ANNO XXVI -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1974 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Nel capiito1o II-A della deicisio[J;e dimpugnata viene descritto iJ. carattere del!la parteclíipazione CSC ial icapita1e . áed .aJ.1',ammindstrazione dell'l!CI, osservato che le relaziorrii annuali ideHa OSC indicano J.'1IOI come una delle sue affiliate, Jinferirto da1l divieto posto nel 1970 ida1la C'..SC ai SUOIí dtstributori di rivender.e mtropropano ed am.ilnobutanolo per :la p11oduzione d"etambutolo che 1a CSC esercita un eff.ettivo controllo sull'ICI 0ed, infine, rilevato un itentaitivo dell'ICI di aissoobil'e .1a Zoja, mediarrl!te una 1proposta idi fusione 1cui parrebbe fuváerosdmdl:e che La CSC sia rimasta estranea. La decision!e condude che Ç la CSC detdene il pote11e idi controllo sull'ICI e lo ¥esereiita áeffetti1V1ame[J;te almeno per quanto 1concerne i rapporti icon la Zo1a È áe che, 1perta!l1Jto, Ç ile societˆ CSC ed ,J!CI vialllilo cons1derate, nei tlovo rapporti icon lLa Zoja .e ai fini dell'applicazione dell'iaT!t. 86, come una sola ed un1ica ,]mipresia o entitˆ .econOl.lll.ica È. Dai ipassi ora dtati 1si eviinc¥e che iinfonidata la censura 1s¥econdo cui La Commissllirnne avráebbe modificato in corso di oauisa l1a tpLroprda posizione in quanto avrebbe fu UJn. primo tempo affermato nella sua decisione iche le due sootetˆ formaviano sortito ogni a1spertto una sola entitˆ economica, ment11e in 1seguito si saflebbe limitata a sos¥tenere che J.e ricorrenti avr.ebbero dn ogini 1oaso formato un ÇgruppoÈ perlomeno inei J.oro rapporti con lLa Zoja. Per quanto áriguarda il merito deJ. mezzo¥. proposto da11le ricorrrenti, non solo ii. dati forniti neJ. capitolo II-A, ma 1altres“ numwosi 1altri dati conteniuti lneHa dec:iisione 1implugmata fanno apparir¥e fondaita la tesi secondo cui la OSC e l'ICI ha1runo a1gito inei confronti de1la Zoja icome un'UllJ.J.ca áentitˆ ¥economica. é molto siig;nifi.cattva in prroposito la coincidenza, rilevata nel capitolo LII-A, del momento in culi ila CSC ha deciso di áestendere la prop11ia aittiiviitˆ alla fabbricazione dei prodotti finitd crnn il momento in cui ¥l'ICI, g,iˆ dtstribut,rice di nitropropano ¥e d'aminobutanoJ.o, ha dato inizio 1alla propria iproduzti.one d'etambuto1o. E' inoltre 1difficHe non porre :iin relazfoine la decisione de1La CSC di inon pi v.endere nitropropa1no e aminobutanolo con l'eccezione fatta :a diavore delJ.'IC[, che stata rifornita di destvo-amiinobuta[J;olo affinchŽ fosse igarantiita il.a sua produzione d'etambutoJ.o áe di specialitˆ a base d'etambutofo. Altrettanto signif“icativa la circostanza, segnalaita nel icarpdtolo III-A della deoisione, che l'l!CI ha acquistato 1aJ.cune partite idi nitrorpropa1110 ancorra msponibili sul mercafoá per cederlo a produttori idi VeTnicd. con .i0l diviieto di rivende1r1e per 'uso farmaceutico !fuori deJ. mercato comune. Per quanto riguarda il. mercato 1del nitropropano 1e dei suoi del"ivati 11'.azio.ne iconcertaita della OSC .e dell'ICI appare evidente. Tenuto conto del controllo esercitato dai1La CSC 1sull'ICI, dunque g,iustificarta 582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ila cooc_LUJS1iione cui giunge la 1decisicme :impwgnata, cio che le dueá societˆ vanno considerate, aJ.meno [per quatemninate quantitˆ. In secODJdo iLuogo, esse fanno 1carko 1al1a Commtssdrnne dd a1ver abusato dei !pioterii C{)(l].feritile a tutela della libera 1coocorr.enza nell. mercaeh',essa veiputaV1a necessario oJ;.lide elim:ina11e l'irnlirazione ed i suod. 1effetti sfavoráevoJii IThei: confronti deJ.la Zo11a. Col determiinare le esigenze 1del1a Zoja su1la base delle pvec.edenti :llorniture, i1a Commissione 1r1on ha abusato del poter,e diiscrezionale che le a,ttribuifo in materiia. Ne consegue che il primo motivo dmrfo[}Jdato. Circa .hl. 1secondo motivo, si giˆ ossiervia¥to sopra che¥ J.',esprr.essione Ç nella m1sura in cui possa essere ipr.egiudizievoále al comrrnercfo t;ra Stati membri È non consente di aff,erimar.e che, ai finii dell'accertamento de1l'inr.frazione ,e de1le isue conseguenz.e, vadaino t,en.uti iprresenti soJ.ta111.to g1i ,eff¥eliti che si ma1r1ilfesitano nel commwc:io intraoomUillitario. Per di pi, un provvedimento d:i portaita meno ampia, qual 1sitato suggeirito dalle iricorrenti, av.rebbe ,posto J.a iproduzione e ilo smrcio della Zoj,a sotto il ¥co111trollo del gruppo OSC-LCI, con J.a c,onseguenza di far aumootare i costi di produzione fino ad 'lllil live1lo fale cihe Ll.'etambutolo fabbrfoato dalla Zoja non sarebbe ipi istaito competitivo. iStando cos“ 1'e 1ose, 1a Commd.ss1one ha 1gliustamente riJtenuto che &l maintenime!l'1to di condizioni d'áeffeUiva ¥Concorrenza richiedesse !':adozione dei provv; edimenti iimpugnati. é vero 1che nella decisione ed in corrso di causa la Coonmfa1sione non ha mai rd:battuto direttamente a questo motivo; rtuttaivia, fin idaJ:la rnotifica degli 1addebi.ti essa ha sempre sosite111uto che il comportamento criticato mirava ad áelimina1t1e idal mevcato uno dei prindpaJ.i 1coincorrenti del gruppo CSC-LCI nel mer:ciato 1cmnune e che erano ~JleT.1Janto mdispensabili ade1guate míISiUre di iprevenz:iolll!e conitro una simile mi111Jaccia per i1a concom.,e111za comunitaria. Sia inella decdsfo!l'1e impuglilJata, sia 111el corso del procedimento, i provvedimenti adotta'ti sono stati giustifica'bi con H richiamo alLa necessiitˆ di 'ervitare 1che dJ. 1comporfamento defila CSC ,e deJ.l'JiCI portesse consegu:i,re :i risultati sovrae1srposti, eliminalll!do la Zoja dal 1novero dei maggio11i produttori comunitari di etambuitofo. La gilustificazioue fornita daLl.la Commissione r1gua11da 1La sostainza del1a cowoversia 1e non ipu˜ quindi v1einiir r1tenuta insufficiente. Di ,conseguenza, ¥anche :LI secondo motivo va disatteso. -(Omissis). 584 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 21marzo1974, nella 1causa 151/73 -Pres. Lecourt -Rel. Monaco -Avv. Gen. Warner (conf.) -Repubbôica d'Irlanda (ag. Lysaght e avv. O'Hanlon e Blayney) c. Consiglio delle Comunitˆ eurO{Pee (ag. Drurwin e avv. Vignes). Comunitˆ europee -Or~anizzazione comune dei mercati a~rkoli -Atto di adesione -Importi compensativi -Funzione ( Trattato CEE, art. 237; Trattato di Bruxelles 22 gennaio 1972; Atto di adesione, artt. 65 e 66). Comunitˆ europee -Or~anizzazione comune dei mercati a~ricoli -Atto di adesione -Importi compensativi -Criteri di calcolo -Coefficiente di adattamento -Inapplicabilitˆ. (Trattato di Bruxelles 22 gennaio 1972, Atto 1di adesione, artt. 65 e 66; regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159, art. 4, n. 2; regolamento del Consiglio 9 dicembre 1969, 111. 2515, art. 2; regolamento del Consiglio 31 gennaio 1973. n. 228, art. 1; regolamento deil Consiglio 21 maggio 1973, n. 1365, art. 1). L'atto di adesione conferisce agli importi compensativi la funzione di garantire una protezione tariffaria, se non proprio identica, perlomeno analoga a quella idi cui godevano i nuovi Stati membri, prima della loro adesione alla Comunitd, in forza della loro legislazione interna (1). Il rinvio dell'art. 65, n. 2 dell'Atto di adesione al solo paragrafo 2 dell'art. 4 del regolamento 25 ottqbre 1966, n. 159, che non contempla la possibilitd di applicare coefficienti di adattamento al prezzo di base, esclude che tali coefficienti possano essere applicati al prezzo alla produzione nel nuovo Stato membro (2). (Omissis). -Con atto registrato nella 1canicelleria della Corte il 16 luglio 1973, la Repubblica d'klanda, in focza dell'art. 173, primo capoV1enso ideil. Ttriarttafo. OEE, ilm c1mesto l'antnwlil!amento del l'egoJ.amento (CEE) idei Consiglio 21 maiggio 1973, n. 1365 (G.U. 1973, n. L 137), per la parte in cui detto regolamento stabiliisce gli imrporti 1compeI11Sativi da (1-2) La decisione, !I'esa neli1a pxima causa p!romo1ssa drulJLa Repubbi!Jica d'Irilrundla, va segnailiaita oome Jia priJma, ,per quanto C0tI1Jsrlla, o0111J i!Ja quailie sia struto annU!IilJalto, un 11egoJiamenrto 'comunditalrdo liJn mauiia di 01rgainizZ1azdonie COlffiune dei mercati '!Xg¥r1coJJi. Da rii1eviaxie che i1:'1aillJilullillamen1lo stato ilda:ndtato, senza iiincidenz.a suilila Letterate formulaZJio!Il!e de!IWe IIllwme, aiiwa solia rii“eiribdMrt;ˆ del!La discip11dil1Ja rulla RepubbUca d'lo:Wandla, 'seOOIIldo ori.rfJeirdo 0Jrlaliogo a qôeli1o adottato dail:il:a Co:rte costitu.zdio111we, ma oon soiJJuzdicme che comp~ta l:a questdlQlne 1sugld eff,etti defila setru1Je=a ne1i confll'onti deágili a'lJtird nuovi Staiti membri (nella. specie, dm. concreto, la Dainimail1ca); una questione di ip(t1inicipio, do, ,che investe gli 1e:ffertJ1Ji deil1e decisiCJIIJli. di amm:Hamento di atti eomund!tari nei ocmd“!'onti 1diegli Stati membri che non li abbiano temp1estirv;aiffiente iimpugnart:d: qiuesti.oiille che :La COTfbe di giustiz:ia non ha 1avuto anicoll'a occasiione di :esarrni'Il.a!re, e 1ch:e iLa formailie !riifeir.ilbiUitˆ de11e .sentenz,e della Ooirte ,aiLa solia specie decisa mdiuroobbe a ;r1solvere nell selllSo di 1escludeoo ila rposmbilliitˆ, p:eir ,~ .a11lri Starti membri, di mvo 1 Cai!I"e '1a dieCJiisio[]Je, ma ai1 tempo stesso di impoooe alilie competenti istitu PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 585 apipl1cansi ai pomodori destinati ad eS!Sere consegnati, allo stato fresco, al áConsumatore. La riicor:rente, a sostegno del ricorso, asswme, in .primo luogo, che il regolamento impugnato triisulta essere incompati!bile con gli artt. 65 e 66 dell' ¥ atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ¥ (in prosieguo denominato ¥ Atto di adesione ¥) allegato al trattato firmato a Bruxelles in data 22 gennaio 1972, in quanto nel :fi.islSaD:'e l'importo 1compensativo relativo ai 1POmodori ha appliicato un coefficiente d'adattamento al prezzo alla produzione. L'apip.Jiicazione di tale coefficiente Tisulterebbe tanto pi ipriva di 1giustificazione in quanto il prezzo i:rlandese alla produzione riguardava un prodotto analogo, sul piano commericiale, a. quello preso in ¥consideirazione per la fiislsaázione tdel prezzo di base comune. Risulta dal fascicolo che il ricorso riguarda le sole disposizioni del regolamento relative all'Irlanda. L'art. 65, n. 1, dell'Atto di adesione .~evede che un impoiI'to compensativo viene fissato per i prodotti orto:firutti:coli per i quali il nuovo Stato membiI'o interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misuxe d'effetto equivalente. Secondo tale dfuEJPOsizione, la fissazione di un importo ¥compensativo presáupipone che sa determinato, in primo luogo, un J;)l'ezzo di ibase comune e, in secondo luogo .che, nel nuovo Stato membiI''O interessato, sia fissato un ~ezzo alla produzione che ¥SUJPeri 1sensibilmente il prezzo di base applicaJbile nella Comunitˆ zi:oni .comunitarie dd adottaire gili uLteTiori conseguenziali provvectimeniti, con facolitˆ per gli Staiti intevessati di rpropOII".re in dif,et1Jo ricorso pe.r carenza; ma .certo questione che merita un appxioifondimento fim.orare ammissibile soltanto qualora sia rstata espressamente contemplata dall'atto di adesione o si riveli necessaria per ilcalcolo e l'esat~a applicazione dell'importo coIIlG;)ensativo. L'art. 4, n. 2, del Tegolamento del Con1stglio 25 ottobxe 1966, n. 159 (G. U. 196á6, n. 192) non ¥contempla, tra i prin~1i enunciati, la ipOISISibilitˆ di ap!PHcaire coefficienti d'adattamento al prezzo di base e non poc-evede nepipure, in forza .del rinvio ádi 1cui all'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, l'applicazione di tali ácoeffidenti al JPrezzo alla áproduzione nel nuovo Stato membro. L'art. 65, n. 2, attingendo dall'art. 4, n. 2, di cui sopra i ¥ principi ¥ da a!PPlicare per il ácalcolo del prezzo alla produzione, fis:sa con rpirecisione l'estensione ed i limiti del suo :rinvio. L'estendere tale rinvio a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 588 ¥ prindp,i ¥ diversi da quelli 1contemplati all'aa-t. 4, n. 2,, siignilica tradire lo spirito ed il preciso tenore dell'art. 65, n. 2, dell'atto d.i adesione. Una tale estensione ancOll' meno ao:nnllissibile in ql,lanto, al momento della fíl11ma dell'accordo di adesione, ,gli Stati contraenti si rendevano conto del fatto che la [possibilitˆ di applicare coefficienti d'adattamento era contemplata dall'art. 7, n. 2,, dello stesso 1regolamento e che, in conseguenza di un emendamento apportato dal 1regolamento del Consiglio 9 diicempre 1969, n. 2,515 (G.U. 1969, n. L 318), essa cOISltituiva l'oggetto dell'ultimo capoverso del ISUdidetto art. 4. L'atto di adesione, se avesse 1realmente pireso in 1consklie1razione una tale possibilitˆ, ai fini del ácalcolo degli importi 1c0Injpensativi relativi ai pomodolI"i, ne avrebbe fatto espressa menzione o avrebbe richiamato l'intero art. 4 del regolamento n. 159/66, in modo da includere nel rinvio i iprincipi di 1cui all'ultiimo capoveriso di tale 1dis\posizione. I:r;ifatti ádalle d~izioni dell'Atto di adesione destinate adi altri mercati agricoli, e :pi p1recisamente dalle sezioni IV-VIII del II capitolo, titolo II, in cui rientrano anche 'gli artt. 65 e 66, si evince che lAtto, nelle ipotesi in cui riconosce la possibilitˆ di :servir:si di coefficienti d'adattamento [pell' la determinazione dell'importo compensativo, vi fa espresso richiamo, stabilendo anche le modalitˆ per la loll'o appUcazione. Ne consegue che l'art. 65, n. 2, dell'Atto di adesione, rinviando ai ¥principi¥ di cui all'art. 4, n. 2, del .regolamento n. 159/66, contempla soltanto i criteri di áCalcolo esp1ressamente stabiliti da quest'ultima disposizione e non 1contempla la .possibilitˆ, di cui alle altre disposizioni d!el sudldetto xegolamento, di servirsi di coefficienti d'adattamento. D'altronde, la tesi 1sostenuta dal Consiglio, secondo cui la distinzione esistente, dal punto 'di vista commericiale, tra pomodori di pieno campo e IPOmodori di 1serra avrebbe resa necessruria l'appUcazione di tali coefficienti al pirezzo irlandese alla produzione, non convalidata dall'art. 4, n. 2, del iregolamento n. 159/66 ed in contrasto con la pll'assi costante seguita dal Consiglio nelle ipotesi di altri iprodotti che rientlI"ano, essi ipul.r'e, nell'organizzazione comune dei melt'cati nel 1settore c;legli orto: tirutticoli. L'art. 4, n. 2., non stabilisce quali siano le caratteristiche comme: 11ciali del p1rodotto 1che vanno vagliate per il calcolo del prezzo di base e non escludle ,che un uniC<> p;rezzo ádi base IPOS8a essere fissato per prodotti analoghi, anche se diversamente denominati, in considerazione delle lOII"o caratteristiche commereiali. Inoltre, della distinzione tra iPOmodolI"i di siewa e pomodori di p>ieno cam,po non vi traccia negli atti 1comunitaxi anteriori all'adesione alla Comunitˆ d!ei nuovi Stati membri e neppure essa stata riporrtata nel :regolamento del Consiplio 6 mag.gio 1972, n. 1173 (G.U. 1972, n. L 130), per la tde1JeI'UnlíIIllaziione dell. iprezzo d“ 1batse comu..~e ad fui.i deil. cailcolo dell'íllnlPortO compensativo controverso. . :I 1trrllrr1;~110~i@111rm~rillf:rrfr&~¥~rliirill:1r1rrfiirfilwr@riftilii~1:r&filiffil~f~r1r;r1ir1111rmrl&lllliirmst~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Cionond!imeho, dalla lettera e 1dallo scaipo dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66 eme'l'lge che, in quanto il ipirezzo di base era stato fissato per un prodiotto definito nelle sue caratteristiche, 1commereiali, le cairatterisitiche su cui s1 basa la definizione del prodotto considerato vanno precisate al momento della fissazione del pirezzo di lbase e indiJCate nell'atto relativo alla fissazione stElSISa. La circOSltanza che la distinzione tra pomodOTi di sieirra e rpomodoiri ádi ipieno icama;>o sia stata in seguito usata nei regola.menti della CommiiS1Sione 11 arprile 1973,, n. 999 (G.U. 1973, n. L 99) e 18 g;iugno 1973, n. 1624 (G.U. 19731, n. L 163), che :fiisisano i prezzi di il"iferiimento ed i prezzi d!i ritiil"o relativi ai pomodori, rispettivamente iPer l'annata 1973 e per la stagione.1973-1974, non pertinente nel nostro 1caso di specie. Si deve quindi concludere che il iregolamento del CoI11Siglio 21 maggio 1973, n. 1365, gravando di un coefficiente d'adattamento .il .prezzo alla produzione dei pomodori in lTlanda, ai fini del ácaLcolo dell'importo compensativo, ha violato gli airtt. 65 e 66 dell'Atto di adesione, nonchŽ l'airt. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66. Il ;regolamento n. 13i65/73 va quindi annullato, nella parte in cui contempla un coefficiente d'adattamento d'el 'Pl'ezzo alla !Plr<>duzione e conseguentemente fissa l'importo 1compensativo 1che l'Iil"landa deve a1P~ 'plicare ai pomodlori destinati al consumo allo stato :firesco. -(Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 4 aprile 1974, nelle cause riunite 178/73, 179/73 e 180/73 -Pres. Lecourt -Rel. Donner -Avv. gen. Re~s1chl (conf.) -Domanda 1P1regiudiziale !Pil"OIPOsta dalla Coirte di ap(pello di Bruxelles nei procedimenti penali nei cÇXldivonti deti sigig.lt'i MertJellJS, Vain den A'Vlenne e Joosen (prof. van Gerven) ed altri, Bloch, e Van Silambrouck ed altri, con le parti civili Stato belga e Granducato del LUISISemboogo -Interv.: Commtssione delle Comunitˆ europee, Governo !belga (avv. Biitzler Goemans, de Bruyn e Van E.eckhout), Governo del Gn:anducato del Lusseillliburgo (avv. Biitzler), e Governo :francese. Comunitˆ europee -Or~anizzazione comune dei ll}ercati a~ricoliá-Prelievi e restituzioni -Gestione dei mezzi finanziari -Titolaritˆ e le~ittimazione. (Trattato CEE, artt. 200 e 201; Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25; regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130, artt. 2-6; regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729; decisil PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 591 alle organizzazioni di mevcato vigenti !Per le carni bovine e iper le carni suine, prodotti importati nel Belgio in ba:se a dkhiairazioni false con la manifesta intenzione di eludere il pagamento dei prelievi. Il Tzriibunale infliggeva varie iPene detentive e pecuniarie, e condannava inoltre gli imputati, ácome pure la persona giuridica rcivilmente iresponsabile, a pagare i prelievi evasi all'i:mportazi˜ne. Nelle sentenze pironunciate il 5 :marzo 1971 (procedimento 178/73) e, su opposizione, il 28 maggio 1971 (ptrocedimento 179/73), la Co;rte d'Appello di Bruxelles ha a~solto gli imputati dai 1Ca[Ji d'imputazione relativi alle operazioni d'importazione. Il 28 febbraio 1973 la Coll'te d'Appello di Bruxelles confermava, sul piano penale, I.a ásentenza 5 ottobre 1972 del Tlribunale penale d'Anversa 1 (.procedimento 180/73). Per quanto ll'iguairda le domande delle pa;rti civili nelle suddette cause, alcuni imputati hanno eecepito l'illegittimitˆ della ¥costituzione di parte civile e il difetto di legittimazione ad,a:gire, in base ad argomenti natti dal diritto comunitario. Tenuto áconto ádi queste eccezioni, la Corte d'AtPrpello ha deciso, nelle stesse sentenze, di 1sospendere il ,giudizio a piroposito delle domande delle parti civili e ádi rinviare in via piregiudiziale a questa Co;rte. Alcune delle !Parti nelle 1cause che hanno dato luogo ai a1rocedimenti 178 e 180173 pirorponP.vano in seguito rico11so in 1cassazione contro le ~ummenzionate 1sentenze della Corte d'Appello. I rko;rs1i sono stati respinti dalla Corte .di Cais1sa¥zione, irispettivam,ente con sentenze 19 dicem zionJ, rper sop!I'avvenwto difetto di :1egiittimaz1one ded sdngold Statd memb!l'i ilntere1ssarti. La Owtie di gJUi.Stizia ha iritenuto che ainche successivamente a:hl'entrata dm. viigO!I'e deil 11ego11Jamem.to del Oonsigilfo 21 a:prrdJJe1 1.970, n. 729 e de~lla dlecisi1om.e d!eil Oonsig;lio 21 áaipiriJLe 1970 (il'eliativa rulia sositituzio“ille dei co~dábuti fina:nzdairi degi1i Stati me1mb11i ¥con dsoirse prop'l'li1e deJiLa Oom.U!IlJiitˆ) legittimati ¥a:1La g1estio“llle ded pl'e1ilevli áe de11Le il'es>ti.átuziom e qUlíIThdii lie1gdittdmati a (pl!'letem.del'le ii1 .pagameinto dei '.Pl"Slliievi o Iíll !t'limbolI'so dd 1t1es1Jiltuzdofilli li!llldiebilta:mente corrfapos,te sono rimasti, iln piroprio, ti sim;go[Ji Sita:ti membri; ed fil 1Jaille via:1u1Jazdone , !I'imaista assO!I'bita, na:tu:riaiLmente, (l'OOJJruogia questioI11e dibattuta ~a Jie pairti con a:i:i:JleriimeIJJto lllll periodo a“llltelt1i0il'e, essendo ovvio che áse 1a 1escLus:iva Jiegjl1Jtimazdo“llle .degili &ta:ti membri ammeSJSa anche 001!1 lL'a:ttribuzdo1t11e awLa Comuniitˆ dd p;ropo;iie ll'Ií1SOII'ISe funla:nzda1rde, de;ve a mag.giior II"agiione 1essere ri100“illosciiu1Ja neli1e due rplI'lecede!IlJti fasi del siSltema dli finaooilamento deJilia poLLtica agricola, quali son10 sta1te 1efficacemetr:t1Je illustra: te 1n1elil1a !pil'irrna pa:rrte deililia deciSli:one iln 11assegna. Su111a questione decisa da:l.Wa Corte non II'lisulita“lllOá pll'¥ecede“lllti dn ile:rmiini, ma u1Jii1i a:rgome1nt1i possono a1l áiI'iguarrido desumeirsi da:l.Wa sentenza 2:5 otto b:r.e 1972, 1.'esa da:LJJa Ooir.te di giiustizia 1neil.La oausa 96/71 (HAEGELAN, Racc., 1972, 1005), con 1l!a quaLe vieniva áesc1uso che .una doma:ndia di 11:1e1s1Jituzdone di p'l'.'lea1i1evi ~che 1neiLlia specie si assumevano non doVIUJti perr dedotta i[)Ja:ppl1icabi. Jii'tˆ ádel1la normativa comuniltair:i!a ailJl',importazione di vd:nii gJ:1e1d :neil RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D'.ELLO STATO 592 bre 1972 e 25 1settembre 1973, dopodichŽ la Corte d'Alpipello di Bruxelles, con ordinanze 26 ottoblre 1973 (procedi.mento 178 e 179/73) e 31 ottobre 1973 (procedimento 180/73), pervenute in ,cancelleria il 30 ottobre .1973 e, rl~ttivamente, il 6 novembre 1973,, ha sottoposto a quesita Corte le seguenti questioni l];)lt'egiudiziali: 1. -Se il regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 25, nonchŽ le relative noa::me di attuazione o di modifica, e in !Particola.re l'art. 2 ,del suddetto reigolamento (tenuto ¥conto del metodo di calcolo dei 1contriibuti degli Stati membri al Fondo Europeo .Aigiri!colo di Orientamento e di Garanzia di ¥Cui all'art. 7 dello stesso iregolamento, secondo cui una parte idi tali contributi proviene d'ai tributi ipeiicepiti ádiagli Stati membri sulle importazioni da Paesi terzi) vadano intea:'lpl'etati nel senso che, con l'entrata in vigore del II'egolamento n. 2,5, la Comunitˆ, eventualmente insieme allo Stato memibro considerato: a) aveva un interesisáe diretto, e poteva quindi subire un danno diretto, in relazione all'effettuazione delle :StIJese e alla irisicossione delle entrate connesse alla politica agricola comune; b) (qualOII"a la prima parte della presente questione non venga riisolta in 1seI11So !Positivo) se la soluzione debba essere negativa solo nella misura in ¥Cui le importazioni nette idi 1ciascuno Stato membro da Paesi terzi (e quindi i !Prelievi iriscossi) 1costituiscono, a norma del sud'detto art. 7, ií criterio determinante dei 1contributi degli Stati membri al FEAOG, il che dimostrerebbe clle la Comunitˆ aveva sin dall'inido -almeno in parte -un 1certo 1diritto ai tributi riscossi dagli Stati membri. 2. -Se il :regolamento del Consiglio CEE 21 aprile 1970, n. 729 e la deciisione adottata in pari d'ata dallo stesso Consiglio in merito alla l'Undone áeconomica belgo-á1ussemburghese) possa essere irivoilita ltlled coll1fa'onti degli O!I"gani ,comUiDítairi, pirecisa1Ddiosd ohe ¥ le risorse delle Comunitˆ vengono riscosse, per conto di queste, dagli Stati membri conforrmemente aize disposizioni legislative, regolamentari e ammiinisttrative ., cihe ¥ l'accertamento di dette risorse ed il controllo sulla loro riscossione spettano in primo luogo agli uffici competenti degli Stati membri ., che ¥ le controversie reiative aWillruposizione ai singoli delle tasse e dei prrelievi... vanno risolte, a norma del diritto comunitarrio, dalle autoritˆ nazionali, se,condo le modalitˆ stabilite del diritto degli Stati membri., e che ¥le contestazioni relative all'interpretazione ed alla validitˆ dei regolamenti riguardanti le risorse proprie delle Comunitˆ sono quindi di competenza dei giudici nazionali, i quali possono valersi del rinvio a norrma dell'articolo 177 ¥ del trattato onde garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario ¥ . .Mla soouzdioine adottata Il!eG.i1a decistone in lt'lassegna ere 'Pell'a'Ltro g.iˆ pell'venuta 1l'AvvooatUII'a dieli1o Stato fin sede COIDJSIUllJtiiva, in una c01DsuiLtazione del 1970 (n. 4 della voce Comunitˆ Econoimica Europea), mevanrlosi in PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 593 sostituzione d.ei contributi finanziari degli Stati membri con risoxse proprie d'elle Com.un“tˆ, e le relative noo-m.e d'attuazione, vadano interpratati nel senso che dalla loro entrata in vigore: a) tutti i poteri sovxani ;relativi alla gestione dei mezzi finanzia; ri propri della Comunitˆ per quanto rigua;vda la politica a~ola comune sono stati trasferiti dagli Stati membri alla Comunitˆ, con la conseguenza rche (1) da quel momento oolo la Comunitˆ legittimata ad agire nelle cause vertenti sulle ent;rate e 1spese rconnesse a tale gestione; (2) l'eventuale potere degli Stati membri di sostituirsi alla Comunitˆ nel riscuotere o paigaxe le ,somme di rcui trattasi non si pu˜ considerare !Pi rcome un potere proprio (eventualmente condiviso con la Com.unitˆ) degli Stati membri, ma va invece qualificato rcome un potere esexcitato per conto idella Comunitˆ; b) in ¥caso affermativo, 1se ci˜ non va1ga, data l'efficacia immediata del trasfeximento di poteri sowani d!i. rcui al punto a), anche pe;r le domande giudiziali iPll"~oste successiva1II1ente all'entrata in vigOll'e delle suddette rilis:Posiz“oni ovvero per le cause in quel momento giˆ pendenti, relative a fatti avvenuti e/o d!iritti acquisiti in pil'ecedenza. Hanno depositato osservazioni scritte, in foriza dell'art. 20 dello Statuto (CEE): della Corte, le parti Van den Avenne e Joosen, rappil'esentite dal Prof. W. van Gerven; il Governo del Regno del Be1gio, rappresentato dagli avvocati R. BiltzE)1r e P. GoemalllS nelle cause 178 e 173/73 e dagli avvocati L. de Bcyn e P. Van Eeckhout nella caUISa 180/73; il Governo del Granducato del LussemibUl'lgo, rappresentato dall'avv. R. Biltzler; il Governo della RepubibUca Francese e la Commi. ss~one delle Comunitˆ Europee. Su il'elazione del giudí!ce relatore, sentito l'avvocato .generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 13 febbraio 1973>, d1 riuniil'e le cause 178, 179 e 180/73 ai fini del ;procedimento e della sentenza. pairrtiooliare, ();':arutonomdra del 11.'181ppooto tra g1}d Starti membri ed i cittadini rispetto ra quelilo tra~Stait~ imembr.i e 1e COmwrui.Jtˆ; e itai1e aiurtxmo:mia appare del resto presupposta, quaJIJJtomeno, ramrclre IDIElh rdeci:sion:e iLn ;rassegna, che non ha dato a!lcun seguito ai11ia dmpo~neso.steniuta daililie [praJl'lti prrii.vate (sec< mdro cui grlii S.taiti memb:rd provváederebbero aili1la riiscossdrum ded p1r1eiliirevi e a,l rp.agamenito dei1!Jle oostituzdond. in qqai1itˆ di mandiaitari dleilllie Oomwnitˆ) e dai!Ja qu~Le appal!'e illlv>eoeá croa:Ulermato che aWlra ~stixm.e dled. mezzi fuum-á ziairi :i silngold S.tartli. :mernbrd. pll'ovvedono, 1Per quaDJto concffi'!tle i r.appo'l"td coin d. cittadJirnli, din viir:t dli U/Il potere rautonomo e con iliegi.tbiJmaziOltlle esciliusiv; a; nŽ 'arprp~e .invero priva dii r.ilevianza, dm Mgomellllto, ila ¥ posizicme negativa assunta dal ConsigLio in merito aJLla proposta di regolamento in materia di finanziamento della politica agricola comune, presentata daLla Commissione al Consiglio il 16 luglio 1969 (G. U. 1969, n. C 123, pag. 27) eá il cui art. 4 stabiliva che gli organi od uffici da desi.gnars.i da parte degrli Stati membri avrebbero effettuato i pagamenti nel nome della Comunitd .. 594 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Su relazione del giud1ce relatore, sentito l'avvocato generale, essa ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il) Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte. Le osservazioni depositate in forza dell'art. 20 dello Statuto si possono rias:sumere 1co:me segue : 1. Caratteristiche 1del sistema di finanziamento della politica agricola. PoichŽ le questioni so~levate dal giudice a quo riguardano l'interpretazione delle nonne relative al finanziamento della politica agricola, opportuno illustrare anzitutto le princiipali iea;ratteriistiiche dei tr diversi 1sistemi di finanziamento che sono 1stati l'uno dopo l'altro in vigore rper la IPOlitiica agricola comune, quali lt"isultano dalle memorie presentate alla Corte. a) Prima fase. Nel periodo 1¡ luglio 1962 -30 giugno 1965 sitato applicato il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25 (G.U. 1962, pag. 991), regime 1sositituito, ,per il periodo 1¡ luglio 19165 -30 igiugno 1967, dagli artt. 2-6 del regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130 (G.U. 1966, pag. 2965). Durante questa prima fase, solo una parrte delle s,pese effettuate dagli Stati membri imputabile al Fondo Europeo Aglt"icolo di Orientamento e di Garanzia (in ,prosieguo, ¥il Fondo >). Il regolamento n. 25 sta:bilisce al trigual'do un elenco fassativo e, d'altra [parte, il finanziamento 1comunitario subor:dinato a 1condlizioni rigoo-ose. Le restituzioni attribuite dagli Stati membri IP& l'eS[portazione nei Paesi tr~i non sono, ad esempio, totaLm.ente imputabili al Fondo, ma lo sono soltanto in base ¥ all'aliquota della restituzione dello Stato membro la cui restituzione media la pi bas:sa ¥ e ¥ al volume delle esportazioni nette ¥, cio alla differenza fra le eS[pOiI'tazioni e le importazioni ¥áPaesi t&zi ¥ di un dete:mninato prodotto (art. 3, n. 1, lett. a del :regolamento n. 25). Il finanziamento, da parte del Fondo, delle ll"estituzioni cos“ determinate ulteriormente limitato ad una parte delle IS[pese imputabili, e prectsamente ad un sesto 1Per il 1962-1963, d'ue sesti p& il 1963-1964, tre :sesti IP& il 1964-1966, :sei decimi per il 1965-1966 e sette decimi per il 1á966-1967 (art. 5, n. 1, del regolamento n. 25/62 e art. 2 del regolamento n. 130/66). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIOll[ALE 595 Le risorse mediante le quali il Fondo d'eve !far :lironte alle suddette spese 1sono fis1sate annualmente dal Cons1Lglio, 1secondo il iPlrOcedimento di approvazione del bilancio. Durante una prima fa.se (dal 1962 alla metˆ del 1965), le entrate del Fondo sono state áCalcolate iper una parte in base al ¥cil"iterio di !rí!Partizione di 1cui all'art. 200, n. 1, del Trattato CEE, e iper l'altra pM"te propoczionaLmente alle im(portazioni nette effettuate in ortante della politica agricola comune; áe) l'interesse della Comunitˆ nei confronti dei ipirelievi riscossi dagli Stati memJbiri durante il periodo transitorio era manifesto, al [punto che, in al!cune relazioni al Patrlamento Europeo, fmono espressi dei dubbi quanto alla v,aUditˆ del regolamento n. 130/66, sostenendo che i prelievi costituivano giˆ il'isome rpa-orprie della Comunitˆ in forza del- 1'1art. 201 derl '11riattarto CEJE, benicihŽ lllOlll fo~s'e starto seguito dii. pcroc.edimento contemplato da quest'articolo. Le parti Van den Avenne e Joosen propongono che la pirima questione venga risolta come segue: ¥ Il regolamento del Consi,glio 4 aprile 1962,, relativo al finanziamento della politica agiricola comune, va inter[piretato nel senso che, dalla rsua entrata in vigore, la Comunitˆ poteva subiT"e un qanno dilretto in relazione alla dscossione delle entrate 'connesse alla rpolitiica agricola comune¥. Il Governo del Regno del Belgio e il Governo del Granducato del Lussemburgo sostengono che il regolamento n. 25 e in íiS[pecie ,gli artt. 2 e 7 non attribui'S“cono alla Comunitˆ alcun interesse in senso giuridico quanto alla riscossione dei rprelievi, dmante il periodo transitorio. In effetti, la parte del gettito dei prelievi che lo Stato membro versa alla Comuni.tˆ ha il carattere di un semrplice 1contributo, oggetto di un obbli: go incombente allo Stato ,stesso nei 1confronti della Comunitˆ. Questo carattere non mutato alloJ:'lchŽ il criterio di :ripartizione ,generale di cui all'art. 200 del Trattato CEE stato (rpa:rzialmente) sostituito da un coefilcient ,che meglio rilsrpondeva ai dati specifici della politica agricola comune. Il Fondo ha 1svolto, durante il periodo transitorio, la funzione di un or,gano rd1 r~partizione o di ciea:ring, racicogliendo e ridistrilbuendo, secondo quanto diS[posto dai ~egolamenti nn. 25/6á2 e 130/66, i 1contributi degli Stati membri. I ,pirelievi r1scossd durante il periodo transitorio avrebbero potuto comunque trasformaJ:'lsi in risorse párQpi-ie della Comunitˆ -ammettendo che tale trarslformazione attribuisca a quest'ultima un autonomo dir'itto di credito -1soltanto qualora fossero esi!stiti i presUiPPOSti con 598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO templati dall'art. 201, 3¡ comma, del Tuattato: proposta della Commis~ sione adottata dal Consiglio all'unanimitˆ, consultazione dell'.Assemblea, adozione dei relativi tprovvedimenti da parte degli Stati memhri. Il Governo della Repubblica Francese 1sostiene che il pcr-oblema della ripartizione dei ,poteri fra la Comunitˆ e 1gli Stati memlbri, iper quanto riguarda il recupero delle somme frodiate sotto forma di prelievi evasi o di restituzioni indebitamente iPel'cep.ite, non pu˜ essere riisolto in base all'art. 2 del regolamento n. 2.5. Quest'articolo non 1contiene che una semplice ,di¥chiarazione programmatica, sp1rovvista, all'epoca dei fatti, di qualsiasi efficacia giuridica. .,_ Dagli artt. 7 del regolamento n. 2.5/62 e 11 del regolamento n. 13.0/66 risulta invece che le entrate del Fondo :sono áostituite dai contributi finanziari degli Stati membri, ácalcolati per una pártma p.arte in base al criterio di ripartizione di cui all'art. 200 del Trattato CEE, e per una seconda parte pa-oamrzionalmente alle iirnportazioni nette di ciascuno Stato membro dai Paesi terzi. BenchŽ il loro livello fosse 1stabilito 1sul piano ¥comunitario, i pe (G.U. 1972, n, L 36, .pag. 1). Questo iregolamento stato 602 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO emanato in forza d!ell'art. 8 del regolamento n. 729/70, articolo il quale diS!Pone che gli Stati membri devono adottaire i !Provvedimenti necessiari per prevenire e rperseguiire le i.rlregolaritˆ in materia di attribuzione delle irestituzioni, e per :recuperare le :somm.e [perdute in seguito ad irre golaritˆ o negligenze. A nomna degli airtt. 5, n. 1, e 6, n. 3, del regolamento n. 283,/72, l'instaurazione dli 'P['oceclirnenti ,giurisdizionali amministrativi aventi lo scopo di aác,certare ufficialmente Žventuali iirregolairitˆ o negligenze spetta agli Stati membri. é ¥chiaro, rpe!1ci˜, 1che legittimati ad agire per la ripe tizione delle :restituzioni indebitamente versate sono gli Stati memmi. Va tuttavia osservato che la facoltˆ di esel'citaire l'azione ,giwrisldizionale, conferita agli Stati memba'i, rientra in una delega di rpoteri da parte della Comunitˆ, non áCostituendo altro che una facoltˆ accoosoria ine rente al ¥mandato di !Pagamento ¥ dli cui al regolamento n. 729/70. Viene 1sottolineato che questa legittimazione ad agire ha carattere (parti colare, in quanto non: ha pi il suo fondamento nell'originario potere sovrano degli Stati membri, bensi in un [potere puramente esecutivo, attribuito alle amministrazioni nazionali in quanto organi esecutivi della Comunitˆ. Le rparti Van den Avenne e Joosen chiedono che la tesli sopra esiposta sia portata a conoscenza del giudice a quo. Per quanto riguairda il recu,pero dei !PII'elievi evasi, 1s'impone l!l stessa soluzione. BenchŽ il regolamento del Consiglio 2, gennaio 1971, n. 2., recante attuazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostitu zione dei 1contributi cfinanziari degli Stati memmi con riSorlse propri.e delle Comunitˆ (G.U. 1971, n. L 3, rpag. 1), non conferisca aigli Stati membiri aLcun mandato in ordine ad eventuali azioni giUJrisdizionali, questo necessariamente 1co:mpireso nel ¥ mandato .generale 'di IP'rovvede:re al :recu pero ¥, 1conferito agli Stati membri dalla decisione del Consiglio 21 aprile 1970. Semp:re secondo le rpar'ti Van den Avenne e Joosen, l'accertato t:ra 1sferimento di !Poteri sovrani e il diverso titolo giuridico in forza del quale gli Stati membri hanno laá facoltˆ di agire !P'ell' il recupero di resti tuzioni indebitamente 1coririis1Poste o di !Pil'elievi evasi hanno prodotto effetti immediati, alla data dlel 1 ¥ gennaio 1971, aillche !Per quanto ri guarda le ¥cause allora pendenti e 'l'elative a fatti verificatisli o a diritti acquisiti 'anteriormente. Il trasferimento di poteri sovrani, in una data materia, dagli Stati membri alla Comunitˆ implica ¥che, dalla data in 1c:ui esso avvenuto . e per quanto riguairda detta materia, titolare di tutti i d!i:ritti e gli obblighi nei confronti dei singoli la Comunitˆ. Nella fattispecie, il potere di riscuotere oneri fiscali (prelievi) e di ¥concedere sovvenzioni (restituzioni) ,comprende la facoltˆ sipettante alla Comunitˆ, con effetto dal 1 ¥ gennaio 1971, di pirovvedere al recupero dei 1Prrelievi esigibili o 1 l ! Il ~ r1111a1a11¥111111rra111111111i1111111::r4llt11a114c1,&11111:111 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 603 alla ripetizione delle restituzioni ind'ebitamente corrisposte in epoca anteriore. La Coon(pleta soluzione di continuitˆ rispetto al tpassato, ilnplicita nel trasferilnento di soviranitˆ, significa nella fattLS!pecie che deve aver luogo una revisione dei rprocedimenti instaurati dagli Stati membrri, anteri~ente al 1¡ gennaio 1971, in materia di prelievi o di restituzioni, ovvero, se ci˜ ammesso dal diritto interno, che l'azione deve essere ormai proseguita dalla Coonunitˆ, anche se tramite ,gli stessi Stati membri. Questi agirebbero tuttavia, in tal 1caso, a titolo dlivenso che anteriormente al 1¡ gennaio 1971. Contro la tesi sQPra svolta si pofu"eblbe richiama1re l'art. 12 del regolamento n. 2831/72, secondo ácui le irregolaritˆ e negligenze relative ai periodi di contabilizzazione dal 1962,-1963 al 1966-1967 non danno luogo a rimborsi da pairte degli Stati membri a favore della Comunitˆ. Questa norma, 1che ll'iguarda unicamente la destinazione delle somme recuperate, non pu˜ tuttavia assolutamente inftmnare il principio .generale i:relativo alla legittimazione ad agire degli Stati membrri e, rispettivamente, della Comunitˆ, in materia di recupell'o delle suddette somme. Infine, non si deve attribui!re un peso eoces:sivo all'ajpiparente deroga al ,suddetto iprinc:i(pio, ammessa: dalla sentenza 22/70. Tale deroga rigua11da unicamente i áraipporti ¥contrattuali 'coi Paesi terzi: avendo questi fatto giustamente affidamento sulle no~.e vigenti in materia di cmno;>etenza, non si ipu˜ opporre loro un nuovo ll'egime della competenza, instaurato mentre erano in 1corso delle trattative, col pericolo di provocaire un fallimento delle stesse. Nella fatttS[peCie, al contrrurio, non esistono terzi (nel selliSO di cui alla sruamnenzionata sentenza) dei quali vada tute~ato -coone ivi affermato -il legittimo affidamento su norme di .competenza anteriori. In .conformitˆ a quanto precede, le parti Van den Avenne e Joosen pa:SSe.SOO di soomne 1che, in forza delle norme vigenti 1Per il periodo transitorio in materia di finanziamento della politica ag,ricola comune, apipartengono a detti Stati. Secondlo il Governo francese, dal 1combinato diS1Posto delía decisione del Consiglio 21 aprile 1970 e del regolamento n. 2/71 riS“Ulta che tutte le controverisie in :materia d'imposizione ai singoli degli oneri e pll'elievi in questione vanno risolte, a nOII'ffia del diritto 1comunitario, dagli organi nazionali e nelle forme prescritte dal diritto interno. In ácaso di frode II'elativa a prelievi ag,rkoli, le domande giudiziali intese ad ottenere un nuovo ¥ aiocertatmento ¥ di queste risrn:'se e il recupero delle somme non pagate, jpossono quindi essere !PII'OfPOSte, secondo i ásudidetti testi, soltanto dagli Stati membri. Quanto alla ripetizione delle restituzioni indebitamente col'll'isposte, il Governo francese, basandosi :sugli artt. 8, n. 1, del regolamento numero 7129/70 'e 1116, n. 3, d:e11. :re1goiLamento 111. 2.s,3;7,2, ~SISUme cihe solitanto gli Stati memln'i hanno la facoltˆ d'instaurare i !PII'OCedimenti necessari per recuperall'e dai singoli le somme frodate. L'obbligo incombente agli Stati membri quanto al recupero trova del !l'esto una sanzione sia nella responsa!bilitˆ finanziaria dello Stato inademiPfonte (art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70), 1sia nel procedimento di cui all'art. 169 del Trattato C.E.E. La Commissione :s01Stiene 1che, anche nel sistema delle risoirse proprie, cio d01Po il 1¡ gennaio 1971, spetta in primo luogo agli Stati membri interessati di agiire in ,giudizio .per il recupero delle somme di 1cui trattasi. A :sostegno della sua tesi la Commislsiorie ll'iichiama il 1siistema istituito dalla decisione del Consiglio 21 aPII'ile 1970 e la lettera.delle relative - PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 607 disposizioni. In linea dli princiipio, la riscossione di mezzi finanziari propri della Comunitˆ non tfa soo:igere raworti giuridici diretti fra questa e i singoli: secondo l'art. 6, n. 1, della sud!detta decisione le riisorse comunitarie in questione sono riscOISISe dagli Stati membri 1confonnemente alle d~osizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Questo principio generale ha trovato attuazione nel regolamento n. 2,/71, in ispecie negli artt. 1 e 2., n. 1. La Corte lo ha dcl (["esto giˆ confermato nella sentenza 2,5 ottome 1972 (causa 96/71 Haegeman e/ Commissione, Racc. 1972, pag. 1005). Quanto 1sostenuto con riguardo alle entrate vale anche IPeT le spese / della Comunitˆ, quali, ad esempio, le restituzioni agricole. In effetti, gli Stati membri designano gli uffici e gli organi ách'esisi autorizzano ad effettuare le spese di 1cui agli artt. 2. e 3, del iregolamento n. 729/70 e adottano, in confo~itˆ alle diis1Poodzioni legiislative, regolamentari e amministrative interne, i provvedimenti necessari per (l"ecuperare le somme perdute a causa d'ira-egolaritˆ o di negligenza (regolamento numelI'o 729/70, artt. 4, n. 1, 7 e 8, n. 1). Anche qualora il Trattato e.E.E. aveSISe offerto in (proposito un adeguato fondamento giuridico, 1si 1sarebbe tuttavia evitato di affidare in via principale alla Comunitˆ il'com!Pito di agire in giudizio contll'o i singoli per ottenere il pagamento delle entrate comunitarie e il recupero delle somme indebitamente vell'ISate. In primo luogo, l'organico della Commissione attualmente t!l'op(po rrilstretto per poter assolve1re un compito amministrativo cosi vasto' e compUcato; inoltre, sotto questo aspetto gli Stati membri dispongono di mezzi ipái adeguati allo scO(pO. Questa interpretazione comislponde inoltre alla generale ripartizione dei compii1Ji 111ell.'rumibito ldelilia ComUI11itˆ, qrUJail stata aittua:ba fino a questo momento, nel senso che le istituzioni comunitarie hanno svolto Ç funzioni d!i direzione ¥ e gli oi;gani ed uffici degli Stati membri Ç funzioni pU!l'amente esecutive ¥. In molti 1caisi la áconcireta awUcazione della disciplina comunitaria affidata agli Stati membri, clie dtiventano allora stil'umenti dell'c aˆ:nministll'azione ácomunitaria indiretta¥. Non vi alcuna differenza nel caso in ¥Cui, come nella fattiisa;>ecie, si tratta di obbligazioni !Pecuniarie dei singoli. La Commiisisone sostiene che, 1Per la definizione della causa principale, non indisipensabile risolvere espressamente i !Pl"Oblemi istituzionali sollevati con le questioni fomnulate dalla Corte d'Apipello. Che si a1c.c0Lga la tesi della delegazione o quella della ripartizione dei poteri, quella della partecipazione alle decisioni o quella dell'intervento per conto o nell'interesse della Comunitˆ, la questione ha scarso rilievo nella fattispecie. In ogni 1caiso, dalla lettera delle norme comunitarie che vanno prese in áconsiderazione risulta 1con sufficiente chiarezza l'obbligo degli Stati membri di esericitare l'azione giurlsdlizionale, mentre, d'altll'a ,parte, dette norme 1costituiscono il fondamento giuridlico del relativo dill'itto. 608 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Secondo la Commissione, la :seconda questione andrebbe risolta come segue: Gli artt. 1, 2 e 13< del regolamento del Consiglio n. 2,/71, recante attuazione della decisione 2,1 a!P[rlle 1970, iimpUcano ,che laálegittimazione ad agire in ocdine al recupero dei jprelievi evasi spetta in :po:i.ino luogo agli uff“ici e agli or:gani COl!llJ;Jetenti degli Stati membri. In forza dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 72.9/70, relativo al finanziamento della politica agricola :comune, la legittimazione ad agire in ordine alla áripetizione delle restituzioni indebitamente corrisposte all'esportazione spetta in primo luogo agli uffici e agli organi competenti degli Stati membri. * * * Le parti Van den Avenne e J oosen, i Governi del Regno del Belgio e del Granducato del Lussemburgo, e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 7 marzo 1974. L'avvocato :generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 aprile 1974. \ In diritto. -Con ordinanze 5á marzo 1971 e 18 febbraio 1973, pervenute riEJPettivamente in :cancellerie il 30 ottdbre (JPlrocedimenti 178/73 e 179/73) e il 6 novembre 1973 (procedimento 180/73), la Corte d'Appello di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte due identiche questioni pregiudiziali ve¥rtenti sull'intel1IJretazione diel regolamento dlel Consiglio 4 aprile 1962, n. 2.5, relativo al finanziamento della politica agricola comune (G. U. 19á6,2, lll. 30, rpag. 9,91), no[JjchŽ idei !l'legoiLamento C.E.E. del ConsigHo .2.1 aprile 1'9á70, n. 72¥9, rancih'essro reliativo 0.7; 16 n. 7 e 94 1r.d. 28 apirille 19318, rn. 1165 -,che piI1eviedono l'iespiroprlíJ~iio111re ia :l“avOII'le .dJi ,coopwart:Jive per La áCIOsilrUZIíl()[]Je .dJi raJ.rlJogg,i ,dJa raissegnarsiJ rali 1socdi, 'e iS!Uppongono, .per l'asrsegnaziiiOlllle mediestma, ilia 11esid!ernzia degll!i raissegnartJari llliell Comune diove sono ,gi11Je me ácorstlr:uzJilo!l'.lJi -'Sí ,eviJnce che l'iappl"oViaziiione dieil p!l'Og!ertto dii costruzJ1one (equiiviallien:te, rnn ma1Jel"i1a dli edlill.liziia popoLaire, a dichitairaziiiooe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di ipubl:iltioo rurbillJitˆ: 1airl. 6 \lieggie 4 novieimbrie 1'9613á, 1n. 1460) appalre 1sostaná :zJiiaimooitle cOfilJdii'2JiJOID.lai1lo, airlZiitrurtJto, ai! fartrtio 1che, dlaltJe 1e 1cd:rcos1Jaln.zie iiln cui possiibiilie l'1assegnia2!i!0011e, 1SU1Ssilsta un ~oll'lto ;IJell'II'J;tOlt'dlaiLe :lira Jia Oooperaitivia e LL'1aanbilto nel. quail!e deve 1sor:giwe aia 1costriuzJi10fI1Je. In secolllJdo '.LuQglO, ip!l1emesso dJJe, 1a nOII'ml8. dieilil'1airt. 6 lliegge 4 1no~embrie l196e, 1n. 1460, lie 1ruooe :llabbriicablillii 1sOfilJo ¥ p!l'esoeillte ¥ Olleti il'i:mli.Jt:i dlell:le zO!lJe destiiillaltJe ahl.'edli“liiziiia economdicia e 1popollarráiego, mentre, quanto alla prima fase, dedUJCe'Va l'nfondatezza della domanda. La dedsiooe in ¥rassegna si ctnserisce nell'eiliaiborazione giruriJSprudenziale tendente a !I'a1vv1sarre nell'atto di nomina un momelllto ¥essenz1ale a fini di dete!I'IIlli:niaZíICmle gimisdi:zitoD!rue. In parliJcolaire cfr. Oaiss. SS.UU. 11 gennaio 1'9173, n. 63 m áquesta: Rassegna, 1973, I, 2, 846 con ll'ichiamo di preced0Illti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'adito Tribunale, con sentenza 18 ottobre 1969, accogliendo le deduzioni del convenuto, dichiarava il ,proprio difetto d!i giuri:sdizione relativamente al rap,porto dli pubbUco imiPiego intel“corso tra le ;páarti dal 25 gennaio 1954 in poi, mentre affmnava la giurfadizione del giudice ordinario risipetto al rpecedente raippo:rto di natura [privat~stica, rimettendo su questo [punto, la .causa con áseparata or!dinanza, innanzi al giuditce ~struttore [per la neces;saria istruzione. Rilevava, tra l'altro, il Tribunale che il 2,5 .gennaio 1954 era intervenuto l'atto formale di nomina, pr.ima mancante, contenuto nella deliberazione del rpresidente dlell'Ente controfimnata dal direttore generale ed aPtprovata dal Ministro dell'agricoltura con nota diel 9 a{Prile suc1cesisivo; ed a:ggiungeva che, sotto tale profilo, nessun mutairnento della natura giuridica del rapporto era intervenuto il 30 ,giugno 1955á, in quanto il iProvvedlimento dlel (presddente dell'Ente emes1so in tale data aveva .soltanto tr1aslfOll"mato il raiIJ!POII-to di pubblico imipiego a termine in un ra;worto a. teJIIliPo indeterminato, ma era rimasto femno il carattere pUJbblico del rapiporto ste\9so. Il Venuto ha ,proposto regolamento preventivo dli giurisdizione deducendo un isolo mezzo, con cui sostiene la giwrisidizione del giudice oridiinario anche relativamente alla :seconda fa1se del rapporto srul rilievo che questo non avrebbe avuto 1carettere prubbUco . .Resiste ácon controricol'lso l'Ente di SJVilUl[p[po in Puglia, Lucania e Molise. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preUmina!mnente rilevato che il r;icOOTente ha rproposto il regolamento dri ,giurisdizione con atto 30 ottobre 1970, mentre ha e:seguito il deposito per il 1caso dli :soccombenza in .data 2 d1cembre 1971. In relazione a ci˜ osserva anzitutto il collegio 1che indubbia la sus1sistenza dell'obbligo del deposito, in quanto non dconre nella sipecie alcuno dei áCasi elencati nei nn. 1 a 5 dell'art. 354, terzo comma c.ip.1c., nei quali il deposito [páredetto non dovuto, in deroga alla regola generale, valevole anche per il regolamento di ,g.iurisdi::z;ione iPer effetto del coml;>inato .dliis1Posto degli artt. 41, párimo comma, e 364, primo comma, c.p.c. -(Omissis). Con l'un1co mezzo dedotto il ricorrente, denunziando la violazione e falsa a[prpUcazione degli articoli 9 comma primo e 11 comma quinto D.P. 7 febbraio 1951, n. 67 e dlell'articolo 29 n. 1 r. d. 26 giugno 1926, n. 1054, nonchŽ difetto, insufficiente e illogtcitˆ di motivazione, sostiene che anche per il periodo 215 giugno 1954-16 novembre 1961 la giurisdizione spetta al ,giud!tce o~dinairio id!ovendosi escludere la configurabilitˆ dli un rap[porto di pubbltco impiego. Gilovia dm. rptl.'opiosito ritCOII"id!aire 1cilie ~Q :ritc0l'll1einrtle .priest˜ isffi'VIL7lilo alle d~pendenze dell'Ente reststente dal 1¡ marzo ig,5,2 al 16 novembre 1961. Il Tr1bnmalie riiterune i!Ja rpropr;ila gliurrdisdiizJione rel:arllivamenrtJe a:l primo pe PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE riodo comprieso 1ma liil 1¡ mairzo 1191512 e dJ. 2.4 g,emllŽldio 1954, in qUJa!Ilto non Vii áeDa 1stra1to un iatto :llorrn:aile dii 1I1Jomiln1a, pUJr 1sussilstendo tutti glli altrli [1equitsi1ti d:el riappOII"to dli pubbilltco lia:npdiego ¥Ccm un ente piubbi1ico non 1ecmliO!m1tco; rditenne, invece, lia 1SU1Ssfart1enzia dii dieltto l1apsede 1armmillltstraitiva, 1COIIl lia :licxrma dieil: Deooeto Ptrestdienziliatl! e, udiiJto iiJl pairoere ,dJeil OOI11siJgild;o .dJi 0Stalto 1in 1adU1DJa111Z1a áglooeiroallieá. La iregˆla .dJellll'.a1tema1li:viiJtˆ rtma d. dJUJe T1iJClOl11si e tl!a 1scelliba rpil"ecl1111siN1a atiluata .dJaJil'jlill1leressaito 111iig:uaa;dMl!o qlU!iJndli i 111appOll'td. .tm flla competenza giiUII"íISd~tooalle dell. giud!iJce iamroíIDl~strartli'V'O dia urn Jiato eá, ,dJailJ1'1a/li1lro, lˆ sfwa .d!iJ 1atilll'lilbuzJ]cmi 111iJserviaita a un potere dtVlelliSIO .dJa quellllio gliiu(['IíISdiZJ] ODJale, 1ill 1ohe 1illlvioilge 1illl modo 1evdd1e1nrtie IU([1 problema <:Jiil gJíIUII1ilsdd.zlíIOOJe e di 0d!erbermíIDla2lílorne dlei ifJílmlirtlí 1eSlte:rlnd. ádli .q1UJe\St'u/1tliima. Consegue 164 oonte[)Je:nite le norme di applica~o!Ile defliLa detta 1egg;e 1960/1612: ill!orme queste, tutte m vjigo1re al momeinto delil.'emanazione de11'atto :L:rnpug;nato. Sostanmalmente ;pu˜ dirsi che il !Potere della P .A. IIlOn svuoti di ogmd ,comiliernuto il'autondimiia deg:Jli. m~giani 'Pil'OdlesstonJaili (v. ácitaita \Leggie 1612/1960). Infatti la ráelativa attribuzione diJsciip1inare previ.sta da tali disposizioni r,igulli'.da !Pt1:1evaJient:emente la disciplina deilla professione nel:l'interesse di terzi (privati in ágenell.'e) che richiedono alilo spedizioniere !La prr-opda opera. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUES'l'IONI DI GIURISDIZIONE 623 (OmisisisI. _:_ Francesco Penim,, 1:1pediz:iJo!111iJeire do~e venne denunziato dal Nucleo Polizia Tributaria di Napoli per a1ssociazione pe;r dJeliiinquiB!'e, rcOOlllJI1abbanido a.ggll'laVartio ed iaJlJtirii a:ieal1Ji. Amresrtlaito iiJn 1esiecru 1 ziiJ0111e d'ordJíIIlle dJi rcasbtrull1a dell Pll'IOCUII'lato:rie dJeilllJa Rlepubbildica dli s. Ma:ria Capua Veitwe, VlelIJJilJe, p01i, 1crnn oodJíIIllanzJa 7 iagosto 1970. die\l Girudlicie Is1llmttOII'e, Scall'loeriarto pelr 1insuffiCIílel!lZla d'lindizli. L'1oodlíIIlla1Ima .dJi LSOO!I'rCle!I'aziJOl! lJe 'V'elIJJilJe ll'leV'Oldartla rda\l\la Sezdiolille Lstruittoll'li: d!ellllia COII'lte d'Appell.110 dli. NiapOlld, rche, ;per˜, rOOIIliOesse :all\l'impuitarto llia iJJiibwtˆ piiovvdisoo:lila á00111 Pll'IOVvreddmen1lo dJeil!l'll novembll'le 11970. lITTllJalllrto, COl!l rdJecireto 1r1 llrurglliiJo 1:97o' ['LnrtJeindJenrbe dii Filnia!Ima dli N apolli, avvialioodlosli. dei poterli ooo:lielt'lirt:liigllii dallll'm-it. 319 dleil regdlameinto dog:anaille dJell 18.96, avievia sQ:;peLSJo dJl PermilOd dlallIDe opem~iJolllii di0g1aa:t1a\lli silno 1a quando IDIOll!l :liosse rde:liiiniito dJl prooodiilmento ¥Penallie a suo ¥oalI'l!loo. Oon dtaz101111e deil!l'll settembre 1970 dJl Piemiilnli 1con'Vlel!llllle Q'Ammlimstra2Jilolllle rdJelJlie FiiJnaru;e dlellLo Stalto davianti ral 'Thfubuna(Le ,dJi Ni~o!lit, re :JiaClelllldJO' ;presenite ohe IDIODJOLSJtalllite (l'1illllteirvienruta Silla !ScaIDOe!MZôIOIIlle pe1r malillOOllliZa d'lilllldJiizli, eigiiJ. IIlJOllll poteva tuittaiv1ila svoLgieirle i!Je sue artitilvlirt;ˆ poofussiOillaôli dli 1spediaJiJ01nilell'le dJn dogiana ia. oarusa dJell deooeto ue111dellll1fuzdio dli IS-01Spelll!Sl10ll1e, ádie!L quaiLe II101l avieva potruito 10iVtenJell'le lIJa ll'le.VOCla, rObiiJelSie Ja oondrallli!Ila deilllJa ooim11enuta a!l :rdtsall'loimentbo dei d!ainnli da iliquidiairsd d!t1 sepairata 1sedJe. SostalllZJiJal1meinte ,fil Pieim:iilni :llondlava :Jia sua domooc“a :SUll' 1aff.ermazli0111e chie, dopo ll'erutrn.rtJa in. viiigOII'e .dlelJla lLeggie 22 ddioemb!I1e 119160, l!l. 16112 ~1che ha liis1liJtuJilto :J.'Q['dJíIIlle Pvo:llesSilo1I1Ja:Le ádJegllli Spedlizd;onlileiri D0&1alI1Jl;l[lli -:ill poteire (1). Per determinare l'indennizzo dovuto al proprietario egpropriato occ~e tener conto oltre che del danno sub“to anche dei vantaggi diretti e immediati che il fondo residuo riceve dall'esecuzione dell'opera pubbiica, anche se non esclusivi (2). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 nováembre 1'973, in. 3098 -Pres. Rossi -Est. Mazzaicane -P. M. Trotta (1conf.) -A.N.A.S. (avv. Stato Pliaiciida) ¥C. Cuzroorea Gmseppe ed ailtrii ~avv. Bottm e Moocuso). Espropriazione p.u. -Indennizzo -Edificabilitˆ. (1. 25 giugno 1865, n. 2395, art. 39). (1-4) L'affermazione áco!llJtenruta nella prima massima costituisce esatta applicazione a:l caso di specie di Ulil rpdncipio áconsolidato nella giurisprodetWa, .secondo cui ai fini della determinazione dell'indennizzo per espropriazione p.u. occorre aver riguardo &l via:IO\t'e attuale di mercato dell'aa:-ea . I li PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 633 Espropriazione p.u. -Occupazione d'urgenza protrattasi oltre il biennio -Risarcimento del danno -Determinazione. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71; cod. civ., art. 2043 e 2056). Il carattere edificatorio di un suolo che non sia compreso neU'ambito di un piano regolatore pu˜ risultare anche indirettamente da un comá plesso di elementi certi ed obiettivi relativi: all'ubicazione del suolo stesso, alla sua accessibilitˆ, allo sviluppo ediLizfo deUa zona, aU'esistenza di strade nelle immediate vicinanze de'l terreno considerato, 'al collegamento col centro urbano, aU'impianto di servizi pubblici acce~ori, quali l'acqua, la luce, le fognature e simili. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'idoneitˆ degli elementi di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato (3). Nell'ipotesi di occupazione d'urgenza di un immobile protrattasi oltre il biennio senza l'intervento del decreto ablatorio, ove sia impossibile la restituzione del bene a cawsa della sua definitiva destinazione alla costruzione di ôn'op~ra pubblica, il risarcimento del danno disciplinato dalle regole generali sulla responsabili~ˆ da illecito. Ne segue che esso deve essere determinato con riferimento allo stato di fatto in cui l'immobile si trovava all'epoca deU'occupazione, rapportando poi il valore del bene al momento che si presume immediatamente succesisivo alla sentenza di condanna, in cui il risarcimento viene corrisposto (4). I (Om'¨ssis). -Con liil primo motivo dii ll'i1c011so, iJ :r:icoo-ren,te -denunciiarta viioLazione e fulsa appHcamone dell'art. 39 de1la legge 25 giugno 18615, n. 2;35¥9 ed msufficiente e rOO!llibraddlirtJtoo-ia motiivazdone SU un pu!llito dec~siv:o de11a 1controverisira -isOlstiiene áche lLa decisme impugnata -ll.'litenendo, 18li fini delJ.,a J:iquddarmone della indenrnditˆ dii espropll.' liazilooe, i -rsiia íIIIJCOII'ISa nel ~Odi 1ccmtraddJittflorliJetˆ ed i!11o~Cliltˆ della senza che possano essere .p['ese in considerazioni probabilitˆ veramente potenziarli d!i. vafo!rizzazione (roflr. Claiss. 5 Luglio 1973, 111. 1883, in questa Rassegna 1973, I, 3,59 ove richirami). Esattamente rperrta:nrfio La S.IC. ha escluso che ipossa .configm-ai"si una categorfa speciale di aree ácarartterizzate eta una ¥ ediffoaibiliitˆ girezza ., risolvendosi tale qualliffoa !i.l!l una maggioce va[utazione non giustificata da elementi certi. Secondo ¥l'art. 41 legge 215 giugno 1865, n. 2359, quando dall'esecuzione delfil'opeira pubblica derivi alla ip8!J.'te non esprorpriarta del fondo ¥ un vantaggio speciale ed immediato ¥, questo vantaggio va detratto dall'indeillllizzo. L'rannotaita sentenza, affermando il 1princirpio .contenuto nella seconda masslina, ha esattamente applicato la norma il"tchi ed apparitenendo ia:d UJila 1caitegorta mterimedlia dii terroof d:o1tati di una 1cos1ddetta Ç eddficaibiil:itˆ grezza ¥. In rtaiJ modo, !i g.tudrld ádel merito sono perveouti, aittriaver.so uno svolgime1I1to viZiiiato da ,filWogicitˆ e ,con,tmdd:iJlltoriietˆ, afi1a oondusiooe della esistenza 1di 1UJI1 tertium genus, d!ntermed1o :lira lii terreni edificatori e quielili iagrkioJ.i, mcomprendente ~di. 1ohe, pur privi di: 1Carattertshliche aigrdicole, IIl!OIIl 1s1ano J.'livestiti ádelle 1COil!D!Ofazi-0m dch:ieste per il'aittribu¥ 2líODJe della qualWtˆ eddficaitor.ia. lil genus suppOlsillo dia11a Oorte del merito -secondo d. principi fondaimentail. i el!aborati, in tema di 1abl!a2li001e, diaihla giruriiisprude!Il!Za -non coistitutsoo una 1caltegoria ág1urrid1ca aiwt01I1oma di terrenrl, avooifli .proprie cariatterisbiiche ddffere:nzOO.li:. A inorma de11'1art. 3,9 delˆa il1egge 2!5 g1ugino 18615, n. 23159, 1sul1e es~opri! aziJooi per .pubblica ufilitˆ, l'iiindemlliitˆ esproproativa dev;e ccmststere nel giusto prezro ,che l'immobfile awebbe avuto ilil l\IDa il.Lbera 1COlllltrat1lazione di compravendita. taggio Ç specilille ed hnmediato > sussiste anohe quando non sta esclusiivo del fondo espropriato, ma 1dall'opeiria piubb1ica si giovino ainche¥ altri fondi. La ilerza massima cOfI"l'iis,Ponde illlll'mddrl.zzo giiurlsprndenziaiJJe costrunte v. Cass. 5 JJugilio 1973, n. 1883, ilil questa Rassegna, 1973, I, 369, con nota di SICONOLFI. Il principio coMenuto. nella ,quairta massima costituisce anch'esso ius receptum. é oppolI'tuno itener p;resente che mem.t!'e nel caiso in esame iLa S1C. ha escluso ,che ai fini della determinazione del danno risarcibile, si debba tenffi' conto dei fatti 1sopmvvenuti áche hanno limirtato o escluso .,la edificabilitˆ dell"area occupata, .con altl'e decisioll!i ha il'itenuto che ¥nel determinaire :iil. risarcimento del danno :spettante ai 'tJ['CJP['ietairio il cui bene sia ,stato occupato da'lla P .A. si deve ten~ conto, non delle condizioni del bene .stesso al momento deN'occupaziione, ma delle miglio!l1ate condizioni del bene ástesso al momŽnto del!ila liquidazione del danno¥ (oosi Cass. 3 ottobre 1973, n. 2479, in questa Rassegna, 19o73, I, ove ri:chiami). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 635 . . Ad finii del!la JJiquidazione deH'indennd.rtˆ deve, quindi, tenersi cOOlJto di tutti ágli elementi 1oostitUJtivi dlel vailo:re iim. uin mercato iliberio e nicmnale, ed dn pal'lt.iicolare, riguardo. aJ:l:e espropr.iiaizionii dii tmTeniiá, del cM"arttere edMi.ácatorio o agricolo di essi, rtenieru:1o presenite che ['utiilizz1azion:e a soopi aigIôicolli !lliOOl esdLuide l'liJJ:ll1Joonisea 1cm'laJtteristlilca dli 1SU1oilo eclifi.icartm"lio se riccmrian.o clemeniti, ceri1Ji ed obiettiV'i, ¥Che attestino di una edifica 2iiione concreta dn a1ltlo. Per modo .che, ¥ove il terreno abbia perduto J;a quaWitˆ agJ:"IíJcoila, del áCarattere edJU“catocio, aiccerlJaito al momento d“ell'espropriaz:iiooe, che deve 1tenet1si 1C01I1to, in ¥COOSegueyim dieilila traisfCiaile), di cui non pru˜ non tenersi áconto a¥iJ fini ádella ilJilqui!dazione dell'indennitˆ di es1Prop!I"'iazione, nonostante clle esso II"idondi anche a -:á :=: PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE vianitaggio, si'a pur,e ,fai dliv:r.sa m1S1U1ra, di áa'lm 1$1UOH, non assoggeittati ad ablaz1ol0ie, ilrliter;essati 1aUa zolilla. Deve, quilrld.i, ritenersi áche, .sul.ila ibalse dii un. IDlM~cettabi.J:e accosta mooto ~a un v;anrtag.g&o rriflesso (olrtre 'che immed:iarto e 1spedaile) ed t1IIl vanrbaggiio 'esclusivamoote 1generico e ácomUIIle 1a tutti giLi ilrnmobili di wn determmato ,c01I1Jtesto temtoria,le (per dJ. .quale lllJOIIl co11JJselllltita allicuna detriamone; (dx., in ta'l ,senso, Cass., 22: novembre 196á9, 1n. 3801), J:a Corte d:el merdrto ,abbia escluso, 'senz:a forntlTe _:in pil'oposirbo una crnngrua motiviaziione, la detraibi:lttˆ dla11',mdeTI1D1itˆ 'espil'opriartiiva deJ booefklio, qu:allll1Jif“cato d.1n v.aloiri mooáetaci, der1via'1io 1aili1e parti irelslidiue (non esplI'o priLate) dei :liondli, ogget1Jo dei pl"lovv:edli:menrbi aib“llartivii, dlaWla 1esecuzdone deiLl'op:era di pubblica utili.itˆ. Anche dJ. 1secondo motivo , qumdi, da acco.gJlielI'e. In definitliVia, v;anno 1accruti entrambi 'i 1motiv± dli ri~corso e ila ,senitenza denUJnciiata va 1cassata, 'con >hl 1conseguoote ~ilrlv:io defila ,causa pea:-nuovo esame aJJ:a Oorte di: Appe.Yo dii Oatama, 1a quale do!V'rˆ provvedere slUil.ie ., questiond 1oggerbto dei mOltiVii di llô¥COI'ISO, fornendo a:J. ll1iguaa:-do Ul!l'adeguata motlivazione, secondo le liinee sopra :tracciate. -(Omisiss). II (Omissis). -11 Mi.n:iJstero dei LL.P.P., ¥COIIl fil pll'imo motivo, denuncia illa vioi!JaziiJol!lle e maiJJsa applillcaztiiooe dleihl'airi. 100 1c.p..c. ,eá d!ei prmclipi giuci dlilci (["eWaUivi 'a!lll'onerie d.e!LLa rprovia, n01I1chŽ omeSISla 1ed 1i1!1S1Uffi.,cie1nrf:le motlivia :zJiJOIIle 1cimca un punito decilsi1vio dellla controvielt'siia: priospettato ,daJile parti e \riaieviaibillie idli ufficio, d!n. ~eiliazlione aWl.'1airt. 3á60, 111. 3á e n. 5 c.p.1c. Sostiene áche wa Corte del m.erdito ha errrOIIleaanein:te riite11JJute iLegititi maiti 1ad 'agire Cuzzoo!'ea Fihl:ippo, Tuaillioesco e Gtuseppe, quiaWi prrop!rietall'i deiL :fioindo occupato, J1addorve wa idocumenrba2'1one es1bti.rba non :fol"lnivia la p110via 1suffidileiruf:le dieilJJJa ~qprieitˆ diomillltcaffie; 1che lilrloilrtJrie ila COII1te ha omesso di esaminare talune d:ricosfanz.e: l'iscrizione di una ipoteca sul :fondo in faVOII'e .dell'AmmimJsit:riaziOIIle fi.1na1I1:tiilaria; ila peni'd:enza di un gíl\lJ dizio di interdizione 1dlel dante causa dei resilstenti, all'epoca in cui fu !1:1edatto iJ1 rtestamelrl!to; la i:ioodenza di urn giudiziio per :lesiJone di iLeglittima illlistauraito ida CuzzoCII'ea Fratncesca, 1so11ehla dei resistenti -ile qurui escludevano ,che li treSíJs1Jenitj, fusse i .~oprriietall'i 1escl'UJS1i.'Vi del be111e QIClCU pato, e pOIIlJeVano Iíl!l. evidenza áohe dJ. bene medesimo ea:ia 1compire1so Iíl!l. unia ooimIDiOIIle ie:riedi1lma, d.elilta qruaile erianio pall1tecipi ialtTli soggertrtii; (Cuzza. cvea Oaterma, Gi;useppima 1e il.\ILM-giherita) i qruali a'Vil"áeibbero dovuto ne ce1sswiame111te pM'itec:iipare .ail giiudizrilo Iíl!l. 1coriso. La 'cellllsura ilndiotndata. 1 Essa, va priecilsarto, pOl!JJe ilrl d:iJscussLOIDle ll1!0in á1'1e1sLstenza ,dJeiIJ1'1a:tiLone -1mtesa qUl0S1Ja 1oome .potere dii 1ottenere dal gi1udlice Ulllla dercisdlooe favoá 638 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO revio1e o ,s:faV'orevio1e dn baise aillla prospettazdone d!eiltlia dJOmanda -ben.si . lia riea1e i1JiltoWairitˆ 1artitiva deU. l.'laippoo:ito 1sostanzdJaJe dedlotito m gdudizio (vrue a dill'le Ja ddenrt:d.fiwzdilnJe diei sogget1Ji a1btilv. d!el rapporto oonmroV1eI1so), 1oosl. SOlliliev1alllJdio uoa q1UJes1Jilone ll:llon dli lliegUJttdma.zJiJOlne aitrtd'Wl, ma dli merirbo (aitbilnJenltJe 1ahla ifondaa Pll"'OP'Osta Je quald o 1sono smentiite dagiLi accmitame:nti áoompiuti daJ. giudilce del merito, o non sono p["ovate, o non 1conCOOilJ001Jo pu:nti dec1sivd d~lJa 'co:ntroV'etisia. Invero: a) La 11poteoa a :flavore de1l Fisco sUJl fondo dn q1UJŽsUo:ne -1che 1n ogni ácaso no:n avrebbe riJ.e\na:nzia illn or.dine ail.J:a pretesa :liatrba vai1ere dn girudrilzio - istata oalllJcel laita 1COl!l provvedlimento 18 1se1J1Jembre 1969 dell'I“nltendente idi Fli.:nanza, cosi 1come iacooritato 1daJ.á1a Coo:te del merito; b) La pe:ndenZJa di ru1t1 giiu diZJi!o 1di .i::ntffi'ldizione di Cuzz1ocrea Doonenko ,aJJl'epoca m cui ,@spose dei woi heni 1co:n rtestamento 1ologr.arfo -dedotta ail fillle .dJi prospettare una eventuale dnv.atlidi:tˆ del testame!llto !Predetto .con 1cui, ,seco:ndo gJii accer ibaimenti defila Corrte idetl merito, :l“urono at1ll'libui1rl. 1a Ftia:noosco e Gmseppe OuzzoCII'lea, II'lilspettilviamente, mq. 1.4!91 del SlllOiLo :in ,cOIIllbrovemiia -non dimostrata 1ed altlZd .srnenitLta ádlailila sentenza 1.mpuginaita. Questa, !infatti, esami::nando ila posiziione di Cuzzoor¥ea Fild:ppo -dJ. quale nel glliudiz1io di a:ppelJo avieV'a iinte.resse a ácontestare Ja cr:Lchiesta ádel fuatello Giuseppe per J.'a1ttl'!1buz101I1ie d!i lllll!a maggilor quota -ha rrdJJ.eviato áohe ¥ d:l Cuzzoorea ~iiJ:ippo ha V'agame:nte .prl'Ospettato m giiado di appelif!o l'1i::ncapac:irtˆ !11JatU raJ1e .dJel 1testaito11.1e, 1senza fO!I'!Dliire nessurnia prwa dello istato me:nta1e del gienitore, -al mornenr!Jo del rtestamento áche deve 1r11ien!e!l."si va.Jtdo... ¥ cosi escludendo, per -Logica d:Razione .che ,se ne trae a áCOl!l!Wal"io, l'1eststenza de'l giiudliziio 1indicaibo d.atJ..l'ammin:i:s1IDaziioITTie 1dcorrente; e) La pe:nde:nza di un giudizlio 1i::nstaUl1ato da CuZ2loc:riea Fra:ncesco per Lesione 'di il!egittima 1staita v1agiamenite dedotta 1se:nza :aJ.áoun l"if&i:me:nto ,concreto 1cihe ne per metta dil ll:llecetssamilo 11.1tsco:ntro ( ¥ ll'Iílsu11la UIIla 1c~azdone ,di Ou~zoooea FTan PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 639 oesco per lesioni dd Jegittima ¥) anche per rstabiilite, dn a:el.azione a1l:a contvoversiia 1n esame, l'oggietto deHa pretesa (riduziiOllle di d:isiposiz¥iOOJi. tesrtamenitarde o d:i dOlllaz:iOllle; eventurure 1COlllSegllelll2JiiarJ.e dOlll1alllda di d:ivisi áone). PerraiLtro l'omesso esame di tarle ewcoista~a da parrrtie dlell:lra Corte dli Catanzaro non rconcerne Ulll rpUlllto ádecisivo della cOllltl'ovrerrsiia, poichŽ 1a cwcostanza medesima, alllJche se rpositiV1amente 1a1coorr1lata, rsarebbe, di per .sŽ, imd!ooea ad escludere chre i resisteniti rSIíralllro gli attuali esclusi.vii. oomproprrietari del bene occupato -e quii:nd:i gilii esclUJsli.vd tir1Jolrari del dirirtto ral \t"iisax1cimen.to del ádanno ad áessi .axrecafo ed :il!l:idOlllea a ddmostr1a: z,e, 1com:ielativamente, rche iil bene predetto ásia ¥Compreso, come si arsswne .daWJ.'A.N.A.S., .in Ullla ácoonôlllfolllJe eredi1lardia, donde la necessirtˆ 1 dreffilJa par1."iteCIíipia2JiJooe dJeil giludi!ZliJo di tUJtti 1i cOl&'edd:. Ilndiar1:Jtli deve rilJJevairsi, qruanillo a.J. ,P\t"imO pl'Of“.Jo, .chre gJJi atti d:i i11be:rraJ:i,tˆ 1soggietiti a ridô:zJ~ooe norn sOlllo nulli o alllllluliLahiJ.i, ma 1sono dl!lveoo varlddi anchre rse sUJscettibHi di essere iresi moopemnrtii, tin wtro e m pimite e ,cdJo m rliimilti m oUJi ci˜ sia necressairlilo pre\t" J.'din.Jte~amone deíIIia qurotai dii ll"liJserrvlar, atbrraVlell"IS10 il'eseroilizo dli c1dirW1rtio portJesllˆitivo dehl.'e.redie .legirtJ1Jimalrio ru ,chJiJedleme \La: dd1uzworne. E, deve aggiurnge:rrsi, quanto al seoondo profilo, áchre Ja esirstrenza di una comun.iorne ¥COllld.izione rimprescmdi!bile dell'a~one di ddV'ílsiooe -di CUii neililJa specie illlOltl lSi :Ila ¥oormo -ma illlOltl delll1'azdrorne di reilnJtJegll"laZiollle di quota Legittima, la quale, essendo dlntesa ail rsodclis:llarcdJmento dei dliiritti del .legittimarLo che 1s:i ritiene leso rnei .suoi diil"iti!Ji, pu˜ essere p11oposto ind:iprendentemente da una domanda di dri.'Viisiorne; questa coistirtuiisce un posterius rispetto aJ.rlia domanda d!i mduziorne di atitrihmione partrimoniali di águdisa rche, áSOlian,to nelifa evenwal!itˆ ádi aicco¥glrimoo.to dli essa, viene a 1stabi&si. una ácomUlllione tra ::ir1 J:egittimario ed i benefi.criari dehle attribuzfond il'idluctbhld:. Oon il. secoodo motivo irl Mr~odei LL.PP., drenUllldarndo il'iduZJLone e :faiLsa apJ)]Jilcamooe drelil'art. 105á c . .p.ie., lllOIOlchŽ mOltíIVlar2'JiJO cootll"larddiiJttrOII" li.a 1crill"loo 'lln puJill1Jo drecilsiV10 diel1J1rar controovrerisia, tin ireLa:zJilone alhl.'all"lt. 360 n. 3á e r:n. 5 c.p.c., lSOlstiJeln.Je che Gdluseippe e F1rainoosco OuZ2J0creia, fun.Jtervenendo :nell gilud“iziro dli! pr:imo 1griado pre\t" cbiiJedrere 11.'aiccoglimoo.fo deillla domalllJdia dlelil'181ttOII"le avevano spilegarto dl!lterveni!Jo ad aidiuvandum e, pre\t" traile poSizJione poooosuailre, Ja COII"lte dli appreililro IIlJOlll aiv:rrebbe poibuto (coisi come non arvirrerbbe rpOilluto til1 TribUIIllarLe) emer1:Jterre prion.rulllciia di c01D.dialn1t11a m :&iVIOIDe diegLi ,iJn.i!Jervenitoirii. La OOillSUXla :lio:nrdartra. In .generale, deve ritenersi p!'OpOlsrta un.a dete:rrm:i.!Dlata domanda an che 'se J:a relativa man:ifestazionáe d!i volontˆ non rSira specdfioo.mente formularta e contenuta nelle ácaoolusiOlllJi ma possa imprl.1iicirtamente o indi~ ettamente ressre\t"e desunta dalJ.e d!eduzionJi e rfoh:iesite deiLLa. parte, con ásiderando che la domanáda giudiziia1e 1comprell1Jde lllJOlll iso1tarnto ci˜ che vriene espressamente en.rtLnciiato nel petitum, ma ¥alllJche ogni ailwo prov-/ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1 v,edimento dJJe ~1si;a á1a logiioa 1e impresciindilbhle preme,ssa. In parlLco lare, poi, 1spe1rta ail giudtce áquaJ!moarr.e 11'1intervento' 1spliegarto in .gtudizio, suJ11a base de11a vaJ:utaziione ogge.ttiva dehla p:le'besa che ine ,cost11Jutsoe d,l :flOilJdamento. Nella 1speoie '1a Core dcl damto ,subito ;iln irelaziooe alla propria iI"Lspe1rtdva quota d:i .proprij_,etˆ ¥, che itale deduziioine dnrbegravia ile 1oonc>1U1sfolllli deili'iatto ,con lie quali Francesco áe Giu:serpp¥e Ouzzocre1a 1aveviallllo 1adedto -1ail!la d!oma3JJda di Cuzzo011ea ~iliippo chiedendone per 'QUJanfo di raigiolllJe iJ.'a1ocogJ.ime!Dito, ed il con,tenuto d'i ta.J:i ¥conclusil r1salt'cimooto de>lJ.'Lntero ádallllno consegmto ,a,1J.'occupazion1e del fondo, ¥compreso qUJelilo r1elativio ,alle quote de1i ¥condomini. La 1adesione 1alla 1Lstanza idi F1i:iprpo ,c]!oveva áessere ilogicamente intesa 1oome mani.d:e.sta:zione deilla wlontˆ degilii inteárventl'attorie. E dal1a wi;lutazione di taJ.i 1elementi I.a Corte del meru:to ha :tratto iJ. .corretto .conv.iincimento ¥Che Cuzzoorea Fl'lancesco e G1use1PPe erano iJ:JJtervienuti 1in ág1udizto per farr v.atlere nei áconfuontii del.tla :par.te ,cornvoouta un proprLo diiiritto relativo all'ogge.tto dedotto nel p1rocesso (intervento adesiV1o .autonomo) e non ,giˆ, soil.tta:nto., per 1sostene1re le ragioni del :liratelio F.iJlippo (ilnterviento ade,sivo dipendente). Con. H roneamettll1Je ritenuto edifi,catrnrto ii :teroetnO OClC'UJpato, nonosta1I1Jte ,1,a ma:ncanza degli mdki tiipki d1e1Lla edificabilitˆ; b) e nonostante 1i viinco
  • dirficia1Jor10 dli un 1SUJot10 1Che,. CO!tnte .quei!JJo .in ¥ cootesta:z1one, !lliorn sia ¥compr,eso rneLI'ambito di un piano !l'legol¥atoil'¥e pu˜ ;riLsu1tall'e 'an.¥che Lndtiie.ttamente da un compl!e1sso di elementi 1certi ed ~:: . PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 641 ano 1sviJuppo eddJ.faio de1la zooa, 1a1la 1es1sterrna 1dt 1strade lll!eie ifilnmediate ad:i!aceinze del rterxieno cons1der:arto, al áCohl1egamer111to del 1oeinwo ur:balll!o, ail'l'fanpdia'lllto dd: ,serviz:i pubbl1ci inec.essari, qruali J'1aic:qua, J.1a :Luce, Ll:e fogna ture, ie 1sfumili (Oaiss., 7 diilcembre 1970, n. 2.5183). E il'~ezzameinito ofil'1ca il.'1esis1Jen:zia áe Ja didoneitˆ di taM :elementi di iiatto II"ilenitroa nella eisclusiva competenza deil. giudice di meri.ilio, il icui 1conVii!ncilrne'lllto non si!ndaca biJe ,in ,sede di Je~ttdm:itˆ se non pm-vli!zi 1at1Jineniti 1ail.!1a motiviazi!one1, NeI.la ispecie J.a motivaz:iooe del:lia isenrtenza dmpuglDJata, neHa sua ratio decidendi, imperiniata 1Sll!1Jla 1coingrua vruutazioine degli clemeniti di :llatto accer:IJati, detenninalll!ti 1al :fináe de1la idrten,UJta ecl:i.ficabiilii!rtˆ deJ ter veno : 1ubicaztcme nellia faiscila cOlsrtJiera áde1l1a cittˆ ád1t Regg;io1 Calabria, edificaziooe iniziata :nel'la z:ona, eststenz:a di 1$1lr:ade pubbJ.d:cihe lllJe11e d!m med:iaite adilacenz:e, ácoll1egaime!l1to 1con il 1coo1mo 1cdittaddlll!o d:i Reggio Ca labria, impianto dii servizi ;pubblfoi niecessarii (acqua, ienm-glia elertmrfoa, teJ.efono), prossiimitˆ di 1scuo1Je 1e di 1negozi. Sub-b). La OOO'lte del merito ha esattaimenrtle !l'iJ.eviaito che ila edJil:fica bHitˆ :non potevia esse11e esclusa, o iI"idotta, per i vdincolJi áderdvianti dailJLa il:eg.g.e 16 1aigosto 11967, n. 167 áe p& 1a ilnclusfa:me der1la ~opll'ltetˆ Cuz:zocrea neI.1'1alI"ea destinata a ¥ verde a~tcoll:o ¥ 1secoodo1 ~ ipriogr,amona di fa:b bricaziooe p11ed1sposto 1da1l Comune di Reg1giio Cwaibl'lia apip11.iovarto con d.m. n. 1767 deJ. 30 iottobrie 195,9, 1n áquan,to 1succe1ssivd aJ.lJa :iili1egiittima occupazione. Invero, IIlelila ii(potesi ácli occupazione di l\llll :iimmoibiJ.e divenuta 1iJlegittima per mancata em1ssione del decreto di espropriazione nel ibienrnfo, e .dJi impossibilitˆ ádellJa restituzione del bene a 1ca1Usa del.la sua diefim1ti'V1a destilllJa2fone 1al11Ja ,costru:zitcme dii UJn.'op&a .pubbi.!JiJca, iLl risardmento del dallllllO d1i1sci:pli'lllaito dailie !l'egole .gienell"ali 1su11a II"espOIIlsabHjitˆ da futto áiJJecito. Ne 1conseg1Ue 1che esso deve essere determi!naito con rii.ferimento alhlo ,stato di :llatto i!n 1cui l'immobile si tr:ovavia. aJ:l'epoca che ,si priesume dimm:edilaifla:menrte su:ocessivo 1ai1la iSlellll1Jenza dii oondanna in 1cui :hl .risar,cimooto viene áCorrispO!sto. In1fa.tti, fil II"í!SM"cimooto deve l'lipr: istilnai11e Ja 1situazione patrdm0011iale del dairmeg1giilaito quale E!Q'la pil'iima del fatto .i:l.lecito gen.er:ator1e 1del danno, pcmerndoil:o !llie1l!e 1condizioni in 1cui .si ,sarebbe trovato áse ['1evento dainnoso illOlll 1si fosse v~illcato. Quanto ane aJ.tr:e -áa:ssedte -J.:imitazdond. 1alJ1a 1edi,fi.1ca1bd.Jitˆ deJ. terir,e;no deváe rdi1e'\na11si che esse 'deriverebbero da Jeg;gi a!lliche e1ss1e successive all:Ja occupa2fone .illllegitrtJi:ma ~leggie 1i9 lll!OV'em'bl'le JH618, ltl. 1187) o da leggi antedor.i 1e da .seil.'V!it la cui riferibi:Litˆ, 1in icOilllcr,eto, al fondo occupato IIl'on risulta 1a:bbl!a formato oggetto di 1a11egazi:cme e dLscrussione nehlie p11egiresse fasi del giudizio -1do!l1de Jia ionposs1b1Htˆ liD:l questa sede dii prendere in ieons1derazione il relativo asSU!l1to -.e, che comunque, 1appunto rper .il .constaif:Jato ddd:etto di 1specifiche 1cootestazfoa:li, da 642 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO presumere siaino istate áconsiderate e vailrurtaite dal ¥consulente tecnico di ufficio. Sub-e) Le áceinisure per aisseriiti vizi dei.La motiiviaziiooe sono infOllldate .runiche rj,gpetto aJJ.ia determinazione del va1oce unditarrio del fondo. .Ail rlgualt"ldo, mmaititi:, lLa Oor:te del merito 1si lllniirfoo:mata aJ..le esunz;ione, che l'occupaZi10ille deliLa pairte di terreno di ácui al rteirzo decreto :avveilllle contemporaneamente aill:a occupazione dei .suoli dii cui ai ádue preeede!lllti decreti; d) .gli intere.sst .compell1Je ,diel!IJa iregioliamenrtJa.. ZIíI01l11e dJeil 1Jraffico, del pari Wa :SenitenZla dJmpugu::llaita rnon 1S'i. ootifu:ialrrebbe a 1cirlirtliJcia, 1per iaiviere lÛISlSla mailie drntrelll'lpretartJo !l'ordJilnlarnzra dcl rSirndaioo., 1daito che questa ilsltliui'\lla la irliservia non rirn :llarviooe ,dJi ¥ a'lll1Jobuls per 1ru.TliistJi strianiliell"i ., coime affell'IInalfJo ,dJaLl. P!VeitOlre, ma dm á:llaviooe, .giel!lleirJicamernte, dli ¥ alU/IJobUJs dm ISlelr'Vlizlio itiuinitstkro ¥ ¥ Ed 1ev\íJedJrute -a:r1gromenta 1arn00111a fil ll"liicOl11relllte -che :J.a cli.Jr:co~ aziiio111e pemrube rpresel!llta al1itre eSílgernre rlilspetto a queilla dellile a1u1tovetitU111e. Ma qUJaJndo allllche rsi fosse trattato dJi r.tservia per 1sotl:i arutobus stiranileri, 1eg;uiailmente dowebbe presu.ppomi che rtaile tipo dJi moviimell1ito sia momento llogd.co della definitiva statuizione, bens“ come causa pregiudiziale, la cui decisione ha efficacia di g1ud1cato. L'accertamento dell'dllegittimitˆ dell'ordinanza era l'oggetto del giudizio; oggetto unico e princiipale, al di lˆ del quale non vi era pi nulla da esaminare e decidere. Non si tratta quindi di accertamento incidentale, che strumentalre ad una diV'ersa pretesa (Cass. 12 novembre 1971, n. 321, Foto it. 1971 Rep. voce Comp. civ. n. 208), un antecedente logico ai soli fini strumentali dell'accoglimento o del rigetto di una domanda, senza alcun valore di giudicato e senza alcuna istanza formale (Gass. 7 giugno 1966 n. 1504, Foro it. 1967, I, 1046). Ben V'ero l'opponente faceva valere una sola pretesa: l'il1egittim.itˆ dell'ordinanza del Sindaco, comeá atto generale, e l'illegittimitˆ dell'ingiunzione deil. Prefetto, come atto .arpplicativo; .tra l'una e l'altra non vi era diversitˆ, non essendo la prima un pr.esupposto rispetto alla seiconda, ma vi era identitˆ. Come, del pari, era :identica La posizione giuridfoa dell'opponente rispetto al poteáre pubblico in base al qual¥e la p,a. regola e disciplina la circolazione sttadale, anche se esso viene articolato, nel momento dell'eserciziio, tra diversi organi: tra il Sindaco áche lo esercita emanando atti di carattere g,enerale, ed il Prefetto che lo áesercita dandovi applicazione con singoJ.e ingiunzioni. Quindi non si trattava nella spede di disapplicazione dell'ordinanza. La disapplicazione dell'atto il:LegíJttimo da parte del giudice ordinario possibile nelle controve11sie tra privati che si áesauriscono nell'ambito dei PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 647 stato Vlal1uroaito e áll"ego1aito 1iin ftmzlíIOille delWe !llJeoossi.tˆ obietlfJLve dcl traifico, e ,ffiio 1su!lilia baise di 1cO!DJsi.dJell"aziilClllllí 1Jeoofoo-staibilsti!che e COIIl irdiguaa:'do alle esigenze prop:riile dielilia 1C1íII"et01laZJiooe. A sua volta il Miniistero, dkhiairando idi aderire ai motivi enUI1JCiati nel il"icorso 1die[ OOllllUllle, dedJUJce, 1~n pail"tti1cOil!aJr1e1 1che il ~dd:fe!titiava di ,g&Ull'ltsdiíl2JíIO!DJe pe!I"chŽ ['oodii!DJatnzJa del si!llJdaco, non essendo sbaita iim.pugniaiba liJil Wa geil"aJI'IChka, ácoane Si Sai qUJaild. SiJa lim.ves1Jirba 1c01I1 dJl rucooso, il'esarrne delllie (pai:rzdialLi.) Offil!SU!l'e áCOisi 1pl!'lo1pois1le 1si 1aipp1ailiesa afi“atto ,iJnu1fJi1l.ta, la situazione si modi.fica radicalmeo::tJte qua.o:JJdo lo Stato a preisentarsi come datore di lavo;ro. Costituisce illlfatti affermazione di ibaise del siUogismo giudizil8le in esame quella dell'operativlitˆ, dn materia, delle noTme 'cli .contahiilitˆ, che PTesiedono alla formazione del.fa volontˆ negoziail:e dello Stato, le quali richiedono come elemento ,costitutivo l'espletamento del procedimento amministrativo di volta in volta P'revisto, con i relativli atti di ácontrollo o almeno, nei casi meno complessi, il presidio forrna1e milllimo, rappr.esentato dal'atto scritto ad subs:Vantiam. é ovviamente implicito e resta a monte di tale .convincimento, la considerazione che le richiamate norme ádi contabilitˆ, anche al di fuori degli stretti settori in CIUi V'engono solitamente invocate, sono fornite di forza vincolante di diritto oggettivo, nella pi ampia accezdone, sia con riferimento all'Amministrazione che ai privati ,e non ¥costituiscono mere norme di aziione destinate ad op1erare nell'amibito del1e Ammimstrazlioni stesse. Ci˜ che etra del resto pacifico, ancorchŽ non fosse stato oggetto di espvessa applicazione nel campo del lavmo. (Vedasi CCXI'lte Caiss. 22 g:iiugno 19,67, :n. 1518 m questa Rassegna 1967-I-606). Tale affermazione del resto costituisce il portato, sul piaino delle formalitˆ, del princrupio che l'assorbenza del puibblico interesse áche presiede all'azione amministrativa, indipendentemente dal settme in cuii incide, non .consente di prescindere dall'osservanza di quelle disposizioni, il cui 11 652 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Stato per la foomazi001e de!Ha vo1001tˆ coillltrattuale della p.a. e IPell" i necessari rcOl!ltrrolli S1U di á0$a. [tllfa costituiito daLl'ililiiceitˆ dell'oggetto o della causa, sussistendo i quali parso a!l legislatore che nessun conrt;;raente (e quindi nemmeno il lavooatore) possa allega;re la propria turpitudine de:rdvante da situazione raidioalmente c0111trastante con l'ordinamento giuridico. La pronunzia che si annota, prur nella specialitˆ del caso sottoposto al ,suo esame, idaita iLa posizione dello Stato come assunto dato!t'le di iLavoro, ha ritenuto tuttavia che, mali.grado la nullitˆ ;radicale ed insanabile del rapporto, a causa del ;rilevato vizio del momento genetico, la posizione del lavoratore venga pur seffilPre tuteiLata della lrllOI'lllla in esame. .Cos“ statuendo,, H Sup'.l'emo Collegio ha recepito e ribadito esp'.l'essamente i principi enunciati nella ,sentenza a SS.UU. 11 gennaio 1973, n. 68 che, per ,quaJnto ci rirulta, ha dato il'avvio ad un -nuovo orientaimento giurispil.'Udenziale in materia, conforlaJndolo con argomentazioni di estr.emo rilievo (iriipo!l'ltama in Foro Italiano 1974, I, 227). Es:Lgenz.e di completezza informativa richiedono che se ne faccia cenno. Giova pl"emettere che si trattaV>a ,fil una fattispecie in cui si áera V'erificata, da pairte degli oogaa: deLl'Ammiru.strazione Regionale Skili:ana, l'as 654 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lo: ma IIlmt dm.esistente, icome, isia IPUII." senza sofferirnaIISli su:l .punto, afferma la riicorr;rente aámmim.ilsitrrazione. 1Si avrebbe tnesisite1UZ1a, nel senso cihe o:lon iPOSISa ritenerisi ITheppUII" venuto in. essere il crnntriatto di UII1 deteru: nd!narto rti!PO, soil.o se, ofLtre ailila carrenzia :l“oil'IIllale, ne ma1Ucaiss1ero ailrtrres“ ágili ¥elementi 1so1sta1I1Ziali inclilisipen:siabi:li a coirlJs1entir.ne tl!a iidentiocazione (1come, ald esemrpio, ne1l caso del 1C0ir1katto di Lavoro, la subo111dinazione, (La 1col!lJtinui..tˆ deLla (p(I'estaziOOle, la ¥retr.iibuz~one). Extra, 1Perta111Jto, filmpu~ata senrtelUZa ai11.oil1cihŽ sostiene iche [e norrme :generail.i sulil.a stipulazione dei 1contratti dehlo Staito, ed iin pruritiicoil:arre La reg-Otla dehla :necessaria f()(('lffia scdtrta, :non si arp!Pliichdrno aid rtm c001: tratto di !avoco di carattere prd.ivatistico cihe si asserisce ;posto iin essere daillo Srtato. PoiichŽ, come si .accennato, se il momento pubblicisrttco a!l11C0111a mtel'IViene neLLa fase di d:o!I'llllazion.e Idei 1con;trrartti di naitltra rprriivartiistica, ~'le rrmtura viceversa determilila mtegiraLmente ila ruscipliina del rapporto, a qiuesito si arprpiIJiclheranno (isailiva il'esistenza di :nocme idi 1c.d. diritto privato speciiail.e) le rego~e 1cornrurni iprorprde del contratto V1e11JJUto in. Û1S1Sere; 1e, dwn:que, nel caso idi contrartto di favoro, itorn.ffi'lˆ a(pipl]icabfile al!lJChe ila regola (airrt. 21,216 1c.1c.) secondo cui la nuJJ.irtˆ del contratto ¥ l!lJOill rprroduce .effetto 1per iii. periodo ílil1 cui il :riappoirrto ha al\TIUto esecuzioill! e ¥. SemprecihŽ, d1UIIlJque, 'lllll !rapppirrto di J.avo!l"o, ma11g!raido ti.a nuJ.litˆ del ¥SIUO atfo ,gienetico, ipOSlSa riitenersli. idi fatto essersi iJnisitaOOa¥tO m sunzione di fatto di un PTáeástatore di lavoco slibordinato, in violazione di norme ll"egi()lllJao1i. (1.r.sic. n. 14 del 1956 e 15 del 1959) che ne ásancivano la nullitˆ e La oonse¥guente l'esponsabilitˆ degli organi indkati, in ordine agli impegni di spesa derivanti dall'assunzd., ). f. r ~á: L'irregolaritˆ, del resto formale, nell'assunzione di un lavoratoire non decamperebbe quindi dalla mera ristretta i1Legalitˆ, non rpDecLusiva de1l.o I L svolgimento di fatto idei!. rapporto, corri le 1oonnesse .cornseguenze a favOil'e del !' PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 655 tutte ,le 1sue essenzial!Ji CW"atteriis1Jiche (e iJ. iricorrere di quelS!te 1DJel ca,so, crnstituiis1ce oggetto del secoodo moti-vo di !l'icon~o), la 1sd,tuazione dovrˆ essere vagliaita áai11a streg\U:a della ooa,c,ceirmata no,rrna (v. Caiss. 11 gennaio 1973, n. 63). Co1l seco1ndo motivo l'ammiinistrazione rJco!l'rente dermnda violazione e fa.J;sia 1aipiptlicazione degli ar:tt. 2041 e.e. e 20'94 'C.¥c. ,fai relazione all'art. 3,60, n. 3 c.p.c., dolendosi del fatto che Jia Corte di meriito abrua aff.ermato che ;per :dteneire co!Sltituito un rarpiporto di Javoro siu:fficiente 1'.esipletamento di attivitˆ a beneficio del pre1su[]Jto datOlre di lavoro. La Ooirte awebbe com1Piletamente itri&gCfUll'aJtp di consideraire che nel caso di spede maa:JJcavalllo 1gJ.i elementi iniclis1perusabd!li iper ila costituzione di un rarprporto di lavoro (vincoilo di dipendenza geirM1Chica, obbliigo co[]Jtiiniuativo 1e siistematltco di prestazione del ilavor-o, corresrponisio!llJe diretta da parte del datore di Javoll'oá del C'Ol!IlfPOOLSo) e che, ail massimo, giJ.i attori awebbero doviuto eisercitatre nei ,con:l“ronti dehlo Stato .una actio ¥ de in rem verso ¥. Amiche qruesto motivo i fcmdato. Le imprugnate sentenze infatti, lllOlll ihanno in akun modo affrontato il P'roiblema deilila SJUSsiistenza o meno degil.i elemenrti ca11aHerirstici di un ll"aipporto di lavoro, ma ilo hanl!lo dato peir scootato, cos“. vd!o1allldo il:e lavoratooe. Ci˜, come hanno notato 11e SS.UU. in quanto iJ. sistema vuOILe che il contratto nullo 1e quindi meramente áillegale abbia pi,ena cittaidinanza, sailvo i noti limiti, i11Je!hl'ol1dinamento giuridiico del lavoro. U'ralasciando altri aspetti della ternati-ca triattata, in quanto norn. strettamente peritinenti 1con ~a :presente indagine, nolll pare iii. caso di spendell" paroil.a sull'illiceitˆ dell'oggetto del rapporto, illltuitivamente non ricorre,nte nella specdáe. AncorchŽ il .citato orientamento giurdsprudenz~ale non praia, allo stato, reversiibiile, si Cll"ede di dover riJ.eV'are (Jhe alcuni aspetti della svolta tematica meriterebbero ulteriore .approfondimento e :verifica. Andrebbe in particolare acdamto: a) se, tenuta pr,esente la pregnanza del pubblico interesse nella :prescrizione degli svariati fOfmlalismi in materia (tra ,cui l'atto scritto), non appaia pi ,corretto ravvisare l'inesistenza del negozio inv;ece della nullitˆ, in ,caso di foro offii,ssione (notisi, a mo' di esempio che il testamento orale áConsiderato inesistente non nuJJ.o dailila dottrina); b) se, del pari, nell'ipotesi ádi cmi sopl'a, non vi si:a la vexa áe propria inosservanza di un principio basilare dell'ordinamento giuridico, dettato a garanzia dell'intera collerttivitˆ ,e di conseguenza non ri!corra fi1J1eceitˆ della eausa del negozio; c) se infine, attesa la rigorosa tipieitˆ dell'aziollle ammimstrativa, possa ,considerar.si ri:feribHe allo Stato un rappoll"to instaU!I"Žlto ai!. di fuori dei casi in cui espressamente previsto. (Sul punto, vedasi :nostra nota ¥Un ,caso di prestazione di op,era a favoráe dello Stato, in Rass. Avv. Stato 1'973, I, pag. 370). LUIGI SICONOiLFI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 656 nol'lllle che IPOlllgono '1a 1cliscilp1itna iproip:ria di detto itiipo di contratto, e venendo meno all'obblligo di moitivazioa::te (vizio, questo, eh.e, sebbene non esipressamelilJte dedotto, e peraJ,tro SíICIUTamen.te implicito nella logica del motivo) isul 1PUJI1Jto decllstlvo delil:a iconrtroversia (evidenziato dalla .Ammiindis'briazione sia nella compamsa dii 1costi.rtiuzione in aippe1lo, sia nel.ile cOlllJCLUJsiooi fiinaJi, sia nella 1compall'ISa cornclUJSiOlllail.e, e co1r11Jraistato dagld aippellanrti con lJ.a J:"ichlesta di prova teistdttnooiaile SUJl piun.to) delila inesistenza in fatto deglli estir,emi di un ira!pporto di J:avoiro subol'ldinaito. La sentenza nOlll .definitiva ha, indiaitti, esaminato soltanto le qiuestioni della l1gittimazi01ne ipa1S1Siva ~deLl'Ammin~azione della iPUJbblica is'briuziOllle o della Co1I1gregiazione ciui era affida.ta la ihiibilfoteca), del diifetto .di gi'Ul'iiscliziOllle (escluso ,coJ. mtooere che sii tra,ttasse idi l\llil ll"a[p! Pm'to di natura iprivatiiStd.ca), e 1delhl:a necáessitˆ o meno di forma scirwta, limitandosi, 1poi, a ádichiairaa"e n:eil dispositivo la proiponibiilitˆ de11a domanda. La sentenza defin:lithra .pacrtelllJdo da .tali presUl.PfPootd, passata direttamelllJte, din esiito alie riistato di 1ddisctrezion.a!Litˆ pevchŽ rivolta iaD.J.a tutela di uin asserito diritto patrimoniale del fisco e non ,giˆ al :persegiuirm.ento diretto di fini pubblici; dal !(l'Unito ,di vista pratico, poi, 1si sottolinea clle, qualoo-a il ricorso a'1. giu (*) A11a vedazione ide11e massime e de11e note di questa sezione ha coJla'boirarto J'aivv. Fir:anicesco MARIUZZO. 658 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -1Suissistono dubbi su1l'ammisstbilitˆ del ricorso, con r1guardo al r.ílparto f:ria giuriisdiz11oni deJ. Cons1glio di Stato, .e dei tribunali ovdina.ri. Nella specie, il. fisco vantava dei crediti r,eifarbivi al l'mposta 1compi1emeintaráe prog;relSISliva sruJ. reddito complessivo nei con frornti di un :llalliito. Iscritti a ruolo e non pa.gati igli aa:rumontat'Li. delle ílmlPOSte, l'esattore ha iniziato l'azione esecutiva anche nei .con:llronti dei beni delila mogli.e del falilito, sul Pfesupiposto che per J.'ar:t. 131 del .t.u. 29 g.enn.a:io 1958 n. 645 (delle J.eggli. 1S1Ulle imposte 1dir,ette) sog getto rpassiJvo dell'imposta in questione Li.1 marito, ma obbligata in sol:iído al pagamenrto dell'imposta anche la mo.gJ.i.e, quanto meno ri1spetto 1ailla parte dehl'iimposrba 'vel:aitiva ,a[ suoi ll"edd:iti, sicchŽ dl patri monio de1la mogJ.ie risponde, 'ex avt. 2740 e.e. rp& l'inadempimento deil l'obbligazione di: lei. L'attuail!e r,icovi:iente, mogUe del 1sog.getto rpassivo de1l'd.mipoSlta, ri tenne invece idi contestare il diritto del 1cl'edi.tore di procedere all'ese dtoe arrnmimstvativo fo.sse l);m'OIPOsto dopo che i bem diella iricOTrl'ea:iite fossero stati V1enduti, áe com'U!ltque anche' llliel ,caso in oui tale V1endiita avesse iluogo prr-ima deliLa tdeciisioi!l.e idi merito, iLa senterwa di ainmtlil!amento del giuditOe ammiini1straitivo non potrebbe esclsudeive Jia inecessiitˆ per la mog.11e ri.cor renrte del sQ¨g.etto pa.ssivo di dmposta di rivoLgevsi ainche ai!. giudice wdiniario páer iprorporre azi:Oltl!e di dainni ,contro il',esattore in base al ágirudtcarto ammi mstraitivo), dall'1ai11lro ailJ.a :pi lfáecente decdtsione 27 .aipiri[Le 1971 n. 325 p'Ulfe del11a VI Sezione (ivi, 1971, I, 868) áche ha íIIllVlece aiffeirmarto La gillr'iisdizione in subiecta materia del Consiiglio di Stato (e ci˜ SUl11a consjde11azione che .iJ. potere di ,cui mvestito 'l'Intendente di Finanza comporta il'aiffievollimenito del dirii1Jto sogg,etUvo. della ricorrente, imi 1t1e1azione ,aJla finailitˆ perseguiita dailJJa nonrJJa, che :norma .di 1azi:one, di oodd1sfal'e i:l fine rpubb!l:tco delll'iim mediato dntiroito nelle casse dello Sta,to diel tributo non rp1agato sponrta neamente). L'acrt. 208 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 recita ite1stualmente al 1¡ co. ¥ Contro .gli atti esecutivi delJJ.'áesattore 1P01ssono ric()['II1ere all.'Intendente di Fi!Il!anza il c-Oltl!triibuente, i 'coobbligati, .il cornuge ed i pa['lenti ed aiffinJ. á fino al terzo gTado del -contir.Lbuente o dei cooblbil11g1ati nonchŽ, quando il procedimento si iSvcolga direttamente nei !loro cOIIlilironti: ,quali re.s:ponsabili . .in piropirio del pagamento dell'imposta, goli ammini1stratoiri ed i liquidartori dei sog,getti tassabili in ba:se al bi:lancio. Il rkomo ltl!Oil ammesso nei casi in áCUí esperibil.e il.'orpiposizione tpl'eviista daJJ.'airt. 6á19 C.!Q.C. >, Tal'e mspo sizione .stata 11ecentemente irilp1mdotta in foo:ma rpiressochŽ inrtegirale nel l'art. 53 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ál'elaitivo ahla riscossione deliLe im1poste sui :reddiJti. La ::l“acoltˆ di il'iLcowe['\e aill'Intendienrte .di Fi.:nam.za srbata estesa dal ciátato art. 208 ainche ai ácoobbligati 1con ri1ierimento a:li1a preielusione da'.IJl'oc- 1JiJcQl]:o 207 ¥sancita per i medesimi dn ordine alla piropomibdiliitˆ dleilll'ow:iosizdolllie di terzo ex art. 619 c.p.c. Secondo uma 'eZico concorso; in difetto le norme del bando passano essere impugnate solo con l'atto finale de.l procedimento e cio con l'approvazimie della graduatoria; pertanto inammissibile la immediata impugnativa delLe norme del bando, relative alle previste prove dii esame, poichŽ esse non recano una immediata lesione di interesse, lesione che si verifica eventualmente solo quafora, esaurite le operaziioni di esame1, risuLti che il candidato ha partecipato al concorso e nolfl, lo ha superáato. Anche l'atto di nomina delle Commissioni di conco'l"'so non pu˜ essere immediatamente impugnabile, ma so>lo co1'l. l'attoá finale di approvazoine delta graduavoria, solo in tale momento essendo accertabile se i vizi relativi alla composizione deUa Commisásio1'l.e possono aver inciso sulL'inter~sse del ricorrente . . Cosi come l'interesse legittimo deáve essere concre1to Ž attuale, anche l'interesse p!l"ocessuale pu˜ esse!l"e riconosciuto solo in pl/"esenza di una lesione attuale che possa essere eliminata con l'annuiiamento de.ll'atto lesivo. 1in parritiicol!l['le, neiHa dee. 224/1964 \La natura di enti pubblici non econo mici, attrlbuita agli Istituiti :iin questione, deriva diatlla ilOfI'o attirviitˆ comple tame1Illte dominata d:al fine pubblfoo, ácoo ,sclusione 1cosi deLLa giuriisdizione OT1ddnaria in 1tem;a di controverrisie sui II'\aipporrti di impdoego. dei dipendenti, a nulla 11."iaeviamdo a:l rrig;uarido 1che talli :r-.aipporrti vengano disciplmati swLa base di áOOilltl'latti collettivi. Del:la Corle di Cassazione dcorrdiamo 11e decisioni 6 ámarzo 1969 n. 707 (Giustizia Civ. Mass. 1969, 361) .e 20 [JJOVemibre 1971 n. 3.352 (ivi, 1971, 1803), nella quale ultima si chiaicisce 'che il carrarttere di enti pubbil.ici assi stenziali va rrkonosciuto agli listituti aiutonoo:ni perr ile 1caise popola.Ti ai soli fí!lli. del loro inquad!I'lamento fra g11i. enti pubblici noo economici e deilila relativa ˆttribuzione deLle .controverrsie cOO'liCernenti ii rapporti di impdego dei dipendenti ai1i1a giiurrisdizione ammiiniistraitiva, seIIBa peraltro che ci˜ compOl'ti una ,assimilazione piena dei pioodetti enti a:Le isti.tuzioni pubbliche di assisteI17Ja e beneficenza, a:ssim.iiLaa:ione che, ad 1esempio, va esclusa in mata-ia tributaria. Corulie:rmata tale qJUa!Lificazione, ila decisiOille 1che :si annota precisa poi, sotto un profilo di oamttel'le g,ener.ale, che alil."enite (pUlbiblico aiutarehico rnon pl'ecilusa ilia poss]biLitˆ di svo1gerre una arbtiviátˆ ádi (pll"Oduzione di ibeni e servizi, senza per questo assumere \La veste idi ente {PIUbblico economico; infaitti la finalitˆ pubblica .che áOOstitui:sce ila 0311ait1Jerwca essenziale p!I"o. prria di tutti gli enti :pubb1id viene realizzata dall'ente autarchico ¥ mediante a1iti amministrativi, indipendentemente dalil'attivitˆ eCOiIJO!Illica che costiJtui sce ,soLtainto un mezzo per iii riag.gi.ungimenito dei find iJstitu.ziolnJali ¥. La necessitˆ di sta:bhliiráe -ai fini del:la indivtiiduazione deLla naiturra dell'ente -se la finalitˆ pubblica perse~ta sia dall'oodi'OO!!I1eruto tutelata dirrettamente e perr se stessa, >Cio iiildipendentemente dalil'aittivitˆ ecooo m1ca che costiltui1sce :soltanto un mezzo per iii !faggi1.1Jillgimento di essa (ente pubblico), ovváero 1se J.,a finalitˆ piubbilfoa 1sia ,perseguita esclusivamente aittrra verrso l'attilvci:tˆ >economica impl!'lenditoriaJ.e 1e per ,se stessa ,considerraita (ente P'UbblLco economico) rtrovaisi rriibadita nehla decisione della ..AJdunaiIJZa Pil.e nail'ia del Coins:igilio .ádd Stato 27 agosto 1971 n. 5 (Il Consiglio di Stato, 1971, 670 RASSlilGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -I qruattro ricol'ISli possono esser,e riuiniiti per evidente connessione ooggettiva ed oggettiva. 2. -Con il ipr,irmo dcorso 111.. 374 del 1972 il'ing. Righetti, sostituto tempq.raineo dail 1966 del dlwettooe geneva1e dell'I.A.C.P. della provilncia di Napoli, m pendenza de11'.esp1etamento del ooncol'ISo per detta qualifica, cihiese ohe l'iltl.carico di sostiturt;o tempora!Ileo, 1adottato CO\ll la delibe11a 9 ;l“ebbraio 1966 111.. 3/26, Váeniisse t.riasfo:ranaita iltl. asse~azione definitiva, ai sensi degtii artt. 13 e 37 de1la ilegge 20 maiggio 1970 n. 300 sullo statuto dei ilavoratori, aivendo per lU!ngo tempo eseroitaito di fatto mansioni di direttove g.enerale. L'Istituito intimato con delibera del Co!IllSigilio rdi a:mmllstrazione 19 g.ama,i,o 1972 n. 1/1, ritenne cihe l'iistanza non potesse esswe accoJ.ta tin quanito il.'art. 37 dello statuto dei lavomtord. esclude J.'aipplicabiil.itˆ 1de1le relative norme, 'e quiltl.di anche dell'art. 13, ag1Ji enti: pubblici (come ,gli IACP) 'che non svolgono esclustvamente o pTevalente- I, 1305) che ha ope!t'ato, dm particoiLaire, la distiltl.zione fra aittivitˆ economica meramente stru:mentaile, e cio artti'Vitˆ ,ecoilOiJ:llLca dinitesa solo come mezzo per procUll'We all'ente i fondi necessari per il. raggi'llllJgimento degli obiettivi di .imiteI1esse (plUbblfoo 1SUoi 1propci, e attwitˆ economica impll'enditoriaJe pea:se stessa ,co!lJSideraita. cio l);l['eo1rdinata 1e funmediartamente diretta ai.lii.a 11."ealizzaztone di risuiltati patrimoniali.i. áLa :liattispecie all'esame deill'.Ad1u1t11aIIIBa PilellJaria riguaa.'daiva un ricorso proposto 1da "I.ma in],p.iiegata delll'U.n.i.rie. (Ug:iOOne inaziOlllale !PE1T l'incremento delle raz:re equi.ne), ente a1 qUJale venine cos“. ci00!t10Sciuta la qua:.. lifica di 'enite pubbilioo non economico con cOIIlJSeguenite ¥aittribuzione aiHa giurisdizdone 1aanmin±strati'V1a delle ,oontrovioosie idi JxllVOll'o dei dipendenlti; avverso la decisione delil'.Aiduna7raa PJ:e:naria l'U.n.i.rie. :ptt'Oponeva ricOll."so per cassazione, nel quale deduceva 'lll!l !Pll'eteso di:lietto di .giurisdizd0tne, basato sulrla ciroostanm 1che il C()[lisigilio di 1Srtato si 1Sa['ebbe rifaitto ad una noziooe ,fil ente pubbiíico economico inon pi !Iilspoodente aiHa elaborazione subita negili rumi dall'istituto e in particoila!I'e riCOII'II"endo aJJ.',elemento deliLa ¥ 1s1lrum:enrta1Ltˆ ¥ delJ.'aíJti.virtˆ econOl!llica ,dJell'ente ll."ílSlpetto aifile finalitˆ pubblicistiche 1che istituzi001talmente 1gli sono demandate, disattendendo cosi il C1ri'1Jerio deill.a ¥ pl'evia1enza ¥ deilil'aittivitˆ rimprenditoriaile e deilla ¥ !l,llreminenza ¥ de1l'attivitˆ ecOllJOlll1d,ca !cl.spetto 1a quella amminis1Jrativa anche in relazione alla :pil'O¥venienza dei prOV1elilfti da :una aittivitˆ ist:rettamente ptt"i.vaitisti áca. Le Sezioo Unite de1La Cassazione oon 1sentenza 6 iliUJgilio 19'73 n. 1910 (Foro It., 1974, I, 1184) nel 11."espingere iil ricOll."so e nel oonrfermaire il.a qlllaliftcazione di 1enite pprov; azione del consuntivo annuale della ;g,estiOllle, degli urti,Ji netti dell'Istituto, previe ile deduzioni previste, ail'enimaita del lbiiLancio delil.o &llato). Giova a ,questo punto !ricordare anche la decisione della VI 8ez. del Consiglio di Stato 14 nov,embll'e 1969 n. 714 (Foro amm., 1969, I, 2, 1364) che, nel qualificare 1elli1le pubbJJico nOlll economico dli. CNEN (Comitato NazionaiLe per il.'Eneirgia Nuc1leaire), ha 1escluso l'applicabilitˆ de1le noll'llIJJe sui licenziamenti incliv&duali, ,fil 'cui 1al1a legg,e 15 il.uglio 1966 n. 604 ai dipendenti di tale 1ente in conside1raziJone idell1e finaHtˆ dal medesimo pe1rseg,uirte ex art. 2 il.egge isti:tutiV'a 11 a,gosto 1960 n. 933á (disciplina sostanzialmente come=ata neHa successiva l. 15 .clicembve 1971 n. 1240 11.1elatiiva alla ristll'uttU1razione dell'ente), daJLe quali risulta che esso :non eserdta affatto una attiviitˆ economica oil'iganizzata per la produzione di beni o 1servizi ma piuttosto, pe1r quelli che sono i rifi,essi del:l'Ente nel 'carrnipo econormco, assolve funzioni pir,etrtamente pubbliche e ¥autoritative. L'iinapplicabiilitˆ deHa legge 604 ,si iricollega fra l'altro ailla circostanza che taLe noll'ma non contiene itl milllimo 1 acicermo a questioni di giurisdizione, ma si limita a fissare (ad. 6) un mero ,cmte1rio di ripartizione delle 678 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Come esposto in narrativa, il Righetti iha impugnaito: A) con il terzo ricOll'lso: a) la delilber& 17 gennaio 1973, 1/I d'el Cons“gUo di amministrazione 'che nel deciidere all:'e ad ottenel"e il beneficio della prorrnozioll1!e : tale decisione staita confe=aita -come rico1t1dato -dalla Suipll'ema Col'te a SS. UU. ('sentenza 1910/1973) e ipeiritanto la sottorposdzione ai piriTIJcipi generrail.i del :pubibildioo impJiiego dell1e questioni conceirnenti fil confáeTimento delle qualifiche e delle funzioni, affermata anche ltllelleá decisione che si la 1senitenz:a sia secondo quello del irico11so, ne ;presupponevano r,acooglime.r:Lto e riguardavano TIílspettivamente l!a pretesa d'll!raitla quadri:eninale (e non tviemiale) dei!. termi!Ilie di áprescrwione per ([']chiedere iii. rimbOII'ISo dell'imposta e la pretesa mtel'T11:1Ziione delil.a prescrizione a :l“avoce de1l contribuente a seguito defila rfohiesta di pagamento di Iíllilposta suppletiva da .pairite del!'AmministiiaziiO! Ile. Oon iii. secondo mezzo 1la rfoor!rente '!Jameruta ila viiolamOille deiHe me- desfu:ne dispoisi:zLom ilndiicate nell'epigrafe del mezzo precedente per 1a esclusione deil.il.'1atto di fideiUJSsione da:lJa 1e1semii:01I1e 1de[J.'fanposrtia di ráegistro e ,insiste iSu:l faitito che Jia fideiussione medesima era stata pa:iestaita daf.LLa Banca del Fucino dil 1'9 :liebbirialiJo 19'612, e, qiud!Ildii suooossi:viamenite aJ.lla entrata d!Il vigore deil.J.a legge n. 7219, del 1'961, 1che anche essa rientrava n:ell'ampila formulazione dell'art. á8 defila .legge !Stessa. Il mezzo fondato. La Corte d'.AppeJiLo, dopo 1aver premesso 1iJn punto di fatto che 1a Banca del Fudno aveva .concesso f“:deil\llssione alla istaz“one appalfaiillte nel- l'mteresse defila 1soc:ietˆ appail.1tatrtce, fiino alLa 001rwoll1relI1Za di L. 3.990.000, p001i, ácio, 1al deposdrto caiuzi:oniale detmiitivo previisto per il 1oontratito di appalto, ha dlilchi:arnto di n101I1 condlividere la ,tesi 1del 1lr:iibunrue ácii'oa la 1 taissabillliitˆ. ,dJelila fidemssione, 1ii1Il áqUJa!Ilto cohle~ 1oon un negozilo dii appalto non esente dia impo1sita ed ha precisato 1che J.'áart. 8 deil.il.a 1citata legge conside11a d1singoli atti da t!assare indipendentemente dai ,coUegame!Ill1Ji con ail.tiri 1atti, pure 1soggettii ad imposta, e richiede 1so1o áche il.'atito agevolato sia 1sucoessiv;o 1a.ll"erntrata in vigore del1La leg1ge. Ha, per˜ poi aggiunto, che 1a fideiussione !IJJO!l:l poteva rttene~,si negozio 1mcluso niehla ;flattisrpeáoie prevlílslla idallil.'18J11t. 8, d111 qUJamo eiria dia escludere che fosse aillto ¥ occorvente È rper il.'a1ttuazicmáe idel:la 1legge, 1essendo starta posta tin essere in sostituzione del deposito cauzionáaile di pari imporito ed ha ribadito iil suo CO!l:lV.incimento ácol rilievoche ila fideirussione iilil 1q;uestiorne non era compiresa nell'elenoaz:ilone degli atti :liatta daill'art. 8, elLencazione cui, pell" alwo, non ha riconosciiuto c1araittm-e tassativo. Questa interpreta:z.ilone ncm pu˜ 1esswe 1condWiisa. Le disposi:zioni ilegdis1aátiv;e, che, in deroga alla regola gen&aJe stabiLiscono determilllate agevoilaz1Loni fiscafi, hanno iillldrubbmmente ciararttere ecoezionail.e, per 1oui esse noo 1si appHioano oltre iJ .oasi considerati (airt. 14 disp. 1sul1a tlegge irn generale). Ma dJ 1diV'ileto dd ogrni appil.ic:azione analogica e !l'estrema ,cautell:a nell'mte~eitazdone estensiva non debbono Iíllilpedire ,. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA all'initerprete di penetrare nelila ratio de1:1a leg.ge .per 'consentfu:-e al 'legislatore U raggtungfumento degli 1soopi che .si prefi,sso, emanando la leg.ge agevNaitrtl!oe. La questione, quilndd., 1che si ;presentava a11a Corte d'AippeLl:o, che pur aveva esattamente attribuiito 'cairatte!re esempLiificativo iaili'elencai; i001ie degli atti contenuta n.eH'áarrt. 8, non áconststevia nefilo 1s1labhlda"e se a1s1l!rarttamelnite l'awa11Jo Pe!r i lavori autostradali potesse essere !l'ealiz~ato, indipendentemente dalla fideiussione; ma, dn. OO!noretoi, lse La fideiUJssione prestata dalla Banca del Fucino, áin. relaz1tone iafilo 1specifico rappor:to sottoposto ail wo esame, :liosse o meno artto occOII"!l1oote per ilia rieaJ.!izmzJ~one del!l'ope.ra, oppuire se, in. 'iportes:i, per i:l suo c0>ntenuto o ;J.,e 1sue moda1'itˆ si ,prestaisse ad 1eS1se!re usata anche al dii fuori cleál iriappoo:rto¥ a~Cll1ato. . Sen()IIlJchŽ la Gmte stessa 1aveva accertato áche Ja Societˆ Rimboschimeniti e Costruziioni avrebbe doV'llto vevsare un. deposito ca~ooale per esegu:iirie il'appa:lto e ¥che 'i-a fideduss:fone ha tenuto :Luogo di tale deposito, di talchŽ lia necessitˆ della fideiuissdone pe!r l'esecuzione delJ'.aippailto e La sua esciLuSivia dneretnm al !l"lap!Pne dehl'opeva, pll'esenta1sse!ro un áCOIIltenuto d:i maggriore estraneitˆ. E áa1lO!ra la porte d'appelfo, mvece di ldmita!l'Si a consdderall'e .che tra gli atti agevolaiti e11a!!l!o comprese le fideiussi:cmi prestate 1dagli Enti pubblici per -il sell'vfaLo dei mutui e non anche :Le fideiiussdoni di ácontenuto divel'so, qua:le que11la in esame, avrebbe dovuto .~sidexare che 1l'agevoJ.a1zLone práeviisrta anche per d. 'COiI11Jra1Jti dii finanziiame1111to, ,i quaH, 1su1 piano ,economtco e giull'idico, hanno ooa portata ben pi ampi1a de1la fideiussione .prestata áin luogo del deposd.to 1ClalUZí!onale. Gli ohe :la Cmte d'Appeno b:a 1att11ibwto alla no2li:one di atto ¥ occor11ente ¥ per Ll.'attuaztone delila legge un crnntenufo ge1111eraiLe ed as1l!ratto, finendo pe!r dare al'l1a !llO!rm1a un'1interpreta2lione r,estr.ittiva, 1addove l'ampia áelencazione esempHfioafilva dell'art. 8 impone 1a,Ll'1inteirp!rete di esaminacre caso per ácaso la 'strumentalitˆ dei vru-i 1arbti tendenibi alla trea1izzaZIí! one del!la finiailiirtˆ voluta dal J.egisliatoo-e e solo neil -caso in 'cui 1sia dubbio iJ. !ra1pporrto di mtea'd1penden2la pel'chŽ l'atto connesso, per H 1Slll!O pa!l'tico1are contenuto o per la 1sua áestensirnne, pu˜ pr~sitaT1si 1ad essere usato, .per altll'e e diveil"ISe finalitˆ, deve esclu:dersi il beneficio. á NŽ, áinfine, da ipensare che n'ella specie U beneficio debba essere neg;aáto -'cCJIIIle .sostiene ál'AmminJisrtraZJione -1SJU111a base dell'airgomentazJiioine, dliJsattesa daJJla Coll"te d'AppeiLlo, dieilJLa neoossiltˆ che Llit áConvenzfone aiooessoiria 1sia sottpposta allo istesso trattamento fiscaláe del negozio 686 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO principale (che hia scontato fa normale .imposta .dJi regLstro, per.chŽ stipullato p!"ima .de1l'oo.itraita :in v1gore de1la legge ageviolatmce). Come giLˆ 1si detto, le leggi áche .stabLUscono agevolaziooi fiiscai.l.i, derog< rundo a regoi.l.e ágffi}J&ai.l.i, hanlno 1cwattere eccezfornale, di ta1chŽ piuttosto ooduo iil voler tiriarre dalle varie teggi ag.evcol.atdci un plt'li.lnci:pito di carntitere genwaLe .qua!l.' .in definitiva que1lo dl!e l'Amminiiistrazione mv;oca. Mia l'esigenza di un 1impl'escindibhle co1legiametnto fU'll!ZiO!IlaiLe tra iaitto accessol'io e 1atto ');M'lilncLpale, oppuxe del1a ácO!Iltestuall.irtˆ dei due atti (dr. art. 3, iLegge 4 aprile 195á3, !Il. 261) possono ¥essere ll'ILchiesti dal legtslatoire per U!Il',agevoi.l.aiziorne tributaria e non per Ulll'aJtra, che pu˜ porre ,su uno stesso :pmo .tutti gli atti occowenti peir UJI11a .deteirmi.lnata finaiLitˆ, anche se .stiipuiLati m 1tempi .diveir1si ed a!IJJche 1se !IJJO'll istretbamernte :i.lndLspenisab.ill.i per ,fil :ra.ggli.'UIThgimento dello 1scopo 1agevo1aito. In veritˆ J.a ir.ego1a gene.m1e áche ási trae da11a legge di ireg:Lstiro qruella dehl'autO!Iloma tassaziooe di ogni 1a¥tto, che nel ácaso di pli atti cohlegaiti ima iloro lsi risolvie nell'Ií!Ildiipelllden.2la del :reg.Une fiscale di ogni singolo aibto. L'art. 8 della legge rn. 729 del rn.61, nell'ampia eleltlcamone dei negozi agevolati, porne SU!l.10 stesso 1piia1JJJ0 tutti ágM arbbi e contiraffi occoirirenti per :il raggdiungimento cleJJ:o iSCC>PO della legge, ¥senza . d:LstIDgruere ,fil negozio p!"i.lncipaiLe daJ ine~oz.io accessorio e sooza alll~raire quest'ultimo 1aJ trattamooto del pirimo. E queste áconside:raziáO!Ili 1sorno sufficienti per fil :rigetto defila tesi dell'Amm:i.indistlia21iooe. -(Omissis). j ~j: CORTé DI CASSAZIONE, Sez. I, 1¡ :febbraio 1974, n. 2160 -Pres. Rossi -~ Est. All1iienzo -P. M. Seoooi (oon:f.) -Soc. Quiairitietre Gilov:aJmla D'Aráco . (avv. Lo SaJ:1do) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). ' I' I. Imposte e tassa in genere -Imposte indirette' -Prescrizione -Giudi, cato sull'inesistenza della prescrizione -Riproponibilitˆ della lf ' questione di merito -Esclusione. Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Intima- ' zione di seconda ingiunzione -Legittimitˆ. . , . PoichŽ la presenziane in materia di imposte, al pari di quella di 1:: f: diritto comune, ha per oggetto il dilritto sostanziale e no11; la sua tutela giurisdizionale, il giudicato formatosi sulla insussistenza della preáscrizione liá di merito e, comprendendo il dedotto e il deducibile, predude la ripro : : -------------] PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 687 posizione da parte del contribuente deii'azione di accertamento negativo anche per motivi diversi da quem prima dedotti (1). é legittima l'intimazione di una seconda ingiunzione dopo che la precedente ha perduto l'efficacia d'atto di precetto, non potendo mai l'ingiunZiD!!: e intimata acquistare efficacia di giudicato (2). (Omissis). -Con H primo motivo del ll'iico:r.so principaITe sotto i1 profilo della violazfone degli áairtt. 136 e segg. ir.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 4, 1. 2 febbraio 19<60, n. 35 e 2., 1. 6 ottobre 1962,, n. 1493, :ncm:chŽ de\IiLa :fia1sa applicaz:ionre dJeiLl':arl. 21909 ¥C.¥c. e deil.l'ru.it. 5 d.l. 11 dicembre 1'96á7, n. 1150, l!a Societˆ ricorrente, Tlipll'oiponendo la tesi giˆ disattesa nei giudizi di merito, deduce che, atteso il dettato de1J'artico1o 1316 :r:d. n. 321619 del 1'9123 áe ánmmu:tabilitˆ del ¥suo ¥contenuto normati'Vlo -¥CO!tltra;riamente a quanto rdtenuto dal.la sentenza imp:ug;nata la .prescrizdo:ne estingue nO!tl :il diritto di ácredito boosi -iil dix:itto dii azione e erhe il giudicato foo:"m.atosi nel precedernte giudizio, conclusosi con ila de1cl1atoriia di .prescmizi¥one dell'azione de11a finanza, :non pr.ecludeva l'opposiziione áalla 1se,conda áingiunzione fiscale per contesta1re la Legittimitˆ deil.áLa pretesa tributaria. La ¥Cffillsrura infondata. La sentenza impugnata ha considel'ato che il'iarttcolo 29¥34, pirilno comma, cod!iice civile, !Ile! cMsporrl!'e che oglni diritto 1si 1es1:;ingue per prescrizione, ha :risolto ila disputa teorica, ,gor1Ja sotto il viigocre del vecchio codice civile, .da cui trae origine J.'assurnto dena :ricQlra'lern.te, ciiráca l'oggetto del:la prescriziiione e, !I"i,levato che l'azione un. diX'irtto e cihe :l1a p:rescriziooe va .comp1Vesa ,1Jra le q~estion:i prelimiin:airi di merito e non tra i presuppos1Ji. 1Pirocessuali, ha affermato che la normativa anteriore all'entrata in vi.gore deJ.l'áattuaJ.e codke noná pu˜ contenáe¥re una disciplina diffo['me dad' prinoilpi fcmdaimen:truti enuncilaiti nell ácodi1ce. Oi˜ ,poisto, ha ird.1lelruuto 1che dJl giuddooto forrmatosi nel precedente .giudizio, avente identitˆ di :soggetti, di petitum :e ádi causa petenˆi, 1oop!l'le anche Je 111aglionii gliJu:rtlidiiiche illJOO dedotte in áquanto le .stesse ácostitu:iiscano pt'emessa logica dell'azfone di accertamento negativo dell'esistenzia del 1diiritto che .sempre unica sia Cthe si (1á2) La rp:rima massima ádi evidente esattezza; fa :presooiziorne dell'dmposta non pu˜ avere narfnn1a divensa dalla rp.rescrizione di diritto comune e quindi il giudfoaito ,suJ.La pirescrizione sicuramente un gliudicato di merito e non soltanto sullLa 1aziii001Jabililtˆ del d:iiriitto ailila imposta; pe:r aJ.tro, c0tn riáguairdo ¥a!Lla :imposta, non potvebbe nemmeno po!llsi una netta separazione tm iiI ,ruri.Jtto .so:stanz~a1e e lia l'eLaihlrv:a .1Jutela giiwrd:sdizd.onailie. La seconda massima, del pari eisatta, oomai pacifica: Caiss. 19 mag.gio 1972, n. 1526 in questa Rassegna, 1972., I, 718; 10 ¥gennaio 1973, n. 53, Riv. leg. fisc. 1973, 1599. Di lineare semplicitˆ la motivazfane: J'intimazione di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 688 deduca il1lil fatto estintivo del d.irrttto 1sia che ási affermi 1a mimoaiI12la di un fa,tto costi1iJUtivo del d:iiritto. Oon ¥il ll"ig.etto delil'eocezione di prescrizlione era 1stata disattesa l'azione di ¥acceclamento negativo della )Jll1etesa tributaria proposta dalla Tico!l.":rente p& 1cui :restava pr1eo1usa ogni aá1t!l."a azi()IIle diretta ra contestaire detta ;pvetesa, anche áper motivi div&si da quelJ.o precedentem~te dedotto. Le premesse giU!ridiche .del!la decisione impugn:ata sono mecoop1bi1i in quanto il modo dii essere e di operare della prescrizione attiene alla vioonda estilnrtrliva del di:riitto 1sogg.e1ltivo e, q'Uliinidil, iailiJJa 1S011le dli unia s!i.tuazione áoaratte!l."istioomente mate!ria:le, non alla :butela ~urisdizliolla!1e. La presc!rizione, i!JJ.jjatti, prima che l'az1i¥one estingue dl .dmtto sogigettivo (art 2.934, pirlimo ácomma, e.e.), fa :perdere, ácio, ail. díl!rdit:tlo sogg.etti'VIO lia suia furzia sul ~eno dJelllia swa 1sosbairwa IIl!Olll su quello d~11'a proteziOIIle processuale. La ága'l"anzlia dellia .tute1'a g.iur1sddziona1e prende dn cOlr:lsideriaziione i dilritti soggettivii neUa ¥COnfigU!l."azione e nei limiti che ad essi devivan.o da11a ¥legge sostanzi,ale di modo che quella áglarat!J.Z)ia trova ccmfinJil nel oOlllltenuto diel diilrdJtrtlo al qUJa[e 1s&Ve. PertaJil/IJo, ailla iSWegua d:i qruanto detto, deve .conácluder.si áche á1a ¥ d1ispo1siziione dell'articolo 136 della legge .o:rgantca di registro, áChe prevede la p.t'escrizione dell'azione de1la fi!OJanza per iJ1 pagamento delle :imposte, deve áilntenderai, ineil senso sorpl'a detto, che oggetto della prescr.izfone il diritto e noin ál'azione della fi'Il!anza., non potendo tale norima avere un contoouito ddveiiso ed m contrasto 1con il p!rinciJpio, gen&ale e fondamentale di diritto receipito nel codice in vigoce per SUpertrn.m.e, :nel poc"esente giudizio, la j,IlJSUssl.isterwa. Con il 1secondo ed! il terzo motivo, la ricOO'lrente deduce la violazione degli: arttco1i 14 delle preleggi in (["el:aziooe al .testo u1n1iico 14 aprili.e 1910, n..5,39 1e 144 .e seguenti ([".id¥.30 d1iicembre 19:2,3, n. 3'269,. 100 c.1p.c., con r1i:lieriimenrllo affil'wt. 479 del!Lo stesso ,codice, 'e sostiene 1che !La sen1lenza illllpugniaita abblia 1erione fiscaJ.e, atto ácomplesso, d:ilchiiarativo del .diJritto di ,credito della finanza avente 'contenuto di titolo esecutivo di naturia ammin~straitiva e dli precetto, :pu˜ 1esseáre reiterato dalla P .A. ¥, 1;)áer 1c:ui debbonsi 974, n. 677 -Pres. OaipoTlaiso -Est. GtiJUJIJiJaJillo -P. M . .Alntocti (JoO!ruf.) -BocelJi c. Mitruistero d1eli~e F1itnJŽliIWe (1avv. S1laito Sop:tialillo). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Case albergo condominiali -E,sclusione. (I. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 14 e 17). Le agevolaziolfl PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 697 s1at0111e, qua.ndio dlell noone 10 del V1eribo :Ila uso ll'.llel po[V'e 'lllll precieitito norimaitivio áreilartli'V1o ad wi paigiŽllmell'.llto e ,aJd Wlla 1con1Jablilliitˆ, sea:wa p1oirire l'aggmnta d!i Ullla 1q1UJail:siiasi :Jocmzilone 1Che ipOlssa compo~1Ja:re il:'a'1lttrli!buzôJOOe ad 1el51Si. 1dii. lllil .sJilgindJf]ciartlo 1ccmcreto pa!111liico1Jaire e dliV1E!II'lso da queJILo piro1pirio. Ci˜ 1P101sto, 1dievie mchdlamamsi dil 1dlíJl:1Pots1lo 1die1Ll'ad. 7 deli1a 11egge 18 :llebb11a1ilo 19,63, n. 67 (J.ieggie eciuzii.OlllJe d!eilile ri;wove ¥, degili artt. 7 e 8 l.r. e deli'ar:t. 345 c.p.1c. -1ceilllsura il.a s1e1nteau:a imlpuig1naita sotto diíIVlemi p:riofiilli, 1chie .qruJi 1coovitooe áesaimilrliaireá siepaTatlamerube e d“n U1I1 oo:idiilne li~co, paTZIílailmelDJte diil\7l&lso dia qruelli!10 rdeilil.ia !Loro ipl'O!SpettalZIíiOII1e. :Ua Xl.iicOII'lretilltle :tlarrnelillba, ial!l2liJ1JuJtto, ohe !La 001r1Je di .Aippetl.iLo abbia rissip1i1Illbo il.'1ecoezfo1DJe dd ipll'leS1cirlimil011Je, oostrut1Uente il.a ipirtirrna !l'laiglilone defila SUJa OP1Po1sizJiJ01DJe 1ailllia p:rietesa dlehlia Fil!'lJainza, mIUJ0!\71Û1IlidJo dlail. p.tieSJUppOISlto (1) Sul punto specifico v. Cass. 20 luglio 1971 n. 2352 i.in Mass. Foro it., 19i51, 692. é del tutto pacifica il'affermazione che Le norm.e g<&]erali del cod. civ. illl materie rdi pll.'escrdzione integIiicOII'll1ente ruo01I11osoe, qllllelsita OOII'.te Suipriema, con g.iiu l rilspriu:dlenza ¥consoliildiaita, ha ll'irllenurbo 1c:he ¥ 'Le cause mtelI'll"Uttivie delilia !: prescoc-izio˜e rposte dal c.1c. sono a!P!Plkabili .in ogni campo del dlill'itto comprieso .qrUJellilio átrdiburtlalI'liio, ,dJi á1laillohŽ ¥1'1acrt. 140 deillLa iLeg.gie dleil. regií!SltO.'O, che erl!UIIlloila Jie 1caiuise idli dinrtJerll'luzilonJe, ha ¥oall"aitttere lim;tegl["ativá\> ll'.liQIIl dell"ogiattivo Il dielilia idiJse1ipliil'.lla gienieriallle ¥ (>alir., f:ria 1Jie alJJt:rie, Le sentenZJe n. 2~á52 del 20 11iu~io 11917'1, n. 2032: 1d!el rn giiugno 191618., ltl. 96á2 de1ll'll maggiilo 1967, I n. 393 1dlelll'8 febbll'aiJo 19>63). Questo principio deve esser.e co1t1cferrrnato e applicato altl(lhe [J.'e\l.“la i= dedsiio1t1¥e ide(J.la ipresente caJUJsa. Illi Le 11agiJOIIIJí 1aididiorbte d1ai11a Soc. Aq11.11il1a pecr tSostenerie la ll'.lieoosislttˆ dli una modiifilcaziJoll'.lle ¥diellilia 1giiUJriJspriu1denZJa .rJJOln sono 'oon'VIIDoentbi.. Con la iprio:na di esse, si richiamano ¥ esigooz:e dr 1certezz1a cd1re~ ila esl1s1Jell'.lJZJa ideilJl'.aitto :ilnteririuttivto, daita lia piall'ltioo1Jame dlelJi!cate~a defila ma~ teriia ¥ ; ma llie 1eisigie1I11ZJe dli 10Û1l1'bez2la .scmo giiˆ ,tuJ1lefLaJte dall 1egiiSLatOII'le, ilil yita geniecr,ailJe, áqUJall'.lldio ll'.llellil'1a!I'lt. 29,43 1c..c. ha 1staib1¥0 1Cihe il'aitto con effetto in taromtibivo idieiLla priesorli~Oll'.lJe 1diebba essere liidlOilleo a colsrtJLtUlilI'e áíIIl mo['a fil 1diebi1lOII'le, :nichiJediel'.lldo, cosi, mm 1ohilacra malI!Iílllestazforne .dJi váowOll'.lltˆ dei!. orediiilJOll'e ¥dii ottenerie !il soddlis:llaoirmentllo del ruo dfurlitto. Ulna rbUJtella dtl:ffieriel!1ZJiartJa e pi cigioo:iosa ipeir iLe (pl1esccríJZIíIOll'.lli !iJn maitell"ila tirl.iibiUtalliiia nion rsi á1sp1iJeghwebbe, pÛll'lohŽ, 1come si priescindie dallllia martlelll'ia ne!11'mdlioaa-e :ill foll'.lldiamento ,dJellJiLa priesCll'l~íloll'.lie Seimpil1e :nieilllJa proesnmz1ilmre mlaJbbaa:JJdiono 1dJel 1dlill'il1lto 1p& ll'diillelrZJila del rtJirtlolliame, ll'.lJOIIl vi !Sairebbe mortiivo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pea: r:MlerJrl>li aJWa mal1leo:iila w fme di pos1rui1Jao:e 'lll!lia piartj,colao:ie quiailiilfiicaZJiJone ideilil.'iartrtio tin::tJtea:lriwvio da 10UJi si do'VIOObbe desumere !lia oossazliione delil''íllllea:ZJia, nehl'dipotiesi dieilllie presorliZJiJOllli diclllio ~Clila[e ti!po quii oonsidJerarbo. OOIIl ilia rSeoOIIldla TlaJgliJOIIlie' si ílll'V'0081Ill0 aiSSUllll1Je e necessilitˆ ƒO\l'tlllJailli È diervanrtii daJlila rp00seinm delllia Pubbl!iica AlmmilndJsrtxrtcme 1coone pair1le dJeil. vapporrto rtrdibutarrdlo; ma .qrueste !lllecessi!tˆ, lllleli fillmli,ti ílil cuii clretitli:viamente sussilsboinJo, 100tmpori1JaJl1JO 1so!IJtanJ1Jo 1che gtlii atrtJi Iíllll1lelr1I'IVií: !Plflovendleinti drotla Pubbiliiica .AmmililiJstlraone aissumano ile fuirme piresorJ.tte per il.'esiistenza e lia Vlal1kldrtˆ dehle maindrfuistaZJiooi di VJo1olilltˆ prorpll"iie di questo soggetto, e !!l!Olll giˆ che lllOlil si ipOslsalilo 59, nio.n pu˜ non essere cOIIllSíJde:ll'larta áciome aitto di messa dm. mora ádieLlta conmbuenrtie, perchŽ m essa 1imp1licirta urna ben chiilaira voliOlllltˆ dehlia Fdtnarnza dii procedere aiLl'imposiziilOlllJe dli suipplemento d:i rilIIJlposta e non ~ˆ soltanto di dar luogo ad un aiooertaimento dli. viarli01re. In:flatti U111ra vii~ deil. gemere, reiLaitivramel!l.lte aid 'UIIl ratto riegiils1mai1io ra tassa fissa, ilndlilcia J.'lilnitelndliJmento dlel milsco di dilsaittendiere l'i0111iJg1íl!lamila qu:allliJfioa2iilOllle 1dtelll'1ai1ito (ohe diiedle Jiuog.o aiID.'a1ppliilciazJiJOIIlle rdielllia átaissa filssa) ¥e rdlil prooediere atd 'UIIlla quiaill:i!f“ioŽl!ZJílone i!Ja qlll!alle 00I1Jsenta Ila taissaiZJilOllle di:n ll'laJglilOlllJe ádlel viailiooe, ¥cilie, di:n 1ciaiso dlivre['SO, lia irtildhiiiesta ISaJI'lebbe !Pl1ilva rdit Og1!11L ISCIOPO e dlell rbuitto d!nuitille ¥¥ Questa moti'VlaJZJilOllle dˆ tl'lag1íIOI11i 1aidiegiuiai1ie 1e .gtirumiidliloamente omll'erttte dieilia 1dleciiJsilOIIlJe aidiottaitia e non pu˜ 11iltenetl'lsi wmaita pe111chŽ dm essa si !Pl1elSC1iJndJe 1dJalliLe rCílrtOOist~e tChie 1Ja 'ClOillVleinZJiJone taJssaita ISíla tl'Ií!maJSta liJsordJrt1Ja l!lleil ¥ 1081IIl(p(iJOlllJe ¥diUJbbiiosi ¥ , 1e 1si 1iginova 1ohe llia iliettetl'la l!llon tSltaitia aicqiUIílsilrta aigilJil ;aititiJ. I rgiJudiiJoi dii appel.o i!lJOn avevaIJJO ailiCIUl!lla '!lleoessiltˆ diii OCICIUIPra['Sli dli questi rdil.lle p!UITT.ttil, petl'lchŽ 1ceirtaimente l!l!on tetl'lal!llO droiJshni. Non iLo era di! ipirtilmo, 1i1Il .qrUJainlto ll':ilsoo~ilonie nel ¥ ¥ClampdtOl!lle duibbilosii ¥ IUJil adempimento :li01I1maile equiilvo100, e;pper˜ assoliurtaimente diniildoneo iatd es1pll'ti1meire lii! roOl!llVIíl!lciJmento d1ellll'.Aimmílnils1ll'l3.zii10llle 1surl.a 1DJai1iU11a 1dlehl'aitto lilscirditto e rllairuflo á meno 'Uiilla qfl.llailisilaisi mal!llt:liestamOl!l!e 1oonseguell'.llZJilat1e dellllia VIOll¥cmtˆ delil'Ammilnlilstmazdlcm1e; 1e, ¥Clomurnque, La rOOlllJSer'VlaJZJíloneá de!hl'iisordizilOl!l!e tl'laJip¥p11esenta IUJil compOI'ltaimet!lJto metl'laimente 1omilssilvo, ohle., .per essere altt:rdburilbiille aWJJa metl'la 'ílnetrZJila dell funziilcm1acr'lil0 roompetenrte aililia 1lel!lJUita deil CMnpiJOlllJe, l!l!OIIl iportmebbe mali ¥8'SSU!I':gletl1e taJd mdiiiCle rd.iJ IUJllia detell'IIIlfflntata voliootˆ de]Jl' Ammilnlilsimaziilooe. Non lio erra li[ 1secOIIlldlo1, liJn QJUJairuflo p1ell' r(iloo struire il contenuto della lettera non era affatto necessairio di51Porne maitiel'lilaimenrtle, ma ben 1si potevia !l'IíICIOI"ll'letl'le 1atd iellemienti. preSIUl!lltitvti. rdi silOUil"o 1siJginliJfitciai1io, ¥cioime, del rtesto, 1íl!leooepilb:iWmente1 'hia :llatto ILa sentenm d':a!pipellilOá. PloilohŽ, ragi]Ji efiletti rdiei1l'tilntevrurzilone tdleilia p111escri7JiJOl!l!e, '.Ila J1etteira d:ellila F'ílnlB[}JZJa hia 111iJlievia1n2Ja d1e1letI'lmilllial!l!te, Ul!l!a viotlita 1oonstdiell'laJta vralliitda iLa motilvaZJilone delilia sentenzia dmpug1!llaita llllelilia paJI'lte !I'liiguacr-danrtie l'efficacila tdlii questo dio1curmeinrtio, non mette á001I11Jo tp1i dii ooC'UlpaJI'!Si diellllle cmitiohe :rieô!aitivie all VlailiOlll'e 1aittmibulilto ail pag.aimento rdleWl':ilm:pOlsta, ptetl'lcihŽ esse tocimmo U1I1'1airgiorrre1rn1JaZ1iJOI11e 1sotlitainrtJo .acoess()(['l]a e Tlestal!llo qUJíl!ldiii siupell'late ¥ed aissorhilte rdla111a deciilsilooe sUllll'1air:giomenta1ZJ1one tpI1ílI11CliipaWe. (Omissis). ~ I I f: >I I I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 705 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2'9 mair~o 1974, n. 889 -Pres. Saja Est. V all!ore -P. M. Miiine1J111 ~oonf.) -lVlliln!ilsltea:io del!lie Fliinlanizie (avv. Stato Tomasiiochio) re. Banca Nazionale del Lavoro. Imposta di registro -Enunciazione -Requisiti -Mancanza -Fatti specie -Mutuo cinematografico concesso a societˆ in coproduzio áne -Tassabilitˆ della associazione in partecipazione -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 8, 62 e tariffa A, art. 81). Imposta di registro -Tassazione provvisoria -Disposizione dell'art. 32 della legge di registro -é di portata generale -Mancanza della denunzia del contribuente -Contestazione sulla determinazione del valore presunto -Esclusione. (r.d. 30 diilembre 1923, n. 3269, artt. 32 e 79). PoichŽ l'enunciazione tassabile deve indicare tutti gli elementi .dell'atto enunciato in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo e atia reale portata delLa convenzione, da escludere che sia enunciato un contratto di associazione in partecipazione (co-produzione di film) in un atto di finanziiamento concesso .da un ist;;ituvo di cred,iito dnem1atografico a due societˆ di produzione, mancando l'indicazione dei singoli app.orti e la determinazione del costo deál film per la cui produzione creata t'assodazione (1). La disposizione dell'art. 32 della legge di registro di portata generale e trova quindi applicazione anche nei contratti di distribuzione cinematografica con corrispettivo a percentuale sugli' incOJSsi; di conseguenza, quando sia stato determinato, di ufficio, il valore presunto deLl'wtto da registrare,_ il contri.buente potrˆ denunciare a suo tempo il valore definitivo e domandare >Se del caso il rimborso detl'irwposta pagata in eccedenza, ma non pu˜ contestare l'entitˆ del valore presunto prima di aver presentato la denuncia di cui all'art. 79 (2). (1 -2) Sul punto specifico della prima massima v. in senso oonfoxme Oarss., 15 febbraio 1965 n. 232, Riv. leg. fisc., 1965, 1087. La decisioine non rper˜ del tutto !Petrebbe dive:rsame!llte av¥ersi un al1Jro contratto (di finanziamento, di aippalto ecc.), stipulato ¥Con un soggetto 1che non sia una pe;risona fisica (Cass. 5 maggio 1972 n. 1358 in questa Rassegna, 1972, I, 678). La seconda. massima esatti1ssima: sull'idenrtfoa fatti1specie v. Caiss. 12 febbraio 1973 n. 406 (ivi, 1973, I, 424 áe precedenti rtchi:ami). Si potrebbe solo aggiungere, in conformitˆ 1di quanto afie:rmato :Ln quest'u11lima sen tenza, :che la contestazioine sull'entitˆ dela determinazione pirovvisoTia del valore di semplice estimazione e non deducibile irmanzd aJl'A.G.O. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 707 delilia susSIílstieinm rdieUla 1C101I1~Lone veirtballe eillUIIllcdialta, ma iJJa possi1bdtlirtˆ di Ldernrtllifi!ClŽl!Iie >dieftllla 1ci01I1veI121iloo:ie, iJll áoodlme ari lsogg,etlJtii. sbiipui]JatrubL, ail SUJO oggetto, iaili!Ja ¥sua ll'lelalLe poll'ltarta e, 1cio, iln rtiutrtii Iíi swod eilJemea:llti esseinz.iladli, ilil modo 1Clbte '1'iartrto ennmciilainte 1sia 11dJ01I1eo a :fulnzliiotnJar !lllOiil so!lio dia !Pl"Ova, ma ainici'hte ida rtlii1Joilo, 1dei!J1a ooa ers~stieinzra ed efficiaClila. (1awcia rtai1e IClOllliSI01ildarta gilm'disprudiernza dli .questio Suip:riemo Coli1e¨i!o v. Oarss., rnn. 1016 del 1972; 26317, 15819 e 312 dJell 19168 1e numell'OISle ailitire priecedienti; v .iatnJChe OommilsSíIOIIlle Cernrtralle lo:niporstie: llill. 103193 del 1970; 66210 dJell 1969). Odciorire, iailitlrtelsd, come 1Jarssaitiviarmenrbe esige !IJa dliispoSiíZIíJorne deilll'arri. 6'2, 'chre 1lia oOIIlvreL!li2'JíIOln eniua:JJclama 1arbbiia IU!Il rapporto di CIOll1llle&SdJ01111e diri~ ta e fuln:zJiJornaile 1Cl0!11. ll'aitito mnmoilarnrtJe (Oa1ss. nn. 1016 dJell 1'972; 19i5i4 e 1151819 del 1968; 2291 idleil l.19á67). Non. ~ sufficiente, peritanrtio, 1che 1'1arfrtlo emmoilarnrtJe :liaoClila. presumere che alitro 1diV1eirtso IIliegiozdlo 1silarSi icostiiJ1rudJto !Plffi" tiutiti. o áU!Ilia parll'lte di IClOil.“otro che addd'VeilJOOI'O ,arlilJa 1stiipuJJarzlilorne dJel1l'arttto poosemflarto per !Ila a:ieigfushraziilolllie, ma ne1oe1S1satr1ilo 1dhe tarlie 1arfrtlo cOilJtten,gia clternienti illí.'V\eilJalbCllrli: lilllidiiviiduam. rtii 1dieU :riaippoo:ito iellliUJillciarto. Tailie prU!!llciiipdio un 1C1oll'oll!atr1ro idi qllleflllo pi gie!11eirtaile ádhe, pffi" tl.'1arprpiliilciarziiiOlllie .del1l'lillTIIPK>1sta 1dli regiilstvo, l'Uffimo' Fii.nalllZiario deve attenersi al1!1e riisu1tanz,e ,sctritte e 111orn ipu˜ r&cavaire aUunde o rpreiSillmere qua1r1to ie rp1artf aibbia1110 taciuto o vo1uto ali. di fuwrti di ci˜ chre II'!iJSUJ}Jtia dJall tesito dellll'1artmo 111egiilsrt:irarto. Ovbooe, fa áse111'1lelilZla 1ilrnrpu:gllllarta, ácome premessa gliill!t'lidliioo dlellla decilsilO! Ilie, ha ~rptliiicartio 1JailJi 1P111iinciipi idi diiirdrtrtJo :rtirp1ert:wtiarmem.rte affeirmarti da questa Suipooma Ooll11Je, ¥ed, iatn1che 1se non ha :llarti1Jo .l'li.rferiJmento allil.'airt. 8 deJllia ilieggie di i'egiilstiro -1che pvevede., [llea.' gilJi schemi negioLZli.ailli norn esplt'leSISlalllJell'.l 1cornrtempJJa1Ji :nJeilllJa '11atr1iffia, :La 1Jalss1aiifolllie [pÛrr allliallJogia ha dmplliilcirtiarme111'1Je te111'Ufba poos1ellllte d:ertitia ill!Oll1ma .q1UJat111dio ha esc!l.'1.llSIO che daaJl'atto 1soltrtiorp1osllo a re1giiJSl1ll"at2'Jii01r1e :rdiSUilitlalSISlell"o 1sufficientli ellJementd. dli :liat1io per pervieniire 1aillla .cilJa:ssdtficaziiiOlllie dleilll\alSlsell'lirtla 00111'VlelillZJiJOlllie 'V'm1bafte enU111ciata illl 1UI10 a111ziicthŽ ílll illll'.1 all.Wo de1gili 1SCihemli 111egoázda1i, .f:Lpici o aátd-á pici, 100II1!1J:riadldiilstiln.11Ji idallJLa n;arburia arsso1cilarlltva, 11.iiil.ievianido dn paa."rtiilooilru:'e, che taille natura Ticou:-rre sia nel cáo1I1tTatto 1a.tdJpico ádi 001s:iiddetta soctLertˆ ilntevna, lsLi.la Illeil oollliltll1aill1Jo :trl.piico 1dli aisso1Clfarz:ior:ue dlil !Parll'lteoiipaeJíIOllle, e c:ooc1udelllidio che lllielll'1Û1Il1UJI11C1ilatZJiolllie 1illl áesame llliO!ll l.'lavviJs1a:001e qiUJel!IJa 1compiiurbezzJa dli 111a~amorne 1I1Jeg1ozdlal!Je nrecessaria per dlwle arsSUIIDeire la :llrmzio11:1e idi vero e proiprio titolo :lira ile rp1arti. Ora, acncihe se a,l coir11f:raitto di 1a1ssoicilatZJilo1111e iln platl"belClipamOlllie i assi1miiliaibdilJe liil 1001I1trat1Jo lllioillo ooi!il.a lptl'lalssi á,detJ. 1se1Jtore oiinemartogll"afico áCome ¥ o0llltll1art1Jo dii corprocklJZ1iJorne ¥ (che la rico:rirente ravvisa nell'ass:erito trarpporto enunciato) ed, anche ammeSISI() che, rpe!rcihŽ SUS\Sli.sta e111U111JcdJazforne ta1S1sahile, 1110111 occou:-rre cihe itl ll"atp1poll11lo 1ellllUJilJcilarto 1coa:miispOlllidia ad Uiil tp111ecliso schema gifLJll1idiloo, del!. patri iinlllegia1biilJe, ápecr 1ill testuartlie 1diiJsposto dJeflll'airt. 8 11.T'., che lill metodo dei!l'at111alogiila 1aP1PilJiJoaibliilie 1S1empl"e iooe, ¥ per S1U1a llliattUJI"a e iPell' ti ruoli effet 708 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ti ¥ iJl 1001Ili1lJ:tartJto ÛllliUllllcdiaito sia SíJmiLe oá áainaillogio ad un aJitro oi.ltarllo ne11a Tairiflia. E podich daffilie oliausolie 1de1Jlia sm:drttua:ia, con cui la B.N.L., oOIIlcedeva aillLe dwe sooiietˆ ful prestiibo dii L. 180.000.000 ¥ da destiinaa:'sli aWlaá produzJiJOIIlle di un film (a qUJeil mometruto íIIl 0011So dli lavoraeiilOIIlle), noo dato eviimioere 1l'eniuncmzJiJcITTe di una alssooila2lione dn ~teciipazioirue, sta1n.rte á1'dmpossibfiliitˆ dli iidenrtli.ificwe i sim,golii aippori1Ji assoggettabdilli aililia imposta di l"egistro, senza dcooirere a l);WetsUJllZJione, nŽ mdi'Viiduare iiia !"eaLe ip~arlla di ailrtlro !l"aipporito aisso1oiiarllivio (con La oOI11seguooite .i:mpossibdLldltˆ per l'una dieilllie due sooiletˆ prioduttrdloi di pretendere daWl'ailtra l'adempimento di quanito detlviani1le dail negozio di coliliaibOII"aeJilOlllle irn. ll"eôJaziiicme aJLe '.I'IílspettiVle quote 'che, 0011ohe SUJPpolste equiViailenti, nOIIl SOIIlrO ~na1bili iper il 1silenzio del contratto enunciante S!Ul costo del film), i vizi dieniunciati aipq;iaiono áíIIllSUJSSíJstenti e pertanto iil 1giudizdo deLla Coll'te romana 1SUJ1Wa .msufficile1t1zia dii tutti glii eLementi e a.ieqUIílsditii per il'apipiliioobi1liiltˆ idleililia [)Jooma dJeil citarllo airt. 62, costi.ltuendo aipprezl!laimento d!i fartJtio, dinsmdlaioabiJLe m questa sede dli aJ:'Oblema delle consegueitze del1a com afl“ermata non 1appldcazioltl!e dell'art. 23 comma secondo, probabilmente perchŽ la soluzione ad esso data neUe drcolacri n, 352040 e n. 0350860 rimasta áestranea alla maiteda cO!lltroversa. Secondo la circo1are n. 352040 la non ,appLicazione dell'art. 23 comma secondo si concreta nella esclusiáOIJ'.le dei !'edditi. derivanti da11l'investimento in Buoniá deil Táesoco ¥ dal 1compruto dei ricavi loa:"di complessivi da pJ:'endere a base della ripavtizione degld interessi passivi¥ (ripartizione, s'áintende, tra detraibili e non detraibili): tali redditi debbono 1essere per cosi dire strail.ciati, e ¥ non debboho piartecipare a formare i ricavi lordi complessivi¥. Lo stesso orientamento 1err-a stato, peraltro, espresso anche nella precedente circolare n. 350860, affermandosi che ¥tale !componente positiva non pu˜ partecipail'ie a formare i ricavi degli interessi passivi ¥; .anco'l"chŽ, áCome si visto, tuW1a1tro ,che con'Vinc¥ente riisulti la 718 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO chŽ, dorve!l'.lldo1s1iLirkol'lreI'le aJ. icmterio ipro1po,rzionaJ.e, fa 1eg,i~~e i!l'.lldka e1SipresElameinrlle li rbemm1i!l'.lli ideil ll1ŽllP1Porrtlo, áliaiddorve 1n1eil termliine minioo:ie oonsrudJelI'ia i :mddJilti 1ilm1pO!l'.lliblillli, neU rllÛll'lmlilnie maiggiloe d: crled1dlit:iJ nioin liJmpoodibilJ.[,; diuJnque da quesitd trlon rpos1S1ono e1s1cliudeár1si quelli di icui si d1s1cute. Ber 100!l'.lloliudÛ111e 1su qUJesrb˜ prumrtlo : iJl m1istooilo ptr101p0trzdion,aJ11e diertitaito dall'airt. 110 non aSlsoluto ed inderogabile, ma relatirvo 'e sussidiaTio; ad esso isi idierve xdioOII'll'Û111e qruŽllil!do nion 1sila polslsii/bille diilsc:riiimilnaire e1salttiameinte gl'tiJnrtlell1e1ssii piaisSli.'VW dirliemeinrlli 'ail !l"edidJilto liimpolillilbille 1dJa qweWJ.li funeI'leinrlli :aa. [l1eddJilto nJOln lilmpOIIlliblillie, 1e viioervertsa: !iJn itlŽlllnlbo idieitlto OI'lirtieirli“o' pru˜ essere dilsairtiteso 1iln q1UJaJlllto sii rpiervÛi]JJga ra 1dJilm01SiitJI'laJI'le 1CllJJe, ,g(]Jt dirutleire1s1si paisstivii iin 1diilsC1U1Stsiiion1e 1ilner1tso01I110 ,SiJClUII1ameinrlle railJLa prodJuzi~OIIle dieil il'eddiito 1i1mtP10!l'.llilblillie. U!l'.lla viCJllita 1srbablilliirtia lia !l'.lieoosSiltˆ dli iardrnttaire dil. rcrirtieirdo proiprnrz.iona'le (rpeI'lcihŽ ila Bais:togi non stata iin ,grado rdi rdimos.trare esaittaimeinrlle áq'Lllatlii 1scmo g1l'!iinrtleriessii .paissiitvli rohie mecrlilscoino iailllia pl!'odruZliione d!eU lt1edidi}rtlo timponlilbli.11e) :a:liliOI'la :i dUJe rberimJi!l'.lli deU II'larprp10II'illo, q1UeiUlo mi!l'.liore ~oomiprÛ11nideinrlle rsOôJtainto li riiloavti llJolI'ldJi lcihe ocmcorir1cmo' a fulI'mare fil lt1eddiirbo lilmO;loniilbli.ilie) 1e quielllio maig;giloo:ie (10CJlllllPlt1Û11nidÛ1lllte ,tuirtitJi ti rdioa~d. iLoll1dJi 1dJel 1soggeitito, illlersSlUil!o ielsolruso) non rpossOIDIO e1ssere ail1Jerartd. da aggiJUlrlte od es:c1UJsi˜ini ar:bitr:r:arie, nŽ rper l'mtero nŽ per qruote; !P'erchŽ ¥dimostrazione ¥ della non ineJI'enza degli interessi passi.ivi ai rLcarvi derivanti dall'investimento azionario. A questo punto, pu˜ ácogliea:.,si piiernamente il significato della senten: z;a in !l'assegna. La ácontriibuente avierva sostenuto che tutti i dirvidendi delle socLe1tˆ fi'l'.llainziarie, quindi anche i dividendi non rifeil'i!bili al patrimonio azionario rkhi,esto per l'iscTizione nie!ll'áailbo di dertte societˆ (ossia riferibili alle azioni 'eccedenti l'áainzddetto 60% 'minimo) avrebbero dovuto esseTe stralciati dai ric~i non soggetti a imposta di R.M. pr:esso il soggetto percipiente. Quindi, dn sostanza, la contribuente aváeva dedotto I una ,asserita illegittimitˆ, 1pe!I" cos“ 1dil'e per difetto, della drcol1are numero. 350860 del 1957. A questa tesi stato 'agevole obbiettare che, portando aJ limite la tesi medesima, si salI'ebb 'attiva1li. a capovolgere il criterio dettato dall'art. 23 coo:nma 'Secondo: infatti, una societˆ finanz:Laria avente un patrimonio composto per il 100% da titoli azionari, sairebbe I so,ttratta da imposizione mobiliiwe eá per .di pi potrebbe detrarre tutti gli interessi passivi, cos“ ottenendo bilanci pe:rermemente in peirxi.ita. Il Tribunale di F1renze, non soJ.tanto non ha seguito la tesi della contriibuente, ma pervenuto a rarvvisa:re ne1'1a 1cilircolare n. 350860 una ragio1ne ádi illegittimitˆ di ,segno oipposto, e cio, per cos“ dire, per eccesso, in quanto risulta attribuito un beneficio non prev:Lsto dalla legge e non conforme 1ad áessa. Esattamente il TribUllla1'e ha osservato, come o si se,gue il criteirio pTáorporzionale o 1si segue H ,criterio della inea-enza; e CQIIIle non possa seguirsi un ácriterio pr:oporzional'e ¥corretto¥ da ¥ áesclrusioni arbitrarie¥ di parte dei ricavi locdi comp1esirvi, senza ricadere nella sperequazione che, come si visto SO!M'a, iiJ. legiJsJ.atocie del 19156 ha inteso elillllinaire .allorchŽ ha abrogato l'áart. 15 della legge n. 12'31 del 1936. Del resto, un odentamento in taJ. senso stato 'espl'esso anche dalla Corte Costituzionale nella ásentenza 26 maggio 1971, n. 107 (in questa - PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 719 ai11milme!rutJi, dirtire 1cilie u:n evkl1einrtie >Û111l10!11e gliiuirdidlilco, Si ooo:nmette111ebbe ainche un 1ea:tl'Clllie tliogiiloo-gliio at1Jla Baisrllog!i, peo:iClhŽ ilJa .q1UJotia degil'dini1Je11essi palSISlivtL die11Jraihi!!Ji miJSIUllltlatesi 1di ricavo sicuramente conseguito senza .passivitˆ alcuna) ácon il criterio della ine“l':enza. D'altro .canto, ,a,ncoira da .dimoswaiie (specie dopo la menzionata p!!'Oinrmcia della Corte Costituzionale) che questo criterio (deil.la iine!'enza) .sia stato dal legislatore considerato ¥ pdvileg,iato ¥ á e prevalŽnte rispetto áall'altro 1criteirio (della proporzi()[]Jalitˆ). SoluziOII1i. troppo drastiche noa:i realizzano, forse, appi1eno Le finalitˆ di pel'equazione perseguite dal legisliartore; appare comU1I1que auspiJciabi1e un meditato riesame 'di tutta 1a delicata materiia, anche in occaSítOOJJe della riedazione deUe istruzioni ministeiriali per La applicazione de11.'imposta sulle 1persone giur,idiche. F. FAVARA 720 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dis1.u:iertJtrula : meIJJ1me ,in sede dli :aicceirtaonell'.llto llie ¨ese ge1I11er1aili die1lI'lali. biilli eriarrJJO :stJaitie ll'lildotJte dli li~e 180.000.000, ilia 1comm1ils1silcme diilstJrertJ1JUJaile (.in 1sedie dii viail.'llflladizJOIIlle) porit˜ ila !iildiuzliiooe 1a ii~e l,20.000.000 (1cdo: aiu menit˜ dii ];~ 60.000.000 e ISlpese 'dietJll'laiilbiJi). Ne áco1I11segue che ll:l.iCJlll. ha pi 1ailJC1U1I1 silgmd;f1calto (ddJ:fetto id'initwe$Sle) 1cOIIlltilnluiall'e a diisootere, liln que sta 1Siedie, dellllia 1SUffiClilenJZJa o 1inisufficiienza idli :rpiortliiviazfonie di l\l!ll atto che . 1srtlaillo 1'1ílmiOSSO dlall mO!IlldiO giiluirtíldiilco. RJilmaJDJe JJa quie1s1Jiicme ll'e1artliiva 1ali 101"íl1Jerd. 'COIIl. 1CUJi sooo istJartle airnmeisse m 1deitn:iamooe iLe spese 1~allii. Briemesso 1che 1aJD1che q'llii ifJrlova 01P1PiLi oazioo:iie il rprmci!Pio g,eneraile ide1l'arit. 91 (v. sopra), J.'art. 96 m rparti co1air:e rpll'leldilsla 1ohe ilie 1spe1se gellllevailii deiJJ1'1ílmipl1e“sla soillo di bonifica per il mancato o illJSUf:fidente beneficio derivato a questi dalle opere 'compiute: 1con la 1conseguenza che, essendb il Di Martino pr~ietario di un fon68t I, 512, e Trib. sup. acque 7 ottobre 1970, n. 7, Ccms. Stato 1970, II, '9'49 e Foro amm. 1'971, I, 1, 49, che hammo amm.mncdlaito dll po:dinciipdo peir cui Jia P.A., un:a V'Oilta aSSU!Ili1Ja l'inizilaitiva dd. rieaitizzaa:ie il'oipeira, ha il.'obbld: go dd 1costru.k!1Ja e mamrteneril:a in modo da non damrrJJeggillaa:ie iil cdtbaddmo che 'SU di 1essa abbda fatto affiidamento. Quanto al niesso di cOnV'ailiitˆ tria 11a costruziiOOJJe dleilil'opetm dli bomiL:f“ca e till. ip['legiiudJizdo rdsentito dail priiviato, Tuib. 1sub. acque 7 ottobre 1971, n. 11, Cons. Stato 1970, Il, 61, ha peir˜ affermato áche se 'Ila sitUJaziOOJe p11eesisterute, mi~Ol'lata per efi“etto dleilil'¥opeira ,di bonifie1a, si riproduce ;i,n conseguenza dielWa rtemporanea Ií!llaJttivirtˆ deilil.'operia, .non si 1m presenza dd 'L1l1l dammo msaa:icdOOlie. (2-3) Ai1l'1arwomem.rto de11Wa ˆiscipi]dmia ádeil giudizito aviarruti ad trdbllltlaiLi. diel!Je acque hainno il'lilguaa:ido due 11ecemti dieciSíJOIIllí delWe Seziollld umite, 2 tiebbtraio 1973, n. 311 'e 315, rpubblltcate ;i,n Giust. civ. 19-73, I, 560 ooin ll10ta dd SGROI V., Sistema ptocessuale in materia di acque pubbliche e rinvio alle norme del codice di procedura civile, 1e d.n Foro it. 1973, I, 2853. Suilil.'1arrnm1ssib.illdJtˆ de1il'aoceirtamento tecmco neil proceda.mento a/V1alillld a:i tribUlllad delJLe acque, dm senso 1a:fferma:tivo, con d!i:vierise motdvazdollld, cf:r. Tirib, sup. acqUle 14 ddcembr1e 1'959, n. 36, Foro amm. 1959, II, 3, 6'8; 8 gdu~ . . ' á1;,. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 725 cato allagamenti e ristagni da 1cui il fond!o e le coltwre in ŽSISIO es[s:tenti erano 1stati danneggiati: egli, quindi, faceva valere il diritto soggettivo al ri.salrlcimento d:ei danni patrimoniali, 1che assumeva essergli stato cagionato da fatti illeciti 1colrposi di 1cui attribuiva la :responsabilitˆ al Ministero dell'Agricoltura e al CoI11Sorzio di bonifilca, dliritto :riconosciuto dall'art. 2043 1cod. civ. e tutelaibile, davanti alla giurisd!izione ordinaria, anche nei 1con:flronti della, pubbliica amminilsfJrazione dlella quale si alleghi un comportamento dannoso contrario al rpirinciipio ¥ nemine:m laed!ere ¥. NŽ ostava a tale interipretazione aLcun giudicato nascente dalla cil'lcostanza >che nella motivazione dlella sentenza del Tribunale regionale la domanda era ,stata intel'{P["etata come tendente ad ottenere l'indennizzo di 1cui all'art. 46 della legge sulle ~Olplriazioni, e che quella sentenza era ástata iimpu,gnata dal Di Martino soltanto 1contro il Consorzio. Infatti, a ,seguito dell'integrazione del 1giudizio d'aippello nei confronti del Ministero, e idell'a[)lpello incidentale dli quest'ultimo, la 1causa era stata sottoposta in toto al riesame del '1'1rilbunale SU(periore, l'attore aveva riproposta contro entrambi i convenuti la Silla ,domanda dli condanna dei medesimi, in 1solido o alternativamente, al ri:Saxicimento idei danni caUJsati al suo fondo dlal ristagno delle aicque, e tale domanda ben rpoteva, quindi, essere nuovamente e 1diversaanente inte;rpretata dal giudtce di secondo grado, traendone la conis:eguenza 1che a conoocerre della domanda stessa era competente l'autoritˆ ,giudiziaria ordinaria. Il ,ricorrente principale, ,cfununziando, 1col primo motivo, la violazione degli artt. 189 e 2.00 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, dell'art. 517 n. 3, e 7 del 1c.ip.1c. del 186á5 e (in subwdine) dell'w-t. 340 del vigente c.ip.1c., si áduole 'che il T“ri:bunale Superiore d!elle acql,le [P'Ubibliiche, con la sentenza interlocutolria, aibibia ritenuto arnrrnisstbile l'appello incidentale del Minilstero ,<:full'Agricoltura, sebibene l'a1Ppello principale, IPll"Oposto d!al gDJo 1965, n. 11, 28 ap.r:iiLe 1971, n. 8 1e 2 ottobre 1971, n. 21 m Coins. Stato 1965, II, 297; 1971, II, 414 e 997. In tema dii 1appellilo dincd.cLenrtrue, dir. Tirdib. sup. a,oqUJe 18 iLugildo 196á1, n. 12, Acque bonif. costruz. 1.962, 64. (5-6) La .sentenza 20 1apme 1.9-70 n. 6 dleil T111ilbunaLe áSUJpeirdo73, n. 38, retro, I. TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 mairzo 1974, n. 4 -Pres. Giannattasio ~ Est. Sgroi -Costa (a'VV. 1Sarlmazo e Pietralllito1ni) c. Miinistero delle finanze (avv. Stato Bronzini). Procedimento civile -Regolamento di competenza -Riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente -Riassunzione tardiva -Validitˆ come atto introduttivo di nuovo giudizio. (cod. proc. civ., artt. 50 e 310). Acque pubbliche -Estensione della demanialitˆ nei corsi d'acqua Argini. (cod. civ., art. 822). Pronunziata la sentenza che regola la competenza, l'atto di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, ove sia notificato oltre i termini stabiliti daZZ'art. 50 comma 1¡ c.p.c., se non ~doneo a determinare la-tr~nslatio iud:iicii rispetto al processo oramai estinto, pu˜ valere, ricorrendone i requisiti, come atto introduttivo di un nuovo giudizio (1). (1) Situazione sulla competenza e prosecuzione del giudizio. 1. L'kLODJedtˆ cLeL1'1atto dii il'iassunzdtooe a :llUIIl~ell:'e, rioolI'!l'e!tlJdO[}Je gili estremi, da atto dintroduttivo di un nuovo giuddziio, nel caso din cui 11JJOn possa v:a!li~e a detÛII'IIIllitll!aire 1a prosecuziOil!e ,dd un precedente pro.cesso, costiarn 738 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Gli argini -pur non rappresentando necessariamente un elemento costitutivo del corso d'acqua e pur potendo, di conseguenza, formare ¥ogl~etto di ,cJ;iritti idei privati (benchŽ onerati da servit pubblica) aLlo1 áchŽ serv,ano aiio scopo di disioiplinare ii regime deUe acque, impedendone il disalveamento e contribuendo alla difesa dei fondi latistanti da possibili esondazioni, appartengono al demanio dello Stato, quando siano stati costruiti o espropriati dalla P. A. La demanialitˆ sussiste in tal caso per l'argine unitariamente considerato (2). (Omissis). -Con oontenza del 28 febbiraio 1961 il 'DriJbunale di Padova accoglieva l'actio negatoria servitutis, 1Pit"O'lno1ssa da Modesto Costa nei conf!I1onti di Gelindo Bial!lJo 'e conso1rH ,fili relaz1ione 1ai áterreni col!lJtl'addiiStinti rcon i ma:P1Pali n. 90 e 91 d!ella sezione B, foglio 17 del catasto di Campodal'sego. PoichŽ alla declaratoria di libertˆ dei sudidetti teo:u-eni ! dia servit di quaLsia:sli ,genere e, in parj;iJcolare, da quella di transito il Tribunale era !Prvenuto risolvendo, :tra l'altro, negativamente il que I sito ci~ca la natura demaniale dei rpiredetti maa;>pali, facenti parte del& l'a11gine destro del fiume áMuison dei Sassi, nel giudizio di awello, instamato :su gravame dei consorti Bano interveniva I'Amimin1s:trazione I delle Finanze dello Stato, assumendo che i beni in contestazione avevano ili natura :demaniale (in quanto quei ma1P1Pali i:r~esentavano, riJS1Petti~: vamente, la sommitˆ axiginale e la scaripata interna dell'ai:rgine 1desitTo del fiume Muson) ed eocependo conseguente:mente 1che la 'con:troverslia era devoluta alla 'COffilPetenza del T:ribunale regionale delle acque pub- Iteme1111te ,affie1rmata d.alLLa ,giurispruderuza, ,che desume Jia !I1egoila daihl'iaIDt. 159 comma 3 cod.proc.dv., seccmdo cui se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto pu˜ tuttavia produrre gli altri effetti ai quali idomeo -in tail 'Semiso, dia UJltimo, Cass. 12 ottob11e 1971 n. 2871, Giust. civ. 1972, I, 102 e 105, Cass. 5 dtcembre 1968 111. 3884, Giust. civ. Mass. 1968, 2038. Di rba1e ll'egola ,s1Ja1la :liartta appilrlccazlíJoi!11e -come La decisi<01111e Tdco['da anche Mi tema di !I'daissu111ZiOIIlle a .segudto di senitenza d11e dichiialra il'lirrroormpetenza del ,giuclice 1adito (Cass. 14 giugno 1967 n. 135'9, Giust. civ. Mass. 1'967, 717; Cass. 8 maggdo 1955 n. 2142, Giust. civ. 1955, I, 1250), di seinte111Za che aiooo~e dil !l"icoirso per .cassM:doi!lJe e aa::unUJLLa pe[' motivi di dlilJOOimpeteil: Zla (Trriib. sup. acque 30 magg:i<0 1968 n. 10, Com. Stato 1968, II, 459) e, dn questa occasioi!lJe, di sentenza di 1l'ego1Lame111to dii oompe1te111Za. 2. La Corte ha alVVell'tito che in que,std CJaJSi :innip<01l'1la :riLsoiLvielt'e ila q1UJestio1: t1Je deliLa átemp,estivitˆ de/Jia massuillZd!Ollle soilo iaiL filille dd e'sCllude1re ilia mpetibdildtˆ delle :Spese deil Pll'OOesso estdtIJ.to, (aTt. 310, COl!Ilma 4, C.p.c.) o di mdividuall'e pr'eclusioilli de1rivantd daJ. passaggdo i111 giiudicaito di se111lll wa cais:siaz.fo1t1Je deJla sentenza, 1cada 11'.il!lteirio_ 'Pll'Ocesso, com' :f“artito paiLese del irieisto dailfa possibdihiitˆ che Llia COII'te, c-01t1 lia senrflen2ia che oaS1Sa peir morbi'V'i di iincompeiflenza, proVV1eda suiliLe spese di tutti d. precedenti gliuddzci (1arl. 385 cp;v," c.v.c.) (tn senso contl'lalt'!Lo, Tr:ib. MdiLaino 20 dJk,emblI'le 19'65, Giust. civ. 19i66, 1637 e 1642, OOIIl :nota or.itica di FINOCCHIARO). 4. Le osse:rvaz.iorr:ui sin qUli. 1svo1te si attagild.aino lidelillbiJcame11::11te ali.Ila ipll'osecuzdoiilJe del processo davial!lti ad tl'libtmaili dei!JLe acque. Sii (perr Jia ver'IíJtˆ gliˆ :ráhlieviato che, ipl'IOipll'OO in UIIl era.so di aflielt'maita competenza del tr.ibuniaiLe deili!Je .acque 1e 1di 1oonseguente caSISaZIíOIIlle deiil:a sentenza dli giudice ()([ldJilna:rdio nOIIl specializ2'larlio, ila OOlrte (selillt. 13 aipme W60 n. 865, Foro pod. 1960, I, 5132) roterme di aflielt'l!Ilaitie 'che 1a 'P'I'OPil"ia decistone concludeva fil processo, dacchŽ il:a oarusa non poteva esserr p:roposta o proseguita daviainiti .agJd o:rgarr:ui deiLl!a giwiisdizitone orrdirn.aria. E sd pUJt rich~amata llia sentenza Trib. sUJp. acque 22 gliugino 19'71 in. 17 (in Ccm,s. Stato PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 743 derazione che i Costa non hanno 1sollevato alcuna specifiJCa eccezione sul punto, isi rileva 1che tale ricorso 'contiene tutti gli elementi essenziali tipici dell'atto introduttivo, dall'indicazione del giud:iJce e delle parti alla determinazione della 1cosa oggetto della domandia e all'eSIPosizione dei fatti ,e d~1gili' elementi idi dir:i:tto costi,tuenti ile 1raig.io~1.ii deil.ila domanda stesisa, con le relative 1con!C'lusioni. PokhŽ, nella LSPecie, non questione .di intervenuta decadlenza peir essere scaduto il termine di riassunzione, il ipa:-oiblema ~ella rilevanza del!' estinzione !PUñ, id'unque, ;pOIIISi soltanto ,sia in relazione all'eventuale passaggio in giudicato (cfr. Ca:ss. 23 giugno 1964 n. 16216) dlella pronuncia del T~ílbunale di Padova (lˆ quale, peraltro, non coinvolge l'Almmini: strazione delle Finanze, rimasta estranea al giudli:zio di primo grado) sia in :relazione al ca:rílco delle spese in base alla disciplina dell'art. 310 c.p.ác. (in ordine alle quali, tuttavia, non vi contestazione tra le parti). Sotto ogni aspetto, d'unque, la doglianza del Cosrta risulta priva di riflessi prati.ci ed anzi !Puramente a1ccademica, giacchŽ non investe la ratio decidendi della sentenza del Tribunale regionale imperniata non giˆ sul rigetto della eccezione di estinzione, ma sulla rilevata autonorrnia del giudizio proposrto dall'Almminiistrazione con il ricorso del 14-19 luglio 1966. 1971, II, 608) ,che, mterIIDetando ála decli.siiiotrue dei!ILa Cotrte ail fiinie dd. stabd11Jilre se ási fosse dovuto :l“air luogo a r.iiassun.zi1o1r11e del processo davanti ail tirdbuniailie ,dell1e a:cqU1e, ha escluso ta:1e possibilitˆ OSIS“etrvando 1che ¥ dcri 1larnrbo prospettabiile J.a 1co!rlltinJuJaizi.01r11e deiJ. 1giudiizio a mezzo del.ila ciaSSIUD.ZIí!Ollle della causa diNJ.ailZJí. 1ail niuovo giiudioe rochi.arato oompetenrfle (a [l()['ffia delJ'all."t. 50 del codfoe dd rito vd.giente), dcri quamrto dJ. giuddmo possa esser '!;l['oseguito sec01ndo r1JaLŽ rito, áche discá1ptliílnJa áill mezzo di rdaSSUlllzi()[le e l!lJe 11."egoilia gild efietti. fil che non si vecrifica per ~l passaggiio dieil[a lite dal giiuddce cli.viilie oodimiarriLo 1al trdbunJafLe 11egionai1e deli1e acque, che, pertanto, dev'essecre officiato ,con TIIUIOVa .apposilta domainida giudiziaiLe, da rprnrpoirsd secoindo iLe forme del il'1to pairtiCOlliarrie stabdMrto per ta1i mganii speciali dd giiull."d.sclizrnone ¥. La decisione dieililla Coll."1le, tuttavm, .a parte ilia IliOlll esatta ool!lJsddemzfone del tll."li.bUJilla1e ádeltle acque oome gi:udice ddvell."So da que1No oir.dinairdo, sd spiJega nelih'.ambito deatla i'Iíl1evata questfol!lJe swlla mirtura deililia selrlJternza emessa a 1I1CJil'IIlla de[!ll'all."t. 382 opv. c.p.c. e sul.'essetrvi iluogo a '!;l['osecuzdone del ágiudizio, dorpo la 1cassaizione ,deilJa sel!lJf;em)a, iper d1 motWo deill1a incompeternz: a del giudliioe oui ilia domanda ecra stata proposta. Se ilia questiOllle rd:SOllta l!lJel seJJJSO che ainche queSlta seniteruz.a, come queliha .ohe l'legiOilJa J;a competenza, dˆ Jiuoigo a Pll."Osecuz.iJOllle del gtiuddzdo a nmma dellll'1airt. 50 C.{P.c., ilie soiliuzioni dlnddcate l!lJeli. llll1lmecri prieoodie[})tli. doVll" amJIJJO r1Jr01V1are idient1ca 1appld1ca2lionie l!lJeil pa.ssaggdo deil pirocesso d:aiva1I1Jtli. ail g;iudfoe speciaLizzato. v;a infatti considerato che 11 dover il processo proseguire davanti aiJ. trdbUJillailie delJLe acque anzichŽ ad a:ltro giudice ooddcrimo non sipeied.aJ.dzzato, IllOlll id01neo 1a, determinarie ai1cuna influenza modlificaitrdoe suili1a diisciipild!!W. deglii 1efiietti de1La .statuizllionie deli1a competenza ll"liguairdo allJe pll"eOOdeiillfi sentenze, ,come suLLa disoipiliia:Jia degli eftietti derivantli. dialli!Ja tairdliiva riassun~ 744 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il secondo motivo di ~avame diretto ,contro la statuizione di merito della sentenza impugnata e ,contesta l'esattezza dlella declairatoria di aippartenenza al demanio statale dei map1Pali n. 90 e 91 e delle !PlrOnunzie conseguenziali. L'ap(pellante assume che siano stati disattesi i dati emer1sli in sede di ispezione giudiziale e le WSIUJI'e delle piene oI'dinarie degli ultimi venti anni fornite dal Genio Civile di Padova; e sostiene che gli a'l'lgini in 68, XVII, pa:g. 686, n. 3, pag. 689.; SuiliLa niomO!lle di iailveo" -come poczdonie dli SUJpeirficie irioopema dailile 01Clqlle fluetn1fil. 'íin iregime dii piena OilJdJíIIJ:air'iia, on CUIí foiraniano Un it/Utto JinSCltlld1biJ1Je, peir ill cOillteltllimento e l'e1oollliol!Il!La di s:ooirrimento, deailJe acque, ile spooide e rctpe dmteil'IIJJe, dr. Oaiss. 17 Juglliio 1969, n. 2640, Giust. civ. W69, I, 1393; Caiss. 11 febblflaiio 1967 án. 348, Giur. agr. 1.968, 35; Tirib. sup. acque 8 :Jiebbi!1afo 1'967 n. 2, :in questa Rassegna 19167, I, 165. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tenze si sono limitate ad una generica a1sserzione Gcfr. Caisis'. 13 dicembre 1969 n. 3955; Cass. 21 :ma:re;o 1964 n. 644; nonchŽ Caisis. 20 luglio 1965 n. 1652), mentre Cass. 2:8 a[plrile 1951 n. 104'8 ha statuito 1che un manufatto avente natura di argine, do di difesa artificiale dei fondi ll'ivieraschi dalle piene anche eccezionali, non costituisce, a differenza delle acque e dell'alveo, un elemento essenziale del 1COlt'so d'acqua, non 'P'arteci[> a ne:cessariarmente del carattere demaniale .di questo e pu˜ formare ogigetto d'i diritti da parte di persone ed enti diversi ) LSi s01D.o cO!Stituiti il ipa,rahlell.iislmo, fa c01D.rvivenza : quwohe ~ senteo:J.2la ha aiddiiriittura adottato ili. coo.cetto di ¥ interazione ¥ . ~i nettamente scisse, [e due azioni rprooedoo.o separate, ISílno a iperverrlxe I a decmoini che p01SSono ,essere ccm.rbrastanti nehl'ambito dello stesso rprocesso. Utna volta Liirufratnto il rpriincdpio IUJilitario follldameintall.e dell. nostro oodinamento 1gimiidico, quel.ilo aippurnto dehle IUJilitˆ dell.la 1gLurilsdizioo. e e ,defil'intreccia-de1le giuriisid:izforu, c01D1Seguenite e coinca:-eta ,, [a ipossibiUtˆ delila 1contraddittoll'ietˆ delle decisioni, che potrebbe addiriittwra aitrtingere il'essenza del!le decisioni stesse. ' Due s01D.o ora in materia i priincipi generali dell. rprocesso: 1) la inrtangibilitˆ dei 1dil'litti de1l'imputaito, 'IJil1a voilrta 11.'aggtunto la iITetrattabilitˆ deJ.Ll.a decisfame asso1Lutoda; 2) la paritˆ nel processo fu-a tutte le parti aventi 1diiritto di a2li01D.e e idi illllJpU!1so processuale, divi compresa ila parte clviii.e, sia ipme, rper questa coo. milrlore ampiezm 11elativamente ail ipersilstente 1diniego del 1giitildizio idi aippeillo. Questo secoindo principio, ~aJdoitto in pratica con J.e ipossiibiliitˆ dii UIIla rescissione a~i effetti clviii.i di: :utna sentenm di assoiluzione intan gibile agli effetti penaili, i potenziaLmeinte in cointrasto coo. il primo. N01D. iqui iil caso di aiocennal1"e paritkolamnente a tutti: i p;t'oblemi e li.e disarmonie itra questi rprinc:iipi áe lllJorrme aincooa vigenti .che com.1s:eguoo. o aille ílntnovazioni an:ziidette; imrpoil'lta inrvece sottoilineall"e ohe compito dell'mte!l'lpll.'ete provvedere comunque al restawro, 1rn senso .giuiriidico, del!le attuaJ.i diratture ilogj,co-noomati!V'e deil cointroverso siistema. Il Giudice, sempre nei rigorosi [limiti oggettivi della iintel'IPretazione, IIlOID. !PUñ sottram al compito di esamiinare ile rlperoussiooi che iil murtameinto, verificatosi in IUlil siingolo tplllnlto di un LSistema di inorme, abbia avuto su altre diiS11posizioni idei 1ststema medesimo, e, deve (crune aippuinto nella specie), 1UJtilizzal1"e que1ste uiltime che residuano 1rn modo che si compornga!llo ilira di lo11"o nelil'ambito deill'mtero comrplesso norma á:= " :: ¥wl'l"ft1r¥1~¥f'rtÇr¥¥rrrtm1rmlilriwr1fifrfilir&r1¨11r1=&r1i1&J1rrrif'!íflfflrlli PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE tivo, ispirandosi a quelila che deve ritenersi la rat.w legis, ossia tla obiettiva !Volontˆ dell'flllnitario J.egilslaitore, :ouii. iv:a riferita \l'emanazione di rtiutti 1gliá elementi cihe costituiJSlccm.o il complesso medesimo. Devesi insomma tra.irre, daihl.e modifilcaziood. 1ccmseguenti aille rpronU!Il\Ce de1la Corte Cootituzicm.ale, elementi di 1fu::iiteripretazicm.e siJSltemaitica delle altre norme m vigore ihn 1accoodo coo J.'art. 12 u.p. delle disrposizioni ;sulla le~ge ihn 1generaJ.e. 1Sono o!PIPOO'ftune, a .tal fine, alLcune rpremesse. Con tla oostituz~ooe di rparte civile rviene aid mserimi nel procedimento penale una controvensda cirvi.:1.e, si ohe fil .giUJdice tenuto ad emettere runa decisiooe m Ol'ldiJne a due e Teg.iJUJdkalillde > : UJna che Tifletrte ila respoinsabfilitˆ rpenaile de1l'impUJtaito, sotto H profilo sia dell'aiccel'ltamento della sussistenza ine1la specie degili elementi obietthni 1cos1Ji.tutirv~ deli'aistl'latta !fattispecie áaddebitaitaglr, !Sia della colpevolezza d.ell'imputa¥to, sia degli altri temi pena'1i a questi connessi; ed una 1cihe rifletrte J.a domanda ciivile prorposta, 1Slia sotto fil profilo de1l'aiocertamento di iun fatto 1costituente oltre che illecito penale anche d.1leciito cwi1e, sia sotto n !Profilo deWla sussdsiten.za di IWll dalilJilo, della ~ua riisareihHitˆ e dei 1lia:niti di tale risare:iibiliitˆ. áLa decilSione del 1giudice oc-iflette entrambe le domande, áed anche qualilldo noo IS'll.ISSiiste un capO. esplicito di pronuncia di meri:to evidente c“he 1coo l'aissoiliuziooe dell'imputato dall'azione penale si .iinteso iprovrvedere, !Sia rpUJr per implici:to, ailia oc-eiezione della domalElda dviii.e. Prima di itali sentenze del~a Corte Cositituzionale di frointe aJ.l'inerzia deltla pubblica acc1U1Sa e dell'impUJtafo, per eventuali doglianze relative alla focmula terminativa del ,proscfog,ldmento, .in virt del principio de1l'UJnitˆ della 1gimisdizione noo rimaneva altro rimedio al dalil!Ileggiaito se non queilfo di 1cercaiI'e idi ottenere, m sede civile, un approfo!llJdimento su:Lla (['isp:ondenza itxa tla fol'IIDUla terminativa e tla parte motirva idell.a sentenza, al fine di staibiilire se questa in realtˆ non lasciame áun var,co a'Lla rua pretesa oc-isarcitoria. O~gi inrvece stata resa rpossibile il'impUJgna1tirva per icaissazioneá della rparte civile a1I1Che ieontro le sentenze dr rproscioglimenito ed 'aliliche in caso di inerzia del P.M., 'una !Volta inrfranto -come ISi detto -il rprincílpio deihl.'runiitˆ della cgiurisdizione. Con :La sua impugnazione ila rpall'lte civile pu˜ ora chiedere che la Cassazione, in sede resdnŽLens, ár~esammi e eiontrolli (nei limiiti benin,teso del 1g.iudfaio di ilegittirnitˆ) l'esattezza della decisioiile cirv. Fwma iLa illltarn1gibilitˆ de1la formula,' & comunque quasi iconcoodemÛ!lllte ll"iitenuto cihe l'interesse della pair:te ciivhle, rdi crui aH'air:t. 185 del c.rp'., rpossa ruthlmenrte ravviool'ISi iln ogllli modificazione rdelila serntenza cihe aibbia 1gilwridica !iinfiuÛ ITT.Za iSU!l itema de~ mteremi dviii. Rerputa questa Corte, ohe quaJsiivoglia 1silgin:id1cato ipossa attr.iJbWI'ISi ~; al tertmill1e ¥ rc001tCenn.ere > (av;er attinenza, aver relazione, ancihe avere irnfluenza SUJgli interessi ,civili) fa Co~e Costiituzioinale áesiplicitamÛ!lllte aibbia mteso 1ccm.tenere la figura rdella parte 'Ciivile ellttro1 i iLimiti cihe Ifil sistema le ha aisrsegnato (e li.o stesso oggetto e gJi stessi [imiti delJ'aziorne civfile cihe essa abilitata ard ÛiSle!I'ICiitaire illel rprOtCesso penale ¥). LI r:icol1SO tdeRa rparrte c1vitle norn pu˜ áessere 1d:ill'etto ard oitternere, neancib.e 1 ind:ill'eittamernte per effetto appU!Ilto della mtaITTJgiibiilitˆ rdel .g:illl!dtcato sul rpiiano ;pen1aJ.e, un.a piro111U1IJ1cia .esrpressa cihe moddf“iciht t1a 1sirtuaz1oille penale dell'i.mjputato e le statuizioni dLi call'attere penale della sentenza nei \SIUOi coo:ufrOIIlti. Le rdilSposizioni COOiCementi gli: mteressi c1ivirli ide1la rpa1rte dviJ.e va!l.1illo intese :in senso sostanziale e rnon formale, c()lll. irirfer:imernto al contenUJto rdeUa decisiorne. Saranno quindi impugnabili dalla !Pair:te civ. ile tutte le rdisposraioni che, implilcitamernrte áed áesp1iicitamente, deci PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE dono inel merito, altliCihe se cOISltituiscono il !Pl"e.suipposto 111eceisSario, materiaile e fogico, della ipr001unciaá :penale, e quelle d:ie rpossano !Pl"egiudicare l'accertamento della pretesa fatta valere daUa ip;wte ci'viile, mdipendentemente dal'la foro espressa elllunciazione in. ifcxrmal.i ácaipi di prO!Il'Ll!IllCia. Sia m .caso di conda!Illila sia di asso1uzione dell'imputato, irn. presenza o in marncanza m imipUJginazione del iP.M. sempre ipu˜ ila parte civiile chiedere mi accertamento, ed 'llITT.a va.Lutazione, ai soli fillli civfili, diverse da quelle esipresse nella sentenza irnipuginata ai :fini penali. Ai limitati fini dell'esercizio dell'azione risaárciitoria, ed aUo scopo di esc:IJUJdere :le preclusioni: clle eventualmente possano derivalt'e dai1la maincata dJmpUJgnazfone del P.M. (ma sempre ferma restando l'iirutangibi. Jitˆ del .giudicato rpenale ai fini della pronuncia a contenuto penale nei confronti dell'.itmputa.to) la parte dvii.le pu˜ chiedere .un diverso ac¥certame!l1!to ed una diversa vaLutaz:i:one m ordine a.Jila SUJSSístenza del fatto, alfa sua imputabilLtˆ materiale e .psicoloig.ica, alla quaUikaziorn.e giuridica del fatto stesso, che vaJ.gano a coruse111itirle '.il pieno esercizio ed il proseguimento deJ:l'azione ripariatoiria come nel pro¥cesiso penale. Si tratta in sostanza di una verifica di legitttmitˆ del pronU111JCiato penale, ogigi pi ampiamente co!IllSentifa a.Lia parte chri:le, che non. pu˜ rprodUI"lt'e effetti rpena:li, nemmeno di ordine meramente sospensiivo, perchŽ a tal fine la sentenza ormai irrevocabile, ma salo civili, nel senso che ove si rproceda aH'annuUamento della sentenza, in sede di rinvio ed a meri :fini civili dovrebbe essere rinnovato l'esame di tutti i .punti della decisione penale da queHo vuJ.nerati, come se il 1fa.tto fosse so1tarn.to un illecito civile, sia pure con tutta l'ampiezza delle sue corueguenze ai sensi de:ll'art. 185 c.ip'. come si vedirˆ. GlobaLmenáte esaminando le ded1sio111i de11a Corte Costi1)Uziona\le, si 1rileva che rpi che esporre teorici concetti di sistema,tica processual :la Corte ha inteso soddisfare le in.negabili esigenze p.ratiohe di tutela dell'azione quale diritto so~gettivo e della libera e piena esiplic1aziorn. e de1le facoltˆ di difesa delle parti. L'espressiO!Ile e di,sposrzioni della sentenza che con¥cernono 1gli interessi ¥civili :deiHa parte icivHe È rn.Olll va rpertainto intesa solo in relazione ai ¥ rcaipi ¥ della sentenza che espressamente pron'tmciallldo sull' ¥ azione dvH.e ¥ ma m relazione a tutte quelle disposizioni .ohe, illldiipendentemente rdaHa foro cristallizzazione in ¥caipi autonomi, decmo1110 -esplicitamente od arrlJC'he implicitamente -IS'll punti di merito che posisorn.o influire suhl'acicertamento giudiziale della 1fonda1tezza delle pretese deUa ;parte civile. Mediante hl rico1rso per Cassazione, nei pi vasti ambiti che il.e son.o ora 0corn.1sentiti; fa parte civirle mi!rerˆ ad ottenere -!ferma l'as soluzione -runa sentenza di annuhlamento che toLga effetto di rgiudi 758 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cato a quelle rparti de1la decisione dˆ. merito (accertamenti di fatto e di diTitto) a!!lJclle se coo1tenute nella soli.a motivazione, che possano avere effetti: ipreclusi:vi per l'uJterfore esereizio dell'azione civiJ.e ripa1ratoria, senza intacca,re J.e disposizioni di 1caratte1re ipenaJ.e defila sentenza. E' ipalesemente ovvio che taJ.e diritto di impu~zione della pa(t'te civile noo si sottrae aiHe (t'egole generalli rposte dahl'art. 190 deJ. c.p.ip., e particolairmente daJ. comma 4¡, relativo al princiipio di nominativitˆ. Preliminare ed assoJ.uto, si Lmpooe d1 irequisito dell'interesse a tale imrpuginazione, Lnteresse di carattere civilistico neJ. senso che deve sUJSSistere correlazione tra la tutela (['iconosciuta al dooneg:giato da ireato (art. 185 c.rp.) e la definizione deJ. procedimento pena1le, senza pregiudizio iper la disciplina di oui a~l'art. 202, per quanito concerne gli: obbUghi ivi previsti e Ja non sospensivitˆ de1le disposizioni ipenaU. Reputa questa Corte che tale Lnterpretazione del dettato de1la Coráte Costituzionale, ana stregua deJ.la attuale nonnativa della ma1teria, sd.a l'unica 1g.iuridicamente covretta e la pd aiderente ai principi con rtali sentenze afferma1ti, la crui portata diversamenite opinandosi il"isoJ.verebbe in mere affermazioni di prindpio, senza riflessi concreti, d1l che non sarebbe praticamente ammissibHe. La identitˆ 01I1itoJ.ogica tira azione irisair I citoiria da fatto dilllecito' cil\llhle -ex lege Aqwimia -ed azi'()n.e civiJ.e nascente da reato (i'art. 185 del c.ip. er Caissazione della rparte civfile si converta in aipipeWJ.o. E' iben vero ohe in taile ipotesi ila parte civile legittimata áa11'mtervento nel g1udizio idi ,awel!lo, ma tale dirirtto ile deri'V'a daUa immanenza dehla co1stituzione d:i .paTte 1ctlMile e non da una avvenuta conversione del riJcorrso PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE in aiprpello. é ~oprio la sentenza n. 1 del 1970 dlella Corte Costituzionale che rpiuntuailzza che il ricorso !Per Cassazi'OOle della !Parte civ.ile avverso J.a seniteru:a di rprimo 1gtt-ado ccxnd.imoo:iato al fatto che conrtro if:ale sentenza non sia seguito ¥1.lill. 1giudizio d.i arppello cui e ila rparte civile ha titolo rper rpartecirpa¥re iln forza del idi.sposto dehl'art. 92 del c.rp.JP. e ohe aibbi:a luogo a seguito di gr{lvte, aila streguaá della mutata il'egolˆmootazione del !l"egil!Ile dei il'aipporrti :bra 1giurisd1zione civiile e penale. La par:te civile, come si giˆ deflto'm rpremessa, ora legittimata a ricorrere rper Cassazione al!lJohe 1contiro' ile sentenze aissO'liurtorie peI'cihŽ iil fatto 111001 cOIStituisce rreaito, !posto ohe itail.e fol'!lllJUla ' iben Ve!l.'o che inon pireciLude la iripirO(pOSdziooe dell'aziooe dvfle id.inanzi iil giiud1ce clivile ma, il'irpetesi, la compiromette 1gravemente, impedendo il rlsaxcimento dei danni l!lOlll ipatrdmOlllíali. Sooco1'lt'le' a taJ.e iproposito, irnequiivooabiile il itesto deil.J.a sentenza costiltuzionaile: e Di fronte aiLla 1ga!'lall1ôa accoa:data ail. cittadino daJ. il'a~. 111, icoirnma ~econdo, della Costituzione -clle il'aiutOll'izm ad m vocaTe fil ll"ie.same di ilegiittimitˆ d:i quaiJ.siiaisi sentenza -111e!Sl.\lUilla lllOTma che, m cotnJtrall'lio" restringa itaile dill'liitto, escJ1uidenido m oosi idete!l'lrilIDati al!lJche se a :ttJiteil.a di alitre esigenze, pu˜ ritenersi coorfcxrme al dettato cOIStituziOlllaJ.e ¥ . (Ben i vero cihe contro ila sentenza del Tribunail.e era stata p\rOjpO sta imprugnaziooe da ipairte del P .M. e d:~ 'llllo degli mii>utati, ma essendo 18 , ..... ..á I 764 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I ¨ I fil stafa il.a IP'l'ima dichiarata inammiss1bile, ed essendovi stata rinuncia alla secoltlda, i ll'icorsi apipai0010 ammissibili anche sotto tale aspetto. á Ammilssibfili, ma n001 aocogliib“li. Le pˆriti ricQII'll'enti hanno mifaitti 'P'rO\l.)ooto, 001 motivi identici, cen1SUJra cihe -incohsiJStenti e 1generi f: cihe -111001 sono taU da illlfinnaáre la validitˆ e ila correttezza deilila motivazione delila sentenza impugnata che c001 dovizia, se non addiriittura con esuberanza, di logiche a!'lgomentazione, ancorate al:la 11'ea1tˆ -IP'l'ocessuale ed ineccepibili sotto un iprofilo rigorosamente giuridico, pemene ad esatte conclusioni. Col primo motivo si denuniciano violazione ed errata aipipilicazione deilil'arit. 643 del c.ip. in ovdime all'elemento danno, iperehŽ iil Til'ibunale non ha considrat˜á che !Per la cireonvenzione Sl\lfficiente, da parrite de1fincaipace, un atto che importi qualsia\Sd effetto gluridi.co da!!lliloso per lui o iper gl altri, ed ha invece áritenuto qua:l.e eil.emento costitutivo la sua ¥ s'Ul~gestio~biilitˆ ¥ che ida tale 1noiI'lmŽl n001 áriichiie\Sta. Coil secondo, contraddittorietˆ di motivazione in relazione alla ipersonaJ.itˆ deil. drconvenuto, II}on avendo ll'ilevato che il Crespi Fárancesco era dl ca111Jdiidato pi idoneo aUa circonvenzione; avendo ritenuto che tale stato non foS1Se noto a1gili: imputati; non avell1Jdo !rilevato che strumento di ilniduzione era proprio la promessa del.le 600.000 ili!re mensili iper inesistente oipera di ccmsulenza; avendo mal valutato le dnteressate itestimcmiianze a difesa ed omesso l'esame di ci'.l'costanze decisive per ila causa. Tali doglianze .trovano per˜ sca1l'\So riscontro nell'ampia e completa motiva:ti:on della sentenza, che m modo inconifutabiile ne dimostra la infondatezza e la evanescenza. La ilurnga e vasta elaborazione dottrinˆria e giurisprudenziale della nol1ma che contempila il reato di cdlroon'V'enmo111e di incaipace iha condotto 1a,:lil'affermazione di :prin:liciipi, orni.ai consolidati nei pronunciati deil.la Cassazione, ai quali -contrariamente áa quanto i ricol'renti sostengono -la sentenza di primo grado si ortodossamente adeguata. E' Ol1mai e j'UIS !recipitum. che iil concetto di deif“JCienza ,ps:id:iiiica vada inteso 111eilila ipi ampda a'ccezi:one del ternni áne nel senso di una minorazi:001e della Slfera della inteUigenza e deil.la volontˆ, qualsivoglia ila á,causa, ipurohŽ vi sda nel soggetto una menomazione deil. rpotere di orLtica, Ulil imdebolimento della funziooe volitiva ed affettiva, che r:endono :facile aia ru~gestionaibilitˆ e siano itali da dimlill11llfu: ie i poteri: di difesa 1co111Jtro, le insidie átendell1Jti ad ,i:ndUI'lre dl so~getto stesso a porre in eSISere aitti ,gturiJdiici pregiiuidiz;ievoli rper i ISl\lOi mtwessd. Cosi come, agli effetti del dai!lll1o, del pari unanime il'aff.ermaZiiooe cihe l'art. 643 ádel c.ip. configura Ulil reato di pericol˜, che 1si ll'eaUzza con 'la semplice possibi:l.itˆ cihe un qualLsiasi dail11Ilo si! profili, prescindendo dalia áconoceta (l'eallzzazione delil'oggetto della obbligazione da parte del coál!Pvole; sufficiente all'UO\PO Ja 1semplice potenzialitˆ del PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE ál'atto compiuto dal circ01nvenuto di iprodUil"il"e danl!losi effetti ~Ldici. Elemento costitutivo di ta\le ll:'eato iper˜ pur sempre l'mduziooe, ohe si colllcreti 1n un'attivitˆ aipprezza:bhl.e di suggestione, di pressione morale, di pemuasi:ooe 1nrtesa a determ!i.nall:'e la vo\lootˆ m1nora:ta del soggetto ipassivo atl cOllllipimento deltl'atto. Non basta, .il.n aJtri. termini, ohe l'agente abusi deHe condizioni ipa¥rticolari di 1ncaipaieitˆ rdel soggetto passirvo, ma occotte che fo ind1uca a compiere l'atto anche solo iportenzia1lmelllte dalllilloso. E 11101!1 sooo suffiicielllti a tal uopo semtpilici richieste, ma sempre necessaiI'io -ai &ii della cO!lllfi,gurabilitˆ del reato -J.''llSo di mezzi idonei ad illlldirizza:re tatle viziata votlootˆ della vittima a compiere un atto suscettivo di Ulll quatsi:asi effetto giuddico ta.J:e da rpoter arrecare dallllllO a lui o ad altri. E itali mezzi debbolllo ipertanto co1111Cretarsi in un'attivitˆ, ipi o meno aiprprezzabi:le ma indiscutibile, di pil'essiooe moratle, di swggesti:one, di spilllta, di persuasione. E' ipiI'O!pll'io la ISôJSs1stenza di una qua1lsiasi di ta\li ipotesi di attiv!i.átˆ induttiva da .paárte degli imputati nei coofronti rdi Crespi Francesco che la motivazione qui denunciata ha iI'eciisamente escluso, ipur ammettendo il suo stato di pa¥rallloko ipreda di olamorooa malllia ossessiva. Quando all.'aver ritoouto, come si assume illl riJCoil'ISo, fa ooggestionabilitˆ elemento costitutivo del delitto, emerge da'1!la complessa motivaziol! le che essa fu esam1nata atl solo scopo dii vedere rse vi !fosse stato abuso ed induzione; che se il soggetto non fosse stato facile preda di SUJggerstione avirebbero a!SlSai difficilmente rpotuto aver \luogo. :Eá la suggestiOlllabili>tˆ fu esci1ursa suJfa base detlJa a¥ccertata diffidenza Tadicata neilia stessa costituzione 1ps1ohica del Crespi 1ch:e iI'enrdeva impossibile, arprpunto, áuna 1d1sa:rmata dispooibilitˆ a J.asci:arsi inidutITe in erroce. La sentenza ha, 1n prnrposito e in !frutta l'area degili accertamenti dii fatto, svotlto un aocU!ratissimo esame cll'itico di ¥tutte le iriisuJtanze e l'iha condotto secondo ái pi col'retti canoni deNa esegesi processuaile. Esso ha consentito ai 1giudi.cainti rdi affermare, dimostrandotlo con'V'inicentemente, come tutte ile affermazioni, ile dichiarazioni, le denuncie del Orespi siano state simentite da taU risultanze, di prova 1generica e di rprova specifica, áe coone per converiso fali fonti di ipll'OVa ahbiano confermato la esattezza de]Jle aisserzdoni. e delle deduzioni difensive degli filliiputati. Ci˜ costi>tu:iooe l'espressione di un conv1nácimento di fatto ohe, fondato 1SU sioure basi di cot1Tettezza tloigica e gi'll!ridi.ca, si sottrae al sindacato rdi tlegittimiitˆ da ;pa11te di questa Corte. Haillno rtite!llJUtO i gmdicli del 'Driibun.a1e cihe iil C~esip!í :F1l'all1iCJe5CO rpsi 1 conevroti.YO con tendenze iprurano.tcihe, ed al limite quindi 1tira ápsicoisi e neviI'osi, oosessionato da[ catlo del yafore del wo carpitaile e degli .il.nte1ressi :relativi, stanite il rcOIIlJ1Jiiniuo deterdorairsi delle ohbJ.iig1aziOllli erstwe 766 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO m oui era stato investito, e dopo iil 1I1egaitivo esito dei procedimenti mcautamente iPI'-Omossi. contx:o i farnriiliari, msistette per anni, nelJ.'mtento di II'ei.nser.hisi m qrueLla azi.enJda da cui era stato estromesso, non.ostante la volontˆ cooitraria degli mteressati? !Ed ihanrno escJuso IClhe si rtrarttasse di qpera:ciooi a1I1cihe solo poteinZiamente da“runose !Per ilwi, chŽ -sebbene illn momenitam.ea 1etríISli e dli 1(!110SCeIJJZa > l'azienida era a\IJlora IUIIl Ol'lg'aniismo sano, á con. 1P1"eivis:iooi idi futura ottima 1espansion.e, di IUIIl ivailore effettivo stimato intorno ai idue miilioodi. á Contro qruesti aooeritameniti, logicamernte concatenaiti. dai qua:i scatUII'iiva ruintca c001JSegiuenza ipossiihlle (I.a assoluzione, vi !SOIIlO ile ooa1'1Ile proposiziOOli deil II'iJcOll'ISO, clle él'Vail'.10 il dirfeinsooe della pair:te civile e iJl Proouraitore Genera'1e hamio cel'ICato di dilatare mutuando, nelila diisculsstone OII'aile motivi ispecid“ci di orit~ca delil.'1appeillo -dicihialI'ato mammiissibille -deil Pubblico Mmistero. Tali rillievi e motivi IIlon. ha!IlJllo alliclUlrla 1balse nei mezzi! di rdcOll'ISo ad q1uali :buallimente allbrd. E questa Corte 1Suipl'ema pereM son.o ooovd. norn ne furcmo aigi~ti rinorn pu˜ preniderui in esame I I I I ': I . . ! ; á: ., PARTE 'SECONDA LEGISLAZIONE. QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTl'.I'UZIONALE I -NORME DirCHIARATáE INCOSTITUZIONALI Codice civile, art. 279, lllJÛllla rpa~e ilil cud., inei oasi rpoov;iisti dlaM'alI'ltiooiLo 278 e rin op altro caso in cud. inoo rpossa rpii rpropom J.'azi 1974, n. 16.5, G. U. 12 gi1ugino 1974, n. 1153. codice deHa navigazione, art. 1317, inehla .pa~e ilil cuti consente cihe il rpresiidente del co1I1SOll."2líO arutoinomo del ipo~o di Genorva decida suilila itegilttimitˆ di .pro1V1V1edimenti 181IIJJIIlJiindativi radottati dallil.'einte di cud. lo stesso ipres“derute a capo. 1Serutenza 15 ma1gigio 1974, n. 12.8, G. u. 22 ma,gigi,O 1974, n. 13i3. ácodice penale 1miHtare di pac,e, art. 323, primo comma .iinciso ¥ escl'l.llSO il gi1udliz00 di!Ilanzi aJ. :tTliburuiiLe SU1p11emo IIIliJ.iltal“e ¥ . Sentenzra 6 .gi1ugno 1'974, n. 167, G: U. 112 ¥giug;no 1974, .n. 1100. álegge 12 febbraio 1903, n. 50, art. 6 bis, quarto e quinto comma. Sentenza 15 maggi1o 1974, n. 128, G. U: 22 maggio 1974, n. 133. 68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . I r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68, IIlle“LLa iparite tLn cwi IIlJOln dispooe che J.'32liooe a .garaillZia 1del iprivdileg!io spettante alilo Stato per ila .rdSCOSSíOIIle de1l'hniposta sii 1estimig!Ue lllleil rtermini stabHILti dailila 11.egige iper domalllldare il pagamanrto de1la itassa o del suo SUJpip}Jemento. rSentenza 22 magiglio 1974, n. 141, G, U. 29 maigig.iio 1'974, n. 139. r.d. 1_ 6 gennaáio 1936, n. 801, art. 7, sesto e settimo comma. ;Senrtenm. 15 magigdo 1974, n. 128, G. U. 22 ma1g1gio 1974, ill. 133. r.d. 28 oprUe 1938, a. 1165, art. 1O~. ultimo comma, 1I1Jelila rpairite tLn cui ddtspcxne clle Ç mstndacabdi1e ¥ .fil 1gtil\lidiz:io ir:imesso ail oo11aiudat0lt"e cwviero iaJ. illUlll.Zio!IlJrurio idei 1g!enli.o ciW1e per il'aooeritamento deli1a oomma . da J;ômbQ!l"ISllM'!Sí 1da coiliui ohe wbentra ad IUIIl !Pl'i0Cedente aissegnartlaa:do di _aW1og!gí.i01 oooperia,titvo 1per spese áe mi1g!liocamenti da quest'ui11limo efflettuaiti. Senit~ 22 maig!g!iio 1974, 111.. 142, G, U. 29 magigtio 1á974; IIlJ. 139. d.P.R. 11 gennaJo 1956, n. 20, art. 10, secondo e terzo comma, illeilla parte in cui illei coofrOIIlti dei sailarlaiti staitali immessi illei ruoili anterli.ormenw ahl'1en:trata ~ viig10re della ileg!g!e .15 marrzo 18:6.1, n. 90, e áP~ il tempo di cessazione dJaJl servizio, ~eme di wbin,gresso deliLo Stato illei diri.tti dei sailruriati stessi e della 110110 vtedovia ed oofuni . aill1ia !Pensione o quota di pensi'Oille ll"elaitiva aM'iassiicmll"aziOIIle obbligiato.rda da:Lvailiiidli.tˆ, viecclldaia e SUJperstli.ti per i servlizi iresi: daJ. 1¡ genina!i.o 1'9i216, ~ilscrizli.one aili'assdcurazione predetta, clhe sono 'V!alruitaiti aillChe per ila rpensione statale. Sentenza 8 maigg.iio 1974, 111.. 117, G. U. 15 maiggiio 1974, n. rn.6. II -QUESTIONJ: DllCH!AJRATiE NON FONDATE Codice civile, art+. 274 e 275 (W'ltt. 2,4 e 30, ultimo comma, rlieili1a Costit'U2!i0il1e). Sootenza 22 maggio 1974, 111.. 140, G. U. 2á9 maigigio 1974, 111. 139. ..: codice civile, art. 279 (iaií:it. 30 delila Costi'ílUZIí0111e). 1Sente:r:u:ia 8. ma.giglio 197,4, n. 118, G. U. 1'5 maig,gio 1974, 111. 1216. codice di procedura clvlle, art. 1,82, cpv. (W'lt. á24 defila CosrtJiituziooe). Sentenza á19 giiuigino 197'4, 111.. 1719, áa. U. 2.6 1g!iuig:no 1974, !Il. 167. codice di procedura civile, ˆrt. 657 (axtt. 2 e 3 de11a OostttuzJiollle). 1Se:nitenza 119 1~gino 1974, 111.. 171, G. U. 216 1g.1ug1I1JO 1974, n. 167. codice penale, art. 589, secondo comma (art. 3, :prdmo comima, d!eilil:a CoistLtruziiQIIlle). PARTE II, LEGISLAZIONE 69 codice .di procedura penale, artt. 95 e 108 (in ll'leiLazione all'art. 123) e 110 (acr::llt. 3 e 24 tde1Jia COIStdituzione). á 1Senflenza 19 igdiuig1no 1974, án, 172, G. U. 1216 giluJg1no 1974, 111. -167. cod.ice di procedura penale, art. 117 bis, 'primo e secondo comma (aTltt. 3 e 24 ide11a OostLtumOIIlJe). Senrtenza 19 gjiuig1no 1974, n. 17'8, G. U. 216 1giiU1~ 1974, .z“. 167. odice di procedura penale, art. 199 bis 1(arirt;. 112 e 24, primo comma, dehla Oostituzdone). áá Sentenza á2á9 maiggii-0 1974, n. 11515, G. U . .5 giirugno 1974, n. 146. codice di procedura penale, artt. 334, 304 ter, teno comma, e 304 ter, quarto comma (aintt. :214, secondo comma, e 14 de11a Costiituzd~). Senitenm ¥8 maig;gio 1974, 111. l,23, G. U. 15 maágig,io 1974, n. 126. codice della navigazione, art. 600, primo comma,. ultl111a parte (artt, 3 e 24 deLí:a Costiituzi00ie). Sentenza 8 ~11974, n. 1'19, G. U. 15 maig;gio 1974, in. 126. d..I. 15 ottobre 1925, n. 2033, artt. 44 áe 45 (artt. 3, 24 e 102 die1:la Oostitumicmle). Sentenza 29 mag;giio 1974, n. 149, G. u. 5 1giugno 197'4; in. 146. I legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (aTltt. á24, secondo comma, e 3, primo comma, id!e11a Costii1m.zJiOIIlle). Sentenza 6 ¥giiug1no 11974, 111. 164, G. U. 12 1gii~ 1974, n. 1153. álegge 7 gennaio 1929, án. 4, art. 35 (iairtt. 24, secondo comma, e 3, ptmo iCOIIIllffi:ll, de11a CostituziOIIlJe). Sentenza 8 ma1g;giio 1974, n. 1212, G. U. li5 mag;gio 1974, n. 1á26. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (art.t. 2., 13 e 14 della Costituzione). Sentenza l9 1giluJgino 1974, n. 173, G.U. á26 .girugino 1974, n. 167. r..d.I. 27 novembre 1'933, n. 1578, art. 68 (art. 3 dieLLa Coistii1m.ziioine). Sentenza 15 maggio 1974, 111. J3!2,, G. U. 2á2 maiggiio 1974. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 76, pl'limo ~omma (arit. 318 della Cosbi: tuziiiOIIlle). Sentenza 6 1gilug1no 1974, 111. 160, G. u: 12 1giiluJgno J9.74, 111. 1153. r.d.I. 9 gennaio 1940, n. 2,. art. á52, primo .comma (aocil;t,. 24, secondo comma, e 3, rpciimo 1eo comma, !della Oostirtru. 2iione). á Sentenza 2i2 magigio 1974, n. 144, G. U .. 2.9 magigiio 11974, IIl. 13á9. álegge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 (ari. 3 del1a COISltituz:i.one). Sentenza 15 illllalg!giio 1974, in. 133, G. U. 212 ma1gigilo ,1974, in. 133. ád.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, art. 27 (artit. h5 e 31 dello Statuto de1la Reglione siciliana e 5 della Oostiitu2Jiiolni). Seniteinza 2,2 ma1gigii,o 1974, n. 146, G. U. 2.9 ma1g!giio 1'974, n. 139. 1 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 36, art. 99, primo comma (art. 3, primo oom áma, della Cosbi;tJu'llione). Sentenza 8 :maggio 1974, l!l. 1125, G. U. 1i5 maigig!io 11974, n. 1216. d.P.R. 15 gilugno 19'59, n. 393, art. 138 (art. 3, iprimo comma, ádielila Costiituzione). Sentenm 8 ma1gigilo 1974, in. 124, G. U. 115 ma1giglio 1974, in. 1'2!6. legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo cáomma (ax:tt. 24, ~CIOIIllffia, e 3, primo comma, deli1a. Oostiituzdione). Senibenza á2,2 maggii,o 1974, n. 145, G. U. 219 magigiiio 1'974, n. 139. d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 9, án. 2, lettera a (aa:tt. 3, ipnimo comma, e á27, SOOO!Ilido comma, qelilia Costhtiuzliol“lle). Sentenza 29 mag!gio 1974, in. h54, G. U. á5 1giug!ho 1974, IIll. 146. legge 31 ottobre 1966, n. 953, artic˜lo unico (artit. 2á4, secOIIlldo ieoo:nma, e 27, SElOOl!lldo 1cornma, 1dle11a OostiJIJuzltone). á Sentenza 6 1giiuig!ho 1'974, n. 161, G. U. 12 1giug!ho 1á974, n. 1-5-3. legge 3 maggio 1967, án. 317, art. 1 e seguenti (art. 3, pr,imo comma, della Costituziion). Sentenza 8 maigig.iJo 1974, n. 124, G. U. 15 maigigfo 1974, n. 1i2.6. I .,'I~ i i 1== ~ ~~ PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 27 marzo 1969, n. UO, artt. 104 e 1l28 (artt. 76, 3, 97 e 4 deilila Costirtru2Ji001Je). 1Sentenza 15 m.aggiio 1974, n. 131, G. U. 212 maggio 1974, in. 1313. 'legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3. Sentenza rn rmaig~o 1974, !Il. 130, G. U. 22 magigiio 197,4, lll.. 133. d.P.R. 22 maggio 1970, ,n, 283, art. 4, n. 2, lettera a (axitt. 3, p!".imo comma, ieá ,27, soo001Jdo OŽlflnma, dei11a CGISltdituziooe). iSenitenza 219 ma1gi~o 1974, n. 154, G. U. 5 ,~ugino 1974, 111. 146. 1legge 25 febbraio 1971, n. 110 (m-tt. 3, 41, pr.imo comma, e 53 della OCJistj,1luziOille). Sentenza 19 'gilllgino 1974, n. 1715, G. U. 26 giugno 1'974, in. 167. legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. '1 O, secondo comma, n. 13 (air:tt. 76, 77, ip:tiimo comma, ,e 116 della Costilfmzlicme). Sentenza 29 magigio 11974, in. 1'51, G. U. 5 1~ugino 1974, 111. 1146. 1 d.I. 22 gennaio 1973, n. 2, artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 (artit. 20 e 36 dello statuto !r0giiOllla1e sicdlia1110). Senitenza 6 1giuigino 1974, n. 162, G. U. 12 1glirugino 1974, IIl. i.53. d.I. 12 febbraio 1973, n. 8 (art. á21 de11o statuto 111egii0Ila!Le siciiliaino). Sentenza 6 .giugno 1974, n. 162, G. U. 12 1gilllgno 1974, 111. 1153. d.P.R. 29 settembre á1'973, n. 600, art. 74 (air:tt. 76, 77, primo comma, e 116 1de1la Costttuziicme). Sentenzia 29 ma¥ggio 1974, n. 1'51, G. U. 5 1gilllgino 1974, n. 146. d.I. 20 aiprlle 1974, n. ,104, art. 1 (Modifica deit'art. 538 del codice di procedura penale) (artt. 24, secondo 1c 1974, n. 112,6. codice di procedura civile, art. 292 (atrt." 3 1deL1a Coshituzi.oole). GiJUJdfoe diel Llavor:o 1del tmibUJiia1e di LUJceooa, Oit"di.tnanza 211 dilcernbre 1973, G. U. 5 .giiJUJgno 1974, n. 146. codice di .procedura cálvUe, artt. 414, 416, secondo e terzo comma, 418, primo comma; 420, -primo;, quinto e sesto comma1 421, secondo comma, 423. secondo e terzo comma, 429, terzo comma, e 43,1,. primo e ultim~ c˜mma, nel te sto nwdilficato idia1l1a ll!egige 11 iaigooto 1973, 1n. 53,3 (all'1lt. 3 e 24.della Costituziii01ne). Pvetor:e di Palestrina, Ol'ldilnainza 30 ágl~O 1974, G. u. 8 maggio 1974, :n. 119. G.ruddice 1del ilaivooo del itr1buiniaLLe dd iRoona, ocddiniarnza 18 :liebbmdo 1.974, G. U. rná maigigio 1974, 1n. 11216. Giudice del lavoro del TribU!Ilale di Chiiarvatj, oodiinanza 2 marzo 1974, G. U. 19 1g1uign:o 1974, n. 1'59. P!l"etore dii A.trcmosiso, olrddinanza 8 mairzo 1974, G. U. á5 ,giugno 1974, n. 1146. 1Pretor:e di Roma, ood:illlia!IlZe (quaittro) 9 marrzo 1974, G. U. 19 giiiugino 1974, n. 1159, Pr:etcme di Roma, orrdiinanzia 16 marzo 1974, G. U. rn .grugino 1974, In. 153. ' ' Prietol['le dii Catainia, or:d:iltlanza 20 marzo 1974, G. U. 216 g1uigino 1974, n. 167. PARTE' II, LEGISLËZIONE 73 codice di procedura clvM, att~ 434 cpv. (aritt. 3, 24 e á3,5 della Costituzii() II10). '11ribulnale di Pesoaa-a, <:mdirnanza 2á6 1g,iJUJg:no 1973, G. U. 26 grugno 1974, n. 167. codice penale, attt. á8á1, secondo e terzo comma, e á164, quarto comma (art. 3 rle“hla Costrlituziione)., Ptr:eto:rie dii 1Silliainidil10, 1oodinaruia 25 igietnJnialílo lá974, G. U. 2.6 ágiiugno 1974, lll. 167. codice penaále, art. 164, ultimo comma (art. 3 dieNa CostJiltuzione). Rt1etOII'le di Piulo, ordirnM""..za 16 dleblm:cio 1974, G. U. 26 ~gno 1974, !Il. 167. codice penale, att. 313, terzo comma (.art. 104 de11a Costituzione). Corte di assise di R()llDJa, .oodJiinian.m 27 :aipr.iile 1973, G. U. 8 mag~ o 1974, 111. 119. codice penale, art. 341 (arritt. 1, 3, 27, 2,8, 54, 97 e 918 della Oostituzd. cm.e). Prietore di Gubb:io, Ol'ldiill1alnza 2,5 O'l“tobJ:"e 1973, G. U. 2á2 illllalgágio 1974, 111. 1':J3. codice penole, att. 495, terzo comma, n. 2 (all'lt. 24 dleililia: OO!StdituzdOIIl:e). Tmbwnaffie idi iPerug,ia, ordiJ!llanze (diwe) 17 1dilcembre l973, G. U. 12 e 19 ¥grugno 1'97á4, IUl!l. 153 e 11519. cod.ice penale, att. 542 cpv. (all'lt. 3 rdeLla CostJiituZlicm.e). TmbUi!lal1e dii Matera, o:rdirumza 27 !liebbmiio 1974, G. U. W ma1ggio .1974, n. 1¥39. codice di procedura penale, att. 20 (all'ltt. 3, iprWma !PaII'lte, e á215, prima par:fJe, della Costrlituziione). Pretooe di Bax:L, 10111dirnanze ~due) 11 iapriiJJe e 10 1ruoembre 1973, G. U. 1'5 1e 22 maiglg,io 1974, IIl. 1.216 .e 1'3.3. codice d.i 1proceduára penale, att. 74, uaimo comma¥ (al'ltt. 101, secondo comma, 215, lpl'limo oornima, 124, isecondo comma, 1del1La Cost:iltiu:zitOIIlie). Pretore di Monitorio, aJ. Vomano, ooidmanza 10 ma~2lo 1974, G. u. 5 1giiugno 1974, n. 146. codice di procedura penale, att. 90 (aJI'ltt. 24, seco111db comma e 3 deiJila Costituzione). TrdibUJI11ailie di Váene2l1a, 011mrunza 2 aiprdJ!e 1974, G. U. 216 giugno 1974, n. 167.á '14 RASSEGNA. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di proc:ed11ra penale, art. 152, 198 e 199 (arlt. 3 e 24 della Coslliituziiw..e). 1GíIUJdJiic1e .iistrulttooe rdel :tr1bulnale idti Locri, oiI'ldd!narnza 8 1giiUJg1nOá 19 71, G. U. 8 ma1gig,io 1974, n. 119. c:áodlce ¥di procedura 1penale, art. 1.77-bis, cpv. (axtt. 3 e 24 della Oostirtuzliolilie). iGmdlic1e iSti:ruittotre del .trdibunrue idti Paidorva, oiI'lddlilia~a 13 .glii.Jigino 1973, G. U. 15 maigigiio 1974, rn. 1216; c:odic:e di procedura penale, art. 148, terzo comma 'ca:rrtt. 3 e 2¥4 ide11a Cositiltuzione). P11etooe di Ro1ccamo1nfir.nia, O['ldiniainza 30 orttoihre 1973, G. U. 5 1~gino 1974, !Il. 146. ácodice di procedura penale, art. 596, terzo c:pv. (aritt. 3 e 87 della Oostiituzdolilie). Pretore di Maididailioni', ood!inama 14 1aipril1e 197.3, G. U. 26 giiugiino 1974, n. 167. codice ádi proced11ra penale, art. 598 (al'lt. 2.4, secolilido comma, dieLla OoSltd!buz:j,011J1e). Cor:te di 1calS!SaZí.'01I1e, 1prdrma semOIIlle penatle, 1midinanza 212. mia!l'Zo 1974, G. U. 26 1grugino 1'974, n. 167. cod1ice di procedura penale, artt. 616 e 637 (art. 24 della 1Costiitu.ziolne). Tr.iibwnailie tdJi Vieniez.iia, ortdinanm: 119 IIliOV'embr:e 1973, G. U. 19 girugino 1974, in. 1159. codice di áprocedura penale, art. 666 (1M'lt. 215 tde1la Costituzione). ;Sezione dstrllllttotrdia della 1coir:te d'aippe1lo di l.\/Lilarnro, oodiiJnatnza 16 1gietm11adáO. 1974, G. U. 2á9 maggio 1'97á4, n. 1á39. codice della navigazione, art. 589, lettera c (al"tt. 3, 101, seicondlo comma, e 108, seoOIIlido ooonma, die1la Costituziione). Ptrietor:e di Niapohl.; or:dlíIIliainZa 30 dic1emb11e 1973, G. U. á216 giuigin.o 1974, in. 167. ácod.ic:e penale militare di pace, art. 264 (all'lt. 3 della Cosrtiltuzikme) . .GíIUJddc.e itstru~tore tdel Tr1bU!Ilale di Tmlrui, mid!ilnalllz.a 20 :llebbraio 197á4, G. U. 8 ma,gigiio 1974, in. 119. i. ¥¥101t1r1rr:w1rrilifririr&fl@ttlrwrfllritirririiltiilr!fimi:r111tirritri!fflr1rr11~11.ir111111rir¥le'= :: PARTE II,. LEGISLAZIONE 'ili r.d. á16 luglio 19:05, n, 646, art, 42, seC:ondo COll'!l“la (aoctt. 3; pr.iJmo comma, 1e 24, primo 1comma, deLla CostiltUZitOIIle). Giudliice dellLe ,esecuzioni dal mbuinroe di Prato" o:rrlinaal2ia 215 :llebbl1ado 1974, G. U. ,8 ma1~giio 11974, !Il. 119. r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 92 (artt. 3, 23 e 53 defila Costituzione). Coi:mm1ssd:OIIl ip11o;viiinciiaiLe ide1Le [mpoote di Mi'lalilo, ordinalilZa 128 nCJ1V1emlwe 1973, G. U. li5 ma~gfo, 1974, n. rn6. r.d. 30 settembre 1920, n. '1538, artt. 15 e 16 (a11tt. 3 e 3á6 deiLLˆ Costirtuzio! Ile) . Corite di cassazione, seziolile fa'Voro, 01rdinanza 30 gelilllaio 1974, G. U. 26 .g.tuigno 1974, IIl. 167. á TrobUJnale di Táoo-.tno, á011dlmanza 1i9 dicembre 197á3, G. U. 1:2 ,giru. gno 1974, IIl. 1'53. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, arff. 11, 14 e 50 (aT!tt. 3 e 53 1d!eLla Costd;fmziio!IJJe). Commissione tributaria di 2<> ágirado di Milano, 011dinanze 23 maggio 1973, G. U. l9 .e á216 1gi~o 1974, !Il. 115á9 e 167. r.d.I. 13 ottobre 1925, n. 2(!33, artt. 22 e 54 (a:rt. 3, primo comma, de11a ColSrtli.tUZito!Il!e). P:rietooe di SiUISa, 011dittlia1Ilza 3 ddic1embl'e 1973, G. U. 15 maiggio 1974, lll. 1126. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (1arit. 3 della Co~cme). Tribulnallie di merrara, 011ddna1TIZa 5 mairzo 1974, G. U. 26 1giiuig1no 1974, l!l. 167. P:rieto111e di V[ttOII1io V:ooeto, áOl'dinainza 5 febbraio 1974, G. U. 19 giugno 1974, l!l. 1159. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, ultimo comma, e allegato A, 26, quinto comma e 27, quarto comma (,a!rtt. 3 e 3á6 de11a Cosrtiitiuziione). PI"etor:e idi Bari, 0111dmainza 13 dic1embl'e 1973, G. U. 1216 grug1110 1'974, !Il. 167. r.d. 8 gennaio 1931, án. 148, art. 1, uUlmo comma, e appegato A, artt. 26, quinto comma e 27, quarto comma (a:rtt. 3 e 36 del1a Costituz~one). Oo!rte d'1appelLoá di Tordno,. O'l'dinanze 212 1rmvembl'e 19713 e 31 gennaio 1974, G. U. 15 e 212 mai~gtio 1974, llllll. 1,25 e 133. 78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 66, n. 5 (ail'ltt. 41, rprimo comma, e 43 'della Costiátuz1foit11e). '1.'lnib1ma11e ide L'Aquiila, ordiirrl:arnza 12 mmrzo 1974, G. U. 2,5 ágrugno 1974, rn. 167. legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, quarto comma, nei lim:iiti dn cui ha materfailmente rieicepd,to ti.a d.isipo1si!ziione ideLl'art. 19 lettera a, cootra¥ tto CQ\IJ.etitivo itliazfonaJie di Jiarvttivi di appalto di opera pubblka disposta dalil'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si1a applicabile a contratto stipU!Lato dopo il 17 ottobll'e 19171 che richiami le condizio1ni contrattuali ed i prezzi concordati in precente, ma autonomo, ,ClOilJtratto di appalto (n. 295). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 86 Appalto di 00.PP. -Ultimazione dei lavori -Ritardo -Penale -Domanda di disapplicazione -Termine -(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 35, quarto comma, 36, primo comma, 41, 69, quinto e nono comma, 71, 87, terzo comma; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 36, primo e secondo comma, 41, secondo comma, 17, terzo comma e 33, ultima parte). In qual momento debb:a l'1appalitatore d d opera pubblica contestare l'applicazione deHia penale per :dtwdo nell'ultimazione dei lavori, quando non siano .appUcabili .gpecifiche disposizioni sul te['mine utile alla domanda di disapplicazione dell:a penale (n. 293). Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Disciplina comune -Onere di decorrenza a termine -Applicabilitˆ -Esclusione (e.e. art. 1495, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 121). Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Procedure da adottare nei confronti della ditta fornitrice -(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 121). Se ai contratti di fQrni:tUJre stipulati dalla pubblica amministrazione sia aipplicabile il termine di decadenza ,stabilito dalJ.':art. 1495 codfoe civile per La denunzia dei vizi (n. 296). Quale IJTOcedura debba essere adottata, nelle foim.iture stipuLate dalla pubblica a=inistrazione nei confronti del contraente privato, quando non sia applicabile un determinato capiátolaito .gene:raile e in difetto di specifiche clausole contrattuali, qualora siano riisconrtrati vizi nei prodotti forni.,ti (n. 296). IMPIEGO PUBBLICO Beneficio per i combattenti di cui alle le.ggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824. Se le provvidenZie di oui ag.1i artt. 2 e 3 della iLegge n. 336/1970, integrata .dalJa legge n. 824/1971, operino anche ai fini del trattamento integrativo di previdenza previsto dal reg.olamento dell'Ente pubblico ed attuato mediante accensione di polizzie individuali di assLcuraziáone (fattilspecie relativa a dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno) (n. 776). IMPOSTA GENERALE ENTRATA Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dopo il 17 ottobre 1971 nei quali sia stato espressamente contemplato il pagamento dell'i.g.e. a carico dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo \oomma). Se la revisione dei coorisp¥ettivi di aippalto idi opere pubbliche disposte dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sia applicabiile ai .contratti cli>nolusi nel periodo 17 ottobre 1971 -31 dicembre 1972, nei quali sia stato espressamente contemp1ato il pagamento dell'i.g.e. a carico delll.'appaLtatore e "per i quali debba il .corrispeátti:vo essere liquidato o pagato dopo il 31 dfoembre 1972 (n. 154). PARTE II, CONSULTAZIONI Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1912 Revisione disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -Limiti di applicabilitˆ -(d.P.R. 26 ottobre 1912, n. 633, art. 89). Se la revisione dei corrisp.ettivi di appalto di opeTa pubblica disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia applicabi1e a contra1to stipulato dopo il 17 ottobre 1971 che richiami le condizioni .contrattuali ed i pl'lezzi concol'ldati in pl'lecedente, ma autonomo, contratto di appa[ito (n. 155). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Disciplina comune -Onere di decorrenza a termine -Applicabilitˆ -Esclusione (e.e. art. 1495, r.d..23 maggio 1924, n. 821, art. 121). Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Procedure da adottare nei confronti della ditta fornitrice -(r.d. 23 maggio 1924, n. 821, art 121). Se ai contratti di forniture stipU!lati dalla .pubblica amministrazione sia applicabile il termine di decade~a ástabilito dall'art. 1495 ácodice ácivile per la denunzia dei vizi (n. 57). . Quale procedura debba essere adottata, nelLe forniture stipulrate dalla pubb1ka amministrazione nei confronti del contraente privato, quando non sia applicabi!Le un detemnin:ato capitolato gene!t'ale re in difetto di specifiche clausole contrattuali, qualora siano riscOilltrati vizi nei prodotti forniti (n. 57). OPERE PUBBLICHE Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dapo il 17 ottobre 1971 nei quali sia stato espressamente :contemplato il pagamento dell'i.g.e. a carico dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1912 -(d.P.R. 26 ottobre 1912, n. 633, art. 89; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). Se la r.evisione dei cordspettivi dli appalto di opere pubbliche disposta daill'airt. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia áaippilicabile ai contratti conclusi nel periodo 17 ottobTe 1971 -31 dioembve 1972, nei quali sia stato espressame!llte contemplato il pagamento dell'i.g,e. a carico dell'appaltatore e per i quali debba il corri:spettivo essere liqutdato e rpaágato dopo il 31 dicembre 1972 (n. 119). Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dapo il 31 dicembre 1972 Contratti nei quali siano preventivate variazioni del corrispettivo in relazione agli oneri tributari a car~co dell'appaltatorŽ -Detrazione dall'importo corrispondente all'i.g.e. -Ammissibilitˆ -(d.P.R. 26 ottobre 1912, n. 633). Se l'ammontare dei cocrispettivi di orpera pubblica d'appalto da pagare, dopo il 31 diácembre 1972, per contratti stipulrati dopo 11 17 ottobre 1971, possa essere decurtato deLl'impooto áCorrispondente all'i.g.e. non pi dovuta quando tal.e revirsione del coMispettivo risulti e.spvessamente preV'enrtivata dalle p.airti contraenti (n. 121). 88 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Revisione disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Limiti di applicabilitˆ -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89). , Se la revisione deti áCorrispettivi di appalto di opera pubblica disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia applicabile a contratto stipulato dopo il 17 ottobre 1971 che richiami le condizioni c01I1trattuali ed i prezzi concordati in precedente, ma autonomo, contratto di appalto (n. 120). Appalto di 00.PP. -Ultimazione dei lavori -Ritardo -Penale -Domanda di disapplicazione -Termine -(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 35, quarto comma, 36, primo comma, 41, 69, quinto e nono comma, 71, 87, terzo comma; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 36, primo e secondo comma, 41, secondo \comma, 17, terzo comma e 33 ultima parte). In quai! momento debba il.'iaippa!l.rtatO!re di opera puibblica contestare l'applicazione della penale per rita!'do nell'ultimazione dei lavorri, quando non siano appl:iicabili specifiche di:sposizioni sul termine utile alla domanda di cliisapplicazione .deJla penail:e (n. 122). PREVIDENZA E ASSISTENZA Assicurazioni malattie-contributo-indennitˆ integrativa speciale -Perso nale enti pubblici (0.N.1.G.) -L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma -L. 3 marzo 1960, n. 185, art. 1 lett. b) -L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 -L. 12 novembre 1964, n. 1242, art. 2 -D.P.C.M. 3 dicembre 1960 ˆrt. á40. Se fa indennitˆ integrativa sp¥eciale prevista dall!a legge 27 maggio 1959, n. 324, cordsposta ai1 personale di Enti o Istituti di diritto pubblico che abbiano diritto a pensione non facente earico al bHancio dell'Ente o Istituto (ne1la specie: co!ITjisposta al per.sonale dell'ONIG ai sensi del ál'art. 40 del Regolamento app1rovato ácon D.P:C.M. 3 cliicembre 19á60 nonchŽ per effetto dell'art. 2 della l¥egge 12 novembráe 1964, n. 1242), sia da assogli g.ettare a contribuzione previdenziale agli effetti dell'aissi.curazione obbligatoria malattie secoooo il disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, I n. 153 ovvero .si:a ¥esente dia qua¥Lsˆ.asi ritenuta prevtdenzia:le, come statuito per il personale ástatale da1l'art. 1 lett. b) della ¥leg.ge 3 marzo 1960, n. 185 modificativa dell'art. 1, terzo comma, della le.gg.e 27 maggio 1959, n. 324 (n. 104). INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIBITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE, Statuto dei lavoratori ed enti pubblici, Giuffr, Milano, 1974. AzzoLINA U., L'avvocatura neitla giurisprudenza, Cedam, Badorv;a, 1974. BARONE G., Esperienze e prospettive degli Enti pubblici economici regionali, Giuffr, Milano, 1973. BERLmI A., Corso istituzionale di diritto tribubario, vol. l¡, Giuffr, Milano, 1974. BoDDA P., Studi sull'atto amministrativo, Giapipichelli Ed., Torino, 1973. BONICHI E., Le leggi di Pubblica Sicurezro, Ed. Babuino, Roma, 1973.. CATALDI G., Lineamenti di Scienza dell'amministrazione (vOill. 2), Gi>uffr, iMiLano, 1973. CHIOLA C., L'infCYrmazione nella Costituzione, Cedam, Padov,a, 1973. DI LORENZO I., Diritto Urbanistico, U.T.E.T., Torino, 1973. GALLO E., Il falso processwale, Cedam, Padova, 1973. GIULIANI G., Manuale detl'I.V.A., 1974, Giuffr, MiJ.ano, 1974. JANNUZZI A., L'Appalto -Rassegna di giurisprudenza commentata (voU. due), Giuffr, Milliano, 1974. LEVI G., La praprietˆ immobiliare nella giurisprudenza, Cedam, Padova, 1973. LucARELLI F., La proprietˆ pianificata, Jovene, Napoli, 1974. MANZONI I., L'imposta sul valore aggiunto -Le deviazioni dalia neutralitˆ nel modello italiano, GiáapipLcheil:li Ed., Toirino, 1973. MILITERNI I.-VELLA A., Il nuovo contenzioso tributario, Jovene, Napoli, 1974. PELLINGRA G., L'impos.izione tributaria (voll. 2), Giu:ffr, Milano, 1974. ABBONAMENTI ANNo . . . . . . . . . . . . ¥ . . . . . . . . . . . . . . . . ¥ . ¥ L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO ¥ .. .. .. .. .. .. .. .. ¥ È 1.500 Per ˆbbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATOá-PIAZZA G. VERDI, 10 ,, ROMA e/e postai~ 1/2640 Stampato in Italia ¥ Printed in ltaly Autorlnulone Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 111111!0 1966 (4219062) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. Con questo numero la sezione quarta (Giurisprudenza civile) curata dal collega ADRIANO Ross1. Al collega PIETRO DE FRANCISCI, che lascia l'incarico va il pi vivo ringraziamento per la proficua attivitˆ svolta, nella certezza che egli continuerˆ a dare, anche in avvenire, al periodico la sua utile collaborazione. LA REDAZIONE INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE del/'avv. Micheleá Savarese) (a cura .. pag. 511 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Arturo Marzano) È 569 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI SDIZIONE (a cura del/'ayv, Benedetto GIURI- Baccari) È 61 I Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura cato Adriano Rossi) ¥ , . ¥ . . . . ¥ de/l'avvo È 632 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'avv. Ugo Gargiulo) . , ¥ , . . , ¥.¥.¥ , ¥ È 657 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) È 681 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Arturo Marzano) . á . . . ¥ È 721 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a lo Di Tarsia di Be/monte} cura delf'avv. Pao È 747 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE á pag. 67 CONSULTAZIONI È 84 INDICE BIBLIOGRAFICO È 89 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE AV\Tocati Glauco Nonr, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARruzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPE.CE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GurccIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Mar~ello DELLA VALLE, Milano; Aldo A.LAB1so, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHrs, TNnto; Paolo ScoTTr, T-rieste; GiancarJ.o MANDñ, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI FAVARA F., La detraibiUtˆ degti interessi pas¨ivi dai ricavi tordi dette sooietˆ fimianziarie e dette aziende di credito . , . , . I, 713 SICONOLFI L., Ritevanza deite disposizioni di contabilitˆ sui rapporto di tavoro suboirdinato con to Stato . , . . . . . I, 649 TAlMIOZZO R., Ente pubbtico non economico. Individuazione. Effetti in retazione aita ie.gge 20 maggio 1970, n. 300 . . . . I, 667 TAIM!Oz,zo R., Giurisdiziaetenza e gioosdiziione Sottenisio: rue di utenza -iPairzia[e - Initaresse ail OCJIIIllPensc> -Iruberesse Jiegilttimo, 736. -Con1cessi.one e deri'VlatZione -Ln sa::ruatooiia -Efficacia, 722. -Este!DlsioLnJe delilia demanfalliitˆ nei corsi d'acqua -Arogmi, con nota di P. VITTORIA, 737. -Giiuidizfo re rpil'Ocedirrnento -Norme applicabrl!i -Accertamerubo 1Jecmico áPl'!evierntirvo -Ammtssibilitˆ, 721. -Giud1izdo e ipll.'ocedimenrt:o -Norme aJpipildJcabiili -Giiuidizio con piLumlitˆ di pairiti -Serubeinza mteriloootoo: ia e per una pM'lte def“ndlti v:a -Ri.lserva di 01P1Peilllo e aippe(l.1¥ 1!0 immediato -IntegmzioLnJe del ,grudJizio -Impugi:ruazione incidentale -.Ammdiss.tbilitˆ, 721. -O!Pe~e di bonifica -Manrutenzdone negJiig,elJ::Ute -Damm -lnlpuitabilitˆ -E1semizio della marnuten2liorne -Sufficie~a, 721. -Sottenmone di ute1I1Za -Pairzia J.e -COl!Ilrpenso -Determin!azione -Orirteri, 736. -1Sorbten1sio:rue di 1111tertzJa -Parzda.J.e J. VIaI11oota ádeterminazio!Ille del com :penso -Impugnaz:i,one -Successiva dertermiinazione -Cessazione dearla materia del 'contendere, 736. ANTICHITA' E BELLE ARTI -Cios1e d'antichiltˆ e td'~ -In g,e' nere -Scavi IPOSlteriori ailila ilegge 1¡ ~ugino 1939, n. 10i89 -lffi!POSsessamenrto abusilvo di cose provenienti dia tal.i scavi -.Aicqudsto delae stesse -OolstiituilSoe il"í¥Ce1Jtazioil: l!e, 747. -Cose d'antichitˆ e d'~e -In g,enere -Soa'Vi posteriori alla 'l!egge 1¡ ~ilUJgno 1939, n. 1089 -Possesso di '00se rpil'OVendenJti da taJ.i scavi -Presiunzdone d:i provend.1enza delittuosa, 747. CIRCOLAZIONE STRADALE -Opposizri<>ne all'ingiJUnzioille pre:f áettiziia -Giudizio, esteso alla legittimitˆ de1!l'ordIDamia emessa dal Sí:IlJOOrCO -Didietto di .gi'll!ri..sdizione -Non sussiste, con nota dii U. GARGIULO, 645. -Opposizion“e allil.'i!Illgiiunzione IJIDefiettizia -Posizione processuale del Predietto -COOJJdanna al pa ágamie:ruto dlelll.'e spese di ildrte -Ammissdlbilditˆ, oon nOlta di U. GARGIULO, 645. COiMPETENZA E GIUR]SDIZIONE -C01I11SOT2li agrari -Nomina di Co:mmissarfo ¥goviernativo per deWiiberare tciazione in parrtec:iipazfone Esclusione, 705. INDICE XI -Prescrizione -!interruzione -.Aitti di oostt1w:dl00le lin mora diversi. da quelliLi iprevilstli negli arrit. 140 e 141 11.iegg.e di ~egd.stro -IdOIIlleitˆ, 701. -Tassazione provvisoria -DiiSp&siziOI! Je d1elil.'arrit. 32 diell!a 1egige dii il'e~ -E' di ipoll'i1lata ~enem1le 1M81D10! Ul2Ja de11a denunzia del 0011'.litribuenrfle -C!onitestaziorue sulll.a dleterimi.naiIDone deil. va:Looe presumo -Esc1rusione, 705. -Verulita :liria (pM'enti -iPll:'lesuMione di (]Jj,beralJitˆ -M81Ilioaita prova 1CClllll1lriarla -LlqwdaiziOI!Je dell'imposta sultl':atto di liiberailditˆ li1n. relazione al va!l.Oil'e aicooritato, 710. IfMPOSTA DI RICCHEZZA MOBELE -Redd1iti d'.impresa -lniteressi pas1sivi -DetrMbllitˆ -Criterio di .proporziin noita di F. FAVARA, 713. -Redditi d'dmpiresa -Spese .gene raili -Nozione -Detrialiibiliitˆ Quota imputabile aMe atti'Vô!tˆ prodluititi.rvie -Determilnaziorne Questione 513 13 febbraio 1974, n. 26 . 515 13 febbraio 1974, n. 27 . 517 13 febbraio 1974, l!lJ, 28' . 519 13 febbraio 1974, n. ~ . 521 13 febbraio 1974, n. 30 . -524 13 feibbitiaio 1974, n. 31 . 525 13 febbriaio 1974, in. 32 . 527 13 febbraio 1974, .n. 33 . 529 13 febbraio 1974, n. 34 . 531 27 f1ebbriaio 1974, n. 40 . 53á3 27 :liebbriado 1974, ill. 41 . 536 27 febbitiaio 1974, n. 42 . 538 27 :liebbraio 1974, il)J, 45 . > 540 27 febbraio 1974, n. 46 . 541 27 :liebbra 13 marzo 1974, n. áoo . 568 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE CIQMUNITA EUROPEE 6 marzo 1.974, 'llJeW1e owse ll"iumte 6/73 e 7/73 . . . . pag. 569 21 marzo 1974, nelJ1a OaJUsa 151/73 . . . , . . . . . . . 584 4 apxdcr:e 1974, rnell cause ri'Uniite 1'78/73á, lW/73 e 180/73 . 589 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE íH CASSAZIONE Sez. Un., 24 maggio 1973, rn. 1522 -. pag. 611 Sez; Un., 4 ilugUb 1973, n. 1865 . . 615 Sez.. Un., 9 lliugldo 1973, n. 1962 . . 6118 Sez. U:n., 7 llJOVembre 19'73, rn. 2898 622 INDICE xv Sez. I, 19 nOIV'embrre 11973, n. 3092 . pag. 681 Sez. I, 19 novembire 19r73-, n. 30íl5 . 632 Sez. I, 19 oovembi11e 19r73, n. 3098 . 632 Sez. Un., 9 gieninadior t974, in. 62 ... 721 Sez. Un., 19 germado 1974, n. 163 . ~ 626 Sez. I, 1¡ febbraio 19'74, n. 26-0 ¥ . 686 Sez. Un., 21 :febbriaˆ!o 1974, n. 486 . 722 Sez. I, 6 mairzo 19r74, []J. 600 . . 691 Sez. I, 13 marzo 1974, n. 677 . . 695 Sez. Un., 14 !lnan:"l'JO 19'74, ill. 6912 . @r5 Sez. I, 26 marzo 1974, án. 830 . . 699 Sez. Un., 28 marzo 1974, n. 845 . 645 Sez. I, 29 mairzo 19174, n. 885 . 701 Sez. I, 29á marzo 1.9174, n. 889 . . 705 Sez. I, 1-0 ,aiprile 1974, n. 997 . . 710 Sez. I, 10 aprile 11974, n. 99.S . . 710 Sezione Lavoro, 22 aiprU.e 1'9r74, n. 1126 . 649 TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 2 IDan:"2'l0 1974, n. 3 . pag. 736 7 marro 1974, n. 4 . 737 TRIBUNALE F.Werizáe, Sez. I, 14 dicembrle 1973, n. 1866 . . . . . . . . . . pag. 713 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSrLGtLIO DI STATO Sez. IV, 12 febbraio 1974, n. 173 (ordiooinzai) pag. 657 Sez. IV, 1'!) febbriaio 1974, n. 205 662 Sez. VI, 15 febbraio 1974, n. 90 . . . . . 667 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Vll, 5 ott01brie 1973, n. 1495 . . pag. 747 Sez. II, 29 ottobll'e 1973., n. 11693 . . 747 Sez. I, 19 noviembire 1973, n. 1734 . 749 Sez. Un., 15 dicembre 1973', n. 6 . . 750 xvn1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali II -Questioni dichiarate non fondate III -Questioni proposte pag. > 67 68 71 INDICE BIBLIOGRAFICO 89 PARTE PRIMA I l GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 30 gennai:o 1974, IIl. 2¥1 -Pres. Bcmifa.cio - Rel. Capa1oz2ia -Cristailli (n.ác.) e Presidente COltl:siJglio dei MililiJStri (sosrt. avv. gtelll. Starto Gfo(['g¥íIO Azzooilti). Procedimento penale -Mandato di cattura -Obbligatorietˆ -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione. Reato -Detenzione di sostanze stupefacenti -Trattamento uguale per consumatore e trafficante -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione. Non fondata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 104 deila Costituzione, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 253 del c.p.p. che prevede il mandato di cattura obbligatorio (1). Non fondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, l'art. 25 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041 che riserva eguale trattamento, per quanto attiene alla cattura obbligatoria, al consumatore e trafficante di droga (2). (Omissis). -1. -Il gmdice liistruttoo:e del tll'Lbunaile di Bolog1tla ha ipTomosso giudizio 0di legittimitˆ 0cosrtirtuzion:ale detH'iisrti:tuto del ma1I1dato di .oarttw.-a obbHgáatorio ¥m generale (arl. 2,5.3 del 1c.p.p.) e, ilil par.ttcoillMe, del:l'al'lt. 215 deLLa legge 2á2 ottobre 1'9¥514, !Il. 1041, m riferimento a.g1li articoli 3, 13, prdmo e seOO!lldo ¥comma, 25, terzo -comma, 27, .secondo .comma, e 104, primo ácomma, della Costituziooe. (1-2) La Corte si richiamata ai princiipi giˆ enunciati neLle precedenti sentenze 4 maglgio 1970, n. 64 e 19 gennaio 1972, n. 9, in questa Rassegna. 1970, I, 369, ed ivi, 1972, I, 8. Sui problemi di inteiip!l'etazione, prima, e di costituziooalitˆ, poi, posti dall'equale itrattamento previsto pe([' il trafficante ed il consumatoce di droga: CARLASSARE, Detenzione di stupefacenti, tutela della salute, ordine pubbUco, in Giur. cost., 1972, 34. (*) ALla il'edazione dell.e massime e delle note di questa sezio¥ne ha colILabO! l'aito il'avv. Ca!l'ilo SALIMEI. 512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2. -Con sentenm n; 64 del 1970, questa Conte, dichiarando fondata la dogHatn2la 1afferentáe aH'art. 21513, c.p.p. solo lllel1a .parte in ácui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai suffidenti indizi di colpevolezza (1illl applicazione dell'art. 111 Oost.), ha, 1mplicilta~te lllel dispositivo ed esplic1tamenite inella motivazione, tenuto fermo l'ist1tuto delila ácer.cerazione pr0eventh11a obbligatoria, investito coo to obbligatorrio, sia :rdconosciwta la facoltˆ di recedere unHateiralmente dal rapporto con effetto ex nunc. H diicr:dtto d~ recesso uini:lateralmente riconoscdwto al .cliente non crea una disparitˆ di situazione nei áconfronti del prestatorre d'opera, ma si sostanzia in una rposizJione áCOl!ltrrattuale derivante raziona1mente dalla strutt\H'a stessa del rappe>r.to cooitrattuale e dalla 1diversa naturra delle reá1ative prrestazdOl!ld. Data la :natura del contratto, del tutto irazionale ohe fil prestato!l'e d'opera non abbia ,diritto alfa prosecuzione del .rap.pmo, una vo1ta c~e hl áC<>mmittente abbia rráevo1oato l'incarico, áCosi ácrone 11.'aZiol!lale che il medesimo prestatore_ d'opera n'On possa recedere dliiscvezionaJmente dal cootratto se non per giusta ácarttisa ed in modo da evitare ogni pregiiudizio al cliente. Egli, infatti, nella fase preldmmaire del áC<>ntl'latto libero di accettare o rifiutaire ~'incarfoo offertogli per la fiducia che !il. cliente ha riposto illl lfllli. Una viO!lta per˜ che il prestatore d'áopera abbia operato questo diritto di scelta e si .sia obb1igato a ácompiere l'a limpugnato 1 del tutto 0C1azi10lllale e risponde a 1imIJ1'escindibili eásigernze oggettive. -(Omissis). á PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 515 CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 1'974, n. 26 -Pres. Bonifacio - Rel. Cr1safu1Id. Reato -Falsa testimonianza -Resa in dibattimento -Giudizio non immediato -Tempi diversi per la ritrattazione -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione. Non fondata, con riferimento agli artt..'1 e 24 della Costituzione, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 458 del c.p.p., nella parte in cui prevede ii giudizio non immediato p2r falsa te1stimonianza resa nel dibattimento, con conseguente restrizione entro limiti temporali diversi, rispetto a quelli del giudizio immediato, della possibilitˆ di ritrattare con l'efficacia esimente di cui ail'articolo 376 del c.p. (1). (Omissis). -1. -La questione di legittimitˆ .co1sti1Juzionale dell'ail't. 458 ác.p.p., nehla pa.rte in cui prevede il giudizio non immediiafo per la fa11sa testtmoodanza resa nel dibatttmento, per ácointriasto con gli articoli 3 e 24 Cost., non :liondaita. é da il'Hevare, ¥anzitutto, áChe l'art. 458 iI'laippresenta la protezione sul pdiaJno plt'ooossurue deil!lJa ¥disposiizJiolllle dlei11.'axt. 376 ¥C.p., che statutsice la non punibil:1tˆ deil reato di falsa testimonianza, qualora dl ácolpevole ritratti iii falso e mandd:esti il vero neJ procedimento penale ID .cui ebbe a prestare il suo ufficio, ¥ Pirima áChe fistiruzione 1sia áchiusa ácon sentenza di noo doveirsi pirOCedeire ¥. (se Iia :llalisa testimoniiamm si era avuta in istruttor. iia) ¥ ovvero pil'ima che il dibattimento si!a áchiuso o sia rdillviato a cagione della :failsitˆ ¥ (nell'.ipotesi di falsa testimonianza nella fase dibattimentale). .A!llafogamente lo stesso art. 3176 c.rp., :nel 1suo ultimo áComma, ¥COl!l rtguardo alla falsa testi:monianza dn una causa civ:ile, 1ammette l'esimente da pena 1se la mtil'attaziooe avvenga pirima ohe .sia pil'OIO.Ullliciata sentenza definitiv:a ¥ anche se n¥on iorrevoca.ibHe ¥. La regola, dunque, .che la inon punibilitˆ della falsa .testimonianza suboil'diinarta ai11a ácondiz.i.ione .che la Tlitil'attazione avvenga in átempo uthle a'i :lliind deilll'aoceirtfmnento deli :lialttt neil ipa:'Ooodimento (che pu˜ 1chdlamairsi principale) dn cui quella era intervenuta: regoJ:a, della .cui ragáionevolezza non .dato dubilta!I'e e pienamente ,confOil'me alle finalitˆ della esimente, :rivolta qual' 1a dare soddisfaztooe aJJ.'mteil'esse rula giusta definizione del giudizio pr.incipale (come pure a quello di áchi sia dlil. esso imputato), pirima e pi .che all'interesse del :liaLso testimone ad evmre Jia sanzdone comminata peir il reato ormai posto áID essere. (1) In dottrina: PISANI, La tutela penale deUe prove formali nel processo, 1959, 194. In gimisprudenza: Cass., Sez. III, 9 novembil'áe 1961, rie. Trinco e Cass., Sez. Ili, 27 marzo 1961, Teisti. 516 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ohe la mater1ale posstbildtˆ di .ritrattaire, ácon l'efficacáLa esimente di cui aáLl'art 376 ác.p., rtsuliti iin taJ modo sl1a'bore ,coo le altre iavo1ratrLci madri lll!On tale da determ!ii!l.a!l'e un contrasto' con l'airt. 3 e 'l'art. 37 de!J.la Costirtruziorne. Non v' dubbio ohe n !l'apporto di 1'avoro domestico per Jia sua parti. colare natura, rtiale da d!iffeir1enziarsi sostanziiail.mente, sia in relazione all'oggetto, si,a dn r,eilaziione ai 1soggetti .i“n.,tereissati, da ogni alW<> ,r1apporto d1i lavoro. Uno di questi aspetti la derterminazd.one della incidenza della gravidanza e del parto del'lia 1avoiratrice adde1tta ai seirvizli. domestici nel rapporto stesso, .soprattutto per quanto rigua:r,da specifid doveri e obblighi del datore di laviOII'o. H lavoro domestico famHliaire non p1restato a favore di Ulll'impcresa desttn:ata a.J.ilia produz:ione e allo áscambio di beini, avente, neUa pireva1'enza dei 1casi, Wl siistema di ilavoro ol"ganizzato m áforma pJurima .e differenziata, con posstbilttˆ di ricambio o di ásostituzione d!i soggetti, ,stbben,e di un nucl.eo familiare ristretto ed omogeneo e, qui“ndi, de,stinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di Ullla liim.itata convivenza. Ulll!a 1siffaitta situazione non ,rende:I'ebbe razi0111ale e ,conforme ahla naturra del :rapporto l:a sottoposizione dei soggetti ad esso partecipi ad una discipli“na 1che non tengia cooto della peouiliaráttˆ ása da 1quena i~dicafa nel !l.'ioorso dal 1segretari:o provmoiaie della CISNAL, motivato in merito al perin:“anere o meno della ~egirbtimaziione attivia die1la 1assocdazilone 1Síll.ldaooie. In effetti, il pretore, come giˆ predsato, ha !I'irtenuto che il caso cOlll:testaito non rientri nelle ipotesi :previiste dall'a!l't. 15, sibbene in quella specifica .contemplaita dall'art. 10 dell:a legge, che prevede, con esclusione degli .studenti universitari (e di qui la dedotta dncostituzfona'liitˆ de;IJ.a norma in ri:feil"imento al prin.ciipiio di eguagliranza statuito dahl'art. 3 Cost.), tiJ diritto dei e lavoratoiri studenti, discdtti e frequentanti OOI"si o:egolJ;Mii di studiLo dn 1scuolie di dJstrumOllle iprimall'liia, second. ari:a e di .qualifioamone :IWofesiOlllale, statali, .pareggiate o J.ega.lmente 1rfoonOISciru1Je o 1oomU1nque abfillirtia1te aiI. riiliaLSCio di: iti“tolli di 1studiJO le.gali, a turni ádi áLavoro che ageV'olino fa frequenza ai corsi e 1a preparamone ag:li esamiÈ e U non obbli.go ¥a pre.staz.torn di lavoro sitraordinarto ñ duirante i riposi settimanald ¥. 2. -La questione non ammissibile. n campo na.turrale di appHcazme dell'art. 218 deJ:1a iegge oolllltempla e iaibbraioota rfruitrte queilile Ií!plOtesi dn 1ooi la 1001ndiotba del diarbOII'e dli JiaviOII'o si estrinseca i:n una seri dii aitti e di ¥comportamenti, anche Se oggettivamente lectti, i quali, in árelazione ail fine, rsi prodliJano come diretti a l:im1ta!l'áe, 1contras1la1re, impedire o perseguire, con i mezzd pi d~sparra áti, l'esett"cizi:o dei dli.ritti sindacal.i del !lavocato!l'e. Daál ácontesto della norma, 1ricoHegaibiJ.e, dn pairitLcolare, raJ:le speci: fi:cazdoni 1conátenute nell'art. 115 defilo Statuto, .sono áda rUenersi esclusi dalla tutela rspeoifica prev~sta daU'aJ:t. 2,8 tutti quei comportamenti PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE imprenditori.ali lesivái di un diritto o interesse 1singolo del .1av-0mtore, connesso allo 1svolgersi del il'app()ll'to indivliduale di iavol'o, non suscettibiild di una 1'bw-bativa dl1retta o liillddrretrtla delll'Jinstea:esse siindiaioailie, generalmente inteso, a difesa del qrua'le riconosciuta la leg.iltrtimazˆone processuale del sindacato. Il ásdnda.cato a:icorroo.te aveva, nel !l.'icoriso, prospettato U1IJa serie di aátti e ¥Compor:tamenti antisiindaácali della Vetrobel deji quali si !dchiedew, da paIDte del magistrato, un oNline di cessazione. Tria gli atti si mclrudeva aiIJJche il ácamb1amento delil'orarrd:o dli lavoro dello studente Fabbri. Il pretore accoglieva parte delle richieste ¥avanzate, provvedendo di ¥Conseguenza; strialoiava, mvece, la posizione del Fabbrd il'itenendo che il suo caso noo fosse C01I1templato tra quel1i Indicati nell"arit. 1'5, ma nella diiscipliina ¥staibmta daiLl'art. 10. Devesi, a questo punto, rilevare che, per Ja soluzione della ácOIIltl'oversia sottoposta al suo giudizio, ininfluente per il gill)d!ice l'accerá 1 tamento della legittimitˆ o meno del provvedimenrto adorttato dal datore di lavoro. Ed iinfa.1Jti, posto .che esso fosse legli.ttimo, ci˜ non escluderebbe che ipossa essere stato adorttarto in funzione áarutisilildáacale; e, .per conv& so, posto che áesso fosse áin sŽ iUegittimo, ci˜ iil:on sarebbe sufficiente a provare l'esisrtenza ádi quel fine vietato daJ.l'aárt. 28. Di tal .che la questiOIIle di legli.ttimi:tˆ ácostituzionale, conoomente l'art. 10 della 'legge, rti;sufllta liJ:rirtlilevalillte ¥ad :llililli. del .giudizlio a quo, ~oposrto, ácome si detto, daiLl'aissociazione ,sindacale a tutela degli áinátereissi che ad essa famio capo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 febooaio 1'974, n. 29 -Pres. Boruifacio - Rel. Ogigioni -Migotto ed altro (n.c.) e Presidente Consiglio dei Minilstri (1sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azza.riti). Procedimento penale -Procedimento pretorile -Avviso di procedimento -Obbligo -Limiti -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione, Non fondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimitˆ costit1fzi.onale dell'art. 390 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, .nella parte in cui noo prevede l'obbligo del magistrato, che intende procedere all'emissiooe del decreto di citazione a giudizio sulla sola base delle risultanze delle indagini preliminari svoLte dalia ápolizia 522 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudiziaria di propria iniziativa, di effettuare la comunicazione giudiziaria e di rivolgere all'indiziato l'invito a nomimare un difensore (1). (Omissis). -2. -Il giudice a quo sostJa~iaJmenrte lamenta ,che la norima impugnata non prevede, nei ,confuonti deJ. maigistrarto, tl.'obbltgo dli 'efferttuall.'e ];a comunicazione ,giudiziaria e di ~ivolgere 1all'itndizi:aito l'invito a nom.mare UIIl ,diienisore nei ,casi m ,cui il magistrato istesso intenda in-ocedere a1la em1ssione detl. decreto di dtazi:one :in giudizio sulla sola ba:se delle !l"isu1tanze delle ~ndagini prelimi:nad 1S1V0Ue dtatl.J.a polizia giudiziairda di propria ,~iativa. Egli afferma 1che ,1Jale omissio,ne, neU,e :ipotesi m ,cui, come aippunrto nei giudim pen,al>i sopra 11LcordaU, findiz, iato non ,,si1a ,staito direttamente ,inquisito 1a norma dehl'art. 21215 'c.p.p. e iD!OIIl sia stato ,quindi informato, ,comunque, ,dell'eststenza del procedimento, concreterebbe una d1scri9nazione in dalil!Ilo di ,coJ.oro ,contro i ,quaJ.i si procede in :tal glJ!Lsa ed a favore di ,colol'o che 1si tl'ovano, invece, 'ad essere assoggettati 1ad indagLni di 'Polizia 'giudiziadta su 1specifica delega o ovdJne del magistrato, a ll10!l"ffia degli ai:rrtt. 2131 e 2~2 c.p.p., dopotesi questa ,che ,compwta, al contrario, l'obbUgo della ,comunicazione e de1l'inv,ito predetti. Tale d1scrimina2lione ,si Tciisolverebbe, a'.Ltresi, m una lesione del diritto di dtifesa per J.a menomam,one che esso isubilr,ebbe per effetto della Jamentata lacuna della legge, e della .conseguente impossibi:Utˆ deH'indiziato di esplicare 'a proprio favolt'e attivitˆ di.Tensiva prima del dLbattimenito. 3. -La questione, nei termini accennati, infondarta. Questa Corte, ,con fa ,senrtenza n. 197 del 1'972 ha giiˆ ritenuto ohe J.a disciplina censull.'ata, fa quale 1si :rende applicahi:le al ,procedimento pretorile per ,effetto della norrma oggi impuginata, in 11.'elazione ai1l'arrt:. 389, ultimo ,comma, áC.p..p. :regoJ.a 1l'iohbUgo dUddáce a quo. Comunque, nelLa pTesen.te specie va preliminarmente esaminata la rilevanza nei due .giudizi iin oomo aváanti il trtbunale di (1) La Corte ha fatto coNetta applicazione del :prinCip10, pi volte enunciato, secondo il quale si ha rilevanza de1l.a qruestione di legittimitˆ solo quando il 1giudioe a quo debba necessariamente fare appUcazione della disposizione denunciata. In dottrina, SANDULLI, Il giudizio suUe leggi, 1967, 38 e CRISAFULLI, Nota all'cw>ˆinanza n. 48 del 1957 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1957, 607. \ 526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 'Viibo Valentia di tutte ile questioni di Je.gittimitˆ costituzi:onaile da questo 526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 'Viibo Valentia di tutte ile questioni di Je.gittimitˆ costituzi:onaile da questo sollevate; NelJ.'ordmanza di rinv~o n. 31619 del 19173 ála questione deLla I\ilevatnz1a 1S1pecifilJC'altameni1le 1arfiriol!lJ1Jata. Pair1lea:lido idiaJlilJa ácOillsta1lazJiJ01I11e che le J.tmitazion.d della oapadtˆ giuridica áe de11a capacitˆ di agfil-e del :lial! tito .sono effetti contestuli e iinscindlibili della sentenza dicmarativa di faJ.Hmento, il tribunale afferma áche J.a decisione delle questi.OOlli .sollevate Si presenta Ç ¥COSl ¥come . quella concernente il siginifLcato gdimidiCO 1 dell'i'llJsolvenza, la :imputahilitˆ del di¥s,sesto, la forma e di áContenuto della senitenza, .come pregiudiziale necessari!a, coo áCaárattere di strumentalitˆ, rispetto al giudizio con-0ernente, ¥come obbie1ltivo iinmediato ['assoggettamento o meno dell'insolvente áalla procedtm'a concmsuale ¥. Pertanto, ¥sempre secondo dJ. wibunale, le áquestioni proposte dovrebbero coosiderlii!isi rilevanti in 1senso tecn.dco m quanto investono dfil-ettamente l'distifuto di cui si áChiede l'appJ.icazione. 3. -La motivazione del giudice a quo in ordine aUa rilevarula rispetto ad giudizi 'in coil.'so de1le questioni di legittimitˆ costituzionale da 1ui .soHevate non pu˜ áessere accolta. La natura e la struttura del g.iudizia fallimentare postulano invece '1a concl'lllsfone opposta e portano necessariamente a ritenere inammissibile per assoluto difetto di rilevanza le questd:oni medeSlime. Una pronunŽia di que.sta Corte dn mell'ito alla legittimitˆ ¥costituzionale delle norme denunziate non avrebbe iruiatti a.1cuna influenza sulle decisioni che il itll'ilbun:ale ádi Vibo Valentdia deve ~mettere ásuhle OOIDIWOVÛ11'1Sie sort:itoposte afilJa isua 1cognizJi!OOl!e, 1aV1ellllf:Ji. ¥Come oggietto wa decla; raforta d~ 1iaJ:ldimenito. Manca del rutto nella spŽcie, . r:tspetto alla definizione del gd,udizd:o di merito, il ác~attere di. necessa;ria 1preg.iJudizia1itˆ !tichtesto diaJ.l'a['l1;, 23 della ilegge ll mall'zo 19'5\3, n. 87, delle questioni dli costiituziOllllaUtˆ pll'oposte. Le limitazioni della ¥capacitˆ del fallito 1sono dnfatti una áconseguenza della sentenzia dichlarativa di fallimento, ma non incidono nŽ possono dn 1aJ.cun modo i'llJcddere 1sulllia decilsiJOIDle dli 1cui liJl. gmdldce a quo dn'\11estito, dil ácui ogtgeibtJo .preoilsamOOJte 1a 1dldcllJiJalr1aziiolrlle dli :llalLllimento costituente ila p!llemessa e la base necessarfa perchŽ si verifichino le sirtluaziOIDli ~iUJr'ildldChe denwn.zdate oome ¥costtJiltuziloniallmenteá iiU!JegliJtlbilme. Analoga questione di rileváanZJa di eccezioni di legittimitˆ .costituzionale ácrocel'nenti limitazioni alla capaci.itˆ ipoosona1e di un individuo, cornsequenzR'1i a decision.e giudiziaria non :ancOll'a pronunziata 1stata esaminata dailla COll'te con sentenza n. 171 del 1:973 e ile áConsiderez1oni livi svolte valgono anche per la :specie in esame. D.evesi .pertanto dichiarare l'inammissibilitˆ per assoluto difetto di .rilevanza delle 1questioni di legittimitˆ costituzionale 1sollevate dal giudice a quo. -(OmisS!i-s). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 527 CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 1974, n. 312 ¥ Pres. Bonifado .. Rei. Tri:mal'chi -Brunoro ed altro (n.1c.) e Presidente Consiglio dei Mimstri (sost. avv. ágen. dielllio Staito Oairiafa). Professioni -Compenso -Determinazione da parte del ~iudice -Parere dell'ordine professionale -Ille~ittimitˆ costituzionale -Esclusione. Non fondata, in riferimento agii artt. 3, 24 e 101 deiLa Costituzione, ia questione di legit¥timitˆ costituzionale deti'art. 2233, comma primo, del e.e., nena parte in cui dispone che il compenso dovuto ai prestatore d'opera inteUettuaie determinato dai giudice, sentito il parere dell'ordine professionale cui ii professionista appartiene (1). (Omtssis). -1. -Il pretoo:-e di Bologna, ácon il.'ordinanza indicata in epigrafe, solleva, in ir'iferimento agli a'.ctlt. 24, comma secondo, 3, comma primo, e 101, comma 'Secondo, della Costituzione, w questione dii ;legi1ltiimiltˆ 1costirtJuzilo!Il!aLe de1l'arri. 212313, 1coomna priílmO, dleil 1c.c., nietllLa paxite dn cui druspone áche, se llJO!ll i000VlŽlnUJto diailile ~á e ill!On pu˜ essere determinato 1secondo :Le tˆrifile o g.U usi, dii. ¥compe1nso dovuto al preástatoce d'opera intellettuale determinato dal giudice, senttto ):1 parere dell'ordine professionale competente. 2. -NeU'ordinanza, a sj)S'tegno de1la questione, si assume áohe iii. pa-á rel,"e del .cooásiglio dell'ordine pr:o.fessionaile ¥costitu~ásca 'I.fil atto deál ,Processo, che U giudice non possa :fal'si ¥assLstere dia un áconsulenteá tecnico. ed ammettere mezzi di prova e ¥Che lo áStesso giudke non 1sda m grado' di motivare il proprio provvedimenito qualora intenda dtscostarisi dal pairere. Tali premesse o considerazioni non .sono acoottab:ili. C' ~tto da ~presente áohe 1iJl. parre:t'e de quo 1SOll.o un atto amministrativo ooe viene assunto neil. processo .come .semplice partecipazione dii un gtudtizio valurtativo ad opera del conisi:gHo de.I.l'ordine professiooale, e come noo integra una decisione o la defiríizione di un punto in ácontroveTtsia, CQSí non costirtuisce illeppure un atto preparafo1;.iáñ di un provvedtimento .giurisdiziooafo. Aillche se la irJchiesta di esso obbligatoria, fo stesso 1non vin.colante; e non rileva che esso 1n qualche modo possa .concorrere alla formazione del Ubero conv:incimento del giudice. In secondo luogo, noo apparendo giusti:flicata J:a tesi del .pretore di Bologna áChe il ácoosigUo dell'ordine professionale assuma ex lege le funzioni di consulente tecnico predeterminarto ed infungibile peil" '.tutte (1) Sul carattere obbligatorio ma non vincolante del parere dell'ordine profe!Ssionale in dottrina: TORRENTE-RUPERTO, Commentario al codice civile, 1962; in giurisprudenza: Cass., 31 marzo rn66, n. 847, in Giust. civ., 1966, 48á2. 528 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO le controvetr1sie attinenti rul'onorail"io di un professiorusta iscritto aill'albo dell'orddne stesso, ed in 1subordine anche ritenendol:a ammiissibiile, va rHev:ato ,che H giudice iha sempre il potere di nominare 1,llll consuJenite tecnico e di ammettere mezzi distrlllttOil"i allo ,scopo di aoqu1siire elementi e valUibazioni utili .per la determin:a:ziione del ,coonpernso spettante al profess~oniista, di .compiere cio a codesto, fine date attiv:itˆ istruttorie (e ,cosi quelle áche nel processo di meil"irllo, din ,contrasto con il suo asSl,llllto, proprio 1quel 1giudlice ha posto in essere, tra il'rutro, affidando 1al consulente tecnico il compito di dire se l'importo ricihiesto fosse o meno adegua- to aUe ,complessive prestazioni .effettuate). Non si pu˜, 1tnfine, IIlJOlll oonsrittu1ra oggetto di sanzioni penaJi (aT'tt. 392, 319,3, 631, 634 cod. pen.). Di qui il.'esigenza che sia il pi rapidamente possibile ristabilito il.o stato di! fatto anteriore a1fo spoglio o al tiwbamento deil. po1SSesso, alfa qua1le appunáto con quella particolaire tutela il Jegislafore ha áritenuto di provvederre. (1) In giudsprodenza, 1su1la nozione di gi-uddzio pe¥titorio: Cass. Sez. Il, 20 apri.Le 1968 n. 1213, in Foro it. 1968, I, 1875. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Ne consegue che aUa stregua di, qua1I1to precede ile proposte questiollli risultano mfoIJJdate sotto tutti i prospettati prod“.U: a) Comd1I1ciando dal prod“.lo delila violaziooe dell'art. 24 della Cootiituzione, in quanto prospettato da entrambe le m'dilllanze di rinvio, va osservato cihe, secondo una costante gimisprudenza di questa Corte (sentenze n. 24 del 1973, n. 150 e n. 57 del 1972, n. 5á5 del 1971 e le altre ivi irichiamate), l'eserrcdzio del di.ritto di difesa pu˜ vall.'iamenrte e va1Hdamerntáe essere regolato dal legdslartoáre in relazione alle paárrtilcofari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelaire, purchŽ non sia svuotato del suo contenuto. Nel caso in esame i1l ilegislatoire noo ha affatto privato sostanzialmente -come st sosrtiáea1e nelle oárdin.anze di rimessione -il coovernuto nel giudizio .poosessoiI'io della tutela del suo diritto di proprietˆ, ma ne ha solo regolato l'esercizio, tenellldo conto del1a concorirenza dell'mteresse pwbbtl.ko alfa tutela autoooma e prioll'itaria del possesso (che viene meno solo quando lo stesso attore in possessoirio vi :l'11nu111ci) con il conttr:astimte mteresse deJ. convenuto di fwr valere innanzitutto il suo preteso diritto di proprietˆ. Va tenuto presente al riguardo che nei lavori preparatoci del vigente codiceá di' procedura civile si discusse ampiamente -ancorchŽ aiHoira :il diritto di difesa non fosse costituziooalmente protetto -circa l'aboUzione del divieto di proporre giudizio petitocio nella pellldenza del giud!izio possessorio, divieto che l'art. 443 del precedente codice prevedeva anche nei co~onti dell'attooe in p01S1Sessoirio. é afPIPUUto nella sua discreziooaUtˆ, insi1I1dacabile in questa sede, che iil legislatore, per le prevalenti esigenz.e delJ.'dnteresse pubblico, ha scelto la soluzione intermedfa dell'art. 705 ora denunciato, non privando affatto, pe11." altro, il coovenuto nel giudizio possessorio della itutela deil suo dkitto reale, ma po\Sttcipandola alfa esecuzione della deciiosione iresa in if;a,le giudizio. é vero Clhe, con ci˜, il principio deill'economia dei gill.lldizi viene sacrificato ad un'esigenza ritenuta superiio¥re, ma -a parte che 1;a1le principio non ha carattere costituzionale -deve consideraTSi che nooostante i,l giudice deil petitorio possa essere diveirso da quello del possessorto, non si poosono verificare coofl.itti di giudicati, stante che divenii sooo petitum e causa petendi delle azioni ipetitoiI'ie e :possessorie. b) Neppme siussiste la denunciata violazione del prind.ipio di egua1gJ.ianza perchŽ, mentre l'attQII'e in poosessoll."io pu˜ agke contestual mente aDJclíe in petitorio, ilo stesso non ipUñ fare il convenuto. Incfa:tti fil legislatore, nella sua discreziona:Utˆ, che noo appare vi ziata da irira1gionevolezza, ha doVlUJto c001JSiderare 1a diven.Uˆ deiHa loáro posizione íIIl quanto, esseIJJdo aáttore nel giudizio rposses:soirio colui che afferma di aver subito la turbativa del possesso e convenuto colui che i'avrrebbe rposta iln essere, solo itl. primo (e non anche il convenuto) ad RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 538 essere 'ti.itolaire delJ.'interesse, che J.'ordinamento garantisce, di ottenere ant omnia ila restitutio in integrum. c) Non pu˜ ritenerisr, infine, che J.a denUillziata noirma violi il.a garanzia costituzionale della proprietˆ -come ritiene fil pretore di Sarnát'Elipidio a Mare, in relazione all'art. 42 della Costituzione -, giacchŽ qanza per effetto del nuovo testo dell'art. 443 c.p.c., introdotto ácon ila legge 11 agosto 1973, n. 533, ¥che !PI"evede non pi l'improponibilitˆ ideHa domanda ma la sospensione del giudizio fino al rtermi:ne dei 'IJ(l"ocedimenti 1a:mm.inistrativi. CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 47 -Pres. Bonifacio -Rel. Gionfrida. Costituzione della Repubblica -Questioni di costituzionalitˆ -Rilevanza -Fattispecie in tema di impugnabilitˆ di sentenza istruttoria -Irrilevanza. (1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.p, art. 387). é inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimitˆ costituzionale deH'art. 387, comrna primo, del codice di proceduro penale, solievata sotto il profilo che solo il pubblico ministero e non .anche l'imputato potrebbe impugnare la sentenza istruttoria, ove nel giudizio a quo sia stato interposto appello soltanto idal pubblico ministero e non anche dall'imputato (1). (1) La Corte ha fatto aipp¥l1kaziioine dei priinciipi pi vo1lte enunciati in tema di rHevanza deHa questione ádi .costi:tuzionaUtˆ: cfr., da ultimo, sent. 30 gennaio 1974, n. 20 in questa Rassegna 1974, I, 310. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 542 CORTE COSTITUZIONALE, 6 m.axzo 1974, n. 53 -Pres. Bonifacio R áel. Astuti -Sevgi Ma.ria ed áaf.Ltri (avv.ti Orilando Cascio, Se1vaig1gi, MaJ..geri e Campolo) e Presidente C01I1Si.glio idei Mindtsbri (Sost. Avv. Gen." Stato Savarese). Contratti agrari -Equiparazione alle enfiteusi -Illegittimitˆ costi tuzionale. (Cost. art. 3; I. 18 dicembre 1970. n. 1138, art. 3). Enfiteusi -Enfiteusi urbane -Estensione della disciplina delle enfiteusi rustiche -Illegittimitˆ costituzionale parziale. (Cost. artt. 3 e 42; I. 18 dicembre 1!,170, n. 1138, artt. 9, 10, 11 e 12). E' costituzionalmente illegittimo, per violazion.e del prinoi.pio di uguagUanza, l'art. 3 della legge 18 diioembre 1970, n. 1138 che ha esteso ai contratti agr,ari, ancheá di natura associatiiv1a, ed ai contratU dii affitto con cLausola migUorativa, il nuovo re¥gime deil'enfiteusi introdotJtlo dalla ieágge 22 luglio 1966, n. 607 e daLla stessa legge 18 diicembre 1970, n. 1138 (1). Non fondata, in riferimento ai principi di uguaglianza e di tute l.a delia proprietˆ priv1ata, La question.e di legit.timitˆ costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 12 dell.a legge 18 dicembre 1970, cáhe emendono il regime delLe e'lifitueáSti. di fondi rustici aHe enfiteusi urbane ed eˆificatorie; mentre sono costituzionalmente ilLegittimi, per vio1lazione. dell'mrt. 42 delia Costituzione, gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 deálla stessa leggeá 18 dicembre 1970, n. 1138, limitatamente alte parti iln cui comprendorno nella nuova normativa 1anche i mppOT'ti di enfitierusi urbana ed edificatoria costituibi successivamente alla data del 28 ottobre 1941 (2). (Omissis) . .:__ Aippare anzitutto manid:esta la violazione del pdnclipio di eguaglianza sancito daM'art. 3 delia Costituziooe, che si concretaita ne1l'estell1Siooe á del!la riiuova disciplina normativa dettaita iperá i ;rapporti ernfiteuUci dalle le~gi 2,2 1wgilio 1966, n. 607, e 18 dicembre 1970, n. 113á8, al ireigolamoofo di !l'apporti giuritici essenzialmente diversi. La nuova noo:matiiva, dilretta a favorire gli ein&euti di fondi rnstici per motivi di o~dine economico-sociale, aigevofa1JJdo il.'aff.rancaziooe con pi convenienti criteri di determinazione der ca1noni e dei capitaWi d'affT'a1nco, e con pi irapide e sommatri:e f()['ffie di procáedimen-á to, era igiˆ stata oggetto, media1I1te il disposto dell'art. 13 dellila ilegge n. 607 del 1966, dr, estensione a.id amrpie cah~gori:e idi ira1pporti di con( 1-2) La Corte ha :fiatto appliJcazione dei prilncipi giˆ enu.nciiaiti dn materia con l1e precedenti sentenze 28 aprile 19-66, n. 30 e 21 marzo 1969, n. 37, in questa Rassegna 19o66, I, 498 ed ivi, 1969, I, 21¥2, PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE cessione fondiaria, .aventi tutte contenuto e cw-atteri analoghi o affini a que1li t:ilpici del ir~iporto enfiteuti.co; e la fogLttimttˆ costituzionale di dette disposizioni era stata riconosciuta da questa Corte con T]goroso rMerim.ento alfa stretta interipretazione dei 1requi1siti che, 1per ciascuna categoria di rrappoárti, potevano giustificare la equ]parazione ail. regime proprio delil'enfiteusi, suiHa base degli accertamenti deferiti aUa competenza dei 1gi.udici di merito_ sulle sing<>ile concerete sttuazioni di fatto e di diritto. Con la nol'IJila dell'art. 3, mediante sommario ri!ll:vio a1le disposi'zioni dell'art. 13 della 1precedente legge, che cOiilteneva a sua volta run semplice rinvio, H nuovo r~gime introdotto per l'enfiteusi stato 'll!lteriormente esteso, disponendone il'ind1scriminata aippl!icabillitˆ a tutti i contratti eiraipporti, aniche di natura associativa, di colonia e di affitto eon clausola miglioárata.ria, 1con l'unka cOilJ.dizrone ohe siano state eseguite sul fondo, dal colono, áaffittuairio o coocessionario, o da un iloll:'o dante causa, pe.re ádi tras:formazione fondiaria e agraria di cairattere sostanziale e permanente di qualunque tipo. Non oocorre sotto>lineare 1l'amipdezza di questa estensione, 1che comprende ogni forma di colonia parziaria e di affitto ir:u.stico, senza consroeraire il.a m1sura della ápal'tecipazione del concedente all'impresa agii-a._ . ria,á senza nemmeno richiederre ehe il concessionario debba essere coltiv áatoire diretto, e senza tener conto de1la dmata del rapporto, nŽ della á co1ndizione oggettiva del fondo, quanto ad estensione, importanza degli inivestimenti effettuati dal proprietario, natuta ¥delil.e ¥colture; cihe determ1na in modo generico il requisito dei mtgiltorameruti, accomunando oiperre di trasformazione fondiaria ed agrar.ia ¥ di qualunque tipo¥, dndiipendentemente da qualsiasi contro1Jlo cirica la loiro stcuira 'll!tilitˆ per ili. fondo e peir la prod1U.zione (c:fir. art. 1632 codice civile), o circa la risponidenza aá1l'interesse 1gen,erale della produzione agrairda (cl!". a:ctiilcofo uni.co !legge 13 1giugino 1961, n. 527); che, infine, 1riconoscendo al concedente, a1Jl'atto della áaffirancazione, il 1diritto al rimboirso integiriafJ:e delle spese ahtidpate, non soltanto esc1UJde ogni sua pa!l"teciipazione ail.l'incll" elll.ento di vafore conseguito dal fondo iper áeffetto degi1i eseguiti m.igJforamen.ti, tanto nei rapporti di tipo associativo. quanto in quel!1i di tiipo commutativo, ma attriibuisice ad escilusivo vanta1g,gfo del concessionall:' io anche i miglioramenti effettuati in base ad an1ticiipazione delle spese ad opera del concedente. 5. -Il contriaisto 1con il princiipio diá eguaglianza si aipipaiil.esa anche in irill'erimento alle 1di1spos.izioni degli artt. 41, primo 1comma, .e 42 de1la Costituzione, che :riconoscono e .ga1ranttscono la lilbertˆ dell'.inizia1tiva ecbnomica .privata, e la proprietˆ fondiaria ¥privata, ne.i 1Umiti staibfilirti dallo stesso a.J:'t. 42 e daU'art. 44. L'iniziatiiva economica dei pro1pdetairi di tel'reni áag>dcoli, áChe non possano o non intendano condurli .in eco 544 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nomia dketta, si concreta precisamente nell'esercizio dell'autonomia negozia1'e, osisia nella scelta deNe forme di conduzione e gestione dei fondi, media!llite ll:a costHmzione dei pi diversi rappo!t'ii ádi concessione fondra(l'ia o agraria. Sotto questo profilo, non oc.cooce 1porre in rilievo iLa profo1nda, radica¥le differenza tra la scelta del iproprietario ohe abbia ritenuto di 1concedere un fondo in enfiteusi, perpetua o a lungo termine, costituendo a favore del CO!lliCesisiona.rio un diritto reale di pieno godimento, liberamente dispo!ll:i:bile, e la scelta del 1proiprieta(l'io ohe, nella impossibillitˆ, anche tempo(l'anea, di condurre direttamente llllil áfondo, abbia ~nvece in.teso attuare un raipporto :puramente obbiligatorio, 1sia 1di natura J.ocaitizia, mediante 1contratto ádi affitto ad un rprivarto ¥i:miprendiitoire o ad un coltivatore diretto, a termine o senza detemni1nazione di tempo (cfr. a:ritt. 16á29 e 1630 codiice civ.i.le), sia :di natma associativa, mediáainte contratto dr cO!l.onia parziaria, 1caratterizzato dali'obbli.go del colono ádi iprestaire il proiprio 1lavoiro secondo le direttive deJ. concedente (SíDJgolo J.avoratoo:-e o qua1siˆlsi associazione sindacale fosisero legittimati al dcorso ex a(I'rf;, 28, ila sttuazione ohe ne deriverebbe sa(I'ebbe ta:le da compromettere J.'attivitˆ deJ.l'azier“ida, da ledere la iproduttivitˆ di questa áe da ostacoilare se :non ipara>HzzaLre la azione direttiva dell'imiprenditore. F1ra il'a:l:tro 1coiru:liuirirebbe mevitabtlmente a prosipettare ogni copitraisto, and1e di natuira meramente patrimoniale, fra lavorato(I'e e da>toLre di Jarvoiro come condotta arntisiindacale di quest'ultimo, dando viita ad urna pletoira indtscriminata di dcorsi. 9. -Non SJUSSiste nemmeno áil contrasto denunziato dal :pretoce di Padova :lira il predetto art: 28 e l'art. 2 defila Costituzione, illl quanito il prtmo, Jegitrtimaindo or,garusmi silll:dacail.i aventi detertrniinati. requii.siiti og.gettiivái a pro1porre il Lrfoorso ,ex a(I'rf;. 2'8, non colipiSlce m áa1cun modo nŽ ilimita i diritti ilnvioJ.aibili dell'uomo sia come sirn:golo sia nelle fQ(I'mazd. oni so1ciali orváe svolge ila sua persona>Ji.tˆ. NŽ S111Ssiste :il contrasto denUl!lZíato dail medesimo pretoo:-e fra ,l'art. 24 deJ.la Costttuziooe e 11."arttcoJ. o 28 della leg,ge n. 300 del 1970 m qualll:to questo non ha in a'1clliil modo soppresso o limitato i mezzi di tuteli.a assicuirati 1a1l singolo e ,ad altre associazioni per la difesa dei proprrii ,diritti e interessi Ll.egj,ttimi, ma ha soli.o inátrodotto un nuorvo mezzo prooessuaile iper 'tuteilare dm. via di umgenza mteressi che trascendono que1li deil singofo e ¥Che 1si aggtunge ai mezzi ádi it.tela i!llldiwduali, a.ttribuendone l'esercizio a de 558 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO termina.ti orgamsmi 1C!he iJ. J.egiislatore, nella sua legitttma e iinismdacabiile diiscl'."ezionaJ.itˆ, ritiene idooei ad áespletaa:-e tale .funzione. 10. -Non sUJSSí!Ste il contrasto .denUIIlzfato dal 1pretore di Bressanone :tlra -l'1art. 3, priimo cormna, delJ.a Costituzione e J.'inciso ¥ SIU ricorso delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse¥ dell'a:r.ticolo 2H della leg.ge n. 300 del 1970 in quanto la leg.itttmazione aJ. .ricorso diá1cui al detto a:rticofo degli.i ¥ oa.-ganismi !locali delle ¥associazioni 1naziooáaU 1C!he vi abbiano intea:-esse ¥ áe non di altre organizzazioni sindacali 1comi'Slponde a situaziOIIli .oggettivamente diverse in cui licherˆ 1l'acrt. á 18. La novmativa della legge .del 1966 (anche ne1l'ar1t. 8) 1rima1ne a sua voJta aprplicabtle ai di.pendenti estranei a1l'U1111itˆ o alle un1rtˆ rp1ro duttive, quando, “J. numero complessivo dei dipendenti de1l'imrp1resa suiperi comunque il J.imite dei 3á5 stabiJ.ito daál 11ic0Qidato a1rrt. 11. Spetterˆ ovvfamen.te al giudice accertacre, caso per caso, q1U¥al!i 1di pendenti siano da considerare estranei a11'.unitˆ produttiva 011.1de rite nerli non sog,getti a1l'a.ppliicazione dell'art. 18. In ultimo, hl regime di cui all'art. 2118 del codice civile !l'esita iin vigOil'e quando entrambi i predetti J.we1li oc1oupazionali, .nei sensi sorpcra precisa.ti, non troávino, realizza:ziiOllle. 7. -Cosi coovdinandosi ále rpredette di1sposizioni 'rine, ,gecornido la quale '1a 11a,;tio della lllOO'lma :non ha lo scO(Po di salv,a1gua:r:dare l'interesse di Ulna o dehl.'all!tira ;p1arte, ma di risp1ettare il"esigenza di una migliore esplioazio1t1e defila fu!!lZione giurrisdiziona1e, nell'mteresse ISU!!Perioce della ,g;iustizia. E 1t101n possibfile negaŽre che ilo svolglimooto del processo 1t1eli1a cfil"icoscrizione deil. luogo :ilil cui il ra!P!Porto di ilavoro si SIV'olto CO!Ilisente 1di :regola lllna pi (t"apida raccolta' dehl.e prO'Ve ed una pi stc1ur1a vaiLutazione degli acc1w“amenti di fatto. A forto il.'oridi1t1anza inisliste nella ,tesi dell'interesse del ilavmiatoce, quando d!1 legislatore ha sce1to, nell'ambito dei 1suoi :poteri diJScrezionaU, fl1II18. procedura 1che meglio risp10IlJde a11le esi1genze idi 'llllla 1gliust“zia pront~ e stcura ed a plrindpi di rapida soluzione delle controversie, cui dndirizzato tutto i:l processo del ,1avoiro, nehl.'mteresse co!mJUllle di entrambe \le (pairti, datoŽre di ilavoŽro ,e lavoratore. I1t1 cornisiderazione della indiscutibile razionalitˆ defila lllOll'ma, no1t1 SU!SISíISte nŽ la violazione delil'art. 3, 1t1Ž quella deJ:l'arit. 315 della Cos1tituzi01t1e. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 63 -Pre's. BoniJfacio Rei. Capailozza -Gorla (avv.ti Medina e Anitonelili). Lavoro -Trattamento economico -Dipendenti da imprese appaltatrici di amministrazioni autonome statali -Equiparazione ai dipendenti statali -Esclusione dell'asse~no temporaneo -Ille~ittimitˆ costituzionale. I (Cost. art. 3; d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, art. 21). é coobituzionaimente illegittimo, per vrio'lazione dei priinc11,pw di uguaglianza, L'art. 21, secondo comma, dei d.P.R. 21 apr,iie 1965, n. 373,, 566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sul conglobamento dell'asse1gno tempornneo negU stipendi '[Xlgheá e retribuz. ioni del personale statale, neiia pwrte in cui richiiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 fe1bbraio 1963, n. 45,. che es-elude l'assegno temporaneo dalla determinazione dei vari istittUti cont'l'attuali dei dipendenti delle imprese appaltatrici, dell'amminist>razione autonoma delle ferrovie dello Stato (1). (1) La Corle ha individuato un conrtrasto tra il pirimo comma dell'art. 21 del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 3.73 che, attrav0el'\So il richiamo all'art. 2 del d.P.R. 22 novembre 19.61, n. 1192, impone di determinaTe iil trattamento econormico spettante ai .dipendenti deJ.fo imprese appaltatrki delle amministrazioni autonome defilo Stato ¥tenendo conto dell'inteira retiribuzione base del dipendente pubblico, ed H .siecondo ¥comma dello stesso art. 21 che, att!l:"aveirso inveáce il. richiamo 1al criterioá indicato dall'art. 3, ultimo .comma delila leg.ge 6 febhraio 1.96á3, n. 45, esclude dai!. computo l'assegno temporaneo, sebbene questo sia ora conglobato nello stipendio. CORTE OOSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 64 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli. Reato -'Affissioni -Affissioni fuori dei luoghi a ci˜ destinati -Iscri zioni in luoghi pubblici -Contrasto con l'art. 3 Cost. -Illegitti mitˆ costituzionale -Non sussiste. (Cost. art. 3; c.p. art. 663; I. 23 gennaio 1941, n. 166, artt. 2, 4). Non fondata, con riferimento al principio di uguaglianza, la questione di legivtimitˆ costituzionale dell'art.. 663, secondo .comma, del codice penale (nel te'Sto modificato con l'art. 2 del d.l.vo 8 novembre 1947, n. 1382), cl'e sanziona le affisStioni fuori dag1ii appositi S'[Xlzi e le iscrizioni in luoghi pubblici (1). (Omissis). -1. -I .giudizi promossi dalle due Oa'.'clinainze del IP'retore di Pisa vengo1Do ri1Uniti e decisi con unica sentenza, avendo ad oggetto .J.a stessa questioll1e, che concerne la legttti!In.itˆ coistttiuzionafo, in riferimento all'art. 3, ,primo e secondo comma, della COISt1tuzioine, dell'art. 663, se1condo comma, del codice penafo, inel tesito risultante da,Ha modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legiSilativo 8 no (1) In giurisprudenza, sull'.equtparazione tra 1affissioni fuori degá1i spazi a ci˜ destinati 'e .iscdzioni: Cass. Sez. III, 8 magigo 1962, Tic. Rossi in Giust. pen. 1963, II, 428 e Caiss. Sez. III 23 gennaio 1961, dc. Lucadni, in Giust. pen. 1961, II, 738. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE vembre 1947, n. 1382. Staindo all'1nterpretazione aSJSUnta nelle oa.idinanze, d!llrfatti, JJrt forza deLl'axt. 663, 1cos“ come modificato, li.a col!locazione di iscdzfoni in luoghi rpubbl'ki comprensiva di qrueLle tracciate sUJl suolo 1Stradale, 1come avvenuto nella specie) 1sal'ebbe rpunita ipi gravemente (e cio, aniohe co~ J.'arresto) rispetto a1le afnssioni ese~ d.te fuori degli .sipazi a d˜ destinati, essendo fale indirazione sanzionata 1oon fa sola ammenda, in forza del rinvio fisso ail. testo originario del detto art. 663 operato dag.li ai:rtt. 2 e 4 della leg.ge 23 ,gennaio 1941, rn. 166. 2. -La questione, che muove da un'erra.ta interpretazione delle soipra Q"icferite disposizioni di legge, disatte,sa daLla costante giur~sprudenz, a 011dinaiI"ia, non fondata. Ed ililvero, a seguito e ,per effetto deilla sentenza n. 1 del 195,6, coo 1c111i questa Corte ebbe a diohiairaire la illegittimitˆ cositituzionale deH'all't. 113 del t.u. della legge di p.s:. (e con esso deLI'art. 663 c.ip., nella parte ohe vi corrispo1nide), ad áeccezione 1soltanto del suo qiU.íIIlto comma, 1che vieta ,le amssioni fuori dei luoghi de1stinati daU'autoriitˆ competente, ila 'Sliiuazione di didtto in materia ,si presenta oggi nei termini clle te di giiusti:zlíla, i.nite~ando ilia dlnterp:rietazione deLl'arl. 86 deil triarttato CEE giˆ forll.1iita con numerose precedenti ,sentenze, ha precisato che lo s:liruttaimeilltoá abusirvo di una posizione dominanite vietato illliliChe ref1aitiv;amente alle attivitˆ volite ail1la pll'oduzione di mer,ci destinate all1a 1esp0Jrtazlione nei Paesi terzi; e rispetto a ta'Le assorbente valutazione rtí!sulta quindi del tutto subordinato e ad abundantiam I'ulterioráe ri'lievo SUl faitto che i1 comportamenrtoá dell1e ri001I1rentd fosse comtmque tale, neihlia !51Pecie, da pregiudtcare (anche) il ¥ commercio tra Stati membri ¥. L'affie:Dmazione di principio, áse rp'll!t" suggestiva áed .efficacemente motivata (per i!1 riferiimento, in parti.áco1are, a~i artt. 2 ,e 3, lett. f del Tuattato), desta pel'lailtro rpei!'IP'1essitˆ, non essendo certo a.gevoáLe aittribcire un'autonoma portata 'ed. un conC!l'eto contenuto alla limitazione ¥nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri., 1se intesa come rivolta iSoilo a ¥delimitare ia sfera d'applicazione deile norme comunitwrie in rapporto alle leggi nazionali ¥; e 'la. stessa Commissione, ,dJel resto, iper quanto oonsta dallil.'impostazione difensiva in argomento riassunta cneLle ipráemesse ádi !liatto della decisione, aveva in effetti sostenuto '1'.app1icab:iildtˆ dell'.art. 86 deil 1roaitta.1Jo C'.EE iper J.'ieffiettiv<> PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE á573 575 I. -Sull'applicazio!f!,e dell'art. 86. iernte é a:sisoidato icihe nel 196-2 la CSC ha acquistato il 51 % del 1Ca1Pitale 2rto, aziona!l"io deM',IiCI. Ftcruciad della OSC detengono il 50 % dei seggi tn zonseno al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione dell'ICI; ~11.le il presidente del consig_U-0 di amministrazione, che ha voto determinante lllZa in 1Seno al 1consiglio, anch'egli un fiduciario d~lla CSC. BenchŽ i consiglieri delegati 1che amministrano l'ICI 1siano rimasti gli stessi anche ~no dopo il 196.2, tuttavia, anche a parliire da quell'anno, essi devono otteare nere !Per gli investimenti di una certa entitˆ l'approvazione del comitato asesecutivo. ~eLa CSC rpvoduce e vende, ,tra l'alitro, pn~1pa1rati ottenuti dahla niiva trazione della rparaffina; due di questi sono dl rnitroproipano ed un suo OQ'l derivato, il.'aminobutanolo, utilizzato nella ,produzfone dell',etambutolo. ila Fino al 1970 l'ICI fungeva id:a distributrice del m.itropropano e iedell'aminobutam. olo rprodotti da11:1a OSC ne1gli Stati Unirti . .Agli inizi del to 1970 la CSC, av,em.do, deciso 1d:i non vendere pi tau prodotti 1r1Jell'a:mbito del mercato co:mune, in:l“ormava 'l'IiOI 1c!he si sal'ebbe limitata a fonni11gliene 1So1tanto ~e qoontitˆ per l:e quali 1giˆ es[steva un impegno di riv.endiita. Essa approvvigionava in siegiwto J.'JCI con des,tro-aminobutanolo destinafo allia produzione di etambUJto:lo grezzo da vendersi nella CEE ,ed altroVTe, n01IJJcihŽ aJ.la fabbricazione di specialitˆ a base d'etambutofo 'sper,imentate nel :l“rattempo dall'J;CI tsitessa. Occo:Dráe rperci˜ risolvere 1e 1seguenti questioni: a) se sussista una posizione domtiina1r1Jte nel senso deM'art. 86; pregiudizio che assumeva derivato dal comportamento in contestazione al commercio tra gli Stati membri (,suaJa 1so~a base, cosi, di quella uil.teriore considerazione tenuta inv:eee prsente, nelJJa dec.Ls.i.one della Coirte, soltanto ad abundantiam), e s~a nemmeno :ipotizzM"e ila rpi estecr:JJsiva :Lnterpretazione adottata da11:La C-OII'l1le di ghllstiz~a. Ln axl?lomenrtio, ,cfr. DRAETTA, in Commentario CEE, rn65, vol. II, pagg. 641 e 610. Quanto ail pri!ncirpdJo di cui aihla sesta maissima, "::lir., per utili riferimenti, ed 1n pariticolar.e sul cdterio da 1adottare rper 'aceertal'e o esciliudere l'esistenza di un controllo, le .sentenze 14 i1uglio 1972 rese dalilia Coit'te di giustizia nelle cause 48/6,g, ICI, Racc., 619; 49/,69, BAsF, ivi 713; 51J.69, BAYER, ivi, 745; 52/69, GEIGY, ivi, 787; 53/69, 1SANnoz, ivi, 845 1eá Foro it., 1973, IV, 10; 54/69, FRANCOLOR, Racc., 851; 55;,5,g; CASSELLA, ivi, 88'7; 56/69, HOECHST, ivi, 927; ili% e 57/69, ACNA, ivi, 933. p.r~ Di notevoil.e interesse, trufine, anche Le rpriecd:sazionii! de!llla Corte d:i giustizia su11J."ela1stidtˆ dei poteri áattribuiti in argomento ailiLa Commissione, if:@ necessariamente derrivanite daMa !POssibile VTarietˆ deHe infrazioni da CO!Iltestwe e dal'l:a 'stessa ,g.enerka e finali-sttca f.oo:m~aziO!Ile dell'art. 3 r.d., del regolamento n. 17; fOII'mrulazione itaLe, mverro, da neutralizzare le opposte deduzioni deliLe ricorrreIJJ1li, fondiate suhl',analilltiioa indioiiMone, 11.1Jel ireg:olamento n. 17, ,diei iproVVTedimenti che sM"ebbe consentito alliLa Comrnissicm.e di ad1ottaxe. Gdˆ l'arvv. gen. Roemer, ,dJeil xesito aveva avuto occasione di rilLevaxe r::0$11 ¨:=:=:@ ~J 576 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO duzd.one, sa!I'ebbe eventv.almente stata in gl'lado di continuare a ,pro I ' durl1e 'etaJll1buto'1o partenido da aJ.tre mateirie prime; il nocdolo della questioine COl.llsisite iinrvece inelio sitabilil'le s:e la CSC detenesse u!lla posizione dominainte sul mel'lc:aito deille materie prime desmate a1la :fabb: rOOazione dehl'etambutolo. La tesi secondo cui ila OSC detiene una iposfafone domimanrte ai sensi dell'art. 86 potvebbe V