ANNO XVIII -N. 3 MAGGIO-GIUGNO 1966 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1966 ABBONAMENTI ANNO ............................... . L. 5.000 UN NUMERO SEPARATO ............... 900 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia Printed in ltaly Autoriz:zazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (5213040) Roma, 1966 Istituto Poligrafico dello Stato P. V. In memoria di GIUSEPPE MANTELLINI Per onorare degnamente la memoria di Giuseppe MANTELLINI, primo Avvocato Generale, il cui fecondo insegnamento tuttora vivo ed operante nella quotidiana attivit dell'Istituto, stata deposta sulla Sua tomba, in occasione del 150 anniversario della nascita, una ghirlanda in bronzo. La cerimonia si svolta al cimitero delle Porte Sante, davanti al monumento funebre che ricorda lo Scomparso. Allo scoprimento del bronzo era presente, tra gli altri, l'Avvo.cato Generale dello Stato, S. E. Giovanni Zappal, il quale, con commosse parole, ha ricordato la figura e l'opera del suo grande predecessore. Il valore simbolico della iniziativa sottolinea la continuit delle tradizioni dell'Avvocatura e la profonda devozione alla memoria di Colui che guid l'Istituto nei primi anni della sua attivit, fissando genialmente le direttive tecniche e l'ispirazione ideale che ancora illuminano il lavoro degli Avvocati dello Stato. Firenze, 24 giugno 1966. GIUSEPPE MANTELLINI nacque a Firenze nel 1816; mor a Roma nel 1885. Appena laureato in legge a 20 anni a Pisa, entr a fare pratica dal Capei per iniziare la libera professione; e subito sfavill di ingegno e di dottrina, acquistando ben presto fama e reputazione. Non fu un Avvocato improvvisatore e nemmeno un fantasioso; ma fu un indagatore delle questioni, un dottrinario geniale, che al naturale ingegno un una rettitudine esemplare di vita senza ambizioni e senza svaghi. con uno studio del giure diuturno, eclettico, profondo. A 28 anni Gli fu affidata la carica di Sostituto Avvocato regio della Toscana: carica ambita che di solito si attribuiva ad un anzian,o. In tale ufficio si distinse al punto che, a soli 35 anni, ne fu nominato Capo. Allora essere Avvocato regio significava assumere anche la qualifica di Direttore delle Riformagioni e Consulente della Banca Toscana. In seguito all'annessione della Toscana al Regno d'Italia, il Man. ' tellini, che era passato frattanto negli uffici del Contenzioso finanziario, nominato Consigliere di Stato, ebbe l'incarico di studiare un progetto di formazione delle nuove Avvocature erariali d'Italia da stabilirsi a Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia: e l'incarico di istituirle, sulle basi gettate da Lui, Gli fu dato dai Ministri Vigliani e Minghetti, con decreto di Vittorio Emanuele, che porta la data del 16 gennaio 1876, e rappresenta l'atto di nascita della Avvocatura dello Stato. Il Mantellini stato cos il creatore delle Avvocature erariali che salutarono in Lui il primo Capo e Maestro. E nel Suo lavoro port tutto il suo entusiasmo, tutte le sue energie, che spese non solo nell'opera direttiva, ma anche nel seguire l'opera dei suoi avvocati, volendo essere informato di ogni parere, di ogni difesa, di ogni comparsa, dando consigli, facendo obiezioni e correzioni, pretendendo soprattutto che da ogni ufficio non uscisse mai un giudizio che non fosse conforme a giustizia. Seppe trovare anche tempo per compilare memorie e preparare discorsi e pe1: approfondire gli studi giuridici con monografie e libri di pi vasto respiro, tra cui vanno ricordati un saggio sulla Banca Toscana, tre volumi sui Conflitti di attribuzioni, tre volumi su Lo Stato e il Codice civile ed un libretto sul giureconsulto di Roma antica, Papiniano: opere che resteranno per sempre di alto insegnamento teorico e pratico per gli Avvocati dello Stato. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSHTUZIONAL!E E INTERNA- ZIONAiLE pag. 483 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE )) . 546 Sezione terza: GIU1RISPRUDENZA CIVl'l.JE )) 571 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINIST1RATIVA )) 631 Sezione quini.a: GIURISPRUDENZA TR~BUTA:RIA )) 675 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBl. ilCHE, APPALTI E FORNUURE )) 711 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENAtE )) 739 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO RASSEGNA DI DOTllRINA 133 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 142 CONSULTAZIONI )) 168 NOTIZIARIO 178 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GArRGIULO Le sezioni della parte prima sono cur-ate, nell'ordine, dagili avvocati: Michele Savarese, Benedetto Saccari, Franco C-arusi, Ugo Gargiulo, Mario Fanelli, Giuseppe 1Del Greco, Antonino Terranova Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati: luig.i Mazzella e Arturo Marzano ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI BACCARI B., Sulla Natura giuridica della pretesa al trasporto con t'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . I, 547 CARUSI F., Occupazione di urgenza d'immobile, esecuzione dell'opera pubblica nel biennio e diritto del conduttore . . . . I, 625 ROSA S., Concetto di piena conoscenza ai :lini delta decorrenza del termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 634 ROSA S., Alcuni aspetti del regime giuridico delta occupazione di urgenza . .................... . I, 650 DEL GRECO G., Osservazioni sulla funzione dl registro di contabilit e sulla tempestivit delle riserve . . . . . . . . . I, 711 CONTI M., Applicabilit dell'art. 45 lett. d) del Capitolato generale LL. PP. ai procedimenti arbitrati relatitvi ad appalti stipulati da enti diversi dallo Stato . . . . . . . . . I, 725 DE CARLO T., Appunti in tema di interpretazione dette norme sulla sospensione condizionale detl'a pena . . . nuove I, 739 CAR.AiMAZZA F. I., In tema di repressione penale dei danneggiamenti recati al patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... I, . 744 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT -Giudizi innanzi ai Tribunali Regionali AA. PP. -Intervento volontario del terzo -Legittimazione -Determinazione della natura e dell'entit dell'interesse dell'interveniente -Distizione fra interesse a fare valere un diritto proprio e interesse meramente adesivo -Necessit -Sussiste, 572. -Ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore AA. PP. -Esame dell'interesse dell'interventore a proporre ricorso per Cassazione, 572. AGRICOLTURA E FORESTE -Tutela dei boschi e terreni montani -Prescrizioni di massima da parte della Camera di Commercio -Illegittimit costituzionale per violazione della riserva di legge -Esclusione, 489. -Tutela dei boschi e terreni montani -Sanzioni penali disposte dalla Camera di Commercio -Illegittimit costituzionale, 489. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI -Amministrazione dello Stato Erronea citazione in giudizio di un ministro invece di un altro -Rinnovazione dell'atto -Ammissibilit, 597. -Amministrazione dello Stato Evocazione in giudizio di Amministrazione non legittimata alla causa -Eccezione di difetto di legittimazione sostanziale della Amministrazione convenuta Preclusione ex art. 4 1. 25 marzo 1958, n. 260 -Non sussiste, 582. -C:Cmsiglio di Prefettura -Giurisdizione contabile sugli ammini stratori locali -Struttura e funzionamento del Consiglio in sede giurisdizionale -Violazone dell'indipendenza del giudice e del diritto di difesa -Illegittimit costituzionale, 538. -Giunta provinciale -Intervento di membri supplenti -Legittimit -Criteri e limiti, 666. ANTICHIT E BELLE ARTI - Reati di cui alla 1. 1 giugno. 939, n. 1089 -Costituzione di parte civile della p. a. -Ammissibilit, con nota di I. F. CARAMAZZA, 744, -Reati di cui alla legge speciale Omessa trascrizione del viricolo ntificato -Irrilevanza, con nota di I. F. CARAMAZZA, 744. APPALTO -Opere pubbliche -Domanda di arbitrato -Eccezionale. proponibilit prima dell'approvazione del collaudo -Rilevanza economica della controversia, con nota di M. CONTI, 725. -Opere pubbliche -Domanda di arbitrato non preceduta dall'esperimento della procedura amministrativa -Ipotesi di impropronibilit e ipotesi di proponibilit della domanda, con nota di M. CONTI, 725~ -Appalto di opere pubbliche -Interessi sulle somme liquidate in sede amministrativa o arbitrale Decorrenza,. con nota di G. DEL GRECO, 712. -Appalto di opere pubbliche -Registro di contabilit -Funzione, con nota di G. DEL GRECO, 711. - Appalto di opere pubbliche -Riserve -Finalit, con nota di G. DEL GRECO, 712. VI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Inserzione nel registro di contabilit -Limiti, con nota di G. DEL GRECO, 711. - Opere pubbliche -Riserve _ Obbligo della tempestivit -Eccezioni, con nota di M. CONTI, 725. ARBITRATO -Appalto di opere pubbliche Controversie in cui non sia parte lo Stato -Composizione del Collegio -Scelta del quarto arbitro, con nota di M. CONTI, 725. - V. anche Appalto. ATTI AMMINISTRATIVI -Autorizzazione -Revocabilit Motivazione e contraddittorio Necessit, 661. -Destinatario deceduto -Notifica a mani di persona di famiglia Nullit, Sussiste, 637. -Distributori di carburante Autorizzazione prefettizia -Definitivit, 661. -Distributori di carburante -Autorizzazione prefettizia -Definitivit -Errore scusabile, 661. -E.N.P.A.S. -Rifiuto di liquidazione -Motivazione -Necessit, 671. -Firma per il Ministro. -Imputabilit, 644. -Motivazione -Accertamento Criteri, 662. -Nullit della notifica -Presunzione di conoscenza -Esclusione Prova contraria, 637. -Rifiuto -Obbligo di motivazione Insussistenza -Fattispecie, 644. -V. anche Collegio, Giustizia amministrativa. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - V. Atti amministrativi. AVVOCATI E PROCURATORI -Limitazione dell'esercizio della professione di procuratorte legale al distretto di iscrizione _ Violazione del diritto di difesa -Esclusione -Violazione della libert professionale -Esclusione, 536. BELLEZZE NATURALI -Notifica del vincolo -Risultanze catastali -Efficacia, 673. -Trascrizione del vincolo -Ordinamento precedente -Funzione meramente dichiarativa, 674. -V .anche Competenza e giurisdizione. CASSAZIONE - V. Acque pubbliche. CITTADINANZA -Trattato di San Germano -Termini per l'opzione -Prorogabilit unilaterale. -Esclusione -Cittadinanza Jugoslava conferita in base ad opzione tardiva -Effetto costitutivo ex nunc -Acquisto di pieno. diritto della cittadinanza italiana in mancanza di opzione tempestiva -Sussistenza, 571 COLLEGIO -Composizione -Vizio -Effetti sulla deliberazione adottata, 646. - V. anche Prezzi. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Bellezze naturali -Sanzioni amministrative applicate dal Ministero -Impugnativa -Lesione di interesse legittimo, 673. -Danni di guerra -Indennizzo Giurisdizione del giudice amministrativo, 566. -Ferrovie -Trasporto -Rifiuto della Amministrazione -Sindacato del giudice ordinario -Ammissibilit, con nota di B. BACCARI, 546. -Giurisdizione ordinaria e amministrativa -Decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizio- I I ID I , . :: INDICE VII nale -Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione -Limiti, 552. -Impiego pubblico -Elementi costitutivi del rapporto -Onere della prova -Atto formale di nomina -Mancanza -Giurisdizione del giudice ordinario, 555. -Impiego pubblico -Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato Impiegati di ruolo e impiegati avventiZi -Irrilevanza della distinzione per la giurisdizione Esistenza dell'atto formale di nomina -Desumibilit dalle norme che riguardano il rapporto, 556. -Impiego pubblico -Mancato versamento contributi previdenziali -Risarcimento danni -Giurisdizione amministratitva -Esclusione, 668. - Impiego pubblico -Prestazioni E.N.P.A.S. -Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, 671. -Nave -Contributi statali -Pretesa del proprietario ad ottenere il pagamento del contributo concesso -Giurisdizione del giudice ordinario -Sussiste, 554. - Previdenza ed assistenza -Assicurazione contro la invalidit e la vecchiaia -Danni per omessa assicurazione -Accertamento del comportamento della pubblica amministrazione -Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, 556. ~ Questioni di giurisdizione -Poteri della Cassazione inordine ai presupposti di fatto, 566. -Rapporto di lavoro -Commessi avventizi delle ricevitorie del lotto -Giurisdizione del Consiglio di Stato -Esclusione, 664. - Requisizioni ordinate dalle Autorit militari alleate -Diritto all'indennit -Giurisdizione del giudice ordinario -Presupposti e condizioni, 566. CONTABILIT GENERALE DELLO STATO -Contratti pubblici -Trattativa privata -Avviso di vendita Ampia discrezionalit, 672. CONTRATTI AGRARI -Artt. 4, 5, 7 e 8 I. 25 febrbaio 1963 n. 327 -Illegittimit costituzionale -Illegittimit costituzionale dell'art. 13, quinto comma 1. 15 settembre 1965 n. 756, 498. -Norme sui contratti di miglioria in uso nel Lazio -Contrasto con il principio di eguaglianza -Insussistenza, 498. - Norme sui contratti di miglioria in uso nel Lazio -Contrasto con i principi di eguaglianza e di libert di iniziativa economica Insussistenza, 498. CORTE COSTITUZIONALE -Questione di legittimit costitu. zionale in via incidentale -Difetto di rilevanza risultante ictu oculi -Inammissibilit della questione, 517. CORTE DEI CONTI - V. Sardegna. COSA GIUDICATA -Imposta di registro -Sentenza di primo grado che esclude la ripetibilit delle spese processuale ex art. 148 1. del registro Estensione del giudicato al rego. lamento delle spese per i gradi ulteriori -Esclusione, 676. - V. anche Giustizia amministra tiva. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Procedimento di formazione delle leggi -Parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro nelle materie di competenza di questo -Esclusione, 518. -Riserva di legge relativamente ai programmi e controlli della propriet privata -Vincoli di zona e di spazio di uso pubblico auto Vlll RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rizzati dalla legge urbanistica nei piani regolatori -Violazione della riserva di legge -Insussistenza, 507. -V. anche Agricoltura e foreste, Amministrazione dello Stato, Avvocati e procuratori, C011ltrattt agrariJ Corte costituzionale, Espropriazione per p. u., Ferrovie, Giustizia amministrativa, Imposte comunali e provinciali, Imposte e tasse in genere, Impiego pubblico, Leggi, decreti e regolamenti, Matrimonio, Patria potesta, Pia.no regol!atore, Procedimento penale, Reato, Sardegna, Sicilia, Sicurezza pubblica, Trattati internazionali, Trentino-Alto Adige. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio marittimo .. Concessione -Clriteri di preferenza, 662. -Demanio storico e artistico Vincolo imposto su suolo privato previsto in un progetto comunale di costruzione .. Interesse del Comune a ricorrere -Insussistenza -Mera aspettativa -Irrilevanza, 649. -V. anche Bellezze naturali. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Cooperativa edilizia .. Assegnazione -Decadenza -Provvedimento a firma del Sottosegretario di Stato -Legittimit, 640. -Cooperativa edilizia -Assegnazione -Decadenza -Termine ex d. 1. lgt. 2 agosto 1945, n. 520 Valore, 640. -Cooperativa edilizia -Assegnazione -Provvedimento di decadenza -Ca;rattere ricettizi9 Esclusione, 640. -Cooperativa edilizia _ Assegnazione -Provvedimento di decadenza -Termine di consgna Mancata prefissione -Irrilevan za, 640. -Cooperativa edilizia -C:ommissione di vigilanza -Funzione Necessit del contraddittorio Esclusione, 641. -Cooperativa edilizia -Commissione di vigilanza -Partecipazione del rappresentante del Ministero delle Comunicazioni -Necessit -Limiti, 640. -Dipendenti di enti pubblici -Assegnazione -Sopravvenuto difetto di requisiti -Revoca -Legittimit, 666. -Alloggi cooperativi -Assegnazio: ne -Occupazione tardiva -Decadenza, 669. -Alloggi cooperativi _ Licenza di abitabilit -Mancanza, Effetti, 669. -Alloggi cooperativi -Occupazione -Termine -Espresso avvertimento nel verbale di consegna Necessit, 667. -Alloggi cooperativi -Residenza -Esenzioni ex art. 12 1, 1 marzo 1952, n. 113 -Obbligo di occupazione"" Sussistenza, 669. -Case per lavoratori -Comitato centrale -Rappresentanti dei lavoratori -Nomina -Criteri - Mnifesta illogicit -Censurabilit in sede giurisdizionale, 642. -Case per lavoratori -Comitato centrale -Rappresentanti dei lavoratori -Nomina -Interesse delle organizzazioni sindacali ~ Sussistenza, 642. -Commissione di vigilanza -Decisione -Omessa valutazione di un motivo di ricorso -Illegittimit, 667. ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO -Procedimento di ingiunzione previsto dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639 -Opposizione -Effetti Instaurazione di un ordinario processo di cognizione -Posizione processuale delle parti -Potere dell'Amministrazione di spie. ' I~ : lX INDICE gare domanda riconvenzionale e di dedurre un diverso titolo a giustificazione della pretesa fatta valere con l'ingiunzione -Sussiste, 620. ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Decreto di occupazione di urgenza in pendenza di trattative circa la determinazione dell'indennit -Legittimit, 632. -Decreto di occupazione temporanea -Omessa impugnativa da parte del proprietario defunto Effetti preclusivi in ordine alla impugnativa della dichiarazione di P. u. e del deereto di espropriazione promosso dagli eredi Esclusione; 687. -Disciplina del procedimento -Sistema della legge fondamentale del 1865 -Indennit -Controversie -Non incidono sul potere di espropriazione, 597. -Edifici scolastici -Provvedimento di vincolo dell'area -Emanazione -Termine -Natura, 643. -Edifici scolastici '."' Scel~ dell'area -Precedenza rispetto alla compilazione del progetto, 643. . -Edifici scolastici -Termini ex art. 13 1. 25 giugno 1865, n. 2359 -Determinazione, 64S. -Espropriabilit della propriet privata salvo indennizzo -Limitazioni di zona autorizzate dalla legge urbanistica nei piani regolatori -Soppressione dello ius aedijicandi -Necessit di un chiaro giudizio di rilevanza Rinvio degli atti al giudice a quo, 508. Mezzogiorno .. Opere -Dichiarazione di pubblica utilit -Applicabilit, 648. Mezzogiorno, Opere -Dichiarazione di urgenza ex legge -Necessit di accertamenti amministrativi -Esclusione, 648. ; Occupazione di urgenza -Auto: nomia dei due procedimenti, con nota di S. ROSA, 650. -Occupazione di urgenza -Deposito preventivo dell'indennit Termine compimento lavori Non necessit con nota di S. ROSA, 650. -Occupazione di urgenza -Intestazione imprecisa del decreto -Irrilevanza, con nota di S. ROSA, 650. -Occupazione di urgenza -Motivazione -Richiamo alle norme vigenti -Sufficienza -Pubblica utilit e urgenza ex lege -Motivazione sull'urgenza -Irrilevanza, con nota di S. ROSA, 650. -Occupazione di urgenza -Notificazione del decreto prefettizio Procedimento, 632. -Occupazione di urgenza -Stato di consistenza -Notifica ad un solo comproprietario -Intervento di un solo comproprietario -Sufficienza -Non necessit di testimoni, con nota di S ROSA, 650. -Occupazione di urgenza -Stato di consistenza -Redazione -Tecnici incaricati -Nomina -Competeru; a, 648. - Opere permanenti di protezione antiaerea -Occupazione di fatto di aree di propriet privata occorrenti alla costruzione di ricoveri antiaerei nel periodo bellico -Sostituzione ope legis del preesistente stato di fatto con rapporto di occupazione ed espropriazlone, soggetto alla disciplinadella legge 25 giugno 1865, n. 2359, con riferimento al momento di occupazione dell'area Indennit -D. lg. n. 409 del 1948 -Commisurazione dell'indennit al valore del suolo al tempo dell'occupazione -Dichiarazione di incostituzionalit della norma Nuova legge n. 1441 del 1961 Indennit commisurata al decuplo di quel valore -Dichiarazione di incostituzionalit della norma -Effetti -Incidenza sul potere di espropriazione -Esclusione, 598. - Vizi della dichiarazione di pubblica utilit dell'opera -Deduci.:.. bilit in sede in impugnativa del decreto di occupazione -Esclusione, 632. X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FERROVIE Ricorso giurisdizionale -Declaratoria interlucutoria di inammissi Ferrovie e tramvie -Sinistri fer bilit non impugnata in revoca roviari -Facolt di non comuni zione -Riassunzione del giudi care all'autorit giudiziaria gli zio -Riproposizione della questio atti dell'inchiesta amministrativa ne di inammissibilit -Preclu- Violazione del principio di . sione, 643. eguaglianza e del principio di di -Ricorso giurisdizionale -Depo fesa, 533. sito del provvedimento impugna- V. anche Competenza e giurisdito, 656. zione. -Ricorso giurisdizionle -Erigenda costruzione -Proprietario fonGIUSTIZIA AMMINISTRATIVA do retrostante -Interesse della impugnativa -Sussiste, 659. Atto amministrativo interno -Inimpugnabilit, 656. -Ricorso giurisdizionale -Notificazione ad irreperibile -Norme ap -Atto diverso da quello impugnato plicabili -Fattispecie, 668. -Motivi -Inammissibilit, 644. Ricorso giurisdizionale -Notifica. -Concorso a pubblico impiego zione per pubblici proclami Impugnazione dell'atto terminale Norme applicabili, 663. -Deposito della sola comunicazione di esso, contenente tutti gli Ricorso giurisdizionale -Motivi estremi -Sufficienza, con nota di aggiunti -Casi di ammissibilit, s. ROSA, 653. 671. Decisione interlocutoria -Giudi- Ricorso giurisdizionale -Motivi cato implicito sull'ammissibilit dedotti in memoria -Inammissibilit, 658. del ricorso -Esclusione, 637. -Interesse a ricorrere in tema di Ricorso giurisdizionale -Motivi I ~- pubblico impiego -Diffida del dedotti nella discussione orale Inammissibilit, 643. superiore a cessare una attivit Lesione attuale e diretta -Sussi -Ricorso giurisdizionale -Motivi stenza, 633. non dedotti in sede gerarchica Inammissibilit, 664. Interventori -Controfotressati Differenze, 660. -Ricorso giurisdizionale -Motivi I -Legittimazione a ricorrere -Terriferiti a provvedimento diverso zi non direttamente contemplati da quello impugnato -Inammis sibilit, 656. nel provvedimento -Individualit dell'interesse leso -Sussi- Ricorso giurisdizionale Proce - stenza, 649. dimento -Appello -Soggetti le I gittimati -Individuazione, 645. -Principio dell'alternativa -Caso di specie, 657. -Ricorso giurisdizionale -Proce--'- Procedimento amministrativo -dimento -Opposizione di terzo Atti preparatori -Loro vizi -InInammissibilit, 645. fluenza sul provvedimento finale, -Ricorso giurisdizionale -Provve I 660. I dimento autorizzativo di lavori - Pronuncia di annullamento -EfConoscenza piena -Inizio lavori fetti costitutivi, 656. Insufficienza, 659. -Regolamento -Impugnazione -Ricorso per esecuzione di giudi Termine -Decorrenza, 673. I cato -Potere discrezionale del -Ricorso collettivo -Ammissibilit l'Amministrazione -Poteri del -Presupposti, 646. Consiglio di Stato -Nomina di ~ un Commissario, 661. -Ricorso giurisdizionale e ricorso : straordinario Caso di riunione, Ricorso straordinario -Decisio 657. ne -Impugnazione dinanzi al X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FERROVIE ,...-Ferrovie e tramvie -Sinistri ferroviari -Facolt di. non comunicare all'autorit giudiziaria gli atti dell'inchiesta amministrativa -Violazione del principio di eguaglianza e del principio di difesa, 533. - V. anche Competenza e giurisdi zione. GIUSTIZIA AMMINISTRA'.['IV A Atto amministrativo interno -Inim pugnabilit, 656. -Atto diverso da quello impugnato -Motivi -Inammissibilit, 644. -Concorso a pubblico impiego Impugnazione dell'atto terminale -Deposito della sola comunicazione di esso, contenente tutti gli estremi "" Sufficienza, con nota di s. ROSA, 653. -Decisione Interlocutoria -Giudicato implicito sull'ammissibilit del ricorso.., .Esclusione, 637. ....:... Interesse a ricorrere in tema di pubblico impiego -Diffida del superiore a cessare una attivit Lesione attuale e diretta -Sussistenza, 633. -Interventori -Corttrofotressati Differenze, 660. -Legittimazione a ricorrere -Terzi non direttamente contemplati nel provvedimento -Individualit dell'interesse leso -Sussii; tenza, 649. -Principio dell'alternativa -Caso di specie, 657. -'- Procedimento amministrativo Atti preparatori -Loro vizi -Influenza sul provvedimento finale, 660. -Pronuncia di annullamento -Effetti costitutivi, 656. -Regolamento -Impugnazione Termine -Decorrenza, 673. -Ricorso collettivo -Ammissibilit -Presupposti, 646. - Ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario -Caso di riunione, 657. -Ricorso giurisdizionale -Declaratoria interlucutoria di.inammissibilit non impugnata in revocazione -Riassunzione del giudizio -Riproposizione della questione di inammissibilit -Preclu . sione, 643. -Ricorso giurisdizionale -Dposi to del provvedimento impugnato, 656. -Rie.orso giud~dizionaI"' -Erigenda costruzione -Proprietario fondo retrostante -Interesse della impugnativa ... Sussiste, 659. -Ricorso giurisdizionale -Notifica. zione ad irreperibile -Norme applicabili -Fattispecie, 668. ~ Ricorso giurisdizionale -Notifica. zione per pubblici proclami Norme applicabili, 663. ..,... Ricorso giurisdizionale -Motivi aggiunti -Casi di ammissibilit, 671, -Ricorso . giurisdizionale -Motivi dedotti in memoria -Inammissibilit, 658. -Ricorso giurisdizionale -Motivi dedotti nella discussione orale Inammissibilit, 643. -Ricorso giurisdizionale -Motivi non dedotti in sede gerarchica Inammissibilit, 664. -Ricorse) giurisdizionale -Motivi riferiti a provvedimento diverso da quello impugnato -Inammis. sibilit, 656. -'-Ricorso giurisdizionale -procedimnto -Appello -Boggtti legittimati -Individuazione, 645. -Ricorso giurisdizionale -Procedimento -Opposizione di terzo Inammissibilit, 645. -Ricorso giurisdizionale -Provve. dimento autorizzativo di lavori Conoscenza piena ~ Inizio lavori Insufficienza, 659. -Ricorso per esecuzione di giudicato -Potere discrezionale del1' Amministrazione -Poteri del Consiglio di Stato -Nomina di un Commissario, 661. -Ricorso straordinario. -Decisione -Impugnazione dinanzi al I I XIl RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione delle aree al valore dichiarato -Contrasto con l'art. 42 della Costituzione -Esclusione, 518. 'MPOSTA E TASSE IN GENERE Accertamento -Effetti oltre allo ~sercizio finanziario -Esclusione, ~8. ~volazioni -Operazioni di fi' iiamento a favore delle pic\ e medie industrie -Imposta wonamento di cui al terzo \ dell'art. 6 1. 22 giugno 445 -Applicabilit al ca" Q:piegato dagli Istituti au all'esercizio del credito 'dell'art. 19 1. 25 luglio ~. per le operazioni di 110 comma dell'art. 6 '45 del 1950 -Esclu \miglioria -Opera'uzione illegittima'4. \.e giuricorso '\:)anna mtare progresiJegittimit co\ 136 Iett b) 1958, n. 645, ,della Costi' ivvenuta ' ill giudice ~se 675. 't'il -Violazioni delle leggi finanziarie -Condono di sanzioni non penali -Legge n. 1458 del 1963 C'ondizioni -Pagamento del tributo -Irripetibilit, 683. IMPIEGO PUBBLICO -Collocamento a riposo -Competenza ministeriale, 657. -Commissione giudicatrice -Esame domande e documentazione prima della fissazione dei criteri di massima -Ammissibilit, con nota di S. ROSA, 653. -Concorso -Bando -Impugnativa -Legittimazione -Fattispecie, 670. - Concorso -Commissione giudicatrice -Fissazione criteri di massima -Sindacato di legittimit circa la obbiettivit e logici.t dei criteri stessi -Quota di punti lasciata alla mera discrezionalit dei membri della commissione Illegittimit, con nota di S. RosA, 653. -Concorso -Requisiti -Documentazione -Onere, 665. - Cumulo di impieghi -: R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, artt. 97 e 99 -Applicabilit, 671. -Insegnante medio -Commissione Provinciale dei ricorsi -Decisione gerarchica -Annullamento di ufficio -Illegittimit, 666. -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -D. 1. 1948, n. 1276 Applicabilit, 673. -Insegnante medio -Incarico Accettazione -Termine -Perentoriet, 665. -Insegnante medio -Inquadramento ex art. 7 l. 13 marzo 1958, n. 165 -Computo dell'anzianit Criteri, 665. Nomina -Requisito della buona pndotta -Pendenza di procedi' E!nti penali -Irrilevanza, 663. ~sonale della P. S. -Associai sindacali -Divieto di ap INDICE XIII partenenza - in vigore -Contrasto con gli artt. 39 e 98 Cost. Manifesta infondatezza, 633. -Promozione a gradi elevati -Attitudine alle funzioni superiori Valutazione -Fattispecie, 639. -Promozione per merito comparativo e promozione per merito distinto e per esami -Ordine nel ruolo, con note di S. RosA, 634. -Retribuzione del personale -Aggiunta di famiglia -Coniuge separato ma non a carico -Non spetta, 633. -Revoca e destituzione -Unificazione di tali sanzioni, 633. -Ruoli speciali transitori -Domanda di collocamento -Scadenza del termine -Rinnovazione Inammissibilit, 644. -Scrutinio per merito comparativo -Ammissione di titoli a valutazione -Discrezionalit -Limiti, 638. - Scrutinio per merito comparativo -Attitudine alle funzioni superiori -Valutazione -Criteri, 639. -Scrutinio per merito comparativo -Esercizio di funzioni superiori -Valutazione -Criteri, 638. - Scrutinio per merito comparativo -Mancato uso di tutti i punti a disposizione -Incensurabilit, 639. -Scrutinio per merito comparativo -Qualit del servazio prestato -Necessit di frazionamento in sottocategoria di titolo -Esclusione, 638. - Scrutinio per merito comparativo -Titoli -Lavori giudiziari Valutazione -Discrezionalit, 639. -Scrutinio per merito comparativo -Titoli relativi a cultura, requisiti e preparazione professionale -Suddivisione in diverse categorie -Legittimit, 638. -Servizi meteorologici e geofisici del Ministero Agricoltura e Foreste -Concorso -Commissione giudicatrice -Composizione, 670. -Servizio prestato presso organizzazioni internazionali prima della 1. 27 luglio 1962, n. 114 -Equiparazione al servizio prestato presso l'Amministrazione italiana ai fini del trattamento economico, 649. -Stabilit _ Risoluzione ad nutum -Compatibilit, 671. - V. anche Competenza e giurisdizione, Giustizia amministrativa. INGIUNZIONE -V. Entrate patrimoniali dello Sta- to, Imposta di registro. LAVORO. - V. Competenza e giurisdizione. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Principio della irretroattivit della legge in generale -Carattere e valore di precetto costituzionale Non sussiste per le norme civili, amministrative e tributarie, 608. LOCAZIONE -Locazione di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione -Cessazione del regime vincolistico Azione di accertamento della data di tale cessazione -Sopravvenienza nel corso del giudizio di appello della 1. 29 giugno 1962, n. 569, recante spostamento dal 30 giugno 1962 al 31 ottobre 1963 della predetta data -Omissione di applicazione di tale legge da parte del giudice -Vizio che importi l'annullamento della sentenza -Non sussiste, 622. LOTTO E LOTTERIE - V. Competenza e giurisdizione. MATRIMONIO -Separazione consensuale dei coniugi -Obbligo del marito di somministrare alla moglie ci che necessario ai bisogni della vita Contrasto col principio della parit dei coniugi, 528. XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO MEZZOGIORNO -V. Espropriazione per P. u. NAVE -V. Competenza e giurisdizione. OBBLIGAZIONE E CONTRATTI -V. Contabilit generale dello Stato. OCCUPAZIONE Occupazione d'urgenza di immobile urbano per l'esecuzione di opera pubblica -Esecuzione dei lavori e trasformazione dell'immobile durante il biennio dell'occupazione legittima -Protrazione ultrabiennale della occupazione senza il perfezionamento della procedura espropriativa -Azione del proprietario a tutela del diritto di propriet leso ingiustamente -Intervento in giudizio del conduttore dell'immobile per far valere contro l'occupante una propria pretesa risarcitoria per l'assunta ingiusta lesione del diritto alla continuazione della locazione -Improponibilit della domanda -Sussiste, con nota di F. CARUSI, 624. -Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per p. u. Indennit di occupazione -Momento in cui diviene esigibile Interessi compensativi fino alla data dell'effettivo deposito -Non sono dovuti quando debitore dell'indennit di occupazione sia lo Stato, 595. -V. anche Espropriazione per p. u. OPERE PUBBLICHE -V. Appalti, Imposte e tasse in genere. PATRIA POTEST -Passaggio a nuove nozze della madre vedova -Poteri del Tribunale circa l'amministrazione dei beni dei figli da parte della madre -Contrasto con il principio dell'uguaglianza dei coniugi -Insussistenza, 530. PIANO REGOLATORE -Genova -R. d. 1. 8 settembre 1932, n. 1390 -Illegittimit costituzionale dell'art. 17 di detto decreto e del r. d. 27 febbraio 1936, n. 501, in rapporto agli artt. 76 e 77 della Costituzione -Esclusione, 500. POLIZIA -Collaborazione di ordine materiale nella attuazione di compiti propri dell'amministrazione carceraria -Repressione di rivolta scoppiata in stabilimento carcerario -Riferibilit dell'azione delle forze di Polizia all'Amministrazione della Giustizia e non a quella dell'Interno, 582. PREVIDENZA ED ASSISTENZA -Assicurazioni sociali -Danni per inadempimento -Carattere. della normativa -Effetti, 555. -V. anche Competenza e giurisdizione. PREZZI -Comitato interministeriale -Adunanze -Intervento del Comandante del Gruppo Guardie di Finanza -Titolo -Omessa indkazione -Illegittimit, 646. -Comitato interministeriale, Composizione -Criteri, 646. -Comitato interministeriale -Esperti -Sostituzione -Illegittimit, 646. -Comitato interministeriale -Provvedimento -Natura -Annullamento -Effetti, 646. -Commissione centrale -Provvedimento -Motivazione -Fattispecie, 646. .:; :::: .-:-.--;.y,.m _:.:.:; -:;-:;q..-.-Y-9'.?-:0:o/;.:$.:X-:" . .f-%;,,..Yh"A :=:-@ >:O:-::W/..X-.(.:::;:-:.-..-..:.--:::;.::;.-x-:-:-..z::://@.///.:::::{-XX:.-<.-X"(-.-:-M ..-$": ..-..:..:--....; ::::;..-.::;::}.:::::.:'-;.-:~i:= ..::"-;:?::'}'/. m-;:7-;.;:::;:-:::::; V/:f.{.(.P."~"-::::---_a:.-; INDICE xv -. Commissione consultiva -Presidenza .. Nomina e sostituzione Criteri, 647. -Disciplina dei prezzi -Comitato interministeriale prezzi -Fissazione dei prezzi di impierio -Facolt di imposizione dd differenze prezzi -Non sussiste, 608. -Gestione dei sovraprezzi, quote di prezzi..o.. c.ontribuzioni . imposte dalle competenti Autorit per la disciplina dei prezzi -Casse o fondt di conguaglio -Cassa conguaglio trasporto sanse -Legittimazione all'esercizio dei crediti di cui titolare il Consorzio nazionale produttori olio dalle sanse -Controversia sull'esistenza di tale credito -Necessaria presenza in giudizio del Consorzio e della Cassa, 608. -Sovraprezzi, quote di prezzi o contribuzioni imposte dalle competenti autorit per la disciplina dei prezzi -Sanzione legislativa Portata, 608. PROCEDIMENTO CIVILE -Chlamata in causa, ad istanza del conve;nuto, di terzo indicato come U soggetto legittimato a contraddire alla domanda attrice di risarcimento del danno -Accertamento della responsabilit del terzo verso l'attore ad istanza del convenuto .Ammissibilit, 587. -Intervento volontario del terzo in giudizio -Intervento meramente adesivo -Nozione -Potest di autonoma impugnazione della sent~nza -Esclusione, 572. -Giudizio di rinvio dalla Cassazione -Compito del giudice di rinvio -Nuove conclusioni, deduzioni di nuove prove, produzione di nuovi documenti -Preclusione -Eccezione, 587. -V. anche Acque pubbliche, Amministrazione dello Stato, Riscossione del'le Imposte dirette. PROCEDIMENTO PENALE -Reati di competenza del Pretore Atti di istruzione -Omesso interrogatorio dell'imputato -Illegittimit costituzionale, 501. REATO -Caricazione da parte del comandante della nave oltre la marca di bordo libero -Responsabilit penale dell'armatore -Violazione del principio della personalit della pena -Esclusione, 516. -Contravvenzioni commesse da soggetti all'altrui autorit - Obbligazione civile per le ammende -Responsabilit penale oggettiva -Esclusione, 513. -Sospensione condizionale d.ella pena -Seconda concessione del beneficio -Estinzione della pena pecuniaria inflitta con la prima condanna -Effetti, con nota di T. DE CARLO, 740. -Sospensione condizionale della pena -Seconda concessione del beneficio -Estinzione per amnistia del reato precedente -Inefficacia della condizione, con nota di T. DE CARLO, 743. -Sospensione condizionale della pena -Seconda concessione del beneficio -Obbligo di pagare la pena pecuniaria precedentemente inflitta -Permane anche in caso di estinzione di detta pena, con nota di T. D CARLO, 739. - Sospensione condizionale della pena -Seconda concessione del beneficio -Obbligo di pagare la pena pecuniaria cui fu subordinata la prima sospensione -Sussiste anche se sia intervenuta una causa di estinzione della pena, con nota di T. DE CARLO, 741. REQUISIZIONE - V. Competenza e giurisdizione. RESPONSABILIT CIVILE -Responsabilit della P. A. per fatto illecito di dipendente non identificato -Sussiste, 582. -V. anche Competenza e giurisdizione, Reato. RICORSO STRAORDINARIO - V. Giustizia amministrativa. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO XVI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE -Azione giudiziaria di contestazione dell'obbligazione di imposta -Intervento in causa dell'Amministrazione, ad istanza dello Esattore -Natura, 704. SARDEGNA -Legge di delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo in agricoltura -Violazione della competenza legislativa ed amministrativa della Regione Esclusione, 503. -Potere di inchiesta -Competenza del Consiglio della Regione, 495. -Potere di inchiesta -Competenza della Regione, 495. -Potere di inchiesta -Controllo della Corte dei Conti, 495. S'ICILIA -Istruzione superiore -Legge Regionale istitutiva di un Centro di puer.icultura -Violazione dell'autonomia universitaria -Illegittimit costituzionale, 532. - Legge regionale recante modalit per l'accertamento dei lavoratori agricoli -Violazione dei principi della legislazione statale -Illegittimit costituzionale, 544. - Legge regionale che consente il passaggio in ruolo dei sanitari alle dipendenze degli Enti locali -Violazione dei principi della legislazione dello Stato -Illegittimit costituzionale, 515, SICUREZZA PUBBLICA -Norma che prescrive l'iscrizione dei portieri e dei custodi in appo siti registri di P. S. -Contrasto con il diritto al lavoro e la libert di lavoro -Esclusione, 483. SOCIET - V. Imposta di registro. TRATTATI INTERNAZIONALI -Leggi interne di rati.fica -Eventuale violazione di situazioni giuridiche cosUtuzionalmente protette -Sindacato di legittimit della Corte Costituzionale -Ammissibilit, 485. -Prigionieri di guerra - Lavoro prestato in cattivit -Rinuncia dell'Italia ai relativi diritti -Contrasto con gli artt. 3, 24, 42, Cost. -Esclusione, 485. - V. anche Cittadinanza. TRENTINO-ALTO ADIGE -Legge regionale sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali Incompatibilit fra la carica di consigliere comunale e quella di membro del Parlamento -Illegittimit costituzionale, 545. VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE -Credito di imposta e di pena .pecuniaria -Prescrizione -Proposizione di ricorso al Ministro avverso ordinanza dell'Intendenza di Finanza -Effetti, 693 -Illeciti punibili con la sanzione della pena pecuniaria o della sopratassa -Natura -Applicabilit dell'amnistia -Esclusione, 682. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 8 febbraio 1966, n. 7 pag. 483 10 marzo 1966, n. 20 . 485 23 marzo 1966, n. 26 . 489 2$ aprile 1966, n. 29 . 495 28 aprile 1966, n. 30 . 498 28 aprile 1966, n. 32 . 500 28 aprile 1966, n. 33 . 501 28 aprile 1966, n. 36 (Ordinanza) 503 14 maggio 1966, n. 37 . . . . . 503 14 maggio 1966, n. 38 . . . . . 507 14 maggio 1966, n. 39 (Ordinanza) . 508 14 maggio 1966, n. 40 513 14 maggio 1966, n. 41 515 14 maggio 1966, n. 42 516 14 maggio 1966, n. 43 517 23 maggio 1966, n. 44 518 23 maggio 1966, n. 46 528 23 maggio 1966, n. 49 530 26 maggio 1966, n. 51 532 3 giugno 1966, n. 53 533 3 giugno 1966, n. 54 . 536 3 giugno 1966, n. 55 . 538 1G giugno 1966, n. 59 544 10 giugno 1966, n. 60 545 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un. 28 luglio 1965, n. 1802 . pag. 546 Sez. Un., 30 settembre 1965, n. 2070 . 552 Sez. I, 28 ottobre 1965, n. 2290 . . 711 Sez. Un., 29 dicembre 1965, n. 2481 . 571 Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 . 554 Sez. I, 29 gennaio 1966, n. 350 . . 675 Sez. I, 21 febbraio 1966, n. 538 . 675 Sez. I, 23 febbraio 1966, n. 559 . . 679 Sez. Un., 4 marzo 1966, n. 638 . 555 Sez. I, 15 marzo 1966, n. 732 . 682 Sez. I, 25 marzo 1966, n. 791 . . . 682 Sez. I, 28 marzo 1966, n. 826 . . 686 Sez. Un., 31 marzo 1966, n. 846 . 572 Sez. Un., ff aprile 1966, n. 900 . 566 2 XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. III, 18 aprile 1966, n. 976 . Sez. III, 18 aprile 1966, n. 977 . Sez. I, 19 aprile 1966, n. 990 . Sez. Un., 4 maggio 1966, n. 1113 . Sez. Un., 7 maggio 1966, n. 1175 (in nota a Sez. Un., 7 maggio 1966, n. 1176) . Sez. Un., 7 maggio 1966, n. 1176 . Sez. I, 16 maggio 1966, n. 1232 . Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1289 . Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1290 (in nota a Cass. 20 maggio 1966, n. 1289) Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1300 (in nota a Cass. 20 maggdo 1966, n. 1289) Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1301 (in nota a Cass. 20 maggio 1966, n. 1289) Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1302 (in nota a Oass. 20 maggio 1966, n. 1289) Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1303 (in nota a Cass. 20 maggio 1966, n. 1289) . Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1304 (in nota a Cass. 20 maggio 1966, n. 1289) Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1396 . Sez. III, 7 giugno 1966, n. 1500 . CORTE DI APPELLO Lecce, 6 aprile 1966 . Roma, 19 aprile 1966, n. 666 . TRIBUNALE Napoli, Sez. I, 2 marzo 1966, n. 1159 . Napoli, Sez. I, 11 maggio 1966 . LODI ARBITRALI 19 luglio 1965, n. 60 . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 8 gennaio 1966, n. 2. Ad. Plen., 31 gennaio 1966, n. 4 . Ad. Plen., 4 febbraio 1966, n. 5 . Ad. Plen., 9 febbraio 1966, n. 6 . Ad. Plen., 9 febbraio 1966, n. 7 . Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1 . Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 3 . Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 10 . pag. 582 587 595 597 608 608 620 689 690 690 690 690 690 690 693 622 I fil 703 1 712 556 ! 624 I I 725 I pag. 631 632 633 633 I 634 !i637 J.i 638 640 ~ INDICE XIX pag. 642 643 644 645 646 646 648 649 649 '. . lJ 740 555 ile 1965, n. 723 . . 743 682 agno 1965, n. 1247 . 741 682 ;aggio 1966, n. 3416 . 744 186 '12 '6 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA ALABiso A., Il contratto preliminare, Giuffr, Milano, 1966, pagine 307 (recensione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 133 ALESSI R., Principi di diritto amministrativo, Giuffr, Milano, 1966, voll. 2, pag. 894 . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. OARBONE C., Esecuzione deti'atto amministrativo, in Enc. Dir. Vol. XV, Giuffr, Milano, 1966, pagg. 412-422 . . . . . . 140 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE Disegno di Legge n. 1688, Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 142 l LEGGI E DECRETI (segnalazioni) . . . . . . . . . . . . . . . 143 ' I ' I NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE -Norme dichiarate incostituzionali: & codice civile, art. 156, primo comma . . . . . . . . 144 codice civile, art. 2948, n. 2, art. 2956 . . . . . . . 144 legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 21, terz'ultimo comma, penultimo e ultimo comma; art. 30, quinto comma . 145 legge 25 giugno 1909, n. 372, artt. 4-11 . . . . . . . 145 I r. d. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 173 . . . . . . . . 145 ~ r. d. 1. 20 febbraio 1927, n. 257, art. 1, terz'ultimo comma, penultimo e ultimo comma; art. 3, ultimo comma, art. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 r. d. 3 maggio 1934, n. 383, art. 23, secondo comma, art. 251; art. 250; art. 310, quarto comma, quinto e sesto comma; airt. j311 . . . . . . . . . 146 legge 26 marzo 1958, n. 425, art. 141 . . . . . 147 d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 . . . . . . 147 d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, articolo unico . 147 Pag 5re 1965 . 149 Pag . 488 /bre 1965 .. 149 <185 489 iarata non fondata la que495 nale: 198 500 ~ondo comma . 149 601 149 609 Il, 5. 149 609 648, secondo comma . 150 607 150 Boa me, art. 1217, secondo comma . 150 619 615 616 517 51a il33, n. 1578, artt. 5 e 6 . . . . . $, n. 1827, artt. 111, n. 2 e ultimo ~. n. 1150, art. 7, n. 2 . . . . . . . 150 151() 150 62a i, n. 218, art. 23 . . . . . . . . . 151 590 e 1956, n. 1423, artt. 3, ultimo com592 omma ........ . 151 699 1957, n. 33, art. 8 . . . . . . 151 696 baio 1958, n. 645, art. 211 . . . 151 5a8 ;lio 1960, n. 1011, articolo unico . 151 5 176 : . 615 171 Transazione > 177 516 171 Trattati e convenzioni 517 > 171 internazionali > 177 618 528 530 532 533 536 di .................. pag. 178 538 544 545 Pcz,., "' 5,, "6 552 711 571 554 675 675 679 555 682 682 686 572 546 552 711 71 14 '5 Pag. 483 485 489 495 498 500 501 503 503 507 508 513 515 516 517 518 528 530 532 533 536 538 544 545 ARTE PRIMA Pag. 483 485 489 495 498 500 501 503 503 507 508 513 515 51(] 517 518 528 530 532 533 53(J 538 544 545 546 552 711 i71 54 '5 ) r;_TTJRISPRUDENZA 1ZIONE PRIMA NZA COSTITUZIONALE fERNAZIONALE Pag. 483 485 489 495 .E, 8 febbraio 1966, n. 7 -Pres. Ambrosini 498 fr:tini (n. c.). 500 501 orma che prescrive l'iscrizione dei portieri 503 /ositi registri di P. S. -Contrasto con il diritto 503 507 rt di lavoro -Esclusione. 508 .. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62). 513 515 i i principi del diritto al lavoro e della libert 516 agli artt. 4 e 35 della Costituzione, l'art. 62 t. u. 517 quale dispone l'iscrizione dei portieri e dei custodi 518 528 perch la discrezionalit nell'autorizzazione cos 530 L di P. S., tenuto conto dei doveri di sorveglianza 532 artieri e custodi anche in relazione a soggetti estra533 ;avoro, non appare n ingiustificata, n illimitata (1). 536 538 1. - L'art. 62 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773, conte544 ~ leggi di pubblica sicurezza, dispone che i portieri di 545 e e di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di ,uffici e simili devono ottenere, quando non rivestano la fa giurata, l'iscrizione in apposito registro presso l'auto( sicurezza, iscrizione che va rinnovata ogni anno e che .iutata o revocata a chi non risulta di buona condotta 546 Hla carta di identit ; stabilisce, inoltre, sanzioni penali 552 10ntravventori. 711 i 571 554 1uestione era stata proposta con ordinanza 16 ottobre 1964 del 175 orino (Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1965, n. 85). 75 stata decisa, con procedimento in Camera di Consiglio, non r9 tata costituzione di parti nel giudizio. La decisione conforme 5 >costante della Corte in materia di diritto e della libert del ,'. da ultimo, Corte Cost., 6 luglio 1965, n. 61, in questa Rassegna, 2; Corte Cost., 9 giugno 1965, n. 45, ivi, 1965, I, 862, nel cui testo la indicazione di pronunce sull'interpretazione dell'art. 4 Cost. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ,e di Torino afferma che tale norma conferisce mtere di autorizzazione, ma non fondata la costituzionale che da tale premessa egli ritiene 1 che dal primo comma dell'art. 4 della Costitu.. iiritto al lavoro si configura quale fondamentale ne Sarda, giusta le sentenze 9 luglio 1956, n. 18( veggasi Relazione Avv. Gen. Stato, 1956-60, I giudizi di costituzionalit, 618) e 9 aprile 1962, n. 35 (Giur. it., 1962, I, 1, 1064). La Corte ha poi ricordato le due sue precedenti sentenze 24 gennaio 1964, n. 4, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti, denunciato dalla medesima Regione Sarda come lesivo della sua competenza, (in questa Rassegna, 1964, 15); e 7 marzo 1964, n. 13, anch'essa PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 505 Corte: quella del 24 gennaio 1964, n. 4 e quella del 24 febbraio 1964, n. 13. Con la prima (che si riferisce alla Regione sarda) la Corte ha negato la illegittimit della legge statale sul piano regolatore generale degli acquedotti, valevole per tutto il territorio nazionale; con la seconda ha riconosciuto, anche nei confronti di due regioni a statuto speciale, la costituzionalit del trasferimento all'ENEL di alcune imprese operanti in dette regioni. Con entrambe le sentenze stato affermato il principio (gi, del resto, enunciato in via generale da altre sentenze, fra cui quella del 7 febbraio 1963, n. 12, anch'essa nei confronti della Regione sarda) che, nel quadro dell'unit e della indivisibilit dello Stato, sussistono limiti alla potest legislativa regionale per assicurare il rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Nei riguardi della Sardegna _questi limiti sono indicati negli artt. 3 e 4 dello Statuto. Non superfluo precisare che tali limiti funzionano non soltanto in senso negativo, nel senso, cio, che la legge regionale non pu oltrepassarli, ma vale anche nel senso che essi offrono la base per il legittimo esercizio della potest legislativa e amministrativa dello Stato nei settori in cui, per effetto dei limiti stessi, l'attivit regionale non pu esplicarsi. Una concezione puramente negativa del limite sarebbe assurda, giacch determinerebbe una paralisi in settori di importanza nazionale preminente, inibendo tanto alle regioni quanto allo Stato di legiferare e di amministrare. 2. -Nell'ambito dei due limiti suddetti resta la legge impugnata. Con la trasformazione gli enti non iniziano una attivit nuova e diversa rispetto a quella originaria di riforma agraria. I nuovi e diversi, ed anche maggiori, compiti loro attribuiti per effetto della trasformazione non alterano l'intento fondamentale, che quello di proseguire, compiere e perfezionare l'opera di riforma agraria. Ed ecco un primo fondamento del limite: l'attuazione di una riforma economico- sociale della Repubblica, quale , senza dubbio, la riforma agraria. originata da una impugnativa diretta della Regione Sarda avverso la legge istitutiva dell'E.N.E.L. (Giur. it., 1964, I, 1, 519). In entrambe le decisioni, le doglianze della Regione vennero rigettate, in base al rilievo che, anche in materia di legislazione esclusiva delle Regioni, sempre fatta salva la competenza generale dello Stato, allorch si tratti di leggi programmatiche o di riforma, interessanti tutta la collettivit nazionale. Con la sentenza in rassegna, la Corte ha ,aggiunto una ulteriore precisazione, osservando che il limite negativo per le Regioni, nelle predette materie, pu legittimamente essere riempito. dalla legislazione statale, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 506 Dal che si deduce l'esistenza dell'altro limite, quello basato sul rispetto degli interessi nazionali, collegati alla esigenza unitaria della attuazione della riforma predetta. L'Avvocatura dello Stato ha invocato un altro aspetto della situazione: quello relativo alle esigenze della programmazione economica nazionale. La Corte ritiene che su questo argomento possa lasciarsi impregiudicata ogni soluzione, dal momento che le ragioni sopra esposte giustificano la presente decisione. La infondatezza del primo motivo di ricorso trae con s quella del secondo motivo, essendo principio pacifico e comune a tutti gli statuti speciali che la potest amministrativa si esplica nello stesso ambito di quella legislativa. 3. -Il rigetto dei due motivi di ricorso non importa, tuttavia, alcuna preclusione ai diritti ed ai poteri della Regione nelle materie di sua competenza nel campo dell'agricoltura. E ci sotto due aspetti. Sotto un primo aspetto da riconoscere che, all'infuori dei compiti attribuiti agli enti di riforma in via di trasformazione, resta alla Regione la pi ampia possibilit di esplicare le attribuzioni di sua spettanza, salvo, ben s'intende, il coordinamento che si render necessario ed opportuno con gli organi statali nella materia che forma oggetto della legge in esame. Sotto il secondo aspetto, la stessa legge impugnata che fa salvi i diritti ed i poteri della Regione, ponendo precise direttive al legislatore delegato. Del resto, anche nelle due sentenze di questa Corte, ricordate a principio, la esigenza del contemperamento degli interessi statali e di quelli regionali era stata molto chiaramente messa in rilievo. Le norme delegate dovranno porre i presidi occorrenti per garantire, accanto ai poteri dello Stato ed in collegamento con essi, la neces sotto pena, diversamente, di lasciare irresoluti fondamentali problemi proprio nei campi dove maggiore la necessit della risoluzione. La precisazione particolarmente importante perch confuta quanto sostenuto da una parte della dottrina (PALADJ.N, La potest legislativa regionale, Padova, 1958, 156), circa la inesistenza della piena esclusione della potest legislativa regionale nella materia delle riforme economico-sociali; contra, invece, CANTUCCI, La legislazione esclusiva della regione Siciliana, Riv. trim. diritto pubblico, 1953, 970; e, in via pi generale, Relazione Avvocatura Stato cit., 564). Nel senso che il limite delle leggi di grande riforma esprime un principio di ordine generale ed immediatamente connesso con quello dell'unit politica, l'esigenza, cio, che sia mantenuta l'unit di indirizzo economicosociale dello Stato, cfr. MoRTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1958, 673; MAZZIOTTI, Studi sulla potest legislativa delle Regioni, Milano, 1961, 222. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 507 saria attivit della Regione. A tal fine, da far salvo ogni ulteriore esame di legittimit in relazione a dette norme, che ancora non risultano emanate. Quanto agli articoli della legge impugnata particolarmente criticati dalla Regione, da osservare, in relazione a ci che ora si detto, che le norme delegate previste dall'art. 1, n. 2 e dagli artt. 2 e 3, pur tenendo fermi i punti relativi ai poteri dello Stato, dovranno assicurare la presenza della Regione. Il fatto che gli articoli impugnati attribuiscano certi poteri allo Stato o dispongano la partecipazione di funzionari dello Stato ai consigli di amministrazione non esclude che le norme delegate dovranno prevedere anche gli interventi della Regione e di suoi rappresentanti. Quanto all'art. 8, il quale appresta una disciplina riguardo al personale che e deve essere statale, ogni possibilit di censura viene meno una volta che stato messo fuori dubbio il carattere statale degli enti. -(Omissis). I CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 38 -Pres. Ambrosini -Rel. Manca -Ajroldi ed altri (avv. Aula, Orlando Cascio, Restivo, Basile, Sangiorgi), Comune di Palermo (avv. Orlando) c. Presidente Consiglio dei Ministri e Presidente Regione Siciliana (sost. avv. gen. Stato Tracanna). Costituzione della Repubblica -Riserva di legge relativamente ai programmi e controlli della propriet privata -Vincoli di zona e di spazio di uso pubblico -Autorizzati dalla legge urbanistica nei piani regolatori -Violazione della riserva di legge -Insussistenza. (Cost. art. 42, secondo comma; 1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, n. 2, 3, 4). Non fondata la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 7, n. 2, 3, 4, della vigente legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la quale prevede l'inserimento nei piani regolatori comunali di vincoli di zona e di destinazione a spazi di uso pubbiico, con riferimento alla riserva di legge di cui all'art. 42 Cost. La natura dei tali vincoli, infatti, destinati a salvctguarda1e gli allineamenti dei fabbricati e le altre prescrizioni inerenti alle esigenze delle varie zone, non importa una discrezionalitd indiscriminata ed inoontrollabile, ma una discrezionalitd tecnica, che deve svolgersi entro determinati confini di carattere oggetrttivo (1), (1-2) La questione era stata sollevata con un gruppo di ordinanze 14 gennaio 1964 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 508 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 39 (ordinanza) -Pres. Ambrosini -Rel. Manca -Ajroldi ed altri (avv. Aula, Orlando Cascio, Restivo, Basile, Sangiorgi), Comune di Palermo (avv. Orlando), c. Presidente Consiglio dei Ministri e Presidente Regione Siciliana (sost. avv. Gen. Stato Tracanna). Espropriazione per p. u. -Espropriabilit della propriet privata salvo indennizzo -Limitazioni di zona autorizzate dalla legge urbanistica nei piani regolatori -Soppressione dello ius aedificandi Necessit di un chiaro giudizio di rilevanza -Rinvio degli atti al giudice a quo. (Cost. art .42, terzo comma; 1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7 n. 3 e 4; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Non risultando chiara dall'ordinanza di remissione la rilevanza circa la questione di legittimit costituzionale dell'art, 7, n. 3 e 4 della vigente legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che autorizza i Comuni ad inserire nei piani regolatori limitazioni aila propriet privata, con soppressione dello jus aedificandi, senza corresponsione di indennizzo, con riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per un esame pi approfondito della questione stessa (2). I (Omissis). -2. -La questione non fondata. Indubbiamente il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, contrariamente a quanto sostiene la difesa del Comune di Palermo, con- Siciliana (Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1964, n. 126). Le decisioni meritano particolare segnalazione sia dal punto di vista processuale, sia dal punto di vista di merito della questione decisa con la sentenza. Sul piano processuale, si pu ravvisare nella sentenza una sentenza parziale ., nel senso di cui all'art. 279 c. p. c., la quale definisce solo una parte del giudizio, quella attinente alla dedotta violazione della riserva di legge; mentre rinvia per ulteriori adempimenti da parte del Giudice a quo l'altra questione, pure essa dedotta, della violazione dell'art. 42, terzo comma Cost. il: la prima volta, a quanto risulta, che la Corte costituzionale fa applicazione dell'istituto della sentenza parziale nel senso sopra indicato, con la differenza peculiare, rispetto alle sentenze dei giudici ordinari, che deriva dalla natura della decisione della Corte, chiamata non all'esercizio di una giurisdizione di diritti soggettivi, ma di diritto oggettivo. In considerazione di ci, il contenuto della sentenza non pu non ritenersi defin PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 509 tiene una riserva legislativa di carattere analogo a quella del precedente art. 41, come ha gi affermato questa Corte con la sentenza n. 40 del 1964. Nella quale si pone in luce che l'art. 42 fa parte di un sistema unitario, comprendente precetti costituzionali variamente operanti nell'ambito della libert economica privata (artt. da 41 a 44); e si chiarisce altres che, pure l'art. 42 concernente il godimento e l'utilizzazione dei beni, demanda al legislatore ordinario, al pari dell'art. 41, la normazione relativa a posizioni subiettive ritenute costituzionalmente rilevanti, con la possibilit che la disciplina concreta delle medesime sia attribuita alla pubblica Amministrazione. Ora, noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, formatasi specialmente in riferimento all'art. 23 ed al citato art. 41, tale attribuzione di potere da ritenere legittima, qualora, nella legge ordinaria, siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitare chiaramente la discrezionalit dell'Amministrazione. 3. -Si tratta perci di vedere se, anche nella fattispecie, l'accennata esigenza possa ritenersi osservata. A questo fine, ed in relazione alle censure mosse dalle ordinanze e dalle difese delle parti private, occorre anzitutto chiarire il contenuto e la durata della disposizione impugnata, quali si desumono dal necessario coordinamento con altre disposizioni della legge, nell'ambito del sistema in cui destinata ad operare. Al n. 2 dell'art. 7, infatti, vanno collegati, non soltanto il secondo comma dell'art. 11 ed il primo comma dell'art. 17, che parlano rispettivamente delle linee e degli allineamenti dei fabbricati, ma anche l'art. 33 della legge urbanistica; il quale contiene particolari indicazioni in ordine alle caratteristiche dei fabbricati nelle varie zone e circa gli altri vincoli inerenti alla zonizzazione . vero che questo tivo per quanto attiene alla questione decisa, mentre interlocutorio rela tivamente alla seconda questione. Non pu, tuttavia, sottacersi la perplessit che potrebbe colpire il let tore nel notare la scissione operata nel corpo del giudizio di rilevanza della medesima norma denunciata. Per un verso, esso stato ritenuto sussistente ed esauriente, si da consentire alla Corte l'esame del merito della questione; per altro verso, esso stato ritenuto non sufficientemente chiaro, s da indurre la Corte al rinvio al giudice a quo. La delibazione della rilevanza, viceversa, sembra avere attinenza alla questione nella sua inscindibile unit, ed operare come uno .dei presupposti titem ingredientes . A meno che, pur nella estrema concisione dell'ordinanza, non sia dato cogliere una precisazione pi sottile da parte della Corte: quella, cio, che collega la rilevanza alla competenza (qui intesa come giurisdizione) del Giudice a quo. Vertendosi, invero, in materia di diritti soggettivi, relativi alla corresponsione di un indennizzo per l'imposizione di vincoli di zona e di verde 510 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ultimo articolo stato dettato per la compilazione dei regolamenti edilizi comunali; ma poich, secondo il primo comma, le relative prescrizioni devono essere armonizzate con quelle della legge, la logica del sistema, considerato nel complesso unitario delle varie norme, importa che, anche le prescrizioni stesse, debbano essere intese come una specificazione della disposizione generale contenuta nel citato n. 2, al fine della concreta attuazione della medesima. Tutto ci autorizza a ritenere che i vincoli di zona consistono nelle limitazioni della propriet privata inerenti alla costruzione, modificazione e ricostruzione dei fabbricati; limitazioni che la dottrina, formatasi anche in relazione alla pregressa legislazione in materia, ha individuato negli allineamenti dei fabbricati rispetto alle strade ed aree pubbliche e nelle altre prescrizioni che si ricollegano alle varie particolari esigenze delle singole zone, secondo la loro qualificazione (residenziali, a villini, a palazzine, industriali, ecc.). 4. -Per la risoluzione della questione, in secondo luoge>, non si pu prescindere dal considerare inoltre il carattere, l'oggetto, la finalit della legge del 1942 ed il sistema che ha inteso instaurare. noto che detta legge stata emanata per dare disciplina unitaria, su scala nazionale, ad una materia che, in precedenza e, in tempi diversi, aveva formato oggetto di una legislazione differenziata, riguardante i maggiori centri abitati, con gli inconvenienti rilevati dalla dottrina e dalla pratica. Tale finalit risulta espressamente enunciata nell'art. 5, secondo il quale sono subordinati alle disposizioni della legge l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio nazionale: finalit che, secondo il sistema, da conseguire mediante la formazione dei piani territoriali di coordinamento, dei piani regolatori generali e dei piani particolareg pubblico potrebbe prospettarsi il dubbio se il Giudice amministrativo sia legittimato a preoccuparsi di questo aspetto sostanziale di costituzionalit della norma della legge urbanistica, accanto a quello formale della riserva di legge, che rientra pacificamente nella sua competenza. In altri termini, la rilevanza dovrebbe essere collegata al bene della vita che la pronuncia del Giudice pu effettivamente dare nel caso concreto, e non ad una astratta denuncia della norma, che, per tal guisa, tramuterebbe il giudizio di legittimit costituzionale in via incidentale in una sorta di azione popolare. Alternativamente, la Corte potrebbe aver visto nella norma denunciata, due distinti testi: l'uno a contenuto esclusivamente formale, concernente la riserva di legge; l'altro, di immediato carattere precettivo, che esclude l'indennizzabilit dei vincoli; per cui anche la delibazione di rilevanza pu essere scissa in relazione a ciascuno dei due testi. Per i precedenti della Corte circa la valutazione intrinseca del giudizio di rilevanza da parte del Giudice a quo , si richiamano le sentenze PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 511 giati di esecuzione; i primi due a tempo intedeminato e il terzo della durata di dieci anni. Ci imprime alla legge, come si rileva anche nella relazione ministeriale, carattere programmatico, a cui collegato anche un piano di finanziamento, secondo quanto dispone l'art. 30 : ed importa, d'altra parte, che, per l'attuazione eoncreta della legge stessa, debba essere necessariamente riconosciuto ai comuni (nella formazione dei piani regolatori di loro competenza) un margine di discrezionalit, sia per quanto concerne la ripartizione in zone del territorio comunale (del che ora non si discute), sia per ci che riguarda il regime della propriet privata nell'ambito delle singole zone, in relazione alle esigenze, modificabili anche nel tempo, della vita moderna e dell'espansione urbanistica. La natura dei vincoli di zona, peraltro, secondo i rilievi sopra esposti, sta a dimostrare che non si tratta di discrezionalit indiscriminata ed incontrollabile -come si assume nelle ordinanze e si sostiene dalle parti private -bens di discrezionalit tecnica. La quale, secondo il concetto espresso da questa Corte con le sentenze n. 122 del 1957 e 48 del 1961, essendo condizionata da elementi di valutazione di carattere tecnico, importa che l'attivit normativa devoluta all'Amministrazione (nella specie ai comuni), si deve svolgere entro determinati confini di carattere obiettivo, e che, per ci stesso, rimane, sotto questo aspetto, delimitata nella libert dell'apprezzamento. 5. -Occorre aggiungere poi che l'operato dei comuni, nella formazione dei piani regolatori generali, pure soggetto a vari controlli a tutela della propriet privata. L'emanazione, infatti, dei piani, con deCJJ:eto del Capo dello Stato, preceduta, nel sistema della legge del 1942, da un complesso procedimento amministrativo, delineato negli 11 dicembre 1964, n. 109 (in questa Rassegna, 1964, 1008), e 14 maggio 1966, n. 43, infra, 517. In generale, sul problema della rilevanza nel procedimento costituzionale, cfr. ABBAMONTE, n processo costituzionale italiano, Napoli, 1957, I, 40. Sotto l'aspetto di merito, deciso con la sentenza, la dottrina ormai concorde nel ritenere che la legge urbanistica in se stessa soddisfi alle esigenze della riserva (relativa) contenuta nell'art. 42 Cost. e non dubita della legittimit delle disposizioni con le quali la legge stessa devolve a fonti subordinate (amministrative) o l'approvazione dei piani o la enucleazione e la specificazione dei limiti nei casi concreti. (Sul carattere della riserva, GALEOTI, Contributo alla teoria del procedimento legislativo, Milano, 1957, 179; PREDIERI, Profili costituzionali, natura ed effetti dei piani urbanistici, in Riv. trim. dir. pubblico, 1961, 244 segg.). Del resto, oltre alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. la decisione n. 200 in data 6 febbraio 1959 deHa IV Sezione, Cons. St., 1959, 143), la sentenza 29 marzo 1961, n. 11 della stessa Corte Costituzionale ha fermato il principio che i piani regolatori sono volti a soddisfare neces 512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO artt. 9 e 10 della legge. Esso ha inizio con l'approvazione del piano (compilato dagli organi tecnici del Comune -art. 41 della legge -) mediante deliberazione del Consiglio comunale, soggetta all'approvazione dell'autorit tutoria; deliberazione che preceduta dalla pubblicazione del progetto, affinch gli interessati possano prospettare le proprie osservazioni (nella specie numerosissime ed in parte accolte). Interviene quindi l'attivit del Ministero dei lavori pubblici che provvede, previo parere delle amministrazioni interessate e di concerto col Ministero dei trasporti se il piano interessa impianti ferroviari, e sentito inoltre il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo di consulenza tecnica del ministero per i progetti e le questioni di carattere urbanistico (art. 2 della legge). Da tutte le considerazioni esposte deriva pertanto che la garanzia inerente alla riserva legislativa, di cui al secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, deve ritenersi, nel caso, osservata. Donde l'infondatezza della questione sollevata relativamente al n. 2 dell'art. 7 della legge n. 1150 del 1942. 6. -Per quanto attiene, invece, alla questione di legittimit costituzionale relativa alle disposizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 7, le quali autorizzerebbero l'imposizione di limitazioni incidenti sugli attribuiti essenziali del diritto di propriet (disponibilit ed utilizzazione) sopprimendo, nella specie, I'ius aedificandi, senza prevedere al riguardo alcun indennizzo, la Corte provvede con separata ordinanza di pari data. (Omissis). II (Omissis). -Ritenuto che, con le ordinanze indicate nell'epigrafe, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimit costituzionale relativamente alle di sit pubbliche concrete la cui realizzazione affidata alla cura di organi amministrativi; e la forma della legge, alla quale frequentemente si ricorreva per approvatrli prima della entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, aveva la sua ragione d'essere unicamente nella mancanza, a quel tempo, di una completa disciplina generale . Principio confermato, ancor pi recentemente, dalla sentenza 28 aprile 1966, n. 32, retro, 500, sempre a proposito della natura giuridica dei piani regolatori. Del resto in materia economica, in via pi generale, sulla interpretazione della riserva di legge, valga H rinvio alla giurisprudenza ricordata dalla stessa Corte (sent. 23 maggio 1964, n. 40, in questa Rassegna, 1964, 453 e precedenti sentenze citate ,alla nota 2). Per una singolare denuncia dell'intera legge urbanistica del 1942, per preteso contrasto con l'art. 16 Cost., si ricorda la sentenza 10 maggio 1963, n. 64 (Giur. it., 1963, I,} della Corte costituzionale, che dichiarava non fondata la questione. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 513 sposizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; che, in base a tali disposizioni, secondo le ordinanze di rimessione, i Comuni sarebbero autorizzati ad inserire, nei piani regolatori generali, limitazioni alla propriet privata (nella specie destinando zone di terreno a verde pubblico, verde privato, verde agricolo e ad impianti pubblici); che limitazioni siffatte inciderebbero sugli attributi essenziali del diritto di propriet (disponibilit ed utilizzazione), sopprimendo, nel caso, l'ius aedificandi rispetto a zone di terreno ritenute edificabili; che in quanto non sarebbe preveduto alcun indennizzo per i vincoli sopra accennati, le predette disposizioni sarebbero in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione; Considerato che non risulta chiara la rilevanza circa la questione di legittimit, costituzionale delle disposizioni sopra indicate, in relazione all'asserita mancata indennizzabilit dei vincoli ai quali si accennato; <:he, pertanto, si ravvisa necessario un esame pi approfondito, sotto l'aspetto ora indicato, della questione sollevata. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 40 -Pres. Ambro~ini - Rel. Petrocelli Gerbaudo (n. c.) c. Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti). Reato -Contravvenzioni commesse da soggetti all'altrui autorit Obbligazione civile per le ammende -Responsabilit penale og gettiva -Esclusione. (Cast., art. 27; C. p. art. 196). Non fondata la questione di legittimit costituzionale, con riferimento al principio della personalit della pena posta dall'art. 27 Cost., dell'art. 196 c. p. che stabilisce la responsabilit dell'obbligazione civile per le ammende, data la natura meramente civile di tale obbligazione (1). (1) La questione era stata proposta dal Pretore di Saluzzo con ordinanza 18 maggio 1965 (Gazzetta U:!Jciale 17 luglio 1965, n. 178). Decisione ineccepibile, data l'indubbia natura civilistica dell'obbligazione per l'ammenda (rectius; di una somma pari all'ammenda). Ci confermato, oltre che dalle norme di diritto positivo richiamate nella sentenza in rassegna, dai precedenti storici dell'art. 196 del Codice 514 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -L'affermazione del Pretore di Saluzzo secondo la quale l'obbligo del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del Codice penale al civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera e propria pena, conseguente a una responsabilit penale per fatto altrui totalmente priva di fondamento. L'obbligo in questione compreso dal codice nell'ambito delle sanzioni civili (titolo VII del libro I), ed in rubrica qualificato obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente . Ma anche a voler prescindere da questi dati classificatori, il testo dell'art. 196 si esprime in tal modo da stabilire, senza possibilit di dubbi, la natura meramente civile della obbligazione. Infatti, essendo il pagamento della somma dovuto nel caso che il condannato risulti insolvibile, ne consegue il carattere sussidiario di questa misura, carattere che viceversa non pu essere attribuito alla pena proprio per la sua natura essenzialmente personale, che esclude la possibilit di un suo trasferimento su altro soggetto. L'art. 196 inoltre pone un altro elemento atto ad escludere il carattere penale della obbligazione, e ci con lo stabilire che la somma dovuta quando la persona rivestita dell'autorit direzione o vigilanza non debba essa stessa rispondere penalmente. Ma il carattere civile della obbligazione poi ribadito anche nettamente dal secondo comma dell'art. 196, secondo il quale le disposizioni dell'art. 136 del Codice penale, relative alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilit del condannato, si applicano al condannato per la contravvenzione e non anche alla persona preposta, quando anche questa risulti insolvibile. Del carattere civile della obbligazione si ha infine piena conferma dalla disposizione dell'art. 197 del c. p., il quale dispone che la obbligazione al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole estesa, quando ci sia un rapporto di dipendenza, anche alle persone giuridiche, le quali, come ben noto, sono prive di capacit di diritto penale. (Omissis). penale, che rappresenta un'innovazione rispetto all'art. 60 del codice Zanardelli, il quale, stabilendo che la pena si dovesse applicare anche alla persona rivestita dell'autorit o incaricata della direzione o vigilanza, regolava un caso particolare di responsabilit penale. Viceversa H modello dell'istituto cui si ispirato il legislatore del 1930 ravvisabile in norme di natura fiscale della precedente legislazione, con successiva trasmigrazione del principio in alcune leggi penali speciali. Conf. in dottrina, GuARNERI, Obbligazione civile per l'ammenda, in Nuoviss. Dig. lt., Torino, 1965, XI, 631 e segg.). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 513 sposizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; che, in base a tali disposizioni, secondo le ordinanze di rimessione, i Comuni sarebbero autorizzati ad inserire, nei piani regolatori generali, limitazioni alla propriet privata (nella specie destinando zone di terreno a verde pubblico, verde privato, verde agricolo e ad impianti iubblici); che limitazioni siffatte inciderebbero sugli attributi essenziali del iritto di propriet (disponibilit ed utilizzazione), sopprimendo, nel 1so, l'ius aedificandi rispetto a zone di terreno ritenute edificabili; che in quanto non sarebbe preveduto alcun indennizzo per i 1coli sopra accennati, le predette disposizioni sarebbero in contrasto i l'art. 42, terzo comma, della Costituzione; Considerato che non risulta chiara la rilevanza circa la questione 1.egittimit, costituzionale delle disposizioni sopra indicate, in relae all'asserita mancata indennizzabilit dei vincoli ai quali si nnatq; .che, pertanto, si ravvisa necessario un esame pi approfondito, l'aspetto ora indicato, della questione sollevata. (Omissis). ~COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 40 -Pres. Ambro~ini i. Petrocelli Gerbaudo (n. c.) c. Presidente Consiglio Ministri st. avv. gen. Stato Chiarotti). Contravvenzioni commesse da soggetti all'altrui autorit - Ugazione civile per le ammende -Responsabilit penale ogva -Esclusione. , art. 27; c. p. art. 196). fondata la questione di legittimit costituzionale, con rifeprincipio della personalit della pena posta dall'art. 27 rt. 196 c. p. che stabilisce la responsabilit dell'obbligazione ~ ammende, data la natura meramente civiie di tale obbli .estione era stata proposta dal Pretore di Saluzzo con ord~ io 1965 (Gazzetta Utliciale 17 luglio 1965, n. 1'78). ineccepibile, data l'indubbia natura civilistica dell'obbliganenda (rectius; d una somma pari all'ammenda). 1rme.to, oltre che dalle norme di diritto positivo richiamate tn rassegna, dai precedenti storici dell'art. 196 del Codice I '~ \ \ ~ ~; ~. {a bi he ~w. t?tio. t la. la'lti~ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 42 -Pres. Ambrosini - Rel. Petrocelli -Sette (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen Stato Carafa). Reato -Caricazione da parte del comandante della nave oltre la marca di bordo libero -Responsabilit penale dell'armatore -Violazione del principio della personalit della pena -Esclusione. (Cost., art. 27; c. nav. art. 1217, sost. da art. 29 I. 5 giugno 1962, n. 616). Non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'articolo 1217 c. nav., nella parte in cui sancisce una responsabilit penale dell'armatore della nave per il reato di carico oltre il massimo consentito, commesso dal comandante, in quanto tale responsabilit, essendo collegata all'omissione di un dovuto controllo, configurabile a titolo di colpa, e precisamente come omissione colposa (1). (Omissis). -L'ordinanza emessa il 5 gennaio 1965 dal Comandante del Porto di Trapani assume che il secondo comma dell'art. 1217 I del Codice della navigazione prevede un caso di responsabilit ogget-::. tiva, e come tale -sempre secondo l'ordinanza -in contrasto col : primo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il carattere personale della responsabilit penale. La questione del tutto infondata. La norma impugnata, in una formulazione che non pu suscitare dubbi, stabilisce che l'armatore il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire che il carico della nave superi la linea di massimo carico punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a L. 50.000. Anche senza questa espressa indicazione del titolo colposo della responsabilit, esso sarebbe risultato egualmente chiaro dal contesto della norma. Nel disporre, infatti, la punizione dell'armatore che (1) Questione proposta dal Comandante del Porto di Trapani con ordinanza 5 gennaio 1965 (Gazzetta Uffciale 13 marzo 1965, n. 65). Con la sentenza 8 luglio 1957, n. 107 (Giur. it., 1957, I, 1, 1194) la Corte costituzionale aveva gi espressamente escluso che l'art. 27 Cost. si riferisca alla responsabilit oggettiva. Conformi in dottrina, VASSALLI, nota alla sentenza cit., Giur. cost. >, 1957, 1005 e segg., NuvoLoNE, Norme penali e principi costituzionali, ivi, 1956, 1262. A maggior ragione la confurmit delle norme penali all'art. 27 Cost. deve essere affermata per la responsabilit a titolo di colpa, come quella della specie in rassegna. Veggasi anche, per l'art. 57, n. 1 c. p., prima della modifica di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 127, Corte cost., 23 giugno 1956, n. 3, ivi, 1262. Sl'A'l'o j Saluzzo secon J isto dall'art. 19~ da sarebb . ' , e una i .naJe Per fatto aJ e nell'ambito di : Qualifi~ato ob~ dipendente atori il ~ . ' testo d' ossibilit di d b ' tti, essendo ilu l iat tisUlti .1 P1 . . . . nso1v~ .mis~,. cal'iterl rop110 per 1 dbiU.t.di . l~ su, . .... un su~ 1 ad ': ....: . . < escludere il. i re .t.. . I . c,~e la somma j none o vigilanza I lito an h I e e netta-( e le disposlzfoni one' della. iel . . Pena . condannato :'lon anche ana' e. >iena . .. conferma ~ eh.e )~ obblii deU'an:lmenda i dipendenza, sono Prive di il Codice Z e a a nche aua llanza, rego ore del 1980 i1a~ione, con ali special1. in NUoviss. ' ) 516 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE,. 14 maggio 1966, n. 42. -Pres. Amb:tosini ~ el. Petrocelli -Sette (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen Stato Carafa). Reato Caricazlone da parte del comandante della nave oltre la marca di bordo libero -Responsabilit penale dell'armatore -Violazione del principio della: personalit della pena -Esclusione. azi1>ner ha ritenuto che la madre, per essersi ereata \V,u()ya farn1glia ed essendo distratta dalle cur che essa importa, \;.. : . . ' . : . . . . . . . . . ... . . .. .. . . ..'re: nunol'e:aftidi:lmento .. o.d .:avere :n:J;lnOJ'l attituduu::aUa:buona~ .. . . . . .. . . . ... ~zioll di quei beJti. la normat anche prch il su<> motivo \titoma in altre disPOsizioni>del codice~non pu dirsl'arbi \~h: non risultaviolato:ttemineno il principio generale di '~tt; 3..,. <::qst.)~ mentre' una. dichiarazione di illegittimit\ ~hJiilerebbela vedova al vedovo, ma.> sottrarrebbe al \nzia che, sia pure limitatamente alla madre; la norma \~:tfte, ~(Omissis); \: '\\.. '\l!), 26 maggio 1966;. n; 51 Pres". Ambrosini .~ \. ..,'$ario dello Stato per la Regfone Siciliana '\massima) c. Presidente Regione Siciliana \ \: \\.; .\;: \'e regiOJ:lale istit.tiva di un ~tro ''a.utonow~, .UJliversiTI.tria -Ille -,~ '\ 1i;; t. k 21 agoStc)1933/ n. 1592. -::;. '\ ' ~,; \f.nie dell'autonomia della \~.one all'art. 17 iett. d); \,zo ottobre 1965 che \puerilottura~ giugno 1966, n. 53 -Pres. Ambrosini Rei. Fraga:ri ~ Cuomo e D'Agostino (n. e;) c. Ministero Trasporti (sost. avv. gen. Stato Ferruggia). Ferrovie. -..Ferrovie t.nunvie -Sinistri ferroviari Facolt di non comunicare all'autorit giudiziaria gli atti dell'inchiesta amministrativa Violazione del principio di .eguaglianza e del principio di difesa. (Cost. art. 3, 24; 1. 25 giugno 190.9 .n. 372, artt. 4 e 11; r. d. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 173; 1. 26 marzo 1958, n. 425, art. 141). ~ono costituzionaZm.en~E? iZZ1:1gittime, per violazione del principio di. eguagZianza. di fronte azza Zegge penale, e del principio di difesa, le norme contenute neU'ordin.Qmentq dell'esercizio di Stato delle ferrovie, e nel testo unico suite f1:1rrovie in concessione, le quaZi consentono alla Amministrazione ferroviaria di non comunicare all'Autoritd giudiziaria gZi atti e ie relazioni di inchiesta su sinistri ferroviari, limitatamente agli accertamenti di fatto o agli accertamenti materiali in essi contenuti (1). (OmMsis). -2. -La.disposizione dell'art. 4 della 1. 25 giugno 1909, n. 372, concernente l'ordinamento i;erroviario, manca di giustificazione costituzionale nella parte. in. cui consente all'amministrazione ferroviaria di Stato una generica e cliscrezionale facolt di non comunicare all'autorit giudiziaria gli atti e le relazioni dell'inchiesta svolta sui singoli sinistr~,. che contengano accertamenti di fatti o accertamenti materiali. Pu riconoscersi che non urti contro principi della Costituzione il conferire a quella amministrazione una discrezionalit di potere per (1) La questione era stata sollevata con ordinanza 26 giugno 1964 del Tribunale di Cosenza (Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1964, n. 308) e con ordinanza 20 gennaio 1965 della Corte Suprema di Cassazione (Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 1965, n. 109). Non vi stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma solo del Ministero dei Trasporti. La decisione trova il suo pi autorevole precedente nella sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte Suprema 20 maggio 1950 (in questa Rassegna, 1950, 224) che ribadiva il principio della non comunicabilit, e quindi della insequestrabilit, degli atti in questione, in considerazione dell'esigenza di tutela del segreto ferroviario. Sul che, cfr., pi ampiamente, Relazione Avvocatura dello Stato per gli anni 1950-55, vol. II, 774). La sentenz in rassegna, peraltro, garantisce egualmente la discrezionalit dell'Amministrazione, in quanto fa salve le considerazioni e le conclusioni dell'inchiesta, stabilendone l'acquisibilit in sede penale solo relativamente all'accertamento dei fatti materiali. 534 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'esibizione delle relazioni contenenti gli apprezzamenti finali di ci che emerso dall'inchiesta: ~sse hanno unicamente il valore di manifestazioni di giudizio cui l'amministrazione pu non aderire, e. comunque non contengono ricognizioni di verit o confessioni. Ma la documentazione che servita di base a codeste relazioni, fornendo obiettivi elementi di prova, non pu essere sottratta al potere di acquisizione dato al giudice secondo le norme generali, n essere esclusa dal contenuto del dovere di esibizione implicato dal legittimo ~sercizio di quel potere: ne rimarrebbe leso il diritto di difesa degli altri interessati e ne risulterebbe violato il principio di eguaglianza. 3. -Secondo questa Corte, il diritto di difesa muove bens dalla necessit di assicurare effettivamente alla parte una assistenza tecnicaprofessionale e un contradditorio (sentenze 8 marzo 1957, n. 46; 7 dicembre 1961, n. 70; 22 novembre 1962, n. 93; 7 giugno 1963, n. 108; 12 dicembre 1963, n. 170; 24 gennaio 1964, n. 2), ma non esaurisce il suo contenuto nell'appagamento di quelle esigenze. Attiene alla tutela processuale di situazioni soggettive di vantaggio (sentenza 20 febbraio 1962, n. 8) nella configurazione e nei limiti ad esse dati dalle norme di diritto sostanziale (sentenze 20 febbraio 1962, n. 8; 7 giugno 1962, n. 57; 4 giugno 1964, n. 42), e da queste norme riceve delimitazione (sentenza 4 aprile 1963, n. 45), oltre che dalle norme dettate a salvaguardia di altri diritti o di altri interessi giudicati degni di protezione in base a criteri di reciproco coordinamento (sentenza 4 luglio 1963, n. 135; 4 giugno 1964, n. 42). Ha cio un contenuto di pienezza correlativo al iSUO rapporto di necessit con l'esercizio della tutela giurisdizionale : se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realt dei fatti ad essa favorevole, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realt, si rifiuta o si limita quella tutela. Il pi grave che la norma sottoposta al controllo della Corte costituzionale non permette di far conoscere al giudice quegli elementi di prova che sono suscettibili di dispersione o di immutazione ove non siano registrati nell'immediatezza dei fatti; quegli elementi cio che soltanto la sollecita e diligente indagine dell'autorit ferroviaria pu rilevare, per l'insostituibile esperienza tecnica dei suoi organi. La norma inoltre consente di non sottoporre alle valutazioni del giudice quelle rilevazioni che particolarmente un'indagine amministrativa e la utilizzazione dell'esperienza dell'amministrazione pos;Sono fare espletare con completezza; n deve trascurarsi che, dall'attribuzione all'amministrazione della facolt di non comunicare ai giudici i dati raccolti, possono risultare scagionati i responsabili o rimanere incontestati elementi che invece riceverebbero smentita o significazione dubbia. di non co ~ista . del pt'incipt0 1.91.2. 9 inaggi0 \ I, G!lURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 535 'e perci obiettare che la norma non tocca l'obbligo :to e. non sminuisce t poteri ~struttotl del. giudice, '1;>er l'acl\ttdsizione degli accertamenti compiuti dal' toviatia~ . Il diritto di difesa non si pu. risolvere '~ di promuo.verl'aziorie giudiziaria; eil poterel () didisporre le prove che ritiene necessarie alla \vmcbnenfo viene menomato proprio con . il ne\ tuegli accertamenti; . ''ustiZi. e della difesa garantite dalla Costitu ~ tra$Q\lrate nemmeno eonriferimerit>all'as f%gli accertamenti di cui.alla .norma. impugnata 'treventualec()nstafazfon di unaineftieienza 'pioni di servlzioimpone, non soltanto prov ,_ W. perfezionamento, ma>altresl valutazioni 'tviduare .responsabilit. \~: t~~ . . ~ante l'assu.to che l norma (jenunciata \el iSegreto amministrativo. \tano a Q'Uesto segreto una protezione che 'J giudice sulla fondatezza >..:> . .. .. .. <....... < tlocumentazin. che. lo concerne '\.nfuinistrativo o specificatmente \ fra r va:rt responsabili di uno \. le parti che ne hanno ricevuto lrazione delle ferrovie godreb~~ potrebbe rtsolversi in pregiu \pendenti dell'amministrazione ~putati fossero soltanto questi fe, a causa del segreto di cui RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 536 l'amministrazione circondasse la sua inchiesta, del beneficio di una graduazione delle responsabilit di cui potrebbero godere i secondi, ove il sinistro fosse anche l'effetto di uno inefficiente ordine o di una insufficiente organizzazione del servizio. E ci a parte la disparit che si crea fra la situazione delle varie amministrazioni statali, di cui soltanto quella ferroviaria, per giunta organizzata ad impresa industriale, avrebbe una discrezionalit insindacabile dal giudice. Si obbietta che soltanto la certezza che gli atti dell'inchiesta non sono destinati all'autorit giudiziaria e non possono formare elemento di giudizio per l'affermazione della responsabilit dell'amministrazione ferroviaria, pu assicurare ,serenit agli inquirenti e obiettivit alle indagini. Ma un rilievo del genere, oltre a non avere rilevanza agli effetti del controllo costituzionale al quale chiamata la Corte, si risolverebbe nell'ammettere che la coscienza dei dipendenti dell'amministrazione e di coloro che essa incarica di indagini sia legata all'interesse dell'amministrazione, e lo sia anche nel momento in cui essi sono chiamati a deporre innanzi al giudice. Il che assurdo. 5. -Nei limiti in cui portano all'illegittimit della norma impugnata, le osservazioni svolte rendono inutile esaminare la fondatezza del richiamo dell'art. 113 della Costituzione. Questo esame rilevante soltanto con riferimento al riconoscimento sopra fatto che, ex artt. 4 e 23 della Costituzione, infondata la questione di legittimit concernente la facolt dell'amministrazione di non esibire gli atti della inchiesta che non involgono accertamenti di verit storica. Il riconoscimento di tale discrezionalit non toglie per tutela a diritti o ad interessi privati, perch riguarda atti che non operano nei rapporti esterni e che attengono semplicemente ad apprezzamenti meramente soggettivi, seppure di ordine tecnico. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 3 giugno 1966, n. 54 -Pres. Ambrosini - Rel. Fragali -Verzoli (n. c.). Avvocati e procuratori -Limitazione dell'esercizio della professione di procuratore legale al distretto di iscrizione -Violazione del diritto di difesa -Esclusione -Violazione della libert professionale Esclusione. (Cost., art. 24, 33; r. d. 1. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5). Non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 5 della vigente legge (r. d. l. 27 novembre 1935, n. 1578) nella parte in cui limita l'esercizio della professione di procuratore legale al solo \_ALE E J;NTERNAZIONALE 537 ~: \. '~ rifeTimento ciZ diritto di \ligo . di residenza imposta '~io assicura un miglior riferimento alla libert \ il quale non esclude '\fiaZi a .quell'esetcizio, \~ stessa (1). '\~: -.va ompete:ri;ta ',del \rcizio del diritto \'~~~a~: .:;~~!: \ a riaiedere iri \mi almf pro"'' lli<> idoneo a''f di cui la ~ntori, e a \e.sigenza ; \parte o -\fensore ''\si -sia \. \~LE E . INTERNAZIONALE 539 'ifesentLle. successive inno. '-.Piegati civili dello Stato ~cb al d;P.R. 30 giugno v. servizi del Ministero \~el prefetto (o del suo \.funzionati della pre" ''izia (carriera diret ''l'Pla> la qualifica di \ stessa p.reiettura ~. Tutti e Ci'nque \~o dunque alla \.strazione del ~-. . ''
  • stato; giu \iipendenza \>ali stru ,. \e prov; ~7); il \.riposo \gen \pari tvno 'el '\r :~f\l;E E .IN'l'!UtNAZIONALE 541 '\ j: '.plente, di presidente della \~i loro confronti sia pen~ wsPesi.. dalla carica .. fino \\art. 15); palese per\ fontabiile composto di \i'autorit governativa ,. \f>er contrastQ della '~ra: .in .sede. giuri'\ elgiudice ......... e in \uzione1.dl quale \ e con lo stesso ' '\'.lici siano sog ';iiio; . ad ogni ''r da con \.: ~;_ ~proposta \one del l: \ \. \, c;li ri\ i c;lel :on ~-. -,\_ ~r \e \e ',: ,. i;ICATU:RA DELLO STATO ~ettura d'ufficio o su richiesta del \ funzione amministrativa inqtii:.. ~etti istittiziOnalmnt. allo stesso 'ti e anche da tener presente ,lle regole dettate a proposito \.dici nel processo civile1 nel \art. 51, 11. 4, c. pte:.; art. 61, W4, sul ConSiglio dFStato). \pver il: giudizio, concessa \pdo comma delliart. 360, \~a d:i tuttii Cmp0nenti \cider sull'uguaglianza \dei diversienti locali ';: ''ip ente, nonch sulla ,~ilitdi> discriminai.. senzaichecontro ,, '1; \~na adeguataga \i private (pre" ti nel processo, ;1i dalle parti, \i9St.); . ''~nte la par ,ionario di \ .. 11pos1z1one \ 3 e 24, \.tratta ,. ~ fun\ J>pre ,,pet\ '\ l;ls \ \ . .\. .GlUB.lS, COSTITtJZIONALE E... XN.TERNAZIONALE 543 .. ~t.. 311, lbnitatamel1t alla parte che riguarda la ta . del. consjgllo n v()to eo:nsul~ tagi()ne:i:~a Qhe eJiPe a comllare Ja .relaiione ':: ; \Vhia;rata. illegittima ~Jn applicazione del" "o 1953, n 87 ,..,..._ quella parte.dell'art.251 \inciale che prevede la sottoposizione alla \? (e .cio alla giurisdizione dei Consigli \~ontempia ti. \chiesta di dichiarazione di illegittimit \ \~he contempla competenze non ..gi.ri\ il'a e competenze delie Giunte pro~ \\ ;: \egg fr lli~rzo 1953, n. 87, deve ';~ostituzionale: a) del comma ter\ 9 1890i n 6972, sulle istitzfon.i .,,osi oome sostituito dall'art. 1 't-. limitatament alla disposi\ ilzio del Con.slglio di prefet\. udite, ove Io richiedano, le .;'pia penultimo e dell'intero \.t. 5 del decreto legge 20 \- ~e in cui dispone che i \,sabilit contabile degli \ 1\listenza e beneficenza \P:a intrOdotto il testO \-. \dll legge 17 lu~ \tglio 1890, n. 6972; \t. 3 decreto legge \dura a proposito -. \ \:_ \ione. contabile. ,_ ~osta, sotten\~ legislativo \prefettura. \stata sol~ \ divefsa~ \~ dispa ;~. \e sui .,-;comma \TURA DELLO STATO \1 esser fatte iSalVe per quanto\lFa qust'ultima. \lluna di tali disposiiioni possa \o all'anzidetta giurisdzforte. ''J>lttebber formare .. oggetto \cn :Pattidolre r'ifeclmento \pase di una impugnativa \stessa~ --.e (OmissiS). ; \:. \~. 'c. C. ~. .., Pres.c ,Aml>rosini \la l'tegiom~ Skmana \ Regione Siciliana ... ~;. \. . ~tamento dei Ia\~ islazione sta ,: . \ :... ... .. 1< 1963, n. 322; '. '':: \::. \a 22set ''~ri agri ""qgi sta~ \1t con \guale \~rri \1). ' \ \_ \ ,I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 545 ~ALE, 10 giugno 1966, n. 60 -Pres. Ambrosini i. f!chl (n. c.) c . .Presidente Regione Trentino-Alto \. ,, \~ge regionale std.iii composizione .ed elezione \~nittlstrii~ni ~o;n,uliatr -im:ompatibilit ''1ere comunale e quella di membro del \ costituzionale. \mbre 1963; il, 28; art. 8): \ '; ''1iorart. 8 della lgge della Regione \ 1963, n. 8, che sancisce l'incompa" omunale con quella di deputato o 'rva di legge staqi.zita dagli artt. 51 \ .inf11-tt,i~: ~>da riferirsi alla legge 'V.mento cli, una potest legislativa \~fferenziato per situazioni uguali \tutti i cittadini (1). ,, ' \_ \ \: '\ ''.; 'i.\ \e dalla Giunta \bre 1964 (Gaz 'I( sancisce la '1alla riserva \glianza dei \ 1~57, n. 105 via, 1965, ' \ _ :- .... ;;''* Sez Vn., 28, luglio .19651" n; 1802 "" Pres. iento -P. M. Cri$cuoli (conf.) -Amministra., io. f)tato.-(_avy. f)tato -G~ntle) c. Pappalardo ~. . . . . \. ''~. '<; ,.. -~tratto di trasporto coo. l'Ammini\ per ci titolare di un diritto. sg ::pn pu rifiutarvisi aUe pr.eviste ;\mezzi corrispondenti ai bisogni \\no circostanze straordinarie o '\implica alcun potere discre\ \ '-: in interesse legittimo (1). \ \~o l'Amministrazione delle \e e la :falsa applicazione ;\. 2248 alt E, 1 e segg. \ 1924, n. 1054, in rela' lione del giudice ordi '\ \ \., '~nti Cfr. Cass. 6 giu', o, in FOT'o it,, 1961, \di contrattar(/ del '\l'm:t, Sulla itatura ,MPolistici e su 'rtvrese monopo:.. ~A:. Il diritto '7, e TolUIENTE, \~tO W A.LESSI, '1le), Milano, _.,.l richiamata, ,..,Stato, 1956;..1960, ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTION:I DI GIURISDIZIONE 547. nario,. sul presupposto che il privato non abbia un diritto soggettivo, ma un semplice interesse legittimo a servirsi del pubblico servizio di trasporto da essa esercitato in regime di monopolio. A :fondamento di detta tesi, gi sostenuta con avversa sorte nel giudizio di merito, I'Amministrazione richiama un triplice ordine di ragioni e precisamente: 1) la ratio dell'art. 1 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, dalla quale si Clesume che spetta ad essa Amministrazione il potere di valutare discerezionalmente nel quadro dell'organizzazione del pubblico servizio, la possibilit di esecuzione dei trasporti ferroviari; 2) la diversit di 403. Adde, ancora, RIGHI, Autoritariet amministrativa e ammissione al trasporto ferroviario di persone, in Riv. giur. circ. e trasp., 1962, 264. Delle menzionate sentenze e della dottrina innanzi citata si dir per quanto occorra nelle seguenti note Sulla natura giuridica della pretesa al trasporto con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. TI principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella surriportata sentenza non si ritiene accettabile. Benvero, la posizione dell'.Ammj.nistrazione delle Ferrovie dello Stato rispetto alla pretesa per un trasporto viene equiparata a quella di un qualsiasi concessionario di pubblici servizi o ancor pi genericamente a quella di chiunque esercita un'impresa in condizione di monopolio legale: il richiamo espresso contenuto nella motivazione agli artt. 1679 e 2597 c. c. eloquente in tal senso. Le stesse sezioni unite, per, avvertono che tali norme sono dettate in materia di rapporti privatistici e pur tttavia affermano che essenon possono non influenzare la materia in. questione per il loro contenuto basilare e di principi generali del nostro ordinamento. Orbene, appunto l'applicazione alla materia in questione di principi propri del diritto privato che non persuade. Tale orientamento a lungo dominante in dottrina per varie ragioni, soprattutto storiche, onde della materia si sono occupati prevalentemente studiosi del diritto privato, spesso illustri (v., per tutti, AsQUINI, scritti citati e ScIALOJA, Il diritto ecc., cit.), trova ancora eco nella sentenza in rassegna, nonostante il levarsi di autorevoli voci contrarie (v., per tutti, ALEssI, op. cit., e la bibliografia ivi richiamata). In passato, la Corte di Cassazione aveva affermato che quando l'Am ministrazione ferroviaria abbia assunto l'impegno di fornire agli utenti i mezzi di trasporto richiesti, e l'utente l'obbligo di trasportare, per un cor rispettivo prestabilito, una determinata quantit di cose, si in presenza di una convenzione stipulata iure et more privatorum, che produce fra i contraenti obbligazioni bilaterali, ordinariamente regolate, anche per il caso di inadempimento o di recesso, dalle norme comuni, senza che l'Am ministrazione possa invocare la discrezionalit dell'atto amministrativo per giustificare (come nel caso) il diniego o la riduzione della fornitura dei carri> (Cass. 6 giugno 1949, n. 1407, cit.). Ma, per quanto neanche il prin cipio stabilito in tale massima si ritenga accettabile, come si dir, la situa zione, alla quale esso si riferisce, ben diversa da quella presa in esame 7 548 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO posizioni sotto l'aspetto giuridico-sociale tra concessioni di pubblico servizio ed Amministrazione dello Stato, onde l'impossibilit di applicare a quest'ultima i principi validi per le prime; 3) inammissibilit del sindacato da parte dell'Autorit giudiziaria nella organizzazione del pubblico servizio. La tesi non ha pregio per quanto gi chiaramente espresso nella sentenza denunziata per dimostrare come esista un diritto soggettivo perfetto del cittadino a servirsi dei mezzi di trasporto che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato gestisce in regime di monopolio. Ed invero, un primo argomento in favore dell'esistenza del detto diritto soggettivo si ricava dall'art. 1 delle Condizioni e Tariffe che regolano il trasporto a mezzo ferrovia (allegato al r. d. I. 25 gen nella sentenza per l'affermazione del principio cui pi particolarmente si riferiscono queste note. Intanto, che le norme, di cui agli artt. 1679 e 2597 c. c., siano dettate per i rapporti privatistici non pu porsi in dubbio: nella sentenza del Tribunale di Roma e nella relativa nota innanzi citate, per esempio, si discute dell'applicabilit dell'art. 2597 c. c. in una controversia tra privati a proposito di una fornitura di dischi; Il TORRENTE, op. e loco cit., dopo aver premesso che e il trasporto, salvo ipotesi minori e marginali, costituisce un servizio pubblico che viene esercitato dall'Amministrazione dello Stato (Ferrovie dello Stato) o da aziende comunali e da imprese private con il regime della concessione amministrativa e che queste imprese si trovano nella maggior parte dei casi in regime di monopolio (pubblici servizi di linea) precisa che e ad evitare abusi e per assicurare il servizio alla generalit del pubblico, sono stabiliti (art. 1679 c. c.) a carico delle imprese stesse due obblighi: a) quello di contrarre con chiunque ne faccia richiesta..... ; b) quello di osservare la parit di trattamento secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione D'altro canto, che l'esercizio del servizio pubblico direttamente da parte dello Stato possa avere dei riflessi sui rapporti intersubbiettivi relativi al servizio stesso nemmeno sembra doversi porre in dubbio (.AI.ESSI, op. cit., 87), mentre una parificazione dello Stato alle imprese concessionarie di pubblici servizi di linea del genere di quella ritenuta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione eliminerebbe agli effetti pi rilevanti gli accennati riflessi. -~ Quindi, passando ad esaminare la regolamentazione dei rapporti di cui si tratta nel diritto positivo, non pu non convenirsi sull'autonoma disciplina di quelli nei quali parte l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, disciplina rispetto a cui le disposizioni del codice di diritto civile hanno e carattere eminentemente integrativo (.AI.Essi, op. cit., 87-88). Del resto, le stesse sezioni unite della Corte di Cassazione si soffermano anzitutto sulle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, limitando il loro esame all'art. 1. Gi per il fatto che nell'art. 1 di tali condizioni e tariffe si tratti specificamente degli obblighi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, mentre, d'altra parte, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 549 naio 1940, n. 9) il quale reca la significativa intestazione obbligo del trasporto. Nel testo di tale articolo si precisa, poi, che l'Amministrazione deve eseguire i trasporti di cui sia richiesta quando vi possa dar corso con i mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non vi ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore; cosicch appare chiaro che l'esecuzione del trasporto di cui l'Amministrazione sia richiesta costituisce un atto da lei dovuto, a meno che non ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore che dovranno essere specificamente addotte e provate in caso di contestazione. Orbene, in presenza di una norma che impone alla pubblica Amministrazione un determinato comportamento e non le consente di sottrarsi se non in casi eccezionali d'impossibilit pratica, non pu l'art. 1680 c. c. prevede espressamente che le disposizioni del capo VIII del titolo III del libro IV del c. c. si applicano . . . . . ai trasporti . . . . . ferroviari e postali, in quanto non siano derogate . . . . . dalle leggi speciali dovrebbe valere a dimostrare l'inapplicabilit del disposto dell'articolo 1679 c. c. ai rapporti, in cui parte l'Amministrazione stessa. In particlare, non pu non rilevarsi la differenza delle espressioni usate nella disposizione del paragrafo primo dell'art. 1 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, cio nella disposizione considerata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, rispetto a quelle contenute nell'art. 1679 c. c. Qui si legge: coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto sono obbligati ad accettare le richieste . . . . . . che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione; l si legge: e l'Amministrazione ..... esegue . . . . . i tragporti che le sono richiesti, quando vi possa dar corso con i mezzi corrispondenti alle normali esigenze del traffico ferroviario e quando non ostino circostanze straordinarie o fatti ad essa non imputabili aggiungendosi, al secondo comma, che e essa non tenuta ad accettare cose per il trasporto se non possono essere inoltrate senza ritardo . Ci che si rilevato sembra rendere evidente come imparagonabili siano le posizioni soggettive dei richiedenti un trasporto rispetto ai concessionari e rispetto all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; n in contrario possono avere importanza le intestazioni delle rubriche che per l'art. 1 e per il paragrafo 1 di tale articolo figurano nelle condizioni e tariffe citate, in quanto ne noto il valore ai fini interpretativi. Bisogna, tuttavia, per la precisione osservare che il testo _del paragrafo 1 dell'art. 1 delle condizioni e tariffe citate, come innanzi riportato, quello modificato in forza del d. P. R. 30 marzo 1961, n. 167, recante la revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato. Prima di tale modifica, per vero, in luogo della parola e esegue si leggevano le parole e deve eseguire . Ma non alle singole parole che ci si intende fermare, sebbene pure da sole esse siano eloquenti: altre considerazioni di pi sostanziale portata suggeriscono le locuzioni usate nelle riportate norme e ci sotto due aspetti solo in un certo senso connessi. :&:, peraltro, da sottolineare, a conforto di quanto qui si sostiene, che se all'accennata modifica va attribuito un significato, come non pu contestarsi, ad essa, ove pur non si voglia w.xi :::9.:l ::::i ":::: -.. . -. -WEYM-'i''::'::':Wf::%.. ..-w.-:W:?"@.,,.. ;;,_ -?.Xf:fi.:. 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Un secondo argomento in favore della esistenza del diritto soggettivo del privato a poter esigere dall'Amministrazione ferroviaria la conclusione di un contratto di trasporto, alle condizioni prestabilite e di tariffa e sempre che non ricorrano circostanze straordinarie o di forza maggiore, dato riscontrarlo negli artt. 1679 e 2.697 c. c., che, sebbene dettati in materia di rapporti privatistici, pure, per il loro contenuto basilare e di principi generali del nostro ordinamento, non possono non influenzare la materia che ne occupa. Dispone il primo che coloro che per concessione amministrativa esercitano sewizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili riconoscere valore interpretativo, dovr tuttavia annettersi un'innegabile importanza, almeno per i casi che si presenteranno nel vigore della nuova normativa. Comunque, ritornando alle altre considerazioni, di cui sopra si detto, sembra potersi osservare quanto segue. Sotto il primo aspetto da considerare che attribuendo al richiedente il trasporto un diritto soggettivo nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria si verrebbe a determinare una situazione per la quale l'Autorit giudiziaria, quando va a sindacare la compatibilit delle richieste di trasporto con i mezzi ordinari della impresa concessionaria del pubblico servizio, trova, giusta l'esplicito disposto dell'art. 1679 c. c., un limite costituito dalle condizioni generali stabilite o autorizzate dall'atto di concessione. cio, in definitiva, dall'Amministrazione concedente; quando va a sindacare le ragioni che abbiano indotto l'Amministrazione, la quale eserciti direttamente il servizio pubblico, a rifiutare il trasporto, non troverebbe limiti. In altri termini, cio, il comportamento dell'Amministrazione : ' non sarebbe sindacabile da parte del Giudice ordinario quando essa nel ' . dare in concessione il servizio con il relativo atto stabilisse o autorizzasse determinate condizhmi alla stregua di sue valutazioni; lo sarebbe, quando essa, nell'esercitare direttamente il servizio, alla stregua delle medesime I. sue valutazioni provvedesse con gli atti del caso. Il che non ammissibile. ~ Sotto il secondo aspetto da considerare poi che il Giudice ordinario per esercitare il sindacato attribuitogli dalle sezioni unite della Corte di Cassazione in merito al rifiuto opposto, al richiedente il trasporto, da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dovrebbe accertare quali fossero i mezzi corrispondenti alle normali esigenze del traffico e se l'Amministrazione potesse dar corso al trasporto con tali mezzi, valutare la ricorrenza o meno delle circostanze straordinarie e perfino indagare sulla inoltrabilit delle cose senza ritardo. Il che non sembra potersi ritenere ammissibile per varie ed intuitive ragioni (v. Relazione, cit., 404 e 406). La verit che le richiamate disposizioni delle condizioni e tariffe citate costituiscono delle vere e proprie norme di azione (v. Relazione cit., 405); anzi di queste appaiono un tipico esempio. A conforto della esposta opinione stanno anche le altre norme delle condizioni e tariffe citate, le quali rappresentano nel loro insieme un sistema, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 551 con i mezzi ordinari della impresa; dispone il secondo che chi esercita una impresa in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa. La opinio di tali norme va ricercata nella esigenza di contemperare la condizione di monopolio del servizio con la obbligatoriet di prestazione del servizio stesso, nel senso che non pu tollerarsi -com' ovvio -che un servizio di prima necessit, quale nella specie quello dei pubblici trasporti, possa essere rifiutato ad libitum dal monopolista, senza, cio, che ricorrano obbiettive circostanze straordinarie o di forza maggiore che giustifichino il rifiuto. In altri termini, se l'ordinamento giuridico ammette che determinati servizi di primaria importanza per lo sviluppo economico siano da cui non si pu prescindere nella interpretazione delle singole norme inserite nel sistema stesso. Richiamare qui tali norme una per una si risolverebbe in un inutile appesantimento di queste note perch una semplice lettura delle citate condizioni e tariffe consentir di rinvenirne numerose (per una indicazione di talune di esse, a titolo esemplificativo, v. Relazione cit., 404 e ALEssI, Le prestazioni cit., 87 e segg., specialmente nelle note). Quel che importa osservare qui, invece, come dal complesso di tali norme risulti innegabile la esistenza a favore dell'Amministrazione di una sfera di discrezionalit che si estende, si noti, non soltanto alla fase anteriore all'ammissione del singolo, in concreto, al godimento della prestazione, ma puranco alla fase successiva alla nascita del rapporto di prestazione (.ALEssL, Le prestazioni, cit., 89). Da ci, infatti, mentre pu trarsi ovviamente argomento per non condividere almeno nella sua assolutezza l'orientamento giurisprudenziale innanzi ricordato relativo alla qualificazione dell'interesse dell'utente (v. Cass. 6 giugno 1949, n. 1407, cit.), deve necessariamente desumersi la esclusione di un diritto soggettivo perfetto del richiedente il trasporto ad ottenerlo (v. Relazione cit., 404 e 406). Questa e~clusione, peraltro, non significa che un servizio di prima necessit, quale nella specie quello dei pubblici trasporti, possa essere rifiutato ad libitum come affermano le sezioni unite della Corte di Cassa zione nella sentenza, di cui si tratta, in quanto discrezionalit non significa arbitrio. Ed, invero, il richiedente pur sempre portatore di un interesse legit timo al corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell'Ammini strazione, mentre il diritto dell'utente potrebbe soltanto affievolirsi di fronte all'esercizio di tale potere da parte dell'Amministrazione. L'uno e l'altro non resterebbero mai, quindi, privi di tutela ma avreb bero quella propria della ritenuta natura giuridica delle loro rispettive pre tese, da qualificare soggettivamente nei sensi ora indicati, onde anzi la posizione ad essi riconosciuta consentirebbe di eliminare addirittura ogni eventuale arbitrio dell'Amministrazione, in considerazione del pi pene trante sindacato, cui la attivit di questa soggetta da parte del Giudice amministrativo e delle pronunzie allo stesso consentite. BENEDETTO BACCARI 552 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esercitati in regime di monopolio, anzich di libera concorrenza, assicura, per, d'altra parte, che il monopolista non pu rifiutare la prestazione del servizio stesso ed ha l'obbligo di concludere il relativo contratto tutte le volte che il richiedente sia disposto ad osservare le tariffe e le condizioni prestabilite e non ricorrano circostanze obbiettive di forza maggiore che ne impediscano l'esecuzione. Contro la esistenza del diritto soggettivo in parola non vale opporre che, essendo previsto, sia pure in casi eccezionali, un esonero dall'obbligo di concludere il contratto di trasporto, si sarebbe in presenza di un potere discrezionale dell'Amministrazione delle ferrovie, insindacabile da parte del giudice ordinario. sufficiente considerare in contrario che la impossibilit per causa non imputabile di eseguire il trasporto non trasforma certo un'attivit dovuta in un'attivit discrezionale. La posizione dell'Amministrazione resta sempre quella di un soggetto su cui incombe un obbligo, la cui violazione, quindi, non pu significare una mera violazione degl'interessi legittimi dei privati, ma viene a ledere un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. In relazione a quanto precede pu, pertanto, concludersi che a norma degli artt. 1 e segg. delle vigenti Condizioni e Tariffe delle Ferrovie dello Stato (allegato al r. d. 1. 25 gennaio 1940, n. 9) e del principio ,sancito dagli artt. 1679 e 2597 c. c., il privato che intende eseguire un trasporto di cose a mezzo delle ferrovie titolare di un diritto soggettivo ad ottenerlo, nel senso che l'Amministrazione stessa obbligata a concludere il relativo contratto e ad eseguirlo, senza possibilit di rifiutarsi; quando vi possa dar corso con i mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non vi ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore. Conseguentemente il ricorso principale va respinto e pu passarsi all'esame del ricorso incidentale. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 settembre 1965, n. 2070 -Pres. Tavolaro -Est. Pratillo -P. M. Di Majo (diff.) -Azienda autonoma cura e soggiorno di Salsomaggiore (avv. Fragola) c. Montini (avv. Gragnani). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria e amministra tiva -Decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione -Limiti. (Cost., art. 111, comma terzo; c. p. c., art. 362, comma primo; t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 48). Il sindacato delle sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale circo PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 553 scritto all'esame deU'osservanza o meno dei limiti cosiddetti esterni della giurisdizione (1). (1) Nella specie si trattava della censurabilit o meno in Cassazione di un assunto error in procedendo da parte del Consiglio di Stato, il quale avrebbe preso in esame ed annullato un provvedimento di cui dal ricorrente si sosteneva la non diretta impugnabilit davanti al supremo organo di giustizia amministrativa perch la competenza sarebbe .spettata in primo grado alla Giunta provincial~ amministrativa. La Corte di Cassazione ha escluso la censurabilit di un tale vizio facendo applicazione, alquanto ovvia nel caso, dei principi gi affermati in altre pronunce. Cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 2 luglio 1965, n. 1372, in Foro it., 1965, I, 1423, con cui si ribadiva un orientamento ormai costante statuendosi che i motivi attinenti alla giurisdizione, per i quali la Corte Suprema pu sindacare, a norma dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 362 c. p. c. e dell'art. 48 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, le decisioni del Consiglio di Stato sono soltanto quelli che incidono sull'essenza della funzione giurisdizionale, non sull'esercizio di essa. In altri termini, per la stessa sentenza, il sindacato della Corte di Cassazione ricorre quando il giudice amministrativo, esorbitando dai confini tracciati dalla legge alla sua attivit . esteriore, abbia giudicato sopra materie riservate ad altre autorit giurisdizionali, ordinarie o speciali, oltre che quando abbia giudicato sopra materie sottratte ad ogni organo giurisdizionale e riservate al legislatore o all'Amministrazione (come ad esempio allorch in tale ultima ipotesi di fronte alla attivit di questa debba riconoscersi agli altri soggetti un mero interesse di fatto, privo di tutela giuridica). Cfr. pure in argomento per una specifica elencazione Cass., Sez. un., 21 giugno 1965, n. 1297 in Giust. civ., 1965, I, 2226, dove si precisa che, secondo il disposto delle norme innanzi citate, 1'impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione ammissibile nei seguenti casi: 1) cosiddetto eccesso di potere gj.urisdizionale per avere il Consiglio di Stato invaso il campo riservato alla libera discrezionalit della pubblica Amministrazione (v., in terminis, pure Cass., Sez. un., 5 maggio 1965, n. 824 in FCYTo it., 1965, I, 982); 2) invasione della sfera dell'altrui gj.urisdizione, sia essa propria di altri poteri dello Stato ovvero di un giudice ordinario o speciale; 3) esplicazione di un sindacato di merito, allorquando la potestas iudicandi limita l'indagine esclusivamente alla legittimit dell'atto amministrativo; 4) rifiuto di gj.urisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa essere oggetto di funzione giurisdizionale; 5) irregolare costituzione del collegio giudicante. Nella stessa sentenza si aggiunge quindi ancora che al di fuori delle ipotesi anzidette restano escluse dall'impugnazione le violazioni di legge dipendenti, comunque, da erronea o falsa applicazione di norme giuridiche, da vizi del processo logico della decisione, da manchevole valutazione delle prove e da inosservanza delle disposizioni che regolano lo svolgimento del processo. evidente, peraltro, che in tali pronunce, quando si menzionano le altre giurisdizioni speciali non si intende far riferimento alle Giunte provinciali amministrative, in quanto queste ed il Consiglio di Stato appartengono allo stesso sistema giurisdizionale speciale. Infine, sembra qui da ricordare come con una recente sentenza (Cass., Sez. un., 26 luglio 1965, n. 1740, in Giust. civ., 1965, I, 1981) la Corte suprema, nel confermare che la questione di giurisdizione, in genere, concerne RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 554 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 -Pres. Scarpello -Est. Ferrati -P. M. Di Majo (conf.) -Soc. Commissionaria motori (avv. Capuano e Seguso) c. Amministrazione della Marina mercantile (avv. Stato Tavassi). Competenza e giurisdizione -Nave -Contributi statali -Pretesa del proprietario ad ottenere il pagamento del contributo concesso Giurisdizione del giudice ordinario -Sussiste. (L. 20 marzo 1865 n. 2248 ali. E, artt. 2, 3 e 4; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; r. d. 1. 10 marzo 1938, n. 330, modificato dal d. 1. C. P. S. 29 giugno 1947, n. 779; 1. 8 marzo 1949, n. 75). La intervenuta concessione da parte deU'Amministrazione competente di contributi previsti per favorire la costruzione di navi mercantili determina la giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda del beneficiario diretta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione stessa al pagamento di quanto a quel titolo concesso (1). i limiti esterni della giurisdizione, ha a\.-uto modo di statuire che per configurarla bisogna aver riguardo al contenuto finale dell'atto giurisdizionale con riferimento alla. natura del rapporto sul quale l'atto stesso incide, mentre una siffatta questione non configurabile intorno a punti esaminati al fine di sorreggere ad abundantiam la decisione, i quali non formino oggetto della pronuncia dispositiva. (1) La Corte di Cassazione, pur ribadendo, in accoglimento delle tesi sostenute. dall'Avvocatura generale dello Stato, che nel sistema delle leggi regolanti la materia, di cui si tratta, non sussiste un diritto soggettivo del proprietario della nave ai benefici previsti in tali leggi (v. pure, da ultimo, Cass., Sez. un., 14 aprile 1964, n. 894, in .questa Rassegna, 1964, I, 848) e che in genere non solo la presenza di elementi discrezionali nell'attivit amministrativa senz'altro sufficiente a negare l'esistenza di un diritto soggettivo del privato tutelabile davanti al Giudice ordinario, ma pure il carattere vincolato dell'attivit amministrativa non basta per affermare la sussistenza di un diritto soggettivo ogni qualvolta la norma, disciplinante questa attivit, risulti essere non di relazione bensi di azione, la quale norma pone a carico dell'Amministrazione doveri giuridici, cui non corrisponde alcun diritto a favore dei terzi (v. pure Cass. 7 aprile 1965, n. 593, in questa Rassegna, 1965, I, 308), ha ritenuto che dopo l'intervento del decreto ministeriale di concessione del contributo, e quindi a procedimento amministrativo esaurito, sia ammissibile la domanda del soggetto contemplato nel decreto medesimo ad ottenere dall'Autorit giudiziaria ordinaria la condanna dell'Amministrazione all'adempimento. Nella specie, peraltro, si era verificato che l'Amministrazione aveva gi pagato a soggetto ritenuto cessionario di uno degli aventi diritto quanto da questi si chiedeva ed attraverso l'interpretazione data dai giudici di merito degli atti relativi alla cessione, interpretazione esattamente considerata non censurabile dalla Corte di Cassazione, di detto pagamento si statuiva la legittima effettuazione. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 555 I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 marzo 1966, n. 638 -Pres. Scarpello -Est. Tamburrino -P. M. Pedote (conf.) -Ministero dei Trasporti -Amministrazione delle Ferovie dello Stato (avv. Stato Cerocchi) c. Cuciniello ed altri (avv. Lombardi). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Elementi costitutivi del rapporto -Onere della prova -Atto formale di nomina -Mancanza -Giurisdizione del giudice ordinario. (r. d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29; c. c. art. 2697). Previdenza ed assistenza -Assicurazioni sociali -Danni per inadempimento -Carattere della normativa -Effetti. (c. c., art. 2116). n rapporto di impiego pubblico caratterizzato non solo dalla natura di ente pubblico del datore di lavoro e dall'attivit del dipendente in diretta correlazione con i fini istituzionali dell'ente, ma anche ed essenzialmente dall'esistenza di un formale atto di nomina all'impiego. Poich l'assunzione da parte di un'Amministrazione dello Stato non sempre ed in ogni caso presuppone l'esistenza di un atto formale di nomina, la prova relativa a carico di chi su di esso vuol fondme la propria eccezione. In difetto di ci non pu ritenersi sorto il rapporto di pubblico impiego e l'attivit spiegata dal dipendente, pure nell'ambito dei fini propri dell'ente, d luogo ad un rapporto di natura privatistica, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario (1). La norma dell'art. 2116 c. c., in tema di responsabilit del datore di lavoro per danni derivanti al prestatore di lavoro dalla inadempienza del versamento dei contributi dovuti agli istituti di assistenza e previdenza, ha carattere innovativo. Pertanto, essa non applicabile, ove inadempienza e danni si siano verificati prima della sua entrata in vigore. Se, per, i danni, concretantisi nella perdita totale o parziale della pensione, si verifichino sotto l'impero del vigente codice civile, questo che deve regolare il rapporto risarcitorio tra datore e prestatore di lavoro (2). (1-4) Nella sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione non viene affrontato nel suo aspetto saliente il problema della giurisdizione in relazione alla domanda di risarcimento dei danni posta dagli attori con riferimento all'omessa assicurazione e non viene affrontato sul presupposto che nella specie mancava un formale atto di nomina, onde pure il rapporto di lavoro aveva natura privatistica. La sentenza del Tribunale di Napoli affronta, invece, tale problema e ritenuto esistente l'atto formale di nomina nel caso di cui si trattava dallo RASSEGNA DEL.L'AVVOCATURA DELLO STATO 556 Il TRIBUNALE DI NAPOLI, I Sez. civ., 2 marzo 1966, n. 1159 -Pres. Perrella -Est. Perrella -Durazzo ed altri (avv. Bonaiuto, Gesualdi e Gargiulo) c. Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato Guerra). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato -Impiegati di ruolo ed impiegati avventizi -Irrilevanza della distinzione per la giurisdizione -Esistenza dell'atto fomale di nomina -Desumibilit dalle norme riguardanti il rapporto. (t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29). Competenza e giurisdizione -Previdenza ed assistenza -Assicurazione contro la invalidit e la vecchiaia -Danni per omessa assicurazione -Accertamento del comportamento della pubblica Amministrazione -Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. (t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29 e 30). La giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in materia di impiego pubblico sussiste sia rispetto agli impiegati di ruolo sia rispetto agli impiegati avventizi. Le espressioni usate dal d. l. 15 ottobre 1923, n. 244.2, e dal r. d. 28 gennaio 1923, n. 153, denotano inequivoctibiLmente l'esistenza di un atto formale di nomina e non certo la stipulazione di un contratto privatistico tra l'Amministrazione ed i dipendenti, la cui posizione veniva con dette norme regolata (3). L'obbligo dell'Amministrazione di costituire e tenere in vita mediante il versamento dei prescritti contributi l'assicurazione contro l'invalidit e la vecchiaia strettamente collegato al rapporto di impiego, il quale ne costituisce la causa. La pretesa di risarcimento del danno che si fondi sul mancato versamento dei contributi assicurativi presuppone L'accertamento da parte del Consiglio di Stato sul comportamento dell'Amministrazione in relazione all'obbligo predetto (4). stretto collegamento dell'obbligo assicurativo al rapporto di pubblico impiego fa dipendere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata contro l'Amministrazione ex art. 2116 c. c. La decisione del Tribunale di Napoli sul punto senz'altro da condividere e sulla questione come su quelle in genere relative alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato nella materia che qui interessa si richiama \~DIZIONE 557 ~ttengono alla ;_ \la (!orte di \ nrimna, il \gli attori \Presuppo' ndrisf di fte, prel< tiesto 'ei'pre;. \deter;. lssere \e da .;\! di \sto 'V.e (la ~: \ \o STATO '.t:ontrattuale \ di avven ''\hdeel1l7 e.orte di me<; atto di . \te I ---; . n9mma ' ti a .gmr1sciizione l -da).qual' 1 - 1>Possa ,~go. Al riguard0 ~nte il -prm_0-. -. ' ----lP_lO ~ndo cui il .--__ ._ rap\" natura-> _---di'__ -t en e ~I qipe:rt,dente ~be ed essen~ i~piegq >da \atto n()n fa \dal dipen' p.pu che '.1seguente la.specie ,_ ' ?va pre ,, ' \~zione \affer~ \che 'ella -._ pte \ 'so \~ \ \ \ \ \ \ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 559 del rapporto d'impiego pubblico. Tutto il resto irrilevante e non decisivo e, se anche fondate fossero le censure del ricorrente sull'argomento secondario, rimarrebbe sempre il principale a reggere da solo la decisione e a dimostrarne l'esattezza giuridica, onde inutile indugiare su quell'argomento secondario e sulle relative censure. La quarta doglianza del primo mezzo riguarda il diverso punto del merito, relativo alla sussistenza o meno della prova dell'effettuazione delle contribuzioni assicurative da parte dell'Amministrazione ricorrente. Questa lamenta dal punto di vista logico il ragionamento della Corte del merito, che, invece, ad avviso di questa Suprema Corte, non presenta vizio alcuno. Trattandosi di prova per presunzioni, il giudice del merito ha messo in luce quale era il fatto noto, dal quale occorreva risalire al fatto ignoto e vi risalito con ragionamento chiaro e immune da vizi. Ci sufficiente, tutto il resto rientrando nell'apprezzamento incensurabile delle prove che spetta al giudice del merito. Il secondo motivo concerne la questione di diritto sui limiti d'applicazione nel tempo della norma dell'art. 2116 capoverso, secondo cui nel caso in cui vi sia stata una mancante od irregolare contribuzione assicurativa da parte del datore di lavoro, dal che viene a derivare l'insussistenza dell'obbligo delle istituzioni d'assistenza e di previdenza alle relative prestazioni, il datore di lavoro responsabile del danno che ne deriva al prestatore d'opera. La sentenza impugnata ha ritenuto che, sebbene una tale norma non esistesse specificamente nell'ordinamento giuridico preesistente all'entrata in vigore del codice del 1942, dovesse ammettersi tuttavia l'esistenza, anche in quell'ordinamento, di un principio analogo, anche se non espresso, rispondente ai canoni generali sulla responsabilit del datore di lavoro. Siffatta affermazione non pu essere certamente condivisa, in quanto essa dimentica l'esistenza della norma transitoria dell'art. 195 del r. d. 30 marzo 1942, n. 318, il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella sezione terza del titolo secondo, libro quinto del c. c., tra cui compresa quella dell'art. 2116, in esame, si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice. Appare pertanto evidente, come gi stato sostenuto (n. 1511 del 1961), che, avendo vano di ritenere provata la natura contrattuale del rapporto) ed ivi nota di richiami pure della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, tuttavia, ha di recente introdotto sul punto delle distinzioni affermando, tra l'altro, che la necessit dell'esistenza di un formale atto di nomina per la qualifi cazione del rapporto come rapporto di impiego pubblico assoluta per gli enti pubblici tradizionali, mentre va riguardata in senso relativo per gli altri enti pubblici, specialmente economici (C. d. S., Sez. IV, 12 febbraio 1964, n. 145, in Foro it., 1964, III, 297). Nella sentenza delle sezioni unite ora citata sono richiamati altri pre cedenti conformi, cui adde Cass., Sez. un., 6 ottobre 1962, n. 2829, tutti 'if> STATO ':: ~p un'a .. . ,. . . . ppos1ta nor ~e nonp . ma ' u nona ~ione non . ... vere 'Jl im .... pu pura :.... pugnata, appli-' l soltant0 . ..... . ;. . a .quelli ~uesta nel ca. . ' so m '1-a nuova non p.u ~.ra'd non pu por';. ec1siorie i . 'idon ... mpu~ ,. e nel sert 'i,:. so ~poverso del \[.nte sotto il ltto chiarire \,e ebbe gi \del 1964) \l'inadem~ lla pen' taie ipo' ifiell'hn~ lvigore ~ento " ~ala '~rata \. :. : PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 561 biliti dal giudice del merito, pu affermarsi (il che rientra nei compiti di questo Corte Suprema) come sia giuridicamente esatta la conclusione dell'applicabilit della nuova norma al rapporto in esame. Hanno i giudici del merito, infatti, accertato che il lavoro d'avventiziato cui si riferiscono le attribuzioni si esplic anteriormente al 1942, ma che la perdita parziale della pensione relativamente a quel periodo si avuta successivamente al 1942, cio quando si maturato il diritto a pensione per tutto il rapporto di lavoro, tanto che i dipendenti allora hanno chiesta l'integrazione della pensione per quel periodo quando tutto il loro diritto maturato. Solo in questo momento si maturano le prestazioni previdenziali e quindi solo in questo momento, con il rifiuto a tali prestazioni da parte dell'ente, si concreta il rapporto risarcitorio. -(Omissis). II (Omissis). -Gli attori chiedono la condanna dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, quale loro datore di lavoro, al risarcimento del danno che assumono essere loro derivato dal mancato versamento dei contributi assicurativi relativi alla vecchiaia durante il periodo in cui essi avevano avuto la qualifica di avventizi e durato fino al 1924, allorch, per effetto del d. l. 15 ottobre 1923, n. 2442., erano stati sistemati a ruolo presso la medesima Amministrazione. La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorit Giu diziaria Ordinaria, rilevando che, trattandosi di materia relativa ai rapporti di pubblico impiego, la cognizione della domanda compete al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 29 n. 1, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054. Al riguardo si osserva anzitutto che la diversa qualifica rivestita dagli attori nello svolgimento del rapporto di lavoro -impiegatiavventizi prima e impiegati di ruolo poi -non ha influenza ai fini della decisione della questione .Invero, dal citato art. 29 n. 1 si de- fatto effetto (il considerare, cio, il rapporto di natura privatistica, nel difetto di un formale atto di nomina) non abnorme perch il rapporto di lavoro con un ente pubblico non deve necessariamente atteggiarsi a rapporto di pubblico impiego posto che la legge consente in determinati casi (v. l'art. 3, quarto comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e l'art. 2129 c. c.) agli enti ed alle Amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro di diritto privato di cui conosce l'Autorit giudiziaria ordinaria. Orbene, al riguardo pare da ribadirsi che la limitazione a determinati casi e la possibilit di stipulare contratti di lavoro di diritto privato, cui si accenna nella sentenza test richiamata, non consente di desumere dalla sola mancanza di un formale atto di nomina la esistenza di un contratto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 562 sume chiaramente e cn certezza che la materia dei rapporti di pubblico impiego stata devoluta alla giurisdizione esclusiva del suddetto organo di giurisdizione amministrativa senza distinguere tra impiegati di ruolo.. ed impiegati avventizi. Esattamente interpretando tale. disposizione la dottrina dominante e la costante giurisprudenza della . .Suprema Corte (sentenza 6 dicembre 1951; n. 2729; 22 .gennaio 1942, n. 207; 22 gennaio 1942, n. 208) hanno unanimemente affermato che nel concetto di pubblico impiego rientrano .anche quei rapporti di impiego che, pur non essendo caratterizzati .dalla stabilit della assunzione, perch relativi ad impiegati avventizi non .compresi. in . una. pianta stabile o in un ruolo organico, rispondano tuttavia alla esigenza minima di servire obiettivamente per il disimpegno di funzioni di carattere duraturo e permanente nella vita dell'Ente. Pertanto la qualifica di avventizi assunta originariamente dagli attori non differenzia, ai fini che ne occupa, il rapporto di impiego quale da essi espletato, senza soluzione di continuit, con la qualifica di impiegati di ruolo e che, come fuori discussione, rapporto di pubblico impiego. da stabilire, invece la natura del rapporto in contestazione: ma gli stessi attori, pur a seguito della eccezione sollevata dalla convenuta Amministrazione, non mai hanno dedotto che il detto rapporto di avventiziato abbia avuto natura diversa, ossia privatistica, da quello intercorso con le Ferrovie dello Stato fino al loro collocamento a riposo per.. raggiunti limiti di et. La .pi recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corteha affermato, che, perch sipossa ritenere esistente un rapporto di pubblico impiego necessario che ne sussistano i presupposti -natura di Ente Pubblico di uno dei soggetti e atto formale di nomina e gli elementi essenziali -collaborazione, subordinazione, continuit delle prestazioni, retribuzioni -precisando che la mancanza del pre privatistico (v; in questa Rassegna, 1964, I, 272 nota 2). In altri termini, ossia nei termini in cui si espressa la sentenza qui considerata, seppure non sempre ed in ogni caso l'assunzione da parte di un'Amministrazione dello Stato presuppone la esistenza di un atto formale di nomina ..... ma ben concepibile un rapporto contrattuale. privatistico di dipendenza di un privato dalla pubblica Amministrazione, specie quando trattasi di rapporto di avventiziato non pare che non essendo stato provato in modo certo ed univoco l'esistenza di quell'atto (ossia, in definitiva, non essendosi potuto produrre l'atto formale di nomina o non essendosene data per pacifica l'esistenza} deve concludersi ..... che una nomina formale ad avventizio non esisteva e che pertanto erasi in presenza, giusta la tesi degli attori, di un rapporto privatistico e contrattuale di avventiziato . Sotto l'aspetto della prova, poi, pare pi . convincente in argomento la sentenza del Tribunale di Napoli, dove si afferma che la dizione assunzione PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 563 supposto dell'atto formale, costitutivo del rapporto, impedisce che si possa qualificare rapporto di impiego pubblico un qualsiasi rapporto di prestazione d'opera, giacch la pubblica Amministrazione non libera, ma deve agire soltanto in conformit dei propri ordinamenti. L'esistenza di detto atto di nomina non comunque contestata dagli attori, i quali anzi precisano di essere stati sistemati a ruolo per effetto del d. l. 15 ottobre 1923, n. 2442 che a ci autorizz I'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nei confronti del personale avventizio, con decorrenza retroattiva agli effetti di anzianit e di carriera, il quale trovavasi, a seguito della revisione stabilita dal r. d. 28 gennaio 1923, n. 153, nelle condizioni volute per essere conservato nell'impiego, malgrado fosse stato assunto in servizio successivamente al 24 maggio 1915. La dizione assunzione in servizio ossia l'inserimento del singolo nei quadri organici della pubblica Amministrazione denota inequivocabilmente l'esistenza di un atto formale di nomina e non certo la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. N giova soffermarsi sui sopra indicati elementi essenziali del rapporto di pubblico impiego, poich la subordinazione gerarchica, collaborazione, durata delle prestazioni, continuit del servizio, remunerazione prestabilita, delle funzioni espletate dagli attori alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato , difficilmente contestabili quando si tratti di funzioni come quelle di macchinista, personale viaggiante, operaio presso il deposito locomotive, non sono controverse nel caso in esame. La competenza giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo si estende a tutte le controversie che derivano dal rapporto di pubblico impiego, sia che esse riguardino l'esistenza e lo stesso ambito oggettivo dei diritti che nel rapporto hanno causa, sia che riguardino interessi legittimi derivanti immediatamente dal rapporto stesso; per affermare la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (Consiglio in servizio denota inequivocabilmente l'esistenza di un formale atto di nomina e non certo la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Benvero, nei commi terzo e quarto dell'art. 4 del r. d. 28 gennaio 1923, n. 153, si menzionano gli avventizi... assunti in servizio e gli avventizi che siano stati assunti , cosi come nell'art. 2 del d. I. 15 ottobre 1923, n. 2442, si menzionano gli avventizi... assunti , senza dire delle altre espressioni usate nei medesimi provvedimenti normativi che sono poi quelli riguardanti le situazioni, di cui alle cause in questione, mentre, a parte il disposto dell'art. 2129 c. c., il qui:i.le ha natura del tutto sussidiaria, la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato in genere, nell'art. 3, quarto comma, ricordato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella_ sentenza n. 1295 del 1963 citata, prevede si che ogni amministrazione ha facolt di assumere con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giorna8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 564 di Stato o Giunta Provinciale Amministrativa) nelle questioni concernenti il rapporto d'impiego pubblico basta che la domanda concerne diritti che trovino il loro titolo necessario nel rapporto medesimo, onde non ha rilevanza il fatto che la controversia abbia contenuto patrimoniale ovvero si faccia questione intorno a diritti soggettivi, poich sufficiente invece che sussista un collegamento causale tra il rapporto di impiego pubblico e la pretesa dedotta in giudizio, collegamento che va ravvisato tutte le volte che il rapporto, considerato nella sua costituzione e nel suo svolgimento, funziona da momento genetico diretto ed immediato della pretesa e si contenda con l'Ente pubblico sulla sussistenza e sull'estensione di diritti immediatamente derivanti da quel rapporto che sarebbero stati disconosciuti o lesi dall'atto amministrativo (Cass., 30 dicembre 1963, n. 2343; 14 febbraio 1963,, n. 32,7; 6 ottobre 1962, n. 2827). Orbene, gli obblighi assicurativi, sebbene sanciti da espresse norme di legge, sono sempre obblighi contrattuali, che traggono origine dal rapporto di pubblico impiego e ad esso strettamente connessi. Il fatto che il regolamento legislativo delle Assicurazioni invalidit e vecchiaia (r. d. 14 ottobre 1935 e successive modificazioni) riguarda, nella generalit dei casi, sia i dipendenti pubblici, sia quelli privati, non sufficiente a far ritenere che il dovere dell'Amministrazione di curare l'assicurazione obbligatoria non sia sempre qualificato e fortemente influenzato dal carattere pubblico del rapporto: la portata generale della fonte regolatrice dell'obbligo assicurativo non esclude che, nel caso di pubblici dipendenti, l'obbligo medesimo sia strettamente collegato al rapporto di pubblico impiego, che ne costituisce la causa. pure vero che il comma secondo del citato art. 30 t. u. 26 giugno 1924, n. 1050, in deroga al principio generale secondo cui, nelle materie deferite alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, lieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, che non pu superare in nessun caso i novanta giorni , ma ha carattere eccezionale rispetto a tutte le altre norme della stessa legge e comunque mal si attaglia a situazioni del genere di quelle fo discussione nelle cause, di cui si tratta, dove oltre tutto il rapporto di avventiziato si protratto per un lungo periodo di tempo. Pertanto, adossare all'Amministrazione l'onere di provare la esistenza di un atto di nomina, che costituendo la regola potrebbe ben presumersi, non pare giustificabile, alla stregua del principio fissato nell'art. 2697 c. c., considerando che la cosiddetta eccezione di difetto di giurisdizione non una eccezione in senso proprio, onde in ogni caso dovrebbe l'attore provare la esistenza di un contratto di diritto privato, dal quale dipenda la soluzione della questione di giurisdizione, che comunque il giudice adito pu e deve porsi in via preliminare con riferimento alle domande propostegli, indipen PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 565 riserva all'Autorit giudiziaria le questioni attinenti a diritti patrimoniale conseguenziali alla pronuncia di legittimit dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre. Senonch la competenza del Giudice ordinario limitata alla valutazione delle conseguenze di carattere patrimoniale derivante dalla pronuncia della giurisdizione amministrativa circa la legittimit dell'atto o del provvedimento impugnato. In tema di pubblico impiego le questioni patrimoniali conseguenziali riservate al Giudice ordinario sono quelle che attengono non gi l'esecuzione del rapporto, considerato nella sua conclusione, ma alla sola domanda di danni conseguenti alla pronuncia amministrativa, perch se non si possa giudicare delle conseguenze patrimoniali senza prima decidere dell'esistenza e del contenuto del diritto affermato dall'impiegato nei confronti della pubblica Amministrazione, la competenza dell'Autorit giudiziaria si arresta per dar luogo a quella esclusiva .del Giudice amministrativo. Nella fattispecie in esame la pretesa di risarcimento del danno fatta valere dagli attori sul presupposto del mancato versamento dei contributi assicurativi da parte della convenuta Amministrazione com porta l'esame della legittimit .del comportamento dell'Amministra zione, che nega l'omissione ad essa addebitata, sostenendo di avere regolarmente provveduto al detto versamento. La controversia involge quindi l'accertamento della legittimit del comportamento dell'Ammi nistrazione ferroviaria in relazione alla dedotta prestazione contribu tiva nascente dal rapporto di pubblico impiego, la cui violazione, ai fini della richiesta risarcitoria, deve essere accertata dal Consiglio di Stato (Cass., 30 dicembre 1963, n. 3247). Sussistendo giusti motivi, da ravvisarsi nella natura della contro versia e qualit delle parti, le spese del giudizio vanno compensate tra le stesse (art. 92, 20 comma, c. p. c.). -(Omissis). dentemente da quanto si deduca in proposito sul piano giuridico dal convenuto. Per ci che riguarda, infine, la seconda massima della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione v. Cass., II Sez., 23 giugno 1961, n. 151 (Mass. giur. lav., 1961, 334) e 28 aprile 1964, n. 1029 (Foro it., 1964, I, 1827 ed ivi, 1828, nota di G. PERA con ampi richiami), le quali riaffermano altresi che il diritto del prestatore di opera al risarcimento del danno derivato dalla omessa contribuzione agli enti assicuratori soggetto alla prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro . In proposito, peraltro, cfr. pure Cass., Sez. un., 18 novembre 1965, n. 2392, in Foro it., 1965, I, 2039 e Cass., Sez. un., 19 gennaio 1965, n. 98, in Foro it., 1965, I, 1070, nonch, ivi, le rispettive note di richiami, sentenze, dalle quali pu desumersi un contrasto con l'affermato principio della concorrenza della prescrizione del diritto, di cui all'art. 2116 c. c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 900 -Pres. Scarpello -Est. Pratillo -P. M. Tavolaro (conf.) -Seneca (avv. Cucari) c. Amministrazioni del Tesoro e delle Finanze (avv. Stato Agr). Competenza e giurisdizione -Requisizioni ordinate dalle autorit militari alleate -Diritto all'indennit -Giurisdizione del giudice ordinario -Presupposti e condizioni. (1. 9 gennaio 1951, n. 10). Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Indennizzo -Giurisdizione del giudice amministrativo. (1. 27 dicembre 1953, n. 968). Competenza e giurisdizione -Questioni di giurisdizione -Poteri della Cassazione in ordine ai presupposti di fatto. (c. p. c., art. 382). La pretesa all'indennizzo per la requisizione di beni operata direttamente od indirettamente dalle autoritd militari alleate costituisce diritto soggettivo perfetto come tale tutelabile -dopo l'espletamento del prescritto procedimento amministrativo -dinanzi al giudice 01dinario, sempre che di requisizione si tratti (1). Per l'indennizzo previsto in materia di danni di guerra dalla legge n. 968 del 1953 il danneggiato pu vantare, tanto in ordine alla concessione quanto in ordine alla misura, soltanto uri interesse legittimo, tutelabile in sede amministrativa davanti al Consiglio di Stato (2). Nelle questioni di giurisdizione la Corte di Cassazione anche giudice dei presupposti di fatto, sulla base dei quali la giurisdizione stessa si determina (3). (1) Con questa massima le sezioni unite della Corte di Cassazione confermano la loro giurisprudenza ormai costante, come costante in materia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. C. d. S., Sez. IV, 17 novembre 1965, n. 702 in questa Rassegna, 1966, I, 143 ed ivi nota 1; cfr. pure Cass., Sez. un., 6 luglio 1963, n. 1818, richiamata nella sentenza di cui si tratta, in Foro it., 1963, I, 2143 ed ivi l'ampia nota redazionale). Nella specie, tuttavia, come risulta dalla motivazione sopra riportata, si escluso che l'attore abbia provato trattarsi di requisizione ed, indipendentemente dalle varie i.potesi formulate, stata confermata la declaratoria di improponibilit della domanda fatta per difetto di giurisdizione dai giudici di merito. (2) Massima consolidata: cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 30 dicembre 1965, n. 2490 in questa Rassegna, 1966, I, 53 ed ivi nota 1. (3) Pure con questa massima le sezioni unite della Corte di Cassazione confermano la loro precedente costante giurisprudenza: v. da ultimo, Cass., PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 567 (Omissis). -Amedeo Seneca nel citare, con atto notificato il 24 gennaio 1957, innanzi il Tribunale di Napoli i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, nonch l'Intendente di Finanza di quella Citt, espose che, avendogli in data 20 dicembre 1943 il Comando Militare Alleato requisito n. 123 pompe per iniezione di aeroplano e motori a scoppio in genere, del tipo Bosch, da lui acquistate il 15 settembre 1943 dal Comando militare tedesco dell'aeroporto di Pomigliano d'Arco per il prezzo di lire 2.000.000, aveva subito inoltrata alle competenti autorit amministrative italiane domanda per il risarcimento d~i danni, subti a seguito della requiszione stessa, chiesto in 100 milioni di lire tenuto conto della sopravvenuta svalutazione monetaria e della forzata inattivit commerciale. Precis che il Ministero del Tesoro, dopo lunga istruttoria, gli aveva comunicato, con lettera del 13 settembre 1953, che la sua domanda d'indennizzo, su conforme parere del Comitato Consultivo, era stata respinta, sia perch le pompe non erano state acquistate da un Comando tedesco ma da militari tedeschi, sia perch non erano state requisite ma sequestrate . Pertanto chiese che i convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma suddetta per il titolo dedotto, con gli interessi dalla domanda, nonch al rimborso delle spese di lite. Il Ministero del Tesoro, costituitosi, eccep il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; chiese, comunque, il rigetto della domanda. Negli stessi sensi si pronunci pure il Ministero delle Finanze, che neg anche la sua solidariet passiva con l'altro Ministero, invocata dall'attore. Esperita la prova testimoniale chiesta dalle parti, il procedimento venne rimesso al Collegio che, con sentenza del 22 aprile 1960, dichiar il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condann l'attore al pagamento delle spese di lite. Decidendo sull'impugnazione principale del Seneca e su quella incidentale del Ministero delle Finanze (questo lamentava di non essere stato estromesso dal giudizio), la Corte d'Appello di Napoli conferm la decisione di primo grado, condannando il Seneca al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. La Corte di merito ritenuto che, nella specie, come risultava da tutta la documentazione allegata agli atti e dalla prova testimoniale assunta, si era trattato non di requisizione ma di sequestro delle pompe, illegittimamente possedute dal Seneca, quale bottino di guerra, Sez. un., 4 marzo 1966, n. 638 e cfr. Cass., Sez. un., 2 luglio 1963, n. 1794, richiamata nella sentenza di cui si tratta, in Foro it., 1963, I, 1347. Peraltro -e lo si accenna anche nella sentenza in rassegna -la indagine di fatto da parte della Corte di Cassazione ammissibile e rilevante ai soli effetti della questione di giurisdizione. '~TURA i>ELLO STATO '1azione con un mezzo di annl\. del Tesoro e delle Finanze. \iare, in riferimento al\~ li artt. 115', 116, 132, 1'\l Seneca sostiene che li esame, o erronea' e agli atti; le quali lto l Corte stessa, \e aveva acquistati \~a dal Comando \.isiziOne, cosic\ ra delle prove \iecisivo della '\,erito avreb\ ne presup '"Juisi ta. \domanda \ il d. 1. 'C ''1ennit \male, \sono \ 31 ''zo "le \ \ ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 565 riserva all'Autorit giudiziaria le questioni attinenti a diritti patrimoniale conseguenziali alla pronuncia di legittimit dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre. Senonch la. competenza del Giudice ordinario limitata alla valutazione delle conseguenze di carattere patrimoniale derivante dalla pronuncia della giurisdizione ammini-0 strativa circa la legittimit dell'atto o del provvedimento impugnato. In tema di pubblico impiego le questioni patrimoniali conseguenziali riservate al Giudice ordinari.o sono quelle che attengono non gi l'esecuzione del rapporto, considerato nella sua conclusione, ma alla sola domanda di danni conseguenti alla pronuncia amministrativa, perch se non si possa giudicare delle conseguenze patrimoniali senza prima decidere dell'esistenza e del contenuto del diritto affermato dall'impiegato nei confronti della pubblica Amministrazione, la competenza dell'Autorit giudiziaria si arresta per dar luogo a quella esclusiva del Giudice amministrativo. Nella fattispecie in esame la pretesa di risarcimento del danno fatta valere dagli attori sul presupposto del mancato versamento dei contributi assicurativi da parte della convenuta Amministrazione com porta l'esame della legittimit del comportamento dell'Amministra zione, che nega l'omissione ad essa addebitata, sostenendo di avere regolarmente provveduto al detto versamento. La controversia involge quindi l'accertamento della legittimit del comportamento dell'Ammi nistrazione ferroviaria in relazione alla dedotta prestazione contribu tiva nascente dal rapporto di pubblico impiego, la cui violazione, ai fini della richiesta risarcitoria, deve essere accertata dal Consiglio di Stato (Cass., 30 dicembre 1963, n. 3247). Sussistendo giusti motivi, da ravvisarsi nella natura della contro versia e qualit delle parti, le spese del giudizio vanno compensate tra le stesse (art. 92, 20 comma, c. p. c.). -(Omissis). dentemente da quanto si deduca in proposito sul piano giuridico dal convenuto. Per ci che riguarda, infine, la seconda massima della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione v. Cass., II Sez., 23 giugno 1961, n. 151 (Mass. giur. lav., 1961, 334) e 28 aprile 1964, n. 1029 (Foro it., 1964, I, 1827 ed ivi, 1828, nota di G. PERA con ampi richiami), le quali riaffermano altresi che il diritto del prestatore di opera al risarcimento del danno derivato dalla omessa contribuzione agli enti assicuratori soggetto alla prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro . In proposito, peraltro, cfr. pure Cass., Sez. un., 18 novembre 1965, n. 2392, in Foro it., 1965, I, 2039 e Cass., Sez. un., 19 gennaio 1965, n. 98, in Foro it., 1965, I, 1070, nonch, ivi, le rispettive note di richiami, sentenze, dalle quali pu desumersi un contrasto con l'affermato principio della concorrenza della prescrizione del diritto, di cui all'art. 2116 c. c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 900 -Pres. Scarpello -Est. Pratillo -P. M. Tavolaro (conf.) -Seneca (avv. Cucari) c. Amministrazioni del Tesoro e delle Finanze (avv. Stato Agr). Competenza e giurisdizione -Requisizioni ordinate dalle autorit militari alleate -Diritto all'indennit -Giurisdizione del giudice ordinario -Presupposti e condizioni. (1. 9 gennaio 1951, n. 10). Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Indennizzo -Giurisdizione del giudice amministrativo. (1. 27 dicembre 1953, n. 968). Competenza e giurisdizione -Questioni di giurisdizione -Poteri della Cassazione in ordine ai presupposti di fatto. (c. p. c., art. 382). La pretesa all'indennizzo per la requisizione di beni operata direttamente od indirettamente dalle autorit militari alleate costituisce diritto soggettivo perfetto come tale tutelabile -dopo l'espletamento del prescritto procedimento amministrativo -dinanzi al giudice ordinario, sempre che di requisizione si tratti (1). Per l~indennizzo previsto in materia di danni di guerra dalla legge n. 968 del 1953 il danneggiato pu vantare, tanto in ordine alla concessione quanto in ordine alla misura, soltanto UJ'I. interesse legittimo, tutelabile in sede amministrativa davanti al Consiglio di Stato (2). Nelle questioni di giurisdizione la Corte di Cassazione anche giudice dei presupposti di fatto, sulla base dei quali la giurisdizione stessa si determina (3). (1) Con questa massima le sezioni unite della Corte di Cassazione confermano la loro giurisprudenza ormai' costante, come costante in materia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. C. d. S., Sez. IV, 17 novembre 1965, n. 702 in questa Rassegna, 1966, I, 143 ed ivi nota 1; cfr. pure Cass., Sez. un., 6 luglio 1963, n. 1818, richiamata nella sentenza di cui si tratta, in Foro it., 1963, I, 2143 ed ivi l'ampia nota redazionale). Nella specie, tuttavia, come risulta dalla motivazione sopra riportata, si escluso che l'attore abbia provato trattarsi di requisizione ed, indipendentemente dalle varie ipotesi formulate, stata confermata la declaratoria di improponibilit della domanda fatta per difetto di giurisdizione dai giudici di merito. (2) Massima consolidata: cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 30 dicembre 1965, n. 2490 in questa Rassegna, 1966, I, 53 ed ivi nota 1. (3) Pure con questa massima le sezioni unite della Corte di Cassazione confermano la loro precedente costante giurisprudenza: v. da ultimo, Cass., PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 567 (Omissis). -Amedeo Seneca nel citare, con atto notificato il 24 gennaio 1957, innanzi il Tribunale di Napoli i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, nonch l'Intendente di Finanza di quella Citt, espose che, avendogli in data 20 dicembre 1943 il Comando Militare Alleato requisito n. 123 pompe per iniezione di aeroplano e motori a scoppio in genere, del tipo Bosch, da lui acquistate il 15 settembre 1943 dal Comando militare tedesco dell'aeroporto di Pomigliano d'Arco per il prezzo di lire 2.000.000, aveva subito inoltrata alle competenti autorit amministrative italiane domanda per il risarcimento dei danni, subti a seguito della requisizione stessa, chiesto in 100 milioni di lire tenuto conto della sopravvenuta svalutazione monetaria e della forzata inattivit commerciale. Precis che il Ministero del Tesoro, dopo lunga istruttoria, gli aveva comunicato, con lettera del 13 settembre 1953, che la sua domanda d'indennizzo, su conforme parere del Comitato Consultivo, era stata respinta, sia perch le pompe non erano state acquistate da un Comando tedesco ma da militari tedeschi, sia perch non erano state requisite ma sequestrate . Pertanto chiese che i convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma suddetta per il titolo dedotto, con gli interessi dalla domanda, nonch al rimborso delle spese di lite. Il Ministero del Tesoro, costituitosi, eccep il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; chiese, comunque, il rigetto della domanda. Negli stessi sensi si pronunci pure il Ministero delle Finanze, che neg anche la sua solidariet passiva con l'altro Ministero, invocata dall'attore. Esperita la prova testimoniale chiesta dalle parti, il procedimento venne rimesso al Collegio che, con sentenza del 22 aprile 1960, dichiar il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condann l'attore al pagamento delle spese di lite. Decidendo sull'impugnazione principale del Seneca e su quella incidentale del Ministero delle Finanze (questo lamentava di non essere stato estromesso dal giudizio), la Corte d'Appello di Napoli conferm la decisione di primo grado, condannando il Seneca al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. La Corte di merito ritenuto che, nella specie, come risultava da tutta la documentazione allegata agli atti e dalla prova testimoniale assunta, si era trattato non di requisizione ma di sequestro delle pompe, illegittimamente possedute dal Seneca, quale bottino di guerra, Sez. un., 4 marzo 1966, n. 638 e cfr. Cass., Sez. un., 2 luglio 1963, n. 1794, richiamata nella sentenza di cui si tratta, in Foro it., 1963, I, 1347. Peraltro -e lo si accenna anche nella sentenza in rassegna -la indagine di fatto da parte della Corte di Cassazione ammissibile e rilevante ai soli effetti della questione di giurisdizione. 568 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ha negato che l'attore-appellante avesse un diritto soggettivo al risarcimento dei danni. Il Seneca ha proposto ricorso per Cassazione con un mezzo di annullamento; vi controricorso dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze. Motivi della decisione Con l'unico mezzo di ricorso nel denunciare, in riferimento all'art. 360 nn. 3, 5 del c. p. c., la violazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4 c. p. c. e della legge 9 gennaio 1951, n. 10, il Seneca sostiene che la Corte d'Appello avrebbe omesso di prendere in esame, o erroneamente valutate, le prove orali e documentali allegate agli atti, le quali dimostrerebbero, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte stessa, che egli sempre stato un commerciante di metalli, che aveva acquistati legittimamente gli inettori non da soldati tedeschi ma dal Comando tedesco, che aveva subito non un sequestro ma una requisizione, cosicch la Corte avrebbe sostituito alla valutazione oggettiva delle prove una propria del tutto soggettiva e arbitraria, sul punto decisivo della controversia. Inoltre il ricorente assume che i giudici del merito avrebbero errato nel ritenere che il provvedimento di requisizione presuppone il riconoscimento del diritto del possessore sulla cosa requisita. Il ricorso del tutto infondato. Il Seneca ha basato la sua domanda ,su!narl. 1 della I. n. 10 del 9 gennaio 1951 (che ha sostituito il d. I. n. 451 del 21 maggio 1946), per il quale (lett. a) concessa un'indennit per le requisizioni di beni mobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle autorit militari alleate (gli atti delle quali sono stati recepiti nell'ordinamento giuridico italiano in forza della 1. n. 31 dell'll febbraio 1944 e del d. 1. n. 162 del 20 luglio 1944), o a mezzo di autorit italiana. Riguardo tali requisizioni riconosciuto, a chi le ha subite, un diritto soggettivo perfetto all'indennizzo, a tutela del quale concessa azione innanzi il giudice ordinario, dopo che sia stato espletato il previsto procedimento amministrativo (cfr. Cass., sent. n. 1818 del 6 luglio 1963). , tuttavia, evidente che non si ha diritto all'indennizzo se non si provi il titolo in base al quale chiesto. E la Corte del merito ha ritenuto che il Seneca aveva tutt'altro che provato -com'egli pretendeva -d'essere legittimo proprietario per valido contratto d'acquisto delle come mobili di cui la polizia militare alleate lo aveva spossessato, e che, nella specie, non si era trattato di requisizione sibbene di sequestro o confisca, cos declinando la propria giurisdizione. Salva, s'intende, la eventuale richiesta di indennizzo a sensi della 1. n. 968 del 27 dicembre 1953, per la quale , per, principio pacifico (cfr. oltre la sent. cit. l'altra n. 63 del 12 gennaio 1965) che il privato vanta, nei confronti PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE della Pubblica Amministrazione, sia riguardo la concessione che la misura, soltanto un. interesse legittimo, tutelabile esclusivamente in sede amministrativa e innanzi il Consiglio di Stato, non lAutorit giudiziaria ordinaria. Premesso essere principio indiscusso che la Suprema Corte nelle questioni di giurisdizioni anche giudice dei presupposti di fatto sulla base dei quali la giurisdizione va determinata (cfr. Cass., sent. n. 1794 del 2 luglio 1963), queste Sez. Un., riesaminate, le risultanze processuali, condividono pienamente la valutazione che di esse stata fatta e, quindi, il giudizio espresso dalla Corte d'Appello napoletana. Invero, secondo una ipotesi -la pi farevole al ricorrente -formulabile sopratutto in base alle prime indagini dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si pu ritenere che il Seneca, di misere condizioni economiche, gi dipendente dell'Alfa-Romeo di Pomigliano d'Arco e a conoscenza, quindi, che nello stabilimento della societ esistevano pompe d'iniezione per motori a scoppio, particolarmente adatte per aerei militari, ne abbia sottratte 123 durante il saccheggio che lo stabilimento subi ad opera di civili nella seconda met del settembre 1943. In tal caso, fossero le pompe dei tedeschi o dell'Alfa-Romeo, il possesso di esse da parte del Seneca era perfino delittuoso: non, dunque, da legittimare una domanda di indennizzo ex lege n. 10 del 1951 per esserne stato privato ad opera della polizia militare alleata. L'altra ipotesi che il Seneca, secondo le sue stesse dichiarazioni, avuto a prestito da Luca Apicella una parte del danaro (2.000.000) asserito necessario, abbia acquistato a Pomigliano d'Arco, in piazza, senza rilascio di documento alcuno, le 123 pompe non dal Comando tedesco dello aeroporto di Pomigliano -come in un primo momento aveva tentato di far credere -sibbene da soldati tedeschi -come in seguito hanno concordemente chiarito i testi da lui stesso indicati -dandole in consegna a Giovanni Riccio, che le nascose in un suo stabile, il quale sarebbe stato poi minato, sia pure senza danno, dai tedeschi in fuga, al corrente delle cose in esso depositate. In tale ipotesi, sebbene la soluzione sia identica, opportuno distinguere -non apparendo, al riguardo, chiare ed univoche le risultanze processuali -a seconda che gli oggetti appartenessero all'esercito tedesco che aveva in Pomigliano d'Arco locali a propria disposizione, per deposito di materiali e loro riparazione, nello stabilimento dell'AlfaRomeo, ovvero a questa societ, i cui dirigenti hanno dichiarato di avere acquistate pompe del tipo Bosch dalla Marelli di Milano: circostanza, tuttavia, smentita da detta societ. Nel primo caso (quello ritenuto dai giudici del merito) da escludere senz'altro, sotto il profilo oggettivo (natura del materiale) e quello soggettivo (comportamento delle autorit militari alleate), che si sia trattato di requisizione. Trattavasi, invero, di pompe di tipo tedesco (Bosch) adatte ad aerei militari, deposi 570 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tate in uno stabilimento prossimo ad un aeroporto militare accupato dopo 1'8 settembre 1943 dall'esercito tedesco, vendute da soldati tedeschi verso la met di settembre 1943 quando essi erano gi in fuga (gli alleati erano sbarcati a Cassino, e il 10 ottobre 1943 entrarono in Napoli). L'apprensione delle pompe avvenne il 5 dicembre 1943 (quando le truppe alleate combattevano sul fronte di Cassino) ad opera del sergente della polizia militare Frank Pitt, che soltanto su insistenti richieste del Seneca rilasci una ricevuta di e sequestro delle pompe, stilata su un foglietto di quaderno, in un italiano approssimativo, senza timbri, senza firma. Quando il ricorrente si rivolse alle autorit militari alleate che sarebbero state competenti alla requisizione, cercando di far valere le proprie pretese a un indennizzo, ne ebbe da tutte un netto rifiuto, gli venne lacerata la ricevuta affermandosi che neppure in quella forma avrebbe dovuta essere rilasciata, e che le pompe costituivano bottino di guerra , cio cose gi appartenenti al nemico e, date le circostanze, utilizzabili a fini bellici, soggette, quindi, legittima confisca ai sensi della quarta convenzione internazionale, approvata alla seconda conferenza della pace dell'Aja il 18 ottobre 1907, recepita dall'ordinamento giuridico italiano con 1. n. 1415 dell'8 luglio 1938 (in particolare artt. 292 e segg.) confisca che, pacificamente, non conferisce un diritto soggettivo ad indennizzo ex 1. n. 10 del 1951. Ma anche se le pompe fossero state di propriet dell'Alfa-Romeo (che, come si gi accennato, afferm di averle acquistate dalla Marelli per installarle su aeroplani militari italiani), parimenti da escludere che si sia trattato di requisizione, poich il Seneca non potrebbe certo esserne considerato legittimo proprietario, com'egli sostiene, in base a valido contratto d'acquisto. Invero -anche a non considerare che le pompe, data la loro natura e in relazione al momento, erano da qualificare, come ha ritenuto la Corte di merito, attrezzature belliche che non potevano essere oggetto di libere contrattazioni private, il Seneca non le acquist da chi poteva legittimamente disporne: l'Alfa-Romeo, infatti, non solo ha ne IIgato di averle cedute essendo ad essa necessarie, ma ha affermato di aver inoltrata domanda di risarcimento dei danni per tutte le pompe di tipo Bosch che le erano state sottratte dal suo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Pertanto, senza indugiare -come non si deve in questa sede -se il possesso delle pompe, da parte dei soldati tedeschi, potesse essere delittuoso, e che il Seneca, acquistandole, sia pur egli incorso in reato, certo che, in base agli atti, egli non ha provato affatto il suo diritto soggettivo all'indennit prevista dalla 1. n. 10 del 1951, ed esattamente i giudici del merito, ritenendo improponibile la domanda hanno declinata la loro giurisdizione. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con le conseguenze di legge. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 dicembre 1965, n. 2481 -Pres. Tavolaro -Est. Straniero -P. M. Di Majo (conf.). -Komauli (Avv. Brando c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato Peronaci). Cittadinanza -Trattato di San Germano -Termini per l'opzione Prorogabilit unilaterale -Esclusione -Cittadinanza Jugoslava conferita in base ad opzione tardiva -Effetto costitutivo ex nunc Acquisto di pieno diritto della cittadinanza italiana in mancanza di opzione tempestiva -Sussistenza. (1. 26 settembre 1920, n. 1322, art. 70, 80, r. d. 30 dicembre 1920, n. 1890; convenzione e aprile 1922, resa esecutiva con r. d. 13 dicembre 1923, n. 3180, art. 2). Il trattato di San Germano non lasciava agli Stati firmatari la facolt di modificare unilateralmente il termine previsto, per la opzione, deU'art. 80. Il provvedimento con il quale, facendosi riferimento ad opzione esercitata oltre il termine predetto, sia stata conferita la cittadinanza jugoslava ad una persona pertinente ad un Comune gi facente parte dell'impero austro-ungarico ed annesso all'Italia, ha efficacia costitutiva ex nunc e non impedisce di ritenere che la persona stessa avesse acquistato di pieno diritto la cittadinanza italiana a termini dell'art. 70 del trattato. (1). (1) I principi ora fissati dalla Corte Suprema coincidono con quelli affermati dalla Corte d'Appello di Trieste (sentenza 4 aprile 1960, Giust. civ., 1960, I, 1507). Il riconoscimento della cittadinanza in base ad opzione tardiva non potrebbe ritenersi attuato in base alle norme internazionali dettate con il trattato di San Germano ed avrebbe, invece, l'efficacia di una concessione dello status, attuata in base al diritto interno (jugoslavo), non suscettibile di impedire l'automatico acquisto della cittadinanza italiana a termini dell'art. 70 del trattato. La sentenza cassata (App. Trieste, 22 giugno 1962) pubblicata in Giust. civ., 1962, I, 2257. Sull'acquisto, ipso jure, della cittadinanza italiana da parte di individui pertinenti a territori trasferiti all'Italia, cfr. C. App. Genova, 2 aprile 1954, Foro it., 1954, I, 1531, con nota di BARTOLOMEI. 572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31marzo1966, n. 846 -Pres. Flore Est. Tamburrino -P. M. Di Majo (conf.) -Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Coronas) c. Societ Acqua Pia Antica Marcia (avv. Conte, Sorrentino, Andrioli), Comune di Roma (avv. Colamartino, Bozzi, Nicol), Azienda Comunale di elettricit ed acque di Roma (avv. Clementi, Jemolo). Procedimento civile -Intervento volontario del terzo in giudizio -Intervento meramente adesivo -Nozione -Potest di autonoma impugnazione della sentenza -Esclusione. (c. p. c., art. 105). Acque pubbliche ed elettdcit -Giudizi innanzi ai Tribunali Regionali AA. PP. -Intervento volontario del terzo -Legittimazione -Determinazione della natura e dell'entit dell'interesse dell'interveniente -Distinzione tra interesse a far valere un diritto proprio e interesse meramente adesivo -Necessit -Sussiste. (t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 173; c. p. c. 1865, artt. 201, 202, 204). Acque pubbliche ed elettricit -Ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore AA. PP. -Esame dell'interesse dell'interventore a proporre ricorso per cassazione. (t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202; c. p. c. 1865, artt. 470, 517 e segg., 529). Neli'intervento in giudizio meramente adesivo (detto anche adesivo dipendente) iL terzo interveniente portatore di un mero interesse semplice ad adiuvandum e non di un proprio diritto, ossia mira unicamente ad allearsi con una delle parti in lite per aiutarla a fm valere le proprie ragioni contro l'altra parte principale, al fine di tutelare non un proprio, autonomo diritto, ma un proprio, semplice interesse giuridico, in quanto la vittoria o la sconfitta della parte adiuvata importa correlativamente un vantaggio o svantaggio tale da ripercuotersi in via riflessa e indiretta nella sua sfera giuridica, in relazione ad altro rapporto con una delle parti principali, non dedotto in causa: in tal caso iL terzo interveniente non pone una domanda che ampli il tema del contendere tra le parti principali, ma interloquisce solo ad adiuvandum nella causa pendente, che e rimane l'unica che si dibatte nel processo; epper, come l'interveniente adesivo non pu proporre domande autonome, che allarghino l'oggetto della lite tra le parti principali, o lo modifichino, o, comunque introducano il diverso rapporto che a base del suo interesse e che potrebbe essere toccato solo di riflesso dalla sentenza, cos egli non pu nemmeno impugnare la deci PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 573 sione di merito che sia stata sfavorevole alla parte adiuvata e la sua posizione anche in sede di impugnazione circosciritta, dall'assenza di un suo diritto e di una sua domanda autonoma alla sola possibilitd di far valere le ragioni della parte adiuvata e, se questa non abbia proposto impugnazione, evidente che essa non pu essere proposta dall'interveniente adesivo, il quale non pu proporre domanda autonoma, n pu considerarsi soccombente nel giudizio in cui stata pronunciata la decisione di merito, in quanto soccombente solo chi ha fatto valere una domanda autonoma, ossia la parte adiuvata (1). (1) Cfr. Cass., 6 giugno 1963, n. 1506, Giur. it., Mass., 1963, 514, la quale chiarisce che a legittimare l'intervento adesivo dipendente non basta, peraltro, un qualsiasi interesse di mero fatto, ma occorre un interesse -meritevole di protezione giuridica, la cui soddisfazione dipenda dalla decisione in un senso piuttosto che in un altro della lite, nella quale la parte interessata spiega appunto volontario intervento ; v. anche Cass., Sez. Un., 18 giugno 1962, n. 1534, id., Mass., 1962, 552, secondo cui, semplificandosi rispetto alla tripartizione, ricorrente nella prevalente dottrina (cfr. CosTA, L'intervento in causa, Torino, 1953, 70-71 e Aut. ivi cit.), fra intervento volontario principale, intervento volontario adesivo autonomo, ossia litisconsortile e intervento adesivo diipendente, si afferma che l'art. 105 c. p. c. prevede soltanto due forme d'intervento volontario: nel primo comma l'intervento, c. d. principale, di chi intende far valere nei confronti di tutte le parti o di alcuna di esse un diritto proprio, relativo allo oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, cio un diritto sorretto da un'azione che potrebbe far valere autonomamente, indipendentemente dal processo in corso; nel secondo comma l'intervento, c. d. adesivo, di chi mira unicamente ad allearsi con una delle parti in lite per aiutarla a far valere le sue ragioni contro l'altra, per soddisfare un proprio interesse e non gi per tutelare un proprio diritto, cio al fine di conseguire il vantaggio od evitare il danno, che dalla vittoria o dalla sconfitta della parte adiuvata gli potrebbe, di riflesso, derivare. Nel senso della partizione, ossia della distinzione dell'intervento adesivo autonomo, detto anche litisconsorti:le, rispetto all'intervento principale, ad infringendum o ad excludendum jura utriusque competitoris, v. Cass., 24 novembre 1959, n. 3447, Giur. it., 1960, I, 1, 966, con nota di AGOSTINO. Per quanto concerne l'intervento volontario in appello, v. Cass., 2 agosto 1965, n. 1862, in questa Rassegna, 1965, I, 949, sub 8 (953): l'art. 344 c. p. c. consente in appello, nel particolare caso ivi ipotizzato, solo l'intervento volontario ex art. 105 c. p. c. e, cosi, Cass., Sez. Un., 30 luglio 1964, n. 2172, Giur. it., Mass., 1964, 726, sub a, precisa che legittimati all'inte_ rvento in appello sono tra l'altro, a norma degli artt. 344 e 404 c. p. c., i terzi titolari di un proprio diritto autonomo, che come tale sia suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione della controversia in corso. In senso contrario, per l'intervento meramente adesivo, v. Cass., Sez. Un., 18 giugno 1962, n. 1534, cit., Giur. it., Mass., 1962, 552, sub b ed ivi nota (2) di riferimenti; contra e nel senso che la disposizione di cui all'art. 344 c p. c. non sta a significare che ogni altra forma di intervento sia esclusa in appello., cosicch l'intervento adesivo in appello sarebbe ammesso senz'altro limite che l'interesse dell'interveniente, v. Cass., 17 no 574 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se vero che l'art. 173 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, relativo all'intervento nei giudizi innanzi ai Tribunali delle acque si limita a richiedere semplicemente un interesse dell'interveniente, altres vero che, dovendo ii giudice del merito stabilire se queU'interesse vi sia, ci porta inevitabilmente alla determinazione deUa natura ed entit; dell'interesse medesimo ed al suo inquadramento almeno in una di quelle due grandi categorie, che, anche prima dell'entrata in vigore del codice di rito del 1942, si distinguevano, tra diritto autonomo, p1oprio dell'interveniente e interesse meramente adesivo del predetto (2). La disposizione dell'art. 202 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 richiama, a proposito del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, la regolamentazione generale del codice di rito del 1865 per il ricorso per cassazione, il che conferma la necessit; dell'indagine, secondo le norme ed i principt di carattere generale sulla natura dell'interesse ad intervenire e, quindi, dell'intervento, per stabilire la sussistenza, secondo la regolamentazione generale, dell'interesse dell'interveniente a proporre ricorso per cassazione (3). (Omissis). -Premesso che i quattro ricorsi, proposti avverso la medesima decisione del Tribunale Superiore delle Acque, devono essere riuniti, l'esame sui medesimi deve iniziare dall'eccezione di inammissibilit dei ricorsi del Comune di Roma e della Azienda Comunale Elettricit ed Acque di Roma (A.e.E.A.), eccezione di inammissibilit per carenza di interesse all'impugnazione, avanzata dalla controricorrente e ricorrente incidentale Societ Acqua Pia Antica Marcia (S.A.M.). L'eccezione, in ordine ad entrambi i suddetti ricorsi, appare fondata. Per quanto attiene al ricorso del Comune di Roma ,occorre ricordare come risulti dagli atti e dalla narrazione dei precedenti, contenuta vembre 1954, n. 4249, Giust. civ., 1955, I, 1901 e, nella motivazione, 19061907, con nota di LENER. Sul termine finale di ammissibilit dell'intervento volontario nel giudizio, v. Cass., 21 ottobre 1965, n. 2173, in questa Rassegna, 1965, I, 1180, sub 9 (1186). (2-3) Sull'applicabilit al procedimento che si svolge innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, pur dopo l'entrata in vigore del codice di procedura civile del 1942, delle norme del codice di rito del 1865, v. Trib. Sup. AA. PP., 22 gennaio 1964, n. 6, in questa Rassegna, 1964, I, 396, sub 2 ed ivi nota di riferimenti; Cass., Sez. Un., 25 maggio 1965, n. 1029, in Giur. it., Mass., 1965, 373, sub a, nonch in questa Rassegna, 1965, I, 567, sub 2, con nota di MAND. Per la riaffermazione che anche dopo l'entrata in vigore del codice di procedura civile del 1942 tutto il sistema processuale relativo alle contro versie per acque pubbliche rimasto collegato nella sua interezza alle norme del codice del 1865 v. Cass., Sez. Un., 25 maggio 1965, n. 1029, in questa Rassegna, 1965, I, 567, nella motivazione (569), con nota di MAND. . 575 c1VlLE intervento produsse Comune . teresse alla osciuto il su?tt:di Roma e nella ci societ Acqu~ l'etesa della d betll alla sorte el ' ed U diritto della cessav.a di Roma, con nell~ c1t~ le opere, imdata di tutt d" Roma. ' comune l .esso . che esso, ta ritenne iropugna . t dello inter d"i..p..oprie ipre . ncessione, s della co far rico volto a 0 autonom ' 110 vantato t con que contras ~ titolo che costi- medesimo mpugnata 1 sentenza i solo a d 1 comune, l'intervento e testual ' . ' i..ar (come tndo di.Cul la con . . ugnata) che iza: 1mP . . d ll'acqua ]Jiar. condu.zione e. ne a cessare . . . 1865, vie . 11embre . . tolat annesso 1 1 A. del capi . rt. . "' . . delle disposiz1on1 conforn:ut . t dello Stato Proprie i ite . n ue ed in assoluta i.e delle acct dutture t. le con gli inlPtan 1 e odo N consegue in m Rotna e d. all'oggetto . in or roe .. lttor1oso n t"'l veste hieste i .. ~ alle ric . ..so avverso nnrre r1co.. . ~ a proy-tatuizioni . h quelle s , .ve, poic dalla societa :> si discuter ' " controde 1 interesse .. . La so..o . ed in questi A nua Marcia ' c..,. t Supremo t. da ques o ~ presen1 l'abile difesa delaseguenza, d esclu sa inten e ~ne che es stata dichiarata >n il quale . sulle acque a Marcia AcClU I' t 24 del t. u. -+a dal ar lreVl1:i~ . . via principale gugnaz1one, in h e gli propriet che esso a 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 't ISe ve10 che L'a:rt. 113 t. u. 11 dicembre 1933~ n. 1775, relativo ~teTvettto nei giudizi innanzi ai Tribunali deUe acque si iimita a \e&Te sempiicemente un inteTesse deU'interveniente, altres vero ', dot>endo ii giudice del merito staliTe se queii'interesse vi sia, ~o,-ta inevitabilmente. alla dete1'minazione della natura ed entit 'nt.eTesse medesimo. ed ai suo in,quadTamento almeno in una di ~.due gTandi categ0Tie1 che, anche prima deU'entrata.in vigoTe del ~ di rito del 1942, .si distinguevano, tTa dTitto autonomo, propTo teTveniente e inteTesse .meTamente adesivo del predetto (2). ~disposizione dell'aTt. 202 t. u. 11 dicembTe 1933, n.1775 richiama, ~sito del TieOTso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale \)re delle acque pubbliche, la regolamentazione g'3Mrale del co\ Tito del 186$ per il Tieorso per cassazione,. il che conferma la \ dell'ind(igine, secondo le noTme ed i p,-incipi di caratteTe genel~ ~tut'a dell'interesse ad intervenire e, quindi, deU'intervento, \ilire la sussistenza, secondo la regolamentazione generale, de1fe dell'inteTveniente a p,-opor1e rieOTso per cassazione (3). ~sis).. -Premesso che i quattro ricorsi, proposti avverso la \ decisione del Tribunale Superiore delle Acque, devono essere ~Sme sui medesimi deve iniziare dall'eccezione di inammis ~ i'icorsi de.I Gomune di Roma e.della Azienda Comunale Elet\ Acque di Roma (A.C.E.A.), eccezione di inammissibilit per \.interesse aWimpugnazione, avanzata dalla controricorrente te incidentale Societ. Acqua Pia Antica Marcia (S.A.M.). i, in ordine ad entrambi i suddetti ricorsi, appare fondata. \ant9 attiene al ricorso del Comune di R~ma ,occorre ricor\ isulti dagli atti e dalla nai:razione dei precedenti, contenuta n. 4249, Giust. civ., 1955, I, 1901 e, nella motivazione, 1906a di l.oE,wER. Sul termine finale di ammissibilit dell'interio nel giudizio, v, Cass., 21 ottobre 1965, n. 2173, in questa ; I, 11;80, sub 9 (1186). pplicabillt al procedimento che si swlge innanzi ai Trique pubbliche, pur dopo l'entrata in vigore del codice di e del 1942; delle norme del codic.e di rito del 1865, v. Trib. 2 gennaio 1964, n. 6, in questa Rassegna, 1964, I, 396, sub 2 ~ferimenti; Cass., Sez. Un., 25 maggio 1965, n. 1029, in Giur. l73, sub a, nonch in questa Rassegna; 1965, I, 567, sub 2, con 'rmazione che anche dopo l'entrata in vigore del codice di del 1942 tutto il sistema processuale relativo alle contropubbliche . rimasto collegato nella sua interezza alle del 1865 > v. Cass., Sez. Un., 25 maggio 1965, n. 1029, in 1965, I, 567, nella motivazione (569), con nota di MAND. \ \. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 573 sione di merito che sia stata sfavorevole alla parte adiuvata e la sua posizione anche in sede di impugnazione circoscrritta, dall'assenza di un suo diritto e di una sua domanda autonoma alla sola possibilit di far valere le ragioni della parte adiuvata e, se questa non abbia proposto impugnazione, evidente che essa non pu essere proposta dall'interveniente adesivo, ii quale non pu proporre domanda autonoma, n pu considerarsi soccombente nel giudizio in cui stata pronunciata la decisione di merito, in quanto soccombente solo chi ha fatto valere una domanda autonoma, ossia la parte adiuvata (1). (1) Cfr. Cass., 6 giugno 1963, n. 1506, Giur. it., Mass., 1963, 514, la quale chiarisce che a legittimare l'intervento adesivo dipendente non basta, peraltro, un qualsiasi interesse di mero fatto, ma occorre un interesse meritevole di protezione giuridica, la cui soddisfazione dipenda dalla decisione in un senso piuttosto che in un altro della lite, nella quale la parte interessata spiega appunto volontario intervento ; v. anche Cass., Sez. Un., 18 giugno 1962, n. 1534, id., Mass., 1962, 552, secondo cui, semplificandosi rispetto alla tripartizione, ricorrente nella prevalente dottrina (cfr. CosTA, L'intervento in causa, Torino, 1953, 70-71 e Aut. ivi cit.), fra intervento volontario principale, intervento volontario adesivo autonomo, ossia litisconsortile e intervento adesivo dipendente, si afferma che l'art. 105 c. p. c. prevede soltanto due forme d'intervento volontario: nel primo comma l'intervento, c. d. principale, di chi intende far valere nei confronti di tutte le parti o di alcuna di esse un diritto proprio, relativo allo oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, cio un diritto sorretto da un'azione che potrebbe far valere autonomamente, indipendentemente dal processo in corso; nel secondo comma l'intervento, c. d. adesivo, di chi mira unicamente ad allearsi con una delle parti in lite per aiutarla a far valere le sue ragioni contro l'altra, per soddisfare un proprio interesse e non gi per tutelare un proprio diritto, cio al fine di conseguire il vantaggio od evitare il danno, che dalla vittoria o dalla sconfitta della parte adiuvata gli potrebbe, di riflesso, derivare. Nel senso della partizione, ossia della distinzione dell'intervento adesivo autonomo, detto anche litisconsortile, rispetto all'intervento principale, ad infringendum o ad excludendum jura utriusque competitoris, v. Cass., 24 novembre 1959, n. 3447, Giur. it., 1960, I, 1, 966, con nota di AGOSTINO. Per quanto concerne l'intervento volontario in appello, v~ Cass., 2 agosto 1965, n. 1862, in questa Rassegna, 1965, I, 949, sub 8 (953): l'art. 344 c. p. c. consente in appello, nel particolare caso ivi ipotizzato, solo l'intervento volontario ex art. 105 c. p. c. e, cosi, Cass., Sez. Un., 30 luglio 1964, n. 2172, Giur. it., Mass., 1964, 726, sub a, precisa che legittimati all'intervento in appello sono tra l'altro, a norma degli artt. 344 e 404 c. p. c., i terzi titolari di un proprio diritto autonomo, che come tale sia suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione della controversia in corso . In senso contrario, per l'intervento meramente adesivo, v. Cass., Sez. Un., 18 giugno 1962, n. 1534, cit., Giur. it., Mass., 1962, 552, sub b ed ivi nota (2) di riferimenti; contra e nel senso che la disposizione di cui all'art. 344 c p. c. non sta a significare che ogni altra forma di intervento sia esclusa in appello., cosicch l'intervento adesivo in appello sarebbe ammesso senz'altro limite che l'interesse dell'interveniente, v. Cass., 17 no PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 577 chieste e domande dell'interveniente, in quella sede avanzate) non ha alcuna rlievanza in questa sede, in quanto non pu che ribadirsi quella costante giurisprudenza (sulla quale nei suoi diversi aspetti si ritorner a proposito del ricorso A.e.E.A.), secondo cui mai all'interveniente adesivo dipendente pu riconoscersi la stessa autonoma potest di gravame, che spetta alla parte che fa valere un proprio autonomo diritto, onde senz'altro da escludersi che l'interveniente adesivo dipendente possa proporre un ricorso per cassazione principale ed autonomo come quello proposto dal Comune di Roma. Per quanto attiene al ricorso dell' A.e.E.A., ricorso incidentale rispetto al ricorso del Comune, ma non tardivo, in quanto proposto nei termini di legge per il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore, onde ad esso non pu applicarsi il disposto dell'art. 334 cpv. rispetto alla perdita di efficacia, dopo la declaratoria di inammissibilit dell'impugnazione principale, della sola impugnazione incidentale tardiva, va notato che l'eccezione di inammissibilit si fonda qui su due presupposti. Vale a dire da un lato sulla affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che l'intervento dell'A.e.E.A. nelle fasi di merito era a definirsi mero intervento adesivo dipendente e dall'altro sulla gi accennata giurisprudenza di questa Suprema Corte, che vieta di proporre impugnazione autonoma all'interveniente portatore di un mero interesse semplice, ad ad.iuvand.um. Entrambi questi presupposti sono contestati dalla difesa dell' A.e.E.A. In primo luogo essa sostiene, che la sentenza di appello, in realt, non ebbe a definire adesivo di pendente l'intervento della A.C.E.A. e d'altra parte non avrebbe potuto definirlo tale, in quanto la suddistinzione delle varie specie di intervento, che si fa sulla base della norma generale del codice di procedura civile (art. 105) mal si adatta alla pi generica formulazione dell'art. 173 del t. u. sulle acque pubbliche, il quale ammette l'intervento nei giudizi innanzi ai Tribunali delle acque a favore di chiunque abbia interesse nella causa , onde basterebbe che vi sia un interesse, affinch l'intervento sia legittimato. Tale tesi non pu essere condivisa. Ben vero indiscutibile che l'art. 173 citato si limita a richiedere un interesse dell'interveniente, ma pure indiscutibile che un siffatto interesse abbia ad esservi, onde compito del giudice del merito, di fronte ad un intervenilo, quello di stabilire se quell'interesse ci sia, il che porta fatalmente alla determinazione della natura ed entit dell'interesse medesimo ed al suo inquadramento almeno di una di quelle due grandi categorie, che, anche prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, si facevano tra diritto autonomo proprio dell'interveniente e cio interesse a far valere un proprio diritto e interesse meramente adesivo, cio interesse solo a sostenere le ragioni di una delle parti. Proprio in applicazione di quella norma e di quel ragionamento e di fronte ai due diversi inter 578 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO venti del Comune e dell' A.e.E.A., il Tribunale Superiore ha dovuto indagare quale fosse la diversa natura dei due interessi e, pur ammettendo l'intervento di entrambi i soggetti nelle fasi di merito (sul che non vi contestazione oggi), ha chiarito che il priimo (quello del Comune) era fondato su un diritto proprio ed autonomo sui beni relativi alla adduzione e distribuzione dell'acqua ed il secondo (quello dell'A. C.E.A.) sul semplice interesse ad adiuvandum delle ragioni del convenuto Ministero dei Lavori Pubblici. Il che era importante anche ai fini della posizione diversa dei due intervenienti nel giudizio di merito, ma ancor pi importante agli attuali fini dell'impugnazione proposta dalla interveniente A.C.E.A. A questo proposito il discorso ancora pi semplice, in quanto la disposizione dell'art. 202 del t. u. del 1933 richiama, a proposito del ricor.so per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque, la regolamentazione generale del codice di rito per il ricorso per cassazione. Di guisa che, anche se si vuole sostenere che, ai sensi dell'art. 173 del t. u., il quale concerne l'intervento esclusivamente nelle fasi di merito, sia inutile ogni indagine sulla natura dell'interesse ad intervenire e quindi dello intervento, bastando che questo ci sia in concreto, l'indagine, invece, su tale natura indispensabile e va condotta secondo le norme ed i principi di carattere generale, quando si passa all'interesse dell'interveniente a proporre ricorso per cassazione, interesse che ricade, appunto per l'art. 202 citato, sotto la regolamentazione generale. Che poi esattamente, dal punto di vista giuridico, l'intervento della A.e.E.A. nelle fasi di merito sia stato definito adesivo dipendente sembra non potersi revocare in dubbio. sufficiente por mente alle conclusioni di merito spiegate dall'A.e.E.A., per vedere immediatamente che l'A.e.E.A. non ha fatto mai valere nel presente giudizio un diritto proprio ed autonomo nei confronti delle altre parti o almeno di una di esse. Come fu dalla stessa Azienda interveniente dichiarato e come esattamente fu riconosciuto dalla sentenza impugnata, l'interesse preminente all'intervento era dato dalla esistenza della convenzione del 1938 tra la stessa Azienda e la Societ Acqua Marcia, convenzione con la quale, come si accennato nella precedente narrativa dei fatti, l'Azienda si era impegnata a fornire mille litri al secondo di acqua dell'acquedotto del Peschiera, per tutto il tempo per il quale la Societ dell'Acqua Marcia avrebbe avuto, in base alla concessione pontificia, il diritto di distribuzione delle acque potabili in Roma. Di guisa che l'Azienda, che. non poteva vantare alcun diritto autonomo nei confronti della concessione pontificia e delle sue conseguenze dirette circa la distribuzione delle acque in Roma ,aveva esclusivamente un interesse a sapere quando quella concessione dovesse terminare, ci esercitando una influenza sul suo obbligo, nascente dalla menzionata convenzione PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE del 1938: su questo obbligo il giudicato, che si sarebbe formato tra lo Stato e la Societ Acqua Marcia circa la data di scadenza della concessione pontificia, realmente avrebbe apportato un effetto riflesso. Dal che l'interesse dell'Azienda ad essere presente in quel giudizio e a vedere accolte la tesi e la domanda pi favorevole, pur indirettamente, alla sua posizione e ai suoi obblighi, in relazione a quell'influsso mediato del giudicato, di cui si parlato. E proprio un tale interesse legittima .quella specie di intervento, che si chiama adesivo dipendente da parte \li quella corrente dottrinale e giurisprudenziale, peraltro prevalente, 'he distingue tre possibili specie e categorie di interventi, quello prin; l>ale, quello litisconsortile o adesivo autonomo e quello adesivo dipennte e che si chiama meramente adesivo, da parte di quella corrente '. diffusa sotto il vigore del codice del 1865 e che ha ricevuto nuovo 1ulso da una recente decisione di queste Sezioni Unite (n. 1534 del '), secondo cui nell'art. 105 c. p. c. si prevedono solo due forme di wento volontario, quello principale di cui al primo comma e quello ro di cui al secondo comma. In questa sede inutile prendere posisu siffatte teorie, che riguardano pi l'autonoma configurazione jdetto intervento litisconsortile, in quanto tutte le correnti e tutte iioni sono concordi nella configurazione dell'intervento mera~ ; semplicemente adesivo, configurazione non mai discussa. Tale iizione del terzo interveniente, il quale miri unicamente ad pn una delle parti in lite per aiutarla a far valere le proprie wtro l'altra parte principale, al fine di tutelare non un pro\ autonomo, ma un proprio interesse giuridico, in quanto la \ sconfitta della parte adiuvata importa correlativamente un ; svantaggio tale da ripercuotersi nella sua sfera giuridica, \ld altro rapporto con una delle .parti principali: in tal caso weniente non pone una domanda che ampli il tema del i le parti principali, ma interloquisce, solo ad adiuvandum, ?,dente, che e rimane l'unica che si dibatte nel processo \el 1962 e pi recentemente n. 1506 del 1963). Il che ? nella specie, nella quale, come si detto e come ~ conclusioni meramente adesive dell' A.e.E.A., riporia impugnata, quest'ultima intendeva solo interloquire ediati, che il giudicato sulla lite tra Stato e S.A.M., in di concessione della distribuzione di acqua, cui essa ia avere, sul diverso ed autonomo rapporto tra essa (convenzione del 1938). N tali conclusioni mutano be la difesa della A.e.E.A., come gi quella del \dare il suo interesse ad intervenire e quindi ad a di appello, oltre che sulla convenzione del 1938, me di distributrice dell'acqua potabile e di azienda 580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO comunale interessata all'approvvigionamento idrico della citt: ma a questo proposito baster richiamare quanto si detto, a proposito del ricorso del Comune, circa la inesistenza di un diritto subiettivo a favore dello stesso Comune e quindi a maggior ragione della A.e.E.A. in relazione alle acque fluenti di natura demaniale. La statuizione in ordine a queste potrebbe avere pure un riflesso indiretto sul rapporto di cui alla convenzione del 1938, a seconda della interpretazione che a quella convenzione ed al suo termine di scadenza, in relazione alla portata della convenzione pontificia, si dia, ma allora si ricade nell'interesse ad adiuvandum, di cui si dianzi parlato. Ne consegue che, definito l'intervento dell'A.C.E.A. nelle fasi di merito come meramente ad adiuvandum, si pone l'altro problema della possibilit ed ammissibilit di ricorso autonomo contro la sentenza di appello. Problema che va risolto, per le ragioni anzidette, secondo i principi generali processuali applicabili al procedimento di cassazione: ed infatti la difesa della S.A.M. si richiamata (ed questo il secondo dei presupposti su cui essa si fonda) alla giurisprudenza, ormai costante, che nega all'interveniente meramente adesivo quella stessa autonoma potest di gravame, che spetta alla parte adiuvata, e che gli nega quindi la possibilit di esperire autonomo ricorso. Per contro, la difesa della A.e.E.A. replica, sia in via, generale, sostenendo, sia pure per incidens, l'infondatezza di un tale indirizzo giurisprudenziale generale, che tra l'altro sarebbe contraddittorio con la qualifica di parte ., che pacificamente si attribuisce pur all'interveniente adesivo, e sia in via particolare, sostenendo che, anche ammettendosi e seguendosi quell'indirizzo giurisprudenziale, esso, come chiarito dalla dizione letterale della maggior parte delle decisioni fin qui emesse, si riferisce e si pu riferire solo all'ipotesi del ricorso proposto dalla .sola parte adiuvante, senza che l'impugnazione fosse mossa anche dalla parte adiuvata, e non a quella (che poi l'ipotesi di specie) in cui la parte adiuvata ha regolarmente proposto la sua impugnazione e la impugnazione del l'adiuvante esplica e concretizza solo il proprio interesse. Il che impone, sia pur rapidamente, un esame del fondamento e delle ragioni poste di quell'indirizzo giurisprudenziale. Tale fondamento dato proprio dalla natura dell'interesse di cui fornito l'interveniente: non diritto autonomo, che lo legittimi a proporre autonome e diverse domande, a tutela del suo diritto e in contrasto con le domande delle parti principali o almeno di una di esse; ma semplice interesse giuridico ad appoggiare le richieste e la posizione di una delle parti principali, per evitare che il giudicato emesso tra quelle abbia effetti riflessi indiretti, pregiudizievoli, in ordine ad altro e diverso rapporto, non dedotto in causa dalle parti principali, tra una di queste e l'interveniente. Perci chiaro che l'interveniente adesivo, come si gi avuto occasione di chiarire, non ! WP-ill%.fff.:frf'J>W&m::ff.ARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 601 esatta interpretazione dell'art. 4 ed al suo inquadramento nel nuovo sistema instaurato dalla legge del 1958, in ordine alle notificazioni agli organi dell'Amministrazione statale. Invero, da un lato, la direzione dell'art. 4 ampia e non ammette discriminazioni, non si sa poi nemmeno su quali criteri specifici fondati; dall'altro, va notato che, poich gli artt. 1 e 3 della stessa legge impongono la notificazione sempre al Ministro competente, cio alla persona del Ministro in carica , evidente che, allorch l'art. 4 ha parlato della identificazione della persona o dell'organo competente, non ha potuto .che volere riferirsi, come ipotesi normale, a quella dello scambio di un Ministro per un altro, cio della identificazione del Ministro competente, sempre dovendo la notificazione essere diretta ad un Ministro. Di guisa che, non avendo nella specie nulla eccepito in limine l'Avvocatura, essa legittimamente ha rappresentato in questo giudizio l'Amministrazione statale, non potendo pi, come testualmente aggiunge lo stesso art. 4, eccepire l'errore di identificazione. Quanto suddetto rende inutile passare all'altro rilievo, anch'esso esatto e fondato pure sulla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, instaurandosi il rapporto di espropriazione nei confronti dell'ente, a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata, ed essendo nel caso in esame la espropriazine stata pronunciata nei confronti ed a vantaggio dell'Amministrazione demaniale dello Stato, esattamente questa fu evocata in giudizio, per la declaratoria della validit o meno del procedi mento espropriativo e per le sue conseguenze. Il secondo ed il terzo motivo (che possono essere esaminati congiuntamente) attengono alla questione fondamentale di diritto decisa dalla sentenza impugnata, attengono cio alla incidenza della dichiarazione di incostituzionalit delle norme della legge 11 marzo 1948, n. 409, 1959, 1175, con nota di F. BARTOLOMEI; la 1. 1 dicembre 1961, n. 1441, contenente modificazioni al d. lg. 11 marzo 1948, n. 409, stata dichiarata incostituzionale, in riferimento all'art. 42, comma 3, Cost., con sentenza 18 giugno 1963, n. 91, in Giurisprudenza Costituzionale cit., 1963, 741, con nota di F. BARTOLOMEI: Costituzione, eSPropriazione e indennizzo, ivi, 743 e segg. In via di massima, l'espropriazione per p. u. pu essere disposta anche in considerazione di opere gi eseguite : Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 1938, n. 130, Mass. compl. della giur. del C. S., vol. I cit., 1882, 90; Par. Sez. I, 19 ottobre 1948, n. 593, ibidem. Nella materia qui considerata, Cass., Sez. Un., 9 febbraio 1965, n. 207, Giur. it., Mass., 1965, 50 ha avvertito che l'art. 1 d. lg. 11 marzo 1958, n. 409, che ha dichiarato di pubblica utilit le opere permanenti di protezione antiaerea costruite dallo Stato direttamente o a mezzo di enti locali, si riferisce alle opere gi costruite, che abbiano modificato in modo permanente lo stato dei luoghi, anche se esse non siano state ultimate, sussistendo la identica necessit di disciplina sia per i ricoveri antiaerei completati, sia per quelli non ultimati, ma iniziati con opere permanenti. 602 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO norme relative alla determinazione dell'indennit di espropriazione dei suoli occupati nella ricostruzione dei ricoveri antiaerei, sull'intero procedimento di espropriazione e sulla legittimit dell'espropriazione stessa. Vale a dire, stabilita, con il valore erga omnes che hanno le pronunce affermative della Corte Costituzionale, la incostituzionalit delle predette norme, si tratta di determinare se la conseguenza di quella dichiarazione si riverbera escusivamente sulla fissazione dell'indennit, che non pu pi essere fatta con i criteri e secondo le norme dichiarate incostituzionali, ma va ripetuta secondo i criteri e le norme che rispondono al precetto costituzionale (tesi della sentenza di primo grado, fatta propria dall'Amministrazione ricorrente), ovvero se la stessa dichiarazione di incostituzionalit si riverbera su tutto il procedimento di espropriazione, facendone venire meno uno dei presupposti essenziali, di guisa che non potrebbesi pi parlare di espropriazione per pubblica utilit, ma dovrebbesi esclusivamente parlare di occupazione illegittima del terreno, con obbligo del risarcimento del panno a favore del privato (tesi della sentenza impugnata, fatta propria dalla controricorrente e dal P. M.). Quest'ultima tesi, per, non pu essere accolta. Va premesso che qui non si verte in tema di retroattivit o irretroattivit della pronuncia di incostituzionalit, tema recentemente dibattuto, in quanto non si tratta di determinare se la pronuncia di incostituzionalit si applichi nel tempo a rapporti pi o meno esauriti, sibbene solo di determinare se la pronuncia di incostituzionalit, relativa a norme che reggono solo una fase di procedimento amministrativa in corso, si applichino esclusivamente a quella fase, ovvero a tutta la complessa fattispecie, ancora in corso al momento della dichiarazione di incostituzionalit. Problema, quindi, del tutto diverso, cui non possono richiamarsi (come pure ha fatto, sebbene incidentalmente, la sentenza impugnata) le discussioni e le decisioni avutesi in tema di retroattivit o irretroattivit. Il punto di partenza dell'attuale indagine non pu che esser dato dalla determinazione precisa e netta dell'ambito e del contenuto della dichiarazione di incostituzionalit, determinazione che si ricava chiaramente ed espressamente dalle stesse decisioni dello Corte Costituzionale. noto che, con una prima decisione (n. 67 del 29 dicembre 1959) venne dichiarata la illegittimit costituzionale, in quanto in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, delle disposizioni dell'art. 2, primo e secondo comma, del d. 1. 11 marzo 1948, n. 409, vale a dire delle disposizioni che prevedevano che l'indennit di espropriazione del suolo occupato nella costruzione dei ricoveri antiaerei determinata dall'Ufficio del g.enio civile in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione (primo comma) e che sulla somma dovuta come indennit devono corrispondersi al proprietario dell'immobile espropriato, dalla PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 603 data dell'avvenuta occupazione, gli interessi nella misura legale) (secondo comma). pure noto che, con una seconda decisione (n. 91 del 18 giugno 1963), venne dichiarata la illegittimit costituzionale, sempre come contrastante con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, della legge 1 dicembre 1962, n. 1441, che conteneva modifiche, appunto in relazione alla determinazione dell'indennit di espropriazione, al decreto legislativo del 1948. Ora, nella prima delle due decisioni citate, la Corte Costituzionale premette alla sua indagine la osservazione fondamentale che questa era limitata alla legittimit costituzionale o meno della sola norma contenuta nell'art. 2, primo e secondo comma, del decreto legisltivo n. 409 del 1948, riflettente l'indennit di espropriazione, e quindi non investendo affatto la legittimit dell'intero sistema del detto decreto, era limitata allo stabilire se, nel quadro del sistema in cui inserita, la particolare norma denunciata fosse o meno in contrasto con la Costituzione. Ed anzi, nella disamina successiva, la medesima Corte d per dato di fatto pacifico e fondamentale la legittimit del sistema di espropriazione instaurato dal decreto del 1948, sistema che essa, seguendo la costante interpretazione data al decreto del 1948 dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, ha ritenuto diretto al fine di sostituire ope legis ad un preesistente stato di occupazione di fatto un rapporto di occupazione e di espropriazione per pubblica utilit soggetto alla disciplina della legge del 1865, ex tunc, nel senso cio di legittimare la occupazione e di sottoporre,fin dall'inizio, il rapporto stesso al regime dell'espropriazione per pubblica utilit. Appunto perch valido il sistema e legittima la espropriazione, voluta dalla legge, si dimostrava la illegittimit delle disposizioni sulla indennit, giacch queste, contro la logica del sistema e contro le norme costituzionali in materia, che avrebbero dovuto portare a stabilire che la determinazione dell'indennit si effettua in relazione al momento in cui si verifica il trapasso della propriet, determinavano la indennit in base al valore venale del suolo occupato al momento dell'avvenuta occupazione. E conseguentemente a siffatta impostazione, la Corte Costituzionale dichiarava, come si detto, la illegittimit costituzionale delle sole disposizioni sulla determinazione dell'indennit, senza toccare le altre ed in specie quella dell'art. 1, che, dichiarando la pubblica utilit delle opere permanenti di protezione antiaerea, instaurava, legittimamente ed ex tunc, il sistema che si delineato, e quelle dei commi III, IV e V dello stesso art. 2, che, per quanto attiene al deposito ed al pagamento dell'indennit, nonch a tutti gli ulteriori adempimenti ed a quanto non previsto nel decreto in esame, fa espresso richiamo alla legge fondamentale sull'espropriazione del 1865. Ai medesimi criteri e ad analoghe 604 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO osservazioni, riguardanti sempre la determinazione dell'indennit, nell'ambito del sistema instaurato nel 1948, si ispira anche la seconda delle citate decisioni. Dal che una prima rilevante illazione; che, avendo inteso la Corte Costituzionale colpire di illegittimit esclusivamente le norme sulla misura dell'indennit e non anche quelle sulla espropriazione e sul procedimento, che invece rimangono valide e legittime nell'ambito del sistema, non si pu in questa sede estendere sostanzialmente quella declaratoria di illegittimit e negare ingresso alla procedura di espropriazione per .pubblica utilit, voluta dalla legge per determinate, legittime finalit di pubblico interesse. Al riguardo, la decisione impugnata ha tentato un ragionamento indiretto, in quanto, si dice, la invalidit della intera espropriazione non discende direttamente dalla disapplicazione del decreto del 1948, ma dal sistema legislativo generale, che prevede la determinazione dell'indennit come un presupposto indispensabile dell'espropriazione ,onde, venuta meno l'indennit, viene meno anche l'espropriazione. Ma questo ragionamento, in che si sostanzia poi la .motivazione della sentenza di appello, non pu essere seguito. Anzitutto, il suo valore indiretto meramente apparente, giacch in sostanza, e con carattere di generalit rispetto a tutte le espropriazioni seguite a norma del decreto del 1948, si viene a negare la sussistenza della espropriazione per pubblica utilit e si viene a parlare nuovamente di occupazione di fatto, proprio laddove la legge, tuttora valida, in vigore e costituzionalmente legittima sul punto, ha voluto sostituire, nel pubblico interesse, alla occupazione di fatto il regime di espropriazione per pubblica utilit. In secondo luogo, anche a prescindere totalmente da ci, l'affermazione recisa del valore di presupposto dato all'indennit, presupposto la cui mancanza invaliderebbe, anche se successiva, tutto il procedimento di espropriazione e lo renderebbe insistente ex tunc, appare insostenibile. Non il caso di richiamare tutte le discussioni svoltesi in relazione alla natura del procedimento espropriativo ed alla posizione che in esso assume la determinazione dell'indennit, nonch alle conseguenze giuridiche del sistema accolto dal nostro ordinamento di volere che la determinazione dell'indennit sia preventiva e cio preceda l'effetto dell'espropriazione; baster avere rapidamente riguardo al sistema instaurato dalla legge del 1865, sistema non affatto escluso nelle sue linee generali, anzi espressamente richiamato, per le espropriazioni delle aree r.elative ai ricoveri antiaerei. Secondo tale sistema, non pu aversi espropriazione senza la giusta indennit, il che confermato espressamente dalla Costituzione. Per giungere a questo risultato la legge prevede quattro distinte fasi, o, come si sono anche chiamati, quattro distinti periodi, e cio la dichia PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 605 razione di pubblica utilit, la determinazione dei beni da espropriare, la determinazione dell'indennit ed infine la pronuncia di espropriazione con il trapasso del bene all'espropriante e l'attribuzione definitiva dell'indennit all'espropriato. Fasi distinte, che danno luogo anche a distinte conseguenze giuridiche: risaputo che in relazione alle prime due fasi non pu che ravvisarsi la preminenza dell'interesse pubblico, che sta a base della dichiarazione di pubblica utilit, onde il singolo, anche l'espropriato, non ha che un interesse legittimo, tutelabile innanzi le giurisdizioni amministrative, a che siano seguite le norme di legge sulla espropriazione, laddove in relazione alla indennit ed alla sua giusta determinazione vi un vero e proprio diritto soggettivo del singolo, tutelabile innanzi il giUdice ordinario. Dal che Ja netta differenziazione tra il potere di espropriazione spettante all'ente pubblico ed il diritto alla indennit spettante al privato, che costituisce quasi il corrispettivo dell'espropriazione e la trasformazione, a seguito dell'esercizio di quel potere, del diritto di propriet privata. Di guisa che se innegabile che non pu aversi espropriazione se non vi la determinazione dell'indennit, se innegabile cio che non pu aversi il trapasso della propriet all'ente pubblico se non vi H contemporaneo soddisfacimento del diritto del privato che si contrappone a quel trapasso, il diritto all'indennit, ci vero per quanto riguarda il momento iniziale (necessit della indicazione dell'indennit al momento dell'inizio della procedura) ed il momento finale suddetto. Ma non significa che ogni discussione ed ogni controversia sull'indennit determinata incidano anche sul potere di espropriazione. Nel senso che pacifico che la illegittimit della determinazione dell'indennit e la violazione delle norme e dei criteri di legge al riguardo stabiliti non importano il venir meno del potere di espropriazione, ma soltanto una nuova determinazione dell'indennit medesima. Il che conseguenza del detto sistema, che, mentre vuole che la indennit sia indicata, sia pure provvisoriamente ed unilateralmente all'inizio della procedura e che questa non abbia termine e non sfoci nell'atto finale, se non quando l'indennit non sia determinata, distingue le fasi relative al potere di espropriazione da quella reativa alla indennit, sia in ordine agli interessi ed ai diritti che in esse si fanno valere e quindi al valore ed alla natura delle norme che le regolano, sia in ordine alla autorit giurisdizionale avanti alla quale si debbono far valere le ev1:1ntuali violazioni. Tutto ci che si detto vale in tutti i casi di illegittimit sopravvenuta della determinazione del l'indennit, non essendosi mai dubitato che questa non importa altro che la nuova determinazione, pi conforme a legge, dell'indennit stessa. E vale anche nella ipotesi in esame, in cui pure si ha illegittimit della 606 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO determinazione dell'indennit, in cui si ha la sussistenza dell'indicazione della indennit al momento dell'inizio della procedura, anzi indicazione legittima seqondo le norme allora vigenti, e si ha solo una causa sopravvenuta, la quale, lasciando in piedi il potere di espropriazione, rende illegittime la determinazione e la misura dell'indennit. Niuna influenza pu avere su questa costruzione il fatto che quella causa sopravvenuta sia costituita dalla declaratoria di illegittimit costituzionale delle norme sulla misura dell'indennit, quando questa lasci integro il potere di espropriazione ed anzi condizioni quella illegittimit proprio alla necessit ed alle esigenze dell'esplicazione nel sistema giuridico vigente del potere di espropriazione. Il che confermato proprio da quei principi, gi affermati dalla costante giurisprudenza, regolanti gli effetti della pronuncia di incostituzionalit: effetti generali, obbiettivi ed erga omnes, nel senso che dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale la norma non pu pi essere applicata n in relazione ai rapporti non ancora sorti, n in relazione a quelli in corso e non esauriti definitivamente, e non pu pi essere applicata perch essa divenuta illegittima ed invalida, colpita da un vizio intrinseco e sostanziale; ma effetti che evidentemente hanno relazione e riferimento esclusivo alla norma dichiarata illegittima ed alla sua posizione nel sistema e non possono estendersi a diverse ed indipendenti norme che continuano ad essere valide e ligittime. Pertanto, anche nella presente ipotesi, come in tutte le altre di illegittimit ed invalidit dei criteri di determinazione della indennit, deve farsi luogo alla nuova determinazione secondo criteri legittimi. E questi criteri non possono che essere dati dalla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilit,sia sulla base del principio generale che ove vien meno una norma speciale si applica quella generale, sia sopratutto sulla base della osservazione che nel caso in esame la stessa legge del 1948 espressamente dispone che, per tutto quanto non previsto in modo particolare da essa legge speciale, si applicano le norme della legge del 1865. Venuta meno, a seguito della declaratoria di illegittimit costituzionale, la norma speciale sulla determinazione dell'indennit e non sostituita da altra norma speciale legittima, questo un altro punto su cui ha vigore il richiamo alla legge generale. Posto quando sopra evidente come non possa richiamarsi al caso in esame la precedente decisione (n. 26:83 del 1963) di questa Corte Suprema, relativa alle conseguenze della declaratoria di illegittimit costituzionale dell'atto legislativo che ebbe ad imporre l'espropriazione a favore dell'Ente Maremma, in quanto si verte nell'ipotesi contraria in cui la declaratoria di illegittimit .investe lo stesso potere di esproprio e cio tutto il procedimento e tutte le norme riguardanti quella espropriazione. Nel caso in esame, ripetesi, il potere di espropriazione PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 607 rimane integro, il che vieta di poter nuovamente parlare di mera e illegittima occupazione e di conseguente risarcimento del danno. D'altronde, questo in tanto pu concepirsi in quanto vi sia un comportamento colpevole e tale non quello dell'espropriante che indica all'inizio dell'esprop:dazione una indennit calcolata sulla base di norme allora valide e .vigenti, Da ultimo, occorre far cenno ad un'altra linea di difesa svolta dalla controricorrente. Questa, richiamato quanto gi accennato nella narrativa dei fatti, e cio che essa aveva sostenuto comunque la inapplicabilit di una .procedura di esproprio alla specie, in quanto non vi era stata mai .una occupaziol'!le, nemmeno temporanea, del bene che poi si voleva espropriare, come risultava anche da precedente sentenza del Tribunale di San Remo, e che tale tesi era stata respinta dalla sentenza di appello, vii~istein questa sede, assumendo che, riconosciuto l'errore in cui era cad..ta la Corte genovese nel respingerla, si potrebbe rettificare la sentenza medesima. Ma evidente che non si tratta di semplice eccezione consentita al controricorrente vittorioso in sede di merito o di mera richiesta di correzione in diritto della sentenza impugnata, sil)l:)ene della i:i;npugnazio11e 4i. un vero e proprio capo di sentenza, sul quale era rimasta la attuale resistente soccombente, impugnazione che non poteva non farsi con ricorso incidentale, sia pure condizionato. Ben vero, va notato che logicamente la Ameglio aveva presentato tre domande distinte: a) inapplicabilit del decreto del 1948 perch non vi era una temporanea occupazione; b) nullit del criterio di determinazione dell'indennit in base a norma incostituzionale, riverberantesi su tutta la procedura di esproprio, anche ammessa l'esistenza della occupazione temporanea; e) inadeguatezza della determinazione dell'indennit. In questo ordine esse sono state esaminate e la sentenza impugnata ha disatteso la prima. Onde non pu parlarsi di mera rettifica, tanto pi che la sentenza di appello ha motivato in fatto sulla esistenza o meno del presupposto di fatto (occupazione temporanea) e sulla esistenza di una precedente decisione, e per investire questa Corte dell'esame di tali fatti, pur nel limite dei suoi poteri istituzionali, fatti completamente diversi da quelli posti a base del ricorso, sarbbe occorsa una indicazione specifica dei vizi da cui quel ragionamento sarebbe stato inficiato. In conclusione, disatteso il primo motivo, vanno accolti il secondo ed il terzo: il giudice di rinvio dovr applicare al caso di specie il seguente principio di diritto: La dichiarazione di incostituzionalit dell'art. 2, comma primo e secondo, del d. I. 11 marzo 1948, n. 409 e della successiva legge 1 dicembre 1961, n. 1441, riguarda esclusivamente la determinazione dell'indennit di espropriazione del suolo occupato nella costruzione dei ricoveri antiaerei e non si estende al di l delle norme dichiarate incostituzionali: quindi essa non si riverbera sulla esisten 608 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO za e validit del potere di esproprio in ordine ai suoli occupati per costruzioni di ricoveri antiaerei e sulle altre fasi della relativa procedura. Con la conseguenza che, dichiarata illegittima la determinazione dell'indennit secondo i criteri fissati nelle suddette norme incostituzionali, l'indennit va determinata secondo i criteri della legge fondamentale del 1865, espressamente richiamata anche dal decreto legislativo del 1948 " -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 maggio 1966, n. 1176 -Pres. Lonardo -Est. Mirabelli -P. M. Criscuoli (conf.) -Intendente di Finanza di Bari, Ministeri delle Finanze e del Tesoro, Cassa conguaglio trasporto sanse (Avv. Stato Del Greco) e Consorzio Nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse (avv. Sorrentino) c. Societ Raffineria Olearia Meridionale (avv. Basile, Calvario). Prezzi -Gestione dei sovraprezzi, quote di prezzi o contribuzfoni imposte dalle competenti autorit per la disciplina dei prezzi Casse o fondi di conguaglio -Cassa conguaglio trasporto sanse Legittimazione all'esercizio dei crediti di cui titolare il Consorzio nazionale produttori olio dalle sanse -Controversia sull'esistenza di tale credito -Necessaria presenza in giudizio del Consorzio e della Cassa. (d. m, 9 dicembre 1944, in G. U. 20 gennaio 1945, n. 9; d. m. 9 giugno 1946, n. 58, in G. U. 27 giugno 1946, n. 141; d. lg. C. P. S. 15 settembre 1947,. n. 896; d. lg; 26 gennaio 1948, n. 98; d. P. R. 14 febbraio 1957, n. 179). Prezzi -Disciplina dei prezzi -Comitato interministeriale prezzi Fissazione dei prezzi d'imperio -Facolt di imposizione di differenze prezzi -Non sussiste. (d. lg. lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, artt. 4 e segg.; d. lg. C. P.S. 15 settembre 1947, n. 896, artt. 1 e segg.). Prezzi -Sovraprezzi, quote di prezzi o contribuzioni imposte dalle competenti autorit per la disciplina dei prezzi -Sanzione legislativa -Portata. (d. lg. 26 gennaio 1948, n. 98, art. 7). Leggi, decreti e regolamenti -Principio della irretroattivit della legge in generale -Carattere e valore di precetto costituzionale -Non sussiste per le norme civili, amministrative e tributarie. (Cost., art. 25; disp. sulla legge in gen., art. 11). Alla Cassa conguaglio trasporto sanse, organo del Consorzio Nazionale dei produttori di olio dalle sanse, dotato di autonomia contabile PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 609 e amministrativa e di capacit di stare in giudizio, compete soltanto la legittimazione aH'esercizio dei crediti per sovraprezzi, quote di prezzi o contribuzioni di cui titolare. Epper, qualora sorga contestazione in ordine all'esistenza di uno di essi, parte principale della lite e, quindi, pmte necessaria del giudizio il Consorzio nazionale dei produttori di olio dalle sanse, nei confronti del quale la pronuncia esplica effetto principale e diretto, e non soltanto la Cassa, nei confronti della quale essa esplica un effetto meramente secondario, quale pronuncia dichiarativa dell'esercibilit o meno della pretesa (1). (1) Negli stessi sensi altra pronuncia delle Sezioni Unite, di pari data, n. 1175, in causa Intendenza di finanza di Bari, Ministeri delle Finanze e del Tesoro, Cassa conguaglio trasporti sanse, Consorzio nazionale industriali produttori olii dalle sanse e Lonigro. Per quanto riguarda la prima parte della massima, da ricordare che l'esclusione della titolarit dei crediti del genere (nella specie, per sovraprezzi) trovasi gi affermata da Cass., 2 agosto 1950, n. 2308, Foro it., Mass., 1950, 466, per la Cassa conguaglio prezzo concentrati pomidoro, considerata' organo speciale della Confederazione degli industriali con funzioni di riscossione ed autonomia amministrativo-contabile. Dopo l'entrata in vigore del d. lg. 26 gennaio 1948, n. 98, recante la generale disciplina delle Casse conguaglio prezzo, e del d. P. R. 14 febbraio 1957, -n. 179, relativo al conferimento all'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza in giudizio delle Casse o Fondi di conguaglio, risulta esaminata ex professo, da Cass., 26 marzo 1957, n. 1039, Foro it. Mass., 1957, 205, solo la questione se la Cassa conguaglio trasporto sanse sia organo dello Stato, ovvero del Consorzio nazionale produttori di olio dalle sanse, ma non anche quella della personalit giuridica di tale organo e, sull'avvertenza della compatibilit del concetto d'organo con quello di personalit giuridica, la questione viene risolta rilevandosi, da una parte, che sulla mancanza di personalit giuridica della Cassa v'era ormai giudicato e, dall'altra, col riconoscimento che la Cassa organo del Consorzio fornito di autonomia amministrativo-contabile e con la negazione che essa possa fruire del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 43 t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611. La stessa sentenza avverte che, comunque, la titolarit del credito (nella specie, per differenza prezzi materie grasse) spetta al Consorzio. Sulla seconda parte della massima della sentenza, ma in tema di riscossione esattoriale di crediti di imposta, v. Cass., Sez. Un., 2 luglio 1965, n. 1373, in questa Rassegna, 1965, I, 916, che per non esamina ex professo la questione sulla quale pi ampiamente v. invece, App. Lecce, 6 aprile 1966, ultra, 703, con nota redazionale. Per quanto riguarda la materia qui considerata, deve avvertirsi che, in relazione all'art. 9 d. lg. 26 gennaio 1948, n. 98 ( Alla riscossione dei sovrapprezzi, delle quote di prezzo o delle contribuzioni dovute alle casse o ai fondi e non versate nei termini previsti provvede l'Intendenza di finanza secondo le disposizioni del citato testo unico 14 aprile 1910, n. 639 ), Cass., 26 marzo 1957, n. 1039, gi cit., Foro it., Mass. 1957, 205, afferma che l'azione di accertamento negativo del credito per la cui realizzazione l'Amministra 610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tra le facolt attribuite al Comitato interministeriale p1ezzi o ad altri organi della P. A. deputati alla fissazione di prezzi d'imperio non rientra quella di imporre, in occasione della determinazione di nuovi, maggiori prezzi di talune merci, il versamento delle differenze di prezzo a favore del bilancio dello Stato a coloro che abbiano in precedenza ricevuto quelle merci in assegnazione a prezzi minori (2). zione finanziaria ha notificato ingiunzione, se pur per diretto, legittimo contraddittore il Consorzio, titolare del diritto di credito contestato, esige necessariamente la presenza in giudizio anche dell'Amministrazione, che, avvalendosi del potere attribuitole dall'art. 9 del d. lg. 26 gennaio 1948, n. 98, promosse l'azione per il recupero; ci nel profilo che l'eventuale dichiarazione di inesistenza del credito non potrebbe non risolversi, sia pur di riflesso, in causa di inefficacia dell'ingiunzione . La sentenza in rassegna si occupata ex professo non gi del problema del rapporto fra Cassa conguaglio, pur ritenuta legittimata all'esercizio del diritto del Consorzio e Intendenza di finanza, nella veste di cui all'art. 9 d. lg. n. 98 del 1948, ma di quello della identificazione della posizione processuale del Consorzio (che la Corte di merito aveva designata come di interventore adesivo dipendente) e l'ha risolto affermando che al Consorzio ricorrente, quale titolare del credito in contestazione, deve essere riconosciuta ... la posizione da parte necessaria e principale del giudizio e, quindi, la legittimazione non soltanto ad intervenirvi in adesione alle pretese fatte valere dalla Cassa, ma anche la legittimazione a proporre autonome domande ed impugnazioni . il caso di rilevare che si trattava, pur sempre, di pretesa fatta valere nel modo previsto dall'art. 9 d. lg. n. 98 del 1948, ossia mediante ingiunzione dell'Ufficio del Registro, che, nella narrativa della sentenza in rassegna, si riconosce emessa per conto della Cassa conguaglio trasporto sanse . Si ricorda, altres, che l'eventuale eccedenza attiva delle somme recuperate rispetto a quelle ripartite fra le ditte consorziate che avessero subito perdite va devoluta all'Erario e che le ingiunzioni sono emesse anche su richiesta del Ministero del Tesoro, cui spetta per legge la vigilanza sull'adempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento istitutivo delle casse o dei fondi (art. 6 d. lg. n. 98 del 1948). Sulla ~pettanza del potere ex art. 9 d. lg. n. 98 del 1948 al complesso burocratico che fa capo all'Intendenza di finanza e quindi ai dipendenti uffici del Registro pu utilmente consultarsi quanto osservato nella Relazione Avvocatura Stato per gli anni 1951-1955, I, Roma, 1957, 824, gi a proposito della pi restrittiva dizione letterale contenuta nell'art. 10 1. 8 luglio 1950, n. 640, in ordine alla titolarit del potere di emettere l'ingiunzione per il recupero dei contributi metano. (2) In senso conforme, v. Cass., Sez. Un., 24 ottobre 1960, n. 2891, Giur. it., Mass., 1960, 742; ma v., appresso, nota 3. Sui poteri del C. I. P. v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 1963, n. 600, in questa Rassegna, 1964, I, 116, sub 1 ( Il Comitato interministeriale dei prezzi pu effettuare la perequazione dei prezzi, livellando, con carattere di generalit, questi ultimi, solo se sul territorio nazionale si verifichino condizioni di mercato relativamente uniformi in ordine alle merci, servizi PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 611 Il d. l.vo 26 gennaio 1948, n. 98 ha dato sanzione legislativa a tutti provvedimenti precedenti, comunque emessi, con cui era stato disposto il versamento di sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni a favore delle Casse e fondi ivi disciplinati, epper, anche nel caso in cui taluni di questi provvedimenti avessero esorbitato dalle funzioni attribuite agli enti ed organi che li avevano emanati, o potessero essere considerati non conformi al sistema legis1ativo vigente al momento dell'emanazione, essi hanno ricevuto crisma e forza di legge appunto con il decreto legislativo suddetto, che li ha tutti recepiti, fissando in modo unitario e generale i termini dei versamenti e le sanzioni per gli inadempimenti. NeU'ambito di applicazione dell'art. 7 d. l.vo 26 gennaio 1948, n. 98 rientra ogni ipotesi in cui fosse stato imposto ad un operatore economico un qualsiasi versamento a favore delle Casse o dei fondi di conguaglio, quali che ne fossero la denominazione, l'incidenza e le modalit di imposizione (3). La irretroattivit delle leggi garantita dalla Costituzione solo con riferimento alle norme penali e non anche a quelle civili, amministrative e tributarie. L'irretroattivit di tali ultime norme non discende dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile in modo vincolante per il legislatore, in quanto trattasi di legge ordinaria, che pu essere derogata da una norma di pari efficacia (4). e prestazioni considerati, dovendo, in caso contrario, accompagnare alla determinazione dei prezzi uniformi o perequati la istituzione di Casse di conguaglio, le quali presuppongono appunto una disparit di costi tali da esigere un intervento compensativo a favore di chi pu offrire merci, servizi o prestazioni a costi pi elevati ) ed ivi nota redazionale di rilievi critici, nonch di riferimenti di giurisprudenza e dottrina. Sulla natura dei provvedimenti del C.I.P. v. anche Cass., Sez. Un., 7 aprile 1965, n. 593, in questa Rassegna, 1965, I, 308, sub 1, con nota redazionale di osservazioni. (3) La questione dell'incidenza dell'art. 7 d. lg. n. 98 del 1948 sulla materia delle differenze prezzo non venne esaminata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2891 del 1960 citata a nota 2 ed ha costituito, invece, il punto centrale della soluzione della controversia esaminata dalla sentenza in rassegna, la quale ha accolto in pieno la tesi dell'Avvocatura, osservando che con l'art. 7 predetto veniva statuito.. in forma implicita ma inequivoca che tutto ci, che i precedenti provvedimenti relativi a casse e fondi preesistenti avevano disposto a questi fosse versato, dovesse intendersi tuttora dovuto e, comunque, se ne disponeva il versamento con una norma avente piena forza di legge e aggiungendo che la recezione delle norme preesistenti trovava poi ulteriore conferma ed esplicazione nel succesivo art. 8, con cui venivano inflitte sanzioni pecuniarie inadempienti, senza alcuna distinzione tra coloro che fossero debitori in base a disposizioni precedenti e coloro che lo fossero divenuti o lo divenissero in forza di disposizioni sopravvenienti . (4) Cfr. Cass., 7 maggio 1965, n. 836, in questa Rassegna, 1965, I, 940, sub 2 ed ivi nota di riferimenti. La sentenza in rassegna, tuttavia, precisa 612 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Va esaminato in primo luogo, il primo motivo del ricoiiso proposto dal Consorzio produttori olio dalle sanse, con il quale questo sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha qualificato la partecipazione di esso al giudizio come intervento adesivo dipendente. Qualora, infatti, dovesse essere ritenuto che tale qualificazione sia inesatta e che, in dipendenza di questa, talune delle difese del Consorzio non siano state prese in esame dai giudici del merito, dovrebbe essere dichiarata la nullit dell'intero giudizio e l'assorbimento di ogni altra questione. Invero la tesi che il Consorzio ha posto a sostegno della doglianza appare fondata. Queste Sezioni Unite, infatti, con recente pronuncia relativa a diversa fattispecie (sent. 2 luglio 1965, n. 1373), hanno fissato il principio che, quando sia fatta valere in giudizio la pretesa di soddisfacimento di un credito, di cui un soggetto sia titolare ed altro soggetto sia legittimato all'esercizio (nel caso esaminato si trattava di credito di imposta esercitato dall'esattore). qualora sorga contestazione intorno all'esistenza del credito, parte principale della lite, e quindi parte necessaria del giudizio, il soggetto titolare del credito, nei confronti del quale la pronuncia esplica effetto principale e diretto, e non soltanto il soggetto legittimato all'esazione, nei confronti del quale la pronuncia esplica un effetto meramente riflesso, quale pronuncia dichiarativa dell'esercitabilit o meno della pretesa. Tale principio appare applicabile anche alla fattispecie ora in esame. che, in rela:zione al decreto legislativo n. 98 del 1948, e non pu farsi questione, comunque, di retroattivit o meno della disciplina ivi sancita in relazione alle casse ed ai fondi preesistenti, in quanto il provvedimento, recependo il contenuto di provvedimenti precedenti, non ha regolato situazioni gi esaurite, ma ha disposto per l'avvenire l'attuazione delle norme recepite, fissandone l'attuazione per il tempo successivo: non ha posto, cio, norme che si applicassero a fatti passati, ma ha regolato gli effetti di fatti preesistenti, per il tempo seguente all'entrata in vigore delle norme medesime >. L'esclusione della sopravvivenza del diritto abolito (ogni atto o fatto compiuto sotto una data norma giuridica dev'essere accompagnato nel tempo dalla sua disciplina finch non si sia esaurito:tempus regit actum), nel senso che la nuova norma sopravvenuta regoli ex nunc gli effetti di fatti preesistenti, impropriamente viene concepita come eccezione alla regola della irretroattivit, la quale, in senso proprio e tecnico, allude soltanto alla impossibilit che una nuova norma interferisca negli effetti gi verificatisi di una norma passata: cfr. CARUSI, Sugli effetti del decreto legislativo 20 marzo 1945, n. 212 ecc., Riv. dr. comm., 1947, II, pag. 5 dell'estratto. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 613 Che il Consorzio ricorrente sia il titolare del credito, di cui stata contestata l'esistenza, risulta in modo indubbio dal testo dei provvedimenti, che sono stati posti a fondamento della pretesa ed in particolare dal provvedimento del C. I. P. n. 62 del 16 agosto 1946, nel quale viene ravvisato dalle parti il punto centrale della questione sulla sussistenza del credito, giacch ivi espressamente statuito che le differenze di prezzo debbano essere versate al Consorzio. Il difetto di titolarit del credito nelle Casse di conguaglio stato, d'altronde, gi affermato da questa Corte, in relazione ad altra Cassa consimile (Cass., Sez. I, 2 agosto 1950, n. 2308), unitamente alla legittimazione a stare in giudizio dell'ente presso il quale la Cassa sia istituita ed a favore del quale siano diretti gli introiti della Cassa. Al Consorzio ricorrente, quale titolare del credito in contestazione, deve essere riconosciuta, dunque, la posizione di parte necessaria e principale del giudizio, e quindi la legittimazione non soltanto ad intervenirvi in adesione alle pretese fatte valere dalla Cassa, ma anche la legittimazione a proporre autonome domande ed impugnazioni. L'erronea qualificazione del Consorzio stesso come interveniente adesivo dipendente non ha, tuttavia, affatto influito sullo svolgimento del giudizio di merito, in quanto nel giudizio di primo grado tale legittimazione gli stata pienamente riconosciuta e nel giudizio di secondo grado il Consorzio non ha proposto alcuna domanda, eccezione o ragione, che non fosse gi contenuta nelle difese delle altre parti, sue consorti in lite. Poich, quindi, dall'erronea affermazione non derivato alcun vizio sostanziale della pronuncia impugnata, questa Corte si limita ad enunciare la correzione della motivazione su tale punto, a sensi dell'art. 384, 20 comma, c. p. c. Le censure sollevate con il secondo motivo proposto dal Consorzio coincidono con quelle contenute nell'unico motivo proposto dalle altre parti ricorrenti e pertanto vanno esaminate unitamente a queste. I ricorrenti denunciano, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del d. 1. 19 ottobre 1944, n. 347, istitutivo del Comitato interministeriale prezzi, e degli artt. 1, 4, 6 e 7 del d. 1. 25 gennaio 1948, n. 98, contenente la disciplina delle Casse di conguaglio, e sostengono che, dal complesso sistema normativo posto da tali norme e dalle altre che nel periodo dell'ultimo conflitto bellico hanno regolato la materia degli scambi e dei prezzi, debba essere tratta la deduzione che, una volta che fosse stata fissata la misura del prezzo di imperio per una certa merce in un certo tempo, ogni maggiore introito che il venditore o il produttore di tale merce venissero a ricevere attraverso le variazioni successive dei provvedimenti o delle condizioni di mercato dovesse essere versato allo Stato od agli enti, comunque istituiti, con 614 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO funzioni di perequazione e conguaglio, in quanto tali eccedenze avrebbero dovuto essere destinate a far fronte sia agli oneri che lo Stato si era assunti allo scopo di mantenere il livello dei prezzi su valori uniformi ed accettabili sia ai maggiori costi che altri produttori o venditori si fossero trovati a sostenere, per diverse situazioni di mercato. Da tale rilievo i ricorrenti deducono che, essendo stata assegnata al Comitato interministeriale prezzi la funzione di determinare, appunto, i prezzi di scambio delle merci e dei prodotti, in tale funzione rientrava anche la determinazione delle quote eccedenti il prezzo di imperio e l'assegnazione di tali quote agli organi od enti di perequazione. I ricorrenti censurano, quindi, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale, avendo i provvedimenti del C. I. P. forma e contenuto di atti amministrativi e non potendo, quindi, contenere l'imposizione, a carico dei privati, di versamenti o contribuzioni, che non siano previsti ed imposti da una norma avente valore di legge, nei provvedimenti, che hanno disposto, a carico dei produttori di materie grasse, il versamento delle differenze tra il prezzo vigente all'epoca della produzione ed il prezzo vigente all'epoca dell'utilizzazione, deve essere ravvisata una illegittima violazione di un diritto soggettivo, da cui non pu derivare che la disapplicazione dei provvedimenti medesimi ed il rigetto delle pretese tendenti ad ottenere il pagamento di tali differenze. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, i provvedimenti del C. I. P. contengono non l'imposizione, ma solo la determinazione della destinazione di somme non spettanti ai soggetti che le abbiano percepite. La censura, per, non appare fondata. Queste Sezioni Unite, invero, giudicando in tema di rapporti relativi alla stessa materia ed in riferimento ai medesimi provvedimenti, hanno statuito che tra le facolt attribuite al C. I. P. o ad altri organi della Pubblica Amministrazione deputati alla fissazione dei prezzi di imperio non rientra quella di imporre, in occasione della determinazione di nuovi maggiori prezzi di talune merci, il versamento delle differenze di prezzo, a favore del bilancio dello Stato, da parte di coloro che abbiano in precedenza ricevuto quelle merci in assegnazione a prezzi minori (sent. 24 ottobre 1960, n. 2891). N le nuove argomentazioni, addotte dai ricorrenti, n la parziale differenza tra la fattispecie concreta cui si riferiva quella pronuncia e la fattispecie ora in esame, nella quale il versamento stato richiesto non ad assegnatari per merci acquistate, ma a produttori per merci non utilizzate all'epoca della produzione e rimaste nella loro libera disponibilit, sembra che possano condurre ad una diversa valutazione, si che questo Collegio ritiene di dovere pienamente confermare, in generale, il principio gi enunciato. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 615 Tuttavia i ricorrenti, denunciando in particolare la falsa applicazione dell'art. 7 del citato d. 1. n. 98 del 1948, sostengono che erroneamente la sentenza impugnata ha negato che in tale disposizione possa essere ravvisata la norma di legge che ha dato sanzione legislativa ai precedenti provvedimenti in materia di conguaglio e perequazione ed ha, quindi, legittimato le contribuzioni date e richieste a tale titolo. Questa censura, invero, sembra fondata. La questione dell'incidenza della norma ora indicata sulla materia delle differenze di prezzo non venne esaminata nella precedente sentenza di queste Sezioni Unite, in quanto espressamente la difesa della Pubblica Amministrazione aveva escluso che la fattispecie allora in discussione rientrasse nell'ambito di applicazione di tale norma; tale questione, invece, si pone come il punto centrale della soluzione della controversia in esame. Il testo della norma il seguente: I sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni stabilite a favore delle casse o dei fondi devono dagli obbligati essere versati nei modi e nei termini previsti nelle norme che disciplinano la gestione delle casse e dei fondi o, se non altrimenti disposto, entro trenta giorni dalla cessione delle merci sulle quali sono applicati i sovraprezzi, le quote di prezzo e le contribuzioni. Se all'entrata in vigore del presente decreto tali termini siano decorsi, il versamento deve farsi entro i trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Per le casse o i fondi soppressi o che comunque abbiano cessato di funzionare, i versamenti devono essere eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante vaglia del Tesoro o vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestato alla Tesoreria centrale, da inviarsi alla Intendenza di Finanza, accompagnato da un rendiconto delle somme dovute. Per l'interpretazione e la valutazione del:la norma occorre ricercare sia la ragione che ha condotto all'emanazione del provvedimento legislativo sia la funzione che alla norma deve ritenersi assegnata nel sistema posto in essere dal provvedimento medesimo. Nel corso del periodo bellico e nel tempo immediatamente precedente e successivo, allo scopo di assicurare una perequazione nell'incidenza dei costi di produzione di fronte alla fissazione di prezzi di imperio uniformi, erano stati istituiti, in forme varie e con provvedimenti di varia provenienza e di vario contenuto, enti consortili e casse o fondi di conguaglio, cui era assegnato il compito di provvedere, con mezzi egualmente vari, a tener indenni i produttori od i commercianti, che si trovassero assoggettati a maggiori costi, avocando una parte dei profitti che venissero percepiti da quei produttori o commercianti che si trovassero ad affrontare costi minori. Le funzioni attribuite a tali i I Wll1?11rr111r1.J.m1 :.:::::,::::::.::::::::='::_=;:==:~...,1141'~.-*---' 616 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO enti od organi avevano poi, sovente, subito modificazioni, ampliandosi o restringendosi, a seconda delle esigenze che di volta in volta si erano presentate. Esempio tipico di tale fenomeno sono, appunto, la costituzione del Consorzio produttori oli dalle sanse, sorto con carattere volontario e poi trasformato in Consorzio obbligatorio con d. m. 16 ottobre 1944, e l'istituzione della Cassa conguaglio trasporto sanse, presso tale Consorzio, prevista dal d. m. 9 dicembre 1944 (G. U. n. 9 del 20 gennaio 1945) e poi disposta con provvedimento prezzi n. 58 dell'8 .giugno 1946 (G. U. n. 141 del 27 giugno 1946): al primo era assegnato il compito di compensare perdite ed utili ed alla seconda, dapprima, di amministrare le differenze tra i prezzi pagati dal Consorzio ai frantoiani ed i prezzi riscossi dagli estrattori, per compensare la diversa incidenza delle spese di trasporto, e poi di riscuotere ed amministrare le varie somme confluite al Consorzio. Cessato il periodo bellico e profilatisi i numerosi problemi di ordine amministrativo e contenzioso che tali istituzioni potevano far sorgere, con d. m. 20 ottobre 1945 (G. U. n. 1 del 2 gennaio 1946) fu provveduto alla costituzione di una speciale Commissione per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse conguaglio prezzi e simili , i cui compiti sono precisati nella premessa al decreto medesimo: Ritenuta la necessit e l'urgenza di provvedere alla raccolta di ogni notizia e di ogni dato riguardante le varie casse e fondi di conguaglio o casse rischi, fondi di compensazione e simili, istituiti sia anteriormente che durante il periodo bellico da Amministrazioni statali, uffici ed enti, per regolare l'andamento dei prezzi di cessione al consumo interno di taluni prodotti agricoli ed industriali, al fine di determinare la posizione delle casse e dei fondi stessi particolarmente per quanto concerne la situazione delle rispettive residue disponibilit e di dare una adeguata disciplina alla loro costituzione ed al loro funzionamento ... . Dall'attivit di tale Commissione scaturiscono due provvedimenti legislativi: l'art. 1 del d. 1. 15 settembre 1947, n. 896, che attribui al C. I. P. la facolt di istituire casse di conguaglio e stabilire le modalit delle. relative contribuzioni ed il d. 1. 26 gennaio 1948, n. 98, di cui si tratta, con il quale furono dettate norme per il funzionamento delle casse e dei fondi comunque denominati, istituiti o da istituire (art. 1) e che, mentre nell'art. 2 conteneva la specificazione delle modalit da seguire per la costituzione di nuove casse o nuovi fondi, negli altri articoli assoggettava a regole eguali ed analoghe di funzionamento sia le casse ed i fondi preesistenti, sia quelli di nuova istituzione. In particolare, all'art. 4 si disponeva il rendiconto all'Intendente di finanza o al Ministero del Tesoro da parte delle casse e dei fondi preesistenti, 617 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE ma si riconosceva l'efficacia dei rendiconti precedenti, approvati dalle Autorit competenti secondo i provvedimenti costitutivi; all'art. 5 si prevedeva che l'approvazione del rendiconto dovesse essere data d'intesa con l'autorit che avesse imposto il sovraprezzo, le quote di prezzo o le contribuzioni a. favore delle casse o dei fondi; all'art. 6 si riconosceva l'abilitazione al controllo delle gestioni, oltre che al Ministero del Tesoro, anche alle autorit suddette; infine, per ogni provvedimento di approvazione di rendiconto, di trasformazione, soppressione e liquidazione era previsto il parere obbligatorio della Commissione consultiva, istituita con il d. m. 20 ottobre 1945, di cui si detto (artt. 5, 2 comma, e 11). Il contenuto del d. L n. 98 del 1948 comprende, dunque, tre ordini di norrne, strettamente coordinati: con l'uno si dettava la disciplina delle casse e dei fondi da istituire; con l'altro si prevedevano le attivit che avrebbero dovuto essere svolte e le modalit che avrebbero dovuto essere seguite dalle casse e dai fondi preesistenti, successivamente all'entrata in vigore del provvedimento stesso; ma con il terzo, quale necessario presupposto di questo, si recepivano tutti i provvedimenti e le disposizioni, comunque emanati, che avevano istituito e regolato casse e fondi preesistenti, dando a tali provvedimenti la piena sanzione legislativa ed imponendone l'attuazione anche per il futuro. In questo terzo ordine di norme vanno compresi il secondo ed il terzo comma dell'art. 7, che sono stati riportati innanzi, con riferimento al lo comma dello stesso articolo; mentre, infatti, nel 1 comma veniva imposto il versamento entro un certo termine dei sovraprezzi, delle quote di prezzo e delle contribuzioni nei modi e nei termini previsti nelle norme che disciplinano la gestione delle casse e dei fondi , senza alcuna distinzione tra casse e fondi di nuova istituzione e casse e fondi preesistenti, nel secondo comma veniva fissato un nuovo termine per i versamenti per i quali tali termini fossero gi decorsi alla data dell'entrata in vigore del decreto e nel terzo comma era fissato un pi lungo termine per i versamenti dovuti e non corrisposti a casse e fondi gi soppressi o che comunque avessero cessato di funzionare. Con tali disposizioni veniva statuito, quindi, in forma implicita, ma inequivoca, che tutto ci, che i precedenti provvedimenti relativi a casse e fondi preesistenti avevano disposto che a questi fosse versato, dovesse intendersi tuttora dovuto e, comunque, se ne disponeva il versamento con una norma avente piena forza di legge. Le disposizioni con cui le contribuzioni erano state imposte venivano, cosi, ad essere recepite dal decreto legislativo, che ad esse apportava modificazione soltanto nella fissazione del termine per i versamenti, sostituendo ai vari termini ivi previsti un termine unico ed unitario. 618 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La recezione delle norme preesistenti travava, poi, ulteriore conferma ed esplicazione nella norma contenuta nel successivo art. 8, con cui venivano inflitte sanzioni pecuniarie agli inadempienti, senza alcuna distinzione tra coloro che fossero debitori in base a disposizioni precedenti e coloro che lo fossero divenuti o lo divenissero in forza di disposizioni sopravvenienti. Queste Sezioni Unite ritengono, quindi, di dovere affermare che il d. 1. 26 gennaio 1948, n. 98 ha dato sanzione legislativa a tutti i provvedimenti precedenti, comunque emessi, con i quali era stato disposto il versamento di sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni a favore delle casse e fondi, ivi disciplinati, e che pertanto, anche ove sia da ritenere che taluni di questi provvedimenti esorbitassero dalle funzioni attribuite agli enti od organi, che li avevano emanati, o potessero essere considerati non conformi al sistema legislativo vigente al momento dell'emanazione, tutti questi provvedimenti hanno ricevuto crisma e forza di legge appunto con il decreto legislativo suddetto, che li ha tutti recepiti, fissando in modo unitario, per tutti, i termini del versamento e le sanzioni per gli inadempienti. Sulla base di questa interpretazione del contenuto del decreto legislativo. in esame si palesa egualmente fondata l'ulteriore censura che i ricorrenti hanno mosso avverso la sentenza impugnata, in relazione al punto in cui questa ha escluso l'applicabilit nella presente controversia di tale provvedimento, in forza del principio della irretroattivit della legge. Va ricordato, infatti, in primo luogo che la irretroattivit delle leggi garantita dalla Costituzione solo con riferimento alle norme penali, e non anche alle norme civili, amministrative e tributarie (da ultimo, Corte Cost., 16 giugno 1964, n. 45) e che l'irretroattivit di tali norme, per principio ormai incontestato in dottrina e giurisprudenza, non discende in modo vincolante dall'art. 11 delle disp. prel. del c. c., in quanto questo ha valore di legge ordinaria e pu, pertanto, essere derogato da una norma di pari efficacia. Ma, e soprattutto, deve essere rilevato che in relazione al decreto legislativo in esame non pu farsi questione, comunque, di retroattivit, o meno della disciplina ivi sancita in relazione alle casse ed ai fondi preesistenti, in quanto il provvedimento, recependo il contenuto di provvedimenti precedenti, non ha regolato situazioni gi esaurite, ma ha disposto per l'avvenire l'attuazione delle norme recepite, fissandone l'attuazione per il tempo successivo: non ha posto, cio, norme che si applicassero a fatti passati, ma ha regolato gli effetti di fatti preesistenti, per il tempo seguente all'entrata in vigore delle norme medesime. Egualmente fondata , poi, l'ulteriore censura sollevata dai ricorrenti in relazione al punto in cui la sentenza impugnata ha affermato PARTE ;r, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 619 che, qualora anche il decreto legislativo n. 98 del 1948 avesse potuto ritenersi applicabile alla situazione portata in giudizio, la fattispecie concreta, su cui si controverte, esorbiterebbe dall'ambito delle previsioni ivi contenute, in quanto le somme in contestazione sono state richieste a titolo di differenza di prezzo o di differenza di valore, con riferimento a tempi diversi, e non a titolo di sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni, mentre a queste sole imposizioni si riferiscono il citato art. 7 e la complessiva normativa contenuta nel decreto medesimo. Deve essere riconosciuto, infatti, che su tale punto, esaminato incidentalmente, la Corte del merito caduta in un errore di interpretazione. Dalla formulazione dell'art. 1 del decreto, che fa riferimento in genere a casse o fondi, comunque denominati ed a sovraprezzi, quote di prezzo e contribuzioni imposte dalle competenti Autorit per la disciplina dei prezzi non pu non trarsi la deduzione che le indicazioni espresse nel provvedimento, in ordine al campo di applicazione delle norme ivi contenute, hanno carattere meramente esplicativo e non tassativo. La necessit di una formulazione lata e comprensiva nasceva, d'altronde, dalla stessa situazione sulla quale il provvedimento veniva ad incidere, in relazione alla quale era stata necessaria la costituzione di una apposita Commissione per accertarne, come si detto, gli elementi ed i dati; ed ancora l'art. 6 dello stesso decreto prevedeva espressamente che fossero eseguiti controlli con i mezzi pi idonei e fosse richiesto agli stessi eventuali debitori ogni elemento che occorra per l'esercizio della vigilanza ., ed invero incontestato che appunto la situazione presentava una grande variet di fattispecie e di modalit particolari. La formulazione del provvedimento e la situazione cui esso si riferiva vietano, quindi, di applicare criteri ermeneutici rigidi o restrittivi e rendono, invece, specificamente adottabile un criterio ampiamente estensivo, che comprenda nella nuova disciplina sistematica ogni e qualunque ipotesi che si presentasse in concreto, nel campo della disciplina dei prezzi. Queste Sezioni Unite, pertanto, ritengono di dovere anche affermare che nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del d. 1. 26 gennaio 1948, n. 98 rientra ogni ipotesi in cui fosse stato imposto ad un operatore economico un qualsiasi versamento, a favore delle casse o dei fondi di conguaglio, quali che ne fossero la denominazione, l'incidenza e le modalit di imposizione. Infine i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per insufficiente motivazione, a sensi del n. 5 dell'art. 360 c. p. c., facendo rilevare ohe nella sentenza stessa si trova accennata l'affermazione che nessun 620 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO provvedimento aveva, in effetti, disposto il versamento di somme, a titolo di differenza di prezzo, che ha formato oggetto dell'ingiunzione, di cui si discute nel presente giudizio, senza adeguata esposizione delle ragioni su cui si fonda l'aff.ermazione. Anche questa censura appare fondata. La Corte del merito, invero, partendo dal presupposto che non sussistesse il titolo stesso del credito fatto valere dal Consorzio ed esercitato dalla Cassa, non si attardata ad esaminare specificamente la questione se la pretesa stessa trovasse specifico fondamento in taluno dei provvedimenti prezzi indicati dai ricorrenti o nel complesso delle regolamentazioni dei rapporti, quale si presentava anteriormente alla emanazione del citato decreto n. 98 del 1948. Rivelatosi erroneo il presupposto sul quale la Corte del merito ha fondato, in linea principale, la sua pronuncia, si rende necessario, invece, condurre un adeguato accertamento in fatto, intorno all'esistenza dei crediti fatti valere attraverso l'ingiunzione, in relazione a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, e quindi sia fo. ordine all'esistenza di provvedimenti che abbiano imposto i versamenti, sia intorno aU'effettiva rispondenza delle somme richieste con quanto dovuto, sia in considerazione di ogni altro punto che si ravvisi influente sulla decisione. Tale indagine va affidata ad altra Corte, che ne compir l'accertamento al lume dei principi innanzi fissati. La sentenza deve essere, quindi, cassata, in accoglimento dell'unico motivo proposto dalla Cassa conguaglio e dalle Amministrazioni delle finanze e del Tesoro e dei motivi proposti dal Consorzio produttori olio, e rinviata ad altro giudice. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 maggio 1966, n. 1232 -Pres. Rossano -Est. Montanari Visco -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Amministrazione delle Finanze (avv. Stato Carafa) c. Camera del lavoro di Lissone (intimata). Entrate patrimoniali dello Stato -Procedimento di ingiunzione previsto dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639 -Opposizione -Effetti -Instaurazione di un ordinario processo di cognizione -Posizione processuale delle parti -Potere dell'Amministrazione di spiegare domanda riconvenzionale e di dedurre un diverso titolo a giustificazione della pretesa fatta valere con l'ingiunzione -Sussiste. (t. u. 14 aprile 1910, n. 639, artt. 1 e segg.; c. p. c., art. 36). L'ingiunzione disciplinata dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639 l'atto formale di un procedimento monitorio sui generis, apprestato, nelle ipo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 621 tesi previste da!la legge, per la sollecita riscossione delle entrate della P. A. Essa cumula in s le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale introduttiva di un ordinario processo di cognizione, avente per oggetto l'azione rivolta a contestare il diritto all'esecuzione. Da ci deriva -a differenza del procedimento monitorio, vero e proprio -l'inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la P. A. procedente assume la veste di convenuta, mentre il debitore intimato ed opponente quella di attore, tenuto a dare la prova dell'infondatezza del credito da lui opposto. E la P. A., quale parte convenuta, ha il diritto di proporre domanda riconvenzionale, essendo in sua facolt di dedurre anche un diverso titolo, a giustificazione della pretesa fatta valere inizialmente con l'ingiunzione (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione delle Finanze lamenta che la Corte d'Appello ha erratamente -e con motivazione indaguata -escluso la possibilit della proposizione della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa a noo:ma del t. u. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. La censura dell'Amministrazione Finanziaria, che ha -nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado -proposto in subordine domanda riconvenzionale per la condanna della Camera del Lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione dell'immobile ed ha, inoltre, riproposto espressamente in sede di appello la domanda riconvenzionale stessa, fondata. Questo Supremo Collegio ha, infatti, con ripetute pronunce, affermato che l'ingiunzione disciplinata dal t. u. 14 aprile 1910, n. 53,9 l'atto formale di un procedimento monitorio sui generis, apprestato, nelle ipotesi previste dalla legge, per la sollecita riscossione delle entrate della Pubblica Amministrazione, e che l'ingiunzione medesima cumula in s le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale introduttiva di un ordinario processo di cognizione, avente per oggetto l'azione rivolta a contestare il diritto all'esecuzione. Da ci deriva a differenza del procedimento monitorio vero e proprio -l'inversione della posizione processuale delle parti, cosicch il creditore procedente assume la veste di convenuto, mentre il debitore intimato ed opponente (1) Giurisprudenza consolidata: cfr., pi di recente, Cass., 12 novembre 1965, n. 2356, in questa Rassegna, 1965, I, 1196, sub 1, con nota di MAZZELLA; 29 ottobre 1965, n. 2295, id., 1966, I, 86, sub 2 ed ivi nota di riferimenti. 622 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO diviene attore e deve dare la prova dell'infondatezza del credito da lui impugnato (cfr. sent. n. 1574/65). Pertanto l'Amministrazione Finanziaria, che aveva la veste di convenuta, aveva il diritto di proporre domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c. p. c., essendo in sua facolt dedurre anche un diverso titolo a giustificazione della pretesa fatta valere inizialmente con il procedimento ingiuntivo (cfr. le sentenze di questa Suprema Corte n. 2356/65 e 4453/56). H ricorso in esame deve essere perci accolto, con rinvio della causa davanti ad altra Corte d'Appello. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 7 giugno 1966, n. 1500 -Pres. Can nizzaro -Est. Ginetti -P. M. Pedace (diff) -Ministero Interni (avv. Stato Lancia) c. Andretta (intimata). Locazione -Locazione di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione -Cessazione del regime vincolistico -Azione di accertamento della data di tale cessazione -Sopravvenienza nel corso del giudizio di appello della legge 29 giugno 1962 n. 569, recante spostamento da130 giugno 1962 al 31 ottobre 1963 della predetta data .. Omissione di applicazione di tale legge da parte del giudice -Vizio che importi l'annullamento della sentenza -Non sussiste. (l. 29 giugno 1962, n. 569, artt. 1, 2). La legge 29 giugno 1962, n. 569; che sposta dal 30 giugno 1962 al 31 ottobre 1963 la data di cessazione del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, stabilisce l'automatismo dello spostamento, da valere anche nell'ipotesi di provvedimenti giurisdizionali gid emessi, e ci in quanto l'art. 2 dispone che le disdette gid intimate hanno efficacia per la data del 10 novembre 1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida sospesa fino a tale data. Se, dunque, l'esecuzione del provvedimento di convalida si intende sospesa fino al 1 novembre 1963, nel senso che prima di quella data non possa instaurarsi la procedura esecutiva per la realizzazione del diritto riconosciuto, lo stesso principio e la stessa norma, data l'indennitd della ratio, si applicano allorquando la parte, invece di fare ricorso al provvedimento per convalida di fatto, abbia iniziato un ordinario giudizio di cognizione, definito con sentenza di accoglimento, che abbia omesso di applicare il nuovo termine di cessazione del regime vincolistico. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 623 le omissione, perci, non determina un vizio che importi Z'annul.~ della sentenza impugnata, poich non si tratta, nella specie, ~care una nuova regolamentazione giurid~ca al rapporto sostan. edotto in giudizio, per la sopravvenienza di una nuova legge, ~ostituzione ipso jure, anche nei confronti di provvedimenti giu! nali cognitivi, del nuovo termine di scadenza a quello prece/ ente vigente, applicato dal provvedimento giurisdizionale (1). fntissis). -Con i due mezzi di ricorso, che possono trattarsi conhente per connessione logica, l'Amministrazione dell'Interno de~ violazione dell'art. 1 della legge 29 giugno 1962, n. 569, nonch ~ relativa motivazione, per avere -il Tribunale di Vnezia ~ di applicare la disposizione, che prorogava al 31 ottobre 1963ldel 30 giugno 1962, gi fissata per la cessazione del regime vini- 0 dell'immobile, oggetto del giudizio: art. 360, nn. 3 e 5, c. p. c. ~ censura infondata. !Vero il Tribunale di Venezia, con la sentenza depositata il 21 di 1962, stabili che la cessazione della proroga del contratto di :: ). In senso conforme, v. Cass., 13 novembre 1965, n. 2364, Giur. it., ~1965, 866. il il caso di ricordare che la data di cessazione del regime (stico delle locazioni degli immobili urbani delle categorie indicate ~t. a) e b) dell'art. 2 1. 21 dicembre 1960, n. 1521 fu originariamente !.i al 30 settembre 1961 (cit. art. 2 1. n. 1521 del 1960) e, quf.ndi, sostiii> er gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, dalle sue~ date dl 31 dicembre 1961 (art. unico 1. 30 settembre 1961, n. 975), lgiugno 1962 (art. 1 1. 18 dicembre 1961, n. 1309) e del 31 ottobre 1963 l 1. 29 giugno 1962, n. 569). ln tutt'e tre le leggi, disponenti la sostik del termine, si ritrova la norma, secondo cui le disdette gi intihanno efficacia per la nuova data (art. un. 1. 30 settembre 1961, n. 975), !~.1 giorno successivo ad essa (art. 3 1. 18 dicembre 1961, n. 1309; art. 2 giugno 1962, n. 569), sostituita a quella originaria del 30 settembre ~ e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida sospesa per un ~ondente periodo e cio, rispettivamente, fino alla data del 31 dicem; 51 (art. unico 1. 30 settembre 1961, n. 975), del 1 luglio 1962 (art. 3 ilicembre 1961, n. 1309) e del lo novembre 1963 (art. 2 1. 29 giugnoIn. 569. La sentenza in rassegna avverte che la stessa 1. n. 569 del Jt stabilire l'automatismo dello spostamento e anche nella ipotesi di iedimenti giurisdizionali gi emessi, applicando il principio pur al~ ndo -come nel caso deciso -la nuova legge sia entrata in vigore ~rso dello stesso giudizio e tuttavia il giudice non l'abbia applicata. jj volta, invece, la Suprema Corte regolatrice non ha mancato di av~ e, nella materia considerata, che e propostasi dal locatore azione teni a far dichiarare cessata la proroga di un contratto di locazione alla legislativamente stabilita ed intervenuta nel corso del procedimento egge che proroghi tale data, deve essere applicata la legge sopravve : Cass., 10 giugno 1965, n. 1156, Giur. it., Mass., 1965, 418, sub b. I/ 624 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO locazione inter partes dovesse avere effetto dal 30 giugno 1962, in base alla legge 18 dicembre 1961, n. 1309, non tenendo conto che, nelle more del giudizio di appello, era intervenuta un'altra legge, quella del 29 giugno 1962, n. 569, che prorogava ulteriormente quella data, fissandola al 31 ottobre 1963. Tale omissione, per, non determina un vizio, che importi l'annullamento della sentenza impugnata. Infatti, nella specie, non si tratta di applicare una nuova regolamentazione giuridica al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, per essere nel frattempo intervenuta una nuova e diversa legge, ma soltanto di sostituire alla precedente data del 30 giugno 1962 quella del 31 ottobre 1963: art. 1 l. 29 giugno 1962, n. 569. Per questa stessa legge, che stabilisce l'automatismo dello spostamento, anche nella ipotesi di provvedimenti giurisdizionali gi emessi, perch l'art. 2 dispone che le disdette gi intimate hanno efficacia per la data del 10 novembre 1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida sospesa fino a tale data. Se, dunque, l'esecuzione del provvedimento di convalida si intende sospesa fino alla data del 10 novembre 1963, nel senso che prima di detta data non possa instaurarsi la procedura esecutiva per la realizzazione del diritto riconosciuto, lo stesso principio e la stessa norma, per la identica ratio, si applicano allorquando la parte, invece di fare ricorso al procedimento per convalida di sfratto, abbia iniziato un ordinario giudizio cognitivo, definito con una normale sentenza di accoglimento. In sostanza, nel caso concreto, l'Andretta non avrebbe potuto eseguire la sentenza del tribunale di Venezia, se non dopo la data del 31 ottobre 1963, in applicazione dell'art. 2 della legge 29 giugno 1962, n. 569, e di conseguenza l'Amministrazione dell'Interno non aveva bisogno di nessuna ulteriore pronuncia per lo spostamento della data precedente, fissata con la sentenza, avendo lo stesso legislatore provveduto a rendere operanti gli spostamenti delle varie date, stabiliti con le leggi successive, anche nella fase del procedimento esecutivo. -(Omissis). TRIBUNALE NAPOLI, I Sez. Civ., 11maggio1966 -Pres. Stile -Est. Di Filippo -Colace (avv. Aveta, Russo G., D'Elia) e Rippa (avv. Carillo, Pasquale) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Tracanna) e Comune di Napoli (avv. Gaeta, D'Ambrosio). Occupazione -Occupazione d'ur~enza di immobile urbano per l'esecuzione di opera pubblica -Esecuzione dei lavori e trasformazione dell'immobile durante il biennio dell'occupazione le~ittima Protrazione ultrabiennale dell'occupazione senza ilperfezionamen 625 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE to della procedura espropriativa -Azione del proprietario a tutela del diritto di propriet leso ingiustamente -Intervento in giudizio del conduttore dell'immobile per far valere contro l'occupante una propria pretesa risarcitoria per la assunta ingiusta lesione del diritto alla continuazione della locazione -Improponibilit della domanda -Sussiste. (l. 25 giugno 1865, n. 2.359, artt. 71, comma primo, ult. parte, 73; c. c., art. 2043). Nel caso di occupazione di urgenza di immobile urbano occorrente all'esecuzione di opera pubblica, autorizzata a norma dell'art. 11, comma primo, ult. parte, l. 25 giugno 1865, n. 2359, la irreversibile trasformazione dell'immobile medesimo, effettuata durante il biennio dall'ente occupante, provoca l'estinzione del diritto del conduttore dell'immobile alla continuazione della locazione, senza che costui abbia titolo a richiedere ed ottenere risarcimento del danno nei confronti dell'occupante, neppure qualora l'occupazione venga successivamente protratta oltre il biennio di legge, senza iZ perfezionamento della procedura espropriativa (1). (1) Occupazione d'urgemia d'immobile, esecuzione dell'opera pubblica nel biennio e diritto del conduttore. I. -Nel caso qui esaminato, si trattava di occupazione di un fondo urbano, effettuata, in virt di decreto prefettizio ex art. 71, comma primo, ultima parte, 1. 25 giugno 1865, n. 2359, per la costruzione di una strada comunale con fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma della 1. 9 aprile 1953, n. 297 e protratta oltre il biennio di legge senza il perfezionamento della procedura espropriativa. Nel giudizio instaurato dai propriet9ri contro il Comune e la Cassa per ottenere la restituzione dell'immobile ovvero il suo valore venale ed il risarcimento dei danni aveva spiegato intervento la conduttrice di un fabbricato insistente sul suolo medesimo e demolito nel corso dei lavori di costruzione della strada, eseguiti durante il biennio, per chieaere la condanna cumulativa o alternativa degli enti convenuti al risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del contratto... a seguito della intervenuta occupazione e distruzione dell'immobile e l'adito Tribunale, con la sentenza sopra massimata, ha rigettato la domanda come infondata, considerato che l'immobile fu occupato e sottratto alla disponibilit della R. nell'esercizio legittimo di un potere attribuito dalla legge alla P.A. ed osservando che n ha rilevanza il fatto che allo scadere del biennio il protrarsi dell'occupazione sia divenuto illegittimo, perch l'esecuzione dei lavori, com' pacifico in causa, si verificata in pendenza del biennio medesimo e quindi il fatto lesivo (distruzione dell'immobile), in quanto verificatosi in modo irreversibile in condizione di legittimit, preclude ogni pretesa di risarcimento nei confronti degli enti occupanti, poich il successivo, mancato espletamento della procedura espropriativa del tutto indifferente nei confronti della posizione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO is). -La domanda proposta dall'interventrice Rippa in\ n essa, invero, si fa valere, infatti, un diritto alla continua~ ocazione dell'immobile sito sulla zona occupata col decreto nnanzi citato e conseguentemente si chiede il risarcimento differenza degli attori, non vanta sull'immobile alcun diritto .. i;ie precedentemente esaminata dallo stesso Tribunale, si ~o intervento, spiegato questa volta dall'affittuario di fondo \ere sia indennizzo per la perdita dei frutti pendenti al ~one, che risarcimento dei danni, per la perdita del godicondotto in affitto col beneficio della proroga, ed il Trie rilevando che la perdita. dei frutti pendenti era seguita azione legittimamente autorizzata, dichiar legittimato a '11anda d'indennizzo non gi l'ente occupante, sibbene ~ma dell'art 1638 c. c. (peraltro, la pubblicazione pren. 2359 del 1865 ed indispensabile ai fini dell'esercizio lall'ultimo comma dell'art. 27 non riguarda anche il ~ o quello ex art. 72 stessa legge, n si ritrova altra I ~prescrizione a questi provvedimenti). Accolse, vice~ ll'ente occupante, la domanda di risarcimento dei \tuario per la perdita del godimento del fondo, af;. zione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione I ':il diritto dell'affittuario medesimo alla prosecuzio' i della cessazione dell'occupazione legittima (Trib. t: I \o 1962, Pres. Mazzacane -Est. Mattiello -Rocco e '>oli, Riv. giur. edil., 1962, 1, 806). Relativamente a 'be ha avuto occasione di pronunciarsi anche la ' i;nando che la mancata restituzione dell'immobile, l .validit dell'occupazione d'urgenza, oltre avio\ rio, viola anche il diritto del conduttore del 1~fonato dal fatto illecito al proprietario si col I prodotto all'affittuario, titolare di un diritto di \enze nei confronti del proprietario della pro )are basata su due supposti: a) la soluzione I ~la aquiliana dei diritti di credito; b) il niun \versibile trasformazione del bene sia seguita I \e legittima del bene medesimo. to , da osservare che la tendenza giuri~ la aquiliana del credito come regola ge'~ te, elaborata sentenza 2 luglio 1965 della I ~t. civ., 1966, I, 411 e segg.) non appare 'che il liritto di credito per definizione I \ tutelata dalla norma in modo relativo 'A, Il problema della responsabilit da ), mentre il ricorso alla generica for~ ~ __... 11 problema al punto di partenza, essendo, f; -~-gaoile che l'art. 2043 c. c. non costituisce autonoma PARTE I, SEZ. III; GIURISPRUDENZA CIVILE 627 del danno conseguente alla impossibilit dell'esercizio di tale diritto, determinata dalla distruzione dell'immobile. Considerato che l'immobile fu occupato e sottratto alla disponibilit della Rippa. nello ese;rcizio legittimo di un potere attribuito della legge alla pubblica Amministra- fonte di determinazione della ingiustizia del danno, da essa pur assunta a pre1Jupposto della. obbligazione risarcitoria (cfr. DE .CUP1s, Danno (Dir. vig.), Enciclopedia del dilritto, vol. XI, Milano, 1962, 630-361; ToRREGRossA, op. Zoe. cit.; v. anche Aut. citati nella nostra nota: Su un ca.so di affermata utela aquiliana di un diritto di creito, in questa Rassegna, 1964, I, 709 e segg., nonch rilievi di QUARANTA, in recensione a RoDOT, n problema della responsabilit cWile, Milano, 1964, in questa Rassegna, 1966, II, 80), deve osservarsi che. nessuna delle norme positive, da cui si ritiene di indurre una autonoma tutela, in singoli casi, della posizione del conduttore nei confronti di .tefzi (per l'avvertenza che non si . tratta, comunque, dell'assolutezza propria. del diritto reale e per la critica e la confutazione della teorica che riconduce la responsabilit dellocatore ad un semplice obbligo di pati v. ScuTo, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1948, 20 e segg., 41 e segg.)J potrebbe avere rileva:p.za nel caso considerato, in cui si tratta di acertare se l'ordinamento consenta di ritenere che il diritto soggettivo del conduttore aUa locazione sia tutelato anche nei confronti del soggetto attivo dell'occupazione ex art. 71, primo comma, ult. Parte, i. n. 2359 del 1865, la quale, come si sa, ha luogo in danno del proprietario dell'immobile (CARuGNO, L'espropriazione per p. u., Milano, 1958, 381, nota 71; peraltro avvertito nella giurisprudenza amministrativa che legittimamente il provvedimento viene adottato nei confronti del proprietario catastale: Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 1955, n. 451, n Consiglio di Stato, 1955, 623; 22 marzo 1961 , n. 195; id., 1961, 486). Non pu .fare al caso l'art. 27 1. n. 2359 del 1865, il quale riguarda la possibilit di far valere in ordine alla indennit espropriativa ragioni che aderiscano all'immobile e che per l'affittuario sarebbero state individuate dalla Corte di Cassazione, in quelle relative alle migliorie (Cass., 26 maggio 1964, n. 1295, Foro amm., 1964, I, 411, nella motivazione), o anche ai frutti pendenti (Cass., 14 febbraio 1966, n. 439, in questa Rassegna, 1966, I, 121); n rilevante l'art. 1599 e.e., che riguarda l'opponibilit della locazione al terzo acquirente, se ha. data certa, anteriore all'alienazione. Neppure pu invocarsi l'art. 1585, comma secondo, e.e., che attiene all'autonoma tutela del conduttore, con azione aquiliana (Cass., 22 marzo 1957, n. 980, Giust civ., Mass., 1957, 388), dalle modestie di fatto dei terzi -intendendosi per tali quelle che, pur danneggiando il conduttore, non si ricollegano ad alcun proposito del terzo, che le abbia concretate, di esercitare sulla cosa medesima una pretesa giuridica (Cass., 26 giugno 1959, n. 202, Sett. Cass., 1959, 421: e non possono essere, certo, molestie di fatto, nei confronti del conduttore, le conseguenze di un'occupazione effettuata in virt di provvedimento ex art. 711. org. espr. p.u. anche se protratta oltre il biennio e segnatamente la trasformazione dell'immobile, assistita dalla destinazione amministrativa del bene all'uso di pubblica utilit, implicita nell'approvazione del progetto: CH1cco, Lo stadio formativo della demanualit e la destinazione all'uso pubblico, in questa Rassegna, 1964, II, 138; v. anche Cass. Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro it., 1961, I, 1699) tutela che non attiene,.comunque, a comportamenti di terzi impeditivi della 12 628 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione (art. 71 1. org. espropriazione), non si profila alc~na responsabilit per fatto illecito dell'ente occupante: n ha rilevanza il fatto che allo scadere del biennio il protrarsi dell'occupazione sia divenuto illegittimo, poich l'esecuzione dei valori, com' pacifico in causa, si verificata consegna dell'immobile da parte del locatore (cfr. Cass., 16 maggio 1962, n. 1087, Giur. it., Mass., 1962, 404: evidente che alla consegna assimilabile la riconsegna, a cui sia tenuto lo stesso locatore). Sembra appena il caso di avvertire, infine, che l'art. 1380 e.e. regola il conflitto insorgente fra pi persone, che vantano, per successivi contratti di cui permanga l'efficacia, un diritto di godimento sopra un medesimo bene. Tolte queste norme (v. anche art. 2643, n. 8, e.e.), non sembra ve ne siano altre, a proposito delle quali possa discutersi di una qualche diretta rilevanza della posizione del conduttore nei confronti di terzi, epper giuocoforza fondare soltanto sull'art. 2043 e.e. -come ha fatto appunto la precedente sentenza del Tribunale e poi la stessa Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 2879 del 1964 -la tesi favorevole alla ammissione di un autonoma tutela del e diritto del conduttore dell'immobile alla prosecuzione della locazione, una volta cessata l'occupazione legittima (cit. sent. 4 giugno 1962 del Tribunale di Napoli). Ma il mero ricorso all'art. 2043 e.e., si ripete, lascia inevitabilmente il problema al punto di partenza, trattandosi pur sempre di stabilire atiunde la fonte normativa dell'ingiustizia del danno e non potendo essa rinvenirsi nello stesso art. 73 1. n. 2359 del 1865, che norma posta a tutela del soggetto passivo dell'occupazione e cio del proprietario (cfr. artt. 72 e 73, comma secondo, 1. n. 2359 del 1865). Vorr, pertanto, dal Consiglio di Stato riconoscersi anche al conduttore, siccome titolare di un interesse occasionalmente protetto, la legittimazione ad impugnare il decreto prefettizio d'occupazione d'urgenza, preordinata all'espropriazione (cfr. Cons. Stato, Sez: IV, 19 febbraio 1952, n. 174, Foro amm., 1952, I, 1, 119, 10 ottobre 1950, n. 462, id., 1951, I, 66), ma, certo, dall'eventuale annullamento dell'atto amministrativo non potr mai, rettamente, farsi conseguire, allo stato del diritto positivo, la sua legittimazione all'azione risarcitoria, posto che, se non v' (ingiusta) lesione di un diritto soggettivo, il privato, che abbia fatto valere l'illegittimit dell'atto ed abbia ottenuto del giudice amministrativo la pronunzia di annullamento del medesimo, non legittimato all'azione di risarcimento del danno (Cass., Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2064, in questa Rassegna, 1964, I, 861; 20 febbraio 1965, n. 283, Giur. it., Mass., 1965, 86; 12 aprile 1965, n. 657, in questa Rassegna, 1965, I, 318). III. -Ma non , certo, tema di queste brevi note il riesame di tutto il delicato problema della responsabilit aquiliana per pregiudizio del credito. Epper, venendo a considerare il punto b), di cui innanzi, finalmente giunto il momento di avvertire, che qui la stessa posizione di quel problema, in termini di responsabilit del risarcimento, per aver provocato la definitiva impossibilit della prestazione del locatore nei confronti del conduttore, a dover fare, comunque, i conti con un dato imprescindibile, che appare d'importanza fondamentale, e cio con la considerazione che il mancato perfezionamento della procedura espropriativa, alla scadenza del biennio, non inficia la legittimit dell'occupazione biennale, assistita da valido titolo, ma PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 629 in pendenza del biennio medesimo e quindi il fatto lesivo (distruzione dell'immobile), in quanto ve:dficatosi in modo irreversibile in condizione di legittimit, preclude ogni pretesa di risarcimento nei confronti degli solo comporta la illegittimit della ulteriore detenzione del bene, ossia opera ex nunc (cfr. Cass., 20 marzo 1965, n. 463, in questa Rassegna, 1965, I, 490; 28 luglio 1964, n. 2142, id., 1964, I, 733 ed ivi nota di riferimenti). Questo dato deve essere stato certamente obliterato dalla giurisprudenza contraria alla massima qui in rassegna, della quale si dato precedentemente conto, poich, se, viceversa, fosse stato da essa tenuto presente, avrebbe dovuto condurre inevitabilmente ad una soluzione distinguente, dovendosi addirittura escluder la stessa possibilit di porre il ricordato problema, quante volte consti che l'irreversibile trasformazione del bene, con la sua implicita destinazione a pubblico servizio, siasi gi verificata nel biennio di occupazione legittima (e all'esecuzione totale dell'opera va, logicamente, equiparata l'esecuzione parziale della medesima, che abbia gi modificato in modo permanente lo stato dei luoghi, dando concreta attuazione al progetto: per un'applicazione df questo concetto, sia pure ad altra specie, v. Cass., Sez. Un., 9 febbraio 1965, n. 207, Giur. it., Mass., 1965, 50). Ed infatti, in tal caso, come potrebbe pi parlarsi di pregiudizio del credito per estinzione non satisfattoria del medesimo (impossibilit definitiva della prestazione da parte del locatore: art. 1256 e.e.), provocata da fatto illecito del terzo, se questi, ossia la P. A. occupante, legittimamente oper tale trasformazione? quanto, precisamente, l'annotata sentenza del Tribunale ha avuto il pregio di avvertire, pervenendo all'insegnamento sopra massimato. Ed allora, a proposito di quel diritto del conduttore nei confronti del locatore alla prosecuzione del rapporto, alla scadenza del biennio di validit dell'occupZione di urgenza, di cui Pat'la la prima s.entenza del Tribunale, deve dti:si ch esso stesso una form\lll\#one fuorviante, nella sua generi"." cit. Vro -~be, quando l'occupazfone viene autorizzata ai sensi dell'ultima parte del primo co:mln.a 4ell'art. 711. org; espr. (ossia per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un'c:>Pera pubblica dichiarati urgenti e indifferibili), essa iiorinalmnte destinata diVenfre definitiva, per cui, mentre a favore del proprietario si parla, questa volta, dalla Suprema Cort.e regolatrice, di obbligo di curare il tempestivo (il termine non' sar pi quello ex art. 13, ma quello ex art. 73 l .org. espr. p.u.; cfr. anche CARUGNo, L'espropriazione per p.u., cit., 113, nota 55) perfezionamento della procedura. esprc;>priativa (cfr. Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490, Acque, bon. e costr., 1957, 316, con nota del CoLETTI), non avendo senso parlare di obbligo di restituire, nello stes110 tempo in cui si parla di diritto o potest dell'occupante di trasformare irreversibilmente il bene, per quanto riguarda, poi, il rapporto fra conduttore e locatore dell'immobile occupato, sar altrettanto inappagante e inadeguato limitarsi ad. affermare soltanto che esso, anche in questo tipo di occupazione, caratterizzato da una funzione cosi diversa rispetto a quelle proprie delle occupazioni ex art. 64 ed ex art. 71, prima parte del primo comma, 1. org. espr. p.u., trovasi. in istato di. quiescenza per tutta la durata dell'occupazione legittima, mentre chiaro . che l'impossibilit della prestazione del locatore, spossessato dell'immobile per effetto dell'occupazione, diverr definitiva, non appena, in costanza di occupazione legittima, si sar verificata l'irreversibile trasformazione del bene, estinguendo la sua obbliga RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 630 enti occupanti, poich il successivo, mancato espletamento della procedura espropriativa del tutto indifferente nei confronti della posizione della Rippa, che, a differenza degli attori, non vanta sull'immobile alcun diritto di natura reale. -(Omissis). zione e cosi il diritto del conduttore (art. 1256, comma primo, e.e.; sul concetto di causa giuridica o naturale -comprensiva del fatto del terzo -di impossibilit della prestazione v. Cass., 25 maggio 1965, n. 1020, Giur. it., Mass., 1965, 370) senza che possa in alcun modo parlarsi di lesione (di quel diritto, relativo o assoluto che sia), che abiliti ad azione di risarcimento, mancando addirittura l'atto illecito. Estinto il diritto del conduttore, di un obbligo di restituire potr parlarsi, in caso di successiva scadenza del biennio ex art. 73 1. org. espr., per il detentore dell'immobile ed a favore del proprietario, solo come conseguenza della sopravvenuta detenzione senza titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490, sopra citata, ecc.; di recente, v. Cass., Sez. Un., 17 luglio 1965, n. 1591, in questa Rassegna, 1965, I, 721, anche in nota 1), con l'ulteriore avvertenza che, per effetto dell'avvenuta, materiale trasformazione ed anche sola implicita destinazione amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro it., 1961, I, 1699) del bene in opera pubblica e conseguente, giuridica impossibilit (art. 4 1. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E; v. anche SANDULLI R., Sull'occupazione e sine titulo ecc., in Giust civ., 1961, I, 1269 e seg.) per il G. O. di ordinare alla P. A. la riduzione in pristino ed il rilascio dell'immobile, l'oggetto di quell'obbligo del detentore nei confronti del proprietario si converte nel valore venale del bene (cfr. Cass.,19 giugno 1961, n. 1440, Foro it., 1961, I, 1317, invocata anche dall'annotata sentenza). FRANCO CARUSI SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 8 gennaio 1966, n. 2 -PTes. Bozzi Est. Landi -Istituti ospitalieri di Verona (avv. Amorth) c. Mini stero Sanit (avv. Stato Varvesi) e Dolfini (avv. Dallari). Giustizia ammJnistrativa -Ricorso straordinario -Decisione -Impugnazione innanzi al Consiglio di Stato -Legittimazione. Giustizia amministrativa -Ricorso straordinario -Integrazione del contraddittorio -Fattispecie in tema di concorso a pubblico. impiego. La dichiaTazione di iUegittimit costituzionale del secondo e teTzo comma dell'aTt. 34 T. d. 26 giugno 1924, n. 1054 in quanto il pTocedimento peT la pToposizione e la Tisoluzione del TicoTso stTaoTdinaTio al PTesidente della Repubblica non assicuTa ai contTointeTessati la possibilit della tutela giuTisdizionale si TifeTisce sia alla posizione dei contTointeTessati, nei cui confronti stata omessa la notificazione del ricoTso, sia a quella dei contTOinteTessati cui la notificazione stata Titualmente effettuata: gli uni. e gli altTi, peTtanto, sono legittimati a TiCOTTeTe in sede giuTisdizionale avveTso la decisione del TicoTso stTaoTdinaTio, peT omessa integTazione del contTaddittoTio (1). Ai sensi del teTzo comma dell'aTt. 61 T. d. 21 apTile 1942, n. 444, il TiCOTSO stTaOTdinaTiO avveTSO i Tisultati di un conCOTSO in mateTia di pubblico impiego deve esseTe notificato a tutti i candidati inclusi nella graduatoria degli idonei (2). (1) La sentenza lo febbraio 1964, n. 1 della Corte Costituzionale, cui fa riferimento la decisione massimata, si legge in questa Rassegna, 1964, I, 3, con nota redazionale, La incostituzionalit del TicoTso stTaOTdinaTio. (2) Cfr. nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 1962, Il Consigl'io di Stato, 1962, I, 2074. 632 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen. 31 gennaio 1966, n. 4 -Pres. Bozzi Est. Granito -Bellinvia (avv. Natali) c. Prefetto di Messina (avv. Stato Azzariti) e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (avv. Silvestri). Espropriazione per p. u. -Occupazione di urgenza -Notificazione del decreto prefettizio -Procedimento. Espropriazione per p. u. -Decreto di occupazione di urgenza in pendenza di trattative circa la determinazione dell'indennit -Legittimit. Espropriazione per p. u. -Vizi della dichiarazione di pubblica utilit dell'opera -Deducibilit in sede di impugnativa del decreto di occupazione --Esclusione. Il decreto prefettizio di autorizzazione all'occupazione di urgenza pu ssere ritualmente notificato a mezzo di messo comunale anzich nella forma. delle citazioni per ministero di ufficiale giudiziario, giacch l'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 -che prevede quest'ultima forma di notificazione -si applica esclusivamente al decreto di espropriazione (1). Il provvedimento prefettizio di autorizzazione all'occupazione di urgenza d_eve ritenersi legittimo anche se l'amministrazione regionale abbia subordinato l'appalto dei lavori all'approvazione delle intese raggiunte con i proprietari interessati circa la determinazione degli indennizzi dovuti (2). La censura relativa alla mancata prefissione dei termini nel decreto _ assessoriale di approvazione del progetto dell'opera di p. u. non pu essere dedotta in sede di impugnativa del decreto di occupazione di urgenza (3). (1) Cfr. nello stesso senso Oons. Giust. Amm. sic. 8 febbraio 1964, n. 95, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 379. (2) ],'ion risultano precedenti in termini. Sulla natura e gli effetti degli accordi stipulati tra gli interessati e la p.a., nel corso del procedimento di espropriazione, cfr. Cass. 20 gennaio 1964, n. 108, in questa Rassegna, 1964, I, 321, e Cass. 13 aprile 1964, n. 862, ivi, 1964, I, 507. (3) Puntuale applicazione del principio che la dichiarazione di p. u. contenuta nel provvedimento di approvazione del progetto dell'opera atto definitivo autonomamente impugnabile: sul punto cfr. Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, III, n. 484; di recente v. pure Cons. Stato, 22 dicembre 1964, n. 1573, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 2186, Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 1965, n. 677, retro, 139. PARTE I, SEZ; IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 633 CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen. 4 febbraio 1966, n. 5 -Pres. Bozzi C. -Est. Landi -Nardi (avv.ti Sciacca) c. Ministe~o Interni (avv. Stato Albisinni). Giustizia amministrativa -Interesse a ricorrere in tema di pubblico impiego -Diffida del superiore a cessare un'attivit -Lesione attuale e diretta -Sussistenza. Impieeo pubblico -Revoca e destituzione -Unificazione di tali sanzioni. Impiego pubblico "' Personale della P. S -Associazioni shtdacali -Divieto di appartenenza - in vigore -Cont~asto con gli attt. 39 e 98 Cost. -Manifesta infondatezza. L diffida del superiore et cessare un'attivit intritpresa sotto pena di sanzione. disciplinare haim effetto immediato, contenendo in sostanza l'ordine di desistere; sussiste pertantO l'interesse a ricorrere contro tale provvedimento (1). . .~li} ~12nzipp,~ c,lellq re1"oca e 41i}lla Q,estituzione,. preipiste dalla legis.lazione. prece4ente, sono. state unificate dalt'art. 84 del t. u. 1o gennaio 1957, n. 3 sotto l'unica voce destituzione; se pertanto il d. l. lgt. 24 aprile 1945, n. 205 prevedeva solo la revoca, tale sanzione non stata soppressa,. bens sostituita dalla destituzione (2). Il divieto, fatto dal d. Z. lgt. 24 aprite 1945, .n.. 205 al personale di pubblica sicurezza, di aderire ad associazioni sindacali anche se apolitiche, tuttora in vigore, pur non essendo stato riprodotto nel t. u. 10 gennaio 1957, n. 3; ed esso non in contrasto con l'art. 39 .n con l'art. 98 terzo comma della Costituzione, in quanto attualmente .le associazioni sindacali hanno tutte carattere politico (3). (1-3) Questioni di specie. Non risultano precedenti. CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 9 febbraio 1966, n. 6 -Pres. Bozzi G. -Est. Toro -Berardi (avv.ti Montuori e Pinelli) c. Ministero Iriterno (avv. Stato Dallari). Impiego pubblico -Retribuzione del personale -Aggiunta di famiglia Coniuge separato ma non a carico -Non spetta. Non sufficiente che il dipendente statale sia obbligato a corrispondere gli alimenti al coniuge da lui legalmente separato, per potersi ri 634 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tenere che egli abbia diritto alla quota per aggiunta di famiglia: occorre che il coniuge sia a carico, secondo i criteri di cui al d. P. R. 17 agosto 1955, n. 767, e cio non abbia un proprio reddito di lavoro superiore a L. 10.000 mensili (1). (1) In senso analogo cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1965, n. 579, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1497; particolarmente preciso .nel senso di cui alla massima il parere dell'Ad. gen. 12 novembre 1959, n. 522, ivi, 1961, I, 1016. Per una questione analoga, relativa per al personale femminile coniugato e separato legalmente, cfr. Cons di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 1961, ivi, 1961, 1704. CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 9 febbraio 1966, n. 7 -Pres. Bozzi Est. Cesareo -Blasi ed altri (avv.ti D'Audino) c. Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Vitucci) ed altri. Giustizia amministrativa -Termine per il ricorso -Piena conoscenza del provvedimento di promozione -Riscossione nuovo stipendio Insufficienza. Impiego pubblico -Promozioni per merito comparativo e promozioni per merito distinto e per esami -Ordine nel ruolo. Non pu parlarsi di piena conoscenza del provvedimento di promozione, ai fini della decorrenza del termine per il ricorso contro il provvedimento stesso, sol perch il promosso abbia gid cominciato a riscuotere il nuovo stipendio (1). (1) Concetto di piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine. Nella motivazione di questa massima, l'Adunanza plenaria ribadisce e chiarisce i motivi del suo giusto rigore nel valutare la piena conoscenza di un provvedimento ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione di esso; rigore d'altronde tradizionale e ormai consolidato nella giurisprudenza dei Consiglio di Stato. Tale rigore si estende peraltro alla valutazione della prova della piena conoscenza, che a carico dell'Amministrazione resistente. Il principio generale, cui ispirata la decisione che qui si annota, ' e la giurisprudenza precedente, pu cosi riassumersi: non si pu parlare di piena conoscenza, ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso, se non viene provato dal resistente che il ricorrente aveva gi conosciuto tutti i punti e gli aspetti essenziali del provvedimento, non essendo sufficiente la conoscenza di un solo o pi aspetti dell'atto stesso, anche qualora tali aspetti fossero i soli ad avere una diretta rilevanza nei confronti di esso ricorrente. Nella specie infatti, il ricorrente conosceva, del provvedimento impu PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 635 La promozione a direttore di sezione, ai sensi dell'art. 968 del t. u. 10 gennaio 1957, n. 3, pu avvenire ancora; in vm tfa.nstOria, 'col sistema del merito comparativo; la norma non precisa il collocamento che avranno nel ruolo i promossi con tale sistema rispetto ai promossi gnato, ci che personalmente lo riguardava, avendo riscosso lo stipendio con l'aumento conseguente alla promozione; ma non pu dirsi con ci solo provato che ne avesse avuto la piena conoscenza, in quanto da nulla risulta che conoscesse quali altri soggetti fossero stati promossi e in quale ordine fossero stati collocati .(due aspetti questi, evidentemente essenziali in un provvedimento di promozione -di lfttbblici' dipendenti). In particolare, una delle prove pi spesso addotte della piena conoscenza. di un provvedimento avente effetti economici, e pi costantemente rifiutate come decisive dal Consiglio di Stato, proprio quella della riscossione dei mandati di pagamento. Cosi Sez. IV, 10 gennaio 1961, n. 11, Il Consiglio di Stato, 1961, 34, in cui si nega rilevanza alla riscossione di un mandato nella giusta considerazione che in esso non era indicato se l'ammontare del mandato stesso fosse da considerarsi un acconto o la liquidazione definitiva dell'indennit spettante; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. V, 26 novembre 1960, n. 807, ivi, 1960, 2091; e Sez. VI, 24 febbraio 1954, n. 119, ivi, 1954; 200, in cui per converso si attribuisce rilevanza di piena conoscenza del provvedimento di liquidazione alla riscossione di pi mandati, quando dai mandati stessi risultavano indicati gli elementi essenziali del provvedimento; ed anche deve ritenersi sostanzialmente nella stessa linea la decisione della Sez. V, 18 ottobre 1935, n. 858, riportata nel Massimario completo del Consiglio di Stato 1932-1961, vol. II, p. 4306, n. 267, in cui viene dichiarato tardivo il ricorso contro un provvedimento di riduzione di indennit di quiescenza, quando sono stati riscossi per ben otto anni i mandati relativi alla somma ridotta; non vi dubbio infatti che in un provvedimento del genere l'unico aspetto rilevante ed essenziale sia la misura economica della riduzione dell'assegno; altra antica decisione conforme ai principi fin qui enunciati quella della Sez~ V, 10 giugno 1932, n. 336, Zoe. cit., n. 268, in cui si nega valore di piena conoscenza alla riscossione di un mandato anche se a questo era allegata copia del provvedimento, non potendosi presumere che chi riscuote un mandato debba necessariamente accorgersi che ci sono degli allegati e prenderne visione. Nello stesso senso, genericamente, anche il Consiglio di Giustizia Reg. Sic., 14 novembre 1959, n. 553, Il Consiglio di Stato, 1959, 1579. Un caso analogo a quello della decisione qui annotata quello risolto con la dcisione della Sez. VI, 4 luglio 1956, n. 523, in Il Consiglio di Stato, 1956, 985, secondo cui la semplice circostanza che un impiegato abbia appreso ufficiosamente di non essere stato promosso non equivale a piena conoscenza del provvedimento di promozione; evidente che in tal caso, infatti, l'impiegato conosce bens ci che direttamente Io riguarda, e cio l'aspetto per lui negativo del provvedimento, ma non conosce affatto gli elementi essenziali del provvedimento stesso, nei suoi aspetti positivi, e cio il dispositivo di esso, nomi e ordine di graduatoria dei promossi, e la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 636 per merito distinto o per esami. Nel silenzio della legge, si ricorre ai principt generali informatori del t. u. citato, e deve pertanto ritenersi che i promossi con i due sistemi da ultimo menzionati abbiano nel ruolo la precedenza sui p'l'fomossi col primo sistema. sua motivazione. Su quest'ultimo punto cfr. il Parere dell'A. gen., 12 marzo 1935, n. 66, riportato nel Massimario Completo cit., voi. .II, p. 4303, n, 244, il quale precisa che per aversi piena conoscenza occorre la conoscenza non della sola parte dispositiva di un provvedimento, bens anche della motivazione. Applicazione dei principi fin qui esposti a singole fattispecie concrete si possono trovare nelle decisioni della Sez. V, 17 dicembre. 1960, n. 860, in n Consiglio di Stato, 1960, 2297, la quale, dopo aver ribadito che per potersi avere piena conoscenza occorre provare che l'interessato abbia conosciuto il provvedimento nei suoi elementi essenziali, e cio quanto meno l'autorit emanante, il contenuto, la causa ecc., e che quindi non si pu dedurre la piena conoscenza da un esposto in cui l'interessato lamenti che, a quanto si vocifera, sarebbe stato disposto il trasferimento di un esercizio commerciale; Sez. IV, 18 novembre 1960, n. 976, ivi, 1960, 2077, in cui si precisa che sufficiente la conoscenza degli elementi essenziali, a nulla rilevando che siano ignorate modalit secondarie anche se pregiudizievoli; Sez. V, 29 ottobre 1960, n. 763, ivi, 1960, 1835, dov' rigidamente ribadito che per potersi avere piena conoscenza occorre che sia sicuramente accertato, sulla base di elementi univoci e sicuri, che l'interessato sia pervenuto all'esatta cognizione del provvedimento adottato, nei suoi elementi essenziali, e quindi non si pu presumere la conoscenza dell'autorizzazione al trasferimento di un ristorante dal semplice fatto che il proprietario abbia iniziato i lavori nella nuova sede. Per quanto riguarda, infine, il soggetto cui deve riferirsi la piena conoscenza, anche qui il Consiglio di Stato ha dato prova normalmente di un certo rigore e di una notevole chiarezza e precisione di concetti. Cos, trattandosi di ricorrente persona fisica, a nulla rileva la qualit in cui venuto a conoscenza dell'atto: Sez. IV, 12 dicembre 1950, n. 612, in n Consigiio di Stato, 1950, 337, in cui si precisa che un farmacista non pu negare di aver avuto piena conoscenza di un provvedimento che lo ledeva in tale sua qualit, in base allo specioso motivo che ne sarebbe venuto a conoscenza nella sua veste di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti e non di titolare di farmacia. Nel caso invece di persona giuridica, la Sez. V, 7 maggio 1960, n. 348, ivi, 1960, 938, ha ritenuto che il provvedimento dev'essere conosciuto dagli organi direttivi e responsabili di essa, e non da un qualsiasi dipendente, anche se tale dipendente era componente, come rappresentante della Societ interessata, dell'organo collegiale che ha adottato il provvedimento. Piuttosto perplessi lascia invece la decisione della Sez. V, 22 maggio 1954, n. 534, ivi, 1954, 575, in cui si ritiene sufficiente ad iniziare la decorrenza del termine la piena conoscenza di un provvedimento da parte dell'avvocato dell'interessato, che a nome di questi aveva presentato domanda intesa ad ottenere il provvedimento stesso. S.ROSA PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 637 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1 -Pres. Polistina.., Est. Landi -Camporota (avv. Stoppani) c. Ministero Interno, Prefetto di Catanzaro, U.N.R.R.A. -Casas, Comitato Soccorso senza tetto, I.S.E.S. (avv. Stato Carafa) e Comune di Catanzaro (n. c.). Giustizia ammhrlstrativa -Decisione interlocutoria -Giudicato implicito sull'ammissibilit del ricorso -Esclusione. Giustizia amministrativa -Questione di legittimit costituzionale Decisione Costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit del ricorso. Atto anuninistrativo -Destinatario deceduto -Notifica a mani diperso. . . na di famiglia Nullit -Sussiste. Atto amministrativo -Nullit della] notifica -Presunzione di conoscenza -Esclusione -Prova contraria. Espropriazione per p. u. -Decreto di occupazione temporanea -Omessa impugnativa da ,parte del proprietario defunto -Effetti pJ:eclui: dvi in ordine alla impugnativa della dichiarazione di p. u. e del decreto di espropriazione promosso dagli eredi -Esclusione. La decisione interlocutoria con la quale viene ordinata l'esibizione di alcuni documenti non costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit del ricorso giurisdizionale (1). Poich l'eccezione di ammissibilit del ricorso giurisdizionale costituisce precedente logico dell'eccezione di illegittimit costituzionale, la risoluzione di quest'ultima implica la formazione del giudicato implicito in ordine alla questione di ammissibilit (2). (1) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 684, Foro amm., 1964, I, 2, 1153; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, n. 281, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 420; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 1963, n. 874, Foro it., 1964, III, 9. (2) Sull'ordine di esame delle questioni cfr., in giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 1964, n. 1089, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1477; Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1114, ivi, 1964, I, 1492; Trib. Bari, 27 aprile 1965, Giust. civ., 1966, I, 629. In dottrina, con specifico riferimento alla questione di legittimit costituzionale v. BILE, La questione di legittimit costituzionale nell'ordine di precedenza delle questioni, Giust. civ., 1962, III, 121 ss.; CAVALLO, Rapporti di priorit fra questioni di legittimit costituzionare e questioni di inammissibilit e irricevibilit del ricorso al Consiglio di Stato, Giur. it., 1963, IV, 20. 638 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A sensi dell'aTt. 51 legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve TiteneTsi viziata la notificazione del decTeto di esp,-opTiazione che venga eseguita a mani di. peTsona di famiglia del destinataTio deceduto (3). In caso. di nullit della notificazione di un pTovvedimento amministTativo non pu pTesumeTsi la legale conoscenza dell'atto notificato, salva la pTova che il destinataTio abbia avuto aliunde la piena conoscenza dell'atto stesso (4). L'omessa impugnativa del decTeto di occupazione temp?Tanea da paTte del p,-opTietaTio defunto, mentTe pTeclude agli eTedi la possibilit di impugnaTe tale decTeto, e ci in viTt del principio memo plus juris transferre potest quam ipse habet, non impedisce che ~ssi possano impugnaTe il deCTeto di espTopTiazione (che atto autonomo Tispetto a quello che autoTizza l'occupazione) e la dichiaTazione di pubblica utilit che non pu TiteneTsi esseTe stata conosciuta dal d cujus peT effetto della notifica del decTeto di occupazione (5). (3) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 aprile 1965, n. 390, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 680. (4) Cfr. Relazione AvvocatuTa Stato, 1956-60, III, n. 341. Per qualche riferimento, v. Trib. Sup. Acque 8 novembre 1963, n. 26, in questa Rassegna, 1964, I, 209. (5) La massima dedotta dal principio dell'autonomia dei procedimenti di espropriazione e di occupazione: cfr. Relazione, cit., III, n. 440., e giurisprudenza ivi citata. Pi di recente, in giurisprudenza, Cass. 29 maggio 1964, n. 1345, in questa Rassegna, 1964, I, 1084, e Cass. 13 febbraio 1965, n. 223, ivi, 1965, I, 337. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 3 -PTes. Landi Est. Battara -Lucchesi (avv. Sciacca) c. Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Dallari). Impiego pubblico -Scrutinio per merito comparativo -Esercizio di funzioni superiori -Valutazione -Criteri. Impiego pubblico -Scrutinio per merito comparativo -Ammissione di titoli a valutazione -Discrezionalit -Limiti. Impiego pubblico -Scrutinio per merito comparativo -Qualit del servizio prestato -Necessit di frazionamento in sottocategorie di titolo -Esclusione. Impiego pubblico -Scrutinio per merito comparativo -Titoli relativi a cultura, requisiti e preparazione professionale -Suddivisione in diverse categorie -Legittimit. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 637 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1 Pres. Polistina -Est. Landi -Camporota (avv. Stoppani) c. Ministero Interno, Prefetto di Catanzaro, U.N.R.R.A. -Casas, Comitato Soccorso senza tetto, I.S.E.S. (avv. Stato Carafa) e Comune di Catanzaro (n. c.). Giustizia amministrativa Decisfone interlocutoria -Giudicato implicito sull'ammissibilit del ricorso -Esclusione. Giustizia amministrativa -Questione di legittimit costituzionale Decisione -Costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit del ricorso. Atto amministrativo -Destinatario deceduto -Notifica a mani dipersona di famiglia -Nullit -Sussiste. Atto amministrativo -Nullit della] notifica -Presunzione di conoscenza -Esclusione -Prova contraria. Espropriazione per p. u. -Decreto di occupazione temporanea -Omessa impugnativa da .Parte del proprietario defunto -Effetti p,.-eclusivi in ordine alla impugnativa della i;lichiarazione di p. u. e del decreto di espropriazione promosso dagli eredi -Esclusione. La decisione inte1locutoria con la quale viene ordinata l'esibizione di alcuni documenti non costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit del ricorso giurisdizionale (1). Poich l'eccezione di ammissibilit del ricorso giurisdizionale costituisce precedente logico dell'eccezione di illegittimit costituzionale, la risoluzione di quest'ultima implica la formazione del giudicato implicito in ordine alla questione di ammissibilit (2). (1) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 684, Foro amm., 1964, I, 2, 1153; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, n. 281, IZ Consiglio di Stato, 1965, I, 420; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 1963, n. 874, Foro it., 1964, III, 9. (2) Sull'ordine di esame delle questioni .cfr., in giurisprudenza, C:ons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 1964, n. 1089, IZ Consiglio di Stato, 1964, I, 1477; Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1114, ivi, 1964, I, 1492; Trib. Bari, 27 aprile 1965, Giust. civ., 1966, I, 62~. . . In dottrina, con specifico riferimento alla questione di legittimit costituzionale v. BILE, La questione di legittimit costituzionale nelt'ordine di precedenza delle questioni, Giust. civ., .1962, III, 121 ss.; CAVALLO, Rapporti di priorit fra questioni di legittimit costituzionale e questioni di inammissibilit e irricevibilit del 1icorso al Consiglio di Stato. Giur. it., 1963, IV, 20. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 637 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaiO 1966, n. 1 Pres. Polistina -Est. Landi -Camporota (avv. Stoppani) c. Ministero Interno, Prefetto di Catanzaro, U.N.R.R.A. -Casas, Comitato Soccorso senza tetto, I.S.E.S. (avv. Stato Carafa) e Comune di Catanzaro (n. c.). Giustizia amministrativa -Decisione interlocutoria -Giudicato implicito sull'ammissibilit del ricorso -Esclusione. Giustizia amministrativa -Questione di legittimit costituzionale Decisione -Costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit del ricorso. Atto amministrativo -Destinatario deceduto -Notifica a mani di persona di famiglia -Nullit -Sussiste. Atto amministrativo -Nullit della] notifica -Presunzione di conoscenza -Esclusione -Prova contraria. Espropriazione per p. u. -Decreto di occupazione temporanea -Omessa impugnativa da .parte del proprietario defunto -Effetti p...-eclusivi in ordine alla impugnativa della dichiarazione di p. u. e del decreto di espropriazione promosso dagli eredi -Esclusione. La decisione interlocutoria con la quale viene ordinata l'esibizione di alcuni documenti non costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit del ricorso giurisdizionale (1). Poich l'eccezione di ammissibilit del ricorso giurisdizionale costituisce precedente logico dell'eccezione di illegittimit costituzionale, la risoluzione di quest'ultima implica la formazione del giudicato implicito in ordine alla questione di ammissibilit (2). (1) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 684, Foro amm., 1964, I, 2, 1153; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, n. 281, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 420; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 1963, n. 874, Foro it., 1964, III, 9. (2) Sull'ordine di esame delle questioni cfr., in giurisprudenza, Oons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 1964, n. 1089, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1477; Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1114, ivi, 1964, I, 1492; Trib. Bari, 27 aprile 1965, Giust. civ., 1966, I, 62~. In dottrina, con specifico riferimento alla questione di legittimit costituzionale v. BILE, La questione di legittimit costituzionale nell'ordine di precedenza delle questioni, Giust. civ., 1962, III, 121 ss.; CAVALLO, Rapporti di priorit fra questioni di legittimit costituzionale e questioni di inammissibilit e irricevibilit del ricorso al Consiglio di Stato. Giur. it., 1963, IV, 20. ritenersi eseguita > ammi1> tificato, ia cono anea da >ssibilitd lus juris .possano ispetto a :a utilit reffetto 'l.Siglio. di qualche lassegna, :edimenti , e giuriigio 1964, i>, n. 223, Landi - Esercito ~sercizio tnissione allt del :ategorie l relatlvi clivisione 640 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Rientra nei potere discrezionale deZla Commis.sione esaminatrice di uno scrutinio di promozi<>n.e per merito comparativo la determinazione del punteggio da attribuire ad una categoria di titoli che si presta ad una valutazione del tutto soggetti1'a (nella specie e lavori giudiziari ). (6). La censura relativa al mancato uso da parte della. Commissione di tutti i punti a d~posizione attiene almerit<> della vaita?ion~ e n~n aZla sua legittimit (7). Ai sensi deWark 67 d. P. R. 3 maggio 1957, n. 686, la wilutazione del requisito dell'attitudine a svolgere le funzioni. della qualifica superiore non proporzionalmente vincolata ai coe:fJcienti relativi alle altre categorie di titli, dovendo essere resa esclusivamente in base d un giudizio compZssivo sulla personalit di ciascun impiegato (8). (7) Massima di evidente esattezza. (&) Sulla questione della proporzionalit del punteggio attribuito per l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore nei confronti dei punteggi riportati nelle altre categorie di requisiti, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 1965, n. 122, lt Consiglio di Stato. 1965, I, 167. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 10 -Pres. De Marco -Est. Urciuoli -Degli Abbati (avv. Falasca, Barra-Caracciolo) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Carafa) e Commissario .$ governativo Coop. Nuovo Po di Roma (avv. Occhiuto, Lombardi, Pell~grino e Lanzara). I Edilizia popolare ed economica -Cooperativa edilizia -Assel;lnazione Decadenza -Provvedimento a firma del Sottosegretario di Stato Legittimit. Edilizia popolare ed economica Cooperatlva edilizia -Assel;lnazione Decadenza -Termine ex d. I. lgt. 2 agosto 1945 n. 520 -Valore. Edilizia popolare ed economica -Cooperatlva edilizia -Assel;lnazione Provvedimento di decadenza -Carattere ricettizio -Esclusione. Edilizia popolare ed economica -Cooperatlva edilizia -Assegnazione Provvedimento di decadenza -Termine di consel;lna -Mancata prefissione -Irrilevanza. Edilizia popolare ed economica -Cooperativa edilizia -Commissione di vigi.Ianza -Partecipazione del rappresentante del Ministero delle Comunicazioni -Necessit -Limiti. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 637 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1 -Pres. Polistina -Est. Landi -Camporota (avv. Stoppani) c. Ministero Interno, Prefetto di Catanzaro, U.N.R.R.A. -Casas, Comitato Soccorso senza tetto, I.S.E.S. (avv. Stato Carafa) e Comune di Catanzaro (n. c.). Giustizia amministrativa -Decisione interlocutoria -Giudicato implicito sull'ammissibilit del ricorso -Esclusione. Giustizia amministrativa -Questione di legittimit costituzionale Decisione -Costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit del ricorso. Atto amministrativo -Destinatario deceduto -Notifica a mani di persona di famiglia -Nullit -Sussiste. Atto amministrativo -Nullit della] notifica -Presunzione di conoscenza -Esclusione -Prova contraria. Espropriazione per p. u. -Decreto di occupaZione temporanea -Omessa impugnativa da parte del proprietario defunto -Effetti preclusivi in ordine alla impugnativa della dichiarazione di p. u. e del decreto di espropriazione promosso dagli eredi -Esclusione. La decisione interlocutoria con la quale viene ordinata l'esibizione di alcuni documenti non costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit del ricorso giurisdizionale (1). Poich l'eccezione di ammissibilit del ricorso giurisdizionale costituisce precedente logico dell'eccezione di illegittimit costituzionale, la risoluzione di quest'ultima implica la formazione del giudicato implicito in ordine alla questione di ammissibiUt (2). (1) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, S'ez. IV, 20 ottobre 1964, n. 684, Foro amm., 1964, I, 2, 1153; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, n. 281, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 420; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 1963, n. 874, Foro it., 1964, III, 9. (2) Sull'ordine di esame delle questioni cfr., in giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 1964, n. 1089, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1477; Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1114, ivi, 1964, I, 1492; Trib. Bari, 27 aprile 1965, Giust. civ., 1966, I, 629. In dottrina, con specifico riferimento alla questione di legittimit costituzionale v. BILE, La questione di legittimit costituzionale nell'ordine di precedenza delle questioni, Giust. civ., 1962, III, 121 ss.; CAVALLO, Rapporti di priorit fra questioni di legittimit costituzionafe e questioni di inammissibilit e irricevibilit del ricorso al Consiglio di Stato. Giur. it., 1963, IV, 20. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 643 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 16 -Pres. De Marco -Est. Gasparrini -Provincia dell'Umbria dei Frati Minori (avv. Ferrero e Sorrentino) c. Ministero 00. PP. Umbria (avv. Stato Casamassima) e Comune di Assisi (avv. Bellini, Prosperetti). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Declaratoria interlocutoria di inammissibilit non impugnata in revocazione Riassunzione del giudizio -Riproposizione della questione di inammissibilit -Preclusione. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Motivi dedotti nella discussione orale -Inammissibilit. Espropriazione per p. u. -Edifici scolastici -Scelta dell'area -Precedenza rispetto alla compilazione del progetto. Espropriazione per p. u. -Edifici scolastici -Termini ex art. 13 1. 25 giugno 1865, n. 2359 -Determinazione. Espropriazione -Edifici scolastici -Provvedimento di vincolo dell'area -Emanazione -Termine -Natura. Se la decisione interlocutoria, che -sulla base di un presupposto errato -abbia dichiarato inammissibile un ricorso giurisdizionale, non sia stata impugnata in via di revocazione, la questione di ammissibilit non pu esse-re risollevata in sede di riassunzione del giudizio (1). I motivi di ricorso sollevati nella discussione orale sono inammissibili (2). Nelle espropriazioni preordinate alla costruzione di edifici scolastici la scelta dell'area deve p1ecedere la compilazione del progetto delle opere necessarie (3). (1) Giurisprudenza consolidata cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 1962, n. 408, Il Consiglio di Stato, 1962, I, 959; Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 1962, n. 169; ivi, 1962, I, 301; Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 1961, n. 491, ivi, 1961, I, 1624; Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 1960, n. 823, Foro amm., 1960, I, 500. In dottrina cfr. SANDULLI, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato, 1963, 294 ss. (2) Nello stesso senso cfr. Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, III, n. 357. (3) Cfr. Relazione, cit., III, n. 463. Per qualche riferimento v. pure Cons. Stato, Sez. IV, 2 dicembre 1964, n. 1379, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 2151. 13 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 644 Nelle espropriazioni preordinate alla costruzione di edifici scolastici i termini di cui all'art. 13, l. 25 giugno 1865, n. 2359, debbono essere stabiliti con la deliberazione della Commissione provinciale che approva la scelta dell'area ed individua i beni da espropriare (4). Il termine di cui all'art. 2, l. 26 gennaio 1962, n. 17, in mancanza di esplicita comminatoria di decadenza, deve ritenersi meramente ordinatorio (5). (4) In precedenza il Consiglio di Stato ha numerose volte ritenuto che la prefissione dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359/1865 andasse fatta con il decreto di approvazione dell'opera: Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 1956, n. 342, Riv. giur. edilizia, 1965, I, 851; Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 1963, n. 317, Il Consiglio di Stato, 1963, I, 692. (5) Non risultano precedenti in termini. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 19 -Pres. De Marco -Est. Fragomeni -Facchini (avv. Viola) c. Ministero Difesa -Aeronautica (avv. Stato Faranda). Atto amministrativo -Firma per il Ministro -Imputabilit. Impiego pubblico -Ruoli speciali transitori -Domanda di collocamento -Scadenza del termine -Rinnovazione -Inammissibilit. Atto amministrativo -Rifiuto -Obbligo di motivazione -Insussistenza Fattispecie. Giustizia amministrativa -Atto diverso da quello impugnato -Motivi -Inammissibilit. I provvedimenti che siano firmati da un direttore generale per il Ministro sono giuridicamente riferibili al Ministro stesso (1).. La domanda rivolta ad ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori non pu esser rinnovata dopo la scadenza dei termini di cui all'ultimo. comma dell'art. 1, l. 5 giugno 1951, n. 376 (2). (1) Cfr. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 1961, n. 266, Il Consiglio di Stato, 1961, I, 706 -v. pure Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, III, n. 341. (2) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, Ad. Gen. 8 marzo 1962, n. 207, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1867. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 645 La pubblica amministrazione non tenuta a motivare il rifiuto di riesaminare un provvedimento per il quale non esiste obbligo di provvedere (3). I motivi concernenti un provvedimento diverso da quello impugnato devono ritenersi inammissibili (4). (3) Nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 1954, n. 788, Il Consiglio di Stato, 1954, I, 1069; Cons. Stato Sez. VI, 18 gennaio 1956, n. 22, ivi, 1956, I, 50. (4) Cfr. Relazione. cit., III, n. 357. Da ultimo, Consiglio Stato, Sez. IV, 29 dicembre 1965, n. 966, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 2117. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 23 -Pres. Polistina -Est. Paleologo -A.N.A.S. (avv. Stato Chiarotti) c. Presidente Giunta regionale Valle d'Aosta (n. c.) e Rossi (avv. Crovini, Porto). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Procedimento Opposizione di terzo -Inammissibilit . Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Procedimento Appello -Soggetti legittimati -Individuazione. Nel giudizio amministrativo non ammessa opposizione di terzo (1). L'art. 22, lett. A), del t. u. 26 giugno 1924, n. 1058, attribuisce il potere di proporre appello nel giudizio amministrativo alle parti in senso sostanziale del rapporto controverso, ossia a seconda della soccombenza -al ricorrente o ai soggetti direttamente controinteresJhti -come da lui identificabili al momento della proposizione del ricorso, indipendentemente dal fatto che a questi ulti:,n,i sia o non sia stato originariamente notificato il ricorso stesso, e che essi si siano o meno costituiti nel giudizio di primo grado (2). (1) Principio pacifico: in dottrina cfr. SANDULLI, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1965, 426; in giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 1963, n. 802, Il Consiglio di Stato, 1963, I, 1210. (2) Conforme SANDULLI, op. cit., 547. Nello stesso senso, per l'ipotesi di controinteressato non costituito, Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 1952, n. 1167, For.o amm., 1953, I, 2, 101. In senso contrario v. per, Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 1955 n. 364, Giur. it., 1955, III, 149, e Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 1955, n. 962, Il Consiglio di Stato, 1955, I, 911. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 646 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 24 -Pres. De Marco -Est. Napolitano -Corti ed altri (avv. Sciacca) c. Ministero Difesa-Marina (avv. Stato Carafa). Giustizia amministrativa -Ricorso collettivo -Ammissibilit -Presupposti. Fuori dall'ipotesi che !'emanando giudicato abbia natura indivisibile, il ricorso collettivo avverso distinti provvedimenti individuali pu essere ammissibile solo a condizione che tra i vari atti impugnati vi sia una connessione causale o conseguenziale, ovvero che tra tutte le domande venga riscontrata una stretta connessione dipendente dalla identit delle questioni da risolvere (1). (1) Giurisprudenza consolidata; Cfr. sul punto, Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, III, n. 359. In giurisprudenza, di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 1964, n. 131, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 435; e Cons. Stato, S'ez. IV, 3 novembre 1965 n. 677, in questa Rassegna, 1966, I, 139. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 gennaio 1966, n. 49 -Pres. De Marco -Est. Landi -Soc. Trizza (avv. Sorrentino) ed altri c. Comitato interministeriale prezzi (avv. Stato Agr) ed altri. PAzzi -Comitato interministeriale -Composizione -Criteri. Prezzi -Comitato interministeriale -. Esperti -Sostituzione -Illegittimit. Prezzi -Commissione centrale -Provvedimento -Motivazione -Fattispecie. Collegio -Composizione -Vizio -Effetti sulla deliberazione adottata. Prezzi -Comitato interministeriale -Provvedimento -Natura -Annullamento -Effetti. / Prezzi -Comitato interministeriale -Adunanze -Intervento del Comandante del Gruppo. Guardie di Finanza -Titolo -Omessa indicazione -Illegittimit. PARTE I, SEZ. IV. GTURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 647 Prezzi -Commissione consultiva -Presidenza -Nomina e sostituzione Criteri. Det)e ritenersi illegittima la composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, quando vi abbiano partecipato, in luogo dei ministri competenti, sottosegretari e funzionari delle rispettive amministrazini, che non siano muniti di apposita delega (1). Gli esperti di cui all'art. 1 d. l. v. 23 aprile 1946, n. 313, facendo parte del Comitato interministeriale dei prezzi a titolo strettamente personale, non possono essere sostituiti da membri supplenti (2). Deve considerarsi illegittima la deliberazione della Commissione centrale dei prezzi che, riferendosi ad un verbale di adunanza redatto in forma di resoconto stenografico, non consenta una esatta individuazione dei motivi del provvedimento (3). La irregolarit di composizione di un organo col.legiale, in cui la votazione preceduta da discussione, si risolve in un vizio sostanziale del provvedimento deliberato (4). ~ " . L'annullamento di un atto amministrativo generale qual' iL provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi travolge anche gli atti dei Comitati provinciali che ad esso si siano uniformati (5). Poich l'intervento del Comandante del Gruppo delle Guardie di Finanza alle adunanze del Comitato interministeriale dei prezzi avviene non in qualit di membro ma di esperto, necessario che dal verbale (1) In termini, Cons. Stato, Sez. IV, 9 giugno 1965, n. 483, in questa Rassegna, 1965, 981, e giurisprudenza ivi richiamata. Cfr. pure Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 1965, n. 423, Il Consiglio di Stato,,1965, I, 1238. (2) Non risultano precedenti in termini. Non vi dubbio che la figura del. supplente in un collegio deve essere espressamente prevista dalla legge istitutiva del collegio stesso. (3) Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 1963, n. 152, Foro it., 1963, III, 164; Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 1963, n. 337, ivi, 1963, m; 233. (4) Puntuale applicazione di noti principi. Per qualche riferimento cfr. C'ons. Stato, S'ez. V, 27 settembre 1960, n. 663, citata in Relazione Avvocatura Stato, 956-60, III, n. 336; nello stesso senso v. pure, Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 1964, n. 84, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 258; ,in dottrina, cfr. GARGIULO, 1 collegi amministrativi, Napoli, Iovene, 1962, 300. (S) Non risultano precedenti specifici. Sul principio generale degli effetti dell'annullamento di un atto amministrativo normativo cfr., in senso contrario, Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1962, n. 772, Il Consiglio di Stato, 1962, I, 1987. 648 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO deit'adunanza risulti il titolo della sua partecipazione, dovendosi presumere, in difetto, che egli abbia avuto voto deli.berativo (6). In caso di impedimento dell'Intendente di Finanza, nominato tra i membri del C. i. p. alla presidenza della Commissione consultiva, la relativa sostituzione deve avvenire non gi in persona del Vice Intendente di Finanza, che non membro del C. i. p., bens de.l membro pi elevato in grado o pi anziano della Commissione stessa (7). (6-7) Nulla in termini. CONSIGLIO .DI STATO, Sez. IV, 26 gennaio 1966, n. 56 -Pres. De Marco -Est. Paleologo -Grasso (avv. Santoni, D'Errico), c. Prefetto di Foggia (avv. Stato Mataloni) e Onorato (avv. La Torre). Espropriazione per p. u. -Mezzogiorno -Opere -Dichiarazione di pubblica utilit -Applicabilit. Espropriazione per p. u. -Mezzogiorno -Opere -Dichiarazione di ur11enza ex lege -Necessit di accertamenti amminlstrativi Esclusione. Espropriazione per p. u; -Occupazione di urgenza -Stato di consistenza -Redazione -Tecnici incaricati -Nomina -Competenza. La dichiarazione ex lege di pubblica utilit delle. nuove opere industriali del Mezzogiorno di cui agli artt. 4 e 2 d. l. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1598 (che stata prorogata fino al 30 giugno 1965 dall'art. 29, l. 29 luglio 1957, n. 634), si riferisce sia alle opere relative a stabilimentt gi esistenti al 1947 sia ad opere iniziali od ampliative di stabilimenti da costruirsi dopo quella data (1). Poich le opere di cui al d. l. C. P. S. n. 1598/1947 sono dichiarate urgenti ed indifferibili dalla legge, a norma dell'art. 1, l. 29 dicembre 1948, n. 1482, l'autorit amministrativa non deve compiere alcun concreto accertamento sull'effettiva urgenza dei lavori (2). (1) Cfr. nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1959, n. 91.3, Il Consiglio di Stato, 1959, I, 1297. (2) Sul punto v. Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, III, n. 433. Per qualche riferimento, Cons. Stato, 7 aprile 1965, n. 319, Riv. Giur. edilizia, 1965, I, 841. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 649 A norma dell'art. 71, l. 25 giugno 1865, n. 2359, lo stato di consistenza dell'immobile da occupare in via di urgenza deve essere redatto da tecnici incaricati dal Prefetto, e non invece, all'insaputa di questi, da tecnici incaricati dal soggetto a cui favore l'occupazione deve essere pronunziata (3). (3) Cfr. Relazione, cit., III, n. 434. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 febbraio 1966, n. 64 -Pres. Landi Est. Napolitano -Fabiani ed altri (avv. Lorenz.oni) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Ricci). Impiego pubblico -Servizio prestato presso o~anizzazioni intemazionaU prima della 1. 27 luglio 1962, n. 1114 -Eq~iparazione al servizio prestato presso l'Amministrazione italiana ai fini del trattamento economico. Il servizio prestato da dipendenti dello Stato presso organizzazioni internazionali anteriormente all'entrata in vigore della i. 27 luglio 1962, n. 1114, dalla legge stessa equiparato, anche ai fini del trattamento economico, al servizio prestato presso le Amministrazioni di provenienza (1). (1) Massima esatta. Non risultano precedenti. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 febbraio 1966, n. 67 -Pres. De Marco -Est. Cuonzo -Comune di Fontanarosa (avv. Fragola) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Carafa) ed altri. Giustizia amministrativa -Legittimazione a ricorrere -Terzi non direttamente contemplati nel provvedimento -Indiviiso di compilazione dello stato di consistenza sia notificato a un solo comproprietario, e che un solo comproprietario, anche senza testimoni, assista alla compilazione medesima (3). lidate, e sono fondate su un principio universamente accettato, quello dell'autonomia fra il procedimento di occupazione d'urgenza e il procedimento espropriativo, autonomia che sussiste indubbiamente, anche se il primo procedimento p:reordinato al secondo. In tal senso vedi Cons. di Stato, Sez. IV, 29 maggio 1957, n, 596, in n Consiglio di Stato, 1957, 651; Ad. plen., 30 gennaio 1954, n. 3; ivi, 1954, 1; Sez. IV, 8 maggio 1953, n. 517, ivi, 1953, 433; id., 26 settembre 1952, n. 736, ivi, 1952, 1203; id., 20 febbraio 1951, n. 98, ivi, 1951, 110, in cui precisato che l'unica formalit necessaria anche nel procedimento di occupazione d'urgenza la previa compilazione dello stato di consistenza, e che quindi ad esempio non indispensabile la formazione di un piano particolareggiato delle opere da eseguire. Pi specificamente, circa la non necessit del previo deposito e pubblicazione del piano: Cons. Giust. Amm. Sicil.; 27 ottobre 1964, n. 172, in Il Consiglio di Stato, 1954, 1081; Cons. di Stato, Sez. IV, 28 aprile 1954, n. 290, ivi, 379; e circa la inapplicabilit al procedimento di occupazione d'urgenza delle norme degli artt. 1 e 16-19 della I. 25 giugno 1865, n. 2359; essendo tali norme applicabili solo al procedimento di espropriazione definitiva, Cons. Giust. Amm. Sicil., 17 dicembre 1954, n. 198, ivi, 1954, 1238. Per quanto riguarda il decreto di occupazione d'urgenza, la giurisprudenza costante richiede che esso sia intimato ai proprietari iscritti in catasto. Su questo punto sono comuni i principi che regolano H procedimento di occupazione d'urgenza e quello di espropriazione per pubblica utilit. In tal senso quindi cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 10 aprile 1963, n. 246, in Mass. Compl., 1963, 169; id., 16 giugno 1965, n. 504, Il Consiglio di Stato, 1965, 1123; id., 25 ottobre 1961, n. 458, ivi, 1961, 1573; id., 22 marzo 1961, n. 195, ivi, 1961, 486; id., 29 maggio 1957, n. 596, ivi, 1957, 651; id., 24 ottobre 1956, n. 1151, ivi, 1956, 1185; Cons. Giust. Amm. Sicil., 11 giugno 1956, n. 210, ivi, 1956, 810; id., 16 giugno 1954, n. 99, ivi, 1954, 656. Il decreto di occupazione deve comunque essere notificato a tutti i comproprietari risultanti dal catasto, non a uno o pi soltanto di essi, altrimenti illegittimo: Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 marzo 1963, n. 205, Mass. Compl., 1963, 132. Ritiene invece che le notificazioni degli atti relativi aile occupazioni d'urgenza possano essere fatte anche solo ad alcuni dei comproprietari risultanti in catasto: Cons. Giust. Amm. Sicil., 16 giugno 1954, n. 99, Il Consiglio di Stato, 1954, 656, sopra citato. Sul punto della motivazione nei decreti di occupazione quando l'urgenza derivi direttamente dalla legge, la decisione pone un principio esatto, seguendo d'altronde la giurisprudenza costante. L'autorit amministrativa, quando l'indifferibilit e l'urgenza dell'opera risulta dalla . legge, non deve compiere alcuna valutazione dell'urgenza stessa, dei requisiti tecnici del 652 -RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il decreto prefettizio di occupazione di urgenza di un immobile per l'esecuzione di un piano di ricostruzione previsto dalla legge, sufficientemente motivato col richiamo a tale legge, e se l'opera dichiarata urgente ed indifferibile dalla legge stessa, non necessaria la dimostrazione del requisito dell'urgenza (4). In caso di occupazione di urgenza non sono richiesti n il deposito preventivo dell'indennit, n la fissazione dei termini per l'esecuzione dei lavori, che la legge-invece richiede per il procedimento di espropriazione (5). progetto e della necessit dell'opera, dovendo solo accertare che l'opera in .concreto da eseguire si identifichi con quella astrattamente prevista dalla legge. In altri termini, il Prefetto deve semplicemente accertare se l'opera rientra nella previsione legislativa e se l'espropriazione necessaria per l'esecuzione di essa, naturalmente dopo aver esaminato i progetti ed eseguita .la istruttoria prescritta. In tali sensi: Cons. di Stato, Sez. IV, 25 qttobre 1961, n. 458, Il Consiglio di Stato, 1961, 1573; id., 27 luglio 1961, n. 413, ivi, 1117; id., 23 ottobre 1959, n. 1026, ivi, 1959, 1333; id., 19 dicembre 1950, n. 617, ivi, 1950, 338; id., 1 marzo 1950, n. 107, ivi, 1950, 57; Cons. Giust. Amm. Sicil., 17 ottobre 1958, n. 239, ivi, 1958, 1202; id., 11 giugno 1956, n. 210, ivi, 1956, 810; id., 1 luglio 1954, n. 104, ivi, 1954, 803; id., 25 maggio 1953, n. 130, ivi, 1953, 609. Pi rigorosa la decisione del Cons. di Stato, Sez. IV, 22 settembre 1960, n. 786, in Il Consiglio di Stato, 1960, 1493, la quale, in tema di opere necessarie all'industrializzazione del Mezzogiorno, e quindi dichiarate urgenti e indifferibili ex lege, precisa tuttavia che, anche in tali casi, il Prefetto tenuto a compiere, anche in ordine al decreto di occupazione, tutte le necessarie indagini circa la rispondenza dell'opera agli scopi che la legge si prefigge, la consistenza e la seriet economicafinanziaria dell'opera stessa, la scelta dell'area, la comparazione fra la nuova iniziativa e l'industria eventualmente gi in atto, o anche soltanto progettata, sugli stessi immobili, da parte del proprietario. Per converso, il Cons. di Stato, Sez. IV, 23 ottobre 1959, n. 1022, ivi, 1959, 1332, lla-ritenuto che il Prefetto pu autorizzare l'occupazione d'urgenza, in caso di dichiarazione ex lege, anche se erano in corso trattative fra l'espropriante e l'espropriato per la compravendita dell'immobile. S. ROSA CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 febbraio 1966, n. 103 -Pres. De Marco -Est. Fragomeni -Floris (avv. Bugliari) c. Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Azzariti) ed altri. Giustizia amministrativa -Concorso a pubblico impiego -Impugnazione dell'atto terminale -Deposito della sola comunicazione di esso, contenente tutti gli estremi -Sufficienza. RISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 651 ie d'urgenza identifica perfettamente il disposta la notifica a tutti i compropriefratelli, irrilevante che l'intestazione ie di tutti i comproprietari, 11ui solo al o dalla parola ditta (2). azione di un immobile in compropriet, ipilazione dello stato di consistenza sia etario, e che un solo comproprietaria, ila compilazione medesima (3). :ipio universamente accettato, quello deli occupazione d'urgenza e il procedimento ste indubbiamente, anche se il primo pro: io. In tal senso vedi Cons. di Stato, Sez. ~onsiglio di Stato, 1957, 651; Ad. plen., 30 :. IV, 8 maggio 1953, n. 517, ivi, 1953, 433; L952, 1203; id., 20 febbraio 1951, n. 98, ivi, mica formalit necessaria anche nel proiza la previa compilazione dello stato ~mpio non indispensabile la formazione e opere da eseguire. Pi specificamente, leposito e pubblicazione del piano: Cons. 14, n. 172,in Il Consiglio di Stato, 1954, aprile 1954, n. 290, ivi, 379; e circa la occupazione d'urgenza delle norme degli [)5, n. 2359; essendo tali norme applicabili ione definitiva, Cons. Giust. Amm. Sicil., 1238. 1 di occupazione d'urgenza, la giurispru: ia intimato ai proprietari iscritti in cai i principi che regolano il procedimento di espropriazione per pubblica utilit. ltato, Sez. IV, 10 aprile 1963, n. 246, in igno 1965, n. 504, Il Consiglio di Stato, 458, ivi, 1961, 1573; id., 22 marzo 1961, > 1957, n. 596, ivi, 1957, 651; id., 24 ottoons. Giust. Amm. Sicil., 11 giugno 1956, ' 1954, n. 99, ivi, 1954, 656. Il decreto di notificato a tutti i comproprietari risul~ mltanto di essi, altrimenti illegittimo: zo 1963, n. 205, Mass. Compl., 1963, 132. degli atti relativi ae occupazioni d'ur. o ad alcuni dei comproprietari ristiltanti l., 16 giugno 1954, n. 99, Il Consiglio di ei decreti di occupazione quando l'ur: e, la decisione pone un principio esatto, iza costante. L'autorit amministrativa, dell'opera risulta dalla legge, non deve rgenza stessa, dei requisiti tecnici del ~ISTRAT!VA 653 ! f Esrun domande e ~rlteti 'di mssima.. jj <' bcatrlce -Fissazione!circa la obbiettlvit ~ata alla mera discre.. egittimit. 1: . . ~~ Ji un concor~o Il Pf.&P7 ~edim.ento impug~to, i,Btata inviata diiW:A.mfi. prec1sf ctettafiltj ~:. ~~ " '~ ~tlcamente consolidata: ~che/la comunielizione .mpugnato, tutta\iia si la sola comunicazione, imfssibilit del ricorso ~ia integrale del prv 1: del Consiglio di Stato ~e in vari c~si .rifi.U"" [ntegrale del provvedi~ o, sez V, 7 aprile 1962, le precisa ehe basta che li elementi necessari per ~ntenutor id. 12 maggio l i. Mass. Covtpt.;1962+ 489 tdelct.u. 26 giugnol924; huando sia .;tepositata la I ite gli estremi essemali J,braio 1961, Ii. 148, ht>ll J,. n:. 766,-ivi; 1959tl406; ~Sez.' IV; 14 giugno 1958; (ivi,. 581; id.,Sez, VI;. ao h958> n. 233; ivi, 483; id., ki. Sez.VI; 4 lugUo 195.6; r-,. ' tteria del concorso a pub ~enzionato; lo studio della ~nte. Cosi il Consiglio di ~glio di Stato, 1955, 1088, ~sidente di. un Ente Ospe"" ~a del. termine per l!l pre~ re di comunicazione di i: di . tl;lle pubblico avviso 654 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La commissione di un concorso a pubblico impiego pu anche esa~ minare le domande e i documenti ad esse a:Hegati prima di fissare i criteri di massima cui si atterr nel formare la graduatoria, purch si limiti a un mero esame di regolarit formale (2). sufficiente in caso di ricorso. i: stato anche ritenuto ammissibile il ricorso proposto contro i due diversi provvedimenti di esclusione di un candidato da un pubblico concorso e di nomina del vincitore, quando era stata depositata solo copia del primo di tali due atti, e ci in base alla considerazione che entrambi i provvedimenti erano definitivi e impugnabili, ma legati fra loro in modo che l'annullamento del primo portasse come inevitabile conseguenza l'annullamento anche del secondo: Cons. di Stato, Sez. V, 4 dicembre 1935, n. 1082, riportata nel Mass. Compl., 1932-61, 1440. Per converso stato deciso che, in caso di impugnativa di una delibera comunale di apertura di un concorso per l'assunzione di dipendenti e del bando del concorso stesso, il ricorso inammissibile se non sono depositate copie di entrambi i provvedimenti, e ci anche se nella deliberazione, sola depositata, sono contenute le norme che devono essere riprodotte nel bando: Sez. V, 14 dicembre 1957, n. 1122, in Il Consiglio di Stato, 1957, 1620. (2-3) In tema di potere discrezionale delle Commissioni giudicatrici di concorsi a pubblico impiego sulla seconda massima annotata esistono alcuni precedenti esattamente in termini, i quali precisano che non pu considerarsi illegittimo l'operato di una commissione che abbia fissato i criteri di massima dopo aver gi preso in esame i titoli dei concorrenti, purch per risulti irrefutabilmente dgli atti che con tale esame s'intese solo ed esclu sivamente accertare la regolarit dei documenti richiesti dal bando di concorso: Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 1956, n. 964, in Il Consiglio di Stato, 1956, 1353; id., 27 maggio 1949, n. 423, in Mass. Compl. 1932-1961, 886. Questa giurisprudenza non tuttavia pacifica, dovendo anzi considerarsi prevalente il criterio diametralmente opposto, e cio quello di un notevole rigore nell'esigere che la determinazione dei criteri di massima avvenga prima di qualsiasi altra operazione del concorso, ed fo particolare prima dell'esame dei titoli. Criterio quest'ultimo che deve in realt ritenersiesatto, se si considerano l imprescindibili esigenze di obbiettivit e di imparzalit che devono presiedere all'operato delle commissioni esaminatrici, specialmente al momento della fissazione dei criteri di massima, e quindi in particolare al momento della predeterminazione del valore da attribuire ai singoli titoli, obbiettivit di cui si pu umanamente sospettare la mancanza se i commissari, in tale decisivo momento, hanno gi comunque preso visione della documentazione presentata dai candidati e quindi nell'attribuire maggior valore a un titolo rispetto ad un altro. i: chiaro che, almeno in linea teorica, la massima qui annotata, e i due precedenti ora citati, non contraddicono a quest'esigenza, in quanto per l'appunto pongono nettamente in rilievo che l'esame dei documenti era stato rivolto solo ad accertare la loro regolarit formale, e che ci deve risultare irrefutabilmente dagli atti. Tuttavia chiara l'astrattezza di questa posizione; in concreto sta di fat-to che la commissione ha visto i titoli, prima di attribuir loro un valore in via di massima. i: pertanto da condividersi l'opinione pi drastica delle decisioni che hanno ritenuto che la determinazione dei criteri di massima va ~obile per suffi,cieniichiarata dimostra ~ deposito ~secuzione ~spropria tle l'opera ente' ..prac<: ertare e neces i progetti >, Sei. IV, 1glio 1961, 19dieern; 57; Cns. ugno 1956, ., 25 mag! i. di Stato, 9, 1493, la ~zzogirno, ;tavia che, al decreto dell'opera 1conornicaa l nuova progettata, :i Cons. di tuto che il hiarazione !spropriato S. ROSA Pres. De lnistero di lmputina :azfori di 654 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La commissione di un concorso a pubbZico impiego pu anc.he esa~ m~AAre leazione di un immobile in compropriet, npilazione dello stato di consistenza sia letario, e che un sol comproprietariO, :lla compilazione medesima (3). cipio universamente accettato, quello delli occupazione d'urgenza e il procedimento iste indubbiamente, anche se il primo protdo. In tal senso vedi Cons. di Stato, Sez. '.::onsiglio di Stato, 1957, 651; Ad. plen., 30 z. IV, 8 maggio 1953, n. 517, ivi, 1953, 433; 1952, 1203; id., 20 febbraio 1951, n. 98, ivi, unica formalit necessaria anche nel pronza la previa compilazione dello stato empio non indispensabile la formazione le opere da eseguire. Pi specificamente, deposito e pubblicazione del piano: Cons. 64, n, 172, in Il Consiglio di Stato, 1954, aprile 1954, il. 290, ivi, 379; e circa la occupazione d'urgenza delle norme degli 165, n. 2359; essendo tali norme applicabili done definitiva, Cons. Giust. Amm. Sicil., '1238. o di occupazione d'urgenza, la giurisprusia intimato ai proprietari iscritti in cali i principi che regolano .U procedimento :> di espropriazione per pubblica utilit. Stato, Sez. IV, 10 aprile 1963, n. 246, in ugno 1965, n. 504, Il Consiglio di Stato, 458, ivi, 1961, 1573; id., 22 marzo 1961, o 1957, n. 596, ivi, 1957, 651; id., 24 otto::! ons. Giust. Amm. Sicil., 11 giugno 1956, o 1954, n. 99, ivi, 1954, 656. Il decreto di , notificato a tutti i comproprietari risulsoltanto di essi, altrimenti illegittimo: zo 1963, n. 205, Mass. Compl., 1963, 132. degli atti relativi ae occupazioni d'urlo ad alcuni dei comproprietari ristiltanti il., 16 giugno 1954, n. 99, Il Consiglio di 1ei decreti di occupazione quando l'urge, la decisione pone un principio esatto, nza costante. L'autorit amministrativa, dell'opera risulta dalla legge, non deve irgenza stessa, dei requisiti tecnici del tDELLO STATO ,. f: di attribuire i due terZi dei fde.cisivo su tutti glialtri; ed tgnazione me'l'.amente disCTe~ ~ (3). ': ~isio,11e teJla,. t;e2;. yI,, 12 .aprile~ sa . )a d,ecisione ('le),la Sez. V, ~cui la deter~i11az~()ne dei cd.,.1la Ulog~cit~ manjfesta, qualora ~:pl,lnteggi~ c}.le deve. wesietere i: titoli e delle prove di esame;. ~trib'q~seal (:onsi~o lissimi., te1lde1ld9: verame11te piiSllj.one ~a:triinatricE!. In .altre ~iscre;donali!a~plissi~a.della if~~~0&!ri! r::::~~Z:!~:a,~~: 1 h CO!:l,C9:r~en~~ os se:z,_ v. 28 ~ m!llt:io 1951, n, 40'1, ivi, 1951, ~mpZ.~.cit,, ~!JO~ ... .. {Ila massima qui annotat.a. co~ o 1961, n. 103, in ll C()'fUligJ,io di ~ss11ti .non *von,o.;essere tali. da ~a i;ireponderante rJspe.tto a tutte rispecchi l'inte:i:-.a pe:rsorialit. .<# Sutto; 1961, I, 2028. . CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21gennaio1966, n. 20 -Pres. Stumpo Est. Anelli -Pelagallo (avv. D'Audino) c. Ministero Finanze (avv. Stato Azzariti). Imposte e tasse in genere -Contributi di miglioria -Opera pubblica Esecuzione illegittima -Irrilevanza. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Motivi non dedotti in sede gerarchica -Inammissibilit. Deve ritenersi legittima l'imposizione del contributo di miglioria ai proprietari di beni immobili che abbiano ricavato vantaggi economicamente valutabili in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato, anche quando detta opera sia stata eseguita illegittimamente (1). 1 motivi non dedotti con il ricorso germohico sono inammissibili in sede giurisdizionale (2). (1) Per qualche riferimento cfr. Cass., 10 agosto 1960, n. 2360, Riv. giur. edilizia, 1960, I, 1061; Cass., 16 marzo 1957, n. 917, ivi, 1958, I, 135. (2) Giurisprudenza pacifica. .._PARTE l, S]ilZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 665 'PI STATO, Sez. VI, 21 gennaio 1966, il. 21 -Pres. Breglia ... \~pasqua -Ullu (avv. D'Abbieno) c. Commissione Ricorsi \ato Studi di Roma (avv. Stato Lancia). -,_ '\. \ \,.Insegnante medio -Incarico -Accettazione -Ter.. \"et. , \ ... \'ermine stabilito ,mina a mezzo '(>mine deri'l.ianiti ~ns. \ ~. ., . . . -: . .. .::. : ~ nelle ordinanze ministeriali di comunicazione telegrafica, \e del srvizo, importa ?4 dtcaae:nza non \{amtt anche dii gfi:Faltft)Ydfritt1f':We'Un'-' dttll'inchtsiO'nJe ,. i1v gra~ Stato, Sez. VI, 3 luglio 1963, \966, n. 23 -Pres. Toro ' Valensise) c. Ministero ..,'.to ex art. 7 l. 13 ~ri. '\ "\: ::. .. . ' -tenti umver "" \ secondarie 'iZa;: senza \,previsto \\ _.,nti in termini, ha ,. universitari nei ruoli . detraibilit del periodo di . .Jttata per altre categorie di ,,ctobre 1964, n. 750, Il Consiglio di VI, 12 marzo 1965, n. 151, ivi, 1965, 66& - -- itASSEGNA DELllAVVOCATU:RA DELLO STA'.l'O < \\ CONSIGLIO Dl STATO; Sez~ VI~ 21 !Jnnaio 1966; h;.2~ ~ P'l'eS; Breglia .;; \. ;: :::E"$t~::::= :Ltll Stanghellihi, De si\ mone) c. Pro~ediitoratoc studi di Ravenna (awo Stato Varvesi) e < Gaudenzi (n. c.). \ ;<;:. \,: p~~b~~~ ~ i~~e~~~te ~~di~ - ~~=~si;~~ Proviqiale dei '\l"si Decisione gerarchica -Annullamento di ufficio -nteialt\'\\.. ...._.: :: .~ .: ".;-. \i8s.io1lt.Provinciale. dei rico-rs_i.i mate.ria di incarichi e \'POi-inf!l~~tiw-. 4i.-i1'n2'.i.oni .. 'fnit:~m~te..... cQ#*etizioset ..-non .., tie~mi~re qi Ucmi<> Je.questioni -a4 res;. Toro -"- -- ---.. --.. ------. \Yinciale, di Gn>~to.-.(avv, ,; Ber\~~ P~ron~c e W~dard (avv. \;. "\ ';-;.. ::-:.;;;. \:_ '\,,__ "i:-_ '\pubbU.ci -Asse,~- Legittimit ~tt~-rgano delibe-rante .ti~ stato emanato daUa. ,d di tv,tti i membri effettivi, ,-qt.estt'ultimo non abbia parte... d>ne (1) . ,.fr. GAaaroLo~ I collegi amministrativi, Napoli~ .. ,filatene riferimento relativamente alla questione/n organo collegiale; Ct>'ns~ Stato, Sez. rv; 26 gen~ tro, 420. - PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 667 Nel procedimento di assegnazione di case popolari ai dipendenti di enti pubblici, di cui all'art. 3, l. 2 luglio 1949, n. 408, l'efficacia della deliberazione della Giunta provinciale deve ritenersi subordinata alla .approvazione del Ministero LL. PP.; legittimamente pertanto essa viene revocata se, nelle more del provvedimento di approvazione, siano venuti meno i requisiti richiesti in capo all'assegnatario (2). (2) La massima puntuale applicazione di noti princ1p1 m tema di provvedimento amministrativo. Sul concetto che i requisiti di legge debbano sussistere al momento dell'assegnazione la giurisprudenza concorde: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 1960, n. 838, Il Consiglio di Stato, 1960, I, 1886. In dottrina v. VENCHI, Le assegnazioni di alloggio, Riv. Giur. edilizia, 1962, II, 36 e 70. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21 gennaio 1966, n. 55 -Pres. Breglia -Est. Schinaia -Raspa (avv. Masari) c. Ministero .LL. PP. (avv. Stato Faranda). Edilizia popolare ed economica -Allogllf cooperativi -Occupazione Termine -Espresso avvertimento nel verbale di consegna -Neces sit. Edilizia popolare ed economica -Commissione di vigilanza -Decisione -Omessa: valutazione di un motivo di ricorso -Illegittimit. La norma dell'art. 1 della l. 2 febbraio 1963, n. 131, secondo il quale la decorrenza del termine per l'occupazione di il.n alloggio di cooperativa subordinato al fatto che, nel verbale di consegna o in atto a parte, sia stato inserito espresso avvertimento al socio assegnatario del dovere di occupare l'alloggio entro tale termine, si applica anche ai verbali di consegna anteriori all'entrata in vigore della predetta legge (1). da ritenersi ill.egittima la decisione della Commissione di vigilanza che abbia omesso di pronunciare su un motivo di doglianza dedotto dal ricorrente (2). (1) Cfr., nello stesso senso, circa 'esigenza di esplicita menzione dell'obbligo di occupare l'alloggio, Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 1965, n. 415, Riv. giur. edilizia, 1965, I, 1181. Sulla retroattivit della norma non risultano precedenti. (2) Massima di evidente esattezza. Per qualche riferimento v. Consiglio Stato, Sez. VI, 5 marzo 1965, n. 121, Riv. giur. edilizia; 1965, I; 551. 668 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21 gennaio 1966, n. 57 "'.' Pres. Toro Est. Seni.naia -Capece Minutolo (avv. Scognamiglio, D'Amato) c. Automobile Club di Napoli (avv. De Luca). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Mancato versamento contributi previdenziali -Risarcimento danni -Giurisdizione amministrativa -Esclusione. 'inammissibile, per difetto di giurisdizione del Cons~glfo di Stato, u ricorsa, propost,o da un dtpendente ,pubblico per otie:riere il risart!imento dei danni derivanti dall'omesso versamento 'dei contributi amcurativi (1). "' '(1) ',Cfr. nello stesso sens, Cohs. Stato, Sez. V, 2i maggio 1965; n. 538, Il Consiglto di' Stato, 1965, I, 950. In tema di giurisdizione sulle controversie relative alle assh;:urazioni obbligatorie, connesse o non connesse col rapporto d'impiego, cfr. Sez. Un. 5 giugno 1965, n. 1117, in questa Rassegna, 1965, I, 910, con nota di MAND. ,,..; CONSIGLIO DI STATO, Sez .. VI, 21 gennaio 1966, n. 59 -Pres. Toro Est. Schinaia -De Siati (avv.. Dragone) c. Provveditore .studi di Taranto (avv. Stato Casamassima). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Notificazione ad irreperibile -Norme applicabili -Fattispecie . Poich i modi di notificazione nel processo amministrativo sono integralmente ed autonomamente disciplinati dal regolamento di procedura innanzi al Consiglio di Stato, deve ritenersi regolare la notifica a destinatario irreperibile che sia stata eseguita senza l'osservanza delle formalit previste dall'art. 140 c. p. c. in tema di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'intimato (1). (1) Sulla inapplicabilit delle norme del codice di procedura civile al procedimento giurisdizionale, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 1966, n. 7, in questa . Rassegna 1966, 422. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 669' CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 64 -Pres. '.foro Est. Anelli -Bernini (avv. Gismondi) c. Commissione Vigilanza edilizia popolare ed economica (avv. Stato Faranda). Edilizia po.polare ed economica -Alloggi cooperativi -Assegna11ione Occupazione tardiva -Decadenza. Edilizia popolare ed economica -Alloggi cooperativi -Licenza di ab~tabillt -Mancanza -Effetti. Edilizia popolare ed economica -Alloggi cooperativi -Residenza .; Esenzioni ex art. 12 1. 1 marzo 1952, n. 113 " Obbligo di occupazione -Sussistenza. Non pu considerarsi inefficace, ai sensi dell'art. 2 l. 9 febbraio 1963, n. 131~ il provvedimento di decadenza daZL'assegnazione di un alloggio cooperativo, ~uando l'occupazioit~ deli'iloggiO sia avvenuta all'att s.tesso deU'emanazione del prQvvedimento di decadenza (1). . La mancanza della licenza di abitabilit dell'alloggio .cooperativo, ove non sia stata dedotta come motivo di impugnazione dell'atto di assegnazione, non esime l'assegnatario dall'obbligo di occupare l'alloggio entro il termine di cui all'art. 98 t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 (2). I soggetti che, ai se~si dell'art. 12 l. 1 marzo 1952, n. 113, sono eso~erati ddl requisito d~lla 1eside'nza nel luogo ove sito l'immobil cooperativo, hanno nondimeno l'obbligo di occupare l'alloggio entro il termine di legge (3). (1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 1964, n. 531, Foro it., 1964, III, 471; Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 1965, n. 20, Il Consiglio di Stato,.1965, I, 101. (2) Nello stesso senso v. C:ons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 1960, n. 53, Il Consiglio di Stato, 1960, I, 905; Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 1961, n. 628, ivi, 1961, I, 1344. (3) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 1963, n. 67, Il Consiglio di Stato, 1963, I, 223. Sull'art. 12 1. 1 marzo 1952, n. 113, v. pure Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 1965, n. 267. in questa Rassegna, 1965, I, 543. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 87 -Pres. Anelli Est. Benvenuto -De Donato (avv. D'Abbieno) c. Ministero P. I. (avv. Stato Vitucci). Impiego pubblico -Concorso -Requisiti -Documentazione -Onere. 670 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Impiego pubblico -Concorso -Bando -Impugnativa -Legittimazione Fattispecie. L'onere di documentazione dei requisiti per partecipare ad un concorso pu essere desunto, anche in difetto di esplicita statuizione, dall'interpretazione sistematica del bando, ed in particolare dal rilievo che in esso siano indicati i casi in cui detto onere non posto a carico dell'interessato (1). L'impugnativa di un bando di concorso, sotto il profilo che esso escluderebbe illegittimamente dal concorso determinante categorie di candidati, non pu essere proposta da chi non si trovi personalmente in situazione tale da essere compreso fra i candidati esclusi (2). (1) Cfr. per qualche riferimento, Cons., Stato Sez. IV; 24 aprile 1963, n. 267, Il Consiglio di Stato, 1963, I, 538. (2) Nello stesso senso vedi Cons. Stato Sez. V, 2 aprile 1960, n. 250, Foro amm., 1960, I, 570, seg. Sez. IV, 1~ novembre 1965, n. 839, retro, 147 e nota di richiami. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 94 -Pres. Stumpo Est. Pezzana -Roncalli (avv. Dedin, Giorgianni) c. Ministero Agricoltura e Foreste (avv. Stato Del Greco). Impiego pubblico -Servizi meteorologici e geofisici del Ministero Agricoltura e Foreste -Concorso -Commissione giudicatrice -Composizione. L'art. 3 r. d. 4 maggio 1924, n. 900 e la tabella III annessa al d. P. R. 5 maggio 1945, n. 502, quando parlano del direttore generale da cui dipendono i servizi meteorologici e geofisici si riferiscono alla dipendenza in senso tecnico: deve, pertanto, ritenersi che della Commissione giudicatrice del relativo concorso debba far parte il direttore generale della p1oduzione agricola (dal quale dipende l'ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria) e non gi il direttore generale del personale del settore dell'Amministrazione (Ministero Agricoltura e Foreste) nel quale il posto da coprire inserito (1). (1) .Nori risultano precedenti in termini. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 671 CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 4 febbraio 1966, n. 106 -Pres. Breglia -Est. Sarao -Benasso ed altri (avv.ti Sacerdoti e Balzanini) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Del Greco). Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960, artt. 97 e 99 -Applicabilit. Impiego pubblico -Stabilit -Risolubilit ad nutum -Compatibilit. Dato che il t. u. 10 gennaio 1957, n. 3 non ha regolato il trattamento. economico degli impiegati pubblici, e quindi ha lasciato in vigore il d. p. r. 10 gennaio 1956, n. 19 che lo disciplinava; quest'ultimo richiama l'art. 99 del r. d. 30 dicembre 1923, n, 2960, il quale non ha vita propria senza il precedente art. 97; perci tali due norme, che stabiliscono il divieto di cumulo degli impieghi e degli stipendi, devono considerarsi tuttora in vigore (1). Ai fini dUa non cumulabUit degli impieghi non pu ritenersi decisiva la circostanza della revocabilit ad nutm di una dei due rapporti; tale circostanza infatti, c.oncorrendo altri elementi fra cui l'as~ sunzione a tempo indeterminato, non esclude la stabilit del rapporto d'impiego (2). (1-2) Non risultano precedenti. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140 -Pres. Stumpo -Est. Chieppa -Di Benedetto (avv. D'Addiero) c. E.N.P.A.S. (avv.ti Rossi e Gobbi). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Motivi aggiunti Casi di ammissibilit. Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Prestazioni E.N.P.A.S. ' Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. Atti amministrativi -E.N.P.A.S. -Rifiuto di liquidazione -Motivazione Necessit. . Il principio generale del ricorso giurisdizionale amministrativo che i motivi debbano essere indicati nel ricorso stesso; sono per am lTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 669' DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 64 -P1es. '..roro I.li -Bernini (avv. Gismondi) c. Commissione Vigilanza opolare ed economica (avv. Stato Faranda). are ed economica ,. Alloggi cooperativi -Assegnazione > ne tardiva -Decadenza. lre ed economica -Alloggi cooperativi -Licenza di ab~Mancanza -Effetti. ire ed economica -Allggi cooperativi Residenza ..; ex art. 12 1. 1 marzo 1952, n. 113 ~ Obbligo di occupassistnza. nsiderarsi inefjcace, ai sensi dell'art. 2 L. 9 febbraio 1963, 'edimento di :decadenza dall'assegnazi<>ne di un aitoggio ando l'occupazio~~ deli'aoggfo sia avvenuta aWatto azione del pr9vvedimento di decadenza (1). .. ?a della licenza di abitabilit dell'alioggio .cooperi;itivo, .ta dedotta come motivo di impugnazione dell'atto di n esime l'assegnatario dall'Qbbligo di occupare l'alfoggio di cui all'art. 98 t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 (2). fte, ai se~si dell'art. 12 i. 1 marzo 1952,. n. 113, son() ruisito .d~lla reside'nza nel luogo ove sito l'immobil~ no nondimeno l'obbligo di occupare l'alloggio entro il (3). Stato, Sez. VI, 11 luglio 1964, n. 531, Foro it., 1964, III, \ez. VI, 22 gennaio 1965, n. 20, Il Consiglio di Stato,.1965, ;o senso v. Cons. Stafo, Sez. IV, 27 maggio 1960, n. 53, :o, 1960, I, 905; Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 1961, n. 628, Stato, Sez. VI, 13 febbraio 1963, n. 67, Il Consiglio di Sull'art. 12 1. 1 marzo 1952, n. 113, v. pure Cons. Stato, l965, n. 267. in questa Rassegna, 1965, I, 543. -) ~ATO, Sez. VI, 28 gennai() 1966, n. 87 -Pres. Anelli o -De Donato (avv. D'Abbieno) c. Ministero P. I. tucci). Concorso -Requisiti -Documentazione -Onere. (: " ~turitorda:He l). !Jl!.J,\l.P.41,.S. hunque con \consigUo . cti k.. ...... ... ~ .... ~ ..: ;. ... t.'P.A'.S. circa h.mot~vi ~.ei~ hti nel prov ~ ~matq,. quell4> ~ebbero potuto ,so: cos dons; ~toi19~0! 2115; ~ r75,iin,lii60, '-i2 agosto 1960, ! agiugno t960, i. V; 22 st~m~ ~t, 480; ~essit della noinistrazione, cfr ~io 1958, n. 425, ~ secndo alcune he all'interessato tquindi dal sem~ i1'i, 1960, 95'7; hs gennaio 195'7, tenti gi sia stato ~rimQ, cC>JllWa. del ~gi\ln.ti, ~a~at~ su lel termine d1 6Cfi, 1959, 1189; id., ~= ~: . ~ ! n. 145 -Pres. ba~o>(t,.JV.' 'cor~ ra):.. >. , f-f Trattati~a pri t ~ ~one titolare di !di vert.dita di ttn ' PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 669 CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 64 -Pres. '.foro Est. Anelli -Bernini (avv. Gismondi) c. Commissione Vigilanza edilizia popolare ed economica (avv. Stato Faranda). Edilizia popolare ed economica ,. Alloggi cooperativi -Assegnazione , Occupazione tardiva -Decadenza. . . ' . Edilizia popolare ed economica -Alloggi cooperativi -Licenza di ab~tabilit -Mancanza -Eftetti. Edilizia popolare ed economica: -A.ilggi cooperativi -Residenza ..; Esenzioni ex art. 12 1. I :n:iario 1~52, n. 113 ~ Obbligo di occupazione -Sussistnza. Non pu considerarsi ine:f}icace, ai sensi dell'art. 2 l. 9 febbraio 1963, 1i. 131; il provvedimento di decadenza dlZ'assegnaziane di un alloggio cooperati'l?o, 9uando l'occupazio~~ deli'ithoggib sia avvenuta all;att s.tesso dell'emanazione det prc,nnie sizione. L'art. 3 r. d. 4 maggio 1924, n. 900 e la tabella III annessa al d. P. R. 5 maggio 1945, n. 502, quando parlano del direttore generale da cui dipendono i servizi meteorologici e geofisici si riferiscono alla dipendenza in senso tecnico: deve, pertanto, ritenersi che della Commissione giudicatrice del relativo concorso debba far parte il direttore generale della produzione agricola (dal quale dipende l'ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria) e non gi il direttore generale del personale del settore dell'Amministrazione (Ministero Agricoltura e Foreste) nel quale il posto da coprire inserito (1). (1) Non risultano precedenti in termini. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 671 CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 4 febbraio 1966, n. 106 -Pres. Breglia -Est. Sarao -Benasso ed altri (avv.ti Sacerdoti e Balzanini) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Del Greco). Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960, artt. 97 e 99 -Applicabilit. Impiego pubblico -Stabilit -Risolubilit ad nutum -Compatibilit. Dato che iL t. u. 10 gennaio 1957, n. 3 non ha regolato il trattamento. economico degli impiegati pubblici, e quindi ha lasciato in vigore il d. p. r. 10 gennaio 1956, n. 19 che io disciplinava; quest'ultimo richiama l'art. 99 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 2960, il quale non ha v.ita propria senza iL precedente art. 97; perci tali due norme, che stabiliscono il divieto di cumulo degli impieghi e degli stipendi, devono considerarsi tuttora in vigore (1). Ai fini deUa non cumulabilit degli impieghi non pu ritenersi de cisiva la circostanza deUa revocabilit ad nutum di una dei due rapporti; tale circostanza infatti, concorrendo altri elementi fra cui ias~ sunzione a tempo indeterminato, non esclude la stabilit del rapporto d'impiego (2). (1-2) Non risultano precedenti. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140 -Pres. Stumpo -Est. Chieppa Di Benedetto (avv. D'Addiero) c. E.N.P.A.S. (avv.ti Rossi e Gobbi). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Motivi aggiunti Casi di ammissibilit. Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Prestazioni E.N.P.A.S. Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. Atti amministrativi -E.N.P.A.S. -Rifiuto di liquidazione -Motivazione Necessit . n principio generale del ricorso giurisdizionale amministrativo che i motivi debbano essere indicati nel ricorso stesso; sono per am 672 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO missibili dei motivi aggiunti quando la lo10 necessitd sia scaturita dalle difese della controparte o dai documenti da questa esibiti (1). Il diritto dei dipendenti statali alle cme a cmico dell'E.N.P.A..S. fondato sul rapporto d'impiego pubblico, e pertanto su qualunque controv. ersia in materia sussiste l'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato (2). Sussiste la discrezionalitd tecnica degli organi dell'E.N.P.A.S. circa l'esclusione del rimbo1so di determinate cure mediche, ma i motivi dell'esclusione debbono esse1e almeno sommariamente indicati nel provvedimento (3). (1-3) Giurisprudenza costante. Il principio, pi volte affermato, quello che motivi aggiunti non se ne possono proporre, se essi avrebbero potuto essere gi proposti al momento della proposizione del ricorso: cos Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 1960, n. 908, in Il Consiglio di Stato, 1960, 2115; id., 28 giugno 1960, n. 487, ivi, 1960, 1384; id., 6 aprile 1960, n. 175, ivi 1960, 703; id., Sez. IV, 11 ottobre 1960, n. 831, ivi, 1960, 1711; id., 12 agosto 1960, n. 765, ivi, 1960, 1469; id., 10 giugno 1960, n. 580, ivi, 1109; id., 3 giugno 1960, n. 557, ivi, 1091; id., 13 maggio 1960, n. 451, ivi, 882; id., Sez. V, 22 settembre 19.59, n.. 621, ivi, 1959, 1193. Si precisa quindi, che i motivi aggiunti possono essere proposti quando sono desunti da atti depositati dalla controparte, e sono proposti con memoria notificata ritualmente entro 60 giorni dal deposito di tali atti: cos Sez. V, 14 ottobre 1961, n. 530, ivi, 1961, 1661; Sez. IV, 3 febbraio 1961, n. 65, ivi, 231; id., 22 marzo 1961, n. 192, ivi, 480; Sez. VI, 17 dicembre 1958, n. 923, ivi, 1958, 1530. Sulla necessit della notifica della memoria sia al controinteressato che all'Amministrazione, cfr. Sez. IV, 1 febbraio 1961, n. 62, ivi, 1961, 227; id., 14 maggio 1958, n. 425, ivi, 1958, 564; Sez. V, 28 febbraio 1958, n. 53, ivi, 1958, 177. Secondo alcune decisioni, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione all'interessato dei documenti su cui i motivi aggiunti si fondano, e non quindi dal semplice deposito di essi: Sez. V, 14 maggio 1960, n. 363, ivi, 1960, 957; Sez. VI, 4 dicembre 1957, n. 921, ivi, 1957, 1652; Sez. IV, 18 gennaio 1957, n. 20, ivi, 1957, 11. Qualora peraltro il deposito dei documenti gi sia stato effettuato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 37 primo comma del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, la proposizione dei motivi aggiunti, basati su. tali documenti, pu consentirsi anche dopo la scadenza del termine di 6C giorni dal deposito: Sez. V, 22 settembre 1959, n. 609, ivi, 1959, 1189; id., 25 maiJ,gio 1956, n. 419, ivi, 1956, 691. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 145 -Pres. Stunmpo -Est. Longo -S. p. A. Costruzioni Lamaro (avv. Correra) c. Ministero Trasporti (avv. Stato Terranova). Contabilit ~enerale dello Stato -Contratti pubblici -Trattati~a privata -Avviso di vendita -Ampia discrezionalit. Nei contratti a trattativa privata l'Amministrazione titolare di ampi poteri discrezionali, e ben pu, in un avviso di vendita di n PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 673 immobile, inse1ire una clausola secondo cui non si considera vincolata prima dell'app1"0vazione dei risultati delle trattative da parte degli 01gani competenti. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 18 febbraio 1966, n. 159 -Pres. Breglia -Est. Mastropasqua -Gaio (avv. D'Abbiero) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Lancia). Giustizia amministrativa -Regolamento -Impugnazione -Termine Decorrenza. Impiego pubblico -Insegnante medico -Incarichi e supplenze -D. Leg. 1948 n. 1276 -Applicabilit. Una norma regolamentare pu essere impugnata solo insieme col provvedimento che, in applicazione di essa, abbia attuato in concreto la lamentata lesione d'interesse; se tale provvedimento non definitivo, la norma stessa potr esere impugnata solo dopo che esso sia divenuto definitivo, e quindi col ricorso giurisdizionale e nei termini di esso (1). tuttora in vigore il d. leg. 7 maggio 1948, n. 1276, che all'art. 4 attribuisce al Provveditore agli studi .il potere di escludere un insegnante da incarichi e supplenze per gravi motivi; ed pertanto legittimo l'art. 32 dell'01dinanza ministeriale 30 aprile 1962, che si richiama alla citata norma, nonch il decreto di esclusione dagli incarichi pe1 gravi motivi di inidoneit didattica desunti dal servizio prestato in precedenza (2). (1-2) Massime esatte. Non risultano precedenti sulla questione di specie. CONSIGLIO D !STATO, Sez. VI, 25 febbraio 1966, n. 200 -Pres. Breglia -Est. Benvenuto -Del Vecchio (avv. Gualtieri) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Giorgio Azzariti). Competenza e giurisdizione -Bellezze naturali -Sanzioni amministrative applicate dal Ministero -Impugnativa -Lesione di interesse legittimo. Bellezze naturali -Notifica del vincolo -Risultanze catastali -Efficacia. 674 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Bellezze naturali -Trascrizione del vincolo -Ordinamento precedente Funzione meramente dichiarativa. In tema di bellezze naturali ii Ministro della P. l. ha il potere discrezionale di applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 I della l. 29 giugno 1939, n. 1497; se si lamenti che il provvedimento stato emanato senza che ne ricorresse10 i presupposti, e cio senza che la costruzione potesse considerarsi abusiva, si denuncia il cattivo uso del potere discrezionale, cio la lesione di un interesse legittimo, e si deve pertanto impugnare l'atto dinanzi al Consiglio di Stato (1). Se il decreto .che ha imposto il vincolo stato intestato e notificato secondo le risultanze catastali, anche se parzialmente inesatte, non pu considerarsi per ci solo inefficace (2). Secondo l'ordinamento precedente alla l. 29 giugno 1939, n.. 1947, la trascrizione del vincolo aveva funzione meramente di pubblicitnotizia, e quindi il vincolo aveva efficacia rispetto ai terzi anche se non trascritte o inesattamente trascritte (3). I I ' ' I u (1-3) La prima massima di ovvia esattezza; la seconda di specie; ~''..',.,:,:.,. la terza conferma una giurisprudenza pacifica: cfr. Sez. VI, ... in questa ; Rassegna 1964, I, 1126. t SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 gennaio 1966, n. 350 -Pres. Vistoso -Est. Gambogi -P. M. Pedote (conf.) -Libertini (avv. Jemolo) c. Ministero Finanze (avv. Stato Colletta). Imposta di successione -Passivit deducibili ai fini della determinazione dell'imponibile -Debit per saldo passivo di conto corrente bancario -Deducibilit quale debito derivante da effetti all'ordine -Esclusione. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45). La emissione di assegni in conto corrente, la quale non dd luogo ad un rapporto cambiario nei confronti della banca trattaria, ed il pagamento da parte di questa, non costituiscono fonte o prova di un debito dell'emittente, e tanto meno di un debito derivante da effetti all'ordine ; sicch il debito per saldo passivo di conto corrente non pu, ai fini della deducibilitd dall'attivo ereditario, essere provato nelle forme previste dall'art. 45, quinto comma, della legge tributaria sulle successioni, ma deve esserne dimostrata la sussistenza in base al contratto (di apertura di credito), in esecuzione del quale emissione e pagamento degli assegni siano avvenuti, altres provandosi la inesistenza di precedente provvista (1). (1) Giurisprudenza consolidata, Cfr., da ultimo, Cass., 25 febbraio 1964, n. 415, in questa Rassegna, 1964, I, 385, con nota di L. CoRREALE. La questione di legittimit costituzionale delle norme di cui agli artt. 45 e 48 della legge tributaria sulle successioni, in tema di deduzione di passivit, -questione ricordata nella citata nota -, stata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dichiarata non fondata (Corte Cost., 26 giugno 1965, n. 50, in questa Rassegna, 1965, I, 867). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 febbraio 1966, n. 538 -Pres. Favara. Est. Saya -P. M. Gedda (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Branzini R.) c. Societ Immobiliare Guastalla ed altri (avv. Carboni, Montanari). Imposte e tasse in genere -Imposta di registro -Azione giudiziaria non preceduta da ricorso in via amministrativa -Condanna dell'Amministrazione alle spese -Ammissibilit -Condizioni. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 148). 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 676 Imposta di registro -Azione giudiziaria in opposizione ad ingiunzione per richiesta di imposta suppletiva -Regolamento delle spese processuali ex art. 148 legge del registro -Esclusione. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 145, 148). Cosa giudicata -Imposta di registro -Sentenza di primo grado che esclude la ripetibilit delle spese processuali ex art. 148 legge del registro -Estensione del giudicato al regolamento delle spese per i gradi ulteriori -Esclusione. (c. c., art. 2909; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 148). La disposizione dell'art. 148 deZla legge del registro, secondo la quale l'Amministrazione soccombente va esente dall'onere delle spese quando l'azione giudiziaria non sia stata preceduta da ricorso in via amministrativa o sia stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso stesso, deve ritenersi osservata, sicch si rendono applicabili le norme comuni per il regolamento deZle spese, anche quando, promosso il giudizio senza il previo esperimento dei rimedi amministrativi, sia tuttavia la causa portata in decisione dopo la scadenza del termine di novanta giorni dalla sua instaurazione, senza che, nel termine stesso, l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento conforme a giustizia (1). La disposizione dell'art. 148 della legge del registro, secondo la quale l'Amministrazione soccombente non pu essere condannata al pagamento delle spese quando, nel termine di novanta giorni dalla proposizione di ricorso amministrativo (o, in mancanza, dalla proposizione del giudizio), abbia adottato una determinazione conforme a legge, non applicabile nelle controversie proposte in sede di opposizione ad ingiunzione per imposte suppletive, restando in tal caso escluso l'onere deZle spese soltanto allorch l'Amministrazione abbia adottato quella determinazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione (2). (1) Cfr. in materia, la Relazione dell'Avvocatura dello Stato, 1956-60, II, 434. Conforme al principio affermato nella massima, cfr., da ultimo, Cass. 10 maggio 1965, n'. 873, in questa Rassegna, 1965, I, 557, ove, in nota, ulteriori richiami, cui adde, con specifico riferimento al caso di azione giudiziaria promossa senza previo ricorso amministrativo, Cass. 23 luglio 1962, n. 2049, in questa Rassegna, 1962, 153, con osservazioni. (2) Cfr., conforme, Cass. 13 aprile 1965, n. 674, in questa Rassegna, 1965, I, 394, con nota critica di G. NoRI. A tale nota si rinvia, per pi ampia disamina della questione, confermandosi che la distinzione accolta dalla Cassazione non convince, ed in particolare osservandosi: che ritenere l'inapplicabilit, in tema di imposte suppletive, della disposizione dell'art. 148 -~ .< :::; -~ :~ l ~ :::::V/."'ii:~W WW7/i 'W::!: '*-'F. -~ X' W/J.:j ::::; '?: X /F. X'#:W",,-..;w;::: ;::::::::.-;,..; ' '.'F.-7.<''*. w;:::<'F.>:'Z'<-::::::::;:::-.'-"''='='"0.""'-""ii<"W.-::'m PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 677 Il giudicato formatosi, con sentenza di primo grado, sulla irripetibilit delle spese processuali, nei confronti deH'Amministrazione, ai sensi dell'art. 148 della legge del registro, investe il solo regolamento delle spese di quel grado, e non pregiudica, quindi, un'autonoma ed eventualmente diversa pronuncia, in ordine alle spese stesse, per i g'l'adi successivi (3). (Omissis). -Con il primo mezzo la ricorrente amministrazione lamenta la violazione dell'art. 148 della legge di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269) per essere stata condannata al pagamento delle spese dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio nonostante che della legge del registro, significa restringere fortemente il campo di operativit della norma, essendo la maggior parte delle controversie proprio relative a supplementi di imposta; che la disposizione inquadrata nel contesto unitario della disciplina, in genere, dell'azione giudiziaria e dei rimedi anministrativi, senza distinzione alcuna per le imposte suppletive; che il principio della facoltativit dell'azione giudiziaria immediata costituisce la ratio deUa stessa disposizione sull'esclusione dell'onere delle spese, di cui ~ll'art. 148: disposizione che si giustifica, invero, nel sistema, proprio in vista de~l'esigenza di evitare all'Amministrazione di dover subire quell'onere, senz.:l essere stata prima posta in grado di rivedere direttamente il proprio operato; che tale ratio indubbiamente valida anche per controversie in ema di supplementi d'imposta, per le quali la norma nessuna distinzione introduce, poich deve ritenersi che si sia considerato non un riesame di ufficio, quale avviene in sede di liquidazione in via suppletiva, bensi, e come dalla stessa Cassazione riconosciuto con la citata precedente sentenza n. 674 del 1965, ad un riesame da operarsi dall'Amministrazione quando sia stata posta sull'avviso dal ricorso de[ contribuente, e cio da effettuarsi in base anche ai rilievi da quest'ultimo formulati; che la esigenza, ritenuta dalla Cassazione, di un coordinamento con la disposizione dell'art. 145, secondo la quale, per le imposte suppletive, l'esecuzione sospesa, se sia proposta opposizione giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, non risulta imposta dal sistema, ma suggerita, da ritenere, dalla semplice constatazione di un inconveniente (indubbiamente di per s non rilevante ai fini ermeneutici in questione), quale quello, cui andrebbe incontro il contribuente, di non poter ripetere le spese processuali sopportate per l'azione giudiziaria, pur necessaria per conseguire un fine previsto dalla legge; che, invero le due disposizioni, dell'art. 145 e dell'art. 148, operano su piani diversi (cfr. NORI, Zoe. cit.), onde agevole dedurre che non possono darsi interferenze tra esse nemmeno ai fini dell'inosservanza degli oneri da ciascuna posti a carico del contribuente: l'uno, della tempestivit dell'opposizione giudiziaria, al fine della sospensione, e l'altro, di lasciare all'Amministrazione uno spazio di tempo minimo di novanta giorni per il riesame del proprio operato, ai fini della ripetibilit delle spese. (3) Cfr., conforme, la citata Cass. 10 maggio 1965, n. 873, in questa Rassegna, 1965, I, 557, ed ivi la nota 4. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 678 i contribuenti avessero promosso l'azione giudiziaria senza avere preventivamente presentato ricorso in via amministrativa. La censura infondata. L'impugnata sentenza si richiamata alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'inosservanza del cit. art. 148, mediante l'esperimento dell'azione giudiziaria senza avere prima proposto il ricorso in via amministrativa ovvero senza avere fatto decorrere il termine di giorni novanta dalla presentazione di esso, deve ritenersi superata quando la causa sia assegnata a sentenza dopo il termine di novanta giorni se l'amministrazione resti soccombente senza avere adottato entro detto termine alcuna determinazione ovvero una determinazione conforme a legge: e ci perch in tal caso lo scopo, al quale la norma preordinata, ossia quello di offrire all'amministrazione il tempo di adottare un legittimo provvedimento sulle doglianze del contribuente, mediante il riesame del suo operato, deve ritenersi egualmente raggiunto (cfr. Cass. 10 maggio 1965, n. 873; 27 maggio 1963, n. 1382). Sebbene nella specie le conseguenze concrete non mutino, rileva la Corte che pi correttamente, quando come nel caso in esame si tratta di imposte suppletive, occorre integrare l'enunciato principio con la disposizione dell'art. 145 della stessa legge di registro, secondo la quale, in deroga alla regola generale per cui l'opposizione tanto in via amministrativa che in via giudiziaria non sospende l'esecuzione dell'ingiunzione, l'esecuzione stessa rimane sospesa relativamente alle imposte suppletive se il contribuente propone opposizione in via giudiziaria entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. Se anche per le imposte suppletive si dovesse applicare il ricordato art. 148, il contribuente verrebbe a trovarsi nell'alternativa di perdere il rimedio della sospensione dell'esecuzione ovvero di non avere il diritto a ripetere le spese da parte dell'ammin.istrazione soccombente, il che risulta palesemente in contrasto con il sistema dal legislatore voluto e con la disciplina all'uopo preordinata. Appunto per evitare tale inammissibile risultato ermeneutico occorre coordinare le due disposizioni, ritenendo, come gi questa Corte ha deciso, che l'amministrazione delle Finanze dello Stato non pu avvalersi, in caso di soccombenza in giudizio, della norma di esonero dall'onere delle spese processuali di cui all'art. 148 della legge di registro quando si tratti di opposizione a imposta suppletiva proposta entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione e questa non sia stata comunque revocata prima della scadenza di detto termine (cfr. Cass., 13 aprile 1965, n. 674). Nel caso in esame la Finanza non ha adottato alcuna determinazione n nel suddetto termine di trenta giorni n successivamente e pertanto non pu essere dubbio che era nella specie applicabile la PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 677 Il giudicato formatosi, con sentenza di primo grado, sulla irripetibilit delle spese processuali, nei confronti dell'Amministrazione; ai sensi dell'art. 148 della legge del registro, investe il solo regolamento delle spese di quel grado, e non pregiudica, quindi, un'autonoma ed e:pentualmente diversa pronuncia, in ordine alle spese stesse, per i gradi successivi (3). (Omissis); -Con il primo mezzo la ricorrente amministrazione lamenta la violazione dell'art. 148 della legge di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269) per essere stata condannata al pagamento delle spese dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio nonostante che della legge del registro, significa restringere fortemente. il campo di operativit della norma, essendo la maggior parte delle controversie proprio relative a supplementi di imposta; che la disposizione inquadrata nel contesto unitario della disciplina, in genere, dell'azione giudiziaria e dei rimedi amministrativi, senza distinzione alcuna per le imposte suppletive; che il principio della facoltativit dell'azione giudiziaria immediata costituisce la ratio della stessa disposizione sull'esclusione dell'onere delle spese, di cui 'illl'art. 148: disposizione che si giustifica, invero, nel sistema, proprio in vista de~l'esigenza di evitare all'Amministrazione di dover subire quell'onere, senza essere stata prima posta in grado di rivedere direttamente il proprio operato; che tale ratio indubbiamente valida anche per controversie in tema di supplementi d'imposta, per le quali la norma nessuna distinzione introduce, poich deve ritenersi che si sia considerato non un riesame di ufficio, quale avviene in sede di liquidazione in via suppletiva, bensi, e come dalla stessa Cassazione riconosciuto con la citata precedente sentenza n. 674 del 1965, ad un riesame da operarsi dall'Amministrazione quando sia stata posta sull'avviso dal ricorso del contribuente, e cio da effettuarsi in base anche ai rilievi da quest'ultimo formulati; che la esigenza, ritenuta dalla Cassazione, di un coordinamento con la disposizione dell'art. 145, secondo la quale, per le imposte suppletive, l'esecuzione sospesa, se sia proposta opposizione giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, non risulta imposta dal sistema, ma suggerita, da ritenere, dalla semplice constatazione di un inconveniente (indubbiamente di per s non rilevante ai fini ermeneutici in questione), quale quello, cui andrebbe incontro il contribuente, di non poter ripetere le spese processuali sopportate per l'azione giudiziaria, pur necessaria per conseguire un fine previsto dalla legge; che, invero le due disposizioni, dell'art. 145 e dell'art. 148, operano su piani diversi (cfr. Nonr, Zoe. cit.), onde agevole dedurre che non possono darsi interferenze tra esse nemmeno ai fini dell'inosservanza degli oneri da ciascuna posti a carico del contribuente: l'uno, della tempestivit dell'opposizione giudiziaria, al fine della sospensione, e l'altro, di lasciare all'Amministrazione uno spazio di tempo minimo di novanta giorni per il riesame del proprio operato, ai fini della ripetibilit delle spese. (3) Cfr., conforme, la citata Cass. 10 maggio 1965, n. 873, in questa Rassegna, 1965, I, 557, ed ivi la nota 4. 678 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i contribuenti avessero promosso l'azione giudiziaria senza avere preventivamente presentato ricorso in via amministrativa. La censura infondata. L'impugnata sentenza si richiamata alla . costante giuris~rudenza 1 di questa Corte, secondo cui l'inosservanza del c1t. art. 148, med.1an~e 1esperimento dell'azione giudiziaria senza avere prima proposto il ricorso in via amministrativa ovvero senza avere fatto decorrere il termine di giorni novanta dalla presentazione di esso, deve ritenersi superata quando la causa sia assegnata a sentenza dopo il termine di novanta giorni se l'amministrazione resti soccombente senza avere ~dot.tato entro detto termine alcuna determinazione ovvero una determmaz10ne conforme a legge: e ci perch in tal caso lo scopo, al quale la norm~ preordinata, ossia quello di offrire all'amministrazione il t~mpo d1 adottare un legittimo provvedimento sulle doglianze del contribuente, mediante il riesame del suo operato, deve ritenersi egualmente raggiunto (cfr. Cass. 10 maggio 1965, n. 873; 27 maggio 1963, n. 1382). Sebbene nella specie le conseguenze concrete non mutino, rileva la Corte che pi correttamente, quando come nel caso in esame si tratta di imposte suppletive, occorre integrare l'enunciato principio con la disposizione dell'art. 145 della stessa legge di registro, secon~o la. quale, in deroga alla regola generale per cui l'opposizione tanto m via amministrativa che in via giudiziaria non sospende l'esecuzione d~ll'ingiunzione, l'esecuzione stessa rimane sospesa relativa~en~e a~le .1~p?ste suppletive se il contribuente propone opposizione m via gmd1z1aria entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. Se anche per le imposte suppletive si dovesse applicare il ricordato art. 1:8, ~l co~tribuente verrebbe a trovarsi nell'alternativa di perdere il r1med10 della sospensione dell'esecuzione ovvero di non avere il di:itto a ~ipetere le spese da parte dell'amministrazione soccombente, il che risul ta palesemente in contrasto con il sistema dal legislatore vo~uto e .co~ la disciplina all'uopo preordinata. Appunto per evitare.tale .1~a~m1~s1bile risultato ermeneutico occorre coordinare le due d1spos1z10m, ritenendo come gi questa Corte ha deciso, che l'amministrazione delle Finan~e dello Stato non pu avvalersi, in caso di soccombenza in giudizio della norma di esonero dall'onere delle spese processuali di cui il, ;t 148 della legge di registro quando si tratti di opposizione a aa. fi dl imposta suppletiva proposta entro trenta giorni dalla noti ca~10ne e l'ingiunzione e questa non sia stata comunque revocata prima della scadenza di detto termine (cfr. Cass., 13 aprile 1965, n. 674). . Nel caso in esame la Finanza non ha adottato alcuna determma . e n nel suddetto termine di trenta giorni n successivamente e z1on . r b'le 1 pertanto non pu essere dubbio che era nella specie app ica l a PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 679 disciplina generale sull'onere deile spese prevista dagli artt. 91 e segg. c. p. c., alla quale la Corte di merito si richiamata. Con il secondo mezzo la ricorrente amministrazione si duole sotto altro profilo della suindicata condanna alle spese processuali, lamentando che la pronuncia violerebbe il giudicato nascente dalla decisione di primo grado. Anche tale censura priva di giuridico fondamento. Anzitutto risulta arbitrario l'assunto della ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe dichiarato di non potere condannare l'amministrazione al pagamento delle spese processuali per non avere i contribuenti preventivamente presentato il ricorso in via amministrativa. Il giudice di primo grado ritenne invece di non dovere provvedere sulle spese unicamente perch gli opponenti non ne avevano chiesto la rifusione, sicch la decisione si regge unicamente su tale considerazione, restando perci esclusa qualsiasi influenza nei successivi gradi del giudizio, nei quali gli opponenti ben potevano proporre la domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese relative ai predetti gradi del giudizio. Peraltro, se pure fosse vero che il giudice di primo grado avesse ritenuto di non potere pronunciare la condanna alle spese dell'Amininistrazione in relazione all'art. 148 della legge di registro, tale pronuncia, passata in giudicato, non avrebbe comunque impedito al giudice davanti al quale si chiudeva il giudizio di condannare l'Amministrazione alle spese dei giudizi di impugnazione, in qanto la precedente pronuncia non poteva riferirsi che a quelle del giudizio di primo grado senza pregiudicare la decisione nei gradi successivi che rimessa unicamente ai giudici investiti della cognizione del gravame (cfr. Cass., 10 maggio 1965, n. 873). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1966, n. 559 -Pres. Lonardo -Est. Alliney -P. M. Pedace (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Peronaci) c. Societ Ente Lavoro Profughi -E.L.P. (avvocato Ferrari). Imposta di registro -Agevolazioni, ex art. 93 d. 1. 10 aprile 1947, n. 261, per la costruzione di case per senza tetto -Appalti commessi dai concessionari dei lavori -Applicabilit. (d. 1.c. P. S. 10 aprile 1947, n. 261, artt. 5, 93). Le agevolazioni fiscali, di cui all'art. 93 del d. l. C. P. S. 10 aprile 1947, n. 261, per gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione dello 680 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stesso d. Z., sono applicabili anche agli atti con i quali i concessionari dei lavori di costruzione o ricostruzione di case per i senza tetto affidano i lavori stessi, in appalto, a terzi (1). (Omissis). -Il motivo unico del ricorso investe la sentenza denunciata per violazione e falsa applicazione dell'art. 93 d. 1. C. P. S. 10 aprile 1947, n. 261. Il nerbo del gravame si riduce alle seguenti proposizioni essenziali: a) Erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che con la formula atti e contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto ., contenuta nell'art. 93 del citato provvedimento legislativo, si sia voluta accordare l'agevolazione fiscale di cui si discute -assoggettamento alla sola imposta fissa di registro -a tutti gli atti e contratti che si ricolleghino all'attuazione della legge speciale, diretta a incrementare e sollecitare i lavori indispensabili per dare alloggio ai senza tetto . Una cos indiscriminata estensione del beneficio contraddice, infatti, al testo e allo spirito informatore della norma, la quale non parla di finalit ., ma di attuazione della legge, nel senso che non ogni negozio che dia impulso alla costruzione di case per i senza tetto entra nell'agevolazione, ma solo quello che attua la legge ; b) nel caso >in cui il Ministro per i Lavori Pubblici, avvalendosi della facolt prevista dall'art. 5, n. 2 del citato decreto, d in concessione -come nella specie -a Istituti o Enti riconosciuti idonei i la. vori di cui trattasi, la legge interamente attuata con l'assentimento stesso della concessione-appalto; c) il fatto, peraltro, che il concessionario sia autorizzato, come nel caso specifico, ad affidare l'esecuzione delle opere ad altra impresa non vale a introdurre, sia pure come soggetto accessorio, l'impresa stessa (subappaltatrice) in quel rapporto tra lo Stato e l'ente appaltatore, che sufficiente per l'attuazione della legge; d) un simile negozio, anche se previsto e autorizzato nella concessione, pu essere, tutt'al pi, considerato come un atto mirante alla attuazione della concessione, non mai come atto occorrente per l'attuazione della legge; e) la Corte di merito non ha colto, errando, la tipica funzione strumentale del negozio intervenuto tra l'E.L.P. e l'impresa Gadola. (1) Nelle conclusioni, la sentenza si conforma all'orientamento decisorio gi indicato, nella specifica materia, da Cass. 27 luglio 1964, n. 2094, in questa Rassegna, con nota critica di L. CoRREALE. Nella motivazione, invece, l'attuale pronuncia sembra dare rilievo particolare alla natura ed agli effetti del rapporto tra l'Amministrazione ed il concessionario, ed all'uopo considera che, operandosi con la concessione soltanto l'attribuzione dei poteri e compiti in materia spettanti all'autorit concedente, e tanto pi quando concessionario sia un soggetto sfornito di una organizzazione im PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 681 La censura infondata. Inaccettabile , anzitutto, la distinzione che lAmministrazione ricorrente introduce tra finalit e attuazione della legge, perch la legge si attua col raggiungimento del suo fine e non pu non considerarsi come diretto all'attuazione della legge ogni mezzo necessario al conseguimento del suo obiettivo. Rilevato ci, non v'ha dubbio che con l'ampia formula e atti e contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto , contenuta nel primo comma dell'art. 93 del d. 1. n. 261 del 1947, si sono voluti indicare, senza precostituite restrizioni, tutti gli atti e negozi che si rendono, in concreto, necessari, come mezzo a fine, per l'attuazione del programma legislativo di riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati destinati ad alloggio dei senza tetto. Ora, con la concessione, tipicamente traslativa, assentita all'E.L.P., si semplicemente operato il trasferimento al concessionario delle attribuzioni e delle iniziative proprie dell'autorit concedente. E ci in conformit al disposto dell'art. 5 citato decreto, che attribuisce al Ministro per i LL. PP. la facolt di dare in concessione i lavori di cui trattasi allo scopo di rendere pi aderente alZe esigenze delle diverse localit l'attuazione dei provvedimenti disposti col capo II .... . Nel che non pu non ravvisarsi una tipica forma di decentramento di compiti e di attribuzioni attuata, con saggio criterio sostitutivo e distributivo, mediante il sistema delle concessioni. Nella specie per evidente che -ente di pura assistenza e, perci, sprovveduto di qualsiasi organizzazione imprenditoriale -l'E.L.P. non avrebbe potuto attuare la concessione -e, con la concessione, il.a legge -senza affidare l'esecuzione dei lavori a un'impresa convenientemente attrezzata. E appunto per ci fu espressamente prevista, nell'art. 3 dell'atto di concessione, la facolt per l'ente concessionario di commettere a u,na ditta di sua fiducia la materiale esecuzione delle opere convenute. Ne segue che la concessione assentita all'E.L.P. costitui un elemento necessario, ma non sufficiente per l'attuazione della legge, perch soltanto con l'appalto necessariamente concluso, come previsto, dall'ente concessionario, furono realizzate le opere costruttive date in concessione. prenditoriale, le finalit previste dalla legge non sarebbero comunque realizzabili senza il successivo appalto, da ritenere, quindi, ed in quanto occorrente per l'attuazione delle dette finalit, compreso nella previsione della norma di agevolazione, di cui all'art. 93 del d.l. 10 aprile 1947, n. 261. Il quale rilievo giova a sottolineare, quanto meno, l'esigenza di una necessaria strumentalit, rispetto al fine di legge, degli atti da ritenere ammessi al beneficio; esigenza non considerata nella precedente ricordata sentenza, con la quale pareva essersi ritenuto sufficiente la esistenza di una correlazione qualsiasi, di mezzo al fine, tra gli atti e l'obiettivo avuto di mira dal legislatore. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Rettamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto, con motivazione irreprensibile, che il beneficio fiscale fosse applicabile anche al contratto intervenuto tra l'E.L.P. e l'impresa Gadola, in quanto occorrente > per il conseguimento del fine voluto dalla legge. Peraltro, la pronuncia denunciata si conforma alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio che, in fattispecie identiche all'attuale, ha gi avuto occasione di affermare che il collegamento fra i due atti (concessione e successivo appalto dei lavori da parte del concessionario) innegabile, e come il primo assistito dalle agevolazioni fiscali, lo deve sicuramente essere anche il secondo perch occorrente per l'attuazione del decreto . (sent. 2094 del 1964). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1966, n. 732 -Pres. Rossano -Est. Onnis -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Borra (avv. Marzolo). Imposta di registro -Cessione di quote di societ a r. 1. -Applicabilit tassa fissa, ex art. 108 tariffa A allegata alla legge del registro. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 27; tariffa A, art. 108, e success. modif.). La cessione delle quote di partecipazione in societ a responsabilit limitata soggetta allo stesso regime tributario previsto per la cessione delle azioni di societ per azioni, ed pertanto soggetta alla sola tassa fissa di registro, nei casi previsti dall'art. 108, e successive modificazioni, della tariffa A allegata alla legge del registro (1). (1) In tali sensi la giurisprudenza ormai consolidata; cfr. Cass. 16 aprile 1964, n. 902, in questa Rassegna, 1964, I, 581, ed ivi, in nota, ulteriori richiami. Alla citata nota si rinvia anche per la questione, che non veniva in rilievo nell'incontro di cui all'odierna sentenza, e che ancora da ritenere aperta, in ordine al requisito della contestualit del pagamento, richiesto per l'applicazione della tassa fissa. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 marzo 1966, n. 791 -Pres. Favara Est. Leone -P. M. Gedda (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Mataloni) c. Sestili (avv. Romano). Violazioni delle leggi finanziarie -Illeciti punibili con la sanzione della pena pecuniaria o della sopratassa -Natura -Applicabilit dell'amnistia -Esclusione. (1. 7 gennaio 1929, n. 4; c. p., art. 151). -~ :::: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 683 Imposte e tasse in genere -Violazioni delle leggi finanziarie -Condono di _sanzioni non penali -Legge n. 1458 del 1963 -Condizioni -Paga mento del tributo -Irripetibilit. (I. 31 ottobre 1963, n. 1458; 1. 7 gennaio 1929, n. 4). Gli illeciti fiscali, per i quali sono previste le sanzioni della pena pecuniaria o della sopratassa, non rivestono i caratteri di violazioni costituenti reato, e per essi, quindi, non applicabile l'amnistia, che istituto di carattere esclusivamente penale (1). L'estinzione dell'obbligazione della pena pecuniaria o della sopratassa, ai sensi della legge n. 1458 del 1963 (condono di sanzioni non penali), condizionata all'osservanza delle condizioni dalla legge stessa previste, e, tra l'altro, all'irripetibile pagamento del tributo evaso (2). (Omissis). -Col primo mezzo, l'Amministrazione ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c. p. c., violazione e falsa applicazione della legge 23 gennaio 1963 n. 2 e degli artt. 1, 2 e 6 d. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5, in relazione agli artt. 30 e 52 I. 19 giugno 1940, n. 762, nonch agli artt. 3, 4, 55, 56 I. 7 gennaio 1929, n. 4 e censura la Corte di merito per aver questa applicato alla pena pecuniaria in questione, avente natura di sanzione civile, l'amnistia concessa col d. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5. Il mezzo pienamente fondato. La 1. 7 gennaio 1929, n. 4, che detta le disposizioni di carattere generale per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie relative ai tributi dello Stato, distingue le sanzioni penali applicabili a dette violazioni dalle altre, dette, per contrapposizione, civili, ma che meglio potrebbero essere definite sanzioni amministrative. Mentre le prime sono le sanzioni previste dal codice penale per i delitti o per le contravvenzioni e, di conseguenza, i fatti con esse sanzionati sono da qualificare reati, le sanzioni civili sono la pena pecuniaria e la sopra (1) Massima di evidente esattezza. In argomento, cfr. Relazione dell'Avvocatura dello Stato. 1956-60, II, 804, ss.; CARBONE-ToMASICCHio, Le sanzioni fiscali, Torino, 1959, 14, ss.; SPINELLI, La repressione delle violazioni, Milano, 1947, 58 ss., 184 ss. Per l'inapplicabilit della disciplina penalistica, in materia, anche ai fini della prescrizione, cfr. Cass. 29 gennaio 1964, n. 241, in questa Rassegna, 1964, I, 367, con nota di L. CoRREALE. (2) Corretta applicazione delle norme della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, che, subordinando il condono all'adempimento delle operazioni e formalit omesse, ed al pagamento del tributo, di cui espressamente sanciscono l'irripetibilit (art. 5), sostanzialmente richiedono l'acquiescenza all'accertamento tributario. In materia, anche per i precedenti giurispru 684 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tassa ed i fatti cui esse si applicano costituiscono illeciti fiscali, privi dei caratteri di reato. L'art. 3 della medesima legge statuisce espressamente che l'obbligazione al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato, nascente dalla violazione di norme delle leggi finanziarie, ha carattere civile. Nelle linee di queste disposizioni generali, la 1. 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'i. g. e., al titolo decimo, nel comminare le sanzioni per l'inosservanza delle norme regolatrici dell'imposta, distingue le sanzioni civili da quelle penali e le prime fa consistere in pene pecuniarie variamente determinate. Dinanzi a definizioni tanto esplicite, non pu sussistere dubbio sul punto che la pena pecuniaria applicata per la violazione di norme relative all'i. g. e. costituisca la prestazione di un'obbligazione civile, regolata esclusivamente dai principi e dalle norme di diritto civile. Consegue che a detta sanzione civile non applicabile l'amnistia, istituto di diritto penale. Nella definizione dell'art. 151 c. p., l'amnistia estingue il reato e, se vi stata condanna, fa cessare l'esecuzione della medesima: essa, pertanto, presuppone un illecito che costituisca reato, per essere sanzionato con una delle pene stabilite nell'art. 17 c. p .. Risulta in tal modo evidente il denunciato errore del giudice di appello, che nella sentenza impugnata ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto che l'imposta evasa era stata pagata dal Sestili e che la pena pecuniaria a lui applicata doveva considerarsi estinta, in virt dell'amnistia concessa col d. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5. Il ricorrente Sestili osserva per che attualmente la materia del contendere veramente ed in ogni caso cessata, per effetto della sopravvenuta 1. 31 ottobre 1963, n. 1458, che ha condonato anche le sanzioni tributarie non aventi natura penale. Sta, in punto di diritto, che l'art. 1 della detta legge dichiara condonate le sopratasse e le pene pecuniarie, relative, fra le altre, alle infrazioni previste dalle leggi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, fra le quali rientra, senza dubbio, l'imposta generale sul denziali in relazione ad altre leggi di condono e di esonero, che non contenevano una espressa norma per l'irripetibilit del tributo, cfr, Relazione dell'Avvocatura dello Stato, 1951-55, II, 367; id., 1956-60, II, 426, ove si ricordava che la ripetibilit era stata esclusa per i pagamenti effettuati al fine di fruire dell'esonero previsto dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, mentre era stata ammessa per i pagamenti eseguiti per godere del condono di cui ai dd.ll. n. 24 del 1946 e n. 109 del 1948. In relazione alla legge 30 luglio 1959, n. 559, stato poi ritenuto da essa concesso un beneficio analogo a quello di cui alle ricordate precedenti leggi di condono, ed stata, quindi, ugualmente giudicata ammissibile l'azione di ripetizione: Cass., Sez. Un., 17 luglio 1965, n. 1593. 685 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA l'entrata. Sicch, in tesi, l'obbligazione civile relativa alla pena pecuniaria applicata nella fattispecie al Sestili potrebbe godere del cennato beneficio remissorio. D'altra parte, una norma sopraggiunta che sancisce una causa di estinzione dell'obbligazione civile dedotta in giudizio, in quanto comporta una diversa regolamentazione giuridica del rapporto, rilevabile, come ius superveniens, in ogni stato e grado del giudizio, fatta eccezione per i rapporti gi esauriti. Poich, per, il condono di cui trattasi espressamente subordinato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 3 della citata legge e l'accertamento di esse comporta indagini di fatto, dovr esser compito del giudice di rinvio procedere a tali accertamenti circa i presupposti per l'applicazione del condono. Col secondo mezzo, l'Amministrazione ricorrente denuncia errores in procedendo: perci, le censure si debbono ritenere assorbite con la pronuncia di annullamento della sentenza impugnata. Lo stesso non pu dirsi, invece, per il terzo mezzo, col quale la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c. p. c., omessa motivazione sul punto decisivo se fosse dovuto il pagamento dell'imposta in lire 88.065. La Corte d'appello ha dichiarato cessata la materia del contendere anche su tale punto; ma, osserva l'Amministrazione col detto motivo di ricorso, il Sestili aveva pagato l'imposta in ossequio al precetto solve et repete allora vigente, senza fare acquiescenza all'accertamento dell'obbligazione tributaria, tanto che, nella comparsa conclusionale, pure adducendo erroneamente l'intervenuta amnistia, aveva insistito nel contestare la sussistenza dell'obbligazione stessa. Anche questo mezzo si deve ritenere fondato. Il pagamento del tributo fatto in adempimento del precetto del solve et repete, al tempo in cui esso era in vigore, era infatti un pagamento necessitato, nel senso che esso formava un onere delle parti per la proponibilit della domanda di accertamento negativo in ordine alla legittimit della pretesa tributaria. Ad esso, di conseguenza, non poteva essere attribuito valore di riconoscimento di tale legittimit. La Corte di merito, pertanto, non avrebbe potuto dedurre solo dal pagamento cosi fatto la cessazione della materia del contendere circa il debito di imposta. Ma, poich era stata fatta richiesta, con la comparsa conclusionale in appello, che, applicata l'amnistia alla pena pecuniaria, venisse dichiarata cessata in toto la materia del contendere, sorgeva la necessit di indagare se il Sestili, o chi per lui potesse disporre, avesse inteso sciogliere ogni precedente riserva circa la legittimit della pretesa tributaria, fatta valere contro di lui. 686 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In mancanza di tale indagine -e dell'esito positivo di essa -la controversia sul punto se sia dovuto il tributo si deve ritenere viva ed attuale. Il giudice di rinvio, di conseguenza, dovr svolgere anche questa indagine, sia agli effetti dell'applicazione del condono di cui alla legge n. 1458 del 1963, che ha per condizione appunto l'irripetibile pagamento del tributo evaso (arti. 3 e 5), sia, ove il condono non fosse applicabile, per determinare se nella cennata richiesta possa ravvisarsi, nel concorso delle concrete circostanze, un valido riconoscimento della pretesa di tributo e quali effetti tale riconoscimento possa o debba avere sul cennato punto di controversia. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 marzo 1966, n. 826 -Pres. Lonardo -Est. D'Armiento -P. M. Toro (conf.) -Societ Immobiliare ELEA (avv. Veneziani) c. Ministero Finanze (avv. Stato Masi). ~ IImposta di ricchezza mobile -Agevolazioni ex art. 15 1. 2 luglio 1949, n. 408 per le anticipazioni fatte, dai soci alle societ di cui fanno parte, per costruzioni edilizie -Limiti. I (1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 15). , Imposta di ricchezza mobile -Agevolazioni ex art. 18 1. 2 luglio 1949, n. 408, per gli interessi sui mutui contratti per la costruzione o ~r1 . l'acquisto di case non di lusso -Condizioni. ' , 1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 18). ". ' l L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, p_revista daU'art. 15 r. ~:~ della l. 2 luglio 1949, n. 408, riguarda le sole anticipazioni, per l'acquisto dell'area e l'inizio della costruzione, fatte dai soci alle societ cooperative edilizie di cui fanno parte, e non si estende alle anticipazioni, pur aventi lo stesso fine, fatte da soci a societ immobiliari a responsabilit limitata (1). Gli interessi sui mutui contratti per la costruzione o l'acquisto di case non di lusso sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, ai sensi dell'art. 18 della l. 2 luglio 1949, n. 408, purch sussista, e risulti dalla I i~ (1) Il chiaro testo legislativo (art. 15 1. 2 luglio 1949, n .. 408), nel quale I' sono esclusivamente previste, ai fini del beneficio, le anticipazioni e dai soci ili alle cooperative edilizie delle quali facciano parte, non pu lasciare adito . a dubbi di sorta sulla esattezza della conclusione, di cui alla massima. . , ' j~ ~ .--... :~~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 687 convenzione scritta di mutuo, una stretta e diretta connessione tra l'operazione di finanziamento e lo scopo che con essa si intenda raggiungere, in guisa che possa dirsi assicurata la destinazione delle somme mutuate al perseguimento delle finalit volute dalla legge (2). (Omissis). -La ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione dell'art. 18 1. 2 luglio 1949, n. 408 e la insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che a torto la Commissione Centrale ha escluso l'applicabilit alla specie del secondo comma dell'art. 18 della 1. 2 luglio 1949, n. 408. Argomenta in proposito che la contrapposizione su cui si fonda la decisione fra costruzione ed area non nella legge; nel secondo comma dell'art. 18 ci si limita ad affermare che gli interessi iiulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di r. m.; nel primo comma si parla di contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente, e nel precedente art. 17 si fa riferimento alle case costruite ai sensi dell'art. 13, e cio a case non di lusso. Pertanto, la legge ha riguardo unicamente al concetto di costruzione, di casa costruita, che unitario e logicamente indivisibile; anche sul piano della ratio legis, poich una casa non si pu costruire se non si disponga della relativa area, all'unicit economica dell'operazione deve corrispondere unitariet di trattamento economico, anche se pu trascorrere del tempo, per ragioni tecnico-amministrative ed urbanistiche, fra il momento dell'acquisto dell'area e l'inizio della costruzione. II legislatore -conclude la ricorrente -ha inteso alleviare gli oneri delle costruzioni, sia che il mutuo riguardi l'acquisto dell'area e poi la vera e propria costruzione, sia cli:e concerna la sola costruzione. Il ricorso infondato, avendo la denunziata decisione bene interpretato ed applicato le norme giuridiche che affermansi violate, e non contenendo la motivazione i vizi logici che le si attribuiscono. (2) Dell'esattezza anche di questa massima non pu dubitarsi. Da segnalare che, nella motivazione della sentenza in nota, correttamente ricordato che le norme che concedono benefici debbono pur sempre essere considerate nel quadro di una deroga alla normale imposizione ; onde la esigenza di evitare, nell'applicazione delle norme stesse, che le agevolazioni siano estese oltre i limiti costituenti la finalit specifica. considerata dal legislatore. Sulla corretta scelta dei mezzi interpretativi, con particolare riguardo alla materia dei benefici fiscali, cfr. Cass. 2 marzo 1964, n. 475, in questa Rassegna, 1964, I, 567, ove sottolineato che una norma che prevede agevolazioni, in deroga al normale regime impositivo, non suscettibile di applicazione analogica, e deve, al contrario, essere interpretata restrittivamente. Sulle questioni in tema di interpretazione, in generale, delle norme tributarie, ed in particolare in tema di agevolazioni, cfr. Relazione dell'Avvocatura dello Stato, 1956-60, II, 304. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATG 688 Ed invero, la I. 2 luglio 1949, n. 408, contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, concede la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile nelle seguenti due ipotesi: a) anticipazioni fatte per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte (art. 15); b) interessi sulle somme mutuate in relazione a contratti stipulati per la costruzione di case non aventi caratteristiche di lusso (art. 18). Orbene, chiaro anzitutto che la specie, concretantesi in anticipazioni fatte dai soci a societ immobiliare a responsabilit limitata (e non a cooperativa edilizia) non pu sussumersi sotto la prima ipotesi, e cio sotto quella prevista dall'art. 15 della legge. Ma correttamente la specie non stata inquadrata dalla Commissione Centrale nemmeno sotto l'altra ipotesi, e precisamente sotto la previsione dell'art. 18, in quanto non ne ricorrevano gli estremi, posto che gli interessi de quibus riguardavano anticipazioni fatte da soci senza specificazione di scopo, senza un qualsiasi atto scritto a riguardo, e senza che comunque risultasse in maniera certa il collegamento fra le anticipazioni e la costruzione di case non di lusso, che s'intendevano costruire con le dette anticipazioni. Va sottolineato, infatti, che le due norme che prevedono la esenzione del tributo, ad evitare frodi e facili evasioni, richiedono uno stretto ed esplicito rapporto tra l'operazione di finanziamento e lo scopo che essa si proponga, ditalch debba risultare dallo stesso atto di finanziamento che il danaro sia dato e ricevuto per farsi luogo ad una costruzione. Ci risulta dal contesto delle due norme, le quali pongono in risalto, in piena aderenza con lo scopo della legge (incremento delle costruzioni edilizie) il necessario legame tra le somme anticipate o mutuate e il successivo impiego delle stesse per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni (art. 15), o per le costruzioni indicate nell'articolo precedente (art. 18). Nella previsione di quest'ultima ipotesi legislativa, che pi direttamente viene in considerazione ai fini del ricorso, evidente il riferimento ad apposite convenzioni scritte di mutuo ( contratti di mutuo stipulati... ) nelle quali risulti consacrato il rapporto di connessione diretta dell'oggetto dell'atto con la finalit voluta dalla legge ( per le costruzioni indicate nell'articolo precedente ). Senza la convenzione scritta di mutuo, che precisi la destinazione della somma mutuata a costruzione di quel tipo, non pu farsi luogo all'esenzione della imposta di ricchezza mobile, che grava sugli interessi. E non vale opporre che una casa non pu costruirsi sehza che vi sia un terreno, e che pu perci accadere che fra l'acquisto dell'area PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 689 e l'inizio della costruzione intercorra un tempo anche non breve, nonostante la unicit organica dell'operazione dal punto di vista economico. Per godere dell'esenzione necessario che nell'atto di mutuo si precisi e specifichi almeno che la somma mutuata debba servire all'edificazione in un prossimo futuro, di una casa di abitazione avente le caratteristiche previste dalla legge n. 408 del 1949, e che per intanto parte o tutta la somma debba investirsi nell'acquisto di un'area edificabile. Altrimenti si applicher il beneficio oltre i limiti costituenti la ragione e la finalit specifica del provvedimento di agevolazione, il quale va pur sempre considerato nel quadro di una deroga alla normale imposizione. A conclusione di quanto sopra osservato va detto che, mancando nella specie la .convenzione scritta di mutuo, dalla quale possa evincersi, con sicurezza, la destinazione delle somme anticipate dai soci per le .finalit di cui all'art. 18, bene la Commissione Centrale ha escluso la societ ricorrente dal beneficio dell'esenzione. E la circostanza che alcuni anni dopo il finanziamento effettuato dai soci sia. stato acquistato un suolo edificatorio e su di esso sia sorta una costruzione, non sufficiente per riconoscere, a posteriori, il diritto all'esenzione con riferimento al momento (anno 1952) in cui l'area nuda, senza alcun vincolo o impegno di particolare destinazione, era nella piena e incondizionata disponibilit della societ, libera di adibirla a qualunque impiego ed anche di alienarla. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1289 -Pres. Pece -Est. Giannattasio -P. M. Caccioppoli (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Correale) c. Soc. Efibanca (avv. Losito). Imposte e tasse in genere -Agevolazioni -Operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie industrie -Imposta in abbonamento di cui al terzo comma dell'art. 61. 22 giugno 1950 n. 445 -Applicabilit al capitale impiegato dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito a norma dell'art.19 I. 25luglio1952 n. 949, per le operazioni di cui al primo comma dell'art. 6della1. n. 445del1950 -Esclusione. (l. 22 giugno 1950, n. 445, art. 6; I. 25 luglio 1952, n. 949, art. 19; I. 16 aprile 1954, n. 135, art. 6). GH istituti ed aziende di credito a carattere privato non sono tenuti al pagamento dell'imposta in abbonamento prevista dal terzo comma dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950; imposta alla quale sono tenuti 690 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gli istituti e le aziende di credito regionale o a carattere pubblico, in compenso dell'esenzione soggettiva, agli stessi spettante, dalle imposte sugli affari e di ricchezza mobile sui redditi derivanti dall'esercizio del credito (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria dello Stato censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, della 1. 16 aprile 1954, n. 135., dell'art. 6 1. 22 giugno 1950, n. 445, in relazione agli artt. 19 e 17 Il 25 luglio 1952, n. 949 ed al d. m. 5 novembre 1952; degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonch per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360, n. 5 c. p. c.). Si assume che, a torto, i giudici di merito abbiano ritenuto che gli istituti ed aziende di credito a carattere privato, autorizzati all'esercizio dei medio credito, a norma dell'art. 19 della legge n. 949 del 1952, non sono tenuti al pagamento dell'imposta in abbonamento, prevista dal terzo comma dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950, essendo detta imposta limitata agli istituti ed aziende di credito a carattere pubblico e per i quali il secondo comma del medesimo art. 6 pone l'esenzione, di carattere soggettivo, delle imposte sugli affari e di quella di r. m. sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. Secondo l'Amministrazione ricorrente nel sistema risultante dalle citate leggi del 1950 e 1952 nonch del d. m. 5 novembre 1952, le operazioni di finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie potevano fruire del regime tributario di favore solo se effettuate dagli istituti regionali creati dalla legge n. 445 ovvero da quegli altri istituti a carattere pubblico, per i quali norme speciali avevano stabilito un particolare trattamento tributario. Per eliminare tale inconveniente stata emanata la 1. 16 aprile 1954, n. 135, la quale all'art. 6 (1) Con la sentenza annotata, ed altre sei coeve, nn. 1290, 1300, 1301, 1302, 1303 e 1304, la Corte Suprema ha disatteso la tesi dell'Amministrazione secondo cui l'imposta in abbonamento istituita con il terzo comma dell'art. 6 della 1. 22 giugno 1950, n. 445, avendo funzione compensativa sia dell'esenzione oggettiva accordata dal primo comma, sia di quella soggettiva prevista dal secondo, avrebbe dovuto essere corrisposta anche dagli istituti a carattere privato autorizzati con l'art. 19 della 1. 25 luglio 1952, n. 949 all'esercizio del credito alle piccole e medie industrie, in forza dell'art. 6, secondo comma, della 1. 16 aprile 1954, n. 135 che, allo scopo di parificare le aziende di credito private a quelle pubbliche, ha esteso alle operazioni di finanziamento effettuate dalle prime, le agevolazioni tributarie accordate alle seconde con il citato art. 6 della legge n. 445 del 1950. La sentenza annotata ha ritenuto invece che sia la lettera delle disposizioni richiamate, sia il fatto che gli istituti di credito privati hanno sempre corrisposto, nelle forme e nella misura normali, le tasse sugli affari e di rie PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 691 comma 2 ha stabilito che le agevolazioni previste dal primo comma dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950 sono estese, in quanto applica bili, agli istituti ammessi all'esercizio del credito per le piccole e medie industrie, a norma dell.'art. 19 della legge n. 949 del 1952, assicurando l'unicit di trattamento ai fini fiscali. Di conseguenza -secondo l'Am ministrazione ricorrente -l'imposta in abbonamento dovuta non solo dagli istituti appositamente istituiti a carattere pubblico, ma anche da quelli gi esistenti, a carattere privato, abilitati dal Ministero del Tesoro all'esercizio del credito a medio termine, limitatamente alle ope razioni compiute nel particolare settore ed al capitale per tali opera zioni impiegato. La censura infondata. La 1. 22 giugno 1950, n. 445, relativa alla costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e pic cole industrie, all'art. 6 cosi dispone: Le operazioni che saranno effettuate dagli istituti per il credito alle medie e piccole industrie, a norma della presente legge, e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalit relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'art. 1, penultimo comma, del d. 1. 1. 19 ottobre 1944, n. 3184, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni L. 1000, qualunque sia la loro scadenza. Gli istituti regionali di cui sopra sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio di credito. In compenso i detti istituti corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio>, chezza mobile sui redditi derivanti dall'esercizio del credito, inducono ad escludere ogni collegamento tra il primo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950 con la conseguenza che l'imposta in abbonamento non pu essere applicata sul capitale impiegato per le operazioni di finanziamento previste dal primo comma dello stesso articolo. La questione si presentava, indubbiamente, delicata, ed in particolare da notare che la funzione di compenso, dell'imposta in abbonamento, anche rispetto alle esenzioni obiettive, poteva desumersi anche dall'elemento -il capitale impiegato -considerato ai fini della liquidazione del tributo. Peraltro, tutta la materia del trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine ha ora ricevuto una nuova organica disciplina, con la legge 27 luglio 1962, n. 1228. 16 692 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO intervenuta poi la 1. 25 luglio 1952, n. 949 che all'art. 19, autorizza, in aggiunta agli istituti e alle aziende di credito regionale o a carattere pubblico, altri istituti, e tra questi l'Ente finanziario interbancario (Efibanca), ad esercitare il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, e successivamente la 1. 16 aprile 1954, n. 135, che all'art. 6, comma 20, stabilisce: Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'art. 6 1. 22 giugno 1950, n. 445 si estendono, in quanto applicabili, agli altri istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie ,ai sensi dell'art. 19 1. 25 luglio 1952, n. 949 . Dal combinato disposto di queste norme emerge chiaramente che gli istituti ed aziende di credito a carattere privato (qual' l'Efibanca) non sono tenuti al pagamento dell'imposta in abbonamento prevista dal terzo comma dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950, imposta alla quale sono tenuti gli istituti e le aziende di credito regionale o a carattere pubblico, in favore dei quali il secondo comma dello stesso art. 6 stabilisce l'esenzione soggettiva del pagamento delle imposte sugli affari I e di ricchezza mobile sui redditi derivanti dall'esercizio del credito. Invero, la parificazione tra i beneficiari, disposta dalla legge del 1954, Ipone sullo stesso piano sia gli istituti pubblici che quelli privati per ~ quanto attiene alle operazioni, ai provvedimenti, ai contratti, agli atti e alle formalit relative alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione; estendendo cio l'esenzione oggettiva, di cui beneficiano i terzi, agli istituti a carattere privato. Il trattamento fiscale di questi rimane per il resto invariato. Essi, infatti, continuano a pagare sia le tasse sugli affari che l'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dall'esercizio del credito, perch l'esenzione soggettiva, contemplata nel comma secondo dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950, e che riguarda gli istituti regionali, non stata loro estesa dalla legge del 1954. Ne consegue che quel collegamento tra il secondo ed il terzo comma del citato art. 6, che gi appariva evidente dal testo originario, sol che si consideri che il terzo comma si riferisce a i detti istituti (soggetto del secondo comma) e non a le operazioni (soggetto del primo comma), risulta ancora pi evidente dala l'innovazione apportata dalla legge n. 135 del 1954, che all'art. 6 tratta degli istituti pubblici nel primo comma e degli istituti privati nel secondo; e, mentre per gli istituti pubblici richiama l'art. 6 della legge n. 445 del 1950 nella sua integrit, per gli istituti privati richiama soltanto il primo comma. La conseguenza logica di questi diversi riferimenti che dal 1954 il primo comma dell'art. 6 della legge del 1950 comune agli istituti pubblici e a quelli privati, mentre il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo si riferiscono esclusivamente agli istituti pubblici, con la conseguenza che il legislatore, nel dettare il terzo comma non ha inteso PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 693 affatto fissare un compenso ai benefici del primo e del secondo comma, ma soltanto a quelli del secondo comma. In altre parole gli istituti pubblici, che sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile devono, per tale beneficio, un compenso all'Erario, costituito dalla modesta quota di abbonamento {1 %0) sul capitale impiegato, a norma del terzo comma dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950; gli istituti privati (e tra questi l'Efibanca), che di tale esenzione non godono e che continuano a pagare regolarmente sia le tasse sugli affari che l'imposta di ricchezza mobile, non devono alcun compenso all'Erario e non sono perci tenuti a corrispondere la quota di abbonamento annuo. Se cosi non fosse, gli istituti privati verrebbero colpiti due volte, e non certo questo che ha voluto il legislatore, quando ha espressamente indicato la natura sostitutiva della quota in abbonamento. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1396 -Pres. Rossano -Est. Alliney -P. M. Caccioppoli (conf.) -Societ Galbani di Melzo (avv. Cogliati) c. Ministero Finanze (avv. Stato Graziano). Imposte e tasse in genere -Prescrizione -Proposizione di ricorsi in via amministrativa o giudiziaria -Effetti. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 141; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 90). Violazioni delle leggi finanziarie -Credito di imposta e di pena pecunia ria -Prescrizione -Proposizione di ricorso al Ministro avverso l'ordinanza dell'intendente di finanza -Effetti. (I. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 17, 55 ss; d. I. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 52; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 141; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 90). Imposte e tasse in genere -Presupposti obiettivi dell'imposizione -Fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria -Onere della prova. (c. c., art. 2697). Imposta generale sull'entrata -Imposizione una tantum -Assolvimento del tributo -Forme -Prova. (d. I. 9 gennaio 1940, n. 2, artt. 8, 26, 27, 30; d. I. 19 ottobre 1944, n. 348, artt. 5, 7). Imposta generale sull'entrata -Pagamento dell'imposta -Prova Merci gi assoggettate all'imposta dovuta una tantum -Prova. (d. I. 9 gennaio 1940, n. 2, artt. 8, 26; reg.to 26 gennaio 1940, n. 10). In materia tributaria vige il principio, di ordine generale, secondo cui la domanda del contribuente, cos in via amministrativa come in 694 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO via giudiziaria, interrompe la prescrizione a favore di entrambe le pdartti, ~1 e il nuovo periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla a a della definizione del procedimento amministrativo o di quello giudiziario (1). Il ricorso al Ministro, avverso l'ordinanza intendentizia di condanna per violazioni alle leggi finanziarie, come ogni altra domanda del contribuente in via amministrativa o giudiziaria, interrompe in favore di entrambe le parti la prescrizione, la quale ricomincia a decorrere dalla definizione del procedimento, e ci sia con riguardo al credito d'imposta, che a quello pe1 la pena pecuniaria (2). (1-2) Cfr., in termini, Cass. 18 settembre 1962, n. 2768, in questa Rassegna, 1963, 87. La regola posta dagli articoli 141 della legge di registro e 90 della legge tributaria sulle successioni, secondo cui il ricorso del contribuente interrompe in favore di entrambe le parti la prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla definizione del procedimento, non di natura eccezionale, bens costituisce espressione di un principio di ordine generale, che in funzione della situazione che si viene a creare in pendenza di un procedimento, in attesa della conclusione del quale non pu, per definizione, qualificarsi come inerzia la mancata attuazione del diritto. A maggior ragione, non pu parlarsi di inerzia alloch l'attuazione della pretesa sia addirittura impedita dalla pendenza di ricorsi, come a dire per i crediti di imposta e pena pecuniaria in relazione a violazioni di leggi finanziarie; crediti che si liquidano e determinano, invero, con ordinanza dell'intendente di finanza, che non diventa esecutiva se impugnata con ricorso al Ministro (aTt. 56 1. 7 gennaio 1929, n. 4). D'altra parte, la circostanza che il Ministro delle Finanze, che deve provvedere sul ricorso, nella soggetta materia, organo della stessa amministrazione titolare del credito, non pu indurre a diverse conclusioni, poich l'esplicazione della funzione decisoria, in un p['ocedimento amministrativo, ma di carattere contenzioso, cosa del tutto estranea all'esplicazione dell'attivit amministrativa rivolta all'attuazione della pretesa tributaria; sicch anche l'eventuale ritardo del Ministro nel pronunciarsi sul ricorso -ritardo cui l'inte1ressato, come sottolineato nella sentenza in nota, pu, ove lo creda, ovviare, avvalendosi dello strumento, di generale applicazione, offerto dall'art. 5 della legge comunale e provinciale -, non pu riferirsi all'Amministrazione quale parte del rapporto, e non pu concretare, perci, il presupposto della prescrizione estintiva, l'inerzia nell'esercizio del diritto da parte del suo titolare. Indubbiamente esatta, infine, anche l'ultima parte della seconda massima, e ci sia per il rilievo che anche per la pena pecuniaria il diritto dell'Amministrazione non esercitabile, fin quando non intervenga la decisione del Ministro (tanto pi che la determinazione della pena stessa, entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge, essenzialmente discrezionale, cosi da parte dell'intendente di .finanza, come da parte del Ministro), sia, in via pi generale, per la considerazione che le sanzioni pecuniarie, in principio inquadrabili nella materia tributaria, sono in ogni caso collegate, nell'applicazione, all'accertamento dell'obbligo tributario, sostanziale o formale, violato. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 695 Una volta accertati i fatti integranti il presupposto obiettivo dell'imposizione, incombe al contribuente L'onere di provare l'eventuale ricorrenza di circostanze impeditive dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria (3). Per gli atti economici relativi a me1ci e prodotti, per i quali l'imposta generale sull'entrata dovuta una tantum, al momento della vendita da parte del produttore, l'emissione delle fatture, a documentazione dell'assolvimento del tributo, non richiesta soltanto quando si tratti di acquisti non effettuati presso i produttori (4). La prova del pagamento dell'imposta generale sull'entrata deve esere fornita documentalmente, ed ugualmente formale deve essere la prova che le merci, oggetto di un dato atto economico, siano quelle stesse per le quali il tributo sia stato anteriormente assolto una tantum (5). (Omissis). -Con i primi due mezzi -che, avendo in comune l'oggetto, possono essere esaminati congiuntamente -la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 17 e 56 1. 7 gennaio 1929, n. 4 e 2934 segg. c. c. nonch la violazione e la falsa applicazione degli artt. 141 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 12-14 disposizioni sulla legge in generale. Nel giudizio di merito la societ Galbani ha eccepito che il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si era, nella specie, prescritto, poich dal 29 febbraio 1952 -data di presentazione del ricorso al Ministro delle Finanze -, al 27 febbraio 1958 -data di (3) Massima di evidente esattezza, gi in base ai comuni principi sull'onere della prova, ed a fortiori, poi, in relazione alla presunzione di legittimit dell'accertamento operato dall'Amministrazione. (4-5) Nel sistema delle leggi tributarie, in generale, da ritenere inammissibile una prova del pagamento del tributo, o dell'assolvimento di altri obblighi del contribuente, diversa da quella documentale. Per l'imposta generale sull'entrata, le disposizioni della legge organica (in particolare, cfr. artt. 8, 26, 27, 30), e quelle del regolamento, chiaramente ribadiscono la regola che per ciascun atto economico imponibile deve essere formato e conservato il documento prescritto, munito delle marche ovvero corredato della ricevuta del versamento in conto coril'ente postale (cfr. artt. 81, 82 cit. reg.to); ed il rigore della prova confermato dalle disposizioni del terzo comma del menzionato art. 30 della legge, per l'obbligo ivi ribadito di pagamento dell'imposta nei casi di infrazione indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo, e quindi anche nel caso che non sia tenuto il documento previsto. Naturalmente, ed in coerenza al principio di cui alla massima che Pil'ecede, spetta ugualmente all'interessato, una volta accertata la ricorrenza di atti economici imponibili, di dimostrare, e sempre col richiesto rigore formale, la sussistenza di circostanze particolari, per le quali l'obbligo tributario sia da ritenere escluso. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 696 notificazione ad essa societ del decreto del Ministro -, era trascorso un termine superiore a quello di cinque anni, stabilito, in tema di prescrizione della pena pecuniaria, dall'art. 1 7 1. 7 gennaio 1929 n. 4, contenente le norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. Deduce, in primo luogo, la ricorrente che, nel disattendere tale eccezione, la Corte d'Appello -dopo avere esattamente attribuito natura amministrativa, e non giurisdizionale, al ricorso al Ministro delle Finanze, concesso, nella soggetta materia, contro l'ordinanza dell'Intendente -ha erroneamente affermato che il ricorso al Ministro poneva l'ordinanza, in termini impugnata, in uno stato di sospensione con interruzione dei termini , con la conseguenza che, perdurando l'effetto interruttivo della prescrizione fino alla definizione del procedimento amministrativo, non si poteva parlare, nel caso specifico, di inerzia della pubblica Amministrazione . Oppone, al riguardo, la ricorrente che sia l'Intendente di Finanza, sia il Ministro delle Finanze sono, entrambi, organi, gerarchicamente ordinati, della medesima pubblica Amministrazione, titolare del credito che si assume colpito da prescrizione; che investito della potest di riscossione della pena pecuniaria non l'Intendente, ma la p. a., la cui attivit si manifesta cosi negli atti intendentizi, come negli atti ministeriali (ad es. nel decreto emesso su ricorso del contribuente), e la cui inattivit, rilevante ai fini della prescrizione, non pu che essere valutata complessivamente, come inattivit della p. a., titolare del diritto, indipendentemente dall'organo (Intendente o Ministro) a cui spettasse prendere le iniziative atte a esercitare il diritto e a interrompere, quindi, il corso della prescrizione . Donde la conseguenza che -dovendo l'inattivit del Ministro delle Finanze, protrattasi, nella specie, oltre il termine di cinque anni, essere riferita alla p. a. di cui il Ministro organo -la prescrizione del credito contestato non poteva non essere pronunciata. Deduce, inoltre, la societ Galbani che pure erroneamente la Corte di Perugia ha affermato -traendone risolutive conseguenze -che la norma contenuta nel primo comma dell'art. 141 legge di registro (secondo cui la domanda del contribuente in via amministrativa sia per rimborso di tassa, sia per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletiva, interrompe la prescrizione in favore di ambo le parti, e la prescrizione rimane sospesa fino a che lAmministrazione finanziaria non abbia notificato al ricorrente la decisione) norma di applicazione generale, che si estende a tutte le controversie tributarie. Oppone, in proposito, la ricorrente che la norma ora citata contiene un'eccezione, insuscettibile, come tale, di applicazione analogica. E ci perch~ il principio generale nel senso che la pendenza di una PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 697 procedura amministrativa non pu sospendere il decorso della prescrizione, trattandosi pur sempre (come gi detto) di attivit propria esclusivamente del soggetto (la pubblic1;1 Amministrazione) titolare del diritto. Entrambe le censure sono infondate. Muovendo dalla seconda -che dalla prima mutua il concetto informatore -devesi avvertire che, giudicando in tema di evasione all'i;g.e. e di irrogazione della pena pecuniaria, questo Supremo Collegio ha gi. avuto occasione di affermare, argomentando ex art. 141 legge di registro, il generale principio, secondo cui nel rapporto tributario la domanda del debitore, cosi in via amministrativa che in via giudiziaria,.. interrompe la prescrizione a favore di entrambe le parti e ilnuovo periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data della definizione del. procedimento amministrativo o di quello giudiziario .(sent. n. 2768 del 1962). N le argomentazioni contrapposte dalla ricorrente consigliano di mutare questo esatto indirizzo giurisprudenziale. La disposizione dell'art. 141 legge di registro e la analoga disposizione dell'art. 90 della legge tributaria sulle successioni, lungi dal rivestire carattere eccezionale, sanciscono un principio di ragione, cui si informa, in generale, l'ordinamento giuridico positivo: il principio, cio, che la pendenza di un procedimento -sia giudiziario che amministrativo -impone alle parti uno stato di attesa, stato che, mentre consente agli interessati lo svolgimento, a seconda dei casi, di attivit meramente processuali, inibisce loro il compimento di attivit comunque dirette all'attuazione del diritto controverso. N importa che -per quanto concerne, in particolare, la materia in discussione -il Ministro delle Finanze sia, non diversamente dall'Intendente di Finanza, un organo della stessa pubblica Amministrazione, titolare del credito contestato. Il Ministro infatti investito, su sollecitazione del contribuente, di un compito di decisione: funzione, questa, che, mentre, da un lato, del tutto estranea all'attivit amministrativa rivolta all'attuazione della pretesa tributaria -attivit che, non esercitata tempestivamente, pu condurre alla prescrizione del diritto -d'altra parte, finch non si sia esaurita, inibisce all'Amministrazione di far comunque valere le proprie ragioni. Il ritardo del Ministro nel pronunciarsi sul ricorso del contribuente -ritardo cui lo stesso contribuente pu ovviare, valendosi dello strumento, di generale applicazione, predisposto dall'art. 5 del t. u. della legge comunale e provinciale -non pu, pertanto, essere assimilato -per il diverso campo della sua incidenza -all'inerzia della p. a. nell'esercizio dei propri diritti: all'inerzia, cio, che costituisce il presupposto della prescrizione estintiva. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 698 N pu essere condiviso il rilievo della ricorrente, secondo cui l'Amministrazione finanziaria, pendendo il ricorso, avrebbe potuto interrompere la prescrizione almeno con un atto di messa in mora del contribuente. Si , infatti, dimostrato come a tener vivo il diritto dell'Amministrazione bastasse la pendenza del procedimento -ossia l'attivit diretta alla sua definizione -ed , sotto altro aspetto, evidente che un atto di costituzione in mora non avrebbe potuto produrre alcun utile effetto, dato che la societ Galbani attendeva, per ogni sua successiva determinazione, di conoscere l'esito del ricorso da essa proposto. Irrilevante , infine, la considerazione -svolta nella memoria della ricorrente -che la pena pecuniaria ha, pacificamente, natura di sanzione fiscale civile, sia perch il principio sopra accennato opera, a causa della sua generalit, senza distinzione di materia, sia perch la decisione, rimessa al Ministro, sulla pena pecuniaria, era connessa all'accertamento dell'evasione fiscale attribuita alla Galbani. I primi due motivi vanno, conseguentemente, rigettati. Il terzo motivo investe la sentenza denunciata per violazione degli artt. 11'5 c. p. c., 2'697 e 2729 c. c., 26 I. 9 gennaio 1940, n. 2, nonch del diritto delle parti di fornire la prova dei fatti prospettati in causa: per omessa motivazione, infine, circa punti decisivi della controversia. Oggetto di questa complessa censura la pronuncia con la quale la Corte d'Appello, negando ingresso alla prova testimoniale dedotta dalla societ Galbani, ha ritenuto, sulle orme della sentenza appellata, che gli elementi gi acquisiti al processo fossero sufficienti per disattendere l'assunto dell'appellante, secondo cui, nel periodo 3 febbraio19 maggio 1945, a causa dell'interruzione, dovuta allo stato di guerra, delle comunicazioni tra Italia settentrionale e Italia centrale, il deposito di Foligno si sarebbe limitato a vendere, non formaggi di produzione Galbani, ma formaggi di produzione locale, acquistati presso produttori della regione umbra: con la conseguenza che, relativamente a tali vendite, non sarebbe sorta, a carico della Galbani, l'obbligazione tributaria di cui si discute. La Corte di Perugia ha, in proposito, considerato: 1) che, a dimostrazione del proprio assunto, la societ appellante avrebbe dovuto produrre le fatture dei propri asseriti fornitori; 2) che, al momento dell'ispezione, il depositario di Foligno dichiar agli inquirenti di aver venduto prodotti Galbani, senza distinzione di provenienza; 3) che nessuna distinzione, tra formaggi di sua produzione e formaggi acquistati da terzi, la societ Galbani neppure fece nelle controdeduzioni a suo tempo presentate all'Intendente di Finanza; 4) che, infine, la circostanza della interruzione delle .comunicazioni non aveva valore decisivo PARTE l, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAlUA 699 e potendosi trattare. di vendite di :fOrmaggi esistenti. nel deposito di Foligno > prima che tale evento si verificasse. Deduce la ricorrente: .. . . a) eh.e -data la circostanza, incontroversa, deij'interruzione delle .. comunicazioni tra Italia settentrionale e Italia centrale, nel periodo febbra.io"'.m!!:ggio 1945 .. ~rebbe spettata .all'Amministrazione Finanzia~ ria Ja prova, Jn concreto non fornita. che i formaggi venduti, in tale peri.odo, dal 4,eposito
  • onae la conseguenza cb.e, disattendendo 1a.. prova .per testimoni ~ proposta, senza inv(:?rsione dell'oner~ probatorio, dalla societ li:\ Cort(:? . di xl'lerito . nc)n avrebbe. potuto. ritenere provate le circostanze che icapitoli (della prova or;ile) erano volti a smentite>; J>) CJ:l(:? l'a:rgom,ento copcernente la mancata produzione delle fatt1JX(:? ..J . ~iuri.dicamente . erroneo, giacch. ~ data la tesi difensiva della Galbani ~le fatture avrebbero . dovuto essere rilasciate da altri,. cio datfornitori locali, non da essa deducente; ... . . .... .. .e:) che, non ammettendo la prova per testimoni, la. Corte di . merito .~ violato. il girittl) ~elle parti,. garantito .dall'ordinamento processuale, di ptovar(:?) f;ltti dedQtti a S()St(:?~no delle. proprie. difese; .. . d) eh.e, in ordine . alle vendite effettuate nel trimestre sopra indicato, la Corte d;appellc. e.i . . e) che, infine, nel valorizzare talf presunzioni . i giudici di merito non . hanno tenuto conto, incortertdo cosi nel vizio di omessa o insufficiente niotivllzione, delle argomntazioni contrappo$te dalla $ociet appellante. Il motivo giuridicamente infondato. Non sussiste, anzitutto, l violazione dell'art. 2697 c. c., concernente l'onere della prova .. Ali' Am:mfu:istrazione Finanziaria incombeva la sola prova dei fatti posti a fondniento dal diritto d essa fatto valere in giudizio: la prov; cio; in concreto :fornita, delle vendite di formaggi, vendite da cui discendeva l'obbligazione tributaria contrastata dalla societ Galbani. N il fatto, di comune conoscenza, che tra il febbraio e il maggio deF1H5 le vie di comtinicazione tra le due parti in cui l'Italia era divisa fossero ancora interrotte, poteva creare, a carico dell'Amministrazione Finanziria, il maggior onere di provare che i formaggi, venduti in quel periodo dal deposito di Foligno, erano di produzione Galbani, poich lon si poteva escludere -come la Corte di merito ha, sotto pi sostanziale aspetto, ritenuto -che le vendite in questione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 697 procedura amministrativa non pu sospendere il decorso della prescrizione, trattandosi pur sempre (come gi detto) di attivit propria esclusivamente del soggetto (la pubblic~ Amministrazione) titolare del diritto. Entrambe le censure sono infondate. Muovendo dalla seconda -che dalla prima mutua il concetto informatore -devesi avvertire che, giudicando in tema di evasione all'i.g.e. e di irrogazione della pena pecuniaria, que,sto Supremo Collegio ha gi avuto occasione di affermare, argomentando ex art. 141 legge di registro, il generale principio, secondo cui nel rapporto tributario la domanda del debitore, cosi in via amministrativa che in via giudiziaria, interrompe la prescrizione a favore. di entrambe le parti e il nuovo periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data della definizione del procedimento amministrativo o di quello giudiziario (sent. n. 2768 del 1962). N le argomentazioni contrapposte dalla ricorrente consigliano di mutare questo esatto indirizzo giurisprudenziale. La disposizione dell'art. 141 legge di registro e la analoga disposizione dell'art. 90 della legge tributaria sulle successioni, lungi dal rivestire carattere eccezionale, sanciscono un principio di ragione, cui si informa, in generale, l'ordinamento giuridico positivo: il principio, cio, che la pendenza di un procedimento -sia giudiziario che amministrativo -impone alle parti uno stato di attesa, stato che, mentre consente agli interessati lo svolgimento, a seconda dei casi, di attivit meramente processuali, inibisce loro il compimento di attivit comunque dirette all'attuazione del diritto controverso. N importa che -per quanto concerne, in particolare, la materia in discussione -il Ministro delle Finanze sia, non diversamente dall'Intendente di Finanza, un organo della stessa pubblica Amministra'.' zione, titolare del credito contestato. Il Ministro infatti investito, su sollecitazione del contribuente, di un compito di decisione: funzione, questa, che, mentre, da un lato, del tutto estranea all'attivit amministrativa rivolta all'attuazione della pretesa tributaria -attivit che, non esercitata tempestivamente, pu condurre alla prescrizione del diritto -d'altra parte, finch non si sia esaurita, inibisce all'Amministrazione di far comunque valere le proprie ragioni. Il ritardo del Ministro nel pronunciarsi sul ricorso del contribuente -ritardo cui lo stesso contribuente pu ovviare, valendosi dello strumento, di generale applicazione, predisposto dall'art. 5 del t. u. della legge comunale e provinciale -non pu, pertanto, essere assimilato -per il diverso campo della sua incidenza -all'inerzia della p. a. nell'esercizio dei propri diritti: all'inerzia, cio, che costituisce il presupposto della prescrizione estintiva. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 701 esistenti ed esibite, avrebbero forse potuto togliere fondamento alla pretesa dell'Amministrazione Finanziaria -non era, dunque, venuto meno. Infondata anche la censura sub c.). La Corte di appello si uniformata alla costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui demandato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito stabilire se un determinato mezzo istruttorio debba o meno essere ammesso, avendo egli la facolt di disattendere la relativa richiesta ove ritenga gi acquisita al processo la prova del contrario (cfr. da ultimo, sent. n. 6:29 del 1964). Criticamente vagliati e coordinati, gli elementi, oggettivi e deduttivi, gi acquisiti al processo sono, infatti, apparsi sufficienti alla Corte di merito per ritenere fondato l'addebito mosso alla Galbani, e, su questo punto, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuna disarmonia logica. N coglie nel segno la successiva censura. vero che la Corte d'appello non ha espressamente qualificato come gravi, precise e concordanti le presunzioni poste a base del proprio convincimento, ma non per questo pu dirsi violata la disposizione dell'art. 2729 c. c. poich, nella condotta del proprio ragionamento, la Corte ha mostrato di aver presenti i requisiti necessari per l'ammissione delle presunzioni semplici. N, avendo dato esauriente e logica dimostrazione della tesi accolta, la Corte di merito era tenuta -come si deduce con l'ultima censura -a ribattere tutte le argomentazioni che, a giudizio della ricorrente, invalidavano o sminuivano il valore delle accennate presunzioni, poich, secondo i costanti insegnamenti di questo Supremo Collegio, il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali e tutti gli argomenti difensivi, ma, dopo aver valutato questi e quelle nel loro complesso, solo tenuto a indicare le ragioni del proprio convincimento, restando in conseguenza disattese per implicito quelle prove e quelle deduzioni difensive, le quali, sebbene non espressamente confutate, siano tuttavia incompatibili con la decisione adottata (cfr. da ultimo, sent. n. 2437 del 1963). Anche il terzo motivo va conseguentemente disatteso. Non diversamente dal terzo, il quarto mezzo del ricorso denuncia la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e segg. c. p. c. nonch del diritto della parte a fornire la prova delle circostanze prospettate in causa: per violazione degli artt. 2727 e segg. c. c. e del principio della libert di prova: per violazione, inoltre, degli artt. 2220 c. c. e 26 1. 9 gennaio 1940, n. 2.: per omessa e contraddittoria motivazione, infine, circa punti decisivi della controversia. wr...+Trr4rh.. .,.-;wW'v''-~~wgwzte.4%1f.fx,;<;;;:;>=.=x==~5p-f.9 - PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 703 l'impugnazione stata respinta per non avere la Galbani fornita la prova formale del proprio assunto, dalla stessa Corte ritenuta necessaria e insostituibile. N pu dubitarsi dell'esattezza di questo concetto. Era, in punto di fatto, incontroverso -grazie alla documentazione ufficiale prodotta dalla Galbani -che questa aveva pagato l'i.g.e., in applicazione della legge dell'ottobre 1944, sui prodotti all'atto del passaggio dai locali di produzione a quelli di stagionatura. Controverso era, invece, se le merci esitate, nel periodo in discussione, dal deposito di Foligno rientrassero in tale novero. Per dirimere questo specifico punto di contesa, la Galbani chiese di provare, per mezzo di testimoni, che essa, quale ente ammassatore, concentrava nei propri magazzini tanto la merce da essa prodotta quanto la merce di altrui produzione e inviava, poi, dette merci agli assegnatari d'ogni provincia, comprese quelle dell'Italia centrale, meridionale e insulare giusta le indicazioni della Sepral. Secondo questa deduzione, l'accertamento che, anche per le vendite effettuate dal deposito di Foligno, era stata corrisposta l'i.g.e., era, dunque, collegato alla prova che i formaggi, oggetto di tali vendite, provenivano dall'ammasso, dalla stessa Galbani gestito, e vi provenivano in virt di una regolare assegnazione disposta dalla Sepral. Ma una simile prova, per sua natura formale, non poteva essere data che mediante la produzione di copia della disposizione impartita dalla Sepral e del registro di carico e scarico, nel quale doveva, secondo le norme in vigore, essere rispecchiato il movimento di entrata e uscita delle merci ammassate. Quanto, poi, alla pretesa cessazione dell'obbligo di conservazione dei documenti in parola -cessazione non configurabile, in ogni caso, riguardo al provvedimento ufficiale della Sepral -valgono le considerazioni svolte, su analogo tema, trattando del terzo mezzo. -(Omissis). CORTE DI APPELLO DI LECCE, 6 aprile 1966 -Pres. Piazzalunga Est. Testi -Societ Memmo e C. (avv. Caprioli) c. Ministero Finanze (avv. Stato De Francisci). Imposte e tasse in genere -Riscossione delle imposte dirette -Titolarit del credito d'imposta iscritto a ruolo -Azione giudiziaria di contestazione dell'obbligazione d'imposta -Legittimazione passiva dell'esattore. (d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858, artt. 63, 77). 704 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Riscossione delle imposte dirette -Azione giudiziaria di contestazione f' dell'obbligazione d'imposta -Intervento in causa dell'Amministrazione, ad istanza dell'esattore -Natura. (d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 77). Nel sistema di riscossione esattoriale delle imposte dirette, la pubblicazione dei ruoli determina il trasferimento della titolaritd del credito d'imposta dall'ente impositore all'esattore, e dd luogo a separate relazioni giuridiche, da una parte tra l'esattore e l'ente, nei confronti del quale il primo costituito debitore delle somme iscritte nei ruoli, e, dall'altra, tra l'esattore, divenuto creditore del contribuente, e quest'ultimo: sicch legittimato passivo, nel giudizio ordinario, proponibile dopo la pubblicazione dei ruoli, e non soltanto quando sia contestata la validitd degli atti esecutivi, ma anche allorch sia posta in discussione l'obbligazione d'imposta, sempre ed esclusivamente l'esattore (1). La chiamata in causa dell'ente impositore, ad istanza dell'esattore, ai sensi dell'art. 77 del d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858, non prevista in funzione di un litisconsorzw necessario, che va escluso, e nemmeno si configura come chiamata in garenzia, ma ha soltanto lo scopo di provocare l'eventuale intervento ad adiuvandum dell'ente, per la tutela che questo ritenga di esplicare dei propri interessi (2). (Omissis). -Con l'atto di appello viene denunziato un grave equivoco nel quale sarebbero incorsi l'Avvocatura dello Stato e il Tribunale nel sostenere, la prima, ed affermare, il secondo, il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Finanziaria, convenuta. In realt l'equivoco non sussiste e la decisione del Tribunale, anche se apparentemente non suffragata da una chiara motivazione, deriva dall'inter pretazione esatta delle norme di legge che regolano la materia, e dall'applicazione di una giurisprudenza ormai consolidata del Supremo Collegio. L'appellante si richiama ai principi generali che disciplinano la tutela dei diritti soggettivi, nei rapporti tra contribuente e pubblica Amministrazione, secondo i quali un diritto del cittadino di chiamare direttamente in causa la pubblica Amministrazione anche davanti alla autorit giudiziaria ordinaria o di proseguire nei confronti di essa, e I . . (1-2) La questione della legittimazione passiva, dell'amministrazione o dell'esattore, nelle controversie relative ad imposte dirette riscuotibili con ruoli esattoriali, risulta individuata e risolta del tutto correttamente, nella ~ sentenza in nota, con riferimento alla stessa individuazione del soggetto da I': , ' I ~ ... J PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 705 nella stessa sede ordinaria, un giudizio gi intrapreso dinanzi alle competenti commissioni tributarie, allorquando la controversia, ponendo in discussione la violazione di un diritto soggettivo del contribuente, abbia, come nel caso di specie, per oggetto, la declaratoria di illegittimit dell'imposizione tributaria e il conseguente ordine di rimborso dell'imposta, gi riscossa dallo Stato. Si afferma pi particolarmente dall'appellante che, essendo oggetto di discussione la regolarit formale e sostanziale dell'avviso di accertamento dell'imposta, e che risolvendosi tale domanda nella contestazione della legittimit dell'atto di imposizione, l'unico soggetto legittimato a contraddire, in questa causa, altro non sarebbe potuto essere che la pubblica amministrazione, titolare dell'imposta e, come tale, soggetto attivo del rapporto tributario in questione. A maggiore sostegno di questa tesi, tendente ad escludere l'opposta sostenuta legittimazione passiva dell'esattore, si pone in evidenza il carattere di prosecuzione insito nell'attuale processo, gi esaurito nella fase del contenzioso amministrativo, e l'assenza di una controversia inerente alla fase di riscossione dell'imposta. Osserva la Corte che, indipendentemente daUa risoluzione di dibattute questioni circa la natura giurisdizionale o meno delle Commissioni Amministrative e circa la possibilit di qualificare come proseguita in via di gravame, dinanzi all'autorit giudiziaria, la lite che segue ad un procedimento contenzioso iniziato e poi esaurito dinanzi alle Commissioni Tributarie, nulla vieta che, pur rimanendo immutata la soggettivit giuridica, nel rapporto d'imposta, possa, per circostanze sopravvenute, ritenersi modificata la soggettivit processuale in una distinta, separata, autonoma fase giudiziaria, com' quella che viene instaurata non pi con ricorso ma con citazione, dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria. Ci pu verificarsi, infatti, ogni qual volta, nell'intervallo di tempo occorrente per la decisione di una controversia che ha per oggetto l'accertamento della legittimit dell'imposizione tributaria, tra i soggetti ritenere titolare del credito d'imposta iscritto a ruolo, nonch in relazione alla disposizione che disciplina l'intervento in causa dell'ente impositore, ad istanza dell'esattore. Tale disposizione, gi contenuta nell'art. 17 del d.m. 18 settembre 1923 (capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette), ed ora sostanzialmente riprodotta nell'art. 77 del t.u. delle leggi sui servizi della riscossione, approvato col d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, prevede che l'esattore, nei giudizi promossi contro di lui, che non concernano esclusivamente la regolarit e la validit degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente impositore, e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite . E la disposizione stessa, anche in coordinamento con quella che 706 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che sono i titolari del rapporto giuridico di imposta, si verifichi una modificazione dello stato di fatto che, evolvendosi dalla fase di accertamento e d'imposizione in quella di riscossione, comporti ex lege il trasferimento della tutela processuale, dal soggetto titolare d'imposta a quello incaricato in concreto della riscossione. Tale il caso nel quale l'esercizio della riscossione dell'imposta, anzich essere intrapreso direttamente dall'Ente titolare del tributo, sia concesso in appalto a un esattore, e sia disciplinato da norme legislative che, trasferendo i poteri della pubblica amministrazione al concessionario del pubblico servizio, ne delimitino le facolt e i poteri di fronte al contribuente. Dalla norma regolamentare costituita dall'art. 17 dei Capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette (approvati con decreto ministeriale 18 settembre 1923), norma attualmente trasfusa nell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, contenente il t. u. delle leggi sui servizi della r:scossione dhelle imposte dirette, si ev~nce che nelle liti pr~~ossecont~o I, 111 11esattore, c e non concernano esc us1vamente 1a rego ar1ta o a va 1dit degli atti esecutivi, costui deve chiamare in causa l'ente impositore, dovendo, in mancanza, rispondere delle conseguenze della lite. Dalle due disposizioni normative che, si ripete, sono sostanziai- mente identiche, si ricava in maniera sia pure indiretta ma non meno esplic.ita, che per le cause che concernono esclusivamente la regolarit o la validit degli atti esecutivi, l'amministrazione pubblica non ha interesse a contraddire, trattandosi di controversie che riguardano esclusivamente l'esattore. Per tutte le altre cause che hanno per oggetto, invece, la contestazione della legittimit dell'imposizione tributaria, la pubblica amministrazione, che parte interessata nella lite in forza delle conseguenze che potrebbero ripercuotersi in suo danno, in quanto eventualmente tenuta a rimborsare all'esattore l'imposta che per suo tramite ha ingiustamente riscosso, ha bensi interesse ad intervenire in giudizio per contestare la pretesa del contribuente, ma l'interesse medesimo rimane, peraltro, circoscritto nell'ambito dei rapporti che la dichiara l'esattore, con la consegna dei ruoli, costituito debitore verso l'amministrazione delle somme in essi iscritte (art. 5 t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, ed ora art. 63 cit. t.u. n. 858 del 1963), all'evidenza si palesa volta a regolare esclusivamente i rapporti tra l'esattore e l'amministrazione, per i riflessi che l'eventuale soccombenza del primo, nella lite col contribuente, pu comportare in relazione ai versamenti effettuati, anche per l'obbligo del non riscosso per riscosso; e chiaramente conferma, ne:l rilievo altresi che l'azione giudiziarria pu essere proposta soltanto dopo la pubblicazione dei ruoli, che autonomo il rapporto, come sottolineato dalla Corte di Lecce, tra il contribuente e l'esattore, e che esclusivamente quest'ultimo, dunque, da ritenere passivamente legittimato in ogni controversia che al rapporto stesso 17 17 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 707 vincolano con il solo esattore. Ci tanto vero che la chiamata in causa da parte di costui non si estrinseca in una vera e propria chiamata in garanzia, ma in una semplice eventuale partecipazione al giudizio, sotto il profilo dell'intervento e ad adiuvandum., salva l'eventuale e discrezionale accettazione in proprio della lite da parte della pubblica amministrazione, con estromissione dell'esattore. importante rilevare che, secondo la chiara volont della legge, non si d luogo, in questo caso, ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma si disciplina un caso di semplice intervento facoltativo, rimesso alla discrezionalit della pubblica amministrazione (ente impositore) ed imposto all'esattore nella forma di una semplice chiamata in giudizio, a cautela esclusiva degli interessi reciproci dell'esattore medesimo e della pubblica amministrazione. Ma da una norma apparentemente rivolta a disciplinare il rapporto tra la pubblica amministrazione e l'esattore, e che non riguarda il contribuente, si ricava, per implicito, la chiara volont della legge di considerare l'esattore l'unico legittimato a contraddire in giudizio, nei rapporti col contribuente, quando, alla fase dell'accertamento della imposta, s'intende, sia subentrata quella di riscossione, mediante la consegna dei ruoli. Ci si desume in forma chiarissima dal fatto che la opportunit della chiamata in giudizio della pubblica Amministrazione non determinata n disciplinata dalla necessit di costituire validamente il rapporto processuale (litisconsorzio necessario), ma da una semplice ragione di cautela nei rapporti tra pubblica Amministrazione e l'esattore; oltre che dal fatto che la enunciazione della legittimazione a contraddire nell'esattore, anche per le liti che esorbitano dal campo della semplice regolarit degli atti esecutivi, comporta, per la logica stessa del sistema, previsto dalla legge, non l'implicito conferimento di poteri di sostituzione processuale, che lascerebbero integra la legitimatio ad processum anche nel rapporto passivo della pubblica Amministra si riferisca, e perci anche in quelle attinenti alla stessa sussistenza dell'ob bligazione d'imposta. Sulla questione, si veda la Relazione dell'Avvocatura dello Stato, 1956 1960, II, 850. Nei sensi indicati la giurisprudenza pu ritenersi consolidata: cfr. Cass. 5 novembre 1958, n. 3720, in questa Rassegna, 1959, 21, con nota; Sez. Un. 21 giugno 1952, n. 1824, Riv. Leg. Fisc., 1952, 956; 25 febbraio 1950, n. 444; Sez. Un. 23 maggio 1946, n. 633. In dottrina, conformi: BERLmI A., Principi di diritto tributario, Milano, 1952, I, 169; ScANDALE, La Riscossione delle imposte dirette, Napoli, 1964, 26 ss., 547 ss.; MoFFA, Natura giuridica, Giur. It. 1937, IV, 1 ss.; ROMANO S., Esazione delle imposte dirette, Enc. Giur., V, p. II, 580. Perplesso, invece, ALLORIO, Dir. proc. trib., Torino, 1953, 195, che, a modifica del proprio pre cedente pensiero, e con riferimento alla soluzione da dare alla questione 708 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione, ma un implicito riconoscimento della titolarit della lite, di fronte al contribuente, a favore dell'esattore. Ci trova giustificazione logica nella sostanziale trasformazione dell'oggetto della lite che si opera conseguenzialmente ad un trasferimento del diritto controverso, dalla pubblica Amministrazione all'esattore, per effetto del contratto di esattoria. Verificatosi il passaggio dalla fase d'imposizione a quella di riscossione, la controversia, pur avendo per presupposto incidentale la legittimit dell'imposizione in un rapporto che fa capo esclusivamente alla pubblica Amministrazione, si trasforma, per effetto del contratto di esattoria e della disciplina ad esso relativa, in una questione di rimborso di una somma di danaro illegalmente percetta, che di fronte al contribuente una questione personale e privata dell'esattore. Per effetto del contratto di esattoria, gi disciplinato dal r. d. 17 ottobre 1922, n. 1461, e dal successivo regolamento approvato con r. d. 15 settembre 1923, n. 2090, oggi dal t. u. gi citato del 1963, n. 858, la 'pubblica Amministrazione si rende creditrice verso l'esattore dell'importo complessivo delle imposte iscritte nei ruoli consegnatigli, tutelandosi dietro il principio del non riscosso, per modo che l'esattore tenuto a versarne l'intero ammontare, salvo a rivalersi contro i contribuenti e a chiedere all'amministrazione il rimborso delle quote "inesigibiili o di quelle che risulteranno indebitamente riscosse. Consegne che la riscossione delle imposte dirette un affare privato dell'esattore, e ci dimostrato anche dal fatto che il rapporto esattoriale dominato dal concetto di far ricadere sull'esattore tutti gli oneri inerenti alla gestione del servizio di riscossione di dette imposte. Le singole somme riscosse dall'esattore, per i relativi tributi iscritti sul ruolo, diventano propriet privata dell'esattore. Contro quest'ultimo deve rivolgersi, pertanto, il contribuente, anche nel caso in cui chieda il rimborso di somme pagate erroneamente per una imposta non dovuta. della titolarit del credito d~imposta iscritto nei ruoli, sembra propendere per la legittimazione passiva dell'ente impositore. Contrario, infine, CoCIVERA, Esattore, Enc. Dir. Milano, 1966, vol. XV, 363. In ordine alla detta questione di titolarit del credito, cfr., inoltre, FOLIGNO D., Titolarit del credito per imposte dirette e garenzia fideiussoria (da Scritti in m. di M. BARBERIO CORSETTI, Milano, 1964, 243), recensito in questa Rassegna, 1965, II, 1. Per l'appartenenza all'esattore delle somme versate dai contribuenti, e per la ritenuta conseguente pignorabilit delle stesse, ad istanza di creditori privati dell'esattore, cfr. Cass. 27 marzo 1965, n. 527, Riv. Leg. Fisc., 1965, 1274. In sede penale, invece, la giurisprudenza, come noto, orientata a ritenere che il denaro versato all'esattore diviene, all'atto stesso del versamento, pecunia publica, con conseguente configurabilit del reato di pecu PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 709 Ritenuto che la disciplina giuridica emergente daille citate disposizioni legislative non . frutto di una cervellotica interpretazione delle norme stesse, ma la conseguenza logica del sistema che regola il rapporto esattoriale nel campo di differenti proiezioni dello stesso in distinte e separate relazioni giuridiche tra contribuente ed esattore, da un lato, e tra questo e la pubblica Amministrazione dall'altro, non pu ammettersi la contemporanea possibilit di proposizione della lite, da parte del contribuente, indifferentemente nei confronti della pubblica Amministrazione o dell'esattore, quando la questione relativa all'imposizione sia.si trasformata in una questione di riscossione o di rimborso, neanche sotto il profilo di una diversa qualificazione giuridica della domanda. Osta il principio, che si desume dal sistema della legge, secondo cui il trasferimento della soggettivit del rapporto di diritto sostanziale, su cui incide il petitum > della controversia, per effetto del contratto di esattoria, comporta, malgrado la permanenza del rapporto d'imposta in testa agli originari soggetti, il contemporaneo trasferimento della legitimatio ad causam et processum a favore dell'esattore. Non vale opporre, a confutazione di questa soluzione giuridica, il complesso delle norme che regolano gli sgravi d'imposta nella subjecta materia (art. 98 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090 citato; art. 198 e seguenti del testo unico delle leg.gi sulle imposte dirette approvato con d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645). Anzitutto da rilevare che dette norme si riferiscono, ovviamente, alle ipotesi in cui l'obbligo del rimborso direttamente riconosciuto dalla pubblica Amministrazione o definitivamente accertato, con sentenza passata in giudicato delle giurisdizioni amministrative o dell'autorit giudiziaria, e non anche a quella, ben diversa, in cui sia oggetto di contestazione e di accertamento la legittimit dell'imposizione tributaria. In secondo luogo da considerare che un'eventuale legittimazione passiva della pubblica amministrazione siccome riconosciuta in materia di sgravio, in tanto lato nel fatto dell'esattore che lo volga in proprio profitto: cfr., da ultimo, Cass., 29 novembre 1963, Temi nap., 1965, II, 64, con richiami. Sulla natura dell'intervento dell'Amministrazione, cfr. Cass. 30 no vembre 1962, n. 3232, Riv. Leg. Fisc., 1963, 823, che, senz'altro escludendo che la norma dell'art. 17 dei capitoli normali (ora art. 77 del cit. t.u. del 1963) configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario, rileva trattarsi di una forma di intervento coatto ad istanza di parte > : forma anomala, per comunque da ritenere, dovendosi in ogni caso escludere che l'esattore possa proporre domande dei confronti dell'Amministrazione (cfr. Cass. 16 maggio 1935, n. 1849, Giust Trib., 1936, 28). Per il che, in definitiva, sembrerebbe pi adeguata la configurazione della chiamata in giudizio come denuncia di lite, considerato che essa ha lo scopo, in effetti, come sottolineato nella sen tenza in nota, di assicurare all'Amministrazione l'esercizio della facolt di screzionale di intervenire ad adiuvandum. 710 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pu concepirsi ed ammettersi, in quanto l'oggetto della contesa si estrinsechi in una controversia che abbia per contenuto un'adempienza all'obbligo della pubblica Amministrazione di uniformarsi alla decisione definitiva e di disporre il rimborso dell'imposta. In base ai suddetti principi, poich la domanda proposta dal Memmo, nella qualit, aveva per contenuto sostanziale la pretesa di rimborso di un'imposta entrata nella fa.se di riscossione e addirittura gi riscossa dall'esattore, giustamente stato ritenuto, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze, opposto dall'Avvocatura dello Stato; n poteva essere il caso di esaminare un'istanza, tardiva, di chiamata in causa dell'Esattore, dal momento che non sorgeva questione di comunanza di lite ma questa doveva essere iniziata dal contribuente ab origine nei confronti del solo Esattore. -(Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 ottobre 1965, n. 2290 -Pres. Vistoso -Est. Straniero -P. M. De Marco (parz. diff.) -Amministrazione provinciale Cosenza (avv. Tucci) c. Impresa Piemonte (avv. lavicoli). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Registro di contabilit -Funzione. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Inserzione nel registro di contabilit -Limiti. (r. d. 25 maggio 1825, n. 350, art. 54). IZ registro di contabilit il documento che accentra in s tutta la contabilizzazione dell'opera, essendo lo strumento destinato a preparare i dati della liquidazione del compenso complessivo spettante all'appaltatore (1). Osservazioni sulla funzione del registro di contabilit e sulla tempestivit delle riserve. (1-7) La Cassazione, dopo aver esattamente visto nel registro di contabilit il documento che accentra in s tutta la contabilizzazione dell'opera e lo strumento destinato a preparare i dati della liquidazione del compenso complessivo spettante all'appaltatore, occupandosi della fattispecie ha aggiunto che le richieste di rivalsa dall'i.g.e. e dell'imposta di registro avanzate dall'appaltatore, non andavano iscritte in tale registro, in quanto estranee alle finalit del documento, preordinato a dimostrare cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo . Tra le due proposizioni esiste chiara contraddizione, non solo perch tra i dati per la liquidazione del compenso complessivo spettante all'appaltatore erano evidentemente da comprendersi anche le accennate richieste; ma per la limitazione degli scopi assegnati al registro di contabilit, ridotti nella seconda proposizione al mero aspetto probatorio dell'esecuzione dell'opera. Invero, le annotazioni delle partite di lavoro e della somministrazioni, non esauriscono la funzione del registro. Le stesse sono previste nell'art. 53 I ' i I l ... ~ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 712 Non devono inserirsi nel registro di contabiLit le riserve per rivalsa delZ'i.g.e. e deZZ'imposta di registro, trattandosi di contestazioni estranee azza finalit prop1ia del registro, che queZZa di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo (2). II CORTE DI APPELLO DI ROMA, 19 aprile 1966, n. 666 -Pres. De Rosa -Est. Granata -Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Azzariti) c. Impresa Labate (avv. D'Autena). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Interessi sulle somme liquidate in sede amministrativa o arbitrale -Decorrenza. (Cap. gen. 28 maggio 1895, art. 40; d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 40). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Finalit. Gli interessi suZZe somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, cominciano a decorrere soZo dopo la registra- del Regolamento 28 maggio 1895, n. 350; ma sono le disposizioni del successivo art. 54, che specificamente si occupano delle eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro stesso. A tali disposizioni deve essere riconosciuta portata generale, come dimostrato in primo 'luogo dall'art. 89 u. c., secondo cui le riserve e domande iscritte nei documenti contabili che devono essere sottoscritti dall'appaltatore (libretti delle misure, registro di contabilit e conto finale: art. 38, u. c.), non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute, ove non siano ripetute nel registro di contabilit , nonch dall'art. 64, che vieta all'appaltatore di iscrivere nel conto finale domande per oggetto o importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilit durante lo svolgimento dei lavori . N potrebbe opporsi, che la prescrizione va limitata alle sole riserve iscritte negli accennati doc1.lmenti contabili, poich alla inserzione o alla riproduzione delle riserve nel registro di contabilit, fanno riferimento anche le ipotesi di controversia con l'appaltatore insorte fuori delle formalit connesse ai documenti ripetuti. Cosi l'art. 23, 3 comma, relativamente tanto alle contestazioni riguardanti l'interpretazione del contratto (1 comma), che a quelle attinenti ai fatti (4 comma); nonch l'art. 11, penultimo comma, e l'articolo 16, secondo comma, per le fasi di consegna, eventualmente sospensione e ripresa dei lavori, che rinviano alla disciplina dettata nel citato art. 89, e perci -implicitamente -alla necessit della loro ripetizione nel registro di contabilit. Fuori del quale quindi sono ammissibili le sole riserve per controversie insorte dopo la firma del conto finale. Questa non era la situazione di specie, poich le trattenute per l'i.g.e. erano state effettuate sugli stati di avanzamento e cio in epoca anteriore PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN' MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 713 zione del decreto emesso in esecuzione dell'atto con il quale stata risolta la controversia (3). Dal sistema di tutta la normativa in materia di opere pubbliche, si desume che lo scopo fondamentale delle disposizioni riguardanti la contabilizzazione dei lavori, costituito dall'esigenza di permettere alZ'Amministrazione committente di esplicare un continuo ed efficiente controllo della spesa. Nel quadro di questa volont legislativa, volta ad assicurare la registrazione analitica e tempestiva di ogni fatto dal quale derivi un onere finanziario per l'Amministrazione, trova la sua collocazione funzionale l'onere dell'appaltatore di tradurre in riserve le pretese a compensi maggiori o diversi, da quelli riconosciutigli in contabilit, in relazione alle singole unit di lavoro via via eseguite (4). Il sistema di misurazione e determinazione del compenso globale dovuto all'appaltatore, si risolve nella misurazione e determinazione dei prezzi convenuti per le singole unit di lavoro. Rimane, perci, fuori alla formaUt accennata; come addirittura alla stipulazione del contratto, risaliva il pagamento dell'imposta di registro da parte dell'appaltatore. * * * Di notevole interesse, invece, la decisione della Corte di Appello di Roma, che per prima offre del sistema relativo alle riserve un appagante inquadramento sistematico. Superato con il nuovo capitolato generale l'ostacolo che si opponeva ad una revisione critica della stagnante giurisprudenza arbitrale, in questa Rassegna (1964, I, 1179) si erano tracciate le linee generali della materia, ponendo l'accento su quella che sembrava la ragione fondamentale e giustificatrice delle preclusioni e decadenze esplicite ed implite nel sistema. E cio l'esigenza della continua evidenza della spesa dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, ed invia pi generale, alle necessit proprie di un bilancio pubblico. L'esigenza era stata trascurata dalla giurisprudenza arbitrale; che aveva individuato la ragione accennata nell'opportunit dell'immediato controllo dei fatti producenti maggiori oneri, .cosi limitando all'angusto ed improprio aspetto istruttorio (per altro di interesse e di competenza dell'appaltatore, e non certo dell'Amministrazione) le finalit dell'istituto della riserva. Di recente, non sono mancati lodi di diverso orientamento (Rassegna, 1966, I, 233 e 244); ma nella decisione ora pubblicata che viene recisamente corretto tale angolo visuale, riportando sul piano . sostanziale l'indagine circa il valore e significato giuridico dell'istituto. Questa indagine, che reca un importante contributo all'esatta impostazione del tormentato problema, in primo luogo ed attraverso l'esame delle specifiche norme del Regolamento del 1895 e della legge sui lavori pubblici interpretate e connesse in armonico sistema, perviene -come si notato -ad identificare la volont legislativa dell'istituto nello scopo innanzi ricordato. Proseguendo con ineccepibile motivazione, coglie poi un 714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del sistema, la possibilit di configurare ragioni di compenso che siano sottratte all'onere accennato. Infatti cos per i cosiddetti fatti continuativi, come per le questioni cosiddette generali e per quelle di interpretazione del contratto, gli oneri corrispondenti necessariamente si riverberano nelle singole unit di lavoro, determinando attraverso la loro incidenza sul costo di queste, il peso economico complessivo sopportato dal committente (5). Identica considerazione da farsi rispetto agli indennizzi per maggiori spese connesse al prolungamento dei lavori dovuto a fatto della Amministrazione, poich le voci che in tale caso vengono in giuoco (costo della mano d'opera e dei materiali, ammortamento degli impianti e del macchinario, spese di custodia e manutenzione del cantiere, ulteriori spese generali) n.on hanno nel sistema di determinazione del compenso contrattuale, autonoma rilevanza; ma si riflettono anche esse sui prezzi calcolati e pattuiti per le singole unit di lavoro (6). altro essenziale aspetto del problema, anch'esso fin'ora indebitamente trascurato, e cio che nell'appalto pubblico il compenso globale iovuto all'appaltatore si determina attraverso l'applicazione alle partite di lavoro man mano eseguite, dei prezzi unitari pattuiti. Nella fase esecutiva, cio, viene ripetuto in via inversa lo stesso procedimento adottato nella fase progettuale, in cui dopo la determinazione dei prezzi unitari ed il loro riferimento nel computo metrico alle quantit di lavoro stimate necessarie, viene fissato il costo dell'opera. A questo punto opportuno ricordare che i prezzi unitari, alla loro volta, non sono rappresentativi dei soli costi correnti delle categorie di lavoro specificamente considerate; ma costituiscono la risultante dell'analisi dei vari elementi che concorrono alla formazione di questi costi (materiali, mano d'opera e trasporti), e di due maggiorazioni, delle quali la prima (nella misura di un ventesimo) pel consumo degli attrezzi, spese generali ed accessori e di una seconda (di un decimo) quale benefizio per l'appaltatore (art. 20, del Regolamento 28 maggio 1895 sulla compilazione dei progetti). Per di pi, ai prezzi unitari viene aggiunta una somma per spese a corpo, destinata a compensare i movimenti di terra all'infuori degli scavi per le fondazioni, le indennit di occupazione temporanea, lo stabilimento dei cantieri, ponti di servizio, armature, lavori preparatori ed accessori, mantenimento dei lavori fino alla loro collaudazione, e per l'eventualit ed altri oneri che all'appaltatore fossero accollati (art. 21, reg. cit.). Esattamente, quindi, la Corte di Appello dopo aver osservato con felice espressione, che tutti gli oneri comunque connessi all'esecuzione dell'appalto, necessariamente si riverberano nelle singole unit di lavoro come l'unica immagine si riflette sulle pi facce del prisma , acutamente aggiunge che proprio attraverso la loro incidenza sul costo delle unit stesse, che risulta il peso economico generale sopportato dall'appaltatore. Infatti, gli oneri ripetuti, qualU!llque sia la voce che li esprime (costo della mano d'opera o dei materiali, impianti e macchinari, custodia, manutenzione, spese generali, ecc.), non solo non hanno avuto nel sistema di deter PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. Il'! MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 713 zione del decreto emesso in esecuzione deU'atto con il quale stata risolta la controversia (3). Dal sistema di tutta la normativa in materia di opere pubbliche, si desume che lo Sf!Opo fondamentale delle disposizioni riguardanti la contabilizzazione dei lavori, costituito dall'esigenza di permettere all'Amministrazione committente di esplicare un continuo ed efficiente controllo della spesa. Nel quadro di questa volontd legislativa, volta ad assicurare la registrazione analitica e tempestiva di ogni fatto dal quale derivi un onere finanziario per l'Amministrazione, trova la sua collocazione funzionale l'onere dell'appaltatore di tradurre in riserve le pretese a compensi maggiori o diversi, da quelli riconosciutigli in contabilitd, in relazione alle singole unitd di lavoro via via eseguite (4). Il sistema di misurazione e determinazione del compenso globale dovuto all'appaltatore, si risolve nella misurazione e determinazione dei prezzi convenuti per le singole unitd di lavoro. Rimane, perci, fuori alla formalit accennata; ,come addirittura alla stipulazione del contratto, risaliva il pagamento dell'imposta di registro da parte dell'appaltatore. * * * Di notevole interesse, invece, la decisione della Corte di Appello di Roma, che per prima offre del sistema relativo alle riserve un appagante inquadramento sistematico. Superato con il nuovo capitolato generale l'ostacolo che si opponeva ad una revisione critica della stagnante giurisprudenza arbitrale, in questa Rassegna (1964, I, 1179) si erano tracciate le linee generali della materia, ponendo l'accento su quella che sembrava la ragione fondamentale e giustificatrice delle preclusioni e decadenze esplicite ed implite nel sistema. E cio l'esigenza della continua evidenza della spesa dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, ed invia pi generale, alle necessit proprie di un bilancio pubblico. L'esigenza era stata trascurata dalla giurisprudenza arbitrale; che aveva individuato la ragione accennata nell'opportunit dell'immediato controllo dei fatti producenti maggiori oneri, cos limitando all'angusto ed improprio aspetto istruttorio (per altro di interesse . e di competenza dell'appaltatore, e non certo dell'Amministrazione) le finalit dell'istituto della riserva. Di recente, non sono mancati lodi di diverso orientamento (Rassegna, 1966, I, 233 e 244); ma nella decisione ora pubblicata che viene recisamente corretto tale angolo visuale, riportando ,sul piano sostanziale l'indagine circa il valore e significato giuridico dell'istituto. Questa indagine, che reca un importante contributo all'esatta impostazione del tormentato problema, in primo luogo ed attraverso l'esame delle specifiche norme del Regolamento del 1895 e della legge sui lavori pubblici interpretate e connesse in armonico sistema, perviene -come si notato -ad identificare la volont legislativa dell'istituto nello scopo innanzi ricordato. Proseguendo con ineccepibile motivazione, coglie poi un 714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del sistema, la possibilit di configurare ragioni di compenso che siano sottratte all'onere accennato. Infatti cos per i cosiddetti fatti continuativi, come per le questioni cosiddette generali e per quelle di interpretazione del contratto, gli oneri corrispondenti necessariamente si riverberano nelle singole unit di lavoro, determinando attraverso la loro incidenza sul costo di queste, il peso economico complessivo sopportato dal committente (5). Identica considerazione da farsi rispetto agli indennizzi pr maggiori spese connesse al prolungamento dei lavori dovuto a fatto della Amministrazione, poich le voci che in tale caso vengono in giuoco (costo della mano d'opera e dei materiali, ammortamento degli impianti e del macchinario, spese di custodia e manutenzione del cantiere, ulteriori spese generali) n.on hanno nel sistema di determinazione del compenso contrattuale, autonoma rilevanza; ma si riflettono anche esse sui p1ezzi calcolati e pattuiti per le singole unit di lavoro (6). altro essenziale aspetto del problema, anch'esso fin'ora indebitamente trascurato, e cio che nell'appalto pubblico il compenso globale c;iovuto all'appaltatore si determina attraverso l'applicazione alle partite di lavoro man mano eseguite, dei prezzi unitari pattuiti. Nella fase esecutiva, cio, viene ripetuto in via inversa lo stesso procedimento adottato nella fase progettuale, in cui dopo la determinazione dei prezzi unitari ed il loro riferimento nel computo metrico alle quantit di lavoro stimate necessarie, viene fissato il costo dell'opera. A questo punto opportuno ricordare che i prezzi unitari, alla loro volta, non sono rappresentativi dei soli costi correnti delle categorie di lavoro specificamente considerate; ma costituiscono la risultante dell'analisi dei vari elementi che concorrono alla formazione di questi costi (materiali, mano d'opera e trasporti), e di due maggiorazioni, delle quali la prima (nella misura di un ventesimo) pel consumo degli attrezzi, spese generali ed accessori e di una seconda (di un decimo) quale benefizio per l'appaltatore (art. 20, del Regolamento 28 maggio 1895 sulla compilazione dei progetti). Per di pi, ai prezzi unitari viene aggiunta una somma per spese a corpo, destinata a compensare i movimenti di terra all'infuori degli scavi per le fondazioni, le indennit di occupazione temporanea, lo stabilimento dei cantieri, ponti di servizio, armature, lavori preparatori ed accessori, mantenimento dei lavori fino alla loro collaudazione, e per l'eventualit ed altri oneri che all'appaltatore fossero accollati (art. 21, reg. cit.). Esattamente, quindi, la Corte di Appello dopo aver osservato con felice espressione, che tutti gli oneri comunque connessi all'esecuzione dell'appalto, necessariamente si riverberano nelle singole unit di lavoro come l'unica immagine si riflette sulle pi facce del prisma , acutamente aggiunge che proprio attraverso la loro incidenza sul costo delle unit stesse, che risulta il peso economico generale sopportato dall'appaltatore. Infatti, gli oneri ripetuti, qualunque sia la voce che li esprime (costo della mano d'opera o dei materiali, impianti e macchinari, custodia, manutenzione, spese generali, ecc.), non solo non hanno avuto nel sistema di deter 1 ! ~l 'i ~ ~ ~ :--:X ......,/\ X:'!-:;-'/./...;y~ X;-; :::::x~ :::; "" ........r.p..:w.r.w:mv.::::_:mo/~W.:"o/."W-%.@~Wf-=r.:~r-:...m--.(:m.:EO::.-:%-=:Y@-=-=--.x-::-:;:::;:-::.Y::::;-:-:<-"/%%'"::::::a;=-=cyr.~ 'X PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 715 Pertanto l'onere della risrva diventa attuale nel momento in cui si rende manifesta la rilevanza causale del fatto generatore della situazione dannosa, secondo una valutazione condotta con media diligenza e buona fede (7). I (Omissis). -Col primo motivo del ricorso, unico proposto contro la sentenza non definitiva, l'Amministrazione ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 22 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, la decisione della Corte di Catanzaro in ordine alla questione preliminare di merito sulla irregolarit delle riserve, questione proposta da essa Amministrazione suHa base dell'incontroverso dato che l'Impresa Piemonte non aveva inserito le riserve stesse nel registro di contabilit ma si era limitata a firmare detto regfatro alla chiusura, a far seguire la sottoscrizione della formula l'Impresa firma con riserva che esporr nei termini di legge mediante memoria a parte ed a sciogliere successivamente la riserva, entro il termine prescritto dall'art. 54 del regolamen~o, con una memoria contenente quelle richieste di maggiori compensi che hanno dato origine al presente giudizio. minazione del compenso contrattuale un'autonoma rilevanza, ma sono stati compresi nei prezzi unitar, secondo proprie aliquote di incidenza. Perci n possono prescindere, n di fatto prescindono, dal riflettersi sui prezzi stessi: di tal che, quando nella contabilizzazione questi vengono applicati, l'appaltatore ha il dovere di immediatamente denunciare quegli oneri, che a proprio giudizio ne hanno modificato la remunerativit, alterando l'equilibrio contrattuale. Cos, della teoria del fatto continuativo e delle cosiddette riserve generali (e cio accertabili in ogni tempo, o dipendenti dall'interpretazione di clausole di contratto), non solo restano smentite le errate ragioni giustificatrici indicate dalla giurisprudenza arbitrale, ma viene dimostrata, in radice, l'inconsistenza giuridica, perch contraddetta dalle finalit del sistema e dalla peculiarit attraverso cui sono calcolati e contabilizzati i prezzi unitari ed il costo complessivo dell'appalto. Peculiarit e finalit che vogliono subito colta e fermata l'incidenza (che per quanto frazionata tuttavia immediata) sui prezzi unitari degli oneri comunque connessi alla gestione dell'appalto. Pertinenti, infine, sembrano le considerazioni riguardanti l'identificazione del momento in cui l'obbligo della riserva diventa attuale, con conseguente preclusione per l'appaltatore. Certamente esatto il rilievo, che questo momento deve essere agganciato alla possibilit di una valutazione concreta degli effetti economici derivanti dalla situazione dannosa, PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 713 zione del decreto emesso in esecuzione dell'atto con il quale stata risolta la controversia (3). Dal sistema di tutta la normativa in materia di opere pubbliche, si desume che lo scopo fondamentale delle disposizioni riguardanti la contabilizzazione dei lavori, costituito dall'esigenza di permettere all'Amministrazione committente di esplicare un continuo ed efficiente controllo della spesa. Nel quadro di questa volontd legislativa, volta ad assicurare la registrazione analitica e tempestiva di ogni fatto dal quale derivi un onere finanziario per l'Amministrazione, trova la sua collocazione funzionale l'onere dell'appaltatore di tradurre in riserve le pretese a compensi maggiori o diversi, da quelli 1'iconosciutigli in conta. bilitd, in relazione alle singole unitd di lavoro via via eseguite (4). n sistema di misurazione e determinazione del compenso globale dovuto all'appaltatore, si risolve nella misurazione e determinazione de-i prezzi convenuti per le singole unitd di lavoro. Rimane, perci, fuori alla formaUt accennata; come addirittura alla stipulazione del contratto, risaliva il pagamento dell'imposta di registro da parte dell'appaltatore. * * * Di notevole interesse, invece, la decisione della Corte di Appello di Roma, che per prima offre del sistema relativo aUe riserve un appagante inquadramento sistematico. Superato con il nuovo capitolato generale l'ostacolo che si opponeva ad una revisione critica della stagnante giurisprudenza arbitrale, in questa Rassegna (1964; I, 1179) si erano tracciate le linee generali della materia, ponendo l'accento su quella che sembrava la ragione fondamentale e giustificatrice delle preclusioni e decadenze esplicite ed implite nel sistema. E cio l'esigenza della continua evidenza della spesa dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, ed invia pi. generale, alle necessit proprie di un bilancio pubblico. L'esigenza era stata trascurata dalla giurisprudenza arbitrale; che aveva individuato la ragione accennata nell'opportunit dell'immediato controllo dei fatti producenti maggiori oneri, cos limitando all'angusto ed improprio aspetto istruttorio (per altro di interesse .e di competenza dell'appaltatore, e non certo dell'Amministrazione) le finalit dell'istituto della riserva. Di recente, non sono mancati lodi di diverso orientamento (Rassegna, 1966, I, 233 e 244); ma nella decisione ora pubblicata che viene recisamente corretto tale angolo visuale, riportando sul piano .sostanziale l'indagine circa il valore e significato giuridico dell'istituto. Questa indagine, che reca un importante contributo all'esatta impostazione del tormentato problema, in primo luogo ed attraverso l'esame delle specifiche norme del Regolamento del 1895 e della legge sui lavori pubblici interpretate e connesse in armonico sistema, perviene -come si notato -ad identificare la volont legislativa dell'istituto nello scopo innanzi ricordato. Proseguendo con ineccepibile motivazione, coglie poi un PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 717 simo anche nell~ ipotesi di lacerazioni e di cancellature, con la sicura identificazione dello stesso, oltre che quale documento che accentra in s tutta la contabilizzazione dell'opera, anche quale strumento destinato a preparare i dati della liquidazione del compenso complessivo spettante all'appaltatore. Qualsiasi perplessit in ordine al rilevato contrasto ed alla validit dei motivi addotti dalla sentenza impugnata per giustificare il comportamento della Piemonte, , peraltro, nel caso concreto, superata dalla individuabilit di ragioni idonee a confermare, sia pure sulla base di argomentazioni parzialmente diverse, la sostanza della statuizione della Corte di merito e da determinare, pertanto, .sul punto, il rigetto del rtcorso attraverso l'assorbimento della sue censure. La prospettata decadenza non pu, invero, in primo luogo, essere, in alcun caso, riferita alle richieste di rivalsa dell'I.G.E. e della imposta di registro dovute sui lavori, dal momento che, come questa Corte ha gi rilevato con sentenza 18 agosto 1952, n. 2621, le annotazioni e le riserve da inserirsi obbligatoriamente nel registro di contabilit debbono riguardare esclusivamente le partite del lavoro eseguito e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non gi altri oggetti affatto estranei alla finalit, propria del registro, di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter esectuivo. -(Omissis). II FATTO In seguito a convenzione sipulata il 10 novembre 1956 furono affidati in appalto all'Impresa Labate Lorenzo, da parte dell'Amministrazione dei LL. PP. i lavori di costruzione del primo tronco della strada Valanidi -S. Giuseppe Oliveto -S. Nicola Trunca, per un importo presunto di L. 64.646.475, con il ribasso d'asta del 23,45 per cento. I lavori furono consegnati prima della stipulazione del contratto, in data 10 febbraio 1956. Durante H corso dei lavori l'Amministrazione appaltante venne nella determinazione di apportare all'originario progetto una variante, che fu accollata all'impresa con ordine di servizio, avendo questa rifiutato, in mancanza di un preventivo adeguamento delle condizioni contrattuali, l'atto di sottomissione relativo alla nuova progettazione. Ultimati i lavori dopo ripetute proroghe e sospensioni, l'Impresa Labate, assumendo che in conseguenza dell'imposta variante l'Ammini RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 718 straziane aveva fatto ricadere su di essa il maggior costo dei favori stessi, divenuto assai pi rilevante di quello valutato e previsto all'atto di aggiudicazione, per effetto sia della variazione del tracciato, che delle prolungate sospensioni e della mancanza e contraddittoriet degli ordini impartiti, nonch della disorganizzazione cui era stato sottoposto il cantiere, proponeva domanda di arbitrato, con atto notificato il 7 febbraio 1963, formulando i seguenti quesiti: a) se spetti all'Impresa la somma di L. 22.315.954,70 per il maggior costo del rilevato susseguente alle variante ordinate dell'Amministrazione appaltante; b) se spetti all'Impresa la somma di L. 15.869.312 come compenso per scavo per apertura di sede stradale eseguito in roccia; c) se espetti all'Impresa l'indennizzo di L. 14.910.000, pi altre L. 14.910.000, pi altre L. 7.437.012,91 per la maggior durata dei lavori in 18 mesi oltre al termine convenzionale e per l'anormale svolgimento dei lavori stessi. Chiedeva pertanto la condanna dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici al pagamento della somma complessiva di L. 60.332.279,61, con gli interessi dalla data di formulazione delle riserve. Esperita indagine tecnica e raccolta prova testimoniale per mezzo di un suo membro all'uopo delegato, il Collegio arbitrale, con lodo 14 ottobre 1964, respinte le ecc~zioni di inammissibilit sollevate dal1' Amministrazione nei riguardi del secondo e terzo capo di domanda per tardivit delle relative riserve, accoglieva per quanto di ragione la domanda dell'Impersa, condannando il Ministero dei LL. PP. a pagare alla medesima la somma di L. 17.803.432, con gli interessi legali dalla data della domanda. Avverso tale decisione proponeva impugnativa per nullit il Ministero dei LL. PP. con atto notificato il 24 dicembre 1964, denunziando l'inammissibilit, per tardivit ed irritualit delle relative riserve, del secondo e del terzo capo di domanda; il difetto e la contraddittoriet di motivazione in ordine all'accoglimento del secondo capo di domanda; la illegittimit della decorrenza fissata per gli interessi sulle somme liquidate in favore dell'Impresa. Chiedeva pertanto che, dichiarata la nullit del lodo, fossero respinte perch inammissibili ed infondate le domande tutte avanzate dall'Impresa. Si costituiva il Labate Lorenzo e resisteva all'impugnativa, chiedendo la conferma in ogni sua parte del lodo impugnato. Quindi, sulle conclusioni dei procuratori delle parti precisate come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio, che all'udienza del 15 febbraio 1966 riservava .la decisione. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 719 MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio arbitrale, fissando dal d della domanda la decorrenza degli interessi dovuti sulle somme liquidate in favore dell'impresa, incorso nella violazione di legge denunziata dall'Amministrazione con il terzo motivo di gravame, in quanto, a norma sia del vecchio che del nuovo capitolato generale (rispettivamente art. 40, c. g. 28 maggio 1895, e art. 36 d. P R. 16 luglio 1962 n. 1063), gli interessi sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa cominciano a decorrere solo successivamente alla registrazione presso la Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie. Per il principio della indivisibilit del lodo, deve pertanto la Corte dichiarare la nullit dell'impugnata decisione e procedere, in sede recissoria, all'esame del merito della domanda formulata dalla Impresa con la richiesta di arbitrato. Tale domanda muove dal presupposto che la variante, introdotta ed imposta dall'Amministrazione con ordine di servizio durante il corso dei lavori, ha comportato una radicale innovazione dell'opera inizial mente commessa, mutandone l'individualit ed alterando .l'equilibrio contrattuale. Ed infatti sostiene l'impresa mentre dall'originario progetto poteva desumersi la quasi totale compensazione tra il materiale che sarebbe stato ricavato dallo scavo di apertura della sede stradale ed il rilevato per formazione de1la sede medesima, in conseguenza invece del diverso tracciato, di cui alla variante, la quantit di rilevato eccedente lo scavo per la formazione della sede stradale stato di oltre 35.000 metri cubi, che si sono dovuti reperire in cave di prestito. Inoltre, sempre per effetto della variante, si dovuto svolgere in roccia uno scavo maggiore di quello previsto, cosi da far perdere ogni remunerativit al prezzo medio fissato in contratto in contemplazione di una diversa proporzione fra scavo in roccia e scavo in terreno di minore consistenza. Infine assume ancora l'Impresa, la necessit di studio e di accertamenti in loco inerenti alla progettazione della variante ed il confuso comportamento della Amministrazione hanno determinato il prolungamento dei lavori ben oltre il termine contrattuale. Su tali premesse l'Impresa ha chiesto con la domanda arbitrale: a) un compenso per il mag.gior costo del rilevato susseguente alle varianti ordinate dall'Amministrazione; b) un compenso per lo scavo per apertura della sede stradale eseguito in roccia; c) un indennizzo per la maggior durata dei lavori e per il loro anomalo svolgimento. Ed in tali richieste, nella misura in cui avevano trovato accoglimento nella decisione arbitrale ora annullata, l'Impresa sostanzialmente insiste ancora in questa sede, chiedendo che la Corte comunque confermi in ogni sua parte il lodo impugnato. 720 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ora, mentre nessuna questione preliminare sorge in ordine alla prima domanda, per la cui decisione deve pertanto il Collegio disporre senz'altro l'indagine tecnica volta ad acquisire i necessari elementi di giudizio, per quanto invece concerne la seconda e la terza domanda l'Amministrazione ne eccepisce la inammissibilit per tardiva annotazione nel registro di contabilit delle relative riserve; eccepisce inoltre la inammissibilit, ancora, della terza domanda per l'ulteriore ragione che nessuna riserva stata dall'Impresa a suo tempo inserita nei verbali relativi alle sospensioni e conseguenti riprese dei lavori, succedutesi nel corso del rapporto. Dall'esame di tale eccezione che, se fondata, precluderebbe la valutazione di merito delle domande cui si riferisce e renderebbe quindi superflua ogni indagine istruttoria ad esse relativa, deve il Collegio, come 'ovvio, darsi prelimiriarmente carico. Sostiene 1'Amministrazione che la riferita eccezione di inammissibilit per tardiva annotazione delle riserve nel registro di contabilit non pu essere superata, contrariamente all'opinione espressa nella decisione era annullata, ricorrendo ai noti principi, elaborati dalla giurisprudenza arbitrale al fine di limitare l'ambito di operativit della decadenza per tardiva o omessa riserva, secondo i quali potrebbero essere avanzate in ogni momento le riserve attinenti alla generalit dell'opera, all'interpretazione delle clausole contrattuali ed agli oneri di carattere continuativo e comunque accertabili in ogni tempo. Tale indirizzo giurisprudenziale, secondo l'Amministrazione, erroneo in radice, in quanto, mentre dalle norme positive dettate dal regolamento sulla direzione, contabilit e collaudazione delle opere pubbliche (r. d. 25 marzo 1895, n. 350) si ricava l'esistenza per l'appaltatore di un onere generale di denunzia del fatto o della situazione giuridica da cui egli ritenga di essere gravato e che risulti suscettibile di causare in suo danno conseguenze patrimoniali sfavorevoli, !la possibilit di qualsiasi deroga ed eccezione rimane con ogni certezza esclusa, ove si consideri che la vera, e comunque principale e determinante, ratio della normativa sta non tanto -come opina la giurisprudenza arbitrale -nella necessit di esercitare un immediato controllo sul fatto in contesa, per impedire che il trascorrere del tempo ne renda pi difficile, se non impossibile, l'accertamento, quanto nella esigenza di dare all'Amministrazione un mezzo idoneo per controllare costantemente il costo dell'opera, allo scopo di mantenerlo nel previst,o limite di spesa e comunque di approntare tempestivamente le misure atte ad evitare scoperti finanziari. Non sembra al Collegio che l'esattezza delle argomentazioni di principio svolte dall'Amministrazione possa essere contestata. PARTE I, SEZ, VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 721 La fondamentale rispondenza delle norme su1la contabilizzazione dei lavori per opere pubbliche, allo scopo di permettere alla p. a. committente di esplicare un continuo ed efficiente controllo della spesa, emerge con tutta evidenza dal sistema della legge. Particolarmente significativi al riguardo appaiono gli artt. 36 e 37 del regolamento citato n. 350 del 1895, il primo dei quali identifica l'oggetto della contabilit nell'accertamento e nella registrazione di tutti i fatti produttivi di spesa per l'esecuzione dell'opera ., mentre il secondo aggiunge che l'accertamento e il.a registrazione di tali fatti devono procedere di pari passo al loro avvenimento aUo scopo di assicurare, tra l'altro, che i rimanenti lavori siano eseguiti entro i limiti delle somme autorizzate , nonch di mettere l'Amministrazione committente in grado di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi . Ne danno, inoltre, conferma il divieto di introdurre in corso di appalto, senza preventiva autorizzazione, varianti o aggiunte che diano luogo ad alterazioni di prezzo (art. 343 1. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F sui lavori pubblici); il divieto di mutare il tracciato, la forma, le dimensioni, la qualit dei lavori (art. 20 regolamento n. 350 del 1895 citato); la responsabilit personale dei funzionari, nel caso di varianti o aggiunte prive di autorizzazione (norma citata, ultimo comma); le modalit per la determinazione dei prezzi per categorie di lavoro e materiali non previsti (artt. 21 e 22 regolamento citato); l'obbligo di denuncia immediata delle contestazioni, circa la pretesa difformit tra prescrizioni della dirigenza e patti contrattuali, la cui risoluzione possa portare un onere a carico dell'Amministrazione (art. 23 regolamento citato). Infine, ancora allo scopo cennato appare rispondente la norma dettata a chiusura del sistema dell'art. 345 della citata legge n. 2248, allegato F del 1965, che, dando facolt dell'Amministrazione di risolvere in ogni tempo l'appalto con il solo pagamento dei materiali utili approvvigionati e del decimo dell'importo dei il.avori ancora da eseguire, le consente, come rimedio estremo, di bloccare l'espansione della spesa, non altrimenti riparabile, ponendo termine unilateralmente al rapporto. Appunto nel quadro di questa volont legislativa, volta ad assicurare la registrazione analitica, e tempestiva, di ogni fatto dal quale derivi per la pubblica Amministrazione committente un onere finanziario per l'esecuzione dell'opera pubblica, deve trovare la sua collocazione funzionale l'onere posto a carico dell'appaltatore di tradurre in specifiche riserve, tempestivamente formulate, le sue pretese a compensi maggiori o diversi da quelli riconosciutigli in contabilit, in relazione alle singole unit di lavori via via eseguite. 722 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E poich il sistema di misurazione e determinazione del ~ompenso globale dovuto all'appaltatore si risolve nella misurazione e determinazione dei prezzi convenuti per le singole unit di lavoro, rimane fuori del sistema la possibilit di configurare ragioni di compenso che a quell'onere siano sottratte. A parte, invero, i c. d. fatti continuativi -rispetto ai quali l'asserita accertabilit in ogni tempo rimane ininfluente di fronte alla ratio legis come sopra individuata, la quale anzi, come gi ritenne la Corte di Cassazione nella sentenza 29 marzo 1943, n. 719, presenta per essi la maggior attualit, proprio in considerazione della loro pi accentuata idoneit ad incidere sul costo dell'opera -sembra evidente che tanto le questioni c. d. di interpretazione del contratto, quanto quelle c. d. generali si riverberano t~tte e si esauriscono, a guisa di un fenomeno di riflessione dell'unica immagine sulle pi facce del prisma, nelle singole unit di lavoro, sicch soltanto attraverso la loro incidenza sul costo di queste vengono a determinare l'onere economico complessivo sopportato dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera. N alla regola si sottraggono le ragioni di compenso che l'appaltatore fa valere quando chiede un indennizzo per le maggiori spese sopportate in dipendenza del prolungamento dei lavori, dovuto a fatto dell'Amministrazione, oltre il termine contrattuale; invero le voci che in tal caso vengono in giuoco (costo della mano d'opera e dei materiali, ammortamento degli impianti e del macchinario, spese per custodia e manutenzione del cantiere, come pure tutte le altre c. d. spese generali) non hanno, nel sistema di determinazione del compenso contrattuale, una rilevanza autonoma, ma si riflettono pur esse sui prezzi calcolati per le singole unit di lavoro. E pertanto, in relazione alle singole unit di lavoro via via eseguite e contabilizzate che -in forza dei principi enunciati -deve l'appaltatore fare annotare le sue pretese a maggiori compensi per qualsiasi titolo. Ma la considerazione che, alla stregua di una retta interpretazione della legislazione in materia, non siano configurabili pretese dell'appaltatore sottratte all'onere della riserva, non esaurisce il problema, dovendosi ancora determinare il criterio alla stregua del quale va in concreto valutata la tempestivit della riserva. Invero, avere posto in premessa che deve formare oggetto di registrazione, e conseguentemente di riserva, ogni fatto producente spesa non argomento sufficiente per dedurre che la registrazione di Ciascuna unit di lavoro, non accompagnata o seguita nel termine di legge da riserva, faccia per ci solo venire meno al possibilit per l'appaitatore di chiedere per essa un maggiore compenso a qualsiasi titolo. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 723 Occorre invece ancora stabilire se il rapporto causale tra fatto (cui la riserva si riferisce) e onere finanziario (che da quello deriva) debba essere apprezzato ex post, con la conseguenza di ritenere preclusa I'opponibilit alla p. a. di qualsiasi onere che una valutazione retrospettiva della vicenda contrattuale dimostri collegato casualmente a quel fatto pregresso, qualunque sia il moment~>, successivo al suo verificarsi, in cui tale valutazione si rende possibile, ovvero per contro ex-ante in guisa da ritenere che l'onere della riserva diventi attuale solo nel momento in 'Cui la rilevanza causale del fatto si rende manifesta. E l'alternativa non pu essere risolta che nel secondo senso, in quanto se vero che l'elemento di individuazione della fattispecie considerata dalla legge consiste non tanto nel fatto in s, quanto nella rilevanza causale di esso rispetto alla spesa, ne consegue che l'onere della riserva pu scattare solo quando tale relazione di causa ad effetto diventa obiettivamente apprezzabile, do solo nel momento in cui diventa per l'appaltatore in concreto possibile alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e secondo buona fede, avvedersi della esistenza di una situazione, in rapporto alla quale sorge la necessit della riserva. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che a carico dell'appaltatore si voluto porre un onere impossibile e si traviserebbe qonseguentemente lo scopo della legge, che quello di regolare il procedimento attraverso il quale l'appaltatore ammesso a far valere i suoi diritti, e non gi di impedirgliene l'esercizio nel momento stesso in cui gliene viene attribuita Fastratta titolarit. Passando ora a fare applicazione al caso di specie dei principi enunciati, il Collegio, per quanto concerne la seconda domanda, osserva che, dato per vero l'assunto in fatto dell'Impresa, nessuna decadenza ravvisabile per essere stata la riserva formulata solo dopo che un terzo, circa, dello scavo complessivo era stato eseguito. ovvio infatti che soltanto dopo l'esecuzione di una certa quantit di scavo, divenuto per l'Impresa possibile valutare, con sufficiente approssimazione, quale fosse la proporzione fra le diverse qualit di terreno offerte dal nuovo tracciato e quindi operare il raffronto con la proporzione prevista in contratto, in relazione al tracciato originario. Rimane evidentemente da stabilire se l'asserito mutamento di proporzione vi sia stato, ed in qual misura, ma ci attiene non alla ammissibilit, ma al merito della domanda, per la cui decisione si rende necessario disporre incombenti istruttori. L'eccezione di inammissibilit invece fondata rispetto alla terza domanda. 18 724 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Conviene al riguardo chiarire in punto di fatto che, consegnati i lavori all'Impresa il 10 febbraio 1956, una prima sospensione, resasi necessaria per consentire l'approntamento della variante decisa dall'Amministrazione, ebbe luogo dal 20 settembre 19'56 al 10 gennaio 1957, per una durata di 112 giorni, mentre con l'ordine di servizio che imponeva la variante fu poi concessa all'Impresa, in data 1 ottobre 1958, una proroga di sei mesi per l'esecuzione dei maggiori lavori da quella previsti. Ora, nel momento in cui il termine contrattuale originario di trenta mesi, aumentato di altri sei mesi per effetto della proroga cennata, venne a scadere (9 gennaio 1959) la quantit dei lavori eseguiti -come risulta dal 30 stato di avanzamento, emesso appena quattro giorni prima, il 5 dello stesso mese di gennaio -era pari appena al 45 % del totale previsto. In questa situazione. che rendeva evidente come il completamento dei lavori non avrebbe potuto avere luogo che ! don enorme ritardo rispetto al termine contrattuale, l'Impresa era gi bene in grado di valutare le conseguenze dannose che da tale ritardo le sarebbero inevitabilmente derivate e quindi di formulare le dovute riserve, successivamente esplicandole, con quella progressiva specificazione che il volgere degli eventi avrebbe via via consentito. Ed invece l'Impresa firm il registro della contabilit in data 26 gennaio 1959 e 9 aprile 1959 senza formulare alcuna riserva al riguardo. Ancora senza riserve firm in data 21 luglio 1959, dopo che una seconda proroga di 150 giorni era stata concessa 1'8 maggio precedente, nonch in data 19 settembre 1960, quando gi era in corso la secbnda sospensione dei lavori, durata dal giorno 9 dello stesso mese di settembre al successivo 11 dicembre. La riserva che ne occupa fu formulata -ma ormai tardivamente, alla stregua dei criteri pi sopra esposti -soltanto il 7 novembre 1960, in sede di chiusura della contabilit, a 10 mesi dalla ultimazione dei lavori. La relativa domanda va quindi dichiarata inammissibile, rimanendo assorbita l'ulteriore ragione di inammissibilit dall'Amministrazione allegata in funzione del mancato inserimento di riserve nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. In conclusione, annullato il lodo impugnato, va dichiarata inammissibile la domanda di cui alla terza riserva, mentre va rigettata l'eccezione di inammissibilit concernente la domanda di cui alla seconda riserva, per la quale, come pure per la domanda di cui alla prima riserva, vengono disposti con separata ordinanza i necessari incombenti istruttori, rimettendosi all'uopo le parti davanti al Consigliere istruttore. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 725 LODO ARBITRALE, 19 luglio 1965, n. 60 -Pres. Roehrssen -Soc. Astaldi (avv. Dedin, Barra Caracciolo, Vescovini) c. Amministrazione provinciale di Como (avv. Guicciardi, Viola). Arbitrato -Appalto di opere pubbliche -Controversie in cui non sia parte lo Stato -Composizione del collegio -Scelta del quarto arbitro. Appalto -Opere pubbliche -Domanda di arbitrato non preceduta dall'esperimento della procedura amministrativa -Ipotesi di improponibilit e ipotesi di proponibilit della domanda. Appalto -Opere pubbliche -Domanda di arbitrato -Eccezionale proponibilit prima dell'approvazione del collaudo -Rilevanza economica della controversia. Appalto -Opere pubbliche -Riserve -Obbligo della tempestivit Eccezioni. Nelle vertenze relative a contratti di appalto di opere pubbliche stipulati da Enti diversi dallo Stato, ai quali sia applicabile il capitolato del Ministero dei LL. PP., l'arbitro di cui aWart. 45, lettera d), del capitolato del 1962 deve esser nominato dall'ente appaltante e non deve essere necessariamente scelto tra i funzionari del Ministero LL. PP. o gli avvocati dello Stato (1). (1) Applicabilit dell'art. 45 lettera d) del Capitolato Generale LL.PP. ai procedimenti arbitrali relativi ad appalti stipulati da Enti diversi dallo Stato. 1. L'art. 45 del nuovo Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (D. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063) stabilisce che il Collegio arbitrale chiamato a risolvere le controversie fra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore composto: a) da un magistrato del Consiglio di Stato, nominato dal presidente del Consiglio stesso; b) da un magistrato giudicante della Corte di Appello di Rom.a, nominato dal Primo Presidente della Corte; e) da un componente tecnico del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, nominato dal Presidente; d) da un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica, del Ministero dei Lavori Pubblici o da un avvocato dello Stato, nominato dal Ministro per i Lavori Pubblici o da un suo delegato; e) da un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore. Il Capitolato si applica, com' noto, anche a tutta una serie di appalti stipulati da Enti diversi dallo Stato (cfr., in particolare, l'art. 194, 3<> com 726 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nelle controversie relative a contratti di appalto di opere pubbliche, sono improponibili nel giudizio arbitrale, anche se instaurato in corso d'opera, le domande concernenti riserve regolarmente iscritte nel registro di contabilit se per esse mancato l'esperimento della ma, del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383). Orbene, in questi casi, la composizione del Collegio arbitrale, come fissata dall'art. 45, deve restare immutata? A quanto ci risulta, non si finora mai dubitato dell'esattezza della soluzione affermativa. La decisione annotata, invece, ha ritenuto di dover affermare un diverso principio. Nella specie, come si ricava dal testo del lodo, l'Amministrazione appaltante (Provincia di Como) aveva nominato essa stessa l'arbitro di cui alla lettera d) dell'art. 45, scegliendolo al di fuori delle categorie dei funzionari del Ministero LL. PP. e degli avvocati dello Stato. Senza che fosse sorta questione tra le parti, il Collegio, sollecitato dalla stessa Amministrazione appaltante, ha ritenuto opportuno esaminare la legittimit della propria costituzione, pervenendo alla conclusione che il diritto di nominare il proprio arbitro spettava all'ente appaltante. Con il che, evidentemente, si voluto non solo escludere la competenza del Ministro per i lavori pubblici, ma anche affermare la piena, illimitata libert di scelta dell'arbitro da parte dell'Ente appaltante. Non ci sembra che questa tesi possa essere approvata. Il ragionamento del Collegio molto semplice. Gli arbitri di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 45 rappresentano ciascuna parte accanto ai giudici estranei ai contendenti . Parte non lo Stato che abbia finanziato l'opera, ma l'Ente appaltante. Ergo: quest'ultimo Ente, e non lo Stato, che deve nominare il proprio arbitro, scegliendolo anche al di fuori delle categorie indicate dall'art. 45, lettera d). I vizi logici di questo sillogismo sembrano evidenti. Intanto, la premessa maggiore formulata in termini certamente errati, se presi alla lettera (gli arbitri - necessario dirlo? -non rappresentano nessuno: chiunque li abbia nominati, il loro compito di giudici non assolutamente compatibile con una pretesa posizione di rappresentanti o patrocinatori delle parti). Se poi, come sembra, si voluto soltanto dire che l'arbitro di cui alla lettera d) deve esser nominato dalla parte appaltante (senza, con ci, assumere una assurda posizione di rappresentante della stessa), il ragionamento non pu non apparire viziato da un'evidente petizione di principio, assumendosi come premessa proprio ci che, in definitiva, andrebbe dimostrato, e cio che, nei procedimenti arbitrali in cui parte lo Stato, la competenza a nominare l'arbitro di cui alla lettera d) spetti al Ministro per i Lavori Pubblici solo in quanto organo dell'Amministrazione appaltante (con la conseguenza che tale competenza non avrebbe pi ragione d'essere ove appaltante fosse un Ente diverso dallo Stato). E ancora: se anche fosse corretta l'affermazione della competenza degli organi dell'Ente appaltante a procedere alla nomina dell'arbitro in luogo del Ministro per i Lavori Pubblici, con ci non sarebbe certo dimostrato che la nomina stessa possa cadere anche su persone estranee alle categorie indicate dall'art. 45, lettera d). Quest'ultima asserzione del lodo PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 727 procedura amministrativa. Sono invece proponibili tutte le altre questioni, come queUe che riguardano la facolt di formulare tardivamente riserve e di chiedere indennit per fatti verificatisi prima della sottoscrizione incondizionata di stati di avanzamento (2). annotato (non espressa clarris verbis, ma evidentemente implicita nel riconoscimento della legittimit della costituzione del Collegio) resta, quindi, del tutto ingiustificata. L'innegabile salto logico dall'affermazione della competenza dell'Ente appaltante a nominare l'arbitro all'affermazione della sua completa libert di scelta , in certo modo, rivelatore: apparso evidentemente (e giustamente) assurdo ammettere che l'Ente appaltante avesse il potere di attribuire un compito (che, come vedremo, un compito di ufficio) a funzionari dello Stato. Senonch, invece di riconoscere che ci costituiva la miglior prova dell'inesattezza delil.a tesi relativa alla competenza dell'Ente appaltante a procedere alla nomina, il Collegio ha ritenuto di poter superare l'ostacolo con l'ammettere (in maniera implicita e, certo, non molto meditata) una piena libert di scelta dell'arbitro, che non ha nessun fondamento logico e nessuna base nella norma positiva dell'art. 45. Sar pur vero che l'applicabilit del Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici anche ai contratti stipulati da un Ente diverso dallo Stato medesimo non importa che tutte le disposizioni contenute nel Capitolato debbano essere applicate senza possibilit di adattamenti ., ma qui non si tratterebbe di un semplice adattamento della norma che disciplina la composizione del Collegio arbitrale, ma della creazione di un sistema del tutto diverso da quello previsto dalla norma stessa. Gi a prima vista, quindi, ci sembra che la tesi affermata dal lodo annotato si presenti inaccettabile. 2. -Volendo riesaminare la questione, opportuno, anzitutto, distinguere chiaramente le due norme contenute nell'art. 45, lettera d), del Capitolato Generale: la prima, che dispone che del Collegio arbitrale faccia parte un funzionario della carriera direttiva, tecnica o amministrativa, del Ministero dei lavori pubblici ovvero un avvocato dello Stato; e la seconda, che attribuisce la competenza ad effettuare la nomina, nell'ambito delle categorie predette, al Ministro per i lavori pubblici. La prima norma risponde evidentemente all'intento, perseguito dal Capitolato Generale, di assicurare la competenza e l'indipendenza di giudizio dei membri del Collegio arbitrale. Accanto ai due magistrati ed al tecnico di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 45, anche i due cosiddetti arbitri di parte devono essere scelti fra persone particolarmente qualificate, che, secondo la valutazione del Capitolato, offrono garanzie di idoneit al delicato compito. Lo stesso appaltatore non pu nominare chi voglia, ma deve necessariamente designare un libero professionista iscritto nel relativo albo professionale. Se questa la ratio della norma, ci sembra chiaro che essa non pu non applicarsi anche nei casi in cui appaltante sia un Ente diverso dallo Stato. La posizione dell'Amministrazione appaltante , evidentemente, del tutto irrilevante: l'esigenza di affidare il giudizio a persone dotate di una particolare qualificazione non pu non valere in modo assoluto, a prescindere da ogni considerazione della particolare natura e 728 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Negli appalti di opere pubbliche vige la regola che la domanda d'i arbitrato proponibile dopo l'approvazione del collaudo, salvo che riguardi una controversia indifferibile per natura o per rilevanza economica. Sussiste tale secondo estremo allorch l'impresa affermi di posizione delle parti. E, quindi, la valutazione di idoneit al compito di arbitro operata dal Capitolato in via generale ed astratta non pu non imporsi a qualunque soggetto che stipuli un contratto d'appalto regolato dal Capitolato stesso. Ben strana sarebbe, altrimenti, la situazione: l'arbitro dell'appaltatore dovrebbe esser scelto nell'ambito di una categoria determinata (i professionisti iscritti all'albo); l'arbitro dell'Amministrazione potrebbe, invece, esser scelto con piena ed assoluta libert. Si avrebbe, in definitiva, un completo rovesciamento del sistema fissato dall'art. 45, che alla scelta dell'arbitro dell'Amministrazione ha ritenuto di porre dei limiti molto pi rigorosi di quelli che valgono per l'arbitro dell'appaltatQre . Non bisogna farsi fuorviare, in questa materia, dal pregiudizio, che affiora anche nelle espressioni usate dal lodo annotato, che l'arbitro di cui alla lettera d) dell'art. 45 debba rappresentare la parte appaltante e che un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici o un avvocatQ dello Stato non sia in grado di assumere tale funzione rappresentativa nei confronti di un Ente diverso dallo Stato. Come abbiamo detto, gli arbitri, da chiunque siano nominati, non possono e non devono rappresentare nessuno. Basterebbe soltanto il riconoscimento del diritto delle parti di ricusare gli arbitri (art. 815 c. p. c.) per escludere l'ammissibilit di una simile aberrante configurazione della posizione dell'arbitro c. d. e di parte . La nomina dell'arbitro, quindi, anche quando proviene dalle parti, non mai espressione di un incarico conferito per la tutela degli interessi di colui che la effettua, ma assume il carattere di una investitura in un ufficio (non importa qui accertare se di diritto privato o di carattere giurisdizionale) ordinato all'esercizio della funzione, necessariamente og gettiva ed imparziale, di giudicare di una controversia. La parte che nomina l'arbitro esercita un diritto, non gi di farsi rappresentare in seno al collegio giudicante, ma di valutare essa stessa la capacit della persona da elevare all'ufficio. Ed proprio questa valutazione che l'art. 45, lettera d), del Capito lato Generale effettua in via preventiva ed astratta, invece di lasciarla all'atto concreto di nomina, dettando cos un principio che non pu non imporsi all'Amministrazione appaltante, sia essa quella dello Stato o di un Ente diverso. 3. -Non sembra possibile, perci, escludere l'applicabilit a tutti gli appalti regolati dal Capitolato Generale della norma per la quale deve far parte del Collegio arbitrale un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica, del Ministero dei Lavori Pubblici ovvero un avvocato dello Stato. E da ci discende necessariamente l'applicabilit anche dell'altra norma, relativa alla competenza del Ministro per i lavori pubblici ad effettuare, in concreto, la scelta. L'art. 45, disponendo che i funzionari del Ministero e gli avvocati dello Stato possono essere chiamati all'ufficio di arbitri, individua, evidenntemete, un preciso dovere funzionale inerente alla loro qualifica. Come PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 729 vantare verso l'ente appaltante un credito che rappresenti il 29 % dell'importo totale dell'appalto (3). Nel giudizio arbitrale sono proponibili domande che non abbiano prima fo1mato oggetto di riserva quando non sia stata tenuta una rego per i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte di appello di Roma e per i membri tecnici del Consiglio superiore LL. PP., anche per i funzionari del Ministero e per gli avvocati dello Stato l'assunzione della veste di arbitri in virt della norma regolamentare dell'art. 45 non costituisce adempimento di un incarico liberamente rifiutabile, ma rappresenta indubbiamente l'attuazione di un preciso dovere di ufficio. L'atto di nomina dell'arbitro di cui alla lettera d) (come quello degli arbitri di cui alle prime tre lettere dell'art. 45) assume, perci, il valore di un conferimento d'incarico che specifica un dovere di ufficio di determinati pubblici funzionari. Ed chiaro che un simile atto, per quanto riguarda i funzionari del Ministero, non pu che essere attribuito alla competenza del Ministro. Competenza che, poi, resta naturalmente ferma anche quando la scelta cada su un avvocato dello Stato, salvo, in tal caso, il necessario coordinamento con l'art. 24, 1<> comma, T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611. La ratio dell'attribuzione al Ministro per i Lavori Pubblici della nomina dell'arbitro di cui alla lettera d) dell'art. 45 non sta, dunque, come implicitamente si assume nel lodo annotato, nella sua posizione di organo rappresentativo dell'Amministrazione appaltante, ma nella sua posizione di organo investito dei poteri necessari per attribuire ai funzionari del Ministero e agli avvocati dello Stato (per questi ultimi, d'intesa con l'Avvocato Generale) un compito rientrante nei loro doveri di ufficio. E da ci discende, evidentemente, che la competenza del Ministro non pu non restar ferma (allo stesso modo come resta ferma la competenza dei Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte d'appello di Roma e del Consiglio Superiore LL. PP.) anche ove si tratti di appalti stipulati da Enti diversi dallo Stato, cui si applichi il Capitolato Generale dei LL. PP. M. CONTI (2) La prima parte della massima costituisce una piana ed esatta applicazione degli artt. 42, 43 e 46 del Capitolato Generale del 1962. La seconda parte non pu essere approvata. La questione che investe la facolt di formulare tardivamente le riserve e di chiedere indennit per fatti verificatisi prima della sottoscrizione incondizionata di precedenti stati di avanzamento , evidentemente, una questione di proponibilit della domanda di indennit. Essa non potrebbe certamente formare oggetto di un'autonoma domanda di accertamento rivolta agli arbitri prima dell'instaurazione del procedimento amministrativo di risoluzione della controvetsia: se questo procedimento deve precedere il giudizio arbitrale, chiaro che non pu ammettersi, senza sconvolgere il sistema, la facolt di adire preventivamente gli arbitri al fine di far loro definire alcune questioni pregiudiziali con una decisione destinata a servire di norma per il successivo procedimento amministrativo. E per la stessa ragione non pu non ritenersi assolutamente pregiudiziale ed assorbente, di fronte ad una domanda di indennit, la questione 730 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lare contabilit. Sono altres proponibili domande che abbiano formato oggetto di una riserva tardiva se l'Amministraz~one, al momento dell'iscrizione, aveva la possibilit di controllarne la fondatzza e di controdedurre adeguatamente (4). (Omissis). -L'Amministrazione provinciale di Como ha posto in rilievo l'opportunit che il Collegio esamini se sia fondata l'opinione secondo la quale anche nelle vertenze relative ai contratti di appalto stipulati da Enti diversi dallo Stato il quarto arbitro (seguendo l'ordine stabilito dall'art. 45 del Capitolato generale del 1962) debba essere scelto tra i funzionari del Ministero dei LL. PP. e gli Avvocati dello Stato. Il difensore dell'Impresa Astaldi ha, dal canto suo, rilevato che la questione non pu essere risolta in questa sede, in quanto il membro della cui capacit si riscute dovrebbe astenersi, rendendo cos impossibile ogni decisione; ed ha ag.giunto che, se fosse consentito l'esame del problema, dovrebbe concludersi per la legittimit della composizione del Collegio. Ora l'ostacolo cui accenna l'Impresa non sussiste, poich non in discussione la capacit di uno degli arbitri, intesa in senso soggettivo, ma il procedimento da seguire nella scelta degli arbitri e, quindi, un problema generale di interpretazione di una norma giuridica. L'opinione cui ha accennato l'Amministrazione convenuta non pu essere, tuttavia, accolta. L'applicabilit del Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici anche ai contratti stipulati da un Ente diverso dallo Stato medesimo non importa certamente che tutte le disposizioni contenute relativa alla-sua ammissibilit malgrado il mancato esperimento della procedura amministrativa L'ulteriore questione relativa alla regolarit e tempestivit delle riserve non pu esser decisa se non dopo l'esaurimento della procedura amministrativa, che deve precedere il giudizio arbitrale rispetto a tutti gli aspetti della controversia, pregiudiziali e di merito. (3) La massima non sembra esatta. Com' stato giustamente ritenuto dal Tribunale di Roma nella sentenza 6 agosto 1965, n. 5646 (in questa Rassegna, 1966, I, 206), la rilevanza economica della controversia non pu essere valutata soltanto sulla base dell'ammontare del petitum, dovendosi invece procedere, da parte degli arbitri, ad una sommaria delibazione circa la fondatezza delle pretese attrici, al fine di accertare se effettivamente la controversia, in relazione all'importo totale dell'appalto, sia tale da non consentire il differimento della sua risoluzione. (4) Sulla questione cfr.: DEL GRECO, In tema di tempestivit delle riserve, in questa Rassegna, 1964, I, 1179, e retro, 711. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 731 nel Capitolato debbano essere applicate sensa possibilit di adattamenti; ch, se cos fosse, si dovrebbe assurdamente ammettere l'impossibilit di sostituire gli ingegneri del Genio Civile, ai quali il Capitolato attribuisce molteplici incombenze, con gli ingegneri dell'ente appaltante. L'art. 45 del predetto Capitolato indica nelle lettere d) ed e) del primo comma le persone che, come si esprime la Relazione Ministeriale al decreto di approvazione 16 luglio 1962, n. 1063, rappresentano ciascuna parte accanto ai giudici estranei ai contendenti. Ora poich parte nel gidizio arbitrale l'ente appaltante e non lo Stato che, come nel caso di specie, ha parzialmente finanziato l'opera pubblica, chiaro che il diritto di nominare il proprio arbitro spetta all'ente predetto e non allo Stato, il quale: 1) ha solo l'alta vigilanza ai fini della corresponsione del contributo; 2) non vincolato dal lodo arbitrale; 3) ove lo ritenga opportuno, ha facolt di intervenire nel giudizio gi instaurato tra le parti principali, per la tutela dei propri interessi. Ci precisato, il Collegio deve soffermarsi sulla preliminare eccezione di improponibilit della domanda di arbitrato fino alla pronunzia in sede amministrativa sulle riserve dell'Impresa. L'eccezione si ricollega agli artt. 42-43 e 46 del Capitolato Generale, i quali, rispettivamente, cos dispongono: Quando sorgono contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'appaltatore si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 .. ... tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, cos durante la esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma del precedente art. 42, sono deferite ... al giudizio di cinque arbitri . L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 60 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42 . Il riferimento al regolamento del 1895 comporta che poi si debbano tener presenti: l'art. 22 del regolamento stesso, che concerne l'approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto; l'art. 23, che riguarda le contestazioni tra l'Amministrazione e l'appaltatore; l'art. 54 ultimo comma, che rende applicabile il procedimento indicato dall'articolo 23 all'esame delle riserve; e l'art. 109 che riguarda il certificato di collaudo. Dal complesso delle citate norme si desume dunque che devono essere preventivamente sottoposte all'esame dell'autorit amministrativa: 1) le contestazioni relative alla determinazione dei nuovi prezzi, 732 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO secondo le indicazioni stabilite nell'art. 21 del regolamento; 2) quelle fra il direttore dei lavori e l'appaltatore in ordine alle modalit di esecuzione dei lavori; 3) quelle tra il direttore dei lavori e l'appaltatore concernenti determinate circostanze di fatto; 4) quelle relative al certificato di collaudo; 5) quelle riguardanti le riserve iscritte sul registro di contabilit. Ora evidente che nella presente vertenza le sole contestazioni da tenere presenti ai fini della dedotta necessit di una preventiva istruttoria amministrativa sono quelle del quinto grupJ;>,o, nei limiti fissati dall'art. 54 del regolamento. Non v' dubbio che sia inibito al Collegio di esaminare le domande relative alle riserve regolarmente iscritte sul registro di contabilit relativamente ai lavori compiuti dopo il quinto stato di avanzamento. Dalle disposizioni sopracitate, fra loro coordinate, deriva chiaramente l'obbligo del previo esperimento della procedura amministrativa, che, nel caso di specie, certamente mancato. Per superare questo ostacolo l'Impresa ha opposto; a) che per le controversie da decidere in corso d'opera non possibile attendere la definizione in via amministrativa, la quele non pu essere compiuta se non molto tempo dopo l'ultimazione dei lavori; b) che ad ogni modo la questione ha perduto ogni rilevanza dopo che l'Amministrazione, malgrado l'eccitamento costituito dalla domanda di arbitrato, non solo non ha deciso sulle riserve ma ha espresso il suo rifiuto ad accogliere, sia pure parzialmente, le domande dell'Impresa. Il Collegio non pu ritenere fondata n l'una n l'altra argomentazione. Non la prima, perch non consentito disapplicare in parte, in virt di un labile rilievo, le citate norme che molto chiaramente subordinano la proponibilit della domanda di arbitrato alla definizione in via amministrativa delle contestazioni, senza distinguere fra giudizi instaurati in corso d'opera e domande proposte dopo il collaudo. Che il rilievo sia di scarsa consistenza, dimostrato dalla considerazione che ben pu l'appaltatore provocare, mediante diffida, un comportamento dell'Amministrazione equiparabile a reiezione delle richieste. La ragione della limitazione sussiste nella sua pienezza qualunque sia il tempo in cui la controversia abbia origine: far s che l'Amministrazione, mediante l'intervento degli organi superiori di controllo, possa verificare se siano legittimi ed opportuni i provvedimenti degli organi subordinati, e possa definire o, quanto meno, ridurre nei suoi giusti termini le contestazioni insorte. Si pu anzi affermare che prima del collaudo l'interesse dell'Amministrazione di tentare di evitare un giudizio pi intenso avuto riguardo alle conseguenze dannose che durante il corso dei lavori pu produrre una vertenza giuridiziale in atto. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 73_3 Neppure la seconda argomentazione merita accoglimento. Posto che, come non si dubita, il previo espletamento della procedura amministrativa ha carattere di presupposto processuale, in quanto rappresenta un requisito perch si abbia una qualsiasi pronuncia, favorevole o sfavorevole, irrilevante la circostanza che, dopo la domanda di arbitrato, si verifichino le condizioni necessarie per la prononibilit della domanda stessa. infatti al momento in cui questa viene posta e non ad un momento successivo che bisogna avere riguardo per stabilire se possa aver luogo il giudizio arbitrale. L'impedimento di cui finora s' parlato non sussiste invece per quanto concerne la cognizione da parte del Collegio del problema attinente alla dedotta tardivit delle riserve: poich, come si accenna~o, l'esigenza del previo esperimento della procedura amministrativa non si pu ritenere oltre i limiti stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento del 1895. Questa norma sancisce l'obbligo di istruire in sede amministrativa le domande regolarmente scritte sul registro di contabilit, e cio, come si desume dal terzo comma del citato articolo, le domande di indennit contenenti le indicazioni delle cifre di compenso cui l'appaltatore crede di avere diritto e le ragioni giustificative. Possono invece essere portate direttamente al giudizio degli arbitri tutte le altre questioni, come quella che investe la facolt di formulare tardivamente le riserve e di chiedere indennit per fatti verificatesi prima della sottoscrizione incondizionata di precedenti stati di avanzamento. L'impresa ha firmato i primi cinque stati senza alcuna riserva: l'accertamento giudiziale del suo pretesq diritto a compensi per i maggiori oneri sostenuti in quel periodo di tempo non deve essere preceduto dal procedimento in via amministrativa, poich la contestazione non riguarda domande regolarmente iscritte ma, al contrario, domande non iscritte ed esplicate nei termini fissati dal menzionato art. 54. compito del collegio stabilire se l'iscrizione nei documenti contabili effettuata soltanto in occasione della firma del sesto stato di avanzamento possa considerarsi operante anche per il passato (nel qual caso dovr riconoscere la necessit del previo esperimento amministrativo dopo aver affermato la regolarit dell'iscrizione tardiva) ovvero se l'impresa sia incorsa nella decadenza prevista dall'art. 54. Prima di espletare queste indagini occorre tuttavia occuparsi di un altro presupposto processuale. A norma dell'art. 44 del Capitolato Generale la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo, salvo che non ricorra alcuna delle situazioni particolari esplicitamente indicate nell'articolo stesso. Per quel che riguarda la presente vertenza, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 734 spetta al Collegio decidere se la controversia era indifferibile, per sua natura o per la rilevanza economica. Nell'interpretazione dell'art. 44 del Capitolato del 1895 la dottrina e la giurisprudenza prevalenti erano orientate nel senso che per decidere se la vertenza fosse tale da consigliare la immediata definizione occorresse avere riguardo alla sua oggettivit, poich la norma faceva riferimento, per determinare la situazione di urgenza, soltanto alla natura della controversia. Il vigente Capitolato consente di tener conto anche della rilevanza economica, e quindi, degli oneri finanziari e delle condizioni soggettive dell'appaltatore, al fine di stabilire se erano tali da pregiudicare notevolmente la continuazione dei lavori. Premesso che per decidere se sussistevano detti elementi pregiudizievoli occorre fare riferimento al tempo della presentazione della domanda di arbitrat.o e non ad un periodo di tempo anteriore o posteriore, rileva il Collegio che l'Impresa aveva calcolato, al momento della richiesta di arbitrato, un suo maggior credito di lire 385.560.000, in rapporto all'importo netto pattuito di lire 1.350.048.000, e doveva eseguire ulteriori lavori per lire 249.118.558,000. Basta l'enunciazione di tali cifre per ritenere senz'altro: che sussisteva il requisito della rilevanza economica, poich il credito vantato rappresentava circa il 29 % dell'importo totale dell'appalto; e che la rilevanza era tale da portare notevole pregiudizio alla continuazione dell'opera. L'obbligo di proseguire i lavori per un ulteriore importo di circa lire 250.000.000 comportava la necessit di reperire nuovi capitali e di impiegare macchine ed impianti per il maggior tempo non previsto al momento del contratto. Ora si deve ammettere che tali esigenze costituivano rilevante ostacolo alla prosecuzione dei lavori, posto che ogni Impresa, allorquando assume i suoi impegni, tiene conto naturalmente delle spese da erogare in un determinato spazio di tempo e delle entrate realizzabili a titolo di acconto e di finanziamenti. Quando la contabilizzazione esorbita in maniera sensibile dalle previsioni, produce certamente un disquilibrio che non pu non ripercuotersi dannosamente sull'andamento dei lavori e che esige l'urgente chiarificazione dei rapporti fra la stazione appaltante e l'Impresa. Rileva I'Amministrazione che i lavori sono regolarmente continuati e che tanto poco sussisteva l'urgenza che l'Impresa ritard di otto mesi l'enunciazione delle riserve. ln ordine al primo rilievo basta richiamare il principio secondo cui occorre tener conto della situazione esistente al momento della presentazione della domanda e notare altres che non decisiva la formulazione di giudizi attraverso la valutazione ex post dei fatti. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 735 L'Impresa ha dichiarato che per non sospendere i lavori stata costretta a recepire i capitali necessari sopportando gravi sacrifici anche in rapporto alle difficolt del mercato finanziario negli anni 1963 e 1964, e non vi motivo di negarle credito per ritenere, senza il conforto di alcun valido elemento, che aveva capitali di riserva in tal misura da renderle indifferente la sopportazione di maggiori oneri dell'entit .sopra specificata. Quanto al secondo rilievo basta notare che neppure il ritardo nella formulazione delle riserve costituisce un indice sicuro della mancanza dell'urgenza, in quanto pu dipendere da motivi vari, non esclusi quelli che ha indicato l'Impresa per sostenere l'ammissibilit della iscrizione delle riserve dopo il quinto stato di avanzamento. Non giova, infine, rilevare che l'Impresa ha chiesto il collaudo e che le relative operazioni sono in corso. Premesso che il collaudo in corso d'opera serve a puntualizzare la situazione senza condurre alla definizione delle vertenze, non si pu affermare che l'Impresa, sollecitando il collaudo, abbia rinunziato al suo diritto di chiedere la risoluzione anticipata della controversia. Rimosso l'ostacolo del secondo presupposto processuale, deve il Collegio esaminare il problema della ricevibilit delle domande ricollegabili alle riserve formulate ed esplicate fuori dei termini stabiliti. L'art. 54 del Regolamento del 1895 fa obbligo all'appaltatore che non accetti le registrazioni contabili, di formulare apposite riserve all'atto in cui il registro di contabilit gli venga presentato per la firma e di darne esplicazione nei successivi 15 giorni, sotto comminatoria di decadenza del diritto di far valere in qualunque modo istanze ed eccezioni che si riferiscano ai dati e fatti registrati. La dottrina e la giurisprudenza si sono trovate d'accordo sull'intendimento di temperare il rigore della norma, ammettendo, in talune ipotesi, la possibilit di presentare le riserve entro e non oltre la compilazione del conto finale. Si detto anzitutto che la norma che commina la decadenza presuppone la sussistenza di una contabilit regolare (cfr. Lodo 30 luglio 1962, n. 54, in Arbitrati e Appalti, 1963, 161): poich non i consentito eccepire preclusioni quando non siano state rispettate le forme e le modalit prescritte dalla stessa norma che stabilisce il tempo di iscrizione delle riserve sul presupposto di una regolare documentazione delle operazioni contabili. Si affermato altres (cfr. Lodo cit.; Lodo 17 maggio 1963, n. 42, ivi, 339) che non esiste l'onere della iscrizione immediata per le riserve che si riferiscono a fatti continuativi. Costituisce poi principio pacifico che non possa ravvisarsi preclusione in ordine alle riserve di carattere generale, a quelle cio che 736 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO hanno per oggetto l'opera nel suo complesso (cfr. Lodo 12 novembre 1962, n. 60, ivi, 1964, 6; 1 marzo 1961, n. 15, ivi, 1962, 54; 15 marzo 1961, n. 23, ivi, 1962, 133; 3 dicembre 1962, n. 65, ivi, 1963, 111). N si dubita che sia vietato all'Amministrazione di eccepire la decadenza quando i fatti siano sempre accertabili e controllabili, (cfr.. Lodi 17 maggio 1963, n. 32 e 12 novembre 1962, n. 60 sopra citati). Si , invero, esattamente notato che lo scopo della disposizione che commina la decadenza quello di porre la stazione appaltante in condizione di accertare la fondatezza delle riserve, di esercitare un immediato ed efficace controllo; di modo che, quando si tratti di circostanze accertabili anche dopo la chiusura dei singoli stati di avanzamento, sarebbe sommamente iniquo negare all'appaltatore la possibilit di far valere i propri diritti senza ingiusto danno dell'Amministrazione. Affermati questi principi, agevole sostenere l'infondatezza delle eccezioni di decadenza formulate dall'Amministrazione stessa. I prezzi contrattuali degli scavi per l'apertura di nuove sedi stradali, riferendosi generalmente a terreni di varia natura e consistenza, vengono determinati quali media ponderale dei prezzi competenti agli scavi delle singole specie di terreno che presumibilmente si incontreranno nella esecuzione dei lavori, sulla base di un calcolo pure presuntivo dei volumi di scavo di dette specie di terreno. All'atto esecutivo le quantit dei terreni delle varie specie che ven gono scavate risultano quasi sempre alquanto diverse da quelle conside rate nella determinazione del prezzo unitario dello scavo: tuttavia le va riazioni relative di tali quantit si mantengono di norma in limiti tali da non incidere sensibilmente sulla remunerativit globale del prezzo medio contrattuale o quanto meno da non turbare nel suo insieme l'eco nomia dell'appalto. Quando, come nel caso in esame, si verificano circostanze che aggravano notevolmente gli oneri dello scavo, difficile stabilire esat tamente il momento critico in cui tali circostanze arrivino al punto da sconvolgere le previsioni economiche dell'appalto. Non infatti sufficiente che fin dai primi scavi l'impresa debba affrontare oneri imprevisti per la demolizione di trovanti, per consen tirle di supporre conseguentemente che questo sfavorevole evento debba necessariamente ripetersi sino al termine dei lavori. D'altra parte, anche continuando i detti oneri, essi possono appa rire tollerabili finch non oltrepassano un certo peso sul totale costo relativo agli scavi e, pi ancora, sul totale importo dei lavori eseguiti e da eseguire. Sul piano sostanziale sussiste dunque una valida giustificazione dei motivi che hanno indotto l'impresa ad avanzare le sue riserve soltanto all'atto di emissione del sesto stato diavanzamento. Ma occorre subito PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 737 aggiungere, richiamando uno dei sopra citati principi dottrinali e giurisprudenziali tendenti ad escludere la decadenza: che manca il giornale dei lavori; che tutte le misure di scavi per la apertura della sede stradale riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilit sono provvisorie; e che pertanto esse non indicano l'effettiva entit dei volumi di terreno rimossi e non costituiscono accertamenti di fatti nel senso voluto dall'art. 54 del Regolamento, ma soltanto dati approssimativi dei fatti stessi, da integrare ed eventualmente da correggere nel momento della contabilizzazione definitiva. Il procedimento della contabilizzazione provvisoria viene normalmente adottato nella costruz~one di nuove strade, poich l'apertura della nuova sede stradale si effettua di solido con lo scavo di un tracciolino iniziale (generalmente in corrispondenza dell'asse delle trincee) dhe consenta di agire con le macchine escavatrici in pi punti e su fronti sufficientemente estesi. Il tracciolino viene di mano in mano allargato fino a raggiungere approssimativamente la sagoma definitiva della trincea. Infine si procede ai lavori di finitura cio di regolarizzazione delle scarpate dei cigli ecc. chiaro che fino a questo momento praticamente impossibile procedere ad un calcolo geometrico esatto dei volumi scavati con il metodo delle sezioni ragguagliate, come prescritto nei capitolati di appalto. Soltanto quando detto calcolo sar attuabile le quantit contabilizzate potranno considerarsi definitive. da aggiungere che nelle contabilizzazioni provvisorie le quantit che vengono riportate negli atti contabili sono valutate non soltanto con sistemi sommari ma anche con criteri molto prudenziali, e quindi non possono in alcun modo ritenersi equivalenti a quegli accertamenti definitivi di fatti cui si riferisce l'art. 54 del Regolamento e sui quali l'Impresa tenuta a fare valere le sue contestazioni. La decadenza prevista dalla citata norma si basa sul presupposto che l'Impresa, pur avendo tutti gli elementi per rifiutare la sottoscrizione del Registro di contabilit, abbia accettato le risultanze ponendosi cos in condizione di non poter sconfessare il proprio operato : il che, per quanto s' detto non si verificato nel caso di specie. Altro motivo di esclusione della comminatoria di decadenza risiede nel fatto che l'Amministrazione aveva la possibilit, al momento della formulazione delle riserve al sesto stato di avanzamento, di controllarne la fondatezza e di controdedurre adeguatamente. In quel momento gli scavi erano si molto avanzati, ma non al punto da impedire una attendibile determinazione, sezione per sezione, (o meglio localit per localit), del volume e del tipo di trovanti presenti nel terreno. Ci appare evidente se si tiene presente il sistema di esecuzione degli scavi descritto precedentemente: in nessun tratto della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO strada le sezioni di scavo erano complete, e quindi sussisteva la possibilit di scandagliare con precisione la composizione del terreno ancora da scavare. Uno scandaglio di questo genere sarebbe stato pi che sufficiente, se si tiene presente che, in ogni caso, cio anche se l'impresa avesse gi dal giorno dell'inizio dei lavori avanzato le sue richieste, si sarebbe dovuto procedere a rilevamenti per campione, essendo impensabile la possibilt di contare e misurare uno per uno le migliaia di trovanti presenti nel terreno. In altri termini gli scavi ancora da eseguire dopo il sesto stato di avanzamento offrivano la possibilit di una campionatura pi che sufficiente per fornire risultati attendibili. Dall'ispezione dei luoghi disposta dal Collegio anzi risultato che anche allo stato attuale, nonostante la mancanza di annotazioni del giornale dei lavori e di contestazioni in contraddittorio con l'impresa, possibile ricostruire contabilmente la composizione del terreno scavato scandagliando le scarpate delle trincee e risalendo alla composizione media del terreno compreso tra le due scarpate. Un calcolo siffatto pu risultare ai fini contabili pi che attendibile, in quanto, si ripete, I in ogni caso, la determinazione di quella composizione si sarebbe dovuta effettuare per campioni. ''. Quanto al volume di terra da scavare a titolo di scandaglio, si ~ pu affermare che potrebbero essere sufficienti due o tre mila metri cubi. Si deve pertanto concludere che anche le riserve relative ai lavori eseguiti fino al sesto stato di avanzamento sono state regolarmente iscritte. L'esame in sede giudiziale delle medesime, nonch di quelle formulate successivamente, , per, attualmente impossibile, stante la temporanea improponibilit della domanda di arbitrato fino a quando l'amministrazione non avr esaurito il procedimento amministrativo che precise norme le impongono di espletare. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 9 ottobre 1964, n. 6660 -Pres. Grieco -Rel.-Mazzei -P. M; Mosoarini (conf.) -Rie. -Odorino. Reato Sospensione condizionate della pena --Secon~~ concession~ del beneficio -Obbligo di pagare la pena pecuniaria precedente mente illflitta -Permane anche in caso di estinzione di eietta pena. te. p., art. 164). L'adempimento della condizione del pagamento della pena pecuniaria inflitta con la precedente sentenza -cui stato subordinato il benefiio della sospensione condizionale - svincolato dalle sorti che pu ave1e $Ubito-la pena pecuniaria come tale; pertanto l'eventuale estinzione di essa non esclude che il condannato debba egualmente pagarla se intende avvalersi del beneficio (1). (1-5) Appunti in tema di interprepretazione delle nuove norme sulla sospensfone condiZionale della pena. La legge 24 aprile 1962, n. 191, recante modificazioni degli artt. 164 e 165 del codice penale, stabilisce all'art. 1 che, 9ualora il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato gi concesso con una sentenza di condanna a pena pecuniaria, il giudice pu ancora applicarlo con una successiva sentenza di condanna a pena detentiva, a condizione che il condannato paghi la pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilit di adempiervi. Con la prima e la terza delle quattro decisioni sopra riportate, il Supremo Collegio ha ritenuto che la pena pecuniaria comminata con la prima sentenza di condanna, rimasta condizionalmente sospesa, non rivive per effetto della successiva sentenza che conceda una seconda volta il beneficio subordinandone l'efficienza al pagamento della precedente pena pecuniaria, ma si tramuta in una nuova, non ben precisata obbligazione, del tutto svincolata dalle sorti che pu avere subito la pena pecuniaria come tale, sicch l'eventuale estinzione -di questa non 19 740 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 12 ottobre 1964, n. 6668 -Pres. Frisoli -Rel. Leone A. -P. M. Moscarini (diff.) -Rie. Sala. Reato -Sospensione condizionale della pena -Seconda concessione del beneficio -Estinzione della pena pecunaria inflitta con la pri ma condanna -Effetti. (c. p., art. 164). n nuovo testO deU'a7't 164 c. p., quale risulta dalle modificazioni appo7'tte con lei legge n. 191 del "1962, pur confe7'miindo il principio che la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena non possa ea.sere disposta pi di una volta, prevede pe7'altro, che, ove. il p7'edetto benejjcio sia stato concesso in relazione ad una sentenza di condanna a pena pec~niaric., il giudice con una sentenza successiva .possa ancora ~ospendere condi.zonamente la pena dtentiva inflitta~ a condizione per che il condannato paghi la pena pecuniaria, sal1Jo il caso ~uttavia che egli si t7'ovi nella -impassibilit di adempiere a tale obbligo (2). riveJ:bera .i suoi effetti sull'onere imposto all'imputato con .la ,seconda sentenza.. Potrebbe di conseguenza supporsi che la legge n. 191 del 1962 abbia creato una nuova specie di obbligazione, dal cui admpimento far discendere la concessione, per una seconda volta, del beneficio della condizionale. La dottrina, cui sembrano riferirsi le due sentenze (SP1zuoco, Le innovazioni ci7'ca la sospensione condizionale della pena, Giust. pen., , :1963, , Il, 278; BoNINI, La sospensione condizionale dell4 pena per il se;:: condo reato, Riv. pen., 1962, II, 623) non specifica, per la natura di tale :::: obbligazione pecuniaria. # # .; Se si eslude il carattere di sanzione penale, deve, peral:tro negarsi =* che si tratti di una obbligazione civile, data la mancanza di un corre~ lativo diritto soggettiw di natura privata. Non potendosi contestare che l'obbligazione di cui trattasi sia posta a I tutela di un interesse pubblico, occorre, individuare quale sia un tale ~ interesse, che la legge vuole soddisfatto con l'adempimento dell'obbligo. Se l'interesse dovesse trovar fondamento nella esigenza di non consentire un trattamento di favore a chi ottenga :una seconda volta il beneficio della condizionale rispetto a chi non pu pi aspirarvi, per averlo ottenuto in relazione ad una condanna a pena detentiva, ci equivar, 1 rebbe a dire che, per eliminare la possibilit di tale sperequazione, deve essere soddisfatto il diritto punitivo dello Stato connesso al reato per il quale stata inflitta la prima condanna. Alla degradazione della sanzione penale in una obbligazione di altra natura si oppone, d'altronde, un argomento esegetico difficilmente superabile dato che la legge subordina la nuova concessione del beneficio 1 .-~ PARTE I; SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 741 L'estinzione della pena precedente -non importa a quaie titolo -non rende inapplicabile il nuovo beneficio. della sosvensione condizionale della pena, ma rende piuttosto inefficiente l'obbligo del pagamento della precedente pena pecuniaria, per l'impassibilit giuridica di adempierlo. in cui viene a trovarsi il condannato; il che realizza l'ipotesi prevista neWultimo inciso dell'art. 164 u. p. c. p. (3). III CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 15 giugno 1965 n. 1247 -Pres. Ricciardelli Rel. Zema -P. M. (concl. conf.) -Rie. Matte<>. Reato Sospensione condizionale della pena -Seconda concessione del beneficio -Obblillo dipa.iare la pena pecuniaria cui tu subordinata lapr~-sospensione -Sussiste anche se sia intervenuta una causa di estiniione della pena ., cio proprio di quella pena gi inflitta con la precedent.e sentenza e. rimasta condizionalmente 1K>spesa. L'inter.pretazione letterale. appare, inoltre, in armonia con il .principio dell'irrepetibilit del beneficio della condizionale, di cui .. si dir oltre. Il penultimo comma dell'art. 1 della legge dispone che la sospensione condizionale della pena non P\1 -essere concessa pi di una volta Tale principio non per .assoluto dato che la .stessa legge (v. ultimo comma citato) consente che la condizione. venga concessa nuovamente purch venga pagata la pena pecuniaria precedentemente inftitta. Di un secondo beneficio si pu cio fruire .nicamente dopo che, assolta la pena inftitta dalla precedente condanna, il condannato sia rimesso nella medesima situazione del soggetto che non abbia mai ottenuto il .beneficio. La ripetizione del beneficio condizionata, quindi, alla inefficienza della precedente concessione in seguito all'esecuzione della precedente condanna. La non ripetibilit della condizionale riguarda, pertanto, non la concessione del beneficio, ma la sua operativit.. La precisazione del principio consente di confutare ulteriormente la tesi qui criticata. Invero, se l'obbligazione cui fa riferimento l'ultima 742 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vedimento non determina il sorgere a carico del condannato dell'obbligo coercebite di pagare ta pena pecuniaria ma gli attribuisce la facolt di Tendere operante, con il tempestivo pagamento delta pena suddetta; ta sospensione condizionale della pena che altrimenti deve essere revocata. Ne consegue che l'imposizione della condizione ha la sua origine e la sua causa esclusivamente nella sentenza che la applica e l'adempimento del tutto svincolato dalle sorti che pu aver subito la pena pecuniaria come tale, nel senso che l'eventuale estinzione di essa estingue l'obbligo penale ma non riverbera i suoi effetti sull'onere imposto all'imputato con la seconda sentenza (4). parte della nornt: richiamata non coincid~sse con quella medesima pena pecuniaria gi condizionalmente sospesa in occasione d'una prima condanna, la precedente sanzione penale rimarrebbe insoddisfatta, perch coperta dal beneficiO concesSo una prima volta , i nn ostante, 11 beneficio. verrebbe concesso una seconda volta; con; la successiva sentenza di Ijconda1:lJla. . . . . . . . . . Dall'rroneit del presupposto circa !'.anomala natura giuridica dell'obbligo di pagare la precedente pena pecuI.faria discende, poi, l'erroneit della conclusione cui pervengono la prima e la terza dlle sentenze annotate, statuendo che l'eventuale estinzione di detta pena pecuniaria non esclude che il condannato, se intenda avvalersi del nuovo beneficio della Condizionale, debba ugualmente adempiere 'all'onere impostogli con la seconda sentenza. A questo punto bene precisare il concetto di e impossibilit, in Ipresenza della quale al giudice non dato di imporre al condannato con il beneficio della condizionale l'onere del pagamento della pena pecuniaria precedentemente inflittagli. L'impossibilit cui fa riferimento l'ultima parte dell'art. 1 della legge pu essere di natura materiale (inapacit economica del condannato) ovvero di natura giuridica (avvenuta estinzione del reato per il quale venne comminata la pena pecuniaria). Nel diritto privato non si fa differenza tra impossibilit materiale ed impossibilit giuridica quale vizio della condizione apposta ad un negozio giuridico. Tale parificazione, vale anche per il diritto amministrativo, che, in materia di condizione, recepisce i concetti fondamentali elaborati dalla dottrina privatistica (LUCIFREDI, L'atto amm. nei suoi elementi accidentali, 192); si tratta dunque di un concetto proprio dell'ordinamento giuridico nella sua unit e, come tale, non pu essere assunto con un Significato diverso dal diritto. penale in mancanza di un'apposita norma derogatrice. Esattamente, perci la seconda e la quarta massima hanno statuito che l'estinzione del reato o della pena precedenti non rende inapplicabile il nuove beneficio della sospensione condizionale della pena, ma rende inefficiente l'obbligo del pagamento della precedente pena pecuniaria per l'impossibilit giuridica di adempierlo. La seconda massima afferma che il principio vale per ogni ipotesi di estinzione della pena e la quarta massima lo applica ad un'ipotesi di PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 743 IV CORTE DI CASSAZIONE -Sez. II, 23 aprile 1965 n. 723 -Pres. Dragotto -ReZ. Borghese -P. M. Peluso -Rie. Marino. Reato -Sospensione condizionale della pena -Seconda concessione del beneficio -Estinzione per amnistia del reato. precedente -Ineffi cacia della. condizione. (C. p., art. 164). La sospensione condiziona.le della pena non pu essere subordinata al pagamento dlla pena pecuniaria in:flitta all'imputato con una precedente se~tenza, qualora i reato cui questa si riferisc "risulti estinto per amnistia; invero, in una ipotesi siffatta lo stesso debito deve considerarsi inesistente (5). estinzione (nella specie amnistia) del precedente reato. Difatti, il diritto punitivci dello Stato, sorto all'atto della commissione del reato, va : soddisfatto una sola volta e, se il modo normale dal quale riceve soddisfazione si concreta nell'esecuzione della sanzione penale, sussistono peraltro forme diverse costituite da tutte le cause di estinzione del reato e della pena. Perci, quando il reato o la pena siano estinti ed il diritto punitivo sia stato in tal modo soddisfatto, non pu sorgere nuovamente il diritto punitivo afferente a quel medesimo reato, poich un tale diritto avrebbe per oggetto l'inflizione di' una nuova pen~, che non troverebbe fondamento in alcuna norma incriminatrice e violerebbe il principio ribadito nell'art. 25 cpv. della Carta costituzionale (nulla poena sine lege). L'obbligo di pagare la precedente pena pecuniaria non pu, pertanto, essere imposto indipendentemente e malgrado l'estinzione del reato per il decorso del termine della sospensione. Questa eccezione dovrebbe ammettersi (SPxzuoco, op. cit.) perch la legge n. 192 del 1962, non ha fissato alcuna condizione temporale riguardante il periodo trascorso dopo la prima condanna. Le argomentazioni sopra svolte sono sufficienti a negare la ammissibilit di tale eccezione. Pu ancora rilevarsi che il ragionamento sul quale si fonda la opposta opinione non tiene conto che la mancata previsione di una condizione . temporale nella legge del 1962 resa superflua dal fatto che esiste gi nel codice penale (art. 163 p. p.), la previsione di un termine, quinquennale o biennale, allo scadere del quale il reato si estinge. TULLIO DE CARLO 744 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 17 maggio 1966, n. 3416 -Pres. Lo Schiavo -Rel. Conti -P. M. Barone -Rie. Ferrone. Antichit e belle arti -Reati di cui alla legge speciale -Omessa trascrizione del vincolo notificato -Irrilevanza. (l. 20 giugno 19Q9, n. 364). Antichit e belle arti -Reati di cui all legge 1 giugno 1939, n. t089 Costituzione di parte civile della p. a . .:. .Ammiss~bilit. (1. 1 giugno 1939, n. 1089). .. L'omessa tr.ascriz~one del vincolo archeologico; soltano notificato a norma della legge n. 36~ del 1909, non inficia la validit della notifica s~ss.a, necessaria, ma suf}ciente,. a sensf, .della citata legge del 19091 .per integrare il presu~posto dei reati previsti.dalla stessa legge specicile (l). (1) In tema di repressione penale dei danneggiamenti recati al patrimonio storico, a~tistico ed archeologico nazionale .La sentenza ~be si annota viene opportunamente .a .chiarificare al.;; cuni dei non pochi punti oscuri di un tema. scarsamente studiato in dottrina e raramente .deciso in .sede giudiziale. .La prima massima si !-"isolve nell'afferm;:izione di . un principio che di scende piano dal coordinamento degli artt. 2 e 71 I. 1 giugno 1939, n. 1089, 5,I. 20 gjugno 1909, n. 364 . e 53 r. d. 30 gennaio 1913, n. 363, e che tuttavia . stato pi volte contestato dinanzi alle magistratur,e di nierito. Fino a quando dunque non venga emanato. il nuovo regolamento di "esecuzione, previsto dalla legge del 1939, la notifica del vincol in via ammfoistrativa, effettuata a sensi della vecchia legge e relativo regolament, sar P:eces saria ma anche sufficiente ad integrare Upresupposto dei' rati di 'cu~ albi legge si;>eCale, ed unica questione proponibile in tem a non potr che atte.., nere al profilo psicologico del momento conoscitivo del dolo, sub specie di ignoranza dell'avvenuta notifica. Tale questione non peraltro che una delle tante problematiche na scenti in materia, problematiche rese quanto mai complesse da un non pe.rfetto coordinamento fra .le disposizioni speciali e quelle contenute nel codice ,penale. . . La normativa in esame si articola infatti in tre distinte, figur:e crimi nose: il danneggiamento (art, 635 c. p.)., il reato di cui agli artt. 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 e 59 dell I. 1 giugno 1939, n. 1089 ed il danneggiamento di cosa propria (art. 733 c. p.). . Problem particolari non sorgono per quanto concerne il reato di dan neggiamentO', che, in subiecta materia, si concretizza in genere nell'offesa recata ad oggetti di propriet dello Stato, propriet acquisita a sensi della citata legge del 1'939. Unico profilo di qualche interesse specifico la eventuale esistenza dell'aggravante di cui all'art. 635, 2 comma, n. 3, in relazione all'art. 625, PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 745 La procedura amministrativa di liquidazione dei danni subiti dal patrimonio storico ed archeologico nazionale, prevista dall'art. 59 legge 1 giugno 1939, n. 1089; non esclude, in capo alla p. a., il rimedio della azione giudiziaria, esplicabile cos in sede civile come in sede penale, mediante costituzione di parte civile (2). (Omissis). _:. Osserva innanzitutto la Corte che il ricorso della parte civile meritevole d'accoglimento. La dichiarazione d'improponibilit della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla p. a. in quanto la trasgressione commessa dall'imputato non darebbe luogo, a dire del Tribunale, ad un' diritto soggettivo della stessa Pubblica Amministrazione, contrasta con l'art. 59 n. 7: l'esposizione alla pubblica fede e la destinazione a pubblico servizio o. p.bplic~. utilit, di~esa -o. reverenza. . La. que&tione assume Jllla. notevole importanza pratica in quanto l'aggrilyante. .rende. il reato perseguibile di ufticio. Il che;;quando il soggetto passivo sia la p. a, (Sovrintendenza alle Antichit e Belle Arti), quanto d.ire che costituisce .conpj.zione pratica, di; pr.acedibllit-dell'azione penale; Nessun dubbio, ovviamente, pu sussister.e in ordine all'inappUcabilit dell'aggi:av:ante quando 0ggetto . materiale del reato sia un reperto archeologico dist:r.utto nel corso di uno scavo abu,sivo .od in momento immediatamente successivo al ritrovamento, nello. stesso . contesto di azione, non. po-. tendosi logicamente c:onfgurare per un oggetto sepolto n la esposizione alla pubblica fede n la destinazione a pubblica utilit (1). Del pari nessun dubbip .in ordine all'applicabilit dell'aggravante, quanto meno ..sotto il profilo della destinazione a. pubblica utilit, per le cose di interesse storico, archeologico, ecc., esposte in parchLo musei. Qualche perplessit .potrebbe prospettarsi inve.ce. quando oggetto materiale del danneggiamento siano dei ruderi. emergenti (2). Avverso il concretarsi dell'aggrav:ante detresposizione alla pubblica fede potrebbe opporsi il concetto di "autocustodia . nota infatti la gi:urisprudenza che nega l'esposizione alla pubblica fede qualora Ja cosa sia immobile, immobilizzata o comunque di difficile asporto per mole, peso .od altre ragioni (3). . intuitivo peraltro,replicare che una tale elaborazione giurisprudenziale nata in relazione al reato di furto; non a quello di danneggiamento, rispetto al quale il concetto di autocustodi.a perde ogni. sua r.agion d'essere, non venendo in considerazione il problema delle difficolt di asporto (4:). (1) Destinazio,ne che deve ess'i\re immediata ed attuale MANZINI,. Trattato di. diritto pena.le ita.l~no. 4 ed., vel. IX, 294 . . (2) A tale propos~to . bene sottolineare che. se la scQper.ta dei. ruderi .anteriore alla data dell'entrata in vigore..della l . .20 giugno 1909, n .. 364, gli, stessi ricadono i. propriet. privata, onde non configurabile un reato di da.nneggiamel)to commesso dal prciprietario 4el fondo .per difetto del :requisito di .aUruit della cosa. (3) Per tutte cass. 16 maggio 1961, Vi;>lpntario,.Giw. it., 1962, .II. 91. . .(4) Tant.o vero che !'.aggravante in. parola. . stata rllVVisata nella J;'ec.isiol)e. di a19eri piantati lungo :Wl,a .strada comunale: _Caiis. 21. :rnaggitl l,93:4, .Gi'Ul!t. pen.,: 19B5~ II, 230. Ci sembrerebbe anche sufficiente .a .. superare. 1'11ltra . ppssibile obiezio.n~ I I I I ~11111~i~~~4'1ti RASSEGNA DELL'~VVOCATURA DELLO STATO 746 1. 1 giugno 1939, n. 1089, che oltre a prevedere sanzioni penali per il trasgressore, pone a carico dello stesso l'esecuzione di quei lavori che il Ministero della P. I. riterr di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti e per la riduzione in pristino della cosa, o nel caso in cui la riduzione non sia possibile, l'obbligo di corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione del valore subto dalla cosa stessa per effetto della trasgressione. Non pu pertanto condividersi la tesi del Tribunale, che se pure sostenuta e avallata da autorevole dottrina, appare resistita dalla formulazione letterale della norma d;ill'art. 59 surrichiamato, oltre che dalla ratio della norma stessa. noto che con l'imposizione d~l vincolo artistico sulla cosa si instaura un rapporto di natura pubblicistica tra il privato e la p. a., Parimenti ravvisabile sembra doversi ritenere il profilo di aggravante della destinazione a pubblica utUit. Tale aggravante, infatti, richiede per il suo concr!!t&ni l'aituale destinazione della cosa ad un PUbblfoo vantaggio, -di-ta1ch chiunque ne possa profittare. E questa giustappunto la situazion di uno. scavo archeologico, che quisque de populo pu recarsi a studiare, -o, pi semplicemente, ad ammirare. Non sembra invece che possa ravvisarsi l'aggravante in parola sott il profilo della destinazione a pubblica reverenza. Perch se vero che accanto ad una reverenza religiosa (qui ;fuori questione) esiste anche una referenza civile ., vero anche che quest'ultima ha pur sempre una colorazione sacrale di venerazione, incompatibile con il profilo culturale che invece impronta di s il reperto archeologico, in cui anche l'eventuale remoto valore sacrale (come ad es. per un antico tempio) viene assorbito e superato dall'attuale valutazione, che lo colloca sotto altra luce (quella storico-culturale), incompatibile con il sentimento di venerazione necessario perch possa parlarsi di pubblica reverenza. Assai pi complesso, invece, il problema quando oggetto materiale del reato siano cose di propriet dell'agente, perch vengono allora in conside razione i rapporti fra le fattispecie criminose previste rispettivamente dalla legge speciale (in particolare artt. 11, 12, 59) e dall'art. 733 c. p. L'un reato si concretizza nella demolizione, rimozione, modificazione o restaurazione , non debitamente autorizzate, di cose in ordine alle quali sia stato notificato il vincolo archeologico. L'altro nel danneggiamento comunque arrecato a cosa propria di cui sia noto il rilevante pregio, se dal relativa alla genesi della espoaizione alla pubblica fede. Come noto, infatti, dottrina e giurisprudenza richiedono che l'esposizione alla pubblica fede dipenda da fatto umano, ancorch determinato dalla necessit. Ci per sempre in sede specifica di esame 4!ell'aggravante contemplata in relazione al reato di furto. Ora, pare evidente che, trattandosi di danneggiamento, i concetti elaborati in quella sede non possano applicarsi sic et simpticiter senza violare palesemente la ratio legis. In CS60 contrario si arriverebbe all'assurdo di negare, nel danneggiamento, la configurabilit dell'aggravante in parola ogni qual volt oggetto materiale del delitto fosse una cosa immobile o immobilizzata (ad es. un antico capitell emergente in uh parco pubplico). Per uno spunto in tal senso, MANzm1, op. cit., voi. IX, 535. 747 PARTE I, SEZ. vn, GIURISPRUDENZA PENALE con conseguenti doveri e diritti soggettivi dell'una e dell'altra parte, per cui il potere di giurisdizione in. materia spetta al giudice ordinario. Ed infatti, all'obbligo del trasfressore sancito dall'art. 59, commi 2 e 3 della legge succitata, corrisponde un diritto soggettivo della p. a. ad ottenerne l'adempimentoi diritto soggettivo che si qualifica per la sua natura riparatoria. Tale principio stato ribadito da questa S. C. a Sez. Un. con la sentenza n. 3165 del 28 ottobre 1959, la quale ha affermato che il potere della p; ao di procedere direttamente all'applicazione della sanzioneamministrativa non. esclude il rimedio concorrente dell'azione giudiziaria limitatamente al riconoscimento e all'accertament-0 della trasgressione da cui dipende l'irrogazione della sanzione. N pu essere d'ostacolo alla proposizione dell'azione avanti il giudice ordinario per il risarcimento dei danni il procedimento amministrativo e il relativo provvedimento ministeriale previsti dall'art. 59 della l. 1 giugno 1939, fatto deriva nocumento al patrimonio storico,, archeologico o artistico na~ zionale. Sembra e_vidente che le due previsioni coprono diverse . aree, in parte peraltro coincidenti. . :I: chiaro che, se si tratta di bene non vlnolato, unica norma appliclilbile l'art. 733 c. p. Altrettanto chiaro che se non segue dal fatto iJ nocumento di cui sopra, . tinia norma applicabile quella della legge speciale, che sembra configurare un reato di pericolo, sempre che; naturalmente, ne sussista il presupposto, e cio la notifica del vincolo (5). Ma quando g}i elementi di entrambe le norme incrimintrici speciali sono presenti nella condotta di un soggetto, quid iuris? . . Non risulta che la giurisprudenza abbia avuto ancora occasione di pronunciarsi in materia. ' Taluniautori (6), pur avanzando qualche dubbio, escludono l'applicabilit di entrambe le norme ad una singola fattispecie. Non sembra peraltro che possa essere condivisa tale tesi, in quanto non si ritiene di poter ravvisare nella norma di cui sopra gli elementi che caratterizzano il c. d. concorso apparente . Pur senza sottovalutare l'immensa e discordante messe di lavori scritti in tema di concorso fittizio di norme penali, sembra infatti lecito poter affermare che, alla luce del nostro diritto positivo, unico criterio valido per ravvisare fra due norme l'esistenza di una relazione di concorso apparente,, sia il criterio di specialit, a mente dell'art. 15 c. p. In tal senso infatti sia la migliore dottrina (7) che la giurisprudenza; e parte della (5) A parte va considerata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 13 della legge speciale. Tale norma non richiede infatti la notifica del vincolo, ma le considerazioni cbe seguiranno, a prescindere da tale. punto, sembrano poterst attagliare anche a detta norma. (6) GERACI, Tutela del patrimonio di Antichit .e d'A1'te, Jovene, Napoli, 1956, 169; MANZINI, op. cit. vol. X, 1078. (7) CARNELUTTI, Lezioni di diritto penate, Milano 1943, 275-276; MANzmr; Trattato cit., vol. II, paragrafo 5; ANTOLISEI, Manuale Giuffr 1963, parte gen;, 113 e sgg. 748 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 1089, riguardando essi la deter~inazion de-l quantum debeatur e .non .potendosi estendere all'accertamento dei fatti costitutivi della trasgressione e causativi della sanzione, accertamento questo demandato all'esclusiva competenza del giudice -Ordinario. Nella specie, la sanzione amministrativa si accompagnava alla condanna penale derivante dalrac.certata trasgl'essione, onde dovendosi ravvisare in ogni aso un diritto della p. a. al,risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, non potrebbe disconoscersi la legittimit dell'azione risarcitoria proposta dal Ministero della P. I. nel giudizio penale, stante l'interesse della stessa p. a. all'acquisizione della prova della violazionedella norma penale, da cui consegue l'abbligo del risarcimento del danno a norma dell'art. 185 capv c. p. ,..Esattamente, quindi, il .primo .giudice riconobbe al Ministero della P. I. titolo .a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni, poich noto che all'ammissibilit della parte civile sufficiente stessa dottrina tedesca, che ha fornito i diversi e discussi concetti di sussidiariet. econsunzione, ha riconosciuto coine tali ci-iteri, ad un'attenta analii; i, finiscano per risolversi in quello di specialit (8). . .. "Ta1e principio di specialit postula fra le due distinte' fattispde criminose un rapporto di ,genere a specie, implica .cio una continnza 'ii tutti gli elementi della fattispecie genrale neUa fattispecie speciale, la quale inoltre deve .re~nfare no o pi.i elementi lteriori, detti e sp,ciP,ci o spciaiizzilnti . , . ' . : Una horm pertanfo '~u r~teriersi speciale solo riel caso che: se' non sistesse, 'il aS'o ivi contemplato rientrerebbe riella hornia generale '(9). Passando' all'esame del problema specifico, vedremo ora cotne di 'rp- porto c:l.i genere a specie non si possa parl!lr. o, per 'ssere' pi estti, come tale rapprto sia del tutto escfuso' per le condotte contemplate, che si pongono rispettivamente in rapporto di diversit e non in rapi>orto di 'pi a meno; e sia quanto mno prpbleniatico per gli lfri elementi dl reati:>; che caratterizz~rebbero di volta in volta uri rapporto di specialit]t estremamente dubbi, ed alternativamente oscillante nef due sensi (10). Chiarendo meglio il concetto : . a) Elemento psicologico. _; Il. reato previsto dalla legg speciale, fo quanto delitto,. esige il dofo, per ciuello di c.i . all'art. 733 c. p., quale con (8) MERKEL J{onkurrenz in Vergleichende Dorstellung, Berlino, 1908; KoHLER, Di~ Grenlinien 'zwischen Idealkonkurrenz und Gesetzkonkurrimz, Breslavia, 1909, cit. in ANTO~SEI, Sul concorso apparente di norme, .Riv. it. dir.' pen., 1948, 1. . . , (9)' ANTOLISEI, op. loc. ult. cit. . (10) La Suprema Corte. in una recentissima sentenza, ha ribadito che per stabilire la. possibilit di concorso materiale :o formale fra. due fattispecie criminose pucorre. avere riguardo a tutti gli. elementi costitutivi delle due fattispecie legali. Ove fra tali elementi-non vi sia identit si avr eventualmente. progressione cri minosa, non mai concorso apparente di norme (Cass. sez. III, 28 gennaio 1966, Tic. Cavanna. La specie decisa riguarda la configurabilit .del concorso formale dei reati di favoreggiamento della prostituzione e sfruttamento ..di prostitute, configurabilit ritenuta sussistente dal Supremo Collegio sub. specie .di progressione criminosa con c9nseguente cumulo di pene). PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 749 che chi propone l'istanza ne 'dimostri la legittimit formale, inrelazione all'esistenza del diritfo e della sua violazione, senza che occorra fornite la prova concreta ed effettiva di tale diritto nel suo contenuto sostanziale. Il ricorso va pertanto ccoJt.o edfo applicazione dell'art. 541 c. p. p., dovendosi rigettare quello dell'imputato, per' le considerazioni che; di seguito verranno enunciate, la causa dev.essere rinviata al giudice civile competente per valore in secondo grado per l'ulteriore corso. Passando all'esame del ricorso dell'imputato si ossrva che questo destituito di qualsiasi fondamento giuridico. . Va rilevato, innanzitutto, relativamente ai primi quattro motivi con i quali si deduce: errore sull'identificazione dell'immobile soggetto a vincolo; violazione di legge e vizio di motiVzic>ne circa la. validit travvenzion~, inv(lce sufficiente la olpa, Sotto il. ;limitato profilo. dell'in... dagine di colpevolezza potrebbe dunque ritenersi generale la norma del codice e speciale quella della legge sulle antichit. b) Presupposti .... Per la sussistenza del reato di cui alla legge speciale necessaria la notifica del vincolo archeologico, irrilevante invece per l'art. -733; Ci potrebbe far11ensare alla 'configtlrabilita del rapprto di genere a specie di cui sub 1(}. Ma tal configurabilit cade ove si cnsi.: deri che l'art. 733 richiede un diverso presupposto: la cognizione..del rile~ vante. valore della cosa. Nell'un caso dunque-un presupposto di carattere ~bbiettivo, dato dalla notifica del vincolo (che/ come noto~ pu cader anche su cose di valore non rile'li'ante ). Nell'altro un presupposto' di carattere subbiettl'Vo; decisamente diverso anche intrinsecamente: ' Non sembra proprio che possa parlarsi di rapporto di genere a specie: A tutto voler cone'dere, e forzando la logica del discorso, si potrebbe tutt'al pi configurare, a un rapporto di specialit ... reciproco. E cio, guardando all'obbiettivit-dei presupposti; la 'norma dfIegge speciale sarebbe speces-rispetto ttl genus previsto dall'art. 733 (elemento specializzante: la notifica del vinc'olo), guardando irivece alla suhbiettivit; la norma del codice sarebbe speciale rispetto a quella della legge sull'anti chit (elemento specializzante: la coscienza del rilevante valore); ' - N 'potrebbe dirsi che la contrapposizione di cui sopra meramente formale,: perch se vero, da un lato, che la notifica del vincofo deve essere conosiuta dal reo, vero anche, dall'altro, che cosa ben diversa la coscienza del vincolo dalla coscienza del rilevante valore, posto che po's sorto essere vincolate anche cose di valore non rilevante:> (cfr. art. 1, 5, 35, 39; 54 legge citata; l. 31 mggo 1928, n. 1240; 1. 11 giugno 1922, n. -778; 1. 2-3 dicembre 1937, n. 2416). c) Punibilit. -Il reato di cui all'art. 59 legge speciaie perfetto senza che sia necessaria la produzione di un' danno; sussiste per il-solo fatto di ver illecitamente operato sulla cosa-vincolata. Il reato di cui al..; l'art. 733 c. p. subordinato invece ad una condizione obiettiva di punibilit: il ncumento l patrimonio archeologico od artistico {11). '(11) MANZINI; op. ct. vol. X, 1075 sgg:. 750 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'atto amministrativo che sarebbe carente di motivazione; invalidit della notificazione del vincolo ed inapplicabilit del vincolo stesso sull'immobile per mancata trascrizione, che con essi il ricorrente non fa che riproporre in questa sede censure che investono precipuamente apprezzamento del fatto, incensurabile in sede di legittimit., attraverso l'enunciazione di tesi e argomentazioni giuridiche che non hanno alcuna consistenza, e che sono state, con motivazione logica esente (la errori di diritto, disattese dal giudice di merito. Ed.infatti per quanto concerne l'asserito errore sull'identificazione dell'immobile soggetto a vincolo la sentenza ha osservato che tutte le risultanze processuali, oltre che lo stesso comportamento dell'imputato, stavano a contraddirne l'assunto, avendo egli stesso, in occasione d'una :precedente causa per sfratto d'inquilinoj chiesto l'intervento della So:vrintendenza per ottenere dapprima il benestare per l'azione promossa e successivamente la dichiarazione d'urgente necessit di lavori di restauro, dihiarazione questa da far valere come causa di cessazione del diritto alla proroga : e per avere, infine, sottoposto gli origin~ri Onde, sotto tal J?rOfilo, il rapporto di genere . a specie, se costruibile, dovrebbe assumere a genus la norma di legge speciale ed a species la norma del codice. d) Condotta. -Infine, l'argomento principe: diverse sono le condotte ~anzionate dalle due norme. . J L'una prevede una attivit posta ln essere sulla cosa notificata senza autorizzazione, ne segua o meno un danno. L'altra contempla invece un danno comunque arrecato Le locuzioni esatte adottate dalla legge speciale sono demolizione, rimozione, modificazione o restaurazione . Nessun dubbio sul. punto che modificazione, restaurazione e rimozione siano condotte essenzialmente diverse dal danneggiamento. Qualche dubbio potrebbe sorgere per la demolizione . Dubbio egualmente superabile, peraltro, perch il concetto di demolizione postula una condotta ordinata e, in certo senso, commisurata alla natura dell'oggetto che viene demolito. II concetto di distruzione o danneggiamento richiama invece lo . scempio gratuito e vandalico di una cosa. Far brillare una carica di esplosivo sotto un edificio significa distruggerlo. Abbatterlo pezzo a pezzo, utilizzando pietre, travature ed irifissi, significa demolirlo. Si pu dunque distruggere senza demolire e demolire senza distruggere o demolire e distruggere in un tempo o in tempi diversi senza che la demolizione debba essere considerata come antecedente .{logioo o temporale) necessario della distruzione. Per concludere su tale punto, sembra che il legislatore nel dettare le due norme in esame si sia ispirato a rationes legis del tutto differenti tra ~~ . Nell'un caso ha voluto sottoporre a pena lo sprovveduto che operi senza le prescritte autorizzazioni su beni che costituiscono parte di n patrimonio pubblico di immenso valore, con il pericolo di sottrarre, senza possibilit 751 PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PEN~LE progetti di restauro .del palazzo de quo alla approvazione della stessa Sovrintendenza.. Il che; a parere del giudice di merito, bastava a fugare ogni suo dubbio sia sull'effettiva esistenza del vincolo1 oltre che sulla esatta sua conosce:nza dell'immobile .sul quale il vincolo stessd, . da tempo, insi.steva .. . . . Quanto, all'altra doglianza relativa all'invalidit del vincolo , per difett<> ci.i motivazione dell'atto. d:i .notifica,. esattamente la sentenza' ha ril,evato. doyel,'si considerare sutJciente la pur succinta motivazione del~ l'at~o ntilla qtJ.ale._,c9n. ~ i'ic;b~am.i allo stile e all'epoca -della costruzione deWimino"bile, fi.gur~vano chiaramente in.dicati -gli interessi artistici e s~orii Posti a bas!'!.$fel.provvediinento amministrativo. Q.anto doi all'altra de>glianza con la. quale si censura il decreto minist!i!l'iale ;per a:v:~re essP dichiarato .il .palazzo de quo d'importante h1tere11s~ .e. n1;>.. di parttco~;rmente importante . interesse.. giustamente itgi.djc.e di ,meri.to ha :rilevato~ che:. essendo la notifica avvenuta q.el 193$, q.ando;era .i vtgo1e la legge. del 909, n. 3'$4, bene fece, l'auto ' . di rimedio, all'esame e all'opera di uno specialista, la opportunit di ricostruire, di studiare o di restaurare le vestigia di un'epoca passata. Nell'altro .caso ha voluto punil'e il vandalo, sordo ai valori ideaue sprovvisto di sensibilit, che scempia. e distrugge i propri -beni a danno della collettivit. Voler ravvisare un conct>rso fittizio di norme in tale ipotesi sembra veramente un assurdo logico. e giuridico; .. Nulla autorizza a riconoscervi un rapporto di pi a meno, un assorbi"mento, un'incompatibilit, una sussidiariet. La stessa natura delle pene previste, d'altronde, lo esclude inconfutabilmente. Da un lato una pena detentiva in alternativa con quella pecuniaria. Dall'altro una pena pecuniaria. Il reato pi grave dovrebbe essere quello speciale. E quale sarebbe . il reato pi grave? . Il delitto perch . tale, anche se punito solo con pena pecuniaria? O la contravvenzione perch punita. con pena detentiva, sia pure alternativa? E dove ravvisare l'elemento specializzante? Nella notifica o nella coscienza del valore? Nel danno susseguente o nel dolo? Gli interrogativi non possono avere risposta, se non quella di escludere che si versi in ipotesi di concorso fittizio di norme, con conseguente applicabilit della disciplina sul concorso di reati. Da ultimo, per completar l'esposizione, qualche parola andr spesa sui concetti di reato progressivo e di progressione criminosa. Il che altro non , in fondo, se non un diverso aspetto del medesimo problema (12). Chiaramente va esclusa la configurabilit del reato progressivo, che si ha quando il reato e minore costituisce un punto di .Passaggio obbligato per la consumazione del reato maggiore, che dunque il solo punibile (13}. Cosi ad es. non si possono. invadere terreni (art. 633) senza realizzare (12) RANIERI, Reato progressivo e progressione criminosa, in Se. Pos. 1960, 309. (13) Cass. s. U. 4 maggio 1946, Arch. pn. 1947, II, 36. 752 RASSEGNA-DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rit amministrativa a richiedere, in base all'art. 5 stessa legge, come prei;upposto per l'imposizione :del viricolo, l'importante interesse e n anche il particolarmente importante interesse che solo dalla legg attualmente bi vigore richiesto (art. 311. lP giugno 1939, n. 1089). Quanto all'irregolarit della notifica del decreto ministeriale la sentenza ha osserV-ato che la censura, anche se in mera ipotesi poteva essere mossa dall'originario destinatario della notifica che . aliegsse l'ignoranza dell'atto, e intendesse neutralizzare la. presunzione assoluta di conoscenza dell'atto stesso, che la legge ricollega alla notifica a persona diversa dal destinatario, l'lella spede non potrebbe mai essere dedotta dall'imputato, successore del destinatario della -notifica Stessa; dal cui comportamento traevasi la prova certa ed inequivocabile della sua piena conoscenza del vincolo artistico sul Palazzo Dalla Balla. Per quanto riflette la mancata tra8criiione del vincolo stesso' ii giudice di merito ha disatteso la relativa doglianza, o8servando ch legge del 1909, vigente la quale fu fatta la notifica in 'Parola, non prescriveva la formalit. E poich l'art. 71 della successiva legge del anche la meno grave fattispecie dell'ingresso abusivo su fondo altrui (articolo 637), che va dunque esente da pena. Nella specie che qui interessa, con tutta evidenza, non solo si pu 'demolire, rimuovere, modificare o restaurare senza danneggiare (e se qualche dubbio lecito, in astratto, avanzare, . solo per 18 demolizione . Ma si badi: la demolizione di un immobile antico fatiscente che stia per crollare pu essere non solo un non-danno, ma anzi la prevenzione di un danno. E purtuttavia cot'lfigurrebbe. la materialit del reato). Ma ben si pu dannegglare senza n demolire, n rimuovere, n modificare, . n restaurare~ Resta dunque da vedere se sia configurabile la progressione criminosa, cio una serie di fatti successivi posti in essere in modo continuativo. Indubbiamente una tale progressione potrebbe ravvisarsi nella specie, inquadrata nella classica bipartizione fra maggiore intento criminoso sus seguente e fatto antecedente non punibile (14), ove sussistesse una volont delittuosa inizialmente di minor gravit e poi rafforzatasi, volgendosi a pi gravi danni criminali, od un rapporto di strumentalit non necessaria fra reato minore e reato maggiore. Sembra assorbente comunque la considerazione che la figura della pro gressione criminosa, quale strumento per temperare i rigori del cumulo delle pene, se pur caldeggiata da parte della dottrina, non stat mai accettata dalla giurisprudenza (15). In ogni caso, dunque, sembra doversi escludere la configurabilit del concorso fittizio di norme. (2) Il secondo principio di diritto affermato nella scia di un autorevole precedente del Supremo Collegio, citato in motivazione, si contrappone con preciso rigore giuridico ad un contrario avviso talora espresso da magistra( 14) GRISPIGNI, Dir. pen. it., voi. I, 420. (15) ANTOLISEI, Manuale, Giuffr 1963, Parte generale, 401. (V. anche nota n. (9). PARTE I, SEZ. Vll, GIURISPRUDENZA PENALE 753 1939, n. 1089, stabilisce che, in via transitoria; sino al termine che sar fissato dal regolamento (non ancora emanato), continueranno 'ad avere vigore le notifiche fatte a norma della precedente legge del 1909, deve necessariamente concludersi che l'omissione d'una siffatta formalit non richiesta dalla legge del tempo, non pu invalidare l'efficacia dell'atto. Parimenti infondato il quinto motivo col quale il ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine all'istanza formulata in appello per la rinnovazione del dibattimento, al . fine di escutere alcuni testi che avrebbero dovuto riferir sulle indagini condotte per l'identificazione dell'immobile de quo; noto, infatti, che, rientrando la rinnovazione del dibattimento nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito ,in quanto attiene all'accertamento del fatto e coine tale irisidacabile in questa sede, non merita censura la sentenza su questo punto per non avere essa al riguardo specificatamente motivato. Ci in quanto la motivazione sul rifiuto di tale rinnovazione appare implicitamente contenuta nella sua motivazione, nel punto in cui essa si dilunga a dimostrare, con riferimento alle risultanze processuali, che l'imputato era perlettamente . consapevole quale tosse il palazzo su cui esisteva il vincolo storico-artistico imposto d~lla Sovrintendenza ture di merito (16) ed avallato da una dottrina estremamente autorevole, pur se non recente. Il Manzini (17), infatti, afferma drasticamente: lo Stato... non ha il diritto di esercitare l'azione di risarcimento mediante costituzione di parte civile nel processo penale. Ed invero l'art. 59 della citata legge del 1939 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, stabilisce che, quando non sia possibile la riduzione della cosa in pristino, il trasgressore obbligato a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subta dalla cosa per effetto della trasgressione. Se il trasgressore non accetta la determinazione della somma fatta dal Ministro della P. I., la somma stessa fissata insindacabilmente. ed irrevocabilmente da una apposita Commissione. Questo procedimento amministrativo esclude l'intervento dell'Autorit Giudiziaria, e perci non possibile l'esercizio di un'azione civile riparatrice, n in via ordinaria, n mediante costituzione di parte civile nel processo penale . Ora, che l'opinione del chiaro Autore .non sia accettabile, meritando invece piena approvazione la contraria tesi enunciata dal Supremo Collegio, nella sentenza che si annota, non sembra dubbio. Preliminarmente si rileva infatti che la predetta procedura amministrativa prevista solo per i reati di cui alla legge speciale e ne sembra quindi quanto meno discutibile la promovibilit per il risarcimento di danni derivanti dai reati di cui agli artt. 635 e 733 c. p. Sostenere il conti:ario signi (16) Cosi Trib. Treviso, 12 marzo 1963, sentenza cassata da quella che qui si annota. (17) Op. cit., vol. X, 1086. 754 RASSEGNADELL'AVVOCATURA DELLO STATO ai Monumenti, motivazione questa .che stava a dimostrare l'inutilit della richiesta rinnovazione del dibattimento. Va infj.ne rigettato anche l'ultimo motivo di ricorso; col quale si deduce difetto di motivazione circa l'elemento psicologico del reato, investendo, esso la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, in ordine alla coscienza e volont dell'imputato d'agire in violazione della legge; .sapendo che per .effetto della .esistenza del vincolo artistico sul Palazzo. della Balla egli non: avrebbe dovuto eseguire i lavori di restauro senza la preventiva approvazione del progetto da parte della Sovrintendenza ai MonuIJtenti. E poich di tale convincimento. il Tribunale .ha dato ampia e corretta . motivazione,. precisando da quali elementi ha desunto non solo la prova della consapevolezza nell'imputato dell'esistenia di tale. vincolo; ma anche della volont cosciente di violarlo, non ottemperando alle diffide e agli ordiai della stessa Sovrintendenza di astenersi dall'eseguire qualsiasi lavoro di restaqro, .che non tosse stato preventivamente autorizzato, e .dimost)."ando, .anzi, col suo: comportame~to ostinato, di volere imporre le sue idee pseudo-artistiche, anche tale motivo ya rigettato. --(Omissis). ficherebbe estendere per analogia una norma di carattere incontestabilmente speciale. Anche per quanto concerne i reati previsti dalla legge speciale, peraltro, la tesi del Manzini sembra insostenibile. La procedura amministrativa prevista dall'art. 59 legge speciale, infatti, un peculiare procedimento volto ad accertare il quantum, cio l'ammontare del danno patrimoniale sopportato dallo Stato. Quindi presuppone l'accertamento dell'an debeatur, e poich tale accertamento si risolve nell'accertamento di un commesso reato, sembra evidente come ci non possa avvenire che ad opera del magistrato. Tale procedura, oltretutto, non preordinata alla 'liquidazione dei danni morali,. cui abilitata solo l'autorit giudiziaria previo accertamento della responsabilit penale. Quanto meno sotto tale profilo, sembra dunque insostenibile la tesi dell'inammissibilit della costituzione di parte civile. I. F. CARAMAZZA I PARTE SECONDA 20 I . ' . . . I RASSEGNA DI DOTTRINA A. ALABISO, Il contratto preliminare, Giuffr, Milano, 1966, pagg, 307 I. -La concezione normativa del negozio giuridico; recentemente riproposta all'attenzione degli studiosi da KELSEN nella nuova rielaborata edi"' zione della ~ Dottri'lia pura del di-ritto (pubblicata nell'anno in corso in Italia da EINAUDI, ma gi nl 1960 in Austria da F. DEUTICKE) non ha ricevuto, com' noto, molti consensi nella nostra dottrina privatistica e risulta; anzi, pressoch ignorata nei testi istituzionali della materia. Sulladf diritto pubblico (SANTI ROMANO; ROMANO SALV., FERRI L.j Esi>osiTo C., MANIGK), l'A., con il libro in rassegna, ha inteso dichiaratamente procedere ad una rivalutazione del concetto di negoZio giuridico come fattispecie produttrice di diritto, sostenendo che solo tale concetto, unitamente alla teoria che distingue la e fattispecie ., come concetto statico, dal procedimento , come concetto dinamico, consente di dare una soddi,. sfacente configurazione giuridica al contratto preliminare . Secondo la tesi centrale enunciata nel volume, ferma restando la concezione normativa del negozio giuridico, la collocazione del e contratto preliminare nelquadfo delle Hgtire prese in esame dalla scienza giuridica non pu prescindere dalla considerazione del carattere procedimentaie del fenomeno considerato nella sua interezza, perch solo tale carattere pu descrivere compiutamente, nel suo dinamismo, il ciclo di normaZione privata che ha inizio col1 ilcontratto .preliminare e si conchiude con il contratto definitivo. Partendo da queste. premesse di teoria generale del diritto e dalla considerazfone delle origini storiche e dello sviluppo del concetto di. contratto prelminare nelle dottrine italiana, francese e tedesca, l'A. osserva che, nell'esercizfo del potere di autonomia loro conferito dalla legge, i privati po8sono attuare il regolamento degli interessi meritevoli di tutela giuridica o attraverso un'unica pattuizione negoziale, mediante un contratto, cio, definito e uninegoZiale ; o attraverso un pi complesso e procedimento costituito da due successive pattuizioni, il contratto preliminare ed il contratto definitivo. Nella prima ipotesi, la volizione delle parti si concreterebbe in una votiZion-aZione (secondo la terminologia del SANTI RoMANo), in .una normazohe, cio, immediatamente disciplinante gli interessi in gioco; nella secondo ipotesi, il fenomeno dinamico necessario alla realizzazione di una statUizione normativa privata si dividerebbe in due fasi ben distinte, la pnma, concretantesi in una volizione-preliminare diretta a porre le norme di un futuro . 152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sentenza 26 maggio 1966, n. 50, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. Ordinanze di rimessione 5 maggio 1964 della Corte di Appello di Napoli (G. U. 28 novembre 1964, n. 295, e in questa Rassegna, 1964, II, 210), 24 novembre 1964 del Pretore di Milano (G. U. 3 aprile 1965, n. 85, e in questa Rassegna, 1965, II, 50), 23 dicembre 1964 del Tribunale di Milano (G. U. 27 marzo 1965, n. 78, e in questa Rassegna, 1965, II, 50), 27 gennaio 1965 del Tribunale di Milano (G. U. 10 luglio 1965, n. 171, e in questa Rassegna, 1965, II, 111) e 3 marzo 1965 del Pretore di Monza (G. U. 30 aprile 1965, n. 109, e in questa Rassegna, 1965, II, 50). d. P. R. 9 maggio 1961, n. 777 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affi,ini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena), articolo unico, in quanto rende obbligatorio erga omnes l'Accordo collettivo integrativo del 2 ottobre 1959 per la parte concernete le somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori (arti coli 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 23 maggio 1966, n. 47, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. Ordinanza di rimessione 11 maggio 1965 del Pretore di Viareggio, G. U. 28 agosto 1965, n. 216, e in questa Rassegna, 1965, II, 111. d. P. R. 9 maggio 1961, n. 803 (Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della macinazione e della panificazione), articolo unico (art. 76 della Costituzione). Sentenza 10 giugno 1966, n. 67, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. Costituzione) (15). Ordinanza di rimessione 6 maggio 1965 del Pretore di Campobasso, G. U. 19 giugno 1965, e in questa Rassegna, 1965, II, 82. d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 346 (Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie e imprese similari), articolo unico. Sentenza 10 giugno 1966, n. 67, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. Ordinanza di rimessione 26 aprile 1965 del Pretore di Campobasso, G. U. 17 luglio 1965, n. 178, e in questa Rassegna, 1965, II, 112. legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), (artt. 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione) (15). Sentenza 10 giugno 1966, n. 65, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. Ordinanza di rimessione 18 luglio 1964 del Tribunale di Bologna, G. U. 28 agosto 1965, n. 216, e in questa Rassegna, 1965, II, 112. (15) La Corte costituzionale ha gi dichiarato non fondate la questione di legittimit costituzionale delle seguenti disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567; artt. 1 e 7, in riferimento agli artt. 41, 42 e 101 della Costituzione (sentenza 22 maggio 1964, n. 40); artt. 1, 2, 3 e 7, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costiituzione (sentenza 12 novembre 1964, n. 80). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 153 legge 19 gennaio 1963, n. 15 (Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali > e successive modificazioni ed integrazioni, nonch al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo e successive modificazioni ed integrazioni), art. 4 (artt. 36 e 38 della Costituzione) (16). l:)entenza 21 giugno 1966, n. 74, G.. U. 25 giugno 1966, n. 156. Ordinanza. ,di rimessione 28 maggio 1965 del Pretore di Cinquefrondi, G. U. 31 dicembre 1965, n_, 326, e in questa Rassegna, 1965, II, 175. legge 27 9ennaio 1963, n; 19 (Tutela giuridica dell'avviamento commerciai), art. 4; vlfil'll,j, comma (art. 42, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 21 giugno 1966, n. 73, G. U. 25 giugno 1966, n. 156. Ordinanza di rimessi.one 16 marzo 1965 del Pretore di Nard, G. U. 19 giugno 1965, n. 151, e in questa Rassegna, 1965, II, 82. legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, 1175 e al regio decreto 28 novembre 1938, n. 2()00, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) (art. 99 della Costituzione), in particolare, atff. 1, 2, 3, 5, 6, 13, 21, 25, primo, terzo, quarto e quinto comma (17), e 42 (artt. 3, 23, 41, 42, 53, 70 e seguenti della Costituzione). Sentenza 23 maggio 1966, n. 44, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. Ordinanza di rimessione 7 luglio 1964 del Pretore di Salerno, G. U. 30 gennaio 1965, n. 26, e in questa Rassegna, 1965, Il, 15. legge 14 luglio 1965, n. 901 (Delega del Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attivitd). Sentenza 14 maggio 1966, n. 37, G. U. 21 maggio 1966, n. 124. Regione autonoma della Sardegna, ricorso depositato 1'8 settembre 1965, G. U. 25 settembre 1965, n. 242, e in questa Rassegna, 1965, II, 146. NORME DELLE QUALI STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Codice di procedura civile, art. 522 (Compenso del custode), primo comma, in quanto condiziona il diritto del custode al compenso (artt. 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). (16) Questione gi dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, primo com ma, 23 e 38, quarto comma della Costituzione, con sentenza 9 giugno 1965, n. 44. (17) Il secondo comma stato dichiarato illegittimo con sentenza 23 maggio 1966, n. 44. 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pretore di Viterbo, ordinanza 23 novembre 1965, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio solo della maglio (art. 3 e 29 della Costituzione) (18). Pretore di Biella, ordinanza 18 febbr.aio 1966, G. U. 21 maggio 1966, n. 124. codice di procedura penale, art 349 (Regole per l'esame testimoniale), ultimo comma, nella paTte in cui stabilisce che il giudice non pu obbligare gli ufficiale ed agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi deZZe persone che hanno ad essi fornito notizie , sia perch in contrasto con il principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria (art. 109 della Costituzione), sia perch pu impedire in pratica l'esercizio della azione penale nei confronti di possibili rei (art. 112 della Costituzione), sia, in quanto differenzia la posizione degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria rispetto a quella di tutti gli altri cittadini, per quanto concerne l'obbligo di testimoniare (art. 3 della Costituzione) e rispetto a quella dei soggetti tenuti ad un particolare obbligo nei confronti dell'autorit giudiziaria, quale l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 2 del codice di procedura penale (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Torino, ordinanza 16 marzo 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. codice di procedura penale, art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria), terzo comma, in quanto implicitamente consente al pretore di emettere decreto di citazione a giudizio senza che l'imputato sia stato interrogato (19). Pretore di Montichiari, ordinanza 10 aprile 1965, G. U. 14 maggio 1966, n. 118 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Ferrara, ordinanza 24 gennaio 1966, G. U. 11 giugno 1966, n. 143 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Cagli, ordinanza 12 febbraio 1966, G. U. 21 maggio 1966, n. 124 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Rovigo, ordinanza 14 febbraio 1966, G. U. 21 maggio 1966, n. 124 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Benevento, ordinanza 16 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Livorno, ordinanza 24 febbraio 1966, G. U. 21 maggio 1966, n. 124 (artt. 3 e 24 della Costituzione). codice di procedura penale, art. 503 (Atti del giudizio direttissimo), ultimo comma, in quanto rimette alla discrezione del giudice la conces (18) La questione, gi dichiarata non fondata con sentenza 28 novembre 1961, n. 64, stata riproposta anche dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza 13 ottobre 1965, G. U. 29 gennaio 1966, n. 25 e t'ett'o, II, 22. (19) La disposizione, sotto il denunciato profilo, stata dichiarata illegittiima con sentenza 28 aprile 1966, n. 33. \ o \J ~" G RASSliGNA DELI/AVVOC.l\TURA DEX.LO STATO ... 'l'rlbunale dl Roma, ordinanze 18 dicembre .1965 (quattro), G. u. \maggio 1966, n. 118; \. \ r. d. S lug:llo 1896, n. 314 (Regolamento per la Consulta Araidica); 'ttic:o!ari, arH. J, ~~era 1J (?), 2~ e 'l21 in. quanto disposiz!oni relative ~onoScimentO di titoli nobiliari (rt .. 3 e disp. trans. XIV della \~zione). .\bnnale diRoma1. ordinanze 1S dicembre1965 (quattro), G. U .,,o 1966, n;. 118, ,~::.: I.\J febbrcdo 1911. 297 (Regolamento per. la ese.cuzione della '',Jiale e pr<>1rinCiale)i art. 160, e per tutti i motivi per i quali ,,~tuzionale, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 931. ha dichia~ 'ttimit co.Stit~io11ale deg~ artt. 82, 88 e 84 deld. P .. R. 16 \ n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e \d. P. R. 5 aprile 1951, n. 208 (artt. 24, 25, 101, 102, 103, \ Costituzi<>11e).(22)...... \munale di Acerra(deliberazione 19 febbraio 1966, G; U. I 'Jl.118!;. \. \.-.. . 1920, n, 1349. (Disp()sizioni rezat{ve ai. commercio '\ntro gti aumenti eccessivi dei prezzi), art. 13,. nel \'art. 5 del r. d. 1. 11 gennaio 1923, n. 188, in quanto ;V.<>.ri~. delle $omme Cl.a pagare .a titolo.di oblazione ';zigazione e mocUficazioni di vari.,i ai>Wo~igioname11ti e consu'ttl;i alimentari), \d~lla .Jegge S() settembre 1920, n .. 1349, in ~one. (!ella somma da pagare a titolo di ''fezionale del Progetto (artt. 3 e 25, primo "u.. . . . . . '~a 23 febbraio 1966, G. U. 14 maggio \ \~~iorcUnam,ento .~. rifor~ 4ella Zegi:\ t(!rr.eni 'f!iOntani). se 1;1d in. quanto \.restali il potere di dettare norme ., \_ .,"!:>ile, per la natura rilgolam,entare della \p. 92. ';tte dal I:'retore di. Narni per l'art. '17 .- 18 gennato 1966; G; u. 26 marzo 1966, .. ,. ,ettore di Orvieto pe;r l'art. 108, prhno com~ ,...sa (oJ'dinanze 5 febbraio 1966 (sei), G. v. 30 aprile ....:O, lI, 102). ----: PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 157 per la previsione e la repressione di reati (artt. 25, secondo comma, 70 e 77 della Costituzione) (24). Pretore di Santo Stefano di Camastra, ordinanze 8 aprile 1966 (due), G. U. 25 giugno 1966, n. 156. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), art. 31, primo comma, in quanto pone la .presunzione iuris et de iure di esistenza di un predeterminato quantitativo di gioielli, denaro e mobili nel patrimonio ereditario ( principi costituzionali e art. 53 della Costituzione) (25). Corte di appello di Milano, ordinanza 22 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. ' r. d. I. 23 (recte: 20) marzo 1924, n. 442 (Discrezioni per disciplinare l'uso di titoli od attributi nobiliari); in particolare, artt. 2, 3, 4, in quanto disposizioni relative al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 14 maggio 1966, n. 118. r. d. I. 23 di:embre 1924, n. 2337 (Modificazioni al r. d. l. 20 marzo 1924, n. 422, contenenti norme per disciplinare l'uso dei titoli ed attributi nobiliari), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione) (26). Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 14 maggio 1966, n. 118. legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, emannati sino al 23 maggio 1924), per la parte in cui converte in legge il r. d. 1. 20 marzo 1924, n. 442, con disposizioni 1 relative al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 14 maggio 1966, n. 118. (24) Dal testo dell'ordinanza di rimessione la questione di legittimit costituzionale risulta proposta per gli artt. 2, 27, primo comma, 30 e 79 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nella provincia di Messina. Analoga questione stata gi proposta, in riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Troina con ordinanze 11 novembre 1965 (due), GG. UU. 29 gennaio 1966, n. 25 e 12 novembre 1966, n. 64, e Tetro, II, 23 e 102. (25) Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, n . .3270, in quanto escludono te aziende agricole del tTattamento disposto per le aziende industriali e commerciali , sono stati dichiarati illegittimi con sentenza 12 luglio 1965, n. 69 . . (26). Dal testo delle ordinanze di rimessione, in cui il r. d. 1. 20 marzo 1924, n. 422 e il r. d. 1. 23 dicembre 1924, n. 2337 vengono inesattamente indicati come regi decreti, risulta denunciato, in particolare, per evidente errore di trascrizione, l'art. 127 del r. d. 1. 23 dicembre 1924, n. 2337, che consta invece di soli tre articoli.. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 158 r. d. 16 agosto 1926, n. 1489 (Statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari); in particolare, art. 1, in quanto disposizioni relative al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 14 maggio 1966, n. 118. r. d. 6 novembre 1926, n. 1848 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 215, in quanto consentiva al prefetto di disporre lo scioglimento delle associazioni, enti e istituti svolgenti attivit contraria all'ordine nazionale dello Stato (art. 18 della Costituzione) e di ordinare la confisca dei beni sociali . (art. 42 della Costituzione). Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza 20 gennaio 1966, G . .U. 21 maggio 1966, n. 124. r. d. 21 gennaio 1929, n. 61 (Approvazione dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano); In particolare, art+. 53 e 127, in quanto disposizioni relative al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 14 maggio 1966, n. 118. r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 152, in quanto consente all'autorit amministrativa, secondo una discriminazione fondata sulla semplice condizione economica e in un ambito di discrezionalit non sufficentemente delimitato e precisato, di allontanare dal nostro Paese lo straniero anche per il solo fatto che sia sprovvisto di mezzi (artt. 3, 10, 13 e 16 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 18 marzo 1966, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 156, in quanto consente una diversa disciplina per la materia ecclesiastica (art. 3 della Costituzione), condiziona la concessione della licenza alla valutazione discrezionale del questore (art. 3 della Costituzione) e preclude la possibilit di promuovere raccolte, collette e questue per finalit diverse da quelle tassativamente indicate (artt. 2, 3, 18, 38 e. 39 della Costituzione (27). Pretore di Mantova, ordinanza 15 dicembre 1965, G. U. 14 maggio 1966, n. 118 (artt. 3, 2, 18, 38 e 39 della Costituzione). Tribunale di Grosseto, ordinanza 7 marzo 1966, G. U. 21 maggio 1966, n. 124 (artt. 3 e 38, ultimo comma, della Costituzione). Pretore di Lucera, ordinanza 14 aprile 1966, G. U. 11 giugno 1966, n. 143 (art. 3 della Costituzione). (27) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione, con sentenza 26 gennaio 1957, n. 2. La questione stata gi riproposta in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21 e 49 della Costituzione; per le singole ordinanze di remissione v. retro, II, 103 e ivi richiami in nota. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 159 r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 210, in quanto consente al prefetto di disporre lo scioglimento delle associazioni, enti e istituti svolgenti attivit contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato '(art. 18 della Costituzione) e di ordinare la confisca dei beni sociali (art. 42 della Costituzione). Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza 20 gennaio 1966, G. U. 21 maggio 1966, n. 124. r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'avvocatura dello Stato), art. 11, terzo comma, in quanto commina la non sanabilit della nullit delle notificazioni (art. 3, primo comma, della Costituzione). Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 24 novembre 1965, G. U. 25 giugno 1966, n. 156 (28). r. d. I. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, art. 43, lettera cJ, in quanto la sospensione di diritto dall'esercizio della professione forense, commina, in difetto di discriminazioni, anche in ipotesi di mandato di cattura facoltativo, senza distinzione tra delitti comuni e delitti a sfondo o a colorazione politica e anche quando la esecuzione del mandato di cattura sia stata sospesa o resa praticamente inoperante per la concessione della libert PJ.'.OVvisoria, si risolve nell'applicazione di una pena conseguenziale ad una presunzione di responsabilit, con disparit di trattamento, per le pi gravi conseguenze sul piano pratico, rispetto alle altre categorie di cittadini cui pu essere comminata la sospensione di diritto (artt. 27, 3 e 2 della Costituzione) (29). Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Campobasso, ordinanza 13 novembre 1965, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Conversione in legge, con modificazioni, del r. d. l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), articolo unico, per la parte in cui converte l'art. 43, lettera c), del r. d. 1. 27 novembre 1933, n. 1578, in quanto la sospensione di diritto dall'esercizio della professione forense, comminata, in difetto di discriminazioni, anche in ipotesi di mandato di cattura facoltativo, senza distinzione tra delitti comuni e delitti a sfondo o a colorazione politica e anche quando la esecuzione del mandato di cattura sia stata sospesa o resa praticamente inoperante per (28) Nella stessa ordinanza la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale del primo comma dell'art. 11, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, in quanto riferibile anche agli atti di impugnazione. (29) Dal testo dell'ordinanza di rimessione la questione di legittimit costituzionale risulta proposta per l'art. 43, lettera e) della legge 22 gennato 1934, n. 36. 160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la concessione della libert provvisoria, si risolve nell'applicazione di una pena conseguenziale ad una presunzione di responsabilit, con disparit di trattamento, per le pi gravi conseguenze sul piano pratico, rispetto alle altre categorie di cittadini cui pu essere comminata la sospensione di diritto (artt. 27, 3 e 2 della Costituzione) (29). Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Campobasso, ordinanza 13 novembre 1965, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. r. d. 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), art. 4, settimo comma, in quanto impone una prestazione patrim,oniale senza indicazione dei criteri limitativi e rimessa nella specie, per effetto dell'art. 5 della legge 2 marzo 1949, n. 143, alla valutazione discrezionale del professionista creditore (art. 23 della Costituzione). Pretore di Massa, ordinanza 24 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. r. d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T. U. 18 giugno 1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza), artt. 285 e 286, in quanto consentono una diversa disciplina per la materia ecclesiastica > (art. 3 della Costituzione), condizionano la concessione della licenza alla valutazione discrezionale del questore (art. 3 della Costituzione) e precludono la possbilit di promuovere raccolte, collette e questue per finalit diverse da quelle tassativamente indicate dall'art. 156 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 38, ultimo comma, della Costituzione) (30). Tribunale di Grosseto, ordinanza 7 marzo 1966, G. U. 21 maggio 1966, n. 124. legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), art. 180, in quanto, nel riservare alla S. I. A. E., in via esclusiva, il diritto di rappresentare gli autori, impedisce implicitamente agli autori di associarsi liberamente (art. 18 della Costituzione). Giudice conciliatore di Milano, ordinanza 21 marzo 1966, G. U. 25 giugno 1966, n. 156. r. d. 7 luglio 1943, n. 651 (Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano); in particolare, artt. 63, 67, 72 e 73, in quanto disposizioni relative al riconoseimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 14 maggio 1966, n. 118. (30) Questione dichiarata infondata, in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 47 e 49 della Costituzione, con sentenza 26 gennaio 1957, n. 2. La questione stata gi riproposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanze 14 giugno 1965 del Pretore di Avezzano (G. U. 28 agosto 1965, n. 216, e in questa Rassf'gna, 1965, 11, 108) e 14 settembre 1965 del Tribunale di Brescia (G. U. 30 ottobre 1965, n. 273 e in questa Rassegna, 1965, 11, 143). I I I I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 161 d. l.lgt. 21 agosto 1945, n. 535 (Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialit.), art. 1, sia perch dispone la revoca delle concessioni di medaglie al valore per atti compiuti nella guerra civile di Spagna solo nei confronti degli appartenenti alla milizia volontaria sicurezza nazionale (art. 3 della Costituzione), sia in quanto la privazione delle decorazioni e delle relative indennit e pensioni, prevista dal Codice penale militare come conseguenziale alla pena accessoria della degradazione, si risolve in una punizione collettiva commitata sul semplice presupposto dell'appartenenza alla milizia volontaria sicurezza nazionale, che all'epoca non costituiva fatto illecito penalmente sanzionato (art. 25 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 3 marzo 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. d. P. R. 28 giugno 1949, n. 631 (Regolamento per la navigazione interna); in particolare, artt. 129 e 135, sia perch il decreto, se ed in quanto atto avente forza di legge, risulta emesso senza delegazione legislativa o comunque in base a norma delegante illegittima per mancanza di limitazioni temporali, sia perch, con l'art. 129, si rinvia ulteriormente, e per di pi ad un regolamento ministeriale (di dubbia ammissibilit nell'attuale ordinamento), la disciplina della materia oggetto della presupposta delegazione legislativa (artt. 76, 77, 87 e 89 della Costituzione). Pretore di Venezia, ordinanza 14 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 1966. n. 118. legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), artt. 17, n. 3 e 22, modificati dall'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, in quanto assoggettano ad obbligo contributivo persone diverse da quelle alle quali si riferisce l'assistenza (artt. 3 e 38 della Costituzione), e prevedono un'imposizione senza aver riguardo ad una effettiva pertinenza di servizi (art. 23 della Costituzione) e per interessi circoscritti ad una determinata categoria di persone (art. 53 della Costituzione). Pretore di Varese, ordinanza 15 febbraio 1966, G. U. 25 giugno 1966, n.. 156. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art, 176, in quanto consente l'iscrizione a ruolo di redditi solo presunti (art. 53 della Costituzione) e per eccesso dai limiti della delega ,.conferita con legge 5 gennaio 1956, n. 1 (artt. 76 e 77 della Costituzione), e art 188, in quanto limitativo della facolt di ricorrere contro il ruolo (art. 113 della Costituzione). Commissione distrettuale delle imposte di Milano, ordinanze 15 luglio 1965 (due), G. U. 14 maggio 1966, n. 118. 162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 206, in quanto consente all'esattore di procedere nell'esecuzione nei confronti del debitore fallito (art. 3 della Costituzione) e sottrae la cognizione delle relative controversie alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare (artt. 25 e 102 della Costituzione). Pretore di Arzignano, ordinanza 30 marzo 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), articolo unico, in quanto rende obbligatorio erga omnes l'Accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali nella parte in cui deferisce la cognizione delle controversie ai Collegi di conciliazione e di arbitrato, sia per recesso dai limiti della delega conferita con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (art. 76 della Costituzione), sia in quanto la soggezione al giudizio arbitrale si risolve in una violazione del principio della libert sindacale (art. 39 della Costituzione), sia perch, infine, la norma consente in sostanza la istituzione di un giudice speciale (art. 102 della Costituzione) (31). Tribunale di Milano, ordinanza 13 ottobre 1965, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1033 (recte: n. 1032) (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini), articolo unico, in quanto rende obbligatori erga omnes (nella parte in cui impongono il versamento di un contributo a favore di Enti scuola per la formazione professionale delle maestranze edili della provincia e l'accantonamento di fondi presso la Cassa edile), l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 e gli artt. 7 e 10 del contratto collettivo integrativo per la provincia di Ascoli Piceno del 30 settembre 1959, per eccesso dai limiti della delega conferita con gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (art. 76 e 77 della Costituzione) (32). Pretore di Fermo, ordinanza 7 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. (31) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 102 della Costituzione, con sentenza 26 maggio 1966, n. 50, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimit costituzionale del d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 e per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione deUe organizzazioni di categoria . (32) Dal testo dell'ordinanza di rimessione la questione di legittimit costituzione risulta propost direttamene per l'art. 34 del contratto collettivo nazionle 24 luglio 1959 e per gli artt. 7 e 10 del contratto collettivo provinciale 30 settembre 1959. Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 stato gi dichiarato illegittimo per la parte in cui rende obbligatorie erga omnes le seguenti disposizioni del contratto collet tivo nazionle 24 luglio 1959: art. 34, per il riferimento alle casse edili di cui alla fine del terzultimo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 (sentenza 6 luglio 1965, n. 56), art. 56 (sentenza 23 maggio 1966, n. 45), art. 61 (sentenza 9 giugno 1965, n. 43) e art. 62 (sentenza 13 luglio 1966, n. 129). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 163 legge 13 giugno 1961, n. 257 (recte: n. 527) (Modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari), artlc:olo unic:o, in quanto rimette alla insindacabile valutazione dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura l'accertamento sulla attuabilit ed utilit del piano di trasformazfone agraria (artt. 24, 101 e 102 dell~ Costituzione).. Corte di appello di Venezia, Sezione specializzata agraria, ordinanza 4 marzo 1966, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. legg 25 febbraio 1963, n. 289 (Modifiche alla legge 8 febbraio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori), artt. 2 e 4, modificati dall'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, in quanto assoggettato ad obbligo contributivo persone diverse da quelle alle quali si riferisce l'assistenza (artt. 3 e 38 della Costituzione), e prevedono un'imposizione senza aver riguardo ad una effettiva pertinenza di servizi (art. 23 della Costituzione) e per interessi circoscritti ad una determinata categoria di persone (art. 53 della Costituzione) (33). Pretore di Varese, ordinanza 15 febbraio 1966, G. U. 25 giugno 1966, n. 156. dis. legge reg. sard'a approv. 14 maggio 1965 (riapprov. 20 gennaio 1965) (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione) (art. 127 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 1'11 febbraio 1966, G. U. 12 marzo 1966, n. 64. legge 5 luglio 1965, n. 798 (Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali), art. 3, modificativo degli artt. 17, n. 3 e 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e degli artt. 2 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, in quanto assoggetta ad obbligo contributivo persone diverse da quelle alle quali si riferisce l'assistenza (art. 3 e 38 della Costituzione), e prevede un'imposizione senza aver riguardo ad una effettiva pertinenza di servizi (art. 23 della Costituzione) e per interessi circoscritti ad una determinata categoria di persone (art. 53 della Costituzione) (34). Pretore di Varese, ordinanza 15 febbraio 1966, G. U. 25 giugno 1966, n. 156. (33) Gli artt. 3, nelle parole e alla Corte cbstituzionale e 4, nelle parole e della Corte costituzionale . sono stati dichiarati illegittimi con sentenza 6 dicembre 1965, n. 75. La questione di illegittimit costituzionale delle stesse disposizioni, proposte dal Presidente del Tribunale di Aosta, stata dichiarata inammissibile con sentenza 12 febbraio 1966, n. 64. (34) Gli liU'tt. 2, nella parola e ana Corte costituzionale e 3, nella parola della Corte costituzionale , sono stati dichiarati illegittimi con sentenza 6 dicembre 1965, n. 75. 22 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge reg. sic. approv. 14 dicembre 1965 (Istituzione e coordinamento dell'Azienda speciale dell'Autoparco regionale). Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 13 gennaio 1966, G. U. 15 gennaio 1966, n. 12. legge reg. sic. approv. 22 dicembre 1965 (Norme integrative della legge 10 febbraio 1963, n. 11, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale). Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 1'8 gennaio 1966, G. U. 29 gennaio 1966, n. 25. dls. legge reg. sarda rlapprov. 20 gennaio 1966 (approv. 14 maggio 1965) (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pen sione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 1'11 febbraio 1966, G. U. 12 marzo 1966, n. 64. legge reg. Friuli-Venezia Giulia approv. 11 marzo 1966 (Contingenti numerici provvisori del personale regionale) (art. 127 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 2 aprile 1966, G. U. 30 aprile 1966, n. 105. legge reg. sic. approv. 18 marzo 1966 (Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A.). Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 5 aprile 1966, G. U. 30 aprile 1966, n. 105. legge reg. sic. approv. 4 aprile 1966 (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernenti; Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione). Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 26 aprile 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. legge reg. sic. approv. 4 aprile 1966 (Agevolazioni per l'attivit edilizia in Sicilia). Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 26 aprile 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. legge reg. sic. approv. 4 aprile 1966 (Stati di previsione dell'entrata e delta spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966). Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 26 aprile 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. ...... e PA.fl'l'J!: lI, llASSJ!:Gl legge 13 RASSEGNA DEWAVvo9 decreto legisl:~~gno 1961, n. 257 .I contratt' zvo lo apr'l . (ree J legge 11 gnnoiit.1932, n. 18 (Co~ fazione ~:g;ari), arficolo u;I:o 1~47, l tembre 1931, n. 1207 che autorizza il SUlla att Spettorato CO 'in QUll lOl Uabilit ed Utirt lllParti:men norme per la disciplina del commf! e 102 della Costit; . del Piano e l'art. 1 del r. d. I. 29 settembre 19~ Corte d' Z!One). (artt. 76, 77, 41, e 43 della Costi/ nanza 4 i appello d' V l'llarzo 1966 G l enezia, Se Ordinanze ... 10 giugno 1966, J. ' .. u. 11 . n. 143. ! legge 25 " b . giugno n 6 e braio 1963 Ordinanze di rimessione. 26 I f~vo~es~:i~~ituzione della, ;;a 289 (Modi della lea g z avvocati e P ssa nazio11 ~~a~~u!01:~~h;:i1!9~!rt~d~7!~J .,.ge 5 lu 1 rocurato ') contributi giio 1965 . rz' a n. 223, e in questa Rassegna, 19/ (artt 3 vo Persone div ' n. 798, inI aver .rig e 38 della Cos~~:f! ?a Quelle Il r. d. 6 maggio 1940, n. 635 a tuzione) uardo ad una etrettuzione), e i;>: 18/giugno 1931, n .. 773, sulle i/ e Per iva Pe t' Persone (a t interessi cir ~ inenz~ inammissibilit. (artt. :>:- : ... 41, . 16,'... 1:1 .. -:..-:-. ... ... . ; r . 53 della . coscritti ad Pretore di V Costituzione) (33) l ... . ~~~!!~;i:i~::i!!:6aJ 966, n. 156 are.se, ord' . . inanza 15 fet 27 novembre 1965, n. 297, e i~ dis, legge ; i 196.5) (",,.od'fi reg. sorda opp l ,.~ z che l rov. 14 .. r.d. ~O genclo 1'41;.n. Ui ? concessione di a la legge regional lllaggic comma -:r.a~ifesta infondat~ 127 un m e 31 szone) (art assegno . n dicembre 1965 (pubblicata / della c . ensile ai Presidente d ostituzione) Ordinanza s gi\igno 196~ hraio 1966 el Consigli . Deliberl;lzione .30 oitobr~ , G. U. 12 l'llarzo l~6!e1 Ministri, G. U. 12 marzo 1966, n. 64,/ legge 5 lu r ' n. 64. e 25 febbrai g o 1965, n. 798 ( . legge 17 ago~fo 1942., n. I rense e istito ~963., n. 289 r'Modzfiche alle restituzione degii atti per u/ P uzzone d l ' zguardant rocuratori l . e l'assiste . e la 1 Ordinanza 14 maggio} legge 8 g ef!alz), arf, 3 :in ~za sanitaria ' 1963 enna10 1952 . , odificativo d . Ordinanze di rimessi~ , n. 289 . ' n. 6 e de 1' egli diverse da ,-in Quanto ass g l artt. 2 e di giuspzi.a .a:m:rn ini.strativ~ ... 1964, n. 108, 23 maggio lq Costituzione?Uelle alle Quali ~gg~ta. ad ObbJ 1964, .n.. 212, ~ in questa ! effettiva Pert'. e Prevede un'i"" r ~risce l'assi ci'r inenza d' .,Posizion coscritti ad 1 servizi (ar e senz; d. P. R. ~6 11Jagglo 1960/ tuzione) (34) una determinata t. 23 ?ella Co~ . categoria d' sizione e ta e lezione d~ Pretore d. V 1 Per: art. 15, -n. 6 ~manifesta I 1966, n. 156. l arese, Ordinanza 15 ,, 16 dicembre 1965 (pu~ i ---- iebbraio Ordinanza 3 giugnq Cort (33) Gli artt. 3 Deliberllziorli 5 mai 11e costituzi , neue Paro1 75. La O?lale sono .e azza Corte (G. u. 29 gennaio 19661 -. i ~1 Preside~~:s:;~;, ~i illegf~~~::chiarat1 IU:~~~:::i:ionai 1 febbraio 1966 r1buna1e di A C06fituzionaie d coni (34) Gli ' n. 64. osta, stata di . elle st i della Cort artt. 2, neua Ch1arata i (36) La questione dii bre 1965 e costituzionale Parola alla e , , sono .orte n. 1150, in riferimento aii n. 75. stati d' costituz ICh1ar t . Z( riferimento all'art. 42, si 22 a 1 lllegittin non fondate, rispettivam,i 1966, n. 38. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 167 d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini), articolo unico, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 manifesta infondatezza (37). Sentenza 23 maggio 1966, n. 45, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. Ordinanze di rimessione 28 aprile 1964 della Corte di appello di Napoli (G. U. 12 dicembre 1964, n. 308, e in questa Rassegna, 1964, Il, 210), 15 aprile 1965 del Pretore di Fermo (G. U. 5 giugno 1965, n. 139, e in questa Rassegna, 1965, II, 82) e 30 aprile 1965 del Tribunale di Fermo (G. U. 3 luglio 1965, n. 163, e in questa Rassegna, 1965, Il, 111). d .. P. R. 9 maggio 1961, n. 867 (Norme sul trattamento economico e normativo. degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini deZle provincie di F'l'osinone, Latina, Roma e Viterbo), articolo unico, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 del contratto collettivo 30 settembre 1959 per la provincia di Roma, relativa alla istituzione della Cassa edile -manifesta infondatezza per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 100 del 16 dicembre 1965 (pubblicata il 27 dicembre 1965). Ordinanza 3 giugno 1966, n. 57, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. Ordinanza di rimessione 8 settembre 1965 del Pretore di Albano Laziale, G. U. 31 dicembre 1965, n. 326, e in questa Rassegna, 1965, II, 174. (37) Sotto l'indicato profilo il d. P. R. 14 luglio 1960 n. 1032 stato gi.dichliarato illegittimo con sentenza 6 luglio 1965, n. 56. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLIOHE. Canali navigabili del Po -Approvazione progetti. Se la competenza all'approvazione dei progetti riguardanti il canale navigabile Milano-Cremona-Po debba ritenersi attribuita al Magistrato per il Po ovvero al Ministero dei LL.PP. (n. 86). AMMlNISTRAZIONE PUBBLICA ,Cantieri di lavoro -Foncfo per l'addestr.amento professionale dei lavoratori. Se per il recupero delle somme erogate dal' Fondo agli enti finanziari e non legittimamente spese abbia giurisdizione la Corte dei conti ovvero il giudice ordinario (n. 312). Enti fascisti in liquidazione. Quale sia l'Amministrazione competente a promuovere l'annullamento ex art. 6 r. d. 3 marzo 1934, n. 383 di un'ordinanza viziata da illegittimit emessa dal curatore.:.liquidatore degli enti fascisti soppressi (n. 313). APPALTO Pubblici appalti a trattativa privata -Revisione prezzi. Se per la revisione dei prezzi relativa a lavori appaltati a trattativa privata la data iniziale di riferimento ai fini del calcolo delle variazioni debba essere quella della stipulazione del contratto ovvero la data della presentazione dell'offerta (n. 293). ASSICURAZIONI Personale dell'I.C.I. Se il personale dell'I.C.I., ora in liquidazione, cessato dal serv1z10 per effetto della soppressione dell'Ente possa pretendere sia l'integrale adempimento delle polizze assicurative stipulate con la Riunione Adriatica di Sicurt in sostituzione della indennit di anzianit sia la stessa indennit di anzianit da parte dell'I.C.I. ovvero possa pretendere soltanto una di queste due forme previdenziali (n. 71). BORSA Titoli azionari. Se nel caso di contratti di borsa a termine e di riporto su titoli azionari, conclusi direttamente fra agenti di cambio sia obbligatorio l'impiego dei foglietti bollati a tre sezioni (Matrice, Madre e Figlia) o sia possibile l'impiego di foglietti bollati a due sezioni (Madre e Figlia) (n. 22). PARTE II, CONSULTAZIONI 169 COMPROMESSO ED ARBITRI Impugnativa del lodo -Compenso agli arbitri. Se possa disporsi il pagamento agli arbitri delle spese e degli onorari, secondo la liquidazione fatta dagli stessi arbitri, in presenza della impugnativa del lodo ai sensi dell'art. 828 c.p.c. in relazione agli artt. 829, n. 7 e 816 c.p.c. (n. 23). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO Clausole di revisione dei canoni di locazione. S'e le norme di contabilit di Stato consentano che nei contratti di locazione stipulati dalla Pubblica Amministrazione possa legittimamente inserirsi la clausola per la quale il canone potr variare anno per anno in relazione alla variazione del numero indice del costo della vita (n. 214). CORTE DEI CONTI Recupero somme erogate per cantieri di lavoro. Se per il recupero delle somme erogate dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori agli Enti finanziati e non legittimamente spese abbia giurisdizione la Corte dei conti ovvero il giudice ordinario {n. 5). COSTITUZIONE Regione Siciliana -Occupazioni di urgenza. Se vi sia contrasto tra l'art. 42 Costituzione e l'art. 3 legge regionale siciliana 18 novembre 1964, n. 29 che regola le ocupazioni di urgenza preordinate alle espropriazioni per p.u. (n. 35). DANN DI GUERRA Contributi di ricostruzione -Venezia Giulia -Rimborsi. Se la legge 27 dicembre 1953, n. 968 si debba applicare alle. situazioni debitorie, eventualmente ancora pendenti alla data delal sua entrata in vigore nella parte della Venezia Giulia gi amministrata dalle forze alleate, per i rimborsi parziali di spese stabiliti dagli ordini generali del G.M.A. n. 27 del 28 novembre 1945 e n. 32 del 24 novembre 1947 (n. _120) Indennizzo perdita naviglio mercantile. Sel'indennizzo conseguente alla perdita di naviglio mercantile requisito o noleggiato dallo Stato per esigenze militari ovvero obbligatoriamente assicurato contro i rischi di guerra abbia natura di diritto soggettiv-0 per., fetto come tale azionabile esclusivamente avanti l'A.G.O, (n. 121). 170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Reato comune come fatto di guerra. Se anche il reato comune, quando sia collegato ad azioni di rappresaglia, inserendosi nel particolare quadro storico-giuridico degli eventi bellici in Italia, possa riguardarsi come causa di danno risarcibile, quale fatto di guerra a sensi dell'art. 3 1. 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 122). Riparazioni -Recupero spese -Iscrizione di ipoteca. Se sia ancora in vigore il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 40 del d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 per i quali il credito dello Stato garantito da ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 e.e. sull'immobile riparato e l'ipoteca stessa iscritta a cura della competente Intendenza di Finanza (n. 123). DAZI DOGANALI Agevolazioni. Se una volta realizzata la destinazione prevista dalla 1. 1 novembre 1948, n. 1438 che ha concesso l'esonero dai diritti doganali per i macchinari occorrenti all'impianto nella parte del territorio di Gorizia, delimitata nell'art. 1 legge citata, di stabilimenti industriali il beneficio fiscale venga meno nel caso di inattivit del complesso industriale o di rimozione dei macchinari per subire una diversa destinazione (n. 33). DEMANIO Demanio ferroviario -Alienazione di beni da parte dell'Azienda FF.SS. Se per e beni pertinenti al patrimonio ferroviario (che l'Azienda F.S. pu direttamente alienare, con conseguente afflusso del relativo ricavo al bilancio dell'Azienda stessa, a norma dell'art. 5 n. 11 d.l. 7 maggio 1948, n. 598) debbano intendersi soltanto i beni aventi natura patrimoniale, od invece anche quelli demaniali, non pi occorrenti per le esigenze del servizio ferroviario (n. 207). Demanio lacuale -Delimitazione dei confini -Competenza prefettizia Natura demanial'e delle spiagge lacuali -Criteri di delimitazione. Se la deliminazione dei confini del demanio lacuale ad opera del Prefetto ex art. 3 r.d. 1 dicembre 1895, n. 726 costituisca esplicazione di una funzione meramente amministrativa ed abbia natura dichiarativa (n. 208). Se l'emanazione di detto decreto prefettizio costituisca condizione di proponibilit per l'azione giudiziaria di accertamento della demanialit o meno della zona di confine (n. 208). Se la competenza del Prefetto in materia possa ritenersi delegata all'Ingegnere Capo del Genio Cicile, a sensi dell'art. 1 r.d. 11 novembre 1921, n. 1688 (n. 208). Se le spiagge lacuali siano demaniali (n. 208). Se costituisca corretto criterio per la determinazione di tali spiagge la misurazione metrica dell'isoipsa di pieno ordinaria o se invece occorra aver riguardo al tratto di terreno spingentesi entro l'entroterra fino a dove sia necessario ai fini di pubblica utilit onde rendere possibile il miglior uso delle acque (n. 208). PARTE II, CONSULTAZIONI 171 ELETTRICIT ED ELETTRODOTTI Agevolazioni tributarie ex art. 9 i. 6 dicembre 1962, n. 1643. Se il beneficio . tributario previsto dall'art. 9 della 1. 6 dicembre 1962, n. 1643 per le fusioni di societ alle quali partecipano . societ gi esercenti imprese. elettriche, sia estensibile alle riduzioni di capitale, diverse da quelle contemplate nell'art 7 della legge stessa (n. 24). ESPROPRIAZIONE PER P.U. Provvidenze a favore del Vajont. S l'indnnit di espropriazione delle aree occorrenti per la ricostru. zicme dei comuni distrutti danneggiati dalla catastrofe del Vajont ~ebba ssere