ANNO XXXI N. 4-5 LUGLIO-OTTOBRE 1979 RASSEGNA ANNO XXXI N. 4-5 LUGLIO-OTTOBRE 1979 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1979 - -- RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 de11a ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.!R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine ,di dieci giorni per .proporre oppositlone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedali.ero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati a11e universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per fil servizio prestato da medici universitari, I~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la ;parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). INDICE Pirte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco Favara} . pog. 365 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara} . 40 I Sezione terza: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdeltavv. Carlo Carbone) . 425 Sezione quarta: GIURISPRUDENZ:A cato Adriano Rossi) CIVILE . (a cura dell'avvo 450 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA de/J'avv. Raffaele Tamiozzo) (a cura 471 Sezione sesto: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Baf/e) (a cura dell'av 482 Sezione settima: GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI toria) IN MATERIA DI ACQUE ED (a cura del/'avv. Paolo Vit 570 Sezione .ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia Di Be/monte) 594 Porte secondo: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO RASSEGNA DI DOTTRINA pag. 115 LEGISLAZIONE I 19 CONSULTAZIONI 148 Lo pubblicazione diretto dall'avvocato: UGO GARGIULO 114 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLl'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:1.ione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sosJituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 dparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedal~ero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagM ospedali convem.ionati alle universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit J.e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alfa integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati alle universit per il servizio prestato da medici universitari, 1p qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da v.ersare allo Stato (n. 12). - ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI D1 TA~SIA, P., In tema di interesse privato in atti di ufficio . . . . . I, I 610 FAVARA, F., Il controllo sugli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni I, 371 BRAGUGLIA, I.M., Ancora sui prezzi nazionali dei prodotti agricoli . . . I, 418 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l abbia comunicato le proprie decisioni, i1 ricorso si intende respinto a tutti gli i effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera ! di servit militari daLl'art. 4 deLla 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal I l'art. 15 del dJPJR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). I I Servit militari Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre I 1932, n. 1849, art. 4, 3" comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:tione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospeda1iero di pari funzione ed anzianit (n. 13). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). i Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati a!Je universit per il serviI zio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per rea1izzare la equiparazione I del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). j Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, I art. 4). ! Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet I delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4, d.l. 1 otto bre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati a1le universit per H ser I vizio prestato da medici universitari, I~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o I siano da versare allo Stato (n. 12). 1' - INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CIRCOLAZIONE STRADALE -Aree destinate al parcheggio -Norme pubblicistiche per l'uso del parcheggio -Parchimetri -Sistema per controllare l'ingresso e la sosta dei veicoli -Violazione delle norme Applicabilit delle sanzioni -Legittimit, 456. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Equo indennizzo -Giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni, 435. -Equo indennizzo -Giuisdizione esclusiva del pubblico impiego, 436. -Giurisdizione amministrativa -Competenza territoriale funzionale -Servizio di leva -Chiamata a1le armi Diniego di esonero -Impugnativa T.A.R. Lazio -Competenza -Sussiste, 476. - Giurisdizione ordinaria ed_ amministrativa -Autorizzazioni e concessioni Controversie fra concessionario e p.a. concedente -Cessazione anticipata di una concessione-contratto Criteri di determinazione deUa giurisdizione nel regime previgente all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, 431. -' -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Notariato --Cassa nazionale del notariato -Indennit di cessazione dal-servizio spettante al notaio Domanda dei figli maggiorenni di un notaio defunto -Giurisdizione dell'A'.G.O., 429. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa --Patrimonio indisponibile dello Stato -Concessione a privato Autotutela amministrativa per il recupero del bene -Azione del privato per la conservazione del godimento del bene concesso -Giurisdizione del T.A.R., 425. -Ricorso gerarchico -Silenzio-rigetto Esclusione -Art. 20 I. 1034/1971 Questioni di costituzionalit in rapporto all'art. 24 Costituzione -Manifesta infondatezza, 475. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Autorizzazione alla coltivazione di cave di ghiaia e sabbia su area demaniale -Diniego di autorizzazione della Giunt regionale -Obbligo di motivazione -Sussiste, 472. -Biologo pubblico dipendente -Direzione di laboratorio di analisi -Diniego di autorizzazione -Preclusione _ all'iscrizione aU'albo -Legittimit del ' dinie~o -Sussiste, 477. --Fattispecie -AHoggio di servizio Finalit di pubblico interesse -Effetti, 478. CORTE COSTITUZIONALE -Conflitto di attribuzione tra Stato e regione -Atti statali non invasivi di competenze regionali -Inammissibilit di ricorsi ,per conflitto di attribuzione, 397. -ConfHtto di attribuzione tra Stato e regione -Deliberazione di carattere generale che contesta attribuzione statale -Ammissibilit del conflitto con nota di-F. FAVA1m, 370. ' -Estinzione del giudizfo a quo -Impo~ sibilit . qeHa restituzione degli atti per riesame deHa rilevanza Inammi. ssibilit dell'incidente di costituzionalit, 398. COMUNIT EUROPEE -Agricoltura -Importi compensativi monetari Perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli -Frumento duro e semola -Valutazione discrezionale della Commissione -Errore manifesto nella valutazione dei presupposti e travisamento dei fatti Insussistenza, con nota di O. FIUMARA, 402. -Agricoltura Importi compensativi monetari -Poteri della Commissione -Sviamento -Insussistenza con nota di o. FIUMARA, 401. -Agricoltura Importi compensativi monetari -Poteri. deHa Commissione -Sviamento di potere -Insussistenza, con nota di O. FIUMARA, 402. -Agricoltura Importi compensativi monetari -Prodotti trasformati non agricoli Applicabilit a singoli prodatti -Poteri della Commissione con nota di o. FIUMARA, 401. -Agricoltura -Importi compensativi monetari Prodotti trasformati non agricoli -Dolciumi -Applicabilit Limiti, con nota di O. FIUMARA, 401. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLl'art. 4 della t. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R.. 8 giugno 1955, !Il. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3" comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.f'.JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del I sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute da:g1i ospedali converu.ionati aLle universit per il servi I zio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per f: l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanita:rio (n. 10). {: I I i: Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit Je somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari ! che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). I I ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per il servizio prestato da medici universitari, lre qua1i eccedano quanto necessa:rio a ~ realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o I siano da versare allo Stato (n. 12). I I ~ f f f INDICE DELLA GIURISPRUDENZA -Esercizio di professione -Biologi dipendenti ospedalieri Sanitari ospedalieri -Preclusione all'esercizio -Sussiste, 477. -Esercizio di professione -Iscrizione all'albo -Preclusione -Sussiste, 477. IMPOSTA COMPLEMENTARE -Redditi da partecipazione in societ per azioni -Accertamento di maggior reddito nei confronti della societ Conseguente accertamento del reddito del socio -Prova della percezione -Necessit, 562. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazione per gli impianti sportivi -Approvazione preventiva dei progetti da parte degli organi pre. posti aHo sport e del prefetto Necessit, 490. -Agevolazione per la costruziorie di autostrade -Supappalti -Autorizzazione preventiva dell'Amministrazione concedente - necessaria -Movimenti di terra consentiti dall'articolo 339 della legge sui LL.PP. Limitazione ai cottimi, 481. -Agevolazione per le opere degli enti locali -Edifici scolastici -Acquisto Esclusione, 559. -Cessione di contratto -Contratti della p.a. - Aggiudicazione contratto perfetto - tale -Equivale a cessione del contratto -Successiva ap provazione -Natura, 540. -Caso d'uso -Menzione degli elementi essenziali per individuare l'atto enunziato -Si verifica, 550. -Enunciazione -Atto enunciante soggetto a registrazione solo in caso . d'uso -Tardivit della registrazione dell'atto enunciato -Sussiste, 488. -Enunciazione -Identit deHe parti de1l'atto .enunciante e della convenzione enunciata -Convenzione verbale -Necessit -Atto scritto -Non necessit, 549. -Forniture alle Amministrazioni dello Stato -Legge 23 marzo 1940, n. 283 -Natura -Disciplina autonoma e distinta -Inapplicabilit delle norme ordinarie, 508. -Momento della nascita della obbli gazione tributaria -Data della stipulazione -Concorso di privilegio speciale di ipoteca -Ipoteca iscrjtta dopo la stipulazione e prima deHa registraizone dell'atto - anteriore al privilegio, 554. -Privilegio -Estensione -Stesso termine di prescrizione del diritto al tributo -Prescrizione eccezionale pi lunga -Si applica anche al privilegio, 554. -Registrazione di ufficio -Appalto Legittimit -Modi di acquisizione del documento -Irrilevanza, 492. -Societ. per azioni -Emissione di nuove azioni -Opzione -Impegno dei soci a sottoscriverle -Deliberazione di assemblea -Difetto di un obbbigo assunto singolarmente dai soci -Intassabilit, 559. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Agevolazione per lo sviluppo dell'attivit armatoriale nella regione siciliana -Plusvalenza conseguita con indennizzo per la perdita di nave Esclusione, 547. -Imposta sui fabbricati -Fabbricato destinato ad attivit commerciale Fabbricato conferito in societ di fatto -Soggezione all'imposta sui fabbricati a carico del socio -Esclusione, 489. -Istituto autonomo case popolari Redditi derivanti dalla gestione di immobili -Immobili costruiti dallo Stato -Tassabilit -Immobili della Gestione lna-Casa -Intassabilit, 524. -Plusvalenza -Avviamento -Cessione di quota di societ di persone Intento speculativo -Dimostrazione - necessaria, 531. - Plusvalenze -Mutuo per l'acquisto dei beni poi rivenduti -Interessi Computazione nel cpsto di acquisto Limiti -Societ d gestione immobiliare -Valgono gli stessi, principi, 526. - Plusvalenza -Percezione di un indennizzo in conseguenza della perdita del bene -Costituisce realizzo Tassabi. Iit, 547. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 delJa t 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d;P.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~.IR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'edaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:g1i ospedali converu.ionati a1le universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritaria:mente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit per H servizio prestato da medici universitari, 1p qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). INDICE DELLA -Termine per proporre opposizione Ammissione al gratuito patrocinio Ragionevolezza del termine, 394. PROCEDIMENTO PENALE -Appello -Ordinanza di rinnovazione del dibattimento -Rinvio .-Dibattimento -Diversa composizione del collegio -Irrilevanza, 594. REATO -Interesse privato in atti d'ufficio Atteggiamento di benevolenza verso il privato -Rispetto delle norme Non sussiste, con nota di P. DI TARSIA, 598. REGIONE -Commissione statale di controllo sulla Regione -Atti monocratici della Regione -Sono sottoposti a controHo, con nota di F. FAVARA, 370. -Commissione statale di controllo su11a regione -Atti regionali di controllo sugli enti amministrativi dipendenti da regione -Sono sotto- GIURISPRUDENZA Xl posti a controllo di detta commissione, con onta di F. FAVARA, 371. -Competenza in materia di turismo Guide interpreti e corrieri turistici Esami di abilitazione -Attribuzioni regionali, 390. RESPONSABILIT CIVILE -Fatto doloso del dipendente -Attivit in contrasto con i fini istituzionali della p.a. -Interruzione del rapporto organico, 595. -Fatto illecito commesso da informatore del S.I.D. -Responsabilit dic retta dello Stato -Non sussiste, 595. SICUREZZA PUBBLICA -Riunione senza .preavviso -Incriminazione degli oratori -11legittimit costituzionale, 365. SUCCESSIONE -Successioni legittime -Fratelli (e sorelle) naturali riconosciuti o dichiarati -Non inclusione nelle categorie dei suocessibili -Illegittimit costituzionale, 393. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 de1la 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R.. 8 giugno 1955, n. 1106 (i:t. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.PR. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.f'.JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile z docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:g1i ospedali convem.ionati a!Je universit per il servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per rea1izzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alfa integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit per H servizio prestato da medici universitari, lj:! quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1875 . . Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1878 . . Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1879 . . Sez. III, 3 aprile 1979, n. 1916 . Sez. I, 4 aprile 1979, n. 1945 . . Sez. Un., 11 aprile 1979, n. 2092 . Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2323 . Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2324 . Sez. Un., 27 aprile 1979, n. 2424 . Sez. I, 28 aprile 1979, n. 2414 . . Sez. Un., 10 maggio 1979, n. 2669 . Sez. I, 12 luglio 1979, n. 4025 . CORTE DEI CONTI Sez. III giur., 12 febbraio 1979, n. 42221 . Sez. Riun., 2 agosto 1979, n. 106/,B . . . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9 gennaio 1979, n. 3 . . Sez. IV, 16 gennaio 1979, n. 9 . Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 79 . Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 81 . Sez. IV, 23 febbraio 1979, n. 125 . Sez. IV, 27 febbraio 1979, n. 157 . . Sez. IV, 27 settembre 1979, n. 738 . CONSIGLIO GIUrSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA 8 febbraio 1979, n. 25 . . . . . . . . . . . . TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Toscana, 10 novembre 1978, n. 616 . . . . . . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 5 luglio 1976, n. 1917 . . . . . . . . . . . . . . . . CORTE D'ASSISE Catanzaro, 23 febbraio 1979 . . . . . . . . . TRIBUNALE Roma, Sez. I, 20 giugno 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . Xlll pag. 549 554 559 459 456 463 559 562 429 566 431 467 pag. 435 436 pag. 471 472 473 475 476 476 371 pag. 477 pag. 478 pag. 594 pag. 595 pag. 598 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dalJ'art. 4 della t. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.IR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposiilone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sosJituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile {l docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedal~ero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati alle universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pJuraiit, di ospedali convenzionati con una determinata universit Je somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati aI!e universit per hl servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). I I. . I ,' INDICE DELLE CONSULTAZIONI xv ESECUZIONE FISCALE ' -Entrate patrimoniali -Procedura coattiva -Vendite mobiliari -Affidamento all'I.V.G. -Legittimit, 151. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Espropriazione per pubblica utilit Maggiorazione dell'indennit dovuta a1 proprietario coltivatore diretto Area con sovrastanti fabbricati Determinazione dell'indennit, 151. -Legge sulla . edificabilit dei suoli Nuovi criteri di determinazione dell'indennit -Esecuzione opere pubbliche statali -AppMcabilit, 151. IMPIEGO PUBBLICO -Impiegato dello Stato -Doveri Incompatibilit con professione o impiego privato -Pratica professionale -Compatibilit -Limiti, 151. -Impiego pubblico -Assegni ed altre indennit -Termine di prescrizione Contestazione del diritto del dipendente -Irrilevanza, 152. -Universit -Personale non insegnante -Comando presso altra amministrazione -Compenso incentivante Spettanza, 152. IMPOSTA DI CONSUMO -Riscossione coattiva delle imposte comunali di consumo -Cessazione del servizio da parte deg1i appaltatori a seguito detl'abolizione del tributo -Aggi spettanti all'esattore ed al comune, 152. IMPOSTA iDI FA13BRICAZIONE -Imposta di fabbricazione -Olii minerali -Agevolazione per i .prodotti destinati al risaldamento di locali Applicabilit a loca1i utilizzati per lavorazioni industriali, 152. I!MPOSTA DI REGISTRO \ -Enunciazione -Dizione dell'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 634 del 1972 -Interpretazione, 152. Sanzioni per le violazioni -Pena pecuniaria -Misura -Difformit del testo originario deHa legge -Interpretazione, 152. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Esenzioni e agevolazioni -Vendite al minuto -Commeciante autorizzato al commercio all'ingrosso e al minuto -Merce mancante -Onere della prova, 153. IMPOSTA E TASSE -Amministratori e liquidatori di societ -Responsabilit per mancatosoddisfacimento delle obbligazioni tributarie -Normativa applicabiler 153. Commissioni tributarie -Poteri, 153. -Contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado avanti alla Corte di appello ovvero alla commissione tributaria centrale -Rapporto tra i due mezzi, 153. -Imposte indirette -Accertament0< impugnato solo da alcuni dei condebitori solidaH -Effetti nei confronti degli altri coobligati, 153. -Imposte indirette -Coobligati solidali d'imposta -Atto interruttiv0< della prescrizione da parte dell'ufficio -Effetti, 153. -Imposte indirette -Termini di decadenza -Notifica ad alcuni soitanto dei condebitori solidali -Effetti, 154. -Ufficio stralcio delle confederazioni. sindacaH fasciste organo dell'amministrazione statale regime fiscale delle relative operazioni -In particolare regime Invim suHe vendite immobiliari, 154. -Ufficio stralcio delle confederazioni'. sindacali fasciste -Vedite immobiliari -Applicazione dell'Invim -Agevolazioni, 154. - Vendite immobiliari .per scrittura privata di data certa non anteriore a1 1 gennaio 1973 -Regime Invim, 154. IMPOSTE VARIE -Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'ammi 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLl'art. 4 de11a J. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal l'art. 15 del d1PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:Uone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati alJe universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pJuralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit per H servizio prestato da medici universitari, lF! quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). \ INDICE DELLE LEGISLAZIONI RASSEGNA DI DOTTRINA T. ALIBRANDI, P. FERRI: I beni culturali e ambientali. Giuffr, Milano 1978, pp. 682 (recensione a cura di I.F. CARAMAZZA) . . . . pag. 115 C. BAFILE: Introduzione al diritto tributario. Padova, 1978, pp. 403 a cura di M. FANELLI) . . . . . . . . QUBSTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I Norme dichfarate incostituzionali II Questioni dichiarate non fondate III Questioni proposte . . . . . . . . . . . 116 pag. 119 121 )) 123 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dalJ'art. 4 delJa J. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 de} dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~.IR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaldero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se }e somme dovute dag1i ospedali convem.ionati aLle universit per H servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se nel caso di una pluralit di ospedali convenzionati con una determinata universit :Le somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaH convenzionati a1le universit per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaJ.iero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). I if I I PARTE PRIMA 114 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dalJ.'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (l. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposiz.ione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\.IR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiRI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del I sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli 1 oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute da:g1i ospedali converu.ionati aHe universit per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I I ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). ~ Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata i universit 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal peri f. sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). I ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet ~ delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). I! Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a11e universit per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a I realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'umversit o I siano da versare allo Stato (n. 12). l I I GIURISPRunENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 10 maggio 1979, n. 11 -Pres. madei -Rel. Andrioli -Rampella. Sicurezza pubblica Riunione senza preavviso Incriminazione degli oratori Illegittimit costituzionale. (Cost., artt. 3, 17, 21 e 27; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18). L'art. 18, comma terzo, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, contrasta con gli artt. 3, 17, 21 e 27 Cost. anche per la parte in cui punisce chi, in una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico non preceduta da preavviso, prende la parola pur essendo a conoscenza del mancato preavviso all'autorit di pubblica sicurezza (1). CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1979, n. 26 -Pres. Amadei -RelPaladin -sandri e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Chiarotti). Pena Codice penale mUitare di pace Equiparazione di reato tentato a reato consumato Illegittimit costituzionale. (Cost., artt. 3 e 27; cod. pen. mii. pace, art. 186). Il nostro sistema normativo si uniforma al criterio espresso dall'art. 56 c.p., della disciplina autonoma del tentativo; rispetto a tale (1) La sentenza, pubblicata in Foro it., 1979, I, 1105, supera il diverso orientamento espresso nella sentenza 10 giugno 1970, n. 90 (in questa Rassegna, 1970, 534, e in Giur. cost., 1970, 1130 e 1449 con note di FIORE e di PACE). Resta ferma J:a responsabilit penale dei promotori e quella degli oratori se si dimostra il loro accordo con i promotori. Il nucleo essenziale della sentenza in esame va ravvisato nella affermazione secondo cui l'incriminazione dei soli oratori in questione implica violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, garantito dall'art. 21, comma primo. Non detenrnnante e quindi tale da giustificare qualche riserva, invece il brano in cui si osserva che la presunzione o la supposizione, infine, di accordo con i promotori, non solleciti di dar preavviso della riunione, 'cui conferirebbe sostanza la conoscenza, negli oratori non pi::omotori, del mancato preavviso, non equivale di per se stessa a piena prova e, pertanto, non giova, vuoi sul piano normativo vuoi nell'area dell'istruzione probatoria, ad equiparare gli oratori consci del mancato preavviso ai promotori negligenti. RASSEGNA DELL'AWOCAWRA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLl'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:one in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~.IR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del dparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati alle universit per H servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se nel caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per H servizio prestato da medici universitari, lp quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaiiero ovvero vadano incamerate dali'U!lliversit o siano da versare allo Stato (n. 12). I I I I I I I f . l PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ,367 normativa. Ma le norme che assoggettano il tentativo e la consumazione allo stesso regime penale costituiscono pur semp.re alcunch di ecce zionale rispetto ai principi ispiriatori del diritto italiano. Il nostro sistema normativo s'informa invece al oriterio, espresso nell'art. 56 c.p., della disciplina autonoma del tentativo nei confronti del corrispondente reato consumato: con la .conseguenza che H primo sottoposto a quelle sanzioni pi miti, che il legislatore ha ritenuto adeguate alla mancata verificazione dell'evento peculiare del secondo. Questo criterio stato seguito -nell'art. 46 -anche dal codice penale mi!litare di pace. La stessa regola in particolar modo si osserva, nel diritto penale comune, quanto al delitto consistente nel tentativo di omicidio. Ce1ito che l'art. 186 c.p.m.p. -nel primo e, in parte, nel secondo comma -ricomprende ed appiattisce in un'unica ipotesi delittuosa (quella dell'insubordinazione con violenza) distinte condotte tipiche, nettamente differenziate nei loro elementi oggettivi e soggettivi. Queste diffierenze sostanziali vengono annullate, i;issumendosi che la violenza contro il superiore, quale che sia la condotta dell'agente e indipenden temente dall'entit dell'offesa, consumata o anche soltanto tentata, alla vita o all'integrit del superiore stesso, comporterebbe una eguale lesione del rapporto di subordinazione gerarchica. Tra i due ordini di beni della cui tutela si tratta, la vita o l'integrit fisica del superiore gerarchico, da un lato, e la disciplina miHtare, dal l'altro, il legislatore, definendo questa figura di reato plurioffensivo nel quale i vari delitti contro la persona del superiore rappresentano l'elemento costitutivo dell'unico delitto contro la disciplina, ha operato una assoluta equiparazion~ di condotte diversissime: quali . l'omicidio volontario, il tentato omicidio, l'omicidio preterintenzionale e, se la violenza portata contro un superiore ufficiale, le lesioni gravissime o gravi. Siffatta equiparazione di condotte diverse -e diversamente valutate dalla legge penale comune con la previsione di pene fortemente differenziate -non pu sfuggire alle censure di irragionevolezza. : chiaro che nel bilanciare i due Hpi di beni,. lesi dal delitto in questione, il legislatore ha operato uno stravolgimento dell'ordine dei valori messi in gioco: anteponendo la disciplina militare in tempo di pace, intesa nel senso riduttivo di obbedienza e di rispetto dell'inferiore verso il superiore, a quel bene supremo dell'ordinamento costituzionale e penale, premessa naturale di qualsiasi altra situazione soggettiva giu ridicamente protetta, che il diritto alla vita. Non a caso, la violenza commessa dall'inferiore viene egualmente sanzionata con la pena edittale dell'ergastolo, sia che si tratti di omicidio (ancorch tentato o preterin tenzionale), sia che il reato consista -secondo l'art. 186 cpv. -in 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari da!J'art. 4 delJa 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d;PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari Imposizione -Ricorsi in opposizione Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.PR. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:one in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati a1le universit per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'invero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per rea1izzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit Jie somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4, d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a11e universit per H servizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare Ja parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE trambi sanzionati con la pen~ edittale dell'ergastolo malgrado il pro~ ondo divario ohe separa l'elemento psicologico dell'uno da quello dell'altro reato, non sarebbe conciliabile con i criteri ispia:'atori dell'ordinamento penale. Ma una volta annullata la paTte della disposizione normativa Tiguardante l'omicidio tentato, il contestuale riferimento all'omicidio preterintenzionale si rivela ancor pi sbilanciato ~ come suol dirsi nel lingaggio dottrinale -di quanto gi non fosse in precedenza. Considerazioni analoghe valgono anche per ci che attiene all'art. 186 secondo comma, nella parte in cui commina la pena dell'ergastolo per l'insubordinaziol).e violenta consistente in lezioni personali gravissime o gTavi, se commesse in danno di un ufficiale. Parificando le lesioni stesse all'omicidio, la norma in questioi:te aggrava in manieTa arbitraria il trattamento del primo reato, rispetto a quanto previsto per la generalit delle altre condotte del medesimo genere., sia dal codice penale comune che dal c~ice penale militare di pace; per cui la incostituzionalit deriva in tal caso, a pi forte ragione, dagli stessi motivi sui quali si fonda la decisione di accoglimento dell'impugnativa proposta dalgiudice a quo. Vero ch;e l'~Megittimit conseguenziale non coinvolge la parte residua dell'art. 186 secondo comma c.p.m;p.: sicch le lezioni gravissime o gravi, se commesse in danno di un superiore non ufficiale, continuano ad esser sanzionat con la reclusione da sette a quindici anni; laddove il medesimo tipo di offesa rimane sottoposto 'aUe meno severe sanzioni penali comuni proprio nell'ipotesi .che il soggetto passivo sia un ufficiale. Ma la sfasatura che transitoriamente ne discende potr trovare rimedio in occasione della prevista riforma del codice penale militare di pace: sia nel senso di eliminare la distinzione tra insubrdinazione verso superiore ufficiale ed insubordinazione verso superiore non uffi- ciale , secondo l'espresso disposto dell'art. 2 n. 9 del disegno di legge n. 1255, comunicato dal Governo alla Presidenza del Senato il 13 giugno 1978; sia anche nel senso di ristabilire la disti~~iorie gi ill atto, nella misura consentita d,all'esigenza della ragionevolezza. p.q.m. a) dichiara l'illegittimit costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole tentato o; b) dichiara -in applicazione dll'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -l'illegittimit costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole ancorch... preterintenzionale e ... (omissis) dell'art. 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole la pena di morte con degradazione, se il superiore un ufficiale, e. -(Omissis). 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari da1l'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 deE d1P.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali conV1enzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli I oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati alJe universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per I l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione ! del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). E I! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar,i -Ripartizione 'p delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una plura:J.it, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per I sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet I delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4,-d.l. 1 otto ! bre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit per H servizio prestato da medici universitari, 1e qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daN'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 371 III CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 settembre 1979, n. 738 -Pres. Santaniello -Est. Petriccione -Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli (avv. Abbamonte) c. Commissione di controllo sugli atti della regione Campania (avv. Stato Favara). Mezzogiorno Consorzio per area di svHuppo industriale -~ ente amministrativo dipendente dalla regione. Regione Commissione statale di controllo sulla regione -Atti regionali di controllo sugli enti amministrativi dipendenti da regione . Sono sottoposti a contrnllo di detta commissione. . Sebbene l'incentivazione delle iniziative industriali costituisca funzione statale, i consorzi per area di sviluppo industriale sono divenuti, dopo la loro regionalizzazione, enti amministrativi dipendenti dalle regioni. Il controllo sugli atti di tali consorzi spetta. non gi ai comitati regionali di controllo di cui all'art. 130 Cost., ma agli organi di amministrazione attiva della regione; gli atti di indirizzo o di controllo posti in essere da detti organi sono, a loro volta, sottoposti al controllo della commissione statale di cui all'art. 125 Cost. (2). zione delle competenze attribuitale dalla Costituzione (attribuzioni proprie) o .da leggi ordinarie (attribuzioni delegate ai sensi dell'art. 118, comma secondo, Cost.), possa determinare quali dei suoi atti debbano essere sottoposti a controllo . Il brano, pur accennando anche a le deleghe e le subdeleghe previste da leggi... regionali >>, cautamente limita il di-scorso a1gli atti da imputarsi all'ente regione {suoi atti). Tuttavia appare abbastanza trasparente l'estendibilit della considerazione per le deleghe (le quali, se disposte dalla legge regionale, concernono materia assegnata dalla Costituzione alla competenza regionale) e Je subdeleghe (le quali concernono materia assegnata dalla Costituzione alla competenza dello Stato .e dalla legge ordinaria statale delegata alla regione) ad enti locali sub-regionali; la sentenza in rassegna potrebbe quindi costituire precedente allorquando si dovr decidere della legittimit costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Considerazioni per molti versi simili sono contenute nella importante decisione n. 738 della IV Sezione del Consiglio di Stato, cui si riferisce la nota che segue. (2) Il controllo sugli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni. 1. -I consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale nei territori meridionali sono stati qualificati dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, come enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza e tutela del 'Ministero dell'industria commercio e artigianato (art. 21 ultimo comma); successivamente stato specificato, con norma solo organizzatoria nel testo unico approvato con d.P.R. n. 1523 del 1967 che tale Ministero esercita tutela e vigilanza attraverso un'apposita commissione... . In sostanza, quindi, i consorzi in questione -fino all'entrata in vigore della legge n. 853 del 1971 -sono stati configurati come enti pubblici istituzionali e non territoriali, come enti cio non inquadrati nel 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLI'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal I l'art. 15 de~ dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre I 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositlone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre I 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati ~ Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del I sanitario ospedal~ero di pari funzione ed anzianit (n. 13). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli j oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute dag1i ospedali convem,ionati a1le universit per il servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per i l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione I del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, I art. 4). ! Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata I universit 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per! sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I i fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la I integrazione del momento economico (n. 11). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet l delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit per fil servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daH'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). I I I I 1 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 373 Contro la deliberazione 12 marzo 1974 con cui la commissione di controllo annullava la citata deliberazione 4 febbraio 1974, n. 138 della giunta regionale e i! conseguente decreto del presidente della giunta 20 febbraio 1974, n. 498, questo ultimo proponeva conflitto di attribuzione nei confa"onti dello Stato avanti questa Corte, la quale con sentenza n. 21 del 1975 dichiarava inammissibile il ricorso per tardivit. Il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri appare fondato. La difesa della regione insiste suM'interpretazione dell'art. 45, primo comma, della Iegge 10 febbraio 1953, n. 62, stabilente che le deliberazioni degli organi regionali divengono esecutive se la commissione di controllo non ne pronunzia l'annullamento nel termine di venti giorni. Assume infatti che il termine deliberazioni avrebbe iI significato lessicale di risoluzioni adottate da organi collegiali e quindi che in base alla citata norma sarebbero esclusi dal controllo di legittimit gli atti emanati dagli organ~ monocratici della Regione: in particolare i provvedimenti dei presidenti deHe Giunte. Tale interpretazione, che investe il problema generale del controllo di tutti gli at monocratici delle regioni, non da accogliersi in base a varie e convergenti considerazioni, risultando superfluo addentrarsi nel problema della compatibilit con l'art. 125 della Costituzione di disposizioni che sottraessero al controllo specifiche categorie di atti amministrativi. partecipazione di imprecisati enti interessati) e per la loro Jinalit (fa. vocire nuove iniziative industriali e non provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse), sono stati sottoposti ad una disciplina peculiare e diversa da quella prevista per i consorzi fra comuni e ;provincie dal citato testo unico. Di ci si reso conto il legislatore regionale della Basilicata che all'art. 1 della legge reg. 4 maggio 1973, n. 10, ha disposto: le funzioni di controllo... gi esercitate dal Ministero dell'industrfa ... a termini dell'art. 144 del t.u. 30 giugno 1967 n. 1523 sono esercitate, con l'osservanza delle norme che regolano le singole materie: a) dalla giunta region~le, per ,g1i atti gi soggetti all'approvazione e al controllo degli organi centrali e peniferici dello Stato...; b) dal comitato r~ionale di controllo, per gli atti gi soggetti al controllo di legiimit del prefetto . Meno precise le altre leggi regionali ih matenia di controlli. In particolare, ;per la Campania (che qui rileva), la legge reg. 24 marzo 1972, n. 4, nulla specificamente dispone, ancorch, in essa agli artt. 3 e 4 si ;parli rispettivamente di consorzi a partecipazione provinciale e di consorzi fra comuni . La sentenza 9 novembre 1977, n. 885, del T.A.R. per la Campania era pervenuta alla diversa conclusione di assimilare i consorzi in questione agli enti locali ; era questa una conclusione che, pur rispondente ad apprezzabili esigenze di sistematicit, non coglieva lo specifico risultante dalla normativa di cui all'art. 144 del d.P.R. n. 1523 del 1967 citato. Per giungere a siffatta conclusione occorreva superare un passaggio non facile: e cio mtenere che la legge n. 853 del 1971, di regionalizzazione dei consorzi de quibus, non avesse RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 del.Ja 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile g. docenti universitari (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali con\'enzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel1o del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati a1le universit per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di taJe personale sanitario (n. 10). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit Je somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla I integrazione del momento economico (n. 11). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet ~ delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per il serI vizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a I realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). I I I I I I I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIOKALE 375 e) Ma a parte i profili esegetici, motivi d'ordine logico e siste matico portano a ricomprendere nel termine deliberazioni di cui al pi volte citato art. 45 anche gli atti di organi monocratici. Come giustamente afferma l'Avvocatura dello Stato, sono infatti gli atti degli organi individuali non formati attraverso Ia dialettica propria degli atti di organi collegiali, a richiedere in misura maggiore il controllo e pertanto sarebbe incongruo escluderlo proprio per la categoria in esame. Inoltre, altrimenti opinando, la regione, attraverso la distribuzione delle competenze previste nei vari statuti, le attribuzioni di potere, le deleghe e le subdeleghe previste da leggi statali e regionli ad organi regionali individuali (sistema la cui Jegittimit nella specie non viene in discussione), verrebbe a determinare, in certa misura, quali dei suoi atti debbano essere sottoposti a controllo. Pu anche aggiungersi che tale inte:ripretazione porterebbe ad una non giustificata disparit di trattamento delle regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario, essendo le prime sottoposte anche per gli atti amministrativi emanati da organi individuali al con trollo di legittimit della Corte dei c_onti, le seconde invece esentate da ogni controllo statale per gli atti di qualsiasi natura emanati da organi monocratici. L'interpretazione restrittiva dell'art. 45 esclusa infine anche dalle giurisprudenze amministrative. Ulteriore questione sollevata dalla difesa della Regione verte sulla legittimit del controllo della commissione sugli atti compiuti dal pre il consorzio sottoposto allo stesso regime -anche quanto ai controlli -cui sono sottoposti gli enti in esso consorziati (o quelli ritenuti prevalenti tra gli enti consorziati). Di qui l'inclusione di questi consor:1'J -espressione essi pure di autogoverno locale -nel novero degli enti locaH agli effetti dei controlli, della possibilit di divenire attributari di deleghe>>, ecc. Diverso discorso deve farsi per gLi enti dipendenti o strumentali aventi struttura consortile; il regime 'di questi definito in modo assorbente dalla relazione (di dipendenza"' normativamente definita con l'ente maggiore (lo Stato o -per l'art. 117 Cost. -la regione), di cui essi sono una articolazione, differenziata (fino a>l conferimento di distinta personalit giuridica) per meglio far fronte ad esigenze organizzative empiriche. Non quindi espressione di autogoverno, ancorch tra i consormatd vi siano enti locali, ma espressione del livello di governo cui appartdene l'ente mag;giore . Ora, non pare che una norma quale l'art. 4 della legge n. 853 del 1971, ove nulla detto al di fuori di u. trasferimento di competenze, abbia prodotto una tanto profonda modificazione sostanziale quale quella del passaggio dei consorzi de quibus dalla categonia degli enti strumentali dello Stato alla categoria dei consorzi fira enti locali; per inciso va a:gigiunto che nuHa di nuovo stato disposto aLl'art. SO del nuovo testo unico sul Mezzogiorno approvato con d.P.iR. 6 marzo 1978, n. 218. Appare quindi preferibile ritenere che i consorzi in questione siano rimasti enti amministrativi dipendenti, solo sostituendosi ad una relazione di dipendenza dallo Stato una relazione di dipendenza da:lle regioni. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dalJ'art. 4 de11a ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP m.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per ;proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~.IR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del dparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagLt ospedali convenzionati alle universit per H servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit Le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit per H servizio prestato da medici universitari, lj:! quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 377 1960, 40 del 1961 e 128 del 1963) e, come la Corte ha ritenuto nella richiamata decisione n. 178 del 1973, trova la sua fonte non nell'art. 130, ma negli articoli 117 e 118 della Costituzione (assistenza sanitaria e ospedaliera). Anche sotto questo profilo .risulta indubbio che l'atto compiuto dal presidente della regione in virt dell'art. 17 della legge n. 132 del 1968 va assoggettato alla commissione di controllo. L'accertata inconsistenza dei motivi addotti dalla regione conduce all'annu11amento del telegramma del presidente della regione Puglia, in quanto espressione formale di univoca volont, diretta a sottrarre dal controllo i provvedime~ti pi volte citati (sent. n. 164/1963). , Questi ultimi, invece, non contenendo analoga manifestazione di volont, e restando inefficaci fin quando .la commissione governativa di controllo non avr esperito il suo sindacato, non possono essere oggetto del richiesto annullamento. -(Omissis). II (Omissis). -Oggetto del presente conflitto di attribuzione promosso dal presidente del Consiglio dei ministri la delibera n. 0167 del 9 novembre 1976 della giunta regionale della Campania con al quale, richiamandosi in particolare all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lato nei Mmiti della nozione di .lavori pubblici di !interesse regionale (cfr. art. 144 citato, comma primo). Cos individuati e circoscritti i compiti dei consorzi in esame, la loro regionalizzazione appare consentita dal disposto dell'art. 117 Cost. * * * 3. -Una volta escluso che i consorzi in questione sono consorzi fra enti locali .e rutenuto che essi vanno assimilati agli enti amministrativd dipendenti dalle regioni, si pone il problema di determinare quali siano la natura e il regime di tali enti, e in particola.re quale sia il regime di vigilanza e tutela nei loro dguardi. Glii enti amministrativi dipendenti dalle regioilli. sono consentiti (e trattasi -si noti -di autorizzazione eccezionale in quanto in deroga al pnincipiio secondo cui solo lo Stato pu creare soggetti pubblici) dall'art. 117 Cost., e sono dalla stessa norma costituzionale che llii consente con.figurati come strutture organizzatorie alternative ed equivalenti agli "uffici della regione" >>. Questo dato normativo rigidamente Vlincolante: non pu estendersi la figura soggettiva dell' ente amministrativo dipendente dalle regioni oltre i" limiti imrpLicitamente pos.tii. dalla stessa norma costituzionale che -ripetesi, con autorizza: zfone in deroga -li consente. G1i enti amministmtivi dipendenti dalle regioni debbono quindd, per dettato costitu2lionale, essere riguardati come semplici articolazioni fornite di soggettivit deleente regione cui fanno capo e 3 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma,' d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:Uone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile z docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaHero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati alJe universit per H servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alfa integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4,-d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati a1le universit per H servizio prestato da medici universitari, lf) quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE, I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA. COSTITUZIONALE 379 to la citata deliberazione n. 0167 del 9 novembre 1976 della giunta regionale non sarebbe atto idoneo. a dar luogo a conflitto di attribuzione fra Stato e regione. L'eccezione non da accogliersi. Con la sua deliberazione la regione ha esplicitamente dichiarato la volont di sottrarre tutti gli atti di organi monocratici regionali all'esame della commissione di controLlo e di operare effettivamente in tal senso, negando allo Stato l'esercizio di un determinato potere. Nori vi dubbio che la delibera della giunta non costituisce una semplice affermazione teorica, ma una decisione che stabilisce una condotta negativa della regione di front~ all'organo di controllo e prevede l'immediata efficacia degli atti posti in essere dagli organi moncratici, senza previamente essere sottoposti al controllo. dell'organo statale preposto a questa funzione. Coi;l essa si contesta un'attribuzione assegnata da leggi ad un organo statale, e pertanto si realizzano le condizioni di ammissibilit del conflitto di attribuzione. (Omissis) .. III (Omissis). -Occorre in primo luogo procedere alla qualificazione e classificazione del consorzio appellante, in relazione aHa sua struttura, alle funzioni amministrative esercitate ed ai fini perseguiti, secondo le disposizioni delle leggi statuali vigenti in materia. In questo quadro, poco felice ed abbisoginevole di interpretazione correttiva, appare il testo dell'art. 13 comma primo del d.P.R. n. 616 del 1977, laddove parla di enti pubblici locali e attribUJisce alle regioni, tra le altre e senza formulare le necessanie distinzioni, le funzioni che concernono i controlli sugli enti amministrativi di.pendenti. Ci detto, un primo risultato appare facilmente conseguibile: gli enti "pararegionali" non rientrano trn gld "altri enti localii". di cui all'art. 130 Cost. , e quindi per loro la Costituzione non rprescrive che il controllo sugli atti sia effettuato .ad opera dei ComitaH regionali di controllo, e che tale controllo sia effettuato nei modi e nei limiti (qual1lto al controllo di merito) !indicati dal detto articolo. I limiiti stahl1iti dall'art. 130 Cost. al controllo su comuni, province ed aitri enti local!i traggono la loro giustificazione da:lla autonomia politi.ca di taili enti. Su questo specifico punto deve condividersi quanto scritto nella sentenza appenata: una speciale posizione di "autonomia" deve ritenersi garantita [)J()n solo agli enti territoriali minori (comuni e province), ma anche a tutte quelle altre forme associative che delle prime costi.tuliscono diretta proiezione (Cor- te Cost., 28 novembre 1972, n. 164; Corte Cost., 26 giugno 1974, n. 186); concetto, questo, cbe stato poi precisato da1la dottrina nel senso che il carattere esponenziale dell'ente, e quindi la sua attitudine istituzionale ad esprimere le istanze del CO!'PO sociale cUJi legato da un rapporto di rappresentativit fidu 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respiinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera ! di servit militari da11'art. 4 de11a ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal~ I> l'art. 15 del d1P.!R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). I Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:ilone in materia di impo sizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queilo del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I! Se le somme dovute da:g1i ospedali converu,ionati aHe universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realJzzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per I sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribudte tra tutti i medici che abbiano diritto alla l integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 otto I bre 1973, n. 580, art. 12). I Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a11e universit per il servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a I realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 381 Sugli enti in questione era attribuito allo Stato e particolarmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un complesso di potest non riconducibili al mero controllo sugli atti, poich esse comportavano un'a;mpia e penetrante ingerenza nella gestione dei consorzi, e perfino Ia possibilit di modificarne lo statuto. Se si tiene presente che H fine precipuo dei consorzi si appunta nello sviluppo industriale (fine che sempre lo Stato ha assunto istituzionalmente come proprio), pu affermarsi che i poteri demandati al Ministero dell'industria erano essenzialmente diretti ad assicurare -anche nelle fasi attuative -siffatta convergenza di interessi pubblici fra amministrazione controllante e ente controllato . Come noto, quando sussiste una relazione di strumentalit, l'ente che in situazione di situazione di supremazia ha sostariziaimente identit di interessi con qu~llo che ne dipende, s da poterne fissare i programmi dell'azione da svolgere, determinarne la. condotta ed avvalersi di un adeguato sistema di controlli. Anzi, con il riferirsi ad enti che si trovano in posizione di dipendenza rispetto allo Stato o ad altro ente di pertinenza, fa dottrina ha sottolineato che sussiste, s, una divisione di competenza fra lo Stato e l'ente circa la cura di un determinato interesse; tuttavia le relative competenze sono fra di loro correlate in modo che le une e Ie altre possano concorrere al perseguimento del medesimo interesse, che quindi viene ad essere comune ad entrambe le entit. donare H metodo finora seguito, di partire dall'esame dei controHi sugli atti -anzi dei controJ1i di legittimit sugl!i atti, am'li addirittura dal visto della Corte dei conti -e poi estendere vd1a via i risultati dell'indagine a tutta la fenomenologia dei controHi, appor.tando solo adattamenti e correttivi alla impostazione ini:lliale. Pi proficuo, allo stato attuale delle istituzioni, appare percorrere un cammino :inverso, ed esaminare la relazione tra due soggetti pubblici, partendo da un quadro di insieme che comprenda congiuntamente le funzioni di indirdzro e direttiva e quelle di vdgilanza e tutela, e che -per quanto concerne in particolare i controlli -comprende le verifiche sU1lla attivit e suUa inattivit rprima ancora che i controHi puntuaH sui singoli atti. Se si. 1assume, come appare doverosO' (cfr. FAVARA, L'interesse pubblico nei controlli, in questa Rassegna, 1979, Il, fase.), questo p:i ampio rpUIIlito di vista ci si avvede che, ne1fodierno quadro istitu:llionale, l'attivit di. controllo, pi che ad impedire all'ente contro11ato di sbagliare nel smgolo atto ossia di porre in essere un'azione (o ina7lione) amministrativa illegittima (o, nei casi di controllo .anche di merito; inoppor.tuna), finalizzata alla cura di interessi pubblici pi generali, r~feribili ad una comunit .interessi per i quali il .centro di imputazione deve essere ravvisato nell'ente controHante . Ln questo quadro, si affievolisce e scompare la contrapposizione -non fittizia ma prevalentemente formale -tra amministrazione attiva e controllo; le norme attributive di pote:ri di vigilanza e tutela assumono signific~ti p:i pieni, implicando: RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari da1l'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP.R 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:t..ione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile {l docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedalri convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagl~ ospedali convenzionati a1le universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizza:re la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit per il servizio prestato da medici universitari, 1~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dal1'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). I I I ! I I I . I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA CQSTITUZIONALE 383 L'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha poi riaffermato che i PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA CQSTITUZIONALE 383 L'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha poi riaffermato che i consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela: delle regioni, che le esercitano ai sensi della legislazione vigente. L'art. 65 del d.P.R. n. 616 del 1977, d'altra parte, aveva gi ribadito che spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi, per le aree ed i nuolei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esereitate dallo Stato o da altri enti pubblici in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali ed aree industriali attrezzate e di realizzazione di infirastrutture per nuovi insediall}enti industriali. d porre in rilievo, per, che il citato art. 65 e.lei d.P .R. n. 616 del 1977, esclude espressamente le competenze proprie dei comi.lni e delle provincie, facendo cos risaltare ancor pi nitidamente che in consorzi A.S.I. non hanno funzioni analoghe a quelle degli enti locli territoriali che eventualnente facesser parte delle entit consortile, come avviene invece per i consorzi previsti dal t"u. 3 marzo 1934, n. ,383, o per quelli contemplati dal testo unico delle leggi sanitarie o delle leggi mi lavori pubblici. In tutte queste ultime evenienze in sostanza ri:tffigurabile un ente strumentale dei comuni e delle i:>rovince ohe si. sono associate per il perseguimento di scopi che sono gi propri e tipici degli enti territoriali locali. Non ricorrono invece tali caratterizzanti nella morfo_: logia e nella natura dei consorzi A.S.I. enti strumentali ad esso facenti capo. Gli atti (autorizzazioni, approvazioni, annuLlamenti iin esito di oontrollo, sostituz.ioll!i, etc.) nci quali !li esprime la vigilanza e tutela, al pari degli atti di indirizzo e diretti.va ed eventualmente degli attli di avocazione, scino tuttli atti di amministraiJione, sottopostli al normale regime di tutti gli altri atti della regione , e cos anche al contro11 della commissione statale di cui all'art. 125, comma primo, ~st. E' -questa -una conolusione obbMigata, dal momento che, cone si detto, le regioni mediante dl nicorso ra formule 011ganizzatorie, non possono sott11a.rre ambiti della loro attivit al controLlo statale previsto dall'art. 125 Cast.; ritenere diversamente condurrebbe a fare dell'attlivi.t degli enti ammi nistrativi dipendenti una sorta di zona franca, cli oas:i privilegiata, in contrasto con i postillati di compietezza ed organicit dell'ordinamento. .Per ronciso, va aggiunto che, in coerenza a .tale principio, dovr essere attentamente esami nata .ed ove poss1b:i1le contenuta 1a tendenza dn atto in talune regioni ad attri buire fun2lioni pubbliche a soggetti di diritto priv;ato (societ finanziarie, et similia). In quanto a.tti di amministrazione, gli atti .regiona1i di vigiJanza e tutela sug!Ji enti amministrallivi ddpendenti come. quelli d:i mclirizzo e direttiva a detti enti sono d:i competenza (non dei COJRiE,CO. ma) degli organi di governo della regio'ne (,giunta e consiglio). Questo, del resto, l'or~entamento seguito per gli enti regiona!Ji di sviluppo agricolo (cir. art. 5 lettera a) deLla legge 30 a.priie 1976 n. 286, e, tra ile leggi regionali, ad esempio, l'art. 20 della legge reg. Emilia Romagna 13 maggio 1977, ill. 19); e ancora dalla stessa legisl~one campana, nel caso del:la legge istitutiva dell'ente regionale per lo sviluppo e 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per ;proporre oppositlone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della lewge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedal!i convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queLlo del I sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati a1le universit per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per I I I l'invero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata j universit J.e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari ! che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un ! fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla j integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati a1le universit per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dafl'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 385 turale quella di enti amministrativi dipendenti dalla regione in base all'art. 117 Cost. E per effetto di tale connotato avente un rilievo predominante, l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, specifica che la regione esplica in siffatto settore funzioni amministrative (e legislative) concernenti l'istituzione, i controlli, la fusione, ila soppressione e l'estinzione del soggetto di diritto pubblico la cui azione abbia incidenza nell'area delle materie proprie o delegate dello Stato. Talch gli enti ricompresi in questa categoria non fruiscono di quella particolare autonomia garantita daHa Costituzione ai comuni ed alle province, nonch alle formazioni associative che ne costituiscono una proiezione diretta in ragione del carattere esponenziale che li lega al corpo sociale in base ad un rapporto di rappresentativit immediata o riflessa. In questa prospettiva Goncettuale da notare che (qualora si esamini la linea evolutiva della normativa in materia) il ~egislatore ordinario si mantenuto aderente alla ratio informatrice dell'art. 130 C:ost. di guisa che -a voler limitarsi allo specifico settore formante oggetto del presente giudizio -pu rilevarsi come gli enti pararegionali non siano in via generale da ricomprendere nello schema di controllo, di cui all'art. 130 Cost. (mirante, per sua assenza, alla 'salvaguardia delle autonomie locali), bens soggiacciano a controlli di altro tipo. ed autogovernati . Le regole di tale controllo non possono essere generalizzate o comunque trasportaite fuori dall'ambito loro proprio. La wgilanza e tutela ed lin genere la !l'e1aliione iintersoggettiva tra regione ed ente amministrativo dipendente rimane del tutto estranea alta disciplina di cui all'art. 130 Cost. D'altro canto, come si detto, l'attivdt di controllo non si contrappone -in termini sostanzia!Ji -alle 1altre attivit di amministriazione; ed anzi non facile reperire crheri sicuri ed inoontrove!l'si per distinguere controllo da amministrazione attiva (si penSti. ad esempio agli atti regionali di approvazione di strumenti urbaJilli.stici: redatti dai comuni). La nozione di controllo , a ben vedere, firutto 1pduttosto di dati normativi soggettivo-formali ('!'.esistenza di 011gani speciiicamente deputati ai! controllo) che di connotati sostanziali. Non v' quindi nulla di paradossale in ci che atti di vigiilainza e tutela (sugli enti amministrativi dipendenti) posti in essere dagii origani di amministrazione attiva delle regioni si,ano sottoposti al normale controllo statale; il'esercizio di attivit amministrativa attriaverso enti dipendenti assoggettaiti al controllo degJi O!l'gam politici della regione (oonsighlo regionale e giunta) non pu restare sottratta ad ogni anche mediata ingerenza dello Stato in sede di controllo. E si considera che la regio.ne 1attributama 1di poteri di: or,ganizzaziione, pu riservarJ,o ai propri O!l'.gani politici poteri di controllo anche di meriiito ed 1 anche complessivo sull'attivit degli enti da ess,11 dipendenti, si perviene agevolmente al1a conclusione che la reg1ione sarebbe in grado di organizzare lo svolgimento di funzioni di amministrazione :attiva fa modo tale ,Ja sottrarsi, almeno in parte, al controHo statale. ' FlRANCO FA VARA 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dahl'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposiuone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiRI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile ~ docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai, fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queLlo del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alJe universit per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se neL caso di una pJuraiJ.it, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per H servizio prestato da medici universitari, I~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, IJIUPISPRUDF.NZA COSTITUZlONALE Per contro, non sussiste una norma di diritto positivo che abbia sottoposto il consorzio A.S.I. di Napoli al controllo del CO.RE.CO. della Campania. L'opinione, in tal senso, su cui si basa l sentenza appellata del T.A.R. per la Campania si riconnette ad argomenti di una costruzione concettuale che, pur se acuta, non confortata peraltro da principi o da precetti specifici desumibili dalla legislazione inerente al settore de quo. Si pu pertanto affermare che le attribuzioni trasferite alla regione Campania dal terzo omma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n.. 853, sul consorzio A.S.I. di Napoli devono essere esercitate dal consiglio re" gionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie. Poich alla udienza del 6 febbraio 1979 il consorzio ha depositato la deliberazione 16 giugno 1978, n. 6701, della giunta regionale della Campania (recante il visto della deliberazione del comitato direttivo 10 gennaio 1978, n. 2, che ha adottato la determinazione di proporre l'impugnativa al Consiglio di srato) e poich la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania nella seduta dell'll 'luglio 1978 ha a sua volta vistato l'atto regionale risulta dimostrata la sussistenza della legittimazione del consorzio stesso nel presente giudiZio di ~ppello. Diversa invece, l situazione giuridica inerente alla deliberazione del comitato direttivo del consorzio n. 341 dell'8 ottobre 1974, con cui stata decisa la proposizione del ricorso di primo g1i:1...t.o. Non risulta che la deliberazione di approvazione dalla giunta regionale 3 gennaio 1975, n. 48, sia stata vist~ta dalla commissione di controllo. E, ternato presente che il T.A.R. ha dichiarato la inammissibilit del ricorso di primo grado in relazione alla inefficacia della suddetta deliberazic.11i:: ccorre ora esaminare se gli atti di controllo regionali riferentisi ai consorzi A.S.I. debbono essere sottoposti alla commissione di controllo sull'amministrazione della regione... L'art. 125 della Costituzione ha configurato un controllo generale di legittimit su tutti gli atti ~mministrativi della .regione: l'unica esclusione riguarda i provvedimenti di mera esecuzione di altri gi adottati e perfezionati ai sensi di legge (art. 45 della legge n. 62 del 1953). Dai lavori preparatori che condussero alla formulazione della norma, risulta che il contenuto dell'articolo fu posto in correlazione con l'esigenza del raccordo fra gli interessi generali e unitari, di cui portatore lo Stato, ed i rilevanti fini di cui nell'ambito delle collettivit regionali espressione l'ente regione, nonch in correlazione con la necessit di un meccanismo di riscontro mirante ad assicurare fa conformit di tutte le attivit pubbliche ai canoni giuridici. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera ~ di servit militari daLl'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre II 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\.IR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di que11o del sanitario osp'edaldero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute da:g1i ospedali convem.ionati alJe universit per il servizio prestato da persona:1e medico universitario debba.no essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I It Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se nel caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata % universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per~ sonale medico universitario debbano pioritariarnente essere attribuite ai sanitari E che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la I * I integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per H servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano qua.nto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daH'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). I f !f: I I lo ' '! PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 18 giugno 1979, n. 46 -Pres. Amadei -RelMalagugini -Cirrone e Fantini (n,p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti). Pensioni -Pensioni civili di riversibilit Anzianit minima di servizio . Diversit tra dipendenti civili e militari Legittimit costituzionale. (Cost., art. 3; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81). La pensione anche nel rapporto di pubblico impiego da considerarsi retribuzione differita; pure il diritto dei congiunti del dipendente deceduto di conseguire una pensione di riversibilit si basa sul rapporto di lavoro intercorso tra detto dipendente e lo Stato. Non contrasta con l'art. 3 Cast. la disposizione che richiede nei riguardi dei dipendenti civili dello Stato una anzianit minima di servizio maggiore di quella richiesta per i dipendenti militari. (Omissis). -Dal rapporto di impiego o di lavoro (civile o militare che sia) con lo Stato, scaturisce il diritto del dipendente o dei suoi congiunti ad un trattamento di quiescenza in tutti i casi di cessazione del rapporto stesso, sempre che sia stata superata la so~ia minima di un anno di servizio effettivo. Peraltro, la pensione, anche nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, da considerarsi, secondo una copiosa giurisprudenza di questa Corte, come una forma di retribuzione diffrita, alla cui erogazione lo Stato provede con fondi tratti dal proprio bilancio, nel quale d'altronde confluiscono le contribuzioni del dipendente, le cui retribuzioni sono soggette a ritenuta a questo specifico scopo. Il diritto del dipendente statale -o dei suoi congiunti -a conseguire, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, un determinato trattamento di quiescenza diSciplinato dalla legge in modo differenziato in relazione alla specifica attivit prestata nonch alla durata del rapporto. Concretamente, perch maturi diritto a pensione, la normativa vigente richiede una anzianit minima di servizio, e neppure i giudici a quibus dubitano della pjena legittimit di previsioni temporali differenziate, a questo fine, in relazione alla diversa ntura ed ai diversi aspetti del rapporto di lavoro prestato. (Omissis). Il .sistema complessivo esprime, dunque, una scelta fogislativa, op~nabile, come qualunque scelta, ma nort irrazionale e, perci, non censurabile sotto il profilo costituzionale. La differente disciplina normativa del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, a seconda che essi siano civili o militari, ha visto senza dubbio affievolirsi le ragioni che la giustificano e il legislatore se ne reso conto, dettando le nuove disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, che, all'art. 27, fissa la anzianit minima di servizio richiesta perch maturi il diritto a pensione, diretta o indiretta che sia, secondo una linea che tende ad avvicinare, se non ancora ad equiparare, 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, iJ. ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dahl'art. 4 de11a 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diPR 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; dP.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:one in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiRI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile i docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai" fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati dehle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:glii ospedali converu.ionati aLle universit per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit 1e somme versate da ciascuno di essi per H servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 391 all'esercizio delle professioni di guida, interprete e corrien; turistico, nonch l'effettuazione degli esami medesimi (1). Entrambe le parti convengono, in sostanza, nel ritenere che il conflitto in esame non investa la spettanza . di tutte le funzioni pertinenti all'esercizio delle professioni di guida, interprete e corriere turistico. Non infatti in questione il potere di rilascio dee licenze riciheste dall'art. 123 secondo comma 'del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, gi di competenza dei questori ed ora attribuito ai Cqmuni (ex art. 19, primo comma n. 2, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); ma si controverte in tema di previo accertamento della capacit tecnica all'esercizio delle professioni stesse, da parte delle commissioni esaminatrici previste nell'art. 1 del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, nonch nell'art. 236 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635. precisamente in tal senso, con riguard alle funzioni amministrative che abbiano ad oggetto esclusivo o primario valutazioni tecnico~turistiche .e che siano prive di... riflessi nel campo della sicurezza pubblica, che Ja. nota ministeriale n. 10.12201/ 12007.A del 21 settembre 1974 stata impugnata dal Presidente della Regione Lombardia. Ed a questo specifico problema che si sono fondamentalpiente riferite sia le. successive deduzioni della difesa regionale, sia l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei mini- stri e le argomentazioni svolte nell'udienza pubblica dall'Avyocatura dello Stato. Considerato in questi termini, il ricorso regionale si dimostra fondato. " Nel trasferire alle Regioni di diritto comune le funzioni amministrative esercitate daglLorgani cntrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, ha Ipuntualmente precisato -come risulta dal secondo comma, lett. i) -che il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative fra le quali sono comprese quelle concernenti. .. le guide ..., i corrieri e gli intetpreti . Ora, non dubbio che la parte essenziale di tali funzioni sia precisamente quella regolata dal r.d.l. n. 448 del 1937 (nonch dai corrispondenti articoli del regolamento per l'esecuzioU:e (1) La sentenza appare di notevole interesse, in quanto si basa su una valu- tazione, potrebbe dirsi, di prevalenza di esigenze di polizia amministrativa dsptto ad esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica (queste ultime r;servate allo Stato). In precedem.a, esigenze della sicurezza pubblica avevano, invece, determinato riserve di attribuzioni statali pur nell'ambito di settori di competenza regionale (cfr. Corte cost., 24 luglio 1972, n. 142, relativa a funzioni di polizia forestale; Corte cost., 30 aprile 1973, n. 47, in tema di porto d'armi per uso di caccia; Corte cost. 25 marzo 1976, n. 58, relativa alla sicurezza di impianti e veicoli di trasporto; Corte cost., 3 agosto. 1976, n. 216, in tema di abilitazione alfa conduzione di generatori di vapore). 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 de~ dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di que11o del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli I oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). E Se le somme dovute dagl~ ospedali convem.ionati alJe universit per il servif. zio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per ! l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione ! del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pJuralit, di ospedali convenzionati con una determinata i j universit 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attrfbuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJ.i convenzionati alle universit per il servizio prestato da medici universitari, I~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE comm1ss1oni esaminatrici e dell'effettuazione degli esami. Da un lato, nell'art. 1 del r.d.l. n. 448 del 1937 (come pure nell'art. 236 del r.d. n. 635 del 1940) si legge che delle commissioni fa parte un solo funzionario di P.S. quale segretario, accanto ad una serie di rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali del settore, sotto la presidenza di un cnsigliere di Prefettura. D'altro lato, determinante che gli esami per le guide vertano -secondo l'art. 3, n. 1 del r.d.l. n. 448 del 1937 (riprodotto dall'art. 237, n. 1 del r.d.l. n. 635 del 1940) , sulla illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche e sulle bellezze naturali della localit in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonch su una o pi lingue straniere indicate dal candidato; mentre analoghe disposizioni sono dettate per i corrieri, e per gli interpreti, senza alcun riferimento alla pubblica sicurezza di competenza dello Sta,to. Se, poi si riflette che il numero massimo di guide, interpreti e corrieri... consentito per ogni localit dev'esser stabilito per ciascuna singola Provincia, secondo l'art. 6 del r.d.l. cit., ne discende un'ulteriore conferma cht:) le funzioni contese nel presente conflitto' sono rivolte alla cura di interessi turistici infraregionali, sui quali lo Stato non pu coerentemente avanzare rivendicazioni. La Regione ricorrente dovr tuttavia considerare, a sua volta, se in vista di un legittimo uso delle proprie attribuzioni, nel rispetto del prindpio di legalit dell'amministrazione, sia sufficiente la previsione contenuta nell'art. 3, primo comma, n. 10, della legge lombarda 20 ottobre 1972, n. 32 (per cui la giunta regionale esercita le funzioni, amministrative concernenti,... l'approvazione di programmi di esame e la costituzione delle commissioni per l'accertamento della capacit tecnica all'esercizio della, professione di guida, interprete, corriere); o se non occorra, a quest'ultimo scopo, una pi puntuale disciplina della nuova composizione delle commissioni stesse. Ma tali problemi non attengono alla titolarit della relativa competenza: che rappresenta l'unico tema sul quale la Corte sia stata chiamata a decidere. ' CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1979, n. 55 -Pres. e Rel. Amadei Cipriani Avalio, (n.p.), Ministero 'delle Finanze e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato AzzaritO. Successioni -Successioni legittime -Fratelli (e sorelle) naturali riconosciuti o dichiarati -Non inclusione nelle categorie dei sccessibili ,Illegittimit costituzionale. (Cost., artt. 3 e 30; e.e., art. 565). Una posizione di minore tutela del figlio nato fuori del matrimonio in tanto pu trovare una sua giustificazione costituzionale in 'q_uantO tale condizione venga a confliggere con i diritti, dei membri della f ami 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari da!J'art. 4 de1la '1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della le~ge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sosJituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiRI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai -fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queilo del sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali converu.ionati aHe universit per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitarl -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospeda,U convenzionati alJe universit per H servizio prestato da medici universitari, I~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daM'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 395 biliti termini cos ristretti da renderne eccessivamente difficile l'esercizio o da vanificarlo, fa relativa normativa dovrebbe esser dichiarata illegittima. Alla stregua di tale consolidato orientamento, la congruit di un termine deve esser valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un atto per tutelare i propri diritti e interessi, quanto in relazione alla funzione ad esso assegnata nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Sotto ,l'uno e l'altro profilo non v' dubbio che il termine di 60 giorni, stabilito per proporre ricorso giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione, sia ragionevole e congruo per apprestare un'adeguata impugnazione, attesa l'ampiezza di esso, e l'interesse generale alla sollecita definizione dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Non occorre quindi nemmeno far riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che ha respinto analoghe censure avverso disposizioni che sancivano termini perentori di durata assai pi breve. N appaiono pi consistenti le censure che si appuntano sulla pretesa necessit di una sospensione del termine a favore dei non abbienti che siano ricorsi all'istituto del gratuito patrocinio. Invero il termine in esame certamente sufficiente al non abbiente per provocare, in tempo utile, la pronuncia dell'apposita commissione per il gratuito patrocinio, istituita, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, presso ogni tribunale amministrativo regionale o sezione distaccata di esso, la quale si riunisce, periodicamente, nei giorni prestabiliti all'inizio di ogni anno. Inoltre l'art. 29 del citato regolamento prevede espressamente che il presidente, in caso di urgenza, deve disporre convocazione straordinaria della stessa commissione. Pertanto la norma impugnata non rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di. azione nemmeno nei confronti di coloro che son costretti a valersi dell'istituto del gratuito patrocinio. Che se poi la violazione delle disposizioni in esame, o eventi ecce zionali abbiano dato luogo a differenze di trattamento derivanti da cir costanze di fatto, tali inconvenienti non sono riferibili alla norma im pugnata, n determinano, quindi, vizio di illegittimit costituzionale, co me questa Corte ha gi avuto occasione di affermare (sentenze nn. 109 e 209 del 1971). -(Omissis). II (Omissis). -Invero nell'ambito dei termini fissati nell'ordinamento per proporre impugnazione avverso un provvedimento di un giudice, esso si presenta come un termine ampio, laddove esistono di 15 giorni, 10 giorni o anche pi brevi, la cui congruit stata dichiarata da q_uesta Corte con varie sentenze (cfr. ad es. 93/62; 114 e 159/72). D'altro canto 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLI'art. 4 della ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:one m materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SJ\NITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai-fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto mcassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del I !sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati alle universit per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione t delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I! Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata @ universit k somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I I f: che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I! fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). I Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per H servizio prestato da medici universitari, 1f'l quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). I i I I PARIB I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 397 L'assunto non pu essere condiviso; il patrocinio a spese dello Stato, volto a consentire a tutti i cittadini la possibilit di agire e di difendersi in giudizio, si differenzia nettamente dal beneficio del quale si discute, che prescinde dalle condizioni economiche del soggetto interessato. In vista deHa rilevanza sociale della materia previdenziale e assistenziale, il legislatore, disponendo la compensazione delle spese del giudizio in caso di soccombenza del lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal risohio pro cessuale, al fine di consentirgli di far valere le sue pretese non temerarie nei confronti degli istituti di previdenza e assistenza. Il costo del processo pu essere gravoso anche per chi non sia po vero nei Hmiti richiesti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato e pu costituire, anche in tal caso, una remora a far valere le proprie fondate ragioni. A tale inconveniente, ha voluto porre rimedio la norma denunziata, prescindendo dalle condizioni economiche del lavoratore interessato, al fine di neutralizzare la sua notoria minore resistenza di fronte al rischio processuale (sent. n. 23 del 1973). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1979, n. 61 Pres. Amadei Rel. Paladin Regione Toscana (avv. Predieri) e Presidente Consiglio . dei Ministri (avv. Stato Azzariti). Corte costituzionale Conflftto di attribuzione tra Stato e regione Atti statali non invasivi di competenze regionali -Inammissibilit di ricorsi per conflitto di attribuzione. Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione con i quali una regione non rivendica la spettanza di una competenza ma solo contesta l'uso che il Ministro competente ha fatto di una attribuzione propria dello Stato (1). (Omissis). -Con ricorsi rispettivamente notificati il 20 aprile 1977 ed il 5 aprile 1978, la regione Toscana ha proposto due consecutivi conflitti di attribuzione, impugnando i decreti 20 novemre 1976 (pubbl. in G.U. 23 febraio 1977, n. 50) ed 11 ottobre 1977 (pubbl. in G.U. 7 febbraio 1978, n. 37), mediante i quali il Ministro per il tesoro, di concerto (1) La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato li:n ordine ad limitii del rimedio del conflitto dd attribuzione tm Stato e regione: 111on consentito ampliare l"ambito di detto cimedio f.ino a comprendere dn esso tutte le controversie nelle quaH una regione lamenta fi:Hegittimit di un atto sta tale {cfr. Cass., S.U., 20 ma1ggio 1978, n. 2492, in questa Rassegna, 1978, i, 545; Cass., S.U., 28 maggiio 1977, n. 2184, in questa Rassegna, 1977, I, 396; Corte Costi:., 30 maggio 1977, n. 97, in questa Rassegna, 1977, I, 596; Corte Cost., 6 maggio 1976, n. 111, i111 questa Rassegna, 1976, I, 668). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 della ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP JR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per ;proporre oppositione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.J'..IR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). S:ANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del. riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del I sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). l Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati a1le universit per il servizio prestato da personaie medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione I I i P.del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). ' ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla I integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). I Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit per H servizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o I siano da versare allo Stato (n. 12). I I I I I I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 399 mazioni di specifiche attribuzioni regionali; m tendono unicamente a contestare l'uso che il Ministro competente ha fatto quanto ad un'attribuzione propria dello Stato, come quella consistente nel ripartire il cosiddetto fondo comune, sulla base di norme legislative statali che non conferiscono alle amministrazioni regionali nessuna funzione costituzionalmente tutelata, neppure nel senso di farle concorrere al procedimento formativo dei decreti ministeriali impugnati. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 26 luglio 1979, n. 82 -Pres. Amadei -Rel. Andrioli -Rampini (n.p.). Corte costituzionale -Estinzione del giudizio a quo Impossibilit della restituzione degli atti per riesame della rilevanza Inammissibilit dell'incidente di costituzionalit. E tamquam non esset ed inammissibile una questione incidentale di legittimit costituzionale, allorquando, per sopravvenuta estinzione del giudizio .a quo, non pu pi aversi riesame della rilevanza delle questione stessa. CORTE COSTITUZIONALE, 26 luglio 1979, n. 85 -Pres. Amadei -Rel. Maccarone -Cal (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Carafa). Procedimento civile Controversie in materia di assistenza pubblica . Soccombenza dell'attore Condanna al _pagamento di spese onorari di causa -11legittimit costituzionale. (Cost., art. 3; disp. att. c.p.c., art. 152). Contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica (1). (1) La sentenza in rassegna ha manipolato H testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e ne ha ampliato sensibilmente la portata, facendo aipplicazione del principio di eguaiglianza, senza rper soffermarsi -neppure di sfuggiita -nella ricerca del cosiiddetto tertium comparationis. La sentenza infatti motiva unicamente suUa sussistenza e sulla non ragionevolezza di una dive11sit dii trattamento; nu11a essa dice -e sarebbe stato forse pre:focibile, l'art. 152 citato essendo norma speciale e derogatorda del principio generaile dettato dall'art. 91 c.p.c. -in ordine alita maggiore aderenza alla Costitumone (e in particolare all'art. 24 Cost.) di detto principio generale rispetto alla disposizione ora mainipolata. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari da1l'art. 4 de1la .1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal ! l'art. 15 del dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). I Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:t..ione 1n materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati ~ Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai. fini deI riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'edaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). i Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli I oneri dell'ospedale (1. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). ! ! Se le somme dovute dagli ospedali convemfonati alle universit per H servi I ~ zio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pluralit di ospedali convenzionati con una determinata universit Je somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal perI sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla I integrazione del momento economico (n. 11). ! I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 otto I bre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit per il servizio prestato da medici universitari, le qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daH'universit o j' siano da versare allo Stato (n. 12). I l I I i I I I SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 5 aprHe 1979, nella causa 11/78 Pres. f.f. Mertens de Wilmars Avv. Gen. Mayras Repubblica Italiana (ag. Maresca, avv. Stato Braguglia) c. Commis sione delle Comunit europee (ag. Maestripieri). Comunit europee Agricoltura Importi compensativi monetari . Poteri della Commissione Sviamento Insussistenza. (Regolamento e.E.E. del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 e succ. mod.; regolamenti e.E.E. della Commissione. 20 aprile 1977, n. 800 30 novembre 1977, n. 2657). Comunit europee Agricoltura Importi compensativi monetari Prodotti trasformati non agricoli Dolciumi Applicabilit .. Limiti. (Trattato C.E.E., art. 38, 235, e all. II; regolamenti C.E.E. del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059 e 12 maggio 1971, n. 974 e silcc. mod.; reg. C.E.E. della Commissione 20 aprile 1977, n. 800 e 30 novembre 1977, n. 2657). Comunit europee Agricoltura importi compensativi monetari -Prodotti trasformati non agricoli Applicabilit a singoli prodotti Poteri della Commissione. (Regolamento e.E.E. del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 e succ. mod.; reg. e.E.E. della Commissione 20 aprile 1977, n. 800 e 30 novembre 1977, n. 2657). L'aver fissato in un regolamento un termine finale per la applicazione di importi compensativi monetari su determinati prodotti, con la riserva di riesaminare la situazione economica di tali prodotti allo spirare del termine, non impedisce alla Commissione di poter disporre con un nuovo regolamento il mantenimento a tempo indeterminato degli importi compensativi, anche se la situazione economica rimasta immutata (1). Constatata l'esistenza di una perturbazione del mercato per il prodotto agricolo di base, per giustificare l'applicazione di importi compensativi (1-6) Con le due sentenze annotate fa Corte di Giustizia ha respinto ii ricorsti proposti dal Governo ditaliano .peir l'annullamento dei regolamenti con i quali la Commissione ha disposto l'applicazione di !importi compensativi monetari per alcuni prodotti dolciari (rprima causa) e per lil frumento, la semola e alcune paste alimentari (seonda causa). La Corte ha .ritenuto, in entrambe le cause, che, una volta constatato iii Dischio di pertuirbaziorn del mercato per i pmdotti agricoli di base, per gu 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari da1l'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:t.ione m materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile . docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto mcassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del l sanitario osp'edaldero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). II Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati a!Je universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione I del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). l Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione \ delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un j fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto al.la integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit per H servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 403 agricoli dall'aver constatato deviazioni di traffico consistenti: in rilevanti importazioni di frumento duro da paesi terzi in un paese membro, dove, a causa della debolezza della moneta, i prelievi espressi in unit di conto risultavano molto meno elevati che nei paesi in cui la moneta si era apprezzata, e nella successiva riesportazione di notevoli quantitativi del frumento stesso in questi ultimi; nella presentazione all'intervento in un paese a moneta apprezzata di grano duro proveniente da un paese a moneta debole (4). Constatata l'esistenza di una perturbazione del mercato per il prodotto agricolo di base, per giustificare l'applicazione di importi compensativi monetari ai prodotti trasformati di cui alla lett. b) dell'art. 1, n. 2 del reg. C.E.E. del Consiglio n. 974/71 (nella specie paste alimentari) sufficiente che gli importi compensativi vigenti per il prodotto di base abbiano incidenza rilevante sul prezzo dei prodotti trasformati (5). Non supera il limite del proprio potere discrezionale la Commissione allorch, per applicare gli importi compensativi monetari ai prodotti trasformati, tiene conto non solo dell'incidenza dei provvedimenti monetari sulle esportazioni da uno Stato membro, ma altres dell'incidenza degli importi compensativi sul prodotto di base negli scambi d~l prodotto trasformato fra gli altri Stati membri (6). I (Omissis) IN DIRITTO -1. -Con ricorso depositato il 25 gennaio 1978, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato C.E.E., l'annullamento del regolamento della Commissione 30 novembre 1977, n. 2657, relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato (G.U. n. L 308, pag. 68) e del regolamento della Commissione di base abbfano incidenza .r.i!evante, secondo la valutazione della Commissione, sul prezzo dei medesimi prodotti trasformati. La Corte in precedenti sentenze aveva affermato che la Comrrtlssione, per dispor.re l'applicazione degli importi compensativ.i, ai prodotti di base e ai prodotti trasformati ind.icati nel regolamento, deve dare un igiudizio su una situazione giuridica complessa e gode iin p.roposito di un ampio potere discrezionale (fra le altre cfr. le sentenze 20 ottobre 1977, nella causa 29/77, ROOUETTE, in Racc. 1385; 25 maggio 197'8, nella causa 136/77 RAcKE, in Racc. 1245, e in Foro it. 1979, IV, 21; 25 gennaio 1979, nella causa 98/78, RACKE, in Racc. 69, e in Foro it. 1979, IV, 224). Il G-Overmo italiano non aveva contestato in linea d.i principio l'esistenza del potere . discrezionale della Commissione, n l'applicabmt degli importi compensativi anche ai prodotti trasformati; ma aveva .impugnato i regolamenti della Commissione per violazione dell'art. 1, n. 2 del -regolamento del Consiglio n. 974/71 (nel testo mod. con il re.g. del Consiglio n. 2746/72), per 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dalJ.'art. 4 della ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:one in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata so~tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.l~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile fl docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del l sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli I oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute dagl,i ospedali convem.ionati a!Je universit per il servi~ zio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione ~ I del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). f ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione ' delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per H servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 405 4. -dal 2 e dal 3 punto del preambolo del regolamento n. 800/77 risulta che, in ragione del fatto che tutti i prodotti agricoli di base dai quali derivano le suddette merci erano soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari di livello elevato, la differenza di prezzo dei prodotti di base [era] ... divenuta eccessiva perch non si ripercuot[esse] manifestamente sulle condizioni di concorrenza dei prodotti trasformati, tenuto conto deHe particolarit del mercato di taluni prodotti sensibili; 5. -il regolamento n. 800/77 stabiliva, all'art. 2, n. 2, secondo comma, che per i prodotti trasformati gli importi compensativi monetari si applicano fino al 31 dicembre 1977 al pi tardi; 6. -l'adozione d questo regolamento, che doveva applicarsi a: decorrere dal 23 maggio 1977, era stata preceduta dalla decisione della Commissione 23 marzo 1977, che autorizzava l'Irlanda a norma dell'art. 135 dell'Atto di adesione, ad attuare misure di salvaguardia per taluni prodotti agricoli trasformati e permetteva a questo Stato membro, sino al 31 dicembre 1977, di riscuotere un dazio all'importazione dal Regno Unito e di concedere un ,Premio all'esportazione, nello stesso paese, dei prodotti agricoli trasformati compresi nelle voci doganali sopra menzionate (G.U. n. L 97, pag. 29); 7. -nel preambolo di tale decisione si considerava che: ... gli . importi compensativi riscossi o concessi ... [sui] prodotti base, ammonterebbero al 34,7 % nel caso del Regno Unito ed al 10,4 % dotti agmcoli di base. Ma questa affermazione mal sd concilia con d dati evidenziati nei ricorsi. Nella prima causa si era pur rilevato che gld importi comrpensativ:i, gi .applicati da tempo sui .prodotti 1agricold di base (zucchero, cerieali, latte, ecc.), erano stati estesi ai prodotti non agricoli trasformati (prodotti dolciari) in un momento successivo, e non rper una nuova valutazione in crelazfone ag,IJi scambi dei primi, quanto per H dichiarato intento di ovW.are a d!tstorsioni della concorrenza rper ! 1secondi; se, dUlllque, in .un primo tempo non si era .ritenuto di dover disporre wcunch per ii prodotti dolciari, la !imposizione successdva su idi 1essi avrebbe potuto t:riovar ragione solo in conseguenza di una nuova valutazione a iivello dei prodotti dli base (magaJTi per essersi rilevato un aggrav:amento del rischio preesistente), e non certo con riferimento esclusivo aUa situazione dei prodotti trasfurmati. E nella seconda causa era stato evidenziato c.ome gli dm.porti compensativi fossero stara !ntrodotti sia rper il rpirodotto di base (frumento) che per d!l prodotto triasfon:nato (paste alimentari) in base ad una dupHce valutazione della turbativa degli scambi, J'una a livello del prodotto di base {p:riesunte difficolt di mercato e dev~a:cioni di traffico), l'altra 1a livel1o del prodotto deriivato (distorsioni di concorrel!lZa): la seconda valutazione non poteva essere presa 1in corusidera:cione e rj,l r.iferimento ad essa rendeva illegittimo il regolamento ne11a sua totaliit, quantomeno perch non si aveva fa dimostrazione che senza di essa sarebbero state adottate le stesse misure. Sa11ebbe stata opportuna una pronuncia pi chiara e completa 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 della J,. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se .il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos..tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITAiRI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). .Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali converu.ionati a!Je universit per n servizio prestato da persona:1e medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di ta1e personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se neL caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati alle universit per H servizio prestato da medici universitari, 1~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 407 cazione, anche oltre il 31 dicembre 1977, degli importi compensativi monetari ai prodotti di cui all'allegato I, parte 8", del regolamento n. 572/76 appartenenti alle sottovoci tariffarie 17.04 D, 18.06 B, 18.06 C, 19.08 B e 21.07 C; 12. -basandosi sull'art. 173 del Trattato e sull'art. 81, l, del regolamento di procedura, disposizioni relative ai termini d'impugnazione, la Commissione contesta la ricevibilit del ricorso nella parte in cui esso inteso all'annullamento del regolamento n. 800/77; 13. -a suo avviso, i mezzi dedotti dal Governo italiano non riguardano la proroga in s, n la situazione economica esistente nel novembre 1977, ma sono invece attinenti alle ragioni che hanno determinato l'adozione del regolamento n. 800/77. 14. -Tuttavia, il ricorso concerne in realt unkamente la situazione giuridica' esistente, a partire dal 1 gennaio 1978, in forza delle disposizioni del regolamento n. 2657 /77, che prorogavano a tempo indeterminato il regolamento n. 800/77; 15. -questo capo della domanda perci ricevibile. Sul mezzo relativo al regolamento n. 2657/77. 16. -Il Governo italiano sostiene che, con l'art. 2, n. 2, secondo ,comma, del regolamento n. 800/77, la Commissione ha inteso limitare essa potere deUa Commissione dii applicare o meno gli Le. sui prodotti derivati a seconda che ritenga o meno riilevante l'incidenza :degtld impor.ti fissati per il prodotto di base; presuppone sempre la regola fundamentale, per cui la finalit degli i.e. quella di risolvere problemi di ,politica agricola comune e non problemi di concorrenza industriale. Infine, lacunosa appare la sentenza emessa dahla Corte netl.la seconda causa, anche nella parte in cui, in relazione alla valutazione del .rischo di perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli di base operata dalla Commissione, non viscontra l'esistemJa del vizio denunciato di errore manifesto nella valutazione dei presupposti e travisamento dei fatti. Contestatesi nel ricorso !'.esattezza e la congruenza dei dati ritenuti dalla Commissione sintomatici della turbativa dii mercato (J)a'esunte difficolt nelle .importazioni tin Italia di frumento; presunte deviazioni di traffico in altri Paesi comunitari), la Corte si limitata a dire che fa Commissione non aveva valicato H limite detl. proprio potere discrezionale ponendo a fondamento della sua valutazione Ie due accertate deviazioni di trafifico (akune importazioni in Germania e Benelux fatte transitore prima nel R~no Unito; akuni conferimenti di ,grano duro nel nord della Comunit): nulla viene detto, per, in relazione a quanto dedotto e dimostrato sulla insussistenza delle dilfficolt di importazione in ItaHa e sulla inconsistenza de!.le operazioni per le quali si era parlato di una deviazione di traffico (esse riguardavano, infatti, solo 1'1% del mercato comunitario e una. percentuale inferiore dei conferimenti aH'intervento). Per varie altre questioni: in tema di importi compensativi monetari cfr., oltre quelle citate, ile sentenze della Corte 31 gennaio 1979, causa 127/78, SPITTA, 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dahl'art. 4 de1la ~-20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d1PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:i.lone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'edaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagLi ospedali convem.ionati alJe universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I ' p Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione I ~ delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se neL caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la I integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati aLle universit per H servizio prestato da medici universitari, l~ quaLi eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o I siano da versare allo Stato (n. 12). l I I I I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 21. -ammesso che si fosse verificata tale ipotesi, la validit del regolamento n. 2657/77 non potrebbe essere messa in dubbio; 22. -in realt, secondo Ja Commissione, essa non si trovava nell'alternativa descritta dal Governo italiano, in quanto l'indicazione di un termine significa soltanto che gli importi di cui trattasi non avrebbero potuto continuare ad essere applicati senza costituire oggetto di un nuovo regolamento; 23. -le finalit delle disposizioni comunitarie vigenti nel settore agrimonetario e la motivazione del regolamento di cui trattasi avrebbero dovuto indurre gli interessati a ritenere che le disposizioni da adottare a fine anno -conferma, abolizione o modifica del regime contemplato dal regolamento n. 800/77 -erano necessariamente condizionate dalla situazione dei mercati valutari al momento considerato. 24. -Anche qualora avesse il significato che gli attribuisce il Governo italiano, l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 800/77 non avrebbe potuto dispensare la Commissione dal procedere ad un riesame della situazione a fine anno; 25. -al 5 punto del preambolo del regolamento n. 800/77 si considerava che occorre riesaminare prima della fine dell'anno la situazione economica di questi prodotti... e rivedere eventualmente l'elenco di quelli soggetti agli importi compensativi monetari; 26. -da questa considerazione non si poteva desumere che, qualora la situazione fosse rimasta immutata, l'applicazione degli importi compensativi sarebbe necessariamente cessata, mentre se ne poteva inferire che, qualora tali importi avessero dovuto continuare ad essere applicati dopo il 31 dicembre 1977, sarebbe stato necessario un nuovo regolamento; 27. -questo mezzo va quindi disatteso. Sul mezzo relativo al regolamento n. 800/77. 28. -Il Governo italiano sostiene che, nell'adottare il regolamento n. 800/77, la Commissione ha violato l'art. l, n. 3, del regolamento n. 974/71, secondo cui il n. 1 dello stesso articolo si applica soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui al [n. 1] dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli; 29. -in forza della suddetta disposizione, per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato e costituenti oggetto di una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 di quest'ultimo, gli importi compensativi avrebbero potuto essere istituiti soltanto per evitare il rischio di perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli di base (zcchero, cereali, 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dalJ.'art. 4 delJa J. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 deE d1P.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queno del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati alJe universit per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit J.e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar ~ Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit per H servizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite aLI'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE 38. Il Governo italiano sostiene che la Commissione ha applicato gli importi compensativi monetari ai prodotti in questione, non gi per far fronte agli inconvenienti che l'instabilit monetaria poteva creare per il buon funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato, bens per ovviare a talune difficolt, denunciate da industrie trasformatrici irlandesi, negli scambi commerciali con il Regno Unito; 39. -l'applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti in questione, negli scambi fra Stati membri e coi paesi terzi, non sarebbe giustificata, data la modesta incidenza che gli scarti monetari potevano avere sui prezzi dei prodotti trasformati; 40. tale conclusione troverebbe conferma nella circostanza che gli importi compensativi non sono stati applicati, ad esempio, al cioccolato bianco (sottovoce doganale 17.04 C) e al pan pepato (sottovoce doganale 19.08 A), prodotti non diversi, quanto all'incidenza su di essi del prodotto agricolo di base, dagli altri prodotti considerati, cui, invece, gli importi compensativi sono stati applicati; 41. in forza dell'art. 14 del regolamento n. 1059/69, il Consiglio avrebbe potuto adottare adeguate disposizioni sia per tener conto dell'eventuale incidenza, sugli scambi di merci, di misure particolari adottate nel quadro delle organizzazioni comuni per quanto riguarda i prezzi di taluni prodotti di base, sia per tener conto di una situazione particolare in , cui potrebbero trovarsi talune merci; 42. il regolamento n. 800/77, nella parte riguardante i prodotti cui si riferisce il ricorso, violerebbe il principio di proporzionalit in quanto, per risolvere le difficolt incontrate dalle industrie trasformatrici .irlandesi, nel limitato settore degli scambi col Regno Unito, sarebbe stata adeguata e sufficiente una disposizione ai sensi del suddetto art. 14, mentre l'applicazione degli importi compensativi non sarebbe stata necessaria, n proporzionata allo scopo perseguito. 43. La Commissione dichiara che nel 1975, essa adottava una ~inea di condotta secondo cui la compensazione monetaria doveva aver luogo soltanto per i prodotti trasformati per i quali l'incidenza media massima degli importi compensativi superasse il 5%; 44. alla data del 1 gennaio 1977, lo scarto fra i tassi verdi della sterlina britannica e della sterlina irlandese era dell'ordine del 24,3% il che aveva dato luogo a ripetute rimostranze del Govern irlandese e, a seguito delle stesse, alla decisione 23 marzo 1977 che autorizzava l'Irlanda ad adottare provvedimenti di slvaguardia; 45. un esame pi approfondito della situazione economica e giuridica avrebbe rivelato che i problemi esistenti non potevano essere adeguatamente risolti con la decisione emanata per l'Irlanda; 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dalJ'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per ,proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.Io del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:g1i ospedali convenzionati alJe universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per hl servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la ;parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). l I I I I I I I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 413 II (Omissis). IN DIRITTO -1. -Con ricorso depositato il 25 gennaio 1978, la Repubblica italiana ohiedeva, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato C.E.E. l'annullamento del regolamento (C.E.E.) della Commissione 25 novembre 1977, n. 2604, che istituisce importi compensativi monetari per JJ frumento duro e i prodotti da esso ottenuti (G.U. n. legge 302, pag. 40) e, di conseguenza, del regolamento (C.E.E.) della Commissione 15 dicembre 1977, n. 2792, recante modifica del regolamento (C.E.E.) n, 2604/77 (G.U. n. legge 321, pag. 29), e del regolamento (C.E.E.) della Commissione 28 dicembre 1977, n. 2917, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di importi compensativi monetari per taluni prodotti del settore dei cereali (G.U. n. legge 340, pag. 37). 2. -La controversia si riferisce all'applicazione del regime degli importi compensativi monetari, secondo quanto stabilito dall'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (G.U. n. legge 106, pag. 1) al frumento duro e a taluni dei prodotti da esso derivati non compresi nell'allegato II del Trattato e che sono oggetto di una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato; 3. -la Commissione riteneva che l'assenza di importi compensativi monetari aveva creato, durante l'estate del 1977, difficolt tanto per il frumento duro quanto per i prodotti derivati; che si erano ~otute accertare deviazioni di traffico per il frumento duro e distorsioni della concorrenza per taluni dei prodotti derivati, e che questi problemi erano inoltre aggravati dal forte calo delle disponibilit di frumento duro di produzione comunitaria e dall'accresciuto fabbisogno d'importazioni dai paesi terzi; 4. -col regolamento n. 2604/77, la Commissione istituiva, pertanto, importi compensativi monetari per i prodotti rispettivamente classificati nelle sottovoci doganali 10.01 B (frumento grano duro), 11.02 AI a) (semole, semolini di frumento duro), nonch 19.03 A (paste alimentari contenenti uova), 19.03 BI (paste alimentari non contenenti farina o semolino di grano tenero) e 19.03 B II (paste alimentari non nominate); 5. -pochi giorni dopo, col regolamento n. 2792/77, essa aggiungeva un nuovo comma all'art. 2 del regolamento precedente, per stabilire che gli importi compensativi da questo istituiti non si applicano alle operazioni effettuate in base a un titolo implicante fissazione anticipata della ;~ 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dal'art. 4 deLla ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:Uone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini deL riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedali.ero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:g11 ospedali convem.ionati a1le universit per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar,i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una plurailit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit per H servizio prestato da medici universitari, I~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 12. -a suo avviso, non esisteva e non esiste alcuna turbativa degli scambi per il frumento duro e per le semole, in quanto il mercato di questi prodotti non presenta una dimensione comunitaria, bens regionale; le regioni del sud della Comunit producono il frumento duro e lo trasformano e le regioni del nord si approvvigionano non gi dal sud della Comunit, ma da paesi terzi; i due mercati sono completamente autonomi e non possono subire interferenze reciproche; 13. -sempre secondo il Governo italiano, dato che non esiste un mercato comunitario per il frumento duro, bens solamente per le paste alimentari, la Commissione potrebbe tutt'al pi parlare di perturbazioni del mercato di queste (perturbazioni che non possono costituire il necessario presupposto dell'istituzione degli importi compensativi), ma non certo di perturbazioni negli scambi di frumento. 14. -Questo mezzo riguarda l'applicazione degli importi compensativi al frumento e alle semole. 15. -La Commissione riuscita a provare che si sono avute rifovanti importazioni di frumento duro dai paesi terzi nel Regno Unito, dove, a causa della debolezza della moneta, i prelievi, espressi in unit di conto, risultavano molto meno elevati che nei paesi la cui moneta si era apprezzata, e che notevoli quantitativi erano stati riesportati nel Belgio, nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania, con la conseguenza che, in questi paesi, gli importatori potevano realizzare sostanziali profitti, grazie a detti sviamenti di traffico; 16. -risulta, d'altra parte, che una partita di 3.500 tonnellate di grano duro proveniente dall'Italia veniva presentata all'intervento nel Belgio; 17. -constatando, in base alle suddette circostanze, che esisteva il rischio di deviazioni di traffico e di perturbazioni negli scambi intracomunitari per questi prodotti, la Commissione non ha superato i limiti del suo potere discrezionale; 18. -pertanto, questo mezzo non pu essere accolto. Secondo e terza mezzo: violazione dell'art. 1, n. 3, del regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 974/11, e sviamento di potere. 1~. -Poich entrambi questi mezzi riguardano l'applicazione degli importi compensativi alle paste alimentari, opportuno esaminarli congiuntamente; 20. -secondo il Governo italiano, -le paste alimentari sono un prodotto di seconda trasformazione della materia prima e sono un tipico prodotto industriale, in cui la componente cerealicola non ha rilevanza preponderante; 0 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAT - abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLl'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dP.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione Ricorsi in opposizione Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:tione m materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile i docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:gl~ ospedali converu.ionati a1le universit per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). ~ i: Ospedali convenzionati Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione I !i delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un f: fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet I delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 otto bre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a11e universit per il ser I vizio prestato da medici universitari, 1ie qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 22. -L'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71 ,nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2746 (G.U. n. legge 291, pag. 148) subordina l'applicazione degli importi compensativi ai prodotti agricoli di _base unicamente alla condizione che le misure monetarie di cui al n. 1 (cio l'oscillazione del tasso di cambio della moneta di uno Stato membro) provochino perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli; 23. -per quanto riguarda il prodotto trasformato, dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71 risulta che gli importi compensativi da applicare sono pari all'incidenza, sul prezzo del prodotto considerato, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del prodotto di base da cui esso dipende; 24. -per giustificare l'applicazione di importi compensativi a prodotti trasformati quindi sufficiente che gli importi compensativi vigenti per il prodotto di base abbiano incidenza rilevante sul prezzo dei prodotti trasformati. 25. -Da quanto precede risulta che incontestabile l'esistenza, all'epoca considerata, di una perturbazione del mercato per il grano duro e per il relativo prodotto di prima trasformazione (semola di grano duro); 26. -spettava alla Commissione stabilire se gli importi compensativi vigenti per il prodotto di base potessero avere incidenza rilevante sul prezzo del prodotto trasformato; 27. -la Commissione ha considerato che il prodotto di base usato per la fabbricazione delle paste alimentari incide in misura superiore alla met sul valore finale del prodotto trasformato; 28. -gli argomenti svolti dal Governo italiano per sottolineare l'esistenza di una pi favorevole struttura dei costi di produzione in Italia non sono atti a mettere in dubbio questa stima della Commissione, che si riferisce alla Comunit nel suo complesso; 29. -in effetti, la Commissione doveva tener conto non solo dell'incidenza dei provvedimenti monetari sulle esportazioni dall'Italia, ma altres dell'incidenza degli importi compensativi sul prodotto di base negli scambi del prodotto trasformato fra gli altri Stati membri; 30. -stando cos le cose, tenuto conto della stretta relazione esistente fra il grano duro e i suoi derivati di prima e di seconda trasformazione, riconosciuta dal regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (G.U. n. legge 141, pag. 1), si poteva logicamente ammettere che la ripercussione, sui prezzi 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO,. abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLl'art. 4 delJa 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 de~ d;PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:i.ione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiR.I Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osP'edaldero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati alJe universit per i1 servizio prestato da personaie medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per reaHzzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit per H servizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SBZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE 419 Al di fuori della sfera di applicazione del regolamento n. 2453/76, il fatto che uno Stato membro fissi unilateralmente prezzi massimi per le carni bovine congelate nella fase della vendita al consumo non incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, purch non siano messi in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione (2). (Omissis) IN DIRITTO. -1. -Con ordinanza 15 luglio 1978, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 1978, il pretore di Padova ha chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E.; di pronunziarsi sulla compatibilit di [un] regime di prezzi autoritativo, limitato al solo settore del commercio al minuto, con la normativa comunitaria, tenuto conto che, in tal caso, risulterebbe non infondata la questione di legittimit costituzionale dei provvedimenti legislativi dello Stato italiano in materia di prezzi, in relazione all'art. 3 della Costituzione repubblicana italiana, 2. La questione riguarda da una parte, il provvedimento n. 35/1977 emesso il 26 luglio 1977 dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) relativamente ai prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate (Gazzetta Ufficiale de1la Repubblica Italiana n. 207, del 29 settembre 1977) e, dall'altra, la normativa comunitaria in materia di organizzazione comune dei mevcati nel settore delle carni bovine. Essa stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico del legale rappresentante di un'impresa commerciale del settore delle carni, per contravvenzione al suddetto provvedimento. 23 gennaio 1975, nella causa 31/74, GALLI, trovasi pubblicata in questa Rassegna, 1975, I, 312, con nota di MARZANO; fa sentenza 26 febbraio 1976, nelle cause 88-90/75, SADAM, ivi, 1976, I, 498; con nota di BRAGUGLIA). Occorre per osservare che n dal quesito proposto da paate del Pretore di Padova n da aJtri elementi risultava pacifico che i prezzi di cui si discuteva fossero prrezzi di vendita al consumo. Ci non di meno, ia Corte si 'recisamente limitata a tale dpotesi, malgrado il Governo italiano (nelle osservazioni che di seguito si trascrivono, per miglior comprensione della fattispecie) avesse impostato U prob1ema della compatibilit dei prezzi nazionali in t:ermini pi generali: riferiti cio a qualunque fase commerciale. Pare dunque che la Corte abbia voluto rrestmingere H suo giudizio al caso dei prezzi massimi per la vendita al consumo; e, cos facendo, ha richiamato ila propria precedente giurisprudenza. La quale per, almeno nelle sentenze 26 febbraio 1976 per le cause 65/75 (TASCA) e 88-90/75 (SADAM ed altri), riconosceva il potere degli Stati memhri di imporre prezzi d'autorit in qualunque fase commerciale, avvertendo che il ooncrel:o esercizio di tale potere non doveva tuttavia mettere in pericolo gli obiettdvi o il funzionamento dell'origanizzazione comune, in specie del suo regime di prezzi. Con la sentenza in rassegna fa Corte sembra volersi fasciare aperta la strada per ritornare sulle posizioni che aveva probabilmente assunto nella 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO,, abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari dall'art. 4 de1la 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se .il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della leime 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del ! sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli l oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati a11e universit per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pluralit di ospedali convenzionati con una determinata I universit 1e somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I, fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a ! integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet I delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 otto ! bre 1973, n. 580, art. 12). I Se le somme versate dagli ospeda1i convenzionati alJe universit per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto ! vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 421 per i commercianti al minuto non fosse talmente ridotto da ostacolare lo smercio dei prodotti in questione. 6. -Nell'ipotesi che il provvedimento C.I.P. n. 35/1977 debba intendersi come un atto riguardante non solo le carni trasferite in Italia in forza del regolamento n. 2453/76, bens tutte le carni congelate nella fase della vendita al consumo, la questione formulata dal Pretore di Padova solleva il problema, pi generale, dei poteri degli Stati membri in materia di prezzi da applicare per i prodotti agricoli soggetti ad una organizzazione comune di mercato. 7. -In proposito questa Corte ha affermato, in una costante giurisprudenza -sentenza 23 gennaio 1975 (causa 31/74, GALLI, Racc. pag. 47), sentenze 26 febbraio 1976 (cause 65/75, TASCA, e 88-90/75, SADAM, Racc. pagg. 291 e 323) e sentenza 29 giugno 1978 (causa 154/77, DECHMANN, Racc. pag. 1573) -che, nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione poggia su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono pi intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune. Nella suddetta giurisprudenza stato precisato che il regolamento agricolo comunitario che instauri un regime di prezzi da applicarsi nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso lascia intatto il potere degli Stati membri -senza pregiudizio tra operatori che " ...decidono ..." di attenersi al regime stabilito e operatori che " ... reputino ... " di non esservi soggetti. Di conseguenza, U Governo italiano limiter le (!J['Oprie osser\Ta21oni alla questione astratta di competenze, che appare essere la sola proposta dal pretore .di Padova. Su tale questione il Governo italiano richiama ,anzitutto le proprie osservazioni rper ;le cause 65/75, TASCA, e 88-90/75, SADAM ed altri, definite con sentenze del 26 febbraio 1976. Osserva inoltre che -in.ella 'successiva giuvisprudenza della Corte ha trovato sempre conferma, esrpliicita od dmp1icita, il !Principio generale per cui " ...indipendentemente dalla fase commerciale considerata, la fissazione unilat~ale, da parte di uno Stato membro, dd prezzi massimi per ila vendita dello zucchero .incompatdbile col tregolamento n. 1009/67, qualora metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento della suddetta organizzazione, ed in ispecie il suo regime di rprezzi " (sentenza in cause riunite 88-90/75, punto 1 del dispositivo). Con la conseguenza che spetta ai ,giudici nazionali, sulla base anche degli elementi di ,dQritto comunitario che [oro pu fornire fa Corte, accertare e stabilire in concreto se la fissazione unilaterale di prezzi sia tale da mettere in .pericolo gli obiettivi ed H funzionamento dell'organizza2lione comune considerata. Gli indicati principi risultano essere stati applicati, oltre che neH'i!Potesi di rprezzi mass1mi al consumo (cause citate 65/75 e 88-90/75), nelle irpotesi di prezzi fissti (causa 13/77, INNO) e di prezzi minimi (causa 82/77, VAN TIGGELE: anche se in questa causa iil Jeiferimento era piuttosto all'art. 30 del Trattato C.E.E.). I suddetti principi sono stati infine ribaditi nella citata causa 154/77, 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATRA DELLO STA'.r"' abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLI'art. 4 della t. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP.IR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per .proporre opposi:one in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITAiRI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile fl docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di: quanto incassato .per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'edaliero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali converu.ionati aHe universit per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei: soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pJuraiit, di ospedali convenzionati con una determinata universit J.e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritaria:mente essere attribuite ai sanitari che prestino la ,loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit per il servizio prestato da medici universitari, l~ quaLi eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daH'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 423 paesi terzi implica, fra l'altro, un sistema di prelievi e di restituzioni. II prelievo di base viene fissato ogni mese, separatamente, per i bovini adulti e per le carni congelate. Per il calcolo del prelievo relativo alle carni fresche o refrigerate si applicano determinati coefficienti forfettari ai prelievi vigenti per i bovini adulti. In forza di vari accordi internazionali, sono state ammesse talune deroghe a tale regime. 10. -Dalle osservazioni presentate alla Corte e dai dati statistici prodotti nel corso del procedimento risulta ohe fra le carni congelate, da un lato, e le carni fresche o refrigerate, dall'altro, non esiste, sui mercati comunitari, una concorrenza perfetta. Le preferenze dei consumatori possono avere, entro certi limiti, i'effetto di eliminare il rigido automatismo nei rapporti fra i prezzi delle due categorie di carni. Le disparit fra i prezzi relativi ai vari tagli, con o senz'?sso, possono costituire un'ulteriore fonte d'incertezza. Queste peculiarit dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine sono uno dei dati che il giudice nazionale pu prendere in considerazione, insieme agli altri elementi propri di detta organizzazione, al fine di stabilire se un provvedimento nazionale metta in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di questa. 11. -Nell'ordinanza di rinvio, il pretore di Padova ha manifestato la sua esitazione a seguire la giurisprudenza di questa Corte, l dove si dichiara la competenza del giudice nazionale a decidere, in ogni singola fattispecie, se i prezzi massimi imposti dalle autorit nazionali producano effetti tali da renderli incompatibili con le disposizioni comunitarie. Secondo il pretore, tale criterio non ammissibile in sede c.d. "prezzi politici", che, pur fissati in vista di obbiettivi economici o socia.Ii, non tengano conto dei costi e dei maDgini di utile degli operatori. Anche soltanto in base a tale giurisprudenza, dunque, j giudici dtaliani, chiamati a sindacare -sia ilrl sede penale ai fini della disapplicazione, sia in sede amministrativa ai fini deLI'annullamento -un provvedimento prezzi, dovevano procedere in indagini complesse onde accertare, sulla base soprat tutto di elementi economici, se .il prezzo stabilito d'autorit fosse o meno remunerativo. Queste indagini, per quanto riguarda i prezzi agrico1i ed a seguito dell'ilrlstaurazione della politlica agricola comune, vanno ora necessariamente estese 'ad elementi di diritto comunitardo: in particolare ai prezzi comuni ed agli scambi intracomunitari. In sostanza, fa remunerativdt del prezzo, va esaminata anche alla Juce di taJi elementi di diritto comunitarfo. Trattasi dunque, in definitiva, di uno deii tanti effetti della applicabilit immediata del diritto comunitario che, in ogni campo, pu comportare per i giudici nazionali delle indagini rpi ampie e pi compresse. Ci non significa, tuttavia, che tali dndagini siano impossibili, sicch d giudici non possano esercitare il controHo nel senso risultante dehla giurisprudenza defila Corte. A maggior ragione, ci non significa che, a causa delle segnalate difficolt, debbasi risolvere in modo diverso, da quello fin qui affermato, la 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAf!f" abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari da1l'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3" comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre oppositlone in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\.iR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati Ripartizione quote divisibile fl docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servlZlo presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del l sanitario ospeda1iero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati a1le universit per H servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione I ! del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). r ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione ~ delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). I Se nel caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata I universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari i che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un ! fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la ~ integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit per il servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la ;parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite a1l'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU .QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 marzo 1979, n. 1461 Pres. Rossi Est. Corasaniti -P. M. Saja (concl. conf.) Ministero della Difesa (Avv. Stato Caramazza) c. Soc. Coop. Zootecnica Castellana r.l. (avv. Zappal). Competenza e giurisdizione Giurisdizione ordinarla ed amministrativa Patrimonio indisponibile dello Stato Concessione a privato Auto tutela amministrativa per il recupero del bene Azione del privato per la conservazione del godimento del bene concesso Giurisdizione del T.A.R. (e.e., artt. 824, 826; I. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5). L'attribuzione al privato, da parte della p.a., del godimento di un bene patrimoniale indisponibile, trova titolo in un provvedimentp di concessione quando il beneficiario sia posto in una situazione di soggezione a poteri autoritativi e discrezionali della p.a. comportanti ingerenza e controllo sull'esercizio di detto godimento e la facolt insinda cabile di determinarne la riduzione, sospensione o cessazione: in tali ipotesi l'intervento dell'amministrazione per il recupero della disponi bilit del bene integra una forma di autotutela amministrativa e l'azione del privato diretta a far valere la propria posizione giuridica di godi mento dell'immobile configura un ricorso riguardante il rapporto di concessione di bene pubblico, come tale appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (1). (1) Va ricordato che la concessione in godimento di un bene del patri monio indisponibi.Ie o del demanio vdene effettuata nell'esercizio del potere amministrativo, a.nche quando al provvedimento acceda un contratto destinato a :regolare gli effetti patrimoniali del rappo:rto e qualificabile come contratto di diritto pubblico (v. Cass., Sez. Un., 8 aprile 1976, n. 1225, in Giust. civ. Mass., 1976, 532). 6 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ' abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit militari daLl'art. 4 de11a 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 deE d;PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3 comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit militare stabilito dall'art. 4, 3 comma della le~ge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile ~ docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del dparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedal!i conrenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit (n. 13). Ij Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati a11e universit per il servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per real!izzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit, di ospedali convenzionati con una determinata universit le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit per H servizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dal:l'universit o siano da versare allo Stato (n. 12). lj ii ! if . i --~ ---. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE zione del merito deve ragionevolmente intendersi con riferimento al giudizio in discorso. Dimodoch l'oggetto del regolamento n. 678/76 omogeneo a quello del regolamento n. 2760/77, concernente appunto un provvedimento d'urgenza emesso dal giudice istruttore della Sezione specializzata agraria, e in definitiva i due regolamenti coinvolgono l'intera materia dibattuta fra le parti. Tali prime conclusioni (valide anche, come stato detto, per il comandante della Scuola militare che ag quale organo della p.a.) danno ragione non solo della riunione dei regolamenti, ma anche dell'ammissibilit del regolamento n. 678/76 formalmente riferito all'esecuzione, regolamento che (contrariamente a quanto sostiene la resistente) non precluso, se vero quanto stato osservato circa la natura dell'ordinanza pretorile 22 dicembre 1975, da alcuna sentenza di merito. Ci premesso, la soluzione del problema della giurisdizione discende dalla soluzione del problema concernente la natura dell'atto col quale, nel 1970, fu concesso dall'amministrazione militare alla Cooperativa Zootecnica Castellana il godimento del terreno di Passo Corese, terreno che, in quanto costituisce dotazione del Centro ;preolimpionico ippico militare ivi esistente, ed destinato all'esercizio delle attivit proprie del Centro, deve ritenersi bene patrimoniale indisponibile. Infatti, posto ohe in deroga al principio generale -secondo il quale gli atti concernenti l'uso anche eccezionale dei beni pubblici, ivi compresi i beni patrimoniali indisponibili, hanno carattere di concessione amministrativa (cfr. sentenza di ,queste sezioni unite n. 1604 del 1968) -sono ammessi, rispetto ai beni patrimoniali indisponibili, contratti privatistici per l'attribuzione a privati del godimento di parti secondarie o di pertinenze del bene ovvero per l'attribuzione di utilit marginali del bene stesso, necessario stabilire in concreto se la pubblica amministrazione abbia posto in essere una concessione amministrativa ovvero un contratto privatistico. Ed il criterio discretivo, ove non socorrono sicuri indici formali, strutturali, o attinenti al contenuto, dato dalla posizione che la p.a. assume nel rapporto, posizione la quale, rispetto a quella del privato, di preminenza nel primo caso e paritetica, invece, nel secondo (cfr. sentenza di queste sezioni unite n. 525 del 1977). Ora, nel caso concreto, l'avveramento della prima delle due ipotesi si desume con certezza: a) dal fatto che l'amministrazione si riservava ampi poteri di vigilanza e addirittura di ingerenza in ordine all'attua zione del rapporto (in ;particolare, ai sensi dell'art. 10 del capitolato generale d'oneri per concessione del pascolo, sfalcio d'erbe, scalvo di piante sui terreni demaniali in uso militare approvato con d.m. 15 mar zo 1952, richiamato nell'atto, la concessionaria era tenuta a servirsi, per le lavorazioni da eseguire nel comprensorio, di persone che fossero 428 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO di insindacabile gradimento dell'amministrazione, cui doveva comunicare preventivamente i nomi delle persone stesse; ai sensi dell'art. 11 del citato capitolato la concessionaria e i suoi dipendenti erano tenuti ad uniformarsi, per quanto concerneva l'accesso e la permanenza nei terreni, a tutte le prescrizioni che fossero per essere fissate daII'amministrazione, la quale si riservava ogni accertamento in proposito, ed ai sensi dell'art. 15 del capitolato stesso rimaneva in facolt dell'amministrazione vietare l'accesso ai terreni in determinate ore del giorno e per brevi periodi); b) dal fatto che l'amministrazione si riservava addirittura il potere di determinare, in relazione alle proprie esigenze, valu . tate insindacabilmente, la cessazione, sospensione o riduzione del godimento del bene concesso (in particolare ai sensi dell'art. IV del capitolato speciale, pure richiamato nell'atto, l'amministrazione si riservava il potere di revocare, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso ed eventualmente, per particolari esigenze, anche senza preavviso, salvo il solo diritto del concessionario, nel primo caso, al rimborso del canone per il periodo di privazione della concessione, e, nel secondo caso, alla riduzione del canone proporzionale alla natura del terreno sottratto alla concessione per fa durata del periodo di riduzione della concessione). Il rapporto appare, cio, non gi accidentalmente caratterizzato da mere limitazioni della concessa utilit fatte dipendere da eventi preventivamente determinati o almeno obbiettivamente controllabili nella loro ricorrenza o nei loro presupposti, ma essenzialmente qualificato dalla soggezione del concessionario a poteri di controllo e di incidenza del concedente: poteri discrezionali, codesti, che integrano appunto quella supremazia, quel governo del rapporto da parte del concedente, che sono incompatibili con la concessione privatistica e che contrassegnano invece la concessione amministrativa. Stabilito che si ,tratta di concessione amministrativa di bene pubblico, agevole riconoscere non solo che all'amministrazione spettano poteri di autotutela per il recupero della disponibilit del bene anche nei confronti del concessionario in relazione alla scadenza della concessione, ma che tali poteri, nei confronti del concessionario, sono riferibili alla concessione. Con la conseguenza che la controversia, introdotta e svolta dal concessionario attraverso i vari procedimenti per far accertare la perduranza del rapporto e far valere il proprio conseguente diritto al godimento del bene contro atti del concedente diretti al recupero del bene medesimo in riferimento alla cessazione del rapporto controversia che rientra fra quelle che l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed esula totalmente dalla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. la sentenza n. 525/77 dianzi richiamata). -(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 429 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 27 aprile 1979, n. 2424 -Pres. Rossi - Rel. D'Orsi -P. M. Del Grosso (concl. conf.) -D'Onofrio Rossana e Francesca Maria (avv. Tirone) c. Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Stato Carbone) e Cassa Nazionale del Notariato (n.c.). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Notariato -Cassa nazionale del notariato -Indennit di cessazione dal servizio spettante al notaio -Domanda dei figli maggiorenni di un notaio defunto -Giurisdizione dell'A.G.O. (I. 20 marzi 1865, n. 2248, ali. E, art. 2; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; I. 6 di- L'azione proposta dai figli maggioren:.ni di un notaio defunto diretta ad ottenere dalla Cassa nazionale del notariato l'indennit di cessazione dal servizio prestato, rientra nella giurisdizione dell'A.G.0. (1). (Omissis). -Il presente regolamento di giurisdizione consiste nell'individuare il giudice che deve decidere sulla pretesa delle figlie maggiorenni di un notaio defunto volta ad ottenere l'indennit di cessazione dell'esercizio delle funzioni spettante al loro genitore. Le ricorrenti, alle quali l'indennit stata negata dalla commissione. amministratrice della cassa del notariato sotto il profilo che in base all'art. 16 delle disposizioni deliberate dalla commissione medesima il 21 ottobre 1955 (e successive modifiche), in caso di morte di notaio in servizio, l'indennit spetta solo alla vedova ed ai figli minori, hanno proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio chiedendo: 1) la declaratoria di illegittimit dal detto art. 16; (1) A quanto consta non risultano precedenti in termini. Le sezioni unite hanno anzitutto deciso, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che i diritti alle prestazioni della Cassa del notariato non sono inquadrabili nello schema del pubblico impiego. Tale affermazione appare del tutto corretta dal momento che H notaio non pu essere considerato pubblico dipendente, ma che, invece, ad esso si riconosce la stabile qualificazione professionale di :incarico di una pubblica funzione (cf.r. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 aprU.e 1974, n. 312, in Foro amm., 1974, I, 2, 364). Stabilito, dunque, che i diritti alle prestazioni della suddetta Cassa non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le sezioni unite, interpretando il petitum sostanziale della domanda, hanno, poi, ravvisato la natura di diritto soggettivo nella posizione giuridica derivante da un rapporto assimilabile all"indennit di anzianit, conseguentemente affermando la giurisdizione dell'A.G.O. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2) l'annullamento dei provvedimenti della commissione amministratrice e del ministro di Grazia e Giustizia e il riconoscimento che alle ricorrenti sono dovuti dalla cassa nazionale: a) l'indennit di cessazione rapporto; b) gli interessi nella misura legale per il periodo 2 ottobre 197210 ottobre 1973 (data di presentazione della domanda respinta dalla cassa nazionale del notariato) e nella misura del 10 % annuo dal 1 ottobre 1973 al momento dell'effettivo pagamento; e) una somma da determinarsi a titolo di risarcimento del maggior danno subito dalle D'Onofrio per la diminuzione di valore del loro credito, in analogia con quanto disposto dall'art. 429 u.c. c.p.c., cos come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Nel ricorso per regolamento di giurisdizione da loro proposto le D'Onofrio concordano con l'Avvocatura dello Stato nel senso che non si verserebbe in 1potesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ma sostengono che la competenza di tale giudice sussisterebbe sulla base del petitum sostanziale dell'istanza principale del ricorso, con la quale era stata dedotta l'illegittimit dell'art. 16 delle disposizioni deliberate dalla commissione amministratrice della cassa, in quanto le limitazioni contenute in tale articolo sarebbero state adottate in forza di un potere discrezionale, in contrasto con il precetto della legge che, nel precisare l'oggetto e la portata di tale potere, lo ha ci11coscritto alla determinazione della misura e modalit di concessione del trattamento . Ora che il notaio non sia legato alla p.a. da un rapporto organico, ma sia un professionista stabilmente incaricato di una pubblica fun zione principio che pu ritenersi pacifico con la duplice conseguenza che i diritti alle prestazioni della cassa nazionale del notariato non possono considerarsi inerenti ad un rapporto di pubblico impiego e ohe le relative controversie non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma anche da escludere che la giurisdizione del giudice ammini strativo sussista sotto l'aspetto della sua competenza generale di le gittimit. All'uopo conviene tener presente due distinti profili. Il primo che le ricorrenti, allorch deducono che la discrimina zione posta dalla commissione amministratrice della cassa tra figli mag giorenni e figli minorenni del notaio defunto sarebbe illegittima perch l'art. 13 della legge 3 agosto 2949, n. 577, demanda alla cassa solo la facolt di disciplinare la misura e le modalit di concessione e non anche la possibilit di privare taluno dei figli dell'indennit maturata, negano, in realt, che la commissione abbia tale potere: quindi, non si PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE allega il cattivo esercizio del potere, bens la inesistenza in radice del potere medesimo. Il secondo profilo dato dall'assimila:zfone fatta dai ricorrenti dell'indennit di cessazione a quella di anzianit e tale assimilazione, data la finalit dell'indennit di cessazione del servizio notarile e la sua commisurazione ai contriobuti versati pu senz'altr essere condivisa. La conseguenza che ha indubbio carattere di diritto soggettivo la posizione nascente da un rapporto di carattere previdenziale e che una volta negata l'esistenza del potere non possibile, come pur le ricorrenti fanno, sostenere che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, ravvisando nella deliberazione della commissione l'attitudine a produrre l'affievolimento del diritto in parola. Se, infatti, tale possibilit vi fosse, sussisterebbe necessariamente anche il potere, del quale invece si contesta la sussistenza. La individuazione della situazione violata come diritto soggettivo, comporta la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del petitum sostanziale, ancorch siano stati richiesti la declaratoria dell'illegittimit della disposizione regolamentare della commissione e l'annullamento dei provvedimenti della commissione e del ministro (sent. 18 gennaio 1973, n. 168; 6 aprile 1970, n. 926). Ma in verit, dall'esame della materia dedotta nel giudizio amministrativo, appare che l'illegittimit e l'annullamento furono richiesti come mezzo al fine della realizzazione della vera ed unica pretesa dedotta in giudizio: vale a dire il riconoscimento del diritto all'indennit di cui si tratta con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. E la pretesa a far valere tale diritto, di natura patrimoniale, va proposta davanti al giudice ordinario. Deve, adunque, essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 10 maggio 1979, n. 2669 -Pres. Rossi - Rel. Corasaniti -P. M. Gambogi (conci. conf.) -Societ Italiana per le strade Ferrate Sovvenzionate (avv.ti Sambiagio, Pallottino) c. Ministeri Trasporti e Tesoro (avv. Stato Camerini). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Autorizzazioni e concessioni -Controversie fra concessionario e p.a. concedente Cessazione anticipata di una concessione-cont,ratto Criteri di determinazione della giurisdizione nel regime previgente all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. (I. 20 marzo 1965, n. 2248, ali. E, art. 2, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; I. 6 di cembre 1971, n. 1034, art. 5). Nel sistema preesistente a quello introdotto con la legge istitutiva dei T.A.R., la distinzione fra cessazione della concessione-contratto per RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 432 revoca (devoluta alla cognizione del giudice amministrativo) e cessazione per decadenza causata da inadempienze contrattuali (devoluta alla cognizione del giudice ordinario), va operata con riferimento alla sostanza del concreto provvedimento emanato dalla p.a. ed astraendo dalla diversa qualificazione formale data al provvedimento stesso: pertanto deve ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo qualora il provvedimento di cessazione anticipata, pur fondato su specifiche inadempienze del concessionario e qualificato come decadenza , sostanzialmente si traduca in un globale apprezzamento negativo della rispondenza del regime di concessione al pubblico interesse, e, pertanto, esuli dal piano contrattuale per configurare esercizio di potest amministrativa discrezionale (1). (Omissis). -La ricorrente Societ italiana per le strade ferrate sovvenzionate, gi concessionaria delle Ferrovie Cancello-Benevento, sostiene che la conti::oversia, pur da essa introdotta davanti al Consiglio di Stato -impugnando i provvedimenti con i quali era stata disposta la gestione del servizio in danno di essa concessionaria e quindi dichiarata la decadenza di essa concessionaria -rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario alla stregua delle regole di riparto applicabili (quelle anteriori alla entrata in funzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istituita in materia di concessione con l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971). Ci in quanto oggetto della controversia erano diritti soggettivi inerenti al rapporto paritetico e sinallagmatico costituito con la convenzione attuativa, che a<:cedeva al provvedimento concessorio secondo il noto schema della concessione-contratto. Infatti le misure denunciate erano state adottate -sempre secondo la ricorrente sulla base di supposte inadempienze di essa concessionaria agli obblighi nascenti dalla detta convenzione attuativa, vale a dire di asserite e irregolarit del servizio concesso. Dimodoch -osserva la ricorrente -la contestazione non concerneva, come nel caso di revoca della concessione, l'esercizio di una potest discrezionale dell'Amministrazione concedente avente per contenuto la valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione o no della concessione indipendentemente dal comportamento del concessionario. La contestazione concerneva invece -sempre secondo la ricorrente -l'adozione da parte dell'Amministrazione contraente di niisure di autotutela contrattuale contro le asserite inadempienze di essa concessionaria e postulava pertanto l'accertamento, devoluto al giudice ordinario, se le adottate misure fossero giustificate, ovvero se, per essere insussistenti le inadempienze addebitate, le misure stesse, ed in particolare la dichia (1) Non risultano precedenti in termini. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE razione di decadenza (cui la disposta gestione in danno era strumentale) si risolvessero a loro volta in forme di inadempienza, di lesione del diritto soggettivo del concessionario contraente alla prosecuzione del rapporto. L'esposta tesi non fondata. vero che secondo l'indirizzo costante di queste sezioni unite cui si richiama la ricorrente (sentenze nn. 2209/62, 2297/62, 2187/63, 2121/64, 2705/67, 926/70) altro la revoca, intesa come provvedimento autoritativo diretto a porre fine alla concessione per mutato apprezzamento dell'interesse pubblico anche indipendentemente dalla valutazione del comportamento del concessionario, provvedimento in ordine al quaJe sono configurabili in capo al concessionario soltanto interessi legittimi (tutelabili secondo il sistema preesistente a quello introdotto con l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 davanti al giudice amministrativo), altro la dichiarazione di decadenza, intesa come atto di autotutela contrattuale del concedente contro specifiche inadempienze del concessionario, atto in ordine al quale sono configurabili in capo al concessionario soltanto diritti soggettivi (difendibili secondo il cennato sistema preesistente davanti al giudice ordinario). Va tuttavia avvertito in primo luogo, come queste sezioni unite non hanno mancato di fare altra volta, che la disposta cessazione della concessione pu risalire all'uno o all'altro tipo di fatto (sent. n. 2121/64) e che la definizione della natura dell'atto -se provvedimento autoritativo o, viceversa, misura di autotutela contrattuale -va operata in concreto, mirandosi alla sostanza di esso, senza che siano decisive al riguardo le qualificazioni formali date dal concedente (sent. n. 2705/67). Ma soprattutto, per quanto attiene al contenuto effettivo dell'indirizzo in ordine ai caratteri differenziali e agli indici di riconoscibilit delle due figure, sono necessarie alcune precisazioni volte a far s che la distinzione tracciata da queste sezioni unite non sia impiegata con quella rigidit che l'interpretazione della ricorrente presta ad essa e che invece estranea allo spirito di essa. In particolare l'affermazione, che si ritrova in alcune pronunce di queste sezioni unite, che il provvedimento autoritativo di revoca (solo quello) informato alla valutazione dell'interesse pubblico al mantenimento o no della concessione indipendentemente dal comportamento del concessionario non va intesa nel senso che la considerazione del detto comportamento sia per necessit bandita dal procedimento che mette capo alla revoca e che, se vi entra, snaturi l'atto. Certo, essendo la revoca espressione della potest che l'Amministrazione concedente conserva circa il destino della concessione, in vista dell'interesse pubblico ad essa affidato e cui la stessa concessione risponde, di revoca non potr parlarsi se l'amministrazione prescinda del tutto dalla valutazione del cennato interesse pubblico. Ma da siffatta premessa non RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATU discende che per procedere alla valutazione dell'interesse pubblico l'amministrazione non possa trarre l'occasione e prendere le mosse dalla rilevazione di un certo comportamento del concessionario. Qualora ci avvenga, pu darsi che l'amministrazione, oltre a muoversi dalla rilevazione del comportamento del concessionario, si limiti a valutare il comportamento stesso, che lo valuti negativamente, per il turbamento che esso ha arrecato all'equilibrio contrattuale, e che a questo turbamento essa reagisca sul piano del rapporto contrattuale anche con rimedi risolutori, come potrebbe fare qualsiasi contraente cui spettasse in virt del contratto o ex lege un simile strumento privilegiato. Nelle descritte ipotesi l'azione dell'amministrazione si svolge ovviamente nell'orbita ed al livello del contratto, vale a dire della convenzione attuativa. Ed anzi va sottolineato che ci accade proprio peroh il comportamento del concessionario che viene in emersione costituito da ( preso in esame come) fatto o pluralit di fatti di inadempienza a specifiche obbligazioni della convenzione attuativa. Non senza ragione che il punto di riferimento dell'indirizzo finora esaminato, quanto alla ricorrenza di misure di autotutela contrattuale del concedente idonee a ledere diritti soggettivi del concessionario, sia costituito dalla convenzione attuativa (sentenze n. 2209/62, 2197/63), giacch proprio in relazione alle caratteristiche del rapporto da essa nascente -pariteticit, sinallagmaticit e dei fatti di inadempienza delle relative obbligazioni -verificabilit ope judicis quanto alla sussistenza ed all'effetto di alterazione dell'equilibrio contrattuale -ha senso la garanzia giurisdizionale dei diritti soggettivi del concessionario in quanto contraente. Ma pu ben darsi, per contro, che pur muovendo dalla rilevazione d:i fatti del concessionario, l'attivit della pubblica amministrazione concedente trascenda la considerazione e il trattamento contrattuale di essi per attingere la valutazione complessiva dei risultati obbiettivi della gestione, al fine di stabilire se, in relazione alla diminuita efficienza del servizio, diminuita efficenza eventualmente irreversibile ovvero non eliminabile in tempi ragionevolmente brevi o con mezzi alla portata effettiva del concessionario, sia preferibile porre fine alla concessione. In tal caso l'azione dell'amministrazione si ,svolge sul piano del ponderato apprezzamento dell'interesse pubblico e delle determinazioni finali circa il destino della concessione (qui il comportamento del concessionario viene in considerazione quale elemento sintomatico dell'adeguatezza della concessione a soddisfare l'interesse pubblico cui correlata), apprezzamento e determinazione sui quali altro sindacato giurisdizionale non consentito che quello avente per oggetto l'esercizio di una pubblica potest discrezionale a tutela di interessi legittimi del concessionario. Ora, delle evenienze sopra ipotizzate, proprio l'ultima si era avverata. Infatti, come si desume dalla decisione del Consiglio di Stato sul - (: @. ~~~ PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 435 merito e dagli atti, il provvedimento finale concernente la cessazione della concessione, provvedimento cui la disposta gestione in danno era strumentale, era stato adottato in ragione del deterioramento obbiettivo del servizio, deterioramento ritenuto praticamente irreversibile -cio insuscettivo di essere eliminato in tempi di ragionevole attesa, tanto pi che non era stato neppure apprestato un piano di ristrutturazione di esso ad opera del concessionario -e in definitiva considerato come sintomatico della obbiettiva condizione di inidoneit del concessionario a rendere un servizio adeguato. L'asse dell'autodeterminazione della pubblica amministrazione si era spostato in tal modo dalla rilevazione di specifiche inadempienze del concessionario, quale premessa per una proporzionata reazione sul piano contrattuale, alla valutazione della bont dell'operazione concessionale considerata, anche se alla luce dell'esito, nel suo complesso, e cio della sua attuale e futura rispondenza al pubblico interesse: sicch l'azione nella quale l'autodeterminazione si era concretata appare chiaramente espressione della potest discrezionale del concedente in ordine al destino della concessione. Il sindacato sulle violazioni di legge, vale a dire sulle scorrettezze nelle quali l'amministrazione fosse incorsa nell'esercizio della detta potest -cos come d'altronde denunciate spettava, secondo la normativa sulla giurisdizione applicabile, al giudice amministrativo, il quale pertanto, decidendo in proposito, non esorbit dal suo potere. -(Omissis). I CORTE DEI CONTI, Sez. III giur., 12 febbraio 1979, n. 42221 -Pres. ed Est. Saraceno -P.G. Lucente -Alvino c. Ministero PP.TT. Competenza e giurisdizione -Equo indennizzo -Giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni. La quiescenza e la previdenza rientrano in un unico quadro sistematico, per cui esiste un collegamento interrelazionale tra gli istituti dell'equo indennizza ed il trattamento di quiescenza; pertanto spetta alla Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, la giurisdizione in materia di equo indennizza, che costituisce itn rapporto di natura previdenziale (1). Sembra profilarsi un contrasto giurisprudenziale sulla giurisdizione in materia di equo indennizzo, analo1go a quanto verificatosi in materia di indennit di buonuscita per i dipendenti statali. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II CORTE DEI CONTI, Sez. Riun., 2 agosto 1979, n. 106/B -Pres. Faggiani Est. Pomponio -Bernaschi c. Presidente Consiglio Ministri. Competenza e giurisdizione Equo indennizzo -Giurisdizione esclusiva del pubblico impiego. L'equo indennizzo un diritto che trae il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed estraneo al trattamento di quiescenza; pertanto le controversie relative all'equo indennizzo rientrano nella giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato in generale e, per eccezione, in quella della Corte dei conti a sezioni riunite, limitatamente al personale da essa dipendente, essendo il giudice amministrativo competente a conoscere, in via esclusiva, delle questioni del pubblico impiego (2). I (Omissis). -1. -Il p.m. d'udienza, nel manifestare le sue molte perplessit sulla vigente giurisprudenza declinatoria di questa Corte in materia di equo indennizzo, ha giustamente osservato che il problema sulla competenza non pu essere affrontato e risolto semplicisticamente avendo come modulo ermeneutico la posizione di stato del ricorrente, ch, se cos fosse, il problema stesso non si porrebbe, bens sottoponendo a vaglio critico, in radice, l'istituto in parola, sulla scorta della sua struttura normativa. Il collegio non pu non condividere tale lineare impostazione la quale, del resto, risponde alla fondamentale categoria logica del ragionamento, applicabile ad ogni processo speculativo; necessario, cio, accertare la natura e, quindi, la classificazione giuridica dell'equo indennizzo e vedere a quale delle due specie -rapporti di lavoro e rapporti previdenziali -esso appartenga e, eventualmente, in quale sub-specie sia riconducibile. Pertanto, la tematica sulla giurisdizione (rectius, sulla competenza) perde il carattere di priorit per assumerne uno di conseguenzialit, dando vita ad una sillepsi concettuale, in quanto la discordanza che potrebbe essere intravista tra fatto processuale e fatto sostanziale soltanto apparente, dacch la concordanza va ricercata nell'ambito del sistema e si riferisce logicamente al significato di concetti uniti tra loro in concatenazione sillogistica, 'in una vera e propria sorite razionale. 2. -L'.equo indennizzo, istituto anteriormente ignoto all'ordinamento, stato introdotto dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, ottavo comma. PubbHchiamo pertanto ile sue decisioni, che espongono gli opposti orientamenti suHa questione. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 437 La disposizione afferma testualmente: Per l'infermit riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altres, a carico dell'amministrazione, le spese di cura, comprese quelle per ricoveri sanitari e per protesi, nonch un equo indennizzo per la perdita dell'integrit fisica eventualmente subita dall'impiegato . Dal testo si evince che, per la realizzazione dell'ipotesi normativa, debbono concorrere i seguenti elementi: a) un rapporto d'impiego pubblico; b) un'infermit od una lesione contratta in servizio e per causa di esso; e) il riconoscimento della dipendenza, in quanto il rapporto causale apparente potrebbe essere stato interrotto da colpa grave dell'impiegato; d) la perdita totale o parziale dell'integrit fisica (ovviamente permanente, stante il significato ablativo del termine). evidente che la caratterizzazione giuridica dell'istituto non data dal rapporto d'impiego, presupposto necessario di ogni altro trattamento del genere (indennit una tantum e trattamento privilegiato), bens dalla qualificazione dell'indennizzo. Gi sin d'ora si pu affermare che esso non ha carattere retributivo, non possiede cio gli stessi elementi dello stipendio e degli altri assegni corrisposti in attivit di servizio, dacch per la sua determinazione si tiene conto esclusivamente di criteri riferiti quoad valitudinem (danno effettivo e qualit della prestazione lavorativa), al di fuori di vincoli interrelazionali con la posizione di status, di carriere e di progressione economica raggiunta nel rapporto di pubblico impiego. Poich nei rapporti pubblici non possono esistere specie atipiche, essendo tutte riconducibili quanto meno a categorie di carattere generale, pacifico che la soluzione va ricercata oltre i confini del rapporto di lavoro, difettando la causa genetica fondamentale di tipo retributivo. La ricerca scientifica ha avuto tormento ricognitivo analogo allorch si trattato di analizzare istituti i quali hanno radici comuni, come il trattamento privilegiato ordinario e di guerra. Per quest'ultimo, anzi, le difficolt sono state maggiori quando il legislatore ha inteso concedere la pensione di guerra a sogetti i quali non solo non avevano militato nelle FF.AA. dello Stato ma, dato ancora pi vistoso, avevano militato sotto le bandiere di un governo avversario di quello legittimo (es., conferimento della pensione di guerra agli ex combattenti invalidi della R.S.I.). La soluzione stata trovata nella pi autorevole dottrina pubblicistica, la quale ha riconosciuto che lo Stato non tenuto al privilegio in forza di un rapporto giuridico pubblico che spesso non esiste, bens in virt della .persistente presenza, nell'ordinamento, del principio della responsabilit per atti legittimi il quale consente il sacrificio di diritti soggettivi anche perfetti nell'interesse generale salvo indennizzo. Dato che lo Stato un'entit socio-politica unitaria, cronologicamente indefinita, che riassume ed assorbe in s esperienze contingenti e regola RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 438 i rapporti con i propri cittadini in base alle leggi vigenti che i cittadini stessi non possono contestare se non con mezzi giuridici -quando ci consentito dall'ordinamento -ne consegue che, ove il cittadino tragga un danno per atti che lo Stato pone in essere, dev'essere risarcito. Il principio della responsabilit per atti legittimi una recentissima conquista della vigente legislazione previdenziale pubblica, per effetto della quale gl'istituti di grazia sono stati sostituiti da quelli di diritto con garanzie che l'evoluzione giuridica ha collocato al vertice delle fonti, nella Costituzione stessa. V' un caso, anzi, in cui il legislatore ha espressamente riconosciuto la derivazione del privilegio dal principio in parola: esso rinvenibile nell'art. 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con il quale si afferma. Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso Io Stato di tutti coloro che, per causa di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermit ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi . Si in presenza, quindi, di un tipo del tutto nuovo di responsabilit oggettiva, le cui conseguenze (valutazione e risarcimento del danno) sono regolate con istituti di natura e carattere previdenziale. Anche in materia di privilegio ricorrono gli stessi elementi costitu tivi dell'equo indennizzo gi individuati; se si esamina il privilegio ordinario l'identit assoluta. Soltanto gli effetti economici variano in rapporto all'entit del danno, potendo consistere in un vitalizio capita lizzato o in una rendita vitalizia; ci si spiega con il fatto che mentre l'equo indennizzo risarcisce immediatamente la perdita dell'integrit fi sica, il privilegio ordinario integra quel maggior trattamento di pen sione che l'interessato avrebbe avuto se avesse prestato ulteriormente servizio ove non ne fosse stato impedito dall'evento dannoso e, perci, occorre tenere conto anche della posizione economica e giuridica ac quistata. La funzione tipicamente previdenziale dell'equo indennizzo sotto lineata dal contesto del citato art. 68, ottavo comma, del d.P.R. n. 3/1957, in quanto l'istituto inquadrato tra le altre provvidenze, di evidente natura assicurativa, previste dal legislatore. Sull'inserimento dell'istitu to tra i rapporti previdenziali si favorevolmente espresso, in definitiva -anche se implicitamente -lo stesso Consiglio di Stato (commis sione speciale, parere 11 giugno 1959, n. 1093), quando ha autorevol mente ammesso che l'equo indennizzo trova la sua giustificazione nel c.d. rischio professionale, che costituisce il fondamento giuridico delle assicurazioni sociali obbligatorie . 3.. II Consiglio di Stato (sezione adunanza plenaria) con decisione 28 novembre 1969/10 aprile 1970, n. 2, su rie. Esposito Mario c. Ministro r1111a111r11111j11r1111111u11rr111r11111111111111111&f111111r1 PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE per l'interno, afferm che il riconoscimento da causa di servizio ed il riconoscimento del diritto aJl'equo indennizzo costituiscono distinte sitauzioni giuridiche che poggiano su distinti presupposti e richiedono procedure diverse , di talch l'interessato, dal riconosciment dell'infermit da causa di servizio che non produca anche una menomazione dell'integrit fisica, trarr i benefici che la legge gli riconosce, ma non trarr anche l'ulteriore beneficio della concessione dell'equo indennizzo. Di conseguenza, qualora dall'infermit sia derivata una perdita dell'integrit fisica, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie _(C.P.P.O.) non potr nell'autonomo procedimento relativo all'accertamento se la malattia abbia prodotto anche una menomazione dell'integrit fisica, riesaminare il procedimento di riconoscimento della malattia come dipendente da causa di servizio . L'argomentazione del supremo Consesso ha pregio e va condiviso qualora l'equo indennizzo sia considerato avulso da tutta la normativa sistemativa vigente perch rientrante tra i rapporti di lavoro e sia ritenuto disciplinato, perci, unicamente dal d.P.R. n. 3/1957 e dal regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; invece, dev'essere oggetto di rimeditazione ove si giunga ad opposte conclusioni, come vi pervenuta questa giustizia. Sia il nono comma dell'art. 68 del t.u. n. 3/1957, sia tutto il Titolo V del regolamento sopra citato enunciano una serie di procedure e di organi, direttamente mutuati dalla legislazione pensionistica privilegiata, ordinaria e di guerra, cui fatto esplicito riferimento; tale richiamo dimostra come intendimento del legislatore non sia soltanto quello di servirsi di strutture esistenti -le quali, per altro, male si adatterebbero ad un istituto che fosse estraneo alla materia pensionistica -quanto di servirsi di esse intenzionalmente, dato che la coincidenza d'istituti omogenei semplifica i tempi operativi e l'economia di un procedimento che pu portare in seguito, per la medesima causa, alla concessione del trattamento privilegiato. E ci tanto vero che lo stesso legislatore con l'art. 163, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha riconosciuto vincolativit e definitivit, juris et de jure, al giudizio emesso sulla dipendenza d'infermit e lesioni in costanza di servizio, giudizio che, in tal caso, il comune necessario presupposto dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Poich v' esplicito riferimento tra gli altri, nel Titolo V del d.P.R. n. 686/1957 citato, al massimo organo consultivo di specie, il C.P.P.O., previsto dall'art. 6 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, data l'unit sostanziale del procedimento, al di l dei suoi aspetti procedurali formali e meramente cronologici, proprio l'attrazione per materia, stante anche l'assenza di una specifica volont normativa esclusiva, induce a ritenere che il parere sulla causa di servizio in punto di privilegio -di compe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 440 tenza del C.P.P.O. -debba essere espresso, altres, in sede di equo indennizzo e, precisamente, sul presupposto di esso, la causa di servizio. Non avrebbe significato, cio, discriminare la richiesta . di un parere, che ha per oggetto un elemento causale comune ad istituti di genesi identica (la dipendenza), in base a criteri procedurali senza tenere conto di pi validi motivi di natura sostanziale che riguardano una causa unica con pi effetti iterativi in una stessa sorite razionale (causa di servizio equo indennizzo e/o indennit per una volta tanto e/o assegno rinnovabile e/o pensione privilegiata ordinaria per infermit dipendente da causa di servizio). 4. -Per quanto stato detto finora, l'equo indennizzo dev'essere riguardato nella sua unit concettuale comprendente la causa di servizio e la menomazione dell'integrit fisica, non avendo giustificazione, sul piano ontologico, l'esposta dicotomia procedurale; sarebbe come volerlo paragonare ad un cristallo dicroico. L'attrazione dell'equo indennizzo, nella sub-specie del privilegio, ulteriormente dimostrata dalla revisione che il giudizio quoad valitudinem pu sttbire in caso di aggravamento, al pari di quanto accade, ad esempio, in materia di pensioni privilegiate spettante agli ex appartenenti ai Corpi armati dello Stato. La sostanziale omogeneit dei due trattamenti -equo indennizzo e privilegio - sottolineata ancora dalla loro parziale non cumulabilit, il che comprova -come ha arguito la difesa di parte attrice -che si tratta di uguali addendi. Ci corroborato dagli artt. 60 del d.P.R. n. 686/1957 e 144 del d.P.R. n. 1092/1973, i quali stabiliscono -nell'ipotesi di concessione della pensione privilegiata per la stessa causa per la quale fu liquidato l'equo indennizzo che la ritenuta di recupero sia effettuata sulla pensione con un'aliquota inferiore al normale recupero dei crediti, tale da coincidere ed avvicinarsi al recupero progressivo di quel particolare tipo di vitalizio capitalizzato che l'equo indennizzo, cos come lo l'indennit una tantum in luogo di pensione. 5. -Come la sezione ha avuto modo di precisare all'esordio della parte motiva, l'individuazione del giudice competente a conoscere vertenze aventi per oggetto l'istituto dell'equo indennizzo nella sua significazione integrale (dipendenza e menomazione dell'integrit fisica) non discende dal momento di collegamento tra beneficio e posizione di status, bens da motivi d'intrinseca natura dell'istituto, che l'analisi eseguita ha accertato di chiara ed inconfondibile genesi e collocazione previdenziale e, pertanto, inseribile nella sistematica di cui all'art. 442 c.p.c. La difesa ha osservato giustamente che la Corte di cassazione, con costante indirizzo di massima, ha fissato il momento discriminante della competenza -tra il giudice ordinario da una parte ed i T.A.R. -Consiglio di Stato dall'altra -nel principio dell'attrazione per materia; 1111111111111r1111rr111111111&11111r11111tr1111111111r11111:1rr1r111 PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE essa ha sostanzialmente ritenuto di competenza dei T.A.R. -Consiglio di Stato le questione sinteticamente rientranti nell'art. 409 c.p.c., mentre ha considerato di competenza del giudice ordinario (rispetto al suddetto giudice amministrativo) quelle di cui all'art. 442 c.p.c. Il principio della competenza per materia porta ad escludere, perci, la giurisdizione dei T.A.R. -Consiglio di Stato nelle .vertenze aventi per oggetto l'equo indennizzo, di guisa che il problema consiste nel vedere se tale giurisdizione spetti all'A.G.O. ovvero alla Corte dei conti. In vero, la Corte dei conti ha anche essa competenza -esclusiva e non concorrenziale -in materia previdenziale pubblica per riserva espressa del legislatore ordinario e costituente (art. 103, secondo comma, Cost.). Tale competenza non generalizzata appunto perch non concorrenziale rispetto a quella dell'A.G.O., bens strettamente specialistica e si manifesta, in difetto da norme attributive espresse, ogni qualvolta uno dei soggetti sia lo Stato od un Ente diverso dallo Stato e l'erogazione sia a carico totale o parziale dell'erario. In ogni altro caso, data la specialit della riserva in favore di un .organo della giustizia amministrativa, la cognizione rimane all'A.G.O. non potendo essere trasferita ad altro giudice amministrativo. Il procuratore generale ha negato, con l'atto scritto, la competenza della Corte dei conti sulle questioni attinenti all'equo indennizzo poich detta giurisdizione, a suo avviso, sarebbe limitata alla mera materia pensionistica. Si sarebbe nell'ambito della stretta interpretazione letterale, perch la competenza sarebbe definita e limitata da leggi speciali insuscettibili d'interpretazione analogica. La sezione ha ampiamente illustrato, con la dee. 16/22 febbraio 1977, n. 38917, Marchi Rosetta c. E.N.P.A.S., i criteri ermeneutici che presidiano la lettura e l'interpretazione degli artt. 13 e 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, attributivi della competenza alla Corte dei conti dei giudizi in materia pensionistica ed ha chiarito il significato e la portata del lemma pensione, sicch appare superfluo rip~tere argomentazioni gi svolte. Il collegio giudicante ritiene opportuno, comunque, per completezza espositiva, aggiungere due tessere decodificanti ad un mosaico giuri,. dico -per altro abbastanza in chiaro -affidato alla suddetta decisione, cui per il resto rinvia. La prima vuol dare una risposta all'obiezione del requirente sulla presunta insuscettibilit interpretativa di norme di carattere speciale. Indubbiamente la competenza della Corte, nella c.d. materia pensionistica, proviene da disposizioni di carattere speciale, ma ci non equivale alla negazione di una loro lettura alla luce della realt sociale e giuridica esistente al momento in cui debbono essere applicate; tutte le disposizioni sono previsioni statiche ed astratte ma, allorch debbono RASSEGNA DEtl.'AVVOCATURA DhJ.LO STATO 442 essere applicate, si trasformano in norme viventi le quali sono, per loro natura, dinamiche ed ultrattive. Proprio qui sta H grande magistero dell'interprete: saper adattare ad una realt nuoya norme e sistemi spesso ingialliti dal tempo, evitando, cos, prima la sclerosi e, poi, la paralisi della societ e dell'ordinamento. La Corte di cassazione (26 marzo 1953, n. 788), nella consapevolezza di tali fondamentali esigenze della vita sociale, ha affermato, in .contrario avviso con il procuratore generale, che sempre possibile l'interpretazione estensiva sia per la normativa speciale sia per quella eccezionale. La seconda tessera serve a completare il discorso introdotto con la prima. L'incessante progresso in materia di previdenza e di assicurazione generale obl:>ligatoria ha radicalmente innovato prospettazioni valide fno al primo cinquantennio di questo secolo; oggi la quiescenza e la previdenza rientrano in un unico quadr sistematico dove sono .insertati molti altri istituti analoghi. Esiste, infatti, un collegamento interrelazionale tra istituti .quali l'indennizzo, l'indennit di fine rapporto ed il trattamento di, quiescenza, di talch appare anacronistico, s.l piano giuridico e sociale, parlare ancora di pensioni, assegni ed indennit come di monadi vaganti in altrettanti sistemi galattici. Essi sono certamente istituti con propria individualit, altrettante sub-specie riconducibili ad unit concettuale categorica, il rapporto previdenziale. Poich, dunque, l'equo indennizzo un rapporto previdenziale che d luogo alla concessione di un beneficio da parte di un soggetto pubblico, beneficio la cui erogazione fa carico all'erario, palese ed incontrovertibile la competenza di questa Corte in materia rispetto all'autorit giudiziaria ordinaria. 6. -Sebbene l'argomento non attenga strettamente alla questione sulla giurisdizione, appare opportuno -per altro -porre in luce le precipue garanzie offerte dalla giurisdizione speciale sia all'interesse individuale sia a quello collettivo. . L'esigenza di affidare ad un magistrato tecnicamente qualificato la cognizione di rapporti giuridici di rilevante valore sociale (v., sezioni agrarie, tribunali delle acque, giudici del lavoro, giudici tributari, ecc.) nasce dalla sterminata moltitudine di interessi gestiti dallo Stato moderno, al contrario dello Stato liberale che si occupava soltanto di iuteressi essenziali quali la difesa, l'ordine pubblico e cos via. Lo Stato, oggi, presentandosi come .una colossale impresa, se intende sopravvivere deve organizzarsi mutuando concetti imprenditoriali, quali la specializzazione .e la divisione del lavoro e ci deve verificrsi soprattuttto nella , giurisdizione sulla quale si riflettono gli aspetti conflittuali della societ. La particolare specializzazione della Corte dei conti, in una materia nella quale essa ha giurisdizione piena ed esclusiva, risponde a PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE . 443. quell'esigenza; inoltre, la verifica del giudice amministrativo, estendendosi all'intero rappor:to sigilla definitivamente, con la certezza della pronuncia, questioni che, altrimenti, dovrebbero essere sottoposte alla cognizione di giudici diversi con evdente dispendio di tempo e di procedure. Ed ancora, poich la verifica giurisdizionale piena ed esclusiva, viene attuato il principio dettato dall'art. 113 Cost., unificandosi l'aspirazione alla legalit formale con quella alla giustizia sostanziale. La tutela della Corte obbedisce, per la sua articolazione strutturale conferitale dal sistema normativo, al principio. dell'isotropismo garantistio, abbracciando essa sia l'interesse individuale sia quello collettivo, in quanto giudice dell'amministrazione presidio degli interessi dell'erario e, contestualmente, offre al ricorrente quella pienezza di tutela, in fatto ed in diritto, che il giudice della legittimit tenuto a limitare al solo aspetto procedimentale senza operare un sindacato di merito. Per concludere sul particolare aspetto che stato preso in. esame, questa giustizia osserva, da ultimo, che essendosi in presenza di controversie in matria di previdenza, le quali hanno una propria disciplina processuale di carattere generale in virt4 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed operando l'art. 26 del r~golamento di procedura della Corte dei conti tl.n rinvio alle disposizioni del c,p.c., ove non sia diversamente previsto, possibile la mut.uazione di prind:pi propr del processo del lavoro, ma con le garanzie particolari che il giudice speciale stricto sens. pu offrire. -(Omissis). II (Omissis). -Preliminarmente _da rilevare che, nella pubblica udienza odierna, la difesa, pur riportandosi all'atto introduttivo del giudizio per confermarne doglianze e deduzioni, sia in ordine alla sollevata questione di legittimit costituzionale dell'art. 65 del testo unico approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che, nella fattispecie, in relazione agli allegati vizi di legittimit del provvedimento amministrativo impugnato, si anche genericamente richiamata, per eventuali favorevoli riflessi indiretti sulle prospettazioni di parte, ad una recente decisione della sezione terza giurisdizionale di questa Corte (n. 42221 del 12-21 febbraio 1979), nella quale si afferma la competenza della sezione stessa a conoscere in materia di equo indennizzo, in. contrasto con la uniforme e consolidata giurisprudenza, iri base al preminente rilievo che .tale istituto si riferisce ad un rapporto previdenziale, che per sostanziale omogeneit con la pensione privilegiata, viene attratta nella competenza del giudice delle pensioni. Non pu, pertanto, questo collegio, in ordine alla natura della presente controversia, non proporsi di esporre le ragioni, per le quali ri RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 444 tiene cli non doversi discostare dal riconoscimento fin qui incontrastato, in armonia con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e pi recentemente dei Tri.bunali amministrativi regionali, della competenza giucrisdizionale esclusiva del giudice amministrativo e, nella specie, delle sezioni riunite di questa Corte. Anteriormente all'istituzione dell'equo indennizzo (art. 58, sesto. com ma, d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17, e art. 68, ottavo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) il d. luog.le 21 ottobre 1915, n. 1558, stabiliva che con le disposizioni contenute nel testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni, e con le norme successivamente emanate in materia di pensioni privilegiate, s'intendeva completamente regolato qualsiasi diritto dell'impiegato che, nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, avesse riportato ferite o contratto infermit, che lo rendessero inabile ad ulteriore servizio, nonch degli aventi diritti in caso di morte dell'impiegato, qualunque fosse stata la causa dell'infortunio. Successivamente il principio fu confermato dall'art. 1 del r.d.L 6 feb braio 1936, n. 313 (convertito nella legge 21 maggio 1936, n. 1126), con maggior rigore, precludendosi qualsiasi azione per l'indennizzo del dan no dinanzi al giudice ordinario, anche nei casi di metiomazione fisiche meno gravi che non comportassero l'inabilit ad ulteriore servizio e, quindi, la cessazione di questo. Sia 1e. disposizioni del d. luog.le 1915 che quelle del r.d.I. 1936 fu rono abrogate con la legge 6 marzo 1950, n. 104, perch ritenute inique, prive di giustificazione, anche dal punto di vista sistematico, in quanto con esse si confondevano due concetti giuridici distinti: l'indennizzo conseguente all'infortunio subito e il diritto a pensione. L'iniquit e la carenza di giustificazione delle norme abr.ogate risul tavano evidenti, ove si tenesse conto delle conseguenze aberranti del sistema, come in appresso indicate nella relazione al Presidente della Repubblica sullo statuto degliimpiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gen naio 1957, n. 3): a) l'impiegato non aveva diritto ad alcuna forma privilegiata di aspettativa rispetto alle comuni infermit; e, quindi, la durata e il trat tamento economico erano gli stessi della normale aspettativa per in fermit; b) se era in grado, al termine della malattia, di riprendere ser vizio, non aveva diritto ad alcun riconoscimento particolare di carattere economico n per l'infermit contratta n per le possibili conseguenze di carattere permanente; e) se era stato reso inabile a prestare ulteriormente serv1z10 era collocato a riposo, con diritto a pensione privilegiata, qualunque fosse l'et e la durata dei suoi servizi, ma senza alcun ulteriore diritto a ri PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 445 sarcimento, anche nell'ipotesi che la pensione cos riconosciutagli non coprisse per intero il danno subito. Le suddette norme abrogate furono ex post dichiarate incostituzionali, per contrasto con l'art. 28 della Costituzione, che sancisce il principio sulla responsabilit civile dello Stato e degli enti pubblici applicabile nei confronti di tutti i cittadini, aniche se dipendenti statali (Corte costituzionale 20 gennaio 1962, n. 1), trovando le conseguenze inc:U.cate nella relazione di cui sopra puntuale ed autorevole riscontro nelle considerazioru che diedero luogo alla declaratoria di incostituzionalit. Dall'avvenuta abrogazione e dalla dichiarata illegittimit costituzionale delle norme in argomento derivava l'affermazione del diritto dei dipendenti statali ad ottenere dall'amministrazione, in aggiunta alla pensione privilegiata o al trattamento di attivit, l'integrale risarcimento dei danni subiti iri conseguenza di infermit o lesioni riportate per eventi di servizio. L'esercizio di tale diritto, per, in quanto regolato dalle norme e dai principi generali vigenti in tema di responsabilit civile per fatti illeciti, comportava posizioni di svantaggio dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati assistiti dall'assicurazione obbligatoria, specialmente a causa dell'onere della prova, non sempre agevole, che incombeva sul pubblico dipendente in ordine al nesso di causalit dell'evento dannoso con un comportamento colposo dell'amministrazione. In secondo luogo siffatta azione per l'indennizzo del danno consentiva il risarcimento dei soli danni patrimoniali, non chiaramente provabili, quando la lesione non avesse rivestito carattere di illecito penale. Inoltre rimanevano non indennizzabili i danni riportati in dipendenza di causa di servizio non riferibile a una vera co1pa dell'amministrazione. L'istituto dell'equo indennizzo, come stato posto in evidenza dal Consiglio di Stato (comm. spec., parere 11 giugno 1959, n. 1093), trova la sua causa genetica nell'esigenza di colmare le lacune del sistema conse guente all'abrogazione delle norme di cui al d. luog.le 1915 e al r.dJ. 1936 con l'assicurare all'impiegato, anche nell'assenza di responsabilit dell'amministrazione, un pi agevole ristoro dei pregiudizi subiti a cagione del serwzio in dipendenza di lesioni o infermit contratte per causa di servizio, che abbiano comportato la perdita dell'integrit fisica (articolo 68 del testo unico), o meglio una menomazione della integrit fisica (art. 48 del regolamento di esecuziol).e approvato con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686). In detto parere, per, si fa riferimento a menomazioni che non incidano sulla capacit di lavoro (quali uno sfregio, una deformazione ecc.); inoltre l'ipotesi di menomazioni che si manifestino dopo la cessazione del rapporto d'impiego, di cui all'art. 51, secondo comma, del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO regolamento, considerata di carattere eccezionale, in quanto nella specie si ammette ad indennizzo invalidit di chi non abbia pi. lo status d'impiegato statale . Ad una prima interpretazione restmttiva delle norme, alla luce di detto parere, per cui la corresponsione dell'equo indennizzo fu ritenuta fondata sul presupposto che fosse possibile all'impiegato, nonostante la menomazione, continuare ad esplicare il suo' servizio, segu un orientamento favorevole alla concessione del benefioio all'impiegato stesso . anche nei casi di menomazioni gravi al punto da determinarne l'immediata cessazione dal servizio, ed ai superstiti in caso di infortunio seguito da morte (Consiglio di Stato: Ad. gen. 6 luglio 1962, n. 1014; IV Sez., 11 luglio 1972, n. 689; I Sez., parere 294/75 del 5 marzo 1976). L'indagine fin qui svolta sui precedenti legislativi e sulle cause giu stificative dell'equo indennizzo fornisce validi e signi:filcativi elementi per determnarne la natura, i presupposti e le finalit, che sono tipici del l'istituto e divergono dalle carattemstiche proprie del trattamento di pensione, sia privilegiato che normale. La natura dell'equo indennizzo e quella della pensione privilegiata sono divers, come diversi sono i presupposti e le finalit; Il pvimo trova la sua giustificazione nel cosiddetto rischio professionale, escluso, per, di regola ogni onere assicurativo; consiste in una I ~ riparazione dei riflessi dannosi che la menomazione fisica, dipendente ' da causa di servizio, pu avere, da un punto di vista materiale e morale, nell'ulteriore vita di relazione e, quindi, anche eventualmente nell'ulteriore svolgimento del rapporto d'impiego, per cui non indispensabile presupposto della concessione la continuazione del rapporto stesso (cfr., per quest'ultimo arrgomento, Cqnsiglio di Stato, VI Sez., 17 ottobre 1962, n. 683); ha la sua logica e giuridica collocazione nel complesso delle I norme_ che riguardano posizioni e diritti derivanti dallo status di im' I* piegati, quali la aspettativa per infermit, il diritto ad assegni di attivit e a cure santarie a carico dell'Amministrazione, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e protesi; nella determinazione della misura dell'indennizzo concorrono, secondo criteri di equit e sulla base dei pa I rametri fissati dalla legge, oltre all'entit della menomazione dell'integrit fisica ed all'et, anche elementi relativi allo status dell'impiegato. I Il .Consiglio di Stato (IV Sez., 17 giugno 1964, n. 785), in ordine all'elemento teleologico dell'istituto, ha affermato che l'equo indennizzo ~ 1~.., stato introdotto con la duplice finalit, di confel1111are l'abrogazione, < :: gi disposta con la legge 6 marzo 1950, n. 104, dene norme anteriori c_he =' negavano qualsiasi diritto ad ulteriore risarcimento all'impiegato cui !i! fosse stato concesso il trattamento previsto dalle norme regolatrici del 11 rapporto di servizio o della quiescenza, per menomazione prodotta in 1, servizio e a causa di esso, e di dare, alla pretesa del dipendente di es-f: .. I f. ~j PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE sere risarcito un fondamento obiettivo, analogo a quello che infol1IIla la legislazione sulle assicurazioni sociali obbligatorie, svincolato dalla difficile prova nel nesso causale tra l'evento dannoso e un comportamento colposo della pbbica amministrazione . La pensione privilegiata, prescindendo dalla natura e . dalla durata del servizio, consiste nel particolare diritto soggettivo, con contenuto patrimoniale, che la cessazione del rapporto d'impiego o di servizio fa sorgere nel soggetto, qualunque sia la sua. et, quando causa: della risoluzione del rapporto sia. una invalidit cagionata da eventi di servizio, di tale natura ed entit da rendere il soggetto stesso del tutto inabile a continuare il servizio. Il diritto dell'equo indennizzo sorge, invece, indipendentemente dall'eventuale effetto inabilitante dell'infermit o della lesione,. per cui corrisposto, sempre allo stesso titolo di ristoro dei danni conseguenti a menomazioni .fisich attribuibili a causa di servizio, sia in costanza del rapporto di impiego . e perdurando lo stesso, come anche nell'ipotesi in cui questo venga a cessare; ;nel primo caso in aggiunta al trattamento economico di attivit con diritto a cure e ricoveri in istituti sanitari a carico dell'amministrazione, nel secondo, quando la menomazione dipenda da un medesimo evento dannoso, in concorso con la pensione privilegiata, la quale, per, .al disopra di ogni condizione che operi nell'ambito del rapporto d'impiego, ricerca la sua origine nell'effetto inabilitante dell'infermit o lesione dipendente da .causa o da concausa efficiente e determinante di servizio (art. 64 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092). Palesemente diversa dalla natura dell'equo indennizzo quella della pensione normale di riposo, che ha a suo fondamento il servizio inteso nlla sua durata, ha carattere di retribu;i;ione differita, diritto autonomo che sorge nell'impiegato all'atto della costituzione del rapporto d'impiego, ma che si perfeziona al momento in cui si realizzano tutte le condizfoni di legge. Concludendo, nel vigente ordinamento, l'equo indennizzo un diritto che trae il suo fondamento nella disciplina del rapporto d'impiego, nel quale ha titolo immediato e diretto, particolarmente evidente e incontrastabile nell'ipotesi di menomazioni che consentono la continuazione del rapporto stesso; estraneo al trattamento di quiescenza, con il quale in contrapposizione iconcettuale e teleologica, anche se con la p~nsione privilegiata sussistono relazioni, come il rapporto di compatibilit sia pure paTziale (artt. SO e 60 del regolamento di esecuzione pi volte citato); il che onfenna la diversit del titolo e le caratteristiche differenziali e qualificanti dei due istituti. Le controversie relative all'equo indennizzo, in considerazione della natura di questo, rientrano, pertanto, nella. giurisdizione dei tribunali RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 448 amministrativi regionali e del Consiglio di Stato (art. 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 29, n. l, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054) in generale e, per eccezione, in queHa della Corte dei. conti in sezioni riunite, limitatamente al personale da essa dipendente (art. 65 del testo unico n. 1214 del 1934), essendo il giudice amministrativo competente a conoscere, in via esclusiva, delle questioni del pubblico impiego. La competenza delle sezioni terza e quarta giurisdizionali ordinarie limitata dagli artt. 13 e 62 del testo unico n. 1214 del 1934 ai ricorsi contro provvedimenti definitivi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti (anche casse pensioni di istituti di previdenza) designati espressamente dalla legge. La pensione istituto pubblicistico autonomo, anche se qualche elemento apparentemente la rende affine ad altri benefici, nella sfera dei rapporti previdenziali ed assistenziali, comune essendo la esigenza previdenziale che essi soddisfano. E, laddove il citato art. 62 parla di assegni ed indennit, chiaro che essi non possono che riferirsi sempre al trattamento di quiescenza che, com' noto, comprende, oltre alla pensione, anche assegni ed indennit. Queste sezioni riunite hanno gi avuto occasi.one, in diversa fattispecie, di affermare che il ~oncetto di pensione non va definito alla luce di classificazione teoriche o astratte, ma va desunto dal linguaggio e dall'intendimento legislativi (Corte dei conti, sez. riun., 11 maggio 1977 n..79/B). La competenza giurisdizionale tassativa e viene attribuita espressamente dalla legge e, nel vigente ordinamento giuridico, manca una norma espressa che attribuisce alla Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, la giurisdizione in materia di equo indennizzo. Ne consegue che a determinare la competenza giurisdizionale dell'anzidetto organo devono 'concorrere due elementi fondamentali: la natura pensionistica delle controversie e l'appartenenza dell'ente erogatore alle categorie espressamente indicate dalla legge. Dell'equo indennizzo stata ampiamente illustrata la natura, diversa da quella pensionistica novmale e privilegiata, e in nessun modo ad essa riconducibile per le ragioni sopra esposte; quindi, ai fini in questione nessuna rilevanza pu assumere l'eventuale inserimento dell'istituto fra i rapporti cosiddetti previdenziali, perch tale rilevanza potrebbe emergere solo se nell'ambito di questi l'equo indennizzo trovasse collocazione in un rapporto specifico pensionistico, l'unico con effetto caratterizzante e decisivo per la devoluzione della controversia alla competenza giurisdizionale in argomento; il che non si verifica per la eterogeneit degli istituti. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU. QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 449 Rimangono, pertanto, fra equo indennizzo e trattamenti di diversa natura (assicurazioni sociali obbligatorie, rapporti previdenziali e assistenziali) analogia e affinit nei s~nsi e nei limiti di cui pi sopra si detto. Ed infine, non sembra priva di significato, ad ulteriore conferma dell'autoriomia degli istituti, la riduzione ad unit organica delle vigenti norme sul trattamento di quiescenza e di quelle suHe prestazioni previdenziali dei dipendenti dello Stato in due distinti testi unici, rispettivamente approvati con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e d.P.R. n. 1032 toei,di paridata, mentre l'equo indennizzo ha la sua sedes materiale. unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento). -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1979, n. 1833 -Pres. Mirabelli Rel. Carnevale -P.. M. Raja -A.N.A.S. (avv. Stato D'Avanzo) c. Cermenise (avv. Monterini). Espropriazione rper p.u. -Indennit ex art. 46. -Condizioni -Criterio di valutazione. Espropriazione per p.u. -Indennit ex art. 46 -Svalutazione monetaria successiva alla sentenza di I grado -Richiesta in appello -Ammissibilit. Il diritto all'indennit, prevista dall'art. 46 legge 25 giugno 1865, n. 2359 (ipotesi tipica di responsabilit per atti legittimi) per i danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica, spetta col concorso di tre condizioni: 1) attivit lecita deUa p.a. conseguente alla esecuzione di un'opera di p.u.; 2) produzione di n danno permanente che si concreta nella perdita o nella diminuzione di un diritto~ 3) nesso di causalit tra esecuzione dell'opera e danno, con la conseguenza che la prima condizione non trov applicazione quando la esecuzione dell'opera costituisca fatto illecito (mancata emanazione del decreto di esproprio), versandosi in tale ipotesi in tema di responsabilit per attivit illecita disciplinata dall'art. 2043 e.e. che d luogo al riconoscimento di tutti i danni (danno emergente e lucro cessante); la seconda condizione rapportata al danno effettivamente e oggettivamente cagionato, anche se non perpetuo, ma transitorio in rapporto alla durata eguale a quella della situazione di fatto creata dall'opera pubblica, la terza condizione si riferisce e comprende solo il danno cagionato dall'opera, nella differenza fra il valore del fonqo prima e dopo la interclusione (1). La richiesta di rivalutazione dell'indennit in conseguenza della svalutazione verificatasi dopo la sentenza di I grado pu essere formulata, anche per la primq volta, nelgiudiz,io di appello (2). (Omissis). -Con il primo motivo -denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonch (1-2) Sulla prima massima, che risolve ~nteressanti questioni di principio sulla indennit ex art. 46, cfr. Cass., 29 novembre 1977 :n. 5177, retro, I, 444. Sulla seconda, cfr. Cass., 4 mag.gio 1978, n: 2038, retro, I. 338. PARTE I, saz. IV,. GIURISPRUDENZA CIVILE il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia l'A. NA.S. si duole che la Corte del merito abbia ricollegato l'evento dannoso consistente nell'interclusione del residuo fondo. dell'Armenise al decreto di occupazione temporanea emesso in suo favore il 10 gennaio 1963 anzich all'espropriazion_~ pronuniata con decreto del 18 novembre dello stesso anno. in favore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bri, omettendo di dimostrare che la costruzione della circonvallaanzich all'espropriazione pronunciata con decreto del 18 novembre delto ha ritenuto sufficiente, con ci incorrendo nell'erronea applicazione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 e nel difetto di motivazione su punto decisivo da essa denunciati, l'avvenuta emanazione del decreto di occupazione, dalla cui ~secuzione sarebbero potuti derivare danni contingenti di altra natur~, ma non il danno permanente, conseipiente alla diminuzione di un diritto reale, preso in considerazione dalla norma erroneamente applicata. Il motivo infondato. La responsabilit della p.a. per le servit imposte e per i danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto in conseguenza dell'esecuzione di un'opera di pubblica utilit -prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, quale ipotesi tipica di respcmsabilit per atti leciti -ha come suo presupposto, necessario e insieme sufficiente, che il danno, in relazione al quale il proprietario del fondo pre_giudicato dall'esecuzione di un'opera pubblica chiede il riconoscimento di una indennit, sia ricollegabile alla detta esecuzione con nesso di causalit materiale. invece irrilevante che l'area -distinta dal fondo asservito o .permanentemente danneggiato -sulla quale la Qpera stessa stata eseguita sia, in virt di un provvedimento espropriativo emesso in suo favore o di altro titolo, di propriet della p.a. che l'ha realizzata, dal momento che l'eventuale illeceit dell'occupazione della detta area -se costituisce, nei confronti del proprietario di questa, un fatto illecito produttivo di un danno risarcibile a norma deH'art. 2043 e.e. -non vale ad escludere che l'esecuzione dell'opera pubblica su di essa realizzata possa porsi come causa di un pregiudizio di carattere permanente per altri fondi, ai proprietari dei quali non pu quindi disconoscersi il diritto all'indennit ex art. 46 della citata legge n. 2359 del 1865. Conseguentemente, una volta accertato che la costruzione della strada pubblica ad opera dell'A.N.A.S., realizzata in parte sul fondo di propriet della Laudati gravato di servit di passaggio a vantaggio del fondo di propriet dell'Armenise, aveva determinato l'interclusione as soluta del fondo dominante, la circostanza che l'esecuzione dell'opera pubblica fosse avvenuta durante l'occupazione d'urgenza del fondo servnte e, quindi, prima dell'emanazione del provvedimento di espropria- 452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione dello stesso fondo era del tutto ininfluente al fine di escludere che il diritto all'indennit per il danno derivato dall'interclusione cagionata dall'esecuzione dell'opera pubblica fosse sorto, in favore del proprietario del fondo rimasto intercluso e nei confronti dell'A.N.A.S., nel momento in cui. la trasformazione del fondo servente conseguente all'esecuzione dell'opera aveva impedito la continuazione dell'esevcizio della servit di passaggio e comportata, .come ulteriore e necessaria conseguenza, l'in- terclusione assoluta del fondo dominante. Al riguardo opportuno precisare che la Corte del merito -con trariamente a quanto sostiene l'A.N.A.S. -non ha ritenuto che il danno permanente per il fondo dell'Armenise sia derivato dall'esecuzione del provvedimento con cui era stata autorizzata l'occupazione d'urgenza, da parte dellastessa azienda, tra l'altro, del fondo servente per Ja costruzione della circonvallazione di _Bari, ma ha accertato, con un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimit, che la costruzione della detta opera pubblica, avvenuta in seguito all'occupazione d'urgenza e anteriormente all'espropriazione di parte del fondo dell'Armenise in fa vore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, aveva ca gionato l'interclusione assoluta dello stesso fondo, essendo stato utiliz zato per la realizzazione dell'opera pubblica, tra l'altro, il terreno distinto con la particella 58 del mappale 18 del catasto rustico di Bari sul quale gravava la servit di passaggio che consentiva l'accesso dal fondo del- l'Armenise alla strada provinciale di Bitonto. Di fronte a questo accertamento risulta -anzitutto -privo di base l'addebito, mosso dall'A.N.A.S. alla Corte del merito, di avere omesso di dimostrare che la costruzione della circonvallazione di Bari fosse stata eseguita prima della espropriazione parziale del fondo dell'Armenise. Il vizio denunciato di difetto di motivazione su un punto decisivo non infatti configurabile nella specie, dal momento che i giudici del merito hanno preso in esame il punto suindicato, pervenendo alla conclusione sorretta da una motivazione adeguata, anche se succinta, contro la quale la ricorrente non ha mosso alcuna delle censure consentite di insufficienza o di contraddittoriet -che la circonvallazione, nella parte che aveva determinato l'interclusione assoluta del fondo dell'Armenise, era stata eseguita prima dell'espropriazione parziale dello stesso fondo in favore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, Anche l'altro ad:lebito, di avere erroneamente applicato l'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, risulta mancante del suo presupposto di fatto, giacch la Co;t del merito ha ricollegato il danno conseguente all'interclusione assoluta del fondo dell'Armenise non gi all'occupazione di urgenza del fondo servente, ma alla costruzione dell'opera pubblica eseguita su di esso. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE !!, fondata invece la censura contenuta nl secondo motivo del ricorso, con il quale l'A.N.A.S. -denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dei princpi generali in materia di valutzione del danno ai fini della stessa norma nonch il difetto di motivazione -si duole che la Corte del merito abbia determinato l'indennit spettante all'Armenise. in base alla diminuzione di valore subita dal suo fondo, laddove, consistendo l'evento dannoso ricollegabile all'esecuzione della circonvallazione di Bari esclusivamente nella eliminazione di una servit di passaggio, la stessa indennit non avrebbe potuto non essere ragguagliata alla spesa occorrente per ripristinare la servit di passaggio cui il proprietario del fondo intercluso ha diritto nei confronti di uno dei suoi confinanti ai sensi degli artt. 11051 e segg. e.e. Il diritto all'indennit prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 postula, per il suo sorgere, il concorso di tre condizioni: a) una attivit lecita della pubblica ammi.nistrazione consistente nell'esecuzione di un'opera di pubblica utilit; b) l'imposizione di una servit o la produzione di un danno, di carattere permanente, che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto; e) il nesso di causalit tra la esecuzione dell'opera pubblica e il danno. Con riferimento alla prima condizione, la norma in esame non pu trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'opera pubblica costituisca un fatto iHecito, o perch l'opera stessa sia stata realizzata su un'area sulla quale la p.a. non aveva, in virt di titolo riconosciuto idoneo a tal fine dall'ordinamentQ, la facolt di costruirla o perch, nel realizzarla, la p.a. sia incrsa in colpa. In tale ipotesi infatti, si versa in tema di responsabilit della p.a. per attivit iUecita disciplinata dall'art. 2043 e.e., con la conseguenza che il danneggiato -se ha, da un lato, diritto al risarcimento che, a differenza dell'indennit _la cui misura trova il suo invalicabile limite oggettivo nel valore effettivo ed attuale del bne oggetto del diritto sacrificato, si estende a tutti i danni, nel duplice aspetto del danno emergente e del lucro cessante, legati al fatto illecito da un nesso di causalit materiale e che ne siano la conseguenza immediata e diretta -ha tuttavia :l'onere di provare fa colpa della p.a. Con riferimento alla seconda condizione il danno permanente, in particolare, soltanto quello effettivamente ed oggettivamente cagionato al fondo dall'esecuzione dell'opera pubblica; va inteso non gi nel senso che deve essere perpetuo ed irreparabile, ma in quello che deve essere non transitorio, e cio che deve avere una durata uguale a quella della situazione di fatto creata dall'opera pubblica; e deve consistere non gi nella perdita di una mera utilit economica, ma nella prdita o nella diminuzione di un diritto, il che si verifica sia nel caso in cui un fondo, rustico o urbano, oggetto di un diritto, sia materialmente danneggiato, sia nel caso in cui risulti soppressa o compromessa una condizione di 454 . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fatto essenziale per il godimento. o l'utilizzazione del fondo, sia, infine, nel caso in cui, pur in mancanza di un danneggiamento mat(_:!tiale del fondo, venga meno o sia menomato nelle sue possibilit di esercizio un diritto inerente al fondo che ne renda possibile o ne accresca il godi mento o l'utilizzazione. Con riferimento alla terza condizione, infine, la indennit comprende esclusivamente il danno che trovi la sua causa nell'esecuzione dell'opera pubblica; con la conseguenza che -ove il fondo subisca una molteplicit di danni, anche se della stessa natura, per effetto di diverse serie causali tra loro autonome ed indipendenti -mentre l'sistenza di altre . ause produttive di clarino non esclude. l'applicabilit dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, ri. 2359, l'indennit dovuta al proprietario del fondo a norma dello stesso articolo comprende soltanto quel danno che sia stato cagionato dall'esecuzione deH'opera pubblica. In relazione . alla seconda condizione, una volta che il danno pro dotto al fondo dell'Armenise dalla costruzione della strada pubblica con sisteva nella perdita della servit di passaggio che lo stesso Armenise aveva il diritto di esercitare sul fondo di propriet della Laudati sul quale l'opera pubblica era stata in parte realizzata, l'indennit non avrebbe potuto essere commisurata senz'altro, come ha erroneamente fatto la Corte del merito, alla differenza tra il valore del fondo dell'Armenise prima della sua interclusione conseguente al venir meno della servit. di passaggio necessaria per accedere alla via pubblica e quello attuale, ma. avrebbe dovuto consistre nell'equivalente economico del diritto perduto e, quindi nella somma occorrente per. la costituzione di una servit coattiva di passaggio che l'Armenise, quale proprietario di un fondo assolutamente intercluso, aveva il diritto potestativo di ottenere,. ai sensi dell'art. 1051 e.e., su uno o su pi dei fondi vicini. La determinazione dell'indennit avrebbe potuto essere riferita alla differenza tra i due valori suindicati soltanto neH'ipotesi in cui la somma corrispondente alla detta differenza fosse stata minore di quella neces saria per la costituzione di -una nuova servit di passaggio, in quanto l'indennit dovuta dalla p.a. per i danni cagionati dall'esecuzione di un'opera pubblica trova il suo limite. invalicabile nella diminuzione di valore subita dal . fondo dan_neggiato dall'esecuzione della detta opera.. In relazione alla terza condizione non avrebbe dovuto tenersi conto, ai fini della determinazione dell'indennit dovuta dall'A.N.A.S., della diminuzione di valore del fondo dell'Armenise conseguente alla ridu zione della sua estensione odginaria, che ne rendeva meno conveniente la conduzione, per effetto dell'espropriazione parziale di esso in favore del Consorzio per l'area industriale di Bari. La diminuzione di valore della parte residua del fondo parzialmente espropriato -correlata alla sua non conveniente utilizzabilit come entit produttiva autonoma - stata infatti cagionata non dalla ese- PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE cuzione della circonvallazione di Bari e dalla conseguente perdita della servit attiva di passaggio, ma esclusivamente daI'espropriazine par ziale, per cui di ess.a avrebbe potuto tenersi conto nella determinazione soltanto dell'indennit di espropriazione dovuta dal consorzio per l'area industriale di Bari e non anche dell'indennit dovuta dall'A.N.A.S. ai sensi deU'art. 46. della legge n. 2359 del 1865. La Corte di Bari, nel determinare la detta indennit, incorsa quindi nel duplice errore di averla commisurata senz'altro alla diminuzione di valore subita dal fondo dell'Armenise e di aver t~nuto conto anche di una diminuzione di valore dello stesso fondo che aveva la propria causa es.elusiva nell'espropriazione parziale di esso e non gi nell'esecuzione dell'opera pubblica. L'accoglimento del secoQdo motivo comporta l'assorbimento del ter zo motivo, con il quale -denunciando. il difetto di motivazione sulla motivazione del danno -l'A.N.A.S. censura la sentenza impugnata per avere la Corte del me_!ito omessa ogni motivazione in ordine alla deter minazione della diminuzione di valore subita dal fondo dell'Armenise, in quanto il giudic dl rinvio dovr procedere alla determinazione del l'indennit dovuta a quest'ultimo in_. base a criteri diversi da quelli seguiti di giudici d'appello e alla stregua dei quali gli stessi giudici hanno fissato la stessa indennit nella misura criticata d).lla ricorrente. L'assorbimento non si estende invece anche al quarto motivo, nella parte in cui l'A.N.A.S. -denunciando la violazione degli artt. 345 c,p~c. e 46 della legge .25 giugno 1865, n. 2359 -si duole che la Cort del merito abbia accolta la richiesta di rivalutazione dell'indennit in con seguenza della svalutazione monetari, formulata dall'Armenise soltanto nel giudizio di appello, oltre i -limiti. della svalutazione verificatisi sue-. cessivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. La censura investe infatti uri principio di diritto del quale dovr fare applicazione anche il giudice di rinvio e che, contrariamente all'assunto della ricorrente, assolutamente ineccepibile. La richiesta di adeguament in relazione all'incidenza della svaluta zione monetaria -per quanto concerne i debiti di valore, tra i quali compre!o anche queUo concernente l'indennit dovuta dalla p.a. ai sensi dell'art. 46 della kgge 25 giugno 1865 n. 2359 -non integra, infatti, una modificazione della domanda e, ancor meno, la proposizione di una do manda nuova, ma tende a consegu,ire, attraverso una aestimatio che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso petitum origi nario, e pu essere formulata, quindi, anche per la prima volt, nel giudizio di appello, concretandosi sostanzialmente in una sollecitazione rivolta al giudice ad esercitare il suo potere di tener conto, nel prov vedere sulla domanda, della sopravvenuta svalutazione monetaria fino al momento della liquidazione. -(Omissis). 456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 aprile 1979, n. l945 -Pres. Jannuzzi Est. Caccavale -P.M. Minetti -Prefettura di Torino (avv. Stato Fienga) c. Strafforello e Comune di Torino (u.c.). Circolazione stradale -Aree destinate al parcheggio Norme pubblicistiche per l'uso. del parcheggio -Parchimetri -Sistema per controllare l'ingresso e la sosta dei veicoli -Violazione delle nonne Applicabilit delle sanzioni -Legittimit. Ai sensi dell'art. 4, comma quinto, d.P.R. 15 giugno 1959, n, 393, i comuni possono destinare a fini di interesse' pubblico, per una pi adeguata disciplina della circolazione, nell'ambito dei centri abitati, aree nei luoghi pi idonei da usare per il 'parcheggio dei veicoli, dando cos luogo ad una situazione che si sdoppia in un duplice profilo, quello pubblicistico che attiene all'osservanza di norme di interesse pubblico dettate per l'uso del parcheggio (parchimetri) e quello privatistico che si instaura per l'affidamento in custodia dell'autoveicolo tra il privato ed il concessionario gestore del servizio, con la conseguenza che la sosta del veicolo senza la poss'ibilit di controllarne l'ingresso (nell'area destinata al. parcheggio) e la durata rende legittima l'applicazione della sanzione (1). (Omissis). -li ricorso della Prefettura di Torino fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. Successivamente alla soppressione, per effetto del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, della potest regolamentare prima riconosciuta ai comuni in materia di circolazione urbana (come per la circolazione silenziosa, per le segnalazioni semaforiche, per i divieti di sosta, ecc.) appartiene (1) In tal senso cfr. Cass., 4 marzo 1978, n. 1077; in Giust. civ. 1978, I, 1080. Sul Ticorso proposto nell'interesse della Prefettura si era rilevato: Vero che nel parcheggio con custodia, alla regolamentazione pubblidstica della sosta, si affianca l'offerta di un servizio che rea rapporti meramente negoziali tra l'utente e l'esercente, determinando a favore di quest'ultimo un' entrata d:i ,cJdiritto privato . Va per subito rilevato in proposito che nel parcheggio con custodia 1a :p1,esenza cohlat:wale di .tali ["apporti negoziali tra utente ed esercente non snatura affatto il distinto e fondamentale rapporto posto in essere dalla premessa di provvedimenti autoritativi di disciplina del traffico, .rapporto intercorrente t:J;"a cittadino e pubblica amministrazione. Ci anche perch il servizio di custodia, purr essendo gestit in l'egime di dkitto privato, assume finalit ed importanza di pubb1ico interesse, tanto .da poter essere esercitato solo dai comuni o su concessione dei comuni medesimi (art. 4, comma quinto, cod. str.), come il traspmto pubbHco, reD:"oga zione dell'acqua, del .gas, ecc. Collegando alla regolamentazione della sosta l'istituzione di un servizio di custodia, il comune non perde dunque la posizione di supremazia che gli PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 457 tuttavia ancora a quegli enti un potere di regolamentazione locale della materia, in considerazione delle particolari esigenze che di luogo in luogo possono imporsi per ragioni topografiche o demografiche. Cos rimasto nei poteri dei comurii (art. 4 d.P.R. n. 393 del _1959, comma quinto, lettere a) e e) stabilire con ordinanza del sindaco aree stille quali autorizzato il parcheggio dei veicoli e dare in concessione tali aree, destinate a parcheggio co~ custodia, con deliberazione del consiglio comunale, fissando le relative condizioni, di preferenza (comma sesto) agli Automobile Clubs, per la gestione del servizio di custodia. Per il combinato disposto deHe disposizioni contenute alle lettere a) e e) del cmma quinto dell'art. 4 del citato d.P.R., i comuni possono quindi destinare, a fini di interesse pubblico, riconoscibili in una pi adeguata disciplina della circolazione, nell'ambito territoriale. dei centri abitati (art. 4, comma primo) aree nei luoghi pi acconci da usare per il parcheggio dei veicoli ed in parrticolare per il parcheggio con custodia dei veicoli (con facolt di affidarne la gestione a terzi, preferibilmente all'A.C.I.), adibendo anche a parcheggio non custodito porzioni della stessa area o altra area posta nelle immediate vicinanze. Nel primo caso, quello del.la istituzione di parcheggio con custodia di veicoli, pacifico che la situazione si sdoppia in un duplice profilo~ quello pubblicistico che attiene . aN'osservanza di norme di interesse pubblico che possono essere dettate per l'uso del parcheggio (quale che sia l'interprretazione dell'inciso fissando le. relative condizioni che si legge all'art. 4, comma quinto, lettera e), a proposito della concessione in gestione dei parcheggi) e quello pdva:tistico che si instaura per l'affidamento e l'assunzione in custodia dell'autoveicolo fra il privato ed il concessionario gestre del servizio. compete nei 'l'apporti di diritto pubblico disciplinati da:l codfce della strada; cos manterr dl potere di sanzionare, attraverso gli accertamenti deHa vigilanza urbana, la violazione alla .stessa regolamentazione temporanea de1la sosta, conservando .nel contempo, come esercente del servizio di custodia, le r<'l'gioni aventi titolo ll1el rapporto negoziale con l'utente. I due elementi (limitazione della sosta e contratto di custodia), pur talora connessi, conservano natura ed effetti giuridici diversi: il .pnimo elemento s.i pone nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico dmprontati al potere di supremazia della pubblica amministrazione; il .secoihdo elemento 1s!i colloca nell'ambito dei ;rapporti di diritto privato .instaurati nella gestione di servizi di generale dnteresse. Donde l'dndubbia esistenza, nella specie, di una violazione al divieto di sosta nell'area a parchimetro a cagione deH'omesso pagamento della tariffa, secondo la ~egittima regolamentazione della sosta adottata dal comune di Torino, e l'assoluta inconferenza del richiamo aH'art. 23 dehla Costituzione di cui alla sentenza del pr.etre, articolo questo che, nella specie, per le ragioni suesposte, nulla ha a che vedere con il caso -in esame. GUIDO FIENGA 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 458 II primo rapporto, che quello sottoposto all'esame della Suprema Corte nella presente causa (e rion la prima volta, posto che gi di recente essa ha avuto occasione di occuparsene con sentenza n. 1017 del 1978, la quale ha affermato la legittimit della sanzione irrogata all'automobilista il quale fruisca del parcheggio senza azionare il relativo meccanismo di controllo) ha per contenuto il godimento del suolo pubblico da parte del rprivato nei limiti in oui, sempre a prescindere dal rapporto privatistico parallelo con il gestore del servizio di custodia,. esso compatibile con "ia disponibilit dello stesso suolo ed alle finalit cui esso destinato, da rparte di altri soggetti: ed a garantire tale finalit si collocano le disposizioni che dall'ente pubblico opportuno siano dettate onde evitare un eccessivo prolungarsi della sosta del veicolo nell'area di parcheggio e conseguente compressione del possibile godimento della stessa opportunit da parte di altri conduttori di autoveicoli. Si inseriscono in tal modo nel rapporto le norme intese a stabilfre orari di sosta, collegati a volte con tarfffe differenziate devolute al custode del veicolo nel rapporto di carattere privato, ma per le considerazioni ora accennate, da queste tariffe i11dipendenti nell'ordine delle finalit di interesse generale e, coerentemente, si determina la necessit. ,tecnica di un sistema di controllo del rperiodo di durata della sosta del veicolo sull'area di parcheggio, la quale postula quindi la registrazione, in qualche modo, dell'ora nella quale avviene l'ingresso del veicolo nell'area medesima. Non dubbio che tutto ci rientri nei poteri dell'ente, tutta volta che attiene alla disciplina dell'uso da parte di soggetti privati di aree pubbliche, le quali non cessano di esser tali anche nei casi di concessione a terzi della gestione della custodia. I parchimetri sono appunto quelle apparecchiature dotate di mecca. nismi idonei a soddisfare le esigenze . di controllo cui dianzi si faceva cenno, i quali messi in movimento mediante l'introduzione di una. moneta, la quale peraltro destinata a costitiure la base del compenso. per un tempo minimo di sosta alla custodia, registrano i tempi successivi di permanenza del veicolo sull'area. Escluso che la moneta abbia alcuno scopo ricollegabile alla sua funzione di mezzo di pagamento all'interno del rapporto pubblkistico, alle cui finalit giova unicamente per la materiale attivit di propulsione del meccanismo di registrazione dei tempi di sosta, funzione l"al~ra che assume invece soltanto nell'ambito del rapporto privatistio cui ine- risce il servizio di custodia al quale provvede il concessionario gestore e del quale la moneta costituisce il corrispettivo, non si vede come possa attribuirsi effetto impositivo da parte del Comune . ad una mera esigenza di messa in funzione del meccanismo di registrazione dei tempi di sosta in funzione della disciplina della durata della sosta medesima, PARTE I, SEZ. IV; GIURISPRUDENZA CIVILE quando l'obbligo del. pagamento di una somma, la quale pu corrispondere, a seconda del tempo, ad una o pi monete metalliche di un determinato valore nummario, discende uni.camente dall'adesione dell'automobilista al contratto di custodia del veicolo, adesione che interviene per iil fatto stesso della sua introduzione nell'area delimitata del parcheggio nella consapevolezza delle clausole che disciplinano il rapporto, clausole rese note al pubblico normalmente attraverso avvisi collocati sulle stesse colonnine dei parchimetri o nelle il.oro immediate vicinanze. a questo rapporto ed a corrispettivo di questo servizio che la moneta o le monete sono destinate e '1a loro idoneit. come disco metallico a mettere in funzione le apparecchiature predisposte a registrare i tempi di sosta ai fini di regolarne non soltanto il compenso della custodia, ma pure a determinarne e limitarne, in definitiva, la durata al fine, di interesse generale, della Hberazione dello spazio pubblico entro termini congrui di tempo, non vale ad alterare l'autonomia deHa duplice destinazione dell'oggetto impiegato, n a creare interferenza fra l'una e l'altra funzione. Lo svolgimento novmale su vie parallele dei due rapporti esclude ogni commistione di finalit .o sovrapposizione di obblighi. necessario pensare ad ipotesi ptologiche e quindi anormaili del rapporto privatistico fuori della previsione, per cos dire, del suo svolgimento fisiologico, per ipotizzare un obbligo di introduzione della moneta indipendente dalla sua finalit essenziale di corrispettivo della custodia, trasferito cos a livello di tributo. In tal caso comunque si ha pure una impossibilit di controHo dell'ingresso del veicolo nell'area. di parcheggio e della durata della sosta e legittima risulta quindi la sanzione irrogata all'automobilista il quale lasci il suo veicolo in tali condizioni. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito ne1l'annullamento della sentenza !impugnata quello condizionatamente proposto in via incidentale della sig.ra Straffarello in punto di inidoneit della segnaletica esistente in :loco ad' imporre l'uso del parchimetro. Il giudice del merito, pervenuto alla decisione della illegittimit dell'ordinanza prefettizia, non ha neppure esaminato tale eccezione nella precedente fase: essa potr essere. conosciuta ora, in sede di rinvio, dal nuovo giudice del merito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 3 aprile 1979, n. 1916 e Pres. Moscone - Rel. Meo -P.M. Gambogi -Del Re (avv. Cianfrocca) c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato G. Azzariti). Ordinamento giudiziario -Responsabilit dei giudici -Limiti. La responsabilit del giudice limitata alle ipotesi previste dagli . artt. 55 e 74 c.p.c. (e nello stesso senso va limitata la responsabilit della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA,TO p.a. dalla quale egli dipende), perch solo in tai ipotesi il giudice attua non la volont della legge ma la propria ingiusta volont, mentre in ogni altro caso egli, essendo super partes ed attuando nel giudizio non la sua personale volont n quella dell p.a. da cui dipende, ma la volont della legge, non compie un'attivit in cui possa ravvisarsi un comportamento suo proprio, onde i suoi legittimi provvedimenti, in quanto viz~ati da (frrori in procedendo o in iudicando, potranno essere riformati, revocati o annullati, ma non considerati alla stregua di fatti illeciti fonte per esso giudice di responsabilit (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il dolo del giudice costituisca presupposto indispensabile per la proposizione dell'azione di responsabilit della pubblica amministrazione in ordine ai danni cagionati dall'espletamento dell'attivit giudiziaria, ed al r1guavdo assum che tale responsabilit trasce~de quella penale del giudice, sussistendo per qualsiasi attivit dell'organo giudicante suscettibile di essere autonomamente perseguita, anche quando il difetto del dolo escluderebbe l'azione penale nei conironti del giudke. Deduce poi, che, contrariamente a quanto ha affermato la Corte di appello, nell'atto di citazione erano stati specificamente indicati fatti commissivi ed omissivi ben identificati e colpevolmente reiterati ]Jel tempo, fatti ch'erano da ritenere dolosi in senso lato per l'omissione di indagini in oui erano incorsi i giudicanti relativamente agli elementi assunti a base del convincimento, onde non si trattava nella specie di svolgere un'attivit inquisitoria in ordine a fatti dolosi nn dedotti, ma di compiere un'attivit di valutazione in ordine a fatti singolarmente denunciati con l'atto introduttivo del giudizio: valutazione attraverso la quale la Corte di merito avrebbe dovuto formare il proprio convincimento sulle violazioni denunciate da esso Del Re in ordine all'ammissibilit della domanda, e ci con particolare rifer- mento alla suddetta omissione di indagini, concretantesi in un'attivit negativa avente una sua sostanziale autonomia produttiva, sia direttamente che indirettamente, di effetti giuridici in senso Iato, la quale, ove .non si fosse potuto o voluto qualificare come dolosa, andava peraltro considerata per un non liquet in o~dine alla doman.da proposta dal .querelante. La censura priva di fondamento. A nrma degli artt.. 55 e 74 c.p.c., che prevedono la responsabilit dei giudici e .dei magistrati del pubblico ministero per i danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, tale responsabilit limitata alle sole (1) Si tratta di un principio pacifico: cfr. Corte Cost., 14 marzo 1968, n. 2, in Foro it., 1968, I, 585 e Cass., Sez. Un., 6 novembre 1975, n. 3719, in Foro it., 1976, I, 2868, con nota. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 461 ipotesi di dolo, frode e concussione o di rifiuto, omissione o ritardo ingiustificati di atti d'ufficio. Le sezioni unite di questa Corte Suprema, nell'affermare che la responsabilit del giudice esclusa a! di fuori delle ipotesi anzidette (cfr. sent. 6 novembre 1975, n. 3719), hanno ravvisato la ratio de11e citate disposizioni nella singolarit della funzione da questo esercitata, nella natu:m dei suoi provvedimenti e nella sua posizione rispetto alle parti, rilevando che solo nei casi sopra menzionati il giudice attua .non la volont della legge ma la propria ingiusta volont, mentre in ogni altro caso egli, essendo super partes ed attuando nel giudizio non la sua personale volont n quella dell'Amministrazione da cui dipende, ma quella della legge da lui appdicata, non compie un'attivit in cui possa ravvisarsi un comportamento suo proprio, onde i suoi legittimi provvedimenti; in quanto viziati da errori in procedendo o in iudicando, potranno essere riformati, revocati o annullati, ma non considerati alla stregua di fatti illeciti, fonte per esso giudice di responsabilit. D'altro canto, le stesse sezioni unite con l'anzidetta decisione hanno ritenuto, conformemente al giudizio espresso in precedenza dalla Corte costituzionale (cfr. sent. 14 marzo 1968, n. 2), che la limitazione delle responsabi1it ai soli casi sopra richiamati opera anche nei confronti della Amministrazione della quale il giudice dipende, e ci sia perch la volont attuata nel giudizio non n quella personale del giudice n quella dell'amministrazione di Grazia e Giustizia, ma quella che il giudice ritiene essere la volont della legge, allf!. quale soltanto egli soggetto nell'esercizio della funzione giurisdizoinale, sia inoltre perch all'infuori delle ipotesi previste dall'art. 55 c,p.c. non pu porsi la resipon- sabilit dello Stato in mancanza di qualsiasi nonna che autorizzi una estensione della responsabi[it oitre :la sfora iil cui si pu ipotizzare quella dell'autore effettivo del fatto: norma che rion ravvi!labile neppure nel disposto dell'art. 28 Cost., il quaie, ne11'estendere allo Stato e agli enti pubblici .la responsabilit civile per gli atti compiuti dai funzionari . e dipendenti in violazione di diritti, fissa, come presupposto di tale estensione, quello che sussista la responsabilit di costoro secondo le leggi penali, civili e amministrative, onde in virt di tale disposto. la pubblica amministrazione responsabile solo nei casi in cui lo sono i suoi agenti. Ora, a tali rprindpi. si pienamente attenuta la Corte di appello nel ritenere nella specie insussistenti, in base a quanot dedotto dall'attore, i presupposti per l'insOJigenza della resiponsabilit de11a pubblica amministrazione. Essa ha, infatti, rilevato che, secondo ,l'esposizione dei fatti contenuti nella citazione, nessuno dei magistrati operanti nei vari processi penali poteva considerarsi imputabile di dolo, frode o concussione o di i;nancat~ compimento di un atto del suo ministero, sicch RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 462 rettamente ha escluso che in tali fatti potessero ravvisarsi gli estremi di una responsabilit oivile di detti magistrati e, quindi, della pubblica amministrazione. Questa, infatti, come si visto, non pu essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni se non nei limiti in cui pu essere affermata la responsabilit di costoro, sicch privo di pregio appare l'assunto del ricorrente secondo cui 1a responsabilit dello Stato pei danni anzidetti sussisterebbe anche quando il difetto di dolo nel giudice escluderebbe l'azione penaJJ.e. Infatti, poich la concussione e l'omissione od il rifiuto di atti di ufficio sono delitti per la cui configurabilit richiesto il dolo deH'agente, e poich all'infuori di tali ipotesi di reato, la responsabilit del giudice pu essere affermata solo quando l'attivit del medesimo sia qualificata dall'elemento psicologico del dolo, senza il quale non potrebbe sussistere neppure l'ipotesi della frode, deve ritenersi che la mancanza di siffatto elemento escluda in ogni caso detta responsabilit, .non potendo questa, per espressa disposizione di legge, essere svhi.colata da1lo specifico presupposto del dolo; con la conseguenza che, ove manchi tale presupposto, va esclusa anche '1a responsabilit dello Stato. Il che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, impedisce di ravvisare la responsabilit in rparola nel provvedimento del giudice che si risolva in un non liquet quando questi abbia ritenuto senza dolo (pur se colposamente) di non poter decidere sulla domanda, giacch anche l'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 55 c.p.c. (quella cio del giudice che senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti, e, in generaJJ.e di compiere un atto del suo ministero); nella quale dovrebbe farsi appunto rientrare il prov vedimento anzidetto, presuppone, per fa sua sussistenza, la mala fede dei giudice, ricorrendo solo nel caso che l'azione o l'omissione in essa contemplata rivesta gli estremi del delitto previsto dall'art. 328 c.p., come chiaramente si desume. da:l capoverso di quest'ultimo articolo, secondo cui nei confronti del magistrato, il reato sussiste quando con corrono le condizioni stabilite dalla legge per esercitare contro di lui l'azione civile. Ma a prescindere da tali considerazioni, comunque da rilevare che nella specie, secondo l'incensurabile accertamento compiuto dalla Corte di merito, il contenuto della citazione introduttiva non consente in alcun modo di ravvisare nei fatti ivi esposti gli estremi di un rifiuto, di un'omissione o di un ritardo di provvedimenti o di atti da parte dei magistrati cui tali fatti si riferiscono. Come, invero, si afferma nena sentenza impugnata con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, Ie. critiche mosse nella citazione a detti magistrati concernono esclusivamente ipotesi di errori commessi per negligenza nello esame e nella valutazione di deduzioni e documenti processuali; ed appunto PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 463 in relazione a tale esame e valutazine che nell'atto intiroduttivo si . parla di omissioni per avere i giudici trascurato, nella formazione del loro convincimento, di prendere in considerazione elementi di prova offerti dal Del Re o risultanti dagli atti, ci che pu solo configurarsi <:ome un errore in procedendo costituito da difetto .di attivit del giudice (non quindi, di omissione di provvedimento), il quaile si concreta in un vizio del procedimento del tutto estraneo a1le ipotesi previste dall'art. 55, primo comma, c.p.c., e in particolare a queHe di cui al n. 2 dell'articolo stesso. Rettamente, pertanto, la Corte di appello ha concluso che, quand'an. che fosse stato possibile acclarare quanto dedotto dall'attore ne1l'atto introdu~tivo del giudizio, non sarebbero comunque sussistiti i presupposti per la declaratoria di responsabilit della pubblica amministrazione, essendo pervenuta a tale conclusione dopo avere escluso che il Del Re con le sue deduzioni avesse inteso riferirsi alle 1potesi di dolo, frode o concussione o di omissione o rifiuto di atti di ufficio. Convincimento, questo, basato su una va~lutazione del contenuto della citazione che contrariamente a quanto assume il ricorrente,. la Corte di Roma ha compiutamente effettuato con riferimento ai fatti ivi allegati, per cui da ritenere insussistente l'asserito difetto di attivit del giudice di merito in ordine a detta valutazione, la quale pertanto si sottrae al sindacato di 1legittimit di questa Corte Suprema, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato accertamento diretto a stabilire se detti fatti potessero qualificarsi dolosi in senso lato, come sostenuto dal Del Re. Tale qualificazione, infatti, non tmva alcun riscontro nella legge, 1a quale limita la responsabilit del magistrato alle ipotesi anzidette, il cui carattere tassativo esclude la possibilit di equiparare al dolo in senso tecnico (qual quello' cui s riferisce la citata norma) situa zioni psicologiche diverse, come fa colpa grave. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 aprile 1979, n. 2092 -Pres. Ferrnti -Rel. Renda -P. M. Pelace -Inadel (avv. Sansone) c. Ospedali degli Infermi di Pavullo nel Frignano (avv. Cavasola) e Ministero del Tesoro (avv. Stato D'Amato). Lavoro -Contributi previdenziali -Contenzioso -Foro competente -Giudice del lavoro Criteri. Ai senis dell'art. 444 c.p.c. (come modificato dalla legge n. 533 del 1973: competentr il pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente ), il contenzioso relativo alla contribuzione previdenziale si concentra s'itl luogo in cui esiste l'apparato organizzatorio mediante il quale l'ente creditore accerta o riscuote i contributi, con la conseguenza che 464 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO presupposto per la sua applicazione che non solo esista un ufficio dell'ente, ma che questo, in base a regole di normazione primaria (legge) o secondaria (regolamenti), risulti preposto a detto settore di attivit (e non sia, invece, unicamente erogatore di assistenza sanitaria) (1). (Omissis). -Con la proposta istanz di regolamento di competenza, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'ari. 444 c.p.c., e degli artt. 4 del r.d.l. 23 1uglio 1925, n. 1605, 19, 33, 34 e 36 del r.d. 20 dicem_ bre 1928, n. 3239, 27 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, si sostiene che nessun compito inerente all'accertamento e alla riscossione dei contributi rintra nelle. attribuzioni delle sedi periferiche dell'istituto, non rilevando la distinzione fra accertamento e riscossione evidenziata dal pretore, e la coincidenza fra uffici provincia.ili dell'l.N.A.D.E.L. e tesorerie provinciali, che, anche se curano la riscossione, non sono uffici periferici dell'isttuto, il quale e rimane titolare del credito contributivo. L'istanza fondata. L'art. 444 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 533 del 1973, attribuisce la competenza a conoscere delrle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria relative agli obblighi dei datori di favoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempi I ~ mento di tali obblighi, al pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente. I I ~ La ratio .. di tale disposizione ana!loga .a quella che presiede. alle norme sul foro eraria!le (art. 25 cp.c.), in quanto volta ad agevolare la. 1:: ~:: gestione delle. controversie da parte dell'ente pubblico, che disponga ~~ all'uopo di uffici decentrati, concentrando i fori territoriali generali in '!'~< I ~ qtie1lo del luogo in cui ha sede detto ufficio decentrato. ~== Se, dunque, la norma in esame v6lta a fars che il contenzioso relativo alla cntribuzione previdep.ziale si concentri nel luogo in cui esiste l'apparato organizzatorio mediante il quale l'ente creditore accerta I I ~i e/o riscuote i contributi dovuti~li, presupposto per la sua applicazione che non solo esista un ufficio dell'ente, ma che questo, in base a regole di norma~ione primaria (legge) o secondaria (regc;Mamenti che l'ente pu darsi in base al potere; spettantegli come ad ogni altro ente pubblico, di autonomia) o comunque in base ad un obbiettirvo modo di essere dell'assetto organizzativo che l'ente si sia dato in base_ ai suoi poteri di autarchia o autoorganizzazione, esternamente rilevabile, risulti preposto a detto settore di attivit (e non sia, invece, ad esempio, unica Ij mente erogatore di assistenza sanitaria). Deve, insomma trattarsi non di una qualunque articolazione dell'ente I a livello periferico, bens di un apparato organizzatorio qualificabile come I I 1:! f (1) Cfr. Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 1977, n. 1693. v.::: --11 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE o:rgan, vale a dire centro di imputazione di rapporti, !legittimato in base a specifica competenza per materia (ovvero dotato di competenza generale), e per territorio, in modo che sia possibiJe individuare in virt di criteri predeterminati se l'affare di cui si controverte rientri o meno nelle attribuzioni dell'ufficio-organo. . quanto, in sostanza, ritenuto da.autorevole dottrina, la quale i.dentifica il foro territoriale con la sede dell'ufficio d~ll'ente, che promuove il .giudizio per l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'applicazione d~lle relative sanzioni; si deve, cio, ravvisare detto foro con riguardo ad un ufficio dell'ente che risulti, non caso per caso, bens alla stregua di norme di portata generale ed atte quindi ad assicurare uniformit, costanza, e certezza di criteri, che fra le attribuzioni deH.e sedi periferiche sia compresa anche la gestione contributiva; onde non possono accettarsi i prospettati criteri, secondo cui la competenza territoriale potrebbe essere collegata a:l luogo in cui un qualche ufficio deM'ente previdenziale gestisca in concreto almeno. una parte del rapporto assi curativo, ovvero della mancanza di distinzione, all'interno dell' ufficio , di ratorio di analisi -Diniego di autorizzazione " Preclusione all'iscrizione all'albo -Legittimit del diniego Sussiste. Impiego pubblico -Esercizio di professione -Biologi dipendenti ospedalieri -Sanitari ospedalieri -Preclusione all'esercizio -Sussiste. Condizione indispensabile per poter esercitare la professione di biologo l'iscrizione al relativo albo professionale, iscrizione che non consentita ai biologi pubblici dipendenti (1). Legittimamente l'Autorit sanitaria competente (medico provinciale) nega l'autorizzazione a gestire in proprio un gabinetto di analisi ad un (l-3) Chiara e .puntuale applicazione del prinoipio che vieta l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione -salvi i casi tassativamente ed espressamente previsti -ai pubblici impiegati e funzionari ai quaili -come noto - consentito solo di svolgere le funzioni di perito e di arbitro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appa.rtenenza, con iscrizione -a loro richiesta -.in un elenco speciale ex art. 61 t.u. n. 3/1957 e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 478 biologo che presti servizio quale sanitario ospedaliero e pertanto si trovi nella posizione di impiegato pubblico {2). Poich il d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, uniformandosi ai criteri dettati dalla legge-delega n. 132 del 1968 (c.d. legge Mariotti) ha consentito di esercitare la libera professione all'esterno dell'ospedale solo ai medici con funzioni di diagnosi e cura (assistenti, aiuti, primari) che abbiano optato per il servizio a tempo definito , non pu ritenersi apportata alla predetta normativa -con riguardo agli altri sanitari ospedalieri (ivi compresi i biologi addetti ai laboratori di analisi ex art. 16, sesto comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) e al personale amministrativo alcuna deroga al principio generale secondo cui ai pubblici dipendenti non consentito di regola l'esercizio della libera professione (3). legge 396/1967 (cfr. fa termini Sez. VI, 8 novembre 1977, n. 815, in Il Consiglio di Stato, 1977, I, 1723; Sez. IV, 16 novembre 1976, n. 1079, ivi, 1976, I, 1182; T.A.R. Sardegna 3 maggio 1977, n. 191, in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1977, I, 2496). Ha recentemente r.ibadito che i biologi irivestono fa qualit di dipendenti pubblici da un ente pubblico non economico (quale per l'appunto l'ente ospedaliero) -con conseguente inapplicabili.t de1la disoipltna dello statuto dei lavorator.i -il pretore di Montevarchi, respingendo con provvedimento 7 mairzo 1979 (causa di Javoro R.G. 21/79) un alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 2280 e.e., sia per la sua formulazione testuale, espressa in un assoluto divieto, sia per la tutela degl'interessi che essa ha di mira (con sicuri riflessi nella vita economica, interessata al sano funzionamento, fino al momento della loro estinzione, degli enti societari a base capitalistica, che costituiscono la massima espressione soggettiva dell'attivit produttiva), che non sono quelli delle parti dell'attivit negoziale di ripartizione dei beni sociali (s che queste possano derogare in tutto o in parte alla disciplina nor mativa), ma, nella loro generalit, quelli dei terzi estranei a tale atti vit negoziale, che da questa potrebbero rimanere pregiudicati. Ne discende che erroneamente la Corte di merito ha impost~t<> la propria decisione sulla qualificazione dell'azione proposta dal credi tore insoddisfatto come azione surrogatoria, laddove trattavasi di azio ne diretta ed autonoma proposta dal creditore in virt di una legitti mazione propria a far dichiarare nei confronti della societ e del socie> Matarazzo la nullit del riparto delle quote operata dal liquidatore, al fine di conseguire dalla prima -e subordinatamente dal secondo in base all'art. 2456 e.e. -il pagamento dell'imposta definitivamente accer tata prima della cancellazione della societ. Il ricorso principale va, pertanto, accolto per quanto di ragione ed in relazione ad esso la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna, la quale si uniformer al se guente principio di diritto: Dopo lo scioglimento di una societ per azioni e la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta mal grado la preesistenza di crediti rimasti insoddisfatti, i creditori sociali hanno azione diretta contro la societ in persona del liquidatore (azione autonoma rispetto a quella concessa dall'art. 2456, secondo comma e.e., e con essa compatibile), allo scopo di far valere nei confronti della so RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ciet i loro crediti rimasti insoddisfatti e di far dichiarare la nullit della ripartizione fra i soci dei beni sociali, operata dal liquidatore in violazione della norma imperativa dettata' dal primo comma dell'art. 2880 e.e. e sanzionata dal primo comma dell'art. 1418 dello stesso codice. (Omissis). CORTE .DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 gennaio 1979, n. 642 -Pres. Iannuzzi Est. Santosuosso -P. M. Silocohi (conf.) -Nicol c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mercatali). Imposta di registro -Enunciazione -Atto. enunciante soggetto a registrazione solo in caso d'uso -Tardivit della registrazione dell'atto enunciato Sussiste. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62). La registrazione dell'atto enunciato da considerare tardiva quando sia tardiva la registrazione dell'atto enunciante, anche se questo soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso (1). (Omissis). -Il ricorrente ripropone in questa sede la sua tesi, se condo cui la registrazione tardiva dell'atto enunciante non pu far .di venire tardiva anche la registrazione dell'atto enunciato, se questo non era soggetto a registrazione fin dall'origine. La tesi va disattesa. Come stato rilevato nella sentenza impugnata, la convenzione ver bale enunciata in un altro atto scritto resta soggetta anch'essa all'im posta quando di essa si faccia uso; e questa evenienza si verifica al momento dell'enunciazione. Ne deriva he detta convenzione sconta l'im posta di registro nel momento in cui l'atto enunciante avrebbe dovuto essere registrato e non quando di fatto questa registrazione sia tardi vamente operata dal contribuente. In questo secondo caso, quindi, an che la registrazione dell'atto enunciato deve ritenersi tardiva. Bd invero, il caso d'uso di cui parla la legge di registro non si identifica con l'enunciazione in un atto che sia presentato alla regi strazione, bens con l'enunciazione in un atto soggetto a registra zione. -(Omissis). t ~:: (1) Decisione di evidente esattezza. Non constano precedenti specifici. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 489 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1979, n. 941 -Pres. Mirabelli Est. Martinelli -P. M. Dettori (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Tanin) c. Sechi. Imposta di ricchezza mobile e sui fabbricati -Fabbricato destinato ad attivit commerciale Fabbricato conferito in societ di fatto -Soggezione all'imposta sul fabbricati a carico del socio -Esclusione. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 72). La non soggezione all'imposta sui fabbricati di immobili destinati ad attivit commerciale si verifica anche quando l'immobile di propriet del socio sia conferito, anche in godimento, ad una societ di fatto che esercita attivit commerciale (1). (Omissis). -Con l'unico motivo l'amministrazione delle Finanze dello Stato, lamentando la violazione dell'art. 73 t.u. n. 645 del 1958, cen sura l'impugnata sentenza per aver omesso di considerare che la con cessione dell'agevolazione in esame presuppone che il possessore del l'immobile sia lo stesso soggetto titolare dell'impresa commerciale nella quale viene utilizzato il bene. In proposito rileva che dagli atti non ri sulterebbe che il Secchi sia titolare della licenza. commerciale riguardante tale impresa (atteso che la medesima risulta esclusivamente intestata alla Minieri); e che mai quest'ultimo ha dichiarato alcun reddito derivante da attivit commerciale. La censura destituita di fondamento. Infatti, l'art. 72 t.u. n. 645 del 1958, non ipu non trovare applica zione -in base al principio dell'ubi eadem ratio ibi eadem dispositio anohe nell'ipotesi in cui il bene immobii.le sia stato conferito in godimento ad una societ di persone (nella specie: societ di fatto) dai soci (o da uno di essi) che di tale bene siano possessori a titolo di propriet a di altro diritto reale di godimento; sempre che, di fatto, i me desimi -come in subietta materia -partecipino all'attivit commerciale. Invero, la societ di persone, pur avendo un'autonomia patrimo niale, e costituendo per la pregressa legislazione (ma non per quella attualmente in vigore, in base ad uno ius singulare, subicto autonomo di obblighi tributari (ex art. 8 t.u. cit.), indubbiamente un ente sprovvisto di personalit giuridica. Questa Corte ha, gi in precedenza affermato che l'art. 72 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il quale stabiliisce che non si fa luogo ad impo {1) H principio potrebbe essere .accettato ma occorrerebbe una maggior chiarezza sul confedmento e sull'esclusione che il conferente riceva un corrispettivo per l'uso dell'immobile e la societ detragga dal suo reddito di ricchezza mobile il costo dell'uso medesimo. 10 ~ 490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ ~ 1 I ~ sizione sul reddito dei fabbricati, quando il possessore lell'immobile eserciti direttamente nel medesimo l'attivit commerciale, cui la costruzione speoificatamente destinata, non concretizza una norma di stretta f i' interpretazione, ma va intesa come una disposizione diretta, in conforI ;; ~ i: mit con i princpi generali di cui agli artt. 69 e 70 t.u. cit., ad evitare che il reddito della costruzione, allorch contribuisca alla produzione del reddito commerciale -come tale assoggettato nella sua totalit all'imposta di ricchezza mobile -sia, inoltre, autonomamente colpito, ~ senza che tale imposizione corrisponda ad una autonoma entrata del i contribuente. A tale fine l'intestazione della licenza commerciale ad una sola persona fisica non elemento sufficiente per escludere l'esistenza di una societ di fatto, e di conseguenza la possibilit di applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 72 t.u. cit. nel caso in cui il bene immobile sia conferito in godimento per l'esercizio commerciale da altro socio, I non intestatario della licenza (cfr. Cass., sent. 29 novembre 1977, n. 5182). Nella subiecta materia la commissione centrale, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, in quanto congruamente moti-. vato ed immune da vizi logici, ha accertato che il Secchi, cointestatario I ~ dei beni immobili, utilizzati nell'impresa commerciale, era socio di fatto della medesima, unitamente alla Minieri. -(Omissis). ili ~: lii f CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1979, n. 945 -Pres. Aliotta Est. Caturani -P. M. Caristo (conf.) -Comune di Perugia c. Ministero *1:., ' delle Finanze (avv. St_ato Freni). = i:~ Imposta di registro Agevolazione per ,gli impianti sportivi Approva [,li zione preventiva dei progetti da parte degli organi preposti allo sport e del prefetto Necessit. (I. 2 febbraio 1939, n. 302, art. 1 e 3). Il parere della commissione sportiva del C.O.N.J. e l'approvazione del progetto da parte del prefetto, ambedue preventivi, sono condizione I[ per l'applicabilit dell'agevolazione per la costruzione, l'acquisto, l'adat ~ .tamento e il restauro di impianti sportivi (1). m rn (Omissis). -La questione sottoposta all'esame del collegio con l'uni-m co motivo del ricorso proposto dal comune di Perugia, stata risolta {; I ~ da questo S,C. nel senso che la esenzione da ogni tassa sugli affari pre (1) Massima esattissima che pu considerarsi ormai consolidata (Cass.,. 5 ottobre 1973, n. 2488 e 19 aprile 1977, n. 1449, in Riv. leg. Fisc., 1974, 250 e V g 1977, 1503. lii' - ;I';, . . Wl#tliflJ.~l-l'IMlwtJ?Effft11'1'#W#faikillfffi'ef!&:tWf~,q: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vista da:ll'art. 32 d.l. 2 febbraio 1939, n. 302, applicabile alle opere contemplate nel precedente art. 1 (costruzione, acquisto, adattamento, restauro, modifiche di impianti sportivi) soltanto se la idoneit degli impianti a soddisfare il pubblico interesse sia stata accertata dagli organi amministrativi preposti allo sport secondo il procedimento all'uopo prescritto che comprende anche l'approvazione prefettizia dei progetti, la quale quindi si pone come un presupposto per concedere l'agevolazione (Cass., 3 ottobre 1973, n. 2488; 28 febbraio 1977, n. 1449). Tale indirizzo che si discosta da quello seguito dalla sentenza 13 lugli 1971, n. 2276, che con!!ider non necessaria, a fini della agevolazione in esame, la preventiva approvazione prevista dall'art. 1 della legge, deve essere ribadito in questa sede. Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 302, sostiene che l'approv~ione dei progetti necessaria come atto del procedimento di espropriazione per pubblica utilit non invece ai fini dell'esenzione tributaria, la quale sarebbe dalla legge collegata alla sola destinazione oggettiva dell'opera, all'infuori di ogni accertamento preventivo da parte dell'amministrazione l'effettivit della destinazione a scopi sportivi potrebbe invece essere controllata dagli uffici finanziari a posteriori ed il suo difetto determinerebbe la decadenza dei benefici fiscali. La censura non fondata. Come gi sottolineato nei precedenti di cui sopra, la legge (art. 3 d.l. 2 febbraio 1939, n. 302) accorda l'esenzione tributaria da ogni tassa sugli affari agli atti necessari non per l'esecuzione di ogni impianto sportivo, ma degli impianti idonei a soddisfare il pubblico interesse l'accertamento di tale idoneit deve essere compiuto dagli organi amministrativi preposti allo sport, non dagli organi all'amministrazione finanziania. Ci sufficiente -poich previsto soltanto un esame preventivo da parte della commissione del Comitato Olimpico Nazionale (art. 1 dal d.l. 2 febbraio 1939, n. 302) -per negare la possibilit di un riscontro a posteriori, come confermato dal fatto che non nella specie ipotizzabile una decadenza dall'agevolazione fiscale (i cui presupposti devono perci essere necessariamente accertati in via preventiva) per il fatto stesso che non -imposto un termine entro cui l'opera deba essere compiuta o il preteso controllo del suo carattere sportivo debba essere eseguito. E ohe il parere della commissione sportiva e l'approvazione del progetto non siano previsti per servire a soli fini della espropriazione risulta confermato dal rilievo che essi non sono imposti soltanto per la costruzione o modificazione di impianti sportivi, ma anche per il loro acquisto o restauro, vale a dire in relazione a casi in cui non occorre far luogo alla espropriazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO 492 In conclusione, la sentenza impugnata avendo ritenuto fondata la pretesa della finanza basata sul presupposto (non contestato) che nella specie era mancata l'approvazione dell'opera da parte del prefetto, non merita la censura formulata col ricorso che pertanto deve essere respinto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 febbraio 1979, n. 1035 -Pres. Mirabelli Est. Cantillo -P.M. Morozzo della Rocca (conf.). -Soc. Clamor (avv. Varvesi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano). Imposta di registro Registrazione di ufficio Appalto Legittimit Modi di acquisizione del documento Irrilevanza. (r.d. 30 dicembre 1933, n. 3269, art. 18, d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, art. 6). L'amministrazione, che ha il potere (in mancanza di registrazione o di denunzia di contratto verbale) di procedere di ufficio alla registrazione dei contratti di appalto in base alla semplice notizia della loro esistenza, legittimamente applica l'imposta a contratti la cui esistenza sia stata accertata in sede di ispezione eseguita in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4; pertanto irrilevante ogni questione sul legittimo possesso dei contratti, sul fatto che fossero o meno sequestrabili perch non conformi al bollo, sul potere dell'amministrazione di verificare il normale assolvimento dell'imposta di registro (1). (Omissis). -La societ ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denunzia la violazione degli artt. 16, 18 e 73 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 11, 15 e 16 del regolamento approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1926, in relazione al r.d. 3 gennai.o 1926, n. 63, nonch omessa motivazione su punto decisivo, e censura la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto legittimo l'accertamento eseguito dalla polizia tributaria. Si sostiene che questa, in materfa di imposta di registro, in cui vige il principio di spontaneit della registrazione, non ha poteri di accesso e di verifica presso il contribuente per la ricerca di atti da sottoporre alla formalit, essendole eccezionalmente consentito dall'art. 16 del regol. cit. soltanto di attingere, di propria iniziativa, notizie ed elementi per l'accertamento presuntivo dei contratti tassativamente indi (1) Giurisprudenza il contro1lo dell'esatta misura del tributo. dovuto per effetto del condono che influisce sull'estinzione (a ci si potr pi opportunamente P\{'ovvedere secondo quanto dispone il capov. dell'art. 11), ma la condonabilit (I'an) dell'imposta oggetto di controversia. Ma soprattutto proprio :il trasferire ogni possibile controversia sulla condonabilit alilo strumento di salvaguardia previsto dal capov. dell'art. 11 che finirebbe col frustrare uno degli scopi fondamentali della eccezionale normativa del 1973 e cio quello di troncare ile pendenze tributarie. Dichiarata immancabilmente l'estinzione del giudizio, che aveva gi importato una pi o meno lunga attivit processuale (molti .gtudizi erano pendenti innanzi alla Corte di cassazione), se viene modificato il provvedimento di condono per violazione delle norme che lo disciplinano, si dovr iintrodurre una nuova 1controversia dal principio (con trioorso al:la commis1sione di primo grado) prima per decidere sull'an della condonabHit e poi, rin caso negativo, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 501 estinzione del giudizio e la compensazione delle spese), con il verificarsi di una delle tre situazioni elencate nella norma, ossia con l'iscrizione a ruolo, la liquidazione o il pagamento del tributo dovuto in applicazione del decreto n. 660 del 1973. L'effetto processuale che il legislatore ha ricollegato in via automatica ad una delle indicate situazioni sostanziali (purch queste risultino, ovviamente, comprovate mediante atti formalmente regolari) si produce dunque ope legis (nell'art. 11 testualmente detto: i giudizi si estinguono... restando compensate le spese) a causa dell'avvenuta definizione della controversia tributaria con il sistema speciale previsto dal decreto n. 660 del 1973, definizione che sia stata richiesta dal contribuente e ritenuta attuabile dalla finanza. Il giudice dinanzi al quale in corso il procedimento relativo alla vertenza tributaria definita secondo il sistema anzidetto non pu che prenderne atto, limitandosi a dichiarare l'estinzione del giudizio a norma del primo comma dell'art. 11. La operativit dell'effetto che, sul piano processuale, il legislatore ha voluto riconnettere a quella definizione non pu ritenersi subordinata, come sostiene l'amministrazione ricorrente, anche al controllo della conformit della definizione stessa alle regole e condizioni stabilite nel decreto n. 660 del 1973, con la conseguenza -secondo la tesi prospettata -che soltanto in caso di riscontrata ricorrenza di tutti i requisiti indispensabili, il giudice sarebbe tenuto a dichiarare la estinzione del giudizio, mentre questo dovrebbe invece proseguire ad ogni effetto, pur di fronte all'avvenuta definizione del rapporto tra la finanza e il contribuente, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto non conforme a legge il provvedimento amministrativo di applicazione del decreto del 1973. per riprendere la stessa controversia di merito che era stata ogigetto del giudizio estinto; con ci non solo si 1getta alile ortiche tutta l'attivit processuale gi svolta con molto onere per gli ufifici giudiziari e per ile parti che hanno subito l'estinzione con compensazione di spese, ma si costriingono le parti a riproporre ila controversia innanzi ad una ;giurisdizione (le commissioni) eventualmente diversa da quella precedentemente adita e che al tempo costituiva il giudice naturale. vero che una tale eventualit prevista daJ legislatore nell'art. 11 e pu sempre verificarsi quando l'estinzione sia stata dichiarata de plano e suc cessijt.amente il'ufficio ['itenga di dover modLficare il provvedimento che assume contrario a legge. Ma ill'on sembra conveniente ['endere necessaria questa even tualit, anche quando tempestivamente, prima che l'estinzione sia dichiarata, venga so!J.ecitata la verifica della spettanza .del condono. DoV1rebbe ;pe!'ci !ritenersi, pi corretto e pi utile, come nelle precedenti pronun:zJie, verificare subito e definitivamente ~e fa controversia definibile per condono, lasciarrldo i:! minore spazio possibile al procedimento di rettifica del capov. dell'art. 11. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 502 Il tenore letterale della norma, considerato anche in relazione alla ratio dello speciale provvedimento sulla definizione delle controversie ancora pendenti (tale ratio -giova ribadirlo -consiste nell'intento, tra l'altro, di agevolare la eliminazione del. contenzioso tributario arretrato), esclude la possibilit, da parte del giudice dinanzi al quale il procedimento in corso, di esercitare, in questo caso particolare, il normale potere-dovere di controllo sui requisiti di legittimit intrinseca, oltre che estrinseca, del provvedimento ammissivo del beneficio del condono. Il particolare vigore con cui il legislatore ha inteso di promuovere il fenomeno della estinzione dei giudizi, disciplinando perfino la regolamentazione delle spese, non consente di configurare la possibilit -di fronte all'avvenuta definizione della controversia in sede amministrativa di un controllo cos penetrante, sulla sostanza della definizione stessa, da esplicarsi rispetto a tutte le molteplici questioni connesse all'applicazione delle norme contenute nel decreto n. 660 del 1973. Un siffatto controllo, che di volta in volta implicherebbe la soluzione di problemi non solo giuridici ma anche di natura tecnica e contabile, come quelli riguardanti i parametri della misura dei tributi nelle varie ipotesi, finirebbe col frustrare uno degli scopi fondamentali della eccezionale normativa del 1973, e cio quello di troncare le pendenze tributarie, anche in vista della intervenuta riforma del contenzioso in questo settore (come stato osservato nella citata sentenza n. 895 del 1978 di questa Corte Suprema). La interpretazione, nel senso avanti indicato, delle disposizioni di cui all'art. 11, primo comma, del decreto n. 660 del 1973 -per quanto riguarda l'estinzione dei giudizi in corso - avvalorata dalla considerazione che il legislatore, nella seconda parte dello stesso articolo, ha previsto e disciplinato la possibilit di modifica, .da parte dell'amministrazione finanziaria, o di contestazione, da parte del contribuente, della intervenuta definizione del rapporto tributario in caso di errore materiale o di violazione delle norme contenute nel decreto. In tali ipotesi, e soltanto in tali ipotesi eccezionali, stato apprestato uno strumento di salvaguardia, sia a tutela dell'amministrazione che del contribuente, che deve trovare attuazione in modo autonomo, e cio in separata sede, in via amministrativa ed eventualmente giudiziaria, affinch l'errore commesso possa essere corretto, ovvero eliminata -con tutte le conseguenze -la violazione delle norm contenute nel decreto del 1973. Ma proprio la previsione di tale eventualit -non preclusa in conseguenza dell'avvenuta estinzione del giudizio . che era in corso -conferma che il legislatore ha inteso di collegare la operativit della fattispecie estintiva soltanto alla sussistenza dei presupposti enunciati nella :, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 503 . .irto comma dell'art. 11) senza possibilit, in quella fase, -dtti:gare l'indagine nei termini avanti specificati, essendo possibile una contestazione sulla conformit sostanziale dell'atto amministrativo di definizione del rapporto ai principi del provvedimento legislativo del 1973 soltanto in via autonoma rispetto al procedimento destinato ad estinguersi ed estintosi per effetto del verificarsi degli eventi contemplati nel primo comma dell'art. 11. Si deve quindi concludere che la tesi sostenuta dalla ricorrente si rivela inconciliabile, sul piano sistematico e su quello concettuale, con le disposizioni contenute nella norma speciale in esame. Alla stregua di tutte le considerazioni esposte deve concludersi che, intervenuta la definizione della controversia tributaria in sede amministrativa, e verificatasi la fattispecie estintiva prevista nel primo comma dell'art. 11 del decreto n. 660 del 1973, non possibile che il giudice dinanzi al quale il processo in corso allarghi la sua indagine oltre il riscontro della sussistenza degli elementi costitutivi della suddetta fattispecie estintiva (iscrizione a ruolo, liquidazione o pagamento dell'imposta), per cui il giudice stesso tenuto, in caso di documentata dimostrazione di uno degli elementi indicati, ad emettere declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. A conforto della propria tesi la ricorrente ha richiamato la giuri I sprudenza di questa Corte Suprema secondo cui, ai fini della sospensione del giudizio dopo fa presentazione della domanda di condono, il l ~ giudice dinanzi al quale il processo pendente pu accertare la riconducibilit della controversia tra quelle per le quali previsto il cosid~ 11 . I .detto crondono fiscale (Cass., 13 febbraio 1978, n. 651). Quache decisione di questa Corte (Cass., 20 novembre 1976, n. 4370) ' ha ritenuto applicabile il medesimo principio anche nell'ipotesi in cui ' alla domanda di condono sia seguita la definizione della controversia ~ I~ in sede amministrativa, in quanto il giudice dovrebbe egualmente veri . ficare la rispondneza del provvedimento applicativo del condono a tutti i requisiti prescritti, disapplicandolo in caso di riscontrata illegittimit, con conseguente diniego della declaratoria di estinzione del giudizio. I I ~: I ~ Questo orientamento estensivo non pu essere confermato perch le considerazioni e gli inconvenienti avanti esposti pongono in risalto -dopo l'esame dei molteplici aspetti della questione sollevata dalla ricor rente nel presente giudizio -che di fronte alla realizzazione della fat tispecie estintiva di cui all'art. 11, non resta spazio per ulteriori indagini e controlli in quella fase, salva -come si precisato avanti -la pos sibilit di far valere in separata sede i diritti connessi alle situazioni contemplate nell'ultimo comma dell'art. 11. Il ricorso va, pertanto, rigettato. -(Omissis). I I w.~ fp;~ r..::.~::.~.:.-;.:;.;:-". - RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1979, n. 1216 Pres. Mirabelli . Est. Sandulli . P. M. Commarota (conf.) -Cassata (avv. Mittiga) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). Imposte e tasse in genere Imposte :indirette Prescrizione lnterru zione Azione del contribuente in via giurisdizionale Ricorso inam missibile contro decisione Conservazione dell'effetto interruttivo. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 89). La prescrizione interrotta con ricorso del contribuente a norma dell'art. 89 dell'abrogata legge sulle successioni (o dell'art. 140 della legge di registro) con domanda in sede giurisdizionale, che non corre finch dura il giudizio, non riprende il suo corso dopo la pronuncia definitiva che sia stata impugnata con ricorso inammissibile (nella specie ricorso alla commissione centrale contro decisione di commissione provinciale di valutazione) (1). (Omissis). -Con l'unico motivo, le ricorrenti -denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 86 e 89 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 29 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 -sostengono che -prescrivendosi, a norma dei citati articoli, l'azione della Finanza per richiedere il pagamento dell'imposta di successione con il decorso del termine (1) Decisione da condividere. Giova ric~dare che, sempre con riferimento aill'ipotesi del ricorso bligazioni quale singolo, che pu avere luogo nelle varie fattispecie per una maggiore garanzia della societ e reciproca dei soci o .per altri motivi. Infatti, vanno distinte la. manifestazione della volont del socio come tale, quale componente dell'organo della societ, l'assemblea, diretta alla formazione della volont sociale espressa dalla stessa nella delibera, e quella dello stesso come singolo, contrapposto alla societ, al pari di ogni estraneo. stato assunto dai soci o con esipressione diretta, se pure implicita, di consenso o per effetto della deliberazione maggioritaria (ammesso che un tale obbligo possa essere -imposto a maggtloranza) che ha egualmente valore negoziale di assunzione di obbligazione. Certo che se nell'assemblea i soci hanno assunto l'obbligo di sottoscrizione (successivamente adempiuto), trasformando fa facolt di opzione in impeigno a sottosccivere, si stipulata una convenzione di cui il verbale documenta quanto meno Ja enunciazione. Non sembra che ~'obbl:igo di non far entrare nuovi soci . neLla compagine sociale possa sottmrsi all'imposta dell'art. 28 con i:! facile espediente di farlo risultare come imposizione unilaterale dell'ssmblea sovrana : o questa imposizione non obbligatoria, o se lo .. tassibile. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 562 In tale materia, gi questa Suprema Corte, nel confermare l'inapplicabilit~ dell'art. 85 della tariffa al sovrapprezzo delle azioni, ha precisato che per l'applicazione a quest'ultimo dell'imposta .di cui all'art. 28, occorre che l'att() enunciante il relativo obbligo di pagamento consenta di identificare la convenzione enunciata in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo ed.alla sua reale portata, in guisa da fornire non .solo la prova della sua esistenza, ma addirittura il preciso titolo, e che, in particolare, lo stabilire se in un verbale di delibera di aumento del capitale sociale risulti enunciato un obbligo assunto dagli azionisti di sottoscrivere le nuove azioni e di pagarne il sovrapprezzo costituisce un accertamento . di fatto insindacabile in cassazione, se congruamente motivato in base alle risultanze processuali (Cass., 7 ottobre 1967, n. 2291). Dalla stssa Suprema Corte stato, poi, analogamente affermato, in una simile controversia, che, se da un lato l'art. 2441 e.e. attribuisce un diritto ai soci a ricevere l'offerta delle nuove azioni in opzione, d'altra parte sussiste un.a loro facolt di accertarle o meno, e non un loro obbligo, salva espressa pattuizione, onde nelle relative delibere di aumento del capitale non pu ravvisarsi sempre e necessariamente un impegn dei soci al loro acquisto, che sia tassabile ex art. 28). , invece, indispensabil che tale impegno sia stato assunto, sia pure implicitamente: perci, il verbale di assemblea, a questo riguardo, va interpretato tenendo conto delle espressioni usate nel medesimo, secondo che manifestino, o no, la volont di soci di impegnarsi uti singuli alla relativa sottoscrizione delle nuov azioni (Cass., 29 novembre 1976, n. 4494). , perci, da concludere, per l'assenza di un negozio unitario e in mancanza del menzionato impegno espresso, che non sussiste un'ipotesi di negozio sottoposto a condizione, quando ~ come precisato nella sentenza impugnata con accertamento congruamente motivato in riferimento al citato art. 2441 e.e. slle opzioni e al significato letterale e logico della deliberazione -manchi l'espressione di quell'impegno dei soci uti singuli, il quale, per le caratteristiche dell'imposta di registro, non pu essere desunto da elementi estranei all'atto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2324 -Pres. Mirabell Est. Carnevale -P. M. Valente (conf.) -Bergamini (avv. Zoppis) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposta complementare Redditi da partecipazione :in societ per azioni Accertamento .di maggior reddito nei confronti della societ . Conse guente accertamento del reddito del socio Prova della percezione Necessit. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 135, lett. d). Ai fini dell'imposta complementare, il reddito derivante dalla partecipazione in societ per azioni concorre a formare il reddito complessivo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 563 del socio in misura pari all'ammontare degli utili percepiti; di conseguenza, nel caso sia stato definitivamente accertato a carico della societ un reddito superiore a quello risultante dal bilancio, non pu essere com-. preso nel reddito complessivo del socio la corrispondente quota di partecipazione se non sia data la prova, anche con presunzioni .gravi precise e concordanti, dell'effettiva percezione (1). (Omissis). -Gli altri tre motivi -prospett~ndosi con esso, sia pure sotto diversi profili, un'unica questione -debbono essere esaminati congiuntamente. Con essi il ricorrente -denunciando la violazione dell'art. 135, secondo comma, lett. ti), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 2729, primo comma, e.e., nonch l'omissione, l'insufficienza e la contraddittoriet della motivazione -addebita alla commissione tributaria centrale di aver ritenuto sufficiente a far presumere la distribuzione di utili da parte delle societ di capitali di cui egli e la moglie erano soci e la percezione degli stessi utili da parte dei soci la circostanza che, in sede di concordato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dovta dalle societ, fossero state considerate tassabili spese contabilizzate in bilancio ma effettivamente non sostem~te, omettendo di prendere in esame, per confutarli, gli argori:mti contrari e gli elementi di fatto contenuti nelle decisioni della commissione distrettuale e della commissione provinciale. Le censur proposte colgono nel segno. Ai fini dell'imposta complementare sul reddito, l'art. 135, secondo comma, del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, distingueva, agli effetti della valutazione dei singoli redditi cumulabili per la determinazione del reddito complessivo imponibile, i redditi derivanti da partecipazione in societ semplici, in (il) La decisione affronta un delicato problema che risolve solo parzialmente. dndubbiamente esatta fa premessa che per formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, mentre si tiene conto per intero dei ["edditi derivanti dahla partecipazione in .societ di persone che si presumono sempre totalmente distribuiti (art. 135, lett. e, del t.u. del 1958), si deve tener conto soltanto degli utili concretamente percepiti quando essi derivano da!Ja partecipazione in societ .di capitaH (art. 135, lett. d). Ci perch spetta insindacabi.lmente all'assemblea deldberare la distribuzione totale o parziale (o anche nessuna distribuzione) degli utili relizzati dalla societ nel periodo di imposta (art. 2433 e.e.). Ma questo presuppone che ,gli utili non distribuiti in que11'esercizio, e che restano nel patrimonio defila .societ sotto forma di riserva o in qualunque altro modo, potranno essere distribuiti in seguito, e in quel momento tassati, sotto forma di distribuzione deHa riserva o dei fondi iscritti in bilancio che s>iano suscettibili di riduzione, di riduzione di capitale, di realizzo di plusvalenze o, al limite, al momento dello scioglimento della societ. La sentenza in nota opportunamente ricorda, secondo costante giurisprudenza, che l'utHe, nel concetto tributario dell'art. 135, ha un significato 564 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO SIATO nome collettivo e iri accomandita semplice da quelli derivanti dalla partecipazione in societ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilit limitat e a cooperative. Mentre i primi venivano, infatti, valutati in misura pari all'ammontare dei redditi netti delle societ proporzionalmente alla quota per la quale il contribuente aveva il diritto di partecipare agli utili sociali, dovendo ritenersi che il reddito netto accertato in capo alla societ fosse stato ripartito tra i soci; i secondi erano valutati in misura pari all'ammontare degli utilia qualunque titolo' o in qualsiasi forma percepiti dal contribuente, dovendosi ammettere che solo con la ripartizione degli utili si verificava il trasferimento del reddito dalla societ di capitali al socio. Riguardo ai secondi, in particolare, se doveva riconoscersi, avuto riguardo all'ampia formulazione della norma contenuta nell'art. 135, secondo comma, lett. d), del testo unico citato, che la nozione fiscale di utile, .assunta dalla legge tributaria, come elemento di riferimento per la valutazione del reddito, aveva un ambito e un significato pi vasto di quello di dividendo -cio di utile distribuito in base ad una deliberazione, adottata dall'assemblea sociale in occasione dell'approvazione del bilancio annuale, con cui l'utile netto da questo risultante viene ripartito tra i soci, comprendendo qualunque incremento verificatosi nella sfera patrimoniale del socio in dipendenza della sua partecipazione alla societ, quali che fossero la forma e il titolo dell'attribuzione; tuttavia, in tanto poteva configurarsi un reddito del. socio, quale presupposto dell'imposta complementare sul reddito complessivo, in quanto una parte della ricchezza della societ fosse stata da questa distribuita ed effettivamente percepita dai soci (v. sent. 25 luglio 1975, n. 2902). Ai fini della valutazione dei redditi derivanti dalla partecipazione a societ di capitali costituiva quindi elemento essenziale ed imprescindi pi ampio del dividendo distribuito annualmente in base aHa deliberazione di assemblea che approva il bifancio. :E> chiaro dthilque che la non inclusione nel reddito complessivo dell'imposta complementare degli utiili prodotti dalla sciet (ed in capo ad essa tassati con l'imposta di ricchezza mobile) e non distribuiti, presuppone che questi (( figurino nel bilancio )) e se ne possa se .guire la sorte nei bilanci futuri. Nel caso di specie avveniva che a carico dellia societ era stato definiti vamente accertato un ieddito di ricchezza mobile superiore a quei11o dichia rato e risultante dal biJancio. La senteinza in nota ha quindi osservato che anche in questo caso il maggior reddito societario pu formare il reddito com plessivo de1 socio solo se effettivamente percepito, pur ammettendo che la percezione, che ovviiamente non risulta daJla deliberazione che approva il bilan cio, pu essere dimostrata anche con presunzioni; il maggior reddito prodotto dal:la societ potrebbe infatti aver formato riserve occulte senza essere perce pito dai soci. Ma qui si pone il probfoma, eluso della senteinza in esame, se il reddito accertato a carico della societ possa, in conseguenza dell'accertamento tribu PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 565 bile l'effettiva percezione, da parte del socio, del dividendo o di altra utilit attribuitigli dalla societ, la cui prova poteva esser~' fornita o attraverso le risultanze del l:>ilancio annuale approvato dall'assemblea dei soci o -nel caso in cui queste fossero state disattese e si fosse proceduto in via induttiva all'accertamento dell'imponibile della societ ai fini dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta sulle societ -mediante presunzioni, purch rispondenti ai requisiti, prescritti dall'art. 2779, primo comma, e.e., della gravit, della precisione e della concordanza. In questa seconda ipotesi, il fatto ignoto della percezione di utili da parte dei soci-, pur non dovendo apparire come l'unica conseguenza possibile dei fatti noti sui quali la presunzione veniva fondata, in 'base . ad un nesso di conseguenzialit assoluta ed esclusiva, doveva essere tuttavia univocamente deducibile dal fatto o. dai fatti noti attraverso un procedimento logico basato sul criterio ,dell'id quod plerumque accidit. Con la conseguenza che, se il fatto noto (come ad esempio l'occultamento di utili realizzati dalla societ mediante la contabilizzazione in bilancio di spese non sostenute) poteva giustificare, in base alle regole della comune esperienza, l'alternativa inferenza di pi fatti ignoti (come, ad esempio, sia la distribuzione degli utili occultati ai s~ci sia la formazione di riserve occulte), nessuno di questi poteva essere presunto a preferenza degli altri, giacch ciascuno qi essi era ugualmente accettabile o ugualmente contestabile. Alla stregua dei principi suesposti la cir::stanza che il reddito della societ. ai fini dell'imposta di ricchezza mobile fosse stato definito in misura superiore a quella indicata in bilancio non poteva quindi ritenersi sufficiente, dq sola, a far presumere che una parte di tale maggior reddito della societ, in proporzione della sua quota di partecipazione, costit.uisse tario, rientrare nel bilancio e realizzare quella condizione, di cui si detto, che pu consentire la non !inclusione nel reddito complessivo del socio. Sembra doversi dare rfaposta negativa. Come spetta insindacabilmente all'assemblea deliberare la distribuzione degili utHi, cos spetta ad .essa soltanto approvare il bifancio e dare alla parte degli utili non dlistribuiti una destinazione con la collocazione in una posta del bilancio. L'Ufficio finanziario che accerta un maggior reddito non solo non si .deve preoccupare di aggiustare il bilancio ma non ha sicuramente il potere di dare una coHocazione al maggior utrile accertato e meno che mai pu sostituirsi aJl'assemblea nel deliberare di non distribuire in tutto o in parte gli utili (o i maggiori utili). Non esistendo per Ja parte del maggior reddito accertato a carico della societ la deliberazion dell'art. 2433 e.e., questo maggior reddito non pu non considerarsi distribuito. Ci non. tanto perch ila distribuzione occulta la sorte pi probabile che pu 'avere avuto il reddito non iscritto in bilancio, ma perch la distribuzione si deve necessariamente presumere, per evitare un vuoto di imposizione, quando :manchi la deliberazione di non distl'ibuzione e contestule coHocazione in bilancio della somma non distribuita. L'art. 135, lett. d, nel prevedere che for - RASSEGNA.DELL1AWOCATURA DELLO STATO 566 reddito di ogni sin~olo socio, da includere nel reddito complessivo imponibile agli effetti dell'imposta complementare sui redditi. La commissione tributaria centrale, invece -trascurando per di pi di riesaminare, come era nei suoi poteri ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (v. sent. 19 settembre 1978, n. 4195), gli elementi di fatto utilizzati dalla commissione provinciale per escludere che lesodet di capitali alle quali partecipavano il ricorrente e la moglie potessero considerarsi. come societ di comodo o a ristretta base familiare e di esaminare gli altri elementi di fatto prospettati in proposito dall'attuale ricorrente -ha sostanzialmente fondata la presunzione dell'avve nuta percezione di utili da parte dei soci sulla sola circostanza che i redditi delle dette societ erano stati definiti in sede di concordato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in misura superiore a quella indicata nei bilanci per l'avvenuto recupero alla tassazione di poste contabilizzate in bilancio come spese risultate come non effettivamente sostenute, oltre che sull'affermazione, assolutamente mancante di motivazione, che le medesime societ fossero societ di comodo. -(Omissis). mino il reddito complessivo solo gli utHi percepiti, si basa sull'ipotesi regolare che esista una deliberazione che approva un bilancio veritiero; ma in realt la regola naturale che gli utili siano distribuiti, a meno che non sia espressamente deliberato il contrario. Il problema si ripresenta tale quale anche nell'attuale sistema delle imposte dirette. Atlfa formazione del reddito complessivo soggetto dell'IRPEF con. corrono i redditi di capitale derivati daJ,a partecipazione in soceit (art. 41, lett. e, d.P.R. n. 597/1973) nel periodo di imposta nel g.uale sono stati percepiti (art. 42) e nella misura risultante dai relativi titoli (art. 43); ma ancor pi esplicitamente riaffermato (arg. art. 45) che ogni ripartizione di riserve o altri fondi iscritti in bilancio costituite con utm, anche in precedenti periodi di imposta, concorre a formare H reddito complessivo. Pertanto gli utili della societ che non siano distribuiti (soggetti immediatmente all'IRPEG) devono figurare comunque in bilancio, altrimenti essi non possono non formare il reddito. complessivo del socio ai fini dell'IRPEF. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 aprile 1979, n. 2414 -Pres. Mirabelli Est. Sensale -P. M. Berri (conf.) -Marini (avv. !annetti Del Grande) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Concordato -Natura Oggetto -Interessi Non sono materia di concordato. Il concordato, quale atto unilaterale di accertamento compiuto con la collaborazione del contribuente che diventa definitivo per ambedue le parti producendo effetti uguali a quelli dell'accertamento non impugnato, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 567 ha per oggetto, nelle imposte indirette, esclusivamente la base imponibile e non pu estendersi ad altri elementi del rapporto di imposta e tanto meno all'applicazione della norma tributaria alla situazione di fatto accertata; di conseguenza, il concordato non pu pregiudicare l'obbligazione di interessi regolata dalla legge in relazione al ritardato adempimento (1). (Omissis). -Passando all'esame dei motivi di ricorso, si rileva che con il primo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 14 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e di ogni altra norma sul concordato fiscale, nonch delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nel punto, in cui ha negato che il concordato, intervenuto a seguito del secondo atto di accertamento dell'imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta (complementare) di successione, abbia assorbito e precluso ogni questione attinente agl'interessi moratori. La preclusione, invece, secondo i ricorrenti, deriva dal difetto di autonomia dell'obbligazione degl'interessi rispetto a quella principale, con la quale in un rapporto di accessoriet, non dissimile da quello intercorrente fra il debito d'interessi regolato dal codice civile e il debito principale, e dalla considerazione che il problema se gli'nteressi fossero dovuti costituiva una quaestio facti, che non poteva non rimanere coperta dal concordato. Comunque -proseguono i ricorrenti, denunziando con il secondo motivo la violazione delle citate leggi 29/1961 e 147/1962 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. -la Corte di merito avrebbe dovuto far decorrere gl'interessi dalla data in cui il complesso procedimento di accer-. tamento, anche attraverso revisioni e correzioni dello stesso Ufficio, si era concluso con la determinazione concordataria della base imponibile. Ed in ogni caso -essi aggiungono, denunziando con il terzo motivo la violazione degli artt. 5 e 86 del r.d.l. 3270 del 1923 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. -ove fosse esatta la qualificazione del debito d'inter.essi come obbligazione autonoma e, quindi, non interessata dal concordato, esso avrebbe formato oggetto di una imposizione suppletiva soggetta a prescrizione triennale e, quindi, nel caso prescritta. Nessuna di tali censure fondata. {1) Decisione esatta e conforme a ormai ferma giurisprudenza che opportunamente ricorda che nel!Ie Jmposte indirette il concordato pu avere per oggetto soltanto la valutazione deHa base imponibile, anzi soltanto la valutazione dei beni soggetti a revisione di congruit secondo ii valore in comun commercio e mai l'applicazione della legge, nemmeno quando fa legge definisce i valori di taluni oggett>i che concorrono a formare la base imponibHe (terreni soggetti a valutazione automatica, beni il cui valore determinato presuntivamente o in base a valori nominali, ecc.); in tal senso v. Cass., 14 febbraio 1974, n. 425 e 12 foglio 1974, n. 2085, in Riv. leg. fisc., 1974, 1382 e 1975, 210. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO All'accoglimento dell'assunto, secondo cui il concordato tributario assorbe ogni questione relativa agl'interessi, sono di ostacolo la natura giuridica, l'oggetto e lo scopo di, quest'istituto qual era previsto dalla legislazione fiscale anteriore alla riforma tributaria. Negato ogni fondamento transattivo o pi generalmente contrattuale al concordato, ostandovi l'illdisponibilit dei diritti di credito nascenti a favore dell'amministrazione finanziaria dall'esatta applicazione della legge tributaria e l'impossibilit di. sostituire un regolamento contrattuale al regolamento legale del rapporto ,esso, com' reso palese da talune disposizioni legislative che hanno esplicitamente parlato al riguardo di dichiarazione di rettifica del contribuente>>, s'intende previamente concordata con l'ufficio (legge 11 gennaio 1951, n. 25), o di definizione dell'im, ponibile con !~adesione del contribuente (legge 5 gennaio 1956, n. 1, e t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), costituiva una forma di accertamento compiuto con la collaborazione del contribuente, facendosi constare che questi concordava con l'Ufficio nella valutazione della situazione di fatto, 'S che da un lato l'autorit finanziaria doveva prendere a base del suo provve-, dimento gli elementi di fatto del presupposto e della base imponibile su cui era caduto l'accordo, dall'altro ,il, contribu~nte non poteva reclamare in contrasto con l'adesione prestata. Ponendosi in essere, con il concordato, un accertamento definitivo, derivante da un atto unilaterale dell'amministrazione rispetto al quale l'adesione del contribuente costituiva la condizione perch quell'atto po-, tesse essere emanato in quel momento e con gli effetti indicati circa la determinazione della base immobile , (v., sul punto, Coss., S.U., 25 no vembre 1969, n. 3821), e non potendo l'accordo estendersi su altri ele menti del rapporto d'imposta (e tanto meno sull'applicazione della norma tributaria alla situazione di fatto debitamente accertata), gli effetti del concordato non differiscono da quelli di ogni accertamento divenuto defi nitivo o perch la valutazione dell'ufficio sia conforme alla denunzia del debitore o perch questi non abbia impugnato il difforme accertamento dell'ufficio. Dalla delineata figura del concordato tributario discende che il de bito d'interessi non ne rimane pregiudicafo sia perch, come esattamente ha detto la Corte di merito, esso non incide sulle questioni relative ad , elementi del. rapporto d'imposta diversi dalle situazioni di fatto. considerate per la determinazione della base imponibile, che costituisce l'oggetto ed esaurisce lo scopo del concordato, e tanto meno pu esonerare l'amministrazione finanziaria dall'applicazione dell norme che regolano il rapporto (fra cui quelle relative agl'interessi) o vincolarla ad una non corretta interpretazione di esse; sia perch proprio in conseguenza di un accertamento, che elevi il valore impnibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente, che l'obbligazione degl'interessi nasce ed disciplinata dalla legge, in conseguenza del ritardo, presuntivamente addebi PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA tabile al contribuente, con cui l'imposta complementare pu essere liquidata. Di qui l'ulteriore conseguenza che il concorda~o, in quanto atto di accertamento, come non esclude il diritto dall'amministrazione finanziaria a percepire gl'interessi moratori, cos non incide sulla loro decorrenza, dovendosi applicare la disciplina normativa (art. 3 della legge 29/1961, autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962, n. 147), secondo cui gl'interessi sulle imposte indirette sugli affari, che non poterono essere liquidate integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi a tal fine occorrenti, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, dovuto il tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza non dipesa da fatto imputabile al contribuente, nel qual solo caso gl'interessi decorrono dal giorno in cui avvenuta la liquidazione del tributo complementare. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 gennaio 1979, n. 162 -Pres. Novelli - Rel. Cochetti -P. M. Gentili (conf.) -Soc. I.ME.R. Industrie Meccaniche Riunite $.p.A. (avv. Giordano e Marletta) c. Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato Del Greco). Appalto -Appalto di opere pubbliche Onere della riserva . Limiti Contabilit informe ed irricostruibile -Nozione. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Maggiore durata dei lavori . Pretesa di risarcimento dei danni Riserva -Nel certificato di collaudo Intempestivit -Mancata redazione del verbale di consegna -Irrilevanza. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 338; r.d. 25 maggio 1895, n. 650, artt. 9, 10, 52, 53, 54, 63, 65, 99 e 107; d.P.R. 16 lugHo 1962, n. 1063, art. 10). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Onere della riserva -Limiti -Mancata allegazione del verbale di consegna agli atti contabili -Contabilit informe -Insussistenza. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 63 e 65). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Onere della riserva Limiti -Riferimento al verbale di consegna -Mancata redazione -Contabilit informe Insussistenza. Nei contratti di appalto con la pubblica amministrazione, per contabilit informe ed irricostruibile, in presenza della quale viene meno l'obbligo della presentazione tempestiva della riserva, deve intendersi la contabilit che non dia modo all'appaltatore di rendersi conto dei motivi del suo dissenso, e non anche quella che contenga manchevolezze o irregolarit (1). La riserva volta a far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivati da una maggior durata dei lavori tardivamente formulata ne[ corso delle operazioni di collaudo, n vale ad impedire la decadenza la circostanza che non sia stato redatto il verbale di consegna dei lavori, giacch la mancanza di questo non .impedisce all'appaltatore di formulare la riserva quantomeno in sede di sottoscrizine del verbale di ultimazione dei lavori e del registro di contabilit (2). (14) In tema di onere della riserva e di contabilit provvisoria o informe, cfr. Cass., 9 luglio 1976, n. 2613; 10 gennaio 1974, n. 78 e 5 maggio 1972, n. 1355, in questa Rassegna, 1976, I, 818; 1974, I, 259 e 1972, I, 508. f.j PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI . La mancata allegazione del verbale di consegna ai documenti contabili redatti dall'amministrazione irrilevante in rapporto all'onere della riserva, perch il verbale di consegna prescritto sia allegato alle relazioni del direttore drd lavori e dell'ingegnere capo sul conto finale; che non costituiscono atti contabili (3). Il riferimento ad una consegna dei lavori ~n realt ndh avvenuta non d luogo ad una qualificazione del registro di contabilit e dei conto finale in termini di contabilit informe e perci non esonera l'appaltatore dall'onere di far valere una pretesa che pretenda di trarre fondamento dalla mancata consegna (4). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso la societ I.ME.R., denunciando violazione dell'art. 338 legge 20 marzo 1865, n. 2248; degli artt. 9, 10, 52, 53, 54, 63, 65, 99 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e dell'art. 10 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, censura la sentenza impugnata per avere. ritenuto improponibile la richiesta di risarcimento dei danni per maggiore durata dei lavori, per tardiva formulazione della riserva, sostenendo che -poich la consegna delle aree in cui dovevano sorgere le opere era avvenuta senza la redazione del prescritto verbale, tutti i documenti contabili redatti dall'amministrazione appaltant~ dovevano ritenersi invalidi, per. mancata indicazione o allegazione del predetto verbale, talch l'appaltatore non aveva alcun onere di iscrivere e di esplicare le proprie riserve in documenti fGr:malmcnte irregolari. La censura infondata. L'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di-questa Corte (Cass., 26 narzo '1975, n. 1148; 12 marzo 1973, n. 677; S.U., 20 luglio 1972, n. 1960) nel senso che nella esecuzione delle opere pubbliche l'onere della riserva che incombe sull'appaltatore ha carattere generale, al fine di realizzare, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonch alle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, le quali possono risiedere, fra l'altro, nella potest di risoluzione unilaterale del contratto di appalto (art. 345, legge 20 marzo 1865, n. 2248). A parte le deroghe al principio della generalit e della tempestivit delle riserve in casi ecezionali (per fatti estranei all'oggetto dell'appalto, per comportamenti dolosi o gravemente colposi della p.a. nell'eseguire adempimenti amministrativi o pe_r fatti c.d. continuativi) che non interessano nell'economia della motivazione, questa Corte Suprema ha gi avuto occasione di affermare il principio secondo cui nei contratti di appalto con la pubblica amministrazione l'obbligo della presentazione tempestiva della riserva viene men9 in caso di contabilit informe e irricostruibile, nel senso che n0n dia modo all'appaltatore di rendersi conto dei motivi del suo dissenso, in_ relazione a quanto viene contabilizzato, 572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e che al di fuori di tali ipotesi l'appaltatore tenuto, sotto pena di decadenza, a sollevare le sue riserve, non appena dalla contabilit, non ostante talune manchevolezze o irregolarit, risultino dati di qualunque specie contrari alle pretese che egli intende far valere (Cass., n. 2613 del 1976; n. 78 del 1974; n. 1355 del 1972). La sentenza impugnata si uniformata a tali principi, in quanto dopo avere premesso che il lodo arbitrale aveva accertato in punto di fatto che la richiesta di danni per maggiore durata dei lavori era stata sollevata dall'impresa soltanto in occasione della visita di collaudo -mentre ai sensi dell'art. 107 del r.d. n. 350 del 1895, le uniche riserve proponibili in .sede di probatio operis sono quelle relative alle operazioni di collaudo -ha respinto l'impugnazione dell'impresa, osservand~, con congrua e logica motivazione, che nessun nesso di causalit sussisteva fra la mancata redazione del verbale di consegna dei lavori e i fatti oggetto della riserva, ben potendo l'aggravio economico per la maggiore durata dell'appalto essere percepito e calcolato nel quantum dall'appaltatore in epoca di gran lunga anteriore, e cio in sede di sottoscrizione del verbale = I w di ultimazione dei lavori e df sottoscrizione del registro di contabilit. ~ N vale osservare, come fa l'odierna ricorrente, che la contabilit i faceva riferimento ad una consegna non avvenuta ~ che i documenti conI{:,. f.:: tabili redatti dall'amministrazione non contenevano l'allegazione del ver[:: ~~: bale di consegna dei lavori. Invero, esclusa pacificamente l'ipotesi della contabilit irricostruibile, da osservare che l'allegazione del verbale di i' consegna prescritta dagli artt. 63 e 65 del r.d. n. 350 del 1895 a proposito !@ delle relazioni del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo sul conto ~:: finale, relazioni che non sono atti contabili e che non assumono perci : . I. . rilevanza ai fini che qui interessano, mentre le dedotte inesattezze dei <.:: riferimenti contenuti nelle scritture contabili che nella specie vengono ~,:~ "' in considerazione (registro di contabilit e conto finale) non esoneravano ~ : l'impresa dall'onere della riserva, rendendo anzi chiara la divergenza fra . i dati assunti dall'amministrazione e i diritti vantati dall'appaltatore. . (Omissis). I rn IB ~~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 gennaio 1979, n. 387 -Pres. Ferrati -t Rel. Ruperto -P. M. Berri (conf.) -Sandrini e Consorzio di bonifica rn. del Rio Pieve e Serae (avv. Geremia e Zilioli) c. Amministrazione dei I lavori pubblici (avv. Stato Albisinni) e Comune di Manerbe (avv. Romanelli e Bonomi). ~~ jllj Acque pubbliche ed elettricit -Giudizio e procedimento Tribunale superiore delle acque -Decisioni d'appello -Ricorso per cassazione -1 Motivi -Difetto di motivazione -V' compreso. L ~: (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1755, art. 200; c.p.c., art. 360 n. 5; Cost., art. 111). fo ;.:-: .. I L ~' --'' ' ,~::i 1t1111111rififffillfirrrm!!~1;rg;;rr~~!11;~mr:~1rrtt11rmifrfilr111rr~!r1~rtiltitillilri1m1w1~ri~1rm1rrrr PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 573 Acque pubbliche ed elettricit -Giudizio e procedimento -Tribunale superiore delle acque -Decisioni -.Ricorso per cassazione -Termine. (c.p.c. 1865, art. 518; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202). Acque pubbliche ed elettricit -Sorgenti Sorgente che d luogo a corso d'acqua pubblica - pubblica. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). Le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche rese in grado di appello sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi indicati nell'art. 200 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, anche per violazione di legge, sia sostanziale sia processuale, compreso il difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (1). Il terinine per il ricorso per cassazione avverso le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche quello di 45 giorni dalla notificazione det dispositivo della sentenza, risultante dalla riduzione a met, disposta dall'art. 202 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, del termine di 90 giorni previsto dall'art. 518 del c.p.c. 1865 (2). La natura demaniale di un'acqua pubblica, rivelata dalla sua attitudine ad usi pubblici di generale interesse, si estende alla sorgente che ne costituisce il capo, ancorch la sorgente non figuri iscritta negli elenchi in uno al corso d'acqua che ne scaturisce (3). (1) Giurisprudenza costante: da ultimo, .in .tal senso, Cass., 8 novembre 1976, n. 4076 e 19 luglio 1976, n. 2847, in Giust. civ. Mass., 1976, 1676 e 1208. (2) Giurisprudenza costante. Tra le pi recenti decisioni in tal senso, Cass., 20 novembre 1976 n. 4362, in Giust. civ. Mass., 1976, 1803; Cass., 21 febbraio 1976, n. 576, in questa Rassegna, 1976, I, 280. (3) Nello stesso senso, fa sentenza 1 ottobre 1974, n. 16, del tribunale superiore, confermata dalla Corte, pubblicata in questa Rassegna, 1974, I, 599, con mota di nichiami. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 gennaio 1979, n. 394 -Pres. La Farina -Rel. Lipari -P. M. Minetti (conf.) -Assessorato per i lavori pubblici della Regione siciliana (avv. Stato Del Greco) c. Societ Anonima Italiana Lavori Edili Marittimi -S,A.I.L.E.M. (avv. Giordano). Arbitrato Impugnazione per nullit -Inosservanza di regole di diritto Estensione del motivo -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. (c.p.c., artt. 360 n. 3 e 829, comma secondo). Arbitrato Impugnazione per nullit -Riserva -Accertamento del tempo dell'iscrizione Questioni di fatto -Valutazione della tempestivit dell'iscrizione Questione di diritto -Condizioni. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA UELLO STl\TO 574 Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserva Onere -Fatti continuativi Sussiste. Appalto Appalto di opere pubbliche -Riserva Fatti continuativi Tempo dell'iscrizione Permanenza del fatto Normale frrilevanza Manifestarsi dell'onerosit Rilevanza. L'impugaazione per nullit della sentenza arbitrale proposta per inosservanza di regole di diritto a norma dell'art. 829, comma secondo, c.p.., delimita il potere di controllo del giudice dell'impugnazione nello stesso ambito segnato nel giudizio di cassazione dal motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c., onde aon l'impugnazione pu essere riproposta la tesi, prospettata al giudice arbitrale e da questo rrspinta, dell'applicabilit o meno di una disposizione normativa ad una data fattispecie (1). Stabilire se l'appaltatore dovesse nel cqso concreto sottostare all'onere della riserva e se l'onere sia stato tempestivamente osservato, dipende dalla norma di riferimento che si assume a parametro di valutazi01:ze ed in questo ambito costituisce questione di diritto e non di fatto, rientrando perci nell'ambito dell'impugnazione per nullit del lodo proposta a norma dell'art. 829 comma secondo, c.p.c. (2). L'onere della riserva sussiste -nei contratti di appalto di opere pubbliche -non solo rispetto ai fatti transeunti, ma anche per quelli continuativi i quali presentano, anzi, una pi accentuata idoneit a riflettersi sul costo dell'opera. La circostanza che il fatto non abbia carattere istantaneo, ma consista in una situazione il cui svolgimento si protragga nel tempo, si riflette solo nell'individuazione del momento in cui l'onere sorge nella duplice forma dell'iscrizione e della traduzione in cifre delle pretese (3). Rispetto ai fatti continuativi, l'ambito temporale stabilito dalla legge per la iscrizione della riserva non coincide necessariamente con il protrarsi della continuazione, ma da identificare con il momento del manifestarsi della rilevanza causale del fatto medesimo alla stregua di una (1) Sulla coincidenza della estensione del sindacato permesso al giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale dal motivo di inosservanza di regole di diritto (art. 829, comma .secondo, c.p.c.) ed alla cassazione del motivo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.), la giurisprudenza costante: cft. tra ile decisioni pi recenti, Cass., 29 dicembre 1977, n. 5190, in Giust. civ. Mass:, 1977, 2085; Cass., 26 marzo 1975, n. 1148, in Giust. civ. Mass., 1975, 5B; Cass., 20 giugno 1972, n. 1960, in Riv. giur. edil., 1973, I, 323. (2-4) Con riguardo alfa regola di diritto sull'onere dehla riserva rispetto ai fatti continuativi, fa decisione contiene un'.interessante puntuailizzazione sull'ambito del giudizio di fatto {rilevazione del momento di iscrizione deliJa riserva e sua inserzione cronologica nello svolgimento dei lavori e della loro contabilizzazione) e sugli aspetti di ,giudizio .di diritto insiti nella valutazione di tempestivit dell'iscr.izione della riserva, dacch questa valutazione dipende neces PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 575 valutazione condotta con media diligenza e buona fede. L'appaltatore .decade, pertanto, dal diritto a maggiori compensi o indennizzi se non provveda all'iscrizione della riserva non appena la situazione di maggior onere sia obiettivamente riscontrabile, salvo poi a precisare l'entit nelle successive registrazioni di chiusura del conto finale (4). (Omissis). -1. -Il lodo stato impugnato davanti alla Corte d'appello deducendo la nullit della sentenza arbitrale ai sensi dell'ul timo comma dell'art. 829, comma secondo, c.p.c. per inosservanza delle regole di diritto dettate in tema di tempestivit delle riserve nei pubblici appalti e delle norme che disciplinano l'attribuzione degli interessi nella suddetta materia. Come noto, ai sensi del citato comma, i poteri del giudice adito, in sede di impugnazione per nullit della sentenza arbitrale, si limitano ad un sindacato di legittimit inteso ad accertare se sussista o meno violazione o falsa applicazione delle regole del diritto, sicch tale impu gnazione va intesa nello stesso senso della violazione o falsa applica zione delle norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. E comprende, quindi, le ipotesi di ritenuta ap.plicabilit od inapplicabilit di una data disposizione normativa ad una data fattispecie, ben potendo la censura riproporre le medesime tesi gi prospettate e non accolte nella sen tenza arbitrale. La questione di fondo dibattuta davanti agli arbitri ed in sede di impugnazione del lodo era una questione di diritto, trattandosi di stabilire se la pretesa dell'appaltatore dovesse . sottostare all'onere della riserva e se detto onere fosse stato tempestivamente osservato. La tempestivit stata ritenuta dalla sentenza arbitrale alla stregua di un ragionamento che applicava ad un accertamento di fatto una qualificazione giuridica sariamente dal contenuto che si d alfa regola sull'onere de1la riserva per i fatti continuativi. Le sentenze richiamate -in motivazione, vertenti sij].:la individuazione del tempo delJa riserva nei fatto continuativo, [pOssono leggersi, Cass., 16 febbraio 1978, n. 726, in questa Rassegna, 1978, I, 134; Cass., 15 aprile 1976, n. 1337 e 5 gennaio 1976, n. 8, in questa Rassegna, 1976, I, 619 e 125 (escludenti la ricondu cibilit delila sospensione dei lavori ad ipotesi di fatto continuativo); Cass., 27 novembre 1975, n. 3958, in Cons. Stato, 1976, II, 158 e Cass., 18 luglio 1975, n. 2841, in questa Rassegna, 1975, I, 911 (confomJ.i a!Je precedenti); Cass., 18 aprile 1975, n. 1458 e 10 genOJaio 1974, n. 78, in questa Rassegna, 1975, I, 447 e 1974, I, 259 (relative a casi di c.d. sorpresa geologica); Cass., 26 marzo 1975, n. 1148, in Giust. civ., 11975, I, 1131; Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486 e 25 luglio 1973, n. 2168, in questa Rassegna, 1973, I, 979 con nota di MARzANo, L'onere della tempestiva riserva per i danni da sospensione dei lavori, con richiami dei precedenti dottrinali e giurisprudenziali; Cass., 25 maggio 1973, n. 1527, in Foro amm., 1974, I, 1, 124; Cass., 12 marzo 1973, n. 677 e Cass., 20 1giugno 1972, n. 1960, in questa Rassegna, 1973, I, 458 e 1972, I, 862. 576 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO RTATO non accettata dall'amministrazione, donde l'impugnazione, rispettosa dei limiti del relativo giudizio. Ma la Corte d'appello ha ritenuto di poter prescindere daj profili di interpretazione giuridica delle norme, sostenendo che la questione sulla tempestivit delle riserve era mera questione di fatto risolta dagli arbitri con apprezzamento insuscettibile di impugnazione, perch esorbitante dai limiti segnati dall'art. 829, ultimo comma, c.p.c., anche se non ha sviluppato coerentemente questa impostazione che doveva portarla a ritenere inammissibile l'impugnazione sul punto, e non semplicemente a disattenderla. Nel censurare questa statuizione, acutamente la difesa della stazione appaltante rileva che la riduzione della proposta censura alla contestazione di un mero accertamento di fatto erronea e che i punti di diritto che sostanziavano la decisione arbitrale non potevano essere elusi, rappresentando il necessario tramite per decidere la questione, squisitamente giuridica, dell'individuazione dell'ambito di operativit, e dei termini di iscrizione ed esplicazione, delle riserve, sicch il problema controverso doveva farsi rientrare, attraverso la sottolineatura dell'errore commesso dai giudici, nell'ambito puntuale della censura di diritto. L'errar in procedendo della Corte d'appello si risolve secondo i ricorrenti nel disconoscere l'errar in iudicando in tema di riserve, negando il profilo di diritto implicato dalle censure mosse contro la sentenza arbitrale, e, pertanto, il ricorso diretto ad evidenziarla pienamente ammissibile, facendo riemergere il problema della tempestivit delle riserve nelle sue essenziali connotazioni giuridiche. 2. -Con il primo mezzo di ricorso, si addebita -infatti -alla sentenza di avere ritenuto che le riserve (per asseriti maggiori oneri di scavo) correttamente erano apparse tempestive al Collegio arbitrale, mediante una valutazione di fatto, insindacabile in sede di impugnazione del lodo (recte: insuscettibile di impugnazione circoscritta ai vizi in iudicando). Il lodo -osserva il ricorrente -era stato impugnato perch muoveva da una inaccettabile nozione di continuit riferita al tipo dell'opera (lo scavo ancora in corso) anzich agli oneri derivanti dall'iniziale e persistente presenza di natanti nello specchio d'acqua che impediva l'utilizzazione del mezzo predisposto che si era manifestata con immediata evidenza sin dall'inizio dei lavori, sicch le riserve si sarebbero dovutt: formulare gi all'atto della prima registrazione contabile del 6 settembre 1966, mentre la terza annotazione, alla quale era seguita l'iscrizione della riserva, risultava temporalmente staccata di circa 10 mesi dalla seconda (19 luglio 1977 rispetto al 27 ottobre 1966). Non valeva opporre la interpretazione del lodo effettuata dalla Corte, la quale non spostava i tempi e le date suindicate, postulando una continuit contabile e cronologica, per desumerne che la tempestivit accertata . ..-. i PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI in punto di fatto dal collegio arbitrale era insuscettibile di sindacato per vizi in iudicando, poich l'affermata tempestivit non riconducibile sic et simpliciter ad un mero accertamento di fatto, ma si risolve in un giudizio logico giuridico, suscettibile di controllo alla stregua della nozione di continuit riferita all'onere e non gi all'opera, erroneamente basata sull'assunto che, nel caso di pi partite relative allo stesso tipo di lavoro omogeneo, solo al termine di questo l'appaltatore in grado (ed tenuto) ad esporre le riserve. Il motivo -che si inquadra, come si accennato, nell'ambito dell'impugnazione del lodo per vizi in iudicando - giuridicamente fondato. La pretesa della sentenza impugnata di ancorare la tempestivit della riserva all'accertamento di fatto che si assume espresso dal Collegio arbitrale inficita dalla confusione concettuale tra rilevazione dell'elemento fattuale e relativa valutazione critica, dalla sovrapposizione, cio, delle nozioni di fatto e di giudizio sul fatto alla stregua di un dato sistema normativo. Un fatto tempestivo rispetto ad una data fattispecie giuridica quando posto in essere entro i termini fissati astrattamente dalla medesima (giusta l'esatta ricostruzione esegetica che sia stata compiuta all'uopo dall'interprete). La ricognizione del fatto concreto e la sua collocazione temporale rientrano indubbiamente negli -incensurabili poteri del giudice di merito (e, quindi dell'arbitro rituale); e quello di legittimit (e, quindi, il giudice dell'impugnazione del lodo) non pu non prenderne atto. Ma il fatto accertato non , e non pu essere, la tempestivit della riserva, restando circoscritto alla constatazione della circostanza che una certa annotazione di un dato tenore stata effettuata nel registro in un dato momento temporale. Tale elemento di fatto, cos incensurabilmente accertato, deve essere posto a base di un giudizio critico concernente appunto la verifica se il fatto considerato, in quanto accaduto in quel momento, rientra nello spatium temporis fissato dalla legge; -e tale verifica importa il raffronto del fatto medesimo con elementi squisitamente normativi desunti dalla funzione della riserva in generale e dalia nozione e disciplina del fatto continuativo. di tutta evidenza che, rispetto al fatto accertato (formulazione della riserva in un certo momento) il giudizio di tempestivit pu variare a seconda che si ritenga necessaria una riserva, e che si configuri in un certo senso il fatto continuativo, e si ricolleghi l'obbligo dell'iscrizione al momento della cessazione della continuit ovvero alla oggettiva apprezzabilit della rilevanza causale del fatto rispetto al maggior onere finanziario da parte dell'appaltatore alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e secondo buona fede (per indicare le posizioni successivamente assunte dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 578 3. -Per accertare la tempestivit della riserva occorre risolvere un problema giuridico e non basta individuare in concreto il momento in cui la riserva stata fatta. Al riguardo viene anzitutto in consider<;zione il principio della generalit della riserva e dell'individuazione delle eventuali deroghe; ed ulteriormente occorre puntualizzare l'ipotesi del fatto continuativo, costi tuito dalla protrazione dei lavori dovuta, asseritamente, al fatto dell'amministrazione. Nel caso in esame, rispetto ad un appalto relativo a lavori di escavazione dei fondali dello specchio d'acqua del porto si sosteneva che detto scavo era risultato particolarmente (ed imprevedibilmente) pi oneroso a causa del minore rendimento di una draga, il cui ottimale funzionamento sarebbe stato impedito dalla presenza di natanti che non -consentivano una libera ed efficace manovra; ne sarebbe ~onseguita la .maggior durata dei lavori, comportante l'aumento delle spese generali. Punto fermo della giUrisprudenza di questo S.C. l'affermazione del carattere generale dell'istituto della riserva nel senso che la necessit della relativa formulazione e della successiva quantificazione nel registro di contabilit, sussiste per tutte le pretese che siano tali da incidere sul <:ompenso complessivo spettante all:appaltatore, quali che siano le componenti ed i titoli delle medesime (Cass., 719/43, 262/62; 2290/67; 2393 e 4046/69; 316, 1384, 1962/71; 1355, 1960, 2861/72; 212 e 1527/73; 1148, 2841/75; 2613/76, ecc.). L'istituto della riserva risponde alla duplice finalit di consentire da un lato all'amministrazione appaltante la verifica. di quei fatti su cui la riserva si fonda con immediatezza, onde renderne pi sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e di tenere in evidenza dall'altro la spesa dell'opera in itinere in maniera che l'amministrazione, nel quadro generale delle esigenze di bilancio, possa eventualmente provvedere alle integrazioni necessarie, inducendosi, se del caso, ad esercitare la potest di risoluzione unilaterale; donde la necessit della riserva ogni qualvolta venga in esame una situazione suscettibile di risolversi in danno, o comunque, in aumento di spesa. L'onere della riserva sussiste non soJo rispetto ai fatti transeunti, ma anche per quelli continuativi i quali presentano, anzi, una pi accentuata idoneit a riflettersi sul costo dell'opera. La circostanza che il fatto non abbia carattere istantaneo, ma consista in una situazione il cui svolgimento si protragga nel tempo, si riflette solo sull'individuazione del momento in cui l'onere sorge nella duplice forma dell'iscrizione e della traduzione in cifre delle pretese. Al riguardo, come si accennato, lo svolgimento della giurisprudenza non stato lineare. Met1tre in un primo momento la tempestivit della . riserva stata agganciata alla cessazione della continuazione (cfr. ad esempio Cass., 830/72, 717/73), se non addirittura al termine dei lavori (Cass., 2699/67), ha finito per prevalere l'orientamento che fa capo alla mani PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI festazione della rilevanza causale del fatto generatore della situazione .dannosa, eventualmente anteriore alla cessazione medesima (salva la pos sibilit di ulteriore integrazione dell'importo del compenso richiesto, alla stregua dei sopravvenuti definitivi elementi di calcolo); occorre, cio, avere riguardo alla possibilit per l'appaltatore di trarre dal ripetersi degli episodi per lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (Cass., 1960/72; 677, 1527, 2168, 2486/73; 78/74, 1148, 1458, 2221, 2841, 3958/75; 8/76; 726/78). , quindi, tempestiva la riserva che venga formulata:, ed approssima tivamente determinata, non appena l'aggravio economico possa -secondo canoni di media diligenza -essere avvertito dll'appaltatore. Rispetto al fatto continuativo (al fatto, cio, eguale nelle modalit di accadimento e prodotto da cause costanti di cui sempre possibile l'accertamento lungo tutto il corso del loro operare, compreso il momento finale: Cass., 1527/73) l'onere della riserva diventa attuale solo nel momento in cui la rile. vanza causale del medesimo, rispetto alle maggiori spese cui va incontro l'appaltatore, si rende manifesta ed obbiettivamente apprezzabile alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza, e secondo la buona fede. Pertanto, errato ritenere che la formulazione della riserva sia in ogni caso tempestiva allorch si riferisca ad un unico genere di opera .che si svolge con carattere di continuit, pur venendo ad essere registrata in diverse partite, come ha affermato la sentenza arbitrale secondo cui solo allorch le partite iscritte a registro appaiono definitive l'appaltatore pu essere in condizione di indicare con esattezza le proprie perdite e conseguentemente le proprie pretese, poich solo in tale momento pu .considerarsi obbiettivamente apprezzata l'incidenza economica sul costo delle singole unit del lavoro. Non da escludere a priori che, in casi particolari, la rilevanza <:ausale del fatto continuativo venga in evidenza solo al momento del suo esaurirsi; ma non vera la reciproca, che finch il fatto in itinere sia .sempre impossibile rilevare l'incidenza negativa sul costo dell'opera. Con molta chiarezza questa puntualizzazione si ricava dalle decisioni -nn. 2841, 1148 del 1975 e n. 78 del 1974. Il fatto continuativo non d luogo ad una ipotesi di deroga al prin cipio della generalit della riserva, ma si riflette solo sul momento in cui l'onere di iscrizione e di esplicazione si manifesta, nel senso che il momento iniziale coincide con quello in cui dal ripetersi degli episodi pregiudizievoli l'appaltafore avrebbe dovuto trarre -con ordinaria dili genza -la percezione della loro incidenza economica, mentre la definitiva quantificazione va ricollegata quantomeno alla cassazione della conti nuazione. Alla base della tesi del Collegio arbitrale vi la confusione fra onere dell'iscrizione ed onere di esplicazione ed integrazione delle riserve. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST\TO 580 La difficolt (o impossibilit) di determinazione del quantum si riflette sull'onere di precisazione relativo, ma non costituisce ragionevole remora all'inserimento di tempestiva riserva nel registro di contabilit. Ne consegue che il Collegio arbitrale non ha operato con corretti strumenti giuridici nell'esaminare l'eccezione dell'amministrazione circa la intempestivit della riserva, avendo avuto riguardo alla continuit. (ed unitariet) dell'opera anzich alla continuit del fatto causativo del danno lamentato (presenza di natanti' nello specchio d'acqua del porto che intralciavano i movimenti della draga; e che, con il loro stazionare in rada, rendevano manifesto il nesso causale con il ritardo nell'esecuzione dei lavori di scavo) che si era palesato, per ammissione dell'impresa medesima, sin dall'inizio, facendo conseguentemente scattare, attesa l'agevole percezione di riflessi economici negativi, l'onere di iscrizione delle riserve che, alla stregua dei principi che si sono venuti richiamando, doveva essere effettuata. non appena fosse risultato apprezzabile l'aggravio per l'impresa (momento, questo, da determinare attraverso appropriato giudizio di fatto). La stazione appaltante aveva, quindi, interesse a contestare la correttezza del ragionamento svolto per affermare la tempestivit della riserva. La Corte d'appello ha ritenuto di potersi sottrarre ad una disamina delle pur pregevoli notazioni del lodo in tema di tempestivit, facendo leva sull'accertata diretta continuazione fra l'iscrizione delle riserve e le annotazioni delle due partite precedenti riguardanti la stessa opera; ma il preteso aggancio all'insindacabilit del giudizio di fatto presta il fianco alla critica, come risulta dalle precedenti considerazioni. Di conseguenza, il primo motivo del ricorso deve essere accolto con il correlativo assorbimento del secondo mezzo logicamente subordinato e che d per ammessa quella tempestivit delle riserve che formava il nucleo della contestazione dl committente dell'opera pubblica davanti agli arbitri e dell'impugnazione davanti alla Corte d'appello; ed, invero, solo superato il vaglio della tempestivit pu porsi in tema della liquidazione del compenso e pi specificamente quello della decorrenza degli interessi sulle somme integrative dovute. -n giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della medesima Corte d'appello di Roma, si uniformer al seguente principio di diritto: La tempestivit delle riserve, nei contratti di appalto di opere pubbliche, non pu essere stabilita alla stregua di un mero accertamento di fatto volto all'individuazione dell'esatto momento in cui l'appaltatore ne ha effettuato l'iscrizione nel registro di contabilit, dovendosi ulteriormente determinare se il tempo dell'iscrizione (insindacabilmente fissato dal collegio arbitrale) rientri nell'ambito temporale s_tabilito dalla legge, non coincidente necessariamente, rispetto ai fatti continuativi, con il protrarsi della continuazione, ma da identificare con il momento del PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 581 manifestarsi della rilevanza causale del fatto medesimo alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e secondo buona fede. L'appaltatore, pertanto, decade dal diritto a maggiori compensi od indennizzi riguardo alle pretese che traggono origine da fatti di natura continuativa se non provveda all'iscrizione non appena la situazione generatrice del maggior onere sia obbiettivamente riscontrabile, salvo poi a precisare l'entit nelle successive registrazioni di chiusura del conto finale'" -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 gennaio 1979, n. 400 -Pres. Falletti - Rel. Cochetti -P. M. Pedace (conf.). -~ssessorato ai lavori pubblici della regione siciliana (avv. Stato Del Greco) c. Adorno (n.c.). Arbitrato Clausola compromissoria Competenza arbitrale -Derogabilit Domanda proposta a giudice ordinario Eccezione di incompetenza -Legittimazione esclusiva del convenuto. (c.p.c., art. 38 ult. comma). Se l'arbitrato ha carattere facoltativo, la competenza arbitrale relativa e derogabile, onde l'incompetenza del giudice ordinario per essere la competenza devoluta agli arbitri pu solo formare oggetto di eccezione da parte del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, con la prima difesa. Ne deriva che l'appaltatore, il quale, proposta domanda d'arbitrato dopo la declinatoria della competenza arbitrale da parte dell'amministrazione, adisca il giudice ordinario, non legittimato a dedurre la incompetenza di questo per essere la controversia devoluta agli arbitri senza possibilit di declinatoria (1). (Omissis). -Il ricorrente ha formulato tre motivi di censura contro la declinatoria di competenza del Tribunale di Palermo, sostenendo: a) il richiamo del capitolato speciale di appalto non era indirizzato ad una disciplina determinata, come quella del capitolato generale del 1895, ma rinviava in generale alla disciplina concernente l'esecuzione dei lavori pubblici per conto dello Stato. Sicch, sopravvenuto il capitolato generale del 1962 -che, a differenza dal capitolato del 1895, prevede un arbitrato facoltativo -legittimamente l'Assessorato si era avvalso della facolt di declinare la competenza arbitrale; b) in ogni caso, poich ai sensi dell'art. 9 della legge regionale siciliana 26 maggio 1973, n. 21, il capitolato generale del 1962 ha acquistato carattere normativo anche per gli appalti stipulati dagli organi dell'amministrazione regionale, la nuova normativa si applica, sovrap (1) NeHo stesso senso, richiamata 'in motivazione, la decisione Cass., 28 giugno 1975, n. 2565, in Foro it., 1976, I, 9:1, con osserv. di C.M. BARONE. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ponendosi con efficacia cogente alla volont dei contraenti, anche ai rapporti sorti anteriormente; e) l'eccezione di competenza arbitrale avendo carattere relativo pu essere proposta soltanto dal convenuto e non anche dall'attore. Osserva la Corte che nella soluzione del quesito di competenza preliminare l'esame del terzo motivo di censura, che ha carattere assorbente ed manifestamente fondato. Premesso, infatti, che l'arbitrato de quo non potrebbe che avere carattere pattizio, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme del capitolato generale delle 00.PP. dello Stato del 1895, se richiamate in contratti posti in essere fra privati ed enti diversi dallo Stato assumono la natura di clausole contrattuali, propria di quelle cne le richiamano (v. fra le pi recenti: Cass., sent. n. 5147, 3679, 3239 del 1977; n. 2395 del 1976, ecc.) trova applicazione nella specie il principio, anch'esso ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., .n. 2565 del 1975; n. 544 del 1973; 3276 del 1972) per il quale essendo la competenza arbitrale relativa e derogabile, l'incompetenza del giudice ordinario, per .essere la controversia devoluta agli arbitri, deve formare oggetto di un'eccezione da parte del convenuto, da proporsi a pena di decadenza, con la comparsa di risposta, o in genere, con il pri.mo atto difensivo del giudizio di primo grado, secondo la regola dettata dall'art. 38, ultimo comma, c.p.c., in tema di competenza per territorio derogabile. Ne consegue che proposta la domanda davanti al tribunale di Palermo, l'Adorno si trovava definitivamente preclusa la possibilit 'di dedurre I'iJ?-competenza del giudice ordinario che egli stesso aveva adito (cfr. Cass., 28 giugno 1975, n. 2565). Accogliendosi, pertanto, l'istanza di regolamento deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Palermo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 gennaio 1979, n. 653 -Pres. Mirabelli -Rel. Lipari -P. M. Morozzo Della Rocca (conf.). -S.p.A. ASTER, Associ~te Carbonafta Termoimpianti (avv. Carboni Corner, Cutrera e Dragoni) c. Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato D'Amato). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Domanda di rivalsa dall'I.G.E. Onere della riserva Esclusione. (r.d. 25 maggio 1895, n. 250, artt. 53 e 54; r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 6). Appalto -Appalto di opere pubbliche Prezzo dei lavori--Pagamento con trattenuta di I.G.E. -Pretesa al pagamento al netto di I.G.E. -Interpretazione di clausola contrattuale -Onere della riserva -Soggezione. La domanda di rivalsa dall'I.G.E., basata sul disposto dell'art. 6 del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, non soggiace all'onere della riserva, di generale: PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 58} applicazione in tema di appalti di opere pubbliche. La relativa pretesa non si riflette infatti sul corrispettivo e la dedotta obbligazione ex lege di carattere tr.ibutario rimane estranea al rapporto instaurato a seguito della stipulazione dell'appalto (1). L'onere della riserva in materia di appalti pubblici, attesa la sua generalit, viene in considerazione anche quando si controverta tra appaltatore ed appaltante della interpretazione di clausole contrattuali suscettibili di riflettersi sull'ammontare del corrispettivo, giacch esso inerisce ad ogni pretesa che incida sul costo dell'opera. Vi perci soggetta la pretesa dell'appaltatore che, sulla base di 4na clausola negoziale, pretenda il pagamento del corrispettiv.o senza la decurtazione dell'importo corrispondente al tributo per J.G.E., configurandosi la pretesa come volta non all'esercizio della rivalsa, ma al conseguimento dell'intero corrispettivo dell'appalto al netto dell'eventuale imposta (2). (Omissis). -1. -Nel contratto di appalto in esame contenuta una clausola (n. 10) del seguente t.estuale tenore Il contratto verr registrato a tassa fissa e vi sar esenzione dall'I.G.E. Nella determinazione dei prezzi e dei corrispettivi stato tenuto conto del minor onere fiscale . L'appaltatore, lamentando che in violazione di tale clausola l'amministrazione avesse trattenuto sulle somme volta a volta corrisposte gli importi dell'l.G.E., in sedt; di corito finale aveva tra l'altro chiesto la restituzione di tali importi sostenendo di avere diritto al pagamento integrale del prezzo d'appalto pattuito al netto del tributo. (1-2) La Cassazione, attraverso un .riesame critico delle proprie precedenti pronunzie swll'argomento, prvenuta a ribadire J:a sottrazione alfonere della riserva della domanda di rivalsa dall'I.G.E., giudicandovi per soggetta la domanda in questione, correttamente considerata come vertente sull'interpretazione di una clausola contrattuale. AHa riconferma del proiprio precedente indirizzo in tema di rivalsa dall'I. G.E. fa Cassazione .giunta dopo aver considerato soggette ahl'onere deHa riserva le pretese dell'appaltatore tali da incidere sul compenso complessivo spettantegli. Va segnalato che, nella motivazione, fa sentenza elenca tra i casi pacifici di eccezione all'onere del!la riserva quello dei fatti dolosi o gravemente colposi di organi della ,stazione appaltante. Al !riguardo va per sottolineato che secondo la giurisprudenza della Corte l'esistenza di tale deroga subordinata alla condizione che ta1i fatti non incidano direttamente sull'esecuzione de!I'opera e siano, perci, indifferenti agli effetti delle riserve: in tal s~so, Cass,. 15 aprile 1976, n. 1337, in questa Rassegna, 1976, I, 627. Le decisioni richiamate in motivazione in tema di rivalsa possono leg gersi: Cass., 18 !ug!fo 1975, n. 2841, in questa Rassegna, 1975, I, 911; Cass., 3 ot tobre 1973, n. 2846, ivi, 1973, ,J, 979; Cass., 9 novembre 1972, n. 3351, in Giust. civ. Mass., 1972; Cass., 28 ottobre 1965, n. 2290, in Foro it., 1966, I, 666 e Rass. Avv. Stato, 1966, I, 711, con nota di DEL GRECO, Osservazioni sulla funzione del registro di contabilit e sulla tempestivit delle riserve. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'amministrazione replicava che la domanda relativa all'I.G.E. era improponibile per tardivit della riserva. Il tribunale disattendeva l'eccezione, ma la Corte d'appello, qualificando la domanda come pretesa di rimborso delle somme trattenute a titolo di I.G.E. dall'appaltante sui corrispettivi, riteneva che anche rispetto ad essa operasse l'onere della tem pestiva riserva. Osservavano i giudici di secondo grado che la cognizione di tale domanda comportava l'interpretazione della clausola n. 10 che secondo l'amministrazione sarebbe stata nulla perch prometteva l'esenzione in senso tecnico dell'imposta e secondo l'appaltatore vincolava l'appaltante a tenerlo indenne dall'I.G.E. (a prescindere dalla sussistenza o meno nell'ordinamento giuridico di una norma di esenzione). Il riflettersi della questione di interpretazione negoziale sul denitivo ammontare del corrispettivo (esponendo l'amministrazione dei lavori pubblici all'esborso non solo del prezzo d'appalto pattuito, ma anche dell'importo dell'I.G.E. versata) portava necessariamente ad includere la pretesa fra quelle soggette all'onere della riserva che opera rispetto ad ogni domanda che a qualunque titolo, anche a seguito di interpretazione delle clausole del contratto d'appalto, incida sul costo dell'opera. E poich sin dall'effettuazione del primo pagamento in acconto era stata operata la trattenuta per I.G.E. in quel momento avrebbe dovuto essere for,!Jlulata la riserva che invece tardivamente venne dedotta nel conto finale. La Corte d'appello si data pure carico dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la domanda di rivalsa dell'I.G.E. a favore dell'appaltatore di opere pubbliche non deve essere preceduta dalla tempestiva riserva nei registri di contabilit ed ha ritenuto di poterla disattendere quale espressione . del precedente restrittivo indirizzo giurisprudenziale circa l'ambito di estensione dell'onere di detta riserva e perch non sarebbe esatto riten~re la pretesa alla rivalsa, sulla quale si era puntualmente formata l'invocato orientamento giurisprudenziale, (sic), con la questione di estraneit del rimborso alla stregua di una pattuizione negoziale e non si avveduta che il proprio ragionamento si poteva reggere senza investire quell'orientamento per disattenderlo. Questo equivoco si riflette sull'impostazione del primo motivo del ricorso. La societ, infatti, avendo rilevato che la giurisprudenza in tema di rivalsa I.G.E. stata riaffermata da questa Suprema Corte, ritiene che la propria domanda, riconducibile al novero delle questioni di rivalsa, debba sottrarsi, come riconosciuta eccezione all'onere della riserva. Con il primo motivo si sostiene, appunto, che la domanda di rimborso avanzata nel presupposto pacifico (ribadito del resto nella formulazione del terzo motivo) che si tratti di parte del prezzo dell'appalto, convenuto asseritamente al netto' del tributo per I.G.E., al pari della domanda di rivalsa non soggiace all'onere della riserva. Obietta l'Avvocatura dello Stato che l'orientamento giurisprudenziale richiamato, il quale peraltro risentirebbe tralaticiamente di prese di posi PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 585 zione relative ad una pi angusta ed ormai superata visione dell'istituto della riserva, mantiene a tutto concedere la sua validit soltanto con riguardo alla questione di rivalsa in senso stretto fondata sull'art. 6 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge n. 762), e non esercitabile peraltro nei confronti dello Stato, ma non pu ritenersi operante nella specie rispetto ad una pretesa contrattuale che trova la sua misura. di riferimento in quello che sarebbe stato in astratto il tributo dell'I.G.E., pur senza assumere i connotati della rivalsa vera e propria. Cos puntualizzata, nel suo nucleo fondamentale, la tesi dell'ammi nistrazione appare giuridicamente fondata e l'impugnata sentenza resiste alla censura che contro di essa si muove pur essndo necessario rettificare alcune affermazioni della motivazione. Non si tratta, quindi, di revocar in dubbio l'esattezza dell'orienta mento giurisprudenziale secondo cU:i la domanda di rivalsa dall'I.G.E. a favore dll'appaltatore dell'opera pubblica non deve essere procedut dalla tempestiva riserva, ribadito anche alla stregua dll'operato allargamento dell'ambito di incidenza dell'onere di tale riserva, ma di tenere distinta, dissipando l'equivoco in cui incorsa la Corte d'appello e sull sua scia la difesa del ricorrente (persistendovi nella discussione orale, e nelle stesse note di .udienza), la richiesta di rivalsa ex art. 6 legge I.G.E. dalla domanda di reintegrazione di corrispettivi, a fondamento esclusivamente negoziale, rispetto alla quale l'ammontare deU'imposta sull'entrata rappresenta un mero parametro di riferimento numerico, a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo. e dal suo effettivo adempimento. La pretesa tributaria si colloca furi dal campo di incidenza della riserva per quanto latamente lo si voglia intendere, come bene ha visto la giurisprudenza di questo S.C.; la pretesa negoziale, ove la riserva sia intesa in senso lato, come il pi recente indirizzo la intende, ricade invece puntualmente nella previsione di legge. 2. -Della delineata distinzione occorre dare la giustificazione muovendo da un duplice ordine di premesse attinenti da un lato all'istituto della rivalsa, dall'altro all'istituto della riserva, passando attraverso la ricognizione delle pronunce eccettuative dell'onere della rivalsa I.G.E., la cui portata va circoscritta -come ovvio -ai profili tributari. Ai sensi dell'art. 6 della legge fondamentale sull'I.G.E. l'imposta dovuta allo Stato da colui a cui favore si verifica l'entrata, con diritto di rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti l'entrata medesima; tale diritto non compete per nei confronti delle amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, nonch di quegli enti che per legge siano in tutto equiparati ad ogni effetto fiscale alle amministrazioni dello Stato (fra cui si annovera, secondo indirizzo giurisprudenziale ormai costantissimo, dopo qualche iniziale oscillazione, anche la Regione siciliana). 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 586 In linea di principio nei contratti di appalto dunque l'appaltatore che paga l'I.G.E. sul corrispettivo, salva la risalva nei confronti della stazione appaltante. Ma per i pagamenti effettuati dalle amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto l'imposta si riscuote a cura dell'amministrazione medesima mediante ritenuta sui corrispettivi spettanti agli appaltatori che vengono ad essi versati decurtati dalla perce11tuale per I.G.E. (cfr. art. 45 del reg. 26 gennaio 1940, n. 10). D'altra parte nei confronti dello Stato, e degli enti equiparati, non esperibile la rivalsa dell'I.G.E. (Cass., 1740/76, 117/73) giusta il chiaro dettato della legge. ' Una pretesa siffatta di rivalsa nei confronti dello Stato, anche se non soggiace all'onere della tempestiva deduzione non potrebbe quindi essere accolta (cfr. puntualmente Cass., 2841/75). La rivalsa compete per il solo fatto che l'imposta sia stata pagata ed in quanto fosse dovuta (Cass., 378/70). Per sottrarsi all'onere della rivalsa chi ha effettuato il versamento gravato dell'I.G.E. deve dare la dimostrazione dell'esistenza di una causa di esenzione, provando che l'imposta non era dovuta e quindi risultava malamente pagata. Correlativamente il contribuente di diritto che abbia effettuato un pagamento per I.G.E. non dovuta legittimato ad esperire l'azione di ripetizione di .indebito ancorch abbia eseguito la rivalsa nei confronti del contribuente di fatto (Cass., 2608/78). possibile l'esclusione contrattuale del diritto di rivalsa che nel con tratto d'appalto resta definitivamente a carico dell'appaltatore. Ma una clausola contrattuale siffatta non avrebbe senso nella ipotesi in cui la rivalsa stessa non ammessa per legge. All'opposto ipotizzabile un regolamento negoziale volto a stabilire, in deroga alla previsione legislativa, che il corrispettivo dell'appalto sia calcolato al netto della eventuale 'imposta (la quale, se dovuta, sar corrisposta a carico esclusivo dell'appaltante). Ed evidente che in questa ipotesi .il carico globale dell'appalto sar costituito dal corrispettivo pi l'ammontare dell'imposta. Nel caso in esame la tesi dell'appaltatore appunto questa: essere stato pattuito il corrispettivo di appalto al netto dell'I.G.E. (dovuta o non dovuta che fosse) egli avrebbe pertanto diritto a ricevere tale corrispettivo nella sua interezza, e senza alcuna decurtazione. L'appaltatore non ha mai parlato di rivalsa ben sapendo che una tale pretesa, sul piano normativo non avrebbe potuto essere accolta. Correlativamente all'amministrazione appaltante non importa versare una quota del corrispettivo pattuito all'erario anzich all'appaltatore; ma ovvio che se a questo corrispettivo, cos come contrattualmente fissato, dovesse aggiungersi anche l'importo dell'I.G.E.: la previsione di spesa globale ne verrebbe accresciuta, rappresentando detto importo non gi una mera componente del prezzo globale convenuto, ma un quid plllris. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 3. -L'evoluzione giurisprudenziale sulla latitudine dell'onere della riserva segna dei punti fermi sui quali vi convergenza nella sentenza, nel ricorso e nel controricorso. Si accetta, cio, l'indirizzo secondo cui l'appaltatore deve, sotto pena di decadenza, iscrivere riserva non solo per le domande e le contestazioni relative alle singole partite contabilizzate, ma per tutte quelle che creda di proporre nelle varie fasi ed operazioni nella quali si articola l'iter esecutivo dell'appalto, dalla consegna dei lavori al conto finale ed al collaudo e che si risolvano in pretese tali da incidere sul compenso complessivo spettantegli, quali che siano le componenti ed i titoli di esse (Cass., S.U., n. 1960 del 1972 e 2168 del 1973 ed altre successive numerose decisioni conformi); vengono n considerazione cio tutti ,i profili suscettibili di comportare una spesa ulteriore, e quindi, specificamente anche quelli attinenti alla interpretazione di clausole contrattuali ogni qualvolta la risoluzione del problema esegetico possa riflettersi sulla entit globale della spesa pubblica. Tale orientamento giurisprudenziale si manifestato con tale uniformit che appare superfluo ribadirlo in maniera argomentata ed sufficiente assumerlo come costante giurisprudenziale. Postulata la generalit del principio si tratta di stabilire quali siano le eccezioni. Talune enunciazioni giurisprudenziali al riguardo non sono impeccabili nel disegno concettuale. Si annoverano, infatti, generalmente, fra le deroghe le pretese ricollegabili ai c.d. fatti continuativi (ai fatti cio prodotti da cause costanti, eguali nelle modalit di accadimento, rispetto ai quali, di solito -ma non sempre -la rilevanza onerosa si manifesta soltanto per effetto della ripetizione degli episodi). Ma, a ben vedere, rispetto a detti fatti non vi eccezione al principio dell'onere della riserva, prevedendosi soltanto una particolare configurazione del criterio della tempe stivit in quanto il tempo utile per la formulazione della riserva, attesa la possibile non immediata rilevanza causale dei fatti stessi, non va necessariamente agganciata al primo manifestarsi di essi, correlandosi, secondo un primo orientamento (poi ripudiato) al momento della cessazione della continuit, ovvero, secondo la tesi successivamente prevalsa nella giurisprudenza di questo S.C. al momento della manifestazione di detta rilevanza causale, avvertibile dall'appaltatore di media diligenza. L'onere della riserva opera, quindi, sia pure con uno scorrimento in avanti del momento di deduzione, anche rispetto ai fatti continuativi. Una vera e propria eccezione deve -invece -pacificamente ravvisarsi in ordine a pretese derivanti da fatti dolosi o gravemente colposi di organi della stazione appaltante. Nelle pronunce di questa S.C. si fa poi riferimento -per escluderli dal campo delle riserve -a fatti estranei all' oggetto dell'appalto. (cfr. Cass., 2613/76, 1478/75, 78/74). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 588 E nell'esemplificare le ipotesi di estraneit all'oggetto del contratto si menziona accanto agli interessi di mora, la rivalsa dell'I.G.E. A favore di questa esclusione potrebbe osservarsi da un lato che la domanda di rivalsa non si ricollega direttamente al contratto, non trova in esso la sua fonte immediata, trattandosi di pretesa fondata sulla legge e che quindi si risolve in un onere economico di chiara prevedibilit e determinazione non attinente alle modalit di esecuzione dell'opera e non influenzato dalle sue vicende, ma imposto dal diritto obiettivo. Peraltro nelle decis!oni pi recenti tale estraneit postulata pi che dimostrata senza che nemmeno sia dato in.tendere quale configurazione concettuale di oggetto del contratto sia stata accolta nelle singole decisioni (l'ur trattandosi di nozione non univoca nella dottrina). Al riguardo il riferimento pi ovvio, stando alla lettera delle disposizioni del codice civile (cfr. specialmente agli artt. 1347-1349) appare quello alle prestazioni , contrapponendosi nell'appalto in nesso sinallagmatico l'opus ed il corrispettivo ed essendo evidente che la pretesa per rivalsa I.G.E. non attiene al corrispettivo, non ne rappresenta una parte, ma costituisce lo stmmento di regolamentazione legale della incidenza dell'onere tributario considerato. Cos puntualizzata la estraneit all'oggetto del contratto della domanda di. rivalsa per I.G.E. non vi sono difficolt a riconoscere che l'eccezione pu restare ferma, nonoi;;tante l'intervenuta dilatazione dell'ambito dell'incidenia dell'onere della riserva perch si colloca con tutta evidenza fuori del. campo di incidenza degli ulteriori aggravi in termini di corrispettivo; mentre hanno perduto validit le giustificazioni originarie che tale onere escludevano richiamandosi alle finalit dei registri di contabilit dell'appaltatore, in cui tali riserve avrebbero dovuto iscriversi, di documentazione cronologica dell'iter esecutivo rispecchianti la originaria concezione r.estrittiva circa le ipotesi in cui occorreva cautelarsi con le riserve.. 4. -L'attitudine della pretesa per rivalsa dell'I.G.E. in senso stretto a sfuggire dall'onere delle riserve sia ristretto -secondo il vecchio orientamento -sia generalizzto va pertanto ribadita attraverso il riesame critico della giurisprudenza di questa S.C. sul punto. La prima decisione che si rinviene in materia la sentenza 8 agosto 1952, n. 2621. Recita la massima ufficiale: . le annotazioni e le riserve che debbono farsi nel registr:o di contabilit riguardano esclusivamente le partite del lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore e non altri "oggetti" del tutto estranei alle citate disposizioni di legge (vale a dire le disposizioni precedentemente richiamate che impongono l'onere delle riserve) quale se spetti o meno all'appaltatore il diritto di rivalsa verso l'amministrazione appaltatrice dell'I.G.E. corrisposta sull'importo dei lavori . PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 589 Ma la lettura della motivazione della sentenza consente anzitutto di rilevare che si tratta di un obiter dictum. La Corte riconosce che si tratta di questione nuova, e quindi_ inammissibile, ma ritiene a parte l'inammissibilit di esaminarla egualmente osservando che l'oggetto della pretesa di rivalsa era del tutto distinto dalle misurazione dei lav9ri e delle somministrazioni fatte dall'appaltatore. Ne risulta da un lato l'adesione alla concezione restrittiva circa l'estensione dell'onere (in conformit dell'indirizzo giurisprudenziale del tempo) e dall'altra l'uso improprio del termine oggetto non gi in riferimento alle prestazioni contrattuali, ma al contenuto della domanda (non ricollegabile a misurazioni di lavori ed a somministrazioni dell'appaltatore). Su questo pseudo-precedente si innesta una pronuncia decisoria, la sentenza 28 ottobre 1965, n. 2290, in cui si legge testualmente le annotazioni e le riserve da inserirsi obbligatoriamente nel registro di contabilit debbono riguardare esclusivamente le partite del lavoro eseguito e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non gi altri oggetti affatto es_tranei alle finalit proprie del registro di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo e l'estraneit viene riconosciuta rispetto all'ipotesi di rivalsa I.G.E di imposta di registro, e di. decorrenza degli interessi di mora. La decisione emblematica perch l'estraneit riconosciuta ancora una volta alla stregua dell' oggetto della riserva e n:on dell' oggetto del contratto. Non vanno iscritti i fatti che non consistono in partite di lavoro o somministrazioni. La sentenza n. 2290 del 1965 recepita, senza alcun approfondimento, nelle sentenze 6 ottobre 1972, n. 2861 e 9 novembre 1972, n. 3351, in cui resta fermo il riferimento all' oggetto in termini di estraneit alla finalit di documentare -cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo. Si cos verificato un scoordinamento fra il mutamento di indirizzo circa il contenuto dell'onere della riserva e la puntualizzazione delle ipotesi eccettuative. Stante l'allargamento operatosi in materia di r.iserva, _necessaria ogni qualvolta si possa determinare un increm~nto della spesa cli realizzazione dell'opera prevista; punto di riferimento non pu che esser il corrispettivo, la prestazione dell'appaltante. L'estraneit ani oggetto. per restare valido criterio discriminativo, non va verificata con riferimento a misurazione dei lavori ed a somministrazioni, ovvero alla documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera, ma deve essere riferita alle prestazioni contratuali e fondamentalmente al corrispettivo. Ma se la motivazione di questa decisione risulta inappagante la conclusione senz'altro giuridicamente corretta. Non pu seriamente dubitarsi, invero, della esattezza dell'affermazione giurisprudenziale che esclude la necessit della riserva rispetto alla domanda di rivalsa (cfr. da ultimo Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486, 18 luglio 1975, n. 2841) anche se sarebbe stata auspicabile un adeguato svolgimento argomentativo, non bastando RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 590 il richiamo a precedenti viziati nelle nozioni di riserva e di oggetto da cui muovevano. E' certo, infatti, che la domanda di rivalsa , come si messo in luce, non si riflette direttamente ed immediatamente sul corrispettivo. 5. -Fermo restando che anche alla stregua dell'attuale giurisprudenza sul contenuto generale dell'onere della riserva le pretese di rivalsa dell'I. G.E. sfuggono a tale prescrizione normativa, e non potendosi quindi seguire la Corte d'appello nel tentativo di sovvertire tale orientamento (inutilmente compiuto per non avere valorizzato fino in fondo la distinzione tra l'ipotesi su cui era chiamata a giudicare e quella rispetto alla quale si formato l'indirizzo del S.C.) si deve porre in evidenza che a seguito della generalizzazione di tale onere prende fondamentale rilievo la circostanza che nella specie l'appaltatore non chiedeva la rivalsa di un tributo, non sollevava alcuna questione tributaria sul regime fiscale del negozio, ma sosteneva che in forza di una clausola del negozio medesimo il corrispettivo doveva essergli versato al netto dell'eventuale importo dell'I. G.E. A seguito del pagamento del corrispettivo decurtato da tale ammontare l'appaltatore veniva a conoscere che secondo l'amministrazione, il prezzo dell'appaltato risultava gravato del tributo, e poich tale decurtazione rappresentava a suo avviso (e non importa, se a ragione o a torto) la violazione di una clausola contrattuale, la relativa pretesa che era una pretesa riflettendosi immediatamente e direttamente sul carico globale dell'appalto, non poteva sfuggire, alla stregua dei principi generali sulla portata dell'istituto della riserva, all'onere della relativa iscrizione. Mentre la vicenda della rivalsa I.G.E. si svolge sul piano tributario ed alla stregua di disposizioni normative, e comporta un nesso con il contratto meramente occasionale, riguardando un'onere predeterminabile a priori con assoluta certezza, la vicenda interpretativa di una clausola contrattuale che, secondo l'assunto della parte, le assicura un certo corrispettivo al netto dell'(eventuale) carico tributario, pone l'ente appaltante di fronte ad un fatto nuovo ed imprevedibile, donde la necessit della riserva posto che indubbiamente, la tesi dello appaltatore se accolta determinerebbe un aggravio di prezzo. 6. -In questi termini, e con le precisazioni che precedono, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia esattamente giudicato negando ingresso alla pretesa di rimborso di una parte del prezzo (corrispondente all'am montare dell'I.G.E.) che l'appaltatore assumeva indeb~tamente trattenuta, invocando una clausola contrattuale. Non giova osservare contro l'operativit dell'onere della riserva rispetto alla domanda di pagamento di parte del corrispettivo (indebitamente trattenuto) che la decadenza dall'esercizio di un diritto pu essere stabilita sol PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI tanto dalla legge o dal contratto, perch le considerazioni svolte sono dirette proprio ad accertare la portata della iegge nel senso di inchidervi la situazione di specie. N all'intempestivit della riserva si potrebbe ovviare, richiamando il riconoscimento dell'amministrazione dei LL.PP. che la trattenuta operata a titolo di I.G.E. era indebita ed invocando il principio di diritto per cui rispetto ai termini stabiliti da una norma di legge relativa a diritti disponibili la decadenza impedita dal riconoscimento del diritto (art. 2966 c_.c.). Al riguardo la societ ASTER formula un motivo (il secondo) incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2964 e 2966 e.e. per violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5, ma non lamenta che la Corte abbia trascurato una deduzione difensiva basata sul disposto della lettera 2 luglio 1963; sorge quindi un primo problema di ammissibilit della censura sotto il profilo giuridico agganciato all'esame di documenti di contestata decisivit. Ed in verit non sembra che la lettera del Provveditorato delle opere pubbliche costituisse un riconoscimento del diritto dell'appaltatore ad ottenere il rimborso. Anzi poich in detta lettera si attribuiva al Ministero dell finanze la competenza a dirimere la questione tributaria circa la spettanza dell'esenzione rispetto a quel determinato contratto, ne risultava implicitamente, ma sicuramente, che l'amministrazione dei lavori pubblici si rifiutava di interpretare la clausola del contratto nel senso preteso dell'appaltatore di avere diritto all'intero corrispettivo a prescindere dalle vicende tributarie di debenza (ed eventuale rivalsa) del tributo. Sotto altro profilo poi non ammissibile che verificatasi gi la decadenza, il diritto possa risorgere. N nel caso di specie tale decadenza si sarebbe potuta impedire attraverso un valido riconoscimento del diritto. Deve osservarsi in contrario che il sistema delle riserve nei pubblici appalti non d luogo a diritti disponibili, trattandosi di disposizioni dettate dal legislatore a tutela degli interessi evidenziati dalla gurisprudenza di questo S.C. nel mettere in luce le caratteristiche e l'estensione del relativo onere. 7. -In fine il terzo motivo di ricorso, nel cogliere una esatta dimensione della fattispecie, non ne trae corrette implicazioni giuridiche. Effettivamente la clausola negoziale era suscettibile di essere interpretata nel senso che il prezzo dell'appalto doveva essere corrisposto al netto dell'eventuale versamento per I.G.E. e la societ ASTER sia all'atto della formulazione tardiva della riserva, sia nell'impostazione dell'azione giudiziaria deduceva la violazione dell'obbligo negoziale di pagare l'intero prezzo. Ma si tratta appunto degli elementi differenziali che valgono a distinguere l'ipotesi in esame da quella riguardante puramente e semplicemente la pretesa di rivalsa dell'I.G.E. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 592 Nel sistema del diritto comune il giudice non avrebbe potuto negare preliminarmente ingresso alle domande, ma nel caso di specie in cui la Corte bolognese non ha respinto la domanda ma ne ha ribadito la sottoponibilit al regime della tempestiva riserva, escludendo la tempestivit della deduzione nel. conto finaJe, mentre la ragione di maggior credito era gi puntualmente emersa sia dal primo versamento (decurtato appunto dell'importo dell'I.G.E.) il punto in discussione non la fondatezza della pretesa, basata su una certa interpretazione della clausola (e pi in generale del contratto di pubblico appalto, globalmente considerato) ma la riconducibilit, o meno, della questione interpretativa del contratto medesimo all'ambito di operativit del (generale) principio dell'onere di (tempestiva) riserva. 8. -Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell'amministrazione (con il quale, deducendosi la violazione degli artt. 6 e 47 della legge n. 762 del 1940, e 49 del r.d. 827 del 1924 e 1418 e.e. si sostiene che la clausola non poteva essere interpretata n nel senso di prevedere l'esonero convenzionale del pagamento di. una imposta, n in quello di ammettere la rivalsa per I.G.E verso l'amministrazione statale poich l'una e l'altra pattuizione, comportando la violazione di norme imperative di legge, si sarebbero dovute dichiarare nulle; essa avrebbe, cio un valore meramente dichiarativo nel senso di consentire all'impresa di chiedere il rimbor-so all'amministrazione finanziaria ove fosse risultata la spettanza dell'esenzione per I.G.E.; cos intrpretata la clausola l'appaltatore non potrebbe pretendere sotto forma di adeguamento del corrispettivo il rimborso deil'imposta. che er a suo carico, e rispetto alle quali non avere comunque fatto valere nell'opportuna sede il diritto all'esenzione). 9. -In conclusione il ricorso deve 'essere respinto essendo pervenuta la Corte del merito ad una esatta soluzione giuridica, sia pure attraverso una non impeccabile motivazione che va rettificata in conformit del seguente principio di diritto: Anche alla stregua della riconosciuta generalit' dell'onere della riserva in tema di appalti di opere pubbliche, la domanda di rivalsa dall'I.G.E. (basata sul disposto dell'art. 6 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762) non deve essere preceduta dalla tempestiva annotazione nei registri di contabilit dell'appaltatore, non riflettendosi la relativa pretesa sulla entit del corrispettivo e rimanendo estranea la dedotta obbligazione ex lege, di carattere tributario, al rapporto instauratosi a seguito della stipulazione dell'appalto. La rivalsa non si inserisce nel sinallagma del contratto di pubblico app.alto, ma si ricollega ~ll'esecuzione del pagamento dell'I.G.E. dipendente dalla percezione di una somma di cui la stipula del negozio costituisce un mero presupposto estrinseco. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 59} L'onere della riserva in materia di pubblico appalto che, attesa la sua generalit, viene in considerazione nche quando si controverta fra appaltatore ed appaltante della interpretazione di clausole contrattuali suscettibili di riflettersi sull'ammontare del corrispettivo (inerendo ad ogni pretesa che incida sul costo dell'opera) deve essere osservato -invece nel caso in cui, sulla base di una clausola negoziale, l'appaltatore pretende il pagamento del corrispettivo senza la decurtazione dell'importo sorrisppndente al tributo per I.G.E. (a prescindere dalla spettanza nella specie di esenzione tributaria). La relativa pretesa non si identifica~ infatti, COJ:),la domanda di rivalsa ex art. 6 legge n. 762 del 1962, essendo diretta non ad ottenere il rimborso dell'imposta pagata, ma a conseguire l'intero corrispettivo dell'appalto al netto dell'eventuale imposta. Ogni contestazione suscettibile di riflettersi su tale prezzo, comportando la possibilit di un maggiore esborso per la p.a., di cui questa va tempestivamente edotta, deve essere, infatti, evidenziata nei registri di contabilit non appena all'appaltatore risulti la divergenza interpretativa riflettendosi sull'ammontare del corrispettivo cui contrattualmente obbligato. La novit della questione e l'equivoco cui incorsa la sentenza nella rilevazione della portata dell'indirizzo giurisprudenziale in materia di I.G.E. inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese (Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 luglio 1976, n. 1917 -Pres. Muscolo Est. Jannaccone -P. M. (concl. conf.) Antonucci -Rie. Grandi -Ministero Finanze p.c. (avv. Stato Stipo). Procedimento penale -Appello -Ordinanza di rinnovazione del dibattimento -Rinvio -Dibattimento -Diversa composizione del collegio Irrilevanza. (c.p.p., artt. 432, 472, 520). Il principio dell'identi del giudice non include l'identit del giudice che abbia adottato provvedimenti di rinvio o di propulsione del processo ed in particolare disposto in appello la rinnovazione del dibattimento concludendo una fase del medesimo, con il giudice della nuova fase, preceduta da nuovo decreto di citazione a giudizio (1). (Omissis), -Il ricorso infondato. V innanzi tutto precisato che la Corte di rinvio, uniformandosi a quanto aveva gi disposto nel precedente giudizio la seconda sezione della stessa Corte, la cui sentenza era stata annullata, emise nuova ordinanza di rinnovazione parziale del dibattimento, ritenuta l'opportunit di sentire a chiarimenti il verbalizzante Cortese Mario, il brig. Sanna Angelo, nonch un rappresentante dell'UTIF . Dall'udienza in cui l'ordinanza fu emessa (30 settembre 1974) prese l'avvio una serie di rinvii a nuovo ruolo del processo, fino a che all'udienza del 23 dicembre 1975, l'ordinanza pot trovare regolare esecuzione, allorch fu riesaminato il Cortese che era gi stato esaminato dalla Corte in diversa composizione e furono esaminati per la prima volta il Sanna ed il rappresentante dell'UTIF nella persona di Giacobone Ottavio. Sull'escussione di quest'ultimo teste la difesa dell'imputato espresse il suo consenso, pur insistendo, anche in sede di conclusioni finali, nella richiesta che fosse riesaminato il teste La Face, altro rappresentante dell'UTIF, gi esaminato dalla Corte in diversa composizione. Su tale richiesta la Corte si riserv di decidere, ma non sciolse la riserva e deliber la sentenza, nella motivazione della quale la ragione della reiezione della richiesta stessa attribuita al fatto che il teste La Face era stato gi escusso ed aveva reso la sua deposizione. Fatta tale precisazione, occorre rilevare che le censure mosse dal ricorrente alla sentenza non possono trovare accoglimento. Non sussiste in {1) La sentenza correttamente motivata, tenuto conto dell'd,nteresse, protetto dalla norma di cui a11'art. 472 C.iPP che . queMo di imporre l'identit del giudice che ha partecipato al dibattimento . PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE fatti violazione dell'art. 520 c.p.p. in relazione all'art. 432 c.p.p. perch i testi escussi all'udienza del 23 dicembre 1975 erano stati citati proprio per dare esecuzione all'ordinanza del 30 settembre 1974 e non occorreva pertanto l'emissione di una nuova ordinanza per legittimarne l'assunzione. D'altro canto non ha rilevanza il fatto che l'ordinanza originaria (30 settembre 1974) era stata emessa dalla Corte in composizione diversa da quella che vi diede esecuzione perch il principio della immediatezza e continuit del dibattimento davanti allo stesso giudice postula, a norma dell'art. 472 c.p.p., c}J.e la deliberazione della sentenza sia compiuta dallo stesso giudice (e, trattandosi di giudice collegiale, dagli stessi componenti del Collegio) che presenzi a tutte le attivit svoltesi nella fase dibattimentale del giudizio, ma non include l'identit del giudice che abbia adottato provvedimenti di rinvio o di propulsione del processo ed in particolare disposto in appello la rinnovazione del dibattimento concludendo una fase del medesimo, con il giudice della nuova fase, preceduta da nuovo decreto di citazione a giudizio, fase nella quale detto giudice come ha il potere di revocare l'ordinanza di rinnovazione del dibattimento che trova gi emessa, ha anche quello di confermarne tacitamente la immanenza e validit, procedendo al compimento degli atti gi disposti, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dall'rt. 520 c.p.p. N pu nella specie affermarsi che il principio di continuit del dibattimento davanti allo stesso giudice sia stato violato a causa della menzione fatta in sentenza del teste, gi esaminato in una fase dibattimentale caducata dl rinvio a nuovo ruolo, perch la Corte, lungi dall'utilizzarne il deposito, col che sarebbe effettivamente incorsa nella violazione degli artt. 472 e 475 c.p.p., si limitata, con formulazione in verit ellittica, a scioglierle la riserva di decidere sulla richiesta difensiva della riassunzione del medesimo, affer:rp.ando sostanzialmente l'inutilit di un nuovo esame. (Omissis). CORTE D'ASSISE DI CATANZARO, 23 febraio 1979 -Pres. Scuteri -Rel. Antonini -P. M. Lombardi -Imp. Pietro Valpreda ed altri (resp. civ. Ministero della Difesa, avv. Stato di Tarsia di Belmonte). Responsabilit civile -Fatto illecito commesso da informatore del S.I.D. Responsabilit diretta dello Stato -Non sussiste. (Cost., art. 28; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 22). Responsabilit civile -Fatto doloso del dipendente -Attivit in contrasto con i fini istituzionali della p.a. -Interruzione del rapporto organico. (Cost., art. 28; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 22). Presupposto perch, a norma degli artt. 28 Cast. e 22 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sorga la responsabilit diretta dell'amministrazione statale 596 RASSEGNA DELL'iWVOCATURA DELLO f'fi\TO per un fatto commesso da una persona fisica, che vi sia una relazione di identit soggettiva fra il .prestatore di lavoro e lo Stato. Tale responsabilit quindi non sussiste quando, come nel caso di un informatore del S.I.D., vi sia stato fra questi e l'amministrazione della Difesa un rapporto di lavoro autonomo (1). La responsabilit diretta della p.a. per un fatto illecito commesso da un suo dipendente non ricorre quando fra la attivit delittuosa del dipendente e i fini istituzionali dell'amministrazione vi sia un netto contrasto (2). (Omissis). -Resta da esaminare la richiesta di condanna, avanzata dall'avv. Vincenzo Azzariti Bova nella qualit sopra indicata, del Ministero della Difesa quale responsabile civile per i reati commessi dall'imputato Guido Giannettini. Ritiene la Corte che la suddetta domanda deve essere rigettata per un duplice ordine di considerazioni. Il primo e decisivo rilievo muove dal tipo di rapporto che legava iI Giannettini al S.I.D. e che non era certamente di pubblico impiego. Risulta ampiamente dagli atti del Servizio acquisiti e dalle testimonianze dei suoi ufficiali che il suddetto Giannettini fu sempre un collaboratore esterno del Servizio stesso. Si gi detto come egli fu posto finanziariamente a carico del S.I.D. nel quadro di una campagna promossa dal comando di stato maggiore della Difesa e diretta a compensare vari giornalisti per alcuni loro interventi in favore di una parte delle alte sfere militari. Segu il suo passaggio dall'uffieio R (ricerche all'estero), ove era stato inizialmente assegnato, all'ufficio D che si interessava del contro-. spionaggio; ma nessun atto di nomina formale od implicito ne determin la collocazione fra i pubblici dipendenti. Continu a svolgere la sua attivit professionale di giornalista e le sue prestazioni lavorative non vennero mai da lui effettuate esclusivamente o prevalentemente per lo Stato; al quale ebbe a destinare un certo tipo di collaborazione informativa daWesterno, avvalendosi di una propria organizzazione, con libera .scelta di orari e di luoghi di lavoro, al di fuori di ogni controll di carattere gerarchico. Il compenso corrispostogli dal S.I.D., non sempre periodicamente, fu comunque collegato alla sua concreta produttivit: tanto che in alcuni periodi venne sospeso. (1-2) La sentenza della Corte d'assise di Catanzaro stata' impugnata su questo punto della decisione; ma essa merita di essere segnaJata per l'importanza del pr.incJpio affermato e per l'affermazione dell'intel'rllzione del rapporto organico quando il pubblico dipendente abbia agito per fini che non sono qudli istituzionali deLla p.a. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE Da tutti gli elementi sopra indicati appare evidente che il rapporto intercorso tra Guido Giannettini e l'amministrazione della Difesa fu di lavoro autonomo. Mancarono i caratteri tipici della subordinazione e non si instaur akna relazione di identit soggettiva fra prestatore di lavoro e Stato. Pertanto la pubblica amministrazione, la cui responsabilit per fatto illecito si configura solo direttamente --attraverso gli organi per mezzo dei quali .agisce -in base ai principi dettati dall'art. 28 della Costituzione e dall'art. 22 dello statuto degli impiegati statali: non pu essere chiamata a rispondere dei fatti del Giannettini; il quale ebbe ad agire completamente al di fuori di ogni rapporto di immedesimazione organica con la stessa. Un secondo ordine di considerazioni conduce all'esclusione della responsabilit civile del Mi~istero della Difesa anche nell'ipotesi prospettata dalla parte civile istante: ossia anche qualora Guido Gian,nettini fosse stato un pubblico dipendente. noto che la responsabilit diretta dalla pubblica amministrazione per gli illeciti commessi dai propri organi trova un limite preciso -come costantemente ha insegnato la Corte di cassazione -quando il funzionario abbia agito per fini di parte ed estranei a quelli istituzionali dell'ente rappresentato. In qu~sti casi si verifica una frattura del pur esistente rapporto organico, perch il dipendente agisce arbitrariamente come privato realizzando un'attivit non riferibile all'Ente suddetto: il quale, di conseguenza, non pu risponderne civilmente. (Fra le tante decisioni conformi, sul punto, basilare quella n. 2980 del 20 dicembre 1967 emessa dalle sezioni unite della Corte di cassazione: In tanto l'attivit del dipendente pu essere riferita all'ente pubblico e costituire fonte di responsabilit diretta, in: quanto sia e si manifesti come esplicazione dell'attivit dell'ente stesso, cio sia diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali; in Foro it., 1968, I, 1012). Orbene la condotta del Giannettini, se egli fosse stato un pubblico dipendente, avrebbe dato vita proprio ad uno di tali casi. Infatti la sua attivit delittuosa, di carattere sovversivo e terroristico, fu certamente non solo estranea, ma addirittura in netto contrasto con le finalit istituzionali del S.I.D.; al quale erano demandati, invece, dall'ordinamento giuridico compiti di tutela della sicurezza dello Stato. N pu aver valore, per agganciare la responsabilit civile del Ministero citato in giudizio, l'obiezione -fatta dal difensore di parte civile -che i propositi eversivi del Giannettini maturarono nell'ambito di segreti accordi con autorevoli personaggi investiti di pubblici poteri nell'ambiente politico-militare..Invero l'enunciato principio della non riferibilit di siffatte delittuose imprese allo Stato, .inteso quest'ultimo come entit astratta delineata dalla Costituzione della Repubblica e -come tale -interessato innanzi tutto a perseguire il fine della propria conservazione, vale per la condotta di ogni titolare di pubbliche funzioni a qualsiasi livello. (Omissis). 598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 20 giugno 1979 -Pres. De Sena Plumkett Est. Greco -P. M. Mineo -Imp. Celletti ed altri (avv. Stato Di Tarsia Di Belmonte). Reato Interesse privato in atti d'ufficio Atteggiamento di benevolenza verso il privato Rispetto delle norme Non sussiste. (c.p. art. 324). Un generico atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale nei confronti di privati concorrenti ad un appalto di servizio quando non si sia violato il principio della par condicio non integra il reato di interesse privato in atti d'ufficio (1). (Omissis). -L'imputato Pravetone Antonio deceduto nel giugno 197& e pertanto nei suoi confronti va dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato. Quanto agli altri imputati valgono le considerazioni che seguono. La vicenda che ha portato alla aggiudicazione del servizio di trasporto alla Soc. Veloce 73 , per quanto accuratamente esaminata, non presenta profili penalisticamente rilevanti n in particolare vi si riscontrano gli estremi del reato contestato di interesse privato in atti d'ufficio. Il servizio di trasporto veniva concesso annualmente dalla Cassa per il Mezzogiorno, ente pubblico, ad una ditta privata, con un contratto di carattere privato. Nella scelta del contraente la Cassa non era vincolata, per legge o regolamento, a seguire determinate formalit. Poteva procedere a trattativa privata o indire una gara di carattere ufficioso, purch, come ente pubblico, avesse avuto garantito un buon servizio, al minimo costo possibile. Se si esamina il rapporto trilaterale tra la Cassa, la Corsica Industriale e la Veloce 73 , l'unico appunto giuridicamente rilevante che pu sollevarsi al comportamento degli autisti dipendenti della Corsica, i quali, mentre perdurava il loro rapporto di lavoro con la societ, avevano occultamente manovrato per costituirsi in societ a loro volta e soffiare l'appalto del servizio alla Corsica . Questo comportamento viola l'obbligo di fedelt previsto dall'art. 2105 del cod. civile, concretizzando un'ipotesi di concorrenza sleale, e potrebbe dar luogo ad una azione civile per danni, oltrech all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal In tema di interesse privato in atti d'ufficio. (1) La sentenza, anche se ha affrontato un caso di specie, merita di essere segnalata per la deteI1minazione dei Limiti del comportamento penalmente sanzionato nell'ipotesi del reato di interesse !Privato in atti d'ufficio. Non v' dubbio infatti che il reato previsto e punito dall'art. 3~ c.p. sia un reato a contorni incerti, resi ancor pi incerti dall'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo H quale, come noto, H profitto per l'agente PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 599 successivo art. 2106, e.e. e dai contratti collettivi di lavoro. Per quanto riguarda invece il comportamento dei funzionari della Cassa, dal cui ope rato deriva poi il reato di interesse privato contestato a tutti gli imputati, va osservato, riallacciandosi a quanto detto sopra, che l'ampia discrezio nalit della Pubblica amministrazione nella scelta del contraente privato non consente, nella fattispecie, di ravvisare gli estremi del reato di in teresse privato. Va precisato, in punto di fatto, che la Corsica Industriale nel giu gno del 1973, un mese prima circa della scadenza del servizio,era rimasta ferma alla cifra richiesta di L. 590.000 mensili per autovettura, e non aveva aderito a quella offerta dalla Cassa di L. 490.000 (f. 78). A questo punto, la Cassa, dopo avere, data 14 giugno 1973, dato di sdetta per il contratto, era libera di rivolgersi ad altra ditta e magari dare un esplicito consenso al gruppo di autisti della Corsica , che di fronte alla ricorrente minaccia annuale del licenziamento, si stavano attivando .per costituirsi in societ e rilevare il servizio di trasporto. Ma i funzionari della Cassa, che avevano gi avuto fatte proposte in questo senso da parte degli autisti (la prima lettera della Veloce 73 per partecipare alla gara del 3 luglio 1973, f .. 184), preferirono sondare il mercato ed indire una gara, nonostante non ne fossero obbligati. Con lettera circolare del 6 luglio 1973, furono invitate otto ditte, tra cui la Corsica e la Veloce 73 , a fare pervenire le loro offerte entro il 20 luglio successivo (f. 126). Il 13 luglio gli autisti della Corsica, che il 9 luglio precedente ave vano dato vita alla societ a responsabilit limitata La Veloce 73 fe cero la loro offerta di L. 450.000 mensili. Il 18 luglio successivo fece la sua offerta il rappresentante della Corsica , che -si richiam alla cifra. di L. 490.000 mensili, prima rion accettata. o per il terzo e i1l danno per la p.a. possono anche essere meramente morali (v. Cass., 18 luglio 1978, n. 11387, mass. n. 139.780) e ci nonostante che in dottrina sia stata tentata una interpretazione restrittiva. Il BETTIOL infatti, dopo aver individuato l'oggettivit del reato nella lesione degli interessi collegati co1 rispetto della par condicio civium, affermava che il delitto sussiste solo quando ricotre una parzialit che abbia favorito un interesse privato, violando la par condicio con danno patrimoniaile della p.a. La tesi era in realt diffidlmente sostenibile, tenuto conto sia del contenuto lettwale della norma incriminatrice, sia della sua collocazione nel titolo dei reati contro la pubblica amministrazione, rispetto ai quali come ben noto si nega in genere che iI bene protetto sia un interesse patrimoniale, anche avendo irigua:rdo al reato di peculato -nonostante '1'origine storica di questo (pecunia ablata). Peraltro, accettato H contenuto pi Iato della norma inariminatrice, accettato che il reato sia reato di pericolo, che il bene protetto sia l'imparzialit dell'attivit amministrativa, che il reato sussista anche quando l'interesse privato non contrasti, ma coincida con quello pubblico realizzandone addirittura gli effetti (Cass., 10 gennaio 1978, n. 16, mass. 138.073), pur necessario rintracciare un RASSEGNA DELL'AVVOCALURA DELLO STATO Dunque, la Corsica non fu esclusa dalla gara, ma fu l'ultima tra le sole due societ partecipanti alla gara (la Corsica e la Veloce 73), a fare la sua offerta, che teoricamente avrebbe potuto essere inferiore alle L. 450.000 offerte dalla Veloce 73 , con conseguente aggiudicazione dell'appalto. Se questo fu l'iter della gara, non si vede come i funzionari della Cassa abbiano inteso favorire gli autisti della Corsica. L'appunto che da parte dell'accusa si fa ai suddetti funzionari quello di avere favorito gli imputati perch, al momento in cui la Veloce. 73 fu invitata alla gara, questa societ giuri.dicamente non esisteva, essendosi -costituita per atto notarile tre giorni dopo ed iscritta nella Camera di commercio solo in data 9 agosto 1973 (f. 70). Orbene, ammesso che i funzionari sapessero che la Veloce 73 era in via di costituzione; ammesso che vi sia stata benevolenza verso autisti che si conoscevano personalmente e che si erano raccomandati e consigliati con i dirigenti da loro trasportati, non per questo pu affermarsi che nella scelta del privato contraente gli imputati pubblici ufficiali siano stati guidati dall'interesse privato. Essi -si ripete _;; 'avrebbero potuto tranquillamente, una volta arenatesi le trattative per il rinnovo del contratto con la Corsica, affidarsi ad un nuovo soggetto giuridico, fosse esso un privato, una societ o un gruppo di fatto, :ton essendo vincolati da obblighi derivanti da leggi o regolamenti, purch vi fosse la garanzia di un servizio efficiente. La circostanza quindi che la Veloce 73 .nor:i fosse ancora formalmente costituita alla data del 6 luglio 1973, in cui -su sua sollecitazione -fu invitata alla gara, non rilevante ai fini penali, poich non necessariamente 1'indizio di interesse privato penalmente valutabile. limite distintivo fra condotta cnm1nosa e condotta non punibile, ad evitare i tipici effetti da estrema conseguenza, Si rischia altrimenti -per assurdo di veder incriminato per interesse privato in atti d'ufficio anche lo zelo personale e fo scrupoloso ademp1mento dell'attivit nella quale il p.u. tragga soddisf.azioni morali! FortWlatamente, la Suprema Corte, accanto ad affermazioni del tipo di quelle citate e secondo le quali fa commistione fra interesse pubblico e interesse privato Tealizza i!l reato, a nulla rilevando che l'atto pubblko non sia illegittimo, n iiHecito finteresse !p['vato che si intende raggiungere (Cass., 10 gennaio 1978, cit.) offre i criteri corretti per definire la condotta criminosa, quando statuisce che, perch rioona il reato di cui all'art. 324, occorre che l'attivit funzionale de1 P.U. sia fuorviata dallo scopo di pubblico interesse e sia quindi strumentalizzata ad un interesse privato (Cass., 12 dicembre 1977, n. 2681, mass. 137.570; 11 aprile 11978, n. 790, mass. 139.544). Non basta quindi na mera coincidenza di interessi, sembrerebbe potersi arguire, ma occorre anche uno sttavoLgimento dei fini e dell'interesse della p.a. A questo corretto criterio si evidentemente ispirata la sentenza del tribunale di Roma. P.D.T. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE C' infatti da osservare che la Veloce 73 , costituitasi in societ una volta indetta la gara e quindi prima di fare la propria offerta, offr una cifra economicamente pi vantaggiosa di quella offerta dalla Corsica. Ci ovviamente era dovuto al fatto, che gestendo in proprio il servizio, gli autisti venivano ad eliminare il compenso spettante al datore di lavoro. La Cassa quindi, affidando il servizio alla neo-societ, venne a risparmiare la cifra mensile di circa L. 30.000 per autovettura. Ci vuol .dire che, se anche atteggiamento di favore vi fosse stato verso gli autisti, i funzionari della Cassa non avevano perso di vista l'interesse pubblico, sotto il profilo qualificante del risparmio economico. In queste condizioni, non possibile parlare di parzialit dei pubblici funzionari, di una ingerenza privata profittatrice in un atto della pubblica amministrazione. Il comportamento dei funzionari della Cassa da ritenersi corretto, perch non stata violata la par condicio tra la Veloce 73 e le altre ditte interessate alla gara. Se scorrettezza vi stata questa da imputare ai dipendenti della Corsica, che avrebbero dovuto prima dimettersi e poi partecipare alla gara. Ma il loro comportamento non pu riflettersi negativamente sui funzionari imputati, a meno che non si pretenda che costoro fossero obbligati a controllare preventivamente i requisiti delle ditte da invitare alla gara e magari ad avvisare ufficiosamente la Corsica delle iniziative dei suoi dipendenti. Poich quest'obbligo non gravava sui funzionari, da ritenersi che essi non sono venuti meno al loro dovere di obiettivit verso tutti i concorrenti e, tutto sommato, abbiano fatto l'interesse economico dell'ente da cui dipendevano. Tutti gli imputati.-escluso il defunto Pravetone -vanno quindi assolti perch il fatto non costituisce reato. (Omissis). PARTE SECONDA I ~ I & w I I . I i RASSEGNA DI DOTTRINA T. ALIBRANDI, P. FERRI: I beni culturali e ambientali. Giuffr, Milano, 1978, pp. 682. Si tratta di una rimarchevole trattazione che viene a colmare, con perfetta scelta di tempo una lacuna ormai annosa della nostra letteratura giuridica. Gli ultimi studi sistematici della materia erano, infatti, vecchi di un quarto di secolo ed apparivano superati non solo -e non tanto -dal mutamento intervenuto nella specifica normativa quanto dalle diverse -e ben pi rilevanti -dimensioni che la relativa problematica ha assunto nella coscienza sociale e, quindi nel diritto vivente . GH autori hanno affrontato il problema della trattazione del patrimonio culturale ed ambientale rifuggendo da ogni facile sistematica di impostazione traslatizia ed adottando, invece una tecnica di approccio complessa, articolata neUa triplice e concorrente ottica del momento statico deLla qualificazione dei beni, di quello dinamico delila loro utilizzazione ed, infine di quello organizzativo. analizzato attraverso la descrizione degli apparati pubblici deputati ai relativi compiti. I sistemi di studio dell'argomento si completano poi, con una attenta analisi del sistema sanzionatorio e con un tratteggio dei temi svolti nel quadro di pi ampio respiro della storia delle istituzioni. Il ,risultato dello sforzo affrontato appare veramente importante: ci troviamo, infatti, di fronte alla sistemazione completa ed organica di una materia squisitamente poliedrica. Gi questo basterebbe a qualificare il libro come opera di consultazione indispensabile per il pratico ed utilissima per ~l teorico. Va aggiunto, poi, che questo grosso volume sfata anche due affermazioni ricorrenti relative alla difficolt di lettura delle opere di consultazione ed alla disomogeneit dei lavori a quattro mani . La lunga serie degli argomenti trattati , infatti, affrontata con l'asciutta scorrevolezza di una bella prosa italiana di gradevole lettura, quale raramente dato ritrovare negli scritti giuridici. Al lettore viene risparmiata ogni superflua citazione ed ogni inutile appesantimento dottrinario senza per che ci, intacchi la completezza deHe indicazioni di dottrina e gurisprudenza. Quando si da il caso, anzi, gli Autori non esitano neppure a riportare con scrupoloso rigore, interi squarci di moti vazioni di sentenze o di reliazioni di commissioni laddove le semplici massime delle prime o brevi sunti delle seconde rischiano, come tanto spesso accade, di essere fuorvianti o imprecisi. L'interesse dei temi trattati, d'altronde anche quando l'argomento specifico appare squisitamente specialistico, non cala mai di tono in virt della consapevolezza -maturata negli Autori e comunicata al lettore -della sua connessione con i vari rami dell'ordinamento. La materia dei beni culturali cd ambien tali risulta, infatti, tipicamente pluridimensionale ed interdisciplinare ed appare variamente regolata ed interessata cos dal costitu2lionale come daI civile, dall'internazionale -e segnatamente dal comunitario -come dall'amministrativo e dal penale. Fra tutte queste diverse branche dello scibile giuridico, gli Autori si muovono con la sicurezza dei giuristi di razza, forti anche della loro multi forme esperienza professionale, operando analisi e sintesi delle varie angolazioni ed inquadrando ogni singola problematica nel pi ampio respiro di un riferimento storico sempre puntuale e mai fine a se stesso. I1 dato unificatore del lavoro consiste quindi, in definitiva, nel comune patrimonio di consapevolezza del fatto che ognuno dei temi affrontati non pu essere compiutamente risolto se non ricorrendo alle indicazioni fornite da tutti 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rami del diritto con esso interferenti e neJ.la altrettanto comune acuta perce> zione della norma come dato storico-sociologico, condizionato dai tempi e dalle strutture; momento di un divenire la cui analisi non pu prescindere n dallo studio del passato n da quello dei mutamenti della societ civile e della relativa coscienza. Basti citare, al riguardo, l'ampio risalto dato al profilo dell'interferenza fra regime dei beni e problematica degli strumenti urbanistici dato indicativo -insieme con mol-ti altri analoghi -del1a linea di lavoro seguita dagli Autori, attenti sempre pi che al momento astratto e statico della norma a quello concreto e dinamico del divenire del diritto vivente. I. F. CARAMAZZA C. BAFILE: Introduzione al diritto tributario. Padova, 1978, pp. 403. Lo studio del diritto tributario di sempre vivo, anzi crescente, interesse, in particolare in relazione alle incisive profonde recenti modificazioni del sistema impositivo, ed un'opera istituzionale in materia, quindi, non pu non richiamare l'attenzio;ne dello studioso, in genere, e, pi specialmente, di chi, nella quotidiana pratica professionale, si trova ad affrontare problemi che, nel considerato settore, non mancano di presentarsi con profiH spesso delicati, e, comunque, imp1icanti un coordinato armonico esame dei principi e della particolare disciplina positiva. Orbene, il Bafile, pur dichiarando di non voler offrire, come studio sui problemi generali del diritto tributario, pi che una prima lettura ordinata delle norme della recente riforma,, (e soggiungendo di avere, perci, anche evitato le indicazioni bibliografiche e limitato alle essenziali quelle giurisprudenziali). affronta proprio il difficile compito della sistemazione organica della materia esaminata, seguendo di questa la classica ripartizione, e cos prima inquadrando la materia stessa nell'ambito dei principi generali (prima parte dell'opera), e poi svolgendo l'indagine pi specifica con riguardo al-rapporto giuridico d'imposta (seconda parte), al procedimento amministrativo (quarta parte). Nella prima parte, dopo una premessa metodologica, nella quale sottolineata la singo1are posizione del diritto tributario come studio specializzato, che non sempre ha consentito elaborazioni dogmatiche generali, e che ha visto, anche per tale ragione, esaltato il ruolo della giurisprudenza, l'Autore passa alla definizione dei tributi ed alla loro classificazione, tenendo conto, naturalmente, dei nuovi tributi e della nuova discip1ina di quelli preesistenti, e dedicando, poi, una particolare attenzione ai principi costituzionali, aHa cui luce tutto il sistema va riguardato. Nella trattazione relativa al rapporto giuridico di imposta vengono pun tualizzate la natura e la struttura deH'obbligazione tributaria, con gli oppor tuni cenni suU'attivit amministrativa tributaria e con particolare riguardo, poi, al rapporto giuddico formale. La terza parte si pone come naturale svolgimento delle premesse, per l'inquadramento sistematico della fase procedimentale, con riguardo precipuo all'accertamento e con la considerazione, poi, dell'obbligazione tributaria nella sua fase satisfattiva (con il separato esame del procedimento esecutivo per le imposte dirette e di que1lo per le indirette) ed in quella sanzionatoria. Il volume si chiude, come accennato, con la parte dedicata al contenzioso, nella quale sono trattati sia i ricorsi amministrativi che quelli giurisdizionali, questi ultimi considerati vuoi negli aspetti generali che, per quanto concerne PARTE SECONDA, RASSEGNA DI DOTTRINA la giurisdizione speciale tributaria, con riferimento alla disciplina specifica del procedimento dinanzi alle commissioni e delle relative impugnazioni. Questa indicazione, pur necessariamente sintetica, degli argomenti trattati pu gi consentire di rilevare la compiutezza dell'opera, che, al di l di quanto l'Autore avverte, consente ben pi di un primo approccio all'ordinato studio de1Ia materia, quale si presenta dopo le radicali recenti. innovazioni legislative. La riforma, peraltro, non fatta oggetto autonomo di una nozionistica illustrazione, sulla base dei dati normativi, ma considerata non soltanto con un immediato inquadramento nei principi, bens pure nel suo modo di atteggiarsi rispetto al sistema previgente, sicch la sistemazione per quest'ultimo raggiunta viene saggiata, e, in un certo senso, filtrata ed attualizzata alla luce delle nuove disposizioni. Cos, nel1a parte relativa al rapporto giuridico d'imposta, lo studio delle vicende deU'obbligazione tributaria non omette di considerare, ad esempio, la innovazione costituita dall'introduzione, per molti tributi, del regime della decadenza, in luogo di quello tradizionale della prescrizione, con le implicazioni che ci comporta; consente di valutare\ in qual modo la riforma abbia considerato il tema deHa solidariet (con un interessante spunto per una ipotesi di solidariet processuale collegata ad una mutua rappresentanza facoltativa dei coobbligati); indirizza ad una completa indagine sul tema degli interessi, che, partendo dai risultati giurisprudenziali raggiunti in rferimento alla fondamentale normativa del 1961, con la esposizione anche di motivi di dissenso, si sviluppa attraverso l'esame delle specifiche nuove disposizioni per i vari tributi, la cui indicazione non meramente informativa, ma razionalmente espressa con la segnalazione de1 criterio informatore unitario della relativa disciplina. Ancora, e per limitare le notazioni, pu segnalarsi la trattazione del proce dimento amministrativo di accertamento. L'argomento, come noto, ha sempre impegnato la dottrina, e la sua trattazione non pu prescindere, ovviamente, da una comparata analisi sulla base delle teorie elaborate in ordine all'accertamento in genere, nel diritto 'sostanziale ed in quello processuale,. e con riferimento, in partico1are, ai problemi che si pongono nel campo del diritto amministrativo, ed a quelli ai quali, in materia di tributi, occorre avere specifico riguardo secondo la disciplina positiva. Orbene, nel lavoro in rassegna l'indagine segue lo schema accennato, e, suHa base dei principi, diventa via via pi specifica, consentendo quella completa analisi, che l'importanza dell'argomento richiede. E va notato che l'Autore, che accoglie la tesi della natura dichiarativa deH'accertamento, riconosciuta valida anche in sede giurisprudenziale, non manca di considerare, pur con le limitazioni imposte daJ.l'inteso carattere introduttivo dell'opera, gli argomenti addotti da quella parte della dottrina che aderisce all'opposta teoria costifutiva, e ci fa sempre con il riscontro anche del dato positivo delle nuove leggi, le quali, richiamate nelle singole disposizioni rilevanti al fine considerato, vengono, per, con questa occasione, ampiamente illustrate anche negli altri loro aspetti salienti (e, spesso, anche in quelle pi particolari): sicch il lettore, mentre verifica l'a sistemazione dogmatica del tema generale dell'accertamento, si trova ad essere informato -senza, come accennato, che ne risulti una esposizione meramente pedagogica -delle disposizioni sulla dichiarazione, sul procedimento di liquidazione dell'imposta, sulla prova, sulla forma e motivazione dell'atto di accertamento, sui limiti di modificabilit della dichiarazione e dell'accertamento dell'ufficio, sulle notificazioni, e cos via. Particolarmente interessante, infine, la parte relativa al contenzioso, che, per la sua ampiezza e per l'approfondimento dei singoli temi trattati, ben pu 118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO considerarsi un autonomo lavoro monografico, pi che una sezione di un libro istituzionale di diritto tributario. La trattazione, investe, in primo luogo i ricorsi amministrativi, muovendo dai concetti generali del diritto pubblico per svilupparsi, poi, sui temi specifici del1a materia trattata, che vengono svolti, senza che si pe:rida mai di vista l'impostazione teorica, con il richiamo ai dati normativi del vecchio e del nuovo ordinamento, di guisa che ne risulta una completa ragionata esposizione dei vari rimedi previsti, considerati anche nella loro funzione di raccordo con i rimedi giurisdizionali. Naturale passaggio al1'ulteriore svolgimento l'esame dei problemi sulla c.d. giurisdizione condizionata, che introduce allo studio del vero e proprio processo giurisdizionale, in relazione al quale sono organicamente trattati, in primo luogo, i problemi generali (cos, ad es., in ordine alle azioni di mero accertamento, aHa legittimazione attiva e passiva, all'interesse ad agire, ecc.), che la materia propone, e che non vengono perduti di vista, poi, nella successiva analitica trattazione: sulla giurisdizione speciale tributaria nei suoi aspetti di fondo ( affermata ia natura generle, che ora de~e riconoscersi, della giurisdizione deHe commissioni, e sono particolarmente studiati i problemi di competenza e quelli re1ativi alla individuazione del provvedimento impugnabile, in relazione al quale ultimo, peraltro, ,]'Autore avverte, prendendo specifica meditata posizione, che il processo tributario non di impugnazione-annullamento, ma di accertamento del rapporto, ovvero di impugnazione-merito), sul procedimento dinanzi alle commissioni (con la individuazione -e con la indiI cazione di soluzioni, o di spunti per la soluzione -dei problemi che le singole disposizioni presentano); sulla giurisdizione del giudice ordinario, e, infine, su 1 quella de1 giudice amministrativo. Nello svolgimento di ciascuno degli accennati argomenti si ritrova la carat teristica, gi innanzi segnalata, e che propria di tutta l'opera, di un discorso composito, nel corso del quale mentre dalle norme si risa1e ai principi, per l un corretto inquadramento degli specifici temi esaminati, contemporaneamente si trae occasione dalla ,sistemazione teorica per una illustrazione sistematica I delle disposizioni di legge relative sia agli aspetti generali che ai singoli tributi. i L'opera, cos, d non soltanto pi di quanto l'Autore promette, come prima ~ si notato, ma anche pi di quanto la lettura dell'indice sommario farebbe pensare, giacch ogni capitolo costituisce per il lettore una scoperta (agevolata, I per, da un completo indice analitico) di temi ulteriori non preannunciati dall'epigrafe, e pur essi, invece, fatti oggetto di approfondimento o almeno enunciati con La indicazione di una prima problematica e con l'invito, quindi, implicito o esplicito, a quelle ulteriori meditazioni, che la stessa materia, I radicalmente innovata dalla riforma, deve necessariamente comportare, sia per problemi originati dalle nuove leggi che per vecchi problemi da rivisitare alla luce deila nuova normativa. MARIO FANELLI LEGISLAZIONE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice civHe, art. 454 (artt. 2 e 24 della Costituzione). Sentenza 1 agosto1 1979, n. 98, G. V. 8 agosto 1979, n. 217. codice civHe, art. 565, neHa parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati aHa successione legittima, in mancanza di altri suscettibili; e prima dello Stato, i frateLli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati. Sentenza 4 lug1io 1979, n. 55, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. codice di procedura civile, art. 251, secondo ~omma, nella parte in cui dopo le parole il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa... e dopo Ie parole consapevole della responsabilit che con il giuramento assumete davanti a Dio... non contento l'inciso se credente. Sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, G. V. 17 ottobre 1979, n. 284. codice dii procedura civile, disposizioni di attuazione, art. 152 [sost. da legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 9] nena parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica. Sentenza 26 luglio 1979, n. 85, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. cod,ice penale, art. 147, comma primo, n. 2 nella parte in cui attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato sia gi stato eseguito. Sentenza 6 agosto 1979, n. 114, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. codice di procedura penale, art. 108, primo comma nella parte in cui non consente, durante la fase degii atti preliminari al giudizio nei procedimenti che siano stati condotti con istf\uzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 900. Sentenza 6 agosto 1979, n. 116, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. codice di procedura penale, art. 142, primo comma nella parte in cui dopo le paro1e del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio... non contenuto l'inciso se credente . Sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. c:odice di procedura penale, artt. 316, secondo comma, 329, primo comma e 449, seco,ndo comma nella parte in cui dopo le parole il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa... e dopo le parole con 120 RASSEGNA DELL'AVVOC'ATURA DELLO STATO sapevole della responsabiHt che con il giuramento assumete davanti a Dio... non contenuto l'inciso se credente. Sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, G. V. 17 ottobre 1979, n. 284. codice di .procedura penale, art. 512, n. 2, nella parte in tui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti. Sentenza 16 1uglio 1979, n. 72, G. V. 25 luglio 1979, 11. 203. codice di procedura penale, art. 513, n. 2 nella parte in cui esclude il diritto de1l'imputato di proporre appello avverso la sentenza di tribunale che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti. Sentenza 16 luglio 1979, n. 72, G. V. 25 lugHo 1979, n. 203. legge 20 marzo 18'65, n. 2248, art. 378, terzo comma. Sentenza 26 1uglio 1979, n. 84, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. d.P.R. 21 febbraio 1892, n. 70, art. 184, commi secondo e terzo. Sentenza 26 luglio 1979, n. 83, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, secondo e terzo comma [mod. da legge 633 del 19271 a) nella parte in cui dispone l'improponibilit e rion la improcedibilit dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o mancata presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della quaHfica; ' b) nella parte in cui dispone l'improponibilit e non la improcedibilit dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi in oggetto 1'accertmento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale , diverso da quello indicato sub a), inerente al rapporto di lavoro. Sentenza 26 luglio 1979, n. 93, G. U. 1 agosto 1979,,n. 210. r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, comma secondo [conv. in legge 27 mag gio 1935, n. 835, mod. con r.d.I. 15 novembre 1939, n. 18021 neHa parte in cui non .provvede, nel caso di minore residente all'estero, Ja competenza del Tribunale per i minorenni deI luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero. Sentenza 26 luglio 1979, n. 95, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. legge 14 marzo 1961, n. 132, art. 1 nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi neHe condizioni di cui aH'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e IIJilitari dello Stato, approvato con decreto del Presidnte deHa Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Sentenza 16 luglio 1979, n. 76, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. PARTE Il, LEGISLAZIONE legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennit premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto. Sentenza 6 agosto 1979, n. 115, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. d.P.R. 26 ottobre 1'972, n. 6'39, art. 12, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicit ideologica effettuata con veicoli, a cura diretta deg1i interessati, senza motivi di lucro. Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. legge 20 novembre 1975 della regione Umbria. Sentenza 4 luglio 1979, n. 63, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 1. terzo comma, limitatamente aHa parte in cui la disposizione statuisce ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione . Sentenza 26 luglio 1979, n. 86, G. U. 1" agosfo 1979, n. 210. QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE codice civile, art. 284 (artt. 3, 29 e 30 della Costituzione). Sentenza 1 agosto 1979, n. 97, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. codice civile, art. 314/12, primo comma (art. 24 della Costituzione). Sentenza 15 giugno 1979, n. 57, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. codice civile, art. 314/12, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1979, n. 58, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. codice civile, art. 2043 (artt. 3, 24 e 32 della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 88, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. codice civile, art. 2059 (artt. 3 e 24 deila Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 87, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. codice di procedura civile, disposizioni di attuazione art. 152 (art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1979, n. 60, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. codice penale, artt. 423 e 449 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1979, n. 71, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. 122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ETATO codice di .procedura penale, artt. 125 e 128 (artt. 2 e 24 della Costituzione). Sentenza 10 ottobre 1979, n. 125, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. codice di procedura penale, art. 275 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1979, n. 59, G. V. 11 1uglio 1979, n. 189. codice di procedura penale, art. 512, Sentenza 10 ottobre 1979, n. 118, G. U. n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 17 ottobre_J979, n. 284. r.d. 13 maggio 1929, n. 92-8, art. comma, della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1979, n. 65, G. V. 13 (artt. 38, secondo comma, 11 luglio 1979, n. 189. e 3, primo r.d.I. 20 lugfi.o '1934, n. 1404, art. 24 commi secondo e quarto [conv. in legge 27 maggio 1935, n. 83.5 e mod. con r.d.I. 15 novembre 19311, n. 1802] (art. 3 deUa Costituzion). Sentenza 26 luglio 1979, n. 95, G. V. 1 agosto 1979, n. 210. legge 6 luglio 1939, n. 1035, art. 26, lettera d) (art. 3 della Costituzione). Sentenza 10 ottobre 1979, n. 119, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. r.d.I. 9 luglio 193'9, n. 1238, artt. 165 e 167 (artt. 2 e 24 della Costituzione). Sentenza 1 agosto 1979, n. 98, G. V. 8 agosto 1979, n. 217. legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 7, secondo comma tuzione). Sentenza 16 luglio 1979, n. 73, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. (art. 3 della Costilegge 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5, lettera f), e 6 (art. 3 dei.la zione). Sentenza 1" agosto 1979, n. 99, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. Costitulegge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21 (art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione). Sentenza 3 luglio 1979, n. 56, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 1 e 28, commi primo e quarto (artt. 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. e d.P.R. 26 ottobre 197,2, n. 639, artt. 1, 28, commi primo, secondo 51 (artt. 21 e 53, comma primo della Costituzione). Sentenza 26 lugiio 1979, n. 89, G. U. F agosto 1979, n. 210. e quarto, r: ~ PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 11 e 16 (artt. 3, 21 e 53, comma primo, della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1032, artt. 16, 17 e 18 (artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, della Costituzione). Sentenza l agosto 1979, n. 100, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 11, secondo comma (art. 21, commi secondo, terzo, quarto e sesto de1la Costituzione). Sentenza 26 luglfo 1979, n. 92, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. d.I. 24 luglio 1973, n. 427, art. 1 O [conv. con modif. legge 4 agosto 1973, n. 496] (art. 41 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1979, n. 70, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, artt. 22 e 51 (artt. 3, 5, 24, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione). Sentenza 4 1uglio 1979, n. 62, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 10 maggio 1976, n. 352; art. 2 (artt. 116, 117, 118 e 126 della Costituzione, artt. 24, 48 dello statuto della regione Val d'Aosta; 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento e Bolzano; 3, lettera d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 5 dello statuto della regione Sardegna). Sentenza 26 luglio 1979, n. 81, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. d.P.R. 15 giugno 1979, n. 393, art. 79, primo comma, lettera gl (art. 3 della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 90, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 202, primo comma, ultima ipotesi (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Caltagirone, ordinanza 14 aprile 1977, n. 439/1979, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. codice di procedura civile, art. 367, primo comma (art. 24, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 22 dicembre 19788, n. 427/1979, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. 124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice dr procedura civile, art. 373 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bassano del Grappa: ordinanza 23 novembre 1978, n. 416/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. codice .penale, art. 158, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Chieri, ordinanza 18 novembre 1978, n. 405/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. codice penale, art. 169 (artt. 2 e 3 de11a Gostituzione). Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza S dicembre 1978, n. 401/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. codice penale ,art. 206 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Giudice istruttore .presso il Tribunale di Bologna, ordinanza 5 febbraio 1979, n. 404, G. V. 18 Luglio 1979, n. 196. codice penale, artt. 2115 e 222 (artt. 3, primo comma, e 32, della Costituzione). Sezione di sorveglianza di Bologna, ordinanza 7 dicembre 1978, n. 372/1979, G. V. 11 luglio 1979, n. 189. codice penale, art. 348 (art. 25 c.p. della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanze (due) 20 e 28 aprile 1979, nn. 519 e 520, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. codice penale, art. 504 (artt. 3 e 40 della Costituzione). Pretore di Enna, ordinanza 23 aprile 1979, n. 517, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. codice penale, art. 570 (art. 29, primo comma, della Costituzione). Pretore di Avellino, ordinanze (du) 28 febbraio 1Q79, n. 458 e 459, G. V. 8 agosto 1979, n. 217. codice penale, art. 584 (art. 3 della Costituzione). Corte d'assise di Cagliari, ordinanza 12 marzo 1979, n. 375, G. V. 11 luglio 1979, n. 189. codice penale, art. 688 (artt. 3 e 32 della Costituzione). Pretore di Viadana, ordinanza 3 aprile 1979, n. 544, G. V. 19 settembre 1979, n. 258. codice di procedura penale, art. 88 (artt. 3 e 27 della Costituzione)'. Giudice istruttore presso H Tribunale di Bologna, ordinanza 5 febbraio 1979, n. 404, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. Pretore di Omegna, ordinanza 15 maggio 1979, n. 527, G. V. 12 settembre 1979, n. 251. PARTE II, LEGISLAZIONE 125 codice clii procedura penale, artt. 125, comma primo, e 128, comma primo (artt. 2 e 24, comma secondo, deHa Costituzione). Corte d'assiste di Cuneo, ordinanza 10 aprile 1979, n. 447, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. codice di .procedura penale, artt. 125, comma primo, e 128, comma primo (artt. 24, comma secondo, e 3 delila Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 5 aprile 1979, n. 454, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. codice di procedura penale, art. 128 (artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 24 della Costituzione). Giudice istruttore presso il Tribunale di Monza, ordinanza 14 marzo 1979, n. 430, G. U. 1 agosto 1979, n. 210. codice di procedura penale, disposizioni di attuazione, art. 23 (art. 24, comma primo, della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 29 settembre 1978, n. 557/1979, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. codice penale militare di pace, artt. da 277 a 282 e da 415 a 432 (artt. 101, comma secondo, 102, comma secondo, prima parte, 104, comma primo, 108, cpv., e 112 della Costituzione). Giudice istruttore presso i( Tribunale militare territoriale di Bari, ordinanza 15 maggio 1979, n. 525, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. codice penale militare di guerra ,art. 286 (artt. 101, comma secondo, 102, comma secondo, prima parte, 104, comma primo, 108, cpv., e 112 della Costituzione). Giudice i!!truttore presso il Tribunale miHtare territoriale di Bari, ordinanza 15 maggio 1979, n. 525, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1 (art. 38, ultimo comma, deUa Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanze (due) 22 marzo 1979, nn. 558 e 559, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 30, primo c:omma (art. 103, comma secondo, della Costituzione). Corte. dei Conti, sezione prima giurisdizionale, ordinanza 1 dicembre 1978, n. 335/1979, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. d.1.. luogotenenziale 6 aprile 11119, n. 495, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ordinanza 19 dicembre 1978, n. 391/1979, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 30 dicembre 1923, ,n, 3267, artt. 1 e seguenti (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Pretore di Sorgono, ordinanza 1 febbraio 1979, n. 437, G. V. 1 agosto 1979, n. 210. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art+. 93, n. 1 (artt. 3, 24 e 53 della Co- stituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanza 22 maggio 1978, n. 429/1979, G. V. 25 luglio 1979, n. 203. r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, artt. 4 e 7 (art. 3 della Costituzione). Consiglio nazionale dei geometri, ordinanza 1 febbraio 1979, n. 491, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 52 (artt. 3, 54, 97 della Costituzione). Corte dei Conti, sezine seconda giurisdizionale, ordinanza 18 ottobre 1978, n. 410/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. r.d.I. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 57, 5,9, 59, 60, 61 (artt. 1, comma secondo; 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25, comma primo; 41, 101, 1~ comma primo della Costituzione). Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 40:le vendite mobiliari disposte dagli uffici finanziari nell'espletamento delle procedure esecutive promosse ai sensi del testo unico 14 aprHe 1910, n. 639, suHe entrate patrimoniali dello Stato rientri nell'ambito di attivit: che detti istituti possono legittimamente svolgere (n. 92). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' Espropriazione pr pubblica utilit -Maggiorazione dell'indennit dovuta al proprietario coltivatore diretto -Area con sovrastanti fabbricati -Determinazione dell'indennit (art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865). Se, nell'ipotesi di espropriazione di terreno agricolo con sovrastanti fabbricati appartenenti a 'Coltivatore diretto, oggetto della maggiorazione (raddoppio) dell'indennit, di cui all'art. 17 comma primo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa), sia anche ~'importo della indennit-base relativo ai fabbricati (n. 472). Legge sulla edificabilit dei suoli -Nuovi criteri di determinazione dell'indennit -Esecuzione opere pubbliche statali -Applicabilit (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 -legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 12, 15, 16 e 17 -legge 27 giugno 1974, n. 247). Se 1e modificazioni introdotte con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai criteri di determinazione dell'indennit di espropriazione fissati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 siano applicabili anche alle procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche stata1i (n. 473). IMPIEGO PUBBLICO Impiegato dello Stato -Doveri -Incompatibilit con professione o impiego privato -Pratica professionale -Compatibilit -Limiti (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60 e 63). Se l'impiegato dello Stato che svolga; neJ.le ore non di ufficio pratica, professionale non retribuita presso studi privati, possa incorrere nei provvedimenti previsti dalil'art. 63 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 in relazione al divieto o incompatibilit di cui all'art. 60 dello stesso t.u. (n. 881). ~ 152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Impiego pubblico -Assegni ed altre indennit -Termine di prescrizione -Contestazione del diritto del dipendente -Irrilevanza (art. 2 r.d. 19 gennaio 1939, n. 295). Se, in caso di contestazione del diritto del dipendente statale a percepire un ass~o od altra indennit, ~l relativo credito sia soggetto alla prescrizione biennale di cui aM'art. 2 r.d. 19 gennaio 1939, n. 295, ovvero a quello ordinario (n. 876). Universit -Personale non insegnante -Comando presso altra amministrazione Compenso incentivante -Spettanza (legge 25 novembre 1971, n. 1042, art. 2). Se al personale non insegnante delle universit destinato, .per comando, presso altre amministrazioni possa essere concesso il premio di incentivazione stabHito da11'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1042 (n. 880). IMPOSTA DI CONSUMO Riscossione coattiva delle imposte comunali di consumo -Cessazione del servizio da parte degli appaltatori a seguito dell'abolizione del tributo -Aggi spettanti all'esattore ed al comune (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 2 r.d. 30 aprile 1936, n. 1138 -artt. 324 e 328 -t.u.f.l. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 78 -d.m. Finanze 14 marzo 1974). Quali siano e come debbano essere calbolati gli aggi spettanti rispettivamente al coni.une e aM'ex appaltatore del servizio di riscossione del!le abolite imposte di consumo per i tributi accertati al 31 dicembre 1972, gi riscossi e presumibilmente da riscuotersi a carico di contribuenti morosi (n. 35). IMPOSTA DI FABBRICAZIONE Imposta di fabbricazione -Dlii minerali -Agevolazione per i prodotti destinati al riscaldamento di focali -Applicabilit a locali utilizzati per lavorazioni industriali (legge 23 gennaio 1970, n. 9, art. 1). Se la riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali direttamente impiegati come combustibile per il riscaldamento di focali competa neM'ipotesi di locali destinati ad ospitare fasi di lavorazione industriale di prodotti (essiccatoi, seme ecc.) (n. 34). IMPOSTA DI REGISTRO Enunciazione -Dizione dell'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 634 del 1972 Interpretazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21, secondo comma). Se nell'art. 21, secondo comma, del d.P,R. 26 ottobre 1972, n. 634, le paro1e atto enunciato debbano essere lette in sede di interpretazione, atto enunciante (n. 502). Sanzioni per le violazioni -Pena pecunzarza -Misura -Difformit dal testo originario della legge -Interpretazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 69, secondo comma). Se al!l'art. 69, secondo comma, del d.P1R. 26 ottobre 1972, n. 634, le parole un sesto del medesimo vadano lette come un sesto del massimo >>, in conformit al testo originale della legge, custodito presso l'archivio centrale deLlo Stato (n. 503). PARTE II, CONSULTAZIONI 1.fJ IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Esenzioni e agevolazioni -Vendite al minuto -Commerciante autorizzato al commercio all'ingrosso e. al minuto -Merce mancante -Onere della prova (legge 19 giugno 1940, n. 742, art. 27 -Legge 16 dicembre 1959, n. 1070, art. 1). Se, ai fini della esenzione daM'IGE di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, debba ssere fornita dal commerciante autorizzato al commercio , all'ingrosso e al commercio al minuto la prova che la merce mancante in ma gazzino sia stata venduta al minuto e non all'ingrosso (n. 179). IMPOSTE E TASSE Amministratori e liquidatori di societ R~sponsabilit per mancato soddisfacimento delle obbligazioni tributarie -Normativa applicabile (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36). Se, il'art. 36', d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -che disciplina la responsabilit degli-amministratori e dei liquidatori per mancato soddisfacimento, nell'esercizio delle foro funzioni, delle obbligazioni tributarie deHa societ trovi immediata applicazone in relazione a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. anzidetto solo per quanto concerne l'aspetto procedimentale, mentre per fa verifica dei presupposti sostanziali delle responsabilit debba farsi riferimento alle norme disciplinatrici deHa materia al moment di verificazione dei fatti addebitati (n. 644). Commissioni tributarie -Poteri (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35). Se le commissioni tributarie nell'esercizio dei loro poteri inerenti alla istruttoria, possano convocare funzionari dell'amministrazione finanziaria diversi dal rappresentante deH'ufficio titolare del tributo oggetto del ricmso (nel caso particolare funzionari delil'TE) per avere da essi delucidazioni sull'accertamento (n. 642). Contenzioso tributario GiudiziG di terzo grado avanti alla Corte di Appello ovvero alla commissione tributaria centrale -Rapporto tra i due mezzi (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40). Se, nel nuovo sistema del contenzioso tributario delineato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n 636, in modo indifferenziato per le imposte dirette e per le inposte indirette, i due mezzi di impugnazione di terzo .grado (avanti alla commissione centrale ovvero alla Corte di AppeHo) alternativamente esperibili abbiano identit di sostanza e di contenuto (n. 648). Imposte indirette Accertamento impugnato solo da alcuni dei condebitori solidaii -Effetti nei confronti degli altri coobbligati (d.p. 26 ottobre 1972, n. 634 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 636 -26 ottobre 1972, n. 637). Se l'accertamento impugnato solo da taluno dei condebitori solidali, diventi definitivo nei confronti dei coobbligati notificati che non hanno proposto tempestiva impugnazione ed escluda quindi per questi ultimi la possibilit: di giovarsi del giudicato favorevole eventualmente ottenuto dai pirimi (n. 659). Imposte indirette -Coobbligati solidali d'imposta -Atto interruttivo della prescrizione da parte dell'ufficio Effetti (d.p. 26 ottobre 1972, n. 634 d.p. 26 ottobre 1972, n. 636 -cod. civ., art. 1310 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 637). Se 'l'atto interruttivo della prescrizione proveniente dall'ufficio interrompe la prescrizione per l'intera materia tassabile nei confronti di tutti i debitori anche non notificati (n. 656)._ 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST!\TO Imposte indirette -Termini di decadenza -Notifica ad alcuni soltanto dei condebitori solidali -Effetti (d.p, 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 636 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 34). Se il corso deHa decadenza (in particolare per la notifica del!'accertamentb di valore e per fa richiesta di imposta in materia di imposte di registro, successione, ipotecarie, Invim) possa essere impedito nei confronti di tutti i condebitori solidali d'imposta in virt dell'atto notificato ad alcuni soltanto di essi (n. 658). Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'amministrazione statale regime fiscale delle relative operazioni -In particolare regime Invim sulle vendite immobiliari (d.l.c.p.s, 1 dicembre 1947, n. 1611 -d.P.R. ' 26 ottobre 1972, n. 643 -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5 -legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 3). Se per le vendite immobiliari operate dall'ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste sia applicabile l'esenzione dall':Invim prevista per lo Stato, ovvero siano assog.gettate a1l'Invim secondo le aliquote ordinarie (n. 645). Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste -Vendite immobiliari Applicazione dell'Invim -Agevolazioni (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 -legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 1). Se gli immobili appartenenti alle disciolte comederazioni sindacali rientrino tra quelli assoggettati all'Invim, per decorso decennio, nella misura ridotta del 50 per cento secondo le previsioni dell'art. 3, comma sesto, 'lettera A), della legge 22 dicembre 1975, n. 694, concernenti gli immobili appartenenti agli enti ed. non commerciali non destinati direttamente al'l'esercizio delle attivit istituzionali (n. 647). Vendite immobiliari per scrittura privata di data certa non anteriore al 1 gennaio 1973 -Regime Invim (d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2). Se le vendite immobiliari per atto pubblico riproduttive di scritture private di vendite anteriori al 1 gennaio 1973, non aventi peraltro data certa debbano essere assoggettate aH'Invim con riferimento, per il valore iniziale, alla data anzidetta (n. 646). IMPOSTE VARIE Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'amministrazione statale regime fiscale delle relative. operazioni -In particolare regime Invim sulle vendite immobiliari (d.l.c.p.s. 1 dicembre 1947, n. 1611 -d.P.R. 26 otttobre 1972, n. 643 -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5 -legge 22 dicembre 1.975, n. 694, art. 3). Se per le vendite immobiliari operate dall'ufficio strailcio delle confederazioni sindacali fasciste sia applicabile l'esenzione dabl'Invim prevista per lo Stato, ovvero siano assoggettate all'nvim secondo le aliquote ordinarie (n. 113). Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste -Vendite immobiliari Applicazione dell'Invim -Agevolazioni (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 -legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 1). Se gli immobhli appartenenti alle disciolte confederazioni sindacali rientrino tra quelli assoggettati alPinvim, per decorso decennio, nelfa misura ?: PARTE II, CONSULTAZIONI 155 ridotta de1 50 per cento secondo le previsioni dell'art. 3, comma sesto, Jett~ ra A) della degge 22 dicembre 1975, n. 694, cOJlcernenti .gli immobili appartenenti agli enti ed. non commerciali non destinati -direttamente all'esercizio delle atttivit istituzionali (n. 115). Vendite immobiliari per scrittura privata di data certa non anteriore al 1 gennaio 1973 -Regime Invim (d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688~ art. 1 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2). Se le vendite immobiliari per atto pubblico riproduttive di scritture private di vendite anteriori al 1 gennaio 1973, non aventi peraltro data certa debbano essere assoggettate all'Invim con riferimento, per il valore iniziale, ailla data anzidetta (n. 114). INTERESSI Enti pubblici -Soppressione -Liquidazione -Procedura -Debiti pecuniari Interessi -Sospensione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2 -legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9 -r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55 -cod. civ., art. 30). Se in ordine ai debiti pecuniari chirografari di un ente sop,presso (nella specie: giovent italiana) possa sostenersi che l'inizio della procedura di liquidazione determini sospensione del corso degli interessi legali o convenzionali (anche moratori o corrispettivi) (n. 15). IPOTECHE Enti pubblici -Soppressione -Devoluzione immobili -Credito ipotecario Inerenza -Esclusione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2, 7 comma legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9, secondo comma). Se un credito garantito da ipoteca sugli immobili di un ente successivamente soppresso (nelle specie: giovent italiana) possa dirsi inerente agli immobili stessi ai sensi e per gli . effetti dell'art. 2, comma settimo, delJa legge 18 novembre 1975, n. 764, con conseguente trasfer1mento del debito a arico dell'ente cui 1g!i immobili siano stati per effetto della stessa legge devoluti (n. 22). MEZZOGIORNO Ingegneri e architetti -Tariffe -Emissioni -Inderogabilit -Cassa per il Mezzogiorno -Facolt riduttiva -Sussistenza (legge 5 maggio 1976, n. 340 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 19, terzo comma -cod. civ., art. 2233). Se la inderogabilit dei minimi di tariffa professionale per gli ingegneri e architetti, sancito daHa legge 5 maggio 1976, n. 340, abbia comportato Ja soppressione della facolt .riduttiva prevista dall'art. 19, terzo comma, del diP.R. 30 giugno 1967, n. 1523, contenente il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (n. 77). OPERE PUBBLICHE Revisione prezzi -Oneri salariali dipendenti da contratti collettivi aziendali (art. 1664, e.e. -d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 1 -legge 21 giugno 1964, n. 463, art. 1 -d.l. 3 giugno 1940, n. 901, art. 1). 1Se per la revisione dei prezzi contrattuali (nella specie: di un appalto) si possa tener conto del maggior costo della mano d~opera dipendente da contratti coMettivi aziendali (n. 181). ;-::-- RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PROCEDIMENTO CIVILE Controversia di lavoro -Patrocinio a spese dello Stato -Prenotazioni a debito di compensi ed onorari -Modalit (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 14). Se vada effettuata sui registri del campione civi!le la prenotazione a debito delle srpese, compensi ed onorari liquidati a favore di chi abbia prestato la propria opera in giudizio a favoire della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (n. 61). Controversia di lavoro -Patrocinio a spese dello Stato -Spese anticipate al difensore della parte non abbinata -Ripetibilit nei confronti del soccombente (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 14). Se possano ripetersi, nei confronti della parte soccombente condannata a!lle spese del giudizio (oltre agli onorari) le spese anticipate dll'erario al difensore della parte non abbiente ammessa ai! patrocinio a spese dello Stato (n. 60). PROFESSIONI Ingegneri e architetti -Tariffe -Emissioni -Inderogabilit -Cassa per il Mezzogiorno -Facolt riduttiva -Sussistenza (legge 5 maggio 1976, n. 340 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 19, terzo comma -cod. civ., art. 2233). Se fa inderogabilit dei minimi di tariffa professionale per gli ingegneri e architetti sancito dalla legge 5 maggio 1976, n. 340, abbia comrportato la soppressione della facolt riduttiva prevista dall'art. 19, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, contenente il testo unico delle leggi su1 Mezzogiorno (n. 14). Professioni -Ingegneri architetti -Inderogabilit dei minimi di tariffe Limiti (cod. civ., art. 2233 -legge 5 maggio 1976, n. 340 legge 1 gennaio 1977, n. 404, art. 6). Se :l'inderogabilit dei mintmi di tariffa pmfessionale sancita per gli ingegneri ed architetti della legge 5 maggio 1976, n. 340, cos come autenticamente interpretata daH'art. 6 legge 7 luglio 1977, n. 404, sia da ritenersi ino- perante, oltre che nei contratti stipulati da amministrazioni statali ed enti pubblici anche in quehli stipulati da soggetti finali che agiscono in qualit di concessionari di pubbliche amministrazioni per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche (n. 17). RISCOSSIONE Entrate patrimoniali -Procedura coattiva -Vendite mobiliari -Affidamento all'IVG -Legittimit (r.d. 14 aprile 1910, n. 639). Se l'affidamento agli istituti vendite giudiziarie delle vendite mobiliari disposte dagli uffici finanziari nell'espletamento del~e procedure esecutive promosse ai sensi del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, su1le entrate patrimoniali dello stato rientri nell'ambito di attivit: che detti istituti possono legittimamente svol!gere (n. 39). PARTE II, CONSULTAZIONI 157 SOOIBTA'. Amministratori e liquidatori di societ -Responsabilit per mancato soddisfacimento delle obbligazioni tributarie -Normativa applicabile (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36). Se, l'arrt. 36 d.PJR. 29 settembre 1973, n. 602 -che .disciplina la responsabilit deg:li amministratori e dei liquidatori per mancato soddisfacimento, nell'esercizio delle loro funzioni, delle obhligazioni tributairie della societ -trovi immediata applicazione in relazione a fatti verificatisi prima delJ'entrata in vigore del d.PiR. anzidetto solo per quanto concerne l'aspetto rprocedimentale,; mentre per la verifica dei presupposti sostanziali delle responsabilit debb farsi riferimento aHe norme disciplinatrici della materia al momento di verificazione dei fatti addebitati (n. 142). SPESE GIUDIZIALI Controversia di lavoro -Patrocinio a spese dello Stato -Prenotazioni a debito di compensi ed onorari -Modalit (legge 1 agosto 1973, n. 533, art. 14). Se vada efil:ettuata sui registri del campione civile la prenotazione a debito del!le spese, compensi ed onorari liquidati a favore di chi abbia prestato la propria opera in ,giudizio a favore del.la parte ammessa al patrocinio a spese .dello Stato (n. 35). Controversia di lavoro -Patrocinio a spese dello Stato -Spese anticipate al difensore della parte non abbinata -Ripetibilit nei confronti del soccombente (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 14). Se possano r1petersi, nei confronti della parte soccombente condannata alle spese del giudizio (oltre agli onorari) le spese anticipate daU'erario al .difensore della parte non abbiente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (n. 34). TRASPORTO Agevolazioni fiscali per trasferimento di concessioni di trasporto -Trasferimento delle attrezzature e degli impianti relativi -Concessione di filovie Applicazione (legge 19 giugno 1940, n. 840). Se il trasferimento delle attrezzature e degli impianti delle filovie in concessione, come negozio necessariamente connesso a quello avente rper oggetto H trasferimento della concessione filoviaria, goda del trattamento fiscale agevolato previsto dalla legge 19 giugno 1940, n. 840 (n. 87). TRJBU11I LOCALI Riscossione coattiva delle imposte comunali di consumo -Cessazione del servizio da parte degli appaltatori a seguito dell'abolizione del tributo -Aggi spettanti all'esattore ed al comune (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 2 r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, artt. 324 e 328 -t.u.f. legge 14 settembre 1931, n. 1175, art. 78 -d.m. finanze, 4 marzo 974). Quali siano e come debbano essere calcolati gli aggi spettanti rispettivamente al comune e alJl'ex appaltatore del servizio di riscossione .delle abolite imposte di consumo per i tributi accertati al 31 dicembre 1972, gi riscossi e presumibi1lmente da riscuotersi a carico di contribuenti morosi (n. 17).