ANNO V -N. 5 MAGGIO 1952 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTICOLI ORIGINALI In tema di profitti di regime (G. CALENDA), pag. 57-59. II. NOTE DI DOTTRINA 1) M. G. FERINI: La responsabilit precontrattuale dell'Amministrazione durante le operazioni d,z asta pubblica, recensione critica di R. BRONZll! U, pag. 60-64. 2) CINO VITTA: Gli effetti della svalutazione :monetaria negli atti della Pubblica Amministrazione, recensione critica di A. REBORI, pag. 64-67. III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Acque pubbliche -Acque sotterranee -Usi di pubblico generale interesse -Estrazione artificiale (Corte di Cassazione), pag. 68-70. 2) Esecuzione forzata-Somma contenuta nelle casse dell'Amministrazione ferroviaria -Impignorabilit (Corte di Cassazione), pag. 70-71. 3) Espropriazione per pubblica utili~ -Occupazione d'urgenza -Indennit -Mancate offerte -Conseguenze -Svalutazione monetaria (Corte di Cassazione), pag. 71-72. 4) Guerra -Poteri dell'occupante -Ordinanza in materia di commercio (Corte di Cassazione), pag. 72-73. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO 1) Agricoltura -Agricoltori benemeriti -Decreto luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250 -Recupero dei contributi (Tribunale di Perugia), pag. 74-75. 2) Procedimento civile -Procedimenti di istruzione preventiva -Accertamento tecnico relativo a procedimento pendente avanti una giurisdizione speciale -Inanunissibilit (Presidente Tribunale di Roma) pag. 75. V. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, pag. 76-77. VI. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, pag. 78-81. ANNO V .... N. 5 MAGGIO 1952 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SEBVIZIO IN TEMA DI PROFITTI DI REGIME (RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA) In tema di profitti di regime si avuto un numero abbstanza considerevole di controversie, alcune gi definite e altre ancora pendenti, tutte, poich trattasi di materia nella quale esclusa la normale giurisdizione ordinaria (art. 21 del decreto luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134), unicamente in sede di ricorso per cassazione proposto in base all'art. 111 della Costituzione avverso decisioni della Commissione centrale. A proposito di tali ricorsi, pur riferendosi essi a decisioni della Commissione centrale, non conveniva rimettere in campo la nota questione del carattere giurisdizionale o meno delle Commissioni amministrative tributarie, la quale, risolta negativamente, avrebbe portato all'inammissibilit dei ricorsi stessi. In altro caso, sul quale ci riserviamo di ritornare, e in cui la Commissione centrale aveva pronunziato in tema di profitti di guerra, la questione stata sollevata dall'Avvocatura con esito sfavorevole. Ma in tema di profitti di regime la tesi del carattere amministrativo delle decisioni delle Commissioni non si sarebbe neanche potuta tentare, trattandosi di materia esclusivamente devoluta alle Commissioni stesse, e per la quale viene quindi a mancare il principale motivo cui quella tesi si affida, e cio il fatto che le controversie su cui esse si pronunziano possano poi essere successivamente sottoposte al giudice ordinario. Invece, e soltanto per scrupolo difensivo, fu proposta l'eccezione di salve et repete. Su di essa il Supremo Collegio con una prima sentenza 18 gennaio 1951, n. 154, in causa Agnoletto (est. Del Mastro), pubblicata in Foro it., 1951,.1, 426, con nota di Berliri, motiv il rigetto affermando che l'avocazione dei profitti di regime non rientrasse nella materia tributaria, ma costituisse una SJ:tnzione corrispondente ad una responsabilit per fatto illecito. Non il caso di ripetere le ragioni, gi illustrate dal Berliri nella nota suindicata, per le quali tale profilo lascia perplessi. E del resto il Supremo Collegio lo ha sempre pi decisamente abbandonato nelle sentenze successive. . Infatti, in quella del 23 febbmio 1951, n. 492, in causa .Arpinati (est. Petrella), pubblicata in Foro it., 1951, 1, 717, pur senza riconoscere in modo esplicito che l'avocazione dei profitti di regime costituisca un tributo, ha tuttavia esaminato la questione del salve et repete esclusivamente in base a questo presupposto. E ha rilevato: cc Tale principio (del salve et repete) sancito per la proponibilit dell'azione giudiziaria, pel caso cio che della controversia tributaria sia ab initio, secondo l'ordine dei gradi del giudizio, investita l'Autorit giudiziaria ordinaria, non applicabile allorch della controversia siano investite le Commissioni amministrative e contro la decisione della Commissione centrale si proponga ricorso per cassazione. In. questo caso il giudizio d'impugnazione davanti alla Corte Suprema uno svolgimento, una prosecuzione del giudizio svoltosi davanti le Commissioni amministrative: dal che deriva che il preventivo pagamento del tributo, come non condizione per l'ammissibilit del ricorso alle Commissioni amministrative, non pu essere condizione per l'ammissibilit del ricorso alla Corte Suprema contro le decisioni della Commissione centrale . E tale ratio decidendi appare in realt ineccepibile. Essa ebbe un ulteriore sviluppo colla successiva sentenza 14 dicembre 1950 -6 aprile 1951, in causa Oreto (est. Moscati). il caso di riportare per intero la relativa moti vazione, assolutamente fondamentale: n operante. cc Infatti il ricorso per la violazione delle norme dettate da quel decreto viene proposto in virt del diritto che l'articolo 111 della Costituzione riconosce ai cittadini di potere impugnare con ricorso in Cassazione per violazione di legge le sentenze di qualsiasi organo giurisdizionale, anche quando tale ricorso per la legge comune, com' appunto nella specie, non potesse essere ammesso. Ora con questo diritto di gravame, che tende a sottoporre al controllo di legittimit di questa Suprema Corte l'operato di qualsiasi giudice (esclusi soltanto il Consiglio di Stato e la Corte dei conti) viene indubbiamente concessa una garanzia statutaria e questa per sua natura deve essere considerata incondizionata ed incondizionabile, in modo cio da non trovare ostacolo o limitazione di sorta nella sua attuazione in altre norme della legge comune. cc Aggiungasi che se la legge istitutiva, per ricezione automatica della accennata norma della Costituzione, ammette senza limite il ricorso per Cassazione, non possibile estendervi quello ostacolo particolare tributario, che ha per presupposto una situazione del tutto diversa. cc Manca qui infatti un atto amministrativo di accertamento, il quale, con i preventivo meccauismo delle commissioni e degli analoghi rimedi amministrativi, costituisca la presunzione per la legittima riscossione provvisoria delle imposte, prima che il contribuente possa adire l'autorit giudiziaria ordinaria nei diversi gradi e limitatamente ai settori consentiti, per una ulteriore revisione. Qui vi invece un organo giurisdizionale soggetto immediatamente al controllo della Cassazione. cc E tale immediato controllo, come si gi accennato a proposito del mezzo precedente, non pu subire altri ostacoli, se non quelli eventualmente segnati dalla procedura civile ordinaria. Ma n nell'una, n nell'altra dato riscontrare, per alcun verso, l'ostacolo del preventivo pagamento del tributo. Se anche tal pagamento l'amministrazione pu intanto richiedere in forza della esecutivit del pronunziato di merito (qui della giurisdizione di secondo grado) ci dipende dalla norma generale per cui il ricorso non sospende l'esecuzione del pronunziato di merito, non gi da un'esecutivit analoga a quella dei tributi ii. Nel merito si trattato nella maggior parte dei casi di ricorsi coi quali si tendeva ad escludere in fatto l'esistenza del profitto accertato, e che furono pertanto di rigetto, come quello di cui alla prefata sentenza in causa Agnoletto. Fu invece accolto il ricorso Albini (sentenza 4 dicembre 1951-12 gennaio 1952) col quale si deduceva che la Commissione centrale avesse ritenuto inammissibile la prova di cui al 1 comma dell'art. 10 del decreto n. 134 del 1946 (provenienza legittima degli incrementi patrimoniali) senza esaminare se ricorressero gli esterni dello scarso rHievo n dell'azione politica svolta dal sog getto, come previsto nel 30 comma dell'art. 6 del decreto medesimo. Nella causa Battaglia si present la questione se fosse ammissibile in tema di profitti di regime il ricorso alla Commissione centrale senza l'indicazione dei motivi. La Commissione centrale aveva ritenuto la, negativa, fondandosi sull'art. 46 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516. Onde il ricorso del Battaglia alla Corte di cassazione. Il Supremo Collegio, con sentenza 12 aprile9 giugno 1951 (est. Di Macco), ader alla tesi del ricorrente. Consider che e< nello stesso processo civile non causa di nullit dell'atto d'appello l'omessa specificazione dei motivi del gravame che investe la decisione nel suo complesso ll. Inoltre osserv essere irrilevante il richiamo all'art. 46 di cui sopra. Ci perch la detta norma anzi tutto va messa in relazione col fatto che normalmente la Commissione centrale esplica una giurisdizione di mera legittimit, per cui si rende necessaria la menzione delle norme di cui si deduce la violazione; e poi la norma stessa si spiega considerando che nella normalit dei casi il giudizio davanti la Commissione centrale si svolge senza intervento di parte, come stabilisce l'art. 48 del ripetuto decreto n. 1516: mentre per i profitti di regime ricorre una situazione diversa, sia perch in questo caso la giurisdizione della Commissione centrale anche di merito, ci che permette d'interpretare la mancata indicazione dei motivi come un riferimento alle ragioni dedotte in prima istanza, sia perch nel sistema della legge il giudizio della Commissione centrale ha luogo colla presenza della parte, ci che le consente di svolgere ogni possibile deduzione anche quando non abbia presentato difese scritte. Devesi per altro aggiungere che il ricorso del Battaglia fu, tuttavia, respinto perch la Commissione centrale, pur avendo dichiarato inammissibile il gravame, aveva aggiunto che nel merito l'appellante non aveva dedotta alcuna utile circostanza nuova. ancora da ricordare la causa Arpinati nella quale il punto controverso era il seguente. Era accaduto che. la Commissione provinciale aveva bensi ridotto il profitto accertato dall'Ufficio, ma era pervenuta a tale riduzione nonostante che avesse attribuito, ad uno dei cespiti del contribuente, un valore maggiore di quello che al cespite stesso era stato assegnato dall'Ufficio: in sostanza, cio, il giuoco dei vari elementi sui quali si fondava la determinazione dei profitti conseguiti aveva fatto si che per via di compensazione la cifra finale del profitto risultasse minore, sebbene uno dei cespiti fosse stato dalla Commissione provinciale ritenuto di valore pi elevato. Il contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione centrale, sostenendo che la Provin ciale si fosse avvalsa della facolt di aumentare i profitti accertati dall'Ufficio, come previsto dagli. art. 43 della legge sull'imposta di ricchezz11 mobile e 98 del relativo Regolamento (disposizione richia mata nell'ultimo comma dell'art. 19 del decreto legislativo sui profitti di regime), e che pertanto la decisione della Provinciale dovesse esser considerata come proposta di nuovo accertamento avverso la -59 quale gli fosse dato ricorso alla Commissione provinciale medesima. La Commissione Centrale respinse tale assunto; onde il ricorso per cassazione proposto dal contribuente. Si oppose da parte nostra che l'assunto avversario sarebbe stato giustificato se la materia del contendere fosse stata la tassazione del cespite di cui la Provinciale aveva aumentato il valore; invece l'oggetto dell'accertamento erano gli incrementi patrimoniali realizzati successivamente al' 3 gennaio 1925 in dipendenza delle cariche fasciste, per cui quel cespite non veniva in considerazione se non come uno dei fattori dai quali risultava l'importo complessivo degli incrementi, sicch solo di tale importo complessivo si doveva tener conto per stabilire se si trattasse di proposta di nuovo accertamento. E non di questo si trattava, se l'importo complessivo era minore. Colla suindicata sentenza 27 febbraio 1951 (Foro it., 1951, 1, 717) le Sezioni Unite aderirono a tale pnto di vista respingendo il ricorso. Ma la controversia pi notevole stata (J_uella concernente l'interpretazione del 30 comma dell'art. 10 del ripetuto testo sui profitti di regime: cio l'avocazione cui sono soggetti cc gli incrementi patrimoniali eccedenti in misura cosi ingente il normale da far presumere la partecipazione al mal costume fascista ii. La norma certamente di non facile interpretazione: sia per quanto concerne l'identificazione dell'incremento normale, sia per la possibilit. di attribuire l'anormalit degli incrementi anche ad altri fattori non aventi nulla di comune col mal costume fascista. In relazione a quest'ultimo punto, pertanto, stato sostenuto che la norma in esame non costituisse un titolo autonomo di avocazione, nel senso che per farsi luogo a questa non bastasse la sola presenza di profitti eccessivi, ma occorresse anche qualche elemento che autorizzasse quanto meno la presunzione di un certo legame fra i profitti medesimi e l'attivit esplicata dal soggetto durante il regime fascista o il comportamento da lui tenuto risptto al regime stesso. E, si rgomentava, se quest'elemento manca, o, peggio, se addirittura emana dagli atti la prova che il processo di formazione e d'incremento del patrimonio del sogetto si svolto al di fuori di qualsiasi ingerenza politica, vien meno il presuppQSto dell'avocazione, cio l'intima connessione fra l'elemento politico e il profitto conseguito, e l'avocazione assumerebbe il tal caso il carattere d'un'imposta su pretesi utili di congiuntura realizzati fra il 1925 e i 1945 da ogni cittadino indipendentemente da qualsiasi elemento soggettivo, e indipendentemente anche dalla nozione di cc profitto di regime >> posta dalla legge, nonch dal carattere politico e sanzionatorio della legge medesima. Tali posizioni vennero per la prima volta all'esame della Cassazione nelle cause Barbini e Oreto, nella prima delle quali esse erano rese pi suggestive dal fatto che l'impugnata decisione della Commissione centrale aveva dato atto che e quello superiore effettivo. Ma era prevedibile che tale espe~ diente fosse ritenuto non corrispondente alla norma dell'ultimo comma dell'art. 10, la quale richiede un'indagine alquanto pi complessa. E del resto, non potendosi per cc reddito normale ii intendere se non il reddito che si r;arebbe dovuto avere, sembra difficile ammettere che con ci possa avere un qualche rapporto l'accertamento eseguito in sede di ricchezza mobile che, se mai, sta a indicare il reddito che si avuto effettivamente, e che, come tale nessun elemento fornisce circa la cc normalit del reddito. Pertanto colle due sentenze di cui sopra il Supremo Collegio ha rinviato le rispettive controversie alla medesima Commissione Centrale per stabilire se l'eccedenza degli incrementi patrimoniali rispetto al normale fosse cosi ingente da far luogo all'ipotesi di cui al 30 comma dell'art. 10. Nello stesso senso ha deciso altra successiva sentenza 10 agosto 1951 (est. Torrente) in causa Castellano, colla quale pronunzia venne tuttavia confermata la suindicata interpretazione del 30 com-ma dell'art. 10, per quanto attiene alla sufficienza dell'elemento obbiettivo dell'incremento eccedente il normale per far luogo all'avocazione. G. CALENDA NOTE DI DOTTRINA M. G. PERINI: La responsabilit precontrattuale det1' Amministrazione durante le operazioni di asta pubblica (t> dei prezzi contrattuali, ma soltato un interesse legittimo e perci, in caso di rifiuto dell' .Amministrazionejnt!I-_ ressata, non pu rivolgersi all'Autorit giudiziaria, ma deve ricorrere al Ministro che provvede, sentito il parere di una speciale Commissione. .Avverso questo provvedimento dato ricorso al Consiglio di Stato, in sede di legittimit. Questa tesi, com' -65 noto, in contrasto con 1a gi'.urisprudeuz-a della Corte di :Cassazione che attribuisce, alla funzione del Ministro carattere giurisdizionale (v. in questa cc Rassegna n, 1948, fase. 5, pag. 17 e fase. 10, pag. 14). 1. La parte centrale della trattazione concerne, come si visto, l'incidenza della svalutazione sull'indennit di espropriazione ed ivi l'Autore critica la soluzione accolta dalla Suprema Oorte con l'importante sentenza delle Sezioni Unite, 12 ottobre 1949 (cc Foro It. , 1949, I, 1025) e di poi seguita. con le sentenze 17 settembre 1949 (Rep. cc Foro It. , 1949, col. 596, nn. 71-73) e n. 1432 del 1951 ( Rass. Av'v. Stato, 1951, pag. 140). L'autorit di chi professa la soluzione criticata e quella del critico, ci impone di diffonderci sulla questione pi!U di quanto non lo consentirebbe la natura di ,questa rubrica. Premessa comune al Vitta, e alla Suprema O orte la nozione di debito di valore. Secondo l' Ascarelli, che fu il primo ad adottare la relativa terminologia, debiti di valore sono quelli cc il cui oggetto immediato per legge o per negozio giuridico un determinato valore: il denaro il mezzo per esprimere, come in linea generale, per liquidare detto debito, ma l'oggetto del debito un valore, non una somma di denaro (Ascarelli, cc 'Riv. di Dir. comm. , 1930, I, 379). Il debito di valore costantemente illiquido: esso suscettibile di essere trasf armato in debito di valuta e ci avviene normalmente con riferimento al dies solutions, ma sino a tanto che ci non si veri'fca, esso e rimane debito .di valore, vale a dire obbliga il debitore a dare quel tanto di moneta, che corri sponde, nel momento dell'adempimento o della tra sformazione, al valore intrinseco della prestazione, cui egli tenuto. Di converso il debito di valuta sempre liquido. L'illiquidit, se c', qui soltanto relatiVa, o meglio apparente giacch nella legge o nel negozio sono stabiliti i criteri oggettivi in base ai quali la presta zione, avente per oggetto una somma di denaro, deve essere determinata, di modo che il debitore conosce sin dal momento in cui sorge l'obbligazione la somma che dovr pagar alla scadenza. Oos, per citare un esempio, tratto dallo stesso Ascarelli (loc. cit., pag. 382, nota 2), deito di valuta l'indennit d'infortunio, ancorch illiquida, in quanto il giudice per determinarla non fa che applicare i criteri stabiliti a priori dalla legge. 2. Posti questi concetti, occorre ora stabilire se nella vendita il cc giusto prezzo, ancorch indeterminato, costititisca un debito di valore o di valuta. Solo in un secondo momento si vedr se l'indennit possa o no essere equiparata al cc giusto prezzo . Nella vendita il prezzo sta con l'altro bene, oggetto di scambio, in un rapporto di equivalenza economica, oltre che giuridica: questa equivalenza , di regola, soggettiva ed in questa ipotesi l'esatta determinazione del prezzo non pu non essere che coeva al perfezionarsi del contratto, di cui elemento costitutivo. Tuttavia in talune ipotesi, quali quelle previste dagli articoli 1473 e 1474 Oodice civile, l'equivalenza, come ammettono oncorili la dottri'na e ta g1ur1sprudenza, di natura oggettiva; essa cio implicitamente ed obiettivamente determinata nel riferimento al (( prezzo di autorit )) o ril (( prezzo corrente )) o al ccgiusto prezzo (BARASSI: Teoria gen. delle obblig, vol. II, pag. 527; FERRI: Man. Dir. comm., pagina 459). Senza questa equivalenza oggettiva non sarebbe dato di parlare nei casi suindicati di vendita per! etta, soggetta a condiZione sospensiva per ci che ha tratto alla sua efficacia (Oass, 28 febbraio 1944, cc Foro It. , 1944-46, I, 149 e dottrina ivi richiamata), in quanto l'esistenza di un prezzo determinato o determinabile requisito di validit della vendita. N iun dubbio che alle parti dato di staccarsi dallo schema dell'art. 147 3 e aJffidare all'arbitrio mero e non boni viri del terzo di determinare il prezzo, ma in questo caso non si ha, per la mancanza di un elemento costitutivo, una vendita, ma solo un contratto in formazione, secondo la fattispecie pre vista nell'art. 1349 Oodice civile. Debito di valuta adunque il cc giusto prezzo per questa sua implicita determinabilit. Sin qui l'accordo tra Oorte 'Suprema e Vitta pieno. <> di cui si' detto avanti. 1 . .Anche le acque estratte artificialmente dal Nel quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche sottosuolo sono pubbliche ai sensi dell'art. 1 del per la Provincia di Catania approvato con regio deTesto Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti rcreto 7 agosto 1936 vennero incluse le sorgenti Losano elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, quando ab-Oarcali, Tavolone, Consolazione, Madonna del Sanbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico gue alto e Madonna del Sangue basso. generale interesse. Le acque di dette sorgenti provengono dal massiccio L'inciso anche se artificialmente estratte dal sot-del monte Etna nel versante catanese e piu particotosuolo, sistemate e incrementate introdotto per la larmente verso Acireale. prima volta nel detto articolo del Testo Unico Le pendici dell'Etna sul versante catanese verso pienamente conforme alla legge costituzionale. il mare, sono costituite attualmente da strati non regolarmente alternati di lava e di materiale misto 2. Il momento in cui deve valutarsi la capae detrisco prevalentemente argilloso, parzialmente cit dell'acqua sotterranea ad usi di pubblico getrasformato dalla lava sopra incombente. nerale interesse quello nel quale l'acqua affiora Sorvoliamo sulla genesi di una tale situazione geoalla superficie. Oi importa che se anche l'acqua fisica, ricordando soltanto che queste masse di maportata alla luce sia la risultante della raccolta o teriale" compresso non costituiscono una completa del convogliamento di picole scaturigini sotterseparazione fra i vari strati di lava, ma sono a forma ranee, singolarmente inidonee ad assolvere finalit di lenti sicch vi pu essere comunicazione tra i vari di ordine generale, in relazione alla portata glostrati di lava. . bale che deve determinarsene la natura giuridica. I movimenti vulcanici cui detta massa andata soggetta hanno provocato dislocazioni e rotture che 3. Il criterio stabilito dalla legge per riconoaccentitano la disformit delle stratificazioni. scere la demanialit delle acque sotterranee non In relazione alle piu recenti emersioni gli strati pu essere derogato nemmeno quando siano ocsuperiori di tutta la massa sono quasi esclusivacorse per la estrazione opere di eccezionale immente formati di rocce laviche. Queste sia negli portanza. strati superiori che in quelli interni hanno tutte le caratteristiche delle roccie di natura eruttiva ed in 1. La sentenza cho annotiamo di grande imporparticolare di quelle basaltiche. tanza per la esatta interpretazione ed applicazione Tali rocce sono per propria natura impermeabili dell'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni sulle ma il raffreddamento provoca in esse una diffusa acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, nufessu razione e tale fenomeno provoca la cosidetta mero 1775; perch ha detto una parola che spe permeabilit in grande facendo s che pur senza riamo definitiva sull'inciso anche se artificialmente essf!re porose come le masse calcari, possono dar ~ estratte dal sottosuolo, sistemate e incrementate luogo ad una intensa circolazione idrica. inserito nella definizione delle acque pubbliche per Fatto il calcolo della pioggia ohe cade sul versante la prima volta nel Testo Unico suddetto. catanese dell'Etna, poich quella che fluisce alla Speriamo che l'insegnamento della Corte Suprema superficie molto scarsa, deve ritenersi che il rimasia la parola definitiva perch dopo quasi vent'anni nente coli nel sottosuolo attraverso la, fessu razione di applicazione della suddetta norma di legge vi era delle rocce. ancora qualche litigante tenace e qualche scrittore di Si verificano qui fenomeni analoghi a quelli che cose giuridiche affezionato ai vecchi concetti sulla si riscontrano nelle grandi pianure alluvionali pademanialit delle acque, che ponevano il dilemma: dana e veneta, dove la presenza dei banchi discon o l'inciso introdotto nella definizione dell'acqua pubtinui argillosi nelle alluvioni prevalentemente inblica dal Testo Unico non ha per nulla modificoerenti e permeabili regola la distribuzione e la circato la caratteristica delle acque pubbliche che colazione dell'acqua sotterranea. La differenza fra quella di sorgere o fiuire ex naturali causa, o l'inle due formazioni consiste pUt che altro nella penciso incostituzionale, perch ha modificato le leggi denza degli strati, ma il fenomeno si svolge f rri7Jo vigenti al momento della compilazione del Testo analogo. Solo che sulle falde dell'Etna data la preUnico, senza che i compilatori avessero i poteri per valenza della fessu razione verticale la circolazione attuare tale modificazione, idrica prevalentemente in sonso verticale. -69 Questo senso della circolazione porta di conseguenza che l'emungimento delle acque del versante oatanese dell'Etna va fatto a mezzo di gallerie e non di pozzi. Cos oper la Societ anonima Oasalotto soavando alcun.i chilometri di. galleria che adducon~ le acque del sottosuolo alle cinque sorgenti sopra indicate. . 3. La prima qtwstione sollevata dalla Sooiet Acque di Oasalotto si pu cos1. riassumere: ove all'inciso introdotto nella definizione delle acque pubbliche si vo~lia dare il significato che alle acque estratte artificial~ en_te .dal sottosuolo si debbano applicare gli stessi criteri che a quelle sorgenti e scorrenti naturalmente sulla superficie della terra l'inciso stesso incostituzionale. ' La sentenza comincia con l'osservare: Ohe c?n. l'inciso in questione le acque sotterranee siano a~sir;iilate ;iel t;attamento giuridico alle acque superfici~li non e .seriamente contestabile, dopo l'interpretazione che. in tal senso ne ha dato nel non breve lasso di tempo trascorso, la prevalente dottrina e la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (senten.za 28 febbraio 1936, n. 686 14 luglio 1937 n. 2478; 23 giugno 1939, n. 2147). 'La conferma del resto, se ne ha nella disposizione dell'art. 103 dello stesso Testo Unico, il quale, a proposito della ricerca e scoperta di acque sotterranee e dell'accertamento della loro qualit da parte del Genio Civile subor~ina l'iscrizione di esse nell'elenco delle acqu; pu~bliche alla contestata esistenza dei requisiti fiss~ t~ :1-?ll'art. l,. mostrando cos di riconoscere la riferibilita a tutte le acque superficiali o sotterranee della definizione di demanialit in questo contenuta . Ci premesso la sentenza passa ad esaminare il carattere meramente dichiarativo e chiarificatore dell'. inciso introdotto nella definizione dell'acqua publica osservando che l'aver la legge del 1919 fatto discendere la demania~it dell'acqua dal solo criterio della possibilit di utilizzarla per usi di pubblico generale. in_teresse, indica che questo criterio poteva adattarsi sia per le acque scorrenti in superficie sia per quelle estratte dal sottosuolo. . Ma -prosegue la sentenza -pur se carattere innovativo debba riconoscersi all'inciso in esame esatto da ritenersi il rilievo della sentenza denunciata che cos a.mpio fosse il co;itenuto della delega al potere esecutivo, da non lasciare alcun dubbio sulla inclus~ one in questa della facolt di integrare la definizione delle acque pubbliche data dal decreto del 1919 i~ modo. d~ eliminare le incertezze manifestatesi pe; l innan.zi circa la natura delle acque artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate e incrementate. Infatti con l'art. 2 della legge 18 dicembre 1927 n. 2695, si conferiva facolt al Governo di emanar; disposizioni relativamente fra l'altro " alla derivazione ed utilizzazione delle acque superficiali e sotterran~ e ,, e si aggiungeva che la delega come sopra conferita doveva essere esplicata con la formazionee di un unico testo, nel quale fosse tenuto conto delle norme legislativ"e gi emanate '' nonch dellB modifiche e~ inte~r~zi?ni occorrenti per il coordinato ed organico disciplinamento dell'intera materia,,. L'essersi congiuntamente menzionate le acque superficiali e sotterranee in riguardo alla disciplina da darsi alla loro derivazione ed utilizzazione e l'essersi espressamente consentito, per l'integrale regolamento della r:iateria, di modificare ed integrare le norme vigenti, -importava necessariamente unit di concezione circa la natura giuridica di tutte le acque esistenti -Sia nella superficie sia nel sottosuolo, e, per conseguenza impossibilit di distinzione tra esse in ordine alla de . manialit . 4. Le parole sorgenti fluenti e lacuali che si leggono nella definizione delle acque pubbliche contenuta nell'art. 1 del Testo Unico non indicano come evidente, i requisiti delle acque pubbliche: Esse stanno a indicare lo stato fisico in cui appaiono le a?que su:lla superficie della terra. Le acque infatti ci al!paiono o nel momento che sorgono, o nel momento che, trovato un alveo, fiuiscono o quando si allargano in specchi d'acque . I requisiti dell'acqua pubblica sono: la portata o da sola o insieme col bacino imbrifero o con relazione al sistema idrografico che siano tali da far ritenere l.'attitudine dell'acqua ad usi di pubblico generale interesse. Malgrado l'evidenza di questi concetti la difesa della Oasalotto aveva sostenuto (attribuendo alle tre condizioni fisiche sopra indicate la qualit di requisiti della pubblicit), che le acque che sono artificialmente estratte dal suolo, per essere pubbliche debbano, prima che siano estratte, trovarsi nel 'sottosuolo quali sorgenti fiuenti o lacuali. La Suprema Corte ha rilevato acutamente come la legge stessa neghi questa concezione (che dal punto di vista irlrologico appare un assurdo). Essa ha rilevato: << ...il fatto che nel predetto articolo si parli delle acque sotterranee con riferimento alla loro estrazione sta a dimostrare che per riconoscere la loro demania~ lit deve aversi riguardo piu che allo stato in cui si trovano nel sottosuolo, alle caratteristiche con cui si presentano all'atto della utilizzazione, normalmente corrispondente all'atto rlell'affioramento, poich in tal atto che, cessando di essere segregate al di sotto della superficie terrestre e di essere quindi sottratte ad ogni possibilit di sfruttamento, ne consentita la valuta.zione della capacit, in concreto o in potenza, di soddisfare a pubblici generali interessi. << Oi importa che se anche l'acqua portata alla luce sia la risultante della raccolta e del convogliamento ~i. piccole scaturiggini sotterranee, singolarmente inidonee ad assolvere finalit di ordine generale, in relazione alla portata globale che deve determinarne la natura giuridica . 5. Oon ci la sentenza viene gi a indicare l'esatto significato dell'art. 103 del Testo Unico in ordine al momento in cui questo prevede che si debba << accertare la quantit d'acqua scoperta>>. Sosteneva la Societ Oasalotto che la quantit d'acqua scoperta dovesse misurarsi al momento in cui essa sprizzava dalla roccia nei condotti sotterranei. Ma in qr.rel momento l'acqua non affiorava ancora alla superficie terrestre sul piano d'impiego e la sentenza ha precisato che l'acqua scoperta quella affiorata o fatta affiorare sul piano d'impiego, normalmente la superficie della terra. -70 E giustamente nota la sentenza che i criteri dettati dall'art. 103 per riconoscere il carattere demaniale dell'acqua fatta affiorare dal sottosuolo sono gli stessi di quelli dettati dalla legge per le acque superficiali . .. Ed infatti l'art. 103 richiama per tali criteri l'articolo 1. 6. Il richiamo che fa l'art. 103 all'art. 1 in ordine ai criteri indicativi della demanialit dell'acqua importa che non solo sia richiamato il criterio della portata dell'acqua, ma anche quelli sussidiari del bacino imbrifero e del sistema idrologico. E anche questo concetto la sentenza ha precisato con esattezza. Essa riferendosi sempre all'art. 103 dice: .. :cos non esclude che l'attitudine stessa debba essere stabilita non in rapporto soltanto alla sua particolare portata, ma anche in relazione al bacino imbrifero ed al sistema idrografico, e quindi alla incidenza che questi in proposito abbiano o possano avere . Ohe poi nella specie si potessero le acque di Oasalotto riferire ad un sistema idrografico, non aveva rilevanza ai fini della decisione della demanialit delle acque stesse, bastando il solo elemento della portata a farne ritenere l'attitudine a usi di pubblico generale interesse. Oomunque la esistenza di un sistema idrografico sotterraneo era sta~o ammesso in via di fatto dal Tribunale Superiore delle Acque, per cui la sentenza ha rilevato che l'assunto della Societ ricorrente resistito dalla insindacabilit del giudizio di fatto in proposito contenuto nella sentenza impugnata . 7. L'ultimo argomento esposto dalla Oasalotto per sostenere la propriet privata delle acque si pu riassumere nell'affermazione che l'eccezionale lavoro occorso per portare in superficie quelle acque sottrranee rende inapplicabile il normale criterio di legge p.er U riconoscimento della demanialit: la attitudine ad usi di pubblico generale interesse non sarebbe dovuta all'acqua ma all'industria dell'uomo. Era evidente che questa tesi era un ritorno sotto altra forma alla superata teoria della demanialit limitata solo alle acque sorgenti o fiuenti ex naturali causa. La Suprema Oorte ha respinto anche questoultimo tentativo della difesa della Oasalotto osservando: Orbene evidente che, una volta riconosciuta nelle acque in qiwstione, sia per la loro portata che pel sistema idrografico al quale esse appartengono l' elemento caratteristico della demanialit e cio l'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, confermata per di piu dalla loro attuale destinazione a tali usi, non pu che trovare piena applicazione la legge che ilige in materia, cui l'asserita particolarit del caso non consente deroga )). E. G. ESECUZIONE FORZATA -Somme contenute nelle casse clell'Amministrazione ferroviaria -Impignorabilit. (Corte di Cass., Sez. 3", Sent. n. 755-52 Presidente: Valenza -Estensore: Petrella -P. M.: Criscuoli -Ferrovie dello Stato c. Abramo). Le somme contenute nelle casse delle stazioni ferroviarie non possono essere pignorate in esecuzione di sentenze di condanna pronunciate contro l'Amministrazione ,ferroviaria, Riportiamo testualmente la motivazione di questa perspicua sentenza, la quale ha fatto giustizia delle, purtroppo, numerose decisioni dei giudici di merito che, in aperta violazione del principio generale codificato nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, avevano ammesso la possi1filit di misure eseoutfoe su somme contenute nelle casse della Amministrazione ferroviaria e, in genere, nelle casse dello Stato. Bench la sentenza si apra con l'affermazione che non si possa ammettere l'assoluta immunit dall'esecuzione delle somme che si trovino nelle casse dello Stato, tuttavia, come si evince facilmente il testo della decisione, la possibilit di misure esecutive su queste somme da considerarsi praticamente esclusa. Oom' noto questa la tesi costantemente difesa dall'Avvocatura dello Stato. (Si veda in questa Rassegna, 1950, p. 82, la critica alla sentenza del Tribunale di Messina, ora cassata). Osserva il Supremo Oollegio che l'Amministrazione delle ferrovie, deducendo l'illegittimit della azione esecutiva sul danaro trovato nella cassa della stazione di Mes.sina, censura con l'unico motivo del ricorso la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione degli articoli 828 e 830 e.e. degli articoli 54 e 55 della legge sulla contabilit generale dello Stato 18 novembre 1923, n. 2440, degli articoli 213 e 270 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Il ricorso fondato. Non dato affermare n l'asso luta libert dell'esecuzione forzata sulle somme che si trovino nelle casse deW Amministrazione dello Stato e degli Enti autarchici minori, n l'assoluta immunit delle stesse dalla esecuzione; la limita zione legale determinata dalla destinazione con creta, e non meramente astratta e potenziale, a un pubblico servizio. Oon la concreta destinazione vengono in confiitto gli interessi generali con quelli dei privati, e il con fiitto deve essere risolto con la prevalenza dei primi. La legittimit della destinazione non pu essere ostacolata o paralizzata da azioni esecutive, senza che la funzione giurisdizionale, contro il disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, si sovrapponga a quella amministrativa, turbandone il regolare svolgimento. Tale principio non disconobbe sostanzialmente il Tribunale, il quale ne fece per nella specie errata applicazione nel ritenere che mancasse la specifica destinazione del danaro a un pubblico servizio. La destinazione concreta non da intendere nel senso che debba essere analiticamente prestabilita la spesa per cui una determinata somma rinvenuta nella cassa di una amministrazione pubblica sar erogata. La destinazione di una entrata a un pubblico ser vizio si opera in virtu .della iscrizione di essa con. altre entrate nella parte attiva del bilancio, alla quale fa riscontro la parte passiva rappresentata dalle spese. Questo collegamento nel bilancio dell'attivo corvil passivo ha una portata non meramente contabile, ma anche giuridica, in quanto importa che le entrate previste devono essere destinate per i fini indicati sotto la figura contabile delle spese. ?7F7 vr nrcsmmr:::wc -71 La destinazione non si attua singolarmente per entrate, in modo che a determinate entrate debbano corrispondere determinate spese, ma si att1la indifferentemente per tutte le entrate, nel senso che queste, iscritte in bilancio, sono globalmente, nel loro insieme, destinate alle spese: onde il rilevato errore di esigere, ai fini della impignorabilit, l' a'Ybalitica determinazione della erogazione alla quale un'entrata destinata. Ora, poich il danaro che si trovava nella cassa della stazione di Messina faceva parte, come le somme che si trovavano nelle casse delle altre stazioni e nelle casse compartimentali, delle entrate iscritte nel bilancio dell' Amninistrazione ferroviaria, la destinazione di esse a un servizio pubblico appare manifesta. Indubbiamente, come il Tribubale consider, nel . servizio pubblico rientra anche il pagamento dei debiti che l'Amministrazione contrae nell'esplicazione del servizio, senonch obbligare l'Amministrazione a volgere le entrate a una erogazione dfoersa da quelle a cui sono in bilancio destinate, importa una inammissibile sostituzione della potest giurisdizionale alla funzione amministrativa. Non vale obiettare che nei bilanci vi sernpre un fonda di riserva per spese impreviste, poich, operandosi nel bilancio, come si dianzi notato, globalmente la destinazione delle entrate alle spese, il fondo di riserva, per la deficienza delle entrate, pu rima .nere assorbito dalle spese previste. N del pari vale obiettare che nel bilancio di ogni amministrazione, compresa quella ferroviaria, vi sempre lo stq,nziamento di una somma per pagamenti dovuti in seguito a sentenze: rientra pur sempre nella discrezionalit dell'Amministrazione disporre nel tempo, secondo le contingenze, l'attuazione delle erogazioni previste, dando la precedenza ad alcune rispetto ad altre (salvo, nei riguardi dei comuni e delle provincie, il potere conferito alla giunta provinciale amministrativa dagli articoli 104 e 153 del Testo Unico della legge comunale e provinciale), stabilire la somma che si trova in un dato momento in una determinata cassa e che fa parte. delle entrate iscritte in bilancio debba essere devoluta all'una o all'altra erogazione, il che naturalmente non esclude l'eventuale responsabilit della Amministrazione per il ritardo nell'adempimento delle sue obbligazioni. Poich l'azione esecutiva non poteva nella specie essere esercitata sul danaro contenuto nella cassa della stazione ferroviaria di Messina, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio . ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Occupazione d'urgenza -Indennit -Mancata offerta -Conseguenze Svalutazione monetaria. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 1039-52 -Min. Difesa-Aeronautica contro Giaia). Il debito dell'Amministrazione per il pagamento delle indennit derivanti da occupazioni di urgenza diventa debito di valuta solo quando l'Amministrazione occupante determini unilateralmente la indennit che intende pagare. Se e finch questa determinazione non vi sia stata il debito di valore e su di esso incide la svalutazione monetaria. Riportiamo anzitutto testualmente quella parte della motivazione della sentenza che vuole giustificare le massime sopra trascritte. (( Presupposto inderogabile di legittimit di tutto il procedimento e la corresponsione della giusta indennit. Nella occupazione di urgenza basta per che la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 72 della legge stabilisca provvisoriamente la indennit da corrispondere col provvedimento, che autorizza la occupazione o con altro successivo. Ma almeno tale indicazione provvisoria da parte dell'ammontare della indennit deve avere luogo, perch l'interessato possa in condizione di accettarla e di disporne in relazione ai suoi bisogni. In mancanza, il procedimento verrebbe a perdere tl carattere di legittimit per la carenza di uno dei presupposti, che lo condizionano, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione occupante dovrebbe rispondere non tanto della indennit ma dei danni per atto illegittimo e non pi per atto legittimo. Ma anche a prescindere da tale considerazione giuridica, innegabile che nella ipotesi, in cui la Pubblica Amministrazione occupante non curi in alcun modo n durante la occupazione n succes~ivamente di indicare la indennit che ritiene giusta essa non rende possibile lo scambio delle prestazioni corrispettive, non rende cio attuabile la trasformazione del diritto di godimento del bene del cittadino nel corrispondente credito di valuta. E sino al momento della conversione, il cui avveramento dipende unicamente dalla Pubblica Amministrazione occupante, non pu parlarsi di debito di valuta. Pertanto il principio della incidenza dei rischi relativi alla svalutazione monetaria non pu essere applicato in danno del privato ma, se nel caso, fun ziona in danno della Pubblica Amministrazione che resta titolare del danaro correlativo con tutte le conseguenze economiche e giuridiche, che ne derivano. da rilevare ancora che non prestandosi alla deter minazione della indennit dovuta per la occupazione di urgenza e quindi allo scambio la Pubblica Ammi nistrazione col suo comportamento cagiona al pri vato, che non pu interferire nella attivit di essa, una situazione deteriore, in quanto non gli rende possibile la accettazione della indennit. E tale considerazione ha la massima importanza ai fini della svalutazione moneta.ria, giacch la dder minazione della indennit con la susseguente possibi lit di riscuoterla, darebbe al privato la possibilit di evitare il danno economico derivante dal diminuito potere di acquisto della moneta col tempestivo inve stimento della valuta in beni reali . Non ci sembra di prendere un abbaglio se affer miamo che questa sentenza rappresenta una nuova variazione nel tormentato tema della incidenza della svalutazione monetaria sull'ammontare delle inden nit di espropriazione o di occupazione di urgenza. E la variazione tanto pi inaspettata in quanto oramai si poteva pensare che la giurisprudenza della Suprema Corte, se non qiwlla dei giudici di merito, si fosse consolidata su alcuni principi ben fermi: il principio, ad es., che l'unica distinzione da farsi, ai fini della incidenza della svalutazione monetaria, fosse tra debiti originariamente pecuniari e debiti che pecuniari diventano solo avverandosi -7UUllllllllJJ!lllAI~ -n- !I certe condizioni e certi presupposti posteriori all'atto o fatto dal quale sorgono. Era proprio in applicazione di questi principi ohe la Corte Suprema (e proprio la stessa seconda sezione) aveva affermato nella sentenza Bianchetti (n. 1432-51) che la indennit per occupazione temporanea va determinata in base alla utilit economica ohe i beni sono capaci di arrecare al proprietario nel tempo della occupazione; e che, al pari ohe per la espropriazione, anche per l'indennit di occupazione temporanea si ha fin dall'origine obbligazione pecuniaria vera e propria, cui applicabile il principio nominalistico . In detta sentenza non si faceva alcuna riserva in ordine alla ciroostanz che la indennit fosse stata o meno determinata fin dall'origine ad opera della Amministrazione. Ma, anche su questo punto, la stessa Corte Suprema che con la sentenza 28 giugno 1951 (cc Mass. Foro lt. , 1951, p. 420) afferma categoricamente e, ci sembra con ineccepibile logica giuridica che << alloroh trattasi di obbligazione che si concreti sin dall'origine in un debito pecuniario, il fatto che l'ammontare di questo si debba accertare per poi procedere alla liquida~ione non pu alterare la natura dell'obbligazione, trasformandola da debito di valuta in debito di valore )), Di fronte a questa giurisprudenza cos univoa, non riusciamo veramente a vedere come possa giitstifioarsi la sentenza in rassegna; d'altra parte basta leggerla per rendersi conto che la Corte ha voluto, pi che altro, sanzionare un preteso comportamento colposo dell'Amministrazione, assumendo la svalutazione come risarcimento del danno cagionato da tale comportamento. Ma, se tale intenzione pu essere in astratto commendevole, non possiamo esimerci dal rilevare come sia, quanto meno pericoloso scendere a simili valutazioni in sede di Cassazione, quando, cio, le qitestioni sono ormai ben delimitate nella loro precisa portata giuridica e non consentono ulteriori incursioni nel campo del merito. GUERRA -Poteri dell'occupante -Ordinanza in materia di commercio. (Corte di Cass., Sez. 2a;, Sentenza 125/52 -Presid.: Ferranti -Estens.; D'ApoIito -P. M.: Toro -Raffinerie Olii Miner&li c. Societ Sol. Sieri). riconosciuta internazionalmente allo Stato occupante la potest di emanare, nel territorio occupato, norme giuridiche vincolanti i cittadini di questo, e l'esercizio di tale potest, se contenuto entro i limiti fissati dal diritto internazionale, deve essere considerato pienamente legittimo. Deve pertanto ritenersi la generica liceit di un ordine dell'autorit tedesca occupante il territorio italiano, avente per oggetto limiti della circolazione delle merci e disciplina dei commerci; n potrebbe ritenersi contrario al diritto delle genti che le sanzioni, specie di indole pecuniaria, per l'inosservanza delle prescrizioni sui commerci fossero attribuite lla competenza di organi amministrativi o ad uffici esecutivi dello Stato occupante, anzich ad organi giurisdizionali. La questione dei limiti delle facolt dell'occupante in tema di giurisdizione indubbiamente complessa. Inutile il ricorso all'art. 43 del Regolamento an nesso alla Convenzione dell' Aja. Tale articolo con cede all'occupante di prendere tutte le misure che dipendano da lui allo scopo di stabilire e assicurare, per quanto gli sia possibile, l'ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, tranne assoluta impossi bilit, le leggi in vigore nel paese ; ma chiaro che questa arcaica norma non orienta per nulla nel mare magnum delle esigenze belliche dell'occupante, alle quali fanno riscontro poteri praticamente illimitati (ofr. sulla indeterminatezza dei limiti, Capotorti, in Rass. di Dir. pubbl .. , 1948, II, p. 21). Si tentato, partendo dal concetto che la fonte giurisdizionale dell'occupante complementare a quella normativa (Capotorti, in Giur. Compl. Cass. Civ.J), 1946, 20 sem., tomo I, p.1.05 e segg.; particolar mente p. 110) di fissare il criterio che l dove l'occu pante mantiene l'intelaiatura della legislazione pre esistente, debba parimenti mantenere in vigore la competenza giudiziaria dello Stato occupato. A con trariis, l dove l'occupante costretto ad emanare nuove norme dirette a disciplinare l'ordine pubblico e la vita pubblica, egli avrebbe contemporaneamente facolt di giudicare, per garantire l'applicazione delle norme da esso stesso emanate. Tale criterio accolto, fra gli altri, dal Curti Gialdino Riv. Dir. proc. ciV.JJ, 1948, II, p. 249 e segg., particolarmente p. 24 7-248). Per il Miglia.zza, invece (I/occupazione bellica, p. 135), sarebbero genericamente lecite quelle modificazioni all'ordinamento giudiziario che rimangono nei limiti della necessit di garantire il pacifico svolgimento della vita civile. Criterio lac tissimo, come ognuno vede, in base al quale l'attivit giurisdizionale dell'occupante verrebbe posta sullo stesso piano di quella legislativa e amministrativa, sulla cui generica liceit non sembrano sussistere dubbi (cfr. Cass., 3 ottobre 1951, < possibile stabilire criteri esatti per determinare nel campo della giurisdizione -i limiti del potere dell'occupante. Senza dubbio, di fronte ad una assoluta impossibilit di far funzionare la giustizia in una determinata zona di occupazione se non creando nuovi orga~ i, l'occupante ha il potere (anzi, meglio si direbbe il dovere) di provvedere con apposite norme (cfr., per una succinta casistica, la nota del De Nova, in 1imo nella particolare materia, specie nell'attuale periodo in cui dopo la concessione dei finanziamenti statali in base alle varie leggi che si sono succedute dal 1947 un poi, le cooperative sono entrate nella viva fase della realizzazione dei loro programmi costruttivi e si trovano, quindi, a dover procedere alle prenotazioni ed assegnazioni a favore dei soci che ne hanno diritto. A noi non compete, in questa sede, fare la esegesi particolareggiata delle nuove norme. Quel che ci preme rilevare che esse importano un notevole mutamento della regolamentazione precedente sia per quanto attiene alla valutazione dei requisiti snbiettivi (articoli 10 e 12) per ottenere gli alloggi costruiti col contributo dello Stato, sia per quanto attiene alle condizioni ostative alle assegnazioni (propriet di altro alloggio, precedente assegnazione di alloggio a contributo statale, iscrizione nei ruoli per determinati redditi), condizioni che vengo~o sensibilmente attenuate dall'art. 4 della nuova legge nei confronti di quanto disposto dall'art. 4 della precedente legge 2 luglio 1949, n. 40_8 (legge Tupini). In questa situazione, escluso, cosi come va certamente escluso, il carattere interpretativo della nuova legge, torna a ripetersi il problema (gi sorto per la legge Tupini nei confronti delle leggi precedenti) se le nuove norme debbano applicarsi immediatamente ai rapporti non ancora compiuti od esauriti al momento della loro entrata in vigore, ovvero se le stesse debbano incontrare il limite del rispetto di situazioni giuridiche consolidate o di fatti compiuti: ed, in questa seconda ipotesi, quali siano, nella particolare materia, queste situazioni e questi fatti. Senza pretendere, in questa sede, di esaurire il problema ci baster indicarne i termini. Parlare, nella particolare materia, di diritti quesiti sarebbe del tutto inesatto, (!.ato che, come venne affermato in una perspicua decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 6 aprile 1946, n. 396, in Foro It. >;, 1946, I, p. 439) in tutta. la fase precedente alla stipula del miduo individitale non sono in questione diritti subbiettivi, bensi solo interessi legittimi, Si tratta, peraltro, in questa materia in cui marcatamente intima la compenetrazione dell'elemento pubblicistico con quello privatistico, di interessi di particolare consistente strettamente connessi, anzi facenti parte di un procedimento che porta all'acquisto del diritto di propriet da parte del socio, attraverso varie fasi (prenotazione, assegnazione, consegna, stipula del mutuo individuale) che corrispondono a situazioni giuridiche che gradualmente si evolvono verso l'obiettivo finale. Con l'assegnazione-consegna l'interesse del socio aspirante alloggio ottiene, in concreto, una realizzazione completa tutelata, sotto certi aspetti, persino neHe forme di tutela dei diritti soggettivi (tanto che si parla, inesattamente a nostro avviso, di uno ius ad rem nell'assegnatario). Ma anche la prenotazione (quando avvenga con formale delibera della Cooperat,iva, cos come normalmente previsto dall'art. 96 del T. U.) conferisce al socio una posizione di particolare consistenza, tale, ad es., che pu essere trasmessa agli eredi (art. 115 del T. U., modificato dall'art. 13 della nuova legge). .. In pratica, poi, succede che, effettuata la prel)ota-.zione (anche sulla pianta dell'edificio non ancora costruito), i singoli prenotatari eseguano gli adattamenti e lo modifiche individuali negli alloggi incontrando notevoli spese, ecc., ecc. Ora, tutto questo non pu certamente essere stato ignorato dal legislatore, n pu, quindi, ignorarlo o trascurarlo l'interprete. -77 '-- Ne consegue che la legge 10 marzo 1952, n. 113, dovr applicarsi, per la parte innovativa, con ogni cautela nei riguardi delle situazioni giuridiche ormai consolidate in base alle precedenti norme pi rigorose circa i requisiti per la prenotazione ed assegnazione degli alloggi, evitando scompigli e contestazioni nella non sempre tranquilla e pacifica vit.a delle cooperative edilizie a contributo statale. 2. Legge 14 marzo 1952, n. 158 (G. U., n. 75): Riordinamento del Casellario giudiziale. Su questa legge avevamo gi formulato delle osser. vazioni in sede di e~mme del relativo disegno, in questa Rassegna, 1951, p. 103. Dal testo ora pubblicato risulta che tutti i difetti da noi rilevati sono stati eliminati. 3. Legge 22 marzo 1952, n. 166 (G. U., n. 77): Istituzione di un Comitato esecutivo della Cassa per il Mezz~giorno e nuove norme per i P!'estit?'. esteri. Si veda in questa Ras8egna, 1951, p. 149. 4. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (G. U., n. 94-S.O.): Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazion.~. II. SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge n. 2354 (iniziativa governativa): Modificazioni al Codice penale. Nell'attesa che sia condotta a termine l'elaborazione del nuovo Codice penale, sul progetto del quale hanno gi espresso pareri le Universit, gli Organi forensi e la Magistratura -elaborazione particolarmente c?mplessa in regime democratico -per la terza volta, dopo la caduta del regime fascista, sono proposte, col disegno di legge j,p esame, modifiche al Codice penale vigente. Si avuto, la prima volta, il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288 e, successivamente la legge 11 settembre 1947, n. 1317: si propongono ora ulteriori modificazioni che investono, alcune, la tutela delle istituzioni repubblicane contro gl{ attentati ( da qualsiasi parte essi provengono '" dice la relazione al disegno); altre un'attenuazione del rigore di certi istituti, della parte generale e di quella speciale, del Codice vigente, secondo la tradizione giuridica ispirata ai principi liberali e democratici del Codice del 1889. Tredici sono gli articoli del progetto : in~eressa accennare, fra le norme che propugnano una maggior tutela penale della struttura politica della Nazione, all'art. 2, il quale prevede una nuova figura di reato, procedibile di ufficio, nel caso del pubblico vilipendio della persona di un membro del Parlamento o di un membro del Governo con riferimento alle sue funzioni : allo stato della legislazione tale fattispecie configura il delitto di diffamazione procedibile a querela, che raramente presentata, ritenendosi il diffamato non offeso nella sua onorabilit come individuo, a danno evidentemente del prestigio delle supreme istituzioni dello Stato. Ad una forma di diffamazione procedibile di ufficio si richiama l'art. 4 in cui equiparata l'offesa ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario od a una pubblica autorit costituita in collegio recata al cospetto di essi (prevista dall'art. 342 del Codice; nel progetto si considera ora anche il caso dell'offesa ad un Corpo o reparto militare o militarizzato o di una sua rappresei;itanza) a quella recata pubblicamente (questa innovazione senza altro accettabile) o comunicando con pi persone : con diminuzione di pena nella ultima ipotesi, che nella vigente legislazione ci sembra trovi congrua sanzione gi nell'art. 595 u. c. del Codice, in una figura di reato di cui la procedibilit a querela appare pi coerente alle modalit di offesa del bene tutelato dalla norma. Fra le norme del progetto che tendono all'attenuazione del rigore di alcuni istituti del Codice vigente sono da segnalare: a) l'art. 10, che prevede una speciale diminuzione di pena nel caso della provocazione di particolare rilievo (in tal modo si ritorna a due forme di provocazione, con diversi effetti, gi considerate nel Codice del 1889) ed un ampliamento delle nozioni dell'attenuante della minima importanza nella preparazione e nella esecuzione del reato (di cui all'art. 114 del Codice), facendosi riferimento nel progetto' ad importanza secondaria, anzich a minima importanza ed aumentandosi la misura di riduzione della pena resa nel progetto obbligatoria; b) l'art. Il, che ripristina le lesioni preterintenzionali consistenti nel fatto di chi, con atti diretti a commettere il delitto di percosse, cagiona una1esione personale (non stata ripristinata invece la figura di lesioni pret.erintenzionali nella ipotesi in cui -gi prevista dal legislatore del 1889 -con un fatto diretto a cagionare una lesione si producano conseguenze pi gravi di quelle volute: e la giustificazione del parziale ritorno alla precedente disciplina dell'istituto data dal Relatore al progetto, col richiamo ad una non ortodossa nozione della preterintenzione. Afferma invero il Relatore che la preterintenzione, secondo il Codice, ammissibile solo quando la conseguenza non voluta determinerebbe, se volute, il passaggio ad un titolo di reato diverso e non anche quando la conseguenza stessa, se voluta, importerebbe un semplice aggravamento del reato senza produrre mutamento del titolo . Chenel Codice vigente l'unico caso di delitto preterintenzionale sia quello di cui all'art. 584, nel quale si ha il passaggio ad un titolo di reato diverso, indubbio, ma non si pu da ci trarre la illazione che ha preteso il relatore al progetto in parte de qua, in quanto la nozione del delitto preterintenzionale contenuta nell'art. 43, in cui si parla di evento dannoso o pericoloso pi grave di quello voluto dall'agente, e non di passaggio ad un titolo di reato diverso. La nozione del ritorno alla meno recente disciplina solo parziale pu essere piuttosto un'altra : pu consistere, cio, nella difficolt di accertare nel caso concreto quale stato l'elemento psicologico originario del commesso reato di lesioni gravi o gravissime. Sembra, per, che sia parimenti difficile l'accertamento suddetto anche nella fattispecie di lesioni rispetto alla pretesa originaria intenzione del reato di percosse onde, ammessa la preterintenzionalit in questo caso, non la si dovrebbe escludere nell'altro, non ripristinato nel Progetto. per ragioni teoriche che non appaiono attendibili; e) l'art. 13 in:.. fine che, per eliminare l'inconveniente delle condanne sproporzionate alla scarsa rilevanza del fatto commesso nelle ipotesi di furto aggravato, distingue le circostanze secondo la loro maggiore o minore gravit e fissa per le une un aumento di pena maggiore che per le altre. INDI e E s I s T E-MA TI e o DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE STATA DATA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se l'O.N.C., per l'acquisto di un fondo da destinare ai suoi fini istituzionali, possa prescindere dall'autorizzazione, prevista dalla legge 5 giugno 1950, n. 1037, relativa agli acquisti di immobili da parte delle persone giuridiche (n. 127). -II) Se la Gestione Raggruppamento Autocarri (G. R.A.) abbia la natura di Amministrazione statale (n. 128). -III) Se il Commissariato della Giovent Italiana, essendo tuttora in liquidazione, possa stare in giudizio in persona del Commissario pro tempore, nonostante che il R.D.L. 2 agosto 1949, n. 704, disponesse che i compiti, gi demandati alla G.I.L., venivano deferiti ai Ministeri della Difesa e della Pubblica Istruzione, secondo le rispettive competenze (n. 129). ANTICHIT E BELLE ARTI. -Se su cose, temporaneamente importate in Italia e non pi esportate nel prescritto termine quinquennale riconosciute di interesse artistico, lo Stato possa esercitare il diritto di acquisto previsto dall'art. 39 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (n. 20). APPALTO. -I) Se l'anticipata consegna dei lavori, prevista, nei casi di urgenza, dall'art. 337 della legge sui lavori pubblici e disposizioni correlative, esenti l'Amministrazione dall'osservanza dei termini di cui agli articoli 7 e 13 della legge stessa (n. 154). -II) Se l'appaltatore rimanga vincolato oltre detti termini, ove la mancata stipula del contratto dipenda da manchevolezze del progetto, per la cui esecuzione sia stata esperita la licitazione privata (n. 154). CINEMATOGRAFI. -Se il nuovo ordinamento della cinematografia, disposto con la legge 29 dicembre 1949, n_. 958, possa essere esteso al Trritorio Libero di Trieste (almeno alla Zona A) (n. 7). COMPRAVENDITA. -Se in una compravendita possano porsi dei limiti alla disponibilit della propriet da parte dell'acquirente, che non siano quelli stabiliti dall'art. 42 della Costituzione o da tassative disposizioni legislative (n. I). COMPROMESSI ED ARBITRI. -I) Se la potest di nominare un arbitro per dirimere le controversie in materia di opere pubbliche tra impresa e amministrazione, gi spettante al Governo Militare Alleato, a norma delle disposizioni contrattuali, competa, dopo la cessa zione del medesimo governo, all'Amministrazione italiana (n. 5). -II) Se, cessato il G. M. A., possa richiedersi la nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale competente, a norma dell'art. 810 c.p.c. (n. 5). -III) Se, . in seguito alla cessazione del G.M.A., al quale subentrata l'Amministrazione italiana, una clausola compromissoria, che attribuiva al Governo Alleato medesimo, la potest di nomina di un arbitro, sia stata sostituita dalla clausola prevista dal capitolato generale delle opere pubbliche (n. 5). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se l'occupazione di suolo comunale, a suo tempo occupato dalle Forze alleate e successivamente consegnato all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, possa considerarsi, nei confronti di quest'ultima, come abusiva (n. 31). II) Se la Amministrazione delle Poste. e Telecomunicazioni sia tenuta al pagamento della tassa di plateatico per occupazione di suolo comunale (n. 31). -III) Se all'Autorit governativa competa il controllo sostitutivo sugli organi ordinari di amministrazione di un ente pubblico istituzionale locale (nella specie Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento (n. 32). -IV) Se l'indennit di contingenza da corrispondere al personale delle Esattorie delle imposte dirette, debba essere calcolata, ai sensi dell'art. 5 della norma integrativa dell'accordo collettivo di lavoro 28 marzo 1946, in base alla popolazione del Comune che sede dell'esattoria o in base alla popolazione della localit, nella quale in concreto il dipendente esattoriale presti il suo effettivo servizio (n. 33). -V) Se il provvedimento di scioglimento di amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 149 del T. U. del 1915,per gravi motivi di ordinepubblico, possa considerarsi qtto politico (n. 34). CONCESSIONI. -I) Se il disegno di legge regionale, concernente l'acceleramento della procedura per la concessione delle terre incolte, possa dar adito ad impugnativa per motivi di illegittimit costituzionale (n. 29). II) Se possa limitarsi il sindacato giurisdizionale sui decreti prefettizi di concessione di terre ai soli casi di vizi di illegittimit e di eccesso di potere (n: 29). -=Se le controversie derivanti dalla liquidazione dei rapporti fra le parti, nel caso in cui la Commissionenon accolga la domanda e la Cooperativa sia stata gi immessa in possesso per decreto prefettizio, possano essere sottratte alla competenza dell'Autorit giudiziaria (n. 29). 79 CONTABILIT GENERALE DELLO STATO. I) Se sia valida l'aggiudicazione ad un'impresa, quando essendo previsto tra le condizioni di ammissibilit alla gara che la Direzione tecnica dell'Impresa stessa, sia tenuta da un ingegnere o da un architetto, regolarmente iscritto nell'Albo professionale, risulti, dopo l'aggiudicaz. ione, che il nominativ~ designato non era iscritto regolarmente (n. 86). -II) Se la riscossione dei mandati per il pagamento dei debiti per forniture ai partigiani implichi accettazione della liquidazione dei de.biti stessi come fatta all'Amministrazione (n. 87). -III) Se la formula pagamento a saldo per la fornitura, ecc. , per la quale il creditore quietanza, equivalga all'altra dichiaro di non aver pi nulla a pretendere (n. 87). CONTRIBUTI. -I) Se i contributi speciali sulla distribuzione dei prodotti pE;Jtroliferi, istituiti col regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, abbiano natura di tributi (n. 1). -II) Se sia opportuno sperimentare le azioni per conseguire i contributi sui quantitativi di prodotti petroliferi, assegnati e non usufruiti, quando il sistema di assegnazione sia aV"Venuto mediante carte carburante o buoni di prelevamento, rilasciati dalle autorit competenti (n. 1). -III) Se sia opportuno sperimentare le dette azioni, quando si sia proceduto all'assegnazione a seguito di specifica richiesta delle ditte interessate (n. 1). DEMANIO. -I) Se i ghiacciai facciano parte del Demanio pubblico dello Stato (n. 80). -II) Se i terreni, che costituiscono le pareti del ghiacciaio, siano da considerarsi demaniali (n. 80). ESECUZIONE FISCALE. -Se sia ammissibile la possibilit di atti esecutivi sui beni della Gestione Raggruppamento Autocarri (G.R.A.) (n. 23). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT. I) Se il diritto di retrocessione dei beni espropriati, di cui agli articoli 60 e 63 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilit sia prescrittibile (n. 71). II) Se sia possibile la retrocessione dei beni non utilizzati, ove, in corso del proedimento di esproprio, sia intervenuta l'alienazione consensuale del bene (n. 71). -III) Se, in mancanza di termine espresso o prorogato per l'esecuzione dell'opera, il lungo decorso del tempo, che renda incompatibile l'esecuzione delle medesime, possa legittimare la richiesta di retrocession~ dei beni (n. 71). FERROVIE. -I) Se gli agenti delle Ferrovie dello Stato, danneggiati politici, ai quali stata conferita a titolo di revisione carriera la promozione a fuochista con decorrenza 1 gennaio 1924, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, possano essere ammessi a sostenere, sempre al suddetto titolo, gli esami per macchinista in conto della sessione indetta con il decreto ministeriale 27 febbraio 1934, n. 2310, cui non potevano partecipare a suo tempo per difetto di nomina a fuochista (n. 146). -II) Se, in caso di cessazione di concessioni di ferrovie all'industria pri;vata prima della scadenza, lo Stato possa vantare un diritto di propriet sui materiali acquistati col suo contributo o soltanto un diritto di credito al rimborso del contributo per la quota corrispondente alla residua durata della concessione stessa (n. 147). -III) Se il diritto di credito dello Stato debba essere ragguagliato ad una quota parte del valore attuale dei materiali, corrispondenti alla detta residua percentuale di cpntributo (n.147). IV) Se possa pretendersi risarcimento di danni dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, pr non aver questa messo a disposizione del richiedente il materiale ferroviario occorrente alla ripresa di un film nell'ora richiesta, ove l'Amministrazione medesima.non abbia assunto alcun impegno formale in tal senso (n. 148). IMPIEGO PRIVATO. -I) Se l'indennit di contingenza da corrispondere al personale delle Esattorie delle imposte dirette, debba essere calcolata, ai sensi dell'art. 5 delle norme integrative dell'accordo collettivo di lavoro 28 marzo 1946, in base alla popolazione del Comune che sede della esattoria o in base alla popolazione della localit, nella quale in concreto il dipendente esattoriale presti il suo effettivo servizio (n. 22). II) Se la legge sull'impiego privato (art. 6, 3 comma) riferisca la conservazione del posto in caso di malattia dell'intero rapporto o soltanto a un periodo ristretto di servizio, come per le ferie (n. 23). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se il nuovo procedimento disciplinare, che si effettua dopo l'annullamento, in sede di ricorso gerarchico del preceente procedi~ mento, abbia carattere di giudizio di rinvio (n. 292). II) Se nel nuovo procedimento l'interessato possa proporre istanza di ricusazione, ai sensi delle disposizioni dell'art. 61 (Io comma) e dell'art. 64 (n. 3) del c. p. p., richiamate dall'art. 11 del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469 (n. 292). -III) Se gli agenti delle Ferrovie dello Stato, danneggiati politici, ai quali stata conferita a titolo di revisione carriere la promozione a fuochista con decorrenza lo gennaio 1924, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, possano essere ammessi a sostenere, sempre al suddetto titolo, gli esami per macchinista in conto della sessione indetta con il decreto ministeriale 27 febbraio 1934, n. 2310, cui non potevano partecipare a suo tempo per diftto di nomina a fuochista (n. 293). -IV) Se una trasgressione disciplinare commessa quando erano in vigore determinate norme possa essere punita a norma di altre disposizioni frattanto intervenute (n. 294). V) Se l'art. 15 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, a norma del quale consentito, agli effetti della riliquidazione della pensione, il cumulo del servizio prestato dall'impiegato prima dell'allontanamento per motivi razziali o politici con quello reso o computato valido posteriormente, sia applicabile soltanto agli impiegati che non abbiano potuto godere del beneficio di siffatto cumulo, ai sensi dell'art. 10 del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, perch non pi in possesso del requisito dell'et o perch colpiti da inabilit sopravvenuta (n. 295). -VI) Se, in linea di principio, le dimissioni di ufficio siano applicabili agli impie gati non di ruolo (n. 296). -VII) Se un direttore distrettuale dell'UNRRA-Casas possa adottare prOVY.edirrienti in ordine alla risoluzione del rapporto di impiego dei. dipendenti dell'Amministrazione (n. 296). -VIII) Se l'indennit di funzione e l'assegno perequativo, istituiti con la legge 11 aprile 1950, n. 130 (recante norme per l'aumento degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti statali), siano da considerarsi quali retribuzioni ;: -80 equivalenti " allo stipendio, ai sensi dell'art. 2 del decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180 e siano, pertanto, pignorabili e sequestrabili (n. 297). -IX) Se possa revocarsi il provvedimento di nomina di un sot tufficfale. del C.E.M.M., essendo emerso, in sede di revisione, che egli aveva prestato servizio (non operativo) nella Marina della v.s.i. dal settembre 1943 alla data della liberazione (n. 298). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Se un'impresa possa ottenere il rimborso delle somme pagate per i.g.e. e per imposta di registro, dato che nell'atto di cottimo con l'Amministrazione stabilita la relativa esenzione, ove detta esenzione non trovi riscontro in norme legislative, che l'autorizzino (n. 29). IMPOSTE E TASSE. -I) Se l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni sia tenuta al pagamento della tassa di plateatico per occupazione di suolo comunale (n. 171 ). -II) Se, a norma del decreto n. 107 del 26 febbraio 1948, concernente la riduzione della addizionale sull'imposta di fabbricazione, debba la riduzione applicarsi, nei casi in cui il debito di imposta non sia ancora completamente estinto, solo per il quantitativo di merce non ancora coperto nei pagamenti gi eseguiti sotto il precedente regime d'imposta pi elevato (n. 172). -III) Se, nei casi in cui il debito di imposta non sia ancora completamente estinto, debba la riduzione ulteriore dell'imposta medesima, disposta. dal successivo decreto n. 1419 del 1948, applicarsi a tutto l'imponibile accertato sotto il regime d'imposta pi elevato (n. 172). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se esista l'obbligo dell'assicurazione infortuni del personale domestico, ~ipendente dall'Amministrazione militare (n. 28). INVALIDI DI GUERRA. -Se l'Opera Nazionale per gli Invalidi di guerra possa assistere gli invalidi nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del decreto ministeriale che riconosce il diritto alla pensione di guerra e la data, spesso anteriore, dalla quale decorre la pensione stessa, o nella quale sia riportata la lesione o l'infermit (n. 1). IPOTECHE. -Se le societ assicuratrici, che garantiscono la copertura della ca~zione di esercizio con immobili, debbano dimostrare, oltre che la libert dei fondi offerti in garenzia delle ipoteche, anche la rinunzia o l'estinzione di privilegi fiscali sul loro patrimonio, come quello previsto dal T. U. 9 maggio 1950, n. 203, sull'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (n. 7). LOCAZIONI. -I) Se, in caso di mancata inserzione nei contratti stipulati tra il titolare di ricevitorie postali .e il proprietario dell'immobile locato della clausola prevista dall'art. 52 del Regolamento 1937, n. 2161, relativa al diritto di subentro in luogo del gestore da parte dell'Amministrazione, possa tale pretesa farsi egualmente valere (n. 64). -II) Se l'obbligazione del conduttore di pagare il nuovo canone, determinato a norma della legge 23 maggio 1950, n. 253, sorga solo al momento in cui il locatore gli porta a conoscenza di .volersi avvalere. della disposizione di legge (n. 64). MINIERE. ~ Se il disegno.di legge regionaie, <1oncernente la nomina di oomrnis1;1ari straordinari per il riassetto delle aziende minerarie della Regione, possa dar adito ad impugnativa per motivi di ,illegittimit costituzionale (n. 5) .. NAVI. -I) Se la olausola dell'art. 12 del contratto di trasporto marittimo del sale, stipulato con la Societ Lloyd Mediterraneo, debba intendersi nE;Jl senso che la promessa dell'Am;ministrazione di, effE;Jttuare, quando le sia possibile .e nella misura consentita di;tlle contin, genze, la discarica o il carico contemporaneo dei natanti sia una facolt non..controllabile dalla controparte e, quindi, non ..costituisca un vero obbligo contrattuale con le relative consegue:p.ze per il mancato adempimento (n. 51). -II) Se L'Amministrazione abbia diritto al ~ompenso per despatch-money, qualora, per effetto del mancato :computo tra le stallie dei quantitativi di sale esistenti a bordo ~ mome'nt~ dell'inizio del turno di carico (o discarico), si riesca a caricare (o discaricare) in un termine inferl.9re a quello assegnato per le stallie (n. 51). OPERE PUBBLICHE. -;--I). S,e le opere da eseguire a norma della legge 20 ,marzo. 19-;il, n. 366, sulla disciplina del}a raccolta,. trasporto e smaltimento dei. rifiuti urbani, debbano essere approv~~e dalla speciale Com~ missione prevista dalla legge stessa, atteso che la Commissione medesima non attualmente costituita (n. 21). -II) Se la anticipata cnsegna dei lavori, prevista, nei casi di urgenza;, dall'art. '337 della legge sui lavori pubblici e disposizioni correlative, esenti l'Amministrazione dall'osservanza dei ter~ini 'di cui agli articoli 7 e 13 della legge stessa (n. 22). -III) Se l'appaltatore rimanga vincolato oltre detti termini, ove la mancata stipula del contratto dipenda da manchevolezze del progetto, per la cui ;esecuzion~ sia stata esperita la licitazione privata (n. 22). -IV) Se, per la validit della cessione di un contratto di opere pubbliche, sia necessario che la cessione medesima venga fatta nello stesso atto col quale si stipul'a il contr!!-tto definitivo (art. 334 legge 20 marzo 1865, n. 2248) (n. 23). -V) Se l'incameramento della cau:i'ione provvisoria sia dipendente dal danno che sia potuto derivare all'Amministrazione dalla mancata stipulazione del contratto definitivo '(n. 23). -VI)' Se la pote13t di nominare un arbitro per dirimere le controversie tra ~mpres e Amministrazione, gi spettante' al Governo Militare Alleato a norma delle disposizioni contrattuali, competa, dopo la cessazione del medesimo governo all'Amministrazione italiana (n. 24). -VII) Se, cessato il G.M.A. 'possa richiedersi la nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale competente, a norma dell'art. 810 c;p.c.. (n. 24). -VIII) Se, in seguito alla cessazione del G.M.A., al quale subentrata l'Amministrazione italiana, una clausola compromissoria, che attribuiva al Governo alleato medesimo la potest di nomina di un arbitro, sia stata costituita dalla clausola prevista dal Capitolato generale delle opere pubbliche (n. 24). -IX) Se gli interessi per ritardo di pagamento alle imprese dEtl;>b.ano essere liquidati in ogni caso nella misura del terzo legale. previlto dall'art. 40 de} C.G.A. {n. 25). -X) Se sia risarcibile il danno dovuto a sospensione dei lavori per fatto dell'Amministrazione (n. 25). --,--XI) Se sia dovuto un compenso a,ll'Impresa per maggiori oneri derivati dallo spo13tamento della sede di un'opera disposto dall'Ammi -81 nistrazione per aver dovuto effettuare scavi su terreno di diversa natura (n. 26). -XII) Se un'impresa possa ottenere il rimborso di maggior i.g.e. che incida sui mandati per l'addizionale applicata, considerato che, ove i lavori fossero stati consegnati tempestivamente, i mandati sarebbero stati riscossi prima dell'intervento dell'addizionale (n. 27). -XIII) Se debbano essere corrisposti interessi per il ritardo nel collaudo, ove il collaudo sia stato effettuato oltre il limite stabilito nel Capitolato (n. 28). PRESCRIZIONE. -I) Se il diritto di retrocessione dei beni espropriati, di cui agli articoli 60 e 63 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilit sia prescrittibile (n. 9). -II) Se la pres,crizione degli assegni a carico dello Stato, non percepiti dal titolare defunto, decorra contro gli eredi minori nel termine di due o di cinque anni (n. 10). PROFITTI DI REGIME. -Se la facolt concessa all'Intendenza di Finanza, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 134, di disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto in Tesoreria, possa essere esercitata dopo che sia stato iscritto a ruolo tutto o parte del debito di avocazione (n. 63). REGIONI. -I) Se la legge regionale siciliana 5 dicembre 1950, n. 29, concernente agevolazioni fiscali alle imprese armatoriali violi i limiti posti alla competenza legislativa regionale in materia tributaria dagli articoli 4 e 36 dello Statuto (n. 25). -II) Se il disegno di legge regionale, concernente la nomina di commissari straordinari per il riassetto delle aziende minerarie della Regione, possa dar adito ad impugnativa per motivi di illegittimit costituzionale (n. 26). -III) Se il disegno di legge regionale concernente Aiuti all'industria vinicola siciliana possa dar adito ad impugnativa per motivi di incostituzionalit (n. 27). -IV) Se il disegno di legge regionale, concernente l'acceleramento della procedura per la concessione delle terre incolte, possa dar adito ad impugnativa per motivi di illegittimit costituzionale (n. 28). RESPONSABILIT CIVILE. -I) Se il Commissariato della Giovent Italiana, possa stare in giudizio in persona del Commissario pro tempore, nonostante che il R.D.L. 2 agosto 1949, n. 704, disponesse che i compiti, gi demandati alla G.I.L., venivano deferiti ai Ministeri della Difesa e della Pubblica Istruzione, secondo le rispettive competenze (n. 124). -II) Se l'assoluzione dell'imputato, per perdita della capcit d'intendere e di volere al momento del fatto, osti allo esercizio dell'azione in sede civile da parte dei danneggiati (n. 125). -III) Se, a norma dell'art. 2047 c. c., l'Amministrazione possa essere condannata al risarci mento dei danni, dipendenti dal fatto commesso dallo agente in stato di incapacit di intendere e di volere (n. 125). -IV) Se debba senz'altro escludersi la responsabilit del conducente un automezzo militare, ove l'investimento sia avvenuto in seguito allo sbandamento dell'autoveicolo, provocato dalla rottura di un pneumatico (n. 126). SOCIET. -Se la sottoscrizione condizionata del negozio di opzione di azioni sociali sia illegittima e invalidi, quindi, il negozio stesso oppure si abbia semplicemente per non apposta (n. 41). TITOLI DI CREDITO. -Se sia illegittima e invalidi il negozio di opzione la sottoscrizione condizionata di azioni sociali (n. 4). TRASPORTO. -I) Se la clausola dell'art. 12 del contratto di trasporto marittimo del sale, stipulato con la Societ Lloyd Mediterraneo, debba intendersi nel senso che la promessa dell'Amministrazione di effettuare, quando le sia possibile e nella misura consentita dalle contingenze, la discarica o il carico contemporaneo dei natanti sia una facolt non controllabile dalla controparte e, quindi, non costituisca un vero obbligo contrattuale con le relative conseguenze per il mancato adempimento (n. 22). -II) Se l'Amministrazione abbia diritto al compenso per despatch-money qualora per effetto del mancato computo tra le stallie dei quantitativi di sale esistenti a bordo al momento dell'inizio del turno di carico (o discarico), si riesca a caricare (o discaricare) in un termine inferiore a quello assegnato per le stallie (n. 22). TRATTATO DI PACE. -I) Se, a norma del Memorandum di Washington sulla sorte dei beni nemici, possa procedersi alla vendita di un bene che al momento di entrata in vigore del memorandum stesso, apparteneva ad un tedesco residente in Italia e che, dopo tale data, per trasferimento mortis causa, sia passato in propriet di tedeschi residenti in Germania (n. 43). II) Se il residuo della liquidazione dei beni fascisti nel Territorio Libero di Trieste debba essere devoluto alla Amministrazione del Territorio medesimo, a norma dell'Annesso X al Trattato di pace (n. 44). -III) Se il termine partecipazione indiretta di cui all'art. 78 del Trattato di pace, debba intendersi nel senso che quando sussista un qualsivoglia interesse economico finanziario di un cittadino delle N. U. al capitale di una societ italiana, questi ha diritto di essere indennizzato nella misura della sua quota di interessi dei danni di guerra sofferti dalla societ medesima (n. 45). -IV) Se il nuovo ordinamento della cinematografia, disposto con la legge 29 dicembre 1949, n. 958, possa essere esteso al Territorio Libero di Trieste (almeno alla Zona A) (n. 46). w~~Jffiirumummmma >