ANNO XXVII -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1975 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTffUTC> POLIGRAFI) DELl." nelJ'im,portazione do:vuto a cause di forza maggiore -Applica: bidit del prelievo prefissato, 481. -Dipendenti -Organizzazioni sindacali -Atti concernenti gli interessi generali di una determinata categoria di dipendenti -Ri. corso delle orgal'lizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 173 del '.trattato CEE -Ir.dcevibilit., 493. -Dipendenti -Trattamemlta economica -Adeguamento annuale F'otere discrezionale del Consiglio CEE -Autolimitazione -Efficacia vincolante, 494. -Euratom -Dipendenti -Declaratoria .giudiziale della ricorrenza del rapporto .di lavero da parte del giudice nazionale -lnammis. sibiilit, con m.ota di A. M:ARZANO, 484. -Importazioni .ed esportazioni Certificato di circolazione -Falsit dichiarata dalle autorit dello Stato .esportatare -Accertamento da parte del giudice dello Stato importatore -Ammissibilit -Pregiudizialit della questione sulla falsit -Sospensione necessaria del giudizio civile, 504. CONTABILIT GENERALE DELLO STATO -Mancato pagamento da parte della P.A. del .corrispettivo pattuito gi liquido ed esigibile -Spettano .gli interessi, 528. CORTE DEI CONTI -Contabilit pubblica -Consuntivo degli Enti Locali -Sottrazione alla giurisdizione della Corte Illegittimit costituzionale, 463. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -V. Assicurazioni, Corte dei Conti, Dogana, Elezioni, Fatlimento, Istruzione pubblica, Presidenza e aB&iistenza, :Procedzimento penale, Reato, Regione, Sanit pubblilca, Sardegna, , Sicurezza pubblica, Tosca'n.a. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio marittimo -Diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola -Diritto d'uso ;per,pe.tuo., gratuito e cedibile -Configurabilit Esclusione, con nota di A. ALABiso, 606. -Demanio marittimo -Diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola -Incompatibilit col regime del demanio -Persistenza dei diritti -Esclusione -Rescritti aragonesi -Prevalenza su'lla disciplina del demanio -Esclusione -Abrogazione -Sussiste, con nata di A. ALABISO, 606. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA -Demanio m.anittimo Diritti esclusivi di pesca -Riconoscimento -Necessit -Mancanza Estinzione, con nota di A. ALABISO, 606. -Demanio marittimo -Mare territoriale -Utilizzazione -Identit di disciplina, con nota di A. ALABiso, 606. -Demanio marittimo -Propriet privata -Acquisto per usucapione o illnmerno:l'aibfile -Esciliusione ' ll'oililel'anzia e lt'1conosci.menti lineffiooci:a -Scl:aissilf.oazione -Necessit, con nota di A. ALABiso, 606. DOGANA -Trasporto di prodotti petroliieri -Divergenza rispetto alla bolletta di cauzione -Responsabilit oggettiva -Illegittimit costitu-. zionale -Esclusione, 457. ELEZIONI -Elezioni comunali -Ineleggibilit -Amministratori di enti dipendenti -Illegittimit costituzionale, 478. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Contrasto del tit. II legge 865/ 1971 con gli artt. 3 e 97 della Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione, 549. - Contrasto del tit. II legge 865/ 1971 con gli artt. 41 e 42 della Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione, 549. -Contrasto fra l'art. 11 legge 865/ 1971 e l'art. 117 della Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione, 549. -Emanazione del provvedimento di p.u. -Competenza regionale Individuazione dell'organo competente -Criteri, 549. - Indennizzo -Limitazioni all'edificazione derivanti dalla vicinanza di un corso d'acqua -Copertura del corso d'acqua da parte della P.A. -Non applicabilit delle limitazioni, 529. -Parco pubblico -Criteri interpretativi -Estensione, 549. -Procedure ex tit. II legge 865/ 1971 -Necessit di piano particolareggiato -Non .sussiste, .549. -Rapporto fra la legge 19 novembre 1968 n. 1187 e la legge 865/ 1971 -Limiti temporali contenu.,ti nella legge 1187/68, 549. FALLIMENTO -Estensione ai soci illimitatamente responsabili -Legittimazione Esclusione del fallito -Illegittimit costituzionale, 476. Opposizione alla dichiarazione Opposizione proposta non dal fallito -Mancata notifica a questi Illegittimit costituzionale Esclusione, 475. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Appello -Sentenze dei T.A.R. Notificazione della impugnazione a pi parti -Causa inscindibile Possibilit di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. -Sussiste, con nota di R. TAMiozzo, 535. -Notificazione della impugnazione a pi parti -Unicit del domiciliatario -Necessit della consegna di una copia per ciascuna parte -Sussiste -Applicazione in materia di .gravame di decisioni del T.A.R., con nota di R. TAMIOZzo, 535. -Procedimento giurisdizionale Contraddittorio Necessit Principio fondamentale di carattere generale, con nota di R. T AMxozzo, 535. -Ricorso giurisdizionale -Circolari -Impugnazione autonoma Non sussiste -Impugnazione unitamente ai provvedimenti applicativi -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 546. -Ricorso giurisdizionale -Nomina di organo collegiale -Provvedimento autonomo e non preparatorio -Impugnabilit immediata, 540.. .x RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Ricorso giurisdizionale -Nuovi motivi inseriti nelle memorie Inammissibilit, 549. -Termine per l'impugnazione -Decorrenza del termine di prescrizione dalla omessa pronuncia del giudice, 543. -Termine per l'impugnazione Pretese patrimoniali di dipendenti di Enti pubblici -Trattamento di quiescenza -Decorrenza della prescrizione dal giorno di cessazione del rapporto -Irri.levanza della data del decreto di liquidazione, 543. -Termine per l'impugnazione Trattamento di quiescenza -Autonomia delle pretese -Effetti in ordine alla prescrizione, 543. 'GIUDIZIO CIVILE E PENALE -Rapporti -Sentenza penale di assoluzione per insufficienza di prove -Azione civile per risarcimento del danno da circolazione stradale -Preclusione -Limiti, 524. IMPIEGO PUBBLICO -Indennit di licenziamento -Dipendenti Enti locali -Necessit della iscrizione alle Casse di previdenza -Illegittimit di ulteriori concessioni -Legittimit dell'annullamento d'ufficio, con nota di R. TAMIOZZO, 530. -Indennit di licenziamento -Prescrizione decennale stabilita per i dipendenti statali -Inapplicabilit ai dipendenti di Enti pubblici, 543. -Stipendi, assegni e indennit Dipendenti comunali e provinciali -Art. 239 D.P. Reg. sic. n. 6/ 19.55 -Proporzionalit con la retribuzione del Segretario Comunale -Criteri e limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 530. -Stipendi, assegni e indennit Dipendenti comunali e provinciali -Inapplicabilit di principi propri od ordinamenti 'di altri settori, con nota di R. TAMIOZZO, 530. -Stipendi, assegni e indennit Impiegati di Enti pubblici -De terminabilit in relazione alle condizioni economiche degli Enti stessi, con nota di R. TAMIOzzo, 530. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per la Gestione InaCasa -Anticipazioni al Comune per l'esecuzione di opere di urbanizzazione -Applicabilit -Limiti, 582. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Decadenza Imposta ordinaria - Interessi Decorrenza, 563. -Agevolazioni per l'urbanistica Espropriazione o acquisto di fabbricati conformi al piano -Esclusione, 577. -Divisione -Maggiore assegnazione rispetto alla quota -Imposta di trasferimento - dovuta -Presunzione di trasferimento gratuito tra parenti -Esclusione, 569. -Usufrutto -Consolidazione -Presupposti -Estinzione deU'usufrutto -Trasferimento della nuda propriet dell'usufruttuario Sussiste la consolidazione, 572. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Accertamento -Soggetti tassabili in base a bilancio -Accertamento sintetico -Incompleta dichiarazione -Bilancio non formalmente regolare, 552. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Deduzione di passivit -Conto corrente bancario -Legge 24 dicembre 1969, n. 1038 -Rinuncia alla contestazione afferente alla documentazione -Concetto, 591. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Competenza e giurisdizione -Sospensione dell'esecuzione per il pagamento di imposta principale di registro -Difetto di giurisdizione, 574. -Imposte indirette -Competenza e giurisdizione -Decisione di commissione provinciale di valu:.. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA tazione -Impugnazione per incompetenza innanzi al Tribunale ex art. 29 terzo comma r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 -Inammissibilit, 566. -Imposte indirette - Condono di cui al d.1. 5 novembre 1973 n. 560 convertito con la legge 19 dicembre 1973 n. 823 -Controversia sui soli interessi -Inapplicabilit, 579. -Imposte indirette -Rapporti tra giudizio innanzi alle commissioni e azione ordinaria -Termine per la notifica della decisione della Commissione Centrale -E' preclusivo per l'azione in sede ordinaria dell'amministrazione finanziaria, 557. -Legittimzione passiva -Diritti erariali sugli spettacoli -Societ Italiana Autori ed Editori -Potere di riscossione, accertamento e liquidazione del tributo -Amministrazione Finanziaria -Sono ambedue passivamente legittimati -Inscindibilit di cause -Sussiste, 560. ISTRUZIONE PUBBLIC.A -Scuole elementri per ciechi Statizzazione -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 473. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTO Annullamento giurisdizionale di norma regolamentare -Limiti alla efficacia -Provvedimenti emessi in applicazione della norma -Obbligo di ahnullamento d'ufficio -Non sussiste, 541. PENSIONI -Riscatto anni universitari -Effetti -Esclusione dell'aumento di anzianit dall'inizio della carriera -Esclusione di effetto retroattivo, 543. PIANO REGOLATORE -Artt. 15 e 16 norme tecniche di attuazione del p.r. di Roma Creazione di impianti sportivi Piano particolareggiato -Neces-. sit -Limiti, 549. -Deliberazione comunale -Osservazioni dei privati -Limiti -Irrilevanza, 549. PORTI -Porto di Venezia -Competenza per la emanazione di provvedimenti tariffari e in materia di lavoro portuale -Consiglio di amministrazione e Comitato esecutivo del Provveditorato al porto Competenza in materia di provvedimenti riservati in via generale al Direttore marittimo -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 545. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Infortunio sul lavoro -Contravvenzione alle relative leggi -Sanzioni dell'arresto o dell'ammenda -Eccesso di delega, 465. -. Infortuni sul lavoro -Regresso dell'INAIL verso i responsabili Illegittimit costituzionale Esclusione, 458. PROCEDIMENTO PENALE -Intercettazioni telefoniche -Legge 8 aprile 1974, n. 98 -Nullit per le intercettazioni assunte anteriormente -Limiti -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 468. REATO -Peculato per distorsione -Destinazione di somme ad altre esigenze pubbliche della stessa amministrazione -Sussistenza, 619. -Reati e pene -Accattonaggio Violazione dei diritti fondamentali -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 457. -Reati e pene -Danneggiamento di cose pignorate -Disparit di pena per il proprietario custode rispetto al proprietario non custode -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 466. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO REGIONE -Regioni ordinarie -Assistenza sanitaria e ospedaliera -Scuole per terapisti della riabilitazione -Riconoscimento -Spettanza alle Regioni, 459. -Ricorso contro legge regionale Difformit dai motivi di rinvio Inammissibilit dei motivi nuovi, 470. SANIT PUBBLICA --Spese di ricovero degli alienati Rivalsa a carico dei congiunti Illegittimit costituzionale Esclusione, 459. SARDEGNA -Imposta di fabbricazione una tantum sui veicoli a motore Mancata attribuzione alla Regione -Illegittimit costituzionale Esclusione, 480. SICUREZZA PUBBLICA -Misure di prevenzione -Reiterazione -Mancato accertamento della pericolosit -Illegittimit costituzionale, 461. -Spettacoli pubblici -Facolt di accesso agli ufficiali ed agenti di P.S. -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 458. TOSCANA -Legge regionale -Trattamento economico del personale in missione -Omessa osservanza del precetto della copertura finanziaria -Illegittimit costituzionale, 470. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 7 maggio 1975, il.. 102 7 maggio 1975, n. 105 7 maggio 1975, n. 106 7 maggio 1975, n. 107 21 maggio 1975, n. 111 21 maggio 1975, n. 112 21 maggio 1975, n. 113 21 maggio 1975, n. 114 21 maggio 1975, n. 116 21 maggio 1975, n. 117 21 maggio 1975, n. 119 21 maggio 1975, n. 120 28 maggio 1975, n. 123 28 maggio 1975, n. 125 28 maggio 1975, n. 126 28 maggio 1975, n. 127 28 maggio 1975, n. 129 28 maggio 1975, n. 130 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE 20 febb?1aio 1975, nel!la causa 64/74 . 11 marzo 1975, nella causa 65/74 . 18 marzo 1975, nella causa 72/74 . 26 giugno 1975, nella causa 70/74 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 10 novembre 1973, n. 2966 Sez. Un., 15 luglio 1974, n. 2125 . . Sez. Un., 5 agosto 1974, n. 2331 . Sez. III, 10 settembre 1974, n. 2462 Sez. III, 27 settembre 1974, n. 2527 Sez. I, 10 ottobre 1974, n. 2758 . . Sez. Un., 21 ottobre 1974, n. 2972 ' Sez. Un., 9 novembre 1974, n. 3478 ..... Sez. Un., 27 novembre 1974, n. 3872 Sez. I, 22 gennaio 1975, n. 252 . . . . . . pag. 457 457 458 458 459 459 461 463 465 465 466 468 470 473 475 476 478 480 pag. 481 484 493 494 pag. 518 508 504 524 528 529 509 512 519 552 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. Un., 25 gennaio , 1975, n. 287 pag. 557 Sez. I, 28 gennaio 1975, n. 338 560 Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 565 563 Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 572 566 Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 622 569 Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 625 572 Sez. Un., 8 marzo 1975, n. 855 . 574 Sez. Un., 15 marzo 1975, n. 1005 577 Sez. I, 15 marzo 1975, n. 1015 579 Sez. I, 24 marzo 1975, n. 1102 582 Sez. I, 24 marzo 1975, n. 119 591 Sez. I, 18 aprile 1975, n. 1464 594 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 1 ottobre 1974, n. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 599 TRIBUNALE Niap0i1i, Sez. I, 6 giugno 1974 . . . . . . . . . . . . . . . pag. 606 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1064 pag. 538 Sez. V, 22 novembre 1974, n. 552 530 Se.z. V, 29 novembr,e 1974, n. 557 535 Sez. V, 29 novembre 1974, n. 567 537 Sez. VI, 5 novembre 1974, n. 348 540 Sez. VI, 8 novembre 1974, n. 351 541 Sez. VI, 22 novembre 1974, n. 380 . 542 Sez. VI, 20 dicembre 1974; n. 422 545 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO LAZIO Sez. I,,n. 92, 27 novembre 1974 .......... pag. 549 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASE\AZIONE Sez. VI, 18 ottobre 1974, n. 1607 . . . . . . . . . . . . . pag. 619 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI PRESCRIZIONE Strade regionali -Costruzioni Distanze, 77. -Responsabilit civile -Azione di risarcimento danni da illecito RESPONSABILIT CIVILE Sentenza di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali Prescrizione, 76. -Responsabilit civile -Azione d risarc\!nento danni da illecito Sentenza di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali - Prescrizione, 77. REGIONI delle Regioni, 76. Agricoltura -Funzioni amminiSTRADE strative -In materia di miglioramenti fondiari -Affitto di fondi rustici -Competenza dello Stato Strade 77. -Costruzioni -Distanze., o Strade -Costruzioni -Distanze -Agricoltura -Funzioni ammini- Regione a Statuto Speciale . strative -In materia di miglio Competenza, 77. ramenti fondiari -Affitto di fondi rustici -Ricorsi gerarchici avStrade regionali -Costruzioni - verso provvedimento degli Ispet. Distanze, 77. torati provinciali -Decisione Competenza, 76. TURISMO E SPORTS - Strade -Costruzioni -Distanze, 76. Imposta di registro -Campi ed' -Strade -Costruzioni -Distanze impianti sportivi -Area per la. -Regione a Statuto Speciale -costruzione -Donazione al CoCompetenza, 76. mune -Esenzione, 77. XVl RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE I -Norme dichiarate incostituzionali pag. 61 II -Questioni dichiarate non fondate 63 III -Questioni proposte 67 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 102 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Morelli (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministrj. (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Reato Reati e pene Accattonaggio Violazione dei diritti fondamentali Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 2; c.p. art. 670). Non fondata, con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 670 Codice penale che punisce il reato di accattonaggio (1). (1) Cfr. Corte Cost. 21 novembre 1959, n. 51, Foro it. 1959, I, 1814. CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 105 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Campanella (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Dogana Trasporto di prodotti petroliferi Divergenza rispetto alla bolletta di cauzione Responsabilit oggettiva Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 27; 1. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 120, secondo comma; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 305). Non fondata, con riferimento alla presunzione di non colpevolezza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 120, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, corrispondente 458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO all'art. 305 del vigente Testo Unico 23 gennaio 1973 n. 43, che punisce lo speditore di prodotti petroiiferi nel caso di divergenza all'arrivo delle merci spedite rispetto alla qolletta di cauzione. CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 106 -Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni -Fo (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Ayv. Gen. dello Stato Carafa). Sicurezza Pubblic~ -Spettacoli pubblici Facolt di accesso agli ufficiali ed agenti di P.S. Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 2, 21; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 16); Non fondata, con riferimento alla tuteLa dei diritti fondamentaii e della Ubert di pensiero, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 16 del T.U. di P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773) che consente agli ufficiali ed agenti di P.S. di accedere ai locali di pubblico spettacolo (1). (1) Cfr. sulla legittimit dell'intervento degli organi della polizia, Corte Cost. 9 maggio 1973, n. 56, in questa Rassegna, 1973, I, 804. CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 107 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterra -INAIL (avv. Ungaro) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Azzariti). Previdenza e assistenza Infortuni sul lavoro Regresso dell'INAIL verso i responsabili Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui prevede la rivalsa dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro e del terzo responsabile del danno all'infortunato (1). (1) V., nell'azione di surroga dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, Corte Cost. 12 luglio 1972 n. 134, in questa Rassegna, 1972, I, _990. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 459 CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 111 -Pres. Bonifacio - Rel. De Marco -Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino), Presidente Regione Lombardia (avv. Lorenzoni), Presidente Regione Piemonte (avv. Lucifredi), Presidente Regione Romagna (aviv. Roversi Monaco) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Saivarese). Regione -Regioni ordinarle Assistenza sanitaria e ospedaliera Scuole per terapisti della riabilitazione Riconoscimento Spettanza alle Regioni. (Cost., art. 118; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, art. l, lett. f). Non spetta allo Stato, ma alle Regioni a statuto ordinario il potere di riconoscimento delle scuole per terapisti della riabilitazione, fatta eccezione per quanto concerne i requisiti di ammissione e le materie fondamentali di insegnamento. CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 112 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli -Treivisan (n.c.). Sanit pubblica Spese di ricovero degli alienati -Rivalsa a carico ~ congiunti Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 23, 32, 38; I. 3 dicembre, 1931, n. 1580, art. 1). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza, di riserva di legge e di tutela della sanit pubblica, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 1 legge 3 dicembre 1931 n. 1580, che autorizza i luoghi di ricovero e cura per alienati alla risalva verso gli eredi o i prossimi congiunti dei ricoverati (1). (Omissis). -3. -La questione non fondata. I richiamati principi degli artt. 32 e 38 Cost., nella parte in cui hanno contenuto innovatiivo rispetto alla preesistente disciplina della materia cui si riferiscono, sono -in primo luogo -norme di legislazione, che prefissano alla (1) Cfr. Corte Cost. 17 aprile 1968, n. 23, in questa Rassegna, 1968, I, 170. 460 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge futura l'obiettivo di soddisfare certi bisogni di fatto emergenti nella vita associativa, mediante la prestazione di determinati servizi. Postulano, cio, per questa loro natura, l'introduzione delle necessarie riforme con la relativa provvista dei mezzi finanziari, senza precisarne le modalit (tranne, forse, che in ordine al carattere pubblicistico degli interventi assistenziali, come pu ricavarsi dall'ultimo comma dell'articolo 38): tanto pi che, a norma dell'art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera materia di competenza delle Regioni, le quali potranno quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei principi delle leggi statali. Ed infatti, proprio in epoca recentissima, in relazione al trasferimento alle Regioni della materia in oggetto, l'assistenza ospedaliera in favore dei cittadini meno abbienti ha avuto notevoli sviluppi sia attraverso la legislazione statale (decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386), sia attraverso leggi regionali. Ci premesso, chiaro che la parziale inadeguatezza, rispetto ai fini costituzionalmente stabiliti, del sistema per l'innanzi disposto dalla legge n. 1580 del 1931, ed in particolare del suo art. 1, denunciato dalle ordinanze, non potrebb'essere ragione sufficiente per dichiararne la ille gittimit, dal momento che detto sistema non contrasta n con il prin cipio della gratuit dell'assistenza ospedaliera (che certamente assi curata, limitatamente almeno al soggetto assistito), n con quello del l'intervento pubblicistico (che ricorre del pari, anche se in linea sussi diaria ed eventuale, allorch nessuno dei congiunti sia in grado di sostenere l'onere del rimborso totale o parziale). N pu ritenersi irrazionale che quell'onere sia fatto ricadere sui congiunti dell'indigente, in quanto tenuti agli alimenti e nell'ordine in cui vi sono tenuti (sempre che e nella misura in cui le loro condizioni economiche lo consentano): sulla base, cio, come pu dirsi parafra sando la sent. n. 23 del 1968 di questa Corte (punto 6 della motiNa zione), di una comunanza di interessi e di un collegamento, diretto o indiretto, tra la causa della imposizione e le finalit da conseguire. Sicch non sussiste la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione. Quanto poi alla censura ex art. 23 Cost., non dato vedere in che cosa si concreterebbe l'asserita violazione della riserva di legge, ivi stabilita per le prestazioni patrimoniali imposte, tra le quali, se. larga mente intese, pu bene rientrare quella in oggetto: la quale, per contro, trova sicuro ed esplicito fondamento in una norma di legge, che ne prestabilisce altres i beneficiari ed i soggetti passivi, nonch, implici tamente, la stessa misura, correlata quale essa per un verso, alle spese sostenute dall'ente, e per altro verso alle possibilit economiche degli obbligati. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 461 ' CORTE COSTITUZiIONALE, 21 maggio 1975, n. 113 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Adland (n.c.). Sicurezza pubblica -Misure di prevenzione -Reiterazione -Mancato ac certamento della pericolosit -Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 3, 1. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11). costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che, ai fini della reitemzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabitito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per s indice della persistente pericolosit dell'agente (1). (Omissis). -6. -La questione fondata 'Sotto l'assorbente (profilo della violazione del IP["indpio di ugua.glianza. La norma impugnata IPOggia 1sul tp["esuipposto che la commiissione di un qualsiasi reato da parte del sorvegliiato speciale costituis1ca sempre stcura mani:lie'stazione della perisistenza, nel imedesiimo, d:i quella iP&icolosi. t ceh ha gi determinato l'aipplicaiziom.e nei 1suoi confronti della misUll'a di [pl'evenzione della sorveglianza speciale. E1ssa va pertanto ricollegata all'istituto della 1Pedcolosit (p["esunta che stato ritenuto da questa Corte non in contrasto con la Costitu:cione quando detta presunzione 1sia non mrazionalmente (p["evista, ,nell'ambito della discirezionalit del legislatore, 1sulla base dlell'id quaid plerumque accidit (v. sent. n. 106 diel 1972 e n. 110 del 1974). Il 1che non pu affe:rmarisi ll'i~etto alla nomna in eisame. Infatti, nella vasta gamma delle violazioni della legge rpenale, agevole cogliere in:liriazfoni ohe il.lJOn IPOSSono essere conskl1e1rate indke sicuro ed inequivocabile della 1Persistenza, in 1chi le ha commesse, di quella rparrtiicolare forma di ipell'kolosit richiesta dalla legige per l'applicazione delle misurie di. prevenzione. questo il caso, anzitutto, idei delitti colposi, nei quali l'evento non voluto dall'agente e si verifica a causia di negligenza o iimiperizia ovvero per ti.nosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disc~pline, e nei quali !Pertanto non ll'la'VV:isabile, in li:nea dli massima, e con riserva dei rilievi di cui oltre, una aperta ribellione alla legge. Ed il caiso anche (1) Cfr. Corte Cost. 15 giugno 1972, n. 106, in questa Rassegna, 1972, I, 929. 462 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dei reati 1contravvenzionali, che costitu~scono violazioni della legge penale ohe il legiislatoire, nella isua valutazione dliJScrezionale, ha ritenuto siano -rlisipetto ai delitti -almeno nolIlllalmente di minore gravdt, per quanto, come meglio si dir in seguito, non manchino iipotesi. di reati di non traiscU1ra1bile rilevan:za sociale. Ma, a :ben vedere, non \PU escludemi ohe La \Pl'elS'UIIliZione di pericolosit 1contenuta nella nornna impugnata 1si ponga in contrasto con l'obbiettiva 1consi.1stenza dtel ireato 1commeSS1-0, 1dspetto agli stessi delitti dolosi, anOOX'ch in essi l'a1cc&taa:nento del dolo isembirereibbe poter fornla" e iJil ogrui caso un ap\PII'ezzabiLe indizio di {Pel'lioolosit. Akuni dli tali reati, inifatti, sono d!i lievissima entt e !PUniti 1con la \pena della multa, in via esclU!Sliva o alternativa con quella detentiva. Senza contare che, anche ove rsi tratti di delitti (Pi .g;ravi, il loro valore .sintomatico della s,peciale fornna di !Pericolosit richiersta peir l'lllP!Pldica~one delle misure dli prevenzione pu !l"i!sultare in talune fatti~ ecde se non ipll'Oprio escluso, 'certamente diiminuito di importanza: cos, ad esemipio, dall'accertata rilc011l'enza di una delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 del codice penaLe. Si !Pensi, in parlJiicolare, a quelle previiste nel n. 2 (aver xeagito m stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui) e nel n. 1 (aver agito iPer motivi di particolare valore morale e sociale). E ci menwe numerose fattispecie di delitti 1colposi awaiono indubbia espressione di disinteresse (se non di d~["lezzo) per l'mcolumit altrui come le lesioni e gli omi1cidi colpoSli commessi con viola.zione di talune norme rientranti nella disciplina della circolazione stradale o in quella iper la prevenzione degli infovtuni sul lavoro. N, d'altro canto; come si gi osservato, mancano 'contravvenzioni le quali denotano nell'agente una rilevante pericolosit sociale tanto 1che 1Petr esse S10no previste pene detentive non certo lievi. Come isi vede, 1a .situazione tale da indU11re ad escludere1 l'adozione di un trattamento differenziato fra Le suddette categorie d!i reati, dal momento che nell'ambito di ognuna di esse non mancano fattispecie dive:rsamente apprezzabili sul {Piano della giravit del :reato, della ca.pacit a delinquere e della :pericolosit, tanto 1clhe, come stato rilevato e l'e~erienza insegna, non infrequente il passaggio dalla categocia d!ei delitti a quella delle contravvenzioni, e viceversa, nel succedersi delle le~i. Ma, aiP1Punto per questo, sembra ipi dsipondente ai princi.jpi, V10t"tficandosi l!'iipotesi dli 1cui al secondo comma dell'art. 11 della gi citata leg;ge n. 1423 del 1956, attribu~e al giudice, quale che sia il tipo dli reato per cui il sorivegliato speciale abbia 'l"iportato condanna, il IPOtere dii accerta.re se il 1soggetto sia ancoira ipericoloso per la siicull'ezza e per la pubblica moralit nel senso indicato dall'art. 1 della legge predetta. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 463 CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 114 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Stefanelli (n.c.) e Presidente Regione Trentino Alto Adige (avv. Giannini). Corte dei conti -Contabilit pubblica -Consuntivo degli Enti Locali -Sottrazione alla giurisdizione della Corte -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 3; Stat. Trentino-Alto Adice art. 4, n. 3, 5 n. 1 e 48; I. regionale 1 giugno 1954, n. 11, artt. 6 e 67). Sono costituzionalmente illegittimi, sia con riferimento alle norme di cui agli articoli 4 n. 3, 5 n. 1 e 48 dello Statuto, che con riferimento al principio di eguaglianza, gli articoli 6 e 7 della legge regionale Trentino Alto Adige 1 giugno 1954 recanti norme per l'approvazione dei conti consuntivi. degli Enti locali (1). (Omissis). -2. - principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalit dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto quello della necessariet in virt del quale a nessun ente gestore di mezzi di prorvenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di propriet dell'ente consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile non avesse tale carattere non potrebbe assolvere alla sua obbiettiva funzione di garanzia ed per questo che nel nostro sistema l'obbligo ~el rendiconto giudiziale (salvo deroghe temporanee ed eccezionali per i conti consuntivi degli enti locali tassativamente disposte con leggi per il periodo bellico e po.st-bellico fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953) ha trovato costante applicazione. 3. -Ci premesso, rvenendo all'esame delle disposizioni impugnate, agevole dimostrare che con le stesse la Regione non si limitata a disciplinare -come afferma -un controllo meramente amministrativo sui conti degli enti locali, ma ha in concreto rimesso l'accertamento della regolarit della gestione dei mezzi pubblici, quando ricorrano de( 1) Sui principi affermati in sentenza, cfr. CoRREALE, In tema di giurisdizione della Corte dei Conti, Foro amm. 1971, III, 724. 464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO terminate circostanze, all'organo locale di controllo, anzich all'organo giurisdizionale contabile. Dispongono infatti tali norme che all'esame del conto la giunta provinciale procede senza documenti giustificatiivi se entro il termine di scadenza dalla sua pubblicazione non siano presentate deduzioni, osservazioni e reclami e che il conto stesso si considera approvato trascorsi due mesi dalla data in cui alla stessa pervenuto, qualora le sue risultanze non formino oggetto di contestazione del tesoriere, degli amministratori o di qualsiasi altro censito e non contrastino con l'accertamento sommario di regolarit fatto dalla giunta; solo nel caso contrario, in cui si riscontrino irregolarit, la giunta rimette il conto all'organo giurisdizionale contabile. Ora evidente che per effetto del sistema instaurato si in concreto attribuito ad un organo di controllo una facolt che condiziona l'effettiva operativit dell'organo giurisdizionale contabile; si conferita cio ad un organo amministrativo, nel concorso di determinate circostanze, la potest di esprimere un giudizio di regolarit contabile che istituzionalmente spetta ad un organo giurisdizionale. Si per conseguenza operata la trasformazione della giurisdizione contabile da necessaria ed inderogabile quale deve essere, per poter assolvere alla sua funzione di garanzia di corretta gestione del pubblico d~naro, in eventuale, giacch ora il deferimento del conto all'organo giurisdizionale contabile subordinato all'accertamento della sua irregolarit compiuto dalla giunta. N varrebbe obbiettare che il mancato deferimento si riferisce soltanto ai conti non contestati per i quali il giudizio ha solo carattere formale, giacch il principio della necessariet del giudizio di conto non tollera deroghe di sorta e, del resto, anche la dichiarazione di regolarit di un conto, con il conseguente discarico dell'agente, ha natura giurisdizionale e spetta esclusivamente al giudice contabile. La conseguenza pratica di siffatta normativa stata che nessun conto degli enti locali di questa Regione -nella quale fin dalla sua istituzione sono stati soppressi i consigli di prefettura ed in loro luogo non stato creato altro organo con corrispondenti funzioni in materia giurisdizionale contabile - stato sottoposto all'esame della Corte de conti, che da ritenersi ora giudice competente, anche in primo grado, per la contabilit degli enti di cui trattasi. 4. -Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare come le norme censurat abbiano profondamente alterato un principio cardine su cui si basa la giurisdizione contabile. Fondati sono perci i motivi di incostituzionalit prospettati nell'ordinanza di rimessione sia perch la Regione, avendo disposto in materia giurisdizionale, ha valicato i limiti delle sue competenze normative e amministrative quali risultan~ delineate negli artt. 4, n. 3, 5, n. 1, e 48 dello Statuto, sia per ' ' 11111r&11r1%r'.filt!i#J.ffillffirllf=ftiff&rl<rlillJrJivJi:flfrir@w1rJifiliW!:nilit!%fft@f:fi?'1:111;01,;@r~111~,,n?:@iir@f:rrlii'ir1r~r%f:flir%frf~ffii PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 465 ~ver dato luogo ad una palese situazi,me di disparit di trattamento tra gli agenti contabili dei propri enti locali -per i quali il giudizio divenuto in via permanente soltanto eventuale -rispetto agli agenti contabili degli enti locali del restante territorio nazionale per i quali, invece, la necessit di rendere il conto al giudice contabile continua ad essere obbligo inderogabile. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 116 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Guglielmo (n.c.). Previdenza e assistenza Infortunio sul lavoro Contravvenzione alle relative leggi Sanzioni dell'arresto o dell'ammenda Eccesso di delega (Cost., art. 76; d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389; I., 12, febbraio 1955, n. 51, art. 4). Non fondata, con riferimento al rispetto dei limiti della delega legislativa posta dall'art. 4 della legge 12 febbraio 1955 n. 51, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 389 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che commina la sanzione dell'arresto o dell'ammenkl,a per le contravvenzioni previste dal Testo Unico citato (1). (1) Cfr. GRAMICCIA, La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulle sanzioni penali in materia di lavoro, in Mass. giuris. lav., 1971, 608. CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 117 -Pres. Bonifacio - Rel. De Marco -Servidori (n.c.). Assicurazioni Surrogazione Categorie escluse Mancata inclusione del coniuge dell'assicurato -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 3; e.e. art. 1916, secondo comma). fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 1916, secondo comma, codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato (1). (Omissis). -La questione fondata. L'art. 1916 del codice civile, infatti, dopo avere disposto nel primo comma che l'assicuratore che ha pagato l'indennit surrogato, fino alla (1) Cfr. LIPARI, Surrogaz.ione assicurativa, Problemi sicurezza sociale, 1971, 1071. 466 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, nel secondo comma statuisce che, salvo in caso di dolo, la surrgaozione non ha luogo se il danno causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altrf parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici . Nella relazione ministeriale la ratio di quest'ultima disposizione viene indicata nell'esigenza di evitare che le conseguenze della surroga rcadano direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di efl;etti la coreptura del rischio. di tutta evidenza che questa ratio condurrebbe a ritenere che la surrogazione non dovrebbe aver luogo anche nei confronti del coniuge dell'assicurato, che, invece, non contemplato fra le persone nei confronti delle quali la surrogazione non ammessa e, trattandosi di norma eccezionale, non si pu supplire a tale omissione, attraverso una interpretazione estensiva. Non pu, peraltro, non constatarsi l'evidente disparit di trattamento tra il coniuge e gli altri parenti e congiunti contemplati nella norma denunziata, disparit che peraltro non trova razionale motivazione nei lavori preparatori. Di qui la necessaria conseguenza della violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 119 -Pres. Bonifacio Re!. Amadei -Pedone (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Reato -Reati e pene -Danneggiamento di cose pignorate -Disparit di pena per il proprietario custode rispetto al proprietario non custode -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; c.p. art. 334). Non fondata, con .riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 334 codice penale che punisce diversamente per la distruzione o i1: danneggiamento della cosa pignorata il proprietario che sia custode della stessa rispetto al proprietario non custode (1). (Omissis). -3. -Sul principio di eguaglianza questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi in pi sentenze, stabilendo che esso (1) Cfr. Corte Cost. 19 febbraio 1971, n. 22, in questa Ra$egna, 1971, I, 242. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE applicabile quando vi siano omogeneit di situazioni da regolare legislaUvamente e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari. La diversit delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 del codice penale trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti tra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identit del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento. Il fatto, pertanto, che il legislatore abbia inteso, nel suo legittimo apprezzamento discrezionale, dare un valore diverso, ai fini della pena, alle due ipotesi prese in considerazione, bene s'inquadra nei giusti limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimit costituzionale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. 4. -Non .sussiste neitJtPure il denunciato contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Si sostiene, a riguardo, che, presentandosi identiche dal punto di vista soggettivo le ipotesi .prese in considerazione nel secondo e terzo comma dell'art. 334 del codice penale, le variazioni di pena, in quanto non ragionevolmente rapportate a variazioni significative, finirebbero con il riflettersi sulle finalit della pena stessa che deve tendere alla rieducazione del reo .. Osserva la Corte che una volta riconosciuta la razionalit della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene sottratta al controllo di legittimit~ l'indagine sulla efficacia rieducativa dell'una o dell'altra pena. D'altra parte l'efficacia rieducativa della pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione (sent. n. 22 del 1971). 5. - da escludersi, altres, la violazione dell'art. 24 della Costituzione. La violazione del diritto di difesa si manifesterebbe per il fatto che l'art. 521 del codice di procedura civile, al quale l'ordinanza ricollega l'art. 334 del codice penale, non prevede l'avvertimento al debitore, da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento, delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia. L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela dei diritti e, perci, se ne pu assumere la violazione solo quanQ-0 il legislatore limiti ingiustificatamente la difesa processuale (v. sent. n. 57 del 1962). 468 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non pu, invero, sostenersi che il diritto alla difesa rimanga compresso per il fatto che il legislatore, nel configurare come reato la violazione di obblighi giuridici inerenti ad un rapporto fiduciario e qualificante tra un soggetto .e la pubblica amministrazione, non si sia dato carico di fare obbligo all'organo pubblico che d vita al rapporto stesso di preavvisare l'altra ,parte delle conseguenze specificatamente previste dal codice penale. A parte la circostanza che l'art. 24 si riferisce esclusivamente al giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti varsi che, nel caso, si verte in tema di inescusabilit della ignoranza della legge penale (art. 5 del cod pen.). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 120 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossi -Taccaliti (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Aivv. Gen. dello Stato Azzariti). Procedimento penale Intercettazioni telefoniche Legge 8 aprile 1974, n. 98 .Nullit per le intercettazioni assunte anteriormente Limiti Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., artt. 112, 3; 1. 8 aprile 1974, n. 98, art. 8). Non fondata, con riferimento ai principi di officiaZit deZl'azione penale e di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974 n. 98 sulla nullit insanabile delle intercettazioni telefoniche raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa (1). (Omissis). -Altra questione sottoposta al giudizio di questa Corte concerne l'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullit insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto dalla medesima legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa, derogando al principio tempus regit actum, per il dubbio che la conseguente supposta invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dalla autorit giudiziaria -ma senza il rispetto delle nuove disposizioni -possa contrastare con gli artt. 112 e 3 della Costituzione. In particolare l'effetto retroattivo della norma impugnata violerebbe l'obbligo del pubblico ministero (1) Cfr. sulle intercettazioni telefoniche, Corte Cast. 1973, n. 34, in questa Rassegna, 1973, I. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE di esercitare l'azione penale creando inoltre un'ingiustificata disparit di trattamento tra pi imputati, per alcuni dei quali le prove, legittimamente acquisite, sarebbero successivamente colpite da nullit assoluta. La questione non fondata. A questo fine sembra necessario confrontare l'interpretazione letterale delle nuove disposizioni introdotte con la citata legge n. 98 del 1974, con la ratio della stessa, quale emerge anche dai lavori preparatori, tenendo nel debito conto che il legislatore ha voluto innovare alla disciplina preesistente anche per adeguarsi ai principi enunciati da questa Corte con la citata sentenza n. 34 del 1973. Sotto il primo profilo va rilevato che l'art. 226 quinquies c.p.p. -introdotto dall'art. 5 della legge in esame -impedisce di tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o in difformit delle relative prescrizioni, sancendo una nullit insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ci equivale a dire che nessun effetto probatorio pu derivare da intercettazioni siffatte, le quali debbono ritenersi come inesistenti (non interessa, perch irrilevante, l'equiparazione, a tali ipotesi, delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'art. 615 bis c.p.). La norma ora esaminata ha valore innovativo ed il legislatore, adottandola, ha voluto superare il contrario orientamento della giurisprudenza e di parte della dottrina secondo cui avrebbe dovuto prevalere il principio del libero convincimento del giudice, anche con riferimento a prove assunte senza l'osservanza delle disposizioni che le disciplinano. Di conseguenza la norma prevista dall'impugnato art. 8 secondo cui le nullit sancite dall'art. 226 quinquies c.p.p. si applicano anche alle intercettazioni precedentemente raccolte, non vuol significare che le prove gi assunte in piena aderenza alle regole all'epoca vigenti, siano invalidate ex post, ma risolvere il contrasto sopra indicato, nel senso che le prove assunte, in contrasto con le norme allora vigenti, nella interpretazione datane da questa Corte con la sentenza n.. 34 del 1973, sono assolutamente inidonee a produrre alcun effetto, anche se raccolte prima dell'entrata in vigore della legge. Conferma in questa conclusione il rilievo che il legislatore volle ispirarsi ai principi affermati nella citata sentenza della Corte, la quale, nel riconoscere la legittimit delle intercettazioni autorizzate dal giudice, ebbe tuttavia ad esprimere il timore che intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente, senza previa motivata autorizzazione se avessero potuto valere come indizi o come prove, avrebbero esposto a gravissima menomazione un diritto riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione. 470 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Deve quindi escludersi che la norma impugnata abbia quel significato erroneamente presupposto dal giudice a quo, in assenza, per giunta, di una chiara volont del legislatore di derogare al principio generale vigente in materia, indicato con l'espressione tempus regit actum. Giova infine considerare che l'interpretazione contraria, implicante l'eccezionale invalidazione a posteriori di talune prove ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe anche con il principio costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova e prova senza validi motivi. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 ma~gio 1975, n. 123 -Pres. Bonifado - Rel. Rossano -P.vesidente Comiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dJello Stato Sarvwe,se) c. Presidente Regione Toscana (avv. Cheli). Regioni Ricorso contro legge regionale Difformit dai motivi di rinvio Inammissibilit dei motivi nuovi. Toscana Legge regionale Trattamento economico del personale in mis sione Omessa osservanza del precetto della copertura finanziaria Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 81; I. regionale 17 giugno 1974). Sono inammissibili, nel giudizio di legittimit costituzionale in via principale avverso una legge regionale, motivi diversi P,a quelli prospettati dal Governo nella fase di rinvio della legge stessa (1). costituzionalmente illegittima, per violazione del precetto della copertura finanziaria, la legge regionale Toscana 17 giugno 1974, sul trattamento economico del personale per missioni e trasferimenti (2). ' (Omissis). -1. -Nel fPtl'WO motivo del ricovso -censura sub a) il ricorrente denuncia rche la legge impugnata e~ressamente {P[["esdnde dal rptcincipdo costante dell'or.ddnaimento statale, secondo cui il trattamento di mtssione per :il rpe11Sonale rstatale non rpU, di IIll.aiSSim.a, SU1Perwe i 180 giorni in un aDIIlo. fondata l'eocemone d'inammisstbilit di tale censura sollevata dalla Regione. Invero la legge, ora i!mpugnata dal GOVierno, fu, a seguito di rinvio ai ,sensi dell'art. 127, terzo 1comrma, della Costituzione, ajirp~orvata di (1-2) Sulla prima massima cfr., MoRTATI, Atti con forza di legge e sindacati di costituzionalit, Milano, 1972. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZION~LE 47I nuovo dal Consiiglio ;regionale, a magigioraniza assoluta dei suoi componenti, ma la questione di costituzionalit, !Pl'CJ!POS:ta con la cerumra suindlicata, non fu formulata e n~me rSintettcamente ac1oonnata ner telegoomma di ;ril!lvio, che rivela la volont del Governo di 'chiedere un riesai:me della stessa legge tenendo conto soltanto delle ceI11Sure che sono .state specmcate nello stesso telegrarmma di rinvio e, !POi, dedotte nel ricOI'ISO :CJ!PO quella in oggetto. Ora a teronini 1del .citato art. 127, te;rzo comma, dlella Costituzione Il Governo della Repubblica, quando ritenga 1che una legge a\P!Pil'ovata. dal Corusi;glio regiiOOCLale ecced!a la coonpetenza della Regione o con1Jrasti con 1glli. int~essi nazionali o con quelli di altre -Regioni, la rinvda aI Consiglio regionale nel termine fissato iper l'a!PIPosizione diel viiSlto . E' -1se si consildera che il quarto 1comma dell'art. 127 della Coistituzione in 1coerenza 1con tale dlisciiplil!la Pl'escrive che, .se il Consiglio regionale a,piprova di nuovo la legge a mag;gioranza assoluta d'ei suoi comiponenti, il Governo pu !Pl'orterebbe una lacuna ben pi girave di quella 11iilevata nella relazione al Senato, su riJportata, per il danno che ne riisentirebb&o i fanciulli ai quali l'in.; segnamento elementare i.mipartito. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 475 Gli al'gomenti addotti nell'ordlinanza -quali la limitazione delle scuole statali per ciechi, la difficolt di accesso per la lontananza dal luogo di residenza dei fanciulli, la facolt di scelta tra l'inse.gnamento della scuola statale 1Per 1ciechi, situata in luogo lontano, e quello familia1re, iffi\Pa:rtito da maestri 1speoializzati con ri!gual'do al 1profitto e allo SCCJIPO di tutela d:ei fanciulli ciechi (perseguito dalla legge -se non hanno rilievo IPer la ipronunoia di illegittimit, devono essere oggetto di valutazione nel giudiziio ohe il .giudice 1COffi!Petente deve emette['le. Ora l'art. 731 del 1coddice !Penale non COffi\POrta 1che il igiudice in singole fatti!Specie non p10JS1Sa, il.'korrendone i presuiw>osti, escludere la !Punibilit, nonostante .il mancato IPeI'ISeguimento dello SCQIPO dlell'istruzione elementare. Al giudLce , pertanto, cOiliSentito: valutare, con particolare riguairdo alla situazione falllliliaire del cieco, i 1giiusti motivi 1che ,possono giustificare la mancata iis:tiru:ziione dello stesso; o Titenere perseguito lo scopo della citata legge speciale n. 1463 del 1952, nella ipotesi di !insegnamento impacrtito, in famiglia, da insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza dovuta al 1cieco, e, quflil,di, escludere, in tale Lpotesi, che costituisca reato l'oonessa istruzione elementare nella scuola statale per ciechi. (Omissis). CORTE COSTITUZION1ALE, 28 maggio 1975, n. 126 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossano -Fallimento Soc. Sforza (n:c.). Fallimento -Opposizione alla dichiarazione Opposizione proposta non dal fallito Mancata notifica a questi Illegittimit costituzionale Esclu sione. (Cost. art. 24 primo e secondo comma; r. d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18 terzo comma). Non fondata, con riferimento al principio idi difesa, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 18 comma terzo, della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267) nella parte in cui limita l'obbligo della notificazione dell'opposizione al curatore ed al creditore richiedente, con esclusione del fallito, quando l'opposizione sia proposta da qualunque interessato (1). (Omissis). -2. -La questione non fondata. L'arl. 18, iprimo comma, d~lla legge fallimentare, secondo cuJ il debitore !PU ;plrQporre oipposizione alla sentenza diiehia!l'ativa di falli (1) Cfr. in dottrina, PEZZANO G., Ancora in tema di capacit, processuale nei falliti, in Banca e Borsa, 1972, II, 542. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento nel termine di quindici ,giorni dall'affissione della sentenza, gli riconosce la leglittimazione ad un'autonoma azione a tutela dei suoi ddritti, in conse1guenza degli effetti ,che la dichiarazione dli fallimento i[)lrOdiuce rned. suoi confronti e sul suo patrimonio. Scaduto il termine, che ha carattere IPll'entorio, la sua attivit processuale deve esLSere contenuta nei liimiti comentiti dalla struttura del iprocesso, 1che :pu concludersi con la revoca della ,sentenza diichiarativa di fallimento o con il irlgettp della 01P1Posizione e nel quale la legige designa, come l~gittimi contraddittori, il debitOJ."e, qualunque interessato 1che non abbia ;richiesto n falliimento e il rcuxat!l.'e, in quanto oogano 'che per legge ha la ira!P!PTesentanza -in giudizio del fallimento. Per tale struttura la scadenza del termine iprclude che il debitore '.POSsa spiegare inteirvento ai sensi dell'art. 105, primo comma, del codiice di pToeedma civile per lfw valere un diritto relativo all'~getto o d~pendente dJal titolo dedotto 1I1el processo, che imiplica la legittimazione ad una azione autonoma che iPOtrebbe essere sipiegata in separato giuddzio, l'azione 1cii-O !Preclusa per la scadenza del tel'lllline e di;retta alla revoca della sentenza dtcmarativa di fallimento. Escluso ipertanto ohe il debitore possa interventre nel giudizio dd O!PIPosizione IPtrO!POSto dia altri deducendo l'inteiresse alla revoca del fallimento, non pu ipeTaltro escludksi la :proponibilit della questione concernente l'inte:rvento del debitore ai sensli del secondo ,comma diell'art. 105 del ,codiice di procedura civile per sostenere le ragioni di alcuna delle iparti, quando vi ha un proprio interesse: l'interessie contrario alla revoca del falliminto, d.o al rigetto dell'OtP1Posizione, ,che pu trovare fondamento razionale nella legjittimazione del debitore a chiedere la dtchia;ra.zione del suo fallimento (art. 6 legige fallimentaire). Ma per la iPTO!POni'bilit di tale questione non richiesta la notirfcazione al debitore stesso. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 maggio 1975, n. 127 -Pres. Bonifacio Rei. Rossano -Raccuglia (n.c.), Fallimento Estensione ai soci illimitatamente responsabili Legittimazione Esclusione del fallito Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 3, 24; r. d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma, e 22). Sono costituzionalmente illegittimi, con riferimento al principio di eguaglianza e di difesa, gli articoli 147, secondo comma e 22 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267) nella parte in cui negano al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci r 1: I ~ f I i f. f: PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTI'rUZIONALE 477 ilimitatamente responsabili ed a proporre reclamo contro la pronuncia negativa del Tribunale (1). (Omissis). -1. -La questione di legittilmi.t costituzionale dell'artkolo 147, secondo 1comma, d!el r.d. 16 marzo 1942, 1t1. 267 (legige fallimentail'e), :Sotto il pirofilo 1che tale nomna nega al fallito la legittimazione a pa-o:porre istanza al tribunale fallimenfare per la dichiarazione di fallimento dei sod illimitatarrnente responsaibili stata sollevata dalla Corte di 'cassazione con rilferimento agli airtt. 3 e 24 della Costituzione, rilevando 1che questa Corte, ,con 1sentenza 16 luglio 1970, n: 142, dkhiar l'illegittimit costituzionale di detta nOII'lllla nella parte in 'cui negava al .creditore dnteressato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri 1soci illimitatamente res1ponsabili nelle forme dell'art. 6 del il".d. predetto. . 2. -Il riferimento alla 1citata 1sentenza n. 142 del 1970 !Postula la precisazione dei limiti della questione in essa deciisa quali si desumono dal dispositivo alla luc1e d!ella motivazione. In tale sentenza questa Corte, nell'interpil"etare il 1secondo 1comma dell'art. 147, osserv: la diis!Posizione 1si 1suole ricondurre al criterio che domina .il pil"ocesso fallimentare, rper 'cui, messo questo in movimento, non v' azione del creditoce che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di tale pa-incipio non deve tog1iere al creditore la legittimazione a rpro:poITe istanze al giud!ice fallimentare a tutela del rproprio intereS:Se, 1compatibilmente con la struttura del processo fallimentare. Ora la distinzione tra azione che non debba essere inserita nel pil'OCesso e legittimazione a 1PI'1Porre istanze a tutela del rproa;>rio, interesse, 1compatibilmente con la strutta:'a del IPil'."Ocesso fallimenta\I'e esclude che tale le~ttimazione abiliti il 1ooeditm::e a pro[po;rre ip\I'Ove come in un pil"ocesso o~dinairio. Questa Corte, in corenza con tale premessa, [precis 1che l'istanza del 1cireditore non sbocca in una clii quelle azioni esecutive individuali, che, iper il carattere generale del concomo fallim;mtail"e, 1sono vietate dall'art. 51 1e~ge fallimentare, ma intende dare al [procedimento conc0J:1SUale la sua giusta dimensione; deve neces;sariamente esercitall'si mediante :ricorso al tribunale, cosl. com IPII"escritto nell'art. 6 della le~e stessa, e non viene perci a tU11baa:''e le linee del proceclimento o a modificarne i '.Princpi, cosi come non turba queste linee e non ne modifica i iprincpi la domanda del curatore ammessa nella stessa norma denunciata . Escluso, dunque, che la ~stanza del creditore, ai sensi del secondo comma dell'art. 147, abbia carattere di azione, che permetta, nella fase (1) Cfr. Corte Cost., 16 luglio 1970, n. 142, in questa Rassegna, 1970, I, 747. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sommaria del IPI"Ocedimento in cui 1consentita a terimini dell'art. 6, la ammi1ssribilit di prove -deve ritenemi iche li.I trtbUlllale possa p:ronuncia; re a temnini dell'articolo 5 (legge fallimentare) la dichia\!'azione di fallimento ogni qualvolta, ffi9-soltanto, .gli Tisultino esistenti i :requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per tale pa-onuncia. E, se eon:sentita una 1sommaria delibeirazione sull'Sistenza di requ1siti che :rivelino, per la loco manifestazione nei condironti di terzi, una res1Ponsaibilit [patrimoniale del soggetto alla stre.gua della diisciplina del fallimento, dell'ilmfp:resa e dielle societ, non pu Titenwsi senza violazione dell'art. 24 della Costituzione e della disc4>lina menzionata una dichiarazione di fallimento 1che ritenga accertata, mmancanza di un'indagine ip:robato:ria, l'eststenza di requisiti 1che non rivelino, con esterioce manifestazione, il loro call'attere qualifilcante. Con la precisazione di tali limiti deve l'litenersi fondata la questione dli legittimit costituzionale dell'art. 147, JSeCondo comma (legge fallimentare), sollevata dalla Corte di .cassazione e coillCernente l'ammissibilit dell'tstanza di fallimento pll'oposta dal fallito. Gld effetti, che gli artt. 42 e 43 (legige fallimentare) im!Poctano sulla dis(pon1bilit dei ibeni da parte del fallito e isulla sua legittimazione [pll'ocessuale attiva e paSSJiva relativamente ai craiPB;>oritd jpatcrimoniaM compresi nel fallimento, giustificano, a temnini degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la pronuncia dd illegittimit, come ritenuto per l'amm~ssi1bilit dell'istanza a;n-oiposta dial creditore con la suindii.icata sentenza di questa Corte. In conseguenza della decisione adottata deve anche ilichia:rarsi, a te!rmini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento di questa Corte, l'illegittimit dell'art. 22 (legge fallimentare), nella parte in cui non legttima il fallito a jpro1poir:re :redamo contro la [pll'onuncia diel tribunale ohe ha reSjpinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento del socio a toomini de1 secondo comma dell'art. 147 (legge fallimentare). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 maggio 1975, n. 129 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti -Jona (n.p.). Elezioni -Elezioni comunali -Ineleggibilit -Amministratori di enti dipendenti Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 51; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 art. 15, n. 3). costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto garantito dalla costituzione ad ogni cittadino di accedere a cariche elettive in condizioni di eguaglianza, l'art. 15 n. 30 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, contenente il testo unico per le elezioni delle amministrazioni comunali, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori i i fo fo '( PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 479 di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione (1). (Omissis). -Le dliverse questioni di legitUmit presentano comunque un nucleo comune r1solventesi nell'affermazione che le ;predette cause dli ineleggtbilit 1sembrano ledel"e, senza apiprezzabili ragioni, o, quanto meno, oltre il limite del necessario, il diritto .garantito costituz.donalmente ad ogni licare il prelievo prefissato ad una importa:llione di granotureo dalla Francia che avrebbe dovuto effettuarsi entro il 30 1sett.embre, ma che in ll"ealt avvenuta il 3 ottobre 1963. L'interessato contesta la ,fondatezza di tale rifiuto, assumendo che del ritaro.o nelle imtportazioni sono iresponsabili i servizi ferroviari e non l'importatore. In forza della nonna generale annunciata all'art. 17, n. 1, dlel regolamento del Consigldo 4 apirile 1962, n. 19 (G.U. 1962, pag. 933), l'importo del ;prelievo, sia per gli scambi intracomunitairi che per quelli con i Paesi terzii quello awLicabile nel giorno dell'importazione >>. Tuttavia, per quanto riguarda l'importazione di cereali dai Paesi te:rzi, di n. 2 dello stesso articolo prevede la posisibilit per l'impoctatore di chiedere che il prelievo sda fissato in antilci1Po; in questo caso il prelievo applicabile il giOil'llo del d~osito dlella domanda del titolo, modifi cato in funzione del pTezzo di entrata 1che sar :in vigore alla data pir-evista 1Per l'im;po>Ttazione, appHcato ..... ad un'importazione da effettuare entro il periodo di vaHdit del titolo. Una tale possibilit stata estesa, a condizioni analoghe, alle importazioni di cereali d!ag1i. Stati membri, in forza del regolamento del Consiglio 23 ottobre 1962, n. 130 (G.U. 1962, pag. 2555); a decorrere dal 1 luglio 1963, tale estensione stata discipHnata dal regolamento del Consiglio n. 31/63. e della Commissione 25 luglio 1962, n. 87 relativi ai soli scambi con i Paesi terzi, e per la mancata previsione, in tema di scambi intracomunitari, di norma analoga a quella di cui aglLartt. 7 del regolamento n. 54/62 e 9 del regolamento n. 87/62. In particolare, assumevano rilievo la mancanza di una norma che contemplasse la possibilit di prorogare il termine di validit della licenza per causa di forza maggiore e la inapplicabilit del regolamento della Commissione 10 ottobre 1963, n. 111 (entrato in vigore successivamente), che tale lacuna aveva colmato: regolamento che la Commissinoe proponeva di applicare, in via del tutto straordinaria , per anticipationem (con una efficacia retroattivit, cio, di cui l'avv. gen. Warner contestava invece l'ammissibilit< l) e che la Corte ha considerato invece come conferma della pos PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 483: L'operatore pu fuouiTe del (prelievo IPJ.'efissato soltanto se effettua l'im:Portazione nel tel'1l'lliine iprevisto nella Hcenza, l'inosservanza del termine comporta normalmente l'applicazione del prelievo calcolato in basealla norma ,generale di cui all'art. 17, n. 1, gi menzionato. P& quanto 'concerne le ilIIJ(portazioni di cereali dai Paesi terzi, iL regolamento del Corusiglio 30 giugno 1962, n. 54, ha e'spressamente precisato, all'art. 7, lettera a), che in 1caso dli inOtS1SeTVanza d1 termine il :prelievo era a:pipli!cabile il giorno del de1Posito della domanda ..... viene riveduto in funzione del prezzo di entrata in vigore il giorno dell'importaziione . Poich nel sesto con1Siderando stato stabilito che nondimenoo, pportuno aidottare una :regolamentazione speciale !Per casi particolari, il :regolaimento dlella Commissione n. 87/62 esclude, all'art. 9, 1'9\P,Plicazione dell'art. 7 di 1cui sopr:a per motivi che giustificano un'ecceziione a n0il1llla dell'arrt. 8, nn. 2 e 3 del presente :regolamento. Va osservato per che l'art. 7 del :regolamento n. 54/62 ha ad oggetto uniicamente le ilIIlpoctazioni dii ,cereali dai Paesi terzi, qUJi.ndi la deroga ~tadall'art. 9 idei :regolamento n. 87/62 era prevLsta sol<> per queste importaziollli ed esulavano da itale disciplina le import'azioni dagli Stati membri, effettuate in :ritardo. Pertanto, nel 1caiso di specie, si deve esaminare se ed in qual mi-suira !':ipotesi ecicezionale, 1cont~lata dal regolamento n. 87/62 nel settore degli scambi con i Paesi terzi, iposisa valere anche peOC' gli scambi. con 'altri Stati memblri. Dal sesto e settimo considerando del regolamento n. 87/62 si desume 'che per m<:>tivi di equit si ritenuto opportuno prevedere l'ipotesi di forza ma~gioce nella disciplina speciale elaborata :per le importazioni di cereali dai Paesi terzi; tale ,criterio equitativo valido anche per le importazioni dai Paesi membri. Il :regolamento in. 111I63 della Commissione, del 1 ottobre 1953; (G.U. 1963, ;p.ag. 2490), entrato 'in vigore solo il 1 novembre successivo, sibilit di applicare agli scambi intracomunitari, per analogia, il criterio gi prima ,stablilito per gli scambi con Paesi terzi. .SuilJJa elastica nozione, nel diiritto comunitario, de11a causa di foa:-za maggiore, cfr.: Corte di giustizia, 11 luglio 1968, nella causa 4/68, ScHWARZWALDMILCH, Racc., 497, e Dir. scambi intern., 1969, 138, con nota di CAPELL1; 16 dicembre 1970, nella causa 36/70, GETREIDE, Racc., 1107, e Dir. prat. trib., 1971, II, 1015, con nota di MURATORI; 17 dicembre 1970, nella causa 11/70,. Internationale HandelsgeseUschaft, Racc., 1125, e Foro it., 1971, IV.. 137; 17 dicembre 1970, nela causa 25/70, KosTER, BERODT & C., Racc. 1161, e Foro it., 1971, IV, 11.9; 30 gennaio 1974, nella oausa 158/73, KAMPFFMEYER, Racc., 101, ed in questa Rassegna, 1974, I, 132; 15 maggio 1974, nella causa 186/73, Norddeutsches Vieh-und Fleischkontor, Racc., 533, e in questru Rassegna, 1974, I, 1089. RASSEGNA DLL'AVVOCATURA''bf:;Lo STATO 484 dimostil'a che nulla osta a ,che anche per gli scambi intracomunita:ri, in caso di 'controversie ,scaturite nel (periodo in esame (per ritardi dovuti a fatti eccezionali, isi segua per analogia il Criterio adottato 1Per gli scambi con d. Paesi terzi. In un'ipotesi quale quella del 1caso di specie, la nozione di forza maigigiore esclude 1che l'inosservanza del termine iprevisto nella licenza im!Plichi l'estin:ziione del diritto al prelievo {Plrefiissato, a condizd.one per che i~ ritail.'do nell'importazione sia dovuto a cil'lcostanze eccezionali e non possa venir lffi1Putato a negltgenza dell'importatore che non ha usato la nOll'IIllale prudenza nello 1stipulare 1contratti d'acquit.sto o di tras1Porto, O!P;pure nel ti:rare iin hallo la ir~onsabilit del trasportatore. Si deve quindi 1concludere nel 1sellJSo che il prelievo fissato, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2 del :regolamento del Consiglio n. 31/63, 1Peir una im(pol'tazione di granotUll'lco dia uno Stato membro, apiplicabile a detta importazione anche se quest'ultiima non viene effettuata nel coil"so del mese indicato nella domanda di licenza, qualoira il ritardo nOill sia imputabile al comportamento dell"ilmpoirtatore od a ciIDcostanze che un imiportatoire prudente avirebbe 1POtuto prevedere, ma sia dovuta cause di forza maggiore, quali quelle 1contemplate all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 87/62. -(Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROP~E, 11 :marzo 1975, nella causa 65/74 -Pres. Lecourt -Rel. O'Keeffe -Avv. gen. Reischl -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta. dal Tribunale di Varese .nella causa Porrini, Bellintani ed altri (avv. Ulgheri e Merlo) c. Comunit europea dell'energia atomica -Interv.: Commissione delle Comunit europee (ag. Alessi). Competenza e giurisdizione -Comunit europee -Eutatom -Soggetti che rivendicano Io status di dipendente o di agente non locale Controversie . Giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunit europee. (Trattato CEEA, art. 152; Statuto dei funzionari, tit. VII; Regime applicabile agli altri agenti della Comunit, artt. 46, 73, 8,3 e 97; Accordo tra il Governo italiano e la Commissione cEEA del 22 luglio 1959, all. F, approvato e reso esecutivo con legge 1 agosto 1960, n. 906). Comunit europee Euratom Dipendenti Declaratoria giudiziale della ricorrenza del rapporto di lavoro da parte del giudice nazionale .Inammissibilit. (Trattato CEEA, art. 152). L'art. 152 del trattato CEEA deve interpretarsi nel senso che esso si applica non soltanto ai soggetti aventi lo status di dipendenti di ruolo PARTE I, SEZ. II, GIUR.IS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 485 o di agente diversi da quelli locali, ma anche ai soggetti che rivendicano tale status (1). All'origine del rapporto di lavoro tra la Comunit europea dell'energia atomica e i dipendenti di ruolo, o gli agenti diversi da quelli locali, non pu esservi una pronunzia del giudice nazionale (2). (1-2) Questione di giurisdizione tra giudice nazionale e Corte di giustizia delle Comunit europee. La decisione va segnalata perch la prima, per quanto consta, con la quale sia stata risolta, in sede di interpretazione, una questione di giurisdizione tra giudice nazionale e Corte di giustizia delle Comunit europee. Nel giudizio di merito, pendente dinanzi al giudice del lavoro del tribunale di Varese, le parti attrici, dipendenti di due imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione e di pulizia per lo stabilimento di Ispra, assumevano infatti di dover essere considerati diretti dipendenti della Comunit europea dell'energia atomica, per il divieto di intermediazione stabilito dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369; e la CEEA aveva eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, per essere la cognizione della controversia riservata, ai sensi dell'art. 152 del trattato CEEA, alla competenza giurisdizionale della Corte di giustizia delle Comunit europee. Si poneva quindi una questione di interpretazione, ai sensi dell'art. 150 del trattato CEEA, dovendosi stabilire se la competenza attribuita alla Corte di giustizia, con l'art. 152 del Trattato, per la cognizione delle controversie tra la Comunit ed i suoi agenti ( nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi ) fosse riferibile anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento giudiziale dello status di dipendente. Sulla soluzione positiva del quesito, adottata con la decisione in rassegna, la stessa Commissione delle Comunit europee aveva espresso perplessit, dubitando che la lettera della norma la consentisse, e proponendo, peraltro, che la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia fosse comunque affermata sulla base dell'art. 148, terzo comma, del Trattato; e la preoacup1azione che deUe verterrne quaili quelilia in discussione potessero conoscere i giudizi nazionai aveva anzi indotto la Commissione a chiedere che la Corte, ove avesse ritenuto di dover pervenire ad una soluzione negativa del quesito proposto, precisasse comunque che il diritto comunitario non conferisce giurisdizione al giudice nazionale in relazione a controversie di questo tipo : quasi che al rapporto in contestazione potesse negarsi a priori una qualsiasi tutela in sede giurisdizionale e potesse rimanere la sua regoliamenitazione condizionaita, pur :in mancanzia di specifiche 1d!Lsposizioni in tal senso, e senza la ricorrenza di uri precostituito e riconosciuto rapporto gerarchico, . unicamente ad un controllo, in via gerarchica e graziosa, da parte dell'autorit amministrativa dell'ente . In effetti, la estensiva interpretazione adottata dalla Corte, anche se incompatibile con il criterio discriminante fondato, secondo il noto (e discutibile) orientamento del Consiglio di Stato, sulla esistenza di un formale atto di nomina (della cui condizionante rilevanza si peraltro discusso anche nel giudizio di interpretazione), appare giustificata, in concreto, dalle difficolt conseguenti alla opposta soluzione. Tali difficolt non sono meno gravi, tuttavia, degli inconvenienti che assumeranno rilievo nell'applicazione del principio enunciato dalla Corte, 486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -In diritto. Con sentenza 18 marzo 1974, pervenuta .in cancelleria il 12 settembre successivo, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Varese ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via _pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 152 del Trattato che istituisce la CEEA e sulla sua applicazione ai soggetti che non siano dipendenti di ruolo o agenti delle Comunit Europee. .quando si tratter ci di valutare, nel difetto di normativa comunitaria, se e come possa giustificarsi la eventuale interpretazione ed applicazione, da ,parte della Corte, di norme di diritto nazionale, o in alternativa se possano individuarsi principi di diritto comuni agli ordinamenti degli Stati membri sufficienti a consentire una esauriente delibazione delle questioni di merito (il che sarebbe invece da escludere a priori, ad esempio, per quanto con,- cerne il termine di prescrizione applicabile); e pu solo supporsi, invero, che la Corte di giustizia, nel riservare a s, in sede di interpretazione, la cogni- zione del merito della vertenza, abbia preventivato di poter escludere la / .necessit, nell'eventuale giudizio che venisse dinanzi ad essa promosso, ,di far ricorso alla normativa nazionale ed in particolare di valutare l'applicabilit della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (esclusa dal giudice a quo relati vamente alla domanda di sua competenza). ll quesito risolto con la seCOIIlda affeo:maziolll!e di 1princitpdo delila sentenza in rassegna in realt diverso da quello proposto dal giudice a quo, in quanto l'autorit giudiziaria alla quale intendeva riferirsi il giudice del rinvio, come risulta evidente dalla formulazione dei quesiti di seguito ripro- dotti, era in effetti proprio e soltanto la Corte di giustizia, e non il giudice nazionale. S'intende che la soluzione del quesito in argomento proposto, cos come formulato, nessuna rilevanza avrebbe potuto comunque avere ai fini della decisione della causa di merito, potendo solo garantire o no al giudice :nazionale la utile cognizione del rapporto in contestazione da parte della Corte di giustizia. altrettanto evidente, peraltro, che una volta esclusa a "priori la giuri: sdizione del giudice nazionale non vi era alcuna necessit di precisare, oltretutto senza che alcun quesito fosse stato in argomento rivolto dal giu dice del rinvio, che all'origine del rapporto di lavoro tra Comunit e dipen denti non pu esservi una pronuncia del giudice nazionale; e se vero che ad un eventuale quesito in argomento la Corte avrebbe dovuto comunque -rispondere (per essere estranea alla sua competenza ogni valutazione sulla rilevanza della questione proposta), non si comprende quale motivo possa la Corte aver avuto di risolvere una questione non solo manifestamente irrilevante ma anche del tutto diversa da quella proposta dal giudice a quo. Da segnalare, in tema di procedimento pregiudiziale di interpretazione, Timpostazione sostenuta dalla Commissione delle Comunit europee, secondo cui se non vi giurisdizione del giudice nazionale, in base al diritto comunitario, non vi pu essere necessariamente sentenza di merito n, in .conseguenza, rinvio pregiudiziale alla Corte su questioni di merito . Per la rilevanza di principio delle questioni discusse tra le parti (non tutte evidenziate nella parte di diritto della decisione) si ritiene utile trascrivere qui di seguito anche la parte della sentenza relativa alle osserva: zioni presentata dalle parti. A. M. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 487 Tali quesiti sono stati sollevati nel corso di pi controversie relative al riconoscimento della qualit di funzionari o agenti dell'Euratom ad alcuni dipendenti di imprese locali che hanno stipulato contratti di appalto per la manutenzione e le pulizie con lo stabilimento d'Ispra del Centro Comune di Ricerche nucleari. Dalla sentenza di rimessione risulta che detti lavoratori, attori nella causa principale, si sono costituiti in giudizio per il fatto che, per diversi anni, nei loro confronti sarebbero state operate discriminazioni rispetto al personale dipendente direttamente dalla Comunit, tenuto conto della (Omissis). -9. -Il giudice del Lavoro rLteneva oppo!I'tUl!lo rimni.atre gli atti alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 150 del Trattato CEEA, ponendo i seguenti quesiti: a) se l'art. 152 del Trattato CEEA debba interpretarsi nel senso che sono ricomprese nella competenza della Corte di Giustizia anche le controversie tra le Comunit e soggetti che, pur non essendo suoi agenti, rivendichino tali qualit; b) se all'origine del rapoprto di lavoro tra le Comunit e i propri funzionari ed agenti. debba sempre essere indeclinabilmente un atto di nomina oppure se esso possa essere sostituito da una pronunzia dell'autorit giudiziaria che accerti, in fatto, l'esistenza di un determinato rapporto di lavoro; c) se, in caso di risposta affermativa al quesito che precede, possa essa Corte, in applicazione delle norme e principi generali del Trattato e dello Statuto, costituire, previo riconoscimento della sua esistenza in fatto, un rapporto di lavoro diretto tra le Comunit e soggetti che, formalmente aiLle di.pendenze di societ apipaltatrki delle Comunit medesime, agiscono in stabilimenti di questa ultima usando, secondo gli attori, materiale da essa fornito e agendo secondo istruzioni dei suoi funzionari. Il giudice a quo, a proposito di quest'ultimo quesito invit;:l la Corte a considerare che nella fattispecie si verifica la conseguenza che prestatori di lavoro, pur forse in possesso di requisiti diversi, in concreto lavorano insieme in mansioni uguali o equivalenti e vengono a perseguire retribuzioni diverse a seconda che siano alle dirette dipendenze dell'Euratom, come funzionari o agenti di stabilimento, oppure alle dipendenze di imprese appaltatrici della Comunit. 10. -Da notare infine che, susseguente;nente alla sentenza, la Commissione, proseguendo nell'indirizzo sopra ricordato, ha continuato e, praticamente, concluso H processo di assunzione dei lavoratori in questione. Risulta cosi che tutti gli attori in causa sono stati assunti come agenti locali. Questa situazione tuttavia non rende senza oggetto il procedimento, sia in oonsiderazione delle domande principali deghl aittocri tendenti ad ottenere la qualifica di funzionari e di agenti di stabilimento, sia in considerazione degl effetti retroattivi richiesti. (Omissis). -III. Compendio delle osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 21, secondo comma, del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia CEEA. 1. Osservazfoni della Commissione. a) Ricevibilit ed interpretazione dei quesiti. -Quanto al primo quesito. 488 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO circostanza ch'essi esercitavano compiti analoghi, ed hanno chiesto nelle loro istanze che venisse loro riconosciuto lo status di funzionari con inquadramento nei gradi c 3 e c 2, o di agenti di stabilimento di clas se A, gruppo 2, 3 scatto, con effetto retroattivo a decorrere dall'inizio delle loro prestazioni. La convenuta nella causa principale ha sostenuto, con eccezione pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del giudice nazionale in r~la zione a detta domanda, rientrando questa, a suo avviso, nella compe tenza esclusiva della Corte di Giustizia: essa ha assunto che un rap porto di pubblico impiego comunitario deve sempre basarsi su un atto Alla Commissione sembrerebbe preferibile impostare .il quesito sul l'esistenza della giurisdizione del giudice nazionale, dato che un'eventuale risposta negativa al problema dell'applicabilit dell'art. 152 non significhe rebbe necessariamente un riconoscimento della sussistenza della giurisdi zione del giudice nazionale. -Quanto al secondo quesito. La Commissione d'avviso che una risposta sia necessaria solo in caso di risposta al primo quesito che ammetta la giurisdizione del giudice a quo. In caso contrario la questione oggetto del secondo quesito, se l'atto di nomina possa essere sostituito da una pronunzia giudiziaria, non potrebbe essere, per definizione, rilevante per il giudizio pendente avanti al giudice a quo dato che la pronunzia giudiziaria in questione potrebbe unicamente essere, se del caso, quella della Corte di Giustizia. Certamente la giurisprudenza della Corte tende a riservare alla competenza del giudice nazionale J.'aocertamento dehla rilevanza dei quesiti posti aililla COO'te. fu 1eff,etti il':all'lt. 150 esplicitamente subordina il rinvio pregiudiziale alla condizione che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta alla Corte sia necessaria al giudice a quo per emanare la propria sentenza; ora, se non vi giurisdizione di detto giudice, in base al diritto comunitario, non vi pu essere necessariamente sentenza di merito n, in conseguenza, rinvio pregiudiziale alla Corte su questioni di merito. Invero la soluzione contraria esporrebbe tva l':a11tro al rischio che iLa Col"te si trovi a dov1e determinante in materia si arriverebbe necessariamente, per azione del diritto internazionale privato e in particolare del criterio di collegamento costituito dal luogo di conclusione e di esecuzione, all'applicazione, in via sussidiaria, di 1egj,s1azioni nazionali diverse a seconda degili agenti, e, come CO([)Jsegueinza, a una disciplina non unitaria del rapporto; Tisultaito diffdlmenroe acceairendo come un ugnato, quale che Sii.a la sua natura, riguairdi d~ettam.ente e indiividJualrmente le (['iCOll"l"enti. Queste 1sollecitano una soluzione affermativa, in quanto l'atto irrnpugnato riguarderebbe gl'interessi 1collettivi dei diipoo.denti di ruolo ed agenti delle Coonunit, la cui difesa, dn vista della quale le ocr:ganiz2lazioni ricorrenti si sono costituite, il fondamento della loro esistenza e della loro capacit giuridica. Dllirante la fase Oll."ale del procedimento esse hanno fatto inoltre valere 1che, in ogni caso, l'atto impugnato le nigultl'da individualmente avendlo esse partecipato alla decisio111e in data 20 e 21 marzo 1972 deri vata dalle trattative :lira il Co111sig1io, la COtllllinissione e le o:riganizza zioni sindacali. Nel sistema dielle ilrnjpugnazioni istituito dal Trattato, le perrsone fis:icihe o ,giuridiche di cui all'art. 173 che non siano destinatarie dell'atto knjpugnato iPosisono sostenere che questo le riguardi individual minazione, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, tra attivit normativa ed attivit amministrativa, che l'atto nella specie impugnato era il tacito rifiuto ad adottare il regolamento proposto dalla Commissione, e che tale proposta di regolamento, oltretutto, era in sostanza diretta a porre riparo all'errore che avrebbe viziato, secondo la ricorrente Commissione, le determinazioni in precedenza adottate per l'adeguamento delle retribuzioni (e quindi i regolamenti del Consiglio 9 agosto 1973, n. 2188 e 28 dicembre 1973, n. 2/74, non tempestivamente impugnati): rilievo dal quale dovrebbe in definitiva desumersi, anche a prescindere da ogni altra possibile questione sulla stessa qualificazione giuridica del rifiuto del Consiglio di emanare i regolamenti proposti dalla Commissione e sulla difficolt di ipotizzare una responsabilit per mancata adozione di atto normativo, che attraverso la proposta di modifica di regolamenti non impugnati (e tale modifica si sarebbe in caso di accoglimento avuta, nella specie, per la retrodatazione degli aumenti proposti) verrebbe ad essere consentito, nel caso di atti viziati da errore, ed alla sola Commissione, di eludere la tassativit del termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato. 498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente soltanto qualora le colpiisca in ragione di determinate qualit cihe sono loc 1peculiari, ovvero di una situazione di fatto che le caratterizzi ll"iis\petto a qualsiasi altra persona e quindi le identifichi in modo analogo al destinatario. In tale contesto, non si rpu ammettere che un'organizzazione costituitasi per la difesa degl'interessi collettivi di una determinata categoiria di amministrati 1POS1Sa essere direttamente e individualmente lesa da un atto riguardante gl'intereslSli generali della stessa categoria. D'altra parte! l'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di GiUJStizi.a C.E.E., il quale of:llre ampie possibilit d'intervento a chiunque dilln il diritto dei di.pendenti al risa~cimento del danno ch'es:si avrebbero subito in conseguenza di errori che viziano le precedenti decisioni del Consiglio, la domanda riguarda una delle conseguenze che il Consiglio dovrebbe trarre da una eventuale sentenza d'annullamento e coincide, quindi, col rtcolI'ISO d'annullamento. In quanto, poi, essa diretta ad ottenere un indennizzo a tiitolo di risareimento del danno subito dai ditpendenti, la domanda riguarda gl'interessi patrimoniali propri dei dipendenti stessi, non gi un diritto collettivo al risarcimento, di cui le ricorrenti non sostengono del resto di eSISere titolari. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile. -(Omissis). (Omissis). -In diritto. Il ricorso diretto all'annullamento della decisione -riportata nel verbale della riunione del Consiglio dei giorni 22 e 23 luglio 1974 -relativa al livello delle retribuzioni dei dipendenti di ruolo e degli altri a.genti delle Comunit, deciSlione con la quale ~~ i: i: rfif@mlfff~lifrilifltiiffi!iiiiil~!:~~I!rf~ffll~i(i~~&!rJI~([([H1Wf.~fr1!1!1it!i;j~i!!l'~)j~~=;:i]'''!\fif:ffij).~fl@tiffHfK1iMM!'''.if:][ffill~H1!rmrt:Muk(@r' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 499 il Consiglio res{~iillgeva la prrqposta di procedere, !PeT i peiriodi 1 luglio 1972-30 giugno 1973 e 1 luglio 1973-30 giugno 1974, ad un adeguamento delle suddette retribuzioni, precedentemente filSlsate coi regolamenti dello stesso Consiiglio 9 agosto 1973, n. 2188 (G. U. n. L 223, del1' 11 agosto 1973) e 28 dicembre 1973, n. 2174 (G. U. n. L 2, del 3 gennai 1974). Secondo la ricorrente, col rifiutare l'adeguamento delle retribuzioni, nonostante l'im1Pirecisione degli indici specifici annui in base ai quali queste ul~e erano state fissate, il ColliSiglio ha violato sda l'art. 65 dello Statuto del personale delle Comunit, sia il principio del legittimo affidamento, quanto all'aipipHcazione della precedente decisioni del Consiglio 20-21 marzo 1972. A noX\ma dell'art. 65, n. 1, secondo comma, dello Statuto del personale, nell'esaminare annuallmente il livello delle retribuzioni dei dipendenti di ruolo e degli aLtri agenti delle istituzioni comunitarie, il ColliSiglio valuta se, nel quadiro della politica economica e sociale delle Comunit, Sii.a OIPIPOrtuno prrocedeire ad un adeguamento delle retribuzioni, tenuto conto in rparticolare dell'eventuale aumento degli stipendi ~el 1settwe iPUbbHco negli Stati m~biri e delle necessit di assunzione. stato riconosciuto che l'adeguamento non doveva limitarsi a compensare l'aumento del costo d'ella vita, ma doveva inoltre far fruilre i dipendenti dell'aumento generale dei redditi in atto nelle Comunit. Ai sensi del n. 1, pirimo comma, del suddetto art. 65, l'esame an nuale delLe retribuzioni ha luogo in base ad un indice comune dell'an damento delle retribuzioni negli Stati membri, calcolato dall'Uftkio sta tistico d.elle Comunit Europee, d'intesa con gli Lstituti di statistica degli Stati memblri. Sino al 1972 stato ap1PL1cato, a tal fine, un indice SIP6cifico comu nitario, equivalente alla media ponderata di indici specifici nazionali che dovevano riflettere, per un detemninato campione di dipendenti pubblici, l'andamento della (["et11ilbuzione media nominale rispetto al l'aumento del costo della vita. Per ovviare ai contr~ti cui dava luogo detto esame annuale, in particolare a proposito dell'entit dell'aumento del poteire d'acquisto delle retribuzioni corrisposte nei vari Stati membri, in data 20-21 mar zo 1972 il CoillSiglio adottava un silstema d'adeguamento delle retri buzioni secondo il quale esso s'impegnava, per un periodo sperimen tale di tre anni, e p(["eciisamente dal 1 luglio 1972 al 30 giugno 1975, a fissare la per,centuale d'aumento, in temnini reali, delle retribuzioni comunitarie nell'ambito di una forcella costituita, da una parte, dal l'indice specifico gi applicato in precedenza, ma opportunamente miglio 500 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rato, dall'altra dal cosiddetto indice della massa retributiva pro capite nelle pubbliche amministrazioni, quale risulta dai bilani nazionali, indice, quest'ultimo, che deve riflettere l'andamento del complesso delle retribuzioni e degli elementi accessori, spettanti ai dipendenti pubblici in ciascuno Stato membro. Per il periodo 1972-1973, il OoillSi.glio :tiissava -in ibase ad un indke ~cifico del 3,6% e ad un indice della massa retributiva del 3,9 % , caLcolati dlall'Ufficio stat~tico delle Comunit Ewrqpee -un aumento idielle retribuzioni P'ari al 3,65 % . Per il (periodo 1973-1974 -in base ad un ii.ndic,e ~pecdfi!co del 7,3% e ad un indlice della mrusisa retributiva del 3,2 % -l'aumento veniva fissato al 3,3 % . Indagando sui motivi del brusco aumento verificatosi da un anno all'altro per l'indice 51Pecifico comunitario, la Commissione accertava che l'indlice ~ci.fico d.taliano era imjprovvisamente salito, nello stesso periodo, del 30 % circa, con uno scarto che si era ripercosso sull'indice specifico comunitario. Questo aumento improvivilso era dovuto al fatto che, 1Per il (pll"imo periodo, l'indice 51P00Hko italiano si riferiva unicamente a.gli stipendi base e a ,certe indennit di carattere .generale e permanente, senza tener conto di tutta una serie di elementi accessori aventi carattere SIP'ecifico e gravanti su contabilit !Pubbliche speciali o gestioni di bilancio indipendenti (anche se corrisipo\Sti ad m::nipie categorie di dipendenti pubblici), mentre, (per il periodo successivo, in seguito alla 1riforma e rilstrutturazione del trattamento economico nel pubblico impiego in Italia, attuata con decreto legge 30 giugno 1972 e con legge 15 novemb!l."e 1973, d:etti elementi accessori erano stati in .gran parte icongloibatli negjli s~endi. A quanto pare, prima della suddetta ri~orma, sull'aumento delle retribuzioni nel settore del pubblico iim(piego, in Italia, influivano in misura considerevole, bench ,controveiisa :fra le parti in causa, questi elementd. accessori. La Commissione ne deduceva che, anche (plI"ima della riforma degli anni 1972-1973, il coimp,lesso degli emolumenti occasionali -1Pari, a suo dire, ad una media del 30% degli sti1pendi base -andava pll'eso in ,considerazione ai :liini del calcolo dell'indice SIP'ecilico italiano e, di con, segue:ruza, dell'indice specifico comunitario. La rettifica in tal senso ;porterebbe ad una riduzione dell'indice 51Pecifilco (7,3) a1P1Pl1cato per stabilire il livello delle retribuzioni con decorTenza dal 1 luglio 1973, ma d'altra parte ad un aumento dell'indice sipecifico (3,6) in base al qua1e era stato fissato il livello delle retribuzioni con eifetto dal 1 luglio 1972. :- )-: W#l~l~lmf~....J PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 501 Secondo la ricorrente, tale xettifica non aVTebbe alcuna ii.nrfluenza sul livello delle :retTibuzioni [peT il [pexiodo 1973-1974, ma im1Plichereibbe la necessit di un adeguamento iPeT il periodo 1972-1973. Messo al 1comente dli questi elementi di valutazione, il Consiglio s'!ID!Pegnava, il 18 dicembre 1973, 1cio al momento di :fiissare le retri buzioni iper il \periodo 1973-1974, ad esaminare con spirito a1Perto le eventuali :P!l'OIPOste della Commiissione. Con l'atto impugnato, esso deci deva tuttavia di non p:rdere alla rettir:fica da questa suggerita. [l idcorso jproiposto dalla Commissdone sol1eva n !Pll"Oiblema del se le cil'lcostanze ivi d!edo1tte iimrpliohino che l'indice specifico viziato da un errore tale che il fatto di con~uare ad apipilicairlo costituirebbe violazione dell'art. 65 dello Statuto, nonc:h del legittimo affidamento che i dipendenti interessati (possono ri.pOI'Te nella corretta applicazione, da parte del Consiglio, della sua deciJSione 20-21 marzo 1972. Questi due mezzi dli gravame sono connessi e vanno esarminati congiuntamente. Con la decisione 20-21 marzo 1972, infatti, il Consiglio ha inteso vincola.Tisi :per un 1certo periodo, ai fini dell'attuazione dell'art. 65, all'os seirvanza di determinati crr-iteri, impegnandosi fra l'altro a &isaxe la !Percentuale d'aumento delle l'letribuzioni, in funzione dell'aumento del potere d'acquisto delle retdbuzioni vigenti negli Stati membri, nell'am bito dlella rOl'lcella costituita dai due iindici di cui SOiPra. Nella isentenza 5 giugno 1973 (,causa 81172, Racc. 1973, paig. 581), questa Corte ha r~conosciuto che detto sistema costituiJSce, per il Consi. glio, una legittima modalit di esercizio del poteire dtscxezionale confeiritogli dall'art. 65, mentre vdncola l'istituzione stessa peir il periodo da essa prestabilito. Giustamente, quindi, la Commissione sostiene che il Consiglio non iPU far valere, per sottrarsi a questo vtncolo, l'esistenza di un potere dLsccrezionale di ,cui esso stesso ha 1condizionato l'esercwo. perci necessario stabilire, come del iresto hanno ammesso entrambe le [parti, se e in qual miisura l'indice specifico utilizzato rispettasse il pirinci[pio fissato nena decisione del CoillSiglio 20-21 marzo 1972. Questa di~S[poneva Che sii 1sarebbe dovuto assl.llll1e:re come riferimento I' indke dell'andamento degli sti[pendi negli Stati membri durante l'anno JPXecedente , ca1colato secondo il metodo finoira utilizzato, ma con de.terminati mtgliOTamenti. Detto metodo era stato precedentemente elaboirato dal GrUJ[pipo Statuto del Consiglio, in una irelazione appirovata dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti nella irii.unione dei giorni 25-27 luglio 1966 e secondo la quale il termine sti[pendi doveva intendersi 1Com[p1rensivo d'i tutti gli ,emolumenti di natura retTibutiva, a ca:ratteire generale e continuativo, veirsati rsulla base d'un regolamento . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I miglioramenti contemplati dalla decisione 20-21 marzo 1972 consistono nella migliore armonizzazione dei metodi di calcolo utilizzati dalle varie aimministrazioni nazionali e nella pi completa informazione della CommiJSsione, ma non influiscono sostanzialmente sul metodo fissato in precedenza. La relazione suddetta prevedeva, vero, la facolt della Commissione di far eventualmente valere altri e1ementi di valutazione, diversi da quelli inerenti al metodo adottato; essa laaava tuttavia libero il Consiglio di prenderli o meno m considerazione. Ci che la Coonmissiione Cll"itica d'altronde l'initeripretazione, a suo avviso restrittiva, data dal Consiglio alla nozione di stipendi:., non gi il rifiuto di prendere in considerazione altri elementi:., del resto imprecisati. A torto la Com:m.issione mteripreta il criterio di generalit nel senso ch'1S1So si !Tiierisce all'irmporto medio che la massa degli emolumenti a(ppOI"tava a ciascun puiblblico dipendente ne.gli Stati membri. .Per tener conto di tale massa, infatti, accanto all'indice specifico, e per rimediare alle eventuali imperfezioni dello stesso, stato adottato l'indice della massa salariale. I criteri di generalit e di permanenza delle ret!Tiiguardo mutua assistenza. Pwaltro, tutto d premesso, dalle norme stesse -che hanno l'evidlente scopo di agevolare, mediante una !Pl'ecisa rusciplina uniforme, le pratiche relative alla citicolazione delle merci e l'ammissione ai beneifiiei fiscali -non dato anche desumere la natura costitutiva dei certmcati dli cirlcolazione quale !ritenuta dalla Corte d'appello, n che la dog;;ina dello Stato esportatore abbia 'competenza esclusiva ad attestall'e a posteriori l'autenticit o meno dei documenti, al punto che, dichiarati da detta dogana non autentLci o falsi i documenti, tale dichiarazione debba ritenersi preclusiva di ogni ulteriore accertamento dia parte degli oo:igani ,giul'lisdizionali dello Stato ilmiPorlatore e resc:Lnd:iibile per il benefido della esenzione, e ancora, che la autorit doganale dello Stato esportatore abbia comipetenza esclusiva a decidere della autenUcit e V&idddt dei predetti certificati, significa, nella sostanza, da un lato suppotte una immedesimazione o incoziporazione del diritto della agevolazione nei certificati stessi, tale da attribuire al diiriitto predetto, natura cartolare e, dall'altro, escludeTe la giurisdiziOille cliel giudiice italiano di fronte a una attestazione di un oil"gano amministrativo straniero: il che non trova riscontro nella normativa comunitaria sul punito. In realt la natura dei certificati, dia qualificarsi come atti amministrativi in cui si attesta la conformit della dlichiarazione dell'interessato alla documentazione relativa alla m~ce, e a proposito dei quali l'art. 2 della decisione della CEE 5 dkem'Qre 1960 parla di titoli gius.tificativti. , dn un certo senso assimilabile a quella dei cosiddetti tifoli di legittimazione, che, a differenza dei V"eri e IJl'Opri titoli di ciredito, nei quali si incoripora l'obbligazione cartolaa-e , non costituiscono prova del TafPIPOrto e del momento genetico del diritto, ma tendono ,semipUcemente ad agevolare l'individuazione dell'avente diritto, o a consentire senza altre 1sipeciali forme il trasferimento del diirdtto stesso (art. 1992 1cod. cdv.). Siffatti titoli di legLttimazione di regola, non sono neppurie indispensabili per I' esercizio del diritto, in quanto quest'ul timo pu essere altrimenti dimostrato ,in caso di perdita del documento. OTa, anche a prescindere dall'ultima considerazione, ch i certificatd di circolaZiione non incorporino cartolarmente il diritto alla agevo lazione, dimostrato non solo dalla richiamata qualificaziOille di titolo giU1Stificativo dato ad essi dalla decisione comunitaria, ma anche, e pi chiaramente, dal tenOTe dell'art. 2 d.P.R. n. 1587 del 1960, pi volte cdtato, a norma del quale gli organi doganali possono chiedere la esi bizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che l'identieSente controversia -il carattere esclusivo ed assor'bente della obbligamone fiscale degli autori del Contrabbando (in caso di falsificazione dei certificati dii cd.rcolazione), in contrasto con altra sentenza di questa Corte, del 17 nO'Vembre 1962, n. 3136, secondo la quale gli artt. 5, 16 e 17 legge 25 settembre 1940, n. 1424, nel sancire la respoI11Sabilit anche presunta dli altri so~etti, presuppongono il regolare e legittimo passaggio della merice: in mancanza di che al tributo doganale sono tenuti solamente i soggetti che si sono resi responsabili del reato di con trabbando. Tale questione, come si vedr, iresta ora assorbita nell'accoglimento del motivo in esame, peT'Ch, l'eventuale accertamento, in sede penale, del reato di .contrabbando, inciderebbe sul presUJPPosto della questione stessa: si che la neceSSlit della sosiPensione pu configurarsi anche sotto questo p["ofilo. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 1,5 luglio 1974, n. 2125 Pres. Peice Rel. Milano P. M. Sbrocca (,concl. conf.) Ministero dei Lavori PwbbHci (avv. Stato Cavalli) c. Giuffil1 Antonio ed altri (avv. Silvestrd). Competenza e giurisdizione Espropriazione per pubblico interesse Inef ficacia della dichiarazione di pubblica utilit per mancata fissazione ad osservanza dei termini Giurisdizione dell'AGO. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, al!. E, artt. 4 e 5; I. 25 giugno 1865, n. 2353, artt. 9 e 13). L'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilit per la mancata prnjssione dei termini per l'espletamento della procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori, o la mancata osservanza di essi, comporta il venir meno del potere espropriativo, e non attiene all'illegittimit del suo esercizio, con la conseguenza che la detta inefficacia pu essere dedotta avanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimit del decreto di esproprio, che sia ,stato tuttavia emanato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni. SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 1,5 luglio 1974, n. 2125 Pres. Peice Rel. Milano P. M. Sbrocca (,concl. conf.) Ministero dei Lavori PwbbHci (avv. Stato Cavalli) c. Giuffil1 Antonio ed altri (avv. Silvestrd). Competenza e giurisdizione Espropriazione per pubblico interesse Inef ficacia della dichiarazione di pubblica utilit per mancata fissazione ad osservanza dei termini Giurisdizione dell'AGO. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, al!. E, artt. 4 e 5; I. 25 giugno 1865, n. 2353, artt. 9 e 13). L'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilit per la mancata prnjssione dei termini per l'espletamento della procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori, o la mancata osservanza di essi, comporta il venir meno del potere espropriativo, e non attiene all'illegittimit del suo esercizio, con la conseguenza che la detta inefficacia pu essere dedotta avanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimit del decreto di esproprio, che sia ,stato tuttavia emanato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Nell'ipotesi in cui la legge attribuisca valore di dichiarazione di pubblica utilit ad un atto amministrativo, come l'approvazione del progetto dell'opera pubblica, questo deve contenere la _prejssione dei termini richiesta dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Pertanto, qualora l'atto amministrativo non contenga la prejssione dei termini anzidetti non idoneo a far sorgere il potere espropriativo e a.d affievolire il diritto soggettivo (di propriet) del privato, e tale inidoneit pu essere dedotta davanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimit del 1decreto di espropriazione, che ~a stato tutta (La decisione riafferma principi ormai consolidati. Per specifici precedenti vedesi, in specie, Cass. sez. un. 28 febbraio 193, n. 550, in Giust. civ. 1973, I, 1545. (*) Alla relazione delle massime e delle note di queste pagine ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 509 via emanato, al fine di ottenere il risarcimento del danno. Il detto sistema non soffre eccezioni nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia stata ultimata, in quanto l'avvenuta esecuzione dell'opera vale solo a precLudere la retrocessione del terreno, su. cui l'opera stata eseguita, ma non pu valere ad eliminare il carattere illecito deU'occupazione ed utilizzazione 1del terreno. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 ottobrie 1974, n. 2972 -Pres. Pece -Rel. Bile -P. M. De Ma11co (conl. conf.) -S.rp.a. lmlt)lresa G. C;wbone (avv. Silvestri, Peroni) c. Istituto per lo svilupg;>o dell'Edilizia sociale (I.S.E.S.) (a'VV. Stato Mataloni). Competenza e giurisdizione -Contratti della P.A. Procedimento di forma ;zione: atti precedenti la stipulazione Posi:zioni soggettive del privato: distinzioni. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; cod. civ., artt. 1337, 1338). In materia di contratti ad evidenza pubblica, necessario distinguere, ai fini della qualificazione della posizione soggettiva del privato, tra i procedimenti amministrativi rivolti a disporre in ordine alla stipula ,del contratto, a determinare la scelta del contraente e, dopo la stipulazione, ad assoggettare il contratto ai necessari controlli e l'attivit privatistica vera e propria dell'amministrazione, attinente al perfezionamento ed all'operativit del contratto medesimo. Ed, infatti, nel mentre, con riferimento alla sfera pubblicistica, il privato titolare di un mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, per quanto concerne, invece, l'ambito privatistico dell'attivit della P.A. e, pi precisamente, il dovere della me,desima di comportarsi in buona fede, e secondo i principi della lealt e della correttezza, nella fase delle trattative contrattuali, al privato compete un vero e proprio diritto soggettivo, la cui lesione importa un obbligo di risarcimento a carico dell'amministrazione stessa a titolo di -i;esponsabilit precontrattuale. (Omissis). -(:!on unico motivo -deducendo violazione e falsa applkazione dell'art. 37 c.rp.'c., dell'art. 2 legge 20 maxzo 1865, n. 2248, all. E, degli aritt. 1337 e 1338 1c.,c., in rdiferimento all'art. 360, n. 1, 3 (1) Si fa riferimento, per i precedenti a Cass. sez. I, 19 ottobre 1972 n. 3128 in Giust. civ. mass. 1972 fase. 19-20 ed a Cass. SS.UU. 21 agosto 192 n. 2691 in Giust. civ. mass. 1972 fase. 17-18. Cass. 23 gennaio 1967 n. 200 citata in motivazione leggesi in questa Rassegna, 19,67, I, 574. 510 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e 5, c.p.c. -la societ Carbone lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto il diiifetto di giurisdizione del giudice ordmazio, ed .all'uopo sositiene: a) di non aver fatto valere l'illegittimit del provvedimento di esclusione dall'appalto concol"so, ma solo il proprio diritto al risiwcimento del danno \l)ll"ovocato dalla pubblica amministrazione con un COirl\PO!rltamento contraddittorio e contrario ai pTi.ncipi della buona fede; b) di aver diritto a siffatto !l"iisaricimento alla stregua dell'art. 1337, e quanto meno dell'art. 2043 e.e. La censU!ra infondata, pur se la motivazione della sentenza deve essere carretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. I giudici dli merito hanno posto a 1sostegno della loro decisione due distinti ordlini di al'lgomentazioni, daipprima negando che il seimpUce inizio del procedimento dli scelta del contraente in un appalto-concorso renda applicabili, le norme sulla responsabilit precontrattuale; e poi precisando che risipetto a quel procedimento il privato unicamente poirtatore dli un intel'lelSISe legittimo al suo regolare svolgimento, tutelabile dinanzi alla giurisdizione amministTativa. Questa seconda affemnazione -di per s corretta -non avrebbe peira1tro dovuto indurre la Corte di appello a ritenersi carente di giurisdizione a conoscere della domanda proposta dalla societ Carbone. Ed invero in tema di contratti ad evidenza rpubbHca si impone la distinzione tTa i p.rocedlia:nenti aimministrativi irivolti a disporre in ordine alla conclusione del negozio, a determinare la scelta del contraente e, dopo la stipulazione, ad assoggettare il contratto ai neceissari controlli, e l'attivit privatistica vera e p:ro.piria concernente il per:liezionamento e l'operativit del contratto stesso. Consegue che la posizione soggettiva del privato assume diversa configurazione,. in relazione all'uno o all'altro degli ambiti ora descritti. Con iriferimento alla fase pubblicistiica cer tamente esatta fimpostazione accolta dalla sentenza impugnata che ha ragionato in cihiave dli interesse legittimo; ma siffatta 1Irl\Postazione trova il suo limite iprOpirio in quel riferimento, e !Pertanto, ove il privato agi sca invece al 1ivello dell'attivit pi propriamente privata, il dli!scorso si pone necessariamente in temnini diveris:i. Appunto in questa prospet tiva si muove l'ormai conso!Ldato indlirizzo giurisprudenziale che dalla ritenuta O{Perativi1t anche nei confronti della pubblica ammin:istrazione del dovere dli comp.ortrsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella foxmazione del 1contratto fa discendere l'ammisslibmt, a carico della predetta aimministrazione dli una sua re,sponsabilit p:re contrattuale per comiportaimenrti contrastanti con i principi della lealt e della 1Cor!l'ettezza, lesivi di dwitti sogigettivi del privato. Appare quindi chiaro come l'interesse legittimo al rispetto da parte dell'ente pubblico delle norme giuridiche da cui la sua azione sia re,go lata ed il diritto soggettivo a pretendere che l'ente medesimo durante :: _.,..,~~~~~ PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE le trattative si comporti seconod buona fede operano su piani differenti, senza reciproche interlerenze. E poi-c:h nella sipecie, avendo la societ Ca11bone chiesto la condanna dell'ISES al riisaireimento dei danni. derivanti da respnsabilit p1recontrattuale per ingiustificata rottma di trattative, la posizione dedotta in giudizio era astrattamente configuxaibile come diritto so~gettivo, la Corte di mel'li,to non avrebbe dovuto dubitare della propria giurisdizione. Ma in-realt la sentenza iJll1tPugnata, se nella seconda parte ha adombrato un di:lietto dli giurisdizione, nella 1Pirima ha esaminato il merito della domanda ed ha escluso nella specie l'esistenza del diritto fatto 1 valere dall'attuale ricorrente. Infatti l'afferimazdone che l'inizio del procedimento per la scelta del privato contraente non coincide con l'apertura delle trattative, che il >iresupposto o~gettivo dell'oiperativit della normativa di tutela dell'affidamento pirecontrattuale, non pu essere interipretato se non nel senso di ravvisarvi l'apipil"ezzamento. del ,giudice del merito in ordine all'inesistenza in concreito di un 'affidamento tutelabile. Al rigua11do significativo il riferimento, contenuto nella stessa sentenza, alla pLronunzia con cui questa Corte ha ritenuto che, perich soil"ga la res!Ponsaibilit precontrattuale !Per ingiustificata rottura delle trattative da iParte della pubblica ammin1strazione, necessario che esse siano giunte ad un punto dli concludenza tale da far soog&e l'affidamento che il contratto sar concluso, sicch l'interruzdone awaia contraria ai doveri di lea1t e correttezza cui devono essere improntati i rapporti tra i soggetti dell'attivit giuridika sin dalla fase della negoziazione (dr. sentenza n. 200 del 1967). In questo ordine di idee la Corte di awello ha accertato che nella specie l'esclusione della societ Cartbone dalla partecipazione all'appalto concoI'lso bandito dall'ISES avvenne in un momento in cui la (predetta Carbone non poteva fare alcun ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, e che quindi i rapporti cfra le parti non erano ancora giunti a quel punto di concludenza necessaria, prima del quale una resrponsabmt precontrattuale della pubblica amministrazione non pu essere ancora configurata per difetto del !Pll"esuJPPOSto costituito dall'affi damento meritevole di tutela. Consegue che alla fomnula dell'improponibilit della domanda, con tenuto nel disipositivo, deve essere attribuita -ove la si interpreti in connessione con tutto il contesto della motivazione -la po,rtata di una declaratoria di inesi.IStenza in concreto del diritto azionato. E poich questa pronunzia fondata su un prezzamento dei fatti nei cui confronti non mossa censura, il rkorso deve essere respinto. 512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Per quanto 'COncexne il :richiamo dell'art. 2043 e.e., fatto dalla ricorrente, suffidente osservare 1che esso del tutto irrilevante se mira ad inquadrare l'istituto della res,ponsaJbilit irn-econt:r:attuale nell'ambito !Pi generale della responsabilit aquiliana; e che 'Si risolve in una doghlanza inammissibile 'se invece volto a pll'ofilare una fattispecie di illecito che si presenta dliversa nei {Pr6SUIPIPOISti e negli effetti e che non stata mai dedotta nelle fasi di merito. Al rigetto del riicooiso 1corusegue la condanna della ricorrente alla perdita del deposito ed al rimbo11so in favore dell'amministrazione 1resistente delle "51Pese del giudizio, liquidate come in dispositivo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 novembre 1974, n. 3478 -Pres. Laporta -Rel. Viola -P. M. Di Majo (1concl. conf.) -Istituto Lusofanm. aico d'Italia s.r.l. (avv.ttl Cipollone, Ferirari) c. Amministrazione delle Finanl!le dello Stato (avv. Stato Coll'sini). Competenza e glurisdizione -Disciplina amministrativa del commercio con l'estero Divieti d'importazione di zucchero ed edulcoranti sintetici Esclusione -Riserva d'importazione a favore dello Stato: finalit. (D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, art. 5). Il d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, non pone un divieto di importazione della saccarina e degli altri edulcoranti sintetici assimilabili alla saccarina, ma stabilisce una riserva di importazione di tali. prodotti in favore dello Stato, stabilisce cio un vero e proprio monopolio che non ha lo scopo di assicurare un provento fiscale, bens quello di difendere la produzione nazionale dello zucchero e di tutelare la salute pubblica contro l'uso di sostanze che, secondo la dose, possono essere nocive all'organismo. Pertanto, la P.A., concedendo al privato il permesso di importare: un edulcorante sintetico, pone in essere non un'autorizzazione amministrativa ma una concessione-contratto traslativa. Il privato, che, nel chiedere la concessione di importazione di un eQ,ulcorante sintetico, concordi con l'Amministrazione finanziaria ci1ca la sua assimilabilit alla saccarina e presti quiescenza all'imposizione 1di un sopraprezzo pari alla quota erariale sul prezzo d'importazione (corrispettivo negoziale), non pu poi avanti al giudice contestare la predetta assimilabilit, senza dedurre che il suo consenso in proposito era inficito da vizi della volont. (Omissis). -Con il nicooso incidentale, che [per il suo carattere pregiudiziale ed assoribente deve 'e'Ssere esaminato !prima dli quello principale, l'A1IIlll:Irlnlistrazione delle Finanze denunzia la violazione dell'art. 2 (1) Si rilfliene opporluno pubblicare ililltegrameriite iil 'testo delil'importa: nite decisione, non essendo pubblkati tl['ecedenti in termind. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 513 della 1. 20 marzo 1965 n. 2248, ali. E, in relazione alla lette11e C) e D) delle note ipremesse alla sezione VI" della Tariffa Diganale, aipiprovata con d.P.R. 26 dicembire 1958, n. 1105, censuTando l'impugnata sentenza per av;ere ritenuto ,che l'attuale 'controversia a:pipartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la amministrazione vtcm:rente, la Corte di merito awebibe deciso la questione della COtID1Petenza giurisdizionale soltanto in base alla prosipettazione della rpretesa da ;parte della soc. Lusofairmaco, omettendo di quaJJiifi:care giuridicamente oggetto del ,giudizio: avrebbe, infatti, 1trarSCurato di 'considerare 1che lo iStato, in quanto titolare del monqpolio della importazione dei 1sudldetti \Prodotti edulcoranti; nell'ammett& e i [pirivati all'esereizio di tale attivit non incontra alcun limite al suo potere discrezionale di stalbiliire le condizioni cui i concessionari debbono attenersi e che, perttanto, la suddetta societ, di fronte alla imposizione [patrimoniale, 'Contenuta nell'atto con il quale era stata autorizzata l'imporfazione del dclammato di sodio, era titolare di un mero interesse legittimo, tutelabile solo dinanzi al .giudfoe amministrativo. La censma infondata. L'azione ;proposta dalla societ LUJsofairmaco una azione di il"i!petizione di indebito o~ettivo ex art. 2033 c.,c. A 'sostegno di tale azione la 1suddetta 1societ, premesso che il ciclammato di sodio non un prodotto assimilabile alla saccarina o alla dulcina e che ogni aicceirtamento al riguardlo devoluto al giudice ordinario, ha dedotto, in via pdnciiPale, che l'iimposizione del pagamento di quella quota ~airiale , 1costituente un vero e proprio tiributo, come condizione \Per l'im;portazione di quel ;prodotto sarebbe illecita non essendo ;prevista da aLcuna nomna di legge, e violerebbe il pOCl.inci[pio sancito dall'art. 23 della CostitUJzione. Essendlo questi i termini essenziali della controversia, esattamente i giudici di merito hanno affermato la propiI"ia giuriisdlizione, non :fondandosi, come 1sostiene l'Amministrazione delle Finanze, sulla mera [plrOspettazione da iparte della soc. LUJsofwmac:o della sua p:retesa, ben&, in corufonmit alla giurisprudenza di questa, Suprema Corte, (proced~ndo alla qualificazione giuxlidliica dell'ogigetto del giudizio con ri:Jierimento alla causa petendi e al petitum e tenendo conto dei tem:nini m cui la questione era posta in relazione alla dtsciplina legale della materia. Invero, secondo la nomnativa vigente nel tempo (d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105 e 1. 16 gennaio 1951, n. 154), !il potere della AanminJi strazione finan:ziariia di im[pOTJ:le il pagamento della co.sidetta quota erariale HmLtafo soltanto al caso di autorizzazione alla importazione della sa,cicarina, della dulcdna e degli altri edulcoranti Sintetici a dette sostanze a:ssirrn:ilaibilii; quindi escluso in mod'o assoluto per tutti gli altri edulcoranti sintetici. 514 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In conseguenza, la controvel'!Sia in ordinie alla legittimit di quella im(posizione, cio in ordine alla sussiistenza delle condizioni cui questa subordinata ed alla pretesa della dpetizione delle somme che risultassero indebitamente pagate, concerne posi:llione d!i diritto soggettivo, non potendo akuna persona essere assoggettata, senza il conco!l"So della sua volont, a ;p'reStazioni patrimoniali non previste dalla legge (art. 23 Cost.). Ci legittima di per s l'attrilbuzione della controversia alla giurisdizione del gdudice ordinario; senza che al riguardo abbia rilevanza che la pretesa possa essere poi diichdarata infondata per irnsussiistenza in concreto della lesione lamentata: la decisione sulla giurisdizione attiene, infatti, al processo e non al merito. Cosi pure non ha rilevanza che la gli.urisdizione possa eventualmente dtfettare in ordine ad altre questioni collaterali o SUJbordinate, prospettate dalle parti, con riferimento alla stessa !P'retesa oggetto della domanda, dovendo le questioni stesse essere prese in esame dal giudice, al fine della ipronuncia sulla domanda, e sono nei limiti della sua competenza giurisdizionale. Con il secondo motivo, nel rdcorso iplrinciJpale, che per ragioni in ordine logko deve essere esaminato per primo, la soc. Lusofarmaco denunzia la violazione della nota e), premessa alla sezione sesta della tariffa doganale allegata al d.P.R. 2 dicembre 1958, n. 1105 e dell'art. 2 1. 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E, cenS1Urando l'impugnata sentenza IPer avere ritenuto che esulasse dalla sfera della giurisdizione del giudice ordinari.o accertare quali fossero _gli edulcoranti sintetid assimilabili alla saccarina e alla du1cina, sotto il riflesso che l'individuazione di questi prodotti sarebbe stata ris.ervata dal legislatore alla discrezionalit della P.A. La censura, in linea di p:rinci(pio fondata, non incide per altro sulla pronuncia im(pug.nata le cui conclusioni sul ;punto sono conformi a diritto, sia [pu:re IPer un diverso ordine di ragioni. vero 1che !Per l'art. 5 del d.P.R. 1958, n. 1105, lo accemamento della natura e delle caratteriJStiche della me:rioo, e nel caso in cUJi questa non sia claSiSificata, il giudizio sulla ammissibilit ad altra compiresa nelle voci della tariffa con la quale presenti maggiotre analogia, demandato alla stessa Amministrazione finan:lliaria. In questa attivit, per altro, la P.A. non ha poteri discrezionali, giacch l'individuazione della merce pi affine COffi!POl'lta un giudizio meramente tecnico ed il compimento di una qperazione logica non diversa da quella richiesta per la qualifiicazione meI'lceologica, ed iimplica sostanzialmente una questione di interpretazione giuridica della tariffa. Nel caso di controversia quindi deve :ritenerisi, come stato gi pi volte affermato da questa Suptrema Corte per le questioni di qual1ficazione doganale (sent. 3 ottobre 1973, n. 2833; sent. 30 giugno 1966, t ~ f rr1tfffrrtrirlrfif!1tfill!1tririliifrw11rtfmrfrrtfl@r&f;If:tr1;1r:Imrfd!frnrr1wriiff~Ttm11&wfimrrmttrfdrttr1111r11rrnl PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 515 n. 1421; sent. 4 aprile 1964, n. 733), che l'accertamento definitivo sia devoluto al giudice ordinado. Deve per altro ritenerai esatta la conclusione di preclusione della questione cui pervenuta la Corte di merito. In punto di fatto . accertato che la soc. Lusofannaco chieise di essere autorfazata ad importare quella quantit di glutammato di sodio, quale edulcorante sintetico aSISimilabile alla saocarrina: non sarebibe stata altriimenti necessaria alcuna autorizzazione (in senso lato) JPer la sua imporitazione. L'amministrazione finanziaria, concoridando in tale 'assimilabilit del prodotto, concesse,la chiesta autorizzazione, subordinandola al pagamento della quota erariale di L. 18.000 il kg. prevista p& la saccarina dalla L. 1951 n. 154 e dal d.m. 24 lugl:io 1964. In 1soistanza, nel procedimento amministrativo per il rilascio della autorizzazione (sar IPOi cllJ.arita l'esatta qualificazione giuridka di questa), l'accertamento o prelianinare della natura e classiificablilit della merce, necessario per la legittimit del provvedimento, venne attuato con il concolt\So della volont della stessa societ istante, che aveva interesse evidentemente a precostituil'lsi il tttolo di legittimazione per l'ianportazlone di quel rprodotto prima del suo acquisto all'estero e per potere valutare !Pl'eVentivamente il suo interesse economko a quella operazione 1commericiale. In sostanza, in ordine a quel presUJprposto dell'atto amministrativo si venne ad attuare un vero e (J;l['oprio regolamento negoziale. Avrebbe dovuto quindi con riferimento a questo la societ a irtcorrente dedurrie gli eventuali vizi della sua volont, colllSiderato che l'accertamento d:i questi si :risolveva in una invalidit derivaita dell'atto amministrativo, di per s tpi.enamente legittimo ed operante. I vizi delle manifestazioni d'i volont del privato, infatti, invaliidano l'atto amministrativo che le presuprpongono, soltanto nei lianiti nei quali il diritto pTivato consente l'invalidazione dei negozi giuridki p.rivati. La societ ricorrente invece prest piena acquiescenza all'atto amministrativo pagando quella quota erariale senza sollevare alcuna contestazione all'atto dello sdoganamento, e nell'attuale giudizio non ha im!Pugnato affatto, sotto quel profilo, l'atto amministrativo di qui trattasi: si infatti limitata a prospettare sul !Punto, a sostegno dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, soltanto cl'i avere pagato una somma che non era invece tenuta a pagare perch il glutamento di sodio non era aJ.llllThtssLbile alla saccarina, senza per altro dedurire alcun vizio della sua volont, idoneo ad infTmare la validit del negozio, costituente il presuu;>posto di quell'atto amministrativo. Mancando tale ianpugnazione, ogni indagine sulla ammissiibilit o no di quel prodotto alla saccarina irrilevante (per la decisione della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO causa, giacch l'azione di ri!Petizione di indebito oggettivo postula l'inesilStenza o lil tprevio annullamento del titolo in base al quale stato effettuato il pagamento. Va quindi 'CO!l'Tetta in tal senso, a norma dell'art. 384 comma 2 c.p.c., la motivazione della io:n(pugnata 1sentenza, in definitiva, per quanto attiene alla pronuncia sil punto, 'confomne a diritto. Con il (primo motivo, la soc. Lusofarmaco denunzia la violazone degli artt. 23, 41 e 43 Cost., 1. 29 marzo 1940, n. 295; 1 d:.P.R. J9,58, n. 1105, delle note C) e D), premesse alla sezione sesta della tariffa\ a questo allegata, dei d.m. 6 ottobre 1940, 18 giugno 1946 e 24 luglio 1964, e dell'art. 2033 c..c., e il vizio di omessa insuffiiciente e contraddittaria motivazione su un 1PUnto decisivo della causa, in relazione allo airt. 360 n. 3 e 5 c.p.1c. La rricorrente .sostiene che, anche ammesso che il glutammato di sodio sia !Prodotto assimilabile alla sac,carina, la Corte di merito awebibe comunque errato nel ritenere 1che il suddetto prodotto fosse oggetto di mon01Polio dello Stato e nel qualificrure concessione traslativa e non autorizzazione ammin1strativa l'atto con il quale l era stata consentita quella importazione. L'imposiz;ione tributaria cui questa m-a stata subordinafa, secondo la ricor1rente, .sareJbbe in ogni caso illegittima giac c:h non era (piI"evilSta da a1cuna tdiS(posizione di legge, non potendosi ai p!I"odotti a'Sisdmila'bili alla saccarina estendere iper analogia la ncmmativa concernente quest'ultima, oggetto d!i anOinopolio dello S.tato dn ibase alla 1. 1940, n. 245 e per la :iirnpo;rtazione della quale !Pl'evisto il !Pagamento della cosidetta quota erariale nella misura stabmta con i decreti ministeriali sopra indicati ed d:rrilevante sarebbe la sua pil'estata adesione a quel p['ovvedimento, eS1sendo la materia di cui trattasi oottratta all'autonomia nego1Ziale. La censura infondata. anzttutto da chiarire 'che il d.P.R. 1958, n. 1105 Citato non pone un divdeto di dmportazione della isacc,arina, della du1cina e degli altri edulcoranti sintetici assimilaibili alle suddette sostanze, bensi stabilisce una riserva di importazione di tali (pil'Odotti in favore dello Stato, con il conseguente 1conelativo diritto di questo alla loro utilizzazione diretta od alla loro :iimmissione nel moocato interno secondo criteri affidati alla dJiiscrezionalit della amministrazione finanziaria. Questa riserva di tm;portazione, indipendentemente dal ddriitto di mon01Polio dello Stato per la [produzione della saocail"ina e della d'ulcina (1. 1940, n. 295 e ['.d.l. 1946, n. 356), integra di per s gli estremi di un vero e proprio monopolio, inquadrabile fra i mezzi dii manowa econOlllica che lo s,tato dnterventista ipone in essere e che l'orrdinamento giurid:iJco appresta quali strumenti di diisciplina del mercato di determinati prodotti nell'inter1esse della collettivit. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 517 Questo monopolio quindi non ha lo eco,po (di.retto) dli assicurare un JPirovento fiscale allo Stato, bensi una finalit di carattere economico, 'Consistente nella difesa della produzione nazionale dello zucchero e di tutela della salute pubibUca, avendo per oggetto sostanze cihe, secondo la dose, possono essere nocive all'Ol'ganismo, e, 'contrariamente a quanto sostiene la ll'iico!t'I'ente, non viola cil !Principio della libert economica sancito diall'arit. 41 Cost. Questa disposizione, infatti, nel terzo 1comma affi.d!a al legislatore ordinario la dietemnazione dei [pll'ogrammi e dei controlli OtP:Portuni affi.nch l'iniziativa privata !Possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali (Coote Cost. 26 gennaio 1957, n. 29 e 13 aiprile 1957, n. 50), e la riserva di im!POrtazione !Posta dalla legge in favore dello Stato 8(p[punto uno degli aspetti con 1cui si manifesta tale controllo della iniziativa IPlfivata. Da quanto SCJIPII'a 1consegue che esattamente i giudici dli merito hanno configurato il permesso (in senso lato) di importazione di cui trattasi non quale autorizzazione ammirustrativa, che ,come noto, di.retta a ll'iimuovere un limite all'~cizio dii un diritto (o di un potere) che gi a~artiene al soggetto, di.ritto che invece nella fattiS1Pecie legale in esame non sussiiste, bensi quale 1concessione~contratto traslativa giacch con essa stata trasferita alla societ ll'icorrente la possibilit di esercitare quella detemni.inata attivit, riservata per legge soltanto allo Stato. N osta a tale confiigurazione igJiuridka 1che la attivit di iiID1Portazione e di utilizza:"llione nello Stato dli quel IPlfOdiotto non rpu essere qua1tfiicata quale 1PU!bblico servizio e tanto meno quale es1ereizio di una pubbUca funzione: perOO ricorda infatti il suddetto istituto della concessione non necessario 1che al concessionario vengano conferiti pubbHci iPOteri (sent. 10 dicembre 1970, n. 2629; sent. 15 giennaio 1947, n. 34). Escluso quindi 1che si trattllsse dii autorizzazione, atto amministrativo, tipico rper il 1cui 1rilascd.o non [possono ess&e (poste condizioni non stllbilite specifica:mente dalla legge, esattamente la Corte di merito ha ritenuto che rientrasse nel potere dtscrezionale della Ammirustrazione finanziaria concedente 1condi:"llionare il :rilascio della concessiione di importazione al 1pagamento di una certa somma (cosidetta quota erariale) nell'ammontare da essa detemninato, afferendo tale potere alla costituzione stesi;;a del monopolio. Questa quota erariale inrfatti, iper quanto in precedenza si rileva,to in ordine alla natura d!el monqpolio dli cui tratta:si, ipux dentrandi :lira le entrate di dirLtto pwbblico, 'contrariamente a quanto sostiene la societ ricorr-ente, non costituisce un tributo, bens, sotto il (profilo teleologico, il sOVll'apJPtrezzo imposto .per l'attuazione di quel fine di manovra 518 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO economico sociale del mwcato, che legittima la costituzione stessa del monopolio e, con riferimento al contenuto del cosidetto dilscipUnare della conc,essione, predistposto dalla P .A. ed oltre tutto accettato dalla ricorrente, il ooirris1pettivo negoziale per lo sfruttamento di quella attivit monopolistica da parte della concessionairia e iPer la correlativa .perdita di entrata ;patrimoniale di cui avrebbe lucrato l'amministrazione finanziaria ,se fosse stata essa stessa ad importare ed a negoziare poi nel me11cato interno quel prodotto. La deduzione quindi della illegittimit dell'atto di concessione, con cretantesi nella asserita abusiva estensione all'impoo-tazione del glutam mato di sodio della normativa dettata per il monopolio della saccarina per quanto attiene all'ama:nontare della quota erariale, attiene al modo con il quale la P.A. ha esercitato in concreto il pro\prio potere diiscxe zionale nella gestione del monopolio; sicch l'accertaitrall'io esercizio di fa.colit inerenti ai diritti del datore di lavOII"o le ragioni di ogni singolo provvedilllento n pu sOlttraI'ISli. al controllo lll pu tendere, 1JStituzionalmente, a finalit antigiUll"idiche o co~ mUI}J(lue lesiive di libeTt 1costituzionalmente sancite, e anzi s~aice al sindacato dli merito e di legittimit con gli qpportuni strumenti all'uopb previsti, una esigenza d'i concreta ed autonoma tutela delle libert costituzionali del dipendente non poteva essere avvertita se non sotto un qiverso profilo, e cio rotto il profillo della O!PIPOlt'tunit di adeguare la diooi1PUna vigente alle 1Partiicolari esigenze suiggerite dJalla pratica ed alla pro,gred:iente ge~ale normativa in tema di diritto sindalCale e del lavoro. ln tal 1senso, infatti, il legi:slatore av:eva iIJII"OV'V'edUto, peli," i dipendenti dello Stato, attraveriso uno statuto ben dettagliato (D.P.R. 10 gennaio 1'957 n. 3 pOJ inte~ato dalla legge rn. maxizo 1968 n. 249 e, succeslSdvamente allo Statuto ,dJed lavoratori, dalla legige 28 ottobre 1970 n. 779) ed noto 1che l'it& formativo de11a le~ge n. 300 del 1970 ha avuto presente soltanto il :ra!Pporto qi lavoro privato fino a cihe, in ultimo, non stato introdotto l'emendao:nento dii cui espressione la seconda parte dell'art. 317 in esame. Ne deriva, che il legislatore, nel prevedere la. estensione della nuova disciplina agli altri enti pubblici, in contrapposto agli enti economici, ma a condizione che non avessero una speciale regolamentazio regolamento preventivo di giurisdizione; della modificazione della questione di costituzionalit per ragioni di giurisdizione . Nel senso che nel decreto pretorile di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro non preclude la successiva proposizione del regolamento di giurisdizione, v. Cass. SS.UU. 23 marzo 1974, n. 815 in Foro it., 1974, I, 1010. (2) Per l'inapplicabilit delle disposizioni contenute nello Statuto dei lavoratori e, in specie, dell'art. 28 al rapporto di pubblico impiego dei dipendenti dello Stato, cfr. Cass. SS.UU., 6 maggio 1972, n. 1380 in questa Rassegna 1972, I, 576 ed ivi FAVARA.F., Statuto dei lavoratori, impiego pubblico statale riparto tra le giurisdizioni ordinaria e amministrativa >. Per l'espresso riferimento alla inattivit della nuova normativa per difetto di coordinamento con il campo del pubblico impiego nel quale risulta pienamente in vigore la giurisdizione amministrativa prevista espressamente dalla legge, cfr. Cass. SS.UU. 9 novembre 1974, n. 3476, in Foro it., 1974, I, 3283 (con nota di richiami). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ne della materia, non poteva intendervi compreso lo Stato, che disciplina con legge compiutamente, rispetto agli altri enti, il rapporto di pubblico impiego e che in concreto aveva provveduto anticipando la nuova .legislazione. D'altro canto il fatto che il rapporto di pubblico impiego sia soggetto ad una disciplina speciale e, perci stesso, idonea a derogare la normativa generale costituita dal nuovo statuto, tanto se preesistente. quanto, ed a fortiori, se successiva (non essendo lo Statuto dei lavoratori legge costituzionale) nonch la stessa espressa esclusione delle nor.me comuni rispetto a leggi speciali, contenuta nell'art. 37, dimostrano che lo scopo della estensione dello Statuto agli (altri) enti pubblici non pu essere n quello di derogare alla normativa (speciale) vigente n quello di imporre criteri informatori di u,na legislazione futura (norma programmatica) bens quello di sopperire alle lacune nei limiti, s'intende, nei quali l'applicazione dello Statuto appare compatibile con la disciplina speciale del pubblico impiego e semprecch le situazioni soggettive protette dalla nuova bormativa non trovino negli enti pubblici alcuna specifica regolamentzione. noto, infatti, che se il pubblico impiego ha in comune con l'impiego privato l'elemento della prestazione di energia lavorativa retribuita, se ne distingue -per -sotto altri aspetti, attinenti tanto alla struttura che alla funzione, sia per la fonte genetica che non contrattuale e per la posizione non paritetica delle parti nel rapporto, sia per lo svolgimento della attivit, che non rivolta alla produzione di ricchezza a vantaggio del datore di lavoro, bens a quei fini di interesse nazionale dei quali lo Stato, come organizzazione amministrativa, interprete esclusivo. Ne deriva che la disciplina del rapporto di impiego, considerato sotto il profilo del lavoro dipendente, deve esser compatibile con l'altra disciplina che tien conto degli altri aspetti del cennato rapporto ed entrambe devono armonizzarsi nell'ambito della costituzione. Da ci consegue che, non soltanto in considerazione della derogabilit dello Statuto con legge ordinaria ma con riguardo al fatto che lo Statuto dei lavoratori ha ad oggetto soltanto il rapporto di lavoro subordinato con il quale non si identifica il rapporto di pubblico impiego, deve ritenersi che la prevista applicazione del cennato Statuto agli (altri) enti pubblici trova un duplice limite, costituito, per un verso dalla disciplina particolare di quel rapporto e dal riverbero che essa ha sulle modalit della prestazione del lavoro e sulle diverse posizioni soggettive conseguenti, e, dall'altro, dall'apprezzamento che il legislatore abbia eventualmente fatto degli interessi del lavoratore e dei diritti sindacali con riferimento al rapporto di impiego, dettando una apposita regolamentazione. N, come stato osservato, ci determina alcuna disparit di trat tamento tra lavoratori. Infatti, la diversit del rapporto (impiego pub PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Il giudice d.i appello sarebbe pervenuto a tale erronea conclusione affermando inesattamente che la sentenza penale avrebbe posto in dubbio il nesso di causalit materiale fra il fatto illecito e il danno: senza considerare che ai fini della presunzione di colpa sancita dall'art. 2054 e.e. occorre che sia fornita la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che non solo non era stata fornita nia neppure richiesta. Col secondo motivo, che per ragioni di connessione va esaminato congiuntamente, si censura la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilit dell'Abrate, della SATES e dell' ANAS con motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria. In particolare avrebbe erroneamente escluso che l'esistenza sulla strada di un mucchio di ghiaia concretasse una situazione di pericolo e che non sussistesse alcuna responsabilit per la mancata apposizione di adeguate segnalazioni, visibili anche nelle ore notturne. I motivi innanzi riassunti sono fondati. I principi che secondo la giurisprudenza di questa Corte regolano il rapporto fra il giudizio civile e penale, traendo il loro fondamento dalla !Premessa teorica della unit della funzione giurisdizionale, non escludono tuttavia il rispetto delle diverse esigenze inerenti alla specificazione dei 'Vari rami in cui essa si articola per la diversa natura degli interessi tutelati. Da ci si desume la regola secondo cui ciascun giudice nella pienezza teoricamente illimitata della funzione giurisdizionale ha la facolt di compiere. tutti gli accertamenti che la soluzione della controversia a lui demandata richiede salvo che sussista una preclusione derivante da un provvedimento giudiziale definitivo e vincolante o una ragione di pregiudizialit necessaria. La tendenziale illimitatezza della potest di cognizione del giudice civile in rapporto a quella del giudice penale stata riaffermata con maggiore estensione dalle sentenze della Corte Costituzionale del 27 gi.gno 1973, n. 99 e 22 marzo 1971, n. 55, le quali hanno limitato la efficacia preclusiva del giudicato penale solo agli accertamenti effettuati in contraddittorio delle persone che siano state poste in condizione di essere partecipi del procedimento penale. Tali principi giustificano la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'azione civile per il risarcimento dei danni da circolazione stradale non preclusa dal giudicato penale di assoluzion per insufficienza di prove sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (eccesso di velocit, omessa tenuta della mano destra) e sulla efficienza causale della condotta (inevitabilit dell'evento a causa di colpa esclusiva della vittima); la improponibilit dell'azione civile ai sensi dell'art. 2054 e.e. ricorre infatti solo quando la sentenza di proscioglimento per insuffi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cienza di prove abbia messo in dubbio l'investimento e lo scontro, la partecipazione ad essi del conducente ovvero il nesso di causalit tra essi e il danno procurato a persone o cose. L'esclusj.one o il dubbiQ che invece si riferiscono alle modalit dell'azione o del comportamento dell'imputato si risolvono in un dubbio sullo elemento soggettivo del reato e non sono preclusivi dell'azione civile, stante la presunzione di colpa che pu essere vinta solo con la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 25 giugno 1971, n. 2048; 7 aprile 1972, n. 1070). La sentenza impugnata, pur essendosi richiamata, affermando di aderirvi, alla succitata giurisprudenza di questa Corte non ne ha tuttavia tratto le conseguenze che la sua corretta applicazione avrebbe comportato. Invero, nel valutare l'efficacia del giudicato penale occorre individuare la sostanziale portata di esso, indipendentemente dalle espressioni usate eve\:itualmente in modo improprio o erroneo. Per valutare, nella sua sostanziale incidenza se il giudicato riguardi l'elemento oggettivo o soggettivo, occorre considerare che l'illecito penale riguarda una condotta tipologicamente rilevante, vale a dire un fatto materiale qualificato da un elemento psicologico di dolo o di colpa: al di fuori di tale qualificazione infatti cesserebbe di essere reato. Conseguentemente, il proscioglimento deve intendersi riferito all'elemento psicologico, del reato ogni qual volta sia esclusa o posta in dubbio la partecipazione volitiva, dolosa o colposa, alla produzione di un determinato evento, mentre dovr intendersi come riguardante l'elemento oggettivo del reato ogni qualvolta l'assoluzione dipenda dalla accertata o dubbia insussistenza del fatto, dalla dimostrata estraneit dell'imputato all'azione materiale dell'investimento o dello scontro ovvero dalla esclusione del nesso di causalit obiettivo rispetto all'even~ to, per insorgere di cause del tutto autonome e indipendenti. Invero, soltanto in tali ipotesi il giudicato penale incide sul nesso di causalit escludendo la commissione del fatto, mentre nei casi pi frequenti, essendo il danno materialmente ricollegato alla circolazione del veicolo, la pronuncia di assoluzione, escludendo una fattispecie penalmente rilevante in quanto qualificata dall'elemento soggettivo, incide soltanto sulla colpevolezza del conducente del veicolo. In tal caso in questione la c.d. causalit psicologica come nesso di derivazione del danno da una condotta t:ijpica penalmente rilevante: e pertanto l'assoluzione non preclude l'azione civile di responsabilit basata sulla presunzione di colpa civile ai sensi dell'art. 2054 c. civile. Tale ipotesi doveva ravvisarsi nella specie poich, indipendentemente dalle espressioni usate dal giudice penale, doveva aversi riguardo alla PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE portata sostanziale del decisum: dal quale emergeva che, essendo accertato che l'incidente era derivato dalla collisione dei due veicoli, non era revocabile il nesso di causalit materiale fra questa e l'evento-dannoso. Ci che era stato escluso quindi _dal giudice penale era la commissione colpevole dell'azione ascritta al Vigo: nel senso che la mancata rigorosa osservanza della mano destra fosse da considerare influente sul piano penalistico ai fini della responsabilit: tale valutazione influiva quindi non sul nesso di causalit materiale, ma su quello psicologico e non pu ritenersi preclusiva della indagine che con diversi presupposti richiesta dall'art. 2054 e.e. ai fini della esclusione della responsabilit civile, dipendente dalla prova di aver fatto il possibile per evitare il danno. In ordine al secondo motivo di ricorso, oltre le ragioni innanzi esposte per quanto nella sentenza impugnata stato considerato dipendente dal giudicato penale, va osservato che non pu condividersi la impostazione in base alla quale sono state valutate le pretese risarcitorie avanzate dai danneggiati nei confronti della SATES e dell'ANAS. infatti erronea la nozione di pericolo posta a base della sentenza impugnata: certamente ovvio che l'attivit di manutenzione, di per s, non costituisce attivit pericolosa, tuttavia la nozione di pericolo va identificata riguardo a qualsiasi esplicazione di attivit non solo in base ad una intrinseca potenzialit lesiva ad essa inerente, ma anche in relazione ai mezzi adoperati o alle modalit con cui venga esercitata (Cass. 10 novembre 1971, n. 3213; 23 giugno 1967, n. 1550). Ora non vi dubbio che l'attivit di manutenzione di una strada pu anche divenire pericolosa se implichi un parziale smantellamento della carreggiata e se ci comporti l'installazione di materiali e attrezzi i quali costituiscono un ostacolo alla libera transitabilit dei veicoli. In tal caso l'ente proprietario della strada ha l'obbligo, sia in osservanza del precetto del neminem laedere, sia per l'art. 14 c.s. di tenere la strada in condizioni tali che non derivi per gli utenti, i quali ragionevolmente fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilit della carreggiata, una situzione che costituisca pericolo e per il carattere obiettivo della non visibilit dell'ostacolo, e per quello soggettivo della non prevedibilit. L'obbligo che per legge (art. 8 c. strad.) incombe sull'appaltatore di porre anche egli dei segnali in via complementare rispetto a quello che incombe alla P.A., non disc.ri:mina la responsabilit di quest'ultima; invero la P.A. e l'appaltatore dei lavori di riparazione di una strada sono responsabili in solido per il mancato collocamento dei segnali di pericolo sul tratto di strada aperto al pubblico transito (Cass. 27 giugno 1967, n. 1588; 16 luglio 1973, n. 2063), salve le azioni di rivalsa che nei rapporti interni possano eventualmente competere. 528 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA~O Accogliendosi quindi entrambi i motivi la sentenza impugnata deve essere cassata: la causa v rimessa ad altra sezione della Corte di Ap.pello di Torino che valuter le varie responsabilit nel sinistro sulla base dei suesposti principi sia individualmente che nelle reciproche correlazioni eziologiche. Quanto al ricorso incidentale condizionato, l'accoglimento del ricorso principale integrerebbe la condizione per la valutazione di esso nel merito: peraltro esso va. dichiarato inammissibile in quanto, proposto dalla parte risultante vittoriosa nella sentenza impugnata, involge questioni rimaste assorbite ovvero un mutamento di motivazione (Cass. 26 giugno 1972, n. 2183; 6 giugno 1972, n. 1745). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 settembre 1974, n. 2527 -Pres. La Farina -Est. Pedlroni -P. M. Caristo (<:on:f.) -Azienda Autonoma Ferrovie Stato (avv. Stato De Francisci) c. Vizzotto (avv. Pietrantoni). Contabilit Generale dello Stato -Mancato pagamento da parte della P.A. del corrispettivo pattuito gi liquido ed esigibile -Spettano gli interessi. (Cod. civ., art. 1224 e 1282; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54 e 55; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 269 seg.), Nel caso che la P.A. non esegua, l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito -gi liquido ed esigibile -per aver operato una illegittim~ compe~sazione tra detto credito ed un credito per penale non spettantile, tenuta a corrispondere al creditore gli interessi dal momento della !'tessa in mora (1). (1) Pur ribadendo ancora una volta il principio cne i debiti pecuniari della P.A., in deroga all'art. 1282 cod. civ., diventano liquidi ed esigibili (e pu parlarsi in relazione ad essi di mora nel pagamento) .soltanto dopo che la spesa,della competente amministrazione sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo (v. da ultimo nello stesso senso Cass. 16 maggio 1973, n. 1389, in questa Rassegna, 1973, r, 885 ove richiami), il S.C. ha ritenuto che nel caso deciso non potesse farsi applicazione di detto principio . perch, essendo il credito del privato nei confronti della P.A. divenuto certo e liquido, il mancato pagamento era dovuto alla illegittima compensazione operata dalla P.A. che aveva ritenuto applicabile una penalit, in realt non dovuta dal contraente privato. La decisione suscita perplessit. Come noto nell'amibto delle posizioni debitorie della P.A. occorre distinguere a seconda che queste trovino la loro fonte in un illecito o in un negozio. Mentre per quanto riflette la prima (illecito) l'obbligazione accessoria degli interessi sorge immediatamente con il verificarsi del fatto costituitvo del debito principale (v. artt. 1219 n. 1e1224. cod. civ.) non avendo rilevanza PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 529 la liquidit ed esigibilit del credito, per le seconde (obbligazioni negoziali), gli interessi decorrono solo con la emissione del titolo di pagamento, che rende liquido ed esigibile il credito. Nel caso deciso la P.A. pur avendo emesso il titolo di spesa per quanto rifletteva il corrispettivo dell'appalto non lo aveva emesso per quella parte di essa che aveva compensato con la penalit per il ritardo nell'esecuzione dei lavori (ritardo riconosciuto poi non sussistente). Pertanto in relazione a tale residuo il titolo di spesa non era stato emesso e, quindi, il debito non poteva ritenersi esigibile. Per ammettere l'opposto occorrerebbe considerare liquido ed esigibile l'intero corrispettivo contrattuale ogni volta che sia stato emesso il titolo di spesa anche solo per una parte di esso (ad es. acconto). Resta da esaminare se l'aver operato la compensazione, risultata illegittima, costituisca un illecito extracontrattuale che giustifichi il decorso degli interessi dal momento del suo verificarsi. Se si considera che l'interesse violato il mancato tempestivo adempimento ad un obbligo preesistente (pagamento del corrispettivo) (v. sulla differenza tra illecito contrattuale ed extracontrattuale, A. Rossi, Brevi osservazioni sulla destinazione tra responsabilit aquiliana e contrattuale, in questa Rassegna 1973, I, 517 ove richiami), non pare dubbio che si tratti di inadempimento contrattuale con la conseguenza, gi rilevata, che non essendo liquido ed esigibile il credito rimasto insoluto, non potevano ritenersi dovuti gli interessi. ADRIANO Rossi CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1974, n. 2758 -Pres. La Porta -Est. Pajardi -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Mataloni) c. Musmeci (avv. Vitarelli). Espropriazione per p.u. -Indennizzo Limitazioni all;edificazione derivanti dalla vicinanza di un corso d'acqua Copertura del corso d'acqua da parte della P.A. -Non applicabilit delle limitazioni. (L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39; 1. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f). Ai fini della determinazione dell'indennizzo per l'espropriazione per p.u. non deve tenersi conto della limitazione dell'edificazione derivante dall'essere l'area situata in prossimit di un corso d'acqua pubblico, quando detto corso sia stato incanalato e coperto (1). (1) La sentenza si segnala per la novit della questione. La soluzione accolta appare ispirata a evidenti ragioni di equit, su cui pu anche concordarsi, anche se dal punto strettamente giuridico e degli interessi in gioco sembra difficile superare la circostanza che, malgrado l'incanalatura e la copertura del torrente, permane l'interesse pubblico alla sicurezza ed incolumit, che l'osservanza dei distacchi previsti dall'art. 96 T.U. sulle opere idrauliche vuole tutelare (essendo purtroppo possibile, come accaduto ancora di recente, che, nonostante l'incanalatura, il torrente straripi e danneggi gravemente le costruzioni circostanti). ' SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 22 novembre 1974, n. 552 -Pres. Lugo -Est. Santoni Rugiu G. -Comune di Palermo (avv.H Greco Scrihani e Orlando) c. Ministero interno (avv. Stato Lancia). Atto amministrativo -Annullamento -Annullamento previsto dall'art. 6 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 -Rapporto fra annullamento del Governo e poteri degli Enti locali -Lestone dell'autonomia degli Enti -Non sussiste. Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio -Fattispecie di annullamento da parte del Governo di atti di Enti locali siciliani -Contrasto con l'art. 14 Statuto Regione Siciliana -Non sussiste. Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio di atti di Comuni siciliani da parte del Governo -~ consentito. Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio da parte del Governo di atti di Comuni sicialiani -Intervento dell'Ente Regione -Esclusione. Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio da parte del Governo di atti di Comuni siciliani -Intervento del Presidente della Regione nel Consiglio dei Ministri -Esclusione. Atto amministrativo -Vizi dell'atto -Eccesso di potere per sviamento Atti aventi identico contenuto di altri atti annullati dal Governo -Sussiste lo sviamento. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Impiegati di Enti pubblici -Determinabilit in relazione alle condizioni economiche degli Enti stessi. Impiego pubblico -Indennit di licenziamento -Dipendenti Enti locali Necessit della iscrizione alle Casse di previdenza Illegittimit di ulteriori concessioni -Legittimit dell'anullamento d'ufficio. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Dipendenti comunali e provinciali -Art. 239 D.P. Reg. sic. n. 6/1955 -Proporzionalit con la retribuzione del Segretario Comunale -Criteri e limiti. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Dipendenti comunali e provinciali -Inapplicabilit di principi propri od ordinamenti di altri settori. L'art. 6 T.U. 3 marzo 1934 n. 383, che disciplina l'istituto deH1an-t nullamento in qualsiasi tempo da parte del Governo della Repubblica, ~;; i:: i~ ~~JIM{lr~~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 531 in considerazione della sua finalit di mantenere il carattere unitario della pubblica amministrazione e del suo conseguenziale carattere di mezzo di autotutela, applicabile agli atti illegittimi di qualunque auto rit, statale o autarchica: detto istituto non in contrasto con i principi costituzionali relativi alla organizzazione amministrativa dello Stato e,d alle autonomie locali (l). L'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce un potere aU'Assemblea regionale in materia di regime degli Enti locali che cosa d~l tutto diversa dal potere di annullamento previsto dall'art. 6 del T.U. 383/1934; l'esistenza del primo non pu eliminare o rendere nullo il seco'1'11do, tenuto conto delle diverse rispettive finalit (2). L'annullamento di atti comunali e provinciali consentito dal pre detto art. 6 T.U. 383/1934 non materia che interessi la Regione nel senso previsto dall'art. 21 dello Statuto siciliano, in quanto' esula dal (1-9) Annullamento del Governo ex art. 6 t.u. 3 marzo 1934 n. 383. Questa decisione segue a breve distanza quella della stessa Sezione n. 437 del 25 ottobre 1974 (in Il Consiglio di Stato 1974, I, 1244); entrambe riaffermano il pi recente insegnamento ormai pressoch costante nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e che si pu far risalire alla decisione della Adunanza Plenaria 6 dicembre 1968 n. 30 (in Il Foro Amm.vo 1968, I, 2, 1629), che ha determinato una svolta sostanziale in subiecta materia in quanto, contrariamente all'orientamento precedente del massimo organo giurisdizionale amministrativo anche successivamente alla entrata in vigore della Costituzione (cfr. ad es. Sez. V, 10 maggio 1963 n. 268 in Foro Amm.vo 1963, I, 677; Ad Gen. parere 26 maggio 1966 n. 425 in Il Consiglio di Stato 1967, I, 2069), ha ritenuto per la prima volta (in linea con le decisioni della Corte Costituzionale 26 gennaio 1957 n. 24 e 5 maggio 1959 n. 23, in Giur. Cost. 1957, 373 e 1959, 329) necessaria la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio ex art. 6 T.U. 1. com. e prov. del 1934. Anche la decisione 437/1974 ribadisce dunque detta necessit e ci sul presupposto che il provvedimento di annullamento in esame rientra nell'alta amministrazione in cui si manifesta l'indirizzo politico e amministrativo del Gove!I'no : esso pertanto comporta una vailutazione unitall'ia globale, non gi settoriale, dell'interesse pubblico alla eliminazione dell'atto illegittimo. Il potere di annullamento in questione si differenzia nettamente dall'ordinario potere di annullamento spettante agli organi delle singole Amministrazioni nei confrontf degli atti concernenti le materie di rispettiva competenza, perch si caratterizza anche dalla possibilit di essere esercitato senza limiti di tempo e nei confronti degli atti di tutte le amministrazioni (comuni, provincie e tutti gli enti pubblici) e di quelli emanati dai Ministri. Solo nei confronti di atti delle Regioni, nonch deHie Provi'lllCie del Trentino-Alto Adice detto potere da ritenersi carente, e ci in quanto 532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO controllo ordinario riservato ali' Ente regionale e si svolge in una sede sottratta alla Regione; trattasi di un potere di alta amministrazione nel quale si manifesta la unitariet dell'ordinamento amministrativo statale, ed . 4el tutto diverso dagli interessi tipici delle 'singole regioni (3). La circostanza dell'annullamento di provvedimenti
  • nsiglio dei Ministri (5). in relazione alla particolare autonomia di cui godono detti enti, debbono considerarsi tassativi i mezzi di intervento statale previsti dalla Costituzione (cfr. Corte Cost. 1 dicembre 1959 n. 58 in Foro It. 1960, I, 10; in dottrina vedi Sandulli Manuale di Diritto Amm.vo., Jovene 1973, 433 e sgg,). Per quanto concerne, invece, gli atti comunali e provinciali, l'annullamento previsto dall'art. 6 non costituisce materia che interessi le Regioni e, in particolare, non va confusa con il controllo ordinario riservato all'ente regionale, e ci in quanto trattasi -giova ripeterlo -di manifestazione di un potere di alta amministrazione, nella quale si manifesta la unitariet dell'ordinamento amministrativo statale, in che, poi s'armonizzano le stesse autonomie degli enti locali, che esblude di per s che al proprio esercizio partecipino enti con cui si articola invece la pluralit di strutture dello Stato (cosi in motivazione Corte Cost. 13 gennaio 1966 n. 4 in Foro It. 1966, I, 554; cfr. anche Corte Cost. 21 gennaio 1957 n. 24 in Il Consiglio di Stato 1957, II, 13; Corte Cost. 5 maggio 1959 sopra cit.). PeP:ettamente in linea con il nuovo orientamento, la Sez. V con decisione 23 febbraio 1971 n. 133 (in Il Consiglio di Stato, 1971, I, 272) ha rilevato la illegittimit di un decreto di annullamento d'ufficio ex art. 6 T.U. 383/1934 di lcune norme di un regolamento comunale, emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente senza peraltro la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. N possono sussistere dubbi sulla coincidenza, anche in relazione al chiaro disposto dell'art. 92 della Costituzione, fra il concetto di Governo e il concetto di Consiglio dei Ministri , e ci -come rilevato nella motivazione della dee. 30/1968 della Ad. Plen. -malgrado a volte il termine Governo non venga usato per indicare il Consiglio dei Ministri, come ad esempio laddove l'art. 100 della Costituzione dispone che la Corte dei Conti esercita il controllo sugli atti del governo: nessuno seriamente pu dubitare che qui il legislatore abbia inteso riferirsi agli atti degli organi centrali e dei singoli Ministri, non gi del Consglio dei Ministri. A tale riguardo ricordiamo che un'altra equiparazione possibile fra il termine Governo e il singolo Ministro competente, come ad es. nell'art. 5 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 533 Qualora un Comune, dopo l'annullamento d'ufficio di propri atti da parte del Governo in base all'art. 6 T.U. 383/1934, ponga in essere altri atti di contenuto e sostanza equivalenti a quelli che dell'annullamento degli atti precedenti erano stati causa, si configura il vizio idi eccesso d potere sotto iZ profilo dello sviamento (6). L'art. 239 D.P. Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 dispone che il trattamento degli impiegati e salariati degli Enti locali siciliani deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche degli Enti stessi; pertanto legittimo l'annullamento 1da parte del Governo della deliberazione comunale di aumento delle retribuzioni del personale dipendente, motivato con le cattive condizioni finanziarie del Comune. T.U. 1. com. e prov. del '34 (che cntempla i ricorsi gerarchici) o nell'art. 4 1. 26 giugno 1939, n: 1497, (in materia di ricorsi contro gli elenchi delle bellezze naturali, per i quali ultimi il decreto del Presidente della Repubblica che li decide va controfirmato non dal Presidente del Consiglio dei Ministri ma dal Ministro della P.I. ora Ministro per i Beni Culturali e per l'Ambiente; cfr. Sez. VI 31 maggio 1961 n. 469 in Foro Amm.vo 1961, I, 1307). La tesi elaborata in giurisprudenza della individuazione dell'espressione Governo come Consiglio dei Ministri sembra peraltro doversi accogliere in relazione, particolarmente, alla natura del potere in concreto esercitato , che nell'art. 6 in esame un potere esercitabile senza limiti di tempo e pertanto spesso destinato a sconvolgere effetti consolidatf per il protrarsi di tempi pi o meno lunghi (sulle perplessit che susciterebbe l'accoglimento della tesi opposta, in relazione alla possibilit che un analogo potere venga attribuito anche alla Regione nei confronti dei prov~ edimenti degli enti sottoposti a'l suo Controil.llo dir. SANOULLI, op. cit., 435 e sgg.). Naturalmente sussiste un limite in ordine gli effetti consolidati che l'annullamento del Governo verrebbe a sconvolgere, ed il limite della prescrizione: tale limite, peraltro, non si dirige all'esercizio del potere in questione, ma solo alla tutela giurisdizionale dei diritti ripristinati per effetto dell'atto di annullamento (cfr. Foligno, L'Attivit Amministrativa, Giuffr 1966, 210 e sgg.). La tesi secondo cui non sarebbe richiesta la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri stata in passato fondata anche su talune disposizioni normative di cui sembra doveroso un rapido cenno. L'art. 102 del T.U. 1. com. e prov. del 1934 e l'art. 21 del T.U. 14 settembre 1931 n. 1175 sulla Finanza Locale demandano l'esercizio del potere di annullamento direttamente ai singoli Ministri competenti, il primo nei riguardi del regolamenti comunali, il secondo nei riguardi delle tariffe dei tributi locali. L'art. 7 I. 6 agosto 1967 n. 765, in tema di licenze edilizie illegittime, e l'art. 12 D.P.R. 14 febbraio 1966 n. 253, in tema di deliberazioni degli enti di sviluppo, precisano entrambi che il potere di cui all'art. 6 in esame esercitato soltanto su proposta del Ministro competente sentito il Consiglio di Stato. 534 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'iscrizione da parte degli Enti locali dei propri dipendenti alle apposite Casse di prev~denza. esaurisce ogni obbligo e potest e conseguentemente maggiori eventuali concessioni non costituiscono spe~a facoltativa ~liberalit non consentita; le relative deliberazioni deb bono pertanto essere annullate d'ufficio (7). L'art. 239 D.P.Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 fissa un criterio di equa proporzionalit del trattamento degli impiegati e dei salariati dei Comuni siciliani con quello del Segretario comunale; tale criterio oltre. al fine di impedire che il trattamento dei primi possa superare quello, ,del secondo, mira altres ed essenzialmente ad assicurare che il trattamento di tutti i dipendenti venga fissato armonicamente e con opportuna graduazione (8). Il trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici deve essere disciplinato solo da no1me di legge; al medesimo non possono estendersi per analogia principi propri di altri settori od ordinamenti destinati a soggetti diversi (9). Peraltro le disposizioni citate non sembrano aver valore assorbente ai fini pretesi, po.tch le perirne due norme si rifm-iscono molto pi semplicemente al normale potere di controllo dello Stato sugli atti degli enti locali, laddove le altre due ben possono essere considerate solo delle eccezioni che il legislatore ha inteso apportare alla regola, regola che trova, pertanto, ulteriore sia pure indiretta conferma proprio nella evidenziata necessit, in sede legislativa, di una esplicita previsione delle sue eventuali deroghe. Quanto poi alla particolare ampiezza della discrezionalit che caratterizza il potere in questione, al cui esercizio non pu conseguentemente corrispondere una posizione di interesse legittimo del privato, merita segnalazione la recente decisione n. 297 in data 1 marzo 1974 della Sez. IV del Consiglio di Stato (in Il ConsigHo di Stato 1974, I, 353) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'inerzia mantenuta dalla p.a. sulla richiesta di esercizio di detto potere di annullamento d'ufficio al fine di eliminaxe abusi edilizi ai sensi dehl.'iart. 27 L 17 agosto 1942 n. 1150 (modificato dall'art. 7 1. 6 agosto 1967 n. 765) e dell'art. 5 T.U. 383/1934, dato che tale potere stato trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8. La coesistenza, infine, del potere di annullamento ex art. 6 e del potere di autoannullamento da parte dell'autorit che ha emanato l'atto (e ci in relazione alla diversit della funzione connessa all'esercizio dei due diversi poteri) stata ribadita dalla Sez. V con decisione 27 aprile 1971 n. 375 (in Il Consiglio di Stato 1971, I, 805), che ha ribadito in particolare come il poteTe spettante al Gov.erno di annuill1amento degli atti amministrativi illegittimi 1ai sensi dehl.'aT't. 6 non escluda irl potE!Q'e di autoannullamento delle proprie deliberazioni spettante alle amministrazioni comunali. RAFFAELE TA~IOZZO PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 035 CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29. novembre 1974, n. 557 -Pres. Di Pace -Est. Squillante -Pilbia (avv. Piras A.) c. Ena (avv. Piras B.), Prefetto di Cagliari, Comune di Decilmqputzu (n.c.), Macici e altri (n.c.) -Giudizio di appello. Giustizia amministrativa Procedimento giurisdizionale -Contraddittorio Necessit -Principio fondamentale di carattere generale. Giustizia amministrativa Notificazione della impugnazione a pi parti Unicit del domiciliatario Necessit della consegna di una copia per ciascuna parte Sussiste Applicazione in materia di gravame di decisioni del T .A.R. Giustizia amministrativa Appello -Sentenze dei T .A.R. -Notificazione della impugnazione a pi parti Causa inscindibile Possibilit di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Sussiste. Il principio fondamentale, fissato dall'art. 101 c.p.p., stabilisce che il giudice non possa pronunziare su di una domanda, se non dopo che colui che ha interesse a contrastarla sia stato posto, con la rituale comunicazione ,della domanda stessa, nena condizione di far valere le proprie ragioni (1). Nel caso di appello di una sentenza del T.A.R. innanzi ai Consiglio di Stato, la notificazione del relativo atto di impugnazione a pi parti presso un unico domicitiatario va fatta mediante consegna di tante copie (1-3) La decisione costituisce chiara e puntuale applicazione di principi consolidati e recentemente ribaditi anche dal Supremo Collegio. Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, con decesione n. 13l2 del 16 maggio 1973 (in Giust. civ. 1973, I, 1287), prendendo in esame proprio una fattispecie di causa inscindibile, hanno ritenuto pienamente ammissibile l'impugnazione nei confronti di tutte le parti anche qualora l'atto d'appello risulti notificato nei termini legali solo nei riguardi di una delle parti e sia invece tardivo nei confronti delle altre; la notificazione tardiva, infatti, idonea a prevenire e ad assorbire la necessit dell'ordine di integrazione del contraddittorio, che dovrebbe altrimenti essere emanato, ai sensi dell'art. 331, 1 comma, c.p.c., dal giudice della impugnazione. Sulla nozione di inscindibilit ricordiamo che la causa inscindibile se, per ragione di diritto sostanziale o processuale, la sentenza deve essere emessa nei confronti di pi persone, giacch altrimenti sarebbe inutititer data; pi cause possono considerarsi inscindibili solo qualora il simultaneus processus realizzato in primo grado sia stato effetto di litisconsorzio necessario e non di semplice connessione (cfr. al riguardo Cass. 13 marzo 1952 n. 656 in Mass. Foro It. 1952, 164; Cass. 18 marzo 1953 n. 684 in Mass. Foro It. 1953, 150; Cass. 17 marzo 1970 n. 690 in Giuist. Civ. Mass. 1970, 378; Cass. 6 novembre 1973 n. 2892 ivi 1973, 1501). L'ipotesi della notifica parziale in cause inscindibili nettrmente differenziata da quelle della notifica dell'atto di impugnazione a pi parti .536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .quante sono le parti contro le quali diretto t'appello; la violazione di .tale precetto (consegna di una sola copia o di un numero inferiore di ..copie) importa non nullit ma inesistenza della notifica (2). Poicfl, in sede di impugnazione non applicabile l'art. 36 del T.U. ..26 giugno 1924 n. 1054 e poich l'art. 28 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 .si _limita a prescrivere che entro 60 giorni il ricorso al Consiglio di .Stato va notificato, senz. La tesi stata rettamente accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello. Ed invero crta la sussistenza del reddito mobiliare ch non risulta denunciato, sicch sulla base della dichiarazione l'amministrazione non stata posta in grado di operare alcun prelievo tributario. N vale obiettare che il reddito era stato indicato' nel quadro relativo all'imposta fabbricati, giacch l'omissione che viene in considerazione riguarda l'imposta di ricchezza mobile e non quella, del tutto autonoma, relativa ai fabbricati. Neppure giova fare richiamo al bilancio, in quanto la prescrizione dell'allegazione del bilancio coesiste normativamente con quella della regolare compilazione della denuncia. Questo appunto il senso del richiamo operato all'art. 24 comma primo del t.u. La finanza pu procedere all'accertamento sintetico anche quando il bilancio allegato sia perfettamente regolare se i dati rilevanti emergenti dal bilancio medesimo non sono stati riportati nel modulo, omettendosi addirittura la compilazione di un quadro. La tecnica del riscontro fra i dati numerici di quantificazione dei redditi contenuti nella dichiarazione e quelli emergenti dalle risultanze del bilancio e del conto profitti e perdite o dal rendiconto cui si informa la disciplina dell'art. 119 del testo unico presuppone appunto la duplicit dei termini da raffrontare, e quindi l'esistenza di una regolare dichiarazione in cui siano riportate le cifre da comparare con quelle contenute nel bilancio. Se questa possibilit non sussiste perch i redditi non sono stati indicati nell'apposito quadro della dichiarazione si esorbita dal campo dell'accertamento analitico, e pu ricorrersi all'accertamento sintetico ex art: 120 lett. a) t.u. poi~h il contenuto della dichiarazione non ha rispettato il precetto dell'art. 24. Non va perci seguita la difesa della societ nello sforzo di ricondurre l'omessa compilazione del quadro B alla fattispecie normativa dell'art. 119, con conseguente mera possibilit per la finanza di integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti od inesatte, giacch tale articolo presuppone una dichiarazione formalmente regolare, perch effettuata in conformit alle disposizioni dell'art. 24 comma primo t.u., e riguarda una fase ulteriore alla constatazione dii tale regolarit formale, attinente all'esame del merito di quanto dichiarato in rispondenza ai dati del bilancio, mediante il riscontro del documento ! PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 555 ' allegato alla dichiarazione, in cui possono essere state omesse determinate entrate. Ai sensi dell'art. 120 lett. a) per operare l'accertamento sintetico non si deve scendere al merito della attendibilit e completezza del bilanci allegato alla dichiarazione (regolare) della societ, ma l'indagine va circoscritta all'esame esclusivo della dichiarazione, prescindendo dal bilancio allegato, per verificarne la regolarit, che certamente da escludere se sia stata omessa ogni indicazione numerica circa un reddito certo nell'an. In altre parole, e per concludere sul punto, il bilancio, quale documento contabile che contiene l'esposizione di una certa situazione finanziaria, pu costituire la base del controllo della dichiarazione, ma non pu sostituirla, sicch l'omessa dichiarazione dei redditi della societ soggetta a iR.M. ,di categoria B, ,giustifica di per s sola l'accertamento sintetico dei redditi medesimi, a prescindere dalle poste dell'allegato bilancio. Ma nel caso in esame tale accertamento sintetico era fondato non solo sul richiamo operato all'art. 24 comma primo del testo unico, ma anche sulla duplice violazione dell'art. 28 lett. a) secondo cui i soggetti tassabili in base al bilancio devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio e del conto profitti e [perdite, ovvero copia del :rendiconto sot toscritta dalle persone indicate nell'art. 27 e cio dal legale rappresen tante e dal Presidente del Coll~gio dei Sindaci (ove un sitfatto collegio figuri t:ra gli ol'lgani si;>ciali, come iPI"escoclitto !Per le societ iPer azioni). stato accertato, invece, che il documento allegato alla dichiarazione, e che dovrebbe tener luogo di bilancio, non risulta sottoscritto dal presidente del collegio sindacale. Il raccordo fra art. 120 lett. a) ed artt. 27 e 28 lett. a) , in verit, assai lineare: pu procedersi ad accertamento sintetico quando la dichia razione non rispetta le norme dei richiamati articoli, quando cio essa non stata sottoscritta dai soggetti indicati nell'art. 27 e .quando alla dichiarazione non sia stata unita la copia del bilancio e del conto pro fitti e perdite, ovvero copia del rendiconto sottoscritta dai medesimi soggetti. E non giova alla ricorrente far leva sull'inciso a pena di nullit che sanziona nel primo comma dell'art. 27 l'omessa sottoscrizione della dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'ente, ma non pi ripetuta nel secondo e nemmeno nel terzo comma del medesimo articolo, che qui viene in considerazione, riguardando il collegio sindacale. L'argomentazione, a parte la sua intrinseca fondatezza, non per tinente nella prospettiva da cui muove la sentenza denunciata. Non si tratta, infatti, di qualificare come nulla la dichiarazione dei redditi per trarne una qualche conseguenza giuridica, ma di partire dalla RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO constatazione che una dichiarazione, seppure irregolare vi stata, per determinare il regime de~l'accertamento e giustificare il ricorso al metodo analitico. E su questa direttrice un fuor d'opera attardarsi a stabilire se la mancata sottoscrizione del bilancio allegato sia richiesta a pena di nullit, essendo decisivo rilevare che, per inequivoco dettato di legge, tale omissione consente alla P.A. di operare l'accertamento in via induttiva ex art. 120 t.u. Ma pi radicalmente l'art. 28 lett. a) risulta vi9lato perch il documento allegato alla dichiarazione, e privo della sottoscrizione del Presidente del Collegio dei Sindaci, non era una copia di bilancio, ma un semplice progetto in quanto alla data della presentazione della dichiarazione esso non era stato approvato dalla assemblea dei soci. Ora noto che dal punto di vista civilistico il bilancio formato dagli amministrativi un progetto che il Collegio sindacale rivede e corregge (art. 2431 comma secondo e.e.) e che solo a seguito dell'approvazione della assemblea si presenta quale bilancio in senso tecnico, :prendendo esistenza giuridica, ed esplicando i suoi effetti. Prima dell'approvazione, dunque, cos come non vi ancora bilancio in senso civilistico, non esiste nemmeno l'atto cui si riferisce l'art. 28 lett. a) del testo unico. Ed infatti l'art. 21 del medesimo testo unico, a proposito del termine per la presentazione della dichiarazione stabilisce, al secondo comma, che i soggetti tassabili in base a bilancio debbono effettuare la dichiarazione entro un mese dall' approvazione > del bilancio, o del rendiconto, e in caso di mancata approvazione nel termine di legge, o nel termine statutario, consente che la dichiarazione venga presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso (con l'ovvia conseguenza che, in mancanza di bilancio approvato si pu procedere ad. accertamento sintetico). La motivazione della sentenza in proposito pienamente appagante e la societ ricorrente nemmeno ne tenta una confutazione diretta, ma pretende di censurare i giudici di secondo grado per non avere considerato che il documento allegato alla dichiarazione, pur non essendo un bilancio approvato> era un rendiconto, espressa~ente contemplato in via alternativa nell'art. 28 lett. a) e quindi suscettibile di integrarne il precetto. A parte l'assoluta novit della deduzione si tratta di escogitazione puramente nominalistica. n rendiconto un quid pluris irispetto al bilancdo consuntivo (con l'annesso conto dei profitti e delle perdite) il quale di norma non consente di cogliere se non i tratti fondamentali, esclusi i profili marginali e pi analitici, della gestione sociale, mentre il rendiconto dovrebbe comportare una pi completa ed approfondita disamina. Si spiega quindi l'equivalenza normativa fra i due documenti, la cui efficacia giuridica PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 557 resta per sempre ancorata all'approvazione dell'assemblea (operando le stesse ragioni svolte per ~scludere che un progetto di bilancio sia equiparabile al bilancio in senso tecnico). Ed certo che il documento in esame, a prescindere dalla sua ascrizione al novero dei bilanci ovvero dei rendiconti, non stato approvato, ed restato al livello del mero progetto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE -Sez. Un., 25 gennaio 1'975 n. 287 -Pres. Stella Richter -Est. Mirabelli -P. M. Di Maio (conf.) -Mini~tero dell Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. ENEL (avv. Cogliati Dezza). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Rapporti tra giudizio innanzi alle commissioni e azione ordinaria -Termine per la notifica della decisione della Commissione Centrale -'. preclusivo per l'azione in sede ordinaria dell'Amministrazione Finanziaria. (L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 34). Il termine di tre mesi stabilito nell'art. 34 della legge 8 giugno 1936 n. 1231 per la notifica della decisione della Commissione Centrale in materia di imposte dirette, applicabile anche per le imposte indirette. Conseguentemente l'amministrazione decade dal diritto di proporre la azione ordinaria ove non abbia provveduto a notificare la decisione nel detto termine (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e difetto di motivazione, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. L'Amministrazione sostiene, infatti, che la norma suddetta propria della disciplina delle imposte dirette e non applicabile alle imposte indirette, s che erroneamente la Corte d'Appello ne avrebbe fatta appli (1) Viene confermata la pos1z1one assunta con la sent. 7 aprile 1972, n. 1041 (in questa Rassegna, 1973, I, 193, con nota di M. SALTINI). Bisogna ormai prendere atto di questa affermazione, che pur lascia perplessi. Resta fermo tuttavia che l'osservanza del termine dell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 non condiziona il ricorso per Cassazione ex art. lll Cost. e che il diverso termine di 60 giorni stabilito per la notifica delle decisioni delle Commissfoni distrettali e provinciali (art. 35 e 41 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516) valevole solo nell'ambito del contenzioso tributario e non condiziona quindi n l'autonoma azione in sede ordinaria, n il ricorso al tribunale per difetto di calcolo o errore di apprezzamento n il ricorso per Cassazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cazione nel caso in esame che concerne opposizione ad ingiunzione per imposta suppletiva di registro. La tesi sostenuta dall'Aministrazione ricorrente stata respinta dalla Sezione I di questa Corte, con sentenza 7 aprile 1972, n. 1041. Nella motivazione di tale pronuncia stato dato atto che, bench la questione dell'applicabilit della decadenza prevista dall'articolo suddetto all'ipotesi di notifica tardiva di decisione della Commissione Centrale in materia di imposte indirette non risultasse specificamente sottoposta fino allora all'esame di questa Corte, tuttavia in precedenti pronunce, concernenti questioni collaterali, si rinvenivano prospettazioni divergenti. L'Amministrazione ricorrente, nel chiedere che la questione venga riesaminata, oppone alla soluzione adottata da questa Corte tre ordini di argomentazioni. In primo luogo sostiene che l'estensione non troverebbe giustificazione nella disposizione contenuta nell'art. 31 del d.l. 7 agosto 1936, numero 1639, secondo cui sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento di beni tutte le altre norme relative al procedimento davanti le commissioni delle imposte dirette, in quanto l'art. 34, di cui si tratta, imponendo la decadenza dall'azione giudiziaria per tardjvit della notificazione della decisione della Commissione Centrale, concerne una situazione che non riguarda il procedimento davanti le Commissioni, ma fuori di questo. In secondo luogo lAmministrazione assume che, qualora si dovesse ritenere ammissibile l'estensione in base al citato art. 31, il combinato disposto dalle due norme dovrebbe ritenersi abrogato in forza dell'ultimo comma dello stesso art. 31, che prevede l'al:lrogazione di ogni norma incompatibile con la disciplina posta nello stesso testo legislativo; ad avviso dell'Amministrazione, cio, poich in esecuzione dell'art. 45 dello stesso decreto, stato emanato, con successivo r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, il regolamento di attuazione contenente le norme procedurali, ed in questo, mentre prevista la decadenza per omissione di notifica in relazione all'impugnazione delle decisioni delle Commissioni di primo e secondo grado, nulla stato detto per la proponibilit dell'azione giudiziaria, se ne dovrebbe dedurre che sia rimasto sancito che l'azione giudiziaria proponibile sol che siano rispettati i termini decorrenti dalla notificazione delle decisioni, quale che sia il tempo decorso tra la decisione e la notificazione della stessa. In terzo luogo l'Amministrazione ricorrente sostiene che, qualora si opinasse che comunque l'estensione sia giustificata dall'esigenza di assicurare una parit di tutela fra contribuente ed amministrazione finanziaria, impedendo a questa di prolungare a suo piacimento la pendenza della controversia tributaria con il ritardo nella notificazione della decisione, tale esigenza dovrebbe ritenersi gi adeguatamente soddisfatta a PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 559 seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 21 dicembre 1972, n. 186, che, dichiarando illegittimo l'art. 146 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella 'parte in cui non stabilisce che la notificazione in esso prevista, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per ricorrere all'autorit giudiziaria, possa aver luogo anche ad istanza del contribuente, ha procurato al contribuente il mezzo.. per porre riparo agli effetti eventualmente pregiudizievoli del ritardo delrAmministrazione nel compimento della notificazione. Non sembra, per, a queste Sezioni Unite che i rilievi esposti dal!' Amministrazione ricorrente siano sufficienti a contestare l'esattezza della soluzione adottata dalla Prima Sezione di questa Corte. / In relazione al primo punto, infatti, queste Sezioni Unite ritengono che meriti conferma l'affermazione contenuta in tale pronuncia, secondo cui la notificazion della decisione della Commissione centrale costituisce il presupposto per la conclusione del procedimento dinanzi la giurisdizione amministrativa, giacch a tale notificazione subordinata la costituzione del giudicato; ogni disposizione che concern~ tale notificazione non pu ritenersi, quindi, che regoli un momento esterno e successivo al procedimento dinanzi le commissioni tributarie; ne consegue che anche la norma dell'art. 34, di cui si discute, rientra nell'ambito del rinvio operato dal citato art. 31, quarto comma, del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 . . In relazione al secondo punto queste Sezioni Unite ritengono che nessuna incompatibilit pu ravvisarsi tra l'ordinamento procedurale risultante dal citato r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e dal Regolamento contenuto nel r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, e. l'applicabilit dell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, al procedimento ivi disciplinato. Come, infatti, la stes1sa .Amminiistrazione ricorrente ha rilevato, nessuna norma contenuta .nei due provvedimenti, che regoli la notificazione della decisione della Commissione Centrale ed il successivo accesso alla giurisdizione ordinaria. Il rinvio alla norma contenuta nell'art. 34, dunque, lungi dal porsi il contrasto con tale ordinamento, ne colma una lacuna e contribuisce a renderlo organico e completp. In relazio~e al terzo punto, infine, ad avviso di queste Sezioni Unite la sentenza della Corte Costituzionale, richiamata dall'Amministrazione ricorrente, non ha alcuna incidenza sulla questione concernente l'estensibilit della decadenza sancita dall'art. 34 per le controversie concernenti le imposte dirette alle controversie relative ad imposte indirette. L'attribuzione al contribuente della facolt di compiere la notificazione della decisione, al fine di dare inizio alla decorrenza del termine per l'impugnazione, pur attribuendo a questo una migliore tutela, tuttavia non soddisfa totalmente all'esigenza di parit, in quanto nessuna norma prevede un mezzo attraverso il quale lo stesso contribuente venga 560 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a conoscenza della pubblicazione della decisione, senza l'intervento di un'attivit dell'Amministrazione. L'esigenza di parit , invece, adeguatamente soddisfatta, come ha rilevato la precedente pronuncia di questa Corte, soltanto attraverso la imposizione all'Amministrazione dell'onere previsto dall'art. 34, di cui si tratta, la cui applicabilit ad ogni controversia tributaria non soltanto I discende quindi, da una retta applicazione delle norme vigenti, ma pienamente conforme ai principi della Costituzione. l La soluzione accolta dalla citata sentenza n. 1041 del 1972 deve essere, dunque, pienamente iconfera:nata e la sentenza impugnata, che a tale soluzione si adeguata, non merita, pertanto, alcuna censura. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1975 n. 338 -Pres. Giannattasio -Est. Granata -P. M. Albanese (conf.) -Ente Fiera di Milano (avv. Allorio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Giorgio Azzariti). Imposte e tasse in genere Legittimazione passiva Diritti erariali sugli spettacoli Societ Italiana Autori ed Editori Potere di riscossione, accertamento e liquidazione del tributo Amministrazione Finanziaria Sono ambedue passivamente legittimati Inscindibilit di cause Sussiste. (L. 2 aprile 1951, n. 226, art. 6; c.p.c. artt. 331 e 334). La Societ Italiana Autori ed Editori, che in forza di convenzione stipulata a norma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951 n. 226, esercita il potere di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, passivamente legittimata, assieme all'Amministrazione Finanziaria, sulla domanda del contribuente diretta a negare la debenza del tributo; conseguentemente nel giudizio instaurato contro ld SIAE e contro la Finanza si crea una situazione di inscindibilit che consente ia proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva della parte contro la quale non proposto l'appello principale (1). (1) Decisione di evidente esattezza. La duplice legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria e dell'Ente delegato incontestabile, come pure incontestabile l'autonomo potere di iniziativa di ambedue i soggetti riguardo alle impugnazioni. In una situazione per qualche parte analoga stato ritenuto (Cass. 28 marzo 1973, n. 824, in questa Rassegna, 1973, I, 824), che lAmministrazione PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 561 (Omissis). -Con il terzo motivo, il cui esame si pone come logicamente e giuridicamente pregiudiziale, l'ente ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 331 e 334 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte del merito ha erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della SIAE nella controversia circa l'accertamento del debito tributario derivante dall'arrotondamento dell'addizionale sui diritti erariali, dovuti per gli spettacoli, le manifestazioni ed i trattenimenti, previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, .n. 67, e, del pari erroneamente, ha rigettato l'eccezione di inammissibilit dell'impugnazione della stessa SIAE, non ricorrendo, nella specie, nessuna delle ipotesi che, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., consentono all'appellato l'impugnazione incidentale tardiva. La censura, in quanto non considera la particolare posizione della SIAE nella situazione che veniva in discussione, si dimostra infondata. Il Ministro delle Finanze, esercitando la facolt attribuitagli dall'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 226, ha, con pr, stata risolta in senso affermativo dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto soddisfatti, nella specie, i requisiti sia soggettivo che oggettivo della agevolazione. Il primo, sul rilievo che all'atto aveva partecipato la stessa Gestione, il secondo, considerando, da un lato, che la necessariet rispetto al compimento delle operazioni previste dalla legge, da cui l'atto o contratto deve essere predicato per godere dell'agevolazione, sussisterebbe solo che esso, a prescindere da una vera e propria sua indispensabilit, sia preordinato alla attuazione degli scopi normativamente perseguiti e non possa avere in concreto diversa destinazione, e osservando, dall'altro, che fra quelle operazioni rientrerebbe anche l'apprestamento dei servizi civili e sociali interessanti i corn1Plessi ed!ilizi !realizzati dalla Gestione. Alla critica dell'intero iter argomentativo seguito dalla Corte di merito sono diretti i tre mezzi per cassazione -che, in ragione della sostanziale unit del discorso motivo richiesto dal loro esame, conviene affrontare congiuntamente -addotti dall'Amministrazione ricorrente, rispettivamente tesi a denunziare, i primi due, il difetto del presupposto oggettivo dell'agevolazione tributaria e il terzo, la mancanza di quello soggettivo. In particolare, con il primo motivo, lAmministrazione finanziaria denunziando, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma terzo legge 28 febbraio 1949 n. 43 e 7 comma secondo legge 26 novembre 1955 n. 1148 per difetto, appunto, del presupposto oggettivo dell'agevolazione e per violazione dei principi che regolano l'interpretazione delle norme tributarie di favore, nonch difetto di motivazione -sostiene, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, che per l'applicazione della norma agevolativa l'atto deve presentarsi come indispensabile rispetto al fine favorito dalla legge, nel senso che esso sia univocamente ineliminabile per il raggiungimento del fine . A tale modello legale rimarrebbe pertanto estranea la convenzione di finanziamento in oggetto diretta soltanto ad 584 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. indurre il Comune ad anticipare nel tempo l'apprestamento di quei servizi pubblici e sociali, utilizzabili dalle case in parte gi costruite ed in parte da costruire dall'Ina-Casa, che, in adempimento dei propri fini istituzionali, il Comune stesso aveva comunque l'obbligo di approntare e la cui realizzazione sarebbe stato possibile incentivare anche con il ricorso ad altri mezzi, quali ad esempio pressioni di pubblici poteri, movimenti di opinione, campagne di stampa e simili. Ad avviso della ricorrente, cio, il finanziamento al Comune di siffatte opere, operando come mera incentivazione al Comune stesso perch provvedesse subito ad opere comunque di. sua competenza ex r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, non rappresenterebbe che un espediente funzionalmente empirico, sostituibile, eliminabile e, anzi, estraneo al procedimento operativo essenziale descritto dalla legge n. 43 per il conseguimento dello scopo dell'incremento dell'occupazione operaia tramite la costruzione di case per i lavoratori. N (prosegue l'Amministrazione ricorrente con il secondo motivo, in cui denunzia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma terzo legge n. 43 del 1949 e dell'art. 7 comma secondo legge n. 1148 del 1955, per carenza, ancora, del presupposto oggettivo dell'agevolazione e per incompleta ed erronea .individuazione della ratio delle due leggi, nonch difetto ed illogicit di motivazione) rientrerebbe nell'ambito del fine agevolato dalla legge il finanziamento delle opere di servizio civico e sociale di competenza del Comune. L'interesse pubblico perseguito dalle due leggi citate non limitato alla sola costruzione di case per lavoratori, come erroneamente -si assume -avrebbe ritenuto la Corte di merito, ma comprende anche l'incremento della occupazione operaia attraverso, appunto, tale costruzione, concepita a propria volta quale strumento di creazione di nuovi posti di lavoro. Ora la attuazione delle opere infrastrutturali di urbanizzazione, quando anche potesse farsi rientrare nel concetto di costruzione di case per lavoratori certamente non realizzerebbe anche il fine dell'incremento dell'occupazione operaia, in quanto trattandosi di opere che il Comune comunque avrebbe dovuto realizzare perch attribuite alla sua competenza, il loro finanziamento, da parte della Gestione, avrebbe provocato non gi un.aumento, ma solo se mai una anticipazione temporale di occupazione operaia. Inoltre, dalle stesse norme integrative ed attuative ricordate in sentenza (d.P.R. 4 luglio 1949 n. 435, art. 31 e d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265, art. 8) risulterebbe che la Gestione avrebbe dovuto edificare su aree gi dotate di infrastrutture, sicch del tutto inconcepibile nella doverosa osservanza di tale precetto, sarebbe la necessit rper la Gestione stessa di curare, coonunque, la. realizzazione delle opere stesse. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 585 Ed allora -incalza l'Amministrazione finanziaria con il terzo motivo, in cui denunzia, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli stessi artt. 24 legge n. 43 del 1949 e 7 legge n. 1148 del 1955, per carenza, anche del presupposto soggettivo di applicabilit della norma agevolativa -se il finanziamento al Comune delle opere di servizio civico non operazione affidata dalla legge alla Gestione Ina-Casa neppure sarebbe nella specie soddisfatto il requisito soggettivo, questo dovendosi ritenere realizzato non per il mero fatto che la Gestione partecipi all'atto, bensi soltanto quando tale partecipazione sia qualificata dalla posizione sostanziale assunta in concreto dalla Gestione, cio in definitiva richiedendosi che la attivit negoziale della Gestione sia necessariamente compresa in una delle operazioni che la legge (le) commette. Il complesso delle censure cos riassunte infondato. ' L'attivit della Gestione Ina-Casa -prima della soppressione dell'ente disposta con la legge 14 febbraio 1963 n. 60, istitutiva della Gestione Case per lavoratori (Gescal) -era regolata da un complesso di norme, =;manate in parte nel 1949 (legge 28 febbraio 1949 n. 43; d.P.R. 22 giugno 1949 n. 340; d.P.R. 4 luglio 1949 n. 436) ed in parte nel biennio 1955-1956 (legge 26 novembre 1955 n. 1148; d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265). E poich la convenzione, del cui trattamento tributario con particolare riferimento al patto di finanziamento si discute, stata stipulata nel gennaio 1960, alla stregua della disciplina risultante dalla combinazione di entrambi i momenti normativi ricordati che la relativa questione va risolta. Una precisazione preliminare, peraltro, subito si impone, necessaria per rimuovere l'equivoco, che travaglia l'argomentazione della ricorrente, laddove sottolinea la duplicit del fine, dal legislatore perseguito con il proporsi, ad un tempo, l'incremento della occupazione operaia e la costruzione di case, per inferirne che, pur quando nel secondo scopo fosse da ricomprendersi anche larealizzazione delle infrastrutture urbanisti che, il primo sarebbe stato comunque destinato a rimanere, per defini zione, frustrato ogniqualvolta la Gestione Ina-Casa avesse utilizzato la attivit di soggetti terzi, che fossero, in tesi, gi investiti di competenza istituzionale a curare le opere di urbanizzazione. La tesi della ricorrente trova testuale smentita. nella legge, dove era previsto l'affidamento delle costruzioni delle case ad enti istituzionalmente a ci deputati (Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, Istituti per le case popolari, cooperative edilizie; art. 11 citata legge n. 43 del 1949) n si escludevano altre forme di collaborazione con terzi nei casi di esecuzione delle opere a cura diretta dalla Gestione (per esclu!lione o non accettazione degli enti terzi incaricati: 586 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO art. 3, comma secondo, d.P.R. del 1949 n. 340 e art. 4, comma secondp, d.P.R. del 1956 n. 1265; ovvero in sostituzione degli enti stessi: art. 12, comma primo, d.P.R. del 1949 n. 340, art. 9, n. 4, d.P.R. del 1949 n. 436, art. 12, comma primo, d.P.R. del 1956 n. 1265, ovvero, infine, su indicazione del Comitato di attuazione: art. 2, n. 4, d.P.R. del 1949 n. 436). Del resto, anche sotto il profilo logico, la circostanza che un determinato fine rientri fra i compiti istituzionali di un dato ente non importa, di per s sola, la certezza della sua realizzazione ogniqualvolta l'ordinamento non appresti strumenti per porre rimedio alla eventuale inerzia dell'ente astrattamente investito della relativa sfera di competenza. d'altro canto, come emerge dalla stessa normativa in esame (art. 5 d.p.r. del 1949 n. 340; art. 1 comma secondo, n. 1 legge del 1955 n. 1148 art. 5, comma secondo d.p.r. del 1956 n. 1265), la nozione di incremento dell'occupazione operaia, cui essa ha riguardo, va enucleata non dal raffronto con dati teorici ed astratti, ma dalla comparazione con un termine di riferimento empirico e concreto, e cio in relazione, non a quale sarebbe dovuta essere, ma a quae era, nel momento della predisposizione del programma di costruzioni, la occupazione operaia. Sicch, in definitiva, l'affidamento ai Comuni del compito di prov vedere a proprie spese alle pi importanti opere di urbanizzazione, nelle zone prescelte dai soggetti deputati per la costruzione di case economi che e popolari, non escludeva -trattandosi di una posizione soggettiva ohe, pur se denominata obbligo .nella legge (art. 44 t.u. sull'edilizia popolare approvato con r.d. 28 aprile 1938 n. 1165), tuttavia si risolve in una mera attribuzione di competenza, la cui attuazione pratica rimane affidata alle liibere ed incoerciLbili scelte discrezionali dell'ente attrdbuita rio -che ogni iniziativa idonea ad incentivare, anche in termini di mera anticipazione cronologica, la realizzazione in concreto di tali opere da parte delle amministrazioni comunali conducesse ad un incremen to nel senso storicamente relativo precisato, della occupazione operaia che, altrimenti avrebbe potuto, in quel momento, non verificarsi. Il problema di fondo resta pertanto quello di stabilire se anche l'apprestamento delle opere infrastrutturali rientrasse, o meno, fra le operazioni commesse alla Gestione Ina-Casa. Conviene allora ricordare, per quanto qui interessa, che la legge n. 43 del 1949, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori nell'istituire (art. 1) il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori, commettendogli il compito (art. 10) di predisporre un piano tecnico- finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 587 previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori, e nel costituire (art. 2) per l'esecuzione delle opere previste dalla... legge... una gestione autonoma... denominata Gestione Ina-Casa contemplava -tra l'altro -anche un particolare regime tributario. A norma infatti dell'art. 24 comma terzo, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella... legge godevano di particolari agevolazioni fiscali. Con l'art. 28, veniva poi conferita al Governo delega ad emanare le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della... legge (comma secondo) e si prevedeva pure l'emanazione di norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa (comma primo). Puntualmente seguivano nello stesso anno 1949 il d.pr. n. 340 contenente norme integrative e complementari per l'attuazione della legge n. 43 ed il d.P.R. n. 436, approvante il regolamento per l'esecuzione della stessa legge, i cui rispettivi articoli 8 e 31 comma secondo distintamente statuivano, il primo, che nella ripartizione delle costruzioni nelle singole localit, compatibilmente con le disponibilit delle aree edificabili e con le esigenze della limitazione dei costi, si avr cura di distribuire gli edifici nei vari quartieri o rioni e, il secondo, che le aree necessarie e cio in base al coordinamento con il precedente comma, le aree occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole localit, devono essere scelte fra quelle gi ben provvedute dei normali servizi pubblici>>. Alla scadenza del settennio sopravveniva la nuova legge n. 1148 del 1955, recante proroga e ampliamento dei provvedimenti pe_r incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori , la quale, all'art. 7, coonrna secondo, anche in relazione al secondo !Piano settennale previsto dall'art. 1, comma secondo, statuiva che a decorrere dal 1 gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere del trattamento privilegiato precedente. All'art. 10 era poi previsto che con decreto del Presidente della Repubblica... si provveder ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione Ina-Casa, coordinandole con quelle previste dalla (nuova) legge. Veniva cos emanato il d.P.R. n. 1265 del 1956, recante norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949 n. 43 e 26 novembre 1955 n. 1148 , il quale, nell'art. 3, comma secondo, regolava l'approvazione delle deliberazioni relative ai complessi urbanistici in attuazione del piano, e nell'art. 8, comma [p(cimo, stabiliva che nella r~,artiZione delle cootiruZJioni nelle 'Singole localit, compatibilmente con la disponibilit delle aree fabbricabili e con la esigenza del contenimento dei costi, si avr cura di evitare il concentramento di alloggi in zone non sufficientemente dotate di servizi civici e sociali ed altres di favo 588 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rire, per quanto possibile, l'inserimento delle costruzioni Ina-Casa, fra i normali nuclei urbani... . Alla luce della vicenda normativa cos riassunta, la tesi dell' Amministrazione finanziaria -secondo la quale sarebbe stato fatto divieto alla Gestione Ina-Ca:sa di costruire in aree gi non attrezzate, donde la estraneit ai suoi fini istituzionali della attivit volta alla realizzazione delle infrastrutture urbanistiche -si presenta non priva di attendibilit con riguardo alla disciplina originaria, dettata con i provvedimenti normativi del 1949. In effetti il ri.feria:nento testuale (art. 24, comma secondo, legge n. 43) alle operazioni previste nelia legge, questa facendo letteralmente menzione solo della costruzione di case, pu condurre a ritenere circoscritti a questo solo tipo di attivit i compiti della Gestione e, correlativamente, i benefici fiscali accordati per gli atti e contratti ad essi ordinati. E. precisa conferma di tale lettera semlxra potersi desumere dall'obbligo fatto alla Gestione di distribuire gli edifici fra i vari quartieri e rioni (art. 8, d.P.R. del 1949 n. 340, nel cui contesto la compatibilit con la disponibilit delle aree e con la limitazione dei costi parrebbe rilevare soltanto ai fini della distribuzione fra tali comprensori e non anche della utilizzazione di aree ad es.si esterne), cio in zone, come inequivocabilmente chiarito dalle norme regolamentari (art. 31, comma secondo, d.P.R. del 1949 n. 436) gi ben JPil'Ovviste dei normali servizi pubblici. A conclusione diversa deve invece sicuramente pervenirsi con riferimento alle innovazioni introdotte nel sistema con i provvedimenti del 1955 e del 1956. Nella legge n. 1148 del 1955, la cui intitolazione fa menzione di un ampliamento delle previgenti disposizioni, le operazioni, in vista delle quali il beneficio fiscale previsto, divengono quelle inerenti (art. 7, comma terzo) all'attuazione dei piani di costruzione delle case, lasciandosi cosi spazio per la configurabilit di un nesso relazionale meno rigido, e quindi pi generale e comprensivo, fra la costruzione di case e l'ambito delle operazioni a tal :fin commesse alla Gestione; al tempo stesso, viene data delegata al Governo (art. 10) al fine di semplificare le norme di attuazione e regolamentari in vista delle esigenze funzionali della Gestione stessa. E nel quadro di quest'e direttive si inserisce la norma delegata, relativa alla determinazione del criterio di scelta delle aree (art. 8, comma primo, d.P.R. del 1956 n. 1,265) alla cui stregua non certamente pi possibile configurare un divieto assoluto di edificazione in zone non ancora attrezzate per accogliere insediamenti urbani. Peraltro, pur se degradata a mera linea di tendenza, la preferenza per aree gi attrezzate, che la Gestione era tenuta programmaticamente ad osservare compatibilmente con la disponibilit del mercato, con PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 589 la esigenza del 'contenimento dei costi e per quanto poosiibile , non rimane priva dlsignificato sul piano ermeneutico, dovendo da essa l'interprete dedurre una non diminuta considerazione legislativa della esigenza che le case per i lavoratori fossero non meri ricoveri, ma abi~ tazioni in senso proprio, inserite in un contesto ambientale consono alla condizione umana dei soggetti destinati ad occuparle; la considerazione, cio, della necessit che si trattasse non di un insieme informe di abituri, in qualunque modo idnei ad offrire ricovero, ma di veri e propri complessi urbanistici (art. 3, comma secondo, d.P.R. del 1956 n. 1265) come tali dotati dei servizi civili e sociali essenziali. Sicch, se da un lato, rimaneva affidata alla discrezionalit operativa dell'ente la scelta circa il tipo di aree -gi urbanizzate o no da edificare,. dall'altro, la stessa possibilit che le costruzioni fossero realizzate in coltD(punto il caso del lodo arbitrale cihe, per disposizione di legge o delle (parti, sia dichiarato non ima;:iugnabile o sia pronunciato secondo equit (Cass., 25 ottobre 1973, n. 2739). Anche a questa ipotesi deve essere applicato, quindi, il principio generale, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., 21 gennaio 1971, n. 132; 7 agosto 1972, n. 2638) se- Sulla natura del capitolato generale di appalto (normativa nei rapporti fra i privati e lo Stato e gli enti pubblici che siano tenuti per legge ad adottarlo, e contrattuale invece quando sia richiamato in convenzioni stipulate da altri enti pubblici), cfr., da ultimo, Cass., 7 marzo 1975, n. 839; 12 luglio 1974, n. 2028, in questa Rassegna, 1974, I, 1025; sez. un., 5 novembre 1973, n. 2856; 12 ottobre 1973, n. 2571, in questa Rassegna, 1973, I, 1189, con nota di richiamo ai precedenti, cui adde: sulla natura di regolamento di organizzazione dei capitolati generali: Cass., 26 marzo 1975, n. 1148; 26 giugno 1973, n. 1853, e 7 settembre 1970, n. 1270 (relativa, quest'ultima, al capitolato generale di appalto del servizio di casermaggio dei Carabinieri approvato con d.m. 11 novembre 1956); per i contratti relativi ad opere finanziate (anche solo in parte) dalla Cassa per il Mezzogiorno o stipulati direttamente dalla Cassa: Cass., 6 aprile 1973, n. 958, e Cass., sez. un., 18 marzo 1970, n. 718, in questa Rassegna, 1970, I, 959; per le opere appaltate dall'INA-Casa: Cass., 29 ottobre 1973, n. 2808, (nel senso di escludere l'applicabilit del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063); e per i contratti stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari: Cass., 26 marzo 1975, n. 1148 e 21 maggio 1975, n. 2006. Sulla natura contrattuale invece, anche nei rapporti con le amministrazioni statali, dei capitolati speciali di appalto, cfr.: Cass., 12 luglio 1974, n. 2082, Zoe. cit., ed ivi nota di richiamo ai precedenti. (3) Il principio enunciato con la terza massima sembra prima facie ovvia espressione del criterio stabilito dall'art. 829, primo comma, n. 2, 1: m 1:: t _..._..l!~...-...J PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 597 condo cui la questione sull'ammissilbilit, o meno, del mezzo di ima;>ugnazione, avendo carattere pregiudiziale ad ogni altra ed essendo attinente ad uno dei requisiti di efficacia dell'impugnazione, deve essere esaminata di ufficio, restando del tutto irrilevante ohe sia stata sollevata e discussa dalle iparu in causa. Con lo stesoo motivo di ricOI'lso il fallimento idcorrente si duole che la Corte di appello albbia ritem~to di potere affemn.are che non sus sisteva !p['ova di un 1swccessivo aocordo fra le parti, nel senso di esclu dere l'impugnabilit del lodo, senza avere posto le !Parti in condizione di discutere la questione e di portare eventuli [p['ove su tale punto. Ma neppure tale doglianza fondaita. Le circostanze che il ricorrente deduce di non essere stato in grado di iProvare consistono nel comportamento tenuto .dalle parti nel corso del giudizio rurhitrale. Il ricorrente sostiene, infatti, che il fatto che il collegio arbitrale sia stato nominaito in applicazione delle disposizioni del nuovo caipitolato generale, nel quale, come noto, non sancita l'ini:mpugnabilit del lodo, e che nessuna delle 1Parti ha sollevato questione intorno alla proponibilit di questioni inerenti all'applicazione di norme di diritto, sia p:rova sufficiente della sussistenza di un acco:rdo sopraivvienuto, con cui sia staita lPOSta in essere la deroga alle tp!"evisioni del (pll'ecedente Cap (avv. Zilioli) c. Mind:stero dei lavori pubblid (avv. Stato Albisdnni) e Comune di Mane11ba sul Gwda (avv. Bonooni e Romanelli). Acque pubbliche ed elettricit Sorgenti Sorgente che d luogo a corso d'acqua pubblica ~ pubblica. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). Acque pubbliche ed elettricit Elenchi delle acque pubbliche -Ricorso avverso l'iscrizione Decadenza Effetti. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). Acque pubbliche ed elettricit Emergenza della demanialit Acquisto successivo della propriet privata dell'acqua Inammissibilit. Acque pubbliche ed elettricit Accertamento giudiziale della demanialit Effetti Decorrenza. Acque pubbliche ed elettricit Concessione e derivazione -Piccole derivazioni -Rinnovazione -Diritto soggettivo del concessionario -Esclusione. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 28 e 30). Acque pubbliche ed elettricit Concessione e derivazione Proroga ex lege -Effetti. (L. 8 gennaio 1952, n. 42 e 2 febbraio 1968, n. 53). Quando un corso d'acqua alimentato da un'unica sorgente, l'iscrizione d'esso negli elenchi delle acque pubbliche esplica necessariamente i suoi effetti anche per la sorgente, di cui deve perci ritenersi dichiarata la demanialit (1). (1) L'iscrizione di un corso d'acqua negli elenchi di cui all'art. 1 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 comporta che debbano considerarsi iscritti tutti gli elementi che ne formano la consistenza, ancorch non figurino con esplicita designazione nell'elenco (Trib. sup. acque, 18 febbraio 1957 n. 6, Acque bonif. costr., 1957, 174 e Foto it., 1958, I, 767; Oaiss., Sez. UIIl., 8 luglio 1958 n. 2464, Acque bonif. costr., 1958, 368 e Giur. it., 1959, I, 1, 433 con nota di BuscA, Effetti della iscrizione delle acque nell'elenco delle acque pubbliche; Trib. sup. acque, 19 gennaio 1963 n. 1, Foro amm., 1963, II, 497). La iscrizione del corso d'acqua nell'elenco comporta perci la dichiarazione di demanialit delle sorgenti che apportano notevole contributo al corso stesso e costituiscono con esso parte di un unico sistema idrografico (Trib. sup. acque, 18 febbraio 1957 n. 6) e necessariamente delle sorgenti che vi diano luogo. Se la pubblicit di una sorgente che d origine a un corso d'acqua pubblica evidente, la pubblicit tuttavia deriva pur sempre dal fatto 600 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Decorso il termine per ricorrere contro l'iscrizione di un'acqua negli elenchi delle acque pubbliche, la provadella natura privata dell'acqua incombe a chi affermi il proprio diritto su di essa ed in mancanza di questa, per effetto della iscrizione, l'acqua deve cqnsiderarsi demaniale (2). L'acquisto del diritto di propriet su un suolo non idoneo ad attribuire al proprietario il diritto di utilizzare l'acqua che vi sgorga, se la sorgente da cui proviene gi in precedenza apparteneva al demanio idrico (3). L'accertamento giudiziale della demanialit d'un'acqua ha natura dichiarativa ed i suoi effetti risalgono al momento di rivelazione dell'attitudine dell'acqua a soddisfare usi di pubblico generale interesse (4). La situazione giuridica soggettiva del concessionario che in vista della scadenza d'una concessione avente per oggetto una piccola derivazione presenti domanda di rinnovazione non ha consistenza di diritto che rispetto. a tale sorgente ricorrono i requisiti di cui all'art. 1, primo oomma t.u. 11 dioembire 1933, n. 1775; lliilico cio fil criiterio in base al quale si riconosce la pubblicit della sorgente caput fluminis e delle altre (ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1955, IV, 72; PERNIGOTTI, Acque pubbliche, Encicl. del diritto, Milano, 1958, I, 400' e 405; in giurisprudenza, cfr., Trib. sup. acque, 18 aprile 1968, n. 9, in questa Rassegna, 1968, I, 646 e Giust. civ., 1968, I, 931). stata perci considerata privata una sorgente che, pur facendo parte del bacino imbrifero di un corso d'acqua pubblico, non risultava collegata con altre acque dello stesso bacino e consentiva un consumo esaurentesi nell'ambito di un fondo privato (Trib. sup. acque, 21 novembre 1955 n. 27, Acque bonif. costr., 1956, 165; analogamente, Trib. sup. acque, 27 maggio 1957 n. 16, ivi, 1957, 419 con osserv. di CoLETTI), mentre stata ritenuta non decisiva, per escludere la natura pubblica di una sorgente, la sua scarsa portata, una volta che essa presenti attitudine ad usi di pubblico generale interesse, sia isolatamente considerata (Trib. sup. acque, 11 maggio 1965 n. 10, Cons. Stato, 1965, II, 243; Trib. sup. acque, 18 maggio 1972 n. 20,. Cons. Stato, 1972, II, 633), sia vista in relazione al sistema idrografico cui appartiene ed alla portata globale delle varie sorgenti in questo esistenti, ancorch opportunamente raccolte e convogliate (sul punto, cfr., la giurisprudenza in tema di acque sotterranee, a partire da Cass., sez. un., 25 gennaio 1952 n. 217, Acque bonif, costruz., 1952, I, 215 ed ivi le conclusioni del P. G. EuLA, Demanialit delle acque sotterranee, sino a Cass., sez. UIIl., 23 maggio 1971 n. 1534, Giust. civ., 19'71, I, 1384 e Trib. sup. acque, 18 gennaio 1973 n. 2, Cons. Stato, 1973, II, 74). (2) L'art. 1, quarto comma, del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 dispone che entro ill termine pe'l'enrtocio d:i sei mesi daMa pubblkaziio'Il!e degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi . Sulla legittimazione alla causa, cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 1955 n. 3571, Acque bonif. costr., 1956, 40, che ha ritenuto legittimati a ricor PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 601 soggettivo, perch la rinnovazione un provvedimento discrezionale della p.a., che ,deve accertare che persistano i fini della derivazione e che non ostino alla rinnovazione superiori ragioni di pubblico interesse oltre a dover stabilire se e quali modificazioni apportare al disciplinare della concessione, in vista delle variate condizioni dei luoghi e dei corsi d'acqua (5). Le leggi di f)'roroga della dumta delle utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni non escludono la possibilit per l'amministrazione di rifiutare la rinnovazione dell'utenza con conseguente esclusione dell'efficacia della proroga legale (6). Con ricorso del maggio 1967 Francesco Sandrini ed il Coll!SOO'Zio di boniifica Rdo Pieve Serae convenivano in giudizio dinanzi al TribUJnale regionale delle acque ,pubbHcihe di Milano lAmministrazione dei lavoiri puiblblici ed il Comune di Manertba, ai quali dichiaravano che la concessione disposta dn d!ata 10 marzo 1965 dal Provveditorato delle opere pubbliche rper la Lombardia al Comune di Manerba di derivare moduli 0,09 in media di acqua dalla so11gente Pieve per il irifornimento id!l.'ico del cl!Poluoigo era illegittima e lesiva del diritto di prorpiriet del San rere quanti si affermano titolari in ordine alle acque di un diritto di natura reale od obbligatoria suscettibile di rimanere pregiudicato dalla dichiarazione di demanialit conseguente alla iscrizione dell'acqua negli elenchi. Sull'oggetto del giudizio ed i poteri del tribunale delle acque quale giudice ordinario specializzato, cfr., Trib. sup. acque, 18 gennaio 1973 n. 2, in questa Rassegna, 1973, I, 40, che ha affermato esser il giudizio limitato al controllo della corrispondenza al reale dei dati assunti a fondamento della valutazione e della esattezza dei criteri in base ai quali nel provve dimento affermata la idoneit dell'acqua ad usi di pubblico generale interesse, senza che il giudice possa sostituire a quello dell'amministra zione un diverso apprezzamento (sul punto, in dottrina, SELVAGGI, Rap porti fra amministrazione e giurisdizione nella dichiarazione di demania lit delle acque, Acque bonif. costruz., 1956, 584 e 590). Il decorso deil termine ,faiddcaito nehl'airt. 1, quairto comma, del testo unico stato considerato preclusivo della possibilit di far valere situazioni giuridiche soggettive presupponenti la natura privata anzich demaniale dell'acqua iscritta negli elenchi (Trib. sup. acque, 2 maggio 1960 n. 2, Foro amm., 1963, II, 497; l'affermazione ripetuta in Trib. sup. acque, 11 maggio 1965 n. 10, in questa Rassegna, 1965, I, 1335 e For~ amm., 1965, I, 1, 649. In dottrina, nello stesso senso, PERNIGOTTI, Acque pubbliche, cit., 412, il quale osserva, per, che in difetto di indicazioni chiaTe e non equivoche sull'acqua dichiarata pubblliica e su ogni suo e1l1emento accessorio, l'interessato potr insorgere solo quando l'amministrazione disponga in concreto dell'acqua incidendo sulle situazioni giuridiche di cui il privato si afferma titolare). La sentenza in rassegna ha invece affermato che il mancato ricorso contro l'elenco non esclude la ti02 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO drini, nel ter(["eno del quale sgcwgava la sol'lgente, e del dkitto di derivazione concesso al Consorzio del Rio Pieve Serae, utente riconosciuto per antico uso, a scopo di il'lrigazione, delle acque del Rio Pieve Serae, alimentate dalla detta sorgente Pieve e dall'altra SQ(["gente Se(["ae. I convenuti impugnavano la domanda, deducendo che il cocso d'acqua risultava iscdtto fin dal 1913 nell'elenco delle acque puibbliche della IPI"OVincia cli Brescia col nome Rio Pieve Serae, dichJi.arato pubblico in tutti il suo 'corso in ciascuno dei due rami in cui si dlivide: sicch la domanda del Sandrini era ~QPonibile per decadenza ed era comunque infondata, data la demanialit sia del 'CQ(["SO dl'aicqua, sia delle due sorgenti: :b:ntP(["OiPonibile era anche la domanda del Consoczio, che non era titola(["e cli un diritto alla concessione, scaduta del resto fin dal 1947, e che non aveva proposto iim(pugtnativa nella fase di ammiSSlione ad istruttoda della domanda di concessione del Comune Mane(["ba. Nel corso del giudizio SOIPI"avveniva la legge 2 febmaio 1968 n. 453 che p(["ocogava le 'concessioni di utenze di acque pubbliche, ma il P.rov possibilit di provare che l'acqua sia di natura privata (nello stesso senso, in dottrina, BuscA, Le acque nella legislazione italiana, Acque bonif. costruz., 1956, 533 e 558-561). Sempre in materia di elenchi delle acque pubbliche va segnalata la decisione del Trib. sup acque, 7 febbraio 1972, n. 6 (in questa Rassegna, 1972, I, 526 con osserv. di ALBISINNI), che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto contro il decreto ministeriale ex art. 1, secondo comma, r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, che ordina la pubblicazione sulla G. U. degli schemi degli elenchi predisposti dall'ufficio del genio civile, e parimenti .inammissibile, in pendenza del procedimento di formazione degli elenchi, l'accertamento negativo della demanialit delle acque (sul punto, cfr. PERNIGOTTI, Acque pubbliche, cit., 142). (3) Sul principio per cui lo stesso bene non pu costituire oggetto di diversi regimi giuridici, uno demaniale e uno privatistico, sulla connessa giurisprudenza in terna di incidenza defila licmwazione di demanialit sui preesistenti diritti dei privati e sulla nullit degli atti inter-privati arventi ad oggetto acque gd dichiarate pubblfohe, cfu-. Oass., sez. un., 7 dicembre 1974, n. 4088, in questa Rassegna, 1975, I, 424, 'e La giruirisprndenzia ivi richiamata, cui adde, Cass., sez. un., 8 luglio 1958, n. 2464, Acque bonif. costruz., 1958, 368 COIIl nota di SELAGGI, Conversione di contratti nulli in negozi soggetti ad autorizzazione amministrativa. (4) In termini, Trib. sup. acque, 11 maggio 1965, n. 10, in questa Rassegna, 1965, I, 1335; trattasi di principio costantemente enunciato cosi riguardo all'accertamento giudiziale della demanialit che agli effetti della inserzione dell'acqua negli elenchi. (5) Cfr. Trib. sup. acque, 27 maggio 1974, n. 8, in questa Rassegna, 1974, I, 1924 e le pronunzie richiamate in tema di rinnovazione. (6) In termini, Trib. sup. acque, 20 dicembre 1966, n. 43, Rass. giur. Enel., 1967, 220; Trib. acque Palermo, 23 maggio 1957, Giust. civ. Rep., 1958, ~- f .acque pubb. e priv., 153. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. I~ MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 603 vedito;rato delle opere pubbliche (per la Lomba;rdlia, con decreto 22 novembre 1968, diichiarava inefficace la proiroga della ,concessione al Consorzio qurunto alla mi:sma di acqua 1concessa al Comune di Mane:riba. Il Tribunale vegionale, con sentenza 1 ottobre 1971, diichiarava che il Conso;rzio era p!rivo dli legittimazione attiva alla causa e ,che l'impugnativa [proposta dal Sandrini ',contro il decreto di concessione 10 marzo 1965 era infondata: condannava .gli attori al pa.gamento di met delle spese del giudizio. -(Omissis). La giw-iisdizione dei Tribunali Regionali delle acque pubbHche e quelle di me!rito in appello del Tribunale Sup&io:rie stabilita a tutela dei diritti soggettivi e 1Per:ci pu essere invocata solo dai titolad di diiritti che siano lesi d:a atti o fatti dell'amn..!nistrazione o di terzi, che rientrino nelle 1categ;orie IP!l"eviste dagli artt. 140 e 141 del it.u. n. 1775 del 1933. Ora, coone ha il"ilevato il TribUIIllale, il dott. Sandrdni non ha provato di esse;re iPtl'O[l;Y.l."ietario dell'acqua della sorgente Pieve, che vuole a lui rkonosiciuta come oggetto di dominio IP!rivato. Egli sostiene che l'acqua scaturirebbe in un terreno che ha acquistato con atto registrato dl 3 marzo 1952 a Sal: ma l'assunto contestato dal Comune di Mene: ribe secondo cui la soo:igente affiora in te;rreno demaniale. Quello che conta, IP&, il fatto che alla data del 1952 la so!rgente Pieve faceva gi parte del demanio statale: nell'elenco delle acque pubblicihe della provincia di Brescia del 1913 era iscritto il Rio Pieve e Serse in tutto il suo corso ed in ciascuno dei due rami in .cui si divide, rami d1e prendono appunto origine uno dalla sorgente Pieve, l'altro dalla ool"gente Fontana S&ae (vedasi il ;rkoit'iso introduttivo del giudJizio). La demanialit di ciascuno dei due rami cosi dichiarata COtm\POrta natu;ralmente. la demanialit delle due sorgenti, che rajp,.. p;resentano i rispettivi capi dell'acqua pubblica. Dire, come fa il Sandrini, che il corso d'acqua cosa ben distinta dalla so!I'gente pu avere senso quando il ,coll."so alimentato da pi sorgenti, tali 1che si pone il problema di stabilire quali e quante di esse siano realmente incidenti sulla portata del co;rso d'acqua, i!Il considerazione della quale esso ha acquistato attitudine ad ~iego di pubblico, generale interesse. Ma ,quando, come nella specie, unica la sorgente del ramo di acqua prubbHca, la demanialit della soirgente ,contenuta nella dichiarazione di demanialit del ramo d'acqua ,ohe da essa prende vita. In relazione all'Lscrizione del Rio Pieve Sell."ae n1ell'elenco delle acque pubbliche stata :posta la questione della reclamabilit, da parte del Sandrirui., avverso tale iscrizione. Il Tribunale a:-egiona1e ha affell."mato che il diritto di impugnativa s' [p!retScrLtto col decorso del te!I'mine di cui all'art. 2946 1c.c. Sandlrini si duole di tale IP!l"Onunzia, osseil"Vando 604 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ohe le controparti nOIIl avevano prqposto Ja relativa eccezione, avendo dedotto la decadenza dell'impugnativa, non la prescrizione del diritto. E la censura fondata, peroh, data la diversit ontologica dell'istituto della decadenza rispetto a quello dlella prescrizione, non !PU dirsi corretto il ragionamento del primo giudice all011ch ha sostenuto che l'eccezione di decade!IliZa dall'azione doveva r:itenersi comprensiva anche dell'eccezione di presicrizione. Ma sta di fatto che neppure in questa sedie, in cui pure presente l'Amministrazione legittimata rpassivamente, il Sandrini li.n grado di provare che l'acq~a della sorgente Pieve di natura privata e non pubblica e che essa di sua propriet in virt dli titolo legittimo: dii conseguenza l'effi,cacia dichiarativa della demanialit dell'acqua dia attrihuire alla iiscxizione di essa nell'elenco delle acque pubbliche permane e resta 1confermata dall'infondatezza dell'impugnativa del Sandrini. Del resto, a rprescindere dalla dietta iscrizione, sufficiente rilevare, come ha fatto il Tribunale regionale, che l'acqua della sorgente Pieve fin dal 1936 stata utilizzata per l'irrigazione di un comprensorio di terreni di estensione. e 'con colture tali da rendere utile la costituzione di un consorzio per il p1i razionale iJ:niPiego dell'aoqua e da giustificare la 'concessione di utenza dell'acqua al cornsorzio; e che successivamente la sorgente stata imp!Legata per provvedere di acqua potabile la popolazione di Manerba: elementi di fatto, questi, univoci nella qualificazione dell'acqua della sOI1gente come adatta all'im{Piego per usi di pubbUco, generale intwesse. Consegue da quanto ora detto che, anche se la natura demaniale dell'acqua non fosse stata accertata con l'iscrizione nell'elenco, la sor gente Pieve deve essere sempre ritenuta icaipo di acqua pubblica, con effetto dalla rivelata sua attitudine ad usi di pubblico, generale inte resse, attitudine dimos:trata di fatto quanto meno dal 1936. Consegue ulteriolI'IIllente che il Sandrini, nel 1950 allol['lch acquist il ter11eno in cui, a suo dire, sgorga la sorgente, IIlOIIl ha potuto acqui stare la propiriet della sorgente medesima, gi da tem,po passata a far parte del demanio statale. Sandlrini tenta di capovolgere la questione quando sostiene cihe nella fattispecie il Tribunale regionale, dichiamndo esso con la sentenza la demanialit della sorgente, avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il de creto di concessione della medesima acqua, emesso il 10 marzo 1965 a favore del Comune di Manerba, prima della dichiarazione di dema nialit. A parte la considerazione che l'accertamento giudiziale della dema nialit dell'acqua ha anch'essa natura dichiarativa di una qualit p1ro pria del covso d'acqua e retroagisce al momento di rivelazione di de1tta qualit, deve osservarsi che in questa s1edle di ,giUDisdizione su diritti PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 605 sogigettivi la eventuale asserita illegittimit, per qualsiasi causa (Sandrini si ferma a lungo anche sul vizio di inCOllllPetenza relativa), del decreto di 'COI11Cessione di utenza a favore del comune di Manerba non pu venire in coillSiderazlione autonoma, 1bensi quale regione di disa1Pplicazione del provvedimento illegittimo iPeT la tutela di un diritto so~ettiivo con esso leso; si it"itorna ,cos all'esigenza che sia previamente ' accertata l'esistenza del diritto soggettivo dell'attore, esistenza che il Sandrini non pu provare. L'aP1Pello del Sandrini pertanto infondato. Quanto alla domanda del Consorzio, che (pretende legittimarsi atti vamente alla causa !Per la sua qualit dli (ex) concessionario, sufficiente rilevare, come ha fatto il Tribunale regionale, ohe nei confronti dell'Amministrazione concedente esso non ha un diritto soggettivo alla it"innovazione della concessione. Il Consorzio si trova nella situazione di un ex concessionario cihe con domanda tardiva ha chiesto, in sanatoxia, la rinnovazione di una utenza scaduta. Ma, a nOil'ma dell'art. 30, ohe richiama l'ari. 28, del t.u. n. 1775 del 1933, la iI"innovazione della concessione un provvedimento discrezionale della p.a., ,che deve acicertare che persistono i fini della derivazione e che non o.stano superiori ragioni di P:Ubblico interesse e deve stabilire altresi se e quali modificazioni sia necessario ap!Portare al disciplinare della concessione, in vista delle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua. L'esigenza di tali valutazioni discirezionali della ,p.a. non consente di considerar~ diritto soggettivo perfetto la situazione gJ.uridiica del concessionario, che in vista della scadenza dell'utenza piresenti domanda di rinnovazione (Trib. sup. 25 giugno 1964, n. 21); ancor meno consistente deve ritenersi la situazione del concessionario che aibbia fatto scad&e la concessione senza chiederne la rinnovazione e che questa abbia iPOi chiesto in via di sanatoria. Nei casi suindicati all'utente compete isolo la tutela dell'interesse legittimo a che la p.a. compia tali valutazioni con rispetto delle norme e dei criteri giuridici e tecnici e di buona amministrazione ohe le regolano ed emetta il conseguente pirovvedimento formale: tutela dem?-ndata al Tribunale SUtperiore delle .Acque Pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa. La cennata situazione giurimca del Conso;i;zio non mutata per il sopiraggiungere nel 1como del giudizio di PirimO girado della legge di nuova piroroga delle utenze (legge 2 febbraio 1968, n. 53), dato che la !P.a. nell'esercizio del pot&e, anch'esso con aspetti di discrezionalit puramente amministrativa, attribuitole dall stessa legge, ha dichiarato inefficace la proroga per la parte concernente il modulo d'acqua concesso al Comune di Manertba, con provvedimento della cui legittimit, contestata dal Consorzio, questo Tribunale 8U1Periore non pu conoscere nell'ese11cizio della giiuxisdizione di m&ito. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO '.DRJIBUNALE DI NAPOU, Sez. I, 6 .giugno 1974 -Pres. Cacr;>oz:zi -Est. Scotti -Comlllne di Ischia (avv. RtC1Cio) c. Ministero della marina mercantile (avv. Sta1to A1ab1so). Competenza e giurisdizione -Demanio marittimo Accertamento di diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola Giurisdizione ordinaria. Demanio e patrimonio Demanio marittimo Diritti esclusivi di pesca Riconoscimento -Necessit Mancanza Estinzione. (L. 24 marzo 1921, n. 312, art. 16; r.d.1. 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1; r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 23). Demanio e patrimonio -Demanio marittimo Mare territoriale -Utilizzazione -Identit di disciplina. (Cod. nav., artt. 36 ss., 51 e 116.2; d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, reg. esecuz. cod. nav. (navigaz. marittima), artt. 5, 24, 25, 25, 36, 40, 5.1 52; 1. 21 luglio 1967, n. 613). Demanio e patrimonio Demanio marittimo Diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola Incompatibilit col regime del demanio Persistenza dei diritti -Esclusione -Rescritti aragonesi -Prevalenza sulla disciplina del demanio Esclusione Abrogazione Sussiste. (Rescritti 10 luglio 1458 di Ferdinando d'Aragona, 15 agosto 1501 di Federico d'Aragona, 4 giugno 1507 di Ferdinando il Cattolico e 5 giugno 1533 di Carlo V; cod. civ., artt. 822 e 824; cod. nav., artt. 28 e 1329). Demanio e patrimonio -Demanio marittimo -Propriet privata -Acquisto per usucapione o immemorabile -Esclusione Tolleranza e riconosci menti -Inefficacia -Sclassificazione -Necessit. (Cod. civ., artt. 822 e 823; cod. nav., art. 35). Demanio e patrimonio -Demanio marittimo -Diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola Diritto d'uso perpetuo, gratuito e cedibile Configurabilit Esclusione. (Cod. nav., artt. 39, 42, 46 e 47; d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, reg. esec. cod. nav. (navig. marittima), artt. 16 e 30). Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario conoscere di una azione di accertamento di diritti .di propriet o d'uso perpetuo su beni che in ragione della loro natura apparterrebbero al demanio dello Stato, delle questioni relative alla legittimitq di atti amministrativi incidenti su tali diritti e della inerente responsabilit per danni dello Stato, se le domande si fondano sulla esistenza di atti aventi forza di legge speciale che avrebbero attribuito a terzi la titolarit di tali diritti escludendo in o'l'.dine ad essi ogni potere dell'amministrazione dello Stato (1). (1-6) Con la sentenza che si annota stata conclusa una lunga controversia che trova le sue radici storiche in antichissimi provvedimenti, per :~' PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 607 I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e nel mare territoriale, di cui non sia stato chiesto il riconoscimento entro il 31 dicembre 1921, sono estinti (2). Il mare territoriale soggetto alla stessa disciplina che regola l'uso del demanio marittimo (3). Il diritto di pr.opriet sui l~di marittimi dell'Isola d'Ischia, attribuito ai comuni ischitani dai cc.dd. rescritti aragonesi, rimasto estinto per effetto dell'assoggettamento di ogni bene al regime del demanio marittimo, rispetto al quale gli antichi rescritti, che avrebbero comunque subito l'effetto abrogante dell'art. 1329 cod. nav., non possono esser considerati come una lex 1Sjpecia1iis derogante (4). Rispetto ai beni del demanio marittimo n il mancato esercizio della demaniulit aib limimeim.ol'aibili n la tolleranza e neppure i riconoscimenti dell'amministrazione statale possono valere a far acquistare ai terzi diritti di propriet per effetto di usucapione, gia.cch L'appartenenza ai privati esclusa fino a che la corrispondenza fisica del bene alla categoria, che costituisce il presupposto della demanialitd, non venga meno ed il bene non sia dichiarato non pi utilizzabile per i pubblici usi del mare nei modi previsti dal codice della navigazione (5). Non sussiste in favore dei comuni ischitani e sui lidi marittimi dell'Isola un diritto di uso, godimento ed utilizzazione avente i caratteri della perpetuit, gratuit e cedibilit di esercizio (6). i quali erano intervenute una transazione e alcune sentenze sfavorevoli alla tesi erariale. 1. -Per antichi privilegi di Ferdinando d'Aragona del 15 agosto 1501, del Gran Capitano Ferrante Consalvo del 1503, di Ferdinando il Cattolico del 4. giugno 1567, di Carlo V del 28 febbraio 1533 i Comuni dell'Isola d'Ischia in compenso del servizio notturno contro le invasioni barbaresche e di altre opere prestate ottennero la concessione di tutte le marine e lidi marittimali, peschiere, mare promontori e 'tutti i mari circa la citt ed isola per mezzo miglio in mare con facolt che di detto mare, marine, lidi, peschiere e promontori ne potessero disporre e fare come cosa propria con l'obbligo ai pescatori di portare la terza parte del pesce a vendere nell'isola. Quanto erano prodighi quei Principi stranieri e lontani nel rinunziare a diritti inerenti ad una sovranit conquistata pi con le insidie che con le armi! Basta l'accollo d'una difesa contro eventuali invasioni, alla quale sarebbero essi stati tenuti nello interesse comune del paese, per cedere ad altri ci che apparteneva essenzialmente allo Stato! Codesto traffico della pubblica autorit ci ricorda la descrizione che del governo dei Vicer spagnuoli ci hanno lasciati il Galante e il Santamaria! (Vedi il frammento del Galante riferito nel Discorso storico che precede il Commento del Miraglia alle Leggi Civili del 1819 -nonch l'opuscolo di N. Santamaria: La Societ Napoletana sotto il Governo spagnuolo). 1. -Ecco perch, appena si ebbero queste infelici provincie napoletane dei Principi residenti in mezzo a loro, e questi le dotarono di un esercito 608 RASSEGNADELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -Il comune ischitano chiede un accertamento dichiar: ativo cirica la titolarit di diritti derivanti da atti aventi forza di legge ~ciale, do diritti di iPI"O{Pl1iet su determinati beni o, in suibordine, di uso pe!1petuo e irrevocabile; esperisce inoltre un'azione risarcitoria per i da:tni subiti dalla relativa violazione. La controversia a[ppart1ene, quindi, alla giurisdizione del tribUIIlale ordinario perch veirte su un diritto ex lege che nessun provvedimento arru:nin:Lstratdvo -secondo la tesi del 1comune -pu ridurre alla tfigura oninore dell'inteiresse legittimo per la particolare tutela ad esso o:ffeirta da leggi speciali limitative del potere in onateria dell'amministrazione dello Stato; com come appartengono alla giurisdizione del triil;mnale ordinario le ulteriori questioni della legittimit di atti ammind.strativi, incidenti sull'es:Lstenza o sulla consistenza di situazioni soggettive perfette, e della responsabilit per danni. ~ci cade l'eccezione pregiudiziale formulata dall'Avvocatura nella comparsa di risposta e genericamente richiamata nelle conclusioni. 2. -La tesi princ111lale sostenuta dal Comune si fonda sui rescritti. di Ferdinando d'AJragone (10 luglio 1458), di Federico d'Aragona (15 agosto 1501), di Ferdinando il Cattolico (4 giugno 1507) e di Carrlo V (5 giugno 1533), che attrilbuirono ai comuni dell'isola d'Ischia la ;i;n-opriiet delle coste (compresi i promontori), delle spiagge, degli arenili e della limitrofa fascia di mare 1con i diritti esclusivi di [pesca. Tali e di una flotta bastevoli a respingere qualsiasi invasione, lo Stato si affrett a riprendere l'esercizio dei suoi diritti sul mare e sulle spiaggie dell'Isola d'Ischia merc l'intervento e l'azione della Procura Fiscale. Si rivolsero i Comuni dell'Isola nel 1750 alla Camera della Sommaria perch fossero stati loro riconosciuti gli antichi privilegi, ma di fronte alla resistenza della Procura Fiscale si rassegnarono a pagare ducati 4000 per transazione limitata a garentire loro soltanto uno stabilimento di pesca. vero che nell'atto di transazione seguito nel 1751 si legge, come per dichiarazione dell'actuarius nell'interesse dei Comuni che si intenda in via della presente transazione estinta ogni ragione e pretensione del R. Fisco intorno al libero uso del mare conceduto a detta Citt ed Isola, sicch resti nella sua fermezza e vigore la Real concessione ; ma non men vero che il Procuratore Fiscale ebbe ad aggiungere per conto suo al margine. Respectu linnariae tantum . anche esatto che nella clausola seconda ritornano i Comuni ad esporre i proprii privilegi e parlano della libert che avranno di trasportare la tonnaia dove meglio loro piaccia; ma non a disconoscere l'importanza della condizione appostavi in margine dal procuratore Fiscale Pro una tinnaria tantum, et dummodo locus forsan in posterum eligendus non praejdicet alteri tinnariae quae reperitur ad praesens sita in dieta insula. Si noti come codesta dichiarazione restrittiva sia coordinata alla precedente, e chiaro si ritrarr il concetto del R. Fisco di considerare c01ne ineststenti gld ,antichi pil'ivhlegi. E ,si aggiunga che, mentre nella clausola terza i Comuni dichiarano per conto loro di ritenere come PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 609 1rescritti awe'bbero natura di atti legislativi, precisamente dii legigi siPeciali, la cui [permanente efficada deroghexelbbe al regfu:ne attuale dei beni ipubblicd. Occorre precisare, quanrto ai dwitti esclusivi di 1pesca, che la legislazione italiana ha ISU!bordinato la sopravvivenza d tali diritti nascenti da antirchi rpiriviilegi ad un foo.imale r1conoscfu:nento da parte dell'autol'lit amimin~strativa, sotto detel'Ininate condizioni ed entro un certo termine che, pi volte prorogato, definitivamente scaduto il 31 dicembre 1921 (le~e 24 marzo 1921, n. 312). I comuni ischiitani non hanno IPI'ovvedluto a tale adempfillento e perci il d.ilritto venuto meno, come la ,stessa difesa dell'attore riconosce. Quanto al diritto sulla limitrofa fascia di mare (per mezzo miglio, affemna il Comune istante, ma dalle non sempire chiare espressioni dei rescritti si ricava 1a magigiore am[piezza di due miglia), non ha pni.rtka rilevanza, ai fini che qui inteiressano, iprendere !Posizioni nella dis!Puta se il mare teTritoriale rientri nel demanio marittfu:no o sda pduttosto res communis omnium: ipoich necessarnia una concessione (o, secondlo i casi, un'autorizzazione) aa:nministJ.'lativa (per l'occupazione, l'uso e lo sfrut~ tamento dli zone del 'IIl!M'e telt'ritoriale nonch :peT l'estrazione di maiteriale dal fondo, la riceTCa di idlrocairlburi e in genere lo sfruttamento di altre risorise naturali in queste zone (art. 36 e seg.g., 51 e 1162 cod. nav.; artt. 5, 24, 25, 36, 40, 51 e 52 reg. nav. maritt.; legge 21 luglio 1967, n. 613), ri:rianendo I!bero soltanto l'uso comune, il discoil"SO sui rpil'ivilegi aragonesi si pone negli stessi temnini tanto 1Per i beni legislativatransatta e definitivamente composta qualsiasi divergenza fra essi ed il Fisco, il procuratore Fiscale dichiara al margine quoad deducta tantum . Ma, quello che assai pi degno di nota, si che codeste condizioni apposte dal Procuratore Fiscale furono sancite dal Re ed accettate dagli stessi rappresentanti dei Comuni, i quali consentirono altres che avessero fatto parte integrante dello istrumento stipulato. 3. -Se non che, i Comuni dimentichi di tutto ci, continuarono ad esercitare di fatto quei privilegi sino a dare in enfiteusi a privati delle zone di spiaggia! Fu per protestare contro codesta alienazione per parte dei Comuni che il Demanio nel 1838 istitu apposito giudizio contro il Comune di Lacco Amem.o concedente e i privati conoessioI1&'i. vero che !l."inlunzi poi a codesta istanza, ma la causa ed i limiti della rinunzia risultano da UJna sentenza del 14 luglio 1841 del Tuibunail.e civillie di Naipa e l'ostricoil~ura. La concessione fu stipulata per 99 anni pel corrispettivo del pagamento di annue lire 150 per il primo decennio, annue lire 500 per il terzo decennio, ed annue lire 600 pel tempo ulteriore; ma col patto esplicito che sarebbe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tiene conto del concetto di 1PT01Priet demaniale elaborato dalla dottrina sucicesiSiva sulla base della evoluzione non soltanto scientifica ma soprattutto normativa della demanialit. E'blbene, a parte la considerazione di.e la demanialit politica verrebbe inutilmente a iidentificarsi con la sowanit mentre il raa;iiporto demandale necessariamente qualcosa di diverso, c' da dire che la dU1Pliice 1Pooizione di potest politica e di 1PQtere di utiliz.zazione rispetto al bene oOffijporterebbe pur sempre una dU1Plice titolarit, di contenuto ddvenso ma autonoma ciascuna nell'es& cizio di quel contenuto. Tutto ci non trova alcun addentellato nel dilritto 1POS1tivo, 'che vkevevsa offre un valido SUIPIPQrto alla concezione oonicOIIDjprensiva della propriet demaniale: se soltanto lo Stato !PU d~sci!Pldnare l'uso cO!ll1une, ed eventualmente sospenderlo o limitarlo, se soltalllto lo Stato (sui beni dlel suo demanio necessario) pu consentire l'uso s1peciale attraverso il meccanismo della concessione, se soltanto lo Stato !PU far propri quei :lrutti civili che sono i canorni im!Posti al concessionario, evidente che lo Stato titolaire cosi dei poterrdi disiciplina amministrativa e di polizia ,cOine dei !Poteri di uso e di godimento. d) Inoltre il valore essenziale della demanialit nella utilizzazione dei beni per una detemndnata funzione pubblica prCJiPTia dell'ente cui il bene l[Wlartiene, e non v' dubbio che i beni d!el demanio marittimo 'Sono uno strumento indispensabiLe non solo per l'esereizio della navigazione ma anche rper la rp1restazione di quei servizi pubblici indefettibili alla navigazione i quali rientrano nei compiti propri _dello Stato. stata risoluta anche prima della scadenza, ed in qualunque tempo, qualora fosse richiesto da interessi marittimi o da altra ragione di pubblico servizio, e ci a giudizio dell'Amministrazione marittima, senza che per effetto di tale risoluzione il concessionario abbia diritto a indennit e compensi di sorta. 6. -Appena pervenutane la notizia nei Comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola, i rispettivi Sindaci reclamarono contro la legittimit di essa, invocando gli antichi privilegi nella loro originaria integrit. Essendo stato respinto il reclamo amministrativo per l'inefficacia dei pretesi privilegi di fronte all'attuale Diritto Pubblico del Regno, i detti Sindaci convennero innanzi al Tribunale civile di Napoli il concessionario Bideri e l'Intendente di Finanza, per sentir dichiarare che per effetto di quegli antichi privilegi i tre Comuni abbiano titolo per esercitare sul mare, sul lido e sulle spiaggie circostanti l'Isola gli stessi diritti riconosciuti oggi al Demanio dello Stato pel vigente Diritto pubblico del Regno, i quali si debbono intendelt'e iroevocabilmente e per1petuamenite trasferiti in essi Comuni, e di conseguenza sentir dichiarare nulla la concessione ottenuta dal Bideri, con la condanna dell'uno e dell'altro a rilasciare libero agli attori il detto seno di mare con le relative spiaggie e il.lido, oltre ai danni interessi ed alle spese. Avverso codesta domanda resisti il Demanio, ma il Tribunale di Napoli con sentenza del 30 aprile 1888 dichiar efficaci e non ancora revocate PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 613 e) Tuttavia, constatata l'incompati>bilit tra i cosiddetti privilegi aragonesi e il regime della demanialit, resta pux sempre da stabilire se essi possono coillfigurarsi come ec,cezione, cOISl da costitutre una lex specialis 'cihe ,~ravviva alla disciplina generale. In proposito la difesa del Comune ha tentato di qualificare i rescritti aragonesi avvalendosi cli categorie moderne cihe, tuttavia, per la storicit rpa:'O[>il'a delle formule giurirucihe ma .anc,or pi delle strutture istituzionali condizionanti le formule stesse, non consentono qualtfkazioni idonee a collegare ai rescritti la medesima portata di un moderno provvedimento legisilativo tanto da !Poter porre anche in rapjpol'lto ad essi un problema di st11ccessione di leggi dell'epoca. In altri termini, quegli atti (certamente idonei per il regime del tempo ad attribuilre la propriet) si collocano in un contesto ;politko istituzionale in cui non si distingueva tra [p['O[pil"iet personale del sovrano e 1Paitrimonio dello Stato, e in cui persino il concetto dJi potest sovrana era CO!lJlPletamente dive11so. Ci rende im[possibile riportare i rescritti aragonesi nella categoria moderna della norma giuridica, anche se d!i natura S\Peciale. Basta dire 'che nel diritto model1Ilo la legige S\Peciale ha pur sernrp'l-.e il carattere dell'astrattezza e della :generalff bench nell'ambito di una detreminata specie di fatti, o meglio di un settore [plrncolaire diella ti[>ologia dei fatti disciplinandi; le antiche concessioni fatte ai Comuni dell'Isola d'Ischia solo per quanto riguardano il diritto esclusivo di pesca nel mare territoriale fino a mezzo miglio di distanza dalla costa, ed il diritto di occupazione e godimento dei tratti di .lido e di spiagge; e salva sempre la qualit di beni di Demanio pubblico nel mare, nei lidi, e nelle. spiagge anzidette, ed il libero esercizio dei diritti competenti allo Stato su quei beni per ragioni di sicurezza e di difesa. Dichiar per conseguenza nulla la concessione del seno di S. Montano o Monte Vico fatta dal Demanio a Pietro Bideri il 15 luglio 1886 e condann l'uno e l'altro a rilasciare ai Comuni dell'Isola il seno anzidetto nello stato in cui era prima della concessione. La sentenza viene confermata dalla Corte di Napoli. 7. -L'Amministrazione convenuta aveva richiamato l'attenzione del Tuibtma1e su1la natura giuridica dei cennati rescritti aragonesi. La natura legislativa era stata esclusa sulla base della stessa verifica storica della loro intenzione. Cio il fatto stesso che i reggitori della cosa pubblica napoletana avevano sentito la necessit di emanare, ciascuno nel proprio ambito storico, i provvedimenti che si erano succeduti dimostravano la natura amministrativa e non legislativa dei rescritti invocati dall'attore. Il Tribunale ha ritenuto di superare l'argomenito, richiamandosi alla innovazione legislativa, con la quale travolto anche il giudicato formatosi nel secolo scorso tra Stato e Comune. ALDO ALABISO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO invece quei rescritti ponevano veri. e (pll"opri. IPI"ivilegi , nel duplice si,gniifkafo del !beneficio singolare e della individuazione soggettiva del beneficiario, mentre il IPI"ivilegio un fenomeno giuridico di regola incompatibile con la nOirtIIl.aiZione dello Stato moderno. Ma anche sie si iritiene 1che i privilegi aragonesi r~esentavano pur :seimaxre un atto di ncmma:2lione e 1che ogni .aitto di no'l'lmazione, quale ne sia il contenuto e quale il contesto istituzionale in cui venne ~o, soipravvive fincih un successivo atto di noirmazione non l'abroga, allora basta richi.aimarsi all'art. 1329 cod. nav. icihe, sotto la rubrica Albrogazione delle norme contrarie e incompatibili dice: sono abrogate ( ... ) le altre diisposizioni conceirnenti le materie disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili con il codice stesso ; aggiunge la irelazione miniisteriale (n. 869) in modb ancora pi esiplicativo: si pirO'VV'eduto a staibilixe l'aibrogazione di ogni altra dliS{poisizione relativa a quesrta ll'Illa.ter1a . Si iflratta d!ei cumuni) non bastano lPeil' realizzare modifiche o eccezioni: dlerlvando la demanialit dal fatto che la cosa irientra in una certa categoria, .chiaro che, fin quailldo permane la 1corr~ondenza fisi'Ca alla catego!ria, il 1bene non ipu perderte la qualmcamone giuridica. L'unilco atto aimminilstrativo con rilevanza aigl:i eventuali fini d:ell'usucapiOllle quello tilPico IP'l'evisto dall'art. 35 1cod. naiv.: il decreto di sdemanializzazione emesso dal ministro dlella marina mericantile dli concerto con quello delle finanze 1S1ul pil'1eSulPfPo:stO che il bene non sia ll'liteinuto utilizzabile per i pulbblici usi del mare. 5. -La difesa del Comune pr~tta, in subordine, la tesi della concessione; afferma cio che, se la jpropil'iet venuta meno pereh incomtpatibile con. il regime del demanio, si deve quanto meno riconoscere din forza degli anti'Chi rescritti una concessione sui beni avente i 616 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO caratteri della (perpetuit, della gratuit e della cedibilit a terzi; aggiun. ge che tale concessione, nata da atti aventi forza di legge, non IPU che esserie irevocata da altra legge. Nepptwe questa tesi !PU essere accolta. a) In !PirimO luogo non si comprende !Per quale meccanismo giuridico, Idi cui cd !Sia tracicia nel diritto ivigente, un titolo di IPirOpriet si rtraSlfoimna in un titolo di godimento al1oo.'1Clh si.a mutato il diritto cihe quel titolo cecie i giudlicati cui si richiama la difesa dlel Comune iistante si formarono quando l'uso speciale aveva una regolamentazione parzdalimente divevsa. Si ;pu dunque concludere in questi tennilni sulla tesd subordinata: non esiste in :favore dei Comuni dell'iJSola d'Tuichia e su beni costituenti il dlemanio marittimo un diriltto dli UISO, dii godimento e di utilizzazione avente i cill."atteiri della pe11Ptuit, della giratuit, della cedlibilit di eseroizio. 6. -[1 rigetto dell'azione di accertamento IPI'O!PO.sta dal Comune iJSC!hitano comporta il rigetto della domanida dli irisarcimento e di ogni altira alccessoria. Restano allJClhe assort>ite le domande riconvenzionali !Pl'OfPOSte da1l'r.Aimministrazti.one della mairina mercantile, salvo quella di ri1Satl1cimento del danno. In OJ.'!dine a quest'ultima, a parte l'atteggiamento tollerante ISell'lbato a lW!llgo dall'Aimmi!Il!istrazione laddove gli organi competenti rdi!i;q>onevano e dispongono a tutela dei beni demaniali dJi. strumenti giuri:di!ci caratterizzati dalla esecutoriet e dalla coattivit secondo 1i pri.lCJlPi dell'autotutela, non possd!bile confiiguraTe una rivalsa di quanto noo percetto per l'UISO ICOIIJC0SSO a terzi dlai Comuni ischitani; infatti, essendo le concessioni (provvediim.enti discrezionali, im[possibile liiPotizziwe se, e ;per quali 1Canoni, l'Amministrazione avrebbe dato con1cessioni, cio non IPOSSilbile ll'~costrui.re un mai111Cato guadagno. N ri1sulta che i !beni demaniali aibbiano subito danni di:rietti per l'occupa2lione e l'urtillizzazione da parte 1dlei Comuni is:clti.tani. La diffi.oolt delle questioni trattate, la recilProca sO previsto per i redditi derivanti da pensione. Sentenza 28 maggio 1975, l. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 20, nella parte in cui mita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza. Sentenza 28 maggio 1975, n. 131, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. d.I. 30 giugno 1972, art. 6, primo comma, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale di previdenza sociale diverso da quello previsto per redditi derivanti da pensione. Sentenza 28 maggio 1975, n. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 1, nella parte in cui introduce il terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580. Sentenza 7 maggio 1975, n. 110, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge reg. campana appr. 5 giugno 1974 e riappr. 12 novembre 1974. Sentenza 7 maggio 1975, n. 108, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge reg. toscana riappr. 17 giugno 1974. Sentenza 28 maggio 1975, n. 123, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice di procedura civile, art. 163-bis (artt. 3 e 24 della Costituzione).. Sentenza 11 giugno 1975, n. 138, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura civile, art. 319, ,primo comma (artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 118, G. U. 28 maggio 1975, n. 140.. codice di procedura civile, art. 637, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975, n. 137, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 148 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 146, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice penale, art. 334 (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 119, G. U. 28 maggio 1975, n. 140). codice penale art. 509 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975, n. 136, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice penale, art. 670 (artt. 2, 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 102, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. codice di procedura penale, artt. 226, ultimo comma, 339 (testo antecedente alla legge n. 98 del 1974) e 304quater (artt. 3, 15 e 24 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 120, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. codice d1i procedura penale, art. 304quafer (art. 24,. secondo comma, della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 150, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. r.d. 30 settembre 1920, n. 1538, artt. 15 e 16 (artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 124, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d.I. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1, secondo comma (art. 36 della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 101, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento all. A, artt. 1, cpv., 26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 (artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 124, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento all. A, art. 26, quinto comma (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 124, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 16 (artt. 2, 14, 17 e 21 della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 106, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. :-:; ~~\~ ::.=. t::> -ti~...... PARTE II, LEGISLAZIONE legge 3 dic:embre 1931, n. 1580, art. 1 (artt. 3~ 23, 32 e 38 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 112, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1, n. 4. Sentenza 7 maggio 1975, n. 101, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 3, primo c:omma, e 65 (artt. 3 e 108 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975, n. 135, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. r.d. 17 agosto l935, n. 1765, art. 5, primo e sec:ondo c:omma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 107, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 120, sec:ondo c:omma (art. 27, primo comma, della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n .. 105, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. r.d. 16 ..;arzo 1942, n. 267, art. 18, terzo c:omma (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 126, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d.I. 4 maggio 1942, n. 434 (artt. 3 e 35 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 147, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 6 (artt. 3 e 35 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 147, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 153, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 12 maggio 1949, n. 206, art. 8 (artt. 3 e 35 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 147, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 13 giug.no 1952, n. 690, art. 18 (artt. 3, 24, primo comma, 36 e 38 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975, n. 140, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 26 ottobre 1952, n. U63, art. 1 (artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 125, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389 (artt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 116, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 4, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 149, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art+. 1, 3 e 9 (artt. 13 e 14 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 113, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 27 dicembre l956, n. 1423, art. H, second'o comma (artt. 3, 13 ,e 24 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 113, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, nn. 3 e 7 (artt. 3 e 51 della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 129, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 8, ultimo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 104, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, quinto comma, ,lettera b (artt. 3 e 51 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975., n. 134, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo e secondo comma (artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 152, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. regolamento della Camera dei deputati 18 febbraio 1971, art. 18 (artt. 3 e 68 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 148, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 8 aprile 1974, in, 98, art. 8 (artt. 112 e 3 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 120, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. Abruzzo rlappr. 24 a,prile 1974. Sentenza 28 maggio 1975, n. 133, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. d.I. 6 luglio 1974, n. 251, art. 6 (artt. 8, 47 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna). Sentenza 28 maggio 1975, n. 130, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. ,. ~: f::: 1; r ..,,~~'~4#!Zf_.,4&..,J PARTE II, LEGISLAZIONE III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 252, terzo comma (artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione). Tribunale di Sondrio, ordinanza 12 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice civile, art. 842, primo comma (artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione). Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 25 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice civile, art. 1901 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cremona, ordinanza 2 ottobre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. codice civile, art. 2946 (art. 36 della Costituzione). Corte d'appello di Venezia, ordinanza 31 luglio 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice di procedura civile, art. 140 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 30 novembre 1974, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura civile, art. 416, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sora, ordinanza 26 novembre 1974, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura civile, artt. 416, ultimo comma, 420, 421, 424 e 431 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Giudice del lavoro del tribunale di Chiavari, ordinanza 18 dicembre 1974, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice di procedura clvile, art. 429, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Orbetello, ordinanza 16 dicembre 1974, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice di procedura civile, art. 429, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Giudice del lavoro del tribunale di Modica, ordinanza 29 novembre 1974, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 81, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Vittorio Veneto, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice penale, art. 169, qua,rto comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Ancona, ordinanza 6 settembre 1974, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice penale, art. 307, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cagliari, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice penale, art. 341 (art. 3, primo comma della Costituzione). Pretore di Prato, ordinanza 15 gennaio 1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. codice penale, art. 573 (art. 3 e 27 della Co::;tituzione). Pretore di Roma, ordinanza 21 dicembre 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. c,odice penate, art. 684 (art. 3 e 21 della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Milano, ordinanza 8 febbraio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice. di procedura penale, art. 74, ultima .parte (artt. 25, primo comma e 102, primo comma, della Cdstituzione). Pretore di Campobasso, ordinanza 29 gennaio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice di procedura penale, art. 164, n. 3 (artt. 3 e 21 della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale .di Milano, ordinanza 8 febbraio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice di procedura penale, art. 169, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Terracina, ordinanze 12 febbraio 1975, (tre), G. U. 14 maggio 1975 n. 126. codice di procedura penale, artt. 2'26-bis e ter (artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione). Pretore di Galatina, ordinanza 20 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. l\1 PARTE II, LEGISLAZIONE codh:e di procedura penale, art. 226-ter (art. 25, primo comma, della Costituzione). Pretore 'di Lonigo, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura penale, art. 226-ter (artt. 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 16 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura penale, art. 275 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 3 febbraio 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice di procedura penale, art. 350 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cagliari, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice di procedura penale, art. 427, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Alessandria, ordinanza 31 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura penale, art. 500 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Monza, ordinanza 24 gennaio 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. codice penale militare di .pace, art. 37, primo comma (art. 103, terzo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 26 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice penale militare di pace, art. 260 cpv. (artt. 2, 3, 28 e 52, terzo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 18 feboraio 1975, n. 166. r.d. 16 lu9lio 1905, n. 646, artt. 40, 41, primo e terzo comma, art. 42, primo e secondo comma, 45. 49, secondo comma, 51, primo comma, 55, primo e secondo comma; 60, primo e terzo comma (artt. 3, primo comma, 24, primo comma, della Costituzione). Giudice dell'esecuzione del Tribun1'lle di Genova, ordinanza 10 gennaio 1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 38, primo comma; 41, secondo comma; 49, primo comma: 52, primo comma: 53, 54 e 60, secondo comma (artt. 111, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione). Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, ordinanza 10 gennaio 1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d.I. 15 marzo 19'23, n. 692, artt. 1, primo e terzo comma (art. 36, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanze 8 maggio 1974, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. legge 7 gennaio 192.9, n. 4, artt. 8 e 20 (art. 3 della Costituzione). Corte di appello di Milano, ordinanze 17 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanze 3 ottobre 1974, (G. U. 7 maggio 1975, n. 120), 7 ottobre 1974, (G. U. 16 maggio 1975, n. 126), e 22 novembre 1974 (G. U. 18 giugno 1975, n. 159). r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 220 (art. 13 della Costituzione). Pretore di Civitavecchia, ordinanza 4 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 123, (art. 3 e 33 della Costituzione). Pretore di Mondov, ordinanza 4 marzo 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. r.d.t. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 16 (artt. 3 e 21 della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Milano, ordinanza 8 febbraio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. r.d. 5 giugno 1939; n. '1016, art. 30 (artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione). ' Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 25 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 97 e 105 (art. 25, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Ferrara, ordinanza 3 aprile 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 7 ottobre 1974 (G. U. 14 maggio 1975, n. 126) e 22 novembre 1974 (G. U. 25 giugno 1975, n. 166). Corte di appello di Venezia, ordinanze 31 ottobre, 3 e 19 novembre, 2, 5, 16 e 19 dicembre 1974, e 16 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. I I. _...,~~-~~j ~~~ PARTE II, LEGISLAZIONE Corte di appello di Firenze, ordinanze 18 novembre 1974 e 27 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. Tribunale di Montepulciano, ordinanze 27 novembre 1974, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. Tribunale di Firenze, ordinanza 10 dicembre 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. Tribunale di Sondrio, ordinanza 28 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. Tribunale di Bologna ordinanza 10 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 23 marzo 1956, n. 167, art. 8 (art. 103, terzo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 26 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 19'15, n. 159. d.P.R. 15 giugno 1959, n 393, art. 79, ottavo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cervignano del Friuli, ordinanza 28 novembre 1974, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6 (art. 51 della Costituzione). Tribunale di Belluno, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. d.P. reg. siciliana 20 agosto 1960, n 3, art. 5, n. 3 (art. 51 della Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanze 21 ottobre 1974, G. u, 4 giugno 1975, n. 145. r.d. 16 marzo 1962, n. 262, artt. 1 O e 11 delle disposizioni sulla legge in 9enerale (art. 25 della Costituzione). Tribunale di Sondrio, ordinanza 7 marzo 1975, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74 e 136 (artt. 3, secondo comma, 35, 36 e 38 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 11 marzo 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 9 (art. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione). Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 25 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 72 RASSEGNA DELL'AVVOCATORA DELLO STATO d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 20 lett. e: (art. 3 della Costituzione). Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, ordinanza 29 ottobre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25, primo c:omma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 21 gennaio 1975; G.U. 4 giugno 1975, n. 145. legge 24 dic:embre 1969, n. 900, artt. 32, primo c:omma (art. 3 della Co-. stituzione). Pretore di Cremona, ordinanza 2 ottobre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3, 97 e 53 della Costituzione). Giudice del !avoro del Tribunale di Torino, ordinanza 13 febbraio 1975, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56, primo c:omma (art. 3, primo secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 12 dicembre l 974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 11 febbraio 197'1, n. H, art, 3, .primo e sec:ondo c:omma (artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione). Tribunale di Modena, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. legge reg. sic:., 23 marzo 1971, n. 7, artt. 56, 75 e 90 (art. 14, letteraQ, dello sta,tuto per la regione siciliana). Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ordinanza 14 novembre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (art. 52 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 3 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 9 ottobre 19711, n. 825, art. 2 (artt. 3, 29, 31, 53, 4, 35 della Costituzione). . Pretore di Voghera, ordinanza 2 aprile 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione). Corte d'appello di Bologna, ordinanze 6 dicembre 1974, (due), G. U. 25 giugno 1975, n. 166. PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 1, 28, primo, sec:ondo e quarto c:om ma, e art. 51 (artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione). Pretore di Mestre, ordinanza 16 dicembre 1974, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53, primo comma, della Costituzione). Commissione tributaria di 1 grado di Tortona, ordinanza 18 febbraio 1975, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. d.P.R. 30 dic:embre 1972", n. 1035, art. 17 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Castelnuovo Garfagnana, ordinanza 15 marzo 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 11, sec:ondo c:omma (art. 21, secondo, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione). Tribunale di Torino, ordnanza 6 novem~re 1974, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 680, art. 1 (artt. 76 e 77 e artt. 3, 29, 31, 53, 4 e 35 della Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 2 aprile 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. d.P.R. 29 settembre 19-73, n. 597, art. 4 (artt. 76 e 77 e artt. 3, 29, 31, 53, 4 e 35 Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 2 aprile 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. sic:. 7 dic:embre 1973, n. 45, art. 1 (art. 14, lettera Q, dello statuto per la regione siciliana). Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ordinanza .14 novembre Hl74, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 1O dic:embre 1973, n. 814, artt. 3, sec:ondo e sesto c:omma, e 4, sec:on do e terzo c:omma (artt. 3, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Modena, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cervignano del Friuli, ordinanza 28 novembre 1974, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. 74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 8 aprile 1974, n. 98, art. 5 (artt. 25 e 112 della Costituzione). Pretore di Trento, ordinanza 29 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. d.I. 20 aprile 1974, n. 104 (artt. J.11, secondo comma, 10~, primo comma e 24, secondo comma della Costituzione). Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ordinanza 22 maggio 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. d.I. 19 giugno 1974, n. 236, art. 1, secondo comma (art. 24, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 20 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. I legge reg. toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 (artt. 117, 118 e 70 della Costituzione). Pretore di Castelfiorentino, ordinanza 27 novembre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 (artt. 117 e 3 della Costituzione). Pretore di Pontedera, ordinanza 5 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 12 agosto 1974, n. 351, art. unico (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1975, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge 12 agosto 1974, n. 351 (art. 3, 41 e 42 della Costituzione). Pretore di Riva del Garda, ordinanza 24 marzo 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 14 agosto 19'74, n. 394, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cervign_ano del Friuli, ordinanza 28 novembre 1974, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 1 (art. 25, primo con1ma, della Costituzione). Corte d'assise di Venezia, ordinanze 20 novembre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. Tribunale di Sondrio, ordinanza 7 marzo 1975, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. PARTE II, LEGISLAZIONE 7fi. legge reg. Molise, appr. 5 marzo 1975 e rlappr. 23 aprile 1975. Presidente del consiglio dei Ministri, ricorso depositato 17 maggio 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. Puglia riapprov. 23 aprile 1975. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 15 maggio 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. Calabria, rlappr. 29 aprile 1975. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 26 maggio 1975, n. 13, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. legge reg. sic:., appr. 30 aprile 1975. Commissario dello Stato, per la regione siciliana, ricorso depositato 17 maggio 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. sic:. appr. 2'1 maggio 1975. Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso depositat0> il 7 giugno 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159~ legge reg. sic:. oppr. 27 maggio 1975. Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositat<> il 7 giugno 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. CONSULTAZIONI PRESCRIZIONE Responsabilit civile -Azione di risarcimento danni da illecito -Sentenza di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali -Prescrizone - (Cod. civ., artt. 2953 e 1310). Se, per effetto della sentenza di condanna, la prescrizione breve della azione di risarcimento danni da atto illecito si converta in prescrizione ordinaria decennale anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio (n. 88). REGIONI Agricoltura -Funzioni amministrative in materia di miglioramenti fondiari Affitto di fondi rustici Competenza dello Stato o delle Regione. (l. 11 febbraio 1971 n. 11, art. 11; d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, art. 1 lett. l). Agricoltura -Funzioni amministrative -In materia di miglioramenti fondiari -Affitto. di fondi rustici -Ricorsi gerarchici avverso provvedimento degli Ispettorati provinciali -Decisione -Competenza -(l. 11 febbraio 1971 n. 11 art. 11, d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, art. 1 lett. l). Se le funzioni amministrative in materia di miglioramenti fondiari trasferite dallo Stato alla Regione a statuto ordinario comprendano anche l'attivit ammi.nistrativa di accertamento della validit tecnica dei miglioramenti dei fondi rustici condotti in affitto, prevista dall'art. 11 legge 11 febbraio 1971 n. 11 (n. 216). Se sia competente lo Stato ovvero la Regione a decidere un ricorso gerarchico avverso un provvedimento adottato in materia di accertamento della validit tecnica dei miglioramenti de\ fondi rustici condotti in affitto (n. 216). REGIONI Strade -Costruzioni -Distanze -(art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765), Se i vincoli imposti dall'art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765 per le distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade abbiano il carattere di disciplina urbanistica (n. 218). Strade -Costruzioni -Distanze -Regione a Statuto Speciale -Competenza -(art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765). Se sussista una potest legislativa ed una corrispondente potest amministrativa delle Regioni a statuto speciale in ordine alla determinazione delle distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade (218). PARTE II, CONSULTAZIONI 77 Strade regionali -Costruzioni -Distanze -(art. 19 i. 6 agosto 1967 n. 765). Se siano applicabili alle strade regionali le disposizioni del d.m. 1 aprile 1968 emesso ai sensi dell'art. 19 1. 6 agosto 1967 n. 765, in materia di distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade stesse (n. 218). RESPONSABILIT CIVILE Responsabilit civile -Azione di risarcimento danni da illecito -Sentenza di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali -Prescrizione ( Cod. civ. artt. 2953 e 1310). Se, per effetto della sentenza di condanna, la prescrizione breve della azione di risarcimento danni da atto illecito si converta in prescrizione ordinaria decennale anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio (n. 274). STRADE Strade -Costruzioni -Distanze -(art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765). Se i vincoli imposti dall'art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765 per le distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade abbiano il carattere di disciplina urbanistica (n. 103). Strade -Costruzioni -Distanze -Regione a Statuto Speciale -Competenza -(art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765). Se sussista una potest legislativa ed una corrispondente potest amministrativa delle Regioni a statuto speciale in ordine alla determinazione delle distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade (n. 103). Strade regionali -Costruzioni -Distanze -(art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765). Se siano applicabili alle strade regionali le disposizioni del d.m. 1 aprile 1968 emesso ai sensi dell'art. 19 legge 6 .. agosto 1967 n. 765, in materia di distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade stesse (n. 103). TURISMO E SPORTS Imposta di registro -Campi ed impianti sportivi -Area per la. costruzione -Donazione al Comune -Esenzione -(l. 21 giugno 1928 n. 1580, art. 2; r.d. 2 febbraio 1939 n. 302, art. 3). Se l'atto di donazione ai Comuni delle aree occorrenti per la costruzione di campi od altri impianti sportivi sia o meno esente dall'imposta di registro (n. 25).