ANNO XXXVI -N. 4-5 LUGLIO-OTTOBRE 1984 RASSE.GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1985 ABBONAMENTI ANNO 1985 ANNO L. 33.350 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . 1t 6.100 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Direzione Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 "' -'~ , Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale dl Roma -Decreto n. 11089 del 13 luidlo 1966 (6219068) Roma, 1985 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/' avv. Franco Favara) .----.. pag. 617 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA ZIONALE (a cura COMUNITARIA de/l'avv. Oscar E INTERNA- Fiumara) 688 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDI ZIONE (a cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo) > 718 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura degli avvocati Paolo Cosentino e Anna Cenerini) . 727 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura gli avv. Raffaele Tamlozzo e G. P. Pollzzi) de: o 737 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Baflle) (a cura de/l'av> 758 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati Sergio Laporta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria) 11 804 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura degli avvocati Paolo di Tarsia di Be/monte e Nicola Bruni} 824 Parte seconda: QUESTIONI RASSEGNA DI DOTIRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO RASSEGNA DI DOTIRINA (a cura de/l'avv. Ignazio Caramazza) pag. 77 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE . . . . . )) 91 INDICE BIBLIOGRAFICO 133 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauoo NoRI, Ancona; Fxancesco Cocco, Bani; F~ancesco GUICCIARDI, Genova, Carlo BAFILE, L'Aquila; Nioaisio MANcuso, Palermo; Rocoo BERARDI, Potenza; Maull1i:zfo DE FRANCHIS, Trento; P1aolo SCOTTI, Trieste; Giianaarlo MAND, Venezia. NOTA REDAZIONALE Saluto rivolto dall'Avvocato Generale dello Stato, Giuseppe Manzari, al prof. Antonino De Stefano, che il 1() ~ugltio 1984 ha lasciato la Corte Costituzionale. Quale Avvocato Generale dello Stato ho sentito il dovere ed ho voluto procurarmi il piacere di vestire oggi la toga per rivolgere al Presidente De Stefano il saluto dell'Istituto, cui ho l'onore di essere preposto e che ha l'onore di essere l'istituzionale interlocutore di questa Corte il saluto di tutti i colleghi e quello mio personale. Non ripercorrer il cursus honorum del vice Presidente della Corte Costituzionale tanto autorevolmente illustrato con finissime notazioni dal Presidente Elia. Desidero per portare la testimonianza di chi ha avuto la ventura, negli impegni vissuti, di seguire l'iter dell'ascesa e di assistere al manifestarsi di tante e varie virt che hanno concorso a fare di uno studioso serio ed intelligente un giurista di razza ed un eminente uomo pubblico. Antonino De Stefano ha cominciato a segnare la sua traccia quale magistrato della Corte dei Conti, dove seppe subito acquistare grande autorevolezza anche tra i colleghi pi anziani e qualificati e godette l'altissima stima e la illimitata fiducia di quel grande Presidente della Corte dei Conti che stato Ferdinando Carbone, che ne preconizz il luminoso cammino. Docente universitario stato allievo di quel maestro di tutti noi che fu Arturo Carlo I emolo ed ha saputo seguirne lo stile di vita e di pensiero, impartendo dalla cattedra dei pi prestigiosi Atenei d'Italia lezioni assai se~uite ed apprezzate. Grand Commis '" e non aggiungo " dello Stato '" perch la espressione nel senso pi moderno o comprensivo non tollera pi le limitazioni di angusti confini nazionali, ormai fuori del tempo, ha rappresentato nelle Comunit europee con alta dignit l'Istituzione superiore di controllo italiana ed ha ricoperto la prestigiosa carica di Presidente del Collegio dei Revisori dell' International Institute for management of Tecnology . Come scrittore ha portato acuti e f ondanientali contributi nei delicati e vari campi del diritto, accoppiando sempre al sottile intuito giuridico la consapevole attenzione -che propria delle menti illuminate -alla attualit dei problemi ed all'insegnamento della storia. Il suo Rivoluzione e Religione nelle prime esperienze costituzionali ne costituisce alta e significativa espressione. Giudice della Corte Costituzionale ha poi portato in questo altissimo consesso il frutto maturo di una vita di studio, di lavoro e d'esperienza, Vl RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sottoscrivendo come relatore importanti sentenze che restan come tappe fondamentali dell'evolvere -e quale rapido evolvere -di una civilt giuridica. Dal diritto civile a quello penale a quello amministrativo, al diritto del lavoro, dai rapporti tra Stato e Regioni a quelli tra Stato e Chiesa, dai problemi della riforma sanitaria a quelli dell'ammissibilit dei referendum non vi settore giuridico nel quale Antonino De Stefano non abbia lasciato da questo suo alto scranno l'impronta della sua poliedrica cultura. In questo egli pu essere assunto a simbolo di come si venuta forgiando nei cinque lustri di storia la vostra immagine, Signori della Corte Costituzionale, che quella carismatica dei depositari di una scienza, di una saggezza e di un equilibrio superiori, che costituiscono al tempo stesso l'ultima risorsa ed il primo presidio per scongiurare i pericoli che possono insidiare la libert del privato e l'autorit dello Stato, che sono beni entrambi meritevoli di tutela in una democrazia ben ordinata, quale -nonostante tutto continua a essere -ed a crescere -la nostra, anche per non piccolo merito vostro. La storia di questa nostra epoca travagliata si scrive in gran parte nelle supreme istanze giudiziarie: questa una verit che ci viene da oltre Atlantico e da oltre Manica, ma che ha preso ormai cittadinanza nel Vecchio Continente, dove l'Italia non fa certo eccezione ed anzi riscopre e rinverdisce lontane e profonde radici della sua storia. Ebbene il vice Presidente della Corte Costituzionale lascia oggi il suo alto incarico consegnando a voi ed a noi il suo contributo di storia. Sono parole che posso pronunziare senza velo di rimpianto perch ho la certezza che il Prof. De Stefano continuer a scrivere altre importanti pagine ed a dire nuove cose importanti al servizio del paese, domani come ieri come sempre. Lo ascolteremo e lo leggeremo ancora, sempre con fruttuoso arricchimento. Ed uso il plurale non per retorico esercizio di eloquio, ma perch nel pronunziare queste parole ho il privilegio e la certezza di interpretare e di esprimere i sentimenti dei colleghi dell'Avvocatura, che per mio tramite rivolgono al Presidente De Stefano un caldo saluto ed augurio, cui si aggiunge quello mio personale carico di profonda stima e deferente amicizia. Un augurio che anche facile profezia di nuovi successi in continuit di fecondo lavoro. PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE -Acque pubbliche -Competenza e giurisdizione -Cognizione diretta del Tribunale superiore -Ricorso contro ordinanza di ammissione ad istruttoria -Sussiste -Presenza di questioni preliminari o incidentali di .diritto soggettivo -Irrilevanza, 820. -Acque pubbliche -Concessione -Ammissione ad istruttoria -Immediata impugnabilit, 820. -Acque pubbliche -Concessione Ammissione ad istruttoria in concorrenza -Domande di voltura o rinnovo -Illegittimit, 821. -Acque pubbliche -Giudizio e procedimento -Tribunale superiore in sede di cognizione diretta -Ricorso -Termine -Decorrenza -Piena conoscenza -Rilevanza, 817. -Regioni -Bacini idrografici interregionali Individuazione e delimitazione Discrezionalit, 623. - Valle d'Aosta -Grandi deviazioni per uso idroelettrico Proroga delle concessioni con legge statale Illegit timit costituzionale Piano d'interesse nazionale Limite all'attribuzione regionale, 622. APPALTO -Onerosit e difficolt dell'esecuzione -Revisione del corrispettivo Clausola di esclusione Effetti Mutamento del tipo contrattuale Esclusione Allargamento dell'alea normale, 804. AVVOCATI E PROCURATORI -Esami di procuratore legale Commissione giudicatrice Collegio rappresentativo -Esclusione Sostituzione membri effettivi Possibilit per ogni sostituto, 754. -Esami di procuratore legale -Commissione giudicatrice -Sostituzione Normativa che consente sostituzione qualunque membro, 754. CAMBIO E VALUTA -Residenza ai fini valutari Lavoratore italiano all'estero -Lavoro autonomo Altre attivit economiche, 636. COMPETENZA CIVILE -Comunit europee -Agricoltura Mangimi Aiuti ai produttori Diritto soggettivo, 709. -Espropriazione per pubblica utilit Edilizia residenziale pubblica -Inclusione di fondo nel p.e.1.p. Omessa apposizione di termini, 748. COMUNITA EUROPEE -Aiuti erogati dall'A.I.MA. Fermo amministrativo Limiti, 709. -Circolazione di autoveicoli Assicurazione della responsabilit civile Ravvicinamento delle legislazioni Controllo della carta verde Abolizione -Responsabilit degli Uffici nazionali di assicurazione Limiti, 689. -Circolazione di autoveicoli -Assicurazione della responsabilit civile Ravvicinamento delle legislazioni Controllo della carta verde -Abolizione Stazionamento abituale del veicol' -Nozione, 688. -Libera circolazione delle merci Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione -Autobus usati Controlli Limiti, 705. - Libera circolazione delle merci -Paste alimentari -Presenza di grano tenero Controlli, 702. Vlll RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONTABILITA PUBBLICA -Contratti della Pubblica Amministrazione -Concorso di idee -Assimilazione all'appalto-concorso -Conseguenze, 756. CORTE COSTITUZIONALE -Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione -Atto invasivo -Proposta interna di carattere tecnico e circolare interpretativa -Non sono tali, 622. ENTI PUBBLICI -Successione tra enti -Opera Nazionale Pensionati d'Italia -Soppressione -Ripartizione del patrimonio tra le regioni -Eventuali passivit anteriori -Assunzione di queste da parte dell'Ufficio liquidazioni Ministero del Tesoro, 804. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA -Autorizzazione all'occupazione d'urgenza -Competenza -Sindaco -Opere di spettanza comunale -Condizioni, 817. -Autorizzazione all'occupazione d'urgenza -Fissazione del termine -Motivazione -Necessit, 817. -Determinazione dell'indennit -Terreno con potenzialit edificatoria Serio ristoro -Criterio di riferimento, 664. -Indennit di espropriazione -Qualificazione di un'area come edificabile -Assenza di previsione urbanistica -Rileva per la determinazione del valore dell'area, 666. -Occupazione d'urgenza -Durata Scadenza della dichiarazione di pubblica utilit -Termine massimo, 817. -Occupazione illegittima -Risarcimento del danno -Liquidazione Rivalutazione -Potere del giudice d'appello -Sussistenza -Criteri, 732. -Occupazione parziale -Risarcimento del danno -Spese di recinzione del fondo residuo -Sussistenza -Limiti, 733. -Occupazione temporanea -Area edificatoria in atto coltivata -Indennizzo -Commisurazione al valore edificatorio -Legittimit, 732. GIURISDIZIONE CIVILE -Amministratori e dipendenti di enti locali -Responsabilit amministrativa -Giurisdizione dell'A.G.O. -Legittimit costituzionale, 641. -Decisione della Corte dei . Conti -Ricorso per Cassazione -Questione pregiudiziale -Attiene ai limiti esterni della giurisdizione -Ammissibilit del ricorso, 721. -Decisioni del Consiglio di Stato - Ricorribilit per Cassazione -Sindacato della Cassazione -Limiti, 718. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Appello -Termine breve -Decorrenza -Notifica sentenza all'ente pubblico -Inidoneit -Notifica sentenza al procuratore costituito -Necessit, 737. -Ricorso guirisdizionale -Giurisdizione esclusiva -Azioni di accertamento -Ammissibilit -Condizione, 756. IMPIEGO PUBBLICO -Concorso -Brevit operazioni correzione prove scritte -Eccesso di potere -Sviamento potere -Insussistenza, 754. -Dirigenti -Orario di servizio -Maggiorazione -Compenso per lavoro straordinario -Esclusione -Questione di costituzionalit -Non manifesta infondatezza, 753. -Infermit -Causa di servizio -Accertamento nesso causalit -Parere del Comitato pensioni privilegiate Necessit, 743. -Infermit -Causa di servizio -Decreto accertamento nesso causalit Annullamento d'ufficio -Carattere vincolante a tutti gli effetti, 743. -Orientamento delle carriere -Mera aspettativa di promozione -Non posizione giuridica acquisita, 658. -Polizia di Stato -Trasferimento Normativa applicabible -Trasferimento per motivi di servizio -Motivazione -Non occorre, 755. INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA -Trattamento economico -Prescrizione -Interessi e rivalutazione monetaria, 755. IMPUGNAZIONI CIVILI -Incidentali -Tardive -Ammissibilit -Condizioni, 804. LOCAZIONE -Canone -Clausole di adeguamento Inefficacia legale -Ambito di applicazione, 727. PENSIONI -Giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti -Atti amministrativi attinenti al rapporto di pubblico impiego -Sindacato incidentale di legittimit -Esclusione -Eccesso di potere giurisdizionale, 722. POSTE E TELECOMUNICAZIONI -Mancato recapito di lettere raccomandate -Responsabilit dell'Amministrazione -Onere di previo reclamo in via amministrativa, 643. PROCEDIMENTO CIVILE -Opposizione di terzo -Avverso ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, 620. PROCEDIMENTO PENALE -Giudice penale -Poteri -Discrezionalit amministrativa -Prezzi -Sindacato -Possibilit, 617. PROVA PENALE -Interrogatorio libero di imputato di reato connesso -Condizioni di ammissibilit -Connessione sostanziale di reati -Necessit, 824. REATO -Reati associativi -Banda armata Organizzazione -Requisiti, 824. -Reati contro la personalit dello Stato -Banda armata -Concorso morale in delitti rientranti nel programma criminoso del sodalizio Concorso desunto dal vincolo di partecipazione al sodalizio -Illegittimit, 824. REGIONI -Acque pubbliche -Bacini idrografici interregionali -Interventi statali per opere idrauliche di terza categoria Legittimit costituzionale, 623. ____: Controlli statali -Ispettori statali sull'applicazione degli accordi collettivi -Non concretano controllo anomalo, 645. -Materia dell'organizzazione degli uffici -Recepimento di accordi collettivi -Adeguamento alle peculiarit -Attribuzione regionale, 645. _:_ Pareri da parte delle regioni -Termine per esprimerli -Congruit, 623. - Riforma economico-sociale -Nozione, 645. RELIGIONE, CULTO E CHIESE -Enti ecclesiastici -Natura giuridica nell'ordinamento interno -Rappresentanza sostanziale e processuale -Delega da parte del rappresentante ad altro soggetto -Ammissibilit, 730. SANIT -Unit sanitarie locali -Personale dipendente -Accordi collettivi -Attribuzione regionale, 645. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Accertamento -Competenza dell'ufficio -Inderogabilit -Presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente -Irrilevanza fino al momento in cui non giunge all'ufficio competente, 781. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Plusvalenze -Fusione e incorporazione di societ -Realizzo automatico di plusvalenze -Esclusione -Difetto di iscrizione di plusvalori in bilancio -lntassabilit, 783. - Imposta sul reddito delle persone giuridiche e imposta locale sui redditi -Consorzio per prestazioni di X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA-DELLO STATO garanzie -Ente commerciale -Inte ressi prodotti dal fondo rischi -Sono soggetti ad ILOR -Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 19 - innovativa, 772. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di registro -Decadenza da agevolazione dovuta a fatto del compratore -Obbligazione solidale del venditore -Permane, 659. -Imposta sul valore aggiunto -Esercizio d'impresa -Impresa in liquidazione -Concordato preventivo, 778. -Imposte di fabbricazione -Interessi su pagamento dilazionato -Art. 3 quater dl. 6 luglio 1974, n. 251, introdotto con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346 -Entrata in vigore -Data di pubblicazione della legge di conversione, 796. - Imposte doganali -Merci perdute Furto -Non esclude l'imponibilit, 766. - Imposte doganali -Perdita della merce -Evento successivo alla inosservanza del termine per la presentazione -Irrilevanza, 767. TRIBUTI (IN GENERALE). -Accertamento -Notificazione -Nullit -Sanatoria, 780. -Accertamento -Sanzioni -Provvedimento di irrogazione -Natura -Nascita dell'obbligazione, 792. -Accertamento tributario -Notificazioni -Irreperibilit del destinatario nel domicilio fiscale -Modalit, 760. -Accertamento tributario -Prove Presunzioni -Nozione, 776. - Contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado -Valutazione -Criteri tecnici della stima -Censurabilit in terzo grado -Esclusione, 758. -Contenzioso tributario -Impugnazione -Motivi -Necessit -Richiamo alle deduzioni dei precedenti gradi -Insufficienza, 801. -Contenzioso tributario -Procedimento innanzi alle commissioni -Appello -Notifica ad istanza di parte e successivo deposito nella segreteria -Nullit insanabile, 800. -Processo tributario -Composizione delle commissioni tributarie di primo grado -Componenti non togati -Idoneit, 618. TRIBUTI LOCALI -Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili -Valore iniziale -Valore risultante da condono vincolante, 798. URBANISTICA -Valore di mercato dei terreni -Speranza di edificabilit -Previsioni urbanistiche vigenti o in fieri Sono rilevanti, 667. -Valore di un terreno -Data di riferimento -Speranza di ottenere un permesso di edificare -Bozza di strumento urbanistico attuativo Rilevanza -Limiti -Sopravvenienza di detto strumento urbanistico -Irrilevanza, 667. -Vincoli preordinati alla espropriazione -Perdita di efficacia per decorso del quinquennio -Conseguenze -Edificabilit solo nei limiti degli standard urbanistici legali, 665. -Vincolo di p.r.g. preordinato alla espropriazione -Mancata previsione del limite di durata -Non lesiva della propriet, 666. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 29 marzo 1984, n. 79 7 giugno 1984, n. 154 7 giugno 1984, n. 167 8 giugno 1984, n. 169 27 giugno 1984, n. 180 11 luglio 1984, n. 187 11 luglio 1984, n. 188 11 luglio 1984, n. 189 11 luglio 1984, n. 190 25 luglio 1984, n. 219 25 luglio 1984, n. 220 25 luglio 1984, n. 226 30 luglio 1984, n. 231 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE 9 febbraio 1984, nella causa 344/82 9 febbraio 1984, nella causa n. 64/83 21 febbraio 1984, nella causa 202/82 27 marzo 1984, nella causa 50/83 . . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 10 giugno 1983, n. 3987 . . . . . . Sez. Un. civili, 11 novembre 1983, n. 6690 . Sez. Un., 7 dicembre 1983, n. 7293 . Sez. Ili, 27 febbraio 1984, n. 1398 . Sez. I, 10 maggio 1984, n. Sez. I, 15 maggio 1984, n. Sez. I, 15 maggio 1984, n. Sez. I, 15 maggio 1984, n. Sez. I, 17 maggio 1984, n. Sez. I, 21 maggio 1984, n. Sez. I, 21 maggio 1984, n. Sez. I, 24 maggio 1984, n. Sez. Un. 25 maggio 1984, Sez. I, 29 maggio 1984, n. Sez. I, 30 maggio 1984, n. Sez. I, 13 giugno 1984, n. 2857 . 2937 . 2943. 2947 . 3053 . 3109 . 3117 . 3191 . n. 3217 . 3273 . 3301 . 3531 . pag. 617 618 620 622 )) 636 )) 622 )) 623 641 643 )) 645 658 659 )) 664 pag. 688 689 702 ,, 705 pag. 666 718 721 727 )) 758 760 766 767 772 )) 776 778 780 783 792 796 )) 798 Xli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. I, 13 giugno 1984, J.. 3539 . . Sez. I, 13 giugno 1984, n. 3541 .. Sez. Un., 16 giugno 1984, n. 3611 . Sez. I civ., 10 luglio 1984, n. 4040 . Sez. I civ., 30 luglio 1984, n. 4553 . Sez. I, 20 settembre 1984, n. 4806 . CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE Sez. III civ., 3 marzo 1983 . . . . . . LANDS TRIBUNAL FOR SCOTLAND 19 luglio 1984 . . . . . . . . . . . . . TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE 20 settembre 1984, n. 18 . 21 settembre 1984, n. 20 . . . . . . . . . . . . . . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 2 aprile 1984, n. 7 . Ad. Plen., 5 aprile 1984, n. 8 . Ad. Plen., 18 aprile 1984, n. 9 . Ad. Plen., 23 maggio 1984, n. 11 . Sez. IV, Ordinanza 2 aprile 1984, n. 204 Sez. IV, 27 aprile 1984, n. 300 . . Sez. IV, 31 maggio 1984, n. 423 . Sez. V, 18 maggio 1984, n. 371 . . Sez. VI, 15 maggio 1984, n. 260. Sez. VI, 15 maggio 1984, n. 261 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I penale, 18 maggio 1984, n. 309 pag. pag. pag. pag. pag. ,, pag. 800 801 709 730 732 804 666 667 817 820 665 737 743 748 753 754 755 755 756 756 824 IlI& f:.: 1:: (.; ,.. ~; ~; 1;: '. ~j ! PARTE SECONDA INDICE DELLA LEGISLAZIONE RASSEGNA DI DOTTRINA . pag. 77 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Leggi e decreti . . ............ -. . )) 91 QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I. -Norme dichiarate incostituzionali . Il. -Questioni dichiarate non fondate . III. -Questioni proposte INDICE BIBLIOGRAFICO . . . . . )) 91 )) 93 97 133 ! ! PARTE PRIMA lllllllllllllllllll'1f1Ptllltlrlll1=1llllllllllllltllllll GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1984, n. 79 -Pres. Elia -Rel. Bucciarelli Ducci -Car ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti). Procedlnento penale -Giudice penale -Poteri -Discrezionalit amministrativa -Prezzi -Sindacato -Possibilit. (Cast. art. 3; d.l. C.p.S. 15 settemb~e 1947 n. 896, artt. 7, 8 e 14). Il giud.,ice penale non incontra alcun ostacolo all'esercizio del suo potere di controllo giurisdizionale sulla legittimit delle deliberazioni adottate dai comitati prezzi. Il Pretore di Sal con ordinanze di identico contenuto e motivazione, ha sollevato questione. incidentale di legittli.mit costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15, settembre 1947, n. 896 (~uove disposizioni per la disciplina dei prezzi), in quanto sanzionano penalmente la viola2lione di un precetto che. verrebbe determinato unicamente attraverso un provvedimento amministrativ!l (di :lissazione dei prezzi di alcuni beni) interamente sottratto. -ad avviso del Pretore -al sindacato ghirisdiizi@nale del giudice ordinario. Si dubita nell'ordinanza di .rimessiqne che .le norme impugnat~ possano creare attraverso l'arbitrio degli organi amministrativi una discri: m[nazione di categorie soggette a calmiere nel senso che il Comitato Provinciale Prezzi, non avendo strumenti idonei, discrimina di fatto tra i vari produttori dei beni sottoposti 'al calnliere; in contrasto con l'art. 3 della Cstituzione, che iimpon~ parit di trattamento in parit di 'situazioni (omissis) La motivazione delle ordinanze di;rnostra, peraltro, come la. discriminazione prospettata dal pretore riguardi non un diverso trattamento in linea generale tra soggetti che si trovano tin identiche condizioni, quanto piuttosto le eventuali differe~e di trattamento che si potrebbero avere .tra i produttori dei diversti beni soggetti a calmiere; differenze determinate da una non corretta valutazfone di mercato, per mancanza da parte degli organi pubblici (comitati dei prezzi) di idonei strumenti di indagine, tale da rendere la fissazione dei prezzi puramente arbitraria e da impedire, quindi, al giudice qualsiasi sindacato sull'esercizio del potere discrezionale spettante alla pubbHca amministrazione. 2 RASSEGNA DEJL'AWOCA'IURA DELLO STATO Sul punto, tuttavia, questa Corte gi intervenuta con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957, che ha escluso l'illegittimit costituzionale dello stesso art. 14 del D.L.C.P.S. n. 896/1947, qui impugnato, pronunciandosi su una questione analoga, in cui si lamentava, in relaziione ad un diverso parametro costituzionale, la mancata prefissione di criteri per l'esercizio del potere discrezionale del CIP e dei comitati provinciali dei prezzi. La Corte in tale occasione ha affermato che il potere di tali comitati, lungi dall'essere illimitato, ... Ǐ collegato a elementi di natura tecnica che ne circoscrivono l'ambito . Riiilevava infatti. Ja oita1:a sente:nm -n vengono prospettati dal giudice a quo argomenti o profili nuovi .tali da indurre questa Corte a diversa valutazione -che la determinazione dei prezzi preceduta da un iter istruttorio disciplinato legislativamente, nel corso del quale l'accertamento del costo delle merci viene compiuto da apposite commissioni, di cui fanno parte le stesse categorie interessate, non in maniera simboliica ma con precisi poteri consultivi e deliberanti, tanto che le deliberazioni adottate dai comitati prezzi, essendo ancorate a precisi elementi tecnici, non sono sfornite di garanzie giurisdizionali, potendosi ricorrere contro di esse davanti al giudice amministrativo. Pertanto anche in sede ordinaria ii!l giudice penale, chiamato ad applicare le norme impugnate, non incontra alcun ostacolo al pieno esercizio del suo potere di controllo giurisdizionale di legittimit sui provvedimenti, la cui violazione wene contestata all'imputato. Mancando, quindi, io stesso presupposto delila arbitraria discriminazione lamentata, cio l'illimitata discrezionalit della Pubblica Amministrazione, viene meno ogni pretesa violazione del principio di uguaglianza (o pi precisamente viene meno la pretesa violazione del principio di imparzialit della pubblica amministrazione, implicitamente richiamata mediante :l'invocazione deH'art. 3 Cost.), denunciata nell'ordinanza di rimessione. CORTE COSTITUZIONALE, 7 giugno 1984, n. 154 -Pres. Elia -Rel. Paladin -Fideltio (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Angelini Rota). Tributi (in generale) -Processo tributario -Composizione delle commissioni tributarle di primo grado -Componenti non togati -Idoneit. (Cost., art. 102; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 4). Premesso che le commissioni tributarie sono giudici speciali , non pu assumersi a parametro l'ordinamento giudiziario e in genere la normativa concernente i giudici ordinari (1). (1) All'affermazione riportata nella massima si adeguata la proposta di legge n. 1952 (Atti Camera, IX legislatura). Il Parlamento -quando avr modo di occuparsi del processo tributario (e la Corte costituzionale auspica ci I I ' I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 619 (omissis) Viene impugm1.to l'art. 4 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 636, relativo ai requisiti per la nomina a componente delle commissiioni tributarie: con implicito riferimento aMe Commissioni di primo grado, perch solo a tali effetti la questione stessa pu dirsi rilevante nei ~udizi a quibus. Quale parametro poi richiamato l'art. 102 della Costituzione, ma non per quanto concerne il diviieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali (rin ordine al quale la Corte si gi pronunciata, del resto, con le sentt. n. 215 del 1976, n. 196 e n. 217 del 1982), bens per il contrasto che sarebbe ravvisabile fra fa norma impugnata e l'imperativo costituzionale dehl.'idonerit di ogni giudice, ordinario o speciale che sia, a svolgere la funzione giurisdizionale . In ogni caso, la richiesta che sostanzialmente le ordinanze in esame rivolgono alla Corte quella di paraldzzare il funzionamento delle Commissioni tributarie di primo grado -secondo l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente -escludendone, perch inidonei, tutti i componenti diversi dai presidentd e dai vicepresidenti delle Commdssioni stesse e delle loro sezioni. Peraltro, si tratta di un'impugnativa non fondata. Le ordinanze in esame non precisano in qual parte l'art. 102 deHa Costituzione sarebbe violato, ma si limitano a denunciare -ir1 termini affatto generici -la circostanza che l'idoneit dei componenti delle Commissioni tributarie sia stata vagliata dal Je~slatore delegato diversamente che per i giudici togati: il che fa pensare che il ternnine di raffronto sia rappresentato -come gi nelle eccezioni del ricorrente -dall' ordinamento giudiziario di cui al primo comma dell'armcolo medesimo. Senonch il riferimento, cos ricostruito, appare doppiamente inappropriato: da un lato, perch lo stesso ordinamento giudiziario prevede giudici monocratici come quelli conciliatori, senza prescrivere per essi alcun requisito specifico di ddoneit; d'altro Jato, perch tale ordinamento concerne i soli magistrati ordinari, con la conseguenza che non si pu farne un parametro per la valutazione della legittimit costituzionale di norme riguardanti giudici speciali sia pur revisionati, quali sono -secondo questa Corte -le Commissioni tributarie disciplinate dal d.P.R. n. 636. N sembra ,sostenibile che il .termine di raffronto sia IDvece costituito, nella prospettiva del giudice a quo, dai requisiti che il decreto legislatdvo sulla revisione del contenzioso tributario stabildsce per quanto attiene ai presidentd ed ai vicepresidenti delle Commissdoni e delle loro sezioni: a parte ogni altra consideraziione, infatti, tali giudici non vanno necessariamente nominati fra i magistrati, ordinari o ammindstrativi, in ser avvenga sollecitamente) -dovr decidere anzitutto se mantenere l'attuale configurazione del giudice tributario come giudice speciale " (nei primi due gradi) o invece inquadrarlo, mediante la formula organizzatoria delle sezioni specializzate, nell'ambito della magistratura ordinaria. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO v:izio o a,riposo , di cui al quarto comma dell'art. 2, ma possono essere scelm -stando al medesimo comma -fra gili intendenti di finanza e glii intendenti aggiunti di finanza a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio >>, che certo non sono equiparabili ai giudici togati dei quali ragiona il giudice a quo. Ci basterebbe per imporre il rigetto dell'attuale impugnativa. Conviene per aggiungere, comunque, che l'idoneit dei componenti delle Oommissioni tributarie di primo grado non garantita unicamente dal diploma, cU istrumone secondaria di secondo grado '" richiesto dalla Iett. a) dell'impugnato art. 4; ma deve od almeno dovrebbe venire puntualmente assicurata mediante il complesso procedimento di scelta regolato dal quinto, sesto e settimo comma del oitato art..2 (procedimento che il giudice , a quo non censura ed an::m non considera per nulla): d:al momento che la scelta Stessa non si effettua a caso entro la massa dei dplomati, in questione, bens viene rimessa alle responsabili valutazioni del pr.esidente del Tribunale, sulla base di designazioni dei Consigli comunali territorialmente interessati e di elenchi formati dall'amministrazione fin>, disponendo, negili articoli successivi, una serie di obblighi e di divieti, in materia valutaria, per i residenti in J,talia, ai quali non sono tenuti, invece, i non residenti . Tra lle varie categorie di soggetti considerati residenti in Italia, il citato art. 1, al n. 4, indica le persone fisiche di na2lionailit italiiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attivit produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica. Successivamente, stato emanato il d.I. 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni in legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali !in materia di infrazioni valutarie. Esso stato ispirato -come si sottolineato nei lavori parlamentari relatii.vi ailla sua conversione in legge -dalla improrogabile eSligenza di reprimere o, quanto meno, di limitare al massimo il deleterio fenomeno della c.d. fuga di capitali. La nuova discipliina ha trasformato !in delitti -puniti, nei casi pi gravi, anche con la pena detentiva -tutte quelle attivit illecite, tramite le quali il predetto fenomeno era andato assumendo dimensioni sempre pi preoccupanti e per le quali la semplice sanzione amministratii.va, in precedenza prevista, sri era rivelata del tutto insufficiente . In particolare, \ ~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ai fini che qui interessano, va ricordato che l'art. 1 di detto provvedi -mento prevede al comma secondo sanzionii penali (aumentate nei casi contemplati dai commi successivi) per chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri, disponioolit valutarie o attivit di qualsiasi genere senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria . Con d.il. 10 agosto 1976, n. 543, il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2 della citata legge n. 159 del 1976 per la dichiarazione di possesso all'estero di di:sponibiliit valutarie o attivit di qualsiasi genere, veniva prorogato. Nel convertire in legge tale decreto, la legge 8 ottobre 1976, n. 689, apportava ulteriori modifiiche al d.l. n. 31 del 1976 ed alla legge n. 159 del 1976. Di tali modifiche va qui menzionato il'inserimento -operato con .J'art. 2 -dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. n. 31 del 1976, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione n. 159 del 1976, del seguente comma: Agli effetti de1l'art. l, n. 4, del d.l. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, per residenza all'estero si !intende il periodo in cui ile persone fisiche di nazi.onaHt italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto ilavoro dipendente o artigianale ahl'estero, limitatamente alle disponibilit ed attivit ivi costituite, durante tale pel'iodo, con ! proventi del favoro medesimo . Con d.l. 19 novembre 1976, n. 759, il termine sopra cennato veniva ulteniormente prorogato. In sede di conversione di tafo decreto legge, l'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, ha integralmente sostituito il testo dell'art. 1 della legge di conversione n. 159 del 1976, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge n. 689 del 1976. Nel nuovo testo dell'art. 1 -fermo restando il divieto, accompagnato da sanzioni penali, di costituire fuori del territorio italiano, a favore proprio o di altri., disponibilit valutarie o attivit di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria -l'ultiimo comma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma inserito nel vecchio testo dall'art. 2 deHa legge n. 689 del 1976, cos disponendo: Agli effetti dell'art. 1, n. 4, del d.I. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, iVli considerata, s'intende riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalit italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, Limitatamente alle disponibilit ed attivit ivi costituite durante tale periiodo, con i proventi del lavoro medesimo. Conclusivamente, per effetto delle riportate disposizioni, sono sottratte alla situazione dii illegalit (ed alle conseguenti sanzioni penali) le costituzioni di disponibilit valutarie all'estero, effettuate da cittadini italiani che, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, abbiano svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, 1limitatamente ai RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 638 mezzi finanziari col acquisiti attraverso le predette attivit lavorative, nei periodi in cui esse si sono svolte. Delle sette ordinanze di cui in narrativa, le sei del trJbunale di Como soMevano questione di legittimit costituzionale -in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione -dell'art. 2, ultimo comma, della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (rectius, del comma 1inserito -per effetto dell'art. 2 della tlegge 8 ottobre 1976, n. 689 -dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge dJ conversione 30 aprile 1976, n. 159); e deM'art. 2, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1976, n. 683 (rectius, dell'ultimo comma deH'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976i n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della '1egge 23 dicembre 1976, n. 863). Il t11ibunale di Como, a sostegno della non manifesta infondatezza della sollevata questione, osserva che, mentre la persona fisica di nazionalit italiana, anagraficamente residente in Italia, pu costituire, senza preventiva autorizzazione, fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri, disponibilit valutarie con proventi di lavoro, dipendente o artigianale, svolto all'estero, lo stesso di11itto non riconosciuto al cittadino italiano che, pur versando nelle medesime condizioni, costitui~a all'estero disponibnit valutarie con proventi di lavoro non dipendente e non artigianale. Pertanto, l'impugnata normativa determinerebbe una ingiustificata disparit _di trattamento tra cittadini italiani che svolgano lavoro all'estero, disc11iminandoli esclusivamen~e a seconda delle forme ed applicazioni del loro lavoro. L'ordinanza del tribunale di Bolzano deferisce a questa Corte analoga questione, denunciando l'art. 2, comma decimo, de1la legge 23 dicembre 1976, n. 683 (rectius, l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sosllituito daill'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863), in riferimento al solo art. 3 della Costiituzione. Secondo il giudice a quo, l'impugnata norma contrasterebbe con il principio di eguaglianza, in quanto sottrae alla situazJione di illegale costituzione di disponibi1it valutarie aill'estero, esclusivamente i cittadini italiani che esercitino attivit di artiganato o che siano lavoratori dipendenti, mentre lascia assoggettati al divieto ed alle relative sanzJioni penali gli altri cittadini italiani che, nelle stesse condizioni, esercitiino all'estero un'attivit commeroiale, professionale, industriiale o comunque di natura economica. La questione, pertanto, posta dal triibunale di Bolzano con riferimento al solo principio di eguaglianza, ma in termini pi ampi rispetto a quella sollevata dal tribunale di Como, in quanto viene prospet ~ '. i' .. ... If.~ - PARTE I, SEZ. I, GIURISPRl.DE~ZA COSTITl'ZIOKALE tata una disparit di trattamento nell'mbito non della sola attiv:it lavoratliva, ma di qualsiasi attivit economica esercitata all'estero da cittadini italiani. (omissis) La questione sollevata dal tribunale di Bolzano non fondata. La disparit di trattamento viene, invero, de.dotta, come innanzi esposto, ponendo a raffronto attivit di lavoro dipendente o artigianale con attiVlit economiche di qualsiasi natura svolte all'estero dal cittadino italiano che abbia conserv.ato in Italia iJ.a residenza ainag11afica. Ma, come agevole rilevare, si tratta di situazioni che sotto vari proffi1li si presentano nettamente diverse, e ii.n ordine alle quali non appaiono irrazionali le diverse scelte operate dal [egislatore nella sua discrezionalit. Fondata , invece, la questione, nei limiti e nei termini lin cui stata posta dal tribunale di Como. Dai lavori parlamentari relativi alla conversione dei due decreti legge, 10 agosto 1976, n. 543, e 19 novembre 1976, n. 759, emerge che l'dmpugnata normativa ha inteso favorire quei lavoratori italiani che, recandosi all'estero per temporanee esigenze di lavoro, conservano la residenza anagrafica in Italia; rispetto a quest'ultimo dato formale, cio, si accordata prevalenza alla situazione di fatto connessa alla dimora all'estero per tutto il periodo in cui il cittadino italiano vi esplica la propria attivit lavorativa. Favor che indubbiamente trova ispirazione e fondamento nel precetto dell'ultimo comma dell'art. 35 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la libert di emigrazione... e tutela il lavoro italiano all'estero. Ma una volta accertata la finalit perseguita dalla normativa in esame, del tutto irrazionale appare l'aver circoscritto la disposizione di favore alle sole ipotesi di lavoro dipendente e di attiVIt artig1anak. escludendo cos dal beneficio quelle forme di lavoro autonomo, alle quali fa riferimento il titolo III del Libro V del codice civile. Si venula, in tal guisa, a determinare -come ben rileva H giudice a quo -una ingiustificata disparit di trattamento penale, fondata soltanto sulla natura del lavoro esplicato all'estero da cittadini italiani. Disparit nella quae si concreta, pertanto, una violazione del principio di eguaglianz,1 in riferimento al diritto a quella tutela, che l'art. 35, ultimo comma, della Costituzione vuole assicurata al lavoro ita1iano all'estero, in tutte le sue forme ed applicazioni , come si ricava dal combinato disposto con il primo comma dello stesso articolo. Che se, a suffragare la validit della deroga operata dal legislatore al generale divieto, al fine di mtelare la attivit lavorativa (dipendente o artigianale) realizzata all'estero personalmente dal cittadino italiano, pu valere i).a considerazione che i redditi scaturenti da tali attivit lavorative non implicano esportazioni di capitali dall'Italia (se mai, la sola attivit artigianale potrebbe comportare l'esportazione di modeste attrezzature), non va taciuto che iJ.a stessa '640 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO considerazione pu ripetersi per l'attivit esplicata all'estero dal professionista e in genere dal Javoratore autonomo. L'Avvocatura dello Stato, a difesa dell'impugnata normativa, si richiama alla maggior durata della permanenza all'estero, cui costretto il cittadino italiano che vi esplichi attivit di lavoro subordinato o arti 1 gianale, rispetto a:ltla brevit della dimora all'estero che 1riechied()[lo ailtire prestazioni di lavoro (come quelle artistJiche o professionali). Ma l'argomento non appare idoneo a giustificare le diversit di trattamento: innanzi tutto perch la maggiore o minore durata della dimora aH'estero non contraddistingue, certo, con carattere di esclusivit l'uno o l'altro I tipo di prestazione di lavoro; e poi, perch, :in linea di fatto, il lavoro temporaneo all'estero ben pu svolgersi in un arco di tempo pi o meno Ilungo, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso (si pensi, ad es., ad un lavoro subordinato a carattere stagionale e non ricorrente, e, per altro verso, ad un'autonoma attivit artistica o professionale che si esplichi all'estero con periodiche cadenze, alternate a periodi di espJicazione della stessa attiivit dn Italia). Merita in proposito di venir anche ricordato che in un disegno di legge, presentato dal Governo nella ottava legislatura e recante modifiche ed integrazioni della legislazione penale valutaria (Camera dei deputati n. 2552), si prevedeva, fra l'altro, la estensiione dell'agevolazione de qua agitur a tutte le persone fisiche che, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, avessero svolto attivit lavorativa all'estero. Infatti, l'art. 1 del disegno in parola, nel sostituire ancora una volta il testo dell'art. 1 del d.l. n. 31 del 1976, convertito con modificazioni nella legge n. 159 del 1976, modificato dall'art. 2 della legge n. 689 del 1976, e successivamentt;" sosmtuito dall'art. 2 della legge n. M3 del 1976, ne riproduceva testualmente l'ultimo comma, con la eliminazione dell'inciso dipendente o artigianale . Nella relazione che accompagnava lil disegno di legge si chiariva al riguardo che era stata eliminata la previsione limitativa contenuta nell'ultimo comma, il quale, consentendo la costituzione di disponibilit ed attivit all'estero soltanto al cittadino italiano che ivi abbia conseguito proventi da lavoro dipendente o artigianale, determina una irrazionale disparit di trattamento fra cittadini svolgenti lavoro all'estero, discriminando i medesimi a seconda delle forme e applicazioni del loro lavoro. Decaduto il disegno di legge anzidetto per l'intervenuto scioglimento delle Camere, nell'attuale nona legislatura stato presentato da:l Governo ed tuttora all'esame del Parlamento, un disegno di legge di pi ampia portata, per la revisione della >legislatura valutaria (Senato della Repubblica -n. 316). Esso, nel sostituire il testo dell'art. 1, pi volte gi citato, non ne riproduce l'ultimo comma, del quale ora si discute; e nella relazione che lo accompagna si chiarisce che la implicita abrogazione (in luogo dei perfezionamenti di cui al disegno di >legge n. 2552) deH'ul PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 641 timo comma dell'art. 1 della legge n. 159 (come successivamente modificata), introduttivo della nozdone di "non residenza " in favore dei lavoratori ita1iani all'estero, si fonda sul convincimento che lo strumento pi opportuno per adottare le previste condizioni di favore sia quello amministrativo regolamentare (omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1984, n. 189 -Pres. Eilia -Rel. Roehrssen De Marchis e altro (n.p.) e Presiidente Consiglio dci M!inistri (vice avv. gen. Stato Carafa). Giurisdizione civile Amministratori e dipendenti di enti locali -Respon sabilit amministrativa Giurisdizione dell'A.G.O. -Legittimit costi tuzionale. Cast., artt. 103 e 108; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 265; d.l.P. Reg. Sicilia, 25 ottobre 1955 n. 6, art. 253). L'attribuzione alla A.G.O. anzich alla Corte dei Conti della giurisdizione in materia di responsabilit amministrativa degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali rientra nella discrezionalit del legislatore ordinario. (1) (omissis) La prima questione che viene sottoposta alla Corte costituzionale consdste nel decidere se l'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), il quale attribuisce all'autorit giudiziaria ordinaria i giudizi di responsabilit previsti dai precedenti articoli 261, 263 e 264, violi o meno H disposto dell'art. 103, secondo comma, Cost., dn base al quale nelle materie di contabilit pubblica la giurisdizione spetta alla Corte dei conti. La seconda questione riguarda la legittimit costituzionale, in riferimento agli artt. 103 e 108 Cost., dell'art. 253 del d.I. P. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti della Regione siciliana), successivamente trasfuso nella legge reg. sic. 15 marzo 1963, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana), 11 quale, riproducendo la normativa statale, a sua volta attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere della responsabilit degli amministratori e dipendenti degli enti locali della Regione siciliana per danni ad ess! arrecati. Le questioni sono entrambi inammissibili. (1) La Corte conferma l'esistenza di una ampia discrezionalit legislativa in punto di attribuzioni di specifiche "materie all'una o altra autorit giurisdizionale; principio questo la cui portata eccede l'ambito del caso deciso. 642 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quanto alla prima questione, essa, in realt, anche se formalmente proposta sotto iil profilo della pretesa violazione dell'art. 103, secondo comma, Cost., solleva un problema che non consiste soltanto nello stabilire se la materia contemplata nell'art. 265, rientri o meno nell'ambito delle mate11ie di contabilit pubblica. Questa Corte ha gi da tempo ritenuto (da ultimo sent. n. 185 del 1982) che l'art. 103, secondo comma, Cost., nel riservare alla Corte dei conti le materie di contabilit pubblica ha assunto d:i queste, sotto l'aspetto oggettivo, la mozione tradizionalmente accolta nella rlegislazione e neHa giurisprudenza, per cui detta mate11ia risulta comprensiva sia dei giudizi di conto sia di quelli di responsabilit a carico degli impiegati ed agenti dello Stato e degli enti pubbLici in genere i quali cagionino danni allo Stato o ad altra amministrazione. Senonch la legislazione ordinaria, a partire dalla legge 30 dicembre 1888, n. 5865, ha fatto eccezione per quel che riguarda i giudizi di responsabilit amministrativa per i fatti preveduti dagli artt. 261, 263 e 264 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, che l'art. 265 del medesimo testo unico affida alla giurisdizione della autorit giudiziaria ordinaria. Questa situazione comporta alcune notevoli diversit che non toccano soltanto aspetti meramente proced:imentali dei giudizi in parola: infatti, lo stesso art. 265 stabilisce che .:...-.'......-.....-.-...-..-..-..'..-...........-.....~ lllfllf:ll!lil/tlitlllllllilllllllllrrrllilli8rtlllllli!liillilllllllllllllld PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITt:ZIOKALE 643 il regi.ie proprio del giudizio dinanzi ai tribunali ordinari e quello proprio dei rgiudizi dinanzi al giudice contabile. Ma un giudizio di questo genere supera le competenze di questa Corte, rientrando nella discrezionalit del potere legislativo, al quale soltanto pu spettare di valutare se e quali siano le soluzioni pi idonee ailla salvaguardia dei pubblici interessd insiti nella materia de qua. Conseguentemente va ddchiarata inammissibile anche ila seconda questione, riguardante l'art. 253 del d.l. P. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti focali della Regione siciliana) soMevata dalla ordinanza 18 ottobre 1978 della Corte dei conti. Tale norma, infatti, meramente riproduttiva di quella statale e pertanto una sua declaratoria d'iillegittimit costituzionale sarebbe priva di 1;ilevanza, dato che la norma statale rimane Jn vigore per effetto della precedente dichiarazione di ~nammissibilit della relativa questione di legittimit cos~ituzionale sollevata dalla Corte dei conti con le medesime ordinanze. CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1984, n. 190 -Pres. Elia -Rel. De Stefano -Manicuti ed altri (n.p.), Banca d'Itailiia (avv. Giannini e Sangiorgi) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Vittoria). Poste e telecomunicazioni -Mancato recapito di lettere raccomandate Responsabilit dell'amministrazione Onere di previo reclamo in via amministrativa. (Cost., artt. 3, 38 e 113; d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93). Quando il mittente non ha presentato reclamo in via amministrativa entro il termine perentorio, l'amministrazione postale liberata da ogni responsabilit per la perdita manomissione o avaria di oggetti raccomandati; conseguentemente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimit costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del c.d. codice postale (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella parte in cui stabiliscono che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non tenuto a nessuna forma di risarcimento, oltre all'indennit prevista dall'art. 28 dello stesso decreto legislativo, nel caso di mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari, o, in genere, titoli di credito, commutanti titoli di spesa dello Stato. Tre ordinanze deferiscono a questa Corte '1a questione di legittimit costituzionale -in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 della Costituzione degli artt. 6, 28, 48 e 93 del testo unico dclle disposizioni :legisraitdve in RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale e delile telecomunicazioni), approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che .il Ministero delle poste e delle comunicazioni non tenuto ad alcuna forma di risarcimento, oltre all'indennit prevista dallo stesso art. 28, nei casi di mancato recapito di raccomandate, con le qualii siano stati spediiti vaglia cambiari o, in genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato. (omissis) Va, innanzi tutto, presa in consiiderazione l'eccezine di inammissibilit prospettata daH'Avvocatura dello Stato. Questa in proposiito de duce che il tribunale avrebbe omesso di decider sulla richiesta, avanzata daLI'amministrazione deHe poste all'atto della sua costituziione nel .giudiziio a quo, di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla Banca d'Italia, la quale, non avendo tempestivamente proposto il reclamo di cui al citato art. 91 del codice postale, sarebbe decaduta da ogni di:i-Jtto ad indennizzo, essendo ormai tardiva la doglianza del mittente per il mancato arrivo della raccomandata al destinatario. (omissis) Ora, non v'ha dubbio che H codice postale, al comma secondo del menzionato art. 20, subordina espressamente la proponibihlt dell'azione giudiziaria contro l'amministrazione delle poste per i servizi dal codice stesso disciplinati, alla previa presentazione dii reolamo in via amministrativa, entro un termine perentorio (che, per le corrispondenze raccomandate, fissato, dal successivo art. 91 in sei mesi dalla data d'impostazione). A sua volta, il citato art. 96, lett. f), prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nel termine previsto dall'art. 91, l'amministrazione liberata da ogni responsabi1it per la perdita, manomissione od avaria di oggettii raccomandati. Per poter, dunque, esaminare il meriito deHa controversia sottoposta alla sua cognizione, il giudice adto doveva preliminarmente verificare la proponibilit della esperita aziione, come, del resto, gli veniva espressamente richiesto dalla stessa amministraZlione delle poste. In quella sede andava, infatti, accertato, per ciascun giudiz.o, se la Banca d'Italiia avesse presentato, nel prescritto termine, il reclamo de quo agitur: ipotesi, oltre tutto, non esclusa dalla stessa amministrazione resistente, in quanto J'onere della prova del soddisfatto adempimento, che rende proponibile l'azfone giudiziaria, incombe ovviamente su chi esperisce l'azione medesima. Soltanto ove fosse stato positivamente superato tale stadiio, con l'accertata proponibilit dell'azione, ciascun procedimento avrebbe potuto proseguire il suo corso: ed avrebbero potuto, solo allora, trovar appHcazione neJ giudizio a quo, quelle norme, della cui legittimit costituzionale si dubita in quanto delimitano la responsabrnt dell'amministrazione per il mancato recapito delle corrispondenze raccomandate. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE In proposito va ricordato che questa Corte ha gi affermato, da ultimo con fa sentenza n. 300 del 1983, che il requisito dehla rilevanza, secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, implica necessariamente che la sollevata questione di legittimit costituzionale abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Ed !invero, la pregiudizialit della questione medesima, conditio sine qua non ai fini del giudizio incidentale di :legittimit costituzionale, si concreta solo allorch il dubbio investa una norma, dalla cui appliicazione, ai fini della definizione del giudizio innanzii a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere. Le tre ordinanze di rimessione, alle quali fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, non 'lumeggiano, invece, il profilo sopra indicato; n da esse risulta se ['ecce2lione di improponibilit dell'azione sia stata .presa in esame, e con quale esito. (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 25 lugilio 1984, n. 219 -Pres. Elia -Rel. Reale Regioni Lombardia e Trentino-Alto Adige (avv. Pototschnig e Onida), Regioni Friuli-Venezia Giulia (avv. Paaia), Regione Veneto (avv. Viola e D'Aloja), Regione Valile d'Aosta (avv. Romanelli), Regione Liguria (avv. Romanelli e Acquarone), Province autonome di Trento e di Bolzano (avv. Guarino) e Presidente Constlg1io dei Ministri (avv. Stato Vittoria). Regioni Riforma economico-sociale -Nozione. (Cost., art. 117; Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5; Statuto Valle d'Aosta, art. 2; Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4; I. 29 marzo 1983, n. 93, art. 1). Sanit -Unit sanitarie locali -Personale dipendente -Accordi collettivi . Attribuzione regionale. (Cost., art. 117; Statuto Trentino Alto Adige, art. 4; I. 29 marzo 1983 n. 93, art. 9). Regioni -Controlli statali -Ispettori statali sull'applicazione degli accordi collettivi -Non concretano controllo anomalo. (Cost., artt. 124, 125 e 127; I. 29 marzo 1983, n. 93, art. 27). Regioni -Materia dell'organizzazione degli uffici -Recepimento di accordi collettivi -Adeguamento alle peculiarit Attribuzione regionale. (Cost., artt. 97 e 117; I. 29 marzo 1983 n. 93, art. 10). Ad attribuire ad una normativa statale la qualit di riforma economico- sociale non sufficiente la mera declaratoria del legislatore, detta qualit deve emergere dall'oggetto, scopo e contenuto della normativa, dalla sua motivazione politico-sociale, e dalle innovazioni che essa apporta. Anche una normativa di contenuto cosiddetto procedimentale pu assurgere a riforma economico-sociale. La legge-quadro sul pubblico im RASSEGNA DELL'AVVOCATGRA DELLO STATO piego" 29 marza 1983 n. 93 deve essere qualificata riforma economicosociale. Premesso che le U.S.L. non possono venire assimilate agli enti dipendenti dalle regioni e che i dipendenti di esse non sono dipendenti regionali, l'art. 9 della legge n. 93 del 1983 contrasta con l'art. 117 Cost. (e con l'art. 9 dello Statuto Trentino-Alto Adige) in quanto viola lo spazio di competenza assegnato alle regioni (ed alle province autonome di Trento e Bolzano). L'istituzione di un corpo di cinque ispettori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri col compito di verificare la corretta applicazione anche da parte delle regioni degli accordi collettivi stipulati ai sensi della legge n. 93 del 1983 non concreta un controllo anomalo, posto che a detti ispettori affidata una attivit solo conoscitiva (1). Spetta alle leggi regionali non la pura e semplice riproduzione dell'accordo sindacale in sede nazionale, ma il suo adeguamento, quando sia necessario, alle peculiarit dell'ordinamento degli uffici ed alle disponibilit del bilancio regionale; contrasta pertanto con l'art. 117 Cost. l'art. 10, terzo comma, della legge 29 marzo 198J, n. 93 nella parte in cui non p1evede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla disciplina di legge in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarit del rispettivo ordinamento, nonch dalle disponibilit del bilancio regionale (2). (omissis) Le regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, VaHe d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e Trento con i loro ricorsi denunciano come costituzionalmente ii11egittimi, ciascuna in riferimento alle disposizioni del rispettivo statuto speciale, l'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) in quanto esso afferma che i princpi desumibili dalla presente legge costituiscono... per le regioni a statuto speciale e per Ie province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica, capaci quindi, a tenore dei loro rispettivi statuti, dii costitUJire un limite alla loro autonomia legislativa e amministrativa. lnnaml tutto viene negato che la natura di legge di riforma economico- sociale possa desumersi dahla semplice affermazione del legislatore anzich dall'effettivo contenuto deLla legge, del quale si esclude il (1) Il princ1p10 affermato potrebbe aprire la strada ad una diversa organizzazione dei controlli statali sugli enti regionali e locali. (2) La sentenza non ha eliminato la disposizione (terzo comma dell'art. 10) che stata censurata soltanto nella parte in cui... . ! I I I PARTE I, SEZ. I, GHJRISPRUDE:->, mentre l'airt. 10 si riferisce al pevsonaie delle regioni a statuto ordinairio . N, d'altra parte, le USL possono venire assimilate a quegli enti dipendenti dalle regioni, idei quaili si tratta nello stesso art. 10 (trattandosi invece, di una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e deHe Comu111it montane, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della ~egge n. 833 del 1978). Pertanto il procedimento richiamato dall'art. 9 1dsclta non quello dell'art. 10, ma quello centralizzato che l'art. 8 prescrive per i dipendenti dei comuni e deHe pirov.in.ce e che si conclude col decreto presidenziale di cui a11'ultimo comma del['airt. 6 della legge n. 93. Il procedimento esclude, qmndi, le regioni e viola lo spazio di competenza che la Costituzione riserva loro nella materna. Spazio che la Corte (sent. n. 307 del 1983), affenmaindo che l'ente deputato ailla supervisione delle esigenze rappresentate da!lle Unit Sanitarie Looali per l'ssunzione di personale in deroga al blocco vigente per l'aa:mo 1983, ed alla conseguente em31Ilazione, ricorrendone ii presupposti, dli puntuali provvedimenti autorizzativi, non pu essere altri che la regione territorialmente competente, ha riconosciuto alle regioni in virt de1la loro autonomia, dichti.arando in conseguenza la illegittimit costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, nella parte in cui non prevede che siano Je regioni -anzich il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del Tesoro -a deterrruinare, vfilutate le eventuali necessit, i singoli casi in cui sia indiispensabile procedere PARTE I, sr:z. I, GIURISPRl"DENZA COSTITUZIONALE ad assunzione dii personalle nelle Unit Sanitarie Locali esistenti ne!hl'ambito territoriale di rispettiva competenza, ferme Testando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Nella lettura che il suo testo impone l'art. 9 della legge costituzfonalmente iililegJittimo, conclusione che vale sia per quanto Tiguarda le regioni a statuto ordinario, che, a fortiori, per quanto riguaTda '1e regioni e province a statuto speciale. La Regione Trentino-Alto Adige denuncia come illegittimo l'art. 26, primo comma, della legge n. 93, .in quanto dispone che la presente legge sJ applica anche ai dipendenti... delile Camere di Commercio . La Regione afferma che questa disposizione si pone in contrasto con l'art. 4, n. 8, dello statuto speciale, che le attribuisce, per quanto attiene a[ personale deLle Camere di Commercio, competenza legiislatva primaria, concretamente esercitata con la legge regJionale 9 agosto 1982, n. 7. Ma tale contrasto non sussiste sulla base di una corretta interpretazfone della norma impugnata e del .suo ambito territoriale di operativit. In effetti la Corte costituzionale, con 1a sentenza n. 65 del 1982, ha dichiarato la competenza della RegJione friuli-Venezia Giulia, in materia di trattamento del personale camerale, pure in assenza, nello statuto, di una norma espressa come quella dello statuto TTentino-Alto Adige. E che la competenza della Regione Trentino-Alto Adige debba ritenersi sallva anche dopo l'ntrnta in vigore della legge n. 93, risulta dal fatto che nessuno dei procedimenti specificamente previsrtli dalla legge stessa suscettibile di applicazione diretta ai dipendenti delle Camere w Commercio site in quella regione. Ci non esclude, tuttavia, che rin applicazione del principio generale della disciplina in base ad accordi che vale anche, come si visto, per le regioni e province a statuto speciale, queste debbano legiferare anche in materia di personale del.le Camere di Commercio col presU!pposto dell'accordo sindacale in sede regJionale. La Regione TreDJtino-Adto Adige e la Provincia autonoma di Bolzano impugnano l'art. 27, quarto comma, dell.a legge n. 93, il quale prevede ila nomina di dnque ispettori alla dipendenza della Presidenza del Consiglio col compito di verificare ila corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati ... presso le regioni, ile province, i comuni e gili altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro fuDZJi.oni, hanno piena autonomia funzionale ed. hanno l'obblligo di denunciare alla Procura Generalle della Corte dei coDJti ile fa-regolarit riscontrate . Questa forma 'di controllo -assumono le ricorenti -non pevista dallo statuto speciale e perci in contrasto con l'autonomia deLle regioni e delle province. La stessa impugnazione viene proposta daMa Regione Lombardia con riferimento agli artt. 118, 124 e 125 della Costituzione; dalla Regione Ve RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 654 neto con riferimento agli artt. 117, 124 e 125 della Costituzione; dalla Regione Liguria con riferimento agli airtt. 124, 125 e 127 della Costlituzione. Quello disposto dall'art. 27, quarto comma, della legge n. 93, sarebbe infatti un contrdllo anomalo, fosivo dell'autonomia rregionale legislativa e amministrativa perch diverso dal controllo che Sii esprime nel visto del Commissario di Governo per le leggi e dal controllo di legittimit di cui all'art. 125 della Costituzione. La censura di illegittimit non ha fondamento. L'art. 27, comma quarto, della legge n. 93, infatti, attribuisce agli ispettori solo '1o svolgimento di una attivit conosdtiva, di venificazione, che pu essere utilizzata dail Dipartimento della funzione pubblica sia ai fini del cooI'dinamento e della programmazione, sia aii fini della predisposizione della relazione al Parlamento di cui all'art. 16 della legge n. 93; ed a questa attivit conoscitiva che dnerisce l'obbligo di denunciare alla P0rocura generale della C01:1te dei contli le eventuali irregolarit amministrative riscontrate. Questa attivit conoscitiva attribuita agli ispettori cosa ben diversa daJ controllo sUJ1le leggi regionali, ai fini del vtl.sto, disposto dall'art. 127 della Costituzione e dail controllo di legittimit sugli aitti amministrativi di cui alLI'art. 125 della Costituzione, e non pu ritenersi che essa violi l'autonomia delle regioni. La Provincia autonoma di Bolzano impugna come incostiitu:lionali, per contrasto con J'art. 89 dello statuto speciale della regione, gli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della legge n. 93 ne11 misura in cui (talle disciplina) pretenda di essere vincolante anche nei confronti della Provincia dii Bolzano . La incostituzionaJlit delle disposizioni impugnate deriverebbe dal fatto che esse attrubuiscono il potere di far parte delle delegaziond ed organismi sindacali in questione ai soli :riappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, ovvero alle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, senza tenere conto dei princpi rJvolti in particolare ailla tutela delle minoranze rtedesca e ladina, dai qualii discende che, in ordine all'esercizio di qualsiasi attivit sindaca!le, alle associazioni sindaca:hl costituite esclusivamente tra lavoratori delle minoranze linguistiche tedesca e ladina debbano essere garantiti tutti i diiritti riconosciuti alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale . La Corte ritiene che le norme di legge impugnate non violino quelle di valore costituzionale richiamate come parametro, solo che si affermi come si deve, che tali norme di legge debbono essere applicate per la ! ~ i ' i I I I I I I 1111l!a1,11111111111.1111@r111111111111:1111111111111r1111r1111r'1 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Provincia autonoma di Bolzano solo compatibilmente con la tutela delle minoranze disposta con gli artt. 89 dello istatuto iasi costruttore, non riteniamo che tale onere sia un fattore che incide in modo sostanziale sul prezzo di mercato. stato a suo tempo notificato un atto con il quale 11 comune ha ma nifestato l'intenzione di acquistare l'area dii che traHasi, ai sensi del Community Land Act del 1975; tale provvedimento, provocato dalla ri RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO chiesta della licenza di edificare avanzata dal dante causa dell'attua!le proprietario il 6 luglio 1977, annuncia che il Comune intende acquistare se fa licenza edilizia venisse concessa conformemente allila richiesta. Il citato Community Land Act rimasto in vigore fino al 1980; quindi un ipotetico acquirente sarebbe stato consapevole del fatto che, se la Hcenza di costruire fosse stata a lui concessa, la stessa avrebbe potuto essere ritirata per permettere all'autorit di decidere se acquistare o meno lil terreno in questione. Questo fattore poteva in qualche maniera influire sulla commerciabilit e quindi sul valore del terreno. (omissis) Nel marzo del 1979, il tasso bancario era del 13 %. Considerando i ruschi e gli svantaggi esposti dianzi, riteniamo che un ipotetico acquirente ridimensionerebbe la sua offerta per poter tenerne conto. Una maniera per fare ci consiste nell'attualizzare al 1979 il valore corrente per acro ad una percentuale che rifletta il 11ischio. Mr. Ramsay (consulente tecnico per il privato) ha usato il 13 % e Mr. Wood (funzionario dell'amministrazione finanziaria) il 12,5 %, in relazione a periodi di attesa rispettJivamente di 10 e 3 anni. Ovviamente, pi il periodo di attesa considerato lungo, e pi bassa dovrebbe essere la percentuaile di rischio. Il valore di Mr. Ramsay di 147,000 sterline, se riferito ad una attesa di 5 anni, mostrerebbe un tasso di rischio del 28 %. Il valore di Mr. Wood di 316,500 sterline, per una attesa di 5 anni, a 26,000 sterline 11'acro, mostra un tasso di r:ischio di poco pi del 10 %. Come gi detto, i1a base dehla valutazione, la diTettiva dispone che dascUIIlo Staito membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione sulla responsabilit civile risultante dalla circolazione di veicoli qualora questi stazionino abitualmente nel territorio di un altro Stato membro. 8. -Per i veicoH del genere di quello di cui trattasi nel caso di specie, l'art. 1, n. 4 dispone che per territorio in cui il veicolo staziona abitualmente va imteso il territorio, dello Stato liin cui iil veicolo !immatricolato . 9. -L'art. 2 n. 2, recita: Per quanto concerne i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri, le disposizioni della presente direttiva, eccettuati gli articoli 3 e 4, hanno effetto: -dopo che sia stato concluso un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si renda garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territmiio 1e provocat:Ji dia:Lla C!rco1a:?Jione dei veicoli stazionanti abitualmente sul territorio di un altro Stato membro indipendentemente dail fatto che :siano assicurati o mo. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa av,r constatato, 1in stretta coMaboriazione con gH Stati memb11i, 1l'esistenza del suddetto accordo; -per la durata dell'accordo. 10. -L'art. 7, n. 2, recita: Tuttavia i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono consideratli. come Vleicoli stazionanti abituailmente nehla ComUJIJ1it se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente -ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria -per la definizione dei sinistri sopravvenuti .nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli . 11. -Il regime cos stabilito dalla direttiva stato esteso, con accordo complementare stipulato il 12 dicembre 1973 fra gli uffici nazionali, ai veicoli aventi stazionamento abituale nel territorio di taluni Stati terzi: la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, l'Austria e la Svizzera, in conformit ai principi dell'art. 7, n. 2, della direttiva; con tale accordo, stipulato per una durata indeterminata e denunciabile con preavviso di dodici mesi, gli uffici nazionali degli Stati membri si rendono garanti per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionino abitualmente nel territorio d'uno dei summenzionati paesi terzi. L'ar~. 2, lett. b), dell'accordo dispone che sono considerati come aventi il loro stazionamento abituale in uno dei paesi indicati nell'art. l, lett. a): i veicoli a motore che vi sono !immatricolam . A complemento della direttiva del 24 aprile 1972, va menzionata la seconda decisione della Commissione 6 febbraio 1974, n. 74/167, relativa all'applicazione della summen:zfonata direttiva del Consiglio (G.U. n. L. 87, pag. 14), la quale fissa al 15 maggio 1974 la data in cui ciascun Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilit civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera, come previsto dalla convenzione stipulata dagli uffici nazionali d'assicurazione il 12 dicembre 1973 (art. 1). 12. -Davanti alla Corte, il BCF ha detto di dover sostenere una tesi diversa da quella gi svolta dinanzi ai giudici fr.ancesi, ed ha fatto proprio l'assunto della Gambetta Auto secondo cui il veicolo dli cui trattasi aveva il proprio stazionamento abiituale in Austria, ai sensi de1Ua direttiva. Il Governo italiano e la Commissione hanno proposto la stessa interpretazione. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 695 13. -Va ricordato che la direttiva mira ad abolire il controllo della carta verde a11a ,frontiera. A questo pTOposito indiispensablitle che fo Stato di stazionamento sia facilmente identificabile, il che viene garantiw dal rilascio d'una targa d'immatricolazione. Infatti, pretendere che tale targa sia tuttavia valida equivarrebbe a sostituire al controllo della carta verde il controllo sistematico dell'immatricolazione, rendendo la direttiva praticamente inefficace. 14. -Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della direttiva del Consiglio, il. veicolo recante questa targa va considerato come 1stazionante nel territorio d'immatricolazione, anche se l'autorizzazione a servirsene stata nel frattempo revocata. 15. -Per i motivi sopra esposti, la questione sollevata dal giudice a quo va quindi risolta nel senso che il veicolo il quale rechi una targa regolarmente rilasciata dev'essere considerato come stazionante, ai sensi della direttiva n. 72/166, nel territorio dello Stato d'immatricolazione, anche se all'epoca di cui trattasi l'autorizzazione ad usare il veicolo era stata revocata (omissis). II (omissis) 1. -Con sentenza 22 febbraio 1983, pervenuta alla Corte il 22 aprile seguente, la Cour de cassatJion francese ha proposto, a 111orma dell'iart. l77 del Trnttato CEE, UIIla questione ;pregiudiziale irelrativa all'dnterpretJamone dehl'airt. 2, 111. 2, deilJ.a direttiva del Consiglio 24 apri.iLe 1972, n. 72/166, ooncenne:nte i[ :mvvioinamento delle leg;is1a2iiO'rl!i degld Stati membri in m0Jteria di assiclllI'azione della responsabdldt civiJe cis~tanre dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilit (G.U. 111. 103, pag. 1). 2. -Detta questione stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il Bureau centrai franais des socdts d'assurance contre les accidents d'automobile (BCF) ed il Fonds de Garantie Automobile (FGA), istituito per oprire i sinistri provocati da autoveicoli non assicurati e per i quali iii BCF non risponde. 3. -Il BCF uno degli uffici nazionali istituito nell'ambito del sistema dehla carta internazionale di assicurazione (carta verde). Una delle particolarit del sistema che esso si basa su accorcli di diritto privato conclusi bilateralmente tra gli uffici nazionali d'assicurazione, in base ad un modello detto convenzione tipo tra uffici . In forza dei suddettii accordi, ciascun ufficio nazionale si impegna a definire, nel proprio paese, i sinistri causati dagli autoveicoli immatricolati negli altri paesi membri, mUIJliti. della carta verde, e a rimborsare gli uffici esteri che hanno definito i sinistri provocati da autoveicoli assicurati nel proprio paese. RASSEG1\A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4. -Il 18 luglio 1976, presso Fontvieille (Bouches du Rhne, Francia), un'autovettura con targa tedesca entrava in collisione con un autoveicolo immatricolato in Francia. 5. -Il proprietario dell'autoveicolo francese citava dinanzi al Tribuna! de grande instance di Tarascona per il Pisarcimento dei danni un certo sig. Buchwieser, che dopo l'incidente si era presentato alla gendarmeria come proprietario dell'autovettura tedesca, ma successivamente si era reso irreperibile, e il BCF, invocando un accordo concluso il 7 ottobre 1972 tra gli uffici nazionali in base all'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166. 6. -Nel corso del procedimento diina1nzi ail suddetto Tribunale risulrtava che til veicolo tedesco era stato rubato e, di COIIlseguenza, cancellato dal registro automobilistico della Repubblica federale di Germania. 7. -Di conseguenza, il BCF si richiamava all'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166, a tenore del quale l'ufficio nazionale si rende garante per la definizione dei sinistri solo alle condizioni stabilite dalla propria legisla2lione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria. Poich il vieicolo di cui watJtasi era stato rubato e la normatiWl francese esdude dall'assicurazione obbligatoria la responsabilit del detentore o del conducente non autorizzato, il BCF sosteneva di non essere tenuto a risarcire il proprietario dell'autovettura francese. 8. -fil Tribuna! de grande dnstanoe di Tarascona, dopo aver iinV'itJato, con sentenza interlocutoria, il FGA ad intervenire nel procedimento, respingeva, con sentenza 9 febbraio 1979, la domanda di risarcimento nei contronti del BCF, tenuto conto della letttaa dell'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166 e della normativa francese, e dichiarava che l'ente che ,, doveva risarcire l'attore non poteva essere che il FGA. 9. -Il FGA interponeva appello contro questa sentenza dinanzi alla Com d'appel di A!iX.,fillProV'ellce, i1a qualle, con sentenza 6 lug]Jio 1981, affermava che il BOF doveva assumersi l'onere del risarcimento poich, nell'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166, il riferimento alle condizioni stabitlitJe dailla propria 1egis!.a:ziione !llazionailie concerne '1a dJefiini:ziione dei sinistri e non l'assiicura:ziione e, di conseguenza, 11.1iguarda solo rul masSImale dell'assicurazione obbligatoria, fissato, all'epoca, in un milione di franchi per i danni materiali. 10. -Adita dal BCF, La Cour de cassation, con sentenza 22 febbraio 1983, ha chiesto alla Corte di giustiziia di pronunciarsi in via pregiudiziale sul significato dell'espressione condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa !lll'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 2, n. 2, della direttiva 24 aprile 1972, e sulla questione se un vei,~ ~ l ~ f j PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE colo dichiarato fuori circolazione in uno Stato della Comunit Economica Europea in cui era stato immatricolato possa essere considerato come ancora stazionante abitualmente nel suddetto Stato con riguardo all'art. l, n. 4, della direttiva 24 aprile 1972 . 11. -La direttiva del Consiglio 24 aprile 1972 ha istituito un sistema le cui carattel'stiche essenziali sono chiaramente esposte negli ultimi considerandi: considerando che la soppressione del controllo della ' carta verde ', per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro, essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, l'indennizzo dei danni che comportano diritto a riparazione, causati sul suo territorio da uno di tali veicoli anche se non assicurato; considerando che il suddetto accordo dii garanzia si basa sulla presnzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunit 1sono coperti da U1I1'assicura7li0111e e che qumdii opportuno prevedere !in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilt civile risultante di tali. veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario; che tuttavia le stesse legislazioni nazionali possono prevedere deroghe per talune persone e taluni tipi di veicoli; considerando che il regime previsto dalla direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un paese terzo per il quaile gli uffici nazionali dei sei Stati membri abbiano concluso un accordo analogo ; 12. -L'art. 2, n. l, della direttiva dispone cbe ogni Stato membro Sii. astiene daill'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilit civile risultante dalla circolazione di veicoli qualora questi stazionino abitualmente nel territorio di un altro Stato membro. 13. -Per i veicoli del genere di cui trattasi nella fattispecie, l'art. 1, n. 4, stabilisce cbe per territorio in cui il veicolo staziona abitualmente bisogna inroendere il terr1tooio del!lo Stato Iiil cUI llil veioolo immatricolato. 14. -In conformi1t a questa dirett1h~a, \neniv.a 1stipu1Iata il 16 ottobre 1972, una 00Il\nen7lione complementare foa uffiloi nazionali (sopm mOOZJionata). Uart. 2, :Lett. a), dii questa con\nen7JOI11e cos dispone: Qualora un autoveicolo abitualmente stazionante in uno Stato il cui ufficio firmatario della presente convenzione venga messo in circolazione nel territorio di un altro Stato firmatario, membro della CEE, ed dw assoggettato iaJl'assicuriazi0111e obbligait:ori.a die11a responsabilit ciwie in vigore in quest'ultimo Stato, il proprietario, il detentore e/o il con RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO >, e il metodo italiano, letto di Resmmi >>, si differenziano quanto ai particolari ma si basano entrambi sull'identificazione di una proteina contenuta solo nel grano tenero; ogni campione in cui si pu ritracciare la presenza di tale proteina contiene necessa:riamente grano tenero. 4. La Commissione ha asserito che la disparit fra i due metodi di controllo tale da creare un ostacolo all'importazione delle paste italiane legalmente prodo1Jte e messe in commercio in ItaHa. Secondo la Commissione, si deve presumere che le merci fabbricate in un a:ltro Stato membro siano state legalmente prodotte e messe in commercio e sullo Stato membro importatore che intenda vietare la i,nessa in commercio deHa merce stessa incombe l'onere di dimostrare il contr.ario basandosi sulle norme sostanziali di conrt:roHo vigenti nello Stato membro produttore. La Commissione ha anche espresso dubbi suH'affidabilit del metodo francese e sulla sua corretta applicazione da parte dei laboratori specializzati in Francia. 5. -La tesi principale della Commissione va respinta. Appare chiaramente infatti che l'importazione in Francia deile paste alimentari italiane interamente proicolazione. Se il Governo italiano ritenesse veramente che gli autobus usati costituiscono un pericolo per la sicurezza de1la iaircola:zllone, dov11ebbe vietarne ['utilizzazione rundipendentemente dalla loro provenienza. 9. -Questi argomenti della Commissione debbono essere accolti. Un regime in base al quale gli autobus importati, costruiti da oltre sette anni, sono sogget1Ji a divieti o a restrizioni da non applicare agli autobus gi utilizzati sul territorio nazionale costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari vietato dall'art. 30 del Trattato. 10. -Il Governo italiano sostiene tuttavia che, comunque, iil regime contestato giustifioato in for2la dell'art. 36 del T1rat1Jato. I decreti min!steriali del 1980 e del 1982 sarebbero stani ispirati da preoccupazioni inerent~ esclusivamente alla sicurezza della circolazione. Tenuto conto dell'impiego degli autobus ai fini del trasporto di persone, la sicurezza tecnica di tali veicoli sarebbe un requisito essenziale per la prevenzione degli incidenti e per la salvaguardia della vita delle persone. 11. -Queste stesse preoccupazioni farebbero comprendere perch un regime meno severo sia applicato agli autobus aventi oltre sette anni che siamo gi stati uitildzzati sul termto11io italiano. Infatti, Li serviizi tecil!i:ci 708 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEI.LO STATO incaricati dei controlli tecnici sugli autoveicoli potrebbero rintraco.ire i precedenti tecnici del veicolo interessato nel caso in cui lo stesso sia immatricolato in Italia, in particolare, grazie alle attestazioni di controllo rilasciate regolarmente per i veicoli gi immatricolati. Mancherebbero elementi tecnici analoghi per quanto riguarda i veicoli importati. 12. -Al riguardo, va innanzitutto constatato che nell'attuale fase di sviluppo del diritto comunitario, spetta agli Stati membri garantire Ia sicurezza della circolazione sul loro territorio e istituire i controlli tecnici da essi ritenuti necessari a tal fine. Perch tali controlli possano giustifioare eventuali ostacoli all'importazione, bisogna tuttavia ch'essi siano necessari per raggiungere lo scopo perseguito. 13. -La Commissione ha ricordato che attualmente la materia disciplrinata dalla direttiva del Consi!W.io 29 dicembre 1976, n. 77/143, concernente il ravvicinamento delle legisfa~ioni degli Stati membri relative a:l controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G.U. n. L 47, pag. 47). Contemplando l'obbligo di sottoporre i veicoli a motore a controUi tecnici periodici, la direttiva osterebbe a qualsiasi rifiuto di immatricolazione per considerazioni tecniche. 14. -Questo punto di vista non pu essere condiviso. L~ direttiva si propone, secondo il suo quarto considerando, d'annonizzare per quanto possibifo la periodicit dei controllii tecnici e gilii elemen1Ji. da comralil'alre obbligatoriamente. In base all'art. 3, la direttiva non osta a che gli Stati membri sottopongano qualsiasi veicolo ad un controllo prima della sua immatricolazione. 15. -La direttiva disciplina tuttavia i controUi periodici posteriori o, nel caso di importazione di un veicolo usato, anteriori al controllo per l'immatricolazione. A norma dell'art. 5, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinch si possa dimostrare che il veicolo stato sottoposto, con esito positivo, ad un controHo periodico ai sensi della direttiva; tali provvedimenti sono comunicati agli aJ.tri Stati membri e alla Commissione. 16. -Il Governo italiano ha dichiarato di aver comunicato, in conformit a. tale norma, il modulo dell'attestato tecnico periodicamente rilasciato per i veicoli immatricolati in Italia. Esso sarebbe disposto ad ammettere, ai fini dell'immatricolazione di autobus importati da altri Statii membri, la prova che tali veicoli sono stati sottoposti con esito positivo ai controlli tecnici periodici stabiliti nello Stato di precedente immatricolazione in conformit alla direttiva. Dal momento in cui quest'ultima sar stata applicata per un periodo di sette anni, non sar pertanto pi neces PARTE I, SEZ. II,. GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE sario mantenere in vita il regime speciale in vigore per gli autobus usati provenienti da altri Stati membri. 17. -La Corte ritiene tuttavia che anche prima della scadenza del settennio da1l'entrata in vigore della direttiva, il rifiuto totale di ammettere gli autobu;> usati a visita e prova per l'immatricolazione ecceda quanto necessario per garantire la sicurezza della circolazione sul territorio italiano. 18. -Infatti, le autorit italiane, ove ritengano -ai fini dell'immatricolazione di un autobus la cui costruzione risale ad oltre sette anni di dover non soltanto sottoporre il veicolo a visita e prova ma anche conoscere i suoi precedenti tecnici per il periodo durante il quale .il veicolo ha circolato iJl.1 un ~ltro Stato membro, possono richedere fa presentazione 1 degli attestati tecnici da esse ritenuti necessari. Spetta alle autorit italiane, in questo caso, vaLutare tali attestati quando essi non rientrino nelle previsioni della direttiva. Esse non possono per rifilutare puramente e semplicemente dli ammettere a Vlisita ie pmve per :l'dmmalll1icola2lione .tutti gli autobus costruiti da oltre sette anni e importati da un altro Stato membro. 19. -Ne consegue che la Repubblica italiana, non ammettendo a visita e prova per l'immatricolazione gli autobus costIUiti da oltre sette anni e provenienti da altri Stati membri, ven1Uta meno a~i obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 30 del Trattato, e che il ricorso per il resto irricevibile. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Seziioilli Unite, 16 giugno 1984, n. 361il -Pries. Greco -Rel. Corda -P. M. Caristo (parz. diff.) -A:.I.M.A. (avv. Stato Fiumara) c. S.A.G.I.P. (avv. Davoli e Formiggini). Competenza civile -Comunit europee -Agricoltura -Mangimi -Aiuti ai produttori Diritto soggettivo. {L. 20 marzo 1865, n. 2248 al!. E, artt. 2, 4 e 5; regolamento CEE della Commissione 15 maggio 1972, n. 990). Comunit europee -Aiuti erogati dall'A.I.M.A. -Fermo amministrativo Limiti. (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69; d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, art. 2). In tema di contributi erogati dall'A.I.M.A. in favore dei produttori di mangimi ottenuti con l'impiego di latte in polvere, ai sensi del regolamento CEE della Commissione 15 maggio 1975, n. 990, la posizione del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'imprenditore privato ha natura di interesse legittimo nella fase, rivolta a conseguire il riconoscimento dell'idoneit all'aiuto, mentre ha natura di diritto soggettivo nella fase successiva diretta a conseguire l'aiuto, una volta ottenuto il riconoscimento (1). Il potere di un'amministrazione dello Stato di disporre il fermo amministrativo del pagamento di somme dovute al privato, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con un credito anche se ancora non liquido ed esigibile che la stessa o altra amministrazione pretenda nei confronti del privato stesso, pu essere esercitato nei confronti di somme dovute dall'A.l.M.A. per provvidenze comunitarie, solo a tutela di crediti dell'A. l.M.A. stessa, derivanti da pagamenti indebiti inoppugnabilmente accertati (2). (omissis) 1. -Col primo motivo la ricorrente A.I.M.A. ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario imperniata sull'assunto dell'insussistenza di un diritto soggettivo a ottenere gli aiuti elargiti dalla CEE. Al fine di confutare gli argomenti addotti dalla sentenza impugnata per respingere tale eccezione, la ricorrente sostiene che ll Regolamento deil!La Commissione CEE 15 maggiio 1972, n. 990, prevedte la concessione di contributi in favore non di tutte le aziende che trasformano il latte scremato in polvere in mangime per animali, ma solo di quelle che, con apposito provvedimento amministrativo, sono riconosciute in possesso di determinati requisiti tecnici, amministrativi e contabili, i quali, peraltro, devono risultare sempre perduranti, all'esito (1) Nella stessa linea, oltre le sentenze citate in motivazione (Cass., Sez. Un., 14 marzo 1977, n. 1009, in questa Rassegna, 1977, I, 391, in tema di aiuti alla produzione di grano duro, e Cass., Sez. Un., 26 aprile 1977, n. 1545, ibidem, 1977, I, 532, in tema di rilascio di titoli di importazione di bovini), cfr. anche Cass., Sez. Un., 26 aprile 1977, n. 1561, ibidem, 1977, I, 376, e Cass., Sez. Un., 24 giugno 1981, n. 4107, in Giust civ., 1982, I, 1, 693, in tema di restituzioni previste dall'ordinamento comunitario alla esportazione di prodotti agricoli. (2) La pronuncia sul punto non appare convincente. La Corte Suprema ha esattamente affermato che il fermo amministrativo di cui all'art. 69 della legge cont. Stato ben pu essere esercitato, in linea generale, oltre che per una ragione di credito di un'Amministrazione su un debito di altra Amministrazione, anche, ovviamente, per una ragione di credito di un'Amministrazione su un debito della stessa Amministrazione, non essendo necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, perch in tal caso non sarebbe necessario il fermo ma potrebbe operarsi la compensazione (cfr. Corte costituzionale 19 aprile 1972, n. 67, pur citata in motivazione, in questa Rassegna, 1972, I, 551). Diversa, per, ha affermato la Corte, la posizione dell'A.I.M.A., per .le provvidenze comunitarie, per effetto del disposto dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727. pacifico (e sul punto, ovviamente, non PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 711 delle ispezioni e dei controlli. Di modo che esse, proprio per via di tale discrezionale valutazione, si trovano, rispetto alla concessione degli aiuti, in posizione di interesse legittimo; la conseguenza che la legittimit deil'operato dell'A.I.M.A., nel concedere o rifiutare i contributi predetti, non soggetta al sindacato del giudice ordinario. Osservano le Sezioni Unite che la questione di giurisdizione, cos come formulata dalla ricorrente A.I.M.A. appare, per un verso, non pertllinente al rema 1iin decisione e, per altro verso, fofondata. La ricorrente, invero, sembra essersi soprattutto preoccupata di delineare da consistenza della posizione soggettiva dell'azienda che aspiri ad avere quel riconoscimento che la norma comunitaria (l'art. 9, paragr. 2, del Regolamento della CommisSI.one 15 maggio 1972, n. 990/72) pone come condizione per la concessione degli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali. E, in questa ristretta ottica, sicuramente nel vero allorch -richiamando le singole disposizioni (punto 8 del considerando; art. 8, paragr. 1, Iett. a, e paragr 2, primo comma) che indicano quali accertamenti ciascuno Stato membro deve compiere per individuare le aziende che possono essere ammesse a beneficiare dei contributi -conclude che versa in posizione di interesse legittimo quel soggetto che aspiri a ci sono dubbi) che nessun'altra Amministrazione pu esercitare il fermo amministrativo (o sequestro, pignoramento, ecc.) su debiti dell'A.I.M.A. della natura suddetta: e ci per la evidente ragione di non frustrare lo scopo delle provvidenze stesse. Peraltro, ha osservato la Corte, neanche l'A.I.M.A. pu disporre un fermo amministrativo sulle somme stesse per altre provvidenze, se queste non risultino gi indebitamente versate, cio non dovute a seguito di un accertamento in modo inoppugnabile. Questa ultima conclusione non pu essere condivisa. vero che la norma autorizza l'A.I.M.A. al sequestro, pignoramento, fermo, solo per il recupero di pagamenti indebiti di tali provvidenze, ma la norma, per quanto riguarda il fermo, va interpretata logicamente, nel senso cio che il fermo stesso pu essere operato quando l'A.I.M.A. vanti una mera ragione di credito, senza che sia necessario l'accertamento, per il pi inoppugnabile (non chiaro , comunque, questo concetto di inoppugnabilit dell'accertamento cui fa riferimento la sen tenza): in tal caso infatti il fermo sarebbe finalizzato ,, al recupero del credito, allorch certo, liquido ed esigibile. Ma se fosse necessario attendere un accer tamento inoppugnabile, non vi sarebbe alcun motivo di applicare il fermo, in quanto opererebbe gi la compensazione. Considerato che, seguendo la tesi della Corte Suprema, l'A.I.M.A. perde rebbe la possibilit di tutelarsi in numerosi casi in cui appaiono evidenti irregolarit nei pagamenti (per frodi o altro), per le quali per necessario attendere un accertamento giudiziale, il che appare del tutto contrario allo spirito della norma speciale, sembra opportuno riproporre la questione in altra occasione all'esame del Supremo Collegio, auspicando un cambiamento di in dirizzo. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 712 ottenere il detto riconoscimento di idoneit (per una fattispecie analoga, cfr. la sent. Sez. Un. 26 aprile 1977, n. 1545). Le disposizioni predette, infatti, attribuiscono a ciascuno Stato membro il potere di valutare discrezionalmente la concreta esistenza dei requisiti che le aziende debbono avere per essere ammesse a godere del beneficio. E sembra indubbio che tale discre:llionalit appartiene (111on al!La Comllll!i.it, ma) 1ai11o Stato membro (e, in particolare, con riferimento al caso in discussione, allo Stato Italiano), il quale esprime il giudizio di idoneit previa valutazione dei propri interessi pubblici interni, essendo indifferente alla Comunit -purch il comando sia integrato nel rispetto dell'interesse sovranazionale fissato -che la scelta cada su un soggetto, piuttosto che su un altro. chiaro, allora, che l'eventuale illegittimit del prov. vedimento amministrativo italiano che abbia escluso una determinata azienda dal beneficio deve essere valutata raffrontando l'interesse pubblico con l'interesse privato. Il caso concreto, per, riguarda la diversa (e, in certo senso, opposta) fattispecie in cui il predetto riconoscimento di idoneit era gi avvenut, di modo che il diritto (di credito), sorto come fievole, aveva gi trovato espansione proprio nel fatto dell'avvenuto riconoscimento di idoneit a partecipare all'elargizione dei contributi CEE. Il Regolamento della Commissione prima citato -dopo avere tra l'altro, premesso (nel terzo ((considerando) che (( necessario assicurare che il !latte 1soremato .e rel latte scremato iin pol.Vlell1e ai qllil!li sono concessi aiuti siano effettivamente utiH~zati per l'alimenta:llione degli animali e che opportuno prevedere disposizioni atte ad evitare che il medesimo prodotto benefici diverse volte dell'aiuto; e, altres (nell'ottavo considerando) che ai fini di un efficace controllo devono essere ammesse al beneficio solo qulle aziende che offrono delle garanzie sufficienti e che, pertanto, Ǐ opportuno sancire l'esistenza di queste garanzie da parte dell'organismo competente dello Stato membro interessato a prescrivere una contabilit conforme ai particolari requisiti per la concessione degli aiuti -ha disposto (per quail!to :iinteressa): che un'0.2lioo:d:a produtitnice dii alimeintli composti per animali pu beneficiare degli aiuti solo se Ǐ riconosciuta a questo fine dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si effettua la produzione e tiene il bilancio mensile (art. 8, parag. 1); che il riconoscimento accordato alle aziende che dispongono di impianti tecnici appropriati e di mezzi amministrativi e contabili che permettano l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente regolamento nonch dei requisiti supplementari fissati in applicazione delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 3 (art. 8, parag. 2, primo comma). In concreto il provvedimento amministrativo di riconoscimento era stato emesso (com' pacifico fra le parti) e, da quel momento, era PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 713 sorto :il diritto di credito della SAGIP di percepire gli aiuti Jn relazione alla quantit di latte in polvere scremato utilizzato nella produzione di alimenti per animali. Ora, per, la ricorrente sembra sostenere che neppure dopo il riconoscimento la posizione soggettiva dell'azienda si era espansa fino .ad acquistare la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto la norma comunitaria (il citato Regolamento della Commissione) prevede che lo Stato membro eserciti una serie di controlli tendenti ad accertare la perdurante condizione (dell'azienda) che aveva condotto al riconoscimento. Ed con riferimento a questa deduzione che, all'inizio, si detto che la tesi era priva di fondamento. Gi esaminando una situazione analoga (relativa ai produttori di grano duro ammessi a godere dei benefici comunitari), queste Sezioni Unite hanno osservato che la consistenza del diritto soggetttivo non viene meno per il fatto che la norma comunitaria prevede un sistema di controlli, poich la relativa attivit non concerne il momento costitutivo della posizione giuridica del soggetto ammesso a godere dei benefici, in quanto successiva alla fase genetica del rapporto (sent. 14 marzo 1977, n. 1009). E tale conclusione non pu non essere riconfermata, soprattutto se si considera che, nel caso in esame, trattasi non di controllo vero e proprio (inteso come atto di accertamento dichiarativo incidente, con efficacia retroattiva, sugli atti compiuti dal soggetto controllato), ma di una semplice sorveglianza (termi~e, questo, che anche adoperato dal Regolamento della Commissione) esercitata ai fini della eventuale revoca del riconoscimento. peraltro vero che, qualora fosse stata disposta la revoca predetta (per il fatto verificatosi, descritto nella parte espositiva), il diritto soggettivo avrebbe perso la propria consistenza e sarebbe degradato a interesse '1egitrimo. Ma neJ. caso concreto -poich non erano evidentemente venute meno le condizioni che avevano portato al riconoscimento -non ~tato ma:i pronunaiato alcun provvedimento .di revoca. Era stato emesso, invece, un provvedimento di fermo amministrativo del pagamento, di per s idoneo a degradare a interesse legittimo il diritto di credito; ma la relativa questione sar qui di seguito esaminata trattando del secondo motivo di ricorso. 2. -Col secondo motivo (denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, e il difetto di giurisdizione) la ricorrente A.I.M.A. censura la sentenza impugnata per avere escluso che il diritto soggettivo della S.A.G.I.P. fosse degradato a interesse legittimo dopo l'emissione del provvedimento di fermo amministrativo dei pagamenti. 714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAIO Anche questo motivo di ricorso , per, infondato. 714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAIO Anche questo motivo di ricorso , per, infondato. Come si detto nella parte espositiva, la S.A.G.I.P. aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che l'A.I.M.A., avendo disposto il fermo amministrativo sulle somme . che ad essa spettavano, l'aveva costretta a ricorrere al credito bancario. La fattispecie, perci, era stata cos configurata: ben vero che col provvedimento di fermo, se legittimo, il diritto soggettivo si affievolisce e degrada in interesse legittimo; in concreto, per, il provvedimento predetto era illegittimo; il dirittto soggetttivo, quindi, non ne era rimasto effievolito e la lesione di esso ben legittimava la proposizione dell'azione risarcitoria. Ai fini della proposizione di detta azione, quindi, la S.A.G.I.P. aveva in definitiva chiesto la disapplicazione del detto atto amministrativo, prospettandone un'illegittimit originaria. Ha, cio, sostenuto che non ricorrevano in concreto i presupposti per l'esercizio del potere di disporre il fermo amministrativo, sia perch la fattispecie concreta era diversa da quella configurata dall'art. 69 della legge sulla contabilit dello Stato (in quanto il credito opposto era della stessa amministrazione debitrice, non di un'altra amministrazione), sia perch di detto credito era di entit inferiore al credito vantato dalla S.A.G.I.P. nei confronti dell'A.I.M.A. La sentenza impugnata ha accolto la tesi prospettata dalla SAGIP, ma con un ragionamento ancora pi radicale. Dopo avere premesso che il fermo amministrativo pu essere disposto solo se il creditore (privato) abbia un debito verso un'amministrazione diversa da quella che sua debitrice (che, in caso contrario, si verificherebbe l'ipotesi del conteggio o della compensazione fra crediti reciproci dei due soggetti; ipotesi questa che non degrada i diritti di credito da estinguere a meri interessi legittimi), ha espressamente negato che sussistesse alcun credito dell'AIMA verso la SAGIP, osservando che dal fatto oggetto di accertamento da parte del giudice penale poteva, al pi, derivare all'AIMA non un credito, ma la possibilit di vedere diminuito quello (il credito) dell'altra. Ha rilevato, infine, un'illegittimit del provvedimento di fermo amministrativo nel fatto della sproposizione fra il preteso credito garantito (dell'AIMA) e il credito della SAGIP. Ha concluso, perci, che l'AIMA, emettendo quel provvedimento, aveva travalicato i limiti dei suoi poteri . Questa conclusione si accorda, in linea teorica, con l'enunciato giurisprudenziale secondo cui il giudice ordinario in tanto pu negare applicazione a un atto amministrativo ritenuto non conforme al diritto, in quanto si tratti di controversia ch'egli pu conoscere. Deve; cio, trattarsi di controversia nella quale configurabile una posizione di diritto soggettivo, nel senso che quest'ultimo non rimasto affievolito, in quan PARTE I, SEZ. Il, Git:RIS. COMUNITARIA E l!\TERNAZIONALE to l'atto amministrativo astrattamente idoneo a determinare l'affievolimento non ha concretamente operato in tal senso, perch illegittimo fin dall'origine, essendo stato emesso in carenza di potere. Ora, la conclusione cui pervenuta la sentenza impugnata sicuramente da condividere, anche se si rende opportuna la precisazione di alcuni concetti. Giustamente la sentenza ha disatteso l'assunto della SAGIP, secondo cui l'emissione del provvedimento di fermo amministrativo sarebbe possibile solo nell'ipotesi in cui il credito sia non gi dell'Amministrazione che emette il provvedimento, bens di un'altra. Infatti da osservare, in via di principio, che l'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1924, n. 2440 (legge sulla contabilit generale de:l!lo Stato), ne1lo stabi1l!i!re che fa sospensione del pagamento pu esserie disposta qualora un'amministrazione dello Stato abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da al~re amministrazioni, non 'esaurisce tutte le ipotesi di credito in relazione alle quali il fermo amministrativo pu essere disposto, non potendosi pensare che il legislatore abbia, con l'adozione di quella formula, inteso escludere la possibilit del fermo nel caso in cui si profili la possibilit di un oredito (eventuaile) da parte della stessa ammiillistrazione debitrice. Deve, ovviamente, tmttarsJ c:IIi un crec:IIito ancora illiiquido o 111on ancora es!gibile, perch, !in caiso amtmnio, sii verserebbe neU'iipotesi delil'immediata compensazione, non fili quelJa di formo preordinato a una compensazione solo eventuaJle; ma runtlllitiivo che se il'ammtliniistrazfone creditrice ha [11 potere gi.iuric:IIico dii chiedere a un'a1tira amministrazione di sospendere ihl pagamento nei confronti di un soggetto che sia debitore deilla prima e creditoce dehla seconda, a fortiori ha il potere di formare H pagamento nei confront! del piroprtio credi1toce, qua'1ora dil fumus di un proprio credito tragga ori!?fi,ne dailila pendenza di un qualsiasi pmcedimento dal cU!i. esito derJvi .queJil'accertJameill1:o. Questa stessa mteirpretazJione, del tresto, ha gii espresso 1a Corte Cost.tuzlionaile con la sentenza 19 apri[e 1972, n. 67, aJllorich ha affermato che l'1airt. 69, comma sesito, deihla Jegge su:Na c.onrtab!iJJiit generaJe dello Stato prevede il formo amministmtivo 1 come {( diretto a regitittimaire aa sospen.Slione del pagamento dii un debito ed esiigibi1e da parte di urn'ammiirnistriazli.Ollle dello Stato, a siailviagoordia dell'eventuaJ.e compensaziione di esso con un arecHto, anche se n0111 attualmente Jiquido ed esdgi.ibiae, che fa stessa, o a[tra branca dell'ammim.istra: cione srbatalle, COITTsiderata ne:Ua unicit di soggetto dii irapport! giuridici, pretenda di avere nei confrooti del suo oreditore . Da ci deriva, ovviamente, che l'AIMA pu, ricorrendone i presupposti di legge, emettere il provvedimento di fermo amministrativo sui pagamenti che essa stessa deve effettuare. 716 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La legge regolatrice della specifica materia (l'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 24 dioembre 1974, n. 727), per, esoliude categoricamente che un tale provvedimento possa essere emesso in un caso come quello esaminato, ossia nel caso in cui sussista solo il fumus di un credito, poich prescrive che il provvedimento in questione pu essere emesso unicamente per il recupero dei pagamenti indebitamente effettuati. La norma, infatti, prescrive che le somme dovute dall'AlMA agli aventi diritto, in attuazione di provwdenze indicate all'art. 1 del d.P.R. 4 fogli 1973, n. 532 e all'art. 1 del presente decreto, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, ultimo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte dell'AIMA di pagamenti indebiti di tali provvidenze . chiara, allora, la duplicit delle limitazioni imposte dalla norma. Anzitutto quella soggettiva, poich le misure esecutive cautelari (compresa quella di autotutela) possono essere adottate dall'AIMA soltanto, e non anche da altri soggetti creditori (fra esse comprese anche le amministrazioni statali); in secondo luogo quella oggettiva, poich le misure predette possono essere adottate solo nell'ipotesi in cui il credito dell'AIMA sia certo, liquido ed esigibile e derivi, specificamente, dall'avvenuta effettuazione di un pagamento indebito. peraltro vero che la norma menziona, in un unico contesto, tanto le misure esecutive, che presuppongono la liquidit e l'esigibilit del credito, quanto quelle cautelari (compresa la misura di autotutela), che, per definizione, presuppongono la illiquidit o la non attuale esigibilit del credito. Ma allorquando la norma chiarisce che le misure stesse possono essere adottate solo per ili recupero di indebiti. pagamenti delle provvidenze, sancisce il principio che l'AIMA pu agire in via esecutiva o cautelare solo se ricorra il presupposto dell'indebito pagamento effettuato. Dispone, perci, che in presenza di quel fatto (accertato) l'AIMA pu: a) agire esecutivamente o cautelarmente sulle somme che gi hanno formato oggetto di (indebito) pagamento; b) ovvero disporre il fermo amministrativo su ulteriori somme che dovrebbero essere corrisposte a titolo di provvidenza. Non pu, invece, disporre il fermo amministrativo (su somme che dovrebbero essere corrisposte) se non sia stato gi iaooertato, iim modo iinoppugnabile, con i pagamenJti tiirl precedenza effettuati siano stati indebiti . Ora, nel caso concreto, il provvedimento di autotutela stato emesso senza che ricorresse il presupposto (accertato) del pagamento inde bito; ed con riferimento a tale fatto che la sentenza impugnata ha escluso l'esistenza del credito. Chiaramente, perci, i giudici di appello hanno inteso, con tale negazione, porre in rilievo l'insussistenza del presupposto di emissione PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE del provvedimento di fermo amministrativo, ossia l'inesistenza di un credito derivante dalla gi avvenuta effettuazione di un pagamento indebito . Ed ovvio che, difettando il presupposto per l'esercizio del potere di emettere il provvedimento, la fattispecie si presentasse (ai detti giudici) come tipica per la disapplicazione del provvedimento stesso, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo. (omissis) SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. civili, 11 novembre 1983, n. 6690 Pres. Moscone Rel. Onnis P.M. Agroi (concl. conf.) Ministero dei Trasporti (avv. Stato Sernicola) c. S.p.A. A.S.I.J. (avv. Chidichimo, Ricci, Salerno). Giurisdizione civile Decisioni del Consiglio di Stato Ricorribilit per Cassazione Sindacato della Cassazione Limiti. (Art. 48 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; artt. 360, n. 1 e 362, primo comma, c.p.c.; art. 111 Costituzione). Le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite con ricorso per cassazione soltanto per i motivi attinenti alla giurisdizione, nel senso che il controllo della Corte limitato all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, cio all'esistenza di quei soli vizi attinenti all'essenza della funzione, con esclusione di ogni sindacato sui modi di esercizio della funzione medesima (1) . ... Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi violazione del giudicato sulla giurisdizione derivante dalla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte in sede di regolamento preventivo ed il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato circa la questione oggetto della pronun: zfa medesima (aiI"tlcoli 37, 41, 360 n. 1 e 362 cod. piroc. civ.), ~;,i sostiene che l'impugnata decisione, con l'escludere la possibilit di un qualsiasi intervento autoritativo del Ministero dei trasporti al fine dell'assunzione da parte della Gestione governativa, senza il consenso del concessionario, dell'esercizio di autoservizi pubblici, oggetto di concessione in corso, abbia affermato l'assoluta carenza del potere discrezionale della pubblica amministrazione con l'implicito riconoscimento della natura di diritto soggettivo dell'interesse leso dall'atto amministrativo, dn contrasto con La solll2lione adottaitla irn sede di regolamento dai11a Cort1e (1) Giurisprudenza costante -Tanto per citarne alcune: cfr. Cass. S.U., 7 maggio 1981, n. 2957, in Giust. civ., 1981, I, 1955; id., 2 novembre 1979, n. 5687, in Foro lt., 1979, I, 2848 con nota di C. M. BARONE; id., 10 gennaio 1979, n. 149, ibidem, 2704, con nota di A. PROTO PISANI; id., 21 novembre 1977, n. 5061, in Mass., 1977; id., 13 giugno 1977, n. 2444, in Foro it., 1978, I, 729 con nota redazionale di C. FIUMAN; id., 2 febbraio 1976 n. 327, in Giust. civ., 1976, I, 1330. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. Sl' QUESTIONI D GIURISDIZIONE di Cassazione, la quale, ammettendo l'esfstenza dell'anzidetto potere, aveva ravvisato nella societ A.S.T.J. una posizione di interesse legittimo, costituente appunto il necessario presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo. Al riguardo giova anzitutto richiamare i principi affermati in maierua dalla oostantie giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo ti quali, per il coordinato disposto degli articoli 48 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stafo), 360 n. l, 362 comma primo, cod. proc. civ. e 111, comma terzo, le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite con ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, nel senso che il controllo della Corte limitato all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, vale a dire all'esistenza di quei soli vizi che attengono all'essenza della funzione, con esclusione di ogni sindacato sui mdi di esercizio della funzione stessa. I1 controllo delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato quindi configurabile quando l'anzidetto organo di giustizia amministrativa abbia giudicato su materia attribuita ad altra giurisdizione, cio al giudice ordinario o ad altro giudice speciale; su materia riservata al potere legislativo o al potere amministrativo (c.d. eccesso di potere giurisdizionale), o nel caso in cui il ricorrente non possa vantare se non un semplice interesse di fatto non qualificato; ovvero abbia esercitato un sindacato di merito laddove la sua potestas iudicandi sia limitata alla sola indagine sulla legittimit dell'atto amministrativo; abbia denegato l'esercizio della propria gurisdzione sull'erroneo presupposto che la materia non possa essere oggetto, in modo assoluto, di funzione giurisdizionale o che non possa essere oggetto della funzione propria del Consiglio di Stato; vi sia stata, infine, illegittima costituzione del collegio giudicante, atteso che la mancanza dei presupposti costitutivi essenziali dell'organo riconducibile anh'essa al difetto di giurisdizone. Al di fuori di tali ipotesi, restano sottratte al sindacato della Supre ma Corte le violazioni che dipendono, comunque, da erronea o falsa applicazione di norme giuridiche, da vizio del processo logico della decisione, da una manchevole valutazione delle prove e dell'inosservanza delle norme che regolano lo svolgimento del processo (cfr. in materia: Cass. S.U. 7 maggio 1981, n. 2957; 2 novembre 1979, n. 5687; 21 novembre 1977, n. 5061; 6 novembre 1975, n. 3720; 18 giugno 1973, n. 1767; 7 luglio 1967, n. 1673; 18 maggio 1965, n. 964). Ci precisato, da respingere preliminarmente l'assunto della societ A.S.T.J., secondo cui il motivo di ricorso sarebbe inammissibile, siccome concernente soltanto una delle ragioni giuridiche, distinte ed indipendenti, poste dal Consiglio di Stato a base della decisione impugnata, la quale ove pure il motivo stesso fosse fondato, rimarrebbe tuttavia ferma, valendo a sorreggerla le altre non censurate ragioni. 720 !!ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Invero, i vizi di legittimit (violazione di legge ed eccesso di potere, nonch, in relazione a questo, difetto di motivazione), che hanno indotto il Consiglio di Stato ad annullare il provvedimento ministeriale, sono tra loro strettamente connessi e tutti logicamente e giuridicamente subordinati all'unica premessa di carattere generale, secondo la quale, alla stregua delle leggi regolanti la materia (1. 28 settembre 1939, n. 1822; I. 23 dicembre 1963, n. 1855; I. 18 marzo 1968, n. 368), il Ministero non aveva, nel caso concreto, al di fuori delle tassative ipotesi previste, il potere di emanare un provvedimento ablatorio che incidesse sulla concessione delle autolinee, di cui era ancora titolare la societ A.S.T.J., giacch il rilievo delle stesse da parte della Gestione governativa avrebbe potuto avvenire solo su base consensuale, con la mera approvazione dello stesso Ministero, sentito il parere del comitato per le gestioni governative. Premessa, questa, ulteriormente sviluppata nel senso che il Ministero non poteva neppure unilateralmente disporre, come aveva in effetti disposto col provvedimento impugnato, la protraziione delil'esercizio provvisorio delle autolinee da parte della gestione governativa I j sino al rilievo definitivo, dopo che le convenzioni al riguardo sti I pulate dalla stessa Gestione e dalla societ A.S.T.J. su un piano pari j tetico erano venute a scadenza, e quest'ultima reclamava il ripristino, I in suo favore, dell'esercizio degli autoservizi, di cui era rimasta con j cessionaria. Ora, per l'appunto tale generale premessa della decisione impu! gnata che viene investita dal mezzo in esame, deducendosi la violazione da parte dell'organo di giustizia amministrativa dei limiti esterni della sua sfera giurisdizionale, sicch il mezzo stesso, concernendo l'unica I questione di carattere pregiudiziale su cui pu esplicarsi il controllo i delle Sezioni Unite, da ritenersi ammissibile, essendo ogni altra ceni sura che riguardasse i particolari vizi di legittimit del provvedimento ministeriale, alla stregua dei richiamati principi, di per se stessa sottrat I ta al sindacato di questa Corte Suprema, e comportando comunque l'eventuale accoglimento del mezzo proposto la caducazione di tutte le I altre parti della decisione logicamente dipendenti dalla parte cassata. Il motivo peraltro infondato. La decisione del Consiglio di Stato intervenuta dopo che le Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo della giurisdizione, avevano ! I I I! dichiarato, in relazione all'oggetto sostanziale della domanda, inizialmente proposta dinanzi al giudice ordinario, la giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando nella pretesa della societ A.S.T.J. di recuperare, dopo la scadenza delle anzidette convenzioni con la Gestione i governativa, l'esercizio delle autolinee, di cui era tuttora concessionaria, i i ~ una posizione che, dinanzi al provvedimento ministeriale di carattere \j autoritativo, diretto a modificare unilateralmente la concessione, aveva I natura e consistenza di interesse legittimo. I I i I t I I I PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Ci posto, non pu dirsi che il Consiglio di Stato, con la sua decisione di annullamento del provvedimento ministeriale impugnato, abbia violato i limiti esterni della sua giurisdizione, atteso che ha pronunziato su materia che, alla stregua della menzionata sentenza di queste Sezioni Unite in tema di regolamento preventivo, punto fermo e incontrovertibille n'el.11.a vicenda iprocessuai.le, perfettamente ri:entrava nella sua sfera giurisdizionale, esplicando riguardo all'anzidetto provvedimento il sindacato generale di legittimit che gli competeva, in relazione ai denunziati e rilevati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione. Il Consiglio di Stato, lungi dal negare la propria giurisdizione, in contrasto con il regolamento delle Sezioni Unite, ha dunque esercitato il potere giurisdizionale che gli era stato in materia per l'appunto riconosciuto. N pu dirsi che da esso abbia esorbitato se, nel pervenire al risultato decisorio sopra indicato, ha offerto delle citate leggi una determinata interpretazione che si assume erronea, ci concernendo esclusivamente il contenuto intrinseco della sua pronunzia, non vincolata in proposito dalla sentenza di regolamento delle Sezioni Unite, la cui funzione si esauriva nella indicazione del Consiglio di Stato come giudice fornito di giurisdizione, libero quest'ultimo di valutare, nell'ambito delle sue attribuzioni, le modalit e la legittimit con cui il potere della pubblica amministrazione era stato nel caso concreto esercitato. Respinto il primo motivo, si osserva che le considerazioni fin qui svolte dimostrano altres l'inammissibilit del secondo motivo, con cui, in subordine, denunziandosi violazione della legge n. 1822 del 1939, n. 1855 del 1963 e n. 368 del 1968, nonch dei principi generali in materia di concessioni amministrative di pubblici servizi, si sostiene che nel regime delle citate leggi il rilievo dei servizi di cui trattasi pu essere effettuato, ove occorra, anche in via autoritativa, con provvedimento dell'autorit amministrativa competente, la quale pu anche adottare provvedimenti di carattere provvsonio nehle more del riilievo defiruitlivo. Si:iffatte censure concernono invero pretesi errori in iudicando della decisione impugnata, implicanti un sindacato, sul modo di esercizio da parte del Consiglio di Stato della funzione giurisdizionale, interdetto a queste Sezioni Unite, alla stregua dei principi pi sopra richiamati. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 dicembre 1983, n. 7293 -Pres. Gambogi -Rel. Cantillo -P. M. Miccio (concl. conf.) -Pilon ed altri (avv. Lorenzoni e Benvenuti) c. C.P.D.E.L. (avv. Stato De Francisci). Giurisdizione civile -Decisione della Corte dei Conti -Ricorso per Cassazione -Questione pregiudiziale -Attiene ai limiti esterni della giurisdizione -Ammissibilit del ricorso. (Art. 111, terzo comma, Cost.; art. 71 r.d. 12 dicembre 1934, n, 1214). nz RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Pensioni -Giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti -Atti amministrativi attinenti al rapporto di pubblico impiego -Sindacato incidentale di legittimit -Esclusione -Eccesso di potere giurisdizionale. (Art. 62 r.d. 12 dicembre 1934, n. 1214). . ammissibile il ricorso per Cassazione avverso decisione della Corte dei Conti, in quanto la censura proposta comporta .una indagine che, diretta a stabilire se la controversia su un punto pregiudiziale possa .essere delibata incidenter tantum dallo stesso giudice della causa principale, quale mera questione pregiudiziale, o debba essere necessariamente d.ecisa principaliter con apposito giudizio, costituendo causa pregiudiziale, involge un problema attinente ai limiti esterni della giurisdizione, quando, avuto riguardo al suo soggetto, tale causa pregiudicata appartenga alla giurisdizione diversa da quella del giudice della causa pregiudicata (1). Se la corte dei Conti, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva in materia pensionistica, sindachi in via incidentale la legittimit di atti amministrativi rilevanti per l'an o il quantum della pensione, ma direttamente attinenti al rapporto d'impiego e non pi impugnabili, si realizza un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale (2). 1. -Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione del. l'art. 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti), i ricorrenti sostengono che la decisione impugnata, nel ritenere illegittima la delibera del Comune di Venezia con la quale furono trattenuti in servizio e le altre conseguenziali, attinenti al loro stato giuridico ed economico, ha ecceduto il limite de1la giurisdiZJione pensionistica della Corte dei Conti, la quale, mentre abilitata ad accertare se un determinato emolumento concesso in base al rapporto di attivit sia o non sia computabile in quiescenza, non pu spingersi a sindacare la legittimit del provvedimento che lo ha istituito o. addirittura, come nella specie, di atti illcidenti sulla stessa esistenza del rapporto di impiego. La censura merita accoglimento alla stregua dei principi enunciati da queste Sezioni Unite con la setenza n. 6084 del 1982, con la quale, (1-2) La sentenza rappresenta puntuale applicazione dei principi di cui alla precedente sentenza di Cass., Sez. Un., 13 novembre 1982, n. 6084, in Foro it., 1983, I, 359. Cfr. inoltre Cass., 12 dicembre 1979 11. 429, in Mass., 1979; Corte dei Conti, Sez. III, 8 aprile 1977, 11. 38474, in Rep., Foro it., 1978, voce Pensione n. 336; id., 4 dicembre 1963 n. 16979, in Foro amm., 1964, II, 239 con nota di E. CANNADA BARTOLI, Disapplicazione di provvedimento impugnabile e giurisdizione della Corte dei Conti. Sull'eccesso di potere giurisdizionale cfr. in dottrina, E. T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, III vol., Milano, Giuffr, 1976, p. 73; V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 1979, p. 858. 111111r111111111,~r11r1111t1111111i11111i111111111111111ar1111A11111r11111111l PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI. DI GIURISDIZIONE affrontando la stessa problematica in analoga vicenda, esse hanno avuto modo di pronunziarsi su entrambe le questioni che si dibattono nella presente controversia; la prima attinente all'ammissibilit del ricorso, la seconda ai limiti della cognizione incidentale della Corte dei Conti sugli atti dii carriera rilevanti ai fini del trattamento pensionistico. 2. -Quanto all'ammissibilit del ricorso -anche oggi contestata dall'Amministrazione con riferimento all'art. 71 del t.u. n. 1214 del 1934, sul rilievo che la censura non attiene ai limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto gli atti del rapporto di impiego sono stati ritenuti illegittimi al solo scopo di statuire .sul provvedimento di liquidazione della pensione, e, dunque, nell'esercizio del potere di cognizione incidentale spettante ad ogni giudice, in relazione al quale non si configurano problemi di giurisdizione o di competenza -con la sentenza suddetta stato osservato che questo principio, valido per le questioni che possono essere decise in via incidentale (posto che la cognizione incidentale , per definizione, interna alla competenza del giudice .adito), non lo , invece, per quelle che danno luogo ad una causa pre giudiziale; ci che si verifica nei casi in cui, in base alla disciplina della pregiudizialit nel processo della causa pregiudicata, la controversia sul l'antecedente logico debba essere decisa principaliter da altro giudice, in un autonomo giudizio di cui costituisca l'oggetto esclusivo. In queste ipotesi non soccorre pi, manifestamente, la competenza incidentale e riprendono vigore, rispetto alla causa pregiudiziale, le ordinarie regole sul riparto della competenza e della giurisdizione; con la conseguenza che se il giudice adto ritenga erroneamente di poter decidere incidenter una causa pregiudiziale appartenente ad un diverso apparato giurisdizionale (invece di provvedere, se possibile, a sospendere il processo di sua competenza), la pronunzia adottata al riguardo viziata per difetto di giurisdizione, in quanto si risolve in siffatto vizio l'errore sulla spettanza della competenza incidentale. stato pertanto affermato che l'inda~ne diretta a stabilire se la controversia insorta intorno ad un punto pregiudiziale possa essere delibata incidenter tantum dallo stesso giudice della causa principale, costituendo una mera questione pregiudiziale, o debba essere necessariamente decisa principaliter con apposito giudizio, costituendo, cio, una causa pregiudiziale, involge un problema attinente ai limiti esterni della giurisdizione quando, avuto riguardo al suo soggetto, tale causa pregiudiziale appartenga ad una giurisdizione diversa da quella del giudice della causa pregiudicata. E si conseguenzialmente ritenuto che un tale problema si riscontra nelle fattispecie suddette, in quanto occorre stabilire se la Corte dei Conti, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva in materia di pensioni, abbia o non abbia il potere di sindacare in via incidentale, per escluderne l'efficacia ai fini pensionistici, la legittimit RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO cli. atti amministrativi che sono rilevanti ai fini dell'an e del quantum della pensione (perch incidono sull'esistenza o sulla durata dell'impiego, sulla qualifica o sul trattamento economico conseguito, ecc.), ma attengono direttamente al rapporto cli attivit, ragion per cui le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio cli tale rapporto. 3. -La sentenza n. 6084 del 1982 ha dato risposta negativa al quesito, enunciando il principio secondo cui la Corte dei Conti ha il poteredovere di delibare g1i atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, ma non pu decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimit di detti atti, trattandosi cli questione pregiudiziale che devoluta alla giurisdizione del rapporto cli impiego, ove gli atti siano ancora impugnabili, e che resta preclus quando questi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato. Questo orientamento, espresso gi con precedenti pronunzie (richiamate nella stessa sentenza), viene ora criticato dalla resistente essenzialmente sul rilievo che il potere di disattendere gli atti di carriera illegittimi compete, prima che al giudice della pensione, all'amministrazione tenuta a liquidarla, la quale per due ragioni non sarebbe vincolata dalla definitivit di tali atti: sul piano generale, perch l'efficacia degli stessi nel rapporto cli quiescenza, che autonomo da quello di servizio, deve essere nuovamente valutata ai fini del provvedimento pensionistico; con riguardo alle pensioni dei dipendenti degli enti locali, perch la Cassa, in quanto soggetto diverso dall'ente datore di lavoro, libera di negare la legittimit dei provvedimenti di questo ultimo e, comunque, a ci implicitamente abilitata dalla normativa in materia. La critica non fondata. Quanto al primo argomento, esatto che nel liquidare la pensione la quale, com' noto, forma oggetto di un diritto soggettivo perfetto dell'impiegato (v. Corte Cost. n. 97 del 1980) che preesiste al provvedimento di liquidazione, avente natura dichiarativa, ed regolato da preci: se dispos.iziioTili di Iegge riguardaniti l'an e iil quantum -la Pubbllica Amministrazione dispone di un autonomo potere di accertamento dei presupposti in base ai quali, in diretta applicazione della legge, provvede in ordine alla spettanza del trattamento di quiescenza e alla sua quantificazione; e all'uopo deve prendere in esame le vicende del rapporto di impiego relative alla durata del servizio e all'entit dello stipendio percepito, per valutarne le conseguenze secondo i particolari criteri dettati per il rapporto di quiescenza (circa il servizio effettivo e quello utile, la computabilit di determinati servizi ed emolumenti, ecc.). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Sennonch questa valutazione non implica il potere di verificare ex novo la legittimit degli atti di carriera e di ritenerli inoperanti per vizi che ne avrebbero comportato l'invalidit nel rapporto di impiego, 11.u:l quale, 1nvece, sono dii.venuti definitiiV1i. T,anto si potrebbe ammettere se essi fossero direttamente produttivi di effetti in quiescenza, operan do quali fatti costitutivi o conformativi dell'obbligo pensionistico a prescindere dal rapporto di impiego, .cio avulsi dal contesto organizzatorio nel quale si sono formati ed hanno operato. Ma cos non , posto che quei provvedimenti esauriscono in esso la loro efficacia diretta e assumono ,niJlievo iin qudescen2ia non di .per s, ma .appunto d:n quanto atti del medesimo rapporto, per gli effetti che hanno prodotto sullo stato giuridico ed economico dell'impiegato. Essi vengono in considerazione, cio, quali elementi qualificativi delle posizioni dal medesimo conseguite nel rapporto di attivit, in base alle quali va stabilito il trattamento di quiscenza, e hanno, dunque, il valore di meri antecedenti della fattispecie pensionistica, dei quali si deve tenere conto secondo il contenuto e il grado di stabilit risultante da quel rapporto. Si configura perci un'ipotesi di efficacia oggettiva indiretta tra rapporti distinti per struttura e funzione e tuttavia legati per qualche aspetto da un nesso di necessaria dipendenza, in quanto talune vicende dell'uno sono destinate a ripercuotersi nell'altro; nei quali casi i provvedimenti da cui esse derivano incidono indirettamente sul rapporto dipendente, ma in questo la loro legittimit non pu essere messa in discussione allorquando siano diventati incontestabili nel rapporto in cui hanno operato. N ci contrasta con l'autonomia del rapporto di pensione, che rispetto agli atti di carriera si manifesta, come si visto, nel potere-dovere deilil'ammims1:Jra2Jione di quaJLidca:rne gli effetti 1ailla stregua della legge regolatrice della pensione; laddove, se si riconoscesse all'amministrazione il potere di accertare la legittimit di detti atti, si verrebbe a sancire, in pratica, l'irrilevanza del rapporto di impiego quale concretamente si svolto, posto che '1a oaroieira .potrebbe 1essere ll.1costiruita, sia pure agli effetti della pensione, in modo affatto diverso (e, ovviamente, non solo in senso favorevole al soggetto obbligato). 4. -lil ril1Jev:aito co11egamento oggettivo fra i due .rapparitii vale a respingere anche il secondo argomento, nella parte in cui fa leva sulla diversa soggettivit giuridica della C.P.D.E.L. Tanto meno vero, poi, che il potere di disattendere gli atti di carriera trovi fondamento nella specifica disciplina delle pensioni erogate dalla Cassa. Come normalmente accade, anche nella determinazione di tali pensioni non sono computabili tutti gli emolumenti corrisposti in attivit, in quanto, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge 15 dicembre 1959, RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO .STATO 726 n. 1077, .fanno parte della retribuzione pensionabile gli emolumenti che sono previsti da leggi, regolamenti o. contratti collettivi (a seconda della categoria di appartenenza) e presentano le caratteristiche indicate in dette norme, per cui debbono essere fissi, continuativi o ricorrenti e .::ostituire iremUDJera:ziiOlile dclila no:rmwe attivit lavorativa relativa al posto ricoperto dall'iscritto; Ci significa, per, che in sede di liquidazione della pensione occorre verificare se l'emolumento di cui si discute sia contemplato in una delle fonti normative suddette e se, alla stregua delle stesse, abbia ~ :reqwsiitii ora ricordarti, mentre nuJJia consente di ritenere che d'amministrazione possa negare la legittimit dei provvedimenti definitivi in base ai quali gli emolumenti provvisti di quei requisiti sono stati corrisposti. 5. -Sul piano dell'accertamento giudiziale della pensione, le considerazioni svolte conducono a confermare, quindi, il principio come sopra enunciato da queste Sezioni unite e risulta conseguenzialmente chiaro, nella specie, l'eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte dei Conti ritenuto illegittimi atti non pi impugnabili nel rapporto di impiego, in ordine ai quali ogni questione era perci preclusa. Infatti, tanto i provvedimenti con i quali gli attuali ricorrenti vennero trattenuti in servizio come impiegati civili dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno (limite di et previsto, peraltro, per i vigili urbani e non per gli altri impiegati del Comune di Venezia), quanto i provvedimenti con i quali furono collocati a riposo con i benefici della legge n. 336 del 1970, erano .diventati definitivi molto tempo prima della liquidazione della pensione, non essendo stati impugnati nella sede giurisdizionale competente. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte dei Conti, affinch riesamini la controversia ahla stregua del principio di diritto qui riaffermato. (omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 febbraio 1984, n. 1398 Pres. Guerrieri. -Est. !annotta -P. M. Minetti (concl. conf.). -Comunit Israelitica di Roma (avv. L. Calabrese) c. Istituto Centrale di Statistica (avv. Stato Catrioail). Locazione -Canone -Clausole di adeguamento -Inefficacia legale Ambito di applicazione. (D.!. 24 luglio 1973 n. 426, art. 1, quarto comma; I. 26 novembre 1%9, n. 833, art. 8; d.!. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56). L'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione (c.d. clausole Jstat), dirette a compensare eventuali effetti della svalutazione monetaria, disposta dall'art. 1, 4 comma, del D.L. 24 luglio 1973, n. 426, concerne soltanto i contratti di locazione soggetti a proroga e non investe pertanto quei contratti di locazione aventi termine finale scadente dopo la data della proroga stessa (1). (omissis) Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. 24 luglio 1973, n. 426, in relazione aM'art. 360, 111. 3 .c.ip.c., il:amiellita che il TribU111ale, nonostante ['accertamento in fatto della scadenza della loca2lione de qua in data successiva a quella della proroga legale, abbia ritenuto inoperante la clausola contrattuale di revisione del canone sul presupposto erroneo della inefficacia delle clausole di adeguamento (cosiddette clausole Istat), a partire dall'entrata (1) La sentenza in rassegna conforme all'indirizzo, che pu ritenersi ormai definitivo, instaurato da SS.UU. 6 aprile 1981 n. 1923 (in Foro lt., 1981, I, 960), che hanno risolto il contrasto esistente nella giurisprudenza della stessa sez. III in m;dine alla estensione o meno ai contratti liberi da proroga legale della inefficacia (disposta dall'art. 1, 4 comma, del D.L. 426 del 1973) delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione (cfr. in senso contrario a detto indirizzo Cass. 22 giugno 1973 n. 3510, in Foro lt., 1979, I, 1676; in senso conforme: Cass. 18 maggio 1978 n. 2419, ibidem, 1978, I, 2507 e Cass. 25 giugno 1979 n. 3550, ibidem, Rep. 1979, voce Locazione, n. 523; nonch, successivamente all'avvnto delle SS.UU., Cass. 15 gennaio 1982 n. 247; Cass. 23 aprile 1982 n. 2535; Cass. 6 luglio 1982 n. 4031; Cass. 20 novembre 1982 n. 6275 (citate in motivazione). Tale indirizzo .interpretativo della Cassazione, che ha avuto il plauso di una parte della dottrina (v. per tutti PREDEN, in Giust. civ., 1982, I, 491) non ha RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 728 in vigore del citato decreto legge n. 426 del 1973, indistintamente per tutte Je :}ocazioni iin corso 1e non soltanto per queMe soggette 1a proroga ~egaile. A sostegno della diversa tesi de11a :limitata operativit di detta sanzione di 1im.efficada per Je sole locazioni prorogate, :la 1nicorreinte :nichiama l'accertamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con le sentenze n. 1923, e n. 1925 del 6 aprile 1981. La censura fondata. Con le sentenze indicate le Sezioni Unite hanno composto il contrasto rnaniiestiatosii neihla giurispruden:lla di questa Sez:ione 1ed 1affermato d:l principio che l"inefficac:a delle clausole di adeguamento dei canoni di loca2iione dirette a compensare eventuali effetti della svalutazione monetavia, disposta dail quarto comma dei11'1art. 1 del D.L. n. 426 del 1973, concerne soltanto i contratti di locazione soggetti a proroga e non investe quim.dii 1tu1Jtli ii oontrattli di [ooazione, compresi quelJJi con tennine finale scadente dopo t1a data della proroga stessa. Tale conclusione rappresenta il risultato di una penetrante indagine ermeneutica che, vailonizzando il'demento fotrerale e quello Jogico-tiamenti da parte degilii organi tecnlici .sodo peir quanto conceirne aspetti che non abblialllo formato oggetto del preoedenrte pirooediimento per ['accertamento de\lila dii.pendenm da oausa dii seir'WZJio; e che l'esigenza garantisrtioa, pos:tla dailla 1Coirte ia fondamento dehl'linteirviento deil Comitato, swebbe pe.ir 1s sufficiente a dimos>tmre che detrto orgia1110 debba esp['imere il prop1rio parere SU rtwttJi i profilrl. in sede di [liquidaZJione delJ'equo indennizzo, ove 'sii ammettesse che aif.tri efletti economiicamente rilevanti poss01110 derivaire da proVV1ediimenti., pe.ir ila cu!i adozione i.ill Comitato chiamato ad esprimere a[cun parere. Per assicurare la coerenza dell'azione amministrativa non resta -ha considerato la Commissione special~ nel suindicato parere -che riconoscere la necessit dell'intervento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie tutte le volte in cui debba dichiararsi con decreto -ai fini del riconoscimento del diritto dell'impiegato sia alla retribuzione durante l'aspettativa, sia al rimborso delle spese di cura, sia all'eventuale equo indennizzo, come pure se del caso, al trattamento di quiescenza privilegiato -la dipendenza dell'infermit da causa di servizio. Il fondamento normativo di tale soluzione sta nel rinvio operato dall'art. 68, ultimo. capoverso, t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 35 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 386, alle norme procedurali del r.d. 5 settembre -: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1895, n. 603; che, trattandosi di un rinvio formale, deve ora intendersi riferito a quelle del titolo II, capo II, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092: tra gli organi ivi previsti figura il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che deve essere sentito (art. 177) nel caso in cui la Commissione medica (\Spedaliera abbia espresso il parere che l'infermit dipenda da causa di servizio nonch quando l'Amministrazione ritenga di non uniformarsi al parere contrario della stessa Commissione medica. L'Adunanza plenaria condivide la soluzione suggerita dalla Commissione speciale per il pubblico impiego e la costruzione ermeneutica che la sorregge; la quale confortata dalla collocazione sistematica della norma sul Comitato (art. 166 t.u. n. 1092 del 1973), elencato tra gli organi titolari di competenze nel procedimento di attribuzione del trattamento privilegiato di quiescenza, subito dopo la commissione medica ospedaliera, nella Sezione I, Capo II del titolo II del t.u. sulle pensioni. Dopo l'entrata in vigore di esso (1 giugno 1974), pertanto, il decreto di riconoscimento della dipendenza di una infermit da causa di servizio, previsto dagli artt. 35 e segg. d.P .R. 3 maggio 1957, n. 686, deve essere preceduto dal parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ai sensi dell'art. 177 cit. I decreti di riconoscimento della dipendenza dell'infermit da causa di servizio, se emessi, dopo il 1 giugno 1974, senza l'intervento del Comitato, sono illegittimi per vizio del procedimento. L'Amministrazione pu, dunque, annullarli in via di autotutela. 1Se, tuttavia, non lo fa, non pu disapplicarli per negare l'equo indennizzo; in sede di concessione dell'equo indennizzo i decreti di riconoscimento della dipendenza dell'infermit da causa di servizio, che non siano stati rimossi, sono vincolanti per l'Amministrazione; conclusione, questa, che costituisce applicazione di noti principi. I decreti di cui trattasi, infatti, non hanno il carattere di atti procedimenta: li (la cui illegittimit pu essere rilevata in sede di emissione del provvedimento conclusivo), essendo costitutivi di effetti autonomi ai fini della concessione dell'equo indennizzo. Illegittimamente, dunque, il Ministero dell'interno ha negato alla signora Monicelli l'equo indennizzo per l'insussistenza -ritenuta dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie -del presupposto della dipendenza dell'infermit da causa di servizio, dopo aver riconosciuto tale dipendenza col decreto del 13 febbraio 1979. Va confermata, pertanto, la decisione di primo grado che ha annullato il d.m. del 12 luglio 1980 siccome viziato da tale illegittimit; salvi restando, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. (omissis) RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO -Ad. Plen., 23 maggio 1984, n. 11 -Pres. Pesca tore -Est. Llgnani. Curi ed altro (avv. Bartolomei) c. Comune di Pedaso (avv. Castellani). Regione Marche ed altri (non cost.). Competenza civile -Espropriazione per pubblica utilit Edilizia residen ziale pubblica -Inclusione di fondo nel p.e.e.p. Omessa apposizione di termini. L'inclusione di un fondo nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare sufficiente a degradare il diritto soggettivo del proprietario ad interesse legittimo; sicch ogni eventuale contestazione riguardo alla legittimit dell'espropriazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ivi comprese le contestazioni attinenti alla mancata apposizione di termini. L'art. 13 della legge n. 2359 del 1965 (legge generale sulle espropriazioni) inapplicabile alle espropriazioni conseguenti al1' attuazione di un PEEP, perch sostituito ed assorbito dalle disposizioni speciali che delimitano nel tempo, ope legis, l'efficacia del piano stesso, nonch da quelle (es. programmi di attuazione) che in vario modo disciplinano i ritmi temporali di attuazione di esso (1). (omissis) 1. -La sentenza del Tribunale amministrativo regionale merita senz'altro conferma (come ha gi osservato la IV Sezione nell'ordinanza di rinvio a quest'Adunanza pi~naria) nella parte in cui ha dichiarato irricevibile (per tardivit) il primo dei quattro riq>rsi riuniti, relativamente all'impugnazione della delibera 5 aprile. 1976,' n. 26, del Consiglio comunale di Pedaso, ed ha dichiarato, ancora, inammissibile il secondo ricorso. vero, infatti (e valgano, sul punto, le pi diffuse argomentazioni dell'ordinanza di rinvio), che il piano di zona per l'edilizia economica (1) noto l'annoso contrasto giurisprudenziale che divide il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, con riferimento alle conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'articolo 13 della legge generale sulle espropriazioni (n. 2359 del 1965). Secondo la linea che il Consiglio di Stato ha sempre mantenuto ferma, l'omessa indicazione del termine nella dichiarazione di pubblica utilit (o nell'atto che ne svolge le funzioni) comporta la semplice illegittimit dell'atto medesimo, con tutte le conseguenze i::elative (inoppugnabilit in caso di mancata tempestiva eccezione, giurisdizione del giudice amm.vo). Secondo l'orientamento invece della Corte di Cassazione, in linea generale l'omessa indicazione dei termini sarebbe produttiva dell'inefficacia dell'atto dichiarativo della pubblica utilit, con la conseguenza che gli atti successivi sarebbero viZiati da carenza di potere e quindi rientrerebbero nella cognizione del giudice ordinario. Quando tuttavia si verta in tema di provvedimenti ablatori finalizzati alla secuzione di piam di edilizia economica e popolare, il contrasto di fondo fra due Consessi scompare. Entrambi infatti sembrano d'accordo nel ritenere non necessaria l'esistenza di una dichiarazione esplicita di pubblica utilit, in quanto la vis degradatoria riconnessa alla semplice inclusione del bene 749 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA e popolare (PEEP) atto direttamente impugnabile, sin dalla sua approvazione, che il relativo termine decorre dalla notificazione del piano ai proprietari interssati, salva la possibilit della prova della piena conoscenza acquisita aliunde; che nella specie, a prescindere dalla notificazione (la cui effettuazione controversa), incontestabile il fatto dell'avvenuta presa di conoscenza in data certa; e che alla data di proposizione del ric011so dl termine decorrente dallfa suddetta piresa di conoscenza era ampiamente scaduto. Allo stesso modo, da confermare che la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 5 aprile 1975, quale atto meramente interno e preparatorio, non era suscettibile d'impugnazione diretta. Infine, si deve confermare che era suscettibile d'impugnazione il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale stata determinata l'indennit provvisoria di espropriazione, e ci per le seguenti ragioni: a) nella parte in cui tale impugnazione pu intendersi diretta contro il PEEP, essa tardiva per le ragioni gi dette; b) nella parte in cui pu intendersi diretta a contestare la legittimit dell'esproprio, inammissibile perch l'atto impugnato, sotto questo profi.!lo, ha UITT.a funzione meramente p['eparatoria; e) nella parte in cui essa pu intendersi come diretta a contestare il quantum dell'indennit, inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di questione attinente a diritti soggettivi, come tale riservata al giudice civile. 2. -Rimangono, dunque, da prendere in considerazione le doglianze contenute nel terzo e nel quarto dei quattro ricorsi riuniti in primo grado. Si tratta dei ricorsi proposti, rispettivamente, contro il decreto d'occupazione d'urgenza e contro quello di espropriazione. privato nel PEEP; entrambi convengono ora che la giurisdizione in tema di illegittimit del procedimento espropriativo per carenza di potere derivante dall'omessa prefissazione dei termini ex art. 13 l. 2359/1865 spetta al giudice amministrativo. Tuttavia, mentre tale conclusione stata sempre sostenuta dal Consiglio di Stato, ad essa la Cassazione pervenuta solo molto di recente (Cass. SS.UU. 8 settembre <1983, nn. 5515, 55116, 5517) mutando l'orientamento precedentemente consolidatosi (v. Cass. 15 luglio 19174, n. 2125, Cass. 18 ottobre 1976, n. 3552 e da ultimo Cass. 27 aprii.le 1981, nn. 2510, 2516). Per quanto concerne invece la seconda parte della massima, e cio l'inap plicabilit dell'art. 13 l. 2359/1865 alle espropriazioni conseguenti all'attuazione di un PEEP, l'Adunanza Plenaria supera alcune precedenti pronunzie delle Sezioni (v. ad es. Cons. Stato 2 giugno 1981, n. 432), che avevano ritenuto l'illegittimit del decreto di espropriazione mancante dell'indicazione dei ter mini iniziale e finale, anche nell'ipotesi in cui detto decreto costituisse attua zione di uno strumento urbaillistico avente durata rigorosamente prestabilita. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Conviene sottolineare, comunque, che relativamente a tali ricorsi (in s considerati tempestivi ,ed ammissibili) sono tuttavia inammissibili le doglianze in qualche modo riferibili alle soelte effettuate in sede di formazione del PEEP. Ci perch, come si gi avvertito, il piano divenuto a suo tempo inoppugnabile per decorso dei termini, e pertanto, come non possibile l'impugnazione tardiva, allo stesso modo non consentito rimetterlo, indirettamente in discussione mediante l'impugnazione contro gli atti applicativi. 3. -Ci premesso, viene in esame la questione pi rilevante, in ragione della quale il ricorso stato deferito all'Adunanza plenaria; e cio quella dell'ammissibilit ed, eventualmente, della fondatezza delle doglianze sollevate dai ricorrenti con riferimento al fatto, che n il decreto d'occupazione n quello d'esproprio sarebbero stati preceduti da un atto idoneo a delimitare nel tempo il potere d'espropriazione, derivante dalla dichiarazione di pubblica utilit. Com' noto (e com' stato ripetutamente riaffermato anche da questo Consiglio) la disposizione di cui all'art. 13 della legge generale sulle espropriazioni (n. 2359 del 1865), secondo la quale nella dichiarazione di p.u. debbono essere stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori, esprime un principio generale, di rilevanza costituzionale; e cio il principio per cui l'efficacia della dichiarazione di p.u. non pu mai avere durata illimitata, affinch non accada che i beni privati rimangano soggetti, a tempo indefinito, ad una espropriazione preannunciata ma non ancora attuata. La prefissione di un limite temporale alla dichiarazione di p.u. adempie ad una duplice funzione di garanzia; da un lato, ess,a la riprova dell'attualit dell'interesse pubblico che si vuol soddisfare, e della seriet ed effettivit del relativo progetto; dall'altro, essa garantisce al proprietario (gi concretamente inciso nel godimento del bene o comunque nella sua commerciabilit, ma temporaneamente senza indennizzo) che la situazione si risolver entro un tempo definito, o con la formale espropriazione (ed il relativo pagamento dell'indennit) o con la restituzione del bene alla piena libert. 4. -Se, in linea di massima, non sorgono dubbi\ sulla necessit della prefissione del termine, si pongono varie questioni su, aspetti secondari, ma di grande importanza. Una prima questione quella degli effetti della omessa indicazione del termine nella dichiarazione di p.u., o nell'atto che ne tiene luogo (o, in certi casi, nel primo atto successivo). Secondo una linea giurisprudenziale (espressa da questo Consiglio, sia con talune pronunce esplicite sul punto, sia con un numero notevole di decisioni che, senza affrontare direttamente la questione, la presuppongono risolta in questo senso) tale omissione d luogo alla mera t ! f i! f ' & PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA illegittimit-annullabilit della dichiarazione di p.u., con la conseguenza, tra l'altro, che, in mancanza di tempestiva ed utile impugnazione di questa, il vizio non pu essere dedotto in sede di ricorso contro l'espropriazione. Secondo un'altra linea giurisprudenziale (espressa dalla Corte di Cassazione), invece, l'omissione rileva come causa d'inefficacia dell'atto, sicch, indipendentemente dall'eventuale ricorso contro la dichiarazione, di p.u., gli atti conseguenziali (e in particolare H decreto d'esproprio) sarebbero radicalmente viziati per difetto di presupposto (carenza di potere). Una seconda questione, connessa alla prima, quella della giurisdizione; seguendo la tesi dell'illegittimit-annullabilit, infatti, si riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo; seguendo la tesi dell'inefficacia e della conseguente carenza di potere, si riconosce la giurisdizione del giudice ordinario. La tesi dell'inefficacia, peraltro, pone gravi problemi di ordine sistematico. Non ci si pu nascondere, infatti, che l'ipotesi di un atto amministrativo totalmente incapace di produrre gli effetti cui rivolto (atto nullo) considerata ,eccezionale, e viene ricollegata, in genere, a situazioni d'incompetenza assoluta, di difetto di attribuzioni, o a radicali vizi di forma, tali da impedire lo stesso riconoscimento della qualit di atto amministrativo. Il caso della dichiarazione di p.u. manchevole di una clausola accessoria, ancorch indispensabile, quale la fissazione dei termini, non sembra rientrare in questo schema. La presente controversia, tuttavia, pu essere risolta anche prescin dendo dal problema ora accennato. La questione, infatti, si pone in termini diversi quando il potere espropriativo si fonda, come nella fattispecie, sull'inclusione del fondo nel piano di zona per !',edilizia economica e popolare. Vero che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 27 aprile 1981, n. 2510), ha aff1emmarto che anche quando il pote11e ,espropriiativo si f01Dda sull'aipprova:zllone d!el PEEP, Ja dogliianza del privato a:ie1atliva alla mancata 1apposizione dei ~termilni (fondata o infondata che 1silla) 1sii pone, comunque, come denuncia di (1asserita) caremJa ,di poteire, e deve, pertanto, ,esserie giudidata dal giudfoe ordinario. Ma pi reoenrtemente fa stessa Corte (sentenze 8 settembrie 1983, n:n. 5515, 5516 e 55'17), ha mutato ii:l proprio avviso 1sU!l punto, affiermando che l'inclusione di Ulll fondo niel PEEP sufficiente a degriada11e iil diritto soggettivo deil propa.iietario ad interesse legittimo; sicch ogni eventua-le contestaziOiil!e riguardo raiJfa i1eg1ttintit dell'esprop11ia:zfone rioot;ra nella giur.isdi21ione del giudiioe amministrativo, ivd comprese le oontestariorui attinenti :a:Lia mancata apposfaione dei term1ni. 752 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione senz'altro da condividere, e giova sottolineare che la soluzione cos data alla questione della giurisdizione si giustifica e si impone indipendentemente dalla circostanza che si ritenga (come, in effetti, ha ritenuto la Corte con le pronunce ora citate) che la durata legale dell'efficacia del PEEP assolve, da sola, alle esigenze cui, in altro contesto, sopperiscono i termini di cui all'art. 13 (sicch superflua l'imposizione di specifici termini ai singoli atti espropriativi). Ed invero, anche chi volesse sostenere che il limite generale della durata del PEEP non esime l'Amministrazione dal dover specificare i termini entro i quali debbono essere compiute le. singole espropriazioni, non potrebbe evitare di riconoscere che la precisazione di tali termini non avrebbe, comunque, la sua sede propria nello stesso atto di approvazione del PEEP, ma l'avrebbe, semmai, nel provvedimento (gi appartenente alla fase di attuazione del piano) di cui, all'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865: quel provvedimento, cio, che segue alla pubblicazione del piano particolareggiato delle espropriazioni ed alla presentazione delle osservazioni, e con il quale il Presidente della Giunta regionale dichiara, ove occorra >>, la pubblica utilit, l'indifferibilit e l'urgenza delle opere e, in ogni caso, si pronuncia sulle osservazioni degli interessati ed indica l'indennit provvisoria di espropriazione. In sintesi: si ritenga, o meno, necessaria la fissazione dei termini ex art. 13 anche per le espropriazioni relative ad un PEEP, certo che tale atto di fissazione dei termini dovrebbe semmai intervenire non gi nella fase di fissazione del piano, bens in quella della sua attuazione. E perci, di fronte alla violazione di un tale dovere (ammesso che esista) il privato appare titolare non di un diritto soggettivo, bens di un interesse legittimo. 5. -Spetta, dunque, al Giudice amministrativo, e non al Giudice ordinario, risolvere la questione se l'art. 13 della legge generale delle espropriazioni sia interamente applicabile anche per le espropriazioni relative all'attuazione di un PEEP. A tale quesito si deve dare risposta negativa. L'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 sostituito ed assorbito, per le espropriazioni conseguenti ai piani di zoria, dalle disposizioni speciali che delimitano nel tempo ope legis, l'efficacia del piano stesso, nonch da quell (ad esempio programmi di attuazione) che in vario modo disciplinano i ritmi temporali di attuazione di esso. Non ha pregio l'obiezione (prospettata dagli appellanti anche come censura di costituzionalit) che in tal modo l'assoggettamento del privato ad una futura espropriazione viene protratto per un tempo eccessivo, s da vanificare la stessa ratio dei termini perentori. f, ~: f: I i' !i I ~ rw-11:11111dllll1t11111w11~=r111:111111111111111a:11' PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 753 Ed invero si deve replicare: primo, che anche a norma della legge del 1865 (che richiede bens l'apposizione dei termini, ma non stabilisce un termine massimo, ed, inoltre, consente la proroga) sarebbero conce pibili, e legittimi, termini decennali o ultradecennali; secondo, che l'esigenza di delimitare nel tempo il potere espropriativo va equilibrata con quella, contrapposta, di permettere all'Amministrazione pubblica una pro~rammazione di ragionevole ampiezza; terzo, che la diminuzione di garanzia derivante dalla maggiore durata del vincolo compensata, per il privato, dalle diverse garanzie derivanti dalla complessit e pubblicit del procedimento di formazione del PEEP e dagli inerenti limiti alla discrezionalit dell'Amministrazione. L'eccezione d'incostituzionalit , dunque, manifestamente infondata. Si pu dunque concludere, su questo punto, per il rigetto dell'appello. (omissis) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, Ordinanza 2 aprile 1984, n. 204 -Pres. Mezzanotte -Est. Santelia-Mlilam ed altri. (avv. Puoti) c. Ministero delle Finanze e Ministero del Tesoro (avv. Stato Fiengo). Impiego pubblico -Dirigenti -Orario di servizio -Maggiorazione -Com penso per lavoro straordinario Esclusione -Questione di costituzionalit Non manifesta infondatezza. Non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimit costituzionale delle norme secondo le quali l'orario di lavoro dei dirigenti statali maggiorato di dieci ore settimanali rispetto a quello dei p,ubblici dipendenti, ed inoltre gli stessi dirigenti sono tenuti, ove particolari esi~ enze del servizio lo richiedano, a protrarre la propria prestazione lavorativa anche oltre l'orario predetto restando escluso il diritto al compenso per il lavoro straordinario (1). (1) Sull'.interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 si era gi pronunciato il Consiglio di Stato (par. Comm. spec. 2/76 del 25 marzo 1976 pubbl. in Cons. di St. 1980, p. 1253), rilevando che i dirigenti generali sono tenuti a prolungare le prestazioni giornaliere di servizio dopo il normale orario senza diritto ad alcun compenso e quindi senza neppure lo straordinario. Sempre sull'orario dei dkigenti statali si ricorda Sez. VI, 24 novembre 198:1, n. 710 secondo la quale, non essendo determinabile preventivamente il loro orario di lavoro, deve considerarsi lecito il provvedimento che congloba in una misura forfettaria gli eventuali compensi aggiuntivi per lavoro straordinario. Per qualche riferimento cfr. Corte Costituzionale 7 maggio 11975, n. 101 che ha riconosciuto legittimo l'art. 1, n. 4, 1. 22 febbraio 1934, n. 370 ai sensi del quale le disposizioni sul riposo settimanale e domenicale non si applicano al personale direttivo dell'azienda. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 aprile 1984, n. 300 -Pres. Paleo logo -Est. Cortese. Ministero di Grazia e Giustizia (v. avv. Stato Gargiulo) c. Cappiello (avv. Cappiello e Lorenzoni) ed altro (n.c.). Avvocati e procuratori -Esami di procuratore legale Commissione giu dicatrice Collegio rappresentativo Esclusione Sostituzione membri effettivi Possibilit per ogni membro. Avvocati e procuratori Esami di procuratore legale Commissione giudicatrice Sostituzione Normativa che consente sostituzione qualunque membro. Impiego pubblico Concorso Brevit operazioni correzione prove scritte Eccesso di potere Sviamento potere Insussistenza. Lii Commissione giudicatrice degli esami per la iscrizione nell'albo dei procuratori legali, pur essendo composta di membri di diversa estrazione, non costituisce un organo collegiale rappresentativo poich la sua composizione mista prevista in ragione della specifica competenza tecnico- professionale propria dei vari componenti, sicch ciascuno di essi, pu essere sostituito da un membro supplente indipendentemente dalla corrispondenza della categoria di provenienza (1). La espressa previsione normativa della possibilit per il membro supplente di sostituire qualsiasi membro effettivo della Commissione giudicatrice degli esami per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali esclude la possibilit di una interpretazione che imponga la sostituzione di un membro con un supplente appartenente alla medesima categoria (2). La breve durata delle operazioni di concorso non costituisce di per s sintomo di sviamento di potere quando risulti verbalizzato che tutti gli elaborati sono stati esaminati, a meno che il tempo dedicato a eiasquno di questi non sia palesemente insufficiente per un'adeguata valutazione (3). (1-3) Non constano precedenti sulle prime due massime che appaiono coerenti con le norme di cui all'art. 1 n. 5 legge 23 marzo 1940, n. 254. Sui principi generali, dr. GARGIULO, I collegi amministrativi, Napoli, Jovene, 1962, 74 e segg. Sul tempo necessario per le operazioni concorsuali si ricorda il parere della Sez. I, 8 novembre 1974, n. 1423/73 (pubbl. in Cons. St. I, 1139) che ritenne illegittime le operazioni di una Commissione che in soli SO minuti aveva stabilito i oriteri di massima ed aveva cLassifioato e graduato 45 concorrenti esaminando i fascicoli per.sonali ed i titoli rispettivi, e Sez. VI sent. il4 luglio 1982, n. 365 (ivi 1982, I, 1003) secondo la quale l'assoluta inadeguatezza del tempo di svol gimento delle operazioni concorsuali evidenzia l'eccesso di potere a meno che la brevit del tempo non sia giustificata dal ridotto numero dei candidati e dalla semplicit dei loro titoli da valutare. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 755 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 maggio 1984, n. 423 -Pres. Paleologo -Est. Monterosso. Papalia (avv. Ferrari) c. Ministero Interno (avv. Stato Bruno). Impiego pubblico Polizia di Stato Trasferimento Normativa appli cabile Trasferimento per motivi di servizio Motivazione Non occorre. Nei confronti del personale della Polizia di Stato possono trovare applicazione le norme ed i principi che disciplinano il rapporto di lavoro della generalit dei dipendenti civili dello Stato, solo se non sussista una particolare regolamentazione del rapporto di lavoro degli apparte nenti ai ruoli dell'Amministrazione della P. S. e -anche in tal caso solo se le norme e i principi suddetti sono compatibili con i principi che si ricavano dall'ordinamento speciale della Pubblica Sicurezza. Con riferimento al provvedimento di trasferimento, cio ad un atto suscettibile di immediata diffusione all'esterno, la indicazione di ragioni di servizio per loro essenza riservate si pone in contrasto con preminenti principi di interesse pubblico; deve pertanto escludersi la sussistenza di un obbligo di motivazione (1). (1) Il contenuto e la motivazione di questa decisione sono conformi a quanto gi espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con il parere I 29/78 del 10 novembre 1978 (in Cons. Stato 1981, I, 477) cui si rinvia. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 18 maggio 1984, n. 371 -Pres. Laschena Est. Conti. Comune di Crocetta del Montello (avv. Steccanella e Faraone) c. Manildo (avv. Manildo e Viola). Impiego pubblico Trattamento economico -Prescrizione . Interessi e rivalutazione monetaria. In tema di trattamento economico dei dipendenti di Enti P,ubblici il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. quando, ai fini della liquidazione, l'Amministrazione non deve compiere alcuna operazione di verifica, trattandosi di emolumenti determinati dalla legge (sia pure attraverso un rinvio) anche c0eil quaTIJtum. Il termine di prescrizione invece decennale allorquando, in carenza di un atto amministrativo, le competenze, pur discendendo direttamente dalla legge, non possono essere riconosciute senza che l'Amministrazione abbia valutato le posizioni individuali dei soggetti contemplati dalla norma, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione dei benefici. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 756 Qualora il ritardo o l'inadempimento delle prestazioni retributive a favore dei pubblici dipendenti sia addebitabile alla Pubblica Amministrazione, viene meno il principio dell'insensibilit delle obbligazioni pecuniarie alla svalutazione monetaria, in relazione all'esigenza di tener fer. mo il potere di acquisto delle somme costituenti il credito di lavoro. Il riconoscimento della rivalutazione monetaria si attua mediante un meccanismo automatico di reintegrazione della perdita subita con l'ap plicazione degli indici JSTAT; tale riconoscimento strettamente con nesso con i diritti del dipendente per le prestazioni effettuate e non pu essere riportato tra le questioni patrimoniali conseguenziali: rispetto ad esso non pu non affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15 maggio 1984, n. 260 -Pres. Quartulli -Est. Barberio Corsetti. Universit degli Studi di Sassaii (avv. Melis) c. Ruin (avv. Bassu). Contabilit pubblica -Contratti della Pubblica Amministrazione -Concorso di idee -Assimilazione all'appalto-concorso Conseguenze. Il concorso di idee una forma di gara progettuale atipica per molti versi assimilabile all'appalto-concorso dal quale si differenzia solo nello scopo -che quello di un sondaggio di elaborati intellettivi e nella parte finale che lascia libera l'Amministrazione di vaZutare la convenienza dell'acquisto del progetto giudicato migliore. Ne deriva che proprio lo scopo di questa procedura, che non sbocca direttamente nell'aggiudicazione dell'opera progettata, ma che consiste nell'esplorazione di una serie di possibilit operative, salva la discre zionalit amministrativa circa la realizzazione dell'opera, deve far con cludere che l'obbligo del rispetto delle forme richieste dal bando, ove queste non rivestano carattere di indispensabilit, non pu essere pi onerosa di quello previsto per la procedura dell'appalto-concorso. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15 maggio 1984, n. 261 -Pres. Quartulli -Est. Vacirca. Manfredini ed altro (avv. Tesauro) c. Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi ed altro (avv. Stato Braguglia). Giustizia amministrativa Ricorso giurisdizionale Giurisdizione esclusiva Azioni di accertamento Ammissibilit Condizione. Nel processo amministrativo le azioni di mero accertamento non sono in via generale consentite in materia di tutela di interessi legit PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 757 timi, la quale si realizza esclusivamente mediante l'annullamento di provvedimenti o mediante pronunzie dichiarative dell'illegittimit del silenzio assimilabile a provvedimento. Allorch per si chieda la tutela di diritti soggettivi, anche non patrimoniali, l'azione di mero accertamento ammessa nel processo amministrativo negli stessi limiti in cui sarebbe ammissibile in un processo civile, e cio quando sussista un interesse ad eliminare una situazione di incertezza (1). (1) Il principio enunciato deve ormai ritenersi consolidato e perfettamente in linea oon l'evoluzione giurisprudenziale in materia di giurisdizione esclusiva. Per un'organica prospettazione del problema e una completa rassegna giurisprudenziale v. Cons. Stato Ad. Plen. 26 ottobre 1979, n. 25 e, successivamente, Cons. Stato Sez. IV 26 settembre 1980, n. 952. SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 maggio 1984, n. 2857 -Pres. Mazzacane -Est. Caizzone -P. M. Cecere (conf.). Nelli (avv. Nelli) c. MiDJistero delle Finanze (avv. Stato Palatiello). Tributi in genere -Contenzioso tributario Giudizio di terzo grado -Valutazione Criteri tecnici della stima Censurabilit in terzo grado Esclusione. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 40). La controversia sulla scelta del criterio della stima, ha carattere tecnico- economico ed ricompresa nell'estimazione semplice, sottratta al giudice di terza grado, ove non presupponga la risoluzione di questioni di applicazione della legge (1). (omissis) Col secondo mezzo, denunciando violazione dii legge, i ricorrenti si dolgono che la Corte del merito abbia qualificato Il secondo motivo d'impugnazione, relativo a preteso errato calcolo dellla plusvalenza reailizzata da parte del giudice tributario di rinvio, come questione di estimazione sempliice e, come 1:ale, ['abbia dichiarata improponibile per difetto di giurisdizione. Essi sostengono di aver censurato (subordinatamente al rigetto del primo motivo d'appello) non gi l'entit dei valori accertati ma il criterio, il metodo ed il sistema di applicazione di detti vailori al caso dii specie e cio quel capo della decisione del giudice tributario di rinvio che aveva ridotto ai tre quarti -!in considerazione del fatto che era stata trasferita soltanto la nuda propriet dell'azienda alberghiera non solo -come era giusto -il valore di 1realizzo, ma anche il valore di oolancio, o di costo, ovvero iniziale, il che gli appellanti assumevano come erroneo. Una tale questlone -sostengono gli odierni ricorrenti (1) Decisione da condividere pienamente. La distinzione tra la stima (in senso stretto) e i criteri che la informano era stata proposta da TESAURO, Nuovi orientamenti su estimazione semplice e estimazione complessa 2 (in Giur. It., 1977, I, 1, 597) per sostenere che sui criteri della stima, anche se inon giUJridici, proponibile l'impugnazione di terzo grado. La prommcia si esprime in senso negativo riaffermando che la valutazione estimativa (sinonimo di estimazione semplice) non riguarda soltanto la mera stima ma abbraccia l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento degli stessi ai fini della determinazione della base imponibile. Su ci esiste ormai un orientamento consolidato (v. da ultimo Cass. 13 ottobre 1983, n. 5960, in questa Rassegna, 1984, I, 135). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA in quanto coinvolgente Ja questione giuridica dell'immutabilit del vailore di bilancio e della sua esclusiva rilevanza ai fiilli dell'accertamento della plusvalenza (Cass. 1706/1971) avrebbe dovuto essere considerata come di estimazione complessa e, peTtanto esami!Ilata dailfa Corte d'appelilo. Anche questa censura infondata. A tale riguardo va precisato che 1il giudice tributario di rinvii.o -come giustamente fa rilevare fa controricorrente sia nel controricorso che nella memoria illustrativa -non ha affatto ridotto ai tre qua11tii il valore iniziale ma lo ha semplicemente accertato ed individuato :in rapporto alla fattispecie concreta -trasferimento de1la nuda propriet -seguendo il criterio della omogeneit dei termini inizia~e e finale, ai fini della mera quantificazione de1la plusvalenza demandatagli dalla Commissione Tributaria Centrale; il che poteva certamente fare nei limiti deltl'estimazione semplice assumendo nel proprio calcolo -mera operazione matematiica -il dato offevtole da!ll'U.T.E. il quale aveva valutato la piena propriet. Per altro verso, la dq~lianza mossa dagli appellanti avverso l'operato del giudice tributario di rinvio atteneva alla pretesa erroneit di tale calcolo, poich lo stesso giudice (v. compavsa conclusionale di appello p. 19) non avrebbe considerato che l'immobile era, nel caso di specie, l'unico bene costituente ~'impresa stessa, che stato interamente alienato sia pur limitatamente aHa nuda propriet. Tanto premesso, agevole rilevare che la controversia in ordine alla scelta del criterio di valutaz!ione e la determinazione del valore imponibile, nel caso idi specie, non presupponeva la risoluzione di questioni giuridiche di sorta ed al riguardo anche opportuno rilevare che i ricorrenti in questa sede non hanno indicato quale sarebbe stata fa norma giuridica violata dal giudice tributario di rinvio -e dalla Corte d'appello che ne ha avallato l'operato -nell'accertamento del valore iniziale della nuda propriet dell'immobile in questione, tant' che hanno denunciato la violazione di una norma (art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) che non regola di certo tale accertamento, ma esclusivamente determina fa competenza in materia della Corte d'appello e detta le regole procedimentali della relatiiva impugnazione. Al contrario, si trattato di controversia di carattere tecnico attinente alla rllevazione dell'obiettiiva consiistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo e all'espletamento di questo e, con puntuale riferimento al caso di specie, di controversia economico-contabile [n ordine all'inddenza deltla nuda propriet dell'immobile nel complesso dei beni costituenti l'azienda alberghiera ai fini del calcolo della plusvalenza che i contribuenti pretendevano fosse ridotta dalla Corte d'appello da L. 32.000.000, come accertato dal giudice a quo, a L. 4.500.000. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 760 Orbene, una tale questione, per giurisprudenza Costante di questa Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass. S.U. 1160/74, 1926/75, 3465/77, 5581/81, 1240/81, 3609/81, cfr. anche d criteri di 5960/83) deve qualificarsi come questione di estimazione semplice e, pertanto, bene ha la Corte del merito -sia pure con motivazione assai stringata che pu essere integrata con le presenti osservazioni in punto di diritto -ritenuta fa domanda di cl.lii. al secondo motivo d'appello improponibile (invero per difetto di giurisdizione; rectius: per difetto di competenza funzionale -cfr. Cass. Sez. Un. 2350/83). (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 maggio 1984, n. 2937 -Pres. Mazzacane -Est. Rocchi -P. M. Valente (conf.). Monacelli c. Ministero de1le Finanze (avv. Stato Salimei). Tributi in genere -Accertamento tributario -Notificazioni -Irreperibilit del destinatario nel domicilio fiscale -Modalit. (T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38; c.p.c. artt. 139, 140 e 148). La notifica deU'accertamento e di tutti gli atti del procedimento tributario va sempre eseguita nel domicilio fiscale; conseguentemente se il contribuente abbia trasferito la residenza in altro comune senza darne comunicazione all'ufficio tributario, la notifica sar legittimamente eseguita nel domicilio fiscale a norma dell'art. 38 lett. f (destinatario irreperibile). Quando invece il contribuente abbia spostato l'abitazione, l'ufficio o l'azienda nell'ambito dello stesso Comune deve essere diligentemente ricercato, anche attraverso ricerche anagrafiche delle quali deve darsi atto nella relazione (1). (omissis) Il ricorso infondato. Il testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 contiene all'art. 38 norme sulle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che la legge dispone siano notificati al contribuente (e che sono ripetute parzialmente nell'art. 32 del vigente d.P.R. 26 otto (1) La sentenza, con diligente completezza fa il punto della posmone faticosamente raggiunta dalla giurisprudenza (v. Relazione Avvocatura Stato, 197680, Il, 472 e le successive sentenze 29 marzo 1983, n. 533 e 16 aprile 11983, n. 2631 in questa Rassegna, 1983, I, 533 e 744) e contiene molte esatte considerazioni e riflessioni su tematiche discusse nelle numerose annotazioni comparse su questa Rassegna. ormai un punto fermo importante la affermazione che l'ufficio non deve inseguire il ricorrente al di fuori del domicilio fiscale; la notifica ex art. 38 lettera f, che poi corrisponde a quella dell'art. 143 c.p.c., legittimamente PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 761 bre 1972, n. 636, integrato dall'art. 32-bis introdotto con J'art. 20 l. n. 739 del 1981) le quali rappresentano una limitata deroga aHe norme del codice di procedura civile. Ai fini del decidere vengono esclusivamente in considerazione le norme del d.P.R. n. 645 del 1958, trattandosi di notificazione anteriore all'entrata in vigore della riforma tributaria. Alla lettera e) dell'art. 38 si precisa che fa notificazione deve essere fatta nel Comune di d.omicilio fiscale del contribuente, la cui nozione data dall'art. 9 del t.u. con riferimento al Comune di iscrizione anagrafica (nello stesso senso dispone l'art. 58 del Vliigente .d.P.R. n. 600 del 1973). Ai sensi dell'art. 140 c.p.. se non possiblle eseguire Ja consegna per irreperibilit, o per incapacit o nifiuto deMe persone iindicate .nell'articolo precedente (persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio, o all'azienda, o residualmente, portiere, ed, iin ulteriore subordine vicino) l'ufficiale giudiziario deposiita Ja copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; affigge avviso del deposito alla porta della abitazione, o dell'ufficio o dell'allienda del destinatari.o e gliene d notizia per raccomandata con ricevuta di ritorno. La notificazione si perfeziona con la spedizione della raccomandata, indipendentemente daLla consegna del plico al destinatario (Cass. 2989/80). In base aill'art. 38 lett. f), invece, quando nel Comune in cuii deve eseguirsi la notificazione (e cio nel comune. di domicilio fiscale) non vii abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'aVVliso del deposito (prescritto dall'art. 140 cod. proc. civ.) si affigge nell'albo del Comune; e la notificazione si ha per eseguita ne!J'ottavo giorno successivo (nella specie vengono in considerazione le date 13, 21 novembre 1972), ed il messo NegittJimato alla notifica in luogo dell'ufficiale giudiziario) esonerato eseguita ogni volta che non possibile rinvenire un legame tra il destinatario e un luogo determinato nel domicilio fiscale. Parallelamente va a consolidarsi l'altra affermazione che il contribuente possa legittimamente occultarsi all'interno del Comune di residenza. Le ragioni di tale diversa conclusione, come gi altre volte rilevato, non persuadono. Il domicilio fiscale, che distinto dalla residenza anche se con essa materialmente coincidente, non soltanto l'indicazione di un Comune ma anche della precisa individuazione in un luogo circoscritto (abitazione, ufficio o azienda); ogni variazione, sia del Comune che del luogo circoscritto non comunicata all'ufficio tributario irrilevante per l'ufficio che conosce l'indicazione dichiarata dalla parte; n pu valere, ai fini dell'identificazione del domicilio fiscale, la sola variazione anagrafica perch il domicilio fiscale deve essere autonomamente tenuto in evidenza. . Quando in sostanza si dice che la notificazione va sempre eseguita nel domicilio fiscale che deve necessariamente esistere (il che giustifica l'inapplicabilit dell'art. 143 c.p.c.) non si dovrebbe lJO pretendere che sia ogni volta verificata la residenza anagrafica, che altra cosa. 11 t11l11111%1a111111w:11111r1111:111111111111&111=1111111111111a11111 ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dall'obb1igo dell'avviso che, giusta H tenore originario della precedente lettera e), non era prescritto in nessuno dei casi in cui fa notificazione non avveniva in mani proprie. Specifica ulteniormente la lettera g) che non si applica, fra l'altro, la norma dell'art. 143 cod. proc. civ.; tale disposizione si spiega agevolmente atteso l'ingranaggio del domid.!Jio fiscale come punto obbligatorio di riferimento per le notifiche. Infine si precisa, nell'ultimo comma dell'art. 38 ait., che Je variaziioni del suddetto domicilio e le elezioni di domicilio non risultanti dalla dichiarazione dei redditi hanno effetto solo dal trentesimo ~orno da quello della concreta variazione (nel caso di specie, avvenuta nell'ottobre del 1975, mentre la notifica, radicata sul domicihio fiscale in Udine, avvenuta nel 1972). Con sentenza n. 189 del 1974 la Corte costituzionale ha dichiarato l'iillegittimit costituzionale dell'ar.t. 38 1ett. e) che -come si appena sottolineato -consentiva al messo di non dare notizia al destinatanio della notificazione non fatta a mani proprie; ma ha precisato nel dispositivo cne era fatta sailva l'ipotesi dri:sciphinata dalla ~ett. f). La portata oggettiva della sentenza chial'!issima: in tutti i casi in cui la notificazione non fatta a mani proprie del destinatario, il messo 1tenuto, giusta i principi generali, a provvedere a!ll'invio della raccomandata, dal quale si prescinde solo quando il destinatario risulta iirrepecibile (quando cio: nel Comune nel quale deve eseguirsi la notiificazione non vi n abitazione, n ufficio n azienda del contribuente). La richiamata sentenza n. 189 del 1974 ha avuto cura di coordinare la questiione di cui veniva ad essere specificamente investita (circoscritta alla sola cautela aggiuntiva de1la spedizione della raccomandata) con le modaHt caratteristiche della notificazione tnibutaria, con particolare riferimento a quelle attinenti al luogo in cui la notifica deve essere effettuata. Proprio perch questo foogo si iidentifica con il domiicilio fiscail.e, che rappresenta un punto fermo ed imprescindiibile nei rapporti fra contribuente e fisco (e deve essere indicato in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiaraziionni da presentare agli uffici finanziari), la ricerca del contribuente cui l'atto va notiificato, risultando circoscritta al predetto luogo, va compiuta con particolare diligenza per quanto attiene a tutti gli ulteriori adempimento. preordinati al rag~ungimento dello scopo della notificazione, che quello di portare l'atto all'effettiva conoscenza del destinatario. Ha osservato, nelJa ricordata decisione, la Corte che l'omissione di una formalit di semplice esecuzione, come la spedizione di una lettera raccomandata, ad un indirizzo gi noto, non trova una giustificazione razionale, restringendo senza ragione la possibilit del destinatanio di giungere alla conoscenza effetti.va del contenuto dell'atto in< lirizzatogli. ' . I! PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Da ci ~l contrasto con gli artt. 3 e 24 Cast. che viene tuttavia espressamente escluso con riguardo a:ll'iipotesi de1la leut. f) riguardante la notificazione da eseguirsi, pur sempre, nel Comune di domicilio fiscale senza che, peraltro, in esso w sia effettiva abitazione, ufficio, o azienda del contribuente, il che potrebbe accadere, sia per errore da questi commesso nell'iindicare il luogo del domdcilio fiscale; sia per trasferimento non notificato nel[e dovute forme ailil'ufficio 1lributario, e nemmeno registrato in sede anagrafica; sia, infine, per qualunque altro motivo. In taile caso la notificazione va effettuata col solo deposito della copia, perch non pu addossarsi all'amministrazione finanziaria l'onere di ricercare dI contribuente fuori del suo domicilio fiscale; n deve essere inviata alcuna lettera raccomandata essendo ignoto ogni recapito del contribuente entro J'ambiiito del territorio in cui debba essere ricercato ; nel che, soggiunge la Corte cast., da ravvisare una analogia con il rito della notificazione agli irreperibili (in assoluto) di cui aill'art. 143 cod. proc. civ. (disciplina rispetto alfa quale sono state introdotte delle opportune modificazioni). Nella sentenza n. 189 del 1974, sono enucleabili, pertalllto, per contrapposizione, due distinte, ma complementari, rationes decidendi che portano da un lato ailila pronuncia di incostiituzionalit e dall'altro alla limitazione di questa pronuncia con esC'lusione dell'obbligo (altrimenti ge-. neraLizzato) dell'invio della raccomandata nell'ipotesi di irreperibil!i.t del contnibuente, di cui la Corte riconosce la razionalit. Esiste piena sintonia fra la richiamata pronuncia dehla Corte costituzionale e gli orientamenti giurispruden2liali di questa Corte di Cassazione. stato infat1Ji ritenuto che la disposizione contenuta nella lett. f) dell'art. 38 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che disciplina in via generale le notificazioni in materia di imposte erariali (e trova applicazione per tutti gli aHii del procedimento tributario, amministrativo o contenzioso), esonera l'ufficiale notificante dall'obbligo di dare notizia della notificazione effettuata al destinatario nell'ipotesi ih cui nel Comune di domicilio legale non vi (effettiva) abitazione, ufficio od azienda del chtribuente, essendo suffioiente il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve essere eseguita e l'affisS!ione dela'avvdso di depoS!ito nehl'a1bo del comune medesimo, neil qUJal caso [a notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno succesS!ivo (Cass. 3527/79, 1503/78). Si precisato, inoltre, che neille forme di notificazione previste per le :ipotesi in cui non sia stata possibile fa consegna dell'atto al des'linatario, o a persona a lui legata da particolari rapporti considerati dahla legge come tidonei ad assicurare il recapito dell'atto, S!ia in via generale nel codice di rito (artt. 140 e 143 cod. proc. civ.), sia nelle leg@. speciali (ad esempio: art. 38, :lett. f), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), irl depo RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO sito dell'atto nella casa comunale rappresenta, insieme con l'affissione dell'avviso nell'albo, un elemento della fattispecie di carattere esseillliale, in quanto indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entrare n possesso del documento a lui destinato. Conseguentemernte se non 11isulta compiuta l'attivit di consegna dell'atto, o quel>la sostitutiva prevista dalla legge, non vengono in considerazione le norme che disciplinano g1ii effetti della fattispecie, nemmeno quelle che ne sanciscono la nulliJt, ma si versa in caso di inesistenza deLla notifica:llione (Cass. 475/81, 3527/79 cit., 2720/78). In relazione ailla enucleazione della carenza di effettiva abitazione, ufficio od azienda del contribuente nel Juogo di domicilio legale, quale condizione di applicabilit delle modailit notificatorie ex art. 38 lett. f), si sottolinea la indispensabilit che il messo notJificante svolga tutite le ricerche che il caso concreto richiede e faocia menzione dell'esito negativo di esse nella sua relazione (Cass. 4174/79, 6152/79). Con estrema puntualit una recente decisione (n. 2631 del 1983) ha messo iin chiaro che, qualora i'1 contribuente abbia trasferito la propria abitazione (o ufficio o azienda) in un Comune diverso da quello ove il suo domicilio fiscale, senza darne comunicazione all'ufficio t11ibutario, la notJificazione dell'avviso di accertamento dell'imponribile, ritualmente eseguito, a norma dell'art. 38 lett. f) d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, mediante deposito dell'atto nella casa comunale dove stato fissato il domicilio fiscale e mediante affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito, senza spediziione di alcuna raccomandata e senza necessit di ricerche anagrafiche; se non al fine dell'acce11tamento del fatto che il contl1ibuente si trasferito in altro Comune, non essendo richiesto l'accertamento .del nuovo recapito. Il modello di notificazione ex art. 38 lett. f) presenta, infatti, autonomia .di fattispecie; non sii tratta, nonostante dJl contrario sembrerebbe risultare dalla superficiale lettura di talune decisioni di questa Corte, di unaJettifica del modello fogale dell'art. 140 cod. proc. civ., ma di una figura sui generis che si radica sul presupposto del domicilio fiscale come domicilio necessario, sicch il contribuente in tesi non mai di domidlio sconosciuto, ma solo e sempre domiooiata ex lege nel Comune di iscrizione anagrafica, che sotto quesito profilo assume una rilevanza pregnante, e di cui deve accertare solo nell'ambito di quel Comune, sia pure con ogni diligenza, J'effettiva abitazione, ufficio od a2lienda, poich in difetto di tali elementi diventa applicabile la modalit notificatoria dettata dall'art. 38 leitt. f) cit., rispetto alla quaile dl richiamo aU'art. 140 cod. proc. civ. potrebbe risultare fuorviante ove sii pretenda di tracciare una sorta di parallelismo fra le due ipotesi, mentre evidente il carat- itere estremamente riduttivo del richiamo, avente il mero significato di indicare per relationem che deve essere inviata al notifilcando la lettera raccomandata secondo le modalit pi anailiticamente descritte in detta PARTE. I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA norma, la quale, nella econo.mia del codice di rito civile, ha una sua bc;,m specificata portata cui non pu n deve essere ricondotta la autonoma fattispecie dii notifica contemplata dalla legge tributaria all'art. 38 in esame, riprendendo vigore le norme di diritto comune solo in ;quanto non espressamente derogate. Pertanto fra le disposizioni applicabili aHe notificazioni tributarie va annoverato l'art. 148. cod. proc. civ., che fa obbligo all'ufficiale .giudiziario di procedere alle opportune ricerche ed. il cui proprium attiene per le notifiche siffatte al mutamento di indirizzo verificatosi nelfambito dello stesso Comune di domicilio .fiscale, mentre so110 del tut,to irrilevanti, attesa la centralit essenziale del suddetto domicilio, le variazioni che comportano lo spostamento del contribuente in altro Comune (cfr. dJ recente Cass. 2237/1983 con specifico riferimento a1la notificazione ex art. 145 cod.. proc. civ. alle sooiet, nonch Cass. 624/81, 4378/79, 6154/78). stata, pertanto, riconosciuta la nullit della notifica dell'avviso di accertamento nelle forme dell'art. 38 lett. f) qualora il messo notificatore si . sia limitato ad accertare che il destinatario non abitava pi all'inQ.irizzo indicato neU'atto da notificare, procedendo alla .affissione nell'albo pretorio, senza effettuare, .come previsto dall'art. 148 cod. proc. civ. (la cui applicabilit non esclusa dall'art. 38 lett. g) del t.u. citato) ricerche anagrafiche del notificando. (Cass. 624/81). In effetti sulla imprescindibilit delle ricerche anagrafiche quale condicio sine gua non della notificaziione ex .art. 38 lett. t). si riscontra qualche, di~crasia nella giurisprudenza dii questa Corte che ,altr.e vdlte ha ritenuto non..necessaria. la menzione deUa effettuazione di tali ricerche (cfr. Cass. 408.6/80). Probabilmente la linea di. comp~sizim;1.e dei ;due in.dirizzi va rinvenuta nella possibilit del supfiramento .deU'elemento formale attraverso H dato effettuale, (consentendosi in giudizio l'integrazione delle risultanze anagrafiche con fa reale localiizzazione del contribuente, prescindendo dalla mancata ricerca anagrafica ogni qualvolta risulti acclarato a posteriori in giudizio che quelle ricerche non avrebbero comportato ~cquisizioni tali da inciqere sulle. adottate..modalit notificatorie). Nella specie accaduto che il messo,. non a~endo rinvenuto)! contribuente all'indirizzo di Via Solferino 31, corrispondente all'dscrizione anagrafica, si dato carico di compiere 'le opportune ricerche, ed ha appurato, dandone atto nella relata, che hl . notificando si. sareJ?be 1trasferito a Monza ad un certo indirizzo di. Vda Ponchielli, in oi esailrendo il proprio compito e potendo correlativamente procedere alla notificazione con Jemodalit dettate dalla suddetta lett: f) dell'art. 38, perch l'ambito tetritoria1Jmente circoscritto. dalle riicerche da compiere rendeva del tutto irrhlevante tale dndirizzo extracomunale, verificandosi precisamente quella circostanza di carenza di abitazione, ufficio, o negozio nell'ambito RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del territorfo del Comune di domicilio fiscale, che fa correre l'alea al contribuente di essere ritenuto a conoscenza legale degli atti che si siano uniformati alle indicate modalit (non comprendenti l'invio della raccomandata). Inattaccabile dal punto di vista formale, atteso l'esauriente tenore della relata di notifica, la modalit seguita ex art. 38 lett. f) risulta rispondente alla legge anche sotto il profilo sostanziale, dato che al momento della notifica il Monacelli non aveva in Udine abitazione, ufficio o negozio e la sua pretesa circa H mantenimento di un recapito al vecchio indirJzzo di Via Solferino, anche se esatta in punto di fatto, risulterebbe del tutto irci.levante in punto di diritto, dato che il recapito non criterio di collegamento cui ~'ordinamento giuridico attribuisce una qualche rilevanza nel sistema delle notificazioni: n in quello generale, n in quello specifico proprio del procedimento tci.butario. La Corte d'Appello nell'impugnata sentenza ha dato ampio spazio all'indagine sulla effettiwt della abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente, in una situazione in cui questi non pretende che l'accertamento negativo in tal senso reso non sia condividibile, ma sostiene che, avendo mantenuto in Udine quantomeno un recapito , questa circostanza sarebbe stata impeditiva di per s dell'applicabilit della norma di cwi. all'art. 38 lett. f) e quindi avrebbe ricondotto la notificazione nell'alveo della fattispecie retta dalla norma caducata dalla pronuncia di 1incostituzionalit, diventando essenziiale il profilo detla incidenza o meno di quella pronunciata sul rapporto de quo, problema di cui dovrebbe tornl3Jre ad oocuparSli ila Conte in 1sede dii l1mwo, restMJ.do 1aincora aperta al contribuente la chance di vedere riconosciuta ila tempestivit del rJcorso alla Commissione e quindi dii ottenere l'esame nel merito delle ragioni giuridiche fatte valere contro l'accertamento. (omissis) I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 maggio 1984, n. 2943 -Pres. Granata Est. Cantillo -P.M. Paolucci. Ministero delle Finanze (avv. Stato Laporta) c. Soc. Fariello e Luise. Tributi erariali indiretti -Imposte doganali -Merci perdute -Furto -Non esclude l'imponibilit. (d.P.R. 26 gennaio 1973 n. 43 art. 37; l. 22 dicembre 1980 n. 891, art. 22 ter). A norma dell'art. 37 del d_.P.R. 26 gennaio 1973, n. 43, come interpretato autenticamente con l'art 22 ter della legge 22 dicembre 1980, n. 891, la perdita della merce, a seguito della quale si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria, va intesa nel significato di di PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZ.\ TRIBUTARIA 767 spersione e non di sottrazione della disponibilit del prodotto; non pu di conseguenza rientrare nel concetto di perdita il furto delle merci introdotte nel ter1'itorio doganale (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 maggio .1984, n. 2947 -Pres. Bologna Est. Sensale -P. M. La Valva. Unioncamere (avv. Pesce) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Fiumara). Tributi erariali indiretti -Imposte doganali -Perdita della merce -Evento succeiJSivo alla inosservanza del termine per la presentazione -Irrilevanza. (d.P.R. 26 gennaio 1973 n. 43, artt. 36, 37). La perdita, la distruzione e le altre cause ostative al sorgere della obbligazione tributaria previste dall'art. 37 del d.P.R. 26 gennaio 1973, n. 43 devono verificarsi anteriormente al momento in cui l'obbligazione tributaria deve considerarsi sorta e conseguentemente nel caso di mancata osservanza del termine per la presentazione delle merci alla dogana, che fa presumere definitivamente immessa al consumo la merce, non ha rilevanza il successivo sequestro della merce ordinato dalla autorit sanitaria (2). (omissis) Con l'unico motivo di ricorso, denunziando a violazione dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, l'Amministrazione Finanziaria critica la sentenza per avere affermato che il furto di merce sottoposta a vincolo doganale non realizza la presunzione di definitiva immissione al consumo, laddove il concetto di perdita o distruzione, enunciato da detta norma ai fini dell'esclusione del tributo, implica sempre la dispersione della merce medesima, come ha definitivamente chiarito, con interpretazione autentica, J'art. 22 ter del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891. La censura fondata. Com' noto, nell'esegesi dell'art. 37 cit. -secondo cui il presupposto del tributo doganale SI considera non avverato, nelle fattispecie di perdita o distruzione della merce dovuta a caso fortuito, forza mag (1-2) Sulla prima massima per l'orientamento anteriore alla legge di interpretazione autentica v. Cass. 18 gennaio 1980 n. 431 in questa Rassegna, 1980, I, 640. Sulla seconda massima, di rilevante interesse, non constano precedenti specifici. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 768 giiore o a fatti imputabi1i a titolo di colpa non grave a terzii o ail.lo stesso soggetto passivo -questa Corte era pervenuta alla conclusione che l'espressione perdita o distruzione non un'endiadi, ma fodica due serie di fatti aven1Ji natura diversa, g.iacch il termine distruzione designa ogni evento di eliminazione fisica della merce, mentre il concetto di perdita idoneo a comprendere ogni ipotesi di soggettiva ;impossibilit di disporre della stessa, con la conseguenza. c;he fra de fattispecie di .quest'ultimo tipo pu essere annoverato anche il furto; quale sottrazione del prodotto alla disponibilit del detentore (v. sent: n. 431 del 1980 e n. 6148 del 1978; a questo insegnamento si attenuta la sentenza in esame). Senonch fa legge n. 891 del 1980; nel convertiie il d.l. n. 613 deUo stesso nno, ha aggiunto l'a~t. 22r, il cui primo com~a dspone che la parola perdita, che sJ legge nel detto art. 37 (e nell'art. 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161) va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilit . deil prodotto >>. E in for.za di questa norma, alla quale il secondo comma deLla sitessa disposizione espressamente conferisce valore di interpretazione autentica, si deve riconoscere che per volont esplicita del legislatore il furto mai stato compreso nel. concetto di perdita della mere.e: questa realizza una .causa estintiva deM'obbliigazione. tributaria dogana'le solo in quanito si risolva nell'inutilizzabilit assoluta e oggettiva della merce medesima; e. tale conseguenza non produce la delittuosa sottrazione, che determina soltanto di venir meno della disponibilit deLla cosa da parte di un sog getto per effetto deM'impossessamento da parte di altni. Giova aggiungere che questa disdplina stata recentemente ritenu~ a. conforme all'ordinamento q>munitario daJJa Corte di: giustizia delle comunit europee (sentenza 5.ottobre 1983, in cause ri~nite 18~ e 187/82), la quale, investita della questione .con rihiesta di pro.unzia pregitJ.diziale formulata dailla Corte di appello di Catania. (ordinanza. del 18. giugno 1982), ha osservato che in ottemperanza alle dfrettive del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74, e 25 giugno 1979, n. 79/623 ~relative all'armonizzazione delle legislaZJioni nazionaJ,i dn materia di obbligazioni doganali -fattispecie estintive di tali obbligazioni pos~ono essere previste solo con riguardo ad eventi che impediscano ;in modo oggeittivo l'immissione della merce al consumo, escludenti, cio, che essa possa ricevere la destinazione economica finale cui correlata l'applicazione dei dazi, laddove in caso di furto !lecito presumere che le cose sottratte entrino ugualmente nel circuito commerciale della comunit; e da ci ha tratto la conseguenza che nella nozione di perdita della merce, contemplata dalla direttiva n. 79/623 come fatto impeditivo o estintivo dell'obbligazione doganale all'importazione, non rientra H furto, quali che ne siano le modaJit (dando altres atto che questo pninoipio risulta in concreto applicato negli ordinamenti interni di tutti gli Stati membri). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Quanto detto evidenzia, pi, anche, la ratio della diversa cisciplina del furto rispetto alla dispersione della merce e perci del pari privo di consistenza il dubbio, adombrato nella memoria della resistente, in ordine alla legittimit costituzionaile dell'art. 22 cit. sotto il profifo della violazfone dell'art. 3 Cost. (omissis) II (omissis) Anche le censure formulate con il secondo motivo sono infondate. Vart. 36 del t.u.l.d. stabilisce che per le merci soggette. a diritti di confine itl presupposto dell'obbHgazione tributaria costituito, relativamente alle merci e:tere, daUa loro destinazione al consumo entro il terriiitorio doganale (1 comma) e che; a tali effetti, si presume defntivamente immessa in consumo la merce che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata aille verifiche o controlLi doganali nei termini prescritti (5 comma). Quando la dogana, cui le merci estere siano state presentate, consente che le stesse siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad. altra dogana, rilascia Ja bolletta di cauzione, nella quale, fra l'altro, vtiene determinato il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazone (1 e 5 comma); e qualora le merci stesse non vengano presen" tate alla dogana di destinazione, procede al recupero dei .diritti dovuti e accerta fa contravvenzione agN effetti dell'art. 305, 1 comma, per il mancato scarico della boUetta di cauzione (art. 145, uJtimo comma). In tal caso correlandosi gli artt. 141 e 145 con le disposizioni contenute ne1l'art. 36; . se ne deduce che la mancata presentaziione delle merci nel termine assegnato con la bolletta di cauzione ne fa presumere la definitiva immissione in consumo; realizzando il presupposto . delJ'obbligazione tributaria cori conseguente obbligo del pagamento dei diritti doga nali, che non eSlime, ai sensi dell'art. 338, 1 comma, dal pagamento del~ l'ammenda stabilita dall'art. 305, 1 comma, sailvo che la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata, nel qual caso, escludndo iii se questro fa immissione in consumo, sono dovute saltanto le san:zioni previste. L'art. 37, 1" comma, correlato all'art. 36, 5 comma, indica i limiti delil.a presunzione d'immissiione delle merci in consumo, stabilendo che si con sidera non avverato hl presupposto dell'obbligazione tributaria quando !il soggetto passivo dimostri che fa inosservanza dei vincoli doganali (e quindi, anche la mancata presentazione della merce nel termine asse ginato) ovvero ila mancanza iin tutto o ii:n parte dii essa all'atto dclilia pre sentazione, della verifica e dei controlli (questi ultimi -sempre che la presentazione sia avvenuta -anche successivi ail'accettazione della dichiaramone di destinazione al consumo) dipende dailla perdita o distru PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA mancata .presentazione delle merci nel termine prescritto, e che attribuiscono alle ipotesi richiamate connotati del tutto diversi, tali da non potersene desumere un fondamento uniforme, comune anche alla ipotesi che viene in esame nella presente controversia. D'altra parte, la legge doganale non lascia il contribuente privo di tutela, consentendogli di giustificare il ritardo con il quale la merce estera sia presentata alla dogana di destinazione (art. 319, secondo comma, lett. a) e di denunciare la perdita o distruzione entro dieci giorni da quello in cui si verificata ovvero da quello in cui egli ne sia venuto a conoscenza, in modo da consentire all'autorit doganale J'acce.rtamento delle cause della perdita e fa sua dipendenza da caso fortuito o da forza maggiore. evidente, infatti, che soltanto Lin presenza di una causa giustificativa del ritardo dimostrato dal contribuente e della tempestiva denuncia della perdita (dimostrazione e denuncia che nel caso concreto sono mancate), potrebbe porsi l'ulteriore problema (che estraneo alla presente controversia) ~e ,l'autorit doganale possa concedere una dilaz; ione del termine assegnato (s da prorogare il sorgere dell'obbligazione tributaria) in modo che la perdita verificatasi durante l'ulteriore termine concesso possa operare come evento in presenza del quale il presupposto della obbligazione debba considerarsi come non avverato; o, anche, se pur in mancanza di una espressa proroga, l'evento verificatosi durante il giustificato ritardo possa produrre gli effetti medesimi; o, infine, se la perdita, pur verificatasi successivamente alla scadenza del termine, possa ricoJlegarsi ad un evento di forza maggiore o di caso fortuito precedente, dal quale in rapporto di accertata consecuzione causale, 1la perdita debba considerarsi dipendente. Corretta, pertanto, la conclusione, cui pervenuta la Corte del merito, deHa !ii:ruidoneit a viirnoere iJia presunzione di definitiva immisSlicme in consumo della merce, della distruzione della merce medesima da parte dell'autorit sanitaria, essendosi questa, verificata dopo la scadenza del termine assegnato per ila presentazione ai controHi doganali, in dipendenza di un furto anch'esso avvenuto dopo tale termine, senza che il contribuente abbia mai giustificato la mancata osservanza o abbia mai provveduto a denunciare l'avvenuta perdita. Deve, infine, dichiararsi la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit costituZiionali sollevate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Quanto alla prima (disparit di trattamento rispetto alla ipotesi di sequestro per contrabbando, che esonera dal pagamento dei diritti doganali), bene ha osservato la Corte del merito che [a diversit dei presupposti delle due ipotesi esclude la dedotta disparit di trattamento, poich il sequestro per contrabbando determina la disponibllit (e quindi la ipcamerabilit) da parte dell'erario della merce contrabbandata e cio la non immissione in 1consumo della merce medesima, mentre la mancata presentazione non solo impedisce che la merce possa essere acquisita RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 772 alfo Stato, nia ne determina la immissione in consuino, realizzando il presupposto dell'obbligazione tributaria, in virt della presuniliohe Contenuta nell'art. 36, quintci coiriina. Quanto alla seconda (duplicazione della sanzione stabilita dall'art 305, primo comma, attraverso la imposizione di un onere tributario, che essend diretto a sanzionare il comportamento del contribuente, avrebbe la stessa natura punitiva), agevole osservare che errato il presupposto da ciii essa muove, poich H pagamento dei diritti doganali correlato non al comportamento in s 'del contribuente, ma al significato obiettivo tipico che sso assume, nella prevJsione della legge, di !immissione in consumo della merce e di relizzazione del presupposto dell'obbligazione tributaria, mentre il comportamento, come tale, autonomamente san~ zionato dall'art. 305, primo comma, s che il comportamento medesimo produce il duplice effetto di far presumere, in virt della legge, l'lemento cbsmtutiv dell!lia fatt~specie impos!itiva e dli dar Iuog a una !i!rtfrazione he, come tale, la legge assoggetta a sanzione. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 maggio 1984, n. 3053 -Pres. Scanzano Est. Rocchi P. M. Leo (diff). Consorzio Garanzia Collettiva Fidi c. Miillstero delle Finanze (avv. Stato D'Amico). Tributi erariali diretti -Imposta sul reddito delle persone giuridiche e imposta-locale sui redditi -onsorzio per prestazioni di gw;anzie . Ente commerciale -Interessi .prodotti dal .fondo risc,hi -Sono soggetti ad ILOR -Legge 12 agosto 1977, n. 675,. art. 19 ~ innova.tiva. (d.P.R, 29 settembre. t973, n.. 598, art. 2; d.P.R, 29 settembi:e 197~. n. 5.97, art. Si; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rt. 26; I. l1 agosto 1977, . n. 675, .ai;t. 19). . . U1-i consorzio costituito' fra picoze imprese per facilitare l1accesso al credito bancario mediante garanzie collettivamente organiz'zate ed un fondo rischi costituito con varie. rsorse un ente commerciale (art. 2, lett. b) d.P.R. n. 598/1973) in quanto esercita una attivit commerciale intermediria del credito e di gestione, del fondo (art: 51, d~P.R. n. 591/1973); conseguentemente gli interessi che maturano sul fondo rischi costituiscono reddto d'impresa; sono da assoggettare a ritenuta d'accon'to e non d'imposta (art. 26 d.P.R. n~ 600/1973)' e non sono esenti dall'IWR (art. 1 1ett. c) d.P.R. ri. 559/1973). L'art. 19 della legge li agosto 1977, n. 675, che, neil'ambito di una legge d'incentivazione industriale, ha stabilito ch ia attivit di prestzione di garanzta mutualistica esercitata da consorzi e cooprativ non costituisce attivit commerciale, ha portata innovativa (1). I (1) Decisione importante, anche se sul punto specifico non pi attuale, che fissa alcuni concetti sulla nozione, contorni molto indefiniti, di reddito di impresa con particolare riferimento ai consorzi. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBU'fARIA (omissis) Con il primo motivo, il ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599; 2 lett. e), 19, 20, 21 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, .51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nonch omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un p4nto decisivo deHa controversia deduce a) che erroneamente ed immotivatamente la C.T.C. ha ritenuto il Consorzio un;i impresa commerciale e definito commerciale la sua attivit, senza . con.siderare che il Consorzio privo di quailsiasi organizza:z;ione aziendale, di persone e di mezzi, sua propri.a e che la sua attivit puramente mutualistica. e interna, esaurendosi nei rapporti con i consorziati e la banca convenzionata; e b) che il fondo rischi, costituente l'unico patrimonio del consorzio, non costituisce utile d'impresa.. Con il secondo motivo, il ricorrente -denunciando violazione e falsa applica:zJione de!ll"all1t. 19 della ~egge 12 ragosto 1977, :n. 675 -deduce che erroneamente la C.T.C. ha escluso il carattere interpretativo e, quindi, la efficacia retroattiva dell'art. 19 della Jegge 12 agosto 1977, n. 675, (secondo il quale l'attivit di prestazione di garanzie mutualistiche esercitate dai consorzi e dalle cooperative... non costituisce attivit commerciale agli affiettli di cui a1l'rallt. 51, d.P.R. 29 setremb11e 1973, n. 597, e dell'art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). In via subordinata, il ricorrente eccepisce l'lillegittimit costituzionaile delle norme indicate nel pl1imo motivo, ove esse si applrichino anche ai consorzi-fidi o comunque, ad aziende di mera erogazione, e non di produzione di l1icchezza per eccesso di delega rispetto alla Legge 9 ottobre 1971, n. 823, (che stabiliva doversi emanare norme miranti ad un trattamento tributario differenziato per i redditi derivanti daiH'esercizio di impresa commerciale); nonch per contrasto con d valori costituzionalmente protetti deHa parit di trattamento e della tutela della cooperazione mutualistica senza fine speculativo. Entrambi ri motivi principali sono infondati. In ordine al primo motivo va precisato che hl Consorzio costituito da piccole e medie imprese, operanti nella regione lariana, a favore delle quali l'ente esplica un'a:ziione tendente a favorire la concessione di fidi bancari con tassi agevolati. La materia imponibdle, poi, secondo l'ufficio fiscafo, costituita dagli interessi attivii che maturano sul c.d. fondo rischi in deposito presso gli Istituti di credito. In queste premesse, la questione da risolvere quehla del se le ritenute sugli interessd bancari dal Consorzio percepiti siano o meno a titolo di imposta defiruitiva, e non di acconto, cos come previsto dahl'art. 26, del d.P.R. n. 600; solo, infatti, nell'ipotesli che dette ritenute risultino a titolo di imposta definitiva, non rientrando irl Consorzio FIDI tra i sog getti passivi dell'Irpeg, il reddito costituito dagli iinteressi bancari in oggetto risulterebbe sottratto a1l'imposi2tlone dell'Ilor per il disposto del 774 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO l'art. l, secondo comma sub c) del d.P.R. n. 599, del 1973. L'indagine va, dunque, r.ivolta ad accertare se il Consorzio sia esente dall'Irpeg, perch non riconducibile ai tipi di soggetti passivi previsti dal d.P.R. n. 598/73 art. 2, .in quanto non svolge attivit commerciale ai sensi dell'art. 51 del decreto n. 597/73, o se, invece, realizza (in vfa esclusiva o principale) una attivit avente carattere commerciale. In tale prospettiva, Ja Corte rileva che l'attivit realizzata dail Consorzio, in attuazione dei propr.i fini istituzionali, stata accertata dalla C.T.C., in termini sostailZliailmente coincidenti con quanto espone il ricorrente (che non ha, quindi, ragione di denunciare un difetto di motivazione); consliste nel rendere accessibile, in modo pi facile e a migliori condizioni, il credito bancario alle piccole e medie imprese ed posta in essere attraverso operazani di natura commerciale, quali sono sicuramente quelle di intermediazione del credito, ai sensi dell'art. 2195, n. 2 e.e. (Cass. n. 611/65). Sintomatico appare al riguardo il meccanismo stesso attraverso ~l quale il Consorzio attua i propiii. fini istituzionali, meccanismo che si concreta attraverso l'a!llestimento di garanzie collettive, consistenti sia nella prestazione di fideiussioni, d:n favore degli istituti eroganti il credito, che il Consorzio rende possibile raccogNendo e convogiliando >>, e cio, organizzando, le adesioni di tutti gli imprenditori associati; sia nella gestione e finalizzazione del f omio rischi, sul quale le aziende di credito possono immediatamente e direttamente soddisfarsi. Ta!le fondo -.i.nreg:riato ed ail~mentiato a) dai contribuenti di organlizza2lioni ed enti vari, pubblici e privati; b) dal versamento, da parte degli imprenditoiii. associati, di somme commisurate ad una frazione degli interessi corrisposti agli istituti di credito che erogano i mutui; c) da~ interessi corrisposti dahle banche sul danaro depositato -costituisce patrJmonJo autonomo, ancorch esclusivo, del Consorzio, che ne ha da .piena disponibilit e ne utilizza istituzionalmente la produttivit. Il Consor2lio, dunque, non si limita alla attivit di raccolta e di convogliamento delle fideiussionJ degli associati a scopo di garanzia collettiva n si limita ad un'azione tendente ailla concessione di fidi bancari con tassi agevolati (attivit queste che, peraltro, implicano organizzazione e finalit imprenditoriali, dirette comunque, al consegwimento di utilit economiche, nonch rapporti esternli con le banche), ma estende il suo intervento a'1la raccolta ed alla gestione, in qualit di titolare, di un fondo devoluto in via immediata alla garanzia delle operazionJ di credito in favore dei consorziati. Orbene, siffatta attivit si propone, ad un tempo, come intermediaria del credito, a livello organizzativo imprenditoriale e produttiva di reddito, nella misura !in cui il fondo-rischi si accresce degli interessi attivi sui depositi, interessi che, ai fini in oggetto, costituiscono, comunque, dei ricavii , anche se non rappresentano il corrispettivo di un servizio reso. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La naittl!I'a deilil'attiwt listiituziionaie posta in essere dai! Consorzio-fidi esclude, dunque, per lil suo cairaittere e 1a Sua organizzazione di mezzli. e dli beni, fa non rno successivo a quello di affissione. Nella spede, !l'accertamento suindicato venne notificato al ricorrente, sempre a Modena, ma mediante consegna alla madre, nella casa di abitia2iione delil!a medesima, sita !n ma Solmi, 16, delila quale egli 1eria comproprieta11io e nella quale aveva abitato sino al suo trasferimento al~ l'estero. La notificazione certamente invalida; ma si tratta di invalidit riconducibi:le nella categoria delle nuil1it sanabili, in l;>ase al complesso normativo di cui agli artt. 160, 156, 157 e 291 c,p,c. e artt. 21, 24 d.P.R, 26 ottobre 1972, n. 636 (successivamente sostituiti dagli artt. 13 e l5 d.P.R. n. 739 del 1981) e non, come invece sostiene il ricorrente, in quella dell'dnesistenza giuridica della notificazione, insuscettdbile di sanatoria. Questa Corte ha avuto occasione di precisare dpetutameme che l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notifica21ione ricorre quando quest'ultima sia effettuata in modo non assolutamente previsto dalla normativa; ta~e, cio, che non possa essere sussunta nel modulo legale della figura e che, di contro, si ha mera nullit aillorch la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti da1la legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario della notifica21ione stessa (2 maggio 1977, n. 1670; 26 gennaio 1981, n. 572). Nella specie l'opera2lione notificatoma presenta vari ed indubbi riferiimenti con il ricorrente, da far riitenere, sia pure in astratto e a priori, che essa, per quanto invalida, avrebbe ugualmente conseguito il suo fine istituzionale, avrebbe, cio, determinato nel destinatamo la piena e compiuta conoscenza dell'atto. Una volta che l'invalidit del procedimento di notificazione s'inquadra nell'ambito della nullit, essa deve ritenersi sanata con l'impugnazione deH'atto notificato, proposta, peraltro entro il termine di decadenza, dal destdnatario. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la W.olazione dell'art. 9 del t.u. n. 645 del 1958 e dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1958. Egli sostiene precisamente che la competenza degli uffici fiscali sia deroga- bile e che, pertanto, il nuovo accef'tamento, effettuato daiM'Uffioio delle imposte dirette di Modena posteriormente a quello eseguito dall'Ufficio di Milano, sia radicalmente nullo. Anche questo motivo va respinto. L'art. 12, comma IV, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone, riproducendo la norma gi contenuta nell'art. 29 del t.u. n. 645 del 1958, che la presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli indicati nei commi precedenti si considera avventa nel giorno in cui la dichiarazione pervenuta all'ufficio competente. Da tale norma si evJnce chiaro il principio dell'inderogabilit della competenza per territorio degli uffici delle imposte dirette; prinoipio, del resto, ripetutamente affermato da PARTE 'I, SZ. VI,' GIURISPRD!iNZA''tRI)JutARIA 783 questa Corte (15 dicembre 1980, n. 6492; 19 ottobre 1977, n. 462; 5 luglio 1980, n. 4277). Difatti, la competenza territorial deglJi. uffici dn parola determiinata dall'interesse generale che gli accertamenti degli imponibilii siano compiuti da quegli organi dell'amministrazione tributaria he; secondo le presunzioni derivanti dalle norme di Jegge in materia, sono i pi idonei per lo svolgimento dell'attivit accertatrice (Cas's., sent. n. 6492 del 1980). Da!l pnincipio dell'inderogabi1it della competenza territoriale degli uffici de1le imposte discende la nullit assoluta dell'accertamento eseguito dall'ufficio incompetente {Cass. sent. n. 4462 del 1977; n. 4277 del 1980) e il conseguente potere-dovere dell'uf:licio competente a procedere ad un nuovo e valido accertamento. H rkorrente, nono. stante avesse il domicilio iiiscale a Modena, present la dichiarazione all'Ufficio delle Imposte 1dirette di Miilano e tale dichiarazione non risulta mai pervenuta all'uflicio competernt~ di Modena, che legittdmamente e doverosamente ha proceduto aH'accertamento impugnato, una volta rlevato che ad esso non era stata presentata fa dichiarazione dei redditi. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 25 maggio 1984, n. 3217 -Pres. Gambogi -Est. Corda -P. M. Sgroi (conf.). Soc. SNAM (avv. Guerra) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pailatlello). Tributi erariali diretti -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Plusvalenze -Fusione e incorporazione di societ Realizzo automatico di plusvalenze -Esclusione -Difetto di iscrizione di plusvalori in bilancio Intassabilit. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 100 e 106). La fusione o incorporazione di societ non d luogo di per s, come effetto necessario, al realizzo di plusvalenze, nemmeno nel caso che l'incorporante sia unico azionista dell'incorporata. Ci non esclude che in occasione delle operazioni di fusione possa emergere una plusvalenza per iscrizione in bilancio; ma ove ci non accada la fusione non d luogo a plusvalenza tassabile (1). (1) L'approfondita pmnunzia, 1ricollegandos.i. all'altra/ importante decisione delle Sez. Unite 9 ottobre 1979, n. 5220 (in questa Rassegna 11981, I, 184) ha eSia1I111nato sotto i vari aspetti il problema della emersione di plusvalenze in occasione della incorporazione di una societ in altra. Della sentenza sono particolarmente interessanti le parti ancora attuali per la vigente normativa. Che l'incorporazione di. per s sola non causa di realizzo oggi espressamente affermato nell'art. 16 del d.P.R. n. 698/1973 e probabilmente in passato era questa la soluzione' pi correta. Sembra tuttavia alquanto debole la distin RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 784 (omissis) 1. -La Commissione Tributania Centraile ha risolto positivamente il problema de1la configurabiliit -e, quindi, della tassabilit in R.M. (cat. B) e in imposta sulle societ -di una plusvalenza nel caso in cui una societ per aziorni si fonda per incorporazione in un'altra societ per azioni, unica aziornista della societ incorporaitiva, e, negli attJi necessari per la fusione, il patrimonio delila predetta societ incorporata sia riportato col valore ad esso precedentemente attribuito. Il caso concreto riguardava un rapporto tributario sorto nel vigore del t.u. n. 645 del 1958; dii modo che erano applicabili le norme in esso contenute (artt. 81, 100, 104, 106 e 119), non invece la norma successiva che ha escluso l'imponibilit (art. 16, pr.imo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598). E, dichiarando dii applicaire le norme piredette, iii giudice tributario ha ravvisato '1a sussistenza del presupposto di imponibilit nel fatto che all'estinzione della societ incorporata conseguirebbe la attnibuzione ( distnibuzione ) al socio de1la plusvalenza, cio dell'intero patrimonio che, al momento, ha un valore superiore a quello che aveva a!l momento dell'acquisto; socio che, in concreto, si .identifica con la societ incorporante. Contro tale pronuncia la ricorrente ha proposto i due seguenti motivi di nicorso. Col primo assume che erronea l'individuazione del presupposto di imponibilit nell'estinzione delJa societ incorporata, e sostiene che la fusione integra, invece, una fattispecie semplricemente modificativa. Col secondo, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 106 del t.u. n. 645 del 1958, sostiene che iJ presupposto .tipico della tassabilit il realizzo, o la distribuzione, o la iscri:cione in bilancio della plusvalenza e che, nel oaso concreto, nessuno di tali casi pu 1niteneiisii veriificato. Taili motiv.i, data la sostanziale unicit della questione trattata, possono essere esaminati congiuntamente. zione tra la estinzione della societ incorporata come soggetto passivo della imposta, in un ambito tributario, e la non estinzione ai fini civilistici aventi rilievo determinante nello stabilire se i beni sono usciti dal patrimonio del soggetto; dovrebbe essere prevalente il diritto tributario, e se il soggetto estinto come soggetto del rapporto di imposta l'incorporazione ai fini tributari non pu non essere una successione (a titolo universale). Questo si dice soprattutto per precisare che necessario cristallizzare la situazione di reddito e di patrimonio dei soggetti estinti (che possono essere pi di uno) e definirla tributariamente, evitando di fare un unico coacervo, sul presupposto che non vi estinzione, tra il buono e il cattivo di ciascun soggetto estinto e della societ incorporante e risultante dalla fusione. Con questa preci!sazione si pu anche convenire sul punto che la incorporazione, quale successione a titolo universale, non comporta di per s e necessariamente emersione di plusvalenza. ben probabile tuttavia che l plusvalenze emergano in bilancio come necessario passaggio delle operazioni di fusione (cfr. C. BAFILE, Considerazioni sull'emersione di plusvalenze della societ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 785 2. -Giova premettere che erroneamente la Commissione Tributaria Centrale ha riitenuto che il principio giiuridico espresso dalla sentenza di questa Corte da essa citata (sent. 7 giugno 1974, n. 1687) fosse espressione di un enunoiato paoifico nella giurisprudenza. In realt, sulla questione oggi dibattuta le numerose pronunce finora intervenute hanno seguito due contrastanti ovientamenti. Nel senso deMa .tassabilit si era espressa la sentenza 1687/74, la quale aveva affermato che la plusvalenza accertata ai fini dell'imposta con riferimento alla societ che si esvingue definitiva e non pi suscettibile di variazfone, coincidendo l'estinzione della societ a vantaggio della quale la plusva:lenza si formata, con la cessazione di ogni attivit della medes;ima e con la conclusione di un cicilo produttivo. In relazione a tale momento, pertanto, acquista rilevanza giuridica, mi fini impositivi, il valore effettivo del patrimonio della societ estinta, il qua:le pu risultare costitUli'!o, oltre che dal capita'1e iniziale di conferimento, anche dagli eventuali aumenti di valore dei beni della societ (mai prima tassati perch non evidenziati). A questo orientamento hanno, espressamente o implicitamente, prestato adesione le sentenze 2225/75, 462/78, 725/78, 2379/79; 3749/79, 4143/80 e 4808/80. Nel senso deUa non tassabilit si era, invece, pronunciata la sentenza 2101/73, seguita poi da1le sentenze 4282/78, 5923/78, 2440/78; 6261/80 e 5018/81, in base al rilievo che quando i cespiti. deMa societ incorporata, ancorch suscettibili di rivalutazione, sono 1trasferiti al vatlore loro precedentemente attribUlito nel bilancio della societ medesima, la configurabilit di una plusvalenza tassabile deve restare esclusa, in quanto -tenendo conto delle moda:lit di detto trasferimento e del perdurare della fusione e destinazione del comrplesso dei beni di detta societ incorporata, sia pur come parte di un altro e pi ampio compilesso -[ maggiori valori riscontrabi1i rispetto alla indicata iscrizione in bilancio restano allo stato potenziale e, perci, ooventano tassabili solo e quando incorporante nell'operazione di fusione, in questa Rassegna, 1982, I, 769; v. anche Cass. 25 novembre 1980, n. 6261, ivi, 1981, I, 574); possono risultare gi dalla situazione patrimoniale dell'incocpmanda (art. 2502 e.e.), come sottolinea la sentenza in esame (oggi questo non basta per ritenere realizzata la plusvalenza in capo all'incorporata, come stabilisce espressamente l'art. 16) o pi frequentemente dal bilancio della societ risultante dalla fusione, ed in tal caso saranno incontestabilmente tassate. Sotto questo profilo particolare rilievo assume la questione, specificamente esaminata, della societ incorporante che unica azionista dell'incorporata. Questa una particolare incorporazione che non da luogo a cambio delle azioni e pu quindi consentire di continuare a portare nel bilancio dell'incorporante i valori ufficiali del bilancio dell'incorporata, anche se molto lontani dal reale, senza incontrare le difficolt che il rapporto di cambio ordinariamente impone. Sotto quest aspetto il problema meriterebbe maggiore approfondimento. 786 RASSEGNA DELL'AVvOCATURA DELW STATO verranno realizzati, o distribuiti, o iscritti nel bilancio deMa societ ;incorporante. La ragione del contrasto "."--.com' agevole constatare -nasce principalmente nel diverso modo di intendere d concetti di plusvalenza e di realizzo ~della plusvalenza). Alcuni punti fermi, che in sede giurisprudenziale consentono un pi sicuro orientam~nto, sono statii per espressi dalla sentenza 9 ottobre 1979, n. 5220, di queste stesse Sezioni Unite che, sebbene relativa a1ila diversa fattispecie della permuta senza conguagli di b~ni sociali (in concreto si trattava di stabilire se desse luogo a plusvalenza assoggettabhle a imposta di ricchezza mobile un contratto di permuta di immobili che una societ per azioni aveva stipulato senza conguagli e, quindi, senza apportare alcuna va11iazione in biiancio), ha affermato dei principi giuridici che, ad avviso del Collegio, possono essere utilizzati anche per la risoluzione del problema oggi sottoposto al suo esame. Tali principi sono i seguenti. a) In via generale, la plusvalenza, in quanto ritenuta (dalla legge) imponibifo 1n ricchezza mobile, trova sul piano concettuale inquadramento tra d redditi prodotti; ai fini della imponibilit (in ricchezza mobile), quindi, occorre anche in questo caso il sorgere di una ricchezza nuova, correlata in un rapporto eziologico con un fattore della produzione. Essa, perci, costituisce presupposto di imposizione quando sia realizzata: diventa, do, imponibile nei momento in cui si perfeziona il diritto in base al quale 11 bene esce dal patrimonio del soggetto cui ha appartenuto e si trasforma nel corrispondente valore (affermazione, questa, che dimostra piena adesione a quella impostazione dottrinale secondo cui per aversi plusvalenza tassabile necessa11io che al posto del bene che esce dal patrimonio sia comunque acquisito o un altro bene, sostitutivo, o anche un vantaggio economico per il soggetto che del bene si spogliato, purch lo stesso sia in ogni caso concretamente e precisamente valutabile in denaro). b) Quando la plusvalenza reailizzata da un soggetto tassabile in base al bilancio pu, oltre il realdzzo, fungere da presupposto di tassabilit, per espressa disposizione di legge, anche l'iscrizione in bilancio, oltre l'eventuale distribuzdone ai soai, prima del reailizzo; e poich, in base alle osservazioni svolite nelle relazioni ministeriali alfa legge, insieme al presupposto del reruizzo deve ricorrere il carattere di certezza (della plusvalenza) -d~ modo che traspare come il realizzo sda preso in considerazione in quanto attributivo del carattere di certezza deMa plusvalenza -ne deriva che l'imponibilit subordinata al fatto che quel soggetto, in sede di formazione del bilancio, abbia di sua iniziativa atitribuito al cespite che esce dail patI1imonio sociale un valore maggiore di quello che aveva al momento nel quale era stato acquisito (in modo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA che, . in .. caso di permuta senza conguaglio, non ricorre il presupposto di tassabilit, o quantomeno la tassabilit resta allo stato pote~ziale, proprio perch nessuna plusvaienza stata iscritta iin bilancio).. e) Nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio, la legge (art. 119, secondo e terzo comma, del t.u.) prevede casi tassativi in cui l'ufficio pu procedere (solo) alla integrazione e correzione del!le impostazioni mancanti o tinesatte. L'ufficio, cio, pu fare ulteriori accertamenti al fine di individuare redditi che dn concreto non siano stati indicati ma che, secondo la fogge e dl principio della verit, avrebbero dovuto essere 1iscritti in bilancio, ma non pu -perch non lo prevede la legge -accertare iii valore realmente conseguito dal contribuente, sa!lva l'ipotesi che si tratti di procedere alla constatazione di una simulazione (nel caso della permuta, cio, non pu procedere ad accertare, contro il dato msultante dall':iscrizione in bilancio, dl valore del negozio). d) Da!J'applicazione di tali principi non deriva affatto la possibilit dell'evasione fiscale, ben potendo ila plusvalenza essere presa tin considerazione e assoggettata ailrimposta al momento finale dell'operazione e cio in sede .di alienazione del bene; e ci pienamente conforme alla legge, perch l'imposta di ricchezza mobile prescinde dail numero delle operaziOllli e dei passaggi di .11icchezza, e, in tema di plusva1erraa, .guarrida esclusivamente al risultato finale, identificato nella differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto e quello 11icavato dalla cessione. 3. -Si tratta ora di stabilire quanto gli affermati principi possono' giocare con rifenimento a una p'lusvalenza ravvvisata nel fatto dell'avvenuta fusione, per incorporazione, di una societ per aziom in una societ di analoga natura. Il contrasto giurisprudenziale al quale prima si fatto cenno ha tratto spunto, anche, dalle diverse definizioni che possono essere date dal fenomeno giuI1idiico della fusione per incorporazione di una societ in un'altra. ALiorquando il problema stato imposto in termini puramente civilistici si giunti (aderendo a una certa impostazione) a negare l'estinzione deMa societ incorporata e a ritenere, quindi, che il ,fatto deHa prosecuzione dei rapporti sociali originari in una pi ampia compsizione costituisce elemento per negare il presupposto della plusvalenza imponihll.e, ossia l'uscita del cespite dalla sooiet predetta. Ma quando l'analisi del problema stata condotta in aderenza ai principi detla norma tributaria si , per l'opposto, rilevato che nell'ambito del t.u. del 1958 la fusione sicuramente considerata come fenomeno estiintivo della societ destinata a fondersi (v., tin particolare, :l'art. 22, il quale prescrive che, nei casi di fusione di soggetti tassabili in base a!l biJanoio, la societ risultante dalla fusione e incorporante deve presentare, entro tre mesi, la dichiara2lione relativa a'lil'ultimo esercizio dei diritti estinti) e non semplicemente modificativo; di modo che, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 788 verificatasi quella estinzione, si verificherebbe, per ci solo, qu~la uscita del cespite della societ Jncorporata che ril primo presupposto del verificarsi della realizzazione della plusvalenza. Ora, ad avviso del Collegio non pu negarsi che una consistente parte di verit sia insita :in ciascuna delle due riassunte prospettazioni, quantomeno nel senso che nell'ambWt:o dii una controversia .tributaria possano venire in considerazione gli aspetti squisitamente civili del fenomeno dii fusione, con la conseguente necessit di far ricorso, per risolvere i relatiivi problemi, agli apporti che la dottrina e la giurispru denza hanno dato in questo campo. Non v' dubbio, perci, che quando debbano essere riguaroati gli aspetti strettamente tributari della questione (quali, ad esempiio, l'individuazione del soggetto d'ione d'urgenza tanto da far ritenere che hl Sindaco lo ivi, 1984, I, 679 (con riferimento all'art. 71 legge 25 giugno 1865, n. 2359); T.A.R. Toscana 14 gennaio 1984, n. 7, ibidem, 1984, I, 995. Richiedono, poi, in conformit della decisione in rassegna, un'espressa motivazione, T.A.R. Emilia-Romagna 7 maggio 1975, n. 194. Trib. Amm. Ree:. 1975, I, 2127; T.A.R. Piemonte 23 giugno 1981, n. 482, ivi, 1981, I, 2553; T.A.R. Toscana 2 luglio 1981, n. 301, ibidem, 1981, I, 2714; T.A.R. Piemonte 13 luglio 1983 n. 477, Trib. Amm. Reg. 1983, I, 2423. La necessit della motivazione esclusa da T.A.R. Piemonte 16 dicembre 1980, n. 1148, Trib. Amm. Reg. 1981, I, 444; T.A.R. Lombardia -Milano 4 marzo 1981, n. 261, e 1 aprile 1981, n. 442, ivi, 1981, I, 1614 e 1658; T.A.R. Toscana 30 settembre 1981, n. 378, ibidem, 1981, I, 3367; T.A.R. Lombardia Milano 4 dicembre 1981, n. 1532, Trib. Amm. Reg. 1982, I, 492; T.A.R. Liguria 15 aprile 1982, n. 194, ivi, 1982, I, 1551; T.A.R. Sicilia -Catania 5 aprile 1982, n. 161, ibidem 1982, I, 1705; T.A.R. Campania 12 aprile 1983, n. 334, Trib. Amm. Reg. 1983, I, 1669; T.A.R. Puglia -Bari 30 maggio 1983, n. 296, ivi, 1983, I, 2270; T.A.R. Puglia -Lecce 12 dicembre 1983, n. 401, ibidem 1984, I, 1101. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO 820 abbia ignorato e abbia inteso invece servirsi di competenze diverse (quelle di cui all'art. 106 citato) che non gli spettavano. In materia di termini risultano pure violati da parte del Comune quelli fissati dal decreto di approva:z;ione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilit (decreto del Magistrato per il Po di Parma n. 13080 deill'8 ottobre <1980), che statuiva ~art. 3) che ai sol:i fim.!i espropiriativi i lavori e le procedure di esproprio avevano... termine entro il 31 dicembre 1984 . Il decreto d'occupazione d'urgenza in esame ha, infatti, stabilito (art. 2) che l'occupazione avrebbe potuto essere protratta fino a 5 anni dalla presa di possesso degli immobili (e cio fino ail 1987) e quindi ben oltre la data ultima prescritta per ii.I compimento degli espropri. N la circostanza che il Comune avrebbe potuto ottenere una proroga del termine indicato nel provvedimento del Magistrato alle acque del 1980 (cos si legge a pag. 21 della comparsa conalusionale del Comune) pu evidentemente comportare la legittimit della fissazione di tempi successtivi aU'epoca per intanto determ~nata come ultima; solo dopo l'auspicata proroga poteva semmai i[ Comune agire in conseguenza. Del resto anche la determinazione del termine come possibilit di protrazione dell'occupa2lione fino a 5 anni si rivela iiUegittima perch con ci si dimostra che l'Amministrazione non ha operato un concreto e specifico apprezzamento delle particolari circostanze di fatto al fim.e di stabilire il tempo occorrente per l'esecuzione di lavori, ma si genericamente e senza motivazione alcuna rifatta a,l termine massimo di 5 anni che l'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 fissa come limite all'esercizio del potere dell'Amministrazione. Sicch !in definitiva la durata della occupazione non stata determinata dalle esigenze effettive dell'intervento da operarsi, ma daMa intenzione deihl'Amministrazione di prolungarla comunque fino al periodo massimo ammesso. (omissis) TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 21 seHembre 1984, n. 20 -Pres. Pratis -Rel. Reggio D'Aci -ENEL (avv. Bortoluzzi ed E. Conte) c. ing. designato Prov. Verona del Magistrato delle .acque (avv. deHo Stato Fiumara), Cartiere di Verona S.p.A. e Cartiere Fedrigoni S.p.A. (avv. Boneschi e Lais). Acque -Acque pubbliche -Competenza e giurisdizone -Cognizione diretta del Tribunale superiore -Ricorso contro ordinanza di ammissione ad istruttoria -Sussiste -Presenza di questioni preliminari o incidentau di diritto soggettivo -Irrilevanza. (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 28; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 197). Acque -Acque pubbliche -Concessione -Amissione ad istruttoria -Immediata impugnabilit. (T.U. 11 dcembre 1933, n. 1775, art. 7). PARTE I_, SEZ. VII, Gll'RIS. IN MATERIA DI ACQJ;E ED APPALTI PLBBLICI 821 Acque -Acque pubbliche -Concessione -Ammissione ad istruttoria in concorrenza -Domande di voltura o rinnovo -Illegittimit. (T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 7, 25 e 30). Appartiene alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche il l'icorso proposto contro l'ordinanza che animette ad istruttoria domande di concessione n la giurisdizione del Tribunale esclusa nel caso in cui, per risolvere la questione se il concorrente ammesso potesse o no partecipare all'istruttoria, si debba stabilire se esiste o meno in capo a quello un diritto soggettivo, trattandosi al pi di questione da decidere in via incidentale (1). L'ordinanza che ammette ad istruttoria in concorrenza tra loro domande di concessione di acque pubbliche costituisce un provvedimento ed immediatamente impugnabile (2). illegittima l'ordinanza che ammette ad istruttoria domanda non intesa a una nuova concessione d'acqua pubblica, ma alla voltura o rinnovo di precedente concessione (3). (omissis) Vanno in via preliminare esaminate le questioni di giur.isdizfone e di inammissibiilit del ricorso per carenza d'interesse proposte dalle parti resi.stenti (dailla Cartiera Fedriigoni la prima e da tutti gli opponenti la seconda). Per ci che concerne !a giurisdizione, 1l'assunto secondo cui nella specie si farebbe questione di diritti soggettivi -dovendoSli discutere se titolare della Concessione fosse ~l Consorzio Camuzzoni ovvero i soci pro-quota del Consorzio stesso nonch se Je due Societ abbiano o meno diritto al Ilinnovo in loro favore delle due com::essioni di piccdle demvazioni di cui erano gi titolari -e non gi di interessi legittimi non pu essere condiviso. L'oggetto immediato del presente giudizio, infatttl, cos come risulta d'al ricorso introduttivo presentato dall'ENEL, costiitwto dailila richiesta di annullamento dell'ordinanza n. 2 emessa in data 3 gennaio 1981 dell'Ingegnere designato per la provdncia di Verona e relattlva all'ammissione a istruttoria a fini concesfilvd, delle domande di deriva (1-3) L'immediata impugnabilit dell'ordinanza di ammissione ad istruttoria in concorrenza -enunciata dalla seconda massima - da lungo tempo affermata dalla giurisprudenza: cfr. Trib. Sup. Acque 1 giugno 1966, n. 16, Foro Amm. 1%6, I, 1, 483; Trib. Sup Acque 29 maggio 1969, n. 16, Cons. Stato 1969, II, 621. Per varie fattispecie in cui si discusso della sussistenza di un interesse alla impugnazione, cfr. Cass., 7 ottobre 1969, n. 3194, in questa Rassegna 1969, I, 965; Trib. Sup. Acque 27 ottobre 1977, n. 32, ivi 1978, I, 394; Trib. Sup. Acque 6 maggio 1980, n. 110, e 19 gennaio 1974, n. l, ibidem, 1980, I, 861 e 11974, I, 499, relative alla carenza di legittimazione dei proprietari di aree interessate dalle opere da costruil1Si per stabilire la derivazione, rispetto ai quali l'ordinanza rileva come atto preparatorio ordinato alla dichiarazione di pubblica utilit; Trib. Sup. Acque 6 maggio 1980, n. 11, Cons. Stato 1980, II, 746. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione d'acqua dal fiume Adige in localit Chievo del Comune di Verona. Ci stante evdente come di fronte al provvedimento fo parola, che costituisce il primo atto dell"iter procedimentale previsto per farsi foogo aLla concessione di acqua pubblica, gli interessati non vantino n possono vantare diritti di sorta, non avendo essi capacit di avanzare pretese di nessun genere, ma essendo semmai titolari. di una legittima aspettativa al corretto uso, da parte dell'autori1t, del potere concessorio. N muta tale situazione la circostanza che si possa, in ipotesi, far questione dell'idoneit o meno di un certo soggetto a partecipare alla istruttoria per la concessione d'acqua pubblica facendo leva sull'esistenza o !inesistenza in capo ad esso delila titolarit di un diritto soggettivo; tratterebbesi nella specie di controversia che comunque non costtituirebbe l'oggetto principale del giudizio (determinato dalla legittimit d'ammissione all'istruttoria), ma tutt'al pi una questione pregiudiziiale o incidentale la cui risoluzione potrebbe essere in ipotesi necessaria per pronunciare sulla questione principale di competenza di questo Tribunale (art. 28 r.d. 26 g!iugno 1924 n. 1054 e art. 197 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775). Quanto all'interesse ail rkorso ben vero quanto sostengono gli opponenti -che cio, nella specie, l'ingegnere designato per la provincia di Verona ha, proprio con l'ordinanza impugnata, dato espressamente atto che le domande presentate dalle Cartiere di Verona e Fedrigoni non costituivano istanze d!i concessione d'acqua -ma altrettanto vero che l'affermazione !in parola contenuta neLla parte motiva e preliminare del provvedimento, mentre il dispositivo di quest'uil.1timo nel senso di ammettere a istruttoria, ai sensi dell'art. 7 e ss. del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, tutte le domainde presentate (iVli comprese quel!le dehle due Cartiere) e ci allo scopo di porle tra loro in concorrenza in relaz!ione ailla derivazione d'acqua considerata. Ci sufficiente per radicare nell'ENEL, presentatore anch'esso di una autonoma domanda, l'interesse a contestare Ja legittimit del provvedimento. Questo Tribunale ha, infattli, pi volte avuto modo di affermare che l'ordinanza di ammissione ad istruttoria delle domande di concessione di derivazione di acque pubbliche, emessa ai sensi dell'art. 7 del t.u. n. 1775 del 1933, produce l'effetto procedimentale di prepara2lione del provvedimento concessorio ed immediatamente impugnabile da parte di chi si dolga dell'uso fatto del potere di ammissione ad istruttoria lamentando, ad esempio, l'ammissione dell'altrui domanda. Nel merito appare fondato e assorbente il primo motivo del ricorso con il quale l'Ente ricorrente lamenta la violazione del citato art. 7 per essere '1e due domande delle Cartiere, ammesse a istruttoria, dirette non gi a ottenere una nuova concessione d'acqua, ma la voltura in proprio favore e pro-quota della precedente concessione di cui era iO!lle iiJ giudice d'appeililo ha affermato che la prova del concorso morale in delitti inquadrabili in un geneI1ico programma di una associazfone criminosa possa essere desunta dal vincolo derivante dalla sola partectipazione a tale sodalizio, qualora, per i rapporti interpersonali, ciascuno dei soggetti eserciti una arttiva infl.uenza sU!ll'altro, orientandone, rafforzandone ed agevolandone i propositi criminosi. Siffatta affermazione, nella sua astratta formulazione -ed anche, come si vedr nella concreta applicazione che ne ha fatto il giudice d'appello -coinvolge automatieamente, come concorrenti moralti, in tutti i reati commessi, entro .1l'ambito dei fini del sodaltizio criminoso, tutti i partecipanti al soda:lizio stesso, purch abbiano avuto rapporti non occasionali con gli autori materiali dei reatti. Pertanto non pu essere condivisa, perch contrasta con i princ1p1 fondamentali del vigente ordinamento guridlico penale, che hanno trovato anche solenne affermazione nel primo comma dell'art. 27 della Costituzione, il quale proclama che la responsabilit penale personaile; nonch con l'autonomia dei deliitti associativi in genere e dclla banda armata in particolare, della quale si risponde unicamente per averne fatto piairte (Jo dispone espressamente l'iairt. 306 c.p. con le parOile per ci solo ), con la conseguenza che come, da. un lato, la partecipazione alla banda armata non esclusa dal fatto che ti.[ partecipante non abbia commesso alcuno dei reati genericamente programmati, cos, d'altro RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 830 lato, la sola partecipazione al sodalizio criminoso non implica necessariamente il concorso nei delitti, pur rientranti nel generico programma criminoso, commessi da altri partecipanti, che ne rispondono personalmente unitamente al delitto associativo. Deve essere, quindi, riaffermato il principio che anche in tali casi il concorso di persone nel reato, prev; isto dall'art. HO c.p., non SI sotooae a[le regole rprobatorie proprie del processo penale e che pu essere ritenuto soltanto se risult. provato. Ovviamente la prova, in applicazione del principio del libero convincimento del giudice; pu essere desunta anche da iindizi e presunzioni, come da tutte 1le cosiddette prove cnitiche ed indirette, a condizione che gli elementi indiretti, giudizialmente accertatd -ossia costituiti da fatti certi nella loro esistenza -risultino, attraverso un vaglio accurato ed una logica coordinazione, con compiuta e rigorosa ddsamina critica, gravli, univoci e convergenti, sicch possano confluire, nel loro complesso, in un giudizio dii certezza del fatto ignoto cui l'indagine diretta. Quanto all'indagine probatoria diretta ad accertare la partecipazione ori:minosa di una persona nel !I'eato, devono 1essere >tenuti presenti ii principi iin materia di concorso di persone nel reato, previsto nel nostro ordiinamento con riferimento ad una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicch gli atti dei singoli sono nello stesso tempo loro propri ed anche degli altri. Perch ricorra tale concorso mentre non ha rilevanza in quale fase -iideazione, organizzazione ed esecuzione -della condotta criminosa l'atto del singolo intervenga (quindi basta !':intervento anche in una sola di dette fasi) e non richiesto che l'atto sia indispensabile ai fini della realizzazione dell'evento, sempre, invece, necessario: sotto l'aspetto oggettivo che tra gli atti dei singoli sussista una connessione causale rispetto all'evento; sotto l'aspetto soggettivo che ciascuno sia consapevole del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che hl singolo volontariamente e coscientemente apporti ill suo cont11ibuto, materiale o unicamente psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto. Entro quest'ambito l'apporto del singolo pu presentarsi anche sotto il profilo della determinazione e del rafforzamento o dell'agevolazione dii uno specifico proposito criminoso di ailtri, senza nemmeno che sia necessario un previo accordo, dato che l'adesione all'altrui condotta, purch non successiva ailil'esecuzione del reato, pu essere anche istantanea. Ma anche sotto ta!le profilo sempre necessario dimostrare che il singolo abbia voluto quel determinato evento ed abbia ad esso -e non a generici iindeterminati propositi criminosi, pur se finalizzti ad un comune scopo -apportato consapevolmente un contributo causale. Ci posto, neLla specie il giudice d'appello, fuorviato dalla inesatta affermazione di prj,ncipio di cui si detto, ha ritenuto, da un lato, limrilev;an1li l'aooeutamenro di cirioostainze e fa valutazione di irisultam:e probatorie, che, invece, non potevano essere trascurate al fine di una PARTE I, SEZ. VIII, Glt:RISPR!JDEN:ZA PENALE ricostruzione completa della vicenda per poterne poi trarre le ,conclusioni giuridiche, e, d'altro lato, ha attribuito, in via presuntiva, significato decisivo ad elementi indiziari senza il necessario esame approfondito e completo. Infatti ha espressamente escluso la necessit di accertare se ~auto vettura Fiat 131, in sosta sul piazzale della staziione di Latina, fosse stata impiegata nell'eccidio di Patrica, come uno dei veicoli predisposti per assicurare la fuga degli autori del delitto; conseguentemente ha omesso totalmente di prendere in esame quanto in proposito aveva riferito, sia pure de reliato , Mairco Barbone (IJ qua[e ave~a app!l1eso che [',autovettura sarebbe stata estranea all'eccidio di Patrica) e di accertare se esistessero elementi obiettivi di collegamento tali da superare le informazioni che Barbone aveva ricevuto da altri. Eppure propmo tale collegamento era stato posto a base dell'accusa, come elemento concreto per ancorare l'azione di recupero delil'autovettura agli omicidi, anche se tale azione, effettuata dall'imputato dopo l'esecuzione del delitto, imponeva, comunque, un accurato e penetrante vaglio delle risUJl:tanze processuali al fine di accertare se rientrasse nello schema del ,concorso di persone nel reato, sia pure come assicuraZIone di aiuto data prima della consumazione del delitto, oppure riferibile ad una attivit di favoreggiamento personale. Inoltre Jl giudice di appello ha ritenuto fa responsabil!it a titolo di concorso negli omicidi e nei reati connessi, considerando: che la preminenza delll'imputato nel gruppo eversivo dimostrasse che Il collegamento operativo con Capone non poteva essere stato interrotto in relaz.ione allo eccidio di Patrica, che di quel gruppo stata la pi rilevante manifestazione; e che con la rivendicata militanza accanto ail Capone l'imputato in effetti avesse proolamato la volont, comune ad entrambi, diretta alla consumazione dell'efferata impresa criminosa. Tale motivazione -in definitiva unico sostegno aLla decisione in punto di concorso di persone nel reato -si presenta: non sorretta da un adeguato vaglio de11e risultanze processuali, delle quaH alcune vengono del tutto trascurate, pur essendo rilevanti nella necessaria disamina, compiuta e rigorosa, degli elementi indiziari posti a base della decisione; contraddetta da ailtri accertamenti della stessa sentenza; illogica nella parte finale. Anzitutto, nell'ambito dell'argomentazione del giudice di appello, la ritenuta ip11eminenza ,di Cfilliam Sebreg0111di nell'orgamzziazione ,evers!va, sul piano log.ico richiedeva, per avere rilevanza ai fini del concorso morale nel reato, l'accertamento sia del ruolo effettivamente svolto e sia dell'appartenenza non solo ad un gruppo ristretto ma anche allo stesso gruppo di Capone e degli altri autori materiali dell'impresa criminosa. Quanto al ruolo lo stesso giudice di appello ha accertato, in base a puntuali risultanze processuali, che Ceriani Sebregondi svolgeva fun RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO zioni di coMegamento in sede nazionale tra i vani gruppi eversivi costituenti le formazioni combattenti comuniste ed operanti sfa nel settent: rtione che nel meridione d'Italia. Quindi il giudice per pervenire a quelle conclusioni, doveva accertare l'adempimento .anche di funzioni diverse oppure spiegare le ragioni per fo quali quell'unico ruolo imponesse, da un lato, neessriamente la partecipazione, od ailmeno l'assenso preventivo, aille decisioni dei singoli gruppi e si conciliasse, d'altro lato, con 1l'appartenenza al gruppo di Capone, tanto pi in constidera:lli.one del fatto che, secondo gli accertamenti dello stesso. giudiice di appello, Capne. e gli altri autori materiali risiedevano a Napoli, meritre Ceriani Sebregondi risiedeva a Roma. Poich, sempre secondo gli accertamenti dcl giudice d'appello, Valentino e Biondi, dopo quell'impresa criminosa nella quale aveva trovato la morte per imperizia degli esecutori, anche il loro compagno Capone, si erano trasferiti a Roma, ove erano poi trasmigrati nelle b:rtigate rosse, doveva lo stesso giudice porsi il quesito,. che, invece, ha del tutto trascurato, se hl possesso delile chiavi originali dell'autvettura Fiat' 131 da parte di Ceriani Sebregondi, residente in Roma, non trovasse una spiegazione diversa da quella di un possesso anteri.ore alila consumazione del delitto; dal quale soltanto sarebbe stata deducibile una precedente stretta unit operativa con Capone, in possesso di una copia di dette chiavi. Non senza considerare che, ~n un processo di natura !indiziaria, di fronte alle specifiche deduzioni difensive che contestavano, nei motivi di appello, l'identit tra le chiavi rispettivamente in possesso deltl'imputato e di Capone, il giudice d'appello, sfa pute al fine di dimostrarne l'infondatezza; non poteva esimersi dal prenderle in considerazione. Infine il giiudice d'appello non ha spiegato per quaJ.e ragione la rivendicata comune militanza con Capone, correttamente ritenuta valida ai fini deM'appartenenza di entrambi alla banda armata formazioni combattenti comuniste, debba anche assumere il significato di una p.roclamazione cli un concorso cniminoso nell'eccidio dii Patrica, sicch taile conclusione si configura, in mancanza della necessaria adeguata spiegazione, come un vero . e proprJo salto logico. Ed appena il caso di aggiungere che finanche l'approvazione dell'operato di altri successiva alla consumazione del reato non costituisce, da sola, concorso nel reato, ma pu eventualmente, qualora ricorrano i requisiti richiesti, configurare un autonomo delitto, quale ad esempio l'apologia nelle varie ipotesi criminose previste dal codice penale (artt. 303, comma secondo, oppure art. 327, seconda potesi, oppure 414, comma terzo, c.p.) o da leggi speciali (art. 4 Jegge 20 giugno 1952 n. 645); che, nella specie, l'approvazione, ed anche l'esaltazione, dell'impresa criminosa trovava, peraltro, spiegazione nel comune generico programma crimi PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE noso della banda armata, sicch da essa soltanto non poteva essere desunto il concorso nel reato. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai capi pi sopra precisati, con rnnvio, ad aJ.tra corte di assise di appello, che 1si reputa designare fo queMa di Perugia. Il giudice di nnvio, nei limiti dell'annultlamento parziale ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, provveder per il resto illl piena Jibert ad accertare, dopo pi accurato e completo va~io delle risu1tanze processuali, quale delle varie tipotesi, anche aJ.ternative, prospettabili sia stata realizzata ne:fila specie, traendone, anche in relazione alle questioni conseguenzia~i, ,tutte le necessarie conseguenze giuridiche. (omissis) I I ~ ~ r. PARTE SECONDA \ RASSEGNA DI DOTTRINA DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO GABRIELLA VENTURINI, Sulla diretta applicabilit delle norme del G.A.T.T., in Rivista di Diritto Internazionale n. 4/83, pp. 784-825. Nell'articolo si affronta, con ampi riferimenti di giurisprudenza, il problema della applicabilit nell'ordinamento interno delle norme GATT con riferimento alla successiva emanazione di norme statali contrastanti con quelle pattizie ed alla c.d. presunzione di conformit del diritto interno al diritto internazionale; si .esaminano quindi i requisiti richiesti alla normativa GATT affinch abbia diretta efficacia nell'ordinamento interno, nonch il problema della natura ed efficacia della clausola di riserva limitativa e di altre specifiche pattuizioni: tutto ci alla luce dei rapporti con la normativa comunitaria e delle pi recenti pronunzie della Corte di Giustizia CEE. (M. Salvatorelli). DIRITTO COSTITUZIONALE GIULIO CoRREALE, La legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti a sollevare questioni di legittimit costituzionale ed i limiti del sindacato di legittimit: aspetti problematici, in Giurisprudenza Costituzionale 1983, pag. 1544. L'A., nella nota alla decisione della Corte dei conti -adunanza del 27 maggio 1983 -pone l'accento sull'orientamento pi volte espresso dalla Corte Costituzionale (da ultima sent. 12 novembre 1976, n. 226) in ordine al riconoscimento della legittimazione della C.d.c. a sollevare questioni di legittimit costituzionale quando essa eserciti la sua funzione di controllo su atti puntuali oltrech nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Passa poi ad esaminare gli aspetti problematici relativi ai limiti del sindacato di legittimit della Corte stessa. (N. Palmieri). GAETANO D'AURIA, L'organizzazione dei ministeri: norme e prassi applicative, in Riv. Trim. dir. pubbl. 1983, pagg. 1347 s.s. L'Autore, esaminata preliminarmente la nozione teorica di attivit organizzativa della P.A., ne tenta una ricostruzione storica a partire dall'epoca della costituzione c.d. oligarchica, ossia dal 1848. Particolare attenzione viene dedicata al problema delle fonti, in quanto a giudizio dell'Autore la materia dell'organizzazione si pone ai confini tra la legge ed il regolamento. Con riferi mento alla normazione primaria sono esaminate le varie leggi di delega per 78 RASSEGNA DELL'AVVOCATUR~ DELLO STATO la riforma dell'amministrazione statale, il d.P.R. 748/72 sulla dirigenza ed il d.P.R. 617/77 sulla soppressione di uffici centrali. Con riferimento a quella secondaria l'Autore tratta della categoria dei regolamenti organizzatori ai sensi della legge n. 100/26 e dell'art. 97 Cost., soffermandosi sulla giurisprudenza costituzionale in materia. (V. Nunziata). GIUSTINO D'ORAZIO, In tema di rapporti tra Presidenza della Repubblica e Governo nella pi recente esperienza costituzionale italiana, in Riv. Trim. dir. pubbl. 1983, pagg. 1181 ss. L'Autore, traendo spunto dalle vicende politiche del periodo 1978-82, sottolinea il maggior grado di presidenzialit ,, delle ultime crisi di governo, esaminando lo stato della dottrina in merito alla natura (parlamentare e non) delle stesse. Sempre in base alla prassi costituzionale di questi ultimi anni, vengono descritti gli ambiti di intervento del Presidente della Repubblica in materia di controllo sugli atti del Governo ex art. 87 Cost. e specificamente in materia di decreto-legge, esaminandosi infine il contenuto dei pi recenti messaggi di rinvio alle Camere. (V. Nunziatd). AMEDEO FRANCO, Natura e profili costituzionali del canone di abbonamento nel quadro del rapporto di utenza radiotelevisiva, in Giurisprudenza Costituzionale 1983, pag. 1629. L'A. trae spunto dalla vicenda giudiziaria dei cittadini di Marcheno per analizzare la natura e i presupposti dell'obbligo di pagamento del canone di abbonamento nel quadro del rapporto di utenza radiotelevisiva. In particolare si sofferma sulla evoluzione della normativa e sullo stato attuale della disciplina, sulla natura e presupposti della licenza d'uso e della tassa di concessione governativa, sugli abbonamenti alle radioaudizioni, per poi passare ad analizzare criticamente le tesi che riconoscono al canone di abbonamento la natura di imposta o tassa o tributo in genere. L'A. esclude, infatti, che il canone abbia natura tributaria ed auspica in proposito maggiori approfondimenti dottrinari, ripensamenti giurisprudenziali e razionalizzazioni e semplificazioni da parte del Legislatore nel settore. Afferma la necessit del presupposto della possibilit di godimento individualizzato del pubblico servizio radiotelevisivo. L'articolo termina con ulteriori considerazioni sulla questione di costituzionalit sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 14 maggio -27 settembre 1982. (N. Palmieri). GIORGIO LoMBARDI, Riproduzione transitoria di norme illegittime ed elusione di giudicato costituzionale tra Junctim-Klausel e serio ristoro'" in Giurisprudenza costituzionale 1983, pag. 1338. L'articolo trae spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale del (15) 1 luglio 1983, n. 223, per trattare del contrasto che insorge tra Corte e Legislatore quando quest'ultimo tenda a disapplicare o a sospendere l'efficacia delle pro PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA nuncie di quella riproponendo le norme dichiarate illegittime. Il problema affrontato, in particolare, con riferimento all'annoso problema dell'indennizzo in materia espropriativa. Esaminato l'attuale ruolo assunto dalla Corte di legislatore sussidiario, l'A. passa in rassegna, nelle esperienze straniere, i diversi effetti di pronuncie di incostituzionalit per giungere, alla luce di esse, a criticare la proposizione da parte del Legislatore italiano di soluzioni provvisorie e temporanee. Aderisce al contenuto della sentenza che vede nell'indennizzo la realizzazione di un serio ristoro commisurato al valore di mercato del bene assoggettato ad espropriazione. (N. Palmieri). STELIO MANGIAMELI, Indennizzo e serio ristoro, ovvero: della impossibilit di dare un seguito legislativo ad una sentenza-indirizzo della Corte costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale 1983, pag. 1347. Con nota alla sent. della Corte Costituzionale del (15) 1 luglio 1983, n. 223, l'A. analizza i passaggi logici e la motivazione della stessa, confrontandola con altre pronuncie in cui la Corte si ugualmente determinata, almeno nell'impostazione dei problemi. Criticata la nozione di serio ristoro come contenuto che il legislatore dovrebbe prendere in considerazione per l'indennizzo espropriativo, stante la indeterminatezza e la elasticit e la non facile aoolicazione concreta di tale nozione, vede in auesta orooosta della Corte uno straripamento dai suoi compiti naturali. Conclude, dopo aver esaminato varie dottrine, proponendo come base per la determinazione dell'indennizzo il valore reale del bene. (N. Palmieri). SERGIO MArrARELLA, Il bicameralismo, in Riv. Trim. dir. pubbl. 1983, pagg. 1161 ss. L'Autore analizza dettagliatamente il sistema parlamentare italiano, esaminando le ragioni che indussero l'Assemblea Costituente all'adozione di questo sistema e le sue attuali disfunzioni, prevalentemente dovute alla sostanziale identit dei poteri esercitati e della struttura rappresentativa delle due Camere. Segue un esame ragionato delle principali proposte di modifica suggerite negli ultimi anni. (V. Nunziata). VINCENZO ZENO-ZENCOVICH, Legittimit del suggellamento dell'apparecchio radiotelevisivo e natura giuridica del cosiddetto canone R.A.I., in Giurisprudenza Italiana 1984, III, 1, col., 179 ss. L'autore trae spunto da una recente decisione del TAR della Lombardia (25 maggio 1983, n. 1040) per ricostruire la storia della legislazione e tracciare le linee generali dell'attuale situazione normativa in materia di canone radiotelevisivo. ' .. ;,~ 80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pur dopo aver rilevato che, con consolidato orientamento, la giurispru~ ,.' denza (ed in particolare quella della Corte di Cassazione) ribadisce la natura {: di tributo del canone radiotelevisivo e l'obbligo del suo pagamento per il mero f: fatto della detenzione -cos facendo proprie, sul punto, le tesi e le argot mentazioni tradizionali dell'Avvocatura dello Stato -l'Autore suggerisce al i\ lettore spunti di riflessione critica, proponendo una diversa qualificazione dell'istituto tolto in esame. ~ In particolare, richiamate le posizioni dottrinali che attenuano il momento ~ tributario, dando al contrario rilevanza al momento contrattuale-privatistico, l'Autore propone di riconoscere al canone radiotelevisivo la natura di corrispettivo per la prestazione fornita dalla RAI e la sua qualit di prezzo amministrato" La soluzione proposta consentirebbe di risolvere in senso positivo il pro I blema della possibilit giuridica di sottoporre a suggellamento i soli canali della RAI, lasciando liberi gli altd, nonch consentendo gli usi alternativi ,; I del televisore. (A. Palmieri). I I RAPPORTI FRA GIURISDIZIONI 1 LUIGI GIAMPAOLINO, Ripartizione di giurisdizione tra Consiglio di Stato e Corte i dei Conti in materia pensionistica, in Rivista della Corte dei Conti, gennaio aprile 1983, I, 248-250. I Ogni -controversia vertente sul rapporto pensionistico del pubblico dipendente rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, anche se concernente il recupero di somme indebitamente erogate al pensionato. (E. Figliolia). DIRITTO AMMINISTRATIVO MICHELE ANNUNZIATA, Disciplina delle cave secondo la normativa vigente, da Il Foro Amm.vo n. 12, dicembre 1983, pag. 2513. L'articolo esamina lo stato attuale della normativa inerente alle cave e l'elaborazione che dottrina e giurisprudenza hanno fatto delle principali que stioni che si pongono nella materia. In particolare, l'Autore tratta il problema della necessit o meno (a seconda del diverso inquadramento che venga dato all'attivit estrattiva rispetto alle nozioni di costruzione, di trasforma zione urbanistica ecc.) della concessione edilizia, e giunge alla conclusione negativa. Si riporta il sommario: 1. Le cave nel regime urbanistico. Limiti e metodo d'indagine. 2. La nozione di costruzione nella dottrina e nella giurisprudenza, con riferimento alle cave. PARTE II, R~SSEGNA DI DOTTRINA 3. La nozione trasformazione urbanistica nella legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le cave. 4. La legislazione regionale in materia di cave. 5. Le opere di impianti necessari per l'attivit estrattiva e loro regime urbanistico. 6. Abusi edilizi da parte del titolare della cava. 7. Teorie contrastanti e loro diverse conseguenze. 8. Nostra opinione. 9. Urgenza di intervento legislativo per disciplinare le cave dal punto di vista urbanistico. (A. D'Elia). PIETRO CARNEVALE, La legge quadro sul pubblico impiego. I poli della nuova normativa, in T AR, gennaio 1984, parte Il, pp. 21-31. L'autore delinea brevemente gli aspetti principali della nuova normativa, soffermandosi in particolare sulle materie delegificate, oggetto di contrattazione collettiva, e sui principi normativi di omogeneit in materia di pubblico impiego. (M. Salvatorellz). GAETANO CAROTENUTO, L'intervento del giudice nella tutela dell'ambiente, in Impresa, Ambiente e Pubblica Amministrazione, 1982, 91-99. L'autore esamina l'attivit di contemperamento di interessi contrastanti propria dello Stato (come legislatore, amministratore e giudice), in tema di industrie insalubri, nell'ambito dei limiti posti dalla Costituzione (artt. 32, 41 e 2) e alla luce dell'art. 216 T.u.l.s. e della legge Merli, nonch dell'art. 844 e.e.; concludendo nel senso che proprio questa ultima norma, una volta superata la fase dell'identificazione della posizione giuridica soggettiva, lo strumento pi duttile e sapiente di tutela. (G. Palmieri). ALBERTO DE ROBERTO, Appunti in tema di silenzio-rigetto, in Rivista Amministrativa .della Repubblica Italiana, 1984, 197 ss. Dopo aver tracciato un breve excursus sull'evoluzione storica dell'istituto, soffermandosi in particolare sull'art. 5 del T.U. n. 383/34 e sugli artt. 6 del d.P.R. 1199/71 e 20 del d.P.R. 1034/71, nonch sulle note pronunce dell'Adunanza Plenaria n. 8/60 e n. 4/78, l'Autore sottopone a critica l'impostazione seguita da quest'ultima decisione. (V. Nunziata). PIER GIORGIO FERRI, Il Ministero dell'Ecologia, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 1984, 226 ss. L'Autore esamina struttura e compiti del Ministero dell'Ecologia, sottolineando come la legge istitutrice non abbia semplicemente attuato una riorganizzazione di funzioni gi esistenti, ma si sia posta l'ambiziosa finalit di RASSF.GNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 82 fondare, secondo una visione organica, una funzione pubblica di tutela dell'ambiente. Viene cos messo in evidenza lo sforzo legislativo di intervento nel settore dell'assetto e utilizzazione al territorio, anche attraverso un richiamo coordinato al d.P.R. 616/77. Analogamente, e pi diffusamente, viene trattato il pi generale profilo della tutela ambientale, da un lato aderendosi a quell'impostazione dottrinale che ne nega la natura di materia organica, definendolo invece come un connotato finalistico che prevede i pm disparati settori del diritto, dall'altro sottolineandosi per l'opportunit di un assetto organizzativo unitario. (V. Nunziata). MICHELE UMBERTO FRANCESE, Brevi note sull'oggetto del giudizio amministrativocontabile, in Rivista della Corte dei Conti, gennaio-aprile 1983, III, pp. 2%-301. L'illecito amministrativo costituisce fattispecie diversa da quella dell'illegittimit dell'atto amministrativo. Nel giudizio in esame non possibile fare applicazione n dell'istituto della disapplicazione di cui all'art. 5, legge 2245/1865, all. E, n sono operanti i limiti di cui agli artt. 4 e 5 stessa legge. L'indagine di questo giudizio consiste nell'accertamento dell'attivit dolosa o colposa realizzata dall'impiegato, e non sulla eventuale irrazionalit delle scelte da questo operate. (E. Figliolia). GIUSEPPE GRECO, Come la normativa di origine europea incide sulle posizioni soggettive di accesso e/o sulla legittimazione dei privati a negoziare con la pubblica amministrazione, da Il Foro Amministrativo n. 12, dicembre 1983, pag. 2526. Si esamina l'influenza che la normativa comunitaria ha sulla discipliina interna della contrattazione :ka privati e P.A., e che si manifesta attravel.'so il perseguimento della par condicio dei privati di tutti i Paesi membri della Comunit che vogliono stipularr-e con l'Amministrazione di ciascuno di detti Paesi. Tra i mezzi per l'attuazione della par condicio vengono in rilievo la pub blicit dei 1Sandi di gara, l'estensione soggettiva ed oggettiva dell'applicazione delle normative di origine comunitaria, la diversa qualificazione di alcune posizioni soggettive private, e la disciplina dell'appalto-concorso e dell'albo nazionale dei costruttori. Si esaminano infine i vari profili di una figura derivata dal sistema anglo sassone, la Joint venture, ossia il raggruppamento temporaneo di imprese. (A. D'Elia). TEODORO KLITSCHE DE LA GRANGE, Gli organi amministrativi straordinari, in Il Consiglio di Stato, 1984, n. 3 (marzo), pagg. 431-49. L'A., si sofferma ai fini della precisa definizione dell'organo amministrativo straordinario, sui problemi connessi alla individuazione dell'Autorit costituzionale straordinaria. PARTE II, RASSEGNA DI DOTl'RINA Operate talune precisazioni circa i rapporti fra altri istituti cli emergenza e gli organi in esame, illustra brevemente le funzioni pi frequentemente ad essi affidate, taluni principi ad essi relativi, la tipologia che pu farsene rispetto alle competenze, alla discrezionalit ecc. L'A. infine trae spunto dall'analisi effet tuata per talune considerazioni generali sull'ordinamento giuridico. (G. Lancia). ANDREA LuGO, Giudizio di ottemperanza ed esecuzione per rilascio, in Giustizia civile, aprile 1984, pp. 1376-1378. A seguito della sentenza n. 15/83 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si svolgono alcuni brevi rilievi sulla progressiva estensione -ad opera della giurisprudenza -dell'area di utilizzazione del giudizio cli ottemperanza, in alternativa con i rimedi esecutivi ordinari, per l'esecuzione di sentenze di condanna a carico della P.A. (M. Salvatorelli). FORTUNATO PAGANO, Riflessioni sui programmi poliennali di attuazione, in Riv; giur. ed., 1983, I, 1095. Sorta di bil>, al principio dell'arricchimento notliziale, alla problematica coesistenza tra diritto alla libert di stampa e diritto alla i tutela della dignit personale. (M. Salvatorelli). I I SEGNALAZIONI DI NUOVE PUBBLICAZIONI RECENSITE DALLE RIVISTE ESAMINATE I DIRITTO COSTITUZIONALE ALESSANDRO PACE, Stampa, giornalismo, radiotelevisione (Problemi costituzionali e indirizzi di giurisprudenza), Padova, 1983. L'Autore affronta la complessa problematica dei rapporti tra art. 21 della Costituzione e mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo alla stampa ed alla radiotelevisione. Il discorso argomentativo prende le mosse I I f ' PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA dalla individuazione del fondamento giuridico della libert e del diritto all'informazione, snodandosi nell'analisi della disciplina processuale del segreto professionale, per giungere alla trattazione dei difficili problemi costituzionali dell'informazione radiotelevisiva, compresi tra i profili inerenti all'" accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico e all'individuazione dei c.d. " diritti dell'utente . (V. Nunziata). DIRITTO AMMINISTRATIVO DIEGO CORJ\PI, Le Associazioni temporanee di imprese, Milano, Giuffr, 1983, pp. VIII-154. La monografia affronta la problematica delle associazioni temporanee d'impresa alla luce della storia della legislazione, della giurisprudenza e della prassi, soprattutto in riferimento agli appalti pubblici. (G. Palmieri). VIRGILIO ILARI, Impiego pubblico -Manuale teorico-pratico, Milano, 1983. Il volume, dopo una introduzione sul rapporto di lavoro subordinato, tratta nella prima parte del rapporto giuridico di pubblico impiego, evidenziandone la natura giuridica ed i caratteri essenziali. La seconda parte costituita da un modulario dei principali atti concernenti le vicende del pubblico impiego. In appendice sono indicate le principali fonti di leggi in materia. (V. Nunziata). Lucio MAROTTA, I nuovi profili dell'espropriazione pel' pubblica utilit, Padova, Cedam, 1983, pp. 173. Oltre a ripercorrere le tappe successive alla ben nota sentenza della Corte Costituzionale n. 5/80, la monografia analizza il problema della occupazione illegittima della P.A., condividendo appieno i principi espressi dalle Sez. Un. della Cassazione nella recente e anch'essa ormai ben nota sentenza 26 febbraio 1983, n. 1464. (G. Palmieri). LUIGI PAP:M.NO, Il funzionario delegato, Editrice Compositori, Bologna 1984, pp. 512. L'opera, giunta alla terza edizione, una completa guida tecnico-amministrativa del funzionario delegato. (G. Lancia). 88 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO R. POGGI, Rassegna di giurisprudenza sull'urbanistica, secondo aggiornamento al 31 dicembre 1982, Milano, Giuffr, 1983, pp. 1546. Nuova appendice della seconda edizione della nota Rassegna curata da Poggi. (G. Palmieri). FEDERICO TEDESCHINI, Turismo e pubblici poteri, ed. Angeli, Milano 1983, pp. 160. Trattasi di una raccolta di scritti vari, tutti aventi riferimento alla problematica del turismo nei rapporti con l'autorit pubblica, materia particolarmente trascurata dai .giuristi. (M. Salvatorelli). TITOMANLIO, PISELLI, SELLA, VIGNA, Appalto privato e pubblico, dizionario di giurisprudenza 1970-1982, Milano, 1983. L'opera esamina i profili giurisprudenziali dell'appalto relativamente ad un periodo indubbiamente fervido di elaborazioni sul punto. La consultazione si presenta molto agevole essendo stata la materia distribuita in pi di settecento voci e sottovoci. Ampie sono le indicazioni bibliografiche. (V. Nunziata). DIRITTO PENALE S. VINCIGUERRA, La riforma del sistema punitivo nella legge 24 novembre 1982, n. 689, ed Cedam, Padova, 1983, pp. 452. L'autore approfondisce alcuni aspetti della problematica scaturente dalla c.d. legge sulla depenalizzazione '" affrontando la materia con una suddivisione per argomenti. (M. Salvatorelli). DIRITTO SANITARIO VIRGILIO ANDRIOLI, Le unit sanitarie locali, Profili processuali e Jovene, Napoli, 1982, pp. 1-293. L'ispirazione di fondo dell'opera di verificare l'applicazione fondamentali del processo civile alle U.S.L. (G. Palmieri). sostanziali, delle norme I [: I: I I: ! PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA DIRITTO TRIBUTARIO ANTONIO CICOGNANI, L'imposizione del reddito d'impresa, Cedam, Padova, 1980, pp. 1-400. L'autore si propone il fine di determinare il pi esattamente possibile il concetto di reddito di impresa e di diversificare il concetto di reddito civile da quello di reddito fiscale, nonch di esaminare analiticamente le norme fiscali sul bilancio. (G. Palmieri). VARIE VINCENZO NAPOLETANO, Dizionario bibliografico delle Riviste giuridiche italiane, ed. Giuffr, Milano 1983, pp. 844. L'opera, giunta alla XXVI Edizione, aggiornata al 31 gennaio 1983 e porta i riferimenti di circa 10.000 tra studi, note e articoli, nonch di oltre 1.200 testi giuridici italiani e stranieri. (M. Salvatorelli). / ' RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI (*) D.P.R. 15 marzo 1984, n. 218, Regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli Uffici del Ministero delle partecipazioni statali (G. U. n. 161 del 13 giugno 1984); legge 31 maggio 1984, n. 193, Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A. (G, U. n. 153 del 5 giugno 1984); legge 4 giugno 1984, n. 194, Interventi a sostegno della agricoltura (G. U. n. 153 del 5 giugno 1984); legge 8 giugno 1984, n. 212, " Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produ zione industriale delle piccole e medie imprese (G. U. n. 158 del 9 giugno 1984); legge 12 giugno 1984, n. 219, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennit di contingenza>>, (G. U. n. 163 del 14 giugno 1984); legge 12 giugno 1984, n. 222, " Revisione della disciplina della invalidit pen sionabile '" (G. U. n. 165 del 16 giugno 1984); d.L 29 giugno 1984, n. 273, Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, (G. U. n. 179 del 30 giugno 1984). NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice di procedura penale, art. 384, n. 2, nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di proscioglimento per infermit psichica, preclude al giudice istruttore di tener conto delle circostanze attenuanti . e di effettuare il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del c.p. tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 del codice penale. Sentenza 30 luglio 1984, n. 233, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. (*) Si segnalano alcuni tra i provvedimenti normativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO codice penale militare di pace, art. 48, limitatamente all'inciso e salva la disposizione dell'articolo seguente. Sentenza 18 luglio 1984, n. 213, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. codice penale militare di pace, art. 49. Sentenza 18 luglio 1984, n. 213, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, art. 4. Sentenza 30 luglio 1984, n. 239, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1, nella parte in cui non prevede la pignorabilit per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennit dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti G. Amendola , negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Sentenza 18 luglio 1984, n. 209, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. legge prov. di Bob:ano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo comma [come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23 e dall'art. 20 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34]. Sentenza 30 luglio 1984, n. 231, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 13, primo comma [come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, e dall'art. 7 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23]. Sentenza 30 luglio 1984, n. 231, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 15, terzo comma [come modificato dall'art. 9 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10]. Sentenza 30 luglio 1984, n. 231, G. U . .8 agosto 1984, n. 218. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, sesto comma, nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilit al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie. Sentenza 18 luglio 1984, n. 214, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. d.I. 4 marzo 1976, n. 31, art. 1, ultimo comma [come modificato dall'art. 1 legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689], nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titol9 III del libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalit italiana. Sentenza 27 giugno 1984, n. 180, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. d.I. 4 marzo 1976, n. 31, art. 1, ultimo comma [come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863] nella parte in cui fa riferimento .al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 9; previsto nel titolo III del libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalit italiana. Sentenza 27 giugno 1984, n. 180, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240, artt. 1, 2, primo comma, lettere c) e d) e 11. Sentenza 18 luglio 1984, n. 212, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 8 nella parte in cui non fa salva la competenza della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della regione. Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 9. Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 10, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla disciplina di legge in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarit del rispettivo ordinamento, nonch dalle disponibilit del bilancio regionale. Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE codice di procedura penale, artt. 151, secondo e terzo comma, e 263-bis (art. 24 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 225, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. codice di procedura penale, artt. 378 e 381, secondo comma, ultima parte (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 233, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93, n. 1 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 226, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 42, punto 3, e 58, allegato A (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 240, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 53, ottavo e nono comma, allegato A (artt. 24 e 113 della Costituzione). Sentenza 18 luglio 1984, n. 208, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, secondo comma, allegato A (art. 3 della Costituzione). Sentenza 18 luglio 1984, ri. 208, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 100 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 222, G. U. 1 agosto 1984, ri. 211. legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 18 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 11 luglio 1984, n. 192, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 20 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 226, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 10 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 225, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, ottavo comma (art. 97 della Costituzione). Sentenza 11 luglio 1984, n. 191, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1984, n. 181, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. legge 2 aprile 1968, n. 468 (art. 3 della Costituzione). 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, secondo comma, allegato A (art. 3 della Costituzione). Sentenza 18 luglio 1984, ri. 208, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 100 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 222, G. U. 1 agosto 1984, ri. 211. legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 18 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 11 luglio 1984, n. 192, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 20 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 226, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 10 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 225, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, ottavo comma (art. 97 della Costituzione). Sentenza 11 luglio 1984, n. 191, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1984, n. 181, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. legge 2 aprile 1968, n. 468 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 18 luglio 1984, n. 210, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 37 (art. 76 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1984, n. 183, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 111, primo comma; 149, primo e secondo comma; 153, secondo comma (artt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 220, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, artt. 1 e 2 (artt. 25, 76 e 134 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 217, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. d.P.R. 29 ottobre 1972, n. 636, art. 2, secondo comma (artt. 25, 76 e 134 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 217, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 748, art. 65 (artt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 220, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183 e 195 [nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 237, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 [i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 237, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 184 e 195 [nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 237, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 [nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 237, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, terzo comma (art. 3 . della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 218, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. ' d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 65, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 11 luglio 1984, n. 193, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 19, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 238, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 19, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 238, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. d.l. 4 marzo 1976, n. 31, art. 1, ultimo comma [come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1984, n. 180, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2, quinto comma, seconda parte [nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689] (art. 24 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 236, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 96 dJ. 10 dicembre 1976, n. 798, art. 1, terzo comma [convertito in legge 8 febbraio 1977, n. 16] (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 238, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge 8 febbraio 1977, n. 16 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 luglio 1984, n. 238, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (artt. 117 e 118 della Costituzione). Sentenza 11 luglio 1984, n. 188, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 29 marzo 1983, n. 93, titolo I (artt. 117, 118, 119, 120 e 121 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1" agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 1 (art. 117 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983, n. 93 art. 1 (artt. 4 e 5 dello statuto reg. TrentinoAlto Adige). Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 1, secondo comma (artt. 4 e 5 dello statuto reg. Valle d'Aosta e 4, n. 1 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia). Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 3, 5, 6, 10, 11 e 15 (artt. 117, 118, 119, 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma (art. 89 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1" agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983 n. 93, art. 14 (art. 89 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 26, primo comma (art. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1" agosto 1984, n. 211. legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 27, quarto comma (artt. 118, 124, 125 e 127 della Costituzione). Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE III -QUESTIONI PROPOSTE codice civile, art. 263 (art. 30 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 17 gennaio 1984, n. 313, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. codice civile, art. 894 (artt. 9 e 42 della Costituzione). Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 12 dicembre 1983, n. 370/84,, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. codice civile, art. 2106 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Saronno, ordinanza 17 gennaio 1984, n. 556, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. codice di procedura civile, artt. 140, 313 e 663 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Mestre, ordinanza 28 febbraio 1984, n. 547, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. codice di procedura civile, artt. 140, 313, secondo comma; e 660 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 9 dicembre 1983, n. 202/84, G. U. 14 agosto 1984, n. 224. codice di procedura civile, art. 404 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 24 novembre 1983, n. 342/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Verona, ordinanza 12 ottobre 1983, n. 346/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. Pretore di Firenze, ordinanza 23 novembre 1983, n. 571/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. codice di procedura civile, art. 635, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 25 giugno 1983, n. 215/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. codice di procedura civile, art. 648, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Giudice istruttore presso Tribunale di Genova, ordinanza 12 marzo 1980, n. 339/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice procedura civile, art. 657 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Nuoro, ordinanza 2 febbraio 1984, n. 314, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. Pretore di Nuoro, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 404, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. codice di procedu~a civile, art. 700 (artt. 3, 24, e 113 della Costituzione). Pretore di San Pietro Vernotico, ordinanza 2 marzo 1984, n. 559, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. codice penale, art. 2, ultimo comma (art. 77 della Costituzione). Tribunale di Udine, ordinanza 6 marzo 1984, n. 503, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. codice penale, art. 57 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 6 aprile 1982, n. 315/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. codice penale, art. 333 (artt. 3, 39 e 40 della Costituzione). Pretore di S. Don di Piave, ordinanza 12 gennaio 1984, n. 362, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. codice penale, art. 519, secondo comma, n. 1 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 408/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. codice penale, art. 590 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 23 dicembre 1983, n. 246/84, G. U. 1" agosto 1984, n. 211. codice penale, art. 699 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Spilimbergo, ordinanza 5 gennaio 1984, n. 243, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. codice di procedura penale, art. 41-bis (artt. 3, 24 e 97 della Costituzione). Giudice istruttore presso il tribunale di Belluno, ordinanza 12 gennaio 1984, n. 354, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. codice di procedura penale, art. 41-bis (artt. 3, 97 e 101 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 30 ottobre 1982, n. 232/84, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. Corte di cassazione, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 497, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, ordinanza 19 novembre 1983, n. 584/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. I I I~' PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 263-bis (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Teramo, ordinanza 18 febbraio 1984, n. 589, G. V. 11 luglio 1984, n. 190. codice di procedura penale, art. 281, secondo comma [come sostituito dall'art. 16 legge 12 agosto 1982, n. 532] (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Napoli, ordinanza 14 dicembre 1983, n. 138/84, G. V. 18 luglio 1984, n. 197. codice di procedura penale, art. 387, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 9 maggio 1984, n. 928, G. V. 17 ottobre 1984, n. 287. codice di procedura penale, art. 435 (art. 3 della Costituzione). Corte d'assise di Roma, ordinanza 14 gennaio 1984, n. 220, G. V. 18 luglio 1984, n. 197. codice di procedura penale, art. 502 (artt. 3, 13 e 24 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 348/84, G. V. 29 agosto 1984, n. 238. Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 347/84, G. V. 12 settembre 1984, n. 252. codice di procedura penale, art. 576, secondo comma (art. 27 della Costituzione). Pretore di Alatri, ordinanza 20 giugno 1983, n. 205/84, G. V. 18 luglio 1984, n. 197. Pretore di Alatri, ordinanza 24 giugno 1983, n. 280/84, G. V. 5 settembre 1984, n. 245. codice penale militare di pace, art. 180 (artt. 2, 3, 21 e 52 della Costituzione). Tribunale militare di Cagliari, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 486, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. codice penale militare di pace, art. 191 (art. 3 della Costituzione). Tribunale militare di Bari, ordinanza 9 febbraio 1984, n. 385, G. V. 19 settembre 1984, n. 259. codice penale militare di pace, art. 195, primo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale militare di Verona, ordinanza 27 gennaio 1984, n. 260, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. 100 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 11, ali. T, all'art. 39 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Pescara, ordinanza 26 maggio 1983, n. 381/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 7 luglio 1901, n. 283, artt. 6, lett. b), 7 e 9 (artt.. 3, 24 e 33 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 28 luglio 1983, n. 95/84, G. U. 11 luglio 1984; n. 190. r.d. 16 luglio 1905, n; 646, art. 20 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Lecco, ordinanza 3 febbraio 1984, n. 434, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. r.d. 17 novembre 1924, n. 2367, art. 130 (art. 3 e 98 della Costituzione). Consiglio nazionale dei geometri, ordinanze (sei) 3 maggio 1983, nn. 446-451/84, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 artt. 1, primo comma, 2 e 3 (artt. 3, 24 e 33 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 28 luglio 1983, n.. 95/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. legge 28 giugno 1928, n. 1415, art. 1 (artt. 3, 24 e 33 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 28 luglio 1983, n. 95/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 15 dicembre 1981, n. 231/84,, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. Tribunale di Roma, ordinanza 25 dicembre 1981, n. 230/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18 ali. A (art. 3 della Costituzione). Pretore di Vicenza, ordinanza 26 gennaio 1984, n. 312, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, art. 18 regolamento allegato A (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 16 novembre 1983,. n. 570/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, ali. A (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 11 maggio 1983, n. 431/84, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1983, n. 430/84, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 1.01. r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione). Pretore di Citt di Castello, ordinanza 6 aprile 1984, n. 834, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. dJ. 28 febbraio 1939, n. 314, art. 23, primo comma [conv. in legge 2 giugno 1939, n. 739] (art. 53 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 6 marzo 1984, n. 829, G. U. 31 ttobre 1984, n. 301. legge 24 aprile 1941, n. 633, art. 51 e seguenti (art. 3 della Costituzione). Pretore di Novara, ordinanze (due) 19 ottobre 1983, nn. 500 e 501/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54 e 55, ultimo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 16 settembre 1983, n. 592/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, terzo comma, e 55, . primo. comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 23 novembre 1983, n. 571/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 59 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Verona, ordinanza 12 ottobre 1983, n. 346/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. Pretore di Firenze, ordinanza 23 novembre 1983, n. 571/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. r.d. 16 marzo 1942, n. 'i.67, art. 98, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte d'appello di Caltanissetta, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 544, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. legge 17 agosto 1942, n 1150, art. 28, primo comma (artt. 24, 25 e 112 della Costituzione). Pretore di Massa Marittima, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 585, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. Pretore di Massa Marittima, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 790, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. d.IJ. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 13 febbraio 1984, n. 521, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. 102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 8 febbraio 1948, n. 47 artt. 1, 9 e 13 (artt. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 6 aprile 1982, n. 315/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 2 marzo 1949, n. 144, art. 15 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Vicenza, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 318/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 29 aprile 1949, n. 221, art. 23 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 10 novembre 1983, n. 337/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Catania, ordinanza 16 gennaio 1984, n. 254, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. legge 11 aprile 1950, n 130, art. 4, quarto comma [nel testo sostituito dall'art. 8 legge 8 aprile 1952, n. 212] (artt. 3, 36 e 37 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 25 maggio 1983, n. 143/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 23 maggio 1950, n. 253, artt 4 e 7 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Lucera, ordinanza 4 aprile 1977, n. 835/83, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 15 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Forl, ordinanze (tre) 10 novembre 1983, nn. 573-575/84, .G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 39 (artt. 70 e 72 della Costituzione). Tribunale di Lucca, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 562, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. legge 20 dicembre 1954, n. 1181, art. 7 (artt. 3 e 98 della Costituzione). Consiglio nazionale dei geometri, ordinanze (sei) 3 maggio 1983, nn. 446-451/84, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. legge 4 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8 e 9 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 30 marzo 1984, n. 833, G. U. 31 ottobre '1984, n. 301. legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Agrigento, ordinanza 14 marzo 1984, n. 791, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. I ~ ' {:: ~j PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 27 dicembre 1956, n. 1441, art. 4 (art. 24 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 27 febbraio 1984, n. 826, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 (artt. 3, 24 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 12 luglio 1983, n. 591/84, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. dJ. 5 maggio 1957, n. 271, art. 15, primo comina [conv. in legge 2 luglio 1957, n. 474] (art. 53 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 6 marzo 1984, n. 829, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. legge 4 febbraio 1958, n. 87, art. 11, primo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 24 marzo 1983, n. 400/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 23 dicembre 1983, n. 246/84, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. Pretore di Firenze, ordinanza 23 febbraio 1984, n. 519, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3 (artt. 3 e 51 della Costituzione). Tribunale di Caltagirone, ordinanza 22 dicembre 1983, n. 421/84, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. t.u. approvato con d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 6, 8 e 9 (artt. 3 e 51 della Costituzione). Tribunale di Patti, ordinanza 26 ottobre 1983, n. 203/84, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 18, lett. c) (art. 15 dello Statuto speciale reg. Sicilia e 3 e 7 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 455, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 14, secondo comma (artt. 3 e 108 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 341/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 14, quarto comma (artt. 3 e 108 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanze (due) 19 ottobre 19S3, nn. 165 e 166/84, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. 104 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 17 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Piombino, ordinanza 22 novembre 1983, n. 167/84, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Palermo, ordinanza 10 gennaio 1984, n. 262, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 16 gennaio 1984, n. 241, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a) {art. 3 della Costituzione). Tribunale di Potenza, ordinanza 26 gennaio 1984, n. 294, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. Pretore di Trento, ordinanza 27 gennaio 1984, n. 338, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. Pretore di Modena, ordinanza 29 febbraio 1984, n. 405, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. Pretore di Brindisi, ordinanza 6 marzo 1984, n. 545, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287 Tribunale di Torino, ordinanza 14 marzo 1984, n. 795, G. U. 31 ottobre 1984. n. 301. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a) (artt. 3 e 38 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 1 luglio 1983, n. 516/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. Pretore di Palermo, ordinanza 28 febbraio 1984, n. 3%, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2 cpv. lett. a) (art. 3 della Costituzione). Pretore di Siena, ordinanza 12 dicembre 1983, n. 160/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. Pretore di Siena, ordinanza 14 febbraio 1984, .n. 437, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 (artt. 3, 24 e 38 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 17 dicembre 1982, n. 821/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. legge 22 novembre 1962, n. 1646 art. 7, primo comma {artt. 2, 30 e 31 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 5 ottobre 1983, n. 398/84, G. U. 12 settembre 1984, Il. 252. PARTE li, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma [come modif. e integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646] (artt. 41 e 42 della Costituzione). Tribunale di Catanzaro, ordinanza 29 dicembre 1983, n. 248/84, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 6 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Piacenza, ordinanza 15 novembre 1983, n. 168/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. legge 21 luglio 1965, 11. 903, art. 22 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 17 febbraio 1984, n. 436, G.U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 1 luglio 1983, n. 516/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. legge 6 dicembre 1966, n. 1077, art. 4 (art. 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 10 novembre 1983, n. 374/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 3 maggio 1967, n. 315, art. 13 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 24 marzo 1983, n. 400/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 17 ottobre 1967, n. 977, art. 22, terzo comma (artt. 3 e 41 della Costituzione). Pretore di Asti, ordinanza 6 aprile 1984, n. 831, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, lett. a) (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 15 febbraio 1984, n. 364, G. V. 19 settembre 1984, n. 259. legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, Iett. a) (art. 3 della Costituzione). Pretore de L'Aquila, ordinanza 18 ottobre 1983, n. 583/84, G. V. 24 ottobre 1984, n. 294. legge 8 marzo 1%8, n. 152, art. 3, secondo comma, lett. a) (artt. 3, 29 e 37 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 19 dicembre 1983, n. 593/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17 (artt. 3 e 23 della Costituzione). Tribunale di Messina, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 483/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5 (artt. 3, 4 e 38 della Costituzione). Pretore di Vicenza, ordinanza 3 aprile 1984, n. 564, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 111 (artt. 3, 35 e 41 della Costituzione). Pretore di Ancona, ordinanza 28 febbraio 1984, n. 498, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 17 febbraio 1984, n. 436, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 1 luglio 1983, n. 516/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. d.I. 3 febbraio 1970, n. 7, artt. 10 e 11 [conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83] (artt. 4 e 41 della Costituzione). Pretore di Minervino Murge, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 546/84, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Saronno, ordinanza 17 gennaio 1984, n. 556, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. d.l. 19 giugno 1970, n. 370, art. 2, secondo comma [conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576] (artt. 3, 97 e 116 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 11 luglio 1983, n. 222/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. dJ. 5 luglio 1971, n. 429, art. 1 [convertito con modif. nella legge 4 ago sto 1971, n. 589] (art. 81 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 279/84, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, art. 14 (artt. 3 e 51 della Costituzione). Tribunale di Sala Consilina, ordinanza 2 febbraio 1984, n. 407, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge 29 settembre 1971, n. 587, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Potenza, ordinanza 26 gennaio 1984, n. 294, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 558, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4 e 10 (artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 151/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. d.I. 30 giugno 1972, n. 267, art. 7 [conv. nella legge 11 agosto 1972, n. 485] (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 24 marzo 1983, n. 400/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, tabella VI, quadro C (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 22 febbraio 1983, n. 399/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 8 agosto 1972, n. 459 (artt. 4 e 41 della Costituzione). Pretore di Minervino Murge, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 546/84, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo comma, primo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione). Corte d'appello di Trento, ordinanza 6 marzo 1984, n. 406, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, artt. 12, primo comma, primo periodo e terzo comma, e 24, primo comma, primo e secondo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione). Corte d'appello di Trento, ordinanza 31 gennaio 1984, n. 379, G. U. 19 settembre 1984, n. 2. Corte d'appello di Trento, ordinanza 6 marzo 1984, n. 494, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. Corte d'appello di Trento, ordinanza 21 febbraio 1984, ;n. 422, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, artt. 12, primo comma, primo periodo [come modif. dall'art. 20, primo comma, legge prov. di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34] e terzo comma, e art. 24, primo comma, primo e secondo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione). Corte d'appello di Trento, ordinanza 6 marzo 1984, n. 549, G.U. 17 ottobre 1984, n. 287. Corte d'appello di Trento, ordinanza 6 marzo 1984, n. 576, G.U. 24 ottobre 1984, n. 294. legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, artt. 12, primo e terzo comma, e 24, primo comma, primo e secondo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione). Corte d'appello di Trento, ordinanza 27 marzo 1984, n. 565, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41 e segg. del titolo terzo (artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 28 novembre 1983, n. 507/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quart comma (art. 3 dlla Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Cremona, ordinanza 7 novembre 1983, n. 288/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis, secondo comma (artt. 76 e 87 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Cremona, ordinanza 7 novembre 1983, n. 287/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, primo comma [nel testo sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739] (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 19 dicem bre 1983, n. 289/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17 (artt. 53, 97 e 113 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Novara, ordinanza 1 marzo 1982, n. 216/84, G. U. 14 agosto 1984, n. 224. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 1, secondo comma (art. 76 della Costi tuzione). Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 14 febbraio 1979, n. 509/84, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. dP.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 3 ottobre 1977, n. 293/84, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (artt. 3, 41 e 43 della Costi tuzione). Tribunale di Matera, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 282/84, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 70 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 29 dicembre 1983, n. 796/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Saluzzo, ordinanze (due) 15 dicembre 1983, nn. 258 e 259/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.P.R. 29, marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334 [modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione). Pretore di Chioggia, ordinanze (tre) 14 febbraio 1984, nn. 415-417, G. U 1 agosto 1984, n. 211. Pretore di Saluzzo, ordinanza 26 ottobre 1983, n. 257/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. Pretore di Chioggia, ordinanza 13 dicembre 1983, n. 278/84, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. Pretore di Chioggia, ordinanza 5 marzo 1984, n. 550, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. Pretore di Chioggia, ordinanze 1 marzo 1984, n. 552 e 8 marzo 1984, n. 551, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Prato, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 395, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. Pretore di Prato, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 420, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 (art. 3 della Costituzione),Pretore di Prato, ordinanza l1 gennaio 1984, n. 465, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 185 e 193 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Vicenza, ordinanza 28 dicembre 1983, n. 350/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, primo comma, n. 2 (art. 76 della Costituzione). Pretore di Legnano, ordinanza 20 ottobre 1983, n. 153/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. I) (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Novara, ordinanza 3 ottobre 1983, n. 343/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12 e 46 (artt. 38 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Trieste, ordinanza 20 ottobre 1983, n. 292/84, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, lett. e) (artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Rimini, ordinanza 23 luglio 1983, n. 798/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. Commissione tributaria di primo grado di Rimini, ordinanza 26 maggio 1982, n. 794/84, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. 110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), 14 e 46, secondo comma (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Firenze, ordinanza 30 dicembre 1983, n. 543/84, G. V. 26 settembre 1984, n. 266. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, primo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 30 novembre 1983, n. 290/84, G. V. 5 settembre 1984, n. 245. Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 15 dicembre 1983, n. 291/84, G. V. 5 settembre 1984, n. 245. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e) e 46 cpv. (artt. 3, 38, 53, 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 28 aprile 1983, n. 344/84, G. V. 4 luglio 1984, n. 183. Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 26 maggio 1983, n. 345/84, G. V. 4 luglio 1984, n. 183. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e) e 46, secondo comma (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 24 giugno 1983, n. 411/84, G. V. 26 settembre 1984, n. 266. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e) e 46, secondo comma (artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 10 dicembre 1983, n. 83/84, G. V. 4 luglio 1984, n. 183. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46 e 48 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 16 settembre 1983, n. 412/84, G. V. 11 luglio 1984, n. 190. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46, primo comma e 48 (artt. 36 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanze (cinque) 11 gennaio 1984, nn. 322-326, G. V. 4 luglio 1984, n. 183. Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ,ordinanza 11 gennaio 1984, n. 477, G. V. 11 luglio 1984, n. 190. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 51 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Terni, ordinanza 31 marzo 1983, n. 554/84, G. V. 17 ottobre 1984, n. 287. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 10 dicembre 1983, n. 98/84, G. V. 18 luglio 1984, n. 197. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Commissione tributaria di secondo grado di Macerata, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 336/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. Commissione tributaria di primo grado di Temi, ordinanza 31 marzo 1983, n. 554/84, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. Commissione tribut;;tria di primo grado di Terni, ordinanza 31 marzo 1983, n. 553/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, secondo comma, lett. c) (artt. 3, 38, 53, 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 28 aprile 1983, n. 344/84, G..U. 4 luglio 1984, n. 183. Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 26 maggio 1983, n. 345/84, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 47 e 55 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 30 gennaio 1980, n. 413/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 47 e 55 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Imperia, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 542, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Siracusa, ordinanza 6 aprile 1981, n. 87/84, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, ultimo comma (artt. 3, 38, 53, 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 28 aprile 1983, n. 344/84, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 26 maggio 1983, n. 345/84, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 (artt. 36 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanze (cinque) 11 gennaio 1984, nn. 322-326, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 11 gennaio 1984, n. 477, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 16 settembre 1983, n. 412/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (artt. 3 e 113 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo, ordinanza 20 ottobre 1983, n. 97/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92 (artt. 3 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Cosenza, ordinanza 14 febbraio 1980, n. 327/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 21 marzo 1979, n. 508/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma (artt. 3, 24, della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. legge reg. Lombardia 25 novembre 1973, n. 48, art. 85, primo comma (art. 117 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 26 aprile 1983, n. 401/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. t.u., 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 457/84, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, primo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 456/84, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 92, settimo comma (artt. 3 e 98 della Costituzione). Consiglio nazionale dei geometri ordinanze (sei) 3 maggio 1983, nn. 446451/ 84, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 133, primo comma (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 441/84, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge reg. Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, art. 14 (art. 117 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 8 giugno 1983, n. 376/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. Tribunale di Como, ordinanze (due) 10 giugno 1983, nn. 377 e 378/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. I !I PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 44 (artt. 3, 21 e 41 della Costituzione). Tribunale di Alessandria, ordinanza 15 marzo 1984, n. 452, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Bergamo, ordinanza 26 settembre 1983, n. 442/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 18 aprile 1975, n. llO, art. 5, ultimo cpv. (art. 3 della Costituzione). Pretore di Breno, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 439, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 15 (a_rtt. 3 e 25 della Costituzione). Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 20 gennaio 1984, n. 249, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge reg. Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30, art. 15, quarto comma (art. 117 della Costituzione). Pretore di Forl, ordinanza 29 dicembre 1983, n. 482/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Arezzo, ordinanza 23 febbraio 1984, n. 472, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, quinto comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 1 dicembre 1983, n. 213/84, G. U. 14 agosto 1984, n. 224. legge 8 luglio 1975, n. 306, artt. 8, 9, 10, ll e 12 (artt. 10 e 11 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ordinanza 27 aprile 1983, n. 204/84, G. U. 14 agosto 1984, n. 224. legge prov. di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, art. 14-bis (artt. 8 e 9 dello statuto speciale reg. Trentino-Alto Adige). ' Tribunale di Bolzano, ordinanza 7 febbraio 1984, n. 444, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 22 luglio 1975, n. 319, art. 7 (artt. 2, 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 27 dicembre 1983, n. 164/84, G. U. 14 agosto 1984, n. 224. iB 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47 cpv. e 50, secondo comma (artt. 3, 13 e 27 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 26 settembre 1983, n. 171/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 70 (art. 102 della Costituzione). Sezione di sorveglianza di Bologna, ordinanza 4 ottobre 1983, n. 822/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 14 (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 457/84, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 22, ultimo comma (art. 81 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 279/84, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma (artt. 27 e 41 della Costituzione). Pretore di Pietrasanta, ordinanze (tre) 31 gennaio 1984, nn. 473-475, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. Pretore di Pietrasanta, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 476, G. U. 3 ottobre 1984, n. 4_73. d.I. 13 maggio 1976, 11. 227, art. 42, settimo comma [convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336] (artt. 3, 51 e 120 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 24 novembre 1983, n. 581/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. 1-quater (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Verona, ordinanza 9 febbraio 1984, n. 340, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. Tribunale di Verona, ordinanza 9 febbraio 1984, n. 479, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, art. 28 (artt. 97, 118 e 128 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, ordinanza 24 febbraio 1983, n. 366/84, G. U 19 settembre 1984, n. 259. d.l. 3 dicembre 1977, n. 876, art. 1 [conv. in legge 3 febbraio 1978, n. 18 e prorogato con legge 26 novembre 1979, n. 598] (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 20 ottobre 1983, n. 200/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 42 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 18 gennaio 1984, n~ 558, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, art. 5 (artt. 3 e 77 della Costituzione). Commissione tributaria cli secondo grado cli Catania, ordinanza 24 febbraio 1982, n. 144/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Tribunale cli Pisa, ordinanza 26 ottobre 1983, n. 163/84, G. U. 11 luglio 1984, Il. 190. legge 9 dicembre 1977, n. 903, artt. 6 e 8 (artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione). Pretore cli Milano, orclinanrn 19 ottobre 1983, n. 151/84, G. U. 18 luglio 1984, Il. 197. d.I. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1 [conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41] (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Pretore di Alessandria, ordinanzR 10 novembre 1983, n. 316/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 2 febbraio 1978, n. 30, art. 9 (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 16 novembre 1983, n. 570/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 (art. 81 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 279/84, G. U. S settembre 1984, n. 245. legge 27 luglio 1978, n. 392 (artt. 70 e 72 della Costituzione). Corte d'appello di Palermo, ordinanza 20 maggio 1983, n. 393/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 3 (artt. 2, 3, 31, 32 e 42 della Costituzione). Pretore di Guardia Sanframondi, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 261, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Pretore di Tivoli, ordinanze (tre) 10 dicembre 1983, nn. 139-141/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58 (art. 42 della Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanze (dieci) 28 gennaio 1984, nn. 529-538, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO Pretore di Napoli, ordinanze (due) 3 febbrai0 1984, nn. 539 e 540, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. Pretore di Napoli, ordinanze (sei) 8 febbraio 1984, nn. 523-528, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. Pretore di Napoli, ordinanza 10 febbraio 1984, n. 541, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. Pretore di Napoli, ordinanza 20 settembre 1983, n. 827/84, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. Pretore di Napoli, ordinanza 28 gennaio 1984, n. 828, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3, 58 e 65 (art. 3 della Costituzione). Pretore di San Severo, ordinanza 15 dicembre 1983, n. 240/84, G. U. 14 agosto 1984, n. 224. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Sestri Poner:ite, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 478, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16 (artt. 3, 24 e, 113 della Costituzione). Pretore di Valentano, ordinanza 5 dicembre 1983, n. 351/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado d Genova, ordinanza 16 marzo 1982, 11. 361/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 30, 46 e 84 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Pizzo Calabro, ordinanze (sette) 3 marzo 1984, nn. 386-392, G. U. I 0 agosto 1984, n. 211. Pretore di Pizzo Calabro, ordinanza 4 febbraio 1984, n. 515, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 58 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Aversa, ordinanze (due) 25 gennaio 1984, nn. 352 e 353 G. U. 4 luglio 1984, n. 183. Pretore di Aversa, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 142/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. Pretore di Aversa, ordinanza 23 gennaio 1984, n. 247, G. V. 22 agosto 1984, n. 231. Pretore di Alessandria, ordinanza 6 dicembre 1983, n. 266/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. Pretore di Milano, ordinanza 14 dicembre 1983, n. 410/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. Tribunale di Roma, ordinanza 6 febbraio 1984, n. 454, G. U. 26 settembre 1984., n. 266. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 65 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Palermo, ordinanza 26 settembre 1983, n. 284/84, G. U.4 luglio 1984, 11. 183. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Pretore di Palermo, ordinanza 31 ottobre 1983, n. 286/84, G. U. 4 luglio 1984, n. 183. Pretore di Palermo, ordinanza 31 ottobre 1983, n. 285/84, G. U. 5 settembre 1984, .n. 245. Pretore di Brindisi, ordinanze (due) 14 febbraio 1984, nn. 800 e 801, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. Pretore di Maglie, ordinanza 5 aprile 1984, n. 572, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 60 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Sassari, ordinanza 25 febbraio 1984, n. 496, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 15 dicembre 1983, n. 804/84, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. legge 27 luglio 1978, n. 392 artt. 67 e 68 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Corte d'appello di Palermo, ordinanza 20 maggio 1983, n. 393/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, primo comma (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Belluno, ordinanza 15 novembre 1983, n. 384/84, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. Iegge prov. Trento 18 novembre 1978, n. 47, art. 3 (art. 24 Cost. e 8 e 9 statuto di autonomia). Pretore di Pergine Valsugana, ordinanza 10 dicembre 1983, n. 86/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. legge 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 16 e 18 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Pretore di Alessandria, ordinanza 10 novembre 1983, n. 316/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Asti, ordinanza 1 dicembre 1983, n. 96/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. Pretore di Forl, ordinanze (tre) 10 novembre 1983, nn. 573-575/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 394/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Vicenza, ordinanza 27 dicembre 1983, n. 194/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. 118 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57, primo e secondo comma (art. 3, della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 8 marzo 1984, n. 792, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. Pretore di Pisa, ordinanza 16 marzo 1984, n. 793, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. 118 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57, primo e secondo comma (art. 3, della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 8 marzo 1984, n. 792, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. Pretore di Pisa, ordinanza 16 marzo 1984, n. 793, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 76 (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. legge reg. Basilicata 2 febbraio 1979, n. 4, art. 15, primo comma (art. 117 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, ordinanza 27 gennaio 1984, n. 806, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. legge reg. Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, artt. 2, 3 e 8 (artt. 3, 16, 31, 32, 35, 41 e 117 della Costituzione). Tribunale di Siena, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 235/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 26 novembre 1983, n. 502/84. G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge reg. Toscana 17 agosto 1979, n. 38, artt. 40 e 48 (artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Toscana, ordinanza 11 novembre 1982, n. 596/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge reg. Veneto 24 agosto 1979, n. 64, art. 4 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Venezia, ordinanza 26 marzo 1984, n. 495, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. legge reg. Lazio 6 dicembre 1979, n. 93, art. 2 (art. 117 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 8 aprile 1983, n. 234/84, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. legge reg. La~io 6 dicembre 1979, n. 94, art. 1, n. 2 (art. 117 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 8 aprile 1983, n. 234/84, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. d.I. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 394/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. con modif. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Alessandria, ordinanza 30 novembre 1983, n. 265/84, G. V. 29 agosto 1984, n. 238. Pretore di Milano, ordinanza 28 dicembre 1983, n. 317/84, G. V. 12 settembre 1984, n. 252. d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3, primo comma, lettera b) [conv. con modif. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33] (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 250, G. V. 29 agosto 1984, Il. 238. legge 21 febbraio 1980, n. 28 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 23 febbraio 1983, n. 256/84, G. V. 25 luglio 1984, n.. 204. legge 29 febbraio 1980, n. 33 [di conversione dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 633] (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, G. V. 25 luglio 1984, n. 204. legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 3, punto b) (artt. 2, 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 21 novembre 1983, n. 365/84, G. V. 19 settem bre 1984, n. 259. legge 29 febbraio 1980, n. 33 art. 14 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Forl, ordinanze (tre) 10 novembre 1983, nn. 573-575/84, G. V. 12 settembre 1984, n. 252. d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, G. V. 25 luglio 1984, n. 204. d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. I (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione). Pretore di Forl, ordinanze (quattro) 1 marzo 1984, nn. 458-461, G. V. 10 ottobre 1984, n. 280. d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. I, terzo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Sondrio, ordinanza 21 marzo 1984, n. 506, G. V. 26 settembre 1984, n. 266. legge 11 luglio 1980, n. 312, artt. 46, 51, 152 e 160 (artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 11 gennaio 1984, n. 433, G. V. 3 ottobre 1984, n. 273. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 120 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 23 febbraio 1983, n. 256/84, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo e terzo comma (artt. 3, 36, 51 e 97 -:=della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 14 dicembre 1983, n. 453/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 31 dicembre 1983, n. 363/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, 5 e 7 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 25 novembre 1983, n. 382/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10 e 22 (artt. 3, 31, 33, 35, e 38 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 24 gennaio 1983, n. 397/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10, terzo comma, e 24 (artt. 2, 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 27 dit:embre 1983, n. 164/84, G. U. 14 agosto 1984, n. 224. legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 30 novembre 1983, n. 419/84, G. U. 26 settem bre 1984, n. 266. legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Asti, ordinanza 1 dicembre 1983, n. 96/84, G. U. ~8 luglio 1984, n. 197. legge 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinan7a 9 novembre 1982, n. 432/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 2, 23 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 394/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. I; lli1 ( ! ! 1:~: ti' PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. nella legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. d.I. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1984, n. 195, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. Pretore di Alessandria, ordinanza 30 novembre 1983, n. 265/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. Pretore di Milano, ordinanza 28 dicembre 1983, n. 317/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. Pretore di Sondrio, ordinanza 21 marzo 1984, n. 506, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. d.I. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione). Pretore di Forl, ordinanze (quattro) 1 marzo 1984, nn. 458-461, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12, sesto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Vicenza, ordinanza 27 dicembre 1983, n. 194/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Asti, ordinanza 1 dicembre 1983, n. 96/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Biella, ordinanza 10 gennaio 1984, n. 480, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Piacenza, ordinanza 29 novembre 1983, n. 170/84, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. Pretore di Modena, ordinanza 11 gennaio 1984, n. 255, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. Pretore di Piacenza, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 306, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. legge 24 ~ovembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Montecchio Emilia, ordinanza 12 dicembre 1983, n. 102/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. Tribunale di Modena, ordinanza 27 gennaio 1984, n. 418, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. Pretore di Livorno, ordinanza 28 marzo 1984, n. 518, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. 122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Assisi, ordinanza 31 gennaio 1984, n. 356, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 77 e 126 (artt. 3 e 101 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 22 settembre 1983, n. 245/84, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, 54 e 77, primo e secondo comma (artt. 3 e 27 della Costituzione). Pretore di Gubbio, ordinanza 11 novembre 1983, n. 162/84, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. Tribunale di Modena, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 283/84, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, e 77 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 355/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, e 77 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Pretore di Frattamaggiore, ordinanze (due) 26 marzo 1984, nn. 560 e 561, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, e 77 primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sondrio, ordinanza 12 gennaio 1984, n. 224, G. U. 18 luglio 1984, Il. 197. Tribunale di Forl, ordinanza 11 luglio 1983, n. 223/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. Pretore di Gubbio, ordinanze (due) 10 febbraio 1984, n. 492 e 493, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo e secondo comma, e 77, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Vigevano, ordinanza 22 novembre 1983, n. 281/84,__ G. U. 5 settembre 1984, n. 245. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, penultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Chioggia, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 520, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. ! ~ p PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 12J legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Vigevano, ordinanza 13 ottobre 1983, n. 92/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. Pretore di Livorno, ordinanza 15 dicembre 1983, n. 137/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. Pretore di La Spezia, ordinanze (due) 14 febbraio 1984, nn. 467 e 468, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. Pretore di Catanzaro, ordinanza 23 novembre 1983, n. 360/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. Pretore di Camposampiero, ordinanze (tre) 10 gennaio 1984, nn. 371-373, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. Pretore di Fidenza, ordinanza 18 ottobre 1983, n. 471/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 226. Pretore di Mantova, ordinanza 21 gennaio 1984, n. 469, G.U. 26 settembre 1984, n. 266. Pretore di Gavirate, ordinanza 6 febbraio 1984, n. 445, G.U. 26 settembre 1984, n. 266. Tribunale di Padova, ordinanza 23 febbraio 1984, n. 517, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. Pretore di La Spezia, ordinanza 13 marzo 1984, n. 499, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. Pretore di Mantova, ordinanza 27 febbraio 1984, n. 555, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Gubbio, ordinanza 10 febbraio 1984, n. 492, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. Pretore di Siena, ordinanza 17 febbraio 1984, n. 595, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione). Tribunale di Bari, ordinanza 23 marzo 1984, n. 580, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Pretore di Acqui Terme, ordinanza 2 febbraio 1984, n. 443, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, primo comma (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione). Pretore di Grumello del Monte, ordinanze (tre) 7 giugno 1983, nn. 577-579/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Poggibonsi, ordinanza 16 gennaio 1984, 11. 320, G.U. 12 settembre 1984, n. 252. Pretore di Poggibonsi, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 321, G.U. 12 settembre 1984, n. 252. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 124 legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, primo e secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Poggibonsi, ordinanza 5 1narzo 1984, n. 522, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 92 (artt. 2, 3 e 32 della Costituzione). Giudice istruttore Tribunale di Novara, ordinanza 3 febbraio 1984, n. 466, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 98 (art. 2 e 112 della Costituzione). Pretore di Napoli-Barra, ordinanza 6 gennaio 1984, n. 548, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 139 (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione). Pretore di Citt di Castello, ordinanza 6 aprile 1984, n. 834, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6 [conv. in legge 26 febbraio 1982, n. 54] (art. 3 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 27 dicembre 1982, n. 582/84, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b) [convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94] (artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanze (due) 29 novembre 1983, nn. 358 e 359/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 15-bis [convertito con modif. nella legge 25 marzo 1982, n. 94] (art. 3 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 23 dicembre 1983, n. 211/84, G. U. 14 agosto 1984, n. 224. Pretore di Poggibonsi, ordinanza 21 gennaio 1984, n. 263, G. U. 29 ago sto 1984, n. 238. Pretore di Monza, ordinanza 19 gennaio 1984, n. 35'7, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. Tribunale di Sanremo, ordinanza 25 febbraio 1984, n. 484, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. Tribunale di Sanremo, ordinanza 21 marzo 1984, n. 485, G. U. 17 octobre 1984, n. 287. Pretore di Pavia, ordinanza 25 febbraio 1984, n. 594, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 15-bis (art. 3 della Costituzione). Pretore di Busto Arsizio, ordinanze (due) 1 febbraio 1984, nn. 367-368, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 13 dicembre 1983, n. 369/84, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. : . PARTE II, RA~EGNA DI LEGISLAZIONE i2Y Pretore di Roma, ordinanza 3 novembre 1983, n. 83/84; G. U. 11 luglio 1984, n. 190. Pretore di Milano, ordinanza 15 dicembre 1982, n. 219/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. Pretore df Fidenza, ordinanza 2 novembre 1983, n. 155/84, G. U. 25 luglio 1984, a~ . Pretore di Roma, ordinanza 23 dicembre 1983, n. 233/84, G. U. 1 agosto 1984, n. 211. Pretore di Ravenna, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 349; G. U. 12 settembre 1984, n. 252. Pretore di Roma, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 380, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. Pretore di Prtna,. ordinanza 6 maggio 1983, n. 409/84, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 22 aprile 1982, n. 168; art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione triputaria di primo grado di Como, ordinanza 20 febbraio 1984, n. 414, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 . (artt. 3 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 8 'marzo 1984, n. 792, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. Pretore di Pisa, ordinanza 16 marzo 1984, n. 793, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84. G. U. 25 luglio 1984, n. 204. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1984, n. 195, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. Pretore di Milano, ordinanza 28 dicembre 1983, n. 317/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. Pretore di Sondrio, ordinanza 21 marzo 1984, n. 506, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione). Pretore di Forl, ordinanze (quattro) 1 matzo 1984, nn. 458-461, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, primo e quarto comma (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 394/84, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW' STATO legge '26 aprile 1982, n. 181, art; 14, quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretdre di Vicenza; ordinanza Z7 dicembre 1983, Ii. 194/84, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. Pretore di Alessandria, ordinanza 30 novembre 1983, .n; 265/84,i G. U. 29 agosto 1984, n. 238. legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 25 (artt. 3 e 41 della Costituzione). Triburi.ale di Ferino, ordinanze (due) 16 dicembre 1983; nn. 463-464, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. Tribunale di Fermo, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 487, G. U. 17. ottobre 1984, n. 287. Tribunale di Fermo, ordinanze (quattro) 20 gennaio ,1984, nn. 488-491, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 27 e 29 (artt.. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 della Costituzione). Corte d'appello di Venezia, ordinanza 16 novembre. 1983, n. 423/84, . U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 3 maggio 1982, D. 203, artt. 25, 26, 28 e 30 (artt. 3, 4, 41, 42, 43 e44 della Costituzine}. Tribunale di hieti, ordinanze (due) 21 dicembre 1983, nn. 512 e 513/84, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. Tribunale di Chieti, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 514/84, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 28, 30 e 31 (artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanze (tre) 7 novembre 1983, nn. 586-588/84, G. U. 12 settembre 984; n. 252. . legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26 e 29 (artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituiione). Corte d'appello qi Venezia, ordinanza 15 febbraio 1984, n. 403, G. U. 26 settmbre 1984, n. 266. legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 31, terzo comma, u. p. (artt. 24 e 102 della Costituzione). Tribunale di Lecce, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 440, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 29 maggio 1982, n. 297, .art. 5, secondo e terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di .Roma, ordinanza 1 marzo 1984, n. 470, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE . , ' Pretore di Sluzzo,. ordinanza 27 febbraio 1984, n. 566, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. Pretore di Frosinone, ordinanza 12 marzo 1984, n. 563, G. U. 24 ottobre 1984, I),. ,294. legge 29 maggio 1982, ri. 297, art. 5, terzo comma (artt. 3 e .36 della Costituzione). Pretore di Montecchio Emilia, ordinanza 14 dicembre 1983, .n. 103/84, G. U. 18 luglio 1984, n. 197. Pretoi:e di Corteolona, ordinanza 17 febbraio 1984, n. 510, ;. u. 17 ottobre 1984, n. 287. Pretore di Corteolona, ordinanza 23 febbraio 1984, n. 511, G.U. 17 ottobre 1984, n. 287. dJ. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16 [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] (artt. 3 e 97 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Firenze, ordinanza 20 dicembre 1983,. n, 810/84, G. V. 31 ottobre 1984; n. 301. legge 12 agosto 1982; n. 532, art. 17 (a.rtt. 3, 13 e 24 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 348/84, G. U. 29 agosto 1984, n. 238. Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 16 dicembre 1983, -n. 347/84, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. legge reg. Piemonte 27 agosto 1982, n. 22, art. 3, secondo comma (artt. 41 e 117 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 25 gennaio 1984, n. 837, G, U. 31 ottobre 1984, n. 301. d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 9 (artt. 3, 77 e 79 della Costituzione). Pretore di S. Don di Piave, orqinanza 9 novembre 1983, n. 85/84, G. U. 4 luglio 1984, n. 183; d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19 [convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3, 11, 23 e 24 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 8 giugno 1983, n. 435/84, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19 [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 11, 23 e 24 della Costituzione). Tribunale di Ancona,' ordirinza 13 febbraio 1984, n. 590, G. U. 31 ottobre 1984, n; 301. d.L 30 stteml;lre 1982,. n. 688,. art. 19,, primo e secondo comma [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3, 11 e 24 della Costituzione). Corte d'appello di Brescia, ordinanza 14 marzo 1984, n; 557, G. U. 17 ottobre 1984, n. 287. 128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Corte d'appello di Firenze, ordinanze (due) 3 febbraio 1984, nn. 567 e 568, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Ancona, ordinanza 11 novembre 1983, n. 812/84, G. U. 31 ottobre 1984, n. 301. legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, primo comma, e 23 (art. 38 della Costituzione). Pretore di Ancona, ordinanza 11 novembre 1983, n. 812/84, G. U. 31 ottqbre 1984, .t;i 301. d.I. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3 e. 53 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1984, n. 195, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. dJ. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14; primo collima [conv. con modif. nella legge 11 novembre 1983, n. 638] (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 250~ G. U. 29 agosto ' 1984, n. 238. dJ. 12 settembre 1983, n. 464, art. 4, quarto comma [e legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638] (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. d.l. 5 ottobre 1983, n. 529 (artt. 2 e 97 della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 11 ottobre 1983, n. 481/84, G. U. 26 settembre 1984, .n..266. legge 11 novembre 1983,. n. 638, art. 14 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di La Spezia, ordinanza 6 febbraio 1984, n. 383, G. U. 19 settembre 1984, n. 259. legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 20 febbraio 1984, n. 402, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge U novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3, 53 e 101 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 24 dicembre 1983, n. 236/84, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. Pretore di La Spezia, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 462, G. U. 26 settem bre 1984, n. 266. Pretore di Pisa, ordinanza 8 marzo 1984, n. 792, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. Pretore di Pisa, ordinanza 16 marzo 1984, n. 793, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE . legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14, primo e secondo conuna (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 244, G. U. 22 agosto 1984, n. 231. legge 27 dl~mbre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 23 e 53 della C9stituzione). Pretore di Roma, ordinanza 20 febbraio 1984, n. 402, G. U. 26 settembre 1984, n. 266. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione). Pretre di Forl, ordinanze (quattro) 1 marzo 1984, nn. 458461, G. U. 10 ttobre 1984, n.. 28o. cLL 15. febbraio 1984, n. .10, art. 3 (artt. 3, 36 e 39 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 12 marzo 1984, n. 505, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. Pretore di Bol<>gna, ordinanza 16 marzo 1984, n. 504, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. d.I. 17 aprile 1984, n. 70, art. 3 [cos come convertito dalla legge 12 giugno 1984, n. 219) (artt. 3, 36 e 39 della Costituzione). Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 5 luglio 1984, n. 1071, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. cLL 17 aprile 1984, n. 70, art. 3 (art. 39 della Costituzione). Pretore di Pavia, ordinanza 21 maggio 1984, n. 932, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. d.L 17 aprile 1984, n. 70, artt. 3 e 4 (artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione). ' Pretore di Roma, ordinanze (tre) 11 giugno 1984, nn. 1048-lOSO, G. U. 3 ottObre 1984, n. 273. legge 16 maggio 1984, n. 138, art. 5 (artt. 97, 117 e 123 della Costituzione). Regione Lombardia, ricorso 5 luglio 1984, n. 18, G. U. 25 luglio 1984, n. 204. legge 16 maggio 1984, n. 138, art. 5, primo ed ultimo comma (art. 3 statuto speciale regione Sardegna). Regione Sardegna, ricorso 19 giugno 1984, n. 16, G. U. 11 luglio 1984, n. 190. . d.I. 24 maggio 1984, n. 153 (artt, 77, 115, 116, 119 e 136 della Costituzione e 2, 12, 14 e SO dello statuto della reg. aut. Valle d'Aosta). Regione aut. Valle d'Aosta, ricorso 28 giugno 1984, n. 17, G. U. 25. luglio 1984, n. 204. 11(} RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO. STATO d.l. 24 maggio 1984, n. 153, artt. l, teb:o comma, 2, .3 e 4 (attt: 119, 3 e~7 della Costituzione). Regione Toscana, rcorso 6 'luglio 1984; n. 19, G . .U. 1 agosto.1984, n. 21L d.I. 29 maggio 1984, n. 176 (artt. 117, 118, 124, 97 e 77 della Costituzione). Regione Toscana, rierso 12 luglio 1984~ n. 22, G. V. 1 agSto 1984, 'n: 211. legge 4 giugno 1984, n. 194, artt. 3, primo e secondo cpv., 5, 6, 7, 9, 11, primo, secondo, quarto e quinto comma, 13, primo comma e 17 (artt. 117, 118, 119 e 136 della Costituzione). Regione Lombardia, ricorso 12 luglio 1984, n. 23, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. Regione Emilia-Romagna, ricorso 12 luglio 1984, n. 24, G. U. 8 agosto 1984, n. 218. legge 4 giugno 1984, n. 194, artt. 16, primo e secondo comma, e 19; secondo comma (artt. 3; 8, nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16; 78 e 79 dello statuto Trentino-Alto Adige). . Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 12 luglio 1984, .n. 20, G.. U. 25 luglio 1984, n. 204. legge 4 giugno 1984, n. 194, artt. 16, primo e secondo c~a, e. 19, secondo comma (artt. 8, n. 21; 16 e 78 dello statuto reg. Trentino-Alto. Adige). Provincia aut. di Trento, ricorso 12 luglio 1984, n. 21, G. f!. 1 agosto 1984, n. 211. legge 15 giugno 1984, n. 245 (artt. 4, n. 11 e 12, 44 e 47 ~ello statuto speciale reg. Friuli-Venezia Giulia). Regione 'Friuli-Venezia Giulia, ricorso 27 luglio 1984, n. 25; G. U. 5 Settembre 1984, n. 245. legge U giugno 1984, n. 245, art. 2 nel suo complesso e, in particolare, terzo ed ultimo comma (artt. 8, n. 5, n. 17, n. 18; 14, primo comma e 16, primo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige). Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 27 luglio 1984, n. 26, G. U. 5 settembre 1984, n. 245. legge 15 giugno 1984, n. 246, art. 3, terzo e sesto c0mma (artt. 8, n. 14 e n. 17; 9, n. 8; e 16 dello statuto speciale reg. Trentino-Alto Adige). Provincia autonoma di Trento, ricorso 27 luglio 1984, n. 28, G. U. 12 settembre 1984, n.. 252. legge 15 giugno 1984, n. 246 nel suo complesso e, in particolare, artt. 3, terzo e sesto comma; 6, primo, quinto e sesto comma, e 7 (artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19; 9, n. 3 e n. 8; 15, primo comma; 16, primo comma, e '78 dello sttuto reg. Trentino-Alto Adige). 1 Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 27 luglio 1984, n: 27, G. U. 12 settembre 1984, n. 252. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 4 agosto 1984, n. 424, art. 1 (art. 117 della Costituzione). Regione Liguria, ricorso 6 settembre 1984, n. 29, G. U. 3 ottobre 1984, n. 273. legge 4 agosto 1984, n. 464, artt. 1, 2 e 3 (artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 17 settembre 1984, n. 30, G. U. 10 ottobre 1984, n. 280. dJ. 29 agosto 1984, n. 519, art. 3 (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). Regione Lombardia, ricorso 11 ottobre 1984, n. 33, G. U. 24 ottobre 1984, Il. 294. d.l. 29 agosto 1984, n. 519, art. 3 (artt. 2 e 4 dello statuto della regione Valle d'Aosta). Regione autonoma Valle d'Aosta, ricorso S ottobre 1984, n. 32, G. U. 24 ottobre 1984, n. 294. d.I. 29 agosto 1984, n. 521 (artt. 3, 97, 117 e 119 della Costituzione). Regione Toscana, ricorso 2 ottobre 1984, n. 31, G. U. 24 ottobre 1984, Il. 294. INDICE BmLIOGlt.AFICO delle opere aclJUisite dalla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato INDICE BmLIOGlt.AFICO delle opere aclJUisite dalla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato NUOVE ACQUISIZIONI DELLA BIBLIOTECA DIRITTO AMMINISTRATIVO Atti del convegno C.1.D.I.S. (lesolo, 21-23 settembre 1979) Investimento e patrimonio edilizio nell'ordinamento vigente e nelle prospettive di evoluzione. Padova, Cedam, 1983, . .. . ' . . Atti del convegno di ; studi (Napoli, 26-28 novembre 1981), Beni. culturali ed interessi religiosi. Napoli, Jovene, 1983. Atti del XXVI1 convegno di studi .di scienza dell'Amministrazione (Varenna, VUia Monastero, 17~19 settembre 1981). Il giudizio di ottemperanza. Milano, Giffr/1983.. . CARULLO Antonio, L'edificabilit dei suoli dalla legge Bucalossi al decreto Nicolaui . Padova; Cedam; 1983. <:;AVALLO Bruno, DI PLINIO Giampiero, Manuale di diritto pubblico del1 l'economia. Milano, Giuffr, 1983. CCALA Mario. 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