ANNO XXXIV -N. 4-5-6 LUGLIO-DICEMBRE 1986 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1986 ABBONAMENTI ANNO 1986 ANNO L. 40.000 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . 7.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Direzione Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in ltal:1 Autorizzazione Tribunale di Roma Decreto n. 11089 del 13 lu111lo 1966 (8219202) Roma, 1987 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. Discorso di S. E. Avv. Giuseppe Mam.ari in occasione dell'insediamento del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Prof. Antonio Branoaocio. Roma, 11 dicembre 1986 Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente della Corte, Eccellenze, Signore, Signori. Questa cerimonia, resa pi solenne dalla partecipazione del Capo dello Stato, al quale rivolgo il deferente saluto dell'istituzione che qui rappresento ed il mio personale, presenta aspetti peculiari che vorrei sottolineare per la loro obiettiva importanza e per trarne auspicio di felice e fecondo governo della funzione presidenziale che Antonio Bran caccio, cui rinnovo il saluto e l'augurio che giorni fa in quest'aula gli ho rivolto, si accinge ad esercitare nel prossimo settennio. Il primo quello, appena ricordato, e cio la durata di lungo respiro del periodo di presidenza a lui riservato, che potr consentirgli di dare un determinante contributo all'evoluzione di nuovi indirizzi volti ad assicu rare alla diffusa, crescente e non di rado insoddisfatta domanda di giu stizia, una risposta pi e meglio adeguata alle esigenze dei tempi e al bisogno degli uomini. Ad essi, infatti, come individui e come vitali ele menti che costituiscono, filo per filo, la trama della personificazione giu ridica delle collettivit sociali ed istituzionali dovuto, quale primario diritto umano, il servizio della giustizia. Questo, al livello della nostra civilt giuridica, deve compiutamente e tempestivamente realizzarsi col presidio delle riforme ormai mature, come quelle processuali, e delle altre sostanziali che lo stesso Presidente Brancaccio ha ingegnosamente con corso ad elaborare; ma soprattutto col presidio di quell'impegno, mate riato di rigore e insieme di humanitas , cui Brancaccio continuer sicu ramente ad ispirare la sua azione di magistrato, sia in attuazione delle riforme, sia per quanto legalmente gi possibile, in anticipazione di queste. Altro elemento di novit assai importante che, per la prima volta in occasione dell'insediamento del Presidente di questa Suprema Corte, il Capo dello Stato, intervenendo alla cerimonia, raccoglie, a guisa di solenne testimonianza e giuramento, le dichiarazioni e le promesse di impegno programmatico che l'altissimo magistrato da qui rivolge a tutto il Paese per il tramite della suprema autorit che ne concreta e rappre' senta l'unit istituzionale. Ed infine mi sembra indice di una sensibilit foriera di felici nuovi sviluppi il fatto che in questa occasione gli avvocati non siano relegati nel ruolo di muti testimoni, ma siano chiamati ad una partecipazione di parola, quasi a conferma e suggello che nessun rito nelle aule giudiziarie pu validamente celebrarsi senza l'affiancamento alla funzione della magi stratura di quella diversa, ma cospirante nei fini, dell'Avvocatura. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Mi riferisco ovviamente tanto all'Avvocatura qui rappresentata dal Presidente del Coruiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e procuratori iscr.itti all'Albo professionale, quanto alla singolare figura di avvocato pubblico istituzionale che ho l'onore di rappresentare come avvocato generale dello Stato. Per la prima devo notare che l'accentuata divaricazione tra la funzione oggettiva di cos detta terziet del giudice e quella soggettiva sicuramente parziale dell'avvocato, nulla toglie alla dignit di quest'ultima, alla sua insopprimibilit e all'indissociabilit di essa da un'azione di giustizia che voglia essere, come oggi si usa dire, veramente giusta. Ed anche per l'Avvocatura dello stato, che adempie ad una funzione di difesa per cos dire, meno parziale ed anzi marcatamente giustiziale del pari indispensabile la pienezza dialettica del giudizio per far valere, a parit di condizione processuale con i colleghi della libera prof essione, le giuste ragioni dell'interesse pubblico che, riconoscibili come tali se conformate alle leggi che ne definiscono i modi, le forme ed i contenuti operativi, devono poter trovare tutela non meno rigorosa di quella spettante alle ragioni dell'interesse privato. 2. Nell'attuale momento storico la Cassazione, alla quale la Corte Costituzionale ha conferito nelle sue pi recenti pronuncie il pieno riconO: scimento di fonte autenticatrice del c.d. diritto vivente , esercita una funzione che solo in parte quella di sempre. Essa vede il suo impegno fortemente accresciuto per quantit e qualit dalla complessit e vastit del sistema normativo, che diventa sempre pi difficile dominare anche per l'intrecciarsi di problemi di costituzionalit e per l'intersecarsi nel sistema dell'ordinamento interno della rilevanza di altri ordinamenti, da quello internazionale a quello sovranazionale della Comunit Europea. Da ci deriva, oltre alla rilevata necessit dell'apporto dell'Avvocatura, la fondamentale importanza che oggi assume l'avvicendamento al vertice di questa altissima istituzione. Ho avuto la ventura, in un arco di tempo ormai uguale a quello che Antonio Brancaccio si appresta a coprire con la sua presidenza, di partecipare personalmente a ben quattro momenti di successione: da Novelli a Berri, a Mirabelli, a Tamburrino, ed ora ho la fortuna di vedere spuntare il tempo di Antonio Brancaccio, al cui felice compimento non potr tra non molto direttamente partecipare se non con i voti dell'amicizia e con la solidariet del servitore dello Stato. Come tale sento profondamente il valore della continuit delle istituzioni, che si affida obiettivamente al patrimonio delle tradizioni che hanno saputo nel tempo accumulare; ma devo rilevare anche che la loro vitalit dipende esclusivamente dagli uomini, perch sono questi i porta tori prometeici del soffio capace di rigenerarne lo spirito e le strutture. E solo 'il volume umano dell'intelligenza, dell'impegno, della fermezza, della capacit d'azione, he pu sorreggere ci che altrimenti non sarebbe che un vacuo e cascante, seppure prestigioso, mantello isti tuzionale. E la Cassazione trova oggi in Antonio Brancaccio il pi valido garante della sua vitale continuit. NOTA REDAZIONALE 3. Non ceder alla tentazione di ripetere sfuocatamente quello che stato gi egregiamente detto sulle qualit e sulla personalit di Antonio Brancaccio, come giurista (in particolare nell'ambito degli studi del giure punitivo nel quale ha acquistato l'autorit -mi si perdoni il bisticcio di chi pu veramente definirsi un autore); come magistrato, per le numerose ed. importanti decisioni -antiche e recentissime -che portano il suo segno, come gran commis dello Stato, per i servizi resi oltrech sul piano nazionale anche su quello internazionale e sovranazionale, dove ha saputo con efficiente capacit manageriale confrontarsi con esperienze pi ricche e complete di altri Paesi, da lui acquisite a favore di una riorganizzazione evolutiva della realt itaiiana. Vorrei, per concludere, provare a guardare il futuro come un tempo facevano gli aruspici chinandosi sui segni della viva realt del presente. Questa ci rivela tre tendenze fondamentali nell'azione di magistrato di Antonio Brancaccio: il perseguimento di una giustizia rigorosa ed insieme umana; l'attenta ricerca e promozione di efficienza nell'apparato giurisdizionale; la proiezione aperta e convinta verso le necessarie riforme del nostro sistema normativo e verso le nuove forme d'integrazione del sistema giuridico a livello sovranazionale. A me sembra che queste tendenze possano identificarsi con i principali obiettivi verso cui deve indirizzarsi l'amministrazione della giustizia, avvalendosi dell'indispensabile, comune e concorde apporto di tutti gli operatori del settore: dalla Magistratura, all'Avvocatura, alla volont politica di Governo e Parlamento per la realizzazione di un apparato pi funzionale e di una legislazione pi moderna. Occorre bandire le visioni apocalittiche nei giorni scorsi echeggiate dalla stampa ed imboccare insieme la via difficile che attende Antonio Brancaccio e noi tutti, a livello personale ed istituzionale, per poter raccogliere la sfida degli anni futuri e per assolvere al dovere di gestire la necessaria evoluzione del sistema giudiziario. Su questa via, dai segni augurali che ho richiamato, risulta felicemente avviata la presidenza di Antonio Brancaccio ed facile profezia affermare che su quel cammino lo sorreggeranno, oltre al dono di un eccezionale ingegno giuridico, il suo senso di equilibrio, la sua passione civile, le sue qualit morali, ed anche la sensibilit e il tatto che vorrei chiamare politico e diplomatico di cui ha dato prova -se mi consentita una testimonianza personale -risolvendo all'estero qualche situazione particolarmente difficile, importante e delicata. Concludo con l'augurio che Antonio Brancaccio, sull'esemplarit dei servizi gi resi e sulla linea dei suoi predecessori, possa restituire pienezza d'integrit all'azione e all'immagine della giustizia durante il settennato della sua presidenza al quale oggi noi guardiamo con fiduciosa attesa ed io con sentimenti di solidariet a nome dell'Istituto che rappresento e di sincera amicizia sul piano personale. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del favv. Franco Favara} . . . . . . . . . . . . . pag. 335 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA ZIONALE (a cura COMUNITARIA dell'avv. Oscar E INTERNA Fiumara} . . 422 8ezlone terza: Sezione quarta: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDI ZIONE (a cura deg/f avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Clnoolo} . . . . . . . . . . . . GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura de/l'avv. Anna Cenerini} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 470 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura de gli avv. Raffaele Tamiozzo e G. P. Pollzzi) 490 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a vocato Carlo Baflle} . . . . . cura de/l'av 524 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati Sergio Laporta. Piergiorgio Ferri} . . . . . . . . . . . 563 Parte seconda: QUESTIONI RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE INDICE BIBLIOGRAFICO QUESTIONI RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 125 128 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DEll.A RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Carlo BAFILB, L'Aquila; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Maurizio DB F'RANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MANOO, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI M. CONTI, Legittimazione a proporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE . . . . . . . I, 435 O. FIUMARA, Regimi previdenziali complementari in caso di trasferimento di impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 455 G. MANZARI, La giustizia amministrativa in Sicilia . Il, 125 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE -Canoni demaniali -Prescrizione . Domanda di concessione di utenza a sanatoria -Effetti, 566 -Canoni per antiche utenze -Prescrizione -Decorrenza, 566. ATTO AMMINISTRATIVO -Annullamento per illegittimit da parte del giudice amministrativo Ritardo nell'espletamento di nuovo scrutinio -Diritto al risarcimento del danno e giurisdizione del giudice ordinario -Esclusione, 464. -Atto impugnabile -Provvedimento condizionato al pagamento di canone, 497. -Contraddittoriet di comportamento -Provvedimenti contrastanti sulla stessa istanza -Differenti competenze -Legittimit, 517. BELLEZZE NATURALI -Tutela del paesaggio -Imposizione di vincolo paesistico ope legis Coerenza col dettato costituzionale -Rapporto con la disciplina urbanistica -Definizione, 345. CACCIA -Chiusura anno venatorio -Interesse al ricorso -Permanenza in relazione a successive attivit, 5fJl. -Legge quadro -Principi di riforma economico-sociale -Tesserino venatorio -Potest legislativa prov. di Trento, 510. -Parchi nazionali -Divieto di caccia Applicabilit nella provincia di Trento, 5fJl. -Tesserino venatorio a pagamento Non costituisce tributo, 510. CITTADINANZA -Stranieri -Esigenze di sicurezza ed ordine pubblico -Libert di ingresso -Trattato italo-germanico, 504 -Stranieri -Espulsione -Motivazione, 504. -Stranieri -Libert di ingresso -Poteri discrezionali della P. A. -Sindacato giurisdizione, 504. COMPETENZA CIVILE -Tribunale regionale delle acque oubbliche -Presupposti determinanti la competenza, 474. COMUNI -Compiti di provvista, manutenzione e custodia degli uffici giudiziari Legittimit costituzionale, 341. COMUNITA EUROPEE -Corte di giustizia -Pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE -Richiesta da parte della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie presso il Ministero del tesoro (Italia) -Irricevibilit, con nota di M. CONTI, 435. -Libera circolazione dei capitali -Misure di salvaguardia -Deposito bancario infruttifero, 445. -Libera circolazione dei lavoratori Previdenza sociale -Assegni familiari -Sospensione delle prestazioni, 440. -Libera circolazione dei lavoratori Previdenza sociale -Assegni familiari -Sospensione delle prestazioni Prestazione pi favorevole -Diritto alla differenza, 440. - Libera circolazione dei lavoratori Sicurezza sociale -Assegni familiari, con nota di G. PALMIERI, 425. INDICB DELLA GIURISPRUDENZA Xl -Ravvicinamento delle legislazioni .degli Stati membri Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di tra sferimento di imprese .' Obbligo di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, con nota di O. FIUMARA, 454 -Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese Regimi complementari di previdenza, con nota di O. FIUMARA, 454. CORTE COSTITUZIONALE -Conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione . Atto invasivo Circolare interpretativa Configurabilit, 347. -Conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione Funzioni delegate con conservazione di poteri concorrenti al delegante . Inammissibilit, 346. -Impugnazione diretta di legge sta tale Deduzione di violazioni non invasive Inammissibilit Principio del giusto procedimento Estraneit, 345. -Principio di eguaglianza Disposizioni transitorie per la prima applicazione -Inammissibilit, 341. CORTE DEI CONTI -Pensioni civili -Disapplicazione degli atti relativi al rapporto di impiego Non consentita, 401. DEMANIO -Bellezze natur:ili -Tutela Sovrin tendenza beni ambientali Prescrizioni di tipo urbanistico Ammissibilit, 521. -Destinazione ed utilizzazione beni del patrimonio indisponibile, 490. -Parchi nazionali AIMA Competenze -Provvedimenti autorizzazioni per ricerca mineraria Provincia di Bolzano, 517. -Patti agrari, 490. -Spiagge lacuali Regolamento Canone concessione Misura simboli ca Opere favorite, 4'1'1. -Spiagge lacuali Sdemanializzazione tacita o espressa, 4'1'1. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Criteri di liquidazione dell'indenni t Applicabilit delle aree con destinazione agricola, 467. -Giudizio di opposizione alla stima Criteri di liquidazione della inden nit Delibera consiliare di perimetrazione dell'area urbana Sindacato di legittimit Cognizione del giudice ordinario Sussiste Irrilevanza della questione Declaratoria di incostituzionalit dei criteri di stima Limiti Conseguenze Jus superveniens Applicabilit, 467. -Terreni rimboschiti a cura della P. A. espropriante Indennit Au mento di valore derivato dal rim boschimento Computabilit, con nota di s. LA.PORTA, 568. FALLIMENTO -Amministrazione controllata Com penso ai collaboratori della procedura . Reclamo al Tribunale Termine Decorrenza, 365. FAMIGLIA -Filiazione Esercizio della potest dei genitori Esclusione o decadenza Affidamento del minore Decreto della Corte di appello Ri corso per cassazione Inammissibi lit, con nota di G. PALMIERI, 475. GIURISDIZIONE CIVILE -Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Invasivit di provvedi menti pretorili sostitutivi di prov vedimenti amministrativi rifiutati, 407. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Intervento in giudizio Soggetti legittimati Interesse di fatto Inter vento. ad adiuvandum e ad opponendum, 510. -Legittimazione a ricorrere Caccia e pesca Associazioni protezionisti che, 507. Xll RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPIEGO PUBBLICO -Concorso -Scrutinio per merito comparativo -Norma di azione Potere discrezionale della p.a. -Posizione tutelata -Natura -Interesse legittimo, 464. ISTRUZIONE E SCUOLE -Personale docente -Esercizio di attivit professionale -CompatibilitLimiti, 413. OPERE PUBBLICHE -Efficacia triennale della dichiarazione di p.u. -Inizio delle opere -Decreto occupazione d'urgenza -Idoneit, 563. -Opere pubbliche statali -Compatibilit urbanistica -Intesa con la Regione -Emanazione successiva all'approvazione del progetto esecutivo -Ammissibilit, 563. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -Giurisdizioni professionali -Consiglio nazionale dei geometri -Natura di organo giurisdizionale, 412. PREVIDENZA -Infortuni sul lavoro -Tutela del lavoro italiano all'estero -In Stati extra-CEE -Dipendenti da imprese italiane Estensione della normativa previdenziale, 335. REGIONI -Leggi statali -Ambito naturale di efficacia Deroghe Devono essere esplicite, 366. -Piani paesistici ed altri provvedimenti connessi -Mancata adozione Poteri surrogatori dello Stato -Limiti, 347. -Regioni a statuto speciale e province di Trento e Bolzano -Norme fondamentali di riforma economicosociale. Criterio intrinseco di discernimento Nuova disciplina paesag gistica normativa di riforma economico-sociale, 345. -Sardegna Regolamenti di esecuzione di leggi regionali -Competenza della Giunta regionale Illegittimit costituzionale, 337. -Sicilia -Leggi-provvedimento regionali Competenza della Giunta regionale Illegittimit costituzionale, 337. -Vincoli di inedificabilit a termine Competenza regionale esclusiva, 347. RESPONSABILIT CIVILE -Danno non patrimoniale Danno biologico -Risarcibilit~ 384. RICORSI AMMINISTRATIVI -Silenzio-rigetto -Sostituzione con silenzio-accoglimento -Non pu essere disposta la legislazione regionale, 403. SANZIONI AMMINISTRATIVE -Decorrenza dell'obbligazione -Dalla data della comunicazione dell'illecito, 470. SICILIA -Opere d'interesse nazionale -Espropriazione per p.u. -Competenza, 563. -Urbanistica -Sanatoria delle opere abusive Uniformit della disciplina normativa Necessit, 378. TRENTINO ALTO ADIGE -Sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative - attribuzione della Regione -Legge stata. le di PI'.Omozione del settore - invasiva -Attribuzioni delle province per l'incremento della produzione industriale ed in materia di turismo e commercio -Legge statale di promozione della cooperazione -Non invasiva, 366. -Sviluppo della cooperazione -Intervento legislativo della provincia di Bolzano Illegittimit costituzionale, 367. XllI INDICE DELLA GIURISPRUDENZA -Tasse regionali sulle concessioni non governative -Licenza per arte tipografica e per agenzie di affari, 403. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Accertamento -Dichiarazione -Fusione di societ -Dichiarazioni distinte ex art. 17 e 22 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 -Accertamenti distinti -Necessit, 537. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Plusvalenze -Incorporazione senza cambio di azioni -Iscrizione in bilancio di differenze di fusione tra il costo di acquisizione delle azioni e il valore del patrimonio netto del'incorporata -Non costituisce plusvalenza, 537. -IRPEF -Indennit di buonuscita ENPAS -il. imponibile -Quota a carico del pubblico dipendente Va detratta, 373. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di registro -Agevolazione per il Mezzogiorno -Acquisto di terreni o fabbricati per il primo impianto di stabilimenti industriali Trasferimento di stabilimento gi realizzato -Inapplicabilit, 524. -Imposta di registro -Presupposto Effetti potenziali dell'atto -Mancata realizzazione -Irrilevanza, 536. -Imposte doganali Convenzione TIR -Distruzione delle merci -Colpa grave del trasportatore e dei suoi agenti -Obbligazione tributaria del trasportatore, 544. -Imposte dognali -Distruzione delle merci -Fatto imputabile a colpa grave --Colpa grave del trasportatore -Non esclude il presupposto, 527. TRIBUTI IN GENERE -Accertamento -Motivazione -Requisiti -Comunicazioni essenziali Sufficienza -Richiamo a verbale della polizia tributaria Legittimi t 551. -Contenzioso tributario Giudizio di terzo grado -Accertamento del fatto -Limiti -Indagini dirette Esclusione, 555. -Contenzioso tributario Giudizio di terzo grado Caratteri, 554. -Contenzioso tributario Opposizione ad ingiunzione doganale Qualit di attore dell'opponente Deduzione di nuove ragioni basate su fatti non dedotti Inammissibilit Qualificazione come eccezioni nuove Esclusione, 527. -Contenzioso tributario Termini di decadenza -Irretrattabilit del provvedimento -Contestazione dell'esistenza del potere impositivo -Presupposti di ammissibilit, 552. -Dichiarazione -Condono -Natura negoziale -Effetti, 550. URBANISTICA -Competenza -Regione -Trasferimento attribuzioni -Tutela paesaggistica -Potere Sovrintendente beni ambientali, 521. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 30 dicembre 1985, 30 dicembre 1985, 27 giugno 1986, 27 giugno 1986, 27 giugno 1986, 27 giugno 1986, 27 giugno 1986, 1 luglio 1986, n. 1 luglio 1986, n. 7 luglio 1986, n. 7 luglio 1986, n. n. n. n. n. n. 14 luglio 1986, n. 14 luglio 1986, n. 14 luglio 1986, n. 14 luglio 1986, n. 23 dicembre 1986, 23 dicembre 1986, n. 369 .. Pag. 335 n. 371 . ,. 337. 150 . ,. 341 151 . ,. 345 152 . ,. 346 153 . ,. 347 156 . ,. 365 165 . ,. 366 166 . ,. 367 178 . " 373 179 . " 378 184 . . " 384 186. . " 401 190. . ,. 337 191 . . ,. 403 n. 283 . ,. 407 n. 284 . " 412 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE Sed. plen., 15 gennaio 1986, nella causa 41/84 ..... . Pag. 425 Ordinanza 5 marzo 1986, nella causa 318/85 . ,. 435 I sez., 23 aprile 1986, nella causa 153/84 . . . . ,. 440 4a sez., 24 giugno 1986, nell causa 157/85 . . " 445 Sed. plen., 10 luglio 1986, nella causa 235/84 . ,. 454 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 30 novembre 1985, n. 5983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 524 Sez. I, 28 giugno 1986, n. 4335 . 527 " Sez. I, 3 luglio 1986, n. 4374. . 536 Sez. I, 3 luglio 1986, Sez. I, 10 luglio 1986, Sez. I, 19 luglio 1986, Sez. I, 24 luglio 1986, Sez. I, 24 luglio 1986, n. 4382. . 537 n. 4485 . . 544 n. 4655 . . 550 n. 4740 .. 551 n. 4741 . . ,. 552 INDICE DELLA LEGISLAZIONE Sez. I, 31 luglio 1986, n. 4899. . . . Sez. I, 8 settembre 1986, n. 5472 . . Sez. Un., 13 ottobre 1986, n. 5978 . Sez. Un., 23 ottobre 1986, n. 6220 . Sez. Un., 5 dicembre 1986, n. 7213 . Sez. Un., 5 dicembre 1986, n. 7214 . TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE 21 gennaio 1986, n. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 novembre 1986, n. 65 . 20 dicembre 1986, n. 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 3 luglio 1986, n. 7 . Ad. Plen., 8 luglio 1986, n. 8 . Sez. IV, 3 luglio 1986, n. 455 . Sez. VI, 7 luglio 1986, n. 486 Sez. VI, 26 luglio 1986, n. 565 Sez. VI, 1 agosto 1986, n. 603 . Sez. VI, 1 agosto 1986, n. 605 . 554 470 474 475 464 467 .Pag. 563 " 566 568 Pag. 490 497 )) 504 507 510 517 521 PARTE SECONDA Questioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I -Questioni dichiarate incostituzionali . Pag. 128 II -Questioni dichiarate non fondate . 133 III -Questioni proposte . . . . . . . . . 140 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1985, n. 369 -Pres. Roehrssen Rel. Ferrari -l.N.A.l.L. (avv. Monaco) e Presidente Consiglio dei Mi~ nistri (vice avv. gen. Stato Zagari). Previdenza -Infortuni sul lavoro -Tutela del lavoro italiano all'estero In Stati extra-CEE -Dipendenti da imprese italiane -Estensione della normativa previdenziale. (Cost. artt. 3, 35 e 38; r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, art. 1; d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, artt. 1 e 4). Contrastano con l'art. 35 Cast. le disposizioni che non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana (1). (omissis) In base al principio della territorialit della legislazione sociale, ohe un portato della natura pubblicistica delle relative norme, la disciplina italiana in tema di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul Lavoro e le malattie professionali pacificamente ritenuta operativa solo neWambito del territorio nazionale. Reputando i giudici a quibus ohe questo sistema si risolva in violazione degli artt. 3, 35 e 38 Cost. ed individ.urunido tale violazione negli artt. 1 rJCl.1. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) ed 1 e 4 d.P.R. 30 gi'll!gno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ), chiedono che ne sia dichiairata l'illegittimit costituzionale, nonostante che n il !I'.d.l. 1827/1935, n, meno ancora, il d.P.R. 1124/1965, risultino formulati in maniera da impedire una interpretazione meno rigida. Ma poich le O!I'dinanze iin esame, adeguandosi al diritto vivente, imputa1110 a!ll'impugnata disciplina di limitar7 la sfera di azione dell'Istituto nazionale per la previden:zia sodale (lnps) al territorio della Repubblica e di non avere previsto, a favore dei lavoratori italiani (1) La sentenza merita consenso. Tuttavia la nozione di lavoro italiano all'estero ha oggi contenuti ben diversi da quelli pensati dal costituente nel 1948. 336 R<\SSEGNA DELL'AVVOCATURA DLLo STATO operanti all'estero alle diipendenre di impresa italiana, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, questa Corte tenuta a pronunciarsi sulla asserita violazione degli invocati princpi costituzionali da parte delle norme impugnate. testualmente scritto in Costituzione {art. 35, u.c.) che la Repubblica... tutela il lavoro italiano a'll'es_tero . La chiairezza e perentoriet del dettato non si prestano ad ailcuna elusione, ald 1a:lcuna distorsione, ad alcuna dilazione, e non lasciano perci alcun margine di dubbio sulla fondatezza della questione in esame. Del resto, :il problema ammesso ed anche pienamente avvertito dal potere politico. Sollevato gi nel 1970 dal Consiglio nazionale dell'ecom~mia e del lavoro in seguito ad una indagine conoscitiva sull'emigrazione ita'liana, se ne tentata varie volte la soluzione in sede legi:slativa, sia su iniziativa paTliamentare, sia su iniziativa governativa. Una di queste era stata ,addirittura apiproviata, H 27 aprile 1983, dalle commissioni riunite affari esteri e lavoro della Camera dei deputati in sede referente, ma decadde in seguito aUo scioglimento atnticipato delle Camere. E nella presente legiS'latura, oltre a tre proposte di legge, Tisulta presentato, il 4 marzo 1985, un disegno di lji!!gge governativo, -recante appunto norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari -, nella cui relazione si legge, fra l'altro, che la regolamentazione della materia ivi prevista ha lo scopo di permettere U!lla pi ampia tutela -nello 1spirito dei valori fondamentali affermati dalla Costituzione -di tale categoria di lavoratori e che l'appartenenza allo Stato italiano, sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, sembra sufficiente per esigere l'osservanm di condizioni di lavoro conformi a quelle inderogabili stabilite nel nostro oi:dinamento. Il principio della tutela del lavoro italiano all'estero uno dei valori fondamentali proclamati in Costituzione, da cui dipende l'inderogabilit delle condizioni di lavoro, come del resto riconosce il citato disegno di legge governativo. La questione deve, quindi, dirsi fondata. bens vero -lo mostra con tutta evidenza il pi volte menzionato disegno di legge governativo -che solo il legislatore in grado di dettare una compiuta disciplina del lavoro italiano all'estero -stanti la complessit ed il tecnicismo dei problemi ohe ne nascono -, ma altrettanto vero che questa Corte, istituita a garanzia dell'osservanza del sistema costituzionale, rnon pu sottrarsi, quando sia denunciata la violazione di un valore fondamentale, al suo indeclinabile dovere di riconoscerla e sanzionarla. La Corte non ignora che sono numerosi e tutt'altro che semplici gli inconvenienti i quali hanno sinora ritardato la soluzione del problema in sede legislativa, nonch impedito di .stipulaire convenzioni di sicuTezza sociale rispettose dei precetti costituzionali con tutti gli Stati, ove prestano la loro opera lavoratori italiani, e tuttavia, a fronte del :precetto cosdtuzionale, non pu dichia11are che gli inconrvenienti giu PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE stifiohino 1ia carenza di protezione sociale per il lavoratore italiano che presti la sua opera all'estero alle dipendenze di un'impresa italiana. Ovviamente, esulano dai thema decidendum le situazioni di lavoratori itaHani, dipendooti da ditte italiane, operanti iJil. Stati esteri con i quali La Repubblica italiana ha stipulato apposite convenzioni di protezione sociale; impregiudicato restando, altrettanto ovviamente, il giudizio suHa confoI'Illit delle convoozioni medesime al dettato costituzionale. p.q.m. dichiara l'illegittimit costituzionale degli artt. 1 r.d.1. 4 ottobre 1935, n. 1827 ( perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) ed 1 e 4 d.P.R. 30 gigno 1965, n. 1124 (testo unico delle dispo- sizioni per l'assicocazione obblilgatoria contro gli infortuni sul Jiavoro e le malattie professionali), nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana. I CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1985, n. 371 -Pres. e rel. Paladin -Regione Sardegna e Musu (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti). Regioni -Sardegna -Regolamenti di esecuzione di leggi regionali Competenza della Giunta regionale Illegittimit costituzionale. (Statuto Sardegna, art. 27; d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, art. 4). L'esercizio delle potest regolamentari attribuite alla Regione spetta al Consiglio regionale e non alla Giunta regionale. II CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1986, n. 190 -Pres. Paladin -Rel. Gallo -Coniglio (avv. Sorrentino) e Regione Sicilia (avv. Stato Vittoria). Regioni Sicilia Leggi-provvedimento regionali -Riserva di provvedimento amministrativo della Giunta Non sussiste. S da escludere che l'art. 20 dello Statuto siciliano, oltre a prevedere l'ordinaria attribuzione alla Giunta regionale delle funzioni amministra 338 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATI' tive, crei altres una riserva di provvedimento amministrativo a favore di detto organo ed impedisca l'emanazione di leggi-provvedimento (1). -I- La questione che la Corte chiamata a risolvere interessa -del pari -una norma legislati\na regionale della Savdegna ed una norma statale per l'attuazione dello Statuto speciale di quella Regione. Da un lato, cio, il T.A.R. per la Sa:rdegna impugna l'art. 2 n. 3 della legge locale 7 marzo 1956, n. 37 (attributivo all'Amministrazione regionale della potest di derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti od attuare nuove norme con deliberazione della Giunta..., .relativamente alla distanza dalla costa, alle modalit d'impiego, ai tempi ed agli strumenti di pesca... ), sul quale si basa il decreto che forma l'oggetto del ricorso proposto al Tribunale stesso. D'altro lato H T.A.R. osserva che a fondamento di tale decreto, come pure della contestata norma legislativa regionale, si pone altres l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, concernente appunto l'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna (ai sensi del quale i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale... ); ed a questo titolo che anche la seconda delle dette norme viene coinvolta nell'impugnazione. In entrambi i casi, infatti, il giudice a quo ravvisa un patente contrasto con la previsione dell'art. 27 dello Statuto speciale, che invece riserva al Consiglio regiooale non soltanto le funzioni legislative ma anche le funzioni regolamentari attribuite alla Regione. (omissis) Nel merito, l'impugnativa dev'essere accolta. Non convincono, infatti, le obiezioni dell'Avvocatura dello Stato, per cui le funzioni regolamentari spettanti al Consiglio regionale, in base all'art. 27 dello Statuto speciale, si risolverebbero in quelle destinate all'integrazione ed all'attuazione di leggi Statali, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto medesimo; mentre i regolamenti ,di esecuzione delle leggi regionali non potrebbero non .ricadere nella competenza della Giunta, secondo il principio di separazione dei poteri. In realt, quella stessa dottrina che ha difeso la del Ministero dei beni ambientali e culturali 21 settembre 1984 (c.d. decreto Galas.so) -con cui era stato imposto vincolo paesistico su una >Serie di zone e di localit indivi duate ed elencate per categorie -l'imposizione stata sostanzialmente recepita nel decreto-legge n. 312 del 1985, ora impugnato dalla Regione Veneto. Poich l'art. 1 del decreto in cui racchiusa la detta imposizione, oggetto precipuo delle censure della Regione, stato sostituito in sede di convel'Sione, le censure vengono ad appuntarsi contro la norma contenuta nella disposizione sostitutiva -art. 1 della legge n. 431 del 1985 -con la quale sono riprodotte l'imposizione stessa e l'elencazione, pur ampliata, delle zone e localit protette; norma, questa, che ha, come gi nel decreto-legge, carattere centrale e qualificante nella legge di conversione, e che costituisce la chiave di volta dell'intera nuova normativa. Deduce appunto la Regione Veneto che la sottoposizione a vincolo paesistico -con atto avente forza formale di legge, ma sostanza di provvedimento plurimo -di beni e luoghi, costituenti anche notevoli porzioni del territorio nazionale, individuati per categorie, e quindi indipendentemente da una valutazione specifica del loro pregio estetico, da un lato viola H princpio del giusto procedimento, dall'altro costituisce un intervento statale non solo in materia paesaggistica, ma anche in materie diverse, di competenza propria della Regione. Tale intervento, per la penetrazione e l'ampiezza, importerebibe la compressione delle dette competenze regionali e comunque lo sconvolgimento dell'as setto del riparto delle competenze fra Stato ~ Regione, anche per le inevitabili interferenze reciproche. Lo sconfinamento dello Stato riguanlerebbe la materia urbanistica, nonch -per la connessione di tale materia, .siccome inerente al governo globale del territorio, con altre interessanti quest'ultimo -le materie della protezione ambientale, dei parchi, dell'agricoltura ~ foreste, degli usi civici: materie tutte attribuite alla competenza amministrativa della Regione dalla legislazione di tra sferimento (d.P.R. n. 616 del 1977, artt. 80, 83, 66, in relazione alla legge delega 22 luglio 1975, n. 382, e ancor prima d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). i ! ! I l PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 3'49 Trattandosi di legislazione di attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., fin tervento normativo denunciato -sempre secondo la ricorrente -si risolverebbe nella violazione di queste ultime norune costituzionali ed altres dell'art. 97 Cost. Specificamente la Regione sembra sostenere ohe quando sia intervenuto un trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni e cos un assetto normativo dell'ordine delle competenze dei due enti, tanto pi se rispondente (come quello disposto con la legge n. 382 e con il decreto n. 616) a dichiarate esigenze di completamento, e perci stesso di tendenziale definitivit o almeno stabilit, configurabile una violazione degli artt. 117 e 118 Cost .. se intervenga un improvviso mutamento, non rispettoso almeno del nucleo di quello preesistente (nella specie, il oriterio della preordinazione di un esercizio organico delle funzioni trasferite). L'introdotta modificazione si sarebbe anzi risolta -con ancor pi evidente violazione degli indicati precetti costituzionali -in un sostan ziale riassorbimento da rparte dello Stato delle competenze regionali trasferite nella materia urbanistica e nelle altre connesse come sopra menzionate, nelle quali si concreta la protezione ambientale. E, sotto altro aspetto, la denunciata violazione sarebbe perpetrata, o resa pi manifesta, dalla arbitrariet della modificazione riappropriativa da parte dello Stato, modificazione non giustificata da criteri razionalmente correlati alla natura obbiettiva dei beni protetti, ma rife ribile al tentativo dello Stato di ritagliare (a proprio favore) un'autonoma materia ambientale da quelle ...,.. in cui la prima, invece, sempre secondo la ricorrente, necessariamente si risolve -dell'urbanistica e delle altre connesse. I vizi sarebbero infine aggravati dalla mancata previsione di stru menti procedimentali di coordinamento, idonei a prevenire o a com porre le interferenze fra le competenze statali e quelle regionali, inter ferenze rese inevitabili dall'estensione delle prime. Va premesso che il richiamo all'art. 97 Cost. non idoneo a so stanziare un'autonoma censura quando, come nel caso, si tratti di impugnazione diretta' di una legge dello Stato da parte della Regione ai sensi dell'art. 2, 1. cost. 9 febbraio i948, n. i. Tale impugnazione, in fatti, istituzionalmente destinata a far valere non gi la violazione di qualsiasi precetto costituzionale (e neppure di quelli che attengono all'organizzazione ammin~strativa in s considerata) ma soltanto di quelli che individuano la sfera delle competenze regionali costituzio nalmente garantite. Va premesso altres che analogamente fuori luogo il r1petuto richiamo alla violazione del princpio del giusto procedimento. Il prin 3SO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO clpio, infatti, a parte la questione se esso abbia natura costituzionale, strettamente collegato con la tutela delle situazioni dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri (in tal senso, con riferimento all'art. 42 Cost., la sentenza di questa Corte n. 13 del 1962 lo ha definito un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato), ma non concerne la tutela di competenze regionali costituzionalmente garantite, che oggetto del giudizio di impugnazione diretta. Ci detto, per dare adeguata soluzione alle questioni pertinentemente poste in riferimento alla violazione degli artt. 117 e 118 Cost., necessario considerare che la norma impugnata si discosta nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (legge 29 giugno 1939, n. 1497). Infatti quella disciplina prevede una tutela diretta alla preservazione di cose e di localit di particolare pregio estetico isolatamente considerate. La normativa impugnata, invece, proprio per l'estensione e la correlativa intensit dell'intervento protettivo -imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusione di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso individuati secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfo. logiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati nel lungo tempo -introduce una tutela del paesaggio improntata a integralit e globalit, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore esteticooulturale. Una tutela cos concepita aderente al precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al pi alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come plimario (o&. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n. 359 del 1985), cio come insuscettivo di esse:re subordinato a qualsiasi altro. Essa non esclude n asso11be la configurazione dell'urbanistica quale funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilit, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti: funzione attribuita, con l'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., alla Regione (cfr. sentenze di questa Corte n. 239 del 1982 e n. 359 del 1985). Peraltro, i problemi concernenti il rapporto fra competenze statali e competenze regionali ohe una siffatta tutela paesaggistica pone all'interno di s medesima e nei confronti dell'urbanistica, e, tramite questa, di altre discipline, non sono ignorati dalla nuova normativa, la quale, come si vedr meglio in prosieguo, accoglie in proposito soluzioni correttamente atteggiate, nella direttrice della primariet del valore estetico- culturale e della esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello inspirato al princpio di leale cooperazione (ofr. sentenza di questa Corte n. 359 del 1985): princpio che, quando si PARTE I, SEZ. I, GIUltISPl.UDENZA COSTITUZIONALI! 3!51 tratti di attuare un valore primario, pu acl:):uistare, in ordine al raccordo suindicato, pi ampie possibil.it di applicazione. Ci posto, agevole scendere alla confutazione particolareggiata delle censure dedotte col ricorso, censure che traggono origine da altrettante problematiche poste dalla dottrina regionalistica. Anclle ad ipotizzare -crune sostanzialmente fa la ricorrente -una sorta di tutela dell'affidamento della Regione ordinaria nella stabilit almeno relativa dell'assetto delle sue competenze derivante da operazioni devolutive compiute dichiaratamente in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost. e secondo criteri di completezza e di 011ganicit, non pu ovviamente esc1ude:rsi la legittimit (quanto all'an) dell'adozione di un nuovo assetto che risponda ad adeguata conceziOne o a pi pronta ed efficace realizzazione di un valore costituzionale primario. Rispetto al contestato .riassorbimento delle competenze regionali in materia uVbanistica ed in altre .contermini, e all'asserita intrinseca arbitrariet (quanto al quomodo) del denunciato nuovo assetto, sufficiente osservare che il modo stesso in cui le censure sono prospettate dimostra che esse muovono da un presupposto erroneo. E cio della negazione -in contrasto con quanto ritenuto dalle precedenti sentenze di questa Corte dianzi richiamate -della configurabilit di un'autonoma disciplina dell'intero territorio dall'angolo visuale e per l'attuazione del valore estetico culturale come valore primario, e della sua compatibilit con la nozione lata di urbanistica ai sensi dell'art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977. Quanto all'esigenza di raccordare competenze regionali e competenze statali, la nuova normativa, mentre ridisciplina le prime e incrementa le altre in vista dell'allargamento e potenziamento della tutela paesistica, vi provvede istituendo ifra esse un rapporto di concorrenza, strutturato in modo che quelle stataJi sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto ci6 sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela. In particolare, da un canto l'esercizio delle competenze regionali in tema di autorizzazioni alle modificazioni del territorio assoggettato all'osservanza dei termini (comma nono aggiunto all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 dall'art. 1 del decreto-legge, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985). Dall'altro la partecipazione delio Stato, dalla mera vigilanza sull'osservanza del vincolo (gi prevista dal comma quarto del testo originario dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 e ribadita dal comma tredicesimo aggiunto a questo nel modo sopra indicato), estesa al momento autorizzatorio (comma nono citato). Ma l'int& vento statale ;soccorre in caso di inerzia della Regione, ovvero (salva l'ipotesi di difforme valutazione di interessi legati all'esecuzione di opere statali) ad estrema difesa del vincolo (comma nono citato). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 352 inoltre regolato (art. 1-bis aggiunto al decreto legge dalla legge di conversione) l'esercizio qualificato, e teleologicamente orientato in senso estetico-culturale, di competenze regionali in tema di urbanistica (formazione entro un dato termine, in ordine al territorio inerente alle zone protette, di piani territoriali paesistici o di "piani urbanisticoterritoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali). Momento, questo -di proiezione della tutela del paesaggio sul piano dell'urbanistica -di grande rilevanza, perch, pur non obliterando la distinzione fra le due materie e le :relative discipline (l'urbanistica viene soltanto limitata dal rispetto del valore estetico-culturale e piegata a realizzarlo), fa emergere della tutela del paesaggio il carattere non pi conservativo e statico, ma gestionale e dinamico (l'intervento umano valutato positivamente se controllato e mirato). E correlativamente sono previsti anche in ordine a tale momento interventi statali. Ma anche questi interventi soccorrono in caso di mancato esercizio delle competenze regionali. Certo, nel quadro cos tracciato, il rapporto fra competenze statali e competenze regionali non pu essere valutato alla stregua di moduli di netta separazione, le cui disfunzioni si tratti di prevenire o di comporre mediante rigidi correttivi procedimentali. Il detto raipporto va invece ricostruito alla luce del principio cooperativo, cui si adegua appunto lo strumento della concorrenza di poteri ordinata nel modo suindicato. Le questioni sollevate dalla Regione Veneto sono dunque non fondate. * * * Sulla premessa che, con l'art. 2 aggiunto al decreto legge dalla legge di conversione della quale si tratta, le disposizioni di cui all'articolo 1 come sopra sostituito, atteggiate come altrettanti commi aggiunti all'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, sono dichiarate costitutive di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e cos di limiti operanti nei confronti della stessa autonomia speciale, hanno impugnato la legge in wgomento (e particolarmente il detto articolo 2): la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Valle d'Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano, la Pmvincia autonoma di Trento. L'assunto di fondo, comune a tutte le ricorrenti, che le disposi zioni suindicate -le quali racchiudono: l'elenco dei beni vincolati (comma quinto aggiunto); l'indicazione di limiti oggettivi del vincolo (esclusione delle zone comprese negli abitati o di prevista espansione dei medesimi: comma sesto aggiunto) e di eccezioni a tali limiti (comma settimo aggiunto); l'indicazione di limiti del vinclo in relazione alla natura degli interventi modificativi o del loro oggetto (commi ottavo. e PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE dodicesimo aggiunti); la previsione di poteri regionali e statali concorrenti nella gestione del vincolo quanto alle autorizzazioni relative ad interventi modificativi (commi nono, decimo e undicesimo aggiunti) e quanto alla vigilanza sull'osservanza di esso (comma tredicesimo aggiunto) -non costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, malgrado la definizione della legge, la quale non sarebbe vincolante in proposito (sent. di questa Corte n. 219 del 1984). Con una tesi pi avanzata (Provincia autonoma di Bolzano) -rilevato il contrasto fra la contestata qualificazione legislativa e l'atteg. giamento assunto dal Governo in relazione al contenuto del d.m. 21 settembre 1984 anche in occasione di un conflitto davanti a questa Corte, nonch in relazione al contenuto del decreto-legge n. 312 del 1985 con la riconosciuta salvezza delle autonomie speciali -si sostiene che non sarebbe ravvisabile nelle (o a base delle) disposizioni in parola neppure una riforma, non trattandosi di una innovazione sostanziale rispetto alla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legge n. 1497 del 1939. A questa tesi pu essere accostata quella, secondo la quale l'esclusione del carattere di grande riforma deriverebbe dalla previgenza di normative regionali nella stessa materia pi organiche ed avanzate (ricorso stessa Provincia). La natura di grande riforma economico-sociale della normativa in esame sarebbe peraltro obbiettivamente esclusa: da ci, che essa si presenta come un'integrazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, e cio di una disciplina istituzionalmente destinata a regolare una competenza delegata delle Regioni ordinarie (ricorsi Regione Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento); da ci, che la normativa ha carattere provvisorio, temporaneo e d'urgenza, come sarebbe dimostrabile dagli artt. 1-ter e 1-quiquies aggiunti al decreto legge dalla legge di conversione (ricorso Regione Valle d'Aosta); da ci, che la normativa stessa costituita non solo da nuovi princpi, ma anche da una serie di norme applicative concernenti la competenza e il procedimento (ricorsi Province autonome di Bolmno e di Trento); da ci, che la legge impugnata costituisce violazione sostanziale del princpio del giusto procedimento (ricorso Regione Friuli-Venezia Giulia). Secondo alcune tesi pi caute, espresse in via subordinata, dovrebbe negarsi natura di norme fondamentali di grande riforma economico- sociale almeno: alle disposizioni di dettaglio; a quelle concernenti le competenze e il procedimento (ricorsi Regione Val d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano); a quelle dirette a delimitare l'ambito della riforma, precludendo cos una disciplina pi rigorosa da parte degli enti dotati di autonomia speciale, o ad escludere la partecipazione della medesima alla gestione del vincolo, particolarmente per quanto concerne le attivit di ricerca ed estrattive (ricorso Provincia autonoma di Trento). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In ogni caso, si dovrebbero ritenere assolutamente inconciliabili con l'autonomia speciale, e quindi non estensibili validamente ad essa neppure sotto il titolo di norme di grande riforma, le limitazioni derivanti dalla previsione da parte della legge, peraltro 'Senza specifica predisposizione di strumenti di coordinamento fra discipline statali e discipline regionali e di collaborazione fria Stato e Regione, di ulteriori interventi del Ministero dei beni culturali e ambientali, e addirittura di poteri sostitutivi dello stesso, poteri questi ultimi finora configurati anche rispetto alle Regioni ordinarie con riferimento a competenze soltanto delegate e con la garanzia formale dell'intervento del Consiglio dei ministri. Le norme impugnate -secondo le Regioni e le Province ricorrenti -violerebbero dunque le discipline statutarie ad esse risipettivamente attributive di competenze legislative primarie e, nei congrui casi, di competenze amministrative esclusive in materia di tutela del paesaggio e in .altre, attinenti al territorio (artt. 2, 3 e 4 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Valle d'Aosta; art. 3, comma terzo, art. 8, nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24, e art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con relative norme di attuazione; art. 4, n. 12, della legge cost. 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, e relative norme di attuazione. In ordine al ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia va rilevato che lo Statuto speciale (legge costituzionale n. 1 del 1963) le conferisce competenza soltanto integrativa e di attuazione in materia paesaggistica (art. 6, n. 3) e competenza primaria limitatamente all'urbanistica (art. 4, n. 12). Ci concorre, in una con la valutazione della distinzione, fra tutela del paesaggio e urbanistica e dei reciproci rapporti nella nuova normativa -quale operata con la presente sentenza iin riferimento gli artt. 117 e 118 Cost., relativamente al ricorso della Regione Veneto, ma che non vi ragione di mutare in riferimento al detto Statuto speciale -a far ritenere che le censure prospettate dalla Regione FriUJl.i-Venezia Giulia, nella massima parte coincidenti con quelle sollevate dalla Regione Veneto, rimangono confutate dalle considerazioni svolte dalla presente sentenza a proposito delle medesime. Conviene aggiungere che vanamente la Regione Friuli-Venezia Giu1ia prospetta in particolare: a) che la normativa impugnata ad essa inapplioabile in conseguenza dell'inutilizzabilit dei criteri previsti dal d.m. 2 aprile 1968 -e assunti dall'art. 1 del decreto legge, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985 (nel punto in cui aggiunge un comma sesto alIlart. 82 d.P.R. n. 616 del 1977), per !'.individuazione di zone eccettuate dal vincolo, e quindi per la limitazione della propria operativit PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALI! essendo i detti criteri sostituiti, per essa Regione, secondo la legge regionale 22 dicembre 1969, n. 42, da quel1i indicati nel piano urbanistico regionale; b) che essa Regione ha gi posto in essere una legislazione ed una pianificazione ur:banistica con valenze di tutela paesistica, e che la nomiativa impugnata: modifica i poteri regionali cosl esercitati; compromette, turba le scelte ohe di tale esercizio sono il risultato, o ne impone la rivisitazione; crea seri ostacoli alle iniziative edilizie pubbliche e private; altera (moltiplicando gli interventi ministeriali concorrenti e consegnandoli a guisa di controlli di merito sui medesimi oggetti) 1'011dine dei controlli stabilito dall'art. 58 dello Statuto. Al riguardo sufficiente osservare: che l'inutilizzabilit dei criteri dettati dal d.m. 2 aprile 1968 non esclude l'applicabilit alla Regione Friuli-Venezia Giulia della normativa impugnata, se il ruolo svolto ai fini di questa dal decreto pu essere assolto, per detta Regione, da una fonte sostitutiva di esso; che gli aspetti delLa normativia denunciata riflettono il fine, proprio della legge, di influire sulle scelte, da adottare anche in sede regionale, sia urbanistiche che economiche (edilizie, industriali, agricole ecc.) in funzione della primariet del valore estetico-culturale; che l'eventuale conformit e compatibilit con il fine suindicato di scelte gi adottate preserva le scelte adottate dalle temute conseguenze tanto perturbatrici quanto caducatoci.e; che la visuale della concorrenza di poteri fra Stato e Regione secondo un modello inspirato al principio di cooperazione rende non utile neppure in riferimento alla nonna statutaria invocata, il richiamo alla tematica dei controlli. Anche le questioni sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sono dunque non fondate. Passando alla questione di fondo come sopra individuata, con riferimento alle censure sollevate dalla Regione Val d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bol2lano (munite di competenza legislativa primaria ed amministrativa esclusiva in tema di tutela del paesaggio), va preliminarmente rilevato che la natura di grande riforma economico- sodale di una normativa non dipende dalla qualificazione che ne dia qualsiasi autorit (l'atteggiamento dell'autorit statale, se di negazione .di fronte a un'impugnativa regionale in sede di conflitto di attribuzione, pu solo far venire meno l'interesse a coltivare il rimedio, come nel caso deciso da questa Corte con la sentenza n. 358 del 1985) n dalla stessa qualificazione che la normativa dia a s medesima, ma dalla sua obbiettiva natura, accertabile da questa Corte (sentenza n. 219 del 1984). 356 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Ci posto, sufficiente osservare che il carall:tere di grande riforma Ir economico-sociale del tutto evidente nella nuova concezione della ~ ~ tutela paesaggistica che sta a base del decreto legge n. 312 del 1985, l convertito, con modifoazioni, nella legge n. 431 del 1985. f Con le considerazioni gi svolte nella presente sentenza, a proposito del ricol'so della Regione Veneto, stato chiarito come tale concezione si discosti nettamente dalla concezione della tutela delle bellezze naturali assunta dalla legislazione precostituzionale di settore, impH cando una tutela paesaggistica che si sostanzia di una riconsiderazione I assi4ua dell'intero territorio nazionale alla luce della primariet del l valore estetico-culturale. l Per 'altro verso, proprio tale pr,imariet -la quale impedisce di I subordinare l'interesse estetico-culturale a qualsiasi altro, ivi compresi I quelli economici, nelle valutazioni concernenti i reciproci rapporti -a costituire la scelta di fondo della normativa e a manifestarne la rile vanza economico-sociale. Va a quest'ultimo proposito ricordato come, secondo quanto si gi cennato, e secondo quanto si deve ribadire anche in riferimento a considerazioni espresse nei lavori preparatori a proposito di inversioni di tendenza manifestatesi nella coscienza sociale circa i rapporti fra interesse alla qualit de1la vita e ad altri interessi, la legge appare diretta e idonea a influire profondamente su scelte d'ordine economico-sociale. Quanto detto appare incontrovertibile per la norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del decreto-legge, come sostituito dall'art. 1, comma primo, della legge .di conversione, aggiuntivo di un quinto comma all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, recante l'imposizione del vincolo e l'elencazione dei beni protetti, norma la quale costituisce im mediata espressione della nuova concezione delila tutela paesaggistica e prima attuazione della tutela stessa come innovativamente concepita, e per quelle (contenute nei successivi commi sesto, settimo, ottavo e dodi cesimo del detto art. 82) recanti varie limitazioni all'mtervento norma tivo considerato, norme le quali delineano la fisionomia della innovazione. A ci non osta che tutte le relative disposizioni (quelle appunto dichiarate norme fondamentali di grande riforma economico-sociale dal l'art. 2 della stessa legge di conversione) siano atteggiate come commi aggiunti all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, rigual'dante le Regioni or:di narie, trattandosi di una collocazione formale non incompatibile n con da volont (come sopra espressa) del legislatore di considerarle norme di grande riforma economico-sociale, n con la loro obbiettiva natura di nonne del genere ora indicato. N vi osta, per quanto concerne l'elencazione dei beni protetti, il fiatto che questa possa apparire una norma di dettaglio, un~ volta tenuto conto che essa incarna ed attua immediatamente il princpio basilare della riforma. PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E neppure W. osta l'asserito carattere di non definitivit della normativa, che (peraltiro con riferimento espresso a disposizioni non comprese nel suindicato art. 1 ed implicito a definizioni di normativa ponte o di nonnauiva di salvaguardia enunciate nei lavori preparatori) alcUll1e delle ricOl['renti oppongono. Una noI1IIlativa che, come quella di cui si tratta, apra una svolta di cos grande momento e si proietti naturalmente nell'avvenixe, non perde il carattere di grande riforma economico-sociale per iJ. solo fatto di non essere conclusiva (dato, questo, significante -cfr. sent. di questa Corte n. 219 del 1984 -e tuttavia non necessario), purch sia risolutamente e univocamente introduttiva di U111a linea di tendenza dell'ordinamento, soprattutto quanto questa sia, come nel caso , attuativa (o pi energicamente attuativa) di un precetto costituzionale, oltrech profondamente avvertita nella coscienza sociale. Non vi osta, infine, la previgenza di normative dell'autonomia speciale in materia pi organiche o avanzate (ricorso Provincia di Bolzano) o la esigenza di interventi della detta autonomia anche pi incisivi a tutela del.l'interesse paesaggistico (ricorso Provincia di Trento), essendo evidente che la proteziooe fornita o preordinata con la normativa in argomento pur sempre minimale, e non esclude n preclude normative regionali di maggiore o di pari efficienza (salva, come ovvio, la verifica in concreto della effettiva compatibilit di esse con gli scopi e con le carattenistiche di foll.do della riforma). Le considerazioni svolte valgono, ad avviso della Corte, anche per le norme di competenza e procedimentali racchiuse nelle residue disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge, come Sostituito da1l'art. 1 della legge n. 431 (commi nono, decimo, undicesimo e tredicesimo, aggiunti all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977). Premesso che norme del genere non sono insuscettive di essere riguardate come norime fondamentali di grande riforma economico-sociale in relazione al loro contenuto, quante volte esse siano essenziali a una siffatta :rforma (ofr., per le norme procedimentali, 1a stessa sentenza n. 219 del 1984), la Corte ritiene che tale ipotesi [',icorra nel caso concreto. Ci viene qui affermato per le norme suhla competenza, in quanto sanciscono la partecipazione cos de1lo Stato come della Regione (o del.fa Provincia autonoma) in ogni momento della gestooe del v.i.ncolo: quello assiduo e generico della vigilanza e quello eventuale e specifico della autorizzazione alle modificazioni del territorio protetto ( infondata la preoccupazione della Provincia di Trento che tale partecipazione sia esclusa per le attivit idi ricerca o estrattive, giacch iii comma undicesimo aggiunto all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 con l'art. 1 de:l decretolegge, come sopra sostituito dalla legge di conversione, si limita a prescrivere che l'autorizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali sia rilasciata, quando si tratti delle dette attivit, sentito i:l Ministro del- 1'.industria, del commercio e dell'artigianato). ltASsEGMA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 'ss J E viene afferniato per le norme sul procedimento, in quanto pre1scrivono che la suddetta partecipazione si atteggi in forma di conoorrenza di poteri, peraltro secondo un modello inspirato a:l prindpio di_ leale cooperazone (cfr. sentenza di questa Corte n. 359 del 1985 e considerazioni svolte nella presente sentenza). Infondatamente pertanto, a giudizio della Corte, le Regioni ricorrenti si dolgono della previsione normativa di poteri statali concorrenti (da intendere quelli prevdsti da:ll'art. 1 del decreto-legge, come sopra sostituito dailla legge di conversione, ai quali soltanto si riferisce, qualificando lIle relative disposizioni come norme fondamentali di ruforma economicosociale, l'art. 2 aggiunto dalrla legge, impugnata in relazione a tale qualificazione) I dove lamentano una irrilevante inosservanza dell'ambito sostanmaile e dei requisiti di competenza e formali prescritti .in via generale per la diversa ipotesi dei poteri sostitutivi statali rispetto alle competenze delegate aille Regioni ord;tarie. Anche le questioni sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dail.rla Provincia autonoma di Trento sono dunque, non fondate. II I ricorsi in esame sono diretti tutti contro la circolare 16 ottobre 1985, n. 3786 del Ministero per i beni culturaJJi e ambientalli, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1985, avente per oggetto l'interpretazione e J'a;pplicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivit edilizia, sanmoni, recupero e sanatoria deJ1le opere abusive), in quanto tale circolare: a) afferma che spetta al Ministero per i beni culturali e ambientali, e non alla Regione, rhlasciare, ai sensi deU'airt. 32 della legge n. 47 del 1985, il parere sulila concessione o autorizzazione .in sanatoria per le opere eseguite su aree sottoposte a vincolo paesistico; b) afferma che, nelle zone :sottoposrte a vincolo paesistico, spetta al Ministero per i beni culturali e ambientali, e non alla Regione, ai sensi dell'art. 82, comma decimo, d.P.R. 24 luW.io 1977, n. 616, integrato dal fart. l, d.1. 27 giugno 1985, !Il. 312, come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, rilasciare ['autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 rela1liviamente alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali; e) afferma che, nelle zone suindicate, spetta al Ministero per i beni culturali e ambientali, e non alfa Regione, ad sensi dell'art. 82, comma undicesimo, d.P.R. n. 616 del 1977, come sopra integrato, autorizzare, sentito iJ Ministro deU'industria, commercio e artigianato, le attivit di ricerca e di estrazione. (omissis) PAltTE I, Sl!Z. I, GlUIISPl.UDENZA COSTITUZIONALE Le Re~oni contestano, .in pI.1imo luogo, che la competenza a formulare il parere di cui all'art. 32 della >, giacch entrambe pongono l'accento sull'evento, naturalistico, interno a1la struttura del fatto lesivo della salute. Certo, ove s'intenda anche quest'ultima come naturalistica condizione d'integrit :psico-fisica del soggetto offeso, la locuzione danno alla salute equivalente alle precedenti espressioni. Senonch, come 'stato gi osservato, il termine salute evoca, in questa sede, primieramente il bene giuridico, costitiuziona'lmente tutelato dall'art. 32 Cost., ed offeso dal fatto realizzativo della menomazione dell'integrit psico-fisica del soggetto passivo. In questo senso, la lesione della salute, del bene-giuridico salute, l'intrinseca antigiu 390 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ridicit obiettiva del danno biologico o fisiologico: essa appartiene ad una dimensione valutativa, distinta da quella naturalistica, alla quale invece fanno rifer:imento le 'locuzioni danno biologico e danno fisiologico . D'altra parte, la menomazione dell'integrit psico-fisica d~ soggetto , come si innanzi precisato, evento, naturalistico, effettivo, da provare in ogni caso; la lesione giuridica al bene salute si concreta, invece, nel momento stesso in cui si realizza, in interezza, il fatto costitutivo dell'illecito; e non va provato, come la giurisprudenza insegna, che la menomazione hio-psichica del soggetto offeso in concreto abbia impedito le manifestazioni, le attivit extralavorative non retribuite, ordinarie che, accanto alle attivit lavorative retribuite, esprimono, realizzandola, la salute in senso fisio-psichico. , pertanto, innanzi tutto, pi corretto parlare di lesione della salute (e cio dcl bene giuridico-salute, costituzionalmente garantito) e non di danno alla salute, lasciando al termine danno l'accezione naturalistica che di regola, assume in sede privatistica. Tale lesione, come si detto, l'essenza antigiuridica dell'intero fatto realizzativo del danno-biologico. Se, peraltro, si desideri continuare a parlare di danno alla salute occorre, per evitare equivoci, precisare che, con tale locuzione, o si usa il termine salute nel significato naturalistico d'integrit fisio-psichica del soggetto offeso (ed in questo caso danno alla salute il perfetto equivalente di danno biologico o di danno fisiologico) oppure si usa il termine salute nella dimensione giuridico-costituzionale innanzi indicata, di bene giuridico, ed in tal caso il danno alla salute un danno giuridicamente valutato, costituente l'essenza antigiuridica dell'intero fatto illecito, danno presunto, se vero che non va provato alcun .effettivo impedimento delle attivit realizzative del soggetto offeso. Tenuto conto di quanto ora precisato, mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben pu applicarsi l'art. 2059 e.e., ove dal primo (e cio dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (~ispetto all'evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto offeso) un danno morale subiettivo. Ci semprech il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato. Se nell'ordinamento non esistesse;ro altre norme o non fossero rin- venibili altri principi relativi al danno biologico e, pertanto, quest'ultimo fosse risarcibile solo ai sensi dell'art. 2059 e.e. e cio, salve pochissime altre ipotesi, soltanto nel caso che il fatto costituisca (anche) reato e relativamente ai soli (conseguenti) danni morali subiettivi, si porrebbe certamente il problema della costituzionalit dell'art. 2059 e.e. Come lo stesso problema si porrebbe ove, allar:gando l'ambito di comprensione della nozione di danno non patrimoniale, fino ad includere nella mede sima ogni tipo di lesione d'un bene non patrimoniale, si ritenesse che PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE il risal'cimento del danno alla salrute fosse riconducibile esclusivamente al combinato disposto degli artt. 2059 e.e. e 185, secondo comma, c.p. L'art. 32 Cost., come si preciser meglio oltre, verrebbe vanificato da una normativa ordinaria che riconducesse il danno alla salute ai soli artt. 2059 e.e. e 185 c.p. Esiste, ~tuttavia, certamente, altra strada per adeguatamente soddisfare le esigenze poste dalla giurisprudenza in ordine al danno biologico. Va, tuttavia, in particolare, rilevato che gravi problemi nascono, nel momento in cui le prevalenti giurisprudenza e dottrina riconducono il danno biologico all'art. 2043 e.e. La scelta legislativa di cui all'art. 2059 e.e. getta luce (od ombre) S1U1l'art. 2043 e.e.: non ci si pu, infatti, senza necessari approfon!dimen:ti, sbarazzare della scelta legislativa chiaramente espressa dall'art. 2059 e.e. e ricondurre senz'altro all'art. 2043 e.e. il ri:saircimento del da!llllo biologico. Il problema dei rapporti, in tema di responsabilit civile extracontrattuale, tra una norma generale ed una particolare, relativa (quest'ultima) al danno morale subiettivo, si pose, in tempi anteriori al vigente codice civile e, pertanto, prima dell'emanazione dell'art. 2059 e.e., tra l'art. 1151 dell'abrogato codice civile e la riparazione pecuniaria, di oui ai gi citati artt. 38 del codice penale del 1889 e 7. del codice di procedura penale del 1913. Si pose, dopo il 1930 e prima del 1942, il quesito se l'obbligo di risarcire i danni morali (e non patrimoniali) trovasse la sua ragion d'essere nel principio generale stabilito dall'art. 1151 dell'allora vigente codice civile o soltanto nell'art. 185, secondo comma, c.rp. Si chiari, da autorevole dottrina, che, essendo il principio generale del risarcimento del danno sancito dal precitato art. 1151 e.e. e, comprendendo concettualmente tale danno sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale, il risarcimento di quest'ultimo discendeva appunto dall'art. 1151 e.e. Si aggiunse essere stata la riparazione pecumana (immediato precedente dell'art. 2059 e.e.) di cui agli artt. 38 del codice penale del 1889 e 7 del codice di procedura penale del 1913 (provvedendo essa alla riparazione dei danni morali) a sottrarre questi ultimi dalla comprensione dell'art. 1151 e.e. e, pertanto, a ridurre l'applicabilit dello stesso articolo al solo risarcimento del danno patrimoniale; con l'emanazione del vigente codice penale, riferendosi l'art. 185 c.p. a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed essendo stato abrogata la riparazione pecuniaria, il pi volte citato art. 1151 e.e., secondo la ricordata dottr.ina, aveva ripreso l'estensibilit di cui era capace, riferendosi a tutte le specie di danni. Certo, anche il vigente art. 2043 e.e. (che corrisponde all'art. 1151 dell'abrogato e.e.) ove non esistesse altra disposizione relativa ai danni non patrimoniali (a parte, per un momento, il sistema di cui al titolo IX del libro IV del e.e.) potrebbe ritenersi estensibile a tutte le specie di danni: ma l'art. 2059 e.e., operando una precisa scelta, sancendo che i 392 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO danni non patrimoniali, corrispondenti ai soli danni morali subiettivi, vanno risarciti in ben precisati limiti e cio solo nei casi determinati dalla legge, non soltanto esclude, almeno nelle intenzioni del legislatore del 1942, la risarcibilit di altri danni non patrimoniali ma sottrae questi ultimi alla comprensione dell'art. 2043 e.e. Se 1a ci s'aggiunge il sistema del titolo IX del libro IV del codice civile, s'intende appieno che l'interpretazione letterale del solo art. 2043 e.e. non pu, senza approfondite considerazioni, tranquillizzare in ordine al riferimento al danno biologico, che lede pur sempre un bene immateriale, dell'articolo in discusisione. Gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza, ai fini d'inquadramento sistematico del danno biologico, si sono infatti, coerentemente orientati verso una lettura dell'art. 2043 e.e. diversa da quella tradizionale: il problema del danno biologico si , in definitiva, risolto nel problema d'una particolare lettura dell'art. 2043 e.e. Soltanto la tesi (oggi, peraltro, quasi del tutto respinta) secondo la quale, poich l'integrit psico-fisica dell'uomo sempre impiegata per realizzare attivit volte all'acquisizione od alla conservazione di !beni patrimoniali, la stessa integrit costituisce bene patrimoniale e, conseguentemente, ogni riduzione della medesima reailizza un deficit patrimoniale, lascia inalterata la lettura tradizionale dell'art. 2043 e.e. Allorch, invece, si sostenuto rientrare il danno biologico nella categoria dei danni economici (questi sarebbero caratterizzati dall'obiettiva e dfu:'etta valutabilit in danaro) ed allorch si assunto che lo stesso danno consiste nell'effetto dannoso della lesione dell'integrit psico-fisica del soggetto offeso, che rende il medesimo incapace, anche solo in parte, di ricevere utilit dalla propria attivit o dal mondo esterno, si offerta, in definitiva, nel sottoporre a revisione la nozione di danno, una lettura deH'art. 2043 e.e. diversa da quella tradizionale. ~Senonch, soltanto il collegamento tra l'art. 32 Cost. e l'art. 2043 e.e., come si dir meglio oltre, imponendo una lettura costituzionale di quest'ultimo articolo, consente di interp1retarlo come comprendente il risarcimento, in ogni caso, del danno biologico: la lettura costituzionaile dello stesso a:riticolo, correlato con l'art. 32 Cost., che soddisfa le esigenze sottostanti a tutte le tesi proposte in materia. Va, intanto, precisato che in questo giudizio stato invocato l'art. 32, primo comma, Cost., quale parametro di riferimento delle questioni di costituzionalit relative all'art. 2059 e.e. (nell'ordinanza del Tribunale di Padova, promotrice del procedimento concluso con sentenza di questa Corte n. 87 del 26 lu~io 1979, erano stati invooati, invece, quale fondamento della richiesta dichiarazione d'incostituzionalit dello stesso art. 2059 e.e., gli artt. 3 e 24 Cost.) e che, conseguentemente, soltanto in questo giudizio, e non in quello concluso con la predetta sentenza, PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE consentito (e doveroso) rivolgere particolare attenzione all'art. 32, primo comma, Cost. D'altm parte, da un canto la sentenza ora citata, nel dichiarare rientrante nella discrezionalit del legislatore adottare trattamenti differenziati in relazione alle differenti situazioni, per presupposti e gravit, del fatto costituente reato e del fatto dannoso integ~ante esclusivamente illecito civile, esclude 1daJJla predetta discrezionalit le situazioni soggettive costituzionalmente garantite>>, dall'altro, la sentenza di questa Corte n. 88 del 1979, nel riaffermare che il bene afferente alla salute tutelato, come diritto fondamentale deihla persona, direttamente dalla Costituzione, dichiara che la violazione di tal diritto, nel costituire illecito civile, determina, per s, il sorgere dell'obbligazione riparatoria. La lettera del primo comma deWart. 32 Cost., che non a caso fa precedere il fondamentale diritto della persona umana alla salute all'interesse della collettivit alla medesima, ed i precedenti giurisprudenziali, inducono a ritenere sicuramente supemta l'originaria lettura in ohiave esclusivamente pubblicistica del dettato costituzionale in materia. Il riconoscimento del diritto alla sailute come diritto pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato, non senza conseguenza in ordine ai collegamenti tra lo stesso art. 32, primo comma, Cost. e l'art. 2043 e.e. L'art. 2043 e.e. una sorta di norma in bianco: mentre nello stesso articolo espressamente e chiaramente indicata l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono individuati i beni giuridici la cui lesione vietata: l'illiceit oggettiva del fatto, che condiziona U sorgere dehl'dbbligazione risarcitoria, viene indicata unicamente attraverso 1' ingiustizia del danno prodotto dall'illecito. stato affermato, quasi all'inizio di questo secolo (l'osservazione era riferita all'art. 1151 dell'abrogato codice ciVIie ma vale, ovviamente, anche per il vigente art. 2043 e.e.) che l'articolo in esame contiene una no:r:ma giuridica secondaria, la cui applicazione sUJppone l'esistenza d'una no:r:ma giuridica primaria, perch non fa che statuire le conseguenze dell'iniuria, dell'atto contra ius, cio della violazione della norma di diritto obiettivo . Il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto della persona umana, comporta il riconoscimento che l'art. 32 Cost. in tegra l'art. 2043 e.e., completandone il prcetto primario. il collegamento tra gli artt. 32 Cost. e 2043 e.e. che ha permesso a questa Corte d'affermare che, dovendosi il diritto alla salute certa mente ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate dalla Costitu zione, non sembra dubbia la sussisten:m dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, i:n caso di violazione del diritto stes1so . L'in giustizia del danno biologico e la conseguente sua dsarcibilit discen dono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, pirimo comma, Cost. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 394 e 2043 e.e.; pi precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposi zione con la prima. Senonch, leggendo l'art. 2043 e.e. nel sistema dell'intero titolo IX del libro IV del codice civile, il danno biologico dovrebbe ritenersi risarcibile soltanto quando il medesimo produca danni patrimoniali, comunque intesi. ben vero che l'interpretazione letterale del solo art. 2043 e.e.. che non menziona la patrimonialit delle conseguenze dannose risar dbili ma fa' espresso riferimento esclusivamente all'ingiustizia del danno, potrebbe condurre, come ha sostenuto una parte della giurisprudenza, a ritenere il danno biologico rientrante, quale species, nel genus danno ingiusto: l'interpretazione letterale del solo art. 2043 c;c. non p., tutl: avia, prevalere sull'interpretazione sistematica dello stesso articolo, nel quadro dell'intero titolo IX del libro IV del codice civile. Ed per queste ragioni che ad altra parte della dottrina e della giurisprudenza non restato che allargare la nozione di danno ex art. 2043 e.e., fino a comprendere tutte le menomazioni direttamente ed obiettivamente valutabili in danaro (e quindi anche il danno biologico) oppure assumere quest'ultimo come comprensivo di tutti i pregiudizi che riducono la capacit del soggetto a produrre e ricevere utilit derivanti dalla sua attivit o dal mondo esterno. Tuttavia, il danno biologico, come s' gi avvertito, , in ogni caso, un tipo di fatto (menomazione dell'integrit psico-fisica del soggetto) ed un tipo di lesione della salute, sempre presente, nel doloso o colposo Hlecito realizzativo della predetta menomazione. Tale tipo di fatto e di lesione non vanno in alcun modo confusi con l'eventuale presenza, in concreto, di danni patrimoniali od economici, conseguenti aJ fatto ed alla lesione ora specificati. Basterebbe, ancora una volta, ribadire che uno speciale tipo di danno ed uno specifico bene tutelato, leso da un fatto tipico (la predetta menomazione) non possono confondersi con una oategor. ia generale di danni che conseguono, eventualmente (ed in ogni caso devono esser provati) al danno biologico, sempre presente, invece, nella predetta menomazione e sempre lesivo, senza bisogno di alcuna prova, del bene-giuridico salute. Certo, la lesione della salute non coincide con la lesione di un arto o, in generale, dell'integrit fisio-psichica, per s considerata (si gi avvertito che tale lesione l'evento naturalistico del fatto offensivo del bene giuridicamente tutelato -salute: e l'evento naturalistico, per s, avulso dal significato giuridico dell'intero fatto, del quale elemento, non ha significato). Ma non neppur vero che la lesione dell'arto o della generale integrit bio-psichica venga perseguita, attraverso il risarcimento ex art. 2043 e.e., solo se e nei limiti in cui rende, in concreto, il soggetto passivo dell'illecito incapace, in tutto od in parte, di produrre o ricevere le utilit derivanti dal mondo esterno o dalla PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sua attivit. l'ingiustizia (lesione del diritto alla salute) insita nel fatto menomativo dell'integrit bi0.R. n. 641/72: Di_sciplina delle tasse sulle concessioni governative). Il che comproverebbe che difetta il presupposto giustificativo delle norme regionali dedotte in giudizio. Di qui il necessario risultato della violazione degli artt. 73 e 77 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dai quali trae fondamento la potest legislativa ed impositiva deHa Regione, il cui esercizio qui contestato. b) L'altro rilievo formulato l!lel ricorso investe, come il corrispondente motivo di rinvio in seguito alla prima approvazione della legge, l'aTt. 1 del testo censurato. Ivi posta la disposizione che sostituisce il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 14/75. Quest'ultima disposizione concerne i ricorsi (inerenti all'applicazione delle tasse in questione, prodotti avanti alfispettorato generale delle finanze e del patrimonio) e contempla che, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza ohe sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso s'intende respinto. La modifica introdotta dalla norma impugnata sta in ci, che, decorso il termine anzidetto, il ricorso deve invece ritenersi accolto. Ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe stata cosl configurata un'ingiustificata deroga -e perci un'infrazione -al principio generale vigente nel sistema della giustizia amministrativa, che, di regola, al silenzio dell'amministrazione conferisce l'opposto significato: ,quello, cio, del diniego di accoglimento dell'istanza ovvero di rigetto del ricorso del privato. Quanto alla censura sopra richiamata sub 1 a) s'impongono le seguenti conclusioni. Bssa fondata, per le ragioni dedotte dallo Stato, con riguardo alla licenza che attiene alle agenzie di affari. Si tratta di un atto ancora soggetto alla tassa sulle concessioni governative (cfr. d.P.R. n. 641/72, n. 64, della tabella allegata), ed emesso dal Presidente della Giunta provinciale quale autorit locale di pubblica sicurezza, senza che le relative funzioni ,siano istituzionalmente passate !in capo all'ente autonomo. Diverso avviso va accolto con riferimento alla licenza concernente le arti tipografiche. A proposito di quest'ultimo provvedimento, infatti da osservare che la competenza ad emanarlo stata trasferita ai comuni, in forza dell'art. 19 del d.P.R. n. 616/77, n. 11. La funzione di polizia amministrativa, ohe si concreta nel rilascio della licenza in questione, attribuita al comune, come le altre elencate nell'art. 19, nel quadro del seguente regime: il consiglio comunale determina procedure e competenze in ordine all'esercizio di detta funzione; il Ministro.. dell'Interno pu impartire,, per il tramite del Commissario del Governo, direttive vincolanti ai RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S'fATO 406 sindaci, sempre con riguardo alla funzione attribuita al comune; per esigenze di pubblica ,sicurezza i provvedimenti, incluso quello qui considerato, sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso; il relativo diniego efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. Ora, non occorre indagare se cos si abbia decentramento istituzionale della funzione e di quale tipo o grado esso sia. Ai fini fiscali, che rilevano per l'attuale giudizio , infatti, decisiva quest'altra considerazione. A norma dell'art. 8 del d.1. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli atti e ,.provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal d.P.R. n. 616/77 e per le quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative, sono assoggettati, a decorrere dal 1 gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali. L'individuazione degli atti soggetti 'a tale ultima tassa rimessa, nel quinto comma dello stesso articolo, ad un decreto del 'Ministro delle Finanze, da emanarsi secondo le modalit ivi prescritte; quello adottato nella specie (d.m. 29 novembre 1978) prevede, infatti, al n. 16 dell'annessa tabella, fra gli atti gravati dalla tassa sulle concessioni comunali, la licenza per l'esercizio dell'arte tipografica. La licenza prevista nell'art. 111 del T. U. di pubblica sicurezza dunque esclusa dai provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni governative nell'ambito in cui opera il reg.ime fiscale dettato dalla legge statale in conformit ed attuazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 616. Non si vede, allora, perch la Regione del Trentino-Alto Adige non possa adottare il trattamento tributario disposto dalla norma impugnata; il contestato onere fiscale fatto gravare su un atto che non figura pi tra le concessioni governative; ed esso stato imposto, occorre concludere, sul razionale e legittimo presupposto che la licenza rilasciata dal comune equivale, per quanto concerne la presente controversia, a quella rimessa al Presidente della Giunta provinciale. Il secondo motivo di ricorso dello Stato fondato. Il principio al quale la legge regionale doveva nella specie adeguarsi, secondo il primo comma dell'art. 73 dello statuto, discende, come osserva l'Avvocatura, dall'art. 6 del d.P.R. n. 1199/71 e dall'art. 11 del d.P.R. 641/72. L'una e l'altra delle anzidette disposizioni riguardano, ciascuna nel proprio ambito, puntualmente il settore in cui la Regione ha preteso di esercitare la sua potest impositiva e legislativa. L'art. 6 del d.P.R. n. 1199/71 statuisce, in materia di ricorsi amminiJstrativi, che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito albbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Analogo criterio sancito, con specifico riferimento alla discipl1na delle tasse sulle concessioni governative, nel terzo comma del PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 407 l'art. 11 del d.P.R. n. 641/1972. La normativa invocata in giudizio dallo Stato costitillsce, secondo statuto, un limite della sfera attribuita al legislatore del Trentino-Alto Adige; limite che il censurato regime delle tasse sulle concessioni regionali ha mancato di rispettare. CORTE COSTITUZIONALE, 23 dicembre 1986, n. 283 -Pres. La Pergola - Rel. Gallo -Presidente Consiglio dei Ministri ~avv. Stato Ferri) e Pretore di Pistoia. Giurisdizione civile -Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Invasivit di provvedimenti pretorili sostitutivi di provvedimenti ammi nistrativi rifiutati. L'autorit giudiziaria non pu sostituirsi all'autorit amministrativa disponendo in positivo ci che questa ha, nel suo apprezzamento discrezionale, ritenuto di non disporre. In particolare, i provvedimenti di urgenza del pretore nei confronti della P.A. sono ritenuti ammissibili -ricorrendone le condizioni di legge -soto quando la P.A. abbia agito come soggetto privato oppure sine titulo oppure in base ad atti che esulino dai limiti temporali o materiali del potere amministrativo in concreto esercitato (1). ~ opportuno innanzitutto analizzare il contenuto dei provvedimenti impugnati, al fine di stabili_rne l'esatta natura, e soprattutto le finalit cui sono ispirati. Soltanto attraverso questo esame, infatti, sar possibile conoscere se la doglianza del ricorrente sia fondata, v~sto che il conflitto sollevato in Telazione alla denunziata invasivit sostanziale dei provvedimenti, al di l del loro aspetto formale. In effetti secondo il Governo, gli atti impugnati solo formalmente si presentano 11.1ella veste di provvedimenti d'urgenza assunti ex art. 700 cod. proc. civ.: nella sostanza, essi costituiscono, invece, vere e proprie ordinanze necessitate extra ordinem , come tali invasive di un potere che spetta esclusivamente a determinate Autorit amministrative nelle loro funzioni di governo (Governo, taluni Ministri, Prefetto, Sindaco, Commissario di Governo). (1) Nella motivazione si accenna brevemente (tanto brevemente . che il passo pu essere letto come una sorta di riserva di riesame) ad un problema di notevole delicatezza ed importanza: quello degli interventi (nella sentenza si parla, non dato comprendere perch, solo del pretore) volti ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Il problema non pu considerarsi chiuso e risolto con poche parole, oltretutto obiter dieta. 408 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ebbene, effettivamente non sembra alla Corte -per le ragioni che ~ verranno subito lumeggiate -che i provvedimenti in esame possano ricondursi alle attribuzioni dell'Autorit giudiziaria e che in particolare j concretino Ulll provvedimento d'urgenza, cos come contemplato nel'[ l'art. 700 c.p.c.. Un provvedimento, cio, che -giusta il dato testuale risulti il pi idoneo, in relazione alle circostanze, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della deciJSione sul merito quando, durante il tempo per far valere un diritto in via ordinaria, sussista fondato motivo per I temere che questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irrepMabile. I Gi lo stesso tenore del ricorso introdotto dai privati ispirato da ben diversa finalit. I ricorrenti, infatti, danno atto che la Provincia aveva negato (peraltro non a loro ma all'Ente Comunit montana) l'autorizzazione a costruire un raccordo sciistico fra le due piste, per ragioni attinenti al paesaggio e alla situazione idreogeologica della zona. Soggiungono, per, esplicitamente che ad essi non interessa l'aspetto amministrativo deHa vicenda, di cui verr investito il competente T.A.R.: e ci in quanto l'interesse che muove le parti a ricorrere al magistrato ordinario di altra natura e pevsegue mo scopo diverso. E difatti tutta la J residua motivazione del ricorso diretta a dimostrare che quella diversa ~ natura dell'interesse, cos come lo scopo che le parti intendono perseguire, l ~ sono incentrati su motivi di sicurezza pubblica , poscia precisati ( nell'interesse alla pubblica incolumit . i ~ In buona sostanza, il prospettato pregiudizio imminente e inepara~ ' bile non .riguardava i ricorrenti ma 1a pubblica incolumit degli sciatori, 't f e sarebbe rappresentato dalla temerariet o dall'incoscienza di qualche , sconsiderato che si avventura (cos testualmente nel ricorso) in zone f innevate dove non esiste tracciato sciabile per portarsi dall'una all'altra I delle due piiste. Poich si sarebbe verificato qualche incidente a danno di questi imprudenti, si chiedeva al Pretore di disporre egli stesso la I costituzione di quel raccordo che la Provincia aveva negato. I E il Pretore, infatti, si pone senza esitazioni sul piano concettuale indicato dai ricorrenti. Singolarmente, anzi, d atto a sua volta, nelle I premesse del provvedimento autorizzativo 12 novembre 1984, che non si ! tratta in realt di pericolo oggettivo imminente e :irreparabile ma soltanto di un pericolo eventuale che taluni sconsiderati provocano mot~ proprio (sic), avventurandosi nella discesa fuori pista fra le due Il valli. Riconosce, anzi, il Pretore che la possibilit d'incorrere in peri ! coli pi o meno gravi dipende dall'assoluta ignoranza della montagna ! da parte degli avventurosi. I Nel provvedimento di conferma del 6 dicembre successivo, polemizI ! zando con le doglianze della Provincia che chiedeva la revoca dell'atto precedente, il Pretore afferma di non essersi ingerito nell'attivit deHa pubblica amministirazione perch al magistrato era stato soltanto chie PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sto, e conseguentemente emesso, un provvedimento a salvaguardia esclusiva della pubblica incolumit . E, affinch non restino dulbbi, il Pretore dedica tutta la residua lunga motivazione a spiegare che lo Stato ha il dovere di proteggere la collettivit da ogni aggressione che la danneggi o la esponga al pericolo , peroh si tratta di un interesse che trascendendo i singoli colpiti riguarda il pregiudizio o la minaccia alla sicurezza della convivenza sociale e quindi l'offesa al bene giuridico indisponibile della pubblica incolumit: e poich si tratta di un bene pubblico tutti possono adire il giudice civile per eliminare pericoli che lo minacciano. Ritiene, anzi, a questo proposito, il Pretore che i ricorrenti, oltre ad essere portatori uti singuli dell'interesse generale alla pubblica incolumit, abbiano anche un individuale e particolare interesse ad agire per adempiere al dovere di tutelare la pubblica incolumit: e ci a causa delle loro rispettive qualit di presidente della Commissione comunale piste, Zeno Col, e di presidente del Consorzio impianti di risalita, Giancarlo Ciacci. Solo nelle ultime righe osserva il Pretore di sfuggita, e incidenter tantum, che una siffatta situazione di continui attentati alla pubblica incolumit potrebbe anche di riflesso comportare danno agli enti che i ricorrenti rappresentano: danno di natura economica perch gli sciatori potrebbero essere scoraggiati dal frequentare quelle piste a causa dell'accennata insicurezza. Che quest'ultimo rilievo non modifichi la sostanziale natura e l'autentico scopo dei provvedimenti assunti, lo attesta lo stesso pretore quando definisce questo aspetto di secondaria importanza a fronte della reale finalit che ricorrenti e magistrato intendevano perseguire. :E!, dunque, evidente che il pretore ha inteso effettivamente tutelare la pubblica incolumit: tutela sollecitata da privati che, come tali, la hanno invocata. Non deve trarre in inganno, infatti, la qualit nel Col di presidente della Commissione comunale piste: la quale effettivamente una delle Commissioni speciali dell'amministrazione comunale dell'Abetone. Ma il Col non era legittimato a stare in giudizio in qualit di Presidente, sia perch semmai la legittimazione competeva al Sindaco quale rappresentante dell'amministrazione, sia perch comunque il Consiglio comunale non aveva mai autorizzato alcuno a stare in giudizio per la vertenza in esame. Ed appena il caso di rilevare che l'altro ricorrente il Prnsidente di un Consorzio di imprenditori commerciali che perseguono fini di lucro mediante gli impianti di risalita. Non compete a questa Corte l'apprezzamento sui non pochi vizi della procedura e dei provvedimenti pretorili in esame: tuttavia, ai soli fini di trarre dall'analisi condotta attendibili conclusioni circa la natura sostanziale dei . due provvedimenti, non sembra fuor di luogo prendere atto di quanto esulino da essi i caratteri, la funzione e le stesse condi 410 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zioni per la concessione di provvedimenti di natura giurisdizionale e quindi di quello previsto nell'art. 700 c.p.c.. A tale proposito sembra significativo che il pretore nemmeno si sia posto il problema dell'ammissibilit della procedura richiesta rispetto ad una situazione giuridica -in ipotesi -tutelabile davanti al giudice amministrativo: e ci, nonostante non potesse ignorare la costante giurisprudenza negativa della Corte di Cassazione. E non se l' posto proprio perch 1distratto da una finalit esclusiva, (l'anticipata cautelare tutela della pubblica incolumit), trascendente il diritto soggettivo che i due privati avrebbero dovuto far valere, e che il pretore in effetti -come s' visto -trascura. N, infine, il diritto soggettivo dei privati (interesse economico ad un sicuro e tranquillo esercizio delle piste e degli impianti di risalita) era in realt minacciato da un perkol imminente e irreparabile. Le piste, in effetti, erano e sono assolutamente sicure da frane, smottamenti, valanghe o altri pericoli, come peraltro nessuno nega; e altrettanto dicasi per gl'impianti di risalita. In realt, il pericolo che ricorso e provvedimenti prospettano dipendente da comportamenti temerari di sciatori che, senza alcuna conoscenza della zona e con scar-sa esperienza sciistica, si azzardino ad avventurarsi fuori pista per luoghi impervi. Ma a questa situazione, a ben guardare, non potrebbe ovviare alcun provvedimento, che mai riuscirebbe ad evitare le innumerevoli imprudenze di ogni specie ipotizzabili da parte degli sconsiderati. Nemmeno i cartelli di pericolo, che la Provincia al pi prospettava come possibile ipotesi di intervento, rappresenterebbero un effettivo rimedio, dato che risponde' a criteri minimi di comune buon senso il rendersi conto che l'avventurarsi fuori del tracciato delle piste oifre difficolt e pericoli agli inesperti. Ed, infatti, nessuno prende in considerazione l'opportunit di collocare cartelli di pericolo ai piedi delle rocce o dei ghiacciai dove si cimentano gli scalatori, o sulle spiagge dove sostano i bagnanti, bench pericolosa sia la scalata a chi vi si accinga inesperto e senza guida e insidioso sia il mare a chi si avventura al largo, a nuoto o in barca, senza sufficienti nozioni. Anche cos come prospettato dal pretore, il diritto soggettivo dei privati ricorrenti non subiva, perci, alcuna minaccia, perch nessuno avrebbe potuto sensatamente giudicare insicure le piste di quella zona, solo perch qualche temerario andava volontariamente a cercarsi il pericolo fuori del tracciato. Se cos fosse, infatti, nessuna pista sarebbe sicura, in quanto non esistono piste che proteggano con reti o con altri ostacoli l'intero percorso del tracciato. La disamina fin qui svolta sui provvedimenti pretorili consente di concludere che si tratta di pronunzie il cui dichiarato presupposto costituito da uno stato di pericolo per la pubblica incolumit denunzia PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE bile da qualunque soggetto, il cui contenuto ha carattere costitutivo e la cui efficacia prevalente su ogni situazione giuridica soggettiva e su ogni altro provvedimento autorizzativo, prescindendo dall'ordine delle competenze. Esse, dunque, si conformano al modello delle ordinanze di necessit, ripetendone le tipiche connotazioni previst dagli artt. 2 r.d. 18 giugno 1931 n. 733; 19, 20, 55 testo unico I.e. e p.; 7 legge 20 marzo 1865 n. 2248 ali. E. Cos accertata la natura sostanziale dei provvedimenti in questione, e venendo al merito del conflitto, osserva la Corte che il giudice sempre vincolato, nel formulare il contenuto del suo provvedimento, al rispetto dei limiti generali dell'art. 4 I. 2248 del 1865 Ali. E. In altri termini, non spetta all'attivit del giudice il provvedere ad esigenze generali della societ, n ad amministrare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumit. Va, anzi, iricordato che appartiene anche ad una nozione tradizionale di pubblica amministrazione il provvedere alla conservazione dell'ordine pubblico e della sanit. Ci non esclude ovviamente che, invocato a jusdicere, vale a dire ad affermare l'ordine giuridico in relazione ad un caso concreto e nei confronti di un determinato soggetto, il giudice non possa assumere sopratutto in via di urgenza, provvedimenti che possono anche incidere su di una cerchia pi vasta di interessi: ma a condizione che non vi sia altra possibilit di dare protezione all'interesse dedotto nel caso concreto. Il fenomeno particolarmente rilevabile nel campo della giustizia penale, dove il pretore, ove proceda ad attivit preliminari di polizia giudiziaria (perci dirigendone le funzioni stesse), deve impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (artt. 219, 220 e 231 cod. proc. pen.). In tal caso, e specie in situazioni di urgenza, ben pu assumere provvedimenti che, al fine predetto, incidono nel campo dei poteri riservati alla pubblica amministrazione. Si tratta sicuramente di provvedimenti assunti -per usare l'espressione del Pretore di cui si parla - esclusivamente a tutela della salute pbblica , ma nell'ambito di un dovere e di un potere istituzionale specificamente contemplato dalla legge penale (impedire le ulteriori conseguenze dei reati). Fuori di queste ipotesi, la giurisdizione ordinaria pu svolgere esclusivamente una funzione di controllo nel campo e sulla attivit della pubiblica amministrazione a fronte di provvedimenti di quell'Autorit che risultino lesivi di diritti soggettivi di un ben determinato soggetto, o di interessi penalmente tutelati nei sensi gi detti: ma non pu sostituirsi all'Autorit stessa disponendo in positivo (e facendo forzosamente eseguire) ci che la pubblica amministrazione non ha ritenuto di di:sporre nel suo apprezzamento discrezionale. Peraltro, i provvedimenti di urgenza del pretore nei confronti della pubblica amministra RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione sono ritenuti ammissibili -ricorrendone le condizioni di legge allorquando la pubblica amministrazione agisca come soggetto privato, o in base ad atti che esorbitino dai limiti temporali o materiali del potere amministrativo in concreto esercitato, o quando la pubblica amministrazione abbia agito sine titulo. D'altra parte, le eocezioni sopra accennate sono conseguenza della innegabile realt degli ordinamenti degli Stati democratici contemporanei che non hanno mai attuato in modo letterale e meccanico il principio illuministico della divisione dei poteri. Ne deriva che ciascuno dei poteri non esercita in modo esclusivo e rigoroso l'attivit da cui prende il nome, ma partecipa -iJil via eccezionale -a qualche manifestazione delle funzioni degli altri: il che, del resto, corrisponde anche a quel principio di equilibrio e di reciproco controllo fra i poteri che contraddistingue la nostra Costituzione. Del resto, questa Corte, in ipotesi analoga ma molto meno grave, aveva gi ammonito che l'art. 113 ultimo comma Cost., rinviando alla legge la determinazione degli organi giudiziari albilitati ad annullare gli atti della pubblica amministrazione,... a pi forte ragione comporta che tali autorit non possano contrapporsi o sovrapporsi alle autorit amministrative, arrogandosi poteri che per legge vadano esercitati dall'esecutivo, in forme e con procedimenti prefissati, ... sostituendosi agli organi competenti... ed addirittura prescrivendo gli atti specifici che debba.no essere adottati (cfr. sent. n. 150/1981 e n. 70/1985). E poich il pretore di Pistoia ha ritenuto di potersi sostituire, con i suoi provvedimenti, in via positiva ed esecutiva, alla pubblica amministrazione, nell'esclusiva finalit -come egli ha scritto e come risulta dal contesto -di ovviare ad un supposto pericolo generale alla pubblica incolumit, ne consegue l'annullamento dei provvedimenti stessi perch invasivi di poteri spettanti alla pubblica amministrazione. p.q.m. non spetta all'Autorit giudiziaria autorizzare la realizzazione di una pista da sci ai fini dell'interesse generale alla pubblica incolumit, l dove il provvedimento autorizzatorio richiesto per il compimento dei relativi lavori rientra nelle attribuzioni della pubblica amministrazione. CORTE COSTITUZIONALE, 23 dicembre 1986, n. 284 Pres. La Pergola Rel. Saja Rossi ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato D'Amico). Ordinamento giudiziario Giurisdizioni professionali Consiglio nazionale dei geometri Natura di organo giurisdizionale. (Cost., art. 108; d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 14). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Istruzione e scuole Personale docente Esercizio di attivit professionale Compatibilit Limiti. (Cost., artt. 3, 97 e 98; d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 92). Il Consiglio nazionale dei geometri, quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi dei collegi provinciali in materia disciplinare e di iscrizione nell'albo, organo giurisdizionale. Con la natura giurisdizionale di un organo non sono incompatibili a) la rieleggibilit anche immediata, b) l'appartenenza di tutti i componenti alla stessa categoria professionale, c) l'attribuzione all'organo anche di funzioni amministrative, d) il carattere imperfetto del collegio (1). La posizione del personale docente presenta -per l'utilit a fini didattici dell'esperienza pratica -caratteri di specialit rispetto a quella degli altri pubblici dipendenti; non contrastano con gli artt. 3 e 97 Cost. le disposizioni che consentono al personale docente, compatibilmente con l'assolvimento di tutte le attivit inerenti alla funzione docente, anche l'esercizio di una libera professione. La questione pregiudiziale, sollevata da questa stessa Corte, muove dal presupposto della natura giurisdizionale delle attribuzioni del Consiglio nazionale dei geometri quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi dei collegi provinciali iDl materia disciplinare e di iscrizione nell'albo. Tale natura giuridica comune, per generale consenso, a tutti gli analoghi Consigli nazionali previsti dalle normative che, anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, hanno ordinato in enti autonomi alcune professioni, ossia quelle indicate negli artt. 1 e 18 d.l. 1gt. 23 novembre 1944 n. 382 e successive modificazioni. Essa viene desunta principalmente dal fatto che avverso le decisioni dei Consigli, inerenti alle attribuzioni suddette (materia disciplinare e iscrizione all'albo), direttamente previsto il ricorso per cassazione, il quale nel nostro sistema diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (in questo senso anche la giurisprudenza di questa Corte: cfr. le sentt. nn. 110/1967; 114/1970; 27/1972 e 175/1980). Invece, per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione, il legislatore ordinario non ha potuto adottare la medesima disciplina, a causa del divieto, posto dall'art. 102 della Carta fondamentale, di istituire nuove giurisdizioni, non solo straordinarie, ma anche speciali: sicch ha previsto l'impugnazione dei relativi provvedimenti con le forme dell'ovclinario processo civile (tribunale, corte di appello, cassazione), pure se talvolta con qualche deviazione dal modello tradizionale, sulla quale non sarebbe qui utile intrattenersi. (1) La prima parte della sentenza contiene un'ampia rivisitazione di qu~ stioni attinenti agli ordinamenti delle giurisdizioni speciali. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Attualmente sussistono quindi due diversi tipi di procedimenti, so pravvivendo il primo in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale gi esistenti nel nostro ovdinamento continuano ad essere operanti, ma sono sog getti, nel termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore ordinario: il quale dovr in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale trasformazione in sezioni spe cializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli con le opportune mo dificazioni, intuitivamente ispirate, anche sul piano della legislazione ordinaria, a quei criteri maggiormente garantistici che sono propri della pi recente esperienza giuridica. Effettuata o no la revisione (nella fattispecie mancato qualsiasi intervento legislativo), la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali pur sempre subordinata alla condizione che la relativa disciplina non con trasti con i canoni costituzionali in materia: tra i quali va annoverato quello sancito dall'art. 108 Cost., che impone anche rispetto ai giudici speciali il fondamentale requisito dell'indipendenza. In tali sensi il costante orientamento della Corte, la quale ha dichiarato non conformi al dettato costituzionale, per mancanza del suddetto requisito, le giu risdizioni dei consigli comunali in materia di contem:ioso elettorale, dei consigli di prefettura, delle giunte provinciali amministrative, delle sezioni del contenzioso elettorale che sostituivano i consigli elettorali comunali e provinciali, del c.d. ministro-giudice, dell'intendente di fi. nanza, nonch del comandante di porto (cfr. sent. n. 93/1965; n. 55/1966; n. 30/1967; n. 49/1968; n. 133/1963; n. 60/1969; nn. 121/1970 e 164/1976). In quest'ottica si pone coerentemente l'ordinanza di rimessione, la quale dubita dell'indipendenza del Consiglio nazionale suindicato, at tesa la composizione e le modalit di funzionamento del collegio giu dicante ed appunto perci solleva la questione di legittimit costi tuzionale in discussione con riferimento al cit. art. 108 della Costituzione. In relazione all'oggetto della proposta questione e quindi all'ambito di questo giudizio di costituzionalit, la Corte deve soffermarsi sui due profili sopra indicati per quell'approfondito esame che non poteva certamente essere compiuto nel momento della pronuncia del provvedimento di rimessione, perch in quella sede era consentito accertare . soltanto che la questione non fosse manifestamente infondata, ossia che non sussistesse nemmeno un dubbio di legittimit costituzionale. Prima di affrontare lo specifico esame, si pu peraltro brevemente ricordare che l'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potest decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette provenienti dall'autorit di governo o da qualsiasi altro soggetto. Essa concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche i singoli organi, ordinari (art. 107) e speciali (art. 108), al fine di assicurare che l'attivit giurisdizionale, nelle varie articolazioni, PARm I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE +1s come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne. Anche se concettualmente distinta, l'indipendenza ha ricorrenti e stretti legami con l'imparzialit, .ed anzi i due termini vengono talvolta promiscuamente usati, quasi che esprimano la medesima nozione giuridica: ma da notare che non sempre il difetto di imparzialit conse~ e alla mancanza di indipendenza, potendo avere relazione causale con alcune situazioni che stanno a base degli istit~ti dell'astensione e della ricusazione, diretti ad assicurare l'imparzialit del giudice, senza che di norma venga in discussione il requisito dell'indipenqenza. Ci posto, e iniziando dal primo profilo prospettato nell'ordinanza di rimessione, ossia dalla composizione del collegio, osserva la Corte che il consiglio in questione formato da undici membri, eletti, tra gli appartenenti alla 'Stessa categoria professionale, dagli organi locali, i cui componenti sono a loro volta scelti da tutti gli iscritti secondo l'appartenenza al rispettivo albo provinciale. I componenti del Consiglio nazionale e quelli dei Consigli provinciali durano in carica, i primi, tre e, i secondi, due anni, e sono liberamente rieleggibili senza alcun limite. Il criterio accolto, ossia quello elettivo, risulta indubbiamente conforme ai canoni costituzionali ed sufficiente osservare in proposito che il medesimo principio ispiratore recepito dalla Carta fondamentale nell'art. 106, secondo comma: ovvia:mente qui non interessa la sfera di applicazione dell'ora indicata norma costituzionale, notevolmente circoscritta, per ragioni non riferibili alla presente fattispecie; rileva soltanto, invece, che il criterio stesso, per riconoscimento espresso del Costituente, ben si concilia nella sua intrinseca portata con il requisito dell'indipendenza. N si potrebbe argomentare in senso contrario dalla possibilit di rielezione, richiamando le decisioni di questa Corte (sent. n. 49/1968 e n. 25/1976), le quali, nei casi allora esaminati, hanno ritenuto pregiudicata l'indipendenza dei collegi giudicanti in quanto la legge prevedeva la rinnocazione del mandato. La ratio di tali pronunce risiede, invero, nel fatto che la titolarit del potere di rinnovazione spettava all'autorit amministrativa, rispetto alla quale era configurabile un rapporto di soggezione, in quanto il timore di perdere la carica poteva porre in pericolo l'indipendenza del giudice, inducendolo a decisioni gradite alla stessa pubblica amministrazione (e analoga considerazione, mutatis mutandis, da fare per la sent. n. 11/1968 concernente l'Ordine dei giornalisti). Nel caso in esame, per contro, la rielezione dipende da tutti i Consigli provinciali e quindi in definitiva, anche se mediatamente, dall'intera categoria professionale, sicch il componente rieleggibile non condizionato nell'esercizio delle sue funzioni da alcun altro soggetto, o gruppo di soggetti, ma deve necessariamente ispkare la sua condotta ai canoni di effettiva giustizia e di obbiettiva correttezza, cos da pro RASSEGNA DEU..'AVVOCATURA DELl..O STATO curarsi, come esige il principio democratico, la stima e la considerazione della maggioranza degli elettori. Giova ancora sottolineaTe come il limite temporale del mandato dei consiglieri nazionali e di quelli provinciali sia diverso, in quanto i primi durano in carica tre anni e gli altri soltanto due: con la conseguenza che di norma questi ultimi, una volta scaduta la loro carica, non possono rinnovare il mandato ai componenti del Consiglio nazionale alla cui scelta ha1llI10 gi concorso. Comunque, l'illimitata e incondizionata rieleggibilit, attualmente possibile sia rispetto ai Consigli locali ohe al Consiglio nazionale, potrebbe cagionare in qualche situazione-limite una certa vischiosit: la quale, ancorch non indicativa di violazione costituzionale in quanto non incidente sul requisito dell'indipendenza, potrebbe tuttavia indirettamente rifluire sulla limpidezza e trasparenza che gli organi giurisdizionali. debbono sempre possedere in massimo grado. Il rimedio per indubbiamente riservato al legislatore, il quale, procedendo alla prescritta e tanto ritardata revisione, dovrebbe valutare l'esigenza di modificare adeguatamente la normativa in discorso, introducendo per la rielezione una appropriata disciplina limitativa, che escluda il rischio sopra rilevato. Sul requisito dell'indipendenza non pu neppure influire la circostanza che i componenti del Consiglio siano appartenenti all'or:dine di professionisti nei confronti dei quali lo stesso organo deve esercitare le sue funzioni. Il tratto caratteristico della c1d. giurisdizione profes sionale dato anzi da una vasta partecipazione (che numericamente pu assumere diverse varianti) dei soggetti appartenenti alla categoria interessata. Partecipazione tradizionalmente giustificata dalla specifica idoneit riconosciuta ai medesimi professionisti nella materia disciplinare, attinente in sostanza alle regole di deontologia professionale, nonch nella materia relativa all'appartenenza all'ordine (la c.d. tenuta dell'a~bo), da sempre collegata alla prima anche peT l'incidenza dei provvedimenti disciplinari che importino la sospensione o la cancellazione dall'albo medesimo (quest'ultima, variamente definita nei diversi ordinamenti professionali). Relativamente a detta appartenenza, giova ricordare che il singolo, per communis opinio, titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente protetta (art. 4 Cost.), spettando al Consiglio il mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge: ed anche rispetto alla c.d. buona condotta, il potere del Consiglio rimane nell'ambito ora precisato, in quanto si tratta pur sempre di accertare delle circostanze secondo le comuni regole probatorie, fornendo un'adeguata motivazione, la cui mancanza o insufficienza importa il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Da ultimo, interessante rilevare come nel nostro ordinamento costituzionale esista un istituto intrinsecamente affine, giacch il Consiglio Superiore della Magistratura, composto per due terzi da magistrati, provvede attraverso la sua Sezione disciplinare (organo a cui questa PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE tl7 Corte ha riconosciuto natura giurisdizionale con la sent. n. 12/1971), all'irrogazione delle sanzioni disciplinari ai magistrati (art. 105 Cost.): da tale previsione normativa consegue infatti un ulteriore, sicuro elemento per dedurre come l'appartenenza alla medesima categoria professionale non basti a pregiudicare l'indipendenza del. giudice. Alla fattispecie esamirnata non certo riferibile la giurisprudenza di questa Corte relativa alle norme sulla potest giurisdizionale dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale (sent. n. 93/1965), norme dichiarate costituzionalmente illegittime perch i giudizi da esse previsti coinvolgevano sempre l'interesse personale dei consiglieri che componevano il collegio, e precisamente (come si esprime la cit. sent. n. 93/1965) l'interesse di alcuni, se di costoro personalmente contestata l'elezione; della maggioranza, se in gioco la sorte della maggioranza; di tutti, se si denunciano irregolarit delle operazioni elettorali. Nella materia qui considerata, per contro, il Consiglio non giudica in cause che siano proprie dei suoi membri, bens in controversie relative a soggetti estranei all'organo giurisdizionale, alla stessa maniera di quanto si verifica per tutti gli organi giudiziari. In proposito merita essere ricordato che la giurisdizione professionale conosciuta anche dagli ordinamenti di ,altri Stati e che, in particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata ad esaminare il medesimo problema (pur se, naturalmente, rispetto a una fonte normativa diversa e cio all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, :ratificata in Italia con I. 4 agosto 1955 n. 848), ha riconosciuto, rispetto ad alcune decisioni del Consiglio nazionale dei medici belgi, la sussistenza del requisito dell'indipendenza degli organi della giurisdizione professionale (sent. 23 giugno 1981, nel caso Le Compte, Van Leuven, De Meyere e sent. 10 febbraio 1983, nel caso Albert e Le Compte). Di tali decisioni va altres ricordata l'importante notazione, in!drubbiamente da c0t11dividere, che i memlbri dei collegi professionali partecipano al giudizio non gi come rappresentanti dell'ordine professionale, e quindi in una posizione incompatibile con l'esercizio della funzione gil}.risdizionale, bens a titolo personale e perci in una posizione di terziet, analogamente a tutte le magistrature. Sotto il secondo profilo prospettato dall'ordinanza di rimessione -quello del funzionamento dell'organo -rileva la Corte che il giudizio si svolge dinanzi al Consiglio nazionale secondo il modello del processo civile, con l'intervento, a garanzia dell'osservanza della legge, del massimo esponente dell'ufficio del Pubblico Ministero, ossia del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione: il quale :rimane per sempre distinto, com' indisipensabile, dall'organo giudicante, tanto che questa Corte, occupandosi dell'analoga disciplina del Consiglio nazionale forense, ha ritenuto illegittima la sua partecipazione in camera 418 RASSBGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di consiglio al momento della deliberazione della decisione (ofr. sent. n. 27 del 1972), provocando da parte del legislatore (legge 8 agosto 1977 n. 532) l'esclusione di tale partecipazione in tutti i giudizi civili nei quali, a differenza di quelli penali, era stata mantenuta. Sulla legittimit costituzionale della normativa non incide siow:amente il fatto che al Consiglio spettino anche delle ' funzioni ammini strative. In proposito non pertinente la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto l'illegittimit di alcune giurisdizioni speciali a causa della coesistenza nello stesso organo di funzioni giurisdizionali e ammini strative (cfr. sentt. n. 60/1969; 121/1970; 128/1974). Invero, secondo detta giurisprudenza, non la semplice coesis~enza delle due funzioni che menoma l'indipendenza del giudice (come la Corte ha espressamente ri badito nella sent. 73/1970), bensl il fatto che, nelle ipotesi considerate dalle decisioni suddette, le funzioni amministrative erano affidate all'or gano giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, sic ch era immanente il rischio che il potere dell'organo superiore potesse indirettamente estendersi anche alle funzioni giurisdizionali e potesse cosi in definitiva pregiudicare altresl l'indipendenza del giudice. Nella fattispecie, al contrario, le funzioni amministrative sono eser citate dal Consigliq senza che sussista un rapporto di subordinazione verso alcun altro soggetto e quindi in piena autonomia: con la evi dente conseguenza che la loro coesistenza con quelle giurisdizionali non importa il rischio sopra menzionato e pertanto non incide sull'in dipendenza del Consiglio stesso. A conferma di ci, non si pu6 omettere il riferimento al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti i quali, per dettato costituzionale, hanno nel contempo funzioni giurisdizionali e di altra natura (artt. 100 e 103 Cost.). Peraltro anche gli organi della giurisdizione ordinaria, accanto alle funzioni tipiche, ne hanno altre di natura amministrativa (organizzazione degli uffici, vigilanza sugli ufficiali dello stato civile, ecc.) senza che queste diminuiscano la loro indipendenza. Un cenno merita infine la circostanza che l'organo giudicante in esame costituisce un collegio a composizione variabile, in quanto per la validit delle pronunce non prescritta la partecipazione alla discus sione e decisione di un numero fisso di componenti, ma sufficiente quella della maggioranza di essi (art. 16, d.l. lgt. n. 382/1944, relativo anche agli altri Consigli nazionali da tale decreto previsti, salva l'eccezione dell'art. 22, il quale per il Consiglio nazionale forense stabilisce che sufficiente un quarto dei membri). S da escludere, invero, che tale modalit di .funzionamento, pur se non frequente nei collegi giuri sdizionali, possa incidere sul requisito dell'indipendenza, e ci perch la variabilit numerica, comunque la si consideri, non ha affatto l'idoneit a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE .+19 inalterata la libert di giudizio dei membri intervenuti. Basterebbe in pr0posito ricordare l'ordinamento di questa Corte, disponendo l'art. 16, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 che essa funziona con l'inter )O::b: vento di almeno undici giudici . fa::~\\\.2%: Sebbene l'esempio addotto sia di per s talmente significativo da 'llj'J@Wmpedire la persistenza di qualsiasi dubbio, utile pure ricordare gli uffici di presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai quali, quando decidono le controversie di impiego del personale, stata riconosciuta la natura giurisdizionale (cfr. Cass. civ., Sez. U!Il., 23 aprile 1986 n. 2861): invero anche pei: la validit delle loro deliberazioni sufficiente la maggioranza dei componenti (reg. Camera: art. 46; reg. Senato: art. 107). Inoltre si pu, menzionare l'art. 7 d. lgs. \L 6 maggio 1948 n. 655, il quale stabilisce che la Sezione giurisdizionale della I Corte dei conti operante in Sicilia giudica con almeno tre membri. ifJ Pertanto, da ritenere che in proposito non sia configurabile una incidenza costituzionalmente viziante,' anche se ci non impedisce di rilevare l'esigenza ,di una pi rigorosa disciplina del funzionamento delle giurisdizioni speciali professionali, le quali, essendo profondamente diverse dagli organi a composizione variabile sopra richiamati, richiedono maggiori cautele. t!: perci legittimo l'auspicio che il legislatore non ritardi ulteriormente, in sede di revisione, una pi rassicurante discit::, plina generale delle giurisdizioni predette. * * * Esaurito cos l'esame della questione pregiudiziale, rileva la Corte ohe non sono fondate neppure le altre due, relative all'iscrizione all'albo dei geometri, sollevate dal Consiglio nazionale della categoria. La prima di esse concerne, in effetti, soltanto l'art. 92, sesto comma, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (le altre indicazioni di varie disposizioni contenute nell'ordinanza di rimessione non hanno ragione d'essere, giacch quella ora citata ormai la sola norma che disciplina la materia). Esso consente al personale docente, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivit inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio . Della legittimit costituzionale di detta norma l'ordinanza di rimessione dubita sul rilievo che essa contrasterebbe: a) con l'art. 3 Cost. per la disparit di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici, ai quali non consentito l'esercizio di libere professioni; b) con gli artt. 97 e 98, primo comma, Cost. perch essa sarebbe idonea a turbare il regolare svolgimento dell'attivit didattica e contrasterebbe quindi con gli interessi affidati alla pubblica amministrazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La censura non pu essere condivisa. Il legislatore ha attribuito al personale docente la facolt di eserc1tare la libera professione sul presupposto dell'influenza positiva che all'attivit didattica pu derivare dalla pratica professionale: questa, vero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza creta, rpu consentire, anche in relazione al continuo progresso delle disdpline, un insegnamento non limitato ad un'astratta iprnblematica, ma aderente al continuo divenire della realt. Peraltro essa prevista entro precisi limiti, in quanto la norma impugnata non consente l'esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all'orario di insegmamento e di servizio. Data la rilevata ratio della disciplina normativa, il principio di eguaglianza non sembra correttamente invocato. Detto principio esige infatti parit di trattamento per situazioni eguali ovvero analoghe (e, per converso, una 1disciplina differenziata per situazioni non riconducibili a sostanziale identit); mentre la posizione del personale docente presenta -per la ricordata utilit dell'esperienza pratica nell'insegnamento caratteri di specialit rispetto a quella degli altri pubblici funzionari, indicata dal giudice a quo come termine di comparazione. Parimenti non regge il richiamo agli artt. 97 e 98 Cost., che possono essere considerati congiuntamente, in quanto, pur se essi sono stati indicati come distinti parametri costituzionali, l'impugnativa del giudice a quo ha unico contenuto. Infatti, come gi precisato, la facolt di esercitare la libera professione stata contenuta dal legislatore entro precisi limiti, giacch essa non consentita se possa comunque incidere negativamente sull'espletamento dell'attivit didattica e, in particolare, sull'osservanza dei doveri concernenti l'orario di insegnamento e di servizio. Con l'ordinanza n. 491/1979 il Consiglio censura infine l'art. l, ultimo, comma, legge 8 agosto 1977 n. 583, che esclude l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza per quei professionisti i quali godono di forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un lavoro subordinato o comunque di una diversa attivit. Il giudice a quo ritiene che la riportata disposizione contrasti con l'art. 3 Cost. in quanto l'iscrizione alla Cassa obbligatoria in via generale per tutti i geometri, mentre esclusa soltanto per i professionisti da essa considerati. La successiva legge 20 ottobre 1982 n. 773, che pur ha modificato la disciplina in esame, non incide sul punto centrale dell'impugnativa, in quanto ha lasciato immutata l'esclusione dall'obbligo suddetto, pur ammettendo la facolt, in precedenza esclusa, di iscrizione da parte del professionista il quale sia gi tutelato da altra forma previdenziale (art. 22, secondo comma). La censura rimane quindi inalterata nei suoi termini essenziali e va conseguentemente esaminata nel merito. La Corte si gi occupata di una questione di contenuto opposto, ossia del duplice regime di assicurazione stabilito dalla legge per gli ,,:fJ AM .J , , JJM " fW'J PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZtONALB ha dichiarato che gli artt. 113 e 115 del Trattato, considerati nella loro interrelazione, vanno interpretati nel senso che la Commissione continua ancora a disporre, dopo la conclusione dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili e l'emanazione del reg. CEE del Consiglio 23 dicembre 1982, n. 3589, del potere di applicare l'art. 115 nel settore del commercio dei prodotti tessili soggetti a tale regolamento . -13 marzo 1986, nella causa 296/84, Sinatra c. FNROM, in materia di libera circolazione dei lavoratori -previdenza sociale, dove la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 1408/71 non osta alla concessione di prestazioni spettanti in base ad una normativa nazionale qualora esse siano pi elevate di quelle determinate a norma dell'art. 46 del predetto regolamento; in tal caso, l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione di una norma nazionale anticumulo esterna per determinare le prestazioni spettanti esclusivamente in base ad una normativa nazionale. L'art. 46 del regolamento n. 1408/71 si applica qualora l'importo delle prestazioni spettanti in base ad una normativa nazionale sia indipendente dai periodi maturati e sia stato maturato il periodo minimo al quale subordinato l'acquisto del diritto in base a detta normativa, anche se si tratta di un regime speciale per una determinata categoria e se i periodi maturati in un altro Stato membro non sono stati compiuti nell'ambito di un regime corrispondente; al fine di stabilire l'importo di cui al 1 comma dell'art. 46, n. 1, esclusa l'applicazione di una norma nazionale anticumulo esterna; l'importo che risulta il pi elevato dal confronto di cui al 2 comma dell'art. 46, n. 1, ridotto, se del caso, in base al n. 3 di detto articolo. -20 marzo 1986, nella causa 17/85, Commissione c. Italia, in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia societaria, con la quale stato dichiarato che non avendo adottato n comunicato entro i termini stabiliti i provvedimenti contemplati dalla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di alcuni tipi di societ, la Repubblica italiana venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato. -30 aprile 1986, nella causa 158/85, Commissione c. Italia, relativamente all'armonizzazione delle procedure d'esportazione delle merci comunitarie, dove la Corte ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia al Trattato, per non aver adottato entro i termini prescritti i provvedimenti contemplati dalla direttiva del Consiglio 24 febbraio 1981, n. 81/177, e dalla direttiva della Commissione 23 aprile 1982, n. 82/347: -27 maggio 1986, nelle cause riunite 87 e 88/85, Laboratoires Legia Comphalux c. Min. lussemburghese della sanit, la quale, con riguardo ai requisiti per l'importazione e lo smercio dei prodotti farmaceutici, ha statuito che gli artt. 30 e segg. del Trattato non permetton,o alle autorit di uno Stato membro di imporre ad un fornitore di medicinali stabilito in un altro Stato membro, e che intende fornire direttamente le farmacie dello Stato membro importatore, di disporre sul territorio di quest'ultimo Stato di depositi ed attrezzature tecniche, qualora detto fornitore soddisfi, in materia, ai requisiti prescritti dalla normativa dello Stato membro in cui stabilito . -24 giugno 1986, nella causa 22/85, Anterist c. Credit Lyonnais, con la quale, in relazione alla convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stato stabilito che la clausola attributiva di competenza non deve considerarsi come stabilita a favore di una soltanto delle parti a norma dell'art. 17, 3 comma, della convenzione, allorch risulta semplicemente che le parti hanno convenuto la com RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO petenza di un giudice o della magistratura di uno Stato contraente nel cui territorio dette parti risiedono " -18 settembre 1986, nella causa 48/85, Commissione c. Rep. fed. di Germania, con interventi dell'Italia in favore della Commissione, con la quale, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la Corte ha dichiarato che non autorizzando l'aggiunta di concentrato di mosto di uve rettificato nella produzione di 'vino locale' e di vino di qualit prodotto in regioni determinate, la Rep. fed. di Germania venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare dagli artt. 32 e 33 del reg. del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e dell'art. 8 del reg. del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualit prodotti in regioni determinate . -15 ottobre 1986, nella causa 168/85, Commissione c. Italia, in tema di libert di stabilimento, dove la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE, mantenendo norme che: -subordinano alla condizione di reciprocit l'equiparazione di cittadini degli altri Stati membri ai cittadini italiani ai fini dell'accesso a diverse attivit professionali legate al turismo; -subordinano al possesso della cittadinanza italiana l'iscrizione agli albi e ai registri dei pubblicisti e dei giornalisti praticanti, e subordinano alla condizione di reciprocit l'iscrizione dei giornalisti professionisti cittadini di altri Stati membri all'albo speciale dei giornalisti stranieri; -riservano ai soli cittadini italiani la partecipazione ai concorsi per l'attribuzione delle sedi farmaceutiche'" -5 novembre 1986, nella causa 160/85, Commissione c. Italia, con la quale, in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di trasporti, la Corte ha rilevato l'inadempimento dell'Italia a due precedenti sentenze della Corte che avevano puntualizzato la mancata attuazione delle direttive del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/561 e 74/562, relative all'accesso alla professione di trasportatore di merci e di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali. -27 novembre 1986, nella causa 21/85, Maas c. BALM, in tema di cauzioni nell'esecuzione di azioni di aiuto alimentare, dove la Corte ha ritenuto che "un superamento minimo del termine stabilito per l'imbarco, nonch l'uso di navi di linea in servizio da pi di quindici anni, ma che garantiscono una sicurezza sostanzialmente pari a quella delle navi in servizio da meno di quindici anni non costituiscono trasgressione degli obblighi imposti all'aggiudicatario , e che l'art. 20, n. 1, secondo trattino, del reg. 1974/80 viola il principio di proporzionalit in quanto, ai sensi di questa disposizione, la cauzione costituita conformemente all'art. 5 dello stesso 'regolamento dichiarata totalmente incamerata nel caso di un trasporto effettuato su navi in servizio da pi di quindici anni e che non effettuino servizi di linea, ma appartengano alla categoria pi elevata dei registri marittimi riconosciuti . -4 dicembre 1986, nelle cause 220/83, Commissione c. Francia, e 205/84, Commissione c. Rep. fed. di Germania, con intervento dell'Italia in favore dei due Stati resistenti, in materia di libera prestazione di servizi, con le quali la Corte ha dichiarato che la Repubblica federale di Germania venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE, assoggettando, col 'Versicherungsaufsichtsgesetz', all'obbligo dello stabilimento nel suo territorio le imprese assicuratrici della Comunit che intendano prestare in detto Stato, tramite rappresentanti, procuratori, agenti od altri intermediari, servizi nell'ambito dell'assicurazione diretta, ad eccezione dell'assicurazione sui I I ~ 425 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE trasporti; ci non vale, tuttavia, per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie e le assicurazioni per le quali l'assicuratore permanentemente presente nel territorio della Repubblica federale per un tramite che debba essere assimilato ad un'agenzia o ad una succursale, ovvero esercita la propria attivit per intero o principalmente nel territorio di tale Stato e che la Repubblica federale di Ge.i;mania venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio n. 78/473, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria, stabilendo, per le prestazioni di servizi che rientrano nella coassicurazione comunitaria, che il coassicuratore delegatario, nel caso di rischi localizzati nella Repubblica federale di Germania, deve quivi essere stabilito ed autorizzato ; mentre la Repubblica francese venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE, imponendo alle imprese assicuratrici comunitarie l'obbligo di stabilirsi in Francia e di sottoporsi ad un procedimento di previa autorizzazione al fine di effettuare in tale Stato, in qualit di coassicuratore delegatario, prestazioni di servizi nel settore della coassicurazione comunitaria >>. -16 dicembre 1986, nella causa 200/85, Commissione c. Italia, sul regime fiscale delle autovetture a motore diesel, con la quale la Corte ha respinto il ricorso della Commissione osservando che l'istituzione di aliquote IVA differenziate sulle autovetture a motore diesel in funzione della cilindrata non costituisce violazione dell'art. 95 del Trattato CEE, anche se vengono cos colpite con l'aliquota pi elevata esclusivamente autovetture importate. CORTE Dl GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sed. plen., 15 gennaio 1986, nella causa 41/84 -Pres. Mackenzie Stuart -Avv. Gen. Mancini Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione francese nella causa P. Pinna c. Caisse d'allocations familiales de la Savoie -Interv.: Governi francese (ag. Pouzoulet), greco (ag. Tsekouras) e italiano (avv. Stato Ferri), Commissione delle C. E. (ag. Griesmar) e Consiglio delle C. E. (ag. Camberry). Comunit europee Libera circolazione dei lavoratori Sicurezza sociale Assegni familiari. -(Regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, art. 73). L'art. 73, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 invalido nella parte in cui esclude la concessione di prestazioni familiari francesi ai lavoratori soggetti alla legislazione francese, per i membri della loro famiglia che risiedono sul territorio di un altro Stato membro. L'invalidit constatata non pu essere invocata a favore di rivendicazioni relative a prestazioni per periodi anteriori alla data della presente pronuncia, salvo che si tratti di lavoratori che, prima di tale data, abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o un reclamo equipollente (1). (1) Della sentenza in epigrafe vanno segnalati due aspetti: il primo, pi strettamente attinente alla dichiarazione di invalidit della norma regolamentare sottoposta al vaglio della Corte di giustizia; il secondo, relativo alle conse .+26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (omissis) 1. -Con ordinanza 11 gennaio 1984, pervenuta il 15 feb 1 braio successivo, la Corte di cassazione della Repubblica francese ha proposto a qu'esta Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione di varie disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei ~egimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunit (G.U. n. L 149, pag. 2). 2. -Tali questioni son state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad. oggetto il rifiuto della Caisse d'allocations familiales de la Savoie di concedere al sig. Pinna prestazioni familiari dovute per periodi compresi negH anni 1977 e 1978. 3. -Il Pinna, cittadino italiano, risiede in Francia con la moglie e i due figli Sandro e Rosetta. Nel 1977, i figli dell'interessato effettuavano con la madre un soggiorno prolungato in Italia. La Caisse d'allocations familiales de la Savoie rifiutava di concedere al Pinna le prestazioni fa. miliari dovute per il figlio Sandro, relativamente al periodo 1 ottobre 1977-31 dicembre 1977, e per la figlia Rosetta, relativamente al periodo 1 ottobre 1977-31 marzo 1978, in quanto. tali prestazioni avrebbero dovuto essere corrisposte dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale de L'Aquila, luogo di soggiorno dei figli in Italia all'epoca. guenze di tale dichiarazione di invalidit. La Corte di cassazione francese aveva chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla validit e sul mantenimento in vigore dell'art. 73, n. 2 del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408 e sul senso da attribuire al termine residenza ,. contenuto in detta disposizione. La Corte, investita della questione ex art. 177 del Trattato, dichiara invalida la norma regolamentare de qua, riscontrando un vero e proprio vizio funzionale della norma stessa, la quale appare volta alla realizzazione di un fine incompatibile con quello che il Trattato ha istituzionalmente preordinato. Come ricorda la Corte stessa, infatti, l'art. 51 del Trattato prevede il coordinamento e l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di regimi previdenziali, e mantiene quindi inalterate le diversit sostanziali e procedurali dei singoli sistemi nazionali. Lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato quello di assicurare la libera circolazione all'interno della Comunit e, perci, la normativa. comunitaria in materia di previdenza sociale, emanata ex art. 51 del Trattato, non deve acuire quelle diversit che gi sussistono fra le diverse legislazioni nazionali. Il sindacato della Corte relativamente alla norma di cui all'art. 73 cit. finisce per investire il modo con cui stata esercitata la funzione di coordinamento delle diverse legislazioni nazionali e, perci, la razionalit del criterio adottato in relazione agli scopi del Trattato, in particolare, dell'art. 48, che impone la parit di trattamento al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit. Gi nella sentenza 3 febbraio 1977, in causa 62/76, STREHL c: NATIONAAL PENSIOENFONDS VAN MIJAWERKERS, in (Racc. giur. Corte, 1977, 211), la Corte aveva precisato che i regolamenti concernenti la previdenza sociale dei lavoratori PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 427 4. -Dall'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione risulta che a norma dell'art. 511 del Code de la scurit sociale, chiunque, francese o straniero, risieda in Francia ed abbia a carico come capo famiglia o per altro motivo uno o pi figli residenti in Francia, fruisce per detti figli delle prestazioni familiari elencate nell'art. L. 510. Ai sensi del vecchio art. 6 del decreto 10 settembre 1946 n. 46-2880, modificato dal decreto 29 giugno 1965 n. 65-524, e ai sensi dell'art. 2 del decreto 10 dicembre 1946, modificato dal decreto 17 marzo 1978, si considera residente in Francia il figlio che, pur conservando i vincoli di famiglia nel territorio metropolitano dove viveva in permanenza fino a quel momento, effettua fuori di tale territorio uno o pi soggiorni provvisori la cui durata complessiva non superi i tre mesi per anno civile. La decisione oggetto della controversia sembra fondata sull'art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71 a norma del quale il lavoratore dipendente soggetto alla legge_ francese ha diritto: per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso della Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono tali familiari; il medesimo deve soddisfare alle condizioni relative all'occupazione alle quali la legislazione francese subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni . 5. -Investita della controversia a seguito del ricorso del Pmna, la Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di pronunciarsi: 1) sulla validit e sul mantenimento in vigore dell'art. 73, n. 2, del regolamento 14 giugno 1971 n. 1408; 2) sul senso da attribuire al termine residenza contenuto in detta disposizione. migranti hanno come fondamento, cornice e limiti gli artt. 48-51 del Trattato " e aveva dichiarato l'incompatibilit dell'art. 46, n. 3 del regolamento n. 1408/71 e di una decisione della Commissione amministrativa proprio con l'art. 51 del Trattato. Sul punto cfr., inoltre, sentenza 12 giugno 1980, in causa 733/79, LATERZA, ivi, 1980, 1915; sentenza 9 luglio 1980, in causa 807/79, GRAVINA c. LANDESVERSICHBRUNGSANSTALT, ibidem, 2205; sentenza 24 novembre 1983, in causa 320/82, DI A.MARIO c. LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN, ivi, 1983, 3811, nella quale la Corte si muove nell'ottica di tutela dei diritti quesiti dei lavoratori e di mantenimento dei vantaggi previdenziali comunque garantiti dalla sola legislazione di uno Stato membro. Quanto al problema relativo alle conseguenze della dichiarazione di invali dit dell'art. 73, n. 2, la Corte si avvale della possibilit di limitarne gli effetti per il passato, in considerazione del fatto che la Francia, per un periodo pro lungato, stata indotta a mantenere in essere prassi ohe, pur essendo conformi alla lettera del regolamento n. 1408/71, non trovavano per un fondamento giu ridico negli artt. 48-51 del Trattato. Il principio della c.d. efficacia erga omnes e dell'effetto ex tunc delle pronuncie pregiudiziali che dichiarino l'invalidit di un atto comunitario stato espressamente enunciato dalla Corte nella sentenza 13 maggio 1981, in causa .f28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 6. -L'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che: il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo . 7. -Tuttavia il precitato art. 73, n. 2, detta un principio diverso per quanto riguarda il lavoratore dipendente soggetto alla legge francese la cui famiglia risieda in uno Stato membro diverso dalla Francia. 8. -L'art. 98 (attualmente 99) del regolamento n. 1408/71 stabilisce che: Anteriormente al 1 gennaio 1973, il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ad un nuovo esame di tutto il problema relativo al pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente, allo scopo di pervenire ad una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri . 9. -Risulta dagli atti che, il 10 aprile 1975, la Commissione, con un certo ritardo dovuto all'adesione dei nuovi Stati membri, inviava una proposta di regolamento al Consiglio (G. U. n. C 96, pag. 4), in cui essa 66/80, Soc. CHEMICAL CORPORATION c. MIN. FINANZE, ivi, 1981, 693; vanno, poi, citati come precedenti la nota sentenza 27 marzo 1963, in cause riunite 28-30/62, ivi, 1963, 57; la sentenza 27 marzo 1980, in cause riunite 61/79 e 66, 127, 128/79, DENKAVIT, in questa Rassegna, 1980, I, 2, 534, con nota di A. MARZANO; 10 luglio 1980, in causa 826/79, e la coeva nella causa 811/79, ibidem, 743; sentenza 15 ottobre 1980, in causa 4/79 e le coeve in causa 109/79 e 145/79, ONIC, in Racc. gius. Corte, 1980, 2823 e ss., con la quale la Corte applica in via analogica l'art. 174, 2 comma, del Trattato, per gli stessi motivi di certezza del diritto che sono alla base di tale disposizione, alle sentenze con le quali, ex art. 177, dichiara invalido un regolamento; nello stesso senso cfr. la sentenza 27 febbraio 1985, in causa 112/83, PRODUITS DE MAIS, ivi, 1985, 719; nonch la famosa sentenza 8 aprile 1976, in causa 43/75, DEFRENNE c. SABENALE, ivi~ 1976, 455, con la quale la Corte ha precisato che della sua pronuncia non avrebbe potuto avvalersi chi non avesse gi promosso un giudizio in materia. In dottrina per l'efficacia erga omnes ed ex tunc delle pronunce pregiu diziali della Corte di Giustizia cfr. Gumo BERARDIS, Gli effetti delle sentenze pre giudiziali della Corte di Giustizia delle Comunit Europee, in Dir. scambi internaz., 1982, 245 e ss., il quale esclude l'esistenza di un principio generale in base al quale, per motivi di certezza del diritto o di tutela dell'affidamento, il campo di operativit temporale di una sentenza sarebbe limitato anche quando ci non sia espressamente stabilito nella sentenza stessa; Ivo MARIA BRAGUGLIA, Effetti della dichiarazione di invalidit degli atti comunitari nell'ambito dell'art. 177 del Trattato CEE, ivi, 1978, 667; contra, ITALO TELCHINI, Le pronunzie pregiudiziali sulla validit degli atti comunitari secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ibidem, 245. GABRIELLA PALMIERI ; I I i I i ! l PARTB I, SBZ. ll, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE propugnava la concessione generalizzata delle prestazioni familiari del paese d.i occupazione, indipendentemente dal paese di residenza dei familiari. Tale soluzione ha ricevuto l'appoggio del Parlamento europeo (parere del 14 ottobre 1975, G. U. n. C 257) e del Comitato econoxnico e sociale (parere del 24 settemhre 1975, G. U. n. C 286). Il problema stato discusso dal. Consiglio durante le sessioni del 18 dicembre 1975 e del 9 dicembre 1976 senza che per abbia potuto intervenire alcuna decisione. 10. -In ordine alla validit dell'art. 73, n. 2, il Pinna ha sostenuto che l'effetto d.i tale disposizione quello di condurre al pagamento di prestazioni meno elevate e d.i trattare in maniera differenziata i lavoratori dei paesi della Comunit occupati in Francia e quelli che lavorano in uno degli altri nove paesi della Comunit stessa. Tale discriminazione non sarebbe giustificata n sul piano politico, n su quello economico, n su quello giuridico. In materia di pensioni di anzianit, la Corte avrebbe dichiarato che l'art. 51 consente al Consiglio di attribuire diritti ai lavor: atori migranti, ma non potrebbe autorizzarlo a privarli dei diritti ad essa spettanti in base alla legge nazionale. Ci che vale in materia d.i pensioni di anzianit varrebbe anche in materia di prestazioni familiari. La contemporanea applicazione della legge del paese d.i occupazione (riconoscimento dei diritti) e di quella del paese di soggiorno della famiglia (natura e aliquota delle prestazioni) non destinata a comportare una diminuzione della protezione sociale. Di conseguenza, l'art. 73, n. 2, sarebbe contrario all'art. 51 del Trattato. L'art. 51 avrebbe istituito il principio di esportabilit delle prestazioni. Il titolare di una qualunque prestazione in denaro potrebbe quindi far valere l'art. 51, indipendentemente dalla localit in cui esso stabilisca la propria residenza o quella della sua faxniglia, per esigere che le prestazioni dovute gli siano versate dove egli ha deciso. La non esportaibilit parziale di un tipo di prestazione sociale, stabilita dall'art. 73, n. 2, porrebbe in non cale il principio generale sancito dall'art. 51. Vietando l' esportabilit delle prestazioni faxniliari francesi, l'art. 73, n. 2, violerebbe l'art. 51 del Trattato. 11. -La Caisse d'allocation falimiales de la Savoie, resistente nella causa principale, fa valere che l'art. 73, n. 2, compatibile con gli artt. 48 e 51 del Trattato. L'art. 51 dispone che le prestazioni debbono sempre essere pagate al lavoratore migrante. L'apl'licazione dell'art. 73, n. 2, garantirebbe che il lavoratore migrante percepisca sempre gli assegni familiari, indipendentemente dal luogo di residenza della sua famiglia. L'ente debitore e la legge da applicare agli assegni sarebbero diversi rispetto ai lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 73, n. l, ma il diritto del lavoratore di percepire gli assegni familiari sarebbe rispettato. L'art. 73, n. 2, sarebbe valido alla luce dell'art. 7 del Trattato in quanto non creerebbe in alcun modo discriminazioni fra i lavoratori RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 430 migranti. Non a suo parere contestabile che, in taluni casi, il lavoratore migrante possa veder diminuire le sue prestazioni a seconda della scelta del paese di residenza della sua famiglia, ma tale diminuzione risulterebbe dalle differenze di legislazione degli Stati membri, in particolare in ordine all'aliquota delle prestazioni. Stando cos le cose, sarebbe evidente che l'arL 73, n. 2, non crea, in s e per s, alcuna discriminazione risultando pertanto compatibile con le norme comunitarie. 12. -Il Governo francese ritiene che l'art. 73, n. 2, sia valido. Le disparit di trattamento che possono risultare dall'art. 73, n. 2, non costituirebbero una discriminazione contraria agli artt. 7, 48 e 51 del Trattato. La causa delle diversit di trattamento ai danni dei lavoratori non francesi soggetti alla legge francese risiederebbe di fatto nelle . disparit esistenti tra i regimi di assegni familiari in vigore nei diversi Stati membri. Tali disparit di trattamento potrebbero essere eliminate solo attraverso l'armonizzazione dei regimi nazionali di previdenza sociale, che . non formerebbe oggetto del regolamento n. 1408/71, diretto, a suo parere, ad un semplice coordinamento di tali regimi al fine di eliminare, nel settore della previdenza sociale, gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. 13. -Il Governo greco sostiene che lo scopo del regolamento n. 1408/ 71 quello di garantire a tutti i lavoratori cittadini degli Stati membri che si spostino nella Comunit la parit di tmttamento di fronte alle diverse leggi nazionali ed il beneficio delle prestazioni di pcrevidenza sociale. Il problema della concessione delle prestazioni familiari ai lavoratori soggetti alla legge di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono i familiari dovrebbe quindi cicevere una soluzione uniforme in tutti gli Stati membri. Gli autori del regolamento avrebbero compreso tale esigenza nell'adottare l'art. 98. La realizzazione della soluzione uniforme, ai sensi dell'art. 98, consisterebbe nell'applicare il criterio del luogo di occupazione del lavoratore. A suo parere, il principio del regime del luogo di occupazione del lavoratore conforme, in primo luogo, allo spirito del regolamento n. 1408/71, diretto alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit, e, in secondo luogo, al principio della parit di trattamento tra i lavoratori stranieri e i lavoratori nazionali in materia di previdenza sociale. Il Governo greco non ritiene che l'art. 73, n. 2, sia legittimo, dato che esso non contribuisce alla parit di trattamento tra i lavoratori migranti e i lavoratori nazionali per quanto riguarda il versamento delle prestazioni familiari quando i familiari del lavoratore risiedono in uno Stato membcro diverso rispetto al lavoratore stesso. Il lavoratore migrante deve aver diritto a prestazioni previdenziali in conformit alla legge a cui soggetto e in forza della quale versa contributi e imposte. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 14. -Il Governo italiano sostiene che l'art. 73, n. 2, crea una disparit di trattamento in base alla nazionalit tra i lavoratori occupati nel medesimo territorio. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le norme in forza delle quali ogni spostamento del lavoratore da uno Stato membro all'altro comporta una diminuzione dei diritti acquisiti in materia di previdenza sociale sarebbero in contra~to con le garanzie concesse dal Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori. L'applicazione della legge dello Stato membro di residenza per il calcolo degli assegni familiari mirerebbe ,a diminuire la consistenza del diritto acquisito dal lavoratore in base alla legislazione francese. 15. -La Commissione ritiene che l'art. 73, n. 2, sia compatibile con l'art. 51 del Trattato. Essa non contesta il fatto che l'applicazione dell'art. 73, n. 2, possa in taluni casi far s che il lavo:mtore, i cui figli risiedono in un altro Stato membro, abbia diritto ad assegni familiari di importo inferiore a quanto sarebbe loro spettato se i familiari fossero stati residenti in Francia o se gli assegni familiari .francesi fossero stati concessi anche per i familiari residenti in un altro Stato membro. Tuttavia, a suo parere, l'art. 73, n. 2, non una fonte di discriminazioni contrarie al Trattato. Le disparit contestate risulterebbero essenzialmente dalla natura del regolamento n. 1408/71 in quanto strumento per la realizzazione degli obiettivi dell'art. 51 del Trattato attraverso un coordinamento dei regimi di previdenza sociale volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone. 16. -Il Consiglio ritiene che le questioni sollevate dal giudice nazionale mettano in discussione la validit dell'art. 73, n. 2, per due motivi. Innanzitutto in quanto si tratterebbe di una deroga eccezionale che, fin dall'origine, sarebbe stata considerata soggetta ad un termine, quello del 1 gennaio 1973. In secondo luogo, in quanto, a scapito dei lavoratori non francesi sottoposti alla legge francese, esisterebbe un'asserita duplice discriminazione, rispetto ai lavoratori francesi, da un lato, e, dall'altro, rispetto ai lavoratori soggetti alla legge di uno Stato membro diverso dalla Francia. Il Consiglio ritiene insussistente tale duplice discriminazione. Il lavoratore francese e quello straniero riceverebbero entrambi gli stessi assegni sul territorio francese; il lavoratore francese perderebbe i suoi assegni dopo un periodo di tre mesi qualora i suoi figli non siano pi residenti nel territorio francese mentre il lavoratore migrante riceverebbe gli assegni in forza del regolamento n. 1408/71 per i suoi figli residenti in uno Stato membro diverso dalla Francia .. D'altro canto, non sarebbe possibile ravvisare una discriminazione fra il trattamento accordato ai lavoratori migranti in due o pi Stati membri diversi poich le leggi nazionali in materia di previdenza sociale sono semplicemente coordinate. Gli Stati membri avrebbero infatti mantenuto, in materia di previdenza sociale, il rispettivo potere di determinare la natura delle pre RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DBLLO STATO stazioni e l'ammontare dei versamenti dato che l'art. 51 del Trattato non ha imposto al Consiglio di creare per gli Stati membri della Comunit un sistema uniforme di previdenza sociale. Sulla prima questione 17. -Ai fini della risoluzione del problema di cui causa, va innanzitutto ricordato che l'art. 40 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958 n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (G. U, 1958, pag. 561) disponeva che un lavoratore subovdinato o assimilato, occupato nel territorio di uno Stato memlbro e che abbia dei figli residenti o allevati nel territorio di un altro Stato membro ha diritto, per detti figli, agli assegni familiari secondo le disposizioni della legislazione del primo Stato, fino a concorrenza dell'ammontare degli assegni attribuiti dalla legislazione del secondo Stato. 18. -Il regolamento n. 1408/71 ha modificato la disdplina relativa ai figli dei lavoratori migranti estendendo la gamma delle prestazioni che potevano essere rivendicate dai lavoratori migranti. Esso ha attribuito loro un diritto alle prestazioni familiari, ossia a tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari (art. l, lett. u), sub i)), mentre il regolamento n. 3/58 accordava loro soltanto gli assegni familiari, ossia le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'et dei familiari (art. l, lett. u, sub ii), del regolamento n. 1408/71). 19. -Per quanto riguarda i lavoratori migranti, Occupati in uno Stato membro, la cui famiglia risieda in un altro Stato membro, il regolamento n. 1408/71 ha introdotto una distinzione tra i lavoratori occupati in Francia e quelli occupati negli altri Stati membri. L'art. 73, n. l, dispone che il lavoratore subordinato soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di up. altro Stato membro, alle prestazioni familiari contemplate dalla legge del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo. L'art. 73, n. 2, stabilisce che il lavoratore subordinato soggetto alla legge francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari contemplati dalla legge dello Stato sul territorio del quale risiedono tali familiari. . 20. -Per quanto riguarda la disparit di trattamento tra i lavoratori a cui si applica l'art. 73, n. l, e quelli soggetti al regime contemplato dall'art. 73, n. 2, va messo in rilievo che l'art. 51 del Trattato contempla un coo~dinamento e non un'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. L'art. 51 lascia pertanto sussistere diversit tra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti dei lavo ' PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE -i33 ratori ivi occupati. Le diversit sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro, e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate dall'art. 51 del Trattato. 21. -La realizzazione dell'oooettivo di assicurare ai lavoratori la libera circolazione all'interno della Comunit, quale considerato negli artt. 48-51 del Trattato, viene tuttavia agevolata quando le condizioni di lavoro, fra le quali figurano le nol'IIle di previdenza sociale, sono il pi possibile vicine nei diversi Stati membri. Tale obiettivo invece compromesso, e la sua realizzazione resa pi ilifficile, qualora diversit evitabili nelle norme previdenziali vengano introdotte dal diritto comunitario. Ne consegue che la normativa comunitaria in materia di previdenza sociale, adottata in forza dell'art. 51 del Trattato, deve evitare di aggiungere ulteriori disparit a quelle gi derivanti dalla mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali. 22. -L'art. 73 del regolamento n. 1408/71 istituisce, per i lavoratori migranti, due sistemi diversi a seconda che essi siano soggetti alla legge francese o a quella di un altro Stato membro. Cos esso aumenta le disparit risultanti dalle leggi nazionali stesse e, di conseguenza, ostacola la realizzazione delle finalit enunciate negli artt. 48-51 del Trattato. 23. -Per quanto riguarda pi precisamente la valutazione della validit dell'art. 73, n. 2, in quanto tale, va constatato che il principio della parit di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi, basate sulla nazionalit, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato. 24. -Ci si verifica appunto quando il criterio di cui all'art. 73, n. 2, viene impiegato per determinare la legge da applicare alle prestazioni familiari di un lavoratore migrante. Per quanto in linea di principio la legge francese applichi lo stesso criterio per determinare il diritto alle prestazioni familiari di un lavoratore francese occupato nel territorio francese, tale criterio non riveste affatto la stessa .importanza per questa categoria di lavoratori, in quanto il problema della residenza dei familiari fuori dalla Francia si pone essenzialmente per i lavoratori migranti. Pertanto, tale criterio non tale da garantire la parit di trattamento prescritta dall'art. 48 del Trattato e non pu quindi essere utilizzato nell'ambito del coordinamento delle legislazioni na7Ji.onali contemplato dall'art. 51 del Trattato al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori nella Comunit in conformit all'art. 48. 25. -Ne consegue che l'art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71 invalido in quanto esclude la concessione di presta7Ji.oni familiari fran RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cesi ai lavoratori soggetti alla legge francese per loro familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro. 26. -Per quanto riguarda le conseguenze dell'invalidit dell'art. 73, n. 2, occorre ricordare che la Corte ha gi dichiarato, nella sentenza 27 febbraio 1985 (causa 112/83, Socit des produits de mais S. A. c/ Administration des douanes ed droits indirects, non ancora pubblicata) che qualora esigenze imperative lo impongano, l'art. 174, 2 comma, del Trattato attribuisce alla Corte un potere discrezionale per determinare in concreto, di volta in volta, quali effetti di un regolamento annullato debbano essere tenuti fermi. 27. -Di fronte alla circostanza che il Consiglio non potuto perve.. nire alla soluzione uniforme richiesta dall'art. 98 del regolamento n. 1408/ 71, occorre tener conto, in via eccezional, del fatto che la Francia, per un periodo prolungato, stata indotta a mantenere in essere prassi che, pur essendo conformi alla lettera del regolamento n. 1408/71, non trovavano per un fondamento giuridico negli artt. 48-51 del Trattato. 28. -Stando cos le cose, va constatato che esigenze imperative di certezza del diritto attinenti all'insieme degli interessi in gioco, sia pubblici che privati, impediscono in linea di principio di rimettere in discussione la percezione delle prestazioni familari per periodi precedenti alla pronuncia della presente sentenza. 29. -Nel caso iri cui la Corte si avvalga della possibilit di limitare gli effetti per il passato di una dichiarazione d'.invalidit nell'ambito dell'art. 177 del Trattato, spetta ad essa determinare se una deroga a tale limitazione dell'efficacia temporale attribuita alla sua sentenza possa essere disposta a favore, vuoi dell'attore dinanzi al giudice nazionale, vuoi di qualsiasi altro soggetto che abbia agito nello stesso modo prima dell'accertamento d'invalidit, ovvero se, viceversa, anche per i soggetti che abbiano preso tempestivamente iniziative intese a far salvi i loro diritti una dichiarazione d'invalidit con efil'etto solo ex nunc costituisca un rimedio adeguato. 30. -Nella fattispecie, occorre stabilire che l'accertata invalidit dell'art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non pu essere invocata a sostegno di pretese riguardanti prestazioni relative a periodi anteriori alla data della presente sentenza se non dai lavoratori subordinati che, prima di tale data, abbiano proposto un ricorco giurisdizionale o presentato un reclamo equivalente. 31. -Stando cos le cose, non occorre risolvere la seconda parte della prima questione relativa al mantenimento iil vigore dell'art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71, n la seconda questione relativa alla nozione di residenza nel suddetto art. 73, n. 2 (omissis) PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 435 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, ordinanza 5 marzo 1986, nella causa 318/85 -Pres. Mackenzie Stuart -Avv. Gen. Mancini -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie presso il Ministero del Tesoro (Italia) nel procedimento relativo all'eventuale aipplicazione di sanzioni amministrative per infoazioni addebitate alla sig.ra Regina Greis Unterweger -Interv.: Governi olandese (ag. Verkade) e italiano (avv. Stato Conti) e Commissione delle C.E. (ag. Berardis). Comunit europee Corte di giustizia Pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE Richiesta da parte della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie presso il Ministero del tesoro (Italia) Irricevibilit. (Trattato CEE, art. 177; r.d.l. 12 maggio 1938, n. 794, art. 6). A norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la Corte di giustizia delle Comunit europee pu essere adita unicamente dal giudice di uno Stato membro che debba statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale. La domanda proposta dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie istituita presso il Ministero del Tesoro, la quale non ha il compito di dirimere delle liti, bens di esprimere un parere nell'ambito di un procedimento amministrativo, manifestamente irricevibile (1). (1) Soluzione conforme a quella proposta dal Governo italiano, le cui osservazioni scritte, in relazione alla questione di ricevibilit della domanda pregiudiziale, si trascrivono qui di seguito (in tema di verifica da parte della Corte della: provenienza della questione sottopostale da una giurisdizione nazionale, cfr. in questa Rassegna, 1982 I, 70 e 675, e 1983, I, 848). Legittimazione a proporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE. (2) 1. -Nel corso di un procedimento per l'eventuale applicazione di sanzioni in relazione ad un episodio di esportazione materiale di biglietti di banca, la Commissione consultiva di cui all'art. 6 del r.d.l. 12 maggio 1938, n. 794 ha ritenuto di poter rivolgere a codesta Corte di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE. Tale domanda, tenuto conto della natura e delle funzioni esclusivamente amministrative della Commissione, irricevibile. La Corte, quindi, incompetente a pronunciarsi sul merito delle questioni proposte. Com' ben noto, l'art. 117, dopo aver attribuito alla Corte di Giustizia la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di atti compiuti dalle istituzioni della Comunit e sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, aggiunge, al secondo comma che: Quando una questione del genere sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione pu, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione . 436 RASSEGNA DEI.L'AVVOCATURA DELLO STATO (omissis) 1. -Con parere 4 ottobre 1985, pervenuto alla Corte il 25 ottobre seguente, la commissione consultiva per le infra7Jioni valutarie, con sede in Roma, ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni relative alle norme ed ai principi di diritto comunitario riguardanti U controllo dei movimenti di valuta. 2. -Dalle osservazioni depositate dal Governo italiano e dalla Commissione, come pure dai regolamenti italiani cui dette osservazioni si rife- Per radicare la competenza della Corte necessario, dunque: 1) che il rinvio pregiudiziale provenga da un organo giurisdizionale; 2) che esso sia stato effettuato ai fini dell'emanazione di un atto (sentenza) fornito dei caratteri tipici della pronuncia giudiziale. Nella specie, mancano ambedue i requisiti. Infatti: 1) il rinvio proviene da un organo puramente amministrativo; 2) esso stato effettuato ai fini dell'emanazione di un semplice parere non vincolante, rivolto ad un'autorit (il Ministro per il tesoro) che dovr, a sua volta, emanare, non una sentenza, ma un puro e semplice provvedimento amministrativo. Le argomentazioni esposte, in senso opposto, nell' ordinanza della Commissione, e in particolare, i richiami alla giurisprudenza di codesia Corte sono frutto di un evidente equivoco. Nell'interpretazione dell'art. 177 non si mai dubitato che l'espressione giurisdizione di uno degli Stati membri valga ad escludere le autorit non giudiziarie, e in particolare le autorit amministrative degli Stati stessi (cfr., ad es., le conclusioni dell'Avvocato Generale Reischl nella causa 102/81, in Racc., 1982, 1118). Dubbi, invece, sono sorti in passato rispetto ad alcuni organismi non statali, chiamati ad assolvere a funzioni non dissimili da quelle dei giudici dello Stato (decisione di controversie mediante l'applicazione di norme di diritto) attraverso l'emanazione di atti assimilabili, quanto all'efficacia, a vere e proprie sentenze. E appunto a rinvii disposti da alcuni di questi giudici non statali si riferiscono le decisioni di codesta Corte richiamate nell'ordinanza di rinvio. Il problema che si trattava di risolvere in quei casi riguardava, evidentemente, la prevalenza da accordare, in alternativa, allo status dell'organismo (non costituente organo ufficiale dello Stato), ovvero alle sue funzioni (sostanzialmente assimilabili alle funzioni giurisdizionali). E la soluzione accolta, nei vari casi, dalla Corte si sempre ispirata al principio secondo cui pu ammettersi un rinvio pregiudiziale ad opera di un organismo non statale soltanto se l'organismo stesso risulti collegato da un nesso sufficientemente stretto con l'ordinamento dello Stato, s che si possa affermare che esso, in determinate materie, si sostituisca istituzionalmente (e non solo per effetto della semplice volont delle parti) ai giudici statali. Coerentemente a tale criterio di fondo, stato ritenuto che debba considerarsi giurisdizione di uno Stato membro un tribunale istituito da un'organizzazione professionale privata, ma approvato dall'autorit pubblica e competente a dirimere tutto il contenzioso in tema di assicurazione malattia degli addetti alla professione (sentenza del 30 giugno 1966, causa 61/65, Racc., 1966, pag. 407), o ugualmente una Commissione di ricorsi istituita nell'ambito di un'associazione professionale di medici, che operi sotto controllo pubblico e in situazione di pratica assenza di rimedi alternativi davanti ai giudici ordinari (sentenza del 6 ottobre 1981, causa 246/80, Racc., 1981, pag. 2311). stato escluso, invece, che possa considerarsi giurisdizione un arbitro liberamente scelto dalle parti, dato che in tal caso, non esiste il necessario nesso PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE 437 riscono, si desume che la commissione consultiva per le infrazioni valutarie un organo del Ministero del tesoro italiano; che essa ha il compito di esprimere un parere motivato sulle sanzioni che il Ministro del tesoro deve infliggere a chi abbia trasgredito la normativa italiana in fatto di trasferimento di valuta; che essa composta di un magistrato, che la presiede, e di vari altri funzionari; che le norme che la riguardano non fanno obbligo alla Commissione di seguire un procedimento contraddittorio in cui l'incolpato, o il suo legale, possa esprimere il proprio punto con l'organizzazione dei mezzi di impugnazione ordinari dello Stato membro interessato (sentenza del 23 marzo 1982, causa 102/81, Racc., 1982, pag. 1095). Completamente diverso , invece, il problema che si pone nel presente caso. Qui chiaro e incontestabile che la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie , un organo inserito nell'apparato dello Stato italiano. Non si dubita quindi (come nei casi richiamati), dello status di organo dello Stato. Ci che va escluso, invece, che le funzioni di quest'organo possano ricondursi al concetto di giurisdizione (mentre nei casi richiamati era fuori di dubbio che gli organismi privati di cui si trattava svolgessero, nella sostanza, opera di giudici). Sotto questo aspetto, improprio anche il richiamo alla causa 36/73, nella quale la domanda di pronuncia pregiudiziale era stata proposta dalla sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi. Come, infatti, fu notato dall'Avvocato Generale Mayras (Racc., 1973, pag. 1318), nonostante viga nei Paesi Bassi il sistema della giustizia ritenuta '" non v' dubbio che il procedimento davanti al Consiglio di Stato abbia ormai perduto il carattere puramente amministrativo delle origini e sia diventato un vero e proprio procedimento giurisdizionale. Non sorgeva, del resto, neppure un problema di titolarit del potere giurisdizionale (in testa al Sovrano o al Consiglio di Stato), dato che la Regina aveva espressamente autorizzato il rinvio pregiudiziale. Nella specie, invece, ci che in discussione proprio la natura del procedimento nel corso del quale la Commissione consultiva ha ritenuto di poter effettuare il rinvio pregiudiziale. Trattandosi di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale, nessuna analogia pu sussistere con l'ipotesi considerata dalla Corte nella causa 36/73. 2. Il problema dunque, non riguarda la determinazione dei requisiti occorrenti perch un organo possa considerarsi appartenente ad uno Stato membro (su ci, nessuna questione sorge nella specie), ma la determinazione dei requisiti minimi occorrenti perch un organo statale possa considerarsi giurisdizionale ai sensi dell'art. 177. In proposito, non possono sorgere incertezze. Un'antica tradizione comune a tutti i Paesi membri della Comunit consente di affermare con sufficiente certezza che gli organi giudiziari sono quelli chiamati, secondo l'espressione di Montesquieu, a punire i delitti e giudicare le controversie dei privati , mentre gli organi amministrativi sono quelli chiamati a provvedere alla soddisfazione concreta degli interessi collettivi assunti dalla legge entro la sfera di competenza dello Stato e degli altri enti pubblici. Non che un modo diverso di esprimere lo stesso concetto il sottolineare che, mentre l'attivit degli organi amministrativi attivit di parte , volta alla tutela di un interesse soggettivato nella pubblica amministrazione, l'atto giurisdizionale volto a realizzare l'interesse puramente oggettivo all'attuazione della legge nel caso concreto. Esso non pu, perci, per sua stessa natura, RASSEGNA DEU..'AVVOCATURA DELLO STATO 438 di vista; che l'incolpato non pu adire direttamente la commissione, dato che questa si :riunisce unicamente a richiesta degli organi statali che hanno accertato delle infrazioni; il parere espresso dalla commissione non vincolante per il Ministro. 3. -Va rilevato inoltre che le sanzioni inflitte dal Ministro del tesoro previo parere della commissione consultiva possono essere impugnate dall'interessato dinanzi al giudice ordinario il quale ha, in proposito, giurisdizione di merito. che promanare da un'autorit del tutto estranea ai rapporti ed alle situazioni decise. Ed ai titolari di tali rapporti e situazioni l'atto giurisdizionale deve, di necessit, imporsi dall'esterno, con la forza tipica di un atto d'imperio emanato super partes. Pu, quindi, affermarsi che i requisiti minimi per riconoscere l'esistenza di una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 sono i seguenti: 1) deve trattarsi di un organo chiamato a jus dicere, e cio dotato del potere di attuare (accertare ed eseguire) la legge nel caso concreto; 2) deve trattarsi di un organo in posizione di indipendenza dalle parti (pubbliche e private) del rapporto da decidere; 3) la sua decisione deve essere dotata dell'efficacia tipica della res judicata. 3. - evidente che nessuno di questi requisiti minimi ricorre nella specie. La Commissione consultiva, anzitutto, non chiamata ad attuare la legge nel caso concreto (il che, ovviamente, implicherebbe l'emanazione di un atto a rilevanza esterna) ma chiamata soltanto ad esprimere un parere di carattere interno e non vincolante. Come abbiamo gi detto, non vale il presunto precedente della causa 36/73 perch, in quel caso, il rinvio pregiudiziale non era stato deciso dal solo organo consultivo (il Consiglio di Stato}, ma anche da quello deliberativo (la Regina), e perch, soprattutto, era fuor di dubbio che il procedimento principale aveva carattere giurisdizionale. Nella specie, invece, il parere della Commissione consultiva destinato ad inserirsi in un procedimento amministrativo, che mette capo ad un provvedi mento del Ministro di carattere, anch'esso, puramente amministrativo. Neppure un eventuale (e inconcepibile) concorso della volont del Ministro potrebbe, perci, rendere ammissibile il rinvio pregiudiziale. Sul carattere amministrativo del decreto del Ministro non possono sussi stere dubbi. evidente, infatti, che all'atto dell'autorit di vertice di un ramo dell'Amministrazione, volto a realizzare una pretesa punitiva non penale, di cui titolare l'Amministrazione stessa, consistente nel pagamento a quest'ultimo di una somma di denaro costituente oggetto di un'obbligazione di carattere civile (art. 3 legge 7 gennaio 1929, n. 4), non potrebbe mai attribuirsi altra natura che quella di un tipico provvedimento amministrativo. Esso non tende a realizzare l'interesse oggettivo all'attuazione della legge, ma a soddisfare un interesse sog gettivato nell'apparato statale e costituente oggetto di un rapporto del quale parte attiva la stessa Amministrazione impersonata dal Ministro. N potrebbe giustificare una diversa opinione la semplice constatazione che, nel procedimento di cui si tratta, sono presenti alcuni aspetti contenziosi (facolt dell'interessato di presentare deduzioni e di chiedere di essere sentito). :B ben noto, infatti, che in un'ampia serie di procedimenti sicuramente amministrativi previsti dai vari ordinamenti sono assicurate agli interessati garanzie di intervento e di difesa, che non valgono affatto a snaturare il rapporto ed a PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 439 4. -A norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la Corte pu essere adita unicamente dal giudice di uno Stato membro che debba statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronunzia di carattere giurisdizionale. Non questo il caso nostro, dato che la commissione consultiva non ha il compito di dirimere delle liti, bens di esprimere un parere nell'ambito di un procedimento amministrativo. ricondurlo nell'ambito della giurisdizione. Si tratta, anzi, di tendenze evolutive del tutto interne alla sfera amministrativa, che non ne toccano in alcun modo i caratteri identificativi essenziali. Ancor pi evidente , poi, la mancanza degli altri due requisiti minimi pi sopra indicati. La Commissione consultiva non ha, in senso proprio, posizione di terza rispetto al rapporto punitivo fra l'Amministrazione del Tesoro e l'incolpato. Essa non che un organo della stessa Amministrazione del Tesoro. Meno ancora, poi, ai suoi, atti potrebbe mai riconoscersi l'autorit della cosa giudicata, trattandosi di semplici pareri privi di autonoma rilevanza esterna e privi, anche, di forza vincolante per l'autorit decidente. E va aggiunto che neppure il provvedimento del Ministro ha forza vincolante paragonabile al giudicato. Come tutti i provvedimenti amministrativi, esso esecutorio, ma l'interessato pu sempre (oltretutto, senza limiti di tempo) adire il giudice ordinario per chiedergli di verificare la effettiva ricorrenza di tutti i presupposti necessari per l'applicazione della sanzione. 4. -Anche dal punto di vista delle finalit sostanziali e dello spirito dell'art. 177 non si giustificherebbe il dare ingresso alla domanda di pronuncia pregiudiziale della Commissione consultiva. L'art. 177, istituisce un sistema di collaborazione fra la Corte di Giustizia e gli organi che, nei singoli Stati membri, sono chiamati ad attuare le norme di diritto comunitario nei casi concreti. Ci allo scopo di assicurare l'uniformit dell'interpretazione del Trattato e del diritto derivato in tutta la Comunit. Per raggiungere tali scopi, non affatto necessario estendere l'ambito del rinvio pregiudiziale oltre l'area degli organi giurisdizionali in senso proprio, fino a comprendervi anche organi puramente amministrativi. Se i giudici disap plicassero o applicassero male una norma di diritto comunitario, non vi sarebbe rimedio. Appunto perci, necessaria quella forma di collaborazione preventiva che stata istituita dall'art. 177. Se, invece, sono organi puramente ammini strativi a violare il diritto comunitario, sempre aperta agli interessati la via del ricorso ai giudici i quali, se necessario, potranno far ricorso alla procedura del rinvio pregiudiziale. ' Nella specie, come abbiamo detto, dopo l'emanazione del decreto sanziona torio del Ministro del tesoro, aperta all'interessato la via del ricorso al giudice ordinario, senza alcuna limitazione di mezzi. Egli pu chiedere, cio, il riesame di ogni questione di diritto e di fatto rilevante ai fini dell'applicabilit della sanzione, anche al di l della denuncia di specifici vizi di legittimit del decreto ministeriale (giurisprudenza pacifica: cfr., ad es., Cass. 30 luglio 1953, n. 2594, in Giust. it. 1954, I, 151; Cass. 16 giugno 1978, n. 2989, in Foro it., 1979, I, 142). Sar, quindi, sempre possibile al giudice, in questa sede, prospettare alla Corte le questioni di diritto comunitario eventualmente rilevanti. Ed appunto quanto accaduto nelle cause riunite 286/82 e 26/83 (Luisi e Carbone), nelle quali le domande di pronuncia pregiudiziale sono state proposte a codesta Corte dal Tribunale di Genova nel corso di giudizi di opposizione RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO 440 5. -S quindi manifesto che Ja Corte incompetente a statuire sul parre che le stato trasmesso dalla commissione consultiva per le infrazioni valutarie. 6. -Stando cos le cose, si deve applicare l'art. 92 del regolamento di procedura ed accertare d'ufficio l'incompetenza della Corte. (omissis) contro decreti del Ministro per il tesoro, applicativi di sanzioni pecuniarie per infrazioni valutarie. Non v' alcun motivo, perci, di forzare la chiara lettera dell'art. 177, estendendo la facolt di chiedere la pronuncia pregiudiziale anche agli organi che partecipano al procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione. Non sembra contestabile, in definitiva, !'irricevibilit della domanda proposta dalla Commissione consultiva nel presente caso. MARCEU.O CONTI CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, I sez., 23 aprile 1986, nella causa 153/84 -Pres. Joliet -Avv. Gen. Darmon -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht nella causa Ferraioli c. Deutsche Bundespost -Interv.: Governo della Rep. Fed. di Germania (ag. Seidel e Roder) e italiano (avv. Stato Fiumara) e Commissione delle C.E. {ag. Beschel). Comunit europee -Libera circolazione dei lavoratori -Previdenza sociale -Assegni familiari Sospensione delle prestazioni. (Regolamento CEE del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408, artt. 73 e 76). Comunit europee Libera circolazione dei lavoratori Previdenza sociale Assegni familiari Sospensione delle prestazioni Prestazione pi favorevole Diritto alla differenza. (Regolamento CEE del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408, artt. 73 e 76). ~ Il diritto agli assegni familiari dovuti a norma dell'art. 73 del regolamento n. J4.08/71 nello Stato membro in cui occupato uno dei genitori non sospeso, a norma dell'art. 76 dello stesso regolamento, qualora l'altro genitore risieda con i figli in un altro Stato membro ed ivi eserciti un'attivit lavorativa, ma non percepisca assegni familiari per i figli in quanto non ricorrono tutti i presupposti ai quali la normativa di questo Stato membro subordina l'effettiva corresponsione di detti assegni (1). (1) In senso conforme cfr. la precedente sentenza 13 novembre 1984, nella causa 191/83, SALZANO, in questa Rassegna, 1985, I, 387, con nota-di FIUMARA, Condizioni per la sospensione del diritto agli assegni familiari spettante al lavoratore che si sposta all'interno della comunit per i familiari residenti in altro Stato membro. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNI'fARIA B INTERNAZIONALE 441 L'art. 76 del regolamento n. 14()8/71 dev'essere interpretato nel senso che il diritto agli assegni familiari dovuti ad uno dei genitori dallo Stato membro di occupazione, in base all'art. 73 dello stesso regolamento, sospeso soltanto fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni della stessa natura effettivamente corrisposte nello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari. Qualora l'importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla legislazione dell'altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell'ente competente di questo ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi (2). (omissis) 1. -Con ordinanza 25 aprile 1984, pervenuta in cancelJeria il 19 giugno succesSivo, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 76 del regolamento .del Consiglio n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunit (G. U. n. L. 149, pag. 1). 2. -Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia relativa all'oonullamento di un provvedimento con cui la Deutsche Bundespost privava il ricorrente nella causa principale degli assegni familiari da essa fino a quel momento attribuitigli per i figli. 3. -Il ricorrente nella causa principale, sig. Ferraioli, cittadino italiano, lavora dal 1961 alle dipendenze della Deutsche Bundespost, resistente nella causa principale. Sua moglie ed i suoi tre figli Anna (nata il 12 aprile 1962), Michele (nato il 13 settembre 1963) e Salvatore (nato il 14 gennaio 1969) risfodono in Italia. 4. -Fino al 1 maggio 1979, il sig. Ferraioli percepiva per i figli gli assegni familiari in conformit alla legge federale tedesca vigente in materia ( Bundeskindergeldgesetz ).Avendo appreso che la moglie del ricorrente esercitava dal 1971 attivit lavorativa subordinata in Italia, la resistente lo privava, con provvedimento 22 maggio 1979, degli assegni familiari, con effetto dal 1 maggio 1979. In seguito, la Deutsche Bundespost revocava il proprio provvedimento, per il motivo che il diritto agli assegni familiari italiani viene meno nel momento in cui il figlio compie il sedicesimo anno di et; essa concedeva tuttavia gli assegni familiari tedeschi soltanto per Anna, fino al 30 aprile 1980, e per Michele, dall'ottobre 1979. (2) Cfr. sentenza 12 giugno 1980, nella causa 733/79, LATERZA, in Racc. giur. Corte, 1980, p. 1915. 442 RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DEU.O STATO 5. -Dopo aver mutilmente proposto opposizione contro il provvedimento della Deutsche Bundespost, il sig. Ferraioli adiva il Sozialgericht di Monaco al fine di ottenere, per il figlio Michele dal 1 maggio al 30 settembre 1979 e per il figlio Salvatore a partire dal 1 maggio 1979, assegni familiari in misura pari alla differenza tra gli assegni familiari spettanti alla moglie in base al diritto ,italiano e quelli contemplati dal 10 del Bundeskindergeldgesetz, oltre agli interessi legali. Il Sozialgericht accoglieva integralmente questa domanda, e la relativa sentenza veniva confermata dl Bayerisches Landessozialgericht. La Deutsche Bundespost proponeva allora ricorso per cassazione ( Revision ) al Bundessozialgericht. 6. -Ritenendo che la controversia poneva un problema d'interpretazione del diritto comunitario, il Bundessozialgericht sospende,,;.a il procedimento fino a quando la Corte di giustizia si fosse pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali: 1. Se l'art. 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si riferisca anche ai casi in cui nello Stato membro nel quale risiedono i familiari le prestazioni o gli assegni familiari subordinati all'esercizio di un'attivit lavorativa non vengano erogati, in base alle norme giuridiche di questo Stato, solo perch il genitore che vi ha diritto non li ha chiesti. 2. Se a norma dell'art. 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 le prestazioni :familiari dovute ad uno dei genitori nello Stato di occupazione in base all'art. 73 dello stesso regolamento siano sospese per intero o soltanto nella misura in cui nello Stato nel quale risiede il resto della famiglia sono dovute prestazioni familiari in ragione dell'attivit lavorativa dell'altro genitore. 3. Se l'art. 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere appHcato nel senso della sospensione integrale anche quando in base alla normativa nazionale (nella fattispecie, Bundeskinderge1dgesetz) al genitore avente diritto spetti, in caso di differenza fra le due prestazioni . tore avente diritto spetti, in caso di concorrenza con una analoga prestazione familiare straniera, la differenza fra le due prestazioni . 7. -Nel procedimento dinnanzi a questa Corte sono state depositate osservazioni dal sig. Ferraioli, dal Governo della Repubblica federale di Germania, dal Governo italiano e dalla Commissione. 8. -Ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, cui si riferiscono le questioni, il lavoratore subordinato ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di occupazione, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERN'.AZIONALE 9. -L'art. 76 dello stesso regolamento dispone che tale diritto sospeso se, per l'esercizio di un'attivit professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari. 10. -Il sig. Ferraioli sostiene che quando, nel caso disciplinato dall'art. 76 del regolamento n. 1408/71, l'importo delle prestazioni o degli assegni familiari effettivamente corrisposto, nello Stato di residenza, ad uno dei genitori che quivi esercita un'attivit professionale, inferiore all'importo dovuto all'altro genitore, in quanto lavoratore migrante, nello Stato di occupazione a norma del diritto interno completato dal diritto comunitario, per gli stessi figli e per lo stesso periodo, detto lavoratore migrante conserva il diritto agli assegni familiari nello Stato di occupazione e pu pretendere, dall'ente competente di questo Stato, la differenza fra gli assegni spettanti nello Stato di residenza e quelli spettanti nello Stato di occupazione. 11. -Il Governo della Repubblica federale di Germania osserva che, in via di principio, gli assegni familiari dovrebbero essere a carico dello Stato in cui il lavoratore migrante occupato, ma che, qualora il coniuge eserciti un'attivit professionale in un altro Stato membro, di guisa che entrambi gli Stati traggano profitto dall'attivit professionale dei genitori e riscuotano imposte e contributi previdenziali, gli assegni familiari dovrebbero essere versati dallo Stato in cui risiedono i figli. Il Governo tedesco propone quindi di risolvere la seconda questione dichiarando che il diritto agli assegni familiari nello Stato di occupazione dev'essere integralmente sospeso. 12. -Il Governo italiano sostiene che, non essendovi m;1a domanda della moglie, a questa non spettavano assegni in Italia, anche se in astratto avrebbero potuto spettarle; l'ente erogatore degli assegni al ma. rito non pu valutare se siano dovuti assegni alla moglie secondo il diritto nazionale dello Stato di residenza di quest'ultima, ma deve solo verificare se gli assegni siano in tale Stato effettivamente corrisposti o no. La questione relativa al se il genitore che lavora nell'altro Stato membro possa chiedere la differenza tra gli assegni che gli sarebbero spettati in tale Stato e quelli, di minore entit, per ipotesi dovuti al coniuge che lavora nello Stato di residenza dei figli, dovrebbe essere risolta affermativamente, indipendentemente dal fatto che il diritto agli assegni spetti in forza del solo diritto comunitario ovvero in forza della sola legislazione nazionale dello Stato in cui il coniuge lavora. 13. -La Commissione sostiene che l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che il diritto alle prestazioni familiari dovute in forza dell'art. 73 dello stesso regolamento sospeso soltanto qualora ricorrano effettivamente tutti i presupposti sostanziali e for RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mali per l'erogazione di assegni familiari nello Stato di residenza dei figli, cio qualora ,se necessario, sia stata presentata la relativa domanda di pagamento. Secondo la Commissione, ai sensi dell'art. 76, il diritto a prestazioni o assegni familiari spettante in forza delll'art. 73 del regolamento n. 1408/71 sospeso soltanto fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni o degli assegni familiari spettnti, per l'esercizio di un'attivit professionale, secondo le norme giuridiche dello Stato membro in cui risiedono i familiari. Sulla prima questione 14. -Il problema sollevato nella prima questione stato gi esaminato dalla Corte nella sentenza 13 novembre 1984 (causa 191/83, Salzano, ancora inedita), riguardante un caso in cui il coniuge di un lavoratore migrante non aveva presentato la domanda di assegni familiari, contemplata dalla legislazione dello Stato in cui risiedeva. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che iJ diritto agli assegni familiari dovuti a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro in cui occupato uno dei genitori non sospeso qualora l'altro genitore risieda con i figli in un altro Stato membro e quivi svolga un'attivit lavorativa, ma non percepisca assegni familiari per i figli in quanto non ricorrono tutti i presupposti ai quali la normativa di questo Stato membro subordina l'effettiva corresponsione dei suddetti assegni. Com' precisato nella motivazione di tale sentenza, i presupposti di cui trattasi sono quelli, tanto formali quanto sostanziali, stabiliti dalla normativa dello Stato membro di residenza dei figli ed uno dei quali era per l'appunto, nelJa fattispecie, la previa presentazione di una domanda. 15. -La prima questione dev'essere pertanto risolta nel senso che il diritto agli assegni familiari dovuti a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro in cui occupato uno dei genitori non sospeso, a norma dell'art. 76 deJ.lo stesso regolamento, qualora l'altro genitore risieda con i figli in un altro Stato membro ed ivi eserciti un'attivit lavorativa, ma non percepisca asse~i familiari per i figli in quanto non ricorrono tutti i presupposti ai quali la normativa di questo Stato membro subordina l'effettiva corresponsione di detti assegni. Sulla seconda questione .Sulla seconda questione 16. -Per risolvere la seconda questione si deve considerare che, com' stato sottolineato pi volte dalla Corte, la finalit perseguita dall'art. 51 del Trattato CEE, e cio l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, decisiva per l'interpretazione dei regolamenti adottati dal Consiglio in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti. .............,.......... ..-............! PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNrrARIA E INTBR.~AZIONALB 17. -Non quindi lecito, senza disconoscere questo principio, applicare l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 in mod da privare il lavoratore, sostituendo le prestazioni attribuitegli da uno Stato membro a quelle dovutegli da un altro Stato membro, del vantaggio delle prestazioni pi favorevoli. 18. -Attenendosi a questo orientamento, la Corte ha dichiarato, nella sentenza 12 giugno 1980 (causa 733/79, Laterza, Racc. pag. 1915), che i princpi cui s'ispira il regolamento n. 1408/71 esigono che, qualora l'importo delle prestazioni erogate nello Stato in cui l'interessato risiede sia inferiore a quello delle prestazioni concesse dall'altro Stato debitore, n lavoratore conservi il vantaggio dell'importo pi aJto e percepisca, a carico dell'ente previdenziale competente di quest'ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi. 19. -'.Per queste ragioni, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che il diritto agli assegni familiari dovuti ad uno dei genitori dallo Stato membro di occupazione, in base all'art. 73 dello stesso regolamento, sospeso soltanto fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni della stessa natura effettivamente corrisposte nello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari. Qualora l'importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla legislazione dell'altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell'ente competente di questo ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi. Sulla terza questione 20. -Vista la soluzione data alla seconda questione, non necessario risolvere la terza questione. (omissis) CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 4 sez., 24 giugno 1986, nella causa 157/85 -Pres. Bahlmann -Avv. Gen Darmon Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Genova nella causa L. Brugnoni e R. Ruffinengo c. Cassa di risparmio di Genova e Imperia -Interv.: Governo Italiano (avv. Stato Conti) e Com missione delle C.E. (ag. Berardis). Comunit europee -Libera circolazione del capitali -Misure di salva guardia Deposito bancario infruttifero. (Trattato CEE, artt. 67, 68, 69, 73 e 108; direttive CEE del Consiglio 11 maggio 1960 e 18 dicembre 1962; legge 25 luglio 1956, n. 786, art. 5; DDMM 12 marzo 1981, 30 novembre 1984 e 4 giugno 1985). 1. -La decisione della Commissione 19 dicembre 1984, n. 85/16, deve essere considerata prorogare, per un periodo limitato, le autorizzazioni ' 446 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO precedentemente concesse con le decisioni nn. 74/287 e 75/355, essa autorizza quindi la Repubblica italiana a mantenere l'obbligo di un deposito bancario infruttifero relativo ad un'operazione effettuata prima della sua entrata in vigore (1). 2. -L'obbligo di depositare i titoli emessi o pagabili all'estero presso una banca abilitata, o una banca estera scelta da una banca abilitata, pu essere imposto da uno Stato membro, nell'ambito della liberalizzazione de_i movimenti di capitali contemplata dall'art. 2 e dall'elenco B della prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1980 per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato, solo se tale obbligo sia indispensabile per consentire il controllo dell'osservanza delle condizioni stabilite dalla normativa di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario (2). 3. -Le procedure contemplate dall'art. 73 del Trattato non si possono applicare alle decisioni e alle misure adottate da uno Stato membro e dalla Commissione in base all'art. 108 del Trattato (3). (omissis) 1. -Con ordinanza 16 maggio 1985, pervenuta in cancelleria il 23 maggio seguente, il Pretore di Genova ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 67, 68, 73 e 108 del Trattato e delle due prime direttive del Consi~o, dell'll maggio 1960 e, rispettivamente, del 18 dicembre 1962, per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato (G. U. 1960, pag. 921, e 1963, pag. 62), onde potersi pronunziare sulla compatibilit di talUJ11e disposizioni della normativa valutaria italiana col diritto comtnitario. 2. -Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia relativa all'acquisto di titoli esteri da parte del sig. Brugnoni, cittadino italiano residente in Italia. Nel novembre 1984, .il Brugnoni, tramite il proprio mandatario speciale sig. Ruffinengo, ordinava alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia di acquistare obb1igazioni emesse dalla Comunit Europea del Carbone e dell'Acciaio e quotate in una borsa valori estera per il controvalore di 5.000 marchi tedeschi. La Cassa di (1-3) La Corte ha interamente condiviso le tesi prospettate dal Governo italiano relativamente alla prima e alla terza questione esaminate. Quanto alla seconda, essa ha ritenuto opportuno rimettere al giudice nazionale la verifica della necessit dell'obbligo del deposito dei titoli per il controllo -ai sensi dell'art. 5 della direttiva CEE del Consiglio 11 maggio 1960 -dell'osservanza delle condizioni alle quali la normativa italiana ha subordinato, conformemente alle decisioni di autorizzazione della Commissione, l'acquisto dei titoli. Ma sotto questo profilo non pu esser dubbio che l'obbligo del deposito dei titoli assolva a legittime finalit di controllo del movimento di capitali, posto che soltanto il deposito consente di ver.f-> care con esattezza la consistenza complessiva delle operazioni finanziarie con \.... ~ I I I I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNI'FARIA E INTERNAZIONALE 441 Risparmio ottemperava all'ordine e depositava le dbb1igazioni presso la Deutsche Bank di Francoforte, per conto del Brugnoni e del Ruffinengo, ai quali addebitava diritti di custodia. Inoltre essa addebitava loro una somma ammontante al 50 % del controvalore iin. lire italiane dei titoli -percentuale in seguito ridotta al 30 % -come cauzione ai sensi della normativa valutaria italiana. Il Brugnoni e il Ruffinengo citavano la Cassa di Risparmio dina,nzi al Pretore di Genova chiedendo la condanna della stessa alla consegna dei titoli ed alla restituzione del deposito cauzionale e dei diritti di custodia. 3. -Gli attori nella causa principale non negavano che la banca avesse agito conformemente alla normativa italiana. Questa prescrive m effetti modalit speciali relativamente all'acquisto e alla detenzione di titoli esteri. L'ar.t. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 786 (G. U. della Repubblica italiana, n. 192 del 2 agosto 1956) vieta ai residenti, salvo autorizzazione ministeriale, di possedere quote di partecipazione in societ aventi sede fuori del territorfo della Repubblica itliana nonch titoli aiionari e obbligazioni emessi o pagabili all'estero. Il decreto ministeriale 12 marzo 1981 (G. U. della Repubblica italiana, supplemento n. 82 del 24 marzo 1981), emanato per l'attuaiione della predetta legge, autorizzava, a determinate condizioni, l'acquisto da parte di residenti italiani di azioni e di obbligazioni emesse o pagabili all'estero. Fra dette condizioni figurano l'obbligo di versare una cauzione e quello di depositare i itito1i presso una lballlca abilitata. 4. -L'art. 15 del citato decreto 12 marzo 1981 subordina infatti l'acquisto dei titoli suddetti al versamento, da parte dei residenti, in un conto vincolato infruttifero presso la banca che interviene nell'operazione, di una somma pari al 50 % del valore de1l'investimento. Nel 1984 detta somma stata ridotta alla misura del 30 % per quanto riguarda l'acquisto di titoli obbligazionari emessi da istituzioni comunitarie e quotati presso borse valori estere. Inoltre, l'art~ 20 del decreto dispone che i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili a1l'estero devono essere iml'estero, di tenere sotto controllo i titoli onde impedirne l'uso in operaz~oni non consentite, di controllare l'esatto adempimento dell'obbligo di effettuare il deposito infruttifero autorizzato dalle autorit monetarie. Di recente, comunque, le disposizioni nazionali in materia sono state di nuovo modificate, concretandosi una maggiore liberalizzazione, con il D.M. 9 agosto 1986, pubbl. in Gazz Uff. 14 agosto 1986, n. 188. Sui problemi interpretativi di carattere generale posti dagli artt. 67 e segg. del trattato CEE, si vedano le sentenze della Corte 11 novembre 1981, nella causa 203/80, CASATI, in questa Rassegna, 1981, I, 676, con nota di CONTI, Libera circolazione di capitali e disciplina valutaria, e 31 gennaio 1984, nelle cause nunite 286/82 e 26/83, Lu1s1 e CARBONE, ibidem, 1984, I, 239, con nota di CONTI, lriaggi per turismo e relativi trasferimenti di valuta nel diritto comunitario. 448 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO messi in un deposito costituito presso una banca abilitata. Tuttavia questa condizione si considera soddisfatta qualora la borsa abilitata depositi i titoli presso una banca estera a nome proprio e per conto degli aventi diritto. 5. -Gli attori nella causa principale sostenevano che la descritta normativa nazionale era in contrasto col diritto comunitario, e iin particolare con gli artt. 67 e 68 del Trattato relativi alla liibert dei movimenti di capitali. Essi ammettevano che la liberalizzazione dei movimenti di capitali si effettua al ritmo prescritto dalle direttive emanate dal Consiglio a norma dell'art. 69 del Trattato, ma ricordavano che nell'allegato , 1 delle due direttive gi adottate, nel 1960 e nel 1962, per l'attuazione dell'art. 67 tutti i movimenti di capitali sono sudc:IJ:ivisi in quattro categorie, le quali costituiscono oggetto degli elenchi A, B, C e D e che nell'elenco B sono enumerate le operazioni che fruiscono di un regime di liberalizzazione incondizionata. Orbene, fra dette operazioni figurerebbe l'acquisto, da parte di residenti, di titoli esteri negoziati in borsa. 6. -Dinanzi al Pretore di Genova, la Cassa di Risparmio, convenuta nella causa principale, deduceva che la Commissione, con la decisione 19 dicembre 1984, n. 85/16 (G. U. 1985, n. L 8, pag. 34), aveva autorizzato specificamente la Repubblica italiana a continuare ad applicare talune misure di salvaguardia, fra cui il deposito cauzionale iinfruttifero nella misura del 30 % sulle operazioni re,ative a titoli esteri emessi dalle istituzioni comunitarie. Nell'ambito di llette misure sarebbe anche stabilita Ja condizione che i titoli di cui trattasi siano detenuti in propriet per un periodo superiore ad un anno; di qui la necessit della custodia dei titoli ai iini. del controllo dell'osservanza della suddetta condizione. 7. -Il Pretore, al fine della corretta soluzione della controversia principale, ha ritenuto opportuno sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunit Europee le tre seguenti questioni pregiudizJiali: 1. Se nel cas di acquisto da parte di residenti di titoli esteri stilati in moneta estera, trattati in borsa, o di obbligazioni estere stilate in moneta estera, i soggetti dell'ordinamento comunitario usufruiscono di diritti che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in forza di norme comunitarie direttamente applicabili ove si reputi considerare dette operazioni tra i movimenti di. capitali liberalizzati stante la loro elencazione nella categoria B degli allegati alle direttive del Consiglio dell'll maggio 1960 e del 1 dicembre 1962 per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato; ed in caso positivo se possano ritenersi o meno compatibili con l'Ordinamento Comunitario misure restrittive imposte dall'Ordinamento Nazionale, che incidono sull'esecuzione del contratto e sulla dispon1bi1it del bene acquistato con particolare riferimento all'obbligo di immissione in PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTBRNAZIONALB U111 deposito costitutivo presso banche abililltate per la custodia e l'amministrazione previsto dall'art. 5 del d.1. 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786 e dall'art. 20 del D.M. 12 marzo 1981; oppure se, rientrando J'operazione de qua tra i movimenti di capitali menzionati nella decisione della Commissione 85/16/CEE e per effetto del rinvio operato dalla decisione stessa all'art. 108, par. III del Trattato, essa rientri tra i movjmenti di capitali che, a nomna delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Trattato, gli Stati membri possono sempre sottoporre a restnizioni donde la legittimit, in tale seilltore della citata misura restrit tiva, anche penalmente sanzionata, posta in atto dallo Stato membro. 2. Se con riferimento alle decisioni della Commissione 25/287 /CEE, 75/355/CEE e 85/16/CEE, l'omissione da parte del Governo ita11ano della procedura di consultazione stabilita nell'art. 73 del Trarttato neJl'adozione o nel mantenimento di misure restrittive relative ai movimenti di capitali che lo Stato membro interessato tenuto a liberalizzare, determini o meno violazione del Trattato medesimo. 3. Se l'autoriz~ione contenuta nella decisione della Commissione 85/16/CEE del 19 dicembre 1984 che autorizza la Repubblica italii.ana a proseguire l'app1icazione di alcune misure di salvaguardia, debba essere interpretata, stante l'espresso richiamo alle decisioni 74/287 /CEE e 75/ 355/CEE, nel senso che l'autorizzazione da ritenersi un'ulteriore proroga delle precedenti e cio matto dal 1974 ovvero se debba interpretarsi come nuova autorizzazione stante la dizione del suo art. 1 con riferimento al l'efficacia della decisione stessa come prevista dall'art. 191 II comma del Trattato, e quindi non applicabile alle operazioni effettuate anteriormente al 19 dicembre 1984. 8. -Dette questioni si basano sulla constatazione che l'operazione di cui trattasi nella fattispecie dev'essere considerata come acquisto, da par.te di un residente, di titoli esteri negoziati in borsa, che essa fruisce pertanto della libera1izzazione completa prescritta dalle direttive relative a.i movimenti di capitali per le operazioni di cui all'elenco B ad esse allegato, ma che la Repubblica italiana stata autorizzata, con la decisione della Commissione n. 85/16, ad adottare misure di salvaguardia che comportano una restrizione dei movimenti di capitali. 9. -La decisione n. 85/16 definisce, nell'allegato, la natura delle restrizioni autorizzate in deroga agli obblighi comunitari. Quanto a.Ile opera1lioni su.titoli, l'allegato prescrive fra l'altro quanto segue: a) L'acquisto da parte di residenti di titoli esteri negoziati m borsa sottoposto alla costituzione di U111 deposito bancario infruttifero pari al: -30 % dell'importo dell'acqUJisto qualora si tratti di titoli emessi dalle istituzioni comunitarie europee e dalla Banca europea per gli m vestimenti; 450 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO -... (omissis); -alla condizione che i titoli acquistati siano detenuti per un periodo superiore ad un anno. Qualora i titoli siano detenuti per un peri.odo inferiore, tale deposito pari al 50 % ; b) ... (omissis) . 10. -La decisione n. 85/16 stata adottata in base all'art. 108, n. 3, del Trattato, a tenore del quale, in caso di difficolt o di grave minaccia di difficolt nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, la Commissione pu autorizzare tale Stato ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalit. La decisione della Commissione 8 maggio 1974, n. 74/287 (G. U. n. L 152, pag. 18), adottata in forza dello stesso articolo, e modificata dalla decisione della Com missione 26 marzo 1975, n. 75/355 (G. U. n. L. 158, pag. 25), aveva gi autorizzato la Repubblica italiana ad esigere dai residenti un versamento, a titolo di deposito bancario infruttifero, che non superasse il 50 % dell'importo delle operazioni di investimento negli altri. Stati memlbri in caso, fra l'altro, di operazioni su titoli. 11. -Viste alla luce di quanto premesso, le questioni sollevate dal giudice nazionale mirarno n sostanza a stabilire: a) se la decisione n. 85/16 autorizzasse l'imposizione di un deposito bancario infruttifero relativamente ad operazioni effettuate prima della sua entrata in Vtigore, in quanto essa costituisce una proroga delle autorizzazioni anteriormente concesse con le decisioni n. 74/287 e n. 75/355 (terza questione); b) se la decisione n. 85/16 consenta alla Repubblica italiana di imporre non solo un deposito bancario infruttifero, ma anche J'obb1igo di depositare i titoli acquistati presso una banca abilitata o presso una banca straniera scelta dalla banca abilitata (prima questione); c) se J'rt. 73 del Trattato sia stato violato poich la procedura dii consultazione da esso prescritta non stata applicata nell'adozione o nel mantenimento in vigore, da parte del Governo italiano, di misure restrittive relative ai movimenti di capitali gi liberalizzati (seconda questione). A. Sull'applicazione temporale della decisione n. 85/16. 12. -Gli attori nella causa principale sostengono che al momento dell'operazione di cui trattasi nella fattispecie, cio nel novembre 1984, la decisione n. 85/16 non era stata ancora adottata. L'operazione era allora disciplinata dalla decisione n. 74/287 che autorizzava la Repubblica italiana, in via temporanea, ad esigere dai residenti italiani Ull1 deposito bancario li.nfruttifero relativo a tale operazione. Tuttavia, ila decisione n. 74/287 stata espressamente abrogata dall'art. 3 della decisione n. 85/16. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Pertanto i depositi bancari infruttiferi che erano gi stati costituiti relativamente alle transazi0111i precedenti dovevano essere svincolati. al momento dell'entrata in vigore della decisione n. 85/16 che non avrebbe, e non potrebbe avere, alcuna efficacia retroattiva. 13. -La Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, il Governo italiano e la Commissione ritengono che l'autorizzazione contenuta nella decisione n. 85/16 non costituisca una nuova autorizzazione, bens la proroga dell'autorizzazione precedentemente concessa: poich l'autorizzazione restava, in tal modo, valida, la normativa italiana sul deposito bancario tinfruttifero continuava ad essere conforme al diritto comunitario. 14. -Quest'ultima tesi va accolta. La decisione n. 85/16 autorizza infatti la Repubblica italiana, come emerge dal suo titolo, a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia per un periodo di tre anni. La portata icLi questa decisione chiarita dal suo quinto punto del preambolo, a tenore del quale: l'abolizione delle. misure di salvaguardia che l'Italia era stata autorizzata a prendere deve avvenire in maniera graduale e che conviene pertanto mantenere delle restrizioni valutarie su talune operazioni in capitale normalmente liberate . 15. -La decisione n. 85/16 dev'essere considerata prorogare, per un periodo limitato, le autorizzazioni precedentemente concesse con le decisioni nn. 74/287 e 75/355, essa autorizza quindi la Reipublblica italiana a mantenere l'obbligo di un deposito bancario infruttifero relativo ad un'operazione effettuata prima della sua entrata in vigore. B. Sul deposito dei titoli presso una banca abilitata. 16. -Gli attori nella causa principale sostengono che l'obbligo del deposito dei titoli esteri in custodia obbligatoria costituisce un ostacolo per i movimen1Ji. di capitali, tanto pi grave per il fatto che il residente italiano non avrebbe nemmeno il diritto di ottenere il trasfermento materiale nel territorio italiano dei titoli aoquistati., poich le banche abilitate in Italia costituirebbero sempre un deposito collettivo presso una loro corrispondente estera. Il Governo italiano avrebbe cos assoggettato i movimenti di capitali gi liberalizzati a restrizioni non autorizzate dalle decisioni della Commissione relative al~e misure di salvaguardia. 17. -Gli attori nella causa principale sostengono inoltre che l'obbligo di depositare i titoli esteri presso una banca abilitata crea una discriminazione fondata sul luogo del col'locamento dei capitali, poich tale obbligo non sussisterebbe per i titoli italiani. Orbene, l'art. 67 del Trattato precisa espressamente che la libera circolazione dei capitali implica la soppressione deHe discriminazioni di trattamento fondate sul luogo del collocamento dei capitali. 452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 18. -Irifine, gli attori nella causa principale affe11mano che la normativa italiana di cui trattasi non compatibile con J'ar.t. 2 della prima direttiva per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato. In tale articolo stabilito infatti, per i movimenti di capitali appartenenti, come nella fattispecie, all'elenco B, che gli Stati membri concedono autorizzazioni generali per la conclusione o per l'esecuzione delle transaziom e per i trasferimenti tra i residenti degli Stati membri. Il trasferimento del possesso dei titoli all'acquirente sarebbe un elemento costitutivo della esecuzione di questo tipo di transazioni. 19. -Il Governo italiano e la Commissione sono dell'avviso che l'ar-t. 2 della prima direttiva non osti a che gli Stati membri impongano l'obbligo di immettere i titoli esteri .iin deposito bancario. Per M Governo italiano la prima direttiva non intende limitare la potest degli Stati membri di regolare le modalit dd gestione e di disposizione dei titoli esteri, dal momento che esse non interfuriscono affatto con la possibilit dei residenti di acquistare i titoli e di ottenerne il trasferimento. Secondo la Commissione, la prima direttiva ha soppresso le restrizioni in materia di operazioni di cambio, ma essa non riguarda gli ostacoli di carattere ammiDIstrativo come quello che ricorre nella fattispecie. 20. -Il Governo italiano aderisce inoltre all'argomento della Cassa di Risparmio, secondo cui il deposito obbligatorio dei titoli esteri costituisce una misura di controMo, dal momento che questi titoli devono, secondo la normativa autorizzata dalla Commissione, essere detenuti in propriet per un periodo superiore ad un anno. Orbene, l'art. 5 della prima direttiva contempla espressamente la possibilit, per gli Stati membri, di procedere a misure di controllo. 21. -Occorre osservare in primo Juogo che la discussione riguaroa un'operazione appartenente all'elenco B allegato alla prima direttiva, elenco che enumera i movimenti di capitali completamente liberalizzati. La portata di tale liberalizzazione precisata dall'art. 67 dcl Trattato, secondo cui la libera circolazione dei capitali comporta [a soppressione delle restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Statii membri, e parimenti delle discriminazioni di trattamento fondate suLla nazionalit o la residenza delle parti, o sul foogo del colloc31lllento dei capitali. 22. -Ne consegue che le due direttive del Consiglio per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato, avendo inteso realizzare la liberalizzazione completa di talUDI movimenti di capitali, mirano ad eliminare gli ostaco1i amministrativi che, pur non imponendo autorizzazioni di cambio e non pregiudicando l'acquisto di titoli esteri, rappresentano pur sempre PARm I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE un fatralcio per la libert .la pi ampia possibile dei movimenti di capitati necessaria, secondo il preambolo della prima direttiva, per la realizzazione degli obiettivi della Comunit. 23. -Tuttavia, secondo l'art. 5 della prima direttiva, le disposizioni della stessa non limitano il diritto degli Stati membri di verificare la natura e la realt delle transazioni o dei trasferimenti e di adottare. le misure indispensabili per impedire infrazioni alle foggi ed ai regolamenti degli Stati stessi. Come il Governo italiano ha osservato giustamente, fra tali misure pu rientrare il controllo dell'osservanza delle condizioni che gli acquirenti di titoli esteri devono rispettare a norma delle misure di salvaguarofa autorizzate dalla Commissione in base all'art. 108 del Trattato. In particolare, siffatti. controlli possono riguardare l'adempimento da parte dell'acquirente dell'obbligo di detenere i titoli per un periodo superiore ad un anno. 24. -Spetta per.tanto al giudice nazionale verificare se le misure dii controllo di cui trattasi siano indispensabili, ai sensi dell'art. 5 della prima direttiva, per impedire che vengano disattese le condizioni alle quali Jia normativa italiana ha subordinato, conformemente alle decisioni di autorizzazione della Commissione, l'acquisto di titoli emessi o pagabili all'estero. 25. -Si deve pertanto risolvere la questione nel senso che l'obbligo di depositare i titoli emessi o pagabili all'estero presso una banca abilitata, o una banca estera scelta da una banca abilitata, pu essere imposto da uno Stato membro, nell'ambito della libera1izzazione dei movimenti di capitali contemplata dall'art. 2 e dall'elenco B della prima direttiva, solo se tale obbligo sia indispensabile per consentire il controllo dell'osservianza delle condizioni stabilite dalla normativa di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario. 6. Sull'applicabilit dell'art. 73 del Trattato. 26. -L'art. 73 contempla consultazioni e, eventualmente, misure di protezione qualora dei movimenti di capitale provochino perturbamenti . nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro. Le decisioni della Commissione nn. 74/287, 75/355 e 85/16, di ui trattasi nella presente controversia, sono state tuttavia adottate in base all'art. 108. Detto articolo contempla consultamoni, un concorso reciproco degli Stati memlbri e, eventualmente, misure di salvaguardia in caso di difficolt o di grave minaccia di difficolt nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 454 27. -Dal raffronto cli queste due nonne emerge che i presupposti sostanziali stabiliti dall'art. 73 sono diversi da quelli contemplati dall'art. 108, e che le deciSIoni che possono essere adottate o autorizzate non sono le stesse nei due casi. Lo stesso deve quindi valere per le procedure da seguire: queste pertanto non possono essere considerate cumulative. 28. -La questione' in esame va quindi riJSolta nel senso che le procedure contemplate dall'art. 73 del Trattato non si possono applicare alle decisioni e alle misure adottate da uno Stato membro e dalla Commissione in base all'art. 108 del Trattato. (omissis) CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sed. plen., 10 luglio 1986, nella causa 235/84 Pres. Mackenzie Stuart -Avv. Gen. Slynin -Commissione delle C.E. (ag. Traversa) c. Repubblica italiana (avv. Stato Fiumara). Comunit europee Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese . Regimi complementari di previdenza. (Direttiva CEE del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, art. 3; codice civile, articoli 2112 e 2117). Comunit europee Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri Salvaguardia lei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese . Obbligo di informazione e di consultazione del rappresen tanti dei lavoratori. (Direttiva CEE del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, art. 6). L'ordinamento giuridico italiano, e in part;icolare gli artt. 2112 e 2117 del codice civile, secondo l'interpl"etazione giurisprudenziale segnalata dal Governo italiano, garantiscono ai lavoratori, in caso di trasf erime,nto di imprese, la tutela prescritta dall'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva CEE del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, per quanto riguarda i diritti, da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale: non necessaria, quindi, l'emanazione di altre norme nazionali di attuazione della direttiva (1). (1-2) La Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione per la parte riguardante l'asserita mancata attuazione del disposto dell'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva, osservando che essa non ha sufficientemente provato che l'ordinamento giuridico italiano non garantisca integralmente la tutela prescritta dalla disposizione comunitaria. Si trascrivono, qui di seguito, alcuni brani delle difese scritte presentate dal Governo italiano, nelle quali PAR1E I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 455 La Repubblica italiana, omettendo di adottare entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente all'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva CEE del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77I 187, per quanto riguarda l'obbligo di informazione e di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE (2). (omissis) 1. -Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 1984, la Commissione delle Comunit Europee ha proposto, ai sensi delJ.'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarre che la Repubblica italiana, non avendo adttato nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente alla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (G. U. n. L 61, pag. 26), venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE. 2. -La direttiva n. 77/187, adottata .in base, segnatamente, aM'art. 100 del Trattato, mira, a tenore del suo preambolo, a proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti . Essa ha lo scopo di garantire, per quanto possibile, la continuit del rapporto di lavoro, senza modi fiche, con il cessionario. si espone la portata degli artt. 2112 e 2117 del codice civile, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che si delineato. Quanto al secondo punto l'infrazione non era formalmente contestabile. Si era peraltro osservato che, in attesa di una normativa di attuazione specifica (in corso di elaborazione), ben poteva ritenersi sufficiente, in sostanza, la contrattazione collettiva pi diffusa e significativa, che da molti anni contiene clausole che riconoscono veri e propri diritti di informazione e relative procedure che hanno ad oggetto vari aspetti che direttamente interessano i lavoratori dipendenti, quali appunto i programmi di ristrutturazione aziendale, di mobilit, di fusione, di incorporazione e anche di trasferimento. Regimi previdenziali complementari in caso di trasferimento di impresa. (omissis) -La Corte di cassazione italiana, con una uniformit di pronuncie che costituiscono ormai jus receptum, ha precisato (e ci limiteremo in questa sede a segnalare solo alcune delle sentenze pi recenti) che l'art. 2112 cod. civ., sebbene faccia esclusivo e letterale rifeiimento alle fattispecie della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto dell'azienda, si applica ogni qualvolta, ferma rimanendo l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio della impresa e quindi immutato il suo oggetto e la sua attivit obiettiva, vi sia soltanto sostituzione della persona del suo titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico, consensuale o meno, mediante il quale tale sostituzione si attui (Cass. 14 luglio 1984, n. 4132, massima Riv. 436087 del centro elettronico della Corte stessa; conformi, fra le sentenze pi recenti: Cass. 10 luglio 1984, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 456 3. -Pi lin particolare, la direttiva prescrive, nell'art. 3, n. 1, il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e, nell'art. 3, n. 2, la conservazione, da parte del cessionario dopo il trasferimento, delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto co1lettivo. Tuttavia, a norma del :n. 3, primo comma, dello stesso articolo, i precitati nn. 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidit o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociaile degli Stati membd . Per quanto riguarda tali diritti, l'articolo 3, n. 3, secondo comma, recita come segue: Gli Staiti membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno gi lasciato lo stabililIIlento del cedente al momento del trasferimento ai sensi dell'art. l, parag11afo l, per quanto riguarda i diritti, da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari citati al primo comina . 4. -L'art. 6 della direttiva impone inoltre 'ai cedente e al cessionario taluni obblighi di informazione e di consultazione nei confronti dei lavoratori interessati dal trasferimento. Le informazioni prescritte vertono sul motivo del trasferimelllto e sulle conseguenze dello stesso per i lavoratori nonch sulle misure previste nei loro confronti; esse n. 4039; 12 gennaio 1984, n. 263; 6 giugno 1983, n. 3888; 8 gennaio 1983 n. 147). stato altres chiarito che la sussistenza dell'ipotesi del trasferimento di azienda contemplata nella norma configurabile, oltre che nel caso di trasferimento dell'intero complesso aziendale, anche nel caso di trasferimento di parti dell'azienda idonee a costituire un compiuto strumento di impresa (Cass. 30 marzo 1984, n. 2139, massima Riv. 434178; conforme Cass. 8 gennaio 1983, n. 138), nonch nel caso di fusione di due societ o di incorporazione, dove peraltro la tutela del lavoratore rafforzata dal disposto dell'art. 2504 cod. civ., che rende inoperanti le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 2112 (Cass. 8 novembre 1983, n. 6612). Si segnalano, altres, le sentenze con le quali stata ritenuta applicabile la norma nel caso di costituzione, da parte di due soggetti, di una societ in nome collettivo, mediante conferimento, da parte di ognuno di essi, della propria azienda individuale (Cass. 15 giugno 1984, n. 3577), o nel caso del passaggio della titolarit dell'azienda da una societ in accomandita ad una societ per azioni qualora essa non costituisca, per le modalit del passaggio, una mera trasformazione ai sensi dell'art. 2498 cod. civ. (Cass. 5 maggio 1983, n. 3086). L'art. 2112 cod. civ., cos pacificamente interpretato, , dunque, di una tale ampiezza da comprendere certamente il campo di applicazione della direttiva quale delineato in essa dall'art. 1. Per quanto riguarda la posizione soggettiva dei dipendenti la norma in questione prevede: -la solidariet passiva dell'acquirente con l'alienante per tutti i crediti che hanno causa nel lavoro prestato, a condizione che essi risultino dai libri 457 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B JNTERNAZIONALB devono essere comunicate ai rappresentanti dei lavoratori interessati in tempo utile e comunque prima che i lavoratori siano direttamente danneggiati dal trasferimento nelle loro condizioni di impiego e di lavoro (111. 1). Il cedente e il cessionario, qualora prevedano misure nei confronti dei rispettivi lavoratori, sono inoltre tenwti ad avviare lin tempo utile consultazioni in merito a dette misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo (n. 2). 5. -A nonna dell'art. 8 della direttiva, gli Stati membri erano itenuti a conformarsi alla stessa entro due anni dalla sua notifica. Nel caso della Repubblica italiana detto termine scaduto il 16 febbraio 1979, poich fa direttiva era stata notificata il 16 febbraio 1977. 6. -La Comm.iJssione ritiene che la normativa italiana non sia COlll forme sotto due aspetti a quanto stabilito dalla direttiva. In primo luogo, contrariamente a quanto prescrive l'art. 3, n. 3, secondo comma della direttiva, detta normativa non garantirebbe la tutela dei diritti dei lavoratori e degli ex lavoratori a prestazioni di vecchiaia spettanti in base a regimi complementari di previdenza sociale; in secondo luogo, essa non imporrebbe al cedente e al cessionario obbldghi in materia di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori interessati che s:iialllo conformi a quanto stabilito da1l'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva. Di conseguenza, la Commissione, dopo uno scambio di contabili o dal libretto di lavoro ovvero che comunque l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, anche s la conoscenza o la risul tanza riguardino solo i fatti che hanno prodotto i crediti in questione (la giuri sprudenza ha interpretato la norma in senso molto fato, a garanzia del lavora tore, osservando che i vari elementi di fatto devono essere dal -giudice con siderati come principi di prova, che in concorrenza con altri possano radicare in lui la convinzione della conoscenza, anche indiretta, da parte del cessionario dell'esistenza dei debiti); -la prosecuzione del rapporto di lavoro (cio una successione del nuovo imprenditore nel rapporto di lavoro, secondo quanto ha affermato costante mente la giurisprudenza) e, in particolare, il trascinamento della anzianit, che si sostanzia nella conservazione, nei confronti dell'acquirente, dei diritti del prestatore di lavoro derivanti dall'anzianit raggiunta anteriormente al tra sferimento. L'art. 2112 cod. civ., dunque, non solo fa salvi i diritti dei prestatori di lavoro nel caso di trasferimento dell'azienda presso cui sono o sono stati occu pati, ma rafforza la posizione di costoro nel senso di stabilire la solidariet fra imprenditore cedente e imprenditore cessionario per tutti i crediti che i dipen denti abbiano avuto al tempo del trasferimento in relazione al lavoro prestato. La norma ha la funzione di realizzare una pi intensa tutela del lavoratore rispet to a quella che gi sarebbe a questi accordata dalle norme generali di cui agli articoli 2558 e 2560 cod. civ., relative alla tutela di ogni creditore del cedente nel caso di trasferimento d'azienda, rimuovendo, appunto per le sole ragioni dei lavoratori, alcune condizioni riguardanti i crediti in generale. 458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lettere oon il Governo italiano e dopo aver emesso dl parere motivato ai sensi dell'art. 169, primo comma, del Traittato, ha proposto il presente ricorso per inadempimento basato sulle due censure summen zionate. Sull'attuazione dell'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva n. 77/187. 7. -Per quanto attiene innanziitutrto alla censura secondo cui J'art. 3, n. 3, secondo comma della direttiva n. 77/187 non stato completamente recepito nel diritto nazionale, pacifico che la Repubblica ita liana non ha adottato norme specifiche per dare attuazione alla suddetta disposizione comunitaria. Tuttavia, le parti rsono di diverso avviso sulla questione di sapere se la normativa italiana vigente -fosse gi conforme ag1i obblighi derivanti dalla disposiZJione di cui trattasi. 8. -Il Governo italiano fa riferimento, a questo proposito, a due norme del codice civile italiano,, e cio agli artt. 2112 e 2117 i quali, come intepretati dalla Corte Suprema di Cassazione, garantirebbero ai lavoratori una tutela almeno uguale a quella prescritta dalla direttiva. Dette norme recitano come segue: ~ Art. 2112. Trasferimento dell'azienda. Se l'art. 2112 cod. civ. da un lato garantisce la prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro secondo l'ordinamento per esso predisposto, con tutte le conseguenze relative alla posizione giuridica del lavoratore, e da un altro lato garantisce la soddisfazione di tutte le ragioni dei lavoratori, siano essi passati o non passati (legittimamente) alle dipendenze del cessionario, con la costituzione di una solidariet di quest'ultimo con il cedente per le ragioni pregresse, non si vede come la norma in questione non possa essere ritenuta sufficiente a garantire la posizione del lavoratore (che sia passato alle dipendenze del cessionario o abbia lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferi mento) per quanto riguarda i diritti di cui all'art. 3 punto 3 della direttiva. La Commissione rileva che tale articolo della direttiva lascia agli Stati membri la facolt di scegliere il sistema pi idoneo per assicurare la tutela dei diritti dei lavoratori o ex lavoratori dell'azienda ceduta: le modalit di protezione di tali diritti sonc;> lasciate all'apprezzamento degli Stati, data la variet di soluzioni in teoria prospettabili (per esempio una responsabilit ex lege del cessionario sussidiaria o solidale rispetto a quella del cedente, ovvero un intervento diretto o sussidiario di fondi pubblici), fermo comunque l'obbligo dello Stato stesso di " garantire che la situazione dei diritti del lavoratore dopo il trasferimento dell'impresa non risulti meno favorevole rispetto a quella anteriore al trasferimento stesso a motivo di quest'ultimo. Nell'ordinamento italiano -osserva la Commissione -non esisterebbe una disciplina generale intesa a tutelare i diritti in questione, non potendosi ritener sufficiente il disposto dell'art. 2117 cod. civ., il quale, pur sottraendo il fondo previdenziale costituito alle pretese dei creditori particolari dell'imprenditore, non certo sufficiente a garantire il soddisfacimento del diritto del lavoratore a prestazioni di vecchiaia e per i superstiti nel caso in cui il nuovo imprenditore non intenda PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 459 In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente e il prestatore di lavoro conserva i diritti der.ivanti dall'anzianit rag~ unta anteriormente al trasferimento. L'acquirente obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quel1i che trovano causa nella disdetta data all'.alienante, semprech l'acquirente ne albbia avuta conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri della azienda trasferita o dal Jibretto di lavoro . . Art. 2117. Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza. I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'iinprenditore o del prestatore di lavoro. 9. -Il Governo italiano precisa che l'art. 2112 dispone m generale la sostituzione, nel contratto di lavoro, del precedente titolare dell'immantenere il regime previdenziale complementare al quale partecipava l'imprenditore cedente. La soluzione adeguata del problema va per trovata, ad avviso del Governo italiano, nel disposto dell'art. 2112 cod. civ., nella portata che la norma ha secondo quanto sopra si detto. I regimi complementari di cui parla la direttiva e cui si riferisce la Commissione sono quelli esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri (art. 3, n. 3, della direttiva). Si tratta evidentemente di regimi della pi vari natura, di forme di previdenza integrative prese nell'ambito di accordi aziendali o di iniziative dello stesso imprenditore, con contribuzioni del solo imprenditore ovvero miste dell'imprenditore e degli stessi lavoratori. Queste iniziative costituiscono indubbiamente dei diritti in favore dei lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro che essi hanno con l'imprenditore prima del trasferimento dell'azienda. I crediti dei lavoratori concernenti un trattamento pensionistico integrativo -ha osservato la Corte di cassazione italiana, con sentenza 9 febbraio 1983, n. 1061 -erogato a seguito della costituzione di un fondo speciale volto all'integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ancorch esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro subor dinato, costituiscono veri e propri crediti di lavoro, come tali rivalutabili a norma dell'ultimo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ., in quanto il tratta mento pensionistico integrativo -a differenza di quello obbligatorio, caratte rizzato dalla natura tipicamente pubblicistica del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria -trova la sua fonte e la sua disciplina nella volont delle parti, costituendo, in sostanza, un obbligo contrattuale del datore di lavoro avente ad oggetto una prestazione corrispettiva (rapportata alla durata del servizio ed alla. misura della retribuzione) ... . I regolamenti degli enti pubblici economici - stato aggiunto (Cass. 5 Juglio 1984, n. 3950, mass. Riv. 435923 -i60 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO presa con il nuovo titolare. Detto articolo si applicherebbe, in base ad una giurisprudenza costante, anche ai diritti derivanti dai regimi complementari di previdenza sociale, poich questi regimi attribuirebbero ad lavoratori diriitti neU'ambdto del loro rapporto di lavoro con l'imprenditore. A sostegno di detta tesi, il Governo italiano si richiama a varie sentenze della Corte Suprema di Cassazione il cui testo esso ha inviato a questa Corte. Da queste decisioni giurisprudenziali emergerebbe che le prestazioni spettanti in forza di regimi previdenziali complementari costituiscono veri e propri crediti di lavoro e che la prosecuzione di tali regi.mi con il cessionario garantita in quanto elemento del contratto di lavoro, indipendentemente dar! futto che i fondi di cui trattasi siano interni o esterni arll'impresa. 10. -Quanto all'art. 2117, il Governo italiano rileva che esso aggiunge un'ulteriore garanzia a favore dei lavoratori o degli ex lavoratori poich ga.rantisoe il pagamento delle loro spettanze. 11. -La Commissione contesta dette asserzioni, deducendo, in particolare, che non esiste una giurisprudenza sufficientemente univoca e consolidata che faccia rient:r.are i crediti per prestazioni integrative di del centro elettronico citato) -che istituiscono e disciplinano forme di previ denza volontaria in favore dei dipendenti, come trattamenti pensionistici inte grativi mediante la costituzione di fondi speciali, al pari dei regolamenti azien dali concernenti in generale l'ordinamento del personale, configurano atti di natura negoziale, da cui discendono in favore di detti dipendenti, nell'ambito del rapporto di lavoro di natura privatistica, posizioni di diritto soggettivo . Se, dunque, si in presenza di un obbligo contrattuale del datore di lavoro, la normativa dell'art. 2112 cod. civ., che in caso di trasferimento d'azienda prevede la continuit del rapporto e quindi la permanenza di tutti gli obblighi precedenti e prevede altres la responsabilit solidale del cessionario con il cedente, tutela ampiamente -e molto al di l di quanto non indichi la stessa direttiva -la posizione del lavoratore o dell'ex lavoratore, che, a seconda dei casi, possono pretendere quanto loro spetta nei confronti del cedente e del cessionario ovvero possono pretendere, proprio in forza del loro diritto, costi tuito in qualsivoglia modo e rimasto inalterato dopo la successione dell'impren ditore cessionario nel rapporto, la prosecuzione del regime complementare. Se, invece, in forza del particolare modo di costituzione di un regime complemen tare, gi l'imprenditore cedente avesse avuto la facolt di farlo cessare ad libitum, non vi sarebbe alcuna ragione di negare una siffatta facolt anche all'imprendi tore cessionario, salvo diversa pattuizione. In questo quadro il disposto dell'art. 2117 cod. civ. non fa altro che aggiun gere un'ulteriore garanzia in favore del lavoratore o ex lavoratore. Lungi, dunque, dal potersi affermare che la Repubblica italiana non si conformata alla direttiva, deve anzi concludersi che l'ordinamento italiano con tiene (secondo quanto consentito dall'art. 7 della direttiva stessa) disposizioni ancor pi favorevoli ai lavoratori. (omissis) OSCAR FIUMARA PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 461 vecchiaia e ai super.stiti nel campo di applicazione delle disposizioni richiamate dal Governo italiano. 12. -Quanto all'art. 2112 del codice civile, essa sostiene che detto articolo non riguarda i regimi previdenziaJJ:i complementari costituiti al di fuori dell'impresa, mediante fondi dotati di propria soggettivit giuridica, poich dn tali casi i crediti dei lavorart:ori per prestazioni non sono rivolti verso J'imprenditore o 1'.impresa, ma verso un'entit terza rispetto al rapporto di lavoro. 13. -La Commissione ammette che l'art. 2117 porti a .sottrarre i fondi speciali di previdenza alle pretese dei creditori particolari del l'imprenditore. Detta norma, per, non garantirebbe la salvaguardia dei diritti dei lavoratori nel caiso in cui il nuovo imprenditore non intenda conse~are detto regime previdenziale complementare. 14. -Le parti non sono quindi d'accordo su11a portata della citata normativa nazionale e, in particolare, sulla questione di stabilire, secondo detta normativa, se i diritti maturati dai lavoratori o dagli ex lavoratori in base a regimi previdenziali complementari siano considerati in tutti i casi come diritti sorti dal rapporto di lavoro, con la conseguenza che essi sono, per questo motivo, trasferiti integralmente dal cedente al cessionario, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, n. 3, ,secondo comma, della direttiva. La decisione su tale questione dipende dall'applicazione data, in pratica, alle norme nazionali di cui trattasi, in particolare dai giudici competenti. A questo proposito, il Governo italiano ha prodotto varie decisioni giurisprudenziali. Per contro, la Commissione non ha presentato alcun dato che possa attestare la fondatezza dei suoi dubbi e, in particolare, non ha prodotto pronunce giurisprudenziali nel senso da lei indicato n ha menzionato alcun caso concreto in cui i diritti dei lavoratori interessati non siano stati tutelati nella misura integrale prescritta dalla direttiva. 15. -Si deve quindi constatare che la Commissione non ha sufficientemente provato che l'ordinamento giuridico italiano non garantisca integralmente la tutela prescritta daJl'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva n. 77/187. 16. -Di conseguenza, la prima censura dev'essere disattesa. Sull'attuazione dell'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva n. 77/187. 17. -Per quanto attiene a:lla censura secondo cui l'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva n. 77/187 non stato completamente recepito nel diritto nazionale, emerge dal fascicolo che il diritto italiano prescrive talune RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. Dette precedure sono contemplate da contratti collettivi e dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, recante norme .intese ad agevolare fa mobilit dei lavoratori e relative a:lla cassa integrazione guadagni. 18. -La Commissione s9stiene che gli atti suddetti non garantiscono l'adempimento generale e incondizionato degli obblighi derivanti dalla direttiva. Infatti, il campo di applicazione dei contratti collettivi sarebbe limitato a settori economici determinati e alle organizzazioni imprenditoriali o imprese nonch alle organizzazioni sindacali contraenti. Dal canto suo, la legge 26 maggio 1978, n. 2151 costituirebbe una legge avente carattere eccezionale ed avrebbe, per questo motivo, un campo di applicazione limitato. 19. -Il governo italiano non COilll:esta queste affermazioni di fatto della CommisS>ione. Esso si limitato a sottolineare, in corso di causa, che sono proprio i contratti collettivi pi diffusi e significativi che riconoscono da anni il diritto del lavoratore all'informazione e disciplinano le procedure adeguate a favore dei lavoratori interessati, e che inoltre obblighi analoghi sono contemplati dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, quaillto alle imprese dichlarate in stato di crisi. 20. -A proposito di tali osservazioni, occorre ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 30 gennaio 1985 (causa 143/83, Commissione c/ Danimarca, non ancora pubblicata), anche se gli Stati membri possono affidare in primo luogo alle parti sociali la realizzazione degli scopi di politica sociale perseguiti da una direttiva in materia, questa facolt non li dispensa tuttavia dall'obbligo cli garantire che tutti i lavoratori della Comunit possano fruire della tutela stabilita dalla direttiva in tutta la sua ampiezza. La garanzia statale deve quindi intervenire in tutti i casi dn cui manchi un'altra tutela effettiva. 21. -Gi dalle dichiarazioni del Governo italiano emerge che solo taluni contratti collettivi prescrivono procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori interessati da un trasferimento d'impresa. Detti contratti, per quanto diffusi e significativi possano essere, riguardano solo settori economici determinati e, per fa loro stessa natura, creano obblighi unicamente nell'ambito ded rapporti tra i lavoratori membri dell'organizzazione sindacale di cui trattasi e i datori di lavoro o le imprese vincolati da1i contratti stessi. 22. -g inoltre assodato che Ja legge 26 maggio 1978, n. 215, la quale si applica alle sole imprese dichiarate in crisi con decreto PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTBRNAZIONALB dei Ministro del .Javoro e per le quali Sii prospetti una possibilit di risanamento attraverso il trasferimento, non idonea a garantire l'integrale attuazione della direttiva. 23. -La Repubblica italiana era quindi tenuta ad adottare provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi adeguati per garantire che tutti i lavoratori che possano essere interessati da un trasferimnto d'impresa e che non siano tutelati da contratti collettivi fruiscano della tutela prescritta dall'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva. 24. -Per questi motivi, si deve constatare, per quanto riguarda la seconda censura formulata dalla Commissione, che la Repubblica italiana, omettendo di adottare entro il termine prescritto tutt.i i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente all'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori dn caso di trasferim~nto di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (G. U. n. L 61, pag. 26), venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato CEE. (omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 dicembre 1986, n. 7213 -Pres. Tamburrino -Rel. Amirante -P. M. Sgroi (concl. diff.) -Ministero di Grazia e Giustizia (aw. Stato Palmieri) c. Catania. Impiego pubblico Concorso -Scrutinio per merito comparativo Norma di azione Potere discrezionale della p.a. Posizione tutelata Natura Interesse legittimo. Atto amministrativo Annullamento per illegittimit da parte del giudice amministrativo Ritardo nell'espletamento di nuovo scrutinio Di ritto al risarcimento del danno e giurisdizione del giudice ordinario Esclusione. Si qualifica come interesse legittimo la posizione dell'impiegato pubblico di fronte al potere discrezionale dell'Amministrazione in tema di progressione di carriera dei dipendenti, concretatosi sia nella emanazione di atti positivi dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo sia nel ritardo nell'espletamento degli scrutini resi necessari dall'annullamento dei precedenti (1). Il solo annullamento di uno o pi atti amministrativi non comporta di per s l'esistenza di un danno risarcibile, essendo a tal uopo necessario che l'azione illegittima della pubblica Amministrazione abbia inciso su una posizione originaria di diritto soggettivo (2). (1) In ordine alla mancata partecipazione di un dipendente pubblico ad uno scrutinio di promozione o a un concorso interno per illegittimo comporta mento omissivo della p.a., anche il Consiglio di Stato (sez. VI, 12 febbraio 1980 n. 165, in Cons. Stato 1980, I, p. 240) ha ritenuto che la richiesta risarcitoria dell'interessato, a prescindere dalla difficolt di provare un danno che giuri dicamente dovrebbe ricollegarsi ad evenienze di carattere negativo, presupporrebbe il riconoscimento di una posizione di diritto soggettivo nelle aspet tative dell'impiegato pretermesso in operazioni concorsuali idonee, in astratto, a migliorarne lo status giuridico-economico, il che confligge col carattere autoritativo e, in certa misura, discrezionale dei provvedimenti che, per legge, incidono su quelle posizioni e concorrono a definire lo status dei dipendenti in ogni momento della loro carriera. Nello stesso senso cfr. Cons. Stato sez. IV, 20 novembre 1973 n. 1092, in Cons. Stato 1973, I, p. 1600) nonch, in dottrina, SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1978 n. 240. (2) Il principio per il quale la risarcibilit del danno postula la lesione di una posizione avente natura di diritto soggettivo costituisce costante orien PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 465 (omissis) Con il primo motivo, adducendo il difetto di giul'lisdizione del giudice ordinario, il ricorrente sostiene che, competendo alla Amministrazione in tema di progressione in carriera dei dipendenti un potere discrezionale, la posizione dell'impiegato di interesse legttimo. La censura fondata. Il Tribunale, hl:faitti, ha r.itenuto di uniformarsi aJ. principio, consolidato nella giurisprudenza dii questa Corte, secoodo il quale, qualora in tema di pubblico impiego sia dedotto il diritto agli interessi moratori ed al r.isarcimento di danni ulteriom, rispetto a quelli che vengono elisi dalla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, la giurisdizione compete al giudice ordinario, ma ne ha fatto erronea applicazione, senza tener conto dei rea1i, concreti termini della controversia. Si deve, invero, rilevare che il Catania ha agito in giudizio denunziando frl comportamento colposamente dilatorio della: P.A. non in relazione all'obbligo di pagare le differenze di retribuzione incombente sulla Amministrazione in correlazione al diritto alla ricostruzione della carriera, secondo le dis,posizioni dei citati decreti ministeriali del 1983, bens con riferimento al comportamento, tenuto dal Ministero nel corso di circa vent'anni, concretatosi sia nell'amanazione di atti positivi, dichiarati illegittimi ed annullati dal giudice amministrativo, sia nel ritardo nell'espletamento degli scrutini, ogni volta resi necessari dall'annullamento dei precedenti. Se avesse tenuto conto del reale contenuto delle domande, come definito da1la Corte nell'esercizio dei poteri che le sono propri come giudice anche del fatto in punto di gurisdizione, il Tribunale avrebbe rilevato che in relazione al diritto alle differenze retributive spettanti al Catania a seguito delle promozioni di cui alla parte espositiva, disposte con ,i citati decreti, nessun comportamento colposo era addebitato dal dipendente alla pubblica ammministrazione, sicch ci che era in questione per questo titolo non esorbitava dai limiti della r.ivalutazione automatica e degli interessi legali corrispettivi. E, secondo il principio ormai consolidato, la giurisdizione riguardo a controversie coinvolgenti siffatte posizioni soggettive spetta al giudice amministrativo, dal momento che esse trovano titolo immediato nel rapporto di pubblico impiego. Per questa parte della domanda, pertanto, va affermata fa giuri sdizione del giudice amminstrativo. Per quanto concerne gli u1teriori dam:iii, che il Catania assume esser gli derivati dal comportamento de11a P.A. nella fase precedente l'emis tamento della Corte di cassazione (cfr., ad esempio, Cass. 7 novembre 1978 n. 5066 e 8 aprile 1983 n. 2491, nonch, da ultimo, 23 novembre 1985 n. 5813, in Giust. civ. 1986, I, 734, con ampia nota di richiami, citate in motivazione della sentenza quivi massimata). 466 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sione dei decreti con i quali si provveduto alla ricostruzione della carriera ed aJ. pagamento delle differenze retributive, la stessa proponibilit della domanda conrlizionata alla configurabilit in detta fase di posizioni soggettive del pubblico d~pendente aventi consistenza di diritti soggettivi. Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte (v. Cass. 7 novembre 1978 n. 5066, 8 aprile 1983 n. 2491, anche in motivazione), la risarcibilit del danno postula la lesione dii una posizione avente natura di diritto soggettivo. Ora, nel1a prediisposizione e nell'espletamento degli scrutini per merito comparativo, il cui annuilamento da parte del giudice amministrativo il Catania adduce come fatto costitutivo della pretesa, predomina l'interesse pubblicistico dell'amministrazione, sicch essi sono regolati da norme di azione, in correlazione alle quali Je poSlizioni degli aspiranti alla promoZJione hanno consistenza di interesse legittimo (v. Cass.. 23 novembre 1985 n. 5813). Deve essere quindi dbadito il principio secondo il quale il solo annullamento dii un atto amministrativo (n il principio cambia per il fatto che si tratta di una pluralit di atti amministrativi) non comporta di per s 1l'esistenza di un danno risarcibile, dal momento che necessario che l'azione illegittima della pubbliica amministrazione abbia inciso su una posizione originaria di diritto soggettivo. Nel confermare l'indicato orientamento, le Sezioni Ulllite non si pongono in contrasto con la citata sentenza n. 5813 del 1985. Infatti, m quel caso, la pronuncia fu emessa in sede di regolamento preventivo in relazione ad un procedimento in cui em stata dedotta non la mera illegittimit degli atti di un concorso, ma fa condotta asserita de1ittuosa di pubblici dipendenti nell'espletamento del concorso e nella predisposizione della sua rinnovazione a seguito dell'annullamento, ed era stata invocata l'applicazione delllart. 185 cod. pen. E non pu accogliersi la tesi secondo la quale, essendo intervenuto il provvedimento di ricostruzione della carriera, i comportamenti della Pubblica Amminisrazione relativi alla promo2lione per scrutinio, intesi sia come comportamenti positivi (atti illegittimi, annullati dal giudice ammilllistrativo) sia come comportamenti omissivi, restano sulfo sfondo della presente controversia fa quale ha ad oggetto soltanto il colpevole ritardo nell'erogazione di quanto al Catania sarebbe spettato percepire fin dall'inizio della tormentata vicenda. A tal proposito, si pu, infatti, osservare, riportandosi a quanto gi detto, che la colpa ed ii comportamenti dilatori vengono in discussione proprio in relazione ai provvedimenti ed ai comportamenti relati~i al1a promozione, riguardo ai quali, la suocessiva ricostruzione della carriera non pu valere ad attribuire fin datl'inizio alla .posizione del pubblico dipendente conSlistenza di diritto soggettivo. Ed il comportamento della Pubblica Amministrazione che viene in considerazione in relazione alle dette posiZJioni valutabile alla PARm I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE "467 stregua della posizione di potere che le oompetevia, regolato da norme di azione, e non di una posizione di obbligo, all'epoca inesiistente, la sola idonea a trasformarsi, in caso di violazione, in obbligazione risarcitoria. In onclusione, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo per quanto riguarda la domanda concernente la rivalutazione e gli interessi, e !'!improponibilit de1la domanda relativa agli ulteriori danni per il comportamento precedente la promozione e la ricostruzione della carriera, deve essere disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, rimanendo assorbiti gli altri motivd. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 dicembre 1986, n. 7214 -Pres. Barba -Rel. Caturani -P. M. Fabi (eone!. conf.) -Ministero de1le Finanze (avv. Stato Dipace) c. comune di Casalecchio di Reno. Espropriazione per pubblica utilit -Giudizio di opposizione alla stima Criteri di liquidazione dell'indennit Delibera consiliare di perimetrazione dell'area urbana -Sindacato di legittimit Cognizione del giudice ordinarlo Sussiste Irrilevanza della questione Declaratoria di incostituzionalit dei criteri di stima Limiti Conseguenze - Jus superveniens Applicabilit. Espropriazione per pubblica utilit Criteri di liquidazione dell'indennit -Applicabilit alle aree con destinazione agricola. Per effetto della caducazione dei criteri normativi stabiliti dalle disposizioni dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1980, n. 385 per la determinazione dell'indennit di esproprio dei suoli aventi comunque vocazione edificatoria, anche se non compresi nel perimetro dei centri edificati, in attuazione dei prin cipi di ius superveniens posti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'accertamento della possibile destinazione edificatoria del suolo espropriato e la l.iquidazione della relativa indennit dovranno e5sere effettuati secondo le regole stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, le quali riprendono vigore in luogo delle disposizioni derogatrici contenute nelle norme dichiarate incostituzionali (1). (1) Cfr. sentenze n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 della Corte Costituzionale. Nella specie, l'Amministrazione finanziaria aveva ricorso ai sensi dell'art. 19 della legge 865/1971 in opposizione alla stima di un lotto di terreno del demanio disponibile dello Stato, espropriato dal comune di Casalecchio di Reno per la costruzione di un edificio scolastico, deducendo l'erroneit della valutazione effettuata dall'U.T.E. sulla base della ritenuta estraneit dell'area rispetto 468 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I criteri di liquidazione della indennit posti dallo stesso art. 16 della legge n. 865 del 1971, modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, permangono operativi in t"elazione alle aree con destinazione agricola (2). (omissis) Con i due motivi, denunz!iando violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 18 e 19 della J. 22 ottobre 1971, n. 865 nonch degli artt. 2, 4 e 5 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, la ricorrente sostiene che la Corte d'Appello, cadendo anche in difetto di motivazione, non ha considerato che la delibera di delimitazione del centro edificato non costituisce un provvedimento ma un atto di accertamento di una mera situazione di fatto, il quale incide esclusivamente sul quantum della indennit, onde riflettendo la controversia insorta tra le parti la tutela di UJil diritto soggettivo alla giusta stima dell'indennizzo, doveva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario cui compete il potere di disapplicare la suddetta de1ibera ove ne riscontri l'illegittimit. In via subordinata si chiede poi l'applicazione dello jus superveniens costituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Nel presente giudiziio le modificazioni intervenute nell'oroinamento giuridico a seguito delle sentenze n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 della Corte costituzionale che hanno rispettiv,amente dichiarati illegittimi l'articolo 16 commi 5, 6 e 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (con riferi mento alle espropriazioni di terreni di natura edificatoria: S. U. numero 5401/84) e gli artt. 1 (dal 1 al 5 comma), 2 e 3 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (che hanno reintrodotto in via provvisoria i criteri gi dichiarati illegittimi dalla precedente sentenza), mentre determinano, come si vedr, la sopravvenuta irrilevanza del problema attinente ai poteri del giudice ordinario circa il sindacato sulla legittimit della delibera comu al perimetro del centro urbano edificato. Si controverte in ordine ai limiti della giurisdizione del giudice dell'opposizione alla stima con riferimento alla sindacabilit (sostenuta dall'Amministrazione ricorrente e negata dal Comune resistente) della delibera consiliare distintiva dei terreni interni ed esterni al perimetro urbano. Le Sezioni Unite, dopo aver ricordato che tale questione era gi stata risolta con la sentenza 11 maggio 1983 n. 3242 (in Foro lt. 1983, I, p. 2144, con nota di richiami) in aderenza all'orientamento dei giudici amministrativi, nel senso di ritenere la cognizione del giudice ordinario, hanno comunque ritenuto irrilevante il relativo motivo di doglianza in virt della mutata situazione normativa conseguente alle sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983 della Corte Costi tuzionale, ed hanno quindi cassato d'ufficio la sentenza impugnata, rinviandola ad altro giudice. (2) Circa i limiti della declaratoria di incostituzionalit delle sentenze sopra ricordate della Corte Costituzionale cfr. Cassazione, Sez. Un., 24 ottobre 1984, n. 5401, in Foro it. 1985, I, p. 47, con ampia nota di richiami. 1: i !: i f i: ' i i ii '.'.:'.z'.'.'.'.Z'.'.'.'.Z'.'.'.'.Z'.'.ZZ'.'.'.'.Z'.'.'.'.'.'.'.'.Z'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.Z'.zzZ'.'.'.C'.'.'.C'.Z<'.'.ZZZi:'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.ZZ'.'.'.'.'.'.'.'.Z'.'.'.'.'.C'.'.: .....zZZ ....... '.'.'.'.'.'.'.'.Z'.'.Z'.'.'.'.Z'.'..'...'.'.Z.-: .. .-..-.......-...-J 111 lliltlrr111111:11r11r;1~111@:rt:ii11f{~:rif11,:111i1r11:1111:t11r11:r1iri11~~:;i;ir1~i1111r11:11~11r~~:111r:1111111~1:1:i111~t1~=:111~:111t1r1,11JwJ PARTE I, SBZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 469 nale che delimita il centro edificato (risolta in senso favorevole da S.U. 3242 del 1983), pongono la questione circa le norme che dovranno essere applicate in sede di rinvio ai fini della determinazione della indennit di esproprio richiesta dall'Amministrazione finanziaria. A tal fine vanno richiamati i precedenti delle Sezioni unite (sentt. nn. 64 del 1986 e 4091 del 1985), secondo cui l'opposizione avverso la stima della indennit espropriativa, ivi inclusa quella proposta a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, davanti alla Corte d'appello in unico grado, introduce un procedimento di cognizione ordinaria, il quale non si esaurisce in un mero controllo suile determinazioni adottate in sede amministrativa, ma compo~ta il poteren indicarsi un contmddittore, rispetto a tale lite, ma l'elencazione dell'altro genitore, del parente e del P.M. appare insufficiente, perch manca proprio il soggetto il cui interesse que1lo esclusiva PAJlTJ! I, ~. IV, GIURISPRUDENZA CIVILB mente protetto, e cio i1 figlio minore. La dottrina e la giurisprudenza hanno dato giustificazione della mancanza di contraddittorio con costui (ovviamente rap~sentato da un curatore speciale, dato il cooflitto d'interessi) per l'opportunit di non contt'apporre H figLio al genitore. Ma la presa d'atto di tale giustificazione non elimina la mancanza del contraddittorio, sotto tale profilo, e prova un orientamento della legge verso la naturra non contenziosa del procedimento. C) Un altro indice decisivo nel senso suddetto si ritrova nella espressa previsione della revocabilit del provvedimento (art. 333 secondo comma ed art. 336 primo comma e.e.). Non si ritiene di poter seguire la motivazione con la quale Cass. n. 5408 del 1985 ha risolto fa difficolt derivante da tale normativa, sostenendo che essa ri~arda soltanto le ipotesi dell'art. 333 e non quelle dehl'art. 330, alla quale sli applicherebbe soltanto l'art. 333, che prevede una reintegrazione con effetto ex nunc e soltanto in presenza di un mutamento di situazione rispetto a quella considerata nel provvedimento di decadenza; e quindi non esclude il giudicato rebus sic stantibus della precedente statuizione. Si osserva, in contrario, che l'art. 336 primo comma (senza dubbio applicabile anche al provvedimento ex art. 330), regola la presentazione della domanda sulla base della qualle il procedimento iniziato, anche per l'ipotesi che si tratti di revocare de1iberazioni anteriori. Non possibile sostenere che, con riguardo ahl'art. 330, fa revoca possa essere prevista soltanto per il mutamento di ciircostanze, perch anche l'articolo 742 c.p.c. parla espressamente di revoca senza indicare i motivi di essa; ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono giustamente che Oiltre che per motivi di legittimit, il riesame nel merito giustificato sia da una richiesta di nuova valutazione di ragiood e situazioni di fatto gi esaminate; sia daLla sottoposizione all'esame del giudice che ha nrovveduto di circostanze preesistenti, ma ignorate, ovvero risuftanti da prove poi inficiate; sia da circostanze e motivi sopravvenuti. Se cos non fosse, ammettendo la revoca soltanto per motivi sopravvenuti, non si differemJierebbe il regime di stabilit del provvedimento camerale da quello della sentenza resa con clausola rebus sic stantibus. L'art. 742 invece vuol sancire il principio che l'organo che ha emanato iJ provvedimento pu anda!l"e in cont:ranio avviso e provvedere nuovamente sul suo oggetto -secondo ci che ritenga conforme a diritto e ad opportunit -senza essere vincolato dal provvedimento precedentemente pronunciato ed a prescindere daMa scadenza dei termini per il reclamo, che serve soltanto ad esaurire l'iter processuale di quel procedimento, restando intatta J.a possibilit della. revoca o modifica per qualunque motivo. 486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO' STATO. Un'interpretazione restrittiva dell'art. 336, in relazione all'art. 330 e.e., non pu essere giustificata neppure dalla presenza dell'art. 332, che prevede un'ipotesi particolare di cessazione ex nunc del precedente provvedimento, ma non esclude la sua generale revocabilit, ai sensi de1l'artico1o 336. vero che, fino alla revoca, i provvedimenti hanno una certa stabilit (ofr. Gaiss. n. 5374 del 1980, in sede di applicazione dell'art. 252 e.e.; materia analoga a!lla presente), ma non si tratta della stabilit del giudicato. Questa ritenuta dalla legge incongrua, con riguia;rdo agli interessi tutelati, che esigono un continuo ed attento adeguamento del provvedimento alla realt mutevole del minore (si pensi, per esempio, alla crescita di et ed ai problemi infiniti che gi ,soltanto essa pone, in ordine alle esigenze di allevamento e di educazione), senza che si possa distinguere fra fatti gi valutati e fatti sopravvenuti, perch la realt della persona del minore basata su un continuum di esperienze, dove il passato si salda al presente, nell~ prospettiva della futura maturazione (non per niente si parla di et evolutiva), per cui la valutazione deve essere complessiva e non soggetta allo sbarramento formale del giudicato. D) Una riprova del risultato raggiunto, che non pu non comprendere tanto i provvedimenti ex art. 330 che quelli ex art. 333 (e quindi anche quelli previsti dall'art. 317-bis, che si pongono ad un livello intel'Jlledio fra gli altri due e sono improntati alla medesima ratio, come gi si sottolineato all'inizio del1a presente motivazione) data dal rilievo che un procedimento iniziato, per esempio, per la dichiarazione di decadenza, pu portare ad un provvedimento meno grave, ex art. 333 e.e. IJ problema del controllo deilla correttezza giuridica di esso potrebbe essere sohlevato da chi ha diritto al reclamo (e quindi, secondo la tesi qui respinta, ,al ricorso per cassazione). Nei iriguardi del provvedimento preso ex art. 333 si deve prendere atto dell'ostacolo testuale al ricorso, derivante dalla revocabilit ex art. 333 secondo comma, ma l'ostacolo vale anche nel caso opposto, cio in quello di un ricoirso contro un provvedimento di decadenza rivolto ad ottenere una misura meno grave (che dovrebbe essere pronunciata dal giudice di rinvio, a seguito della cassazione del primo provvedimento). Il risultato sarebbe veramente singolare: la cassazione dovrebbe servire a sostituire ad un provvedimento- impugnabile con tale mezzo -un provvedimento che non lo , con grave violazione dei princpi secondo cui ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata da:l giudice di rinvio. La disarmonia sopra rilevata si elimina ritenendo non che l'impugnabilit dipenda dal concreto contenuto del provvedimento (infatti, a questa tesi si deve oppor.re che tale contenuto pu variare a seguito dell'impugnazione, la cmi aspirazione consiste appunto nel mutamento PARm I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE del provvedimento impugnato); ma affermando invece che in nessun caso ammesso il ricorso per cassazione, perch in tutti i casi sancita la modificabilit o revocabillit -anche per una nuova valutazione di fatti anteriori -che contiraiddice con quella possibilit di formare iJ giudicato sostrunzia:le che elemento essenziale per la ricorribilit ex art. 111, comma 2, Cost. Un analogo tipo di aritiiche deve essere mosso a quella tesi secondo la quale il ricorso per cassazione sarebbe ammissibile soltanto quando il conflitto si risolve decidendo una questione di puro diritto, che esclude che a:l decreto possa attribuirsi una portata meramente ordinatoria ed amministrativa (Cass. n. 1115 del 1981, cit.). Infatti, non si pu condizionare la qualifica del provvedimento al tipo di motivo sollevato con il ricorso, perch la qu.atlifica un dato anteriore che condiziona l'ammissibilit del ricorso; e, d'altra parte, se questo fosse ammissibile, anche la valutazione di merito potrebbe essere contirollata, nei Jimiti di oui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Le preoccupazioni insite nell'indirizzo da ultimo ricordato (permettere alla Corte di Cassazione l'esercizio delle fuinzioni di nomofilachia e di garanzia dell'uniformit della giurisprudenza in una materia cos delicata) non sono state ignorate dalla dottrina, che ha !I'icordato come la pronuncia che statuisce su diritti configura il provvedimento per il quale istituito quel 1tipo di impugnazione; ma si pu osservare che i provvedimenti di oui si tratta sono anche suscettibili di un'actio nullitatis in sede contenziosa, appunto perch non suscettibili di giu clicato. E) Concludendo, queste Sezioni Unite ritengono di confermare il pi antico e prevalente indirizzo, perch la legge espressamente sancisce, nella sedes materiae, il principio della revocabilit che proprio dei provvedimenti c.d. di vdlontaria gimisdizione; pe!I'Ch tale principio pone un ostacolo testuale insuperabile aill'esperibilit del ricorso per cassazione; perch non ha rilievo la circostanza dell'incisione del provvedimento su status, diritti soggettivi e poteri-funzionali, in quanto la statuizione (anche di carattere costitutivo) sugli stessi non atta a piregiudicare ill1 modo definitivo ed irrimediabile le parti, che possono utilizza!I'e Ilo strumento della modifica e deMa revoca, senza essere vincolate da aloun giudicato; perch questa scelta in armonia con la struttma non contenziosa del procedimeinto, il quale non assioura com pletamente il contraddittorio; pocch si t!I'atta di scelta confacente agli interessi tutelati che, pur facendo capo in modo esolusivo al minore, non tanto devono essere accertati e modificati con efficacia di giudicato, quanto contro11ati e govemati di fronte all'incessante mutamento delle condizioni di fatto e dei problemi esistenziali che esigono una pronta e duttile risposta. L'i111ammissibmt del ricorso deve affermarsi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 488 con riguardo: a) ai provvedimenti contenenti disposizioni diverse rispetto alla previsione di legge e di esclusione dell'esercizio della potest dei genitori sui figli naturali, ai sensi dell'art. 317-bis e.e.; b) alla pronuncia di decadenza da1la potest sui figli ai sensi dell'art. 330 (ed a quella di reintegrazione ai sensi delllart. 332 e.e.); e) ai provvvedimenti previsti dall'art. 333 e.e. Non oggetto di specifico esame in questa sede alcun altro tipo. di provvedimento, anche se coinvolgente l'eser cizio della patria potest e/o l'affidamento, dei minori (per esempio, nell'ambito delle pronu:ncie sulla separazione personale e sul divorzio), tiranne che il provvedimento di affidamento c.d. giudiziario previsto dal secondo comma dell'a1t 4 della legge n. 184 del 1983: ove manchi ~assenso dei genitori esercenti la potest o del tutore provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano @. artt. 330 e se~enti del codice civile . Si possono ripetere, .anche a proposito di ta:le provvedimento, le considerazioni gi fatte per escluderne l'idoneit al giudicato sostanziale e quindi la ricorribilit per cassazione, a prescindere alla questione se esso tuteli il diritto del minore sancito da1l'art. 1 della legge e se crea posizioni di potere degli affidatari. Invero, i1 richiamo agli artt. 330 e ss. (che deve estendersi, per le considerazioni gi fatte, anche all'art. 317-bis e.e.); non puramente di stile, dal momento che i due provvedimenti sono correlati; il minore affidato ad altri che esercitano funzioni vicarie dei genitori soggetto di riferimento dei poteri-doveri indicati dall'art. 5 della legge 184. Correlativamente, il minore sottratto all'esercizio 1della potest di entrambi i genitori (se non trova ricetto in un adeguato ambiente della propria !famiglia) deve essere affidato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184, pur essendo l'affidamento una misura che pu prescindere dai provvedimenti ex artt. 330-333 (e 317-bis, secondo l'interpretazione gi data), come risulta daLI'art. 5. Non si pu ammettere un diverso regime di impugnabilit del provvedimento su questo punto, rispetto a quello che riguarda la potest dei genitori. Ed infatti: a)' il provvedimento adottato, d'ufficio, senza un vero contraddittorio, salvo -eventua:lmente e contestualmente quello impetr fetto gi descritto ai sensi dell'arit. 330 e ss. e.e. b) il provvedimento revocabile sia per motivi sopravvenuti ( quando sia venuta meno la situazione di difficolt temporanea della famiglia di origine) sia per motivi preesistenti. Invero, nella formula ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore non possono non rientrare anche i casi nei quali, alla luce dell'esperienza nella famiglia affidataria, risulti che le condizioni preesistenti del minore -che avevano consigliato il provvedimento -devono riconsiderarsi in diverso modo. D'altra parte, non possibile pensare che il Tribu:nale sia ~ ."N.N."-ᥥ . .! PARTB I, SBZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVIL1! vincolato ail[a propria precedente deciJSione, anche se si convince dell'errore commesso, sia nella scelta degli affidatari, sia addirittura nella valutazione delle premesse dell'affidamento ai sensi dell'art. 2. Anche fil questi casi, a parte l'aipplicabilit degli artt. 737 e ss. (articolo 742-bis) vi sono indici ulteriori specifici di una scelta nel senso delila mancanza di definitivit del provvedimento, che non inteso ad accertare o costituire diritti, ma a governare interessi che non possono essere lasciati all'autonomia privata (l'interesse del minore al mantenimento, all'istruzione, ahl'educazione in un ambiente idoneo). La materia in re ipsa estranea alla risoluzione di conflitti giuridici su diritti contrapposti, contestati o insoddisfatti, e quindi estranea alla giurisdizione contenziosa. Il ricorso dello Scopel1iti deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Consiglio di Stato, Ad. Plen., 3 luglio 1986, n. 7 -Pres. Crisci -Est. Barberio Corsetti -Pecorari (avv. Miniero) c. 6" Direzione Genio Militare (avv. Stato Onufrio) e Maggiolo (avv. Cavasola). Demanio Patti agrari. Demanio Destinazione ed utilizzazione beni del patrimonio indisponibile. (Legge 11/1971, art. 22; 1. 692/81 art. 22; I. 203/82 art. 52). La disciplina dei patti agrari non applicabile ai beni patrimoniali indisponibili dello Stato. Per i beni patrimoniali indisponibili non rileva che la destinazione ad una pubblica funzione possa non essere costante purch permanga la utilizzazione in funzione della quale sono stati classificati tali. Diritto -7. -Al Sig. Irmo Pecocari, titolare dal 1969 al 1974 e dal 1974 al 1980 di una concessione per lo sfalcio delle erbe naturalmente crescenti e per lo scalvo delle piante nel compendio militare Centro Logistico di S. Martino, pur senza addivenirsi ad un rinnovo della concessione, fu di fatto consentito di coltivare il fondo fino alla fine del 1982. Nel frattempo, nell'agosto 1982, la Direzione del genio militare aveva indetto una licitazione privata per Ja concessione di sfruttamento agricolo del compendio; licitazione alla quale il Pecorari, sebbene invitato, rifiut di partecipare, sostenendo che l'amministrazione non poteva dispo! 1I'e del fondo in dipendenza del suo diritto a beneficiare di p!I'Oroga legale del preesistente rapporto, in virt della normativa sull'affitto dei fondi rustici (legge 1 dicembre 1981 n. 692 e legge 3 maggio 1982 n. 203). Nell'ottobre 1982 il Pecorari, non avendo ricevuto alcuna risposta in proposito, impugn innanzi al T.A.R. per l'Emilia Romagna gli atti relativi alla licitazione privata indetta per la concessione di sfruttamento agll'icolo , affermando che iJ suo rapporto con l'amministrazione; sorto originariamea:ite per Jo sfalcio delle erbe e scalvo deIJe piante, si era successivameillte trasformato in concessione ;per lo sfruttamento agricolo, onde ad esso doveva essere applicata la normativa concerne:nte l'affitto dei fondi rustici. t PARm I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Nel caso l'amministrazione non avesse ritenuto aipp.licabille tale normativa, non avrebbe comunque potuto procedere alla Hcitazione privata, perch avrebbe dovuto assegnargli il fondo in forza della disposizione di cui alfil'art. 51 della legge n. 203 del 1982. Il T.A.R. adito ha rigettato il ricorso perch ha ritenuto che l'odginario rapporto intercovrente tra il Pecorari e I'Ammmis, art. 8). Le parti delle spiagge lacuali oggettivamente idonee a soddisfare le stesse utilit delle relative acque sono beni demaniali fino a quando non sia adottato un provvedimento di sdemanializzazione o non sia tenuto un comportamento concludente con cui l'Amministrazione competente dimostri la volont di sottrarlo alla sua funzione. La decisione dell'Amministrazione di subordinare l'adozione di un provvedimento al pagamento di un canone elevato immediatamente impugnabile quando determina la compressione della posizione giuridica dell'istante. La disposizione del regolamento per la vigilanza e le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici secondo la quale l'Amministrazione pu fissare l'entit del canone di concessione in misura simbolica per gli usi strumentali alla costruzione di opera di pubblica utilit si applica ad ogni forma di utilizzazione da parte dei servizi ferroviari in regime di concessione. Diritto. -I) Con la decisione parziale e interlocutoria n. 1 del 1984 l'Adnanza ha gi risolto in senso affermativo ila questione (che aveva giustificato H deferimento dell'intera controversia da parte della IV Sezione di questo Consiglio), concernente l'idoneit del deposito di documenti attinenti alla causa, anche se provenienti da un soggetto che non risulti formaLmente parte in giudizio, ad interrompere il termine di perenzione. La decisione, sotto tale profilo parziale, costituisce giudicato sul punto, sicch il Collegio non pu che prenderne atto e passare all'esame dei motivi di ricorso. 498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il) In via preliminare, occorre tuttavia tener conto di due sopravvenuti punti processualmente rilevanti, cui ineriscono altrettanto questioni pregiudiziali. Successivamente all'on:lina:nza di rimessione, la difesa della Societ ITALPI, originaria ricorrente, ha depositato (il 25 novembre 1985) una memoria difensiva con la quale ha reso noto che: a) il complesso aziendale denominato SVIT cui ineriscono le pendenze con l'Amministrazione finanziaria oggetto del precedente giudizio, stato ceduto in data 30 agosto 1971 alla Societ italiana autotrasporti {identificabile proprio nel soggetto da cui provenivano detti documenti, il deposito dei quali stato ritenuto dall'Adunanza atto di procedura idoneo a interrompere il termine di perenzione); b) successivamente (in data 12 maggio 1972) essa ITALPI si estinta per incorporazione ne1la S.p.A. Bastogi. Con atto notificato dalle altre parti il 16 aprile 1984, 1Ia S.I.A. (cessionaria del complesso aziendale SVIT) ha poi spiegato intervento volontario dichiarando di far proprie tutte le ragioni di diritto e di fatto esposte nel ricorso originariamente prodotto dall'ITALPI. In relazione a tali vicende occorre chiedersi, innanzi tutto, se il rapporto processuale tuttora validamente costituito, e se, poi, sussista ancora l'interesse della parte privata a una pronuncia :in merito: questioni, queste, cui i difensori hanno fatto brevi cenni in sede di discussione oraLe, ma che il Collegio deve comunque esan1inare d'ufficio, indipendentemente dalle prospettazioni di parte. Ad entrambi i quesiti deve rispondersi affermativamente. In ordine al primo, va rilevato che la successione della S.l.A. nel rapporto controverso, avvenuto in pendenza di processo per effetto dell'acquisto del complesso aziendale, cui ineriscono le pendenze con l'Amministrazione finanziaria dello Stato relative al canone di concessione del demanio lacuale, legittima l'intervento in causa del successore a titolo particolare ex art. 111, terzo comma, Cod. proc. civ. D'altra parte, la successiva estinzione della INALPI (originaria ricorrente), non dichiarata al momento della proposizione deU'rultima istanza di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso (24 aprile 1981), se rappresenta un evento irrilevante ai fini della prosecuzione del processo (arg. ex combinato disposto artt. 92 r.d. 18 agosto 1907 n. 642, 111 e 300, secondo comma, Cod. proc. civ.), rende comunque certi che J.a decisione definitiva deve essere emessa nei confronti deM'intervenuta S.I.A., rimasta unica ed effettiva titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Sulla seconda questione, osserva il Collegio che il dubbio circa la permanenza dell'interesse a una pronuncia conclrusiva del merito nasce dal fatto che con rogito notar Pisciotta 5 febbraio 1972 n. rep. 367/9, trascritto alla Conservatoria di Varese con nota 19 febbraio 1972 n. 1870, fintero compendio immobiliare in localit Ponte Fresa di Lavena, comprendente il fabbricato gi adibito a stazione della ex ferrovia PARTB I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Luino-Ponte Tresa , risulta essere stato alienato dalla S.l.A. a terzi, con il consenso, peraltro, dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (rappresentanta da un funzionario delegato dall'Intendente di finanza di Varese), la quale ha nell'occasione espresso la volont di rinunciare al diritto di reversibilit allo Stato gravante sugli immobili oggetto di contratto. Va rilevato ill'Ilanzitutto che l'interesse relativo al canone pu permanere ai fini di una eventuale concessione in sanatoria, che riguardi i iaipporti anteatti, dal 19421n poi. Inoltre, malgrado il tenore de1le clausole contenute nel contratto de quo, il Collegio, c uispetta conoscere incidenter tantum anche delle questioni attinenti a diritti soggettivi (sempre che non si tratti, come nella specie non si tratta, di questioni di stato o di capacit: art. 8 legge n. 1034 del 1971; art:. 18 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054), ritiene che l'interesse sostanziale a una pronuncia di (eventuale) accoglimento sussista tuttora in capo alfa S.I.A. e ai suoi aventi caUJSa in quanto l'atto di alienazione sopra citato, non poteva riguardare aree aventi il carattere della demanialit vera e propria. In caso diverso, l'atto deve considerarsi radicalmente nullo per inidoneit dell'oggetto (artt. 823, 1346 e 1418 Cod. civ.). Costituisce, infatti, opinione assolutamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza che le spiagge lacuali soggiacciono allo stesso regime giuridico del demanio marhtimo (malgrado l'equivoca formulazione dell'art. 822, primo comma, Cod. civ. al quale tuttavia non pu attribuirsi valore determinante nella definizione dell'ambito del demanio Jacuale, che va invece individuato alla srtregua della previgente legislazione: cfr. Cass. Sez. un. 14 dicembre 1981 n. 6591), con la conseguenza che anche i tratti di spiaggia oggettivamente idonei ad assicurare le stesse utilit di generale interesse, soddisfatte dall'uso delle acque, devono ritenersi beni demaniali sin tanto che non intervenga un formale provvedimento di sdemanializzazione o comunque un comportamento tacito concludente dell'Autorit preposta alla cura del bene che riveli l'inequivoca volont di sottrarlo alla sua funzione pubblica (cfr. Cass. Sez. I, 20 aprile 1985 n. 2610). Nella specie, non solo manca la prova dell'esistenza di un provvedimento o di .un comportamento di tal genere (che certamente non pu identificarsi nella volont, espressa da un funzi0!!1;ario delegato dall'Intendente di finanza di Varese, di rinunciare a un non meglio precisato diritto di reversibilit dello Stato, determinazione questa probabilmente ispirata dalla prevalente considerazione de1le opere accessorie costruite ai limiti del piazzale e non del carattere demaniale dell'area), ma sussistono invece univoci elementi indiziari rivelatori di una diversa volont dell'Amministrazione intesa a conservare il carattere demaniale della spiaggia in questione. Basta pensare, in prQposito, che RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 500 di fronte alle richieste, reiteratamente formulate dai competenti Organi, di pagamento di un canone, anche piuttosto elevato, a titolo di sanatoria di un'asserita situazione di abusiva occupazione della spiaggia, la Societ ricorrente non ha mai contestato il titolo di propriet demaniale, limitandosi soltanto a invocare un preesistente rapporto concessorio per ottenere il rinnovo gratuito o almeno con riduzione del canone: appare quindi evidente l'arbitrariet dell'iniziativa assunta dalla Societ, con l'avaHo dell'Intendente di finanza di Varese, diretta a rendere possibile l'acquisto da parte di un terzo dell'area demaniale, il cui titolo di pro priet pubblica non era mai stato fino a quel momento in contestazione. La illullit del negozio di cessione stipulato tra privati evidenzia l'attualit dell'interesse sostanziale della ricorrente a una pronuncia che, previo annullamento dell'atto determinativo del canone in misura (asseritamente) illegittima, renda possibile l'instaurarsi di un regolare rapporto concessorio sul terreno demaniale per lungo tempo abusirvamente occupato. III) Infondata l'eccezione di inammissibilit dell'impugnativa, che l'Avvocatura solleva sotto il profilo della mancanza di lesivit dell'atto impugnato, configurantesi, secondo tale prospettazione difensiva, come atto interno al procedimento istruttorio preordinato al rinnovo della concessione. Il Consiglio di Stato ha gi chiarito, in casi simili, che impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto lesiva di situazioni soggettive esterne, o~ determinazione amministrativa idonea a produrre un definitivo arresto procedimentale, e ci in quanto gli interessi cosiddetti pretensivi (quelli cio, che aspettano da un provvedimento positivo dell' Amministrazione il. loro concreto soddisfacimento) non altrimenti potrebbero essere tutelati se non azionando l'interesse ('strua:nentale) all'eliminazione dell'atto o comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento. Nella specie, non stato negato il rinnovo, della concessione (diniego di rinnovo che si configurerebbe come atto conclusivo del procedimento), e 'tuttavia la pretesa deH' Ammilllistrazione di condizionare il rilascio del provvedimento favorevole al pagamento di un canone elevato ha determinato comunque una compressione de1la posizione giuridica della Societ ricorrente, la quale ha comunque un interesse qualificato ahl'annullamento della determinazione (asseritamente illegittima) relativa al canone, in qruanto ostativa alla r-ealizzazione dell'effetto finale favorevole perseguito con la proposizione della originaria istanza. IV) Nel merito ha carattere assorbente, ed altres fondato, il quarto motivo di ricorso, se inteso, come rettamente deve intendersi, rivolto anche contro la circolare del Ministero delle finanze 1 agosto 1961 n. 201. Il Collegio ritiene che non sia necessario ripercorrere le tappe sto riche del travagliato iter procedimentale in esito al quale si determinata PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA l'attuale situazione di abusiva occupazione del tratto di sponda del lago di Lugano su cui insiste il piazzale per la sosta e fa manovra delle carrozze ferroviarie (ora autoveicoli) utilizzate per l'esercizio della ferrovia in concessione (ora servizio automobilistico sostitutivo). Sia, infatti, che l'area de qua, estesa circa mq. 692, debba identificarsi con il pi ampio tratto di spiaggia che fu a suo tempo oggetto di concessione ad opera della Prefettura di Como, come asserito dalla ricoi:iren:te e comprovato dal documento (atto concessionale del 30 maggio 1984, peraJltro esibito in copia non autentica) allegato al suo fascicolo, sia che, al contrario, il terreno in questione si identiifichi con parte della maggiore superficie (mq. 1.942,48) a suo tempo assentita in concessione alla Societ Navigazione e Ferrovie del Lago di Lugano (d.dm. 20 giugno 1914) e da questa pervenuta, tramite la Societ varesina imprese elettriche,. (4 gennaio 1915) e la Societ varesina trasporti (26 maggio 1941), alla ITALPI, come sembra potersi desumere dahla nota 28 agosto 1964 del Ministero delle finanze diretta all'Intendente di Varese (a11. n. 10 al fascicolo dell'Avvocatura), la situazione di fatto e di diritto sulla quale l'Ammimistrazione era stata chiamata a provvedere con le due originairie istanze, del 1950 e del 1954, restava identica nella prima ipotesi come nella seconda; non vi dubbio, infatti, che anche il pi antico rapporto concessionale, quand'anche effettivamente costituito in ordine all'immobile controverso, aveva subto nel tempo 1a novazione del suo titolo giustificativo e si era quindi giuridicamente estinto con lo sca dere del termine fissato nel nuovo atto di concessione (pi probabilmente quello approvato con d.m. 20 giugno 1914 n. 9863). Non credibile, infatti, l'asserzione della ricorrente secondo cui la sua dante causa si era indotta alla stipula della convenzione del 1914 per avere ignorato la preesistente concessione del 1889; comunque la circostanza, quand'anche provata, sarebbe irrilevante sotto un duplice profilo: perch, ill[lanzi tutto, la determinazione volitiva del privato ha carattere meramente accessorio rispetto all'atto con:cessionale deH'Amministrazione, che costitutivo del rapporto e indifferente alle motivazioni soggettive dell'altra parte; e perch, poi quand'anche volessero applicarsi alla convenzione (accessoria all'atto di concessione) i princpi civilistici in materia di contratto, l'errore su di Ulll presupposto non rileverebbe come stato soggettivo della parte privata, in quanto non essenziale e non riconoscibile dalla parte pubblica (art. 1428 Cod. civ.). Non essendovi dubbio, per le ragioni anzidette, che a partire dal 19 febbraio 1942 (data di scadenza dell'ultima concessione) l'occupazione del suolo si perpetu solo di fatto, tuttavia da rilevare che l'amministrazione ha fatto malgoverno delle norme applicabili aHa specie nel determinare il nuovo canone di concessione. Va premesso che la materia cade sotto la disciplina del r.d. 1 dicembre 1895 n. 726 (Regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiaggie dei laghi pubblici e 502 RASSEGNA DBLL'AVVOCATURA DELLO STATO delle relative pertinenze), il cui ambito di operativit, per la completezza e l'evidente esaustivit del suo contenuto dispositivo, non lascia spazio a contrastanti inte:ripretazioni di norme previgenti, anche se contenute in attifonte di rango superiore. dubbio che l'art. 228 della fogge 20 marzo 1865 n. 22481 all. F (riprodotto nell'art. 60 del r.d. n. 1447 del 9 maggio 1912, testo, questo ultimo, di carattere meramente compilativo) possa interpretarsi crune volto ad affermare una presunzione assoluta di improduttivit delle spiagge lacuali: comunque, se pure questo fosse stato il senso originario della norma in esame, esso indubbiamente fu superato dal successivo regolamento n. 726 del 1895, le oui di:sposizioni, di carattere generalissimo, furono sin dall'origine chiaramente intese a disciplinare qualunque tiipo di utilizzazione delle' spiagge lacuali, e cosl anche quelle preordinate alfa costruzione e manutenzione di opere di interesse pubblico, espressamente richiamate negli artt. 5 e 8, ultimo crunma. Che, poi, questo fosse il significato pi logico dell'art. 228 della legge n. 2248 del 1865, quale era venuto chiarendosi alla 1uce della successiva evoluzione normativa, comprovato dai testi legislativi che a partire dal 1924 imposero la revisione dei canoni con riferimento a tutti i tipi di concessioni, sia precarie che perpetue , ivi comprese quelle relative alle spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei faghi (art. 1, n. 2, r.d.l. 25 febbraio 1924 n. 456; art. 1 d.lgt.c.p.s. 7 gennaio 1947 n. 24; art. 1 legge 21 gennaio 1949 n. 8; art. 1 legge 21 dicembre }961 n. 1501, etc.). Ci posto, indubbio tuttavia che le leggi sopracitate, e ancor prima, il Regolamento n. 726 del 1895 distinguevano nettamente tra i vari tipi di concessioni, in particolare prevedendo la facolt dell'Amministrazione di graduare .J'entit del canone, sino a fissarla in misura soltanto simbolica per quegli usi che fossero strumentali alla costruzione di oipere di pubblica utilit (art. 8, ultimo comma, r.d. n. 726 del 1 dicembre 1895; art. 6 del dJgt.c.p.s. 7 gennaio 1947 n. 24; art: 4 legge 21 dicembre 1961 n. 1501). Non condivisibile, in proposito, l'assunto dell'Avvocatura secondo cui la norma agevolativa dell'art. 8 Reg. n. 726 doveva intendersi, se applicata alle concessioni ferroviarie, in senso restrittivo, e cio limitata alle concessioni aventi ad oggetto la costruzione di ferrovie (e non la sola gestione del servizio ferroviario). Esattamente si rileva in contrario che la legislazione sulle ferrovie non autorizza distinzioni di ta!l genere, trasparendo invece dal complesso delle disposizioni 5uccedutesi nel tempo il chiaro favor legislativo per il servizio ferroviario in regime di concessione in quanto servizio oggettivamente pubblico; per convincersene, basta riflettere che le sovvenzioni di esercizio, prima erogate in via straordinaria (si vedano, per fare run esempio, le norme degli artt. 4 e 5 de1la Jegge 4 dicembre 1902 n. 506, modif. dall'art. 1 della legge 9 luglio 1905 n. 413), assunsero poi carattere di ordinariet (cfr. 5 e 8 legge 503 PARTB I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 2 agosto 1952 n. 1221, modif. e integr. dalla legge 29 novembre 1971 n; 1080), estendendosi anche agli autoservizi sostitutivi (previa favorevole valutazione, ovviamente, dell'Autorit competente circa l'opportunit tecnica della sostituzione: art. 2 r,d.l. 14 ottobre 1932 n. 1436). Se il carattere oggettivamente pubblico del servizio ferroviario in concessione (o di quello automobilistico sostitutivo) permane pur quando muti, per successione regolarmente autorizzata, il privato gestore, non vi sono ragioni valide per sostenere l'interpretazione restrittiva seguita dall'Avvocatura circa il senso e la portata dell'art. 8, ultimo comma, del r.d. n. 726 del ' 1895, dal momento che costruzione ed esercizio di un'opera preordinata all'espletamento di un servizio di pubblica utiJlit sono funzioni equivalenti secondo la ratio che traspare dallo schema logico della disposizione citata. Men che mai, poi, possibile escludere l'applicabilit della norma alla fattispecie in esame muovendo dal presupposto che l'impresa ferroviaria risponde a uno scopo di lucro, perch la finalit speculativa di cui si occupa la citata disposizione quella che inerisce direttamente all'uso del bene demaniale, mentre la concessione di arenile per il movimento dei .treni (o degli autoveicoli) finalizzata alla gestione del pubblico servizio rispetto al quale il fine di lucro (che cosa diversa dalla economicit di ogni impresa, ravvisabile nel criterio di pareggio tra costi e ricavi) appare non solo esterno ma anche del tutto _occasionale, tenuto conto delle finalit sociali del servizio che impongono la fissazione di tariffe ridotte e/o differenziate (sicch, notoriamente, le sovvenzioni pubbliche per l'esercizio tendono appunto a realizzare il pareggio finanziario delle .imprese concessionarie non conseguibile con gli usuali strumenti di conduzione aziendale). Omettendo di fare applicazione dell'art. 8, ultimo comma, del ril. n. 726 del 1895, l'Amministrazione si evidentemente attenuta alla circ. n. 201 del 1 agosto 1961, che nell'allegato A, sub '1ett. D, sembra voler limitare la facolt di determinazione del canone in misura minima alle sole concessioni fatte ad enti pubblici. La circolare, che sotto molteplici aspetti presenta carattere innovativo della previgente disciplina (talch ad essa deve riconoscersi :natura di regolamento ministeriale), tuttavia in tale parte illegittima in quanto deroga a un precetto del regolamento generale governativo (che ha priorit gerarchica nel- 1'011dine delle fonti: .art. 4, secondo comma, delle preleggi). Il ricorso va pertanto accolto nel quarto motivo, con il conseguente annullamento, in parte qua, della circolare n. 201 del 1961, allegato A, sub lett. D, e del provvedimento aipJYlicativo col quale sono stati determinati i canoni da corrispondersi, per l'area demaniale in contestazione, dal momento della (asserita) abusiva occupazione sino alla data del rinnovo dell'atto concessionale. 504 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Resta salva, ovviamente, la facolt dell'Amministrazione di valutare ogni altra circostanza di fatto e di diritto rilevante ai fini del rilascio del provvediment? richiesto. Le spese possono essere equamente_ compensate. CONSIGLIO DI STATO; Sez. IV, 3 luglio 1986, n. 455 -Pres. Santaniello Est. Cortese -Ensslin ed altro (avv. Lorenzoni) c. Prefetto di Ragusa (avv. Stato Di Car.lo). Cittadinanza Stranieri Esigenze di sicurezza ed ordine pubblico Li bert di ingresso Trattato italo-germanico. (Legge 7 marzo 1961, n. 436, art. 2; T.U. 18 giugno 1931, n. 777, art. 142). Cittadinanza Stranieri Libert di ingresso Poteri discrezionali della P.A. Sindacato giurisdizionale. Cittadinanza Stranieri Espulsione Motivazione. La libert di ingresso, soggiorno e stabilimento assicurate dal Trattato di amicizia commercio e navigazione italo-germanico suppone che si tratti di soggiorno conforme a legge e non pu riconoscersi quando lo straniero non si sia presentato all'autorit di P.S. per rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno. L'istituto dell'espulsione dello straniero non contrasta con i princpi costituzionali in quanto i pote.ri discrezionali che attribuisce alla Pubblica Amministrazione sono soggetti a sindacato giurisdizionale. Non pu ritenersi adeguatamente motivato ed quindi illegittimo il provvedimento di espulsione dello straniero giustificato solo in base alla ritenuta opportunit. Diritto. -Sussistendo evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva i due ricorsi vanno riuniti per esser definiti con unica decisione. Occorre innanzitutto considerare i termini e l'ol1dIIle in cui le varie censure ed istanze sono proposte alla Sezione, delle quali talune avanzate in via principale ed altre in via subordinata, come emerge dalla formulazione degli atti di gravame -tra loro eguali -e dalle relative conclusioni. In estrema sintesi pu rilevarsi che gli appellanti sostengono in via principale l'illegittimit del provvedimento di espulsione dal territorio italiano emesso nei loro confronti per assoluta carenza di motivazione, in quanto, essendo cittadini gel'manici, esso poteva esser giustificato solo da motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica, mentre nella specie gli atti impugnati risultano adottati con il mero riferimento ad una ritenuta opportunit dell'espulsione. Dedu PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 505 cono anche l'illegittimit del provvedimento conseguenziale di accompgnamento forzoso alla frontiera, che sarebbe consentito solo ove l'espulsione fosse stata motivata da considerazioni di sicurezza o di ordine pubblico. L'illegittimit dei decreti prefettizi di espulsione dedotta inoltre per violazione delle disposizioni interne di pubblica sicurezza, delle. norme costituzionali, dei princpi e delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nonch dell'art. 2, secondo comma legge 436 del 7 marzo 1961, che d esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato dall'Italia e dalla Germania il 21 novembre 1957. In via subordinata, per l'ipotesi che il Consiglio non ritenga di annullilare i provvedimenti di espulsione che impediscono agli appellanti di tornare in Italia, viene proposta questione incidentale di legittimit costituzionale delle norme che consentirebbero l'adozione dei provvedimenti impugnati o la rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunit Europee per ottenere una pronuncia interpretativa di talune norme del trattato di Roma (artt. 3 lett. e), 7, da 48 a 68), di altri atti comunitari come le direttive 11 febbraio 1964 n. 221 (art. 1) e 15 ottobre 1968 n. 360 (art. 8) nonch del regolamento 15 ottobre 1968 n. 1612. Osserva la Sezione che la fondatezza delle censure avanzate in via prioritaria -implicante l'annullamento dei provvedimenti impugnati rende .superfluo l'esame delle questioni sollevate in via meramente subordinata (al cui accoglimento conseguirebbe la so51pensione del procedimento) dovendosi soddisfare in via primaria aa tutela dell'interesse degli appellanti. A questo punto giova considerare il tenore degli impugnati deoceti prefettizi di espulsione: tali atti appaiono motivati esclusivamente con la ritenuta opportU1I1it che gli appellanti vengano espulsi dal territorio nazionale. Secondo la comune interpretazione, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi assume una sua particolare connotazione a seconda delle situazioni giuridiche del privato che ne risultano incise. Non pu certamente ignorarsi che il provvedimento di espulsione sacrifica fortemente i diritti di libert dello straniero, i quali, alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, godono anch'essi di una tutela privilegiata rientrando tra i diritti inviolabili dell'uomo (cfr. sentenza 46 del 1977). Ci non esclude -come ha espressamente riconosciuto la Corte -che anche i diritti di libert possano subire limitazioni a salvaguardia di esigenze, parimenti tutelate dalla Costituzione, talch l'istituto dell'espulsione, disciplinato dal T.U. l.p.s. del 1931, non contrasta con gli artt. 3, 16 e 24 della Costituzione, proprio perch i poteri discrezionali che RASSEGNA Dm.L'AVVOCATURA DELLO STATO 506 con esso vengono esercitati sono soggetti a sindacato giurisdizionale che ne assicura la legittimit. La salvaguardia ora indicata richiede ed esige che la Pubblica Amministrazione assolva adeguatamente l'obbligo di motivare i provvedimenti di espulsione, come ripetiltamente affermato da questo Consiglio (cfr. da ultimo Sez. IV, 5 dicembre 1984, n. 888). Nella specie quindi appare evidente che la mera ritenuta opportunit dell'espulsione non soddisfa minimamente l'esigenza della motivazione, e gli impugnati provvedimenti espulsivi del 29 settembre 1983 vanno pertanto annullati per tale vizio. N appare condividibile la censUII'a -pur essa prioritariamente avanzata -secondo cui detti provvedimenti sarebbero stati emessi in violazione dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 436 del 7 marzo 1961 che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione italo-germanico firmato a Roma il 21 novembre 1957. Invero la libert di ingresso, soggiorno e stabilimento assicurata da tali disposizioni con il: solo limite del rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica suppone necessariamente, alla stregua della statuizione pattizia, che si tratti di un soggiorno conforme a legge (nel primo comma si specifica - con l'osservanza delle leggi in materia e nel secondo comma che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra parte). Nella specie risulta invece che entrambi gli appellati non si sono presentati all'autorit di P.S. per rendere ia prescritta dichiarazione di soggiorno di cui al vigente art. 142 del T.U. 18 giugno 1931 in. 773. N pu sostenersi, per altro verso, che i cittadini di Stati membri della Comunit europea possono soggiornare liberamente in Italia -ed in maniera conforme alla legge italiana -senza rendere tale dichiarazione. Pur considerando il criterio di collegamento ti-a l'ordinamento comunitario e quello italiano nei complessi termini recentemente definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. da ultimo, ad esempio, sentenze n. 170 del 1984 e 113 del 1985) deve riconoscersi l'operativit della suddetta disposizione di legge (anche alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia della C.E.E., che ha riconosciuto la compatibilit del citato art. 42 con l'art. 56 del Trattato di Roma). -Peraltro fa competente autorit non potr ignorare che i soggetti appartenenti alla Comunit europea godono di un trattamento privilegiato in tema di libera circolazione nel territorio degli Stati membri, talch eventuali provvedimenti di espulsione devono ricevere adeguata motivazione con particolare riferimento alla necessit di salvaguardare le esigenze di sicurezza ed ordine pubblico deHo Stato ospitante. Resta ancora da rilevare -essendo illegittimi i decreti di espulsione degli appellanti -che risultano caducati i provvedimenti conseguenzialmente adottati per .l'accompagnamento alla frontiera del Brennero dei PARTB I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Signori Bnsslin e Vorbeck. Tutto ci comporta l'integrale riforma delle sentenze T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 247 e 248 del 1985) e l'assorbimento delle altre censure riproposte in questa sede. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 7 luglio 1986, n. 486 -Pres. Buscema Est. Varrone -Ass. italiana W.W.F. (avv. Petretti) c. Provincia autonoma di Trento (avv. Gua!I'ino). Giustizia amministrativa Legittimazione a ricorrere Caccia e pesca Associazioni protezionistiche. artecipanti all'esecuzione del trasporto. La convenzione non ha ritenuto di creare una disciplina doganale uniforme per gli Stati aderenti, fasciando alla competenza di ciascuno Starto la disciplina del rapporto tributario doganale, come risulta dal rinvio formale operato dall'art. 6/1 (cfr. Cass. 15 maggio 1984 n. 2947). Occorre, pertanto, stabilire sotto quali condizioni le persone partecipanti all'esecuzione del trasporto possono essere considerate debitrici dei diritti doganali alla stregua della legislazione italiana. Una prima ipotesi quella della coincidenza di tali persone con i soggetti passivi dell'obbligazione tributaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 56 T.U. del 1973 (proprietario della meroe; soggetti per PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA conto dei quali la merce stata importata o esportata; presentatore della merce in dogana; detentore di essa ru momento della entrata 111el territorio doganale o dell'uscita dal territorio stesso; soggetto nei cui confronti Ja Dogana accerti un titolo di propriet della merce, indipendentemente dalle suddette circostanze). Questa' ipotesi comprende anche 'la titolarit del ca:rnet TIR che, in quanto contenente una dichiarazione doganale, comporta l'identificazione d.i un soggetto passivo dell'obbligazione tributaria. In tutti i suddetti casi, vi pertanto perfetta .identit tra il soggetto dell'obbligazione ed il trasportatore, ma poich la soggezione all'obbligazione tributaria dipende dal fatto che il trasportatore si trova nelle condiziOllli descritte dagli artt. 38 e 56, evidente che non il fatto del trasporto che di per s ~'elemento di identificazione della soggezione all'imposta in quanto sono sufficienti le altre condizioni elencate, di cui il trasporto pu essere semplice elemento costitutivo (come, per esempio, nel caso deHa detenzione al momento dell'entrata nel territorio doganale). Proprio con J:"dguardo a tale caso, poich la legge pone, con la disgiunzione ovvero, un'altemativa fra Ja presentazione in dogana e la detenzione 111el suddetto momento, se ila presentazione effettuata da un soggetto diverso (che, mediante la dichiarazione, diviene il titolare del Carnet TIR), la detenzione resta irrilevante, in quanto gi identificato un altro soggetto dell'obbligazione. Tuttavia le ipotesi suddette di identificazione del traspo~tatore come soggetto dell'obbligazione tributall"ia non esamiscono i casi nei quali egli pu divenire debitore verso la Dogana, perch altrimenti la separata previsione del titolare del carnet TIR e delle persone che partecipano al trasporto non avrebbe significato, dal momento che questa seconda categoria, tJ."amite la soggezione ad altro titolo all'obbligazione tributaria (in quanto proprietario dichiarante, soggetto per conto del quale J'importazione avviene, etc.) si identificherebbe nella prima categoria. D'altra parte, non pu avere separata considerazione l'ipotesi del trasportatore che sia un semplice dipendente del soggetto dell'obbligazione tributaria, perch allora tutte le obbligazioni fanno capo a quest'ultimo soggetto, non potendo chiedersi l'assolvimento del tributo (salv:i la responsabilit penrue personale, che presenta ulter-iori aspetti, nel ;presente caso non rilevanti) al semplice dipendente dal soggetto passivo dell'imposta (cfr. Cass. 30 marzo 1983 n. 2291). La .legge italiana prevede per una separata previsione alla quale deve ritenersi applicabile il rinvio formale operato dalla convenzione !interna- rionale con l'espressione les personnes participant l'execution du transport , e cio quella dell'art. 126 T.U. legge doganale, sotto la rubrica merci vincolate a doCUITiento di trasporto internazionale . Il Ministero pu consentire che all'entrata 111el territorio doganale cli merci scortate da documento 'di trasporto internazionale sd prescinda 548 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dall'espletamento degli adempimenti e delle formalit doganali di confine e che le merci stesse siano direttamente inc>ltrate al.l'Ufficio doganale della Jocalit di destinazione dndioata nel documento medesimo. Il docu mento di trasporto riconosciuto valido come documento doganale; l'esi to doganale del trasporto accertato in base alle scritture delle aziende di trasporto, tenute anche presenti le condizioni e modalit stabilite in sede dn CEE o in altra sede internazionale. Ln caso di irregolarit verificatesi nel trasporto e semprech non si rendano applicabili le disposizioni dell'art. 37 il vettore risponde del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla merce mancante, accertati e liquidati secondo il trattamento proprio della merce stessa, determinato in base agli elementi rilevabili dai documenti di trasporto o commerciali, fatta salva la contestazione di eventuali violazioni accertate. La normativa dell'art. 126, la quale in linea di prdnoipio dipende da provvedimenti dati dal Ministro per le finanze, non pu6 non applicarsi al caso in cui le facilitazioni ivi previste sono rese obbligatorie in via generale da una convenzione resa esecutiva in Italia; convenzione inter nazionale a cui, infatti fa espresso richiamo l'art. 126, nel citare le condi zioni e modalit (diverse da quelle indicate nello stesso articolo) per accertare l'esito doganale del trasporto. Del resto, l'inserimento del trasportatore di merci in relazione alle quali, sia stato rilasciato un carnet TIR nella categoria dei soggetti che possono rispondere del pagamento dei diritti doganali (ex art. 126 quinto comma) coerente con ila configurazione del carnet TIR come una bol letta di cauzione valevole fra pi Stati, rilasciata in relazione al transito attraverso iJ terni.torio doganale dello Stato (art. 146, che rende applicabile la normativa di cui agli artt. 141-145); bolletta che deve essere scaricata, per liberare ilo speditore dagli obblighi contratti con la medesima, previa presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel -termine prescritto; presentazione la quale non pu essere curata che dal vettore. Anche l'art. 141 rinviia, infatti, alle convenzioni .internazionali. Il vettore, a termini dell'art. 126 del T.U., .risponde del pagamento dei diritti doganali, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 37 (caso fortuito o forza maggiore o co1pa non girave di terzi o dello stesso soggetto passivo, che abbiano determinato la perdita o distruzione della merce durante il trasporto). Pertanto, il vettore non pu affatto considerarsi terzo agli effetti della disposizione richiamata (art. 37), i:t quanto uno dei possibili soggetti dell'obbligaziione tributaria, proprio nelle ipotesi di irregolarit del trasporto e di merce mancante. Sulla base delle suddette premesse, tutte le argomentazioni del motivo di ricorso che si sta esaminando perdono rilievo. Non ha importanza stabilire se il vettore (che risponde, ovviamente, dei fatti -escluse le conseguenze penali, di cui non si discute -commessi dall'autista dipendente) sia un soggetto autonomo e cio un'impresa diversa dal titolare PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA del carnet TIR, perch il vettore risponde secondo la legge italiana, in relazione alle facilitazioni accordate dalla convenzione internazionale richiamata dall'art. 126. Non ha neppure importanza, per la stessa ragione, che riJ. vettore non si identifichi col soggetto passivo dell'obbligazione trilbutaria, inteso :nel senso di cui agli artt. 38 e 56 T.U. poi del tutto estranea alla presente causa fa tematica del fatto del terzo confJ.gurabile come forza maggiore nei confronti del titolare del carnet TIR e del suo garante, perch questo ultimo garantisce anche gli obblighi doganali del vettore, ai sensi delle disposizioni interne espressamente richiamate dall',art. 6/1 deHa Convenzione TIR e quindi il requisito della forza maggiore deve accertarsi nei confronti del vettore stesso. Ed evidente che non pu qualificarsi forza maggiore, per la contraddizione che non lo consente, un fatto colposo di cui deve rispondere il vettore. Il problema potrebbe porsi, con riguardo a fatti attribuibili a terzi del tutto estranei al sistema dei vincoli doganali (per esempio, il conducente di un veicolo diverso, scontratosi con quello che trasportava la merce de qua), ma poich estraneo alla presente causa, non si deve affrontare. L'unico punto da chiarire che (come ha osservato gi la Corte di appello) la Jegge italiana soocisce una posizione pi favorevole di queHa derivante dalla ccmventlone internazionale, perch accanto all'ipotesi di forza maggiore prevede 1mche quella della colpa non grave del soggetto passivo (oltrech di terzi, ipotesi quest'ultima che non ha rilievo concreto nella presente causa). Ma la Corte d'appello, con pronuncia che non stata censurata pertinentemente (se non col richiamo all'inconferente preteso principio delJa equivalenza fra forza maggiore e fiatto imprevedibile del terzo) ha accertato che l'autista (del cui comportamento risponde il vettore debitore dell'imposta ex art. 1228 e.e.) ha percorso a vdocit eccessiva i tornanti della strada, cos da provocare la fuoruscita dell'automezzo (e la conseguente distruzione della merce) ed stato assoggettato a contravvenzione aHe norme del cod. stradale per tale comportamento, correttamente qualificato di colpa grave e quindi escluso dal novero delle ipotesi dell'art. 37 del T.U. Conc1udendo: la distruzione della merce (anche se non voluta dal partecipante al trasporto) tuttavia dipesa, per il principio della causalit diretta e immediata, da un comportamento colposo di un soggetto che rientra fra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta in quanto non si sfugge all'alternativa posta dagli artt. 38 e 56, da un lato, e 126, dall'altro. Invero, risponde al principio di causalit 1sancito dagli artt. 40 e 41 c.p., valido anche in altri campi del diritto, che in un incidente che coinvolge un mezzo di trasporto si considerino conseguenze dell'azione od omissione colposa che ha provocato l'incidente stesso non solo gli eventi dannosi riguardanti il mezzo di trasporto in s, ma anche (le persone e) le cose trasportate, secondo un pr,incipio costanteme;nte applicato 550 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nell'infortunistica stradale. E pertanto, fa distruzione della merce non dovuta a force majeure, secondo la legge italiana, alla quale rinVia, anche in queste;> caso, fa convenzione (Cass. n. 2947 del 1984, cit.). Si tratta invece di una irregolarit verificatasi nel corso del trasporto, che rende il vettore responsabile del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla merce mancante (art. 126, 5 comma del T.U. del 1973) e fa scattare pertanto la esigibilit del debito stesso, secondo la convenzione internazionale, a carico del gairante del vettore. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 luglio 1986, n. 4655 -Pres. Bologna Est. Di Salvo P. M. Tridico (conf.). Montorsi (avv. Turchi) c. Ministero delle Finanze (avv. Laporta). Tributi in genere Dichiarazione Condono Natura negoziale Effetti. (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 10). La domanda di condono, bench produca effetti rigidamente disci plinati dalla legge e sottratti alla disponibilit del dichiarante, atto negoziale, espressione della libera volont del contribuente, la cui interpretazione si sottrae al sindacato di legittimit (1). (omissis) I.I ricorso infondato. Costituisce, infatti, ius receptum nella giul'isprudenza di questo supremo Collegio che l'interpretazione della volont espressa dalle parti negli atti negoziali compito esclusivo del giudice di merito e che essa si sottrae -ove sia stata condotta, come nella futtispecie, secondo corretti criteri er.rneneutici e con motivazione adeguata sotto il profilo logico-giuridico -al sindacato di legittimit. La domaru:la di condono certamente un atto negoziale, espressione della Jibera volont del contribuente che la formula dopo averne valutato la convenienm; gli effetti della dichiarazione di tale volont sono per sottratti alla sua disponibilit perch Sono disciplinati direttamente dalla legge e, nel caso di specie, dal d.l. 5 novembre 1973 n. 660, come modifiicato dalla Jegge di conversione 19 dicembre 1973 n. 823. Questo provvedimento normativo ha adottato il criterio de11a definizione automatica delle pendenze tributarie al fine di pervenire alla sollecita defini zione delle controversie. Tale sistema comporta l'applicazione dei rigidi (1) Degna di nota l'affermazione della natura negoziale della domanda di condono e la conciliabilit di tale natura con la indisponibilit dei suoi effetti. Il principio interessante anche per la definizione della natura della dichiarazione. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA SSl criteri fissati dal provvedimento legislativo per Ja liquidazione dell'imponibile, escludendo qualisiasi discrezionalit del fisco, che, per volont della legge ha rinunziato ad esigere i tributi secondo i consueti criteri stabiliti dal sistema tributario e dahle singole Jeggi d'imposta. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 luglio 1986, n. 4740 -Pres. Sandulli Est. Borruso -P. M. Iannelli (conf.). -Calzavacca (avv. Romanelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Palatiello). Tributi in genere -Accertamento -Motivazione -Requisiti -Comunica zioni essenziali -Sufficienza -Richiamo a verbale della polizia tribu tarla -Legittimit. La motivazione richiesta per l'accertamento tributario non assimilabile a quella prevista per la sentenza ma piuttosto a quella necessaria per la citazione; pertanto sufficientemente motivato l'accertamento che, anche con richiamo ai verbali della polizia tributaria conosciuti o conoscibili, faccia conoscere al soggetto passivo gli elementi essP-nziali della pretesa ponendolo nella condizione di esercitare la sua difesa (1). (omissis) Col primo motivo di ricorso, la contribuente farmenta la violazione degli artt. 37, 39 e 42 (2 comma) del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto ,l'avviso d'accertamento de quo avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, lllOn essendo dato alla contribuente di comprendere, dalla sua motiVlazi. one, l'iter attraverso cui si era pervenuti a determinare il reddito in L. 42.537.000 e non potendo, d'altra parte, il richiamo al processo verbale servire a colmare la lacuna della motivazione, mancando esso stesso degli elementi necessru:ii r-ichiesti dalle norme sopraindicate. Il motivo .infondato per le segueinti due ,mgioni: 1) Invero, come stato gi ripetutamente affermato da questa Corte (vedi da ultimo sentenze n. 2122 del 1983 e 3898 del 1980), J'avviso d'accertamento, anche dopo la riforma tributaria degli anni 1972-73, conserva il. carattere di provocatio ad opponendum, sicch soddisfa l'obbligo della motivazione quando il contribuente posto mgrado di conoscere la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. La motivazione richiesta per .tale avviso non corrisponde, dunque, a quella prescritta per (1) La sentenza, pur rifacendosi ad un orientamento costante (da ultimo Cass. 11 luglio 1985 n. 4129 e 7 giugno 1985 n. 3400, Foro lt. 1985, I, 2582 e 2610) pone in luce la rilevanza dell'accertamento come atto processuale. Da ci si intravedono interessanti sviluppi sia sulla integrazione e perfezionamento della motivazione sotto il profilo della causa petendi (fermo rimanendo il petitum) sia sulla non necessit della motivazione. in punto di diritto (iura novit curia). r---,.,.,...,.,.,,.,._.,,.,.,.,.,,.....,,.,._.,.,..,..,..,..,.,..,.,.,..,..,.,..,...,.,...,.,..-,,..,.,..,.,._.,.,.,.,.,.,.,.,.....-r.-.....r..............................................-....:;.' .............-..-.-.. ..................:....-...:.:....:.:..:....; 1 flr&ilwt.J!rt.f,lftillfil*=J:::~:~rrJJ.rwt:ili:fftrl1?41Jr@rl#Ji!fJ~:rlf::1i1~1,wr1ili1r@f:;:1.:r,;;;fw0rr1111;111=ilr?l&1;11~:i:rff:ilii!f&~ri\iir!ifJmr&i:I 552 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la sentenza dall'art. 132 n. 4 c.p.c. presentando, invece, analogia, per il suindicato carattere, con le ragioni della domanda da espor.re nella citazione ai sensi dell'art. 163 n. 4 c.p.c. Conseguentemente, in riferimento alla fattispecie, tenuto conto che nell'avviso d'accertamento de quo erano chiaramente specificati -come pacifico -i dati dichiarati dal contribuente e rettificati dall'Ufficio, il fatto che la motivazione adottata nel predetto avviso per giustificare [e ragioni e la misura della rettifica apportata fosse incomprensibile o illogica o insufficiente non comporta affatto la :nullit del predetto avviso, proprio perch consente al contribuente di far valere, ll.1 sede di opposizione avanti alle commissioni tributarie, i pretesi vizii dell'accertamento, di instaurare su di essi il contraddittorio con la Finanza, e, ove detti vizi risultino effettivi, di ottenerne il riconoscimento, ottenendo cos s l'annullamento (o il ridimensionamento) della rettifica eseguita, ma non gi per motivi di forma, bens di valutazione nel merito di essa. 2) L'avviso d'accertamento deve ritenersi sufficientemente motivato qualora, pur senza una apposita enunciazione delle ragioni giustificative del superamento della presunzione di veridicit delle scritture contabili prodotte dal contribuente, richiami, a tal fine, i verbali redatti in sede di verifica, dalla polizfa tributaria, conosciuti o conoscibili da;! contribuente, s da por.lo sicuramente in grado di apprendere gli elementi essenziali della pretesa fiscale al fine di una efficace contestazione (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 1503 del 1980). E che, nella specie, J.a contribuente avesse gi perfetta conoscenza del verbale redatto dalla Guardia di Finanza richiamato nell'avviso d'accertamento notificatole ampiamente dimostrato nella decisione impugnata della Commissione Centrale ove, infatti, si pone bene dn rilievo che la contribuente si era sempre potuta difendere controdeducendo su tutti i punti di quel verbale ritenuti rilevanti e contestando cos, con piena cognizione di causa, le ragioni implicitamente addotte dall'uffkio delle Imposte a sostegno della rettifica operata con l'avviso d'accertamento. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 luglio 1986 n. 4741 -Pres. Santosuosso -Est. Senofonte -P. M. Morozzo de1la Rocca (conf.) -Unioncamere (avv. Pesce) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Fiumara). Tributi in genere Contenzioso tributario -Termini di decadenza Irretrattabilit del provvedimento -Contestazione dell'esistenza del potere impositivo Presupposti di ammissibilit. (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, .art. 82). L'infruttuoso decorso del termine stabilito dalla legge per impugnare il provvedimento dell'ufficio (nella specie ingiunzione doganale) rende I l .%1.pY~~,;~@~~iW#j~MJI.. ! : PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 553 definitivo e irretrattabile l'accertamento dell'obbligazione tributaria, l'irretrattabilit dell'atto non pregiudica la proponibilit dell'azione diretta a contestare l'esistenza del potere impositivo ma soltanto ove la contestazione riguardi in astratto e in via generale l;esistenza della norma istitutiva del tributo, non gi l'identificazione dei presupposti operata in concreto e nel singolo caso con il provvedimento (1). (omissis) Il ricorso non fondato. acquisito alla giurisprudenza di legittimit che il'infruttuoso decorso del termine prevJsto dall'art. 82 d.P.R. n. 43/1973 per proporre opposizione all'ingiunzione doganale preclude al contribuente ~a possibilit di contestare la pretesa tri!butaria e rende, quindi, definitivo e irretrattabile l'accertamento contenuto nell'ingiunzione non (o tardJvamente) opposta (Cass. 856/1981, 4640/1977, 3561 e 1099/1974, 143/1972 e altre risalenti pro -nunce tutte conformi, v. anche Cass. 43/1981). Questo orientamento la ricorrente dichiara di condividere, . in linea di principio, ma ne propone un'interpretazione riduttiva, allegando che esso non aderisce all'ipotesi in cui non si discute dell'applicazione di una o di un'altra aliquota, ma dell'esistenza stessa del potere impositivo. La tesi contiene un nucleo di verit, ma non pu essere nella sua assolutezza accolta ed esige, pertanto, adeguati chiarimenti, in esito ai quali risulter, con riferimento al caso concreto, priva di fondamento. Questa Corte ha, s, pi volte affermato che i termini di deoadenza propri del contenzioso tributario non si applicano nelle controversie in cui si contesti in radice l'esistenza del potere impositivo (poich esse solo apparentemente sono di natura tributaria, essendo soltanto apparente la potest nell'esercizio della quale il tributo stato imposto, e non sono, perci, idonee ad evocare la disciplina del procedimento fiscale); ma ha, altres, precisato che talJ sono unicamente le controversie nelle quali si neghi l'esistenza del potere di imposizione in astratto e nei confronti della generalit dei cittadini, in quanto non previsto dalla legge. Se la controversia ha, invece, per oggetto non la titolarit astratta del potere cli cui (1) Giurisprudenza costante, riaffermata anche sotto il profilo della improspettabilit di un indebito oggettivo come azione sostitutiva della domanda di rimborso. In ogni caso i termini, le forme e le competenze stabilite dalle norme particolari vanno osservate. Di inesistenza del potere pu parlarsi non solo quando la contestazione sia posta in termini astratti per l'universalit dei soggetti e senza alcun riferimento a situazioni specifiche, ma altres quando il potere di imposizione sia assolutamente inesistente per totale difetto della norma; non quindi sufficiente il discutere, sia pure in astratto, dell'interpreta zione della norma (ad es. della ampiezza di una norma di agevolazione) perch in tal caso la controversia verte all'interno di un potere di imposizione. :,:~ .,~~YtHWN!PW@JYffiVJl:.JfJFr.{;f!f'.'~jf'.ij[iMii.0-?%t:~=%:,::::xn. .~Al ",!lii.. .,., llif' "'~ y~ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO trattasi, ma Ja sussistenza in concreto dei suoi presupposti e non se ne contesti, quindi, nel caso singolo, la fonte ma solo l'esercizio, la fattispecie ricade nell'orbita del processo tributar.io e tornano, dunque, applicabili i relativi termini di decadenza. Con la conseguenza che la loro inosservanza cristallizza definitivamente iJ debito d'imposta (da ultimo, Cass. 4782/1981, in motivazione. Per fa giurisprudenza meno recente, v. Cass. 3823/1969, 1298/1966, 1500/1965, nonch, per una particolare applicazione del principio, Cass. 1544/1982). Vuol dire che, laddove l'accertamento sconta la comispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, nel senso che assume realizzata nella situazione data, la .rappresentazione normativa, e questa realizzazione si contesta, non perch l'accertamento, cos come strutturato, diver~ dalla previsione lega!le (come quando, ad esempio, proponga un presupposto d'imposta non contemplato dalla fogge ovvero esiga, paradossalmente, il pagamento di un tr.ibuto non previsto dall'ordinamento in vigore), ma perch suppone accaduti, contrariamente al vero, fatti astrattamente idonei ad integrare la fattispecie tributaria (o, come qui si deduce, non acoaduti fatti esentativi), viene in discussione non gi il potere di imposizione in astratto, ma la sua spettanza (o, se si vuole, il suo esercizio) nel caso concreto, poich, nell'ipotesi considerata, la divergenza sussiste non tra l'accertamento e la norma impositiva (da esso presupposta), ma tra l'accertamento e una specifica realt storica dall'ufficio impositore affermata (o non appresa) e dal contribuente, .invece, negata (o asserita), con la conseguente attrazione della Hte nel modulo procedimentale proprio delle controversie tributarie. Al:la stregua di questo indirizzo, fatto proprio, ne1la specie, dalla Corte di appello e che qui si conferma, il ricorso non pu ritenersi fondato, propr. io perch, non essendo in discussione la sussistenza del potere impositivo in astratto, l'Unioncamere avrebbe dovuto far valere le sue ragioni proponendo l'oppos>izione nel termine perentorio previsto dall'art. 82 pi volte citato, per effetto della cui inosservanza la pretesa fiscale si definitivamente consolidata, rendendo inammissibile l'opposizione tardivamente proposta, come correttamente statuito dal giudice del merito. (omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 31 luglio 1986, n. 4899 -Pres. Bologna ~ Est. Di Salvo -P. M. Tridico (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Zotta) c. Soc. CREA (avv. Picciaredda). Tributi in genere Contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado Caratteri. I ~ 'i I ~= ~'. 1= * PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 555 Tributi in genere -Contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado -Ac certamento del fatto -Limiti -Indagini dirette -Esclusione. Oggetto del giudizio di terzo grado del nuovo processo tributario (identico nei due mezzi di impugnazione alternativamente proponibili) , non diversamente dal precedente sistema, ogni questione, anche di fatto, da ricomprendere nel tradizionale concetto di estimazione complessa (1). Il giudice di terzo grado non ha poteri di indagine su elementi tecnici o di esperienza locale; e in particolare per stabilire se una determinata unit immobiliare sia destinata ad uso abitativo, non pu direttamente effettuare indagini, ma deve necessariamente rifarsi a quanto accertato dalla commissione di secondo grado (2). (omissis) L'Amministrazione ricorrente con l'unico motivo deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 365 n. 5 c.p.c.). Partendo dalla premessa che i princpi di diritto affermati dalla Commissione Centrale Tr.ibutaria sono corretti in quanto ai fini della concessione del beneficio fiscale previsto dalla legge 2 febbraio 1967, n. 1212, ci che conta esclusivamente la destinazione originaria della costruzione, mentre non rileva la eventuale occasionale destinazione di parte dei focali ad uso diverso purch non vi sia stata trasformazione della struttura della costruzione, l'Amministrazione ricorrente sostiene che l'errore della Commissione Centrale sta nell'aver affermato apoditticamente che risulta con certezza che l'edificio era costruito per uso abitazione. Affermazione della quale non avrebbe dato dimostrazione e che sarebbe in contrasto con le allegazioni de1l'Ufficio Finanziario. Poich l'Amministrazione rico:rirente denunzia il vizio di omessa motivazione occorre precisare che i vizi di motivazione omessa, insuffi (1-2) La prima massima, conforme ad un ormai solido orientamento, notevole per l'ampissima riconsiderazione di tutta la problematica; ed da segnalare la netta affermazione, senza riserve, della coincidenza tra estimazione semplice e valutazione estimativa. Sull'argomento cfr. Cass. 13 ottobre 1983 n. 5960; 8 novembre 1984 n. 5643, 12 novembre 1984 n. 5690; 26 gennaio 1985, n. 393, in questa Rassegna, 1984, I, 135; 1985, I, 168, 169 e 491. Di molto interesse l'argomento della seconda massima, meno elaborato nella motivazione ma pur affrontato con decisione. La questione dei poteri istruttori del giudice di terzo grado assai poco studiata. Affermare che ad un giudizio di merito naturalmente corrisponde una istruttoria piena un falso assioma; parallelamente ritenere che il giudizio di terzo grado sia di merito ma non sul fatto pone altri problemi. La massima sembra da condividere, ma su di essa occorre meditare. Sul punto cfr. C. BAFILE, Giudizio di merito e giudizio sul fatto nella impugnazione di terzo grado, in Dir. prat. Trib., 1983, II, 937. ----------........... . . .,.. ...,.,. ....,.,. ....,. - .... RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 556 ciente o contraddittoria, denunciabili con ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sussistono solo quando nel ragionamento del giudice del merito sia riscontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rHevabili d'Ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra Je argomentazicxni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove i:n senso difforme da quello preteso dalla parte, perch spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le prove stesse, controllarne l'attendibilit e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Poich il giudice del merito non obbligato a discutere tutti i singoli elementi prdbatori, potendo scegliere quelli da lui ritenuti, anche impli citamente, pi attendibili al fine di orientare la (giusta) decisicxne, il mancato esame di uno o di alcuni di essi, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia non costituisce vizio d'omesso esame d'un punto decisivo come previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., occorrendo per questo che la risultanza processuale non esaminata sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilit, l'efficacia probatoda delle altre risultam.ze sulle quali il convincimento del giudice fondato, sicch la ratio decidendi venga a trovarsi pl'iva di base. Nel caso in esame tale vizio non sussiste; La S.p.A. CREA con il controricorso ha eccepito che la censura sollevata tenderebbe ad introdurre surrettiziamente un giudizio di valutazione estimativa, sottratto come tale alla cognizione della Commissione Centrale e di questa Corte. Ha rilevato infatti che l'indagine della Commissione Centrale non poteva che avere per oggetto l'esame della documentazione probatoria depositata nel corso dei precedenti gradi di giudizio e che la stessa non poteva esaminare direttamente la destinazione deJle unit immobiliari ad uffici ovvero ad abit~ioni. L'esame di tale eccezione impone l'esame dell'ambito di competenza attribuito alla Commissione Tributaria Centrale. La competenza della Commissione Centrale era individuata, nell'ordinamento precedente alla riforma del 1972, dall'art. 45 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, mediante rinvfo alle singole leggi d'imposta; la natura di tale competenza risultava configurata (allora ncxn diversamente da oggi), come competenza di legittimit, dall'art. 48 del T.U. 24 agosto 1877 n. 4021: essa si concretizzava nell'annullamento della decisione con rinvio ad altra commissione provinciale, corredato dall'enunci~one del pri:ncipio di diritto al quale questa doveva uniformarsi; invero, la competenza della Commissione Centrale era limitata alla' decisione dei PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA ricorsi che riguardino l'applicazione della Jegge , con espressa esclusione della estimazione delle somme dei redditi imponibili, perch in tale materia le decisioni delle Commissioni Provinciali erano dichiarate definitive. L'unica eccezione era prevista dal successivo art. SO, che attribuiva alla commissione centrale il potere di conoscere anche delle questioni di estimazione (esistenza e valutazione) dei redditi derivanti dall'impiego di capitali anche se dal titolo non risultava alcun interesse. Esulavano, pertanto, dalla competenza del1a Commissione Centrale tutte quelle questioni che si risolvevano in base a regole di varie tecniche divenute regole della comune esperienza e che involgevano problemi relativi all'esistenza ed alle dimensioni del presupposto. La Commis1sione Centrale poteva invece conoscere dell'interpretazione dei contratti e dei negozi giuridici, in quanto importasse l'applicazione di regole di diritto. In materia di imposte indirette sugli affari la competenza della Commissione Centrale era di secondo grado, limitatamente alle con trov:ersie relative all'applicazione della legge decise in primo grado dalla Commissione Provinciale; era, invece, esclusa per le controversie che si riferivano alla determinazione del valore per le quali la decisione di secondo grado sulla Comm~ssione Provinciale era dichiarata defini tiva (art. 29, r.dJ. 7 agosto 1936 n. 1639), e, di conseguenza nei loro confronti era ammissibile solo il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. L'ambito della competenza della Commissione Centrale (e del giudice ordinario) comprendeva, quindi, oltre la violazione di legge, anche le questioni di fatto la cui soluzione richiedeva l'applicazione di concetti e norme giuridiche; tale tipo di questioni fu definito di estimazione complessa e contrapposto al concetto d'sti:mazione semplice , il quale importava una valutazione estimativa rimessa alla competenza esclusiva delle commissioni di merito. La distinzione dei giudizi in estimazione semplice e complessa era pacificamente accolta anche dalla giurisprudenza secondo la quale costi tuivano controversie d'estimazione semplice, tutte quelle in cui, al fine dell'accertamento della sussistenza, dell'entit (e quindi della quantit suscettibile di oscillare in astratto da zero all'infinito) e, quindi, della natura del reddito imponibile si doveva procedere soltanto alla deter minazione di dati o di elementi di puro fatto, senza che l'apprezzamento dei fatti implicasse la risoluzione di questioni giuridiche attinenti alla interpretazione di norme o di negoziati giuridici ovvero alla determina zione dei criteri di diritto sostanziale o processuale da applicare in concreto. Costituivano, invece, questioni di estimazione complessa quelle la cui decisione implicava la disamina di questioni di diritto, o di fatto e 558 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di diritto insieme, come quando l'esame della situazione concreta dovesse essere condotto mediante interpretazione di una legge, d'un regolamento, di un negozio giuridico, allo scopo di stabilire la susistenza o la natura del redito o di cercare la causa giuridica del'imposizione (Cass. 1971 n. 1221). Erano, qundi, questioni di estimazione complessa quelle che si risovono in un giudizio di valore, solo o connesso con le questioni di fatto che costituivano i presuposti strumentali indispensabli per l'applicazione della legge; erano tali il giudizio sui vizi del processo di accertamento, sull'appartenenza o meno del reddito ad una categoria sottratta al potere di imposizione, sull'individuazione della prescrizione applicabile o di una decadenza, nonch il giudizio diretto a controllare la motivazione di una dedsine di merito, sempre che il controllo si risolvesse, sia pure mediante una valutazione dei fatti divel1Sa da quella viziata, nel ripristino del diritto (Cass. 1969 n. 565). La competenza di legittimit della Commissione Centrale era, quindi, in base a tali criteri molto pi ampia della analoga competenza della Corte di Cassazione che, secondo '1'art. 360 n. 3 c.p.c., limitata alla viola21ione o falsa applicazione delle norme di diritto . La Commissione Centrale, infatti, poteva conoscere, oltre che delle questioni di legittimit, anche di questioni di fatto dive11se da quelJe di semplice estimazione. Con la riforma del contenzioso .tributario sono state apportate rilevanti modifiche in ordine aH'organo innanzi al quale pu6 essere proposto ricorso avverso le decisioni delle commissioni di II grado, ma rimasta immutata la natura delle censure formulabili ,in tale sede. Gli artt. 25, 26 e 40 del D.P.R. n. 636 del 1972, stabiliscono che il ricorso avverso le decisioni deHe commissioni di II grado pu essere proposto in via alternativa, innanzi alla Commissione Centrale, ovvero innanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto ha sede la Commissione che ha emesso la decisione impugnata. In entrambi i casi il ricorso pu essere proposto per violazioni di legge e per questioni di fatto, esclusa quella relativa a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie . Il decreto delegato ha cos usato una formula identica per determinare la competenza dei due organi competenti a conoscere della impugnazione; ha, quindi, unificato ,in una disciplina unitaria le due diverse formule contenute nella legge delega (1. 9 ottobre 1971, -.n. 825) il cui art. 10, n. 14, stabiliva che il ricorso alla Commissione Centrale doveva essere previsto per soli motivi di legittimit e quello innanzi alla Corte d'Appello con esclusione, in ogni caso, delle questioni di semplice estimazione . L'adozione da parte del legislatore delegato di un'unica formula per determinare la competenza deHa Commissione Centrale e della Corte d'Appello, formula che, peraltro, diversa da que1la tradizionale, h posto due diversi problemi. PARTE I, SBZ. VI, GIURISPRUDBNZA TRIBUTARIA 559 Il primo attiene alla interpretazione della norma delegante la cui corretta attuazione condiziona la legittimit costituzionale delJe norme delegate, ed il secondo attiene alla delimitazione della competenza della Commissione Centrale (e della Corte d'Appello) che, secondo taluni, risulterebbe allargata rispetto al precedente ordinamento. La norma della legge di delega consente, infatti, due diverse interpretazioni. Si pu ritenere: a) che essa albbia voluto differenziare la competenza dei due argani attribuendo alla Commissione Centrale la sola competenza di legittimit ed alla Corte d'Appello una pi ampia competenza. In questa ipotesi resterebbe da definire se la competenza di legittimit debba essere rigorosamente intesa, e, quindi, limitata a tale profilo, ovvero possano esservi ricomprese anche le questioni definite di estimazione complessa; b) che essa abbia voluto lasciare al legislatore delegato ampia discrezionalit consentendogli anche di unifica:.re l'ambito della competenza dei due organi e ponendo soltanto un limite minimo per la competenza della Corte d'Appello (l'esclusione del.le ques.tioni di semplice estimazione perch riservate alle commissioni di I e II grado). In questo secondo caso resterebbe da definire l'ambito di discrezionalit concesso al legislatore delegato onde stabilire se esso fosse tale da consentire l'estensione della competenza dei due organi, oltre l'estimazione complessa, fino ad iincludervi talune fattispecie che, per l'innanzi, erano state ricomprese nel concetto di estimazione semplice, quali le questioni inerenti alla esistenza del cespite imponibile ed, in genere, del presupposto tributario, nonch della classificazione o della natura del reddito e della sua titolarit. La soluzione accolta dal decreto delegato il quale, come si detto, ha attribuito alla Commissione Centrale ed alla Corte d'Appello la stessa competenza, quella prospettata nella seconda delle predette alternative; nel senso, cio, che la determinazione della competenza della Corte d'Appello mediante l'esclusione delJe questioni di semplice estimazione, altro non che l'indicazione di un limite minimo oltre il quale il. legislatore delegato ha anche la facolt discrezionale di determinare la competenza di tale organo. La relazione ministeriale alla Commissione Parlamentare ha affermato che la semplice estimazione comprende, sia le questioni estimative in senso stretto, che quelle di fatto non estimative,. ma tuttavia risolvibili in via empirica, sicch le questioni di legittimit coincidono con quelle non estimative ma di pi impegnativa soluzione. Pi problematica stata invece, la Commissione Parlamentare, la quale, dopo essersi prospettate le varie possibili interpretazioni della legge di delega, ha accolto la tesi suggerita dal governo soltanto perch pi semplice ed idonea ad evitare altre difficolt nell'attuazione. 560 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La soluzione prescelta dal Jegislatore delegato, dopo essersi posto la problematica innanzi esposta, stata sottoposta all'esame della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili le questioni relative con sentenza 3 agosto 1976 n. 215. Questa sentenza non ha, tuttavia, esaminato ex professo 1a questione, in quanto ,l'ha ritenuta assorbita dall'esame preliminare compiuto e conclusosi con il :riconoscimento della legittimit costituzionale dell'esistenza stessa de1le Commissioni Tributarie. La Corte di Cassazione ha, poi con sentenza 22 novembre 1977 n. 5086 dichiarato manifestamente infondata la questione concernente la violazione dell'art. 76 Cost. proposta sotto il profilo dell'eccesso della delega conferita con l'art. 10 n. 14 della legge n. 625 del 1971, perch l'art. 26 del decreto delegato aveva ampliato la competenza della Commissione Centrale Tributaria e della Corte d'Appello rispetto al limite imposto dalla legge delega. La sentenza ha, infatti, rilevato che la normativa delegata si attenuta al criterio di discriminazione tra la competenza piena deHe commissioni tributarie di I e II grado e quella limitata dci due organi (Commissione Centrale e Corte d'Appello) di terza istanza, dettato dal legislatore delegante, con la disposta sottrazione a questi due ultimi organi delle questioni di estimazione semplice, nella pi ampia accezione di questo termine; comprensive cio non solo delle questioni di fatto attinenti al quantum dell'imponibile, ma anche di quelle relative al presupposto dell'imposta . E con pi specifico riferimento alla questione concernente l'inosservanza dei limiti di competenza dei due organi, cos come indicata nel[' art. 10, n. 14, ha rilevato che in base al criterio di logica ermeneutica per cui il significato dell'aTt. 10, n. 14, della legge delegante deve essere ricercato con riferimento al sistema normativo ed alla correlativa elaborazione giurisdizionale, risulta che il legislatore delegante ha sostanzialmente recepito nel citato art. 10, n. 14, i capisaldi dell'interpretazione giurisprudenziale della precedente nOTmativa in ordine alla competenza della Commissione Centrale e dell'a.g.o., estesa, anche a tutte le questioni di fatto, escluse quelle di estimazione semplice e che, pertanto, la normativa delegata in linea con i criteri della delega quando attribuisce uguale competenza ai suddetti organi ed estende quella della Commissione Centrale alle questioni di fatto non attinenti all'estimazione . Alla Commissione Centrale stata, quindi, attribuita quella mede sima competenza sulle questioni di estimazione complessa che spetta ai giudici di merito. La Commissione Tributaria Centrale pu, quindi, esaminare se gli elementi di fatto e di diritto che risultano dagli atti del procedimento e che sono riconosciuti dalle parti (quali, la ubicazione, le strutture e l'entit del fabbricato e delle singole unit immobiliari, nonch la clas sificazione catastale e i contratti di locazione stipulati) legittimano o meno, nella il.oro connessione, quali suoi presupposti, l'applicazione della PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA richiesta senzione dall'imposta fabbricati in quanto corrispondono alla legge i criteri utilizzati per la conseguente complessiva valutazione che viene effettuata mediante la soluzione di questioni di diritto e senza indagini di stima quantitativa. Nella sua competenza rientra, in particolare, la cognizione dei fatti che si presentano come indispensabili e strumentalmente necessari per la corretta applicazione della norma tributaria e quindi del criter.io legale di accertamento (Oass. 1978 n. 4195). Con specifico riferimento al1a questione di cui trattasi questa Corte ha gi ritenuto che, mentre rientra nei lima.ti dei poteri cognitivi della Commissione Centrale l'esaminare, se determinati elementi di fatto o di diritto costituiscono o meno legittimi presupposti ili operativit dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati con riguardo ad un determinato edificio, quando ci non comporta. alcuna stima quantitativa, esula, invece da tale competenza ogni indagine su elementi tecnici o di esperienza locale, quali sono l'accertamento se determinate unit immobiliari sono destinate ad uffici o ad abitazione nonch l'individuazione della il.oro struttura la quale, oggettivamente considerata, .deve essere funzionale all'uso abitativo (Cass. 1978 n. 4195). Nel caso in esame il giudizio della Commissione Centrale era stato sollecitato, in ordine al iliritto del contribuente ad usufruire, ai sensi dell'art. 2 della L. 2 febbraio 1967 n. 212, dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati con riferimento ad un edificio del quale si contestava la prevalente destinazione ad uso abitativo. La Commissione Centrale, quinili, non poteva direttamente effettuare tali indagini ma doveva necessariamente riferirsi all'accertamento effettuato dalla Commissione di II grado. La decisione impugnata avendo un oggetto d'indagine cos circoscritto ha adempiuto all'obbligo di motivare il proprio giudizio. La motivazione, anche 1se succinta sufficiente a sorreggere la decisione impugnata in quanto da essa emerge l'iter argomentativo seguito, il quale immune :da vizi logici e giuridici. Quanto al prmdpio di diritto applicato dalla decisione impugnata, rileva il Collegio, che essa pervenuta alla reiezione del ricorso dell'Ufficio affermando che, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, rilevante esclusivamente la destinazione originaria della costruzione, che, nella specie era ad uso abitativo, e che non era rilevante l'eventuale occasionale utilizzazione di parte dei focali ad uso diverso senza alcuna trasformazione della struttura della costruzione. Tale principio conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini particolari delle leggi in materia ed alle loro espressioni formali, il criterio da seguirsi, per stabilire se un immobile urbano abbia o no, ai fini dell'esenzione, in questione, i caratteri propri della casa di civile abitazione quello della sua normale destinazione risul 562 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tante dalla intrinseca attitudine ad ospitare nuclei familiari e non quello dell'uso oui esso venga effettivamente adibito il quale pu non coincidere con la normale destinazione (Cass. 1982, n. 2336; Cass. 1980, n. 2417; Cass. 1973, n. 1324). L'Amministrazione ricorrente sostiene che il beneficio dell'esenzione era stato legittimamente revocato dopo essere stato concesso perch la prevalente destinazione ad uffici risultava dalla licenza edilizia e dalla classificazione in A/10 in C/1 ed in C/2 malgrado l'edificio foss~ stato denunciato come destinato ad abitazione. L'obiezione non per decisiva in quanto, come si gi avvertito, l'esenzione di cui trattasi spetta al contribuente quando l'edificio o parte di esso, per la sua intrinseca struttura abbia l'attitudine ad ospitare nuolei familiari W: momento dell'ultimazione. La classificazione catastale, cos come ogni altro atto amministrativo,. non idonea ad escludere l'esistenza di tali requisiti anche se essa viene effettuata in contraddittodo degli interessati mediante accertamento sulle singole parti del fabbricato; essa, in ogni caso, rappresenta solo un elemento concorrente, e se isolatamente considerato insufficiente a fondare un giudizio, essendo necessario il riferimento alla oggettiva struttura dell'immobile. (Cass. 1980 :n. 2417) (omissis) f: ' I ~ f f ..,...,..J _...._.... SEZIONE SETTIJMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 21 gennaio 1986, n. 2 Pres. Pratis Rei. Noccelli -Bianco ed altri (avv. Biondo) c. Cassa Mezzogiorno e Prefetto Messina (avv. Stato Onufrio) nonch Raggrupp. Imprese Lodigiani CIMI (avv. Silvestri). Opere pubbliche Opere pubbliche stata:li -Compatibilit urbanistica Intes con la Regione Emanazione successiva all'approvazione del progetto esecutivo -Ammissibilit. (d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 83; legge reg. Sicilia 11 aprile 1981, n. 65, art. 6). Opere pubbliche Efficacia triennale della dichiarazione di p.u. Inizio delle opere -Decreto occupazione d'urgenza Idoneit. (legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1); Sicilia Opere d'interesse nazionale -Espropriazione per p.u. Com petenza. (d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, art. 3). La intesa richiesta dall'art. 81 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (e dall'articolo 6 legge reg. Sicilia 11 aprile 1981 n. 65) ai fini dell'accertamento della conformit delle opere statali alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi non requisito di legittimit dell'approvazione del progetto (avente efficacia di dichiarazione di p.u. nonch di urgenza ed indifferibilit) e pu, quindi, intervenire successvamente a tale atto con effetto sanante della irregolarit procedurale (1). La tempestiva emanazione del decreto d'occupazione d'urgenza idonea ad impedire la cessazione degli effetti della dichiarazione di p.u. comminata, dall'art. 1 'legge 3 gennaio 1978, n. 1, relativamente alle opere che non abbiano avuto inizio nel triennio dall'approvazione del progetto. Spettano agli organi dello Stato le funzioni amministrative inerenti alle procedure espropriative preordinate alla realizzazione, in Sicilia, (1) T.A.R. Lazio, I, 29 ottobre 1984, n. 977, alla quale si richiama la sentenza in rassegna, pu leggersi in Foro it. 1985, Ili, 362. Il richiamo alla norma del decreto 616/1977 si spiega in ragione dell'anteriorit della impugnata delibera d'approvazione del progetto della legge reg. 11 aprile 1981 n. 65, il cui art. 6 attribuisce -peraltro -all'assessorato regionale la competenza all'accertamento della conformit delle opere statali agli stru menti urbanistici. 564 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO delle opere annoverabili tra quelle d'interesse nazionale (quale, nella specie, un acquedotto incluso tra i progetti speciali della Cassa per il Mezzogiorno). I due ricorsi, oggettivamente connessi, possono essere riuniti e decisi con una sola pronuncia. Con il primo motivo, deducendosi la violazione e falsa applicazione delle norme disciplinanti le procedure espropriative preordinate alla esecuzione di opere pubbliche statali, nonch l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, si assume illegittima l'impugnata delibera del Consiglio di Amministrazione della CASMEZ perch questa, approvando il progetto esecutivo dei lavori relativi all'acquedotto Fiumefreddo , non .sarebbe stata preceduta dal parere di conformit alle prescrizioni urbanistiche, parere che avrebbe dovuto essere reso dal Ministero dei LL.PP. (motivo del ricorso Bianco) previa intesa con la Regione (motivo comune ad entrambi i ricorsi). Il Tribunale osserva che l'opera de qua, rientrante tra i progetti speciali di oui all'art. 47 del T.U. n. 218/78, non soltanto da qualificare opera statale ad ogni effetto, ma anche soggetta a una specifica disciplina che demanda all'esclusiva competenza della Cassa per il Mezzogiorno l'approvazione del relativo progetto esecutivo (art. 135 T.U. n. 2 218/78). Ai fini della valutazione della compatibilit urbanistica dell'opera, vengono q.indi in rilievo le disposizioni dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/77, secondo cui, in sede di approvazione del progetto esecutivo da parte della competente Amministrazione statale necessario acquisire il parere della Regione interessata (2 comma), la quale a sua volta tenuta a consultare gli enti territoriali minori qualora fa localizzazione dell'opera sia difforme dalle prescrizioni e dai vincoli di piano (3 comma). La giurisprudenza intende l'atto di adesione dell'Autorit regionale come manifestazione di semplice giudizio (sub specie.di nulla osta) circa la non incompatibilit dell'opera progettata con lo strumento urbanistico vigente, e ne ammette quindi l'emanazione successivamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, equivalente ex lege a dichiarazione di pubblica utilit nonch di urgenza e indifferibilit dell'opera (cfr., di recente, TAR Lazio 29-10-84 n. 977). Tale configurazione del procedimento trova riscontro anche testuale, per Ja Regione Sicilia, nel disposto dell'art. 6 della legge reg. 11 aprile 1981 n. 65, che attribuise all'assessore regionale il compito di apporre un visto di conformit al progetto approvato dalla competente Auto rit statale e, ove tale visto :non sia previamente rilasciato, prescrive che l'assessore disponga la sospensione dei lavori 0in pendenza della regola rizzazione della pratica amministrativa. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI La Jocuzione legislativa, come il Tribunale ha gi avuto occasione di rilevare, proprio in 11iferimento agli atti qui impugnati, all'esito di un giudizio promosso da altri proprietari espropriandi (cfr. sentenza n. 63 del 13 settembre 1985), non lascia adito a dubbi circa la voluntas legis di escludere la configurabilit dell'atto regionale di accertamento o di autorizzazione quale requisito di .legittimit del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, e di ravvisarvi invece un semplice ;presupposto di liceit dell'attivit materiale di esecuzione. Nel caso in esame, il nulla osta regionale risulta rilasciato in data 11 ottobre 1983 -come affermato in questo giudizio dalla resistente Am ministrazione, e secondo quanto emerge, comunque dal.I~ citata decisione del Tribunale n. 63 del 13 settembre 1985 -, .sicch da ritenere che, sanata ex post la irregolarit formale del procedimento, questo sia, allo stato, immune dal vizio denunciato con il primo motivo dei ricorsi in esame. Con il secondo mezzo si deduce la illegittimit della delibera n. 3034/PI del 29 luglio 1982 (con la quale il Consiglio di amministrazione della CASMEZ ebbe ad approvare fa trattativa per l'affidamento dei lavori al raggruppamento di imprese Lodigiani-Cimi-Montursi) sia per vizio derivato dalla .illegittimit della presupposta dichiarazione di pulhblica uti lit dell'opera, sia, in via autonoma, per !"intervenuta cessazione dell'ef ficacia di .tale dichiarazione, conseguente al fatto che l'immissione in pos sesso delle imprese appaltatrici sarebbe avvenuta oltre tre anni dopo la data di adozione della delibera approvativa del progetto (art. 1, com ma 3, della legge 3 gennaio 1978, n. 1). I.I motivo privo di fondamento in entrambi i profili sotto i quali prospettato. Non fondato sotto il primo profilo, perch manca -come sopra si visto -la illegittimit dell'atto presupposto (approvazione del pro getto, equivalente ex lege a dichiarazione di pubblica utilit dell'opera); e non lo neppure sotto il secondo, perch il provvedimento impugnato si identifica con la delibera di affidamento dei lavori, che risulta adot tata entro il triennio di efficacia d~lla dichiarazione di pubblica utilit, onde non pu postularsene la illegittimit in ragione di un evento (scadenza degli effetti della prima delibera di approvazione del progetto) ancora da venire e che potrebbe, semmai, rendere illeciti (non illegittimi) i successivi atti esecutivi della procedura espropriativa. da rile vare, comunque, che inizio di esecuzione dell'opera, ai sensi e per gli effetti propri di cui al citato art. l, comma 3, della legge 1/78, deve intendersi anche il decreto prefettizio autorizzante l'occupazione dei fondi, e nella specie i due decreti contestati sono stati emessi (rispettivamente, in data 4 e 9 marzo 1983) sicuramente prima della scadenza del triennio successivo alla delibera di approvazione del progetto de quo, 8 maggio 1980). Priva di pregio altres la censura di incompetenza dedotta coo 566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il 3 motivo, posto che l'acquedotto di Fiumefreddo, rientrante tra i progetti speciali del CASMEZ, sicuramente da annoverare tra le grandi opere di interesse nazionale (Stat. sic. art. 14, lett. G ed I; art. 3 del d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, con riferimento anche all'art. 6 del r.d. 11 dicembre . 1953, n. 1779) con la conseguenza che 1e funzioni espropriative, strumentali alla realizzazione di detta opera pubblica, devono intende11si dservate alla stessa Autorit che ha competenza primaria nel settore degli interessi sostanziali cui le medesime funzioni ineriscono. In tal senso, peraltro, si gi espresso il Collegio nella precedente, puntuale decisione n. 63 del 13 settembre 1985 1sopra richiamata, n si scorgono ragioni per mutare avviso in questa sede. L'altro profilo difensivo prospettato con il motivo in esame da respingere per le stesse considerazioni esposte nella richiamata decisione . n. 63/85, essendo evidente che la clausola secondo cui potr farsi luogo, :in un momento successivo, ad aumenti o riduzioni delle superfici da occupare, non rende incerto l'oggetto del provvedimento, sicuramente identificabile in base ai dati catastali, qui non contestati. (omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 28 novembre 1986, n. 65 -Pres. Sandulli -Rel. Taddeucci -Losa (avv. E. Romanelli) c. Ministero finanze (avv. Stato Mari). Acque -Canoni per antiche ufenze -Prescrizione -Decorrenza. (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 38; cod. civ., art. 2948, n. 4). Acque Canoni demaniali Prescrizione Domanda di concessione di utenza a sanatoria Effetti. (cod. civ., artt. 2937, 2944). Relativamente alle antiche utenze di acque pubbliche, i canoni demaniali si prescrivono nel termine quinquennale decorrente dalle singole scadenze successive al 1 aprile 1924, indipendentemente dall'epoca dell'intervenuto riconoscimento della utenza o dalla pendenza del relativo procedimento (1). La domanda di concessione a sanatoria, dando luogo all'inizio di un nuovo periodo di prescrizione per effetto del riconoscimento del credito (1-2) Consolidato il princ1p10 di cui alla prima massima, qualche riserva parrebbe formulabile -e proprio in base ai rilievi svolti nella motivazione circa il riconoscimento di sola efficacia interruttiva della prescrizione alla domanda di concessione a sanatoria, della quale era pur stata ammessa la natura d'atto di rinuncia alla prescrizione compiutasi. Sotto tale profilo; la PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 567 pregresso della P.A., non preclude al debitore d'eccepire l'estinzione del diritto al pagamento dei canoni non richiesti prima del compimento del nuovo termine prescrizionale (2). L'appellante si duole, in primo luogo, dell'interpretazione data dal Tribunale regionale al disposto di cui al 1 comma dell'art. _38 della T.U. n. 1775 del 1933, nel senso che quella norma postulerebbe il principio della sottrazione a prescrizione del credito per canoni demaniali di utenza. La censura si appalesa meritevole di accoglimento. consolidato insegnamento della Suprema Corte regolatrice che il diritto della pubblica amministrazione al pagamento del canone da parte del titolare di un'antica utenza di acque pubbliche resta soggetto alla prescrizione quinquennafo prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., trattandosi di prestazioni periodiche dipendenti da una causa debendi a carattere continuativo; che detto termine decorre dalle singole scadenze a partire da quella successiva al giorno 1 aprile 1924, quali momenti in cui ll diritto medesimo, nato in tal giorno in forza di legge, pu essere esercitato daH'amministrazione (art. 6, r.dl. 25 febbraio 1924, n. 456; art.t. 24 e 38, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775); che la decorrenza del termine insenSlbile sia all'intervenuto riconoscimento amministrativo dell'utenza (il quale ha natura di atto di acce!'tamento) sia all'eventuale pendenza del relativo procedimento: cfr. Cass. n. 1401 del 1981; n. 2783, n. 2405, n. 1167 e n. 1159 del 1980, tra le sentenze pi recenti. Tali principi di diritto sono stati gi condivisi e seguiti dalla giurisprudenza di questo Tribunale Superiore in precedenti occasioni (cfr. sentenze n. 1 del 16 gennaio 1982; :n. 19 del 20 settembre 1984) e nella presente causa non si ravvisano ragioni per discostarsi da essi. L'Amministrazione appellata sostiene che, comunque, la domanda di concessione in sanatoria presentata dalla Losa in data 16 marzo 1964, allo scopo di usufruire dei benefici per la definizione dei canoni arretrati nella misura ridotta (alla decima parte) prevista dal Manifesto dell'Intendenza di Finanza di Milano del 14 dicembre 1963, concreterebbe una i:nequivoca rinunzia ad eccepire qualsivoglia prescrizione . Ma siffatta eccezione non si rileva conducente al fine. Poich principio generale che si pu rinunziare alla prescrizione solo quando questa compiuta (cos al secondo comma dell'art. 2937 cod. civ.), non corre dubbio che anche interpretando la volont manifestata dichiarata estinzione dell'intero credito, fatto valere nella specie con atto del 1 marzo 1975 relativamente ai canoni per il periodo 1 luglio 1924-24 marzo 1965, non sembra trovare adeguato supporto nelle riprodotte proposizioni motive. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 568 dalla Losa con la domanda del marzo 1964 come espressiva cli una rinunzia ad avvalersi degli effetti estintivi scaturiti dalla decorrenza dei termini prescrizionali sino a quella data maturati, in nessun caso quell'atto avrebbe potuto consacrare una valida rinunzia a fare valere, in futuro, termini prescrizionali allora in corso e non ancora iniziati. Pur concedendo, dunque, che in data 16 marzo 1964 vi sia stata, da parte della Losa, rinunzia (e riconoscimento del credito pregresso dell'amministrazione com. l'efficacia interruttiva prevista dall'art. 2944 cod. civ.), sta di fatto che dalla data predetta inizi a decorrere un nuovo periodo di prescrizione quinquennale e che rimase integro, nella debitrice, il diritto di opporre l'effetto estintivo derivante dalla mancata :richiesta di pagamento anteriormente al 16 marzo 1969. In conalusione, totalmente riformando la decisione resa in pTimo grado, deve essere dichiarato estinto per prescrizione il credito, per pagamento di canoni demaniali, fatto valere dall'amministrazione delle Finanze, per la prima volta, con l'avviso di liquidazione notificato il 1 marzo 1975. TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 20 dicembre 1986, n. 67 -Pres. Sandulli -Rel. Cantillo -Assessorato agricoltura e foreste regione siciliana (avv. Stato Carbone) c. Vaccaro (avv. Parrelli e Roccella). Espropriazione per pubblica utilit Terreni rimboschiti a cura della P.A. espropriante Indennit Aumento di valore derivato dal rimboschimento Computabilit. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e 42). In ipotesi di espropriazione per p.u. di un terreno precedentemente rimboschito dalla P.A. espropriante durante l'occupazione dispostane ai sensi dell'art. 50 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, l'indennit d'esproprio deve comprendere anche l'aumento di valore che dalla nuova destinazione derivato al fondo (1). Con l'unico motivo di appello l'Assessorato sostiene che la sentenza impugnata sia incorsa in errore nel determinare l'indennit cli espropriazione sci:ndendo la valutazione del bene nelle due componenti del terreno e della massa boschiva, laddove il bosco un'entit economica unitaria, (1) Secondo la richiamata sentenza 14 aprile 1986 n. 24 (in Cons. St. 1986, II, 613) una delle peculiarit dell'occupazione temporanea di cui all'art 50, R.D. n. 3267/1923 (non preordinata alla successiva espropriazione dell'immobile a differenza di quella disposta a sensi dell'art. 71 legge n. 2359/1865 e per ci stesso non soggetta al termine d'efficacia a questa applicabile) risiederebbe in ci, che le opere da realizzare nel fondo, sebbene siano di pubblico interesse PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 569 comprensiva del suolo e del macchiatico, e deve essere perci valutato come un unico bene. La censura infondata. Nell'esegesi dell'art. 50 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, questo Tribunale Superiore ha gi avuto modo di chiarire (con la sent. n. 24 del 1986) che la disposizione prevede una peculiare fattispecie di occupazione .temporanea strumentale, in forza della quale le opere realizzate dalla pubblica amministrazione nel fondo occupato, sebbene siano di pubblico interesse perch necessarie all'assetto idrogeologico del territor.io di un comprensorio di bonifica montana, vengono acquisite dal proprietario del fondo medesimo, al quale questo deve essere restituito una volta eseguita l'ope perch necessarie all'assetto idrogeologico del territorio di un comprensorio di bonifica montana, sono destinate ad essere acquisite dallo stesso proprietario . L'acquisizione in propriet delle realizzate opere di rimboschimento costituiva, nel richiamato precedente dello stesso Tribunale, una notazione incidentale (concorrente all'affermazione, in quella occasione fatta, dell'inconfigurabilit di una occupazione c.d. appropriativa del suolo occupato e trasformato dalla P.A.). Tale notazione assume ora, nella sentenza in rassegna, ruolo portante e decisivo ai fini della (ulteriore ma diversa) affermazione della necessaria considerazione del valore delle opere di rimboschimento ai fini della determinazione dell'indennit dovuta al proprietario per la espropriazione del fondo, pronunciata dopo il rimboschimento fattone dalla stessa amministra zione espropriante. da chiedersi, per, se la rilevata peculiarit dell'occupazione ex art. 50 legge forestale nonch la mancanza di connessione fra la successiva espropriazione del fondo e le opere di rimboschimento sullo stesso, in precedenza realizzate dalla P. A., bastino a dire inoperante -nelle vicende del tipo in esame -il generale principio di cui all'art. 42 della legge fondamentale sulle espropriazioni del 1865, a tenore del quale non pu tenersi a calcolo, nella determinazione dell'indennit dovuta al proprietario, l'aumento di valore derivante al fondo espropriato dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilit. Ma, prima ancora, sembrerebbe meritevole di ulteriore approfondimento l'acquisizione delle opere da parte del proprietario del fondo rimboschito, secondo quanto affermato, senza particolare dimostrazione, nella precedente pronuncia intervenuta -come s' detto -su altro problema (alla cui soluzione era gi sufficiente la rilevata inapplicabilit d'un termine di durata alle occupazioni in discorso). I principi in tema d'accessione e la regola posta nell'art. 956 cod. civ., verosimilmente posti abase dell'acquisto della propriet delle opere da parte del proprietario del suolo, appaiono in verit inadeguati a sorreggere tale conclusione, avuto anche riguardo alla evidente irriducibilit della vicenda del rimboschimento negli schemi e sotto la disciplina degli articoli 934 segg. (come in particolare risulta dall'inapplicabilit dell'art. 936 cod. civ.); tanto pi - il caso di aggiungere -che la legge forestale si riporta a ben diverso panorama giuridico nel quale, vigente il codice del 1865, quanto aggiunto ed incorporato al suolo formava oggetto di mera presunzione d'appartenenza a favore del proprietario del terreno (art. 448). S.L. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 570 ra o, nel caso di formazione di un nuovo bosco (ex art. 93. r.d. n. 215 del 1933), quando questo sia venuto a maturazione. Pertanto, nell'ipotesi di espropriazione di un terreno boscato ai sensi della norma suddetta, l'indennit di espropriazione deve comprendere anche l'aumento di valore che dalla nuova destinazione derivato al fondo, il quale deve essere stimato, come di norma, in conformit alla natura e alla consistenza che esso ha alla data del decreto ablatorio. Questo criterio fu adottato dal consulente tecnico di ufficio, ed stato seguito dal Tribunale regionale, nel determinare il valore dell'ira mobile in questione, H quale risulta stimato appunto con riferimento alla sua destinazicxne a rc:>osco. Invero, l'attribuzione di distinti valori al terreno e al macchiatico nelle specie un'operazione interna al metodo di stima analitica, che H consulente, in mancanza di elementi di comparazione affidabili, ha ritel! luto di seguire nella valutazione del bene; ed conforme, del resto, ad una metodologia estimativa invalsa appunto per determinare il valore dei boschi, considerati come beni unitari, comprensivi delle due entit suddette. N esatto, che il suolo sia stato valutato, sia pure in parte, come seminativo, laddove stato considerato, invece, con riguardo alla utilizzazione propria del sottobosco, cio come nudo terreno pascolativo ~ l 1 f f f ~ ~ --.. I I -.-.-----------..-.-.-.-.-.-.-.-__________________ ,____ ----------------.-.-.-.---------------------------------------------.-------.-------.---------------------.--------------------.---------------.-.-.-.---.----------------------.---------------___________________________ } PARTE SECONDA 11 I ~ I I I f ~ 2 !: II QlfESTIONI LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN SICILIA* Palermo Hotel. Zagarella 6-7-8 novembre 1986 Nel prendere la parola, desidero -anzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa delle parole che con tanta cortesia hanno voluto rivolgere all'Istituto che ho l'onore di rappresentare e alla mia persona, dettate queste ultime da benevolenza ed amicizia di cui mi sento onorato. Mi sia consentito un brevissimo saluto ai relatori e all'uditorio anche per non sottrarre tempo prezioso ai lavori. Permettetemi di esprimere compiacimento per le cose che ho ascoltato: il discorso introduttivo del Presidente Crisci, cos sereno ed insieme cos denso e concreto, ma al tempo stesso quasi olimpicamente distaccato nella sua carrellata panoramica dall'alto. Ad esso complementare stato il combattivo intervento del Presidente Schinaia, che ha detto cose tanto interessanti ed ha reclamato l'intervento del pot~re politico centrale e soprattutto del Parfamento per colmare lacune che a giusta ragione allarmano chi con tanto impegno, con tanta dottrina giuridica e con tanta civ:Ue passione, chiamato al difficile esercizio della giustizia amministrativa. Vorrei anche dare atto dell'estrema concretezza ed elevatezza concettuale dei discorsi che sono stati fatti dal Sindaco, dal Presidente dll'Assemblea regionale e dal Presidente della Regione: espressioni di un nuovo modo di sentire e fare politica regionale, lontano ormai dallo sconfinamento nel regno di Utopia ed attento ai problemi del quotidiano e del reale, pur se con impegno sempre animato da un'alta tensione ideale. Ho ascoltato con interesse il prof. Virga che ha portato la voce della dottrina trattando con acutezza e concisione importanti problemiche anticipano la tematica del Convegno. Egli ha ricordato tre nomi illustri di patrocinanti davanti al Consiglio di giustizia: Dedin, Piccardi, Sorrentino. Sono, lieto di associarmi alla rievocazione di questi maestri ed amici che furono avvocati dello Stato, poi consiglieri di Stato, poi avvocati liberi professionisti. Essi segnano una felice sottolineatura della comunanza di storia che sotto tanti profili lega l'Avvocatura al Consiglio di Stato. Ha preso per ultimo la parola il Presidente Guido Landi, che stato per me un maestro, come lo sono stati altri ex Presidenti, tra i quali voglio nominare almeno Vincenzo Uccellatore, che vedo in questasala. Guido Landi ha parlato con l'intelligenza e l'autorit del cltore della storia e il suo discorso, animato dalla consueta lucidit, stato reso pivivo dalla nota di storia vissuta che lo ha pervaso. Che cosa potr6 dire io, improvvisando? Nulla sul tema del Convegno, se non che esso estremamente interessante perch agita un problema antico e sempre attuale, reso ancora pi vivo dalla sottolineatura di una sua specificit siciliana e dall'elevato livello di partecipazione di relatori e di uditorio. Quando l'amico Giorgio Crisci ha fatto cenno per invitarmi al tavolo della Presidenza, istintivamente st~vo muovendo verso lo scanno che, * Indirizzo di saluto dell'Avvocato Generale dello Stato, GIUSEPPE MANZARI. \ 17 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO accanto a questo tavolo, nella posizione in cui si trova lo scanno del@ !'Avvocato dello Stato nelle sale di udienza del Consiglio di Stato. Poi , . mi sono diretto qui seguendo il gesto cortese della sua mano. Colgo l'occasione per auspicare che nei TAR sia conservata la tradizione del . posto privilegiato dell'Avvocato dello Stato accanto al collegio giudicante ' I : com' in Consiglio di Stato. Qualcuno fa cenno che cos anche in Sicilia. Naturalmente si tratta solo di un simbolo che non intacca la paritdelle parti nel processo, e che oggi sta a significare riconoscimento per.il contributo rilevantissimo dato dall'Istituto che ho l'onore di rappresentare. Esso ha avuto un ruolo rilevantissimo ne'lla storia dell'evoluzione della giustizia amministrativa, contributo dialettico che, ne sono certo, non mancher neppure in futuro. Insieme ai colleghi delle libere professioni -certamente -perch nessuna ~iustizia e meno che mai la giustizia amministrativa pu evolvere e realizzarsi, senza la partecipazione dell'avvocato. E tuttavia la particolare tradizione istituzionale e la vocazione giustiziale dell'Avvocatura ~iustificano -forse non meno della conservazione della parrucca nei tribunali inglesi -l'auspicio che ho espresso. Questo tradizionale legame istituzionale particolarmente a me caro e si riflet.te nella mia personale vicenda: sono pervenuto al Consiglio di Stato portandovi resperienza deH'Avvocatura, ed a questa sono ritornato ricco dell'ammaestramento di quell'alto Consesso al quale mi sento ancora vicino con gratitudine ed affetto verso gli amici di allora, che sono ancora i cari ed illustri amici di oggi. Un accenno al tema. Vi una crisi della giustizia amministrativa che, parafrasando un'espressione di W. Churchill, potrebbe dirsi una crisi nella crisi. In. molta parte essa dovuta alla difficolt di adeguare continuamente e .sollecitamente le strutture ai processi di trasformazione che investono la vita pubblica e la societ:..civile; ancorch si sia parlato argutamente ma con una punta di malizia, di passaggio dallo Stato di Hegelal Castello di Kafka . Io per et sono pi vicino allo Stato di Hegel ma con lo spirito non mi sento troppo smarrito nel nuovo Castello perch ho fiducia di incontrarvi un'entit reale; anzi, di contribuire a costruirla. Dipender dall'impe~ no convergente delle istituzioni e della societ; anzi degli umini ali interno delle istituzioni e della societ: il domani non esiste come dato di cognizione ma appartiene in tanta parte alla nostra capacitdi costruzione. Cos -essa pure -la nuova giustizia amministrativa un castello che dobbiamo costruire mentre lo abitiamo, senza diserzioni e senza fughe in avanti. Vorrei ricordare a questo riguardo quanto stamattina si diceva nel corso di un'amichevole chiacchierata con il Prof. Abbamonte. Egli osservava che non v' una soala musicale precostituita della giustizia amministrativa, e che bisogna ogni volta inventarsela ricercandosela sul proprio I pianoforte. E si richiamava alla costruzione dell'eccesso di potere. Senza malizia, gli ho risposto che il giudice amministrativo come ogni altro giudice ha anche il potere dell'eccesso. Sta a lui soltanto di astenersene come per fortuna accade solitamente nell'esercizio della giustizia amministrativa, che pure deve usare strumenti tanto delicati e sensibili. Ci mi porta ad accennare a un tema del convegno cui sono particolarmente interessato: l'argomento, da Mario Schinaia a ragione definito scottante, delle misure cautelari. Il giudice italiano ha dovuto negli anni scorsi pagare il prezzo di colpe non sue perch si trovato di fronte, in una sooiet in veloce e generale evoluzione, a tensioni che sono venute a scaricarsi sulla scogliera ultima della giustizia. Ha dovuto cos esercitare, quelle funzioni di supplenza di cui tante volte si detto. PARTE II, QUESTIONI Io non sono molto tenero verso questa espressione. Ne riconosco, entro certi limiti, la validit per la forza cogente del dovere rendere giustizia anche quando e dove la materia oggetto di lite non trovi adeguata disciplina legislativa o sia difficilmente incasellabile negli schemi tradizionali, per la carica innovativa di cui il conflitto da risolvere portatore. Un delicato e, ripeto, scottante fenomeno di supplenza -questa per in senso oggettivo - a mio avviso il ricorso alla misura cautelare: non essendo, assai spesso, possibile rendere giustizia in tempi giusti si d una risposta provvisoria che non di piena giustizia, n per l'istante, n per il resistente. t!. vero che giustizia tardiva in qualche. modo negazione di giustizia, ma anche. vero che in difetto di pienezza di contraddittorio, di dialettica processuale e di. istruttoria si rischia di dare un cattivo surrogato anch'esso mal definibile come giustizia. Ho detto altre volte che la misura cautelare rischia talora di stare alla giustizia amministrativa come 1a detenzione preventiva sta alla giustizia penale. Sono rimedi che, se elevati a sistema e generalizzati, inesorabilmente aggravano senza risolvere la crisi della giustizia, pur con le debite differeitZe di gravit. Non un caso che il tema abbia meritato l'attenzione del giudice delle leggi e di tanta e ricca elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Non intendo contestare l'istituto, negandone l'esigenza insopprimibile che lo giustifica: voglio solo sottolineare la delicatezza ed i limiti: alla radice dell'espressione cautelare vi una parola che dovrebbe sempre e rigorosamente presiedere all'applicazione di quelle misure: la parola cautela alla quale ogni giudice dovrebbe ispirare il proprio intervento senza che l'esser questo provvii.sorio autorizzi azzardi o anche solo audacia. Temo di aver mancato alla promessa di brevit e desidero farne ammenda. L'intenzione stata solo quella di dire parole di deferente saluto e non nascondo il rammarico di dover partire domani e di non potermi arricchire dell'ascolto degli oratori che parleranno nei prossimigiorni. Sono perci particolarmente grato agli illustri amici che mi hanno dato la possibilit di porgere oggi un saluto ed un augurio -che certezza -di felice e feconda conclusione di questo Convegno. QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI codice di procedura civile, artt. 75 e 300, nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perch promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. Sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. codice di procedura civile, art. 292, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si d atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al titolo II del libro II del codice di procedura civile. Sentenza 28 novembre 1986, n. 250, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. codice di procedura civile,-artt. 739 e 741, nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cance1leria, anzich dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. Sentenza 27 giugno 1986, n. 156, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. codice di procedura penale, art. 387, terzo comma, (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere perch trattasi di persona non punibile perch il fatto non costituisce reato limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. Sentenza 18 luglio 1986, n. 200, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. codice di procedura penale, art. 399, primo comma, nel testo sostituito dapprima ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e poi ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere perch trattasi di persona non punibile perch il fatto non costituisce reato limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. Sentenza 18 luglio 1986, n. 200, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. PARm II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 512, n. . 2 (nel testo dapprima sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto perch si tratta di persona non punibile perch il fatto non costituisce reato limitatamente alle. ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, co11 procedimento successivo, esser applicata una misura di sicurezza. Sentenza 18 luglio 1986, n; 200; G. U. 25 luglio 1986, n. 36. codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (nel testo dapprima sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugn 1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto perch s tratta di persona non punibile perch il fatto non costituisce reato liinitatamente alle ipotesinelle queli sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, ssere ap:plicata una misura di sicurezza. Sentenza 18 luglio 1986, n. 200, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. legge 24 luglio 19301 n. 1278, art. 5, primo comm.a. Sentenza 19 dicembre 1986,. n. 269, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento allegato A art. 9, terzo comma, lett. e), nella parte in cui prevede che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione in servizio l'appartenenia alla categoria dei figli di agenti. Sentenza 14 luglio 1986, n~ 188, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 26 aprile 1934, n. 653, art. 12, primo comma, limitatamente alle parole per le donne di qualunque et e... , Sentenza 24 luglio 1986, n. 210, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 26 e 23, primo comma, in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, qella parte in cui assoggettano al recli.no al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anzich dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato; di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata. Sentenza 27 giugno 1986, n. 156, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. dJ.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma, nella parte in cui dispone che l'indennit prevista dallo .stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto d.ella cessazione del rapporto non dovuta nel caso di passaggio in ruolo. Sentenza 24 luglio 1986, n. 208, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. HO RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 62, terzo comma, limitatamente alla partein cui -ai fini del diritto a pensione degli orfani -prevede l'inabilit a proficuo lavoro nonch le precarie determinate condizioni economiche del padre. Sentenza 23 dicembre 1986, n. 285, G. U. 31 dicembre 1986, n. 61. legge 8 gennaio 1952, n. 6, art. 45, nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalit anzich nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi. Sentenza 18 luglio 1986, n. 201, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. legge 2 agosto 1952, n. 1305, art. 1, nella parte in cui d esecuzione all'art. 3 della convenzione 0.1.L. 9 luglio 1948, n. 89 -San Francisco -limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di et, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze. Sentenza 24 luglio 19_86, n. 210, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 2, secondo comma, nella parte in cui, I in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, I un grado minimo di inabilit p~rmanente superiore al 20 %, anzich al 10 %. Sentenza 28 novembre 1986, n. 246, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. I d.P.R. 30 giugno 19651 n. 1124, art. 209, nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del titolo I I (l'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso Iw d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine. Sentenza 5 novembre 1986, n. 231, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma, nella parte in cui esclude la applicabilit degli artt. 1 e 3 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di et. Sentenza 7 luglio 1986, n. 176, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. i legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 50, terzo comma, limitatamente alla parte in cui -ai fini del diritto a pensione degli orfani -prevede l'inabilit a I proficuo lavoro nonch le precarie determinate condizioni economiche del padre. I Sentenza 23 dicembre 1986, n. 285, G. U. 31 dicembre 1986, n. 61. 1 l legge reg. Sicllla 30 luglio 1969, n. 29, art. 5, nella parte in cui, spostando ! al 31 dicembre 1973 il termine di ultimazione delle costruzioni contemplate nell'art. 1 della 1. r. Sicilia 18 ottobre 1954, n. 37, che richiama l'art. 2 della ! f f f. f I f: f PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE H1 I. r. Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, consente di sottoporre a tassazione fissa l'imposta di registro per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di acquisto di terreni destinati alla costruzione di case di abitazione non di lusso, nonch l'imposta di registro relativa ai trasferimenti di propriet delle dette abitazioni. Sentenza 27 giugno 1986, n. 155, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma, limitatamente alle parole fino al conseguimento dell'anzianit minima per la quiescenza. Sentenza 24 luglio 1986, n. 207, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. .legge reg. Trentino-Alto Adige, riapprovata dal consiglio regionale il 18 ottobre 1977, art. 1. Sentenza 14 luglio 1986, n. 191, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge reg. Trentino-Alto Adige riapprovata il 18 ottobre 1977, art. 3, nella parte in cui comprende -ad integrazione della tabella allegata alla legge reg. n. 14/1975 -fra le tasse di spettanza regionale, ai nn. 67 e 68, quella per la licenza prescritta dall'art. 115 del testo unico di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari. Sentenza 14 luglio 1986, n. 191, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30, art. 57, quarto comma, nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia. Sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, art. 44, n. 1 e allegata tabella A, lett. E. Sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, art. 4. Sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, art. 57, secondo comma, nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie. Sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25, art. 1 e n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa. Sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30, art. 1 e n. 16, titolo II, allegata tariffa, nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia. Sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60 H2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 7, penultimo comma, limitatamente alle parole di riversibilit . Sentenza 1 luglio 1986, n. 169, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 13, quinto comma, aggiunto dall'art. 11, decimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con legge 11 novembre 1983, n. 638) nella parte in cui, nel richiamare il comma precedente, quarto comma aggiunto all'art. 13 della legge 181/82 dall'art. 11, decimo comma, del dl. n. 463/83, come sopra convertito, comprende il riferimento fatto dal detto comma precedente agli artt. 3, secondo comma, e 5, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526. Sentenza 7 luglio 1986, n. 177, G. U. 16 luglio 1986, n .. 34. legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 35, 37, 38 e 57, nella parte in cui' non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufmire del trattamepto disposto a favore dei supplenti nei corsi Cracis ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982. Sentenza 28 novembre 1986, n. 249, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 35, quarto comma, 37 e 57, nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81. Sentenza 28 novembre 1986, n. 249, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16 [come modif. con legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516] nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzich sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429/82. Sentenza 7 luglio 1986, n. 175, G. U. 16 luglio 1986, n. 34., legge reg. Lombardia approvata il 25 novembre 1982 e riapprovata il 24 febbraio 1983, artt. 1 e 2, n. 2. Sentenza 19 dicembre 1986, n. 272, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 76, nella par.te in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gi iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia. Sentenza 18 luglio 1986, n. 199, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 79, primo comma, nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non pi uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice. civile, precedentemente .in vigore. Sentenza 18 luglio 1986, n. 198, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE ' 1.H legge 27 febbraio 1985, n. 49 artt. 1, 14, 17, 20 e 23, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige. Sentenza 1 luglio 1986, n. 165, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge prov. Bolzano riapprovata il 26 giugno 1985. Sentenza 1 luglio 1986, n. 166, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indenn;t di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del. collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 % posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. Sentenza 7 luglio 1986, n. 178, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge reg. siciliana 2 aprile 1986. Sentenza 7 luglio 1986, n. 179, G. U. 16 foglio 1986, n. 34. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE codice civile, art. 314/14, ultimo comma [inserito con l'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 18 luglio 1986, n. 196, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. codice civile, art. 2059 (artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1986, n. 184, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. codice di procedura civile, art. 38, terzo comma, nella parte in cui preclude al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto (artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 novembre 1986, n. 251, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. codice di procedura civile, artt. 232, 292, e 140, nella parte in cui consen tono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorch la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 28 novembre 1986, n. 250, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. H4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice procedura civile, art. 708 (artt..3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1986, n. 185, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. codice penale, art. 32 (artt. 4 e 27 della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1986, n. 183, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. codice penale, artt. 307, quarto comma, e 384 (art. 29 della Costituzione). Sentenza 18 novembre 1986, n. 237, G. U. 26 novembre 1986, n. 55. codice di procedura penale, combinato disposto artt. 224-bis, secondo com ma, e 238, secondo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione). Sentenza 15 dicembre 1986, n. 260, G. U. 24 dicembre 1986, n. 6(). codice di procedura penale, art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma [quale sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 28 novembre 1986, n. 247, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 22 marzo 1908, n. 105, artt. 1 e 7 (artt. 3, 41 e 35 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1986, n. 211, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. r.d. 7 febbraio 1926, n. 426, art. 10 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 170, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. testo unico 3 marzo 1934, n. 383, art. 91, lett. d), n. 1 (artt. 5, 110 e 128 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1986, n. 150, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, allegate tabelle A e B (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1986, n. 173, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. da 51 a 60 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1986, n. 215, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. legge 24 aprile 1941, n. 392, artt. 1, 2 e 3 (artt. 5, 110 e 128 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1986, n. 150, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 14, secondo comma (art. 108 della Costituzione). Sentenza 23 dicembre 1986, n. 284, G. U. 31 dicembre 1986, n. 61. I I i I I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 1. 1J legge 29 aprile 1949, n. 264, artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 (artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione). Sentenza 28 novembre 1986, n. 248, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 1, primo e quarto comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 16 ottobre 1986, n. 221, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. d.P.R, 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, primo e quarto comma (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 16 ottobre 1986, n. 221, G. U. 22. ottobre 1986, n. 50. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, primo e quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 16 ottobre 1986, n. 221, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, quarto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1986, n. 173, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 30 aprile 1969, n. 153, artt. 14, sesto comma nel testo originario e quinto comma nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e 19 (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1986, n. 173, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 33 e 34 (artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione). Sentenza 28 novembre 1986, n. 248, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. d.l. 19 giugno 1970, n. 370, art. 2, secondo comma [conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576] (artt. 3, 97 e 116 della Costituzione). Sentenza 5 novembre 1986, n. 228, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, primo comma (artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1986, n. 185, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 4 e 7 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1986, n. 213, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 (art. 101 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1986, n. 212, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. 136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, lett. e}, nel testo di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482 (art. 76 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1986, n. 178, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46 (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1986, n. 178, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. dJ. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 4, primo comma [convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766] (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione). Sentenza 18 giugno 1986, n. 138, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. dJ. 5 novembre 1973, n. 660, art. 3 [conv. in legge 19 dicembre 1973, n. 823] (artt. 3 e 53 . della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1986, n. 172, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 92, sesto e settimo comma (artt. 3, 97 e 98 della Costituzione). Sentenza 23 dicembre 1986, n. 284, G. U. 31 dicembre 1986, n. 61. legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 46 (art. 97, primo comma, della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1986, n. 189, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, combinato disposto quarto e sesto comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1986, n. 171, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 27, terzo e quarto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1986, n. 173, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 10 dicembre 1975, n. 724, artt. 1, 3 e 7 (artt. 3 e 11 della Costituzione). Sentenza .23 dicembre 1986, n. 286, G. U. 31 dicembre 1986, n. 61. legge reg. siciliana 30 dicembre 1976, n. 90, art. 10 (art. 20 dello statuto siciliano e 24, 25 e 113 della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1986, n. 190, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 8 agosto 1977, n. 583, art. 1, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 23 dicembre 1986, n. 284, G. U. 31 dicembre 1986, n. 61. legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. il 18 ottobre 1977, art. 3, nella parte in cui -ad integrazione della tabella allegata alla legge reg. n. 14/1975 comprende tra le tasse regionali, al n. 66, quella relativa alla licenza per l'eser PARTE I, RASSEGNA' DI LEGISLAZIONE cizio delle arti tipografiche di cui all'art. 111 del testo unico di pubblica sicu rezza (artt. 73 e 77 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Sentenza 14 luglio 1986, n. 191, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, settimo ed ottavo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1986, n. 154, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. legge 9 agosto 1978, n. 463, art. 8, sesto comma (artt. 3 e 36 della Costi tuzione). Sentenza 5 novembre 1986, n. 227, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. d.I. 23 dicembre 1978, n. 817, articolo unico, quindicesimo comma, [convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54] (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione). Sentenza 18 giugno 1986, n. 138, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57 (art. 23 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 167, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 57 e 76 (artt. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 167, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. d.I. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv., in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 167, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge reg. Piemonte 6 marzo 1980,-n. 13, tariffa allegata n. 14 (art. 119 della -Costituzione). Sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Sentenza 18 novembre 1986, n. 236, G. U. 26 novembre 1986, n. 55. legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 7 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 169, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 23 aprile ~981, n. 155, art. 19 (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione) Sentenza 7 luglio 1986, n. 173, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. d.I. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12, sesto comma [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (art. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 167, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. H8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54. (art. 3 della Costituzione). H8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54. (art. 3 della Costituzione). Sentenza 15 dicembre 1986, n. 268, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 13, quinto comma, aggiunto dall'art. 11, decimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 [convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 5, 9 n. 10, 16 e 54 n. 5, dello statuto speciale del Trentino Alto Adige). Sentenza 7 luglio 1986, n. 177, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, primo e quarto comma (artt. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 167, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 40 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 5 novembre 1986, n. 229, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 44 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 16 ottobre 1986, n. 222, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76 (artt. 3, 33 e 97 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1986, n. 209, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. ,, legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma (artt. 3, 36, 38 e 53 1: (: della Costituzione). ~ Sentenza 7 luglio 1986, n. 173, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. ~ legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 79 (artt. 3, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione). I Sentenza 18 luglio 1986, n. 197, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. i legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 1 e 2 (art. 4, n. 10, dello statuto speciale I per il Friuli-Venezia Giulia). !e Sentenza 15 luglio 1986, n. 195, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. ! legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 1, 2, 3, 8, 10 e 15 (artt. 3, lett. a), f) e p); e 6 dello statuto speciale per la Sardegna). I Sentenza 15 luglio 1986, n. 195, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. ! l I legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 1, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 (artt. 3, terzo I' comma; 8, nn. 5, 19 e 20; 9, n. 7; 16, 78 e 79 dello statuto speciale per il Trentino) ~ Alto Adige). I Sentenza 15 luglio 1986, n. 195, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. I l I I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 17 maggio 1983, n. 217, arti. 1, 10, 13, 14 e 15 (artt. 5, 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 15 luglio 1986, n. 195, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 4 (artt. 4, nn. 1 e 10, dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia). Sentenza 15 luglio 1986, n. 195, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 4, 5, 11 e 12 (artt. 3, lett. a) e p); 4, lett. a); 6 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna. Sentenza 15 luglio 1986, n. 195, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 4, 6, 7, 11 e 12 (artt. 3, terzo comma; 8, nn. li, 19 e 20; 9, n. 7; e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Sentenza 15 luglio 1986, n. 195. G. U. 30 luglio 1986, n. 37. legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 5 e 11 (artt. 5, 117 e 118 della Costituzione). Sentenza 15 luglio 1986, n. 195, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 53, 101 e 104 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 167, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. d.l. 12 novembre 1983, n. 463, art. 4, quarto comma [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 167, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 della Costituzione). Sentenza 1 luglio 1986, n. 167, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 15 dicembre 1986, n. 268, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 27 febbraio 1985, n. 49, (artt. 3, 8, 9, 15, 16 e 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Sentenza 1 luglio 1986, n. 165, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. d.l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 [come sostittdto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431] (artt. 117 e 118 della Costituzione) . . Sentenza 27 giugno 1986, n. 151, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. legge 8 agosto 1985, n. 431 [di conversione del d.l. 27 giugno 1985, n. 312] nel suo complesso, e in particolare art. 2, primo comma (artt. 3, terzo comma; 8, nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24 dello statuto Trentino-Alto Adige). Sentenza 27 giugno 1986, n. 151, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. 140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge reg. Valle d'Aosta riapprovata il 26 settembre 1985 (artt. 43 e 97 della Costituzione e 2 dello statuto speciale reg. Valle d'Aosta). Sentenza 7 luglio 1986, n. 174, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 1, nella parte. in cui modifica l'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1986, n. 178, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. III -QUESTIONI PROPOSTE codice civile, art. 273 (artt. 3 e 10 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 23 giugno 1986, n. 682, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. codice civile, art. 274 (artt. 2 e 30 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 14 ottobre 1985, n. 368/86, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. codice civile, art. 2033 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 24 gennaio 1986, n. 294, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. codice civile, art. 2109, secondo comma (art. 36 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 10 febbraio 1986, n. 535, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. codice civile, art. 2195 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Macerata, ordinanza 10 dicembre 1985, n. 407/86, G. U. 16' luglio 1986, n. 34. codice civile, artt. 2748, 2755 e 2777 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Casale Monferrato, ordinanza 4 luglio 1986, n. 660, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. codice di procedura civile, art. 152 disposizioni di attuazione (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Pretore di Benevento, ordinanza 16 giugno 1986, n. 560, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. codice di procedura civile, art. 668 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 13 giugno 1986, n. 623, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONB 141 codice di procedura civile, art. 737 (art. 97 della Costituzione). Tribunale cli Firenze, ordinanza 30 aprile 1986, n. 550, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. codice penale, art. 81 cpv. (artt. 3 e 25 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 18 dicembre 1985, n. 420/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. Tribunale di Torino, ordinanza 8 aprile 1986, n. 421, G. U. 23 luglio 1986, i n. 35. codice penale, art. 81, secondo comma (art. 3 della Costituzione). pretore di Ferrara, ordinanza 24 febbraio 1986, n. 418, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. codice penale, art. 81, secondo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 6 marzo 1985, n. 364/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. codice penale, art. 115, secondo comma, e 229, n. 2 (artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione). Giudice istruttore presso tribunale di Napoli, ordinanza 21 gennaio 1986, n. 254, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. codice penale, art. 136 (art. 3 della Costituzione). Pretura di Milano, ordinanza 21 maggio 1986, n. 564, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. Pretore cli Milano, ordinanza 27 giugno 1986, n. 717, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. codice penale, artt. 204, 205, 207 e 222 (artt. 2, 3, 13, 24 e 32 della Costituzione). Giudice istruttore presso tribunale di Ariano Irpino, ordinanza 9 gennaio 1986, n. 323, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. codice penale, art. 523, secondo comma (artt. 2, 3, 27 e 29 della Costituzione). Corte d'appello di Salerno, ordinanza 16 giugno 1986, n. 671, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. codice penale, artt. 523, 542, secondo comma, n. 2, e 605 (art. 3 della Costituzione).' Tribunale di Milano, ordinanza 8 luglio 1986, n. 713, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. codice penale, art. 569 (art. 30 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 4 aprile 1986, n. 385, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. 18 142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 724 (artt. 2, 3, 8 e 19 della Costituzione). Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 4 aprile 1986, n. 369, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. codice penale, art. 724 (art. 7 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 17 giugno 1986, n. 686, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. codice penale, art. 724, primo comma (art. 3 e 25 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 29 aprile 1986, n. 545, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. codice di procedura penale, art. 31 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 12 febbraio 1986, n. 307, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. codice di procedura penale, art. 39, ultima parte (artt. 3 e 25 della Costituzione). Tribunale di Teramo, ordinanza 31 luglio 1986, n. 698, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. codice di procedura penale, art. 41-bis (artt. 3, 97 e 101 della Costituziorte). Giudice istruttore del Tribunale di Treviso, ordinanza 23 gennaio 1986, n. 298, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. codice di procedura penale, art. 128 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Lanusei, ordinanze (cinque) 7 giugno 1985, nn. 377-381/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. codice di procedura penale, art. 171 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanze (due) 20 febbraio 1986, nn. 365 e 366, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. codice di procedura penale, art. 202, secondo comma (art. 24 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 19 aprile 1986, n. 509, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. codice di procedura penale, art. 224-bis, secondo comma (artt. 21 e 24 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 20 maggio 1986, n. 507, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. codice di procedura penale, art. 260 (artt. 3 e. 24 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 16 dicembre 1985, n. 412/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. j! r: 1: f, r f PARTB Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 263, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanze (due) 22 luglio 1985, n. 324 e 331/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. Corte di cassazione, ordinanza 21 dicembre 1985, n. 290/86, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. Corte di cassazione, ordinanza 21 gennaio 1986, n. 255, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. codice di procedura penale, art. 387, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 4 marzo 1986, n. 634, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. codice di procedura penale, art. 395, primo comma (artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione). Giudice istruttore presso tribunale di Napoli, ordinanza 21 gennaio 1986, n. 254, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. codice di procedura penale, art. 435, ultimo comma (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 9 aprile 1986, n. 444, G. U. 10 settembre 1986, n. 44. Tribunale di Genova, ordinanza 30 giugno 1986, n. 716, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. codice di procedura penale, art. 529, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 2 dicembre 1985, n. 431/86, G. U. 13 agosto 1986, n. 40. codice penale militare di pace, artt. 29 e 219 (ar,tt. 3 e 27 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 29 aprile 1986, n. 601, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. codice penale militare di pace, art. 39 (artt. 2, 3, 13, 27 e 52 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 3 aprile 1986, n. 510, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. codice penale militare di pace, art. 39 (artt. 2, 3, 27 e 52 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 18 giugno 1986, n. 667, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. codice penale militare di pace, art. 42 (artt. 2 e 3 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 18 marzo 1986, n. 512, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. I 144 RASSEGNA DELL'AWOCATORA DELl.O STATO I Tribunale militare di Padova, ordinanza 27 febbraio 1986, n. 531, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. I codice penale militare di pace, art. 170 (artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione). I Tribunale militare di Padova, ordinanza 7 maggio 1986, n. 636, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. Tribunale militare di Padova, ordinanza 18 giugno 1986, n. 664, G. U. 28 no-.. vembre 1986, n. 56. codice penale militare di pace, art. 230, terzo comma (art. 3 della Costi tuzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 19 dicembre 1985, n. 555/86, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. codice penale militare di pace, art. 260 (artt. 2, 3, 28 e 52 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 30 aprile 1986, n. 735, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. codice penale militare di pace, art. 264 (artt. 3, 25 e i03 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 16 aprile 1986, n. 543, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 63 (art. 42 della Costituzione). Corte d'appello di L'Aquila, ordinanza 3 dicembre 1985, n. 592/86, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. legge 7 luglio 1901, n. 283, art. 6, lett. a) (artt. 3, 24 e 33 della Costituzione). Tribunale di Lucca, ordinanza 11 novembre 1985, n. 266/86, G. U. 25 luglio . 1986, n. 36. r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 42 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Alessandria, ordinanza 4 marzo 1986, n. 487, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. legge 22 marzo 1908, n. 105, art. 1 (artt. 3 e 41 della Costituzione). Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 14 marzo 1986, n. 705. G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 80 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 24 gennaio 1986, n. 294, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 46, primo comma (artt. 3 e 4 della Costituzione). Consiglio nazionale degli ingegneri, ordinanze (due) 16 maggio 1986 e 18 ottobre 1985, nn. 613 e 614/86, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 1.4J r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 13 e 14, allegato B (art. 36 della Costituzione). Pretore di Cosenza, ordinanza 13 giugno 1986, n. 654, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, artt. 180, 181, 182 e 184 fartt. 3 e 33 della .Costituzione). Consiglio nazionale degli ingegneri, ordinanza 18 ottobre 1985, n. 544/86, r.. U. 15 ottobre 1986, n. 49. r.dJ. rr novembre 1933, n. 1578, art. 8 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Lanusei, ordinanze (cinque) 7 giugno 1985, nn. 377-381/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. r.d 3 marzo 19M, n. 383, art. 265 (artt. 3, 25 e 103 della Costituz.ione). Corte dei conti, ordinanza 14 novembre 1985, n. 465/86, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, artt. 53 e 80 (art. 23 della Costituzione). Corte d'appello di Milano, ordinanze (tre) 17 giugno 1986, nn. 710-712, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. r.dJ. 12 agosto 1937, n. 1757, art. 2 (artt. 3, 36 e 39 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 1 luglio 1985, n. 432/86, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. dJ. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Pretore de L'Aquila, ordinanza 14 luglio 1986, n. 642, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, tabelle A e B (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 23 ottobre 1985, n. 631/86, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. Pretore di Milano, ordinanza 26 marzo 1986, n. 688, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. r.dJ. 14 aprile 1939, n. 636, allegate tabelle A e B (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). , Pretore di Milano, ordinanza 19 marzo 1986, n. 534, G. U. 15 ottobre 1986, n, 49. r.d 9 luglio 1939, n. 1238, art. 168, terzo comma (art. 97 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 30 aprile 1986, n. 550, G. U, 15 ottobre 1986, n. 49 146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA' DELLO STATO r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,-art. 48 (art. 97 della Costituzione). Tribunale di Fkenze, ordinanza 30 aprile 1986, n. 550, G. U. 15 ottobre 1986. n. 49. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 11 febbraio 1986, n. 371, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. codice della navigazione, r.d. 30 marzo 1942, n. 327, art. 423, primo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione). Corte d'appello di Catanii1, ordinanza 15 maggio 1986, n. 644, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, nn. 2, 3, 4 e 40 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 22 maggio 1986, n. 680, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. dJ.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, artt. 3, ultimo comma, e 4 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Palestrina, ordinanza 19 novembre 1983, n. 268/86, G. U. 25 luglio 1986, Il. 36. dJ.C.p.S. 1 aprile 1947, n. 273, art. 1 (art. 44 della Costituzione). Tribunale di Parma, ordinanza 20 marzo 1986, n. 524, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. d.I. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 7 (artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 10 gennaio 1985, n. 308/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 2 marzo 1949, n. 1431 art. 9 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 3 ottobre 1985, n. 334/86, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. Tribunale di Ctania, ordinanza 5 marzo 1986, n. 728, G. U. 17 dicembre 1986, Il. 59. legge 23: maggio 1950, n. 253, art. 35 (artt. 3, 24, 41, 42 e. 113 della Costituzione). Corte d'appello di Firenze, ordinanza 15 ottobre 1985, n. 743/86, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 2, secondo comma (artt. 3, 97 e 108 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 27 marzo 1985, n. 355/86, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. PARm II, RASSEGNA DI LEGISLAZ~ONB 147 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 39, primo comma, lett. c), e terzo comma (artt. 3, 18, 27 e 39 della Costituzione). Tribunale di Padova, ordinanza 13 febbraio 1986, n. 525, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. legge. 27 dicembre 1953, n. 967, art. 3 (art. 3 della Costituziose). Pretore di Firenze, ordinanza 11 giugno 1986, n. 687, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 31 luglio 1954, n. 599, artt. 60 e 61 (artt. 3 e 35 della Costituzione). Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionaie, ordinanza 2 luglio 1985, n. 295/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3, quarto comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Forl, ordinanza 8 maggio 1986, n. 653, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. legge 10 marzo 1955, n. 96, art. 4 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 5 dicem bre 1985, n. 681/86, G~ U. 3 dicembre 1986, n. 57. d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 3, lett. a), e 4 (artt. 3 e 27 della Costi tuzione). Prtore di Adria, otdinanza 23 aprile 1985, n. 643/86, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. legge 12 novembre 1955, n. 1137, art. 26 (artt. 3, 52, 97 e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 29 maggio 1986, n. 663, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 23 marzo 1956, n. 167, art. 8 (artt. 3, 25 e 103 della Costituziose). Tribunale militare di Torino, ordinanza 11 aprile 1986, n. 514, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 10, art. 85 (artt. 3, 24 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 18 giugno 1985, n. 553/86, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. legge reg. Sicilia 7 febbraio 1957, n. 16, art. 6, n. 7 (artt. 3 e 51 della Costi tuzione). Tribunale di Siracusa, ordinanza 4 marzo 1986, n. 306, G.. U. 16 luglio 1986, n. 34. ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,.,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,l,lllllllll~ 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, primo comma, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Modena, ordinanze (quattro) 11 marzo 19~6, nn. 616-619, G. V. 5 novembre 1986, n. 52. d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 53, primo comma, n. 2 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanze (due) 20 marzo e 6 febbraio 1986, nn. 718 e 719, G. V. 10 dicembre 1986, n. 58. Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 17 aprile 1986, n. 757, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 7 (artt. 3 e 51 della Costituzione). Tribunale di Patti, ordinanza 14 aprile 1986, n. 704, G. V. 10 dicembre 1986, n. 58. decreto presidente reg. siciliana 20 agosto 1960, n. 3, art. 6 (artt. 3 e 51 della Costituzione). Tribunale di Siracusa, ordinanza 17 dicembre 1985, n. 326/86, G. V. 30 luglio 1986, n. 37. legge 26 luglio 1961, n. 709, art. 40, n. 7, lett. a) (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 5 febbraio 1986, n. 556, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. legge 26 luglio 1961, n. 709, art. 58 (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 12 febbraio 1986, n. 640, G. V. 19 novembre 1986. n. 54. legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Agrigento, ordinanza 7 febbraio 1986, n. 427, G. V. 3 settembre 1986, n. 43. legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, primo e quarto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Perugia, ordinanze (due) 16 aprile 1986, nn. 562 e 563, G. V. 22 ottobre 1986, n. 50. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a) .(art. 3 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 25 ottobre 1985, n. 332/86, G. V. 16 luglio 1986, n. 34. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a) (artt. 3 e 38 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 26 maggio 1986, n; S80, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, quinto comma (artt. 3, 24, 36 e 38 della Costituzione). Tribunale di Brescia, ordinanze (due) 22 settembre 1982, nn. 7S9 e 760/86, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. . legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 7, primo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 25 settembre 198S, n. 606/86, G. U. S novembre 1986, n. S2. legge 29 novembre 1962, n. 1655, art. 9, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Perugia, ordinanze (due) 4 giugno 1986, nn. 693 e 694, G. U. 3 dicembre 1986, n. S7. legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34, primo comma (artt. 21 e 23 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 27 settembre 198S, n. 638/86, G. U. 19 novembre 1986, n. S4. legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63 (art. 108 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 9 maggio 1986, n. 611, G. U. 22 ottobre 1986, n. SO. legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, art. 253 (artt. 3, 25 e 103 della Costi tuzione). Corte dei conti, ordinanza 14 novembre 198S, n. 46S/86, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. legge 10 maggio 1964, n. 336, artt. 1 e 6 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, ordinanze (due) 13 novembre 198S, nn. 683 e 684/86, G. U. 3 dicembre 1986, n. S7. legge 10 maggio 1964, n. 336, art. 6 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanze (due) 29 gennaio 1986, nn. S73 e S74/86, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. legge 15 settembre 1964, n. 756, art. 14 (art. 44 della Costituzione). Tribunale di Parma, ordinanza 20 marzo 1986, n. S24, G. U. 22 ottobre 1986, n. SO. RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 110 legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10, primo e terzo comma (artt. 3, 4, 41 e 97 d.ella Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 1 novem bre 1985, n. 316/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione). Pretore di Lecco, ordinanza 21 maggio 1986, n. 528, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. Pretore di Lecco, ordinanza 30 maggio 1986, n. 570, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. pretore di Lecco, ordinanza 8 luglio 1986, n. 639, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Alessandria, ordinanza 12 agosto 1986, n. 736, G. U. 17 dicem bre 1986, n. 59. d.P.R. 30 gi\lgno 1965, n. 1124, art. 150, quinto comma (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 29 aprile 1986, n. 549, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 209 e 249 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Macerata, ordinanza 22 aprile 1986, n. 453, G. U. 17 settembre 1986, n. 45. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 211 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 27 marzo 1986, n. 397, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. legge 15 luglio 1966, n. 6.04, art. 10 (artt. 3 e 76 della Costituzione) .. Pretore di Milano, ordinanza 10 maggio 1986, n. 552, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma (artt. 3 1e 38 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 11 luglio 1985, n. 425/86, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. legge 12 marzo 1968, n. 334, art. 8, primo comma (artt. 3, 42 e 44 della Costituzione). Pretore di Nard, ordinanza 23 aprile 1986, n. 577, G. r;. 29 ottobre 1986, n. 51. legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 52 (art. 3 della Costituzione) Corte dei conti, ordinanza 25 settembre 1985, n; 606/86, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11 (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 5 dicembre 1984, n. 360/86, G. u, 1 agosto 1986, n. 38. legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11, primo comma (artt. 3, 4, 38 e 41 della Costituzione). Pretore di Trapani, ordinanza 20 marzo 1986, n. 399, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, quarto comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 23 ottobre 1985, n. 631/86, G. U. 12 novem bre 1986, n. 53. Pretore di Milano, ordinanza 26 marzo 1986, n. 688, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. dP.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, quarto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 19 marzo 1986, n. 534, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. legge provinciale di Trento 11 novembre 1968, n. 20, art. 16 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, ordinanza 8 marzo 1985, n. 362/86, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. legge 19 novembre 1968, n.. 1187, art. 2, primo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione), Tribunale amministrtivo regionale per la Lombardia, ordinanza 22 mag gio 1986, n. 680, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 30 aprile 1969, n. 153, art._ 14, sesto comma (~rtt. 3 e 36 della Costituzione). pretore di Milano, ordinanza 23 ottobre 198S, n. 631/86, G. U. 12 novem bre 1986, n.. 53. Pretore di Milano, ordinanza 26 marzo 1986, n. 688, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, sesto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 19 marzo 1986, n. 534, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. legge 7 . ottobre 1969, n. 742, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 14 febbraio 1986, n. 411, G. U. 10 settembre 1986, n. 44. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 112 legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, secondo comma (artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione). Pretore cli Firenze, ordinanza 11 novembre 1985, n. 335/86, G. U. 23 luglip 1986, n. 35. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, ultimo comma (artt. 3 e 76 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 10 maggio 1986, n. 552, G. U. 22 ottobre 1986, n. SO. legge 20 maggio 1970, n. 365, art. 11 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Consiglio cli Stato, ordinanza 26 novembre 1985, n. 424/86, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 51, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore presso tribunale di Bergamo, ordinanza 7 settembre 1983, n. 494/86, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. d.l. 5 luglio 1971, n. 429, art. 1 [conv. in legge 4 agosto 1971, n. 589] (art. 81 della Costituzione). Tribunale cli Catania, ordinanza 14 gennaio 1986, n. 382, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. Tribunale di Catania, ordinanza 6 maggio 1986, n. 726, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (art. 81 della Costituzione). Tribunale cli Brescia, ordinanza 8 luglio 1982, n. 761/86, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 9 ottobre 1971, n. 825, .art. 2, n. 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Brescia, ordinanza 23 luglio 1985, n. 695/86, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 1 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria 9i primo grado di Trento, ordinanza 9 luglio 1Y85, n. 463/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria cli primo grado cli. Biella, ordinanze (due) 9 ottobre 1985, nn. 276 e 277/86, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 8,. n. 2 (artt. 3, 29, 42 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Perugia, ordinanza 11 febbraio 1985, n. 561/86, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. l I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 1fJ legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, quarto comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 19 novembre 1985, n. 314/86, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 2 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 18 febbraio 1986, n. 572, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 2 (art. 38 della Costituzione). Pretore di Treviso, ordinanza 18 novembre 1985, n. 391/86, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 3 (artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 25 marzo 1986, n. 748, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 13, secondo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione). Corte d'appello di Trento, ordinanza 18 marzo 1986, n. 518, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 41, quarto comma, e 58, quarto comma (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 21 settembre 1985, n. 655/86, G. U. 26 novembre 1986, n. 55. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 41 e segg. del titolo terzo (artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Verona, ordinanza 23 aprile 1986, n. 602, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa ali. A (artt. 11 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Macerata, ordinanza 22 gennaio 1986, n. 406, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. Commissione tributaria di primo grado di Verona, ordinanze (tre) 17 febbraio 1986, nn. 456-457 e 459, G. U. 17 settembre 1986, n. 45. Commissione tributaria di primo grado di Verona, ordinanze (due) 17 febbraio 1986, nn. 458 e 460, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 27 giugno 1985, n. 575/86, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia, ordinanza 13 marzo 1986, n. 629, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, ordinanza 25 novembre 1985, n. 722/86, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. , 1J4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa ali. A (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, ordinanza 12 febbraio 1986, n. 408, G. U. 10 settembre 1986, n. 44. Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, ordinanze (due) 10 e 12 febbraio 1986, nn. 590-591, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, primo comma (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 2 luglio 1986, n. 658, G. U. 26 novembre 1986, n. 55. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma (artt. 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 20 gennaio 1986, n. 251, G. V. 11 luglio 1986, n. 33. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 4, 6, 12 e 17 (artt. 3, 29, 42 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Perugia, ordinanza 11 febbraio 1985, n. 561/86, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 8, secondo comma (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Belluno, ordinanza 5 maggio 1986, n. 714, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 18, sesto comma (artt. 3 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Torino, ordinanza 7 febbraio 1985, n. 280/86, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. Commissione tributaria di primo grado di Torino, ordinanza 7 febbraio 1985, n. 608/86, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo comma (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Venezia, ordinanza 17 dicembre 1984, n. 749/86, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo ed ultimo comma (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 18 novembre 1985, n. 336/86, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 10 (artt. 76 e 77 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 19 febbraio 1986, n. 435, G. U. 10 settembre 1986, n. 44. I l 'PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 1ff legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 11 (artt. 25 e 103 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanze (due) 20 dicembre 1985, nn. 538 e 554/86, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 195 e 334 (artt. 21, 35 e 41 della Costituzione). pretore di Bologna, ordinanza 7 febbraio 1986, n. 278, G. U. 13 agosto 1986, n. 40. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, primo comma, 183, primo comma e 195, primo comma, n. 2 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Donnas, ordinanza 14 marzo 1985, n. 325/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93 (artt. 3 e 28 della Costituzione). Corte d'appello di Roma, ordinanza 18 marzo 1986, n. 723, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Mezzolombardo, ordinanza 28 novembre .1985; n. 483/86, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Pretore di Mezzolombardo, ordinanza 14 marzo 1986, n. 532, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. Pretore di Mezzolombardo, ordinanza 24 ottobre 1985, n. 533/86, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma (artt. 3 e 27 della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 26 novembre 1985, n. 253/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, .artt. 183, primo comma e 195;, primo comma, n. 2 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pontecorvo, ordinanze (due) 24 ottobre 1985, nn. 745 e 746/86, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Macerata, ordinanza 27 marzo 1986, n. 493, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Tribunale di Macerata, ordinanza 13 giugno 1986, n. 672, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (artt. 15 e 21 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 25 marzo 1986, n. 469, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. 1J6 RASSEGNA DELL'J\VVOCATURA DELW STATO Pretore di La Spezia, ordinanza 25 marzo 1986,' n. 470, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. pretore di La Spezia, ordinanze (due) 2 maggio 1986, nn. 529 e 530, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. d.I. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1, quarto comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 24 febbraio 1986, n. 540, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 500, art. 1 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Brescia, ordinanza 9 dicembre 1982, n. 651/86, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 587, artt. 28, 29 e 30 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Brescia, ordinanza 23 luglio 1985, n. 695/86, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 4, lett. c) (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, ordinanza 13 marzo 1985, n. 252/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24 e 30 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Voghera, ordinanza 20 marzo 1986, n. 410, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 28 e 51 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Macerata, ordinanza 10 dicembre 1985, n. 407/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46, capoverso (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanze (tre) 7 marzo 1986, nn. 737-739, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46, secondo comma, e 12, lett. e) (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Modena, ordinanza 11 marzo 1986, n. 620, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 51 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Trento, ordinanza 9 luglio 1985, n. 463/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bologna, ordinanza 19 settembre 1984, n. 750/86, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. I ! I I w...-.m..-.-u..-.m..-..-ua.a.am...uua.w c..a.w..-cc..,ar..-.c.-,.,.... c......, ...........,,....... cm..c..-.-.-.-.-.-.-.-..c.-..c,ccc..-,-.,.-,. .-,.-..-.-,-.-.-.-,-.-.-.c...,,,,-,.-.,-. '--'-'_! PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Macerata, ordinanza 10 dicem bre 1985, n. 407/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. -~ d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Trento, ordinanza 9 luglio 1985, n. 463/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. d.P.R. 29 settembre 1973, 11, 599, art. 1, secondo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Biella, ordinanze (due) 9 ottobre 1985, nn. 276-277/86, .G. U. 9 luglio 1986, n. 32. Commissione tributaria di secondo grado di Padova, ordinanza 25 novembre 1985, n. 581/86, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. Commissione tributaria di secondo grado di Padova, ordinanze (tre) 17 febbraio 1986, nn. 582-584, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. d.P.R. 29 seitembre 1973, n. 599, art. 4, terzo comma (artt. 53, 72 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 24 aprile 1986, n. 685, G. U. 3 dicemIJ.re 1986, n. 57. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, -art. 4, quinto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Torino, ordinanza 8 marzo 1985, n. 270/861 G. U. 25 luglio 1986, n. 36. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, terzo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Brescia, ordinanza 23 luglio 1985, n. 695/86, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. d.P.R. 29 settembre 1973, 11. 600, art. 47 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Udine, ordinanza 21 marzo 1986, n. 423, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. d.P.R. 29 settembre 1973, 11, 600, art. 47 (artt. 3 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Bergamo, ordinanza 21 febbraio 1986, n. 516, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, sesto comma (artt. 3, 24 e 101 della Costituzione). Tribunale di Verbania, ordinanza 9 maggio 1986, n. 645, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. 158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 3_4, primo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanze (tre) 7 marzo 1986, n. 737-739, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11, 15, primo comma, e 39, secondo comma (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Pretore di Valenza, ordinanza 21 dicembre 1985, n. 392/86, G. U. 20 agosto 1986, Il. 41. d.P.R. 29 settembre 1973, 11. 602, artt. 37 e 38 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Udine, ordinanza 12 maggio 1986, n. 571, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. legge 20 dicembre 1973, n. 831, art. 17 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 7 febbraio 1986, n. 520, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. d.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 2 luglio 1985, n. 674/86, G. U. 28 novembre ,1986, n. 56. d.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1032, art. 38 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Tribnale amministrativo regionale della Toscana, ordinanza 19 marzo 1986, n. 734, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 82, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 25 settembre 1985, n. 606/86, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. d.1. 8 luglio 1974, 11. 264, art. 8, sesto comma [conv. in legge 17 luglio 1974, 11. 386] (art. 3 della Costituzione). Pretore di Caltanissetta, ordinanza 18 marzo 1986, n. 542, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. legge prov. Trento 30 settembre 1974, n. 26, art. 8 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto). Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, ordinanza 15 novembre 1985, n. 305/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 9 ottobre 1974, n. 132 (artt. 27 e 31 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 22 novembre 1985, n. 286/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. - PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Donnas, ordinanza 14 marzo 1985, n. 325/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. Pretore di Pontecorvo, ordinanze (due) 24 ottobre 1985, n. 745 e 746/86, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Sondrio, ordinanza 21 giugno 1985, n. 353/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. Tribunale di Sondrio, ordinanza 20 maggio 1986, n. 661, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 18 aprile 1975, 11. 110, art. 5, quarto e sesto comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Tempio Pausania, ordinanza 4 marzo 1986, n. 401, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. Corte d'appello di Palermo, ordinanza 5 febbraio 1986, n. 285, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. Pretore di Torino, ordinanza 24 gennaio 1986, n. 536, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. pretore di Torino, ordinanza 15 giugno 1986, n. 537, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. legge reg. Emilia-Romagna 14 maggio 1975, 11. 30, art. 15, quarto comma (art. 117 della Costituzione). Pretore cli Forl, ordinanza 10 dicembre 1985, n. 652/86, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 20, 22 e 23 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 5 marzo 1986, n. 389, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 17, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Salerno, ordinanze (due) 11 giugno 1986, nn. 696 e 697, G.U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 2 dicembre 1975, 11. 576, art. 32 (artt. 3, 29, 42 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Perugia, ordinanza 11 febbraio 1985, n. 561/86, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. legge 2 dicembre 1975, 11. 626, art. 22 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, ordinanza 18 dicembre 1985, n. 727/86, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. 160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 10 dicembre 1975, n. 724, artt. 1, 3 e 7 (artt. 3 e 11 della Costituzione). Corte d'appello di Napoli, ordinanza 29 ottobre 1985, n. 622/86, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71, primo e ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 3 marzo 1986, n. 383, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71 e 72 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Cosenza, ordinanza 4 marzo 1986, n. 372, G. U. 13 agosto 1986, n. 40. legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 81, primo comma (art. 10 della Costituzione). Corte d'appello di Perugia, ordinanza 4 aprile 1986, n. 447, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 22, ultimo comma (art. 81 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 14 gennaio 1986, n. 382, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. Tribunale di Catania, ordinanza 6 maggio 1986, n. 726, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 4 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 26 novembre 1985, n. 424/86, G. U. 3 settem bre 1986, n. 43. legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 3' (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrat_ivo regionale della Liguria, ordinanza 31 maggio 1985, n. 359/86, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma (artt. 27 e 41 della Costituzione). " Tribunale di Lucca, ordinanza 19 febbraio 1986, n. 703, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, ultimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Voghera, ordinanza 27 febbraio 1986, n. 405, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. legge 29 giugno 1977, 11. 349, art. 11, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Caltaissetta, ordinanza 18 marzo 1986, n. 542, G. U. 15 ottobre : 1986, n. 49. I i I ~ PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 7 (artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 26 aprile 1986, n. 624, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 24, ultimo comma (art. 119 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 4 marzo 1986, n. 422, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. Tribunale d~ Torino, ordinanza 1 aprile 1986, n. 434, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. Tribunale di Torino, ordinanza 4 marzo 1986, n. 755, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 (art. 81 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 14 gennaio 1986, n. 382, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. T1ibunalc di Catania, ordinanza 6 maggio 1986, n. 726, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Saluzzo, ordinanza 13 gennaio" 1986, n. 641, G. U. 19 novembre 1986, 11. 54. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, settimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Piazza Armerina, ordinanza 22 marzo 1986, n. 374, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. d,,l. 26 settembre 1978, n. ~76, art. 2, primo comma [conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738] (art. 3 della Costituzione). Giudice conciliatore di Milano, ordinanza 7 aprile 1986, n. 579, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 24 gennaio 1986, n. 294, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 53 e 57, secondo comma (artt. 3, 23, 56, 76, 97 e 101 della Costituzione). Pretore di Rieti, ordinanza 9 giugno 1986, n. 679, G. U. 28 novcmbre 1986, n. 56. legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 57 \? 63 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Reggio Calabria, ordinanza 17 marzo 1986, n. 416, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. 162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57, secondo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 12 ottobre 1984, n. 428/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 63 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costi tuzione). Pretore di Brescia, ordinanza 26 marzo 1986, n. 513, G. V. 24 settembre 1986, n. 46. d.I. 30 gennaio 1979, n. 26, art. l, 5 comma [conv. in legge 3 aprile 1979, n. 95] (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore presso Tribunale cli Roma, ordinanza 31 gennaio 1986. n. 250, G. V. 11 luglio 1986, n. 33. legge 3 aprile 1979, n. 103, art. 29, terzo e quarto comma (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 21 gennaio 1986, n, 594, G. V. 29 ottobre 1986, n. 51. legge 27 luglio 1979, 11. 301, art. 2 e succ. modificazioni (art. 3 della Costi tuzione). Pretore di Siracusa, ordinanza 21 febbraio 1986, n. 269; G. V. 25 luglio 1986, n. 36. legge reg. Emilia Romagna 23 agosto 1979, n. 26, art. 1 (arlt. 117 e 119 della Costituzione). Tribunale di Bologna, ordinanza 22 ottobre 1985, n. 754/86, G. V. 24 dicembre 1986, n. 60. legge reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, art. 4 (art. 119 della Costituzione). Tribunale di Rom, ordinanze (dodici) 22 novembre 1985, nn. 471-482/86, G. V. 27 agosto 1986, n. 42. Tribunale di Roma, ordinanze (dodici) 22 novembre 1985, nn. 495-506/86, G. V. 27 agosto 1986, n. 42. legge reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, art. 57 (art. 119 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 4 marzo 1986, 11. 422, G.U. 20 agosto 1986, Il. 41, Tribunale di Torino, ordinanza 10 aprile 1986, n. 434, G. V. 20 agosto 1986, n. 41. Tribunale di Torino, ordinanza 4 marzo 1986, n. 755, G. V. 24 dicembre 1986, n. 60. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.I. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33) (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pescara, ordinanza 23 aprile 1986, n. 440, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. Pretore di Pescara, ordinanza 25 febbraio 1986, n. 441, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Pretore di Avezzano, ordinanze (tre) 25 giugno e 9 luglio 1986, nn. 707-709, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). pretore di Brescia, ordinanza 26 marzo 1986, n. 513, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. d.I. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 12 ottobre 1984, n. 428/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. Pretore di Bologna, ordinanze (tre) 5 maggio 1986, n. 490492, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, primo comma (art. 3 della Costi tuzione). Pretore di Milano, ordinanza 26 giugno 1986, n. 690, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 11 febbraio 1980, n. 19 (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 22 marzo 1985, n. 384/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. legge 21 febbraio 1980, n. 28 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 13 marzo 1985, n. 659/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 7, ottavo comma, lett. g) (art. 3 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 26 aprile 1985, n. 409/86, G. U. 16 luglio 1986, Il. 34. legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Tribunale di Brescia, ordinanza 21 giugno 1984, n. 673/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. Tribunale di Brescia, ordinanza 31 gennaio 1985, n. 700/86, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. Tribunale di Brescia, ordinanza 26 gennaio 1985, n. 701/86, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge rell'. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, 11. 14 tariffa allegata (art. 119 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 4 marzo 1986, n. 422, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. Tribunale di Torino, ordinanza 1 april 1986, n. 434, G. U. 20 agosto 1986, Il. 41. Tribunale di Torino, ordinanza 4 marzo 1986, n. 755, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge reg. Trentino-Alto Adige 10 aprile 1980, n. 5, art. 2 (artt. 5, 116, 119, 128 della Costituzione e art. 73 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). Consiglio di Stato, ordinanza 20 maggio 1986, n. 756, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. deliberazione giunta reg. Trentino-Alto Adige 16 maggio 1980, n. 737, art. 15 (artt. 5, 116, 119 e 128 della Costituzione e 73 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). Consiglio di Stato, ordinanza 20 maggio 1986, n. 756, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Aosta, ordinanza 10 febbraio 1986, n. 275, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 10 luglio 1986, n. 691, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 20 maggio 1986, n. 576, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (art. 38 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 9 aprile 1986, n. 599, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. Pretore di Trani, ordinanze (due) 18 marzo 1986, nn. 604 e 605, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. d.P.R.. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1 (artt. 3, 23, 53, 76 ,e 77 della Costituzione). Pretore di Reggio Calabria, ordinanza 17 marzo 1986, n. 416, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. Pretore de L'Aquila, ordinanze (due) 31 marzo e 28 febbraio 1985, nn. 445 e 446/86, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Pretore di Brescia, ordinanza 26 marzo 1986, n. 513, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 16f d.P.R. _8 luglio 1980, n. 538, art. 1 (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 18 dicembre 1985, n. 678/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; art. 1 (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanze (tre) 18 novembre e 18 dicembre 1985, nn. t25627/ 86, G~ U. 5 novembre 1986, n. 52. d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Panna, ordinanza 13 maggio 1986, n. 702, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1, secondo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 14 maggio 1986, n. 600, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 51, secondo comma (artt. 3, 76 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 29 maggio 1985, n. 333/86, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, artt. 1 e 2 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Tribunale di Brescia, ordinanza 21 giugno 1984, n. 673/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. Tribunale di Brescia, ordinanza 31 gennaio 1985, n. 700/86, G. U. 3 dicem bre 1986, n. 57. Tribunale di Brescia, ordinanza 26 gennaio 1985, n. 701/86, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. legge 11 luglio 1980, n. 312, artt. 51, primo, secondo e quinto comma, e 152 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, ordinanza 23 giugno 1986, n. 670, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 162 (art. 3 della Costituzione). Corte dci conti, ordinanza 26 febbraio 1986, n. 628, G. U. 5 novembre 1986. n. 52. d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 13 marzo 1985, n. 659/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. 166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R; 11 luglio 1980, n. 382, art. 36 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 2 maggio 1986. n. 724, G. U. 1'7 dicembre 1986, n. 59. d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 58, primo comma, lett. h) (art. 3 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 26 aprile 1985, n. 409/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 121, secondo comma (artt. 3 ,e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 13 gen naio 1986, n. 436, G. U. 10 settembre 1986, n. 44. legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 2 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Tribunale di Sondrio, 011dinanza 22 maggio 1986, n. 547, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. legge 22 dicembre 1980, n. 932, art. 2 (artt. 3 e 35 della Costituzione). Pretore di Venezia, ordinanza 26 novembre 1985, n. 539/86, G. U. 15 ttobre 1986, n. 49. legge 10 febbraio 1981, n. 22, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 25 febbraio 1986, n. 320, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. d.I. 28 febbraio 1981, n. 36, art. 1, terzo comma [conv. in legge 29 aprile 1981, n. 163] (art. 81 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 14 gennaio 1986, n. 382, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. legge 1 aprile 1981, n. 121, art. 36, punto X (artt. 3, 35, 36, e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 7 novembre 1984, n. 338/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 1 aprile 1981, n. 121, artt. 43 e 96, lett. I) (artt. 3 e 36 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 16 dicembre 1985, n. 442/86, G. U. 17 settembre 1986, n. 45. legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma (artt. 3 e 51 della Costituzione). Corte d'appello di Milano, ordinanza 5 marzo 1986, n. 438, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 167 d.l. 6 giugno 1981, n. 283, art. 11-ter [conv. in legge 6 agosto 1981, n. 432] (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 2 maggio 1986, n. 724, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 2 [conv. in legge 26 setembre 1981, n. 537] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Acqui Terme, ordinanza 7 marzo 1986, n. 400, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (art. 3 della Costituzione). \ Pretore di Pescara, ordinanza 23 aprile 1986, n. 440, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. Pretore di Pescara, ordinanza 25 febbraio 1986, n. 441, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Pretore di Avezzano, ordinanze (tre) 25 giugno e 9 luglio 1986, nn. 707-709, G. U. 10 dicembre 1986, n..58. d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, 11. 537] (artt. 3; 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Reggio Calabria, ordinanza 17 marzo 1986, n. 416, G. U. 20 agosto. 1986, n. 41. Pretore de L'Aquila, ordinanze (due) 31 marzo e 28 febbraio 1985, nn. 445 e 446/86, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Pretore di Brescia, ordinanza 26 marzo 1986, n. 513, G. U. 24 settembre 1986; n. 46. d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 18 dicembre 1985, n. 678/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. d.I. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanze (due) 18 novembre e 18 dicembre 1985, nn. 625-626/86, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. d.l. 23 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanze (tre) 5 maggio 1986, nn. 490-492, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Tribunale cli Brescia, ordinanza 21 giugno 1984, n. 673/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. Tribunale di Brescia, ordinanza 31 gennaio 1985, n. 700/86, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. Tribunale di Brescia, ordinanza 26 gennaio 1985, n. 701/86, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. 168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12, secondo comma [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 14 maggio 1986, n. 600, G. U. 8 ottobre 1986, Il. 48. d.l. 29 lyglio 1981, n. 402, art. 12, sesto ed ultimo comma [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 12 ottobre 1984, n. 428/86, G. U. 20 agosto 1986, Il. 41. legge 24 novembre 1981, n. 689, ait. 8 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 27 maggio 1986, n. 585, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. legge 24-novembre 1981, n. 689, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Agrigento, ordinanza 27 gennaio 1986, n. 621, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Senigallia, ordinanza 14 febbraio 1985, n. 260/86, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. Pretore di Modena, ordinanza 22 ottobre 1985, n. 467/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. Pretore di Alessandria, ordinanza 14 novembre 1985, n. 517/86, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. Pretore di Mineo, ordinanza 7 marzo 1986, n. 508, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. Pretore di Sampierclarena, ordinanza 20 marzo 1986, n. 523, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. Pretore di Pieve ui Cadore, ordinanza 18 aprile 1986, n. 612, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 28 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Saluzzo, ordinanza 18 febbraio 1986, n. 752, G. U. 24 dicembre _1986, n. 60. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 54 (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 4 giugno 1986, 11. 633, G. U. 12 novembre 1986, 11. 53. legge 24 novembre 1981, n. 689,_ artt. 53 e 54 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 15 aprile 1986, n. 511, G. U. 1 ottobre 1986, 11. 47 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 169 Tribunale di Padova, ordinanza 15 aprile 1986, n. 559, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. Tribunale militare di Padova, ordinanza 4 giugno 1986, n. 668, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. Tribunale militare di Padova, ordinanza 18 giugno 1986, n. 664, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 12 febbraio 1986, n. 307, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54, 77 e 79 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 7 maggio 1986, n. 636, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. Tribunale militare di Padova, ordinanze (due) 1 luglio e 25 giugno 1986, nn. 665 e 666, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 18 settembre 1985, n. 398/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54 e 77 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Rieti, ordinanza 13 dicembre 1985, n. 390/86, G. U. 16 luglio l986, n. 34. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54, 77 e 79 (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 10 marzo 1986, n. 522, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanze (due) 13 gennaio 1986, nn. 557 e 558, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. Pretore di Terni, ordinanze (cinque) 7 aprile 1986, nn. 565-569, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48 e 15 ottobre 1986, n. 49. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77. (art. 101 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanze (due) 16 aprile 1986, nn. 454-455, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. Tribunale di Pisa, ordinanze (due) 4 giugno 1986, nn. 609-610, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 107 (artt. 25 e 112 della Costituzione). Pretore di Teano, ordinanza 10 febbraio 1986, n. 419, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. 21 170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.I. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 2, secondo comma [conv. in legge 26 febbraio 1982, n. 54] (art. 3 della Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 13 maggio 1986, n. 702, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. di. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b) [conv. in legge 25 marzo 1982, n. 94] (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 17 gennaio 1986, n. 586, G. U. 29 ottobre 1986, n.51. d.I. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b) [conv. in legge 25 marzo 1982, n. 94] (artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 9 dicembre 1985, n. 287/86, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. Pretore di Milano, ordinanza 13 luglio 1985, n. 289/86, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. Pretore di Milano, ordinanze (due) 15 marzo 1986, nn. 587 e 588, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. Pretore di Milano, ordinanza 27 gennaio 1986, n. 589, G. U. 29 ottobre 1986, n.51. Pretore di Milano, ordinanze (due) 7 e 28 luglio 1986, nn. 740 e 741, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. Pretore di Milano, ordinanza 15 maggio 1986, n. 725, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. Pretore di Milano, ordinanza 24 aprile 1986, n. 742, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 22 febbraio 1982, n. 6, art. 1 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 2 maggio 1986, n. 724, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. d.I. 27 febbraio 1982, n. 57, art, 4 [come modificato dall'art. 1 della legge 29 aprile 1982, n. 187] (artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 20 novembre 1985, n. 751/86, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 3, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Treviso, ordinanza 16 giugno 1986, n. 635, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pescara, ordinanza 23 aprile 1986, n. 440, G. U. 20 agosto 1986, n.41. Pretore di Pescara, ordinanza 25 febbraio 1986, n. 441, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Pretore di Avezzano, ordinanze (tre) 25 giugno e 9 luglio 1986, nn. 707-709, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Reggio Calabria, ordinanza 17 marzo 1986, n. 416, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. Pretore de L'Aquila, ordinanze (due) 31 marzo e 28 febbraio 1985, nn. 445 e 446/86, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Pretore di Brescia, ordinanza 26 marzo 1986, n. 513, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanze (tre) 5 maggio 1986, nn. 490492, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Tribunale di Brescia, ordinanza 21 giugno 1984, n. 673/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. Tribunale di Brescia, ordinanza 31 gennaio 1985, n. 700/86, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. Tribunale di Brescia, ordinanza 26 gennaio 1985, n. 701/86, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, primo, quarto e sesto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 12 ottobre 1984, n. 428/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, terzo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 14 maggio 1986, n. 600, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, quarto comma (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 18 dicembre 1985, n. 67.8/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, quarto comma (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanze (tre) 18 novembre e 18 dicembre 1985, nn. 625-627/86, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Acqui Terme, ordinanza 7 marzo 1986, n. 400, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, settimo comma (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Corte d'appello di Salerno, ordinanza 15 maggio 1986, n. 489, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. 17~ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 35, 37 e 57 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 11 luglio 1985, n. 315/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43 (artt. 2, 3 e 33 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 11 luglio 1985, n. 632/86, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 44, terzo, sesto e settimo comma (artt. 3 e 97 della. Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 18 aprile 1986, n. 675, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 20 maggio, 1982, n. 270, art. 76 (artt. 3, 33 e 51 della Costituzione). Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, ordinanza 29 maggio 1985, n. 339/86, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 23 ottobre 1985, n. 631/86, G. U. 12 nov~mbre 1986, n. 53. Pretore di Milano, ordinanza 26 marzo 1986, n. 688, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3 (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 19 marzo 1986, n. 534, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, sesto comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Aosta, ordinanza 10 febbraio 1986, n. 275, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge reg. Lombardia 28 giugno 1982, n. 30, art. 1, secondo comma (artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 14 marzo 1985, n. 309/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. d.L 2 luglio 1982, n. 402, art. 5 [conv. in legge 3 settembre 1982, n. 627] (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, ordinanze (due) 13 novembre 1985, nn. 683 e 684/86, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. dl. 10 luglio 1982, n. 429, art. 3, secondo comma [convertito in legge 7 aiiosto 1982, n. 516] (art. 25 della Costituzione). Giudice istruttore tribunale di Foggia, ordinanze (sei) 1 febbraio 1986, nn. 299/304, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 17~ d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12 [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516) (aru. 2, 3 e 25 della Costit~ione). Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, ordinanze (quattro) 11 luglio 1986, nn. 729-732, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. dJ. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16 [conv. in lgge 7 agosto 1982, n. 516) (artt. 3 e 97 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 24 mar zo 1986, n. 527, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 2, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Tolmezzo, ordinanza 20 maggio 1986, n. 526, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 16 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bari, ordinanza 5 dicembre 1985, n. 319/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. Commissione tributaria di secondo grado di Treviso, ordinanza 4 ottobre 1985, n. 443/86, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 6 dicembre 1984, n. 515/86, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 29 (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 21 settembre 1985, n. 655/86, G. U. 26 novembre 1986, n. 55. d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, artt. 1 e 2 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 12 novembre 1985, n. 327/86, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, art. 1, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Udine, ordinanza 18 settembre 1986, n. 758, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 14 agosto 1982, n. 590, art. 34 (art. 33 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 22 novembre 1985, n. 593/86, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. legge 13 settembre 1982, n. 646 (artt. 25, 27 e 42 della Costituzione). Tribunale di Palermo, ordinanza 11 aprile 1986, n. 630, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 21 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Mal, ordinanza 16 aprile 1986, n. 615, G. U. 5 novembre 1986, n.52. 174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 21 [cosi come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726] (artt. 3 e 41 della Costituzione). Pretore di Maglie, ordinanza 23 gennaio 1986, n. 328, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. d.l. 27 settembre 1982, n. 681, art. 1 [conv. in legge 20 novembre 1982, n. 869] (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 2 maggio 1986, n. 724, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. d.L 30 settembre 1982, n. 688, art. 19 [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte d'appello di Milano, ordinanza 14 gennaio 1986, n. 358, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. dJ. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3, 23 e 24 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 26 novembre 1985, n. 521/86, G. U. 3 settembre 1986, Il. 43. Corte d'appello di Genova, ordinanza 29 maggio 1986, n. 578, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8 (artt. 2, 16, 24 e 32 della Costi tuzione). Giudice conciliatore di Genova,, ordinanza 18 luglio 1986, n. 733, G. U. 17 di cembre 1986, n. 59. legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Brescia, ordinanza 20 novembre 1985, n. 337/86, G. U. 23 luglio 1986, Il. 35. legge prov. Trento 27 dicembre 1982, n. 31, art. 1, n. 6 (art. 3 della Costi tuzione). Pretore di Cavalese, ordinanza 20 ottobre 1983, n. 267/86, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. Pretore di Cavalese, ordinanze (due) 17 giugno 1986, nn. 649-650, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. d.l. 10 gennaio 1983, n. 2, art. 8 (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 18 dicembre 1985, n. 678/86, G. U. 28 novem bre 1986, n. 56. dJ. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 26, quarto comma [conv. in legge 26 aprile 1983, n. 131] (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Monza, ordinanza 10 dicem bre 1985, n. 451/86, G. U. 17 settembre 1986, n. 45. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 1.7) Commissione tributaria di primo grado di Monza, ordinanza 10 dicem bre 1985, n. 452/86, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. Commissione tributaria di primo grado di Monza, ordinanza 13 febbraio 1986, n. 541, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. dJ. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 30, quarto comma [aggiunto dalla legge di conv. 26 aprile 1983, n. 131] (art. 81 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 21 maggio 1984, n. 747/86, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 23 marzo 1983, n. 78, art. 5 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 26 novembre 1985, n. 424/86, G. U. 3 settem bre 1986, n. 43. legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30.bis (art. 81 della Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 21 febbraio 1986, n. 284, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. Pretore di Ancona, ordinanze (due) 27 giugno 1986, nn. 662 e 669, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 68 (artt. 3 e 10 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 23 giugno 1986, n. 682, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 76 (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Milano, ordinanze (due) 4 aprile 1986, nn. 656-657, G. U. 26 novembre 1986, n. 55. d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 4 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 26 marzo 1986, n. 513, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. dJ. 12 settembre 1983, n. 463, artt. 4, quarto comma, e 14, primo e secondo comma [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 12 ottobre 1984, n. 428/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. dJ. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, quattordicesimo comma [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 27, 32 e 38 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 25 febbraio 1986, n. 402, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, quattordicesimo comma [convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638] (art. 38 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 25 novembre 1985, n. 367/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. 116 RASSEGNA. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dJ. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, 7 e 8 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3 e 25 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 13 giugno 1986, n. 637, G. U. 12 novembre 1986, n. 53. d.I. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 32, 36 e 38 della Costituzione). Tribunale di Modena, ordinanza 2 aprile 1986, n. 551, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. dJ. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanze (tre) 18 novembre e 18 dicembre 1985, nn. 625.fJ27/86, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. di. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanze (tre) 5 maggio 1986, nn. 490-492, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 4, quinto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 14 maggio 1986, n. 600, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, terzo comma (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 5 dicembre 1984, n. 360/86, G. U. 1 agosto 1986, n. 38. legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di L'Aquila, ordinanze (due) 31 marzo e 28 febbraio 1985, nn. 445 e 446/86, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3, 23, 56, 76, 97 e 101 della Costituzione). Pretore di Rieti, ordinanza 9 giugno 1986, n. 679, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Tribunale di Brescia, ordinanza 21 giugno 1984, n. 673/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. Tribunale di Brescia, ordinanza 31 gennaio 1985, n. 700/86, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. Tribunale di Brescia, ordinanza 26 gennaio 1985, n. 701/86, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. PARTB II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3, 53 e 101 della Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanza 29 aprile 1985,. n. 356/86, G, U. 13 agos.to. 1986, n. 40. legge prov. Trento 23 novembre 1983, n. 41, art. 7 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, artt. 4 e 8 dello statuto). Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, ordinanza 15 novembre 1985, n. 305/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (art. 3 della Costituzione). 'Pretore di Pescara, ordinanza 23 aprile 1986, n. 440, G. U. 20 agosto 1986, n.41. Pretore di Pscara, ordinanza 25 febbraio 1986, n. 441, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Pretore di Avezzano, ordinanze (tre) 25 giugno e 9 luglio 1986, nn. 707-709, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costi tuzione). Pretore de L'Aquila, ordinanze (due) 31 marzo e 28 febbraio 1985, nn. 445 e 446/86, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanza 4 marzo 1986, n. 363, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. Pretore di Napoli, ordinanza. 17 giugno 1986, n. 677, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33, primo e terzo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 12 ottobre 1984, n. 428/86, G. U. 20 agosto 1986, n.41. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33, secondo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 14 maggio 1986, n. 600, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33, n. 3 (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costi tuzione). Pretore di Modena, ordinanza 18 dicembre 1985, n. 678/86, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33, terzo comma (artt. 3, 23 e 97 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanze (tre) 18 novembre e 18 dicembre 1985, nn. 625-627/86, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33, n. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Acqui Terme, ordinanza 7 marzo 1986, n. 400, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 35 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costbtuzione). Pretore di Brescia, ordinanza 26 marzo 1986, n. 513, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. legge reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 23 (artt. 108 e 117 della Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 14 febbraio 1986, n. 486, G. U. 6 agosto 1986. n. 39. legge 9 maggio 1984, n. 118 (artt. 101 e 104 della Costituzione). Pretore di Oristano, ordinanza 21 febbraio 1986, n. 426, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. legge 26 maggio 1984, n. 225 (artt. 27 e 31 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 22 novembre 1985, n. 286/86, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Lecce, ordinanza 21 febbraio 1986, n. 288, G. U. 23 luglio 1986, n. 35. Pretore di Salerno, ordinanza 4 febbraio 1986, n. 271, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3 (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Ancona, ordinanza 27 febbraio 1986, n. 415, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3 (art. 38 della Costituzione). Tribunale di Rimini, ordinanza 13 marzo 1986, n. 357, G. U. 1 agosto J986, n. 38. Tribunale di Pavia, ordinanza 26 giugno 1986, n. 603, G. U. 29 ottobre 1986, n.51. Pretore di Milano, ordinanza 23 giugno 1986, n. 689, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 16 luglio 1984, n. 326, art. 3 (artt. 3, 33 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 24 gennaio 1986, n. 715, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 16 luglio 1984 n. 326 art. 3 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 26 febbraio 1986, n. 595, G. U. 29 ottobre 1986, n. 51. Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanze (due) 26 febbraio 1986, nn. 596 e 597, G. U. 5 novembre 1986, n. 52. legge 31 luglio 1984 n. 400 art. 12 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 12 febbraio 1986, n. 307, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 6 agosto 1984 n. 425, artt. 1, secondo comma, 2 e 10, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 26 ottobre 1984, n. 417/86, G. U. 17 settembre 1986, n. 45. legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1, secondo comma, e 10, secondo comma (artt. 3 e 36 della, Co~tituzione). , Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, ordinanza 22 aprile 1986, n. 756, G. U. 24 dicembre 1986, n. 60. legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, primo comma (artt. 24, 25, 101, 102, 103, 113, 134, 136 e 137 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale delle Marche, ordinanze (sei) 21 maggio 1985, nn. 341-346/86,, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. Tribunale amministrativo regionale delle Marche, ordinanze (quattro) 3 luglio 1985, nn. 347-350/86, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. Tribunale amministrativo regionale delle Marche, ordinanza 3 luglio 1985, n. 351/86, G. U. 13 agosto 1986, n. 40. Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, ordinanza 22 aprile 1986, n. 753, G. U. 24 dicembre 1986, n.-60. legge 6 agosto 1984 n. 425, art. 10, primo comma (artt. 24, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 17 marzo 1985, n. 317/86, G. U. 30 luglio 1986, n. 37. legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, primo comma (artt. 24 e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 26 ottobre 1984, n. 417/86, G. U. 17 settembre 1986, n. 45. legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 35, primo e secondo comma (artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 20 dicembre 1985, n. 393/86, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 36 (artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ordinanza 9 maggio 1985, n. 429/86, G. U. 17 settembre 1986, n. 45. legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 47 (art. 81 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ordinanza 9 maggio 1985, n. 429/86, G. U. 17 settembre 1986, n. 45. cl.I. 25 gennaio 1985, n~ 8, art. 6 [conv. In legge 27 marzo 1985, n. 103] (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 7 aprile 1986 n. 598, G. U. 29 ottobre 1986, n.51. legge 4 febbraio 1985, n. 10, art. 4, comma terzo-bis (artt. 3 e 21 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 4 febbraio 1986, n. 414, G. U. 3 settembre 1986, n. 43. dJ. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis [convertito In legge 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Tribunale di Treviso, ordinanza 13 marzo 1986, n. 437, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. Tribunale di Napoli, ordinanza 7 marzo 1986, n. 466, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. d.I. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis [conv. In legge 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanze (due) 13 novembre e 14 ottobre 1985, nn. 321 e 361/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Pretore di Bari, ordinanza 13 febbraio 1986, n. 484, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. d.I. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis [cos aggiunto dalla legge di conversione 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 41 e 42 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 28 novembre 1985, n. 403/86, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. Tribunale di Napoli, ordinanza 22 novembre 1985, n. 404/86, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. dJ. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis [aggiunto dall'art. 1 legge 5 aprile 1985, n. 118] (art. 42 della Costituzione). Tribunale di Monza, ordinanze (due) 15 ottobre 1985 e 21 gennaio 1986, nn. 354 e 373/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Tribunale di Monza, ordinanza 4 febbraio 1986, n. 439, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISL_AZIONB legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b) (art. 3 della Costituzione). Pretore di Teano, ordinanze (due) 21 febbraio e 9 aprile 1986, nn. 448-449, G. U. 10 settembre 1986, n. 44. Pretore di Teano, ordinanza 28 maggio 1986, n. 548, G. U. 15 ottobre 1986, n. 49. Pretore di Teano, ordinanza 1 luglio 1986, n. 706, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo e secondo comma (art. 12 della Costituzione). Pretore di Mascalucia, ordinanza 10 giugno 1986, n. 692, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Lucera, ordinanza 16 gennaio 1986, n. 265, G. U. 9 luglio 1986, n. 32. legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34 e 38 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Spoleto, ordinanza 10 aprile 1986, n. 519, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. da 31 a 44 (artt. 3, 77 e 128 della Costituzione). Pretore di Pietrasanta, ordinanza 21 luglio 1986, n. 676, G. U. 28 novembre 1986, n. 56. legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bagnara Calabra, ordinanza 17 aprile 1986, n. 433, G. U. 10 settembre 1986, n. 44. legge 5 aprile 1985, n.118, art. 1, par. 9-bis (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 29 novembre 1985, n. 330/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Albenga, ordinanza 21 febbraio 1986, n. 313/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Tribunale di Novara, ordinanza 9 dicembre 1985, n. 375/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Tribunale di Torino, ordinanza 14 marzo 1986, n. 488, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis (artt. 41 e 42 della Costl tuzione). Pretore di Grottaglie, ordinanza 24 marzo 1986, n. 388, G. U. 11 luglio 1986, n .. 33. 182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis (art. 42 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 6 novembre 1985, n. 312/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Tribunale di Milano, ordinanze (due) 24 settembre 1985, nn. 394 e 395/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Tribunale di Ravenna, ordinanza 19 febbraio 1986, n. 396, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Pretore di Taggia, ordinanze (due) 21 gennaio 1986, nn. 461 e 462, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. l, comma 9-bis, primo alinea (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Busto Arsizio, ordinanze (due) 5 febbraio e 19 febbraio 1986, nn. 386-387, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Tribunale di Torino, ordinanze (due) 6 marzo e 20 febbraio 1986, nn. 720-721, G. U. 10 dicembre 1986, n. 58. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis, primo alinea (art. 42 della Costituzione). Corte d'appello di Genova, ordinanza 10 gennaio 1986, n. 370, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Tribunale di Torino, ordinanza 25 febbraio 1986, n. 485, G. U. 27 agosto 1986, n. 42. Tribunale di Aosta, ordinanza 4 marzo 1986, n. 607, G. U. 22 ottobre 1986, n. 50. Tribunale di Aosta, ordinanze (tre) 8 marzo 1986, nn. 646-648, G. U. 19 novembre 1986, n. 54. Tribunale di Torino, ordinanza 20 marzo 1986, n. 699, G. U. 3 dicembre 1986, n. 57. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis, primo e quarto sottocomma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Carpi, ordinanza 26 marzo 1986, n. 413, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. l, commi 9-bis, ter, quater e quinquies (artt. 3, 24, 42, 101 e 113 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 15 ottobre 1985, n. 322/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis, ter, quater e quinquies (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 8 novembre 1985, n. 464/86, G. U. 25 luglio 1986, n. 36. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 183 legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis e quater (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 29 ottobre 1985, n. 318/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. Tribunale di Novara, ordinanza 9 dicembre 1985, n. 376/86, G. U. 11 luglio 1986, Il. 33. Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 17 gennaio 1986, n. 450, G. U. 20 agosto 1986, n. 41. Tribunale di Firenze, ordinanza 18 dicembre 1985, n. 546/86, G. U. 1 ottobre 1986, n. 47. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 9-bis, quater e quinquies (artt. 3, 24, 41 e 42 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze (due) 7 gennaio e 14 febbraio 1986, nn. 310 e 311, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, par. 9-bis, quater e quinquies (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanze (due) 15 novembre 1985, nn. 329 e 352/86, G. U. 11 luglio 1986, n. 33. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-ter, quater e quinquies (art. 24 della Costituzione). Pretore di Riva del Garda, ordinanza 18 gennaio 1986, n. 296, G. U. 16 luglio 1986, n. 34. legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 21 e 23 (artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 10 gennaio 1986, n. 430, G. U. 17 settembre 1986, n. 45. legge prov. di Bolzano approv. il 19 marzo 1986. e riapprovata il 17 ottobre 1986, art. 1, quinto comma, e art. 3, primo comma (artt. 5 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 24 novembre 1986, n. 28, G. U. 17 dicembre 1986, n. 59. ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 718/ FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). Regione Lombardia, ricorso 20 maggio 1986, n. 17, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 727/ FPC/ZA del 28 aprile 1986 (artt. 117 e 118 della Costituzione). Regione Lombardia, ricorso 11 giugno 1986, n. 18, G. U. 2 luglio 1986, n. 31. 184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELl,.O STATO disegno di legge reg. Sardegna riapprovato il 15 maggio 1986 (artt. 51 e 97 della. Costituzione e artt. 3 e 5, lett. d) dello statuto speciale per la Sardegna). Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 12 giugno 1986, n. 19, G. U. 2 lu glio 1986, n. 31. ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 736/ FPC/ZA del 31 maggio 1986 (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). Regione Lombardia, ricorso 19 luglio 1986, n. 22, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. disegno di legge reg. Emilia-Romagna approvato il 28 febbraio 1985 e riapprovato 1'11 giugno 1986, art. 8, ultimo comma (art. 117 della Costituzione). Presidente Consiglio dei Ministri, ricor.so 8 luglio ' 1986, n. 20, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. disegno di legge reg. Abruzzo riapprovato 1'11 giugno 1986 (art. 117 della Costituzione). Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 16 luglio 1986, n. 21, G. U. 6 agosto 1986, n. 39. dl. 18 giugno 1986, n. 282, artt. 7, primo e terzo comma; 16, 18, primo e terzo comma; 20 [conv. in legge 7 agosto 1986, n. 462] (artt. 8, n. 1 e 21; 9, n. 10; 16 e 78 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige). Provincia autonoma di Trento, ricorso 18 settembre 1986, n. 26, G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. d.l. 18 giugno 1986, n. 282, artt. 7, primo e terzo comma; 16; 18, primo e terzo comma; 20 e 23 [conv. in legge 7 agosto 1986; n. 462] (artt. 2; 8, n. 1 e 21; 9, n. 10; 16 primo comma; 78 dello statuto speciale TrentinoAlto Adige). Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 18 settembre 1986, n. 27,. G. U. 8 ottobre 1986, n. 48. legge 8 luglio 1986, n. 349, artt. 5 e 6 (artt. 8, 9 e 16 dello statuto reg. Tren tino-Alto Adige). Provincia aut. di Trento, ricorso 20 agosto 1986, n. 24, G. U. 24 settem bre 1986, n. 46. legge 8 luglio 1986, n. 349, in toto e in particolare artt. 5, 6, 7, 12, primo comma, lett. c) 13 e 18 quarto e quinto comma (artt. 2, 3, 8, 9 e 16 dello Sta tuto reg. Trentino-Alto Adige e 10 della Costituzione). Provincia aut. di Bolzano, ricorso 13 agosto 1986, n. 23, G. U. 24 settembre 1986, n. 46. disegno di legge reg. Calabria riapprovato il 31 luglio 1986 (art. 117 della Costituzione). Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 26 agosto 1986, n. 25, G. U. 24 set tembre 1986, n. 46.