:>XX -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1968 I I RASSEGNA :LL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1968 ABBONAMENTI ANNO L. 7.500 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~300 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089.:del 13 luglio 1966 (7214789) Roma, 1968 Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA 12iione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNA ZIONALE pag. 349 izione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 376 izione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE 399 121ione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATNA 436 r~ione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 447 tzione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 503 tzione settima: GIURISPRUDENZA PENALE 522 irte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO lJESTIONI pag. 69 ~SSEGNA DI DOTTIRINA 88 ~SSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 89 )NSULT AZIONI Il 103 :::>TIZIARIO. )) 117 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO Le sezioni deHa parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvoca.ti: ichele Savarese, Benedetto Saccari, Pietro De Fra:ndsci, Ugo Gargiulo, Mario FanelM, Franco Carusi, Antonino Terranova Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati: Luig.i Mazzella e. Arturo Ma-rzano ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI CARBONE C., La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede -Regime tributario differenziato, fra vecchie e nuove provincie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 469 CASAMASSIMA F., Appunti storici sull'edificio dell'Avvocatura Generale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . II, 120 FANELLI M., Brevi considerazioni per l'applicabilit alla materia tributaria della prescrizione da giudicato . . . . . . . . I, 491 FOLIGNO D., Lo Stato in giudizio fra Stato Comunit e Stato apparato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II, 69 GARGIULO U., Sulla tassabilit degli interessi ai fini della ricchezza mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 450 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA CQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT Concessioni di grande derivazione d'acqua per produzione di energia elettrica -Sovraccanone ex art. 53 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 -Modifiche apportate all'istituto della 1. 4 dicembre 1956, n. 1377 -Portata -Applicabilit anche alle concessioni assentite sotto l'imperio della 1. 10 agosto 1884, n. 2644 -Sussiste, 503. Opere idrauliche -Obbligo della P. A. di prevenire eventi straordinari -Esclusione -Assunzione da parte della P. A. dell'iniziativa e dell'onere della costruzione dell'opera -Obbligo specifico di costruire e mantenere l'opera col rispetto del neminem laedere -Sussiste -Limite dell'obbligo della P. A. del neminem laedere -Normale prevedibilit e diligenza media -Sussiste, 512. MMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI. Elezione di un rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione -Elenco degli elettori -Mancata inclusione di un impiegato -Opposizione avverso l'elenco -Omissione -Impugnativa giurisdizionale -Inammissibilit, 443. Elezione di un rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione -Pubblicit Condizioni '-Certificato elettorale -Non necessario, 444. V. anche Procedimento civile. MNISTIA E INDULTO Amnistia rinunciabile -Violazione del principio nullum crimen sine lege e del diritto di difesa -Delega al Presidente della Repubblica -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 369. -Inapplicabilit ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione -Ritiro di precedenti proposte e presentazione di un nuovo testo di proposta -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 369. APPALTO -Appalti pubblici -Revisione dei prezzi -Espressa pattuizione nell'atto aggiuntivo e non nel contratto originario Natura Espressa previsione della sua operativit su tutti i lavori convenuti tra le parti -Legittimit, 438. -Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore -Provvedimento amministrativo sulle riserve -Notifica all'appaltatore Natura -Idoneit della piena conoscenza del provvedimento a far decorrere il termine per la proposizione della domanda d'arbitrato o dell'azione giudiziaria -Sussiste, 516. -V. anche Arbitrato. ARBITRATO -Impugnativa di nullit del lodo -Concorso di pi cause di nullit attinenti rispettivamente alla illegittima composizione del Collegio ed a vizio di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio -Carattere preliminare della questione di nullit della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio -Sussiste, 509. -V. anche Appalto. ATTO AMMINISTRATIVO -V. Giustizia amministrativa. AVVOCATURA DELLO STATO -Pareri -Divergenza tra gli uffici amministrativi e l'Avvocatura dello Stato -Risoluzione -Or RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gano competente - l'Avvocatura Generale dello Stato -Fattispecie (relativa a parere sulla fondatezza di un supplemento di imposta di successione), 501. -V. anche Procedimento civile, Sardegna. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Contributi per la ricostruzione Provvedimento di concessione Rifiuto del visto di legittimit da parte della Corte dei Conti Effetti sulla posizione soggettiva del privato interessato, 376. -Edilizia -Diritto di propriet Limiti -Poteri della Pubblica Amministrazione Sindacato sull'esercizio di tali poteri -Giurisdizione del giudice amministrativo, 386. -Impiego pubblico -Diritti patrimoniali -Indennit -Interessi corrispettivi Controversie Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, 440. -Imposte e tasse in genere -Accertamento tributario -Istruzione preventiva -Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, 378. -Previdenza e assistenza -Assegni familiari e contributi -Determinazione delle categorie Distinzione -Effetti, 393. -Procedimento civile -Istruzione preventiva -Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit, 378. - Regolamento di competenza Scritture difensive -Termine per il deposito -Natura ordinatora, 417. -V. anche Previdenza e assistenza. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - V. Competenza e giurisdizione. CONTABILIT GENERALE DELLO STATO. -Annullamento di credito -Formalit -Inosservanza -Competenza, 501. -Debiti pecuniari dello stato -Interessi -Decorrenza, 440. CORTE DEI CONTI - V. Competenza e giurisdizione. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -V. Amnistia e indulto, Elezioni, Imposte e Tasse, Misure di sicurezza, Ordinamento giudiziario, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige. DANNI DI GUERRA. -Danni subiti in territorio nemico occupato -Art. 52, 1. n. 968 del 1953 che si riferisce ai danni subiti all'estero Applicabilit, 439. EDILIZIA - V. Competenza e giurisdizione. ELEZIONI -Norme sul contenzioso elettorale amministrativo -Sezioni dei Tribunali Amministrativi regionali Legittimit costituzionale -Composizione del collegio giudicante -Mancanza di garanzie di indipendenza -Illegittimit costituzionale, 365. ESATTORIA -Conferma -Valutazione -Criteri, 444. ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30 -Indennit di esproprio -Deroga al criterio generale di riferimento al giusto prezzo dell'immobile alla data del decreto di esproprio -Non sussiste, 434. -Occupazione di urgenza -Caducazione del titolo per decorso del biennio -Azione di restitu;-: zione e di risarcimento del dan-i:: ~' INDICE VII no -Azione personale -Legittimazione passiva, 399. -Sostituzione del Ministero dei LL.PP. ai Comuni nell'attuazione dei piani di ricostruzione -Legittimit in giudizio -Condizioni, 419. - V. anche Opere pubbliche. ~IUDICATO -V. Imposta di registro, Pre~crizione. ~IUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Intervento adesivo dipendente Criteri -Fattispecie in tema di rinnovo di appalto di Esattoria, 444. - Ricorso giurisdizionale -Atto amministrativo, unilaterale o contrattuale -Irrilevanza ai fini dell'impugnativa, 436. fUERRA - V. Danni di guerra. MPIEGO PUBBLICO -Ferie -Compenso per ferie non godute -Mancanza di apposita normativa -Inammissibilit, 436. -Procedimento disciplinare -Annullamento giurisdizionale Rinnovazione -Termini e presupposti, 445. -Procedimento disciplinare -Annullamento giurisdizionale -Termine previsto dall'art. 111 t. u. n. 3 del 1957 -Inosservanza Illegittimit, 445. - V. Competenza e giurisdizione, Previdenza e assistenza. MPOSTA DI REGISTRO -Accessioni -Presunzione ex art. 47 della legge di registro -Deroga prevista dalla 1. 24 gennaio 1962, n. 23 -Contratti di appalto stipulati dalla Gestione Ina-Casa -Idoneit ai fini della deroga -Condizioni -Limiti, 487. - Agevolazioni -Gestione INACasa -Operazioni previste dalla 1. n. 43 del 1949 -Atti e contratti necessari per tali operazioni Limitazione soggettiva (partecipazione all'atto della Gestione) e limitazione oggettiva (qualificazione dell'atto in base allo scopo perseguito) -Vendita di terreni da parte di terzi a favore di un ente pubblico (nella specie, un Comune), senza partecipazione della gestione e senza il collegamento necessario con la costruzione di case per lavoratori Inapplicabilit delle agevolazioni, 486. - Delegazioni di pagamento -Delegazione attiva -Applicabilit dell'imposta proporzionale -Condizioni -Fattispecie, 447. -Enunciazione di convenzione non registrata -Enunciazione in sentenza -Soggeti passivi -Solidariet -Sentenza emessa in giudizi riuniti ex art. 274 c.p.c. Limiti, con nota di G. MANOO', 463. -Enunciazione di convenzione non registrata -Enunciazione in sentenza -Soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di titolo Fattispecie in tema di responsabilit del mediatore per le imposte relative ad una compravendita da lui intermediata, con nota di G. MANDO', 476. -Enunciazione di convenzione verbale -Tassabilit -Condizione -Provenienza dell'enunciazione dalle stesse parti della convenzione enunciata, con nota di F. PAGANO, 457. -Enunciazione di convenzione verbale -Tassabilit -Condizioni -Identificabilit della convenzione enunciata e natura della relativa indagine -Necessit della provenienza dell'enunciazione dalle stesse parti della convenzione enunciata, con nota di F. PAGANO, 456. -Prescrizione -Diritto all'imposta accertato con decisione passata in giudicato -Prescrizione decenna RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO le ex art. 2953 c. c. -In~pplicabilit -Prescrizione breve prevista dalla legge del registro Applicabilit -Decorrenza, con nota di M. FANELLI, 491. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Esenzione decennale recata dalla 1. 29 luglio 1957, n. 635. Estensione ad impianti produttivi di servizi -Imprese alberghiere Ammissibilit -Legge 13 giugno 1961, n. 526 -Carattere interpretativo, 483. -Interessi compensativi su somme dovute a titolo di risarcimento del danno -Tassabilit -Esclusione -Interessi corrispettivi e interessi moratori -Tassabilit, con nota di U. GARGIULO, 450. -Ritenuta diretta -Controversia -Legittimazione passiva di Amministrazione dello Stato diversa dal Ministero delle Finanze Sussiste, 449. IMPOSTA IPOTECARIA -Separazione dei beni del _defunto da quelli dell'erede -Annotazione nei libri fondiari delle c.d. nuove province -Applicabilit dell'imposta fissa, con nota di C. CARBONE, 468. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Benefici tributari per alcune categorie di costruzioni edilizie Retroattivit -Esclusione di rimborso di tributi gi versati -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 360. -Imposte di successione -Potere dell'autorit pubblica di concedere riduzioni -Esclusione, 501. -Procedimento dinanzi alle commissioni -Decisione definitiva Nozione -Successiva azione giudiziaria in materia di imposte dirette -Proponibilit -Condizioni -Decisione della Commissione centrale sulla tassabilit di un reddito, con rimessione degli atti alla Commissione competente per la valutazione -Non definitiva -Azione giudiziaria Improponibilit, 498. -Prove -Dichiarazioni rese ai verbalizzanti -Valore di confessione -Esclusione -Valore di indizi -Ammissibilit -Valutazione da parte del giudice di merito -Libert di apprezzamento, 481. - V. anche Competenza e giurisdizione. IMPUGNAZIONE -Impugnazione della domanda principale da parte del chiamato in garanzia impropria -Inammissibilit, 425. -Trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice ad quem -Trasmissione anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dei motivi -Mancanza di un concreto pregiudizio dei diritti di difesa -Nullit -Esclusione, con nota di P. DI TARSIA, 523. LAVORO -Durata -Rapporto di lavoro a tempo indeterminato -Nozione Norme contenute negli artt. 1 e 2 1. 28 aprile 1962, n. 230, in sostituzione dell'art. 2097 c. c. Rilevanza sul rapporto di pubblico impiego -Vizi di legittimit dell'atto costitutivo del rapporto -Rimedi, 436. -Lavoro festivo settimanale Compenso -Determinazione unilaterale da parte dell'Ente pubblico -Legittimit, 443. -Retribuzione -Impugnativa Pretesa integrazione -Mancata impugnativa dell'atto autoritativo -Inammissibilit, 436. -Riposo settimanale -Compenso Mancato pagamento -Contrastato con l'art. 36 Cost. -Non sussiste, 443. - V. anche Impiego pubblilco. INDICE IX [ISURE DI SICUREZZA -Procedimento di applicazione da parte del giudice di sorveglianza -Violazione del diritto di difesa -Illegittimit costituzionale, 373. BBLIGAZIONE E CONTRATTI -V. Espropriazione per p. u., Imposta di ricchezza mobile, Previdenza e assistenza. CCUPAZIONE -Occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione per p.u. Omessa determinazione dell'indennit in sede amministrativa Inapplicabilit del principio della indennit unica -Accertamento incidenter tantum del valore del bene -Ammissibilit Effetti, 399. -V, anche Espropriazione per p.u., Opere pubbliche. 1PERE PUBBLlCHE -Concorso di Enti pubblici nella realizzazione dell'opera pubblica -Imputazione giuridica degli effetti dell'attivit compiuta Disciplina, 419. -Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche a favore della citt di Napoli -Occupazione ed espropriazione Competenza della Cassa per il Mezzogiorno Limiti, 399. 1RDINAMENTO GIUDIZIARIO -Consiglio Superiore della Magistratura -Impugnabilit delle relative deliberazioni al Consiglio di Stato -Violazione dell'autonomia della magistratura e del diritto di difesa -Esclusione, 354. 'RESCRIZIONE -Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi -Applicabilit della disposizione dell'art. 2953 c. c. anche nei casi di prescrizioni brevi previste da leggi speciali -Esclusione, con nota di M. FANELLI, 490. -Interruzione per effetto di domanda giudiziale -Domanda giudiziale nulla -Efficacia permanente dell'interruzione -Esclusione Efficacia interruttiva istantanea dei vari atti del giudizio -Sussistenza -Condizioni, con nota di M. FANELLI, 491. - V. anche Imposta di registro, Previdenza e assistenza. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Assicurazione obbligatoria per l'invalidit e la vecchiaia -Risarcimento del danno per omissione -Prescrizione decennale Decorrenza, 412. -Assicurazioni sociali -Danni per inadempimento -Carattere innovativo della disciplina -Rapporti di lavoro completamente esauriti in precednza -Concetto -Inapplicabilit della normativa, 412. Contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato -Omesso versamento -Credito dell'I.N.P.S. -Somma aggiuntiva -Natura Obbligo di corresponsione -Limiti, 429. Contributi -Prescrizione decennale, 436. -Impiego pubblico -Controversia -Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste, 436. -V. anche Competenza e giurisdizione. PROCEDIMENTO CIVILE -Capacit processuale -Tutore provvisorio dell'infermo di mente ricoverato in via definitiva in manicomio -Effetti -Licenziamento dell'infermo in via di prova -Tutela provvisoria -Permane, 430. -Foro dello Stato -Sezioni specializzate in materia di contratti agrari -Prevalenza del Foro dello Stato, 417. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Garanzia propria ed impropria Causa principale e causa in garanzia impropria -Riunione Autonomia dei procedimenti, 425. -Regolamento di competenza Amministrazione dello stato Notificazione dell'istanza di regolamento presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato -Nullit -Costituzione -Sanatoria, 417. -V. anche Competenza e giurisdizione, Imposte e tasse in genere. REATO -Circostanze -Attenuanti comuni -Danno patrimoniale 1ieve Criterio di applicazione, con nota di P. DI TARSIA, 522. -Reato continuato -Pena -Applicazione di circostanze -Aumento della pena per la continuazione -Circostanze relative alle violazioni meno gravi -Ininfluenza -Imputabilit -Minore et -Fattispecie, con nota di P. DI TARSIA, 522. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE , -Approvazione da parte del Ministero dei LL.PP. -Natura e limiti -Modificazioni del contenuto del regolamento -Illegittimit, 439. SARDEGNA -Disposizione delle norme di attuazione che estende alla Regione le funzioni dell'Avvocatura dello Stato -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 351. SERVITU' MILITARI -Servit in via di urgenza -Carattere temporaneo -Effetti Reiterazione del provvedimento alla scadenza del biennio -Illegittimit, 437. SICILIA -Addizionale ECA aumentata dalla 1. 10 dicembre 1961, n. 1346 Spettanza allo Stato -Esclusione, 364. Competenza legislativa -Limite nelle materie espressamente indicate nello Statuto -Legge recante assegno a favore delle famiglie di dirigenti caduti nella lotta per il lavoro -Illegittimit costituzionale, 349. -Concorsi per anestesisti ospedalieri -Competenza a nominare le Commissioni esaminatrici Spettanza agli organi della Regione, 361. -Proroga dell'addizionale pro Calabria -Proroga dell'addizionale per eventi calamitosi dell'autunno 1966 -Spettanza allo Stato, 364. -V. anche Espropriazione per p. u. TRENTINO ALTO-ADIGE Coordinamento degli interventi in caso di pubbliche calamit Spetta allo Stato, 368. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA ~ORTE COSTITUZIONALE :(l aprile 1968, n. 29 . pag. 349 :o aprile 1968, n. 30 . 351 4 maggio 1968, n. 44 353 4 maggio 1968, n. 45 360 6 maggio 1968, n. 46 361 6 maggio 1968, n. 47 364 :7 maggio 1968, n. 49 365 :7 maggio 1968, n. 50 368 :7 maggio 1968, n. 51 369 :7 maggio 1968, n. 52 369 :9 maggio 1968, n. 53 373 GIURISDIZIONI CIVILI_ :!ORTE DI CASSAZIONE )ez. I, 11 luglio 1967, n. 1710 (in nota a Cass. 28 dicembre 1967, n. 3023) . . . . . . . . . . . pag. 450 )ez. I, 11 dicembre 1967, n. 2907 . 447 )ez. I, 28 dicembre 1967, n. 3023 449 )ez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025 399 )ez. III, 2 gennaio 1968, n. 4 . . . 412 )ez. I, 8 gennaio 1968, n. 32 . . . 456 )ez. III, 26 gennaio 1968, n. 254 . 417 )ez. I, 27 gennaio 1968, n. 263 (in nota a Cass. 4 giugno 1968, n. 1682). . . . . . . .. 458 )ez. I, 31 gennaio 1968, n. 313 419 5ez. I, 10 febbraio 1968, n. 426 463 5ez. I, 17 febbraio 1968, n. 556 425 5ez. I, 4 marzo 1968, n. 688 . 468 )ez. I, 9 marzo 1968, n. 783 . . 476 )ez. I, 30 marzo 1968, n. 994 (in nota a Cass. 11 dicembre 1967, n. 2907). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 )ez. Un., 19 aprile 1968, n. 1175 (in nota a Cass. 19 giugno 1968, n. 2027). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 5ez. Un., 26 aprile 1968, n. 1265 (in nota a Cass. 14 giugno 1968, n. 2027) . . ..... . 386 )ez. I, 27 aprile 1968, n. 1304 . 481 )ez. Un., 7 maggio 1968, n. 1395 503 )ez. III, 10 maggio 1968, n. 1428 429 )ez. I, 11 maggio 1968, n. 1446 . 509 )ez. I, 13 maggio 1968, n. 1490 430 )ez. I, 24 maggio 1968, n. 1570 483 Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1571 . 434 XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1589 (in nota a Cass. 4 giugno 1968, n. 1682). . . . . . . . . . pag. 457 Sez. I, 4 giugno 1968, n. 1682 . 457 Sez. I, 4 giugno 1968, n. 1688 . 486 Sez. Un., 7 giugno 1968, n. 1728 376 Sez. Un., 10 giugno 1968, n. 1766 378 Sez. Un., 10 giugno 1968, n. 1769 512 Sez. Un., 19 giugno 1968, n. 2027 386 Sez. I, 19 giugno 1968, n. 2032 . 490 Sez. Un., 21 giugno 1968, n. 2063 498 Sez. Un., 25 giugno 1968, n. 2136 . 393 Sez. Un,; 25 giugno 1968, n. 2137 (in nota a Cass. 25 giugno 1968, n. 2136). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Sez. Un., 25 giugno 1968, n. 2138 (in nota a Cass. 25 giugno 1968, n. 2136). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 CORTE DI APPELLO Firenze, Sez. I, 4 maggio 1968, n. 563 . . . . . . . . . . . pag. 516 TRIBUNALE Torino, Sez. I, 15 febbraio 1968, n. 520 . . . . . . . . . . pag. 501 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 21 giugno 1968, n. 15 pag. 436 Sez. IV, 3 aprile 1968, n. 221 437 Sez. IV, 3 aprile 1968, n. 222 438 Sez. IV, 19 aprile 1968, n. 237 439 Sez. IV, 26 aprile 1968, n. 248 439 Sez. IV, 26 aprile 1968, n. 262 440 Sez. IV, 8 maggio 1968, n. 284 443 Sez. IV, 15 maggio 1968, n. 300 443 Sez. IV, 22 maggio 1968, n. 316 444 Sez. IV, 22 maggio 1968, n. 321 445 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 17 novembre 1966, n. 146 pag. 522 Sez. II, 17 novembre 1966, n. 1013 523 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA :ASSEGNA DI DOTTRINA :oTELLI E., L'avvento della Regione in Italia, Giuffr, Milano . . pag. 88 lASSEGNA DI LEGISLAZIONE .eggi e decreti (segnalazioni) . . . . . . . . . . . . . . . pag. 89 fORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE -Norme dichiarate incostituzionali: codice procedura penale, art. 636 pag. 89 codice procedura penale, art. 637 89 r. d. 26 giugno 1924, n. 1058, titolo II 89 r. d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 48, secondo comma 90 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21 . . . 90 legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, nn. 2, 3 e 4 90 legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40 90 legge 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 2 . . . . 90 -Norme deUe quali stata dichiarata non fondata la questione di legittimit costituzionale: codice procedura civile, art. 293 . . . . . . . . . 91 codice procedura civile, art. 294 . . . . . . . . . 91 r. d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma ................. . >, 91 legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15, quarto comma 91 legge proc. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, art. 15 secondo comma . . . . . . . . . . . . . . . 91 legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 17 secondo comma ,92 legge 26 gennaio 1961, n. 29 . . . . . . . 92 d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, articolo unico . . 92 legge 26 gennaio 1961, n. 29 . . . . . . . . . 92 legge 19 luglio 1961, n. 659, art. 5, secondo comma . 92 legge 28 marzo 1962, n. 147 . . . . . . 92 legge 5 agosto 1962, n. 1257, artt. 21 e 27 92 legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 . 92 legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 93 legge 3 giugno 1966, n. 331, art. 16 93 d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 14 93 d.PP.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 16 93 legge 19 maggio 1967, n. 356, art. 1, secondo comma . 93 d. l. 11 dicembre 1967, n. 1132, art. 1, secondo comma 93 legge 7 febbraio 1968, n. 27, articolo unico . . . . . 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Norme delle quali stato promosso giudizio di legittimit costituzionale . . . . . . . . . . . . . pag. 94 -Norme delle quali il giudizio di legittimit costituzionale stato definito con pronunce di inammissibilit, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al gidice di merito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine delle materie) Aeronautica e Aeromobili . Alberghi Antichit e Belle Arti Appalto . . . Associazione . Atti amministrativi Bellezze Artistiche e naturali . Caccia e pesca Cinematografia . Comuni e province Contabilit dello Stato Difesa dello Stato Diritto Internazionale Edilizia economica e popolare . Espropriazione per p.u. Fallimento Ferrovie Igiene e sanit Impiego privato NOTIZIARIO Convegno di studi pag. 103 103 103 103 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 106 107 107 107 Impiego pubblico Imposta di bollo Imposta di registro Imposta di successione Imposte e tasse Imposte varie Lavoro . Navi . Opere pubbliche Pensioni Persona giuridica Pignoramento Procedimento civile Procedimento penale Professioni Pubblico Ufficiale Regioni .. Requisizione . Responsabilit civile Riscossione coattiva Strade Trasporto . Appunti storici sull'edificio dell'Avvocatura Generale dello Stato (per l'Avv. Franco CASAMASSIMA) . . pag. 107 108 108 110 110 111 111 112 112 112 112 113 113 113 114 114 114 115 116 115 115 116 pag. 117 120 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE ~ORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1968, n. 29 -Pres. Sandulli - Rel. Manca -Commissario Stato Regione Siciliana (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti) c. Presidente Regione Siciliana (Avv. Cannada- Bartoli). icilia -Competenza legislativa -Limite nelle materie espressamente indicate nello Statuto -Legge recante assegno a favore delle famiglie di dirigenti caduti nella lotta per il lavoro -Illegittimit costituzionale. (st. Reg. sicil., art. 14 lett. me art. 17 lett. f; 1. reg. 31 marzo 1967). La potest legislativa attribuita alle Regioni a statuto speciale rova la sua base ed anche il suo limite nelle materie espressamente idicate nelle norme statutarie, non potendosi essa intendere in modo inalistico. Pertanto costituzionalmente illegittima, per esorbitanza dei limiti osti dall'art. 14 lett. m e 17 lett. f dello Statuto speciale, la legge egionale 31 marzo 1967, recante concessione di un assegno vitalizio favore delle famiglie dei dirigenti sindacali e politici caduti nella Jtta per il lavoro, la libert e il progresso della Sicilia (1). (Omissis). -Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte sentenze n. 24 del 1957; 47 del 1959; 2 del 1960; 66 del 1964 e 72 del 965) la potest legislativa attribuita alle regioni a statuto speciale, (1) La sentenza trascende il caso di specie, per le rilevanti affermazioni i principio ch'essa contiene relativamente ai poteri legislativi delle Regioni Statuto speciale, ammissibili solo se ed in quanto espressamente previsti agli Statuti. Rilevante appare anche l'interpretazione data dalla sentenza in materia i assistenza e beneficenza pubblica., in conformit dell'art. 38 della Cotituzione, confermando l'orientamento precedente espresso con la sentenza 4 aprile 1965, n. 27 (in questa Rassegna, 1963, 283) nonch in materia di 1voro e previdenza e assistenza sociale. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO trova la sua base ed anche il suo limite, nelle materie espressamente indicate nelle norme statutarie, non potendosi quindi intendere (come ha rilevato questa Corte) in senso finalistico. 2. -In conformit a questi principi appare chiaro come la disposizione impugnata, contrariamente a quanto sostiene la difesa della Regione, non possa rientrare nell'ambito delle norme statutarie sopra menzionate. Non nell'art. 14 lett. m, il quale attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria nella materia concernente la pubblica beneficenza e le opere pie. Il concetto di beneficenza ed assistenza pubblica, infatti, ha assunto, nel sistema della legislazione statale, un significato ben determinato. E questa Corte, in riferimento al primo comma dell'art. 38 della Costituzione, ne ha, in linea generale, precisato i termini, rilevando che la detta materia risponda alla finalit specifica di favorire chiunque si trovi in condizioni di bisogno, prescindendo da particolari qualit o situazioni personali o da servizi particolari resi allo Stato. Significato e portata non diversi sono da attribuire alla norma dello Statuto regionale, come chiarito anche dal fatto che la competenza legislativa della Regione si estende alle opere pie: a quegli istituti cio, la. cui finalit istituzionale appunto quella di attuare, in varie forme, la beneficenza e l'assistenza a favore di persone bisognose. Date tali premesse da ritenere che, nell'ambito della ricordata norma statutaria, non possono ricomprendersi provvidenze nei riguardi di persone che non si trovino nella condizione preveduta dal primo comma dell'art. 38 della Costituzione. Ed da ritenere altresi che non vi possa rientrare la disposizione ora impugnata, in quanto attribuisce un assegno vitalizio ai familiari di persone vittime di particolari situa zioni, prescindendo dallo stato di bisogno; nell'intento, come risulta dalla relazione dei deputati proponenti, di testimoniare la ricono scenza del popolo siciliano ai dirigenti sindacali e democratici, caduti per la causa del lavoro, della libert e del progresso della Sicilia . N il carattere di estraneit del beneficio, dall'ambito della norma statutaria, pu venir meno in considerazione del fatto che, per i figli maggiorenni delle vittime, l'attribuzione dell'assegno subordinata alla permanente inabilit al lavoro. Neanche, per questi, infatti richiesta una condizione di bisogno, a parte il rilievo che, nell'economia della legge, si tratta di una situazione individuale secondaria e marginale. 3. -Senonch, come si accennato, la disposizione impugnata non trova giustificazione neppure in relazione all'art. 17, lett. f, dello Statuto siciliano. Questo attribuisce alla Regione potest legislativa concorrente nella materia della legislazione sociale, con riferimento ai rapporti di lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 351 da tenere presente, in proposito, che questa Corte, con la senmza n. 7 del 1957, ha ritenuto che l'ambito normativo riconosciuto, alla citata norma, non concerne tutta la legislazione sociale, bensi i che riflette i rapporti di lavoro e le provvidenze che ad essi sono )llegate a garanzia dei lavoratori. Ed analogamente si era in preceenza pronunziata anche lAlta Corte per la Regione siciliana, con la ~ntenza n. 17 del 1951. A tali rapporti si riferiscono altresi le norme i attuazione (approvate con decreto n. 1138 del 25 giugno 1952), le uali, nell'art. 1, dispongono che le attribuzioni del Ministero del 1voro e della previdenza sociale nelle materie riflettenti i rapporti di 1voro, la previdenza e l'assistenza sociale, sono svolte, nel territorio ella Regione, dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti ell'art. 20, in relazione all'art. 17, lett. f, dello Statuto. La d.isposizione impugnata, invece, traendo origine da eventi dettuosi, non prende, in alcun modo, in considerazione rapporti di lavoro lipendente od autonomo) con le conseguenti situazioni, n richiede, elle persone interessate, la qualifica di lavoratore, contrar,iamente a 1anto dispone la legge regionale n. 58 del 1957 richiamata dalla difesa ~Ila Regione. L'accoglimento del primo motivo del ricorso, dedotto come princille e fondamentale, travolge tutta la legge e non quindi necessario ~same delle censure contenute negli altri motivi che restano perci ;sorbiti. -(Omissis). ORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1968, n. 30 -Pres. Sandulli - Rel. Chiarelli -Regione Sardegna (Sost. avv. gen. dello Stato Guglielmi). Lrdegna -Disposizione delle norme di attuazione che estende alla Regione le funzioni dell'Avvocatura dello Stato -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 55). Non fondata la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 55 P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che estende alla Regione Sarda le funoni dell'Avvocatura dello Stato, perch tale norma consente, in piena itonomia della Regione, di dare attil.azione alla tutela dei diritti ed teressi gid appartenenti allo Stato e dallo Statuto attribuiti alla ~gione (1). (1) La questione eTa stata proposta con ordinanza 18 maggio 1966 del 'ibunale di Tempio Pausania (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1966, n. 226). La questione, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, era stata RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con la questione di legittimit costituzionale sollevata d'ufficio dal Tribunale di Tempto Pausania si pone in dubbio che le norme dell'art. 55 del d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, che estendono alla Amministrazione regionale sarda le funzioni dell'Avvocatura dello Stato, possano considerarsi di attuazione dello Statuto, in quanto non troverebbero un riferimento specifico nelle norme o istituti da questo contemplati, e inoltre limiterebbero l'autonomia della Regione. Esse pertanto avrebbero travalicato i confini del potere legislativo delegato con l'art. 56 dello Statuto e sarebbero conseguentemente in contrasto con l'art. 70 della Costituzione. La questione non fondata. Questa Corte ha avuto gi occasione di rilevare in numerose decisioni come gli articoli degli Statuti regionali che prevedono la emanazione di norme di attuazione contengono una speciale attribuzione di potest legislativa, da esercitare con le forme e il procedimento in essi stabiliti. Si inoltre precisato che tale attribuzione di potest legislativa non ha per oggetto l'emanazione di norme di mera esecuzione dello Statuto. Con essa, infatti, non si voleva che fossero stabilite semplicemente, come in un regolamento, quelle disposizioni pi dettagliate che occorrono per l'applicazione di una legge (sent. n. 20 del 1956), ma si voleva fossero emanate -per riferirci qui soltanto alle disposizioni di attuazione di contenuto organizzativo -norme legislative corrispondenti alla necessit di assicurare un collegamento tra le attivit e i servizi trasferiti alla Regione e quelli che rimangono allo Stato; di evitare duplicazioni di attivit e di uffici; in sintesi, di dar vita, nell'ambito delle ben definite autonomie regionali, a una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato, nell'unit dell'ordinamento amministrativo generale (sent. n. 14 del 1962). Nel quadro di ciuesto coordinamento tra l'organizzazione amministrativa dello Stato e quella della Regione rientra l'estensione a quest'ultima delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato. In sostanza, con tale estensione si messo a disposizione della Regione l'attivit tecnica di un organo istituzionalmente destinato alla rappresentanza e difesa gi dichiarata non fondata dalla Corte con la precedente sentenza 9 luglio 1963, n. 119 (Rass. dir. pubbl. 1963, II, 960 e nota di RossANo 0.). Essa stata nuovamente respinta con la sentenza in rassegna, con argomentazini che hanno sostanzialmente accolto tutti i principi difensivi prospettati dall'Avvocatura nell'interesse della Regione. Per quanto concEiTne la natura delle norme di attuazione degli Statuti regionali, cfr. soprattutto la precedente sentenza del 12 marzo 1962, n. 14 (Giur. cost. 1962, 158 e nota di GIANNINI). P-'RTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 353 1che delle amministrazioni pubbliche non statali, quando ne sia auto. zzato da disposizioni di legge o di regolamento o di altro provvediLento approvato con decreto del Capo dello Stato (art. 43, t.u. 30 ttobre 1933, n. 1611). N le norme impugnate oltrepassano i limiti delle materie discilinate dallo Statuto, in quanto con esse si prevede un mezzo di attazione della tutela di diritti e di interessi gi appartenenti allo Stato, dallo Statuto attribuiti alla Regione. Del pari senza fondamento l'asserita violazione dell'autonomia igionale. Pi che la norma costituzionale, la contraddizione non avrebbe msentito che il patrocinio degli interessi regionali fosse affidato alla vvocatura nei casi di contrasto di interessi tra la Regione e lo Stato. :a l'art. 55 esplicitamente stabilisce che le sue disposizioni non si >plicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato le Amministrazioni regionali, salvo il caso di litisconsorzio attivo, e .spone inoltr~ che, nel caso di litisconsorzio passivo, la Regione pu rvalersi del patrocinio dell'Avvocatura solo quando non vi sia conitto di interessi tra Stato e Regione. In tal modo salvaguardata l'autonomia della Regione, mentre la sua discrezionalit affidata la valutazione dell'esistenza di un ntrasto di interessi, nell'esercizio della facolt di avvalersi dell'Av> catura nei litisconcorzi passivi con lo Stato. N va taciuto che l'art. 5 del citato testo unico consente alla Reone di affidare la propria difesa agli avvocati del libero foro, anche .ori delle ipotesi di conflitto. D'altra parte, com' stato rilevato dalla difesa della Regione, l'atvit consultiva e contenziosa dell'Avvocatura dello Stato non limita [>oteri dispositivi della Regione sui rapporti sostanziali. La lunga e incontrastata attuazione che hanno avuto le norme im1gnate dimostra del resto che la stessa Regione non ha mai visto in se una lesione della propria autonomia, e ci confermato dal com rtamento della Regione nel presente giudizio. -(Omissis). )RTE COSTITUZIONALE 14 maggio 1968, n. 44 -Pres. Sandulli Rei. Mortati -Roperti ed altri (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Agr). rdinamento giudiziario -Consiglio Superiore della Magistratura ~ Impugnabilit delle relative deliberazioni al Consiglio di Stato RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Violazione dell'autonomia della Ma~istratura e del diritto di difesa Esclusione. (Cost. artt. 100, 102, 103, 24; I. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17, secondo, comma). Non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'articolo 17, seicondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 sul Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto la sottoposizione deile deliberazioni di detto Consiglio ad un controllo di stretta legittimit da parte di un organo giurisdizionale, quale il Consiglio di Stato, non tale, di per s, da condurre a vanificare o comunque ad attenuare la efficacia deUa funzione garantista cui esse adempiono (1). (Omissis). 2. -L'Avvocatura dello Stato, nel richiamare le vicende del processo svoltosi avanti alle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, ha riaffermato la validit dell'interpretazione da essa data in quella sede al secondo comma dell'art. 17, in questione, nel senso che questo limiti l'impugnativa avanti al Consiglio di Stato solo ai vizi relativi agli atti emanati dagli organi dell'Esecutivo, non gi agli altri costituiti dalle statuizioni del Consiglio superiore della magistratura (ci che, se esatto, farebbe venire meno la censura di incostituzionalit sollevata) e fa osservare, quanto del resto era ovvio, che cio la contraria opinione della Cassazione ha lasciato integra la funzione interpretativa spettante a questa Corte. Il riesame compiuto di tale punto ha per condotto la Corte a ritenere che nessun altro significato, diverso da quello accolto dalla Cassazione, potrebbe attribuirsi alla citata disposizione. Infatti, mettendo a raffronto i primi due comma dell'art. 17, si rileva agevolmente come i provvedimenti ., cui ha rigu~rdo il secondo, siano quegli stessi considerati dal precedente, ed essi risultano tanto dalle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura quanto dal decreto che le adotta; sicch il ricorso cui, con formulazione generica, la disposizione fa riferimento non pu non assumere a suo oggetto sia l'una che l'altra parte dei provvedimenti (1) Decisione di estremo interesse, originata da tre ordinanze 10 marzo 1966 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassaziorne (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1966, n. 284). Le tesi prospettate dall'Avvocatura, in una materia tanto delicata, oscillanti tra i due poli opposti della mancanza assoluta di controllo sostanziale sulle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura e del pericolo di vulnerare l'autonomia (o pi esattamente, l' autocrinia ) della Magistratura, sono diffusamente riportate nella sentenza, la quale le ha ampiamente discusse. Per i precedenti del Consiglio Superior.e della Magistratura, cfr. la sentenza della Corte 23 dicembre 1963, n. 168, Giur. Cost., 1963, 1648. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 355 tessi. Ci risulta confermato dall'ultimo comma che, con analoga foro. ula, dispone, contro quegli fra essi riguardanti la materia discipli. are, l'impugnativa avanti alla Cassazione, per la quale nessun dubbio orge, n stato mai fatto valere, circa la sua estensione a vizi, e del ontenuto e della forma. 3. -Per accertare la fondatezza della tesi sostenuta dall'Avvoca1ira, secondo cui gli atti del Consiglio superiore della magistratura relaivi allo stato dei magistrati devono rimanere sottratti a qualsiasi sin. acato della loro legittimit ad opera di organi ad esso estranei, ocorre richiamarsi anzitutto alla funzione conferita dalla Costituzione 1 detto organo. Risulta dal suo art. 104 che l'istituzione del Consiglio uperiore della magistratura ha corrisposto all'intento di rendere effetlva, fornendola di apposita garanzia costituzionale, l'autonomia della 1agistratura, cos da collocarla nella posizione di ordine autonomo d indipendente da ogni altro potere ., e conseguentemente sottrarla d interventi suscettibili di turbarne comunque l'imparzialit e di ompromettere l'applicazione del principio consacrato nell'art. 101, seondo ui i giudici sono soggetti solo alla legge. Si cosi provveduto :i.d integrazione e rafforzamento delle altre garanzj,e costituzionali di 1dipendenza, quali risultano dalla riserva di legge [art. 108], dall'asllnzione dei magistrati, in via normale, mediante pubblico concorso ut. 106], dall'inamovibilit [art. 107]) a concentrare ogni provvedi1ento relativo al reclutamento e allo stato degli appartenenti all'orine nella competenza assoluta ed esclusiva di un organo che, mentre ~alizza una particolare forma di autonomia, pel fatto di essere espresso i prevalenza dallo stesso corpo giudiziario, poi presieduto dal Capo elio Stato, in considerazione della qualit che questi riveste di potere neutro e di garante della Costituzione, ed altresi fornito di una ~rie di guarentigie corrispondenti al rango spettantegli, nella misura ecessaria a preservarlo da influenze che, incidendo direttamente sulla ropria autonomia, potrebbero indirettamente ripercuotersi sull'altra ffidata alla sua tutela. Non rilevante, al fine che qui interessa della determinazione ell'ambito di insindacabilit dei suoi atti, stabilire la natura del rap orto sussistente fra il Consiglio superiore della magistratura e la ma-, istratura, per precisare se esso sia da considerare organo di questa quindi parte dell'ordine giudiziario, o invece organo a s stante, o ddirittura distinto potere. Mentre non contestabile la diversit ogettiva delle funzioni rispettivamente esercitate: giurisdizionali le une, mministrative le altre (non apparendo dubbia l'appartenenza a que;' ultima categoria delle misure disposte nei casi concreti, in .applicalone delle norme relative all'assunzione ed alla carriera dei magi; rati), non incontra poi difficolt ammettere che le rispettive attivit ossano rimanere assoggettate a differenti trattamenti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Neppure necessario appare prendere posizione sul punto se il rango da riconoscere al Consiglio sia quello proprio di organo costituzionale, dato che il sistema vigente conosce dei casi di assoggettamento al controllo giurisdizionale di atti provenienti da organi indubbiamente costituzionali. Sicch l'eventuale attribuzione della qualifica predetta non offrirebbe un criterio idoneo a risolvere la questione. 4. -Il problema quindi da prospettare in termini diversi, dovendosi chiedere se (in assenza di specifiche statuizioni al riguardo) il buon adempimento della funzione strumentale affidata al Conl,jiglio superiore della magistratura esiga la sua sottrazione ad ogni interferenza, non solo dei poteri attivi (ed in ispecie di quello esecutivo, cui in passato la magistratura era stata collegata, ed a volte anche gerarchicamente subordinata, e rispetto al quale quindi l'esigenza di autonomia si era tradizionalmente fatta valere) ma anche del potere giurisdizionale, in quanto dovesse risultare che, se pure limitata allo esercizio del solo controllo di legittimit, sia tale, da potere, indirettamente, pregiudicare l'esercizio imparziale dell'amministrazione della giustizia. Secondo l'Avvocatura dello Stato deve considerarsi vana impresa cercare un giudice idoneo a conoscere degli atti degli organi primari dello Stato, in ordine ai quali il solo strumento utilizzabile sarebbe quello del conflitto di attribuzione. A parte l'inesattezza del rilievo quando sia cosi genericamente formulato, agevole osservare che tale rimedio potrebbe, se mai, giovare solo indirettamente alla tutela dei diritti ed interessi dei magistrati, mentre non la potrebbe mai far conseguire quando la lesione dei medesimi provenga dall'attivit dello stesso Consiglio. Rendendosi conto di ci l'Avvocatura sostiene che il solo rimedio possibile contro lesioni di tal genere sarebbe il ricorso dalle commissioni all'adunanza plenaria del Consiglio superiore della magistratura. Ci sulla base di un presunto principio di autonomia ricavabile dall'ordinamento, che dovrebbe condurre a sottrarre gli atti degli organi supremi dello Stato, incidenti sulle situazioni giuridiche di determinati soggetti ad essi appartenenti o dai medesimi dipendenti, alle comuni giurisdizioni, per affidarli ad un sindacato esercitabile esclusivamente ad opera degli organi medesimi. Si gi osservato come non sussistano nel nostro ordinamento regole che possano considerarsi applicabili a tutti gli organi cui la Costituzione conferisce una posizione di indipendenza. Gli esempi di tale specie di autocrinia offerti dal diritto positivo riguardano organi fra loro assai diversi per natura, posizione, funzioni, risultano da differenti fasi attraversate dall'organizzazione dello Stato, riflettendo in parte esigenze non tutte attuali, e pertanto non si rende possibile all'interprete, nel silenzio di disposizioni specifiche, ricavare da essi elementi sufficienti pe:r giungere ad ammettere PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 357 1 regime giuridico tipico unitario, sottratto, quale diritto speciale, a iello comune, e per giunta fornito di efficacia costituzionale. In ogni caso, anche se si potesse accertare la presenza di un prinpio siffatto, sarebbe da osservare che la disciplina eccezionale dal 1edesimo derivabile riguarderebbe il trattamento giuridico dei compo~ nti o dei dipendenti degli organi investiti di tale prerogativa, sicch, ~ una sua estensione analogica potesse ammettersi, dovrebbe rimanere mitata agli atti del Consiglio superiore della magistratura aventi un 1edesimo contenuto, non mai estendersi a quelli riguardanti soggetti i esso estranei, come sono i magistrati. Si deve poi aggiungere che; non rivestendo il Consiglio superiore ella magistratura indole, n possedendo struttura di organo giurisdi. onale, il reclamo proposto al Plenum, anche se fosse configurabile ei termini prospettati dall'Avvocatura (il che non ), non varrebbe soddisfare l'imperativo dell'art. 24, che vuole assicurata la difesa in giudizio , cio avanti ad un giudice, e con il debito procedimento ~gale (secondo la Corte ha statuito con la sentenza n. 66 del 1964). ' pu dirsi, come si sostiene, che dall'articolo in parola si ricavi solo divieto di impedimenti esterni all'esercizio dell'azione giudizaria, oich la sua portata ben pi vasta. E del pari priva di valore affermazione secondo cui l'applicazione dell'art. 24 presuppone l'esi; enza di una giurisdizione competente, dato l'evidente circolo in cui 3Sa si involge, fino a quando non si fornisca la dimostrazione (come visto, non deducibile dal sistema) che competente possa essere solo 1 stesso Consiglio superiore della Magistratura. Si pu aggiungere che non si renderebbe neppure possibile alla !gge ordinaria conferire al Consiglio superiore della magistratura, al .ne di cui si parla, la necessaria veste e funzione giurisdizionale, che ttualmente fa difetto, ponendo a ci ostacolo l'art. 102, secondo comma. Sicch, a voler seguire la tesi confutata, si dovrebbe essere indotti constatare la presenza di una lacuna, in nessun modo colmabile se on con legge costituzionale, rimanendo nel frattempo sospesa la gamzia generale di tutela giurisdizionale posta dall'art. 24. Non pu tuggire la gravit di una conclusione di tal fatta che condurrebbe ad scludere la tutela giurisdizionale, voluta assicurare a tutti , in con) rmit ad un principio coessenziale ad ogni tipo di stato di diritto, per na intera categoria di cittadini, e cio per tutti gli appartenenti alla iagistratura, che rimarrebbero. indifesi di fronte a possibili (se pure, da presumere, eccezionali) violazioni di legge da parte del Consiglio 11periore della_ magistratura, lesive dei propri diritti o interessi leittimi. 5. -Se si muova dalla considerazione, che non sembra contestane, secondo cui la sottoposizione delle deliberazioni del Consiglio 11periore della magistratura ad un controllo di stretta legittimit da RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte di un organo appartenente al potere giurisdizionale non sia, di per s, tale da condurre necessariamente a vanificare o comunque ad attenuare l'efficacia della funzione garantista cui esse adempiono, la questione si riduce ad accertare la fondatezza dell'ostacolo che il diritto positivo, secondo la difesa del Ministero, oppone all'esercizio del sindacato sugli atti in parola da parte della giurisdizione cui l'art. 113 affida la tutela dei diritti ed interessi legittimi. L'ostacolo eccepito quello fatto derivare dalla parte dell'articolo predetto che limita agli atti della pubblica amministrazione la tutela medesima, e che, messo in relazione con i precedenti artt. 102 e 103, deve intendersi circoscritto solo agli interventi della giurisdizione amministrativa, mentre per quella ordinaria da farsi valere il carattere della generalit della competenza ad essa inerente, e di conseguenza l'eliminazione del limite menzionato. Tuttavia il deferimento che, sulla base di tali considerazioni, volesse farsi a quest'ultima giurisdizione dei ricorsi dei magistrati, in deroga ai principi, che concentrano nel giudice amministrativo, nella materia del pubblico impiego, quale quella de qua, ogni specie di tutela sia dei diritti che degli interessi, oltre a suscitare il problema discendente dalle restrizioni di tutela che, almeno secondo la legislazione vigente, ineriscono ai poteri ad essa consentiti, fa sorgere gravi perplessit, data la confluenza che verrebbe a verificarsi negli appartenenti allo stesso ordine , di destinatari dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e di giudici della regolarit dei medesimi. Ma ogni approfondimento su questo appare ultroneo, almeno fino a quando non si accerti la fondatezza dell'eccezione sollevata nei confronti della norma denunciata, che affida esclusivamente al Consiglio di Stato la competenza in discorso. La difficolt che all'applicazione nella specie dei citati articoli della Costituzione oppone il carattere rivestito dal Consiglio superiore della magistratura, cio di organo che, pure espletando funzioni solamente di indole amministrativa, non parte della pubblica amministrazione (in quanto rimane estraneo al complesso organizzativo che fa capo direttamente, o al Governo dello Stato o a quello delle Regioni, ed all'altro cui d vita l'amministrazione indiretta, collegato al primo attraverso l'esercizio di forme varie di controllo ad esso attribuite), non pu essere superata attraverso l'asserzione, contenuta in alcune decisioni del Consiglio di Stato, del carattere preparatorio da assegnare all'attivit di detto organo rispetto a quella esplicata con l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 17, i quali quindi, secondo detta tesi, dovrebbero considerarsi costitutivi degli effetti giuridici riguardanti i magistrati che ne sono destinatari. Infatti l'opinione riferita contrastata dalla chiara dizione degli articoli 105, 106, 107, 110 della Costituzione, i quali attribuiscono proprio PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 359 tlla sola competenza del Consiglio superiore della magistratura tutti provvedimenti di stato comunque riguardanti i magistrati, secondo >oi specificato dall'art. 10 e successivi della legge n. 195 del 1958, :messa in attuazione del precetto costituzionale, che fanno riferimento Li poteri e deliberanti dell'organo medesimo. Deriva da ci che, una rolta avvenuta la comunciazione dei singoli atti di esercizio di tali >oteri, si determina un dovere giuridico a carico dell'Esecutivo di renlerli concretamente operanti mediante l'emanazione di appositi decreti :he ne adottino integralmente il contenuto. Pertanto le dette delibe azioni, se nei confronti dei loro destinatari e dei terzi esplicano ef' etti solo dalla data di emanazione dei decreti, nei rapporti invece con :li organi esecutivi sono, dal momento stesso della loro comunicazione t quest'ultimi, produttivi della pretesa da parte dell'organo deliberante tlla loro adozione. Ed evidentemente sulla base di tali presupposti la ::orte, con la sentenza n. 168 del 1963, ha potuto ritenere infondata la :ensura che era stata rivolta all'art. 17 pel fatto di avere attribuito td organi estranei l'emanazione delle pronuncie del Consiglio superiore Lella magistratura, dato che questo resta ovviamente del tutto libero ielle sue determinazioni. 6. - per da chiedere se, una volta accertato che tali delibera: ioni siano da imputare al Consiglio superiore della magistratura, cio td un organo estraneo alla pubblica amministrazione, ne debba discenlere l'inammissibilit del sindacato, riservato agli atti provenienti da 1uest'ultima, su ricorso al Consiglio di Stato, qual' previsto dalla 10rma impugnata. La risposta al quesito pu essere desunta (anche tll'infuori di ogni approfondimento circa l'ambito da assegnare al :oncetto di P. A., al fine della proponibilit del ricorso anzidetto), la quanto risulta dalla sentenza n. 168 prima citata, nella parte in cui : messa in rilievo la funzione che da ritenere affidata ai decreti lell'Esecutivo, di conferire cio alle decisioni dell'organo deliberante a forma che, sulla base dei principi fondamentali del sistema, pre: critta per i provvedimenti aventi indole sostanzialmente amministraiva. Ci stato statuito dalla Corte non ai soli fini della sottoposi: ione dei decr.eti stessi al controllo finanziario, come assume l'Avvoca. ura, ma anche a tal fine, e quindi, pi generalmente, alle varie :pecie di sindacato destinate ad assicurarne il contenimento nell'am> ito dell'ordine legale. Risulta pertanto che nessuna violazione dell'art. 113 della Costitu: ione pu derivare dall'esperimento del rimedio consentito dal seconlo comma dell'art. 17. 7. -Rimane da esaminare un ultimo motivo di incostituzionalit, :he l'ordinanza, in via subordinata, propone desumendolo dall'art. 102 lella Costituzione, nella considerazione che, attribuendosi al Consiglio li Stato la competenza a sindacare atti non emanati dal potere esecu RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tivo, si viene a dar vita ad una nuova giurisdizione speciale, in contrasto con il divieto posto da detta disposizione. L'eccezione deve ritenersi superata da quanto prima si osservata circa la funzione assegnata al decreto di adozione della deliberazione consiliare, poich chiaro che l'attribuzione di nuove competenze, cui sia da riconoscere la stessa indole di quelle proprie di un organo giurisdizionale, non pu mai ricadere sotto la detta prescrizione. Per ritenere il contrario bisognerebbe presupporre che il sindacato de quo reagisca, alterandola, sulla essenza della funzione che caratterizza l'organo di controllo: il che, come si visto, non si verifica. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1968, n. 45 -Pres. Ambrosini - Rel. Petrocelli -INGIC (n. c.) c. Presidente Consiglio Ministri (Sost. avv. gen. Stato Coronas). Imposte e tasse -Benefici tributari per alcune categorie di costruzioni edilizie -Retroattivit -Esclusione di rimborso di tributi gi ver sati -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; I. 19 luglio 1961 n. 659, art. 5). Non fondata con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 5 della legge 19 luglio 1961 n. 659 nella parte in cui esclude il rimborso dell'imposta gi pagata, in quanto tale divieto risponde ad una valutazione, che pu ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze che sorgono dal fatto stesso dell'eccezionale portata retroattiva attribuita ai benefici (1). (Omissis). -L'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659 attribuisce una portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per alcune categorie di costruzioni edilizie. Per effetto del primo comma dell'articolo tali benefici risultano estesi, oltre che alle costruzioni ancora in corso, anche a quelle gi ultimate rispetto alle quali non sia intervenuta (1) La questione era stata sollevata con ordinanza 6 ottobre 1965 del Tribunale di Vercelli (Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1966, n. 239). Gi in precedenza la Corte aveva escluso la violazione del principio di eguaglianza a proposito di leggi tributarie che disciplinino in maniera diversa nel tempo uno stesso rapporto giuridico (sentenza 6 luglio 1966, n. 89 in questa Rassegna, 1966, I, 983) purch sia rispettata la costante della razionalit e non arbitrariet della normativa. Per la non retroattivit della disposizione della legge impugnata, Cass. 25 gennaio 1968, n. 209, Dir. e prat. trib., 1968, II, 810. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 361 icora la definizione del rapporto tributario. La efficacia retroattiva ~r limitata dal divieto di rimborso delle somme gi versate, ai sensi ~ll'altro comma dello stesso articolo. Non dubbio che siffatta limitazione, col negare ai contribuenti ie abbiano gi anticipato il versamento della imposta la possibilit di uire dei benefici stabiliti dal primo comma, viene a porre gli stessi t una situazione diversa rispetto a tutti gli altri. La Corte ritiene ~r che non si verifichi con ci una violazione dell'art. 3 della Costituone. Infatti il divieto di rimborso risponde a una valutazione, che pu tenersi non irrazionale, delle varie esigenze che sorgono dal fatto esso della eccezionale portata attribuita ai benefici. Alla legge stata .conosciuta una efficacia retroattiva, ma apparsa in pari tempo 1anifesta la necessit di non negare considerazione anche agli opposti tteressi degli enti impositori. La legge ha quindi cercato di stabilire, in lsta di un giusto equilibrio delle opposte esigenze, in quale misura ile sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale, senza risultare 1roporzionato rispetto ai vantaggi assicurati ai contribuenti. Per gli iti impositori stata stabilita la rinuncia all'importo di quelle imposte, t relazione alle q~ali l'obbligo del contribuente fosse gi insorto per 11ltimazione delle opere di cui alle nuove categorie ammesse ai bene~ i; ma al tempo stesso, si ritenuto -e, ad avviso della Corte, ragio~ volmente -che un tale sacrificio per la finanza di quegli enti e, t definitiva, per gli interessi pubblici che vi sono connessi, sarebbe sultato senz'altro sproprozionato rispetto alle stesse finalit della legge, ~ fosse stato spinto fino a comprendere anche l'obbligo del rimborso ~Ile somme gi riscosse. ORTE COSTITUZIONALE, 16 maggio 1968, n. 46 -Pres. Sandulli -Rel. Chiarelli -Presidente Regione Siciliana (avv. Canada-Bartoli) c. ' Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Pe ronaci). tcilla -Concorsi per anestesisti ospedalieri -Competenza a nomi nare le Commissioni esaminatrici -Spettanza agli organi dlla Regione. (St. sp. Sicilia art. 17, lett. b e e, 20; d. P. R. 9 agosto 1956 n. 1111, art. 1; l. 9 agosto 1954 n. 653, art. 4). In materia di igiene e sanit la competenza amministrativa della ~gione siciliana incontra gli stessi limiti della competenza legislativa ~ cui all'art. 17 dello Statuto. Tuttavia non costituiscono limite alla >mpetenza regionale, n come principi n come interessi generali cui ispira la legislazione statale le disposizioni dell'art. 4 della legge 9 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO agosto 1954 n. 653 che riservavano all'Alto Commissariato per la Sanit le nomine delle Commissioni dei concorsi per anestesisti ospedalieri, e pertanto la competenza relativa di spettanza della Regione (1). (Omissis). -3. -Osserva la Corte che esatto, come si affermato in precedenti sentenze, che la potest amministrativa della Regione ha la stessa estensione della potest legislativa a cui corrisponde. In materia di igiene e sanit e di assistenza sanitaria la competenza amministrativa regionale incontra quindi gli stessi limiti della competenza legislativa di cui all'art. 17 dello Statuto. La questione da decidere consiste pertanto nello stabilire se la I nomina delle commissioni di cui trattasi appartenga allo Stato secondo i principi e gli interessi generali a cui si informa la sua legislazione, o non sia tra quelle che sono state trasferite alla Regione, investita dei relativi poteri per soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi I propri di essa (art. 17 cit.). Nell'esame della questione va premesso che la nomina delle dette i commissioni fu attribuita all'Alto Commissariato da una norma partico ~ lare (quella dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 653), in deroga alla l norma generale secondo cui la nomina delle commissioni nei concorsi 'I per gli ospedali di competenza delle amministrazioni ospedaliere. l La tesi che tale particolare attribuzione corrispondesse a quegli f interessi generali ., che, per l'art. 17 dello Statuto siciliano, costitui! scono un limite della competenza della Regione, a giudizio della Corte, ! non ha fondamento. i i L'art. 17 si riferisce agli interessi a cui si informa la legislazione i dello Stato : vale a dire, a quegli interessi al cui perseguimento di! retto il complesso normativo regolante una determinata materia. Come ' i principi richiamati dallo stesso articolo, essi debbono essere desunti dall'insieme delle norme inspirate a comuni esigenze e a un medesimo indirizzo legislativo, e non possono identificarsi con le finalit, connesse a situazioni contingenti, che hanno potuto dar luogo a una o ad alcune norme particolari, difformi dal sistema generalmente vigente. (1) Con la sentenza in rassegna la Corte, indipendentemente dalla soluzione del caso di specie, ha precisato sul piano teorico generale, il concetto dei principi e degli interessi che costituiscono l'attivit legislativa ed amministrativa delle Regioni e ne costituiscono il limite, stabilendo che essi, debbono essere desunti dall'insieme delle norme ispirate a comuni esigenze o ad un medesimo indirizzo legislativo e non possono identificarsi con le finalit, connesse a situazioni contingenti, che hanno potuto dar luogo ad una o ad alcune norme particolari, difformi dal sistema generalmente vigente. In dottrina, cfr. PALADIN, La potest legislativa regionale, Padova, 1958, 150 sgg. ' PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 363 L'attribuzione all'Alto Commissariato della nomina delle commis) ni esaminatrici nei concorsi per anestesisti ospedalieri fu dovuta al tto che con la legge 9 agosto 1954 si regolava per la prima volta il rvizio di anestesia negli ospedali. In quel momento la conoscenza e la ffusione delle tecniche anestetiche erano ancora in un grado di svippo che richiedeva la deroga alla regola generale della competenza me amministrazioni ospedaliere, pur lasciando a queste l'istituzione dei 1sti di anestesisti nelle piante organiche, con l'osservanza degli obblighi legge, e l'iniziativa di indire i concorsi (artt. 2 e 3 legge cit.). La corriondenza della legge a questa particolare e temporanea situazione mlta anche dall'art. 5, che, per un periodo di cinque anni, ammetteva concorsi i sanitari sprovvisti del titolo di specialista. Le ragioni, pertanto, che, in riferimento a tale situazione, portarono L'attribuzione all'Alto Commissariato della competenza. in questione 1n possono essere assunte n come principi, n come interessi generali formatori della legislazione statale, escludenti, come tali, il passaggio '1la competenza alla Regione. Al contrario, le ragioni per le quali la materia sanitaria, compresa 1rganizzazione dei servizi (art. 17 cit.), stata attribuita alla comperiza legislativa e amministrativa della Regione valgono anche per la mpetenza in questione, il cui esercizio da parte della Regione risponde fine di assicurare che l'organizzazione e l'attuazione dei servizi di 1estesia, con le esigenze proprie di essi, corrisponda, come per gli tri servizi sa:r;i.itari, alle condizioni particolari e agli interessi propri lla Regione, obbiettivamente valutabili dai suoi organi. N esatto che le nomine di cui trattasi non attengano alla fase ganizzativa ma a quella in cui viene ad esistenza il servizio di aneste 1. A parte la considerazione che la competenza di cui si discute non ~uarda necessariamente concorsi per posti di nuova istituzione, da 1er presente che l'esercizio di essa si concreta nella scelta dei componti le commissioni, entro categorie determinate dalla legge; in un to, cio, essenzialmente di ordinaria amministrazione, la cui emaname si inquadra e si coordina con le altre funzioni della Regione in :iteria sanitaria: funzioni di amministrazione attiva e di vigilanza e tela sugli enti ospedalieri (art. 3 decreto n. 1111 cit.), le quali, nelmbito della Regione, investono l'intero settore sanitario, e richiedono 1 unitario e coordinato svolgimento da parte degli organi regionali, Lve le comuni garanzie di legittimit del loro operato. 4. -Gli esposti motivi escludono inoltre che la nomina delle comissioni in discorso rientri fra le attribuzioni riservate allo Stato dal ~ondo comma dell'art. 1 del decreto n. 1111 del 1956. In proposito da osservare che tale decreto non poteva aggiungere ;ri limiti alla competenza regionale, diversi da quelli posti dallo Stato o non desumibili dalle sue norme, di natura costituzionale, alla 364 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cui attuazione il decreto era destinato. In particolare, non poteva porre dei limiti che non derivassero dai principi informatori della legislazione dello Stato e che non fossero diretti ad assicurare una tutel di interessi generali realizzabili esclusivamente dallo Stato stesso. Pertanto, l'art. 1 del detto decreto, dopo aver disposto nel primo comma il trasferimento alla Regione delle attribuzioni dell'Alto Commissariato, col far salve, nel secondo Comma, le attribuzioni dello Stato, non pu essersi riferito che a quelle attribuzioni corrispondenti a particolari esigenze di tutela della salute pubblica e di assistenza sanitaria, che richiedano l'uniforme intervento dello Stato su tutto il territorio nazionale e non siano suscettibili di valutazioni locali, n di essere soddisfatte mediante l'azione degli organi regionali. Se cos non fosse, non si vede qua:ti attribuzioni sarebbero passate alla Regione. Ma nel cas in esame si fuori della predetta ipotesi. La scelta, entro categorie prestabilite dalla legge, dei componenti le commissioni dei concorsi per anestesisti non si concreta, infatti, in un provvedimento che possa incidere sulla tutela della sanit pubblica nell'intero territorio dello Stato, n implica una difformit di attuazione dell'assistenza sanitaria nel territorio della Regione rispetto al restante territorio nazionale. Non ha perci fondamento la preoccupazione, avanzata dalla difesa della Presidenza del Consiglio, di eventuali disarmonie nell'azione amministrativa dello Stato e della Regione nel settore dell'assistenza sanitaria, e dell'assistenza anestetica in ispecie, a prescindere dalla notoria diffusione che i sistemi di anestesia e le specializzazioni relative hanno avuto successivamente alla legge 9 agosto 1954. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 16 maggio 1968, n. 47 -Pres. Sandulli -Rel. Branca -Pres. Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Virga, Silvestri) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Coronas). Sicilia -Addizionale ECA aumentata dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 -Spettanza allo Stato -Esclusione. (d. P. R. 28 luglio 1965, n. 1074, :art. 2; 1. 10 dicembre 1961 n.1346). Sicilia -Proroga dell'addizionale pro Calabria -Proroga dell'addizionale per eventi calamitosi dell'autunno 1966 -Spettanza allo Stato. (d. P. R. 28 luglio 1965 n. 1074; 1. 19 maggio 1967 n. 356, art. 1; d. 1. 11 dicembre 1967 n. 1132, conv. nella legge 7 febbraio 1968 n. 27). Spettano alla Regione siciliana e non allo Stato i proventi dell'aumento e dell'estensione dell'addizionale ECA di cui alla legge 10 dicembre 1961 n. 1346, in quanto essi non costituiscono entrate nuove PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 365 spetto alle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con P. R. 28 luglio 1965 n. 1074 (1). Spettano allo Stato e non allp, Regione Siciliana i proventi derivanti illa proroga delle addizionali pro Calabria e per gli eventi calamisi dell'autunnno 1966, in quanto esse, pur non essendo tributi nuovi, istituiscono entrate tributarie nuove (2). (1-2) Per la natura delle addizionali rispetto alle imposte cui afferiono, cfr. Cass. 17 febbraio 1966, n. 498, in que,sta Rassegna, 1966, 421. ln conformit della sentenza in rassegna, per quanto riguarda la posione della Regione Sarda rispetto all'addizionale pro alluvionati del 166, .cfr. la precedente sentenza della Corte 3 luglio 1967, n. 75, in questa issegna, 1967, 501. ORTE COSTITUZIONALE 27 maggio 1968, n. 49 -Pres. Sandulli - Rel. Branca -Patrimoni (Avv. Stoppani). lezioni -Norme sul contenzioso elettorale amministrativo -Sezioni dei Tribunali Amministrativi regionali -Legittimit costituzionale -Composizione del collegio giudicante -Mancanza di garanzie di indipendenza -Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 107, 108, 125; I. 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 2). Le Sezioni per il contenzioso elettorale dei Tribunali Regionali nministrativi, istituite con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, pur >n costituendo una giurisdizione speciale, in quanto concepite come irte degli istituendi Tribunali amministrativi regionali, non assicu: no le necessarie garanzie di indipendenza dei suoi componenti, sia nomina governativa che di designazione da parte dei Consigli pro nciali; e quindi va dichiarata l'illegittimit, costituzionale delle norme ~e riguardano la loro composizione (1). (Omissis). -2. -Si denunciato l'art. 2 della legge 23 dicembre 166, n. 1147, (modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale aministrativo) in riferimento agli artt. 101, 102, 108 e 81 della Coituzione. Col primo motivo si avanza il sospetto che, non essendo stati an 1ra creati i tribunali amministrativi regionali, gli organi del conten oso elettorale non possano essere riguardo ad essi n sezioni ordina e n sezioni specializzate: sarebbero dunque giudici speciali di (1) La questione era stata proposta con due ordinanze 4 aprile 1967 !l Consiglio di Stato -Sez. V (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1967, n. 144 24 giugno 1967, n. 157). La sentenza in rassegna, emessa in procedimento nel quale non vi fu stituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresenta l'ultima RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nuova istituzione, il che contrasterebbe col precetto dell'art. 102 della Costituzione. La denuncia non pu essere accolta. I tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale sono stati concepiti come parte degli istituendi .tribunali amministrativi regionali: infatti hanno competenza nell'ambito della Regione, giudicano su attivit di natura amministrativa (regolarit delle operazioni elettorali), sono giudici regionali di primo grado rispetto al Consiglio di Stato (artt. 103 e 125 della Costituzione). singolare che siano stati creati prima di quei tribunali di cui devono costituire altrettante sezioni; ma ci non motivo di illegittimit poich mancano norme o principi costituzionali che vietino la graduaUt nell'introduzione dei nuovi organi di giustizia amministrativa: e poco importa che le regioni non siano state ancora istituite se si pensa che quei collegi giudicanti sono collegati, prima che alla Regione come ente giuridico, alla Regione come entit territoriale e sociale determinatasi storicamente. 3. -In realt i futuri tribunali amministrativi regionali e le sezioni de1 contenzioso elettorale non sono organi di giurisdizione ordinaria e non soggiacciono a tutte le norme del titolo IV della Costituzione. Sono organi di giustizia amministrativa, che l'art. 103 ricollega al Consiglio di Stato, rispetto al quale s' detto che costituiscono giurisdizioni di primo grado: e che il Consiglio di Stato sia organo di giurisdizione speciale non pu esservi dubbio se l'art. 103 distingue la giustizia amministrativa dalla ,giurisdizione ordinaria (art. 102) mentre la disposizione VI colloca proprio il Consiglio di Stato fra gli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti ; tanto che vi si pu accedere anche senza concorso e che esso sottratto al governo del Consiglio superiore della magistratura, in cui hanno rappresentanza tra i magistrati solo quelli ordinari (art. 104). Perci le c. d; sezioni di una serie di decisioni che ha portato al definitivo tramonto del vecchio sistema di giurisdizione amministrativa .a livello locale. Si ricorderanno, infatti, le precedenti sentenze della Corte, tutte fondate sul. leit-motiv della mancanza di indipendenza dei giudici amministrativi: 27 dicembre 1965, n. 93, in questa Rassegna, 1965, 1112, sui consigli comunali e provinciali in sede di giurisdizione elettorale; 3 giugno 1966, n. 55, ivi, 1966, 538, sui Consigli di Prefettura; 22 marzo 1967, n. 30, ivi, 1967, 214, sulla G.P.A. in sede giurisdizionale. La sentenza in rassegna, pur avendo detto ancora una volta no all'in serimento dei funzionari governativi sulla formazione degli OTgani di giuri sdizione amministrativa, ha detto molti si, che costituiscono altrettante indi cazioni per il legislatore. Cosi, particolarmente importanti appaiono l'affermata legittimit delle Sezioni quali organi degli istituendi Tribunali Regionali amministrativi e l'affermata legittimit della loro composizione con elementi elettivi, muniti di effettive garanzie di indipendenza. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 367 !l contenzioso elettorale rientrano nelle giurisdizioni speciali consen; e dalla Costituzione: il divieto posto dall'art. 102 non le coglie perL si tratta di organi di giustizia amministrativa che dovevano devono essere istituiti (artt. 103 e 125), mentre la disposizione VI m le ricorda accanto al Consiglio di Stato perch si riferisce alle le giurisdizioni speciali gi esistenti. 4. -Con ci si respinto anche il secondo motivo col quale si !ga, in virt dell'art. 102, che un collegio giudiziale possa essere com1sto interamente da cittadini estranei alla magistratura. Una volta eluso che le sezioni del contenzioso elettorale siano giurisdizioni ornarie, l'art. 102, dettato solo per queste, rimane fuori campo, facendo caso un'altra norma che invece non pone limiti alla partecipazione laici., ma piuttosto esige garanzie (art. 108). Nella-. sezione spei. lizzata una parte dei componenti devono essere magistrati ordi: ri; ma ci accade proprio perch' si tratta di sezione d'un tribunale dinario. Invece il collegio che giudica sulle operazioni elettorali, esndo un'articolazione di tribunale amministrativo, non richiede la esenza di giudici togati ., cosi come non sembra che la richieda Lesto stesso tribunale; del resto non mancano giurisdizioni speciali mposte esclusivamente di estranei , e, se esse dovranno essere sotposte a revisione, ci accadr solo perch sia garantita l'indipendenza ll'organo e dei suoi componenti (art. 108 e disp. VI). Tuttavia, a rere della Corte, una pi sicura indipendenza del collegio si otterr vi parteciperanno anche persone che abbiano gi lo status profesmale di giudice o lo acquistino dopo la nomina. 5. -Fondato invece il terzo motivo che, richiamandosi agli ar oli 101 e 108, nega alla composizione del collegio giudicante l'idoit ad assicurare la indipendenza dei giudici e l'imparzialit del idizio. Infatti due dei cinque componenti sono funzionari statali (prefetti vice prefetti) e vengono scelti e nominati su proposta del Presidente 1 Consiglio con decreto del Capo dello Stato. La nomina governativa per s non sarebbe ragione di illegittimit costituzionale (sentenza 1 del 1967) se i funzionari, appena nominati, acquistassero indipennza rispetto al Governo e alla pubblica amministrazione. Essi, in- ce, sebbene collocati fuori ruolo, continuano ad appartenerle, beneiano dei miglioramenti o avanzamenti di carriera, ritornano nei ruoli o scadere del quinquennio o eventualmente, col proprio consenso, che prima: situazione di dipendenza dal Governo che innegabilmente i.ccentuata dal possibile o sperato rinnovo della nomina. Solo la deitiva rottura del rapporto di servizio e l'assunzione dello status pro: sionale di giudici renderebbe indipendenti i funzionari nominati dal 1verno. Perci la norma impugnata viola l'art. 108, secondo comma, Ila Costituzione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Gli altri tre componenti sono designati, con votazione e maggioranza, dal consiglio regionale o dall'assemblea dei consiglieri provinciali della regione. Questo tipo di scelta di per s non sarebbe illegittimo (come s' visto che non sarebbe illegittima la nomina governativa), anche perch il legislatore, non consentendo pi d'una designazione per votante, si preoccupato di evitare che delle designazioni disponessero le sole maggioranze. Preclusioni costituzionali all'uno o all'altro modo di scelta non sussistono, una volta stabilito che si tratta di giurisdizioni speciali, mentre il concorso prescritto per i soli giudici ordinari (art. 106 Cost.), e tenuto conto del fatto che i giudici scelti secondo la legge denunciata non coprono tutta l'area del collegio. N si pu dimenticare che, per una parte, i giudici della stessa Corte costituzionale e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono eletti e, rispettivamente, designati da organi politici, la garanzia essendo data, nell'uno e nell'altro caso, non dalla fonte della scelta, ma dall'indipendenza del collegio e del giudice. Senonch l'indipendenza degli estranei designati dai consigli provinciali non del tutto assicurata dall'art. 2 della legge 1966 n. 1147: e ci, non perch essi siano in certo senso giudici in causa propria (infatti sono persone estranee ai consigli che li hanno designati e portano la volont di tutta la popolazione regionale); ma perch, al cessare del quinquennio, la designazione pu essere rinnovata: la sola prospettiva del reincarico basta a escludere la indipendenza di costoro dai consigli provinciali o regionali. Come dire che la legge, pur volendoli normalmente inamovibili, in contrasto con l'art. 108 e 101 della Costituzione. 6. -Ne deriva che ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va dichiarata la illegittimit costituzionale delle disposizioni sulla procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenute nel titolo II del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, le cui norme, in. quanto applicabili ai tribunali regionali amministrativi, non vennero comprese nella dichiarazione di illegittimit costituzionale di cui alla sentenza n. 30 del 1967. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 maggio 196'8, n. 50 -Pres. Sandulli Rei. Verzl -Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Tracanna). Trentino-Alto Adige -Coordinamento degli interventi in caso di pub bliche calamit -Spetta allo Stato. (St. Trentino-Alto Adige, art. 76, art. 11 n. 14). Spetta allo Stato, e non alla Regione Trentino-Alto Adige, il potere di emanare disposizioni di carattere generale in merito agli interventi PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 369 caso di calamit naturali ed al loro coordinamento nelle Pr-0vincie di ento e di Bolzano (1). (1) La Corte ha risolto il conflitto di attribuzioni proposto dalla Reone accogliendo pienamente le ragioni esposte dall'Avvocatura. I )RTE COSTITUZIONALE, 27 maggio 19,68, n. 52 -Pres. Sandulli - Rel. Trimarchi -Medini (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Chiarotti). tnnistia e indulto -Amnistia rinunciabile -Violazione del principio nullum. crimen sine lege e del diritto di difesa -Delega al Presidente della Repubblica -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 25, ll comma; art. 24, II comma; art. 79 e 76; d. P. R. 4 giugno 1966 n. 332, art. 14). ' Non fondata, con riferimento agli artt. 25, II comma, e 24, II coma, della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale della di1osizione contenuta nell'art. 14 d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, che consente l'imputato di rinunciare all'amnistia, poich il principio nullum crimen rie lege ha una portata che non interferisce con l'amnistia e, d'altra trte, la facolt di rinuncia all'amnistia costituisce pur essa esplicazione il diritto di difesa. Ci importa anche che l'amnistia, prevista dall'art. 79 Cost., indifrentemente rinunciabile o meno per cui essa, anche nella prima iposi, ben pu essere delegata, quanto alla concessione, al Capo dello :ato (1). II ORTE COSTITUZIONALE, 27 maggio 1968, n. 51 -Pres. Sandulli - Rel. Benedetti -Calabrese (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Chiarotti). m.nistia e indulto -Inapplicabilit ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione -Ritiro di precedenti proposte (1-2) La Corte ha pronunciato le due decisioni sui medesimi testi legiativi, denunciati secondo diversi profili. La prima denuncia era stata proposta con ordinanza 6 giugno 1966 dal retore di Padova (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1966, n. 258). La seconda RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e presentazione di un nuovo testo di proposta -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 79, II comma; 1. 3 giugno 1966 n. 331; d. P. R. 4 giugno 1966 n. 332, art. 14). La legge di delegazione 3 giugno 1966, n. 331 ed il decreto presidenziale 4 giugno 1966, n. 332 sull'amnistia ed indulto per i reati commessi a tutto il 31 gennaio 1966, non contrastano con la disposizione dell'art. 79, II comma, Cost., che fa espresso divieto di applicare detti benefici ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione, in quanto dai lavori parlamentari risulta che le originarie proposte di data anteriore al 31 gennaio 1966 furono ritirate o non prese in considerazione e sostituite da una proposta totalmente nuova, in data 3 maggio 1966 (2). I (Omissis). -3. -La questione di legittimit costituzionale dell'articolo 14 d. P. R. 1966, n. 332, prospettata anzitutto, in .riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione. Secondo il pretore di Padova, la norma impugnata attribuirebbe alla rinuncia l'efficacia e la qualifica di negozio di diritto sostanziale e ci comporterebbe la violazione della citata norma costituzionale. La rinuncia, invece, dovrebbe essere considerata come negozio di diritto processuale, con la semplice funzione di condizione di procedibilit: l'effetto estintivo dell'amnistia rimarrebbe inalterato, con la conseguenza della'pplicabilit della stessa, in caso di rinuncia e dopo il regolare svolgimento del procedimento. Come evidente, secondo il giudice a quo, l'art. 14 dovrebbe essere interpretato diversamente da quanto sopra detto. E quindi si porrebbe l'alternativa: riconoscere alla rinuncia efficacia anche sostanziale e in tal caso sarebbe violato l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, o riconoscere alla rinuncia efficacia solo processuale e allora la Costituzione sarebbe osservata. La Corte dell'avviso che non possa, in relazione all'art. 14 d. P. R. 1966, n. 332, prospettarsi una doppia e differente interpretazione della denuncia era stata proposta con ordinanza 10 giugno 1966 del Pretore di Galatina (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1966, n. 226). Per i principi costituzionali dell'amnistia, cfr. MoRTATI, Ist. dir. pubbl., Padova, 1967, II, 587. Pi in generale, per il principio di legalit posto dall'art. 25 Clost., cfr. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966 ,2 segg. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 371 ;posizione. Si in presenza di un chiara ed univoca manifestazione di font legislativa ed per questo che solo codesta volont deve ;ere valutata, sul terreno della costituzionalit, in riferimento al ato art. 25, comma secondo, della Costituzione. L'asserito contrasto non sussiste. Il principio nullum crimen sine ~e , ha, infatti, una portata che non interferisce con l'amnistia. Da un ;o esso impone che la determinazione di una sanzione criminale sia ecedente alla commissione del fatto: e codesta situazione trova riscon> nella fattispecie. Dall'altro esso impone che non si puniscano fatti e non siano preveduti dalla legge come reato. Al riguardo, a prescinre dalla circostanza che l'amnistia non ha efficacia abrogativa della ,rma incriminatrice, ma incide solo sulla valutazione del fatto come 1nibile, va osservato che, in caso di amnistia rinunciabile, funzionando mancata rinuncia come presupposto o coelemento della operativit Ila amnistia, la disposizione che la prevede rimane praticamente senza :etto. E non vale rilevare l'incongruenza di una fanifestazione di vo! lt che si contrapponga ad una norma avente effetti sulla repressione nale; infatti, se pure fosse esatta, codesta osservazione non porterebbe le conseguenze prospettate dall'ordinanza, in quanto si tratterebbe, ipotesi, di una questione di opportunit legislativa e non di legittimit stituzionale. 4. -Il pretore di Padova denuncia l'illegittimit costituzionale del1rt. 14 d. P. R. 1966, n. 332, anche in riferimento all'art. 24, comma condo, della Costituzione. Pur dovendosi riconoscere che la difesa assicurata con lo svolgiento di una normale fase dibattimentale e con apprezzamento dei ezzi procsesuali idonei all'adeguato esercizio del diritto dell'imputato discolparsi ., e sostenere che il diritto di rinuncia all'amnistia ta tipica particolarizzazione della regola generale della difesa dell'imitato ., secondo il giudice a quo, con i detti fini difensivi e con la tio legis sarebbe contrastante l'irrogazione di una pena, sia pure ndonabile. Fermo restando che la facolt di rinuncia all'amnistia costituisce plicazione del diritto di difesa, fuor di luogo parlare di ritorsione mdicativa dello Stato quando il ricusante non sia riuscito a convincere giudice della propria innocenza- perch, ragionando sul terreno lll'amnistia rinunciabile e presupponendo la piena legittimit dell'isti. to e quindi dei suoi effetti, la previsione e l'irrogazione della pena, per reato e pre il fatto che in concreto lo realizzi e di cui sia accertata )Sistenza, rispondono pienamente alle regole ed ai principi propri ~ll'esistenza e dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato. E per gli stessi motivi ingiustificato ritenere che la norma che :evede la rinuncia sia aprioristicamente limitata nella applicazione e >esso vanificata da un deprimente ricatto ideologico proposto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO all'imputato. L'imputato innocente solo o tutt'al pi posto davanti ad una scelta: di accettare l'amnistia e subirne le conseguenze, o di richiedere l'espletamento del processo ed andare incontro a tutte le possibili definizioni dello stesso in conformit a legge. 5. -L'art. 14 d. P. R. 1966, n. 332, sarebbe, infine, in contrasto con gli artt. 79 e 76 della Costituzione. La norma che consente di ricusare il beneficio, togliendogli quel valore cogente che, derivante dalla sua essenziale natura di publica abolitio, ne era caratteristica identificatrice, trasforma cos radicalmente l'istituto da legittimare la affermazione che un'amnistia rinunciabile non un'amnistia . E la decretazione, allorch si tratti di qualcos'altro che di un'amnistia in senso tecnico, pu essere bens delegata, :il.on per al Capo dello Stato ex art. 79 della Costituzione, ma al Governo ex art. 76 . Contro le premesse e l'assunto del giudice a quo possibile osservare che l'amnistia prevista dall'art. 79 non necessariamente non rinunciabile ed invece indifferentemente rinunciabile o meno, perch la rinuncia -come richiesta di giudizio da parte dell'imputato -non elimina n snatura l'amnistia in relazione alla quale sia consentita, dato che costituisce un possibile modo di attuarsi del diritto di difesa ed il suo esercizio rende inoperante l'amnistia in dipendenza della valutazione degli interessi in contesa discrezionalmente operata dal legislatore, e perch l'ipotesi della rinunciabilit non poteva dall'Assemblea costituente non essere considerata come naturale, dato che negli anni immediatamente precedenti l'approvazione della Costituzione erano stati emessi ben quattro provvedimenti di amnistia rinunciabile. Ad ogni modo, non pensabile che l'amnistia rinunciabile sia qualcosa di sostanzialmente diverso da quella non rinunciabile. E per ci come appare inaccettabile la premessa, cosi lo la conseguenza che se ne vorrebbe trarre. -(Omissis). II (Omissis). -La questione di legittimit costituzionale dell'art. 16 della legge 3 giugno 1966, n. 3~1, recante Delega al Presidente della Repubblica pre la concessione di amnistia e di indulto e del corrispon dente art. 16 del d. P. R. 4 giugno 1966, n. 313.2., in riferimento all'art. 79, comma secondo, della Costituzione, non fondata. L'ordinanza del pretore muove dall'erroneo presupposto che i di segni di legge che dettero luogo ai provvedimenti impugnati siano quelli del 29 maggio 1965, n. 1225, d'iniziativa del senatore Nencioni e dell'8 marzo 1966, n. 1'577, d'iniziativa del senatore Tomassini e che le norme denunciate, estendendo il termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto ad una data (31 gennaio 1966) posteriore a quella del primo disegno, siano pertanto in contrasto con il richiamato precetto PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 373 stituzionale che fa espresso divieto di applicare detti benefici ai reati mmessi successivamente alla proposta di delegazione. Dagli atti parlamentari risulta invece che la legge 3 giugno 1966, 331, trasse origine esclusivamente dal disegno di legge n. 1654 del maggio 1966 elaborato da una Sottocommissione, all'uopo nominata tlla Commissione giustizia, e sottoscritto dal senatore Monni, dallo esso Nencioni e da altri l4 senatori. Infondato il rilievo che quset'ultima proposta di delegazione sia i testo emendato ed unificato delle prime due. Ed invero la differenza a le disposizioni della proposta di legge Nencioni -alla quale soltanto :corre fare riferimento ai fini della questione di legittimit costituonale -e le disposizioni della proposta.Monni cos profonda da esclu~ re che questa possa considerarsi un testo emendato della prima. A parte tale considerazione, dagli atti parlamentari risulta altresl 1e nella seduta del 5 maggio 1966 la Commissione giustizia deliber non prendere in considerazione le due precedenti proposte. Pu !rci affermarsi che esse restarono completamente fuori dall'iter del~ same parlamentare che, svoltosi unicamente sul disegno di legge di .iziativa del senatore Monni, condusse all'approvazione della legge di ~legazione. E poich questo disegno di legge fu comunicato alla Predenza del Senato il 5 maggio 1966, evidente appare la legittimit del ,rmine di efficacia dei benefici dell'amnistia e dell'indulto stabilito al . 31 gennaio 1966 dalle norme impugnate. -(Omissis). ORTE COSTITUZIONALE, 29 maggio 1968, n. 53 -Pres. Sandulli -Rel. Petrocelli -Ferrari (n. c.). Usure di sicurezza -Procedimento di applicazione da parte del giu dice di sorveglianza -Violazione del diritto di difesa -Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 24; c. p. p. art. 636, 637). Sotto costituzionalmente illegittimi per violazione del diritto alla ifesa gli artt. 636 e 376 cod. proc. pen. limitatamente alla parte in cui :>mportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adotiti senza la tutela del diritto di difesa (1). (1) Questione sollevata con ordinanza 20 aprile 1967 dal giudice di :>rveglianza presso il Tribunale di Reggio Emilia (Gazzetta Ufficiale stituzione. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 giugno 1968, n. 1728 -Pres. Flore - Rel. Sbrocca -P. M. Tavolaro I. (conf.). -S.p.A. Immobiliare Retiero (avv.ti Carboni, Corner e Frattini) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Agr). Competenza e giurisdizione -Contributi per la ricostruzione -Provvedimento di concessione -Rifiuto del visto di legittimit da parte della Corte dei Conti -Effetti sulla posizione soggettiva del privato interessato. (t. u. 12 luglio 1934 n. 1214, artt. 13, 17 e 25; d. 1. C. P. S. 10 aprile 1947 n. 261, ratificato con 1. 28 luglio 1950 n. 834). L'interesse legittimo al contributo di ricostruzione non si trasforma in diritto soggettivo, quando al provvedimento di concessione la Corte dei Conti rifiuti il visto di legittimit (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso principale, denunciandosi la falsa applicazione dell'art. 13 del t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214 ed il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, si sostiene che, contrariamente alla tesi accolta dalla Corte di merito, il decreto di concessione del contributo di ricostruzione importava che la posizione soggettiva dell'Immobiliare Retiero, nei confronti della pubblica amministrazione, aveva acquistato la consistenza del diritto soggettivo, prescindendo dal visto e dalla registrazione, rifiutati dall'organo di controllo; e che la societ poteva adire il giudice ordinario per ottenere una sentenza che le consentisse di esperire poi il giudizio di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 27 n. 4 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054. (1) La sentenza delle stesse sezioni unite n. 2490 del 30 dicembre 1965, richiamata in quella di cui si tratta, pubblicata su questa Rassegna, 1966, I, 53. Sulla trasformazione dell'interesse legittimo in diritto soggettivo a seguito della emanazione del provvedimento di concessione e sui limiti di. tale trasformazione, cfr. Oass., sez. un., 19 maggio 1967, n. 1076, in questa PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 377 La censura infondata. Per l'art. 100 della Costituzione la Corte dei Conti esercita il con >llo preventivo di legittimit sugli atti del Governo, il quale si svolge ~diante il visto e la registrazione. Tali atti sono preordinati non tanto in funzione dell'interesse del mministrazione, quanto in quello superiore della legittimit di alcuni ovvedimenti amministrativi di speciale rilevanza (art. 17 e segg. 1 t. u. n. 1214). In particolare, il visto, secondo l'opinione prevalente accolta anche lla giurisprudenza di questa Corte Suprema, non un elemento essen tle, che attiene all'esistenza e alla perfezione dell'atto soggetto a con Jllo, ma un atto autonomo a se stante, dotato di una propria indi dualit giuridica, che ha la conseguenza di rimuovere un ostacolo sto dall'ordinamento circa gli effetti dell'atto, di rendere cio efficace provvedimento su cui viene apposto. Il provvedimento privo del visto , quindi, inefficace, ed al rifiuto :ll'organo di controllo l'amministrazione pu ovviare o eliminando 1ll'atto controllato quei vizi che hanno determinato il rifiuto oppure, a non in ogni caso, con una manifestazione di volont politica, richie: ndo la registrazione con riserva. Nella specie, la Corte dei Conti rifiut il visto al decreto ministe: i.le di concessione del contributo di ricostruzione, ed il Governo, sem e che ne fossero ricorsi i presupposti ai sensi dell'art. 25 del t. u. 1214, non ne_ chiese la registrazione con riserva. Ne deriva che la posizione di interesse legittimo attribuita alla soet nei confronti dell'amministrazione in ordine alla concessione del intributo (cfr. S.U. 30 dicembre 19615, n. 2490), non si era trasformata diritto soggettivo, perch l'atto amministrativo (decreto ministeriale) m poteva avere esecuzione, non essendosi verificata la condicio iuris ~Ila sua efficacia, costituita dall'apposizione del visto e dalla successiva :gistrazione; e che, non potendo farsi questione di un diritto soggettivo, m configurabile alla stregua dell'ordinamento giuridico, il giudice ornario doveva declinare la sua giurisdizione. r:issegna, 1967, I, 384 nonch ivi, 1966, I, 554 nota 1 a Cass., sez. un. 27 gentio 1966, n. 314. Allorquando la Corte dei Conti rifiuti, per vizi di legittimit, il visto provvedimento di concessione del contributo e l'Amministrazione non imini dall'atto controllato quei vizi, che hanno determinato il rifiuto, >pure il Governo non richieda, ricorrendone gli estremi, la registrazione m riserva, appare, poi, ovvio che un siffatto provvedimento non possa ~etrminare quell'effetto, senza addentrarsi qui sulla natura del visto in iestione e sulle conseguenze del rifiuto in genere ed in particolare ai fini ~l giudizio di ottemperanza, l'una e le altre considerate nella sentenza di ii si tratta. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si rivela, pertanto, insussistente il presupposto del giudizio di ottemperanza, che, valendosi del giudicato ottenuto in veste ordinaria, la societ intenderebbe proporre contro l'amministrazione davanti al giudice amministrativo, in quanto insussistente il diritto, di cui si lamenta la lesione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 giugno 19,68, n. 1766 -Pres. Flore -Rel. La Farina -P. M. Tuttolomondo (conf.). Amministrazione Finanze (avv. Stato Carafa) c. Cartiera Vita Mayer e C. (avvocati Biamonti e Donati). Competenza e giurisdizione -Procedimento civile -Istruzione preventiva -Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit. (C. p. c., art. 41, I comma, e artt. 692 e segg.). Competenza e giurisdizione -Imposte e tasse in genere -Accertamento tributario -Istruzione preventiva -Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. (C. p. c., art. 37, I comma, e artt. 692 e segg.). Pure rispetto ai procedimenti di istruzione preventiva pu profilarsi una questione di giurisdizione, suscettibile di regolamento preventivo, e l'interesse a provocarlo sussiste sia nell'ipotesi di provvedimento chiesto ma non ancora concesso, sia neUa ipotesi di provvedimento gi concesso, poich la precLusione consegue solo ad una decisione di merito resa in primo grado (1). Il provvedimento dell'Autorit giudiziaria, che ammetta un accertamento tecnico preventivo sui danni e sulle perdite di una azienda industriale, ritenuto rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile, incide sui poteri della pubblica Amministrazione in materia di accertamento di imposta, che sia per quanto attiene ai presupposti materiale e personale (base imponibile) sia per quanto riguarda la conseguente applicazione del tasso e la concreta determinazione quantitativa del debito del contribuente costituisce oggetto di una specifica attivit amministrativa, attribuita in via esclusiva all'ente impositore (2). (1) Sulla prima massima, sorretta da una motivazione completa sotto tutti i punti di vista, cfr. oltre alle altre sentenze citate in quella, di cui si tratta, Cass., sez. un., 18 aprile 1968, n. 1153, in questa Rassegna, 1968, I, 191. (2) La seconda massima pu sembrare pi ampia di quanto la questione sottoposta alle sezioni unite della Corte di C'assazione e da queste risolta consenta. Benvero, nella specie, l'accertamento tenico preventivo era ob PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 379 (Omissis). -L'eccezione d'inammissibilit del regolamento, pro1sta, come si gi accennato, dalla Cartiera resistente nel controrirso, basata, essenzialmente, sulla tesi che, presupposto indispensabile tnch sia ammissibile, in pendenza di un procedimento giudiziario; regolamento preventivo di giurisdizione, sarebbe 1a possibilit che tale ocedimento sia destinato ad essere definito con una decisione , le da invadere, per il suo intrinseco contenuto, la sfera riservata dalla gge alla P. A. o ad un giudice speciale; poich l'autorizzazione ad ti di istruzione preventiva, consistendo essi in assunzioni di testioni o in espletamenti d'ispezioni o di accertamenti tecnici, non impli1erebbe nemmeno la semplice possibilit di una decisione suscet) ile di attuare una simile invasione, mancherebbe, rispetto al procemento speciale di istruzione preventiva, il presupposto che potrebbe ustificare l'applicabilit dell'istituto previsto dall'art. 41 c. p. c. Nella emoria, poi, sviluppando i predetti concetti, la societ resistente ferma che condizione di promovibilit del regolamento preventivo non ancora avvenuta decisione del merito della causa di primo ado, per cui non sarebbe concepibile il regolamento in un procedimento te non sia destinato a chiudersi con sentenza, essendo unico scopo del golamento stesso quello di evitare e prevenire. l'eventualit che una ntenza sia emessa da un giudice privo di giurisdizione; che, seppure 1vesse ritenersi ammissibile il regolamento preventivo rispetto a prodimenti giudiziali speciali destinati ad essere definiti da provvedimenti renti forma e contenuto diversi da quello della sentenza (sequestri, ovvedimenti di urgenza), tale principio non potrebbe, comunque, sere esteso ai procedimenti d'istruzione preventiva, ove non esiste: bbe un vero e proprio procedimento giudiziale, e il provvedimento ammissione delle prove o della consulenza, potrebbe essere fine a se esso, ci a differenza che nei procedimenti di sequestro o ex art. 700 p. c. ove un qualche contenuto decisorio, sia pure provvisorio, poebbe essere riconosciuto ai relativi provvedimenti, ai quali dovrebbe, ~munque, seguire l'instaurazione del giudizio successivo di cognizione dinaria, da proporsi in termine perentorio (artt. 680, 6811, 702 c. p. c.). L'eccezione d'inammissibilit infondata per ogni riflesso. ettivamente diretto alla precostituzione di una prova ai fini dell'imposta ricchezza mobile ed in materia di semplice estimazione. Tuttavia, sebme nella parte terminale della motivazione tale peculiarit della specie >paia determinante agli effetti del dichiarato difetto di giurisdizione del iudice ordinario, la integrale lettura della motivazione sul punto, in relaone particolarmente al primo motivo di ricorso, evidenzia la vasta portata ~l pensiero espresso nell'occasione dalle sezioni unite della Corte di Cas. zione, che trascende la stessa materia tributaria per investire con efficaci :cenni il campo amministrativo in genere: e questo si ritiene l'aspetto interessante della sentenza, di cui si tratta. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Alcune delle argomentazioni prospettate dalla difesa del resistente sono in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S. C., secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione non rappresenta affatto un incidente processuale peculiare ai processi di cognizione ordinaria, destinati a chiudersi, almeno normalmente, con un provvedimento avente forma e sostanza di sentenza di merito, ma deve ritenersi esperibile rispetto a tutti i procedimenti, anche speciali, aventi intrinseca natura giurisdizionale, quale che sia la forma e la sostanza del provvedimento previsto dalla legge come destinato a definire il procedimento stesso, e quale che ne sia l'eventuale carattere strumentale e provvisorio in rapporto ad un ulteriore procedimento di merito ordinario. Di tale concetto si riscontra ampia applicazione rispetto ai procedimenti cautelari nominati (sequestro: Cass. sentenza 2.4 gennaio 1967 n. 213; sent. 9 luglio 1966, n. 1805; sent. 21 maggio 1964, n. 1257), e rispetto ai procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti cautelari innominati (provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c. c. p.: Cass. sent. 18 aprile 1968, n. 1153; sent. 9 marzo 1964, n. 506; sent. 27 febbraio 1964, n. 437; sent. 2:2 maggio 1963, n. 1355); essendo il limite all'ammissibilit dato esclusivamente dal carattere intrinsecamente non giurisdizionale del procedimento, ancorch svolgentesi dinanzi all'A.G. e in forma eventualmente contenziosa (procedimenti e provvedimenti di volontaria giurisdizione: cass. sent. 9 ottobre 1967, n. 2343). Rimane, si'ntende, fermo che, mentre, da una parte, l'emanazione del provvedimento provvisorio, cui tenda l'istanza diretta ad instaurare il procedimento giurisdizionale speciale, non condizione di proponibilit del regolamento, cosi, inversamente, l'emanazione dello stesso provvedimento non costituisce circostanza preclusiva della proponibilit, salvi i casi eccezionali in cui tale provvedimento, lungi dall'avere un carattere intrinsecamente provvisorio, abbia soltanto la forma di ordinanza o di decreto, ma, in sostanza, natura decisoria definitiva del merito dell'azione, cio di sentenza (v. la sent. 1153, del 1968 gi sopra citata) o, comunque, faccia cessare una situazione di pendenza, sia pure eventuale, del processo a quo. Nell'ambito di tali principi, e per quanto pi specificamente attiene ai procedimenti d'istruzione preventiva previsti dagli artt. 692 -699 c. p. c., questa S. C. ha gi avuto occasione di decidere nel senso dell'ammissibilit del regolamento preventivo di giurisdizione riguardo ai procedimenti stessi (cass. sent. 10 ottobre 1964 n. 2.563). Non pu, invero, sorgere alcun dubbio sul carattere e sulla natura giurisdizionale di tali procedimenti che, demandati al giudice ordinario che sarebbe competente per la causa di merito (salvi i casi di eccezionale urgenza, devoluti al pretore del luogo di assunzione deila prova: art. 693, secondo comma c. p. c.), hanno lo scopo di assicurare alla parte l'acqui PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 381 ione al processo ancora da instaurarsi, di quelle prove, testimoniali, :iello stato dei luoghi ovvero della qualit o condizione di cose che il npo o il sopraggiungere di modifiche o di trasformazioni potrebbero ;truggere o, comuu.que compromettere. La natura e il carattere giurilzionale dei procedimenti e dei provvedimenti in discorso derivano, indi, e non solo, dal soggetto da cui promanano (giudice ordinario), 1 anche dallo stesso contenuto di essi (che concernono atti istruttori l processo civile), nonch dal fine strumentale perseguito, che quello assicurarne i mezzi di prova a sostegno del diritto che si far valere un secondo tempo. Prospettare, quindi, l'assenza di una decisione di merito ., in 1teria d'istruzione preventiva, al fine di dedurne l'inapplicabilit !l'art. 41 c. p. c., significa escludere arbitrariamente il carattere 1risdizionale dell'attivit del giudice, la quale, invece, non diversamte da tutte le attivit istruttorie e ordinatorie e non decisorie, >lte nel giudizio di cognizione ordinaria, ha carattere intrinsecamente 1risdizionale, sia per quanto attiene ai provvedimenti dispositivi lle prove (ordinanza e, nei congrui casi, decreto), sia per ci che :uarda la loro assunzione dinanzi al giudice e sotto la sua direzione; , vale a fare negare tale intrinseca identit la circostanza che, nel 1dizio di cognizione ordinaria, l'attivit istruttoria ha carattere di 1zionalit strumentale immediata e effettiva di fronte alla futura cisione di merito, mentre, nella specie qui considerata, funzionalit e umentalit sono semplicemente ipotetiche e virtuali. Da tale carattere >tetico della funzione cui tendono i procedimenti d'istruzione prevena, deriva soltanto che essi debbono ricomprendersi per alcuni riflessi, iato sensu nella categoria dei procedimenti cautelari, conforme alla o collocazione sistematica nella sezione III del capo terzo del libro arto del c. p. c., intitolato appunto ai procedimenti cautelari, mirando ch'essi ad attuare una tutela giurisdizionale preventiva in attesa del 1dizio di merito. N, a favore della tesi dell'inammissibilit del ~olamento, vale obiettare che al giudice del merito spetterebbe di 1trollare, nell'ambito del giudizio d'ammissibilit e rilevanza delle >ve gi assunte, riservatogli dalla legge (art. 698 secondo comma c. c.), anche l'esistenza del potere giurisdizionale del giudice che ha 1messo ed espletato i mezzi di prova preventivi. Come fu gi osservato Lia citata sentenza n. 2863 del 1964, a vincere l'obiezione sufficiente 1siderare che, una volta ritenuta e dichiarata ammissibile e rilevante prova assunta in via preventiva, questa diventa senz'altro efficace l procedimento successivamente instaurato, la quale conseguenza non ebbe possibile ove all'istruzione preventiva non fossero riconosciuti tura e carattere giurisdizionale. Del resto, anche negli altri procedimti cautelari la potest del giudice del merito di controllare pregiu: ialmente la validit e l'efficacia del provvedimento provvisorio sotto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il profilo dell'appartenenza del potere giurisdizionale al giudice che l'ha emesso, non preclude, secondo l'ampio orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, l'alternativa del rimedio preventivo dato dalla proposizione del regolamento di giurisdizione, avendo questo, tra l'altro, efficacia assorbente, ed essendo destinato a concludersi con una pronuncia avente ben maggiore efficacia e stabilit. Di fronte a qesti concetti, perde ogni rilievo l circostanza consistente. nell'autonomia formale del procedimento speciale e preliminare di accertamento tecnico preventivo riguardo al successivo procedimento di cognizione ordinaria; tale minore intensit di collegamento formale tra procedimento preliminare e procedimento di merito, rispetto agli altri esempi sopra ricordati (sequestri ecc.), data dalla mancata previsione della necessit di iniziare il procedimento di merito in successivo termine perentorio (traslatio iudicii) del tutto estrinseca; non pu, tra l'altro, dimenticarsi, che all'autonomia formale non corrisponde un'autonomia sostanziale, essendo riconosciuto, con logica interpretazione dell'art. 264'3 primo comma codice civile, l'idoneit della domanda d'accertamento tecnico preventivo ad interrompere la prescrizione del diritto sostanziale (Cass. sent. 15 ottobre 1960, n. 2757). In conclusione, anche rispetto ai procedimenti d'istruzione preventiva pu profilarsi una questione di giurisdizione che rientri nell'ambito dell'art. 41 c.p.c., una volta che l'interesse a provocare il regolamento sussiste sia nel momento. nel quale sorge la questione di giurisdizione (ipotesi di provvedimento chiesto e non ancora concesso), sia quando il provvedimento (ordinanza, decreto) sia stato concesso, restando la proposizione del regolamento preclusa soltanto da una decisione di primo grado di merito (Cass. sent. 9 luglio 1966, n. 1804); e, non , quindi, luogo a considerare l'istanza proposta dall'Amministrazione sotto il profilo, alternativamente prospettato, di un ricorso ordinario per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma degli artt. 360 n. 1 c.p.c. e 111 Costituzione, contro il decreto 16 novembre 1966 del Presidente del Tribunale di Milano. Ci premessp, si rileva che, con il motivo del regolamento, l'Amministrazione deduce il difetto di giurisdizione dell'A.G.0. nei confronti della P. A. in materia di accertamento dell'imposta di R. M.; nonch nei confronti delle Commissioni delle Imposte in materia di estimazione semplice, in relazione agli artt. 37, 41, 360 n. 1 c.p.c. e 111 Cost. Tale difetto di giurisdizione sussisterebbe sotto un duplice profilo. Ed invero, mancando un accertamento del reddito imponibile, e rientrando questo in via esclusiva nelle attribuzioni della P. A., sarebbe evidente l'invasione che di tali attribuzioni si verrebbe ad operare mediante il decreto del Presidente del Tribunale, che, ammettendo un accertamento tecnico preventivo sui danni e sulle perdite di un'azienda industriale ritenuti rilevanti ai fini della tassazione di R.M., inciderebbe PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 383 l'esistenza stessa dei poteri riservati alla P. A. in materia di accertanto. Inoltre, se al giudice ordinario spetta la cognizione di ogni conversia d'imposta che non si riferisca a semplice estimazione dei redditi, 1 potrebbe negarsi che la materia dedotta in sede di accertamento nico dalla Cartiera, e che involge una questione di estimazione semce, in nessun caso poteva formare ogg,etto di un procedimento giudirio (art. 696 e 697 c.p.c.), non esistendo un giudice ordinario cui . quella materia avrebbe potuto essere devoluta ai fini di una pro1cia di merito. Il motivo appare fondato sotto entrambi i profili prospettati. Dalle luzioni dell'istante davanti al giudice a quo -delle quali, ai fini della uzione del problema di giurisdizione, deve tenersi conto, insieme con Lteresse d~dotto in giudizio -, risulta che la materia del contendere toposta al giudice ordinario in via di istruzione preventiva attiene ;i, detrazione, per le perdite subite dalla Cartiera nell'alluvione di enze, allorquando verr accertato il reddito in funzione dell'imposta R.. M. per l'anno 1966; e che, in rapporto a tale detrazione, si vorrebbe ~costituire nei confronti dell'Amministrazione, la prova del relativo ~supposto di fatto attraverso l'espletamento del mezzo istruttorio pre1tivo. Ora, l'accertamento dell'imposta, nella specie di R.M., sia per mto attiene all'accertamento del presupposto materiale e personale .se imponibile), sia per quanto riguarda la conseguente applicazione tasso e la concreta determinazione quantitativa del debito del conmente, costituisce l'oggetto di una specifica attivit amministrativa, ribuita in via esclusiva all'Ente impositore. Se, nell'ambito dell'im: ta di R. M., l'Amministrazione ha il potere di determinare il reddito ~onibile, previe le detrazioni previste dalla legge (reddito netto), escludere che delle detrazioni in materia possa essere giudice quello linario. Non essendo stato ancora attuato l'accertamento, rientrante via esclusiva nelle attribuzioni della P. A., costituisce invasione di . attribuzioni il provvedimento della A.G. che, ammettendo un accer1ento tecnico prev,entivo sui danni e sulle perdite di un'azienda induiale ritenuto rilevante ai fini della tassazione di R. M., cio ai fini la determinazione del reddito imponibile, incide sui poteri della P. A. materia di accertamento. N appare efficace l'argomento esposto in :trario dalla difesa della resistente, secondo cui, nessuna norma precido quale sia il giudice competente (ev,entualmente diverso da quello inario) a disporr,e accertamenti tecnici preventivi qualora la richiesta Lga avanzata allo scopo di potere avvalersi delle relative risultanze 'ini di future controversie in materia fiscale, il principio della geneit della competenza del giudice ordinario, importerebbe appunto, la roluzione a tale giudice delle pretese del privato intese a precosti: si le prove della tutela di propri diritti, senza che ci possa implicare asione della sfera di attribuzione riservata alla P. A. quanto all'accer RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tamento tributario (operazione, questa che sarebbe essenzialmente diversa da quella del semplice accertamento, di una situazione di fatto, in ordine al quale non esisterebbe un potere discrezionale ed esclusivo della P. A.). evidente l'equivoco insito in tale tesi, la quale, trascurando il carattere essenzialmente strumentale (istruttorio) del procedimento giurisdizionale d'istruzione preventiva in rapporto ad un futuro procedimento giurisdizionale, tende a configurare l'esistenza di una specie di diritto subbiettivo perfetto all'accertamento, in s, di situazioni di fatto, quale che sia la sede, amministrativa o giurisdizionale, in cui tali accertamenti una volta acquisiti, dovrebbero essere fatti valere, ed indipendentemente dalla possibilit di attribuire a quello accertamento, in quella sede, l'efficacia propria della prova civile. Stante il dichiarato collegamento con il futuro procedimento di determinazione del reddito imponibile, se in tale procedimento non ha diritto di intervento il giudice ordinario, non pu neanche un atto precostituito (e il suo risultato) derivante dall'esercizio delle potest istruttorie commesse a quel giudice. Non pu, quindi, in base al rilievo fondamentale che l'istruttoria preventiva postula nel futuro un giudizio di competenza del giudice ordinario, configurarsi un diritto alla libera precostituzione di prove giudiziali nel procedimento del reddito imponibile, cos come non possono precostituirsi prove giudiziali ai fini dei procedimenti amministrativi di altro tipo, nemmeno quale mezzo al fine della futura soluzione delle liti che potr determinarsi in sede di impugnazione dello stesso procedimento amministrativo. Le considerazioni fin qui svolte persuadono della fondatezza del motivo anche sotto il secondo profilo. Se, nel sistema della legge, al giudice ordinario sottratta la cognizione di controversie d'imposte che si riferiscano a semplice estimazione dei redditi, ne deriva che la materia dedotta in sede d'accertamento tecnico della Cartiera non pu formare oggetto dei provvedimenti previsti dagli artt. 696 e 697 c.p.c., non esistendo un giudice ordinario a cui quella materia possa poi essere devoluta ai fini di pronuncia di merito. appena necessario ricordare, in proposito, che, secondo il fermo orientamento giurisprudenziale di questa Corte, costituiscono controversie di semplice estimazione, sottratte alla giurisdizione di giudice ordinario, tutte quelle in cui, al fine dell'accertamento della sussistenza, dell'entit e della natura del reddito imponibile, si debba procedere soltanto alla determinazione, in base a criteri empirici, di dati o di elementi di puro fatto, senza che sia necessario risolvere alcuna questione giuridica; cosicch, trattandosi, appunto, di estimazione semplice, rientrano nella competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie i giudizi in cui l'indagine sia limitata ai fatti materiali costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, come quelli relativi alla sussistenza del cespite o della attivit da cui deriva il reddito tassabile, o, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE genere, degli elementi di puro fatto, ad essi relativi. Di conseguenza, s come nessun giudice ordinario potrebbe accertare la rilevanza, e la lsura della rilevanza, di elementi di fatto incidenti sulla base impobile ai fini della tassazione in R. M., n, quindi, disporre una consu1za tecnica o un'ispezione volta all'accertamento di tali elementi, cos, :re, nessun giudice ordinario potrebbe, senza arbitrariamente sostiirsi sia alla Pubblica Amministrazione (v. sopra), sia alle Commissioni Ile imposte, disporre un analogo mezzo istruttorio ai fini dell'accertamto futuro della imposta. E a questo riguardo, cos come inaccettabile (v. sopra) la conceme di una specie di diritto soggettivo autonomo, sia pure di carattere iinentemente processuale, esperibile in ogni caso dinanzi all'A.G.O., li accertamenti preventivi (diritto cui sarebbero indifferenti lo scopo la destinazione finale della prova da precostituirsi e, quindi, esperibile che se dichiaratamente l'accertamento dovesse essere effetto in un ocedimento amministrativo); cosi pure, per analoghe ragioni, non pu nvenirsi nella tesi, secondo la quale, ogni qualvolta la causa di merito partenenza alla competenza (giurisdizione) di un giudice diverso da .elio ordinario (nella specie, Commissioni delle imposte), la potest irisdizionale ad ammettere ed espletare gli accertamenti tecnici preven' i appartenga pur sempre all'autorit giudiziaria ordinaria (sempre n inteso, che le norme sulla istituzione e sul funzionamento del giudice eciale, non contengono diversa previsione, e cio proprio e compiuto :tema di accertamenti preventivi, affidati ab origine alla stessa giu: dizione speciale). L'una e l'altra tesi si pongono in contrasto col gi rilevato carattere funzionalit necessaria; sia pure eventuale, che lega il procedimento irisdizionale di accertamento preventivo al giudizio di merito, ancor formalmente autonomi l'uno nei confronti dell'altro. Indici eminti, nel sistema legislativo, di tali legami, sono sia la norma che :ribuiscono, in via normale, la competenza a conoscere di tali procenenti al giudice che sarebbe competente per la causa di merito (artilo 693, primo comma c.p.c.), sia l'altra norma che impone, a chi rtaura il procedimento, di esporre, evidentemente anche ai fini della terminazione della competenza, oltre che dell'interesse all'azione cau. are, sommariamente, le domande e le eccezioni (quasi uno schema lla futura citazione o difesa giudiziale) alle quali la prova preordita (art. citato ultimo comma); a prescindere, poi, dall'insussistenza un potere del giudice ordinario di procedere ad accertamenti prentivi rispetto a cause di competenza di un giudice speciale, conrre la considerazione che la disciplina positiva degli accertamenti :nici preventivi non contempla affatto una norma di competenza, ana: a a quella dettata dal codice nell'affine materia dei sequestri (art. 672 zo comma c.p.c., nel testo modificato dall'art. 50 della legge 14 lu RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO glio 1952, n. 581), per cui, se competente a conoscere del merito per ragione di materia non il giudice ciyile ordinario, l'istanza di sequestro salve le diverse disposizioni di legge si propone al pretore o al presidente del Tribunale competente per valore del luogo in.cui il sequestro deve essere eseguito. In altri termini, non possibile prospettare un potere giurisdizionale del giudice ordinario di disporre una istruttoria preventiva utilizzabile da un giudice speciale, una volta che i rapporti tra il primo e il secondo non sono rapporti tra istruttoria e merito, ma tra una giurisdizione ed un'altra giurisdizione, di talch la sfera dell'uno non tollera invasioni provenienti dalla sfera dell'altro. L'ultima considerazione della resistente, secondo cui l'accertamento richiesto ben potrebbe preludere ad un giudizio da devolversi all'A.G.O., ove la resistente stessa dovesse trovarsi nella necessit di contestare la pretesa della amministrazione di non dedurre come spese i. danni subiti per l'alluvione di Firenze -questione, questa, di diritto e di estimazione complessa , e che implicherebbe, pertanto, un giudizio in diritto inteso ad individuare la legge applicabile nel caso concreto -non pu, a parere di questa Corte, influire sul problema di giurisdizione -proponibilit della domanda d'accertamento preventivo. Trattasi, invero, di una semplice ipotesi di future eccezioni in diritto da parte del fisco, profilata per la prima volta in questa sede dalla controparte non aderente al tenore concreto della domanda rivolta al Presidente del Tribunale di Milano, domanda che deve formare l'unico sostrato del giudizio discriminativo della giurisdizione. In tale domanda si prospetta, n poteva logicamente prospettarsi altro, la necessit di precostituirsi, ai fini della detrazione fiscale, una prova delle perdite subite e della loro derivazione da una causa di forza maggiore, quale l'alluvione, mentre la previsione, espressa nello stesso ricorso al presidente del Tribunale, che a seguito della futura ma certa contestazione, da parte della Amministrazione circa l'esistenza in fatto di quelle perdite, dovesse sorgere inevitabilmente una causa appartenente alla competenza dell'A.G.O. (Tribunale Milano) e, non quindi, da devolversi alle Commissioni tributarie, non esula, allo stato, dell'ambito di una opinione meramente soggettiva. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 giugno 1968, n. 2027 -Pres. Flore -Rel. Ferrati -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato Di Ciommo) c. Ortolani Amelia (avvocati Fusella e Salvia). Competenza e giurisdizione -Edilizia -Diritto di propriet -Limiti -Poteri della Pubblica Amministrazione -Sindacato sul PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 387 l'esercizio di tali poteri -Giurisdizione del Giudice amministrativo. (1. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 26). Lo jus aedifcandi non un diritto assoluto e perfetto: nei confronti Ha pubblica Amministrazione non esiste che un interesse legittimo a ,struire nei centri abitati ed a mantenere una costruzione non auto-. :zata, onde, se di questa la pubblica Amministrazione ordini la demo: ione, la giurisdizione circa il corretto esercizio di tale potere, nel ncorso di tutte le condizioni indicate dalla legge, spetta al giudice riministrativo; il giudice ordinario pu solo accertare la rispondenza meno all'ordine di demolizione della attivit relativa all'esecuzione U'ordine stesso (1). (Omissis). -Con il proposto ricorso per regolamento preventivo giurisdizione I'Amministrazione dei Lavori Pubblici sostiene che il lldice ordinario difetta di giurisdizione a conoscere della domanda oposta dalla Ortolani poich l'art. 26 della legge urbanistica, in base quale stato adottato il decreto ministeriale, non una norma di lazione, bens una norma di azione, che attribuisce, in determinati casi, Ministro per i lavori pubblici il potere di sostituirsi agli organi cui etta la competenza primaria a provvedere nella materia: si precisa riguardo che dal verificarsi dei presupposti previsti nell'art. 26 ierzia del Comune e violazione del piano regolatore) non dipende 'sistenza del potere dell'Amministrazione di ordinare la demolizione (1) Con la sentenza di cui si tratta le Sezioni unite hanno accolto il !orso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'Ammistrazione, confermando i criteri di massima pi volte ribaditi in materia discriminazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdi> ne del giudice amministrativo e confutando con ampia e convincente otivazione le disquisizioni della resistente, senza consentire cos l'apertura brecce nel sistema, le quali sarebbero state specialmente rilevanti in biecta materia. Le stesse sezioni unite si erano peraltro gi pronunciate in termini taloghi con le sentenze n. 1175 del 19 aprile 1968 e n. 1265 del 26 apri1968. La affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda bordinata della attrice resistente e di cui cenno nell'ultima parte della ntenza siccome fatto nell'assunt~ presupposto della non rispondenza del ovvedimento (esecutivo) del Prefetto al provvedimento ministeriale ~stinata ad avere un'importanza limitata al caso di specie e pu condivi! rsi solo nei rigidi limiti in cui la interpretazione dell'uno e dell'altro ovvedimento non si risolva in un sindacato di qualsiasi genere o ampiezza rea il modo di esercizio dei poteri riconosciuti alla pubblica Amminirazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di opere illegittimamente costruite, ma soltanto l'esistenza della speciale competenza del Ministro ad esercitare, in via sostitutiva, il potere stesso. Aggiunge ancora la ricorrente: 1) che esiste un giudicato in ordine all'inesistenza di diritti soggettivi alla costruzione dell'edificio e al suo mantenimento, giacch con decisione del Consiglio di Stato, divenuta definitiva, stata annullata la licenza edilizia originariamente rilasciata al costruttore Quintieri, dimodoch per la parte di edificio, che supera l'altezza di 24 metri, non esiste licenza alcuna; 2) che la costruzione viola altresi il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, che aveva consentito un edifi.cio il quale non superasse il livello del giardino di villa Ruffo; 3) che la violazione delle prescrizioni del piano regolatore di Napoli stata accertata dal Consiglio di Stato tanto nella decisione 12 novembre 1960, pronunciata nei confronti dei danti causa dell'Ortolani, quanto nella successiva decisione 30 dicembre 1966, pronunciata proprio su ricorso avverso il decreto ministeriale 23 febbraio 1965. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussiste effettivamente per una parte della domanda. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale la giurisdizione del giudice ordinario si discrimina' rispetto a quella del .giudice amministrativo in base all'oggetto specifico del giudizio, individuato con riferimento congiunto alla causa petendi e al petitum: il criterio distintivo non dato pertanto dal modo in cui prospettata la pretesa fatta valere in giudizio, sibbene dall'effettiva natura dell'oggetto della controversia e dalla protezione accordata dall'ordinamento giuridico, in astratto, alla posizione soggettiva assunta a fondamento della pretesa. Per stabilire quindi se la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non basta che da parte del privato si adduca la lesione di un suo diritto soggettivo per effetto dell'atto della Pubblica Amministrazione, ma occorre ricercare se un diritto soggettivo sia configurabile astrattamente nel thema disputandum. A tal fine necessita indagare e accertare la natura e la finalit delle norme che si assumono violate dall'Amministrazione con la conseguenza che la controversia sar relativa ad un diritto soggettivo se le norme sono rivolte a disciplinare rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione, dai quali scaturiscono reciproci diritti ed obblighi, giacch in tal caso la violazione di quelle norme da parte dell'Amministrazione concreta una illegittima invasione della difesa giuridica del privato e quindi la lesione di un diritto soggettivo, mentre invece la controversia apparterr alla giurisdizione del giudice amministrativo se la violazione riguardi norme poste per assicurare la conformit dell'azione dell'Amministrazione al pubblico interesse, per la cui tutela sono state predi PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 389 oste, in quanto l'interesse del privato ad evitare le conseguenze dan1se dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione trova prote) ne mediata per la coincidenza di tale interesse con l'interesse pubblico a ultimo sent. 13 ottobre 1967 n. 2443). Da tali criteri fondamentali si deduce che si in presenza di una :uazione di interesse legittimo, e non gi di diritto soggettivo, quando la Pubblica Amministrazione sia conferito un potere che l'autorizza I incidere s.lla posizione soggettiva del privato, cosicch la giurisdime spetta al giudice amministrativo quando la controversia abbia per :getto un preteso esercizio illegittimo del potere discrezionale sotto il ofilo della competenza, della forma o del contenuto, mentre spetta giudice ordinario se manchi del tutto il potere discrezionale. Ora nella specie ricorre la prima e non la seconda ipotesi, giacch controverte in ordine all'applicazione di una norma la quale confe; ce alla Pubblica Amministrazione il potere di adottare i provvedienti occorrenti per il ripristino dell'ordinamento giuridico violato da struzioni non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore counale. Secondo il resistente l'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 tribuisce effettivamente al Ministro dei Lavori Pubblici l'eccezionale >tere di disporre la sospensione o la demolizione di una costruzione a soltanto quando ricorrano due presupposti: l'inerzia del Comune la violazione delle prescrizioni del piano regolatore comunale e l'inLgine sulla ricorrenza delle due condizioni poste in quella norma per ntervento del Ministro spetterebbe al giudice ordinario sotto il riflesso te si tratterebbe di accertare, attraverso l'esistenza dei presupposti !l potere di intervento, quella del potere medesimo. Ci significa invece confondere tra presupposti del potere e pre. pposti per l'esercizio del potere: i primi possono essere esaminati e tlutati dal giudice ordinario, poich il risultato eventualmente negativo !Ila indagine pone in evidenza la sussistenza di una posizione di diritto ggettivo, mentre a soluzione opposta si deve pervenire per i secondi, mprech si tratti di presupposti che non abbiano come fine diretto la tela del privato. E questa non l'ipotesi dell'art. 26 della legge urbastica, nel quale il presupposto dell'inerzia del Comune tende a garanre l'autonomia dell'Ente e quella della violazione di norme di piano golatore diretto alla tutela dell'interesse edilizio ed urbanistico. Il fetto di presupposti per l'esercizio del potere, nei limiti innanzi ecisati, configura infatti un tipico vizio dell'atto amministrativo, di ti competente a conoscere soltanto il giudice amministrativo. Ora che esista un potere dell'Amministrazione di reprimere l'attivit ~i privati in contrasto con la disciplna edilizia non lo si pu seriaente contestare: gi la legge 25 giugno 186'5, n. 2359, prevedendo facolt dei Comuni di fare piani regolatori edilizi, imponeva ai RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO privati di uniformarsi, nelle loro costruzioni, alle norme tracciate nel piano (art. 89) e disponeva all'art. 90 che i lavori fatti in contravvenzione all'articolo precedente venissero distrutti con la condanna del proprietario al pagamento di una multa. La vigente legge urbanistica conferisce poi, nel secondo comma dell'art. 1, a~ Minist;ro dei Lavori Pubblici la vigilanza sull'attivit urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle citt, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanes,imo ed questa evidentemente la norma generale cui fa riferimento l'Amministrazione negli scritti di causa, norma alla quale si riallaccia costituendone una estrinsecazione, quella dell'a'rt. 26. E non sembra fuori luogo rilevare che se nella formulazione originaria dell'articolo il potere di intervento del Ministro era esercitabile soltanto nel simultaneo concorso delle due condizioni gi menz"ionate (inerzia del Comune e inosservanza delle prescrizioni del piano regolatore comunale), nel testo attuale della norma, per effetto delle modificazioni introdotte con la legge 6 agosto 1967, n. 765, sono indubbiamente maggiori le ipotesi di intervento sostitutivo dello Stato, il che offre argomento per ritenere che l'assunto fondamentale del ricorr.ente sia in contrasto con tutto lo spirito informatore del sistema legislativo. Del resto la Ortolani non nega che nella fattispecie il sindaco avrebbe potuto esercitare i poteri conf~ritigli dall'art. 32 della legge urbanistica e quindi ordinare anche la demolizione del fabbricato, ove avesse proseguito il procedimento gi iniziato con la intimazione della diffida 11 dicembre 1962; ma questo riconoscimento refl.uisce necessariamente sul problema di giurisdizione, l'unico che qui interessi, giacch si finisce per far questione solo di competenza in quanto il potere avrebbe dovuto essere esercitato da altra autorit amministrativa, di talch l'atto sarebbe inficiato da un tipico vizio di legittimit, sindacabile soltanto dal giudice amministrativo. chiaro infatti che detto vizio non rileva ai fini della individuazione della posizione soggettiva del privato, la quale non per questo assurge a diritto. Non giova invero invocare il diritto di .propriet ed affermare che il decreto ministeriale, ordinando la demolizione di parte dell'edificio, ha importato, per ci stesso, lesione del diritto di propriet, alla cui tutela preposto il giudice ordinario. Il diritto di propriet vantato dal ricorrente ha per ogg.etto un immobile di nuova costruzione ed necessariamente collegato al fatto della costruzione medesima: ora, come stato ripetutamente affermato e come stato esplicitamente detto proprio in relazione all'edificio Quintieri, lo jus aedificandi 11on un diritto assoluto e perfetto, bensi un diritto, l'esercizio del quale pu aver luogo solo a seguito e nei PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 391 aiti di una idonea autorizzazione amministrativa, rispetto alla quale ssistono soltanto posizioni di interesse legittimo. Lo jus aedificandi cio subordinato all'interesse pubblico preminte in materia edilizia e di bellezze naturali e la realizzazione di le interesse assicurata mediante la .concessione della prescritta linza ovvero nell'ipotesi di costruzione senza licenza o in contrasto n la medesima, mediante il potere di ordinare la demolizione della struzione abusiva. Se quindi nei confronti della Pubblica Amministrazione non esiste non un interesse legittimo a costruire nei centri abitati, non diversa l essere la condizione giuridica del privato, il quale abbia costruito nza le prescritte autorizzazioni o fuori dei limiti di esse. Se egli aveva ltanto uri interesse legittimo ad eseguire la costruzione, a maggior gione non pu avere un diritto a mantenere una costruzione non 1torizzata: sia nell'una che nell'altra ipotesi l'interesse del privato sta condizipnato e subordinato all'interesse pubblico e ai provvedienti autoritativi necessari per realizzare tale interesse pubblico. Non ha certo alcuna rilevanza il fatto che il ricorrente non si idenchi con il soggetto costruttore, giacch sarebbero irrimediabilmente ustrati i fini perseguiti dal legislatore se fosse sufficiente un trasfernento di propriet (che nella specie avvenuto addirittura dopo ~manazione del provvedimento di demolizione) per paralizzare i pori dell'Amministrazione. Nella fattispecie si sicuramente in presenza di una costruzione iva dei requisiti di legittimit, giacch la licenza in base alla quale ata elevata la costruzione stata annullata con una decisione che non i non spiegare effetti anche nei confronti dei successori a titolo 1rticolare dell'originario costruttore. Che poi il giudicato formatosi a guito della decisione del giudice amministrativo abbia una portata versa dal giudicato che promana dalla sentenza del giudice ordinario circostanza del tutto irr1levante, postoch il provvedimento ministeriale intervenuto in relazione ad una situazione obbiettiva che in quel omento doveva ritenersi, proprio per effetto delle decisioni interve1te, non conforme a legge. A questo proposito devesi rilevare come sia certamente erronea mdace asserzione che per difetto di pubblicazione secondo le norme imuni il piano regolatore di Napoli sia privo di valore giuridico: ~tto piano stato invero approvato con la legge 29 maggio 19319 1208, che stata pubblicata in .conformit alle disposizioni allora igenti ed il secondo comma dell'art. 1 di detta legge ha disposto il ~posito presso l'Archivio di Stato di un esemplare del piano costituito i tr.entatr tavole planimetriche e di un esemplare delle norme gene- tli e prescrizioni tecniche, vistati l'uno e l'altro dal Ministro dei Lavori ubbUci, formalit questa che sostituisce in modo idoneo, in relazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO alla natura e alla caratteristica degli atti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Va altres ricordato che le modifiche a quel piano regolatore per essere legalmente operanti devono essere adottate secondo la procedura tracciata dall'art. 23 della medesima legge n. 1208 che ha approvato il piano, ditalch quanto eventualmente venga fatto senza l'osservanza. della procedura medesima si risolve in un quid privo di giuridica rilevanza senza che nemmeno occorrano i provvedimenti ablativi previsti dall'art. 27 della legge urbanistica. Ed invece l'assunto della resistente imperniato proprio su modifiche che sarebbero state apportate di fatto alle previsioni del piano regolatore senza l'osservanza della prescritta procedura, il che sufficiente per escludere che la loro materiale esistenza possa influire sul potere repressivo dell'Amministrazione. Riconosciuto pertanto all'Amministrazione il potere di intervento in materia edilizia, non pu discenderne la conseguenza che unico giudice giurisdizionalmente competente a controllare se quel potere sia stato correttamente esercitato nel concorso di tutte le condizioni all'uopo indicate dalla legge il giudice amministrativo e non il giudice ordinario: questo travalicherebbe sicuramente i limiti della sua giurisdizione ove seguisse la resistente nella sua indagine di fatto volta a -dimostrare che nella specie non sussisteva inerzia del Comune e non sussistevano nemmeno concrete violazioni delle prescrizioni del piano regolatore. La Ortolani non si tuttavia limitata a denunciare come lesivo del suo diritto il decreto ministeriale, ma ha proposto altres una domanda subordinata con la quale si chiede al giudice di interpretare il provvedimento del Ministro e di dichiarare quindi inesistente (o quanto meno illegittimo) il provvedimento del Prefetto per la parte in cui ha ordinato l'abbattimento in misura eccedente quella del decreto ministeriale con la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni derivati dal provvedimento prefettizio. Ora anche in ordine a tale domanda subordinata la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sotto il riflesso che le censure delPOrtolanni in merito all'erronea interpretazione del decreto ministeriale riguarderebbero sempre l'esercizio in concreto del potere spettante all'Amministrazione. Reputano invece le Sezioni Unite che la domanda subordinata rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, poich il Prefetto ha semplicemente il compito di eseguire i provvedimenti ministeriali e non pu di conseguenza svolgere attivit che esorbiti dai limiti dei provvedimenti stessi. Nella specie quindi il Prefetto poteva legittimamente impartire tutte le disposizioni necessarie per dare esecuzione al decreto ministe PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 393 ile e l'espletamento di tale attivit non poteva importare lesione di ~itti subiettivi, poich, come si ampiamente dimostrato in precedenza, fronte al potere del Ministro sussistono soltanto posizioni di inte ;se legittimo. Ma altrettanto evidente che la sfera del diritto soggettivo del ivato viene invasa se il Prefetto, organo puramente esecutivo, adotti . provvedimento che non rientri nelle previsioni del decreto ministelle, se, per restare aderenti alla fattispecie, disponga la demolizione parti dell'edificio non contemplate nel decreto ministeriale: in ordine ciueste ultime il diritto di propriet del privato rimane integro e non subire degradazioni. Siccome in questa sede si deve pronunciare soltanto sulla giuriizione sufficiente per affermare la giurisdizione del giudice ordinario e da parte dell'attrice si sia dedotta una situazione del genere: sar i compito del giudice investito della causa accertare se effettivaente il Prefetto abbia esorbitato dai limiti entro i quali doveva con: iere la propria attivit, limiti costituiti dal decreto ministeriale che ve essere interpr.etato sulla scorta di tutte le decisioni intervenute 1 corso della complessa vicenda. -(Omissis). )RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 giugno 1968, n. 2136 -Pres. Flore -Rel. Berri -P. M. Tavolaro I. (conf.). -S.p.a. Trenno (avvocati Carnelutti, D'Alessio e Di Capua) c. Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (avv. Stato Ricci) e Istituto Nazionale Previdenza Sociale (avvocati Cannella e Giorgi). ' >mpetenza e giurisdizione -Previdenza ed assistenza -Assegni familiari e contributi -Determinazion<:_ delle categorie -Distinzione -Effetti. . (L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, art. 2; t. u. 30 maggio 1955 n. 797, artt. 33 e 34). La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori del contributo dovuto dal datore di lavoro stabilita nelle apposite belle, predisposte in relazione all'attivit svolta dalle varie aziende; Lando il datore di lavoro, per la particolare attivit esercitata, non entri in nessuna delle nove categorie ivi espressamente indicate, com! te al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di stabilire con 'o decreto a quale di tali categorie vada assimilata l'attivit svo.zta dal itore di lavoro: pertanto, solo nella fase della cosiddetta aggregazione, ie anteriore alla creazione di un rapporto giuridico, sorge una tipica tuazione di interesse legittimo, esercitando il Ministro un ampio potere 'screzionale di natura tecnica e amministrativa, mentre s_iffatto potere 394 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non sussiste laddove si debba procedere alla applicazione di una norma di legge, che fissa essa stessa i limiti di appartenenza a ogni categoria (1). (Omissis). -L'INPS resistente ha eccepito l'inammissibilit del ricorso in quanto la parte resistente ha spontaneamente provveduto al pagamento delle spese liquidate dal Consiglio di Stato a favore del- l'Istituto. ' Nella memoria l'INPS ha dichiarato di rinunciare all'eccezione, che contrasta con la costante giurisprudenza della Cassazione (da ultimo sent. n. 2774 del 1965 e 253 del 1963). Pertanto le Sezioni Unite passano all'esame dei motivi di ricorso. I motivi di impugnazione possono essere riassunti come segue. Violazione e falsa applicazione della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, in particolare dell'art. 2 di essa; violazione e falsa applicazione dell'art. 103 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in materia di discriminazione tra diritti soggettivi perfetti ed interessi legittimi e tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa; violazione e falsa applicazione del testo unico 30 maggio 1955, n. 797 ed in particolare degli artt. 33 e 34 del testo unico; omesso esame di fatto decisivo in relazione appunto ai detti articoli 33 e 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797. Sostiene la parte ricorrente che H Consiglio di Stato incorso in errore quando, a giustificazione della propria decisione, ha ritenuto di poter configurare una contrapposizione tra gli artt. 33 e 34 del t. u. sugli assegni familiari, stabilendo che la applicazione del primo incide in una situazione di diritto soggettivo perfetto, mentre il secondo invece inerisce ad una situazione di interesse legittimo, laddove avrebbe dovuto riconoscere che nell'una e nell'altra ipotesi contemplata nei due articoli predetti vi pur sempre, se non un vero e proprio potere discrezionale, un'ampia valutazione discrezionale di natura tecnico-amministrativa, rivolta a stabilire sia nell'uno sia nell'altro caso l'appartenenza o meno alle categorie previste nella legge, e soltanto dopo di ci l'inclusione o l'aggregazione. (1) Con la sentenza, di cui si tratta, e con quelle n. 2137 e n. 2138, in pari data, di identico contenuto, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito la differente situazione delle posizioni soggettive rispetto alle diverse previsioni degli artt. 33 e 34 del t. u. n. 797 del 1955, con le conseguenze derivantine circa la giurisdizione. Tale orientamento pu ritenersi ormai consolidato, giusta i precedenti conformi richiamati nelle summenzionate sentenze. Nell'occasione, come risulta dalla motivazione, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno avuto anche modo di dichiarare, sulla base di ineccepibili argomentazioni, manifestamente infondate le questioni di legittimit costituzionale sollevate dalla societ ricorrente. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 395 Sembra per contro alla parte ricorrente che per una retta soluzione l problema il giudice avrebbe dovuto rilevare che, rispetto all'inqua: imento in questione, diversa la posizione del datore di lavoro da ella del lavoratore, considerando che, mentre non pu dubitarsi della sizione di diritto soggettivo perfetto spettante al lavoratore, nei riguardel datore di lavoro sussiste solo una situazione di interesse legittimo, )prio ed appunto perch l'inquadramento di quest'ultimo, avvenga ai isi dell'art. 3,3 o dell'art. 34, unicamente preordinato alla determinarne dell'assegno spettante al lavoratore, nell'attuazione di norme di; te ;:illa soddisfazione di interessi pubblici generali, o benanch indiiuali, ma che non coincidono con quelli del datore di lavoro; soltanto iirettamente od occasionalmente protetti. La parte ricorrente, quindi, lamenta anche che erroneamente il nsiglio di Stato abbia negato rilevanza alle questioni di illegittimit stituzionale da essa dedotte, e all'uopo risolleva, per quanto occorre seguenti eccezioni: 1) Incostituzionalit dell'art. 58, comma 2 T. U. 30 maggio 19-55 797 (e comunque dell'art. 20 r.d.l. 17 giugno 1937, n. 1048 e dell'artiLo 20 r.d. 21 luglio 1937 n. 1239, riprodotti dal citato art. 58) in relame agli artt. 113 e 24 della Costituzione, perch la norma dell'art. 518, interpretata nel senso di una esclusiva devoluzione di competenza alla torit giudiziaria ordinaria, importerebbe la soppressione del naturale nedio contro l'atto amministrativo illegittimo, del ricorso al Consiglio Stato per ottenerne l'annullamento e perch, in ogni caso, la norma ~ssa sarebbe lesiva del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale conseguenza della non congruit del termine da essa stabilito, per sercizio dell'azione. 2) Incostituzionalit dell'intero testo unico 30 maggio 1955, n. 797, rch emanato in virt della legge 22 aprile 1953, n. 3,91, nella quale ridicazione dei principi e criteri direttivi era fatta con una formula richiamo evanescente ed illegittima, e perch la detta legge non rebbe stata portata all'approvazione delle due assemblee in aula, come escritto dall'art. 72 della Costituzione, ma sarebbe stata deliberata Ile Commissioni legislative. Cos riassunti i motivi di ricorso devono le Sezioni Unite rilevarne nfondatezza. In sostanza la parte ricorrente desidera sottoporre a nuovo esame giurisprudenza della Suprema Corte, che in numerose sentenze 65, 668, 669, 670 del 1965, 2859 del 1964, 398 del 1963, 251 del 1960) : affermato, in materia di applicazione degli articoli 33 e 34 del t.u. 797 del 1955, i criteri di interpretazione seguiti nell'impugnata decime del Consiglio di Stato. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Riesaminato tale indirizzo giurisprudenziale alla stregua dei rilievi critici del ricorso le Sezioni Unite ne confermano l'esattezza. Mentre l'art. 33 del t.u. s.tabilisce la misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro secondo le tabelle annesse, predisposte in relazione all'attivit svolta dalle varie aziende, l'art. 34 prevede il criterio di determinazione della misura stessa quando il datore di lavoro, per la particolare attivit esercitata, non rientri in nessuna delle nove categorie espressamente indicate dell'articolo precedente. In tal caso compete al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di stabilire con suo decreto a quale delle categorie indicate nel precedente articolo l'attivit svolta dal datore di lavoro vada assimilata, mentre nella previsione dell'art. 33 l'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie determinata oggettivamente sulla base dell'appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati, come risulta dall'ultimo comma dell'art. 33 stesso. Pertanto, nell'ipotesi dell'art. 33, l'individuazione dell'attivit e, quindi, della categoria, fatta dall'ufficio competente che si limita ad applicare la norma, esplicando una mera attivit di accertamento; in quella dell'art. 34 invece necessario il preventivo esercizio di un potere del Ministro attraverso l'emanazione di un apposito decreto. Ne consegue che nel primo caso si ha la creazione ope legis di un rapporto giuridico intersoggettivo tra prestatori di opere datori di lavoro e INPS, mentre nel secondo caso solo il decreto ministeriale che fa sorgere l'obbligo dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dipendenti all'osservanza della norma relativa agli assegni familiari, applicabile per il settore cui sono assimilati. Solo nella fase della c.d. aggregazione, che anteriore alla creazione di un rapporto giuridico, sorge una tipica situazione di interesse legittimo, esercitando il Ministro un ampio potere discrezionale di natura tecnica ed amministrativa, che, secondo gli esatti rilievi del Consiglio di Stato, postula !'accertamento di una mera similarit ed una elasticit di giudizio nelle valutazioni delle esigenze economico- sociali per un pubblico interesse ritenuto prevalente . Pertanto, mentre nella previsione dell'art. 34, le contestazioni in ordine all'esercizio del potere del Ministro incidono su una tipica situazione di interesse legittimo, nel caso dell'art. 33 nessun esercizio di potere discrezionale sussiste, perch deve procedersi alla applicazione diretta di una norma di legge, che fissa essa stessa i limiti di appartenenza ad ogni categoria. Naturalmente nell'applicazione dell'art. 33 possono intervenire errori, ma questi, incidendo su un diritto soggettivo, ove l'Amministrazione non li ritenga tali, sono denunciabili al giudice ordinario. Dai rilievi ora svolti consegue che il primo argomento del ricorso, basato su una pretesa identit di situazione tra art. 33 e art. 34, errato. Non vero che nei due casi l'Amministrazione esercita un'ampia valutazione di natura tecnico-amministrativa, perch nel primo, attraverso PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 397 moi organi, applica direttamente una norma di legge, mentre nel :ondo procede all'applicazione della legge soltanto dopo che il Ministro pronunciato il suo decreto di inquadramento, nell'esercizio di un suo tere discrezionale; soltanto dall'inquadramento operato dal Ministro >ender la misura dei contributi del datore di lavoro e degli assegni niliari ai prestatori d'opera. Quando si dice che solo nel caso dell'art. 34 configurabile una situane di interesse legittimo, si intende affermare che contro il provvenento contenuto nel decreto del Ministro data la tutela giurisdinale amministrativa prevista per gli interessi legittimi; mentre per rt. 33, non sussistendo la necessit di un provvedimento del Ministro ~ rendere possibile l'applicazione della legge, questa opera ex se crean posizioni giuridiche di tipico diritto soggettivo, fornite della piena ela che l'ordinamento giuridico prevede per essi. Ancor meno fondato il secondo argomento basato sulla pretesa tinzione tra la posizione di interesse legittimo riferibile al datore lavoro e quella di diritto soggettivo del prestatore d'opera, secondo l mto sopra riassunto. Invero, a parte l'eccezionalit di una norma che, . confronti, delle due categorie di destinatari a cui si dirige preveda I ~ tipi di posizioni di vantaggio, di diritto soggettivo l'una e di inte! se legittimo l'altra, (eccezionalit che postula l'esigenza di un'inel .voca manifestazione di volont del legislatore in tal senso) l'interpre Il ione grammaticale e logica dei due articoli in esame (33 e 34) deciaente contrasta l'assunto. I Dalla semplice lettura degli stessi emerge una parit di situazione ~ assegni familiari e contributi, cio tra i diritti dei prestatori d'opera 1 corrispondenti obblighi contributivi dei datori di lavoro; la scissione le due posizioni giuridiche in diritti soggettivi da un lato e interessi ittimi dall'altro appare artificiosa, perch non possibile individuare le disposizioni di legge in oggetto il concorso di norme di relazione i norme di azione. Si noti, poi, che la tesi sostenuta dalla parte ricorrente porterebbe una minore difesa dell'obbligato, perch, ove non si trattasse di itti soggettivi, questi potrebbe fruire non della piena protezione onoma ad opera del giudice ordinario, sibbene della pi limitata ~la che hanno gli interessi soltanto indirettamente ed occasional 11te protetti, allorch siano collegati con interessi pubblici generali. Quanto finora stato illustrato prova la manifesta infondatezza della :na eccezione di illegittimit costituzionale. L'art. 58 del t.u., inter tato nel senso di un'esclusiva devoluzione di giurisdizione al giudice inario, vertendosi in materia di diritti soggettivi nella materia deci ,da, ben lungi dal violare i principi affermati dagli articoli 24 e 113 la Costituzione, costituisce degli stessi precisa applicazione, perch iportando la piena cognizione delle controversie da parte del giudice RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ordinario in caso di contestazione, d al cittadino la massima garanzia prevista dall'ordinamento giuridico vigente. L'assunto del ricorso, chi in tal modo tolto al privato datore di lavoro il mezzo per ottenere l'annullamento di un atto amministrativo illegittimo, per pi ragioni non soltanto infondato, ma anche irrilevante. In primo luogo, infatti, non esiste un atto amministrativo contro il quale reagire, ma la richiesta di contributi nell'ambito di un rapporto giuridico dal quale sorgono diritti ed obblighi per tutti i soggetti, rapporto immediatamente sottoposto all'esame del giudice ordinario. In secondo luogo, trattandosi di prestazioni patrimoniali, il giudice pu accertare l'an, il quantum e tutte le particolarit delle stesse, con la conseguenza della completa restaurazione della situazione legittima (determinazione di eventuale indebito e simili) senza bisogno di una pronuncia di annullamento. In ogni caso poi chiaro che, se cosi non fosse, l'intervento del giudice amministrativo sarebbe sempre possibile in base al t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato (art. 27, n. 4). La questione della non congruit del termine per ricorrere, sollevata ora per la prima volta, irrilevante in sede di pronuncia sulla giurisdizione; essa potr, occorrendo, essere proposta davanti al giudice competente non ancora adito. Quanto alla seconda questione sulla illegittimit costituzionale della legge di delega (per la formula evanescente usata e per la non regolare votazione di essa da parte delle assemblee) deve il Supremo Collegio confermarne l'irrilevanza, gi posta in luce dal Consiglio di Stato nella impugnata decisione. Ai fini dell'accertamento della giurisdizione basta considerare che, ancorch in ipotesi dovesse venir meno, per illegittimit costituzionale della legge delega, il t.u. del 1955, il caso di specie verrebbe ugualmente deciso e risolto sulla base delle preesistenti norme, perfettamente corrispondenti agli articoli 33' e 34 (art. 5 r.d. 21 luglio 1937, n. 1239; artt. 3 e 4 1. 6 agosto 1940, n. 1278; art. tid. 1eg. C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479; art. 1 d. leg. C.P..S. 17 dicembre 1947, n; 15816; art. 1 1. 27 marzo 1952, n. 348), che escludono nella materia regolata ora dall'art. 33, come gi detto, l'esercizio di un potere discrezionale da parte della P. A. e incidono senz'altro su una posizione di diritto soggettivo. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025 -Pres. Tavolaro -Est. Sbrocca -P. M. Criscuoli (conf.) -Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Tracanna) c. Rossi (avv.ti De Crescenzo, Menichini), Comune Napoli (avv.ti Gkeijses e Peccerillo), Maresca (avv.ti Maresca) Fienga (avv. De Angelis). ~re pubbliche -Progettazione ed esecuzione di opere pbbliche a favore della citt di Napoli -Occupazione ed espropriazione Competenza della Cassa per il Mezzogiorno -Limiti. (1. 9 aprile 1953, n. 297, art. 4). ,ropriazione per p. u.. Occupazione di urgenza -Caducazione del titolo per decorso del biennio -Azione di restituzione e di risarcimento del danno -Azione personale -Legittimazione passiva. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73). upazione di urgenza preordinata all'espropriazione per p. u. Omessa determinazione dell'indennit in sede amministrativa Occupazione ultra biennale -Inapplicabilit del principio della indennit unica -Accertamento incidenter tantum del valore del bene -Ammissibilit -Effetti. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71, 73). La progettazione e la esecuzione delle opere pubbliche a favore a citt di Napoli, di competenza delle Amministrazioni locali e fiiiate con i mutui previsti dall'art. 4 della legge 9 aprile 1953, 197, attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno, cui compete altres :rrovvedere alle necessarie occupazioni ed espropriazioni inscindil~ te connesse alla realizzazione deWopera. Qualora la esecuzione dei singoli lavori sia stata invece affidata Amministrazioni locali interessate, mediante delega della Cassa, >rocedura di occupazione e di esproprio rientra nella competenza e prime, mentre alla seconda rimane riservata la progettazione dei >ri (1). (1) Per una sistematica delle varie ipotesi di intervento di pi Enti blici nella realizzazione dell'opera e per la conseguente imputazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'azione giudiziaria diretta alla restituzione del bene per it decorso del biennio di occupazione legittima si qualifica restitutoria ovvero ri sarcitoria qualora, per la impossibilit di ottenere la restituzione a causa dell'opera pubblica eseguita, sia invece diretta al conseguimento del valore del bene: come tale l'azione, di regola, ha come soggetto legittimato passivamente chi ha dato luogo alla situazione illegittima. Pertanto, ove non vi sia stata delega alle Amministrazioni locali, si appartiene alla Cassa per il Mezzogiorno la legittimazione passiva ri spetto alle azioni del proprietario del suolo per conseguire la indennit di occupazione legittima ed il risarcimento del danno per quella pro trattasi oltre il biennio (2). Qualora n con il decreto di occupazione n con successivo provvedimento sia stata stabilita la relativa indennit, ove la espropriazione del bene sia intervenuta trascorsi i due anni dalla immissione in possesso, ii proprietario pu agire in giudizio a tutela del suo diritto senza necessit del previo esperimento della procedura amministrativa, giuridica degli effetti della attivit spiegata cfr. Oass. 31 gennaio 1968, n. 313 in questa Rassegna 1968, I, 419. Una approfondita disamina della disciplina dettata dall'art. 4 della legge speciale per la citt di Napoli 9 aprile 1953, n. 297 si contiene in ' CARUSI, Rapporto organico e sostituzione nella esecuzione di opere pubbliche, in questa Rassegna 1965, I, 1162 e segg. con richiami di dottrina e giurisprudenza. (2) Secondo la pi autorevole dottrina, chi detiene arbitrariamente la cosa altrui, anche quando non contesti espressamente il diritto del proprietario, lo svuota del contenuto di utilit che la legge vuole attribuito al suo titolare, onde all'azione apprestata per ristabilire l'ordine giuridico turbato va riconosciuta natura reale ed analoga natura si ravvisa nell'equipollente azione diretta a conseguire il risarcimento, sostitutivo della mancata restituz~one dell'immobile (cfr. Cass. 19 giugno 1961, n. 1440, Giur. it. 1962, I, 1, 1380 con nota di AGOSTINO, cfr. altresi Cass. 14 dicembre 1963, n. 3166, in questa Rassegna 1964, I, 113). Con la sentenza che 1si annota le S.U. hanno tuttavia puntualizzato tale concetto, nel senso che ove l'occupazione non sia stata effettuata sine titulo ma in forza di un legittima titolo di poi caducato, l'azione ha natura personale in quanto va qualificata di restituzione ed analogo carattere deve quindi essel'e riconosciuto, in tal caso, alla sostitutiva azione risarcitoria. Circa la distinzione tra azione di rivendicazione e di restituzione cfr. Cass. 9 agosto 1962, n. 2501, Mass. Giur. it.. In dottrina sull'obbligazione di restituzione, che secondo un orientamento nascerebbe appunt non da contratto sibbene dalla mancanza di titolo a detenere ulteriormente la cosa, e sulla distinzione con l'azione di rivendica e con l'altra (reale) esecutiva di rilascio, .cfr. MESSINEO, Manuale di diritto civile, 1959, vol. III, 42 e segg. Per una disamina sul punto cfr. CARUSI, Tutela giudiziaria del proprietario di immobile occupato sine titulo dalla P. A. ecc., in questa Rassegna 1966, I, 1047. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE conseguire in via autonoma e distinta dalla indennit di espropriane, quella per l'occupazione biennale (3). In tal caso, qualora siffatta indennit ed il risarcimento del danno l'uiteriore illegittimo protrarsi dell'occupazione siano stati deteriati dal giudice con riferimento al criterio degli interessi legali sul ore del bene, ben pu procedere incidentr tantum alla valutane di questo, senza che la pronunzia acquisti efficacia di. giudicato separato giudizio di opposizione all'indennit di esproprio (4). (Omissis). -Con il primo motivo del suo ricorso la Cassa per il zzogiorno ripropone all'esame di questa Corte Suprema la questione liminare, ampiamente dibattuta in sede di merito, della legittima: ie passiva in ordine all'azione esperita dai privati proprietari per mere sia la corresponsione dell'indennit per l'occupazione tempoea legjttima che il risarcimento del danno per l'occupazione illegita del suolo loro appartenente nel periodo compreso tra la scadenza biennio dell'occupazione d'urgenza e la data di emanazione del reto di espropriazione, intervenuta nel corso del giudizio di appello, . l'effetto di rendere legittima dalla data stessa l'attivit della pub: a amministrazione: questione che va inquadrata nell'ambito di licazione della legge 9 aprile 1953, n. 297, recante provvedimenti avore della citt di Napoli, e della natura dell'opera eseguita sul lo tardivamente espropriato, e che fu risolta dalla Corte Napoletana senso che passivamente legittimata fosse unicamente la Cassa. Denunciando la violazione e la falsa applicazione della citata legge 297 del 1953, della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della :sa, successivamente modificata ed integrata, degli articoli 1362 e g. cod. civ., dei principi in materia di valutazione delle prove nel (3) L'orientamento della Cassazione fermo nel sottolineare che il 1cipio dell'indennit unica, cio della identificazione, di regola dell'innit di occupazione con gli interessi legali sull'indennit di esproprio, effetto allorch l'espropriazione sia effettuata nel termine dei due anni 'avvenuta occupazione mentre, ove quest'ultima si protragga ulterior1te, determinando una situazione in contrasto con le norme al riguardo, iennit di occupazione per il biennio legittimo ed il risarcimento del no per l'ulteriore periodo va liquidata con autonomo criterio ed in liera distinta dall'indennit di esproprio, perocch jn siffatta ipotesi, ~upazione anticipata deve considerarsi come non preordinata alla emisLe del decreto di espropriazione in termine. (Cfr. S.U. 17 maggio 1961, 164; 17 luglio 1965, n. 1591, in questa Rassegna 1965, I, 721 con nota di ii.ami e riferimenti). (4) Cfr. Cass. 13 febbraio 1965, n. 223, in cui si ribadisce ulteriormente tonomia dei due istituti, di occupazione di urgenza e di esproprio, in sta Rassegna 1965, I, 337 con nota. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO processo civile, delle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 per quanto attiene all'identificazione del soggetto espropriante e alla responsabilit derivante dall'occupazione di urgenza, delle regole in tema di responsabilit. da fatto illecito, nonch il vizio di irrazionalit della motivazione in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza, sostiene la Cassa per il Mezzogiorno che la sua sostituzione al Comune limitata dalla legge speciale alla progettazione ed esecuzione delle singole opere di competenza comunale, con esclusione delle espropriazioni necessarie, per le quali la legge nulla dispone. Aggiunge che, se la Cassa si sostituisse al Comune nelle espropriazioni, poich a norma della legge speciale le compete l'approvazione dei progetti con valore di dichiarazione (implieita) di pubblica utilit delle opere, e quindi la prefissione e la eventuale proroga dei termini contemplati dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, essa verrebbe a cumulare le due vesti di autorit sopra ordinata alle parti nel rapporto espropriativo e di ente espropriante, mentre, trattandosi di .ente pubblico minore, tale cumulo dovrebbe rientrare in una esplicita previsione legislativa. Precisa inoltre che l'azione, spiegata dai proprietari sotto l'aspetto risarcitorio, aveva natura reale, perch era rivolta alla tutela del diritto di propriet e mirava al conseguimento del valore venale del bene per la impossibilit materiale e giuridica della sua restituzione, di guisa che, ove non fosse intervenuto il decreto di espropriazione a favore del Comune, la condanna al pagamento di quel valore avrebbe svuotato di ogni pratico contenuto il diritto di propriet, riducendolo ad un nudum nomen. Ora, ad avviso della ricorrente, passivamente legittimato rispetto alla azione reale era l'ente, nel cui nome ed interesse si compiuta la trasformazione irriversibile del bene con la costruzione dell'opera pubblica, e cio il Comune; ma la soluzione non muterebbe se l'azione si ritenesse di natura personale, in quanto legittimato passivamente al pagamento dell'indennizzo, che avrebbe struttura risarcitoria, una funzione di indennit di espropriazione, sarebbe pur sempre l'ente (Comune), nel cui interesse sarebbe stata sancita l'espropriazione in senso materiale, ossia l'ente che fosse stato condannato al pagamento del valore venale del bene quale sostitutivo della restituzione, pur non incidendo la condanna sull'astratta titolarit del diritto di propriet. Osserva ancora che il sistema di finanziamento, previsto dalla legge del 1953 (concessione di mutui al Comune da parte della Cassa depositi e prestiti e degli istituti previdenziali, delega irrevocabile del Comune alla Cassa per la riscossione delle somme erogate, per ogni singolo mutuo, dagli istituti finanziari) si coordina ai principi dettati dalla legge istitutiva del 1950, poi modificata ed integrata, secondo i quali la Cassa per il Mezzogiorno tenuta a destinare le somme assegnatele agli scopi indicati dalla legge, cio al raggiungimento delle finalit per cui stata creata, con implicito divieto dj PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 403 istinazione a finalit diverse, coone invece avverrebbe se la Cassa ritenesse sostituita al Comune anche nelle espropriazioni, con la inseguente responsabilit per i danni nel caso di occupazione protratoltre il biennio. Chiarito poi che, nell'ambito della legge del 1953, attribuzioni affidate alla Cassa si risolvono essenzialmente in una 1nzione di collaborazione con il Comune per utilizzare l'apporto aanziario e l'organizzazione tecnica dell'ente, si duole da ultimo la corrente che la Corte di merito non abbia tenuto conto di docu. enti decisivi, da cui sarebbe risultato che, nel caso di specie, il omune si era assunto l'onere delle espropriazioni. Le censure non meritano di essere accolte. Ed invero, l'art. 4 della legge n. 297 del 1953 prevede e regola l triplice intervento della Cassa nella realizzazione di opere pubbli1e di competenza del Comune o della Provincia di Napoli. La fase della programmazione riservata alle amministrazioni cali d'intesa, cio, con la collaborazione della Cassa mentre, per rnnto riguarda il finanziamento, la Cassa autorizzata ad assumere mporaneamente la garanzia dei mutui, che le amministrazioni anzi~ tte sono abilitate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con .i istituti di previdenza fino ad un ammontare complessivo determi: ito, in attesa che la garanzia sia prestata dallo Stato. Infine, alla rogettazione ed esecuzione delle singole opere deve provvedere la assa col ricavo dei mutui, alla cui riscossione irrevocabilmente ~legata: Aggiunge l'art. 4, in correlazione con l'art. 8, che i progetti delle lere programmate sono approvati dal consiglio d'amministrazione ~Ila Cassa, equivalendo tale approvazione a dichiarazione (implicita) i pubblica utilit e d'urgenza ed indifferibilit dei lavori, e che la ;ecuzione dei singoli lavori potr essere affidata dalla Cassa alle nministrazioni locali interessate. Dal complesso di queste disposizioni si evince ,che il potere di ~alizzare l'opera pubblica di competenza dell'amministrazione locale a questa sottratto, perch l'intervento della Cassa si attua sin dalla tse della programmazione e prosegue con la progettazione ed esecu. one dell'opera stessa, soddisfacendovi (la Cassa) col ricavo dei mutui i cui si rende temporaneamente garante, ed assumendo l'approvaone dei progetti anche valore di dichiarazione di pubblica utilit. , se tale sottrazione si verifica, essa non pu essere che totale, e Jmprendere anche le occupazioni e le espropriazioni necessarie per esecuzione delle opere, quantunque la legge non ne faccia cenno, ta che all'esecuzione sono strettamente concesse, costituendone parte iscindibile. Del resto, queste Sezioni Unite, decidendo con sentenza 30 magio 1966, n. 1412, una controversia in cui erano parti il Comune di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Napoli e la Cassa per il Mezzogiorno, ritenne che, essendosi affidata l'esecuzione dei lavori all'amministrazione interessata, a norma dell'art. 4 della legge, l'affidamento si risolvesse in una delega di diritto pubblico, attributiva di competenza derivata, che poneva il delegato, nei limiti del'atto relativo e per la durata di esso, in una condizione pari a quella del delegante, il quale, a sua volta, veniva a trovarsi, rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Ci importava, di regola, che il delegato avesse il potere di provvedere in merito all'oggetto della delega in nome proprio, e non in veste di rappresentante del delegante, con la conseguente assunzione di responsabilit diretta nei confronti dei terzi per gli atti di esecuzione, tra i quali, nella specie, rientravano anche le occupazioni ed espropriazioni occorrenti per l'espletamento dei lavori affidati. Ora, se presupposto della delega la legittimazione originaria di un soggetto (delegante) a provvedere in ordine a determinati interventi, perch riconosciuti di sua competenza, ed il conferimento ad altri (delegato) dell'incarico di attendervi, quale legittimato in via derivata, mediante il compimento di uno o pi atti o, in genere, dell'attivit che sia richiesta al fine indicato, chiaramente si desume dalla sentenza di queste Sezioni Unite che, in base alla legge speciale, la Cassa attivamente legittimata anche relativamente ai procedimenti espropriativi, il cui svolgimento pu essere, insieme alla esecuzione dei lavori, affidato all'amministrazione interessata ovvez:.o, con formula che si equivale, che la sostituzione della Cassa alle amministrazioni locali completa, si estende, cio, dalla progettazione ed esecuzione delle singole opere ai procedimenti di esproprio, e soltanto con l'affidamento pu essere limitata alla progettazione, rientrando, con l'esecuzione, lo svolgimento dei procedimenti anzidetti nella competenza dell'ente affidatario, legittimato in via derivata. La conclusione, che pu trarsi sin d'ora dal tali premesse, nel senso che, se non sia intervenuto il provvedimento di affidamento (nel caso di specie non adottato), passivamente legittimata rispetto all'azione esperita dai proprietari per ottenere la corresponsione della indennit per l'occupazione temporanea legittima ed il risarcimento dei danni per l'occupazione ultrabiennale illegittima dei suoli loro appartenenti, fino al momento dell'emanazione del decreto di espropriazione, unicamente la Cassa, senza che possano assumere decisivo rilievo le ulteriori questioni da essa proposte. Si sostiene, infatti, che la Cassa cumulerebbe le due posizioni di autorit titolare del potere di espropriazione e di soggetto promotore del procedimento, e che siffato cumulo dovrebbe escludersi, in difetto di un'espressa previsione della legge speciale, trattandosi di ente pubblico minore. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 405 Ma, a parte la considerazione che dubbia la dedotta incompailit per gli enti minori, e che la struttura del procedimento esproativo non si altera anche quando si identifichino l'ente espropriante 1 l'autorit sopra ordinata alle parti nel procedimento stesso, rima1do sempre distinto l'organo, a cui spetta promuovere l'iter espro. ativo, da quello, a cui compete dichiarare la pubblica utilit (cio, l caso, l'Ufficio speciale della Cassa per la citt di Napoli e il nsiglio di amministrazione) e risolvendosi i rapporti tra espropriante mtorit sul piano interorganico, anzich su quello intersubbiettivo, 1 con uguale rilevanza verso i terzi, il presupposto, su cui la i si fonda, a non apparire attendibile. Ed invero, la Cassa, alla quale l'art. 2 della legge istitutiva onosce personalit giuridica, perseguendo soltanto finalit proprie llo Stato, ossia la realizzazione del piano generale di opere straortarie dirette al progresso economico e sociale dell'Italia Meridionale, 1 mezzi di varia provenienza, ma sempre di pertinenza statale, ta in dottrina qualificata o come un quid medium tra la persona iridica pubblica e l'azienda d Stato ed indicate come ente statale 11ero (e la soluzione appare preferibile perch pi aderente alla .ciplina positiva) come un organo straordinarioo della amministrane dello Stato, dotato di distinta personalit giuridica, perch cosi :pone la legge istitutiva, ma in cui l'autonoma imputazione di inteisi, che costituisce il sostrato della personalit, soltanto formale, 1anendo quegli interessi propri dello Stato, che, anzi, ne esalta e sottolinea l'importanza. Ed allora se la Cassa si compenetra sostanzialmente con l'ammi: trazione dello Stato, l'incompatibilit, denunciata per gli enti minori, rivela fondata su un argomento inconsistente. La questione, sollevata dalla Cassa, dell'inquadramento giuridico ll'azione.. promossa dai proprietari danneggiati, come azione reale o ne azione personale, non assume anch'essa decisivo rilievo. Anzitutto, nel proporre la questione la Cassa trascura i principi mmibili dalla legge speciale (per cui, come si detto, essa deve enersi legittimata attivamente ai procedimenti di esproprio e passimente rispetto alle azioni relative alla occupazione dei beni neces: i per l'esecuzione dell'opera pubblica), e si ricollega a concetti pi 1erali, secondo i quali stata talora ritenuta reale (ma prescritti e: cfr. sent. 19 giugno 1961, n. 1440) l'azione diretta ad ottenere restituzione del bene originariamente occupato senza titolo o, in etto, il suo equivalente economico, mentre nel caso in esame un olo esisteva per quanto temporaneo (decreto di occupazione) e fu i sostituito nel corso del giudizio da un titolo definitivo (decreto espropriazione). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In base a tali presupposti (esistenza di un titolo, cio del decreto di occupazione, caducato per il decorso del biennio, di cui all'art. 73 della legge organica sulle espropriazioni) l'azione esperita deve, invece, qualificar~i restitutoria e, per l'impossibilit della restituzione del bene trasformato dall'esecuzione dell'opera pubblica (in ci ravvisandosi una manifestazione di volont dell'amministrazione, un cosi detto attocomportamento, che non pu essere revocato dal giudice ordinario per il divieto posto dall'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo) risarcitoria, in quanto normalmente diretta al conseguimento del valore del bene illegittimamente occupato (in questo senso: S. U. 17 luglio 1965, n. 1591, e da ultimo Sez. I, 8 luglio 1966, n. 1792). Come tale, l'azione ha di regola per. soggetto passivamente legittimato chi ha dato luogo alla situazione illegittima; ed essendo intervenuto, nella specie, successivamente al decorso del biennio, il decreto di espropriazione, il danno fu esattamente limitato dalla Corte di merito al periodo intercorso tra la data di scadenza del termine di due anni dall'occupazione e la data del decreto, che ha operato la traslazione del bene, rendendo legittima, dalla sua data, l'attivit dell'amministrazione. Per comodit dialettica la Cassa ha, invece, configurato una fattispecie diversa da quella reale, come se fosse stata pronunciata sentenza di condanna al pagamento del valore venale del bene, quale sostitutivo della restituzione, senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione (che -ripetesi -ha escluso dalla sua data ogni ulteriore valutazione di danni risarcibili), di guisa che alla fattispecie reale, oggetto della controversia, appare estraneo l'istituto dell'espropriazione in senso materiale, elaborato dalla dottrina e di recente accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta di una sentenza della Corte Costituzionale (cfr. Corte Costituzionale 20 gennaio 1966, n. 6, e Cass.. 20 agosto 1966, n. 2267), che la Cassa richiama per adattarvi i criteri di legittimazione, ma che ha soprattutto riferimento a casi, distinti dall'attuale, di espropriazione non traslativa, in cui il godimento del bene sottratto al titolare del diritto anche senza che la titolarit risulti modificata. Maggior consistenza non ha l'ultima questione d'ordine generale proposta dalla Cassa, secondo la quale il sistema di finanziamento regolato dalla legge speciale del 1953 ed i principi sanciti dalla sua legge istitutiva, con l'obbligo rigoroso di destinare le somme assegnate~e al raggiungimento dei fini per cui stata creata, le impedirebbero di assumersi oneri diversi, come quelli risarcitori deri vanti dall'irregolare svolgimento dei procedimenti espropriativi. , infatti, agevole obiettare che se la Cassa legittimata attivamente aJ procedimenti anzidetti (e passivamente rispetto alle azioni PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 407 ~lative alla occupazione dei beni necessari per la realizzazione del opera pubblica), come dianzi si dimostrato, la responsabilit per li atti illegittimi inerenti al loro svolgimento non pu non ricadere 1 di essa. Una norma di esenzione non contenuta nella legge ;>eciale, n in quella istitutiva; e, se in ipotesi fosse esistita, manifesta e sarebbe stata, l'incostituzionalit, come contraria ai principi che egolano la responsabilit della pubblica amministrazione. Rapidi cenni meritano le ulteriori censure svolte dalla Cassa con . motivo ora considerato. Si rileva che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpre 1to l'art. 6 della convenzione, stipulata il 22 settembre 1953 con . Comune di Napoli allo scopo di dare pratica attuazione alla legge peciale, e secondo cui l'Ufficio della Cassa, costituito in base all'art. 4 regolato dall'art. 5, avrebbe dovuto, tra l'altro, curare le pratiche i espropriazione per conto dell'amministrazione comunale. Ad avviso ella ricorrente, tale ufficio doveva agire anche in nome del Comune, non quale organo della Cassa, come la Corte ha invece ritenuto. Si aggiunge che la Corte ha omesso di vagliare la lettera del . :indaco di Napoli in data 27 settembre 1956, n. 2583, con cui egli i impegnava, per conto del Comune, di condurre .a termine i proce. imenti espropriativi, lettera che i primi giudici avevano esaminato, ur escludendone ogni effetto vincolante per l'amministrazione, in .uanto il Sindaco non era stato autorizzato nelle debite forme dal :onsiglio Comunale. Si obbietta, da ultimo, che relativamente al procedimento in quetione era intervenuto anche uno specifico accordo con il Comune, onsacrato in uno scambio di. corrispondenza effettuato nel 1958, e he lo stesso Comune aveva confermato, col suo comportamento, 'onere assunto, richiedendo direttamente al Prefetto l'espropriazione ~d ottenendo poi il relativo decreto. Come gi osservato, in base alla legge speciale la sostituzione della ~assa alle amministrazioni locali napoletane totale, estendendosi talla progettazione ed esecuzione delle singole opere ai procedimenti li espropriazione necessari, e soltanto con l'affidamento viene limitata Llla progettazione, rientrando, insieme all'esecuzione, lo svolgimento lei procedimenti anzidetti nella competenza dell'ente affidatario. La lisciplina legislativa, come anche la Cassa riconosce e come appare (iustificato dalla matria che ne oggetto (cio l'attribuzione ad un >rgano straordinario dello Stato della competenza istituzionale appar. enente ad enti autarchici territoriali per l'esecuzione di opere pubbli: he), non derogabile, e pertanto le censure esposte si rivelano, nella oro sostanza, prive di fondamento. Al di fuori dell'affidamento, nessun :rasferimento degli oneri espropriativi della Cassa al Comune , infatti, tmmissibile. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Giova tuttavia rilevare che la Corte di merito ha interpretato le clausole della convenzione e, in particolare, l'art. 6, risalendo alle norme della legge del 1953, di cui costituiscono attuazione, ed ha esattamente osservato che, se per legge la Cassa era tenuta a completare le espropriazioni, l'Ufficio per la citt di Napoli, che della Cassa organo, doveva attendervi per conto, cio nell'interesse del Comune e non gi anche in nome di questi, con l'effetto di trasferire al .Comune gli oneri, che per legge (salvo il ricor1m all'istituto dell'affidamento) non gli incombevano. E se anche il Comune prese, ad un certo momento e per sollecitazione della Cassa, l'iniziativa del procedimento, ci avvenne contro le norme cogenti di legge, onde in nessun caso potevano essergli addossati gli oneri, a cui si accennato. Con il secondo motivo del ricorso la Cassa per il Mezzogiorno si duole delle stesse violazioni e false applicazioni di norme di diritto denunciate con il primo motivo, ed inoltre della violazione e falsa applicazione dei principi in materia di garanzia e di azione di rivalsa per fatto altrui, riproponendo all'esame di questa Suprema Corte la questione subordinata della domanda di garanzia da essa formulata nei confronti del Comune. Al riguardo sostiene che tale domanda fondata anzitutto sulla legge speciale, per cui, anche ammesso che la Cassa sia attivamente legittimata ai procedimenti espropriativi, essa sarebbe tenuta ad erogare, in via di anticipazione, soltanto le somme occorrenti per il pagamento delle indennit di occupazione e di esproprio, rivalendosi sui mutui concessi dagli istituti finanziatori, con esclusione dei danni, che non rientrano nella previsione legislativa e che dovrebbero essere posti a carico del Comune quale proprietario dell'opera pubblica, anche in relazione alla rigida destinazione della disponibilit finanziarie della Cassa. Precisa poi che la domanda fondata altresi sul comportamento del Comune, che si sarebbe concretamente assunto l'onere dei procedimenti, ritardandone ingiustificatamente l'esecuziOne: onde la Cassa, anche se passivamente legittimata rispetto alle pretese avanzate dai terzi, potrebbe rivalersi nei confronti del soggetto effettivamente responsabile. Le considerazioni svolte nella trattazione del primo motivo dimo strano l'infondatezza anche di quello in esame. E basti all'uopo ricordare che la Cassa, sostituita ex lege al Comune nei procedimenti di espropriazione, , verso i terzi, respon sabile del loro svolgimento; e che codesta sostituzione non pu essere derogata, con trasferimento degli oneri dalla Cassa al Comune, per accordi tra le parti, salvo il ricorso all'affidamento dell'esecuzione dei lavori da parte della Cassa, nella specie non avvenuto. Con il terzo motivo del ricorso la Cassa per il Mezzogiorno denun cia la violazione degli articoli 295 e 324 Cod. proc. civ., 39 e segg., PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 409 ., 71-73 della legge organica sulle espropriazioni, l'invasione della era di competenza riservata all'autorit amministrativa in tema di ;sazione dell'indennit di espropriazione ed il vizio di irrazionalit !lla motivazione, in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza, e stiene: a) che, avendo la Corte di merito stabilito l'indennit per ~cupazione temporanea legittima e l'ammontare del danno per occu1zione illegittima con riferimento al criterio degli interessi legali 11 valore venale del bene, che formava oggetto di accertamento nel udizio di opposizione alla stima, essa avrebbe dovuto sospendere giudizio in attesa dell'esito dell'altro gi pendente o, quanto meno, onunciare una condanna generica, con riferimento al valore che in iest'ultimo giudizio sarebbe stato determinato; b) che la Corte, guendo invece la via ora delineata, aveva usurpato i poteri della 1torit amministrativa nella determinazione della indennit di espro' iazione e sostanzialmente anticipato il giudizio di opposizione alla ima; c) che, per quanto attiene all'indennit di occupazione legittia, essendo stato emanato il decreto di espropriazione, la Corte rrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza a pronunciarsi in erito, perch, nelle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriaone, essa commisurata agli interessi legali sull'importo definitivo !ll'indennit di espropriazione, e, comunque, la liquidazione giudiziale illa indennit avrebbe dovuto essere preceduta dalla sua determinaone in via amministrativa. Le censure non meritano di essere accolte. Anzitutto, la determinazione, da parte del giudice d'appello, del 1lore del bene espropriato avvenne incidenter tantum, al limitato opo di stabilire la misura del danno, consistente negli utili che i pro: ietari avrebbero potuto ricavare e nelle perdite che avevano subito conseguenza dell'occupazione, gli uni e le altre valutabili, secondo criterio accettato dalle parti (proprietari e Cassa per il Mezzoorno), nella misura degli interessi legali sul valore venale. Tale iterminazione prescindeva dall'indennit di espropriazione fissata nel ~reto, n, per la sua autonomia ed i suoi limiti, poteva acquistare 'ficacia di giudicato opponibile nel giudizio di opposizione alla stima. 1 questo punto non lascia dubbi la motivazione della sentenza impu1ata, avendo la Corte dichiarato che la valutazione del bene amai nel decreto espropriativo, ed essa potr modificarsi solo dopo procedura apposita di opposizione alla stima . Non toccando, quin' la pronuncia d'appello il valore del bene se non al fine di giudicare tlla domanda di danni, cade l'obbiezione, a cui accenna la ricorrente, ie la Corte abbia violato il principio del doppio grado di giurisdione, nessuna preclusione subendo le ragioni che le parti potranno far ilere nel giudizio di opposizione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Inoltre, poich nel decreto di occupazione d'urgenza o in altro provvedimento successivo non fu fissata l'indennit dovuta ai proprietari, ed era inutilmente decorso il biennio dell'immissione in possesso senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione, quel decreto aveva perduto la sua efficacia, l'occupazione era divenuta abusiva ed i proprietari, a tutela del loro diritto, potevano rivolgersi direttamente al giudice ordinario, senza il previo esperimento della procedura amministrativa. La situazione non mutava per la tardiva emanazione del decreto di espropriazione. , infatti, giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (cfr. S. U. 28 maggio 1954 n. 1704, 1 ottobre 1955 n. 3309, 17 maggio 1961 n. 1164, 17 luglio 1965 n. 1591) che, quando il decreto di espropriazione non sia emesso nel termine, al proprietario debba essere, in ogni caso, corrisposta, per i due anni di occupazione legittima una congrua indennit. Si ritiene che in questo caso l'omissione del decreto nel termine renda inapplicabile l'altro principio, in precedenza affermato, secondo cui per le occupazioni d'urgenza, preordinate all'espropriazione, non sia dovuta un'indennit distinta da quella di espropriazione, ma debbano corrispondersi sol.tanto gli interessi legali su quest'ultima, in quanto tali occupazioni si considerano anticipate immissioni nel possesso dell'immobile. Poich l'omessa pronuncia del decreto di espropriazione nel termine esclude il presupposto, valevole a giustificare il principio dell'indennit unica, dimostrando che l'occupazione anticipata non fu in realt preordinata all'emissione del decreto nel termine, con la conseguenza che non possa giustificarsi il diniego del diritto del privato all'autonoma indennit di occupazione, si deve ritenere che nell'attuale controversia, in cui il decreto stato emesso dopo la scadenza del termine di due anni, sia immune da censura l'impugnata sentenza per avere condannato la Cassa a pagare la indennit di occupazione, liquidandola secondo un autonomo criterio. Col quarto mezzo del ricorso la Cassa per il Mezzogiorno, denunciando la violazione dell'art. 2043 Cod. civ. e di norme e principi della legge organica sulle espropriazioni, ed ancora il vizio di irrazionalit della motivazione, sostanzialmente contesta l'esattezza dei criteri seguiti dalla Corte di merito nella determinazione del valore venale del bene, al fin di calcolare l'indennit per occupazione legittima e l'ammontare del danno per quella illegittima. La doglianza , al pari delle precedenti, infondata. La Corte ha, infatti, ampiamente ed esaurientemente motivato sul punto, accogliendo le conclusioni adottate dal consulente tecnico d'uf ficio, che erano state invece parzialmente disattese dai primi giudici. Si , pertanto, in presenza di un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimit. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 411 N pu imputarsi alla Corte di non aver tenuto presenti i principi ;ati, in tema di valutazione e stima degli immobili, dalla legge del 5, data l'autonomia del giudizio da essa espresso al fine della liquidate del danno, come si esposto nella trattazione del terzo motivo. Col quinto ed ultimo mezzo del ricorso la Cassa per il Mezzogiorno .enta la violazione delle norme e dei principi in materia di responilit per occupazione biennale ed ultrabiennale desumibili dalla ~e organica sulle espropriazioni, nonch in tema di responsabilit Eatto illecito e di valutazione di prove, ed il vizio di irrazionalit la motivazione, e sostiene che la Corte di merito, senza darne ;tificazione, per calcolare i danni da occupazione illegittima, ha mto come inizio del periodo la data del 12 novembre 1959, anzich Ua del 12 dicembre 1959, corrispondente alla scadenza del biennio la immissione nel possesso dell'immobile per effetto del decreto di llpazione d'urgenza. Ma evidente che la Corte incorsa in un errore materiale, da l stessa emendabile con la procedura regolata dagli articoli 287 e Cod. proc. civ. e 121 Disp. att., applicabile anche alle sentenze nunziate in grado di appello, perch l'impugnata decisione ha accer, in punto di fatto (cfr. pag. 13 dell'originale) che l'immissione in sesso avvenne il 12 dicembre 1957. L'errore materiale non motivo ricorso per cassazione, ma d'istanza di correzione, e pertanto il ~zo in esame deve essere dichiarato inammissibile. Deve ora passarsi all'esame del primo motivo del ricorso inciden~ proposto da Mario e Alberto Maresca, con il quale, denunciandosi riolazione e la falsa applicazione dell'art. 1282 Cod. civile, si assume la Corte di merito ha erroneamente calcolato gli interessi com1sativi sulla somma attribuita per occupazione ultrabiennale illegita dal giorno 4 gennaio 1964, immediatamente successivo a quello l'emanazione del decreto di espropriazione, mentre essi avrebbero ruto decorrere dal 3 marzo 1961, cio dal giorno successivo a quello cui era avvenuta la morte dell'usufruttuaria e l'usufruttuato si estinto per consolidazione. L'assunto, astrattamente fondato perch gli interessi compensativi le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno -nel caso, occupazione illegittima -decorrono, indipendentemente dalla couzione in mora, dalla data dell'evento dannoso, e questo, per i modi prietari, ha coinciso con la riunione della loro persona dell'usutto e della nuda propriet, deve essere, per, in concreto disatteso. Infatti, la Corte ha dichiarato di conglobare nella liquidazione utili e le perdite, che gli interessati avevano subito sino al 3 gen o 1964, e soltanto per effetto di questo conglobamento ha fatto ~orrere gli interessi dal 4 gennaio 1964, cio da una data successiva 1uella in cui l'evento dannoso si era verificato. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 gennaio 1968, n. 4 -Pres. Civiletti -Est. Ferrati -P. M. De Marco (conf.) -Ministero dei Trasporti (Avv. Stato Cerocchi) c. Abate ed altri (avv. Antonuccio e Carozza). Previdenza ed assistenza -Assicurazioni sociali -Danni per inadempimento -Carattere innovativo della disciplina -Rapporti di lavoro completamente esauriti in precedenza -Concetto -Inapplicabilit della normativa. (e.e., art. 2116). Previdenza ed assistenza -Assicurazione obbligatoria per la invalidit e la vecchiaia -Risarcimento del danno per omissione -Prescrizione decennale -Decorrenza. (e.e., art. 2935). La disciplina dettata dal vigente codice civile con l'art. 2116 in tema di responsabilitd del datore di lavoro per i danni derivanti al lavoratore dall'omessa costituzione della posizione assicurativa disciplinata dalle leggi concernenti gli obblighi previdenizali, ha carattere innovativo e non si applica quindi ai rapporti di lavoro esauriti sotto l'impero dell'abrogata legislazione. A tale effetto sono completamente esauriti quei rapporti obbligatori rispetto ai quali si sia verificata tanto la inadempienza contributiva che la perdita, totale o parziale, della prestazione assicurativa, poich entrambe costituiscono i presupposti del rapporto risarcitorio 'ttascente dalla responsabilitd di cui all'articolo 2116 c. c. (1). La posizione assicurativa a favore dei lavoratori, disciplinata dalle leggi concernenti gli obblighi previdenziali per la invaliditd e la vecchiaia, costituisce un diritto a s stante e distinto da quello alla pen (1) L'orientamento della Corte di Cassazione ormai concorde nel senso di cui alla sentenza che si annota; cfr. Cass., 4 marzo 1966, n. 638, in questa Rassegna, 1966, I, 555, con nota di richiami, mentre non infrequente nelle pronunzie dei giudici di merito l'opinione fatta propria dalla Corte di Appello di Messtna, secondo cui alla norma contenuta nell'art. 2116, c. c., non debba riconoscel1Si carattere innovativo, in quanto racchiuderebbe un principio, che se pure non espresso, era vigente anche sotto l'impero dell'abrogata legislazione. In tal senso si esprime la relazione ministeriale al libro del lavoro, ove si legge che l'art. 2116 codificando una larga tendenza giurisprudenziale, (cio ribadendo una interpretazione accolta dalla giurisprudenza circa la effettiva portata delle norme vigenti sotto l'impero della legislazione preesistente) riconosce il diritto del lavoratore ad ottenere in ogni caso, anche ad esempio di intervenuta prescrizione dei contributi, il risarcimento del danno dall'imprenditore. Conf. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 1960, n. 297, Foro it., III, 120, ove si precisa altresi che le disposizioni del codice civile relative all'assistenza ed alla previ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 4:13 ne, in corso di maturazione, onde cosi come dato al lavoratore di lre immediatamente per conseguire il risarcimento del danno derinte dalla mancata costituzione di tale posizione, del pari la prescri1ne decennale di siffatto diritto decorre da quando lo stesso pu es e fatto valere e pertanto, per i rapporti di lavoro rispetto ai quali la idempienza si svolta sotto l'impero del codi.ce abro{Jato, dal mo: nto dell'entrata in vigore del codice vigente (2). (Omissis). -Con il primo motivo il ricorrente Ministero, denunndo violazione dell'art. 2116, secondo comma, cod. c!-;. e dell'art. 195 :p. att. stesso codice in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., lamta di essere stato condannato al risarcimento dei danni per man; o assolvimento di obblighi assicurativi connessi ad un rapporto di roro, che si era esaurito prima dell'entrata in vigore dell'attuale co: e, il quale, per la prima volta, ha addossato all'imprenditore la remsabilit del danno che deriva al prestatore d'qpera dalla mancata irregolare contribuzione in favore delle istituzioni di previdenza e assistenza. Assume infatti il ricorrente che la disposizione del secondo comt dell'art. 2116 cod. civ. ha sicuramente carattere innovativo, non endo altrimenti senso la norma dell'art. 195 disp. att., che ne cir; crive la applicazione ai rapporti in corso al. momento dell'entrata vigore del codice . Sotto questo profilo la tesi del ricorrente esatta, poich questa rte ha ripetutamente riconosciuto carattere innovativo alla norma questione, escludendone di conseguenza l'applicabilit ai rapporti lavoro che fossero gi estinti al momento dell'entrata in vigore del :lice (cfr. sent. 28 aprile 1.964, n. 1029, 23 giugno 1961, n. 1511). quindi certamente t.rronea l'opposta affermazione della Corte Messina, la quale, nella sentenza non definitiva, ha disatteso l'asrito dell'Amministrazione ritenendo che anche nell'ordinamento an: iore al codice attuale esistesse, anche se non espresso, il principio riza obbligatoria si applicano anche ai dipendenti dello Stato e degli ri enti pubblici. Malgrado la cennata disparit di vedute, agli effetti pratici ben spessi perviene ai medesimi risultati, in quanto con le limitazione appore e di cui alla seconda parte della massima, il principio affermato Ila Cassazione riceve un notevole temperamento. (2) In senso conforme cfr. Cass., 28 aprile 1964, n. 1029, Foro it., 54, I, 1827, nella quale altresi riaffermato che al diritto del lavoratore r conseguire il risarcimento del danno per l'omessa costituzione della sizione assicurativa applicabile la prescrizione decennale. Pi ampiamente cfr. PERA, Foro it., 1968, I, 28, con richiami e rifenenti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di poi enunciato nell'art. 2116, che risponderebbe ai canoni generali sulla responsabilit del datore di lavoro. Senonch la sentenza impugnata non si arrestata a quell'affermazione, ma ha immediatamente aggiunto: Del resto vi una corrente giurisprudenziale, la quale, pur ritenendo innovativa la norma citata, la ritiene applicabile ai rapporti di lavoro estinti prima della sua entrata in vigore, purch il danno consistente nella mancata o decurtata prestazione assicurativa si sia concretato, come nella specie, sotto l'impero del nuovo codice . Ora questo l'argomento idoneo a sorreggere la pronuncia, argomento che questo Supremo Collegio pu comunque adottare nell'esercizio del suo potere di correzione della motivazione quando il dispositivo sia conforme al diritto (art. 384 cpv. cod. proc. civ.). Occorre invero chiarire cosa si debba intendere per rapporto di lavoro completamente esaurito sotto il vigore della legislazione abrogata e se non v' dubbio che si tratta di rapporto esaurito allorquando sia l'inadempimento contributivo come la perdita totale o parziale della pensione si siano verificati sotto l'impero del codice del 1865, diversamente a dirsi quando, vigente quel codice, si sia verificato solo l'inadempimento contributivo, mentre la perdita totale o parziale della pensione si sia verificata dopo l'entrata in vigore della nuova norma. Gii che il rapporto risarcitorio basato su due elementi fondamentali di fatto, vale a dire la inadempienza contributiva e la perdita della pensione ed esso si perfeziona e si completa proprio con la perdita, totale o parziale, della pensione, giacch fino a quando non si ha tale perdita, il rapporto obbligatorio, nascente dalla responsabilit ex art. 2116, non ancora completamente esaurito, non essendosi verificato uno dei suoi elementi essenziali. alla stregua di queste considerazioni che questo Supremo Collegio a Sezioni Unite ha interpretato l'art. 195 Disp. att. nel giudicare una controversia perfettamente analoga, concernente anch'essa la mancata assicurazione di operai avventizi delle FF. SS., successivamente assunti in ruolo (sent. 4 marzo 1966, n. 638). Di fronte a siffatto indirizzo giurisprudenziale perde rilievo la di versit, sulla quale s'insiste da parte della ricorrente, tra rapporto di avventiziato e servizio di ruolo: invero la circostanza che il rapporto di avventiziato abbia avuto termine per tutti i resistenti negli anni 1921-1924 e che quindi l'inadempienza contributiva dell'Amministra zione risalga a quel periodo non esclude la possibilit per quei lavo ratori di invocare la responsabilit ex lege prevista dall'art. 2116, po stoch gli effetti di quell'inadempimento si sono verificati nella sfera giuridica di ogni singolo lavoratore in tempo successivo all'entrata in vigore del codice attuale, essendo pacifico che soltanto dopo il 21 aprile 1942 essi hanno raggiunto l'et pensionabile e non hanno potuto PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 415 tseguire, proprio in dipendenza della mancata contribuzione, l'inte. zione della pensione che sarebbe loro spettata anche per il periodo avventiziato. Il primo motivo del ricorso _va pertanto respinto: invece fondato 1econdo motivo con il quale il Ministero ricorrente si duole che sia ta disattesa l'eccezione di prescrizione estintiva decennale, temperamente sollevata. La Corte di Messina, partendo, infatti, dalla premesse che il danno ientato dagli attori quello derivante dalla impossibilit di ottenere l'Istituto previdenziale la prestazione dovuta cio la pensione, ne ha lotto che il danno non diviene certo e concreto se non al momento cui la pensione dovrebbe essere liquidata ., in quanto, prima del monto, il danno soltanto potenziale o meglio eventuale, mancando l condizione per la prestazione previdenziale, il raggiungimento l'et pensionabile ; secondo la sentenza impugnata la prescrizione i pu pertanto decorrere che dal giorno in cui il lavoratore avrebbe itto alla pensione per il compimento del sessantesimo anno di et )er l'instaurarsi dello stato invalidante, onde nella specie doveva ludersi il verificarsi della prescrizione, essendo certo che al monto della proposizione della lite nessuno degli attori aveva supe o i settanta anni di et. appena il caso di osservare che non a proposito i resistenti mo fatto richiamo, in appoggio alla decisione impugnata alla legge agosto 1962, n. 1338, giacch questa prevede semplicemente un do di possibile risarcimento del danno sull'evidente presupposto che ianno sussista e che il relativo diritto non sia gi estinto per preizione. Parimenti non si possono trarre argomenti dalla sentenza della :te costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966, poich questa concerne prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, mentre nella specie liscute della normale prescrizione decennale. Ci posto, si osserva che secondo l'indirizzo seguito dalla sentenza mgnata si dovrebbe escludere che il lavoratore, nei confronti del tle si sia verificata l'inadempienza agli obblighi contributivi, sia ilare di un diritto al risarcimento del danno prima del compimento l'et pensionabile. Questa Suprema Corte ha, invece, ripetutamente affermato (sent. 6 gno 1966, n. 912, 18 novembre 1965, n. 2392) che la responsabilit datore di lavoro per il mancato versamento di contributi di assicuione contro l'invalidit e la vecchiaia d luogo a un danno attualnte risarcibile anche se non si siano ancora verificate tutte le conioni necessarie per la percezione della prestazione assicurativa. Si invero considerato che il lavoratore ha un diritto alla sua poone assicurativa, la quale costituisce di per s e indipendentemente RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dagli aventi futuri concernenti l'acquisto del diritto alla pensione, un bene suscettibile di lesione e correlativamente di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato. Gli che l'imprenditore tenuto a far acquistare al lavoratore una determinata posizione nell'ambito del contratto di assicurazione, giacch col rapporto assicurativo nasce nel patrimonio del prestatore di lavoro una concreta e legittima aspettativa, avente un valore economico proprio, progressivamente maggiore col passare del tempo, come probabilit di avveramento di un determinato evento. Tale aspettativa va quindi risarcita nel suo valore attuale, qualora resti frustrata per fatto del datore di lavoro, non essendo concepibile che, divenuta impossibile per fatto dello stesso datore di lavoro la percezione della prestazione assicurativa, l'obbligo di risarcire il danno rimanga futuro ed incerto, ancorato al verificarsi di altri eventi. In applicazione di siffatti principi si quindi ritenuto che la azione di risarcimento danni ex art. 2116 sia immediatamente proponibile e non si possa rigettare la domanda del lavoratore solo perch questi non abbia ancora maturato il diritto. a pensione (sent. 27 maggio 1967, n. 1166). Ma, se cosi , giocoforza trarne le conseguenze sul diverso piano della prescrizione. Se vi un diritto alla posizione assicurativa e questo diritto pu essere fatto valere in giudizio agli affetti del risarcimento del danno, non ha pi assolutamente ragion d'essere il riferimento al compimento dell'et pensionabile come inizio del termine prescrizionale. Secondo la regola generale, enunciata nell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu essere fatto valere e sarebbe veramente incongruo per un verso ammettere che il lavoratore possa immediatamente agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata costituzione della posizione assicurativa e per altro verso negare la prescrittibilit di quel diritto, scindendo due momenti che nel sistema legislativo sono concettualmente congiunti in quanto rappresentano l'opposta faccia del medesimo feno~ meno giuridico. N pu trarre in inganno il fatto che si sia parlato di legittima aspettativa con riferimento alla prestazione previdenziale, che dovuta solo quando si abbia il simultaneo concorso di diverse condizioni, una delle quali proprio il raggiungimento di una determinata et, giacch quell'aspettativa si estingue e vien meno quando non sia pi configurabile un diritto alla posizione assicurativa per essere il lavoratore rimasto inerte per pi di dieci anni senza insorgere di fronte al fatto illecito dell'imprenditore, che ha violato gli obblighi su di lui incombenti per effetto del rapporto di lavoro. -(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 417 RTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 26 gennaio 1968, n. 254 -Pres. Giansiracusa -Est. Dini -P. M. Pedace (conf.) Mureddu (avvocati Sequi, Riccio e Soggiu) c. Ministero Finanze (avv. Stato Angelini). 1cedimento civile -Regolamento di competenza -Amministrazione dello Stato -Notificazione dell'istanza di regolamento presso l'Avvocatura Distrettule dello Stato -Nullit -Costituzione Sanatoria. (c.p.c., artt. 144, 156; t.u. 30 ottobre 1933 n. 1611 art. 11). npetenza e giurisdizione -Regolamento di competenza -Scritture difensive-Termine per il deposito -Natura ordinatoria. (c.p.c., art. 47 u.p.). 1cedimento civile -Foro dello Stato -Sezioni specializzate in materia di contratti agrari -Prevalenza del Foro dello Stato. (c.p.c., art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6, 7). La costituzione in giudizio dell'Amministrazione deUo Stato, a seto della dichiarata illegittimit costituzionale del 3 comma dello 11, r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (t. u. delle leggi sulla rappresenGa e difesa in giudizio dello Stato), produce con effetto ex tunc la atoria della nuHit di notificazione dell'istanza di regolamento di ipetenza, eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale anzich presso 1Jvocatura Generale dello Stato (1). (1) Con la sentenza che si annota la C1orte di Cassazione ha fatto licazione dei principi elaborati in via generale alla nuova discipliquale oggi in vigore, a seguito della sentenza della Corte Costituzioi 8 luglio 1967, n. 97 (in questa Rassegna, 1967, 1, 521, con nota di Liami e riferimenti), con la quale stata dichiarata la illegittimit ;ituzionale dell'ultimo comma dell'art. 11, r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611. Per effetto di siffatta pronunzia della Corte Costituzionale, la nullit la irregolare notificazione degli atti menzionati nei primi due commi 'art. 11, alla quale la quasi unanime giurisprudenza riconosceva, in ~ al disposto contenuto nell'ultima parte della norma, la inapplicabilit a sanatoria prevista dall'art. 156 c. p. c., deve quindi ritenersi opete solo nel caso in cui l'Amministrazione dello Stato non siasi costia o non abbia proposto impugnazione o fatto opposizione. In tal caso infatti, cosi come ammesso in via generale nei confronti Jgni altra parte, deve del pari ritenersi che il vizio di notifica non nga alla sostanza dell'atto e non ne determini quindi la inefficacia; ~rtanto, ove questo abbia raggiunto il suo scopo, si verifica la sanatoria RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n termine di venti giorni per il deposito in cancelleria delle scritture difensive, in tema di regolamento di competenza, ha natura ordinatoria; pertanto, ove non vi sia opposizione, il giudice deve esaminare anche quelle depositate in ritardo e tenerne conto agli effetti delle spese processuali (c. p. c. art. 47 u. p.) (2). La competenza per territorio stabilita dalle norme sul foro dello Stato inderogabile e prevale ad ogni altra determinazione di comvetenza, ancorch funzionale, stabilita oltre che in via generale anche con disposizioni speciali, come quelle che regolano la competenza delle Sezioni specializzate per le controversie in materia di contratti agrari (3). della irregolare notifica con effetto ex tunc, senza che vi sia luogo a salvezza di diritti quesiti, in quanto si ricollega alla vocatio tempestivamente compiuta (cfr. Cass., 15 febbraio 1962, n. 303; 18 dicembre 1964, n. 2894, Giust. civ., 1965, I, 273, ecc.). (2) Giurisprudenza pacifica, cfr., oltre la sentenza menzionata in motivazione, Cass. 18 maggio 1967, n. 1054; 19 aprile 1966, n. 993; 19 maggio 1965, n. 971. (3) La natura funzionale ed inderogabile della competenza regolata dalle norme sul foro dello Stato stata costantemente affermata, cfr. Cass., 9 maggio 1966, n. 1186, Riv. fisc., 1966, 1498; 25 novembre 1963, n. 3035, Foro it., 1964, I, 827; 29 maggio 1962, n. 1279, Rass. Avv. Stato, rep. 1963, 38 ecc. Clfr. altres la sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 1964, n. 118, con cui stata riconosciuta la legittimit costituzionale delle disposizioni del c. p. c. (art. 25) e del t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (artt. 6, 7, 8, 10) concernenti il foro speciale per la p. a. ,in questa Rassegna, 1964, I, 1017 con nota in cui sono riprodotte le difese svolte dall'Avvocatura dello Stato, concernenti, tra l'altro, i motivi determinanti la istituzione del Foro dello Stato. Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione, esaminando la interferenza tra la natura inderogabile del foro dello Stato e la competenza del pari territorialmente inderogabile delle Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, ha enunciato in linea generale il principio valevole in ogni caso in cui non si abbia espressa deroga, della prevalenza del primo su ogni altra competenza territorialmente inderogabile che sia stata stabilita oltre che dalle norme del codice di rito, anche con disposizioni speciali ed ancorch, come nel caso dei giudizi di impugnazione, determinata funzionalmente. In senso conforme, circa la prevalenza del foro dello Stato in tema di contratti agrari, cfr. Appello Firenze 15 settembre 1961, Collini c. Ministero Finanze, ined. Circa la inderogabilit della competenza per territorio delle Sezioni specializzate agrarie, cfr. Cass., 13 ottobre 1956, n. 3578, Mass. Giur. it., 1956, 746; Tribunale Palermo, 24 febbraio 1965, Leto c. Lombardo, Giur. it., 1966, I, 2, 316 e la giurisprudenza ivi richiamata in nota. Cfr. altresi Cass. 23 aprile 1961, n. 992, Giur. it., 1952, I, 1, 379, la quale ha invece ritenuto il carattere relativo di tale competenza, con nota di dissenso di FAVARA. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE )RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 31 gennaio 1968, n. 313 -Pres. Pece Est. Mirabelli -P. M. Caccioppoli (conf.) -Comune di Palermo (avv. Greco Scribani e Orlandi) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Foligno). >ere pubbliche -Concorso di Enti pubblici nella realizzazione dell'opera pubblica -Imputazione giuridica degli effetti dell'attivit' compiuta -Disciplina. propriazione per p. u. -Sostituzione del Ministero dei LL.PP. ai Comuni nell'attuazione dei piani di ricostruzione -Legittimit in giudizio -Condizioni. (d.1.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 261, art. 58). Allorquando per la realizzazio'l1;e di un'opera pubblica ne viene mandata la esecuzione, in tutto od in parte, ad Ente pubblico diverso quello cui l'opera si appartiene, la imputazione giuridica degli effetti ll'attivit per tal modo compiuta va deverminata alla stregua del culiare rapporto instauratosi tra i due Enti (delegazione ammini ativa intersoggettiva; affidamento di potere all'Ente od incarico ai oi organi tecnici per l'esecuzione dell'opera; sostituzione; finanziamto), da identificarsi in base ai poteri che, per legge od atto am~ nistrativo, vengono attribuiti e che possono importare, eventualmve, deroga sia al principio secondo cui la responsabilit va attriita all'Ente pubblico che ha posto in essere l'attivit cui il danno si :ollega, sia all'altro, in tema di espropriazione per p. u., secondo cui rte nel relativo rapporto l'Ente a cui favore l'esproprio stato ~posto (1). Nell'ipotesi di sostituzione del Ministero LL. PP. ai Comuni per ttuazione dei piani di ricostruzione prevista dall'art. 58 d. l. C. P. S. aprile 1947, n. 261, occorre in concreto esaminare, ai fini della iden' icazione dell'Ente legittimato a stare in giudizio nelle controversie sorte con i terzi in tema di espropriazione, quali siano stati i com: i assunti dall'Amministrazione dei LL. PP. (2). (1-2) Con la sentenza che si annota, analoga all'altra in pari data 311, la Corte di Cassazione ha inteso provvedere ad una organica si~ mazione delle varie ipotesi, che di frequente ricorrono in forza di leggi eciali, in cui essendo pi Enti pubblici interessati al compimento delpera pubblica, si rende necessario identificare la posizione giuridica dei ~getti nei rapporti con i terzi. Tale individuazione stata esaminata in dottrina per un aspetto pi nerale, come problema di imputazione giuridica sia degli effetti di una ~ra attivit sia dello stesso atto in cui l'attivit sfocia. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia la violazione dell'art. 58 del d.1. C. P. S. 1 aprile 1947, n. 261, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., e sostiene che erroneamente la. sentenza impugnata ha affermato la legittimazione passiva del Comune medesimo nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennit di espropriazione e di liquidazione dell'indennit per occupazione illegittima, mentre avrebbe dovuto ritenere passivamente legittimata la controricorrente Amministrazione dei Lavori Pubblici, la quale, ai sensi della norma citata, si ad esso sostituita nell'esecuzione dell'opera, cui stato destinato l'immobile espropriato. L'Amministrazione ricorrente sostiene ,per contro, che; essendo l'opera di pertinenza del Comune ed essendo stata a favore di questo emesso il provvedimento di espropriazione, esattamente la Corte del merito ha affermato la legittimazione passiva del Comune, in base al principio generale secondo cui parti del rapporto di espropriazione sono l'espropriante, da un lato, e l'ente a cui favore ha luogo l'espropriazione, dall'altro; subordinatamente fa rilevare che in nessun caso potrebbe l'Amministrazione essere cons~derata legittimata passiva nei confronti della pretesa di liquidazione dell'indennit di occupazione, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente affermato che l'occupazione stata effettuata dal Comune e tale affermazione costituisce, a suo avviso, un giudizio di merito insindacabile in questa sede, dal quale discende che la responsabilit relativa a tale occupazione non pu che essere posta a carico dell'ente che l'ha effettuata e mantenuta. Il presente ricorso offre a questa Corte l'occasione d'esaminare in modo unitario le varie ipotesi sulle quali, secondo le leggi speciali che Pur senza pretendere di esaurire il tema, di viva attualit e tra i pi dibattuti, la Cassazione ha sussunto siffatte ipotesi in quattro figure: a) delegazione amministrativa intersoggettiva, per la quale l'Ente delegato, pur senza avere un proprio interesse, viene investito del potere a provvedere ed pertanto direttamente regponsabile nei confronti dei terzi; b) affidamento dell'esecuzione dell'opera da un Ente all'altro, inteso sia in senso improprio, cio di delega di potere e pertanto da equipararsi alla delegazione intersoggettiva con analoga responsabilit del delegato, sia in senso proprio, di incarico dato agli organi tecnici dell'ente affidatario, di curare l'esecuzione dell'opera. Nel primo caso, pi esattamente, dato intravedere una ipotesi di concessione della costruzione dell'opera pubblica, che si distingue concettualmente dalla delegazione di cui sub a) per la presenza di uno specifico interesse del concessionario; nel secondo aspetto dell'affidamento dato invece ravvisare il fenomeno di dipendenza di uno stesso Ufficio da pi Enti, mediante un organico rapporto di natura transitoria. Si verificherebbe cio, in quest'ultima ipotesi, il singolare fenomeno di organi di un Ente che, per l'esecuzione dell'opera, vengono ad essere PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE ;ono susseguite in materia di esecuzione di opere pubbliche, si veri: i il fenomeno in cui pi enti pubblici concorrono nella attuazione opere, s che si rende necessario stabilire quale degli enti assuma posizione di parte nei rapporti con i terzi, attivamente o passivante interessati alle attivit relative. Le ipotesi che si sono finora presentate al giudizio di questa Corte ;sono essere raggruppate in quattro figure: a) quella della c. d. deazione amministrativa intersoggettiva in relazione alla quale stato etutamente affermato che si tratta di un istituto peculiare del di; o pubblico, non assimilabile al mandato, con il quale l'ente investito via primaria della competenza a provvedere in una determinata maia conferisce, autoritativamente ed unilateralmente, ad altro ente a competenza derivata in ordine alla stessa materia, e conseguente' nte attribuisce a questo la legittimazione all'esercizio, entro i limiti ;ati nell'atto di conferimento, di poteri e funzioni spettanti al dele1te, si che l'ente delegato non opera come un organo, sia pure aordinario, dell'ente delegante, ma investito del potere di provve: e rispetto all'oggetto della delega in nome proprio, e non in veste rappresentante dell'altro, pur se per conto e nell'interesse di questo; in relazione alla delegazione stato ritenuto, pertanto, che l'ente legato direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli atti ;ti in essere in esecuzione della delega, senza che possano avere evanza le eventuali ripercussioni degli atti stessi nel rapporto inno con il delegante e l'incidenza di questi nella sfera giuridica del !desimo (Cass. S. U. 11 ottobre 1963, n. 2711; 20 gennaio 1964, n. 128; ~. I, 13 agosto 1964, n. 2307; 17 luglio 1965, n. 1588; 19 luglio 1965, 1608; 25 marzo 1966, n. 807); b) il c. d. affidamento, nel quale sono [uadrati in un Ente Pubblico diverso, al quale farebbe in conseguenza >o 'la imputazione dell'attivit per tal modo posta in essere. Il problema, malgrado la puntualizzazione fattane dalla Cassazione, ;>are tutt'altro che risolto, in particolare ove si consideri come non possa io farsi dipendere' dalla quantit o dalla natura delle incombenze comsse, la distinzione tra delegazione intersoggettiva ed affidamento in 1so proprio. Per ovviare a siffatte difficolt, da taluno si creduto di poter ricor e alla figura della rappresentanza, per la quale il funzionario preposto 'Ufficio appartenente all'Ente beneficiario agirebbe nel nome e per conto Ll'Ente rappresentato (BAssr, Brevi riflessi in tema di concorso di pi ti pubblici all'esecuzione di una stessa opera pubblica, Giur. it., 1968, 1, 803). . Senza voler affrontare l'argomento, che porterebbe ben oltre i limiti !la presente nota, val solo osservare che, occorrendo per la realizzane del fenomeno una espressa regolamentazione legislativa, da cui non dato decampare in forza dei principi di diritto pubblico in materia, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO state ravvisate due distinte ipotesi, l'una, che stata assimilata alla delegazione, nella quale un ente attribuisce ad un altro ogni potere relativo all'esecuzione dell'opera (Cass. S. U. 30 maggio 1966, n. 1412); l'altra, eh potrebbe essere qualificata di affidamento in senso proprio, e che consiste nell'incarico dato ad organi tecnici di un altro ente di curare l'esecuzione dell'opera, cui stata negata rilevanza nei confronti dei terzi, in quanto incidente solo nei rapporti interni (Cass. 11 luglio 1966, n. 1829); e) quella che potrebbe essere qualificata di finanziamento, in cui un ente si assume l'onere di provvedere alle spese occorrenti per ropera, e quindi anche al deposito ed al versamento dell'indennit di espropriazione, rimanendo, peraltro, l'opera di competenza dell'ente che la compie ne il beneficiario; ed anche in questa ipotesi stato ritenuto che il rapporto tra gli enti rimanga puramente interno e non abbia rilevanza nei confronti dei terzi; s che legittimato nei confronti di costoro sia pure sempre l'ente che cura l'opera ed a favore del quale pronunciata l'espropriazione (Cass. Sez. I, 6 agosto 1965, n. 1894; S. U. 6 dicembre 1966, n. 218'54); d) quella, infine, in cui un ente si assume l'opera di pertinenza di un altro ente, al fine di provvedere all'esigenza pubblica, che diversamente rimarrebbe insoddisfatta, ipotesi che viene qualificata sostituzione e nella quale stato riconosciuto nell'ente che si sostituisce, e non nell'ente che avrebbe dovuto compire l'opera e che, in definitiva, ne sia il beneficiario, il soggetto legittimato a compiere tutte le attivit giuridiche occorrenti . e legittimato, quindi, attivamente e passivamente, nei confronti dei terzi (Cass. Sez. I, 11 luglio 1966, n. 1829 citata). Da queste precedenti pronunce e dalla interpretazione dei vari complessi di norme sembra debba essere tratto il seguente principio, da applicare ad ogni ipotesi: la legittimazione, attiva o passiva, nei non possa, in difetto, farsi luogo alla imputazione giuridica a carico di Ente diverso da quello cui si appartiene l'organo investito dell'esecuzione dell'opera; e) sostituzione nel compimento dell"opera pubblica, per esigenze di generale interesse, di un Ente, ohe per ci istesso resta legittimato nei confronti dei terzi, ad altro Ente che rimane invece il beneficiario dell'opera; d) finanziamento dell'opera posto a carico di un Ente pubblico diverso da quello che ne rimane beneficiario e ne cura la realizzazione, e ne assume la conseguente responsabilit verso i terzi. La identificazione, nei singoli casi, dell'una o dell'altra delle menzionate figure e della conseguente legittimazione si sustanzia in un problema di limiti ex lege attraverso una indagine condotta sulla scorta delle singole. norme ed ih base agli atti amministrativi che determinano la situazione di specie. Quel che in linea generale pu affermarsi, oltre al rilievo che in definitiva perplessit possono insorgere solo ove si verifichi il secondo dei cennati aspetti dell'affidamento (affidamento proprio), che, esprimendo il sistema della legge la distinzione tra due attivit, affidate a soggetti PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE nfronti dei terzi, nei casi in cui un ente pubblico curi l'esecuzione un'opera pubblica di pertinenza di un altro ente pubblico, va de: minata in base alla qualit e quantit dei poteri che siano conferiti primo, dalla legge o dall'atto amministrativo, che danno luogo al 1sorgere della particolare situazione. Quale sia il potere attribuito ad ognuno degli enti interessati, quale t la. posizione che ciascuno di essi assume nei rapporti con i terzi, e chi, quindi, debbano far capo le conseguenze degli atti che, di volta volta, vengono compiuti, non pu essere, dunque, stabilito in astratto, base ai principi generali dell'ordinamento amministrativo, ma va certato in relazione alle singole ipotesi, con riferimento sia alle rme, che prevedono e regolano il concorso di attivit di pi enti, sia li atti amministrativi, con cui sia stata conferita, o sia stata assunta, potest di provvedere in relazione ad un'opera di pertinenza di ;ro ente. Dall'applicazione di tale principio pu derivare, quindi, una dega ai due principi che regolano, in generale, la legittimazione in iteria di attuazione di opere pubbliche, e cio, da un canto, il prin;> io per il quale parte del rapporto di espropriazione l'ente a fa' re del quale l'espropriazione disposta, e, dall'altro, il principio per quale la responsabilit delle attivit, che vengono poste in essere gli enti pubblici, va attribuita all'ente che le compie. La speciale disciplina legislativa, infatti, per i fini particolari che prefigge, per i mezzi che predispone e per i risultati cui tende, dermina, appunto, una scissione tra la titolarit della posizione e la :olarit della attivit, dalla quale deriva che legittimato a compiere tttivit, con competenza propria, sia un soggetto diverso da quello cui ,pera spetta, o che una attivit sia compiuta nell'ambito di una com~ tenza altrui, senza che il soggetto che la compie assuma la titolat della posizione corrispondente. versi nell'ambito di un rapporto di cooperazione e di collaborazione, lorquando l'attivit di un Ente si svolga in conformit delle disposizioni Lperanti e dei principi che presiedono la materia, non pu ritenersi reensabile di quanto compiuto in violazione di siffatti precetti dall'altro 1te. Cfr. Cass., 30 giugno 1965, n. 557; 19 luglio 1965, n. 1608, in questa issegna, 1965, I, 1142; 25 mar:zio 1966, n. 807, ivi 1966, I, 839; 11 Iulo 1966, n. 1829, ivi, 862. Per una pi ampia disamina, in dottrina cfr. CARUsr, RappO'l"to orgaco e sostituzione nella esecuzione di opere pubbliche, in questa Rassegna, 65, I, 1152 e segg.; cfr. altres CARUSI, Sostituzione netl'esecuzione del1pera pubblica, occupazione di suolo alieno e legittimazione passiva nel udizio promosso dal proprietario a tutela del diritto, ivi, 1966, I, 864; ~TTA F., Concorso dello Stato nella costruzione di opere pubbliche; deleozione di poteri e ripartizione di responsabilit, in Foro it., 1968, I, 1566. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il principio va applicato in tutte le ipotesi che sono state indicate innanzi, e quindi non soltanto nella ipotesi di delegazione, in relazione alla quale ha trovato pi ampia enunciazione, ma anche nell'ipotesi di sostituzione, come questa Sezione ha gi giudicato (sent. 11 luglio 1966, n. 1829, citata). Dall'applicazione di tale principio discende che compito del giudice accertare, caso per caso, quale sia l'effettivo contenuto del com plesso di attivit amministrativa, attraverso cui si sia verificata la situazione per cui un ente compie un'attivit propria di un altro ente, interpretando di volta in volta la singola disposizione di legge, dalla quale la situazione regolata, ed i singoli atti amministrativi, che risultano emessi, e che non pu il giudice limitarsi ad enunciare prin cipi generali, senza darsi carico del quesito se tali principi non abbiano trovato deroga, nella specifica fattispecie in discussione. Nel caso in esame si verte in una ipotesi di sostituzione ., cos espressamente qualificata nel 1 comma dell'art. 58 del d. 1. 10 aprile 1947, n. 261, nella quale lo Stato assume su di s il compito di com piere opere che rientrerebbero nella competenza del Comune. Tale sostituzione pu avere un ambito pi o meno vasto, nel senso che lo Stato pu assumersi sia l'intera attivit di attuazione, che va dalla occupazione dell'immobile al procedimento di espropriazione ed al compimento dell'opera, sia assumersi alcuni soltanto di tali compiti, lasciando gli altri al Comune interessato. Ed invero, nel successivo art. 59 dello stesso decreto prevista una ipotesi di sostituzione piena ed esclusiva, in quanto ivi disposto che, per le opere concernenti ricostruzione di fabbricati destinati ad abitazione, spetta unicamente al ministero dei lavori pubblici proce dere all'espropriazione delle aree ; ma dal combinato disposto delle due norme si deduce chiaramente che l'art. 59 regola un'ipotesi gi compresa nella previsione dell'art. 58, la sostituzione nel procedimento di espropriazione ammessa, cio, a sensi dell'art. 58, ma, nella pre visione generale ivi contenuta, lasciata alla determinazione discrezio nale degli enti interessati stabilire se debba aver luogo, o meno, mentre disposta, come attivit dovuta, nell'ipotesi particolare prevista dal l'art. 59. Dall'interpretazione complessiva dell'art. 58 si deduce anche che la sostituzione non si identifica, e neppure pu limitarsi, al mero fi. nanziamento dell'opera, come sembra avere ritenuto la Corte del merito, Il finanziamento attraverso anticipazione previsto, infatti, dal 2 comma dell'articolo stesso in relazione alle ipotesi in cui abbia avuto luogo la sostituzione, come attivit accessoria a questa, non come atti vit nella quale la restituzione si esaurisce. Poich, quindi, nella situazione pu rientrare sia l'attivit di ini ziativa del procedimento di espropriazione, sia l'occupazione dell'area, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE il compimento dell'opera, sia l'affidamento ad altro ente di compiti !cutivi ovvero anche una specifica delegazione a compiere attivit, ll'ambito di quelle per le quali ha avuto luogo la sostituzione, e ich in relazione a ciascuna di tali ipotesi va accertato quale sia la Ta di competenza assunta da ciascun ente, erroneamente la Corte del !rito si limitata ad assumere come elementi decisivi le due circoinze che il decreto di espropriazione era stato emesso a favore del ,mune e che un organo tecnico del Comune aveva ricevuto in con~ na l'area, al momento della occupazione, giacch, per il principio 1anzi enunciato, nessuno di questi elementi sufficiente, nell'ipotesi sostituzione, come in quella di delegazione, a stabilire la legittimame, attiva e passiva, n nel rapporto di espropriazione n nei raprti conseguenti all'occupazione; ed a tale erronea impostazione della estione sembra che la Corte sia stata condotta in quanto, come si detto, ha confuso l'ipotesi di sostituzione con l'ipotesi di mero finziamento. Stabilito, invece, che l'art. 58 prevede una ipotesi di sostituzione, soluzione della questione concernente la legittimazione passiva dinde dall'accertamento se la iniziativa del procedimento di espropriame sia stata assunta dall'Amministrazione dei LL. PP. oppure dal 1mune, e se l'occupazione abbia avuto luogo, ad opera degli organi munali, in attuazione di una attivit propria del Comune, oppure r delegazione dell'Amministrazione statale oppure per un mero affimento di compiti esecutivi. -(Omissis). )RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 febbraio 1968, n. 556 -Pres. Favara -Est. Leone -P. M. Sciaraffia (conf.) -Comune di Soverato (avv. Calabretta e Mazzei) c. Cosentino e Sanfile (avv. Simonetti) e Minisero delle Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato Freni). ocedimento civile -Garantia propria ed impropria -Causa princi pale e causa in garantia impropria -Riunione -Autonomia dei procedimenti. (c.p.c., artt. 103, 106). 1pugnazione -Impugnazione della domanda principale da parte del chiamato in garantia impropria -Inammissibilit. (c.p.z. artt. 103, 331). n procedimento relativo-al giudizio di garanzia, instaurato dal >nvenuto nei confronti del terzo per essere rivalso di quanto eventual 426 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente condannato a pagare all'attore, ove non derivi da una obbiettiva connessione del titolo deUa causa principale con quella di garantia,' ma si basi invece su di un rapporto intercorrente tra il convenuto ed il terzo, conserva distinta autonomia rispetto a quello principale, quantunque il giudice ne abbia disposto la riunione ed ancorch sia condizionato ad un determinato risultato dei giudizio principaLe (1). Consegue che, .in tal caso, non pu il chiamato in garantia impropria rimasto soccombente assieme al convenuto principale impugnare la sentenza relativamente alla domanda principale, ma solo per la parte attinente alla domanda di rivalsa proposta nei suoi confronti (2). (Omissis). -Il primo mezzo del ricorso principale concerne la pronuncia di inammissibilit dell'appello autonomo del Comune di Soverato. Questo denunzia all'uopo la violazione degli artt. 331, 332, 31, 32, 101 e 104 c. p. c. ed assume che erroneamente stato escluso che la causa di garanzia dipenda da quella promossa dai coniugi Cosentini contro l'Amministrazione delle Poste. Inoltre vi sarebbe difetto di motivazione in ordine all'affermazione che il Comune era stato chiamato in causa solo ai fini della rivalsa e non anche per la trattazione delle questioni relative al rapporto principale e sarebbe illogica la statuizione con cui l'appello stato dichiarato ammissibile verso una parte e inammissibile nei confronti delle altre. Le censure sono prive di fondamento giuridico. Quando la parte convenuta con azione personale di credito, chiama (come nella specie) in separato giudizio un terzo per essere rivalsa di quanto potr essere condannata a pagare all'attore, basando tale domanda su un rapporto nato da un contratto intercorso tra esso convenuto ed il terzo, i due procedimenti, ancorch riuniti dal giudice, sono distinti ed autonomi anche se il secondo relativo a domanda condi (1-2) Giurisprudenza pacifica. La distinzione tra garantia propria ed impropria, elaborata in dottrina sulla scorta della relazione ministeriale al codice di rito, in mancanza di una esplicita enunciazione legislativa al riguardo, comunemente accolta in base al criterio della obbiettiva connessione dell'oggetto e del titolo, da cui scaturiscono l'obbligazione principale e quella accessoria di garantia (cfr. tuttavia la opinione del MrcHELI, Corso di diritto processuale civile, I, Milano, 1959, 37, per il quale tale differenza non consisterebbe nella non rilevante diversit dei titoli ma nel fatto che, nella garantia propria, il chiamato sarebbe obbligato, per contratto o per legge a rivalere il convenuto). Ove si verifichi la suddetta connessione, il termine garantia conserva infatti un significato tecnico, appunto perch riferito alla garantia propria, laddove se il convenuto intende riversare sul terzo gli effetti del PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 427 tiata ad un determinato risultato del processo principale di condanna. Tale condizione afferisce all'interesse per l'azione di rivalsa, ma il resto, ed anche per il contenuto sostanziale della domanda, il cesso di rivalsa autonomo, nel senso che per il convenuto in rivalsa la cennata ipotesi, l'accertamento del credito compiuto tra attore onvenuto principal~, non fa stato. La cennata autonomia tra i due giudizi, per, viene meno, quando causa principale risulti comune al chiamato in causa, tale cio che ~sti poteva esservi chiamato come parte, se non vi fosse stata la riune della causa, come nel caso che nella causa principale si discuta le conseguenze di un fatto che, imputabile al chiamato in causa, sia 1duttivo di responsabilit anche per il convenuto principale, oppure mdo il terzo spieghi domande da interventore nel processo princi. e, per fare valere un suo diritto (art. 105 p. p. e p. c.) o un suo eresse (art. 105 capv. c. p. c.). Ci stabilito, consegue, quanto alla facolt di impugnazione, che casi di semplice riunione del processo di rivalsa a quello principale condanna, il terzo non legittimato ad impugnare la sentenza per pronunzie relative alla domanda principale, ma pu impugnarla solo quanto attiene alla domanda di rivalsa contro di lui proposta. io salve, per, le ipotesi miste dette innanzi, nelle quali la legittimane del chiamato in causa all'impugnazione deve accertarsi con rife1ento anche alle diverse situazioni processuali da lui assunte. Sostiene il ricorrente che in ogni caso la domanda di rivalsa deve mersi dipendente da quella principale. Ma la dipendenza cui fa rife1ento l'art. 331 c. p. c.. ai fini peraltro della integrit del contradtorio nel processo di impugnazione promosso da soggetto legittimato, i si concreta nella costituzione di un interesse del convenuto alla one contro il terzo, ma richiede tra causa principale e causa dipen prio inadempimento in forza di una separato rapporto dipendente da diverso titolo, ci si pone fuori del concetto in senso proprio di garantia per soli motivi di 1opportunit, si ammette che l'art. 106 c. p. c. non luda la chiamata in garantia impropria dinanzi allo stesso giudice, ch sia per competente per entrambe le azioni (cfr. Cass., 13 feb io 1961, n. 316, Giur it., 1962, I, 1, 36). In tal caso si verifica un litisconsorzio facoltativo improprio, secondo :lisciplina di cui all'art. 103 c. p. c., in quanto fondato su di un rapporto mera affinit tra le due cause, che conservano quindi la propria indi tdenza e possono essere separate con provvedimento non impugna !, riservato alla potest discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., maggio 1961, n. 1210, Foro it., I, 337, con niota di dottrina e riferimenti; :s., 15 giugno 1951, n. 1538; Cass., 13 luglio 1959, n. 3265). Dal che consegue che la sentenza la quale definisce tale processo, sia ca solo formalmente ma consti in realt di distinte pronunzie per cui, caso di soccombenza sia del convenuto principale che del terzo chia RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dente un rapporto di stretta derivazione giuridica, per cui la pronuncia emessa nella causa principale si estende necessariamente alla causa dipendente com presupposto giuridico della decisione di essa: rapporto di derivazione e di presupposizione giuridica che non sussiste tra azione di condanna ed azione di rivalsa del convenuto verso il terzo, sulla base di un rapporto personale ai due, distinto del tutto dal rapporto posto a base della domanda principale. Nella specie il Comune di Soverato, come risulta dall'esposizione di fatto della sentenza impugnata, rimasto contumace nel giudizio di primo grado. Di conseguemia non si profila neppure un problema di qualificazione in base a sudi comportamenti processuali in tale giudizio ed egli un semplice convenuto con azione di rivalsa, autonoma come s' detto, rispetto alla domanda proposta dai coniugi Cosentino Sanfile contro I'Amministrazione delle Poste. Per dimostrare ci, la Corte d'appello non aveva che da riportarsi all'atto di citazione notificato al Comune e perci insussistente il vizio di motivazione addotto dal ricorrente. I Ed infine, data la scindibilit delle due cause, 'non sussiste alcun vizio logico o giuridico nell'affermazione che l'appello proposto dal Comune ammissibile nei confronti dell'Amministrazione delle Poste ed invece inammissibile nei confronti dei coniugi Cosentino e Sanfile. Le argomentazioni svolte innanzi servono anche a dimostrare la infondatezza del secondo mezzo di ricorso, col quale si assume che, ove si ritenesse esatta l'interpretazione data dalla Corte di merito al l'art. 332 c. p. p. questo sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto menomerebbe il diritto di difesa del chiamato in rivalsa la cui posizione, ove egli non fosse legittimato all'impugnativa autonoma, resterebbe in:fJ,uenzata dal giudicato intervento fra le parti del rapporto principale. mato in garantia, a quest'ultimo non dato, normalmente di impugnare la decisione relativa al rapporto principale. Il rapporto infatti tra attore e convenuto si presenta scisso, nei con fronti del terzo, sia in via sostanziale che processuale e gli effetti della sentenza di condanna restano limitati nei confronti dei primi due, senza alcun pregiudizio per la obbligazione di garaintia. (Per una ipotesi particolare, nella quale il chiamato in garantia im propria stato ritenuto legittimato ad impugnare la sentenza anche per il capo relativo alla condanna del convenuto principale, in quanto chia mato in giudizio non ai soli fini della rivalsa ma per la trattazione anche della causa principale (cfr. Cass., 6 febbraio 1965, n. 188, For it., 1965, I, 1065, con nota di riferimento). Sul litisconsorzio in fase di impugnazione cfr. altres la giurispruden za citata in nota in questa Rassegna, 1965, I, 1201. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 429 Data l'autonomia delle due azioni, quella originaria e quella di risa, data la non soggezione del chiamato in rivalsa all'autorit del dicato eventualmente costituitosi sulla condanna del convenuto prinale nei confronti dell'attore, data 'infine l'esperibilit, da parte del amato in rivalsa, dei normali mezzi di impugnazione delle sentenze nunziate nei suoi confronti, la denunciata menomazione di difesa I ~ivela un mero pretesto dialettico privo di qualsiasi contenuto giuico e la denuncia di illegittimit costituzionale dell'art. 332 c. p. c. I contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, come si legge ricorso, o con gli artt. 3 e 24 di detta legge fondamentale, come scritto nella memoria, del tutto e manifestamente infonda-( Omissis). I I RTE DI CASSAZIONE, III Sez., 10 maggio 1968, n. 1428 -Pres. I Gentile -Est. D'Ecclesia -P. M. Gedda (conf.) -Ministero P. I. (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. I.N.P.S. (avv. Cannella, Ceccotti, I Nardone). l videnza ed assistenza -Contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato -Omesso versamento -Credito dell'I.n.p.s. -Somma I ag1Vuntiva -Natura -Obbligo di corresponsione -Limiti. I (r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1327, art. 111; 1. 4 aprile 1952, n. 218, art. 23; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 65). I i i L'Amministrazione dello Stato, inadempiente al versamento dei I tributi previdenziali dovuti tenuta, in generale, oltre che al ver~ ento di questi anche al pagamento della somma aggiuntiva pre: a dalla legge e che costituisce una obbligazione accessoria, avente :luplice funzione di rafforzare quella principale e di risarcimento danno. (1) La motivazione della sentenza pubblicata in Foro it., 1968, I, 1822. Circa l'obbligo dello Stato alle prescritte contribuzioni in materia tssicurazioni sociali cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 1960, n. 297, :> it., 1960, III, 120. Il relativo principio si contiene nell'art. 2129 c. civ., che estende le 'osizioni della Sezione III del libro del lavoro ai prestatori di lavoro li enti pubblici in genere senza alcuna deroga per le Amministrazioni o Stato, tranne che il rapporto non sia diversamente regolato dalle ole leggi. In tema di assicurazioni per la invalidit e vecchiaia, ci ulterior1te precisato nell'art. 38 r. d. 1. 4 ottobre 1935, n. 1827. Sulla natura della somma aggiuntiva disposta per il caso di inademento dell'obbligazione contributiva dalle singole leggi (art. 111 r. d. l. i, n. 1827; art. 23 1. 1952, n. 218 per l'assicurazione invalidit e vecchiaia; 13 r. d. 1935, n. 1765. per l'assicurazione contro gli infortuni; art. 82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEI.LO STATO Siffatta obbiigazione sussiste per in quanto, in base alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilit, dello Stato, la p. a. debba considerarsi in mora nel pagamento dei contributi, e cio dopo che la spesa sia stata ordinata con la emissione del relativo titolo. t. u. 1955, n. 797, sugli assegni familiari), prevalente nella giurisprudenza l'orientamento che si tratti di una obbligazione civile, accessoria a quella principale che tende a rafforzare ed avente altresl natura risarcitoria del danno conseguente all'inadempienza, determinato in via preventiva dal legislatore con presunzione. assoluta. In base a tale costruzione giuridica, appaiono ineccepibili le conseguenze trattene dalla Corte di Cassazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, per le quali appunto valgono le disposizioni della legge e del regolamento di contabilit di Stato, che subordinano il pagamento dei debiti pecuniari all'espletamento di una particolare procedura. Secondo una ormai consoli!iata giurisprudenza infatti, tali disposizioni non costituiscono semplici norme di azione per la p. a., ma hanno carattere vincolante anche per i terzi con efficacia derogatoria della legge generale -cfr. Cass. 22 giugno 1967, n. 1518, in questa Rassegna 1967, I, 606, con nota di richiami. Circa il momento poi in cui i debiti dello Stato diventano liquidi ed esigibili, cfr. Cass. 3 febbraio 1965, n. 172, in questa Rassegna 1965, I. 135, con nota di riferimenti. Senonch una notevole parte della dottrina, traendo argomento dall'obbligo del magistrato penale di infliggere al contravventore la sanzione di cui al n. 2 dell'art. 111 r. d. 1935, n. 1827, ancorch non vi sia costituzione di parte civile dell'Inps, (cfr. LucIANI, Lo Stato nell'ordinamento giuridico della previdenza sociale, Riv. Dir. Lav. 1964, I, 174) ravvisa piuttosto in detta somma aggiuntiva una sanzione amministrativa (cfr. PALERMO, Sanzioni amministrative per omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali, Mass. Giur. Lav. 1963, 404; GuELI, Assicurazioni sociali, Nuovissimo Digesto) e tale opinione appare condivisa anche dalla Corte Costituzionale (sent. 21 giugno 1966, n. 76). In tal caso, ma la questione meriterebbe un maggiore approfondimento ben oltre i limiti della presente nota, come dato rilevare per inciso dalla stessa sentenza in esame, la somma aggiuntiva non potrebbe giammai essere richiesta ad una Amministrazione dello Stato, in quanto, conseguendo dal potere di supremazia accordato dallo Stato all'Inps, non potrebbe esercitarsi nei confronti dello Stato medesimo, senza che, quanto meno per implicito, non sia dato rinvenire nelle singole leggi, una disposizione in tali sensi. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 maggio 1968, n. 1490 -Pres. Favara -Est. D'Orsi -P. M. Gedda (conf.). -Clori (avv. Panunzio c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Varvesi). Procedii:nento civile -Capacit processuale -Tutore provvisorio dell'infermo di mente ricoverato in via definitiva in manicomio PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Effetti -Licenziamento dell'infermo in via di prova -Tutela provvisoria -Permane. (e.e., art. 420; 1. 14 febbraio 1904, n. 36, artt. 2 e 3). La nomina da parte del Tribunale del tutore provvisorio per l'inno di mente, del quale stata disposta la ammissione in via defiva in manicomio, pone costui in condizione di assoluta incapacit &gire, pari a quella del minore (1). Ove a tale nomina non abbia fatto seguito un giudizio di interdiie, l'ufficio del tutore provvisorio viene meno e l'interdicenda riac~ ta la piena capacit giuridica, unicamente a seguito del decreto del sidente del Tribunale che autorizza il licenziamento dal manicomio ~'alienato guarito, e non anche con il licenziamento in via di prova )Osto dal direttore de,l manicomio (2). (Omissis). -Col secondo mezzo del ricorso, adunque, il Clori, la1tando la violazione degli artt. 2, 3, 4, della costituzione, 78, 99, , 182, 183, 203, 354 cod. proc. civ., 1, 2, 66 legge n. 36 del 1904, ~elazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. si duole in sostanza che sia stata negata la capacit di stare in giudizio, senza che vi fosse a nei suoi confronti alcuna dichiarazione di incapacit, o fosse a fornita la prova della sua incapacit. Si duole, altresi, che la te d'appello non abbia rimesso la causa al Tribunale per l'intezione del contraddittorio, ove avesse avuto fondati motivi di ritee insufficiente la sua capacit processuale ed afferma che il suo vero in casa psichiatrica non era stato adottato dal Tribunale ai si degli artt. le 2 della legge n. 36 del 1904, bens come misura sicurezza a seguito dell'imputazione del reato di cui all'art. 571 (1) La giurisprudenza pacifica nel ritenere che l'internamento_ de; ivo in manicomio non determini da solo la perdita della capacit prouale, la quale vien meno invece con la nomina del tutore provvisorio >arte del Tribunale. C1fr. Appello Roma, 16 maggio 1951, in Monit. Trib., L, 345; Cass., 25 luglio 1964, n. 2039, Foro it., I, 87, con nota di richiami ferimenti. Circa l'applicabilit al tutore provvisorio dell'infermo di mente de: ivamente ricoverato in manicomio, delle norme sul tutore provvisorio 'interdicendo, cfr. altres Cass., 18 aprile 1953, n. 1045, Giur. it., 1954, , 83 e per la dottrina cfr Dr DoNATo, Foro it., 1963, I, 1018. (2) Non constano precedenti in termini. La sentenza appare conforme ~rincipi, ed in perfetta aderenza con la natura ed il contenuto del vvedimento del Tribunale. In conformit delle norme al riguardo (art. 2, comma 50, legge 14 feblo 1904, n. 36, art. 420, c. c.), il legislatore ha inteso provvedere alla fa in via provvisoria dell'infermo di mente, estendendo al tutore prov RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -cod. pen., aggiungendo che comunque la Corte di merito avrebbe errato circa le conseguenze dell'internamento col ritenere che l'associazione in casa psichiatrica faccia perdere la capacit di agire. Il mezzo infondato. La Corte d'Appello, pur con qualche inesattezza di motivazione, ha reso un dispositivo sostanzialmente conforme a diritto. Essa ha ritenuto che il Clori, con la dimessione dall'ospedale psichiatrico in via di prova, non aveva riacquistato la capacit di agire, sia perch tale effetto non era previsto dalla legge e sia perch si trattava di provvedimento temporaneo emesso dal direttore senza l'intervento del1' Autorit giudiziaria e sul presupposto non della guarigione, ma soltanto di un miglioramento della malattia dell'alienato. Ha aggiunto che la nomina di un tutore, sia pure provvisorio, presupponeva l'incapacit di agire del soggetto, cui il tutore era stato nominato e che la capacit processuale riconosciuto dall'art. 716 cod. proc. civ. all'interdicento o all'inabilitando nel giudizio di interdizione o di inabilitazione, non poteva essere riconosciuta al di fuori di tale giudizio. Ha ritenuto, quindi, che, come il Tribunale aveva dichiarato la nullit del primo grado del procedimento, cosi essa doveva dichiarare la nullit dell'ulteriore fase, in quanto era nullo il rapporto processuale instaurato da una persona priva della capacit di agire. Cosi decidendo la Corte di merito si uniformata ad alcuni principi gi affermati da questa Corte Suprema, la quale ha precisato: a) che l'infermo di mente ricoverato in manicomio deve essere considerato privo della capacit processuale nel caso in cui gli sia stato nominato un rappresentante provvisorio (sent. 25 luglio 1964, n. 2039); b) che la nomina del tutore provvisorio all'interdicendo pon~ quest'ultimo in una condizione di incapacit assoluta analoga a quella visorio gli stessi poteri del tutore definitivo inerenti alla piena rappresentanza legale della persona, in vista dei presumibili effetti della sentenza relativa al giudizio d'interdizione, da instaurarsi eventualmente anche su istanza del P. M. La dismissione del ricoverato dal manicomio in via di prova non consegue per ad una accertata guarigione, sibbene ad un semplice miglioramento delle condizioni psichiche dell'infermo, seppure in misura riconosciuta notevole (art. 3, c. p., 1. 1904, n. 36), e tali che tuttavia impongono il permanere delle misure adottate, nell'interesse non solo di quest'ultimo ma anche dei terzi, in vista dei possibili inconvenienti che potrebbero loro derivare dall'eventualit di un susseguirsi di mutamenti nella sfera della capacit giuridica dell'infermo. Col decreto del Presidente del Tribunale, che autorizza il licenziamento dal manicomio del ricoverato riconosciuto guarito (art. 3, 1. 1904, n. 36), vien meno invece il presupposto su cui riposava la nomina del tutore provvisorio sicch, con la cessazione dell'ufficio di tutela si accompagna il riacquisto della piena capacit giuridica del dimesso. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE . minore e che, i poteri del tutore provvisorio corrispondono perfetaente a quelli del tutore del minore (sent. 13 luglio 1956, n. 2630). c) che la capacit processuale riconosciuta allo interdicendo .l'art. 716 c. p. c. limitata al solo giudizio di interdizione, sent. 18 ~ile 1953, n. 1045. Questa Suprema Corte, per, ha anche affermato che il semplice ernamento in manicomio, senza la nomina di un rappresentante >vvisorio e senza che vi sia stato un provvedimento di interdizione 'li inabilitazione non importa per s la perdita della capacit prosuale dell'infermo ricoverato in manicomio, conseguendo tale pera, invece, alla giudiziale affermazione attuata col provvedimento di erdizione, che assume il valore di atto costitutivo dello status di apace (sent. 25 luglio 1964, n. 2039). Orbene, siccome la nomina del tutore provvisorio pu aversi tanto opera del giudice istruttore nel procedimento di interdizione, quanto opera del Tribunale col provvedimento col quale autorizza in via :initiva la custodia di una persona inferma di mente in un maninio o in un altro istituto di cura od in casa privata, il quesito che si isenta all'esame di questa Corte consiste nello stabilire il momento cui il ricoverato in manicomio, a cui sia stato. (come nella specie) ninato un tutore provvisorio e che non sia stato successivamente erdetto riacquista la piena capacit giuridica, dovendosi considerare !aduto il tutore provvisorio. La dottrina nell'intento di coordinare il normale procedimento di erdizione, cui riconosce carattere giurisdizionale, col provvedimento ricovero definitivo, che fa rientrare nella volontaria giurisdizione, ritenuto che questo ultimo assorbe la sola fase istruttoria prelimi ~e del giudizio di interdizione resa superflua. Certo che l'interdipendenza dei due procedimenti innegabile, .to che il testo dell'art. 415 del 1<> libro del cod. civ. (corrispondente art. 420 del testo definitivo) considerava la nomina del tutore prov orio al ricoverato in manicomio come il primo atto della procedura interdizione, di cui disponeva la prosecuzione. L'art. 420 ha, invecC', ermato l'autonomia delle procedure soprattutto per ragioni sistema 1e, data la loro diversa natura; ma da ritenere che la nomina tutore provvisorio al ricoverato in manicomio in via definitiva !mpia alla stessa funzione cautelare della nomina del tutore prov orio nel giudizio di interdizione e che non la conseguenza di una apacit giudizialmente accertata, bens l'anticipazione dei presumi l effetti della sentenza di merito nell'interesse dell'infermo. Men ' per, nel caso in cui non vi sia il ricovero in manicomio la sorte la nomina del tutore provvisorio legata unicamente a quella del dizio di interdizione, nel caso del ricovero non seguito dal giudizio RASSEGNA DELL'AVVOCA'rURA DELLO STATO di interdizione per inerzia del P. M. si deve ritenere che l'Ufficio del tutore provvisorio abbia termine, anche senza un esplicito provvedimento di revoca, allorch vengano a mancare i presupposti che hanno consigliato la nomina stessa, allorch, cio, cessi il ricovero definitivo in manicomio. dunque solo col decreto del Presidente del Tribunale, che autorizza il licenziamento del manicomio dell'alienato guarito, a norma dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, che resta caducata la nomina del tutore provvisorio fatta col provvedimento di ricovero, ove a tale nomina non abbia fatto seguito un giudizio di interdizione. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1571 -Pres. Stella Richter -Est. Leone -P. M. Caccioppoli (conf.) -Assessorato ai LL. PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Albisinni) c. Spadara Iacomo e Margherita (avv. Tornassi e Gatti). Espropriazione per p. u. -Legge regionale siciliana21 aprile 1953, n. 30 Indennit di esproprio -Deroga al criterio generale di riferimento mento al giusto prezzo dell'immobile alla data del decreto di esproprio -Non sussiste. (1. reg. sicil. 21 aprile 1953, n. 30, artt. 10, 26, 29; 1. 25 giugno 1863, n. 2359, artt. 39, 42). La legge regionale siciliana 21 aprile 1953 n. 30, nello stabilire con gli artt. 1 O e 26 che il prezzo di esproprio va calcolato in b_ase al valore dell'immobile da espropriare alla data di approvazione del progetto, indipendentemente dagli eventuali incrementi di valore derivanti dalle cause ivi specificate, pone i criteri per determinare il valore venale dell'immobile da tenere a base per la liquidazione dell'indennit di esproprio la quale, per l'espresso richiamo fatto dal succ. art. 29 alla legge generale sull'espropriazione per p. u. va poi ragguagliata al giusto prezzo di detto immobile alla data del decreto di esproprio (1). (1) Giurisprudenza pacifica; cfr. le sentenze citate in motivazione: Cass. 23 ottobre 1953, n. 2918; 3 marzo 1967, n. 492; e 17 giugno 1967, n. 1425, in questa Rassegna 1967, I, 807 con nota. La norma di cui all'art. 26 della legg.e regionale sic., in analogia al !disposto dell'art. 42 della legge ctrganica sull'espTopriazione peir p.u., 1865, n. 2359, costituisce una applicazione del pi g.enerale divieto di ingiusto arricchimento, che indubbiamente si verificherebbe ove all'espropriato :llosse consentito di avvantaggiarsi dell'aumentato valore dell'immobile, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE )llegato all'opera pubblica, al di fuori da fattori naturali od econonuc1 stanti (cfr. Cass. 14 dicembre 1960, n. 2349, Foro amm., 1961, II, 237). Il problema si pone quindi in termini di limiti onde, volendo attribuire maggior vantaggio all'espropriante, la legge regionale ha ampliato la ra di quegli eventi di cui non dato tener conto per stabilire il valore 1ale del bene, disponendo che un tale accertamento sia fatto con riferinto alla data di approvazione del progetto, con esclusione di eventuali rementi direttamente od indirettamente verificaUsi, per le aspettative citate dai programmi di potenziamento della viabilit e dell'edilizia, dalla :visione dei progetti e dall'esecuzione delle opere. L'indennit da corrispondersi sar invece determinata alla data del Teto di esproprio, allorquando cio ha luogo il trasferimento della proet; e per stabilirne l'ammontare dovranno considerarsi altresl gli ulteri eventi che, nell'intervallo di tempo, si siano per avventura verificati e cui si terrebbe conto in un contratto privato di compravendita. SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 21 giugno 1968, n. 15 -Pres. Bozzi C. -Est. Anelli -Cappellari (avv. Lessona) c. I.N.A.M. (avvocati Sorrentino, Barra Caracciolo e Scianga). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Atto amministrativo, unilaterale o contrattuale -Irrilevanza ai fini della impugnativa. Lavoro -Durata -Rapporto di lavoro a tempo indeterminato -Nozione Norme contenute negli artt. 1 e 2 legge 28 aprile 1962, n. 230, in sostituzione dell'art. 2097 c. c. -Rilevanza sul rapporto di pubblico impiego -Vizi di legittimit dell'atto costitutivo del rapporto -Rimedi. Lavoro -Retribuzione -Impu~n tiva -Pretesa integrazione -Mancata impugnativa dell'atto autoritativo -Inammissibilit. Impiego pubblico -Ferie -Compenso per ferie non godute -Mancanza di apposita normativa -Inammissibilit. Previdenza ed assistenza -Impiego pubblico -Controversia -Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste. Previdenza e assistenza -Contributi -Prescrizioni decennale. Allorch la P. A. esercita un pubblico potere, la natura, unilaterale o contrattuale, dell'atto non rilevante sugli effetti prodotti, i quali sono propri deila natura pubblicistica del negozio giuridico posto in essere, con la conseguenza che anche la impugnativa regolata dai principi relativi alla impugnabilit dell'atto amministrativo, con la correlativa impossibilit del giudice amministrativo di pronunciare, in mancanza di detta impugnativa, l'annullamento (1). (1) Cfr. Sez. VI, 21 maggio 1965, n. 395, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1011. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 437 Le norme degli artt. 1 e 2 I. 28 aprile 1962, n. 230, relativo al ritratto di lavoro a tempo determinato, prevedono solo in casi partiW. ri la apposizione di un termine alla durata del contratto, stabilendo, sostituzione dell'art. 2097 c. c., che il rapporto di lavoro si considera :empo indeterminato in ogni altra ipotesi, ed anche quando il rapporto ntinua dopo la scadenza inizialmente fissata o il termine stato posto per eludere disposizioni di legge, le quali, nei rapporti di pubico impiego_, si risolvono in vizi di legittimit dell'atto, da farsi lere nei termin-i di decadenza (2). La pretesa, relativa a integrazione della retribuzione, pu essere ?rcitata nei confronti della p. a. solo quando siano stati impugnati npestivamente gli atti autoritativi che hanno stabilito la retribu1ne (3). IZ compenso per ferie non godute spetta al pubblico impiegato solo stato previsto da apposita norma (4). Le controversie relative alla regolarizzazione del trattamento assi: nziale e previdenziale rientrano nella giurisdizione esclusiva del 1nsiglio di Stato (5). In tema di versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali plicabile la prescrizione decennale (6). (2) Giurisprudenda pacifica: cfr. Sez. VI, 21 maggio 1965, n. 395, ivi, 65, I, 1011. (3) V. Ad. plen., 1966, n. 11, ivi, 1966, I, 869. (4) Cfr. Sez. II, 18 maggio 1966, n. 417, ivi, 1966, I, 936. (5) L'orientamento della decisione annotata in contrasto con la pi rente giurisprudenza della Cassazione: cfr. Sez. Un. 3 febbraio 1967, 305, in questa Rassegna, 1967, I, 61. (6) Cfr. Cass. 11 dicembre 1963, n. 3135, La settimana giuridica, 1964, 67; Sez. IV, 14 dicembre 1966, n. 1059, in questa Rassegna, 1967, I, 118. )NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 aprile 1968, n. 221 -Pres. Papaldo -Est. Pezzana -Brambilla e Cattaneo (avv.ti Giussani e Bomeglia) c. Ministero Difesa (avv. Stato N. Bronzini). rvit militari -Servit in via di urgenza -Carattere temporaneo Effetti -Reiterazione del provvedimento alla scadenza del biennio -Illegittimit. L'imposizione in via di urgenza di una servit a carattere temponeo un istituto giuridico che presenta analogia con l'occupazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO temporanea in via di urgenza in tema di espropriazioni per p. u., e, come quest'ultima, pu servire ad ovviare ad una transeunte esigenza di pubblico interesse ovvero precedere. ed anticipare gli effetti di un provvedimento a carattere definitivo; pertanto, itlegittima la reiterazione, alla scadenza del biennio o subito dopo, del provvedimento gi emanato, sugli stessi beni, per la stessa causa e con lo stesso contenuto (1). (1) La massima sembra esatta, in applicazione delle norme sulle servit militari (art. 4, 1. 20 dicembre 1932, n. 1849, artt. 11 e 29, r. d. 4 maggio 1936, n. 1388). Anche se non risultano precedenti in tema di servit militari, la giurisprudenza pacifica sull'analogo istituto delle occupazioni temporanee; Cfr. S'ez. IV, 1 aprile 1960, n. 324, Il Consigl'io di Stato, 1960, I, 582. Per il procedimento e le finalit delle servit militari v. Sez. IV, 15 gennaio 1964, n. 3, in questa Rassegna, 1964, I, 347. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 aprile 1968, n. 222 -Pres. Chiofalo -Est. Pezzana -Soc. p. az. Marigo (avv. Pizzi) c. Ministero Difesa (avv. Stato Casamassima). Appalto -Appalti pubblici -Revisione dei prezzi -Espressa pattuizione nell'atto a~~iuntivo e non nel contratto ori~inario -Natura -Espressa previsione della sua operativit su tutti i lavori convenuti tra le parti -Le~ittimit. Nei contratti di appalto di opere pubbliche l'atto aggiuntivo, rivestendo la stessa forma e seguendo lo stesso procedimento del contratto principale, ne diviene parte integrante e produce gli stessi effetti, con la conseguenza che la ciausola di revisione dei prezzi, inserita nell'atto aggiuntivo ai sensi deli'art. 2 d. l. 21 giugno 1958 n. 1.296 con la espressa previsione della sua operativit su tutti i lavori convenuti tra le parti, non d luogo ad un contratto autonomo, ma disciplina l'intero rapporto negoziale, spiegando i suoi effetti, secondo l'intenzione dei contraenti, sia sui lavori del contratto originario, sia sui lavori eventualmente compresi nell'atto aggiuntivo (1). (1) Massima esatta, in applicazione dell'art. 2 r.d.1. 21 giugno 1938, n. 1296. Sulla diversa disciplina della revisione dei prezzi e sulla diversa natura delle pretese dell'appaltatore, prima e dopo il r.d.1. 1296, cfr. Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1965, n. 284, in questa Rassegna, 1965, I, 408, con nota. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 439 >NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 aprile 1968, n. 237 -Pres. Potenza -Est. Pezzana -Comune di Grottaferrata (avv.ti Cervati e Buazzelli) c. Ministeri lavori pubblici e Sanit (Avv. Stato Peronaci). golamento edilizio comunale -Approvazione da parte del Ministero dei LL.PP. -Natura e limiti -Modificazioni del contenuto del regolamento -Illegittimit. L'approvazione, da parte del Ministero dei LL. PP. dei regolamenti Hizi comunali e dei relativi programmi di fabbricazione rientra nel vero dei normali controUi di legittmit e di merito, e pertanto non contenere modifiche al regolamento originario, non potendo con ;a l'autorit tutoria apportare modifiche alla volont espressa dalnte riel provvedimento sottoposto ad approvazione, diversamente da anto pu rilevarsi per l'approvazione dei piani regolatori generali e rticolareggiati, i quali sono atti complessi, alla cui formazione conrrono la volont del Comune (Consiglio Comunale) e dell'Ammini azione centrale dello Stato (decreto del Capo dello Stato) (1). (1) Per quanto concerne i poteri del Ministero dei LL.PP. che, in sede approvazione dei piani regolatori e dei piani di ricostruzione, pu adot e modifiche senza una nuova determinazione del Comune, cfr. Cass. 25 igno 1959, n. 2015, Riv. giur. ed., 1959, I, 535; Cons. Stato, Sez. II, (parere) ottobre 1965, n. 927, ivi 1966, I, 1136, con nota critica; circa i limiti da iervare nelle accennate modifiche cfr. Sez. IV, 1 febbraio 1961, n. 60, ivi, 51, I, 314. Per quanto riguarda i regolamenti edilizi. comunali cfr. sez. V, 28 feba: io 1964, n. 269, n Consiglio di Stato, I, 298; Sez. IV, 13 maggio 1964, 503, in questa Rassegna 1964, I, 750. )NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 aprile 1968, n. 248 -Pres. Papaldo -Est. Battara -Brambilla (avv. Marziano) c. Ministero Te I j I soro (avv. Stato Lancia). mni di guerra -Danni subiti in territorio nemico occupato -Art. 52, I. n. 968 del 1953 che si riferisce ai danni subiti all'estero -Applicabilit. Lo stato di occupazione militare non comporta alcuna condizione ~stitutiva della sovranit dello Stato occupante, ma rappresenta una tuazione di puro fatto, con la conseguenza che la liquidazione dell'in RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dennizzo per danni di guerra subiti in territorio nemico occupato va fatta non ai sensi dell'art. 51 della l. 27 dicembre 1953 n. 968 che si riferisce ai danni subiti nei territori sottoposti aHa sovranit italiana, bens ai sensi del successivo art. 52 che riguarda i danni subiti all'estero (1). (1) La massima interpreta esattamente la norma dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 aprile 1968, n. 262 -Pres. Polistina -Est. Giura -Rosati ed altri (avv. Martuscelli) c. Ministero difesa (avv. Stato Peronaci). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Diritti patrimoniali Indennit -Interessi corrispettivi -Controversia -Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. Contabilit generale dello Stato -Debiti pecuniari dello Stato -Interessi -Decorrenza. Rientra nella giurisdizione del Consiglio di Stato la controversia in ordine alle richieste di interessi corrispettivi sulle somme dovute, a titolo di indennit di esodo volontario, a dipendenti statali (1). Gli interessi corrispettivi sulle somme dovute dalla p. a. ai propri dipendenti, a titolo di emolumenti, decorrono dalla data in cui il credito sia divenuto certo, liquido ed esigibile (2). (Omissis). -I. -In via preliminare, la Sezione ritiene che si debba escludere che la questione sottoposta al suo esame verta su una richiesta di interessi di mora (in ordine alla quale sarebbe ovviamente carente di giurisdizione) e che si tratti invece, come detto esplicitamente nel ricorso, di una richiesta di interessi corrispettivi (art. 1282 c. c.) sulle somme dovute a titolo di inde:ninit di esodo volontario a dipendenti statali, interessi in ordine ai quali la giurisdizione del Consiglio di Stato affermata in vari giudicati, da cui non v' ragione di (1-2) Sulla questione di giurisdizione v. Sez. IV, 17 settembre 1965, n. 546, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1425. Sulla questione della natura del credito ai fini della decorrenza degli interessi, oltre alle pronunce citate nella decisione, v. Cass. 3 febbraio 1965, n. 172, in questa Rassegna 1965, I, 135 con nota. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 441 1eostarsi (cfr. tra l'altro Sez. VI 736 e 737 del 3 luglio 1959; IV 226, febbraio 1965; IV 546, 17 settembre 1965, Il Consiglio di Stato, 1959, 1018; 1965, I, 202). Pertanto, la questione di giurisdizione non si pone. II. -In ordine all'altro aspetto, della difficile individuazione di un ;picuo numero di ricorrenti e del fatto che gli stessi non abbiano 'erto alcuna prova di essere titolari del credito principale, per cui vvocatura dello Stato ha espresso l'avviso che si debba rinviare la 1ttazione del ricorso alla avvenuta acquisizione .degli indispensabili imenti, il Collegio ritiene che, in via generale e di principio, nulla oppone che -anche secondo la prospettazione della difesa dei ricorriti -la questione venga decisa nei confronti di quei ricorrenti, la i posizione creditoria non abbisogni di ulteriore chiarimento, rinmdo solo per gli altri all'Amministrazione di adottare i provvedimti appropriati ai singoli casi. III. -Senonch, a parte le accennate difficolt, la Sezione deve .re rilevare che, mentre la questione della spettanza degli interessi rrispettivi sulle somme dovute dall'Amministrazione a propri dipennti, a titoli di emolumenti, comunque denominati, non soddisfatte .'epoca stabilita, stata pi volte esaminata e risolta dalla giurisprunza di questo Consiglio con decisioni, in generale e salvo poche ~ezioni (cfr. VI 217 del 1964, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 549), v-orevoli ai dipendenti interssati, tuttavia le decisioni presentano ierenze da caso a caso circa la determinazione del momento in cui rge il diritto agli interessi. Cosi, mentre alcune decisioni ne riconoscono la spettanza dalla ta di scadenza del credito principale (VI 620 del 1953, Il Consiglio Stato, 1953, I, 948), altre ne stabiliscono la decorrenza dalla data lla domanda (IV,640 del 1955, altre, infine, dalla pubblicazione della cisione (IV 2126 del 1963, ivi, 1963, I, 517). IV. -Inoltre, necessario considerare che si verte in materia di mpetenza esclusiva del Consiglio di Stato, estesa anche ai diritti ggettivi, e che i debiti dello Stato sono regolati dalle speciali norme Ila relativa contabilit. Conseguentemente, non possono essere ignote n la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quale supremo Lidice del diritto, n quella della Corte dei Conti, quale massimo gani giurisdizionale contabile. Da un sommario esame di entrambe, si pu desumere che un creto, per poter produrre interessi, deve essere certo, liquido ed esigile e che tutte le cause che incidano sull'uno e sull'altro dei presup1sti anzidetti, si risolvono in ragioni ostative della corresponsione 'gli interessi. Cosi, per quanto attiene alla liquidit ed esigibilit delle obbliga) ni pecuniarie dello Stato, la Cassazione (Sez. Un. 9 febbraio 1957, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n: 517; Sez. I Civ. 7 agosto 1963, n. 2629; Sez. I Civ. 3 febbraio 1963, n. 172) ha affermato che per il complesso delle disposizioni sulla contabilit dello Stato e in particolare dell'art. 270 del Reg.to 25 maggio 1924, n. 827, i debiti pecuniari dello Stato medesimo, in deroga all'articolo 12~2 c. c., diventano liquidi ed esigibili e generano come tali l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto a carico dell'Amministrazione, soltanto dopo che la spesa sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo di spesa. La Corte dei Conti, a sua volta (cfr. Ris. 4 agosto 1949, n. 292, in Riv. della Corte dei Conti 1949, pag. 113), osserva che imprescindibile presupposto, perch possa parlarsi di una obbligazione accessoria del pagamento degli interessi, che siano state espletate, con le prescritte modalit, non soltanto la procedura della verificazione (probatio), ma anche quella successiva della liquidazione, intesa nel senso di accertamento amministrativo-contabile rivolto a constatare il diritto acquistato dal creditore, la relativa causale e legittimit della stessa e a determinare la cifra certa e liquida da pagarsi (il certum an et quantum debeatur . V. -E bensl vero che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ritenuto non necessaria l'osservanza di tali rigide formalit per conferire carattere di liquidit al credito principale, ogni qual volta l'ammontare di quest'ultimo possa determinarsi in base ad un semplice calcolo aritmetico. per da osservare che, nella generalit dei casi, la certezza sull'an debeatur, in ordi.ne al debito principale, sorgeva da un giudicato, laddove nel caso di specie -e questo basta a distinguerlo nettamente .da tutti gli altri considerati -per la prima volta, a quanto se ne sa, una domanda di interessi corrispettivi, sulle somme dovute per indennit di esodo, viene formulata autonomamente. I ricorrenti ha,nno, infatti, ammesso che il debito principale stato soddisfatto e -si noti -in seguito, non gi ad una pronuncia giurisdizionale che li riguardasse direttamente, ma ad una iniziativa della Amministrazione, che ha loro esteso un giudicato intervenuto fra la Amministrazione stessa ed un altro gruppo di dipendenti, su un ricorso al quale gli attuali istanti erano rimasti estranei. Tale nota distintiva importante, ove si consideri che il credito principale costituito da un supplemento dell'indennit di esodo volontario ex art. 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, relativo all'assegno integrativo, di cui al d. P. R. 4 febbraio 1955, .n. 23, che l'Amministrazione aveva ritenuto di non dover includere nel calcolo della predetta indennit, dato che il citato art. 5 non ne fa alcun cenno. Si deve, com' noto, alla giurisprudenza di questo Consiglio (dee. cit. nn. 736 e 737 del 3 lugli 1959, n. 226 del 24 febbraio 1965 e .n. 546 del 17 settembre 1965, PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA te di questa Sezione) il riconoscimento della computabilit dello egno integrativo anzidetto nella indennit di cui si tratta. Ma non fuori luogo affermare che, a dare certezza al credito, nel esatto ammontare, includente anche il supplemento, i.n corrispon1za dell'assegno integrativo dalla legge non menzionato, il giudio, si che prima o in mancanza di questo non esiste un debito certo, neo a generare l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto arico dell'Amministrazione. incontestabile che sulla domanda in esame non mai interve; o giudicato di sorta. Manca perci ogni analogia tra il caso di specie tuelli di cui alla citata giurisprudenza, che perci non pu costituire ~cedente ai fini della emittenda decisione. Il Collegio, pertanto, ritiene che nella fattispecie il credito, gi into nel modo che si detto, non dia diritto a pretendere gli intesi corrispettivi, di cui all'art. 1282 Cod. civ., e che il ricorso vada :pinto. -(Omissis). 1NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 maggio 1968 n. 284 -Pres. Chiofalo -Est. Paleologo -Giacomini ed altri (avv. d'Abbiero) c. Croce Rossa Italiana (avv. Stato Gargiulo). voro -Riposo settimanale -Compenso -Mancato pagamento -Contrasto con l'art. 36 Cost. -Non sussiste. voro -Lavoro festivo settimanale -Compenso -Determinazione unilaterale da parte dell'Ente pubblico -Legittimit. Il mancato pagamento delle giornate di riposo se.ttimanale non contrasto con l'art. 36 Cost., che richiede solo la concessione del riposo timanale (1). La misura dell'aumento percentuale sulla paga base, prevista per determinazione del compenso per lavoro festivo settimanale, pu iere, nel rapporto di impiego pubblico, determinata unilateralmente il'Ente, che pu anche ridurla (2). (1-2) Massime esatte; non constano precedenti. )NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1968, n. 300 -Pres. Chiofalo -Est. Giura -Amantea Fortunato (avv. Zoli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e O.N.I.G. (avv. Stato Gentile), Marabotto. nministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Elezione di un rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Elenco degli elettori -Mancata inclusione di un impiegato -Opposizione avverso l'elenco -Omissione -Impugnativa giurisdizionale -Inammissibilit. Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Elezione di un rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione Pubblicit -Condizioni -Certificato elettorale -Non necessario. La mancata inclusione di un impiegato nell'elenco degli elettori ed eleggibili, compilato in previsione della elezione di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di un Ente, non pu essere sindacata in sede di legittimitd, ove sia prevista la possibilitd di ricorrere avverso detto elenco per correggere eventuali errori e l'interessato non abbia proposto alcun ricorso (1). In sede di elezione di un rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione di un ente, deve ritenersi legittima la elezione qualora, in osservanza di apposite norme regolamentari, sia stata data la pubblicitd prescritta, senza necessitd di consegnare agli elettori il certificato elettorale (2). (1-2) Massime esatte. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 maggio 1968, n. 316 -Pres. Papaldo -Est. Granito -Comune di S. Margherita Ligure (avv. Potest) c. Ministero Finanze (avv. Stato Agr) e Soc. Cavriani e Gatti (avv. SOITentino), con intervento Pallavicino (avv. Bodda). Giustizia amministrativa -Intervento adesivo dipendente -Criteri Fattispecie in tema di rinnovo di appalto di esattoria. Esattoria -Conferma -Valutazione -Criteri. Nei giudizi inanzi al Consiglio di Stato sono ammessi a intervenire, per sostenere le ragioni delle parti principali (c. d. intervento adesivo dipendente), tutti coloro che, pur non vantando un interesse giuridicamente protetto, tutelabile con autonomo ricorso giurisdizionale, sono per titolari di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente (o del resistente) ed hanno quindi un interesse, indiretto o riflesso, anche di mero fatto, alla rimozione (o alla conferma) dell'atto impugnato; pertanto, in sede di rinnovo di appalto di esattoria, il tito PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 445 dell'esattoria di un comune viciniore ~egittimato ad intervenire, quanto l'annullamento del decreto di rinnovo gli gioverebbe di ?sso, potendo in tal caso realizzarsi l'aspirazione a conseguire l'apto in contestazione (1). La conferma nell'appalto delle sattoria comunali rimessa all'ap~ zamento discrezionale dell'Amministrazione, ma, nel compiere tale u,tazione, l'autorit amministrativa (Prefetto o Ministro delle Finanze, mdo i casi) deve procedere ad un esame globale di tutti gli elementi, he patrimoniali, utili e rilevanti per esprimere un giudizio sull'evenle conferma, ivi compresi quelli attinenti alla misura dell'aggio, itrando tra i gravi motivi (di cui all'art. 36 secondo comma t. u. maggio 1963, n. 858) le ragioni utili per ritenere, nel caso di assezione dell'esattoria mediante asta pubblica, la corresponsione di un io meno elevato di quello richiesto per la conferma (2). (1) Giurisprudenza pacifica: Sez. V, 21 giugno 1966, n. 904, Il Consiglio Stato, 1966, I, 1237 e 27 agosto 1966, n. 1114 ivi, 1489. (2) Cfr. Sez. VI, 30 settembre 1965, n. 575, Foro it., 1966, III, 278; 25 >bre 1966, n. 805, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1855. N"SIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 maggio 1968, n. 321 -Pres. Papaldo -Est. Battara -Morici (avv. Cervati) c. Ministero Interni (avv. Stato Del Greco). piego pubblico -Procedimento disciplinare -Annullamento giurisdizionale -Rinnovazione -Termini e presupposti. piego pubblico -Procedimento disciplinare -Annullamento giurisdizionale -Termine previsto dall'art. 111 t. u. n. 3 del 1957 Inosservanza -Illegittimit. L'atto col quale vengono trasmessi alla Commissione di disciplina la umentazione relativa al procedimento discipl~nare, insieme con la nuncia giurisdiziDnale che annulla la sanzione inflitta, deve ritenersi, 1ensi dell'art. 119 t.u. n. 3 del 1957, come il primo atto del nuovo cedimento, in quanto con esso che la Commissione di disciplina ie investita del potere di riesame del caso ad essa sottoposto; pertanto, comunicazione, da parte della Commissione, di rinnovazione del dizio costituisce un atto successivo del procedimento, dopa il quale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la procedura disciplinare segue il suo corso con le modalit ed i termini delle procedure normali entro i limiti di tempo di cui all'art. 120 (1). Annullati in sede giurisdizionale il procedimento disciplinare e la relativa pronuncia, in quanto la p.a. si era richiamata alle risultanze del processo penale, dichiarato estinto con sentenza della Corte di Cassazione, necessario, in sede di rinnovazione del procedimento disciplinare, una valutazione autonoma di tutte le circostanze che avevano indotto la p.a. ad aprire il procedimento nei confronti del dipendente, ed anche necessario, perci, la instaurazione del contraddittorio che ponga il dipendente in condizioni di difendersi nei termini e modi di legge senza rinnovare la contestazione degli addebiti; pertanto, il nuovo procedimento illegittimo, se non risulti rispettato il termine perentorio per il deposito dei documenti ai sensi dell'art. 111 t.u. cit. (2). (1-2) Per la giurisprudenza sulla rinnovazione del procedimento disciplinare cfr. Sez. VI, 20 novembre 1963, n. 849, n Consiglio di Stato, 1963, I, 1743. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA >RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dicembre 1967, n. 2907 -Pres. Pece -Est. Elia -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Salto) c. Soc. Draghetti e Masoni (avv. Sgro). .posta di registro -Delegazioni di pagamento -Delegazione attiva Applicabilit dell'imposta proporzionale -Condizioni -Fattispecie. (c. c., art. 1268 ss.; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8; id. tariffa all. A, art. 30; r. d. 7 ottobre 1926, n. 1759, art. 1). La delegazione di pagamento si presenta dal punto di vista strut ale come un negoziO plurilaterale, con due rapporti e tT'e soggetti, esti ultimri. rappresentati da due debitori ed un creditore, nella iegazri.one passiva, e da due creditori ed un debitore, nella delega, ne attiva. Pertanto, l'applicabilit alla delegazione attiva, in via ilogica ai sensi dell'art. 8 della legge del registro, delle disposizioni ~l'art. 30 della tariffa A, relative aiza delegazione passiva, comune da ritenere condizionata alla esistenza, oltre ohe del rapporto tra creditore delegante ed il proprio debitore, anche di quello tra lo sso creditore ed iZ terzo, che del primo sia a sua volta creditore. particolare, nell'ipotesi che in un contratto di appalto con l'Amiiistrazione dello Stato sia convenuto, ai sensi dell'art. 1 del r. d. >ttobre 1926, n. 1759, che il pagamento del corrispettivo sia eseguito i accreditamento in un conto corrente presso la Banca d'Italia a iore di un istituto di credito designato dall'appaltatore, deve ritersi posta in essere, in tal modo, una semplice indicazione attiva di 7amento, non soggetta al tributo proporzionale di registro, e non . una delegazione attiva, a meno che non risulti accertato che ~creditamento sia stato richiesto in collegamento ad una posizione )itoria deU'appaltatore verso la banca designata a ricevere il panento (1). (Omissis). Col primo motivo l'Amministrazione ricovrente dencia violazione dell'art. 30 allegato A della legge di registro (r. d. (1) Sulla questione, e per precedenti pronunce di giudici di merito, . Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 509. ti dfl segnalare, peraltro, che l'indim della sentenza qui pubblicata stato confermato dalla successiva ;s. 30 marzo 1968 n. 994 (che pu leggersi in Riv. leg. fisc. 1968, 1590), e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 30 dicembre 1923, n, 3269) in relazione agli articoli 1, 4, 8 e 9 della stessa legge, nonch il difetto e la contraddittoriet di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e .5 c.p.c. Deduce la ricorrente che la clausola 2 del contratto .configura una delegazione di credito o di pagamento, distinta dall'appalto, che deve essere assog.gettata a tassazione autonoma, essendo ad essa applicabile, in via analogica, la imposizione di cui all'art. 30 della Tariffa All; A. Sostiene in particolare la Finanza che, come la deleg,azione passiva soggetta a tassazione proporzionale e ancorch non accettata dal debitore delegato , cosi la delegazione attiva, analogicamente, soggetta alla tassazione proporzionale, anche se non accettata dal creditore delegatario. Il motivo infondato. La tesi della ricorrente si fonda sull'erroneo convincimento che la Corte di merito abbia ritenuto il Banco di Roma creditore delegatario, mentre, invece, la sentenza impugnata, ha escluso che il Banco di Roma fosse interessato al pagamento, e che la clausola tuteli gli interessi del Banco medesimo. Con tale apprezzamento di fatto, desunto dall'obiettivo contenuto dell'atto 20 dicembre 1956, ed insindacabile in sede di legittimit, perch congruamente e correttamente motivato, la Corte di merito ha escluso l'esistenza degli estremi di fatto necessari alla configurazione giuridica di una delegazione, e cio ha escluso la qualit di creditore o debitore del terzo, nei confronti di una delle parti contraenti. Infatti, la delegazione postula l'esistenza di due debitori e di un creditore (delegazione passiva), oppure l'esistenza di due creditori e di un debitore (delegazione attiva). La delegazione, cio, si presenta, dal punto di vista strutturale, come un negozio plurilaterale, con tre soggetti e due rapporti (sent. n. 2916 del 1955 e sent. n. 773 del 1964) e ci vale anche per l'ipotesi della delegazione attiva (sent. n. 1336 del 1962). Nella specie, con apprezzamento insindacabile, la Corte di appello, escludendo che il Banco di Roma fosse creditore o debitore di una delle parti, ha escluso, obbiettivamente, la possibilit di una delegazione, ed ha ritenuto che il Banco veniva incaricato a ricevere il pagamento per conto della societ appaltatrice, quale semplice adiectus solutionis causa. Tale apprezzamento di merito, importando la esistenza di una semplice indicazione per il pagamento ed escludendo la inserzione, nel contratto di appalto, tra il Ministero e la societ, di altro autonomo negozio, facente capo al Banco di Roma, rende impossibile che, in relazione all'art. 8 della legge di re.gistro, venga che, pertanto, sembra da escludere, almeno allo stato, la possibilit di un riesame. La sentenza 28 gennaio 1966 n. 332, richiamata in motivazione con rife rimento alla disposizione dell'art. 9 della legge di registro, pubblicata in questa Rassegna, 1966, I, 179, con osservazioni in nota. PARTE r: SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 449 plicata, in via analogica, l'imposta prevista per la delegazione pas a dall'art. 30 della tariffa all. A. Detta voce della tariffa, infatti, presuppone due rapporti sotto. nti (sent. n. 2916 del 1955), attraverso la creazione di un rapporto ovo, in aggiunta (delegazione cumulativa) o in sostituzione (delelione privativa o novativa) di quello, di credito, preesistente. Nella ~cie, poich la Corte di merito ha esclusi gli estremi di fatto della legazione, ossia la creazione di un nuovo rapporto, ed ha affermata nicit del rapporto, ne consegue la impossibilit di due tassazioni, ~. essendo unico il rapporto, sarebbero ingiustificabili. Per le espo. considerazioni, il primo motivo del ricorso deve essere disatteso. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 9 lla citata Legge di regtstvo, in relazione agli articoli 1 e 4, !terzo nma, della stessa legge, ed I lett. b) del r. d. 7 ottobre 1926, n. 1759, ri.ch omessa ed insufficiente motivazione, ed, inoltre, violazione e 1ncata applicazione dell'art. 8 secondo comma della fogge di regi o citata, in relazione. all'art. 9 della stessa legge ed all'art. 30 della 'iffa All. A, e, infine, omessa motivazione, con riferimento all'arolo 360, nn. 3 e 5 c. p. c. Deduce la ricorrente che, avvalendosi lla facolt di cui all'art. I lett. b) del r. d. n. 1759 del 19261 citato, parti posero in essere una pattuizione distinta dall'appalto, non ~essariamente connessa con l'appalto stesso, e tale, dunque, da dover ere assoggettata a tassazione autonoma. Il motivo infondato. Ritenuto, per quanto stato detto in relazione al primo mezzo del orso, che il contratto 20 dicembre 1956, di cui discussione, conte11a la disciplina del solo rapporto di appalto, resta necessariamente fosa anche l'applicabilit dell'art. 9 della legge di registro. Infatti, est'ulttma norma, come questa Suprema Corte ha chiarito, si rife r:e al caso di pluralit di negozi giuridici contenuti in un solo donento, ma ove, invece, si tratti di pattuizioni o clausole concernenti unico negozio giuridico, sia pure misto, l'unicit della tassazione iva dai principi generali che informano la citata legge ed ai quali l't. 9 non ha inteso derogare (sent. n. 332 del 1966). -(Omissis). IRTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 dicembre 1967, n. 3023 -Pres. Scarpello -Est. Usai -P. M. Tuttolomondo (conf.). -Azienda delle Fer:rovie dello Stato (avv. Stato Agr) c. Marotta (avv. Ciamarra). posta di ricchezza mobile -Ritenuta diretta -Controversie -Legittimazione passiva di Amministrazione dello Stato diversa dal Ministero delle Finanze -Sussiste. (t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 3, lett. B; r. d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 6; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 126). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta di ricchezza mobile -Interessi compensativi su somme dovute a titolo di risarcimento del danno -Tassabilit -Esclusione -In teressi corrispettivi e interessi moratori -Tassabilit. (t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 85). Nelle controverrsie suWimposta da ricchezza mobile, che venga applicata col sistema della ritenuta diretta da parte di Amminiistrazione statale, debitrice di somma di denaro, che costituisca per il creditore reddito imponibile, la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione (diversa dal Ministero delle Finanze) che ha operato la ritenuta, essendo tale atto ad essa riferibile (1). Non rientrano tra i redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobiie gli interessi compensativi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, perch non costituiscono ricchezza nuova, bens svolgono funzione ripristinatoria; vi rientrano, invece, glti interessi corrispettivi suLle somme date a mutuo e gli interessi moratori sul capitale indebitamente trattenuto dal debitore, perch costituiscono ricchezza nuova, che si sovrappone alla ricchezza disponibile, accrescendola per stratificazione (2). (Omissis). -Col primo mezzo si deduce; a tenore dell'art. 360, n. 3, c. p. c., la violazione dell'art. 3, lettera b) del testo unico 25 agosto 1877, n. 4021 delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, in relazione all'art. 6 del relativo regolamento approvato con r. d. 11 luglio 1907, n. 560, nonch dei principi generali per cui legittimata a contraddire a qualsiasi domanda involgente un giudizio sulla legittimit di una imposta unicamente l'Amministrazione delle Finanze. Secondo la ricorrente nella specie si tratterebbe di una tipica lite tributaria, avente per oggetto la legittimit di una imposizione da essa riscossa per conto dell'Amministrazione Finanziaria mediante ritenuta diretta. Non sarebbe, quindi, concepibile che tale questione potesse discutersi prescindendo dalla presenza di detta Amministrazione, alla (1) Sulla questione di legittimazione passiva, v. anche, in senso conforme, Cass. 11 luglio 1967, n. 1710. (2) Sulla tassabilit degli interessi ai fini della ricchezza mobile. Prima di esaminare la tassabilit, ai fini della imposta di r. m., degli interessi esaminati dalla sentenza annotata, occorre distinguere, tenendo conto dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza nel campo civilistico, gli interessi stessi secondo la loro diversa natura. a) Sono corrispettivi gli interessi che consistono nella somma dovuta a titolo di corrispettivo da un soggetto a un altro per il godimento di una somma di danaro (art. 1282 c. c.), che suscittibile di naturale produttivit (in tal senso, per gli interessi sul prezzo trattenuto dal compratore nel caso PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 451 Lle competeva l'esercizio della vigilanza sulla applicazione della muta diretta a tutte le persone ad essa soggette a termini di legge, ondo quanto disposto dall'art. 6 del citato regolamento per l'impo sui redditi di ricchezza mobile. Il rilievo che la legittimazione passiva della ricorrente Azienda le Ferrovie dello Stato deriverebbe dal fatto che era stata proprio ! azienda a trattenere l'importo dell'imposta di ricchezza mobile, ece di versarlo alla Marotta, come avrebbe dovuto in virt della cedente sentenza del Tribunale che aveva condannato tale azienda risarcimento del danno con gli interessi, non avrebbe pregio perch :iuestione della assoggettabilit all'imposta di ricchezza niobile degli il'essi compensativi non aveva formato oggetto del giudicato preente. In conseguenza poteva consentirsi unicamente che I'Amminitzione Ferroviaria, quale materiale operatrice della ritenuta e af! h la sentenza facesse stato anche nei suoi confronti, rimanesse giudizio, che, per, in via, principale doveva essere istaurato coni'Amministrazione delle Finanze, che aveva percepito il tributo di si trattava. Tale motivo infondato, come gi stato dimostrato da questa >rema Corte a Sezioni Unite (sent. 14 marzo 1959, n. 761) in un o analogo e da questa stessa sezione (sent. 11 luglio 1967, n. 1710) un caso identico. Come stato osservato in quest'ultima sentenza, per la applica: ie dell'imposta di ricchezza mobile, oltre al normale sistema dei rendita obbligatoria con effetti reali differiti, cfr. Cass. 29 ottobre 1966, !719; per gli interessi sulle somme trattenute dal debitore nel caso di :iiti certi e liquidi, cfr. Cass. 5 dicembre 1966, n. 2849; per gli interessi .e somme trattenute da parte di un Ente, gi liquidate con sentenza pas1 in giudicato, cfr. Cass. 19 novembre 1963, n. 2999, Giur. it., 1964, I, 145). b) Sono moratori gli interessi che consistono nella somma dovuta a lo di risarcimento del danno, che viene cosi legalmente liquidato, nel :> di inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c. c.) (Cass. giugno 1966, n. 1634). L'una e l'altra specie di interessi hanno una nozione precisa e deter1ata, con un campo di applicazione ben delimitato; fa prima rappresenta empio tipico di frutti civili che l'impiego del danaro produce; la seconda n caso di liquidazione legale del danno, limitatamente alle obbligazioni uniarie. e) Pi generica, e perci meno determinata, la nozione degli inteli compensativi. Tenendo conto della giurisprudenza, pu affermarsi che interessi compensativi costituiscono un compenso dovuto da un soggetto ripristinare il patrimonio di altro soggetto in conseguenza di un danno ecato, oppure in conseguenza del mancato godimento dei .frutti di L cosa. La prima applicazione (risarcimento del danno) generalmente riferita ~ obbligazioni che sorgono da fatto illecito, nelle quali gli interessi svol RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ruoli, sono previsti quelli della ritenuta, con diritto a rivalsa, e l'altro della ritenuta diretta, che trova attuazione nel caso in cui lo Stato sia debitore di una somma di danaro, la quale per il creditore costituisce reddito imponibile. In tal caso la stessa amministrazione statale che deve eseguire il pagamento opera la trattenuta della quota di imposta dovuta sulla somma, sicch si ha contestuamente l'accertamento e la realizzazione del tributo per mezzo di una compensazione parziale con il maggior debito dello Stato verso il creditore. Indubbiamente la realizzazione della pretesa tributaria mediante ritenuta diretta da parte delle singole amministrazioni dello Stato, diverse dal Ministero delle Finanze, effettuata per conto di quest'ultimo, a cui dalla legge attribuita la competenza per tutto ci che concerne l'intera mate;ria dei tributi, ma ci non appare decisivo per la risoluzione della questione in esame, dovendo a tal fine applicarsi il criterio della riferibilit dell'atto con cui stata disposta la ritenuta e contro il quale stata proposta l'impugnazione, riferibilit che deve essere organicamente attribuita alla stessa amministrazione che ha emesso l'atto, essendo ininfluente nei rapporti esterni che la medesima agisca per conto di un altro ramo della pubblica amministrazione e precisamente del Ministero delle Finanze. Infatti, nell'operare la ritenuta, ogni singola amministrazione agi sce nell'adempimento di una funzione sua propria, ad essa attribuita dalla legge, e non pu acquistare rilievo la circostanza che tale fun zione si inserisca in un .rapporto di collaborazione con altra ammini strazione, dato che decisivo, per la riferibilit all'organo che l'ha posto gono appunto una funizone ripristinatoria (Sez. Un., 14 luglio 1959, n. 761; Cass. 28 giugno 1966, n. 1677; Cass. 8 ottobre 1966, n. 2100, Foro it., 1966, I, 689). In tal senso la giurisprudenza pacifica: gli interessi sono compen sativi, giacch svolgono una funzione di riparazione patrimoniale, in quan to concorrono a colmare un vuoto, a reintegrare una diminuzione, a sosti tuire una ricchezza perduta, senza dar luogo a una nuova ricchezza . La seconda applicazione (mancato godimento dei frutti) riferita ai contratti di scambio, laddove le reciproche prestazioni non siano eseguite contemporaneamente e servono a compensare il creditore per il mancato godimento dei frutti della cosa gi da lui consegnata all'altro 'soggetto (art. 1499 c. c.) (cfr. Cass. 30 luglio 1964, n. 2189, Foro it., 1964, rep., voci interessi n. 1; Cass. 5 aprile 1966, n. 875, Rass. Avv. Stato, 1966, I, 841). Come rilevasi, la giurisprudenza pone una chiara distinzione fra gli interessi moratori e gli interessi compensativi: i primi rappresentano nelle obbligazioni pecuniarie, come si detto, il danno subito, o il frutto perduto, per la mancata disponibilit del capitale ( vedi in particolare Cass. n. 2999 cit.); i secondi rappresentano la .somma necessaria a integrare il patrimonio di un soggetto, in seguito alla riduzione della sua capacit lavorativa o produttiva o in seguito al mancato godimento di una cosa, e in tal senso la giurisprudenza sopra citata si ricollega a una sentenza, non recente, delle Sez. Un., 9 aprile 1935, Foro it., 1935, I, n. 477). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 453 essere, soltanto il fatto che la funzione sia espletata da quell'orno in nome proprio. Nella specie la causa ha per oggetto l'accertamento della illegitnit della ritenuta operata dalla Amministrazione Ferroviaria e la nseguente condanna di quest'ultima a pagare la somma, che si assu~ indebitamente trattenuta. Pertanto deve ritenersi legittimata passimente appunto l'amministrazione dello Stato che, eseguendo la idte. ta, avrebbe commesso la lesione del diritto soggettivo oggetto di .esto giudizio e che, come tale, deve essere chiamata a rispondere Ile sue conseguenze. La circostanza che la ritenuta sia stata eseguita a norma dell'ar olo 11, lett. b), testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 per riscuotere mposta di ricchezza mobile sugli interessi dovuti dall'Amministrame Ferroviaria e che pertanto questa amministrazione abbia agito ll'interesse e per conto 'di quella delle Finanze riguarda un rapporto terno tra le dette amministrazioni dello Stato, che non pu modi: are i normali principi che disciplinano la responsabilit per cui ciam deve rispondere delle proprie azioni; principi che trovano applii: one anche rispetto alle varie amministrazioni dello Stato aventi, pur Ila unicit organica dello Stato stesso, una propria individualit giulica, con capacit di amministrare, contrattare, compiere in genere o giuridici e stare in giudizio per la tutela dei propri interessi, nch, sotto l'aspetto passivo, per rispondere dei propri atti, ossia gli atti che a quella determinata amministrazione sono riferibili nel tiso gi chiarito. Dopo aver premesso le nozioni civilistiche sulla diversa natura degli teressi, pi delicato discorso deve farsi per quanto concerne la loro tassalit. Al riguardo la disposizione dell'art. 126 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, ~ondo la quale l'imposta si applica mediante ritenuta diretta sugli inte; si dovuti dalle Amministrazioni statali ., non pu essere interpretata sul scorta di un procedimento meramente letterale, nel senso che ogni tipo interessi dovuti dalle Ammini.strazioni statali sia senz'altro assoggettale a r. m.; e ci perch la disposizione deve essere correlata al concetto 11damentale che qualsiasi introito in tanto pu formare oggetto di imposta quanto costituisce reddito in senso proprio (art. 81 del t. u. cit.), ( nuova :chezza consistente in un aumento di valore del patrimonio del contri. ente (cosi nella sentenza qui annotata); pi precisamente gli interessi 110 tassabili in categoria A in quanto costituiscono reddito di capitale rt. 85 t. u. cit.). Cos delimitata, la indagine deve prescindere dalle nozioni civilistiche !)raenunciate e deve es,aere rivolta a precisare l'oggetto della prestame che l'Amministrazione, caso per caso, si obbliga ad assumere; e cio corre precisare se, a seconda dei casi, si tratti di obbligazione che tende risarcimento del danno, ovvero di obbligazione pecuniaria. Nell'obbligazione di risarcimento del danno la prestazione ha un ogget del tutto particolare: essa tende, in via originaria, a restituire in pristino RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Irrilevante appare anche la circostanza che la causa importi la decisione di una questione di natura tributaria relativa alla legittimit della imposizione di una imposta, dato che la natura della questione giuridica che deve essere decisa non pu influire sull'aspetto soggettivo del rapporto giuridico, n sulla legittimazione 'Sostanziale ad agire e a contraddire in giudizio. L'esattezza dei principi affermati non contraddetta, bensi confermata dall'invocato art. 6 del citato regolamento approvato con r. d. 11 luglio 1907, n. 560, che dispone: Per l'applicazione della ritenuta diretta a tutti i redditi che vi sono soggetti a termini di legge la vigilanza . esercitata dal Ministro delle Finanze . Infatti l'organo incaricato di esplicare la sua vigilanza sul compimento di un dato atto amministrativo, appartenente alla competenza di un altro organo, non pu essere considerato autore e neppure coautore di tale atto, dato che la vigilanza costituisce una attivit amministrativa puramente interna, che svolge ed esaurisce la propria efficacia nell'ambito dell'organizzazione dello Stato, cio nei rapporti dei vari organi tra loro. Col secondo motivo, deducendo la violazione, o, quanto meno, la falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 11, lett. b), del citato testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, in relazione all'art. 360, n. 3 c. p. c., si sostiene che dette disposizioni di legge considerano redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile tutti gli interessi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato senza fare alcuna distinzione e che quindi hanno errato i giudici del merito quando hanno ritenuto che il sistema della legge tributaria consentisse di applicare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui dovrebbe trovarsi se non si fosse verificato il fatto dannoso; e solo quando ci non pi possibile, ih via sussidiaria, la prestazione acquista natura pecuniaria (DE RuGGIERo, Istituzicmi di diritto civile, II, 42). Anche come prestazione pecuniaria, l'obbligato chiamato a rispondere verso il danneggiato delle conseguenze, dirette e indirette, del proprio fatto, doloso o colposo (art. 2043 c. c.): in tal senso, non solo il danno emergente ed il lucro cessante tendono a ripristinare il patrimonio del danneggfo1.to, ma anche gli interessi hanno una funzione ripristinatoria, in quanto non sussiste, in via originaria, un capitale sUl quale vanno calcolati. Pertanto, come la Cassazione ha affermato nella sentenza annotata (e la giurisprudenza ormai costante: v. Cass. 15 luglio 1966, n. 1880; Sez. Un. 14 marzo 1959, n. 761, Foro it., 1959, I, 561), tali interessi non sono interessi di capitale, e perci non costituiscono ricchezza nuova (n ha rilevanza accertare la loro natura civilistica, come interessi compensativi). Nell'obbligazione pecuniaria, che l'Amministrazione pu assumere in fattispecie diverse, con contratto (ad es. mutuo in danaro) o con atto uni laterale (al es. decreto di esproprio o di occupazione) o, pi genericamente, con fatti giuridici (ad es. accessione ai sensi dell'art. 936 c. c., che obbliga il proprietario del suolo a pagare una indennit), la prestazione ha, per oggetto, in via originaria, una somma di denaro (il prezzo o una indennit); PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA distinzione, operata in dottrina, tra le varie specie di interessi cor;> ettivi, moratori e compensativi. In ogni caso, poi, gli interessi compensativi, secondo la ricorrente, revano ritenersi soggetti all'imposta di ricchezza mobile perch trorano la loro giustificazione nel mancato godimento della somma che reva essere corrisposta a titolo di risarcimento e si sostanziavano, ndi, nel reddito che presuntivamente la somma stessa avrebbe dato. Infine l'esonero degli interessi compensativi dal pagamento della ;>osta di ricchezza mobile incontrerebbe un ulteriore ostacolo nel: t. 8 del testo unico, n. 4021 del 1877, che elenca tassativamente le nzioni, contemplando tra esse soltanto i redditi che hanno scontato ra imposta e le somme pagate a titolo di rimborso di capitale. Anche tale secondo motivo infondato. Invero, come questo Supremo Collegio ha gi ritenuto (vedi la :ita sent. delle Sez. un. 14 marzo 1959, n. 761) non rientrano tra i lditi soggetti a imposta di ricchezza mobile gli interessi compensativi le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, perch essi non tituiscono una ricchezza nuova, tale cio, da sovrapporsi a quella di1nibile, accrescendola per stratificazione, come invece avviene per interessi corrispettivi delle somme date a mutuo e per quelli mora- i corrispondenti ai fi::utti del capitale indebitamente trattenuto dal >itore, bensi hanno una funzione. ripristinatoria, in quanto concorLO a colmare un vuoto, a reintegrare una diminuzione e a sostituire :i ricchezza perduta, di guisa che la loro liquidazione non costituisce [!hezza prodotta, ma serve a ricostituire un capitale distrutto, a da un lato l'Amministrazione (mutuante, espropriante, proprietaria del ilo) si obbliga a corrispondere tale somma, dall'altro il privato (mutuaio, espropriato, costruttore delle opere su suolo della p. a.) ha, sin dalla gine, un diritto di credito. N la prestazione cambia natura per il fatto che talvolta ritenuta !Stazione di valore e non di valuta (ad es. sul caso dell'art. 936 c. c.): e a.spetto inerisce al criterio di determinazione che va riferito al momendella liquidazione giudiziale (Cass. 22 giugno 1959, n. 1979, Foto it., iO, I, 818; Cass. 7 dicembre 1961, n. 2776): ma l'oggetto della prestazione ta sempre una indennit. Trattasi, in definitiva, di un'obbligazione che per oggetto originario una somma (capitale), e gli interessi, in quanto tto della mancata disponibilit del capitale, rappresentano interessi di 1itale, e cio nuova ricchezza e sono perci tassabili; sono cos tassabili interessi sulla indennit di esproprio (che sono corrispettivi: cfr. Cass. 1prile 1966, n. 875, cit., con nota; la loro natura non pacifica: 4 gen o 1964, n. 6, in questa Rassegna, 1964, I, 319, con nota critica; ma, ai fini )Utari che qui .si esaminano, non ha rilevanza la loro natura corrispeta, compensativa o moratoria); gli interessi sulla indennit di occupazione ittima, sulla indennit dovuta al costruttore ex art. 936 c. c. U. GARGIULO 456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO restaurare il mezzo strumentale per la produzione di redditi tassabili. Detti interessi, se ben si considera, costituiscono, nella loro sostanza, nient'altro che una componente del danno da risarcire sofferto sino al momento in cui esso viene riparato mediante il pagamento dell'equivalente pecuniario. Tale danno si compone, infatti: a) del danno causato nel momento in cui viene subto; b) del danno ulteriore prodotto per non essere stato immediatamente risarcito e costituito dagli effetti nocivi causati a sua volta dal danno sino al momento della sua riparazione. Questo Supremo Collegio ha fatto costante applicazione di questi principi quando ha affermato che la domanda degli interessi compensativi dal giorno del commesso illecito sulla somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni deve ritenersi compresa, per implicito, nell generica domanda di risarcimento danni. Ci in quanto senza tali interessi il risarcimento non sarebbe completo, essendo essi diretti a risarcire gli ulteriori effetti del danno originario derivati dal ritardo nel conseguimento da parte del creditore delle somme a lui dovute a titolo di risarcimento (Cass. 28 giugno 1966, n. 1677; 27 febbraio 1963, n. 772; 17 dicembre 1962, n. 2283; 26 luglio 1962, n. 2126). La non assoggettabilit all'imposta di ricchezza mobile degli interessi compensativi sulle somme dovute a titofo di risarcimento del danno non costituisce quindi una vera eccezione alla regola che stabilisce che tutti gli interessi sono soggetti alla detta imposta, bensi, piuttosto, applicazione del principio generale per cui oggetto dell'imposta di ricchezza mobile sono solo i redditi che costituiscono una nuova ricchezza consistente in un aumento di valore del 1patrimonio del contribuente, che .rappresenti il conseguimento di un effettivo ,vantaggio economico. Vengono, dunque, a cadere tutti gli argomenti addotti a sostegno del motivo in esame e fondati sulla considerazione che nella specie si trattasse di veri interessi. -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 gennaio 1968, n. 32 -Pres. Stella Richter -Est. Leone -P. M. Toro (diff.) -De Luca ed Evangelista (avv. Silvagni) c. Ministero Finanze (avv. Stato Salto). Imposta di registro -Enunciazione di convenzione verbale -Tassabilit -Condizioni -Identificabilit della convenzione enunciata e natura della relativa indagine -Necessit della provenienza dell'enunciazione dalle stesse parti della convenzione enunciata. (r. d. 30 dicembre 1923, n . .3269, art. 62). Per la tassabilit, a norma dell'art. 62, comma 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, delle convenzioni verbali enunciate in atto presentato PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA la registrazione, necessario, tra l'altro, che l'atto enunciante con~ a di identificare la convenzione enunciat.a in ordine ai soggetti, al tenuto oggettivo ed alla sua reale portata, in modo da fornire non solo rova della sua esistenza, ma addirittura il titolo; tali elementi debbono :varsi dalla stessa enunciazione e non aliunde o in via presuntiva; la >tiva indagine di natura giuridica, per quanto attiene non alla suss~ za in concreto di detti elementi, bensi alla loro rilevanza ai fini ~'identificazione enunciata. Altra condizione necessaria per la tas~ one che l'atto enunciante sia stipulato dalle medesime persone le quali intervenuto il contratto verbale (1). II RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1968, n. 1682 -Pres. Rossano Est. Usai -P. M. Chix (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Foligno) c. Soc. Veri (avv. Cogliati Dezza) e Quarti (avv. Allorio). posta di re~istro -Enunciazione di convenzione verbale -Tassabilit -Condizione -Provenienza dell'enunciazione dalle stesse parti della convenzione enunciata. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62, secondo comma). Per 'la tassabilit, a norma dell'art. 62, comma 2, del r.d. 30 dicem 1923, n. 3269, delle convenzioni verbali enunciate in atto presentato la registrazione, occorre che l'enunciazione provenga dalle stesse ti che hanno stipulato la convenzione enunciata (2). I (Omissis). -Col primo mezzo, i ricorrenti censurano la sentenza mgnata, denunziando falsa applicazione dell'art. 62 della legge del istro e violazione degli art. 2248, 2247, 2253 c. c., nonch dei principi (1-2) La Corte di Cassazione si uniforma, con la prima delle sentenze rassegna, alla sua giurisprudenza, ormai costante nel ritenere che, per ;assabilit delle convenzioni verbali enunciate in atto presentato per la istrazione, oltre ai requisiti indispensabili della sussistenza della contzione enunciata e della connessione diretta fra questa e le disposizioni l'atto che la contiene, richiesto che l'atto enunciante consenta di iden! are le convenzioni in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo ed alla reale portata, in guisa da fornire non solo la prova della sua esistenza, lS addirittura il titolo: Cass. 24 maggio 1968, n. 1589, Riv. leg. fisc., 1968, 2; Cass. 7 novembre 1967, n. 2291, Foro it., Mass. 1967, 633; Cass. 25 mag1966, n. 1340, in questa Rassegna, 1966, I, 1301; ed ancora: 16 luglio 1965, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di diritto sulla qualificazione dei rapporti giuridici, ancora violazione dell'art. 62 cit. in relazione all'art. 13<6 della stessa legge e vizi di motivazione. Osservano i ricorrenti che la Corte ha affermato apoditticamente che nella lettera del 30 marzo 19'56 stata enunciata una societ di fatto, solo perch era stata impiegata dagli sprovveduti contadini la espressione societ di fatto., senza indagare sulla effettiva portata della locuzione, usata per indicare il rapporto di conduzione in comune, con vincolo di solidariet, costituito col contratto di affitto del rn52. La motivazione della sentenza sul detto punto, a .parere dei ricorrenti, quanto meno insufficiente, non essendo stata vagliata l'attendibilit giuridica della convenzione che si assume enunciata. In estrema ipotesi, aggiungono i ricorrenti, poich il testo della lettera nulla aggiunge a quanto gi era noto all'ufficio a seguito della registrazione del contratto di locazione del 1952, l'enunciazione si sarebbe dovuta ravvisare nel detto contratto di locazione, J:"eclamandosi l'imposta nel triennio dalla registrazione di esso. Le censure sono fondate in parte. Questo Supremo Collegio, in tema di interpretazione dell'art. 62 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3,269, ha affermato ripetute volte che, per la tassabilit a norma di detto articolo delle convenzioni verbali enunciate in un atto presentato per la registrazione, necessario, tra l'altro, che l'atto enunciante consenta la possibilit di identificare la convenzione enunciata e di ricostruirla autonomamente ed in modo completo, in ordine cio ai soggetti, al contenuto oggettivo ed alla sua reale portata, in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma addirittura il titolo della convenzione stessa: elementi questi che debbono ricavarsi dalla stessa enunciazione, in armonia con il pi generale principio che, per la applicazione dell'imposta di registro, l'ufficio finanziario deve attenersi alle risultanze dello scritto esibitogli e non pu ricavare aliunde o presumere quanto le parti abbiano taciuto o voluto, al di fuori di ci n. 1572; 15 febbraio 1965, n. 232; 14 febbraio 1962, n. 3351; 3 marzo 1951, il. 714. Per una critica a tale indirizzo giurisprudenziale, che, nell'assolutezza delle su affermazioni ed ancor pi nella rigorosa applicazione datane in taluni incontri, finisce col rendere praticamente inattuabile l'art. 62 della legge di registro, rimandiamo alla nostra nota Enunciativa di convenzione verbale e suoi profili tributari ., in questa Rassegna, 1966, I, 1301. Si segnala che negli stessi sensi di quella in rassegna anche la sen tenza n. 263 del 27 gennaio 1968, resa dalla Corte di Cassazione in causa Todini c. Ministero Finanze, avente ad oggetto la stessa controversia e che, per brevit, omettiamo di pubblicare. Entrambe le sentenze in rassegna, poi, affermano il principio che l'atto enunciante debba essere stipulato tra le stesse persone tra le quali inter PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 459 ~ risulta dal testo dell'atto registrato (Cass. 15 febbraio 1965, n. 232, luglio 1965, n. 1572, 30 marzo 1951, n. 714). Questa interpretazione condivisa dalla dottrina, che ne esemplifica ~oncetto nel senso che l'interprete deve proporsi la domanda se le usole enunciate, qualora costituissero il contenuto di un atto separato s stante, comporterebbero la registrazione di tale atto, come atto ;onomo di tipo determinato e non come semplice documento. Quali siano gli elementi essenziali perch si possa ritenere identifi> ile la convenzione enunciata, cosa da rice!'carsi in rapporto alle tcrete fattispecie e l'indagine di natura giuridica, per quanto attiene l alla sussistenza in concreto di detti elementi, bensi alla loro rile1za ai fini dell'identificazione della convenzione enunciata. Orbene, esaminata in aderenza ai principi cosi stabiliti, la motivane della sentenza impugnata mostra vizi di insufficienza e di contradtoriet, in ordine alla sussistenza nella specie di un'enunciazione, che ponda all'esigenza di un'autonoma e completa ricostruzione della con1zione enunciata, e, ancor prima, che dia certezza che una convenzione !nunciata come conclusa. Non dubbio, come si accennato, che, nel valutare le dichiarazioni le parti contenute nell'atto da registrare, l'ufficio del registro prima, il giudice in caso di controversia, debbono attenersi al significato terale e logico del testo e non possono ricavare da fattori estranei quale stata la reale volont dei dichiaranti. da affermare, per, che in esto esame essi debbono adottare il significato che le dichiarazioni umono nella sostanziale unit dell'espressione del pensiero dei dichiatti, anche se obiettivata in pi proposizioni e di queste alcune abbiano unto, nel documento scritto, la posizione logica di una replica od il .ore giuridico di una controproposta negoziale. Cio, ai fini della ;erminazione del contenuto dell'atto, di natura negoziale, presentato : la registrazione, trova applicazione la regola dell'interpretazione :sa la convenzione enunciata (v. Cass. 7 giugno 1954, n. 1862, Riv. leg. :., 1954, 1014); condizione ritenuta necessaria, in quanto una enunciativa npiuta da persone diverse dai contraenti non potrebbe costituire per esti ultimi prova scritta della convenzione enunciata. Sul qual punto, con erimento alle enunciazioni in sentenze, quando queste vengano in rilievo ne atti enuncianti, ex art. 62 l. r., cfr. anche Cass. 9 marzo 1968, n. 783, ra, 476. Per una critica a tale principio, che non sembra aver riscontro nella :ge ,e nemmeno giustificazioni di natura equitativa, rimandiamo alla no a nota, gi citata (v. anche Relaz. Avv. Stato, 1951-1955, II, 548 e MAND, enunciazioni in sentenza con riguardo alle condizioni di tassabilitd ed a individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, in esta Rassegna, 1967, I, 441). F. PAGANO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO complessiva delle clausole, che, per essere fondata su un princ1p10 di pura logica, ha carattere obiettivo e si applica anche alle interpretazioni meramente testuali di una scrittura, che debbano esser fatte da un terzo. Nella spec1e, l'enunciazione contenuta nella lettera diretta al locatore Todini da alcuni dei locatari solidali, per riconoscere e purgare alcune inadempienze e per riconfermare le loro obbligazioni, non si esaurisce nella locuzione: In riferimento alle obbligazioni contrattuali, le diamo atto che la conduzione della. tenuta viene eseguita in societ di fatto fra tutti i firmatari del contratto di locazione . Segue, infatti, nel documento, una coeva dichiarazione del locatore Todini, sottoscritta da lui e da due dei tre firmatari della dichiarazione ora riferita, cosi concepita: Si accetta quanto scritto nella lettera retro estesa, a patto e condizione: a) che la societ di fatto dev'essere tra tutti i firmatari del contratto d'affitto vigente e cio affittuari e fideiussori, con reciproca garanzia solidale e rinunzia alla divisibilit dell'obbligazione a norma del detto contratto di affitto . La Corte d'Appello ha preso in esame le sole dichiarazioni degli affittuari e trascurato del tutto quelle del locatore, coeve e contenute nel medesimo documento; e perci la sua valutazione, in contrasto con il .Principio interpretativo stabilito innanzi, non ha potuto cogliere il significato logico ed il correlativo valore giuridico, ricavabile dalla interdipendenza delle due dichiarazioni, obiettivamente espressive di pretese del locatore a costruzioni giuridiche che meglio, a suo parere, garantissero il suo credito per il pattuito corrispettivo della locazione; con l'ulteriore conseguenza che risulta omessa e fuorviata l'indagine sul punto, dedotto e ribadito dagli opponenti, che le dichiarazioni non debbano ritenersi enunciative di un accordo societario concluso in passato, bensi rappresentino proposte di modifiche del contratto di locazione, da concretare per il futuro. L'incompletezza dell'indagine interpretativa, che ridonda a vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, si rileva anche da molti altri 'fattori. Non stata spiegata la limitazione dell'asserito rapporto sociale agli affittuari, mentre le dichiarazioni concordemente accennano a societ tra tutti i firmatari del contratto di locazione, compresi i fideiussori, estensione esplicitamente richiesta dal Todino, nella dichiarazione a sua firma. Non stata spiegata del pari l'opinione circa la data della costituzione della societ, data che senza alcuna argomentazione la Corte di merito sembra riportare a quella della conclusione del contratto di locazione, pur riferendosi le dichiarazioni del 1956 a situazioni coeve, distanti cio per ben quattro anni dalla costituzione del rapporto di locazione: tale punto di indagine era, ed , di particolare importanza ai fini della liquidazione dell'imposta di registro pretesa, dovendo la tassazione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA atti costitutivi di societ essere riferita ai conferimenti, con riguardo a data della costituzione del vincolo sociale. Neppure s' dato, con la sentenza impugnata, valida risposta alla iuzione che l'atto ritenuto enunciante non proviene da tutte le persone, le quali sarebbe intervenuto il contratto di societ. La Corte ha afferto che i sottoscrittori della lettera del 1956 rappresentavano anche gli ri affittuari; ma era stato dedotto che il mandato, relativo all'esecune del contratto di locazione, non conferiva poteri di costituire societ li enunciarne la esistenza; e su questo rilievo la Corte d'Appello ha tutto taciuto, pur essendo esso relativo ad una condizione ritenuta ~essaria per la tassazione, per enunciazione, di una convenzione vere, la condizione cio che l'atto enunciante sia stipulato dalle medesime sone tra le quali intervenuto il contratto verbale. -(Omissis). II (Omissis). -Dopo il quinto motivo deve essere esaminato, per la precedenza in linea logico-giuridica, il secondo mezzo, col quale mministrazione delle Finanze, deducendo a tenore dell'art. 360, n. 3 c. la violazione dell'art. 72 e la falsa applicazione dell'art. 62 in rela1e anche agli artt. 93 n. 1, 17 e 82 della legge del registro.approvata r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, censura la sentenza impugnata per r ritenuto che costituiva enunciazione tassabile a norma dell'art. 62 ge del registro l'unilaterale dichiarazione di un terzo rispetto alle ti contraenti, mentre costituiva ormai ius receptum che la enun~ ione, per dar luogo ad imposizione, doveva provenire dalle stesse ti che avevano stipulato l'atto enunciato e doveva indicare tutti gli nenti essenziali, soggettivi ed oggettivi del contratto, quando invece la specie era ignota una delle parti del contratto stesso. Il motivo fondato. Invero la Corte d'Appello ha testualmente ritenuto che il verbale ieposito rogato dal notaio Scamarone avrebbe dovuto essere regi1to, secondo l'art. 40 della tariffa all. A, parte prima della legge di istro, a tassa fissa solo se e in quanto contenesse la semplice menzione deposito della lettera 15 giugno 1946. Ma esso conteneva anche unciazione, come emergeva dalla dichiarazione .del depositante avv. ges Davanzati, che tale lettera era l'espressione di un contratto di 1dato e di associazione in partecipazione . Conseguentemente, dato tale enunciazione aveva una connessione diretta col contenuto della era 15 giugno 1946, doveva; sempre secondo la sentenza impugnata, Ucarsi alla detta enunciazione l'art. 62 della legge del registro, che rava giustificazione e fondamento nell'art. 13'18 del codice civile o gato. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quindi la Corte di merito ha ritenuto che la cosidetta imposta di titolo richiesta a norma dell'art. 72 della legge di registro con l'ingiunzione della cui opposizione si tratta sulla convenzione posta a base della sentenza 17 aprile 1960 del Tribnale di Milano non fosse dovuta in quanto tale convenzione doveva ritenersi gi assoggettata a registrazione, sia pure senza l'esazione della tassa proporzionale per detto atto dovuta, solo perch enunciata dall'avv. Forges Davanzati nel citato verbale di deposito di copia della lettera 15 giugno 1946, registrato a tassa fissa, dato che l'Ufficio, in base a tale enunciazione, avrebbe dovuto provvedere, a norma dell'art. 62 della legge di registro, alla registrazione anche della convenzione enunciata. Ma dato di fatto accertato e pacifico che l'avv. Forges Davanzati era del tutto estraneo alla convenzione che aveva enunciato, senza neppure indicare nel verbale di deposito della lettera 15 giugno 1946 in quale veste e per quale motivo eseguiva il deposito stesso, ragione per cui l'unica illazione possibile era e resta quella che poteva essere dedotta dalla sua professione di avvocato. D'altra parte principio sicuro che l'applicabilit dell'art. 62 della legge di registro presuppone che l'enunciazione provenga dalle stesse persone che hanno stipulato la convenzione enunciata.. Infatti il fondamento di tale norma costituito, come ammette anche la sentenza impugnata, dalla disposizione dell'art. 1318 del codice civile abrogato, il quale riconosceva valore probatorio tra le parti alle enunciazioni contenute ta:nto nelle scritture private quanto negli atti pubblici. Il principio logico codificato con tale norma imponeva, invero, che alla imposta di registro venisse assoggettata anche la convenzione enunciata dalle parti, dato che gli effetti della registrazione della scrittura privata o dell'atto pubblico, in cui era contenuta, si estendevano ad essa, come se fosse stata sottoposta a registrazione separatamente, in un atto stipulato a parte. Dunque lo stesso principio che costituisce il fondamento della disposizione dell'art. 62 della legge di registro che presuppone, per l'applicazione di tale norma, che la enunciazione provenga dalle stesse persone obbligate all'adempimento della convenzione enunciata, dato che una enunciazione compiuta da persone diverse dai contraenti non pu costituire prova della convenzione enunciata. !oltre non neppure concepibile che da una enunciazione priva di valore probatorio, come quella fatta da persone diverse dalle parti ed estranee alla convenzione enunciata, possa sorgere l'obbligo delle persone indicate come parti di rpagare l'imposta di registro a norma del citato art. 62. Ed anche lo stesso art. 1318 c. c. abrogato, tenuto presente nella redazione del testo dell'art. 62 della legge di registro, richiedeva espressa PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 463 tte che l'enunciazione, perch avesse valore di .prova documentale, \7enisse dalle parti che avevano stipulato l'atto enunciato. Quindi la Corte d'Appello, quando ha ritenuto, basandosi esclusi1ente sulle enunciazioni fatte dall'avv. Forges Davanzati, che. il ver! di deposito della lettera 15 giugno 1946 consentisse di richiedere posta di registro dovuta per la convenzione enunciata dal detto ocato, ha violato il principio di diritto sopra enunciato. -(Omissis). :t.TE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1968, n. 426 -Pres. Pece Est. Malfitano -P. M. Di Maio (concl. conf.) -Amministrazione Finanze (Avv. Stato Cavalli) c. Impresa Querci e Soc. IRCESA (Avv. Sorge). 1osta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione in sentenza -Soggetti passivi -Solidariet -Sentenza emessa in giudizi riuniti ex art. 274 C.P.C.-Limiti. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 00, n. 2). Agii effetti della solidariet per il pagamento dell'imposta di titolo onvenzione enunciata in sentenza emessa in cause riunite per ragiowi 'iera opportunit ex art. 274 c. p. c., ove le parti siano plurime e atrici di interessi ricollegantisi a rapporti connessi, ma indipen; i, la parte che abbia promosso il processo connesso non pu conrarsi parte istante nel procedimento principale, nel quale interLta -per effetto della riunione di cause connesse -soltanto per valere una sua autonoma pretesa, estranea al rapporto che produce :eguenze fiscali (1). (Omissis). -Con i due motivi del ricorso, che, essendo strettate connessi, vanno esaminati congiuntamente, denunziandosi la viome degli articoli 91 e 93, nn. 1 e 2, della legge di registro 30 mbre 1923, n. 3269, e il difetto di motivazione della sentenza im1ata, si deduce: a) che, accettata dalla sentenza del Tribunale di Roma del setJre 1962, la esistenza di due contratti di appalto soggetti a regi: ione, l'imposta ad essi afferente dovuta ai sensi della disposizione (1) Rilevante -nella sentenza di cui sopra -(pubblicata anche in t. civ. 1968, I, 590 con requisitoria del P. M. Di Maio) la riaffermata 11itazione del concetto di parte istante ex art. 93 n. 2 della L. R., in .ione alla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Idi cui all'art. 93, n. 1, della legge di registro, in solido da tutte le parti contraenti e da quelle nel cui interesse fu richiesta la re.gistra : zione della sentenza. Il Querci e la IRCESA, infatti, dovevano ritenersi . contraenti in senso lato, in quanto erano parti dell'atto documento (la I sentenza), anche se estranei ai contratti di appalto ed inoltre avevano chiesto la registrazione della sentenza; b) che, a norma della disposizione di cui all'articolo 93, n. 2, della legge di registro, sono solidalmente obbligati al pagamento della imposta di registro sulle sentenze sia le parti istanti, sia quelle c!he fanno uso delle sentenze medesime. Il Querci e la IRCESA erano parti istanti nelle quattro cause riunite e, avendo chiesto la registrazione e la copia della sentenza, doveva ritenersi che ne facessero uso; c) che, di fronte all'unit formale dell'atto documento (la sentenza), non concepibile la scissione della registrazione per le imposte dovute dai soggetti partecipi dell'atto medesimo. La Corte di appello, si conclude, in base alle citate disposizioni della legge di registro, avrebbe dovuto in ogni caso ritenere il Querci e la IRCESA solidalmente obbUgati al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di appalto. Le censure sono infondate. La Corte di merito ha correttamente ritenuto che. il Querci e la IRCESA non fossero tenuti al pagamento della imposta di registro sui contratti di appalto enunciati nella sentenza con la quale il Tribunale di Roma, a seguito dalla riunione dei procedimenti, operata di ufficio per ragioni di mera opportunit e di economia processuale, emise distinte e autonome pronunzie sulle cause nelle quali i contratti medesimi erano stati dedotti e su quella proposta contro il Querci e la IRCESA avente per oggetto la dichiarazione di inefficacia della compravendita del 21 settembre 1959. titolo su una convenzione "enunciata in una sentenza emessa dal giudice su cause discrezionalmente riunite ex art. 274 c. p. c. Confermando la sua precedente pronuncia in data 17 ottobre 1966, n. 2476, Giust. civ., 1967, I, 1140, la Cassazione ha escluso che, nell'ipotesi di cui sopra, in cui le parti sono plurime e portatrici di interessi ricollegantisi a rapporti connessi ma indipendenti, la parte che ha proposto una domanda nell'ambito di uno dei due procedimenti connessi possa considerarsi parte istante e quindi tenuta al pagamento dell'imposta (nella specie, di titolo) relativa al rapporto oggetto dell'altra causa discrezionalmente riunita dal Giudice. Tale interpretazione (cfr. anche, nello stesso senso, Comm. Centrale 13 febbraio 1961, n. 37642, Riv. leg. fisc., 1961, 1886) -che in contrasto con il meno recente insegnamento giurisprudenziale (Cass. 25 gennaio 1934, Riv. leg. fisc., 1934, 169; .A!pp. Milano 26 febbraio 1935, ibidem, 1935, 705; Comm. Centr. 25 novembre 1947, n. 93390, Giur. imp. dir., 1950, 77) e con la PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I resistenti non erano tenuti al pagamento della detta imposta, n la disposizione di cui al n. 1, n per quella di cui al n. 2 del t. 93 della legge di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269). Va innanzi tutto piremesso che, nell'ipotesi di pi cause riunite per loni di mera opportunit o di economia processuale, il provvedi1to di riunione lascia sostanzialmente immutata l'autonomia dei roli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di guisa la sentenza che decide le cause, formalmente unica, si scinde in ;e pronunzie quante sono le cause decise, con la conseguenza che cuna pronunzia impugnabile con il proprio mezzo di impugna- 1e e che legittimati a proporre l'impugnazione sono soltanto le parti :ombenti nella causa che le concerne e limitatamente alla pronunzia tiva alla causa stessa (v. sentenza di questa Corte Suprema n. 2252 1959). Ora, questo principio spiega i suoi effetti anche nel campo tribu:>, per quanto riguarda la registrazione della sentenza emessa sulle e cause riunite, con la specifica conseguenza che un tributo affe: e alla registrazione, quale l'imposta sulle convenzioni enunciate a sentenza (l'imposta di titolo), va posto a carico di soltanto alcuni soggetti del rapporto di imposta derivante dalla registrazione. N vale affermare che la registrazione dell'atto documento, sia >to un contratto o un provvedimento giudiziale, non pu essere ;a, non potendosi procedere alla registrazione medesima con il pa .ento di solo una parte delle imposte ad essa inerenti, perch tale ossibilit non impedisce di individuare quali siano i soggetti pas dello specifico tributo e quali di essi siano solidalmente tenuti al tmento di esso. L'individuazione dei debitori d'imposta e l'esecuzione della regidone sono due distinti momenti dell'operazione tributaria, dato che :ina (JAMMARINO, Commento alla legge sulla imp. registro, 1962, II, 18; :ICONE, Trattato del diritto tributario del registro, 1962, 596; nello stesso :>, a quanto sembra, il BERLmI, Il tributo di registro, 1960, 454) -su perplessit. Posto, invero, che il concetto di parti istanti deve determinarsi in alle norme del diritto processuale, nel senso che sono tali i soggetti proponendo una pretesa in giudizio, provocano la pronuncia del Ma ato (cfr. per tutti GUGLIELMI -AZZARITI, Le leggi di registro, 1959, 52), 1 sono tenuti al pagamento dell'imposta ex art. 93 n. 2 L. R. non sol > i soggetti che sono parti ed interessati all'atto o contratto di cui si roverte in giudizio, ma anche i soggetti ad esso estranei, che rivestano 'tta qualit formale (Cass. n. 2495/1962 e 2476/1966), sembra contraddit valorizzare la pretesa estraneit di un soggetto al rapporto sostanziale i conseguenza, a quello processuale) che controverte nell'altro giudizio .to, quando pur sussista -come innegabilmente si verifica nella fatti RASSEGNA DELL'AVVOATURA DELLO STATO la fol'malit della registrazione ha concreta attuazione soltanto dopo che siano stati individuati i soggetti tenuti al pagamento dei tributi ad essa afferenti. Al riguardo va rilevato che la legge di registro distingue tra imposte contrattuali e imposte giudiziali (art. 6) e di taJe distinzione fa concreta applicazione nella norma di cui al n. 1 dell'art. 93, laddove per le imposte sulle sentenze e sugli altri atti giudiziari limita la responsabilit solidale dei procuratori alle sole imposte giudiziali, escludendola cosi per le imposte contrattuali, cio per le imposte di titolo, che pur trovano la loro fonte nel provvedimento del .giudice . ., quindi, giuridicamente configurabile la individuazione nel rapporto di imposta in esame di soggetti non tenuti al pagamento di un tributo afferente alla registrazione, gravante su altri soggetti partecipi dello stesso rapporto. In coerenza con tale principio questa Corte Suprema ha altre volte affermato (v. sent. n. 433 del 1967) che per le convenzioni enunciate in sente:q.za, non costituenti il fondamento di essa, non pu porsi l'obbligo del pagamento dell'imposta di titolo a carico di quei soggetti ohe non abbiano la qualit di parti contraenti o di parti .nel cui interesse stata richiesta la registrazione, in quanto, in tal caso, la sentenza non viene in considerazione come tale, bens come un qualsiasi atto enunciante previsto dall'art. 62 della legge di registro, il quale per costante giurisprudenza riguarda anche i provvedimenti giudiziali. In tal caso, si precisato, applicabile non la disposizione di cui al n. 2 bens quella di cui al n. 1 dell'art. 93 della detta legge, concernente gli atti civili e i contratti in genere, la quale, correlativamente al disposto dell'art. 62, pone l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che di quelle nel cui interesse stata richiesta la registrazione) escludendo tutti gli altri soggetti che tale qualit non abbiano. specie -un unico atto, qual' la sentenza soggetta a registrazione, che pronuncia (anche) sulla domanda proposta da ciascuno dei soggetti istanti nel giudizio riunito. Come insegna la citata Cass. 25 gennaio 1934, le parole parti istanti, debbono intendersi adoperate unicamente per indicare la veste, nella quale e per effetto della quale ciascuna delle parti, sulle cui domande la sentenza abbia provveduto, obbligata al pagamento dell'intera tassa dovuta . Conclusione che trova, del resto, coriferma nella unicit ed indivisibilit della formalit della registrazione dell'atto-documento, che non pu certo avvenire in modo parziale (art. 91 L.R.) e che non pu essere effettuata se non dopo che sia avvenuto il pagamento di tutte le imposte ad esso afferenti (ed il principio vale -com' noto -anche per le imposte dovute sugli atti negoziali contemplati nella prima parte della tariffa all. A alla L.R., per i quali tutti i partecipanti all'unico atto sono tenuti solidalmente debitori dell'imposta sulle varie convenzioni ivi contenute, anche se poste PARTE I, S'.EZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 467 Nella specie, il Querci e la IRCESA, poich erano del tutto estrai ai due contratti di appalto dedotti nelle cause vertenti tra le altre rti, solo formalmente riunite alla loro, e alle quali erano del pari ;ranei, non avevano quella qualit di parte contraente che, a rma della disposizione di cui al n'.i.mero 1 dell'art. 93, avrebbe potuto tei:minare in loro la insorgenza dell'obbligo solidale del pagamento lla imposta di titolo. N tale obbligo sarebbe potuto sorgere a carico degli stessi, come rti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, in quanto dagli ~ertamenti di fatto eseguiti dalla Corte di merito non risulta che una iile richiesta sia stata da loro fatta. Il Querci e la IRCESA non er,ano obbligati al pagamento dell'imsta di titolo neppure per la disposizione di cui al n. 2 dell'art. 93, quale .pone le tasse sulle sentenze , tra le quali rientra l'imposta titolo, a carico delle parti istanti e di quelle che fanno uso delle itenze . vero che la Corte di merito incorta in errore nell'escludere che esistenti fossero parti istanti nella causa proposta nei loro confronti, la qua.le intervenne la sentenza del Tribunale di Roma del settembre 32, perch il Querci aveva chiesto il risarcimento dei danni derivali dal sequestro e dall'azione di revoca dell'atto di compravendita l 21 settembre 1959, e la IRCESA aveva chiesto analogo risarci~ nto e il sequestro conservativo in danno degli attori; ma tale errore n. ha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione della causa ~ch la qualit di parti istanti assunta dal Querci e dalla IRCESA lla causa che li riguardava non poteva comunque far sorgere in 100.-0 bbligo del pagamento della imposta di titolo per i due contratti di palto, gravante sui soggetti delle altre cause riunite, alle quali essi mo del tutto estranei. essere tra soggetti distinti: Cass. 18 maggio 1955, n. 1468, Foro pad., ,5, I, 1268). Per effetto di tale indivisibilit della registrazione dovrebbe, comunque, mersi -anche accedendo alla interpretazione adottata dalla sentenza riportata -che la Finanza dovrebbe non procedere alla registrazione la sentenza sino a quando non siasi provveduto dai vari debitori del mto al pagamento di tutte le imposte dovute (comprese le imposte di Ilo): con la conseguenza -di cui appare evidente la illogicit in linea :iiritto -che ciascuna .parte, pur avendo adempiuto integralmente e pun lmente pro parte al debito di imposta cui unicamente sarebbe tenuto, i potrebbe nondimeno pretenderne la registrazione n ottenere la copia la sentenza (salvo che ai fini della eventuale impugnativa, ove la pro ~ione della sentenza condizione di procedibilit ex art. 348 c. p. c.: t. Corte Costituzionale n. 80/1966). G. MANDO' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Come questa Corte Suprema ha precisato in una fattispec1e analoga a quella in esame (cause riunite discrezionalmente dal giudice e decise con unica sentenza) il concetto di parte istante ai fini dell'applicazione della disposizione di cu~ al n. 1 dell'art. 93 della legge di registro non pu dilatarsi fino a comprendervi tutte indiscriminatamente le parti e, cio, anche quella che, essendo estranea al rapporto fondamentale tributario e a quello processuale conseguente, deduca in un giudizio, discrezionalmente riunito ad altro dal giudice, una pretesa diretta ad affermare la sua autonoma posizione, sia sostanziale che processuale, rispetto alle parti del giudizio principale. Conseguentemente, nel caso che le parti siano plurime e portatrici di interessi ricollegantisi a rapporti connessi, ma indipendenti, la parte che abbia promosso il processo connesso non pu considerarsi parte istante nel procedimento principale nel quale intervenuta -per effetto della riunione di cause connesse -soltanto per far valere una sua autonoma pretesa, estranea al rapporto che produce cons.eguenze fiscali (v. sent. n. 2476 del 1966). N pu sostenersi che il Querci e la IRCESA erano comunque obbligati al pagamento della imposta di titolo in quanto parti che hanno fatto uso della sentenza, perch la Corte di merito, premesso esattamente che la disposizione di cui al n. 2 dell'art. 93 prevede come azione al presente quella dell'uso della sentenza, ha escluso, con incensurabile apprezzamento delle risultanze processuaH, che essi con il loro comportamento abbiano fatto tale uso. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 marzo 1968, n. 688 -Pres. Favara Est. Berarducci -P. M. Sciaraffia (conf.) -Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano (avv. Andreotti, De. Gara) c. Ministero Finanze (Avv. Stato Varvesi). Im,posta ipotecaria -Separazione dei beni del defunto da quelli del l'erede -Annotazione nei libri fondiari delle c. d. nuove provincie Applicabilit dell'imposta fissa. (c. c., artt. 512 segg.; r. d. 28 marzo 1929, n. 499, t. ali. artt. 20, lett. d), 52 bis; 1. 25 giugno 1943, n. 540, artt. l, 49; id., all. A, artt. l, lett. b), 15). L'annotazione, nei libri fondiari, della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, prevista, relativamente ai territori annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale, dagli artt..20, lett. d), e 52 bis deita legge tavolare, nel testo aUegato al r. d. 28 marzo 19.29, n. 499, produce effett.i diversi dalla iscrizione delta separazione dei PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA rii nei registri immobiUari, disciplinata nell'.art. 518 c. c., e va, ferenza di quest'uLtima, assoggettata ad imposta ipotecaria fissa e n proporzionale (1). (Omissis). -Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la 11azione, l'errata interpretazione e la falsa applicazione delle norme materia ipotecaria, nonch difetto di motivazione, sostiene che, poich 1i formalit tavolare prevista sotto una voce particolare, e poich 1motazione della separazione dei beni non menzionata in alcuna ~e particolare, essa non ;pu rientrare se non tra quelle dell'art. 15 :iffa A r. d. 28 giugno 1929, n. 1032, riguardanti le annotazioni non rimenti contemplate ., mentre la sentenza impugnata non si occupa nimamente n della legge ipotecaria 28 giugno 1929, n. 1032, n di ella 25 giugno 1943, n. 540, e delle tariffe relative. (1) La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede -Regime mtario differenziato, fra vecchie e nuove provincie ? 1. -Non pu affermarsi che il caso di specie sia destinato a riprodursi i freQ.uenza. di ostacolo a tale eventualit sia la particolarit dell'istituto discipli; o dal diritto civile, sia l'ulteriore diversificazione costituita dall'appli> ilit alla fattispecie della c.d. pubblicit tavolare. Tuttavia l'interesse giuridico non diminuisce perch, in buona sostanza, : la prima volta, viene infranta l'unit del predetto istituto civilistico, :ivandosene, almeno ai fini tributari, una sperequazione a favore di una ~te del territorio nazionale. Il che, per l'uomo della strada come dire che un legittimo creditore, : tutelare in un certo modo i propri interessi, dovr corrispondere allo tto un'imposta maggiore o minore secondo che il bene sul quale vuol :antirsi, si trovi in un luogo, invece che in un altro dello stesso territorio Liano. ' E per chi si occupi di cose giuridiche, non sembrer del tutto irrilevante tdagine di come possa pervenirsi, giuridicamente, a un tale risultato e, 1ratutto, se possa condividersi il risultato medesimo. 2. -La decisione annotata si riferisce ad una fattispecie generalizzata diritto comune e ad un'ipotesi, da quella derivata, disciplinata dalla pubcit speciale prevista nel libro fondiario (1). Il problema generale (2) si pone nei seguenti termini: se, cio, la sepafone dei beni immobiliari disciplinata dal cod. civile, in territori ove :e il sistema di pubblicit ordinario, debba essere soggetta ad imposizione tecaria di tipo proporzionale (3). (1) Testo allegato al r. d. 28 marzo 1929, n. 499. (2) Trattato e brevemente' risolto dalla Cassazione in fine di motivazione della Ltenza che si annota. (3) Art. 1 legge 25 giugno 1943, n. 540. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con il ,secondo motivo, che si esamina congiuntamente per la stretta correlazione al primo, la ricorrente censura la sentenza denunciando la violazione, l'errata interpretazione e la falsa applicazione dell'art. 52 bis legge tavolare e 2 e 47 sulle tasse ipotecarie e 1 r. d. 28 giugno 1929, n. 1032, nonch difetto di motivazione. La separ,azione degli immobili -si afferma - soggetta a tassa proporzionale, perch nel sistema di pubblicit del codice civile si esercita con una iscrizione di titolo ipotecario, mentre nel sistema del libro fondiario non prevista l'iscrizione di un credito. L'art. 52 bis della legge tavolare stabilisce l'annotazione della separazione non come garanzia reale, ma qale atto giuridico comportante ,per l'erede un vincolo della facolt di disporre. Il quesito sembrerebbe, in effetti, di assai facile soluzione, dal momento , che, per espresso disposto di legge (art. 518 c. c.) la separazione deve essere esercitata con la tecnica (4) dell'iscrizione ipotecaria e con l'applicazione delle norme relative all'ipoteca (artt. 2808 segg. c. c.). Ostacoli sono stati prospettati, peraltro, sotto diverse angolazioni (quella civilistica e quella tributaria) e tutti, per, riferibili alle seguenti due circostanze: la prima riguardante la stessa controversa natura giuridica dell'istituto sostanziale (5); la seconda ricollegantesi alla mancata menzione espressa della separazione dei beni nella legge sulle imposte ipotecarie e relativa tariffa (6). , anzitutto, la stessa normativa sostanziale, ,generatrice di perplessit. Infatti se si accoglie il concetto affermato dalla pi autorevole ed accreditata dottrina, secondo la quale la situazione giuridica nascente dalla separazione a favore ;dei creditori separatisti, si identifica con una vera e propria garanzia reale, seppure autonoma, con sfumature di similitudine verso l'ipoteca, allora potr senz'altro affermarsi, come logica conseguenza, che all'adozione del tipo di pubblicit costitutiva voluta dal legislatore, corrisponde un titolo sostanziale coerente con tale formalit. Se, viceversa, si costruisce l'istituto giuridico sostanziale inquadrandolo fra le misure conservative e cautelari, identificando l'intrinseca sua natura in un vincolo personale del potere di disporre posto a carico del proprietario, discender da tale premessa l'ulteriore osservazione che il mezzo di pubblicit voluto dalla legge esuberante rispetto alla natura intrinseca del fenomeno giridico. L'alternativa ha rilevanza, si ripete, nell'ambito tributario, per la mancata previsione espressa dell'istituto. (4) BARBERO -Sistema istituzionale, 1958, vol. Il, intestazione del paragrafo 1075, pag. 930. (5) La pi autorevole dottrina orientata verso la gar;mzia reale con avvicinamento della separazione dei beni mobili al pegno e degli immobili all'ipoteca. Cfr. DE SIMONE, La separazione dei beni ereditari, 1942, p. 40 segg.; FUNAIOLI, Sulla separazione dei beni ereditari, Studi senesi, 1949, p. 216 segg.; MESSINEO, Manuale, v. VI, p. 427; AzzARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, p. 106; Cicu, Successioni per causa di morte, parte generale, 1961, p. 334 segg.; GRAZIANO, in Giur. comp. dir. civ., 1942, 16. (6) Legge 25 giugno 1943, n. 540. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Non pu essere, quindi, adottato il criterio della tassazione pro> rzionale, mancando nei libri la specificazione del credito di chi ha tto la richiesta, n si vede come potrebbe ricercarsi la base impobile. La questione, comunque, non stata neppure esaminata dalla >rte di Trento, che si solo preoccupata della disparit di trattamento a vecchie e nuove provincie, senza avvertire che tale disparit dipenl\' a dal diverso sistema di pubblicit adottata. Le censure meritano accoglimento. La decisione della Corte del merito, di ritenere soggetta ad im> sta ipotecaria proporzionale l'annotazione della separazione del paimonio del defunto da quello dell'erede, prevista dall'art. 20 lettt. d) ~l r. d. 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri Tale particolarit costringe l'interprete a far ricorso ad un principio ntenuto nella legge organica di registro (7), ma di portata generale, condo il quale l'atto va tassato prendendo come punto di riferimento :spressa previsione che abbia maggiori analogie con la fattispecie non pressamente considerata. Appare allora evidente l'importanza d'indagine sulla natura giuridica stanziale delle norme regolanti la fattispecie. Infatti l'iscrizione costitutiva di una garanzia reale di tipo ipotecario 1vr sottoporsi a tassazione proporzionale, propria degli atti (e delle ~rizioni) costitutive (8); invece un'iscrizione di tipo ipotecario non corriondente ad un sostanziale diritto reale di garanzia, sarebbe pura forma e, :rtanto, a fini tributari assimilabile alle variazioni formali del libro ipocario, soggette a tassazione fissa (9). La prima alternativa (garanzia reale) viene ora riconsacrata dal Su emo Collegio, dopo un lungo silenzio giurisprudenziale. Risulta, infatti, che il 6 dicembre 1882 la Corte di Appello di Breia (10) ebbe a decidere la ques1fi.one in senso favorevole all'Amministrac> ne finanziaria. Quasi contemporaneamente, per, il Tribunale di Arezzo (11) si promciava in favore della tesi opposta, subito disattesa dalla Corte d'Appello Firenze (12). Infine la cognizione della controversia fu sottoposta all'esame della :tssazione romana e quest'ultima attribu alla separazione immobiliare ttura intrinseca d'ipoteca con conseguente tassabilit proporzionale (13). Se ci si occupa di tali precedenti giurisprudenziali, cosi lontani nel mpo, anche per rilevare come gi nell'ultima delle citate decisioni fosse ntenuta embrionalmente una delle premesse (14) che hanno poi consen( 7) Art. 8. (8) Art. 1, primo comma, cit. legge ipotecaria. (9) Art. 1, quarto comma, stessa legge. (10) Causa Ceni c/ Amministrazione finanze. (11) Causa Giannini c/ Amministrazione finanze. (12) :Sent. 22 mrzo 1883, in Foro it. 1883, I, col. 556. (13) Sent. 5 marzo 1884, in Foro it., 1884, I, 324. (14) In fine di motivazione, cit. ultima decisione; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fondiari dei territori annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale, si basa sul presupposto che gli effetti d! tale annotazione siano identici a quelli della iscrizione della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, prevista dall'art. 518 del codice civile. Orbene, in contrario deve osservarsi che la norma dell'art. 20 lettera d) del sopra citato r. d. del 1929, n. 499, prevede l'annotazione della separazione del patrimonio del defunto da quello degli eredi ai sensi e per l'effetto dell'art. 52 bis dello s,tesso regio decreto, e che detto ultimo articolo, specificando, nel terzo comma, gli effetti dell'annotazione, dispone che le alienazioni fatte dagli eredi e le ipoteche iscritte a favore di creditori degli eredi, ancorch siano anteriori all'annotazione, non pregiudicano in alcun modo i diritti dei eretito al Supremo Collegio di pervenire alle attuali conclusioni, favorevoli alla tassazione proporzionale, ma con esclusione delle regioni in cui domina il sistema di pubblicit previsto dal libro fondiario. 3. -E qui converr occuparsi del problema specifico. Posto, dunque, che la separazione immobiliare dei beni in diritto comune ha caratteristiche di garanzia reale e che il mezzo di pubblicit costitutiva coerente con l'intrinseca natura della situazione giuridica sostanziale, resta a vedere se per le c. d. nuove provincie (quelle, cio, incorporate nello Stato italiano dopo la prima guerra mondiale), ove sia in vigore un diverso sistema di pubblicit immobiliare (15), possa ipotizzarsi la separazione dei beni a guisa d'istituto autonomo e diverso da quello previsto nel codice civile. Domanda questa che, comportando una risposta in base all'esame di eventuali dati giuridici differenziali, si risolve automaticamente nel seguente interrogativo: se, cio, la vigente (16) e speciale legislazione tavolare contenga in s elementi idonei a modificare il regime ordinariamente previsto. A tale domanda la Corte di Cassazione risponde in senso affermativo, ravvisando nel combinato disposto degli artt. 20 lett. d) e 52 bis del r. d. 28 marzo 1929, n. 499, una disciplina specializzata, idonea a snaturare l'istituto ed a conferirgli quella mera natura conservativa e cautelare di vincolo personale a carico del proprietario che, gi s' visto, viene considerata dallo stesso Supremo Collegio come inidonea a chiarire la portata del fenomeno giuridico di diritto comune. Ora dispone il citato art. 52 bis che le alienazioni fatte dagli eredi, e le ipoteche iscritte a favore dei creditori degli eredi, ancorch siano anteriori all'annotazione, non pregiudicano in alcun modo i diritti dei creditori del defunto e dei legatari, che ottennero la separazione... . Come agevole constatare, la norma in questione regola il regime delle alienazioni e della concessione d'ipoteca effettuate a danno del creditore separatista. (15) Cfr. BRESCH, Le nuove leggi sui libri fondiari per la Venezia Giulia e Tridentina, Padova 1932; !SOTTI, Libri fondiari (in Nuovo Digesto). (16) Per le norme di collegamento si rimanda alla lettura dell'art. 230 d!sp. trans. c. c. e, per l'imposta ipotecaria, all'art. 49, 1. 25 giugno 1943, n. 540. PARTE I, SEZ. V. GIURISPRUDENZA TRIBUTA'RTA . 473 tori del defunto e dei legatari, che ottennero la separazione nell'anietto termine di tre mesi dal giorno dell'aperta successione. Dal combinato disposto delle norme sopra citate, invero, chiaraente si desume che il legislatore ha inteso attribuire all' annotazio' in questione effetti diversi da quelli attribuiti dal codice civile alla .scrizione della separazione di beni del defunto da quelli dell'erede. entre, infatti, la norma dell'art. 518 del codice civile (riproducendo, stanzialmente, le disposizioni degli articoli 2060, 2062 e 2065 del dice civile del 1865) conferisce alla iscrizione della separazione i beni del defunto da quelli dell'erede, gli stessi effetti della ipoteca, sia efficacia costitutiva di un diritto reale, le disposizioni della legge Per quanto riguarda le ipoteche, la disciplina appare nella sostanza, che se con diversa formulazione letterale, identica a quanto sancito ll'art. 518 c. c., terzo comma, secondo il cui disposto, come noto, viene ta comunque prevalenza e priorit alle iscrizioni in separazione rispetto :iuelle accese contro l'erede. Per quanto concerne le alienazioni, sembra potersi affermare che il oblema non sia tanto quello d'interpretare letteralmente il disposto di ~ge, che potrebbe essere stato usato in senso improprio dal legislatore, 1anto di approfondire l'esame sul contenuto della protezione che la legge eciale accorda al creditore separatista, pregiudicato dall'illegittima aliezione. Se vero che un'iscrizione ipotecaria, anche anteriore, contro l'erede, n gli impedisca di separare, espropriare e vendere con priorit l'immobile e gli interessa, a maggior ragione dovr ritenersi che egli conservi il ritto di separare, espropriare e vendere lo stesso immobile che dall'erede t stato legittimamente venduto a terzi. appena il caso di rilevare che la risultante di queste possibilit i.zione sostanzia il contenuto del diritto reale di garanzia in cui consiste nucleo vitale e sostanziale dell'ipoteca (17). questa, in definitiva, la conseguenza costitutiva e reale del titolo stanziale ipotecario, che consegue alla situazione di separazione del bene, 1ale che sia, in concreto, la tecnica formale di pubblicit. Pertanto non pare, sostanzialmente, che il disposto del citato articolo ~mi il diritto di separazione con le sue essenziali caratteristiche. l'ale norma, come conseguenza, dovr essere armonizzata con la disciina di diritto comune ed, anzi, chiarita, in base alla regolazione generale U'istituto, con il quale, come si visto, non affatto incompatibile. Ne deriva, allora, la perdita di rilevanza dell'argomento d'interpretame sistematico su cui pone ulteriormente l'accento il Supremo Collegio. Infatti, se la natura e l'effetto sostanziale della separazione dei beni aranzia reale), rimangono immutati nella legislazione speciale, potr rse dirsi che questa adotti un sistema di pubblicit incongruo, per difetto, la portata sostanziale dell'istituto medesimo. (17) Art. 2808 c. c. che riferendosi al titolo sostanziale e non alla formalit, 'n pu ritenersi derogato da speciali disposizioni di legge e in particolare dal. rt. 12 r. d. 28 marzo 1929, n. 499. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tavolare sopra esaminata, accordando, invece, ai creditori del defunto e ai legatari separatisti, unicamente la tutela dei loro diritti nei confronti degli eredi e loro creditori, attribuiscono alla annotazione della separazione gli effetti di un provvedimento cautelativo o conservativo, ossia effetti non diversi da quelli del vincolo derivante al pro prietario dalla annotazione del sequestro o del pignoramento. E ci in perfetta concordanza con tutto il sistema della legge tavolare, la quale, come si evince dalle norme degli articoli 8 e segg. disciplinanti la iscrizione dei diritti reali nei libri fondiari, prevede tre ordini di iscrizioni, ossia le intavolazioni, le prenotazioni e le annotazioni, e dispone che le intavolazioni e le prenotazioni hanno per oggetto gli atti costitutivi, Ma, traducendo in termini tributari i termini dell'equazione, potr dirsi allora che cosi come la tecnica ipotecaria incongrua, per eccesso, rispetto alla sostanza debba essere sottoposta a tassazione fissa, cos, inversamente, l'adozione di una formalit inadeguata, per difetto, alla natura del fenomeno giuridico, debba subire la tassaziorie proporzionale, propria dei fenomeni costitutivi. L'annotazione tavolare quindi dovr essere considerata e tassata, in ogni caso, come intavolazione ipotecaria. 4. -L'indagine di carattere storico conferma quanto pi sopra esposto. L'esame del diritto austriaco prima vigente in queste provincie conselte di affermare l'assoluta inesistenza di vincoli personali limitati alla I Ipersona dell'erede e dei suoi creditori. Il testo del Codice Civile austriaco del 1811 (18) prevedeva, anzi (19), in caso di richiesta di separazione, una netta distinzione di due patrimoni (quello del defunto e quello dell'erede), attuato mediante intervento giudiziale ed in sede di c. d. v,entilazione ereditaria . Separazione, dunque, effettiva, con possibilit per il creditore separatista di aggressione diretta e soddisfacimento. Stando cos le cose non potrebbe, quindi, neppure ipotizzarsi con ambito limitato a queste provincie un ex diritto austriaco meramente cautelare sopravvissuto sia pur implicitamente attraverso l'adozione da parte del legislatore italiano del 1929 di una norma .speciale in deroga alla disciplina generale. In contrario va, invece, ribadito che la separazione dei beni immobiliari, cosi come si trovava e si trova regolata nei nostri codici, istituto tipico e proprio del nostro ordinamento, perfettamente compatibile con l'art. 52 bis della legge tavolare, che viene, cosi, integrata dalle norme vigenti generali. Se il citato articolo non risente di precedenti, storici locali che rivelino una remota giustificazione differenziante, non pare dubbio che a tale normativa debba darsi un'interpretazione pi logico-sistematica che letterale, cos armonizzandola, si ripete, salvo gli inevitabili profili formali derivanti da diverse pubblicit, con i dati generali dell'istituto gi compiutamente delineati dal nostro codice civile. (18) Cfr. ELLINGER, Manuale del diritto civile austriaco, ed. 1853, I, p. 667. (19) Vedi paragrafo 812. I J. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA dificativi ed estintivi di diritti reali, mentre le annotazioni hanno oggetto atti o fatti che non costituiscono, modificano od estinguono itti reali, ma soltanto limitano la facolt del titolare di disporre di i diritti, come, ad esempio, la minore et, l'interdizione, la inabilitane, il fallimento, il sequestro, il pignoramento e, giust'appunto, la 'arazione dei beni che consegue al decreto del giudice tavolare. D'altra parte, la impossibilit di una equiparazione dll'annotane tavolare della separazione alla iscrizione della separazione preta dal codice civile, risulta evidente anche ove si consideri la fonnentale differenza strutturale dei due istituti. Infatti, mentre il li'ce civile (art. 2809, cui rinvia l'art. 518) richiede che la iscrizione credito (dato il carattere di specialit dell'ipoteca) sia presa per una :ima determinata di denaro, la leg:ge tavolare prescrive, invece, la ~a e semplice annotazione della separazione e non richiede che sia Non sar, poi, inopportuno ricordare, sotto un profilo pi strettamente >utario, che il nostro legislatore, nell'estendere ai territori annessi la ge sulla tassa ipotecaria (20) si preoccup della parificazione tributa (21), sia pure con gli adattamenti che il diverso sistema di pubblicit iportava e, non volle certamente una sperequazione a favore o a danno iueste regioni. Pertanto, il profilo storico convalida la tesi unitaria dell'istituto. 5. -Infine va precisato che non appare determinante nemmeno l'ele11to strutturale addotto dalla Cassazione per giustificare la diversit di :tamento. questo un argomento, come si detto, gi contenuto embrionalmente la decisione della Cassazione romana del 1884. Questa avvertiva, brevemente, che la tassazione ipotecaria proporzioe, come ogni tassazione, sarebbe divenuta impossibile, se non fosse stata ertabile la c. d. base imponibile. Tale impossibilit viene oggi rilevata confrontando il sistema tavo ~ (22) con il regime ordinario di pubblicit; ma a torto. Nella pubblicit speciale , infatti, prescritto che si dia la prova scritta credito (art. 52 bis n. 2) e che tale prova debba essere conservata in ia autentica presso l'ufficio tavolare (art. 6). Pertanto, anche nel regime di pubblicit differenziata sempre agevole icerca della base imponibile tramite l'esame del libro fondiario. 6. -In definitiva si ritiene che l'istituto della separazione dei beni vista e disciplinata nel codice civile mantenga inalterata la propria naa anche nel regime pubblicitario previsto dalla legge tavolare, dalla ile non discendono, .pertanto, conseguenze tali da giustificare una tassa1e differenziale. CARLO CARBONE (20) R. d. 20 giugno 1929, n. 1032. (21) Come pu agevolmente desumersi dalla relazione del ministro al re. (22) Ove non richiesto (contrariamente a quanto prescrive l'art. 2809 c. c.) l'iscrizione in separazione venga presa per una determinata somma. 476 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO data pubblicit anche all'ammontare del credito. E ci costituisce una ulteriore conferma che tale annotazione fuori dell'ambito di applicazione dell'imposta ipotecaria proporzionale, per la ragione che l'esclusione della iscrizione del credito rende impossibile la ricerca della base imponibile ai fini della commisurazione di detta imposta. N, poi, pu ritenersi che tale conclusione contrasti con le norme del nuovo t. u. delle lggi sulle imposte ipotecarie 25 giugno 1943, n. 540, dato che tali norme, giusta l'art. 49, sono applicabili ai tevritori annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale solo in quanto compatibili col sistema del libro fondiario. Di modo che anche per la nuova legge l'annotazione tavolare della separazione, che della iscrizione della separazione prevista' dal codice civile non ha, come si visto, n gli effetti n la forma, non pu essere che equiparata agli altri annotamenti non specificamente contemplati di cui all'art. 15 della tariffa A allegata alla stessa legge, soggetti come tali ad imposta fissa. Deve, pertanto, concludersi che l'annotazione nel libro fondiario della separazione dei beni del defunto da quelli defferede, prevista dagli artt. 20 Jett. d) e 52 bis della legge tavolare, nel testo allegato al r. d. 28 marzo 1929, n. 499, soggetta a tassa fissa e non alla tassa proporzionale ipotecaria come, invece, dovuta per la iscrizione nei registri immobiliari della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, attuata ai sensi dell'art. 518 c. c., attesi i diversi effetti che nei due casi dalle due diverse formalit per legge conseguono. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 marzo 1968, n. 783 -Pres. Favara Est. Berarducci -P. M. Sciaraffia (conf.) -Ministero Finanze (avvocato Stato Soprano) c. Calimani (avv. Buzzi Langhi). Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione in sentenza -Soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di titolo -Fattispecie in tema d,i responsabilit del mediatore per le imposte relative ad una compravendita da lui intermediata. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62, 72, 93 n. 2). Quando, in un giudizio, il thema decidendum, posto dalla domanda di una delle parti, dato, oltre che dall' an debeatur anche dal quantum ., la convenzione scritta -cui estranea la parte istante, ma che da questa stata prodotta in giudiziio per dimostrare il fonda PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 477 nto del'la propria domanda in ordine al quantum -costituisce sempre, nella ipotesi di accoglimento delia istanza in base alla conizione esibita, il presupposto logico della pronuncia del giudice che essa non pu non aver tenuto conto ai fini della determinazione del mtum spettante all'istante. Devesi, pertanto, ritenere che il mediae, il quale esibisca in giudizio la scrittura non registrata del'la com. vendita immobiliare da lui interme:diata al fine di ottenere la canina della parte intermediata .ai pagamento del compenso di mediarie a lui dovuto, responsabile per il pagamento dell'imposta di istro relativa al contratto e del'la relativa eventuale imposta supmentare, in forza degli artt. 6.2, 72 e 93 n. 2 della legge sul registro il giudice non solo abbia in sentenza enunciato il contratto, ma su esso e pe.r la misura del compenso, abbia fondato la propria proicia (1). (Omissis). -Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli .coli 62, 72 e 93 nn. 1 e 2 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, si .une, in sostanza, che dal combinato disposto degli anzidetti articoli e 72 si evince che, nel caso in cui la convenzione enunciata in senz: a, e non registrata, sia quella su cui si fondano domanda e protzia, l'imposta di titolo dovuta a norma dell'art. 72, mentre quando, ece, la enunciazione non si riferisce a convenzione posta a base della ianda e della pronuncia, subentra la regolamentazione normativa l'art. 62 e, quindi, se si tratta di convenzione soggetta a registra1e in termine fisso, scritta o verbale che sia, l'imposta sempre doa, mentre se si tratta, invece, di convenzione verbale, soggetta a rerazione solo in caso d'uso, e non estinta, dovuta la tassa di titolo la sola ipotesi di connessione diretta con la convenzione su cui 1anda e pronuncia si basano. E poich, nella specie, la convenzione nciata in sentenza aveva ad oggetto una vendita immobiliare, sic- era assoggettabile all'imposta di registro in termine fisso, si sa (1) Con la sentenza in rassegna, la S. C.: a) conferma il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale secondo -ove la sentenza venga in rilievo come atto enunciante ex art. 62 :. -per l'applicazione dell'imposta sulla convenzione enunciata neario che la sentenza stessa sia stata emessa nei confronti delle parti raenti del rapporto enunciato, sicch il soggetto estraneo a tale rapporto, ie sia parte del giudizio in cui emessa la sentenza, non tenuto al ~mento dell'imposta di enunciazione. Sul punto cfr. Cass. 7 giugno 1954, n. 1862 in Mass. F. I., 1954, 332. 1roposito veggansi anche, pi di recente, la sent. 25 febbraio 1967, n. 433 a Cassazione (in questa Rassegna, 1967, I, 440, con nota cui si fa richiamo le per i dubbi che solleva la interpretazione ora nuovamente ribadita a S.C.), e Cass., 10 febbraio 1968, n. 426, retro, 463, con osservazioni, ch, con riferimento alle enunciazioni in atti, che non provengano da RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rebbe dovuto ritenere che detta convenzione fosse soggetta alla tassa di titolo in qualunque caso, indipendentemente, cio, dall'avere o no costituito il fondamento della domanda. Si assume, inoltre, che comunque si sarebbe dovuta ritenere appli<; abile la norma dell'art. 93, n. 2, sopra citato, che statuisce la solidariet delle parti istanti per il pagamento delle imposte di registro sulle sentenze, sui decreti, .provvedimenti ed altri atti giudiziari, nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale ., solidariet che riguarda non solo le imposte giudiziali vere e proprie, ma anche le imposte di titolo, e non si sarebbe, infine, dovuto trascurare il fatto della incidenza del contratto di vendita sulla decisione, almeno in riferimento all'ammontare della .provvigione richiesta, .che era rapportata, in percentuale, al prezzo stabilito in detto contratto. Con il secondo motivo, che si esamina congiuntamente per la stretta correlazione al primo, si denuncia la violazione degli articoli 1 e segg., ed ancora degli artt. 62 e 72, e dell'art. 118, del r. d. 30 dicembre 1923, n. 2369, e si assume che, nel caso di specie, l'imposta era dovuta non soltanto per l'enunciazione di una convenzione in sentenza, ma per la inserzione, nella sentenza, di un atto scritto prodotto in giudizio dallo stesso mediatore ed assoggettabile ad imposta di registro in termine fisso, concretante, quindi, immediatamente, il presupposto dell'obbligazione tributaria, indipendentemente dalla ricorrenza delle altre condizioni previste da.gli artt. 62 e 72 della legge di registro per le convenzioni verbali. Le doglianze, per quanto di ragione, sono fondate. Questo Supremo Collegio ritiene non censurabile la tesi della Corte di merito, secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe applicabile l'art. 62 della legge organica di registro (r. d. 30 dicembre 1923, numero 2369). Cosi decidendo, infatti, la Corte del merito si unifor tutte le parti contraenti della convenzione enunciata, Cass. 8 gennaio 1968, n. 32 e 4 giugno 1968, n. 1682, retro, 456. b) conferma il principio giurisprudenziale -in tema di interpretazione dell'art. 72 della L. R. -nel senso che la tassa di titolo ivi prevista dovuta quando un contratto, verbale o scritto, costituisca il presupposto logico della pronuncia contenuta in sentenza, e cio sia la ragione giustificatrice della domanda di una delle parti, di cui il Giudice abbia necessariamente dovuto tener conto (cfr. sent. n. 433/1967, loco cit., ed ivi richiamo ai precedenti); c) conferma la interpretazione del cit. art. 72 in relazione all'art. 93 n. 2 L. R., ribadendo che i soggetti contemplati in tale ultima disposizione sono tenuti (ad eccezione, si intende, dei procuratori) al pagamento oltrech delle tasse giudiziali, anche di quelle di titolo. Nel medesimo senso, cfr. Cass., 28 aprile 1956, n. 1341, Riv. leg. fisc., 1956, 937; PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ta alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, che, ripetutamente r. sent. n. 1180 del 1950 e sent. n. 1862 del 1954), ha statuito che, l'applicazione della tassa di enunciazione prevista dall'art. 62 sopra 1to, indispensabile, nel caso di convenzione riconosciuta in senza, che il giudizio si sia svolto e che la sentenza stessa sia stata essa nei confronti delle parti contraenti del rapporto enunciato, 'di oro, cio, che restano vincolati dal rapporto stesso e che, pertanto, caso in cui la domanda giudiziale sia stata proposta da un terzo, ~ non abbia partecipato alla convenzione enunciata in sentenza, coi tenuto al pagamento della sola tassa fissa di registrazione della .tenza. Non pu, invece, questo Supremo Collegio ritenere altrettanto corta la tesi del giudice del merito, laddove, oltre che l'art. 62, ha muto inapplicabili alla fattispecie anche l'art. 72 e l'art. 93, n. 2, la stessa legge di registro. In tema di interpretazione dell'art. 72 della legge di registro 30 embre 1923, n. 3269, la costante giurisprudenza di questa Suprema ~te (cfr., ad es., sent. n. 1743 del 1966, sent. n. 2398 del-1964, senza n. 1799 del 1962 e sent. n. 2063 del 1961) nel senso che la issa di titolo , prevista da detto articolo, dovuta quando un con~ o, ve11bale o scritto, non registrato, costituisce il presupposto logico La pronuncia contenuta in sentenza; quando, cio, il contratto non istrato abbia costituito la ragione giustificatrice della domanda di 1 delle parti, di tal che il giudice ne abbia necessariamente discusso ~nuto conto, ai fini della decisione, come una delle ragioni sia per ogliere che per respingere la domanda. Orbene, tenendo presente tale giurisprudenza -da cui, nel prete giudizio, questo Collegio Supremo non ha ragione alcuna di :ostarsi in. relazione sia alla lettera che alla ratio del dettato legi. ivo - da rilevare che, nel caso di specie, la Corte del merito d) conferma che, in relazione al cit. art. 93 n. 2 L. R., le parti istanti considerate (ed ovviamente, il discorso vale anche per gli altri soggetti templati nella detta norma, cio quelli che fanno uso della sentenza . soccombenti) sono solidalmente tenuti anche al pagamento della tassa itolo, unicamente per la detta loro posizione processuale, e quindi indi dentemente dalla loro partecipazione al contratto od atto enunciato in ;enza. In senso conforme, cfr. Cass., 9 agosto 1962, n. 2495, Riv. leg. fisc., 1963, Cass., 17 ottobre 1966, n. 2476, Giust. civ., 1967, I, 1140. In dottrina UcKMAR, La legge di registro, III, 107; BERLIRI, Le leggi di registro, I, 454; cfr. anche Relaz. Avv. Stato, 1960-65, II, 431; -e) afferma la responsabilit del mediatore -in base al disposto dei artt 72 e 93 n. 2 L. R. -in ordine al tributo di registro dovuto su un ;ratto di compravendita posto a base dalla sentenza (anche ai fini della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ebbe ad accertare, in linea di fatto, che il contratto di compravendita Soc. Medicea-Speri era stato prodotto in giudizio dal mediatore Calimani a fondamento del quantum della propria domanda relativa al pagamento della provvigione spettantegli per l'opera di mediazione esplicata ai fini della conclusione di detto contratto. Ci, invero, si desume chiaramente dalla sentenza impugnata, laddove si riporta, senza farne oggetto di discussione, quanto ebbe ad assumere, in linea di fatto, nell'atto di opposizione all'ingiunzione, lo stesso Calimani, con l'affermazione che la misura del suo compenso era stata pattuita a percentuale sul prezzo della compravendita, determinato in contratto in lire undici milioni, e che egli, nel giudizio :promosso per ottenere il pagamento di tale compenso, aveva versato la scrittura privata di compravendita del 10 gennaio 1951 i;t comprova del prezzo concordato tra venditrice e compratore. Ed in ci stesso la dimostrazione dell'applicabilit, nella fattispecie, della norma dell'art. 72 in esame. Devesi, infatti, rilevare che quando, in un .giudizio, il thema decidendum posto dalla domanda di una della parti dato, oltre che dal1' an debeatur > anche dal quantum., la convenzione scritta, cui estranea la parte istante, ma che da questa stata prodotta in giudizio per dimostrare il fondamento della propria domanda in. ordine al quantum , costituisce pur sempre, nella ipotesi di accoglimento della istanza in base alla convenzione esibita, il presupposto logico della pronuncia del giudice, che di essa non pu non aver tenuto conto ai fini della determinazione del quantum spettante all'istante. Applicabile l'art. 72, si pone a questo punto la questione del soggetto tenuto al pagamento della tassa di titolo. E qui entra in considerazione la norma dell'art. 93, n. 2, della stessa legge di registro. in primo luogo da rilevare che, come giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. sent. 28 aprile 1956, n. 1341) le tasse Considerate determinazione del quantum della provvigione) emessa nella causa vertita tra il mediatore e l'alienante in punto pagamento provvigione. E ci nel rilievo che la conyenzione di compravendita cosi enunciata in sentenza costituisce il presupposto logico della pronuncia del Giudice, che della stessa non pu non aver tenuto conto ai fini dell'accoglimento della domanda del mediatore, per la sua concreta quantificazione. In senso conforme, cfr. Comm. centr. 18 marzo 1960, n. 26428, Riv. leg. fisc., 1960, 1520. In fattispecie in parte analoga -in relazione a sentenza di accoglimento della domanda del mediatore volta a conseguire il pagamento della provvigione, ma senza che fosse puntualizzata la questione dell'assunzione della compravendita intermediata a fondamento della pronuncia sul quantum -la citata Cass. n. 433 del 1967 ha, invece, escluso la responsabilit del mediatore per l'imposta di titolo sulla compravendita stessa. G. MANDO' PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA detta norma comprendono, non solo le tasse giudiziali vere e prole, ma anche le cosi dette tasse di titolo, cio quelle che vengono plicate alle sentenze, in base al disposto del sopra esaminato art. 72. ), invero, si evince dalla limitazione della responsabilit :dei procu; ori al pagamento delle sole tasse giudiziali vere e proprie, in quanto ~ tale limitazione, non essendo stata estesa anche alle parti, fa intenre che queste, oltre che al pagamento delle tasse giudiziali, sono tute anche al pagamento delle altre tasse, le quali non possono essere ~ quelle di titolo. Posto, dunque, che la norma in esame si riferisce -tranne che i confronti dei procuratori -anche alle tasse di titolo, da consirare che la norma stessa stabilisce la solidariet dell'obbligo del panento di tali tass (oltre che delle tasse giudiziali) a carico anche lle parti istanti, cio delle parti che hanno proposto la domanda in tdizio, prescindendo dalla partecipazione all'atto o al contratto enunto in sentenza e, quindi, con riguardo, unicamente, alla posizione male di parti istanti. Con la conseguenza che le parti istanti son mte, per effetto di tale norma, al pagamento delle tasse di titolo ~he nella ipotesi in cui siano del tutto estranee all'atto o al contto enunciato (cfr., in senso conforme, Cass. 9 agosto 1962, n. 2496). Devesi, pertanto, concludere che, nel caso in cui il mediatore esica in giudizio la scrittura non registrata della compravendita im biliare da lui intermediata (come tale soggetta a registrazione in mine fisso), al fine di ottenere la condanna della parte intermediata pagamento della mediazione a lui dovuta per il contratto medesimo, ~he egli responsabile di imposta per il pagamento dell'imposta di :istro relativa al contratto e della relativa eventtiale imposta supplentare, in forza degli articoli 62, 72 e 93, n. 2, della legge sul regio, ove il giudice non solo abbia in sentenza enup.ciato il contratto, su di esso, e per la misura del compenso, abbia fondato la propria muncia. Nella fattispecie, la qualit di parte istante del Calimani era perci ~tto pacifica, e di qui l'applicabilit dei principi sopra enunciati, la ile, non attuata dalla sentenza impugnata, deve essere attuata dal 'dice di rinvio. -(Omissis). RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27. aprile 1968, n. 1304 -Pres. Favara -Est. Elia -P. M. Silocchi (conf.) -Vivanti (avv. Romanelli) c. Ministero Finanze (Avv. Stato Masi). poste e tasse in ~enere -Prove -Dichiarazioni rese ai verbalizzanti Valore di confessione -Esclusione -Valore di indizi -Ammissi 482 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bilit -Valutazione da parte del giudice di merito -Libert di apprezzamento. (c. c., artt. 2730 e segg.; 1. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 24 e 30. Le dichiiarazioni rese da una parte a terzi, fuori del giudizio, anche ad autorit qua'bificate, e cos anche le dichiaraziRTE DI CASSAZIONE -Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1570 -Pres. Pece; ' Est. D'Armiento -P. M. Cutrupia (conf.). Cagna Pierino (avv. Imperia e Mazzoni) c. Ministero Finanze (avv. Stato Soprano). i posta di ricchezza mobile -Esenzione decennale recata dalla legge 29 luglio 1957, n. 635. Estensione ad impianti produttivi di servizi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imprese alberghiere -Ammissibilit -Legge 13 giugno 1961, n. 526 -Carattere interpretativo. (r. D. L. 16 settembre 1937 n. 1669; 4 aprile 1940 n. 334; 4 agosto 1955 n. 691; 29 luglio 1957 n. 635; 1. 13 giugno 1961, n. 526). L'attivit, alberghiera costituisce attivit, industriale giacch l'impresa alberghiera provvede alla produzione di servizi atti a soddisfare le particolari esigenze di un settore della vita e dell'economia. L'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito recata dalla legge 29 luglio 1957 n. 635per le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, opera, pertanto anche per i redditi alberghieri, la cui espressa menzione nell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, non comporta che a quest'ultima si debba attribuire valore innovativo rispetto alla precedente 29 luglio 1957, numero 635 (1). (Omissis). -Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, in relazione all'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, sostenendo che posta, nel campo delle attivit economiche, la fondamentale dicotomia fra attivit industriale e commerciale, l'attivit alberghiera deve annoverarsi fra le attivit industriali, in quanto volta alla produzione di servizi e non al mero scambio. (1) La legge 13 giugno 1961, n. 526, recante modifica dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635., sostituisce il penultimo 'comma dell'articolo citato, e pone due norme: con la prima precisa che sono riconosciute di diritto localit economicamente depresse i territori classificati montani, interclusi tra questi, e quelli compresi in comprensori di bonifica montana, in determinate condizioni; con la seconda dispone che in tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresi alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati. Ci sembra indurre a considerare : a) che l'estensione dell'agevolazione agli alberghi ed alle aziende di trasporti per mezzo di funi deve ritenersi dettata esclusivamente 'Per i territori di cui al ripetuto punltimo comma, com si evince non soltanto dalla collocazione topografica della disposizione (costituente un inciso di quel medesimo comma), ma anche dalla evidente contrapposizione con la norma del primo comma, alla quale appare fatto richiamo esclusivamente per l'individuazione dei benefici; b) che, una volta ritenuta valida l'accennata conclusione limitativa, si deve anche da una parte escludere il carattere meramente interpretativo della legge del 1961, affermato invece dall'annotata sentenza, e, dall'altra, considerare che la estensione del beneficio agli alberghi in genere, voluta soltanto per le aziende site in determinati territori (evidentemente ritenuti PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 485 11 vi era ragione, pertanto, per escludere la piccola industria alberera dal novero della piccola industria il cui insediamento nelle zone >resse stato agevolato dalla legge n. 635 del 19.57; specie se si ha 11ardo alla funzione d'incentivo che essa esercita per la trasformazione alorizzazione di quelle aree. Donde il carattere interpretativo e non ovativo della legge n. 526 del 1961, erroneamente negato dalla deci11e impugnata. Il ricorso fondato. L'unica questione che si pone concerne e s'incentra tutta nello bilire se la legge del 1961, iha portata interpretativa o innovativa letto alla precedente del 19i57, in quanto dalla soluzione di detta istione ricever conferma la tesi del contribuente o quella dell'am1istrazione finanziaria. Rileva questo Collegio che gi per la formulazione della legge luglio 1957, n. 6315, che ha esentato (per dieci anni dalla data d'inizio la loro attivit) da ogni tributo diretto sul reddito le nuove imprese igiane e le nuove piccole industrie che vengano a costituirsi sul ritorio dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ., deve ~nersi esente da tributo l'esercizio e la gestione di un nuovo albergo ' sorga nelle previste localit, sempre che concorrano tutte le altre 1dizioni per l'esonero (per le quali, peraltro, non c' contestazione :iuesta causa). or pi meritevoli di incentivi per la valorizzazione), costituisce legisla> riconoscimento della inapplicabilit: dell'esenzione per le aziende alberere site in altre zone, pur depresse, ma tali da considerare soltanto vio apposito riconoscimento; e) che in tali altre zone, quindi, nella premessa che la norma del no comma dell'art. 8 della legge del 1957 riguarda le vere e proprie mde industriali, e non anche gli alberghi, la eventuale applicabilit del 1eficio a questi ultimi potrebbe forse anche ammettersi, in ipotesi, ma itatamente a quelli di essi che, essendo dotati di particolari a~trezzature 1iche, possano considerarsi aziende di industria, secondo l'evoluzione risprudenziale in tali sensi venutasi a: determinare (cfr. Cass. 24 mag 1967, n. 1134, in questa Rassegna, 1967, I, 1033, ed ivi altri richiami in a), e sempre che, per altro verso, non si trovi ostacolo nel concetto di .ccola industria ., cui la disposizione di favore ha riguardo. Va segnalato, infine, che la materia in esame ora disciplinata dalla ge 22 luglio 1966, n. 614, il cui articolo 8 espressamente limita il beneficio l'esenzione dai tributi diretti sui redditi alle nuove imprese artigiane alle nuove piccole e medie industrie aventi ad oggetto produzione di 1i ., cosi eliminando ogni dubbio sull'inapplicabilit del beneficio stesso ~ aziende alberghiere, e sostanzialmente fornendo anche un elemento ~rpretativo delle anteriori norme, in relazione alle quali l'agevolazione Tebbe ritenersi sempre esclusa per gli alberghi, e quindi anche nella tesi formulata innanzi sub e), salvo che per quelli siti nei territori consiati di diritto depressi . 486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non pu dubitarsi, infatti, che quella alberghiera sia un'industria, e ci in quanto l'impresa alberghiera provvede alla produzione di servizi atti a soddisfare le particolari esigenze di un settore della vita e della economia. Lo stesso legislatore, peraltro, ha qualificato industriale l'attivit alberghiera, perch in tutte le leggi relative agli alberghi ha sempre adoperato l'espressione industria alberghiera (cfr. R.D.L. 16 settembre 1937, n. 1669; 4 aprile 1940, n. 334; 1. 4 agosto ig:55 n. 691; art. 1 1. 15 luglio 19<57, n. 605). Questa interpretazione della legge del 1957 risponde inoltre alla ratio della legge medesima, se si considera che essa fu emanata per la trasformazione e valorizzazione delle zone economicamente depresse, e se si considera, altres, che alla realizzazione di tali scopi contribuiscono in maniera determinante il sorgere di nuovi alberghi, che sogliono sviluppar e ed incrementare nuove correnti del turismo (interne ed estere). Pertanto, concedendo la legge del 1957 i benefici fiscali per le nuove piccole industrie , gi per la lettera o per la ratio di detta normativa bisognava comprendervi gli alberghi di nuova istituzione. Ma, se ci vero, non pu non convenirsi sulla portata chiaramente interpretativa e non innovativa dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, il quale, nel disporre che la esenzione tributaria prevista dal primo' comma dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 si applica altres alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto, ecc. ha voluto solo ribadire il contenuto ed il significato della vecchia norma, senza apportare ad essa sostanziali modificazioni. In altri termini la nuova norma non ha fatto altro che chiarire, attraverso un'interpretazione autentica, il significato e la portata di una disposizione precedente,' la .cui interpretazione av.eva potuto dar, luogo a dubbi o a contrasti interpretativi; ma non ha inteso di ampliare o estendere i casi di esenzione tributaria gi stabiliti dalla legge del 1957. Contro la interpretazione ora data alla legge del 1961 non vale obbiettare che il carattere innovativo risulterebbe dalla parola altres contenuta nella norma ( si applica altres alle nuove imprese alberghiere ) in quanto il detto avverbio non apporta alcun contributo decisivo al chia.ro significato dell'intero contesto, che quello gi precisato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1968, n. 1688 -Pres. Rossano -Est. Leone -P. M. Tavolaro (conf.) -Comune di Tollegno (avv. Jona) c. Ministero Finanze (Avv. Stato Pacia). Imposta di registro -Al?,evolazioni -Gestione INA-Case -Operazioni previste dalla leg,g,e n. 43 del 1949 -Atti e contratti necessari per PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 487 tali operazioni -Nozione -Limitazione soggettiva (partecipazione all'atto della Gestione) e limitazione oggettiva (qualificazione dell'atto in base allo scopo perseguito) -Vendita di terreni da parte di terzi a favore di un ente pubblico (nella specie, un Comune), senza partecipazione della Gestione e senza il collegamento necessario con la costruzione di case per lavoratori -Inapplicabilit delle agevolazioni. (l. 28 febbraio 1949, n. 43, artt. 23, 24). iposta di registro -Accessioni -Presunzione ex art. 47 della legge di registro -Deroga prevista dalla 1. 24 gennaio 1962, n. 23 -Contratti di appalto stipulati dalla Gestione lna-Casa -Idoneit ai fini della deroga -Condizioni -Limiti. (1. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47; I. 24 gennaio 1962, n. 23, art. unico). Le agevolazioni tributarie per le operazioni compiute dalla GeO'l'lie Ina Casa previste dall'art..24 l. 28 febbraio 1949, n. 43, sono te Limitatamente agLi atti e contratti, che siano quaLificati dal soggetto e vi partecipa, essendo inerenti alle operazioni che tale legge ha 'dato alla Gestione (limitazione soggettiva), e daUo scopo che essi rseguono, dovendo sussistere un rapporto di necessit tra l'atto (o contratto) ed il compimento delle operazioni previste daUa legge mitazione oggettiva); pertanto, le agevolazioni non sono applicabiU contratti di vendita stipulati da terzi venditori con un ente pubblico ella specie, un Comune) senza la partecipazione della Gestione, e mmeno se il medesimo ente si sia obbligato a trasferire alla Gestione aree acquistate (1). La disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 24 gen io 1962, n..23, secondo la quale, in deroga all'art. 47 della legge registro, sono idonei a vincere la presunzione ivi stabilita (oltre deliberazioni dei Comuni e delle Provincie) i contratt.i di appalto pulati dagli istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su -reni successivamente acquistati, applicabile anche ai contratti di palto stipulati dalla Gestione Ina Casa. La deroga, peraltro, limi; a alle costruzioni eseguite per conto dei predetti enti su aree divete successivamente di propriet dei medesimi ed opera unicamente r la liquidazione dell'imposta di registro sull'.atto di acquisto delle ee gi edificate, e cio per escludere l'appliciabihit dell'imposta sulle ~essioni fatte eseguire dagli stessi enti acquirenti (2). (1-2) La prima massima interpreta il significato ed i limiti delle ageLazioni tributarie previste dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la interpretazione senza dubbio esatta: esse sono applicabili agli atti quali abbia partecipato la Gestione (aspetto soggettivo) e che siano, ne RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Col primo motivo di ricorso il Comune di Tollegno denunzia violazione e fals applicazione degli artt. 23 e 24 1. 28 febbraio 1949, n. 43, in relazione all'art. 12 disp. legge in .gen., e sostiene che, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di appello, l'esenzione tributaria stabilita nell'art. 24 cit. non concerne solo gli atti compiuti direttamente dall'INA-Casa ma applfoabile agli atti necessari per il raggiungimento degli scopi che la legge si prefiggeva; risultato questo al quale in ogni caso dovrebbe pervenirsi con interpretazione estensiva delle norme richiamate innanzi. La censura priva di fondamento giuridico. La legge n. 43 del 1949, disponendo, all'art. 24, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente leg.ge godono dell'esecuzion dall tasse di bollo... e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria , stabiliva benefici fiscali limitatamente agli atti e contratti inel'enti alle operazioni per l'esecuzione delle quali, ai sensi dell'art. 2 della legge, era stata costituita la gestione autonoma INA-Casa. Istituiva, cio, benefici fiscali di ,natura mista, obiettiva e soggettiva insieme, concernenti atti qualificati dal soggetto che vi :partecipava (la Gestione INA-Casa) e dallo scopo che essi perseguivano. La limitazione oggettiva dei benefici esplicita nel testo dell'art. 24 cit., quella 'soggettiva implicita nel riferimento alle operazioni che la legge commetteva alla Gestione INA-Casa; ma, nel sistema della legge, tale ultima limitazione dei benefici accordati veramente determinante, rispondendo alla ragione specifica della considerazione di favore, ragione riposta nella esigenza di economicit della Gestione, che impiegava in massima parte contributi di lavoratori per un fine di progresso sociale e di incremento dell'occupazione operaia. La limitazione oggettiva, a sua volta, precisata con la prescrizione che dovesse sussistere un rapporto di necessit tra l'atto o il contratto ed il compimento delle operazioni previste nella legge, rapporto che razionalmente implica un collegamento strumentale univoco tra atto e realizzazione degli scopi della gestione. cessariamente, collegati con la concreta destinazione delle aree acquistate alla costruzione di case per lavoratori (aspetto oggettivo); entrambe le limitazioni, ai fini dell'agevolazione, devono coesistere. Anche la seconda massima esatta. La applicazione estensiva della deroga della legge cit. n. 23 ai contratti di appalto della Gestione legittima. Deve altres condividersi la limitazione individuata dalla sentenza annotata per la .deroga in esame: questa limitata alle costruzioni eseguite per conto degli enti nelle aree poi acquistate, e ci al fine di evitare il paga mento dell'imposta sulle costruzioni da essi eseguite su dette aree, in adempimento dei loro scopi istruzionali. Per i caratteri della deroga, che innovativa e temporanea, cfr. Cass. 18 dicembre 1964, n. 2902, in questa Rassegna, 1964, I, 1155. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 489 La fattispecie concreta cui si riferisce il ricorso completamente di fuori dell'ambito dei benefici cosi limitati, in quanto il contratto lla cui tassazione si discute stato stipulato da terzi venditori con Comune di Tollegno acquirente, senza partecipazione alcuna della stione INA-Casa; in pi le compravendite, anche se fatte con itento di trasferire in seguito le aree comprate alla gestione suddetta, n presentano iJ. collegamento univoco con la concreta destinazione lle aree alla costruzione di case per lavoratori da parte della Geone, indispensabile perch si realizzi il concetto di necessit espresso ll'art. 24 qui in esame. Quanto alla tesi che i benefici ra tale norma istituiti .possano ;endersi alla concreta fattispecie per mezzo di interpretazione esten a, deve ribadirsi che indubbio essere consentita, anche con riguardo leggi concernenti benefici tributari, tale tipo d'interpretazione, che, differenza dell'applicazione analogica, tende sempre a determinare contenuto concreto della mens legis, in modo da comprendervi tutti !asi dalla norma considerati, quali risultano dalla lettera e dallo lrito delle relative disposizioni. Ma si fuori dei casi dell'interpre: ione estensiva allorch si cerca di applicare la norma in mancanza i suoi presupposti specifici, e si viola addirittura fa legge tributaria, ando si cerca di applicare il beneficio di natura (anche) soggettiva un soggetto diverso da quello espressamente considerato nel1a norma privilegio. Nel secondo e terzo mezzo di ricol'.so il Comune di Tollegno denzia violazione dell'articolo unico della legge 24 gennaio 1962, n. 23 sostiene che ha errato la Corte di merito allorch ha ritenuto che .e legge riguardi esclusivamente i .contratti posti in essere con l'in~ vento della Gestione INA-Casa, limitazione questa non posta dalla ~ge, ed ha errato anche quando ha stabilito che il contratto d'aplto stipulato dalla Gestione non valesse a vincere la presunzione, sata nell'art. 47 L. Reg., circa il trasferimento delle accessioni. :giunge il ricorrente che irrilevante la circostanza che il trasferimto alla Gestione sia avvenuto non a titolo oneroso, perch la legge esame concerne ogni tipo di acquisto indipendentemente dalla sua tura onerosa o gratuita: e, comunque, sostiene il ricorrente, anche tale effetto dovrebbe soccorrere l'interpretazione estensiva. Anche queste censure sono prive di consistenza giuridica. La legge n. 23 del 1962 stabilisce che, in deroga all'art. 47 L. R. successive modificazioni, sono idonei a vincere la presunzione di cessione ivi stabilita (oltre che determinate deliberazioni di Province di Comuni) i contratti di appalto stipulati dagli Istituti Autonomi r le case popolari, per costruzioni su terreni successivamente acqui tti. La sentenza impugnata, sulla base di quanto espresso nella cir lare 7 luglio 1963, n. 6 del Ministero delle Finanze, ha ritenuto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO estensibile alla Gestione INA-Casa il disposto della legge n. 23 del 1962 circa la cennata efficacia dei contratti di appalto stipulati dagli Istituti per le case popolari. Ma la deroga al criterio del trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile, anche se nell'atto esse si dichiarano escluse, limitata testualmente alle costruzioni eseguite per conto di detti enti su aree divenute successivamente di propriet dei medesimi, e serve a disciplinare unicamente la liquidazione dell'imposta di registro in ordine all'atto di acquisto dell'immobile, sul quale, all'epoca dell'acquisto stesso, insistano gi accessioni fatte eseguire proprio dall'acquirente: ci per evitare che gli enti debbano pagare l'imposta su un bene che essi hanno fatto costruire in adempimento dei loro fini istituzionali, nella prospettazione del successivo acquisto del terreno su cui le accessioni sono state eseguite. La fattispecie legale cosi determinata del tutto diversa da quella che si realizza. nella controversia in esame, relativa all'applicazione della imposta' di registro all'atto con cui il Comune .di Tollegno acquist da terzi aree fabbricabili, sulle quali non da esso erano state costruite case di abitazione. Difettano, quindi, nella 1>'J;)ecie, sia i presupposti soggettivi, sia quelli oggettivi della applicazione della legge n. 23 del 1962, in particolare l'identit tra costruttore delle accessioni e acquirente dell'immobile su cui esse insistono, e rettamente la Corte di merito ha escluso 'che detto provvedimento concorresse a concretare la disciplina giuridica applicabile alla fattispecie in esame. Per conseguire tale applicazione invano il ricorrente invoca l'interpretazione estensiva della citata legge del 1962. Non si tratta, infatti, di determinare il preciso contenuto della legge, in base alla lettera ed allo spirito delle relative disposizioni, bns di applicare la ratio della disciplina normativa disposta dalla legge in esame a caso dalla stessa non contemplato, diverso per presupposti soggettivi ed oggettivi dalla fattispecie legale considerata. Ma tale applicazione analogica non consentita riguardo a legge di natura eccezionale, qual' quella n. 23 del 1962, che deroga ad un criterio generale di applicazione dell'imposta di registro, per di pi per un intento di sanatoria di situazioni anomale determinatesi per il passato. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 giugno 1968, n. 2032 -Pres. Malfitano -Est. Geri -P. M. Toro (diff.) -Soc. Giacomo Costa (avv. Uckmar) c. Ministero Finanze (avv. Stato Gargiulo). Prescrizione -Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi -Applicabilit della disposizione dell'art. 2953 c. c. anche nei casi di prescrizioni brevi previste da leggi speciali -Esclusione. (c. c. art. 2953). I PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Lposta di registro -Prescrizione -Diritto all'imposta accertato con decisione passata in giudicato -Prescrizione decennale ex art. 2953 c. c. -Inapplicabilit -Prescrizione breve prevista dalla legge del registro -Applicabilit -Decorrenza. (c. c., art. 2953; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136-141). escrizione -Interruzione per effetto di domanda giudiziale -Domanda giudiziale nulla -Efficacia permanente dell'interruzione -Esclusione -Efficacia interruttiva istantanea dei vari atti del giudizio Sussistenza -Condizioni. (c. c., art. 2945). La disposizione dell'art. 2945 c. c. -secondo La quale si prescrino nel termine ordinario di dieci anni anche i diritti, per i quali la rge stabilisce un termine pi breve, quando riguardo ad essi interriuta sentenza di condanna passata in giudicato - di carattere eccenale, e, come tale, non trova applicazione oltre i casi espressamente misti, che sono da ritenere quelLi di prescrizioni brevi previste dal o codice civile, e non anche quelli di prescrizioni, ugualmente brevi, bilite da foggi speciali (1). Il diritto all'imposta di registro, anche se non pi contestabile in rinto accertato con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, prescrive nel minor termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 140 ~ r. d. 30 dicembre 19.23, n. 3269 (termine da computare dalla cessane dell'effetto interruttivo permanente determinato dalla proposine e dalla pendenza del giudizio), e non gi nel termine decennale cui all'art. 2953 del codice civile, e ci sia perch la legge speciale, rile quella di registro, prevale sulla generale, sia perch la conrsione dette prescrizioni brevi in prescrizione decennale, ai sensi deUa posizione citata, opera esclusivamente per le prescrizioni brevi stabi? dallo stesso cocUce civile (2). Se la domanda giudiziale sia nulla, alla pendenza del procedimento base ad essa instaurato non pu riconoscersi l'effetto, di cui all'arti (1-3) In riferimento alla terza massima, cfr. la conforme Cass. 2 aprile ;o, n. 746, Giust. civ., 1960, I, 1395. Sulle questioni di cui alle altre due massime pubblichiamo le seguenti Brevi considerazioni per l'applicabilit alla materia tributaria della prescrizione da giudicato. Con l'affermazione, di cui alla prima massima dell'annotata sentenza, Corte di Cassazione si pone in contrasto con l'interpretazione pacifica i, per quanto consta, era stata fin qui data della norma dell'art. 2953 c. c., npre intesa, invero, nel senso della sua applicabilit anche nei casi di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO colo 2945 c. c., secondo comma, di interruzione permanente della prescrizione. La domanda stessa, tuttavia, e cos pure altri atti ,di quel procedimento, devono ritenersi idonei a determinme l'interruzione istantanea della prescrizione, qualora contengano un,a non equivo,ca richiesta di adempimento, e, pure se comunicati soltanto al procuratore in giudizio del de,bitore, risultino portati ,a conoscenza diretta di questo ulmmo in diverso modo, e cos possano configurars come atti di costituzione in mora (3). (Omissis). -Si deduce, nel primo mezzo del ricorso, violazione e falsa applicazione degli articoli 136, secondo comma, e 140, quarto comma, della legge di registro, perch dal momento nel quale fu notificata, in data 31 marzo 1950 la decisione della Commissione centrale (rimasta ferma in seguito alla declaratoria di nullit del procedimento giudiziario) decorreva, ai sensi dell'art. 140, quarto comma, della legge predetta un nuovo termine prescrizionale, che scadeva il 31 marzo 1953. Tardiva doveva dunque considerarsi l'ingiunzione del 2 marzo 1955, tenuto conto che la prescrizione triennale operante non soltanto ai fini dell'accertamento del tributo, ma anche ai fini della sua riscossione, come si evince dal predetto art. 140, quarto comma, secondo il quale la ,prescrizione validamente interrotta riprende a decorrere con termine identico. Il mezzo fondato. In sostanza si pone il quesito se all'azione di riscossione dell'imposta, il cui accertamento non sia pi discutibile per effetto del passaggio in ,giudicato di una delle pronunzie delle commissioni tributarie, p11escrizione brevi previste da leggi speciali (cfr., ad es., per la stessa giurisprudenza, Cass. 1 marzo 1956, n. 623, e la pi recente Cass. 19 maggio 1965, n. 904, Foro it., 1965, I, 1947, entrambe per la prescrizione breve in materia di contributi previdenziali, di cui al r. d. 21 luglio 1937, n. 1239). Del resto, e senza ,che si voglia in questa sede ex professo esaminare l'argomento, pu osservarsi che lo stesso tenore letterale dell'art. 2953 c. c., nel quale fatto riferimento ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione pi breve, e la circostanza che la disposizione venne introdotta nel nuovo codice allo scopo di risolvere il dupbio, che da tempo era sorto, sull'applicabilit della prescrizione ordinaria all'actio judicati (cfr. Relazione del Guardasigilli, n. 1208), inducono a dubitare dell'esattezza della restrittiva conclusione indicata dall'annotata sentenza, ed a far ritenere conforme al sistema, invece, una interpretazione che colleghi in via generale la regola della conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria alla situazione determinata dal fatto che il diritto sia ormai accertato con l'autorit della cosa giudicata: situazione che, per definizione, prescinde dalla considerazione autonoma del diritto fatto oggetto dell'accertamento, e che, pertanto, non pu consentire la distinzione, nemmeno ai fini di cui si discute, tra prescrizioni regolate dal codice e prescrizioni PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA )ba essere applicato il termine ordinario di prescrizione, come avne relativamente all' actio iudicati (art. 2953 c. c.), oppure quello ~ve previsto nell'ultimo comma dell'art. 140 legge di registro. La risposta non dubbia nel senso che la legge speciale, costita appunto da quella di registro, prevale sulla generale del codice ile. Ci si evince peraltro dal testo stesso dell'art. 140, in base al rdinamento logico del secondo comma, dove si stabilisce che la preizione interrotta mediante domanda giudiziale rimane sospesa finch a il giudizio (effetto interruttivo permanente), e del quarto com' nel quale espressamente detto che la prescrizione validamente ~rrotta si compie .col decorso di un successivo nuovo termine uguale uello stabiLito dalla stessa legge di registro, cio tre anni. Questa precisazione, con evidente riferimento alle cause interrut! considerate nei primi tre comma del medesimo articolo, esclude modo non equivoco l'applicabilit della prescrizione ordinaria. Se pure la norma avesse semplicemente parlato di un nuovo terLe dal momento della interruzione, senza precisarne, come invece .patto in concreto, la durata, anche in' tal caso si tratterebbe della scrizione 1breve di tre anni, perch in difetto di deroga espressa .a fermo il termine originario, cio quello proprio della prescrizione diritto considerato. Ci tanto vero che, nello stesso codice civile per trasformare, o il giudicato, la prescrizione breve in quella ordinaria, c' stato 1gno di una apposita disposizione, quella appunto dell'art. 2953. iplinate da leggi speciali, salvo .che, ben s'intende, non sia da queste ne anche specialmente disposto in ordine agli effetti del giudicato. Non pu non tenersi conto, del resto, anche per il problema che qui ressa, dell'evoluzione giurisprudenziale avutasi, sotto altro aspetto, per .. 2953 c. c.,. in relazione al quale, invero, dopo alcune discordi pronunce, ita affermata dalla Corte Suprema (Sez. Un. 16 ottobre 1958, n. 3292, >it., 1958, I, 1614), e non stata mai pi revocata in dubbio, l'ammissi della conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria 1e in virt di sentenza portante condanna generica. A tal fine si osservato, da un canto, che con l'iniziativa del creditore, ea al conseguimento di una pronuncia con valore di giudicato, devono ritenersi assolte le esigenze di certezza in vista delle quali fissato il tine prescrizionale pi breve, con riguardo al quale, dunque, pi non parlare di inerzia del creditore (Sez. Un. 16 ottobre 1958 cit.), e pi ~ralmente si sottolineato che l'art. 2953 c. c. ammette i diritti, per ali la legge stabilisce la prescrizione breve, a beneficiare dell'ordinaria crizione decennale per il solo fatto che siano stati canonizzati in un icato (Cass. 17 agosto 1965, n. 1961, in questa Rassegna, 1965, I, 960), iungendosi, in riferimento a sentenza portante condanna generica al cimento di danni, ma con affermazione che non pu non avere valore RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Anzi tali considerazioni suggeriscono un ulteriore profilo a conferma dell'indirizzo qui prescelto. Infatti, risponde ad un 'naturale criterio di tecnica giuridica che l'interruzione, per se stessa, non idonea a modificare la durata originaria del termine di prescrizione, salvo ovviamente l'effetto interruttivo. Questa idoneit pu essere per conferita con norma espressa che in tal caso assume .carattere di deroga a quel criterio, inteso quale principio di generale applicazione. Sotto tale profilo l'art. 2953 c. c., costituendo non gi un principio, ma una eccezione, non appare applicabile oltre l'ipotesi in esso espressa, propria delle prescrizioni brevi previste nel codice civile. Tanto meno ne potrebbe essere estesa l'applicazione al settore delle imposte, retto da regole speciali ed ispirato a criteri di sollecita certezza dei rapporti tributari, come denota appunto la brevit dei termini di prescrizione e di decadenza. Anche l secondo mezzo fondato e va accolto, per quanto di ragione, in relazione al primo. Sostiene infatti la Finanza che, in ogni caso (cio anche se si dovesse trattare di prescrizione breve) vi sarebbero stati validi atti interruttivi, nonch l'interruzione permanente del termine in seguito a giudizio. Fatte proprie queste considerazioni dalla Commissione Centrale nella denunziata decisione, la societ ricorrente, denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c. c., sia perch non di principio, che la norma dell'art. 2953 c. c. , in definitiva, da intendere nel senso che, quando il diritto stato gi giudizialmente accertato, la prescrizione si verifica nel termine ordinario, perch il titolo, in forza del quale l'indennizzo dovuto, rappresentato dalla decisione gliudiziaria, la quale, una volta emessa, vive di vita propria ed autonoma (Cass. 5 gen-~ naio 1966, n. 92, in questa Rassegna, 1966, I, 98, ove ulteriori riferimenti in nota, nonch Cass. Sez. Un. 14 giugno 1967, n. 1328, id., 1967, I, 588). E poich -a parte la discutibdle estensione, che poi si creduto di poter fare della disciplina ex art. 2953 anche al debitore solidale rimasto estraneo al giudizio, col superamento della regola sui lii;niti soggettivi del giudicato e dello specifico disposto dell'art. 1306 c. c. (cfr. le osservazioni critiche di CARUSI, In tema di condanna generica, etc., in questa Rassegna, 1964, I, 901, e dello stesso A. Ancora in tema di apponibilit della conversione della prescrizione, etc., id., 1965, I, 961) -sta di fatto che il fondamento della norma sulla modificazdone prescrizionale va ora individuato, almeno secondo l'indirizzo giurisprudenziale dominante, non gi nel sorgere dell'azione esecutiva, bensi nel fatto che il diritto abbia conseguito, col giudicato, giuridica certezza, sembra potersi conclusivamente rilevare: a) che la individuata ratio -sicuramente identica, per quanto prima si diceva, sia in relazione ai diritti la cui prescrizione sia regolata dal codice PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 495 doveva attribuire effetto interruttivo al ricorso per Cassazione, incace di costituire in mora il debitore, sia perch neppure si poteva enere la ricorrenza di un effetto interruttivo permanente, tenuto rito della dichiarata nullit del giudizio. Peraltro, aggiunge la societ :orrente, anche a voler attribuire effetto interruttivo istantaneo alppello proposto alla Corte di Genova contro la sentenza di quel ibunale, la prescrizione breve si sarebbe gi maturata. A fini chiarificativi opportuno fissare le date di maggior rilievo questa lunga vertenza. La prima decisione della Commissione Centrale, precisamente ella alla quale segui il procedimento giudiziario successivamente diiarato nullo, porta la data del 24 febbraio 1950. L'atto di citazione dell'armatrice Costa al Tribunale di Genova l 12 maggio 1950. L'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria contro la sen1za del predetto tribunale fu notificato, al procuratore dell'appellata, 15 ottobre 1951. Il ricorso per cassazione, sempre dell'Amministrazione finanziaria, rta la data del 25 settembre 1952 e .fu notificato al procuratore. L'atto di riassunzione, in seguito a rinvio, davanti alla Corte di pello di Torino, fu notificato direttamente all'armatrice Costa il 19 >braio 1954. Infine, l'ingiunzione della Finanza, dopo la declaratoria di nullit . giudizio pronunziata dala Corte di Torino, porta la data del 2 .rzo 1955. ile, sia a quelli disciplinati, anche quanto alla prescr1z1one, da leggi dali -non consente comunque di. ravvi-sare nella disposizione del 't. 2953 c. c. una norma di carattere eccezionale, e tanto meno nei sensi .icati dalla sentenza in :rassegna, bensi impone di qualificare la norma ssa come espressione di un principio generale, in tema di giudicato, e ci di ritenerla idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti ormai ertati con l'autorit, appunto, della cosa giudicata, a prescindere dalla ) originaria disciplina; b) che tale conclusione deve ritenersi valLda, conseguentemente, an ~ per la materia delle imposte ed in relazione alle decisioni vuoi delle 1missiond che dei tribunali, ed anche quando le une o le altre non pos o qualificarsi di condanna, una volta che esclusivo rilievo debba darsi, ini dell'applicabilit dell'art. 2953 c. c., secondo la ricordata consolidata risprudenza, al fatto che i diritti siano canonizzati nel giudicato. N, per escludere l'ammissibilit della conversione della prescrizione ve in prescrizione ordinaria nella materia dell'imposta di registro, po) be valere l'obdezione della specialit di questa materia e della relativa :iplina, la quale perci dovrebbe prevalere su quella dettata dal codice lle, cosi come ritenuto dell'annotata sentenza (seconda massima). Ci potrebbe esser vero soltanto se effettivamente la legge del registro, La sua disciplina della prescrizione dei diritti dell'Amministrazione e dei RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non v' dubbio che se al giudizio instaurato presso il Tribunale di Genova e definito con la sentenza 4 dice~bre 1954 della Corte di fil: Torino, si dovesse attribuke effetto interruttivo permanente, la prescrizione, rispetto all'ingiunzione del marzo 1955, non avrebbe potuto maturarsi. Escluso invece l'effetto interruttivo permanente, il termine prescrizionale di tre anni sa.rebbe decorso sia rispetto all'atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Genova (12 maggio 1950), sia rispetto all'appello 15 ottobre 1951 davanti alla Corte di Genova. Tale scadenza dovrebbe invece essere esclusa relativamente al ricorso :per Cassazione del 25 settembre 1952, ed a maggior ragione relativamente all'atto di riassunzione del 19 febbraio 1954, semprech a tali atti si dovesse attribuire efficacia interruttiva. Tutto ci premesso, non spettando a questa Suprema Corte il compito di accertare in fatto se un termine di prescrizione sia stato o meno interrotto e quindi siasi o no maturato, occorre al contrario verificare in diritto i principi che reggono questa materia. Due fondamentali questioni si impongono all'attenzione dell'interprete: 1) se il procedimento giudiziario instauratosi davanti al Tribunale di Genova, definito quindi dalla Corte di Torino, abbia avuto efficacia interruttiva :permanente ai sensi dell'art. 140, secondo comma, legge di registro e 2945, secondo comma, c. c.; 2) qualora si dovesse escludere tale permanenza, se ed in quali limiti i vari atti del predetto procedimento, ed in genere di qualsiasi procedimento giudiziario, abbiano, per se stessi, effetto interruttivo istantaneo della prescrizione. Al primo quesito si deve dare risposta sicuramente negativa. Infatti il presupposto perch ad un procedimento giurisdizionale in corso contribuenti, contenesse, oltre che norme sui termini, sui fatti interruttivi e sui relativd effetti, anche norme specifiche sugli effetti del giudicato in r;:i.pporto alla prescrizione stessa, o, ancora, disponesse comunque in modo da far ritenere in.compatibili, con la sua speciale regolamentazione della materia, la generale disposizione dell'art. 2953 c. c. L'unica norma di detta legge, dalla quale, secondo la sentenza in esame, dovrebbe appunto dedursi una specialit di disciplina anche in ordine agli effetti del giudicato, o, comunque, una incompatibilit nei sensi accennati, quella contenuta nell'art. 140, ultimo comma. Ma ivi soltanto disposto che la prescrizione validamente interrotta si compie col decorso dii un successivo nuovo termine uguale a quello stabilito dalla presente legge., ed appare perci chiaro che questa previsione considera esclusivamente la interruzione -ed anche quella operata, con efficacia permanente, dalla proposizione di un giudizio -senza affatto aver riguardo, invece, al ben diverso problema degli effetti de~ giudicato. D'altra parte, anche l'art. 2945 c. c., nel prevedere analogamente l'interruzione con effetti permanenti, a tal fine stabilendo che la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 497 svolgimento possa essere attribuita efficacia interruttiva permanente lla prescirizione quello deUa sua validit processuale. Mentre l'interruzione istantanea della prescrizione ben pu derire anche da un atto che sia stato dichiarato nullo ad altri fini ed etti, quella permanente si rivela invece strettamente legata alla vali del procedimento come tale, sfa perch in caso diverso neppure configura la sussistenza di un rapporto processuale fra le parti, sia :ch la ratio della permanenza consiste nell'esi.genza di non costrin e il creditore a continui atti interruttivi mentre pende un giudizio, .idamente instaurato, nel quale 11 creditore stesso ha manifestato i equivocamente la volont di far valere il proprio diritto. Questo indirizzo non si discosta dall'orientamento di questa Supre Corte (sent. n. 746 del 2 apnile 1960) e risponde a rigorosi criteri logica giuridica circa la portata della totale nullit del processo, ificatasi nella specie. Rispondendo al secondo quesito occorre tuttavia confermare il prinio che i singoli atti di un procedimento giurisdizionale, anche se apaci di produrre un qualche effetto processuale quando l'intero dizio sia stato dichiarato nullo ab origine, possono tuttavia valere 1e atti di costituzione in mora, qualora, in base al loro non equivoco tenuto portato a diretta e personale conoscenza del debitore, costi; cano una sicura non dubitabile richiesta di adempimento. In tal caso, ovviamente, l'effetto interruttivo non pu essere che ntaneo, una volta venuto meno il presupposto di un valido rap to giuridico processuale, appunto perch l'efficacia dell'atto non si ietta n si perpetua nel processo. iudizio , evidentemente collega tale norma a quella del primo comma, quale detto che per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo pe .o di prescrizione . E poich per nuovo periodo non pu intendersi se non un periodo ale a quello della prescrizione originaria, agevole constatare che la na, ha, in definitiva, la stessa portata di quella dell'art. 140, ultimo ma, della legge del registro, ed conseguentemente anche facile rile l che se la prima, quella dell'art. 2945, non contrasta nel sistema con lla dell'art. 2953 -nel senso che resta applicabile nei casi in cui la enza che conclude il giudizio non sia idonea a determinare la conver e della prescrimone, se breve, in prescrizione ordinaria -, altrettanto ~ dirsi per la materia dell'imposta di registro, e per le altre che siano ogamente disciplinate, essendo in ogni caso da escludere, quanto meno l base di un rapporto analogo a quello ora evidenziato tra i ripetuti :ohl 2945 e 2953 del codice, che quest'ultimo contrasti con il ripetuto 140, rispetto al quale, invece, cos come rispetto all'art. 2945 c. c., resta gnato alla generale norma sulla conversione della prescrizione un rso, ulteriore ambito di operativit. M. FANELLI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'accertamento se il contenuto dell'atto stesso rappresenti una non equivoca domanda di adempimento, che sia stata portata a diretta e personale conoscenza del debitore, spetta al giudice di merito. Infatti non pu escludersi, a priori, che anche quegli atti, i quali sono normalmente comunicati o notificati soltanto ai procuratori, siano stati portati, in diverso modo, a conoscenza diretta del debitore ed abbiano perci assicurato l'effetto di una costituzione in mora. Pertanto, in accoglimento, per quanto di ragione in base alle considerazioni che precedono, del proposto ricorso, si deve rinviare il giudizio alla stessa Commissione Centrale, per l'accertamento di cui sopra. Il giudice di rinvio si atterr ai seguenti principi: Il diritto alla riscossione dell'imposta suppletiva di registro si prescrive in tre anni. Nessun effetto interruttivo permanente della prescrizione pu essere attribuito ad un procedimento giurisdizionalmente dichiarato nullo ab origine. -Tuttavia i singoli atti del procedimento stesso sono suscettibili di conseguire effetto interruttivo istantaneo, qualora contengano una non equivoca domanda di adempimento comunicata direttamente e personalmente al debitore od al suo rappresentante legale, ove non si tratti di persona fisica, e possano quindi configurarsi come una valida costituzione in mora . -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 giugno 1968, n. 2063 -Pres. Flore -Est. Mirabelli -P. M. Tavolaro (conf.) -Meneghetti (avvocato Delle Sedie) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposte .e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle commissioni Decisione definitiva -Nozione -Successiva azione giudiziaria in materia di imposte dirette -Proponibilit -Condizioni -Decisione della Commissione centrale sulla tassabilit di un reddito, con rimessione degli atti alla Commissione competente per la valutazione -Non definitiva -Azione giudiziaria -Improponibilit. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6; t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 53; r. d. 11 luglio 1907, n. 560; art. 120; d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). NeHe controversie in materia di imposte dirette l'azione giudiziaria pu essere proposta dopo che ii processo dinanzi aHe Commissioni tributarie si sia conciuso con una decisione definitiva, e cio con una decisione con la quale sia esaurito il prooedimento di accertamento dell'imposta e sia operato il regolamento conclusivo del rapporto tributario. Pertanto, non pu considerarsi definitiva, e non pu essere oggetto di autonoma impugnativa giudiziaria, la decisione deLla Commis PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA me Centrale che, ritenendo tassabile un reddito, rimetta gli atti aLla immissione competente per la relativa valutazione (1). (Omissis). -Il ricorrente, denunciando la falsa applicazione delrt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, dell'art. 53 del u. 24 agosto 1877, n. 4021, degli artt. 77, 81, 107, 109 e 120 del r. d. luglio 1907, n. 560, dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, non vizio di motivazione, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., stiene che la sentenza impugnata ha doppiamente errato nell'affer: ire l'improponibilit della domanda, sia in quanto ha ritenuto non :ritta a ruolo l'imposta, di cui si discute, che, invece, era stata iscritta ruolo in parte, sia in quanto ha considerato non definitiva la decime della Commissione Centrale delle Imposte che, invece, a suo avm, av;rebbe deciso definitivamente, e con autorit di giudicato, sulla estione concernente l'applicabilit di nuovi acertamenti ai concorti perfezionati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 5 nnaio 1956, n. 1, e quindi sul .punto concernente la legittimit della .posizione, lasciando pendente n procedimento dinanzi le Commissioni butarie soltanto per la determinazione del valore imponibile e delmmontare dell'imposta dovuta. La seconda questione deve essere ritenuta preliminare ed assornte, ai fini del giudizio intorno alla sussistenza, o meno, della giuriizione dell'autorit giudiziaria sulla controversia, nello stato attuale gli atti, in quanto, qualora si ritenga di dovere confermare la sen1za impugnata nel punto in cui ha affermato che nessuna decisione finitiva si formata nei procedimento tributario, la giurisdizione ll'autorit giudizfa.ria ordinaria dovrebbe senz'altro venire esclusa, rranendo assorbita ed impregiudicata ogni altra questione. Ed invero, queste Sezioni Unite ritengono che la sentenza impuata meriti piena .conferma in relazione a tale punto, che sufficiente sorreggere la pronuncia di improponibilit della domanda. Perch si abbia decisione definitiva nel procedimento tributario n sufficiente, infatti, che sia stata emessa .una pronuncia, il cui 1tenuto non possa formare oggetto di g.ravame se non dinanzi alla torit giudiziaria ordinaria, ma necessario che con tale pronuncia anche esaurito il procedimento di accertamento dell'imposta ed il ~olamento conclusivo del rapporto tributario. (1) Corretta applicazione dei principi in tema di rapporti tra i giudizi Lanzi alle Commissioni tributarie e dinanzi all'a. g. o., sui quali, in genere, . Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 336 ss. La giurdsprudenza pacifica su entrambi gli aspetti della massima: sia la proponibilit dell'azione giudiziaria qualora nel processo tributario intervenuta decisione definitiva (cfr. Cass. 23 aprile 1964, n. 986, in RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non pu, quindi, essere considerata definitiva, e pertanto autonomamente impugnabile dinanzi l'autorit giudiziaria ordinarfa, la decisione della Commissione Centrale che, ritenendo tassabile, in punto di diritto, un certo cespite o reddito, rimetta gli atti alle Commissioni competenti per il giudizio di merito, perch accertino, in fatto, la sussistenza dei presupposti e degli elementi della imposizione, giacch, appunto, soltanto attraverso la pronuncia sulle questioni di merito, e la definizione degli eventuali gravami su tali questioni, viene a formarsi la definizione del rapporto tributario che possa formare oggetto di giudizio dinanzi il giudice ordinario. N pu essere ritenuto che la decisiione della Commissione Centrale sul punto di diritto sia suscettibile di passaggio in ,giudicato, restando precluso il riesame del giudice ordinario, in difetto di immediato e diretto gravame, giacch appunto per lo specifico contenuto di tale pronuncia che, non esaurendo il procedimento contenzioso tributario, non assume definitivit, le questioni cos risolte possono sempre essere sollevate nuovamente con la domanda giudiziale, che sia proposta avverso la decisione che concluda o definisca tale procedimento. Neppure pu essere ritenuto che la pronuncia del giudice ordinario si renda necessaria, in quanto la Commissione Distrettuale si troverebbe nell'impossibilit di decidere, avendo sospeso n procedimento nell'attesa della sentenza del giudice or,dinario. Il provvedimento di sospensione provvedimento ordinatorio, che pu essere revocato o modificato qualOra si ravvisi insussistente il presupposto, sul quale sia fondato. Statuito, quindi, che, contrariamente a quanto la Commissione stessa ha prospettato, preliminare deve essere ritenuta la pronuncia definitiva nel procedimento tributarfo e non quella del giudice ordinario, la Commissione Distrettuale abilitata in ogni momento a riprendere in esame il ricorso e ad emettere la relativa pronuncia. Deve essere confermato, quindi, che come ha giudicato la sentenza impugnata, l'autorit giudiziaria ordinaria temporaneamente carente di giurisdizione sulla controversia in esame, finch non verr emessa pronuncia definitiva da parte degli organi del contenzioso tributario. -(Omissis). questa Rassegna, 1964, I, 588, con richiami), sia sulla nozione di decisione definitiva (cfr. Sez. Un. 27 luglio 1939, Finanze-La Vigile, Riv. leg. jisc., 1939, 977; Sez. Un. 15 gennaio 1954, n. 60, ivi, 1954, 436). Va, con l'occasione, ricordato che il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. ammissibile, invece, anche contro le decisdoni non definitive della Commissione Centrale (Sez. Un. 7 gennaio 1965, n. 14, in questa Rassegna, 1965, I, 544). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 501 UBUNALE DI TORINO, Sez. I, 15 febbraio 1968, n. 520 -Pres. Martino -Rel. Bianchi -Amerio (Avv. Ferrero) c. Ministero Finanze (Avv. Stato Coronas). rvocatura dello Stato -Pareri -Divergenza fra gli uffici mm.inistrativi e l'Avvocatura dello Stato -Risoluzione -Organo competente -E l'Avvocato Generale dello Stato -Fattispecie (relativa a parere sulla fondatezza di un supplemento di imposta di successione). (r;d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 15). mtabilit generale dello Stato -Annullamento di credito -.Formalit -Inosservanza -Competenza. (r.d. 23 maggio 1924, n. 877, artt. 263 e segg.). ~poste e tasse in genere -Imposte di successione -Potere dell'au -. torit pubblica di concedere riduzioni -Esclusione. \d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 8). ';,ergenza di pareri, sorta tra gli uffici amministrativi e la . dello Stato sulla fondatezza di una pretesa creditoria -_reLativa a un supplemento di imposta di successioni), "1.a pronunzia che rientra nelle attribuzioni deU'Avvo 1-0 Stato ai sensi deU'art. del 15 r. d. 30 ottobre 1933, "1,i un credito dello Stato, iscritto a campione, '-On con le particolari formalit previste dalla _..,o Stato, in mancanza delle quali deve ritenersi .-,Oria ancora sussiste ed efficace (2). ,drit pubblica pu concedere alcuna diminuzione di ..casse (nella specie, di imposte di successione), essendo &elle Finanze indisponibile (3). (Omissis). -Pregiudizialmente si sostiene che sarebbe cessata la iteria del contendere e ci a seguito della nota 2 dicembre 1961, n la quale il Ministero delle Finanze pronunziando sull'istanza del sig. Amerio Ottavia aveva ritenuto insussistente l'imposizione di i si discute ed aveva ordinato di provvedere all'annullamento del rico. (1-3) Si tratta di esatta applicazione di norme legislative, il cui conteto non lascia adito a dubbi. 502 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si accertato, con la informativa disposta dal Collegio (con ordinanza 24 gennaio 1964) che l'Intendenza di Finanza di Cuneo, competente, non ha emesso alcun decreto di annullamento del carico. A questo Giudice non interessa affatto conoscere per quali ragioni si sia determinata tra il Ministero e gli Uffici periferici una diversit di opinioni, interessa, soltanto, l'applicazione della legge, in particolare del regolamento sulla contabilit generale dello Stato approvato con r. d. 23 maggio 1924, n. 827, il quale (artt. 263 e segg.) prescrive particolari formalit per l'annullamento dei crediti dello Stato. Poich tali formalit non risultano effettuate perfettamente inutile ricercare per quali ragioni l'iter relativo non si compiuto, addivenendo ad ulteriori informative. Indubbiamente, la situazione amministrativa inconsueta, ma basta al Tribunale constatare che non intervenuto l'annullamento dell'articolo di campione e quindi non affatto venuta meno la pretesa tributaria in discorso. A parte, poi, che essendoyi lite in corso, ai sensi dell'art. 15 della legge sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611) stante la divergenza di parere tra Uffici amministrativi ed Avvocatura dello Stato sulla rinunzia al giudizio, la decisione spetta all'Avvocato Generale dello Stato e che, infine, ai sensi dell'art. 8 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270 nessuna Autorit pubblica pu concedere alcuna diminuzio. ne di tasse o sopratasse: cio il diritto della Finanza indisponibile. , La pregiudiziale dell'attrice non ha perci alcun fondamento. (Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE )RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 maggio 1968, n. 1395 -Pres. Scarpello -Est. Speziale -P. M. Tavolaro (conf.). -E.N.E.L. (avv. Conte, Andrioli) e Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni) c. Provincia di Cosenza (avv. Sorrentino) e Comuni di Caccuri e di S. Giovanni in Fiore (avv. Milillo, Schiavone). :que pubbliche ed elettricit -Concessioni di grande derivazione d'acqua per produzione di energia elettrica -Sovracanone ex art. 53 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 -Modifiche apportate all'istituto dalla 1. 4 dicembre 1956, n. 1377 -Portata -Applicabilit anche alle concessioni assentite sotto l'imperio della 1. 10 agosto 1884, n. 2644 -Sussiste. La legge 4 dicembre 1956 n. 1377 ha dettato una nuqva disciplina !ll'istituto del sovracanone previsto daU'art. 53 t. u. 11 dicembre 1933, 1775, assoggettando ad esso tutte le concessioni gi assentite, senza cuna riserva o distinzione, epper anche quelle che prima ne erano enti (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo il ricorrente principale, denunciando >messa o quanto meno insufficiente motivazione su punti decisivi della ntroversia nonch la violazione dell'art. 3 della I. 11 luglio 19>13, n. 895, (1) Avvertono le Sezioni Unite nella sentenza sopra massimata che, mentre il canone un tributo, che si paga allo Stato per il suo jus eminens lle acque pubbliche, il sovracanone ha il carattere dd un corrispettivo, che paga agli Enti locali per i danni, anche sotto forma di privazione di mtaggi, ad essi cagionati dalla installazione degli impianti elettrici , e che intento costante del legislatore, nel modificare le norme sulla disciplina !Ile acque '.Pubbliche e degli impianti elettrici, stato di estendere a tutte concessioni, anche a quelle di vecchia data e quale che fosse il loro !gime in ordine al pagamento del canone demaniale, le provvidenze a vore dei Comuni rivieraschi e del1e rispettive Province, per venire 1contro a11e loro necessit. Sul sovracanone in esame v. anche Relazione ~H'Avvocatura dello Stato per gli anni 1961-1965, voi. II, Roma, 1966, 230 segg., ed ivi giurisprudenza anche sugli effetti della I. 4 dicembre 1956, 1377. 504 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I dell'art. 88 della 1. 25 giugno 1906, n. 255 e dei principi generali in materia di successione di leggi, lamenta che il Tribunale Superione delle Acque non ha considerato -o quanto meno ha insufficientemente motivato sul punto -che sulla norma generale della 1. 4 dicembre 1956, n. 1377, prevale lo ius singuLare rappresentato dalla 1. 11 luglio 1913 n. 985, in base alla quale questa concessione godeva di un trattamento tutto particolare rispetto a quello stabilto dalla 1. 10 agosto 1884 n. 2644; infatti alla concessione stata assicurata, in base a quello ius singulare, la gratuit per tutta la sua durata, e tale caratteristica mantiene anche rispetto alla legge n. 1377 del 1956 (che legge generale), cos come l'ha mantenuta per il canone demaniale (dal quale tuttora esente) rispetto a tutte le leggi generali succedutesi fino ad oggi. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale si sostengono, sostanzialmente, le medesime tesi e si conclude per l'annullamento della decisione del Tribunale Superiore delle Acque. Occorre tener presente che il t. u. delle norme sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, prevedeva, agli artt. 512 e 53, alcune provvidenze a favore dei Comuni rivieraschi delle grandi derivazioni di acqua per produzione di energia elettrica, e cio la possibilit che fosse loro riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, una certa quantit di energia (art. 52) e che, quando l'energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal terirtorio dei predetti Comuni rivieraschi, fosse stabilito, a carico del concessionario della derivazione, un ulteriore canone annuo, da cordspondersi ai Comuni rivieraschi ed anche all'Amministrazione provinciale per la parte di energia trasportata fuori della Provincia (art. 53). Le disposizioni relative alla riserva di energia e al sovracanone in favore degli Enti locali erano state introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 28 del d. luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664. Parzialmente modificate con il d. 1. 9 ottobre 1919, n. 2161, erano state, poi, recepite nel citato t. u. del 1933. Nell'ultimo dopoguerra sono state emanate, al riguardo, nuove disposizioni. Con legge 27 novembre 1953, n. 959 stata sostituita alla riserva di energia la corresponsione, da parte del concessionario, di un sovracanone annuo nella misura di lire 1300 per ogni chi~owatt di potenza nominale media; e con successiva legge interpretativa 30. dicembre 1959, n. 1254 stato precisato che tale sovracanone dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'art. 52 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale . Con legge 4 dicembre 1956, n. 1377, sono state apportate delle modifiche all'istituto del sovracanone gi disciplinato dall'art. 53 del t. u. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 505 1933. La legge consta di due articoli. Con l'art. 1 il citato art. 53 :tato sostituito dal seguente: Il Ministro delle Finanze, sentito il risiglio superiore dei lavori pubblici, pu stabilire, con proprio :reto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 ogni chilowatt nominale concesso (limite elevato, con 1. 21 dicembre il, n. 1501, a lire 800). Con lo stesso decreto, il sovracanone ripar1 fra gli Enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle o condizioni economiche e del danno eventualmente subito in dipentza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello cui sono derivate, il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio 1eriore dei lavori pubblici, stabilisce fra quali Comuni e Province in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba ~re ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decor. za e la stessa scadenza del canone governativo . Con l'art. 2 si :iilito che per tutte le concessioni assentite, comprese quelle per le tli abbia avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di al precedente articolo hanno effetto del 1 gennaio 1957-. I ricorrenti riconoscono che questa legge ha reso possibile l'assogtamento al sovracanone di un certo numero di concessioni che per nanzi ne erano esenti; ed al riguardo rilevano che, mentre per 't. 53 del t. u. del 1933 presupposto dell'imposizione era che vi fosse 1 concessione di grande derivazione d'acqua per produzione di energia ;trica e che l'energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 chilometri, :>ndo la nuova legge quest'ultimo elemento non pi necessario per mssistenza del presupposto. Non si vede, quindi, come i ricorrenti possano continuare a sostee, senza contraddirsi, che la nuova legge abbia carattere modificativo 1on innovativo, per aver fissato nuovi criteri di liquidazione e di :irtizione del sovracanone, senza peraltro estendere tale istituto a porti ai quali non fossero precedentemente applicabili le disposizioni l'art. 53. La nuova legge ha sicuramente ampliato, secondo i rilievi :i da.gli stessi ricorrenti, le possibilit di applicazione del sovraca. e, assoggettandovi rapporti che prima ne erano esenti. Si tratta di ere - questo il problema affrontato e risolto dalla sentenza imputa -quale sia l'ambito di tale estensione. Il Tribunale Superiore delle Acque ha ritenuto che, in base alle ;>osizioni della nuova legge, il sovracanone possa essere imposto, correndone j requisiti richiesti, a tutte le concessioni, comprese Ile assentite (come quella di cui si discute) sotto l'impero della [) agosto 1884 n. 2644, che non prevedeva alcun sovracanone a favore li Enti locali, dovendosi ritenere che la nuova legge abbia voluto .~ I J ~ ; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO modificare in toto il sistema, rendendo assoggettabili al sovracanone tutti i concessionari, senza alcuna eccezione. Tale interpretazione sembra,, a questa Suprema Corte, giuridicamente corretta. Depone a suo favore, innanzi tutto, la lettera della legge, che, secondo le regole dell'ermeneutica, deve innanzi tutto essere riguardata dall'interprete. La legge parla, all'art. 2, di tutte le concessioni gi assentite, senza alcuna riserva o distinzione. Trattandosi, per il suo tenore, di una disposizione di carattere generale, eventuali deroghe ed eccezioni dovrebbero trarsi da altre norme della stessa legge, che, invece, non si rinvengono. Essa , inoltre, confortata dai lavori preparatori, che, come questa Suprema Corte ha numerose volte affermato, possono ben servire a chiarire il contenuto e le finalit di una norma . Nel corso dei lavori parlamentari relativi alla proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani, poi divenuta la legge n. 1377 del 1956, ripetute volte venne espresso il proposito di rendere applicabile il canone a tutte le concessioni in modo lineare e senza discussione . Ma particolarmente significativo risulta il verbale della seduta della VII Commissione del Senato in data 21 novembre . 1956. Discutendosi il progetto di legge in questione, gi approvato dalla Camera dei Deputati in un testo che era stato accettato anche dal Governo, il senatore Spezzano espresse la preoccupazione che, in caso di contestazione, le nuove disposizioni potessero essere ritenute inapplicabili, sia pur violando la volont del legislatore, al caso del Comune di S. Giovanni in Fiore (una delle attuali parti in causa) e, al fine di eliminare ogni possibile dubbio,' propose che il testo dell'art. 2 (conforme a quello che stato poi approvato) fosse cosi modificato: Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1957 e si applicano, in ogni caso, ~ tutte le concessioni, comprese quelle gi assentite, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1164, e quelle, per le quali, per una qualsiasi motivo, decadenza, prescrizione, provvedimento negativo, non sia stato liquidato il canone. Il Sottosegretario ai Lavori Pubblici dell'epoca, on. Caron, rispose testualmente: .Debbo assicurare gli onorevoli senatori che l'interpretazione che il Governo d all'art. 2 precisamente questa: che a partire dal 1 gennaio 1957 queste nuove norme, che modificano quelle dell'art. 53, debbono essere applicate a tutte le concessioni, nessuna esclusa ed aggiunse che, pertanto, non occorreva fare le modifiche proposte dal sen. Spezzano, alle quali non si opponeva in via sostanziale, preoccupandosi solo di non far tornare il progetto di legge all'altro ramo del Parlamento. Dopodich il sen. Spezzano dichiar: Udite le esplicite e chiare dichiarazioni del Governo, che confermano l'interpreta PART]j: I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 507 1ne da me data e la volont espressa dall'altro ramo del Parlamento; mncio agli emandamenti proposti . Ora -se vero che la legge deve essere interpretata secondo il ) contenuto obiettivo, perch, una volta formata, vive di vita propria ha soltanto il contenuto intrinseco che risulta obiettivamente dalla :i formulazione, sicch tutto quello che della volont e del pensiero coloro che hanno concorso alla sua redazione non sia s.tato, per qual. si ragione, inserito nella formula della norma rimane privo di alsiasi valore -tale principio pu valere quando la formula del ~cetto legislativo sia manifestamente in contrasto con ci che risulta luto dalle persone che concorsero alla elaborazione del precetto. Ma a siffatta ipotesi non si verifica nel caso in esame, poich il testo :islativo non affatto in contrasto con la volont espressa dai suoi !attori; e i lavori preparatori vengono utilizzati unicamente come :mento di riscontro della volont di legge che gi risulta dalla formula l precetto. Le obiezioni, che i ricorrenti muovono contro tale interpretazione, n hanno alcuna reale consistenza. L'E.N.E.L. osserva che la concessione di cui si discute venne accorta in base e con espresso riferimento alla legge 11 luglio 1913, n. 985, n. la quale il Governo era autorizzato a concedere gratuitamente la ;truzione e l'esercizio dei serbatoi e laghi artificiali sul fiume Tirso, Sardegna, e sui fiumi della Sila. Tale disposizione rappresentava o ius singulare , in quanto il concessionario veniva a godere un 1ttamento del tutto particolare rispetto a quello stabilito dalla legge agosto 1884,-n. 2644. Per tale suo carattere, era destinata a prevalere n. soltanto sulla legge generale gi esistente, ma anche e soprattutto su elle successive. Ne segue che la concessione di cui causa, alla quale :tata. assicurata in base a questo ius singulare la gratuit per tutta sua durata, mantiene questa caratteristica anche rispetto alla legge iicembre 1956, n. 1377 (che legge generale), cosi come l'ha manteta per il .canone demaniale (dal quale tuttora esente) rispetto a :te le leggi generali succedutesi fino ad oggi. L'assunto non pu essere atteso. A parte che la legge del 1956, rife1dosi a tutte le concessioni, comprese quelle gi assentite, senza distinere tra concessioni a tifolo oneroso o gratuito, ha inteso eliminare :te le esenzioni dal sovracanone eventualmente previste da disposizioni teriori (e non si contesta che il legislatore potesse farlo), non si vede ne si possa desumere una tale esenzione dalla legge 11 luglio 1913, 98'5, emanata quando il sovracanone a favore degli Enti locali non era .to ancora istituito. Come stato gi ricordato, il sovracanon~ venne :rodotto con il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, entrato in ~ore il 1 gennaio 1917; in epoca successiva, quindi, non solo alla legge l 1913, ma anche (contrariamente a quanto afferma l'E.N.E.L.) al de RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO creto di concessione, che del 31 dicembre 1916. Ond che la gratuit di cui si parla nella legge del 1913 e nel provvedimento di concessione deve intendersi riferita agli oneri allora esistenti, cio al canone demaniale, e non anche al sovracanone a favore degli Enti locali, istituito successivamente ed avente un carattere sostanzialmente diverso, giacch, mentre il canone un tributo che si paga allo Stato per il suo ius eminens sulle acque pubbliche, il sov.racanone ha il carattere di un corrispettivo che si paga agli Enti locali per -i danni, anche sotto forma di una privazione di vantaggi, ad essi cagionati dalla installazione degli impianti elettrici. Pertanto la particolare natura ( ius singulare ) della legge del 1913, se pu giustificare la persistenza della esenzione dal canone demaniale (il che non viene affatto contestato), non pu, invece, avere alcuna incidenza sulla questione relativa all'applicabilit o meno del sovracanone, che, per le ragioni anzide-tte, fuori della previsione di quella legge. , comunque, assorbente il rilievo che la legge 4 dicembre 19156, n. 1377 ha inteso riferirsi, come risulta dalla formula legislativa ed confermato dai lavori preparatori, a tutte le concessioni, comprese quelle accordate in precedenza, senza alcuna distinzione. E ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. Lo stesso criterio stato, del tresto, seguito dal legislatore, per quanto concerne la riserva di .energia prevista dall'art. 52 del t.u. n. 1775 del 1933. Con legge n. 959 del 1953 stata sostituita alla riserva in natura l'applicazione di sovracanone; e, ad eliminare ogni dubbio, con la successiva legge interpretativa n. 1254 del 1959 stato chia.rito che il detto sovracanone applicabile anche alle concessioni anteriori non gravate da riserva di energia ed esenti dal pagamento del Canone demaniale. Se ne pu dedurre che intento costante del legislatore, nel modificare le norme sulla disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, stato di estendere a tutte le concessioni, anche a quelle di vecchia data e quale che fosse il loro regime in ordine al pagamento del canone demaniale, le provvidenze a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, per venire incontro alle loro necessit. La mancata emanazione, in relazione alla legge n. 1377 del 1956, di norme interpretative si pu agevolmente spiegare col fatto che non ve n'era bisogno, in quanto il testo legislativo, per il suo riferimento a tutte le concessioni, di per s sufficientemente chiaro. Non vale addurre che il Tribunale Superiore delle Acque non abbia preso in considerazione gli argomenti che gli attuali ricorrenti avevano ritenuto di poter trarre, a favore delle proprie tesi, dalla legge 21 luglio 1913, n. 1377. In realt la reiezione di tali argomenti risulta, per implicito, dalla costruzione logico-giuridica della sentenza impugnata. Si tratterebbe, comunque, non di omesso esame di un fatto, ma di una PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 509 ~stione giuridica, che non potrebbe mai giustificare l'annullamento la sentenza impugnata, poich all'omissione deve sopperire il giudice l'impugnazione. E sono state esposte le ragioni per le quali dalle posizioni della citata legge non possono desumersi argomenti atti ad rmare la decisione adottata dal Tribunale Superiore delle Acque. RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 maggio 1968, n. 1446 -Pres. Favara Est. D'Armiento -P. M. Colonnese (conf.) -Assessorato LL.PP. Regione Siciliana (Avv. Stato Freni) c. Impresa Costruzioni ing. M. Musumeci (avv. Palazzolo). Jitrato -Impugnativa di nullit del lodo -Concorso di pi cause di nullit attinenti rispettivamente alla illegittima composizione del Collegio ed a vizio di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio -Carattere preliminare della questione di nullit della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio -Sussiste. (c. p. c., artt. 279, 829). Dedotte in sede d'impugnativa del lodo arbitrale .due cause di nullit recisamente una relativa alla illegittima composizione del collegio e tra relativa ad un vizio di notificazione dell'atto introduttivo del tizio, il giudice deve esaminare preliminarmente quest'ultima, a pre'-< iere dall'ordine prospettato dalla parte, tanto pi quando si sostenga la nullit della notificazione comporti la non riproponibilit dell'istan: li arbitrato (1). (Omissis). -I due ricorsi vanno riuniti, siccome costituiscono imnativa contro sentenze (non definitiva e definitiva) emesse nel mede o procedimento, svoltosi fra le medesime parti. Peraltro, il motivo icorso identico, e concerne la violazione degli artt. 1 d. I. 2 mar( 1) Sulla necessit che l'esame dell!a questione relativa alla regolare ituzione del rapporto processuale preceda quello della stessa questione :iurisdizione cfr. Cass., Sez. Un., 20 ottobre 1962, n. 3051, Giust. civ., s., 1962, 1426, sub 1, ed ivi ulteriori riferimenti. Limite al potere discretale del giudice di merito, di inquadramento organico della questione isolvere., v' solo quando l'ordine seguito daHe parti risponde a una rescindibile esigenza di coo-attere logico o giuridico, in particolare, r1do si tratti di pvegiudiZJiali destinate, per la loro natura assolutamente usiva di ogni esame del merito, ad avere, in linea logica, indiscutibile :edenza : Cass., 28 novembre 1957, n. 4518, Foro it., Rep., 1957, voce tenza in materia civile, c. 2270, n. 41. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zo 1948, n. 142, 11 r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611, 25 e 144 c. p. c., 11 1. 25 maggio 1948, n. 260, in relazione all'art. 360, nn. 3-4-5, c. p. c., e 829, n. 4, e 830 stesso codice. Lamenta l'Assessorato ricorrente che la Corte non abbia esaminato preliminarmente il secondo motivo posto da esso Assessorato a fondamento della domanda di annullamento del lodo, ed abbia, invece, esaminato ed accolto il primo, dichiarando assorbito l'altro. Argomenta in proposito che, se la Corte, come doveva, attesone il carattere pregiudiziale e preliminare avesse portato il suo esame prima sul dedotto motivo riguardante la nullit della notificazione, e lo avesse accolto, come pure doveva, per l'assoluta fondatezza della censura, le conseguenze sarebbero state diverse ed assai pi favorevoli per esso Assesso1'ato. E ci in quanto la Corte, invece di scendere al merito e .giudicare sulla pretesa del Musumeci, come aveva fatto dopo l'accoglimento dell'altro motivo di nullit, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'inammissibilit dell'istanza arbitrale e la conseguente non riproponibilit della stessa, per decorso del termine perentorio stabilito all'uopo dall'art. 45 del Capitolato generale 28 maggio 1895, ed ora dall'art. 46 del capitolato generale 16 luglio 1962, n. 1063 Il ricorso fondato. Nessun dubbio, anzitutto, sulla preliminarit della questione, concernente la nullit della notificazione dell'istanza introduttiva del giudizio arbitrale, sulla questione della nullit del giudizio arbitrale per irregolare composizione del Collegio. Ed invero, afferendo la prima nullit ad un vizio di notificazione dell'atto che instaura la lite e costituisce il rapporto processuale, la nullit stessa impedisce che sorga addirittura la possibilit di un giudizio valido, per la mancanza di un legittimo contraddittorio (art. 101 c. p. c.); la seconda nullit, invece, scaturendo dalla illegittima composizione del Collegio giudicante, presuppone la instaurazione di un legittimo contraddittorio fra le parti, anche se gli effetti della nullit si ripercuotono direttamente su tutti gli atti processuali e sulla sentenza, siccome emessi da giudice .incompetente (latu sensu). Ci spiega il principio, altre volte affermato da questa Corte Suprema (cfr. sent. Sez. Un. 20 ottobre 1962, n. 3051), che la questione di giurisdizione ha sempre e necessariamente carattere preliminare rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito, ad eccezione di quella riguardante la reglare costituzione del rapporto processuale. N vale opporre che nella specie il principio della preliminarit dell'esame della questione concernente la regolare costituzione del rapporto processuale potesse non trovare applicazione, per l'ordine inverso, dato dalla stessa parte che lo aveva prospettato, alle due questioni. noto, infatti, che il giudice di merito ha un potere discrezionale nell'inquadramento organico delle questioni di risolvere, ed vincolato PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 511 ordine seguito dalle parti soltanto quando esso risponda ad una imscindibile esigenza di carattere logico o giuridico, in particolare mdo trattasi di pregiudiziali destinate, per la loro natura assolutante esclusiva di ogni esame del merito, ad avere, in linea logica, iscutibile precedenza (cfr. Cass. 28 novembre 1957, n. 4518). A maggiormente porre in evidenza l'errore in cui la Corte di merito rrcorsa nel non esaminare preliminarmente la questione relativa al lo di. notificazione, va detto che mentre la nullit del giudizio per gittima costituzione del collegio giudicante importava la nullit del o, ma imponeva egualmente alla Corte una decisione di merito sul: getto della controversia e sulla pretesa fatta valere dall'appaltatore sumeci, ai sensi dell'art. 830 c. p. c., la dedotta nullit della notifica l'atto introduttivo del giudizio arbitrale si sosteneva che importasse, e che l'inammissibilit della istanza arbitrale gi proposta, anche rron riproponibilit della stessa per decorso del termine perentorio oilito dall'art. 45 Cap. Gen. Opere Pubbliche 28 maggio 1895 e l'art. 46 Cap. Gen. 16 luglio 1962, n. 1063; effetto, quest'ultimo, se si fosse verificato -e spetta al giudice di merito dirlo -veniva incidere sulla perdita del diritto a poter chiedere ogni maggior comso, da parte dell'appaltatore, e quindi ad una pronunzia molto pi orevole all'Assessorato (di quella ottenuta con la declaratoria della lit esaminata). Pertanto, i ricorsi vanno accolti e le sentenze den~ziate cassate con rio, che pu essere fatto ad altra sezione della stessa Corte. Contro tale decisione non pu essere obbiettato che nelle more del :iizio il vizio di notificazione sarebbe stato sanato, per effetto della isione 26 giugno -8 luglio 1967 della Corte Costituzionale, la quale dichiarato la illegittimit costituzionale del terzo comma dell'art. 11 r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 sulla rappresentanza dello Stato in giuo, nel limite in cui esclude ogni sanatoria in ordine alla nullit della ificazione della citazione dell'Amministrazione statale in giudizio. Va considerato, infatti, che anzitutto l'indagine sul se la sanatoria .a notificazione, nella specie, vi sia stata, per effetto della indicata nunzia della Corte Costituzionale, involgendo l'analisi e la valutazione ~lementi di fatto (circa l'effettivo esercizio del diritto di difesa da te dell'Assessorato nel giudizio arbitrale, malgrado il vizio di notifiione dell'atto introduttivo), devoluta al giudice di merito. In secondo luogo, che, ammesso che la sanatoria siasi verificata, oc: e accertare e decidere quali sono state le conseguenze della sanatoria :sa sul processo, e giudicare altres se al momento dell'inte,rvenuta atoria non si fossero gi verificate, come sostiene l'Avvocatura dello to, quelle preclusioni e quelle decadenza espressamente indicate. .ertamenti e giudizi anche essi di spettanza del giudice di merito, ome ancorati ad elementi, indagini e valutazioni di fatto. 512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pu pertanto concludersi che il giudice di rinvio dovr attenersi ai seguenti principi di diritto: fa questione di giurisdizione ha sempre e necessariarp.ente carattere preliminare rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito, ad eccezione di quelle relative alla regolarit della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ed alla dedotta sanatoria delle eccepite nullit relative alla notificazione medesima. Dedotte, in sede di impugnative del lodo arbitrale, due cause di nullit, e precisamente una relativa alla illegittima composizione del collegio e l'altra relativa ad un vizio di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice deve esaminare preliminarmente quest'ultima, a prescindere dall'ordine prospettato dalla parte, tanto pi quando si sostenga -ipotesi di specie -che la nullit della notificazione comporti la non riproponibilit dell'istanza di arbitrato per essere ormai inutilmente decorso il termine, mai interrotto dall'istanza nullamente notificata. Dichiarata, con decisione 26 giugno-8 luglio 1967, dalla Corte Costituzionale, la illegittimit costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappvesentanza dello Stato in giudizio, nel limite in cui esclude ogni sanatoria in ordine alla nullit della notificazione del1a citazione dell'Amministrazione statale in giudizio, l'indagine relativa all'intervenuta sanatoria della citazione dello Stato davanti agli arbitri, per effetto dell'avvenuta comparizione dell'Amministrazione convenuta (nella specie: Assessorato ai LL.PP. della regione Siciliana) in quella sede, involgendo l'analisi di elementi di fatto, devoluta al giudice di merito. Questi dovr giudicare, altresi, sugli effetti della sanatoria del processo, qualora siasi verificata, e su di ogni altra conseguenza, anche di ordine sostanziale, eventualmente maturatasi precedentemente. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 giugno 1968, n. 1769 -Pres. Tavolaro -Est. Gambogi -P. M. Criscuoli (conf.) -Guadagno, Cimini ed altri (avv. Cervati) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Abignente). Acque pubbliche ed elettricit -Opere idrauliche -Obbli~o della P. A. di prevenire eventi straordinari -Esclusione -Assunzione da parte della P. A. dell'iniziativa e dell'onere della costruzione dell'opera Obbli~ o specifico di costruire e mantenere l'opera col rispetto del neminem laedere -Sussiste -Limite dell'obbli~o della P. A. del neminem laedere -Normale prevedibilit e dili~enza media -Sussiste. Non sussiste un diritto soggettivo del cittadino ad essere tutelato uti singulus dagli effetti di alluvioni o altre pubbliche calamit mediante PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 513 :ure preventive di ordine generale, che la P. A. ha solo un dove'1'e .erico di adottare. Qualolf'a, per, assuma l'iniziativa della realizzaie dell'opera pubblica, la P. A. ha l'obbligo specifico di costruirla iantenerla in modo da non danneggiare il cittadino che su di essa 1ia fatto affidamento; obbligo, beninteso, contenuto nei limiit della male prevedibilitd e della diligenza media (1). (Omissis). -Col primo mezzo i ricorrenti, denunziando la _violazione 1lsa applicazione degli artt. 2043 e segg. cod. civ., dell'art. 28 della tituione, dell'obbligo generale del rieminem laedere , il difetto motivazione e l'omesso esame di punti e fatti decisivi, lamentano itutto che il Tribunale Superiore delle Acque, dopo aver affermato arattere di pubblica calamit della alluvione del 25 e 26 ottobre 1954, 1 abbia esaminato ed analizzato i fatti specifici da essi dedotti in ine al crollo di alcuni fabbricati, piuttosto che altri, in corrisponza di opere pubbliche mal fatte. La censura urta contro un accertamento di fatto incensurabile in :sta sede e contro la enunciazione di un principio di diritto esatto parte della sentenza impugnata. Questa, infatti, ha premesso che per impedire i danni causati dalla tvione ci sarebbe voluta, nella specie, una canalizzazione del torrente rina Maior, con sezioni, pendenze e strutture murarie di proporzioni surate, se adeguate alla straordinariet ed eccezionalit dell'uragano; a questo apprezzamento di merito ha fatto seguire la considerazione l'obbligo del neminem laedere non pu eccedere i limiti della male prevedibilit e della diligenza media. Pertanto, anche ammesso che alcune parti dell'opera pubblica de fossero difettose, la circostanza non potrebbe avere rilevanza nella ?~e, perch, se anche dette opere fossero state costruite e mantenute ietta regola d'arte -nei limiti, beninteso, delle esigenze statiche 'U -esse sarebbero state ugualmente travolte, almeno secondo sindacabile apprezzamento di merito contenuto nella sentenza imputa, dalla alluvione. (1) Circa la prima parte della massima pu osservarsi che all'astratto merico dovere della P. A. di prevenire con misure di ordine generale nti calamitosi fa riscontro un interesse semplice del singolo, uti civis: IDULLI, Manuate di Diritto Amministrativo, Napoli, 1959, 72 e 515. Sulla mda parte della massima, v. Cass., 29 novembre 1966, n. 2806, Giur. it., ;s., 1966, 1233. Su tutta la massima, v., anche, Cass., Sez. Un., 29 aprile '1, n. 1039, in questa Rassegna, 1964, I, 712. Per quanto attiene, in partitre, alle opere idrauliche, v. Tribunale Superiore Acque, 10 maggio 1967, 2, in questa Rassegna, 1967, I, 902, ed ivi note di riferimenti di dottrina .urisprudenza. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Che poi l'obbligo del neminem laedere da parte della Amministrazione non debba giungere, nella esecuzione della opera pubblica, fino alla previsione ed alla prevenzione di eventi naturali straordinari evidente. In proposito la giurisprudenza di questa Corte Suprema permanentemente ancorata al criterio della trasgressione agli obblighi della comune prudenza (sentenze n. 2664 del 1966, 3160 del 1962, 926 del 1965, 2057 del 1964, 103'9 del 1964, 965 e 394 del 1960); criterio che forse oggi supera i ristretti confini della originaria concezione del trabocchetto , secondo la quale l'Amministrazione doveva rispondere solo delle situazioni di pericolo da essa create per crassa negligenza nella esecuzione o manutenzione dell'opera pubblica, ma che non pu certo estendersi fino all'obbligo di prevedere all'uopo eventi imprevedibili od improbabili come i terremoti o le alluvioni. La prima censura del mezzo quindi infondata. Con la successiva doglianza i ricorrenti contestano che nella specie vi fosse una assoluta imprevidibilit del fenomeno atmosferico, dato che nella zona gi vi erano state alluvioni, ed assumono che le opere de quibus avrebbero importato i crolli anche di fronte a precipitazioni di minore entit. I due rilievi sono in contrasto logico, perch il fatto che gli immobili non siano crollati a causa delle precedenti alluvioni dimostra che le opere erano tali da resistere alle precipitazioni di normale o minore entit. Comunque, non si vede come i rilievi stessi possano influire sul giudizio, di fronte alla insindacabile affermazione di fatto che per impedire il crollo degli immobili di fronte alla alluvione di cui causa ci sarebbero volute opere di entit smisurata e superiore alle esigenze della comune prevedibilit, e di fronte ~lla esatta affermazione del principio di diritto, per cui l'Amministrazfone trasgredisce agli obblighi del neminem laedere solo se eseguisca o mantenga opere violando i canoni della normale diligenza; vano, infatti, affermare che i crolli ,si sarebbero avuti anche con precipitazioni di normale e prevedibile entit, quando questo non il caso di specie. Con la successiva censura del mezzo, piuttosto oscuramente formulata, si sostiene, poi, a quanto sembra, che pi che la prevedibilit del disastro si doveva valutare la incidenza ed efficacia causale del fortuito, per accertare se questa fu determinante oppure soltanto marginale od occasionale; e si lamenta che a tale accertamento la Corte di Appello non abbia proceduto, risolvendo il problema con affermazioni apodittiche e richiamando erroneamente la vetust del canale a prova della sua solidit. Questa Corte Suprema, dovendosi astenere da qualsiasi apprezza mento di fatto, non pu porsi il problema, se sia serio parlare di incidenza marginale od occasionale della spaventosa alluvione di cui causa sul crollo degli edifici dei ricorrenti; ma in propsito, ripetesi, la PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 515 rte di Appello ha dato un motivato, e non gi apodittico, giudizio di ~rito, quando, esaminati ed esposti i dati pluviometrici e di altro genere ~ fenomeno, giunta alla conclusione della irresistibilit di questo ed a sua assorbente, decisiva e radicale efficienza causale sull'evento moso. N illogica od inutile appare, agli effetti della dimostrazione lla eccezionalit della alluvione, l'allusione alla vetust e solidit r.inseca dell'opera, che per tanto decorso ,di anni ebbe a resistere a lecitazioni di ogni genere, compreso il traffico straordinario delle ~razioni belliche. Tale accertamento circa la straordinariet della alluvione resiste, ine, anche alle due ultime censure del mezzo, con le quali si ripete doglianza del difetto di motivazione in proposito (difetto, che, come gi veduto, non sussiste) e si rileva che la prevedibilit del feno~ no doveva .essere giudicata in relazione alla zona del Salernitano, ove l si erano verificate altre alluvioni di minore entit ed ove, quindi, si ebbero dovute apprestare opere adeguate. La sentenza impugnata dato congrua risposta anche a questo assunto, rilevando che le icedenti alluvioni erano state di dimensioni assolutamente inferiori ~he, comunque, la causa di forza maggiore od il fortuito, anche se o ad un certo punto prevedibili, non cessano per questo di essere eventi aordinari ed inevitabili, che la Pubblica Amministrazione deve cercare prevenire con misure di ordine generale, senza che per questo sorga ! cittadino un diritto soggettivo ad essere uti singulus tutelato itro tali calamit: Proprio avverso tale affermazione generale, che costituisce il fulcro diritto della sentenza impugnata e che, a ben vedere, rende in fondo >erflua una pi approfondita disamina delle censure di difetto di motidone sugli aspetti di fatto della causa, si appuntta il secondo mezzo I ricorso, col quale, denunziando ancora la violazione e falsa appli: ione delle norme di legge in tema di responsabilit ex delicto, i ricor1ti sostengono che l'obbligo politico od istituzionale da parte della bblica Amministrazione si trasforma in causa autonoma di responsait aquiliana, quando vi siano delle opere .pubbliche da mantenere, che ri vengano, invece, mantenute, con conseguenti danni dei privati. Tale .tinzione pu essere, in fondo, accettata anche rifacendosi alla teoria, ~se ormai superata, del trabocchetto : il privato, che, ad esempio, ando nella normale solidit di una diga di recente costruzione, edifichi sua abitazione a ridosso di tale opera, avr certamente diritto al toro dei danni ex Lege AquiLia, se invece la diga, per vizio intrinseco costruzione o per difetto di sorveglianza e di manutenzione, gli crolli dosso alla prima piena del fiume; la Pubblica Amministrazione, che ri avrebbe potuto esser tenuta specificamente responsabile delle con~ uenze di tale piena, per il fatto di non aver :provveduto a costruire pera di contenimento e difesa, trattandosi, appunto, di un dovere RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pubblico generico, dalla trasgressione del quale non potevano sorgere diritti soggettivi, se invece si sia assunto l'onere di detta opera, ha l'obbligo specifico di costruirla e mantenerla in modo da non danneggiare il cittadino, che su di essa abbia fatto affidamento. Ci posto in linea generale, va per ripetuto che anche tale obbligo specifico, al quale corrisponde un diritto soggettivo del cittadino, sempre contenuto nei limiti della normale prudenza e diligenza e svanisce di fronte ai casi di forza mag.giore cui resisti non potest, come quello de quo. Se la copertura del Regina Maior avesse ceduto, col conseguente crollo di edifici contigui, in occasione di una piena normale del. torrente, per difetto di costruzione o di manutenzione, la domanda degli odierni ricorrenti avrebbe potuto, subordinatamente alla prova di tali difetti, essere accolta: ma, di fronte all'accertamento di fatto circa il carattere straordinario della alluvione, affermato dalla sentenza impugnata, ripetesi ancora, con adeguata motivazione, anche questa resta una mera ipotesi teorica senza riferimento al caso di specie. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. -(Omissis). CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, I Sez. Civ., 4 maggio 1968, n. 563 - Pres. Cascella -Est. Melissari -Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Coletta) c. Impresa Matozzi e Zini (avv. Zavagli, Donatini). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore -Provvedimento amministrativo sulle riserve -Notifica all'appaltatore -Natura -Idoneit della piena conoscenza del provvedimento a far decorrere il termine per la proposizione della domanda d'arbitrato o dell'azione ~iudiziaria -Sussiste. (d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 46). La notificazione (del provvedimento amministrativo sulle riserve dell'appaltatore), di cui paria l'art. 46 del Capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, non implica la medesima attivit formale prevista dal codice di procedura civile, trattandosi di mera operazione, che prescinde dalla stessa consegna all'interessato di copia del provvedimento amministrativo e che richiede soltanto la idoneit a provocare da parte del destinatario la piena conoscenza dell'atto (1). (1) La sentenza stata impugnata dall'Impresa appaltatrice con ricorso in Cassazione, ma la giurisprudenza delLa Suprema Corte regolatrice , appunto, nel senso che fondamentale per l'accertamento della giuridica PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 517 (Omissis). -Per respingere l'eccezione di inammissibilit della donda, proposta dall'Amministrazione convenuta sotto il profilo dell'avratasi decadenza, per inutile decorso del termine di sessanta giorni bilito dall'art. 47 del Capitolato generale di appalto per le opere bbliche (D.P. 16 luglio 1962, n. 1063) per adire l'autorit giudiziaria rerso i provvedimenti amministrativi concernenti gli appalti, hanno muto i iprimi giudici che la raccomandata 6 ottobre 1964, restituita !l'Impresa con firma di ricevimento il 12 ottobre successivo, non ;tituisce notificazione ai sensi e per gli effetti di cui al terzo nma dell'art. 109 del Regolamento approvato con r. d. 25 maggio }5 n. 350, di modo che dalla predetta data non possa farsi decorrere ;ermine per la proposizione della domanda giudiziale. Secondo l'avviso dei primi giudici non vi fu, con quella raccomanta, una notificazfone , ma una semplice comunicazione dell'avmto rigetto delle riserve da parte dell'Amministrazione, la quale si aggiunge -era del resto tanto lontata dall'idea di eseguire con mezzo una notificazione, che adott la forma dell' ordine di servi' proprio di una direzione dei lavori di appalto. D'altra parte stata ritenuta inaccettabile la tesi dell'Amministrane convenuta, secondo la quale sarebbe sufficiente in materia seguke mema delle comunicazioni valido tra direzione dei lavori ed appalore ed attuato mediante intimazioni ed ordini di servizio, perch 'accoglimento di siffatta tesi si opporrebbe la letterale formulazione ll'art. 46 del citato Capitolato .generale, nel quale, e per ben due volte, isato il verbo notificare. E notificazione di un atto pu aversi soltanto -continua la senLZa appellata -mediante consegna di copia conforme all'atto stesso, ne .prescrivono l'art. 137 c.p.c., l'art. 3 del regolamento di procedura mti al Consiglio di Stato (r. d. 17 agosto 1307, n. 642) e l'art. 6 del ~olamento di procedura avanti alle Giunte provinciali amministrative d. 17 agosto 1907, n. 643), con la duplice finalit: sia di diritto sostanle, di portare cio a conoscenza dell'interessato il contenuto dell'atto; di diritto processuale, di dare inizio cio al termine utile per la )posizione dei possibili gravami. stenza e rilevanza della operazione diretta a portare un provvedimento ministrativo a conoscenza del destinatario il criterio del raggiunginto del fine : Cass., 25 ottobre 1966, n. 2585, Giust. Civ., Mass., 1966, '8, sub 2, ed ivi nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza; 15 luglio i5, n. 1537, id., 1965, 791, sub 1, ed ivi nota di riferimenti. Quando la leg,gre prescrive, adunque, semplicemente, che un atto amnistrativo sia notificato all'interessato, la notifica trova un equipolLte nella provia della piena conoscenza dell'atto: Cass., Sez. Un., 11 dinbre 1963, n. 3132, id., 1963, 1460, sub 2; 3 maggio 1958, n. 1462, id., 1958, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Da ultimo si osserva in sostanza che la stessa comunicazione venne fatta in forma talmente abbreviata e sintetica, da omettere persino gli estremi del provvedimento (data, numero, autore), di modo che, anche attualmente, dovrebbe considerarsi sconosciuta la annunciata decisione di rigetto delle istanze dell'appaltatore. Nell'atto di appello e nelle memorie difensive l'Amministrazione deduce che -contrariamente allo avviso espresso dai primi G~udici merita risposta positiva ilquesito, se, ai fini della decorvenza del termine stabilito dagli artt. 46 e 47 del Capitolato generale di appalto, sia sufficiente che il provvedimento di rigetto delle riserve dello appaltatore sia portato a conoscenza di costui mediante ordine di servizio della direzione dei lavori, senza ricorrere ad una notificazione in forme particolari. Il provvedimento .di rigetto -si aggiunge -venne ritualmente emesso dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana, competente in materia a seguito del decentramento amministrativo attuato con la legge 23 marzo 1964, n. 1314, e venne ritualmente notificato e comunicato con l'ordine di servizio, sottoscritto dall'Impresa per ricevuta il 12 ottobre 1967; da tale data incominci a decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione da parte dell'Impresa appaltatrice, alla conoscenza della quale era stata portata anche, con il detto ordine di servizio, la sia pur succinta motivazione adottata dal competente organo amministrativo, oltre a tutti gli altri estremi necessari e sufficienti per l'identificazione dell'atto o dell'organo. E per non fondata -si dice -l'eccezione dedotta dall'Impresa, e peraltro neppure esaminata dal Tz:ibunale, secondo la quale il termine di decadenza non sarebbe incominciato a decorrere per non essere stata notificata la motivazione del provvedimento di rigetto: una volta proposta l'impugnazione, l'Impresa avrebbe potuto richiedere copia integrale del provvedimento amministrativo e dal ricevimento di esso sarebbero decorsi i termini per dedurre i relativi motivi. 527, sub 2: in ogni caso la prova della piena conoscenza di un atto amministrativo pu sostituire la legale comunicazione di esso da parte della P . .A:.., Si ritiene, altres, in dottrina e giurisprudenza, che il documento adibito per la notificazione adempia alla sua funzfone, se esso dia la rappresentazione del contenuto dell'originale, restando' irrilevante da chi esso venga firmato, quando nessun dubbio possa nutrire il destinatario circa la sua provenienza: OTTAVIANO, La comunicazione degli atti amministrativi, Milano, 1953, 163. Qualora, prescindendo da tutto quanto precede, fosse correttamente ipotizzabile l'applicazione al provvedimento amministrativo, preparatorio dd un giudizio, delle regole processuali civili, sarebbe pur sempre operante il principio della convalidazione di cui agli artt. 156 e 160 c. p. c. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 519 I\. sostegno del proprio assunto l'appellante deduce che la notifi: ione non soltanto un istituto di diritto processuale civile, perch di ;ificazione si parla anche nel diritto sostantivo civile (ad esempio: .. 1264, 1265, 1407 c. c.) e nell'ambito degli atti amministrativi, e, ntre nel campo civile certo che notificazione equivale a comunicane, non richiedendosi l'intervento dell'ufficiale giudiziario o del messo tificante, per contro nell'ambito amministrativo solo in caso ecceziole richiesta l'adozione delle norme del codice di procedura civile, ;tando comunque la conoscenza dell'atto amministrativo per l'inizio .la decorrenza dei termini di impugnativa, come pi volte stato ermato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio e del Consiglio di 1to e come del resto prescrive la legge 8 febbraio 1925, n. 88, che modificato gli art. 36 e 7 dei regolamenti di procedura avanti al nsiglio di Stato ed alla G.P.A. (tt. uu. 26 giugno 1924, nn. 1054 e 1058). La tesi della equiparazione, agli effetti di cui si discute, tra :ificazione e comunicazione del provvedimento amministrativo, non tota alla dottrina, trova conforto -secondo l'appellante -nell'esegesi terale, storica e logica delle norme in questione. Il fatto che l'art. 46 del Capitolato generale di appalto del 1962 due volte il termine notificare non significa -argomenta l'appeltte -che in entrambi i casi, come hanno ritenuto i primi giudici, i>bano essere necessariamente usate le medesime forme; ch anzi stessa formulazione della norma l'istanza di arbitrato deve essere tificata a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di sessanta giorni quello in cui fu notificato il provvedimento dell'amministrazione che risolto la controversia in sede amministrativa ) fa chiaramente .endere che, mentre richiesta una forma particolare per la notifidone dell'atto che ha funzione processuale, avendo inizio da esso il >cedimento arbitrale (o quello giudiziale nella ipotesi del successivo ;. 47), niente detto circa la notificazione, da considerarsi perci '.lqualificata , del provvedimento amministrativo che rappresenta tto finale del rapporto di appalto intercorso tra l'Amministrazione paltante e il privato appaltatore. Del resto, le norme del 1962 (art. 42) mo esplicito riferimento al regolamento 25 maggio 1895, n. 350 (artilo 109), nel quale il termine notificazione non seguito da alcuna ~cificazione e qualificazione . Ora, secondo una terminologia riscon1bila in molti testi legislativi dell'epoca e non soltanto in tema di rori pubblici e di espropriazioni per pubblica utilit, nelle varie :posizioni agevole distinguere tra notificazioni da effettuarsi con ~me particolare ( a modo di citazioni , a mezzo di messi comunali di agenti amministrativi) e notificazioni pure e semplici, nel qual ;o vengono indifferentemente usati termini notificazione ,, , comu! azione ., partecipazione ., notizia ., denuncia ., ecc., come avme persino nel medesimo contesto di una singola disposizione (ed RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a tal proposito si porta l'esempio dell'art. 23 del citato Regolamento del 1895, n. 350, nel quale stabilito che contro la decisione del direttore dei lavori comunicata mediante ordine di servizio all'appaltatore, questi pu ricorrere al superiore gerarchico entro otto giorni dalla notificazione dell'ordine di servizio ). Dal canto suo l'Impresa appellata insiste per la conferma della decisione dei primi giudici, sostenendo nei suoi scritti difensivi che la comunicazione dell'esistenza di una decisione di rigetto delle riserve dell'appaltatore, avvenuta con la lettera raccomandata, non pu essere parificata, sul piano formale, ad una notificazione del provvedimento, valida per dare inizio al decorso del termine di impugnazione, n d'altra parte, a tale specifico fine, pu farsi ricorso al principio della piena conoscenza dell'atto, poich un tal principio presuppone che la cognizione dell'atto da parte dell'interessato sia avvenuta in rriodo completo, anche se non attraverso l'osservanza di prescritte formalit, mentre nella fattispecie si avuta la mera notizia dell'esistenza di una decisione, di cui non pu dirsi che siano stati comunicati la motivazione ed il dispositivo. Non vi stata da un lato l'osservanza delle formalit prescritte dalla legge (art. 109 del Regolamento n. 350 del 1895) per la conoscenza legale della decisione amministrativa sulle riserve , non potendosi supplire alla notificazione con la semplice trasmissione di una lettera raccomandata, ma d'altro canto -argomenta l'impresa appellata -non si dato modo all'interessato di venire a conoscenza di fatto del provve(limento, non potendosi ritenere a ci sufficiente un semplice annuncio dell'esistenza del provvedimento. Cos brev.emente riassunte le opposte tesi delle parti, osserva la Corte che non a.ppare degna di conferma la decisione dei primi giudici, fondata sulla rigida osservanza della formulazione letterale della norma in questione. La esegesi .compiuta dall'Amministrazione appellante, come pi sopra si avuto modo di esporre in forma riassuntiva, appare decisiva al fine di ritenere che la notificazione di cui parla l'art. 46 del Capitolato generale di appalto (D.P. 16 luglio 1962, n. 1063) non implica la medesima attivit formale prevista dal codice di procedura civile, poich oltre a quanto esattamente dedotto dall'Avvocatura erariale, pu aggiungersi che manca, in materia, una disposizione, la quale prescriva la consegna all'interessato di una copia del provvedimento di rigetto della sua riserva . Anche ad accedere alla tesi dell'Impresa appellata, che cio dovevasi provvedere a mezzo di agente o messo amministrativo e non gi a mezzo di lettera raccomandata, di tutta evidenza che l'adozione di questo secondo sistema rappresenta un vizio attinente al modo di notificazione dell'atto amministrativo, da cui questo non viene certamente PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 521 J.ciato. D'altra parte l'inosservanza di quella formalit non pu rsi che abbia impedito la conoscenza della decisione amministrativa, 1ich di questa, contrariamente all'assunto dell'Impresa appellata, rono resi noti tanto la motivazione, sia pur succinta e generica (il e avrebbe potuto costituire un primo motivo di impugnazione avanti :li arbitri e al Giudice ordinario), quanto il dispositivo di rigetto. E, come atto finale e definitivo della procedura amministrativa inente all'appalto, la decisione non pu dirsi inesistente -come sostiene mpresa appellata -per il semplice fatto di questa sua succinta e nerica motivazione (come risulta dall'ordine di servizio). bi codesta decisione deve ritenersi che l'Impresa abbia avuto ena conoscenza, rilasciando ricevuta della raccomandata di comunicalne, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1925, n. 88. Per quanto poi riguarda la procedura amministrativa, le operami amministrative che avevano portato all'adozione della predetta cisione, la loro mancata notificazione e comunicazione non avrebbe tpedito la proposizione dell'opposizione mediante istanza di arbitrato citazione giudiziale, attenendo la loro conoscenza alle necessit della ccessiva fase arbitrale e giudiziaria per la discussione del merito della ntroversia. Del ~esto, la migliore riprova della possibilit, non soltanto teorica, proporre opposizione stata data, sia pure tardivamente, dalla stessa ipresa appellata, con la citazione, notificata il 16 aprile 1965, dopo Le era rimasto senza esito l'atto ohe era stato notificato il 13 marzo 65 e con il quale era stata chiesta la consegna della copia integrale 1 provvedimento, e dopo che ugualmente senza esito era rimasto l'atto 1tificato il 12 dicembre 1964 (entro il termine di sessanta giorni dalla chiarazione di ricevimento dell'ordine di servizio), con il quale l'imesa aveva invitato il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche 'r la Toscana a riesaminare tutte le domande a suo tempo proposte respinte dall'Amministrazione entro un termine di venti giorni, 1 'corso inutilmente il quale si preannunciava il ricorso all'autorit udiziaria. Da quest'ultimo atto risulta -a parte la iriritualit dell' invito riesame della precedente decisione rivolto alla medesima autorit nministrativa -che l'Impresa si riteneva notiziata della decisione, 'raltro dichiarata lesiva dei propri diritti, di rigetto delle sue doande di maggiori compensi per i lavori appaltati. In accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione devono .sere, per le considerazioni svolte, disattese le domande tavdivamente oposte dall'Impresa Matozzi-Zini e C. con l'atto introduttivo del udizio. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 17 novembre 1966, n. 146 -Pres. Incoronato -Rel. Gianturco -P. M. Peluso (conf.). Rie. Fabris. Reato continuato -Pena -Applicazione di circostanze -Aumento della pena per la continuazione -Circostanze relative alle violazioni meno gravi -Ininfluenza -Imputabilit -Minore et -Fattispecie. (C. p. artt. 81 II comma, 98). Reato -Circostanze -Attenuanti comuni -Danno patrimuniale lieve Criterio di applicazione. (C. p. art. 62; n. 4). Nel reato continuato, l'aumento fino al triplo della pena da infliggersi per il reato pi grave ha carattere di inscindibilit; perci non deve tenersi conto delle pene e, quindi, delle circostanze che ineriscono alle violazioni meno gravi. Nellq, specie stata ritenuta inapplicabile la diminuente di cui all'art. 98 c. p. per essere state le infrazioni meno gravi commesse quando l'agente non aveva compiuto ancora i diciotto anni, mentre la infrazione pi grave erasi verificata dopo il raggiungimento di tale et (1). L'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c. p. deve essere rapportata obiettivamente alla consistenza ed al valore della cosa. Ove, per, la perdita della cosa, di per s di tenue valore, costituisca rilevante pregiudizio alla parte offesa per le sue particolari condizioni economiche, l'attenuante non pu trovare applicazione (2). (1-2) La sentenza applica rigorosamente ed esattamente la norma dell'art. 81 ultimo comma c. p.: se la pena per il reato continuato quella del reato pi grave aumentata fino al triplo, le pene e le circostanze aggravanti e attenuanti inerenti ai reati meno gravi non possono avere alcuna efficacia. Esse infatti vengono in considerazione soltanto prima, per stabilire appunto qual' il l'eato pi grave. V. nello stesso senso Cass. 23 giugno 1966, n. 101.852, in Ma~simario Decisioni Pen., 1966, 838. P.D.T. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1RTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 17 novembre 1966, n. 1013 -Pres. D'Amario -Rel. De Marco -P. M. Barone (conf.). Rie. Vago. .pugnazione -Trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice ad quem -Trasmissione anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dei motivi -Mancanza di un concreto pre giudizio dei diritti di difesa -Nullit -Esclusione. (C. p. p., artt. 201, 208). La trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice ad quem .ma della scadenza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 201, zo comma cod. proc. pen. per l'esame degli atti e documenti da parte t difensore non pu essere dedotta dall'imputato come causa di nullit ando non abbia determinato aicun pregiudizio ai diritti di difesa, 'l'te nel caso in cui il difensore delL'imputato, prima della scadenza t termine, abbia presentato i motivi d'impugnazione, e non debba preitarne altri ai sensi dell'art. 201 settimo comma. (Nella specie, stato escluso il pregiudizio ai diritti di difesa, perch ito il difensore nominato nella dichiarazione di impugnazione quanto ro difensore nominato successivamente avevano presentato i motivi lma della scadenza del termine) (1). (1) L'affermazione giurisprudenziale lascia perplessi non solo e non ito perch sostituisce il giudice alla legge nel valutare la conformit del mine che il legislatore ha pur previsto per esercitare il diritto di difesa, l soprattutto perch non si comprende perch si esclude la possibilit presentazione di altri motivi ai sensi dell'art. 201 c. p. p., settimo comma. ,1 caso di specie invero motivi erano stati presentati con due atti succes i da due difensori che si erano succeduti, ma niente poteva escludere e, nel termine di venti giorni -che la cancelleria non aveva rispettato cor altri motivi potessero .essere presentati, cos come la legge consente, o. pi atti successivi (quindi due o pi di due). Poich tale possibilit di ulteriore difesa sussiste, non sembra che il idice possa, n in concreto n tanto meno in astratto, stabilire che la tsmissione anticipata degli atti non determini alcun pregiudizio ai diritti difesa, altro che violando le rigorose norme che tutelano questi ultimi. P.D.T. PARTE SECONDA QUESTIONI LO STATO IN GIUDIZIO FRA STATO COMUNITA E STATO APPARATO (*) .a partecipazione dello Stato al giudizio, nello Stato di diritto. -2. Prospettive nei nuovi rapporti fra Comunit e Stato. -3. La funzione garantistica della Avvecatura dello Stato nel nostro o. g. -4. La ricerca della fattispecie giuridica fondamentale. Scopo di questa Introduzione la posizione del problema circa la natura a partecipazione dello Stato al giudizio, come fenomeno in generale, ,ch del problema relativo alla soluzione che, in concreto, il nostro ordi: iento giuridico ha dato a ,quel fenomeno, ,sintomaticamente, attraverso ;ituto dell'Avvocatura dello Stato. Suo scopo , altresi, la dimostrazione che la soluzione del problema :so (che postula, a suo luogo, l'esame e la qualificazione della funzione :letto organo) si pone a monte della qualificazione della funzione - Lpetenza dell'Avvocatura dello Stato, come determinata o condizionata suo, eventuale, inquadramento nella distinzione, drasticamente trasfe in area tecnico-giuridica, fra Stato comunit, Stato apparato e Stato ninistrzione e dalla confinazione dello istituto nell'area dello Stato ninistrazione. Tema proposto di recente per la prima volta all'attenzione li studiosi, almeno, in forma cosi specifica, da cui si pretenderebbe, Jvolgendo l'ordine logico, trarre il criterio interpretativo della natura :idica della detta funzione. In questa Introduzione contenuta, rigorosamente, ad una imparziale lica di contrappunto, vuolsi evidenziare che gli argomenti addotti, sulla ~di tale distinzione (a prescindere dalla sua opinabilit in s e per s, Lrea tecnico-giuridica), messi sul banco di prova della dogmatica della tecipazione dello Stato al giudizio, potrebbero ben essere suscettibili di 1zione affatto diversa. 1) La mancanza, nella letteratura giuridica contemporanea, di tenta di qualificazione, secondo una collocazione dogmatica, del fenomeno a partecipazione dello Stato al giudizio -in genere - forse una delle gravi lacune del processo di verifica di istituti,che le formule tradizio' pi, non riescono a qualificare, e dei quali, tuttavia, la nuova estenle dei compiti del!o Stato richiede pi frequente applicazione (1). () Per autorizzazione dell'A., pubblichiamo l' Introduzione della monografia corso di stampa) su Lo Stato in giudizio. Saggio per una teoria generale e l'ibuto alla sistematica dell'Avvocatura dello Stato" (1) L'opera fondamentale di SALEMI, n concetto di parte e la pubblica ammi azione nel processo civile, penale e amministrativo, Athenaeum, Roma, 1916, ha RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tale inerzia pu ricollegarsi all'attrazione esercitata dal postulato della concezione dello Stato di diritto, come sottoposizione del medesimo all'ordinamento giuridico, e, quindi, delle sue attivit, al potere giudiziario o ad organi di guirisdizione speciale, per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi (e, talora, anche degli interessi semplici), nel quadro della divisione dei poteri. Sotto tale profilo, la qualificazione dello Stato come parte, nei rapporti di diritto sostanziale, (pubblico e privato), emersa nella letteratura giuridica, di comune cognizione, come criterio discriminante tra attivit di amministrazione ed attivit di giurisdizione -non poteva che implicare la sottoposizione dell'attivit dello Stato (pubblica amministrazione -potere autonomo) -alla giurisdizione, e la sua qualificazione come parte ., anche, nel rapporto processuale; il che, gi, rappresentava uno stadio progredito, rispetto alle fasi storiche della distinzione romanistica tra res publica e Fiscus e della contaminazione fra Aerarium e Fiscus; della graduale acquisizione di soggettivit patrimoniale autonoma del Fiscus; del suo sdoppiamento successivo in rappresentanza della Corona nelle cause di regalie maggiori o minori, quando -per effetto della promiscuit dei e poteri -il Fiscus non era parte ma, potenzialmente Giudice (2); e rispetto alle dottrine della superiorit dello Stato (per l'impeccabilit sua come fonte del diritto) (3), ed ovviamente, anche rispetto al sistema del contenzioso amministrativo, espressione di una rigida divisione dei poteri. E, per, la qualificazione dello Stato come parte nel processo involgeva il problema della coesistenza delle personalit di diritto pubblico e di diritto privato, nelle sue varie configurazioni (4). rappresentato, finora, il saggio pi organico, in materia, le cui conclusioni, attraverso una completa disamina della dottrina e del diritto positivo del tempo, si pongono su di un piano strettamente aderente al criterio proces9ualistico del concetto di parte. Accenni, sul problema generale: nei trattati di diritto costituzionale, amministrativo e processuale; in taluni scritti particolari (ad es. v. infra nota 6); nella esauriente ricostruzione storica di CHICCA, La evoluzione storica dei principi della soggezione aUa giurisdizione, e della difesa legale deUo Stato. In R.A.S., 1951, p. 1 ss.; in altri studi su istituti singolari . ( Foro dello Stato , e Rappresentanza dello Stato in giudizio: v. infTa, cap. II), e sui vari tipi di processo (v. infra, cap. III). (2) Vedansi, per la evoluzione delle accennate fasi storiche, le fondamentali pa. gine di FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, Marghieri, Napoli, UTET, Torino, 1915, pp. 20-130 (ed. 2 a cura di Fr. Ferrara jr., in TTattato di diritto civile dir. da Vassalli, UTET, Torino, 1956, pp. 9-12, in sintesi); La responsabilitd dell persone giuridiche, in Riv. Dir. Comm., 1914, I, 489; nonch le specifiche pi recenti trattazioni negli studi romanistici e di diritto intermedio e i rilievi di CHICCA, La evoluzione storica cit. (3) Sull'antinomia: pubblica amministrazione, potere autonomo subordinazione ad altro potere, vanno ricordate, oltre le dottrine citate criticamente da SALEMI, n concetto di parte e la pubblica amministrazione, cit. p. 103 ss., le notazioni di ORLANDO, Principi di diritto amministrativo, Barbera, Firenze, 1915, p. 346 ss.. ad UNGER, Discorso alla Camera dei Signori in difesa della legge sulla Gran Corte di Giustizia istituita in Austria, 22 gennaio 1875 e MANTELLINI, Lo Stato ed il codice civile, Barbera, Firenze, 1882, II, pp, 316-319. L'Orlando, sostanzialmente, riduce la questione alla proposizione che si tratta (soltanto) di giudicare un e organo dello Stato (P. 348). (4) Le teorie della coesistenza delle personalit di diritto pubblico e di diritto privato, nelle sue varie configurazioni, sono ricapitolate da GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, Casa Ed. Libr. Fratelli Cammelli ., Firenze, 1899, II, p, 36, ss. La scuola francese -seguendo la concezione politico giuridica della duplice personalit dello Stato (v. Decr. Dirett. 2 germin. an. V) -ha configurato PARTE II, QUESTIONI Tuttavia, questa concezione cedeva alla riaffermazione del concetto la personalit unica dello Stato e di distinte sfere di attivit (5), pur con implicazioni derivanti dal concetto di soggezione della attivit dello 1to alla giurisdizione: alterazioni e adattamenti, nel sistema della tutela .risdizionale, ricollegabili alla vigenza di un regime particolare, nelle ttroversie con la pubblica ammini1strazione, in rapporto alla peculiarit la disciplina sostanziale delle situazioni e dei rapporti giuridici nei quali se parte la pubblica amministrazione stessa (6). Sicch sembrava urirsi ogni problematica sul tema riguardante la posizione dello Stato giudizio e l'organizzazione della sua difesa, nel presupposto della rap~ sentanza di una parte (tutt'al pi, parte speciale, imparziale, sui generis), rapporto giuridico processuale. 1 personalit double face, la face puissance publique et la face patrimoniale Ua a giustificare la distinzione fra atti di impero e atti di gestione, e lo stesso ema del contentieux administratif). DuGUIT, Trait de droit constitutionnel, 1928, 345; LA FERRIERE, Iuridiction et contentieux, 1895, p. 6; BERTHELEMY, Trait eleritaire de droit administratif, 1933, p. 45. (5) Sono, sempre, vive le genuine dissertazioni sull'unit della personalit giu' ca dello Stato, in MEucc1, Istituzioni di diritto amministrativo, Bocca, Torino, 2, pp. 251, 278 ss., pur su unica base privatistica per la responsabilit da attivit blica o privata; in RANELLETTI, Sulla responsabilit degli enti pubblici per atti citi, Nota a Sent. Cass. Roma, 19 luglio 1897, in Foro It., 1898, I, p. 81 ss., partic. ;s.; Principi di diritto amministrativo, Pierro, Napoli, 1912, pp. 387 ss., 397, 401 ss., CAMMEO, Commentario dette leggi sulla giustizia amministrativa, Fr. Vallardi, ano, s.d., I, pp. 193 ss., 212, 21.3; Corso di diritto amministrativo (ed. lit.), La >tipo, Padova, 1914, II, Par. 13, II par. 171; (rist. Miele) Cedam, Padova, 1960, 52 ss., 388, 389, sotto un analogico pro.filo di responsabilit fondato su un prinio latente dell'o.g., rivelato dall'art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. E, abolitrice contenzioso amministrativo; in ROMANO, Principi di diritto amministrativo, Soc. Libr., Milano, 1912 (III Ed.) nn. 49-50; 658-659; (in sintesi) nel Corso di diritto ninistrativo, Cedam, Padova, 1932, p. 305 ss.; e in MORTARA, Commentario del ice e dette leggi di procedura civile, Fr. Vallardi, Milano, s.d., I, p. 150 ss., su ca base consuetudinaria della responsabilit di diritto pubblico, che assorbe quella iiritto privato, nell'alveo dell'art. 4, L. abol. cont. Cfr. FERRARA, Teoria, cit. p. 886 una discriminazione dei rapporti di supremazia (diritto autoritativo) e dei rapti di uguaglianza (diritto egualtario) (p. 891). (6) Con maggiore o minore ampiezza, e con variet di risultati, concordano -in ine alla specialit della disciplina sostanziale delle situazioni e dei rapporti giuci nei quali e parte la pubblica amministrazione, ed alla derivata peculiarit .a tutela giurisdizionale nei suoi confronti -le ricerche della dottrina italiana l:raniera nonch, particolarmente, la posizione assunta -seguendo e seguitando era di MANTELLINI, ne Lo Stato ed il codice civile, cit., vol. I, 1880; voll. II, III, 2 -dall'Avvocatura dello Stato, nella sua attivit consultiva e difensiva, consata e riflessa, con criteri sistematici, in Relazioni periodiche dell'Avvocato 1erale al Governo, susseguitesi dal 1876 ai gio.rni nostri, e nella Rassegna della rocatura dello Stato (1948 ss.). Per una ricapitolazione della dottrina amministrativa e processualistica (rapsentata, questa, solo dal MORTARA}, nel senso della singolarit del diritto civile .o Stato e della relativa tutela, vedasi MONTESANO, Processo civile e pubblica am istrazione, Morano, Napoli, 1960, p. 7, nota 1; p. 15, note 5, 6; FOLIGNO, L'attivit ninistrativa, Giuffr, Milano, 1966, pp. 100, 101 (nota 89). Espressivamente, sul punto, in tempi diversi, giureconsulti di diversa estrazione .tica: MANTELLINI, Lo Stato ed il codice civile, cit. Introduz. p. 47-48, ss. Per lo to non pu aversi che uno speciale diritto civile..... che non privilegio ispirato odio o favor di persona. Il privilegio deviazione dal comune diritto, il gius rolare ne forma parte con l'accomodare le generali sue disposizioni a peculiari RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ancora, in un recente studio, si prende l'avvio dalla constatata correlazione fra la situazione della pubblica amministrazione nel rapporto di diritto sostanziale e quella che essa assume nel rapporto processuale, riconducendosi la qualificazione di parte ., riferita alla pubblica amministrazione, allo schema generale della relazione giuridica a contrapposte posizioni simmetriche (7). Peraltro, il tema non sembra in tal modo esaurito; anzi, il risultato di detta correlazione esige una verifica in ordine al problema di individuazione della situazione giuridica dello Stato, nel rapporto di diritto sostanziale, come situazione tipica della potest, ancorch, nella funzione amministrativa, si presenti in combinazione con altre situazioni attive e passive (8) ed esige di esser prodotto all'ulteriore problema circa la coincidenza di tale situazione, nel rapporto processuale. Siffatta inerzia si , tralaticiamente, consolidata nonostante la pi recente evoluzione della dogmatica giuridica, sia nella dottrina del diritto amministrativo che in quella del diritto processuale civile. Pu spiegarsi che il problema non sia stato evidenziato -e se mai esso si sarebbe posto in modo diverso -in quegli ordinamenti che attuano forme ibride di contenzioso amministrativo, o conservano una rigida divisione dei poteri, o nei quali la responsabilit degli organi dello Stato personale. Ma singolare che esso non sia stato enucleato in un ordinamento -come il nostro -che, pur attuando la giustizia amministrativa secondo un temperato rispetto dei principi dello Stato di diritto, configura sintomaticamente la rappresentanza dello Stato in giudizio come rappresentanza diretta dei suoi organi, o di un organo tecnico-giuridico ausiliare del Governo (v. infra par. 3). Le stesse trattazioni specifiche, sulla singolarit del diritto sostanziale e del contenzioso dello Stato, non hanno mai coltivato tale sintomatologia (9), mantenendosi nei limiti della ricerca esegetica; mentre, non erano qualit, a condizioni di ceti e di interessi . Sono diseguaglianze che eguagliano . (Felice intuizione del principio di eguaglianza, accolto, quasi un secolo pi tardi, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale). Il diritto civile si integra, cosi, con il suo diritto amministrativo, cio lo Stato aggiunge veste civile ma non dismette mai quella pubblica, anzi la sua ragione politica , sia nell'amministrare i suoi beni che nel difendere le proprie situazioni giuridiche in giudizio; KoELLREUTER, Grunne dell'Avvocatura dello 1to, nel nostro ordinamento giuridico, sia sotto il profilo istituzionale che to il profilo delle funzioni; in altri termini, in ordine al problema del1tonomia dell'istituto sul piano tecnico giuridico con riflessi sul potere positivo dell'interesse sostanziale de.dotto in giudizio, nonch sullo stato ridico .dei suoi componenti. La ricerca potrebbe essere spinta, a questo scopo, fino a porre la maia sul banco di prova della separazione -adottata con sempre maggior :gestione -fra i concetti dello Stato ordinamento e dello Stato orgazazione. Non sono mancati tentativi, in tal senso (18), sul presupposto che le :zioni dell'Avvocatura dello Stato non siano assimilabili a quelle degli :ani che costituiscono lo Stato-ordinamento, i quali assolvono funzioni ettive naturali (quali la legislativa e la giurisdizionale; quella del P. M.; funzione di Governo e le ausiliarie delle funzioni legislative e governa~); mentre sarebbe breve il passo dalle attribuzioni di difesa e di conenza -ristrette alla tutela di interessi particolari e concreti della pub: a amministrazione, e non a garantire il rispetto astratto della legalit 'interesse pubblico generale, nonch dalla dipendenza dal Presidente del isiglio dei Ministri -alla collocazione dell'Avvocatura fra gli organi lo Stato-amministrazione; i quali -in posizione cointeressata o controaressata rispetto ad altri soggetti -ptesiedono o concorrono alla cura ~li interessi propri della funzione amministrativa (19); sicch fra la (18) Cfr. un parere del Consiglio di Stato, Ad. Gen. 23 novembre 1967, n. 1237, ::"ons. St., 1967, p. 2349. In dottrina, GIANNINI M. S., Caduta di un altro privilegio Fisco, in Giur. Cost., 1967, 1070, muovendo dal preconcetto che l'Avvocatura dello to abbia sempre seguito l'indirizzo di complicare le cose, quasi... tentando di derle esoteriche , e dall'opinione che il pensiero giuridico dell'istituto sia .asto congelato alle intuizioni di Mantellini, riesumate per voce di un suo com1tatore minimo, enuncia il postulato che il diffondersi della concezione demotica dei rapporti tra Stato comunit e Stato organizzazione ha, oggi, sommerso i concezione della posizione singolare dello Stato in giudizio. (19) SANDULLI, in Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1966, ~ ss., che, infatti, colloca l'Avvocatura dello Stato fra gli organi ausiliari dell'Am~ istrazione deUo Stato, in contrapposizione agli organi ausiliari dello Stato-comui, aventi funzione garantistica rispetto all'attivit del Governo e della p. a. " 219, 220); e in Funzioni Pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc. 4 p. 200 ss. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pubblica amministrazione e l'Avvocatura potrebbe ipotizzarsi un rapporto di mandato professionale (pur con la particolare qualificazione derivante dalla natura dei soggetti), fra parte (cliente) ed avvocato. Certo che accogliendosi l'affinata dicotomia, fra Stato-comunit e Statoapparato -quest'ultimo sotto la specie di Stato Amministrazione -che identifichi nella nozione di Stato comunit o Stato ordinamento la collettivit ., e in quella di Stato apparatio, gli organi investiti dalla collettivit ; distinti, per, in organi espressione diretta dello Stato comunitordinamento, in quanto assolvono funzioni obettive e naturali (sostanzialmente i poteri originari); e, nella nozione di Stato Amministrazione, organi che, in posizione cointeressata o controinteressata con altri soggetti, presiedono o concorrono alla cura concreta di specifici interessi propri della funzione amministrativa; 1si verrebbe a ridurre -sotto quest'ultimo profilo, -la situazione dello Stato in giudizio a livello paritetico, e quindi a legittimare la sua indiscriminata sottoposizione alla giurisdizione, si da incidere sui fenomeni -tutt'altro che scomparsi dal sistema -della distinzione fra atti di diritto amministrativo e atti di d~ritto privato (superstiti all'antica dicotomia degli atti jure imperii e jure gestionis); della degradazione dei diritti soggettivi; della limitazione dei poteri del giudice -almeno -relativamente ai primi (con le note implicazioni, anche rispetto ai secondi, quanto alla sentenza costitutiva o di condanna ad un facere) e, infine, su tutta la problematica dell'esecuzione forzata contro la p. a. (19 bis). Ora, la distinzione fra Stato comunit e Stato apparato, nella sua formulazione metagiuridica, diretta a cogliere la nota caratterizzante della Societ contemporanea, protesa a raggiungere una pi ampia politicizzazione della vita sociale, economica e culturale -attraverso la problematica dei gruppi sociali intermedi e l'opposizione all'assorbimento politico della loro funzione istituzionale -concepita come punto di equilibrio e garanzia di libert e di vitalit, nell'attuale fase critica dello Stato (20). Da questa concezione politico-sociologica, si differenziano quelle nelle quali assume rilievo la coincidenza o non dell'ordinamento giuridico (dal punto di vista obbiettivo) Stato-istituzione-organizzazione (21), con lo Stato comunit o con lo Stato apparato, e rilievo, altresl, l'eventuale attribuzione all'uno o all'altro, della personalit giuridica. Da una parte della dottrina si distingue -superandosi la tradizionale identificazione, senza residui, della comnit statale e dello Stato unico (19 bis) Tali fenomeni, nella successione in cui si sono presentati in dottrina e nella giurisprudenza, sono, cosi, puntualizzati da ScocA F. G. n termine giudiziale dell'adempimento delle obbligazioni della P. A., Giuffr, Milano, 1957, p. 100 ss. (20) Esprime, efficacemente, tale momento storico il NISBET, La Comunit e lo Stato, Ed. Comunit, Milano, 1957, particolarm. a pp. 146, 147, 173, 224, 225, 285, 381 ss. Vedansi, anche sagaci considerazioni di PROSPERETTI, L'elettorato politico attivo, Giuffr, Milano, 1954, p. 53, nel senso che l'esperienza politica ha suggerito, attraverso le avvertenze dei sociologi, quella distinzione, in evoluzione nella forma dello Stato democratico contemporaneo. (21) Per il concetto di ordinamento giuridico, nel senso indicato, v. ROMANO, L'ordinamento giuridico Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto ., Mariotti, Pisa, 1917; Principi di diritto costituzionale generale, Giuffr, Milano, 1945, p. 45. La sua derivazione dallo Stato, come rappresentante giuridico della Comunit ); (ed) ha come organizzazione lo Stato, il quale ha assunto tali nensioni e tale complessit che si posto esso stesso come ente (semplice, vero complesso) soggetto dell'ordinamento; ha, infine, come normazione ella che posta da taluni 'organi' dell'organizzazione, ossia dello stesso ato, e da altri soggetti a cui sempre l'organizzazione riconosce un apposito otere normativo ' . Le due entit distinte, non sepaTate, sono collegate, nediante procedimenti (di rappresentanza) per effetto dei quali le rsone fisiche che ne sono titolari sono 'rappresentative' dei soggetti o neno di gruppi parziali di soggetti componenti la societ. I pi noti di .esti procedimenti sono quelli elettorali (23). In questa proposizione, la sussistenza dei residui appare attenuata dalla n:centrazione del pote['e normativo negli organi dell'organizzazione o in :ri soggetti, per derivazione dall'organizzazione stessa; mentre assume lore marginale il successivo rinvio al concetto del Romano, che Stato (22) Per una classificazione delle teorie sulla di.stinzione: Stato ordinamento ito apparato -Stato persona, v. CRISAFULLI, La Sovranit popolare nella Costitume italiana in Scritti Orlando, Cedam, Padova, 1956, I, p. 409, partic. p. 419, nota 6. Lo stesso A., La Sovranit popolare, cit., p. 416; Lezioni di diritto costi~ ionale, Cedam, Padova, 1961, p. 88 ss., accoglie la distinzione nel senso che I popolo non lo Stato (soggetto o governo), ma collettivit esterna rispetto ad ;o, anche se non pi soltanto destinataria passiva dei poteri esercitati dall'apparato tale, ma attiva a sua volta nei confronti di questo . L'unit del fenomeno statale tnplessivo dato, tuttavia, dalla sua struttura di unit composita, entro la quale continua, in forma e modi diversi, l'antico dualismo di rex e regnum, governanti governati, autorit e coloro che vi sono sottoposti. O forse meglio, l'unit dello ito in senso largo non un dato, ma un processo, un divenire: che costituisce poi grande problema, sempre riproposto dalla storia della democrazia, la quale postula me suo punto terminale e culminante la identificazione di governanti e governati, ito e popolo, ossia il pieno (ed impossibile) risolversi senza residui dell'autorit !la libert (pp. 98, 99). Cfr. altresi, MoRTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cem, Padova, 1962, p. 94; BARILE, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 52, p, 8. Non dissimile, in nuce, il pensiero di MANTELLINI, in Prolusione, 31 gennaio 1876, I. 5 alla Relazione per l'anno 1876 (in Atti Pari. XIII Legisl. Cam. Dep. n. XI p. 73): ,o Stato siamo tutti ; e in Lo Stato ed il codice civile, cit., I, p. 32, laddove difrenzia la civitas dallo Stato che legifera, giudica, governa, amministra. (23) GIANNINI, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 112. Lo stesso A. (Sulla pluratit degli ordinamenti giuridici, in Atti del XIV Congsso di Sociologia, 12 estr.), specifica, peraltro, il suo pensiero stabilendo la medena equivalenza tra ordinamento statale e collettivit astratta ed artificiale della ;alit dei cittadini. Puntuali, al riguardo, le osservazioni di DE FINA, Stato e Istituzione, Giuffr, .lano, 1967, p. 202: Lo Stato-comunit Stato-ordinamento, cui tanti giuristi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ente non significhi, necessariamente, Stato persona giuridica dell'o:r:dinamento generale di cui organizzazione. In tale concezione il problema dei gruppi e della loro politicizzazione scompare, nella ricerca di una entit in cui inscrivere lo Stato persona o organizzazione, identificato con il centro di potere statuale, titolare della sovranit. Non dissimile l'opposta teoria, che, contro la materializzazione della persona dello Stato, nell'apparato, identifica (e quindi materializza anche essa) la persona dello Stato, nel popolo e quindi nel corpo sociale organizzato, titolare della sovranit, riducendo l'apparato a persona meramente strumentale sprovvista di poteri (24). Nel mezzo sta, poi, con uguali connotati, ia proposizione secondo cui assume rilievo il problema dell'articolazione della collettivit popolare (corpo elettorale, partiti, associazioni), nella individuazione del soggetto titolare della -sovranit, identificato nel popolo, non come persona giuridica statale, ma soggetto giuridico sprovvisto di personalit che esercita la sovranit, di regola, in modo indiretto, attraverso il complesso organizzativo dello Stato-Governo, distinto dallo Stato ordinamento e dallo Stato persona. Tre gli Stati e uno il popolo (25). ricorrono per evitare inevitabili imbarazzi normologici, non che una collettivit astratta (come lo sono tutte le associazioni coatte), dietro alla quale la realt di molteplici gruppi tra i quali uno emerge che riduce a s. stesso l'intero . Criticando l'opinione di EHRLICH, Grwndlegwng der Soziologie des Rechts, Miinchen, 1913, Die juristische Logik, Tiibingen, 1918, fondata sulla contrapposizione fra Societ e Stato e sul primato della prima -come fonte di vero diritto -ne coglie l'errore, per non aver compreso l'essenza statale del diritto, posto che lo Stato gruppo sociale, pur se qualificato dagli attributi della Sovranit, e per non aver compreso che diritto azione promiscua di ogni centro governativo e non, solo, dei poteri legislativo e giudiziario (ivi, nota 15). La Societ collettivit astratta ; non il modo di essere organizzato detto Stato in quanto gruppo, ma una istituzione statale non avente i caratteri del gruppo (si tratti di quello statale o di altro); noi diciamo ' ordinamento ' non certo per dire che esso struttura lo Stato in quanto ne costituisce l'organizzazione, ma per dire che esso istituito dallo Stato quale ' organizzazione ' di quella collettivit obiettivamente inesistente come associazione, che la totalit dei cittadini: GIANNINI ripropone (sia pure esprimendo la ' istituzione ' nei giusti termini di gruppo sociale) la equivalenza di ROMANO tra istituzione ed ordinamento giuridico; noi, partendo dalla considerazione di uno Stato inteso come gruppo sociale organizzato, consideriamo l'ordinamento giuridico il modo (fittizio in termini di gruppo) in cui lo Stato (fornito di organizzazione propria, in quanto gruppo) organizza la totalit dei cittadini componendola in una unit corporativa che non costituisce un'associazione effettiva (ivi, p. 203, nota 16). Sul concetto di Stato comunit, come organizzazione necessaria (e respingendo, quale fonte di incertezze, la contrapposizione Stato Comunit -Stato apparato) v. PROSPERETTI, L'elettorato, cit., p. 53, nota 70). (24) TOSATO, Sovranit del popolo e detto Stato, in Studi De Francesco, Giuffr, Milano, 1957, Il, p. 3 ss., prospetta il rapporto Stato persona (popolo) e apparato (organi) come fenomeno di rappresentanza giuridica esterna (pp. 46, 47). (25) AMATO, La Sovranit popolare nell'ordinamento italiano, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1962, 74 ss., ricostruendo il travaglio della dottrina francese, tedesca e italiana intorno al problema della titolarit della Sovranit, perviene alla soluzione indicata, accogliendo la validit della .distinzione giuridica : autonoma rilevanza del popolo (art. l, 49, 67, 71, ecc. Cost.) in cospetto dell'organizzazione governativa; tripartizione di questa in Stato ordinamento (arg. da art. 7 Cost.), Stato Governo. (arg. da PARTE II, QUESTIONI Ma rigorosa, impeccabile confutazione di siffatte materializzazioni ta, peraltro, mossa osservandosi (26 a) che ordinamento e apparato non 10 che due aspetti dello stesso fenomeno; che, nell'ordinamento giuridico, popolo, come corpo sociale organizzato, , certo, il centro primario del ;ere sovrano; ma la nozione -giuridica -di Stato persona va indivi01ta come centro di imputazione di norme e di rapporti giuridici dello sso ordinamento giuridico e centro strumentale per l'esercizio del potere. stato detto, altres, che ordinamento giuridico e Stato soggetto rispec. ano due momenti (oggettivo e soggettivo) in cui lo Stato pu essere colto, un sistema in cui si pe11sonifcano non, soltanto, l'ordinamento giuridico soltanto, gli ordinamenti derivati, sibbene l'ordinamento originario e gli linamenti derivati; nel senso che lo Stato pone s come soggetto del >prio ordinamento, pone gli ordinamenti derivati come soggetti, ma pone resi una folla innumerevole di altri soggetti rappresentati dagli individui aggruppamenti di individui, i cui interessi intende tutelare mediante il I.ferimento ad essi della personalit (26 b). A tale riguardo, e forse con pi sincretistica visione anche della promatica dei gruppi, si osservato che il popolo non l'antitesi dello Lto, ma non coincide, neppure, con lo' Stato (soggetto o Governo), in anto l'organizzazione unitaria della Comunit non che una realt da 1truire; si che il rapporto tra Stato comunit e Sfato apparato, si pu ondurre all'uguaglianza ed alternanza delle parti al potere, ed alla >bi-ematica del ruolo dei partiti politici. Di fronte alla struttura dello tto apparato si erigono, inoltre, nuovi poteri e funzioni novelle in conua evoluzione, verso una immedesimazione, apprezzabile secondo l'uso ll'esercizio delle funzioni statuali dirette a quel fine di integrazione litica (27). Al limite si pone chi identifica lo Stato-comunit con la Repubblica :>lare di Sovranit di cui lo Stato-persona l'ente esponenziale (28 a); ~hi eguaglia lo Stato-comunit con l'ordinamento giuridico, ed i poteri :ti, originari e neutrali, con la funzione garantistica del rispetto astratto lla legalit o dell'interesse pubblico generale, nell'area della organiz done, in cui emerge lo Stato apparato, in parte espressione di quei teri e in parte struttura organizzativa -dotato di personalit giuri: a (28 b). ;. 36) lessicalmente espresso come Repubblica, e Stato persona (arg. da artt. 118, Cost.). Ma non poche perplessit agitano il filo conduttore del discorso: nel quale, ri infrequentemente, riaffiora la maggior certezza di una soluzione del problema, termini sociologici: e nel ripensamento a Duguit, e nella stessa articolazione del lcetto di collettivit popolare. Cfr., altresl, BALLADORE PALLIERI, Diritto CostituzionaLe, cit., p. 77, nel senso che Sovranit appartenga in massima parte allo Stato, ma anche al Popolo, per il 'erendum. (26 a) ALEssI, L'affermazione costituzionale deUa Sovranit popolare ed i suoi lessi amministrativi, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1959, 49 ss., nota, per quanto attiene 'attribuzione della personalit giuridica, che questa pu anche distribuirsi o vertilmente (sist. feudale) od orizzontalmente (sit. sassone) secondo che il centro di putazione si frantumi nell'un senso o nell'altro (p. 67). (26 b) MIELE, Principi di diritto amministrativo, Cedam, Padova, 1953, pp. 4, 5. (27) FERRARA G., ALcune osservazioni su popolo, Stato e sovranit neUa Costitume, in Rass. d. p., 1965, I, p. 269, ss.; 276, 285 ss. (28) a) BENVENUTI, L'ordinamento repubbiicano, Libr. Univ., Venezia, 1967 . 55, 57, 88, 92, 205 ss.; b) SANDVLLI, Funzioni pubbiiche cit.; Manuale, cit. p. 5. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si pongono, al riguardo, accanto alle perplessit di principio, in ordine a tale pur autorevole concezione del rapporto Stato Comunit -Stato soggetto, quelle derivanti dalla incerta riferibilit della partecipazione dello Stato al giudizio, allo Stato comunit, rappresentato, nei suoi poteri, dall'apparato e con meri effetti rispetto allo Stato amministrazione, ovvero allo Stato Amministrazione, tout court, che dovrebbe comparirvi, sprovvisto di poteri. Se la nozione di Stato comunit esprime la problematica dei gruppi in s e per s, od in correlazione con la loro politicizzazione, ed il loro ingresso nell'ordinamento, ben pu concepirsi una distinzione fra Stato comunit e Stato soggetto, in funzione dialettica sul piano politico sociologico; se, invece, essa esprime l'idea di ordinamento, in opposizione a quella di persona, allora -eliminata la materializzazione della personalit giuridica in capo alla base o all'apparato -la rilevanza giuridica della distinzione si concentra nella individuazione dei centri primari e centri secondari di imputazione di norme e di rapporti, che sono -sempre -propri dello Stato comunit (29), anche in relazione all'ampliamento delle funzioni dello Stato soggetto -Governo -apparato, determinato dal coordinamento delle forze comunitarie, latenti o non (30), in via di espansione. Fenomeno cui fa riscontro, per, l'articolarsi dell'amministrazione, attraverso note formule dell'attuale fase di economia mista, in centri comunitari, di imputazione di norme e di rapporti; da che consegue un'attenuazione dell'elemento pubblicistico nell'area di autonomia o di decentramento, cui corrisponde, necessariamente, un'intensificazione del potere, concentrato negli organi dello Stato, per pi essenziali compiti. Venuto meno, quindi, il cordone supposto fra cmunit e apparato, essi appaiono, invece, aspetti complementari di un'unica realt giuridica -non sembra pi sorreggersi la distinzione dell' apparato in organi direttamente espressi dalla Comunit (fra i quali i legislativi, i giudiziari ed il Governo) in posizione naturale o neutrale (secondo l'espressione del Sandulli) ed organi strumentalizzati ai fini della soggettivazione (in funzione meramente amministrativa). (31 a). Non dalla Comunit che gli organi (neppure del primo tipo) traggono i poteri, pur se da essa dipendono le scelte delle persone fisiche portatrici di quegli organi (31 b). Che non sia congetturabile istituzione sociale senza legislatore, senza giudici e senza governo, e che siano concettualmente individuabili la funzione di governo e quella di amministrazione,' non implica che questa sia (29) ALESSI, L'affermazione costituzionale, cit., p. 73 ss. (30) Sulle comunit diffuse (o allo stato diffuso), e comunit istituzionali, v. CRISAFULLI, Lezioni, cit., p. 5 e segg. (31) a) Non diverso era il senso con cui vedeva la cosa MANTELLINI, quando isolava l'amministrazione dal concetto di Governo; ma, precisando (Prolusione, cit., p. 72) che queiza, non questo, vuolsi tutelata e servita, si faceva eco della perennit dello Stato, per variar di governi (Lo Stato ed il codice civile, cit., vol. I, Introd. P. I.) ribadendo che esso compare sostanzialmente come ente politico, anche nelle relazioni di diritto civile e processuale civile precorrendo le novelle fW'tlle di un concetto antico, che la P. A. non rifiuti la natura dello Stato n se ne distacchi; b) Sul concetto, v. GIERKE, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung, Berlin, 1887. PARTE II, QUESTIONI .unentalizzata e non anche istituzionalizzata, almeno fino al limite del. tribuzione del potere (32 a). Se vero che la pubblica amministrarre organismo e strumentale apparato di quel potere esecutivo, che va la sua comprensiva espressione nel Governo (32 b) -fenomeno statico che ripete sua concretezza dalla Costituzione (Titolo III Sezioni II) -l'isolamento del potere governativo, come potere in senso sogtivo ed oggettivo, o della funzione politica o di governo -rispetto a illa della p. a., (33) --: non opera al limite della categoria degli atti itici, ma ricomprende la stessa categoria degli atti di alta amministrarre. (34); mentre per l'attivit amministrativa, sia di tipo imperativo di produzione giuridiea), sia di diritto privato (35), (che si presenta, rrunque, prevalentemente connessa alla prima) -ad esclusione, quindi le attivit irrilevanti o' materiali, tecniche, intellettuali, o di mera cuzione -l'unicit degli organi di Governo e di suprema direzione delnministrazione renderebbe arbitrario ogni aprioristico distacco della funne amministrativa da quella dell'appM"ato statale, nell'esercizio dei suoi :eri di garanzia. Il .che reso pi evidente, sul piano teorico generale, la stessa natura della funzione amministrativa, non di mera esecuzione, di imparziale e legale integrazione delle fattispecie normative, in mto il principio di legalit ed imparzialit (art. 97 Cost.), nel cui nucleo il concetto di giustizia, caratterizza la funzione amministrativa, opera (32 a) Che l'Amministrazione statale sia un complesso di centri di potere ministrativo, appartenenti allo Stato-persona e ad altri enti pubblici strumentali lusiJiari, nozime non controversa. Cfr. SANDULLI, Governo e amministrazione Riv. Trim. dir. pubbt., 1966, p. 737 ss., par. 1. (.32 b) PETRI1'LI, I principt fondamentali deUa costituzione sut"la P. A. (Quad. n. 1 iv. Intern. Studi Sociali), 1960, p. 5. (33) ALESSI, Sistema istituzionale dei diritto amministrativo italiano, Giuffr, lano, 1960, p. 5; SANDULLI, Manuaie, cit., pp. 9-207. Cfr. anche MmLE, Principi di itto amministrativo, cit., p. 22. (34) Sullo stato attuale della questione, e per riferimenti bibliografici, in ordine l categoria degli atti politici, cfr. BARILE, Atto di Governo (e atto politico) in ~. d. dir., paragrafo 2; RANELLETTI, Atti politici o di Governo, in Noviss. Dig. It.; .IGNO, L'attivitd amministrativa, cit., p. 102 ss. Sul concetto di attivit di alta amministrazione del Governo, v. SANDULLI, verno e Amministrazione, cit., par. 5. Ipotesi di atti di alta amministrazione: art. 87, 7 comma Cost.; art. 95 Cost. 1itatamente all'indirizzo amministrativo; R.D. 14 novembre 1901 e, in genere le ~me di attribuzione specifica di competenza al Capo 'dello Stato, e ai Presidenti rionali, al Governo della Repubblica, ai Comitati di coordinamento Interministeli ed alle Giunte Regionali, per il compimento di atti non aventi causa o scopo rettivo di natura politica, ma che tuttavia importano assunzione di responsabilit itica. (35) L'ammissibilit di un'attivit meramente privata della p. a. -contestata ~ sotto la vigenza della distinzione fra atti di impero ed atti di gestione; e mal 1figurata, poi, sulla base di una bipartizione degli atti posti in essere come atti diritto amministrativo o di diritto privato (nel saggio di ScocA F. G. n termicit., tracciata una revisione critica del problema, dal punto di vista della succesne di diverse prospettive: dal fine della discriminazione delle giurisdizioni, a quello la limitazione dei poteri del giudice), o di una tripartizione che accanto a queste e forme, isola un'attivitd privata, detla p. a.; (in arg. v. ZANOBINI, Corso di diritto >ministrativo, Giuffr, Milano, 1958, I, p. 223 ss.) -non sembra ricollegabile ad criterio rigido ed assoluto. Le distinzioni congetturabili in argomento possono :umere rilievo secondo le diversit delle prospettive in cui vengono utilizzate ime si vedr infra e in nota 37). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO come elemento causale tipico di attuazione della fattispecie legale in fattispecie concreta e reale; processo determinante del contenuto stesso della attivit di p.a. (con riflessi sulla funzione), nel senso dell'esecuzione della legge (nell'attivit vincolata), e nel senso del completamento soggettivo della norma, nell'attivit discrezionale (36). Ohe, poi, la partecipazione dello Stato al giudizio -anche quando essa la derivata dell'attivit amministrativa non soltanto imperativa (in situazione di potest), ma negoziale o di gestione della impresa pubblica o di azionariato pubblico (37) (in situazione di esercizio di diritti soggettivi) e persino quando essa la derivata dell'attivit materiale, tecnica, intllettuale o di esecuzione -rientri nella funzione pubblica degli organi dello Stato, nella titolarit dei rispettivi poteri, questione la cui soluzione prescinde dal contenuto dell'interesse dedotto. Lo Stato sta in giudizio nella sua persona (ancorch la legittimazione ad causam spetti a singoli rami di amministrazione come ripartizione di competenza, la cui inosservanza sanabile, p:rioprio, in vista dell'unit della persona dello Stato) e non fa che pres.tar nome ane liti per. la Comunit, contro la parte litigante; idea che risale ad un secolo (38) e -trascendendo la concezione di un contrasto giudiziale dei 'Singoli con la p.a., elevato a contrasto giudiziale con la comunit -si valorizza vieppi (39), nel senso che in giudizio non sta semplicemente l'Erario, cassa del popolo, cui affluiscono i tributi, (tuttavia) nervi della repubblica con l'avvocatura erariale difensore del pubblico denaro, (secondo la visione, pi storica che teoretica, del Mantellini); sibbene lo Stato, con i suoi poteri,. palladio dei diritti pubblici e privati della comunit (nll'ampiezza dell'articolazione, e nell'espansione dei nuovi compiti, assunti). Lo Stato, ente pubblico anche quando contratta o contende, vi assume, rispettivamente, persona civile, ma corrispondentemente alla natura sua, la (36) Il nesso : imparzialit-giustizia nella p. a. reso evidente da ALLEGRETTI, L'imparzialit amministrativa, cit., p. 70 ss. Sulla funzione della legge come limite negativo e determinante positiva della funzione della p. a., cfr. ZANOBINI, L'attivit amministrativa e la legge, in Riv. dir. pubbl., 1924, pp. 21-26. Per il concetto che, nell'esplicazione della funzione, non determinata direttamente dalla legge, il titolare del potere pone esso stesso la norma, cfr. GIANNINI, n potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 1939; GASPARRI, Considerazion sull'attivit amministrativa, in Studi Un.iv. Cagliari, 1946; OTTAVIANO, Studi sut merito degli atti amministrativi, in Riv. trim. d. pubbt., 1957, 7, 253; PIRAs, Discrezionalit amministrativa in Enc. d. dir. Sul fenomeno di operativit del principio di legalit e imparzialitgiustizia, come elemento causale tipico dell'attivit amministrativa di conversione della fattispecie legale in fattispecie concreta e reale, v. FOLIGNO, L'attivit amministrativa, cit., p'p. 41, 137, 138. I concetti di fattispecie legale, concreta e reale sono in Rusmo, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939. In difformit, MAIORCA, Fatto giuridico -Fattispecie, in Noviss. Dig. Itat., paragr. 16 e CATAUDELLA, Note sul concetto di fattispecie giuridica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 433, nota 1, Fattispecie, in Enc. di dir., 1, nota 19. (37) Per tale classificazione dell'attivit privata della p. a., v. FORTI, Teoria dell'organizzazione e delle persone giuridiche pubbliche, Napoli, 1948, cap. IV. (38) MANTELLINI, Lettera 1 ottobre 1879 all'editore Barbera, in prefazione a Lo Stato ed i! codice civite, cit. (.39) La Corte Costituzionale, in sent. 22 dicembre 1964, n. 118 ha avvertito la coincidenza di interessi tra gli uffici della difesa dello Stato e la cottettivit. Lo ha rilevato criticamente GUELI, n Foro dello Stato, tra la ragione di Stato e to Stato di diritto, in Giur. Cost., 1964, p, 1191 ss., partic. p. 1203. PARTE II, QUESTIONI .ale non pu mai dimettersi. (40 a), e vi partecipa nell'esercizio di un'atti; obbligatoria e, pertanto, di pubblica funzione (40 b). Questo il tema, ancora, aperto alla ricerca, pur con riguardo alla 1fgurabilit di diritti soggettivi e dello stesso diritto di azione, nei 1fronti dello Stato, bench assistiti da un particolare atteggiamento della ela, nella fase dichiarativa del diritto e nella stessa fase di esecuzione. L'interesse della ricerca non viene meno, per il variare dei sistemi di rittimazione, difesa e rappresentanza dello Stato in giudizio; i quali pos10 oscillare dalla precostituzione di organi titolari di pubbliche funzioni, conferimento di mandato professinale: ma, in quest'ultima ipotesi, il ~blema non si esaurisce, dovendosi individuare, piuttosto, se la causa iridica del rapporto non si identifichi con la concessione di pubblica tzione. 3) La funzione garantisca dell'Avvocatura dello Stato assume precisi itorni nel nostro ordinamento giuridico, in cui l'istituto tipizza~o come rano ausiliario del Governo nella pi spiccata accezione del rapporto di ;iliariet, come attivit integrativa (41) di Upo neutrale., ancorch ~l'ordine interno (42). Tale concetto, quale che possa essere (v. infra cap. Il) lo stato giuico dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli Avvocati dello Stato, confronti della Presidenza del C.M., implica, gi, un rapporto di garandel collegamento tra le singole amministrazioni e l'Avvocatura, che non > non interessare la problematica di un inquadramento nella funzione Governo. Almeno, da quando si ritenne che della rappresentanza e difesa potesse ere investita l'P.vvocatura non solo per le azioni contro atti jure gestio ' ma anche per le azioni contro atti jure imperii. (40 a) MANTELLINI, Relaz. 1878, p, 77. Lo Stato ed il Codice civile, I, Introduz. l. interessante notare che il concetto utilizzato per sostenere l'unit dello to, pur nella sua dualit (ossia, nella ritenuta doppia personalit di ente politico :i ente civile), in composizione polemica con il concetto unitario assoluto del trent. (40 b) GASPARRI, Corso di diritto amministrativo, Zuffi, Bologna, 1953, I, p. 61 ota 13. (41) Per tale nozione del rapporto di ausiliariet, v. MIELE, Principi di diritto ninistrativo, cit., p. 80. Vedasi una rassegna di altre nozioni dell' ausiliariet , li'ERRARI, Gli organi ausiliari, Giuffr, Milano, 1956, p. 106. Gi, nella dottrina coeva al passaggio delle attribuzioni, nei riguardi delrvocatura dello Stato, dal Ministro delle' Finanze, al Capo del Governo (R. D. ennaio 1931, n. 2), si era ritenuto che l'istituto fosse da collocare tra gli organi Uiari del C. d. g., accanto alla Corte dei Conti e al Consiglio di Stato. MoRTATI, 'dinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Roma, 1961, pp. 167 ss. ., altresi, !EMOLO, La presidenza, cit., -polemicamente -sulla funzione della ocatura dello Stato, quale attivit ausiliaria del Governo, nel processo di tra mazione dello Stato. Si vedano, in proposito, i rilievi di FERRAR!, Gli organi ausii, cit., p. 109, volti a valorizzare tale classificazione, per dedurne -riguardo alla ~ione ausiliaria in generale -il connotato dell'attivit integrativa. La dottrina pi recente riconosce all'Avvocatura dello Stato funzione e compem generali nell'ambito dell'organizzazione centrale del Governo. Cfr. ZANOBINI, so di diritto amministrativo, Giuffr, Milano, 1958, III, cap. I, par. 4; ALESSI, ema istituzionale del diritto amministrativo italiano, cit., p. 140; Princip di tto amministrativo, Giuffr, Mila,no, 1966, I, p. 143. (42) Sul punto cfr. SANDULLr, Funzioni pubbliche, cit., p, 206. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La disciplina introdotta con il r. d. 3 gennaio 1931, n. 2, relativa al passaggio al Capo del Governo delle attribuzioni, gi, spettanti al Ministro per le Finanze, nei riguardi dell'Avvocatura dello Stato (43), ed alla previsione che l'Avvocato Generale riferisce al Capo del Governo, sull'andamento dei lavori dell'istituto, implica un coUegamento che va rapportato, rispetto all'attuale ordinamento, agli organi che costituiscono il Governo , secondo l'art. 92 della Costituzione,. e che non sembra possa configurarsi come rapporto di dipendenza, di tipo gerarchico, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche, relativamente aU'esercizio deUa funzione istituzionale (44). Sintomatico resta il cardine del sistema della partecipazione al processo, condizionata da un procedimento dominato da un'attribuzione decisoria, -alla quale, a suo luogo, si cercher di dare configurazione dogmatica ed esatti contorni -ad un ufficio Statale (lo Avvocato Generale dello Stato), in ordine alle divergenze di parere tra Uffici Ainministrativi ed Avvocatura dello Stato (45) procedimento che pu risolversi nell'assunzione della lite, da parte di un organo dello Stato, investito dello :ius postulandi, in via di rappresentanza, non procuratoria, ma istituzionale, ~n virt di rapporto ihterorganico, che non pu concepirsi, quindi, come mandato, neppure ex lege, nei confuoonti di altro organo (46 a); ovvero pu risolversi in un dissenso circa l'assunzione della lite; che non pu comporsi se non a livello governativo (ad es.: nomina .di patrono del libero foro) (46 b) (della cui tipologia si gi detto, dianzi) ma nel quadro, in questa (43) ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., III, cap. I, par. 4, osserva che trattasi delle attribuzioni riguardanti la nomina, la disciplina e la carriera del personale. (44) Per il concetto di collegamento tra la funzione dell'Avvocatura dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cfr. ALESSI, Principt di diritto amministrativo, cit., p, 138. Sulla non coincidenza del rapporto di dipendenza riferito agli organi, ausiliari del Governo, con quello di gerarchia ., cfr. GurccIARDI, It Consiglio di Stato, Giuffr, Milano, 1954, p. 30. V. altresi FERRARI Gli organi ausiliari, cit., p. 110, nel senso che: i caratteri comuni ed unificatori di questi organi siano: e a parte subiecti, il rapporto diretto ed immediato col Capo del Governo -al quale sono collegati, ma non subordinati -e, a parte obj.ecti, lo svolgimento di attivit di cooperazione, sotto diverse forme, per conto di quello, che cosi, utilizzandone l'opera, usufruisce di elementi che gli consentono di potere ponderatamente esercitare la direzione politica generale . (45) Art. 15 T. U., 30 ottobre 1933, n. 1611. (45 a) Art. 1 T. U. 30 ottobre 1933, cit. proprio la natura speciale e pubblicistica di tale rapporto che sfuggita, nella dottrina anteriore, pi preoccupata di differenziare l'Avvocatura dello Stato dalla Prokurfinanz, e farne un vero e proprio Avvocato e procuratore dello Stato indipendente dalla p. a. Cfr. CALAMANDREI, Gli Avvocati detto Stato e l'inamovibititd, in F. I., 1943, III, 3; BELLI, Avvocatura detto Stato, cit., ai quali peraltro, sfugge l'esigenza di produrre il rilievo alle conseguenze di qualificazione della natura e della funzione dell'Avvocatura dello Stato. La singolarit della posizione dell'Avvocatura dello Stato nel processo (di che si tratter nel cap. III) ha suscitato penetranti rilievi di ANDRIOLI, Suita rappresentanza detto Stato in giudizio, in Foro It., 1956, I, 1108. Legittimazione processuale detta pubblica amministrazione e notificazioni, ivi, 1957, IV, 222 ss. che vi configura l'attribuzione della legitimatio ad processum. (46 b) L'art. 5 -che ipotizza la richiesta di assistenza di avvocati del libero foro, da parte delle pubbliche amministrazioni, e ne subordina la facolt a ragioni assolutamente eccezionali, all'intervento del Governo, ed al parere dell'Avvocato Generale dello Stato -non autorizza, certo, a configurare l'assistenza dell'organo istituzionale come ipotesi alternativa di mandato. PARTE II, QUESTIONI onda ipotesi, di una fattispecie, assolutamente, non assimilabile a quella l'esonero del mandatario. Il fenomeno, comunque, involge una ricerca ematica drca la natura di tale potere, e della sua Conciliazione con il filo della fiducia e della dipendenza, nell'ambito della funzione garanica dei diritti e degli interessi dello Stato, nel senso del rispetto astratto principio di legalit e di imparzialit -cui tenuta la pubblica Amlstrazione, per precetto costituzionale -e, perci, svincolata dalla ,rnanza delle parti al potere. Altri aspetti della funzione garantistica dell'istituto vanno colti nelle ibuzioni dei suoi organi e nella stessa posizione degli avvocati dello to, di fronte alla direzione dell'istituto e di fronte agli organi rappretati. I temi, non sembra possano risolversi, senza la necessaria armonizone con i presupposti del sistema del contenzioso dello Stato, da cui tribuzione e la delimitazione di quei poteri scaturiscono ( 47). 4) Scopo di questo studio , appunto, un tentativo di costruzione matica della partecipazione dello Stato al giudizio, ossia come saggio ma. teoria generale, si da coglierne la ragione, il fondamento giuridico. Un saggio di teoria generale non pu muovere da aprioristiche posiLi e deve, piuttosto, fondarsi sulle costanti giuridiche, secondo cui si proono (secondo uniformi o diverse realt) dati fenomeni. (47) La sintomatologia si sensibilizzata nella giurisprudenza costituzionale, in a di legittimit del fondamentale istituto del Foro dello Stato (Sent. 22 dibre 1964, n. 118, in Giur. Cost., 1964, 1191, con nota di GuELI, .n e Foro deZZo o , cit.) e della disciplina delle notificazioni degli atti processuali alle ammi~ azioni dello Stato (Sentenza 8 luglio 1967, n. 97, in Giur. Cost., 1967, 1070 con di GIANN;INI M. s., Caduta di wn altro privilegio del Fisco). Nel pensiero della .e Costituzionale emerge la ragione ispiratrice della normativa discriminata funzione dell'elevata posizione assegnata nell'ordinamento all'Avvocatura ; pre 1dosi che la difesa dell'Amministrazione conserva le sue prerogative istituzio>. Peraltro, neppure in tale occasione si avviata l'indagine all'intima ragione 1 disciplina discriminata, fondata sulla natura stessa della partecipazione dello o al giudizio, che postula siffatti riflessi organizzatori e processuali. Si fatto capo -tuttavia -a profili particolari onde, la ritenuta legittimit istituto del Foro dello Stato , e della comminatoria di nullit delle notificazioni i atti giudiziari, non eseguite presso le competenti sedi dell'Avvocatura dello o, stata ricollegata alla coincidenza di interessi della p. a. e della collettivit, m tipo di organizzazione discriminata di tutela giurisdizionale, razionalmente tificata, senza che ne risulti vulnerato il principio di uguaglianza. E, per contro, itenuta illegittimit della comminatoria di insanabilit ., delle nullit di notifime, stata ricollegata alla parit delle parti, sul piano del contraddittorio pro~ ale, razionalmente non giustificandosi l'inefficacia della costituzione in giudizio, eroga alla regola di sanatoria degli atti che hanno raggiunto lo scopo. Come si (infra, cap. III) la parit nel contraddittorio non contestabile. E per si tratta oordinarne la coesistenza, in relazione alla diversit di natura della partecipa~ dei soggetti al giudizio. questo profilo che -per quanto enunciato come primo grado della problema- tenuto in disparte da GIANNINI, in Nota cit. E non pare che esso voglia n a trovare soluzione nel richiamo (piuttosto) puro e semplice, alla distinzione Stato ordinamento e Stato organizzazione, della quale si , peraltro, gi fatto >rso. Per quanto non decisive, tuttavia, sintomatiche sono alcune considerazioni delle enze 9 luglio 1963, n. 119 e 20 aprile 1968, n. 30, relative alla legittimit costitu1le dell'art. 55 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 50 sull'attribuzione della rappresentanza RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In questo paradigma, entrano in composizione le varianti degli ordinamenti giuridici, rispetto alla tipologia del moderno Stato di "diritto (48), e le diverse tipologie di partecipazione al giudizio, proprie di ogni potere, nell'ambito di uno stesso ordinamento, ( 49). La ricerca di un principio unitario Offre la singolare prospettiva che la partecipazione al giudizio di ogni potere si pone quale attivit derivata dalla rispettiva attivit tipica (ricompresa, quindi, nella relativa fatti specie). La sintomatologia pi completa pu essere offerta dalla partecipazione al giudizio della pubblica Amministrazione, appunto quale attivit derivata dalla fattispecie di attivit amministrativa (50). Vocazione dello Stato l'attuazione del diritto, primieramente, nella stessa attivit di amministrazione, dominata dal principio di legalit, di imparzialit e di giustizia, che la condiziona come esercizio di un potere-dovere, ossia di una funzione garantistica, in astratto, (proprio, come per la funzione legislativa, giurisdizionale, governati.va), posto che detto principio opera -secondo un'opinione, gi espressa in precedenti rkerche, e che sar ripresa nel corso della trattazione -come elemento causale di conversione della fattispecie legale in fattispecie concreta e reale. Si che, si manifesta, in tesi, la difficolt di configurare altra funzione garantistica. CE l'istituto del contenzioso amministrativo esprimeva tale difficolt, ma sotto l'erroneo profilo d~lla divisione dei poteri, come autosufficienti). Il sindacato sulla difformit delle fattispecie concrete e reali dalle fattispecie legali si , tuttavia, nello Stato di diritto contemporaneo, rivelato come guarentigia di giustizia, (generalizzatasi in relazione dell'attivit di ogni potere); che, nella sua pi immediata, e ancor frammentaria, estrinsecazione, si era prospettata nella forma della soggezione della pubblica am in giudizio della Regione Sarda, all'Avvocatura dello Stato, come estensione delle funzioni di questa, organo dello Stato, all'Amministrazione Regionale. (48) E per non sembrato necessario spingere l'indagine al limite della comparatistica, contenuta, invece, alle notazioni sufficienti a dar conto delle caratteristiche che contrassegnano la soluzione accolta nel nostro ordinamento giuridico. (49) Lo stesso legislativo, nei conflitti di attribuzione, nei confronti dell'autorit giudiziaria, della pubblica .amministrazione, ,o di organi forniti di autonomia costituzionale: Corte costituzionale e Presidente della Repubblica; l'autorit giudiziaria, nei conflitti di atribuzione nei confronti della pubblica amministrazione; gli stessi suddetti organi costituzionali; infine la pubblica amministrazione. Per la sogg-ettivazione dei poteri , che viene in considerazione in conflitti di. attribuzione., v. GUGLIELMI, I con~itti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in La Corte Costituzionale (MISCELLANEA) Poligr. Stato, Roma, 1957; FOLIGNO, I soggetti del Contenzioso costituzionale, cit.; L'attivit amministrativa, cit., p. 18, nota 26; p. 51; e -sul concetto di organi forniti di autonomia costituzionale -p. 95 ss.; SORRENTINO F., I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1967, 699 ss., 704 ss.; BENVENUTI, L'ordinamento repubblicano, cit. p. 90, ss. Sulla controversa questione, se la disciplina coatituzionale dei conflitti abbia assorbito, anche, quelli detti di attribuzione nella disciplina precedente, v. GuGLIELMI, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, cit., p. 413 segg. LUCIFREDI, Conflitti di attribuzione in Enc. d. dir. (50) E, da questa, sar uo.po prendere le mosse, per tracciare un paradigma -secondo la teoria della fattispecie -per la partecipazione dei poteri in generale, dello Stato al giudizio; mentre alle formule di partecipazione degli altri poteri sar, poi, necessario far ritorno, sotto il profilo o.rganizzatorio e processuale, per sussumerle, infine, unitariamente nel ricercato principio. PARTE II, QUESTIONI iistrazione al potere titolare della funzione dichirativa del diritto, con oti limiti e le note implicazioni. In questo sistema, era scomparsa -ai fini della legittimazione dello to in giudizio -la funzione garantistica, propria, del potere titolare La funzione amministrativa; e ricercandosi il fondamento della parteciione dello Stato al giudizio, nella soggettivazione e nella discriminazione :ettiva delle sue attribuzioni, si era, per converso, trascurata -per !tto di un'incompleta analisi della corrispettivit delle funzioni sovrane che, in altri termini, lo Stato non naturaiiter soggetto alla giurisdi1e, ma utilizza la funzione giurisdizionale come modo di garanzia delle funzioni sovrane, la valorizzazione della partecipazione dello Stato al :iizio, ai fini della realizzazione di tale corrispettivit. L'o.g. offre una iolare articolazione del fenomeno, attraverso una molteplicit di tipi e 'orme di partecipazione dello Stato al giudizio, che consentono la ricerca loro collegamento, ad un unico schema di fattispecie giuridica, in fun1e garantistica( con riflessi organizzatori e processuali: a tale proposito, ranno in esame la collocazione sistematica dell'Avvocatura dello Stato, l'organizzazione dello Stato, e la struttura della partecipazione dello to al processo) e, in proiezione, ad uno schema generale _,sul piano principi costituzionali -di corrispettivit delle funzioni sovrane, elea a livello di una dialettica dei poteri. DARIO FOLIGNO RASSEGNA DI DOTTRINA RoTELLI E., L'avvento della Regione in Italia. Giuffr, Milano, pagg. 427. La fonte primaria della ricerca condotta dal R. sono gli atti dell'Assemblea Costituente, cui si deve l'istituto regionale della Costituzione Repubblicana. Ma, sebbene fondamentali, tali fonti non esauriscono l'intero ambito dell'indagine. Trattandosi di cogliere la vicenda dell'istituto proprio nel :rp.omento della sua creazione giuridica, cio in una fase di particolare rilevanza ed influenza delle componenti esteriori, l'A. non ha potuto fare a meno di ricorrere anche a fonti di altro genere ed in ispecie alla stampa dei partiti. Una ricerca circoscritta agli atti assembleari avrebbe offerto un'immagine soltanto parziale della genesi della Regione. Ma il ricorso alla pubblic~stica di partito -sempre dominata da interessi legati alla lotta politica contingente -non incide minimamente sull'obbiettivit del lavoro, che si presenta come un'accurata ricerca storica volta a far conoscere, attraverso una rigorosa ricostruzione dei dati a disposizione, come all'indomani della crisi del regime fascista l'istanza regionalistica si sia manifestata, traducendosi poi in uno dei principali istituti del nuovo ordinamento costituzionale italiano. La diagnosi sul regionalismo del costituente e sulle Regioni della Costituzione, quale risulta condotta nel corso dell'indagine, permette anche di cogliere il nesso fra i caratteri della societ italiana dell'epca e la configurazione concretamente assunta dall'istituto regionale. I riferimenti al successivo mutarsi di tali caratteri e quindi al mutarsi della stessa funzione dell'istituto regionale dischiudono, infine, interessanti prospettive per ulteriori indagini storiografiche. Tutto ci viene rilevato, nella sua prefazione all'opera, da FeUciano Benvenuti, il quale in parti-colare sottolinea che lo studio in rassegna non una ricostruzione storica fine a s stessa ma tende a renderci consapevoli, oggi, di un fatto avvenuto ieri e che poich questo fatto ancora vivo ed ancora in movimento si possono trovare nel lavoro una serie di spunti, una serie di elementi per continuare a costruire, per prendere dalla storia ci che serve per fare ancora la storia . L.M. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI * d. P. R. 30 9lu9no 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul mezzoorno). Supplemento ord. alla G. U. n. 159 del 24 giugno 1968. NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE ** NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice di procedura penale, art. 636 (Intervento della persona intessata) limitatamente alla parte in cui comporta che i provve.dimenti ~1 giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto difesa nei sensi di cui in motivazione. Sentenza 29 maggio 1968, n. 53, G. U. 1 giugno 1968, n. 139. Ordinanza di rimessione 20 aprile 1967 del giudice di sorveglianza esso il .Tribunale di Reggio Emilia (G. U. 24 giugno 1967, n. 157, e questa Rassegna, 1967, II, 104). codice di procedura penale, art. 637 (Investigazioni del giudice di sor~ glianza), limitatamente alla parte in cui comporta che i provvedienti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del ritto di difesa nei sensi di cui in motivazione. Sentenza 29 maggio 1968, n. 63, G. U. 1 giugno 1968, n. 139. Ordinanza di rimessione 20 aprile 1967 del giudice di sorveglianza esso il Tribunale di Reggio Emilia (G. U. 24 giugno 1967, n. 157, e questa Rassegna, 1967, II, 104). r. d. 26 9iu9no 1924, n. 1058 (Approvazione del testo unico deUe leggi Ue giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale), titolo Il. Sentenza 29 maggio 1968, n. 49, G. U. 10 giugno 1968, n. 139. (Ordinanza di rimessione 4 aprile 1967 del Consiglio di Stato in de giurisdizionale, quinta sezione). (*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. () Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento quali sono state proposte o decise le questioni di legittimit costituzionale. 90 RSSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), art. 48, secondo comma, nel testo di cui all'art. 1, lettera b), del d. I. 25 febbraio 1939, n. 338. Sentenza 26 aprile 1968, n. 38, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. Ordinanze di rimessione 23 'marzo 1966 del Tribunale di Lucera (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, II, 204) e 10 ottobre 1966 della Corte di cassazione, prima sezione civile (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 16). r. d. I. 7 agosto 1936, n. 1639 ' (Riforma degli ordinamenti tributari), artt. 20 e 21, limitatamente alla parte per la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno 'solo dei coobligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri. Sentenza 16 maggio 1968, n. 48, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. Ordinanza di rimessione 14 ottobre 1966 del Tribunale di Torino (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 17). legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), art. 7, nn. 2, 3 e 4 nella parte in cui non prevedono un indennizzo per la imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione. Senten2:a 29 maggio 1968, n: 55, G. U. 1<> giugno 1968, n. 139. Ordinanze di rimessione 2 maggio 1966 del Pretore di Campobasso (G. U. 23 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 206) e 27 ottobre 1966 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 17). legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), art. 40, nella parte in cui non prevede un indennizzo per la imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando ile limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione. Sentenza 29 maggio 1968, n. 55, G. U. 1 giugno 1968, n. 139. Ordinanza di rimessione 27 ottobre 1966 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 17). legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), art. 2. Sentenza 29 maggio 1968, .n. 49, G. U. 1<> giugno 1968, n. 139. Ordinanze di rimessione 4 aprile 1967 (due) del Consiglio di Stato, quinta sezione (G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e 24 giugno 1967, n. 157, e in questa Rassegna, 1967, II, 109). ' PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE )RME DELLE QUALI STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE Codice di procedura civile, ort. 293 (Costituzione del contumace), rtt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione). Sentenza 29 maggio 1968, n. 54, G. U. 1 giugno 1966, n. 139. Ordinanza di rimes li) (artt. 3, 39, 41, 42, 44, 116 e 117 della Costituzione). Sentenza 6 giugno 1968, n. 60, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. Ordinanze di rimessione 28 novembre 1966 del Pretore di Lentini 'l. U. 8 aprile 1967, n. 89, e in questa Rassegna, 1967, II, 71), 16 gen aio 1967 (tre) del Pretore di Mazara del Vallo (G. U. 25 febbraio }67, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 72), 3 marzo 1967 del giu ice conciliatore di Alcamo (G. U. 27 maggio 1967, n. 132, e in questa assegna, 1967, II, 108), 2 aprile 1967 del Pretore :di Partanna (G. U. l novembre 1967, n. 282, e in questa Rassegna, 1967, II, 238), e 25 set ~mbre 1967 (quattro) del Tribunale di Siracusa (G. U. 24 febbraio tJ68, n. 50, e retro, II, 16). legge 3 giugno 1966, n. 331 (Delega al Presidente della Repubblica er la concessione di amnistia e di indulto), art. 16 (art. 79, comma semdo, della Costituzione). Sentenza 27 maggio 1968, n. 51, G. U. 10 giugno 1968, n. 139. Ordinanza di rimessione 10 giugno 1966 del Pretore di Galatina 'J. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, II, 260). d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332 (Concessione di amnistia e di indulto), rt. 14 (artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, 79 e 76 della ostituzione). Sentenza 27 maggio 1968, n. 52, G. U. 1 giugno 1968, n. 139. Ordinanza di rimessione 6 giugno 1966 del Pretore di Padova 'J.. U. 15 ottobre 1966, n. 258, e in questa Rassegna, 1966, II, 260). d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332 (Concessione di amnistie e di indulto), rt. 16 (art. 79, comma secondo, della Costituzione). Sentenza 27 maggio 1968, n. 51, G. U. 1 giugno 1968, n. 139. Ordinanza di rimessione 10 giugno 1966 del Pretore di Galatina 'J.. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, II, 260). legge 19 maggio 1967, n. 356 (Proroga della durata dell'applicazione ell'addizionale istituita con L'art. 18 della legge 26 novembre 195.5, . 1177), art. 1, secondo comma (art. 36 dello Statuto della Regione lciliana). Sentenza 16maggio'1968, n. 47, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. Ricorso della Regione siciliana depositato il 13 luglio 1967 (G. U. 9 luglio 1967, n. 190, e in questa Rassegna, 1967, II, 161). d. I. 11 dicembre 1967, n. 1132 (Proroga dell'addizionale istituita con 'art. 80, primo comma, del decreto legge 18 novembre, n. 976, conver 94 RASSEllNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142), art. 1, secondo comma (art. 36 dello Statuto della Regione siciliana). Sentenza 16 maggio 1968, n. 47, G. U. 18 maggio 1967, n. 127. Ricorso della Regione siciliana depositato il 10 gennaio 1968 (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50 e retro, II, 17). legge 7 febbraio 1968, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concer11;ente la proroga dell'addizionale istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) articolo unico (art. 36 dello Statuto della Regione siciliana). Sentenza 16 maggio 1968, n. 47, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. Ricorso della Regione siciliana depositato il 2 marzo 1968 (G. U. 30 marzo 1968, n. 84, retro, II, 48). NORME DELLE QUALI STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE Codice civile, art. 2120 (Indennit di anzianit), limitatamente all'inciso salvo il caso di licenziamento per di lui colpa e di dimissioni volontarie (1). Tribunale di Varese, ordinanza 15 gennaio 1968, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. codice civile, art. 2242 (Vitto, alloggio e assistenza), in quanto offre ai lavoratori domestici, rispetto all'evento malattia, una tutela limitatissima (art. 3 e 38, secondo comma della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 5 dicembre 1967, G.U. 11 maggio 1968, n. 120. codice penale, art. 330 (Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori), in quanto sopprime ogni forma di autotutela delle condizioni di lavoro (art. 40 della Costituzione) (2). (1) Questione gi proposta dal Tribunale di Roma con ordinanze 4 luglio 1966 (G. U. 24 dicembre 1966, n. 324 e in questa Rassegna, 1966, II, 285) e 19 novembre: (G. U. 25 febbraio 1967, n. 25, e in questa Rassegna 1967, II, 59), dal Tribunale d~ Siena con ordinanza 4 ottobre 1967 (G. U. 23 dicembre 1967, n. 321, e in questa Rassegna, 1967, II, 231), dal Tribunale di Lucca, con ordinanza 14 novembre 1967 (G. U. 27 gennaio 1968, n. 24, e retro, II, 10) e 10 1e 17 novembre 1967 della Corte di cassazione (G. U. 9 marzo 1968, n. 65, e retro, II, 44). (2) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, pur rilevando alcuni aspetti di incostituzionalit, ha tenuto ferma l'efficacia dell'art. 330 c. p. per i casi di abbandono del lavoro allo scopo di turbarne la regolarit e la continuit. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 95 Pretore di Roma, ordinanza 2 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 152. codice penale., art. 507, prima parte (Boicottaggio), in quanto configura i dolo specifico costruito su norme di riferimento in contrasto con i 'incipi costituzionali (artt. 21 e 49 della Costituzione) (3). Pretore di Trieste, ordinanza 17 febbraio 1968, G. U. 15 giugno 168, ri. 152. codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio solo ~Ila moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (4). Tribunale di Roma, ovdinanza 2 aprile 1968, G. U. 15 giugno 1968, 152. codice di procedura penale, art. 195 (Impugnazione della parte civile), ~rch limita il diritto di difesa della parte civile in confronto alle tre parti (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 23 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 152. codice di procedura penale, art. 225 (Sommarie informazioni) nella irte in cui rende applicabili le norme stabilite per l'istruzione forale e per quanto possibile (art. 24, secondo comma della Costi1zione). Pretore di Roma, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 152. codice di procedura penale, art. 231 (Atti e informative del pretore), ima parte, in quanto rende facoltativo per il pretore procedere o eno all'istruzione sommaria (artt. 24, secondo comma, e 3 della Coituzione) (4 bis). Pretore di Roma, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 152. codice di procedura penale, art. 398 (Poteri del pretore nel procediento con istruzione sommaria), primo comma, in quanto rende facoltivo per il Pretore procedere o meno all'interrogatorio dell'imputato 1rt. 24 della Costituzione) (4 bis). Pretore di Desio, ovdinanza 15 marzo 1968, G. U. 18 maggio 1968, 127. (3) Questione proposta, sotto analogo profitto, del Pretore di Roma con ordimza 5 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307, in questa Rassegna, 1967, II, 232. (4) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 28 no! mbre 1961, n. 64 e riproposta dal Pretore di Torino con ordinanza 7 ottobre 1967, "7. U. 23 dicembre 1967, n. 321 e in questa Rassegna, 1967, II, 232) e dal Pretore Orbetello con ordinanza 19 gennaio 1968 (G. U. 9 marzo 1968, n. 65, e retro, II, 44). (4 bis) Per analoghe questioni v. in questa Rassegna, 1967, II, 151 e ivi nota 18. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura penale, art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria) secondo comma, in quanto rende facoltativo per il Pretore procedere o meno all'istruzione sommaria (artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione) (4 bis). Pretore di Roma, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. codice di procedura penale, art. 409 (Requisiti del decreto di citazione davanti al pretore), in quanto non prevede fra i requisiti del dec.reto di citazione la motivazione (art. 111 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E (Sul contenzioso amministrativo) art. 6, primo comma, per la parte in cui condiziona l'esercizio della azione dinanzi all'autorit giudiziaria all'iscrizione a ruolo dell'imposta e alla pubblicazione del ruolo (artt. 24 e 113 della Costituzione). Corte di appello di Napoli, ordinanza 30 ottobre 1968, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F (Sui lavori pubblici) art. 317, in quanto demanda al Governo la facolt di comminare pene di polizia e multe. Tribunale di Roma, ordinanza 9 ottobre 1967, G. U. 18 maggio 1968, n. 127 (art. 25 della Costituzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 16 gennaio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127 (artt. 76, 77 e 25 della Costituzione). legge 2 agosto 1897, n. 382 (Provvedimenti per la Sardegna), art. 3, n. 3, in quanto non stabilisce la misura delle pene da infliggersi ai trasgressori delle norme regolamentari emanande (art. 25 della Costituzione). Pretore di Sassari, ordinan:l;a 1 febbraio 1968, G. U. 11 maggio 1968, n. 120. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), artt. 106, 108, 118, comma primo, n. 2 ed ultima parte, nella parte ideale, in cui dovrebbero essere applicati anche in caso di mancata registrazione degli atti contemplati dagli artt. 1, secondo comma e 2, prima parte e capoverso n. 1 (artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Ferrara, ordinanza 23 gennaio 1968, G. U. 11 maggio 1968, n. 120. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 117, prima parte (nel testo modificato dall'art. 1 del r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313), in quanto vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare copie o estratti di sentenza prima che sia avvenuto il paga PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 97 nto della imposta di registro, 118, .prima parte, n. 2, nel testo modi: tto dall'art. 3 del r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313, in quanto fa divieto giudici di pronunziare sentenze o emettere decreti o provvedimenti base ad atti soggetti a registrazione e non registrati (artt. 3, 24 e 113 la Costituzione) (5). Corte di appello di Bologna, ordinanza 3 novembre 1967, G. U. maggio 1968, n. 127. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 141, in quanto, l'ipotesi di pi condebitori solidali, stabilendo che il ricorso di uno condebitori interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i :getti del rapporto di imposta, consente che il procedimento si svolga l'amministrazione finanziaria ed uno solo dei coobbligati, menoma diritto di difesa degli altri e rende loro opponibile \l'iniziativa o terzia processuale di un altro soggetto (artt. 3, primo comma, 113, 14, primo e secondo comma, della Costituzione). Corte di appello di Bologna, ordinanza 14 novembre 1967, G. U. maggio 1968, n. 120. legge 16 giugno 1932, n. 973 (Riposo settimanale e festivo nel comTcio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita) art. 2, in quanto :orda un eccessivo potere discrezionale al Prefetto (artt. 3, 39 e 41, imo comma, della Costituzione) (5 bis). Pretore di Firenze, ordinanza 19 gennaio 1968, G. U. 4 maggio )8, n. 113. r. d. I. 7 agosto 1936, n. 1639 (Rifoirma degli ordinamenti tribui) art. 22, quarto comma, per la parte in cui condiziona l'esercizio l'azione dinanzi all'autorit giudiziaria all'iscrizione a ruolo delnposta e alla pubblicazione del ruolo. Corte di appello di Napoli, o~dinanza 30 ottobre 1967, G. U. giugno 1968, n. 152. r. d. 8 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edi~ a popolare ed economica), art. 32, in quanto pone una grave dispa di trattamento fra cittadini titolari di uno stesso .rapporto di dito privato e specificatamente dello stesso rapporto locatizio (artt. 3 !4 della Costituzione). Giudice conciliatore di Napoli, ordinanza 7 novembre 1967, G. U. maggio 1968, n. 127. r. d. I. 19 agosto 1943, n. 737 (Nuovi provvedimenti in materia imposta di registro), art. 4, in quanto non si giustifica la diversit trattamento fra il sistema di vendita ai pubblici incanti d immobili (5) Questione dichiarata non fondata, sotto differente profilo, con sentenza prile 1963, n. 45. (5 bis) Questione gi proposta del Pretore di Palmanova con ordinanza 29 set 98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non gravati da mutui in denaro e quello della vendita, sempre ai pubblici incanti, di immobili gravati da mutui in denaro (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione provinciale delle imposte di Napoli, ordinanza 30 gennaio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. d. lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 (Provvedimenti in materia di imposta generale suH'entrata e di addizionaie. straoll'dinaria di guerra), art. 1O, in quanto attribuisce all'organo del potere esecutivo la facolt di stabiUre di volta in volta diversi criteri di valutazione della base imponibile (art. 23 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 19 ottobre 1967, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. d. i. c. P. S. 27 dicembre 1946, n. 469 (Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale suU'entrata), art. 12, in quanto attribuisce all'organo del potere esecutivo la facolt di stabilire di volta in volta diversi criteri di valutazione della base imponibile (art. 23 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 19 ottobre 1967, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. legge 1 O agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni suHe pensioni di guerra), artt. 71, primo comma, lettera c, 77, primo comma ed 84, secondo comma, limitatamente alla parte in cui escludono dal diritto alla pensione indiretta di guerra le sorelle non nubili (art. 3, primo comma, della Costituzione). Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, ordinanza 23 gennaio 1967, G. U. 11 maggio 1968, n. 120. legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento deUe pensioni deU'qssiCUl/' azione obbligatoria per l'invaiiditd, la vecchiaia e i superstiti), rti colo 12, sub. 2, in quanto stabilisce la misura delle pensioni con criterio diverso tra gli uomini e le donne (artt. 3 e 37 della Costituzione). Tribunale di Arezzo, ordinanza 21 marzo 1968, G. U. 1 giugno 1968, n. 139. legge 14 aprile 1956, n. 307 (Determinazione o modificazione delle misull'e dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie), art. 1, secondo comma, in quanto non determina principi e criteri direttivi atti a delimitare la ,discrezionalit del potere di imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione) (6). Tribunale di Milano, ordinanza 14 gennaio 1968, G. U. 10 giugno 1968, n. 139. (6) Questione proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano, con ordinanza 6 dicembre 1967 (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e1 retro, II, 14). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti ~lle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit), tt. 1 e 2, in quanto rimettono l'iniziativa della diffida e del rimpatrio luogo di residenza alla discrezionale valutazione dell'autorit ammi, strativa (art. 3, primo comma, della Costituzione) (7). Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 13 febbraio 1968, G. U. 18 aggio 1968, n. 127. legge 27 dicembre 1956, n. 1441 (Partecipazione delle donne alla aministrazione della giustizia nelle Corti di assise o nei Tribunali .per minorenni), in quanto esclude che la donna abbia la prevalenza ~Ila formazione dei collegi giudicanti (artt. 51, primo comma, e 3, :imo comma, della Co~tituzione) (8). Corte d'assise di appello di Milano, ordinanza 26 febbraio 1968, U. 11 maggio 1968, n. 120. legge prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (Tutela del paesaggio), per fn essere stata ,preceduta da norme di attuazione dello Statuto (artilo 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e VIII disp. ms. della Costituzione). Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanza 3 novembre 1967, U. 1<> giugno 1968, n. 139. legge prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (Tutela del paesaggio), t. 7, in quanto consente alla amministrazione provinciale di giungere sacrificare interamente l'altrui diritto di propriet, senza ristoro rt. 42, terzo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, quinta ,sezione, ordinanza 3 novembre 1967, U. 1 giugno 1968, n. 139. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle impodirette), artt. 89, 126, 127, 130, 139, 173, 174 e 176, sotto il profilo lla generalit ed eguaglianza dell'onere tributario (art. 3, 53, 1 della istituzione). Commissione distrettuale delle imposte di Varese, ordinanza 23 nnaio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte ette), art. 176, sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, sia sotto (7) Con riferimento all'art. 1 la questione di legittimit stata proposta dal itore di Firenze, con ordinanza 20 luglio 1967 (G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in ista Rassegna, 1967, II, 192). (8) Questione gi dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza 1ttobre 1958, n. 56. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il profilo del superamento della capacit contributiva (artt. 76, 77, 53, e 1 della Costituzione). Commissione distr.ettuale delle imposte di Varese, ordinanza 23 gennaio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. legge 2 a.prile 1958, n. 377 (Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), nella parte in cui prevede che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria debbono essere sospesi per i periodi nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 12 gennaio 1968, G. U. 11 maggio 1968, n. 120. legge 15 aprile 1961, n. 291 (Trattamento economico di missione e di trasfe.rimento dei dipendenti statali), nella parte relativa al trattamento economico stabilito per le missioni dei magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario e degli esperti delle sezioni specializzate agrarie (artt. 24, primo comma, 104, primo comma e 2 della Costituzione). Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano, ordinanza 16 gennaio 1968, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati), art. 5, in quanto non determina principi e criteri direttivi atti a delimitare la discrezonalit del potere di imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione) (9). Tribunale di Milano, ordinanza 14 gennaio 1968, G. U. 1 giugno 1968, n. 139. legge 2 marzo 1963, n. 320 (Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie), art. 8, per quanto concerne la misura della indennit dovuta agli esperti (artt. 24, primo comma, 104, primo comma, e 2 della Costituzione). Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano, ordinanza 16 gennaio 1968, G. U. 14 maggio 1968, n. 113. legge 20 maggio 1965, n. 507 (Divieto di uso degli apparecchi automatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie), art. 1, in quanto la ripetizione della (9) Questione proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano con ordinanza 6 dicembre 1967 (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e retr, Il, 15) e dal Pretore di Milano con ordinanza 29 novembre 1967 (G. U. 30 marzo 1968, n. 84, e 65 retro, Il, 47). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 101 rtita non rientra n nel concetto di gioco, inteso quale contratto alea~ io, n in quello di scommessa (artt. 18 e 41 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 24 novembre 1967, G. U. 15 giugno 58, n. 152. legge reg. sic:. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agri~ i), art. 1, in quanto la ripartizione dei prodotti tra i concedenti e Ioni continuerebbe ad avere luogo secondo le norme dettate in Siia, a tempo indeterminato (artt. 41 e 42 della Costituzione) (10). Corte di appello di Caltanissetta, ordinanze 14 febbraio 1968 (due), U. 18 maggio 1968, n. 127. legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestani fondiarie perpetue), art. 1 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione) (11). Pretore di Bojano, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 4 maggio 1968, 113. legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (Condono di sanzioni non aventi ;ura penale in materia tributaria), art. 2, ultimo c:omma, in quanto bilisce un differente trattamento, :preferenziale per coloro che :pi mo tardato a regolarizzare la loro posizione fiscale (artt. 3 e 53 la Costituzione). Commissione distrettuale delle imposte di Varese, ordinanza 23 maio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. legge 2 agosto 1967, n. 799 (Modifiche al testo unico delle norme per protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato ~ r. d. 5 giugno 1939, n. 1016), art. 1, in quanto prevede la revoca la licenza di caccia in ipotesi di mancata assicurazione della respon1ilit civile verso terzi (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pignataro Maggior, ordinanza 23 febbraio 1968, G. U. maggio 1968, n. 127. legge reg. sarda appr. 1'11 gennaio 1968, e riappr. il 10 aprile 1968 (Con sione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 4 mag1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. legge 28 marzo 1968, n. 375 (Erogazione di contributi straordinari ~ imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori), in (10) Questione dichiarata non fondata, con sentenza 6 giugno 1968, n. 60. (11) Questione gi proposta; per le altre numerose ordinanze v. retro, II, 17. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quanto esclude dal contributo le imprese titolari di concessione regionale (art. 3 della Costituzione). Regione sarda, ricorso depositato il 21 maggio 1968, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO Codice di procedura penale, art. 392 (Forme, avocazione e trasformazione deU'istruzione sommaria) -Manifesta infondatezza (12). Ordinanza 26 aprile 1968, n. 39, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. Ordinanza di rimessione 5 gennaio 1966 del Pretore di Empoli, G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 101. codice di procedura penale, art. 592 (Pregiudizialit dell'amnistia ed ecuezioni alla regola) e art. 152, secondo comma (Obbligo detl'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilit) -Inammissibilit. Sentenza 27 maggio 1968, n. 52, G. U. 1 giugno 1968, n. 139. Ordinanza di rimessione 6 giugno 1966 del Pretore di Padova, G. U. 15 ottobre. 1966, n. 258 e in questa Rassegna, 1966, II, 249. d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), articolo unico Manifesta infondatezza. Ordinanza 26 aprile 1968, n. 40, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Roma, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 291. d. P. R. 11 settembre 1960, n. 1326 (Norma sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dei dipendenti datle imprese grafiche e affini), articolo unico -Manifesta infondatezza. Ordinanza 26 aprile 1968, n. 40, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Roma, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 291. (12) Il primo comma dell'art. 392 del codice di procedura civile, nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabili rende possibile non applicare alla istruzione sommaria le disposizioni degli articoli 304 bis, ter e quater c.p.c., stato dichiarato illegittimo con sentenza 26 giugno 1965, n. 52. CONSULTAZIONI mONAUTICA ED AEROMOBILI istruzioni illegittime -Abbattimento. Se, una volta che sia intervenuto il decreto di esecutivit della mappa evisto dall'art. 715 quater 1. 4 febbraio 1963, n. 58, le costruzioni effetate in base a licenza legittimamente ottenuta in data anteriore ma iniLte dopo la data del decreto siano da considerarsi illegittime (n. 22). Se l'emissione del decreto ministeriale di abbattimento previsto dalrt. 715 quinquies 1. 4 febbraio 1963, n. 58, costituisca un obbligo o una !Olt per l'Amministrazione e come debba il provvedimento essere mo ato (n. 22). ,BERGHI ncolo .alberghiero -Poteri di demolizione del proprietario. Se il vincolo .di destinazione alberghiera previsto dal r.d.l. 2 gennaio J6, n. 274 e successive modificazioni limiti il potere del proprietario di :>cedere a demolizione dell'edificio (n. 16). ifTICHIT E BELLE ARTI mposizione dei collegi previsti dalla l. 10 giugno 1939. Quali siano i criteri da seguire nella scelta, ad opera del Ministero P .I. i periti per la formazione dei collegi di cui rispettivamente agli artt. 15, 46, 47 e 49 1. 10 giugno 1939, n. 1497 (n. 60) 1PALTO zusola d{ revisione prezzi -Aumento dei safari -Inesistenza di rapporti di dipendenza. Se la clausola di revisione prezzi -contenuta in un capitolato speciale appalto -ancorata al mutamento dei costi della mano d'opera e del 1teriale, sia operante in una specie in cui l'attivit oggetto del contratto svolta dal solo appaltatore, o con gestione familiare, oppure ancora con :sone vincolate allo stesso rapporto di compartecipazione (n. 320). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ASSOCIAZIONE Natura e nazionalit dell'Associazione dei Cavalieri Italiani de'l Sovrano Militare Ordine di Malta. Se l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta abbia o meno natura di associazione non riconosciuta ai sensi ed effetti degli artt. 36 e ss. c. c. (n. 3). ATTI AMMINISTRATIVI Autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone per conto terzi su vie di acque interne. Se le autorizzazioni rilasciate in applicazione del D.M. 13 dicembre 1951, emanato in attuazione dell'art. 129 del Reg. Navigazione Interna approvato con d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, possano costituire oggetto di trasferimento (n. 16). Se nell'ipotesi che le autorizzazioni si ritengano in via generale intrasferibili, possa per consentirsi il trasferimento in quei casi in cui esso venga chiesto dai titolari di autorizzazioni individuali in favore di societ esercenti analoghi servizi con conseguenza del fatto di essere entrati a far parte di queste ultime in qualit di soci (n. 16). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI Regione Trentino-Alto Adige -Esecuzione di opere dichiarate di P.U. da parte dello Stato -Applicazione delle LL.PP. sulla tutela del paesaggio e sull0urbanistica. Se la disposizione dell'art. 17 L.P. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 sulla tutela del paesaggio che prevede una attivit di concerto tra Amm.ne Provinciale e Amm.ne dello Stato (o della Regione) per l'emanazione dei provvedimenti relativi ad opere pubbUche e ad opere dichiarate di p.u. dallo Stato (o dalla regione) sia da riferire anche alle opere dichiarate di p.u. dall'Autorit statale, allorch si tratti di opere che debbano attuarsi nel territorio provinciale e che pr.esentino interesse solo provinciale (n. 18). Se, ai sensi degli artt. 1 e 24 L.P. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, per le opere edilizie da eseguire nel territorio comunale a seguito di dichiarazione di p.u. dell'Autorit statale debba essere chiesta la licenza edilizia (n. 18). CIACCIA E PESCA Tasse sulle concessioni governative. Se nel caso di pesca senza licenza e con attrezzi proibiti dalle norme vigenti, i contravventori debbano essere considerati trasgressori anche alla legge sulle tasse di concessioni governative (n. 37). PARTE II, CONSULTAZIONI 105 :NEMATOGRAFIA :ituto Luce -Partecipazione alle provvidenze statali. Se l'Istituto Luce sia ammesso a godere delle provvidenze previste Ila 1. 24 novembre 1965, n. 1213 (n. 39). )MUNI E PROVINCE Lbbl.icit -Nutla osta Tecnico deU'ANAS -Natura e Funzioni. Se il nulla osta tecnico dell'ANAS previsto dall'art. 37 1. 7 febbraio 61, n. 59 abbia autonomia funzionale rispetto al provvedimento comunale n cui viene autorizzata l'esposizione di pubblicit stradale e se, in comza di provvedimento comunale illegittimo per inesistenza o difformit 1 nuna osta, possa l'ANAS provvedere alla rimozione dei cartelli a sensi ll'art. 11 Codice della strada (n. 130). >NTABILITA DELLO STATO >ntratti -Appalto-concorso -Applicabilit dell'art. 69 reg. Cont. st. Richiesta di modificazioni dell'offerta. Se, nel caso dell'appalto-concorso, sia applicabile l'art. 69 reg. Cont. st. r il quale l'asta deve essere dichiarata deserta ove non siano state pre: itate almeno due offerte (n. 226). Se l'amministrazione possa invitare i concorrenti ad un appalto-conrso ad apportare alcune modifiche all'offerte presentate (n. 226). chiesta di fermo amministrativo. -Se in caso di richiesta di fermo amministrativo l'amministrazione presso \1 fermo viene richiesto possa rifiutare_ di aderirvi in qualit di Am ~azione appaltante ai sensi degli artt. 70 r.d. 18 novembre 1923, ' e 9, 351 e 355 1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (n. 227). FESA DELLO STATO ~ti Autonomi lirici -Patrocinio dell'Avvocatura. Se il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato agli Enti Automi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate, previste dall'art. 5 14 agosto 1967, n. 800, sia obbligatorio ovvero facoltativo (n. 8). Se nel detto patrocinio debba ricomprendersi oltre l'attivit conten1sa anche quella consultiva (n. 8). .trocinio dell'Avvocatura a favore del delegato del Governo italiano nel Consiglio direttivo della Fondazione internazionale Premio Balzan. Se sia possibile il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi delrt. 44 T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, a favore del delegato del Governo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO italiano nel Consiglio Direttivo della Fondazione Internazionale Premio Balzan, citato in proprio quale preteso coobbligato solidale al pagamento delle pene pecuniarie irrogate in relazione ai fatti costituenti illeciti valutari (n. 9). DIRITTO INTERNAZIONALE Deliberazione di sentenza in materia tributaria negli Stati Uniti. Se i giudicati in materia tributaria emessi dalle Autorit competenti italiane possano essere resi esecutori nello Stato del Massachussets (n. 5). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia l. 2 dicembre 1967, n. 1212. Se per la concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla 1. 2 dicembre 1967, n. 1212 e dalla 1. 6 ottobre 1962, n. 1493 la valutazione percentuale dell'area destinata a negozi rispetto a quelle destinate ad abitazioni debba farsi con esclusivo riferimento ai piani sopraterra (n. 205). Ripartizione di competenza tra il Comitato di attuazione del piano e l'Ente Amministratore. Se la competenza del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti si esaurisca con la consegna degli alloggi ai legittimi assegnatari (n. 206). ESPROPRIAZIONE PER P.U. Revisione dell;indennit alia stregua dei criteri fissati dalla l. 2 dicembre 1967, n. 1231. Se, per le procedure di esproprio tuttora in corso, per le quali sia stata accettata l'indennit offerta ai sensi della 1. 10 dicembre 1961, n. 1441, successivamente dichiarata incostituzionale, sia necessaria una rev1s10ne della liquidazione ai sensi della 1. 2 dicembre 1967, n. 1231 (n. 262). FALLIMENTO Interessi moratori -Crediti per tributi indiretti -Termine di decorrenz(L. Se gli interessi di mora su crediti erariali per tributi indiretti continuino a maturare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore soltanto qualora i crediti principali siano assistiti da privilegio speciale (n. 112). PARTE II, CONSULTAZIONI 107 GRROVIE >ncessioni di viaggio -Applicabirit. Se delle concessioni di viaggio previste dall'art. 20 l. 21 novembre 1955, 1108 possano beneficiare i soli ex agenti iscritti nei ruoli organici deltmministrazione alle cui dipendenze si trovino dopo il passaggio ovvero tche a quei dipendenti che non siano di ruolo presso la nuova Amminirazione (n. 396). fIENE E $ANITA >ntravvenzioni di cui alla i. 4 luglio 1967, n. 850. Se, per la definizione in via amministrativa delle contravvenzioni preste dall'art. 45 l. 4 luglio 1967, n. 580, competa al Medico Provinciale un >tere discrezionale in ordine alla determinazione della somma oblazionale, o se .quest'ultima invece debba sempre commisurarsi ad un terzo del assimo previsto (n. 5). !!PIEGO PRIVATO >dewnit di licenziamento per i dipendenti dei concorsi di strade vicinali. Se i Consorzi di strade vicinali soggette a pubblico transito abbiano 1bbligo, in mancanza di apposite disposizioni regolamentari, di corrispon~ re ai propri dipendenti, al momento del collocamento a riposo, una indent di fine esercizio (n. 43). [PIEGO PUBBLICO ttivit professionale di pubblici dipendenti -Riduzione dei compensi professionali. Se la riduzione dei compensi professionali, sancita dall'art. 62 r.d. ottobre 1925, n. 2537 per le prestazioni effettuate da ingegneri pub ici dipendenti, sia applicabile anche ai professori di ruolo dell'istruzione condaria iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti (n. 675). , lnglobamento -Indennit di cui alle H. 19 luglio 1960, n. 776 e 31 dicembre 1962, n. 1574. Se le indennit di cui alle leggi 19 luglio 1960, n. 776 e 31 dicembre 162, n. 1574 debbano considerarsi o meno soppresse in quanto conglobate tgli stipendi (n. 676). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Insegnanti -Diritto di prendere visione detra parte riservata delle note di qualifica. Se sussista l'obbligo per i Presidi di dare in v1s1one agli insegnanti interessati la parte riservata delle note di qualifica annuali anche quando il giudizio sintetico sia e ottimo (n. 677). Operai dello Stato -Effetti penali della condanna. Se la riabilitazione estingua quel particolare effetto penale della condanna in che deve ritenersi consistere quella speciale e autonoma incapacit giuridica prevtsta dalla I. 5 marzo 1961, n. 90, art. 7, 50 comma .(n. 678). Pignorabilit di competenze, premi indennit ed assegni ad personam. Se debbano ritenersi impignorabili ex art. 33 d.P.R. IO gennaio 1957, n. 3 le competenze accessorie di cui alla I. 27 maggio 1961, n. 465, il premio di cointeressenza, l'assegno personale nei passaggi di carriera, la tredicesima mensilit e l'indennit integrativa speciale (n. 679). Pignorabilit indennit integrativa speciale e integrazione temporanea. Se l'indennit integrativa speciale di cui alla I. 27 maggio 1959, n. 324, a diffendenza della integrazione temporanea, sia assolutamente impignorabile (n. 680). Regione Trentino-Alto Adige -Corpo forestale regionale -Estensione deile norme sugli impiegati civili del'lo Stato. S'e le disposizioni dettate dal t.u. n. 3/1957 sugli impiegati civili dello Stato siano estensibili al personale forestare dipendente dalla Regione Trentino- Alto Adige (n. 689). IMPOSTA DI BOLLO Trattamento fiscale dell'assegno bancario non su banchiere. Se l'assegno bancario emesso non su banchiere sia sottoposto al trattamento tributario previsto per le cambiali tratte (n. 37). :EMPOSTA DI REGISTRO Agevolazioni di cui alla l. 408/1949 Acquisto pro indiviso e concessioni reciproche ad aedificandum. Se sia applicabile il beneficio tributario di cui all'art. 14 della I. numero 408/1949 anche quando gli acquirenti pro indiviso di una area edifi PARTE II, CONSULTAZIONI 109 tbile si siano accordati reciprocamente la concessione ad aedificandum er la costruzione di un edificio condominiale a pi piani e se sia invece >plicabile il normale trattamento tributario ai contratti costitutivi di iritti di superficie nel che si concretano le concessioni ad aedificandum 1. 282). istinzione tra appalto e vendita. Se il contratto con il quale un soggetto si obblighi a somministrare eriodicamente merci da produrre dopo la stipulazione del contratto stesso sia pure in conformit della sua ordinaria pl'loduzione, possa o meno 11alificarsi, agli effetti tributari, come appalto, a sensi dell'art. 1, comma >, legge 1941, n. 771 (n. 283)" senzioni -Applicabilit agli atti delle istituzioni collegate atl'Opera Naz. Orfani di guerra. Se l'esenzione prevista dall'art. 2 1. 13 marzo 1958, n. 365 si applichi 1che ai tributi indiretti afferenti atti posti in essere da istituzioni col! gate con l''opera Nazionale per gli Orfani di guerra (n. 284). nposte e tasse indirette sugli affari -Agevolazioni l. 2 febbraio 1960, n. 35. Se, doJio l'entrata in vigore della 1. 2 febbraio 1960, n. 35, ed a sensi el d.l. n. 1150 dell'll dicembre 1967, possa essere opposta al contribuente, er negargli le agevolazioni tributarie nel settore delle tasse ed imposte tdirette sugli affari, la inosservanza dell'obbligo di ultimazione del fabricato entro un biennio dall'inizio dei lavori (n. 285). is aedificandi tra comproPrietari -Atto di identificazione catastale Natura. Se l'atto di identificazione catastale intervenuto tra i comproprietari ro indiviso del suolo, successivamente alla prevista edificazione dello ;esso secondo le modalit indicate nell'atto di acquisto, abbia o meno natura i divisione e vada quindi assoggettato all'imposta relativa (n. 286). 3 agosto 1949, n. 589 -Applicabilit ai mutui per opere pubbliche gi eseguite -Delegazioni di pagamento. Se i contratti di mutuo per opere pubbliche gi eseguite possano ~odere ei benefici fiscali della legge 3 agosto 1949, n. 589 quando dagli atti .sulta la stretta connessione tra il finanziamento e le dette opere (n. 287). Se per l'estensione del beneficio fiscale previsto dalla legge 3 agosto )49, n. 589 dal mutuo alle delegazioni di pagamento, sia sufficiente una iera connessione ,strumentale di mezzo a fine (n. 287). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Riduzione stabilita dal r.d. n. 124 del 1965 -Natura -Applicabilit al trasferimento d'usufrutto. Se l'art. 44, 10 comma, d.l. 15 marzo 1965, n. 124 sia norma di carattere eccezionale e temporaneo o se, possa applicarsi ai trasferimenti a titolo oneroso dell'usufrutto (n. 288). IMPOSTA DI SUCOESSIONE Espedienti abusivi -Rimedi esperibili. Se possa ravvisarsi contratto in frode alla legge o contratto simulato, o contratto viziato da illicetit del motivo, nelle seguenti ipotesi, e se, conseguentemente, sia ammissibile azione per la tutela dell'Amministrazione da frodi fiscali in materia d'imposta successorie: 1) ingente sconto di cambiali nell'imminenza del decesso; 2) sconto di cambiali e -0onseguente acquisto di Buoni del Tesoro esenti da imposte; 3) stipula di mutuo senza interessi (n. 56). IMPOSTE E TASSE Agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia l. 2 dicembre 1967, n. 1212. Se per la concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla 1. 2 dicembre 1967, n. 1212 e dalla 1. 6 ottobre 1962, n. 1493 la valutazione percentuale dell'area destinata a negozi rispetto a quelle destinate ad abitazioni debba farsi con esclusivo riferimento ai piani sopraterra (n. 468). Applicabilit del d.l. 15 gennaio 1948, n. 1 in caso di ritardato pagamento di imposte dovute da un terzo. Se l'Istituto bancario, che avendo ricevuto l'incarico di pagare l'imposta per un suo cliente non abbia potuto adempiere per l'astensione dal lavoro dei propri dipendenti, abbia diritto a ripetere l'indennit di mora versata (n. 469). Canone di abbonamento alla televisione. Se le somme dovute a titolo di canone di abbonamento alla televisione abbiano tutte natura di tassa e possano pertanto ritenersi non dovute in quanto il relativo obbligo non statlo imposto con legge (n. 470). Esercenti vendita liguori e generi affini -Licenza dell'UTIF -Decorrenza di tale l'icenza -Obbligo di pagamento del tributo evaso. Se gli esercenti la vendita di liquori o generi affini, per la quale richiesta, oltre la licenza di cui all'art. 86 T.U,P.S. anche la licenza del PARTE II, CONSULTAZIONI U.T.I.F. territorialmente competente, i quali siano stati trovati sprovvisti l tale licenza ovverio, pur essendone muniti, abbiano omesso il pagamento al diritto annuale di licenza, siano soggetti solo alle sanzioni penali e amLinistrative all'uopo previste dalle vigenti leggi ovvero anche al pagamento al tributo evaso (n. 471). nposte e tasse indirette sugli affari -Agevolazioni l. 2 febbraio 1960, n. 35. Se, dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbrai.ro 1960, n. 35, ed a sensi al d.l. n. 1150 dell'll dicembre 1967, possa essere opposta al contribuente, er negargli le agevolazioni tributarie nel settore delle tasse ed imposte idirette sugli affari, la inosservanza dell'obbligo di ultimazione del fabricato entro un biennio dall'inizio dei lavori (n. 472). imborso -Interessi moratori. Se sia necessaria esplicita istanza del privato per ottenere il pagamento egli interessi moratori maturati, ai sensi della 1. 26 gennaio 1961, n. 29, sulle >mme che l'Amministrazione tenuta a rimborsare a titolo dei tributi per~ tti indebitamente (n. 473). v.IPOSTE V ARIE nposta di fabbricazione -Olii minerali -Lavanderie a gettone. Se sia applicabile agli olii usati da lavanderie automatiche a gettone :iliquota ridotta di imposta di fabbricazllone stabilita dalla Tabella B, .legata al d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in 1. 18 dicembre 1964, . 1350, cosi come modificata dalla 1. 22 luglio 1966, n. 608 (n. 11). nposta di fabbricazione sui filati -Aliquota di restituzione per esportazione -Momento individuatore dell'a stessa. Se, ai fini dell'applicazione delle nuove aliquote di restituzione dell'im:> sta di fabbricazione 1sui filati delle fibre tessili, istituite con il D.M. 24 :tobre 1961 giusta l'art. 10, punto II, lett. (d) del d.l. 7 ottobre 1961, . 1029, la nozione di filati esportati all'estero si identifichi, nel tempo, m la data in cui stata rilasciata la relativa bolletta doganale oppure tvece con quella, eventualmente successiva, della certificazione visto scire dallo Stato ., apposta sulla bolletta stessa (n. 12). AVORO ratifica natatizia -Natura -Manutenzione. Se la c.d. gratifica natalizia, o di bilancio -ove corrisposta con carat! re di continuit -abbia carattere integrativo della retribuzione e se taturi quindi cotidie et singulis momentis il correlativo diritto del lpendente (n. 51). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L. 18 aprile 1962, n. 230 -Applicabilit ai dipendenti non di ruolo degli ospedali. Se le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato siano applicabili anche ai dipendenti non di ruolo degli ospedali (n. 52). NAVI Giurisdizione e poteri del Comandante di porto sui rapporti di lavoro. Se il Comandante di Porto, in applicazione dell'art. 350 cod. nav., possa ordinare il deposito cauzionale per lo sbarco del marittimo, prescindendo dai criteri di collegamento di cui agli artt. 14 cod. nav. e 4 c. p. c. (n. 121). Se l'Autorit Marittima, qualora il Comandante della nave rifiuti di effettuare il deposito previsto dall'art. 50 cod. nav., possa negare il permesso di partenza della nave (n. 121). OPERE PUBBLICHE Clausola di revisione prezzi -Aumento dei satari -Inesistenza di rapporti di dipendenza. Se la clausola di rev1s1one prezzi -contenuta in un capitolato speciale di appalto -ancorata al mutamento dei oosti della mano d'opera e del materiale, sia operante in una specie in cui l'attivit oggetto del contratto sia svolta dal solo appaltatore, o con gestione familiare, oppure ancora con persone vincolate allo stesso da rapporto di compartecipazione (n. 72). PENSIONI Domanda di reversibitit. Se possa escludersi la trasmissibilit agli eredi della facolt di richiedere la reversibilit della pensione (n. 126). PERSONA GIURIDIOA Fondazione straniera -Trasferimento in territorio italiano -Fattispecie. Se sia consentito il trasferimento in Italia di una fondazione elvetica (costituita in territorio Svizzero, riconosciuta dallo Stato Svizzero ed in virt di tale riconoscimento assunta ad Ente morale) mediante costituzione di una nuova fondazione italiana di cui si chieda il riconoscimento sulla base della asserita estinzione della fondazione straniera e contrastando o prescindendo dagli atti di control1o dello Stato di origir:,~ (n. 6). PARTE II, CONSULTAZIONI 113 :GNORAMENTO .gnorabilitd di competenze, premi di indennit, ed assegni ad personam. Se debbano ritenersi impignorabili ex art. 33 d.P.R. 10 gennaio 1957, 3 le competenze accessode di cui alla 1. 27 maggio 1961, n. 465, il premio cointeressenza, l'assegno personale nei passaggi di carriere, la tredicena mensilit e l'indennit integrativa speciale (n. 13). :gnorabilitd indennit, integrativa speciale e integrazione temporanea. Se l'indennit integrativa speciale di cui alla 1. 27 maggio 1959, n. 324, differenza dell'integrazione temporanea, sia assolutamente impignorale (n. 14). :WCEDIMENTO CIVILE igamento rette manicomiali -Domicilio di soccorso e domicilio volontario. Se il domicilio di soccorso di donna coniugata, cittadina italiana nata l'estero, che non abbia avuto dimore ultrabiennali, coincida con il domilio volontario del marito a sensi dell'art. 45 c. c. (n. 39). tiote spettanti ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali e ammi'ltistrativi. Se le quote del 20 % e del 15 % spettanti rispettivamente ai cancel: il"i, ai sensi dell'art. 6 1. 9 aprile 1953, n. 226, e agli ufficiali giudiziari, ai nsi dell'art. 122 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui crediti recuperati Lll'Erario sui campioni civili penali e amministrativi siano da computarsi Lche sul 10 % di cui all'art. 120 delle Istruzioni 28 giugno 1866 per la ecuzione della tariffa in materia penale (n. 40). :WCEDIMENTO PENALE tiote spettanti ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dail'Erario sui campioni civili, penali e amministrativi. Se le quote del 20 % e del 15 % spettanti rispettivamente ai canceliri, ai sensi dell'art. 6 1. 9 aprile 1953, n. 226, e agli ufficiali giudiziari, 'sensi dell'art. 122 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui crediti recuperati tll'Erario sui campioni civili penali e amministrativi siano da computarsi Lche sul 10 % di cui all'art. 120 delle Istruzioni 28 giugno 1866 per la ecuzione della tariffa in materia penale (n. 11). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PROFESSIONI Attivitd professionale di pubblici dipendenti -Riduzione dei compensi professionali. Se la riduzione dei compensi professionali, sancita dall'art. 62 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2357 per le prestazioni effettuate da ingegneri pubblici dipendenti, sia applicabile anche ai professori di ruolo dell'istruzione secondaria iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti (n. 6). Opere pubbliche -Fognature: limiti all'attivitd professionale dei geometri. Se il geometra possa compiere attivit professionali nel campo delle fognature urbane ancorch questa attivit non rientri nell'oggetto e nei limiti dell'esercizio professionale del geometra quale risulta dal regolamento professionale, posto che l'art. 57 (cat. II, lett. I) della 1. 2 marzo 1949, n. 144 prevede fra le prestazioni che danno diritto agli onorari anche quelle per le opere relative alle fognature urbane (n. 7). Se il collegio dei geometri possa esperire azioni di carattere giurisdizionale rispetto ai provvedimenti che vengono adottati dagli organi della p, A., riguardanti i limiti e l'oggetto dell'esercizio professionale della categoria (n. 7). PUBBLICO UFFICIALE Funzionario di fatto -Ammissibilitd dell'azione di arricchimento contro la P. A. S'e il privato facultizzato dall'art. 242 c. p. p. a procedere all'arresto in flagrante possa esperire nei confronti della P. A. l'azione di arricchimento senza causa onde ottenere un indennizzo per il vantaggio morale e di ordine publico derivato dalla sua azione (n. 4). Se la determinazione di tale vantaggio, ai fini della liquidazione indennit, sia di esclusiva competenza della P. A. (n. 4). REGIONI Regione siciliana -Contratto di esattorie e ricevitorie -Normativa applibile. Se il d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858 abbia pieno vigore in Sicilia, per la parte non in contrasto con le leggi regionali, in particolare per quanto concerne gli obblighi di anticipazione gravanti sull'esattore comunale e sul ricevitore provinciale (n. 161). Regione Trentino-Alto Adige -Corpo forestale regionale -Estensione delle norme sugli impiegati civile dello Stato. Se le disposizioni dettate dal t. u. n. 3/1957 sugli impiegati civili dello Stato siano estensibili al personale forestale dipendente dalla Regione Trentino- Alto Adige (n. 162). I PARTE II, CONSULTAZIONI 115 igione Trentino-Alto Adige -Esecuzione di opere dichiarate di P. U. da parte dello Stato -Applicazione delle LL. PP. sulla tutela del paesag gio e sull'urbanistica. 1 ! Se la disposizione dell'art. 17 L. P. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 sulla tela del paesaggio che prevede un'attivit di concerto tra Amministrazione ovinciale e Amministrazione dello Stato (o della Regione) per l'emaname dei provvedimenti relativi ad opere pubbliche e ad opere dichiarate p. u. dallo Stato (o dalla Regione) sia da riferire anche alle opere dichia; e di p. u. dall'Autorit statale, allorch si tratti di opere che debbano uarsi nel territorio provinciale e che presentino interesse solo provinLle (n. 163). Se, ai sensi degli artt. 1 e 24 L. P. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, per le ere edilizie da eseguire nel territorio comunale a seguito di dichiarazione p. u. dell'Autorit statale debba essere chiesta la licenza edilizia (n. 163). :QUISIZIONE Se l'Amministrazione abbia o meno usucapito la fascia di ten:eno sulla ale stato costruito un acquedotto e che era stata a suo tempo soltanto tuisita in uso (n. 121). Se siano prescritti gli indennizzi dovuti per la requisizione non ancora uidati e comunicati agli interessati (n. 121). ISPONSABILIT CIVILE sponsabilit civile per caduta di gru sul piano viabiVe. Se l'ANAS sia responsabile dei danni provocati a terzi dalla caduta piano viabile di una gru, eretta in un cantiere edilizio adiacente a strada tale (n. 247). ;cossIONE COATTIVA gione Siciliana -Contratto di esattorie e ricevitorie -Normativa applicabile. Se il d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858 abbia pieno vigore in Sicilia, per parte non in contrasto con le leggi regionali, in particolare per quanto tcerne gli obblighi di anticipazione gravanti sull'esattore comunale e sul ~vitore provinciale (n. 9). RADE '>blicit. Se il nulla osta tecnico dell'ANAS previsto dall'art. 37 L. 7 febbraio :1, n. 59 abbia autonomia funzionale rispetto al provvedimento comunale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con cui viene autorizzata l'esposizione di pubblicit stradale e se, in costanza di provvedimento comunale illegittimo per inesistenza o difformit del nulla osta, possa l'ANAS provvedere alla rimozione dei cartelli a sensi dell'art. 11 Codice della Strada (n. 71). Responsabilit civiie per caduta di gru sui piano viabiie. Se l'ANAS sia responsabile dei danni provocati a terzi dalla caduta sul piano viabile di una gru, eretta in un cantiere edilizio adiacente a strada statale (n. 72). TRASPORTO Circolazione dei personaie deU'ANAS sui trasporti urbani. Se il personale dell'ANAS munito di apposita tessera di identificazione rilasciata dall'Amministrazione, in baise all'art. 41 L. 7 febbraio 1961, n. 59, possa circolare liberamente sui trasporti urbani nella circoscrizione del Oompartimento di appartenenza (n. 65). -~~ -: NOTIZIARIO CONVEGNO DI STUDI Organizzato dall'ISLE (Istituto per la documentazione e gli studi legiativi) stato tenuto il giorno 30 maggio 1967 nella sede dell'Ente in Roma, .a dell'Arco dei Ginnasi, un incontro-dibattito su Aspetto della riforma ~l diritto di famiglia . Il convegno stato imperniato su due relazioni svolte dal prof. Michele iorgianni e dal dott. Oarlo Giannattasio, consigliere di Cassazione, i quali i.nno, rispettivamente, affrontato il tema dei rapporti personali e quello dei Lpporti patrimoniali e successori. Non poche perplessit sono state sollelte nel corso del dibattito sulle norme contenute in un recente disegno di gge contenente modifiche al codice civile, specie in relazione ai rapporti lrsonali (educazione della prole, diritti ed obblighi dei genitori verso i ~li). Prevalentemente favorevoli ai regime della comunione dei beni evisto nel citato disegno di legge -sono stati invece gli interventi sul condo argomento. * * * Nella sede dell'Avvocatura Generale dello Stato si sono svolte cerionie di commiato in onore di S. E. Attilio Inglese, Vice Avvocato Generale illo Stato, e dell'avv. Giuseppe Guglielmi, sostituto Avvocato Generale lllo Stato, che hanno Lasciato il serviZJio, il primo per raggiunti limiti di ed il secondo per dimissioni. Numerosi i colleghi presenti ad entrambe le cerimonie e particolarente affettuose le attestazioni di stime e le parole di commiato rivolte ai steggiati dall'Avvocato Generale dello Stato. S. E. Attilio Inglese entr in carriera il 28 gennaio 1926 come sostituto rvocato erariale di 2a classe, proveniente dai ruoli della Magistratura orditria, dove aveva conseguito la nomina ad uditore giudiziario il 24 luglio '22. Nominato Avvocato Distrettuale di Cagliari il 16 novembre 1947, E. Inglese fu trasferito successivamente a Roma come Sostituto Avvocato enerale dello Stato e promosso Vice Avvocato Generale dello Stato I aprile 1958. Il suo collocamento a riposo avvenuto il 17 maggio 1968. L'Avv. Giuseppe Guglielmi entr nel ruolo degli Avvocati dello Stato 6 settemhre 1946. Am.ch'egli proveniva dalla Magistratura ordinaria, di :i aveva fatto parte fin dal 13 settembre 1939, data della sua nomina ad litore giudiziario. Nominato Sostituto Avvocato Generale dello Stato il novembre 1955, l'avv. Guglielmi si dimesso dal servizio il 1 giugno 68. In considerazione dei suoi pavticolari meriti nei confronti dell'Istituto l'avv. Guglielmi stato conferito il titolo di Vice Avvocato Generale lOrario dello Stato. ftASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO INAUGURAZIONE DELLA SALA VANVITELLI Ne1la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato nel palazzo demaniale di S. Agostino, ha avuto luogo il 30 maggio la solenne cerimonia dell'inaugurazione della restaurata Sala di rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato intitolata a Luigi Vanvitelli, ,autore della costruzione. I lavori di restauro eseguiti a cura del Genio Civile e della Sovraintendenza ai Monumenti, -hanno messo in luce la purezza delle linee architettoniche della bellissima sala disegnata dal Vanvitelli ed hanno mostrato all'ammirazione del pubblico un grande affresco, prima assolutamente opera, fin qui, ignorata, di Gregorio Guglielmi, una delle pi eminenti annerito ed invisibile, raffigurante la Moltiplicazione dei pani e dei pesci opera, fin qui ignorata, di Gregorio Guglielmi, una <'!,elle pi eminenti notevoli opere ha lasciato a Dr.esda, a Vienna (nel castello di Schobrunn) a Berlino ed in Russia. L'Avvocato Generale dello Stato, avv. Giovanni Zappal, ha brevemente illustrato J.o stile architettonico e 'l"arte del Vanvitelli ricordando le varie fasi della costruzione del Convento di S. Agostino e della Sala restaurata. Ha poi preso la parola l'on, Prof. Gaspare Ambrosini, Presidente emerito della Corte Costituzionale, il1 quale ha tenuto una conferenza sul tema Stato di diritto e giustizia costituzionale. Erano presenti: Sua Eminenza il Cardinale Ang.elo dell'Acqua Vicario Generale di Sua Santit, Sua Emdnenza H Cardinale Dino Staffa Prefetto del Sup;remo Tribunale della Signatura Apostolica, Sua Eminenza il Cardinale Fernando Cento, il Nunzio apostolico Egamo Righi -Lambertini, il Presidente della Camera on. Brunetto Bucciarelli Ducci, il Vice Presidente della Camera on. Guido GoneHa, il Ministro del Lavoro Sen. Giacinto Bosco, i Sottosegretari on. Giuseppe Lupis, on. Piero Caleft; i Giudici Costituzionali Luigi Oggioni, Antonio Manca, G. B. Benedetti, Chiarelli e Rocchetti; V.ambasciatore Straneo in rappresentanza del Ministro Fanfani; iii. Presidente del Consiglio di Stato Antonio Papaldo; ill Presidente della Corte dei Conti Ferdinando Carbone; il Procuratore della Corte Suprema di Cassazione Nicola Reale; l'ex Avvocato Generale dello Sta:to sen. Adolfo Giaquinto; il Presidente del Trdbunale Supremo delle Acque Guido Lo Schiavo; il Presidente di Sez. della Corte di Cassazione Scarpello in rappresentanza del Primo Presidente Tavolaro impedito; i Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione Mario Duni, Mario Stella Richter, Oarilo Di Maio, Mario Ianiri, Pietro Manca, Enrico La Porta, Emilio Na:so; i Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato Gaetano Vetrano, Vincenzo Uccellatore, Guglielmo Roehrssen, Giuseppe Potenza'; i Presidenti di sezione della Corte dei Conti Enrico Palla, Vincenzo di Franco, Eduardo Greco, Giuseppe Parascandolo, Andrea Ri~ stuccia, Vittorio Oliviero di Sangiacomo, il Cons. Valentini; H primo Presidente della Corte d'Appello di Roma Mario Petroceli ed il Procuratore Generale Mario Guarnera; il Segretario Generale della Corte Costituzionale Marcello Oarilomagno, il Presidente del "Tribunale Supremo Militare Gen.le Aldo De Marco, il Procuratore Gene;rale Militare Gen.le Enrico Santacroce; il Generale Mario Bucci in rappresentanz;a del Capo di Stato Maggior.e della Difesa; il Generale Enzo Della Valle in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; il Genera1e Azari D'Agoberto in rappresenta!l2ia del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; il rettore dell'Univers-it di Roma Prof. Pietro D'Avak, U Pre:fietto di Roma Dr. Adami; il Presidente del Tribunale di Roma Carlo Giannattasio, il PARTE II, NOTIZIARIO 119 I rocuratore della Repubblica Velotti; il Pretore Dirigente di Roma Mar! ~llino Mazza; il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. ' arlo Fornario; il Provveditore Generale dello Stato Vincenzo Firmi; il I; refetto Salv,atore Camera, il Direttore Gen.le deLle Poste e telecomuni i 1zioni Aurelio Ponsiglione, i direttori generali Salvatore Vfaggio, Car ' telo Di Stefano, Luigi Pianese, Giuseppe Migliore, Domenico Campanelil:a, l 'incenzo Scipioni, Eugenio Plaia, il Direttore Generale alle BelLe Arti l rof. Bruno Molaioli, il Sovraintendente alle antichit Prof. Mario Moretti Gianfilippo Carrettoni. Il Presidente della Banca del Lavoro Prof. Anti) no Donati, il senatore Antonio Bonadies; i consiglieri di Stato, Laschena Zingale; tutti i Vice Avvocati g,enerali e gli Avvocati e Procuratori delA. vvocatura generale; gli Avvocati Antonio Sorrentino, Adolfo Nicolai, Eneo Biamonti, Angelo Angelini Rota, On.le Filippo Ungaro, Franco Scoca, rturo GaUo, Emilio Sivieri, Carmelo Ferrugia, Valente Simi e molti altri. I I I I I ! l RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO APPUNTI STORICI SULL'EDIFICIO DELLA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO per l'Avv. FRANCO CASAMASSIMA L'isolato attualmente composto dall'edificio sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla Biblioteca Angelica e dalla chiesa di S. Agostino, ha, prima di raggiungere l'assetto odierno, subito numerose trasfotmazioni. Una tarda tradizione, priva per di fondamento storico, vuole che sul luogo sorgesse fin dal VII secolo una chiesa intitolata a San Trifone. La prima notizia certa della chiesa, tuttavia, risale all'anno 1006, quando CRESCENZIO praefectus urbis , forn il denaro per la costruzione (bolla di pap Giovanni XVIII, in CORVISIERI, pag. 161). A partire da ,quell'epoca abbiamo notizie della chiesa in numerosi documenti (bolle papali, atti pubblici, ecc.) fra i quali sono da ricordare: la bolla di papa LUCIO III del 1181 e quella di papa CLEMENTE III del 1188 diretta all'arciprete di S. Trifone (vedi KEILER) e la bolla di papa ONORIO IV del febbraio 1287 (PoTTHAST, II, 1821, n. 22571), in forza della quale la chiesa pass agli eremiti dell'Ordine di S'. Agostino. Questi aggiunsero al nome di S. Tdfone quello del loro santo protettore, cosicch nei successivi documenti accanto 'all'antico nome troviamo anche quello di S. Agostino (al nome del quale cominci ad edificarsi una chiesa o cappe1J.a accanto a S. Trifone solo nel XIV secolo). Veggasi ad es.: testamento di Pietro Saxonis per notar Giovanni Buccamelis del 1295 (lascito di 100 soldi di provisioni pro fabrica); testamento di GIACOMO MuTo, vescovo di Spoleto, per notar Giovanni Nicolai, prete romano, del 1372 (lascito di 25 fiorini d'oro); la sentenza arbitrale del 1381 nella lite fra gli eremitani di S. Agostino e gli eredi di Vannuzza madre di Pietruccio di Biagio di Giovanni di Simone Mandatarii, relativa al fidecommesso di una casa in regione Campo Marzio. La sentenza fu rogata da notar Paolo di Tomasso Iachi; arbitri furono Paolo Stefano Mei, Giovanni di Giordano Cec.chi; Renzo di Paolo C1uccio-~ lini, Antonio di Cola, C'enzio dello Ceccone Salamonis, Iannuccio di Buccio Diambron; i quali tutti si rivolsero per ai lumi di Pietro Lante da Pisa, dottore in legge, che attribu 11 fidecommesso agli eremitani. Della chiesa altres ricordo nei Libri Adversariorum, nonch in altri documenti e atti pubblici. Il BRUTI, vol. 21, (to XX), f. 116 ricorda che nel 1424 il giorno 11 aprile vi furono trasferite da Ostia le reliquie di Santa Monica. La chiesa di S. Trifone, allorch il Cardinale di Rouen GUGLIELMO D'EsTOUTEVILLE inizi (1484) la costruzione della attuale chiesa di S. Agostino, sorta su una precedente cominciata ad erigere nel secolo XIV, non :llu per distrutta. A comprova baster ricordare oltre ai brevi di Papa GIULIO II (30 giugno 1508 e 2 luglio 1512) e LEONE X (10 maggio e 10 giugno 1513 e 6 maggio 1514); il LIBER ANNIVERSARIUM del 1490 che bene riportare nella intestazione e nella relativa elencazione: Al nome di Dio e detla gloriosa Vergine Maria. In questo libro sono scripti li anniversari che si fanno omne anno per le venerabile compagnie del Gonfalone di Roma PARTE II, NOTIZIARIO 121 t primi le chiese proprie della compagnia....... f. 25-26 In Sancta Ago: ino et S. Tripho f. 58 In Sancta Antonio PortugalZese appresso a . Trifo . N fu abbattuta, chech ne dica iil LANCIANI (Storia degli Scavi, II, ag. 67) nel 1537, posto che la chiesa di S. Trifone ricorre nel catalogo del 555 (pag. 87, n. 227), nei cata1oghi di PIO V (pag. 99, n. 117) e dell'A.NoIMO SPAGNUOLO (pag. 108, n. 79). Una incisione in legno ne riporta la facciata (Cose Meravigliose di oma), Venezia 1588, f. 40 verso-ristampata nel PILGERFART des Jakob abus, Miinchen 1925, n. 63) -PIER MARTmE FELINI, nella sua edizione ose meravigliose di Roma del 1625 (pag. 206) dice testualmente: la iiesa di S. Trifone adesso serve per oratorio della Compagnia del Santismo Sacramento di S. Agostino. Nella pianta di Roma del TEMPESTA edita da G. GIACOMO DE Rossr nel !93 la chiesa di S. Trifone compare ancora rappresentata da una croce il lato dell'isolato che delimita via della Scrofa (Vero che nella pro> ettiva della pianta via del.la Scrofa spostata, ma la: conclusione di cui ,pra rimane valida egualmente). La posizione esatta della Chiesa da ritenere lungo il lato dell'edificio ;tuale su via della Scrofa, fra l'angolo di via dei Portoghesi, e l'ingresso ~l Vanvitelli, con il corpo occupante l'area ora adibita a cprtile: l'ingresso a su via della Scrofa. Rimane traccia di tale posizione nella piccola :ultura rappresentante la Scrofa, che tutt'ora visibHe sul muro dell'edi~ io e che faceva parte della fontana allora posta all'entrata della chiesa che in conseguenza dei li.avori per la costruzione del Convento Nuovo fatta 11 Vanvitelli fu spostata all'angolo di via dei Portoghesi. Una conferma ~lla posizione c' data anche da BENEDETTO CANONICO (sec. XII) che nel !ber Politicus ('Codice Topografico della citt di Roma III, pag. 218) cos .ce: transiens ante Sanctum Triphonem iuxta posterulas . Le quali posterulas erano quehle dette delle quattro Porte, da situare nei pressi . via dell'Orso. Era una chiesa importante e di non piccola mole, come risulta dai )CUmenti relativi. In un rogito per notar Giovanni Laurentii del 17 ottobre 1314 essa :dicata come parrocchia di Campo Marzio. Possiamo immaginare l'interno 1l~a scorta di altri documenti, e cos: Da un atto del notar PAOLO DE SoRROMANIS, datato 15 luglio 1401 nonch i altro atto 1 giugno 1406 risulta che vi era una cappella gentilizia apparnente alla famiglia Vivalti, dedicata a Santa Caterina Vergine e Martire; dall'atto 30 aprile 1421 per notar Angelo di Giovanni di Romano CaLlis, romano, risulta altra cappella gentilizia, de Sancto Rufo appar~ nente alla nobile famiglia della Riccia, un membro della .quale, il nob. :attuzio ebbe a donare una casa a fr Simone d'Antrodoco, priore di . Trifone conventus ecclesiae S. Augustini seu S. Trifonis d~ urbe. allo stesso rogito sappiamo che l'atto fu stipulato nel porticale della stessa 1iesa, il che ci d un ulteriore notizia sull'aspetto esterno di questa al~ poca. Nell'atto 23 luglio 1424 per notar Pietro di Santolo di Pietro Berte, imano, si ha notizia della cappella di S. Maria Maddalena; nell'atto 3 di~ mbre 1430 risulta che vi era una cappella dedicata ai SS. Andrea apostolo Stefano protomartire, edificata da Maria de Circis (Curci), romana, !dova di Poncello de Ursinis (Orsini), che aveva altres dotato la cappella m donazione di beni immobili. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Intorno al nucleo rappresentato dalla chiesa di S. Trifone gli eremitani di S. Agostino pensarono subito di erigere il loro convento, come risulta da un rogito per notar Pepe del 25 maggio 1287 (di tre mesi successivo alla boli.la di PAPA ONORIO IV gi indicata, che concedeva la chiesa ad essi eremitani), con il .quale vendettero per 40 anni l'usufrutto delle terre e vigne loro appartenenti (situate presso S. Girolamo degli Schiavoni e a Ponte Milvio) a Egidio di Paolo Roffridi, per il prezzo di 700 Ubre di provisioni, somma di cui abbisognava la chiesa suddetta di S. Trifone dove i frati medesimi volevano fare dimora. Nella epistola ad ignoti, PIER PAOLO VERGERIO il Vecchio (1370-1444) (Codice Topografico della citt di Roma, IV, pag. 95) scrive: fratum quoque Heremitarum conventus est circa ecclesiam Santi Trjphonis, ubi Augustino templum segnius extruunt . Dal che si evince, tra l'altro, che gli agostiniani avevano messo mano a costruire altra chiesa, ma procedevano lentamente nei lavori, .che furono poi ripresi come pi in l vedremo dal card. di Rouen. Documenti relativi al convento non si rinvengono prima di quello del mese di maggio 1623, (Archivio di Stato -Roma -Fondo S. Agostino, busta 108), rappresentato da una ricevuta rilasciata da Antonio Casoni, di 4 scudi, per la mia rprovisione del mese di maggio del P. Frasisimondo . Il DONATI che ha scritto sugli architetti del convento un interessantissimo articolo pieno di notizie, ricorda come detta ricevuta fu erroneamente riportata nel Libro delle Ricevute ordinarie del Oonvento, (anni 16221625) anzich nel Libro delle Fabriche ora non pi esistente. Il Casoni; architetto di un certo valore (nato ad Ancona nel 1559, vissuto prima a Bologna e poi a Roma, ove mori nel 1634) fu anche incisore di vaglia. A Roma ha lasciato la piccola facciata del Convento di S. Marcello al Corso, di fianco alla chiesa, e ila deliziosa fontana nel palazzo Gabrieli Taverna a Monte Giordano (ora sede dell'Istituto Nazionale di Architettura). Di lui scrisse la vita il Baglioni che appunto ricorda come sua architettura il convento di S. Agostino on la porta sulla strada che va darla Scrofa a S. Luigi. Si pu concludere che la porta cui accenna il Baglioni sia quella che ora d accesso alla parte residua dell'edificio adibito a convento, e che di conseguenza (il Donati ha espresso lo stesso avviso) la parte del convento costruita dal Casoni, peraltro interamente rifatta dal Vanvitelli, andava dal portone di accesso al convento attuale, fino ail.l'ingresso creato dal Vanvitelli, rappresentava cio il corpo centrale dell'edificio su via della Scrofa. La facciata dell'ala costruita dal Casoni, per, gi fin dal 1634 si presentava crepata in pi il.uoghi e strapiombava, di sorte che minacciava precipitosa rovina . I padri agostiniani corsero ai ripari, e interessarono gli architetti Paolo Maruscelli e Vincenzo della Greca che in quel torno era architetto del Convento (successe a Orazio Torriani il 21 maggio 1633, (Libro delle Proposte anni 1630-1636) (1). (1) A puro titolo di curiosit da ricordare che dai Libri delle Proposte risultano essere stati architetti e capiJ:nastri del convento i seguenti: 1565 Mastro Michele da CARPI (prosegui su disegno del VrGNOLA la costruzione del refettorio che and avanti fin al 1594); nel 1600 gli successe Mastro Tobia; il 29 settembre 1571 lavorava per il Convento Mastro Francesco da VOLTERRA al quale fu dato incarico di rifare il coro in legno della chiesa di S. Agostino (che tuttora PARTE II, NOTIZIARIO Fu quindi dedso di demolire e ricostruire la facciata, ed i lavori furono apidamente condotti a termine. Il convento costituiva un considerevole edificio: oltre alfa parte da tttribuire al Casoni, di cui sopra si discorso, vi era la parte che dal portone il accesso all'attuale convento andava fino a via S. Agostino: ala questa ~he fu iniziata a costruire o rifare nel 1652 sotto la direzione di Domenico :!aste1U, arch_itetto del convento (fu nominato nel 1650, Libro delle Proposte mni 1647-1668, pag. 69). Egli condusse innanzi i lavori fino alla sua morte :opravvenuta nel 1657, e fu sostituito nella direzione dell'opera dall'archietto Paolo Pichetti. Anche questa parte fu rifatta dal Vanvitelli (il DONATI itiene che della vecchia costruzione rimangano trac-ce ai pi:anterreno, nelle lue porticine su via S. Agostino e al mezzanino). I lavori per la costruzione o il rifacimento di questa parte del convento ~bbero inizio nel luglio 1652. Il C:aste11.i aggiust i capitoli con i capi nastri Iaeono Beccherio e Carlo suo fratello (Are. Stato Roma -Fondo ;, Agostino, busta 99, fase. 283) ed i lavori a completamento della fabbrica lei Casoni, condussero alla costruzione de la nuova habitatione delli molto i.R.P.P, di S. Agostino, che segue la fabrica vecchia nell'a strada diritta !ella Scrofa e rivolta verso la chiesa e cio verso S. Agostino. Il conto dei lavori presentato dai fratelli Beccaria (originari di Coldrefo nel Canton Ticino e ben noti a Roma per avere gi lavorato con il Berni1i -v. GALz10, Documenti artistici de1l Seicento nell'Archivio Chigi, Roma .939) ascese a scudi 9064,70 confermato dal Castelli (busta 99, fase. 283 Fonlo S. Agostino -citato). ell'opera i due Beccaria furono aiutati dagli scalpelini Carlo Spagna e Giuseppe Morone, e dai falegnami Giacomo Bolis e :lastiano Razzi. Il conto fu presentato il. 15 marzo 1653, per cui si pu dedurre che i avpri erano per quell'epoca condotti a termine nel.la loro parte essenziale. ~el 1654 i due Beccaria lavoravano ancora in questa ala del convento e 1recisamente alla nuova scala accanto la nuova portineria nel Cortile .ccanto al refettorio (il conto di questi lavori ascese a 760,18 scudi e u presentato il 20 giugno 1654. Archivio Stato e Fondo S. Agostino, busta 19, fase. 283 gi citati). Erano da poco terminati i lavori di questa ala del convento quando si .ette inizio nel 1659 su istruzioni di papa ALESSANDRO VII, alla costruzione ~ella nuova Biblioteca degli Agostiniani, sede pi degna per accogliere i ibri donati al convento nel 1614 dal Vescovo agostiniano Angelo Rocca. La costruzione della biblioteca condusse alla demolizione di cinque 1iccole vecchie case che erano addossate all'aila del convento di cui si opra di:scorso (sono nettamente visibili nelle piante di Roma del C'.A.RTARO in quella del TEMPESTA). Alla costruzione fu addetto come capomastro (o mprenditore) G. B. Fornari. Si ignora chi fu l'autore del progetto della Il loco) e che fu definito da padri homo eccellente in quest'arte quali ha fatto 11olti belli et importanti opere cosi in Roma come fuori (Libro delle Proposte 1552-1586, pag. 27). Nel 1598 il VOLTERRA era gi morto. Al VOLTERRA successe Francesco ToRRIANI (Libro delle Proposte 1587-1609, lusta 4, pag. 49) e il 17 novembre 1600 Carlo LOMBARDO persona molto esperta in r.chitettura (Libro delle Proposte 1587-1609 citato, pag. 54). Ignoriamo chi successe al Lombardo e per giunta mancano i Libri delle Pro ioste 1627-1630 anno in cui risulta architetto del convento Orazio ToRNIANI, al .uale come si detto successe Vincenzo della GRECA. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO biblioteca, anche se taluni ritengono che possa essere attribuito al Borro.mini. La spesa totale ammont a scudi 8480,15 e il conto fu presentato nel 1665 dagli esecutori testamentari del Fornari. Il conto era stato approvato dall'architetto del convento Francesco Righi (che mori poco dopo) ma fu sottoposto a revisione dal successore del Righi, Francesco Cortese, che lo liquid il 10 maggio 1666, in scudi 7800 (Archivio Stato -Fondo S. Agostino busta 99). Come capimastri successero al Fornari Giovanni Maria Sorrisi e Sebastiano Fonti. Nel 1667, anno della morte di papa Alessandro VII, la biblioteca era stata condotta sostanzialmente a termine; mancava solo della volta, che fu aggiunta molto tempo dopo, dal Vanvitelli, nel 1756. (Vi ricordo del compimento dei lavori nel fregio della mostra del portale che conduce dal piano nobile del convento alla Biblioteca (oggi Avvocatura Generale). Gi per in data 21 agosto 1669 si fece luogo al trasferimento della biblioteca nella nuova sede e l'antica divenne sala capitolare per tornare poi, alla primitiva destinazione. Ma evidentemente lo spazio a disposizione del convento in conseguenza della costruzione della biblioteca e degli accresciuti bisogni non era pi sufficiente, cosicch i frati agostiniani dettero mano nel 1673 alla costruzione di una terza ala, quella prospicente via dei Pianellari a partire dalla Chiesa (tribuna della cappella di S. Tommaso). Architetto dell'opera fu G. B. Contini di Lugano, nominato architetto del convento il 23 novembre 1672 (Libro delle Proposte 1669-1700) e rimasto in carica :Cino alla sua morte avvenuta nel 1723. Nella sua opera, a partire dai! 1719, fu coadiuvato da Gabriele Valvassoni, al quale infine successe il 17 marzo 1747 Luigi Vanvitelli (Libro delle Proposte 1701-1797, pag. 249). L'impresario della nuova costruzione fu Sebastiano Fonti (quello stesso della biblioteca di cui sopra) che present un conto di scudi 6684,31 per le opere murarie: misura e stima della fabrica di muro ed altro a' tutta sua robba e fatt.ne da M.ro Sebastiano Fonti Capo Mastro Muratore p. servitio delti R.R.P.P. del Convento di S. Agostino in Roma; in haver fatto di nova fabrica sopra l'entrare di do Convento cominciando dal cantone incontro S. Antonio de Portoghesi sino alla cappelta di S. Tommaso con otto bot teghe sotto affittabili con mezzanini sopra e tre altipiani sopra in altezza per servitio de Padri con entrane nobile, scala maestra, e doi altre scale per servitio degli appartamenti di sopra, ecc. . (Archivio di Stato Fondo di S. Agostino busta 99 citata). Scalpellino e F\alegnami furono rispettivamente Ciarlo Torriani e Giacomo Bolis e Sebastiano Razzi, gi noti questi ultimi due per aver lavorato con i Beccaria nell'ala del convento addossata alla Biblioteca Angelica. E cosi nel 1740 il convento di S. Agostino comprendeVoa: l'ala lunga su via della Scrofa, con incorporata la vecchia chiesa di S. Trifone, adibita ad oratorio, la biblioteca detta angelica, la chiesa di S. Agostino vera e propria e l'ala di via dei Pianellari che giungeva fino al fronte su vi:a dei Portoghesi. Senonch sia per la vetust della costruzione sia per desiderio comprensibile di avere pi degna sede, i padri agostiniani decidevano di provvedere ad un totale rifacimento del convento. Nel Libro delle proposte degli anni 1701-1797, pag. 249 (Fondo dell'Archivio di Stato citato) troviamo menzione dell'affidamento della carica di architetto del convento a LUIGI VANVITELLI. Vale \la pena di riportare la proposta: Avendo rinunciato H signore Gabi"iele Valvassoni l'onorevole impiego d'Architetto, che per molti anni aveva esercitato per questo n.ro PARTE II, NOTIZIARIO Convento, essendo perci stato del tutto soddisfatto e rispettivamente licenziato: essendo aitresi nota a ciaschedono la somma perizia che nella nobil'issima arte dell'Architettura possiede H sig. Luigi VanviteHi, e par ticolarmente a noi. che veduto abbiamo H benissimo disegno c'ha egli fatto del nuovo n.ro Monastero e l'attenzione e deligenza particolare con cui assiste aHa fabrica d'esso; giudic bene il n.ro Pre. Rev.mo GJe Mo. Agostino Gioia di sciegiierlo p. Architetto del n.ro Convento sud.e. A tal fine dette ordine a me infrascritto vec. Priore di propo1lo ai PP. ecc . ., i .uali padri atteso H di lui gran valore a viva voce lo acclamarono per tale. Dal che si pu desumere che il progetto del nuovo convento fu opera .el VANVITELLI; che ai lavori coHabor in un primo momento anche l'archietto del convento Gabriele Valvassoni, ma che ad un certo momento, quet'ultimo, pens bene di sgombrare il campo. Al Vanvitelli i padri agostifani assegnarono una provvigione annmi di scudi 200, per dieci anni, da orrispondersi anche in sua assenza dai lavori (egli era nel frattempo im1egnato a Caserta a costruir.e il Palazzo Reale), pi una regalia di 1000 scudi, cosi complessivamente 3000 scudi. I lavori ebbero inizio il 28 febbraio 1746 terminai:ono anche nelle parti interne e nella decorazione nel novem re 1763. Essi interessarono l'intero isolato, (in Inisura minore la fabbrica della hiesa di S. Agostino ne1la quale fu lavorato alla cupola e al campanile) 1ortarono alla demolizione della chiesa di S. Trifone, che come sappiamo ra divenuta oratorio degli agostiniani, al totale rifacimento del convento d al completamento della biblioteca. Fortnatamente c' rimasta quasi interamente la documentazione reLaiV'a al~a spesa dei lavori, nel Libro giornale delle spese per la fabrica Arch. di Stato, Roma, Fondo di S. Agostino, busta 100, fase. 262}, che fu enuta dall'agostiniano fra Giacomo Antonio Beccaria. Da detto libro giornale si evince che i lavori furono condotti in econo: lla: come risulta anche dal libro dei Pagamenti fatti ai muratori e mano ali come pure censi fatti per la nuova fabrica del convento dal 1746 al 763 (Archivio di Stato, Fondo citato, busta 100, fase. 263 a); mentre al istema dell'appalto si fece ricorso, e neppure interamente, per i lavori di calpello di carattere decorativo, per i quali esiste la stima e Inisura, datata 747, a firma del Vanvite1li. Cosi sappiamo che per arnesi da fabbrica le spese si scaglionarono dal 6 febbraio 1746 al 19 maggio 1763, per la calce dal mese di aprile 1746 1 settembre 1763; per i mattonatori dal mese di ottobre 1761 al novembre 763; per mattoni e copertina dal 5 agosto 1746 al 3 dicembre 1763; per 1ozzolana dal febbraio 1746 al 3 dicembre 1763; per tavolozze e tavolame .al febbraio 1746 al luglio 1752; per lo stagnaro dal marzo 1746 al 22 lugilio 763 per legname vario dall'agosto 1746 al maggio 1763; per pletra dal 8 maggio 1746 al novembre 1762; per scalpe1l.ini dal 29 agosto 1746 al 9 settembre 1763. Sempre dal citato libro delle spese apprendiamo che il Vanvitelli fu oadiuvato nella direzione dei lavori dagli architetti Antonio Rinaldi prima ! Carlo Morena, (o Murena} dopo, dei quali ricorrono i noini sotto vari itoli di spesa insieme a quello del Vanvitelli. E cos il 24 dicembre 1746 furono pagati 40 scudi al Rinaldi come 'iovine dell'architetto Vanvitelli per l'assistenza che questo ha a questa a,brica . 1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il giorno 8 marzo 1747 sempre al Rinaldi 20 scudi per direzione e altre operazioni; e cosi fino al 1750 data sotto la quale il Rinaldi Viene pagato a saldo prestazioni con 9 scudi. Sotto la data 5 agosto 1751 compare il nome del Morena al quale vengono dati 200 scudi per chiodi da caballo necessari per gli stuccatori che e hanno lavorato il capitolo (l'attuale biblioteca dell'Avvocatura Generale); il 25 agosto 1751 il Morena riceve 25 scudi come acconto delle sue prestazioni come giovane dell'architetto entrato in luogo del suaccennato Sig. Antonio. I pagamenti concernono anche ovviamente Luigi Vanvitelli, il quale ricevette 300 scudi il 22 aprile 1746, 200 scudi il 24 dicembre 1746, 200 scudi 1'8 marzo 1747, e cos via (uno dei pagamenti, quello del 20 dicembre 1751 fu eseguito a mani del fratello Urbano, dato che il Vanvitelli era assente, perch come si detto impegnato nena fabrica di Caserta). A saldo della sua opera il Vanvitelli fu pagato con 500 scudi il 10 maggio 1756; mentre il Morena ricevette il 14 maggio 1756 50 scudi come regalo, essendo stato in precedenza saldato di ogni suo avere, secondo gli accordi intervenuti, che comportavano un compenso di scudi 50. Afla data suddetta, e cio maggio 1756, la fabrica fu considerata finita, secondo gli accordi fissati considerandosi come finita la fabrica secondo il convenuto col sig. Luigi (Vanvitelli) suddetto . I lavori, per, continuarono per altri 7 anni. Dal predetto libro dei pagamenti si traggono altre utili notizie. Il pi importante degli stuccatori fu Baldassare Mottoni, che lavor principalmente negU anni 1748-1749, ed insieme a lui vi erano Giacinto Fornari, Girolamo Galli e Giacomo Cornetti. Essi lavorarono gli stucchi nella sala capitolare (oggi nostra biblioteca), nonch a quelli dell'appartamento del Padre Generale (oggi Ufficio della Avvocatura Generale e Segreteria) e della cappellina annessa all'appartamento medesimo (che il piccolo atrio antistante l'ufficio del Vice Avvocato Generale anziano). Nel 1749 Giacinto Ferrari aveva condotto a termine, dato che fu sal'dato di ogni suo avere, gli stucchi (recanti fra l'aJ.tro lo stemma del Pontefice) della nicchia ove situata la statua di Benedetto XIV, che era stata commissionata allo scultore GIOVAN BATTISTA MAINI (1). Questi ricevette un pagamento il 23 novembre 1749 e fu saldato definitivamente 3 maggio 1750. C'ome s' detto i lavori intrapresi dal Vanvitelli interessarono praticamente (in minore misura per, la chiesa di S. Agostino) tutto l'isoilato. Il nuovo convento ebbe come parte centrale di riferimento il cortile con il chiostro, intorno al quale si svilupp in senso rettangolare la costruzione. Gli ingressi del convento divennero (e sono) 3, quello in via dei Portoghesi (al quaJ.e lavor Domenico Giovannini che fu saldato per la sua opera il 15 novembre 1747), e i due su via della Scrofa. (1) Il MAIN1 nato il 6 febbraio 1690 in provincia di Varese, mor a Roma il 23 luglio 1752. A Roma ha lavorato sotto la guida di Camillo RuscoN1 e poi di Filippo VALLE. Dal 1728 fu membro dell'Accademia di S. Luca, e dal 1746 principe della stessa. Di lui a Roma si trovano numerose opere, ad es.: il bassorilievo rappresentante i'arsione di Ubri ereticaii nel portico di S. Maria Maggiore; la statua di S. Anna in S. Andrea delle Fratte; monumenti funerari in S. Maria in Pubblicolis; il monumento funerario a Innocenzo X nella chiesa di S. Agnese (1730); la statua di Clemente XII ed il monumento al card. Neri Corsini in S. Giovanni in Laterano (1742), ecc. PARTE II, NOTIZIARIO La Chiesa di S. Trifone scomparve del tutto e di essa solo ricordo .ei tre monumenti funerari che sono situati nel chiostro; rifatto fu altresl l refettorio (che l'aula antistante l'ingresso di via della Scrofa dell'Avvoatura Generale), nel quale si ammira la pittura di GREGORIO GuGLIELMI, e be probabilmente lo stesso refettorio, alla costruzione del quale su diegno del VIGNOLA, Mastro Michele da Carpi, architetto del convento nel 565, ebbe a lavorare fino a 1594. La grande statua in gesso, posta all'ingresso della scala d'onore de~ onvento, e rappresentante S. Agostino che vince l'eresia ha dato luogo a isputa circa l'attribuzione. Da taluni si ritiene essere l'abbozzo di una statua del BERNINI; altri ad es. il DONATI) lo attribuisce allo scultore padovano FRANCESCO MoRATTI. :erto che preesisteva ai lavori di rifacimento del Vanvitelli. 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