di una porzione dell'immobile che, a norma dell'art. 24 17 agosto 1942, n. 1150, avrebbe dovuto essere gratuitamente ceduta al omune interessato, a scomputo del contributo di miglioria spettantegli o.. 264). etrocessione di aree fabbricabili espropriate dall'INA-Casa a sensi dell'art 23 l. 28 febbraio 1949, n. 43 -Retrocessione a sensi degli artt. 60 e 63 l. 25 giugno 1865, n. 2359. Se la retrocessione totale delle aree fabbricabili, espropriate dall'INAasa, a sensi dell'art. 23 1. 28 febbraio 1949, n. 43, sia istituto differente, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con conseguente particolare operativit, dalla retrocessione prevista dagli artt. 60 e 63 della I. 25 febbraio 1865, n. 2359 sull'espropriazione per p. u. (n. 265.) FALLIMENTO Applicabilit al curatore del fallimento degli artt. 17 e 243 t. u. imposte dirette. Se il curatore di un fallimento sia tenuto alla denuncia dei redditi del fallito, relativi all'ultimo esercizio precedente ila dichiarazione di fallimento (n. 113). FERROVIE Edilizia -Costruzione di fabbricati per alloggi di servizio fatta dalle FF. SS. nell'ambito di un impianto ferroviario -Licenza edilizia del sindaco. Se il controllo preventivo del Ministro LL.PP. della conformit delle opere da eseguirsi da parte di Amministrazione statale alJ.e prescrizioni plicazione delJ.a maggiore o della minore aliquota di imposte prevista daltrt. 1 1. 31 ottobre 1966, n. 940. Se, in particolare, a tutti gli uffici ubicati negli opifici o stabilimenti a applicabile l'aliquota ridotta dalla imposta in parola (n. 478). iposte comunali e imposta incremento valore aree fabbricabili -Esenzione a favore dell'Opera Naz. Combattenti. Se l'esenzione dell'Opera Naz. Combattenti dalle imposte comunali, abilita in via generale dall'art. 34 del r. d. I. 16 sttembre 1926, n. 1606, ~bba ritenersi sussistere anche dopo l'entrata in vigore del testo unico !r la finanza locale, che non riproduce tale disposizione (n. 479). Se, conseguentemente, in relazione all'imposta sugli incrementi di va re delle aree fabbricabili, spetti all'O.N.C. una esenzione di carattere ge !rale ovvero solo la esenzione nei imiti di applicabilit dell'art. 14, lett. 1. 5 marzo 1963, n. 246 (n. 479). quidatori -Riparto dell'attivo -Mancato pagamento imposte dirette Responsabilit in proprio. Se il liquidatore di una societ che, omettendo di pagare con le attit della liquidazione le imposte dirette dovute dalla societ stessa, ha iuso la liquidazione con ripartizione delle attivit ai singoli soci, contro collo di questi ultimi dei debiti sociali, sia responsabile in proprio ai sensi il.l'art. 265 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 480). escrizione per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie -Costituzionalit. Se la norma dell'art. 60 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4, per la quale il wne triennale di prescrizione delle contravvenzioni stabilito dall'art. 16 n si applica in materia di tributi diretti che continuano ad essere regolati I I ! f I I ! ~ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dalle leggi e dai regolamenti che riguardano tale materia, sia o no costituzionalmente legittima (n. 481). Se, comunque, in base alla norma suddetta, quando manchi alcuna disposizione di carattere speciale, alle contravvenzioni previste dalle leggi sulle imposte dirette, sia applkabile il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero il termine di 18 mesi previsto dall'art. 157, n. 6 del .codice penale (n. 481). Recupero di crediti nei confronti di societ liquidate e cancetlate dal registro delle imposte. Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione dal registro delle impr.ese (societ commerciali), in pendenza di rapporti di obbligazione tributari noti, in quanto risultanti dalle scritture contabili, comporti l'estinzione della societ (n. 482). Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione del registro delle imprese (societ commerciali), in pendenza di rapporti di obbligazione tributari non noti o sopravvenuti, anche in caso di colpa dei liquidatori, comporti l'estinzione della societ (n. 482). Se l'azione (di arricchimento senza causa) dei creditori della societ nei confronti dei soci, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ., sia esperibile tanto nel primo caso (mancato adempimento doloso delle obbligazioni della societ) che nel secondo (mancato adempimento non doloso) (n. 482). Se l'azione da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci e dei liquidatori, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ. possa essere promossa in base al testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (n. 482). Riscossione -Maggiorazione di imposte dirette iscritte a ruolo. Se sia applicabile la maggiorazione d'imposta per ritardato pagamento di cui alla 1. 25 ottobre 1960, n. 1316, anche alle imposte non tempestivamente pagate da contribuenti iscritti a ruolo dichiarati falliti quando sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione coattiva (n. 483). IMPOSTE VARIE Permuta di merci importate con agevolazibne -Universit ed Istituti universitari -Decadenza. Se le Universit e gli Istituti universitari nell'ipotesi di rispedizione all'estero per la permuta con lo stesso venditore degli apparecchi e del materiale, a suo tempo importati con le agevolazioni di cui all'art. 45 della 1. 24 luglio 1962, n. 1073, decadano da tali agevolazioni per effetto dell'art. 1 della legge 27 giugno 1966, n. 514, ove nel vigore di questa si effettui la rispedizione anzidetta (n. 13). Tassa di ancoraggio. Se sia dovuta la tassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, nel caso di approdo per avvicendamento dell'equipaggio marittimo (n. 14). PARTE II, CONSULTAZIONI 165 'rattamento tributario dei prodotti petroliferi. Se i rimorchiatori siano navi mercantili (n. 15). Se l'attraversamento della linea doganale da parte delle navi merantili sia condizione per l'applicazione del trattamento tributario di favore 1i prodotti petroliferi destinati al consumo delle navi medesime nei porti lel:lo Stato (n. 15). iIILITARI lervit militari -Violazioni delle leggi che le disciplinano -Contravvenzioni -Aumento della pena ex lege 12 luglio 1961, n. 603 -Accertamento contravvenzioni ex lege 1849/1932 -Uff. Polizia giudiziaria. Se i limiti di pena previsti per le contravvenzioni di cui all'art. 8 della 20 dicembre 1932, n. 1849, debbano essere moltiplicati per 40 ai sensi lell'art. 3 della 1. 12 luglio 1961, n. 603 (n. 20). Se gli UfficiaJi, sottufficiali e funzionari tecnici delle Amministrazioni nilitari, nell'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 8 della legge .849/1932, siano da considerare ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi del' art. 221 cod. proc. pen., ultimo comma (n. 20). iIINIERE )ecadenza del concessionario dal diritto di coltivazione -Corresponsabilit dell'E.M.S. per i debiti del concessionario -Non sussiste. Se l'Ente Minerario Siciliano sia obbligato a rispondere dei debiti di loc. Minerarie -nella specie debiti per canoni demaniali e imposte rarie -dichiarate decadute dalla concessione, e le cui miniere siano perrenute conseguentemente in gestione commissariale all'E.M.S. medesimo :n. 18). iIUTUO ::ontributi sugli interessi corrisposti dal Mediocredito centrale a norma del l. l. 18 novembre 1966. n. 976. Se il Mediocredito centrale, che a norma del d. 1. 18 novembre 1966, t. 976, corrisponde agli Istituti di credito contributi sugli intel'essi per nutui concessi a favore di piccole e medie imprese nonch di professionisti ! privati danneggiati dall'alluvione del 1966, debba sospendere la corre: ponsione di tali contributi, ove i mutuatari si rendano inadempienti, dalla >rima scadenza successiva al verificarsi dell'inadempienza, ovvero debba mcora erogarli (n. 8). ~AVE E NAVIGAZIONE )estinazione delle somme spettanti a marittimi resisi disertori all'estero. Se le somme depositate dal comandante della nave all'autorit maritima, a titolo di retribuzioni .spettanti a marittimi resisi disertori all'estero, lebbano subire la destinazione prevista dagli artt. 391-400 del Regolamento tl Codice della navigazione (n. 122). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Trattamento tributario dei prodotti petroliferi. Se i rimorciatori siano navi mercantili (n. 123). Se l'attra.versamento della linea doganale da parte delle navi mercantili sia condizione per l'applicazione del trattamento tributario di favore ai prodotti petroliferi destinati al consumo de1le navi medesime nei porti dello Stato (n. 123). OPERE PUBBLICHE I I Compenso forfettario attribuito al concessionario -Incidenza sull'importo fil della revisione dei prezzi di opere pubbliche in concessione. ili Se il compenso forfettario del 5 % attribuito al concessionario di lavori attinenti ad opere pubbliche, per spese di progettazione, direzione, sorveglianza, ecc. vada calcolato anche sull'importo della revisione dei prezzi, quando questa sia dovuta (n. 73). Impianti sportivi -Procedimento per l'approvazione dei relativi progetti nella Regione Trentino-Alto Adige. Se l'approvazione dei progetti di opere sportive da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige, debba seguire un procedimento differente da quello previsto dal r. d. l. 2 febbraio 1939, n. 302, a seguito di trasferimento della competenza in matria aftr'ibuita dal Ministero dei LL.PP. a1la Regione stessa (n. 74). PATRIMONIO Scarico di rifiuti in aree patrimoniali disponibili di Enti pubblici -Quale reato costituisce. Se lo scarico di rifiuti su aree appartenenti al patrimonio disponibile di un Ente Pubblico, concreti il reato di cui all'art. 633 cod. pen. (n. 2). PENSIONI Pensione privilegiata per causa di servizio in concorso con responsabilit colposa di terzi. Rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del terzo. Se :l'Amministrazione possa rivalersi verso il responsabile civile della pensione privilegiata concessa ad un proprio dipendente a seguito di lesioni riportate in un incidente stradale (n. 127). Pensioni dipendenti enti locali -Natura giuridica della convenzione di cui all'art. 20 l. 20 dicembre 1962, n. 1646. Se la convenzione di cui all'art. 20 della 1. 20 dicembre .1962, n. 1646, intercorrente tra la Cassa Dipendenti Enti locali e le Gestioni dei regola PARTE II, CONSULTAZIONI 167 ienti speciali di pensione, abbia natw-a di contratto di diritto pubblico n. 128). Se, per gli obblighi assunti dalle Gestioni dei regolamenti speciali di ensione, con le convenzioni di cui all'art. 20 della l. 29 febbraio 1962, .. 1646, possano accertarsi garanzie diverse da quelle previste dalle norme i contabilit di Stato (n. 128). 'OSTE E TELEGRAFI lrt. 29 d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 327. Se i Comuni siano obbligati a sostenere J.e sole spese di impianto e ianutenzione degli apparecchi telefonici dei Consigli di leva od anche le pese per il canone di abbonamento e servizio telefonico interurbano e te~ grafco (n. 127). 'REVIDENZA ED ASSISTENZA ~ontributi assicurativi e previdenziali -Enti pubblici -Applicazione dell'ammenda -Datori di lavoro -Recupero dei contributi -Ammissibilit. Se l'ammenda prevista nell'art. 23 della 1. 4 aprile 1952, n. 218, a carico el datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi assiurativi entro il tempo stabilito o vi provveda in misura inferiore alla douta, possa trovare applicazione anche nel rapporto di lavoro con enti ubblici (n. 60). Se il datore di lavoro possa operare il recupero delle somme relative ile quote a carico dei lavoratori nelle forme ordinarie, in caso di mancato sercizio delle trattenute per mancato pagamento totale o parziale dei conributi (n. 60). 'ROCEDIMENTO PENALE rotizia criminis -Definizione -Obbligo del rapporto per il pubblico ufficiale -Quando sussiste. Che cosa si intenda per notizia criminis agli effetti dell'obbligo del raporto per il pubblico ufficiale e del delitto di omessa denuncia di reato e uando sorga l'obbligo medesimo (n. 12). 'ROPRIETA 'ropriet dei cimiteri di guerra costruiti su terreno demaniale. Se il Corpo di Spedizione Polacco in Italia ebbe ad acquistare, in virt ella costruzione di opere cemeteriali su terreno demaniale, diritti di natua r-eale sui cimiteri costriuti (n. 44). Se, nell'ipotesi di cui sopra, degli eventuali diritti sui cimiteri di guerra olacchi debba ritenersi successore l'Ente speciale con sede in Londra, che lvendica di essere succeduto legalmente nei diritti del II Corpo Polacco, vvero lo Stato polacco (n. 44). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICO UFFICIALE Notizia criminis -Definizione -Obbligo del rapporto per pubblico ufficiale -Quando sussiste. Che cosa si intenda per notizia criminis agli effetti dell'obbligo del rapporto per il pubblico ufficiale e del delitto di omessa denuncia di reato e quando sorga l'obbligo medesimo n. 5). REGIONI Regioni a statuto speciale -Competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di approvazione di progetti di impianti sportivi. Se l'approvazione dei progetti di opere sportive da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige, debba seguire un procedimento differente da quello previsto dal r. d. I. 2 febbraio 1939, n. 302, a seguito di trasferimento del1a competenza in materia attribuita dal Ministero dei LL.PP. alla Regione stessa (n. 164). Se il limite di valore di L. 500.000, ,previsto dal r. d. I. 2 febbraio 1939, n. 302, per la competenza del Prefetto, sia stato elevato per effetto della 1. 10 dicembre 1953, n. 936 (n. 164). Trentino-Alto Adige -Legislazione sulla caccia. Se con la legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, sulle riserve di caccia, la Regione Trentino-Alto Adige abbia operato un rinvio recettizio al t. u. 5 maggio 1939, n. 1016, sulla caccia, e se, in generale, sia ammissibile per la Regione i.J. rinvio recettizio a norme statali (n. 165). RESPONSABILIT CIVILE Risarbilit di un danno conseguente a fatto illecito tra Amministrazioni dello Stato. Se tra diverse Amministrazioni dello Stato possano sorgere rapporti giuridici secondo il diritto comune (n. 248). Se tra diverse Amministrazioni dello Stato aventi ordinamento auto nomo possano sorgere rapporti interorganici anche in relazione a fatti ille citi (n. 248). Se una Amministrazione dello Stato sia tenuta a risar-cire i danni cagionati ad altra Amministrazione statale (n. 248). RIFORMA FONDIARIA Riscatto dei terreni da parte degli assegnatari -Art. 3 della legge 29 maggio 1967, n. 379. Se gli Enti di sviluppo fondiari siano tenuti, a norma dell'art. 3, 20 comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379, a soddisfare l'intero credito delle cooperative oppure nei limiti del realizzo dagli assegnatari (n. 11). @ w I PARTE II, CONSULTAZIONI 169 >EQUESTRO 1zionabilit di diritti di terzi su automezzi sequestrati ai sensi dell'articolo unico legge 31 ottobre 1966, n. 953. Se le pretese di terzi fatte valere su mezzi di trasporto sequestrati li sensi dell'articolo unico legge 31 ottobre 1966, n. 953, nell'intervalJo di empo necessario per procedere alla vendita autorizzata, possano essere espinte (n. 22). >ERVITU' :ervit militari -Violazioni delle leggi che le disciplinano -Contravvenzioni -Aumento della pena ex lege 12 luglio 1961, n. 603 -Accertamento contravvenzioni ex lege 1849/1932 -Uff. Polizia giudiziaria. Se i limiti di pena previsti per le contravvenzioni di cui all'art. 8 !ella legge 20 dicembre 1932, n. 1849, debbano essere moltiplicati per 40 .i sensi dell'art. 3 della legge 12 lugilio 1961, n. 603 (n. 47). Se gli ufficiali, sottufficiali e funzionari tecnici delle Amministrazioni ailitari, nell'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 8 della legge 849/1932, siano da considerare ufficiali d.i polizia giudiziaria, ai sensi del' art. 221 cod. proc. pen., ultimo comma (n. 47). >OCIETA, lgevolazioni tributarie applicabili alla fusione di societ esercenti imprese elettriche. Se il'art. 9 legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nel prevedere agevolazioni dbutarie a favore della fusione di societ gi esercenti imprese elettriche, i riferisca anche agli aumenti di capitale (n. 119). lgevolazioni tributarie per la fusione di societ. Se per le agevolazioni tributarie previste per la fusione di societ di ui all'art. 1 Jegge 18 marzo.1965, n. 170, si debba aver riguardo al preesi tente capitale della societ incorporata o al suo patrimonio netto, al fine i valutare se l'aumento di capitale ecceda il limiti costituito dal capitaile .ella societ incorporata (n. 120). Se detta agevolazione competa solo nell'ipotesi in cui gli aumenti di apitale siano precedenti all'atto di fusione (n. 120). ,iquidatori -Riparto dell'attivo -Mancato pagamento imposte dirette Responsabilit in proprio. Se il liquidatore di una societ che, omettendo di pagare con le attivit ella liquidazione le imposte dirette dovute dalla societ stessa, ha chiuso 1 liquidazione Con ripartizione delle attivit ai singoli soci, contro accollo i questi ultimi dei debiti sociali, sia responsabile in proprio ai sensi delart. 265 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 121). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Recupero di crediti nei confronti di societ liquidate e canceHate dal registro dette imposte. Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese (societ commerciali), in pendenza di rapporti di obbligazione tributari noti, in quanto risultanti dalle scritture contabili, comporti l'estinzione della societ (n. 122). Se il.'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese (societ commerciali), in pendenza di rapporti di obbligazione tributari non noti o sopravv-enuti, anche in caso di colpa dei liquidatori, comporti l'estinzione della societ (n. 122). Se l'azione (di arricchimento senza causa) dei creditori della societ nei confronti dei soci, prevista dail secondo comma dell'art. 2456 cod. civ., sia esperibile tanto nel primo caso (mancato adempimento doloso delle obbligazioni della societ) che nel secondo (mancato adempimento non doloso) (n. 122). Se l'azione da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci e dei liquidatori, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ., possa essere promossa in base al testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (n. 122) I ' I Il ili fil I f: II I I ( I I I NOTIZIARIO I I ~ j ) CONVEGNO DI STUDI Nella sede dell'ISLE al Palazzo de' Ginnasi, in Roma, si tenuto, il 3 glio 1968, un convegno sugli Aspetti e Problemi della circolazione ur~ na . L'argomento, attraverso le relazioni del prof. arch. Nello Renacco, ~esidente del Comitato Regionale per la Programmazione economica del emonte e dell'avv. Mkhele Savarese, sostituto avvocato generale dello ato, stato trattato nel pi generale quadro della politica di sviluppo e di !nessere economico-sociale. E ci al fine di consentir.e l'enuncleazione dal battito del maggior numero possibile di idee e di suggerimenti utili per il turo Legislatore, alle Pubbliche Amministrazioni, ai tecnici ed agli studiosi 'r l'azione e le provvidenze da porre in essere per risolvere i problemi .e l'attuale assetto urbanistico pone in modo pressante. Numerosi inter~ nti sono seguiti alle relazioni e tutti gli aspetti ed i problemi della circo~ ione urbana e dei trasporti in genere sono stati toccati: da quello delle :ade di accesso ad una grande citt a quelli dei c. d. attraversamenti, dei rvizi pubblici urbani autotramviari e delle linee metropolitane, della cirlazione privata, dei pal'lcheggi ecc. Gli atti del Convegno saranno raccolti in volume a cura dell'ISLE.