ANNO XXXII N. 3 MAGGIO-GIUGNO 1980 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1980 ABBONAMENTI ANNO 1980 ANNO : . . . . . . . . . . . L. 20.000 UN NUMERO SEPARATO ..... 3.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Direzione Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (1219295) Roma, 1980 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura Sezione seconda: Sezione terza: Sezione quarta: Sezione quinta: Sezione sesta: Sezione settima: Sezione ot+ava: del/'avv. Franco Favara] GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara] . GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo} . GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura degli avvocati Adriano Rossi e Antonio Catrical] GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Raffaele Tamiozzo] . GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a curo dell'avvocato Carlo Bafle} . GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati Sergio La Porta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria] GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia Di Be/monte] . pag. 471 516 566 575 595 603 647 667 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI . pag. 71 LEGISLAZIONE 79 CONSULTAZIONI 99 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Giovanni CoNTU, Cagliari; Francesco GUICCIARDI, Genova; Marcello DEUA VALLE, Milano; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Raffaele CONANZI, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Francesco ARGAN, Torino; Mauriziio DE FRANCHIS, Trerzto; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancartlo MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI ALBISINNI, G.: La concessione ad aedificandum .. I, 487 FIUMARA, O.: Le pi recenti sentenze della Corte di Giustizia sulla libera circolazione delle merci (settembre 1977 -aprile 1980) . . . . . . . II, 71 MARZANO, A.: Calcolo della media e criterio di aggiudicazione nel sistema di licitazione privata di cui agli artt. 1, lettera d) e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 657 MARZANO, A.: L'art. 177 del trattato CEE e la competenza della Corte di giustizia delle Comunit europee . . . . . . . . . . . . . I. 521 MARZANO A.: La restituzione di somme indebitamente riscosse come forma di risarcimento rilevante nell'ambito dell'ordinamento comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 534 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE -Acqua pubblica -Requisiti Attitudine ad usi di pubblico generale interesse Opera dell'uomo Rilevanza preclusiva Esclusione, con nota di P. VITIORIA, 647. -Competenza e giurisdizione Sottensione parziale Controversia sull'ammontare del compenso Giurisdizione ordinaria, 653. -Giudizio e procedimento Divieto di proporre giudizio petitorio Disciplina applicabile, con nota di P. VITTORIA, 647. -Giudizio e procedimento Poteri del giudice -Condanna alla demolizione di opere attinenti al regime delle acque Possibilit Esclusione Limiti, con nota di P. VITTORIA, 647. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Licitazione privata -Art. 4, secondo e terzo comma, della legge 2 febbrai 1973, n. 14 -Media delle offerte -Modalit di calcolo e criterio di aggiudicazione, con nota di A. MARZANO, 656. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Azione risarcitoria per danni da opera pubblica Competenza del Tribunale regionaJe delle acque pubbliche Condizioni, 589. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Impiego pubblico Ferrovie e tramvie in concessione -Decadenza della societ concessionaria Gestione governativa Natura del rapporto di lavoro intercorrente con i dipendenti, 572. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Opera della P. A. ritenuta pregiudizievole alla salubrit dell'ambiente -Posizione giuridica sog gettiva diretta alla protezione della salute -Giurisdizione ordinaria, 566. -Provvedimenti amministrativi Applicazione di penale a contratto della P.A. -Riesame dell'atto su istanza del privato contraente Interesse legittimo Giurisdizione amministrativa -Sussiste, 596. COMUNE -Sindaco -Ufficiale di governo Requisizione -Danni relativi Imputabilit al Ministero -Esclusione Imputazione al comune beneficiario, 585. COMUNIT EUROPEA -Corte di giustizia -Pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 .del trattato -Controversia apparente davanti al giudice nazionale Incompetenza della Corte, con nota di A. MARZANO, 521. -Corte di giustizia -Sentenze emesse su domanda di pronuncia pregiudiziale Natura ed effetti ordinari ed eccezionali, con nota di A. MAR ZANO, 535. -Riscossione di tasse ed oneri erroneamente non percepiti Rinvio all'ordinamento giuridico nazionale Limiti, con nota di A. MARZANO, 535. -Tariffa doganale comune Contingente tariffario comunitario Carne bovina congelata -Provvedimenti di gestione Delega agli Stati membri Limiti, 516. -Unione doganale -Tasse aiU'1mportazione indebitamente percepite Traslazione della tassa sull'acquirente della merce -Richiesta di rimborso da parte dell'importatore -Limiti derivanti dal diritto interno -Compatibilit con il diritto comunitario, con nota di A. MARZANO, 534. INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA Vll -Unione doganale -Tasse di effetto equivalente a dazi doganali non dovute -Contestazioni e richieste di rimborso da parte dei contribuenti Rinvio all'ordinamento giuridico nazionale -Limiti, con nota di A. MARZANO, 534. -Unione doganale -Tasse di effetto equivalente ai dazi doganali -Fine del periodo transitorio -Abolizione Efficacia diretta -Sentenza interpretativa della Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 177 del trattato -Portata, con nota di A. MARZANO, 534. -Unione doganale -Tasse indebitamente riscosse -Restituzione al contribuente -Aiuti concessi dagli Stati Differenze, con nota di A. MARZANO, 534. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Concessione dello ius aedificandi Non adempie a funzione sostanzialmente diversa da quella della licenza edilizia, con nota di G. ALBISINNI, 486. CONCORSO -Art. 282 t.u. n. 3/1957 -Concorsi per esami e concorsi per titoli -Provveditore agli studi di seconda classe Normative differenziate -Effetti, 600. -Concorsi per titoli -Categorie diverse di concorrenti -Valutazione dei titoli -Criteri -Rispetto del principio di razionalit ai fini della garanzia della selezione -Sufficienza, 600. CONTRATTI DELLA P.A. -Penale -Forza maggiore -Natura della esemplificazione ex art. 67 r.d. n. 35/1930 -Imprevedibilit e inevitabilit dell'evento -Necessit -Illeggittimit per difetto di motivazione e omissione di istruttoria -Fattispecie, 595. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizio in via incidentale -Principio di eguaglianza -Limiti nella prospettazione fatta dal giudice a quo -Integrazione della questione Iniziativa della Corte costituzionale Possibilit, 512. -Locazione di immobili urbani -Controversia in materia di equo canone Tentativo obbligatorio di conciliazione -Giudizio in via incidentale di legittimit costituzionale -Inammissibilit, 500. DEMANIO E PATRIMONIO -Bellezze naturali -Abusi edilizi Sanzione pecuniaria -Destinatari Progettista e costruttore -Legittimit, 598. -Bellezze naturali -Sanzioni ex art. 15 legge 1497/1939 -Altemativit -Motivazione della scelta -Necessit Non sussiste, 598. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Competenza e giurisdizione -Questioni concernenti la correzione e l'integrazione della indennit gi depositata -Giurisdizione dell'A.G.O. Sussiste, 597. -Competenza e giurisdizione -Spettanza e ammontare dell'indennit Giurisdizione dell'A.G.O. -Sussiste, 597. -Indennit -Mancato riferimento caratteristiche essenziali e potenziale utilizzazione economica del bene Illegittimit costituzionale per contrasto con gli artt. 42 e 3 Costituzione -Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 486. -Occupazione ultrabiennale non seguita da espropriazione -Accordo transattivo tra l'Amm.ne e i proprietari delle aree occupate per la determinazione dei danni dall'occupazione -Non costituisce accordo sull'indennit e non perde efficacia per effetto della scadenza del termine per procedere ad espropriazione, 575. -Provvedimento di espropriazione Effetti ex artt. 27 e 52 legge 2359/1865 Propriet -Trasferimento -Diritti parziari -Estinzione, 597. FALLIMENTO -Appello avverso la sentenza di opposizione alla dichiarazione -Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale -Inapplicabilit, 584. VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Giudicato -Esecuzione -Giudizio di ottemperanza -Sentenze degli organi giurisdizionali amministrativi -Limiti di esperibilit del giudizio di ottemperanza -Giudicato formale Pendenza del ricorso in cassazione per difetto di giurisdizione -Rilevanza, 596. -Interesse al ricorso -Demanio e pa:, trimonio -Bellezze naturali -Interesse legittimo al corretto esercizio di poteri pubblici -Indagine caso per , , caso con riferimento al concreto godimento del bene -Necessit -Sussiste, 599. -Ricorso giurisdizionale -Legittimazione -Interessi pubblici diffusi Associazione Fondo mondiale della natura -Legittimazione al ricorso Non sussiste, 599. -Ricorso giurisdizionale -Legittimazione al ricorso -Associazioni private -Limiti, 599. IMPIEGO PUBBLICO -Associazioni sindacali di dipendenti pubblici -Tutela giurisdizionale degli interessi delle associazioni sindacali Inapplicabilit dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori ~ Legittimit costituzionale, 504. -Pensione e quiescenza -Diritto alla indennit di buonuscita E.N.P.A.S. Rapporto con il diritto a pensione Effetti del conseguimento successivo del diritto a pensione, 601. OBBLIGAZIONI -Saggio degli interessi legaili -Insensibilit alla svalutazione monetaria Legittimit costituzionale, 502. PECULATO -Malversazione -Appropriazione indebita -Differenze -Stipendi di pubblici dipendenti -Delega al pubblico impiegato alla riscossione -Appropriazione da parte del delegato Delitto di peculato, 667. PENA -Diversit del regime sanzionatorio Discrezionalit del legislatore, 510. PIANO REGOLATORE -Leggi sulla industrializzazione del Mezzogiorno -Piano di sviluppo industriale -Natura -Strumento primario rispetto ai piani regolatori comunali -Incidenza sui centri abitati Necessit di altri strumenti urbani stici -Non sussiste, 597. PRESCRIZIONE E DECADENZA -Debito di capitale -Debito d'interes si -Autonomia -Termini prescrizio nali -Diversit, 591. PROCEDIMENTO CIVILE -Appello -Ordinanza di rinvio del l'udienza collegiale fissata dall'istruttore -Verbalizzazione dei motivi che giustificano l'adozione -Necessit a pena di nullit -Non sussiste, 575. -Appello -Restituzione da parte dell'appellante del fascicolo nel termine di legge rispetto non all'udienza collegiale fissata dall'istruttore ma a quella di rinvio disposta dal col legio -Improcedibilit dell'appello Non sussiste, 575. -Intervento coatto jussu judicis Per finalit istruttorie -Inammissibilit, con nota di P. VITTORIA, 647. PROCEDIMENTO PENALE -Sospensione condizionale della pena -Presunzione di astensione da ulteriori reati -Valutazione dell'atteggiamento susseguente al reato Presunzione sfavorevole -Deve risultare da comportamenti espressi, con nota di P. DI TARSIA, 681. REATO -Pena -Conversione della pena pecuniaria in pena detentiva -Dichiarazione di illegittimit costituzionale Sospensione condizionale della pena -Si deve tuttora considerare la pena pecuniaria, 667. REGIONE -Autonomia finanziaria -Prestazione patrimoniale non qualificabile come tributo -Previsione ad opera del legislatore regionale -Limiti, 482. INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA -Direttive comunitarie -Accertata inattivit degli organi amministrativi e legislativi regionali (o provinciali) Potere sostitutivo dello Stato -Sussiste anche nei riguardi delle attribuzioni legislative delle Regioni (e Province autonome) -Diversit tra Regioni a statuto ordinario e Regionali (e Province) a statuto speciale, 471. -Materia dei lavori pubblici -Regioni e province a statuto speciale -Limite derivante dagli obblighi internazionali e comunitari -Sussiste -Valutazione della aderenza di normativa statale a direttiva comunitaria -Spetta allo Stato e alla Comunit, 472. -Potere sostitutivo dello Stato -Atti normativi adottati dal Consiglio dei Ministri -Hanno forza e valore di regolamenti, 471. -Potere sostitutivo dello Stato -Potere statale di scioglimento del Consiglio regionale -Sono istituti diversi, 471. RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO -Procedimento -Sospensione -Pregiudizialit di controversia civile o amministrativa -Espropriazione per p.u. -Pregiudizialit della dichiarazione implicita di pubblica utilit Questione pregiudiziale -Effetti, 602. - Procedimento -Sospensione -Pregiudizialit di controversia civile o amministrativa -Rilevanza -Art. 295 cod. proc. civ. -Applicabilit -Sussiste, 601. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Contributi in conto capitale Ammortamento dei beni strumentali -Valore al lordo dei contributi, con nota di C. BAFILE, 623. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Esclusione soggettiva -Parifi~ cazione allo Stato-Ente per la zona industriale di Trieste -Non si estende alle imposte dirette, 608. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Passivit -Pluralit di rami di attivit -Attivit ammesse ad esenzione -Concorrono con le passivit al risultato complessivo, 618. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Plusvalenza -Crezionaliit gairaintita alhla Regione. La rfaerva di Jeggie msu:lta, cos, soddisfatta media111ite i1l c0I1Jcocso delJI'una e ,del['ailitra fonte normativa che governano !la materi.a, trattandosi nehla specie di competenze .Jegis'lative ripairtite tra Stato e Regioni. CORTE COSTITUZIONALE, 30 gennaiio 1980, n. 5 -Pres. Amadei -Rel. Maccarone -Societ Mineraria Senna (avv. Barile), Micheletto Sacerdote Amalia (avv. Guerra), Regione Emilia Romagna (avv. Predieri) e Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. dello Stato Giovanni Albisinni). Concessione amministrativa -Concessione dello ius aedificandi -Non adempie a funzione sostanzialmente diversa da quella della licenza edilizia . . (I. 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 1 e 4). Espropriazione per pubblica utilit -Indennit -Mancato riferimento caratteristiche essenziali e potenziale utilizzazione economica del bene -Illegittimit costituzionale per contrasto con gli artt. 42 e 3 Costituzione -Sussiste. (I. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 20; I. 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 14 e 19). Relativamente ai suoli destinati dagli strumenti urbanistici all'edilizia residenziale privata, l'edificazione avviene ad opera del proprietario dell'area, il quale, concorrendo ogni altra condizione, ha diritto ad ottenere la concessione edilizia, che trasferibile con la propriet dell'area ed irrevocabile. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 487 Il diritto di edificare continua ad inerire alla propriet e alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire anche se di esso sono stati compromessi e limitati portata e contenuto, nel senso che l'avente diritto pu solo costruire entro i limiti, anche temporali, stabiliti dagli strumenti urbanistici. La concessione a edifioare non attributiva di diritti nuovi ma presuppone facolt preesistenti, sicch sotto questo profilo non adempie a funzione sostanzialmente diversa da quella dell'antica licenza, avendo lo scopo di accertare la ricorrenza dfdle condfriioni previste dall'ordinamento per l'esercizio del diritto, nei limiti in cui il sistema normativo ne riconosce e tutela la sussistenza (1). L'indennit di espropriazione pu ritenersi conforme al precetto costituzionale, contenuto nell'art. 42, comma terzo, della Costituzione, quando la misura di essa sia riferita al valore del bene, determinato dalle caratteristiche essenziali e dalla destinazione economica di esso. Sussiste la violazione di tale precetto ove, per la determinazione dell'indennit, non si considerino le caratteristiche del bene da espropriare ma si adotti un diverso criterio, che prescinda dal valore di esso. quanto avviene per la determinazione dell'indennit per le espropriazioni previste dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, perch il criterio del valore agricolo medio dei terreni secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria interessata, adottato per la determinazione dell'indennit in tali espropriazioni, non facendo specifico riferimento al bene da espropriare ed al valore di esso secondo la sua destinazione economica, introduce un elemento di valutazione del tutto astratto, che porta inevitabilmente, per i terreni destinati ad insediamenti edilizi che non hanno alcuna relazione con le colture praticate nella zana, alla liquidazione di indennizzi sperequati rispetto al valore dell'area da espropriare, con palese violazione del diritto a quell'adeguato ristoro che la norma costituzionale assicura all'espropriato (2). La concessione ad aedificandum . (1) L'art. 1 della legge n. 10 del 1977, innovando sulla disciplina preesistente, dispone che ogni attivit comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge '" Si dibattuto in dottrina se tale concessione ad aedificandum possa ritenersi effettivamente una concessione o se, invece, il nomen juris sia improprio e mascheri un provvedimento avente diversa natura. Collegata a tale questione ed alla soluzione di essa l'altra questione circa d'immanenza dello jus aedificandi, come espressione tipica ed ineliminabi.Je del diritto di pro:priet, e fa .possibilit, 3 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 488 1..-Le ordinanze innan:zJi indicate den'l.llllciano l'.i.Wlegittimit costi' tuzionaile dclle stesse diSlpOS:i:cioni dii 1legge, un base ad a!I1gorrrentazioni sostainz.ia1mente ainailoghe; i 1relativi procedimenti vanno 1pertanto riunivi per essere defitlliti con uniJoa decisione. 2. -In :relazione ail'la quest!ione proposta d:all T.A.R. delil'EimiliaRomagna con ordinanza 20 dicembre 1977 (reg. ord. n. 515 del 1979), la Regione .interessata ha eccepito ipooJ.iIIll!IlM'mente IJ:inammiss!ibfilhlt, per difetto di :rii1levanza, de1la questione stessa, iin quanto esulerebbe dailila competenza del giudice ammirnstratiivo Ja cOil!ll'OVerisia COl1JOOl'.1l'.lente la misuTa del!l'~dennit ,cfil espropriazione. L'eccezione fondata. L'011dirnanza ha precisato ohe nei motiv:i di impugnazione dcl provvedimooto di esprop.ma:cione 1eoo stata dedotit:a 'la ill!legittimdt rdovut:a a1Jl'1irnsuffilcienza del 1oriterio !legislativo di determina: cione dehl'indennizzo . E, pur dando atlto ohe 1i 11iicorrenti avevano impugnato davMti al 1giudice ordinario J:a misura del!l':indermit dii espropriiiazione, !ha tuttavia ritenuto la ri.levanza dehla questione, in quanto :i!l Trti!buna!le non rpu decidere su questo motivo di Ilii0011so 1se pdma non sia irisoilta fa questione defila ~egittimit dehla norma ,cfil ~egge . invece, di una separazione di tale jus dal diritto di propriet. Ail: riguardo di SANDULLI (Nuovo regime dei suoli e costituzione, in Riv. giur. ed., 1978,. II, 80 segg.) afferma: Dire ohe lo jus aedificandi non rappresenta pi un attributo inerente naturalmente aLla propriet (e uso il termine propriet per indicare sinteticamente anohe tutti quegli altri diritti reali che legittimano alla possibilit di costruire), e dire che lo jus stesso si aggiunge alla posizione proprietaria solo in virt e in conseguenza di un atto di autorit, non significa per che -come si suole ripetere -nel nostro ordinamento ilo jus aedificandi sia stato staccato,, da11a propriet (sempre nel senso pluricomprensivo e 1sintetico di cui ho detto). Nel sistema vigente lo jus aedificandi cont1nua ad inerire infatti a questa, se non come attributo connaturale, certd sotto un pi limitato profilo: infatti solo il proprietario (sempre nel significato anzidetto) egittimato a costruire o a permettere ad altri di costruire. E successivamente: Il provvedimento di concessione previsto dall'art. 1 della legge 1 ottobre 1977 assolve invece una funzione ben pi modesta, giacch di doverosa emanazione tutte le volte che, essendo stata l'edificabilit attribuita a un suolo in virt di una normativa e di .strumenti urbanistici, ed essendo nato lo jus aedificandi in virt dell'entrata in vigore dei pro grammi o degli esoneri di cui si detto, il progetto presentato per ottenere il provvedimento risulti conforme alle relative statuizioni. Si tratta dunque di un atto, in ordine all'emanazione del quale l'autorit comunale dispone di una ben limitata discrezionalit, la quale non si differenzia da quella di cui disponeva in sede di rilascio delle licenze edilizie. Il nome di concessione che il legislatore gli ha attribuito non corrisponde a una maggiore intensit del potere di cui l'Amministrazione dispone in ordine al rilascio . Il MAZZAROLLI (Sul nuovo regime della propriet immobiliare, in Riv. dir. civ., 1978, I, 1'1) osserva: Si deve sottolineare che fa separazione PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 489 L'inconsistenza di tale assUJJJtO arppare manifesta, ove si C01D.sideri che :il gdudice ammimistrativo 1ddfotta dd giur:isdizione in 011dine ahle controverisie cigua:l'd:anti la misura delll'imdennit di espropriazione, esisendo .tale materia devoluta alla competenza del giudice 011dinario (art. 19 !legge 865 de!I 1971 non moddlfficato per questa parte da!Ja !legge n. 10 del 1977). Di 1conseguenza J'appilicazione de!Je norme di cud contestata ila legi1ttimt non pot:evia venire in considerazione in quei11a sede e rpertain: to era del tutto Cittadino determinato e non su tutta la 'comUJnit interessata. La 'stessa ordinanza es.tende Ja denuncia di incostitu: lliona!Ht aM'artdcolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247, che rese aipipJkabhli i criiteri dell'art. 16 del!la .Jegge n. 865 del 1971 a tutte le es1propruazioni 1preoridinate a quai1siasi tipo di opere o di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri enti .pubblici o di diritto rpubbliico anche non terriitoriali. 4. -In relazione :aJ primo asrpetto delle censure di incos.tJituziionaHt (n. 3 sub a) giova 11ioordare la giuriisprudenza di questa Corte, costante ncll'affermar'e che 11'indennizzo assfourato al'l"es1propri:ato dall'art. 42, comma terzo, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per ila perdita subita -dtn quanto occorre ,ooordi1nare il diri:Vto del 1pr.ivato con l'interesse generale che 11'espropriiazione mira a realizzare -non genus di provvedimento, che non fosse, propriamente, una autorizzazione, ma un atto avente una struttura e, quindi, una causa giuridica diversa, atto, che propone di chiamare di 'consenso ', utilizzando una espressione non ignota al nostro ordinamento giuridico . Osserva il BENVENUTI: E potevo, allora, concludere, da un lato che lo jus aedificandi non appartiene in via assoluta al proprietario, ma che esso appartiene anche al titolare dell'interesse collettivo talch esso deve essere esercitato secondo le regole obiettivamente da questi predeterminate nell'interesse comune; e, conseguentemente, che le licenze edilizie non potevano essere considerate delle autorizzazioni, ma, aggiungevo testualmente, ritengo che siano degli atti pi simili, semmai, alle concessioni, proponendo per esse il nome di atti di consenso.. Dopo di questo mio contributo, si disse da qualcuno che io avevo parificato le licenze edilizie agli atti di concessione, ma la citazione testuale della mia affermazione mi consente di escluderlo. Non ho mai pensato che lo jus aedificandi o, come ora dice la legge 28 gennaio 1977, n. 10 ogni attivit comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale rientri nella sfera di disponibilit della Pubblica Amministrazione e non anche nella sfera di disponibilit dei privati proprietari. So bene che la legge ' stata adottata dopo lunghe discussioni che vertevano sulla necessit di introdurre, nel nostro ordinamento, quello che fu chiamato l'esproprio generalizzato, cui sarebbe seguita la concessione del diritto di superficie: ma questa tesi non direi che sia stata accolta dalla legge. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pu essere, tuttavia, fissato in una misura :irrisoria o meramente simbolica. ma devie raipprese:ntare UIIl serio 1ristoro. Pel.1ch d rpossa lrea1l:izzarsii, oocorre far nifer.imenro, 1per Ila determiilmzione dell.1'1indennizzo, :all valore del bene 1in relazione aille sue caratteristiche essenz:iail:i, fatte rpalesi da1la rpotenziaJle utJiiliz2'iazione eoonomica di resso, socondo Iegige. Solo !rn tall modo ipu assicU111amsi la reongriuirt 1 1 del ristoro sipettante aJI'es:propriato ed eviita:l'e che esso 1sia meramente aiprparente o iir.rJ.sorio rispetto iall valore del bene. E iper Je aree destiina:te all'edirfikazione, :in quanto rposte in zone gi interessate dailo rsvilluppo edihlZJi.o, deve r.i:tenersi essenziaie taie destinazione e di essa occonre 1tenere conto nella determimazion:e della misura deH'indennit di eSJprnpriazione, da rapportare ail :v:ailore del bene. Per contrastare tale 1condlusione si opposto ohe, :in base alile Jeggi che hanno di:sposto ,la confol.1mazione ediliZJi.a del territorio e condizionato ll'edifi1oabiJit dei sudli, 111ei casi .in roui essa prevista dagli strumenti. uJ.1bamstici, :~l rrilaisaio dii runa oonces1sione, deve 1ritenersi ohe 11'ius aedificandi non i:necisoo tpi al di:riHo di propriet, potendo l'edifioabiilirt delle aree essere staih11Ha sollo con proVlVedii:mento dell'autorit, sicch sarebbe venuta meno la :rilevanza, anohe ai fini ddLa determililazione delila misura deJ'l'iTJJdermit di :espvo:priazione, de1la destinazione redillizia dei suoli. Tale assunto non pu essere condiviso. indubbiamente esatto che hl sistJema n011matJivo attuato rper d.isdpHrnare ['1edifilicahiHt dei suorli demanda a:l1a pubblica autorit ogni deter- Ne consegue che la propriet privata rimane con tutte le sue ammissibili potest e, per dire subito la conclusione, rimasta con lo jus aedificandi. La tesi indubbiamente suggestiva. Ma essa poteva valere come inquadramento sistematico della normativa sulla licenza di costruzione>>, vigente anteriormente alla legge n. 10/1977, non trova ora riscontro in tale legge, che parla di concessione e di concessione parlano i lavori preparatori (cfr. relazione alla Camera dei Deputati dell'on. Giglia: il disegno di legge prescinde dalla definizione della propriet dei suoli e, attraverso l'introduzione del regime di concessione, tende piuttosto a regolare l'attivit edificatoria in modo adeguato alle esigenze politiche e sociali del paese, sottoponendo al controllo della pubblica autorit l'attivit stessa. Il disegno di legge, infatti, pur non enunciando espressamente il principio della separazione, afferma che il diritto di edificare pu essere esercitato soltanto attraverso una concessione del comune nei confronti del proprietario dell'area, il quale tenuto a contribuire alle spese necessarie alla gestione e trasformazione del territorio ; relazione al Senato del sen. Gusso: ... Da questa sommaria analisi del diritto di propriet nel quadro costituzionale italiano appare ancora possibile un'ampia serie di interventi legislativi che modifichino o configurino in modo diverso il diritto di propriet. Nella scelta degli strumenti che cos si propongono ad esempio esproprio generalizzato o separazione netta dello jus aedificandi dal diritto di propriet e sua attribuzione incondizionata alla mano pubblica occorre tenere conto di !i lll PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 493 mina:zllone sul se, U edifiicare, non esse!lldo consentito dal sistema che altTi possa, autoritativamente, essere a lui sostituito iper [a realizzazione die1l'opera. Ne consegue a'l:tres che la COiO.oessione a edificare non attributiva di drinti nuovi ma :presuppone facolt preesiistenti, sicch sotto questo come nella coscienza sociale si configuri il concetto di propriet e dell'atteggiamento e delle necessit dell'operatore privato nel settore delle costruzioni edilizie. In definitiva con il disegno di legge che verr esaminato pi avanti in dettaglio si tende a raggiungere i seguenti scopi: 1) un'efficace pianificazione urbanistica consentendo la imposizione dei vincoli di piano necessari per un corretto uso del territorio; 2) lo sgravio finanziario dell'ente locale dagli oneri delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria addossandoli al soggetto che, trasformando il territorio, di quelle opere si avvantagger; 3) la correzione, perlomeno in parte, degli interventi di operatori privati per una edilizia a prezzo controllato (vendita o locazione); 4) la incentivazione di pi solleciti interventi dell'ente locale per l'edilizia economica e popolare...). Vi stata, quindi, una nuova disciplina del diritto di propriet, del tutto conforme al dettato costituzionale. Il diritto di propriet, come ogni altro diritto, quello che la legge, in osservanza dei principi stabiliti nella Costituzione, attribuisce. Nella sentenza n. 55 del 29 maggio 1968, che ha dato l'avvio, come espli citamente detto nella gi citata relazione, sulla >legge n. ,lQ/11977, de1l'on. Giglia alla Camera dei Deputati -alla nuova disciplina urbanistica e del diritto di propriet sui suoli destinati alla edificazione, la Corte Costituzionale ha inse gnato che l'Istituto della propriet garantito dalla Costituzione e regolato dalla legge nei modi di acquisto, di godimento e nei limiti e che tale garanzia menomata soltanto qualora singoli diritti, che all'istituto si ricollegano (natu ralmente secondo il regime di appartenenza dei beni configurato dalle norme in 494 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO profilo non adempie a funzione sostanzialmente diversa da quella dell'aintica aicenza, avendo rro scopo di aocertarie .la ricorrenza de1le roondizioni previste da1l'01I1diill!amento per .l'eserici~io del di1ritto, nei 1limiti ~n cui ill sistema normatiivo ne riconosce e tutela fa 1susSIstenza. Va rperalilro notato 1che la rilevainza, ai ifini 1de-Ll'indennit di esproprio, dcll!a destinazione edilizia dei suoli implioi1tamente riconosciuta darr sistema 1a1J1Juato con tla ~egge n. 865 del 1971 e sUJcoessdvie modifiche, in quanto i coefficien1ri dii maggiorazione delil'indennit .per le aree comprese nei centri edificati {art. 16 Jegge n. 865 del 1971 e 14 Jegge n. 10 del 1977) non possono avere razionale giustifica2lione se non ritenendo che si sia voluto attiribUJire all'esrprorpriato un maggiore -compenso in (['e1azione ai1la destinazione edi[i:ria delle aree stesise. Va inollitre .rik:oodaito ohe lla rilevainza della destinazione ediilizia delle a11ee, qua~le indke di un maggior valo.re, operante nel nostro oridinamento anahe dorpo rattuazione delle nuove norme 1per tl'edificabilimita a mediare le contrapposte pretese (l'efficacia di titolo esecutivo deriva al verbale di raggiunta conciliazione automaticamente dalla legge), n compie attivit istruttorie utilizzabili nel successivo giudizio di merito (omissis). 502 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 22 apdle 1980, n. 60 -Pres. Aimadei -Rel. Astuti. Galimber1li ed a:Ud (n.p.) e PreS'idente Consiglio dei Ministri i(,avv. Stato AzzarHi). Obbligazioni -Saggio degli interessi legali Insensibilit alla svalutazione monetaria Legittimit costtiuzionale. (Cost., artt. 3 e 47; cod. civ., art. 1284). L'interesse legale, nel vigente regime normativo, pu avere carattere corrispettivo o risarcitorio, ma non ha di regola funzione reintegrativa del valore delle somme di denaro oggetto della prestazione principale, erose dall'inflazione; la disposizione secondo cui il saggio degli interessi fissato nella misura del cinque per cento all'anno (art. 1284 cod. civ.) non contrasta con gli artt. 3 e 47 Cost. (1). (Omissis). (omissis) Sarebbe fuori luogo, ai fini del giudizio di costituzionalit della norma denunciata, approfondire qui la natura e funzione, controversa in dottrina ,come in giurisprudenza, degli interessi legali, richiesti con domanda aJocessoriia a pretese giudiziiaili aventi ad ogigetto orediti di valore o rispettivamente di valuta, come quelle formulate nelle due liti a cui si riferisoono ile o:rdinanzie di rimessione; gili interess:i riohies:ti in 1entrambe le iipotesd, qualifiicab~H come mteriessi mo:riatoni o 1come danni-er affermare, come pro babilmente avrei dovuto, che i precedenti erano insoddisfacenti e da riconsi PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 533 12. -Ne consegue che ;le questiioni poste dal giudiice nazionale, tenuto conto ,cieJ:le circostanze della fattisipecie, non 'rientrano nelil'"'1Ubito dei compirti giiurisdiziona11i assegnati alla Corte di giustizia dallfart. 177 del Trattato. 13. -La Corte Idi giusti:cia non qrui!DJdi ,competente a pronunziarsi 'sullJle questioni proposte da!l girudice .nazJionale. (omissis). derare, rilevavo almeno (citando la causa 52/76 Benedetti c. Munari, Racc. 1977, pag. 163) che una procedura di tipo non contraddittorio, adottata dai giudici italiani in relazione all'art. 177, sebbene, secondo i precedenti, valida, non era neessariamente auspicabile (vedi Racc. 1978, pag. 1484). A ci faceva eco la Corte nel passo da me citato. L'adozione di una tale procedura di carattere non contraddittorio significa non solo che all'intimato si nega la possibilit di dedurre le proprie ragioni dinanzi al giudice nazionale prima del rinvio pregiudiziale, ma anche che il rinvio viene effettuato prima che il giudice nazionale abbia avuto la P.ossibilit di verificare se, in effetti, le parti controvertano su una questione di diritto comunitario. In ci i precedenti citati non attengono alla tesi che sto ora avanzando. V' per da osservare che, in ciascuna fattispecie di detta serie di precedenti, eccetto la causa Eunomia, al momento dell'instaurazione del procedimento davanti alla Corte, sussisteva una vera controversia fra le parti su una questione di diritto comunitario e c'era un convenuto effettivo (generalmente indicato come il Governo italiano) per dibatterne davanti alla Corte. Nella causa Eunomia il problema, semplicemente, non venne considerato. In nessuna fattispecie, del resto, si trattava di una legislazione diversa da quella italiana. Un'altra causa problematica la Benedetti c. Munari cui ho gi fatto riferimento. L pendeva davanti ad un Pretore italiano un procedimento con arattere contraddittorio, ma, a quanto pare, non sussisteva, fra le parti; un vero contenzioso. La loro effettiva controversia era con l'AIMA, un ente pubblico italiano. Il Pretore ordinava l'intervento dell'AIMA, ma disponeva un rinvio a questa Corte prima di sentire l stessa AIMA. Anche in questo caso quindi il giudice sottoponeva una domanda pregiudiziale senza aver prima individuato una questione di diritto comunitario sulla quale le parti contendessero. L'AIMA non era rappresentata dinanzi a questa Corte, ma i suoi interessi erano curati dal Governo italiano. Risulta chiaramente dalla sentenza che la Corte trov la procedura insoddisfacente. Come avrebbe fatto pi tardi nella causa Union Laitire Normande, essa ricusava di risolvere tutte le questioni. sottoposte con l'ordinanza di rinvio. Nell'insieme non mi sembra che la causa Benedetti c. Munari sia, per il presente problema, un precedente chiaro, n in un senso, n nell'altro. Non credo pertanto che, secondo un'analisi rigorosa, Lor signori si discosterebbero da nessuna precedente pronunzia di questa Corte se ritenessero che la Corte non ha competenza in base all'art. 177 per pronunziarsi in una fattispecie in cui fra le parti non sussista alcuna controversia su nessuna questione di diritto comunitario ed in cui non siano in gioco altri interessi che i loro; penso pertanto che Lor signori dovrebbero decidere in questo senso. Avendo assunto, sulla fattispecie, la posizione esposta, non ritengo di overmi imbarcare nella discussione delle altre questioni proposte alla Corte dal Pretore e, pertanto, me ne astengo. 534 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 27 marzo 1980, neilila ICla!USa 61/79 -Pres. ~utJsoher -Avv. Gen. Reisohil -Domanda di ipronuncia ip.reg1iudi2liaile proposta da:I T'ribunale di M:ill01I10 nella causa Amministrazione Finanze c. Denkavit italiana s.r.l. (avv. G. M. Ubel'tJaz:zJi e F. Cape!l[i) -lirlterv.: Governo danes'e (ag. Laohmann), Governo Iitail.iano (avv. Stato Marzano) e Commiss.ione delle Comunit 'ewopee {iaig. Fabro): Comunit europee -Unione doganale -Tasse di effetto equivalente ai dazi doganali -Fine del periodo transitorio -Abolizione -Efficacia diretta -Sentenza interpretativa della Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 177 del trattato -Portata. (Trattato CEE, artt. 13 e 177). Comunit europee -nione doganale -Tasse di effeto equivalente a dazi doganali non dovute -Contestazioni e richieste di rimborso da parte dei contribuenti -Rinvio all'ordinamento giuridico nazionale -Limiti. (Trattato CEE, art. 13). Comunit europee -Unione doganale -Tasse all'importazione indebitamente percepite -Traslazione della tassa sull'acquirente della mere.e Richiesta di rimborso da parte dell'importatore -Limiti derivanti dal diritto interno -Compatibilit con il diritto comunitario. (Trattato CEE, artt. 12 e segg.). Comunit europee -Unione doganale -Tasse indebitamente riscosse Restituzione al contribuente -Aiuti concessi dagli Stati -Differenze. (Trattato CEE, artt. 12 e seg. e 92). L'efficacia "diretta dell'art. 13, n. 2, del Trattato CEE, implica la possibilit di proporre, dalla fine del periodo transitorio, alle autorit amministrative o giurisdizionali degli Stati membri, a seconda dei casi, ricorsi diretti contro tasse nazionali di effetto equivalente a dazi doganali, o domande di rimborso di dette tasse, anche per il periodo anteriore al momento in cui tale qualificazione risultata dall'interpretazione data dalla Corte di giustizia nell'ambito dell'art. 177 del Trattato {1). (1-6) La restituzione di somme indebitamente riscosse come forma di risarcimento rilevante nell'ambito dell'ordinamento comunitario. 1. -Le questioni decise dalla Corte di Giustizia con le due sentenze in rassegna (e delle quali la difesa del Governo italiano ha chiesto ed ottenuto una unitaria trattazione nella fase orale del giudizio di interpretazione pregiudiziale) costituiscono espressione di un unico problema di fondo, sulla individuazione del criterio da adottare, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALI! 535 Spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro di determinare a quali condizioni i contribuenti possano contestare l'errata imposizione di una tassa nazionale di effetto equivalente a un dazio doganale o rnclamarne il rimborso, purch tali condizioni non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghi ricorsi di natura interna e non rendano prat,icamente impossibile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario (2). Nulla impedisce, dal punto di vista del diritto comunitario, che i giudici nazionali tengano conto, conformemente al proprio diritto interno, della possibilit che tasse indebitamente percepite abbiano potuto essere incorporate nei prezzi dell'impresa assoggettata alla tassa e trasferite sugli acquirenti {3). L'obbligo. a carico dell'amministrazione di uno Stato membro di restituire. ai contribuenti che ne facciano domanda, conformemente al dirittq nazionale, tasse od oneri non dovuti. poich incompatibili col diritto comunitario, non costituisce aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato CEE .(4). II CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 27 marzo 1980, ne111e rca'l.llse ri1mi:ite 66, 127 re 128/79 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Reisohl Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte di Cassazione 0.rtalliaina nelllie >, "responsabilit, obbligo di risarcimento e "danno>>, oltre a risultare coerente con i dati reali di fatto della questione (e a prevenire conseguenze n,on agevolmente conciliabili con i princpi ai quali ispirata la normativa comunitaria), consente in effetti di ricondurre nell'ambito di una unitaria prospettiva le varie ipotesi di indebita riscossione di somme, e di fornire una unica e soddisfacente soluzione del problema di fondo, senza far dipendere la tutela del singolo, in concreto, dalle differenziate normative di diritto interno, ed assicurando al teinpo stesso un indiscriminato trattamento sia ai singoli Stati membri sia ai cittadini comunitari (senza distinzioni di nazionalit). Al singolo operatore non interessa, invero, che il divieto di riscuotere determinate somme sia stato violato in base a norme comunitarie invalide o in applicazione di norme di diritto interno incompatibili con la normativa comunitaria, nessuna differente conseguenza pratica potendo nell due i.pot.:!si derivare nelle sue relazioni commerciali o nei rapporti con i suoi aventi causa; e se una restituzione pu risultare non dovuta quando sia stato provveduto al pagamento in base a norma comunitaria dichiarata poi invalida, (e quindi quando il pagamento, come sembra desumibile dalla sentenza 13 febbraio 1979, nella causa 101/78, Granaria, non si sarebbe potuto in precedenza rifiutare), a maggior ragione dovrebbe il rimborso potersi escludere per somme pagate in base a norme di diritto interno incompatibili con la normativa comnitaria, per somme, cio, che il singolo operatore avrebbe potuto ab initio rifiutarsi di pagare. 10. ~ Nell'ambito della delineata impostazione di principio, non pu negarsi rilevanza, in definitiva, al fatto che l'onere dei diritti inedebitamente pagati sia stato da anni trasferito ai terzi acquirenti dei prodotti importati, che il singolo operatore non abbia in effetti subito un reale pregiudizio per effetto dell'indebito pagamento, e che una restituzione delle somme in suo favore PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 543 Stato inadempiente non stato obbligato dalle istituzioni comunitarie a recuperare gli aiuti od i ristorni all'esportazione concessi violando le norme comunitari~. Un ulteriore argomento tratto dalla nota n. 75425312 della Commissione del 30 maggio 1975, diffusa in seguito alia sentenza 12 novembre. 1974 nella causa 34/74 (Roquette, Racc. pag. 1217) e concernente l'interpretazione dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 974/71. In tale nota la Commissione riteneva che, a motivo delle particaJari oi11costanze del caso di specie, gli Stati membri non fossero obbligati a recuperare le somme che non avrebbero-dovuto essere erogate se l'articolo di cui trattasi fosse stato inte11pretato nel senso indicato dalla Corte. Ne consegue fogicamente ohe, nell'ambito di uno stesso rapporto ~iuridko e con dferimento ad una stessa norma comunitaria, non si pu usare un criterio diverso a seconda ohe certe somme debbano essere recuperate o restituite dalle autorit nazionali. L'obbligo di restituzione non deve, quindi, essere considerato necessaria conseguenza della riscossione indebita. Iil Governo italiano rileva che la soluzione proposta si ispira aila sentenza nella causa 43/75 (Defrenne, cit.), in cui la Corte ha fatto, sia si risolverebbe in un imprevisto maggior margine di utile, senza alcuna giusti fica economica, e con discriminazione, a seconda delle divergenti normative di diritto interno, definita scandaleuse dalla stessa Commissione delle Comu nit europee. Va d'altra parte contestata l'ipotesi, talora pure avanzata, che l'importa tore rimanga esposto a richieste di rimborso dei suoi aventi causa (e che tale eventualit_ possa perci giustificare una restituzione in suo favore), essendo ovvio che la quota di prezzo corrispondente al diritto doganale indebitamente pagato non ha, nei -rapporti con i terzi, un'autonoma rilevanza, della quale possa l'acquirente valersi per pretendere un rimborso. Cos-come va negato che una traslazione dell'onere sia impedita quando si tratti di prodotti da vendere a prezzo vincolato, essendo evidente che nella determinazione di tale prezzo vincolato stato gi tenuto conto proprio del diritto doganale indebitamente -pagato (in quanto considerato, per errore comune all'Amministrazione ed all'importatore, legittimamente applicabile). 11. -Va infine tenuto presente, in-concreto, che il divieto di riscuotere -i diritti di cui si discute nella causa di merito si sarebbe dovuto desumere, secondo princpi venuti in evidenza dal 1972 in poi (e nell'ambito di un orientamento giurisprudenziale non ancora del tutto definito), da norme comunitarie entrate in vigore negli anni 1963-1964; che l'onere dei diritti in questione, pagati e riscossi nella comune convinzione che fossero dovuti, stato gi da anni ed anni trasferito a carico dei terzi acquirenti dei prodotti ed in definitiva a carico dei consumatori (e quindi a carico degli stessi soggetti sui quali dovrebbe gravare, in quanto contribuenti, l'onere della restituzione che fosse in ipotesi dovuta); che la richiesta di restituzione, nella quale si discute nelle numerosissime controversie pendenti in argomento dinanzi ai giudici nazionali, stata per lo pi avanzata negJi anni 1973-1974; che le somme da restituire; per miliardi e miliardi di lire, si riferiscono quindi, essendo applicabile in materia la prescrizione decennale, a tutti i pagamenti eseguiti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pure in via eccezionale, una distinzione esplicita fra la constatazione deH'iinaidempimento e l'obbligo di eliminare retroattivamente gli effetti pregiudizievoli prodotti dall'inadempimento stesso. Le ragioni che hanno indotto la Corte a discostarsi dal principio dell'eificaicia meramente dichiarativa delle sue sentenze, cio le conseguenze di carattere economico, il comportamento degli Stati membri, la mancata iniziativa della Commissione e l'erronea opinione sull'effi!caoia della normativa comunitaria appilicabiile, valgono ugualmente nel campo delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali ed, in generale, nel caso di somme riscosse in base ad una erronea interpretazione della normativa comunitaria. Le conseguenze di cai.iattere economi!co discendono da una restituzione simultanea d~ somme riscosse per anni senza aliouna contestazione e nella convinzione che dovessero essere pagate; il pregiudizio sarebbe variabile e discriminatorio, a seconda dei termini di prescrizione e di decadenza previsti da ciascuna legislazione nazionale. J:l comportamento degli Stati membri e la mancata iniziativa della Commissione hanno analoga rrlevanza, poich il pagamento e la riscossione deHe somme di cui trattasi a partire dagli anni 1963-1964; e che sulle somme richieste in restituzione, e che taluni giudici hanno ritenuto gi di dover rivalutare per effetto della svalutazione monetaria intervenuta c.al 1964 ad oggi, sarebbero inoltre dovuti gli interessi al saggio del tre per cento "semestrale e, per gli ultimi anni, al saggio del sei per cento semestrale . 12. Un attuale ulteriore approfondimento delle questioni proposte nel. l'ordinanza di rinvio, come si gi sbpra rilevato, appare peraltro superfluo in questa sede, in attesa di conoscere la pronuncia che la Corte di giustizia si riservata di emettere per le cause 66/79, 127/79 e 128/79. Dalla impostazione di principio sopra riassunta risulta evidente, del resto, la risposta proposta per i quesiti del giudice nazionale e per quelli formulati nella causa di merito dall'Amministrazione interessata (v. sentenze 265/78 e 68/79). Allo stato comunque, e cCln riserva delle ulteriori indicazioni che risulteranno in seguito possibili, si propone di affermare in diritto, secondo la sintetica formula gi utilizzata per l'analoga recente causa 811/79, che la resti tuzione di somme corrisposte dall'importatore in applicazione di norme comunitarie dichiarate poi invalide o sulla base di norme di diritto interno incompatibili con la normativa comunitaria pu essere chiesta soltanto se ed in quanto l'importatore abbia subito uri danno in conseguenza dell'indebito pagamento, e soltanto nei limiti del danno effettivamente subito. AIRTUIRO MARZANO Conclusioni presentate dalla commissione delle Comunit europee nella causa 130/79 (ag. Wainright). (omissis) III. Obligation de restituer 8. La seconde question pose par la High Court soulve le problme generai de l'effet d'un arret de la Cour disant pour droit qu'une taxe communautaire PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 545 sono stati effettuati nella comune e pacifica convinzione che non vi fosse violazione della normativa comunitaria. Tale argomentazione assume par ticolare rilievo a proposito del regime dei diritti di visita sanitaria, a ragione della sua complessit. Soltanto nel 1970, quando la normativa comunitaria sulle organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei vari prodotti soggetti a visita sanitaria era gi da molti anni entrata in vigore, ,,la Commissione assumeva iniziative in materia nei confronti di due soli Stati membri, iniziative rimaste per circa sette anni senza alcun concreto seguito e che SOI].~ state riattivate soltanto dopo le varie sentenze rese dalla Corte di giustizia. Sui trasferimento in avanti della tassa litigiosa. Iil Governo itali~no rileva, poi, che la restituzione delle somme corri sposte alie Comunit Europe o agli Stati membri in conseguenza di una erronea inte11Pretazione della normativa comunitaria sarebbe causa di un effettivo al'.1ricchimento degli operatori interessati o, pi esattamente, di un maggiore ed imprevisto margine di guadagno, avendo essi a t illgalement instaure. La rponse cette question d'ordre gnral ne saurait etre donne in abstracto, tant donn qu'elle est fonction de la nature de la truce, des circonstances dans lesquelles elle a t instaure ainsi que des motifs et de la formulation de l'arret de la Cour. Supposons que la Cour dise pour droit que la fixation d'une taxe un niveau donn n'est pas valide parce qu'elle enfreint le principe suprieur de droit consacrant l'interdiction de discrimination (1). Eri pareil cas, l'institution responsable peut avoir la facult, en application de l'arret de la Cour, de rinstaurer la taxe un niveau infrieur, pour se conformer l'exigence de non-discrimination nonce par la Cour. Supposons encore qu'un rgime obligeant les fabricants d'aliments pour animaux y incorporer du lait crm dtenu par les organismes d'inter vention soit considr par la Cour comme tant la fois disproportionn et discriminatoire (2). En raison des particularits du regime qui autorise expressment les fabricants des aliments pour animaux rpercuter l'augmentation des couts sur leurs acheteurs, il se peut, selon l'argumentation de la Com mission (3) sur laquelle la Cour n'a pas encore statu, que la restitution doive etre limite la. partie des couts qui n'a pas t rpercute sur la clientle. 9. Les montants compensatoires perus ou octroys dans le cadre des changes intracommunautaires sont considrs, en matire de financement, comme faisant partie des interventions destines la rgularisation des mar chs agricoles (4). Le systme de financement de la politique agricole commune prvoit que les Etats membres sont chargs d'effectuer les oprations et d'ar (1) Voir arl'et du 29 octobre 1978, affaires jointes 103 et 145/77, Recueil 1978, p. 2037. (2) Voir arret du 9 juillet 1977 dans l'affaire 114/76 et autres, Recueil 1977, p. 1211. (3) Voir arret du 13 fvrier 1979 dans l'affaire 101/78 (Granaria), Recueil 1979, p. 632. (4) Rg!ement (CEE) n. 974/71 du Conseil, article 7, paragraphe 2, te! que modifi par le rglement (CEE) n. 2746/72 du Conseil. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 546 gi compreso gli importi corrispondenti nel calcolo dei loro costi di produzione. Una restitutio in integrum che si rivelerebbe, in effetti, pi dannosa del pregiudizio che dovrebbe a suo mezzo essere indennizzato da escludere ugualmente alla luce della normativa comunitaria in materia di concorrenza. La restituzione si risolverebbe in urn aiuto agli operatori naziio-~ naili che hanno trasferito sui propri clienti !!onere loro indebitamente imposto ed irn un ulteriore danno per gli esportatori deglii altri Stati membri che hanno gi subto il danno effettivo costituito dalla riduzione delle loro operazioni d'esportazione. Secondo l Governo italiano, l'eliminaZJione retroattiva di una disparit di trattamento che ha gi, di fatto, influito in modo irreversibile sulle relazioni commerciali assoggettandole ad un regime diverso da quello voluto dal legislatore comunitario, produrrebbe un effetto contrario agli obiettivi perseguiti dalle norme comunitarie, nella specie la libera circolazione delle merci nel territorio comunitario ed un regime di libera concorrenza fra gli operatori economici interessati. Va riconosciuta rilevanza, quindi, al principio secondo cui reter les mesures lgislatives et administratives ncessaires (5). Certaines rgles ont t adoptes au niveau commi.;nautaire en ce qui concerne le remboursement des droits de douane, dfinis comme comprenant les montants compensatoires (6). Ces dispositions prvoient le remboursement des droits suprieurs, pour un motif quelconque, ceux qui taient lgalement percevoir, la condition que la demande de remboursement soit dpose avant l'expiration d'.un dlai de trois ars compter de la date de la prise en compte" desdits droits par l'aut<;>rit. charge du recouvrement. Lesdites dispositions n'entrent toutefois pas en vigueur avant le ler juillet 1980 et il n'apparait pas non plus clairement qu'elles couvrent le cas dans lequel un' droit est peru selon !es rgles mais sur la base d'un acte lgislatif dclar ultrieurement non valide (7). :10. Dans l'affaire dont il est question ici, la Cour a dclar que le rglement de la Commission tablissant des montants copensatoires montaires sur le Iactosrum en poudre tait invlide parce qu'il ne rpondait pas une des conditions d'instauration de MCM prvus par le rglement du Conseil sur lequel il tait fond. Il n'existe donc aucun fondement juridique habilitant la Commission fixer des montants compensatoires quelque niveau que ce soit et le rgime de montants compensatoires ne prvoit pas non plus de dispositions particulires relatives la rpercussion des charges ou des avantages sur !es acheteurs. Dans un te! cas, il reste savoir si un particulier, qui a t oblig de' verser un tel montant compensatoire, a droit (5) Voir rglement (CEE) n, 729/70 du Conseil, notamment ses articles 4, 8 et 9, (6) Rglement (CEE) n, 1430/79 du Cnseil, notamment article ler, paragraphe 2, point b, article 2, paragraphe 2, et article 14. Voir galement rglement (CEE) n. 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement des droits. (7) Cf. le second considrant du rglement n. 1430/79 qui voque une erreur de calcul ou de transcription ou la prise en considration d 'lments de taxation inexacts... en ce av; concerne l'espce, la valeur ou l'origine ... . PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA _E INTERNAZIONALE 547 cessante ratione legis, cessat et ipsa lex ed all'esigenza dd non applicare le norme comunitarie in contrasto con le finalit da esse perseguite. Per quanto concerne l'ipotesi analoga, ma inversa, in cui l'erronea interpretazione della normativa comunitaria non ha fatto riscuotere dirdtti doganali invece dovuti certamente meno agevole, ad avviso del Governo italiano, ritenere rhlevanti gli argomenti fatti valere a proposito della prima ipotesi. Una differenza fondamentale costituita dal fatto che la. riscossione di somme dovute,"che, per errore, non sono state preceden temente liquidate e riscosse conforme alla funzione ed alle finalit della normativa interpretata erroneamente e che l'errore dell'amministrazione costituisce proprio il normale e necessario presupposto della rdchiesta di pagamento swppiletivo. Non si pu, tuttavia, esdudere a priori che il prin cipio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex possa risultare rilevante anche quando si tratti di recuperare, a distanza di anni e con possibil irreversibile pregiudizio degli interessati, diritti doganali che si sarebbero dovuti riscuotere. Argomenti in tal senso si possono trarre dalla succitata nota della Commissione e dalle norme di talune proposte di regolamento un remboursement automatique . La Commission est d'avis qu'un tel droit n'existe pas. . 11. Cette question doit etre tranche en premier lieu selon les principes du droit communautaire. En effet, le droit au remboui:sement dcoule en l'espce d'une dclaration d'invalidit d'une disposition de droit comi:nunautaire. Les consquences, qui peuvent etre extremement complxes, doivent donc etre rglementes de manire identique dans l'ensemble de la Communaut, compte tenu des objectifs de la lgislation communautaire et des rper .cussion gnrales, tant sur le plan conomique que sur le plan admfoistratif. .L'objectif devrait etre de trouver une solution vritablement communautaire, pour viter les divergences qui pourraient apparaitre si la solution de ce problme tait laisse au droit interne (par exemple, la diffrence de traitement en ce qui concerne la rpe.rcussion d'une taxe, voir paragraphe 14 cidessous). Cette question est distinguer du problme que pose la diversit des rgles de procdure, notamment en ce qui concerne les dlais prvus par la droit national pour que les particuliers puissent faire valoir leurs droits rpter les montants de taxes indument perues. Ainsi que la Cour l'a considr tant propos d'une disposition communautaire (8) que d'une taxe nationale (9) dclar contraires au droit communautire, le droit national est applicable en l'absence de rgle communautaire expresse en la matire. Toutefois, les raisons qui ont amen la Cour appliquer le droit national pour. rsoudre les questions de procdure ne s'appliquent pas vritablement lorsqu'il s'agit de droit matriel. 12. Cette premire conclusion tant tire, il est noter que le lgislateur communautaire peut arreter des rgles spcifques rgissant les consquences (8) Affaire 26/74 (Roquette contre Commission), Recueil 1976, p. 677, en particulier p. 686. (9) Voir notamment affaires 33/76 (Rewe) et 45/76 (Comet), Recueil 1976, p. 1989. Voir toutefois galement affaire 118/76 (Balkan contre HZA Berlin-Packhof), Recueil 1977, p. 1177. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEI.LO STATO 548 gi presentate, in proposito, dalla Commissione. Anche la comune convinzione degli operatori economiici e delle autorit doganali potrebbe essere presa in considerazione, poich, in tal caso, soltanto gli oneri ritenuti dovuti in base al:l'interpretazione erronea sono stati trasferiti sui terzi dagli operatori economici interessati, quali costi inclusi nell'ammon- tare del prezzo. Secondo H Governo italiano, H principio della tutela dell'affidamento non pu, per, giustificare tale soluzi~e. poich nessun onere di corretta interpretazione, maggiore o diverso da quello riferiMle a qualsiasi altro soggetto di diritto, grava sugli Stati membri, n sussiste a carico dell'operatore interessato akun obbliJgo giuridico di adeguarsi ad una interpretazione in ipotesi inesatta. Iil principio dell'aflidamento non pu essere fatto valere a proposito dell'applicazione di norme che hanno la stessa forza vincolante tanto per g}li Stati quanto per i singoli. In conclusione, il Governo ita:Hano propone alla Corte di dichiarare ohe al diritto di non pagare e al dovere di riscuotere non sono necessadamente corrispondenti, nell'ordinamento comunitario, l'obbligo di resti pratiques d'une dclaration d'invalidit par la Cour. II p9urrait donc, tant en ce qui concerne !es rgles de droit matriel que !es rgles de procdure, Iimiter le roit au remboursement d'une taxe dont la base lgale a t dclare non valide par la Cour. En principe, meme une mesure ad hoc adopte la meme fin par le lgislateur devrait etre possible, condition videmment qu'elle ne soit pas contraire aux principes gnraux du droit. II convient toutefojs d'admettre que dans I'affaire envisage ici, le Jgislateur communautaire -c'est--dire la Commision -s'est abstenu de faire usage de cette facult. II n'est pas ncessaire d'examiner !es raisons de cette abstention. II suffit de dire que la .Commission n'a pas prvu, avant d'etre au courant de la prsente affaire, que la question pourrait se poser sous une forme aussi aigue. Abstraction faite donc de la question de savoir si la Commission pourrait toujours adopter une telle mesure quelque 18 mois aprs l'arret rendu par la Cour et compte tenu de la prsente procdure, la question pose par le juge national requiert une rponse. 13. Dans quelles conditions la restitution d'une taxe communautaire perue sans aucune base lgale pourrait-elle etre refuse? En l'espce, il apparait certain que la taxe a t rpercute par l'exportateur sur son acheteur. II est galement vident que la demande ed remboursement (10) a t prsente (comme le permet le droit anglais, la diffrence du droit de nom( 10) A la connaissance de la Commission, !es dlais prvus pour prsenter une rclamation dans !es memes circonstances que celles de l'espce varient considrablement selon !es Etats membres: Italie IO ans Royaume-Uni et Irlande 6 ans Belgique Danemark 5 ans Pays-Bas . 2 mois France .. ~:- Allemagne i:~:: !:: . . -I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 549 tuire e, rispettivamente, l'obbligo di provvedere al recupero delle somme non riscosse e che la corretta applicazione retroattiva della normativa comunitaria pu essere pretesa, qualora una errata interpretazione, di carattere generale e comune alle due parti del rapporto doganale, abbia dato luogo medio tempore a pagamenti non dovuti o a mancata riscossione di somme dovute, soltanto a deco11rere dalle date il). cui siano intervenute la competente interpretazione della normativa comunitaria e la competente individuazione di profili di contrasto tra tale normativa e le disposizioni di diritto interno (omissis). IN DIRITTO. 1. -Con ordinanza del 1 marzo 1979, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13. aprile seguente, il Tribunale civile e penale di Milano ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni di interpreta21ione degli artt. 13, n. 2,, e 92 del Trrattato CEE, relative al diritto dei contribuenti di ottenere la restituzione di imposte nazionali incompatiibi1li col diritto comunitario da loro pagate. 2. -Le questioni hanno il seguente tenore: A) Se sia compatibile con la normativa comunitaria, e in particolare con la ratio stessa degli artt. 13, n. 2, e 92 del Trattato CEE, la restituzione delle somme riscosse per di:ritti doganali (nella specie diritti di visita sanitaria) prima della loro qalificazione da parte delle istituzioni comunitarie come tasse di effetto equivalente a dazi doganali ed il cui breux Etats membres) cinq ans environ aprs la perception de la taxe et la suite de l'arret rendu par la Cour dans l'affaire 131/77. 14. Il convient de noter d'abord que le droit des Etats membres ne rgle pas de faon identique la question de la rpercussion de la taxe. Le droit danois comporte une disposition prcisant que la restitution d'une taxe illgalement perue n'est ncessaire que dans la mesure o la tax~ n'a .pas t rpercute (11). 1 L'on trouve galement une conception similaire dans la jurisprudence d'un autre Etat membre (12): toutefois, en rgle gnrale -sauf en droit danois le fait d'avoir rpercut une taxe ne constitue pas en soi une raison suffisante pour en refuser le remboursement, dans le cadre d'une action du type condictio indebiti ( restitution ). Il serait donc difficile d'appliquer une rgle diffrente en droit communautaire. (Il) KARNOV LOVSAMLING, OTTENDE UDGAVE, s. 2101, point III Tilbagesogning af erlagte ydelser. (12) L'Allemagne. Voir dcision du Bundesverwaltungsgericht du 18.12.1973 (publie dans NJW 1974, page 2247): Auch der offentliche rechtliche Erstattungsanspruch ist durch Treu und Glauben begrenzt . 550 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO onere sia stato gi a suo tempo trasferito a cadco degli acquirenti dei prodotti importati; B) Se la normativa comunitaria ed in partic:olare gli a:rtt. 13, n. 2, e 92 del Trattato' CEE si oppongano a oi che, dal divieto e daiH'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi, discenda un diritto d,ei singoli a chiedere la restitu2Jione delle somme da essi i!I]debitarnente pagate allo Stato e che reciprocamente lo Stato abbia iUegittimamente Pi-scosso a titolo di tasse di effetto equivalente, successivamente a:l:l'abolizione di mli tasse ad opera deil diritto comunitario ma prima de1la loro qualificazione c.ome tasse di effetto equivalente ai dazi doganali ad opera delle itituzioni comunitarie. ,3. -Esse sono poste nell'ambito di una causa, instaurata nel 1978, ohe oppone la ditta Denkavit Italiana all'Amministrazione italiana delle Finanze a proposito dell'importo di 2.783.140 lire, versato da detta impresa fra il 1971 ed il 1974 a titolo di tasse sanitarie, conformemente all'art. 32 15. Cette conclusione n'empeche cepertdante pas la Cour d'appliquer, par analogie, la deuxime alina de l'article 174 du trait CEE et de prciser quels sont ceux des effets des rglements qu'elle a dclar invalides qui doivent etre consid~rs comme dfinitifs (13). Il pourrait y avoir des circonstances particulires susceptibles d'amener la Cour, comme elle l'a dj fait en reconnaissant l'effet direct d'une disposition du Trait (14), limiter l'application de sa dclaration d'invalidit en statuant, par exemple, en ce sens que le remboursement d'une taxe dclare illgale doit etre limite aux rclamations dj prsentes aux autorits nationales avant la date de l'arrete de la Cour. Ce faisant, la Cour appliquerait un principe analogue celui reconnu par le drnit constitutionnel allemand (15) et italien (16), selon !eque! !es dcision administratives dfinitives et non susceptibles de recours qui sont fondes sur une disposition d'une loi dclare nulle ne sont pas remises en cause. Compte tenu dcli effets similaires d'une dclaration d'invalidit au titre de l'article 177 et d'une annulation au titre de l'article 173 (voir partie II cidessus), la ncessit d'une application par analogie de l'article 174 deuxirne alina dans le cadre d'une procdure au titre de l'article 177, n'est gure contestable. Le fait que l'arret rendu dans l'affaire 131/77 ne comportait aucune limitation de ce gnre, ne devrait. pas empecher la Cour d'ajouter une telle rserve un stade ultrieur dans une autre affaire concernant la question de la non-validit, comme c'est effectivernent le cas en l'espce. En effet, il convient de se rappeler que !es consquences d'une dclaration d'invalidit ne sont souvent pleinernent apprcies qu'aprs l'arret de la Cour, avec cette (13) Cette possibilit semble admise en principe par I'avocat gnral Capotorti dans ses conclusions du 23 janvier 1979, la page 12, dans I'affaire 101/78 (Granaria) dj cite. (14) Voir affaire 43/75 (Defrenne), dj cite. (15) Artide 79 paragraphe 2 de la Ioi sur le tribuna! constitutionnel fdral (Gesetz ilber das Bundesverfassungsgericht). ' (16) Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 22-6-1963, n. 1707 in Foro italiano 1963, 1352. .Corte Costituzionale, 29-12-1966, n. 127 in Foro italiano' 1967, page I. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 551 dEil Testo Unico 27 luglio 1934, n. 1265, relativo alle leggi sanitarie (Sup- plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186). 4. -Esse riguavdano, in sostanza, la sussistenza e la portata dell'obbligo per gli Stati membri che abbiano riscosso tasse o tributi nazionali, riconosciuti in seguito incompatibili col diritto comunitario, di restituirli a I'iichiesta del contribuente. 5. -Nelle sue osservazioni scritte il Governo italiano pone in rilievo i gravi inconvenienti finanziari che risulterebbero, per gli Stati membri, dall'obbligo di rimbol'.'sare agli operatori economici tasse e tributi nazionali, pel'.'cepiti e vel'.'sati nel comune convincimento che fossero conformi al diritto comunitario, allorich, trascorsi talvolta ailcuni anni, l'interpretazione del diritto comunitario data dalla Corte di giustizia. nell'ambito dell'art. 177 del Trattato rivelasse aHe autorit ed ai giudici nazionali una incompatibilit che non era evidente, inducendoli, in forza della preminenza del diritto comunitario, a rifiutare l'applicazione delle disposizioni nazionali in questione. consquence que la ncessit de limiter les effets d'un arret n'apparait souvent qu'a posteriori (17). 16. Dans l'affaire envisage, il semble qu'une limitation des effets de la non-validit par une dclaration de la Cour faite en vertu de l'article 174 deuxime alina pourrait etre justifie. L'effet cumul de la rpercussion de la truce et de la possibilit qu'offre le droit anglais de rclamer un remboursement de nombreuses annes aprs la dclaration d'invalidit conduit une situation trs peu satisfaisante pour la Communaut. La diffrence de traitement entre oprateurs de la Communaut, qui dcoule en premier lieu des diffrences entre les rgles de procdure (dlais), devient particulirement frappante, voire scandaleuse, lorsqu'il s'agit d'un avantage dpourv de toute justification conomique. Alors que dans les Etats membres o les dlais sont trs brefs, le remboursement du montant compensatoire montaire est effectivement limit aux oprateurs qui ont considr ds le dpart que la truce tait injustifie et qui ont prsent des rclamations avant l'arret de la Cour, dans les Etats membres qui prvoient de longs dlais, les oprateurs, bien que n'ayant subi aucun dommage du fait de la perception de la truce, pourraient retirer de l'arret de la Cour des avantages qu'on ne peut qualifier que d' aubaines '" Ces paiements dpourvus de justification conomique devraient en outre etre faits aux dpens du contribuable europen. Enfin, il ne faut pas oublier que le problme ne se limite pas la prsente affaire. D'autres demandes de remboursement dans des affaires similaires peuvent encore etre introduites auprs des tribunaux des Etats membres qui appliquent de longs dlais. (17) Si cet argument n'tait pas accept, les institutions communautaires seraient pratiquement forces chaque fois que se pose une questione de validit dans le cadre de la procdure prvue par l'article 177, de demander en dernire ressource l'application de l'article 174 deuxime alina. 7 552 RASSEGNA DELl..'AVVOCATURA DELLO STATO 6. -Cos sarebbe specialmente per quanto riguarda un gran numero di tasse -in particolare di controllo sanitario -riscosse alle frontiere, il cui effetto equivalente a quello di un dazio doganale vietato dai! Trattato venuto alla IUJce soltanto progressivamente nell'ambito dell'interpretazione di tale nozione data dalla Corte di giustizia. La stessa Commissione si sarebbe resa conto delle necessit di termim notevolmente pi lunghi di quelli originariamente previsti -cio la fine del periodo transitorio per individuare pi di 500 tipi di tributi e determinare se avessero o no il carattere di tasse di effetto equivalente a dazi doganali. 7. -Il Governo italiano insiste anche sulle notevoli differenze, da uno Stato membro all'ailtro, nelle condizioni dri. esercizio del diritto di agire in giudizio per contestare imposizioni pretese o riscosse irregolarmente per recuperare imposte pagate indebitamente. Le differenze sarebbero tali da essere causa, a loro volta, di una situazione di squilibrio , 17. A la lumire de ces considrations, une solution satisfaisante et quitable serait de limiter, sous rserve de tout dlai plus bref prvu par le droit interne, la restitution des montants compensatoires montaires perus sur les changes de lactosrum en poudre, aux rclamations prsentes aux autorits nationales comptentes avant le 3 mai 1978, en l'absence de preuves fournies par le plaignant aux fins d'tablir qu'il n'a pas t en mesure de rpercuter la taxe sur son client. La Commission est nanmoins consciente des difficults que la Cour pourrait prouver pour arriver une telle solution. Dans l'ventua!it o la Cour ne pourrait aller aussi loin que le suggre la Commission, celle-ci demande que la Cour formule sa rponse la question trs gnrale pose par le juge national de faon ne pas exclure la possibilit que la Cour ou le lgislateur apportent, dans un cas d'espce appropri, certaines limitations une dclaration de non-validit. IV. Intrts 18. La troisime question pose par la juridiction nationale est-celle de l'app!ication du droit communautaire aux intrets pouvant etre dus sur des montants illgalement perus. La rponse cette question est rechercher dans les arguments dj avancs dans !es prsentes observations au sujet de la deuxime question. Ainsi que la Cour l'a elle-meme considr, dfaut de dispositions communautaires sur ce point, il appartient actuellement aux autorits nationales de rgler, en cas de restitution de redevances indiment perues, toutes questions accessoires ayant trait cette restitution, telles que le versement ventuel d'intrets ,, (18). Il n'existe pas de dispositions communautaires rgissant le versement d'intrets sur les montants indiment perus dans le cadre de la politique agricole commune (19). (18) Arrt rendu dans l'affaire 26/74, dj cite, point n. 12 des motifs. (19) Une proposition de la Commission de fvrier 1973, en vue de l'adoption d'un rglement du Conseil tablissant des rgles relatives aux intrts des montants verss et remboursables, a actuellement t retire, en raison de difficults juridiques et techniques. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 553 in danno degli operatori economici, del. tutto analoga a quella originata dalla percezione indebita. 8. -Il Governo italiano osserva infine che le tasse indebitamente riscosse sono state, per la loro stessa natura, trasferite nei prez:zi dagli operatori economici che le hanno versate, cos da ricadere in definitiva sui consumatori finali. Il loro rimborso agli operatori costituirebbe un arricchimento ingiustificato e si tradurrebbe, in realt, in un aiuto. 9. -Le precedenti considerazioni portano il Governo italiano alla conclusione che si. debba raffigurare la sussistenza di un principio generale di diritto comunitario secondo il quale la restituzione di somme riscosse a titolo di tributi riconosciuti di effetto equivalente a dazi doganali si pu ammettere soltanto per importi riscossi posteriormente alla sentenza della Corte di giustizia che ha identificato il tipo di tassa in questione quale tassa di effetto equivalente. La necessit di un principio del genere sarebbe stata del resto riconosciuta dalla Corte di giustizia nella sua sentenza dell'8 aprile 1976 (causa 43/75, Defrenne c. Sabena, Racc. pag. 455) ed esso indurrebbe a ritenere che al diritto del singolo di non pagare la La question de savoir si des intrets doivent etre verss et, dans l'affirmative, partir de quelle date et quel taux est donc une question de droit interne (20). V. Conclusions En conclusion, la Commission propose la Cour de donner les rponses ci-aprs aux questions qui lui ont t soumises en vue d'une dcision prjudicielle: 1. A la lumire de l'arret de la Cour de justice du 3 mai 1978 dans l'affaire 131/77, les rglements de la Commission tablissant des montants compensatoires montaires sont invalides dans la mesure o ils tablissent de tels montants en ce qui concerne les changes de lactosrum en poudre. 2. Les autorits comptentes des Etats membres sont tenues de rembourser les sommes perues en vertu desdits rglements. En l'absence de la preuve que l'imposition n'a pas t rpercute sur la clientle, les remboursements doivent toutefois etre limits aux cas dans lesquels des rclamations ont t prsentes cet effet aux autorits avant le 3 mai 1978, sous rserve de dlais ou de dispositions de procdure plus restrictifs, prvus par le droit interne. 3. A dfaut de dispositions communautaires, la question des intrets affrents aux montants compensatoires montaires indument perus relve des dispositions du droti interne. (omissis!. (20) Cf. la situation qui se prsentait dans un recours en indemnisation form contre les institutions communautaires au titre de l'article 215 du trait CEE -arret du 4 octobre 1979, affaires jointes 64 et 113/76 et autres, non encore publi. 554 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . tassa di effetto equivalente non corrisponda necessariamente l'obbligo, per lo Stato manchevole, di restituirla dopo averla riscossa. 10. -Secondo la Denkavit Italiana invece, l'efi1cacia diretta del divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi dogana:li, enunciato dall'art. 13, n. 2, del T1rattato, si realizza, con i diritti che ne derivano per i singoli, dalla data prevista in detta disposizione per l'abolizione di tali tasse, qualunque sia il momento in cui l'incompatibi:Iit col diritto comunitario della tassa in questione sia, o sia stata, constatata giudizialmente, sia daUa Corte di guistiZJia nell'ambito di un procedimento per inadempimento di uno Stato, ai sensi deM'art. 169 del 'trattato, sfa dai giudici .~~7Ionali in seguito ad una intevpretazione della portata della norma o}.unitaria di cui trattasi, data nell'ambito dell'art. 177. ' ' 't'1~fficacia diretta comporterebbe conseguenze ancora pi radicali, nel s~w~gi~he qualsiasi disposizione di diritto nazionale che escluda o limiti J:i~~Wa~iq ~.diziale dei diritti che i soggetti derivano da norme di diritto ~fuii~,Altfic'.i''\iirettamente applicabili dovrebbe essere essa stessa consi~~ tafa'1ticcWri~~tibiile con la disposizione comunitaria in questione. (~-:~ .J.:.~,:~ ~/;.:~j.-t e\';'. :;.~ :JM::tiᏥi :lzt,, C\\\e~f(i,oni poste, fra loro strettamente connesse, riguardano la portata di due disposizioni del Trattato: l'art. 13, n. 2, e l'art. 92. Esse tendono ad accertare quale effetto abbiano le citate disposizioni sul .;';' ~.;; ~'li "y"'..';;'_7_;;:~;-:; ; ... ,,_, ~~ G: ,~,-,qi;>ppr;t!,!O. ,J?~~ei;v;:tr.c;:,; 1pri~~ ,questionl; poste;1; che<:.tiineompatibilit1 con il diritto comun.i taricf di;:una'determinata'-' tarssa<: nazic!:inaliF ;ed:. il 'orrelativo divieto di #sclt()tversie portate alla loro cognizione, la salvagua!'Clla de( di:fi'tti''cJ:iedi ~ingbf traggono, in base al Trattato stesso, dall'efficacia diretta del divieto di tasse d'effetto equivalhte a' d:ZJl ''doganaH:: L qciltfoni P.Ost vri'tti'" risolte 1te:tendo ' ~. :"', ; , ," ' > ', ': ;(: : / ., ~ ' ,-) ; .' '.< .~ \ I I ' ! . .: ' ... _, l ' ' .~ '. : \, ',, ' ;i": ' ' I , '. ' ) conto di questa premeSSfl.. ,, , . , , ,. , .. , I' JI PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 13. -L'art. 13, n. 2, del T,rattato dispone che le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali aU'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi., durante il periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa si ispirn alle norme previste dall'art. 14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato paragrafo 2 . 14. -Secondo la costante giurisprudenza della Corte, espressa, in particolare, nelle sentenze 19 giugno 1973 (causa 77/72, Capolongo, Racc. pag. 611), 18 giugno 1975 (causa 94/74, IGAV, Racc. pag. 699) e 5 febbraio 1976 (causa 87/75, Bresciani, Racc. pag. 129), l'art. 13, n. 2, implica, al pi tardi a partire dalla fine del periodo transitorio, cio dal 1 gennaio 1970, per quanto J1iguarda i!l complesso delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, un divieto preciso ed incondizionato di riscuotere dette tasse, cosicch tale disposizione perfettamente idonea, per la sua stessa natura, a produrre direttamente effetti nei rapporti giuJ1idici fra gli Stati membri e i loro cittadini. Come la Corte ha affermato nella sentenza 9 marzo 1978 (causa 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato c/ Simmenthal, Racc. pag. 643), le norme di diritto comunitario devono esplicare la pienezza dei loro effetti, in maniera unifol'me in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta 1a durata della loro validit. 15. -Ai sensi dell'art. 177 del Trattato la Corte di giustizia competente a pronunciarsi, in via :pregiudiziale, in particolare sull'interpretazione del Trattato e degli atti compiuti dalle istituzioni. Tale competenza ha lo scopo di assicurare l'interpretazione e l'applicazione uniformi, da parte dei giudici nazionaili, del diJ1itto comunitario, ed in parficolare delle disposizioni aventi efficacia diretta. 16. -L'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell'esercizio della competenza ad essa attribuita dall'art. 177 chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta ohe la norma cos interpretata pu, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti pl'ima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono 'Soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applricazione di detta norma. 17. -Soltanto in via eccezionale la Corte di giustizia, come ha essa stessa riconosciuto nella sentenza 8 aprile 1976, (causa 43/75, Defrenne c/ Sabena, Racc. pag. 455) potrebbe essere indotta, in base ad un principio RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO generale di certezza del diritto, inerente all'ordinamento giuridico comunitario, e tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, a limitare la possibilit degli interessati di far valere la disposizione cos interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici. 18. -Una limitazione del genere pu tuttavia essere ammessa soltanto nella sentenza stessa relativa all'interpretazione richiesta. L'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto comunitario implica la competenza esclusiva della Corte di giustizia a decidere sui limiti temporali da apporre all'interpretazione da essa data. 19. -Le condizioni necessarie per limiti del genere non sono soddisfatte quando la controversia portata dinanzi al giudice nazionale risulta dal divieto di riscuotere tasse nazionali di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione, la portata generale di tale divieto ed il suo carattere assoluto essendo stati riconosciuti dalla Corte di giustizia fin dal 1962, cio prima della fine del periodo "bransitorio, nella sentenza 14 dicembre 1962 (cause riunite 2 e 3/62, Commissione c/ Granducato del Lussemburgo e Regno del Blgio, Racc. pag. 793). In quella sentenza la Corte ha affermato che la nozione di tassa di effetto equivalente a quello di un dazio doganale, lungi dal costituire un'eccezione al generale divieto relativo ai dazi doganali, va al contrario considerata come il necessario complemento di questo destinato a garantirne l'efficacia. 20. -Parimenti, nella sentenza 16 giugno 1966 (cause 52-55/65, Repubblica federale di Germania cl Commissione, Racc. pag. 345), ila Corte ha respinto l'argomento secondo il quale tributi amministrativi costituenti la contropartita di una prestazione particolare dell'amministrazione sarebbero potuti sfuggire alla nozione di tassa di effetto equivalente. Nella sentenza 10 dicembre 1968 (causa 7 /68, Commissione c/ Repubblica italiana, Raoc. pag. 561) la Corte confermava tale interpretazione a proposito di tasse gravanti su opere d'arte italiane e nella sentenza 1 luglio 1969 (causa 24/68, Commissione c/ Repubblica italiana, Racc. pag. 193) a proposito di diritti di statistica. Infine, nella sentenza dello stesso giorno in cause riunite 2-3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders (Racc. pag. 211), la Corte ha dichiarato che la nozione di tasse di effetto equivalente, di cui agli artt. 9 e 12 del Trattato CEE, comprende qualsiasi onere pecuniario, diverso da un dazio doganale propriamente detto, che colpisce, per il fatto di aver varcato la frontiera, le merci che circolano all'interno della Comunit, a meno che detto onere non sia ammesso da precise disposizioni del Trnttato, senza che si debba peraltro tener conto di specifiche finalit di previdenza sociale dell'onere in questione. fi' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 21. -Dalla citata giurisprudenza costante risulta che, fin da prima della fine del periodo 1lransitorio, do fin da prima del momento in cui il divieto avrebbe assunto, in forza rdelJ'art. 13, n. 2, del Trattato CEE, efficacia generale ed lvaguardia di un potere di incidenza realmente dato in or;dine al tipo di situazione di cui postulata la tutela). A tali 1conclusioni devono fermarsi le sezioni unite in sede di regolamento preventivo, senza occuparsi di problemi che sono di merito, in quanto non attengono alla giurisdizione, quali: a) se in :riferimento al tipo di situazione fatto valere, cio al diritto della persona alla salute, sia proponibile un'azione ohe data, come quella nunciatoria, a tutela della propriet e del ,possesso; b) nel presupposto che da tale azione possa enuclearsi autonomamente un'azione iniootoria, se l'inibitoria possa ritenersi proponibile in via generale a tutela dei diritti assoluti o almeno , a tutela del diritto alla salute. Di tali problemi, oltre che idi quelli attinenti al merito in senso pi stretto (come quello se realmente la messa in funzionamento delle opere 1ntraprese possa mettere in pericolo la salubrit dell'ambiente del quale fu chiesta la tutela), dovr oocuparsi il giudke ordinario, del quale va dichiarata la giurisdizione (omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 aprile 1980, n. 2157 -Pres. Sbrocca - Rel. Corasaniti -P. M. (conci. conf.) -Gestione commissariale governativa fenrovia Cancello-Benevento (avv. Stato Freni) c. Rago (n.c.). (regolamento di giurisdizione). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Impiego pubblico -Ferrovie e tramvie in concessione -Decadenza della societ concessionaria -Gestione governativa -Natura del rapporto di lavoro intercorrente con i dipendenti. (R.d. 9 maggio 1912, n. 1447, t.u. sulle ferrovie concesse all'industria privata, art. 184). La decadenza della concessione del servizio ferroviario e l'affidamento del servizio alla gestione governativa producono immediatamente una trasformazione di natura giuridica nel rapporto di lavoro intercorrente La decisione -che riafferma una tendenza giurisprudenziale consolidata va posta, per, in relazione con la diversa soluzione adottata con Cass., sez. un., maggio 1979, n. 2660 (in Giust. civ., 1980, I, 448, con nota critica di C. CARBONE, Sospensione del provvedimento amministrativo di decadenza della ~: PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 573 con i dipendenti: questo, infatti, da privato diventa pubblico e conseguentemente le relative controversie appartengono alla competenza del giudice amministrativo. (omissis) La questione di giurisdizione non preclusa n dall'intervenuta sentenza sulla competenza, n dal fatto ,che la :gestione governativa l'abbia sollevata con l'istanza di regolamento, potendo la questione stessa essere posta dalle parti e sollevata d'u:fificio fnch non sia intervenuta una sentenza di merito. Queste sezioni unite hanno avuto occasione di occuparsi con recenti sentenze (n. 2660 del 1979 ed altire suocessive) della natura del rapporto dei dipendenti addetti alla Ferrovia Cancello-Benevento e della giurisdizione sulle relative controversie. Con le dette decisioni queste sezioni unite hanno rilevato che, in relazione alla Ferrovia Cancello-Benevento, gi concessa alla Societ italiana strade ferrate secondarie, dopo essere stata ,disposta, con d.m. 17 novembre 1971, ai sensi dell'art. 184 t.u. approvato 1con r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, per ravvisate irregolarit del 1servizio, la gestione commissariale governativa, fu pronunciata, sempre ai sensi dell'art. 184 citato, con d.m. 29 gennaio 1972, la decadenza della concessionaria dalla concessione. Ed hanno affermato che, per effetto del provvedimento di decadenza -sospeso dal giudice amministrativo, ma ripristinato al rigetto dell'impugnazione da parte del Consig1io di Stato con sentenza 26 novembre 1975 il rapporto, ormai riferibile allo Stato, da ritenere impiego pubblico. Hanno rilevato queste sezioni unite che nel rapporto in argomento (al pari che in quello del personale addetto alle Ferrovie calabro-lucane riscattate ai sensi dell'art. 188 t.u. n. 1447 citato e in quello del personale addetto ai servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda assunti in gestione diretta ai sensi dell'art. 195 t.u. n. 1447, citato: sui quali dr. sentenza di queste sezioni unite n. 2854 del 1973 ed altre, e, rispettivamente, sentenza :n. 3617 del 1976 ed altre) non ricorre l'elemento necessario affinch un :rapporto d'impiego con un ente pubblico non economico, massime con lo Stato, possa ritenersi d'impiego privato ai sensi dell'art. 2093 cod. civ., vale a dire la sua riconducibilit all'esercizio di un'impresa, e ci in quanto l'attivit di produzione del servizio non improntata a criteri di economicit. Premesso che tali criteri, nel caso di imprese ese!'citate da un ente pubblico non economico, sono rivelati dallo svolgimento dell'attivit produttiva mediante un'organizzazione appo concessione e modificazione della giurisdizione) e ne rappresenta, sia pure implicitamente, un superamento. Per taluni spunti sul cambiamento di connotazione che riceve il rapporto>>, v. le osservazioni di M. ANNUNZIATA, in Giust. civ., 1980, I. 1257. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO sita, provvista di poteri di autonomia decisionale e di programmazione a lungo termine, e di normale o tendenziale autosufficienza finanziaria, hanno considerato queste sezioni unite, che, intervenuta la pronuncia di decadenza del concessionario, la gestione governatriva, ormai riferibile allo Stato, presenta soltanto quella separatezza organizzativa e contabile che connaturale alla sua provvisoriet ed al fine pubblicistico, suo proprio, di assicurare comunque, in via interinale e conservativa, la continuit del servizio pubblico fino all'assetto definitivo di esso -mediante affidamento a un nuovo concessionario ovvero mediante l'assunzione stabile in gestione diretta ai sensi dell'art. 195 t.u. n. 1447 dtato -e cos di rendere possibile quella scelta che sta alla base dell'assetto definitivo stesso ed alla cui differita e migliore adozione la gestione pirovvisoria direttamente strumentale. Le coI1Jclusioni come sopra raggiunte valgono anche per la presente controversia. Va pertanto affermata la giurisdizione esdusiva del giudice amministrativo (omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 luglio 1979, n. 3924 -Pres. Mirabelli est. Lipari -P.M. Salemi (conf.) -Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Viola) c. Mangano {avv. Cucinotta). Procedimento civile -Appello -Restituzione da parte dell'ap,p,ellante del fascicolo nel termine di legge rispetto non all'udienza collegiale fissata dall'istruttore ma a queMa di rinvio disposta dal collegio -Improcedibilit dell'appello -Non sussiste. Procedimento civile -Appello -Ordinanza di rinvio dell'udienza colle1giale fissata dall'istruttore -Verbalizzazione dei motivi che giustificano l'adozione -Necessit a pena di nullit -Non sussiste. Espropriazione per p.u. -Occupazione ultrabiennale non seguita da espro1priazione -Accordo transattivo tra l'Amm.ne e i proprietari delle aree occupate per la determinazione dei danni dall'occupazione -Non costituisce accoroo sull'indennit e non perde efficacia per effetto della scadenza del termine per procedere ad espropriazione. Non pu essere dichiarato improcedibile l'appello per mancata restituzione in termini di legge da parte dell'appellante del fascicolo di parte, qualora la data dell'udienza collegiale fissata dall'istruttore sia stata differita da parte del collegio e per tale data il fascicolo sia stato tempestivamente depositato (1). Non affetta da nullit l'ordinanza con cui il collegio dispone il rinvio dell'udienza collegiale fissata dall'istruttore anche se non risultano specificati i motivi che ne giustificano l'adozione (2). Conserva efficacia l'accordo transattivo rifiettente i danni derivati dell'occupazione da parte della P.A. di suoli privati anche se viene a scadere il termine per l'Amministrazione per procedere all'espropriazione (3). (Omissis) -Preliminarmente va esaminato il motivo di ricorso incidentale con il quale, deducendo la violazione degli artt. 348 cod proc. civ., si lamenta che la Corte del meriito non abbia dichiarato improcedibile l'appello dell'amministrazione per mancato deposito del fascicolo nei (1-3) Il princ1p10 riassunto nella prima massima conferma e consolida l'orientamento del S.C. in materia di improcedibilit dell'appello per tardiva restituzione (e non deposito, termine, che ha riferimento al .primo deposito, quello cio che avviene al momento della costituzione) del fascicolo dell'appellante prima dell'udienza collegiale, precisando che per udienza rilevante RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 576 termini di legge, riferendo la tempestivit della restituzione, anzich all'udienza collegiale di discussione fissata dall'iistruttore, a quella successiva cui il processo era stato rinviato, senza dare atto nell'ordinanza di rinvio della sussistenza delle ragioni che lo giustificavano, nemmeno risultanti dal verbale di udienza. Il motivo, che si appoggia su una isolata decisione di questo S.C. (la sentenza n. 992 del 1975), riguardante una diversa fattispecie, non fondata. Ai fini della improcedibilit dell'appello la tempestivit della restituzione non si valuta sempre con rriferimento all'udienza di discussione della causa fissata dall'istruttore, dovendosi avere riguardo, qualora tale udienza sia Stata rinviata (ritualmente), alla nuova udienza collegiale nella quale la causa venga effettivamente discussa ed assegnata a sentenza (Cass. 4311/77, 2430/76, 948/76, 992/75, 3436/72, 1764/72, 3491/69, 2144/67). Tale improcedibilit, secondo il consolidato, orientamento giurisprudenziale di questa S.C. va diohia:rata non solo nel caso di mancata presenta2lione, ma anche in quello di mancata restituzione del fasdcolo dopo il suo ritiro in occasione della chiusura dell'istruzione (giurisprudenza costante cfr. Cass. 488/79, 5089/77, 2024/74, 1377/75). Nella memoria la difesa dell'Avvoctura sottolinea l'interpretazione liberale del pdncipio nel senso che alla mancata restituzione del fascicolo l'iimprocedibilit non consegue ipso iure, ma va esclusa ogni qualvolta il giudice possa ugualmente pronunciare sull'impugnazione esistendo in atti copia autentica della sentenza e dell'atto di appello. Non ne risulta peraltro sovvertito l'indirizzo di fondo che iricollega l'improcedibilit alla mancata restituzione (oltre che alla originaria omessa ai fini della dichiarazione di improcedibilit deve intendersi quella in cui la causa viene effettivamente spedita in decisione. Con la seconda massima il S.C. rettifica, invece, l'indirizzo contenuto nella precedente sentenza 14 marzo 1975, n. 992, affermando il principio che l'ordinanza del collegio che dispone il rinyio della causa ad altra udienza di discussione non nulla anche se non contiene l'espressa menzione dei gravi motivi che, a mente dell'art. 115 disp. att. al c.p.c., ne hanno giustificato l'adozione sempre che tali motivi sussistano e siano comunque desumibili dai fatti di causa, e ferma la discrezionalit del giudice di valutare la sussistenza della gravit dei motivi stessi. In sostanza facendo leva sui due elementi della mancanza di una previ sione espressa della nullit in caso di mancata motivazione della ordinanza di rinvio e della discrezionalit del giudice nella valutazione della gravit dei motivi che giustificano il rinvio, il S.C. giunto ad una interpretazione meno rigida del dettato legislativo rispetto a quella in precedenza accolta. E tale conclusione appare apprezzabile, anche sul piano equitativo, non sembrando giustificato l'estremo rigore del precedente indirizzo. Anche il principio contenuto nella terza massima pu, in via del tutto generale, essere condiviso. Ed, invero, sembra esatta l'affermazione che l'ac PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 577 presentazione) del fascicolo; n ritiene il Collegio di dovere sottoporre a revisione oritica tale indirizzo per evidenti ll'agioni di economia della decisione, poich nel caso di specie non si;ssistono gli estremi per emettere la pronuncia di improcedibilit, -come bene ha argomentato il giudice di merito, sicch neppure ha ragione di porsi la problematica dell'eventuale interpretazione adeguatrice in alternativa alla prospettazione del dubbio di costituzionalit della relativa norma vivente desunta in via interpretativa, per difetto di rilevanza poich di detta norma viene appunto esclusa l'applicabilit nel caso di specie, sitcch non si verifica concretamente alcuna menomazione del diritto di difesa (altra volta, del resto, questa S1C. ha avuto modo di affermare che la sanzione dell'improcedibilit non comporta violazione dell'art. 24 Cost. in quanto nm si traduce in ostacolo impedimento del diritto di difesa, essendo ll'ichiesta come modalit di regolamentazione del diritto medesimo: Cass. 4753/77). Secondo l'assunto dei resistenti il riferimento alla nuova udienza di discussione opera solo quando il rinvio venga espressamente concesso per uno dei motivi previsti dall'art. 115 disp. att. (girave impedimento del tribunale o delle parti). Il presupposto del potere del giudice 1collegiale di dispol'.'re il rinvio dovrebbe cio necessariamente ravvisarsi nella formale verbalizzazione dei gvavi motivi effettivamente enunciati davanti al Collegio dal richie dente; e di fronte alla mancata verbalizzazione, a prescindere dall'avvenuta enunciazione, il rinvio non potrebbe essere disposto; tanto meno con ordinanza call'ente di apprezzamento sulla idoneit e gravit dei motivi addotti. La tesi manifestamente eccessiva. Le .norme degli artt. 126 cod. proc. civ. e 44 disp. att. cod. proc. civ. sul contenuto e sulla compilazione del processo verbale 1si limitano a presorivere che tale atto deve contenere, fra l'altro, le dichiarazioni rice cordo in ordine alla determinazione concreta del danno derivante da un'occu pazione ultrabiennale con conseguente utilizzazione dell'area occupata per la realizzazione di un'opera pubblica non perde efficacia in seguito alla mancata coltivazione da parte dell'espropriante della procedura espropriativa. Peraltro il problema specifico da risolvere nel caso di specie e su cui non sembra sia stata svolta un'indagine adeguata, era quello preliminare di stabhlire se, in base a1la convenzione stipulata, le parti avessero inteso, invece che transigere il danno derivante dall'occupazione, procedere alla determina zione consensuale dell'indennit di espropriazione. E sul punto non potevano non assumere importante rilievo le circostanze, non adeguatamente considerate dal S.C., che l'Amministrazione espropriante aveva rifiutato di depositare l'indennit di esproprio determinata giudizial mente, e poi, dopo il sopravvenire della nuova normativa sugli indennizzi, aveva rifiutato di dare esecuzione all'accordo intervenuto. Si tratta di due comportamenti l'uno precedente e l'altro successivo al contratto, entrambi illuminati ai fini di conoscere la reale intenzione delle parti. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO vute o le dichiarazioni rese dalle persone intervenute nell'atto senza all'uopo pretendere la riproduzione pedissequa della dichiarazione orale. Il verbale deve essere sintetico; ma nel caso di omessa o insufficiente verbalizzazione non si verifica alcuna nullit; n l'omissione si riflette sul provvedimento ordinatorio emesso alla stregua della richiesta non verbalizzata, con riguardo alla speoif.cazione dei motivi addotti per giustificarla. Non potrebbe invero ipotizzarsi la nullit dell'ordinanza di rinvio per omessa motivazione in ordine alla valutazione della gravit dei motivi dedotti a sostegno dell'istanza di ,rinvio, perch se vero che ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. l'ordinanza deve essere succintamente motivata, la legge processuale non commina alcuna sanzione di nullit per l'omissione della motivazione. N una sanzione siffatta desumibile dall'art. 115 delle disposizioni transitorie il quale stabilisce che il rinvio della discussione pu essere disposto non pi di una volta soltanto '" per g'rave impedimento del tribunale e delle parti. La giurisprudenza di questo S.C. da gran tempo orientata nel senso che il potere attribuito al giudice dall'art. 115 cit. ha carattere discrezionale e che l'inosservanza delle modalit dettate per il suo esercizio non comporta alcuna comminatoria di nullit, ,sicch le vicende att!inenti all'esercizio, ovvero al mancato esercizio del medesimo non possono mai formare oggetto di impugnazione (Cass. 79/55, 2558/60; 3078/63; 945/64; 1035/72; 1377/75; 948/76). D'altra parte, pur senza voler qui riesaminare -come si premesso il problema della fondatezza giuridica dell'operata estensione della sanzione dell'improcedibilit dell'appello anche all'ipotesi di mancata restituzione del fascicolo, la sottolineatura dell'origine giurisprudenziale di tale indirizzo, ed il condizionamento del diritto di difesa del soccombente in primo grado che. ne consegue, inducono ad una doverosa prudenza ermeneutica nel tra:tire dal principio ulteriori corollari restrittivi. Ci spiega l'orientamento giurisprudenziale dello slittamento alla udienza effettiva dii discussione ai fini della verifica della procedibilit dell'appello, operante qualunque sia il motivo del rinvio (in ipotesi limite anche se questo stato espressamente operato per consentire la restituzione del fascicolo {cos Cass., 1764/72; contra Cass., 992/75). Si pertanto ritenuto che non ,rileva la carenza di motivazione in ordine all'operato rinvio, dovendosi ritenere che la valutazione del grave impedimento del tribunale o della parte, ancol'ch non se ne faccia espressa menzione nella relativa ordinanza, sia stata effettuata per implicito per il fatto stesso dell'applicazione dell'art. 115 cit. (Cass. 2953/6~). Ma una volta riconosciuta la insindacabilit dell'apprezzamento discrezionale del giudice di me11ito circa la gravit dell'impedimento della parte addotto quale motivo della richiesta di rinvio ed escluso che delle moda PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE lit del suo eserciZJio la parte si possa dolere davanti a questo S.C., non appare giustificata la precisazione limitativa che si legge nella sentenza n. 992 del 1975, secondo cui l'insindacabilit sussisterebbe solo se il rinvio dell'udienza di discussione della causa sia stato concesso dal giudice di merito per uno dei motivi precisati dalla legge, ovvero sull'accordo delle parti, sicch ove il motivo espl!citamente addotto sia extra legem (ma non si comprende allora il fondamento testuale della riconosciuta efficacia dell'accordo delle parti) o non sia menzionato affatto, sarebbe possibile l'impugnazione. A siffatta conclusione, sulla linea della giurisprudenza dominante, va obiettato che non si deve confondere la mancata verbalizzazione con la mancata enunciazione delle ragioni del rinvio che pu ritenersi implicita nel provvedimento di concessione del rinvio, presupponente una richiesta adeguata ed un positivo apprezzamento del giudice al riguardo. .Comunque nel caso di, specie la sentenza impugnata, nel riesaminare l'eccezione di improcedibilit e nel disattenderla, si data carico dell'omessa indicazione nell'ordinanza dei gravi motivi dedotti dall'appellante a sostegno dell'istanza di rinvio, e con chiara consapevolezza della distinzione fra enunciazione delle ragioni del chiesto rinvio, verbalizzazione delle medesime ed apprezzamento del giudice al riguardo ha dato atto che nella specie il rinvio era 'Stato disposto sull'istanza del difensore dell'amministrazione 1comparso in udienza, in sostitu:ziione del collega, investito della trattazione della 1causa, esprimendo il convincimento sulla base del rilievo testuale della non iidentit del difensore presente con quello che aveva sostenuto le ragioni dell'amministrazione, che il rinvio fosse stato disposto (legittimamente) proprio perch il difensore titolare del relativo procedimento contenzioso dell'Avvocatura non aveva potuto partecipare all'udienza essendone impedito; la qualificazione di tale impedii. mento come grave ciricostanza insuscettibile 'di sindacato in questa sede, essendo espressione della discrezionalit del giudice. Ed una siffatta ricostruzione della vicenda da parte del giudice d'appello consente agevolmente di individuare il tratto differenziale fra la situazione di specie e quella tenuta presente nella decisione n. 992 del 1975. In quel caso l'appellante non aveva fatto richiamo ad alcun impedimento espressamente richiedendo il rinvio quaie termine di graria per potere provvedere all'omesso deposito, in quello attualmente in esame la sussistenza di un motivo 'idoneo (anche se non verbalizzato) era desumibile ex actis ed stata comunque desunta implicitamente in via interpretativa dalla Corte in termini di impedimento del difensore. Nel disposto rinvio dell'udienza di discussione deve pertanto I'itenersi implicita la valutazione positiva sulla sussistenza di un grave impedimento, effettivamente dedotto all'udienza (anche se non verbalizzato), sicch da escludere la irregolarit applicativa dell'art. 115; la cui messa 580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in evidenza, peraltro, non potrebbe dar luogo a vizi del provvedimento sindacabili in cassazione, in difetto di ogni comminatoria di nullit al riguardo. In conclusione deve escludersi che nel caso di specie sussistessero gli estremi per dichiarare la improcedibilit del ricorso (pronuncia che si sarebbe dovuta in ogni caso giustificare con il rilievo che in mancanza del fascicolo dell'appellante non era possibile procedere all'esame dell'impugnazione). 3. -Nel merito il nodo problematico della causa va indiv1duato nella qua1ificazione giuridica dell'atto 16 aprile 1974 che secondo la tesi dell'amminis1lrazione sarebbe un accordo sulla misura della !indennit, un atto quindi del procedimento espropriativo, assoggettabile come tale, alla relativa disciplina, mentre secondo la Corte d'Appello si tratterebbe di negozio .transattivo di diritto privato, mirante essenzialmente a determi nare la consistenza del risardmento dei danni dovuti ai proprietari delle aree illegittimamente occupate, decorso il biennio di occupazione legit tima, senza che il procedimento espropriativo si fosse concluso, e restando esclusa la possibilit di restituzione del terreno sul quale era gi stata realizzata l'opera pubblica (edificio scolastico). L'inquadramento della fattispecie negli schemi dell'occupazione illegittima con impossibilit di restituzione e la puntualizzazione della transazione con riferimento da un lato all'azione di risarcimento che i proprietari avrebbero potuto svolgere per ottenere l'integrale ristoro dei danni commisurati al valore venale del bene, e dall'altra alla facolt per la P. A. di esercitare ex novo il potere esproprativo non risultano svolti nella sentenza impugnata in termini del tutto soddisfacenti, sia per l'uso promiscuo ed indifferenziato dei termini indennit (di espro. prazione) e risarcimento, sia per una sovrapposi:l)ione concettuale con il modello della cessione volontaria dell'area da espropriare che nulla ha a che vedere con la situazione di occupazione ivreversibile a seguito della costruzione dell'opera pubblica, che svuota completamente ri1 diritto dominicale delle sue componenti edel suo contenuto economico, ma non incide formalmente sulla titolarit del diritto in quanto tale, sicch non pare esatta l'affermazione incidentale della sentenza secondo cui tale diritto sarebbe stato trasferito all'ammirnstrazione. D'altra parte le diflicolt di interpretazione dell'atto discendono dalla sua stessa origine documentale, essendosi avvalse le parti di un modulo standard a stampa, predisposto dall'amministrazione per consacrare un accordo sulla misura dell'indennit. Trattasi, tuttavia, di !imprecisioni che non si riflettono sulla esattezza dell'accertamento di fondo della .Corte che ha esattamente interpretato l'atto come vera e propria transazione ( convenzione con la quale le parti PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE facendosi reciproche concessioni, prevenivano una lite che poteva sorgere fra loro non solo per quel che riguar.dava la rrll.sura dell'indennit di espropriazione... ma anche per quanto concerneva il danno subto dai Mangano... (pari al) controvalore del bene su cui era gi stata costruita l'opera pubblica... (e dipendenti) dalla interclusione del residuo fondo . E le dimensioni economiche dell'intervenuta transa:zJione risultano dalla contrapposizfone fra il controvalore del bene fissato Jn L. 121.741.000, e la misurazione dell'indennit detrminata con perizia giudiziaria in ben L. 204.208.000. Con il primo motivo del ricorso, enfatizzando le osoillazionri terminologiche e concettuali di dettaglio della impugnata sentenza, si critica la qualificazione della convenzione come transazione estranea al procedimento espropriativo e si sostiene che l'accordo inteocoIBo fra le parti aveva natura di semplice bonaria determinazione dell'indennit di espropriazione ( violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25, 26 della I. 25 giugno 1865, n. 2359, nonch degli artt. 1362, 1365, 1470, 1498 cod. civ.), addebitando altres alla sentenza di rion avere cor:rettamente motivato in ol'dine alla portata della predetta convenzione. L'Avvocatura dello Stato fa soprattutto leva sul preteso effetto idel contratto transattivo di determinare il trasferimento volontario del bene occupato dietro corrispettivo di un prezzo, e oritica la sentenza per avere postulato tale effetto senza avere congruamente valutato l'esistenza della volont al trasferimento del bene. Si tende con ci ad attribuire alla relativa enunciazione della sentenza una portata del tutto esorbitante, ipotizzando un effetto della transazione non rispondente all'intento delle parti, che non vollero porre tin essere un trasferimento negoziale, in luogo di quello coattivo, ma si proposero di risolvere una situazione risa:rdtoria che si innestava su un'occupazione ormai sine titulo, essendo decorso il termii.ne per l'espletamento del procedimento espropri.ativo per il rifiuto dell'ammmastrazione di depositare l'indennit di espropriazione. Ma una puntuale, ricostruzione delle ragioni .del comportamento della P.A. non rilevante aii fini del decidere, bastando constatare al riguardo che il procedimento espropriativo non si concluso per il fatto dell'amministrazione e che la conven:zJione in esame non si innestata su quel procedimento, ma si ricollega ad una situazione di occupazione tillegittima: sicch ai principi all'uopo elaborati dalla giurisprudenza di questa S.C. che occorre fare riferimento per apprezzare la correttezza dell'operato inquadramento in termind transattivi (nella ricorrenza dei requisiti di legge la cui sussistenza non viene del resto .revocata in dubbio dal ricorrente). Ed alla stregua di tali princpi il motivo deve ritenersi infondato. Riportato l'accordo transattivo alla sua fondamentale matrice di determinazione del risarcimento danni nelle sue varie componenti, e messa RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 582 in chiaro la fungibilit delle espressioni risarcimento ed indennit (di espropriazione) accomunate dal riferimento al valore che si intendeva attribuire al bene, ed escluso che si fosse invece potuto stabilire il prezzo di un trasferiimento volontario del bene (che non assumeva concreta rilevanza, posto che si em gi verificata la perdita sostanziale di tutte le utilit inerentJi al bene) risultano svuotate di pregio le notazioni della difesa dell'amministrazione volte a contrastare l'accertamento operato dei giudici di merit'o. Il profilo del trasferimento volontario dell'area occupata verso corrispettivo di U1I1 prezzo non attiene all'oggetto della transazione, incentrata sulla determinazione del risarcimento a seguito di occupazione illegittima con impossibilit di restituzione del bene, avendo l'amministrazione fatto decorrere il termine per 11 perfezionamento dell'espropriamone rifiutandosi dd covdspondere la maggiore indennit di espropriazione a suo tempo determinata dai periti. Per transigere i Mangano non dovevano manifestare la volont di trasferire, ma solo quella di ritenersi soddisfatti in ogni loro pretesa a seguito della convenuta attribuzione delle indicate somme. L'adozione del modulo a stampa predisposto per la stipulazione di accordi siffatti ed il difetto di coordinamento fra dette clausole e quelle costituenti espressione dell'accordo transattivo, spiegano gii scompensi verbali sui quali fa leva la 1difesa erariale. Ma una volta messo in luce il nucleo della convenzione, il suo proprium originale, attraverso una interpretazione globale e finalistica del negoZJio (>, in quanto il fallito, impugnando la sentenza che ha rigettato la sua opposizione alla sentenza diohiara1Jiva del suo fallimento, dimostrerebbe, sia pure impliicitamente, di non volersi avvalere dell'urgenza, che profitterebbe a suo esclusivo interesse, per cui la controversia sarebbe priva di quel requisito dell'urgenza che giustifica l'inapplicabiliit della sospensione dei ternnini processuali. Il ricorso del tutto privo di fondamento. La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale di sposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applioa, in virt della norma contenuta nell'art. 3 della stessa legge, alle cause previste dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con rid. 30 gennaio 1941 n. 12 ~cui d.l citato art. 3 della legge n. 742 fa espresso rinvio), tra le quali sono comprese quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti. (1) La decisione, che costituisce la prima pronunzia del S.C. in materia, appare del tutto esatta. Non pu infatti, pensarsi come sosteneva invece la ricorrente, che sia rimesso alla parte interessata avvalersi o meno della sospensione del termine per proporre impugnativa in una materia che il legislatore considera sottratta alla applicazione della regola della sospensione dei termini nel periodo feriale. chiaro che la sottrazione di una specifica materia alla regola generale della sospensione dei termini voluta dal legislatore , per finalit di ordine pubblico. Sfugge, pertanto, al potere dispositivo delle parti private ogni possibile determinazione al riguardo. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 585 L'inapplicabilit della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale alle cause previste dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario -non consentendo il chiaro dettato della norma alcuna distinzione in proposito -non limitata al giudizio di primo grado, ma si estende ai giudizi di impugnazione e ad ogni fase di essi. Nelle cause di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale resta quindi esclusa anche nel giudizio di appello, sia che l'impugnazione venga proposta dal fallito conto fa sentenza di rigetto della sua opposizione, sia che venga proposta dal curatore o dai creditori istanti contro la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento. In entrambe le ipotesi ri.corre infatti quell'interesse pubblico alla sollecita conclusione del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di faHiimento che giustifica l'esclusione della sospensione dei termini processuali e non consente aLcuno spazio all'operativit del potere dispositivo delle parti. Appare infine del tutto priva di base l'assimilazione, prospettata dalla rncorrente, delle cause relative alla chiusura del fallimento rispetto alle quali questa Corte Suprema (sent. 10 marzo 1971, n. 687) ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini ~ocessuald durante il periodo fe riale; al giudizio di appello promosso dal falMto contro la sentenza di rigetto della sua opposizione alla sentenza dichiarativa del suo fallimento,. in quanto i due tipi di giudi2lio presentano caratteri strutturali e funzio nali assolutamente diversi. (omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1979, n. 5677 -Press. D'Orsi Est. Scanzano -P. M. Morozzo della Rocca (conf.). Giordano (avv. Zaffarani) c. Ministero Interno (avv. stato Corti). Comune -Sindaco -Ufficiale di governo Requisizione Danni relativi Imputabilit al Ministero Esclusione -Imputazione al comune beneficiario. Nel giudizio per risarcimento dei danni derivanti da requisizione diohiarata illegittima, legittimata passiva non l'Amministrazione statale cui riferibile l'attivit del sindaco quale ufficiale di governo ma il Comune a favore del quale stata disposta la requisizione (1). (1) Il pnnc1p10 enunciato particolarmente importante perch per la prima volta la Cassazione affronta la questione dell'imputabilit dell'obbligo di risarcimento, con particolare riguardo alla requisizione. Analogo orientamento era stato espresso, con riferimento a tutti i procedimenti ablativi da Cass., 7 luglio 1967, n. 1676; in Giur. it. Mass., 1976. Cfr. anche App. Palermo, 586 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (omissis). Con provvedimento del 24 agosto 1968 lil Sindaco di Paler- mo in qualit di uffida:le del Governo, al fine cli assicurare la continuit del servizfo di nettezza urbana, necessario per ragioni di igiene e di salute pubblica, ordin la requisizione per la durata di mesi quattro, dei mezzi, attirezzature, benri mobili ed immobili dell'impresa Vaselli, gi concessionaria del servraio anzidetto perch venissero utilizzati in via transitoria e di u11genza dal comune di Palermo, ai fini della gestione diretta di tale servizio. Il comune prese possesso non solo dei beni contemplati nel provvedimento di requisizione ma anche cli alcuni locali di propriet di Giordano Rosa e degli altri ricorrenti indicati itn epigrafe, e li trattenne anche dopo I la scadenza del termine fissato nel provvedimento su indicato. In relamone a tale situazione la Giordano, in proprio e quale procul ratrice di Franca, Alessandra e Carlo Casiglia, Iole Ansaldi e Maria Luisa I D'Ancona, dopo avere ottenuto la condanna al risarcimento dei danni in i II L. 125.000 mensili, rper il periodo successivo al giugno 1969, a carico della Azienda Municipalizzata. Nettezza Urbana, che nel frattempo si era costiB tuita ed aveva utilizzato i locali, convenne avanti al tribunale di Palermo, ~ f. con citazione del 12 aprile 1973, il sindaco della detta citt, quale ufficiale ;del gov:erno nonch il Ministero dell'Interno e chiese la loro condanna al 1 pagamento della somma di.L. 250.000 mensili relativamente al periodo dal 1 settembre 1968 al 30 giugno 1969, a titolo di risarcimento di danni per ~ occupazione dell'immobile. f L'adito tribunale, con sentenza del 22 febbraio 1975 accolse la domanda I nei conironti del Minristero, ritenendo ad esso imputabile l'attivit del sindaco nella veste su i.ndilcata. Con la decisione ora impugnata la Corte di appello di Palermo ha riformato la decisione del primo giudice escludendo la legittimazione passiva ad causam del Ministero. Ha considerato in proposito che l'occupazione dei locali non costituiva esecuzione necessaria del provvedimento di requisizione n trovava titolo in tale provvedimento (il cui ambito era limitato ai beni di propriet del 8 marzo 1963, in Giur Sic., 1963, 495 ed ivi riferimenti in nota. Deve precisarsi che nella fattispecie della sentenza che qui si annota, la requisizione riguardava soltanto i mezzi, le attrezzature, i beni mobili ed immobili di propriet della impresa requisita e non anche i beni immobili da quest'ultima condotti in locazione. Sicch la domanda di risarcimento proposta dal locatore sostanzialmente si basava sull'occupazione abusiva, da parte del comune, di detti immobili (occupazione che non trovava titolo nel provvedimento di requisizione. La corretta interpretazione dell'atto amministrativo, del resto, operata dalla Corte di cassazione e gi dalla Corte d'appello di Palermo (sent. 27 gennaio- 18 febbraio 1976), neanche consentiva di ritenere che l'occupazione degli immobili locati alla societ requisita fosse una conseguenza necessaria ed ineluttabile del provvedimento di requisizione. PARTE J, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE l'Impvesa Vaselli, e non a berni da questa detenuti in locazione) ma costituiva un fatto di cui doveva rispondere il comune che aveva utilizzato i locali stessi. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Giordano Rosa, in proprio e quale procuratrice di Franca, Alessandra e Carlo Casiglia nonch di Ansaldi Iole e D'Ancona Maria Luisa con atto del 30 mrzo 1977 sulla base di due motivi illustrati con memoria. Resiste il Ministero dell'Interno con controciicorso. Motivi della decisione Col primo motivo si denuncia violazione degli artt. 75 e 100 c.p.c. in relazione agli artt. 7 I. 20 marzo 1865, n. 2248, 153 t.u. 4 febbraio 1915, n. 148, 69 dell'ordinamento amministrativo degli enti locaH in Sicilia 28 cost., nonch violazdone dell'art. 2555 cod. civ. e vizio di motivazione su punti decisivi. Secondo i ricorrenti, la corte di merito, ritenendo che il p.rovvedimento di requisizione fosse limitato ai beni di propriet dell'impresa Vassalli e che pe11oi l'occupazione, da parte del Comune, dei locali di cui si discute non costitu esecuzione necessaria di quel provvedimento, avrebbe travisato il contenuto di tale atto ed avrebbe trascurato: a) che la requisizione essendo dichiaratamente finalizzata ad assicurare la continuit del servizio di nettezza urbana, doveva necessariamente avere ad oggetto tutto il complesso organizzato dei beni che a quel servizio erano destinati, e cio l'intera azienda dell'Impresa Vaselli, comprensiva anche degli stabili da essa condotti in locazione per le necessit del servizio medesimo; b) che, infatti, in esecuzione del provvedimento anzidetto il comune si impossess contemporaneamente dei beni di propriet della Vaselli e dei locali in cui essi erano custoditi, per cui l'occupazione di tali locali non era in contrasto, ma in armonia con il contenuto del provvedimento stesso; e) che con sentenza pronunziata tra essi ricorrenti e l'Azienda Municipalizzata per la Nettezza Urbana EZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA civiile o da leggi speciali), ma dev'essere compiuta unicamente sulla base di quanto ipotizzato dalla legge tributaria, s che appare fondato il rilievo solle'"ato dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso, con cui si denunda il vizio logico della decisione impugnata, che ha dato come postulato, ci che invece avrebbe dovuto dimostrare, ossia l'attivit agraria ai fini fiscali, mentre tale attivit avrebbe dovuta essere qualificata sulla base di una sua esatta corrispondenza con tutta la normativa in proposito del t.u. e non solo con una parte di essa. Inoltre, va ancora precisato che, sec011ido il disposto dell'art. 65 del t.u., il reddito agrario quello derivante dal capitale e dal lavoro direttivo impiegati, nei limiti della poten:ziialit del fondo, nell'ese11cizio di atti vit dirette alla coltivazione del fondo stesso: il ohe conferma ancora lo stesso collegamento indispensabile, ai fini fiscali, fra reddito e fondo agricolo (per quanto attiene ai prodotti vegetali commestibili, ch per la silvicoltura e l'allevamento del bestiame esiste altra specifica espressa previsione); in altri termini, le attivit esplicate su fondo agricolo (cos classificato a fini catastali), per essere tassate come produttive di reddito agrario e non di reddito soggetto ad imposta mobile, devono essere esplicate dal titolare di un diritto reale sul fondo, col contributo da parte sua di capitale e di lavoro direttivo, e devono consistere o nella coltivazione del fondo, o nella silvicultura, o nell'allevamento del bestiame. A tali attivit, direttamente agricole secondo il legislatore, vanno poi aggiunte, come assimilate aii fini fiscali, quelle dirette alfa manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrino nell'esercizio normale dell'ragricoltura secondo la teonioa ohe lo governa. Ci significa che il legislatore ha previ:isto due distinte specie di attivit, una immediatamente produttiva di un certo prodotto (per coltivazione, silvicultura e allevamento di bestiame), l'altra attinente ad una fase successiva alla produzione vera e propria del prodotto originario, e consistente nella manipolazione, trasformazione e alienazione del prodotto gi ottenuto; attivit, quest'ultima, che seppure estranea all'attivit produttiva vera e propda assimilata a questa ai fini fiscald come attivit accessoria (e sempre che sussistano tutti gli altri presupposti gi specificati) quando attiene, secondo prassi e tradizione, all'esercimo normale dell'agricoltura secondo la tecnica propria di essa. Ne consegue anzitutto che non ogni attivit produttiva di prodotti vegetali commestibili, legname e sottoprodotti del legname o bestiame e neppure ogni attivit di manipolazione, trasformazione o alienazione di prodotti agrari pu essere qualificata di per s, solo in relazione al prodotto stesso, come attivit agricola ai fini fiscali, bens solo quell'attivit che sfrutti direttamente la potenzialit produttiva di un fondo agricolo nei limiti previsti dall'art. 62 del t.u. e che, di conseguenza, qualsiasi indagine attinente alla natura pi o meno perfezionata o sofisticata della 606 RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO tecnica adoperata non pu essere effettuata, ai fini fiscali, se non dopo che si sia aocertata la sussistenza dei presupposti. essenziali dell'imposizione, ossia il diretto ed indQspensabile collegamento fra prodotto ottenuto e potenzialit produttiva di un fondo, appartenente al contribuente a titolo di diritto reale e classificato come fondo agricolo, nonch la provenienza di tale prodotto da un'attivit di coltivazione vera e propria (nel senso tradizionale di utilizzazione delLa terra come sede di sviluppo di seminagione in essa effettuate artificialmente), ovvero di silvicultura o di allevamento del bestiame. Nel caso di specie, evidente come l'attivit in questione non poteva che essere classificata nella prima delle tre diverse attivit innanzi poste in evidenza, per cui compito della Commissione era anzitutto accertare se ci si trovasse in presenza di una vera e propria attivit di coltivazione di un fondo, sia pure con una interpretazione clei fatti e delle peculiarit del caso basata sugli sviluppi della tecnka agricola e sui pi recenti ritrovati della scienza chimica e della tecnka industriale. Qualunque interipretazione estensiva non poteva, peraltro, prescindere dal dato fondamentale, ossia dalJ'indispensabile collegamento fra prodotto ottenuto e sEruttamento della potenzialit del fondo (come fondo agricolo, s'intende e non gi semplicemente, come area utilizzabile per la costruzione di un opificio) nell'esercizio di un'attivit di coltivazione del fondo medesimo. Tale indagine del tutto mancata e la Commissione non ha tenuto presente che l'accertamento della modalit dell'attiviit di produzione dei funghi, come innanzi descritte in narrativa e come specificate e date per pacifiche dalla stessa Commissione, non poteva semplicisticamente portare alla conclusione che si era in presenza di un'attivit agricola, soprattutto in base alla normativa fiscale e non gi in base a considerazioni metagiuridiche di altro genere. Infatti, in conformit a quanto innanzi precisato, ed esaminando una per una tutte le caratteristiche del sistema produttivo in questione, va osservato: -che non basta a :for qualificare come agrario un reddito derivante da un'attivit esplicata in un capannone, sia pure costruito su di un fondo agricolo, pokh il fondo, in tal caso, viene in considerazione unicamente come area, mentre essenziale, ai fini fiscali, il collegamento fra reddito e titolarit di un diiritto reale su di un fondo agricolo, potenzialmente produttivo, come humus, del reddito stesso; -che la preparazione di concime 0J1ganico all'interno del capannone, mediante uso di paglia e letame con l'aggiunta, come additivi, di gesso e semi di soia, non costituisce in s e per s attivit agricola a sensi dell'art. 65 del t,u., peJ1ch non come tale, direttamente collegata alla coltivazione del terreno; -che la fermentazione e lavorazione mediante apposita macchina del composto cos ottenuto, in cui non entrava affatto, come componente PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA essenziale, il suolo agricolo, non poteva essere qualificata agricola ai fini fiscali, consistendo, al massimo, in un'attivit preparatori.a della coltivazione del suolo vero e proprio e ancora del tutto estranea al processo produttivo; -che tutte le ulteriori fusi della lavorazione, dalla distribuzione del composto in casse, all'introduzione di queste in apposite celle alla climatizzazione artificiale dell'ambiente, restavano ugualmente fuori, ai fini fisoali, dell'attivit vera e propria di coltivazione del fondo ; -che l'unico collegamento fra l'intero ciclo produttivo e il fondo agricolo vero e proprio avrebbe potuto essere rappresentato dall'operazione di copertura del seme con uno strato di terra e di tufo, ma che ci solo, di per s, non poteva essere idoneo a far ritenere che si fosse in presenza di un'attivit di coltivazione del fondo a sensi del ripetuto art. 65 del t.u. Pel'Ch tale collegamento fosse essenziale ai fini dell'indagine di mera tassabilit sottoposta alla Commissione sarebbe stato necessario, infatti anzitutto accertare se tali materiali provenissero direttamente dal fondo agricolo sulla cui supeclcie era installato tutto il complesso produttivo, e, inoltre che si trattasse di materiali aventi particolare composizione chimica, s che solo col loro impiego fosse possibile ottenere la produzione del fungo, mentre tale produzione non sarebbe stata possibile con l'impiego di terra e tufo provenienti da qualsiasi fondo e da qualsiasi zona. Solo in tal caso infatti, una volta riconosciuta l'esserraialit dell'umus proprio del fondo ai fini della prod~ione, e la conseguente complementarit di tutti gli altri materiali ed attrezzature adoperate (da considerarsi unicamente come mezzi tecnici per il migliore sfruttamento intensivo di un fattore di produttivit proprio del fondo, escluso, beninteso, il semplke fattore climatico, ottenuto artificialmente), avrebbe potuto riconoscersi al reddito in ques1Jione la natura di reddito agrario, ai fini fiscali, comecch derivante da un'attivit, sia pure complessa, ma comunque intesa alla coltivazione del fondo. Concludendo, deve affermarsi che l'attivit di produzione di funghi fatti germinare artificialmente pu considerarsi, ai fini del t.u. delle Imposte dirette del 1958, come attivit produttiva di reddito agrario allorch essa, direttamente (ad es. per coltivazione in grotte particolari site in un fondo agricolo), o indirettamente, per l'indispensabilit e la preminenza dell'humus del fondo come fattore non sostituibile per la germinazione, possa essere qualificata at!ivit di coltivazione del fondo, intesa ad un pi intensivo e spedfiico sfruttamento di una produttivit gi insita nel fondo; mentre, in caso contrario, tale attivit va tassata, per quanto attiene al regime vigente prima della riforma tributaria del 1972, come attivit produttiva di reddito soggetto ad imposta di r.m. 608 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Una indagine del genere non risulta compiuta nella decisione impugnata, la quale pertanto va cassata, con rinvio alla stessa Commissione Centrale, che decider in conformit ai prinoipi innanzi enunciati, avvalendosi, se necessario e nei limiti del rispetto dei prindpi sull'onere della prova, di tutti i mezzi di indagine a sua disposizione, data la natura di giudizio anche di merito del giudizio di essa Commissione (escluse le questioni di semp1ke estimazione) in conseguenza della riforma del contenzioso tributario del 1972 (omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 dicembre 1979, n. 6546 -Pres. Mirabelli -Est. Battimelli -P. M. Ferraiolo ('conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano) c. Ente zona industriale Trieste (avv. Asquini). Tributi in genere -Soggetti passivi -Stato contribuente Ammissibilit. Tributi erariali diretti -Imposta sui redditi di ricchezza mobile Esenzione soggettiva -Parificazione allo Stato -Ente per la zona industriale di Trieste Non si estende alle imposte dirette. (t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 81; I. 21 aprile 1969 n. 163, art. 2; Ordine del Governo militare alleato per il territorio di Trieste 18 aprile 1953, n. 66, art. XXIII). Non esiste nel sistema tributario italiano una norma di esenzione assoluta dello Stato da ogni tributo; la non soggezione dello Stato all'imposizione tributaria conseguenza in alcuni casi della non equiparabilit dello Stato ai singoli soggetti di imposta (imposte dirette) e in altri di apposite norme delle varie leggi speciali (imposta di registro), mentre sussistono casi di soggezione a tributi, anche diretti, dello Stato e delle sue aziende (1). La norma che dichiara l'Ente per la zona industriale di Trieste parificato alle amministrazioni statali per tutti gli atti inerenti ai propri fini istituzionali, ha stabilito l'esenzione dalle imposte indirette (sugli atti) ma non dall'imposta di ricchezza mobile (2). (1-2) Conformi sono varie altre sentenze in pari data. La prima massima riprende il problema, non puramente teorico come dimostra il caso deciso, dello Stato contribuente. Sull'argomento i punti di osservazione sono stati diversi in ragione dell'interesse cui la questione dava luogo. Riguardo ai tributi degli enti locali, si detto che lo Stato, salvo una espressa esenzione, vi ordinariamente soggetto, bene ammettendo che la legge dello Stato, da cui trae origine l'imposizione, pu rivolgersi contro Jo stesso Stato; ai fini della equiparazione allo Stato di altri soggetti, si pronti ad affermare che il potere sovrano di imposizione non pu essere rivolto contro chi non soggetto alla sovranit, che il rapporto obbligatorio presuppone due soggetti, che il prelievo tributario non pu colpire la capacit contributiva del destinatario dello stesso PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 609 (omissis) Ai fini della soluzione della questione controversa ritiene la Corte opportuno premettere all'indagine delle specifiche norme di materia tributaria di cui qui si discute la lettura dell'intero Ordine n. 66 in data 18 aprile 1953, con cui il Governo Militare Alleato del Territorio Libero di T'rieste istitu, come detto all'art. II del decreto suddetto, un organismo pubblico denominato Ente del Porto Industriale di Trieste con lo scopo di coordinare, sviluppare ed amministrare il Porto Industriale della citt per la durata di venti anni. A tali fini, si stabil nell'art. III che l'Ente avrebbe promosso la creazione di stabilimenti industriali tecnicamente equipaggiati alllinterno del Porto, con la facolt di acquistare, espropriare, ottenere in concessione dal Demanio, prendere in locazione aree, fabbricati ed altri beni immobili, sia in nome proprio che in nome di imprese industriali; di preparare progetti, stime e perizie per un adatto sviluppo del porto; di promuovere la costruzione di bacini, strade, condutture e instaJlazioni di energia elettrica, di gas e di acqua; di sviluppare il necessario servizio ferroviario con collegamenti con le stazioni :ferroviar.e; di stipulare convenzioni con i magazzini generali per l'uso delle loro installazioni; di imporre prezzi e diritti per i servi:zii forniti; di provvedere, con accordi con il Govemo Alleato, alla sorveglianza e alla polrizia nell'interno del Porto Industriale; dii stipulare i contratti necessari per il raggiungimento dei suoi fini; ed in genere di porre in essere tutti gli atti necessari al pi effiiciente sfruttamento, sviluppo e funzionamento del Porto. prelievo, che le norme che talvolta stabiliscono le esenzioni sono pleonastiche esternazioni di una regola necessaria, che il pagamento figurativo disciplinato dall'art. 123 del reg. 15 settembre 1923 n. 2090 una finzione contabile non avente rilevanza tributaria (Cass. 12 novembre 1974 n. 3567, in questa Rassegna, 1975, I, 199 con richiami). La sentenza in esame ripropone il problema in termini assai pi concreti e senza generalizzazioni. Non esiste n una norma di esenzione assoluta n un principio che ci renda necessario. Al contrario norme espresse non solo pongono esenzioni (che non possono troppo sbrigativamete dirsi pleonastiche), ma affermano la soggezione alla imposizione esplicitamente, ovvero restringendo la portata delle esenzioni. Per le imposte fondiarie il t.u. delle imposte dirette escludeva i terreni destinati esclusivamente a servizi pubblici (art. 49 e 50) e i fabbricati costituenti il demanio pubblico infruttifero (art. 77). Per l'imposta sulle societ lo stesso t.u. (art. 151 lett. d) dichiarava esenti le aziende dello Stato che gestiscono in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, ma non tutte le aziende. Attualmente l'art. 5 del d.P.R. n. 601/1973 dichiara esenti dall'I.R.P.E.G. e dall'I. L.O.R. i redditi di terreni e fabbricti appartenenti, allo stesso modo, allo Stato e agli enti locali, destinati ad usi e servizi di pubblico interesse, mentre l'art 6 lett. b) stabilisce soltanto la riduzione a met dell'I.R.P.E.G. per le aziende dello Stato. E non pu dirsi che hl pagamento figurativo di cui all'articolo 123 del regolamento esattoriale sia una finzione, perch una operazione del tutto equivalente al pagamento; deve anzi dirsi che se nella norma citata si 610 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO I mezzii necessari per il compimento di dette attivit erano previsti nell'art. X, sotto forma di fondi anticipati dal Governo Alleato, da restituire con un interesse del 2 %, nonch di entrate derivanti dalle operazioni del Porto I[]dustriale, dalle vendite e locazioni di beni dell'Ente e da tutti i profitti della gestione. Il Capo terzo dell'Omine (artt. da XIII e XVI) prevedeva le modalit per le procedure di espropriazione necessarie per la costruzione e il funzionamento degl1i stabilimenti industriali e iJ Capo quarto (artt. da XVII a XXIII) prevedeva i benefici fiscali. Si trattava, pertanto, di un ente pubblico avente contemporaneamente, attivit :promozionale di sviluppo industriale e attivit imprenditoriale vera e propria, con la previsione di un'autonomia patrimoniale e di una autosufficienza economica, derivantigli autonomamente (a parte le sovvenzioni iniziali a puro titolo di prestito) dai proventi delle attivit esercitate. Carattere, quesfU!ltimo, che rimasto immutato anche in seguito, avendo la legge 23 1apdle 1%9, n. 163, semplicemente mutato la denominazione dell'Ente, confermando fino al 1980 H tSUO speciale trattamento fiscale, nonch modificato la composizione dei suoi organi di amministrazione, ma senza prevedere alcun concorso dello Stato nella gestione economica dell'Ente medesimo. Ci premesso, va anZlitutto riconosciuto che la finalit pubblica dell'Ente e la sua natura d~ organo anche amministrativo, oltre che economico, non consentono comunque di equiparare l'Ente ad altri organi istituiti con contributo economico esclusivo o prevalente dello Stato al fa menzione soltanto del demanio dello Stato, dell'asse ecclesiastico, del dema nio forestale e delle Ferrovie dello Stato, ci si spiega perch a quel tempo non esistevano altre organizzazioni ed aziende con ordinamento autonomo e auto nomia contabile. Se lo Stato non in moltissimi casi soggetto alla gran parte delle imposte, si deve alla mancanza dei presupposti della imposizione; la ordinaria attivit amministrativa dello Stato, alimentata da entrate tributarie o di diritto pub blico, non produce reddito e non oggettivamente imponibile; ma ci non esclude che lo Stato sia soggetto all'I.R.P.E.G,, come tutti gli altri enti non commerciali, per i redditi fondiari e, si dovrebbe ritenere, anche per i redditi di capitale, e che per le sue aziende, che sono invece capaci di produrre reddito, benefici soltanto di una riduzione. Per le imposte indirette sono specificamente e dettagliatamente stabilite norme particolari, mentre !'I.V.A. normalmente imposta anche allo Stato. Tutto questo ha molta rilevanza per i soggetti dichiarati equiparati allo Stato; questi mentre non possono vantare una esenzione assoluta, non possono considerarsi oggettivamente incapaci, specie nelle imposte dirette, di realizzare il presupposto dell'imposizione. Su questa premessa la S.C. ha escluso, con argomentazione irreprensibile, che la parificazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste per gli atti ine renti ai propri fini istituzionali potesse comportare una esenzione soggettiva delle imposte dirette. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA fine di realizzare particolari attivit statali mediante la creazione di un'apposita organizzazione, e che di conseguenza il problema del tratta mento fiscale dell'Ente non pu essere influenzato dalla preoccupazione dell'esi,stenza, in caso di imposizione, di una inutile e macchinosa partita di giro, in forza della quale lo Stato venga a riprendere, sotto forma di imposizione, parte di ~i che ha erogato per '1'attiviit dell'Ente (il che, in ogni caso, costituirebbe comunque una incongruenza dovuta ad una scelta del legislatore, tale danon autorizzare l'interprete a rimediarvi con una intellpretazione in contrasto 1con il dettato della norma); e va riconosciuto che si in presenza di un autonomo soggetto di diritto,che svolge un'attivit prevalentemente economica (in relazione alla quale tenuto a redigere un bilancio annuale), ossia di un :soggetto che, dal punto dii vista soggettivo, non pu dirsi tale da aver diritto, ontologicamente, ad una esenzione da imposte dirette, sussis.tendo, al contrario, nei suoi confronti, tutti i presupposti a sensi del t.u. del 1958, n. 645, per l'appli cazione di dette imposte. L'esenzione, di natura 1soggettiva, discenderebbe peraltro, secondo quanto ritenuto nella decisione 'qui impugnata, da:lla normativa dell'ar tkolo XXIH, primo comma, dell'Ordine del Governo Alleato istitutivo dell'Ente (normativa fatta propria e prorogata, al rpari di tutta la normativa fiscale, dal legislatore italiano 1con la richiamata legge n. 163 del 1969), secondo cui Ai fini dell'applica2lione di ogni tassa, imposta o diritto previsti da qualsiasi legge generale o speciale, J'Ente del Porto industriale di Trieste benefcier, per tutti gli atti compiuti in conformit ai suoi fini statutari, degli stessi pr.ivilegi goduti dalle Amministrazioni dello Stato; il che comporterebbe, secondo la Commissione Central delle Imposte, la 1completa equiparazione dell'Ente allo Stato ai fini tributari, con conseguente esenzione soggettiva assoluta da ogni tipo di ~ imposta, anche diretta. Tale conclusione stata giustamente criticata dall'Amministrazione ricorrente, e le censure sollevate nel ricorso vanno condivise, sia dal punto di vista generale, sia in base ad un'approfondita disamina delle varie norme tributarie contenute nel testo legisJativo in esame. Anzitutto va precisato, da un punto di vista generale, che la parifi cazione ai fini tributari non -con lo Stato, come ritenuto dalla Commissione Centrale, bens 1con le Amministrazioi :statali , e che ci gi induce a ritenere che il partkolare trattamento tributario non possa essere tale da comprendere anche l'imposta di r.m. e quella sulle societ, potendosi ipotizzare una soggezione a tali imposte solo da parte di un autonomo soggetto di diritto; tali, invece, non sono, a questi fini, le singole branche dell'amministrazione dello Stato, nei confronti delle quali non 'si pone alcun problema di possibilit di sottoposizione ad imposizione diretta, mentre, al contrario, i singoli atti da esse posti in essere, RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO nell'ambito delle loro spedfiche competenze, possono essere tali da giustificare un'imposizione indiretta, che ha il suo presupposto in singoli atti, indipendentemente dal soggetto che li pone in essere e dalla sua personalit o meno di diritto pubblico o privato (ed un problema di imposizione e dii esenzione si pone, infatti, nel t.u. del 1958, sempre con riferimento ad azienPe autonome dello Stato o ad altri enti consimili; ma mai per 'singole amministrazioni statali). Inoltre, come esattamente rileva l'Amministra:llione ricorrente, una norma generale di esenz10ne assoluta dello Stato da ogni tributo non esiste nel nostro ordinamento, e la non soggezione dello Stato, in genere, ai tributi, conseguenza in alcuni casi della non equiparabilit dello Stato ai singoli soggetti di imposta (in materia di imposte dirette), ed in altri di apposite norme delle varie leggi speciali (ad es., in tema di imposta di registro), mentre sussistono casi, evidenziati appunto nel ['i.corso, senza che sia necessario ripetere qui quanto ivi esposto, di soggezione a tributi, anche diretti, di beni immobili di propriet dello Stato. Ma, a parte tale osservazione di carattere generale, l'esenzione va esclusa sia direttamente in base al contenuto della norma in esame, sia per il ,raffronto fra detta norma e le altre disposizioni di carattere fiscale contenute nel Capo quarto dell'Ordine del Governo Alleato in questione. Anzitutto va rilevato come la decisione impugnata si sia limitata, in detto ambito, ad un semplice J:"affronto tra la parola inglese acts , contenuta nel primo comma dell'art. 23, con la parola deeds , contenuta nell'art. 21, per ricavarne una traduzione del primo termine come attivit , in contrapposizione al secondo, che starebbe ad indicare i documenti , deducendo da ci che l'art. 23, in quanto inteso a disciplinare le attivit, contemplerebbe anche le imposte dirette, mentre l'art. 21 sarebbe relativo, per il suo richiamo ai documenti, a11'imposizione indiretta, potendo solo i documenti, non anche l'attivit, costituire oggetto di imposizione indiretta. Tali conclusioni non possono essere condivise, anzitutto perch il raf .fronto non stato operato fra due norme di contenuto generale, quanto all'ambito delle agevolazioni concesse, s che dal raffronto di esse potesse dedursi la concessione di esenzioni da imposte dirette da parte di una e da imposte indirette da parte dell'altra; invero, il citato art. 21 prevede solo una speciale agevolazione tdbuta:riia per le operazioni di concessione di mutui, o di estinzione degli istessi, nonch per le relative garanzie, concessi dall'Ente ad imprese private operanti all'interno del Porto, come previsto dalla lettera 1) gi citato art. 3, che delimita gli scopi dell'Ente; e la norma, aocanto al termine deeds >>, aggiunge anche le parole contracts e operations , sicch all'espressione deeds non pu darsi un particolare risalto in contrapposizione all'espressione acts contenuta nell'art. 23, in quanto essa usata, assieme alle altre, per indicare tutti gli PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA atti, i tito1i (in ipotesi di pegno), i contratti e le operazioni in genere attinenti all'accensione ed estinzione di mutui e garanzie, s che non pu dedursene che il legislatore abbia inteso creare una netta distinzione fra documenti e attivit , senza dire, poi, che le imposte di registro, ad es., non sono imposte su documenti, ma imposte su atti o contratti, mentre, allorch all'art. 21 si faceva menzione dei documenti, evidentemente si aveva in mente un particolare tipo di imposizione sui documenti, quale ad es. l'frmposta di bollo (ad es. sulle cambiali). Ritenuto pertanto che non pu attribuirsi al te11mine arts adoperato nell'art. 23 il significato di attivit in base al raffronto con le espressioni adoperate nell'art. 21, va osservato, anzitutto, da un punto di vista meramente letterale, che la parola inglese act ha esattamente lo stesso significato e ila stessa portata della parola italiana atto, mentre per attivit esiste ailtro termine specifico ( activity ),e che per atto deve intendersi la singola azione, il singolo negozio, il singolo provvedimento, e non gi il complesso di essi, per ,i quali appare pi appropriato il termine activity ; e che, se per act si fosse inteso attivit , la parola sarebbe stata usata al siingolare, mentre l'uso del plurale fa comprendere che il legislatore aveva in mente i singoli atti, ai quali tutti intendeva estendere il beneficio, usando, appunto, a tale scopo il plurale. Ma, a parte ogni indagine filologica, va rilevato che, per la principale imposta indiretta, quella di registro, il presupposto dell'imposizione proprio il singolo atto (ved. art. 1 della ,legge di registro del 1923 all'epoca vigente), e che in tale termine sono compresi non solo i contratti, ma altres i pi svariati negozi giuridici, nonch anche d provvedimenti amministrativi, e non pu dubitarsi che il legislatore alleato a tale significato della parola intendesse riferirsi, essendo tutta la normativa fiscale adeguata, con appropriazione di termini e di distinzioni, a1le leggi fiscali italiane, che erano quelle da appHcarsi, non certo al sistema fiscale inglese. La parola atti>>, pertanto, va letta nel significato e nell'uso corrente della legislazione fiscale italiana, nella quale essa non sta mai ad indicare la attivit complessiva di un soggetto, bens i singoli negozi, contratti o provvedimenti 1soggetti ad imposizione indiretta; ed in tali sensi la parola atti stata sempre interpretata dalla giurisprudenza, che, ad es., in tema di agevolazioni fiscali per la costruzione di autostrade, ha escluso l'esenzione dall'I.G.E. ritenendo che il pagamento o la percezione di somme di danaro, ossia l' entrata '" non potesse comprendersi fra gli atti agevolati, essendo qualcosa di diverso da questi. Ancora, va osservato che la parola atti non adoperata, nella nor ma in esame, in modo assoluto e generico, ma limitata dall'aggettiva zione performed in acco11dance vith its statutory sims (posti in essere in armonfa con i suoi fini statutari), aggettivazione che ha un significato se riferita a singoli negozi, contratti o provvedimenti, ma che ha difficil RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO mente un :: ~== i:: ~~~.J SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI . CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 ottobre 1979, n. 5426 -Pres. Ross - Rel. Scribano -P. M. Gambogi (conf.). -Societ semplice Acquedotto rurale Santuario Rocche (avv. Battista e Majorino) c. Cavanna (avv. Dodero) e Min1Istero idei 1a'Vori pubblHci {avv. Staito lmrponente). Acque -Giudizio e procedimento Divieto di proporre giudizio petitorio. Disciplina applicabile. . (cod. proc. civ. 1865, art. 445, ult. cpv.; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 207; cod. proc. civ. 1942, art. 705). Procedimento civile -Intervento coatto jussu judiois -~er finalit istruttorie Inammissibilit. (cod. proc. civ. 1865, art. 205). Acque Acqua pubblica Requisiti -Attitudine ad usi di pubblico generale interesse Opera dell'uomo -Rilevanza -p~eclusiva Esclusione. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). Acque Giudizio e procedimnto -Poteri del giudice Condanna alla demolizione di opere attinenti al regime delle acque Possibilit Esclusione Limiti. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E, artt. 2, 3 e 4; r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 221). L'attore nel giudizio possessorio pu iniziare giudizio petitorio davanti' al Tribunale regionale delle acque per far accertare la natura pubblica dell'acqua nel cui possesso abbia chiesto d'essere reintegrato, giacch, data la natura formale e non ricettizia del rinvio contenuto nell'art. 207 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, con l'abrogazione del codice di rito del 1865 il divieto di cumulo del giudizio petitorio col possessorio non vale pi anche per l'attore, secondo quanto disponeva l'art. 445 ult. cpv. del codice abrogato, ma solo per il convenuto, giusta la disc!plina dettata dall'art. 705 del codice di rito del 1942 {1). ~1) Cass. Sez. Un. 2 febbraio 1973, n. 311, in Giust. civ. 1973, I, 560 con nota di V. SGROI, Sistema processuale in materia di acque pubbliche e rinvio alle norme del codice di procedura civile, aveva gi osservato che il riferimento ad altre norme processuali contenuto nell'art. 207 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, doveva considerarsi come un rinvio non recettizio o formale, in quanto il legislatore con tale norma non aveva inteso recepire in modo definitivo ed immu 13 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 648 La chiamata nel giudizio, di un terzo per ordine del giudice a scopi istruttor.i non consentita (2). Sono pubbliche, se idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse, tutte le acque sorgenti, fluviali e lacua:Li, anche se artificia:Lmente estratte dal sottosuolo, sistemate e incrementate, mentre irrilevante che l'attitudine agli usi di pubblico generale interesse sia stata acquisita come risultato di opere dell'uomo anzich inerire ad una condizione naturale <(3). Al giudice ordinario, anche se specializzato, inibita una pronuncia che ordini la rimessione deUe cose in pristino, quando incida su opere che abbiano relazione col buon regime delle acque pubbliche e con gli a:Ltri interessi pubblici connessi con tali acque, purch si tratti di opere fornite di caratteristiche sostanziali di consistenza e stabilit e perci tali da potere essere ritenute concretamente e sostanzialmente attinenti al regime delle acque pubbliche (4). <(omissis) Col primo motivo del ricorso Ja societ Acquedotto rura:le Santuario dehle Rocohe, denuniciaindo violazione dehl'a:rt. 445, 'lllltJimo cpv., cod. iproc. oiv. 1865, ~n relazione all'art. 200 sub b), r,d. 11 dicembre 1933, n. 1775, all'art. 517, n. 3 cod. proc. civ. 1865, all'art. 360, n. 1 e 4 cod. proc. civ. ed alll'a:rit. 111 Costituzione, aJSsume <0he iil TrJbumrle superiore delile aoque ipubblfohe, avendo ritenuto ohe hl CavaTI!Ila aveva, innanZJi al Tribunale regionaile di Torino, non riassunto 1a Jite possessoda instaurata tabile le norme che regolavano, all'epoca, il procedimento dina:Ilzi al pretore in materia possessoria, ma soltanto precisare che non v'era ragione di dettare una speciale e diversa disciplina di quel procedimento ove l'azione possessoria vertesse in materia di acque pubbliche. Donde la conseguenza che le modifiche apportate dal nuovo codice di rito al procedimento possessorio erano da ritenere applicabili anche per i procedimenti in materia di acque pubbliche. Un accenno nello stesso senso era gi stato fatto in dottrina da PINI, Ancora in vita il codice di rito civile del 1865? in Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, 1627 e 1633. Va avvertito che la tesi era stata esposta nella decisione richiamata anche con riguardo all'art. 202 comma 1 del, t.u. del 1933 relativo al ricorso per cassazione, costituente . l'effettivo thema decidendum, nello stesso senso, Trib. Sup. acque, 6 agosto 1979 n. 21, in Cons. Stato 1979, II, 868, pur in questa occasione con riguardo a diverso argomento, quello dei poteri del giudice delegato alla istruzione. La soluzione per cui nel giudizio davanti al pretore si applicano alle azioni possessorie in materia di acque le norme del nuovo codice di rito non appare controvertibile, considerato che l'art. 141 comma 2 t.u. del 1933 attribuisce le azioni possessorie alla competenza per materia e territorio del pretore del luogo e che, non essendosi ritenuto di mutare per tali azioni l'ordine comune delle competenze e non trattandosi perci di regolamentare un caso di giudizio davanti ai tribunali delle acque, l'art. 207 ha la funzione non gi di porre una disciplina speciale quanto di esplicitarne la non necessit, con l'effetto di mantenere il procedimento possessorio ancorato alla disciplina comune anche nelle r111w111r&1&1tiflj~t,r;1;11t11wJf:1;111t&1f:m111rfiw&:1rt1t=i11111r1r1t1tt11i11112I= PARTE I, SEZ. VU, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 649 daivainti al Pootore di Ovada ma promosso ex novo run igiudiZiio petitorio, doveva dichiarare l'improponibilit idi tale 1giudizio iper violazione del divieto, mcombente suililo 1stesso Oavanna, ai sensi dcll'arrt. 445, ult. opv. cit., di prQPOrre i.I g~udizio petitor.io in pendenza di que!lilo possessorio; e [a.menta che jil TTibun:a:le Superiore \Il.on rite\Il\Ile idi dichiarare aa den'lllIJ.ciata improponilbi!lit avendo el:1I'oneamente affurmatO ohe fa rela1Ji.va 1 oocezione era stata formuilaita taizidivamente e che il. co'.lll(portamento del Oavanna poteva esisere inteso quaile atto di rJn.uncia al giudizio possessorio. La censura non fondata. Poioh J'assunto della rkorirente ,poggia sull 1dichiairato 1presupposto che adilia 1spooie dovesse aippticarsi Ia disposizione de11'art. 445 ult. opv. cit., conviene i111111anzi tutto esaminare e decidere se rtaile presU1PPOsto si:a esatto; d!llldagme, questa, ohe la Corte ha indubbiamente .iil poteredoviere di compiere, pur 1se non sollecitata ida ail!ouna delle parti, rt.rattaindosi di accertare ~'appdicabhlit di una norma idi ~egge. In proposdito iva riilevato che 1l'inlVOCaltla norma de11'art. 445, uJt. cpv., sull divieto idi cumwo del giudizio rpetdtorio con que1lo possessorio, deve ritenerisi riohiamam dall'art. 207 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1175, secondo cui per le azioni possessori.e, iprevista 1daJ1J.'airt. 141, 1si applicano nei giudi2i davanti ia!l rpretore i termini 1e ile norme stabilite nel codice di procedura civile: infatti, anohe se ill rrinvio, contenuto neMa dii:sposizione dehl'a:rit. 207, formuilato in termi'Ili letteralmente 11imitati alle norme regolatrici del procedimento possessori.o davanti ai! pretore, esso, per, non pu non mtende:risi comprenSIvo anche deE!a rregola ciguairdante il cumulo innanzi accennata, in quanto la questione sul cumulo dcl giudizio petitori.o con quello possessorio pu sorgere solo ove sia materie di competenza dei tribunali delle acque, rendendolo soggetto alle sue variazioni. Parimenti non controvertibile appare la soluzione raggiunta sull'altro punto, non essere pi operante, anche in materia di acque pubbliche, il divieto di iniziare il giudizio petitorio che l'art. 445 cod. proc. civ. 1865 poneva all'attore nel giudizio possessorio. La conclusione parrebbe peraltro essere indipendente da quella sulla natura del rinvio contenuto nell'art. 2CJ/. La norma che consente o vieta il cumulo tra giudizio possessorio e petitorio non incide sulla competenza del giudice o sulle forme del procedimento, ma, sia pure temporaneamente, sulla tutela del diritto reale -cfr., nel senso che si tratti di una norma relativa al regime sostanziale delle azioni, REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1954, III, n. 202, pag. 97; nel senso che la norma dia luogo ad un presupposto di ammissibilit della domanda: ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, IV, pag. 295; nel senso che dia luogo ad un'i,'potesi di difetto temporaneo di giurisdizione, Cass. 3 agosto 1977, n. 3433 in Giust. civ. Mass. 1977, 1367. Si tratta cio di una situazione che esula dall'ambito in cui opera la disciplina speciale in materia di contenzioso di acque pubbliche rientrante nella com RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 650 pendente un iprooedimento iposisessol'io e costituisoe quindi effetto della pendenza di taile l~dizio, onde 1sariebbe !incongruo rirtenere ohe ml ~egisJatOfl'e, ooI riclriamare la disciplina del giudizio possessorio non aibbia inteso 1rJchiamaTe anohe quel1la re1artirva 1al oumulo di ta:J..e giudizio con quello , petitorio, ancorch quest'ultimo non sia -come nella specie pendente davanti ali pretore. Ora, come queste Sezioni Unite hanno precisato con sentenza 2 febbraio 1973, n. 311, la disposizione dell'art. 207 ha natura di rinvio formale e non ricetti:ZJio aJ!le norme 1Sltabilite dal codiJoe processuale dviHe del 1865, cosiooh abrogato tale oodke, ile sue norime non sono ipi operanti. Essndo, quindi, aipiplicaibhle, alla 1sipooie, sul punto dell divieto cli cumulo del giudizio. petitorio, con quello possessorio, non la regola del oodi1ce rprooessu0!le diviile dcl 1865, ma queHa corrispondente dell codice vigente, e fissando La norma dell'art. 705, iprimo comma di questo codice tale 1dimeto JmHatamente al convenuto nel gi'llldizio ipossesso11io, (mentre qrueLla .preoedente deihl'art. 445, uJ.t. apv., aia iponeva anche iper ~'attore), ne deriva che 'Io stesso divdeto non poteva valere a camico dcl Oavainna, 11 quale nel giudizio ipossessorio aveva I'iivestito la rposizione di attore, cos:iJoch, siano o no da condividere Je riagioni addotte dalla sentenza denunciata iper negare l'operativ.it nella 1sipecie dcl 1divieto in questione, !'applicaihlliit deil divieto medesimo va esalusa :iin mdiJoe. Col secondo motivo de11'1mpugnazione ila ricorrente denuncia vio lazione deLl"arrt. 205 cod. proc. dv. 1865 in relazione ail.J'a11t. 200 sub b), r.d. n. 1775 dell 1933, all'art. 517, n. 3 ood. rproc. dv. 1865, aLI'wt. 360, n. 4 cod. iproc. civ. ed all'art. 111 Cos1truzione, rpeI1Ch ]l 'f.ribunale superiore non 'rimise .Ja 1oausa ail rprimo giU1dice ai frni di integrare il contraddittorio col Comune di Cassinello che era litisconsorte necessario, petenza giurisdizionale del giudice ordinario, disciplina che ha appunto ad oggetto la competenza e le forme del procedimento, ma non i casi in cui possibile o no la tutela giurisdizionale dei diritti. Sul diverso ambito del divieto nell'art. 445 cod. proc. civ., 1865 e nell'art. 705 cod. proc. civ. 1942, cfr. Cass. 28 maggio 1969, n. 1886 e 26 maggio 1969, n. 1886 in Giust. civ. Mass. 1969, 982 e 970 -il punto pacifico in dottrina e giurisprudenza. Sulla costituzionalit del divieto di cumulo, cfr. Corte Cost. 27 febbraio 1974, n. 41 in Giur. cast. 1974, 145. (2) Sul punto, cfr. CosTA, Intervento (dir. proc. civ.), EdD, Milano, 1972, XX, pag. 461 e 468. (3) Cass., Sez. Un., 28 aprile 1976, n. 1'507 in questa Rassegna 1976, I, 437; Cass., Sez. Un., 25 maggio 19711 n. 1534, Giust. civ., 1971, I, 1384 e in questa Rassegna 1971, I, 1252; Cass., Sez. Un., 25 gennaio 1952, n. 217 in Acque bonif. costruz. 1952, I, 215; Trib. sup. acque 18 gennaio 1973, n. 2 in questa Rassegna 1973, I, 466. (4) Cass., Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2860 in Giur. it. 1974, I, 1, 1054; Cass., Sz. Un., 30 maggio ,1966, n. 1417 in Foro amm. 11966, I, 1, 500. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLI8I avendo iJ consulente tean:ko rHevato che dal bacino imbrifero dcl torrente Arnione venivano rpre1evate acque 'anche da terzi, segnatamente, appunto, dal predetto Comune, per cui non era possibile sceverare la quantit di aoque 'sottratte dalliLa Societ da quelle sottratte da quest'ultimo, e derivandone 1ohe 1senza :la presenza del Comune di Cassinello risultava irnpossibiile aoceritare 1se ile captamoni di aoqua attriibuite al'la istessa Societ potevano rpregiudicare iii Cavam;na. La doglianza infondata. A dimositrarlo vatlg0tno glli 1stessi termini in cui essa formudata, i qua!li deducono non gi ohe '1a dedsione deUa controveDsia importasse l.'act:ertamento, [a costituzione, la modificazione, o l'estinzione di una situazione giuridica unica, tale da non consentire fa rpossibiilit della 1sua sussistenza ID.ei confronti di uno dei soggetti interessati e dcltla 1sua insussistenza :nei '.Pi.guardi del!l'altro, ma piuttosto ila neoessit della presenza del Comune al fine dell'accertamento delJla fondatezza o meno delle domande del Cavanna; prospettano, quindi, sostanziatlmente, ID.on gi un'~otesi di tl.Hisconsorzio necessario in una causa insoindibiile, ma sdlamente l'opportunit della chiamata nel giudizio di un terzo jussu judicis per scopi meramente istruttori, non consentita ID.eil vigente OI'ldinamento processuale. Col terzo motivo del gravame la Societ si duole di omessa motivazione, iaioca un punto decisivo del.fa controveTsia (vio1aziione dcll'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. in ,relazione ail1l'art 111 Costiituz., allil'aa:t. 200 sub b), r.d. n. 1775 del 1933 ed ahl'1art. 517; n. 2 cod. rproc. dv. 1865) in quanto il Tribunale superiore fond il suo convincimento della natura rpubbtlka deMa sorgente in questione sulla sotla considerazione dehl'avvenuta costruzione ad opera propria di un aoquedotto rper ila utiiHzziaZlione de1le sue aoque a vantaggio di una collettivit, mentre d.l punto deoisivo della controverisia, 1ohe oocorreva esaminare e fu invece trascurato, consis1teva neH'aocertaTe 'Se Je stesse acque potessero ritenernd rpubbliche anche rprima del!la cos11lruzione dell'acquedotto. La censura 1nfondata. Essa, jnvero, omette idi considel:'are che, a norma dell'art. l, iprimo comma, t.u. n. 1775 del 1933, sono :pubbliohe, quando idonee a soddisfare un rpubbko e generale interesse, tutte le aoque 'Sorgenti, fluviali e lacuali, anche ise artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate e incrementa.te : ci che comrpol'tla, come queste Sezioni Unite hanno avuto occasione ripetuta di precisare (sent. 28 aprile 1976, n. 1507; sent. 25 maggio 1971, n. 1534; ,sent. 24 gennaio 1952, n. 217) che 'la demanialit delle acque discende daiLla loro obiettiva attitudine ad usi di 1pubblico generaile interesse, rrimanendo i'rdlevante ml modo in CU tale attitudine sia stata acquistata, e, particolarmente, fa sua riconduoibiHt, anzich a condizione natura:le, ad attivit ed opere dell'uomo. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Col quarrto motivo deil rrioorso la Societ d:educendo violazione de~ artt. 2, 3 e 4, 1egge 20 marzo 1865, n. 2248, a:ll. E, 1in 1relazione aill'riservati alila 1pubblica ammini1s~ione e pertanto Ja iprornmcia del giudice ovdinario di ruduzione in iprisitino ne :invaderebbe fa sfera di competenza esduSIJVa. La doglianza fondata. Sull'a.I1gomento dei ;potevi spettanti ralla pubblli1Ca aimmirnstrazione in ordine ail regiime de1le aoque ipubb'lidhe, 11ivestono fondarrnentale iim;portanza [a diSipOsi:cione dell'avt. 2, r.d. 25 lug[io 1904, n. 523, la quale, (anche attrraiverso [e moclirficazioni apportate da 11.eggi suoces1sive), attribuisce 1al1l'autorit amministrativa il ;potere esdusivo di statuire e di provvedere in materia di opere di qualunque natura 1che ;possano avere relazione col buon regime de!llle acque lpU!bbliohe e 1con 1g[i ailtlri iinteressi pubblici connessi a ta[i a:oque, e di ordirnaire ila modificazione, oessa:cione, distruzione di opere, atti e fatti dannosi al regime delle acque rpubb[dche; e Ja norma del.l'ra:rt. 221, 1t.u. n. 1775 del 1933, che 1riserva all'ingegnere caipo de[l'ufficio del Genio Civile :la fooolt di ovdtnare Ja ridUZJione al primitivo stato per Je contravivenzioni ahle 111otime dello stesso testo unico ohe aJterino lo stato deil.Je cose. Sipettando, dunque, solo aiLl'autorit amministrativa di iprovvederre discre2liona1menre ailia 1tut,ela dehle .a;oque :pubbaiche, irnibito al giudice 011dinario, anohe a quell!lo rsipeaialiulaito (rcome queste Se:ziioni UniJtle hanno affermato oon sentenza 30 maggio 1966, n. 1417, e rrihadito con decisione 5 novembre 1973, n. 2860), una pronuncia Ohe 011dini ila rimessione dellle cose nel iprri1srtrino 1s1tenso deve, dll!Ilque, ritenersi !ll:enite affatto ddsoreziona!le. Ci i:potrebbe, rtuttavia, irivclar.si non aincom decisivo al fine di irndividuare Ja esatta consrstenza della posizione giur~dica soggettiva fatta vallere ,dall'utente 'sotteso, se vero, come fuori diiscus1sione, idhe ITTella giuris1prU!denza rpi avvertita {e pi reoente) :la di>, in quanto l'offerta che pi si avvicina per difetto alla media ricavata, e che coincide, se si mediano le percentuali di ribasso con quella corrispondente al ribasso immediatamente minore del valore medio, viene invece a risultare, quando si mediano le percentuali del prezzo a base d'asta (o i prezzi proposti, quali risultano dai ribassi offerti), quella corrispondente al prezzo immediatamente inferiore al valore medio. Nella specie, invero, rispetto alla media dei ribassi pari al 12,94 % l'offerta che pi si avvieina per difetto risulta quella con ribasso del 12,82 % (e non quella con ribasso del 13 %). Se invece si mediano le percentuali di prezzo, l'offerta che pi si avvicina per difetto al valore medio, pari all'87,06 %, risulta quella corrispondente alla percentuale di prezzo dell'87 % (e non quella pari alla percentuale di prezzo dell'87,18 %). Questo secondo criterio viene perci ex adverso sostenuto, per la dedotta esigenza di assicurare all'Amministrazione l'offerta pi vantaggiosa>>, e quindi per risultare l'espressione per difetto pi conveniente se riferita ai prezzi (o alle corrispondenti percentuali) invece che ai ribassi offerti: esigenza alla quale si era in effetti ispirato il presidente della gara nella specie in esame, e che viene presupposta, in definitiva, nella convinzione che il legislatore abbia 660 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO migliore offerente 1con l'esigenza di arginare i ifenmeni ipi dannosi di 'lllIIa sfrenata concorrenza .tra [e :imprese (v. Relazione al disegno di [egge n. 1025, Atti Camera, VI Jegislaituira). Gli eventualli dubbi interpretativi 111on possOino, quindi, essere mso1ti S>, specificano espressamente, e con inequivocabili esemplificazioni, che le cifre da mediare sono quelle delle percentuali di ribasso (cfr., in particolare: circolari 16 febbraio 1949, n. 2842 e 6 dicembre 11955, n. 6855 del Ministero dei lavori pubblici, cit., e circolare 25 maggio 1956, n. 1/9987 della Cassa per il Mezzogiorno, cit.). i ~:: t ' t Il f'. f' !j !r..... Al?41!11Efl74~~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 665 incongrue sailvagmwdata mediante la determinaziOIJle di (Limiti ai ribassi e mediante fa formazione di una media dehle offerte dmaste lin gara. N~i casi iprevj,sti dagili artt. 3 e 4, invece, la media tende ad avvicinarsi fil magigiori ~1bassi (ossia alJJ.e offerte pi convenienti per tl'Amminist, razione) o iperoh la media defile ofle11te comiprese nei limiti della scheda segreta viene u1teri.onnente mediata con itl Hmite di massimo ribasso (art. 3) o perch la media stessa viene operata tra le offerte che presentino i maggioni ribassi (1airt. 4). 12. -Le sopra riassunte considerazioni sono sufficienti, evidentemente, ad escludere la fondatezza e la stessa rilevanza di quanto ex adverso dedotto nei due motivi di ricorso. Risulta infondato ed irrilevante, in particolare, quanto dedotto con riferimento al criterio enunciato dall'art. 76, secondo comma, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, sulla prevalenza dell' offerta pi vantaggiosa ; e ci sia per la specialit della norma applicabile nella licitazione privata (disciplinata ora dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14), sia per l'evidenziata impossibilit, denunziata dallo stesso legislatore, di identificare l'offerta pi vantaggiosa in quella con il ribasso maggiore. L'interpretazione ex adverso sostenuta risulta invalidata, inoltre, proprio dal richiamo alla decisione 3 febbraio 1965, n. 125 della quarta sezione del Consiglio di Stato, considerato che la legge 2 febbraio 1973, n. 14 stata ritenuta necessaria, come stato pi volte sottolineato nel corso dei lavori parlamentari, appunto in considerazione delle preclusioni denunciate, per il difetto di norme di legge che autorizzassero il sistema della media, dal Consiglio di Stato. 13. -Quanto al motivo di ricorso proposto, in via subordinata, con l'atto notificato il 3 febbraio 1977, e con il quale si assume che la Cassa per il Mezzogiorno non potrebbe procedere a sostituzione di aggiudicati merc indicazione di altra impresa da sostituire a quella gi indicata in via provvisoria, va preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso improponibile per difetto di interesse, avendo il Comune concessionario fatto propria l'indicazione dell'aggiudicatario contenuta nel provvedimento della controricorrente Amministrazione; e tale diretta riferibilit dell'aggiudicazione al Comune concessionario stata oltretutto gi espressamente riconosciuta dalla stessa ricorrente, che ha impugnato, oltre al provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno, anche gli atti del Comune che hanno fatto propria la determinazione della Cassa . 14. -Nel merito comunque, e senza necessit di una approfondita disamina dei poteri riservati alla Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del rapporto di concessione e relativamente ai rapporti del concessionario con i terzi, va contestato l'assunto secondo cui la potest di modificare l'aggiudicazione (opponibile anche alla ricorrente per quanto espressamente previsto nella lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto) sarebbe limitata all'esclusione dalla gara ma non addirittura alla . modifica dell'aggiudicatario . Anche a prescindere dalla espressa potest di modificare l'aggiudicazione (che comporta invece, ovviamente, il potere di designare l'aggiudicatario da sostituire al concorrente che si sarebbe dovuto escludere dalla gara, e che pu oltretutto essere esercitata con riserva di aggiudicazione definitiva), del resto evidente che il potere di controllo riservato alla controricorrente Amministrazione implica, necessariamente, la facolt di individuare, sulla base delle risultanze della gara, il concorrente al quale l'appalto deve essere aggiu RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 666 In questi due oasi rla preferenza 1ooooridata 1a!ll'offerta che 1pm si avvkina ailla media rper difetto (os1sia aM'offerta meno ieomnenioote iper f Ammi:rJis,trazione dra queHe iprossime 1alhla media) 1Sii spiega 1c0il 1riJ,ievo che in entrambe :le liipotesi Ja media :subisce ,l'iinfluen:m prevalente dei pi aJlti 1rlbaissi (conrf. Cons. Giust. Amm. 16 ottobre 1979, 11.1. 101). IJ sis1rema pireWsto dailila legge :n. 14 del 1973 risulta, dunque, 1ooerente 1solo 1se, nel.Ile norme in essa 1contenute, hl ooncetto di offerta che presenti jjl maggior 1ribas:so sia ,riferito aLl'einti:t (m 1terunim assoluti) 1del 1ribasso stes1so. Di conseguenza J'offerta pi iP!"OS1sim.a per difetto ~Ha media del 12,94 % era quelila dei1l'Impresa Marohe1lti (con un dbasso del 12,82 %) e non quehla deLl'Impresa 1rirorrente (ron un ,ribasso del 13 %). Infondata anohe 1'ai1tra oensura, 1con la qua1e 11'Irnpresa aippellante Iamenta 1ohe [a Ca:ssa non si sia limitata a negare 1l'arprprovazione, ma abbia ainohe sos11itui1lo l'aiggiudkatairio. fil vizio 1ris:oontrato nel 1provvediimento di aggiudicazione era, !infatti, di ta:l naturn da comportare come ICOll's:eguenza neoessaria ila so811li1luzione di un aggiiudioatario aiLJ.'a11tro, senza che potesse cresJ.duare alcun marigine dli dis:oreziona1it per 1l'ente awa1taitore, il quale si ipera[tro adeguato ialle indicazioni della Cassa. L'appello va, dunque, 1res,pinto. (omissis). dicato, specialmente quando la corretta applicazione della legge nessuna alternativa consenta, come nella specie, in ordine a tale individuazione . .15. -Il difetto di interesse al motivo di ricorso in esame risulta evidente, in definitiva, quando si consideri che se anche la Cassa per il Mezzogiorno si fosse limitata a negare l'approvazione della aggiudicazione disposta, in via provvisoria, in favore della ricorrente (o a tale mancata approvazione avesse il Comune concessionario limitato la comunicazione alla ricorrente), l'aggiudicazione definitiva avrebbe dovuto essere comunque disposta in favore del concorrente la cui offerta pi si avvicina per difetto alla media (e quindi al concorrente indicato dalla Cassa per il Mezzogiorno); n 'alcuna rilevante discriminazione possibile ipotizzare, in argomento, a seconda che il Comune concessionario provveda direttamente alla individuazione del concorrente in favore del quale deve essere disposta l'aggiudicazione (con provvedimento comunque condizionato all'approvazione della Cassa per il Mezzogiorno) o faccia propria >>, ai fini dell'aggiudicazione, la designazione disposta, nell'esercizio dei poteri di controllo ad essa riservati, dalla Cassa per il Mezzogiorno. Cos come non si comprende in base a quale criterio il diniego di approvavazione avrebbe dovuto comportare, come assume la ricorrente, l'annullamento della gara (con censurabile lesione, oltretutto, degli interessi del concorrente in favore del quale l'aggiundicazione avrebbe dovuto essere fin ab initio disposta), se il controllo riservato alla Cassa per il Mezzogiorno rivolto proprio a verificare la legittimit del procedimento di gara ed a segnalare all'amministrazione appaltante, nell'ambito del rapporto di concessione, le violazioni di legge riscontrate e i provvedimenti da adottare in aderenza alle norme di legge applicabili. (omissis). ARTURO MARZANO ~~: ~::rn:fil1:::1:~11rn1::1I1Willt&mrntrt.1&11IB.1;;3;111{:1~uif:iri1Jif:1f;11;::::::1rJi1.ttJl.mw+;,:wMrnwH)~i;::111~1HiwJ1@1irnfrl\itffililflftmlwtA SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. pen., 12 aprile 1980 (dep. il 21 giugno 1980) -Pres. Novelli -Est. Bertoni -P.G. Sa}a -Imp. Melohiorri Parte civ~le Amm.ne Tesoro (avv~ Stat Fiumara). Peculato -Malversazione -Appropriazione indebita -Differenze -Stipendi di pubblici dipendenti -Delega al pubblico impiegato alla riscossione Appropriazione da parte del delegato -Delitto di peculato. (cod. pen., artt. 314, 315, 646; regol. cont. gen. Stato appr. con r.d. 24 maggio 1924, n. 827, art. 383). Reato -P~na -Conversione della pena pecuniaria in pena detentiva . Dichiarazione di illegittimit costituzionale -Sospensione condizionale della pena -Si deve tuttora considerare la pena pecuniaria. (art. 163 c.p.). Il pubblico impiegato che sia stato delegato, ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilit generale del!o Stato, a riscuotere gli stipendi e le retribuzioni di altri pubblici dipendenti e che si appropri di denaro riscosso, commette il delitto di peculato e non quelli di appropriazione indebita o di malversazione, in quanto in tal caso egli possiede il d~naro per ragioni del suo ufficio e il denaro d'altra parte deve ritenersi appartenente alla pubblica amministrazione, fin quando non venga effettivamente erogato agli aventi diritto (1). Anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 1979, con la quale stata dichiarata l'illegittimit costituzionale delle norme concernenti la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, ai fini dell'ammissibilit della sospensione condizionale della pena, si deve continuare a tener conto della pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva, secondo la previsione delle disposizioni dell'art. 163 del codice penale. (1) Non constano precedenti de11a Corte Suprema. Gi 1a Corte dei Conti, invece, aveva affermato, nehlo stesso ovdiin!e di !idee, che Ira delega :riil.asciata, ai sensi dehl'art. 383 reg. cont. Stato, dagLi impiegati dii un medesimo ufficio ad uno di essi, a riscuotere o a dar quietanza dei foro stipendi, assegni fissi, retribU7Jkmi e compensi trova fondamento nel pubbLico dnteresse rappresentato dal regolare svoillgimento dei seI'Viziii; eppertanto, Jra rpevdita deMe reliative somme costituisca danno evairiaile (Sez. gilur. reg. sic. 30 genoorio 1969, n. 865, in Foro amm., 1969, I, 3, 271; Sez. I, 6 febbraio 1974, n. 15, ivi, 1974, I, 3, 206; Sez. giur. reg. sic. 25 febbraio 1975, n. 1074, ivi, .1975, I, 3, 276; Sez. I, 28 gell!Ilaio 1976, n. 2, ivi, '1976, I, 3, 1095; contm, mo1to prima, Sez. II, 30 apri:le 1965, n. :19, ivi, 1965, I, 3, '164). 6 68 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO (omissis) Cdl rprimo motiivo di ricorso, si sostiene che nel fatto sareb be confJigurabiJle non igi Osizione giuridica del contabile, venendo in possesso del denaro all'unico scopo di portare a compimento, con 11effettiva erogazione dei compensi, il servizio predisposto dall'amministrazione per il pagamento delle retribuzioni. Se dunque :ill dclegato, una voita ricevuta fa delega, non ha altra posizione gduri,dica che queLla idi 'll!ll oJ1gano de1l'ammiillSl1Jrazione, inoaJ1icto dcl pagamento delle .retribuzioni, vuol dire evidenitemente ohe J'obbiiigazione defila amministrazione non pu ritenersi adempiuta ise 111oh CO!ll ['mtegriaile consegna ai diipe!lldentii di quanto aid essi dovuto. Fin tanto ohe ci nO!ll avvenga, pertanto, su1la hase della 111ozione di appavtenenza prima ricoridata, '1e somme riscosse dail de.legato 111on possono che considerarsi appartenenti. a11a pubbliiea amministrazione, Ja quale continua a disporne, appunto attraverso il delegato, per H (pWl tuaile adempimento tde!l,le fi!llaldit di idlevante interesise pubbHco connesse a!l pagamento delle retribuzioni 'spettanti al d1pendente personalle. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE In conalrusione, qu:irndi, deve affermairsi che il pubblico :impiegato che sia stato delegato, ai sensi delil'airt. 383 del regolamento di ontabilit generale defilo Stato, a riscuotere gli stiiPendi e [e retdbuzioni di altri pubblici dipendenti e che si appropri di denaro riscosso, commette il delitto di rpeoclato e non quelli di appropriazione indebita o di mrulversazione, in quanto irn tal caiso egli pos1siede :i1l denaro iper ragione del suo uff.iJcio e i1l denaro d'altra par.te deve ritenersi aipipartenente alla pubblica aanmirnstirazione, fin qua:ndo non venga effettivamente erogato agli aventi diritito. A questi principi si sono nella specie attenuti i giudici di merito, esattamente ritenendo che il Leopardi si appropri di denaro appartenente allo Stato, e la loro decisione perci non merita le critiche che le muove i'l ricorrente. Con il secondo motlivo di rico11so, si deduce 1che i giudici d'appello avrebbero errato nel negare a[l'impU!tato lla sospenSli.one COIIld:izionaile dell;la pena, :sul rpresurpposto ohe hl benefiido sarebbe neltla ispecie vietato, ai sensi dell'art. 163 c.p., dall'entit della pena, fissata in anni due di reclusione e lire otrt:antaimila di multa. Ci J.n quanto -come si spiega in una memoria iJJlustrativa del ricorso -a segmto dellla sentenza delJa Corte costituzionale n. 131 del 1979, che iha dichiarato l'iihlegittimit costituzionale dell'art. 136 del ood:ice penale, concemente ila ieonv1ersione delle pene rpecu111ia:rie, non potrebbe pi tenersi conto, ai fini della sospensione condi:zii.onale, de[la ,pena pecuniaria congiunta a quelila detentiva, essendo sufficioote che questa nort 1surperi, come aippurnto avvenuto nel caso in esame, i Jirniti quantitativi 1previsti da1l'art. 163 l:lel codice ipenale. La censura non fondata. L'art. 163 del codice .pen~le, come noto, stabilisce che i.I giudice rpu 011dinare t1a sospensione condiziona:Ie della pena, quando pronunci sentenza di condanna alila 1reclusione o aill'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva o convertita a norma di :legge, priverebbe della libert personale, iper un tempo superiore, ncl complesso, a due anni o, peT un. tempo anche magigiore, quando si 1tiratti di 1soggetti minori di anni diciotto o veil!tuno ovvero che abbiano 1compiuto gli anni settanta. Dail testo dellila norma ri1su1ta evidente che i :liimitli di pena entro .cui ammessa la sospensione rC()[]Jdizionaile sono fissati con Tiferimento sia ailla pena detentiva, sia alfa pena rpecllilliaTia, non importa se sola o congiunta a quella detentiva; ma questa Corte, con ila sentenza della VI sezione del 15 gennaio 1980, in c. Verzotto ed altri e con altra successiva 1sentenza deLla stessa sezione, ha ritenuto che, per effietto deMa citata decisione della Corte costhuziona:Ie, qualora al condannato 'sia stata inflitta una pena detentiva non superiorie ai il.imiti previsti dal 672 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'art. 163 c.p., il giudice ha sempre facolt di concedere la sospensione condizionail.e, anche quatnJdo alla pena detentiva risUJlti aggiUJUta U!lla ipena pecw:ti.aria. Un nuovo e apiprofondiito esame dellla questione induce ia, ma ailil',um.ioo effetto gim:"idd:oo di c01I1Sentire, attraverso una mera orperazi0111e di .oalkolo aritmetico, la determinazi0111e defila quantit di pena pecumfairfa, rispetto a cui ammessa la sospensione conclizionaJe. Ma se cos, a:l;la sentenza de11a Corte costi:tuzionae non pu evidentemente riconoscersi nessun effetto, in temnini di invalidit derivata, sulle disposizioni dell'art. 163 c.p., posto che esse hanno riferimento, come si ,v:i:sto, non gi ail:la norma dell'art. 136, bens a qu~la del!l'articolo 135 c.p. Anche dopo J'e1imilinazione del sistema de~la ipossibili:t di cOillVers1ione delJla rpe111a ipeouniaria in pena detentiva, (fa previsio111e !1egiffiativa di un !Lirmte quantitativo ahl'ammiissibiH della s0Srpe111sione c0111diizionae de111a pena ipeouniaria (s~a o congirunta a que11a detentiva) conserva in relazione ,ai !Parametri costituzionail:i, una perdurante vailidit. Nella sua sentenza, [a Corte costituziomcle ha 1ohiaramente ribadito, in linea con la sua precedente dedsione n. 12 del 1966, 11a Jegittimit cosHtuziona1e de!Ll'adozione di pene rpeouniiarie, (['itlevando ohe esse, aocanrt:o aihlfiloonvieniente di una diseguaile af:f!ittivit, ipresen:tiino tuttavia fil vantaggio di llJIIla minore inddenza suJla posizione e suilil'inserlrrne:nto socialle de1 c0111dannato. La Corte d'a:Itm parte ha diohiarato finlcostituzionaliit della noI1111a sul.la conrve:rsione, soiprattutto in i00111sderazione drul'effetto che essa comportava detla tras11azione defila pena dai beTlli affila perisona dcl condamnato insoJv:i!bhle; ed ha quindi 1sottolineato come ll'esigenza di assicurare, a:lnreno in vfa tendenziale, un'uguale rposisibfiliit di aipplicazi0111e deHe sanmoni previste dalila !legge a carioo di tutti gli autoci dei medesimi iilileciti 1pu essere soddisfatta, non gi con ['e!limdinazi0111e deilila pena pecuniaria dai! sis:tema, ma con J'adozione da .pa11te del .legislatore di opipo11tuni strumenti noI1111ativ.i, idonei a surrogarla, nei casi di impossibhlit deM'adempimen:to, 1senza bisogno di Tkorrere al caa:;cere. llil questo modo, lla Corte, superando un'afrermari0111e incidentalmen1Je contenuta nel:la 1srua rprecedente sentenza in materia (n, 29 del 1962), seoondo ct da1fo1iminazione de11a pos1sd:bill'it di conversione sarebbe dedvata una situazione di disuguaglianza per i condannati sdvibi.Ji, ha in sostan:zia messo in evidenza come la 1sanzi0111e ,pecuniaria resti idonea, anche dopo l'eslCllusdone della sua .conversione, ad ademipiere lle funzioni prop['ie deMa petJ.a; ed fin effotti :non si pu negare -che ~a pena rpeouniarua, data 11'affli:ttiv.it 1ohe la connetta soprattutto in rrelazione ad ailcuni 1tipi di reato, ce11tamente in grado di assolvere, come 1e pene 680 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO detentiive, a una funzione non 'solo di prevenzione speciale e quindi di r'ieducaziOllle, a1JID:"averso i'l recupero 1sociale del reo per via di intimidazione. Piroprio in vista di ci, non sono infrequenti [ casi, in ,cui l'ordinamento ricorre alla pena pecuniaria per sanzionare fatti penalmente illeciti e rtra ~i alteri, specie quelili in cui iptevaLgono motivi di 1lucro o ohe siano comoo.que connessi ad attivit economiiahe. MOllit!i. reati di girande 'l'iilievo soaiaile, come i reati tributari e quell.i vaillllltairi, comportano J'applioazione (anche e ,taJl.ora prevalentemente) id.i rpene ipecuiniairie, mentre nei .tempi pi rre!Centi si va a!ltres affermando ila 'tendenza a 1sostitruire OO!l1 [e pene !l)OOU!llarie le pene detentive di breve durata. In quesrto contesto normativo, l'esdusione dei11a iSosrpensione oorndizionale per [e pene pecuniarrie 1ohe superino determinati Hmiti quantitativi trisponde pienamente alle esigenze connesse aiLle &ailit ohe deve avere la pena, secondo i principi costituzionali. L'entit della pena come ~e lllill indice del 1d.isvalore soci.alle del reato e petti ila iprevisone di inamn::rls'siib:Hit defila sosrpensione, in base ail critetrio de11a grawt dela SatnziOille, appare oggi ,tanto pi giiustiJfilcata, in quoo.rto alrtrimenti, data l'imipossibi!li.rt di comrertire [e pene pecuniarie, 1si attenuerebbe ulteriorrmente ila iloro funzione di prevenzione generaile e ,gipeoia1e; e ci non soltanto rispetto ai reati che sono puniti unicamente con ila pena pecuniaria e che tuttavia possono essere iliesi'V'i, come avviene per que11i. prima dnid.icati, di rievanti interes1si sociali, ma anche riSlpetto ai reati che comporrtano il'aipipilicazione di rpene congiU!O:te, posto che in qu:esrto caso ['aggiunta della rpena rpeoU!O:iaria a quella detentiva di per se stessa espressione di una connotazione legislativa di maggiore sfavore. D'aJJtro canto, nel momento delila pronuncia de[la condanna, e quindi delil'acoertamento concernente (l'ammissibilit dleil!la sosrpensione, Uca situazione dei COl!ldannati non si ,presenta sotto nessun asrpetto diversa, appunto rperoh m quel momento non ,possono (e non debbono) venire in cons~derazione ~e loro condizioni di solviibH!it, e non in n:itaziOllle ad esse, come !Prima 1si detto, ohe Ia fogge fissa i [iJmiti quantitativi di pena, en~o cuii rpossibiile Ja sosrpensione. Re'S'ta 1cos in rpieno as,sicurato tH LI'isrpetto del principio di eguaglria:nza di &onte ail tl'.'eato e alla rpe:na, menrtre, nelJa fase successiva dell'esecuzione, ila 1stes1sa esal:t1sione dclla convertiJbilirt, ora sandta dailla Corte costirtuzionalle, aid i:mpeclire ohe iii condannato pos,sa 1subh1e, a causa de!lle sue condizioni economiche, un saicrifioio diverso e pi grave rispetto a queil!lo naturralmente connesso a:lll'obbligo di ademrpimento della prestazione peoUiiliaria, ohe aa coodaill11a comrpoota. Perloi aa rpaiiiifilcazione deJla pena pecUiiliaria, a quel1'1a detentiva, ru fini dell divdeto dellla sospensione condizionale, rappresenta una soelta non irrazionaile di rpalirtica fogis[a1Jiva, che trova un iragionevole motivo PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 681 nella :fuirwione stessa della pena rpeoooiaria e che dunque non aippare censumbille :iin 1te:rmini di costituziona!lit. Al11a stregua dellJe esposte 1considerazjoni, deve cond1usivamente afferma: risi che (anche dopo la sentenza deilila Corte costiituziona!le n. 131 del 1979, con [a quale stata dichiarrata l'Hlegittimit costirtuzi0111aJ.e del[e norme con.cementi 11a conversione deihla ipena pecuniaria Mi rpena detentiva, ad filni deLl'ammissihllit deHa ,sospensione cOIJ;diziona!lle della pena, si deve continiuaire a .tener conto delila pena pecuniaria, srua o congiUtnta a quella detentiva, .secondo Ja iprevisi0il1e delile disposizioni delil'aJill:. 163 de1 ,coidke rpenale). M cicooso di conseguenza deve .esisere rrigettato. (omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 9 giugno 1980, n. 2240 Pres. Tafuri - Rel. Dattiloni -P. M. Moscarini (diff.) -rie. Solimeni Mario .(Avv. Srtato Di Tarsia). Procedimento penale -Sospensione condizionale della pena -Presunzione di astensione da ulteriori reati Valutazione dell'atteggiamento susseguente al reato Presunzione sfavorevole Deve risultare da comportamenti espressi. (c.p., art. 164). Nella valutazione del presumibile comportamento futuro dell'imputato agli effetti dell'art. 164 c.p. pu valere dar peso all'atteggiamento susseguente al .reato, ma semprech questo risulti ex actis e non si possono perci trarre argomenti di presunzione sfavorevoli per l'imputato per il semplice fatto che manchino al riguardo elementi di giudizio (riferimento al caso di specie) (1). MOTIVI DELLA DECISIONE (omisiss) Il primo motivo concernente i compiti facenti capo all'imputato, nelJla sua qua:lit di preposto a:H'attivit dell'autopa!OCO del11.'ANAS, compartimento di Narpoili, non !PU non essere disatteso. M ~retore esattamente ha ritenuto che le violazioni dellle no:rme di prevenzione mforuni, accertate dal['Jisipettorato del Lavoro, nell'offidna (1) Il caso esaminato daHa Suprema Corte sufficientemente chiarito dal1a riportata motivazione: il Pretore, con una severit degna di miglior causa, aveva snatwto che ailil':imputato, capo se2lione deWA.N.A.S., non poteva essere concessa la sospensione condi:zlionale dell:a pena perch non aveva provato di aver osservato le :i.nd[carzicmi degilii Ispettori del Lavoro e quindi non era possdbil.e presumere che si sm-ebbe astenuto dail commettere a}tri reati. Ci vaileva a dire che, contestati i reati p. e p. dahle norme su~lla prevenzione degli infortuni sw lavoro, filf%%%f&1Wfmf&ffflR%4fff:f:ftrG4T1lliffffftt1IDWf:Wff'11%#ifff?iffKf:ffiifrtifftfffiff1Nf1VfflITffi0fff:Mf@'fff11ill'.ttzd .....................ᥥ.,.....-...........'....::-:-::-'.>::-'.-:-'.'>"ic'.-'.-'."""""""""""":.-..-......ᥥ,......;..:::'.-'.-'."'.-'.-'.-.:'.<'.-'.'.'.'.-:'.->'.-:'.'.-'.-'.-'.'.'.-'.'.'.-'.:'.'.'.:'.:'.'.:'.:'.:'.:::'.;'.::::; 682 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO garage deJII'ANAS, sono da 1rfooridarsi a fatto e co1pa del Solimeno, giacch a l1ui, qua:le, capo 1sezione teonico, ed addetto a!ll'autopa:I1co spettavano i compiti di sorvewJianza di :tutte le attivit inerenti all'esericizio, ' aihla gestione e aMa manutenzione dei rrocaili, dehle attrezzature e dei macchinavi fissi e mobiJ.i in dotazione deN'arutopamoo, secondo Ja !IlJOI1mativa dentata dalila Dkezione Generale deill'ANAS, aiHegata agli atti. Quainto aJ1le censurre mosse dal 1rkovrente, in ordine aJJlle singole violazioni, oggetrto dehla Qunga 1contestazione, osservasi 1ohe esse 1si traducono in una oritka dellla motivazione .della sentenza, fondata esclusivamente su considerazioni di merito, che non ipossono trovare tutela, non rientrando im. ness'Ull:o dei vizi di Iegiittimit 1oompresi nelil'elencazione .tassa :tiva di cui a:lll'arrt. 524 c.rp..c. In sostanza, mediante il vizio di motivazione, i!l riico:nrente mira ad ottenere un'inammissibile