ANNO Illij-N. 5 MAGGIO 1950 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO L'ATTO POLITICO E L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE SOMMARIO. -1. Posizione del problema. -2. Cenni sulla teoria degli atti politici. -3. áGli atti politici e la funz, ione di governo. -Autonomia dl detta funzione. 4. Loro esclusione al sindacato giurisdizionale.~ 5. Loro assoggáettamento ail. sinda.cato !l)01itico. 1. Fra i principi d.ella nuova Oostituzione, che ra:ppresentano una pi decisa reazione al sistema costituzionale abrogato, assumono 1Particolaire importanza quelli diretti a sottoporre la attivitˆ degli áorgani dello Stato ad un vasto controllo, s“ che di fronte a tale attivitˆ gli interessati abbiano la pi ampia tu-tela. I principi dettati a questo scopo sono diversi, ma noi intendiamo sofformarci sull'esame di quel lo posto dall'art. 113 dellaá Costituzione, per cui contro gli atti della 1pubblica amministrazione sempre ammessa. la tutela giurisdizfona1e dei di ritti e degli interessi legittimi dinnanzi agli or gani di giurisdIBione ordinaria od amministrativa e che tale tutela non pu˜ essere. :esclusa o limitataá -a parrticolari mezzi di impugnazion~ o per deter. minate categorie di atti. Questo prinipio, che, come si detto, ha inteso reagire al siste1D1.aá invalso di sottrarre alla tu tela giurisdizionale deter,minat~ categorie di atti, pone all'interprete il 1prob1ema della sua esten á. sione quando venga posto in relazione agli atti politici. áStante la particolare natura di questa. categoria .di atti, difatti, che si presentaá con caratteristi che proprie per gli interessi fondamentali dello Stato che stanno alla base di essi, sorge il !Pro . blema, int()so a stabilire se la tutela giurisdizion; a1e sancita dal costituente sia ammessa anche relativamente a quáegli atti. 2. Per la esa.tta. determinazione del contenuto .. dell'art. 113 della Costituzione necessario sta bilire la lineru di demarcazion~ della categoria degli atti politici e la loro '.Jl'Osizione nel quadro degli atti dello Stato. Trattandosi di argomento largamente esaminato dalla¥ dottrina moderna, ci limit()remo a pochi ac cenni onde risulti pi chiara la risoluzione del problema propostoci. La teorfa degli, atti politici ebbe origine in Francia nell'interpretazione dell'art. 47 della Legge 3 marzo 1849 sul Consiglio di !Sfato ed ha avuto un notevole svilU'ppo in Italia. onde definire, ad incomincia.re dalla legge 22 giugno 1889 sul Consiglio di S'tato, gli atti politici che, per effetto dell'.aárt. 24 di detta-legge (che riprodotto nell'art. 31 di .quella vigente), erano sotJtratti al sindacato giurisdizionale amministrativo. La P'rimitiva dottrina poneva-il criterio di qualificazione nel movente, considerando come politico l'atto det()rminato da motivi politici (1). Quest'opinione, che ha trovato scarsissimo seguito in Italia (2), s' mostr:ata;¥ \Presto tutt'altro che soddisfacente 1perch prescinde daá un criterio obbiettivo e permette che Ç qualunque atto del potere esecutivo pu˜ cessa1Te d~ essere un atto a1D1ministrativo soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimitˆ per divenire un insind:acabile atto politico, se l'organo che lo emana lo dichiari, indipendentemente dal contenuto, ispirato alle esigenze d~lla. difesa dello Stato (3). (1) Intorno a questa dottrina, ohe in Francia venne abbandonata dopo il 1872, ofr. bibliografia citata in RANELLETTI: Principi di diritto amminiBtrativo, Napoli, 1912, I, p. 335 segg.; Lruzzr: Sulla nozione degli atti di governo, in ÇForo Am,m,inistrativo>>, 1927, IV, Col. 51 segg. (2) Sull'influsso di quest'opinione nella dottrina e nella giurisprudenza italiana ofr. GurcCIARDI: L'atto politico, in Archivio di diritto pubblico, 1937, p. 271 nota 1 e 273 segg. Merita poi di essere ricordata, anche per gli scritti che suscit˜, la senten-.a 27 gennaio 1927, Ministero marina c. FALZONE in ÇForo Amministrativo È, ;I. 927, II, 111, nella quale la Corte di Cassazione, ispirandosi a tale opinione, afferro ˜ che Ç ogni atto posto in essere dalla pubblica amministrazione, nell'esplicazione della sua com,plessa attivitˆ, atto amá rn.inistrativo È e ohe acquista natura politica Çse trae origine da moventi di ordine politico È, Fra gli scritti cui dette luogo .questa sentenza ofr. Lruzzr, op. cit; SIOTTO-PINTOR: Intorno al concetto di potere politico, in ÇForo ItalianoÈ, 1927, I, 1073 segg.; Coco: L'atto di potere politico negli idierni atteggiamenti della dotá trina e della giuriBprudenza, in cc Rivista di diritto pubá blico È, 1927, I, p. 286 segg.; !EMOLO: La 0aBBazione e l'atto amminiBtrativo emeBBO dal Governo nell'eBercizio del potere politico, in cc .Rivista di diritto P1!1Jblico È, 1927, I, p. 391 segg. á (3) GurccrARDI: L'atto politico, cit. p. 273. Nello stŽsso senso ofr. pure, RANELLETTI: Principi di diritto amministrativo oit., p. 236; Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione; Milano -1936, pp. 57-58. -122 Pu˜ considerarsi poi del tutto su1perataá l'aHra primitiva doti:Tina, secondo cui gli atti politici sono caratterizzati dal fattoá che costituiscono estrinsecazione di imperium e di discre.zionalita o:v:veJ:'o siano manifestazioni dir,ette della. Costitu-~ one, poggiando essa su criteri tutt'altro che sicuri, dato che tali caratteristiche non sono soltantOlie- gliáatti polit“ci (4). L'indirizzo dottrinale attu:ale scisso áin due .tendenze_ .Menme. alcuni scrittori rinunzia-no. ad 'un criterio di determinazione degli atti politici e limitano questa categoria. a taluni :atti che per le loáro qualitˆ, intrinseche sfuggono necessariamente ˆI sindacato giurisdizionale (5), :aHri, in numero i gran lunga. prevalente, pongono il criterio di disŽriminazione nella causa obbiettiva dell'atto. Per questa dottrina ci˜ che attribuisce carattere politico ad un atto il fatto che. esso sia causatoáda interessi fondamentali dello Stato unitariamente intesi. ÇE' questa considera.?Jione uniá tari:aá dell'interesse generale dello Stato -come scrive il Ranelletti -nei momenti fondamentali áe supremi della sua vita, che dˆ, caratt¥ere poliá .tico all'atto, che daá quella. c.onside1Èazione de (4) RANELLETTI, Principi-cit. pp. 326-327; Le guarentigie cit. pp. 58-59; CARuso-lNGHILLERI: Politica, amministrazione e giurisdizione amministrativa, in Ç Il áConsiglio di Stato '" Studi per H Centenario, Roma 1932, II, p. 3'35; GuICCIARDI: op. cit. p. 278. (5) Secondo questi scrittori la teoria degli atti politici, creata dalla giurispruden'la .francese per parti; colari contingenze che ormai non sussistono, non ha .piá alcuna giustificazione. Gli atti, politici, per questo indirizzo, non sono contraddistinti da un particolare .atteggiamento della loro causa oggettiva o soggettiva, ma sono degli atti amministrativi particolari in quanto su di essi non pu˜ esplicarsi il sindacato giurisdizionale per i:m.possibilitˆ giuridica, m,ancando taluno dei presupposti áprocessuali neces.sari onde si eserciti quel .sindacato. In merito.. cfr. MrnHoun: Des actes de gou. vernerh,ent, in "Annales de l'Eni;ieignement supŽrieur .de GrŽnoble >>, 1889, I, p. 216 e segg.; BREMOND: Les actes de gouvernement, in cc Rev.. de droit pubblic >>, 1896, . p. 23 segg.; GRos:, Survivance de la raison d'Etat, Paris .J932, p. á370 segg.; CARuso-lNGHILLERI: Atto politico e giurisdizione amministrativa, in cc Rivista di diritto pubblico>>, 1915, II, p. 67 segg. Su quest.o stesso piano , r;ii muovono, sia, pure con visioni particolari del. pro. blema in esame, DE V ALLES: Sulla teoria degli atti po" litici, in .An,nali dell'Universitˆ di Macerata, vol.. V, . ;Macerata 1929, p. 5, segg., il quale, considerato che . l'atto politico non sia qualificabile obbiettivamente áe che, pertantp, l'indagine per accertare se unatto sia "stato emii,nato nell'esercizio del potere politico co.- stituisce non la pr,emessa m,a il contenuto dell'attivitˆ del giudice amministrativo, conclude che non ,rimanŽ (lhe considerare come atti politici quelli che .fa giurisprudenza ritiene tali: LIUZZI : Sulla nozione degli atti di governo, cit. col. 88, segg. negando qual: siasi. .valore alle varie teorie. terminato, che in essa, cio, trova la sua cau sa È (6). Al primo indirizzo si avvicina sostanzialmente la giU:risprudenz.a, laá quale nega l'esistenza di un criterio obbiettivo per determina.re. gli atti politici, cháe essa distinge in dˆe cate.go-rie: quell“ extra juris ordináem (decreti legge, decTeti legislativi, ecc.) e quelli che, pur esse.ndo _fQr1Ilf!il: mente amministrativi, vanno qualificati di volta in volta. come politici in relazione al loro scopo, . .che :va desunto sulla. bas~ di crite.J:!.i-p-0l.i.tici .(-7}. 3. Da .questo schem:atico esame risultaá che l'atto politico, si definisca in base ad un criterio ob: biettivo ovvero in relazione alla sua particolare natura che vieta l;a.1 possibilitˆ di un controllo giurisdizionale, rientra nella c. d; attivitˆ politica o di governo, la cui esistenza . starta ammess:a anche prima¥ che una parte della. pubblicistica mo~ derna laá facesse assurgere aá fun.zione aut˜noma. E difatti, che vi siano degli atti che pr¥ecedono e superano gli atti delle tre funzioni tradizionali ammesso generalmente dalla dottrina. Per˜, mentre taluni scrittori da ¥que.sta osservazione pa.ssano aá formulare una funzione autonoma, com prend.en te gli ¥atti che pongono le linee direttive dell'azione statale áe che sono connessi con quelle direttive si da. rappresentaáre una loro immediata. realizzazione, !Pi precisamente un'atti-. vitˆ diretta a realizzare in manier:a-immediata la fondamentale unitˆ dello Stato: (8), altri, pur non negando l'esistenza di una ta1e. c1Megoria sotto l'aspetto sostanziale, affermano che essa non integra. una funzione autonoma perch non quali (6) RANELLETTI: Principi cit. p. 341 segg.; Le guarentigie cit. p. 69; ROMANO: Corso di diritto amministrativo, Padova 1932, p. 5; SrnTTo-PINTOR: Intorno al concetto del potere politico, cit. p. 1076 segg.; RoEHRSSEN: L'atto di potere politico e la sua insindacabilitˆ, in cc Rivista di diritto pubblico>>, 1936, I, p. 557 nota 4; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, vol. I, Milano 1944, p. 7; VITTA: Diritto amministrativo, I, Torino 1948, pp. 289-290 . (7) Per un esame della giurisprudenza cfr. CARusolNGHILLERI; Politica, amministrazione e giurisdizione amministrativa cit. p. 3.40 segg.; GurncIARDI: op. cit., p. 286 segg.; Il Consiglio di Stato nel sesseruiio 19411946, Rom.a, 1949, II, p. 1 segg. ' (8) MoRTATI: L'ordinamento di gove,r'J'kQ nel nuovo diritto pubblico italiano, Rom.a, 1931, p. 7 segg.; LESá SONA: La potestˆ di governo nello Stato. fascista.. in ÇRivista di diritto pubblico>>, 1934, I, p. ,32 segg.; Istituzioni di diritto pubblico, settima ediz. Roma 1941, pp. 97-98; PANUNZIO: Teoria generale dello Stato fascista, seconda ediz., Padova 1939, p. 110 segg., il quale esaminando la funzione corporativa nello Stato fascista, aveva a,ccennato ad una funzione distinta dalle tre tradizionali, nel volume cc Il .s~ntj.mento dello Stato>>, Rom.a, 1929, p. 168 segg.; 1.76-17-8, 207-segg.;.FERRI: 'La funzione di Governo e il Gran Consiglio del Fascismo, Roma, 1939, p. 62 segg.; CERETI: Corso di diritto costituzionale italiano, '!'orino, 19-;!9, seconda edizione, pp. 145-146. -:123 ficabile in base al .criterio formale e soggettivo, ponendo in rilievo eh~ gli atti in questione sono á emanati dagli organi ápre.posti all'esercizio delle fnzioni t~adizionali áe particolarmente di quella esecutiva (9), ¥Senza aver~ la pretesa di esamin,are afondo un problema su cui orma.i si formaáta una notevole . bibliografia, limitandoci a poche osservazioni, ci sembra che le obbiezioni mosse alla dottrina che considera come autonoma la funzione di gováerno non siano decisive. Ed invero, non pu˜ attribuirsi importanza al criterio formale dal momento che la uguaglianoo di forma-adottata nell'emanazione di atti sostanzialmente diversi trnva la sua giustificazion~ in ra.gioni tradizionali. E' spiegabile, difatti, che organi preposti all'esercizio di determina-te filnzioni non si allontanino da váecchi schemi formali ááquando la traditZione giuridica non attribuisce naturaá giuridicamente rilevante ad atti sostanzi. almente diversi rientranti nella loro com[petenza. áNon ci sffillbra, poi, che abbia valore decisivo il criterio soggettivo quando sono note le numerose eccezioni che esso presenta nel nostro sistema giuridico. A ci˜ si aggiung;aá che, se, per distinguer.e taluni atti da altri, si assume non l'organo in s, ma l'organo con la potestˆ di cui munito -potestˆ che 1pu˜ essere dŽerminafa con limiti legislativamente stabiliti qu:anto al contenuto degli atti cui essa. si riferisce o'Vvero al di fuori di qualsiasi limite, salvo quello proveniente dall'indiriz. zo politico, ovvero, quando si verta in un mo1mento anteriore e precisamente si tratti di un atto, di formazione dell'indiriz.zo politico medesimo, quello costituzfonale di legittfanitˆi al regime 1politico (10) deriva. che anche il criterio sog . gettivo pu˜ assumersi come elemento ádi distinzione. Il :Párohlema. relativo al limite imposto dal prin . cipio costituzionale di legittimitˆ degli atti dello Sfato al regime politico n˜n interessa, secondo noi, gli atti politici di cui ci occupiamo, i quali (9) Cfr. specialmente CRISAFULLI: Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico, Urbino 1939, p. 30 segg. (10) Il GuELI: Il regime politico, Roma 1949,pp. 6768) ritiene che l'atto politico sia compreso nel quadro dell'ordinam.ento giuridico per essere cc vincolato all'osservanza del m.assim.o e primo principio giuridico che in questo vige È, il principio costituzionale della legittimitˆ degli atti dello Stato al regime politico. Ci sembra per˜, come spiegato nel testo, che ci˜ valga solo per gli atti di indirizzo politico, mentre per gli á atti politici di cui si occupa l'art. 31 .del T. U. sul Consiglio di Stato (atti cio che provengono dal Governo nel suo significato pi ristretto e danno luogo alla le . sione di interessi) debba farsi riferim.ento all'indirizzo politico, che costituisce la norma base per l'esplicazione del potere politico. Sulla nozione di regime politico, che stata oggetto di accurate ricerche da parte della dottrina recente, " rimandiamo al volume del Gueli ed alla bibliografia in esso citata specialmente a p:á17 e segg. si pongono come atl“ di immediata realiiZzazione dell'indirizzo politico. Solo in OTdine a questa manifestazione 1prfanigenia entra in funzione l'ac.cennato principio costituzionale, mentre rela.tivamente agli atti politici che c'interessano. la, nor, ma sulla cui base si estrinseca l'attivitˆ di governo data. dall'indirizzo politico. Se si accennato, pertanto, a questo principio perch non venga frainteso il collegamento fra gli atti politici e l'indirizzo politico, di cui in seguito si trarranno le conclusioni. á A questo 1proposito bene chiarire che, sebbene dallaá formulazione della funzione di governo data dalla dottrina risulti che essa comprende, oltre che atti provenienti dagli organi preposti all'attivitˆ amministrativ:aá anhe taluni atti d>. Il fatto che, in quest'ultima norma, sia indicato un orgaino ;posto la1 vertilamento {15) e, (14) Sull'indirizzo politico cfr. specialmente CRISA¥ FULLI: Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico, cit.; FERRI: La funzione di Governo, cii. p. 53 segg. (15) Il che avviene anche nel caso di rimpasto ministeriale poichŽ, pur essendo il Presidente del Consiglio dei Ministri ad agire per la sostituzione di uno o di pi membri, per divergenze circa l'indirizzo politico o per altre ragioni che minacciancda compattezza del Gabinetto, vi sempre il controllo del Parlrunento,. dovendo il Gabinetto, dopo il rimpasto, presentarsi alle Camere per ottenere il voto di fiducia. In merito cfr. VIRGA: Le crisi e le dimissioni del Ga~inetto, 1\Hlano, 1948 p. 5 segg. i . . ~......~ -125 talvolta, quando il disaccordo fra quest'organo ed il Governo abbia radici pi 1profonde, dello stesso áCorpo elettorale. Il fatto che l'indiriz.zo politico possa ess1eTe integrato o anche modificato senza che per questo ~oltanto possa dirsi che vi sia stata violal'Jione di esso i,ma chiara dimostrazione che il sindacato che si attua sugli atti politici ha una natura particolare e non pu˜ ¥essere esercitato dagli organi giurisdizionali.. Pertanto, senza soffermarsi in un esame degli accennati rap1porti costituzionali, il cui richiamo sufl'iciente per tra.rre delle conclusioni, ci sembra che, a parte il contenuto dell'art. 31 del T. U. sul Oonsiglio di Stato, che, come si detto) non stai.o abrogato dall'art. 113 della Costituzione, per la loro stessa natura che gli atti ápolitici si sottraggono a qualsiasi sindacato giurisdizionale. Sebbene si siano prese le mosse da un esame degli atti politici in relazione al sindacato giu risdizionale amministrativo, la conclusione cui s giunti ha unaá portata molto pi vasta. riflettendo il sindacato giurisdizionale in genere. Anche in ordine al sindacato giurisdizionale ordinario, difatti, che \Peraltro assai difficilmente potrebbe attuarsi stant'!l laá natura eminentemente discrezionale degli atti poltici, secondo noi valgono le osservaz.ioni svolte (16). In questa ipotesi la norma che tutela il diritto sog-gettivo no pu˜ essere scissa ~ai p:incipi. di indiriz.zo politico per laá cui reallzzaz.1one s1 agito e che permettono la relativa azione nella particolare situazione. Si versa, in sostanza, i~ una situazione di necessitˆ, connessa a SU\P1rem1 inter.essi dello Stato, in dipendenza della quale 1~ stato adotta.to l'atto politico, che, pertanto, non potrebbe esser~ assunto dal Magistrato che come legittimo. Il chti conduce a Ticonoscere che anche in questa situazione gli atti in esame sono soggetti al solo sindacato politico. 5. Dopo quanto si detto risulta chiaro che la sottrazione degli atti politici al sindacato giurisdizionale non significa che essi stiano al di fuori (16) Mentre alcuni scrittori, (FERRARIS: Il potere discrezionale tlella pubblica amministrazione e l'autoritˆ giudiziaria, in "Rivista di diritto pubblico ,,,1924, I, p. 205 segg.; ScAVoNETTI: L'atto politico come limite alla funzione giurisdizionale, in Ç Gim. It. "¥ 1927, IV, Col. 22-23) ritengono che gli atti politici non siano sindacabili da parte del giudice ordinario perch eminentemente discrezionali, altri: Coco: op. cit. p. 282 segg.; RoEHRSSEN: op. cit. p. 568 segg.; CARuso-INGHILLERI: Atto politico e giurisdizione, cit. p. 80) escludono tale sindacato per la natura stessa di quegli atti. Contro, ammettendo quel sindacato, CAMMEO: Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa, Vol. I, Milano, 1910, p. 825; ScIOTTo-PINToR: op. cit. col. 1082; DE VALLES: op. cit. p. 13 segg.; RANELá LETTI: Le guarentigie cit. p. 332 segg.; Guwc1ARDI: op. cit. p. 265 segg.; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, Milano, 1942, Vol. II, p. 159. dell'ordinamento giuridico (17) ovvero che sfano necessariamente legittimi, com~ si sostenuto da. un acuto scrittore (18). L'atto politico, difatti, se non . soggetto alla osservanza c1i esplicite noárme giuridiche, sotto-. posto, come si visto, all'osscrvˆnz.a di !Precet ti dell'indiriz,zo politico. La. natura di quell'aHo, anzi manifestata proprio dal fatto che esso tu táeli interessi fondamentali dello Stato in relazione ai principi delll'indirizzo :politico. I fini dello Stato hanno una disciplina. legale in singole norme giuridiche quanto al modo del . loro conseguimento, .ma laá detemninaz.ione del l'azione di Governo in ordine alla assistenza dei pTesupiposti i fatto, ond~ abbiaá luogo quel con seguimento, non pu˜ che attuarsi secondo l'indi rizzo politico, che in definitiva permette di stabi lire se una circostanza di fatto incida su interessi fondamentali dello Stato unitariamente intesi e, di conseguenza, determina il relativo comporta mento. Ci˜ avviene anche quando la legge :preveda-la á esplicaz.ion(l di un;a1 determinata attivitˆ, di go verno in occasione di talune circostanze di fatto, p,oich- sempáre sullaá bas!) dell'indirizzo politico che dato accertaráe se queste sussistano e sc~ gliere il comportamento da adottar(;). Il precetto della norma giuridica, in questo caso, riguarda< la competenza e la potestˆ del l'organo (19), ma il contenut˜á dell'atto detel' minato dall'indirizzo politico in relazione al quale dato stabilire se debba o meno farsi uso di tale potestˆ. Da ci˜ discende eh~ l'atto politico compreso nel quadro dell'ordinamento giuridico attuandosi in ossel'Vanza. dell'indiriz,z.o 1politicoJ il quale, se condo una dottrinaá cui aderiamo, si inserisce nel sistema giuridico posto che haá natura vincolante per gli organi cui compete oss-ervaTlo (2'0~. L'emana,zione degli atti in esame, difatti, in contrasto con i principi dell'indirizzo politico dˆ origine ad una responsabilitˆ politica dell'organo autore di essi, responsabilitˆ che ha natura pre.t. (17) Vedi fra gli altri, Coco: L'atto di potere politico cit. p. 278; RoEHRSSEN: op. cit. p. 558 e p. 562. (18) GUICOIARDI, op. cit. 510. (19) é intuitivo che quando manchi il requisito della competenza ovvero l'organo eserciti una potestˆ politica che non gli compete si al di fuori della categoria degli atti politici e non possono invocarsi le garanzie proprie di essa. In merito cfr. SANDULLI A.: Atto politico ed eccesso di potere, in Giurisprudenza completa della Corte di Cassazione, 1946, II sem., p. 522 segg. (20) Sull'inserimento dei principi dell'indirizzo politico nel sistema giuridico cfr. specialmente MoRTA'fi: La costituzione in senso materiale, Milano, 1940 pa-ágina 166 segg. e bigliografia ivi citata; Le leggi future ed i progetti di legge nell'applicazione del diritto vigente, in ÇStato e Diritto ,,, pp. 61-63. -126 tamente giuridica sebbene venga deteTminata. secondo criteri di convenienza 1politica (21). Per stabilire se l'indirizzo politico sia stato attuato bene o male nel singolo atto necessario rifarsi a quei motivi di natura politica su cui poggia l'indirizz,o medesimo. Oom~ l'atto amministrativo discrezionale va valutato alla stregua dei motivi di convenienza amministrativa che nel loro insieme costituiscono l'interesse pubblico che deve stare a base di quell'atto, cos“ l'atto politico va esaminato in relazione a motivi di convenienza; politicaá eh.e integrano l'indiri.zzo politico e che vanno assunti nell'emanazione di quell'atto medesimo. Entrambi gli atti stanno nel quadro dell'ordinamento giuridico (22), ma quelli politici si differiscono dagl~ altri ,sfa per gli interessi tutelati, sia per la norma in base a cui vanno valutati, sia iper l'organo cui competa questa valu (21) Sulla responsabilitˆ politica cfr. VACCHELLI: La responsabilitˆ ministeriale, Cremona, 1896; BARILLARI: Responsabilitˆ costituzimale, in ÇNuovo Digesto ItalianoÈ, Vol. XI p'. :{62 segg.; MELONI: I poteri del Capo dello StlJ;to.e li, r~sponsabilitˆ individuale dei Ministri, in ÇRassegna di diritto pubblicoÈ, 1948, p. 281 segg. (22) Contro: RoEHRSSEN: op. cit. p. 564, per il quale l'atto discrezionale si mantiene sempre entro il diritto, mentre l'atto politico sta al di sopra del diritto. tazione siaá, infine, per la diversa forma di sanzione giuridica (23). Queste brevi considerazioni, elle non vengono sviluppate con un áesame particolare del sindacato degáli atti politici e dei.rimedi ad esso commessi per non allargare i limiti eni:To i quali vuole essere contenuto questo scritto, bastano, a nostro giudizio, per potere concludere che gli atti politici si svolgono nel campo del diritto costituzionale e con le forme daá áesso 1previste e che, peTfanto, la relativa. teoria appartiene a questo campo del diritto e non si distingue da quella di numerosi atti che vengono áemanati dal Governo nell'esercizio di funzioni costituzionali. á (23) Il GuIOCIARDI, mentre pone in rilievo che il controllo sugli atti in questione politico e che politica la responsabilitˆ in cui si ip.corre per il cattivo uso del potere politico (op. cit. p. 540), aggiunge che l'emanazione degli atti medesimi ha luogo con libertˆ di apprez amento dei fatti e della valutazione dei motivi ed in virt -di un potere giuridicamente irrilevante (p. 545). Ma queste ultime affermazioni ci sembrano in contrasto con quelle precedenti poich, in tanto si incorre in responsabilitˆ, in quanto vi sia un principio alla cui osservanza si sia tenuti. Principio che, pur essendo valutato, per la sua esatta portata, in base a precetti di indole politica, ha natura giuridica, vincolando gli organi destinatari, che per la sua inosservanza incorrono in una forma di responsabilitˆ prevista dall'ordinamento giuridico. CARMELO CARBONE AVVOCATO DELLO STATO NOTE DI DOTTRINA O. BENTIVENG.A: L'inesecuzione del giudicato amministrativo di annullˆmento áe i possibili interventi della Corte dei Conti. La questione dell'obbligo dell'Amministrazione Pubblica di dare es(lcuzione al giudicato stata, come noto, diffusamente trattata dalla dottrina u'i ogni paese, nonch da copiosissima giurisprudenza, ma sia l'una che l'altra non hanno fornito criteri soddisfacenti áper la sua soluzione. Nel chiarire questa esatta premessa, l'A. precisa che l'unica. posásibilitˆ giuridica offerta aál cittadino per ottenere d.aua Pubblicaá Amministrazione l'esecuzione del giudicato dei Tribunali l'art. 217, n. 4, del T. U. delle leggi sul Oonsiglio di Stato. Questo articolo, letteralmente dettato per la esecuzione delle sole sentenze dell'Autoritˆ giudiziaria ordinari1a stato poi dalLaá giurisprudenza esteso anche alla esecuzione del giudicato dell. giul'isdiz.ioni ~mministryi,tive, e particolarmente¥ del Consiglio di Stato, rtutful,via, secondo l'A., nemmeno l'art. 2'7, n. 4, risolve il problema di garantire al cittadino Çsanzioni giurisdizionali dirette È 1per l'esecuzion~ del giudicato amministt.:;1.tivo, e, in definitiva, questa resta affidata allo áspontaneo assoggettamento della Amministra.zione alla páronuncia del magistrato. Una qualsiasi diversa soluzione, mediante la quale, cio, si attribu.isce al magistr:ato il 'P'Otere di obbligare concretamente e direttamente l'Amministrazione alla esecuzione del giudicaito, si risolverebbe in una. violazion_e del fondamentale principio costituzionale della divisione dei poteri. Se peraltro áse:m,brano impossibili sanzioni giurisdizionali dirette, appa.iono, invece, perfettamŽnte attuabili delle Ç sanzioni indirette È, alle qua.li, secondo l'A. non si dat~ finor.a1 la dovuta importanza. Queste-sanzioni indirette consistono nella possibilitˆ. di far valere la responsabilitˆ personale dei funzionari che omettano di provvedere allo adempimento d!:ll giudicato, nella. possibilitˆ del risarcimento dei danni patrimoniali daá tparte del1' Amministraz.ione inadempiente, e, infine, nello intervento di ˆutoritˆ amministr.aátive superiori. Tuttavia, obietta l'A., non 1sono quest!:l le sanzioni indirette pi efficaci; egli vede questa. efficacia nellaá possibilitˆ ádi sviluppare, su un piano permanente, il controllo 1parlamentare che, attualmente rimane una forma saltuaria: e non coordinata di pressione¥ sui ministri responsa~ bili, per ottenere da essi, qua.li capi dei singoli rami dell'Amministrazione, 1'1a1dozione di pro~vedimenti ch13 consentano l'esecuzione del giu I i i dicato. Questa possibilitˆ di sviluppo il B. la riscontra nell'intervento della Corte dei Conti, la quale, 1proprio come longa manus del Parlamento pu˜, nell'esercizio delle sue due funzioni di persecuzione giudiziaále di funzionari che siano incorsi in responsabilitˆ amministrativa a danno della .Aimministrazione e. di controllo della legittimitˆ degli atti amministrativi, 1efftc'acemente influire perch l'Amministrazione attivaá si conformi concretamente al giudicato. Per quanto riguarda la prima funzione, osserva- l'A. che, di solito, l'inesecuzione del giudicato importa una responsahilitˆ paitrimonialáe della Amministrazione verso la parte vincitrice nella lite definita dal giudicato stesso: ora, ap1pare evidente che questa responsáa1bilitˆ patrimoniale pu˜ derivar~ solo dalla colpa o dal dolo del funzionario il quale non ha curato di dare esecuzione al giudicato. Ricorrono quindi gli estremi per l'intervento, .anche contro laá volontˆ dell'Amministrazione-, della. Procura generale della Oorte dei Oonti, la quale intenterˆ giudizio di responsabilitˆ a carico del funzionario, negligente o comunque colpevole, ai sensi d~ll'art. 82 del T. U. delle leggi di cont!;!.bilitˆ dello Stato. Bench, secondo l'A., l'efficacia di questo mezzo sia evi-dente, tuttavia egli non si pu˜ nascondere il pericolo dl:llle inevitabili lungaggini párocessuali, che il1e att~nuerebhero la for,z.a;. Pi operante, invece, Ç in quanto pi stretta.mente connesso col provvedimento concr!:lto che l'Amministrazio'.lle avrebbe dovuto prendere e non prese È il rimedio che deriva dall'esercizio della funzione di controllo di legittimitˆ, consistente, Çnel diniego, da parte -della Corte dei Conti, del visto di e.seoutorietˆ agli áatti dell'Ammiánistrazione che0 ¥sianoá in contrasto con la Páronuncia ineseguita. Ohe ci˜ rientri nel campo dell'indagine á della legittimitˆ demandata alla Corte fuor di dubbio, giacch l'inadempimento del giudicato inademtpimento della legge, in quanto ogni giudicato presunto conforme a legge, e perta.nto 113 Amministrazioni che lo disconoscono si pongono apertamente contro di eássaá È. A chiarimento dell'efficacia di questo rimedio il B. '.llarra di un caso recentemente capitato di un direttore generale, collocato a riposo illegittimamente, il quale, malgrado l'a.nnullamento da parte del Consiglio di áStato di tale provvedimento non riusciva ad ottenere di esser-~ riammesso ián serviz\io. Avendo egli notifica_to. a.Ua Corte la decisione del Consiglio di Stato, la Cor-_ te ne prese atto e, in basá~ ~d essa, neg˜ il visto di legittimitˆ ad un Q_ecreto col quale si disponeva la nomina di un altro funzionario a direttore generale. Per negare il visto di es-ecutorietˆ I a:rnmrnmmczDL&Lt z:m m &t?&JiL Il& &lJJ I& &t &&&&F&m'R&J ¥I&MJLLLi&Li&filWila -128 la Oorte si fond˜ sul presupposto che, essendosi col giudicato del Consiglio di Sitato annullato il collocamento a riposo del precedente direttore generale, il posto da costui occupato nel ruolo doveva ritenersi tuttora coperto, derivandone la impossibilitˆ della nomina di un altro funzionario .allo stesso posto. Dai iáilievi sopra e.sposti il B. trae due conseguenze: 1¡ anzitutto la necessitˆ e la insostituibilitˆ dei Ç cont:r;'Olli esterni ii sull'Amministrazione attiva; 2¡ la oprportunitˆ di regolare legislativamente la facoltˆ. dei cittadini di inoltrare denuncie amministrative alla Corte dei Conti, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, perch la Corte di taH denuncie possa tener conto per la esplicazione dei poteri suddetti. M (}ntre non poss“amo non concordare con l'4.. nel ric:onoscere ohe non. esis'tono) in quanto sarebbero incompatibili con il nostro ordinamnto costituzionale) Ç sanzioni giurisdizion,ali dirette ii pd!r ottenere che l'A_m,ministrazione esegua con< Yretamente itn giudicato con,tenente un obbiigo di facere, dobbiamo esprimere il nostro dissenso in ordine a1lla legittimitˆ di quel rimedio indiretto che l'A. indica nell'inte'rváento della Corte dei Conti nell'(}sercizio delle_ site fitnzioni di controllo. Il presupposto 8tti cui si fonda la tesi del B. che la contrarietˆ al giitdicato, , perci˜ solo, coántrarietˆ alla legge e'. pertanto oostititisce vizio di legittimitˆ rilevabile in sede di control'lo da parti} della Curte dŽi Conti. Non oi sembra che questa tesi) formula.ta troppo semplicisticament,e, .costituis'ca un fol'(/;d,amc~nto 1nolto solido per le ulteriori gravi conseguenze che i& B. 1w vuoie dedurre. Infatti) dire ohe la contrarietˆ al giudioato oonitra.rietˆ al7a1 legge, significa attr:~bu, ire al giudicato la. stessa forza di 1.tna norma di legge, c.i˜ cihe\ esso non ha, in quanto, se vero che :per il caso deciso col giudicato Za1 volontˆ della l?gge qu.ella da essO' affermata, questa volor1;tˆ cos“ interpretata, vincola solo le parti nel gciu,dizio. Ora., ,w men.o di ritBne're che la Corte dei Conti d'ebba considerarsi sempre vincolata da un giudicato costituitosi in un giudizio vertitO' oon una qualsiasi branca dell'Amministrazione stat.ail(}, ci sem.b1'a che la eqWiivalenza Ç c'Ontrarietˆ al giudicato= contrarietˆ aUa legge ii non possa affermarsi. N si dica che la Corte dei Conti) pur non e.ssendo v1inoolata dal giudfoaito, pu˜ tuttavia tenerng conto legitt"imamnte per l'esercizio d(}i suoi potd!ri di controllo, in quanto questo potere) essen,do vincolato) un potere-dov(} re) nel senso che in tanto esso :pu˜ essere esercitato) in quanto deve ooserlo, Notiam,o subito che a qu(}sta ta:_si la stessa Gortg dei Col'(/;ti si quasi sempre opposta) detfwminando ancháe delle re1azion.i abbaistanza viváaai da parte degli Organi giu'r'isdizionali, ohe vedono in questo suo atteg1giamento una intollerrabil? resistenza a.nai sovrarnitˆ della giurisdizione J. si t'eaa in proposito la deoisione della IV Sezimie del Consiglio di Stato) n. 300 del 2.6 agosto 1949 in oai“sa RiRJZo in ÇForo AniministrativoÈ 1950, I) 43 e segg. Si trattai'a) in que8ta 0aiusa) df}l rifiwto da partet della Corte dei Conti d“ rg“strare un decreto col quale l' Amm~n.istraziof?eJ in adempimento di un giudicato amministrativo) attribuiva un determinato grad.o ad 1m impiegato j la Corte n(}ga!Via la registr:aziO'ne sostenendo essere tale giudioa:to contrario alle norme di legge. L'inte't'essato ricorreva allora al Consiglio di Stato contro quello che, in sostanz.a diventava un atto amministrativo nega1tivo dell'Am1ministrazione, e cio con.tra il rifiuto di porlo nella posizione giuridica riconosciutagli dall,a, decisione giudiziale. Giudicando direttaámente di talct .atto negativo il Con8iglio di Stato diohiarava illegittimo il rifiuto d1e'lla registrazione della Corte dei ConU) affermando che Ç tra .la interpretazione che faccia. l' Amm.inistrazione, e) per essa, l'organo di controllo, e quella che stabilisce l'organo giurisdizionale '(],i una s;tessa dis1po1#z~one iM legg1e) pare ohe la seconda do.bba prevaler(}) e aád essa la prima conformarsi) p.er quanto riguarda la sp¤cie decisa ii. Abbiamio voluto sottolinea't'e la frase Ç per essa, >J, in q'llJ,anto, secondo noi l'errore del Consiglio di Stato si a.nnida proprio in questa conásidera. zionf!:;, nel ritenere, cio, che il potere di controllo della Corte dei Conti non sia altro che u,n accessorio del po'tere esecáutivo) 8icch debba ritener.S'i che, esS'a¥ lo eserr;bono eseguirsi in via amrninistmtiva. l!Jsse, cio, impongono, per la loroá esecuzion,e Veman.az;ione di un atto amministrativo, -il quale, come tWtti gli altri atti am,ministra:tfoi, presuppone la esistenza in croncreto di un pubblico inter(“sse che lo giu,stifichi. Certo, pu˜ ritf}ners'i in via gen,(trale, che l'interesse pubblico ooinoida con la escjcuzione del giud.icato, ma ci˜ non deve essere semprf} vero. Pu˜ avvenire che tale coinoiden;za non s'!l.ssista, e allo1'a' pretendere ch,e l'Ammi'l'l!istrazione esf]gua egualmente la decisione, senza curarsi dei riflessi di essa sul pubblico interesse, sarebbe non s,olo inopportun,o, ma antigiuridico, in qu,anto verrebOe a risolvere il problema d,f3l'i mppo'r'ti fra poteri, oon l'affermazione della supiremazia di uno dei poteri sugl'i altri contro i principi fondamentali della aostit'llWionfJ. RENATO .ALESS!: La responsabilit“ della Pubblica Amministrazione nella evoluzione legislativa pi recente. (ÇRassegna di Diritto Pubblico È, n. 3-4 del 1949, p:\,g. 218-237). In questa monogra.fia, il prof. Alessi, il quale, com' noto, ha sempre dedicato particolare attenzione al gráaáve problema della responsabilitˆ della Pubblicaá Amministrazione, prende lo spun .to dai recenti mutamenti costitutZionaH e dal progetto di riforma della legge sulla Pubblica Amministrazione, per porre in luce alcuni aspetti nuovi dellaá questione. Premette l'A. dei cenni sintetici sullo stato attuale del problema, rilevam.do che, pur essendosi avuti notevoli contra,sti in dottrina e in giurisprudenza, ormai ási rpotevaá dire sostanzialmente raggiunto l'accordo sui punti fondamentali e sostanzia. Ii dell'istituto. Questi punti sono: 1¡ La responsabilitˆ della Amministrazione per i danni, pur derivanti d.a. un comportamento materialmente !proprio d(ii s:uoi funzicmat1:i ha carattere di responsabilitˆ diretta, carattere che deriva da. due distinti ordini di considerazioni: a) da un lato dal fatto che il rapporto che lega l'ente ai suoi funzionari un rarpporto di rappresentanza. organica, s“ che gli effetti dell'esplicazione della funzionáe, lecita o illecita che sia, sono direttamente rife1áibili all'ente; b) dall'altro lato dal fatto che il danno cagionato al soggetto privato deriva da11a violazione di un obbligo incombente sull'ente pubblico, violazione che non pu˜ non riferirsi al titolare dell'obbliga' cio .all'ente stesso. Questa responsabilitˆ diretta valf.'.l ad escludere concettualmente la. possibilitˆ di una contemporanea responsabilitˆ diretta del funzionario come soggetto autonomo. 2¡ L':altro punto, uguaálmente essenziale, che poteva dirsi pacifico, era dato ,'dal fatto. che il fondamento della responsabilitˆ dell'Amministrazione pubblica Çera pacificamente ritenuto risied áere nena violazione di un diritto soggettivo pertinente al soggetto danneggiato ed avente a suo contenuto appunto la. entitˆ economica laá cui privazione o menomazione costituisce il danno risentito È. Da questo discende che Ç nel caso dei c. d. diá ritti :affievoliti, una. responsabilitˆ della Aromi-á nistrazione per il ádanno conseguente alla loro lesione, rpotrebbe affermarsi unicamente allorch essi vengano in considerazione sotto il loro profilo tutelato vale a dire sotto l'aspetto di diritti veri e propri e non giˆ .sotto l'aspetto di interessi, il che avviene allorch la lesioneá sia cagionata fuori del possibile campo di azione della sfera discrezfona~e 1riservat1a; 'all' Amministrazlione È. Secondo l'A., questi punti ormai pacificamente ammessi dallaá dottrina e dalla giurisprudenza, come fondamentali dell'istituto, dovrebbero ora essere rimessi radicalmente in discussione in seguito alla entrata in vigore della Costituzione della Repubblica e pacrticolarmente del suo articolo 28 e della: tendenza nettamente manifestatasi in occasione della preparazione del progetto di legge generale sulla Pubblica. Amministrazione, tendenza, che ha trovato unaá concreta formulaá zione nell"art. 68 del progetto stesso. Infatti, l'art. 28 della Costituzione, nella sua formulae;ione definitiva, vicine, s:econdo l'A., a sancire due principi, in contrasto con il primo dei punti sopraesposti, e rpráecisamente il principio della responsa.bilitˆ diretta, dei funzionari, :ac canto a quella della Pubblica Amministrazione, e della re!sponB!abilitci indir.ertta 'deUw Pubblica Amministrazione per i f.atti commessi dai dipen denti non funzionari. A sostegno di questa sua opinione l'A., pre messa una analisi storica relativa alla formula zione dell'.art. 28 (nato in un primo tempo per garantire, rendendo responsabili personalmente i funzionari, il rispetto dei diritti di libertˆ san citi daUaá Costituzione, e successivamente per creare una responsabilitˆ principale del funzio nario e del dipendente ed una 'Sola sussidia,ria dell'Amministrazione), rprecisa come l'intenzione del Iegislatore di creare una nuova figura. di re sponsabilitˆ a caárico del funziorn1rio si sia, nella formulazione definitiva. dell'articolo, ridotta alla semplke creazione di una direttaá responsabilitˆ del funzionario nei confronti del danneggiato,, laá sciando sopravvivere. la. responsabilitˆ dell'ente pubblico sulla base dei principi preesistenti. Oltre l'analisi storica dell'art. 2'8, anche la sna esegesi, in relazione specialmente ad arliri ará ticoli della Costituzione, e rprecisamente all'ar- ticolo 113, conferma l'interpretazione suesposta, secondo la quale.la responsabilitˆ diretta dei fun zionari collate1,a1e alla responsabilitˆ dirf]tta della Pubblica Amministrazione. -130 .. Invero, sostiene l'A., <>. Oi˜ posto, per q1rnnto riguarda. la responsabilitˆ dei funzionari, l'A. ritiene che non taUret, tanto possa. dirsi rper quanto riguarda la responsabilitˆ dei dipendenti ai quali pure si a.pplica l'art. 28. Infatti per i danni provocati da.i meri dipendenti non funzionari non si pu˜ ammettere una responsabilitˆ diretta dell'ente non 1esslendo il mero di1pendente parte integrante di un organo dell'ente, e difettando quindi quel rap.porto di rappreseiitanzˆá orgranica che, come sO'praá si detto, costituisce il fondamento della r¥esponsabilitˆ diretta dell'ente. á Onde., Ç s,e si vuol da.r vita ad una responsabilitˆ dell'ente pubblico per i danni cagioDiati daquesti meri dipendenti occorre configurarla come res1ponsabilitˆ indiretta del tutto analoga a quella dei soggetti .privati>>. Secondo l'.A:., que¥sta soluzione. ti~ova-tut'tia.via decisamente ostile la giurisprudenza. e incerta la dottrina; ma nel vigore d-ell'art. 28 della Oostituzione la. suddetta ostilitˆ non avrebbe pi ragione di sussistere. Se l'art. 28 ha prodotto un1aá situazione che imá porta notevoli modificazioni nei concetti giˆ pacificamente ammessi in materia di responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione, quello che determinerebbe un rivolgimento quasi r;adicale sarebbe la trnsformazione in legge dell'art. 68 del progietto di legge generale sulla Pubblica AmminiRtrazione. Con esso si sancirebbe la responsabilitˆ d~lla Pubblic1a Ammini:stmzfone, indipendentemente daá ogni colpa ritenendosi sufficiente l& mera illegittimitˆ dell'atto; e si ammetterebbe altres“ tale res.ponsabilitˆ anche páer la viola.zione di veri e propri interessi legittimi, non e¥ssendo fissata nessuna-limitazione della responsabilitˆ stessa alLa¥ violazione di diritti soggettivi. s:econclo l'A. Ç Felem-ento in.tenzionale (colpa in senso lato) non 1pu˜ essere trascurato per la affermazioue dellaá responsabilitˆ.á d1e.iJ;Ammi nistra.zione cos“ come cli ogni altro soggetto giuridico, che se, trattandosi di atti lesivi costituenti determinazioni volitive, praticW,mente la ricerca si presenta come superflua, data. l'inevitabile presenza. dell'elemento intenzionale sotto forma di volontarietˆ .(il dolo del diritto privato) al contrario laá ricerca stessa diventaá necessaria allorch si tratti di un mero comportamento materia- le che appare come i11egittimo soltanto ove sia colposo È. Per quanto rigUJaárda la questione dellaá risarcibilitˆ delle lesioni di interessi legittimi, l'A. rimprovera al .progetto di non aver considerato Ç la estrema pericolosit, di una siffatta norma e l'estremo aggravio che ne verrebbe per l'Amministra¥ zione >> ritiene l'A. che l'innovazione sfoá dovuta. a,ll'intenzione di ris,aár-cire i danni cagionati dai violazioni di diritti affievoliti, ma evidentemente la commissiorn~ redattrice det progetto non ha consider1ato che. anche la lesione di un diritto affievolito risaribile quando. l'atto dell'Amministr11zione sia istaito adottato al !di fuori del potere discrezionale, e, cio, in un campo nel quale il diritto non si p1'esentav1aá con le caratteristiche clell' a.ffrevolimento. La tesi esposta dall'A. siill'interpretazion deU'art. 28 nei riguardi delle violazioni di diritti comm<}sse dai funzionari ci sembra pienamente da oondivid;erre. Essa 11i appoggia, non solo sw indisoutibili criteri d,i ermáeneutica, ma anche sulla storia d> dire_tto' da Pietro Oalarn1arnd1reii e Alessandroá Levi, vol. I, pag. 247 (31 segg.). Questo giooovne scrittore ossen'a, infatti, ohe .l'art. 28 della Costituzione ha introdottoá wel nostro ordiinamento giuridico U principno se'0ondo il qual¤ lo Stato risponde obiettivamente (e cio indipendentemente da ogni colpa in eligendto o in vigilando) (f,i tutti gli atti illeciti commessi da fimzianalr'i o dipendenti, dei quwli non d!eb ba risvonder in basáe1 ai priJ'l, 1947, I, 47, e Le leggi del rgistro, ed. 1947, pagina 347, n. 180; L. V. BERLIRI, Ç Giur. C'Ompl. cass. cfo. ))' 1946, 2¡ 81Bm. tomo II, pag. 738). Non meno numerose sono le proniláncie' giurisdiá zionali., che lenta1mente vanno orifmtando anche la dottrir1Ja verso l'acaettazione di det(1rminati prinoipf, inizialmente assai contrast.ati. Una posiziun.e chiave del dibattito quella della natura da attribuireá aU'ingiunzione: atto amministratfoo o giurisdizional? La aoárte Suprema orm1a1i costante nell'accettare la pirima alternativa, escludBnádo che l'interv¥ento del pretore, il quale' rende esecil.tiva l'ingiunzione, abbia qualsiarsi carattere giurisdizionale. (Cass. 31 gennaio 1936, n. 369, ÇPoro /t. ll, 1936, 1, 446; Cass. 9 marzo 1942, n. 620, Ç Riv. Dir. Pubb. ll, 1942, 2, 32'5 con nota di BnuNEJLLI, Cass. 7 giugno lfl43, Ç Riv. Leg. J!'is0. ll, 1943, 634; Cass. 3 agosto 1943, n. 2029, ÇMass. Foro Jt. Il, 1943, 501 e Ç Riv. di dáir. pubb. ll, 1'944~6, 2, 1341; Oa8s. 27 gennaio 1949, n. 113, 'Ç Giur. It. ))' 1949, I, l, 1 588; Cass. 27 maggio 1949, n. 1352, ÇForo It. )), 1949, I, 1171). Se nella prima delle citate sáentenze la Suprema Corte appariváa an.oora perple'~sa1 tanto da motivare la decisione sulla disamina, in via di ipotesi,. dell'opposta tesi, per contro nell'ultima deU.e S1entenze sopra citate il pensiero della Corte S¥uprrema arpparso formulato molto nettamente: ÇNon giova opporre che per l'artioolo 2 T. U. del 1910 conferito al prd,tor~ il potere di vidimare e ren.deráo esecutoria l,ingiunzione ..... giacch agevole osservare in contrario che trattasi di potstˆ ave':nte evidenti natura e caratteri amáministrativi, e c1he esula sicuramente dalla jurisdictio vera e propria, la cui attivitˆ di e1sercizio viene eecita1ta con la successiva opposizione >>. Negato il earatteir giurisdizionale all'intervento pretorile, la conseguenza logica parrebbe quella aocolJta recentemente dal GIANNINI (Ist. di dir. trib., ed. 1948,-pag. 217), il quale vede nell'ingiun: sione '!tifi; puro áartto amministrativo, che compen.dia in s l'atto formale di accertamento e l'atto oon il qnale si inizia a proced'limento coattivo per la riscossione del credito. Part&ndo da questo pr8'supiposto, con perfetta ooerenza, il GIANNINI esclud,e, come' noto, che l'ingiun.zione costituisca titolo esecutivo, traend'o essa la su.a eseoutorietˆ dalla 8'lla sostanza di atto am1ministrativo, indipn,dentemente dalle. necessitˆ form áa1li ed eistrins-eche di un titolo avente la funzione specifi,ca di legittimare l'eseouzione. A quest'ultima conclusione la Cassazione non giu1JVge. Per qitanto possa appwrir¤ inconseguen. te, la Cassazion(} in8iste nell'affermare invece (Sent. 27 gennaio 194J9, n. 1113, loc. cit.) che' << l'ingiunzione ha per s, dopo essere stata rsa eseoutiva dal pretore, la forza intrin.seca di titolo e81,e>. SuU,equiparazione al precf3tto, ogni dubbio pu˜ considerarsi ormai ingiustificato (Cass. 2 giiigno 1936, n. 1901, << Riv. Dir. Pubbl. ll, 1937, á2, 94; Oass. 2 ago8to 1941, Ç Giur. /t. ll, 1942, I, l, 210 con nota di GmDco). Ma com.e possa conciliarsi il cáonferimento di esecutivitˆ per opera del pretore, oon l'eseciutorvetˆ originaria all'atto amministrativo, doámanda alla quale la Corte Suprema non ha ancora alrn,[ Jno nelle sentenze pi reoenti -risposto in modo esaurien.te. Ci permettiamáo di esporre, pe.roi˜, qualche modesta, osserva,zione. Non v'ha dubbio che !-e pretese amministrat:ive_ _ .siano di per s Žsecutorie. Oi˜ non to'glie, per˜, á che l'esecitiione possa di fatto avvenire in diversi modi, a seconda che lo Stato si avvalga dei mezzi arnministrn.tivi, ovvero dei normali mezzi giudiá &BJ.fffTiml M m E&-J1 m&ti :¤ L E E i ili I Idª E E I& "2 -133 ziari. flY e'"idente ohe l'uso df}gli uni o degli altri mezzi dipende, sotto un profilo normativo e de lege ácond“enda., da valuta.zioni di opportu1"itˆ. Ora, quando la pretesa amm.inistrativa hai per oggetto wna somma di danaro, il re.alizzare tale pretesa sui beni del debitore ha effetti non s.olo nei confron.ti di quesáto, ma anohe dei terz:i. cu.i viene sottra.tta, in tiitto o in partf}, una comit, ne garanzia, (2.7~0, 2741 Codioe civile). E' quindi ben spiega.bile come l'u.so iti una procedura diretta. puramente ¥a.rnministrativa possa essere considerato con sfavore (CAMMEO, La giust. amm., pag. 690 n. 364; Ç GiU.r. It. ,,, 1929, III, 1, segg., n. 12¥). A tutela, dáei terzi, il legislato're p1i˜ prreferire, in tal caso, di attua,re ia pretesa armmirt'istrativ'a oon ái normali me'Zzi giudiziari. E poich questi .partono da iina, oo_mune piatta,forma d'i lancio, che l'an.tieo d il nuovo codice d:i prrocedura individuano nel titolo esecutiváo, f3'CCo l'opportunitˆ, deU'investitura,, puramente formale, dell'~secutivitˆ. La quale non elimina l'secvutorietˆ dell'atto amministrativo, ma sempliaem.ente la adatta, formalmentf} alle esigenze, della procedura a mezzo degli organi giudiziari. Il che non appariva, affatto stranoá a ooloro ohe, come il OAMMEo, a,vevano ben piresente il sostanziale carattiere; dái fáunzi.oni amministrative nelle a,ttribuzioni f}secntive degli organi gi'/Prisdizionali. Che questo adattamento dell'atto a1mministrati! V'O a finalitˆ esecutive giiuliziarie non possa avvenire per sola volontˆ della Pubblica Amministrazione:, indubbio : l'Ç'}secutorietˆ amministra.tiva1 e quf}lla giu(Ziziaria si muovono normalmente su piani diversi, ed un raccordo fra i d'ue piani pu˜ essere .solo legislativo. L'a,fferma,zione del BoRsI (Vesecutorieti\ degli atti amministrativi, Torino, 1901, p. 148), che Ç allorch ma,nchino dáisposizioni .s:peeiali, ~, f}siecJilZ!ione amm-inis1tr.atfoa, pu˜, almeno “n parte, essf}re regola.ta secondo le norime d&.l prrocáedimento stabilito per le sentenze aivili e per altri si.mili atti giu,diziari. ))' dovrebbe probabilmente essre invert-ita. Le normo dell'esáecuzione comune giudiziaria po.ssono essere ad.ottatf} solo qua1Jtdo la Zegge sápeoiafo ne consenta l'applica,zione al particolare artto' ammi1Jtistra,tivo. In base a questo principio, giustamente' fu ritenuto che il prefetto non possa, di sua iniziativa dichiarare << titolo esecutivo giitdiZ'iario li un dec'l'eto ;di der:equisiziowe tJ,m:ssoá .a1 norma della legge 18 a,gosto 1940, n. 1741, e tanto farlo eseguire a mezzo degli uffioiali giudi21iari (Pretore Milano 2'4 aprile 19'46, Ç Rep. Foro It. ii, 1946, col. 893, n. 179-180). Tuttavia, prmesso quiesto chiarimento, parimenti indubbio che la legge possa attribuire aid un atto (J)mministrativo questa particolareJ, forza eseout:ipa,, senza alterarne la natnra; e dái questo prinoipio fu fatta esaitta applicazione ai fini di df!terminare la competenza (Cass. 31 ottobre 1947, cc Rf!p. Foro It. Jl, 1947, col. 1:076, n. 167). Del resto, náella nostra l-egislaZione non mamcano altri ese1mpi di aitti innegabilmente amministrativi, ai quali la legge conferisce un f3secu!tivitˆ giudiziaria.. Giˆ l'art. 5 r. d. 5 noverrnbre 1868, n. 4708, sulle riscossioni delle pene pecunia1 r-ie e deille spes? di giitstizia, stabi.liva csplic-ti,tamente che l'in.giiinzione era á<< titolo esecutivo secondo il tenore dell'art. 554, n, 2, o. p. c. Jl. Anche in t(Jma di cooperative d,dilizie a, contr-ib,uto erariale esfatono, come noto). deterviif!.a(i provvedimenti ministeriali di indubbio carattere amministrativo, eh(} hanno Ç valore di titolo e.secutivo ai sensi dell"art. 554, n. 2', c. p. c. ))' .e la legge pre:cisa ehe la lo1á0 eseeuzione rimane aiffidata agli itfficiali giudiziari senza olve occorrm apposizionf} di formula e{Jecutiva1 (art. 105, 134 T. U. 28 aprile 1938, n. 1165), Un altro tipico provvedimento af/'li:min.istrativo, di cui fu!, fatta, in tempi recenti la!f"ga applicaZionáe e ohe possedev,a1 efficaoi.a e.secutiva a mezázo deg'li 'lltfficiali giudiziari, era il decreto del com1nissario d:egli alloggi (art. 7 d. l. l. 28 d-icembre 194"1, n. 415; cfr, Cass. 21 febbraio 1947, n. 23'9, << Giur. It. ,,, 1947, I, 1, 406; Otal di determinati atti a.mministrativi, ma no11, questo il luogo. Solo oi permettiamo di osseroa!f'e ehe questo fenomf}no (sovrapposizione di un, processo coattivo giud'iziario ad una eseciizione p'.ramelnte ammintr:ativa), considerato sotto un profilo generale, i/Jo1ir6bbe' es8ere inquadrato nel pi lato princ~pio della cu.mnlabilitˆ dei mezzi di tutela, della Pubblica Aámministra.zione. Stabilito cháel t'esecutivitˆ. dell'ingiunzione non che la traduzione in tm-mini giudiziari dell'esecntorietˆ amministrativa, voluta dalla lf}gge, facile rendersi ra,,gione dei limitati poteri attribuiti ai pretore in sede di vidim.azionŽ,-> automaticamente, nei casi previsti dall(J; legge (art. 653 c. p. c.), dHviene ohiaro come il giudice non possaJ con la successiva dichiarazione, oovnfcrire una efficacia esecutiva giˆ 1a.cquistata. Analogame:nte) il pretore ri81pellto all'ingiáunzicfne amministrativa si lim.ita a constatare l'esistenza deWatto amiministrativo formalme ánt regolare, e in. ottemperanz,(J) alla legge gli dˆ il cris.ma formale dell'esecfU.tíV'itˆ giudiziaria. N si dioa che siffaátto eo:mpito J pi viroprio del cancelliere che del gindice, non. si oonfaccia alla. dignitˆ del magistr.a,t> (in essi compresa la aolpa intesa in senso stretto): non bag.tereább¤ irw.eroá la uni~af'Y'ilettt d"plla 'Biiurisdi . zione ad esc~uaerie che. il giuiJ;izio oivile possa estendere il suo esa.me a materia diversa da qu'(3lla valutata dal giudricf} pen~aile1 se appunto le piiaterie di esame non ooincidessero1 potendo tutt'al pi tale unitarietˆ informare del suo spirito la soluzione di una questiO:rl(e oheá imposta sostal/'ltZialmente dallai unitarietˆ di una no::iiione !3 solo suffragata dalla unitarietˆ della giurisˆizion.e. La seconda questione1 quellaá rel.ativa alla circostanza della nozione di fatto agli effetti dáell'articolo 25 c. P~á e1 pri generioomente, agli effetti prooessuali penali1 molto im'l> nel dirittoá processuale penale, in ÇLa Oorte bresciana))' 194!9, 42 e Sf?gág.; cons" a.nche: ROMANO-DI FALCO) op. cit., pag. 86 e 8eguenti)' la pr(}OO;;l:e.nteá dottrina 'ritiene cihe p~r fatto il nostro diritto pro,eessuale penale vigf}ntf) in-terida l'azione r11ella g._u;a totalitˆ ogg,ettivia e soggettiva, a diffe,ren-za dri quel ohre arV'Viene nel diritto penal!} sost~'iale in cui i.l fatto :Ç non soia non comprende in s anch,e l'elem,ento soggettivo1 Jna con questo in termini di net.ta se.parazione >> (GuARNERI1 Ancora sulla nozione cit., pag. 43). Oome possa¥ ˆimostrarsi ci˜ fuor d1opera qwi indicare, bastandooi richiamare in proposito. lw dottrina s¤gnalata d, osservare cihe coloro i quali sostengono la tesi oontr;aria evJ,e,ntemente (JJY'etendono di e8!tendere.á ,la no~ionQ del fatto vali@ per il diritto sostantivo al diritto prrocessual1 con una confusione ˆi concetti assolutamentfi da evitarsi. Anohe la prevalen,te griwrisprudenza1 della Cassazioneá ritiene ohe i~ fatto sia comprensivo di tittti gli e'le'J1'benti materiali e ps'ioologici del rea.to (cons. in proposito le sen.tenze indicate dal RoMANo-D'.r FALCO e dal GuARNERI in o.p. loc. cit.). .Su q1tale eleimento pertanto inciita la formula di assolU;Zione da adottarsi n~l caso in cui la prto'l>a sull'elemento soggettivo in un rea.to colposo sia insitfficiente1 nari. par dubbio: in base alle premesse di auri sopra accolte daUa migliore dottrina e dalia pre'/Jailente giu.risprudenza, in tal caso non suffeoiente la prova che l!vmputato abbia com']n.esso il fatto1 essendo questo la sintesi de.ll' elernento soggettivo -nella speoi~, non, sufficientemente provato -e dell'elemento obiettivo . III. La risoluizione della sconda questione nei termini esposti, nel pair.agrafo ohe preced(} non, lasoia dubbi sulla soluzáione. d'ella terza questione che si esprime necssariamente con questa affermaz¥ ione: a seguito dell'assoluzio111e di un, imputato da senten:;.,;a pa sata in giudicato per insufficienZa di pro've sôl,lla aolpa in U1'b reato commesso oon circolazione di veicolo1 riferf}t1Adosi la insuffi. cienza di prrove alla commissione dtel fatto (secondo ia n,ozione che di questo si ha per l'1art. 215 c. p. p.), preiclusa l'azione. civile di risarcipwnto del danno patito dall'infortitnato. Non conta che il prirno comma del citato artioolo 2054 c. c. preveda unw plf'esunzioáne ˆi colpa a carico de.l conr“ucente del veicolo 1 di8ponendo l'o'Uibligo per oostui1 ai fini (];e,zve:sone,ro\ d'al/),la reisponsabilitˆ, d'i provare di aver fatto tutto il possibil¤ per evitare, ii danno : tale presun-zione non pu˜ incidere sul cond'll.ciente predetto, in quanto non: pu˜ trovavr~e.. sfogo11 ci si oonsentltj l'es'Pressione, in un giudizio oivile che non pu˜ aver l'uogo a causa della preclusione di questo a sf}náSi del cenriato art. 25 c. p. p. L!afferm,azionáe appare incontestabile anch¤. se l1a contrasta giurisprit)ˆenza della Swprema Oorte (cons. Oass. 17 maggio 1946, in Ç Rep. F. I. l>, 1946, 488, 21; 17 agosto 1946, in Ç Rep. F. I.È, 1946, 488, 20) seaondo la qual¤ 1se si avuta assoluzione. pf}r in.sufficienza di prove sulla colpa in se.d:e penale} il co.nduaente deáZ veicolo nel giudizio civile deve, per essere esonerato ˆalla rf!spo'liS.wbilitˆ ci1J-ile11 dimostrare di aver fatto tutto il p,ossibile per evitare il danno1 il che significa, in altri termini, swpf}rare qw,elle prove che, p'llir n:on essen.do state, sitfficienti per .la con,danna1 han.no per˜} sia pure nella loro insufficienza a ta,li fin~} impedito per aUro verso l'assolul<)iOn¤. oon: formula piena. E' evidente ohe in pratica1 sf}con,do l;>, 1950, l, 409. ORlENTAMENTI GIURISPR-UDENZIALI li! ])ELLE CORáTI DI MERITO COMPETENZA E GIURISDIZIONE -StJquestro .conservativo penale su somme Qersqte in plearing -~a,R~ porto tra Ufficio Italiano Cambi e contraente straniero. (Corte di Appello di Milano, ásez. V, Ordinanza 13 maggio 1950 -Incidente di esecuzione nel procedim~ nto contro Gronda Franco ed altri). . Il gi'udice ordinario' . compe.tente ad emanare dácreto di seq'uestro conservativo penale su somme versate iná clearing, in quanto tale decreto non incide direttamente su alcun atto amministrativdj dovendosi “n base ad esso s-0ltanto prendere atto; da. parte dell'Ufficio Oambi, che il credito colpito da sequestro indisponibile. ,Versatasi all'Ufficio Italiano Cambi, agli effetti del fun~ionamento del clea,ring una somma destinata ad un creditore 'Straniero, questi resta sempre titolare del credito relativo alla somma stessar, la qua~e ,quindi pu˜ essere, sequestrata .presso l'Ufficio Oambi per debiti di esso creditore straniero verso terzi. Non páu˜ dirsi ohe la motivazione con la quale la Corte di .4-prpe'llo di. Milano ha respinto la ec oe'Zio11'e di difetto di giuiis.di~one del giudice or