ANNO XXV -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1973 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1973 .. ABBONAMENTI ANNo L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO.......... 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia -Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (3219037) Roma, 1973 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GILJIRl,SPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. 479 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari) 506 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE (a tro de Francisci) cura del/'avv. Pie 5 17 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Ugo Gargiulo} . , 534 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) 559 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . 620 Sezione settimm GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Di Tarsia di Be/monte) Paolo 632 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. 63 LEGISLAZIONE 65 INDICE BIBLIOGRAFICO 78 CONSULTAZIONI 79 NOTIZIARIO . 89 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARIUzzo, Brescia; Giovanni CoNT, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Gi.ovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINuToLo DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trne civile nel processo penale -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 486. ASSO<;:IAZIONE -Associazioni sindacali e Ordini' professionali -Denuncia di irregolarit di un Collegio provinciale -Natura giuridica e conseguenze della delibera del Con::1iglio nazionale, con nota di R. TAMIOZZO, 539. -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine professionale -Collegio professionale Consiglio -Sciog1imento di Collegio e nomina di un Commissario straordinario per stat9 di incompatibilit -Legittimit, con nota di R. ':1-'AMiozzo, 539. -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine professionale -Scioglimento del Consiglio 'per irregolare composizione Legittimit, con nota di R. TAMmzzo, 540. ATTO AMMINISTRATIVO -Eccesso di potere -Estremi della disparit di trattamento -Rimozione 'di situazioni illegittime Omissione -Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 540. -Eccesso di potere per disparit di trattamento -Attivit vincolata -Inconfigurabilit del vizio, 539. -Ratifica -Presupposto per il'ammissibilit -Inesistenza di interessati all'annullamento o aJ. riconoscimento dell'illegittimit, con nota di R. TAMIOZZO, 553. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Competenza transitoria dei Tribunali a decidere sui ricorsi relativi ai passaporti prima dell'istituzione del T.A.R. -Trattasi di attivit giurisdizionale, 506. -Edilizia economica e popolare - Gescal -Assegnazione di aliloggio -Parti ritenute comuni -Regime di godimento del bene Giurisdizione dell'A.G.O. -Fattispecie, con nota di c. CARBONE, 511. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi per conflitto di attribuzione -Perentoriet del termine Sospensione feriale -Inapplicabilit, 504. I I ~ ~ INDICE VII COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Libert personale -Ricorso volontario in ospedale psichiatrico -Illegittimit costituzionale Esclusione, 502. -V. anche Assicurazioni, Corte Costituzionale Previdenza ed assistenza, Procedimento civile, Reato, Sicilia. DANNI DI GUERRA -Provvedimento -Ricorso gerarchico avverso diniego di Mquida ELLO STATO semplic.e possibilit che .ci si verifihi non determina di per s alcun contrasto con il principio di eguaglianza; che nelle fa,ttispecie contravvenzionali all'esame dei due pretori codesta eventualit non si era verificata, perch agli imputati era stato contestato di non aver~ tenuta accesa una luce alla porta principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura, e di avere tenuto aperto l'esercizio la 1domenica, e al di l dell'orario giornaliero, e quindi perch non sarebbero state osservate prescrizioni, che nel primo caso erano fr:mulate in termini generali ed astratti, ed operanti per tutto il territorio della :a,epubblica (articolo 185 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), e che negli altri due casi erano state emesse con decreto prefettizio legalmente dato e non risultavano in concreto difformi da altre prescrizioni emesse dai competenti Prefetti per altre provine; e per.ch, infine, non essendo ,costituzionalmente illegittimo che le prescrizioni dell'autorit di cui si tratta, siano delineate e delimitate da altre norme di legge,i le eventuali diversit riscontrahili tra prescrizioni disciplinanti la stessa materia appaiono razionalmente giustificate, in quanto si tratterebbe di prescrizioni emesse in rapporto a situazioni che, in mancanza di prov.a contraria, non con consentito rite~ nere eguali o valutate come tali dal legislatore, attese le particolari esigenze1 di carattere locale. \ 4. -Non ha, ihfine, fondamento la prospettata illegittimit costituzionale del citattt. d dello statuto, ad emrunare norme v:alevio1i per H :territorio regionale. 2. - evidente ehe nel dectdere l'attuale controversia occorre muovere dai ;princilpi affermati e dalle .statuizioni contenute nelle due sentenze (n. 151 e 152 del 1972) com ~e quali, a seguiito dell'emanazione della nuov:a d:iiscirpUna statale in materda, sono state risolte numerose q)uestioni a:ttmoo.iti ai confini fra compet~a dielilo Stato e compet~nza della Regione. Su tale premessa convel'gono le difese deille (1) Le precedenti sentenze 1972, n. 151 e 152 cui la Corte si richiama sono pwbblicarle in Senit. 27 iLugllio orid. Col'lte Oost. 1972, 703 e 709. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 495 parti m causa, anche se da essa vengono tl'atte, dallo Stato e dalla Regione, opposte conseguenze in ordme alla legtttimit costituzionale della legge in esame. Ci posto, si deve preHminarmern:te ribadire fa g;i iraig.giunta conclusione (sent. n. 151 del 1972., rpiu.nto 1 della motivazione). che, anche se la dtsciplina statale introdotta dall'art. 16 del d.l. n. 745 del 1970 avesse contenuto di piano e di .programmazione, ci: non escluderebbe che La Regione, limitatamente al suo territorio, possa e1s:ercitare nella materia de qua ila propria competen~a con atti che risultino in armonia con i poteri spettanti allo Stato. Nell'ambito di tale principdo acqUIStano particolaTe rilievo, ai fini che qui mteressano, 1e statuizioni della sentenza n. 151 del 1'972 con' le quali il predetto art. 16 della legge statale stato dichiarato Hlegtttimo: a) neil1a parte in cui non attribuisce alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei dtstributod di cairbw:anite nell'ambito del territorio regionale ; b) nella parte in. cui .'non prevede che ila RegiOll'.le possa dettare, con effotto limitato al suo ter.ritorio, criteri obiettivi rper il ri:lascio ed il numero massimo delle nuove concessiollli, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Miriistro per l'industria, H commercio e l'arittgianato ; e) nella parte in cui non prevede fa competenza della Regione sichliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a rngoJare il procedimento... con riguardo ai COillJP,iti della Regione e limitatamente al teN'itorio regionale. L'attuale thema decidendum consiste, come ovvio, nell'accertare se vi 1sia armonia :lira :riimrpugnata legge regi01I1ale e fa corrispondente leg;ge statale, ed evidente che quest'ultima deve essere assunta, procedendosi a siffatta mdagi:ne, nel contenuto normativo risultante a seguito della rko!I'data di.chtarazione di paT~iale hllegittimit costituzionale.. Sulla base di questa premessa la Corte ritiene che la questione sollevata daiUo Stato non fondata. La_legge regiocna:le 4 luglio 1972, infatti, conferendo all'assessore i poteri ai quali si innanzi fatto cenno, detta disposizione neH'ambifo che J'art. 16 del d.J. n. 745 del 1970 -inteso, riipetesi, nel senso e nel contenuto dsultarnti dal dispositivo del1a sentenza n. 151 del 1972 -lascia alla sfera di attribuzioni della Regione: tanto a dirsi, specificamente, per iii rilascio de1le concessioni, e per le determtnazioni concernenti i criteri ed iSul piano costituzdonaile, la circostanza 'che il sequestro CO(l]servativo penalle, .per ia scelta operata dal legislatore, trovi nel p.m. d.l suo organo di propulsione nei giudizi conegiali e nel ,giudice penale il suo ovg.ano decisiooale. Il sequestro conservativo civiJe e hl. sequestro conservativo penale, pUT presentando elementi comuni, diffeidscono rbra foro per aspetti di stintivi parUcolarii., tali da rendere giustificabile una disciplina giuri. dica differenziata negli effetti. Un aspetto distintivo prurticolare it'appresentaito dalla circostanza che iJ Cit'edito discenide dal fa.tto-ireato e che la pil'esa di cogniziione dell{l sussi!stenza di tale .credito rtrova la sua consaoriazione in un rapporto processuale di natura rpubb1ic1sti:ca che s'impernii.a nell'esercizio deU'azio ne penale da parte del pubblico ministero. In considerazione di tali aspet ti particolari, il legislatore ha lritenuto di riconoscere ai crediti deri vanti da reato garanzie speciali iria:nettendo all'instndacabiJe giudizio di opportunit del p.m. il domandare al giudice il sequestro conservativo penale sui beni mobiJi dell'imputato, determinando, nel contempo, quali crediti trovino in essi garanzia (art. 1:91 del codice penale). Con il 'sequestro conseirvativo penale, :cos come, del resto, con la ipoteca legalle, prevista dal primo comma dell'art. 189 c.p., il legisla tO!t"e ha voluto gatrantii.ire, in modo speciale e autonomo, il, pagamento delle obbligazioni 'civHi conitratte daU'imputato, rper effetto del. proce dimento penale e della condanna, sia verso lo Stato, sia, per un :prin ci:rpio equitativo e in via del'>ivata, ve11so il danneggiato dal reato (n. 5) e altri soggetti (nn. 4 e 6). Anche se 1a soluzione adottata non esente da critiche, rientra comunque nell'ambito dellla di:screzionalit del legLslatore e le finalit persegui!te non appaiono dn contraisto con il ptrincipio di eguag.Jianza statuito dalJ'art. 3 delJa Costitl:lzione, trattandosi di finalit apprezzabili che rendono ragionevole la disciplina adottata, per i differenti aspetti de1la situazione giuridica regolata. 4. -Si osserva, nell'ordinanza, e sul concetto si msiste in modo particolare, che i!l provvedimento del giudice, al quale si ricollegano speciali effetti giuridici, il risultato di una valutazione meramente di PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 499 screzi<>nale, non compatibi.J.e, anche questa, con J.'art. 3 de1la Costituzione, in quanto d vita ad una ddisciplina differenziata nei riguardi di coloro i quali, pur essendo stati danneggiati da un. re~to, e quindi ID; situazione dniziale uguale ad altri, noo godono del diritto di preferenza per Ja mancata rprecostituzfo.ne del titolo. Giova osservare, per, che fale discrezionaltt attiene unicamente alla libera valutazione di elementi a.cquisiti e, pertanto, pur sempre determinata da una norma e condizionata dalla individuazione dei presupposti che ne stanno a base. Nel caso, la diiscrezionalit del giudice opera nel quadro della valutazione degli elementi che legittimano la concessione del sequestro conservativo penatle, oissia la sussistenza di una fondata ragione di temere che manchino e si disperdano le garanzie del credito (art. 189 c.(p., terzo comma). L'eNoneo esercizio della discrezionatlit raippresenta, come stato rHevato dall'Avvocatura dello Stato, una eventualit del momento appliicativo della norma e non un motivo di illegitttmit di questa. 5. -Non ha altresi rilevanza iil fatto che il legd:slatore abbia di:scipJinato, in relazione agli effetti, in modo difforme dal sequestro conservativo civile, !il sequestro conservativo penale nonostante gli elementi in comune IJ["esenti nei due istituti e posti in risalto nell'ordinanza del tribunale: a rigua['dO valgono le osservazioni svolte sub 4. Il priviilegio del cred1to sorge, per H danneggiato, in via derivata e in con1$eguenza della facolt autonoma rkonosciuta al p.m. di domandare al giudice il sequest!ro. conservativo o al pretore di direttamente provvedervi; facolt che t!rova la sua ragione di essere, in base alla scelta fatta dal legislatore, per i fini caratteristici del processo penale. Solo una voUa concesso, il sequestro conservativo penale giova anche agli interessi della persona danneggiata. Comunque alla parte danneggiata dal reato non riconoscduto il diritto di richiede'l'lo: essa potr, a garanzia diretta dei propri crediti, avvale:risi solo del sequestro in via civile. Il ltmite del privilegio, in riferimento alle ailtre situazioni cred:itor. ie, fissato in modo tassativo dallo stesso art. 189 del c.p., quinto comma, nel senso che i crediti in esso co!tl;templati si considerano privilegiati isolo rispetto ad ogni altro credito non .privilegiato di data anteriore e ai crediti sm:ti posteriormente . La norma impugnata deve essere valutata nel suo compJesso, al fine di stabilire se sia fondata sui preisuprpo,sti logici che ne giustifichino l'adozione. Il pres~osto logico quellp di prendere in considerazione la parti colare posizione processuale nella quale vengono a trovarisi le obbligazioni discendenti dal reato; in conseguenza di ci il legtslatoce ha dato RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO virta ad uno speciale sequestro conservativo, quehlo penale, che trova la sua applica~one quando sussistano fondate ragioni di temere che manchino e si disipevdano 1e garanzie. L'individuazione dell'aspetto a s stante del credito diiscendente da reato e la configurazione di una diversa diisciplina rprocessuale penale delfistituto del sequestro conservativo non pone ii.n evidenza alcuna lesione del rprinicipio di eguaglianza sulla base della valutaz:ione che :riipetutamente ha dato di esso questa Corte. D'altra parte, non hanno !l'ilevanza, ai fini deJ giudizio di legittimit, le divergenze e le difficolt ipraHche riscontrabili nella norma in sede 1applicativa a meno che tali divevgenze non siano riferibili ad aspetti di essa incompatibdli con ll.'oil'diinamento costituzionale. Non iinfine fondato il dedotto contmsto con il principio di eguaglianza, che si determinerebbe, pe!l' fa dive11sit di trattamento, tra H creditore daruneggiato da reato per iil quale, a seguito del sopravvenuto fallimento dell'imrputato, non ;pu essere :riconosciuto il pr.ivilegio del credito nascente da reato, ancorrch H credito stesso sia anterriorre aHa dichiarazione di fallimento eissendo preclusa Ja possibii.lit -mbase all'orrientamento giurrisprrudenzia1e -di richiedere, neJJe more fallimentari, il sequestro conservativo penale. Questo orientamento giurisprudehzia1e ha una sua .impostazione fogtco-giuridica. In effe,tti, la dichiarazione di mllimenito coglie e fissa le legittime :ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento della sentenza dichiarativa. Da questo momento tutte le attivfiit del fallito, fin che dura J.o .stato di fallimento, ~ostituiscono garanzia comUJlle per tutti i creditori; ci comporta, proprrio. rper il prindpio di eguaglianza, che nessuno possa acquisire sugli a1trd creditori diritti diversi da quelli che derivano il.oro dalla natura o aspetto giuridico del .credifo. La legge non considerra H credito derivante da reato in s e per s privilegiato, ma ilo rende tale solo a seguito deHa esecuzione del sequestro conservativo penale ed ha, pertanto, in tale sequestro la sua causa esclusiva. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1973, n. 27 -Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Romeo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Reato -Corruzione di minorenni -Perseguibilit di ufficio per con nessione -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; c.p., 1art. 542, terzi comma, n. 2). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzianale delL'art. 542, terzo comma n. 2, c.p., nella parte in cui dispone la perseguibilit di ufficio del delitto PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 501 di corruzione di minorenni, se connesso con aitri de-litti perseguibili di ufficio (1). (Omiss.is). -2. -La 'Seconda questione proposta con la stessa ordinanza concerne l'art. 542, comma terzo, n. 2, c.p., in relazione al 530 stesso codice, nella parte in cuii dispone che, per il delitto di corruzione di minorenni, perseguibile a querela, si proceda invece d'ufficio se il fatto connesso con un altro delitto (nel caso atti osceni) perseguibile d'ufficio. Secondo il giudice a quo, la norma dell'art. 542 sarebbe illegittima perch contrasterebbe con il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, comma primo, Cost., in quanto creerebbe una disparit di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini responsabili dello stesso reato. La questione non fondata. Invero non pu negarsi che a coloro che commettono il delitto di corruzione di minorenni, come anche a quelli che si rendano responsabili di deLitti contro la libert sessuale, l'art. 542 c.p. riservd un trattamento differenziato, quanto alla procedibilit, a seconda che il fatto sia o non sia connesso ad altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Nel primo caso infatti si procede anche se non vi querela, mentre nel secondo non si pu procedere se manchi la querela della parte offesa. Ma tale differenziazione introdotta dal legislatore in sede di. pro cedibilit per gli stessi reati non offende il principio di eguaglianza perch trova giustificazione in un motivo del tutto razionale, cui sta a fondamento la ragione alla quale lo stesso legislatore si ispirato quando, per quei fatti delittuosi, indubbiamente gravi, che offendono la libert sessuale o turbano la coscienza, che si presume ingenua, di minor.i degli anni sedici, corrompendone i costumi, ha chiesto che, per procedere contro i loro autori, occorra la.querela della parte lesa. Tale ragione si rinviene nella opportunit di lasciare arbitre le persone offese da quei delitti di portare o no alla pubblica conoscenza fatti .riguardanti la loro vita intima, rimasti ordinariamente ignorati, e la cui propalazione pu arrecare danno, a volte anche maggiore di quanto non ne abbia da s prodotta l'azione delittuosa subta. (1) In dottrina, PANNAIN, Manuale di diritto penale, II, 1, Torino 1957, CATALANI, Connessione di reati e connessione di procedibilit d'ufficio per il delitto di violenza carnale ex art. 542, n. 2, in Scuola positiva, 1964, 276; FLORIDIA, Riflessioni in tema di procedibilit ex art. 542, n. 2, c.p. iin Giust. pen., 1959, II, 616; GusTAPANE, Procedibilit d'ufficio per i delitti cont10 la libert sessuale, in Giust. pen., 1959, II, 624, e MANFREDINI, Delinquenza sessuale e difesa sociale nell'interpretazione dell'art. 542 c.p., in Arch. pen., 1950, Il, 396. 502 ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ovvio per che quando questa remora, che ha ispirato la prudenza del legislatore, viene a cadere perch la connessione materiale (e non anche quella solo processuale ex art. 45 c.p.p.) di tali delitti punibili a querela con altri perseguibili d'ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza dei fatti relativi a questi ultimi, ma connessi, almeno in parte anche ai primi, non vi pi alcun motivo per sottrarre i colpevoli di essi alla loro responsabilit e alla regola generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1973, n. 29 -Pres. Verz - Rel. Rossi -Buzzoni (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Costituzione della Repbblica -Libert personale -Ricovero volontario i.n ospedale psichiatrico -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 13; 1. 18 marzo 1968, n. 431, art. 4). Noo fondata, con riferimento al principio deila libert personale, La questione di legittimit costituzionale dell'art. 4 della legge 18 marza 1968, n. 431, sul ricovero in ospedale psichiatrico (1). (Omissis). -2. -La Corte costituzionale chiamata a decidere se l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del c.d. ricovero volontario fai ospedale psichiatrico, contrasti o meno con l'art. 13 della Costituzione, che garantisce l'dnviolabilit della libert personale, e ne permette restrizioni in via definitiva soltanto per atto motivato dell'autorit giudiz. iaria. La norma imp.gnata, infatti, secondo ui l'ammissione volo.ntaria del malato autorizzata dal medico dd guardia, senza intervento successivo dell'au.torit giudiziaria, sembrerebbe dare illegittima efficacia all'atto di disposizione di un incapace, nulla prevedendo, secondo l'interpretazione supposta dal giudice a quo, circa la facolt dell'alienato di far cessare volontariament lo stato di ricovero, e permettendo altres la trasformazione in volontario di un ricovero originariamente coatto. Questa Corte ritiene che i dub):>i prospettati nell'ordinanza di remissione siano infondati, sol che si dia corretta interpretazione del (1) In dottrina, sul ricovero volontario: BRuscuGLIA, Infermit mentale e capacit di agire, Milano, 1971. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 503 nuovo istituto, ora introdotto anche in Italia in accoglimento dei voti espressi dagli ambienti scientifici pi qualificati. Va innanzitutto rilevato che non assurdo concepire che gli affetti da disturbi neuro-psichici possano esprimere il desiderio di ricoverarsi in ospedale. noto, infatti, che essi, entro certi limiti, sono in grado di determinarsi volontariamente, e che lo stesso ordinamento giuridico riconosce da tempo tale fenomeno, dettando un'apposita disciplina, nel campo .penale e civile, che tenga adeguato conto degli stati mentali intermedi (ad es. artt. 89 c.p. e 415 e.e.). Pertanto non pu meravigliare l'ammissione volontaria di un malato in ospedale psichiatrico, consentita dalla nuova legge quando il ricoverando abbia, sotto il profilo naturaHstico, quel minimo di discernimento, controllato dal sanitario, che gli consenta di determinarsi volontariamente e di chiedere d'essere ricoverato. Discende quindi con certezza, dall'interpretazione logica e teleologica della norma impugnata, che, come libera l'entrata in ospedale, cosi altrettanto libera l'uscita. Invero appare evidente che il ricovero previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, pu essere consentito sempre che non ricorrano gli elementi della pericolosit o del pubblico scandalo, la cui sussistenza impone il ricovero coattivo ai sensi della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e la cui eventuale sopravvenienza ugualmente esige la trasformazfone del ricovero volontario in ricovero coattivo, con l'osservanza delle garanzie giurisdizionaH disposte dalla citata normativa del 1904, quale risulta dalla sentenza di questa Corte n. 74 del 1968. Risulta quindi dimostrato che l'ammissfone volontaria in ospedale psichiatrico, essendo consentita nei limiti in cui accompagnat dalla persistenza di una valida volont di rimanere in ospedale, non menma la libert personale del malato tutelata dall'art. 13 della Costituzione, mentre ad impedire eventuali abusi -che avverrebbero comunque in violazione della norma impugnata -soccorrono sempre le comuni disposizjoni del codice penale, dirette ad assicurare il pieno godimento della libert personale. Particolarmente delicato il compito affidato dalla legge in esame all'autorit sanitaria in tema di trasformazione del ricovero originariamente coattivo in volontario: infatti per la cessazione definitiva dello stato di custodia indispensabile che, venuti meno i presupposti della .pericolosit o del pubblico scandalo, l'autorit abbia revocato il provvedimento di ricovero coattivo e che nel contempo il malato possegga quel minimo discernimento che gli abbia consentito di manifestare il desiderio di rimanere ricoverato volontariamente. Ma ben comprensibile che il legislatore abbia affidato tale valutazione, implicante particolarissime conoscenze tecniche, proprio agli psichiatri dell'ospedale, il cui giudizio, se effettuato correttamente, non d luogo agli inconvenienti paventati. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 504 CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1973, n. 30 -Pres. Verzi -ReL. Benedetti -Presidente Regione Umbria (avv. Piras)' c. Ministro Agricoltura e Foreste (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Corte Costituzionale -Giudizi per conflitto di attribuzione -Perentoriet del termine -Sospensione feriale -Inapplicabilit. (1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 93; 1. 7 ottobre 1969, n. 742). Nei giuaizi davanti aila Corte costituzionale non applicabile La so.~pensione dei termini processuali nei periodo feriale prevista daHa Legge 7 ottobre 1969, n. 742; pertanto inammissibile iL ricorso per confiitto di attribuzione proposto oltre iL termine perentorio prescritto ~alla legge (1). (Omissis). -1. -L'Avvocatura generale dello Stato ha in via preliminare eccepito l'inammissibilit del ricorso della Regione dell'Umbria perch proposto fuori termine. Dopo aver ricordato che in tema di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni l'art. 39, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, 111. 87, stabilisce che il termine per produrre ricorso di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto impugnato, l'Avvocatura rileva ,che detto termine nella specie stato superato in quanto il decreto impugnato figura pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 22 luglio 1972 ed era comunque a conoscenza della Regione il 7 agosto successivo, data nella quale la Giunta regionale deliberava di impugnarlo, mentre il ricorso risulta notificato il 3 novembre 1972. Aggiunge l'Avvocatura che ad escludere la tardivit del ricorso non gioverebbe richiamare la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale giacch la Corte ha avuto modo di escludere l'applicabilit di dette sospensioni ai propri giudizi di ,costituzionalit (sentenze n. 15 del 1967 e n. 18 del 1970). 2. -L'eccezione fondata. Con le precedenti decisioni -la prima riferentesi ad un giudiziodi legittimit costituzionale di una legge dello Stato proposta in via diretta dalla Regione Trentino-Alto Adige e la seconda reJ:ativa ad un giudizio per conflitto di attribuzione sorto fra lo Stato e la Regione (1) La precedente sentenza 9 febbraio 1967, n. 15, cui la Corte si richiamata pubblicata in questa Rassegna 1967, I, 26, con nota di TRACANNA e in Giur. cost., 1967, 124, con nota di ANDRIOLI, Inapplicabilit della l. 14 luglio 1965, n. 818 ai giudizi avanti la Corte Costituzionale? PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 505 della Sardegna -questa Corte ha ritenuto di dovere escludere l'applicabilit ai propri giudizi della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge 14 luglio 1965, n. 818. E ci in relazione alla peculiarit dei giudizi di costituzionalit, all'autonomia della loro disciplina pr6cessuale, all'esigenza della loro rapida definizione. Questa pronuncia va confermata e ribadita nei confronti della nuova legge n. 742 del 1969 che viene ora in esame poich la formulazione letterale dell'art. 1 -molto pi precisa di quella adottata nel corrispondente articolo della legge n. 818 del 1965 -non lascia ombra di dubbio che il legislatore abbia inteso escludere i giudizi di costituzionalit dall'ambito di applicazione della normativa sulla sospensione dei termini. Si specifica invero nel citato articolo che la sospensione si riferisce al decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative. Sulla base di siffatta chiara disposizione sono da disattendere le argomentazioni addotte dalla difesa della Regione in ordine all'applicabilit della legge di cui trattasi ai giudizi per conflitto di attribuzione. davanti alla Corte e va conseguentemente dichiarata l'inammissibilit del ricorso indicato in epigrafe. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 1002 -Pre1s. Rossano -Rel. Tamburrino -P. M. Pedace (parz. diff.) -Spiel Ste:liano (avv. CordeUa) c. Ministero Interno (avv. Stato Tarin). Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici -Rappresentanza in giudizio -Amministrazione competente -Individuazione Onere per i terzi e non per lo Stato attore in giudizio. (t.u. 30 ottobre 1963, n. 1611, art. 11, modificato dalla legge 25 marzo 1958, ll. 260, art. 1). Competenza e giurisdizione -Competenza transitoria dei Tribunali a decidere sui ricorsi relativi ai passaporti prima dell'istituzione dei T.A.R. -Trattasi di attivit giurisdizionale. (artt. 10 e 28 legge 2'1 novembre 1967, n. 1185). Per il fondamentJale principio deL carattere unita.rio delLa personalit, dello Stato, non da ritenersi invalido, quando lo Stato sia attore o ricorrente, l'atto giudiziale proposto da Amministrazione diversa da quella specificamente competente, essendo entrambe rappresentate e difesa dall'Avvocatura dello Stato che ~ L'organo deUo Stato cui, unitariamente, spetta La rappresentanza e la difesa processuale dello Stato (1). I Tribu-i:tali ordinari, prima deU'istituzione dei Tribunali regionali amministrativi, hanno competenza giurisdizionale, sia pure in camera di consiglio, in via provvisoria a decidere sui ricorsi re'la.tivi ai passa (1) Come noto la ripartizione delle competenze fra gli organi dello Stato, in funzione dell'autonomia amministrativo-contabile dei vari rami della P. A., impone ai terzi l'onere della individuazione dell'Amministrazione da chiamare in giudizio, ma non si ritorce invece a carico dello Stato stesso allorch si faccia attore o promuova impugnativa. Infatti quale soggetto unico dei diritti che in esso si incentrano pu instaurare il rapporto processuale con l'una o l'altra delle sue Amministrazioni, rientrando ogni ulteriore adempimento nella sua attivit meramente interna. Cfr. pure Cass. 19 settembre.1970, n. 1594 in questa Rassegna, 1970, I, III, 807, espres- sione di una giurisprudenza costante. (*) Aillla redazione del.Le massime e del.ile note id!i questa seuone ha colJ.ab<>r"artO anche l'avv..CARLO CARBONE. PARTE I, SEZ. I~, GIURIS. SU QUESTIONI DI GI;trRISDIZIONE 507 porti; i loro provvedimenti devono essere, emessi nel contraddittorio .delle parti e sono ricorribili per cassazione ai sensi deti'art. 111 Costituzione (2). (Omissis). -Occorre premettere che nell'udienza di discussione stato fatto cenno ad una questione di legittimazione a ricorrere, che potrebbe sollevarsi anche d.i ufficio. Ben vero, poich ai sensi dell'ar~ ticolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 contenente norme sui passaporti, il passaporto rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministero per gli affari esteri e per sua delega in Italia dai ques,tori e all'estero dai rappresentanti diplomat}ci e .consolari, e pod:ch ai sensi del successivo art. 10 il ricorso gerarchico avverso i provvedimenti delle suddette autorit delegate proponibile al Ministro degli affari esteri, il cui provvedimento definitivo, il che significa che l'autorit amministrativa competente al vertice il Ministro degli affari esteri, potrebbe apparire non legittimato a ricorrere il Ministro dell'Interno, che, invece, nella specie, ha presentato -come premesso -il ricorso in oggetto. Ma ogni dubbio fugato sol che si faceva riferimento alla costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio che, in base all'assioma fondamentale del carattere unitario della personalit dello Stato, non ritiene nullo, quando lo Stato sia attore o riconente, l'atto giudiziale proposto da Amministrazione diversa da quella specifica competente, pur sempre la prima rapP.,resentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che l'organo cui, unitariamente, spetta la rappresentanza e la difesa processuale dello Stato. In secondo luogo all'esame del ricorso principale e del ricorso incidentale, che vanno ovviamente riuniti, a premettersi l'eccezione di improponibilit del ricorso principale medesimo, avanzata dello Spiel: in sostanza questi sostiene che poich il Tribunale ordinario stato investito in forza di una forma trans.itria (art. 28 cit.), che demanda la competenza a decidere, fino alla istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, la cui competenza fissata dalla norma principale dell'art. 10, ai Tribunali ordinari, deve ritenersi che questi ultimi abbiano nella ,soggetta materia la funzione sostitutiva di quella dei Tribunali amministrativi e quindi debbano considerarsi organi amministrativi che emanano provvedimenti formalmente e sostanzialmente amministrativi contro i quali non proponibile, nemmeno ex art. 111 della Costituzione, ricorso per cassazione. All'uopo va fatto un rapido cenno (2) Non constano specifici precedenti. La sentenza interessante contenendo un completo esame strutturale del procedimento giurisdizionale alternativo dinanzf ai Tribunali ordinari competenti in via transitoria, prima dell'istituzione dei TAR, secondo il disposto dell'art. 28 della legge 1967/ 1185 (e.e.). 4 508 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO al sistema delle impugnazioni stabilite dalla legge del 1967 avverso i provvedimenti dell'autorit delegata (in Italia questore) al rilascio dal ritiro dei passaporti. I rimedi sono due esperibili, come dfoe la legge medesima in via alternativa. Da un lato pu l'interessato proporre ricorso amministrativo al Mini,stro degli affari esteri, da presentarsi nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione del provvedimento dell'autorit delegata (art. 10, primo comma): il Ministro provvede con decreto motivato e111tro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, decreto definitivo impugnabile al Consiglio di Stato che ha giurisdizione esclusiva e decide anche nel merito art. 11). :Dall'altro lato, e alternativamente, l'interessato rpu, negli stessi termini di cui a proposito del ricorso gerarchico, presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente rper territorio (art. 10, nell'esame): poich nulla dice la legge speciale al riguardo, vanno seguite le norme generali sul procedimento avanti i Tribunali regionali, tra le quali 1a pronuncia nel merito e la Jmpugnazione di questa al Consiglio di Stato in secondo grado. In relazione a tale seconda strada alternativa prevista La norma transitoria dell'arailloggio popolall'e 'ed economico coo patto di futura vendita, in ordine al godimento del bene, posizioni di diritto soggettivo come tale tutelabili dinanzi all'A.G.O. Conseillten2la 4 ottobre.1969 n. 3173, I SS.UU. della caS1Sazione deci~ero che per effetto d~ll'assegnazione dell'appartamento con promessa di ver:idita da parte della gestione INA-Casa (sostituita dalla Gescal con la legge 14 febbraio 1963, n. 60) si costituiva, gi prima del perfezionamento del riscatto e dell'integrale pagamento delle quote di ammortamento, anche un rapporto di natura privatistica avente per oggetto il godimento dell'immobile dietro corrispettivo (artt. 14 e 17 e 21, legge 28 febbraio 1949, n. 43) con conseguente attribuzione all'assegnatario di diritti soggettivi :r1spetto al godimento del['allo~o, e gwrrisdiizione deil.ll'A.G.0. in ordine ai :rie1ativi Tapparti. Siffatta affermazione Vea:JJD.e, poi, specdficaita d!n successive pironruincie dirette a stabilire con pi precisione: sia la natura di tale diritto di godimento, sia quall poteri pubblicistici e discrezionali residuassero in capG alLa P. A. so1priarbtutto dopo l'arbto d'assegnazione, sia quale irntensit d'intervento spettasse all'A.G.O. nella specifica materia, specie dopo il citato provvedimento di assegnazione. Venne cos sancito (v. Cass., SS. UU., 26 marzo 1969, n. 966, in Giust. civ., 1969, I, 2118) -ferma restando l'assenza di discrezionalit nell'applicazione delle regole tecp.ico-costruttive -(regole tecniche e di comune prudenza) -che per l'assegnazione degli alloggi in edifici costruiti con le norme della gi citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, era dato riscontrare fra l'ente pubblico (GESCAL), da una parte, e l'assegnatario, dall'altra, un complesso rapporto; questo, per un verso, doveva intendersi possedere ca-i ~ ir: e f f ~~~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 513 il difetto di gturisdizione della Autorit GiUJdiziaria Ordinar.fa. Essi deducono al riguardo che oggetto del giudizio il il'iconoscimento della comune propl'iet sulle aree vel'di e sulle strade di acesso fra tutti gli assegnatari e che, pertanto, esso riflette ,diritti soggettivi perfetti e non gi interessi legittimi . E ~amentano che il Tribunale non ha tenuto conto: a) che le arbitrarie recinzfoni erano state eseguite dalla GES.CA.L. nel 1961 e, quindi, dopo l'assegnazione (avvenuta nel 1955), dopo la sottoscrizione del contratto contenente il patto di futura vendita (1956) e dop l'immissione degli assegnatari nel possesso sia degli appartamenti, sia delle pertinenze dell'immobile; b) che, a norma dell'art. 1117 e.e., i cortili, le strade di accesso e gli spazi verdi degli edifici in Condominio sono di propriet ed uso comune. La doglianza fondata. ratteri tipicamente pubblicistici in quanto preordinato all'assegnazione come tale; per un altro verso, per, in esso erano riscontrabili caratteri privatistici connessi con il regime di godimento dell'alloggio, conseguente alla assegnazione medesima. L'inquadramento giuridico di tale regime privatistico condusse la Cassazione ad individuare una struttura analoga a quella della locazione prevista dalle norme comuni. L'indagine fu, poi, spostata dalla natura del rappoFto sorto con l'assegnazione, alla dinamica delle fasi antecedenti e successive a tale atto. Son sentenza SS.UU., 9 luglio 1971, n. 2204, in Giust. civ. mass., 1971, 1200 (cfr. anche NoRI A., Assegnazione di case popolari: interessi legi.ttimi <> diritti soggettivi, in Foro it.,.1971, I, 2818), riil Supremo Clollegio pose una fondamentale distinzione in termini di diritti e di interessi legittimi fra la fase antecedente all'assegnazione e quella successiva al relativo provvedimento. Poco dopo, a questo proposito, pi decisamente, afferm (cfr. SS.UU., 27 maggio 1972, n. 1664; 30 marzo 1972, n. 10131 e 1U15) che, in tema di edilizia economica e popolare, la predetta relazione complessa intercorrente tra gli assegnatari degli alloggi e l'ente costruttore deve intendersi articolata in due distinte fasi: la prima, nella quale l'ente pubblico procede unilateralmente all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per la assegnazione e provvede in conseguenza (posizioni di interesse legittimo); la seconda, attuante nei confronti del privato assegnatario la precedente determinazione unilaterale dell'ente stesso; questa d luogo, invece, a un rapporto di natura privatistica (locazione con o senza patto di futura vendita) caratterizzato da posizioni di diritto soggettivo perfetto. Si afferm, pertanto, scindendo cronologicamente il procedimento am ministrativo in due fasi distinte, che discutendosi di atti precedenti l'asse gnazione, incidenti su questa e costituenti estrinsecazione del potere discre zionale dell'ente pubblico, l'oggetto del giudizio concerneva interessi legit timi tutelabili davanti al giudice amministrativo; vertendosi invece di atti incidenti sul conseguente e successivo rapporto, l'oggetto del giudizio si' riferiva a diritti soggettivi, tutelabili davanti al giudice ordinario. In relazione ai poteri d'intervento dell'A.G.0., il Supremo Collegio cc;m :fexm (v. gi ,citata Caiss., SS.UU., 1972/1664) che, ai sensi dell'art. 27 deilila RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 514 .Alla conclusione che la causa fosse sottratta alla cognizione del giudiJCe oa.'dinarfo il Tu'libunale pervenuto isrulla base di due corncoirrenti ma distinte argomentazioni: 1) l'attivit svolta dall'Ente nella fase precedente l'assegnazione dell'alloggio, -tipicamente discrezionale; 2) la domanda tendente alla condanna della GES.CA.L. ad un facere omporterebbe la sostituzione del giudice ordinario nell'attivit istituzionale di detto Ente, diretta alla creazione di uno speciale tipo di edilizia caratterizzato anche dalla sistemazione delle ar,ee circostanti gli edifici. Peraltro n l'uno n l'altro rilievo giustificano nella specie la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'Autorit giudfaiaria ordinaria. Nella presente causa il provvedimento di assegnazione degli alloggi non viene posto minimamente in discussione, n con :riferimento alla attivit dell'Ente svolta discrezionalmente nella fase che lo ha prece- legge 28 febbraio 1949, n. 43, le azioni di competenza dell'autorit giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che potevano insorgere dall'attuazione della ilegge stessa, non ooamo proponibili dagli assegnatari contiro l'ente concedente se non previo esperimento del ricorso amministrativo allo speciale comitato previsto dall'art. 1 (nelle cui attribuzioni attualmente subentrato il comitato centrale istituito con la legge 14 febbraio 1963, n. 66, art. 13 e 36); e che il mancato assolvimento di questo onere comportava il difetto tempo,raneo di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla contrVersia, potendo, poi, essere rilevato anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo. Venne infine COI'1'ettam.ente ribadito che, nonoskmte i molti dubbi sOO't:i soprattutto per la particolarit delle fattispecie, riella specifica materia doveva intendersi operativo il generale principio secondo il quale ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, anche nelle questioni attinenti a diritti soggettivi, il giudice ordinario, accertata la illegittimit di un atto della Pubblica Amministrazione, deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria.1 con conseguente condanna dell'Amministrazione stessa al risarcimento dei danni, non potendo, in assenza di espressa normativa, annullare, revocare, sospendere, modificare l'atto illegittimo. Di. conseguenza, fu negato il potere di emettere pronunce di condanna ad un facere ovvero ad un non facere. * * * Inquadrata in tale sviluppo giurisprudenziale, la sentenza in rassegna trova una sua precisa collocazione. Infatti, assumendo che la lite sarebbe circoscritta, sotto il profilo della giurisdizione, alla individuazione ed esatta delimitazione delle porzioni ~ ~ ...............~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 515 duto n con la deduzione da parte della GES.CA.L. dell'esistenza di successivi atti ,di annullamento o di revoca. Essa, anzi, costituisce il presupposto sia della domandai degli attori, i quali fanno valere proprio la posizione soggettiva loro derivante da quel non revocato provvedimento .e dalle convenzioni stipulate in base ad esso ed aventi ad oggetto il trasferimento immediato del godimento dell'immobile e quello futuro della .propriet, sia delle difese dell'.Amministrazione convenuta, la quale assume che oggetto dell'assegnazione e dei conseguenti contratti erano stati soltanto gli alloggi e non pure le aree circostanti e gli spazi verdi e che le posizioni soggettive dedotte sarebbero da configurarsi come interessi legittimi anzich come diritti proprio ed unicamente m ragione della mancata inclusione di dette pertinenze nei singoli provvedimenti di assegnazione emanati a favore degli odierni resistenti. di immobile che costituiscono l'oggetto dei diritti scaturiti a favore degli attori... e che, in definitiva, il giudice (ordinrio) dovrebbe solo pronunciarsi sui e limiti dell'accertamento positivo o negativo dell'inadempimento delle obbligazioni che la Gescal ebbe ad assumere verso gli assegnatari ., si d per dimostrato ci che invece oggetto di dimostrazione. Cio del perch provvedimenti di assetto definitivo del fabbricato su parti non ricomprese nelle assegnazioni, in piena disponibilit dell'Ente,,decisamente qualificanti la natura patrimoniale indisponibile dell'intero immobile, debbano essere inquadrati come aspetti di adempimento d'obbligazione (-e peraltro qui non v' alcuna obbligazione in senso tecnico su tali porzioni-) e non piuttosto come atti amministrativi discrezionali e diretti all'attuazione dell'inrterr'esse pubblico costrutti~o finale, OOilJl:JJesso, solo, con posizioni di interessi indirettamente protetti. E' certamente vero che all'assegnatario compete un diritto soggettivo perfetto volto ad ottenere, nella sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge, la cessione in propriet dell'alloggio assegnatogli (v. Cass., SS. UU., 30 marzo 1972, n. 1015); per se le zone del fabbricato eccedenti gli alloggi, e tale era il caso di specie, non sono ancora assegnate, esse evidentemente rimangono, fino agli atti di cessione definitiva, in piena disponibilit dell'Ente che, per riconosciute esigenze pubbliche, pu su esse attuare l'ingerenza pubblicistica propria del potere discrezionale. Se tali parti rimangono nella piena propriet della P. A. non si vede come, per giungere ad una qualificazione di comunanza, possa farsi ricorso all'art. 1117 e.e. Tale disposizione considera comuni alcune zone dell'edificio, salvo diverso titolo. Il diverso titolo esclusivo della comunione qui, appunto, costituito dalla mancata assegnazione e, correlativamente, dalla predetta piena propriet e disponibilit di tali aree in capo alla P. A. , Il soggetto pubblico, in quanto limitato da norme regolamentari alla corretta destinazione di tali zone, soggetto a controllo giurisdizionale; peraltro il giudice amministrativo, non l'ordinario, quello che per i suoi specifici poteri si trova nelle migliori condizioni di dare giustizia. 516 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Emerge da ci ~he 1a res :jucJ,icanda contenuta nei linU.ti dell'accertamento positivo o negativo dell'inadempimento delle obbligazioni che la GES.CA.L. ebbe ad assumere vevso gli assegnatari con i contratti stipulati in ottemperanza di quei provvedimenti e -come mezzo al fine -della individuazione ed es~tta delimitazione delle porzioni di immobile che costituiscono l'oggetto dei diritti scaturiti a ~avore degli attori dal rappotj;o dedotto. Ed in questi limiti la competenza giurisdizionale del giudice ordinario non pu essere messa in dubbio posto che, come . pacifico fra le parti e come queste sezioni unite hanno ripetutamente statuito (ad es. 966 e 3173; 2024/.71; 1013, i015 e 166.4/72), -il rapporto fra detto ente e gli assegnatari di alloggi ha natura complessa di guisa he -se nel suo insieme esso indubbiamente eccede i confini dell'area di attivit meramente privatistica per ci che attiene al iregime del godimento dell'immobi.Je assegnato, al privato risulta attribuita una vera e propria posizione di diritto soggettivo, come tale suscettibile di tutela dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria. Stabilito che la posizione s<>ggettiva dedotta in giudizio si configura come diritto e non gi come interesse legittimo, -a sottratte la causa alla cognizione del giudke ordinario non poteva valere la proposizione di una domanda tendente ad una statuizione ad esso non consentita dal generale priincipio della 1ntangibilit degli atti amministrativi da parte del giudice ordinario. Invero la questione ciroa i limiti nei quali deve essere contenuta la pronunzia del giudice cui devoluta la tutela della situazione giuridica dedotta non pu aver rilievo ai fini della discriminazione della giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo, incidendo soltanto sulla determinazione dei poteri attribuiti all'uno ed all'altro giudice nelle controversie devolute alla rispettiva competenza. Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso con le conseguenziali pronunzie. -(Omissis). . Il comprimere il potere della P. A. sulle zone del fabbricato non assegnate, prima degli atti finali di cessione, riconducendolo ad un aspetto pi angusto quale quello dell'adempimento dell'obbligazione as!unta con il provvedimento d'assegnazione, da un lato priva l'assegnatario della unica efficace azione (quella giurisdizionale diretta sull'atto amministrativo al fine di ottenere la sospensione, l'annullamento, la revoca, la modificazione), dall'altro comprime non senza pericoli i poteri dell'Amministrazione. Questa dovrebbe esser~ in grado, sulle parti in suo diretto controllo e di cui assume piena responsabilit, di intervenire con atti pubblicistici attuabili immediatamente e direttamente (-il che non rbitrio-), specie nelle ipotesi non infrequenti di emergenze attinenti al regime di sicurezza dell'edificio. CARLO CARBONE SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE(*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1973, n. 420 -Pres. Caporaso -Est. Giuliano -P. M. Silocchi (dll.) -Ditta Falco e c. (avv. Martinengo e Liguori) c. Ministero Finanze (avv. Stato Agr). Responsabilit civile -Diritto all'importazione di olio libico -Subordinazione da parte della dogana dell'introduzione dell'olio nel territorio italiano ad acquisti di altra merce -Violazione del diritto all'impor.tazione -Responsabilit contrattuale -Prescrizione decennale. (1. 27 novembre 1956, n. 1406, ru-t. 1 e 2; art. 1218, 2043, 2946 e 2947). L'introduzione nel territorio italiano di olio libico senza paga.mento di dazio un diritto attribuito all'importatore nei confronti deLl'Amministrazione doganale. La subordinazione da parte della Dogana dell'introduzione dell'olio libico nel territorio nazionale ad un onere non previsto dalla legge (acquisto di olio di semi) costituisce lesione di un diritto derivante da uno speciale rapporto giuridico e come tale fonte di responsabilit co.ntrattuale e la relativa azione di danni si prescrive in die.ci anni (1). (1) Brevi osservazioni sulla distinzione fra responsabilit aquiliana e contrattuale. Pi di sessanta anni fa un illustre maestro cosi scriveva: Il dovere generico del neminem laedere probabilmente non che una specie di fata morgana che ha per molto tempo illuso e continua ad illudere i giuristi. Quel .dovere generico non in realt che la sintesi di tutti i doveri specifici, imposti a ciascuno verso gli altri. L'aliquem laedere paralizzato dal suo iure uto della foo:muiLa elementare: qui iure suo utitur neminem laedit; dunque il dovere generico del neminem laedere si risolve nel dovere generico del iure suo uti. E il dovere generico di usare del proprio diritto, cio di .non agire al di l del proprio diritto, non se non una formula vana se non si determina quale sia il proprio diritto e quale l'altrui. Non si pu dunque decidere che un atto aliquem laedit, se non si stabilisce che chi lo compie iure suo non utitur, e non 'si pu stabilire questo senza stabilire se egli ha o non ha l'obbligo di astenersene; cio non si pu decidere se (*) A1la l'edazio111e deliLe massime e delle note di questa s.ezione ha coJ.laiborraito anche J.'avv. ADRIANO Rossi. RASSEGNA DELL'AVVOCATlf'RA DELLO STATO 518 (Omissis). -Il 1 aprile 1968 l'impresa Ditta Folco & C. , in persona di Angelo Poggi, convenne innanzi al Tribunale di Genova l'Amministrazione delle Finanze dello Stato. Es,sa espose che, avendo acquistato alla fine del 19,57 tre partite di olio d'oliva libico, aveva chiesto alla dogana d'Imperia d'introdurle in Italia in esenzione da dazi doganali, a norma dell'art. 1 della legge 27 novembre Ht56, n. 1406; ma la dogana, eseguendo una disposizione data telegraficamente dal Ministero delle Finanze 1'8 aprile 1958 in conformit ad una circolare del 26 ottobre 1953 del Ministero del Commercio, Estero, aveva subordinato l'introduzione di quella merce nel territorio dello stato all'acquisto, da parte dell'importatrice, di una determinata partita di olio di semi statale, a un prezzo notevolmente superiore a quello corrente. L'impresa aveva dovuto sottostare a siffatto abbinamento , dal quale le era derivato un danno, poich aveva dovuto pagare per l'olio di semi il prezzo d'imperio di lire 42.000 al quintale, mentre il prezzo di mel'ca.to era di circa lire 30.000 al q.intale. L'impresa, pertanto, chiedeva che' I'Amministrazione convenuta fosse conda~nata al risarcimento dei danni causatile con quell'illegittima imposizione, indicandone la misura in lire 919.836'. l'atto vioila il dovere generico senza sapere se infrange un dovere specifico! Colpa senza preesistenza di un obbligo speciale non esiste, non pu esistere; il che in sostanza ammesso da tutti quanti insegnano che primo elemento del fatto illecito la contraddizione all'ius, cio la violazione di una norma giuridica, cio l'inadempimento dell'obbligo imposto da quella norma; che poi la violazione della norma si intenda come ,elemento della colpa o del danno questione di costruzione e forse perfino di terminologia scientifica (cos Carnelutti, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, in Riv. dir. comm. 1972, II, 743 spec. 744; v. pure sul concetto di danno ingiusto l'importante saggio di Sacco, L'ingiustizia di cui all'art. 2043, in Foro pad. 1960, I, 1420, spe. 1439, ove ampi richiami di dottrina ed esame comparatistico). Se l'insegnamento sopra trascritto fosse stato tenuto presente sembra che nel caso deciso con la sentenza in rassegna la soluzione accolta sarebbe stata diversa . . In breve la situazione concreta era la seguente. La Dogana di Imperia, per consentire l'introduzione in Italia di una partita di olio di oliva libico, oltre al' certificato di origine richiesto dalla legge, chiedeva all'importatore, in base a precise disposizioni ministeriali, di farsi acquirente di una partita di olio di semi ad un prezzo superiore a quello di mercato. L'importatore per ottenere lo sdoganamento dell'olio di oliva acquistava anche l'olio di semi, ma nel rivenderlo subiva una perdita. \ Decorsi oltre cinque anni dal fatto, iniziava un'azione di danni nei confronti dell'Amministrazione. I giudici di merito respingevano la domanda ritenendo che la stessa dovesse qualificarsi come un'azione aquiliana, soggetta, quindi, alla prescrizione quinquennale, mentre la S.C. ha ritenuto che la prescrizione non fosse intervenuta perch l'azione pro 519 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE L'Amministrazione si costitu ed eccepi, preliminarmente, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947, primo comma, e.e., sostenendo che, in ipotesi, essa sarebbe incorsa in una responsabilit aquiliana. L'impresa replic trattarsi, invece, di responsabilit contrattuale, per la quale la prescrizione decennale non era ancora maturata; in subordine, osserv che la sua azione poteva esser configurata come 1 ripetizione d'indebito o come azione di arricchimento senza causa. Il Tribl.J.Ilale, con sentenza 23 igiu~no-31 luglio 1969, accolse l'eccezione di prescrizione e conseguentemente rigett la domanda dell'attrice. Questa, con un tempestivo appello, ripropose la domanda e le difese del primo grado; l'Amministrazione resistette .al gravame; la Corte genovese, con la sentenza ora impugnata, conferm la dedsione del primo giudice. Essa, per quanto concerneva la prescrizione, pur rico,noscendo che l'atto illegittimo su cui l'impresa fondava la sua domanda era stato compiuto nell'ambito di un rapporto tra le parti, osserv ch'esso mossa dalla ditta attrice doveva qualificarsi come derivante da responsabilit contrattuale. A tale conclusione la S.C. giunta impostando cosi il problema: si deve stabilire se il diritto soggettivo alla libera importazione possa essere considerato in ogni caso esclusivamente come assoluto, valevole erga omnes, in quanto manifestazione della libert individuale nel campo economico, talch la sua violazione possa soltanto costituire infrazione del principio del neminem laedere, o se invece, nel caso che ci occupa, esso sia anche ipotizzabile come diritto da una prestazione dovuta ad un altro soggetto (Amministrazione delle Finanze dello Stato) il quale sia tenuto per un vincolo obbligatorio nascente da una speciale disposizione. di legge . Ora, a prescindere dal facile rilievo che se la responsabilit extra contrattuale si fondasse esclusivamente sulla violazione di un diritto assoluto, non potrebbe avere ingresso la responsabilit (aquiliana) per lesione del credito (mentre per l'ammissibilit v. Cass. 26 gennaio 1971, n. 174, in Foro it. 1971, I, 342 e 1284 con nota di !EMOLO, Allargamento di responsab. ilit-per colpa aquiliana, e 1286 con nota di BISNELLI, \in Giur. it. 1971, I, 1, 679, con nota di VISENTINI, in Giust. civ. 1971, I, 201 con nota di SANTuosso) sembra possibile rilevare che proprio per avere impostato il problema della distinzione tra responsabilit-acquiliana e responsabilit contrattuale sulla violazione del neminem laedere (cio sulla violazione di un dov1ere generico di astensione, tale essendo l'aspetto del diritto assoluto nei confronti dei terzi) o della norma specifica oblitrando l'insegnamento pi sopra trascritto, ha fatto sfuggire alla C.S. la realt delle cose, ha cio, indotto ad una soluzione che non pu essere condivisa. La verit che il criterio che fonda la distinzione tra colpa contrattuale e colpa aquiliana sul fatto che nella prima (contrattuale) si fa valere la violazione del diritto particolare derivante dall'accordo contrattuale (o comunque da un'obbligazione preesistente), nella seconda, invece, 520 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non era in connessione causale col rapporto tributario, sorto tra l'Amministrazione Finanziaria e la Ditta Folco, trovando in esso sol tanto una semplice occasione , e rJ.vefandosi .come un fatto atipico rispetto a questo. La Corte del merito respinse inoltre la tesi subordinata, che l'ap pellante aveva cercato di fondare sull'art. 2033 o sull'art. 2041 e.e. L'impresa soccombente ha proposto un rituale e tempestivo ricorso per cassazione, con due mezzi, illustrati poi con memoria; l'Ammi nistrazione delle Finanze dello Stato ha resistito con un controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo l'ilflpresa ricorrente denuncia violazion e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 2043, 2946, 2947 =e.e., degli artt. 1 e 2 della legge 27 novembre 1956; n. 1406; della. legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, dei concetti giuridici della colpa contrattuale e della colpa extracontrattuale e delle disposizioni sul cosiddetto abbinamento . Essa si duole che la Corte del merito ha riputato applicabile la prescrizione quinquennale sancita dal primo comma si fa valere il precetto generale del neminem laedere, contenuto nell'art. 2043, cod. civ. e, quindi, la protezione di un bene garantito dall'ordine giuridico (in questo senso da ultimo Cass. 11 maggio 1971, n. 1345, in questa Rassegna, 1971, I, 564, p. 568) inaccettabile, come ha opportunamente ribadito una recente ed autorevole dottrina (v. ScoGNAMIGLIO, .ij,esponsa" E?ilit contrattuale ed extracontrattuale, in Nuovissimo dig. it. 1968, vol. XV p. 671). La stessa dottrina da ultimo citata, per giungere alla individuazione dei due tipi di responsabilit, per stabilire cio se la responsabilit deri vante da un certo comportamento abbia natura contrattuale o aquiliana, suggerisce di far riferimento al fondamento di essa e alla funzione che la stessa responsabilit viene chiamata ad assolvere (v. ScoGNAMIGLio, op. cit., p. 672} ove confutazione dei diversi criteri proposti). Tale criterio appare indubbiamente pi adeguato e convincente. Con esso si ricerca bensi l'origine della responsabilit e quindi della posizione giuridica lesa, ma non si ricorre alla distinzione tra obbligazione e mero dovere il cui confine estremamente incerto, ammesso pure che esista (v. sul punto GIORGIONI, Obbligazioni, in Nuovissimo dig. it. 1965, vol. XI, p. 581 ss.) e soprattutto si tiene conto del fine che la responsabilit, come sanzione viene ad assolvere, che in caso di violazione di un precedente vincolo tende a reintegrare l'interesse dedotto in obbligazione, mentre nel caso della responsabilit aquiliana tende alla reintegra del danno, giuridicamente rilevante, che il comportamento illecito ha prodotto. Ed appunto nella circostanza che nella responsabilit contrattuale il danno prodotto va commisurato all'interesse violato, e nella responsabilit f: 1= 1: lj f ! _.,..,~,~ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 521 dell'art. 2947 e.e'. e, per confutare l'argomentazione dell'impugnata sentenza che stata dianzi riportata, sostiene che l'imposizione mi nisteriale di assoggettare :J.'importazione de qua alla disciplina dell' ab binamento non costitu un provvedimento a s, che si sia prodotto isolatamente ed autonomamente, in modo del tutto estraneo al rap porto esistente tra le parti, ma fu introdotto proprio nell'ambito -e non al di fuori -di questo rapporto, addirittura come una condi zione sine qua non: se la esponente non avesse sottostato ad essa, la Dogana si sarebbe rifiutata di consentire lo sdoganamento dell'olio libico. Questa censura fondata. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con la sen tenza n. 2770 del 1966, statuendo sulla giurisdizione a conoscere di un'azione per risarcimento dei danni promossa contro l'Amministra zione delle Finanze dello Stato da Un'altra impresa importatrice, la quale adduceva a fondamento della propria domanda un fatto analogo a quello dedotto in questa lite, affermarono che con tale azione si era .aquiliana la sua quantificazione rapportata al danno (giuridicamente ri levante) che viene prodotto, l'elemento che discrimina le due diverse re sponsabilit (v. conf. ScoGNAMIGLIO, op. cit. p. 672). Ora se tale criterio fosse stato tenuto presente, non pare dubbio che il caso sottoposto all'esame della S.C. avrebbe avuto una soluzione diversa. Sarebbe balzato evidente che nella specie il fondamento dell'obbliga zione risarcitoria dedotta in giudizio dall'attore non era la violazione da parte dell'Amministrazione dell'interesse dell'importatore all'introduzione nel territorio nazionale dell'olio libico giunto nel porto di sbarco (obbliga zione che stata regolarmente adempiuta), ma la minaccia di non adem piere tale obbligazione. Tanto vero che il danno di cui l'importatore chiedeva il ristoro, non era quello derivante dalla mancata disponibilit dell'olio libico (disponi bilit che in effetti aveva conseguito), ma quello conseguente all'aver do vuto acquistare una partita di olio di semi per prezzo superiore a quello di mercato e cio la perdita derivantegli dalla vendita di detto olio al prez zo di mercato. La s.c. avrebbe, in definitiva, dovuto riconoscere che il danno subito dall'importatore era conseguenza della minaccia posta in essere dalla dogana di non eseguire l'obbligazione di sdoganare l'olio libico, se l'importatore non avesse acquistato l'olio di semi a prezzo superiore a quello di mercato, cio di un comportamento illecito perch cagionatore di un danno ingiusto (v. art. 612, cod. pen. Sulla possibilit di derivare l'ingiustizia del danno ex art. 2043, cod. civ. da testi legislativi che prevengono o reprimono determinati comportamenti umani v. SAcco, op. cit. p. 1439) e non dalla violazione dell'obbligazione di sdoganare, che era stata in realt adempiuta. Con la conseguenza che trattandosi di responsabilit regolata dall'art. 2043 cod. civ. era soggetta alla prescrizione quinquennale e non decennale. ADRIANO ROSSI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fatta valere una lesione del diritto soggettivo alla libera importa zione. Il quesito so'llevato col primo mezzo del ricorso concerne la qualificazione di siffatto diritto, nella specie: esso va risolto con rife rimento ai fatti dedotti dall'attrice, alla cui prospettazione devesi aver riguardo per la decisione sul punto preliminare della prescrizione. Si deve stabilire se il diritto soggettivo alla 'libera importazione possa essere considerato in ogni caso esclusivamente come assoluto, valevoJe erga omnes, in quanto manifestazione della libert individuale nel campo economico, talch la sua violazione possa soltanto costituire infrazione del principio del neminem la.edere, o se invece, nel caso che ci occupa, esso sia anche ipotizzabile come il diritto a una presta zione dovuta da un altro soggetto (l'Amministrazione delle Finanze dello Stato), il qual.e sia ad esso .tenuto per un vincolo obbligatol"io nascente da una speciale disposizione di legge. Ora, la legge 27 novembre 1956, n. 1406 attribui a.gli importatori di merci 'libiche indicate nella tabella annessa (fra le quali l'olio di oliva) il diritto di introdurle al di qua della linea doganale senza il pagamento .di dazi: l'unico onere imposto fu quello (art. 2) di accom pagnare col certificato di origine rilasciato e vidimato dalle compe tenti autorit italiane in Libia. Nella specie, secondo ~le deduzioni della Ditta Folco & c., alcune partite di olio libico trovavansi, in Imperia, depositate nei magazzini doganali, ed essa present il certificato d'origine surricordato per ritirarle, ma la dogana, per acconsentire al ritiro, impose all'impresa importatrice la stipulazione di un contratto di acquisto di altra merce. Se ci fosse accaduto, la dogana avrebbe illegittimamente alterato i termini del rapporto giuridico sorto con l'introduzione della suindicata partita di olio libico e ci in violazione del corrispondente diritto attribuito all'importatore dalla legge n. 1406 del 1956. Difatti tale diritto all'introduzione nel territorio italiano senza pagamento di dazio attribuito all'importatore nei confronti dello Stato, come autorit doganale, e come tale poteva esser fatto valere soltanto contro questo soggetto, al quale era dalla legge imposto il correlativo obbligo. E la dedotta subordinazione dell'adempimento di tale obbligo a un '?nere non previsto dalla legge costi.tui, in ipotesi, una lesione del diritto derivante dal predetto rapporto giuridico, come tale fonte di responsa bilit contrattuale (art. 1218 e.e.}. L'accoglimento del primo mezzo assorbe il secondo, che concerne la tesi subordinata della ripetizione d'indebito. Si deve, pertanto, cassare la sentenza impugnata, ordinando la restituzione del deposito. La causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino, che dovr esa minare i fatti al lume del principio dianzi enunciato. -(Omissis). i. ,, ~ ' 1' PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 523 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 marzo 1973, n. 671 -Pres. Pece -Est. Milano -P. M. Trotta (conci. conf.) -Ditta Colella Legnami (avv. Vitiello) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Tomasicchio) e Calvati Giovanni, Concetta e Zeppa Immacolata (avv. Leone e Iaccarino). Espropriazione p. u. -Area necessaria a lavori di ampliamento del porto e della zona industriale di Napoli ~ Decreto di im~i'.ssione in possesso del Provv.to 00.PP. -Equivalenza al decreto di esproprio. (r.d. 25 marzo 1923, art. 5). Espropriazione p. u. -Area destinata in piano regolatore ai fini diversi da quelli concretamente attuati -Determinazione dell'indennizzo in base alla destinazione effettiva. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 1. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13). Espropriazione p. u. -Estraneit del Provveditorato 00.PP. di Napoli quale titolare del potere di esproprio ai rapporti tra soggetto espropriante e soggetto espropriato -Onere delle spese del procedimento a carico del soggetto espropriante. NeUa speciale procedura abbreviata prevista daU'art. 5 del r.d. 25 marzo 1923, n. 1018 per l'espropriazione deUe aree necessarie per la esecuzione di lavori di ampliamento del po'l'to e della zona industriale di Napoli il decreto di immissione in possesso emesso dal Provve. ditorato 00.PP. sostituisce il decreto di esproprio ed eswurisce il procedimento amministrativo. Spe1Jta poi alla Giunta speciale presso la Crte di AppeUo di Napoli determinare l'indennizzo dovuto in via definitiva (1). Nel caso che la destinazione effettiva di una zona a ediLizia residenziale sia in contrasto con la destinazione prevista dal piano regolatore, ma sia stata autorizzata dall'autorit comunale, nella dete1"1ninazione dell'indennizzo dovuto per l'esproprio dell'area deve tener conto della destinazione effettiva (2). Nelle espropriazioni per la zona industriale di Napoli il Provveditorato 00.PP., quale autorit titolare del potere di esproprio, estraneo ad ogni rappo'l'to tra espropriante ed espropriato e, pertanto, ad esso non pu far carico alcun onere derivante dall'espropriazione (3). (1-3) Enunciando il princ1p10 contenuto nella prima massima il S.C.. conferma l'indirizzo contenuto nella decisione 20 giugno 1968, n. 2440, in questa Rassegna, 1968, I, 587 (motivazione), e cio la perfetta assimilazione, quanto agli effetti, del decreto emesso dal Provveditore alle 00.PP., a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 524 (Omissis). -Ci premesso, osservasi che, con il primo motivo, la ricorrente ditta Colella denuncia la nullit del processo e, quindi, della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e dello stesso diritto di difesa perch, avendo il Presidente della Giunta Speciale posto la causa in decisione alla stes,sa udienza di costituzione dei convenuti, assegnando, per di pi, agli attori un termine per la presentazione di note pi lungo rispetto a quello assegnato ai convenuti 'stessi, non soltanto essa ricorrente era stata posta nell'impossibilit ,di esaminare la produzione avversaria, ma neppure le era stato consentito di conoscere tempestivamente le ragioni esposte dagli avversari al .fine di una eventuale replica. La censura infondata. Giova in proposito dcordare che il r.d. 17 aprile 1921, n. 762, contenente il regolamento per la esecuzione degli artt. 17 e segg. del d.1.1. 27 febbraio 1919, n. 219, istitutivi della Giunta Speciale ,presso la Corte di appello di Napoli, organo giurisdizionale per le espropriazioni da effettuarsi a norma della legge sul risanamento della citt di Napoli n. 2892 del 1885, attribuisce .alla stessa Giunta il compito di stabilire i termini ed il metodo del procedimento (art. 8), limitandosi a disporre che le parti possono comparire innanzi alla Giunta personalmente o per mezzo di mandatari e presentare memorie scritte entro il termine che sar stabilito dal Presidente (art. 11). La Giunta ha, quindi, determinato le altre modalit del procedimento in un pro- sensi dell'art. 5 del R.D. 25 marzo 1923, n. 1018, a quello emesso dal Prefetto, a mente del 2 comma dell'art. 12 della legge 27 febbraio 1919, n. 219. In entrambi i casi l'emissione di detto decrto importa l'esproprio del l'immobile occupato a favore del soggetto in indicato. In ordine all'interpretazione dell'art. 12 legge n. 219, del 1919, v. Cass. 19 maggio 1967, n. 1077; in questa Rassegna, 1967, I, 982; Cass. 23 luglio 1966, n. 2009, in questa Rassegna, 1966, I, 1246; Cass. 16 novembre 1966, n. 2768). In sostanza, cme bene viene messo in evidenza nella Relazione dell'Avvocatura dello Stato, anni 1966-1970, vol. III, p. 364, la S.C. ritiene che .nei .casi previsti dai citati artt. 5 legge n. 1018 del 1923 e 12 legge n. 219 del 1919, ci si trovi di fronte ad uno speciale procedimento amministrativo che, modificando profondamente la procedura prevista dalla legge fondamentale sull'espropriazione per p.u., opera l'esproprio affidando all'autorit amministrativa (Prefetto) anche la determinazione provvisoria dell'indennit. La determinazione definitiva dell'indennit demandata invece alla Giunta speciale prevista dall'art. 17 della legge n. 219 del 1919, che pu essere adita senza che debba essere rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 51 della legge fondamentale (v. Cass. 20 giugno 1968, n. 2040 cit.). L'interpretazione giurisprudenziale del secondo comma dell'art. 12 della legge n. 219 del 1919 criticata in dottrina: v. RossANo, L'espropriazione per pubblica utilitd, Torino s.d. 1964, p. 390, seg. V, pure per qualche PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 525 prio regolamento, nel quale, tra l'altro, si stabilisce, allo scopo di rendere pi sollecita la procedura, che le cause passino in decisione alla prima udienza di trattazione, con l'assegnaz~one di un termine alie parti per la presentazione di note . Nella fattispecie, dagli atti del giudizio innanzi alla Giunta e dalle difese scritte presentate in quella sede, risulta, come dianzi si accennato, che alla prima udienza di trattazione comparvero innanzi al Pre~idente della Giunta i soli Calviati depositando documenti e scritti difensivi, mentre l'Amministrazione dei Lavori Pubblici e la odierna ricorrente -ditta Colella comparvero soltanto alla quinta udienza, chiedendo essi stessi, a mezzo dei loro procuratori,. che la causa venis,se senz'altro ass.egnata in decisione con la concessione di un doppio termine per la presentazione di note. Nei predetti scritti le predette parti discussero ampliamente la causa, esponendo ana Giunta tutte intere le ragioni, in fatto ed in diritto, che suffragavano le proprie tesi e facendo anche riferimento ai documenti che gli attori avevano gi depositato. Pertanto, non soltanto la richiesta formulata dagli stessi convenuti di assegnazione della causa a sentenza e di concessione di un termine per note importano la piena accettazione del contraddittorio nei termini nei quali esso si era instaurato e svolto, ma devesi anche escludere che nella specie possa ravvis,arsi una violazione del diritto alla difesa e di quello della parit di trattamento, ove si con ' cenno, ARDIZZONE, Espropriazione p.u., (procedimento, in Enc. dir., voi. XV, p. 862.. Anche il principio contenuto nella seconda massima trova corrispondenza nell'insegnamento giurisprudenziale. V., oltre le decisioni citate in sentenza, Trib. Sup. Acque, 11 dicembre 1970, n. 31, in questa Rassegna, 1971, I, 200 ove nota di richiami. . Sembra opportuno sottolineare che la presente pronunzia limita notevolmente l'affermazione, spesso ripetuta, della non rilevanza dei vincoli urbanistici ai fini della determinazione dell'indennizzo per l'area espropriata. Si richiede, infatti, perch i vincoli di piano regolatore siano disattesi non solo che di fatto nella zona si sia costruito, ma altresi che le costruzioni siano state regolarmente autorizzate con licenza comunale. Sul punto v. comunque l'ampio studio di BAFILE, L'efficacia delle indicazioni urbanistiche sull'indennit di esproprio, in questa Rassegna, 1968, II, 173. La terza massima contiene un'affermazione del tutto conseguente a quella contenuta nella prima. Posto che il decreto di immissione in possesso emesso dal Provv. 00.PP., sostituisce il decreto di esproprio e ne realizza gli effetti (salvo quelli relativi all'indennit, ne deriva che detto organo pubblico agisce come titolare del potere di esproprio, e, quindi, del tutto estraneo ai rapporti tra espropriante ed espropriato. V. per quanto riflette l'analoga posizione del Prefetto, Cass. 27 febbraio 1969, n. 645; Cass. 11 maggio 1968, n. 1447; Cass. 21 luglio 1967, n. 1896. In dottrina conf. RossANo, op. cit. p. 197; ARDIZZONE, op. cit., p. 890; CARUGNO, L'espropriazione per pubblica utilit, Milano 1967, p. 359-360. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 526 sideri che tutti i documenti, ad eccezione di una perizia stragiudiziale, prodotti in .giudizio, dai Calviati fin dalla loro costituzione rimasero depositati nella Cancelleria della Giunta per oltre nove mesi a disposizione dei convenuti e che questi ultimi hanno, negli scritti difensivi, esercitato il pi ampiamente possibile il loro diritto di difesa. N vale il dire che, essendo stato concesso un pi lungo termine per la .presentazione delle note agli attori, costoro avevano avuto modo di conoscere le ragioni esposte dai convenuti e di replicare, mentre tale possibilit era 1stata negata ai convenuti medesimi. A parte, infatti, la considerazione che i Calviati non si avvalsero del maggior termine ad essi concesso, risultando dagli atti del giudizio che depositarono le loro note il 20 ottobre 1970, e, ci, entro il termine pi breve di quindici giorni, va osservato che la ditta Colella, lungi dal precisare quali ulteriori istanze, argomentazioni o conclusioni avrebbe potuto formulare qualora avesse potuto prendere visione degli scritti avversari, anche in questa sede si limita a riproporre le medesime questioni e ad esporre le medesime argomentazioni gi ampiamente illustrate in sede di giudizio innanzi alla Giunta. Il primo motivo del ricorso deve essere, quindi, rigettato. Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per non aver dichiarato improponibile la domanda dei Calbiati per essere stata proposta prima dell'espletamento di tutta l'attivit amministrativa e prima della emissione del decreto di esproprio. Si deduce in proposito che, nelle espropriazioni eseguite in virt dell'articofo 5 del r.d. 25 marz 1923, n. 1018, la determinazione definitiva della indennit di espropriazione pu essere operata dalla Giunta soltanto dopo che sia intervenuto il decreto di esproprio e ci perch, avendo il legislatore nel predetto art. 5 equiparato il verbale di consistenza dei' heni da espropriare alla perizia di cui all'art. 32 della legge generale sulle espropriazioni 25 giugno 1865, n. 2359, anche tutte le altre disposizioni della predetta legge devono trovare applicazione, con la conseguenza che la Giunta speciale pu essere adita soltanto al termine della fase amministrativa e, cio, soltanto dopo l'emanazione del decreto di cui all'art. 48, come opposizione al giudizio di stima ai sensi dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865. Anche tale censura non pu trovare accoglimento. Come noto, per le espropriazioni di suoli e fabbricati nella c.d. zona aperta industriale del Porto di Napoli, l'art. 5 del citato decreto n. 1018 del .1923, ha predisposto una speciale procedura abbreviata non diversa da quella introdotta, per i soli casi di urgenza, dal secondo comma dell'art. 12 della legge relativa ai procedimenti di espro,priazione per la citt di Napoli (d.1.1. 27 febbraio 1919, n. 219), con la sola differenza che i poteri spettanti nella procedura prevista da quest'ultima disposizione al Prefetto di Napoli, sono invece esercitati diretta PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE mente dal Commissario straol'dinario per il Porto di Napoli ed ora dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania (r.d. 7 febbraio 1926, n. 359), mentre al Prefetto di Napoii provvede solamente all'approvazione dello stato di consistenza ed alla determinazione della somma da depositarsi per indennit di espropriazione. In entrambe tali eccezionali procedure espropriative non si ha una occupazione di urgenza ed una espropriazione per pubblica utilit, ma una immissione in possesso strumentalmente diretta all'apprensione ed all'acquisizione dei beni, .per il fatto che, una volta provveduto alla compilazione dello stato di consistenza dei beni stessi ed al deposito della indennit, il provvedimento espropriativo incorporato nello stesso decreto del Prefetto o del Provveditdre alle Opere pubbliche ohe autorizza l'immissione in possesso, esauriendo in tal modo il relativo procedimento amministrativo. Pertanto, come ripetutamente ha avuto occasione di affermare questa Suprema Corte, sia pure nei riguaudi della procedura d'urgenza stabilita dal 2 comma dell'art. 12 della citata legge n. 219 del 1919 (Sez. Un. 20 febbraio 1933, n. 623, 6 novembre 1951, n. 2662, 27 gennaio 1954, n. 193, 8 ottobre 1962, n. 2826, 7 dicembre 1964, n. 1856 e 19 maggio 1967, n. 1077), il provvedimento di immissione in possesso dei beni costituisce in tali eccezionali procedure un provvedimento formalmente e sostanzialmente espropriativo, contenendo esso la definitiva manifestazione di espropriazione da parte della Pubblica Amministrazione, per cui alla sua data, come avvenuto nella fattispecie, devono farsi risalire il trasferimento dei beni e la conversione dei medesimi nel loro equivalente economico. Pu, pertanto, consentirsi con la ricorrente nel riconoscere ~he, nei casi in cui l'espropriazione promossa in virt dell'art. 5 del decreto n. 1018 del 1923, la Giunta speciale interviene solo successivamente al provvedimento espropriativo, sempre per, che, per tale, si intenda il provvedimento che autorizza l'immissione in possesso per l'urgenza dell'opera e sempre che si escluda che l'azione promossa dall'espropriato dinanzi alla Giunta possa considerarsi come opposizione alla perizia df stima e, quindi, da proporsi nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 51 della legge generale delle espropriazioni. Se non si pu negare, infatti, che l'art. 3 del decreto n. 1018 del 1923 prevede l'equivalenza del verbale di consistenza alla perizia di cui all'art. 32 della legge del 1965, devesi tuttavia riconoscere, come gi stato riconosciuto da quest Corte Suprema con la sentenza n. 2040 del 20 giugno 1968, che tale equivalenza, non solo conferma la specialit del procedimento espropriativo in esame, ma ha natura meramente formale e non pu che essere limitata alla mera stima dei beni, intendendosi per tale, la sola descrizione della situazione dei fondi e non pu essere estesa anche alla perizia giudiziale, mentre, come RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 528 noto, l'art. 51 della legge del 1865, pu trovare applicazione solo quando vi sia una vera e propria stima nel senso che la determinazione della indennit sia stata fatta previa descrizione e valutazione del bene secondo i criteri fissati dalla legge a tutela dei diritti dell'espropriato. Con il terzo motivo del ricol'.so si censura la decisione impugnata per aver tenuto conto, ai fini della determinazione dell'indennit di esproprio, delle costruzioni esistenti' nell'area espropriata, mentre esse, anche se consentite dalle competenti autorit, dovevano essere escluse dal .computo dell'indennit perch eseguite dopo la pubblicazione del d.r. 20 giugno 1920, che ha approvato il piano regolatore della _zona industriale di Napoli. Si aggiunge che la impugnata sentenza ha anche errato nel determinare l'indennit con riferimento al arattere edificatorio dell'area da espropriare pel'ch la detta area compresa nella zona industriale del Porto di Napoli, nella quale, ai sensi dei piani regolatori approvati in applicazione alla legge 8 luglio 1904, n. 351 del d.l. 10 marzo 1910, n; 448 e\ dell'art. 12 del piano regolatore per la citt di Napoli del 1939, non sono consentite costruzioni per edilizia residenziale. Anche tale censura priva di fondamento. Ai fini della determinazione della indennit di esproprio che, per espressa disposizione dell'art. 39 della legge fondamentale sulle espropriazioni, deve corrispondere al giusto prezzo 'che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di Compravendita, l'immobile esprnpriato deve essere considerato nella sua consistenza di bene economico, in funzione diretta, cio, dell'effettiva utilizzazione che avrebbe potuto ricevere per le sue caratteristiche e di quelle della zona in cui compreso. Tali 'caratteiristiche ;solo in parte s?I11o influenzate dalla destinazione programmatica che la zona riceve nel piano regolatore e questa influenza regredisce man mano che sotto la spinta delle reali esigenze del paese, tale destinazione viene di fatto alterata; attraverso deroghe sempre pi ampie e sempre pi frequenti. Ne segue che, come pi volte stato affermato da questa Corte Suprema (cfr. da ultimo, sentenze nn. 1285 del 1968, 329 e 1161 del 1969, 1253 e 1986 del 1970), quando risulti che in una zona determinata il piano regolatore stato di fatto derogato tanto ampiamente che essa ha in gran parte perduto la destinazione attribuitale dal piano medesimo, il prezzo del terreno deve essere stabilito in relazione a questa destinazione effetti:va, non in relazione alla destinazione programmatica. Nella specie certamente esatto che la zona in cui sita l'area espropriata stata destinata fin dal 1909 a localizzazioni industriali (legge 8 luglio 1909, n. 351), e che tale destinazione, oltre che da altre successive leggi, stata confermata anche dal Piano Regolatore Generale di Napoli, approvato con legge 29 maggio 1939, n. 1208 e dal 1: f: ~~~......~ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE > 529 nuovo Piano Regolatore Generale, adottato dal consiglio comunale di Napoli il 12 marzo 1970. Esatto anche che la norma XII delle norme generali e prescri zioni tecniche per l'attuazione del Piano Regolatore Generale del 1939 vieta nella suddetta zona le costruzioni ad uso esclusivo di abi tazione, ad eccezione di quelle la cui costruzione sia resa necessaria per il migliore rendimento dell'industria esercitata negli stabili.menti ivi esistenti. Senonch, come la decisione impugnata ha posto in rilievo, attraverso una motivazione ampia ed analitica, sin dal dopoguerra, a seguito dell'accentuata domanda di residenza nel territorio del comune di Napoli, la predetta zona ha assunto anche una funzione residenziale, tanto che lo ,stesso p,rovvediitore alle opere pubbliche per la Campania, al quale demandato il giudizio sulla utiUzzazione edilizia delle aree ricadenti n'ella zona anzidetta, ha autorizzato in essa la costruzione di case residenziali, giustificandola, in sostanziale conformit a quanto disposto dalla suindicata norma XII, con la necessit di soddisfare le esigenze di abitazione degli addetti alle in. dustrie, come allo scopo di evitare la pendolarit tra abitazione e posto di lavoro. cosi avvenuto che nella predetta zona, come anche ha accertato la sentenza impugnata, sono stati costruiti numerosissimi edifici resi denziali, per i quali le autorit comunali hanno rilasciato regolari licenze edilizie, imponendo in esse l'osservanza delle prescrizioni re lative alla II zona del territorio comunale, immediatamente prossima alla c.d. zona industriale, e per la quale il regolamento edilizio con sente uno sfruttamento notevolmente intenso del suolo ed un indice di fabbricazione anche superiore ai :dieci metri cubi per metro quadrato. Se, pertanto, questa la concreta situazione di fatto della c.d. zona industriale del porto di Napoli, la giunta speciale non incorsa nella violazione di alcuna norma giuridica nel considerare il terreno espropriato come suolo edificatorio e nell'includere nel computo del l'indenn~t di esproprio il valore delle due costruzioni. Nella memoria illustrativa la ricorrente, premesso che il terreno egpropriato intercluso, sostiene che, ai fini della determinazion.e del l'indennit di esproprio, dovevasi tenere Conto di tale circostanza e, comunque, del minore valore del .fondo conseguente all'indennit gra vante su di esso per l'eventuale costituzione di una servit di pas saggio. Senonch, tale questione deve ritenersi preclusa in quanto poggia su circostanze di fatto diverse da quelle messe a base dei motivi del ricorso. Le memorie illustrative, consentite ':dall'art. 378 c.p.c., non hanno, infatti, altra funzione ohe quella di chiarire le ra gioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e, quindi, 530 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non consentito proporre in esse motivi nuovi e nuovi profili di di ritto che richiedano accertamenti di fatto non consentiti in questa sede di legittimit. " N la nuova questione potrebbe essere esaminata .per essere stata prospettata anche dalla resistente Amministrazione dei lavori pubblici nel suo controricorso, in quanto noto che il controricorso di cui all'art. 370 c.p.c. un semplice mezzo per esporre le ragioni giuridiche contrarie a quelle sostenute nel ricorso e non gi per avanzarne altre che tendano ad impugnare la sentenza su altri. punti non denunciati nel ricorso, essendo necessario, a questo fine, la proposizione del ricorso incidentale (Cass., sentenze nn. 2178 del 1966, 2737 del 1964 e 2526 del 1960). Anche il terzo motivo deve essere, quindi, rigettato. E parimenti infondato il quarto con cui la ricorrente si duole che la giunta sociale abbia condannato 1'Amministrazione dei lavori pubblici e per essa la ditta Colella al versamento della maggiore somma liquidata a titolo di indennit di esproprio ed alle spese di lite in favore dei Calviati .pur non essendo ancora intervenuto il definitivo decreto di esproprio. A confutazine, infatti, del motivo basta richiamare quanto si gi detto circa la natura giuridica del provvedimento di immissione in possesso che il Provveditore alle opere pubbliche emette ai sensi dell'art. 5 del r.d. n. 1018 del 1923, nonch il principio pi volte enunciato da questa Corte Suprema secondo cui il rapporto di espropriazione si instaura in modo diretto ed immediato tra le parti interessate, ossia tra il soggetto attivo a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata ed il soggetto passivo in pregiudizio del quale viene operato il sacrificio della propriet privata, per cui i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto stesso (tra cui quello del pagam~ nto dell'indennit) sorgono in via immediata nei confronti dei soggetti, attivo e passivo, del rapporto stesso, e cio nei confronti di chi si giova del trasferimento coattivo e chi ne 1sopporta il sacrificio. Nella specie, pertanto, essendo la ricorrente ditta Colella i'u.nica diretta beneficiaria della propriet espropriata, tutto quanto dovuto ai Calviati, comprese le spese di lite, non poteva non far carico ad essa ricorrente, e ci in sostanza ha stabilito la giunta speciale, anche se le particolari espressioni, a questo fine, adoperate non sono esatte nella fattane formulazione esteriore. Anche infondato , infine, il quinto motivo con cui si lamenta che siano state poste a carico della ditta Colella le spese. sostenute dall'Amministrazione, pur non essendo essa ricorrente soccombente nei confronti dell'Amministrazione medesima. Il criterio, infatti, seguito dal giudice di merito in ordine alle spese di lite incensurabile in cassazione, risolvendosi nell'esercizio ~= i:,, i' 1: ~ ~ . ' 531 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE di un potere discrezionale, a meno che non risulti violato -il che non nel caso in esame -il principio della soccombenza, mediante la condanna alla totalit delle spese della parte completamente vittoriosa. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 marzo 1973, n. 764 -Pres. Flore -Est. Sposato -P. M.. Di Majo (conf.) -Ministero Tesoro (avv. Stato Abignente) c. Bresci (avv. Marucchi e Cecchi). Guerra -Contratti non ancora definiti -Prescrizione dei diritti nasc: enti da detti contratti -Decorrenza dalla notificazione del decreto emesso dal commissario. (d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 3, 10 e 18; e.e., art. 2935). La prescrizi01te dei diritti nascenti dai contratti di guerra non definiti, diritti che possono essere fatti valere secondo le determinazio111, i contenute neila deliberazio111,e del comm,issario per la sistemaziQ111, e e la liquidazione dei detti co111,tratti, inizia a decorrere dal giorno deHa notifica della deliberazione in parola (1). (Omissis). -Denunziando con il primo motivo del ricorso la violazione delle norme del d.l. 25 marzo 1948, n. 674 in relazione ed ai sensi dell'art. 360, nn. 1 e 5, ed all'art. 362 c.p.c., il Ministero del Tesoro sostiene che --avendo il Bresci riproposto in appello anche l'assunto relativo alla pretesa illegittimit della valutazione delle prove della sussistenza della sua obbligazione, da parte del commissario -la Corte di merito avrebbe dovuto confermare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei limiti in cui tale difetto era stato dichiarato dal tribunale. (1) Secondo l'art. 10 del d.l. n. 674 del 1948, tutti i contratti di guerra non ancora definiti debbono essere denunziati da parte degli interessati al commissario liquidatore. Per l'art. 18 della stessa legge i giudizi in corso relativi a contratti di guerra per i quali non sia intervenuta sentenza, sono estinti. Dall'ordinanza del giudice che dichiara l'estinzion'e decorre il termine per la denuncia del contratto al commissario. Infine in virt dell'art. 8 legge in parola la deliberazione del commissario deve essere notificata agli interessati che hanno termine di 60 giorni per impugnarla avanti all'autorit (ordinaria o amministrativa) avente giurisdizione in materia. Alla luce di tali disposizioni appare evident l'esattezza dell'affermazione contenuta nella sentenza in rassegna (la cui massima trascrive il principio di diritto enunziato) secondo cui la prescrizione dei diritti nascenti da un contr~tto di guerra non definito, non inizia a decorrere se 532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il motivo infondato. In realt la Corte d'appello, pur non fa cendone oggetto di un'espressa, apposita declaratoria nel dispositivo della sentenza, ha, nella motivazione della medesima, affermato, espli citamente che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste nei limiti l'art. 5 della stessa legge provvede alla liquidazione o sistemazione del in cui la domanda della parte rivolta alla tutela di un diritto sog gettivo sul quale non inddano gli ampi poteri discr~zionali attribuiti al commissarfo per la si,i;temazione e la liquidazione dei contratti di guerra, e ferma la facolt a lui riservata in materia di valutazione delle prove dei contratti medesimi dall'art. 13 del d.l. n. 674 del 1948; ed ha, coerentemente, limitato il suo esame alle questioni di legitti mazione passiva e di prescrizione, e ritenuto assorbiti gli altri motivi di gravame diversi da quello relativo alla valutazione della .prova del contratto, e cio il motivo concernente l'asserita violazione del prin ctpio del contraddittorio nel procedimento davanti al commissario ed il motivo concernente l'asserita decadenza dell'Amministrazione mi litare dal diritto alla restituzione del pahno, della tela e del nastro. Fondato , invece, il secondo motivo del ricorso con il quale denunziando la violazione delle norme del citato decreto del 1948 e dell'art. 2935 e.e. -si sostiene che i diritti nascenti dai contratti di guerra non possono essere fatti valere se hon dopo, e nei limiti in cui, essi siano stati riconosciuti dall'organo istituito per la sistemazione e la liquidazione di tali contratti, e che, di conseguenza, la prescrizione della quale si discute comincia a decorrere dal giorno in cui, a norma dell'art. 8 del citato decreto, ha avuto luogo la notificazione del prov vedimento del commissario. Invero nelle controversie del genere di questa in esame, il pro blema della prescrizione, prima ancora che dall'angolo visuale degli non dal giorno in cui stato notificato il provvedimento che a norma delcontratto. E' la stessa legge che crea un ostacolo all'esercizio del diritto e l'esistenza di tale impedimento costituisce a sua volta ostacolo all'inizio del . decorso della prescrizione secondo il disposto dell'art. 2935 e.e. 1 E' appena il caso di sottolineare che nella specie si tratta di un impe dimento legale all'esercizio del diritto, essendo pacifico in giurisprudenza che un impedimento di mero fatto non d luogo all'applicazione dell'art. 2035 e.e. (v. sul punto AZZARITI-SCARPELLo, Prescrizione e decadenza, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1953, p. 559 ss.; FERRUCCI, Prescrizione estintiva, in Nuovissimo dig. it., vol. XIII, p. 649, ove richiami). Sulla nozione di contratto di guerra non definito v. Cass., 18 ottobre 1966, n. 2500, in questa Rassegna, 1967, 77 con nota di rkhiami. In ordine ai rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento del Com missario liquidatore, v. Cass., 14 febbraio 1967, n. 365, in questa Rassegna, 1967, I, 391, con nota di Mand; e Cass., 24 luglio 1964, n. 2031, ivi, 1964, . I, 1039. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE eventuali atti interruttivi, deve essere preso in considerazione dal punto di vista dell'art. 2935 e.e. e cio del principio che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu essere fatto valere. Ora, perch un diritto ,possa essere fatto va'1ere, necessario, anzitutto, che sia determinato nei suoi elementi, a cominciare dalla prestazione che ne costitl,lisce l'oggetto, e deve, nello stesso tempo, esserne possibile la tutela giurisdizionale: giacch la norma codificata nel citato art. 2935 altro non esprime che il principio che actiofo ~eneria1e: Sez. IV, 24 g)iugino 1964, n. 502, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1290; Sez. VI,1 14 giugno 1966, n. 573, ivi, 1966, 1290). (3) Giurisprudenza costante. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 dicembre 1972, n. 1237 -Pres. Uccellatore -Est. Eboli -Di Mauro (avv. Ingangi) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Ciardulli). Impiego pubblico -Nota di qualifica -Mancanza di servizio prestato nell'anno soggetto a valutazione -Valutazione degli elementi desunti dagli anni precedenti -Legittimit. (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 e d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686). Legittimamente il consiglio di amministrazione procede alla redazione delle note di qualifica .per il dipendente assente dal servizio per l'intero anno sulla base degU elementi di giudizio desunti dagli anni precedenti, non essendo consentite lacune nel vigente ordinamenbo del pubblico impiego nella documentazione caratteristica deli'impiegato civile di ruolo, a nulla rilevando, in dipendenza della detta obbligato 536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rietd, che avverso i giudizi degli anni in questione penda ricorso giurisdizionale (1). (1) Decisione da approvare: cfr. Sez. IV, 17 maggio 1961, n. 307, n Consigiio di Stato, 1961, I, 886. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 dicembre 1972, n. 1261 -Pres. Uccellatore -Est. Battara -Paglicd ed altri (avv. Sciagr) c. Ministero della Sanit (avv. Stato Nicola Bronzini) e Comune di Firenze (avv.ti Nardi Dei e Tassinari). Farmacia -Fa.rmacia comunale -Istituzione in deroga ai limiti posti dagli artt. 104-118 del t. u. 27 luglio 1934, n. 1265 disposta all'internQ di una stazione ferroviaria -Legittimit. (1. 9 giugno 1947, n. 530, art. 27; t. u. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 104-118). L'istituzione di farmacie comunali in deroga ai normali criteri demografici e topografici fissati dal t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 espressamente prevista daU'art. 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530: pertanto, anche quando nel comune interessato esistano gid farmacie in soprannumero e l'assistenza farmaceutica risulti soddisfatta, legittimamente dis.posta l'istituzio'l'l,.e di fwrmacia comunale neWinterno della stazione ferroviaria di una grande cittd, non potendo essere c~ntestato l'interesse pubblico inerente all'apertura di una nuova farmacia nel.l'ipotes,i considerata (1). (1) Cfr. Sez. IV, 25 ottobre 1960, n. 891, n Consiglio di Stato, 1960, I, 1752. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 dicembre 1972, n. 1263 -Pres. Uccellatore -Est. Quaranta -Smaquina (avv. Barillaro) c. Mini1stero degli Affari Esteri (avv. Stato Nicola Branzini). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Ripetizione di emolumenti non dovuti -Difetto di responsabilit della P .. A. nella corresponsione -Recupero -Legittimit. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Indennit di servizio all'estero per i Diplomatici -Riduzione in caso di nullit, annullamento, separazione o scioglimento del matrimonio disposta dall'art. 173 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 -Questione di legittimit costituzionale -Manifesta infondatezza. (t.u. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 173). I l -...........-...................-...... .................. ........ ,,.............,,........ ...... ... ... .............. .. I ...............................-..-.-.-..-.-.-.-..-.-.-..-.-.-..-....-.-..-..-.-.-.-.-.-.-.--.-.-..-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ... ,,. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 537 Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Ripetizione emo lumenti non dovuti -Prescrizione decennale -Si applica. (e.e., art. 2946). Legittimamente viene disposto clall' A mminiistrazione it recupero degLi assegni di sede e di indennit di sistemazione c011risposti in misura maggiorata, neU'ipotesi che l'interessato abbia omesso di dar notizia dell'avvenuta separazi~e legale dalla moulie (1). manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale deU'art. 173 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 in base al quale l'indennit di servizio aWestero compete ai diplo'l'n.atici in misura ridotta nella ipotesi di annullamf!lnto, separazione o annullamento del matrimonio pronunciato dal giudice straniero, non sussistendo quell'identit sostanziale tra la posizione del dipende.nte coniugato rispetto a quello che non lo sia, tale da legittimare il dubbio in oll"dine alla ilLogicit della norma in questione (2). Nel caso che la P.A. abbia il diritto di ripetere somme in unica soluzione, ancorch queste uitime siano state corrisposte periodicamente, non opera la prescrizione breve di cui all'art. 2948 e.e., ma quella ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 e.e. (3). (1) La massima in esame, pur avendo dato atto della legittimit dell'azione della P.A., riprende dei concetti da ritenersi ormai consolidati, ed anche rispetto ad essi sussistono fondati dubbi: sulla questione di principio Cons. Stato, Ad. Plen., 2.8 novembre 1970, n. 12 in questa Rassegna, 1970, I, 1, 106'9. (2) Esatta applicazione dei principi pi volte enunciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema d eguaglianza e, in particolare, di trattamento normativo differenziato per situazioni differenti (cfr., da ultimo, Corte Cost., 19 aprile 19'Z2, n. 62, in questa Rassegna, 1972, I, 381 e Corte Cost., 29 aprile 1971, n. 88, ivi, 1971, I, 727). (3) Massima di evidente esattezza. CONSIGLIO DI STATO, Sez.. IV, 15 dicembre 1972, n. 1265 -Pres. Uc~ cellatore -Est. Granato -Pinto (avv. D'Abbiero) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Bruno). Pensioni -Servizio prestato successivamente all'et per il collocamento a riposo -Omessa valutazione in sede di trattamento di quiescenza -Illegittimit. (1. 10 marzo 1955, n. 96; r.d. 1 novembre 1923, n. 2480, art. 1). Nell'ipotesi' che il pubblico dipendente sia rimasto in servizio sino al 70 anno di et per essere stato riconosciuto perseguitato politico ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, la liquidazione della pensrione, 538 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in dipendenza dei carattere retributivo det trattamento di quiescenza, deve tener conto deU'intero periodo di servizi.o prestato, non essendo dubbio che alta prestazione di servizio effettivo deve corrispondere la relativa retribuzione sia in via immediata che sotto forma di trattamento pensionistico (1). (1) Cfr. Corte Cost., 16 marzo 1971, n. 48, in questa Rassegna, 1971, I, 518; cfr. anche Corte dei conti, IV Sez., 25 luglio 1971, n. 34912, La settimana giuridica, 1971, IV, 428. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 dicembl'le 1972, n. 1285 -Pres. Potenza -Est. Cal'bone -R~cciardi (avv. De Mayo) c. Direzfone ComparUmenta: le MM.OC. rper fa Toscana (avv. Stato Donadio) e soc. R.A.M.A. (avv. Zarumita). Trasporto -Autolinee in concessione -Richiesta di variante -Assentimento dopo precedente diniego -Congrua motivazione -Legittimit. Trasporto -Autolinee in concessione -Richiesta di variante -Assentimento -Sproporzione 'rispetto alla concessione originaria Illegittimit. Legittimamente L'Amministrazione consente una variante del percorso di un servizio automobilistiico in precedenza negata, se a ci si determina suita base di una riconsiderazione di pi aggiornati e completi elementi di fatto, che dimostrino meritevoli esigenze di traffico (1). iHegittimo il provvedimento di concessione di variante al percorso di un servizio auvomobilistico, giustificato daLl'esigenza di migliori collegamenti con localit poste in un limitato tmtto del percorso, ove la consistenza detta variante appaia di tale rilievo rispetto alla linea gi concessa da ritenere improprio e limitato 'lo strumento a tal fine presce.lto e, in conseguenza, opportuno il ricorso alLa procedura di concessione di nuova linea, assistita infatti daite conseguenti, pi idonee garanzie inerenti alta possibilit di maggiore e pi approfondita pornderazione dei pubblici interessi, resa possibile dalla partecipazione di privati concorrenti, e, quindi, di maggior.i aiternative di affidamernto det servizio (2). (1-2) La prima massima sicurainente da approvare, la seconda costituisce un'applicazione di specie dei princpi generali'inerenti alla motivazione dei provvedimenti amministrativi. I 1 ~~Jllf~JIPIJltJI~ PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 539 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 dicembre 1972, n. 1287 -Pres. Potenza -E,st. !annotta -Maori (avv. MUl'dara) c. Pr()IVVeditore alle 00.PP. di Catanzaro e Mini"Stero dei LL.PP. (avv. Stato Giorgio Azzariti). Edilizia -Zone sismiche -Violazione di norme -Ordine di demolizione -Insussistenza di accertamenti tecnici sulla staticit dell'edificio -Legittimit. (1. 25 no'll'embre 1962, n. 1684, art. 9 e 10, 31 e 33). Atto amministrativo -Eccesso di potere per disparit di trattamento Attivit vincolata -Inconfi.gurabilit del vizio. Legibtimamente viene disposta la demoZizione di parte di immobile sopraelevato in violazione della discipZina antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, a nulla rilevando l'omesso areertamento della condizicme di staticit dell'edificio, non richiesta, infatti, dal combinato disposto degli artt. 31, terzo comma, e' 33 della le,gge suindicata (1). Non configurabile il vizio di eccesso di potere per disparit di trattamento, ove l'Amminis,trazicme abbia dato, corso ad un provvedimento vincolato dalla legge (2). (1-2) Massime da approvare: cfr. Sez. IV, 8 novembre 1972, n. 1040, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1952; Sez. IV, 14 novembre 1972, n. 1072, ivi, 1953; Sez. V, 15 dicembre 1972, ivi, 2189. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 dicembre 1972, n. 769 -Pres. Daniele -Est. Milano -Mendola (avv. La Porta) c. E.N.P.A.S. (avv. Stato Terranova). Impiego pubblico -Gerarchia e gradi -Atto di nomina o promozione Esercizio di fatto di funzioni superiori -Irrilevanza. Impiego pubblico -Gerarchia e gradi -Atto di nomina o promozione Necessit -Esercizio di fatto di funzioni superiori -Art. 13 legge 20 maggio 1970, n. 300 -Non si applica. (1. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13). La qualifica impiegatizia spettante al pubblico dipendente esciusivamente quelLa derivante dall'atto formale di nomina o di promozione, a nulla rilevando le mansioni di fatto eserdtate che non abbiano 6 540 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO determinato aicun mutamento ufficiale deiLla suddetta quaLifica ancorch il rapporto sia disciplinato daile norme suWimpiego privat.o (1). In base ail'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 le norme sutlo Statuto ,dei lavo~atori sono applicabili al rapporto di pubblico , impiego nei limiti in cui esse siano compatibili con la, parttcolare natura di quest'ultimo; non , pe,rtanto, estensibile a detto rapporto L'articolo 13 della disciplina suindicata, che attribuisce al lavoratore il diritto al trattamento corrispo.,;,dente all'attivit effettivamente svolta,, essendo tale norma in aperto cotntrasfo cotn la struttura ed i principi del pubblico impiego in relazione alla natura strumentale di esso rispetto alle finalit assegnate dalla legge ail'ente pubblico (2). (1) Giurisprudenza costante: cf.r. Sez. V, 20 ottobre 1972, n. 6a4, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1682. (2) Massima indubbiamente esatta e da approvare: crr. ANNUNZIATA, Statuto dei lavoratori ed enti pubblici, Giust. civ., 1971, I, 1493. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 febbraio 1973, n. 127 -Pres. Mere. gazzi -Est. 1ia!IllD.otta -Bonaccorso ed altri (avv. Fornarrio C. e Mantscallco Baisiile) c. Mmstero Grrazia e GiustiiziJa (avv. Stato Oosentino) e C01DJs~gl]:io NaztonaJe Geometci (avv. Guaxmo). Associazione -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Denuncia di irregolarit di un Collegio provinciale -Natura giuridica e conseguenze della delibera del Consiglio nazionale. Associazione -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine professionale -Colleg;io professionale -Consiglio -Scioglin;i.ento di Collegio e nomina di un Commissario straordinario per stato di incompatibilit -Legittimit. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit dei motivi dedotti con semplice memoria. Enti pubblici -Nomina di un Commissario per inottemperanza all'obbligo di custodia dell'albo -Legittimit. Professioni -Geometra -Iscrizione all'albo -Incompatibilit con il rapporto di pubblico Jmpiego. Professioni -Geometra -Iscrizione all'albo -Art. 7 r. d. 274 del 1929 in relazione all'art. 1 legge n. 897 del 1938 -Mancata abrogazione dell'art. 7 r. d. 274 del 1929. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 541 Associazione -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine professionale -Scioglimento del Consiglio per irregolare composizione -Legittimit. Atto amministrativo -Eccesso di potere -Estremi della disparit di trattamento -Rimozione di situazioni illegittime -Omissione Non sussiste. Professioni -Geometra -Natura regolamentare del r. d. n. 274 del 1929 concernente l'ordinamento professionale dei geometri -Effetti. Professioni -Geometra -Iscrizione all'albo -Incompatibilit con rapporto di pubblico impiego -Insussistenza di disparit di trattamento rispetto agli ingegneri -Conseguenze circa la legittimit dell'art. 7 r. d. n. 274 del 1929. Non costituisce proposta in senso tecnico la deiibera con cui il Consiglio nazionale di un Ordine professionale denuncia alla autorit ministeriale una situazione ritenuta irregolare, in cui versi un coUegio provinciale di detto Ordine (quale l'iscrizione presso il collegio pro'vinciate di persone legate da rapporto di servizio presso pubbLiche am . ministrazioni) e segnala al Ministro di Grazia e Giustizia l'oppprtunit dello scioglimento del Consiglio del collegio; pertanto detta delibera non condiziona l'inizio del procedimento conclusosi con il decreto ministeriale di nomina di un commissario straordinario presso detto collegio, esserndo il Consiglio nazionale privo di competenza a proporre provvedimenti ministeriali e:t r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e d.l.lgt. 23 novembre 1944,. n. 382; ne consegue che le eventuali illegittimit della delibera non possono influire sul procedimento amministrativo conclusosi col decreto ministeriale. Legittimamente il Ministro di Grazia e Giustizia pu nominare un commissario straordinario presso un collegio professionale previa approfondita istruttoria che abbia accertato una situazine di incompatibilit. in cui versano numerosi componenti del Consiglio del collegio, perch in rapporto di servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Sono inammissibili i motivi di ricorso dedortti con semplice memoria (1). (1) Motivi di ricorso dedotti con semplice memoria. Inammissibilit. In ordine alla inammissibilit dei motivi di ricorso dedotti con semplice memoria la giurisprudenza del Consiglio di Stato copiosa e da tempo consolidata (cfr. ad es. Sez. IV, 28 luglio 1971, n. 761, Il Consiglio di Stato, 542 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Poich pu identificarsi un comportamento omissivo anche in presenza di attivit che non siano adempitive dell'obbligo del quale si assuma l'inottemperanza, legittimamente si procede alla nomina di un commissario straordinario presso un collegio professionale al quale sia stato imputato un comportamento omissivo (nella specie inottemperanza all'obbligo di legittima custodia dell'albo), non potendo detta .omissione essere contraddetta dal compimento di iniziative diverse, sia pure di rilevante po-rtata organizzativa. . L'art. 7, primo comma, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 sta1bilisce che non possibile l'iscrizione presso l'albo dei geometri a favore degli impiegati dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni se ad essi vietato, secondo le norme relative ai Loro rapporti di impie1go, l'esercizio della libera professione; qualo-ra una legge regionale (ne-ila spede legge Reg. Sic. 18 novembre 1964, n. 29), la.quale disponga che i geometri dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni possono essere iscritti nell'elenco dei collaudatori della Regione, non fissi il principio della liceit della attivit professionale dei geometri dipendenti pubblici (n possa fissare un tale principio, ove lo statuto regionale sancisca la incompete.nza della regione stessa a legiferare in materia professionale), non subo-rdinando il conferimento dell'incarico di collaudatore ai detti professionisti alla loro appartenenza all'ordine pro'fessionale, va applicata la disciplina pre'L'ista dall'art. 7 r.d. n. 274 citato e dalle noll"me relative alle singole ~ntegorie di pubblico impiego. 1971, I, 1406; Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 897, ivi, 1971, I, 1761; Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1269, ivi, 1971, I, 2414; Sez. V, 15 febbraio 1972, n. 101, ivi, 1972, I, 169; 1Sez. IV, 21 marzo 1972, n. 204, ivi, 1972, I, 3~1; Sez. IV, 2 maigg!io 19'72, n. 346, ivi, 1972, I, 770i; Sez. IV, 1.6 maggio 1972, n. 417, ivi, 1972, I, 833; Sez. IV, 14 liu:giJ.Jio 19i72, n. '73>1, ivi, 1972, I, 1360; Sez. IV, 8 noveimbre 1972, n. 1022, ivi, 1972, I, 1931; Sez. IV, 14 novembre 1972, n. 1074, iti, J, 1954; Sez. V, 6 :lielb'Maio 1973, n. 102, ivi, 1973, I, 46; Sez. IV, 13 mall"zo 1973, n. 184, ivi, 19i73, I, 368). ' Per completezza si segnala anche la decisione della Sez. IV, n. 303, del 18 aprile 1972 (Il Consigli di Stato, 1972, I, 576) con la quale -in linea con i princlpi - stata ritenuta l'ammissibilit dei motivi aggiunti al ricorso, ove risulti che l'interessato ha potuto . avere cognizione delle ragioni per cui l'atto impugnato stato emanato solo con il deposito in giudizio da parte dell'amministrazione di copia integrale del provvedimento stesso. Del resto anche sotto tale profilo l'orientamento del Consiglio di Stato costante (cfr. Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 336; Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 972, ivi, 1971, I, 1879, nella quale ultima si precisa che la proposizione dei motivi aggiunti nel ricorso giurisdizio PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 543 Cart. 7 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, secondo cui non possibile l'iscrizione nell'albo dei geometri a favore degli impiegati e1lfo Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni quaiora ad essi sia vietato, secoodo le norme relative ai loro rapporti di impiego, l'esercizio della libera professione, non pu ritenersi abrogato per effetto dell'art. 1 legge 25 aprile 1938, n. 897, in quanto le due n01"me regolano materie affini ma indipendenti; ne consegue che non possibile pretendere l'ammissioine nel relativo OrcJA,ne, qualora la disciplina p1evista per un determinato tipo di rapporto di pubblico impie'go non permevta la pendenza di quest'ultimo con l'esercizio di detta attivit professionale o non condizioni l'assunzione come impiegato alla iscrizione professionale (2). nale, concretando un temperamento di carattere del tutto eccezionale al principio della determinazione del thema decidendum sulla base esclusiva dei motivi notificati entro il termine di sessanta giorni dalla intervenuta comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato, ammissibile solo quando la condotta processuale tenuta dalla controparte, con esibizione di docuII). enti o allegazione di elementi di fatto, evidenzi, direttamente o indirettamente, nuovi vizi non desumibili dal ricorrente per altra via). (2) Iscrizione all'Albo di geometri legati da rapporto di pubblico impiego. Inammissibilit. Sull'art. 7 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, ebbe gi ad occuparsi la Corte di Cassazione nella decisione n. 3580, del 23 dicembre 1959 (Foro it. Rep., 1959, 1936, 70) nella quale si precisava che detto articolo non afferma in termini assoluti l'incompatibilit degli impiegati della pubblica Amministrazione all'esercizio delle libere professioni, ma stabilisce 'detta incompatibilit solo in confronto di quegli impiegati ai quali l'esercizio delle libere professioni sia vietato secondo gli ordinamenti loro applicabili. La stessa Corte con la sentenza 6 aprile 1957, n. 1205 (Foro amm., 1957, II, 1, 445) ebbe a chiarire per la specifica categoria dei geometri che, in base al combinato dWsposto dell'all'lt. 7 RJeg. pier ila 1prO!fessdonie di ,geometra (r.d. 11 febbraio 1929, n. 274) e dell'art. 241, t.u. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 351, deve ritenersi esclusa per gli impiegati comunali la iscrizione nell'Albo dei geometri, pur potendo, in virt delle stesse norme sopracitate, essere ad essi conferiti incarichi di perizie, consulenze e simili (cfr. anche Cass. 16 gennaio 1954, n. 80, Riv. dir. lav., 1954, II, 200; Cass., 15 luglio 1959, n. 2297, Foro amm., 1959, II, 1, 449; Cass., 6 luglio 1960, n. 1783, Foro amm., 1960, 362; Cass., 30 luglio 1960, n. 2240, Sett. Cass., 1960, 1375; Cass., 11 ottobre 1960, n. 2636, Rep. Foro it., 1960, 2096., 6.S; Cass., 2 1genJlllaio 19i61l, n. 2, Giur. It., 1961, [, 1, 135). Va ricordata altresi la decisione della Cassazione 23 maggio 1962, n. 1202 (Giust. Civ., 1962, I, 2141) secondo cui per il combinato disposto degli artt. 7 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e 96 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, l'esercizio della professione di geometra incompatibile con la qualit di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In forza del combinato disposto dell'art. 7 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, dell'art. 4 legge Reg. Sic. 29 luglio 1950, n. 64 e deWart. 60 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, al geometra che sia pubblico dipendente precLusa la possibiLit di ottenere l'iscrizione neU' A Lbo tenuto dal Consiglio dei geometri di una provincia della Re,giane siciliana; pertanto legittimo il provvedimento di nomina di un commiss,ario straordinario presso detto Consiglio, per irregolare tenuta dell'albo, ove' risuiti la prese'.11,za nei ConsigLio del collegio professionale di geometri dipendenti da Amministrazioni pubbliche regionali. Quaiora la P.A. abbia omesso di attuare le proprie funzioni per rimuovere sUuazioni megittime verificatesi in precedenza o altrave, non pu configurarsi il vizio di eccesso di potere per disparit di trat tamento (3). Poch il r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, relativo all'ordinamento professionale dei geometri fonte regolamentare, il giudice amministrativo ben pu conoscere integralmente delle censure re~tive aila legittimit costituzionale di una norma del rego1lameT1,to medesimo. I geometri impiegati pubblici possono ottenere incarichi specifici anche seru;a l'iscrizione nell'albo (art. 7 primo comma r.d. 11 feb impiegato, anche se supplente, della amministrazione statale; pertanto deve essere ordinata la canc.ellazione dall'albo del geometra che abbia ottenuto l'incarico di segretario-supplente di un liceo governativo (cfr. Cass., 18 marzo 1961, n. 619, Giust. Civ., 1961, I, 982 e Foro It., 1962, I, 346, concernente i dipendenti dagli istituti provinciali autonomi per le case popolari; e Cass., 17 aprile 1963, n. 946, Foro It., 1963, I, 1730, che ribadisce il principio secondo cui la qualit di impiegato di una P.A. incompatibile con l'esercizio della libera professione di geometra, e, quindi, con la iscrizione all'Albo professionale, solo qualora detta incompatibilit sia espressamente contemplata dall'ordinamento dell'ente pubblico dal quale l'impiegato dipende, ovvero da leggi, regolamenti o capitolati). Il Consiglio di Stato ha affrontato il problema dello sCioglimento del Consiglio di un Collegio professionale dei geometri nella decisione della Sez. IV, 4 maggio 1956, n. 460 (Il Consiglio di Stato, 1956, I, 537; Giust. civ., 1956, II, 256; Foro amm., 1956, I, 1, 405): in essa trova conferma la legittimit sia di detto scioglimento, disposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, su conforme parere el Consiglio Nazionale dei geometri, che della nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 8 d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, sul presupposto di una situazione di disagio e di contrasto tra gli iscritti, lesiva del prestigio del Collegio, conseguente al suo irregolare funzionamento m relazione a:lla iscrdzii001e nell'Albo rp["Ofession!Wie di 79 geometri, legati da rapporto di servizio con Amqiinistrazioni Pubbliche, per i quali era preclusa l'iscrizione, e che invece il Consiglio si era rifiutato di cancellare dall'Albo, nonostante ne fosse stato diffidato. (3) In linea con la precedente giurisprudenza risulta, infine, la pronuncia sulla inconfigurabilit del vizio di eccesso di potere per disparit di trattamento, ove la P.A. abbia omesso di attuare le proprie funzioni per rimuoVlere situazioni dlle1~ Vlerificatesi in pl'ecedenza o a[trove (cfr. aa i: PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 545 braio 1929, n. 274) mentre ii conferimento di analoighi incarichi pu aver luogo a favore degli ingegneri che appartengono all'Ordine profe& Sionale (art. 4 legge 24 giugno 1923, n. 1395 e art. 4 secondo comma r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537); non ,comporta alcuna discriminazione a danno dei geometri la circos,tanza che gli inge'gnrri pubblic.i dipendenti possono essere iscritti all'Albo, laddove i geometri impiegati pubblici non possono appartenere, almeno in linea di principio, alL'Ordine professionale, in quanto questi ultimi possono conseguire vantaQgi Simili a quelli degli ingegneri pur senza a~partenere all'Ordine professionale; pertanto la norma regolamentare di cui all'a'f'!t. 7 r.d. n. 274 del 1929, che pone a certe condizioni detto divieto a carico dei geometri, non viola il principio di uguaglianza. riguardo Sez. IV, 19 febbraio 1969, n. 38, Foro amm., 1969, I, 2, 79; Sez. IV, 18 'IlOviembre 1969, n. 723, ivi, 1969, I, 2, 1228), po.ich l!a evenmale o inesatta applicazione di una norma giuridica in altri casi non fa sorgere alcun diritto a favore di terzi alla reiterazione della illegittimit, n tantomeno pu obbligare l'Amministrazione a persistere nell'errore. La Sez. VI, nella decisione n. 181 del 16 marzo 1971 (Il Consiglio di Stato, 1971, I, 577) ha ritenuto applicabile alla sfera della attivit vincolata il principio secondo cui, qualora l'Amministrazione abbia illegittimamente operato in casi che si assumono analoghi, non possa configurarsi il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparit di trattamento. RAFFAELE TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 febbraio 1973, n. 129 -Pres. Potenza -Est. Eboli -Baldi ed altri (avv. De Cesare E. e M.) c. Ministero Affari Esteri (avv. Stato Cosentino). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Termine biennale . di prescrizione -Criteri di applicazio~e dell'art. 2 r.d.l. n. 295 del 1939. Impiego pubblico -Insegnante medio -Scuole italiane all'estero Presidi e direttori didattici -Indennit di direzione -Spett3. Impiego pubblico -Dipendenti di Istituzioni culturali all'estero -Compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente -Non spetta. Impiego pubblico -Dipendenti di Istituzioni culturali all'estero -Indennit integrativa speciale -Non spetta. La norma di cui all'art, 2 r.dJ. 19 gennaio 1939, n. 295, che prevede la prescrizione delle rate di stipendio e di assegni equivalenti, 546 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nonch deLle rate di pensione e di altri assegni dovuti daLlo Stato si applica solo quando il diritto deL dipendente stataie a percepire '!Ln determinato emoLumemto scaturisca in via immediata da disposizioni di Legge o di regoLameinto o da specific.i provvedimenti amministrativi; essa no-n invece appLicabiLe quando detto diritto debba essere rico~ nosciuto e determinato quantitativamente daU'Amministrazione; in detta ipotesi, finch non venga emanato iL provvedimento di riconoscimento, ricorrono gli estremi de.ii'ordinaria prescrizione decennale' (1). (1) Prescrizione delle rate di stipendio, assegni e pensioni dovuti dallo Stato. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 (Foro It., 1966, I, 985 e 1652 con nota di PERA) ebbe a dichiarare la incostituzionalit degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956 e.e., per la parte in cui consentono che per crediti del lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro, i periodi di prescrizione previsti rispettivamente da ciascuna di dette norme possano decorrere durante il rapporto stesso. Dal contesto di tale decisione emerge che la Corte Costituzionale ha formulato il proprio ragionamento partendo dal presupposto di base della minore resistenza che ha il rapporto di impiego privato rispetto a quello pubblico, con la conseguente maggiore soggezione del lavoratore rispetto al datore di lavoro; cos, partendo da tale considerazione, la richiamata decisione giunge alla conclusione che per il lavoratore privato il periodo che trascorre durante il rapporto di lavoro inidoneo a far decorrere la prescrizione dei suoi crediti derivanti dal rapporto, nel frattempo maturati, versando egli in una condizione di soggezione che potrebbe ostacolargli l'azione. La Corte insomma ha preso esclusivamente in considerazione l'ambito dei rapporti di lavoro privato, in quanto per le proprie conclusioni partita proprio dalla natura di tali rapporti, contrapponendoli espressamente a quelli di natura pubblica che ha ritenuto dotati di maggior forza. Tale particolare forza di resistenza che caratterizza i rapporti di pubblico dm.piego intarrOCl!l'l'e:Ddi con lo Start:o o CO\ll: enti ipubbilici :millniord stata ribadita dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva decisione 20 novembre 1969, n. 143 (Il Consiglio di Stato, 1969, II, 1081), con la quale stata dichiarata infondata la questione di costituzionalit -in relazione agli artt. 3' e 36 idlel:La Costi:tuzion -delil'mt. 2, primo comma, Il.".d.il.. 19 gien.. naio 1939, n. 295, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, per il quale il diritto agli stipendi ed assegni dovuti dallo Stato ai suoi impiegati si prescrive in due anni ed il relativo termine decorre anche in pendenza del rapporto di impiego; in tale occasione la Corte ha ritenuto che la pronuncia si estendesse anche ai rapporti di pubblico impiego statale di carattere temporaneo, poich fra l'altro anche in essi l'impiegato assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto. La VI Sez. del Consglio di Stato, in sede di prima interpretazione della sentenza n. 63, del 1966, della Corte Costituzionale e prima della decisione 143 del 1969, con pronuncia n. 523 del 7 luglio 1967 (Foro amm., 1967, I, 2, 1157) aveva ritenuto inapplicabile, in forza della citata sent. 63, l'art. ~- F:'. ~: ~: !j ._.,JJlll PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 547 L'indennit di direzione spettante ai presidi e ai diretto'l"i degli Istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, a rettori dei Co11tvitti nazionali, atte direttrici degli Educandati femminiti, agli ispettori scolastici .e ai direttori didattici, istituita col nome di indennit di carica dai dd.lt. 11 marzo 1948, n. 240 e 7 maggio 1948, n. 860, riveste carattere continuativo e si cottoca in piena aderenza aHe variazioni deLta retribuzione derivanti da posizioni di stato; essa conco1-re cosi a costituire, in uno co11t to stipendio inteso in senso stretto, il 11tormale conte 2948, n. 4 e.e., nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, ai dipendenti di un ente pubblico (nella specie l'Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di Mare, E.N.A.G.M.). A seguito della sentenza 143/1969 della Corte Costituzionale si era in un primo tempo manifestato nella VI Sezione un orientamento tendente ad eliminare ogni distinzione tra i singoli tipi di rapporti, privati o pubblici, ai fini della inapplicabilit del citato art. 2948, n. 4 e.e.; uria conferma di tale orientamento si rinviene per l'appunto nella decisione n. 225, in data 23 marzo 1971, della VI Sez. (It Consiglio di Stato, 1971, I, 618) nella quale, premesso che la dichiarazione di incostituzionalit di una legge o di un atto avente forza di legge, in mancanza di espressi rinvii alla motivazione, deve desumersi dal dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale, si assume che, giusta la sentenza n. 63, l'art. 2948, n. 4 e.e., da considerarsi incostituzionale relativamente al decorso della prescrizione del diritto alla retribuzione del lavoratore dipendente in pendenza di rapporto di lavoro, senza che sia dato distinguere, in sede di verifica degli effetti di tale declaratoria, tra i singoli tipi di rapporti in relazione alla natura soggettiva del datore di lavoro. Nella decisione si afferma in particolare che l'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, che prevede la prescrizione con il decorso di due anni del diritto allo stipendio e agli altri assegni equivalenti, trova applicazione solo dei confronti degli impiegati dello Stato e non dei dipendenti di Enti pubblici minori (cfr. Sez. V, 10 giugno 1961, n. 281, It Consiglio di Stato, 1961, I, 1185 e Sez. VI, 22 giugno 1965, n. 477, ivi, 1965, I, 1293). ' A tale pronuncia, peraltro, si contrappone, a distanza di pochi mesi, la decisione n. 773 in data 29 settembre 1971 della Sez. V (Svampa c. Comune di Roma e Prefetto di Roma, n Consiglio di Stato, 1971, I, :i589) che ha ritenuto inapplicabile la dichiarazione di incostituzionalit delle norme in materia di prescrizione dei crediti di lavoro, di cui alla sent. 63, ai rapporti di lavoro aventi natura pubblicistica, anche nei casi in cui, mancando una espressa regolamentazione per gli Enti pubblici con i quali il rapporto si instaura, per la disciplina del suo contenuto si debba fare in tutto o in parte riferimento alla normativa del codice civile. Con successiva decisione n. 59 del 9 febbraio 1972 (Il Consiglio di Stato, 1972, I, 212) la Sez. VI, modificando integralmente il primitivo orientamento, ha .coindiermato il.'mesiisteo:wa dii ogni co:ni1ll'la!sto con l'art. 36 della Costi.rtJwrlone in.ella ddsci(()lina .co111Jternurba n.eilll'a['lj;. 2, priimo oomma, 11:"'.d.J.. 19 gennaio 1939 n. 295, considerata la particolare forza di resistenza del rapporto di pubblico impiego, in relazione alla normale stabilit del rap 548 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nuto economico del rapporto di impiego; di conse1guenza va cmrisposta anche ai presidi e ai direttori didattici di scuole italiane all'estero., man cando una disposizione che espressamente la elimini dal trattamento del personale in servizio presl!o istituzioni scolastiche e culturali ita liane all'estero, di cui alla legge 7 ottobre 1962, n. 1546. Conformemente al disposto di cui all'art. 5 legge 6 otto,bre 1962, n. 1546 -secondo cui al personale che, a. norma degli articoli precedenti, non percepisca l'assegno di sede spetta l'intero trattamento economico previsto per l'interno -e in aderenza al principio conl tenuto in tale norma, il compenso per prestazioni complementari at-~ I porto e alle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa ind'l.lll'lre l'impd.egato a riinunzdare ai !Pll'OIPri ddi:ritti. Ulteriore conferma di detta interpretazione dato rinvenire nella decisione n. 387 del 26 maggio 1972 della Sez. V, Il Cornnglio di Stato, 1972, I, 998 (ctfu-. anche Sez. V, 27 ottobrre 1972, n. 739, ivi, 1972, I, 1703), nella quale si ribadisce la inapplicabilit a tutti i rapporti di lavoro aventi natura pubblicistica della dichiarazione di incostituzionalit delle norme in materia di prescrizione dei crediti di lavoro; in tale decisione viene altresi chiarito che il termine di prescrizione del diritto alla retribuzione in misura adeguata ai criteri fissati dall'art. 36 della Costituzione decorre dal verificarsi della prestazione del lavoro, e cio dal fatto produttivo del diritto stesso; ove tale termine sia .decorso, l'impiegato non pu far valere la sua pretesa mediante l'impugnativa dell'atto (non avente natura di provvedimento) con il quale stata dall'Amministrazione respinta la richiesta di adeguamento presentata dopo la scadenza del termine medesimo. Fermi i suesposti principi circa la costituzionalit e la sfera di applicazione dell'art. 2 r.d.l. 295/1939, ricordiamo che, in ordine pi specificamente alla prima massima della decisione annotata, il Consiglio di Stato ha avuto pi volte occasione di affermare che detto articolo trova applicazione solo quando il diritto del dipendente statale di percepire un determinato emolumento scaturisce in via immediata da disposizioni di legge o di regolamento o da specifici provvedimenti amministrativi e non anche quando tale diritto debba essere riconsciuto e determinato quantitativamente dall'Amministrazione, poich in detto ultimo caso, fino alla emanazione .del provvedimento di riconoscimento, trover applicazione la ordinaa: d:a !p!I"escrlizione deoonnaLe (1c:fr. Sez. IV, 1.1 J.ruglio 1969, n. 384, Il Consiglio di Stato, 1969, I, 1172; Sez. IV, 23 ottobrre 1970, in.. 715, ivi, 1970, I, 1599; Sez. VI, 6 lugili.o 1971, 01. 575, ivi, 1971, I, 1524). Conferma tale orientamento la Sez. IV nena decisione n. 337 del 26 aprile 1972 (Il Con,siglio di Stato, 1972, I, 620) nella quale si ribadisce che gli stipendi e gli assegni dovuti all'impiegato dello Stato si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza di ciascuna rata solo quando ii diritto scaturisca direttamente da disposizioni di legge e non anche quando l'Amministrazione debba emettere un atto formale che, pur non importando un apprezzamento discrezionale, si fondi sulla valutazione della posizione personale del dipendente in relazione all'accertamento di specifici presupposti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge (cfr. anche Sez. VI, I I PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 5i9 tinenti alla funzione docente, di cui aU'art. 16 legge 13 marzo 1958, n. 165, non spetta al personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche aLl'estero, in quanto esso non rientra ne.zio stipendio previsto per l'interno (art. 1, lett. a, legge n. 1546 del 1962), al qua!e l'assegno di sede si aggiunge, ma neil'intero trattamento economico previsto per l'interno, al quale invece detto assegno in parte si sostituisce. Poich l'indennit integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 ha la finalit di raccordare la variaz.ione del costo della vita all'ammontare delta retribuzione secondo gli indici forniti 28 settembre 1971, n. 713; Il Consiglio di Stato, 1971, I, 1632; Sez. IV, 21 novembre 1972, n. 1125, ivi, 1972, I, 1972). Una puntuale applicazione dei suesposti principi risulta anche nella decisione sempre della Sez. IV, 30 marzo 1971 (Il Consiglio di Stato, 1971, I, 422) in tema di corresponsione di assegni in misura inferiore a quella dovuta; essa stabilisce che l'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, per i casi di pretese patrimoniali correlate a rapporto di pubblico impiego, ha fissato una prescrizione breve, in deroga a quella prevista dal codice civile, determinandola in un biennio, senza fare alcuna differenza, agli effetti della prescrizione, tra la mancata corresponsione degli assegni e la corres.ponsione di essi in misura inferiore a quella effettivamente dovuta; pertanto, riconducendosi entrambi i casi ad una pretesa patrimoniale che discende ipso iure dal rapporto di pubblico impiego intercorrente tra gli interessati e la P. A., tale pretesa soggetta esclusivamente alla prescrizione biennale prevista dalla richiamata norma. Per riferimenti dottrinari sull'argomento cfr. A. GOGONI, Decorrenza del termine della prescrizione in costanza del rapporto di pubblico impiego, Nuova Rassegna, 1969, 963; A. MARTONE, Decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro e stabilit: dipendenti pu.bblici e dipendenti privati, Dir. Lav., 1968, II, 274; SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo, 1969, 199; D. NAPOLETANO, Influenza della pronuncia di incostituzionalit della normativa relativa alla decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione sui diritti gi prescritti, Mass. Giur. Lav., 1966, 329; A. PALERMO, Prescrizione e diritti irrinunciabili del lavoratore secondo i principi costituzionali, ivi, 1966, 396; PEs, Riv. Trim. Dir. Pubblico, 1965, 114. * * * Quanto, poi, alle altre massime della sentenza annotata, si segnalano: a) In materia di assegno di sede ad un insegnante comandato a prestare servizio a una sede all'estero, Sez. IV, 27 maggio 1955, n. 368 (Foro Amm., 1955, I, 1, 271); b) in materia di assegno temporaneo e di indennit di studio al per sonale insegnante nelle scuole italiane all'estero, Sez. IV, 11 luglio 1969, n. 384 (Sett. Giu,r., 1969, I, 375), con indicazione della decorrenza della prescrizione biennale non dalla scadenza mensile di ciascuna rata, ma dall'esito delle operazioni di liquidazione o dal rifiuto della Amministra:~ 550 RASSEGNA D'ELL'AVVOCATURA DELLO STATO dall'ISTAT, essa si riferisce esclufijvamente al personale in servizio in Italia, e non a quello in servizio all'estero poich in tale ipotesi manca il presupposto che sta alla base dell'istituzione deU'indernnitd medesima; pertanto detta i.ndennitd non compete' al personale direttivo o insegnante addetto alle istituzioni scolastiche o culturali all'estero, per il quale previsto con analoga funzione l'assegno di se'de' competente per legge ai sensi dell'art. 1, lett. b, legge 6 ottobre' 1962, n. 1546. zione, dopo le opportune valutazioni, di riconoscere il preteso credito; tale decisione conferma altresi la spettanza anche.. al personale insegnante nelle scuole italiane all'estero (cui compete lo stipendio previsto per l'interno, ai sensi dell'art. 1, legge 6 ottobre 1962, n. 1546), unitamente alle successive indennit integrativ,e di cui alla legge n. 1754 del 31 dicembre 1962, e alle leggi 18 febbraio 1963, n. 355 e 4 agosto 1963, n. 1012, della indennit di studio ex artt. 1 e 2 citata legge 1754/1962, poich, in considerazione del suo carattere predeterminato e continuativo e della sua aderenza alle variazioni di stipendio, dipendenti dalla posizione di stato, essa concorre a costituire il normale contenuto economico del rapporto di im-. piego del personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo. Con analoga motivazione la Sez. IV (11 luglio 1969, n. 385, Sett. Giur., 1969, I, 376) ebbe a ritenere di spettanza per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1962 anche al persenal insegnante nelle scuole italiane all'estero il compenso straordinario globale istituito con legge 16 agosto 1962, n. 1302; e) infine sulla indennit di carica , istitutita con decreti legge 11 marzo 1948, n. 240 e 7 maggio 1948, n. 1128, successivamente denominata indennit di direzione ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 715 (Foro amm., 1970, 1, 2, 984) secondo la quale detta indennit va corrisposta anche ai presidi e ai direttori didattici di scuole italiane all'estero, poich manca una espressa disposizione che la elimini dal trattamento del personale di ruolo addetto alle istituzioni scolastiche all'estero, e poich essa, per il suo carattere predeterminato e continuativo e per la completa aderenza alle variazioni della retribuzione, derivanti da posizioni di stato, concorre a costituire il normale contenuto economico insieme con lo stipendio in senso stretto: motivazione alla quale, come balza evidente, si mantenuta strettamente aderente anche la decisione oggetto della presente nota. RAFFAELE TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 febocaio 1973, n. 139 -Pres. Meregazzi -Est. Pianese -Cerachilnli (avv. Sciacca) c. Ministero del:la Didlesa (avv. Stato Giol'gio Azzaxiiti). Militare -Leva -Diniego della dispensa dal compimento della ferma di leva -Ricorso giurisdizionale -Motivi dedotti in sede di ricorso gerarchico -Inammissibilit. r: r r ~:: 1:: i::f:: f:' . I~;: m ... -..-...-.-....c.-c.-..-c.-...c.-.... ...... ....... ..................--.......-..z: .-......-....._._.,.......-............,, .. ,,,, ....... , .. , l PARTE J:, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 551 Militare -Manifesto di chiamata alte armi -Condizioni per la dispensa dal compimento della ferma di leva -Riferimento alle condizioni economiche delle famiglie di origine -Lesione diretta e immediata dell'interesse -Impugnativa del manifesto -Necessit. Sono inammissibili in s.g. le cenwre non proposte in sede di ricorso gerarchico e perci non esaminate datl'autorit decidente. Di conse.guenza, se contro ii provvedi?Ttento del Consiglio di leva di diniego della dispensa dal compimento della ferma di leva stato proposto ricorso gerarchico al Ministero della Difesa ma non stata addotta alcuna censura sulla legittimit del riferimento alle condizioni eonomiche della famiglia di origine, indicate nel manifesto di chiamata alle armi per ottenere la dispensa, tale censura non pu essere dedotta nel ricorso giurisdizionale proposto contro ii provvedimento (negativo) ministeriale (1). Se il manifesto di chiamata alle armi stabiliva espressamente che l'esonero avrebbe dovuto essere concesso ove la famiglia deWarruolato venga, a perdere i necessari mezzi di sussistenza anche tenendo conto delle possibilit di assistenza della famiglia di origine dei coniugi , ogni doglianza sul riferimento alle condizioni economiche del.la famiglia di origine deve proporsi impugnando tempestivamente il ma-. nifesto, che, di per s e in modo autonomo, produce la lesione diretta e immediata dell'interesse dei destinatari (2). (Omissis). -L'inammissibilit del primo motivo del ricorso, dedotta in via pregiudiziale dalla difesa dell'Amministrazione resistente, sotto due diversi, ma cfascuno decisivo profilo, fondata e deve essere accolta. All'uopo giova premettere che con la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, il Governo fu delegato ad emanare norme aventi valore di legge per la revisione della normativa relativa al reclutamento, secondo il criterio di riordinare i titoli per l'ammissione alla dispensa dal compimento della ferma di leva, per tutelare le famiglie che, con la chiamata alle armi del loro unico sostegno, verrebbero a trovasi in istato di diisagio morale ed economico. In ottemperanza a tale delega veniva emanato il d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, il cui art. 91 elenca al primo comma sette situazioni particolari di carattere familiare -tutte inerenti alle famiglie di origine -suscettibili di dar luogo a dispensa dalla ferma di leva. Inoltre l'ultimo comma del citato articolo attribuisce al Ministro della Difesa il potere di determinare in occasione della chiamata alla leva (1-2) il\lliaissime .c()IIlfo[Ulli a ~uriJsprudenza costainte. 552 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di ciascuna classe, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Tali norme poi formarono oggetto della circolare ministeriale 27 maggio 1964, n. 4086/L, nella quale, a proposito di quest'ultima citata :disposizione, si menziona espressamente il caso degli ammogliati con prole. Avvalendosi di tale facolt, il Ministro della Difesa, nel bando di chiamata alla leva della classe 1952 (comprendente anche / gli iscritti aggiunti nelle liste di leva di detta classe che, come n ricorrente, avevano ottenuto il rinvio per ragioni di studio -dispensa n. 48 del Giornale ufficiale del 28 novembre 1970) ha ammesso alla dispensa gli ammogliati con prole o vedovi con prole il cui nucleo familiare a seguito della chiamata alle armi dell'arruolato venga a perdere, anche tenuto conto delle possibilit di assistenza delle famiglie di origine dei coniugi, i necessari mezzi. di sussistenza. Il ricorrente, con istanza diretta all'Ufficio militare di leva in data 22 ottobre 1971, in relazione al paragrafo 12/5 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, chiedeva di essere ammesso all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva pereh ammogliato con .prole (aH. 3 bis fascicolo documenti depositati dell'Avvocatura). Il Consiglio di leva il 26 febbraio 1972 respingeva la domanda e contro tale provvedimento ricorreva, con atto 22 marzo 1972, al Ministero della Difesa. Come esposto fa narrativa, nel ricorso gerarchico il ricorrente deduceva i seguenti motivi: -con la mia partenza alle armi la famiglia composta della moglie e della figlia resta priva di mezzi di sussistenza; -le famiglie di originb mia e .di mia moglie non sono assolutamente in grado di fornire a mia moglie e a mia figlia i necessari mezzi di sussistenza (all. n. 8). Sul primo profilo di inammissibilit del rkorso dedotto dalla difesa dell'Amministrazione, il Collegio rileva che il Ceradini, nel ricorso ger~rchico al Ministero della Difesa, contro il provvedimento del . Consiglio di leva, lungi dal dedurre la violazione dell'ultimo comma del citato art. 91 nonch del bando di chiamata alla leva della classe 1!}52, si limitato a sostenere che le famiglie di origine sua e della moglie non sono in grado di provvedere al mantenimento dei suoi durante il periodo del suo allontanamento dalla famiglia per adempiere agli obbUghi di leva. Questo Consiglio ha sempre ritenuto che il motivo non espressamente dedotto purch sia soltanto enunciato per incidens nel ricorso gerarchico deve essere preso in considerazione nella decisione; nel caso, per, da un'attenta lettura del ricorso prodotto dal Ceradini, non si desume il bench minimo, neppur fugace accenno alla que PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA stione relativa alla presunta illegittimit del riferimento alle condizioni economiche delle famiglie di origine, invece esso ne costituisce il presupposto perch nel ricorso gerarchico si denunzia espressamente e soltanto che le famiglie di origine non sono in grado di provvedere al mantenimento della moglie e della figlia del ricorrente. l: giurisprudenza fermissima di questo Consiglio che, nel ricorso giurisdizionale avverso una decisione su ricorso gerarchico, non possono essere dedotti motivi non proposti in sede gerarchica che, pertanto, l'Autorit decidente non ha avuto modo di esaminare e, quindi, sono inammissibili in sede .giurisdizionale le censure non proposte in sede di ricorso gerarchico (cfr. da ultimo, IV, nn. 541 e 590 rispettivamente del 20 e 27 giugno 1972; V, n. 610, 29 agosto 1972; n. 581, 22 giugno 1971). Anche iii secondo profilo di inammissiibi:lit dedotto fondato. Invero, il manifesto di chiamata alla leva della classe 1952, alla quale il riicorretnte era iSIClriitto, stabdiliiva espiressametnte {par. 12, tn. 5) che l'esonero avrebbe .potuto essere concesso ove la famiglia dell'arruolato venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza anche tenendo conto delle possibilit di assistenza delle famiglie di origine dei coniugi . Tale norma produceva, al Ceradini, una lesione diretta ed immediata e pertanto egli avrebbe dovuto prci impugnarla tempestivamente, mentre non risulta che egli abbia mai proposto impugnativa avverso di essa. Divenuto definitivo ed inoppugnabile il bando di chiamata alla leva con Ia clausola predetta, la decisione dell'Amministrazione sulla domanda di esonero non poteva che conformarsi a questa e non pu certo proporsi in questa sede una doglianza che M sarebbe dovuta proporre contro il bando. inconferente .perci nel caso il richiamo ,alla decisione di questa sezione n. 516 del .27 aprile 1971, nella quale tale questione non venuta in discussione. Anche sotto questo profilo, pertanto, la doglianza deve essere di chiarata inammissibile. Dopo ci, passando all'esame dell'altra doglianza, con la quale il ricorrente in sostanza deduce che con la sua partenza la sua fa miglia verrebbe a trovarsi totalmente priva di mezzi strettamente indispensabili per vivere, il Collegio ritiene che tale tesi non pu essere accolta, perch resistita dagli atti. Invero, dagli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione a mezzo dei Carabinieri e risultanti dagli atti rimasto escluso che la famiglia del ricorrente resterebbe priva di mezzi di sussistenza con la partenza di questi per la chiamata alle armi. Tali accertamenti, basati anche sulle condizioni di particolare agiatezza della famiglia di origine in 554 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conformit alla disposizione del bando sopra .richiamato, non presentano alcun carattere di illogicit che possa dar luogo a rilievi di legittimit, ammissibili in questa sede. Infatti non sembra affatto illogico ritenere valida, per un giudizio favorevole sulla possibilit di una congrua assistenza alla famiglia del militare, anche la circostanza, non contestata ed accertata dai Carabinieri, che il padre di questi sia ordinario di scienze delle costruzioni all'Universit, sia 1Proprietario di un a:ppartam,ento di sette vani in una via centralissima di Roma e comproprietario per 1/4 di un palazzo di 141 vani con un reddito di L. 8.152.900. -(Omissis). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 20 febbraio 1973, n. 51 -Pres. Tozzi -Est. Roselli -Curatola (avv. Lessona) c. Universit degli Studi di Fi!renze (avv. Stato Pierantozzi) e Maldn.verni (!11.C.). Universit -Professore universitario -Impugnativa di incarico Impugnabilit di provvediment tardivo -Irrilevanza dell'intervenuto decorso dell'anno accademico. Universit -Professore universitario -Domanda di incarico -Ammissione ex art. 7 legge n. 62 del 1967. Universit -Professore universitario -Incarico -Professori di ruolo della stessa Facolt o Scuola -Art. 7, u. c., legge 62 del 1967 Eccezionalit del conferimento. Atto amministrativo -Ratifica -Presupposto per l'ammissibilit Inesistenza di interessati all'annullamento o al riconos.cimento dell'illegittimit. Non sussiste atcun onere per il soggetto danneggiato da una situazione di fatto di impugnare un supposto provvedimento implicito, dal quale deriverebbe la situazione pregiudizievole, n tanto meno, in difetto di detta impugnativ.a, pu ritenersi sussistere acquiescenza, in quanto questa, come ragione della inammissibiLit de'll'impugnativa, si concreta in una accettazione espressa o implicita di un determinato provvedimento amministrativo, non gi di un semplice stato di fatto o di un comportamento della P.A. difforme daite norme di legge; in particolare, in materia di conferimento degli incarichi di insegnamenti universitari, l'intervenuto deco!J"so dell'anno accademico non fa venir meno l'interesse all'impugnativa del provvedimento di conferimento che sia stato tardivamente emesso; ci in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, l'inte!J"essato pu veder rimosso il pregiudizio della PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 555 mancata acquisizione di un titolo causatagli dal provvedimento impugnato (1). L'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che disciplina il confeTimento degli incarichi di insegnamento a domanda nelle UniveTsit, prevede la precedenza dei cultori della materia sui pTofessori aggregati e sui professori di ruolo di altra Facolt o Scuola della medesima sede e tace invece del tutto in ordine ai professori di ruolo della stessa Facolt o Scuola; debbono conse,guentemente ritenersi escluse dal concorso delle domande di incarico quelle, di detta ultima categoria di docenti (2). In forza dell'ultimo comnia della legge 62/1967 ai professori universitari di ruolo possibile ottenere incarichi di insegnamento universitario nella propria Facolt o Scuola solo in casi eccezionali, e (1-3) In tema di impugnabilit di un provvedimento tardivo con riguardo al conferimento di incarichi di insegnamento universitario. La prima massima della presente decisione conferma indirettamente un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato -che ha trovato significativa e ampia motivazione nella sentenza della Adunanza Plenaria 8 gennaio 1966, n. 1 (Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1, nonch Foro amm., 1966, II, 1) -circa la insufficienza dell'interesse di mero fatto ai fini della proponibilit del ricorso: tale interesse infatti non legittima la proposizione del ricorso, essendo necessario al riguardo un interesse qualificato, cio protetto occasionalmente o indirettamente dalla norma giuridica, diretta, in va principale, alla realizzazione dell'interesse pubblico (cfr. al riguardo Sez. IV, 9 luglio 1958, n. 576, Il Consiglio di Stato 1958, I, 795; S'ez. V, 24 luglio 1959, n. 565, Foro amm., 1959, I, 861). Per la configurazione di un interesse tutelabile a mezzo di ricorso giurisdizionale non bastano l'esistenza di una norma che imponga all'Amministrazione l'adozione di un determinato comportamento e la circostanza che dal rispetto di tale norma il cittadino possa' conseguire un vantaggio; deve sussistere altresi una coincidenza diretta o indiretta tra l'interesse privato e l'interesse pubblico protetto dalla norma medesima. La citata decisione dell'Adunanza plenaria ha in particolare posto in evidenza che la pronuncia del giudice amministrativo diretta in primo luogo alla tutela dell'interesse pubblico e in via di coincidenza a quella delrinteresse privato ; tale coincidenza dell'interesse pubblico con l'interesse privato costituisce il presupposto della proponibilit del ricorso non solo sul piano astratto della coincidenza fra l'interesse del privato e l'interesse pers,eguito dalla norma, ma anche sulla base di una concreta connessione dei due interessi. Ove si realizzi il soddisfacimento dell'interesse privato e non anche di quello pubblico, viene a spezzarsi l'anello di congiunzione fra le due situazioni e conseguentemente cessa il potere del privato di porre in moto lo strumento dell'annullamento giurisdizionale. In tema poi di atti deliberativi soggetti .ad approvazione, la Sez. V nella decisione 28 febbraio 1964, n. 279 (Il Consiglio di Stato, 1964, I, 300) ha precisato che gli effetti di tali atti nella sfera giuridica del privato non possono spiegarsi se non quando gli atti medesimi abbiano riportato l'ap 7 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 556 sempre con ii ccmsenso per l'incarico medesimo da parte del Ministro per la Pubblica Istru~ione, previo parere del Consiglio Superiore; tale ipotesi va oltre la possibilit di deroga per motivate ragioni di importanza didattica e scientifica, di cui al terzo comma del citato art. 7 legge 62/1967, e si riferisce a casi di confe1imento di incarichi al di fuori del concorso di domande. consentita, la ratifica o convalida di un atto viziato -e quindi anche di una situazione di fatto -ove non sussistano soggetti interessati al suo annullamento o comunque al riconoscimento della illegittimit di detta situazione (3). provazione, acquisendo in tal modo l'esecutivit; pertanto i termini per impugnare siffatte deliberazioni normalmente decorrono dalla data della approvazione, a meno che alle deliberazioni medesime non sia espressa , mente conferita immediata esecuzione. Sulla specifica materia del conferimento degli incarichi si era gi pronunciata la Sez. VI con la decisione n. 503 del 21 ottobre 1969 (Il Consiglio di Stato, 1969, I, 1800 e Foro amm., 1969, I, 1072), secondo la quale i professori di ruolo di una facolt universitaria sono esclusi dal concorso per il conferimento di incarichi di insegnamento nell'ambito della facolt in base al disposto dell'art. 9 r.d.1. 20 giugno 1935, n. 1071; esclusione confermata anche in base alla nuova disciplina recata dall'art. 7, legge 24 febb:miio 1967' IJ:l. 62, ~essrumente richiamata ne[J.a sressa decisione annotata. La possibilit di proporre l'impugnativa prima dell'atto conclusivo del procedimento in tema di ricorsi -vverso i provvedimenti di conferimento degli incarichi universitari (in analogia ai casi di impugnativa di deliberazioni soggette a controllo, per i quali cfr. Sez. V, 28 febbraio 1964, n. 279, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 30, e Sez. V, 8 novembre 1963, n. 908, ivi, 1963, I, 1662) stata espressamente confermata da una recente decisione della Sez. VI, n. 375 del 13 giugno 1972 (Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1198), secondo la quale la circostanza che un ricorso avverso un provvedimento di conferimento di incarichi universitari sia stato proposto prima dell'emanazione del decreto del Rettore, che costituisce l'atto conclusivo del procedimento, ma quando erano comunque gi intervenute le determinazioni costituenti il nucleo formativo del procedimento stesso (quali la delibera della Facolt e del Senato e il nulla-osta ministeriale) e quando da .tempo uno degli aspiranti era gi stato autorizzato all'insegnamento, non rende inammissibile il ricorso contro gli atti del procedimento, non potendosi ammettere che, data li. lunghezza del procedimento di conferimento degli incarichi universitari, che spesso si conclude al termine dell'anno accademico, venga praticamente preclusa al controinteressato la possibilit di una efficace tutela dei propri interessi. Conformi infine all'ultima massima della sentenza in esame sono le decisioni della Sez. IV, 21 ottobre 1955, n. 704 (Il Consiglio di Stato, 1955, I, 1043) e della Sez. V, 10 dicembre 1965, n. 1109 (Foro amm., 1965, I, 1661) circa la possibilit della ratifica o .convalida di un atto amministrativo solo in caso di inesistenza di soggetti interessati all'anrl.ullamento dell'atto stesso. RAFFAELE TAMIOZZO PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 557 CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 27 febbraio 1973, n. 63 -Pres. Tozzi -Est. Roselli -Tacchi (avv. Stendardi Caligari e Montesano) c. Associazione Italiana della Croce Rossa (avv. 8tato Onufrio). Impiego pubblico -Concorso -Ammissione -Competenza dell'Amministrazione, non della Commissione. Impiego pubblico -Concorso -Concorso interno -Condizioni per l'ammissione -Giudizio insindacabile dell'Amministrazione nella equiparazione di mansioni svolte -Limite della macroscopica illogicit.. Ove no'1i sussistano particolari disposizioni diverse, saio all'organo della Amministrazione attiva che ha bandito ii coincorso compete la deliberazione in ordine alla ammissio'1ie ad un concorso, restando essa preclusa alla commissione giudicatrice, cui compete essenzialmente la valutazione del merito dei candidati ammessi (1). Qualora ii bando di un concoTso interno presso un ente p!Ubblico subordini l'ammissione al concoTso medesimo ad un giudizio di equi (1-2) Ammissione ad un concorso per pubblico impiego: competenza. Con La rptl1esenite deciskme la Sez. VI del!. C-OIDISigliio di Stato ha confermato in subiecta materia una giurisprudenza pressoch costante. Ricordiamo, in particolare, la dee. n. 958, Sez. VI, del 23 novembre 1960 (Il Consiglio di Stato, 1960, I, 2142), nella quale, ferma la competenza esclusiva dell'Amministrazione per del:iberare l'ammissione, si aff.erma altresi la necessit di una specifica disposizione nel caso in cui si intenda attribuire tale competenza alla commissione per le particolari caratteristiche del posto messo a concorso o per i particolari requisiti prescritti (cfr. anche Sez. V, 4 giugno 1962, n. 489, Il Consiglio di Stato, 1962, I, 1177; Sez. V, 14 maggio' 1965, n. 513, ivi, 1965, I, 930). Sempre delLa VI 1Sezo.ne la IPI recente dJeci.!Sione 18 apiri1e 1969, n. 188 (Sett. Giur., 1969, I, 164), nella quale si conferma la competenza dell'Amministrazione u deliberare sull'ammissione, a meno che tale competenza non venga attribuita alla commissione giudicatrice a norma di legge o di regolamento; con la conseguenza della piena legittimit della nomina, da parte dell'Amministrazione, di una commissione con il compito di esprimere il proprio parere sui requisiti di ammissibilit del candidati. In linea con i suesposti principi anche la pi recente giurisprudenza della Sezione V, di cui ricordiamo le decisioni 24 novembre 1970, n. 978 (Sett. Giur., 1970, I, 727; Il Consiglio di Stato, 1970, I, 2008; Foro amm., 1970, I, 2, 1256) e 24 novembre 1970, n. 972 (Sett. Giur., 1970, I, 726). In senso contrario invece la pronuncia della Sez. V, 22 giugno 1971, n. 579 (Sett. Giur., 1971, I, 435; Il Consiglio di Stato, 1971, I, 1096; Foro amm., 1971, I, 2, 675), secondo cui in mancanza di una diversa normativa espressa, l'ammissibilit dei candidati ad un concorso una attivit preliminare che compete alla commissione giudicatrice ove si tratti di emettere 558 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parabilit delle mansioni effettivamente svolte co'n quelle relative al posto da conferire, sia la determinazione dei criteri di raffronto che la .vaiutazione della natura deUe mansioni svolte in concreto dal ditpendente rientrano -in mancanza di espliciti criteri normativi -nella sfera di discrezionalit dell'Amministrazione, insindacabile in sede di legittimit, salvo il vizio di macroscopica illogicit (2). giudizi che comportino comunque una valutazione sul possesso di determinati requisiti richiesti, tra cui l'anzianit di servizio non inferiore ad una certa durata. Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, nella decisione n. 488 del 27 ottobre 1972 (in causa Miniscalco c. Amministrazione provinciale di Messina, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1877) ha chiarito che nel caso in cui la commissione giudicatrice di un pubblico concorso sia investita solo di un potere di deliberare in ordine ai titoli di ammissione dei concorrenti pur sempre-.illegittimo il provvedimento di esclusione dal concorso di un candidato, qualora tale provvedimento sia stato adottato dalla stessa commissione anzich dall'Amministrazione che ha bandito il concorso. Con riferimento alla seconda massima della decisione in esame, si segnala una recente decisione della Sezione VI del Consiglio di Stato (n. 16 del 30 gennaio 1973, Il Consiglio di Stato, 1973, I, 63), che conferma la insindacabilit del potere discrezionale dell'Amministrazione in sede di ricorso contro un concorso interno per titoli: essa infatti stabilisce che in tale materia non consentito al giudice amministrativo di sostituirsi ai competenti organi dell'Amministrazione in ordine alla valutazione della maggiore o minore capacit degli impiegati o del pi o meno alto grado di meirito dimostraito nel 1seirvizio (~-:'. '.-'. '. ..' .'..' '.'. . .:.:::::Z:-.. . .,. ::-::<:".:'.'.".;:--ᥥ ..-':/':' ~.: ,-.;.-,-..-., .-.-.-.--,.-..-.-.K .-,-, .-.-- " - ,. " PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 563 Con il terzo mezzo, infine, deducendo altra insufficienza e contraddittoriet delJa motivazione, e il.a violazione degli arlt. 1723 c.'c., e 45 1. reg., si sostiene che le ragioni soggettive che avevano eventualmente indotto al conferimento della procura alla banca non potevano essere assunte nello schema negoziale e condurre a qualificare l'atto come cessione di crediti ai fini tributari, nemmeno attraverso la valorizzazione degli elementi della irrevocabilit e dell'obbligo del rendiconto, dato che, ai sensi dell'art. 45 1. reg., gli effetti tra8lativi del mandato sono previsti solo quando alla irrevocabilit si accompagni la dispensa dail rendimento del conto. N poteva spiegare a1cuna incidenza sulla qualificazione dell'atto l'astratta possibilit dell'estinzione di debiti del cliente verso la banca, la cui esistenza era indimostrata, e comunque non risultante dell'atto. Le riassunte censure, nel loro nucleo centrale, sono fondate. Deve anzitutto sgombrarsi il campo dalla eventuale limitazione del sindacato di questa Suprema Corte rappresentata dalla incensurabilit degli apprezzamenti del giudice di merito diretti all'identificazione del contenuto intrinseco e degli effetti del negozio noh rispondenti al titolo ed alla forma apparenti quando siano sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logki e giurid~ci (Caiss., 9 giugno 1972, n. 1808; Cass., 10 dicem-00-e 1970, n. 2:629; Cass., 6 marzo 1970, n. 555; Cass., 22 dicembre 1969, n. 3804; Cass., 19 maggio rn,5,9, n. 172,7; Cass., 9 ottobre 1968, n. 3170; Cass., 4 dicembre 1967, n. 2,861). E ci non solo perch natura non e non pu essere traslativo; ne discenderebbe ulteriormente che l'art. 45 come norma derogativa ai princpi generali di stretta interpretazione e si presenta con i caratteri della fattispecie esclusiva, enuc1eata, cio, daJ11a norma ipi 1gernieiraLe 1degld. a:rtt. 91 e 92 dena taa-ifia che sarebbe comprensiva, senza questa espressa deroga, di tutti i tipi di mandato. Senza scendere ad una disamina approfondita dei caratteri del mandato sul piano del diritto civile, che porterebbe troppo lontano e che sembra superflua perch l'art. 45 comunque sufficiente, quale che sia il suo carattere derogativo o applicativo di un principio pi generale, a risolvere il problema, dobbiamo rilevare che sembra azzardata l'affermazione che mai il mandato ha effetto traslativo nei rapporti di diritto civile; il mandato irrevocabile e con dispensa dall'obbligo di rendiconto e ancor pi il mandato nell'interesse del mandatario, non sembra che produca il solo effetto di obbligare una parte a compiere atti giuridici per conto dell'altra, senza che mai il mandatario acquisti diritti; n sembra esatto che l'esonero dal rendiconto attribuisca al mandatario soltanto un maggior spazio operativo senza escludere il suo dovere di ricondurre gli effetti nella sfera giuridica del dominus. Il mandato, al contrario, non impiegato soltanto per compiere gratuitamente atti giuridici, secondo il suo schema classico, ma anche per regolare rapporti di contenuto patrimoniale non solo tra mandante e terzi ma anche tra mandante e mandatario; il trasferimento di diritti (specie di credito) un effetto normalissimo del mandato nel quale il mandatario dispensato dall'obbligo di rimettere al mandatario tutto ci 564 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nel ricorso vengono mosse censure al procedimento adottato per ;ricostruire l'intrinseca natura e gli effetti della procura irrevocabile e gratuita con obbligo di rendiconto in esame, ma anche, e pi radicalmente, perch la controversia non riguarda la ricognizione degli elementi negoziali da qualificare, ma la qualificazione medesima di cui si contesta la rispondenza alle norme di legge. L'art. 8, comma primo, 1. reg. detta un canone di interpretazione degli atti giuridici da sottopoore: a tail.e imposta che si colloca accanto, ed in una certa misura si sovrappone, alle norme generali contenute negli artt. da 1362 a 1371 e.e. Milltre mbaise all'art. 1362, comma primo, 'C.'C. J'iinterprete chiamato a svol!gere u.n.'dnidagine sul .pilano soggettivo !PeT cogliere la comune intenzione delle parti" senza limitarsi al senso letterale delle parole, la qualificazione giuridica conseguente a questo procedimento esegetico non parsa appagante al legislatore tributario per agganciarvi il .tributo che deve colpire l'atto; ed stata perci formulata una diversa regola ermeneutica di carattere esclusivamente oggettivo. Ai fini tributari dell'applicazione dell'imposta di registro l'atto va considerato per gli effetti giuridici che potenzialmente idoneo a produrre, anche se questi effetti non sono stati voluti dalle parti, uurch siano riconducibili allo schema negoziale, alla fattispecie normativa astratta cui '.I.e parti si 1S()IIIJO undtformate; pur;ch si tratti, cio, di effetti che da quello schema discendono secondo la disctplina del diritto positivo. In altre parole la volont delle parti rileva in quanto comporti la che ha ricevuto per causa del mandato, , cio, . abilitato a far propri 1 beni e le utilit oggetto del mandato. Ed per questo che l'art. 45 della legge di registro non pone affatto una deroga tanto dnconsueta e anomala, ma si inquadra nella pratica normale dando al mandato una definizione perfettamente aderente a quella civilistica. Poich il mandato non si mostra soltanto con il suo volto pi semplice definito nell'art. 1703 e.e., ma si rivela anche come un mezzo di largo impiego nella vita degli affari, e degli affari bancari in particolare, sarebbe stato troppo ingenuo esaurire le ipotesi di tassazione del mandato con gli artt. 91 e 92 della tariffa (che prevedendo la tassa fissa, o la tassa proporzionale sul compenso pattuito, considerano il mandato, in relazione all'art. 4 della legge, un atto che pu servire di titolo o documento legale), lasciando che gli effetti dell'atto si determinassero solo in ragione della nominativit. Se cosi avesse fatto dl legislatore tributario, avrebbe dato del mandato una nozione assai diversa e pi ristretta di quella di diritto civile; al contrario con l'art. 45 si provveduto a riportare alla uniformit, pur senza ottenere una perfetta coincidenza, le due sfere del diritto civile e del diritto tributario. Pertanto, se pur pu convenirsi che l'art. 45 non una norma superflua che definisce un criterio di tassazione che poteva anche essere ricavato ida.U'art. 8, deve tutta:via riconoscersi che gli att'tziooli 8 e 45 non sono li.n antitesi ma in complementariet, che cio l'art. 45 attua con una pili profonda incidenza, lo stesso principio dell'art. 8; non PARTE I, SEZ. V, GIT,JRISPRUDENZA TRIBUTARIA 565 scelta di un dato strumento giuridico fra quelli astrattamente idonei a realizzare l'intento negoziale; ma una volta individuato lo schema, tipico o atipico, prescelto non si ha pi riguardo a tale intento, ma alla potenzialit massima degli effetti giuridici che da tale schema oggettivamente 'Possono farsi discendere. La regola interpretativa posta dall'art. 8, comma primo, 1. reg. se da / un lato, con il criterio della potenzialit oggettiva degli effetti, consente di pervenire a risultati pi ampi di quelli raggiungibili alla stregua di una ricostruzione del negozio (o dell'atto) incentrata sulla intenzione deHe pariti (o dell'un.tea parte) ex art. 1362, comma priimo, c ..c., dall'altro, facendo leva esclusivamente sul contenuto dell'atto presentato per la 11."egdstI"Mione, ai fin.i de1'la individuazione degli effetti medesimi, rtiJsruta pi restrittiva di quehla desumibile dal comma secondo de11'art. 1362 e.e. in base al quale l'intento soggettivo pu essere determinante con riguardo al comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, restando, infatti, escluso il ricorso ad elementi extratestuali. Questa .impostazione, secondo cui l'art. 8, comma :prilno, l. reg. non si riferisce ad effetti economici degli atti, contrapposti ad effetti giuridici, ma detta un particolare 'Principio 1per l'interpretazione di tali atti ai fini della loro sottoposizione all'imposta di registro, nel senso che occorre considerare la potenzialit di effetti (giuridici) di' cui o.gni singolo atto oggettivamente capace, avendo riguardo soltanto alle sue clausole, quali risultano dal documento presentato per la registra- dunque norma derogativa ma applicativa di un princ1p10 pi generale e non norma che crea una fictio iuris tributaria, ma che ricalca i caratteri normali del negozio civilistico. Se non sono esatte le premesse da cui la decisione in commento partita, non pu giungersi troppo facilmente alla conclusione che l'art. 45. in via di marcata eccezione, pu operare solo per il mandato con il duplice attributo della irrevocabilit e della dispensa dal rendiconto sen:i:a alcuna possibilit di estensione al mandato irrevocabile ma con obbligo di rendiconto. E nemmeno pu dirsi che posti ai due capi estremi il mandato irrevocabile e con dispensa dal rendiconto (art. 45) e il mandato generico (art. 91 e 92 tariffa), lo spazio intermedio, al di fuori di una specifica pre visione normativa, deve essere coperto estendendo l'art. 91 piuttosto che l'art: 45. Anche l'art. 91 una norma poco suscettibile di estensione ri spetto ad un atto, quale il mandato irrevocabile, che sicuramente non destinato a servire esclusivamente come documento legale. Non dunque con questa semplice contrapposizione che il problema pu essere risolto. E' fuori discussione che la previsione degli art. 91 e 92 della tariffa riferita nello spirito della legge all'autentico mandato avente per oggetto il compimento di atti giuridicd, cio, appunto, al titolo o documento legale per abilitare un soggetto ad agire verso i terzi per conto di altro; la tipica figura del mandato gratuito che non crea rapporti di interessi tra man dan~ e mandatairdo logicameme soggetta alil.'imposrba fissa (art. 911), e se pattuita una retribuzione l'imposta proporzionale colpisce solo questa 566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO z1one, senza possibiilirt di aJ.fargare l'indagine ab extra, Sii adegua al consolidato insegnamento del S.C. La giurfaprudenza, a parte talwne oscHlazioni verbali, ferma nel riconoscere che si debbano considerare i soli effetti giuridici dell'atto (Cass., 26 lugUo 1971, n. 25.03; Cass., 6 maggio 1970, n. 1530; Cass., 4 dicembre 1967, n. 2'86,1; Cass., 115 dicembre 1966, n. 2943 e 2946; Cass., 8 luglio 1966, n. 1793) e non quelli economici, la cui consistenza , caso mai, da tenere ;presente in. quanto, ripercuotendosi sullo schema negoziale, rappresenti un elemento adiuvante nella ricerca degli effetti potenziali da ricollegare alla qualificazione affidata a parametri giuridici (Cass.; 9 giugno 19i72, n. 1805; Cass., 28 gennaio 1'972, n. 203; Cass., 8 ' ~ ottobre 1970, n. 1850; Cass., 24 settembre 1970, n. l6i9,8; Caiss., 20 giugno 1968, n. 2036; Cass., 9 mar:w 1968, n. 780). Le situazioni negoziali oggetto dell'imposizione tributaria vanno valutate, ai fini della tassazione, secondo i principi dell'ordinamento gh1rldico, e non in relazione alla sostanza economica degli atti; natura intrinseca ed effetti sono soltanto quelli che derivano dalla quaUfica giuridica ed H risultato economico da tener presente quello ,che si produce attraverso l'atto giuridico concretamente posto in essere. Deve farsi riferimento alla natura ed al contenuto intrinseco dell'atto sottoposto alla registrazione e tale natura e contenuto si possono desumere esclusivamente dalle sue clausole e da quanto dsulta in esso dichiarato, a prescindere dalla corrispondenza fra dichiarazione e reale volont dei dichiaranti e dallo scopo praitko da essi perseguito (Cass., S.U., 13 luglio rn72, n. 2'349). (art. 92). Ma si esce nettamente fuori da questa prev1s10ne quando il mandato non costituisce pi soltanto un titolo o documento legale verso i terzi, ma produce anche effetti economici tra mandante e mandatario: si passa cosi alla previsione un po' contorta (se ne visto il perch nella precedente nota) del~'art. 15 della tariffa A; il mandato, anche se nell'interesse del mandante, quando irrevocabile e con dispensa dall'obbligo di reilldltcomfo, sog;gietto aid aMqruote pmporzioIIJlllli sipecif:k:he stabilite dn :re1azione a quattro dive:rse ipotesi. Si passa infine alla diversa previsione dell'art. 45 della legge che considera il mandato uno strumento che realizza l'effetto traslativo di un contratto diverso. E' vero che la legge tributaria lascia scoperta l'ipotesi intermedia del mandato irrevocabile ma con obbligo di rendiconto; ma nel riportare questa ipotesi ad una delle previsioni specifiche bisogna partire dalla premessa che nessuna delle tre norme ora riassunte pu essere considerata come normale o come eccezionale e che per nessuna delle~ tre esiste una disposiz1one irell.iativa: aUa eslbemisibilllit maggiore o minoce. Debbono ail!lo1ra soccorrere tutti i no!l.'malii cainond dehla 1n.rteq>retazione . che si seguono :iin tutte le controve!l.'ISie sull'impooita di 1."egdsW<> e che COillsdlsitolllO sempre ne!lila qualificazione giuridica dell'atto. E' a questo punto che deve cominciare l'indagine, proprio dove la motivazione della sentenza si arresta. Diciamo ancora che non persuade nemmeno la considerazione incidentalmente fatta nella sentenza che si commenta che dei due connotati PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 567 L'atto si valuta con riguardo alla sua reale .portata ed alla effettivit delle conseguenze giuridiche che ess> idoneo a produrre fra. le parti (Cass., 2,6 lug1Uo 1971, n. 2503); dando rilievo unicamente al suo contenuto letterale, da interpretare alla stregua delle espressioni usate e non in base ad elementi ad esso estranei, ancorch idonei ad identifkarne il contenuto effettivo e reale (Caiss., 2:9 maggiio 1971, n. 1612). Le dichiarazioni delle parti contenute nell'atto da registrare vanno intese con riguardo al significato letterale e logico del testo, senza che 'sia consentito ricavare da fattori estranei la volont dei dichiaranti, e restando esqlusa l'applicabilit di criteri ermeneutici riferibili alla ricerca della effettiva intenzione delle parti che non sia e>;pressa nel significato obiettivo della dichiarazione (Cass., 3 aprile 1970, n. 881); non consentita l'integrazione dei risultati della interpretazione te~ stuale mediante il richiamo ad elementi esterni, dato che l'imposta di registro colpisce l'atto per quello che esso dichiara, a prescindere dalla corrispondenza o meno delle dichiarazioni alla reale volont dei dichiaranti (Cass., 17 dicembre 1969, n. 3993); la potenzialit ed efficacia strumentale del negozio cui deve aversi riguardo (Cass., 1968, n. 780; Cass., 17 febbraio 1968, n. 558; Cass., 7 giugno 1966, n. 1484) va rilevata esclusivamente dal documento sottoposto a registrazione perch solo da tale documento che il fisco pu ricavare la prova che il titolo o la forma apparente non corrisponde alla sostanza ed agli effetti di quanto stipulato (Cass., 27 aprile 1968, n. 1311; Cass., 4 dicembre 1967, n. 2861). del mandato definito nell'art. 45 la dispensa dal rendiconto quella che pi qualificherebbe l'atto come sostanzialmente traslativo. Bisogna invece rilevare che, come fu acutamente notato nella precedente sentenza n. 203 del 1972, ttl. so\Lo fatto della irrevocabdliit basta a trasformare il mandato vero e proprio, in un atto nell'interesse del mandatario; non avrebbe alcun senso, nel caso specifico; l'irrevocabilit se il mandato non avesse avuto anche lo scopo di inserirsi in una operazione bancaria con funzione soluforia o di garanzia; non sarebbe irrevocabi1e il mandato classico che &,i. esaurisce con la riscossione da parte del mandatario e la consegna della somma riscossa al mandante. Ci non significa che la dispensa dal rendiconto non sia di evidente rilevanza, ma la sola irrevocabilit gi sufficiente a portare il mandato fuori della previsione dell'art. 91 della tariffa. Ma proprio sulla dispensa dal rendiconto che va condotto il pi importante esame. Bisogna chbbligo di rendicoI).to. A questo punto non serve pi definire l'art. 45 come norma derogativa a fattispecie esclusiva, formalmente intesa, nel tentativo di limitare ingiustificatamente la portata della norma, e creare un metodo di qualificazione giuridica dell'atto da tassare in funzione soltanto della nominativit impressa dalle parti, con formule di stile; tutto questo costrutto, che contrasta con fondamentali principi generali, non raggiungerebbe mai lo scopo. Sembra pertanto che si possa ritenere conclusivamente che nel contrasto debba darsi la preferenza alla sentenza n. 203 del 1972. C. BAFILE 8 572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO invocarsi l'art. 8, comma primo, legge reg., la Corte si basata su tale norma, partendo dall'ipotesi che l'atto, pur nella sua essenza di procura, potesse, nel verificarsi di determinate circostanze, estranee alle risultanze obiettive edllle clausole, 1rea1izzaxe una cessione di crediti. Ma questa linea applicativa dell'art. 8., comma primo, legge reg. -anche ad ammettere che esso fosse utilmente invocabile -ne comporta la violazione: sia laddove prescinde dall'interpretazione obierttiva del negozio, facendo leva sull'intento supposto delle parti e sui presunti motivi che hanno indotto l'imprenditore alla scelta di un dato strumento negoziale; sia, ed ulteriormente, nella individuazione dello scopo pratico voluto dalle parti (una delle quali era peraltro estranea all'atto), ancorata ad elementi extratestuali. Sui motivi, e su motivi gratuitamente ipotizzati e non emergenti dell'atto, si basa la sentenza nel riferirsi al negozio bilaterale sottostante alla unilaterale procura, qualificandolo, anzich mandato, cessione di crediti. Indubbiamente tale negozio sottostante suscettibile di svariate configlll'azioni giuridiche. Ma nel caso in esame la Corte fa riferimento alla cessione non perch questa obiettivamente risulti da precise clausole o prOiPosizioni della procura, perch in essa si evidenzi un collegamento negoziale, o addirittura una enunciazione, ma solo perch il tipo della procura (irrevocabile, gratuita e con obbligo di rendiconto) e la qualit dei soggetti (banca ed imprenditore edile) ppssono far suppore che l'atto sia stato posto in essere (quale momento di un pi vasto disegno) ;per conseguire le stesse finalit della cessione di crediti, evitando la corresponsione dell'imposta ;proporzionale, dovendosi poi ancora presumere che sussita una giustificazione della operata cessione, e cio una apertura di credito od altra forma di finanziamento della banca all'imprenditore. Anzich verificare la coerenza del contenuto oggettivo del negozio alla sua funzione tipica si immagina, che la procura, di per s neutra, possa spiegare effetti sostanziali di cessione di crediti, ipotizzando a monte di questa un :previo finanziamento. Si parte cio da una illazione estratestuale e la si giustifica in base ad una ancor pi gratuita e remota ipotesi. Una ricostruzione siffatta distorce palesemente la :portata dell'art. 8, comma pr,imo, legge reg., dilatando i poitenziali effetti giuridici dell'atto ben oltre le obbiettive risultanze del medesimo. Non pu farsi questione, per quanto si detto, di equivalenza di effetti economici; non possono presumersi rapporti di debito verso la banca procuratrice; non pu ricollegarsi la procura ad un certo negozio sostanziale, piuttosto che ad un altro perch gli effetti (giuridici) della procura sono quelli che a tale atto l'ordinamento attribuisce con qualificazione che (salvo quanto sar detto in seguito, a proposito dell'art. 45, legge reg.), viene recepita nel diritto tributario e si riverbera nella tassazione ad essi adeguata. La eventualit che si faccia ricorso .......,~.J ~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA alla procura irrevocabile per altri fini pu avere una sua l'ispondenza nella realt, ma non valorizzabile ai fini di una pi gravosa tassazione ai sensi dell'art. 8, comma primo, legge reg., almeno quando tali finalit non siano (magari inavvertitamente, dal punto di vista del contribuente) calate nell'atto, venendo a risultare dal documento. Che poi questo richiamo a precedenti intese negoziali [possa in certi casi assurgere al livello di enunciazione indubitabile, ma irrilevante nel caso di specie in cui la tesi dell'enunciazione, accolta dal tribunale, non ' stata pi invocata dalla Corte a fondamento della decisione, sicch non possono avere ingresso in questa sede le censure di violazione dell'art. 62, legge reg., sollevate dalla Cassa di Risparmio. Per sorreggere la soluzione accolta si fatto pure cenno alla pos sibilit di qualificare la procura come negozio indiretto. Ma nemmeno questa configurazione giustificherebbe, nella prospettiva dell'art. 8, comma primo, legg,e reg., la tassazione proporzionale. Il ricorso alla figura del negozio indiretto, a pade la sua correttezza, n-O!ll sarebbe infatti producente ai fini tributari. In verit non sembra facile ravvisare in una procura irrevocabile a riscuotere crediti un negozio indiretto; e ci non soltanto alla stregua del recente orientamento dottrinale secondo cui andrebbe negata ti pica rilevanza giuridica a tale figura, che si risolverebbe nella formula descrittiva di un fenomeno evidenziato nella pratica degli affari, ma anche accogliendo la nozione comunemente recepita del negozio indi retto come utilizzazione di una sequenza ,di atti o della predisposizione di alcune clausole per pervenire alla realizzazione di un risultato di verso da quello corrispondente alla funzione ed efficacia del tipo ne goziale (cfr. Oass., 30 ,gennaio 1968, n. 296; Cass., 6 settembre 1960, n. 2427). La procura in esame, realizza, infatti, nell'economia della supposta cessione di crediti, non tanto una utilizzazione del negozio per scopi diversi da quelli suoi propri, quanto una sorta di eccedenza del fine rispetto al mezzo, apprezzabile sul piano del collegamento negoziale pi che in riferimento al concreto atto posto in essere. Comunque, senza che sia necessario affit'ontare ex profes,qo la questione, quand'anche fosse configurabile nella specie un negozio indiretto non ne scaturirebbero rilevanti conseguenze in tema di tassazione, dato l'orientamento giurisprudenziale, prima richiamato, in base al quale quando le parti abbiano fatto ricorso ad un negozio indiretto l'imposta di registro va liquidata in relazione al negozio strumentale posto in essere e risultante dall'atto, senza che rilevi l'intento mediato perseguito. In ,conclusione, ila valutazione defila procura alila stregua deiLla sua potenzialit ed efficacia obiettiva non consentiva di qualificarla ai fini tributari, ai sensi dell'art. 8, comma primo, L reg. come cessione di crediti 574 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO incasellabile direttamente ed immediatamente nella previsione normativ a di cui all'art. 4 lett. a) della tariffa all. A. L'indagine deve quindi spostwsi sull'art. 8, comma secondio, in relaz. i:one all'art. 45, il. reg. valutando dn questa pi adeguata prospettiva, le a(('lgomentazioni della Conte d'appello Ja quale, a prescindere dalla proclamata possibilit di attribuire determinati effetti potenziali all'atto da tassare, si preoccupa di differenziare la comune e generica procura da quella di specie caratterizzata dalla irrevocabilit, gratuita e dall'obbligo di rendiconto, e conferita per la riscossione di crediti, sostenendo che il problema della qualificazione giuridica ai fini tributari di tale procura va impostato non con riguardo all'art. 91 della tariffa, all. A, ma tenendo presente l'art. 45 I. reg. I Pur non facendovi espresso riferimento n la sentenza, n la banca ricoTTente, l'art. 8, comma secanido, I. reg. ra~senta -invero -i'l poss1bile t:ramtte dell'equiparaz,tone che i giudici di merito hanno inteso fare, quanto al trattamento tributario fra il mandato iFrevocabile con dispensa dal rendiconto, di cui all'art. 45 I. reg. e, la procura con obbligo di rendiicon.to che alla base della presente lite tributaria. Ed infatti cosi come l'art. 8, comma primo, l. !l'eg. pcme una regola peculiare per il.'dnterrpretazione degli atti da sottoporre a tail.e imposizione, d:l secondo comma del medesimo articolo contiene un canone di interpretazione delle norme della legge di reg1stro, sostanzialmente negando che gli articoli della tariffa possano essere consi:de,rati quali norme a fattispecie esclusiva. Occorr quindi verificare, prendendo le mosse dal richiamato art. 8, comma se,oondo, J.. reg., se la procura irrevocabile gratuita con obbHgo di rendiconto per le caratteristiche suddette si differenzi radicalmente dal tipo di negozio contemplato dall'art. 91 della tariffa all. A, per essere pi propriamente assimilabile al mandato irrevocabile, con diS1Pensa dal rendiconto che, secondo l'art. 45 1. reg. si considera atto traslativo e va tassato proporzionalmente secondo le aliquote stabilite nell'art. 15 della tariffa all. A alle lettere a), b), c) e d), e cio, trattandosi di mandato relativo alla riscossione di crediti, con aliquota dell'l % (giusta ila lettera b). (Va, peraltro, rhlevato 1che Ja Corte del merito non ha avvertito che il suo discorso, incentvato sull'art. 45 I. reg. trovava naturale riscontro nel ricordato art. 15 della tariffa, ed ha tenuta ferma la tassazione ex art. 4, applicando la maggiore aliquota dell'l,50 % ). Ma nemmeno alla stre.gua dell'art. 8, comma secondo, cit. la conclusione oui perviene la Corte di Perugia pu essere tenuta fe:rma. Al riguavdo pienamente ,centrata appare 'la censura di v:i:olazione dell'art 45 il. reg. sia con riguardo alle g,enerali regole di interpretazione delle leggi, sia rispetto aJ.l'art. 8, 1comrna secondo, per quanto attiene all'interpretazione del testo un'ko delle leggi sull'imposta di registro. ~~ != i: j. ! ,, ' ~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA L'applicazione di tale norma, secondo la .giurisprudenza di questo S.C., legittima tutte le volte che l'atto tassabile non trovi un .preciso ed univoco riscontro in taluna delle voci della tariffa o delle tabelle (Cass., 2. agosto 1968, n. 2752), riispe.tto cio ad atto atiipico od innominato da a.ssimilare a queUo tirpico ad esso pi affine (Cass., 8 luglio 1966, n. 1791). Quando la tariffa si richiama testualmente ad un rapporto di diritto privato, il trattamento fiscale non pu essere che quello previsto per tale atto. Il ricorso al criterio dettato d;tll'art. 8, comma secondo, cLt. non sembra quindi utilmente >invocabile sia perch la tariffa contempla espressamente i mandati e le :procure con o senza corrispettivo, sia :perch si tratta nella specie di procura gratuita, di atto cio soggetto a tassa fissa che si dovrebbe assimilare ad atti di trasferimento soggetti ad in.posta proporzionale (mentre noto che il procedimento c.d. analogico non previsto per gli atti che per la loro natura devono essere registrati a tassa fissa). Inoltre J.'art. 8, comma secondo, I. Teg. richiamando esip!ressamente l'art. 4, ulteriormente circoscrive i poteri dell'interprete, il quale deve ricer>care gli elementi affini in base a1la natura ed agli effetti delJ.'atto, previamente inquadrandolo in una categoria rper cui la legge prevede la tassa .p11ogressiva, proporzionale o graduale. Sicch J.a regola dettata dall'articolo medesimo viene in considerazione solo dopo che l'atto sia stat ricondotto ad una delle suddette categorie e comporta che, all'interno di questa, esso deve essere assoggettato al medesimo trattamento fiscale previsto dalla voce di tariffa pi prossima. Ma in principio la tassa proporzionale, cui si pretenderebbe assoggettare l'atto in esame, si applica solo ai trasferimenti onerosi. La procura irrevocabile gratuita con obbligo di rendimento di conti non pu considerarsi come si accennato -un negozio atipico. Si rinvengon~, infatti, nella ta!riffa ali. A !I.e due prev;isioni del mandato (o procura) generico e del mandato irrevocabile con dispensa del rendiconto. Ed in prima approssimazione, poich la fattispecie in esame non coincide con quella puntuale e particolareggiata dell'art: 15, si portati ad inquadrarla nell'art. 91 della tariffa ali. A che prevede il trattamento tributario per tali atti -se gratuiti -mediante imposizione a tassa fissa in coerenza con gli effetti giuridici ad essi propri (ed infatti l'art. 4 cit. della legge si riferisce al rigual'do agli atti che possono servire da titolo o documento legale). Nel mandato (o procura) con retribuzione (art. 92 tariffa all. A) si opera un trasferimento di ricchezza .limitato aJ.J.a retribuziorne, e cos si spiega la imposizione proporzionale rapportata alla misura di tale retribuzione. Sul piano della tipicit, dunque, mandati o procure gratuiti trovano precisa collocazione nell'art. 91 della tariffa ali. A, in tutta la possibile gamma di atti ascrivibili al tipo; e clausole particolari vengono in considerazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riguardo alla retribuzione che ,comporta l'inquadramento in altra voce. Il mandato gratuito soggetto a tassa fissa in relazione agli effetti che produce. E come atto tipico da registrare a tassa fissa non pu, per quanto attiene alla previsione dell'art. 91 della tariffa, rientrare nella sfera di appltcabilit dell'art. 8, comma secondo, l. reg. Peraltro il mandato 'contemplaito specificamente ancora una volta nella tariffa in quanto sia irrevocabile e senza obbligo di rencliconto: art. 15 che va co:rirelato all'art. 4!5 della il.egge. Alla riflessione critica su tale art. 45 I. reg. deve perci procedersi alla stregua del1a effettuata dimostrazione della inestensibilit delle relative prevision'i normative a casi affini, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, il. reg., rispetto a1l'art. ~H deHa tariffa aJ:l. A, con conseguente im.possicbilit di i.tnvocare taJ.e canone interipretati:vo per far leva sulla ma~gi:ore vicinanza che, sul mero !Piano della fattispecie, la prrocura iir:revocabile con obbMgo di rendiconto presenta con la procura irrevocabile con dispensa dal rendiconto, anzich con la procura generica. Punto di partenza dell'indagine da effettuare al riguardo la constatazione che sul piano del diritto civile il mandato, e meno ancora la procura, non comportano il trasferimento dei diritti rispetto ai quali vengono. conferiti i poteri per lo svolgimento dell'attivit gestoria. Mentre H 'contratto di raippresentanza regola i irappol1ti interni fra rappresentante e rapprresentato, la procura quale atto unilaterale, per la cui effic,acia non occorre l'accettazione del procuratore, disciplina i rapporti esterni ed dketta ai terzi 'con i quaLi il rappresentante destinato ad entrare in relazione per assolvere l'incarico assunto vel'lso U ra1p1presentato (Cass., 7 gennaio 1964, n. 9). Il mandatario, o procuratore, non ,acquista diritti, come ovvio, quando agisce in nome e per conto del rappresentato; ed anche nella ipotesi del mandato senza rappresentanza al compimento degli atti giuridici per conto altrui consegue l'obbligazione tributaria afferente all'attivit gestoria, se ed in quanto effettuata. Il problema della imposizione tributaria sul negozio di mandato, o sul conferimento della procura, resta, quindi, nettamente distinto da quello del trattamento cui sottoporre i negozi giuridici che in esecuzione del mandato vengono eventualmente posti in essere. Questa separazione fra la fattispecie della rappresentanza ed il rapporto di gestione eventuailimente sottostante e fra J.'aissunzi:one dell'obbligo di agire per conto altrui e quello -conseguenziale di ritrasferire al man dante quanto eventualmente acquistato per suo ,conto, comporta eer tamente che il mandato, o la procura, come tali non hanno intrinseca natt,lra ed fficacia di atti traslativi di diritti (che il mandaitario dovr acquistare e ritrasferire al mandante, ovvero apportare direttamente alla sua sfera giuridica) e che, pertanto, un atto che si presenti come procura, ne realizzi il tipo negoziale e sia ordinato formalmente a con seguire gli effetti giuridici ad essa propri non potrebbe .mai in astratto PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA configurarsi come atto traslativo di diritti da tassare con imposta proporzionale. La fosuscettibilit della procura ad essere ritenuta negozio traslativo, in applicazione dell'art. 8, comma pr.imo, l. reg., iil quale impone che si abbia riguardo all'intrinseca natura dell'atto ed agli effetti che questo destinato a .produrre, trova il suo significativo riscontro normativo proprio nell'art. 45 cit.; dettando il quale il legislatore ha fatto quel che l'interprete, in rigorosa applicazione dei principi, non avrebbe potuto fare, equiparando agli atti di trasferimento onerosi ai fini fiscali, un negozio che traslativo non nella qualificazione civilistica; il mandato irrevocabile ~on dispensa dal rendiconto. A questa soluzione il legislatore giunto verosimilmente mosso dalla preoccupazione, che le parti si avvalessero di tale strumento negoziale per raggiungere lo stesso scopo che avrebbero potuto -0ttenere mediante un diverso negozio effettivamente traslativo. Ed dovuto intervenire proprio perch, in difetto di una disposizione normativa ad hoc, tale atto riguardato sotto il profilo degli effetti che ne scaturiscono aUa stregua della comune disciplina, non solo civilistica, ma tributaria, non avrebbe mai potuto essere considerato, e tassato, quale atto di trasferimento. La norma si presenta quindi con una evidente portata derogatoria a1 princl.ipi generali cui si informa la ileg,ge di registro, sovrapponendo una qualificazione, operante ai soli fini tributari, a quella di diritto civile e tassando come se fosse traslativo un atto che traslativo non nella sua essenza. Si tratta, perci, di norma di stretta interpretzione, e che indubbiamente si presenta con i caratteri della fattispecie esclusiva, perch prevede una tassazione .per un tipo negoziale che gi era 1Previsto in apposita vece della tariffa che .si sarebbe dovuta ritenere comprensiva di tutti gli atti astrattamente riconducibili al re1ativo schema, enucleando fra essi, soltanto quelli 'che proprio perch presentano determinati caratteri differenziali sono, ed essi soli, da assoggettare ad un trattamento tributario diverso e meno favorevole per il contribuente. La. deroga viene subordinata espressamente alla ricorrenza di una duplice condizione: la irrevocabilit e fa dispensa del rendiconto. Trattasi di due requisiti che concorrono insieme, ed inscindibilmente, a realizzare la fattispecie normativa dell'atto da equiparare a quelli traslativi pur non essendolo. L'art. 4'5 l. reg. non , dunque, una norma superflua, meramente ricognitiva di un risultato conseguibile in .via di interpretazione. E se in dottrina si sottolinea la coerenza di questa norma con il .principio generale per cui le imposte di registro si aP1Plicano secondo, l'intrinseca natura e gli effetti degli atti, bisogna tener ben presente che -come si gi sottolineato ~ non si tratta di un semplice corollario che si 578 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sarebbe potuto ottenere in via di esegesi, in ,quanto J.'effetto de,l mandato rapportato a parametri civ1Hsti anche alla stregua de1l'art. 8, . comma primo, I. reg. non avrebbe mai porbuto essere considerato dall'interprete traslativo; donde la necessit, rper conseguire un certo risultato, di dettare apposita norma, operando legislativamente un'equiparazione che non 1ctea una inesistente traslativtt, ma .impone un regime giJUridico tributario ad un atto che :per J.a sua naitura ed i suoi effetti non avrebbe potuto esservi as.soggettato. Questa equiparazione va quindi contenuta rigorosamente nei limiti della disposizione di legge che la pone e deve ritenersi operante soltanto nel simultaneo concorso dell'irrevocabilit e deH'esonero dal rendiconto che ,sono i due indici cui congiuntamente il legislatore collega lo slittamento dal regime della tassazione a tassa fissa a quello della tassazione proporzionale perch discrezionalmente entrambi sono stati valutati, nena loro convergenza, idonei a consentire la eventuale utilizzazione del negozio rper fim corrispondenti a que1.ld. che potrebbevo ;raggiungersi con un diverso atto ad effetti traslativi giusta la qualificazione civilistica. Secondo la Corte del merito, invece, l'art. 45 1. reg. va interpretato nel senso che l'equiparazione dell'atto di trasferimento opera anche se alla irrevocabilit si accompagni l'obbligo del rendiconto. Ma anche partendo dal presupposto che la legge sottoponga al medesimo trattamento tributario in generale il mandato e la procura, e riconoscendo quindi la possibilit di applicare l'art. 45 1. reg. e l'art. 15 della tariffa, che si riferiscono testualmente al mandato (mentre gli artt. 91 e 92 della medesima tariffa contemplano specificamente sia i mandati che le procure); ammettendo, come non dubbio, che il rapporto fra legge di registro e tariffe e tabelle sia di semplice specificazione e illOIIl di suboo:dinaziOIIle delle seconde alla prima (Cass., S.U. 18 febbraio 1963, n. 391); e pur prescindendo dalla problematica civilistica circa la configurabilit nel nostro ordiqamento di un.a procura irrevocabile e la individuazione dei connotati del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario e dei terzi, non ritiene il Collegio -in ,base ai), dd!scorso dd.ffwsamente sin qui condotto -che !la tesi dell1a Corte d'appe1lo possa essere condivisa. da escludere infatti la possibilit di un'assimilazione sostanziale, ovvero formale, della procura irrevocabile con obbligo di rendiconto a quella irrevocabile con dispensa da tale obbligo. La procura di 1Per s non comporta tr:asferimento di diritti; il regime fiscale suo proprio quello della tassa fissa; solo in via di equiparazione legislativa .si considera traslativa la procura irrevocabile senza obbligo di rendiconto. Ci posto non consentito indagare se .la ragione che ha indotto il legislatore a dettare l'art. 45 1. reg. potrebbe sussistere anche rispetto ad una procura irrevocabile con obbligo di rendiconto perch non ven- I I I ! I I i PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 579 gono in considerazione effetti giuridici propri dell'atto in quanto tale, ma attribuiti a fini fiscali contro la sua natura, ponendo in essere una norma a fattispecie esclusiva che sottrae eccezionalmente l'atto al s.uo naturale regime,. tributario, senza che possano invocarsi gli strumenti esegeUci di cui all'art. 8, comma secondo, 1. reg. impostando un ragionamento volto a rfoeircaire Pi o meno intense affinit fra gli atti. N la mancata ri~ondenza alla fattispecie esclusiva dell'art. 45 l. reg. (e 15 deHa wiffa) rpu essere superata dall'elegante escogitazione dei giudici di merito di considerare l'obbligo del rendiconto come condizione risolutiva deli'effetto traslativo da ricondurre alla sola clausola della irrevocabilit e che non spiegherebbe nessun effetto ai. fini della tassazione (ai sensi dell'art. 12 1. reg.). Questa ricostruzione della fattispecie si risolve in una petizione di principio, partendo dal presupposto che la legge tributaria attribuisca qualificazione di atto traslativo al mandato (o procura) solo perch irrevocabile. Invece la equiparazione tassativamente ricollegata non gi alla mera irrevocabilit, ma alla .irrevocabilit accompagnata dall'esonero dall'obbligo di resa del conto. E deve aggiungersi che proprio tale esonero a presentarsi con carattere di centralit, quale elemento determinante per rendere qperante, nel presupposto della irrevocabilit, la disciplina derogatoria dettata a tutela del fisco contro il possibile impiego della procura (o mandato) a fini sostanzialmente traslativi. Indubbiamente nella previ,sione dell'art. 1na e.e. l'obbligazfone del rendiconto costituisce la regola e la dispensa, specie se preventiva, l'eccezione, tanto che l'obbligo stesso risorge ove il mandatario si renda inadempiente per dolo o colpa grave. L'irrevocabilit attiene allo svolgimento nel tempo del rapporto; ma l'esserci e non esserci dell'obbligo del rendiconto tocca in pieno il sostanziale regolamento degli interessi perseguiti. L'esonero dal rendiconto comporta infatti, per il mandatario (o procuratore) pi lati e penetranti poteri di disponibilit in ordine ai beni conseguiti nel l'espletamento dell'attivit gestoria, anche se, giusta lo schema negoziale civilistico, sussiste pur sempre, accanto all'o~bligo di compiere tale attivit quello di ricondurne gli effetti nella sfera giuridica del dominus negotii (aippunto perch la traslativit esorbtta dailla qualificazione di diritto civile). Questa maggiore latitudine di spazio operativo da riconoscersi al mandatario d4ispensato dal rencMccmto, stata vaiLorizz:ata ai fini della qualificazione tributaria dell'atto ritenuto, soprattutto per la iprevisione della dispensa, suscettibile di essere utilizzato al posto di negozi sostanzialmente traslativi. Non stato perci superfluo, o sovrabbondante, il relativo riferimento legislativo; ne consegue che dalla previsione dell'esonero non pu prescindersi ove si intende procedere alla tassazione proporzionale dell'atto. 580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le conclusioni raggiunte vam;io coordinate con i precedenti giurisprudenziali del S.C. che toccano l'argomento. Sono da ricordare al riguardo la non recente decisione 13 aprile 1960, n. 861 e la recentissima sentenza 28 gennaio 1972, n. 203, di questa stessa sezione. Nella pronuncia del 1960 una procura irrevocabile ad incassare venne considerata come cessione di crediti perch era richiamata nella procura stessa, ed allegata al documento presentato per la registrazione, una deliberazione del consiglio di amministrazione della societ che aveva conferito il potere di rappresentanza negoziale da cui emergeva, secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito, la .chiara volont di realizzare una cessione; sicch bastava constatare che l'atto, nella concatenazione delle clausole, risUltanti dal documento, e dall'allegato che faceva corpo con esso, spiegava appunto gli effetti di una cessione di credito (se non ne conteneva addirittura l'enunciazione). Tale soluzione collima con i principi che informano la presente decisione dato ohe 4uell'atto, nei suoi elementi testuali, che ne trascendevano la portata di mera procura e la tipologia relativa, consentiva direttamente, e nel rispetto, de11'airt. 8, comma priimo, J. reg. (e forse anche ai sensi rdeJ.l'art. 62 il. reg.), di operare l'inquadramento in ~a fattispecie complessa dn cui accanto alla .procura sussistevano gli elementi del negozio sottostante. Nella 1senitenza n. 203 del 1972 si afferma che l'art. 45 1. !l'eg. non impedtsce al girudice di merito di ravv1sare, nei congrui casi, un negozio tmslativo indiretto nel mandato irrevocabile anche se non vi .sia eso nero del rendiconto. Detto ipl".incipio, ad avviso del collegio, richiede, peraltro, una puntualizzazione. A parte il rdfurimento al negozio indiretto, che non determinante nell'economia di quella decisione, il rpotere del gi'll!dice di merito di vavvisare 1n un mandato irrevocabile con obbligo di rendiconto un negozio traslativo non va ricondotto &la fattispecie esclusiva dell'art. 45 L reg., che non consente di applicare il previsto trattamento tributario ove non concorrano ri requisiti dell'irrevocabilit e del1a: di.spensa; fermo restando che anche un mandato H quale si presenti com irrevocabirle e con obbligo di rendiconto pu essere tassato come a1lto di trasferimento di crediti (e con l'aliquota deH'art. 4 de1la tariffa) in base ad agganci testuali vicavabi:li esc[usivamernte dalle clausole del dO'cumernto da sottopovre alla registrazione, fo quali comporrtino runa sostanziale integrazione del negozio rendendolo oiggettivame.nte SUr.Scettibile (sulla base di 1 tali clausole, per quel che esse effettivamente dispongono e non alla stregua di meve illazioni che se ne possono trarre), di rea!Uzzare effetti di trasf:arimento del credito. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 581 Ln conclusione dii ricovso deve essere ~ccol,to con tutte ile conseguenze di 1egge, rinviando ila ,causa, per nuovo esame, alla Corite d'appello di Ancona che provveder anche alla liquidazione delle spese di questo grado del giudimo. I giudici di Tin'Vfo si unifiormeranno al seguente prlndpio di diriJtto: ~ La procura g.ratuita ittevocabil!e e con obbligo di ;rendiconto ad incassare crediti va regilistrarta a tassa fissa, ai sensi dell'art. 91 della tariffa aU. A alla legge di cregistro (r.d. 30 dicem'Qre 1923, 111. 3269) e non con :ilmiposta proporzionale, quale atto :traslativo dei crediti stessi. Tranne il caso :in. cui gli effetti della cessfone risultino dal contesto dell'atto presentato per fa registrazione, e sa,lva !l.'fpotesi della enunciazione, i ipriincpi ,giudruci che regolano la detero:ninazi0111e del contenuto dell'atto, e specificamente \l'art. 8, comma priimo, L reg. non consentono di qualilii:care urna ipTocura come atto di trasferimento di crediti per il solo fatto che ta\l.e :procura sia conferita da 1Ul1 imprenditore .edile ad una baI11Ca e concerna l'incasso di crediti costituenti il corrispettivo di cootTatti di appalto. N pu essere utilmente in:v;ocato fo schema del negozio indirejfo che, a p:ooscmdere daJ.1a 1sua 'configurabHit nena specie, comporta che la tassazione si: effettui a1la stregua dell'atto strumentale posto in essere. puTe da escludere l'assimila:z;i0111e della procura gratuita ed irrevocabHe con obbligo di Tendiconto al mandato ixrevocabHe oon dispensa dal rendimento del conto (di cui agli artt. 45 l. reg. e 15 della tariffa all. A), non trovando applicazitooe al riguardo il canone mteTpretativo dettato daM'art. 8, comma secondo, 1. ;reg. e dovendo !l'e!Stare circoscritta l'equfparazione a fini tributari agU atti di trasferimento del mandato che non spiega effetti traslativi di diritti 'Sul piano civi11stico -ne precisi termirni in cui, con no:rma a fattispecie esclusiva, la deroga stata posta da\I. legISlatre. -(Omissis). CORTE DiI CASSAZIONE, Sez. I, 1 mw:-zo 1973, n. 557 -Pres. leardi Est. Giuliano -P.M. De Ma!l'co (conf.) -Soc. E.G.O. (avv. CaipaccioH) c. Min.tsteoo delle Finanze (avv. Sta,to Soprano). Imposta generale sull'entrata -Vendite al pubblico -Legge 16 dicembre 1959, n. 1070 -Esclusione dell'imponibilit -Presupposti -Ven dite procacciate da agenti -Sono soggette all'imposta. (!. 16 dicembre 1959, n. 1070, art. 1). La non imponibiLit delLe vendite ai minuto effettuate in Locali di vendita ai pubblico (o ambulatoriamente) ha per presupposto che i com --.--------...... -::-:... ---..-.-.-.-.-........-.-.-......'..-.:....1.._'.:...:............. ' -..-..-. .ᥥ .ᥥ --. -' 582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pratori siano i diretti consumatori delle merci acquistate e che ie vendite siano inscindibiLmente legate ai Locati, descritti nena norma, per' l'esercizio det commercio ai pubbLico o ambulante. Non sono pertanto1 ricomprese nena previsione te vendite procacciate da agenti fuori dei locale di vendita ai pubblico ed accettate per iscritto (ipotesi particoiare di vendite di a'U!tomobiii concluse presso depositi per ie mostre da agenti senza rappresentanza) (1). (Omissis). -I due mezzi del ricorso ;principale vanno considerati congiuntamente, perch cooceimorno, pur variamente Hlustrandola, una questione suli'intwpretazi!one dell'aa:t. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070. Questo, coil primo comma, ha, tra l'altro, dichiarato non soggette all'I.G.E. ile ellltrate conseg.uLte in dipendenza delle venidiite di materie, merci e prodotti effettuate in locaH di vendita al pubblllico muniti di licenza di commercio per fa vendita al pubbUco . La questione da ri1sol, vere verte sul sLgrnifilcato del termine effettuate . In proposLto, ila societ e il Menotti, denunciando sia violazione e falsa appUcaz:ione della IIlorima sudde,tta, sia violazione e fa1sa applica zione dell'a(l'lj;. 1327 -cod. cLv. e contraddittoriet e illilogdcit di motiva zione SU un punto decisivo, si dolgono che fa Corte del me:rito ha ri putato che dJ. termine effettuate equivale a conc1use e che, per stabilire .dove 1siano state concluse le vendite di autovetture per cui causa si deve aver r.i.guardo, trattandosi di contratti tra persone lon tane, agli artt. 1326 e 132.7 cod. civ.; essi sostengono, inoltre, che la Corte medesima abbia, con motivazione erronea e contraddittoria, escluso che le vendite fossero state, a norma dell'art. 1327 cod. civ., concluse in Firenze. Questa compii.essa censura non pu essere accolta, anche se la mo tivazione addotta dalla 1sentenza impugnata dev'esseire, in parte, corretta, come ora questo supremo collegio far, a norma dell'art. 384 cod. rproc. cLv. Invero, l'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070 contiene, oltre a quello di cui qui si discute, altri precetti; e dall'esame di tutte le sue disposizioni si evince che l'esenzione dall'I.G.E. da esso accordata postula il concorso di due circostanze: da un lato, che i compratori siano diretti consumatori delle merci acquistate (la sussistenza di (1) Decisione da condividere pienamente. Per la determinazione della vendita al diretto consumatore in locale di vendita al pubblico munito di relativa licenza, soccorre un concetto economico-sociale di pratica comune: la vendita effettuata al di fuori del locale di vendita al pubblico, con una rete di distribuzione diversa da quella tradizionale dello smercio presso i negozi, non pu rientrare nella previsione dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070. PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 583 tal requisito incontestata, nel nostro 'caso), d'altro lato, che le vendite siano inscindibilmente legate ai locai specificamente menzionati dalla norma ( locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, laboratori artigiani, spacci o banchi di vendita nei mercati, spacci cooperativi, militari, aziendali e di fabbrica e di drcoli r>icreartivi , pubblici ~cizi ) e sullo stesso piano sono poste le vendite effettuate ambulantemente . Tale inscindibile nesso, Ja cui necessit si desume dal fatto che la norma ha posto i luoghi suindicati in particolare evidenza, consiste in ci che le vendite debbono essere effetto immediato e diretto dell'esercizio del commercio nei luoghi surricordati o dell'esercizio del comm11cio ambulante. Il legislatore ha avuto riguardo non, ,come riput la Corte Fiorentina, ai criteri civilistici .per la determinazione del luogo di conclusione di un contratto (criteri la cui awlicazione indurrebbe, ad es: a escludere che una vendita stipulata per telefono, con richiesta della merce da parte di un cliente, il quale esiga una preventiva risposta d'accettazione, sia stata effettuata nel negozio di vendita al minuto), ma a un concetto economico-sociale. Ci posto, si rileva che la Corte del merito ha, in fatto, insindacabilmente, accertato che le vendite di cui trattasi erano state procacciate, fuori di Firenze, in vari luoghi dell'Emilia e della Toscana, da agenti con deposito della societ E.G.O.: costoro, che non erano rappresentanti de1la societ, ricevuta la richiesta di un aspirante compratore, ne trasmettevano notizia scritta alla preponente, la quale, nei congrui casi, la accettava. Queste circostanze mostrano come le vendite in esame non fossero state in alcun modo legate all'esiste:riza, in Firenze, di un locale di vendita al pubblico, ma fossero state invece effetti dell'esistenza, nelle sedi dei singoli agenti, dei depositi di autovetture .per le: mostre., secondo 'l'espressi()([le usata dalla sentenza impugnata. Il ricorso principale deve, pertanto, essere respinto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 marzo 1973, n. 569 -Pres. Saya Est. La Torre -P. M. Pedace (diff.) -Basal (avv. Cerrato) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascina). Imposta di re~istro -Obbli~hi speciali dei notari, funzio~ari e pubblici ufficiali -Trascrizione di atto non re~istrato in citazioni comparse, ricorsi, ecc. -Responsabilit del procuratore -Concetto di trascrizione. (r.d.. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 118). , ................-...-......-,., c.-.-,,r..,.r...r.r..,. r.r..,crrrr..rr....u.rccr.-., RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 584 Imposta di registro -Obblighi speciali di notari, funzionari e pubblici ufficiali -Avvocato o procuratore -Trascrizione di atto non registrato in citazioni, comparse, ricorsi, ecc. -Rinuncia al mandato prima della pronuncia de~ provvedimento o della rimessione al collegio -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 118; 1. 3 dicembre 1942, n. 1548, art. 2). n divieto stabilito nell'art. 118, n. 3 della legge di registro, per gli avvocati o procuratori di t'l'ascrivere in citazioni, comparse, ricorsi o altri atti difensivi il contenuto totale o parziale di atti soggetti a regi strazione e non registrati n. Conseguentemente stata riconosciuta la legittimit della pretesa tributaria in quanto la sentel)za di appello nel riformare la pronuncia di primo grado non aveva dichiarato la nullit (o escluso l'esistenza) della convenzione enunciata ma .al contrario, decid7ndo .la causa su una questione preliminare di rito e facendo salva la riproposizione della domanda in altra sede, non aveva intaccato la sussistenza e la validit del contratto enunciato nella sentenza di primo grado. Sembra quindi di poter vedere in questa mitigazione del principio della irrilevanza delle vicende successive della sentenza enunciate, un adeguamento al recentissimo giudicato costituzionale. 594 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che la impugnata sentenza abbia ritenuto applicabile la tassa di titolo, prevista dal citato art. 72, della legge di registro, al contratto di fornitura di olio combustibile, intervienuto tra la Esse ed essa Cogis ed enunciato nella sentenza 10-22 luglio 1963, n. 476/63 del Tribunale di Trieste, nonostante che questa decisione fosse stata, poi, riformata 1iin arppelJ.o, con la est11omilssione dall. g,iudizio di essa ricorrente e con hl conseguente annullamento della sua condanna al risarcimento dei danni in favore della Esse. In rparticolare, sostiene che, con l'annullamento, in sede di appello, di questa sua condanna, erano venuti meno gli 1 effetti dell'atto, che la sentenza, cos riformata, aveva posto a fondamento della condanna stessa, ossia del contratto di fornitura intervenuto con la Esse, e deduce, pertanto, che, rispetto a questo contratto, non poteva essere applicata la tassa di titolo, 1che dovuta, a norma della disposizione dell'art. 72 della legge di registro, quando un contratto non registrato costituisce il presupposto logic della pronuncia contenuta in una sentenza. ggiunge, infine, che la impugnata sentenza sarebbe incorsa in un vizio logico di contraddittoriet, allor- Questa pronunzia infatti nel dichiarare l'illegittimit costituzionale degli art. 12 e 14 della legge di registro nella parte in cui non prevedono ai fini della restituzione dell'imposta proporzionale l'ipotesi che sia stata riformata la sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto, si riferita appunto al fatto che le norme della legge di registro non consentono che la somma versata sia restituita nel caso in cui dalla sentenza passata in giudicato risulti che il trasferimento non esiste -in tutto o in parte -e quindi sia venuto a mancare, totalmente o parzialmente, l'oggetto della imposizione tributaria. La decisione della S.C. dovrebbe quindi essere utile per interpretare la pronunzia costituzionale e definirne la portata; l'illegittimit costituzionale cio affermata limitatamente alla ipotesi che la convenzione su cui ,si fOO'.lda lia sentooza di pll"imo gll:"ado 1sia staita oon ruccessiva pil'OIIl!Ullcia passata in giudicato dichiarata inesiistente 10 nulla; se i:nv;ece il successivo giudicato, pur rifoo:tmaa:Jido la pl!'oniunzia, n001 ha irnitaocaito La Sussiisten:za e ;La vialidit della convenzdone enunzttata (perch ha decdiso 11a 1con1Jroviersia su una questione rp:regiudizi.ale idi ri:to o di meriito o ha coimunque diversamente .plI"OOunziato sen.ZJa esplI"e1ssamente escludere l'1esistenza o dichiall"axe la '.nrU'l.dt della 1conveneiooe), (JJJQ[l vein'll.to a manca'l.'e il'ogigetto, della imposizione trdbutaxd!a, rimasto dnrtegro l'atto, dimositratdvo della capacit cootributivia e non 1si avuto di ,conse1guenza dii. pagamento ,di un tribuito indebito. Altro problema, non toccato dalla sentenza in nota, se la pronuncia costituzionale debba intendersi riferita, come suggerirebbe l'espressione letterale, soltanto alla sentenza con la quale si attua il trasferimento , o a ogni sentenza che ha per presupposto diretto ed immediato una convenzione non registrata. E' appena il caso di ricordare che in modo del tutto diverso si pone la enunciazione ex art. 62 contenuta nella sentenza, che pu ben sopravvivere ad ogni riforma della sentenza che la contiene. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA quando, rpur avendo dato atto della erroneit di quella decisione relativa alla affermazione della responsabilit di essa ricorrente verso la Esse , ha attribuito alla decisione stesso piena efficacia, riconoscendo legittima l'applicazione, rispetto all'atto in questa enunciato, dall'anzidetta tassa di titolo. Il motivo infondato. Premesso che l'art. 72 della legge sul registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, condiziona la applicazione della tassa di titolo al solo estremo che la convenzione verbale o scritta, su cui essa deve essere applicata, costituisca il presupposto logico della pronuncia contenuta in una decisione giudiziale (Cass., 3 aprile 1971, n. 951), deve subito rilevarsi che il problema relativo all'applicabilit o meno di questa tassa con riguardo alla ipotesi, in cui la sentenza, enunciante l'atto asso~gettabile alla imposizione fiscale, sia stata riformata o cassata, stato di gi esaminato da questa Corte Suprema, la quale, dopo avere precisato che la legge non, distingue tra sentenze definitive o non definitive, di primo grado o dei gradi ulteriori di giurisdizione, confermate o riformate o cassate oppure aventi la efficacia della cosa giudicata, e, tanto meno, consente di ricercare se la conferma della sentenza sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione, su cui fondata la decisione di primo grado, ha affermato che, salvo il caso in cui la sentenza di appello dichiari la nullit della convenzione posta a fondamento della pronuncia del giudice di primo grado, la riforma della sentenza del primo giudice o la conferma per motivi diversi da quelli tratti dalla convenzione stessa non escludono la imposizione del tributo n importano la restituzione (Cass., 9 luglio 1962, n. 1799). Con riferimento a questo principio giurisprudenziale, in ordine al quale non sussiste n stata addotta alcuna valida ragione per discostarsene, deve, pertanto, essere esaminata la -censura prospettata dalla ricorrente, e al riguardo agevole osservare che la impugnata sentenza s' perfettamente uniformata a tale principio. Essa, infatti, portando il suo esame sulla sentenza del giudice di appello che ebbe a riformare la decisione del primo giudice, ha rilevato che la riforma sul punto concernente la affermazione della responsabilit della Cogis nei confronti della Esse fu pronunciata, in quanto si ritenne dal giudice di secondo grado che la domanda, proposta dalla Esse e ,diretta ad ottenere di es,sere garantita dalla Cogis per la rivendita . dell'olio combustibile alla Moroni e Keller , era inammissibile, con la precisazione da parte dello stesso giudice di appello che la pretesa della predetta societ Esse poteva essere fatta valere nei confronti della Cogis con una autonoma azione di risoluzione del contratto di compra-vendita, intervenuto tra queste due societ, per inadempimento; e da questa motivazione ha dedotto che la riforma non ebbe, 596 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ad intaccare la sussistenza e validit del contratto, enunciato con la sentenza di primo grado riformata, ma ebbe anzi a mantenerle ferme. Ne consegue che se, sulla base di questa intezipretazione di quel giudicato esterno (formatosi, cio, in un diverso processo), -interpretazione questa che, essendo sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto, si sottrae al Sindacato di legittimit (Cass., 25 marzo 1970, n. 917) -la im:r;mgnata sentenza ha ritenuto ' che, nel caso di specie, erano rimasti del tutto Vfl.lidi gli effetti della sentenza di primo grado, inerenti alla attitudine della sentenza stessa a documentare, quale atto pubblico, nonostante la sua riforma, la convenzione non registrata, posta a fondamento della decisione pronunciata, ed ha perci riconosciuta la legittimit dell'applicazione, rispetto a questa convenzione, della tassa di titolo, di cui all'art. 72 della legge di registro, ben fondatamente deve affermarsi che essa ha seguito il principio giurisprudenziale, sopra ricordato, e, non incorrendo affatto nel dedotto vizio di contraddittoriet, non merita la prospettata censura. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 681 -Pres. !cardi Est. Elia -P. M. Raya (conf.) -Soc. Regionale Idrotermale (avv. Micheli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli). Imposta di registro -Acque minerali -Cessione di stabilimento - soggetta all'imposta di registro a norma dell'art. 1 della tariffa A. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 1 e 4-i; r.ct 29 luglio 1927, n. 1443, art. 2; t.u. 1 marzo 1961, n. 121, tabella A, art. 166 e 167). Se vero che sono esenti dall'imposta di registro e soggetti allia sola imposta sulle concessioni governative i decreti di concessione mineraria e quelli che autorizzano il trasferimento delle concessioni medesime, sono invece soggetti all'imposta di registro gli atti di. cessione del diritto di sfruttamento di miniere stipulati tra il concessionario ed un terzo; e poich le acque minerali sono dall'art. 2 del t.u. 29 luglio 1927; n. 1443, definite miniere, ogni negozio, anche di carattere obbligatorio, relativo al loro sfruttamento sempre soggetto all'imposta dell'art. 1 della tariffa A della legge di registro e ci vale non solo per il trasferimento del vero e proprio diritto sull'acqua, ma anche per tutti gli altri beni strumentali indispensabili per l'uso dell'acqua minerale (1). (1) Decisiol}e da condividere. Sul primo punto pi che evidente che l'atto amministrativo che autorizza il trasferimento della concessione cosa ben distinta dal rapporto contrattuale tra il concessionario ed un terzo PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 597 (Omissis). -Per il carattere preliminare delle censure proposte, va antidpatamente esaminato l'unico mezzo del ricorso incidentale della Societ Regionale Idrominerale, resistente al ricorso principale dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato. La ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 1 della tariffa all. A della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 44 della stessa tariffa, nonch violazione degli art. 18 e 27 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ed ai fini degli art. 166 e 167 della tabella all. A al t.u. 1 marzo 1961, n. 121 sulle concessioni governative. Deduce la ricorrente incidentale che gli atti di disposizione di materiale minerario sono soggetti all'imposta proporzionale di registro solo se posti in essere fra privati, mentre sono invece esenti da registrazione e vengono sottoposti alla tassa di concessione governativa gli atti intercorrenti tra un ente .pubblico ed uno privato. La censura infondata. E' esatto che sono esenti, ai sensi dei citati artt. 166 e 167 del t.u. sulle tasse di concessione governativa, dalla re..gistrazione, i decreti di concessione mineraria o i pr~vvedimenti con cui le autorit competenti autorizzano il trasferimento delle concessioni medesime, in quanto sono atti amministrativi, e non rientrano nei contratti di diritto civile .previsti dall'art. 1 della tariffa all. A della legge di registro. Ma dalla sentenza impugnata, mentre non .risulta accertata la natura di ente pubblico della Azienda autonoma delle Terme regionali di Acireale, si evince che detta azienda concesse in affitto il complesso idrmineraJe denominato Pozzillo, per il canone unitario di lire 10 milioni annui, e sempre dalla stessa sentenza si ricava anche che, con la citazione 6 marzo 1962, nel iProporre l'opposizione per cui causa, fa attuale ricorrente incidentale dedusse che le parti avevano posto in essere un contratto di affitto, e, propriamente, a giudizio di essa ricorrente incidentale, una locazione di azienda, onde esattamente la Corte di merito ritenne che il rogito notarile cori cui fu stipulato l'affitto fosse soggetto a registrazione. Col medesimo unico mezzo del ricorso incidentale si deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile, sia pure limi tatamente alla parte di canone riferibile al diritto di sfruttamento, cio all'uso dell'acqua, l'art. 1 della tariffa all. A della legge di regi stro, mentre, deduce la ricorrente incidentale, esso non sarebbe appli cabile ai negozi aventi effetti meramente obbligatori ed attributivi di diritto di sfrutt::imento di una sorgente di acqua minerale, soggetti alla norma dell'art. 44 della tariffa per le locazioni. che regola iter partes gli oneri della cessione. Sulla riconduzione di ogni atto inerente allo sfruttamento di miniere nell'area dell'art. 1 della tariffa A, v. Cass., 16 luglio 1965, n. 1573, in questa Rassegna, 1965, I, 1055, con richiami. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 599 punto risulta dalla sentenza di merito, di affittare tutto il complesso idrominerale . Per l'art. 8 della citata legge di Registro le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda la forma apparente. Anche, del resto, a volere ritenere, come parrebbe poter risultare dalla non chiara ed insufficiente motivazione della Corte di merito, che in realt nel contratto fossero comprese disposizioni diverse, avrebbe dovuto la 00lt'te d'aippello esaminM"e 1se non fosse aippJ.icabile la norma dell'art. 9 della legge di registro citata, secondo cui un atto che comprende pi disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, considerato, quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che d luogo alla tassa pi alta, e, cio, nella specie, all'aliquota del citato art. 1 della tariffa. Tale norma sarebbe stata violata se il complesso risultasse necessario all'esercizio del diritto d'uso d'acqua, onde si impone un riesame anche di tale questione. Come questa Corte Suprema ha avuto modo di rilevare, le disposizioni sono da intendersi necessariamente connesse sempre che fra esse intercorra una concatenazione di carattere oggettivo (Cass., 5 giugno 1971, n. 1674), in virt di una norma giuridica, o per la loro intrinseca natura (Ca.ss., 18 marzo 1970, n. 714), non essendo certo sufficiente, ai fini fiscali, una mera connessione soggettiva (Cass., 7 ottobre 1W70, n. 1845). La 1sentenza impugnata, dopo aver dato atto che oggetto del contratto era tutto il complesso idrominerale, comprendente oltre l'uso dell'acqua, lo stabilimento, i terreni, le attrezzature, e che unico era il canone fissato, onnicomprensivamente, non si data carico di esaminare se, obbiettivamente, il diritto di sfruttamento dell'acqua minerale potesse trovare pratica attuazione senza il contestuale uso del complesso idrominerale. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 mm-zo 1973, n. 689 -Pres. Pece Est. Sanidulli -P.M. (coni.) -Varese (avv. Viola) c. Mtn~stero delle Finanze (avv. Stato Tarin). Imposte di fabbricazione -Spiriti -Prescrizione -Imposta dovuta in relazione a fatti costituenti reato -Decorrenza -Sentenza penale irrevocabile. (d.m. 8 luglio 1924, art. 31). La prescrizione quinquennale del diritto dello Stato a percepire l'imposta evasa. in caso di fabbricazione cLandestina di spiriti. decorre 600 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dalla data deUa sentenza penale, anche se questa dichiara l'estinzione del reato, semprech in tal caso il giudice civile ,accerti in via incidentale la sussistenza degli estremi, materiali e psicologici, del reato (1). (Omissis). -Con l'unico motivo, il ricorrente -denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 31 del d.m. 8 luglio 1924, t. u. delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. --si duole che la Corte del merito abbia ritenuto la decorrenza della prescrizione quinquennale, del diritto dello Stato a percepire i tributi evasi, dalla data della sentenza penale dichiarativa della estinzione del reato, senza accertare in via incidentale la sussistenza della illiceit penale del fatto contestato. La censura infondata. Criterio fondamentale direttivo della giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. 2,0 febbxaio 1967, n. 415'; sent. 13 luglio 1968., n. 2495) che, nel caso in cui il mancato pagamento dei tributi abbia causa da un reato e questo sia stato dichiarato estinto per prescrizione intervenuta nelle more del giudizio penale, la decorrenza della prescrizione quinquennale del diritto dello Stato alla percezione dei tributi evasi ha inizio dalla data della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato (e non da quella della commissione dell'illecito penale), sempre che il giudice civile, al quale venga proposta opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento dei detti tributi, accerti, in via incidentale, che il fatto contestato integri gli estremi della fu.ttispecie penale addebitata. Tale orientamento trova ispirazione e ragione informatrice nella necessit dell':nterruzione della prescrizione dell'azione civile in ca.so di promovimento dell'azione penale (come nell'ipot~si prevista dall'art. 31, settimo comma, del d.m. 8 luglio 1924 t.u. delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti), onde evitare che un soggetto, incriminato come reo, pnssa sottrarsi all'obbligo civile per la decorrenza del termine prescrizionale, intervenuto nel corso del procedimentn penale. Al predetto orientamento si uniformata la (1) Nello stesso senso, ma con riferimento alla norma simile dell'art. 27 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, Cass., 20 febbraio 1967, n. 415, in questa Rassegna, 1967, I, 415. Bisogna rilevare inoltre che con le sent. 13 luglio 1968, n. 2495 (ivi, 1968, I, 804) e 15 gennaio 1973, n. 177 (ivi, 1973, I. 403), sottolineando che la norma speciale detta una disciplina diversa da quella dell'art. 2947 e.e., si affermato che la pendenza del procedimento penale produce un impedimento all'esercizio dell'azione civile si che in ogni caso la prescrizione quinquennale comincia a decorrere dalla Iw fil I I [ iI i: !i ~: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 601 Corte del merito, fa quale ha ricalcato le linee ed i momenti del processo logico-giuridico adottato dai primi giudici, fondando il pro prio convincimento in ordine alfa sussistenza degli estremi materiali e psichici del reato, prevalentemente sulle risultanze degli atti di poli zia tributaria, da cui ha tratto origine il processo penale, corroborate con le emergenze processuali, ed in partiolare sul rinvenimento delle attrezzature per la distillazione dell'alcool e sulle (reiterate) ammis sioni dell'incriminato (conformi a quelle dei coautori del reato). E poich, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione pe nale il reato di fabbricazione clandestina di spirito resta dimostrato, a norma dell'art. 7, terzo comma, del t.u. 8 luglio 1924 -in base ad una presunzione (legale) assoluta -dalla sola presenza dell'apparecchio di distillazi001:e (o di parte di esso) (sent. I Sez. pen., 8 ottobre 1951, rie. Bernacchia) e poich alle prove per via di presunzione non occorre far ricorso in caso di confessione dell'imputato (sent. I Sez. pen., 23 febbraio 1953, rie. Serci), deve ritenersi che la Corte del merito, ponendo a supporto del ,proprio convincimento, circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale, delineata dall'art. 7 del t.u. 8 luglio 1924, il rinvenimento degli apparecchi di distillazione e le ammissioni del prevenuto, abbia correttamente accertato, in via incidentale, la sussistenza dei requisiti materiali e psicologici del reato in discorso, fornendo, riguardo ad essa, un'adeguata e congrua motivazione esente da vizi sia sul piano logico che sotto H r.iflesso giuridico. Le proposizioni che precedono possono, quindi, compendiarsi nella seguente statuizione: La _prescrizione quinquennale del diritto dello Stato a percepire l'imposta, evasa in caso di fabbricazione clandestina di spirito, decorre dalla data della sentenza penale dichiarativa della estinzione del reato, previsto nell'art. 7 del t.u. 8 luglio 1924, quando la sussistenza degli estremi (materiali e psicologici) di tale fattispecie penale sia stata accertata, in via incidentale, dal giudice civile in base alle risultanze degli atti della :polizia tributaria (nella specie, ed in particolare, in base arl rinvenimento dell'apparecchio di distillazione dell'alcool ed alla confussione deJ.l'dncriminafo). -(Omissis). data della sentenza penale definitiva, indipendentemente dall'accertamento incidentale della sussistenza del reato. Ed infatti una volta eliminata la differenza stabilita nel terzo cmma dell'art. 2947 e.e., tra estinzione del reato per prescrizione o per altra causa, non vi alcuna ragione per verificare in sede civile se il fatto, non giudicato in sede penale, integrava gli estremi del reato. Di ci d conferma il testo dell'art. 31 dE')l d.m. 8 luglio 1924, secondo il quale la prescrizione dell'azione civile interrotta non gi se il fatto considerato dalla legge come reato, ma quando venga esercitata l'azione penale . 602 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 marzo 1973, n. _712 -Pres. Saya Est. Spadaro -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. De Benedettiis. Imposta di successione -Coacervo delle precedenti donazioni -Determinazione del valore dei beni donati al momento dell'apertura della successione. (d.I. 8 marzo 1945, n. 90, art. 4). Nella formazione del coace1vo delle quote di eredit e dei legati con le donazioni e le liberalit fatte in vita dall'autore della sii.ccessione allo stesso erede o legatario (art. 5 d.L. 8 marzo 1945, n. 90), ai beni donati deve essere attribuito il valore che essi hanno al momento della apertura della successione e non quello a suo tempo accertato al momento del trasferimento; correlativamente dall'imposta di successione liquidata sul coacervo si deducono le imposte che sarebbero dovute sulle donazioni con riferimento ai valori del momento della apertura della successione (1). (1) Viene confermato l'indirizzo giurisprudenziale introdotto con la sent. 9 dicembre 1971, n. 3555, in questa Rassegna, 1972, I, 127. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 marzo 1973, n. 716 -Pres. Mirabelli -Est. Miele -P. M. De Marco (conf.) -Bacci (avv. Gualandi) c. Ministero delle F.inanze avv. Stato Abignemte). Imposta generale sull'entrata -Vendite al pubblico -Legge 16 dicembre 1959, n. 1070 -Possesso di licenza per vendita al pubblico Vendita a commercianti e industriali -Obbligo di registrazione e fatturazione -Non sussiste. (1. 16 dicembre 1959, n. 1070, art. 1). Poich le vendite al minuto effettuate in locali di vendita al pubblico (o ambulatoriamente) da chi sia munito della relativa licenza, non sono soggette all'imposta sull'entrata a norma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, nessuna registrazione e fatturazione deve esser fatta per le vendite effettuate a commercianti e industriali per le quali spetta agli acqufrenti richiedere l'emissione della fattura (1). (1) Sembra che sia stata del tutto elusa la vera questione dibattuta. E' esatto che per le vendite al pubblico l'imposta non dovuta e che nessun obbligo ha quindi il commerciante munito di licenza di registrare le vendite effettuate nel locale di vendita al pubblico; anche esatto che per le vendite, pure effettuate nel locale di vendita al pubblico, in favore di ~~ ~: li I PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 603 (Omissis). -L'Ufficio I.G.E. di Livorno il 22 marzo 1966, notificava ailla ditta Fwdinando Bacci, con sede in Livorno, avviso di accertamento per evasione al pagamento I.G.E., relativamente al periodo 1 gennaio 1961-30 novembre 1965, per avere il Bacci venduto, in tale periodo di tempo, merci per un valore di L. 69.521.808, senza l'emissione di documenti assoggettati all'I.G.E. Dopo le deduzioni dell'interessat9, l'Intendente di Finanza di Livorno, emetteva ordinanza, in data 2 luglio 1966, con la quale intimava alla ditta Bacci di pagare lire 6.500.000 per pena pecunaria oltre all'importo di L. 3.143.070 per I.G.E. Con atto notificato il 5 settembre 1966 la .ditta Bacci conveniva avanti al Tribunale di Firenze I'Amministrazione finanziaria dello Stato chiedendo che venisse dichiarata illegittima l'ordinanza in quanto egli, titolare di licenza di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di generi di profumeria, aveva venduto nel periodo suindicato merci a dettaglio (per l'importo accertato dalla Finanza. Poich tali vendite, a partire dal 1 gennaio 1960, non sono pi soggette al pagamento dell'I.G.E., egli non era tenuto al pagamento preteso dalla Finanza. N spettava a lui dare la prova che le vendite per il ricordato importo fossero state effettuate al dettaglio, in quanto l'esenzione dall'imposta compete qualora la vendita avvenga in un locale di pubblica vendita ed il venditore sia munito di licenza di vendita, come era nella specie. commercianti o di industriali che acquistano per la rivendita o l'impiego nella propria industria, l'obbligo della emissione della fattura sorge solo quando gli acquirenti ne facciano richiesta. Queste vendite, per il venditore, sono sempre al minuto effettuate nel locale di vendita al pubblico, mentre solo per l'acquirente rivestono carattere di vendita all'ingrosso; vale a dire che il commerciante venditore, che evidentemente non pu sapere l'uso che l'acquirente far delle merci acquistate, non ha alcun obbligo particolare, mentre l'acquirente, se impiega le merci acquistate o per una ulteriore rivendita o per la sua industria, deve giustificare con fattura la provenienza delle merci e quindi richiedere, rimborsando la relativa imposta, l'emissione della fattura. Come ovvio queste operazioni concernono quell'assai modesto movimento di merci qel piccolissimo commerciante o industriale che si riforniscono presso un negozio di vendita al pubblico. Tutt'altra cosa , evidentemente, il commercio all'ingrosso non effet tuato in locali di vendita al pubblico, che non affatto interessato dalla legge n. 1070 del 1959, e per il quale vige sempre l'obbligo di emissione del la fattura per ogni atto economico. Nel caso di specie cadeva in discussione, come emerge dalla narrativa, la non rara situazione del commerciante titolare sia della licenza di ven dita al pubblico sia di quella per commercio all'ingrosso e che esercita ambedue le attivit. La legge del 1959, non detta nessuna disposizione specifica, ma con assoluta chiarezza esclude dalla corresponsione dell'imposta solo le ven- IO PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 605 mando, invece, che costituiva solo una esenzione dall'imposta di tali entrate, onde, trattandosi di esenzione, spettava al contribuente provare gli elementi costitutivi di essa. Avverso questa sentenza il Baoci propone ricorso per cassazione esponendo due motivi, lAmministrazione finanziaria dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, con i motivi di ricorso, che, contenendo aspetti della stessa censura, vanno esaminati congiuntamente, denunziando violazione falsa applicazione dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, con riferimento al decreto legge 9 gennaio 1940, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, in relazione all'articolo 360, n. 2 c.p.c., afferma che, erroneamente, la Corte di merito ha ritenuto che egli fosse tenuto al '.pagamento della I.G.E., in quanto, invece, ai fini dell'esenzione suffi.cien~e che egli risulti in possesso della licenza di vendita al dettaglio e che la vendita a\rvenga in locale aperto al pubblico. Non occorre, anche, secondo il ricorrente, che venga tenuta una par'ticolare contabilit. Solo per le vendite all'ingrosso, cio per quelle vendite effettuate a commercianti ,che ne fanno commercio o ad industriali che le impiegano nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti tenuto ad esibire le copie delle fatture che, peraltro, deve emettere solo se vi sia specifica richiesta dell'acquirente. La ,censura fondata. La legge 16 dicembre 1959, n. 1070, aJ.l'aTt. 1 stabilisce che le entrate derivanti dalla vendita di materie e merci dimostrazione che evidentemente non pu esser data soltanto con il possesso della licenza di vendita al pubblico quando lo stesso soggettQ sia titolare .della licenza per commercio all'ingrosso. Spetta dunque al contribuente dare la dimostrazione con mezzi idonei (non specificati da norme di legge) dei rispettivi quantitativi e delle due attivit soggette a diversi regimi tributari, e, ripetesi, tale dimostrazione non pu consistere nel presumere che tutto ci che non coperto da fattura per vendita all'ingrosso, sia stato esitato con vendita al pubblico, quando questa ultima quantit incontrollabile (Cass., 28 marzo 1969, n. 664, Riv. leg. fisc., 1960, 1186). Sulla base di alcune risoluzioni amministrative, convalidate da annosa prassi, si era stabilito, prima del 1959, che prova sufficiente delle quantit delle vendite al dettaglio in locali di vendita al pubblico fosse l'annotazione giornaliera per importi globali su apposito registro vidimato a norma dell'art. 112 del Reg. 26 gennaio 1940, n. 10; in modo del tutto simile, dop l'innovazione legislativa del 1959, la Circolare 27 dicembre 1960, n. 58/65240 606 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO effettuate nei locali di vendita, da chi sia munito di licenza di commercio ~r la vendita, al pubblico (o ambulantemente) non sono soggette all'imposta generale sull'entrata. Se per le vendite sono effettuate a chi rivesta la qualit di commerciante e che acquisti per rivendere, o di un industriale che acquisti per l'impiego di esse nella sua industria, le entrate soggiacciono alla imposta. In tal modo la legge in questione, ai fini della imposizione, fa distinzione solo tra vendite al pubblico da parte di chi sia munito di licenza di commercio e quelle effettuate da costoro a commercianti a scopo di commercio o ad industriali. Nel primo caso, ai fini della sottrazione al tributo, non richiesta alcuna particolare formalit come registrazioni o fatturazioni, ed anche nel caso di vendita a commercianti o ad industriali (le cui entrate sono soggette alla imposta) l'obbligo di corresponsione dell'imposta da parte del venditore (salvo rivalsa) sorge solo se l'acquirente richieda la emissione della fattura (specifica l'art. 1 in questione che la richiesta va fatta dal commerciante o da1l'industriale che acqui:sta: sotto la loro esclusiva responsabilit). Quindi nella legge manca anche un criterio obbiettivo che debba guidare il venditore per distinguere le vendite al pubblico in genere e quelle fatte a commercianti a fine di riyendita o ad industriali per l'impiego nella industria e sotto tale profilo impreciso parlare di vendita al dettaglio o all'ingrosso, dovendo solo l'acquirente, in vista di tale finalit, richiedere al venditore l'emissione della fattura. Tale essendo il congegno della legge, si verta, in proposito, in tema di esenzim;:1e dall'imposta o piuttosto di non soggezione ad imposta di quelle parti (Riv. leg. fisc., 1961, 1129) detta disposizione per tenere separati i quar,titativi esitati con vendita al pubblico da quelli commerciati all'ingrosso. Si da taluno eccepito che la circolare illegittimamente imporrebbe una registrazione non prescritta dalla legge, ma al contrario la circolare offre un mezzo di documentazione che certamente il pi vantaggioso per il contribuente che, se volesse servirsi di altro mezzo per dare la dimostrazione che a suo carico, dovrebbe far sempre qualcosa di pi che una registrazione su un registro vidimato. In questo senso si pu esattamente parlare di applicabilit del principio dell'art. 27 della legge fondamentale: in ogni momento il commerciante deve essere in grado di dimostrare l'equivalenza tra le merci acquistate e le merci vendute al pubblico (registrate), vendute all'ingrosso con fattura o giacenti in magazzino. La vendita all'ingrosso, che cosa ben div~rsa dalla vendita in f~vore di commercianti e industriali effettuata in locale di vendita al pubblico, quando viene eseguita dallo stesso soggetto titolare di licenza di vendita al pubblico crea dei problemi per l'accertamento che la sentenza in esame non ha nemmeno sfiorato. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA colari entrate, chiaro che non potrebbe pretendere :ta finanza che il venditore, se munito di licenza di commercio per vendite effettuate nei locali di vendita, dia egli la prova che la vendita non avvenuta a commercianti o ad industriali, tali circostanze dovendo essere pale sate da tali acquirenti con la richiesta del rilascio delle fatture. Non pu essere in contrario invocato l'art. 27 della legge 19 giugno 1940, n. 762, fil quale stabmsce che i commercianti, tanto grossiisti che dettaglianti, debbono essere sempre in grado di provare ad ogni richie sta degli organi della finanza con la esibizione delle relative fatture di vendita ovvero dei tronchi delle matrici delle prescritte marche doppie, l'avvenuto pagamento dell'imposta sulle vendite delle merci, che, in rapporto agli acquisti effettuati, non tisultino giacenti nei locali di eser cizio. Invero tale norma presuppone l'obbligo della emissione di fat ture o della apposizione di marche, il che invece non pi richiesto per la vendita in locali aperti al pubblico da parte di chi sia munito di licenza di commercio, onde, solo fuoiri di tali casi, ha valore la noirma e la presunzione ivi stabilita di vendita in violazione delle norme sulla imposizione I.G.E. Non pu neppure affermarsi che la Amministrazione delle finanze sarebbe posta, ci ritenendosi, nella quasi impossibilit di controllare l'osservanza dell'obbligo tributario in questione, in quanto pu osservarsi in contrario, che sussistendo ancora per la vendita a commercianti o ad industriali, l'obbligo di corrispondere l'imposta, la finanza pu effettuare i suoi accertamenti in relazione alle merci che trovi giacenti nei locali di vendita o nei depositi degli industriali pretendendo da costoro la produzione delle fatture comprovanti il pagamento della imposta. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 740 -Pres. Saya Est. Alibrandi -P. M. Secco (diff.) -Sabatini c. Ministero delle Fina~e (avv. Stato Soprano). Imposta generale sull'entrata -Azione in sede ordinaria -Termine Art. ;;2 legge 19 giugno 1940, n. 762 - stato dichiarato costitu-, zionalmente illegittimo -Termine semestrale -Sussiste. (I. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 94; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). Con la sentenza della Cqrte Costituzionale 30 dice1nbre 1961, n. 79, stata dichiarata l'illegittimit costituzionale del secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, anche pe1 la parte che concerne il termine di 60 giorni per proporre l'azione in sede ordinaria RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 608 in materia di imposta suU'entrata. tuttavia da osservare per la detta azione il termine di sei mesi di generale appiicazione per tutte le imposte indirette (1). (Omissis). -Col primo motivo del ricorso la Sabatini, nel denunziare violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e degli art. 56, 57 e 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonch dei prindpi generali del diritto processuale, comune e wibutario, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Cor,te del merito abbia ritenuto non tempestiva l'azione giudiziaria promossa con la citazione del 4 ottobre 1965, perch ;proposta dopo che era maturato il termine .di 60 giorni, decorrente dalla notificazione del- l'ordinanza dell'Intendente di finanza. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata incorsa in errore nell'avere individuato tale decorrenza dell'accennato termine, mentre, a tale effetto, occorreva far riferimento alla notificazione del decreto ministeriale dell'irricevibilit del ricorso. Il motivo va accolto, perch la censura che la ricorrente muove alla sentenza impugnata, per aver ritenuto che l'azione avanti il giudice ordinario era stata tardivamente proposta, fondata, anche se in base a motivi giuridici diversi da quelli addotti nel ricorso, come precisato nelle considerazioni che seguono. La Corte del merito, dopo aver considerato che l'ordinanza dell'Intendente di finanza di Perugia stata notificata il 14 maggio 1965 alla Sabatini e che costei ha adito il Tribunale di quella citt con citazione del 4 ottobre 1965, ha ritenuto che l'azione giudiziaria era stata fatta valere tardivamente, perch proposta dopo che era decorso il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 52, comma secondo, della legige 19 giugno 1940, n. 762, tstitutiva della imposta generale sull'entrata. Senonch va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza del 30 dicembre 1961, .n. 79, ha dichiarato l'illegittimit costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24 e 113 della Costituzione, del secondo periodo del secondo comma del citato art. 52. Ora, poich la declara (1) Viene ora affermata, per la prima volta dopo 12 anm, m modo esplicito, l'avvenurta dicbfa.razione di illegittimit cosfJi:buziooale dell'art. 52 della legge istitutiva dell'I.G.E.; in modo meno esplicito la caducazione del termine di 60 giorni era stata affermata con la. sent. 20 marzo 1972, n. 833 (in questa Rassegna, 1972, I, 467) e negata con la sent. 5 maggio 1972, n. 1362 (ivi, 681). raiuspdcabi1e che in argomento abbiano modo di prormncdarsi, qururuto prima, le Sezioni Uniltle deWla SflllP\l'ema Corte. PARTE I, SEZ. V~ GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 609 toria d'illegittimit costituzionatle co1pisce in toto, il secondo periodo del secondo comma dell'art. 5 (non gi limitatamente alla parte della norma relativa al solve et repete) ed in detto rperiodo prevtsto il termine di 60 giorni, deve ritenersi che anche a questo si estendono gli effetti della pronuncia di accoglimento della Corte. Costituzionale, la cui portata non pu essere ristretta al precetto del solve et repete. Infatti, tale limitazione non sostenibile, perch in evidente contrasto con la chiara dizione letterale del dispositivo della menzionata sentenza n. 79 del 1961 della Corte Costituzionale, la quale ha esattamente precisato la portata della pronuncia d'incostituzionalit. Ora, .ritenuto che la norma che prevede il termine di 60 .giorni ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubbl: 1cazione della sentenza della Corte Costituzionale (art. 136, comma primo, della CostitUZii.one e 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sw funzionamento della Corte Costituzionale) non poteva, nelJ.a specie, applicarsi :il detto termine per ritenere che fosse stata fatta valere tardivamente l'azione giudiziaria da parte della Sabatini Resta da stabilire entro quale termine J.a predetta azione sia proponibile. Sul punto, gi questa Corte suprema ha avuto occasione di affermare che alle decisioni degli organi amministrativi in materia di imposta generale 'sull'entrata, aventi carattere di definitivit, applicabile non gi il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 e.e.), ma quello di sei mesi, previsto dall'art. 33 della legge , 23I aprile 1911, n. 50, divenuto generale, per le controversie relative a tutte le imposte indirette erariali, per effetto del r.d. 10 aprile 1923, n: 938 (sent. 20 ottobre 1962, n. 3051 e sent. 2,0 marzo 1972, n. 839). Da tale gi affermato indirizzo giurisprudenziale non ritiene questo Collegio di allontanarsi. Invero, dal complesso delle norme del sistema tributario itaUano (artt. 146, legge regiistro, 94 legge successioni e 29 r.d. 7 agosto 1936) si evince che le decisioni emesse dagli organi amministrativi, aventi carattere di definitivit, valgono a porre in moto (semprech non sia stabilito alcun termine specifico per l'azione giudiziaria) l'anzidetto termine semestrale, oltre il quale, per un'esigenza di certezza dei raipporti giuridici tributari in questa materia, non pi con~ntito di adire l'autorit gudiziaria. Ci, come .stato rilevato da questa Corte, 1n una pronunzia emessa a Sezioni Unite (sent. 26 ottobre 1955, n. 3493), trova fondamento, da un lato, nel carattere di definitivit. che i provvedimenti amministrativi debbono rivestire, ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria, e da un altro lato, nell'esigenza alla: quale il detto termine si ricollega nell'ambito dell'unit finalistica della considerata materia impositiva. -(Omissis). 610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 742 -Pres. !cardi Est. Arienzo -P. M. Antoci (conf.) -I.A.C.P. di Messina (avv. Brancati) c. Ministero de11e Finanze (avv. Stato Avella). Imposta ipotecaria -Agevolazioni per l'edilizia economica e popolare Case destinate alla assegnazione in locazione semplice -Esenzione ex art. 153 t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 -Esclusione -Riduzione dell'imposta al quarto ex art. 147 -Ammissibilit. (t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 147 e 153). L'agevolazione massima disposta dall'art. 153 del t.ii..28 aprile 1938, n. 1165, per le imposte di bollo, registro e ipotecarie, applicabile soltanto sugli atti relativi alla costruzione di case popolari da cedersi in proprietd o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita; pertanto per le case popolari destinate alla assegnazione in locazione semplice applicabile soltanto la minore agevolazione (riduzione al quarto) prevista dall'art. 147 deilo stesso t.u. (1). . (Omissis). -Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 147, 148, 149, 30 e 39 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 e dell'art. 132, n. 4, in :relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. e sostiene che le agevolazioni fiscali previste per l'edilizia popolare si estendono anche alla costruzione di case da assegnare in locazione in quanto in mancanza di una disposizione limitativa, esse sono concesse, indLpendentemente dalla destinazione della cost:ruzione, in base al crite:rio dell'interesse pubblico. La doglianza infondata. Il primo comma dell'art. 153 t.u. 28 ap:rile 1938, n. 1165, prevede, tra le altre agevolaziorui. fiscali, il.a' tassa fissa minima di registro ed ipotecaria per i contratti stipulati dai comuni e dagli istituti che costruiscmo con il concorso dello Stato case popolari da cedersi in propriet o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita. La concessione del beneficio fiscale, come emerge dalla portata lettera}e della norma, collegata alla sussistenza e al concorso di tre requisiti: che i contratti siano stipulati dai comuni o dagli altri enti previsti; che si tratti di alloggi popolari costruiti con il cont:ributo statale e che gli alloggi stessi debbano essere ceduti in propriet o assegnati in locazione con patto di futura vendita. La mancanza di quest'ultimo requisito non consente di applicare le facilitazioni previste nel citato art. 153 in quanto Ja diversa ipotesi della costruzione di allogg.i popola:ri da asse( 1) Non constano precedenti specifici. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 611 gnarsi in semplice locazione rientra nella normativa dell'art. 147, ultimo comma, che estende agli istituti autonomi per le case popolari il trattamento di favore previsto a favore delle cooperative per case popolari ed economiche nel quale rientra la riduzione ad un quarto delle imposte di registro e di iscrizioni ipotecarie. Il contrario assunto del ricorrente, disatteso dai primi giudici, oltre a non rientrare nella previsione dell'art. 153, in contrasto con il principio che le agevolazioni fiscali, costituenti un'eccezione alla regola della tassabilit degli atti con le normali imposte non possono essere applicate in via analogica, tanto pi nel caso di specie, per il quale prevista un'altra facilitazione ftsca1e meno :liavorevole, attesa la differenza delle due ipotesi legali. Tale essendo la disciplina dell'art. 153, che regola, in via espressa ed autonoma, le facilitazioni relative alle imposte di registro ed ipotecaria, non conferente il richiamo, fatto dal ricorrente, anche in questa sede, agli artt. 38 e 39 t.u. citato. Infatti, l'art. 38, primo comma, prevede la possibilit per i comuni e per gli istituti casse popolari di ottenere il concorso dello Stato per costruire case popolari da vendersi a singoli privati, ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita, a favore dello stesso inquilino o dei suoi eredi. E, nel secondo comma, lo stesso art. 38 accorda la facolt, in via eccezionale, giustificata da particolari esigenze, che, conservandosi il contributo dello Stato, gli alloggi costruiti siano concessi in semplice locazione, previa , autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici. L'art. 153, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, fa menzione unicamente della costruzione di alloggi popolari da cedersi in propriet o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita e espressamente prevede il godime~to di queste agevolazioni per tali costruzioni con implicita esclusione delle costruzioni con destinazione alla semplice locazione. Il richiamo all'art. 38 fatto espressamente nell'art. 153 con l'inciso nei limiti ed ai sensi dell'art. 38 deve, in conseguenza, intendersi limitato alla normativa relativa al concorso finanziario dello Stato e non pu estendersi al regime tributario dei contratti relativi alle costruzioni di case da dare in locazione atteso anche il carattere eccezionale di questa facolt concessa ai comuni e agli istituti per le case popolari. Infine, va disatteso anche il riferimento all'art. 39 t.u. che prevede la possibilit di trasformazione dei contratti di affitto stipulati col ri;atto di futura vendtta in contl'atti di semplice locaziOllle, perch tale conversione consensuale un evento futuro rimesso alla volont delle parti che non pu avere rilevanza sull'assoggettabilit dell'atto all'imposta di registro ed ipotecaria nella misura per lo stesso prevista dalla ,legge ftscale. Ed, infine, non conferente il richiamo di alcune pronunce di questo S.C. che non hanno esaminata e risolta la specifica questione proposta con il ricorso in oggetto. .-:-::".:".'.'.:-::-:-:'..:-:'.>'.'.'.->::.:.:::::::::::::<: <:=:.:~:-:-: . : : : : : : : : : : -:-:-:'. :'. '. . . . -: .:-:>:.. .' : . ::-::::'../'.::::: -: <::::.-:-:z ::::::.-:~ .::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :?:::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::;:::::.:.'.:..-:..-:::::::::::..-:::..-::..-::::::-::z:..-::o:o:z-: 612 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente alla perdita del deposito e al pagamento del!le spese e degli onorari del presente gtudiizfo liqutdati nel dispositivo, affermandosi il 1principio che, ai sensi dell'art. 153 t.u. 28 maggio 1938, n. 1165, i contratti relativi (nella specie di mutuo con garanzia ipotecaria) alle costruzioni popolari da assegnarsi solo in locazione non godono dell'agevolazione fiscale della tassa minima di registro ed ipotecaria (art. 153, primo comma, lett. a). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 744 -Pres. Giannattasio -Est. D'Orsi -P. M. Chir (conf.) -Consorzio Cooperative Provincia di Modena (avv. Marcone) c. Ministero delle Finanze '(avv. Stato Soprano). Imposta di registro Agevolazioni per le strade comunali obbligatorie -Limiti. (I. 30 agosto 1868, n. 4613, art. 1 e 10; 1. 8 luglio 1903, n. 3.12, artt. 1 e 3). L'agevolazione degli artt. 1 e 10 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, per le strade comunali obbligatorie, oggi limitata agli atti e contratti inerenti alla costruzfone di strade di accesso dal comune aiza stazione ferroviaria omonima o viciniore o all'approdo omonimo del piroscafo postale (1). (Omissis). -Per la corretta decisione della causa indispensabile fare un breve panorama delle disposizioni di legge di antica data, che debbono trovare applicazione. La legge 30 agosto 1868, n. 4613 (art. 1) pose a carico dei comuni l'obbligo di costruzione e sistemazione delle strade necessarie (1) Decisione esatta che opportunamente conferma un unico e non recente precedente (Cass., 25 luglio 1961, n. 1805, Riv. ~eg. fisc., 1961, 1980). La motivazione ineccepibile e non ha bisogno di commenti; si pu solo aggiungere che la legge 3 agosto 1949, n. 589, che ha, quasi con le stesse parole delle leggi del 1868 e del 1903, riportato entro una nuova (ma pi limitata) agevolazione le strade di cui alla, lettera a) dell'art. 1 della legge del 1868, ha dato da riprova che per queste strade non era pi vigente una agevolazione pi estesa. Per le agevolazioni fiscali relative alle costruzioni di strade obbligatorie che presentano aspetti di necessit, cfr. Cass. 16 marzo 1973, n. 752, retro I, 455, con nota. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 613 a :porre in comunicazione: a) il maggior centro di popolazione di un comune con il capoluogo del rispettivo circondario o col maggior centro di popolazine dei comuni vicini; b) i maggiori centri di popolazione del comune con le ferrovie e i porti sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti; e) le frazioni importanti di un comune. La fog;ge pvevide pod. l'attribuzione di sussidi ai comuni che ~ovvedessero a costruire o sistemare dette strade e (art. 10) il beneficio della registrazione con il diritto fisso di una lira per tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali di cui all'art. 1. La legge 19 luglio .1894 (art. 1) sospese fino a nuovo provvedimento legislativo le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, salvo quelle degli artt. 5, 6, 7 e 11 (relative alle prestazioni in natura e al valore di dichiarazione di pubblica utilit attribuita all'approva-' zione da parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di 'una delle strade di cui all'art. 1). Rimasero, adunque, sospese tutte le altre disposizioni. Nove anni dopo, la legge 8 luglio 1903, n. 312, dispose nuovamente fa c()IIlcessione di sussidi a favore dei comuni che 111egU otto anni dalla pubblicazione della legge costruissero strade o parte di strade di accesso alla stazione ferroviaria omonima o a quella viciniore (art. 1) ed a favore dei .comuni, che, nei dieci anni, completassa-o ile strade per essi obbligatorie in base alla legge citata 30 agosto 1868, n. 4'613, rimaste incompiute peT effetto delle disposizlioni della legge 19 luglio 1894, n. '338 (art. 3). Nell'art. 6 afferm, :poi, l'applicabilit alle strade indicate negli artt. 1 e 3 di varie norme della legge n. 4613 del 1868, tra cui quelle dell'art. 10 relative al beneficio della registrazione a tassa fissa. Successive modif1caz1oni della legge 8 luglio 1903, n. 312, apportate con i decreti legislativi luogotenenziali 19 agosto 1915, n. 1371 e 8 maggi9 1919, n. 827, non toccarono l'art. 6, che tuttora vigente. SuHa base di queste norme fa Corte di appello ha ritenuto che l'invocato beneficio fiscale pu trovare applicazione solo :per gli atti relativi alla costruzione di strade di collegamento con le stazioni ferroviarie o i porti, dovendosi ritenere, dopo tanti anni che non possa pi ricorrere l'altra ipotesi agevolata di completamento di strade la cui costruzione fosse stata iniziata prima dell'emanazione della fogge , del 1894 e fosse stata sospesa a seguito di tale legge. Ha, quindi, escluso nella specie l'applicazione del beneficio, non essendo Ja strada in questione di collegamento con stazioni fevroviarie. Avvel'so questa decis1one il Cons0i:rzio coopeTative produzione e lavoro della provincia di Modena ha proposto un unico mezzo di rii!orso, con cui denuncia la falsa applicazione e violazione dell'arti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO colo 1-0 della legge 30 agosto 1868, n. 4613 e dell'art. 6 della legge 8 luglio 1903, n. 312 e sostiene la spettanza del be:.eficio fiscale della registrazione a tassa fissa perch detto art. 6 richiamando in vigore l'.art. 10 de1la 'legge n. 4613 del 1868, ir:lJOll ,solo per gli atti e con.tratti relativi alle strade di collegamento con le stazioni ferroviarie e i porti, ma anche per quelli diretti al completamento delle altre strade obbligatorie rimaste incompiute, non si sarebbe riferito soltanto alle strade di cui fosse gi stata iniziata la costruzione, prima della legge n. 388 del 139,4, ma anche a quelle che, sebbene neppure iiniziate' a tale epoca, erano state previste come obbligatorie dalla legge n. 4613 del 1868. Erroneamente, quindi, conclude il dcol'rente, la Cor,te d'appeHo aveva seguito '.la tesi a Lui favorevole e .preteso per ila spettanza del beneficio il requisito dell'inizio della costruzione o, quanto meno, della decisione della costruzione stessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 338 del 1894. Il mezzo infondato. Questa Corte si gi occupata dei limiti in cui l'agevolazione fiscale dn questione deve ritene11si tuttora vigente ed ha in proposito affermato che l'agevolazione oggi limitata agli atti e contratti per la sola costruzione di: strade di accesso dal comune alla stazione ferroviaria omonima e viciniore od all'approdo omonimo del piroscafo postale, escludendone l'applicazione in una ipotesi di sistemazione di una preesistente strada di alla:cdamento fra pi comuni (Cass., 25 luglio 1961, n. 1805) o di una strada provinciale di interesse turistico in un caso in cui gi esisteva una strada comunale che allacciava il comune alla stazione ferxoviaria e al ;porto (Cass., 29 agosto 1962, n. 2706) o di una strada non strettamente indispensabile per i bisogni dei frazionisti; ma rispondente soltanto ai fini di maggiore comodit o di lusso (Cass., 28 gennaio 1938, n. 283). Nel caso in esame, posto che non trattavasi di strada di accesso a .stazioni ferroviarie o ad approdi e che l'atto per cui si chiedeva l'agevolazione fiscale riguardava i lavori di costruzione di una strada allacciante alcune frazioni al capoluogo, il quesito da risolvere consisteva nello stabilire se l'art. 3 della legge n. 312 del 1903, col 1parlare di completamento di strade obbligatorie rimaste incompiute, avesse voluto riferil'si a strade, la cui esecuzione fosse stata sospesa per effetto della legge n. 338 del 1894 o, quanto ,meno, a strade che fossero state deliberate ma -poi non eseguite per la sopravvenuta sospensione delle agevolazioni disposta nel 1'894, oppure se avesse inteso riferirsi semplicemente alle strade obbligatorie per i comuni in base alla legge n. 4613 del 1868, che sarebbero state eseguite in futuro. E al quesito 1a Corte d'appello, come gi si detto, ha dato risposta nel senso di ritenere che l'agevolazione non spettasse per gli atti e contratti PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA relativi alla costruzione di strade allaccianti le frazioni tra loro. e al capoluogo, le quali non erano state sospese per effetto della legge n. 338 del 1894, ma di cui solo successivamente era stata decisa la costruzione. Ora tale soluzione corretta e non merita le censure del ricorrente. A favore deilil'mterpretazione 1seguita dalla Corte d'appello soccorre innanzi tutto la lettera della norma, i termini completassero le strade... rimaste incompiute indicano opere in corso di esecuzione e sospese e non ~i opere da eseguirsi in futuro; il concetto di completamento presuppone necessariamente l'avvenuto inizio delle opere e il termine incompiute postula corrispondentemente la mancata esecuzione della parte, terminale delle opere stesse. Ancor pi convincente J.a conclusione che si trae dal raffronto tra l'art. 1 e l'art. 3 della citata legge del 1903. I due articoli presentano un elemento comune, quale quello di riferirsi entrambi a strade obbligatorie per i comuni a norma dell'articolo 1 della legge n. 4613 del 1868 (essendo 1e vie di collegamento con le stazioni ferroviarie e i porti di cui all'art. 1 della legge del 1903 previste a1la lettera b dell'art. 1 della legge deil. 1868); ma mentre l'art. 1 della legge del 1903 si riferisce puramente e semplicemente a tali strade, l'art. 3 della detta legge, con ben diversa terminologia, richiede gli estremi del mancato completamento. Ora evidente che anche l'art. 3, come gi l'art. 1 avrebbe potuto ;parlare puramente e semplicemente di altre strade obbligatorie dei comuni, senza porre condizioni di sorta. Viceversa il legislatore volle porre condizioni diverse tra le strade indicate nell'art. 1 e quelle previste nell'art. 3 e tale diversit ha il suo peso determinante in sede ermeneutica. Non possibile spiegare tale diversit, come sostiene il ricorrente, col fatto che i sussidi erano previsti 'nell'art. 1 per otto anni e nell'art. 3 rper dieci anni. La diversit di durata trova evidentemente 1srpiegazione neH'intento di spronare -i comuni a dare la priorit alle opere di collegamento con le stazioni ferroviarie rispetto alle altre strade, ma ovviamente la prescrizione di condizioni che nulla hanno a che vedere -col diverso termine deve pur corrjispondere ad una finalit ilegislativa. Ma da tale carattere prioritario attribuito dal legislatore del 1903 alle .strade di allacciamento con le stazioni ferroviarie e i porti (laddove quello del 1868 aveva posto queste strade nella lettera b) dell'art. 1, dopo le strade di collegamento dei maggiori centri di popolazione con i capoluoghi dei ri:spettivd. -OI1co1ndari ~ewste sotto La lettera a) pu ben ricavarsi argomento per ritenere che il legislatore del 1903 abbia attribuito maggior rilevanza alle strade di allaccia RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 616 mento con le stazioni ferroviarie e i porti s da favorire la loro costruzione anche se nel periodo 1868-1894 non erano state neppure iniziate e questi rilievi trovano ulteriore conforto nella ben diversa situazione della nostra rete ferroviaria nel 1903, rispetto a quella esistente nel 1868 all.orch la rete era appena agli inizi e non era ancora stata unificata. Ci posto, appaiono irrilevanti le ulteriori argomentazioni addotte dal ricorrente. L'argomentazione che la limitazione dell'art. 3 riguarda il contributo economico da versarsi ai comuni e che, invece, l'art. 6, che richiam in vita l'agevolazione fiscale, non conti.erre taile limitazione, avendo fatto richiamo agli artt. 1 e 3 solo per identificare quelle categorie di strade, si annulla da s perch evidente che il richiamo all'art. 3 totale e non riguarda solo il carattere obbligatorio della strada, ma anche le altre condizioni poste dal legislatore. In altre parole il legislatore del 1903, con prospettazione in parte diversa da quella del legislatore del 1868, si rifer alle strade di collegamento con ,stazioni :liffi"rorviarie o porti e alle altre strade dichiararte obbligatorie, che fossero state gi iniziate e non ancora completate e da questa bipartizione deve muoversi l'interiprete per una corretta applicazione della legge. N, infine, pu andarsi in contrario avviso, per la pretesa contraddittoriet riscontrantesi tra l'imposizione fatta ai comuni ai costruire, e, cio, di spendere e l'aggravamento di tale obbligo con il carico delle normali imposte di registro che, anche se assolte dall'appaltatore, avrebbero in ultima analisi aggravata pur sempre la posizione del comune. Ora chiaro che l'obiezione non riguarda solo il caso di specie, ma investe un discorso a larg~ raggio e riguarda tutte le opere e i contratti degli enti pubblici; e il discorso non pu avere rilevanza in questa sede perch politico e non giuridico. E' questione, infatti, di politica legislativa il fissare quali oneri fiscali debbono .gravare direttamente o indirettamente sugli enti pubblici. Deve, pertanto, concludersi che l'agevolazione fiscale della registrazione a tassa fissa, di cui all'art. 6 della legge n. 312 del 1903, fu prevista oltre che per gli atti e contratti relativi alla costruzione di strade. di allacciamento dei maggiori centri di popolazione di un comune con stazioni ferroviarie o porti di approdo di piroscafi postali anche per le altre strade obbligatorie previste dall'art. 1 della legge n. 4613 del 1868, purch la costruzione di queste ultime avesse gi avuto inizio nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore di tale legge e l'emanazione della legge n. 338 del 1894 e non fosse stata compiuta in conseguenza della sospensione delle condizioni di favore previste da questa ultima legge. E questa conclusione comporta il rigetto del ricorso. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 617 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 746 -Pres. Giannattasio -Est. Elia -P. M. Chir (conf.) -Corrieri ed altri (avvocato Cogliati Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Uffici e negozi -Ricomprensione in un edificio composto di case di abitazione che godono della stessa agevolazione -Necessit. (1. 2 luglio 1949, n. 408, a sentenza non defiruthra abbia accolto deiIJ.'ettore scusabhle ex art. 34 deil. testo umco 111. 1054 del 1924 la nozione corretta (e, del :resto, i rricoo:irenti, non hanno mosso criUiche al. riguardo). Residua, allora, !La coosura riivolta all'aipprezzame111to di merito relartwo alla presenza in cOi!looeto del :reqMsito della scusabhlit de1l'eri!."ore commesso dall'A.E.M.; ma si iflratta di aipprezzamento giustifilcato da una mgione plaUisibhle e SOIIlO fuori oon:bro quei riLievi cmtiJci dei riiciore non avrebbe tenuto conto di schiaccianti (cos. definite, ma poi in concreto non specifircate) cisultanre processuali, proprio perch la vaJ.utazione di tali risultanze compito discrez[onalimente riservato al giudice di merito ed iill1si:ndacabile in sede di legittimit, se fogicaimente e correttamente motivato (il che , appunto, accaduto nella specie). Per quanrto riguarda i.il seondo p~ofilo di cenSUTa, nessuna riilevanza pu essere aiccordaita -amme1sso che esso eststa ed escluso, comUlllque, che J.'accertamento della relativa esistenza .possa compti&1Si in sede di legittimit -al riconoscimento, da pairle de11'A.E.M., deliLa sussistenza del diritto esc1wsirvo di pesca deJ.J.o Stato nel bacino de quo: questa verifica dev condUI1si, iillfutti, obiettivamente sulla base deilil'illdagiiille intorno al titolo 1costitutivo dedotto da:IJ.'.Aimmilniistrazione; e i risultati di una simile verifica non possono essere surrogarti da atti di terzi. Non , pertanto, neppure necessario attardall.'lsi a !ripetere che iii. TtribunaJ.e Superiore ha 1con apprezzamento moonsuxabile individuato un atto de1J.'A.E.M. (di data immediatamente ainteirioxe a queHa del decreto ministeriale impugnato), Col quale J.a 1sussiistenm de1l di:rritrto esclusivo di pesca vantato dahlo Stato veniva, al confaario, conitestata. Il quarto motirvo del T!co:rrso dehl'Ente Pwco e hl secondo motivo ~l ricorso del Miniistero deHe Finanze concernono i pirofiU propriamente di merito deilJ.a 1contirovoosia, in i'elazione ad. quali ent:rrambi i riJCorrenti svolgono ragioni di dogiliianza sostanzialmente coiillciidenti, che richledono un esame contestuale. Denunciando fa violazione degli airtt. 1 e 2.6 del testo 'UJili:oo 8 ottobre 1931, -n. 1604, lin reilazione aJ.la ilegige 4 maa:-zo 1877, n. 3706, e alle Costituzioni piemontesi del 1729 e deJ. 1770, entrambi i rioorrenrti assumono RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che il Tribunale Supel'liore avrebbe a torto disCOiiliosciuto l'esistenza del diritto esclusivo .di pesca dello Stato sulle acque dell'ail.to col'lso del torrente 011.'co e del bacmo d. Ceresole, laddove le Costituzi()l!li or Ol1'a richiamate 111e costituirebbero validissimo titolo; che, dopo aver svolto pregevoli, ma non pertinenti n decisive consMooazioni d'O'l'ldilne storiiJco, hl Tribunale Superiore non avrebbe tenuto presente che n legislatore, con 1a prima legge sulla pesca del 1877, volutamente si astenne dal prendere in esame e dal disciplinare i di.r:itti esclusivi di pesca; che lo stesso Tribunale 11100 avrebbe considerato che .io Stato UDJitario, al momento delil.a sua costituzione, ha trovato una situazione precostituita e l'ha rispettata, mantenendo, cio, il diritto dell'Amministrazione di continuare a cedere ai privati, contro corrispettivo, l'esercizio esclusivo del dirirtto di pesca illl quelle acque su cui ildemanio lo esercitava anterd.oTIIllente iure imperii; che le concessioni dell'uso e del godimento d~l diritto di pesca non sail." ebbero af:liatto inconchliabili col principio della demani:a.Ut dei fiumi e dei torrenti; che solo l'erronea interpretazione dell'arit. 12 deHe Costiituzioni del 1770 avrebbe consentito la soluzione adottata dal Tribunale Supedore, mentre detta norma -avente un c0111tenuto proibitivo e noo concessivo -avrebbe comportato il divieto per tutti, compresi i titolari di dirirtti esclusivi di pesca, di pescare con mezzi e sistemi ritenuti dannosi. ~ In particolare, poi, :hl Min.istero delle Filllanze illOlll contesta che il princiipio deilla liiberl della pesca nelle aicque pubbliche sia stato recepito nel nostro ovdinamento all'epoca della costituzione dello Stato unitario, ma sostiene che ci sarebbe avvenuto illl linea di maissiima e che i diritti esclusivli di pe~ca a favore dello Stato non hanno avuto bisogno del rtc0111osciimento (ex art. 23-29 dcl testo unico delle leggi sulla pesca), per la foro esistenza \l.'afferm.azione dehla regalia, oon il.'inerente COI11Cetto di proptt1iet patriimoniail.e del soVll.'ano, costituendo il titolo neceissal'io e sufficiente. Aggill!llge la stessa Amministrazi()l!le che l'ulteriore prova deil possesso deil dirirtto 111el 1931 (enkata in vi.gore del predetto testo unico) no111 avrebbe potuto essere l'.iichiesta e che, comunque, tale possesso avrebbe dovuto rLtenevsi pacifico. Questa S.C. r.itiene che a ragione 1H Tribunale Sll\Perioil"e abbiadato rosposta negativa aiL quesito circa la esiistem~a di un diiritto esclusivo di pesca defilo Stato sulle acque delil.'a1lto corso del ltOI'l'ente Orco e del bacmo di Ceresole. Va premesso che i diritti esclusivii di pesca hanno natura di diritti sogigettivi (dr. Cass., 19 gennaio 1970, n. 104; Cass., 2.0 giugno 1'958, n. 2140; Cass., 27 aprile 19'57, n. 1427) di indole patrimoniale, li1 cui contenuto consiiste nel potffi'e, spettante al foro titolal'e, di escludere ogni altro soggetto dall'esevcizio de1la pesca in una determilllata acqua. Della iloro sopravviivenza pur dopo il'abolizione delle feudail.it si pot dubitare I ! I I I PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 625 nei prdmi armi de1l'runificazicm.e 'legislativa, ncm. essendo stata predisposta una ltlOrroatirva ad hoc, ma gi il.'aocenno contenuto nella J,egge 4 marzo 1877, n. 3706., baist a fugaire ogni dubbio I:Il proposito, mentre tutte le leggi successive (dal re.gio decreto 15 ma1gigio 188,4, n. 31503, aJil.a legge 24 marzo 19121, n. 312, e, infine, al testo U!Ildico 8 ottobre 193,1, n. 2.604) si occwpano specificamente di fale categoria dii diritti. La titolarit di questi pu spettaire an:che ai1lo Stato: testuale, in tail senso, hl disposto dell'art. 216, comma 5 del citaito testo unico, secondo cui le disposizioni 0fl1ca i diritti escll\lisiivi di rpesca sulJe acque pubbliche non si applicano ai diritti patrlln.oniali attualmente posseduti dallo Stato. Questa fol'llllula l1egiis1aitiva corui&ma, se ve ne fosse bilsogno, queil che si desume dail1a speciflca natura e dal ccm.tenuto pe~edi quei diriitti . e cto che essi sono posseduti daiHo Stato a titoil.o di bene patri:moo.iale. Su due punti, fondamentali ali fini dell'indagiJne, non occorre pi che 'un cellillio perich gli stessi ricorrenti ncm. solo non ne :liamio og,getto di oontestaziione, ma J:i pongono a premessa deille il.oro do1g'1ia1I1Ze: 1) innanzi tutto, la vigenza nel nostro ordinamento del prmcipio della libert della pesca neil.le acque pubbliche, recepli.to, gi all'epoca dell.a costituzione dello Stato rnrltairio, dail diritto comune; 2) in secondo il.uogo, Ja necessit di un titolo per iLa ~istenza dei!. d:iJJ:litto esclUISivo di pesca inrvocato dallo Stato. Ci premesso, m~tre per :hl Tribwnafo Superiore hl riconoscimento legislativo dei diritti esclusiwi di pesca che traevano origdne dai titoli feudali non signdflca anche eqmpairazicm.e dehl'astratto diritto di regalia dehla pesca ail diritto esclusivo di pesca, ccmstdwato che il dirritto di rega lia costiitui ila fonte deil potere di dair vita ai rurLtti esclusivi di ipesca e nettamente si dismgue da questi uLtim.i, invece secondo i riicorrenti que sti prindpi valgono rpei didtti esclusivi di pesca spettanti ai .privati o ad enti diV'ersi dallo Stato, ma non iper quel1i a favore dello Stato, che non avevano e non hanno aivuto msogno del detto !l"iiconosciirnento e pei quaill. l'affeT'mazione della cr:egalia, con l'inerente ocmcetto di propiriet patri moniaile del sovrano, costLtuiva iil titolo, l'.untco neoossairio e sufficiente, per La sussistenza del diritto. Di queist'assunto i rLcorrenti credono di arver tro:vato un dscontro positiv;o nella disposizione deittata dail.J.'art. I, il.ibro VI, titolo VII, deHe Costituzioni piemontesi SOIJll'a citate, che stabdiLivia: sono regaili e per conseguenza del :regio demanio tutti i fiumi e i torrenti dello Stato . In questa formula evjdente :hl Tiferimento ai1le reg;ailie o iura re galia, e pre1cilsamente alle c.d. regalie mino:rii, che (a differenza d~lil.e c.d. regalie maggio!ri, attiJn,enti ag1i attl1ibuti essooziaU de11a sowamt e, come tali, non de1eg;abili) avevano riguardo a beni" e redditi patrimoniali, 1capaci, 1oio, di fornire utilit econ()fffiiJche e di formare ogge,tto di atti di Concessione e d:i alienazione a :liavore di terzi. La formula si spiega , ,' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 626 in raig:Lone dei ireslidui della cooiceziooe partrimonia:J.e deJfo Stato, tramandata dall'epoca feudaile, delle quali. ile regalie costituiscono una coonotazione tiipka. Noil101stante 1e difficolt di segu.We l'evoluzione storica dell'istituto (difficolt accentuate dal ri:fi1ette!l'si su di essa delle vti:coode pollitiche e dallo incisivo mutamento, mtervenuto dopo l'unificazione, nell'assetto costituzionale), secondo queste S.U. esattamente il Tribunale Superiore ha afiermato che per il rkonocimento di un diritto esclusivo di pesca dello Stato n001 basta Ja dimostrazione della titolarit del diritto di regalia della pesca sulle acque pubbliche, essendo, viceveirsa, necessaria la ptrova che tale diiritto fu in coocreto eseircitatoo poosonalmente. daJ. titoJ.are o CO!ll atti trais!Lativd o di concessione della esclusivit della pesca a favore di teirzi. Qualora J.a regaillia fosse rirmasta presso il sovrano, egli, dunque, doveva :tiare una iriserva di esclusivit m proprio favore. Dive!l.'SO e u1terioce [pll'oblema se rper il.a costituzione di tale riserva occorresse un provvedimento formale o fosse, invece, sufficiente un comportamento concludente, taile da far emergere con chiarezza la volont di escludere da una determinata acqua pubblica la libera pesca. E imporlante, al riguardo, c0il1Siderare che nel Dizionario di.diritto amministrativo pubbJ.icato a Torino neil. 1852, con autoriizzaziooe del govem. o, daJ. Vigna e dall'.A.Ubert (vol. V) alla voce e pesca si legge che collJStando he in quale tratto di fiume o torrente Ja pesca possa essere utilmente praticata, e che nessuno vi abbia diritto, il ditrettore del demanio .ptropooe il'affittamento nell'interesse del medesimo ; e si legge, altresi, che dal princiipio che l'esercizio della pesca nei fiumi e torrenti od altre acque regali spetta esclusivamente al re~o demanio non deriva che anche rper quei t!l'atti di fiume od aJ.tre acque per cUJi dJ. demanio non ha creduto di disPOtrn"e del diiritto di pesca sia pil"Oibito ai cittadini di eseroitar!1a, imperocch d1 demanio, non avendola concessa a nessuno esclusivamente e non esercitandola per se stesso, s'intende averne per la sua poca imporlanza lasciato il.ibero a tutti iii. cumulativo esercizio . Queste !l;JTO!POsizioni, che costi1Juiiscooo indubbiamente l'espressione di un aiutoirevoJce parere, lasciano tntende1re che, sotto iii. rptrofilo dell'esercizio della pesca, diiveirso pu essere il regime delJ.'aicqua di un fiume o torrente nei vairi traitti; che non per tutti i fiumi e torrenti il diritto di reg.alia deil. sovrano comporta l'esistenza di UJ!ll didtto esclusivo di pesca, tanto veTo che si fa il.'iipotesi che nessuno abbia diritti su una data acqua; che, anzi, vengono configurate tre eventualit: riserva di esercizio, concessione a terzi e libert di esercizio deHa pesca, nonostante che tutti i fiua:ni e torTenti siano ll'eigali. Il che, in alrtri termini, significa che La s0!1a aflermazfone deil.la regalit dei fiumi e dei torrenti noo comporlaiva l'esiistEmza di un diritto esclu:sivo di pesca dello Stato, per questa occorrendo che -valutata l'impmtanza dell'acqua daJ. punto di vista ! ! t 1: ! I'r: PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 627 dello sfruttamento deiLLa relativa pescosit -io Staito si fosse riservato l'eswcizio de11a pesca: e ci poteva avvenire non soltanto mediante atti formail.i, ma :anche attrave11so l'esrplrcaz.ione di una attivit diretta a tal fine, vale a diTe espressiv;a defila volont di riiservoosi l'esclusiva della pesca. Una 1siituazione ip& cer'ti vecr:isi oo.aloga si registra nelfil'art. 14 del viiigente ,testo umco sulla pesca in oodine alle aicque delle province e dei comuni, i quali dovevano manifestare J.'intendiimento di riservarsi l'esclusivit della pesca : iLa titolairit del dimitto suJ.ile acque non traeva seco aiutomaticamente J.'esclusivLt deHa pesca, occoirirendo a questo fine una dichiarazione (ne11a specie, espire!Ssa) di riiserva. Sul presupposto, dunque, che nel diritto :lleudail.e i diritti i.nerenti alla pesca andavano classificati tra le regalie minori e, quindi, wsferibhli, ipm-effetto de1l'artto traslativo sorgeva un diritto esclusivo di pesca; ma se l'alienazione non aveva luogo, il sowano (il quale a partire della Dieta di Roncaiglia tent, 1I1on sempre con succe1sso, di rivendicare la propria preminenza), che tratteneva presso di s quegJ.'i iura regaLia, poteva :sia farne ,godere ilibm-amente cittadind. sia destilna:rne !hl reddito al proprio patrimonio, riservandosi iJ. diri1ito esclusivo di pesca. ln contrario non vale appellarsi ailJ.'art. 12 del Libro VI, tiitoilo VII delle Costituzioni del 1770, che, secondo i riicOll'renti, avrebbe una portata non concessiva, ma rproibilti.va, ,in quanto statuirebbe nei cOill.fronti di tutti, 'compresi i tiitolam di diritti escliusirvi di pesca, iii. dilvieto di pescare. Si assume, p& contro, dall'altra parte (in aderenza ail. punto di vista espresso dail. 'Dribunale Supeil'liore) che queHa norma significhi che nei fiumi e torrenti regali tutti potessero Liberamente pescare, purch non adottassero i mezzi o s~stemi, ii.vi srpeci.fiJcati e ritenuti dannosi con ri:guardo all'interesse generaiLe. A sostegno dell'esattezza di questa secOill.da interpretazione ,si pu addurre la formulazione 1ettel)afo della norma, la cui chiave di volta 1sta nell',avverbio sail.vio e nella proposizione che da questo !l'etta, ,in cui impUcito, ma chiaro fil riiconoscimento de1la libert di pescare con sistemi giudicati non pregiudizievoli, mentre le cattela:tive limitazioni sono pl'ev~ste in :liunZiooe rdinanza 18 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. legge 7 luglio 1901, n. 283, art. 6 (art. 33, comma quinto,, della Costituzione). Presidente del tribunale di Brescia, ordinanza 19 febbraio 1973, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590, art. 1 (artt. 3, 36 e 37 della Costituzione). CoTte dei conti, terza sezione, pensioni civili, ordinanza 11 aprile 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 1, 2 e 4 (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108 e 135 della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 3 aprile 1973, G. U. 13 gigno 1973, n. 151. t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 4 (artt. 108, secondo comma, 103, primo comma, 100, primo ed ultimo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 97, primo e terzo comma, 51, primo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, quinta .sezione, ordinanze 30 marzo e 4 maggio 1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 31 gennaio 1973, G.U. 16 maggio 1973, n. 126. t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, secondo comma, ultima parte (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di S. Angelo dei Lombardi, ordinanza 6 aprile 1972, G. U. 25 maggio 1973, n. 133. legge 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Andt.a, ordinanza 9 febbraio 1973, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. r.d.I. 9 lugUo 1939, n, 1238, art. 83, secondo-comma (artt. 30, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale cij Caltanissetta, ordinanza 9 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art+. 24, 98 e seguenti, 101, 103 e seguenti (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 18 marzo 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 70 (artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione). Giudice delegato del tribunale di Avezzano, ordinanza 21 ottobre 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art+. 101 e 103 (artt. 3 e 24 della Costituzione): Giudice delegato del tribunale di Avezzano, ordinanza 21 ottobre 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. r..d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 217, secondo comma, 219, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Livorno, ordinanza 10 febbraio 1972, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. d.I. 22 gennaio 1941, n. 66, art. 1 (artt. 3 e 70 della Costituzione). Tribunale di Frosinone, ordinanza 25 gennaio 1973, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Roma, ovdinanza 16 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. legge 18 gennaio 1952, n. 35 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Corte d'appello di Brescia, ordinanza J.5 dicembre 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (art. 43 della Costituzione). Pretore di Trasacco, ordinanza 9 dicembre 1972, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 4, secondo comma (art. 24 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Livorno, ordinanza 3 febbraio 1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 10, secondo e terzo comma (art. 3 deHa Costituzione). Tribunale di La Spezia, ordinanza 15 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 4 aprile 1956, n. 212, art+. 1, secondo comma, e 8, ultimo comma (art. 21 della Costituzione). Pretore di Ronciglione, ordinanza 21 novembre 1972, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. legge 20 febbraio 195,9, n. 75, art+. 3 n. 8 e 4 n. 3 (artt. 3 e 29 della Costituzione). Corte d'appello di Bologna, ordinanza 14 dicembre 1972, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. Tribunale di Pescara, ordinanza 30 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lettera a) (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Pretore di Pontassieve, ordinanza 3U dicembre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207 (artt. 2, 24 e 29, secondo oomma, della Costituzione). Giudice; del tribunale di Avezzano, ordinanza 21 ottobre 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 8 u.c. (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 27 novembre 1972, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, secondo comma (artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione). Corte dei conti, !erza sezione pensioni civili, ordinanza 22 febbraio 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione). Tribunale di Padova, ordinanza 19 ottobre 1972, G. U. 27 ,giugno 1973, n. 163. legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26 lettere cJ e dJ, seconda parte (articolo 27 della Costituzione). Pretore di Pescara, ordinanza 18 dicembre 1972, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. PARTE II, LEGISLAZIONE 75 legge 14 lugUo 1965, n. 963, art. 26, lettera di (artt. 1, 4, secondo comma, 27, terzo comma, 35 e 36 della Costituzione). Pretore di Senigaillia, ordinanza 14 febbraio 1973, G. U. 27 giugno i973, n. 163. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 e tabella allegato 4, voce n. 38 (art. 3 della Costituzione). , Tribunale di Torino, ordinanza 22 novembre 1972, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 15 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 26 ottobre 1967, n. 1017, art. 18, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Corte di appello di Potenza, ordinanza 6 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (art. 3 della Costituzione). Corte di appello di Potenza, ordinanza 6 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma (artt.. 3 e 35 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 8 febbraio 1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 35, primo comma, e 18, primo, secondo e teno comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di S. Agata dei Goti, ordinanza 23 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione). Corte di appello di Napoli, ordinanza 8 novembre 1972, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Pretore di s. Teresa di Riva, ordinanza 18 gennaio 1973, G.U. 2 maggio 1973, n. 112. ,. Pretore di s. Teresa di Riva, ordinanza 29 gennaio 1973, G.U. 13 giugno 1973, n. 151. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art+. 5, 6 e 9 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 6 luglio 1972, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art:-'17 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Trani, Sezione specializzata agraria, ordinanza 5 feb~ braio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 25 febbraio 1971, n. 110 (artt. 53, primo comma, e 41,' primo comma della Costituzione). Tribunale di Roma, ~rdinanze 24 giugno 1972 (quattordici), G. U. 23 maggio 1972, n. 133. legge 11 giugno 1971, art. 46 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 22 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 2 terdecies, primo comma (art. 3 della , Ct;>Stituzione). Corte di appello di Firenze, ordinanza 22 dicembre 1972, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l, secondo comma, art+. 50 e 12, let "tera bi (artt. 108, secondo comma, 103, primo comma, 100 primo ed ultimo comma della Costituzione ed in relazione agli artt. 97, primo e terzo comma, 51, primo comma della COtituzione). Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanze 30 marzo e 4 maggio 1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151: legge reg. sic. 16 maggio 197:2, n. 30, art. 7, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Consiglio di giustizia amministrativa, ordinanza 25 ottobre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, art. 7 (artt. 19 e 2 e artt. 4 preambolo, 98 e seguenti dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Provincia di Bolzano; ricorso depositato 25 maggio 1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. PARTE II,, LEGISLAZIONE d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50, art. 9, terzo c:omma (artt. 2, 3, 6 e 48 della Costituzione). Provincia di Bolzano, riCOl'l$O 10 maggio 1973, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. legge reg. Lombardia 1 marzo 1973, riapp. 10 maggio 1973. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 30 maggio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 23 marzo 1973, n. 36 (artt. 20 e 36 dello statuto \l."egionale e norme di attuazione in materia tributaria di cui agli artt. 2, 4, 7 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). Regione siciliana, ricorso 14 aprile 1973, G. U. 2 magigio 1973, n. 112. legge 15 aprile 1973, n. 94 (artt. 20 e 36 dello Statuto regionale). Regione siciliana, ricorso 15 maggio 1973, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Statq AMATO A., Il nostro sistema tributario dopo la riforma. Cedam, Padova, 1973. AZZARITI G., Scritti Giuridici. (vol. II). Cedam, Padova, 1973. AZZARITI F. s., MARTINEZ G., AZZARITI G., Successioni per causa di morte e donazioni. (6 ediz.). Cedam, Padova, 1973. -BETToL G., Diritto Penale. (8" ediz.). Cedam, Padova, 1973. CANTELMO V. E., Fondamento e natura dei diritti del legittimario. Jovene. Napoli, 1972. CosTA S., Manuale di diritto processuale civile. (4" ediz.). UTET, Torino, 1973. DE CESARE G., Problema dell'eccesso di potere amministrativo. Cedam, Padova, 1973. DE CRISTAFARO M., L'organizzazione spontanea dei lavoratori. Cedam, Pa dova, 1972. DoNISI C., Il problema dei negozi giuridici unilaterali. Joyene, Napoli, 1972. FALSITTA G., Lezioni su.lla riforma tributaria. Cedam, Padova, 1972. FAZZALARI E., I processi nell'ordinamento italiano. Cedam, Padova, 1973. CONSULTAZl10NI APPALTO Appalto servizio manovalanza -Clausola di gradimento dei lavoratori Divieto legale di assunzione nominativa -Rilevanza ('1. 20 maggio 1970, n. 300, art. 33). Se la clausola che nel capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza attribuisce all'Amministrazione il diritto di esprimere il proprio gradimento sui lavoratori assunti dall'appaltatore sia in contrasto con le norme che vietano la richiesta di assunzione nominativa dei lavoratori (n. 363). ASSICURAZIONE Assicurazione della responsabilit civile -Perdita bagaglio -Compagnie di navigazione aerea -Bagagli giacenti presso i depositi aeroportuali -Diritto di rivalsa delle Societ assicuratrici -Obblighi delle Compagnie di navigazione aerea (l. 18 maggio 1967, n. 401 e d.m. 1 agosto 1967). Se le Societ assicuratrici delle Compagnie di navigazione aerea, che abbiano corrisposto ai passeggeri l'indennizzo per perdita del bagaglio, abbiano diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. su quei bagagli in giacenza presso i depositi aeroportuali, dei quali sia stato impossibile identificare il legittimo proprietario,,ovvero se tali bagagli rientrino nella categoria oggetti rinvenuti negli aeroporti e perci siano soggetti senz'altro alla disciplina di cui alla legge 18 maggio 1967, n. 401 (e al relativo regolamento di esecuzione approvato con d.m. 1 agosto 1967), ai sensi della quale tali oggetti devono essere consegnati dalle Compagnie di navigazione all'ufficio oggetti rinvenuti dopo trascorso il periodo di giacenza previsto dal regolamento (n. 86). ENPAS -'.Assistenza malattia -Rischio coperto da assicurazione privata -Consegu.enze (l. 19 gennaio1942, n. 22, art. s; r.d. 26 luglio 1942, n. 917, art. 13). Se l'ENPAS sia tenuto alle prestazioni di assistenza per malattia di un dipendente statale che risulti per contratto, per coprire lo stesso rischio, . un'assicurazione privata (n. 87). AUTOVEICOLI Tasse automobilistiche -Tassa circolazione veicoli -Reiterata circolazione senza pagamento '... Violazione -Pluralit -Continuazione (d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, Tab. 2, n. 1; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art.'8). Se la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione integri una soltanto o pi violazioni autonomamente punibili (n. 77). 80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, qualora si ritenga che la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione integri pi violazioni, possa essere ad esse applicato il principio della continuazione dei reati (n. 77). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO Passaggio di consegne a nuovo contabile -Intervento del Pretore Rifiuto -Rimedio (d.i. 7 aprile 1888, art. 125). Quali rimedi siano possibili contro il rifiuto del pretore a far luogo alle const::itazioni richieste nel caso di passaggio di consegne a nuovo contabile nell'impossibilit per il precedente di intervenire; ed in particolare se si possa supplire con l'intervento di un notaio o l'assistenza di testimoni (n. 270). Spese di mantenimento in carcere e varie '... Condannati deceduti -Crediti erariali (artt. 265 e 267 r.d. 23 maggio 1924, n. 827). Se l'annullamento di crediti erariali relativi a spese di mantenimento in carcere e ad altre spese di vario genere facenti carico a condannati successivamente deceduti debba avvenire per inesigibilit o per insussistenza (271). CONTRABBANDO Contrabbando -Cose confiscate -Proventi vendita -Distribuzione Competenza -Spese di custodia e manutenzione -Detraibilit -(l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 144, 1 c.; r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, artt. 358, 365). ' Se la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate per contrabbando rientra nella competenza amministrativa degli Uffici finanziari competenti, e se da questa ripartizione debl;>ano essere dedotte le spese di custodia e manutenzione (n. 49). DANNI Illecito costituente reato -Conseguenze -Aggravamento del danno Diritto al risarcimento -Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3 c.; c.p.c., art. 182, 2 c.). Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad un fatto previsto dalla legge come rato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si manifestato (n. 10). ' Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso da curatore sfornito di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica degli effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech della attivit processuale svolta, a suo nome, dal curatore (n. 10). PARTE II, CONSULTAZIONI DEBITO PUBBLICO Titoli del debito pubblico. -Disciplina speciale -Disciplina comune sussidiaria -Smarrimento o sottrazione -Prescrizione -Pagamento ( cod. civ., artt. 2001 e 2006, 2 c.). Se i titoli del debito pubblico siano completamente regolati da leggi speciali ovvero ad essi si applichino, in via sussidiaria, le disposizioni del codice civile sui titoli di credito (n. 15). Se il ministero del tesoro sia obbligato, decorso il termine di prescrizione del titolo, al pagamento di un buono del tesoro non esibito, del quale siano provate la titolarit nonch la sttrazione o lo smarrimento (n. 15). DEMANIO Demanio forestale -Acquisizione forzata di beni -Provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 segg.). Se il provvedimento con il quale il Ministro dell'agricoltura e foreste . dispone l'acquisizione forzosa di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, per essere incorporati al demanio forestale dello Stato, abbia o meno valore di decreto di esproprio (n. 259). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE \ Alloggio economico e popolare -Acquisto a riscatto -Fallimento dell'acquirente -Conseguenze (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 15 e 16; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 8). Se, nel caso di fallimento dell'acquirente di alloggio economico e popolare con pagamento rateale del prezzo, 1'Amministrazione possa consentire a che l'alloggio sia acquisito al fallimento e in quella sede venduto a terzi (n. 242). ENFITEUSI Canone enfiteutico -Rivalutazione ex l. 1 luglio 1952, n. 701 -Domanda dell'interessato -Necessit (l. 1 luglio 1952, n. 701, art. 1). Se la rivalutazione dei canoni enfiteutici disposta con 1. 1 luglio 1952, n. 701, debba essere applicata solo su domanda dell'interessato o se qusta valga solo ai fini della prescrizione (n. 35). ESPROPRIAZIONE PER P.U. Demanio f.orestale -Acquisizione forzata di beni -Provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 segg.). Se il provvedimento con il quale il Ministro dell'agricoltura e foreste dispone l'acquisizione forzosa di terreni boschivi pascoli e prati di montagna, per essere incorporati al demanio forestale dello Stato, abbia o meno valore di decreto di esproprio (n. 319). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FALLIMENTO Alloggio economico e popolare -Acquisto a riscatto -Fallimento dell'acquirente -Conseguenze (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 15 e 16; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 8). Se, ne~ caso di fallimento dell'acquirente di alloggio economico e popolare con pagamento rateale del prezzo, l'Amministrazione possa consentire a che l'alloggio sia acquisito al fallimento e in.quella sede venduto a terzi (n. 134). Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato -Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione -Sospensione (c.p., art. 172;-r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51). Se lo Stato possa sottoporre domanda di insinuazione l passivo fallimentare per la riscossione di sanzioni pecuniarie aventi natura penale (n. 135). Se, nel caso in cui si ritenga che lo Stato possa domandare l'insinuazione al passivo fallimentare delle sanzioni pecuniarie av.enti natura penale, sia da ritenere sospeso -durante il corso della procedura fallimentare -il termine di prescrizione delle suddette sanzfoni (n. 135). FARMACIA Annullamento decreto revisione pianta organica -Provvedimenti conseguenziali -Effetti. Se l'annull.amento del decreto di revisione della pianta organica determini automaticamente l'annullamento dei connessi decreti di vacanza, bando di concorso e dichiarazione dei vincitori, nel caso in cui il decreto di revisione non porti variazioni rispetto alla pianta organica precedente (n. 29). FERROVIE Assuntore_ ferroviario -Fondo di previdenza -Assenza dal servizio pei sospensione cautelare -Proscioglimento in sede penale -Conseguenze (l. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1418; l. 26 marzo 1958, n. 425, art. 150). Se, ai fini del trattamento previdenziale, debba essere computato, in favore di assuntore ferroviario sottoposto a giudizio penale e successivamente prosciolto, il periodo di assenza dal servizio per sospensione cautelare (n. 428). FORESTE Demanio forestale -Acqu.isizione forzata di beni -Provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.V. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 segg,). Se il provvedimento con il quale il Ministro dell'agricoltura e foreste dispone l'acquisizione forzosa di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, per essere incorporati al demanio forestale dello Stato, abbia o meno valore di decreto di esproprio (n. 12). j ~= ~~ PARTE li, CONSULTAZIONI IMPIEGO PUBBLICO ' Dipendente pubblico divorziato -Assegno alimentare per il coniuge Aggiunta di famiglia -Spettanza (l. 8 aprile 1952, n. 212; d.P.R. 17 agosto 1955, n. 767; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 3.3). Se spetti al dipendente dello Stato divorziato l'aggiunta di famiglia per il coniuge, qualora la sentenza che pronuncia il divorzio ponga a suo carico e a favore del coniuge un assegno alimentare (n. 756). Dipendenti Ente pubblico -Trattamento economico -Regolamento Contratto coilettivo -Trattamento pi favorevole -Nozione. Se, qualora ai dipendenti di un Ente (nella specie operai dell'Istituto Poligrafico dello Stato) sia riconosciuto da una disposizione regolamentare il diritto al trattamento pi favorevole tra quello posto dal regolamento' e quello derivante dai contratti collettivi di lavoro, tale trattamento sia costituito dal cumulo delle singole disposizioni pi favorevoli di ciascuna fonte (n. 757). Dipendenti pubblici -Indennit di anzianit e trattamento pensionistic -Indennit forfettizzata per lavoro straordinario -Computabilit (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33, 3 comma). Se sia computabile ai fini dell'indennit di anzianit e del trattamento pensionistico il compenso forfettizzato per lavoro straordinario, nel caso in cui il regolamento di un ente pubblico (nella specie Ente autotrasporti merci) faccia riferimento alla retribuzione mensile costituita da assegni di carattere fisso e continuativo (n. 758). Insegnanti -Incarico in scuole statali -Disponibilit nel rapporto con un Comune -Cumulo degli stipendi. Se si verifichi il cumulo degli stipendi per insegnanti in servizio quali incaricati in scuole statali, che si trovino altres in posizione di disponibilit, con diritto allo stipendio ed agli assegni di famiglia, nel rapporto d'impiego precedentemente instaurato con un comune (n. 759). . IMPOSTA DI REGISTRO Agevolazioni -Case di civile abitazione non di lusso -Acquisto di edifici da .svuotare e riedifcare (l. 2 lu.glio 1949, n. 408, art. 14). Se spettino le agevolazioni previste in materia di imposta di registro ed ipotecaria dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, agli atti di acquisto di edifici dei quali -conservati i muri perimetrali in ossequio a vincoli artistici ed ambientali -si preveda il totale svuotamento ai fini di successive riedificazioni per case di civile abitazione non di lusso (n. 386). Appalti e concessioni di pubblico servizio -Maggiori aliquote di cui alla legge n. 828/61 -Retroattivit (l. 28 luglio 1961, n. 828 art. 5). Se la maggiore aliquota di imposta di registro di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 828, sia applicabile a contratti di appalto o di concessione dl pubblici servizi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima (n. 387). 84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Edilizia -Agevolazioni creditorie per costruzione di abitazioni -Costruzioni eseguite da imprenditori privati -Compravendita delle abitazioni -Regime tributario (d,l. 6 settembre 1965, n. 1022, conv. in. l. 1 novembre 1965, n. 1079, art.. 17; l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17). Se gli atti di compravendita delle abitazioni costruite da imprenditori privati avvalendosi del programma di agevolazioni creditizie stabilite nel titolo II del d.l. 6 settembre 1965, n. 1022 (mutui agevolati e contributi), siano soggetti all'imposta fissa di registro ed ipotecaria ovvero alle imposte ridotte di. cui all'art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 (n. 388). Imposta di registro -Societ di capitalli -Legale rappresentante -Soggetto passivo. (r.d. 3.0 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). Se il legale rappresentante di societ di capitali, che intervenga nell'atto registrato quale organo della societ, sia da ritenere parte contraente e come tale obbligato a pagare l'imposta di registro (n. 389). IMPOSTE VARIE Tasse automobilistiche -Tassa circolazione veicoli -Reiterata circolazione senza pagamento -Violazione -Pluralit -Continuazione ( d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, Tab. 2, n. 1; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8). Se la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione integri una soltanto o pi violazioni autonomamente punibili (n. 69). Se, qualora si ritenga che la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione integri pi violazioni, possa essere ad esse applicato il principio della continuazione dei reati (n. 69). INVALIDI DI GUERRA Infermit mentale -RicO'Vero -Spese di degenza -Rimborso -Misura (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29; d.m. 4 maggio 1970, art. 3). Se per il ricovero ed il trattamento di invalidi di guerra affetti da infermit mentale, 10.N.I.G., con i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione del Tesoro, deve rimborsare la Provincia in base alle rette stabilite dall'Ospedale ove gli infermi sono ricoverati, ovvero in base a quelle praticate dall'Ospedale psichiatrico provinciale (n. 30). ISTRUZIONE Istituti sia.tali di i'Struzione tecnica -Agitazioni studentesche -Danni ai loca.li ed alle suppellettili -Responsabilit. Se gli Enti locali, ai quali incombe l'obbligo di provvista e manutenzione dei locali e delle suppellettili degli istituti statali di istruzione tecnica, possano pretendere dal Ministero della Pubblica Istruzione il risar_ cimento del danno a detti beni prodotto da ignoti in occasione di agitazioni studentesche (n. 30). ~' ..Jllj?M'llM'llAl#Jf&lllllJlllYl...J PARTE II, CONSULTAZIONI LAVORO Appalto servizio ma,,.,valanza -Clausole di gradimento dei lavoratori Divieto legale di assunzione nominativa -Rilevanza (l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 33). Se la clausola che nel capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza attribuisce all'Amm.ne il diritto di esprimere il proprio gradimento sui lavoratori assunti dall'appaltatore sia in contrasto con le norme che vietano la richiesta di assunzione nominativa dei lavoratori (n. 79). Dipendenti Ente pu.bblico -Trattamento economico -Regolamento Contratto collettivo_ -Trattamento pi favorevole -Nozione. Se, qualora ai dipendenti di un Ente (nella specie operai dell'Istituto Poligrafico dello Stato) sia riconosciuto da una Q.isposizione regolamentare il diritto al trattamento pi favorevole' tra quello posto dal regolamento e quello derivante dai contratti collettivi di lavoro, tale trattamento sia costituito dal cumulo delle singole disposizioni pi favorevoli di ciascuna fonte (n. 80). Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro Amministrazioni" ed Enti pubblici -Applicabilit -Diffida -Ispettorato Lavoro ~ Ricorso gerarchico -Ammissibilit (l. 23 ottobre 1960, n. 1360, artt. 1, 4 comma;. 7; d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, artt. 9, 10, 2 comma). Se il divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sia applicabile, oltre che alle Amministrazioni autonome delle Fer. fovie dello Stato, dei Monopoli di Stato e delle Poste e Telecomunicazioni, anche a tutte le Amministrazioni ed enti pubblici (nella specie Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare), e se contro la diffida a regolarizzare da parte dell'Ispettorato del Lavoro sia consentito il ricorso gerarchico al Ministro (n. 81). PATRIMONIO Patrimonio disponibile -Beni vacanti -Immobile -Rinuncia abdicativa da parte del proprietario (cod. civ. art. 827) . . "' Se possa ritenersi immobile vacante., come tale appartenente al patrimonio dello Stato a norma dell'art. 827 e.e., l'immobile che per rinuncia abdicativa abbia cessato di appartenere al proprietario (ri. 5). " PENA Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato -Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione Sospensione (codice pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51). Se lo Stato possa proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare per la riscossione di sanzioni pecuniarie aventi natura penale (n. 23). Se, nel caso in cui si ritenga che lo Stato non possa domandare l'insinuazione al passivo fallimentare delle sanzioni pecuniarie aventi natura penale, sia da ritenere sospeso -durante il corso della procedura fallimentar~ -il termine di prescrizione delle suddette sanzioni (n. 23). 86 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PRESCRIZIONE Illecito costituente reato -Conseguenze -AWJravamento del danno Diritto al risarcimento -Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3 c.; c.p.c., art. 182, 2 c.). Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si manifestato (n. 81). Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso da curatore sfornito di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica degli effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech della attivit processuale svolta, a suo nome, dal curatore (n. 81). Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato -Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione Sospensione (codice pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51). Se lo Stato possa sottoporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare per la riscossione di sanzioni pecuniarie aventi natura penale (n. 82). Se, nel caso in cui si ritenga che lo Stato possa domandare l'insinuazione al passivo fallimentare delle sanzioni pecuniarie aventi natura penale, sia da ritenere sospeso -durante il corso della procedura fallimentare -il termine di pr~scrizione delle suddette sanzioni (n. 82). PREVIDENZA ED ASSISTENZA . Assuntore ferroviario -Fondo di previdenza -Assenza dal servizio per sospensione cautelare -Proscioglimento in sede penale -Conseguenze (l. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1418; l. 26 marzo 1958, n. 425, art. 150). Se, ai fini del trattamento previdenziale, debba essere computato, in favore di assuntore ferroviario sottoposto a giudizio penale e successivamente prosciolto, il periodo di assenza dal servizio per sospensione cautelare (n. 96). ENPAS -Assistenza malattia -Rischio coperto da assicurazione privata -Conseguenze (l. 19 gennaio 1942, n. 22, art. 5; r.d. 26 luglio 1942, n. 917, art.13). Se l'ENPAS sia tenuto alle prestazioni di assistenza per malattia di un dipendente statale che risulti aver contratto, per coprire lo stesso rischio, un'assicurazione privata (n. 97). PROCEDIMENTO CIVILE Illecito costituente reato -Consegu.enze -Aggravamento del danno Diritto al risarcimento -Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3 c.; c.p.c., art. 182, 2 c.). Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione del ~~~WllAIP~ PARTE II, CONSULTAZIONI diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si manifestato (n. 50). Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso da curatore sfornito di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica degli effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech della attivit procl: lssuale, svolta, a suo nome, dal curatore (n. 50). PROPRIETA' Assicurazione della responsabilit civile -Perdita bagaglio -Compagnie di navigazione aerea -Bagagli giacenti p1esso i depositi aeroportuali Diritto di rivalsa delle Societ assicuratrici -Obblighi delle Compagnie di navigazione aerea (l. 18 maggio 1967, n. 401 e d.m. 1 agosto 1967). Se le Societ assicuratrici delle Compagnie di navigazione aerea, che abbiano corrisposto ai passeggeri l'indennizzo per perdita del bagaglio, abbiano dfritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. su quei bagagli in giacenza presso i depositi aeroportuali, dei quali sia stato impossibile identificare il legittimo .proprietario, ovvero se tali bagagli rientrino nella categoria oggetti rinvenuti negli aeroporti e perci siano soggetti senz'altro alla disciplina di cui alla legge 18 maggio 1967, n. 401 (e al relativo regolamento di esec.zione approvato con d.m. 1 agosto 1967), ai sensi della quale tali oggetti devono essere consegnati dalle Compagnie di navigazione all'Ufficio oggetti rinvenuti dopo trascorso il periodo di giacenza previsto dal regolamento (n. 49). RESPONSABILITA' CIVILE Illecito costituente reato -Conseguenze -Aggravamento del danno Diritto al risarcim~nto ".' Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3 c'.; c.p.c., art. 182, 2 c.). Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si manifestato (n. 262). Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso a suo nome da curatore sfornito di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica -degli effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech della attivit processuale svolta, a. suo nome, dal curatore (n. 262). Istituti' statali di istruzione tecnica -Agitazioni studentesche -Danni ai locali ed alle suppellettili -Responsabilt. Se gli Enti locali, ai quali incombe l'obbligo di provvista e manutenzione dei locali e delle suppellettili degli istituti statali di istruzione tecnica, possano pretendere dal Ministero della Pubblica Istruzione il risarcimento del danno a detti beni prodotto da ignoti in occasione di agitazioni studentesche (n. 263). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO SOCIETA' Imposta di registro -.Societ di capitali -Legale rappresentante Soggetto passivo (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). Se il legale rappresentante di Societ di capitali, che intervenga nell'atto registrato quale organo della societ, sia da ritenere parte contraente e come tale obbligato a pagare l'imposta di registro (n. 135). TITOLI DI CREDITO Titoli del debito pubblico -Disciplina speciale -Disciplina comune sussidiaria -Smarrimento o sottrazione -Prescrizione -Pagamento (cod. civ'., artt. 2001 e 2006, 2 comma). Se i titoli del debito pubblico siano completamente regolati da leggi speciali ovvero ad essi si applichino in via sussidiaria, le disposizioni del codice civile sui titoli di credito (n. 20). Se il Ministero del Tesoro sia obbligato, decorso il termine di prescrizione del titolo, al pagamento di un buono del tesoro non esibito, del quale siano provate la titolarit nonch la sottrazione o lo smarrimento (n. 20). NOTIZIARIO Si svolta recentemente una cerimo1,1ia di commiato in onore dell'avv. Umberto Coronas, collocato a riposo a domanda. L'avv. Umberto Coronas entr in Avvocatura il 1 luglio 1947, con la nomina di Sost. Avvocato dello Stato di 2 classe e fu destinato all'Avvocatura Distrettuale di Genova. Il 1 febbraio 1948 fu promosso Sost. Avvocato dello Stato di 1" classe. Il 1 giugno 1952 promosso Vice Avvocato dello Stato, infine il 1 aprile 1959 fu promosso Sostituto Avvocato Generale dello Stato e trasferito a Roma dal 1 novembre successivo. stato coHocato a riposo a domanda in data 1 aprile 1973.