:J XX -N. 2 MARZO -APRILE 1968 RASSEGNA ELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1968 ABBONAMENTI ANNO . . L. 7.500 UN NUMERO SEPARATO . .. .. .. . . 1.300 Per abbonamenti e aquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 10 ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (7213823) Roma, 1968 Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA ezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAl:E E INTERNA ZIONALE pag. 149 ezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE li rns ,ezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE li 207 ezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATNA li 231 ezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA li 237 .ezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUB. BUCHE, APPALTI E FORNITURE li 272 ezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE li 345 'arte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO :ASSEGNA DI DOTTRINA .. pag. 33 :ASSEGNA DI LEGISLAZIONE 39 :ONSULTAZIONI . . . . . . li 53 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO Le sezioni della pa.rte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvoca.ti: llichele Savarese, Benedetto Saccari, Pietro De Fra:ndsci, Ugo Gargiulo, Mario FanelJ.i, Franco Carusi, Antonino Terranova Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati: Luig.i Mazzella e Arturo Marzano I I INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ~CQUE PUBBLICHE -Competenza e giurisdizione Tribunale Superiore AA.PP. Giurisdizione speciale di legittimit -Titolari di interessi semplici, di natura collettiva, non soggettivati e di interessi pubblici connessi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche Legittimazione attiva -Non sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 272. -Concessione -Danni derivati a precedente concessionario da provvedimenti di concei;;sione assentiti ad altri -Azione di riconoscimento nei confronti della Amministrazione concedente Proponibilit, con nota di G . .ALBISINNI, 278. -Concessione -Diritti che si pretendano lesi dalla avvenuta concessione -Ricorso ex art. 18 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 -Termini relativi Applicabilit esclusivamente nei confronti di coloro che hanno partecipato al procedimento amministrativo conclusosi con il decreto di concessione, con nota di G . .ALBISINNL, 278. WMINISTRAZIONE DELLO STATO -Responsabilit civile -Atti del giudice -Responsabilit personale accanto a quella dello Stato -Illegittimit costituzionale Esclusione, 149. -V. anche Caccia e pesca, Competenza. \PPALTO -Appalto di opere pubbliche Appalti di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici Facolt dell'Amministrazione di apportare in corso d'opera variazioni di progetto -Diritto dell'appaltatore ad un compenso per le spese sostenute per le misurazioni e le altre operazioni preordinate alle modifiche del progetto -Sussiste, 324. -Appalto di opere pubbliche Appalto a prezzi unitari -Elenco dei prezzi contenuti nel capitolato speciale sottoscritto dall'appaltatore -Vincolativit per l'appaltatore -Presupposti e limiti, 324. -Appalto di opere pubbliche Appalto di costruzione di case per lavoratori -Ritardo della stazione appaltante a provvedere in ordine alla approvazione del collaudo -Violazione di diritto soggettivo dell'appaltatore alla pronuncia sul collaudo -Sussiste Domanda di arbitrato -Competenza del Collegio arbitrale ad accertare l'inadempienza della Amministrazione (all'obbligo di provvedere tempestivamente sull'approvazione del collaudo) quale presupposto di ammissibilit della domanda arbitrale pur in mancanza di approvazione del collaudo -Sussiste, 288. -Appalto di opere pubbliche Attivit strumentale della P. A. Natura privatistica del rapporto salvo alcune regole particolari Sussiste, 288. -Appalto di opere pubbliche Condizioni di contratto -Facolt dell'Amministrazione committente di stabilire unilateralmente nuove condizioni integrative della disciplina del rapporto Esclusione, 288. -Appalto di opere pubbliche Difficolt di esecuzione derivante da cause geologiche, idriche e simili non previste dalle parti Notevole aggravio dell'onerosit della prestazione dell'appaltatore -Diritto dell'appaltatore ad un equo compenso -Sussiste Liquidazione -Criteri -Applicazione del ribasso d'asta -Esclusione, 323. -Appalto di opere pubbliche Domanda di arbitrato -Domanda riconvenzionale -Materia con RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sensualmente ed immutabilmente deferita daile parti alla de.cisione degli arbitri -Successiva domanda nuova di una delle parti -Inammissibilit, 289. -Appalto di opere pubbliche Natura di contratto commutativo e non aleatorio -Sussiste Rischio economico dell'appaltatore -Concetto -Estensione di maggiori oneri derivanti da variazione della durata dell'appalto imputabili all'Amministrazione committente -Esclusione Rilevanza fondamentale della determinazione del termine di esecuzione dei lavori -Sussiste, 289. -Appalto di opere pubbliche Onere delle riserve -Contabilit provvisoria -Limiti di operativit dell'onere, 323. -Appalto di opere pubbliche Onere delle riserve -Espresso riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle tempestivit delle riserve dell'appaltatore Preclusione nel successivo giudizio arbitrale dell'eccezione di decadenza -Sussiste, 323. -Appalto di opere pubbliche Onere delle riserve -Sovvertimenti:> della natura qualitativa delle prestazioni previste dai prezzi di elenco -Momento in cui l'onere diviene operante, 323. - Appalto di opere pubbliche Registro di contabilit -Obbligo d'iscrizione -Oggetto -Fatti dannosi continuativi -Esclusione, 289. -Appalto di opere pubbliche Riserve dell'appaltatore -Onere di iscrizione in contabilit Presupposto -Regolare, tempestiva formazione dei documenti contabili -Sussiste, 289. -Appalto di opere pubbliche Termine finale di esecuzione dei lavori -Proroga -Concetto, 289. - V. anche Imposta di registro. AVVOCATI E PROCURATORI -Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza -Pagamento di contributi da parte di non iscritti all'albo degli Avvocati e Procuratori -Illegittimit costituzionale ".' Esclusione, 171. CACCIA E PESCA -Amministrazioni Provinciali Attribuzioni in materia di pesca -Rappresentanza legale di diritti e interessi legittimi di taluni determinati soggetti (proprietari e coltivatori dei fondi rivieraschi -pescatori) -Possibilit di sostituzione processuale -Non sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 272. -Enti autarchici -Poteri di vigilanza, assistenza e profilassi in materia di igiene e salute pubblica -Amministrazioni Provinciali -Poteri di disciplina e tutela della pesca e dell'ittiofauna nelle acque interne -Speciale interesse pubblico connesso alle materie di competenza -Legittimazione alla impugnativa di atti e provvedimenti dell'Amministrazione Statale che ledano tale interesse -Non sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 272. - V. anche Competenza. ~ Ifil COMPETENZA E GIURISDIZIONE. -Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Provvedimenti di urgenza -Inammissibilit -Limiti, 192. -Piani regolatori -Efficacia vincolante in pendenza di approvazione -Insussistenza -Regola I menti edilizi -Autorizzazione di costruzioni in deroga -Mancanza di norme che la prevedevano I -Difetto di potere della P .A. Diritto soggettivo del privato nei confronti dell'autorizzato -Giurisdizione del Giudice ordinario Fattispecie, 185. -Provvedimenti di urgenza -Questione di giurisdizione -Configurabilit -Regolamento preventivo di giurisdizione -Proponi.:. bilit, 191. -Rapporto di impiego tra i Convitti nazionale e il personale insegnante nelle scuole da essi gestite -Impiego pubblico Esclusione -Controversie -Giurisdizione del Giudice ordinario, 189, -Regolamento di competenza Provvedimenti impugnabili Ordinanza del Pretore in ordine INDICE VII alla dedotta irregolarit di notifica del pignoramento e dell'atto di citazione del terzo -Esclusione, 211. -Respcmsabilit civile -Omesso o irregolare versamento dei contributi agli istituti previdenziali da parte di enti pubblici -Autonomia del rapporto di previdenza dal rapporto di prestazione di opera -Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo Insussistenza -Giurisdizione del Giudice ordinario, 199. -Riserva di. caccia -Concessione costitutiva -Diversa posizione del concessionario nei confronti dei terzi e nei confronti della P. A. -Effetti, 204. -V. anche Acque pubbliche. ~ONTABILIT GENERALE DELLO STATO -Contratti della P. A. -Licitazione privata o asta pubblica -Verbale di aggiudicazione -Tiene luogo della stipulazione del contratto -Valore contrattuale dell'aggiudicazione anche nel caso che nella prevista successiva formale stipulazione l'appaltatore debba procedere alla presentazione del supplente -Sussiste Estensione dei principi ai contratti degli Istituti autonomi per le case popolari -Ammissibilit, 256. -Contratti della p. a. -Verbale di aggiudicazione a seguito di licitazione privata -Equivalenza al contratto -Approvazione -Ap provazione implicita -Ammissibilit -Condizioni -Fattispecie in tema di contratto di appalto di lavori pubblici ceduto ad un terzo prima dell'approvazione, 262. -V. anche Imposta di registro. CONTRATTI AGRARI -Proroga legale -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 160. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Disposizioni connesse a quelle denunciate -Competenza del Giudice a quo -Esclusione, 152. COSA GIUDICATA -Limiti oggettivi -Dedotto e deducibile, 207. -V. anche Giustizia amministrativa. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Leggi che importano nuove o maggiori spese -Indicazione dei mezzi per farvi fronte -Legge regionale siciliana 21 marzo 1967 -Illegittimit costituzionale, 161. -Libert di associazione -S.I.A.E. Diritto esclusivo di rappresentare gli autori -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 179. -V. anche Amministrazione dello Stato, Avvocati e procuratori, Contratti agrari, Corte Costituzionale, Demanio e patrimonio, Finanza locale, Giudizi di legitti mit costituzionale, Imposte e tasse, Ordini professionali, Reato, Sicilia. DANNI DI GUERRA -Beni perduti all'estero per trattato di pace -Valutazione -Criteri -Non rispondenza al valore reale dei beni -Discrezionalit amministrativa -Azienda -Criterio di stima -Avviamento Esclusione, 231. -Beni perduti all'estero per trattato di pace -Valutazione -Criteri -Stima suppletiva prevista dal D.P .R. 17 agosto 1955, n. 946, art. 5, lett. b -Apprezzamento tecnico -Discrezionalit -Insindacabilit, 231. -Contributo di ricostruzione -Beni ripristinati prima dell'entrata in vigore della legge n. 968 del 1953 -Pretesa al contributo Sussiste, 233. -Contributo di ricostruzione -Ripristino -Nozione, 233. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio marittimo -Piattaforma continentale marittima -Potere di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi -Spetta allo Stato, 163. vm RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ENERGIA ELETTRICA -Agevolazioni -Decadenza -Age I I volazioni consistenti nell'applica -ENEL -Conferenze periodiche zione della tassa fissa e non gi % Modalit Competenza dello in una parziale riduzione dell'im~ Stato e non della Regione, 232. posta proporzionale -Norma sul- ENEL -Conferenze periodiche -la decadenza per tardiva registra I Nozione -Collegio deliberante -zione -Applicabilit, 256. Esclusione -Rappresentanti del -Agevolazioni Decadenza la Regione, uno o pi -Irrile Agevolazioni previste dalla stessa vanza, 232. legge organica del registro -Ap I plicabilit della norma sulla de FINANZA LOCALE cadenza per tardiva registrazio- Imposta di consumo -Mancato ne -Sussiste -Agevolazioni esaurimento della procedura amconsistenti nell'applicazione della ministrativa -Divieto al giudice tassa fissa e non gi in una pardi condannare nelle spese di lite ziale riduzione dell'ordinaria im lAmministrazione soccombente -posta -Applicabilit della norma Illegittimit costituzionale, 184. sulla decadenza -Sussiste, 237. -Agevolazioni -Enti comunali di GIUDIZI DI LEGITTIMIT COSTIconsumo -Parificazione agli efTUZIONALE fetti fiscali alle Amministrazioni dello Stato -Natura del beneficio -In via incidentale -Norma aven -Applicabilit ai soli atti posti te natura regolamentare -Inam in essere nell'interesse degli enti missibilit della questione, 162. e stipulati dai medesimi, 269. -In via principale -Cessazione -Agevolazioni -Societ coopera della materia del contendere tiva edilizia -Assegnazione di Si verifica solo quando una legge una casa, da utilizzare a sede dei successiva impedisca ogni effetto propri uffici, ad una societ im della legge impugnata, 176. mobiliare socia di una coopera- V. anche Corte Costituzionale. tiva edilizia -.Applicabilit delle agevolazioni, 253. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Atti soggetti ad approvazione -Giudicato -In tema di diritti Appalto di opere pubbliche soggettivi rientranti nella giuriConsegna dei lavori prima della dizione esclusiva del giudice amapprovazione -Eseguibilit anministrativo -Limiti, 232. ticipata dello stesso contratto di appalto e non stipula di una auIMPIEGO PUBBLICO tonoma diversa convenzione Conseguente decorrenza del ter -V. Competenza. mine di registrazione del conIMPOSTA DI REGISTRO tratto -Applicabilit dell'imposta con riguardo all'intero rap -Agevolazioni -Consorzi agrari porto e non limitatamente all'im Agevolazioni previste dall'artico porto dei lavori che in concreto lo 38 del d. 1. 7 maggio 1948, nu possano essere anticipatamente mero 1235 -Natura -Applica eseguiti, 237. bilit agli atti posti in essere per il trapasso di diritti e di obbliga -Atti soggetti' ad approvazione Cessione di un contratto prima zioni nei confronti dei Consorzi agrari e della Federazione dei dell'approvazione -Termine di consorzi agrari in conseguenza registrazione del contratto ceduto -Decorrenza in ogni caso dal della loro trasformazione da enti l'approvazione (anche implicita) di diritto pubblico in societ coo perative di diritto privato -Inap e non dalla data, e per effetto, plicabilit ad atti connessi con del contratto di cessione, 262. le finalit istituzionali dei Con- Atti soggetti ad approvazione sorzi o della Federazione ma non Registrazione -Termine -Dispoin rapporto di derivazione necessizione dell'art. 81 della legge saria, o almeno diretta, della organica per la decorrenza del detta trasformazione, 250. termine dal giorno in cui l'atto INDICE IX- sia divenuto altrimenti eseguibile -Applicabilit sia agli atti e che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge sia a quelli soggetti ad approvazione od omologazione che divengano eseguibili prima di essere approvati od omologati, 237. -Cessione di contratto di appalto Obbligazione di imposta anche per il contratto ceduto -Sussiste -Registrazione dell'atto di cessione -Tassazione per enunciazione del contratto ceduto -Legittimit, 262. -Contratti della p. a. -Appalti Aggiudicazione a seguito di asta pubblica o licitazione privata Appalti stipulati dagli Istituti per le case popolari secondo le norme del capitolato generale della Gestione INA-Casa -Registrazione dei relativi verbali di aggiudicazione -Termine -Decorrenza, 256. -Imposta ipotecaria -Agevolazioni -Credito agrario -Operazioni di credito per l'acquisto di macchine agricole (1. 25 luglio 1952, n. 949) -Costituiscono operazioni di credito agrario di esercizio Conseguente necessit del regolamento delle operazioni col rilascio di cambiali agrarie ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali, 247. V. anche Imposte e tasse in genere. !.[POSTA SULLE SOCIET Privilegi -Privilegio speciale sugli immobili compresi nel patrimonio sociale -Esclusione, 244. !.'.[POSTE E TASSE IN GENERE Imposte di registro -Agevolazioni -Interpretazione delle norme che concedono agevolazioni Criteri, 250. , Imposte dirette -Azione penale non subordinata all'accertamento definitivo -Delega al Governo di emanare il testo unico -Disposizione dell'art. 252 t. u. che subordina l'azione penale all'accertamento definitivo delle im poste -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 180. -Ingiunzione -Giudizio di opposizione -Natura ed oggetto Deduzione in giudizio di un diverso titolo a fondamento della pretesa tributaria -Legittimit, 262. IMPUGNAZIONE -Revocazione -Domanda -Amministrazione dello Stato -Ter. mine -Decorrenza, 220. -Revocazione -Scoperta di documenti decisivi -Conoscenza della parte -Concetto, 220. -Revocazione -Sospensione del termine per ricorrere in Cassazione -Inammissibilit della domanda -Irrilevanza, 213. INGIUNZIONE -Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet del Pretore -Natura Omessa menzione sulla copia notificata -Inefficacia dell'atto Incompleta trascrizione -Irrilevanza, 216. -Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet Omessa menzione nella copia notificata -Vis esecutiva -Non sussiste, 216. -Ingiunzione -Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet -Firma del Pretore -Firmato illeggibile sulla copia notificata Notifica -Vis esecutiva -Sussiste, 216. -V. anche Imposte e Tasse in genere. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Cessione di contratto -Nozione, 261. -Inadempimento delle obbligazioni principali -Risoluzione del contratto -Accertamento della importanza dell'inadempimento Irrilevanza, 207. ORDINI PROFESSIONALI -Ordine dei giornalisti -Esclusione dall'albo per gli stranieri cittadini di uno Stato che non pratichi la reciprocit -Stato che impedisca l'esercizio delle libert democratiche -Illegittimit dell'esclusione, 152. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ -Ordine dei giornalisti -Impugnazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio -Composizioni integrate del Tribunale e della Corte di Appello -Violazione dell'indipendenza del Giudice -Illegittimit costituzionale, 152. -Ordine dei giornalisti -Norme disciplinanti l'accesso all'albo Violazione del principio della libera manifestazione del pensiero -Esclusione, 152. PIANO REGOLATORE -Osservazione dei privati -Omesso esame -Effetti, 236. -V. anche Competenze, Propriet. PROCEDIMENTO CIVILE -Prova in genere -Eccezione Onere della prova -Criteri, 213. -V. anche Compef;enza. PROCEDIMENTO PENALE -Contestazione dell'accusa -Reato concorrente non regolarmente contestato -Pronuncie assolutorie -Nullit -Esclusione, con note di P. DI TARSIA, 345. PROPRIET -Edifici fronteggianti ai lati di strada pubblica -Interesse legittimo al rispetto delle norme regolamentari relative alla distanza dell'altezza -Violazioni di tali norme -Diritto al risarcimento dei danni -Sussiste, 185. REATO -Concorso di reati -Contestazione dell'accus~ -Impugnazioni Contestazione di reati concorrenti -Successiva alla chiusura del dibattimento -Possibilit -Impugnazione in via autonoma inammissibilit, con note di P. DI TARSIA, 345. -Frodi nella preparazione di mosti, vini e aceti -Registri di carico e scarico -Illegittimit costituzionale, Esclusione, 183. REQUISIZIONI -Requisizioni per conto delle forze armate alleate -Procedimento amministrativo per indennizzo I Presupposto processuale -Proce dimento compiuto vigente il r. i d.l. 21 maggio 1946, n. 451 -SucN cessiva disciplina dettata dalla legge n. 10 del 1951 -Necessit ili di nuovo procedimento ammini I ili strativo -Non sussiste, 223. RESPONSABILIT CIVILE -Condanna generica al risarcimento dei danni -Accertamento di fatti potenzialmente produttivi di conseguenze dannose -Sufficienza -Necessit di accertare l'esistenza dei danni risarcibili Insussistenza, 185. -Pubblicazioni a mezzo della stam pa -Diritto di cronaca -Limiti, 228. - V. anche Amministrazione dello Stato, Competenza. REVOCAZIONE - V. Impugnazione. SICILIA -Legge di estensione ai membri dell'Assemblea Regionale delle disposizioni gi vigenti per i membri del Parlamento nazionale -Illegittimit costituzionale, 176. - Legge regionale sulla liquidazione dell'Ente siciliano per le case dei lavoratori -Violazione delle norme statutarie e dell'obbligo di copertura finanziaria -Esclusione, 170. SOCIET -Societ cooperativa -Scopo mutualistico -RiferibHit alla sola societ e non anche alle persone dei soci -Sufficienza -Societ avente scopo di lucro socia di una societ: cooperativa edilizia Ammissibilit, 253. - V. anche Imposta di registro. STAMPA - V. Responsabilit civile. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA :ORTE COSTITUZIONALE 4 marzo 1968, n. 2 pag. 149 3 marzo 1968, n. 11 152 8 marzo 1968, n. 16 160 8 marzo 1968, n. 17 161 8 marzo 1968, n. 18 162 7 aprile 1968, n. 21 163 7 aprile 1968, n. 22 170 7 aprile 1968, n. 23 170 7 aprile 1968, n. 24 176 7 aprile 1968, n. 25 179 O aprile 1968, n. 32 180 O aprile 1968, n. 34 183 6 aprile 1968, n. 38 184 GIURISDIZIONI CIVILI :ORTE DI CASSAZIONE ,ez. Un., 29 maggio 1967, n. 1169 pag. 237 ,ez. I, 23 ottobre 1967, n. 2613 . 244 ,ez. I, 30 novembre 1967, n. 2858 247 .ez. I, 12 dicembre 1967, n. 2933 250 iez. I, 13 dicembre 1967, n. 2943 . 252 iez. III, 21 dicembre 1967, n. 3003 228 :ez. I, 8 gennaio 1968, n. 27 207 ,ez. I, 3 febbraio 1968, n. 349 . 256 ,ez. Un., 7 marzo 1968, n. 729 . 185 iez. III, 8 marzo 1968, n. 771 . 211 :ez. Un., 12 marzo 1968, n. 807 213 iez. III, 18 marzo 1968, n. 878 . 216 :ez. Un.; 30 marzo 1968, n. 975 261 ',ez. Un., 30 marzo 1968, n. 985 188 :ez. I, 17 aprile 1968, n. 1130 . 220 :ez. I, 17 aprile 1968, n. 1147 222 :ez. Un., 18 aprile 1968, n. 1153 191 iez. Un., 24 aprile 1968, n. 1250 199 :ez. Un., 26 aprile 1968, n. 1264 204 :ez. I, 26 aprile 1968, n. 1271 . 269 ~RIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 1 gennaio 1968, n. 2 pag. 272 marzo 1968, n. 5 . . . . . . . . . . . . 278 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LODI ARBITRALI 29 marzo 1968, n. 15 (Roma) pag. 288 29 marzo 1968, n. 16 (Roma) 323 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 6 marzo 1968, n. 135 pag. 231 Sez. IV, 13 marzo 1968, n. 161 232 Sez. IV, 15 marzo 1968, n. 164 232 Sez. IV, 20 marzo 1968, n. 175 233 Sez. IV, 29 marzo 1968, n. 195 . 236 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 31 dicembre 1966, n. 765 . . . . . . . . . . . . . . pag. 345 I I . I , ' I I SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA ASSEGNA DI DOTTRINA ARTHOLINI S., Interesse nazionale e competenza delle Regioni, nella giurisprudenza della Corte Costituzionaie, CEDAM, Padova, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B:ELt E., Potere regolamentare e struttura costituzionale, Giuffr, Milano, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERRI C., Note in tema di pronunce sulla giurisdizione. Pubblicazioni dell'Universitd di Pavia, Pavia 1968, . . . . . . . >E FINA S., Stato e Istituzione. Saggio per una revisione critica della teoria istituzionale del diritto, Giuffr, Milano, 1967 mGA P., Il provvedimento amministrativo, Giuffr editore, Milano, 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 37 36 35 33 38 .ASSEGNA DI LEGISLAZIONE eggi e decreti (segnalazioni) . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39 0 0RME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE -Norme dichiarate incostituzionali: d. lg. C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 art. 1, commi secondo e terzo, 2, 3, 4, 5 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto e art. 7 . . . . . . . legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45 . . . . . . legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63, comma terzo . legge reg. sic. approv. 23 giugno 1965, art. 1 . legge reg. sic. approv. 21 marzo 1967 . legge reg. sic. approv. 31 marzo 1967 . . . . pag. 39 40 40 40 41 41 -Norme delle quali stata dichiarata non fondata la questione di legittimitd costituzionale: codice di procedura civile, art. 55, art. 74 . legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 180 . . d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 55 . . . d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 252 . . legge 3 febbraio 1963, n. 69~ artt. 29, 33, 34 e 35 . legge 15 settembre 1964, n. 756, art. 14 . . . . d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 35, secondo comma legge 5 luglio 1965, n. 798, artt. 3 e 4 . . . . . . . legge 21 luglio 1967, n. 613, in particolare artt. 2, 43, 45, 53 e ultimi sei commi della tabella .A . . . . . pag. 41 41 41 41 42 42 42 42 42 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 21 luglio 1967, n. 613, artt. 2, primo comma, 5 secondo e terzo e quarto comma, 11, 17, primo e secondo comma, 20, terzo comma, 23, primo comma, 27, quarto e quinto comma, 32, primo comma, 33, primo e quinto comma, 35, primo comma, 40, 41, 42, 49, 53, 54 e ogni altra disposizione connessa . . . . . . . pag. 43 -No:rme detle quali stato promosso giudizio di legittimit costituziO'Tlale . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43 -Norme delte quali il giudizio di legittimit costituzionale stato definito con pronunce di inammissibilit di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito . . . . . . . . . . . > 48 INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Agricoltura . . Amministrazione pubblica Appalto Atti amministrativi Avvocati e Procuratori Banche .... Circolazione stradale Comuni e Province Contabilit Generale dello Stato Contrabbando Contributi e Finanziamenti Cooperative Danni di guerra Dazi doganali Demanio . . . . . Diritto internazionale Donazione Edilizia Economica e Popolare . . . Esecuzione Fiscale Esecuzione forzata Espropriazione per p.u. Ferrovie Impiego pubblico Imposta di bollo pag. 53 53 53 54: 54 54 54 55 > 55 55 56 56 56 57 57 57 57 > 57 57 58 58 58 59 ,. 60 Imposta di registro Imposta di ricchezza mobile Imposte e tasse Imposte varie Invalidi di guerra Lavoro Locazioni Lotto e Lotterie Mezzogiorno Mutuo Pensioni Pignoramento Poste e Telecomunicazioni . . . . Previdenza ed Assistenza Procedimento civile Propriet . Propriet intellettuale Reati finanziari Regioni Scambi e valute Sciopero Servit Sindacati Societ Trattato di Pace 61 62 62 62 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 67 67 67 67 68 > 68 68 > 68 68 PARTE PRIMA GIURISP.RUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE !ORTE COSTITUZIONALE, 14 marzo 1968, n. 2 -Pres. Sandulli -Rel. Branca -Fazio ( n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Agr). ..mministrazione pubblica -Responsabilit civile -Atti del giudice Responsabilit personale accanto a quella dello Stato -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 28: c. p. c. art. 55, 74). L'art. 28 della Costituzione ha inteso estendere a quanti agiscono 1er io Stato quella responsabiZitd personale che prima era espressaiente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, conseratori dei registri immobiliari). Esso, pertanto applicabile anche per li atti del Giudice e del P. M. nelle ipotesi previste dagli articoli 55 74 codice procedura civile (1). (Omissis). -1. -Si sollevata questione di legittimit costituionale degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, che limitano 1 dolo, alla frode e alla concussione (e all'omissione di atti d'ufficio) :i responsabilit personale dei magistrati: se ne denuncia il contrasto (1) La questione era stata proposta con ordinanza 23 novembre 1965 el Tribunale di Bologna (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1966, n. 168). La sentenza contiene, nella motivazione, talune importanti affermazioni he integrano il dispositivo adottato. La prima riguarda la posizione della fagistratura nell'ordinamento dello Stato, con la precisazione che essa on si pone al di l dello Stato, quale legibus saluta ., fuori dall'orgaizzazione statale. L'altra affermazione riguarda l'estensione della re.sponsabilit dello fato, ex art. 28 della Costituzione, anche per l'attivit dei giudici. L'esten RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con l'art. 28 della Costituzione poich, a differenza da questo, esclu derebbero in ogni caso la responsabilit civile dello Stato per i danni derivanti ai privati da atti colposi del giudice. La questione infondata. In verit l'art. 28, dicendo responsabili della violazione di diritti soggettivi tanto i funzionari e i dipendenti quanto lo Stato, ha ad oggetto l'attivit, oltrech degli uffici amministrativi, di quelli giudiziari. Che si riferisca solo ai primi, opinione dell'Avvocatura, ma la Corte non pu accoglierla. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice ovviamente non pongono l'una al di l dello Stato, quasi legibus soluta, n l'altro fuori dall'organizzazione statale. Il magistrato e deve essere indipendente da poteri o da interessi estranei alla giurisdizione; ma questa funzione statale ed i giudici, esercitandola, svolgono attivit abituale al servizio dello Stato: tanto che la Costituzione (art. 98) li ricorda insieme ai pubblici impiegati e son numerose le leggi che, scritte per questi, valgono anche per quelli. In effetti proprio l'art. 28, come risulta da affermazioni ripetute lungo il suo procedimento formativo, ha inteso estendere a quanti agiscano per lo Stato quella responsabilit personale che prima era espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad accomunare gli uni e gli altri in una stessa proposizione normativa, affermandosi un principio valevole per tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgano attivit statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclu de, poich la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsa bilit sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni. Appunto la singolarit della funzione giursdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziali, la stessa posizione super partes del magi_ strato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilit; ma non sono tali da legittimare, per ipotesi, una negazione totale, che violerebbe apertamente quel principio e peccherebbe di irragionevolezza sia di per s (art. 28) sia nel confronto con l'imputabilit dei pubblici impiegati (d. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 3 Cost.). sione, tuttavia, non sembra indiscriminata, av-endo la Corte espressamente affermato che l'esclusione totale della responsabilit dello Stato potrebbe ,ricavarsi non dagli artt. 55 e 74 c.p.c., ma da altre norme o principi dell'ordinamento. trasparente, in queste parole, il r-ichiamo ai principi giurisprudenziali che escludono la responsabilit dello Stato per fatti e atti dolosi del funzionario. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 151 2. -Analogo discorso va fatto per la responsabilit dello Stato. :Ssa s'accompagna a quella dei funzionari e dei dipendenti nelart. 28 della Costituzione e nei principi della legislazione ordinaria: imodoch una legge, che negasse al cittadino danneggiato dal giudice ualunque pretesa verso l'amministrazione statale, sarebbe contraria giustizia in un ordinamento, che, anche a livello costituzionale, d zione almeno alle vittime dell'attivit amministrativa. Ci come dire che, in ipotesi, gli artt. 55 e 74 del codice di rocedura civile, se nei riguardi dello Stato non accordassero mai l terzo l'azione di risarcimento, violerebbero sicuramente l'art. 28: il vuoto di tutela sarebbe colmato dalla legislazione relativa agli rrori giudiziari, che copre un'area diversa e si fonda su presupposti ifferenti. Tuttavia, nella realt, gli artt. 55 e 74 del codice di proceura civile non contrastano alla norma costituzionale proprio perch . loro apparente silenzio, malgrado un diverso indirizzo interpretativo, on significa esclusione della responsabilit dello Stato. Per il d. P. R. O gennaio 1957, n. 3 (artt. 22 e 23) l'impiegato risponde solo entro i miti del dolo e della colpa grave; eppure ci non ha precluso alla iurisprudenza di riconoscere la responsabilit statale al di l della r>lpa grave e addirittura della colpa: lo ha consentito perch l'art. 23 lo stesso art. 22, non richiamandola per questi casi, neanche la negano. .nalogamente, nemmeno le norme impugnate contengono un precetto b.e escluda del tutto la responsabilit dello Stato. Questa esclusione totale potrebbe ricavarsi semmai, non dagli artiJli 55 e 74 c. p. c., ma da altre norme o principi dell'ordinamento. ta di fatto per che, proprio in virt dell'art. 28 della Costituzione, l dove responsabile il funzionario o dipendente , lo sar negli ;essi limiti lo Stato (art. 28: In tali casi la responsabilit civile si ~tende allo Stato ) : e, poich questo il modello sul quale occorre rmai interpretare le due norme denunciate, in esse dovr leggersi riche la responsabilit dello Stato per gli atti e le omissioni di cui .sponde il giudice nell'esercizio del suo ministero (cit. art. 55). Quanto lle altre violazioni di diritti soggettivi, cio ai danni cagionati dal iudice per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento ei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale; ta niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da orme o principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono). 3. -Il tribunale di Bologna, a quanto pare, sospetta anche dell'au) rizzazione ministeriale, che, secondo gli artt. 56 e 74 c. p. c., neces1ria per l'esercizio dell'azione nei confronti del giudice; ma l'autoriz1zione non occorrerebbe se la domanda di risarcimento fosse rivolta :lo Stato: di modo che su questo punto un giudizio di costituzionalit 1rebbe irrilevante in una causa nella quale si contende sulla respontbilit dello Stato e non su quella del giudice. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 23 marzo 1968, n. 11 -Pres. Sandulli -Rel. Bonifacio -Longhitano (avv. !emolo, Barile), Ordine dei giornalisti della Sicilia (avv. Giannini, Gaeta) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Peronaci). Corte costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Disposizioni connesse a quelle denunciate -Competenza del Giudice a quo -Esclusione. (1. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23, 27). Ordini professionali -Ordine dei giornalisti -Esclusione dall'Albo per gli stranieri cittadini di uno Stato che non pratichi la reciprocit Stato che impedisca l'esercizio delle libert democratiche -Illegittimit dell'esclusione. (Cost. art. 10; 1. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45). Ordini professionali -Ordine dei giornalisti -Norme disciplinanti l'accesso all'albo -Violazione del principio della libera manifestazione del pensiero -Esclusione. (Cost. art. 21; 1. 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 29, 33, 34 e 35). Ordini professionali -Ordine dei giornalisti -Impugnazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio -Composizione integrata del Tribunale e della Corte di appello -Violazione dell'indipendenza del Giudice -Illegittimit costituzionale (Cost. art. 102, 108; 1. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63). L'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 attribuisce solo alLa Corte Costituzionale la competenza ad accertare e dichiarare se e quali disposizioni legislative siano illegittime a causa dell'annullamento di quelle ritualmente sottoposte al suo esame, ma non consente affatto che il giudice a quo estenda l'impugnativa al di l delle norme applicabili alla controversia e proponga in questa guisa questioni del tutto irrilevanti per la decisione del giudizio principale (1). L'esclusione degli stranieri dall'esercizio della professione giornalistica in Italia, se lo Stato di origine non preveda un trattamento (1-4) La questione era stata introdotta con ordinanza 5 giugno 1967 del Pretore di Catania (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1967, n. 271) e con ordinanza 7 febbraio 1967 del Tribunale di Torino (Gazzetta Ufficiale 29 luglio ,1967, n. 190). La prima massima di indubbia esattezza, perch discrimina la competenza a valutare la connessione fra le disposizioni normative impugnate e quelle cui potrebbe estendersi la pronuncia della Corte. da escludersi PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 153 i reciprocit, sancita dall'art. 45 deUa legge 3 febbraio 1963, n. 69, ~ traduce in una grave menomazione della libert di detti soggetti ualora sia loro impedito, nel Paese di origine, l'effettivo esercizio elle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana; e perinto va dichiarata l'illegittimit costituzionale della norma (2). Non fondata la questione di legittimit costituzionale, con rifelmento alla libert di manifestazione del pensiero, degli articoli 29, 3, 34 e 35 deUa legge 3 febbraio 1963, n. 69 sutb'accesso all'Albo dei iornalisti, dato che non risulta che l'ordine abbia il potere di esprimere n giudizio di ammissibilit basata sull'apprezzamento del modo in ui l'interessato ha esercitato la pratica giornalistica (3). fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 63, ~rzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che prevede L'integraione, con due giornalisti, del Tribunale' e della Corte di Appello cometenti a decidere sull'azione promossa contro le deliberazioni del ~onsiglio Nazionale dell'Ordine, in quanto il meccanismo predisposto alla suddetta norma non tale da conferire al giudice piena indipenenza nei confronti del Consiglio del quale sostanzialmete egli deriva i sua nomina (4). (Omissis.) -2. -Il pretore di Catania esplicitamente afferma che ilevanti per la decisione della causa innanzi a lui pendente sono solo ;i questioni riguardanti gli artt. 45, 29, 33, 34 e 35, che vengono imugnati in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. Egli ritiene, uttavia, di poter sottoporre al controllo della Corte, in forza delart. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, numerose altre disposizioni .ella stessa legge, e precisamente gli artt. 46, 47 e 63, terzo comma, 8 cpv., 51 lett. c e d, 54, 55 e 24. Questo secondo gruppo di questioni -formulate anche in rap1orto a norme costituzionali diverse da quelle in relazione alle quali engono denunziati gli articoli ritenuti rilevanti -non pu formare ggetto del presente giudizio. Ed infatti la norma procedurale invocata .al pretore attribuisce solo alla Corte costituzionale la competenza ad ccertare ed a dichiarare se e quali disposizioni legislative siano ille: ittime a causa dell'annullamento di quelle ritualmente sottoposte uesta competenza nel giudice a quo, dato che egli rigidamente astretto .alla necessit della rilevanza, a termini dell'art. 23 della legge 11 marzo 953, n. 87. Sulle altre massime, per i vari profili di costituzionalit della legge ui giornalisti, cfr. MAGRONE, La legge sull'ordine dei giornalisti e la Costiuzione, Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, n. 695. Per la manifesta infondatezza dell'art. 70 della stessa legge, cfr. Cass., iez. Un., 15 febbraio 1968, n. 83, Giust. civ., 1968, I, 386, ove ampi richiami. 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO al suo esame, ma non consente affatto che il giudice a quo estenda l'impugnativa al di l delle norme applicabili alla controversia e proponga in questa guisa -contro il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -questioni del tutto irrilevanti per la decisione del giudizio principale. Da ci consegue che l'esame della Corte deve essere portato esclusivamente sugli artt. 45, 29, 33, 34 e 35 della legge, nonch sull'art. 63, terzo comma, che forma oggetto della questione sollevata dal tribunale di Torino. Va peraltro aggiunto che il contenuto di altre disposizioni della legge sar tenuto presente dalla Corte, come innanzi si dir, in funzione di una compiuta valutazione della legittimit costituzionale dell'art. 45. 3. -La legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha istituito l'Ordine dei giornalisti, gli ha affidato la tenuta dell'albo, ne ha disciplinato la struttura e il funzionamento: l'art. 45 ha condizionato all'iscrizione nell'albo l'uso del titolo e l'esercizio della professione di giornalista, sanzionando penalmente i corrispondenti divieti a norma degli artt. 348 e 498 del codice penale. Non spetta alla Corte valutare l'opportunit della creazione dell'Ordine, perch l'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse che possano giustificarlo appartiene alla sfera di discrezionalit riservata al legislatore. Compete invece alla Corte accertare se la riserva della professione giornalistica ai soli iscritti all'Ordine ed il modo in cui la legge ha disciplinato il regime dell'albo comportino la violazione del principio costituzionale -art. 21 -che a tutti riconosce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione : un diritto,. come altre volte stato detto (cfr. sent. n. 9 del 1965), coessenziale al regime di libert garantito dalla Costituzione, inconciliabile con qualsiasi disciplina che direttamente o indirettamente apra la via a pericolosi attentati, e di fronte al quale non v' pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che non siano consentite dalla stessa Carta costituzionale. 4. -Ci posto, la Corte osserva che per un'esatta valutazione del fondamento della questione sottoposta al suo esame occorre tener presente che la legge impugnata, realizzando un proposito espresso fin dal 1944 dal legislatore democratico (art. 1 D.L. Lt. 23 ottobre 1944, !).. 302), disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero: sicch esatto quanto sostengono sia la difesa dell'Ordine di Sicilia sia l'Avvocatura dello Stato, che essa non tocca il diritto che a tutti l'art. 21 della Costituzione riconosce. Questo sarebbe certo violato se solo gli iscritti all'albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma da escludere che una siffatta conseguenza derivi dalla legge. Ne costituisce riprova, PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 155 emanio e patrimonio -Demanio marittimo -Piattaforma continentale marittima -Potere di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi -Spetta allo Stato. (St. Reg. Sic., art. 14 all. 4, 20, 33, 36, 43; St. Reg. sarda, art. 3 lett. d, m, p; 4 lett. a, e, f, e 6; 1. 21 luglio 1967, n. 613). Non fondata la questione di legittimit costituz"ionale in via prinipale proposta dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sarda avverso :i legge 21 luglio 1967, n. 613 che riserva allo Stato il potere di conessione .di ricerca e di oltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ulla piattaforma continentale marittima del mare territoriale (1). (Omissis.). -1. -Le due cause pososno essere decise con unica entenza. (1) La Corte ha pienamente accolto la tesi prospetteta dall'Avvocatura, ~spingendo il ricorso proposto dalle due Regioni. In effetti il problema dello sfruttamento esclusivo da parte dei singoli tati delle risorse della piattaforma continentale adiacente al proprio teritorio si imposto all'attenzione dei politici e dei giuristi solo di recente, uando, cio, il progresso tecnico ha consentito di estrarre sostanze mierali e, in particolare, petrolio, a mezzo d'impianti fissi o semifissi dalla iattaforma o tavola continentale (termine mutuato dalla geografia per idicare il sottosuolo marino adiacente alla costa, che circonda come una tensola i continenti, separandoli dalle profondit oceaniche, fino al limite el pendio continentale, che precipita da -200 circa a -3000). Ai priti accordi internazionali, stipulati per il lago di Maracaibo nel 1937 e er il golfo di Paria nel 1942, erano seguite dichiarazioni unilaterali, conmute in proclami o leggi, come, ad esempio, il Proclama di Truman del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Esse concernono la medesima legge statale, che viene impugnata nella sua integrit. Infatti la Regione siciliana domanda esplicitamente la dichiarazione di illegittimit di tutte le disposizioni che la compongono, e solo a titolo indicativo ne elenca alcune; a sua volta la Regione sarda fa riferimento a singole norme, ma chiede, nel contempo, la dichiarazione di illegittimit delle altre non indicate, in quanto la legge possa essere ritenuta un tutto logicamente inscindibile. I motivi dell'impugnazione poi, o sono identici per entrambi i ricorsi, o hanno attinenze reciproche. 2. -La proposta questione sostanzialmente concerne la pretesa delle due suddette Regioni alle risorse del fondo e del sottofondo marino che circonda le rispettive isole. Giova ricordare, a tal riguardo, che, al tempo della promulgazione dello statuto siciliano e di quello sardo, l'esistenza a favore dello Stato del diritto inerente a tali risorse era intenzionalmente oggetto di serie discussioni. Non supponibile perci che lo Stato abbia attribuito alle regioni ricorrenti una potest legislativa e amministrativa su una materia che nemmeno esso poteva ritenere certamente ed indiscutibilmente nella sua sfera, e che comunque internazionalmente, neanche entro un minimo di utilizzabilit, era geograficamente e giuridicamente definita. Le manifestazioni che si erano avute ad opera di Stati stranieri non avevano prodotto una norma internazionale di valore generale; e fino ad oggi, del resto, nemmeno la convenzione di Ginevra 2'8 aprile 1958 sulla piattaforma continentale, alal quale l'Italia non ha ancora aderito, per quanto predisposta sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha ricevuto la ratifica di tutti gli Stati che la posero in essere. Comunque, quello sulla piattaforma continentale un diritto che condizionato dall'utilizzabilit economica del suo oggetto, tanto vero che l'art. 1 primo comma della legge impugnata, oltre i ducento metri di profondit, genericamente lo estende fino al limite della possibilit 1945, seguito dall'Outer Continental Shelf Act, del 1953, col quale si dichiararano propriet federali (non dei singoli Stati) le aree sottomarine, e lo Shelf Act, del 1964, con cui l'Inghilterra ha attribuito alla Corona i diritti di sfruttamento delle risorse naturali sulla piattaforma continentale. Nel 1953, la Commissione per il diritto internazionale dell'O.N.U. predispose un testo, costituente la codificazione dei principi comunemente accettati. Il testo definitivo, adottato dalla Conferenza di Ginevra nel 1958, stato ratificato da 22 Stati (non ancora dall'Italia, che pure ha ratificato, con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua a quella sull'alto mare) ed entrato in vigore il 10 giugno 1964. La Corte ha fatto leva anche su questo aspetto di diritto internazionale della questione per escludere ogni ingerenza regionale. Cfr. per precedenti analoghi, I giudizi di costituzionalit, 1961-65, 326. PARTE 1, SEZ. 1, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE . 165 li sfruttamento; e lo Stato italiano fu in grado di esercitare quel diritto oltanto in tempo recente. La prima manifestazione di tale esercizio nfatti quella con cui fu affidato all'Ente nazionale idrocarburi il comiito di eseguire ricerche su alcune zone marine dell'Adriatico, in base Ila legge 10 febbraio 1953, n. 136, posteriore alla promulgazione degli tatuti delle regioni ricorrenti; solo dopo tale promulgazione perci la iiattaforma continentale assunse, nell'ordinamento interno, ma parzialnente, il carattere di bene giuridico, perch solo allora acquist il equisito dell'appropriabilit, che essenziale per la qualifica di una osa come bene. Al di sotto dell'isobata dei duecento metri nemmeno oggi si sa fino qual punto il diritto statale in discorso si potrebbe esplicare con ffettivit; e per potersi sostenere che esso sia stato trasferito alle re: ioni ricorrenti, dovrebbe affermarsi che si possa ritenere passata ad sse anche la competenza a determinare il limite, vale a dire la com1etenza a fissare l'ambito della sfera dello Stato con effetti nello'rdiLamento internazionale, che attiene invece a quello che si suol desi: nare potere estero, di spettanza esclusiva dello Stato. Indiscutibile , che fa Sardegna ha piattaforma in comune con la Corsica; ma del 1ari non discutibile, nonostante le contestazioni mosse al riguardo lalla Regione, che la Sicilia in una stessa piattaforma con l'isola malese. E, se esatto l'assunto che le regioni, ricorrendo avverso la legge lel 1967, non hanno inteso affermare che avrebbero potuto sostituirsi Ilo Stato nell'ambito internazionale, anche vero che internazionalo. ente allo Stato sarebbe imputata l'azione autonoma delle regioni sulla dattaforma adiacente al loro territorio, se ne avessero diritto, con 'effetto, non solo di determinare in concreto i termini del rapporto nterstatuale, ma anche di coinvolgere la responsabilit internazionale lello Stato circa il modo di esercizio di quella azione. 3. -Si opposto che la piattaforma predetta un accessorio o ma pertinenza della terraferma : ma essa non al servizio di questa tltima ai fini dell'esercizio del diritto di sfruttamento, e, al contrario, la terraferma che condiziona tale esercizio (art. 31 legge impugnata). fon basta inoltre rilevare che talora i giacimenti sottomarini sono coninuazione di quelli del sottosuolo: l'osservazione fa arguire che pu ,sservi unit fra taluni adunamenti minerari e, quando v' tale unit, he v' convergenza di interessi fra Stato e regione, non certo potrebbe :iustificare l'assorbimento della competenza dello Stato in quella della egione, talora financo sproporzionata nel fatto, ove la porzione terestre dei sedimenti fosse minima. La ricerca sottomarina pu organizzarsi e svolgersi unitariamente lalla zona che corrisponde al sovrastante mare territoriale fino a quella :he sottost alla'lto mare; e per ci solo non potrebbe essere oggetto li potest regionali, sicuramente non estensibili al mare libero. Non 166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO si potrebbe dividere il fondo e il sottofondo marino fra zona territoriale, zona contigua e zona d'alto mare, per riconoscere alle regioni una competenza unicamente riguardo alle attivit che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale, perch la corrispondente differenziazione del mare si rif ad una varia natura e ad una diversa intensit dei poteri delol Stato, che attengono alla difesa, alla polizia della navigazione, alla vigilanza doganale, e via enumerando, mentre sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensit uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma. In altre parole, la condizione giuridica differenziata del mare trova fondamento in una diversit di funzione dei suoi vari tratti, l dove una sola la funzione del fondo e del sottofondo marino; e la distinzione del mare territoriale dalla zona contigua e dall'alto mare rilevante soltanto nella misura in cui lo secondo il diritto internazionale, il quale non fa prevedere, per la piattaforma continentale, l'instaurazione di trattamenti diversi a seconda della sua posizione geografica. Impedisce una ripartizione fra Stato e regione della competenza sulla materia anche la subordinazione del relativo diritto al libero esercizio degli interessi garantiti, sul mare, agli Stati terzi, secondo l'ordinamento internazionale (art. 2, comma terzo, della legge), e quindi secondo ci che pu essere determinato dall'evoluzione dei rapporti interstatuali. La valutazione della situazione di tali rapporti pure estranea alla competenza regionale; e nemmeno a tal proposito si pu obiettare che le regioni ricorrenti non intendono esimersi dal dovere di osservare gli obblighi internazionali nell'esercizio della rispettiva competenza perch, nella specie, se il diritto reclamato dalle regioni ricorrenti non scindibile dal limite posto a tutela dell'interesse degli Stati terzi, esso dovrebbe comportare l'esplicazione di potest efficaci ad impedire che quegli Stati terzi eccedano nell'esercizio dei loro diritti e che questi diritti siano violati da coloro ai quali si attribuisce il compito di ricercare e di coltivare quelle risorse : sono potest codeste che non si possono definire di competenza regionale senza che resti indebolita la posizione internazionale dello Stato, la quale richiede pienezza, assolutezza ed immediatezza di interventi. I diritti degli Stati teri possono trovare restrizione solo nell'esigenza di soddisfare interessi inerenti alla vita della comunit statale nella sua unit e nella sua inscindibilit, non interessi appartenenti soltanto ad una parte di quella comunit, com' la regione. 4. -Non convince nemmeno l'asserto che, essendo lo Stato articolato in regioni, per le materie statutarie la competenza statale si risolve in una competenza regionale. A parte l'ipotesi di competenza concorrente, si pu rilevare in contrario che le stesse materie di competenza esclusiva ricevono restrizioni naturali dai motivi che hanno. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 167 leterminato l'istituzione delle regioni, consistenti nella cura dell'inteesse esclusivamente o almeno prevalentemente localizzato nella sfera egionale (sentenza 1 aprile 1958, n. 28), sempre che si ponga sul piano :i quell'unit dello Stato in cui le regioni si sistemano e vivono, e sul iiano delle esigenze fondamentali che informano la vita dello Stato sentenze 22 gennaio 1960, n. 2 e 6 aprile 195,5, n. 26); in modo che 1uesta Corte ha potuto decidere che, non ostante la generica dizione :egli statuti, di regola, la cerchia delle materie che essi affidano alle egioni non contiene anche il regolamento degli inerenti rapporti di iritto privato (sentenze 24 gennaio 1957, n. 35; 27 giugno 1957, n. 109; luglio 1958; n. 49! 5 giugno 1962, n. 63) e che il rispetto degli obblihi internazionali dello Stato , per la competenza regionale, un limite ridefettibile, pur se il singolo statuto non lo segni in modo espresso sentenza 4 aprile 1963, n. 49). Non ha pregio neanche l'obbiezione che i medesimi motivi che giutificano l'estensione delle potest statali sulla piattaforma continentale npongono di portarvi la competenza regionale: tale estensiqne fu deter1inata, come ricorda la relazione alla legge impugnata, dal riflettersi ell'esercizio del diritto in questione sulla sicurezza dello Stato, sulla onservazione del litorale, delle spiagge, delle rade, e dei porti, e sulattuazione di un programma produttivo efficace a garantire la sicuezza degli approvvigionamenti degli ilrocarburi e a ridurre il ricorso ll'approvvigionamento estero, fino a dare al Paese una autonomia i settore: tutte finalit che non attengono all'interesse esclusivo o prealente delle regioni. Gli idrocarburi sono fonti di energia, e le fonti i energia (giova ricordarlo) sono beni che, ex art. 43 della Costituione, a fini di utilit generale, possono .formare oggetto di riserva a ~vore dello Stato: ed da notare che, negli Stati Uniti d'America, on l'Outer continentale shelf land Act (7 agosto 1953), le aree sotto1arine furono dichiarate di propriet federale, rimanendo sottratte al otere degli Stati federati. Quello dell'<;?sistenza di un mare territoriale regionale altro non ~ non problema di esistenza, fra le competenze regionali, di singole iaterie aventi un oggetto che implica l'utilizzazione di quel mare: e on perci invocabile a favore dell'accoglimento dei ricorsi la sen mza di questa Corte del 21 gennaio 1957, n. 23. Questa riconobbe alla :egione sarda una competenza in materia di pesca maritt1ma, ma non iudic che la regione stessa ha un suo mare territoriale o che pu sercitare poteri sul quel mare, sia pure limitatamente alla pesca. La ~ntenza ammise, vero, che le potest spettanti allo Stato riguardo l mare territoriale non sono pregiudicate dall'esercizio di quella com etenza; ma lo ammise per una materia, come la pesca, che il d.P.R. 3 luglio 1954, n. 744, aveva riconosciuto di poter decentrare presso ! amministrazioni provinciali riguardo al territorio dello Stato non 168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ancora organizzato a regioni con statuto ordinario, mediante un apprezzamento che non stato ripetuto a proposito della piattaforma continentale, dato quanto si sopra esposto. La legge impugnata ha mantenuto fermo il diritto della Regione siciliana al controllo dell'attivit di coloro ai quali essa aveva accordato permessi o concessioni, non perch ha ammesso che le relative potest erano state esercitate legittimamente, ma volendo prendere atto di una situazione di fatto e regolarla in via transitoria; tanto vero che ha prescritto il rinnovamento del permesso o della concessione da parte dell'amministrazione statale. Atti amministrativi, come sono i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione accordati dalle regioni, non hanno la forza di pregiudicare le competenze costituzionali; neppure se hanno efficacia definitiva, per 'non avere formato oggetto di denuncia in sede di conflitto di attribuzione. 5. -A riprova che gli statuti non hanno attribuito alle regioni alcun diritto sulla piattaforma continentale sta la nozione di miniera da essi accolta. Questa nozione non pu coincidere se non con quella che si desume dal r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, dato il tempo in cui gli statuti iniziarono la loro vita. Ma nel citato decreto appare chiaramente presente un concetto di miniera collegato unicamente ed essenzialmente al sottosuolo; tanto vero che il suo art. 1 pone ad oggetto della normativa degli articoli successivi la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e di energie del sottosuolo sotto qualsiasi forma e condizione fisica. In correlazione a ci, l'art. 5, secondo comma, l'art. 15, quarto comma, e l'art. 27, quarto comma, del citato decreto, per i permessi di ricerca, per le concessioni di coltivazione e per l'autorizzazione al trasferimento delle concessioni, dispongono che deve essere previamente sentita l'amministrazione militare, ove si tratti di miniere esistenti in zone interessanti la difesa, ma nulla statuiscono per la tutela dell'interesse della navigazione, come avrebbero dovuto fare se il permesso, la concessione o l'autorizzazione avesse potuto concernere le miniere sottomarine. E sempre in coerenza alla nozione esclusivamente terrestre di miniera, le leggi di polizia mineraria, fino al r. d. 9 aprile 1959, n. 128, emesso in esecuzione della delegazione contenuta nella legge 4 marzo 1958, n. 198, non avevano norme idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni sottomarine e la sicurezza e la salute dei lavoratori in esse impegnati. Anche il codice civile, all'art. 840, fa parola delle miniere in un rapporto con il sottosuolo; e pertanto identica deve ritenersi la nozione che delle medesime ha il precedente art. 826 come beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Alla figura della miniera sottomarina non si pensava quindi al tempo della promulgazione degli statuti regionali per la Sicilia e per la Sardegna; e perci solo alle miniere di sottosuolo poterono riferirsi tali statuti. Quando affior nel PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 169 ostro ordinamento giuridico, e cio con la citata legge 10 febbraio 953, n. 136, quella figura fu delineata come attinente a materia di sclusiva competenza statale, e quindi come bene di patrimonio indi~ onibile dello Stato, dato il carattere dell'onere cui veniva affidato il :>mpito estrattivo nelle zone marittime che la stessa legge indicava. 6. -Sotto una variet di profili resta perci escluso che la legge 1 luglio 1967, n. 613, abbia leso una competenza attribuita alle regioni icorrenti dai rispettivi statuti. Se l'applicazione di tale legge causasse iterferenze statali su alcune competenze regionali (la Regione sarda arla di agricoltura, di pesca, di turismo, di industria e commercio, di roduzione di energia elettrica e di linee marittime ed aeree di pic:> lo cabotaggio e la Regione siciliana di sanit pubblica e di pesca), :irebbe da ripetere quanto la Corte consider nella ricordata sentenza el 21 gennaio 1957, n. 23, a proposito della pesca marititma nel mare udo; che cio le singole competenze regionali debbono intendersi lgirosamente limitate, cos da escludere ogni esorbitanza in materie :>nnesse di competenza statale, e senza pregiudizio delle implicazioni i questa competenza, la quale tutela interessi pubblici estranei alla cera regionale. E nemmeno per ci che dispongono gli artt. 53 e 54 della legge configurabile una lesione della competenza regionale. Quanto al primo, la Regione sarda non ha motivo di dolersi che on le furono attribuiti poteri di controllo sull'attivit dei titolari di loi permessi di ricerca sottomarina. Questi permessi sono stati accorati il 15 luglio 1967, e quindi posteriormente al perfezionamento della !gge impugnata, avvenuto, con l'approvazione della IX commissione el Senato, il 13 luglio 1967 : la legge non poteva regolare la situazione onseguitane, perch ne ignorava l'esistenza. Pertanto non pu aver iteso di recare lesione ad una disciplina transitoria della situazione i fatto che gli atti regionali avevano determinato, ove essa avesse 1eritato la medesima tutela accordata alla Regione siciliana, e si fosse avvisato privo di importanza il fatto che era stata prodotta nella scienza el suo contrasto con la legge gi approvata dalle camere. Quanto all'art. 54 della legge, non sostenibile, come fa la Regione iciliana, che esso avrebbe fissato la quota della Regione sul prodotto ella coltivazione delle miniere di idrocarburi senza le forme prescritte er le norme di attuazione degli statuti. La disposizione predetta ha 1fatti voluto attribuire alle regioni a statuto speciale, non una comartecipazione al risultato economico della coltivazione delle miniere ototmarine o una indennit a compenso di diritti che ad esse venivano attratti, ma un contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, ella Costituzione. La si desume dalla limtazione posta alla disponiilit della quota assegnata, che, secondo la norma impugnata, deve ssere destinata allo sviluppo delle attivit economiche regionali ed al RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO loro incremento industriale, e che palesemente si rif al disposto del suddetto comma dell'art. 119; dal quale si trae l'esigenza che sia determinata la destinazione del contributo, e che si abbia riguardo particolare alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole. Per escludere la norma impugnata dal suddetto schema costituzionale non basterebbe certo opporre che l'art. 54 della legge iri esame accorda un contributo in natura e non in danaro. (Omissis.). CORTE COSTITUZIONALE, 17 aprile 1968, n. 22 -Pres. Sandulli - Rel. Rocchetti -Commissario dello Stato Regione Siciliana (Sost. avv. gen. dello Stato Tracanna) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Villari). Sicilia -Legge regionale sulla liquidazione dell'Ente siciliano per le case dei lavoratori -Violazione delle norme statutarie e dell'obbligo di copertura finanziaria -Esclusione. (Cost., art. 100, 81; St. reg. sic., art. 20; 1. reg. 24 dicembre 1967). La legge regionale siciliana 14 dicembre 1967 recante norme sulla liquidazione dell'Ente siciliano per 'te case dei lavoratori non viola l'art. 100 della Costituzione n l'art. 20 dello Statuto siciliano, in quanto se -alla Regione spetta il potere di dar vita e norme ad Enti pubblici, lo stesso potere le spetta anche per la fase di liquidazione degli stessi; n viola l'art. 81, perch la copertura finanziaria della spesa prevista dalla legge assicurata sia da un mutuo, ancorch autorizzato ma non ancora contratto, sia da una ragionevole previsione di incremento delle. entrate ordinarie (1). (1) La sentenza ha respinto il ricorso del Commissario dello Stato ritenendo putualmente osservato il precetto dell'art. 81 Cost. anche in presenza di un mutuo non ancora contratto, ma formalmente deliberato. Sui problemi connessi all'interpretazione dell'art. 81 Cost. cfr. la fondamentale sentenza della Corte 10 gennaio 1966, n. 1 (in questa Rassegna, 1966) e nota di richiamo cfr., altres, nota di ONIDA, Portata e limiti dell'obbligo di indicazione della copertura finanziaria sulle leggi che importano nuove o maggiori spese, Giur. Cost., 1966, 4. Vedi, altres, la sentenza 28 marzo 1968, n. 17, retro, 161. CORTE COSTITUZIONALE, 17 aprile 1968, n. 23 -Pres. Sandulli - Rel. Trimarchi -Cassani ed altri (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Vice Avvocato Gen. dello Stato Foligno). I Avvocati e Procuratori -Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza I i: Pagamento di contributi da parte di non iscritti all'albo degli PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 171 Avvocati e Procuratori -Illegittimit costituzionale -Esclu sione. (Cost., artt. 3, 23, 24, 38, 42, 53; 1. 5 luglio 1965, n. 798, artt. 3 e 4). Le imposizioni alle quali ai sensi dell'art. 3 -lett. b ed i -e del' art. 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono tenuti soggetti diversi agli esercenti la professione di avvocato e procuratore hanno natura i tributi lato sensu giudiziari, riscossi non soltanto in occasione della restazione del servizio giudiziario, ma anche e sopratutto al fine di onseguire atti e attivit propri di quel servizio. Conseguentemente le isposizioni citate non contrastano con l'art. 3 Cost. in quanto le imposiioni operano egualmente nei confronti di quanti si giovano divisibilmen~. del servizio giudiziario, n con l'art. 53 Cost. in quanto tale articolo on si riferisce ai tributi giudiziari, n con l'art. 38 Cost. in quanto agli neri previdenziali ed assistenziali si pu far fronte anche attraverso l'in~ rvento dei pubblici poteri ed anche con il concorso finanziario dello 'tato sia in maniera tipica sia, come appunto avviene nella specie, in ianiera atipica. Le predette disposizioni non contrastano poi neanche con l'art. 24 ella Costituzione perch l'obbligo della corresponsione del contributo, pi specificamente la mancata corresponsione, non si ripercuotono in lcun modo sul libero esercizio del diritto alla difesa (1). (Omissis). -3. -Considerate nel loro insieme le questioni come lpra sollevate, va osservato che, pur riferendosi le asserite illegitti1it costituzionali specificamente alle disposizioni di cui all'art: 4 ~tt. a e all'art. 3 -lett. b od i -della citata legge 1965, n. 798, nelle :e ipotesi normative ricorre un dato o profilo comune, rappresentato al fatto che a concorrere, con la corresponsione di contributi prede~ rminati, alle entrate della Cassa nazionale di previdenza e di assi (1) La questione di legittimit costituzionale stata sollevata con le rdinanze del pretore di Varese in data 15 febbraio 1966 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1966, n. 156), del Tribunale di Aosta, in data 22 novembre 1966 Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1967, n. 51) e del pretore di Avezzano in ata 25 gennaio 1967 (Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1967, n. 77). La sntenza 1 rassegna si ricollega alla ordinanza emessa dal Tribunale di Aosta in amera di consiglio adito per la risoluzione di un incidente di esecuzione lllevato a seguito di provvedimento negativo del Procuratore della Republica circa il rilascio di un certificato del casellario giudiziale. Circa la natura dei contributi imposti dalla legge a favore della Cassa egli avv. e proc. l'Avvocatura aveva operato la seguente sostanziale istinzione : a) contributi dovuti dal patrocinante, per ogni procedimento giuisdizionale (artt. 17 n. 2 e 19 legge 8 gennaio 1952, n. 6; modif. dagli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, sono tenuti soggetti diversi dagli esercenti la professione di avvocato e procuratore o professionisti legali indipendentemente da tale qualit. Si , in tal modo, in presenza di imposizioni, destinate ad operare nei confronti di tutti ed aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali. Secondo i pretori di Varese e di Avezzano, che denunziano la illegittimit costituzionale dell'art. 3 della legge 1965 in relazione all'art. 23 della Costituzione, pur dandosi atto che, nelle specie considerate, le relative imposizioni patrimoniali discendono direttamente dalla legge, dovrebbe aver rilievo la mancanza di una effettiva pertinenza di servizi o di interessi , capace di giustificarle ovvero l'arbitrariet di esse discendente dalla evidente sproporzione tra le finalit in concreto perseguite ed i mezzi impiegati . L'osservazione non ha per pregio. Della effettivit, pertinenza e proporzione si potrebbe dubitare se si dovesse mettere a raffronto il singolo fatto del servizio giudiziario e la singola e rispettiva prestazione patrimoniale. Non consentito farlo, invece, qualora si proceda, come sembra necessario, ad una valutazione dei modi di essere di detto servizio, nel loro complesso, e della indiscutibile correlazione delle prestazioni imposte e del servizio di assistenza legale con l'esercizio della funzione giudiziaria. Anzi, cos facendosi, si constata che la imposizione, per legge, difetta di ogni arbitrariet ed appare affatto ragionevole. 4. -Non sembra, altres, possibile vedere, a proposito delle disposizioni denunciate, la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Per effetto degli obblighi contributivi per il mantenimento della Cassa, non si determina, nel livellamento contrbutivo, una disparit di trattamento (come invece sostiene il pretore di Varese), perch, se nell'ipotesi di cui all'art. 2 della legge 1965 pu giocare la possibilit di far ricorso all'opera del professionista legale -ed in quelle di cui al successivo art. 3 codesta passiartt. 5 legge 31 luglio 1956, n. 991 e 3 legge 25 febbraio 1963, n. 289; modif da art. 2 legge 25 febbraio 1956, n. 798); i quali hanno carattere di oneri previdenziali; lo stesso carattere ha la percentuale di cui all'art. 5 legge 25 febbraio 1963, n. 289; b) contributi dovuti, impersonalmente, in relazione all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali od a verbali di conciliazione, svoltisi sia con la rappresentanza o difesa di avvocato a procuratore (come disponevano originariamente gli artt. 17 n. 3 e 22 legge 8 gennaio 1952, n. 6), sia senza detto patrocinio (art. 6 legge 31 luglio 1956, n. 991, modif. da art. 4 legge 25 febbraio 1963, n. 289, modif. da art. 3 legge 25 febbraio 1965, n. 798), che si riscuotono all'atto della registrazione, o mediante marche ; ed hanno carattere di imposta; c) contributi dovuti, oggettivamente, per rilascio di certificati penali, atti di notoriet, ed ogni altra certificazione (art. 4 legge 5 luglio PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALI!: 173 Jilit non ricorre o comunque non rileva -, non sussiste l'asserita iisparit di trattamento, stante che l'imposizione della prestazione in :avore della Cassa opera egualmente nei confronti di quanti (si avval~ ano o meno, e si possano o meno avvalere dell'opera del legale) si ~iovano, divisibilmente, del servizio giudiziario e non possono essere .ndifferenti di fronte all'esigenza della previdenza degli esercenti la ;>rofessione forense, i quali, oltre a essere collaboratori essenziali degli Jrgani della, giurisdizione, sono anche tenuti a svolgere gratuitamente talune delle loro attivit nell'interesse della comunit. E del pari, non ~ ravvisabile, in relazione sempre al denunciato art. 3 della legge 1965, llna arbitraria discriminazione (come invece vorrebbe il pretore di Avezzano) tra coloro che siano in grado di pagare il contributo ln favore della Cassa e coloro che non ne abbiano la capacit economica, perch una discriminazione del genere, che per altro non ricorre, non sarebb nella legge, ma tutt'al pi rileverebbe, come eventualit successiva e accidentale in fatto ed in quanto tale insuscettibilie d'essere assunta a presupposto o contenuto della previsione normat~va. 5. -Rilievi di maggiore impegno, sulla legittimit degli al"tt. 3 e 4 della legge 1965, sono mossi in relazione agli artt. 38 e 53 della Costituzione. La peculiarit del fenomeno e della disciplina legislativa di esso, comporta che di codesti rilievi si debba dire contestualmente. Si , infatti, in presenza di norme che da un lato prevedono l'imposizione e la riscossione di contributi per il compimento o in dipendenza del compimento di atti o attivi nei confronti o da parte di organi o uffici facenti parte dell'organizzazione giuliziaria, e che dall'altro prevedono la destinazione dei contributi, cos imposti e riscossi, alla realizzazione della previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e dei procuratori legali. La funzionalizzazione delle entrate, in tal modo attuata, non urta contro le norme ed i principi costituzionali indicati nelle ordinanze dei giudici di merito. Ad avviso della Corte, non pu vedersi la prospettata violazione dell'art. 53 della Costituzione, perch essenzialmente le prestazioni 1965, n. 798), e si riscuotono mediante marche , ed hanno -del. pari carattere di imposta. Come si evince dalla motivazione della sentenza, la Corte non ha approfondito l'indagine circa la natura del tributo. dato, per, desumere che, richiamando il concetto della divisibilit del costo della prestazione, la Corte abbia implicitamente ritenuto che l'imposizione abbia il carattere di tassa piuttosto che di imposta. Per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 53 Cost. e della inapplicabilit dello stesso ai tributi giudiziari, cfr. la precedente sentenza della Corte 2 aprile 1964, n. 30, in questa Rassegna, 1964. Per ulteriori riferimenti, cfr. altres, la sentenza della Corte 2 luglio 1966, n. 82, in questa Rassegna, 1966. 174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO patrimoniali imposte con gli artt. 3 e 4 denunciati, sono da considerare tributi lato sensu giudiziari ed in quanto tali, estranei all'ambito di applicazione dell'art. 53 della Costituzione. _Come, infatti, la Corte ha avuto modo di precisare (sentenza n. 30 del 1964) l'art. 53 della Costituzione non si riferisce ai tributi giudiziari, e ci perch col richiamo alla capacit contributiva e alla progressivit rispettivamente come indice di imponibilit e come criterio di imposizione , tale disposizione ha avuto riguardo soltanto a prestazioni di servizi il cui costo non si pu determinare divisibilmente . A proposito della progressitivit, inoltre, nella stessa decisione, si precisato che codesto principio ha ragione di essere solo in rapporto al sistema fiscale nel suo complesso e non gi in relazione ai singoli tributi, con la conseguenza che sono certamente consentite imposizioni ispirate a principi diversi. Ulteriore conseguenza di ci stata ravvisata nella possibilit che la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte dirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attivit . Da ci consegue che non pertinente la indagine diretta a determinare, in modo .pi approfondito, la natura dei contributi di cui si tratta. Basta, al riguardo, ribadire che detti contributi sono imposti e riscossi non soltanto in occasione della prestazione del servizio giudiziario ma anche e soprattutto al fine di conseguire atti o attivit propri di quel servizio. E siffatto collegamento non puramente estrinseco o occasionale, d adeguato fondamento e giustificazione alla qualificazione dei contributi come tributi giudiziari in senso lato. 6. -Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere legittime le norme relative alla imposizione e alla riscossione dei contributi in oggetto. L'imposizione non n arbitraria n ingiusta, e si fonda sulla necessit discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di far gravare oneri di carattere patrimoniale sopra soggetti che godono divisibilmente del servizio giudiziario. Alla imposizione strettamente connessa la destinazione delle somme che di conseguenza vengono riscosse. Rimanendo entro l'ambito segnato dall'art. 53 della Costituzione, non sembra alla Corte contestabile il carattere pubblico della spesa. La semplice constatazione che i contributi, attraverso il particolare sistema di riscossione e versamento previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, e successive modificazioni affluiscono alle casse dell'ente di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori, non autorizza a ritenere che la destinazione (e quindi la spesa) non risponda alla tutela di un interesse pubblico. Rileva, invece, in contrario (ed a conferma del carattere pubblico della spesa) la circostanza che i detti contributi, dovuti, corrisposti e riscossi per e nella prestazione del ser PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 175 V'lZlO giudiziario, sono rivol_ti al perseguimento di quella finalit di ~arattere pubblico. Ma codesto carattere della spesa risulta ancor meglio, solo che si ;i rivolga all'esame dell'asserita illegittimit delle norme denunciate ln relazione all'art. 38 della Costituzione. A quest'ultimo riguardo, va precisato che non si ha violazione :iell'art. 38 qualora le prestazioni patrimoniali necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti dal quarto comma, siano poste a carico di ;oggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comurianza, specifica ,o generica, di interessi o di un collegamento, diretto ) indiretto, tra la causa dell'imposizione e le finalit da conseguire. Non rileva, sopra codesto piano, che il perseguimento di dette finalit anzi~ h avvenire mediante ergazioni poste direttamente a carico dello Stato e con gli ordinari strumenti, si attui con mezzi diversi ed in particolare con l'imposizione, da parte di leggi dello Stato, di prestadoni patrimoniali nella forma dei contributi (sentenza n. 70 del 1960). ln tutti questi casi, se la finalit da perseguire risponde alla tutela di un interesse pubblico, codesto interesse non viene meno n viene snaturato solo che alla sua realizzazione si tenda in uno o in altro dei modi consentiti dall'ordinamento giuridico. Orbene, nella specie, vero che la riscossione dei contributi previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 1965 avviene a mezzo di organi o uffici giudiziari o amministrativi dello Stato, ma a favore della Cassa e che le somme in tal modo riscosse vengono a far parte delle entrate della Cassa stessa. Ma da tale circostanza non pu farsi derivare alcun contrasto tra le norme denunciate e l'art. 38 della Costituzione. Al riguardo, giova anzitutto considerare che il precetto costituzionale. non impone che alla previdenza e assistenza debba provvedere direttamente lo Stato attr~verso i suoi organi. A codesti compiti possono legittimamente attendere organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato . Il sistema previdenziale e assistenziale pu articolarsi in vario modo. Ed uno dei modi consentiti rappresentato da quello previsto per gli avvocati ed i procuratori legali, il quale poggia sulla Cassa nazionale cui sono iscritti di ufficio gli avvocati ed i procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuit. Giova, altres, chiarire che agli oneri, previdenziali e assistenziali non si deve necessariamente far fronte con contributi che facciano carico ai soggetti, che siano parti nel rapporto di lavoro subordinato ovvero ai lavoratori autonomi, ma si pu far fronte, e si tende sempre pi a far :fronte, anche attraverso varie forme di intervento dei pubblici poteri, anche con il concorso finanziario dello Stato. E quest'ultima forma pu atteggiarsi o in maniera tipica, con un diretto esborso di somme da parte dello Stato o in maniera atipica (come appunto avviene nella specie). 176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nel sistema previsto per i professionisti legali, i fini istituzionali della Cassa nazionale sono conformi al dettato costituzionale, perch inservienti alla tutela previdenziale di una categoria di lavoratori, e quindi di un interesse pubblico. E lo sono anche gli strumenti predisposti per consentire alla Cassa la realizzazione di quei fini. Sono entrate della Cassa, oltre i beni non facenti parte del patrimonio ed i redditi del patrimonio, i contributi direttamne e definitivamente a carico degli iscritti (art. 1 nn. 5 e 6 leg,ge 1965) ed i contributi che la legge dello Stato -realizzando il sistema di intervento per via indiretta di cui si detto -pone a carico dei soggetti della comunit statale che, con o senza l'ausilio di un professionista legale, si giovano del servizio giudiziario e dell'organizzazione giudiziaria (art. 1 nn. 3 e 4 cit. legge). E vi concorre, infine, lo Stato, direttamente attraverso l'attribuzione per legge alla Cassa dei residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65. In tal modo, il sistema previdenziale ed assistenziale in oggetto, per quanto attiene al reperimento dei fondi operato con le norme denunciate, appare perfettamente conforme al disposto dell'art. 38 della Costituzione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 17 aprile 1968, n. 24 -Pres. Sandulli - Rel. Bonifacio -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (Sost. avv. gen. dello Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana (avv. M. S. Giannini). Corte costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via principale -Cessazione della materia del contendere -Si veri fica solo quando una legge successiva impedisca ogni effetto della legge impugnata. (Cost., art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 31). Sicilia -Legge di estensione ai membri dell'Assemblea Regionale delle disposizioni gi vigenti per i membri del Parlamento nazionale -Illegittimit costituzionale. (St. Reg. sic., art. 36; I. reg. 23 giugno 1965; I. 9 agosto 1948, n. 1102). Nei giudizi di legittimit costituzionale in via principale la materia del contendere viene meno solo nel caso in cui una legge approvata PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 177 lopo quella impugnata impedisca ogni effetto di questa, avendo la sua ;tessa decorrenza cronologica (1). affetta da illegittimit costituzionale, per violazione dell'art. 36 Lello Statuto speciale, la legge regionale siciliana 23 giugno 1965, che ?stendeva ai membri dell'Assemblea Regionale, fino all'entrata in vigore Lella legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, le disposizioni della legge 1 agosto 1948, n. 1102, relative alle indennit spettanti ai membri del Parlamento nazionale (2). (Omissis.). -2. -Successivamente alla propos1z1one del ricorso il legge statale 9 agosto 1948, n. 1102, stata abrogata dalla legge n ottobre 1965, n. 1261, la quale, dopo aver stabilito un nuovo trat: amento tributario per le indennit parlamentari (art. ~), ne ha disposto .'applicazione anche alle indennit ed agli assegni spettanti ai consi; iglieri delle Regioni a statuto speciale (art. 6); la Regione siciliana, i sua volta, ha emanato la legge 30 dicembre 1965, n. 44, con la quale .e disposizioni del citato provvedimento statale, ad eccezione di alcune li esse che qui non interessano, vengono estese ai deputati regionali. ~d avviso della difesa della Regione ci comporta la cessazione della nateria del presente giudizio. La Corte ritiene che tale conclusione non possa essere accolta. Ed .nfatti nei giudizi principali di legittimit costituzionale la materia del !ontendere viene meno solo nel caso, quale fu quello deciso con sen: enza n. 87 del 1965, in cui una legge approvata dopo quella impugnata mpedisca ogni effetto di questa: e per raggiungere siffatto risultato lon sufficiente che il nuovo provvedimento abbia il medesimo oggetto, na necessario che lo disciplini con la stessa decorrenza cronologica lella precedente legge. Ci non si verifica nella presente fattispecie, ~erch, n:ientre la legge impugnata stabilisce che il regime tributario lisposto dalla legge statale n. 1102 del 1948 si applica ai deputati regio1ali con la stessa decorrenza (e, quindi, dal momento in cui quella mtr in vigore), le successive leggi dello Stato e della Regione non si :iferiscono, n esplicitamente n implicitamente, ai rapporti ad esse mteriori: sicch certo che la legge regionale 23 giugno 1965, ove lon se ne dichiari l'illegittimit costituzionale, destinata a produrre (1) In conformit alla prima massima, cfr. la sentenza della Corte :itata in motivazione 22 dicembre 1965, n. 87 in questa Rassegna, 1965. (2) Per quanto riguarda il merito della questione, da ricordare la mova disciplina delle indennit parlamentari disposta dalla legge 31 otto> re 1965, n. 1261, la quale stata estesa ai membri dell'Assemblea Regio1ale Siciliana con la legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44. Sulla diversa posizione Costituzionale del Parlamento Nazionale rispet. o alle Assemblee regionali, cfr., la precedente sentenza della Corte 30 giumo 1964, n. 66, in questa Rassegna, 1964, 985. 178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO effetti in ordine alle indennit percepite dai deputati regionali fino al momento nel quale sono entrate in vigore le nuove disposizioni. 3. -Nel merito, la questione sollevata dal Commissario dello Stato fondata: la legge denunziata, infatti, ha stabilito una vera e propria esenzione fiscale e nel disporla ha oltrepassato quei limiti entro i quali in forza dell'art. 36 dello Statuto la Regione pu legittimamente provvedere. Quanto al primo punto, non si pu accogliere la tesi prospettata dalla resistente, secondo la quale l'inapplicabilit di ogni tributo e la non computabilit agli effetti dell'acceratmento del complessivo reddito e della determinazione delle aliquote di imposta sarebbero conseguenza del carattere non retributivo degli emolumenti, dei quali la legge 23 giugno 1965 definirebbe indirettamente la natura. Ed invero ci vale, certo, per le somme stabilite a titolo di rimborso di spese, ma non anche per le indennit alle quali la legge stessa, espressamente distinguendole dalle prime, mostra di assegnare una 'funzibhe affatto diversa: di tal che risulta evidente che ci si trova di fronte ad un vero e proprio reddito percepito dai deputati regionali a causa della carica risoperta. Non si vuole con ci negare che le indennit fisse mensili possano in parte essere attribuite anche per le spese che il parlamentare deve sostenere al di l di quelle necessari pr partecipare alle sedute del1' Assemblea (e a ci corrisponde la disciplina ora stabilita dalla legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261 e, per relaticmem, dalla legge regionale siciliana 30 dicembre 1965, n. 44); quel che si vuol dire che esse non hanno n possono avere solo quella finalit. In un regime democratico a larga base popolare e nell'ambito del quale il potere non riservato ai ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio il legislatore ha l'obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che appaiono indispensabili per consentire anche ai non abbienti l'accesso alle cariche pubbliche e l'esercizio delle funzioni a queste connesse. In attuazione di questo indirizzo, che si ricava dal principio generale formulato nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, sia la Costituzione (art; 69) sia alcuni Statuti speciali espressamente assicurano ai membri del Parlamento ed ai componenti dei consigli regionali la corresponsione di una indennit, demandandone alla legge la determinazione: sicch essa, almeno nella misura in cui non destinata a coprire le spese, assume l'indubbio carattere di reddito. Accertato in tal modo che l'esclusione dell'imposizione tributaria, riferita all'intero importo delle indennit, si risolve in una esenzione fiscale, resta da vedere se la Regione avesse il potere di disporla. Per decidere la questione sotto questo ulteriore aspetto sufficiente far riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nell'esercizio della competenza attribuita dall'art. 36 dello Statuto la Regione siciliana non pu introdurre agevolazioni od esoneri PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 179 ributari che non trovino riscontro in un corrispondente tipo esistente iella legislazione statale. Nel caso in esame si deve escludere che la egge regionale 23 giugno 1965 per il fatto di aver stabilita una disci> lina identica a quella dettata dalfe norme statali per i membri del >arlamento possa in questo trovare la sua giustificazione costituzionale. n proposito non affatto necessario accertare se, come si afferma nel 'icorso, l'esenzione disposta nella legge statale 9 agosto 1948, n. 1102 rada collocata nel quadro delle prerogative spettanti ai componenti !ella Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ma suffi.: iente rilevarne il carattere eccezionale. Al Parlamento nazionale, inatti, deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto 1eculiare (cfr. sent. n. 66 del 1964), in ragione della quale le norme ~he si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come liritto singolare: e perci quelle che qui interessano non sono idonee 1 costituire un tipo di esenzione a1 quale la Regio,ne possa legittinamente richiamarsi. -(Omissis.). :ORTE COSTITUZIONALE, 17 aprile 1968, n. 25 -Pres. Sandulli - Rel. De Marco -Pappalettera (avv. Schlesinger) c. S.I.A.E. (avv. Sorrentino). :ostituzione della Repubblica -Libert di associazione -S.I.A.E. Diritto esclusivo di rappresentare gli autori -Illegittimit costi tuzionale -Esclusione. (Cost., art. 18; I. 22 aprile 1941, n. 633, art. 180). La disposizione dell'art. 180 della legge 22 .aprile 1941, n. 633, riser' ando in via esclusiva alla S.I.A.E. l'attivit di intermediaria, comunue attuata, per diritti inerenti ad opere tutelate non contrasta con 'art. 18 della Costituzione dato che tale ultima norma non esclude he certe attivit siano riservate a pubblici poteri e che, come nella pecie, tale riserva sia protetta penalmente (1). (1) La questione era stata proposta con ordinanza 21 marzo 1966 al Giudice Conciliatore di Milano (Gazzetta Ufficiale 25 giugno, 1966, . 156). Sull'interpretazione dell'art. 18 Cost. e, particolarmente sulla libert i non associarsi, cfr. la sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 962, n. 69, in Giur. cost., 1962, 742. 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1968, n. 32 -Pres. Sandulli - Rel. Oggioni -Granata (n.c.) e Presidente Consiglio Ministri c. Ministero delle Finanze (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Imposte e tasse -Imposte dirette -Azione penale non subordinata all'accertamento definitivo -Delega al Governo di emanare il testo unico -Disposizione dell'art. 252 T. U. che subordina l'azione pe nale all'accertamento definitivo delle imposte -Illegittimit co stituzionale -Esclusione. (Cost., art. 76; 1. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 63; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 252). Posto che l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, subordinava l'esercizio dell'azione penale all'accertamento dell'imposta e che l'articolo 35, ultimo comma, della legge 1956 n. 1 vi apportava una deroga limitatamente ad alcuni reati, c. d. frodi fiscali, che si ritenevano perseguibili indipendentemente dall'accertamento dell'importa, l'art. 252 del t. u. 21 gennaio 1958, n. 645, che ha abrogato l'ultimo comma del citato art. 35 della legge 1956 n. 1, la stessa che delegava il Governo alla formazione del t. u., non pu ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto, pur sopprimendo un precetto della legge che contiene la norma delegante, pone in essere un meccanismo meglio rispondente ai fini della legge delegante (1). (Omissis). -Il Governo, nel compilare il titolo XI del t. u. delle imposte dirette, si trovato dinanzi alcune norme, la cui coesistenza suscitava sfasature o inconvenienti e che dovevano esser coordinate nella prospettiva delle pi ampie finalit da perseguire. (1) La questione era stata promossa con ordinanza 13 maggio 1966 della Corte di Appello di Milano (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, i 213). Sulla legittimit della soppressione di precetti della legge che contiene anche la norma delegante, cfr. la precedente sentenza della Corte Costituzionale 9 giugno 1961, n. 30. La pronuncia della Corte Costituzionale, con la sentenza in rassegna, ha sostanzialmente accolto le tesi espresse dall'Avvocatura che nella sentenza stessa, sono cosi succintamente riportate: L'Avvocatura osserva che, in un primo tempo, la deroga al principio della subordinazione dell'azione penale all'accertamento della violazione in sede fiscale, fu introdotta dalla legge n. 1 del 1956 allo scopo di svincolare l'azione penale dall'accertamento in sede fiscale, onde accentuare il rigore della sanzione penale arrivando alla punizione del reo indipendentemente dalla procedura amministrativa. Questo intento, tuttavia, secondo l'Avvocatura, si palesava difficilmente raggiungibile attraverso la disposizione in esame, in vista della priorit che, in molti casi, l'accertamento del tributo diretto conservava, PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 181 Innanzi tutto era in vigore l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, 4, che per i reati previsti dalla legislazione sui tributi diretti dava orso all'azione penale solo dopo l'accertamento dell'imposta: con ci npediva il decorso immediato della prescrizione ed evitava la possiilit di conflitto tra sentenza penale e accertamento, in altra sede, el rapporto tributario. Questo era il principio generale. Ma ad esso l'art. 35, ultimo comma, della legge 1956, n. 1, la ;essa che delegava il Governo alla formazione del t. u., aveva apportto una deroga limitatamente ad alcuni reati,. c. d. frodi fiscali, che . ritenevano perseguibili indipendentemente dall'accertamento della nposta: mancata rettifica di dati di bilancio o di documenti alterati, tlsi o reticenti; dichiarazioni di passivit imma.ginarie; altre frodi de; inate a sottrarre redditi alle imposte dirette. Scopo della norma, nel uadro d'una disciplina tutta tesa a severit verso le evasioni, era uello di colpire rapidamente i responsabili: essa infatti consentiva al iudice penale di perseguire il reato senza attendere l'accertamento egli uffici amministrativi o del giudice civile. Ma la disposizione aparve ed era, da un lato, parzialmente contraddittoria rispetto al fine !le l'aveva ispirata, e, dall'altro, praticamente inidonea, nella stia ienezza, a trovare larga applicazione. Infatti consentiva il decorso immediato della prescrizione penale ~iuttosto breve), col pericolo che questa, per le lungaggini inerenti ll'accertamento del. rapporto tributario, maturasse avanti la sentenza i condanna (mentre l'art. 21 d~lla legge 19.29, n. 4, a cui s'era erogato, impediva alla prescrizione di decorrere prima di quell'ac~ rtamento): cosicch il mezzo scelto per perseguire immediatamente i fini della verifica degli elementi costitutivi del reato di frode fiscale, i virt dell'esclusione dela competenza del giudice ordinario nell'accer1mento del tributo diretto, sancita dall'art. 60 della legge 7 gennaio ~29, n. 4 (applicabile pur dopo l'emanazione dell'art. 35 della legge n. 1 el 1956, in mancanza della esplicita abrogazione richiesta dall'art. 1 ella legge n. 4 del 1929). Per cui il giudice stesso non poteva che sospenere il processo a norma dell'art. 20 c. p. p. in attesa della definizione ell'accertamento del tributo. D'altra parte, per effetto dell'art. 35, ultimo comma suddetto, si vericava altres uno spostamento dalla data iniziale di decorrenza della pre: rizione dal momento dell'accertamento definitivo del tributo al mo1ento della commissione del reato, cio in pratica, dato il lungo tempo ormalmente richiesto dalla complessit del procedimento amministrativo, rendeva difficoltoso l'esperimento dell'azione penale, e ci in contrasto m gli scopi della norma. Di qui sarebbe sorta, secondo l'Avvocatura, la necessit di coordinare art. 35 della legge n. 1 del 1956 con la contrastante disposizione delart. 60 della legge n. 4 del 1929, coordinamento che il legislatore delegato vrebbe ritenuto di attuare appunto mediante l'abrogazione dell'ultimo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il colpevole rischiava spesso di mandarlo impunito. Nel contempo la disposizione rispettava sia l'art. 60 della legge 1929, n. 4, secondo cui il giudice penale sul terreno dell'imposizione diretta non era tenuto ad accertare in via definitiva il rapporto tributario, sia l'art. 20 cod. proc. pen., che anzi gli consentiva di sospendere il processo (e la pre scrizione) per sottoporre ad altro giudice le questioni pregiudiziali relative a quel rapporto. In tali casi il risultato della decisione giudiziale finiva per essere simile a quello che intendeva raggiungere, con un divers mezzo tecnico, proprio la norma (cit. art. 21 legge 1929, n. 4) a cui s'era derogato: casi che dovevano prevedersi come assai frequenti perch, consistendo il reato ( frode fiscale ) in fatti od omissioni e rilevanti per la determinazione dei redditi imponibili ., l'indagine sul reddito e sull'entrata dell'imposta era necessaria, anche per la graduazione della pena, e, di regola, non facile per un giudice penale. 2. -Il legislatore delegato poteva anche limitarsi a riunire le tre norme lasciandole intatte! ma con ci non avrebbe aderito ai principi dominanti nell'intero sistema tributario e alle finalit della stessa legge di delegazione. Quei principi s'opponevano e s'oppongono ad eventuali conflitti tra pronuncie penali e altre decisioni, tanto che, a parte l'art. 34 del r. d. 17 settembre 1931, n. 1608, obbligano il Igiudice penale a decidere anche la controversia relativa al tributo (art. 22 legge 1929, n. 4) e, per le imposte dirette, ad attendere la definizione amministrativa o civile del contrasto (art. 21 legge cit.). Da I @ essi l'art. 35, ultimo comma, della legge contenente la delega aveva l l f@ deviato con un precetto eccezionale che trovava giustificazione solo al fine d'una esemplare severit verso gli evasori. Ma, accertato che di {0 I I 00 ,' comma dell'art. 35 stesso, non ravvisando possibile giungere ad introdurre una deroga all'art. 60. Con ci non si sarebbe andati oltre i limiti della delega di cui all'art. 63 della legge n. 1 del 1956, limiti gi riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte come comprendenti anche la facolt di modifiche utili al fine di un migliore coordinamento. Appunto entro tale ambito si sarebbe posto il legislatore delegato, in attuazione dei fini, espressamente dettati nella delega, di semplificazione nell'applicazione dei tributi e di perfe II zionamento dell'attivit dell'amministrazione. N potrebbe ritenersi che il qenunziato contrasto fra la norma impugnata e l'art. 35 ultimo comma della legge n. 1 del 1956 integri di per s un eccesso di delega, perch, il legislatore delegato era vincolato al rispetto dei princpi sanciti nella legge delega. Ed i princpi in materia di sanzioni penali, erano essenzialmente quelli intesi ad adattare il sistema Ipunitivo alla migliore tutela contro la evasioni, mentre tale tutela per le ragioni anzidette non era fornita dalla legge del 1956, inadeguata e addirittura controproducente nell'intento per lo pi inattuale, di svinco Il lare l'azione penale dall'accertamento tributario. I PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 183 :atto questa giustificazione veniva meno perch l'immediato decorso lella prescrizione poteva favorire, invece che colpire, l'evasore mentre 'efficacia del precetto era indebolita dal potere giudiziale di sospenlere il processo (art. 20 c. p. c.), l'opportunit di sopprimerlo finiva per mporsi: in questo senso s' detto che la sua conservazione avrebbe irtato alla lunga con la finalit della legge di cui esso era parte. Non si nega che il legislatore delegato, nella soppressione di pre: etti della legge che contiene anche la norma delegante, debba procelere con particolare cautela; ma la Corte ha gi osservato che tale 1oppressione pu esser~ legittima se si adagia su meccanismi meglio ispondenti ai fini della legge delegante (sent. n. 30 del 1961): ch anto le norme preesistenti quanto le disposizioni facenti parte di 1uest'ultima, se non assurgono a principi o a limiti naturali della delega, :i collocano su un unico piano ed hanno analogo vigore, divenendo >erci suscettibili, le une al pari delle altre, di correzioni o adattamenti; >eninteso, se lo richiedono gli scopi da raggiungere con la legge delerata. Dato ci, i rilievi esposti pi sopra dimostrano che, con l'arti: olo 252 del t. u., il Governo si tenuto nei limiti del potere attribuiogli dal Parlamento, non essendo dubbio che la norma s.oppressa, ~ccezionale e di scarsa applicabilit, urtasse coi principi contenuti iella legge 11 gennaio 1951, n. 25 e nella presente legge ., cio nella egge di delegazione n. 1 del 1956 (v. art. 63): principi che, conluendo in tali leggi anche quelli dell'antica normazine repressiva legge 1929, n. 4), esigevano accanto alla sicurezza della repressione a contraddittoriet fra i giudicati e che valevano bene il sacrificio di ngoli precetti, dovunque essi si trovassero. Non a caso si era data al }overno una somma di poteri la cui ampiezza stata colta in precedenti entenze della Corte. II legislatore delegato, invece di inserire a fatica la norma eccezio tale nelle altre, ha preferito sopprimerla ritenendo cos di attuare [uel migliore coordinamento di norme e principi che gli era stato ~spressamente richiesto (art. 63 legge 1956, n. 1). -(Omissis). ~ORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1968, n. 34 -Pres. Sandulli - Rel. Chiarelli -Cardinali ed altri (n. c.). teato -Frodi nella preparazione di mosti, vini e aceti -Registri di carico e scarico -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 76; d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 35; I. 9 ottobre 1964, n. 991). L'art. 35, secondo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, con 'imporre l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico per l'intro RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO duzione e l'estrazione di mosti, vini ed aceti dalle cantine e dagli stabilimenti enologici, non ha ecceduto dai limiti della delega, contenuta nell'art. 2, comma primo della legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto il citato art. 2 prevede la predisposizione di cautele per impedire frodi e facilitare il controllo (1). (1) Questione sollevata con tre ordinanze, emesse il 1 dicembre 1966, dal pretore di Roma (Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1967, n. 258). La Corte aveva gi dichiarato con sentenza n. 14 del 1967, non fondata la questione di legittimit costituzionale ed ha richiamato la motivazione. della precedente sentenza, che pubblicata in questa Rassegna, 1967, 23. CORTE COSTITUZIONALE, 26 aprile 1968, n. 38 -Pres. Sandulli - Rel. Capalozza -Ufficio Imposte Consumo di Grottolella (avv. Jossa) ed altri, c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. j gen. dello Stato Coronas). Finanza locale -Imposta di consumo -Mancato esaurimento della procedura amministrativa -Divieto al giudice di condannare nelle I spese di lite l'Amministrazione soccombente -Illegittimit co~ stituzionale. Ii (Cost., art. 3; R. A. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 48). L'art. 48 del t.u. per la finanza locale, secondo il quale l'ente impositore non pu essere condannato nelle spese di lite, anche nel caso di soccombenza, se non siano stati prima esauriti tutti i gravami in via amministrativa, risolvendosi in un trattamento di favore sproporzionato e privo di ragionevole giustificazione, contrasta con l'art. 3 I della Costituzione (1). e (1) La questione era stata sollevata con ordinanza 23 marzo 1966 del Tribunale di Lucera (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, n. 213) e con ordinanza 10 ottobre 1966 della Corte di Cassazione (Gazzetta Ufficiale 28 ~ennaio 1967, n. 25). La Corte ha disatteso le argomentazioni dell'Avvocatura Generale che aveva fra l'altro dedotto che la norma denunziata, pur derogando alla norma generale stabilita nel codice di procedura civile circa la condanna alle spese, era a sua volta espressione di un principio generale adottato per tutti i tributi per i quali fossero previsti ricorsi o reclami in via amministrativa, ed aveva lo scopo di dare all'Amministrazione la possibilit di riesaminare il suo operato, senza spesa per la stessa Amministrazione e per il contribuente. A questi era infatti data facolt di scelta fra la via amministrativa e quella giudiziaria, la quale ultima implicherebbe una consapevole rinunzia al rimborso delle spese di giustizia in caso di vittoria. SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE ~ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 marzo 1968, n. 729 -Pres. Tavolaro S. -Rel. Malfitano -P. M. Criscuoli (conf.) -Gestione case per lavoratori (avv. Stato Castiglione Morelli) c. Benedetti (avvocati Delli Santi e Uzzo). ~ompetenza e giurisdizione -Piani regolatori -Efficacia vincolante in pendenza di approvazione -Insussistenza -Regolamenti edilizi Autorizzazione di costruzioni in deroga -Mancanza di norme che la prevedevano -Difetto di potere della P. A. -Diritto soggettivo del privato nei confronti dell'autorizzato -Giurisdizione del Giudice ordinario -Fattispecie. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2, 3, 4 e 5; I. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 8, 9 e 10; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27 n. 4). >ropriet -Edifici fronteggianti ai lati di strada pubblica -Interesse legittimo al rispetto delle norme regolamentari relative alla distanza ed all'altezza -Violazioni di tali norme -Diritto al risarcimento dei danni -Sussiste. (c. c., artt. 872, secondo. comma, e 879). lesponsabilit civile -Condanna generica al risarcimento dei danni Accertamento di fatti potenzialmente produttivi di conseguenze dannose -Sufficienza -Necessit di accertare l'esistenza dei danni risarcibili -Insussistenza. (c. p. c., art. 278). Soltanto l'approvazione del Presidente della Repubblica con decreto >Ubblicato nella Gazzetta Ufficiale imprime forza normativa ai piani egolatori, i quali, pertanto, in pendenza dell'approvazione sono privi !i efficacia vincolante, e, quando, i regolamenti edilizi non contengono ma norma che consenta al Comune di autorizzare costruzioni in deroga :lle prescrizioni in essi stabilite, l'autorizzazione a eseguire simili co: truzioni un atto emesso fuori dei limiti del potere spettante alla p. A. inde non degrada ad interesse legittimo il diritto soggettivo al risar ~mernto del danno (e in taluni casi alla riduzione in pristino) che orga dalla violazione delle dette prescrizioni a favore del privato, la 186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cui tutela affidata al giudice ordinario: nella specie il regolamento edilizio annesso al piano regolatore da constderarsi conseguentemente vigente all'epoca in cui fu rilasciata la licenza edilizia ed eseguita la costruzione non consentiva al Comune di autorizzare costruzioni in deroga alle prescrizioni in esso stabilite (1). I proprietari di edifici fronteggianti ai lati di una pubblica strada, cui interessi privati siano qualificabili come legittimi per una particolare convergenza con l'interesse pubblico tutelato dalla norma, possono pretendere (l'un l'altro) il risarcimento dei danni da essi eventualmente subiti (a seguito di violazioni in materia edilizia), giacch la loro posizione, considerata in astratto, di diritto soggettivo, per quanto a tutela limitata (2). Per pronunziare la condanna generica al risarcimento dei danni sufficiente l'accertamento di un fatto che appaia potenzialmente produttivo di conseguenze dannose senza bisogno di specifica prova, in quanto tale pronunzia ha come contenuto una mera declaratoria iuris, dalla quale esula ogni accertamento non solo sulla misura, ma pure sulla esistenza dei danni risarcibili, rimesso questo al giudice della liquidazione (3). (Omissis). -Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli articoli 2, 3, 4, 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 'all. E, 8, 9 e 10 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e 27 n. 4 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la causa in esame rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo si deduce che la pretesa fatta valere in giudizio dal Benedetti costituisce un mero interesse legittimo, in quanto diretta a contestare la legittimit della costruzione dei due fabbricati eseguita in puntuale conformit della licenza .edilizia che il Comune di Massa aveva concesso avvalendosi della facolt di deroga dalle prescrizioni del piano regolatore del 1958, il quale prevede espressamente tale facolt. L'errore in cui incorsa la Corte, si aggiunge, stato determinato dall'avere ritenuto che al momento della concessione della licenza edilizia e della esecuzione della costruzione fosse in vigore il piano regolatore del 1941, non contenente la facolt di deroga dalle prescri zioni in esso stabilite, sulla erronea considerazione che il piano rego latore del 1958 non fosse operante per non essere stato approvato dal Presidente della Repubblica. (1) v. Cass. 18 dicembre 1957, n. 4734. (2) v. Cass. 2 febbraio 1963, n. 178 in Foro it. 1963, I, 1204 ed iv'i nota 1. (3) v. Cass. 4 maggio 1966 n. 1120. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI D GIURISDIZIONE 187 La censura infondata. La Corte di merito ha correttamente ritenuto che il piano regola) re vigente all'epoca in cui fu rilasciata la licenza edilizia ed eseguita l costruzione fosse quello del 23 gennaio 1941 anzich quello del 1958, 1 quanto quest'ultimo, pur essendo stato deliberato dal Comune e pprovato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, non era stato pprovato dal Presidente della Repubblica. Invero, come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, ::>ltanto l'approvazione del Presidente della Repubblica con decreto ubblicato nella Gazzetta Ufficiale imprime forza normativa ai piani egolatori, i quali, pertanto, in pendenza dell'approvazione sono privi i efficacia vincolante (v. sent. n. 4734 del 1957). Il piano regolatore, infatti, secondo l'opinione accolta da qusete ezioni Unite (v. sent. 1508 del 1958) e dalla prevalente dottrina, ha atura di atto complesso a complessit ineguale, risultando dal conorso' e dalla fusione delle volont del Comune e dello Stato dirette 1 raggiungimento di un unico fine di pubblico interesse, e il decreto residenziale, con il quale si manifesta la volont dello Stato, ne lemento costitutivo perfezionante. Ritenuto applicabile il piano regolatore del 1941, la Corte di meito, poich il regolamento edilizio annesso a tale piano non consentiva 1 Comune di autorizzare costruzioni in deroga alle prescrizioni in sso stabilite, ha esattamente affermato che il Benedetti, chiedendo il isarcimento del danno derivante dalla violazione delle prescrizioni el cennato regolamento, posta in essere dalla ricorrente in conseuenza della licenza edilizia concessale in deroga alle prescrizioni meesime, facesse valere un diritto soggettivo e che tale domanda rienrnsse nella giurisdizione del giudice ordinario. Invero, quando i regolamenti edilizi non contengono una norma he consenta al Comune di autorizzare costruzioni in deroga alle precrizioni in essi stabilite, l'autorizzazione ad eseguire simili costruioni, data in mancanza di tale norma, un atto emesso fuori dei limiti el potere spettante alla pubblica amministrazione e, pertanto, non egrada a interesse legittimo il diritto soggettivo al risarcimento del anno e in taluni casi alla riduz\one in pristino, che, in virt della isposizione di cui all'articolo 872 del c. c., sorge a favore del privato ,er effetto della violazione delle dette prescrizioni e la cui tutela ffidata al giudice ordinario. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli articoli 72, 873 e 879 del c. c. e 61 e 187 del c.p.c., si sostiene che la Corte j merito ha erroneamente ritenuto irrilevante l'accertamento circa 'esistenza di una strada pubblica tra il fondo del Benedetti e quello .ella ricorrente, in quanto tale circostanza escludeva la proponibilit lella domanda di risarcimento di danni. Si aggiunge che la Corte ha RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S~ATO ritenuto che il Benedetti avesse subito danni dalla violazione delle prescrizioni del regolamento edilizio, sebbene non ne avesse data la prova. Le censure sono infondate. La Corte di merito ha ritenuto irrilevante l'accertamento circa l'esistenza di una strada pubblica tra il fondo del Benedetti e quello della ricorrente, in quanto ha esattamente affermato che l'esistenza della strada non escludeva che il Benedetti potesse chiedere il risarcimento del danno per la violazione delle norme regolamentari nelle quali era incorsa la ricorrente. Invero, come queste Sezioni Unite hanno altre volte affermato, l'articolo 879 del c. c. non esclude che i proprietari di edifici fronteggianti ai lati di una pubblica strada, gli interessi privati dei quali siano qualificabili come legittimi per una particolare convergenza con l'interesse pubblico direttamente tutelato dalla norma, possano pretendere il risarcimento dei danni da loro eventualmente subiti, in virt della disposizione di cui all'articolo 872 2-0 comma del c. c., giacch la loro posizione, considerata in astratto, di diritto soggettivo, per quanto a tutela limitata (v. sent. n. 178 del 1963). 1 N la Corte incorsa in errore per avere confermato la pronunzia del Tribunale concernente la condanna generica della ricorrente al I risarcimento dei danni a favore del Benedetti sebbene questi non ~ avesse dimostrato quali fossero in concreto i danni subiti ., perch essa ha ritenuto legittima tale pronunzia, in quanto la violazione delle I I [ norme regolamentari relative alla distanza dal confine e all'altezza nella quale era incorsa la ricorrente nel procedere alla costruzione dei due fabbricati, era di per s potenzialmente produttiva di danno. Invero, per pronunziare la condanna generica al risarcimento dei danni sufficiente l'accertamento di un fatto che appaia potenzialmente I @ produttivo di conseguenze dannose senza bisogno di specifica prova, ~ perch tale pronunzia ha come contenuto una mera declaratoria iuris, dalla quale esula ogni accertamento non solo sulla misura, ma anche sulla esistenza dei danni risarcibili, che rimesso al giudice della liquidazione (vedi sentenza di questa Corte Suprema n. 1120 del 1966). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 marzo 1968, n. 985 -Pres. Scarpello -Rel. Malfitano -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Convitto nazionale V. E. di Palermo (avv. Stato Foligno) c. Scichilone Maria Giulia (avvocati Gorgone e Fortunato). Competenza e giurisdizione -Rapporto di impiego tra i Convitti nazionali e il personale insegnante nelle scuole da essi gestite -Im PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 189 piego pubblico -Esclusione -Controversie -Giurisdizione del Giudice ordinario. (c. p. c., art. 427; I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; r. d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29 n. l; reg. 1 settembre 1925, n. 2009, artt. 141, 142 e 145; r. d. 22 ottobre 1931, n. 1410, articolo unico). n rapporto di impiego tra i Convitti nazionali che gestiscono pure cuole medie parificate ed il personale da es~i assunto per l'insegnanento in tali scuole di natura privatistica, onde sulle controversie e quali traggono origine da un siffatto rapporto ha giurisdizione il }iudice ordinario (1). (Omissisi). -Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la riolazione degli articoli 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E, Il n. 1 r. d. 26 giugno 1924, n. 1054, 151, 142, 145 del regolamento : settembre 1925, n. 2009, dell'articolo unico del r. d. 22 ottobre 1931, i. 1410 e degli articoli 112 e 429 del c. p. c. si censura la sentenza mpugnata per aver ritenuto che il rapporto di impiego costituitosi tra 1 Convitto e la Scichilone fosse di natura privata e conseguentemente 1ffermata la giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo si deduce che la Corte di merito ha erroneamente ~itenuto: a) che la Scichilone fosse stata assunta senza un formale 1tto di nomina, in quanto tale doveva considerarsi la lettera del Ret; ore con la quale le era stato conferito l'incarico dell'insegnamento; )) che il Convitto, per quanto concerne la gestione della Scuola media, 1gisca come un privato in regime di libera concorrenza, in quanto tale 1ttivit rientra tra i fini pubblici istituzionali di esso. La censura infondata. La Corte di merito ha correttamente ritenuto che il rapporto di impiego intercorso tra il Convitto Nazionale di Palermo e la Scichilone :>er l'insegnamento da questa esercitato nella scuola media parificata gestita da detto ente fosse di natura privata perch tale gestione, non rientrando tra i fini istituzionali di esso, costituiva un'attivit privata. Invero, come questa Corte Suprema ha pi volte affermato (v. ;ent. n. 1321 del 1965), la gestione di una scuolta da parte di un ente (1) Con la sentenza di cui si tratta, le sezioni unite della Corte di Cassazione ribadiscono, tenendo anche conto della legge 9 marzo 1967, n. 150, rorientamento gi espresso nella sentenza 11 aprile 1964 n. 847 (v. in questa Rassegna, 1964, I, 670 con nota critica di ZAGARI, La giurisdizione in tema di rapporti di lavoro degli insegnanti delle scuole dei Convitti nazionali), nonch nella sentenza 10 ottobre 1966, n. 242 (v. pure in questa Rassegna, 1967, I, 45 ed ivi nota 1). 190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pubblico, ove non rientri tra i fini istituzionali di esso, costituisce un'attivit facoltativa di carattere privato, perch nello svolgimento di essa l'ente agisce come i privati autorizzati a gestire una scuola, la quale entro certi limiti e per determinati effetti, pu essere parificata alla scuola pubblica. L'art. 33 della Costituzione, infatti, nel riconoscere la libert d'insegnamento, statuisce che tutti, enti e privati, hanno il diritto di istituire scuole e istituti con la possibilit di chiederne la parit con le scuole statali sotto l'osservanza delle condizioni all'uopo stabilite dalla legge ordinaria. Le scuole non statali o non regionali, pertanto, anche se parificate o pareggiate, nonostante la necessit dell'autorizzazione per la loro apertura e i controlli dello Stato ai quali sono sottoposte, hanno carattere privato ancorch gestite da enti pubblici (v. da ult. sent. Sez. Un. n. 933 del 1966). Ora, per quanto riguarda la gestione delle scuole medie parificate, che i Convitti Nazionali possono istituire, con spesa a totale carico delle loro amministrazioni, in virt della disposizione di cui all'articolo unico del r. d. 22 ottobre 1931, n. 1410, che modifica l'art. 124 del reg. I settembre 1925 n. 2009, queste Sezioni Unite hanno gi affermato che tale attivit non rientra tra i fini istituzionali di tali enti, ma costituisce l'esercizio iure privatorum di una mera facolt degli stessi (v. sent. n. 847 del 1964). Invero, secondo l'articolo 117 del r. d. 6 maggio 1923, n. 1054 sull'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali, questi sono istituiti allo scopo di urare l'educazione, nonch lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti e tale attivit va distinta da quella della istruzione media che gli stessi possono svolgere come un privato in regime di concorrenza con altri istituti scolastici mediante la istituzione, a proprie spese, delle scuole previste dal cennato articolo unico del r. d. n. 1410 del 1931. N per affermare il carattere pubblico della gestione di tali scuole pu rilevarsi che l'istruzione scolastica si riconnette in via mediata al fine ultimo educativo perseguito dai Convitti nazionali, perch, potendo la istruzione media essere realizzata anche con la frequenza dei convittori presso altri istituti non gestiti direttamente dai convitti, mancherebbe quel rapporto immediato di mezzo a fine tra l'attivit di istruzione e il soddisfacimento dei fini dell'ente dal quale possa desumersi il carattere pubblicistico dell'attivit medesima. Nessun elemento interpretativo pu, poi, trarsi dal nuovo ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali approvato con la legge 9 marzo 1967, n. 150, a favore della natura pubblicistica della gestione delle scuole medie tenuta dai convitti nazionali prima della entrata in vigore di esso. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la qualifica statale attribuisce dalla nuova legge alla scuola media annessa 1 convitti nazionali meramente innovativa, in quanto in correla. one con le nuove norme che dispongono l'inquadramento di detta :uola nella disciplina delle scuole secondarie statali, l'assunzione del ersonale insegnante e non insegnante con le stesse norme in vigore er queste ultime e il trasferimento a carico dello Stato della spesa er detto personale (artt. 4, 5 e 6). Il passaggio, poi, nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole tedie annesse ai convitti e la facolt a dessi concessa di riscattare, ~condo le vigenti disposizioni, il servizio prestato nelle dette scuole rima del passaggio nei detti ruoli (artt. 8 e 13), si giustificano soltanto m la natura non statale che le scuole. medesime avevano sotto la pre ~dente legislazione, con il carattere, cio, privato delle stesse, il quale, )me si detto innanzi, va ravvisato nelle scuole non statali anche ~ parificate o pareggiate, ancorch gestite da enti pubblici. Affermato, quindi, il carattere privato della gestione delle scuole tedie annesse ai convitti sotto l'impero della precedente legislazione, e discende necessariamente l'affermazione della natura privata dei :tpporti di impigo intercorsi tra i convitti e gli insegnanti di dette :uole e, conseguentemente, la devoluzione al giudice ordinario delle :mtroversie relative a tali rapporti. La qualificazione di attivit privata data dalla Corte di merito lla gestione della scuola media parificata annessa al Convitto Vittorio manuele di Palermo era di per s sufficiente per affermare la natura rivata del rapporto di impiego intercorso tra il Convitto e la Scichime e dichiarare la giurisdizione del giudice ordiario sulla causa da uesta proposta, di tal che la Corte non avrebbe potuto esaminare la uestione dedotta dal Convitto circa la esistenza di un atto formale di omina della Scichilone, dovendo tale esame ritenersi assorbito. Pertanto i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla risoluzione i tale questione adottata dalla Corte di merito non possono essere saminati in questa sede, in quanto rivolti contro un accertamento ella sentenza impugnata che non doveva essere compiuto. -(Omissis). :ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 aprile 1968, n. 1153 -Pres. Tavolaro S. -Rel. La Farina -P. M. Criscuoli (conf.) -Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato Carafa) c. Trisciuglio (avvocati Federici e Paoli). :ompetenza e giurisdizione -Provvedimenti di urgenza -Questione di giurisdizione -Configurabilit -Regolamento preventivo di giurisdizione -Proponibilit. (c. p. c., artt. 41 e 700). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Competenza e giurisdizione -Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Provvedimenti di urgenza -Inammissibilit -Limiti. (c. p. c., art. 700; 1. 25 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4). Pure rispetto al procedimento relativo ai provvedimenti di urgenza pu presentarsi una questione di giurisdizione ed il regolamento preventivo proponibile subito dopo ia presentazione dell'istanza per ottenere quei provvedimenti senza che sia necessario attenderne l'emanazione (1). I provvedimenti di urgenza, al pari di altri provvedimenti cautelativi pi specifici e nominati, non sono ammissibili nei confronti della pubblica Amministrazione, in quanto tendano a modificare provvedimenti imperativi ovvero importino sovrapposizione della volont del giudice a quella della stessa pubblica Amministrazione oppure, infine, alterino la destinazione dei beni demaniali o dei beni patrimoniali indisponibili (2). (Omissis). - opportuno rilevare, preliminarmente, che non pu , dubitarsi della proponibilit del regolamento di giurisdizione in pendenza, dinanzi al Pretore di Firenze, della controversia determinata dal I Trisciuoglio con il ricorso diretto ad ottenere, nei confronti della P. ' A., taluni provvedimenti d'urgenza previsti dall'art. 700 c. p. c. Invero, i provvedimenti disciplinati dal predetto articolo tendono ad ottenere, con funzione cautelare, una tutela giurisdizionale preventiva, in attesa del giudizio di merito; pertanto, anche rispetto al relativo procedimento, pu presentarsi una questione di giurisdizione, che rientra nell'ambito dell'art. 41 c. p. c. (Cass. sent. 9 marzo 1964, n. 506; sent. 27 febbraio 1964, n. 437; sent. 22 maggio 1963, n. 1355). Sarebbe, d'altra parte, errato ritenere che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sia proponibile soltanto dopo l'emanazione del provvedimento d'urgenza -che, nella specie, non risulta ancora emanato -dato che, invece, sin dal momento in cui sia insorta (1) Cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 1963, n. 1355 in Giust. civ., 1963, I, 830, Cass., Sez. Un., 9 marzo 1964, n. 506, in Giust. civ., 1964, I, 724 nonch Cass., Sez. Un., 27 febbraio 1964, n. 437 in questa Rassegna 1964, I, 468 ed ivi 469, nota 1: tutte richiamate in quella, di cui si tratta, che pubblicata pure su Foro it., 1968, I, 1147 con ampia nota redazionale, relativa anche alla seconda massima. (2) Cfr. Cass., Sez. Un., 30 .dicembre 1965, n. 2485, in Foro it., 1966, I, 821. Il principio affermato di grande importanza, ma pi interessanti ancora sono le applicazioni fattene in relazione alle singole domande che si erano proposte dal privato. Tali applicazioni per quanto riferite al caso di specie ne trascendono la rilevanza e tornano riferibili a numerosi casi che si presentano nella pratica giudiziaria. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE t questione di giurisdizione a seguito della proposizione dell'istanza revista dall'art. 700 c. p. c., sussiste l'interesse della parte a provocare regolamento di cui all'art. 41 c. p. c., (cfr. la gi citata sentenza . 437 del 1964); fermo, tuttavia, che la gi avvenuta emanazione del rovvedimento ex art. 700 c. p. c. non implica decisione sul merito ell'azione, tale da precludere l'ulteriore proponibilit del regolamento :fr., oltre le citate sentenze, da ultimo, la sentenza 5 agosto 1964, . 2086). Ci premesso, si rileva che, con il motivo di ricorso, l'Amministraione sostiene che, attraverso i provvedimenti invocati dal Trisciuolio, non solo si verrebbe a paralizzare l'attivit della P. A. in relaione all'esercizio dei suoi poteri sull'opera pubblica in particolare, e 1lle concessioni interessate in generale, non solo si verrebbe addirit1ra ad ipotizzare un c. d. annullamento del funzionamento dei balni in questione, ma si pretenderebbe forse, procedere anche al sugellamento degli uffici competenti, per evitare la pretesa dispersione i atti e il tardivo inserimento degli stessi agli atti della P. A. e si retenderebbe sentire ordinare alla P. A. di lasciare libero accesso L richiedente negli uffici statali, al fine di ricercarvi le prove della retesa responsabilit della stessa P. A. Sostiene che, se alla P. A. attribuito, in via esclusiva, il potere :tituzionale di far funzionare i suoi uffici, secondo l'organizzazione edotta dalle leggi, in modo da assicurare il buon andamento e l'imarzialit della sua attivit, nell'ambito delle competenze, attribuzioni responsabilit previste dalle leggi e dalla Costituzione (art. 97), apare evidente l'invasione che di tale potere si verrebbe ad operare ttraverso l'accoglimento delle richieste avanzate dal Trisciuoglio, con indebito intervento del giudice ordinario nella sfera di esclusiva ttribuzione della P. A. (Difetto assoluto di giurisdizione del giudice rdinario nei confronti della P. A., in relazione all'art. 4 1. 20 marzo B65, n. 2248 all. E, e agli artt. 37 e 41 c. p. c.). Il ricorso appare parzialmente fondato: in effetti, il difetto di iurisdizione dell'A.G.O. viene esattamente dedotto dalla P. A. rispetto :i alcune delle richieste rivolte dal Trisciuoglio al Pretore di Firenze, 1entre non sussiste riseptto ad altre; d'altra parte, non risulta che lcuna delle domande stesse, anche fra quelle che effettivamente sono tcompatibili con il libero esercizio dell'attivit amministrativa, tenda gli effetti estremi prospettati nel ricorso, quali l'annullamento del mzionamento dei bacini e li suggellamento degli uffici competenti. In linea generale, per quanto attiene all'ammissibilit dei provve imenti di urgenza ex art. 700 c. p. c. deve ribadirsi li concetto, gi ~rmo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che essi al pari i altri provvedimenti cautelari pi specifici e nominati non sono am tissibili, nei confronti della P. A., in quanto tendano a modificare RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO provvedimenti imperativi ovvero importino sovrapposizione della volont del giudice e quella della P. A., oppure alterino la destinazione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili (v. Cass., sent. 30 dicembre 1965, n. 2485). Tale concetto emerge gi dalla consolidata interpretazione della legge sull'abolizione del contenzioso. Non , perci, necessario approfondire l'affermazione, propria di gran parte della pi moderna dottrina, secondo la quale, nei procedimenti civili autelari, si eserciterebbero mere azioni, cio si farebbe valere contro il soggetto passivo non una situazione sostanziale, ma solo uno strumento formale, che viene usato, entro certi limiti, a rischio e pericolo dell'attore, e al fine di assicurare, in via provvisoria e preventiva, la realizzazione di un diritto o il risultato praticamente utile del processo, con la conseguenza, che le azioni cautelari co1_1tro la P. A., sarebbero, a priori, impossibili; non nel senso di una formale incompetenza del giudice, ma nel senso che ogni domanda di cautela sarebbe senz'altro infondata, nel difetto di una norma che conceda in astratto la tutela invocata dall'attore, giacch la legge sul contenzioso attribuirebbe la tutela civile ai soli diritti soggettivi, cio alle sole situazioni sostanziali, mentre la fattispecie contenziosa cautelare implicherebbe una mera pretesa formale, e di cui, comunque, il diritto soggettivo, con essa solo mediamente e indirettamente tutelato, non costituirebbe la causa petendi Ferma la premessa generale, che limita, nei confronti della pubblica amministrazione la tutela cautelare ex art. 700 c. p. c. a causa della riserva e dell'esclusivit dei poteri attribuiti dalla legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo alla P. A. nei rapporti con l'A.G.O., occorre, tuttavia, vagliare, con riguardo alla specie, la .funzione e lo scopo di ciascuna delle domande che il Trisciuoglio, anche in base alla memoria del 9 febbraio 1967, ha ricompreso nel quadro dell'art. 700 c. p. c. 1) l'A.G.O. dovrebbe ordinare alle controparti (tra cui sono due soggetti pubblici, l'Amministrazione dei LL. PP. e l'Enel) di esibire gli atti e documenti in loro possesso, specie quelli relativi alle autorizzazioni, all'impianto e all'esercizio delle dighe; 2) la stessa A. G. dovrebbe rivolgere alla P. A. richiesta di informazioni relative. ai procedimenti amministrativi riguardanti la costruzione, il collaudo e l'esercizio delle dighe; 3) l'autorit giudiziaria dovrebbe impartire alla P. A., l'ordine di consentire al ricorrente Trisciuoglio il libero accesso ai pubblici uffici ove i documenti relativi a quei procedimenti amministrativi sono custoditi, per potere ivi procedere all'esame e all'ispezione dei documenti stessi; 4) infine, in via eventuale, ma in base a gi concreta richiesta del privato (la memoria del 9 febbraio 1967 chiarisce che non si tratta di semplice riserva di richiesta, come avrebbe potuto apparire in base al testo del ricorso del Pretore), ove la P. A. non PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 195 ittemperi all'ordine di esibizione, di informazioni, di libero accesso [el richiedente agli uffici, ecc., il Trisciuoglio pretende che il Pretore 1rovveda ad ordinare il sequesto giudiziario dei documenti in oggetto, x art. 670 n. 2 c. p. c. Circa la proponibilit, dinanzi all'A.G.O., di istanze aventi li conenuto e lo scopo sopra specificati, e circa la sussistenza o l'insussitenza della potest giurisdizionale dell'A.G.O. rispetto ad esse, devesi :iudicare tenendo conto, come gi accennato, del principio -risulante pi che dalla lettera dell'art. 4 della legge abolitrice del conenzioso amministrativo, dal consolidato sistema da esso emergente ri base al quale al giudice ordinario civile inibito, in qualsiasi fase d istanza giurisdizionale (e quindi anche nell'ambito del procedimento egolato dall'art. 700 c. p. c.) di emetter pronunce non solo tendenti d eliminare o modificare il provvedimento amministrativo imperativo, 1a anche ad imporre all'Amministrazione l'emanazione di un deter1inato provvedimento; o importanti, comunque, la sostituzione della olont del giudice all'autorit amministrativa nello esercizio di poest pubblicistiche, mediante la imposizione della stessa P. A. di un ricere o di un pati specifico. Tenuti presenti questi concetti, da osservarsi che la domanda ub. 1) si concreta, sostanzialmente, nella richiesta di un ordine di sibizione di documenti ex art. 210 c. p. c. nei confronti della P. A. tiguardo a tale istanza non pu riconoscersi il denunciato difetto di iurisdizione dell'A.G.O., per assoluta improponibilit della domanda. rifatti, sopite ormai le antiche dispute dottrinali e giurisprudenziali, irca l'ammissibilit della c. d. actio ad exhibendum nei confronti della ' A., oggi opinione ricevuta che lo strumento probatorio previsto all'art. 210 c. p. c. sia applicabile anche nei confronti della pubblica mministrazione che sia parte in giudizio. II vecchio brocardo nemo tenetur edere contra se, come non vale ei confronti dei privati, cos non vale pi nei confronti della P. A. A i non osta la gi accennata riserva di poteri attuali a favore della ' A. dalle norme sul contenzioso; prevale, al riguardo, la consideazione fondamentale che l'ordine di esibire non direttamente coeribile, n, comunque, suscettibile di esecuzione forzata nelle forme reviste dal libero terzo del codice di rito. D'altra parte, il comporta1ento che, caso per caso, la pubblica amministrazione pu adottare i fronte all'ordine di esibizione impartitole -e anche ove tal~ omportamento non sia giustificato dai limiti di cui infra -assume ur sempre carattere' di determinazione discrezionale, ossia natura di tto amministrativo iure imperi, che non pu, per definizione, essere evocato n modificato dal giudice, cosicch per nessun riflesso la ~mplice emissione dell'ordine di esibizione potrebbe costituire una iterferenza dl giudice nei poteri propri della P. A. 196 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quanto, poi, ai limiti che dalla tradizione, e dal sistema positivo, vengono apposti alla legittimit dell'ordine di esibizione nei confronti della P. A. (non potere essere richiesta alla P. A. l'esibizione di atti e documenti da essa provata o ad essa pertinenti, la cui divulgazione costituirebbe violazione del segreto di ufficio, particolarmente di quello attinente alla difesa militare -r. d. 11 luglio 1941, n. 1161; non potere, parimenti, ammettersi l'esibizione quando questa comporterebbe un grave danno per l'amministrazione, danno consistente non gi nel pregiudizio che potrebbe derivare dall'esibizione del documento ai fini dell'esito del giudizio, bens nel pregiudizio che potrebbe derivare ad interessi pubblici di carattere extra-processuale; infine, non potere l'ordine di esibizione in giudizio riguardare gli atti meramenti interni della pubblica amministrazione), lo stato attuale della controversia, data anche la generalit delle indicazioni, da parte dell'attore, dei documenti di cui intenderebbe ottenere l'esibizione, non permette di precisare se taluno di tali limiti effettivamente ricorra. Comunque, sembra trattarsi di problemi attinenti non tanto all'esistenza, in linea generale, del potere giurisdizionale dell'A.G.O. di ordinare l'esibizione, ma, piuttosto, al retto uso, dal puno di vista processuale, dell'esercizio di tale potere; ci particolarmente nel senso che ove, effettivamente, in rapporto a quei limiti, risulti giustificato il rifiuto dell'amministrazione di provvedere all'esibizione, il giudice non possa trarne argomenti di prova a danno della stessa P. A., a norma dell'art. 116 c. p. c., come pu, invece, trarne, secondo la comune opinione, a danno di qualsiasi parte destinataria dell'ordine, ove il rifiuto di esibizione risulti ingiustificato. Cos, ancora pi chiaramente costituiscono problemi di rito, e non attengono alla giurisdizione, quelli relativi all'ammissibilit dell'ordine di esibizione, anche nei confronti della P. A., in via preventiva e d'urgenza, nel quadro dei provvedimenti cautelari innominati di cui all'art. 700 c. p. c. (quasi per sopperire alla mancata previsione, da parte del legisaltore, di un simile ordine nell'ambito dei provvedimenti specifici d'istruzione preventiva disciplinati dagli artt. 692-697 c. p. c.); nonch quelli relativi all'interesse e all'utilit in concreto ad ottenere un simile ordine preventivo, sotto l'angolo visuale della configurabilit dell'urgenza, data la natura pubblica del soggetto destinatario dell'ordine. Cos, infine, da dirsi -trattasi, cio di problemi di rito e non di giurisdizione -quanto all'esistenza del requisito, comunemente richiesto ai fini dell'ordine di esibizione, della comunanza del documento tra attore e convenuto, in connessione al rapporto dedotto in giudizio. Parimenti, non da ravvisarsi sussistente il difetto di giurisdizione dell'autorit giudiziaria, per assoluta improponibilit della domanda, riguardo alla richiesta di informazioni da rivolgersi alla P. A. Vero che, per opinione assolutamente dominante, lo strumento probatcrio PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1revisto dall'art. 213 c. p. c. e dall'art. 96 delle relative disposizioni di ttuazione (richiesta alla P. A. di informazioni che sia necessario acquitare al processo rispetto ad atti e documenti dell'Amministrazione) rava congrua applicazione soltanto quando la P. A. non sia parte in iudizio. Ma ci, come in definitiva riconosce la stessa Amministrazione icorrente, importa soltanto un problema di esatta o errata applicazione i norme strettamente processuali, nel senso che il giudice, accedendo, 11 ipotesi, alla istanza del Trisciuoglio, potrebbe cadere in una erro. ea applicazione delle norme processuali sopra citate, in quanto nella pecie, emerge, gi nell'ambito del procedimento cautelare, quale parte quale futura destinataria dalle istanze di merito da proporsi nel giulizio di cognizione ordinaria. Per il resto, pacifico che la P. A. sia o 1on sia parte nel giudizio, conserva, di fronte alla richiesta di infor11azioni rivoltale dal giudice, ogni potere di determinazione discreionale di non accedere o di accedere alla richiesta, ed entro quali lmiti, e che tali determinazioni assumono carattere di atti amministraivi iure imperi. Esse, quindi, non possono, per definizione, essere revocate n 1odificate dal giudice, e non pu, di conseguenza, nella semplice ichiesta formulata dall'A.G.O. ex art. 213 c. p. c., riconoscersi. in alcun aso, una invasione nei poteri riservati alla P. A., una sovrapposizione Ila volont di questa e una sostituzione della volont medesima con imposizione di un facere specifico. Tanto meno attengono alla giuridizione i profili, eventuali, riguardanti la possibilit di richiedere il ravvedimento di cui all'art. 213 c. p. c., nel quadro della generica e rovvisoria tutela cautelare d'urgenza prevista dall'art. 700 c. p. c., l'utilit e l'interesse in concreto, specie sotto l'angolo visuale del urgenza, ad ottenere l'espletamento di tale singolare specie di istru ion preventiva. Viceversa, e in piena applicazione dei concetti .gi pi volte ibaditi, deve dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione dell'A.G.O. iguardo alla domanda di cui al n. 3. Con essa, infatti, si pretenderebbe he il giudice imponesse alla P. A. un pati, cio di consentire e sop ortare il libero indiscriminato accesso del Trisciuoglio ai pubblici .ffici, per ivi prendere diretta visione e compiere diretta privata ispe ione di tutti gli a,tti e documenti amministrativi riguardanti la wn essione, la costruzione, il collaudo, ecc., delle dighe e degli impianti li cui si tratta. chiaro che, se all'autorit giudiziaria fosse consen ito di imporre alla P. A. un simile accesso del privato nei pubblici :ffici, sia pure al fine di ricercarvi elementi e prove di una pretesa esponsabilit extracontrattuale della P. A., il limite sancito dall'art. 4 !ella legge 20 marzo 1965 n. 2248 ali. E verrebbe ad essere certa 11ente travalicato; invero, la facolt concessa dal giudice al privato i tradurrebbe, come ben rileva la ricorrente, in una inconcepibile RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO intrusione e interferenza nell'attivit della P. A. e nel funzionamentc. dei pubblici uffici, e in una indebita presa di cognizione anche degli aiti e documenti interni (v. sopra) dell'amministrazione stessa: in definitiva, nella violazione del principio che alla P. A. attribuito in via esclusiva l'istituzionale potere di far funzionare i suoi uffici, secondo l'organizzazione dettata dalle leggi, in modo da assicurare il funzionamento e l'imparzialit delle sue attivi nell'ambito delle competenze, delle attribuzioni e dalla responsabilit come stabilite anche dallrso di un normale giudizio di cognizione), nella specie il Trisciuolio abbia richiesto il provvedimento riconnettendosi alla pi ampia e merica misura autelare ex art. 700 c. p. c. -(Omissis). ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 aprile 1968, n. 1250 -Pres. Scarpello -Rel. Leone -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Morbelli (avvocati Capiccio e Magrone) c. Accademia albertina di belle arti e liceo artistico di Torino (avv. Stato Tavassi La Greca). [)mpetenza e giurisdizione -Responsabilit civile -Omesso o irregolare versamento dei contributi agli istituti previdenziali da parte di enti pubblici -Autonomia del rapporto di previdenza dal rap oi poero di prestazione d'opera -Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo -Insussistenza -Giurisdizione del Giudice ordinario. (c. c., art. 2116; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29 e 30).. L'autonomia dal rapporto di prestazione d'opera del rapporto previdenza, su cui sia fondata la domanda di risarcimento dei danni ~r omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali .(da irte di enti pubblici), comporta un collegamento semplicemente estee> re tra tale domanda ed il rapporto di lavoro, mentre per la sussienza della giurisdizione eslusiva del Giudice amministrativo in ordine le controversie concernenti il rapporto di impiego pubblico nessario che le domande trovino in esso la propria causa petendi, onde 1n ricorrendo in subiecta materia la giurisdizione esclusiva deve affertirsi la giurisdizione del Giudice ordinario (1). (1) Con la sentenza, di cui si tratta, risolta ancora una volta, nei nsi riportati in massima, la vexata quaestio, che la sentenza n. 2000 del luglio 1967 resa dalle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione (v. questa Rassegna, 1967, I, 956 ed ivi nota 1) aveva riaperto con statui mi difformi dai pi recenti precedenti. La questione stata peraltro a riesaminata funditus. I i I j i l 1 1 l! RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Ci stabilito, la Corte ravvisa la necessit di rive dere le soluzioni date in precedenza alla questione relativa alla giuri ~ sdizione in ordine alle domande dei dipendenti pubblici, intese ad ottenere dall'Amministrazione di appartenenza il risarcimento del danno per l'omesso o irregolare versamento dei contributi agli istituti previdenziali: questione, questa, che non ha ancora trovato defini iI-:: zione concorde nella stessa giurisprudenza di questo Supremo Collegio. Mentre, infatti, con le senenze 11 luglio 962, n. 1852 e 30 dicembre 1963, n. 3247 stata dichiarata la giurisdizione del Consiglio di Stato in ordine alle dette domande, nelle sentenze n. 1639 e 2524 del 1964 stata affermata, invece, la giurisdizione del giudice ordinario. Ma tali ultime pronunce non sono state tenute in considerazione nella pi recente sentenza del 28 luglio 1967, n. 2000, che, con esclusivo riferimento all'indicata sentenza n. 1852 del 1962, ha ripetuto che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata dal dipendente pubblico, per conseguire il risarcimento del danno, derivatogli dalla violazione dell'obbligo di corrispondere i contributi di assistenza e di previdenza. Contrasti analoghi si sono manifestati nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. Mentre le Sezioni V e VI del Consiglio hanno seguito lo indirizzo giurisprudenziale che attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario, la Sezione IV del medesimo Consiglio, pur dopo le sentenze di questa Corte che tale indirizzo hanno confortato, ha continuato ad affermare, come in passato, la propria giurisdizione in mate ria (dee. 14 dicembre 1966 n. 1051, con richiami di precedenti giurisprudenziali). Le incertezze della giurisprudenza traggono origine dalla non precisa formulazione dei legami esistenti tra rapporto di lavoro e rapporto assicurativo e previdenziale, nonch della stessa struttura di tale ultimo rapporto: relazioni, queste, che debbono essere considerate nella loro astratta riferibilit a tutte le attivit lavorative che si avvalgono dell'assistenza e previdenza sociale, abbiano esse per base un contratto individuale di lavoro o un contratto d'impiego e si tratti, in tal caso, di impiego pubblico o di impiego privato. Le prestazioni di assistenza e di previdenza al lavoratore, nel nostro diritto positivo, sono concordemente considerate oggetto di rapporto di diritto p~bblico, nel significato intenso e sostanziale che la tutela dei lavoratori costituisce obbligo allo Stato, a confronto del vantaggio che la comunit statale riceve dal lavoro, valutato come dovere del cittadino, che la Costituzione chiama a svolgere una attivit o una funzione, che concorra al progresso materiale o spiri~ tuale della societ (Cost. art. 4). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 201 Su questo fondamento, il rapporto in esame riceve disciplina diretamente dalla Costituzione, dalle leggi (codice civile e leggi speciuli elativi ai vari istituti previdenziali), da residui contratti collettivi di iatura normativa, che, si afferma, sarebbero ancora in vigore, non mre dal contratto di lavoro, che normalmente sul punto tace, perch e pattuizioni o sarebbero meramente. ricognitive di una disciplina iormativa cogente o, se in contrasto con tale disciplina, sarebbero nulle. Ora, quando la legge, in relazione al concreto svolgimento di una tttivi dei privati, pone un obbligo ispirato a superiori esigenze di iatura sociale e stabilisce che esso non derogabile con private conrenzioni ed anzi penalmente sanzionato, errato giuridicamente affernare che l'obbligo trova la sua causa nel contratto, mentre questo ;ervito solo a costituire la situazione avente valore di presupposto Jerch si determini in concreto lo svolgimento di quella attivit, ~resa in considerazione dalla legislazione sociale, per effetti che i pri. rati contraenti possono non avere considerato o possono aver voluto tddirittura escludere. Anche la norma dell'art. 1374 c. c. relativa alla integrazione del ~ontratto, quando afferma che il contratto obbliga le parti non solo i quanto nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze !he ne derivano secondo la legge, non pu riferirsi alle norme giuri: liche cogenti, rispetto alle quali sarebbe meramente pleonastico ed perci intesa nel senso che, ove le parti non abbiano provveduto ad eliminarli con esplicita pattuizione, il contratto produce anche gli effetti stabiliti con norme dispositive, facenti parti del sistema contrattuale. Ma allora, se l'obbligo di versare i contributi agli enti di assicurazioni e prevenzione sociale non discende dalla regolamentazione pattizia e non effetto integrativo del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1374 c. c., deve necessariamente dedursi che esso obbligo .:ontrattuale non , nel senso tecnico proprio di tale espressione. Sta di fatto che i rapporti giuridici inerenti agli aspetti sociali del lavoro, improntati, come s' detto, a finalit di generale interesse ed ispirati da insopprimibili esigenze della coscienza collettiva, confluiscono con i rapporti giuridici nascenti dal contratto di lavoro, dai c:iuali, per, si mantengono distinti, nella costituzione dello status del lavoratore: nozione, questa dello status, che, affermata generalmente nei riguardi degli impiegati pubblici, appare sempre pi appropriata a designare il complesso di capacit, di diritti e di doveri, o di rapporti, che si costituiscono, per effetto dell'attivit produttiva spiegata, nella persona del lavoratore o intorno ad essa, per l'importanza primaria che assume il lavoro umano, quale che ne sia il contenuto, nella vita dei singoli e della collettivit. 202 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Detta nozione serve benissimo a spiegare, da una parte, la relazione di concorrenza, dall'altra, la distinzione tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro, dato che mentre quest'ultimo attribuisce la qualifica professionale e giuridica costitutiva dello status, il primo fa parte della. serie aperta di poteri e doveri o di rapporti, inerenti al lavoratore, che possono variare, e di fatto variano, senza che perci cambi lo status e che possono appartenere e di fatto appartengono, a rami diversi dell'ordinamento giuridico. Negli status, appunto, i rapporti concorrenti ma non tipicamente qualificativi potenziano e completano la disciplina giuridica propria degli atti attributivi dello status, estendendone gli effetti in campi non specifici dei detti atti, per il raggiungimento di finalit che questi da soli non sono idonei a realizzare. stato detto, in senso contrario, che rapporto previdenziale quello che intercorre tra istituto assicurativo e datore di lavoro (avente per oggetto il pagamento dei contributi) o tra istituto assicuratore e lavoratore (avente per oggetto le prestazioni previdenziali, assicurative, pensionistiche), mentre, quando il pubblico dipendente fa valere la responsabilit del datore di lavoro derivante dall'inadempimento dell'obbligo di versare regolarmente i contributi assicurativi, verrebbero in considerazione obblighi e diritti inerenti al rapporto di pubblico impiego. Ma l'assunto non ha fondamento giuridico, perch con esso si stacca, nella considerazione del medesimo rapporto obbligatorio, il debito dalla responsabilit, entrambi fattori costitutivi del rapporto, facendosi rientrare il debito nell'ambito del rapporto previdenziale o assicurativo e la responsabilit in quello del rapporto di lavoro; in pi, con esso si snatura lo stesso rapporto previdenziale o assicurativo, che nel vigente diritto positivo assume struttura trilaterale, essendone soggetto anche il prestatore d'opera beneficiario e che in questa sua struttura unitaria non consente l'arbitraria enucleazione delle relazioni tra datore di lavoro e prestatore d'opera, inerenti all'assistenza o alla previdenza sociale, per riferirle al rapporto di lavoro. In questo senso concorrono altri rilievi. sintomatico, infatti, che, nel codice civile, il paragrafo relativo agli obblighi ed ai diritti delle parti del rapporto individuale di lavoro non comprende le norme dei mezzi di tutela sociale del lavoratore, contenute in un paragrafo successivo, collocazione che espressiva della netta esclusione di tale tutela dalle relazioni tipiche tra i soggetti del rapporto di lavoro. E nel paragrafo relativo all'assistenza ed alla previdenza obbligatoria, precipua cura del legislatore appare essere stata quella di affermare la natura cogente della disciplina ivi stabilita, con l'iniziale statuizione che le leggi speciali e le norme PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 203 :orporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza 1bbligatorie (art. 2114 c. c.) e con la successiva declaratoria di nullit li qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alle dette nisure di tutela sociale (art. 2115 capv. c. c.). Nell'ambito di questa considerazione dell'obbligatoriet della tutela :ociale del lavoratore e della correlativa ininfluenza della potest di: positiva delle parti contraenti del rapporto di lavoro, la norma del' art. 2116 c. c., che svincola il diritto del lavoratore dall'adempimento lell'obbligo del datore di lavoro di versare regolarmente i contributi lovuti agli istituti di assicurazione e di prev.idenza, completa l'enuncia: ione della natura esclusivamente legale di tali diritto ed obbligo. Di :onseguenza nella medesima considerazione sistematica deve essere iguardata la norma del capoverso di detto articolo, relativa alla re; ponsabilit dell'imprenditore per il danno che fosse derivato al presta: ore d'opera, per il fatto che gli istituti di assicurazione e di previdenza, t causa dell'omessa o irregolare contribuzione, non fossero tenuti a :orrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute: responsabilit :he, perci, correlativa alla violazione di un'obbli:gazione ex lege ~. solo in quanto tale, rientra nell'ampia ed impropria qualificazione di ~esponsabilit contrattuale, se per questa s'intende la responsabilit :onseguente all'inadempimento di un'obbligazione comunque posta, in :ontrasto con la responsabilit conseguente alla violazione di un diritto ;>rimario di un altro soggetto. Stabilito cosi che la responsabilit ex art. 2116 c. c. inerente al ~apporto previdenziale e che tale rapporto distinto da quello di lavoro (o di impiego), pur confluendo con esso nella disciplina complessiva iello status di lavoratore o di impiegato, consegue che, in relazione :tlla .giurisdizione, la rilevata autonomia del rapporto di previdenza, m cui fondata la domanda di risarcimento ex art. 2116 c. c., dal rapporto di prestazione d'opera, comporta un collegamento semplicemente esteriore tra tale domanda ed il rapporto di lavoro. Al contrario, perch sussista la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle ontroversie concernenti il rapporto d'impiego pubblico, ai sensi degli art. 29 e 30 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, necessario che l'oggetto della controversia concerna strettamente il rapporto d'impiego, cio la pretesa patrimoniale dedotta in causa deve trovare in esso la sua causa petendi (Cass. 26 giugno 1957, n. 2484, 10 febbraio 1961, n. 205). Di conseguenza, vertendosi nella specie in tema di tutela di diritto sog.gettivo e non ricorrendo la giurisdizione esclusiva di cui ai richiamati art. 29 e 30 r. d. n. 1054 del 1924, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 aprile 1968, n. 1264 -Pres. Scarpello -Rel. Sbrocca -P. M. Pedote (conf.). -Ronchella (avvocati Mariani e Nicoletti) c. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (avv. Stato Giorgio Azzariti) e Comune di Rocca di Papa (avv. Vizzino). Competenza e giurisdizione -Riserva di caccia -Concessione costitu tiva -Diversa posizione del concessionario nei confronti dei terzi e nei confronti della P. A. -Effetti. (t. u. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 31 d. P. R. 10 giugno 1955, n. 977, art. 43, terzo comma). ' In materia di riserve di caccia il diritto esclusivo spettante al concessionario non rappresenta un'emanazione naturale e immediata del diritto di propriet, ma ripete il suo titolo dal decreto di concessione, nel quale l'interesse pubblico determinato dalla finalit di curare il ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta, mentre l'interesse privato secondario e condizionato alle esigenze del pubblico interesse, onde il concessionario non pu provvedere ad libitum al funzionamento della riserva, ma deve osservare le norme di massima poste dalla legge ed sottoposto al controllo dell'Autorit; la concessione di riserva , quindi, un negozio costitutivo che non rientra nel pi ampio genere delle concessioni contratto, ma unilaterale: pertanto, la posizione di diritto tutelabile davanti al Giudice ordinario acquisita dal concessionario nei riguardi degli altri privati, ma non della pubblica Amministrazione, rispetto a cui gli ampi poteri discrezionali di consentire e di mantenere in vita la concessione degradano quella posizione ad interesse legittimo (1). (Omissis). -Con i due primi motivi del ricorso, che prospettando un'unica questione devono essere congiuntamente esaminati, denunciandosi la violazione dei principi di diritto in materia di concessioni ammnistrative e, in partcolare, dell'art. 49 del t. u. 5 giugno 1939, n. 1016 sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, modificato dall'art. 31 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, si sostiene che la concessione di riserva di caccia appartiene al tipo delle con( 1) V. Cass., Sez. Un., 27 febbraio 1964, n. 437, in questa Rassegna, 1964, I, 468 ed ivi 470 note 1-2; v. pure Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1960, n. 2687, in questa Rassegna, 1961, 18 con nota di commento e richiami; cfr. altresi Cass., 24 gennaio 1955, n. 175, in Foro it., 1955, 1, 317: tutte richiamate in quella, di cui si tratta. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE ssioni contratto, da cui derivano a favore del concessionario veri e opri diritti soggettivi, di guisa che il concessionario stesso non si :>va in una posizione di subordinazione di fronte all'amministrazione ncedente e pu tutelare i suoi diritti davanti al giudice ordinario. La censura non merita di essere accolta. Come questa Corte Suprema ebbe gi a ritenere con le sentenze Sezioni Unite n. 437 del 1964 e n. 2687 del 1960 e a Sezione semice n. 175 del 1955, nel caso di riserva d caccia il diritto esclusivo ettante al concessionario, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del u., non rappresenta un'emanazione naturale e immediata del diritto propriet, ma ripete esclusivamente il suo titolo dal decreto di ncessione, nel quale l'interesse pubblico determinato dalla finalit curare H ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta, e:ntre l'interesse privato secondario e condizionato alle esigenze del tbblico interesse, cosicch il concessionario non pu provvedere ad >itum al funzionamento della riserva, ma dev~ osservare le norme di assima poste dalla legge ed sottoposto al controllo dell'autorit. La concessione di riserva , quindi, un negozio costitutivo che non mtra nel pi ampio genere delle concessioni-contratto, nei cui riguar si discute se e in quali casi si configurino come negozi giuridici lateratli, dai quali sorgono diritti ed obblighi che le parti (concedente concessonario) si riconoscono in posizione di parit e di corrispettit, ma un negozio (o provvedimento) unilaterale, cio una concesme nel significato tecnico, alla quale lo Stato si determina esclusimente per la tutela di uno specifico interesse pubblico, e che crea .a posizione di diritto ove prima non esistevano che interessi. Come tale, essa perfetta e produttiva di effetti giuridici per il lo fatto della sua emanazione; ma preme qui rilevare che la posime di diritto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, acquisita dal ncessionario nei riguardi di altri privati, ma non della pubblica am. nistrazione, rispetto a cui gli ampi poteri discrezionali di consentire di mantenere in vita la concessione degradano quella posizione ad ;eresse legittimo. Ed invero, la concessione pu essere, tra l'altro, revocata, ai sensi 1 citato art. 49 del t. u., se il territorio si dimostri inadatto alla opagazione o alla sosta della selvaggina, o comunque la riserva non ponda alle finalit di interesse faunistico per le quali fu accordata. la revoca, comportando il ritiro dell'atto non conforme alle regole lative al merito dell'azione amministrativa, operer normalmente nunc, rispettando gli effetti gi prodotti, ma non i diritti soggettivi, e siano eventualmente nati o siano stati resi esercitabili dall'atto nei 1fronti della pubblica amministrazione, appunto perch, come si ~ennato, limitatamente all'amministrazione concedente, la posizione l privato non acquista la consistenza del diritto soggettivo. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'atto di concessione, in conformit dei principi generali, pu anche essere annullato dalla stessa autorit che lo ha emesso per motivi di illegittimit originaria o sopravvenuta, con effetto ex nunc, cio fin dal momento in cui venuto in essere l'atto invalido o si verificata la causa di fovalidit, e senza salvezza di diritti soggettivi, che possono nascere soltanto da un atto valido. Nel caso di specie, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha parzialmente annullato o, pi esattamente, ha modificato per parziale illegittimit originaria il decreto di concessione, in quanto il Comune di Rocca di Papa aveva conferito al consorzi<> dei riservisti la totalit. dei suoi beni, anzi che un'estensone non maggiore della met, come prescrive l'art. 65, terzo comma, del t. u .. E la modifica non ha incontrato alcun limite nei diritti soggettivi del concessionario per le ragioni gi esposte, vale a dire che il diritto soggettivo non pu sorgere che da un atto valido e, nella specie, non configurabile nei rapporti con la pubblica amministrazione, il cui potere di annullamento, in sede di autotutela, inoltre ampiamente discrezionale. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE ::>RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 gennaio 1968, n. 27 -Pres. Rossano -Est. Spagnoletti -P. M. Chir (conf.). Chiesa Parrocchiale di S. Pietro in Castiglione Fibocchi (avv. Novelli, Merlini, Cervati) c. Ministero Finanze (avv. Stato Varvesi). >sa giudicata -Limiti oggettivi -Dedotto e deducibile. (c. c., art. 2909). bbligazioni e contratti -Inadempimento delle obbligazioni principali -Risoluzione del contratto -Accertamento dell'importanza dell'inadempimento -Irrilevanza. (c. c., art. 1455). L'autoritd della cosa giudicata, ncorch limitata a ci che abbia rmato oggetto deZ giudizio, si estende non solo azza questione princi: Ze oggetto della controversia, ma anche ad ogni altra logicamente nnessa, nei senso che comprende non soZo Ze ragioni giuridiche fatte Jere esplicitamente in giudizio, ma tutte Ze altre che, in via di azione Cli eccezione avrebbero potuto e dovuto essere dedotte, sicch preclude tte Ze questioni proponibili ma non proposte, che siano incompatibiii n i presupposti logico-giuridici essenziali e necessari della promzia (1). Allorch si denunzia l'inadempimento deUe obbligazioni princi. Zi deZ contratto, Za risoluzione del medesimo prescinde da ogni indarie intorno aZZa gravitd dell'inadempimento, per essere condizionato (1) Giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. 8 febbraio 1963, n. 239; 7 aprile B4, n. 768; 16 luglio 196.6, n. 1928 ecc. Circa i limiti oggettivi del giudicato, di cui l'art. 2909 c. civ. non fa mzione, si conviene che il nuovo giudizio precluso dal1a cosa giudicata orquando coincidono i tre elementi costitutivi dell'azione (soggetti, peticn e causa petendi). Sul concetto di causa petendi e sui limiti oggettivi del giudicato nelle loni reali e personali cfr. Ar.vmo in nota a Tribunale di Napoli 5 maggio 56, Giust. civ., 1966, I, 1861 con richiami -cfr. altresi Cass. 28 marzo 56, n. 816, in questa Rassegna, 1966, I, 361 con note di riferimenti. 208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'accoglimento della domanda ai semplice accertamento del fatto denunziato (2). (Omissis). -Con il primo mezzo l'Ente Parro:cchiale ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 2909 c. c. in rapporto alla sentenza del Pretore di Arezzo ed omesso esame di punto decisivo, assume che l'ipotesi di fitto bloccato a favore del CRAL non sussisteva, stante la facolt, contrattualmene riservatasi dall'Amministrazione, di rescindere il contratto, mentre nessuna preclusione derivava in questo giudizio dal giudicato costituito dalla sentenza del Pretore, perch resa tra altre parti. Sostiene, in particolare, che la Corte del merito abbia omesso di esaminare il primo punto ed abbia erroneamente applicato le norme sul giudicato. La censura infondata. Giova ricordare che la Parrocchia aveva opposto alla propria inadempienza una exceptio inadimpleti contractus pe:r violazione dell'art. 1358 c. c. da parte della venditrice che, in pendenza del verificarsi della condizione sospensiva dell'approvazione ministeriale del contratto di vendita gi stipulato e nell'approssimarsi del termine di scadenza del precedente contratto di locazione, ebbe a rinnovare il contratto con il conduttore. Al riguardo la Corte di appello ha ritenuto che il riesame di questa eccezione fosse precluso dal giudicato, dato che la stessa eccezione era gi stata respinta nel precedente giudizio per adempimento del contratto, nel quale il Tribunale di Firenze, con la sentenza 12 giu gno -15 settembre 1958, passata in giudicato, aveva escluso che la permanenza del Cral nella occupazione dell'immobile a decorrere dal 1 gennaio 1955 fosse dipesa dalla rinnovazione della locazione, in quanto tale occupazione era conseguenza del diritt6 del conduttore alla proroga legale del contratto di locazione originario. Ora va considerato che con il primo motivo la Parrocchia sostiene l'inesistenza del giudicato nei confronti della sentenza emessa dal Pretore di Arezzo, senonch la sentenza impugnata non si occupata affatto della sentenza del Pretore di Arezzo, ma solo ed esclusivamente della pronuncia del Tribunale di Firenze nel giudizio vertito tra le stesse parti e concluso con la e~clusione della sussistenza delle pretese inadempienze, che la Parrocchia aveva dedotte nei confronti dell'Amministrazione. (2) Sul punto che la valutazione dell'importanza dell'inadempimento debba essere compiuta non con criteri astratti sibbene in vista delle circostanze obbiettive e subbiettive concrete cfr. Cass. 1966, n. 1327; 1964, n. 2881; 1963, n. 2490; 1962, n. 2481 ecc. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Quindi, sotto tale profilo, la censura inconferente. Per quanto concerne l'omesso esame di punto decisivo, va rilevato 1e il giudicato si formato non solo sulla questione principale e mdamentale, che aveva costituito oggetto della controversia e della ecisione, ma anche su ogni altra questione connessa logicamente, llale la mancata prosecuzione della procedura di rilascio e il danneglamento all'immobile locato; ma di ci si dir ancora in appresso con esame del secondo motivo. Con il secondo mezzo, infatti, la parte ricorrente denuncia viotzione dell'art. 2909 c. c., perch la sentenza impugnata avrebbe erroeamente ritenuto che fosse precluso dal giudicato l'esame dell'ecce. one di inadempimento, prospettata sotto nuovi e diversi profili rispetto lla precedente sentenza. Pi particolarmente deduce ohe mentre nell'opporsi all'ingiunzione, ra stato dedotto solo l'abusivo rinnovo della locazione, la Parrocchia, el presente giudizio, aveva dedotto altresi, come fatti imputabili alla .mministrazione e costituenti altrettanti titoli di colpa, il mancato sercizio della facolt di rescissione, la mancata prosecuzione dell'azioe di rilascio in via amministrativa e il danneggiamento dell'immobile. Questioni queste che per la loro connessione con il problema prinipale risolto dal Tribunale ne seguivano la sorte. Del resto non esatto che la Corte del merito abbia omesso di saminare i nuovi e diversi titoli di inadempienza, che invece, sia ure sinteticamente, sono stati tenuti presenti dalla sentenza impunata. Questa, infatti, dopo avere espressamente limitata la preclusione el giudicato alla sola eccezione di inadempimento fondata sul fatto ella rinnovazione del contratto di locazione, ha testualmente precisat he la Chiesa Parrocchiale di San Piero ha dedotto nelle sue ultime ifese scritte che l'eccepita inadempienza della venditrice si fonda, alresi, nel presente giudizio, su fatti nuovi e diversi dalla rinnovazione er un quadriennio del contratto di locazione dell'immobile con il ~RAL, e precisamente, oltre che sulla mancata consegna della cosa enduta, sul mancato esercizio da parte de11'Amministrazione della acolt di rescindere il contratto di locazione rinnovato, che si era iservata nel contratto stesso, e di avvalersi della speciale procedura mministrativa di rilascio, facolt che la venditrice aveva iniziato ad sercitare con la intimazione al CRAL della disdetta, abbandonando poi 1spiegabilmente la procedura di rilascio . Da tale motivazione emerge non essere fondata la censura secondo ui l'impugnata sentenza ignor i fatti su menzionati. N la Corte si sottratta all'esame delle eccezioni di. inadempimento non coperte dal iudicato, ma le ha ritenute destituite di fondamento. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST~TO Pi particolarmente la sentenza impugnata ha messo in rilievo che il comportamento della venditrice non aveva costituito una situazione di svantaggio o di danno nei riguardi del compratore. Ha considerato invero: a) che iil comp11atore era sciente della indisponibilit della cosa; b) che egli era subentrato dal giorno dell'acquisto nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, a norma dell'art. 1602 c. c.; c) che non aveva alcuna incidenza sulla responsabilit della Amministrazione la rinnovazione della locazione sotto il profilo del ritardo nella consegna e del danneggiamento subito dall'immobile, dato che ambedue gli inconvenienti erano effetto del diritto del CRAL alla proroga del contratto di locazione, precedente alla stipulazione della vendita; d) che non sussisteva, pertanto, la violazione dell'art. 1358 c. c., perch (come, del resto, aveva gi rilevato il Tribunale di Firenze con la citata sentenza passata in giudicato) il comportamento dell'Amministrazione non legittimava l'exceptio inadimpleti contractus. Anche se il contratto di locazione non fosse stato rinnovato, egualmente il CRAL si sarebbe potuto opporre validamente ad una azione di rilascio, come si era di fatto opposto alla domanda della Parrocchia, eccependo il diritto alla proroga legale del precedente contratto di locazione. La ricorrente lamenta inoltre che la Corte d'Appello non ha effettuato una specifica indagine sulla gravit dell'inadempimento; ma il rilievo infondato, perch trattavasi della obbligazione principale di un contraente (Parrocchia) e, nel contempo, della causa del contratto per l'altro contraente (Amministrazione), per cui l'accoglimento della domanda di risoluzione era condizionata daJl semplice accertamento dell'inadempimento, senza necessit di ulteriori indagini sulla gravit di esso, che era in re ipsa. Con il quarto mezzo la ricorrente denuncia un ulteriore mancato esame di fatto decisivo, costituito da una lettera dell'Amministrazione in data 4 luglio 1955, da cui risultava che l'obbligo delila consegna era inadempiuto. agevole per constatare che la Corte non poteva attribuire rile vanza (tanto meno decisiva) alla menzionata lettera, dal momento che ha fondato la propria decisione sulla successiva lettera del 22 settem bre 1955 dell'Amministrazione stessa al Parroco, nella quale si faceva presente il difetto di legittimazione attiva di essa Amministrazione e nel contempo si invitava il Parroco ad agire contro il Cral. D'altro canto, l'obbligazione di consegnare, stabilita nell'art. 1476 c. c., stata giustamente considerata adempiuta, nel caso in esame, non appena il contratto di compravendita fu concluso e perfezionato, con il trasferimento della propriet e del possesso della cosa. -(Omissis). II ~ ' { 1' f f f I (. I ~ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 8 marzo 1968, n: 771 -Pres. Cannizzaro -Est. Cortesani -P. M. Antoci (conf.). Azienda F.S. (avv. Stato Conti) c. Esattoria Comunale di Firenze (avv. Zucconi) c. Bianchini ed altri. 1>mpetenza e giurisdizione -Regolamento di competenza -Provvedimenti impugnabili -Ordinanza del Pretore in ordine alla dedotta irregolarit di notifica del pignoramento e dell'atto di citazione del terzo -Esclusione. (C. p. C., artt. 42, 43). ammissibile ii regolamento di competenza, avendo riguardo al >ntenuto sostanz.iale della pronunzia, allorch a mezzo di questa si i risolta una questione di competenza. Non ha carattere decisotio, e m pu quindi formare oggetto di regolamento di competenza, l'ordiinza con la quale il Pretore abbia accertato in via autonoma, e non cidenter tantum in funzione della competenza del giudice adito, la golarit di notifica del pignoramento e dell'atto di citazione al terzo gnorato (1). (Omissis). -Col primo mezzo del ricorso si lamenta la violazione U'art. 30 della 1. 7 luglio 1907, n. 429 e successive modificazioni, 1nch dell'art. 2 del d. lgt. 6 aprile 1916, n. 441. In particolare si duce che qualsiasi atto, inteso a impedire o trattenere il pagamento somme dovute dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, 1ve essere notificato al Direttore Generale, il quale ne d notizia (1) Sul principio, pacifico, secondo cui per stabilire la natura del provdimento bisogna aver riguardo non alla forma ma al contenuto del mesimo cfr. Cass. 14 aprile 1966, n. 940; 18 ottobre 1966, n. 2506; 11 agosto 55, n. 1935. Sulla necessit inoltre che l'organo da cui il provvedimento promana 1 investito del potere di pronunziare sentenza cfr. Cass. 18 ottobre 1966, 2508. Infine, che la prevalenza della sostanza sulla forma dei provvedimenti irisdizionali non possa risolversi unicamente in base ai soli noti criteri lla decisoriet del contenuto e dell'efficacia del giudicato, ma in vista resi della individuazione del modello normativo dei singoli provvedi! nti, talch non ammissibile il ricorso per regolamento di competenza 1tro le decisioni definite ordinanze dalla legge, cfr. Cass. 14 febbraio )6, n. 445, in questa Rassegna, 1966, I, 833 con nota di riferimento; Cass. 1prile 1966, n. 862, Foro it., 1967, I, 115 con nota di richiamo. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO all'ufficiale incaricato del pagamento, e che pertanto nella specie la notifica del pignoramento andava fatta o al Direttore Generale in Roma o, quanto meno, al cassiere del Compartimento in Firenze e mai al Capo Compartimento di quest'ultimo citt, non avendo egli alcuna veste e funzione in materia. La eccezione dell'Azienda era stata, quindi, legittimamente proposta e il Pretore, dichiarando rituale la notifica del pignoramento, avrebbe implicitamente affermato la propria competenza a conoscere della presente controversia. La censura priva di consistenza giuridica. Il Pretore di Firenze, con la ordinanza oggetto dell'attuale regolamento, si limitato a disattendere la eccepita nullit del pignoramento sul rilievo che, potendo questo essere eseguito anche presso il funzionario del Compartimento, la notifica del relativo atto al Capo Compartimento di Firenze era idonea ad instaurare un regolare contraddittorio. Ed da tale pronunzia che l'Amministrazione ricorrente vorrebbe desumere anche una statuizione implicita sulla competenza perch, se l'eccezione di nullit del pignoramento fosse stata accolta, la notifica dell'atto al Direttore Generale avrebbe comportato la competenza del Pretore di Roma ai sensi dell'art. 26 comma 2<> c.p.c. Il procedimento di cui agli artt. 42 e 43 del vigente codice di rito, a differenza del regolamento di giurisdizione, postula una pronunzia sulla competenza e nella specie non solo manca una esplicita statuizione in materia, ma il Pretore, nel risolvere le questioni preliminari sollevate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ha emesso una semplice ordinanza, il che chiaramente indicativo del carattere interlocutorio di quella decisione. Per aderire alla tesi della ricorrente si dovrebbe attribuire alla forma del provvedimento il nomen iuris di sentenza ed al contenuto della relativa statuizione il valore di una pronunzia implicita sulla competenza; ma, se, a seguito della soluzione adottata dal Pretore, resta a lui attribuita l'ulteriore cognizione dell'attuale controversia, ci solo un effetto mediato e riflesso di quella ordinanza e non gi l'obietto specifico di una decisione che rivesta il carattere di una pronunzia definitiva. In altre parole, il problema sulla regolarit o meno della eseguita notificazione del pignoramento e dell'atto di citazione sottoposto al giudizio del Pretore proprio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato -non fu esaminato incidenter tantum in funzione cio dell'accertamento della competenza del giudice adito, ma in via autonoma, per stabilire in limine la regolarit del contraddittorio instaurato davanti a quel Pretore, onde una pronunzia, emessa in tal senso e per quel determinato fine, suscettibile degli ordinari mezzi d'impugnazione, ma non pu esser investita col ricorso per regolamento di competenza. -(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 marzo 1968, n. 807 -Pres. Flore -Est. Mirabelli -P. M. Di Maio (parz. di:ff.). Nangano (avv. Cavoli) c. Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Agr). npu~nazione -Revocazione -Sospensione del termine per ricorrere in Cassazione -Inammissibilit della domanda -Irrilevanza. (c. p. c., art. 398). rocedimento civile -Prova in ~enere -Eccezione -Onere della prova Criteri. (c. c., art. 2967). Proposta domanda di revocazione, L'effetto sospensivo del te1mine ~r proporre ricorso per Cassazione, sancito daU'art. 398 ultimo comma p.c. non subordinato aU'ammissibilitd della domanda stessa (1). Ove ii convenuto alla pretesa dell'attore contrapponga non una merica contestazione ma una difesa positiva, gli incombe la prova del ttto posto a fondamento della eccezione (2). (Omissis). -Preliminare l'esame dell'eccezione di inammissiilit del ricorso, proposta dall'Amministrazione controricorrente, semdo la quale la proposizione della revocazione non produrrebbe effetto sospensivo del termine per proporre il ricorso per cassazione, mcito dall'art. 398, ult. comma, cod. proc. civile, quando l'impugna. one per revocazione sia dichiarata inammissibile, perch fondata su 1gioni diverse da quelle previste nell'art. 395 dello stesso codice. L'eccezione, peraltro, infondata. Questa Corte, a sezione semplice, ha ripetutamente affermato, in1tti, che l'effetto sospensivo non subordinato n alla validit n alla mmissibilit della domanda di revocazione e si produce, invece, !mpre che tale domanda sia proposta entro il termine utile per proorre il ricorso per cassazione (Cass., Sez. II, 9 ottobre 1957, n. 3677; (1) Cfr. Cass. 30 giugno 1951, n. 1751, Giur. comp. Cass. civ., 1951, XX, 3 quadr. p. 1502 con nota di BIANCHI n'EsPINOsA; in dottrina cfr. al esi ANDRIOLI, Commento c.p.c., 1960, vol. IV, 647. (2) Giurisprudenza pacifica; cfr. Cass. 23 luglio 1964, n. 1987; 18 magio 1964, n. 1226; 18 giugno 1965, n. 1272 ecc. La regola reus in excipiendo t actor si riferisce, come si conviene, alle eccezioni vere e proprie e non lle semplici negazioni degli elementi di fatto che costituiscono la domanda. . 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 22 marzo 1958, n. 964; 18 agosto 1964, n. 2325); tale affermazione deve essere, senz'altro, condivisa da queste Sezioni Unite, in quanto n la lettera n il fondamento della norma consentono di ritenere che l'effetto sospensivo sia subordinato ad una valida proposizione della domanda, essendo essa diretta, al contrario, a mantenere in vita la facolt di impugnazione per cassazione bench la parte abbia ritenuto di sollevare, comunque, una questione di revocazione. Il ricorso deve essere ritenuto, quindi ammissibile e va esaminato. Con il primo motivo, la ricorrente solleva una duplice censura, in relazione ad un unico punto della sentenza impugnata, e sostiene che la Corte di appello, nel respingere la domanda di maggiorazione della liquidazione della indennit di occupazione, da lei proposta, per difetto di prova dell'occupazione stessa, ha violato sia l'art. 345 cod. proc. civile, sia la legge 25 giugno 1965, n. 2369. Sotto il primo aspetto fa rilevare che l'Amministrazione contro ricorrente ha sollevato la questione del difetto di prova dell'occupa zione soltanto nell'atto di appello; sotto il secondo aspetto deduce che l'indennit di occupazione era stata gi liquidata, sebbene in misura da lei ritenuta inadeguata, dal decreto del Prefetto che aveva autorizzato l'occupazione definitiva e disposto il deposito delle indennit, si che l'autorit giudiziaria era chiamata a giudicare sulla stima di tale in dennit, a sensi dell'art. 51 della legge suddetta, e non sul diritto all'indennit, gi riconosciuto dal provvedimento amministrativo. Nessuna delle due censure pu essere, per, accolta. Non la prima, in quanto la tesi dell'insussistenza della prova della occupazione stata sollevata dall'amministrazione non a sostegno di una domanda tendente ad eliminare l'obbligo di versare l'indennit disposta dal decreto prefettizio, ma solo a sostegno dell'eccezione di eccessivit della maggiorazione richiesta e della liquidazione propun ciata dal Tribunale, e tale ragione di eccezione, bench non sollevata nel primo grado di giqdizio, da ritenere ammissibile nel giudizio di appello, a sensi del secondo comma del citato art. 345. Non la seconda, in quanto la Corte del merito non ha tolto vigore al provvedimento amministrativo, neppure nella parte in cui stato disposto il versamento di una somma per indennit di occupazione, ma si limitata a contenere, entro un ammontare minore, la liquidazione complessiva emessa dai primi giudici e pertanto non ha pronunciato n al di fuori della propria competenza giurisdizionafo, n al di fuori delle domande proposte dalle parti. Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto. Con il secondo ed il terzo motivo, peraltro, la ricorrente, denun ciando la violazione degli a..rtt. 132 cod. proc. civile, 118 disp. att. stesso cod. e 2697 cod. civile, sostiene che la sentenza impugnata difetta di adeguata motivazione, nel punto in cui ha escluso la sussistenza PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE ll'occupazione, ed appare errata, in quanto sembra abbia imputato il '.etto di prova ad essa ricorrente, laddove avrebbe dovuto ritenere iuta l'Amministrazione a dare prova dei fatti addotti a sostegno ll'eccezione proposta. Entrambe le censure sono fondate. Sul punto, infatti, la sentenza impugnata non contiene altro che seguente affermazione: Infatti manca la prova che l'espropriante bia preso possesso dell'immobile . Da queste parole non pu certo ;ere dedotto da quali elementi la Corte abbia tratto una tale con1zione, che appariva quanto meno contrastante con il contenuto d~gli i amministrativi esibiti in giudizio e con il comportamento dell'Amnistrazione convenuta che, non solo aveva versato la corrispondente lennit, ma si era astenuta da contestazioni al riguardo, nel corso L giudizio di primo grado. Inoltre non pu essere negato che dal 10re dell'affermazione sembra si debba dedurre che la Corte sia .ta dell'avviso che l'onere di provare l'occupazione gravasse a carico lla parte attrice, laddove, avendo questa fondato la propria domanda risultanze documentali e sulla consulenza di ufficio, la prova dei fatti itrastanti con tali risultanze avrebbe dovuto essere data, o quanto mo offerta, dalla parte che, sollevando l'eccezione, aveva posto in bblo l'esattezza delle risultanze sfesse. La difesa dell'Amministrazione controricorrente ha sostenuto, in ro, che le censure siano inammissibili, perch fondate su documenti biti per la prima volta dinanzi a questa Corte: ma il rilievo privo fondamento, giac~h gli atti cui la ricorrente ha fatto riferimento lle deduzioni esposte a sostegno del ricorso, sono non soltanto il rbale di consistenza, che risulta ritualmente inserito nel fascicolo l giudizi~ di secondo grado, e l'ordinanza prefettizia di autorizzazione 'occupazione (che pur non risultando esibita, si trova richiamata nel ~baie suddetto, ma soprattutto il decreto del Prefetto che liquidava idennit di occupazione temporanea. per circa due anni e per i frutti 1denti, che da solo potrebbe giustificare l'illazione dell'avvenuta ~sa di possesso, almeno parziale dei beni. E ci a tacere della rilevata ;truzione della strada. Su tutti questi elementi, d'indubbia rilevanza >batoria, la Corte del merito ha sorvolato totalmente. Vanno applicati, quindi, al caso in esame due principi, costante nte affermati dalla giurisprudenza dj questa Corte; il primo, secondo 1 il vizio previsto dall'art. 360, n. 5, da ravvisare ogni qualvolta .la pronuncia non possa essere dedotto l'iter logico seguito dal 1dice per pervenire alfa valutazione di merito, sulla quale fonda il > giudizio; il secondo, per il quale, quando il convenuto contrappone !l pretesa dell'attore non una generica contestazione, ma una di a positiva, tenuto a fornire la prova del fatto posto a fondamento l'eccezione. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 marzo 1968, n. 878 -Pres. Boccia -Est. Speziale -P. M. Antoci (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo) c. Societ Ferronavale San Bartolomeo (avv. Failla). Ingiunzione -Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet del Pretore Natura -Omessa menzione sulla copia notificata -Inefficacia dell'atto -Incompleta trascrizione -Irrilevanza. (t. u. 14 aprile 1910, n. 639). Ingiunzione -Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet -Omessa menzione nella copia notificata -Vis esecutiva -Non sussiste. Ingiunzione -Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet -Firma del Pretore -Firmato illegibile sulla copia notificata -Notifica Vis esecutiva -Sussiste. L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli Enti pubblici, cui la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dalla potestd attribuita all'Ente cJ,i realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietd del Pretore (1). La vidimazione pretorile costituisce peraltro condictio iuris per dare ingresso all'esecuzione mobiliare ed immobiliare dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria, sicch l'omessa menzione sulla copia notificata determina la inefficacia della ingiunzione stessa (2). Tale inefficacia tuttavia non si verifica atiorquando suita copia notificata la firma del Pretore sia trascritta in maniera incompleta, in (1) Sulla prima massima, con cui viene :ribadita ancora una volta la natura amministrativa dell'ingiunzione fiscale, ed in particolare che essa si presenti come un ordine o come una intimazione di pagamento che prescinde, a tal fine, dal visto di esecutoriet del Pretore, la giurisprudenza della Cassazione ormai consolidata (cfr. Cass. 10 gennaio 1966, n. 178, in questa Rassegna, 1966, I, 458 con nota di richiami). Nella sentenza in esame si sottolinea 1altresi, e sul punto non vi sono dissensi di rilievo, il peculiare aspetto della natura giuridica dell'ingiunzione fiscale, cui il visto pretorile conferisce efficacia di titolo esecutivo in senso proprio, cosicch essa diviene l'atto formaie di inizio di un procedimento monitorio sui generis e, nel quadro di tale procedimento, comula in s le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (cfr. Cass. 8 giugno 1963, n. 1530 in questa Rassegna, 1965, I, 1198 con nota di MAZZELLA; cfr. altres Relazione Avvocatura Stato 1961-65, vol. II, 764). (2) Che l'attivit del Pretore nella vidimazione dell'ingiunzione fiscale non abbia natura giurisdizionale ma amministrativa, di controllo formale di legittimit e valga ad imprimere all'atto forza esecutiva cfr. la giuri PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 217 tanto al raggiungimento dello scopo della notifica del titolo esecutivo, portare a legale onoscenza del debitore il contenuto intrinseco del avvedimento, essenziale solo che si sia dato atto deWavvenuta dimazione (3). (Omissis). -Con l'unico mezzo si denuncia la violazione e falsa >plicazione dell'art. 144 della legge del registro (r. d. 30 dicembre 123 n. 3269, modif. dal r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313), degli artt. 2 3 r. d. 14 aprile 19!0, n. 639 nonch dell'art. 156 c. p. c., in relaone all'art. 360 n. 3 stesso codice, e si sostiene che, essendo l'originale dl'ingiunziOne perfettamente regolare, l'asserito vizio esistente nella 1pia notificata non poteva incidere sulla validit ed efficacia dell'inunzione stessa; che, d'altra parte, la copia consegnata all'intimata m poteva considerarsi priva di vidimazione pretorile, come ha ritenuto Corte di Appello; che i denunciati vizi formali, anche se sussistenti, ano stati sanati dalla costituzione in giudizio dell'opponente; che, imunque, i vizi stessi non erano ostativi ad un'esame del merito, per 1ccertamento della legittimit della pretesa formulata con l'ingiunone, nei limiti della decisione emessa dalla Commissione provinciale !Ile imposte. rudenza e la dottrina citate in questa Rassegna, 1964, I, 777 in nota a ntenza Cass. 6 giugno 1964, n. 1367. In dottrina, pi ampiamento, cfr. MICHELI, in Giur. ital., 1949, I, 1, 587. La sentenza che si annota ha ravvisato la necessit della menzione del sto di esecutoriet nella copia notificata, sotto il profilo che la notifica !l titolo esecutivo, avente il fine di portare a legale conoscenza dell'intiato l'atto nei suoi elementi essenzi,ali, non potrebbe considerarsi validaente compiuta ove non fosse reso cognito ad un tempo l'atto ingiuntivo :iesso dall'Ufficio 'ed il visto apposto dal Pretore, che del primo costiisce condictio iuris di efficacia per dare ingresso all'esecuzione nelle fore ordinarie. Senonch tale ragionamento suscita perplessit: infatti, seppure l'inunzione fiscale assimilabile al precetto nella esecuzione ordinaria, pur ttavia si conviene che non tutte le norme dettate per quest'ultimo sono 1plicabili alla prima laddove la natura amministrativa dell'atto e del visto esecutoriet, determinando una presunzione di legittimit sia dell'origi1le, in possesso dell'Ente impositore, che delle copie, da questo stesso presposte, sembra rendere irrilevanti omissioni del genere (in argomento r. Relazione cit., 1956-60, vol. II, 838). Sul principio che l'atto, con il quale un Ente Pubblico manifesta la sua 1lont, debba ritenersi giuridicamente perfetto con la sua emanazione cfr. 1ss. 25 maggio 1962, n. 1238, Rep. Foro it., 1962 voce atto amministraro n. 105. (3) Sull'ultima parte della massima la prevalente giurisprudenza nforme -cfr. SS.UU. 28 ottobre 1959, n. 3157 Riv. fisc., 1960, 494; A. Ve! zia 18 gennaio 1966, Maietti c. Soc. Trezza, Rep. Foro it., 1966, col. 848, 114. 218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il primo assunto, e cio che la eventuale irregolarit formale della copia dell'ingiunzione consegnata all'intimata, per essere priva della vidimazione pretorile, non importasse l'inefficacia esecutiva della ingiunzione stessa, non pu essere condiviso. Questa Suprema Corte ha bensi affermato, in numerose pronunce, che l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri Enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'Ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietdel Pretore; ma ha, nel contempo, affermato la necessit del visto del Pretore, ai fini della esecuzione giudiziaria, cio del ricorso agli organi esecutivi della giurisdizione ordinaria per la esecuzone sia mobiliare che immobiliare. In altri termini, mentre la mancanza del visto del Pretore non incide sulla validit ed efficacia dell'ingiunzione per gli effetti che si ricollegano alla sua qualit di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma (e quindi vale, indipendentemente dal visto, come atto di costituzione in mora, di accerta'mento d'ufficio del credito che si intende realizzare, ecc.), peraltro la mancanza del visto rende la ingiunzione inidonea a dare ingresso all'esecuzione nei modi ordinari, costituendo il visto condicio iuris per tale forma di esecuzione. N appare contestabile che il visto del Pretore debba figurare sia nell'originale dell'ingiunzione, che nella copia consegnata all'intimato. L'ingiunzione fiscale un atto amministrativo complesso, che, quale primo atto del procedimento coattivo, cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto; e la notifica di essa adempie, ad un tempo, alla funzione di notifica del titolo esecutivo e del precetto che, a norma dell'art. 479 c. p. c., deve precedere l'esecuzione forzata e ne costituisce una condizione di procedibilit. Ora, poich la vis esecutiva , nel senso anzidetto, viene conferita all'ingiunzione dal visto pretorile e la notifica del .titolo esecutivo adempie alla funzione di portare a legale conoscenza dell'intimato, nei suoi elementi essenziali, l'atto o provvedimento che si intende eseguire, la notifica non pu considerarsi validamente compiuta se, mediante la consegna della copia, non sia portata a conoscenza dell'intimato l'esistenza sia dell'ingiunzione emessa dall'ufficio fiscale che del visto su di essa apposto dal Pretore, il quale (giova ripetere) costituisce condicio iuris della efficacia dell'ingiunzione quale atto idoneo a dar vita alla esecuzione nelle forme ordinarie. Nella specie la Corte di merito ha ritenuto che la copia dell'ingiunzione consegnata all'opponente fosse totalmente priva del visto pretorile, in quanto la formula a stampa predisposta per dare atto delle esistenze di tale visto non stata riempita, nella copia, con la indi PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 21.9 azione degli estremi del visto esistente sull'originale, ma reca solo, i corrispondenza dello spazio riservato alle firme del Pretore e del ~ancelliere, la dicitura firma illeggibile e, in calce, una dichiaralone di conformit all'originale che proviene non dal cancelliere, ma all'ufficiale giudiziario. Ci equivarrebbe secondo la Corte di merito, carenza totale, nella copia, dell'attestazione di esecutoriet. Giustamente obietta la ricorrente che la dicitura firma illeggiile non equivale a mancanza della firma, ma sta ad indicare che le )ttoscrizioni sono apposte sull'originale, anche se non ne stata pos. bile la decifrazione. da rilevare inoltre che, essendo la funzione el Pretore, in questo caso, non giurisdizionale ma amministrativa, :ime questa Suprema Corte ha gi altre volte affermato, la mancanza, ventualmente anche nell'originale, della sottoscrizione del cancelliere on varrebbe a invalidare la ingiunzione, perch tale sottoscrizione lchiesta solo per gli atti che il giudice emette nell'esercizio di una ttivit giurisdizionale. D'altra parte il cancelliere non pu rilasciare :ipia della ingiunzione, non conservando l'originale, che rimane in ossesso dell'ufficio fiscale, sicch la conformit della copia all'originale on pu che essere attestata dall'ufficiale giudiziario notificante ed al il fine sufficiente che l'ufficiale giudiziario attesti (come nella spele) di aver consegnato copia dell'ingiunzione , perch tale dichiaralone non pu intendersi, per il disposto dell'art. 137 secondo comma , p. c. ( l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante con~ gna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da noticarsi ), che come dichiarazione di aver consegnato copia conforme 11'originale. Tanto premesso, da escludere che nella specie possa parlarsi di >tale mancanza, nella copia, del visto di esecutoriet del Pretore. fon vi stata una trascrizione integrale del provvedimento, ma vi attestazione che l'ingiunzione stata vidimata e resa esecutoria dal )ttoscritto ., cio dalla persona che ha apposto la sua firma sotto la icitura Il Pretore , e si d atto che, in effetti, sotto tale dicitura gura una firma che non stato possibile decifrare. Si pu, quindi, arlare di incompleta indicazione, ma non di totale inesistenza, nella opia, degli estremi della vidimazione pretorile. Resta il quesito se, in tale situazione, la notifica possa considerarsi alidamente eseguita. A tal fine bisogna far capo all'art. 156 secondo omma cod. proc. civ., il quale dispone che, in mancanza di una speifica comminatoria di nullit, questa pu essere pronunziata quando atto manca dei requisiti formali indispensabili per raggiungimento ello scopo ed aggiunge che la nullit non pu essere mai pronuniata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui destinato , Ora, poich la notifica del titolo esecutivo adempie alla funzione i portare a legale conoscenza del debitore il contenuto intrinseco del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO provvedimento che si intende eseguire, indubbiamente la totale mancanza, nella copia consegnata al debitore, del viso di esecutoriet del Pretore importerebbe la nullit della notifica, con conseguente improcedibilit dell'esecuzione, stante la necessit che con la notifica sia portata a legale conoscenza del debitore (come s' gi detto) l'esistenza sia dell'ingiunzione che del visto di esecutoriet. Non cos quando si tratta non di mancanza, ma di una mera incompletezza della trascrizione del visto, la quale non implica, necessariamente, la inidoneit al raggiungimento dello scopo, poich l'essenziale che sia dato atto dell'avvenuta vidimazione pretorile. E il giudizio sulla idoneit deve essere condotto tenendo anche conto che l'atto notificato pur sempre, in tutti i suoi elementi (ingiunzione e visto di esecutoriet) un atto amministrativo, assistito, come tale, da una presunzione di legittimit e che eventuali dubbi, circa la regolarit dell'atto, possono essere agevolmente eliminati mediante un riscontro della copia con l'originale. Ci posto, poich nella specie l'originale dell'ingiunzione era perfettamente regolare e la copia consegnata alla debitrice, pur non contenendo la trascrizione integrale del visto pretorile, conteneva peraltro alcuni elementi dai quali era dato desumere -indagine e apprezzamento consentiti a questa Suprema Corte, poich in materia di procedura essa anche giudice del fatto (v. Cass. n. 2019 del 1964) -che in effetti il visto di esecutoriet era stato apposto, si deve escludere che la notifica, per il modo come stata eseguita, fosse inidonea al raggiungimento dello scopo a cui era destinata e che, pertanto, sussistesse il vizio ritenuto dalla Corte di merito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1968, n. 1130 -Pres. Pece Est. Elia -P. M. Toro (Conf.) -Ministero LL. PP. (avv. Stato Foligno) c. Comune di Tivoli (avv. Tamburrini) c. Bernardini ed altri (avv. Ferrari). Impugnazione -Revocazione -Scoperta di documenti decisivi -Conoscenza della parte -Concetto. (c. p. c., art. 395, n. 3). Impugnazione -Revocazione -Domanda -Amministrazione dello Stato -Termine -Decorrenza. (c. p. c., artt. 395, 396; I. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1). Per proporre domanda di revocazione nell'ipotesi di cui all'articolo 395, n. 3 c. p. c. occorre che, indipendentemente dalla materiale PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE pprensione, la notizia della esistenza di documenti decisivi sia perve uta al soggetto del rapporto processuale, il quale sia stato legittimo ontraddittore nelle fasi anteriori del giudizio e tale risulti dalla sen mza oggetto di gravame, ovvero a chi ne sia il legale rappresentante d il sostituto processuale (1). Qualora tale domanda sia proposta da una Amministrazione dello 'tato, il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui la notizia :ell'esistenza del documento sia pervenuta all'Ufficio del Ministro, il olo legittimato all'impugnazione (2). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso l'Amministrazione dei .avori Pubblici denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 326 . p. c., in relazone agli articoli 395 n. 1, 3 e 398 c. p. c., nonch in relaione agli articoli 16 e seguenti e 49 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, e II t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dagli articoli 1 e eguenti della 1. 25 marzo 1958, n. 260, e art. 1391 c. c., nonch articoli 39 e 140 r. d. 4 febbraio 1915, n. 148, 100 e 343 r. d. 3 marzo 1934, ' 383 (art. 360 n. 3 c. p. c.), omissione e contraddittoriet di motivaione (art. 360 n. 5 c. p. c.). L'Amministrazione ricorrente deduce che a Corte di merito erroneamente ha ritenuto che il termine per 1roporre la revocazione iniziasse a decorrere dalla data del giorno in ui l'Ufficio del Genio Civile di Roma aveva avuta notizia dell'esistenza !ella deliberazione 29 dicembre 1950 della Giunta Comunale di Tivoli, ,, cio, del 31 gennaio 1966, mentre non avendo il detto Ufficio il 1otere di proporre la relativa impugnazione, il decorso del termine 1redetto poteva iniziare solo dal momento in cui il Ministero dei La ori Pubblici, parte costitl.l-ita in giudizio, aveva la scienza del predetto locumento, posto a base della citazione per revocazione. La censura fondata. In tema di revocazione, nella ipotesi pre ista dal n. 3 dell'art. 395 c. p. c. il termine della impugnazione, sta( 1) Che la revocazione, quale mezzo di impugnazione, non possa gio are che alle parti nei cui confronti stata pronunziata la sentenza, discenLei principi ed in tale senso cfr. Cass. 12 gennaio 1951, n. 74, Giur. Cass. 1iv., 1951, XXX, 3 quadr. 176; cfr. altresi Cass. 4 agosto 1949, n. 2152, Foro t., 1950, I, 295 con nota di richiami, in cui si sottolinea come alla parte rittoriosa non dato promuovere il giudizio di revocazione poich difetta Li interesse, e ci quand'anche la sentenza sia effetto di dolo da entrambe le >arti, spettando al pubblico ministero l'impugnativa prevista dall'arti: olo 397, n. 2, c.p.c. (2) Circa il criterio della riferibilit della scienza al solo organo 'ornito di competenza relativamente al rapporto che dalla scienza stessa .'ordinamento giuridico fa scaturire cfr. Corte Cost. 30 dicembre 1958, n. 82, a quale ha altresi sottolineato la irrilevanza, a tali effetti, che della cono; cenza abbiano avuto organi diversi da quelli legittimati ad agire. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bilito dall'art. 396 c. p. c., decorre dal giorno in cui la parte abbia avuta sicura notizia della esistenza del documento, indipendentemente dalla matriale apprensione del documento stesso (Cass., I Sez., 21 marzo 1963, n. 696); per, alla decorrenza del termine della impugnazione, necessita che la notizia della esistenza del documento sia pervenuta al soggetto del rapporto processuale, che sia stato legittimo contraddittore nelle fasi anteriori del giudizio, e tale risulti dal testo della sentenza oggetto del gravame (Cass. 20 ottobre 1954, n. 3915 e Cass. 30 marzo 1954, n. 985), o che sia legittimato all'impugnabilit quale rappresentante ovvero sostituto processuale, della parte, nei casi in cui la _sostituzione processuale ammessa, o sia, comunque, successore della parte stessa (Cass. 16 dicembre 1946, n. 1370). In definitiva, perch inizi il decorso del termine utile per la impugnativa necessario che la notizia del documento sia pervenuta al soggetto legittimato alla impugnazione, e cio al soggetto che pu concretamente, porre in essere nel termine perentorio, l'attivit, obbiettivamente necessaria a~ evitare la decadenza del diritto di impugnativa. Ci risulta espressamente dal riferimento alla parte in senso processuale, fatto dal n. 3 dell'art. -395 c. p. c. in relazione all'art. 396 dello stesso codice (Cass. 12 gennaio 1951, n. 74). Consegue che, nella specie, poich solo legittimato ad impugnare la sentenza era il Ministro, capo dell'Amministrazione Statale dei Lavori Pubblici, convenuta in giudizio da Bernardini Alfredo, il termine per proporre l'istanza di revocazione decorreva dal momento in cui la notizia dell'esistenza del documento, sul quale veniva fondata l'istanza predetta, era pervenuta all'Ufficio del Ministro. Non poteva, infatti, esser sufficiente, all'inizio del decorso del predetto termine, la conoscenza del documento da parte dell'Ufficio del Genio Civile, ufficio che, pur dipendendo dal Ministro, era decentrato e periferico, e non aveva, anche a termini dell'art. 1 della Legge 25 marzo 1958, n. 260, n la competenza a proporre l'impugnazione, n il potere di rappresentanza processuale del Ministro. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 a.prile 1968, n. 1147 -Pres. Stella Richter -Est. Loria -P. M. Colonnese (conf.) -Ministero del Tesoro (avv. Stato Cavalli) c. Ciccarelli (avv. Mezzacapo e Lerro), Preziosi (avv. Preziosi e Pasquariello) c. Cammino (avv. Sandullo). I 1 i f.! Requisizioni -Requisizioni per conto delle forze armate alleate -Procedimento amministrativo per indennizzo -Presupposto processuale -Procedimento compiuto vi!?,ente il r. d. 1. 21 mag,g,io 1946, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE n. 451 -Successiva disciplina dettata dalla le~~e n. 10 del 1951 Necessit: di nuovo procedimento amministrativo -Non sussiste. (1. 9 gennaio 1951 ,n. 10, artt. 4, 5, 13). Per la liquidazione degli indennizzi per requisizione disposta per onto delle forze armate alleate, l'azione dinanzi al giudice ordinario > tutela del relativo diritto ha come presupposto processuale l'espleamento della procedura riservata all'autorit amministrativa (1). Esaurito tale procedimento sotto l'impero ed in base alle disposi: ioni contenute nel r. d. l. 21 maggio 1946, n. 451 ed intervenuta 1uindi la nuova disciplina dettata dalla legge 9 gennaio 1951 n. 10, per Jromuovere l'azione giudiziaria conserva efficacia il procedimento amninistrativo conclusosi sotto l'impero della precedente legge (2). (Omissis). -Con il primo mezzo di gravame, l'Amministrazione icorrente denuncia violazione delle disposizioni della legge 9 geniaio 1951, n. 10 -in particolare degli art. 13 e 16 -nonch della egge 11 aprile 1957, n. 246, art. 14 (rectius 4) ultimo comma il utto in relazione con l'art. 360 n. 3 c. p. c. Affermasi, in proposito, che la citata legge n. 10 .del 1951 regola, :on autonoma normazione riferentesi tanto all'aspetto sostanziale tuanto a quello formale, fatti passati relativi all'occupazione alleata. !:ssa, aggiungesi, sostanzialmente retroattiva, e disciplina in toto le 'attispecie precedenti a meno che le stesse non si siano nel frattempo ~saurite. I giudici di merito, pertanto, in accoglimento delle pregiudi: iali eccezioni innanzi ad essi sollevate, avrebbero dovuto dichiarare 'attore decaduto dal diritto al pagamento dell'indennit di requisidone per non avere egli proposto la relativa domanda all'Intendenza ii Finanza entro il termine di mesi otto dall'entrata in vigore della egge (art. 13), e, in ogni caso, avrebbero dovuto dichiarare la impro (1) Giurisprudenza ormai pacifica; cfr. Cass. 1963, n. 2174 in questa 'lassegna, 1964, I, 63 con note di richiamo e riferimenti, anche in ordine 1lla natura di presupposto processuale riconosciuto al procedimento amninistrativo. (2) La massima costituisce una applicazione del pi generale principio ;empus regit factum in base al quale per la validit di un atto o per l'effi! aca di un fatto che stia alla base di un diritto, cosi come per i requisiti ii forma e di sostanza, di regola, occorre riferirsi alla legge del tempo in !Ui furono compiuti. Per il concetto secondo cui il principio della irretroattivit della legge !omporta che non possa essere applicata rai rapporti sorti anteriormente ~d ancora in vita, se in tal modo si venga a togliere efficacia alle conse~ uenze attuali o future di essi cfr. Cass. 4 maggio 1966, n. 1115 Foro it. Rep., L966, col. 1601, n. 39. 224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ponibilit dell'azione giudiziaria per non essere intervenuto il provvedimento definitivo di liquidazione dell'indennit medesima da parte del Ministero del Tesoro a seguito della relativa istruttoria amministrativa (art. 4 e seg.). Le deduzioni cos prospettate sono prive di fondamento. In punto di fatto, la sentenza impugnata d per accertato quanto premesso nell'atto introduttivo del giudizio istituito dal Vietri Arturo, che, cio, avendo egli subito a opera delle forze armate alleate la requisizione del cinema-teatro Politeama in Napoli, il competente ufficio del Genio Militare gli liquid la relativa indennit in una certa misura, di poi notevolmente aumentata, dietro suo ricorso, dal Comitato Giurisdizionale Centrale per le controversie in materia di requisizioni; che la decisione del Comitato Giurisdizionale fu, su ricorso dell'Amministrazione delle Finanze, cassata senza rinvio con sentenza del 29 luglio 1953 da questa Corte Suprema a Sezioni Unite, la quale ebbe a dichiarare il difetto di giurisdizione di quell'organo giurisdizionale speciale e la competenza dell'autorit giudiziaria ordinaria. Sempre a quanto accertato dai giudici di merito, il procedimento amministrativo che aveva portato alla liquidazione dell'indennit da parte deH'Ufficio del Genio Militare e che presupponeva, come era ovvio, una analoga domanda dell'interessato, si era svolto sotto il vigore delle norme di cui al r. d. lg. 21 maggio 1946, n. 4511. Il problema, quindi, che si poneva, in relazione alle vicende cui in sede amministrativa e giudiziaria la pretesa del Vietri era andata soggetta, era se egli, prima di adire il giudice ordinario dichiarato competente dalla su indicata sentenza, si sarebbe dovuto adeguare alle nuove disposizioni dettate dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10, essendosi eccepito eppunto dalla convenuta Amministrazione finanziaria che, in ottemperanza a tali disposizioni, la sua azione giudiziaria avrebbe dovuto essere preceduta da quel particolare iter amministrativo ivi contemplato, svolgentesi, previa domanda di pagamento da presentarsi entro il termine perentorio di otto mesi, attraverso la determinazione deH'Intendenza di Finanza, e destinato a concludersi, ove contro la liquidazione fatta da quest'ultimo fosse stato presentato ricorso, con la pronuncia definitiva del Ministro per il Tesoro. Ma il problema stato risolto negativamente dai giudici di merito, e la loro decisione non pu non approvarsi. Giova, invero, ricordare che, come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice in una loro sentenza del 27 giugno 1952, n. 1908, cui numerose altre ne seguirono confermanti l'indirizzo giurisprudenziale da essa segnato, la pi lontana regolamentazione delle requisizioni in tempo di guerra fu dettata con il r. d. 18 agosto 1940, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE t. 1741. Questo, peraltro, non aveva potuto contemplare e non conemplava le aUora non prevedibili requisizioni che, in seguito agli :venti bellici, furono operate dalle autorit militari di occupazione. In nateria fu perci emanato il d. lg. 21 maggio 1946, n. 4!51, il quale, uttavia, limitandosi a dettare norme per il pagamento degli indentizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate , non fece enir meno, salvo che per gU indennizzi riguardanti il risarcimento lei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte degli 1lleati o connessi con le loro requisizioni (art. 1, lett. d, in relazione con :li art. 3 e 7), la competenza dei Comitati Giurisdizionali istituiti con 1 r. d. n. 1741 del 1940. Una tale competenza, pertanto, rimase in >rdine alle controversie riguardanti il pagamento delle indennit per e requisizioni di beni mobili e immobili oltre. che per la prestazione li servizi, pagamento da effettuarsi a cura delle Intendenze di Finanza 1, a seconda dei casi, degli Uffici del Ministero dei trasporti, per tranite sempre degli uffici periferici del Ministero della guerra (art. 2). Hl'uopo non era espressamente stabilito a quali modalit gli inte essati dovessero attenersi per conseguire i pagamenti loro dovuti, ma : fuor d'ogni dubbio che questi non potessero aver luogo se non dietro ma esplicita richiesta degli interessati medesimi, cui seguiva lo svolrimento, da parte della pubblica amministrazione, della procedura intea all'accertamento dei beni assoggettati a requisizione o dei servizi resi :d alla determinazione della indennit spettante. Questo era lo stato della legislazione quando fu promulgata la egge 9 gennaio 1951 n. 10, la quale regol ex novo e totalmente la nateria, con la abrogazione del d. lg. n. 451 del 1946, determinando, ra l'altro, secondo quanto ritenuto, dalle Sezioni Unite di questa ;orte Suprema con la su indirme che regolano l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice lito. Il Vietri, pur non esistendo ancora detta legge, si attenne a questo ~ecetto proponendo la propria domanda davanti al Tribunale di Na> li con atto di citazione. La .generica censura dell'Amministrazione r:orrente di cui non dato individuare il sostanziale contenuto, non >pare, quindi, in alcun modo giustificata. GU argomenti esposti a dimostrazione della infondatezza del primo otivo di ricorso, involgono la confutazione anche del secondo motivo, 11 quale si lamenta la pretesa manchevolezza della sentenza imputata: a) per violazione delle disposizioni di cui al r. d. 21 maggio 146, n. 451, non prevedendo tale legge, contrariamente a quanto afferato dai giudici di merito, alcun iter amministrativo; b) per difetto di otivazione, essendosi la sentenza limitata ad affermare che un procemento amministrativo era stato in concreto esperito; e) per omessa otivazione circa il punto decisivo dell'effettiva presentazione di una ;anza all'autorit amministrativa. Invero, come gi s' osservato, un procedimento amministrativo, r quanto semplice, era predisposto dal decreto legislativo n. 451 del 46, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'indennit di requi :ione, attribuendosene generalmente la competenza alle Intendenze di nanza e prevedendosi anche specificamente per gli indennizzi con rnenti danni da azioni non di combattimento o connessi con le requi :ioni degli alleati (ipotesi, peraltro, estranee al caso del Vietri quaie :lividuato dai giudici di merito), il ricorso al Ministero per il tesoro. ancora rilevato che, anche se non esplicitamente detto nella legge, >rovvedimenti dell'autorit amministrativa, non potendo essere emati d'ufficio, presupponevano necessariamente la domanda degli aventi ~itto. La Corte di merito, pertanto, legittimamente ebbe a ritenere che, r il solo fatto dell'avvenuta liquidazione dell'indennit, sussistesse la ova della presentazione di analoga domanda da parte del Vietri e ll'espletamento del prescritto procedimento amministrativo, quale Iuta dalla legge allora vigente. Tutto ci trovasi affermato nella 1tenza in termini concisi, che tuttavia soddisfano appieno l'obbligo lla motivazione. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I ! CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 dicembre 1967, n. 3003 -Pres. Vallillo P. -Est. Ginetti -P. M. Del Grosso (conf.). Del Forno i I ~ I (avv. Bittalo Bon; Rosso) c. Bellavitis (a'\lv. Montesano, Bertoliss, Amigoni). Responsabilit civile -Pubblicazioni a mezzo della stampa -Diritto di cronaca -Limiti. (Cost., art. 21; c. c., art. 2043). Il diritto di cronaca, come libera manifestazione del proprio pensiero garantita dall'art. 21 delLa Costituzione, riposa sulla esigenza della collettivit a conoscere situazioni, fatti o compartimenti di rilevanza generale. Non sussiste pertanto responsabilit civile, per violazione del principio del neminem laedere, allorquando neU'esercizio di un tale diritto debbasi escludere un comportamento improntato a colpa, per essere stati denunziati in forma corretta, ai predetti fini di generale interesse, fatti risultati sostanzialmente veri (1). (Omissis). -Con atto del 25 dicembre 1959 Umberto e Federico Dal Forno, gestori di una rivendita di pesce nella Via Valvasone di Udine convenivano in giudizio dinanzi a quel Tribunale il prof. Cesare Bellavitis asserendo di essere stati .gravemente pregiudicati, nella loro attivit commerciale, da un articolo apparso sul Messaggero Veneto ., edizione di lunedi 16 marzo 1959, nel quale l'articolista, identificato nel prof. Bellavitis, aveva espresso giudizi malevoli ed illazioni, lontane da ogni realt ed obiettivit, sul loro esercizio commerciale, definito a causa dello stato di sporcizia in cui era tenuto, unico nella citt per il fetore nauseabondo che emanava; per cui, essendo venuta meno la possibilit di ogni componimento della questione, erano stati costretti ad adire la via giudiziale per ottenere la condanna del Bellavitis al pagamento della somma di lire un milione in favore di ciascuno di essi a titolo di danni o di quella minore ritenuta di giustizia, con le spese e sentenza munita di clausola. Costituitosi, il prof. Bellavitis rilevava che nello scrivere la lettera al giol"Ilale non era stato animato da alcuna intenzione diffamatoria (1) La sentenza, conforme ad un indirizzo ormai prevalente, costituisce peculiare applicazione del precetto qui iure suo utitur neminem leadit, sottolineando gli elementi costitutivi del diritto di cronaca ed in particolare pone in rilievo il pubblico interesse alla conoscenza di fatti di rilevanza generale che, di siffatto diritto, costituisce ad un tempo la ratio ed il limite. Cfr. in senso conforme Cass. 25 luglio 1967, n. 1959, Rep. Foro it., 1967, voce respons. civ., n. 314; Tribuna1e Milano 7 aprile 1966, Foro it., 1966, I, 2132 con nota di richiami. In dottrina cfr. SCHERMI, in Giust. civ., 1966, I, 1252. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 229 ~i confronti dei gestori della rivendita, da lui non conosciuti, ma ilo dal desiderio di .porre riparo ad una situazione indecorosa derimte dalla cattiva manutenzione della rivendita di pesce esistente !ll'edificio di propriet del Comune che riteneva gestore della riventa stessa. Ammesse ed esperite le prove testimoniali richi_este dalle parti, il ribunale, con sentenza non definitiva 15 noverqbre 1961, dichiarava Bellavitis responsabile dei danni provocati agli attori mediante la 1bblicazione della lettera indirizzata al giornale, e rimetteva le parti nanzi all'istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria sul danno. Espletata la prova all'uopo richiesta dai Dal Forno, lo stesso ribunale, con sentenza definitiva 24 dicembre 1962, condannava il ~of. Bellavitis a pagare in favore di ciascuno degli istanti la somma . lire 150.000 a titolo "di danni, nonch le spese del giudizio. Il soccombente proponeva appello principale avverso entrambe le ~ntenze, insistendo per il rigetto della domanda, mentre i Dal Forno, loro volta, proponevano appello incidentale dolendosi della scarsa itit della somma liquidata in loro favore. La Corte di Trieste, con pronuncia 15 aprile 1964, in riforma della ~cisione impugnata, rigettava la domanda proposta dai Dal Forno e .chiarava interamente compensate tra le parti le spese di entrambi gradi del giudizio. Riteneva la Corte che nessuna responsabilit si riscontrava nell'opetto del Bellavitis, n sotto il profilo dell'illecito penale e produttivo i danno, essendo risultati sostanzialmente veri gli addebiti mossi con . lettera di cui trattasi e dovendosi escludere qualsiasi intenzione dif1matoria nello scritto pubblicato, e nemmeno sotto il profilo dell'ille1 to civile non ravvisandosi nel comportamento dell'autore dello scritto 1 ~ssun elemento di colpa. Contro tale sentenza Umberto e Federico Dal Forno hanno proI :>sto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di annullamento; !siste il Bellavitis con controricorso. Motivi della decisione. -(Omissis). Col secondo motivo i ricormti denunciano violazione dei principi sulla colpa aquiliana e delle orme sulle pubblicazioni a mezzo della stampa, deducendo che la Corte i Trieste avrebbe dovuto applicare le limitazioni riguardanti il di. tto di cronaca, e quindi esigere che il contenuto dell'articolo risul1sse provato in tutti i suoi particolari, in aderenza, del resto, alla prova h.e il Bellavitis si era assunto di fornire sui fatti lamentati, i quali, L contrario di quanto ritenuto, non risultavano tutti provati cosicch 1ssistevano gli estremi per affermare la responsabilit dell'autore dello rticolo. Inoltre, anche a prescindere da tale responsabilit derivante RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da reato, la corte avrebbe dovuto esaminare se ricorressero gli estremi dell'illecito civile (art. 2043 c. c. e 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Le censure sono infondate. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione sancito dall'art. 21 della Costituzione, ed in base ad esso qualsiasi persona pu avvalersi della stampa per criticare situazioni, fatti o comportamenti. Questo diritto non pu essere inteso in senso assoluto, al di fuori di qualsiasi limitazione, dovendo estrinsecarsi in modo da non ledere l'altrui reputazione, decoro o prestigio, e in modo da porre in evidenza sia l'intento di soddisfare un interesse collettivo, sia l'esigenza di riferire fatti e circostanze rispondenti a verit. Partendo da tali premesse la corte di merito ha esaminato se la lettera inviata dal prof. Bellavitis al Messaggero Veneto e da questo pubblicata contenesse fatti diffamatori, ed in relazione a detta indagine ha accertato che l'autore, legato alla citt di Udine da sentimenti di viva e profonda ammirazione aveva denunciato al sindaco che nella pescheria di propriet comunale, sita a via Valvasone, in zona suggestiva, dominava la sporcizia, le pareti polverose e certi tendaggi costituenti vere colture di microbi, e che da tale pescheria si diffondevano odori nauseabondi. Ha altresl accertato che i fatti denunciati erano risultati sostanzialmente veri, tanto che sia il comune che i gestori del locale -Umberto e Federico Dal Forno che il Bellavitis nemmeno conosceva -avevano provveduto a porre riparo ai lamentati inconvenienti; che l'autore dell'articolo non aveva agito con intento diffamatorio ma solo per il bene ed il decoro della citt. Avuto riguardo ad una tale situazione -concludeva la corte -doveva escludersi che il contenuto dell'articolo rivestisse gli estremi del delitto di diffamazione, anche se qualche apprezzamento di contorno potesse essere stato esagerato, dal momento che la parte sostanziale dello scritto era risultata del tutto veritiera. Questa motivazione logica, esauriente, desunta dalla valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, si sottrae a qualsiasi censura in questa sede ed idonea ad escludere la responsabilit civile del Bellavitis dipendente da reato. Ma la corte di merito ha anche esaminato se potesse, nella fattispecie, sussistere una responsabilit civile a titolo di colpa, e l'ha esclusa considerando che al Bellavitis non dovesse nemmeno rimproverarsi un comportamento improntato a negligenza o leggerezza. Ed invero, accertato che l'autore dell'articolo aveva agito nell'ambito del proprio diritto, perch si era servito del giornale per denunciare al sindaco e alla pubblica opinione fatti, risultati sostanzialmente veri, allo scopo di ovviare a gravi inconvenienti che attentavano al decoro della citt ed all'igiene pubblica, col risultato positivo di farvi porre rimedio, una siffatta responsabilit non era configurabile nei confronti del Bellavitis. -Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA >NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 marzo 1968, n. 135 -Pres. Chiofalo -Est. Landi -Soc. naz. Trasporti F.lli Gondrand (avv. Biamonti, Cattaneo e Pesce) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Peronaci). '1llli di guerra -Beni perduti all'estero per trattato di pace -Valutazione -Criteri -Non rispondenza al valore reale dei beni -Discrezionalit amministrativa -Azienda -Criterio di stima -Avviamento -Esclusione. .nni di guerra -Beni perduti all'estero per trattato di pace -Valutazione -Criteri -Stima suppletiva prevista dal D. P. R. 17 agosto 1955, n. 946, art. 5, lett. b -Apprezzamento tecnico -Discrezionalit -Insindacabilit. L'indennizzo per i beni, diritti e interessi esistenti all'estero, e per ti per effetto dell'esecuzione del Trattato 'di pace, non un'indennit espropriazione, bensi un contributo che viene erogato dalla colletit nazionale al fine di ricostruzione delle attivit patrimoniali ed >nomiche direttamente colpite e che pu legittimamente non corrimdere all'equivalente monetario della perdita subita, in quanto ;erminato non solo con apprezzamenti tecnici, bensi anche con. discrenalit amministrativa, che tiene conto dei singoli concreti elementi ~rimoniali e non dei beni futuri. Pertanto nella valutazione deUa enda, legittimamente il contributo concesso in relazione al valore : singoli beni che lo compongono, senza considerare l'azienda come ~it a s e l'avviamento relativo (1). legittimo l'adozione del criterio di stima suppletivo, previsto ~l'art. 5, lett. b, d.P.R. 17 agosto 1955, n. 946, in base ai prezzi di nune mercato al 1938, adeguati al 1947 con applicazione di coeffi (1-2) La decisione si pronunciata nell'indennizzo liquidato, per i ii perduti in Etiopia, ai sensi della 1. 28 ottobre 1954 e 1050 (che conne esclusivamente le perdite conseguenti all'applicazione degli artt. 74 9 del Trattato di pace) e in base ai criteri previsti dalle 11. 9 gennaio RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I cienti che implicano un apprezzamento tecnico-discrezionale, sottratto al sindacato di legittimit (2). 1951 n. 10 e 29 settembre 1967, n. 955, ma enuncia importanti principi sulla liquidazione dell'indennizzo per i beni, diritti .e interessi esistenti all'estero fJ e perduti per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace in conformit all11 !i precedente giurisprudenza (cfr. Sez. IV, 3 giugno 1964, n. 682, H Consiglio di Stato, 1964, I, 1098, Sez. IV, 14 dicembre 1966, n. 1058, ivi, 1966, I, 2271). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 marzo 1968, n. 161 -Pres. Chiofalo -Est. Pezzana -Neri ed altri (avv. C. e N. Sciacca) c. Ministero difesa (avv. Stato N. Branzini). Giustizia amministrativa -Giudicato -In tema di diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -Limiti. I principi sul giudicato amministrativo, secondo i quali sorge il problema dell'estensione dei limiti, subiettivi ed obbiettivi, del giudicato stesso, non sono applicabili alle decisiolfl,i emesse dal Consiglio di Stato in sede di giurisdizione esclusiva su questioni inerenti a diritti soggettivi; vi son_o invece applicabili i principi sul giudicato civile, secondo i quali la cosa giudicata si forma solo in rapporto all'azione dedotta in giudizio (1). (1) Giurisprudenza esatta e pacifica. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 marzo 1968, n. 164 -Pres. Chiofalo -Est. Granito -Regione Autonoma della Sardegna (avv. Gasparri) c. Ministero industria e commercio (avv. Stato Peronaci) ed ENEL (avv. Piccardi). Energia elettrica -ENEL -Conferenze periodiche -Modalit -Competenza dello Stato e non della Regione. Energia elettrica -ENEL -Conferenze periodiche -Nozione -Collegio deliberante -Esclusione -Rappresentanti della Regione, uno o pi -Irrilevanza. La competenza a determinare le modalit delle periodiche conferenze per consultazione da parte dell'ENEL di rappreselfl,tanze locali ed economiche spetta solo allo Stato, e non anche alla Regione, con la PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 233 nseguenza che questa non pu avere, in seno alle conferenze, una ,sizione di preminenza (1). Le c. d. conferenze periodiche non costituiscono un collegio, l quale le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, fondendosi polont dei singoli nella volont collegiale, bens un'entit giuridica, Ua quale le dichiarazioni dei singoli hanno autonoma rilevanza, con conseguenza che la Regione non ha interesse ad avere, in seno alle nferenze pi rappresentanti, ed perci legittimo il regolamento inisteriale che attribuisce alla Regione un solo rappresentante (2). (1-2) Sulla prima massima cfr. Corte Cost. 2 luglio 1966, n. 79. La ~onda massima, che tiene conto delle disposizioni legislative previste Ila I. 6 dicembre 1962, n. 1643, appare esatta: se si esclude la nozione collegio, non rilevante la partecipazione alla conferenza di uno o pi ppresentanti della Regione. )NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 marzo 1968, n. 175 -Pres. Potenza -Est. Risi -Banca Naz. Lavoro (avv. Danese) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Vitucci). mni di guerra -Contributo di ricostruzione -Beni ripristinati prima dell'entrata in vigore della legge n. 968del1953 -Pretesa al contributo -Sussiste. mni di guerra -Contributo di ricostruzione -Ripristino-Nozione. Il contributo previsto dall'art. 55, primo comma, l. 27 dicem e 1953, n. 968 sui danni di guerra, spetta in tutti i casi in cui si sia avveduto al ripristino del bene danneggiato o distrutto, sia prima i dopo l'entrata in vigore della legge (1). Il contributo per la ricostruzione di immobili danneggiati o dirutti a causa detla guerra, ai sensi degli artt. 30 e 55 l. n. 958 del 153, spetta nel caso che il ripristino abbia avuto luogo nel modo onomicamente pi conveniente, in modo da restituire alla vita pro~ ttiva una entit economica con il maggior vantaggio possibile per la (1-2) Vig,endo la legge 14 ottobre 1940, n. 1541, sul risarcimento dei .nni di guerra, il risarcimento dei beni immobili era subordinato al reimego, da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte rt. 8); ma gli uffici liquidatori potevano ordinare che il reimpiego avnisse in forme diverse qualora esistessero. per ci gravi motivi di pubico interesse. Con l'entrata in yigore di detta legge del 1953, n. 968 si previde, poi, largizione di contributo in caso di ripristino di beni, con facolt per ntendenza di Finanza di autorizzare il ripristino in opere e luoghi di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO collettivit, senza che si debba intendere come reintegrazione la riproduzione fotografica cU quello che il bene era prima della distruzione (2). (Omissis). -La soluzione della presente controversia involge l'interpretazione dell'art. 55 primo comma della 1. 27 dicembre 1953, n. 968, a norma del quale a coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizion_e, hanno, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato o distrutto... concesso un contributo pari al 50 % di quello stabilito nei capi precedenti... . Pi esattamente, interessa in questa sede individuare il significato che, nel contesto della citata disposizione, assume il termine ripristino . Infatti, mentre l'Amministrazione ha attribuito a tale termine il significato strettamente lessicale di riparare ., rimettere in efficienza ., come ha spiegato l'Avvocatura generale nella sua memoria difensiva, la ricorrente sostiene che la parola stata usata dal legislatore in un significato pi ampio. Cosi puntualizzata la questione, il Collegio rileva in tesi generale che, come ben noto, per l'interpretazione della legge non sempre sufficiente attenersi all'elemento letterale, anche perc:P. una disposizione legislativa chiara per se stessa, non in quanto sia tale lessicalmente, ma in quanto in sede di applicazione non lasci adito a perplessit. Soccorre allora anche l'elemento logico, ossia la ricerca dell'intenzione del legislatore e della ratio legis, cio dello scopo pratico che la norma intende realizzare, del bisogno sociale od individuale ohe la norma stessa intende soddisfare. Questi criteri di ermeneutica sono di ausilio anche nel caso che forma oggetto del presente giudizio. Al riguardo, osserva la Sezione che occorre, in primo luogo, tener presente che, come altra volta stato precisato, la legislazione sull'indennizzo per dmni di guerra ha per fine principale l'interesse pubblico alla restaurazione dei beni danneg,giati o distrutti a causa della guerra, onde reinserire i beni medesimi tra i coefficienti di produzione di attivit economica e di reddito per la societ nazionale. La leg,ge stessa, pertanto, non poteva escludere dai suoi destinatari coloro che, ancor prima di sapere se, come e in che misura lo Statoi sarebbe in versi per ragioni di pubblico interesse (art. 30); e tale contributo fu ri dotto al 50 % per coloro che senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, avessero prima della entrata in vi gore della legge medesima ripristinato il bene danneggiato o distrutto. In relazione al contenuto di tale norma, che ammetteva a contributo anche opera gi ripristinata, di talch sembrerebbe in questi casi trattarsi pi esattamente di premio per il gi fatto che non di contributo per il da farsi, in sede interpretativa si ammise che il contributo stesso fosse cor risposto in misura integrale in tutti i casi in cui il bene danneggiato o PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA rvenuto in loro favore, avevano riattivato l'efficienza dei loro beni mneggiati o distrutti. A cagione, peraltro, della disorganizzazione guita agli eventi bellici, era accaduto, talvolta, che la ricostruzione la riparazione erano avvenute senza il rispetto delle norme vigenti, in particolare senza la previa autorizzazione delle competenti Autot. Il legislatore del 1953 ,si preoccup di siffatta situazione e la tenne m presente allorch pose in essere la suddetta norma dell'art. 55, sponendo che coloro. che avevano ripristinato il bene danneggiato o .strutto avevano diritto ad un contributo ridotto nella misura del 50 % re H ripristino fosse avvenuto senza l'autorizzazione richiesta da irticolare disposizione . La norma, dunque, non ha una portata estenva, nel senso che estende ai predetti soggetti i benefici generali con~ nuti nella legge n. 968 del 1953, ma ha una portata limitativa, nel mso che riduce al 50 % la misura del contrirescrizione generale che impone tale forma per tutti i contratti stimlati dalla P. A. Rappresenta, quindi, punto fermo in questa sede che, tlla data predetta, il contratto gi doveva considerarsi concluso per scritto, anche se la riproduzione del medesimo in un documento ormale avvenne soltanto il successivo 22 novembre 1950. Ci riconoce espressamente il ricorrente, laddove, per contestare (nel secondo notivo) la pertinenza alla specie dell'art. 2 del d. I. 15 novembre 1937, t. 1424 (decorrenza del termine per la registrazione di contratto ver> ale d'appalto), afferma che si verte nel caso ben diverso di un conratto scritto sottoposto ad approvazione tutoria. D'altra parte, ap> ena necessario ricordare che la esigenza della forma scritta per 1uanto riguarda i contratti delle Pubbliche Amministrazioni, non esclule che il contratto stesso possa risultare da un insieme di dichiarazioni critte scambiate tra l'uno e l'altro contraente. Ne deriva che il richiamo contenuto nella sentenza impugnata 1ll'art. 2 del d. I. 15 novembre 1937, n. 1424, appare effettivamente ton pertinente; tuttavia, tale richiamo non ha avufo influenza sulla ostanza della decisione, vertente, comunque, sulle conseguenze giuriliche (conseguenze, appunto, riprospettate in questa sede con i motivi lel ricorso) della anticipata consegna dei lavori che, con autorizzazione ninisteriale intervenuta a norma dell'art. 33 della "legge sui LL.PP., 'enga effettuata nell'intervallo tra la stipulazione di un contratto li pubblico appalto e l'approvazione tutoria del medesimo. Ci precisato, opportuno anche considerare che, nel secondo e erzo motivo del ricorso, il Consorzio contesta in modo assoluto ome emerger dall'esposizione dei motivi stessi -che dalla consegna .nticipata dei lavori cominciasse a decorrere a suo carico il termine 1er la registrazione del contratto di appalto, mentre nel terzo motivo 1rospetta una tesi subordinata, secondo la quale, in definitiva, tale ermine avrebbe potuto decorrere soltanto in relazione ad un oggetto imitato, cio non per tutti i lavori appaltati, ma soltanto per quella 1arte di essi che era stata effettivamente consegnata. Ragioni di pre: iudizialit logica, impongono, quindi, di invertire l'ordine con cui motivi sono stati presentati, e di esaminare, anzitutto, le tesi, di arattere preliminare ed assorbente, prospettate con il secondo ed il erzo motivo. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con il secondo motivo del ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 della legge di registro (modificata dal r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313) in relazione all'art. 14 del r. d. 12 novembre 19123, modificato con dd.ll. 10 maggio 1925, n. 596 e 597, e della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e in relazione all'art. 3.37 della legge 20 marzo 18'65, n. 2248, all. F. In sostanza, secondo la tesi del Consorzio, l'art. 81, primo comma, della legge di registro ( Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione, o che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, i venti giorni decorrono dal giorno in cui perviene all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione o omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sia divenuto altrimenti eseguibile ), distinguerebbe tra atti soggetti ad approvazione od omologazione ed atti che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un termine o intervallo di tempo fissato dalla legge , nel senso che l'obbligo della registrazione nel termine di venti giorni, dalla data in cui l'atto sia divenuto altrimenti eseguibile, riguarderebbe soltanto gli atti che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, e non, invece, quelli soggetti ad approvazione od omologazione, per i quali atti l'obbligo della registrazione sorgerebbe, in ogni caso, solo ad avvenuta approvazione o omologazione, ed il relativo termine di venti giorni non potrebbe decorrere che dalla data di questa. Ci perch l'approvazione e l'omologazione concorrerebbero alla perfezione delratto, mentre l'atto condizionato sarebbe gi perfetto sino dalla stipulazione, restandone soltanto sospesa l'efficacia. Se ne deduce che, a seguito del telegramma ministeriale che autorizzava l'inizio dei lavori e a seguito della consegna dei lavori medesimi, non poteva essere sorto l'obbligo della registrazione, n aveva potuto cominciare a decorrere il termine relativo. Tale tesi, che muove da una concezione erronea dell'istituto della approvazione (essendo noto che le approvazioni sono tipici atti di controllo, con i quali la Pubblica Amministrazione rende efficaci ed eseguibili atti giuridici gi compiuti e perfetti), non appare meritevole di accoglimento. Invero, le due ipotesi contemplate dall'art. 81, primo comma, della legge di registro sono accomunate da una stessa situazione giuridica di partenza, anche se le loro configurazioni sono giuridicamente diverse, ossia dalla eseguibilit del contratto prima del verificarsi dell'evento voluto dalla legge, nel caso di contratto soggetto ad approvazione od omologazione, o prima del decorso del termine, pure prescritto dala legge, nell'altro caso; e l'espressione altrimenti eseguibile , con cui si chiude la norma, e che fa riferimento ad una evenienza in base alla quale il contratto prima non eseguibile possa, invece, avere esecuzione, accomuna, pur essa, entrambe le ipo PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA tesi sia sotto il profilo lessico-grammaticale, sia, ed ci quello che pi importa, sotto il profilo della interpretazione logica, essendo comune la possibilit che si verifichi la prevista esecuzione, e palese la volont della legge di por fine, sul terreno fiscale, ad uno stato di sospensione venuto meno sul terreno del contratto. Tale la interpretazione della norma di cui all'art. 81 legge di registro, cui ha aderito questo S. C. !on una serie conforme di pronunce (8 ottobre 19i57, nn. 3646-3653; 9 ottobre 1957, n. 3694), traendone, appunto, la conseguenza che, per i contratti soggetti ad approvazione od omologazione, i quali siano per legge ammessi a fruire della registrazione a tassa fissa, di cui all'articolo 10 della legge di registro, la decorrenza del termine di venti giorni, stabilito dall'art. 80 della stessa legge, pu anche precedere il verificarsi della detta condiCio iuris, se, in un momento a questo anteriore, abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto; e che, pertanto, nei contratti di appalto per opere commesse da Consorzi di bonifica, se nelle more tra il deliberamento dell'opera e l'approvazione della Autorit competente, il Consorzio abbia provveduto, a norma dell'articolo 337 della legge sui lavori pubblici, alla consegna dei lavori, decorre gi da questa il termine di venti giorni per la presentazione del contratto alla registrazione, e l'inosservanza di detto termine importa la decadenza dal beneficio e l'assoggettamento alle normali tasse e sopratasse di registro. Con il terzo motivo del ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione e l'errata applicazione dell'art. 110 legge di registro nonch il totale difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, la decadenza da tale norma comminata ( Tutti gli atti e contratti per i quali con leggi stata concessa riduzione delle normali tasse di registro, decadono da tali benefici e rimangono passibili delle ordinarie tsse, sopratasse e penali, quando non vengono sottoposti alla formalit della registrazione entro il termine di legge ) sarebbe applicabile soltanto quando la riduzione sulle normali tasse di registro fosse stata concessa da leggi eccezionali e di privilegio, diverse dalla legge di registro, mentre, nella specie, la tassazione sugli atti e contratti stipulati dai Consorzi di bonifica di cui all'art. 8 allegato B della legge di registro, non sarebbe applicabile in base ad una legge eccezionale che conceda riduzioni delle normali tasse di registro, ma costituirebbe proprio la tassa normale, prevista dalla legge per la redazione di tali atti. La tesi non pu trovare accoglimento, perch la differenziazione, come sopra prospettata, tra riduzioni contemplate dalla stessa legge di registro, e riduzioni contemplate da altre leggi, non pu ricavarsi dall'art. 110, ed in palese contrasto con la ratio legis. Si aggiunga che, nel caso in esame, la riduzione di tassa prevista non nell'art. 8 della tariffa allegato B della legge di registro (riferendosi tale norma RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ai soli Consorzi di Bonifica previsti dall'art. 56 della legge 22 marzo 1900, n. 145 sulle bonifiche delle paludi), bensi nel secondo comma dell'art. 88 del t. u. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, in relazione agli articoli 33 e 66 del t. u. 30 dicembre 1923, n. 32.56. In aderenza a tali premesse, questo S. C. ha gi altre volte deciso che nel concetto di riduzione di cui tratta l'articolo 110 del t. u. n. 3269 del 1923, rientra anche la tassa fissa di registro, e in particolare quella di cui usufruiscono gli atti compiuti nell'interesse diretto dei Consorzi di bonifica (Sent. 8 ottobre 19'57, n. 3646, gi citata). Infine, con il primo motivo del ricorso, il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, e successive modificazioni, violazione e mancata applicazfune degli articoli 10 e 11 del r. d. 25 maggio 1895 sul regolamento per la direzione, contabilit e collaudazione dei lavori per lo Stato, in relazione a errata e falsa applicazione ed interpretazione degli articoli 80 e 81 del t. u. sulle leggi di registro approvato col r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, con difetto di motivazione. Si duole, in sostanza, il ricorrente che sia stata respinta la sua domanda subordinata, secondo cui, anche ad ammettere la decorrenza dell'obbligo di registrazione dal giorno del verbale di presa in consegna dei lavori, l'imposta avrebbe dovuto essere commisurata, in ogni caso, soltanto a quella parte di lavori che aveva avuto materialmente pratica attuazione alla data di registrazione del contratto di appalto, e non avrebbe potuto essere estesa all'intero -importo di tutti i lavori contrattuali. Al riguardo, apoditticamente, la Commissione si sarebbe limitata ad osservare che l'appalto non divisibile e che non superabile il dettato dell'art. 80 della legge di registro, che impone l'obbligo della registrazione. Invece, la Commissione avrebbe dovuto prendere in esame le conseguenze dell'autorizzazione ministeriale ad iniziare i lavori prima della approvazione di rito, in relazione al contratto di appalto, e solo se avesse potuto stabilire che l'autorizzazione all'inizio anticipato dei lavori comportava l'approvazione anticipata, anche se parziale, del contratto, sarebbe stata giustificata la conclusione che effettivamente l'inizio dei lavori si identificava con l'esecuzione del contratto d'appalto, e che, quindi, questo doveva essere sottoposto a registrazione, sia pure sub condicione. Ma tale conclusione sarebbe resistita dal dettato dell'art. 337, numero 2.248 all. F, secondo cui (primo comma) I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'autorit competente secondo le norme previste dalla legge di contabilit generale , e (secondo comma) Nei casi di urgenza il Ministero pu autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In PARTE I, SEZ. V. GIURISPRUDENZA TRIBUTARTA !l.l caso il direttore delle opere terr conto di tutto ci che venisse redisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle pese quando il contratto non fosse approvato . Da tale norma (posta in relazione con l'art. 10, comma quarto, del d. 25 maggio 1895, n. 350), risulterebbe che l'esecuzione anticipata dei tvori non implica esecuzione anticipata del contratto di appalto, che ontinua a non essere eseguibile fino a che non siano intervenuti i supelori pareri dei Corpi consultivi e le superiori approvazioni ministelali e perfino la registrazione della Corte dei Conti. L'autorizzato inilo comporterebbe soltanto l'impegno di effettuare un certo quantitativo i lavori da predeterminarsi dalla direzione dei lavori per conto della .mministrazione committente, e che, comunque, non potrebbe superare quantitativo eseguito al momento in cui interviene la regolare approazione del contratto. I lavori consegnati e da eseguirsi non sarebbero uelli previsti nel contratto di appalto, ma soltanto quelli che l'Amtinistrazione consegna in anticipo, prescegliendoli nella sua assoluta iscrezionalit. Finch non interviene l'approvazione del contratto, tali tvori, eseguiti in nticipo, sarebbero destinati ad essere remunerati on gi sulla base del prezzo contrattuale, ma in linea di puro rimorso di quanto l'appaltatore ha anticipato. Il che non solo giustifiilerebbe l'imposizione di una diversa aliquota, ma confermerebbe che on si potrebbe parlare di esecuzione del contratto, non ancora perfelonato, ineseguibile e quindi improduttivo di giuridici effetti, sino a uando non interviene la prevista approvazione ministeriale e la regi; razione della Corte dei Conti. Una volta escluso che l'autorizzazione ad una anticipata esecuzione ei lavori implichi una approvazione anticipata, anche parziale, del mtratto, .l'obbligatoriet della registrazione, al limite, dovrebbe riguarare i lavori che vengono consegnati e ordinati dalla direzione dei tvori, e, cio, quelli eseguiti fra il verbale di consegna e l'approva. one del contratto. N potrebbe venire in considerazione l'articolo 81 ella legge di Registro, poich il contratto non sarebbe divenuto eseuibile, ma resterebbe ineseguibile, sia per i prezzi che per l'entit elle opere, fino a quando non siano sopraggiunte tutte le approvazioni reviste. Il motivo infondato. I lavori che vengono consegnati all'appaltatore a norma dell'arti) lo 337, secondo comma della legge sui lavori pubblici del 18-65, non )Ssono considerarsi in rapporto di semplice connessione con l'appalto, 1a si identificano propriamente con i lavori appaltati, anche se la conigna ne comprenda soltanto una parte. A tale consegna non pu essere ttribuita autonomia giuridica nei confronti del contratto di appalto, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n la consegna stessa pu essere collegata ad una distinta convenzione di rimborso , cio ad una pattuizione diversa dal contratto d'appalto, e che verrebbe a formarsi al momento della consegna stessa. Una convenzione di tale struttura e di tal tipo non emerge dal sistema legislativo, risultando, al contrario, che l'obbligo imposto all'appaltatore, di iniziare i lavori, deriva dal contratto, senza che egli debba prestare alcun ulteriore consenso, e non gi da un nuovo e diverso rapporto contrattuale. In altri termini, l'esecuzione anticipata non altro che l'esecuzione dello stesso contratto di appalto, divenuto eccezionalmente eseguibile prima ancora che sia intervenuta l'approvazione, in base all'autorizzazione ministeriale all'inizio dei lavori. L'esecutoriet del contratto di appalto di lavori pubblici pu, quindi, derivare in via normale dalla conclusione dell'ordinario procedimento amministrativo, quando questo si decida in senso favorevole con l'intervento dell'atto di approvazione tutoria, o derivare, in via eccezionale, da uno speciale atto di controllo provvisorio, avente anche elementi strutturali di un atto di autorizzazione, quale previsto dall'art. 337 secondo comma della legge sui lavori pubblici. Anche in questa seconda ipotesi, la registrazione e la tassazione debbono avere per oggetto il contratto d'appalto nel suo complesso, in difetto di una qualsiasi norma che permetta di enucleare, ai fini dell'imposta di registro, una parte del suo contenuto, e non essendo configurabile una convenzione anticipata (di fronte all'atto di approvazione), connessa e limitata, per conferire ad essa un'autonomia giuridica. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1967, n. 2.613 -Pres. Pece Est. Elia -P. M. Gentile (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Foligno) c. Cassa di risparmio della provincia di Teramo (avv. Lombardi), Esattoria comunale di Nereto ed altri. Imposta sulle societ -Privilegi -Privilegio speciale sugli immobili compresi nel patrimonio sociale -Esclusione. (c. c., artt. 2746, 2771; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 ss.). L'imposta sulle societ un tributo a carattere soggettivo e personale, che si riferisce alle societ come produttrici di redditi e non oggettivamente ai beni compresi nel loro patrimonio, il quale, peraltro, ai fini dell'imposizione, viene in rilievo nella sua valutazione formale (capitale, riserve, utili riportati a nuovo) e non gi in senso proprio con riguardo agli oggetti fisici di cui costituito. Per detta imposta, quindi, non spetta il privilegio speciale sugli immobili, di cui all'arti PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA io 2771 cpv. c. c., che dato soltanto per i tributi che agli immobili !Ssi oggettivamente si riferiscono (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento l'Amministrazione Lle Finanze dello Stato denuncia la violazione degli articoli 2771 c., 145 e 147 t. u. 29 gennaio 19'58, n. 64!5, in relazione all'art. 360, 3 c.p.c., deducendo che non stato riconosciuto applicabile il priegio all'imposta sulle societ, bench tale imposta costituisca un buto diretto, riferibile a tutto il patrimonio della societ contribuente, lunque anche all'opificio industriale espropriato. Il motivo infondato. Per l'art. 2771 c. c. sono privilegiati sopra gli immobili ai quali riferiscono-i crediti dello Stato per tributi diretti, con privilegio uale a quello stabilito per il tributo fondiario, e per lo stesso periodo tempo. Trattasi di privilegio speciale a termini dell'art. 2746 c. c., quanto si esercita su determinati beni, ossia sugli immobili cui il buto si riferisce. Come ogni norma in materia di privilegio, anche ella dell'art. 2771 c. c., ha carattere eccezionale ed di stretta in: pretazione a termini dell'art. 14 disp. prel. c. c. (Cass. 30 mag> 1960, n. 1398), in quanto deroga ai principi generali in considedone della causa particolare del credito. Per gli articoli 145 e 146 l t. u. 29 gennaio 19158, n. 645, l'imposta-sulle societ presuppone un idito; dovuta in ragione del 7.50 per mille del patrimonio impo) ile e del 15 % della parte di reddito eccedente il 6 % del patri> nio imponibile medesimo. Per l'art. 147 dello stesso t. u. il patrimio imponibile costituito: a) dal capitale; b) dalle riserve; e) gli utili riportati a nuovo. Capitale sociale un~ cifra indicativa, che espressa sempre in termini monetari, prescindendo dalla natura dei ni, e rimane identica, nonostante le loro variazioni, perch rappre1ta il valore dei conferimenti, ossia il fondo sociale previsto nell'att stitutivo della societ; si differenzia, dunque, dal patrimonio in senso oprio che non ha valore formale, ed costituito dalla reale consi (1) La sentenza delle Sezioni Unite del 12 gennaio 1967, n. 125, richiaata in motivazione in riferimento alla questione sulla natura personale ll'imposta sulle societ, pubblicata in questa Rassegna, 1967, I, 644. -Per la distinzione tra capitale e patrimonio delle societ, considerata ll'odierna pronuncia ai fini dell'individuazione dell'oggetto dell'imposta Ile societ, la Corte Suprema si riferita al proprio precedente indi: zo, adottato in relazione alla questione dell'assoggettabilit o meno 'imposta di registro dei sopraprezzi delle azioni di nuova emissione: :., oltre la richiamata Cass. 25 marzo 1965, n. 488, Foro it., 1965, I, 763, 1ss. 11 luglio 1966, n. 1822, in questa Rassegna, 1966, I, 938, nonch, 1ss. 19 novembre 1959, n. 3411, Giust. civ., 1960, I, 513; cfr., inoltre, lo tdio di A. Rossr, in questa Rassegna, 1963, 53, e gli Autori ivi citati. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stenza dei beni, di cui segue le variazioni nel tempo (Cass. I Sez. civ., 25 marzo 1965, n. 488). Le azioni, come parti del capitale, si differenziano, cos, dai beni, parti del patrimonio (Cass. Sez. Un., 22 luglio 1938, n. 2701 e Cass. Sez. I civ., 29 aprile 1941, n. 1255). Il patrimonio imponibile, colpito dalla imposta sulle societ, costituito dal capitale, dalle riserve e dagli utili, e per cui le variazioni di reddito accertate per la R. M. sono rilevanti (Cass. I Sez. civ., 31 maggio 1966, n. 1455) non , dunque rappresentato dai beni, ma dalle loro valutazioni. L'imposta, dunque, non colpisce il bene, ma il rapporto fra capitale e reddito, ed il valore rappresentativo dei beni espresso dal capitale. Solo indirettamente gli immobili vengono considerati, ai fini della imposta, globalmente, come confluenti nel patrimonio imponibile, comprensivo del capitale, delle riserve e degli utili, e, cio, costituito da entit monetarie, non da oggetti fisici. Nel capitale, i singoli immobili vengono a confluire con riguardo esclusivo al valore iniziale di conferimento, ossia proprio come entit monetarie, non come immobili. Non pu affermarsi, quindi, che l'imposta sulle societ si riferisca agli immobili di propriet sociale. Consegue da tali considerazioni che il credito di imposta sulle societ non ha diritto al privilegio sugli immobili sociali, e, in particolare, non pu ritenersi privilegiato su un opificio della societ a termini dell'art. 2771 c. c., perch non si riferisce oggettivamente agli immobili, ma alla societ come produttrice di reddito. Recentemente, il carattere non oggettivo e reale, ma soggettivo e personale della imposta sulle societ, stato posto in evidenza, dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 12 gennaio 1967, n. 12~5), affermandosi che l'imposta medesima non detraibile ai fini della determinazione del reddito di categoria B per l'imposta di R. M. (t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 99 e 145) perch non inerisce alla produzione del reddito, mentre non dubbia la natura personale e soggettiva del tributo. Da tale natura del tributo, che, per la sua soggettivit e personalit, non pu colpire un immobile, deriva l'esclusione del privilegio ex art. 2771 c. c. Il fatto, poi, che l'immobile funzioni come mezzo di garanzia generica dei debiti della societ proprietaria, e, dunque, anche del debito d'imposta sulla societ, ai sensi degli articoli 2740 e 2741 c. c., non basta a far ritenere che esso sia oggetto della imposta. Non , infatti, possibile confondere i concetti di garanzia e di debito, e tanto meno il concetto di responsabilit patrimoniale generica, con gli istitl,lti specifici (nella specie, privilegi) costituenti cause legittime di prelazione. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, ma non per questo i beni, strumenti di garanzia generica di una obbligazione, possono confondersi con l'oggetto di essa. I creditori hanno eguali diritti sui beni del debitore, a termini dell'art. 2740 c. c., ma non per questo si pu dire che I . I I I~ ' ' . . ' , I . :~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 247 loro crediti si riferiscono ai detti beni. Il privilegio produce una causa gittima di prelazione, modifica la condizione di parit prevista dal1rt. 2740 c. c., ma non trasforma l'immobile in oggetto dell'obbligaone. In particolare, il privilegio speciale di cui all'art. 2771 c. c. nziona esclusivamente sugli immobili che erano gi oggetto del ibuto: ai.quali, cio, in conformit delle leggi speciali, il tributo riferisce. Dunque, il privilegio presuppone, e non produce, la situa:: me obbiettiva per cui l'immobile oggetto dell'imposta. Poich l'imposta sulle societ, colpendo il soggetto (societ), non ha !r oggetto gli immobili di propriet sociale, non si riferisce ad essi, credito per il predetto tributo non pu godere del privilegio speciale cui all'art. 2771 c. c. sui detti immobili. -(Omissis). )RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 novembre 1967, n. 28,58 -Pres. Favara -Est. Pascasio -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Masi) c. Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale (avv.ti Morvillo, Lippere) ed altri. " iposta di registro -Imposta ipotecaria -Agevolazioni -Credito agrario -Operazioni di credito per l'acquisto di macchine agricole (1. 25 luglio 1952, n. 949) -Costituiscono operazioni di credito agrario di esercizio -Conseguente necessit del regolamento delle operazioni col rilascio di cambiali agrarie ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali. (d. I. 29 luglio 1927, n. 1509, conv. in 1. 5 luglio 1928, n. 1760, artt. 2, 6, 7, 21; 1. 25 luglio 1952, n. 949, artt. 5, 13). Le agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta ipo :aria, previste dall'art. 13 della l. 25 luglio 1952, n. 949, per le ope ~ioni creditizie di cui all'art. 5 della stessa legge, sono applicabili ~tanto se tali operazioni siano poste in essere con l'osservanza delle rme fondamentali in materia di credito agrario ( d. l. 29 luglio 1927, 1509, conv. in l. 5 luglio 1928, n. 1760), e, pertanto, per quanto ri arda i prestiti per l'acquisto di macchine agricole, che costituiscono erazioni di credito agrario di esercizio ., soltanto se le stesse no regolate con l'emissione di cambiali agrarie (1). (1) L'annotata sentenza efficacemente puntualizza, procedendo ad un 1uadramento sistematico della materia esaminata, che le disposizioni lla legge n. 949 del 1952, sulle operazioni creditizie per l'acquisto di tcchine agrieole e per la costruzione di impianti di irrigazione e di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione dell'art. 13 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in relazione all'art. 5 della stessa legge ed agli artt. 1, 2, 6, 7 e 21 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, soste:qendo che l'acquisto di macchine agricole attraverso A '. '. un prestito concesso senza lo sconto di cambiali agrarie non poteva beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dal citato art. 13. La censura fondata. Il citato art. 13 concede infatti le agevolazioni tributarie in esso previste -fra cui l'imposta fissa ipotecaria -alle operazioni di credito indicate dall'art. 5 della legge medesima, il quale prevede, fra le altre, quelle destinate all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana. Il terzo comma di detto articolo si richiama, poi, per la disciplina delle operazioni anzidette, al sistema ed alle norme del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel capo terzo della stessa legge n. 949 del 215 luglio 1952. Per tal modo, la norma dell'art. 5 una norma che la dottrina qualifica come delimitativa perch determina quali altre norme siano da applicare ad una determinata materia e, quindi, nella materia in esame, circoscrive l'ambito delle agevolazioni tributarie concesse a quelle sole operazioni di credito che siano effettuate con l'osservanza delle disposizioni che regolano il credito agrario, fra cui quella dell'art. 6 della legge del 1928, che, per le operazioni di credito agrario di esercizio (fra cui incluso espressamente l'acquisto di macchine agricole, a norma dell'art. 2, n. 1, della stessa legge) esige l'emissione di cambiali agrarie, caratterizzate dai particolari elementi formali e sostanziali stabiliti dal successivo art. 7. E siccome la legge del 1952 non contiene una norma che escluda, per le operazioni di credito relative all'acquisto di dette macchine, la necessit della cambiale agraria, non v' dubbio che l'osservanza di tale disposizione (in cui gli edifici rurali, vanno integrate con quelle fondamentali sul credito agrario, di cui al d. 1. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio. 1928, n. 1760, e successive modificazioni. In effetti, un esame delle varie norme del capo III della citata legge del 1952, nel quale sono comprese le disposizioni degli artt. 5 e 13, che qui interessano, consente di rilevare che esse regolano soltanto alcuni aspetti, in particolare di carattere finanziario, della considerata materia (istituzione di un fondo di rotazione; autorizzazione agli istituti di credito prescelti ad effettuare le operazioni anche in deroga ai propri statuti; entit dei finanziamenti e durata degli ammortamenti; etc.), sempre nel quadro delle caratteristiche operazioni di credito agrario e senza affatto innovare alla disciplina fondamentale delle stesse, che, anzi, espressamente richia PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDEN'ZA TRIBUTARIA teressati incorsero compiendo l'operazione di credito mediante sconto cinque cambiali normali e di una sola cambiale agraria) escludesse 1perazione stessa da quelle di credito agrario ammesse al beneficio ibutario della tassa fissa ipotecaria. La Corte d'appello pervenuta a diversa conclusione conside. ndo: 1) che la legge del 1952 avrebbe apportato una nuova disciplina !l credito agrario, derogatrice di quella anteriormente vigente; 2.) che l'art. 4 del regolamento esecutivo di detta legge, appro1to con d. p. 17 ottobre 1952, n. 1317, avrebbe consentito ai conaenti completa libert di forme e la scelta delle garanzie reputate pi leguate per effettuare le operazioni di credito previste senza restrizioni esclusioni dal trattamento di favore, disponendo che i rischi di ciauna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti i mli si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno pi idonee . Entrambe tali argomentazioni, per, si appalesano errate. Infatti, la disciplina innovatrice testualmente esclusa dalle esainate disposizioni della legge del 1952, che fanno espresso richiamo le norme della legge anteriore, n si rinvengono nella legge successiva sposizioni incompatibili con quelle della legge precedente. Peraltro, la stessa legge del 1952, nel quadro generale di una serie provvedimenti intesi allo sviluppo dell'economia ed all'incremento ~ll'occupazione, contiene, nel capo terzo, norme dirette ad agevolare a le operazioni di credito agrario, quelle ritenute di maggiore inte: sse, istituendo a tal fine un fondo di rotazione per anticipazioni agli tituti che esercitano il credito. Al funzionamento di detto fondo, previsto dall'art. 15 della stessa gge del 1952, si riferisce, poi, l'art. 4 del regolamento, ed anche ai 1pporti tra fondo ed istituti, ma non alla necessit o meno del rilascio cambiali agrarie che attengono alla natura di credito di esercizio, ata dal citato art. 5. Come va detto, peraltro, anche di successive dispo~ ioni di legge, le quali, ugualmente intese ad agevolare lo sviluppo della (ricoltura, del pari hanno riguardo, per le operazioni di finanziamento, quelle tipiche di credito agrario di esercizio o di miglioramento: cfr. t. 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (c. d. piano verde ) ed art. 25 ~Ila legge 26 maggio 1965, n. 59Q, sullo sviluppo della propriet colti1trice . L'affermazione di cui alla seconda parte della massima, in ordine l'esigenza dell'emissione di cambiali agrarie, per la qualificazione delle >erazioni come di credito agrario di esercizio anche ai fini dell'appli1bilit delle agevolazioni fiscali, costituisce espressione di giurisprudenza msolidata: cfr. Cass., 12 ottobre 1960, n. 2682, Foro it., 1961, I, 290, con >ta di richiami. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO necessaria per fruire delle agevolazioni tributarie. Inoltre, l'art. 4 non norma derogatrice, non essendo contenuta nel capo terzo, richiamato dall'art. 5; e poich, per di pi, contenuta nel regolamento e non nella legge, manifesto che non potrebbe derogare alla legge, che, invece, si richiama al sistema del credito agrario regolato dalle norme del r.d.I. del 1927, convertito nella legge del 1928. N, infine, il rilascio di cambiali agrarie, osta comunque all'assunzione di maggiori e diverse garanzie a favore dell'Istituto che eroga il prestito: prestito che, per essere di esercizio, deve esteriorizzarsi ex lege in cambiali agrarie che costituiscono titoli particolari, causali (e non astratti come le cambiali ordinarie) caratterizzanti, appunto, le operazioni di credito agrario, in via esclusiva (Cfr., per riferimenti, Cass. 12 ottobre 1960, n. 2682). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1967, n. 2933 -Pres. Pece -Est. Elia -P. M. Di Majo (conf.) -Consorzio agrario provinciale di Foggia (avv. Menghi) c. Ministero Finanze (avv. Stato Masi). Imposta di registro -Agevolazioni -Consorzi agrari -Agevolazioni previste dall'art; 38 del d. 1. 7 maggio 1948, n. 1235 -Natura -Ap'.' plicabilit agli atti posti in essere per il trapasso di diritti e di obbligazioni nei confronti dei Consorzi agrari e della Federezione dei consorzi agrari in conseguenza della loro trasformazione da enti di diritto pubblico in societ cooperative di diritto privato Inapplicabilit ad atti connessi con le finalit istituzionali dei Consorzi o della Federazione ma non in rapporto di derivazione necessaria, o almeno diretta, dalla detta trasformazione. (d. 1. 7 maggio 1948, n. 1235, art. 38). Imposte e tasse in genere -Imposta di registro -Agevolazioni -Interpretazione delle norme che concedono agevolazioni -Criteri. (c. c., disp. prel., artt. 11-14). Le agevolazioni previste dall'art. 38 del d.l. 7 maggio 1948, numero 1235, per gli atti e contratti che importino trapasso di diritti e di obbligazioni nei confronti dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari in conseguenza delle disposizioni del detto provvedimento legislativo, sono applicabili soltanto agli atti di trapasso posti in essere in dipendenza della disposta trasformazione dei consorzi e della loro federazione da enti di diritto pubblico in societ cooperative di diritto privato. Le agevolazioni stesse non sono di natura soggettiva, in riferimento alle finalit istituzionali dei soggetti, ma PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA .nno carattere obiettivo, in relazione ana causa degli atti per i quali no concesse, e non sono perci applicabili ad atti che, pur connessi n Le finalit di istituto dei consorzi o deHa federazione, non siano in pporto genetico di derivazione necessaria, o quanto meno diretta, da ~ena trasformazione Legislativamente operata (1). Le norme che concedono benefici tributari, in deroga ai normale gime di imposizione, sono di stretta interpretazione (2). (Omissis). -Con l'unico mezzo viene denunciata la violazione ll'art. 38 del d. 1. 7 maggio 1948, n. 123.5, ratificato con la legge 561 del 1956, nonch insufficiente motivazione in relazione all'arti lo 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Deduce il ricorrente che l'art. 38 citato prevede la tassazione lotta per tutti gli atti di trapasso rivolti a realizzare i fini che, per legge, rientrano nella attivit istituzionale dei Gonsorzi. Il motivo infondato. L'art. 38 citato prevede il beneficio fiscal della riduzione a tassa sa per tutti gli atti e contratti che importino trapasso di diritti o 1bligazioni nei confronti dei Consorzi Agrari o della Federazione 1liana dei Consorzi Agrari, in conseguenza delle disposizioni del esente decreto . La lettera della norma, in modo da non consentire tbbi sul significato, stabilisce come presupposto della agevolazione cale la sussistenza di un rapporto di conseguenzialit, fra le dispodoni del decreto e l'atto di trapasso. Devesi, cio, trattare di atto so necessario, o. quanto meno, opportuno, in conseguenza delle diosizioni del decreto n. 1235 del 1948. Poich l'innovazione legislativa liente, introdotta dal detto decreto, fu la trasformazione dei Consorzi ~rari da enti morali di diritto pubblico in societ cooperative, soggette disciplina privatistica, appare chiaro che il beneficio previsto per i atti di trapasso resi necessari, o, quanto meno, opportuni, dalla detta asformazione. La ratio della norma si presenta, cio, come rivolta ridurre gli aggravi fiscali per la registrazione di atti di trapasso ori (1) La soluzione data dalla Corte Suprema alla questione, per la pria volta venuta al suo esame, sorretta da una esauriente ed ineccepibile otivazione, che dispensa da ogni ulteriore commento. In senso conforme, oltre la confermata App. Bari 14 aprile 1966, r.: App. Firenze, 14 dicembre 1966, Finanze c. Fed. it. cons. agr., iur. tosc., 1967, 216; App. Bologna, 17 febbraio 1967, Cons. agr. prov. Ferrara c. Finanze, Foro it., 1968, I, 260. (2) Sulla interpretazione delle norme che concedono benefici triburi, cfr., tra altre; Cass. 7 gennaio 1967, n. 61, in questa Rassegna, 1967, 863; Cass. 28 maggio 1966, n. 1393, id., 1966, I, 1079; Cass., Sez. Un., : giugno 1966, n. 1674 (richiamata in motivazione) in questa Rassegna, 167, I, 431, e, in extenso, in Giust. civ., 1966, I, 1248. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ginati dalla riforma dei Consorzi, posta in essere dal decreto nel quale compresa la disposizione. L'agevolazione, riguardando gli atti, in relazione alla loro causa, ha carattere obbiettivo, e non subbiettivo, onde non fa, invece, riferimento alle finalit istituzionali del soggetto. Come ogni norma che deroga al regime fiscale ordinario della legge organica di registro, l'art. 38, citato, di stretta interpretazione (sent. n. 1674 del 1966). Per il rilevato carattere obbiettivo della agevolazione, per la sua ratio, resa evidente dalle circostanze della concessione del beneficio, in concomitanza col nuovo ordinamento legislativo dei Consorzi, e, infine, per il carattere eccezionale della disposizione, non possibile estenderne la portata oltre la ipotesi tassativa prevista, di atti di trapasso in conseguenza della trasformazione recata nell'ordinamento dei Consorzi dal decreto n. 1235 del 1948. N possibile estendere il beneficio ad atti di trapasso che, pur copnessi con le finalit d'istituto dei Consorzi, non sono in rapporto genetico di derivazione necessaria, o, quanto meno, diretta, con il fatto nuovo della trasformazfone legislativa operata dal decreto predetto. L'estensione, infatti, in evidente contrasto con la lettera della norma, e con i limiti interpretativi connessi alla sua natura eccezionale, non sarebbe in alcun modo, giustificabile, non potendosi, logicamente, spiegare l'attribuzione di un privilegio, di cosi vasta portata, ad una categoria di persone giuridiche, alle quali la stessa legge viene a togliere ogni carattere pubblicistico, per il loro riconosciuto carattere privato. Conforta, nella interpretazione restrittiva, condivisa dalla Corte di merito e dalla Commissione Centrale, anche la considerazione della diversa formula, adoperata dal legislatore, per concedere alle cooperative edilizie il beneficio fiscale per tutti gli atti connessi coi fini istituzionali (art. 65 della legge di registro, richiamato dall'art. 147 del r.d. n. 1165 del 1938), benefico che, comunque, era giustificato dal carattere mutualistico di quegli enti. N contrasta con la interpretazione adottata dalla Corte di merito, e fatta propria da questa Suprema Corte, il carattere di norma non transitoria dell'art. 38, emergente dalla sua collocazione nel testo, in quanto . i trapassi, originati dalla trasformazione legislativa disposta dal decreto, possono ovviamente verificarsi anche successivamente alla prima applicazione del decreto stesso. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1967, n. 2943 -Pres. Pece -Est. Berarducci -P. M. Di Majo (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Azzariti) c. Soc. Immobiliare Nidia (avv. Toniolo). Societ -Societ cooperativa -Scopo mutualistico -Riferibilit alla sola societ e non anche alle persone dei soci -Sufficienza -So PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ciet avente scopo di lucro socia di una societ cooperativa edilizia Ammissibilit. (c. c. artt. 2511, 2532, 2535; d. l. 14 dicembre 1947, n. 1577 e succ. modif.). mposta di registro -Agevolazioni -Societ cooperativa edilizia Assegnazione di una casa, da utilizzare a sede dei propri uffici, ad una societ immobiliare socia di una cooperativa edilizia -Applicabilit delle agevolazioni. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 65; d. l. 5 aprile 1945, n. 141, art. 12; d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26 modif. da 1. 2 aprile 1951, n. 302, art. 1). Il requisito dello scopo mutualistico, di cui all'art. 2511 del codice ivile, richiesto in riferimento alla societ cooperativa e non gi con iguardo ai singoli soci, i quali possono, in proprio, anche svolgere ttivit aventi finalit di lucro. Pertanto, pu essere socia di una ociet cooperativa edilizia anche una societ commerciale immobiiare (1). Le agevolazioni previste dall'art. 65 della legge del registro e dal' art. 12 del d.l. 5 aprile 1945, n. 141, per l'assegnazione della casa l socio, da parte di societ cooperative edilizie, sono applicabili anche ll'assegnazione ad una societ immobiliare, che sia socia di una coo1erativa edilizia, di locali utilizzabili per la propria sede, rientrando rili locali, rispetto ad una persona giuridica, nel concetto di casa ., l quale hanno riguardo le predette disposizioni, e realizzandosi con 'assegnazione il fine mutualistico proprio della stessa societ coopeativa (2). :~. (Omissis). -I tre motivi del ricorso, per la stretta relazione che unisce, vanno esaminati congiuntamente. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa pplicazione degli articoli 2511, 2532 e 2535 c. c., e sostiene che, con (1-2) Nel senso che le disposizioni di favore, di cui agli artt. 65 e ss. ella legge organica di registro e 11 e 12 del d. I. 5 aprile 1945, n. 141, e 11cc. modif., siano da ritenere dettate per tutte le normali cooperative, e io per quelle previste dalla legge comune, la quale non esclude (c. c., rtt. 2532, 2535) che anche una persona giuridica possa essere socia di na societ cooperativa, cfr. Cass. 11 marzo 1964, n. 522, in questa :assegna, 1964, I, 765, con nota di AzzARIT1 Giorgio). A tale nota si rinvia nche per le altre questioni, di cui alle massime, in relazione alle quali u qui brevemente osservarsi: a) la Cassazione sembra aver accolto un concetto di mutualit minentemente formale, anche ai fini dell'applicabilit dei benefici triutari, essendosi limitata a considerare due astratti termini del problema possibilit che una persona giuridica sia socia di una societ cooperativa; iferibilit del fine mutualistico soltanto alla cooperativa stessa). e cosi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO trariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non pu essere socia di una societ cooperativa una normale societ commerciale, quale , nel caso di specie, la societ a r. I. Immobiliare Nidia, che persegue uno scopo di lucro, perch, se vero che gli articoli 2532 e 2535 c. c. presuppongo la possibilit, per le persone giuridiche, di acquistare la qualit di socio in societ cooperative, per anche vero che l'art. 2'511 dello stesso codice stabilisce che in tanto una impresa pu costituirsi in societ cooperativa in quanto abbia uno scopo mutualistico. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 12 del d. I. 5 aprile 1945, n. 141. Il beneficio fiscale di cui al quarto comma dell'art. 65 della legge di registro, si afferma, non applicabile alla specie, perch, mentre per tale norma godono del privilegio della tassa fissa di registro gli atti di assegnazione della casa al socio , non si pu mai parlare di casa di una societ per intendere l'appartamento che sia in propriet della societ, tanto se questa vi ha posto il luogo ove ha i suoi uffici, quanto, ancor meno, se l'immobile costituisce l'oggetto dell'attivit commerciale della societ. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dello stesso art. 5,5 del r. d. 30 dicembre rn,23, n. 3269, sostenendo che la Corte di merito non ha considerato che il beneficio fiscale in questione non applicabile alla specie, perch l'attivit cooperativa edilizia deve intendersi come organizzazione di persone che hanno in comune il bisogno di procurarsi la casa, mentre l'assegnazione di un appartamento ad una societ immobiliare, che ha per scopo l'amministrazione e la gestione di beni immobili, esula dal fine mutualistico, proprio della cooperativa, in vista del quale stata dettata la legislazione tributaria di favore. escludendo, sia pure implicitamente, l'esigenza di una valutazione comparata e concreta di quegli elementi medesimi, specificamente riferita alla possibilit o meno che atti di assegnazione di immobili a societ aventi scopo di lucro siano idonei, e con riguardo alla stessa cooperativa che procede all'assegnazione, a realizzare quel fine. Il che sembra in contrasto con la precedente giurisprudenza della stessa Corte Suprema, che, invero, altre volte ha sottolineato la necessit di un superamento del dato meramente formale, ammonendo esser certo che per beneficiare delle agevolazioni tributarie, previste dagli artt. 65 e 66 della legge del registro, non basta che la cooperativa informi lo statuto a criteri di mutualit, ma occorre che a tali criteri siano ispirate le operazioni che compie (Cass. 12 ottobre 1960, n. 2678, Foro it., 1961, I, 1935), e pi recentemente riaffermando che il trattamento di favore stato accordato dal legislatore solo all'attivit effettivamente mutualistica, restandone perci esclusa quella che ne abbia, invece, solo la parvenza, ma che, in realt sia diretta verso scopi di lucro ., e che non perci sufficiente che l'atto rientri in astratto nelle :finalit della cooperativa, ma occorre che anche in PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Le censure sopra esposte sono prive di fondamento. Devesi, in primo luogo, disattendere la eccezione della Amminitrazione ricorrente, la quale ha dedotto, con il primo motivo del ricoro, il difetto dello scopo mutualistico nella Societ Immobiliare Nidia ~. quindi, rimpossibilit, per tale societ, di entrare a far parte, in lUalit di socio, della Societ Cooperativa Del Rosso. Il requisito dello scopo mutualistico dall'art. 21511 c. c. , invero, ichiesto con riferimento alla societ cooperativa, ossia con riferimento !l'ente risultante dall'associazione dei pi soggetti che si organizzano scopo di reciproca assistenza e miglioramento, e non gi, quindi, on riferimento ai singoli membri dell'organizzazione, i quali ben posono essere soci della !!Ooperativa, ancorch, in proprio, svolgano atti' it aventi finalit di lucro. Ci chiarito, da rilevare che le questioni prospettate dalla ricorente con il secondo ed il terzo motivo, trovano la loro soluzione nel 1rincipio, sancito dal legislatore negli articoli 2532 e 2.535 c. c., secondo ui delle societ cooperative possono, di regola, far parte, in qualit di oci, anche le persone giuridiche. In coerenza con tale principio, invero, il termine casa usato .ella norma del quarto comma dell'art. 65 della legge di registro e .ella norma dell'art. 12 del d. I. 5 aprile 1945, n. 141, non pu essere 1terpretato che in senso lato, nel senso cio che il legislatore abbia 1teso ricomprendere, in tale termine, non solo la casa di abitazione ropriamente detta, utilizzabile, come tale, dalla persona fisica, ma ltresl i locali utilizzabili per la propria sede dalla persona giuridica, ocia della societ cooperativa. oncreto sia collegato teleologicamente con gli scopi statutari dell'ente Cass. 3 settembre 1966, n. 2313, Riv. leg. fisc., 1966, 2373); b) quanto al concetto di casa ., poi, per gli atti relativi all'assenazione della quale previsto il beneficio, ugualmente lascia perplessi estensione dalla sentenza annotata, che vi ha ritenuto compresi anche i 1cali utilizzabili da una persona giuridica per sede dei propri uffici (e, cornnque, almeno di questa precisazione va preso atto), giacch, a parte rilievo che quella estensione gi appare discutibile sul piano lessicale, ;a di fatto che un chiarimento, quanto meno ai fini tributari che qui inte~ ssano, sembre esser dato dallo stesso art. 12 del d. I. 5 aprile 1945, . 141, il quale, dopo aver genericamente parlaf di casa ., nel primo )mma, pi specificamente si riferisce, nel terzo comma, nel completare t disciplina della materia, all'assegnazione della casa o del quartiere i abitazione ; il che -essendo peraltro evidente che la specificazione guarda sia la casa che il quartiere, la prima da considerare come unit se stante, il secondo come unit facente parte di un fabbricato compren~ nte pi alloggi -consente di rilevare la difficolt ancora maggiore del: tdattamento a persone giuridiche di un concetto propriamente riferibile >!tanto alle persone fisiche. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ed analoga considerazione vale per la questione specifica di cui al terzo motivo. Accertato, infatti, che la legge consente che delle societ cooperative edilizie facciano parte, in qualit di soci, anche le persone giuridiche, fra le quali, quindi, anche le societ immobiliari a responsabilt limitata, la conclusione che ne discende che anche l'assegnazione di un appartamento ad una societ di tal tipo, socia di una societ cooperativa edilizia, rientra nel fine mutualistico di quest'ultima societ. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 febbraio 1968,. n. 349 -Pres. Favara -Est. Milano -P. M. Pedace (conf.) -Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno (avv. Cuciniello) c. Ministero Finanze (avv. Stato Del Greco). Contabilit generale dello Stato -Contratti della p. a. -Licitazione privata o asta pubblica -Verbale di aggiudicazione -Tiene luogo della stipulazione del contratto -Valore contrattuale dell'aggiudicazione anche nel caso che nella prevista successiva formale stipulazione l'appaltatore debba procedere alla presentazione del supplente -Sussiste -Estensione dei principi ai contratti degli Istituti autonomi per le case popolari -Ammissibilit. (r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16; r. d. 30 aprile 1936, n. 1031; t. u. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 22 ss.). Imposta di registro -Contratti della p. a. -Appalti -Aggiudicazione a seguito di asta pubblica o licitazione privata -Appalti stipulati dagli Istituti per le case popolari secondo le norme del capitolato generale della Gestione INA-Case -Registrazione dei relativi verbali di aggiudicazione -Termine -Decorrenza. (r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80, 81; d. P. R. 4 luglio 1949, n. 436, art. SS). Imposta di registro -Agevolazioni -Decadenza -Agevolazioni consistenti nell'applicazione della tassa, fissa e non gi in una parziale riduzione dell'imposta proporzionale -Norma sulla decadenza per tardiva registrazione -Applicabilit. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110). Nei contratti stipulati, nella forma dell'asta pubblica o della licitazione privata, dalla pubblica amm~nistrazione (in questa comprendendosi anche l'amministrazione indiretta o ausiliaria degli enti autarchici, e perci anche quella degli Istituti autonomi per le case popolari), l'aggiudicazione non atto preparatorio, ma, oltre a rappresentare PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA !:!57 atto conclusivo di tutto il procedimento di gara, con accertamento ostitutivo dell'offerta pi vantaggiosa, assume anche, di regola, valore Jstanziale di dichiarazione di volont dell'Amministrazione intesa alla ostituzione del vincolo giuridico. L'aggiudicazione stessa, pertanto, uando definitiva equivale ad ogni effetto al contratto, ancorch sia revista una successiva stipulazione, la quale rappresenta soltanto una :>rmalit ulteriore che nulla aggiunge all'esistenza ed alla perfezione el vincolo contrattuale, senza che in contrario rilevi nemmeno il fatto fie all'atto di quella successiva stipulazione l'aggiudicatario debba I ravvedere alla presentazione del supplente, essendo anzi da affermare fie tale presentazione costituisce bbligazione propria del contratto i concluso e non gi condizione della futura sua conclusione (1). L'aggiudicazione a seguito di asta pubblica o di privata licitazione, er gli appalti stipulati dagli Istituti per le case popolari secondo le I orme del capitolato generale della Gestione INA-Casa, diviene vincointe per gli Istituti appaltanti con la ratifica da parte della Gestione, I fie si intende data quando siasi verificata la scadenza del termine di uindici giorni dalla data del verbale senza che la Gestione stessa bbia comunicato il suo diniego. Dall'indicata scadenza, pertanto, deI ::>rre il termine per la registrazione del verbale, ai sensi dell'art. 81 l ella legge del registro (2). La decadenza dalle agevolazioni tributarie, comminata dall'articolo lO della legge di registro per il caso di omessa o tardiva registrazione I egli atti, riguarda ogni tipo di sgravio fiscale, e, quindi, non soltanto ! agevolazioni consistenti in una parziale riduzione delle ordinarie im oste, ma anche quelle per le quali gli atti siano assoggettati ad un I ibuto meno gravoso, quale la tassa fissa, in luq_go di quello proporl l :,onale (3). j i (Omissis). -Con il primo mezzo, l'Istituto ricorrente denuncia I I iolazione dell'art. 1 del r. d. 25 maggio 1936, n. 1040, falsa applicazione ell'art. 16 del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonch violazicine dei (1) Cfr. Cass. 30 gennaio 1964, n. 263, in questa Rassegna, 1964, I, 489, m nota di CARus1, Osservazioni in tema di formazione dei contratti dello tata, nonch Cass., Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1119 e Cass. 23 genaio 1967, n. 200, id., 1967, I, 243 e 574, ove ulteriori richiami in nota; :r., inoltre, Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 51. (2) La massima, nella premessa del valore di approvazione da ricooscere alla ratifica dell'aggiudicazione, costituisce puntuale applicazione el disposto dell'art. 81 della legge di registro. (3) Giurisprudenza consolidata: cfr., da ultimo, anche nel senso che 1 norma sulla decadenza torna applicabile sia per le agevolazioni prelste da leggi speciali, sia per quelle disposte dalla stessa legge organica ~I registro, Cass., Sez. Un., 29 maggio 1967, n. 1169, retro 237, ed ivi ulteori riferimenti in nota. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO princ1p1 generali di diritto in materia di conclusione ed approvazione dei contratti degli enti pubblici, in relazione all'art. 110 della legge di registro ed all'art. 360, nn. 3 e 5 c. p. c., e sostiene che la Corte d'appello, nel ritenere che l'aggiudicazione, ormai definitiva per l'intervento ratifica da parte della Gestione INA-Casa, era equivalente, per ogni effetto, al contratto, per il disposto dell'art. l6 del Regolamento sulla contabilit generale dello Stato, non ha considerato che la suddetta norma era inapplicabile alla fattispecie in esame, non essendo gli Istituti autonomi per le case popolari una pubblica amministrazione. Aggiunge che, comunque, il verbale di gara avrebbe potuto considerarsi equivalente ad ogni effetto giuridico al contratto di appalto, ed impegnativo per l'Istituto, soltanto se alla sua formazione avessero partecipato, sottoscrivendolo, il Presidente dell'ente pubblico ed il supplente, e se avesse, inoltre, riportato l'approvazione del consiglio d'amministrazione dello stesso Istituto, il che, nella specie, non era avvenuto. Afferma, infine, che la Corte ha, in ogni caso, equivocato tra la ratifica della gara, che, per l'art. 8 del Capitolato generale, della Gestione INA-Casa compete a quest'ultima, e l'approvazione del contratto di appalto, che non pu provenire da soggetto estraneo all'Ente, che il contratto stesso deve impegnare. La censura relativa al mancato intervento del supplente alla gara viene ripetuta nel secondo mezzo di annullamento, con il quale, denunciandosi la violazione delle medesime disposizioni di legge, si precisa che la Corte d'appello, nell'escludere il dedotto carattere preliminare, rispetto al contratto definitivo di appalto, del verbale di aggiudicazione, non ha considerato che, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato generale INA-Casa, l'appaltatore deve, all'atto della stipulazione del contratto, presentare un supplente atto a garantire la continuazione dei lavori in caso di sua morte o impedimento e che, pertanto, mancando il supplente e l'accertamento, da parte dell'Istituto appaltante, della sua idoneit tecnica, non pu ritenersi perfezionato il rapporto contrattuale. I due mezzi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono destituiti di fondamento. Innanzi tutto non esatto che la Corte d'appello, nell'affermare che non gi il contratto di appalto, ma il precedente verbale di aggiudicazione, costituiva l'atto da sottoporre a registrazione nel termine di decadenza dai benefici fiscali spettanti all'atto stesso, abbia richiamato, a sostegno dell'adottata statuizione, l'art. 16 del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilit generale dello Stato, che, nei contratti stipulati dall'amministrazione statale nella forma dell'asta pubblica e della licitazfone privata, fissa il momento perfezionativo del vincolo contrattuale a quello in cui interviene il verbale di aggiudicazione della gara. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 259 I giudici di merito, invero, pur richiamando nelle premesse di atto la suddetta disposizione di legge, hanno tuttavia ritenuto nella pecie applicabile la disciplina del Capitolato generale di appalto dei avori di costruzione delle opere per conto della Gestione INA-Casa, he era stato espressamente richiamato nell'invito alla gara indetta all'Istituto ricorrente, e che all'art. 8 stabilisce che l'aggiudicazione, ubito impegnativa per l'impresa aggiudicataria, lo diviene per la staione appaltante quando intervenga la ratifica della Gestione INA-Casa, atifica phe si intende concessa qualora siano decorsi quindici giorni all'aggiudicazione senza che alcuna comunicazione sia pervenuta alimpresa da parte della Gestione. Va aggiunt che, trattandosi nella fattispecie di opere eseguite all'Istituto ricorrente per incarico della Gestione INA-Casa, ai ~nsi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, trovavano in ogni aso applicazione le norme del regolamento per l'esecuzione della citata ~gge, approvato con d. p. 4 luglio 1949, n. 436, e, in particolare, quella ell'art. 33, anche essa espressamente richiamata nella lettera di invito nello stesso verbale di aggiudicazione, la quale estende agli appalti ;ipulati per conto della Gestione INAwCasa le disposizioni del regola1ento sulla contabilit generale dello Stato, e, quindi, anche quella ell'art. 16. Tale disposizione, del resto, non costituisce norma di carattere ~cezionale, ma rappresenta mera conferma di un principio generale l tema di contratti stipulati; nelle forme dell'asta pubblica e della citazione privata, dalla pubblica amministrazione, e non vi dubbio le gli Istituti autonomi per le case popolari facciano parte della lbblica amministrazione, intesa in senso lato nell'accezione che com :>rta sia l'amministarzione statale e diretta, sia quella indiretta o ausi aria degli enti autarchici, i cui fini sono propri dello Stato. Nella stipulazione, infatti, di tali contratti, con il sistema dell'aggiu 1cazione, a seguito di incanti pubblici o di private licitazioni, l'aggiu lcazione non un atto preparatorio, ma oltre a rappresentare l'atto mclusivo di tutto il procedimento di gara, con accertamento costi Ltivo dell'offerta pi vantaggiosa, assume anche -di regola -valore 1stanziale di dichiarazione di volont dell'Amministrazione intesa alla >stituzione del vincolo giuridico, per cui quando essa definitiva equi de, ad ogni effetto, al contratto, ancorch sia prevista e sia seguita la successiva stipulazione formale di esso, rappresentando tale stipu zione soltanto una formalit ulteriore che, come tale, nulla aggiunge la esistenza ed alla p'erfezione del vincolo contrattuale. I suddetti principi sono stati recepiti dall'art. 8 del Capitolato !nerale della Gestione INA-Casa, ritenuto dalla Corte d'appello appli .bile, alla fattispecie in esame, anche se tale disposizione, come dianzi ~tto, considera definitiva l'aggiudicazione per la stazione appaltante RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO soltanto dopo la ratifica espressa o tacita della Gestione INA-Casa, per cui conto le opere vengono eseguite, ed alla quale spettano, ai sensi dell'art. 110 dello stesso Capitolato, ampi poteri di controllo e di vigilanza sugli enti incaricati dalla esecuzione delle opere stesse. E nella specie, i giudici di merito, rilevato che dalla documentazione relativa alla licitazione di cui trattasi, risultava che, in base alle offerte presentate, l'Istituto per le case popolari di Salerno aveva aggiudicato l'appalto all'impresa Del Gaudio, la quale, presente all'apertura delle buste contenenti le offerte, ne aveva. fatto accettazione, sottoscrivendo il relativo verbale, hanno ritenuto che l'incontro delle volont tra l'Istituto appaltante e l'impresa appaltatrice si era perfezionato con efficacia vincolante tra entrambi i contraenti il 30 ottobre 1958, alla scadenza, cio, del termine di quindici giorni concesso alla Gestione INA-Casa per l'esercizio della facolt di annullamento. Siffatta conclusione, fondata su presupposti di fatto incensurabilmente accertati, quindi, pienamente aderente ai principi, e non importa violazione alcuna delle norme di cui ai motivi. Infondato anzitutto l'assunto del ricorrente secondo cui il verbale di aggiudicazione non potrebbe, nella fattispecie, essere equivalente al contratto, mancando della sottoscrizione del Presidente dell'Istituto e del supplente che, a norma dell'art. 12 del Capitolato generale INACasa, avrebbe dovuto sostituire l'impresa aggiudicataria in caso di assoluto impedimento. Per quanto concerne il mancato intervento e la mancata sottoscrizione del Presidente dell'Istituto, la questione stata prospettata per la prima volta in questo grado del giudizio, e perci inammissibile, in quanto presuppone indagini di fatto escluse in questa sede. Pu, peraltro, osservarsi che la volont dell'Ente si era gi manifestata con il provvedimento di indizione della gara, che costituiva la proposta contrattuale destinata a dar vita al rapporto giuridico, mentre l'accettazione da parte dell'Istituto dell'offerta del privato risulterebbe, pur sempre, a tutto concedere, dalla partecipazione alla gara del rappresentante del predetto Istituto e dall'avvenuta sottoscrizione da parte di quest'ultimo del verbale di aggiudicazione. Quanto, poi, al mancato intervento del supplente, sufficiente rilevare che il supplente non soggetto necessario del contratto di appalto, ma solo un garante dell'appaltatore, e che dallo stesso art. 12 del Capitolato Generale INA-Casa risulta che la presentazione del supplente da parte dell'impresa aggiudicataria costituisce obbligazione propria del contratto gi esistente e non una condizione della sua futura stipulazione, come cerca di sostenere il ricorrente. Si deduce, inoltre, dallo stesso ricorrente, che l'approvazione, alla quale l'aggiudicazione doveva restare sottoposta, era quella del consiglio d'amministrazione dell'Istituto appaltante, per cui il termine per PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA 'l'RIBUTARIA registrazione doveva decorrere dalla data di questa approvazione, non gi da quella della ratifica della Gestione INA-Casa, come erro~ amente aveva ritenuto la sentenza impugnata. Anche questa censura , per, inammissibile, perch nessuna queione il ricorrente Istituto aveva sollevato, in sede di merito, sulla presa necessit e sussistenza, ai fini della perfezione del vincolo conattuale, dell'approvazione da parte del proprio consiglio di amminirazione, e perci la proposizione in questa sede di legittimit di quea censura processualmente preclusa dalla novit della questione che sa involge in relazione alle necessarie ricerche di merito che essa opone, e che questa Suprema Corte non pu svolgere in questa sede. I due mezzi vanno, pertanto, rigettati. E parimenti infondato il rzo mezzo con il quale il ricorrente, denunciando violazione e falsa >plicazione dell'art. 110 della legge di registro in relazione all'art. 360 3 cod. proc. civ., sostiene che la tardiva registrazione del verbale aggiudicazione non avrebbe potuto, comunque, dar luogo alla decamza dai benefici fiscali, dato che la disposizione dall'art. 110 della gge di registro riguarda le ipot~si di riduzione delle normali imposte registro, mentre i contratti di appalto per la costruzione di case per voratori sono esenti da imposte, dovendo registrarsi con .la sola tassa ;sa. Ed invero, che la decadenza prevista dalla richiamata norma della gge di registro concerna ogni genere di sgravio dalle normali tasse registro e non solamente parziali riduzioni nell'ambito di ciascun tipo Ue stesse, risulta sia dalla consueta interpretazione dottrinale e giu; prudenziale (cfr. 8 ottobre 1957, n. 3646), sia dal corretto cririo logico, per il quale la parola e riduzione ' riferita indistintaente al complesso delle normali tasse di registro nel contesto di L'unica proposizione, pu significare tanto una parziale diminuzione Lantitativa del tipo di tassa normalmente prevista per un atto, quanto Lssoggettamento di questo a tassa di altro tipo meno gravosa, quale tassa fissa in luogo di quella proporzionale, come nel caso in esame. (Omissis). )RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 marzo 1968, n. 975 -Pres. Scarpe. Ilo -Est. Lepne -P. M. Pedote (diff.) -Ministero Finanze (avv. Stato Castiglione Morelli) c. Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Reggio Emilia (avv. De Liberis). Jbli~azioni e contratti -Cessione di .contratto -Nozione. (c. c., artt. 1406-1410). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta di registro -Cessione di contratto di appalto -Obbligazione di imposta anche per il contratto ceduto -Sussiste -Registrazione dell'atto di cessione -Tassazione per enunciazione del contratto ceduto -Legittimit. (c. c., art. 1406; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 55, 62; id., tariffa all. A, art. 52). Contabilit generale dello Stato -Contratti della p. a. -Verbale di aggiudicazione a seguito di licitazione privata -Equivalenza al contratto -Approvazione -Approvazione implicita -Ammissibilit Condizioni -Fattispecie in tema di contratto di appalto di lavori pubblici ceduto ad un terzo prima dell'approvazione. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 334, 337; r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16, 19). Imposta di registro -Atti soggetti ad approvazione -Cessione di un contratto prima dell'approvazione -Termine di registrazione del contratto ceduto -Decorrenza in ogni caso dall'approvazione (anche implicita) e non dalla data, e per effetto, del contratto di cessione. (c. c., art. 1406 ss.; r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 17, 81). Imposte e tasse in genere -Ingiunzione -Giudizio di opposizione Natura ed oggetto -Deduzione in giudizio di un diverso titolo a fondamento della pretesa tributaria -Legittimit. (t. u. 14 aprile 1910, n. 639; r. d . .ao dicembre 1923, n. 3269, art. 145). La cessione di un contratto con prestazioni corrispettive comporta il trasferimento del contratto stesso, nel suo complesso unitario di diritti ed obblighi, dal cedente al cessionario, sicch il contratto primario viene ad essere oggetto di quello di cessione, nel quale si inserisce come elemento necessario, senza perdere la sua struttura di negozio giuridico gi completo (1). Nel caso di cessione di un contratto di appalto, l'imposta di registro dovuta, oltre che per il negozio di cessione, anche per il contratto ceduto, la tassazione del quale pu effettuarsi, secondo le regole (1) Cfr., conforme, Cass. 16 maggio 1955, n. 1429, nonch, per riferimenti a contrario, Cass. 21 aprile 1966, n. 1006, secondo cui il contratto nullo non pu essere oggetto di cessione; sul punto, in dottrina: ANDREOLI, La cessione del contratto;Padova, 1951, 41; CARRESI, La cessione del contratto, Milano, 1950, 61; CICALA, Il negozio di cessione del contratto, Napoli, 1962, 30. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 263 tlle enunciazioni, anche in sede di registrazione del contratto di cesone, che necessariamente deve fare riferimento al contratto primario 7getto della cessione stessa (2). ammissibile l'approvazione implicita di un contratto della p. a. > di un atto equivaLente, quale il verbale di aggiudicazione a segui' di Licitazione privata), allorch, per il rapporto di derivazione geneca o di presupposizione giuridica tra detto contratto ed altro dipenmte, che abbia conseguito l'approvazione, questa debba neciessaria, ente presupporre l'approvazione anche del primo. (Nella specie, in ferimento ad un contratto di appalto di lavori pubblici, O:eduto daliggiudicatario ad un terzo prima dell'approvazione, questa, per lo esso contratto ceduto, si ritenuta _implicita nell'approvazione del mtratto stipulato dal terzo con la p. a. a seguito della cessione) (3). Il fatto della cessione, prima dell'approvazione, di un contratto ie a questa soggetto, non fa decorrere il termine per la registraone del contratto ceduto, per il quale va sempre fatto riferim1ento alipprovazione del contratto stesso (4). L'opposizione del contribuente ad ingiunzione intimatagli per cre ti d'imposta instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, che i per oggetto l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione tribu ria, e nel quale l'Amministrazione opposta ben pu dedurre, a fon imento della sua pretesa, anche un titolo diverso da quello indicato !ll'ingiunzione, nei .limiti in cui consentita la modificazione in ge !re della causa petendi (5). (Omissis). -Nel primo mezzo di ricorso l'Amministrazione demzia violazione dell'art. 16 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, degli 'tt. 17 e 81 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e degli artt. 334, 336 e "7 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, e sostiene che, dichiarando m tassabile l'enunciazione dell'appalto aggiudicato alla soc. Munari n il verbale 12 luglio 1956, per non essere stata l'aggiudicazione se (2) Lineare applicazione dei principi. Cfr., in dottrina, UcKMAR, La 7ge del registro, Padova, 1958, II, 395. (3) Giurisprudenza consolidata. Sull'approvazione implicita, oltre Cass. maggio 1962, n. 1092, Giust. civ., 1962, I, 2159, citata in motivazione, :., tra altre, Cass. 4 febbraio 1958, n. 317, Giur. it., 1958, I, 1, 1030; Cass. gennaio 1966, n. 133, Giust. civ., 1966, I, 1122; Cass. 20 giugno 1967, 1457. Per l'equivalenza al contratto del verbale di aggiudicazione a guito di licitazione privata o di asta pubblica, cfr., da ultimo, Cass. febbraio 1968, n. 349, retro,... ove ulteriori richiami in nota. (4) In riferimento alla registrazione di atti soggetti ad approvazione, " Cass., Sez. Un., 29 maggio 1967, n. 1169, retro, 256, con richiami in nota. (5) La conforme Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1967, n. 2339, citata in mo' azione, pubblicata in questa Rassegna, retro, 90, con nota di P. DI RSlA. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO guita dalla stipulazione del contratto formale definitivamente approvato, la Corte d'appello ha, da una parte, disapplicato il principio che il verbale di aggiudicazione definitiva in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni equivale per ogni effetto al contratto (art. 16 r. d. n. 2440 del 1923), dall'altra ha omesso di considerare che, anche I a ritenere l'aggiudicazione sottoposta alla condizione dell'approvazione, dovevano applicarsi le disposizioni degli artt. 17 ed 81 della legge di registro, che prevedono l'obbligo del pagamento dell'imposta qundo l'atto abbia effetto prima che la condizione si avveri o sia divenuto altrime,nti eseguibile: casi questi ,che si realizzavano nella specie, tanto Iche l'appalto alla soc. Munari aveva potuto essere oggetto di cessione. Aggiunge la ricorrente che contraddittoriamente la Corte d'appello, riconosciuta avvenuta la cessione dell'appalto, ha dichiarato non efficace l'aggiudicazione alla soc. Munari, omettendo, in pi, di considerare che, realizzandosi nella specie la cessione d'appalto prevista nell'art. 334 della legge 20 marzo 1'8i65, n. 2248, alla aggiudicazione in I favore della soc. Munari non era mancata un'espressa approvazione, che era contenuta implicitamente nell'approvazione al contratto di appalto 24 ottobre 1956 con il Consorzio, che poteva ritenersi validamente concluso ed approvabile solo affermando conclusa ed approvabile l'ag I giudicazione del 12 luglio 1956. La censura fondata. I Deve premettersi che -nelle fasi di merito sia le parti che i giudici hanno argomentato sul presupposto pacifico che il contratto, in virt del quale l'appalto aggiudicato alla soc. Munari stato poi commesso I al Consorzio Cooperativo di Reggio Emilia, dovesse qualificarsi cessione di contratto. A siffatta costruzione giuridica la sentenza impugnata accenna esplicitamente in pi punti e perfino nel controricorso il Con ~ sorzio resistente si richiama alla cessione del contratto, di cui la Mu~ Vi nari era titolare, al Consorzio . " Solo nella memoria detto ente contesta la sussistenza del rapporto di cessione, osservando che la presenza di clausole novative, circa il prezzo dell'appalto commesso al Consorzio rispetto al prezzo stabilito con la soc. Munari, impedirebbe di qualificare il Consorzio medesimo come cessionario dell'appalto aggiudicato alla Munari; il controricorrente ne deduce che la p. A. ha preso occasione dalla proposta cessione, per abbandonare (?) il contratto stipulato con la Munari, mediante un comportamento concludente che concretava diniego di approvazione. Deve osservarsi, per, che non consentito in sede di legittimit proporre questioni che determinino un nuovo sistema difensivo o proporre profili giuridici non prospettati nel giudizio di merito concluso con la sentenza impugnata, quando le questioni o i profili nuovi richiedono l'accertamento di nuovi elementi di fatto. E la tesi da ultimo prospettata dal Consorzio implica appunto valutazioni in ordine all'in PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ento pratico delle parti ed alla possibilit di ravvisare nel comporta11ento della p. A., diretto a non far conseguire l'approvazione al conratto di appalto con la soc. Munari, la volont di liberarsi dal conratto stesso, ritenuto poco conveniente: con sostanziale mutamento egli elementi di fatto e totale spostamento del thema decidendum su m piano diverso da quello dalle parti stesse dedotto nelle precedenti asi di merito. Perci la controversia dev'essere esaminata da.queste Sezioni Unite ui presupposti di fatto accertati dai giudici di merito e delle conse: uenti qualificazioni giuridiche. Ci premesso, deve osservarsi che, in conformit di quanto riten: ono autorevoli correnti dottrinali, la cessione del contratto, nella disci1lina positiva vigente, importa il trasferimento del contratto con pretazioni corrispettive, nel suo complesso unitario di diritti e di obblighi, lal cedente al cessionario; il contratto primario, cio, viene ad essere 1ggetto del contratto di cessione, si inserisce in questo come elemento tecessario, senza perdere la sua struttura di negozio giuridico gi ompleto. Consegue che, agli effetti dell'imposta di registro, sono tasabili sia il negozio ceduto, che quello di cessione (art. 52, tar. alleg. A . reg.) e che tale tassazione ben pu avvenire per effetto della preentazione alla registrazione del documento relativo alla cessione del ontratto, in quanto tale documento necessariamente deve fare riferio. ento al contratto primario ceduto, del quale fa quindi enunciazione d sensi dell'art. 62 I. reg. Sull'implicita ammissione di tali profili giuridici, la Corte di meito ha ritenuto, per, che non sia assoggettabile ad imposta l'aggiudiazione dell'appalto alla ditta Munari, perch condizionata ad appro azione, non ottenuta e non pi ottenibile per essere stato l'appalto o.edesimo trasferito al Consorzio Cooperativo di Reggio Emilia: dispote, infatti, l'art. 17 della legge di registro, che il pagamento della tassa, 1er gli at~i o trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, dovuto 1uando la condizione si verifica, quando l'atto o il trasferimento ha ffetto prima che la condizione si avveri. Ma, accertato in punto di fatto (in coerenza del resto con quanto lichiarato nell'atto di appalto tra il Provveditorato alle 00.PP. ed il ~onsorzio, atto al quale sono allegati sia il verbale di aggiudicazione n favore della soc. Munari, sia la richiesta di quest'ultima di cedere 'appalto al Consorzio Cooperative, sia la domanda del Consorzio di ostituirsi alla ditta Munari nel contratto d'appalto) che l'esecuzione lei lavori stata affidata al Consorzio per effetto di cessione del conratto d'appalto intercorso con l'aggiudicazione alla licitazione privata ra il Provveditorato alle 00.PP. e la soc. Munari, ed essendo pacifico he il contratto tra il Provveditorato ed il Consorzio, nella riferita ua strutturazione, stato approvato dall'autorit tutoria, consegue che RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tale approvazione deve ritenersi riferita anche, e principalmente, al Il'atto di aggiudicazione dell'appalto alla soc. Munari, atto equivalente {;" ad ogni effetto al contratto d'appalto (art. 16 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440), ed oggetto, con tale contenuto, del contratto di cessione dell'appalto, doumentato nell'atto presentato per la registrazione. Come questa Corte Suprema ha gi avuto occasione di stabilire (Cass., 16 maggio 1962, n. 1092) deve ammettersi l'approvazione implicita di un atto amministrativo, quando, per il rapporto di necessaria 'presupposizione e di derivazione genetica che interceda tra un atto ed un altr9, l'approvazione data ad uno di essi non possa sussistere se non presupponendo anche l'approvazione dell'altro. Diversamente dal provvedimento tacito, il provvedimento implicito comporta sempre un'esteriorizzazione in forma espressa della determinazione volitiva della p. A., che, per quanto diretta ad esprimere un certo contenuto diverso, tuttavia, per un collegamento logico univoco e necessario, comporta che la volont espressa debba ritenersi diretta anche al contenuto dell'atto con funzione di presupposto o di fattore causale: in tale caso la volont implicita non che un aspetto della volont primaria manifestata nell'atto esplicitamente emanato, sicch da questo risulta anche tale volont implicita, sia pure in modo non immediato e principale. Se qualche difficolt stata affacciata dalla dottrina, quanto ai provvedimenti impliciti di revoca o di annullamento, nel caso di emanazione di atti incompatibili con i precedenti, tali perplessit non hanno ragione di sussistere riguardo a provvedimenti impliciti che siano della stessa natura di quelli esplciti e concorrano con questi ultimi alla realizzazione dell'attivit della p. A., cui direttamente tende l'atto emanato. Naturalmente la legge pu escludere la sufficienza del provvedimento implicito, ma questo non il caso degli artt. 336 e 337 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, che, per la approvazione dei contratti della p. A., richiedono l'approvazione della superiore autorit, senza per stabilire limiti al cosiddetto contenuto formale della dichiarazione di approvazione. D'altra parte se, di regola, l'approvazione segue la stipulazione dell'atto formale di documentazione del contratto, non pu escludersi che essa possa essere conseguita anche dal verbale di deliberamento all'asta o di aggiudicazione a seguito di licitazione privata, verbale che, sottoscritto dall'aggiudicatario, equivalente al contratto, segna la costituzione dell'in idem placitum, e quindi consente, anche in mancanza di formale documentazione del contratto, l'esame completo e definitivo della legittimit e dell'opportunit di esso. Non sono, quindi valide le ragioni addotte dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata per escludere che si sia verificata la condicio iuris cui era subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore della soc. Munari, verificazione che comportava il pagamento PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA U'imposta di registro anche su tale atto, a norma dell'art. 17 della gge di registro. Al contrario, correttamente la Corte di merito ha 3atteso l'altra argomentazione dell'Amministrazione appellante, circa tassibilit della aggiudicazione, a prescindere dall'approvazione, per ere essa conseguito effetti, tanto che stato possibile cedere l'appalto nferito con l'aggiudicazione stessa (art. 17, cit., seconda ipotesi del ino comma). La cessione di un contratto non effetto del co:p.tratto ceduto; n cessione modifica la disciplina relativa all'efficacia del contratto duto, che non sia collegata alle persone dei soggetti ma dipenda da mportamenti discrezionali di un terzo. Pertanto, la cessione di un ntratto sottoposto ad approvazione non implica produzione di effetti ~1 contratto primario, effetti che si potranno produrre solo dopo che contratto ceduto sia stato approvato. In parte fondato anche il secondo mezzo di ricorso, col quale ~mministrazione, denunziando falsa applicazione dell'art. 4 legge 20 arzo 1865, n. 2248 ali. E, e dell'art. 112 c. p. c., e violazione dell'ar! Olo 8 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nonch dell'art. 334 legge 20 arzo 1865, n. 2248 ali. F, sostiene che la Corte di merito ha errato ~1 ritenere inammissibile il mutamento della ragione giuridica dell'im1sta indicata nell'ingiunzione, mutamento conseguente ad una pi atta determinazione dei negozi rappresentati nell'atto sottoposto a gistrazione, ed ha errato particolarmente quando s' richiamata ad un obabile superamento dei limiti della giurisdizione del giudice ornario. Come queste Sezioni Unite hanno gi avuto modo di stabilire (con sentenza 9 ottobre 1967, n. 2339), l'opposizione all'ingiunzione fiscale L considerata come atto introduttivo di un giudizio di cognizione retivo non alla pronunzia di illegittimit formale o sostanziale della giunzione tributaria ma all'accertamento (negativo, secondo la doanda dell'opponente) se sussistano in concreto i presupposti stabiliti 1lla legge perch debba riconoscersi costituito l'obbligo del contriiente a corrispond,ere il tributo nella misura pretesa dall'ente impotore: ci a tutela dei diritti soggettivi sia di tale ente, sia del conibuente, ravvisabili nel rapporto tributario. In tale giudizio di co1izione piena, pertanto, l'Amministrazione pu anche addurre riconmzionalmente l'esistenza di un titolo diverso alla percezione del tri1to dedotto in causa, per l'importo richiesto, mutare cio la causa !tendi dichiarata nell'ingiunzione ed in tal caso il giudice dell'oppoiione deve conoscere anche della nuova causa petendi, non comporndo tale esame revoca o annullamento dell'atto amministrativo, se stessa amministrazione creditrice che, nell'esplicazione di una facolt gittima, corregge o anche integra la ragione della specifica pretesa tta valere contro il contribuente opponente. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il controricorrente deduce che la nuov causa petendi dedotta dal1' Amministrazione non fondata, presupponendo essa che nell'atto sottoposto a registrazione possano identificarsi tre negozi (aggiudicazione dell'appalto, cessione dell'appalto aggiudicato, contratto d'appalto tra il Provveditorato e il Consorzio), mentre dalla stessa costruzione giuridica sostenuta dalla Finanza dovrebbe ritenersi la sussistenza di due negozi, l'aggiudicazione alla soc. Munari e la cessione dell'appalto cos aggiudicato dalla Munari al Consorzio: e poich l'imposta per il secondo negozio stata pagata, la pretesa della Finanza non pu essere basata che sull'aggiudicazione dell'appalto. La contestazione (da risolversi con applicazione dell'art. 8 della legge di registro, che dispone doversi applicare le tasse secqndo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente) comporta accertamenti di merito, che la Corte d'appello non ha compiuto, avendo ritenuto inammissibile la modificazione della ragione giuridica della pretesa tributaria e che, se necessario, in relazione all'ordine logico delle questioni, dovranno essere compiuti dal giudice di rinvio. In conclusione, con accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa dev'essere rimessa ad altra Corte d'appello, che, nel riesaminarla, si atterr ai seguenti principi di diritto: 1) Deve ammettersi l'approvazione implicita di un contratto della p. A. (o di atto equivalente per ogni effetto giuridico al contratto, qual' il verbale di aggiudicazione di appalto a seguito di licitazione privata), quando, per il rapporto di derivazione genetica e di presupposizione giuridica tra detto contratto ed altro dipendente, che abbia conseguito l'approvazione, tale approvazione non possa sussistere se non presupponendo anche l'approvazione del primo contratto. Di conseguenza, nel caso di appalto di opera pubblica concluso con verbale di aggiudicazione a seguito di licitazione privata e di successiva cessione del contratto ad altro appaltatore, consentita dall'Amministrazione appaltante, che stipuli poi col cessionario il formale atto di appalto, allegando ad esso il verbale di aggiudicazione e le dichiarazioni di cessione, l'approvazione della autorit tutoria al contratto formale di appalto in favore del cessionario comporta approvazione implicita dell'aggiudic~zione dell'appalto al contraente cedente, anche agli effetti dell'applicazione dell'art. 17 della legge di registro. 2) Proposta, dal contribuente, opposizione alla ingiunzione fiscale, tra le parti s'instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, avente per oggetto l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione tributaria, giudizio nel quale l'Amministrazione opposta ben pu dedurre, a fondamento della sua pretesa, un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione, nei limiti in cui consentita la modificazione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA n genere della causa petendi. In tal caso, il giudice ordinario deve onoscere anche del nuovo .titolo dedotto, non implicando tale esame 1 la revoca, n l'annullamento dell'ingiunzione. -(Omissis). !ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 aprile 1968, n. 1271 -Pres. Favara -Est. Elia -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Comune di Bologna (avv. Guidoboni) c. Ministero Finanze (avv. Stato Castiglione Morelli). mposta di registro -Agevolazioni -Enti comunali di consumo -Parificazione agli effetti fiscali alle Amministrazioni dello Stato Natura del beneficio -Applicabilit ai soli atti posti in essere nell'interesse degli enti e stipulati dai medesimi. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 94; id., tab. all. C, art. 1; d. l. 13 settembre 1946, n. 90, art. 8). La parificazione degli Enti comunali di consumo, ai fini fiscali, alle lmministrazioni dello Stato, si risolve in un beneficio di natura sogettiva, il quale comporta, per il combinato disposto degli artt. 94 della igge di registro ed 1 della tab. all. C, l'esenzione dall'imposta soltanto er gli atti posti in essere nell'interesse dei detti enti e che dagli stessi iano stipulati (1). (Omissis). -Con unico mezzo, il ricorrente Comune ai Bologna enuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d. I. 13 settem (1) Il regime tributario di cui agli artt. 94 della legge di registro ed della allegata tab. C ovviamente applicabile, come la Corte di Cassa. one ha sottolineato, soltanto per gli atti nei quali lo Stato, o gli enti i esso assimilati per il trattamento fiscale, siano parti contraenti, essendo araltro evidente, con riguardo all'espressione nell'interesse , che si nviene nel citato art. 1 della tabella, che questa norma ha un ambito i operativit identico a quello precisato dalla legge. Del resto, lo stesso :t. 94 -nel disporre specificamente per alcuni tipi di negozi, indicando ar ciascuno se l'imposta sia a carico del privato contraente o dello Stato, nel precisare che, per i casi non espressamente previsti la tassa a irico comune dell'erario nazionale e dei privati che contrattano con lo tato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salva l'esenzione ar la parte di tassa dovuta dallo Stato, a' termini del disposto dell'art. 1 alla tabella allegata C -chiaramente pone in luce che con il riferi1ento all'interesse si inteso, ma sempre per gli atti stipulati tra lo tato ed i privati, dei quali la disposizione si occupa (primo comma, pri. o alinea, dell'art. 94), fissare il criterio per la ripartizione dell'onere ibutario. anche da rilevare, perci, che l'art. 1 della tab. C, nell'inditre, come atti per i quali la registrazione va eseguita gratuitamente, quelli 270 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bre 1946, n. 90, 1 tariffa all. e alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, 94 stessa legge di registro, in relazione all'art. 360, n. 3 c. p. c., deducendo che l'esenzione doveva essere concessa, in quanto l'atto di I I fidejussione, posto in essere dal Comune, era nell'interesse dell'Ente comunale di consumo, parificato allo Stato, ai fini della esenzione. Deduce il ricorrente che, per aversi esenzione, era sufficiente che l'Ente di consumo fosse parte interessata all'atto, mentre, nella specie, a quanto si assume dal ricorrente, il Comune era mandatario dell'Ente predetto. Deduce, infine, che, poich per l'art. 93 n. 1 della legge di registro (n. 3269 del 1923) sono obbligati all'imposta non solo i contraenti, ma coloro nel cui interesse fu richiesta la formalit della registrazione, nella specie era obbligato anche l'Ente di Consumo, parificato per legge allo :Stato, e che, quindi, poteva invocare l'esenzione, bench non intervenuto nell'atto. La censura infondata. esatto che, per l'art. 8 del d. 1. n. 90 del 1946, gli Enti comunali di consumo sono parificati agli effetti fiscali agli organi statali, e che l'art. 94 della legge di registro n. 3269 del 1923 stabilisce, per gli atti stipulati fra lo Stato ed i privati ., l'esenzione fiscale, di cui all'art. 1 della tabella allegato C. esatto, altresi, che la detta tabella si riferisce agli atti stipulati nell'interesse dello Stato e delle Amministrazioni che, per legge, sono parificate, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato . anche esatto, infine, che per l'art. 93 n. 1 sono obbligati alla imposta non solo i contraenti, stipulati nell'interesse dello Stato e degli enti ad esso assimilati ai fini tributari, non pu riferirsi, con quella espressione, che al criterio sostanziale per la individuazione, tra gli atti stipulati tra Stato (od enti parificati) e privati, di quelli per i quali appunto prevista la registrazione gratuita, la quale, del resto, come ribadito nella nota legislativa allo stesso art. 1, consentita soltanto per quella parte di tassa che ai termini dell'art. 94 de,lla legge dovrebbe sopportarsi dall'erario o dalle amministrazioni assimilate a quelle dello Stato . Onde anche evidente che non sarebbe sufficiente, al fine, nemmeno che la registrazione, di atti stipulati tra altri soggetti, sia richiesta nel l'interesse dello Stato o di enti ad esso parificati, essendo peraltro chiaro che la norma dell'art. 93 n. 1 della legge organica, che dichiara obbligati solidalmente per il pagamento dell'imposta anche le parti nel cui inte resse fu richiesta la formalit della registrazione ., ha un diverso oggetto (e la Cassazione non ha mancato di sottolinearlo), e, comunque, non volta a disciplinare sotto il profilo oggettivo il regime tributario degli atti, ma sol'tanto, e per quanto specificamente attiene alle parti non intervenute negli atti medesimi, a sancirne la solidariet con le parti contraenti, e cio, in definitiva, ad individuare altri soggetti dell'unica obbligazione: soggetti i quali saranno perci obbligati, indipendentemente da loro condizioni soggettive, nella stessa misura in cui lo sono le parti intervenute all'atto, salva l'applicabilit, ove del caso, ricorrendone ogni altra condizione, delle norme sulla registrazione a debito. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 271 a le parti nel cui interesse fu chiesta la registrazione. Ma, proprio per combinato disposto di tali disposizioni, l'esenzione non compete, nella eci, in quanto l'Ente comunale di consumo non intervenne all'atto, >n richiese la formalit di registrazione, n essa fu. richiesta, all'uf~ io, nell'interesse dell'Ente medesimo. L'art. 94 della legge di registro espressamente esige, come presup1sto dell'esenzione, che l'organo statale, o parificato, intervenga al1tto, ci che chiaramente detto con le parole del testo stipulati a lo Stato ed i privati . alla luce di tale premessa indiscutibile, per esplicitamente formulata, che deve intendersi la frase nell'inresse dello Stato dell'art. 1 della tabella allegato C della legge, !hiamata proprio dallo stesso art. 94. L'accezione della tabella, nelnteresse ' riguarda, infatti, la formalit della registrazione e l'esenme, con riferimento implicito all'art. 94, che espressamente la ri. iama, e dal quale art. 94 si evince che l'esenzione data per gli atti ;tipulati dallo Stato. Consegue che lo Stato e gli Enti equiparati 1ssono usufruire della esenzione solo se abbiano stipulato l'atto, come .rti contrae:rl:ti in esso intervenute. Non si intende il sistema dell'esenme se non con riferimento a tutto il complesso delle disposizioni che disciplinano, n possibile ritenere come non scritta la formula del- Lrt. 94, mentre principio di ermeneutica che ogni norma di esenme, per la sua natura di deroga al sistema, debba interpretarsi in nso restrittivo. Dal contesto delle citate disposizioni risulta evidente carattere soggettivo della esenzione, per cui necessaria la presenza I soggetto nell'atto, come presupposto di natura formale dell'applizione del beneficio. La norma dell'art. 93, n. 1 -non applicabile Ila specie, in quanto l'Ente comunale non richiese la registrazione, essa venne da altro soggetto chiesta con espresso riferimento alnteresse di detto Ente -non contraddice al sistema della soggettit dell'esenzione, ma si limita, solo, a stabilire una ipotesi di obbligo lidale di pagamento dell'imposta, onde, fra le due norme, la diver assoluta dell'oggetto esclude ogni possibile correlazione. Deve, pertanto, concludersi che l'esenzione dall'imposta di regi o, di cui all'art. 94 della legge di registro, in relazione all'art. 1 della 1bella all. C, ha carattere soggettivo e si applica agli atti conclusi nel1teresse degli Enti comunali di consumo, parificati agli organi sta. i per l'art. 8 d_el d. I. 13 settembre 1946, n. 90, solo se l'Ente comale di consumo intervenne nell'atto. -(Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 31 gennaio 1968, n. 2 -Pres. Stella Richter -Est. Granito -Amministrazioni Provinciali di Cuneo, Alessandria e Asti (avv. Astuti) c. Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze (avv. Stato Albisinni) nonch A.C.N.A. Azienda Colori Nazionali Affini (avv. Tumedei). Acque Pubbliche -Competenza e giurisdizione -Tribunale Superiore AA.PP. -Giurisdizione speciale di legittimit -Titolari di interessi semplici, di natura collettiva, non soggettivati e di interessi pubbliblici connessi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche Legittimazione attiva -Non sussiste. (Cost., art. 113; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 18-143 e 146; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 8; regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 14 e 16.) Caccia e pesca. -Amministrazioni Provinciali -Attribuzioni in materia di pesca -Rappresentanza legale di diritti e interessi legittimi di taluni determinati soggetti (proprietari e coltivatori dei fondi rivieraschi -pescatori) -Possibilit di sostituzione processuale Non sussiste. (d. P. R. 10 giugno 1955, n. 987, artt. 42, 43, 44 e 52). Caccia e pesca -Enti Autarchici -Poteri di vigilanza, assistenza e profilassi in materia di igiene e salute pubblica -Amministrazioni Provinciali -Poteri di disciplina e tutela della pesca e dell'ittiofauna nelle acque interne -Speciale interesse pubblico connesso alle materie di competenza -Legittimazione alla impugnativa di atti e provvedimenti dell'Amministrazione Statale che ledano tale interesse -Non sussiste. (t. u. delle Leggi Sanitarie approvato con r. d. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 5, 82 e segg., 217; d. P. R. 10 giugno 1955, n. 987). La giurisdizione amministrativa, al pari di quella ordinaria, non una giurisdizione di diritto obiettivo, avendo come fine la tutela di interessi sostanziali soggettivi, propri di determinate persone, fisiche o giuridiche, i quali, pur essendo collegati o coincidenti con un inte' I I I ' , -: PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 273 sse pubblico generale, non si confondono con esso, ma conservano tegra la loro individualit. Ci vale anche, ovviamente, per la giuri: izione speciale di legittimit attribuita al Tribunale Superiore delle eque Pubbliche per la tutela degLi interessi di individui e di enti uridici lesi da un atto o provvedimento, adottato dalla p. a. in ateria di acque pubbliche o di diritti esclusivi di pesca. Gli interessi mplici, di natura collettiva, non soggettivati, non si distinguono dagli interessi pubblici connessi alla derivazione e utilizzazione di acque tbbliche, che l'Amministrazione dei Lavori Pubblici tenuta a salvatardare, anche di ufficio, espletando nel corso dell'istruttoria apposite .dagini e imponendo al concessionario specifici obblighi. La sussienza di tali interessi non legittima la proposizione del ricorso giuri ~izionale (1). Le Amministrazioni Provinciali, neU'esercizio dei poteri ad esse :tribuiti, in materia di pesca nelle acque interne, dagli artt. 42, 43, ! e 52 del d. P. R. 10 giugno 1955, n. 987, non assumono la rappresennza legale di taluni determinati soggetti (proprietari e coltivatori dei indi rivieraschi; pescatori) e non possono, quindi, sostituirsi ad essi ~r far valere in giudizio le loro ragioni, relativamente a diritti ed .teressi legittimi spettanti nella materia indicata (2). Gli Enti autarchici investiti dei poteri di vigilanza, assistenza e ofilassi in materia di igiene e salute pubblica, nonch dei poteri (1-2) Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha, nella annota Sentenza in primo luogo riaffermato principi, sui quali non vi e non teniamo possa esservi oramai pi discussione e cio che, per la giuri. izione amministrativa, e quindi anche per la giurisdizione speciale di gittimit attribuita al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l'intesse a ricorrere sussiste in quanto sussistano interessi sostanziali soggetvi, propri di determinate pel'.sone, fisiche o giuridiche. e Che, pur esndo collegati o concidenti con un interesse pubblico generale, non si infondano con esso, ma conservino integra la loro individualit. Il r.l'ribunale Superiore ha, altresi, affermato 1che le Amministraoni Provinciali non hanno la rappresentanza legale di taluni determinati .ggetti (proprietari e coltivatori dei fondi rivieraschi; pescatori) e non >ssono, quindi, sostituirsi ad essi per far valere in giudizio le loro raoni; ha richiamato, al riguardo, due precedenti decisioni (Trib. Sup. A.PP. n. 2 del 17 gennaio 1955 e n. 16 del 21 gennaio 1956, nelle quali afferma che il Comune non legittimato a ricorrere contro un prov~ dimento di concessione di derivazione di acque pubbliche a tutela degli .teressi economici, igienici e sanitari dei propri amministrati). Non vi , certo, dubbio che n le Amministrazioni Provinciali n ielle Comunali abbiano, in via generale, la rappresentanza legale dei :opri amministrati e non pare, peraltro, possa sorgere dubbio che le mministrazioni Provinciali non assumano tale rappresentanza nemmeno ~ll'esercizio dei poteri ad esse conferiti, in materia di pesca interna, igli artt. 42, 43, 44 e 52 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di disciplina e tutela della pesca e deli'ittiofauna nelle acque interne, non sono legittimati ad impugnare gli atti o provvedimenti dell'Amministrazione Statale, che possano comunque ledere lo speciale interesse pubblico di cui, nelle materie devolute alla loro competenza, i detti Enti sono portatori. Le Amministrazioni Provinciali non hanno, nelle materie suindicate, una competenza generale o esclusiva, ma solo attribuzioni specifiche e compiti limitati, che assolvono quali organi indiretti dello Stato, per il raggiungimento di fini e la tutela di interessi che non hanno carattere meramente locale, ma rilevanza nazionale. , quindi, senz'altro da escludere che esse siano titolari, in materia, di un interesse particolare ed autonomo, distinto da quello perseguito dall'Amministrazione Statale, tale, cio, da potersi dedurre innanzi alle giurisdizioni amministrative (3). (Omissis). -Con due decreti, nn. 4145 e 4146, del 20 luglio i960 il Ministro' per i Lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le Finanze, rinnovava -per un periodo di anni 70, decorrenti dal 10 gennaio 1948 -due concessioni (assistite nel 1922 e nel 1937) aventi per oggetto la derivazione dal fiume Bormida di Millesimo di una quantit d'acqua, non superiore i complesso a moduli 12, per uso industriale dello stabilimento, sito nel Comune di Cengia (Savona), della Azienda Colori Nazionali 'ed Affini (A.C.N.A.). Avverso tali decreti ricorrono in questa sede le Amministrazioni provinciali di Cuneo, di Alessandria e di Asti per i seguenti motivi. -(Omissis). (3) Il Tribunale Superiore ha, infine, affermato che gli Enti Autarchici, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, assistenza e profilassi in materia di igiene e salute pubblica, e le Amministrazioni Provinciali, nello esercizio dei poteri di disciplina e tutela della pesca e dell'ittiofauna nelle acque interne, non sono legittimati, in relazione allo speciale interesse pubblico di cui, nelle dette materie, sono portatori, alla impugnativa di atti e provvedimenti dell'Amministrazione Statale, che ledano tale interesse. Il Tribunale Superiore ha motivato tale sua affermazione, osservando che, nelle materie suindicate, le Amministrazioni Provinciali non hanno una competenza generale ed esclusiva, ma solo attribuzioni specifiche e compiti limitati, -che assolvono quali enti ausiliari o quali organi indiretti dello Stato, per il raggiungimento di fini e la tutela di interessi che non hanno carattere metamente locale, ma rilevanza nazionale; che, di conseguenza, senz'altro da escludere che esse siano titolari, in dette materie, di un interesse particolare ed autonomo, distinto da quello perseguito dall'Amministrazione statale, tale, cio, da potersi dedurre innanzi alle giurisdizioni amministrative. Ma tale motivazione lascia, per verit, perplessi. Per quanto, infatti, riguarda gli artt. 5, 82 e 217 del T. U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1256, PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 275 (Omissis). -L'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito che il .corso inammissibile, quanto meno per la parte relativa ai danni rrecati (in ipotesi) dai provvedimenti impugnati all'agricoltura e alla mit pubblica, in quanto i poteri spettanti in materia alle Ammini: razioni statali non sono stati trasferiti alla Provincia. Nel merito a contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto. La resistente Soc. A.C.N.A. ha eccepito l'inammissibilit del ricor> per mancanza di legittimazione attiva nelle Amministrazioni ricormti, in subordine ne ha chiesto il rigetto nel merito. Le Amministrazioni ricorrenti hanno replicato con una memoria, m la quale hanno anche chiesto, in subordine, che sia ordinata l'acquizione di ogni mezzo di informazione o istruzione utile per la decisione. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle Amministrazioni rnvinciali ricorrenti fondata. Com' noto, fa giurisdizione amministrativa, al pari di quella :dinaria, non una giurisdizione di diritto oggettivo . Essa ha >me fine la tutela di interessi sostanziali soggettivi, propri di deteriinate persone, fisiche e giuridiche, e che, pur essendo collegati e >incidenti con un interesse pubblico generale, non si cortfondono con ;so, ma conservano integra la loro individualit (v. art. 113 Cost. e :t. 26 t. u. 26 giugno 1924, n. 1064). Ci vale ovviamente anche per giurisdizione speciale di legittimit attribuita al Tribunale Superiore ~Ile Acque Pubbliche per la tutela degli interessi di individui o : enti giuridici lesi da un atto o provvedimento adottato dalla P. A. materia di acque pubbliche o di diritti esclusivi di pesca (v. :tt. 18, 146 e 142 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775). Nella specie, le Amministrazioni provinciali di Cuneo, Asti e Ales mdria impugnano in questa sede il rinnovo di due concessioni di li disposizioni attribuiscono alle Provincie ed ai Cbmuni funzioni istitu )nali loro proprie, che sono da considerarsi del tutto distinte da quelle ,e, nella stessa matera sanitaria, sono atribuite agli Organi, centrali o ~riferici, della Amministrazione dello Stato. Non pare, quindi, che, nella ~tta materia, si possa parlare di un trasferimento dallo Stato alle Provin ~ ed ai Comuni di funzioni originariamente statali, bensi della attri 1zione, a titolo originario, allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni di fun )ni distinte, sia pure attinenti alla stessa materia. Per quanto, poi, riguarda gli artt. 42, 43, 44 e 52 del d. P. R. 10 giugno 55, n. 987, sembra doversi ritenere che i poteri attribuiti, con dette dispo doni di Legge, alle Amministrazioni Provinciali in materia di pesca in ma, siano stati trasferiti dallo Stato alla Provincia nel quadro di un centramento autarchico, istituzionale e non nel quadro di un decentra ento gerarchico o burocratico; che si tratti, cio, del trasferimento di fun )ni dallo Stato che se ne spoglia, alle Provincie, le quali ne diventano isti zionalmente titolari, e non dell'affidamento alle Provincie di funzioni :itali, nella esplicazione delle quali le Provincie stesse agiscano come 276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO acque pubbliche assentite a favore dell'A.C.N.A. per uso industriale, assumendo che tale utilizzazione, inquinando le acque del fiume Bormida, arrecherebbe gravi danni sia alla salubrit dei luoghi e alle colture dei fondi rivieraschi, sia all'ittiofauna e alla pesca fluviale. Le tre Amministrazioni ricorrenti non denunciano, per, la lesione di un loro interesse legittimo, personale, diretto ed attuale. Esse non vantano alcun diritto reale sulle acque inquinate, che appartengono esclusivamente al demanio dello Stato; non si dichiarano proprietarie di fondi, n titolari di utenze idriche o di diritti di pesca nella zona; non lamentano (n risulta) che con i provvedimenti impugnati l'Amministrazione statale abbia usurpato funzioni devolute alla loro competenza, invadendo cos la sfera della loro autonomia. Gli interessi di cui nel ricorso si denuncia la lesione sono, in parte, interessi semplici, di natura collettiva, non soggettivi, che non si distinguono dagli interessi pubblici connessi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche e che. I'Amministrazione dei lavori pubblici tenuta a salvaguardare, anche di ufficio, espletando nel corso dell'istruttoria apposite indagini e imponendo al concessionario specifici obblighi (v. art. 7 t. u. n. 1775 del 1933 e artt. 14 e 16 r. d. 14 agosto 1920, n. 1285, secondo cui l'Ufficio del Genio civile, nel riferire sui risultati dell'istruttoria, deve tra l'altro fornire informazioni sulle cautele per impedire inquinamenti delle acque e sulle garanzie da richiedersi nell'interesse dell'industria, dell'agricoltura, della .piscicoltura, nonch della sicurezza e dell'igiene pubblica e da inserire nel disciplinare della concessione); in parte, sono diritti o interessi legittimi di taluni determinati soggetti (proprietari e coltivatori dei fondi rivieraschi; pescatori) dei quali le tre Province non hanno la rappresentanza legale e ai quali non possono sostituirsi per far valere in giudizio le loro ragioni (v. Trib. Sup. A. P. 17 gennaio 1955, n. 23; 21 luglio 1956, n. 16; cfr. Sez. Un., Cass. 16 ottobre 1954, n. 3753). organi decentrati della Amministrazione Statale. Ci a noi pare risulti ben chiaramente dal testo della Relazione sul disegno di legge per il conferimento al Governb della delega legislativa per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali, e per l'attuazione del decentramento amministrativo, delega poi conferita con la legge 11 marzo 1953, n. 150 (cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, n. 2707. Seduta del 13 maggio 1952 e successive). Se cosi , deve -a nostro avviso -ritenersi che, anche per le funzioni attribuite in materia di pesca interna alle Amministrazioni Provinciali, si tratta di funzioni che rientrano, oramai, nei compiti istituzionali propri delle Provincie, per cui non parrebbe esatto sostenere che le Provincie non siano titolari, nella materia, di un interesse particolare ed autonomo distinto da quello perseguito dall'Amministrazione Statale. GIOVANNI AUBISINNI PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 277 Assumono 1e ricorrenti che, quali enti autarchici investiti dei >teri di vigilanza, assistenza e profilassi in materia di igiene e salute ibblica (artt. 5, 82 segg. e 217 t. u. leggi sanitarie 27 luglio 1934, 1255), nonch dei poteri di disciplina e tutela della pesca e dell'ittiouna nelle acque interne (art. 43, 44 e 52 d. P. R. 10 giugno 1955, 967), esse sono legittimate a impugnare gli atti o provvedimenti 'll'Amministrazione statale che, nelle materie devolute alla loro com~ tenza, possono comunque ledere lo speciale interesse pubblico di cui no portatrici .. Va peraltro osservato che, nelle materie suindicate, Amministrazioni provinciali non hanno una competenza generale o elusiva, ma solo attribuzioni specifiche e compiti limitati, che assolmo quali enti ausiliari o quali organi indiretti dello Stato, per raggiungimento di fini e la tutela di interessi che non hanno carattere eramente locale, ma rilevanza nazionale. E ci a dirsi non solo !r l'azione svolta nel campo dell'igiene e della sanit, attivit notoamente complementare di quella statale, ma anche per quanto tiene alla pesca e alla piscicoltura nelle acque interne, dato che le mministrazioni provinciali esercitano al riguardo le sole funzioni I esse trasferite dagli artt. 43 e segg. d. P. R. 10 giugno 1955 n. 987 ul decentramento dei servizi del Ministero della Agricoltura e delle lreste ), con l'obbligo di osservare le direttive di carattere genele emanate dal Ministero per l'Agricoltura e con i fondi da questo :segnati (artt. 42 e 59 citato d. P. R. e relative norme di attuazione nanate con d. r. 14 febbraio 1956). quindi senz'altro da escludere te esse siano titolari, in materia, di un interesse particolare ed 1tonomo, distinto da quello perseguito dall'Amministrazione statale: le cio da potersi dedurre innanzi alle giurisdizioni amministrative. Vero che le norme che conferiscono a un Ente autarchico una !terminata competenza amministrativa, pur essendo poste direttamente !ll'interesse pubblico della migliore organizzazione della P. A., tuteno di riflesso anche l'interesse dell'Ente all'esercizio della propria 1tonomia; ma siffatto interesse -che non va confuso con quello che tzione amministrativa dell'Ente intende soddisfare nei singoli casi increti -non viene in discussione nel presente giudizio, in quanto stesse ricorrenti riconoscono di non avere alcuna competenza ad lottare provvedimenti o a intervenire nei procedimenti relativi a incessioni di acque pubbliche per usi diversi dalla psicicoltura (nella >ecie, per uso industriale), com' dato rilevare anche dal 1 motivo ricorso, con cui si lamenta la mancata preventiva audizione, non ~Ila Provincia, ma del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. N a dirsi che legittimata a proporre il presente gravame sia, rnnto meno, la Provincia di Cuneo, che, nel corso dell'istruttoria, lbe a proporre una formale opposizione (esaminata e respinta m i decreti impugnati) al rinnovo delle concessioni dell'A.C.N.A. E RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO invero, una volta chiarito che i provvedimenti in questione non hanno leso e non potevano ledere, in ipotesi, alcun interesse legittimo delle Amministrazioni ricorrenti (ma solo interessi semplici o interessi legittimi di altri soggetti), resta altres dimostrato che i rilievi avanzati a suo tempo dalla Provincia di Cuneo non avevano il carattere di una vera e propria opposizione , nel senso tecnico in cui tale locuzione usata negli artt. 7 e 8 t. u. n. 1775 del 1933, ma di mere osservazioni ., non dissimili da quelle che qualsiasi soggetto, privato o pubblico, avente un generico interesse alla legittimit dell'azione amministrativa, abilitato a proporre ai sensi degil articoli ora indicati, e la cui reiezione non conferisce titolo o veste per adire la sede giurisdizionale (v. Cass. 2 febbraio 1963 n. 182, emessa in una fattispecie analoga a quella in esame). Il ricorso va quindi respinto. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 8 marzo 1968, n. 5 - Pres. Lo Schiavo -Est. Ferrati -Assessorato LL. PP. della Regione SicHiana (avv. Stato Albisinni) c. Fallimento Patern (avv. Scaduto e Mattina). A.eque pubbliche -Concessione -Diritti che si pretendano lesi dalla. avvenuta concessione -Ricorso ex art. 18 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 -Termini relativi -Applicabilit esclusivamente nei confronti di coloro che hanno partecipato al procedimento amministrativo conclusosi con il decreto di concessione. (t. u. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 18). A.eque pubbliche -Concessione -Danni derivati a precedente concessionario da provvedimenti di concessione assentiti ad altri -Azione di risarcimento nei confronti della Amministrazione concedente Proponibilit. (t. u. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con r. m. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 19). Il termine di sessanta giorni, fissato, nell'art. 18 dei T. U. sulle Acque e gli Impianti Elettrici, approvato con r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per la proposizione dei ricorsi aventi per oggetto diritti, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, operativo solo nei. riguardi di coloro che hanno partecipato al procedimento amministrativo conclusosi con il decreto di concessione, ma non anche nei confronti di coloro che assumono di essere stati lesi dalla concessione in un loro PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 279 ~ritto soggettivo: i diritti civili perfetti, appunto perch tali, non posmo essere menomati dalla decorrenza di un termine collegato alla no" fi,ca o alla pubblicazione di un provvedimento amministrativo che non mcerne direttamente il loro titolare, onde la loro tutela giurisdionale rimane soggetta ai comuni termini di prescrizione (1). Dalla concessione di acque pubbliche, e per la durata di essa, deriva . concessionario un diritto soggettivo perfetto all'uso del bene pub: ico oggetto della concessione e tale posizione di vantaggio ha la strut~ ra del diritto soggettivo non soltanto nei confronti dei terzi, ma iche nei confronti dell'Amministrazione concedente. Questa ha, di mseguenza, il dovere di rispettare l'uso concesso: ci non esclude 'identemente che l'Amministrazione, per la posizione di supremazia e !r il perseguimento di fini pubblici, possa modificare l'uso concesso e (1) L'Amministrazione dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana, sistendo alla azione del Patern, aveva in primo luogo eccepito la inamissibilit dell'azione medesima, perch il Patern avrebbe dovuto proporre ~orso, ai sensi dell'art. 18 T. U. sulLe Acque e gli Impianti Elettrici, avrso i provvedimenti di concessione, che fossero, in ipotesi, lesivi dei suoi ritti ed interessi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 1bblicazione dei provvedimenti medesimi sulla Gazzetta Ufficiale. Decindo su tale eccezione, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di 1lermo affermava che la norma invocata e la impugnativa in essa prevista ~uardano soltanto i controinteressati alla concessione, e cio gli altri :hiedenti, coloro che presentarono domande posteriori e quelli che prosero opposizione in sede amministrativa, traendone la conseguenza che evidente che la norma non pu pregiudicare il terzo, sia esso concessiorio o no dell'acqua, il quale, quando sia danneggiato da un provvedimto di concessione, ha il diritto di ricorrere al Tribunale Regionale per risarcimento del danno, col solo termine temporale della prescrizione 1iinaria. Il Tribunale Superiore della AA. PP. ha respinto il motivo di appello oposto su tale punto nell'interesse dell'Amministrazione Regionale, affer mdo di avere costantemente ritenuto che il termine di sessanta giorni, ~ato nell'art. 18, sia operativo solo nei riguardi di coloro che hanno parte >ato al procedimento amministrativo conclusosi con il decreto di conces ine, ma non anche nei confronti di coloro che assumono di essere stati :i dalla concessione di un loro diritto soggettivo: i diritti civili perfetti, oprio appunto perch tali, non possono essere menomati dalla decorrenza un termine collegato alla notifica o alla pubblicazione di un provvedi mto amministrativo che non concerne direttamente il loro titolare, onde loro tutela giurisdizionale rimane soggetta ai comuni termini di prescri ine . (Trib. Sup. AA. PP., 5 aprile 1949, in Giur. it., Rep., 1949, voce que Pubbliche e Private, n. 70). Ma la interpretazione data, sia dal Tribunale Regionale della AA. PP. Palermo sia dal Tribunale Superiore, alla norma in discussione non pare convincente, anzi -a nostro avviso -assolutamente erronea. L'art. 18 del t. u. sulle Acque e gli Impianti Elettrici riguarda tutti .oro che si pretendono lesi, nei loro diritti ed interessi, dalla avvenuta I I ~ I i RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO possa anche farlo venir meno, ma ci sempre e soltanto attraverso l'esercizio degli specifici poteri attribuitile dalla Legge e previo indennizzo del sacrificio, cui il concessionario venga definitivamente assoggettato. All'infuori di questi limiti anche l'Amministrazione concedente tenuta ad un comportamento che consenta l'utilizzazione del bene concesso. Il fatto di disporre a favore di terzi della medesima acqua, che ha gid costituito oggetto di concessione, importa responsabilitd dell'Amministrazione quando l'esercizio della nuova concessione renda materialmente impossibile l'esercizio di quella precedente. L'Amministrazione ha il dovere di conoscere le concessioni che essa abbia assentite su una determinata acqua (proprio a tal fine la legge prescrive la tenuta di un catasto delle utenze) e di astenersi dal disporre di acqua che ha gid costituito oggetto di concessione appunto perch in ordine a detta acqua il suo potere si esaurito e non pu pi essere esercitato prima concessione e non soltanto quelli che hanno partecipato al procedimento amministrativo conclusosi con il Decreto di concessione. Siccome l'art. 18 non distingue fra chi sia e chi non sia contemplato nel provvedimento di concessione, non si comprende come si possa limitarne la portata e non si debba, invece, ritenere che sia coloro che abbiano partecipato al procedimento amministrativo di concessione sia coloro che non vi abbiano partecipato, sempre che ritengano i loro diritti ed interessi lesi dal provvedimento di concessione, in s e per s considerato, indipendente dalla attuazione che esso abbia da parte del concessionario, possano ricorrere entro il termine perentorio stabilito dall'art. 18 in discussione. La interpretazione, invece, che -a nostro avviso -deve essere data all'art. 18 del t. u. diversa. La disposizione, che va collegata alle disposizioni contenute nel successivo art. 19, riguarda esclusivamente le azioni che possano essere proposte nei confronti della Amministrazione concedente e non anche le azioni che possano essere proposte nei col:fronti dei terzi. E siccome, per le ragioni che esporremo di seguito, nei confronti della Amministrazione concedente non sono ipotizzabili e, di conseguenza, non sono proponibili azioni di danni che si assumano cagionati dal provvedimento di concessione, ne deriva che una esatta interpretazione dell'art. 18, che non valga, peraltro, a limitarne la portata, pu essere soltanto data ritenendo che, a seguito del provvedimento di concessione, chi dal detto provvedimento di concessione, si ritenga leso in un proprio interesse, che sia protetto da una norma di azione, pu ricorrere al Giudice degli interessi, per chiedere l'annullamento del provvedimento stesso, in quanto l'Amministrazione concedente abbia, in ipotesi, non correttamente usato il potere di concessione, incorrendo in violazioni di legge o in eccesso di potere. Chi, invece, si ritenga leso dal provvedimento di concessione nel proprio diritto, derivante -ad esempio -dal riconoscimento di una antica utenza o da una precedente concessione, in quanto -in ipote.si -la uuova concessione impegni anche la disponibilit dell'acqua in precedenza riconosciuta o concessa, pu, nei confronti dell'Amministrazione concedente, esperire innanzi al Giudice dei diritti una azione di accertamento, perch PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 281 ella scadenza delia concessione, salvo che sopravvengano motivi di ubblico interesse, di fronte ai quali debba cedere il diritto del conessionario. Con l'art. 19 del t. u. sulle acque e sugli impianti elettrici, approato con r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il Legislatore, dispondendo, l primo comma, che la concessione fatta entro i limiti di disponiilit dell'acqua, ha inteso semplicemente di esonerare l'Amministraione da ogni responsabilit per la deficienza di acqua che eventualiente venisse a verificarsi: la norma del primo comma dell'articolo l collega direttamente con quella del secondo, che, nell'escludere la ossibilit di invocare la concessione come titolo per chiedere inden. izzo, ribadisce il principio che l'Amministrazione non assume alcuna aranzia di pieno godimento della concessione. Ma ci in quanto l'imossibilit o ia difficolt di godimento sia ascrivibile ad eventi naturali fatti causati da terzi e non nei caso che sia, invece, ascrivibile a enga stabilito, con aposite indagini tecniche, se l'acqua concessa succesivamente fosse oppur no disponibile e, nel caso che ottenga una sentenza he accerti tale indisponibilit, chiedere poi che l'Amministrazione si cmformi al giudicato, annullando il secondo provvedimento di concesione. A nostro avviso -quindi -l'art. 18 del t. u. sulle Acque e gli Imianti Elettrici vuole appunto significare che al termine di 60 giorni dalla ubblicazione del Decreto di concessione sulla Gazzetta Ufficiale sogetta non soltanto la esperibilit del ricorso al Giudice degli interessi (ed . termine coincide con quello di carattere generale, contenuto nell'art. 143 ello stesso t. u.), ma .soggetta anche la esperibilit dell'azione di accerimento dichiarativa, che si intenda: proporre, nei confronti della Ammiistrazione concedente, nei confronti della quale, peraltro, per il successivo rt. 19, non -a nostro avviso -proponibile un'azione di danni, che si ssumano derivanti dal provvedimento di concessione, sia che tale provedimento si consideri in s e per s, indipendentemente dalla sua attuaione, sia che si consideri nella sua attuazione. Tale nostra interpretazione l'unica che pu dare un significato e una ortata all'art. 18, mentre l'interpretazione data dal Tribunale Regionale elle AA. PP. di Palermo e confermata dal Tribunale Superiore varrebbe -come abbiamo in precedenza esposto -a limitare, senza giustificazione, ! significato e la portata della norma. La nostra interpretazione ci pare, peraltro, che trovi conforto in una .on recente sentenza dello stesso Tribunale Superiore delle AA. PP. (28 'iugno 1951, in Rep. Foro it., 1951, voce Acque Pubbliche e Private, n. 81), .ella quale si afferma: Ai sensi dell'art. 18 t. u. slle Acque, il terzo, il '.Uale ritenga che l'atto di concessione, della P. A. leda un proprio diritto un praprio interesse, pu impugnarlo nel termine perentorio di gi.orni essanta, rispettivamente dinanzi ai Tr{bunali Regionali o al Tribunale :uperiore in s. a.; divenuto il decreto efficace erga omnes, in mancanza '.i tale impugnativa nel termine prescritto, il terzo pu sempre agire per il isarcimento del danno arrecatogli dal concessionario, ai sensi dell'art. 19 tello stesso t. u. e la relativa azione soggetta al termine di prescrizione . 282 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO successivi provvedimenti di concessione ad altri della stessa acqua gi precedentemente concessa (2). (Omissis). -Con atto 7 aprile 1947 Ernesto Patern chiese che gli venisse concesso di derivare dal torrente Lino-Roccella in localit Borgifuto del Comune di Collesano (Palermo) il quantitativo d'acqua occorrente ad irrigare ettari 13,60 di terreno da destinare ad agrumeto ed esperita la prescritta istruttoria, con decreto 2 aprile 1949 I'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana accord la richiesta concessione nella misura di litri al secondo 3,25 da prelevare durante la stagione irrigua e cio dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno. La concessione fu accordata per anni trenta subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 9 novembre 1948 e fu imposto al Patern, a garanzia delle utenze a valle, di prelevare l'acqua solo quando la portata del torrente nel luogo di presa supera i litri 35 al secondo. Per alcuni anni il Patern utilizz regolarmente la concessione, tanto che pot effettuare l'impianto dell'agrumento, ma a partire dal 1953 lament una diminuzione d'acqua, da ascriversi inizialmente a prelievi abusivi d'acqua. Pertanto con ricorso in data 16 settembre 1963 il Patern convenne in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo lAmministrazione dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana in persona dell'Assessore pro-tempore e, premessa la suesposta (2) La difesa dell'Amministrazione Regionale aveva anche eccepito, sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, la improponibilit dell'azione del Patern, nei confronti di essa Amministrazione, per le norme contenute nell'art. 19 del t. u. sulle Acque e gli Impianti Elettrici. La eccezione stata disattesa sia dal Tribunale Regionale che dal Tribunale Superiore, il quale ultimo ha affermato: Il fatto di disporre a favore di terzi della medesima acqua, che ha gi costituito oggetto di concessione, importa responsabilit dell'Amministrazione quando l'esercizio della nuova concessione renda materialmente impossibile l'esercizio di quella precedente. Ma, cos statuendo, a noi pare che il Tribunale Superiore della AA. PP. non abbia adeguatamente approfondito la indagine, necessaria per la esatta interpretazione della norma in discussione, la quale contiene, peraltro, disposizioni che si inquadrano in quelle di carattere generale, riguardanti la responsabilit per atti illeciti (art. 2043 c. c.). A ben considerare, le norme contenute nell'art. 19 del t. u. sulle Acque e gli Impianti Elettrici si integrano con quelle contenute nel precedente art. 18 dello stesso t. u.: quelle dell'art. 18 riguardano il provvedimento di concessione in s e per s, quelle dell'art. 19 il provvedimento di concessione nella sua attuazione. Dell'art. 18 abbiamo parlato nel precedente numero, ipotizzando le azioni che possono essere proposte nei confronti PARTE I, SE;Z. VI, GIURIS, IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 283 arrativa e premesso in particolare che dal 1957 il suo agrumeto era masto del tutto privo di acqua e che ci era dipeso dal fatto che Amministrazione aveva assentito numerose derivazioni d'acqua a scopo otabile e a scopo irriguo, le quali avevano esaurito la portata del 1rrente, chiese condannarsi lAmministrazione al risarcimento del anno derivante dal mancato godimento della concessione di litri al !condo 3,25 del torrente Lino Roccella, danno indicato in Lire ).000.000 salva miglior precisazione, e all'attuazione delle misure oc) rrenti per assicurare il godimento della concessione. Subito dopo il deposito del ricorso il Patern venne dichiarato tllito e si costitul in sua vece, debitamente autorizzato dal Giudice elegato, il Curatore del Fallimento avv. Giuseppe Maggiore. Alle domande resistette l'Amministrazione Regionale, la quale ~cep prliminarmente la decadenza del Patern per non aver questi npugnato nel termine di giorni sessanta i provvedimenti con i quali rano state assentite le concessioni posteriori alla sua; eccepl l'inamtissibilit della domanda di danni invocando la disposizione dell'arti) lo 19 T. U. sulle acque pubbliche, secondo la quale l'Amministrazione on pu essere chiamata a rispondere dei danni cagionati al concesonario di acqua pubblica da terzi o da altri concessionari e nel merito )lltest poi la fondatezza della domanda, assumendo che le utilizzaioni successivamente accordate non assorbono la portata delle sorgenti 1e alimentano il torrente Lino-Roccella. -(Omissis). ell'Amministrazione concedente, a seguito e in relazione al provvedimento i concessione. L'art. 19 esclude -a nostro avviso -che, oltre quelle 1otizzate nell'art. 18, altre azioni possano essere proposte, nei confronti ell'Amministrazione concedente; esclude, in particolare, che nei confronti ella detta Amministrazione possa essere proposta un'azione per danni, che assumano derivati dal provvedimento di concessione. L'art. 19 dispone, nella prima parte: Lei concessione si intende fatta rttro i limiti di disponibilitd dell'acqua, il che gi costituisce una salva11ardia per l'utente che abbia un diritto di concessione che preceda nel !mpo. La seconda parte dell'art. 19 dispone poi: Il concessionario non u mai indicare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo tato ed esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseuenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi . Tale interpretazione della norma si inquadra -come dicevamo -nei rincipi generali che regolano la responsabilit per atti illeciti. Ed invero, il provvedimento di concessione in s e per s, anche se .guardi acqua gi concessa ad altri, non pu cagionare danni a chi abbia ill'acqua con esso concessa un diritto potiore, indipendentemente dall'atiazione che di detto provvedimento il nuovo concessionario faccia. un rovvedimento che pu essere, in ipotesi. illegittimo, per non aver tenuto onto che l'acqua con esso concessa era gi stata concessa ad altri e potr, erci, essere impugnato innanzi al Giudice Amministrativo; o potr dar iogo ad un'azione di accertamento dichiarativo, che abbia ad oggetto non RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di decadenza assumendo che il Patern, il quale ascrive il danno subito a concessioni di derivazione d'acqua assentite in tempo successivo alla sua, avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 8 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, proporre opposizione nel corso del procedimento amministrativo di concessione agli utenti successivi ed essenzialmente avrebbe dovuto, nel termine perentorio fissato dall'art. 1'8 del testo unico medesimo, proporre ricorso contro i provvedimenti di concessione lesivi della sua posizione. Questa eccezione stata respinta dalla sentenza impugnata sotto il riflsso che la disposizione dell'art. 18 dettata esclusivamente nei riguardi dei controinteressati alla concessione e la decisione si presenta informata a corretti principi giuridici. vero che l'art. 18, prevedendo la possibilit di impugnativa avanti al giudice dei diritti e avanti al giudice degli interessi dei provvedimenti concessori, non distingue espressamente fra chi contemplato e chi non contemplato nel provvedimento di concessione, ma da ci non pu trarsi la sbrigativa deduzione che la norma riguardi indifferentemente gli uni e gli altri: se si fa capo ai principi generali che informano la materia, non si pu non pervenire alla soluzione opposta. Questo Tribunale Superiore ha infatti costantemente ritenuto che il termine di sessanta giorni, fissato nell'art. 18, sia operativo solo nei riguardi di coloro che hanno partecipato al procedimento ammini l'accertamento dei danni, sibbene l'accertamento di quale fosse la quantit di acqua disponibile, che potesse essere concessa ad altri, in relazione all'acqua su cui incidesse un diritto derivante da antica utenza o da precedente concessione. Ma il provvedimento di concessione, avulso -si ripete -dalla sua attuazione, dall'esercizio, cio, della derivazione successivamente concessa, non pu concettualmente produrre danni, perch esso non costituisce un atto illecito, non ha, cio, una efficienza causale atta a cagionare il danno. secondo il principio stabilito nell'art. 2043 c. c. Il danno pu essere cagionato esclusivamente dalla attuazione della concessione, ma di tale danno, mentre risponde, proprio secondo i principi stabiliti dall'art. 2043 c. c., il concessionario che ha posto in esercizio la concessionesuccessivamente assentita, per il rapporto di causalit che collega l'esercizio della concessione al danno, non pu rispondere l'Amministrazione concedente, perch -si ripete -il provvedimento di concessione di per s non idoneo a produrre danni. Una conferma di tale principio si ritrova -a nostro avviso -nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, n. 3851 del 18 ottobre t ,.., 1954 (in Giur. itai., 1955, I, 1, COL 10 e segg.), nella quale si afferma: A ritenere, infatti, la improponibilit della domanda della Soc. Linificio nei confronti della concedente pubblica Amministrazione porta, fra l'altro, il generale principio vigente in materia, che esclude la responsabilit della concedente sia verso i concessionari che verso i terzi, pi precisamente il ~.. . ' PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 285 trativo conclusosi con il decreto di concessione, ma non anche nei onfronti di coloro che assumano di essere stati lesi dalla concessione 1 un loro diritto soggettivo: i diritti civili perfetti, proprio appunto erch tali, non possono essere menomati dalla decorrenza di un ter1ine collegato alla notifica o alla pubblicazione di un provvedimento mministrativo che non concerne direttamente il loro titolare, onde i loro tutela giurisdizionale rimane soggetta ai comuni termini di rescrizione. Diversamente opinando, si dovrebbe seriamente dubitare della ~gittimit costituzionale di una norma che consentirebbe il venir meno i un diritto a seguito del decorso di un termine molto breve: nella :ittispecie poi non v' nemmeno la prova certa che per tutti i proceimenti concessionali svoltisi dopo H 1953 si siano rigorosamente os::! rvate tutte le prescrizioni dettate dalla legge per assicurare la pubbliit del procedimento e del provvedimento conclusivo del medesimo e orre quindi in grado i precedenti utenti di far valere le rispettive osizioni. Pertanto, poich il Patern indubbiamente titolare di un diritto )ggettivo (neppure l'Amministrazione appe1lante lo contesta), deve scludersi che per la proposizione dell'azione egli fosse tenuto a rispet1re il termine dell'art. 18. Assai pi delicata la tesi che l'appellante prospetta con il ::!condo motivo invocando il successivo art. 19 del testo unico. rincipio pel quale dei danni che, in conseguenza della concessione, il con! ssionario cagioni ai terzi, compresi fra questi gli altri concessionari, sponde il concessionario, non la concedente, n direttamente n indiret ~mente . pur vero Che, nella stessa sentenza, la Corte di Cassazione ha riaf~ rmato il principio, secondo cui dalla concessione di acque pubbliche griva al concessionario non un mero interesse legittimo alla utilizzaone di quel bene, ma un diritto soggettivo vaildo rispetto alla stessa con! dente pubblica Amministrazione sino a che non si verifichi la esigenza el suo sacrificio per ragioni di pubblico interesse . Non vi dubbio, infatti, che il concessionario di una derivazione di ~qua pubblica sia titolare di un diritto subiettivo perfetto anche nei con onti della pubblica Amministrazione concedente, la quale obbligata a on porre in essere atti o fatti che possano ledere tale posizione di diritto ;sicurata al concessionario, salvo il potere, da usare -s'intende -legitmamente, di revoca o di modifica della concessione, quando il pubblico tteresse lo richieda. Ma tale posizione di diritto non lesa quando l'Amministrazione conma, in ipotesi, ad altri l'acqua gi prima concessa o riconosciuta a pre~ dente utente, perch il secondo provvedimento di concessione non ha di ~r s efficienza causale alla produzione di danni e non , quindi, atto lecito e perch, per il primo comma dell'art. 19 del t. u. 1775/1933, La mcessione si intende fatta entro i limiti di disponibilit dell'acqua e, per RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Detta norma dispone testualmente: La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilit dell'acqua. Il concessionario non pu mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo allo Stato ed esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi . Ne deduce l'appellante che il conducente non pu mai andare incontro a responsabilit anche se in ipotesi fa nuova concessione danneg gi un precedente concessionario, poich la salvezza dei diritti dei terzi, cui subordinata ogni concessione, implica che il nuovo concessionario non pu utilizzare acqua che sia gi stata concessa ad altri e che se eventualmente lo faccia, risponde egli direttamente delle conseguenze dannose del suo operato. Ad avviso del Tribunale Superiore l'appellante prospetta la questione in termini troppo semplicistici e propone un'interpretazione dell'art. 19 eccessivamente favorevole per il concedente, che verrebbe a trovarsi in una posizione di privilegio in contrasto con i principi generali che informano l'ordinamento giuridico. Disponendo che la concessione fatta entro i limiti di disponibilit dell'acqua H legislatore ha inteso semplicemente di esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilit per la deficienza di acqua che eventualmente venisse a verificarsi: la norma del primo comma dell'articolo si collega direttamente con quella del secondo, che, nell'escludere la possibilit di invocare la concessione come titolo per chiedere l'art. 17 del Regolamento approvato con r. d. 14 agosto 1920, n. 1285, con salvezza dei diritti dei terzi . Deriva da tali disposizioni che una seconda concessione, la quale venga,. in ipotesi, assentita per acqua gi concessa precedentemente e, perci, non disponibile, di per s invalida per la parte di acqua gi concessa e, quindi, indisponibile. Il secondo concessionario, di conseguenza, a norma della seconda parte dell'art. 19 del t. u. n. 1775/1933, mentre non pu mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo allo Stato poi esclusi- vamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi . Il secondo concessionario, il quale, in sede di attuazione di una concessione assentitagli entro i limiti di disponibilit dell'acqua ., utilizzi anche l'acqua che non era per lui giuridicamente disponibile, perch gi concessa ad altri, sar. egli esclusivamente responsabile dei danni che tale attuazione cagioni al precedente concessionario. La situazione che, in tal caso, viene a determinarsi del tutto analogo a quella in cui il concessionario cagioni danni ad altro concessionario, utilizzando acqua che non gli stata formalmente concessa o comunque facendo mal uso della concessione assentitagli. Avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle AA. PP. stato proposto ricorso in Cassazione. GIOVANNI ALBISINNI PARTE I, SEZ, VI, GIURIS, IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 287 dennizzo, ribadisce il principio che lAmministrazione non assume cuna garanzia di pieno godimeno della concessione. Ma ci n quanto mpossibilit o la difficolt d godimento sia ascrivibile ad eventi tturali o fatti causati da terzi, mentre nel caso che qui interessa la ;uazione si presenta in termini ben diversi. bene premettere che, com' stato pi volte affermato (da ultimo 1ss. 30 gennaio 1965, n. 159) dalla concessione di acque pubbliche per la durata di essa deriva al concessionario un diritto soggettivo rfetto all'uso del bene pubblico oggetto della concessione e tale sizione di vantaggio ha la struttura del diritto soggettivo non soltanto ,i confronti dei terzi, ma anche nei confronti dell'Amministrazione ncedente. Ma se cosi , il concedente ha il dovere di rispettare l'uso ncesso: ci non esclude evidentemente che lAmministrazione per la a posizione di supremazia e per il perseguimento di fini pubblici possa :>dificare l'uso concesso e possa anche farlo venir meno, ma d mpre e soltanto attraverso l'esercizio degli specifici poteri attribuitile Ila legge e previo indennizzo del sacrificio, cui il concessionario nga definitivamente assoggettato. All'infuori di questi limiti anche l'amministrazione concedente tenuta ad un comportamento che consenta l'utilizzazione del bene ncesso : lo riconosce lo stesso appellante quando scrive che la Pubica Amministrazione obbligata a non porre in essere atti o fatti e possano ledere la posizione di diritto assicurata al concessionario )nCl. pag. 11). Ora, il fatto di disporre a favore di terzi della medesima acqua, e ha gi costituito oggetto di concessione, importa responsabilit ll'Amministrazione quando l'esercizio della nuova concessione renda 1terialmente impossibile l'esercizio di quella precedente. A torto l'appellante afferma che nell'ipotesi in cui un nuovo con; sionario utilizzi anche l'acqua che non era per lui disponibile, perch 1 concessa ad altri, sar egli esclusivamente responsabile dei danni e tale utilizzazione cagioni al precedente concessionario e parifica situazione che si verifica in tal caso a quella in cui il concessionario gioni danni ad altro concessionario, utilizzando acqua che non .gli 1ta concessa nemmeno formalmente o comunque facendo mal uso lla concessione assentitagli. pacifico che non sussiste responsabilit dell'Amministrazione nelseconda ipotesi sovraprospettata, ma la ragione che tali danni non rivano necessariamente dalla concessione, bensi dal modo d'uso della 1cessione, modo d'uso al quale lAmministrazione evidentemente :ranea e di cui non pu rispondere che il concessionario. A diversa soluzione si deve invece pervenire nella prima ipotesi, ich lAmministrazione ha il dovere di conoscere le concessioni che :a abbia assentito su una determinata acqua (proprio a tal fine la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge prescrive la tenuta di un catasto delle utenze) e di astenersi dal disporre di acqua che ha gi costituito oggetto di concessione appunto perch in ordine a detta acqua il suo potere si esaurito e non pu pi essere esercitato prima della scadenza della concessione, salvo che fil sopravvengano motivi di pubblico interesse, di fronte ai quali debba ~ cedere il diritto del concessionario. J Tali considerazioni sono pi che sufficienti a sorreggere la decisione impugnata e a dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di improponibilit della domanda prospettata dall'appaltante. Non si pu d'altro canto trascurare una considerazione di specie che scaturisce dalla situazione di fatto quale emerge dall'esp-ositiva del Patern e cio che il danno lamentato dall'appaltante non ascrivibile ad una determinata concessione, successivamente assentita, bens ad una serie di concessioni a scopo potabile ed irriguo che, prese singolarmente, non sarebbero forse idonee per la loro portata a pregiudicare la derivazione Patern, mentre dal loro complesso che discende l'impossibilit di utilizzazione della concessione dell'appellato, il quale si trova quindi nella condizione di non poter nemmeno individuare quella o quelle che lo danneggiano direttamente: un rilievo questo che maggiormente giustifica la proponibilit della domanda nei confronti dell'Amministrazione concedente, che ha posto in essere quella situazione. -(Omissis). LODO ARBITRALE, 29 marzo 1968, n. 15 (Roma) -Pres ed Est. Ciasca -Societ Tecnica Edile Industriale T.E.I. (avv. Rossini) c. Ministero per l'Agricoltura e foreste (avv. Stato Branzini R.). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Attivit strumentale della P. A. -Natura privatistica del rapporto salvo alcune re~ola particolari -Sussiste. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di costruzione di case per lavoratori -Ritardo della stazione appaltante a provvedere in ordine alla approvazione del collaudo -Violazione di diritto sogbet-~ tivo dell'appaltatore alla pronuncia sul collaudo -Sussiste -Domanda di arbitrato -Competenza del Collegio arbitrale ad accertare l'inadempienza dell'Amministrazione (all'obbligo di provvedere tempestivamente sull'approvazione del collaudo) quale presupposto di ammissibilit della domanda arbitrale pur in mancanza di approvazione del collaudo -Sussiste. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 289 ;ipalto -Appalto di opere pubbliche -Domanda di arbitrato -Domanda riconvenzionale -Materia consensualmente ed immutabilmente deferita dalle parti alla decisione degli arbitri -Successiva domanda nuova di una delle arti -Inammissibilit. ;ipalto -Appalto di opere pubbliche -Condizioni di contratto -Facolt dell'Amministrazione committente di stabilire unilateralmente nuove condizioni integrative della disciplina del rapporto Esclusione. ppalto -Appalto di opere pubbliche -Natura di contratto commutativo e e non aleatorio -Sussiste -Rischio economico dell'appaltatore -Concetto -Estensione di maggiori oneri derivanti da variazione della durata dell'appalto imputabili ali'Amministrazione committente -Esclusione -Rilevanza fondamentale della determinazione del termine di esecuzione dei lacvori -Sussiste. ppalto -Appalto di opere pubbliche -Registro di contabilit -Obbligo d'iscrizione -Oggetto -Fatti dannos(continuativi -Esclusione. ppalto -Appalto di opere pubbliche:-Riserve dell'appaltatore -Onere di iscrizione in contabilit -Presupposto -Regolare, tempestiva forip.azione dei documenti contabili -Sussiste. ppalto -Appalto di opere pubbliche -Termine finale di esecuzione dei lavori-Proroga -Concetto. L'appalto di opere pubbliche, in quanto diretto a realizzare una :tivit meramente strumentale e non finale della P. A., rientra nel i vasto concetto di attivit di gestione del patrimonio disponibile ed :i, quindi, natura di contratto di diritto privato, in tutto simile a quello revisto e disciplinato dal codice civile, salvo alcune regole particolari, esistenza delle quali nessuna incidenza ha o pu avere sulla sua >stanziale natura privatistica (1). (1) Conf. Cass., Sez. Un., 13 maggio 1962, n. 1178; v. anche Lodo Arltrale 28 marzo 1968, n. 16 (Roma), in questa Rassegna, 1968, I, 323, ve si afferma la natura meramente complementare ed integrativa delle Jeciali disposizioni normative vigenti in materia di pubblici appalti spetto alle norme del codice civile onde all'infuori delle disposizioni :rrogative contenute nella indicata legislazione speciale persiste l'applitbilit delle disposizioni del codice anzidetto . Anche a voler prescindere dalla riesumazione fatta dal lodo qui in tssegna della vieta distinzione fra attivit d'imperio e attivit di gestione ella p. A., va, comunque, rilevato che lo stesso lodo offre spunto a consi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I I I Ii] La pronuncia sulia approvazione del collaudo costituisce per la P. A. atto dovuto in relazione ad un obbligo negoziale di natura privatistica, in quanto l'adozione dell'atto di approvazione attiene alla esecuzione del vincolo contrattuale, epper, qualora l'Amministrazione committente non provveda ad emetterla entro ragionevole lasso di tempo, la domanda di arbitrato dell'appaltatore da ritenere ugualmente ammissibile, non potendo una parte, col suo comportamento, condizionare l'esercizio dell'azione dell'altra, n potendo eccepire il difetto di un presupposto processuale da essa stessa determinato. In tal caso, il collegio arbitrale, portando la sua indagine sulla sussistenza di un ingiustificato comportamento omissivo delLa P. A., lungi dall'effettuare una illegittima intrusione nella sfera di discrezionalit riservata alla P. A., viene a decidere sulla stessa sua competenza a conoscere delLa domanda arbitrale pur in mancanza dell'approvazione del collaudo (2). derare l'inadeguatezza della \riferita impostazione, allorch afferma che per l'applicazione della norma di cui all'art. 350 1. 20 marzo 1965, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, richiesta non solo e l'avvenuta attestazione nel corso dell'opera della imperfett esecuzione dei lavori, ma anche la lesione del pubblico interesse e, con evidente contraddizione, nega, poi, che la norma sia applicabile al concreto appalto di opera pubblica considerato... perch si tratterebbe di appalto concluso dall'Amministrazione jure privatorum : singolare riprova della insincerit costruttiva dell'aprioristica tesi che dottrina e giurisprudenza in prevalenza mostrano di adottare. Il vero che una schematizzazione del fenomeno col metro privatistico, dato l'intimo intrecciarsi di norme e principi pubblicistici nel canovaccio contrattuale, non appare idonea a cogliere l'essenza del fenomeno. Anzitutto, pu contestarsi che esso si identifichi, in partenza, con quello dell'autonomia privata, correlativo di sfere individuali (BETTI, Teoria gen. del negozio giuridico, Torino, 1955, 43), essendo impossibile contrapporre un'autonomia della p. A. alla discrezionalit amministrativa, ossia ad una scelta sempre ordinata ad un interesse pubblico (avverte che l'attivit contrattuale della p. A. ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse Cons. Stato, Ad. Gen., parere 26 luglio 1957, n. 376, cit in questa Rassegna, 1965, I, 228, in nota); in particolare, poi, si rileva che nello svolgimento del rapporto di appalto di opera pubblica domina il principio opposto a quello del diritto privato: si vuol dire il principio dell'autotutela, ,sancito dagli artt. 340 e 341 1. sui 11. pp. (e art. 35 reg. 25 maggio 1895, n. 350), che si traduce in atti amministrativi, direttamente ispirati alla vealizzazione del pubblico interesse e direttamente incidenti sul preteso rapporto di mero diritto privato che si vorrebbe far scaturire dal contratto qui considerato. Per altre considerazioni, v. note in questa Rassegna, 1964, I, 492 e segg.; id., 1965, I, 226 e segg. (2) Sulla prima parte della massima cfr. Cass., Sez. Un., 11 aprile 1963, n. 927, Foro it., 1963, I, 1, 1143: il contenuto dell'atto di approvazione di carattere amministrativo, ma l'adozione di tale atto attiene alla esecuzione del vincolo contrattuale di diritto privato, dal cui avveramento PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 291 tardiva la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio arbi ale oltre il termine fissato dal collegio, all'atto della sua costituzione, er la precisazione dei quesiti considerato che, quando le parti, con tale recisazione, propongono specificamente agli arbitri le questioni sulle u,ali richiedono il loro giudizio, esse interpretano autenticamente la :ausola compromissoria, precisandone il contenuto e determinando la .ateria del decidere (3). pendente a favore dell'appaltatore l'esercizio di una serie di ragioni. Il 1ntemperani.ento di questa duplice esigenza si attua escludendo che l'ortno di giurisdizione possa sostituirsi alla p. A. nella funzione di approtzione del collaudo, ma ammettendo al tempo stesso che l'azione giuziaria (per far dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione del collaudo ttro il termine che sar fissato dal giudice) abbia ingresso, quando, rigpetndo la sfera di competenza dell'autorit amministrativa, si tende a tutere il diritto soggettivo del privato . Sulla seconda parte delal massima, il lodo invoca non a proposito :iss., 27 novembre 1964, n. 2813, Giust. civ., Mass., 1964, 1310 secondo cui: '.lella competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 42 Cap. gen. 1palti opere pubbliche appr. con d. m. 28 maggio 1895 e succ. mod. rienmo anche le controversie, che, per il loro stesso contenuto, siano oggetramente incompatibili con l'attuazione del collaudo, tra cui quella avente l oggetto l'azione diretta a far dichiarare l'inadempienza dell'Ammini: azione che impedisca l'esecuzione dei lavori e, quindi, l'attuazione del llaudo, con la conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei .nni ; la pi accorta giurisprudenza arbitrale, invece, avverte che, in mcanza della previa pronuncia dell'A.G.0. sull'obbligo della stazione paltante di deliberare in ordine alle risultanze del collaudo entro il terlne all'uopo fissato dal Giudice, l'istanza di arbitrato inammissibile: >do Arbitrale 11 novembre 1965, n. 86 (Roma), Pres. Cesareo, in questa tssegna, 1966, I, 1410, in particolare, 1412, nella motivazione. Sul fonda~ ntale principio che il procedimento amministrativo sulle riserve delppaltatore, presupponente l'approvazione del collaudo costituisca presup, sto processuale, l'accertamento del quale ovvero della identificabilit una qualsiasi situazione., nella quale possano eventualmente ravvirsi estremi atti a determinare una legittima deroga al rigore del prin> io., incombe agli arbitri, .in mancanza di che v' nullit del lodo, cfr. LSS., 22 dicembre 1964, n. 2968, in questa Rassegna, 1965, I, 22 ed ivi nota. Nella specie da rilevare l'erroneit del lodo laddove non ha tenuto esente che la sussistenza del presupposto processuale andava accertata ~lusivamente con riferimento alla data della domanda (cfr. art. 5 c. p. c.). (3) Nel senso che nel giudizio arbitrale l'accettazione del contraddit: io su domande nuove proposte nel corso del giudizio stesso pu aver >go anche in modo implicito, se la parte interessata, senza contestare mmissibilit delle nuove domande, adotti, riguardo ad esse, difese di !rito ., v. Cass., 24 gennaio 1966, n. 302, Giust. civ., Mass., 1966, 160. Sulla :>posizione delle proprie domande da parte del destinatario della nolca dell'istanza di arbitrato e sul relativo termine v. ora art. 48 Cap. gen. pr. con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063. Trattasi, beninteso di termine :iinatorio. Lo stesso carattere hanno i termini fissati alle parti dal Col RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da escludere che la P. A. committente abbia la potest di imporre unilateralmente alla controparte nuove condizioni integrative dell'originario contenuto del contratto d'appalto d'opera pubblica (4). Il contratto di appalto, e cos quello d'opera pubblica, non rientra tra i c. d. contratti aleatori, ma essenzialmente un contratto commutativo, dato che la parte di rischio che esso necessariamente comporta per l'appaltatore limitata ad c. d. rischio economico, con esclusione del caso fortuito e, comunque, delle conseguenze dannose per eventi non previsti e non prevedibili al momento dell'assunzione dell'impegno contrattuale, nonch dei maggiori oneri derivanti da variazioni temporali imputabili all'Amministrazione committente che abbiano mutato l'iniziale piano di esecuzione dell'opera. Al qual proposito, da considerare, infatti, che l'originaria determinazione del termine finale di esecuzione dei lavori costituisce una fondamentale previsione dalle parti posta a base delle reciproche obbligazioni (5). Devono inserirsi nel registro di contabilit (o equipollenti) solo le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, ma non anche quelle relative ad oggetti completamente estranei alla finalit di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter escutivo, onde deve escludersi il predetto onere di registrazione, qualora si tratti di fatti dannosi continuativi (6). Presupposto per l'operativit dell'onere di iscrizione delle riserve la tempestiva formazione dei relativi documenti contabili da parte della P. A., epper la valutazione circa la tempestivit delle domande dell'appaltatore va estesa non solo alla natura dei fatti produttivi di maggior onere, ma anche alla tempestivit delle correlate scritture contabili (7). Per proroga in senso proprio del termine dell'appalto di opera pubblica deve intendersi quella dilazione concessa dall'Amministrazione legio arbitrale. Ci che conta soltanto che sia garantito il contraddittorio ofr. CIANFLONE, L'appalto di opere pubblica, Milano, 1964, 836, .ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, vol. IV, Napoli, 1964, 826 e segg.; v. anche App. Milano, 16 ottobre 1952, Foro padano, 1953, I, 32. (4) Ma sul jus variandi dell'Amministrazione committente v. artt. 342344 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; 17 e 19 Cap. gen. ll. pp. 1895; 13 e 14 Cap. gen. ll. pp. 1962; 14 Cap. gen. amm. FF. SS. (5)Cfr. Lodo Arbitrale 21 maggio 1954, n. 27, Acque, Bon., Costr., 1954, 643 e segg., con nota di A. D. GIANNINI; ma v., invece, sopra nota 1. Sul conceto di alea e sul contrapposto fra alea intrinseca ed estrinseca v. CIANFLONE, L'appalto ecc., dt., 90-9-. Sulla inapplicabilit all'art. 1664 c. c. ai contratti di pubblico appalto v. in questa Rassegna, 1968, I, 125, nonch 1964, I, 414 e 1966, I, 226. (6-7) V. in questa Rassegna, 1968, I, 125, note 3, 4, nonch 1964, I, 411. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 293 'mmittente all'appaitatore per esonerarlo da eventuali oneri di penali, relazione a ritardi, che, pur se da lui cagionati, non siano addebibiii a sua colpa (8). (Omissis). -L'Amministrazione convenuta ha eccepito innanzi tto l'improponibilit della domanda di arbitrato in quanto proposta 1ll'impresa T.E.I. prima dell'emissione del provvedimento amminirativo di approvazione del collaudo. E, a sostegno della sollevata eccezione, ha ricordato, da un lato, .e in materia di appalto di opere pubbliche vige il principio secondo il tale il previo esame amministrativo delle richieste dell'appaltatore e Lpprovazione del collaudo costituiscono formalit indispensabili per stessa instaurazione del giudizio arbitrale e, dall'altro, assume che le dette formalit si debba riconoscere la natura di veri e propri esupposti processuali obiettivi; con la conseguenza non solo che la ro mancanza si risolverebbe in un vero e proprio difetto di giurisdime degli Arbitri (in quanto condizionanti l'esercizio del potere di dsione loro conferito dal compromesso), bens anche della irrilevanza una loro eventuale successiva sopravvenienza in corso di lite, dato .e, ai sensi dell'art. 5 c. p. c., i presupposti processuali devono necesriamente .esistere sin dal momento dell'instaurazione del giudizio. noto, infatti, che la giurisdizione va determinata con riferimento lo stato di fatto esistente all'atto della proposizione della domanda. Indubbiamente esatte appaiono le premesse da cui muove il ragiomento della convenuta, non potendo sussistere alcun dubbio circa 'Sistenza nel nostro mondo giuridico del principio generale secondo quale, in materia di appalto di opere pubbliche, l'approvazione del llaudo costituisce; di regola, presupposto indispensabile per l'instaurarne del giudizio arbitrale. Al riguardo sufficiente osservare che il principio richiamato fissato per gli appalti dei lavori dello Stato attribuiti alla compeaza del Ministero dei Lavori Pubblici dall'art. 44 del D. M. 28 mag) 1895 e successive modificazioni -trova, relativamente agli appaUi mmessi dalla Gestione INA-Casa, il suo esplicito riconoscimento ll'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto della stessa Gestione in ta 9 febbraio 1950 (ristampa marzo 1958) e che, per concorde dot. na e giurisprudenza, esso trovi la sua base razionale nella considezione che solo dopo l'espletamento del collaudo possibile accertare riconoscere l'esatta consistenza dell'opera eseguita, nonch la sua (8) Sui diversi concetto di termine suppletivo e di novazione del terne dell'appalto di opera pubblica v. nota in questa Rassegna, 1964, 407. :!94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I conformit, al progetto e, quindi, decidere circa la pretesa esistenza di ~ I .maggiori costi od oneri asseritamente sofferti dall'appaltatore, nonch circa la ricorrenza di eventuali altre valide ragioni di credito in favore I di uno dei contraenti. evidente, infatti, come o.gni e qualsiasi decisione sul punto non possa, di regola, non essere condizionata al previo accertamento deHa avvenuta esecuzione -a regola d'arte -dell'opera oggetto dell'appalto e; quindi, proprio alla precedente effettuazione del collaudo, costituente lo specifico mezzo approntato a tale scopo. Non ritiene, al contrario, I il Collegio di poter accertare la conclusione cui, partendo da tale esatta premessa, vorrebbe giungere, nella specie, la difesa dell'Amministra zione convenuta. A prescindere da ogni indagine diretta ad accertare se la pronuncia sul collaudo effettivamente rientri tra i presupposti indispensabili per la valida costituzione del rapporto processuale, ovvero, come sostenuto dall'Impresa T.E.I. (che, a tal fine, sottolinea la diversit di formulazione dell'art. 23 del Capitolato Generale INA-Casa in confronto dell'art. 44 del d. m. 20 maggio 1895 modificato dal d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) debba essere considerata come una mera condizione di accoglibilit della domanda, nel caso in esame si deve osservare che da parte del l'Impresa T.E.I. stato dedotto che la P. A. avrebbe mancato di emet tere il chiesto provvedimento di approvazione del collaudo nonostante il lungo tempo decorso dalla effettuazione del collaudo medesimo e nonostante le ripetute diffidi: dell'Impresa; stata, cio, denunziata un'inerzia arbitraria ed illegittima della P. A. Ai fini del decidere,. pertanto, questo Collegio non si pu certo limitare ad un mero con trollo formale circa l'esistenza o meno del provvedimento sul collaudo, ma deve necessariamente svolgere una ben pi penetrante e sottile in dagine proprio al fine di accertare se, in ipotesi, nella specie non si possa dire verificata una situazione tale da apparire, di per s, idonea a consentire una deroga al principio generale di cui sopra. evidente, infatti, che, qualora nella specie dovesse risultare provato l'asserito illegittimo comportamento della P. A., non potrebbe pi essere contestato il buon diritto dell'Impresa T.E.I. a promuovere il giudizio arbitrale, data che una difforme statuizione convaliderebbe il comportamento contra jus della P. A. e condurebbe all'inaccettabile risultato di privare assurdamente l'appaltatore dell'irrinunciabile ed inalienabile diritto potestativo alla tutela giurisdizionale, riconosciuto a tutti i soggetti dall'art. 24 della Costituzione. N di ci s pu dolere la convenuta dato che -come stato osservato da autorevole giurisprudenza arbitrale -una parte non pu, col suo comportamento potestativo, condizionare l'esercizio dell'azione della controparte e non pu, per l'illiceit del venire contra factum proprium , dedurre il difetto -da essa stessa determinato -di un PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 295 esupposto processuale quale causa di improponibilit del giudizio ntro di essa proposto. Non solo, ma la necessit di una simile indagine, oltre che nei mo i innanzi esposti, trova la sua ragion d'essere anche nella considerame che, in realt, il predetto limite temporale alla competenza oitrale, lungi dall'essere categorico ed assoluto, subisce invece nume> e eccezioni giustificate dalla esigenza di adeguare il divieto alle culiarit delle singole fattispecie. Cos, ad esempio, tale limite , tra l'altro, escluso dallo stesso t. 23 del Capitolato Generale INA-Casa che, conformandosi a quanto 1posto in materia dall'art. 44 del Capitolato Generale 00.PP. del 95, ammette l'immediata instaurazione del giudizio arbitrale: a) quando, prima dell'effettuazione del collaudo, le parti siano tccordo nel non differire la soluzione della controversia; b) per le controversie la cui natura non consente che la decisione differita dopo il collaudo. Non questa la sede per una approfondita indagine diretta ad !ertare il significato e la portata della eccezione di cui alla lettera b), la bont delle varie teoriche intese a chiarire se il concetto di ndifferibilit ivi precisato debba o meno essere ancorato a cause !ramente obiettive o possa, invece, dipendere anche da cause oggettive . Quel che importa sottolineare, invece, che la urgenza od indif ibilit , oltre che da ragioni meramente tecniche (ad es. necessit procedere ad accertamenti di fatto che, se rimandati ad un momento !Cessivo alla esecuzione del collaudo, diverrebbero impossibili o pi ficili, a causa del prevedibile mutamento dello stato dei luoghi nel so dei lavori pu dipendere anche da cause o ragioni di altra natura; in particolare, dall'esistenza di una situazione oggettiva incompati e con la stessa effettuazione del collaudo (cfr. sul punto la sentenza Supremo Collegio n. 2813 del 27 novembre 1964 che ha ritenuto competenza del Collegio arbitrale a conoscere delle domande dirette 'ar dichiarare l'inadempienza dell'Amministrazione che abbia impe o l'esecuzione dei lavori e, quindi, l'effettuazione del collaudo, con conseguente richiesta di condanna di quest'ultima al risarcimento dei mi): onde indubbiamente si deve ritenere che ricorra tale condizione l'ipotesi che, nonostante il decorso di un ragionevole lasso di tempo, committente amministrazione non abbia provveduto al coHaudo ed, naggior ragione, qualora, come-nel caso in esame, le operazioni di laudo si siano gi da tempo esaurite con esito positivo e difetti tanto la pronuncia definitiva dell'Amministrazione, non resa nononte il lungo tempo decorso e le numerose diffide ed intimazioni di ssa in mora. 2!:J6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N la detta indagine si pu dire preclusa dalla affermata natura pubblicistica del rapporto, ovvero dalla considerazione che essa si porrebbe in contrasto con il principio generale contenuto nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Va, invero, osservato -quanto alla prima obiezione -che, a seguito della conclusiva elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in merito, si deve oggi dare per certo che il contratto di appalto di opere pubbliche, in quanto diretto a realizzare un'attivit meramente strumentale (e non finale) della P. A., rientra nel pi vasto concetto di attivit di gestione del patrimonio disponibilie ed ha, quindi, indubbia natura di contratto di diritto privato in tutto simile a quello previsto e disciplinato dal codice civile (salvo alcune regole particolari, la cui esistenza, peraltro, nessuna incidenza ha o pu avere sulla sua effettiva natura privatistica); e -quanto al secondo argomento -che, nella specie, non si tratta di modificare o di revocare un atto della P. A., ma, pi semplicemente, di esaminare incidenter tantum, e proprio in forza del disposto di legge citato dalla convenuta, un atto (o, pi precisamente, un comportamento omissivo o di inerzia) della stessa ai fini di decidere sulla competenza del Collegio Arbitrale. Il che significa che nella specie una simile indagine appare assolutamente indispensabile, poich, per giustificare la propria competenza (il che palesemente rientra nel potere-dovere degli Arbitri), questo Collegio non si pu limitare certo a rilevare la obiettiva mancanza del provvedimento di approvazione del collaudo, ma. deve allargare l'indagine diretta alla identificazione (cfr. sul punto, la richiamata sentenza n. 2813 del Supremo Collegio) di una qualsiasi situazione nella quale si possano ravvisare estremi atti a determinare una legittima deroga al rigore del principio . Ci premesso, osserva il Collegio che dalla documentazione hic et inde esibita rimasto inequivocabilmente accertato, in punto di fatto: a) che i lavori commessi in appalto all'Impresa T.E.I. furono ultimati in data 12 dicembre 1960; b) che le operazioni di collaudo, iniziate in data 26 giugno 1963 (e, quindi, con notevole ritardo sul termine previsto) furono comple tate, con esito positivo, in data 16 giugno 1964 (data nella quale il certificato di collaudo fu presentato per la firma all'appaltatore); c) che in data 13 ottobre 1964, l'impresa T.E.I. notific all'Amministrazione un atto di diffida, invitandola ad emettere il provvedimento sul collaudo nel termine di giorni 60, con esplicita avvertenza che, in difetto, si sarebbe costituito il provvedimento silenzio) rifiuto di cui all'art. 5 t. u. legge comunale e provinciale del 1934; PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 297 d) che, di fronte al silenzio dell'Amministrazione e decorsi ulteori 60 giorni, assegnati per la pronuncia sulle riserve, l'Impresa T.E.I. tstaur giudizio arbitrale con atto notificato il 18 febbraio 1965; e) che, nelle more del giudizio, l'Impresa T.E.I. si rivolse al >mpetente Tribunale di Roma ex art. 1183 c. c., ottenendo dall'adito -iudice la sentenza 15 marzo 28 maggio 1966 con la quale veniva ichiarata l'inerzia del Ministero e veniva assegnato il termine di tre tesi dalla notifica, per la pronuncia sul collaudo; f) che in data 27 giugno 1966 l'Impresa T.E.I. notificava altro tto di diffida invitando il Ministero a pronunciarsi entro il termine .tenuto congruo dal Tribunale; g) che, scaduti i termini di cui alla sentenza ed alla ulteriore iffida, l'Impresa T.E.I. noti.ficava, il 14 ottobre 1966, atto di conferma i ricorso al giudizio arbitrale denunciando a questo Collegio il comortamento omissivo della Committente; h) che, nelle more del presente giudizio, interveniva infine la mtenza della Corte di Appello di Roma in data 27 febbraio 2 maggio 967 con la quale veniva integralmente confermata la precedent.e senmza del Tribunale innanzi richiamata. Ora, di fronte ad una simile situazione obbiettiva e documentata, on sembra al 'Collegio che si possa minimamente dubitare dell'assoluta iconsistenza della eccezione di improponibilit avanzata dalla conveuta Amministrazione. Ed invero, dalla premessa della natura tipicamente privatistica del ontratto di appalto di cui si discute non pu non derivarne 1a necesuia conseguenza della piena applicazione alla specie del principio ~condo il quale -qualora ci sia previsto dal contratto -l'appal1tore ha un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla verifica all'opera eseguita; verifica che, in quarito imposta nell'interesse di ntrambe le parti e condizionante la risoluzione delle eventuali vertenze, eve, per ci stesso, essere effettuata appena possibile. Principio questo che, consacrato dall'art. 1665 c. c., risulta con~ rmato, per quanto attiene agli appalti di opere pubbliche, dall'artiolo 109 del Reg. 25 maggio 1895, n. 350, che ribadisce l'obbligo della .mministrazione di procedere, senza indugio, agli adempimenti ivi revisti, dandone notizia all'appaltatore. Ora, pur vero che l'atto di approvazione del collaudo, stante soggetto che lo deve emanare, rimane pur sempre sottoposto alla isciplina del diritto amministrativo ed, in particolare, alle norme che egolano il procedimento di formazione degli atti nei quali si esprime i Pubblica Amministrazione. Peraltro, la pacifica soggezione di tale procedimento al regime ubblicistico non comporta (n pu comportare) affievolimento del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO qiritto soggettivo dell'appaltatore al tempestivo compimento dell'atto finale del procedimento medesimo, dato che, in ogni caso, esso destinato ad incidere profondamente in un rapporto nel quale la Pubblica Amministrazione agisce jure privatorum e nel quale,~ pertanto, il pubblico interesse trova considerazione solo indiretta. evidente, infatti, come tale atto finale costituisca pur sempre adempimento di una specifica obbligazione contrattuale e deve essere sussunto quindi nella categoria dei c. d. atti dovuti, poich il suo compimento incide direttamente sul diritto dell'appaltatore alla conclusione del rapporto di appalto, nonch alla definizione delle controversie eventualmente insorte. Come stato, infatti, autorevolmente affermato dal Supremo Collegio, con la sentenza a Sezioni Unite dell'll aprile 1963, n. 927, la pronuncia sul collaudo costituisce per la P. A., obbligo negoziale di natura privatistica, in quanto l'adozione dell'atto I di approvazione attiene all'esecuzione del vincolo contrattuale di diritto privato dal cui avveramento dipende, a favore dell'appaltatore, l'esercizio di una serie di ragioni . I Con la medesima sentenza, inoltre, il Supremo Collegio, dopo aver affermato il principio che lAmministrazione, a norma dell'art. 109 del Regolamento di contabilit, deve procedere senza indubio alla approvazione del collaudo, dandone immediata notizia all'appaltatore, ha ulteriormente precisato che, in difetto, l'impresa lesa nei propri diritti, perch resta vincolata ancora alle proprie obbligazioni, tenuta ' alla custodia e manutenzione dell'opera, n pu conseguire la restitu01j' zione della cauzione, delle ritenute di garanzia e il pagamento della :: rata di saldo ed infine -sempre per gli appalti dello Stato -non pu far valere giudizialmente le proprie pretese. Ma anche se, nella specie, si esamina il comportamento della con venuta Amministrazione sotto il solo profilo del diritto amministrativo, non per questo la soluzione pu mutare. I Ed invero -a prescindere dalla considerazione che, ad avviso del .Collegio, la pronuncia sul collaudo, proprio per la sua natura di att9 dovuto e per essere privo di ogni elemento di discrezionalit ammin. istrativa, dovrebbe, pi propriamente, essere ricondotto nella categoria dei c. d. atti vincolati (nel senso, cio, che la P. A. non lasciata libera di emanare o meno il provvedimento e di darvi contenuto, ma obbligatoriamente tenuta a renderlo in conformit a quelle che sono state le risultanze degli accertamenti compiuti con l'ausilio delle norme tecniche e delle scienze speciali) -al riguardo va osservato che, anche a voler far rientrare il provvedimento in questione nella diversa categoria dei c. d. atti discrezionali , mai comunque, il comportamento tenuto nella specie dalla P. A. potrebbe andare indenne da rilievi dato che, nel nostro mondo giuridico, non nemmeno ipotizzabile l'esercizio di un potere discrezionale della P. A. cos lato da consentirle di para PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 299 .zzare, senza motivo alcuno e con la semplice inerzia, i diritti sogettivi attribuiti ai privati; e ci specie qualora, come nel caso in same, tali diritti trovano la loro fonte in un contratto stipulato dalla 'A. jure privatorum e senza considerare che, a tutto concedere i asserita discrezionalit della P. A. nell'emettere la pronuncia sul ollaudo non pu che essere limitata al contenuto dell'atto da emaare, ma non certo estendersi fino a consentirle la mancata emissione el chiesto provvedimento. E di ci s' resa perfettamente conto la diligente difesa della conenuta Amministrazione che -proprio al fine di giustificare la manata approvazione del collaudo -ha, in questa sede, dedotto che gli dempimenti della T.E.I. non avrebbero soddisfatto le condizioni con~ attuali . Ma anche tali argomentazioni non possono essere condivide dal :ollegio; e ci per un duplice ordine di considerazioni: a) innanzi tutto, perch come gi rilevato -la esistenza di even. iali vizi dell'opera avrebbe, se mai, presupposto un giudizio negativo lll certificato di collaudo, ma non certo la denunciata ed accertata 1erzia della P. A. a pronunciare comunque su di esso; inerzia, si badi ene, protrattasi per ben sette anni dopo la ultimazione dei lavori: b) in secondo luogo, perch l'assunto della convenuta Amminitrazione trova, nella specie, la sua categorica smentita nel certificato i collaudo che ha accertato che i lavori erano stati eseguiti a regola 'arte e nel perfetto adempimento degli obblighi derivanti dal conratto e che, pertanto, potevano essere approvati), nonch -e princialmente -dall'eseguita consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze -positive per l'Impresa T.E.I. -non possono non essere fatte proprie al Collegio. N -per quanto attiene al richiamato certificato di collaudo u assumere rilevanza la dedotta circostanza secondo la quale l'eseuito collaudo sarebbe stato successivamente annullato dalla Gestione, oich -a prescidere da quanto stato gi percisato da questo Collegio on l'ordinanza del 25 luglio 1967 -l'iniziativa della GESCAL mai omunque pu essere tenuta presente, ai fini della decisione della conroversia, a causa sia della palese violazione dell'art. 102 del Cap. Gen. fESCAL che deU'inutile decorso del termine fissato dalla citata sen~ nza del Tribunale in data 16 marzo 28 maggio 1966 e dalla successiva entenza confermativa emessa dalla Corte di Appello di Roma. Per quanto attiene alla espletata consulenza tecnica non vale il edurre che, nel redigere la relazione di perizia, il Consulente Tecnico 'Ufficio non avrebbe temut alcun conto delle osservazioni prospettate al Consulente del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, in quanto, e con tale censura si intende dedurre la mancata trascrizione letterale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dalle osservazioni ed istanze di parte, evidente la irrilevanza di tale deduzione, essendo notorio che la denunciata omissione non comporta, in linea di principio, nullit della relazione peritale (cfr. Cass. 28 febbraio 1953, n. 450; id. 15 luglio 1956, n. 2651; id. 7 ottobre 1957, n. 3641); che se poi si intende lamentare un asserito mancato esame delle osservazioni e dei rilievi del consulente di parte, una simile lamentela non pu che essere disattesa, in quanto contrastata sia dal tenore letterale della relazione del Consulente d'ufficio che dalla esplicita ammissione contenuta alla pagine 18 della memoria difensiva della Avvoca.tura del 4 dicembre 1967, ove detto: Ad avviso del consulente (di parte ministeriaile) non vi stato omesso esame delle deficienze da parte del collaudatore, ma sostanziale diversa valutazione delle cause e delle disposizioni atte a rimuoverle . N, infine, possono essere accolte le numerose censure di merito mosse alla consulenza tecnica d'ufficio dall'Amministrazione convenuta a'l fine di dimostrarne pretese manchevolezze, contraddizioni ed errori, dato che le stesse trovano la loro pi convincente critica sia nella perfetta concordanza di giudizio esistente tra collaudatore e consulente tecnico d'ufficio, sia nell'ampia motivazione degli elaborati, sia infine, nella obbiettiva lieve entit delle deficienze riscontrate nel-l'opera eseguita dalla T.E.I. (difettosa chiusura di alcuni infissi; tracce di ~midit nelle murature entroterra, mancata impermeabilizzazione di bagni, lavatoi e balconi; pavimentazione cantine, cortina di coronamento; ecc.); lieve entit qualitativa e quantitativa che, di per s, appare assolutamente inidonea a compromettere la funzionaHt dell'opera medesima. Se a cw si aggiunge -come stato, con idonea motivazione, messo in luce dal C. T. d'ufficio -che alcune delle deficienze riscontrate (es. manifestazioni di umidit) trovano la loro causa anche in manchevolezze del progetto e delle prescrizioni contrattuali, allora appaiono pienamente convincenti le conclusioni cui univocamente giunsero sia il collaudatore che il consulente tecnico d'Ufficio: onde -in perfetta adesione alle stesse -ritiene il Collegio di poter tranquillamente affermare che le accertate deficienze costruttive potevano unicamente comportare alcune detrazioni corrispondenti alla mancata o difettosa esecuzione delle opere appaltate (detrazioni in effetti apportate in sede di collaudo, in una misura che questo Collegio giudica senz'altro congrua e giusta); ma non certo -come si vorrebbe -la pretesa, non consentita, incollaudabilit dell'opera. Esclusa pertanto ogni attendibilit alla richiamata argomentazione difensiva, ne deriva che -anche sotto tale profilo -appare ulteriormente evidenziata l'illegittimit del comportamento omissivo tenuto dalla P. A.: ragion per cui, per tutte le considerazioni sopra svolte, la PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 301 >llevata eccezione di improcedibilit della domanda di arbitrato non u che essere rigettata. Le medesime identiche considerazioni, infine, si oppongono a che, ella specie l'eccezione stessa possa essere fatta valere sotto il profilo di na pretesa improponibilit od improcedibilit della domanda per ifetto della previa pronuncia amministrativa sul fondamento delle iserve avanzate dalla T.E.I. Tale eccezione, peraltro, non pu ritrarre alcun fondamento dal art. 23 c. p. Gen. INA-Casa dal momento che nella norma l'impos. bilit di definizione in via amministrativa delle controversie di apalto non sinonimo di provvedimento necessario e pregiudiziale, e ertanto non sussistono nella specie i presupposti essenziali della conizione quali il provvedimento dovuto e i termini di sua impugnativa. Quand'anche poi si potesse in ipotesi dedurre esistente l'anzidetta cmdizione, forzando oltre .ogni limite il testo, restano valide le ragioni, i illustrate a proposito della omessa .pronuncia sul collaudo, per ltenere la condizione medesima assolta a motivo della individuata si1azione sostitutiva; a conforto risultano le sue diffide a provvedere, otificate dall'Impresa con atti in data 13 ottobre 1964 e in data 8 ot> bre 1966, la ingiustificata inerzia della P. A. contrastata dal compor1mento di essa manifestamente concludente per una volont reiettiva, la violazione dell'art. 109 del regolamento approvato con i'l r. d. 5 maggio 1895, n. 350. Da ultimo si rileva che non essendo stata l'eccezione confermata elle conclusioni, la stessa deve intendersi abbandonata. Circa la domanda riconvenzionale per risarcimento danni avanata dall'Amministrazione convenuta, osserva il CoHegio che la conruit delle detrazioni apportate in sede di collaudo fa escludere ogni lndatezza alla pretesa; infatti le dedotte deficienze costruttive, gi saminate e valutate dal collaudatore, risultano controllate ed apprezate con giudizio di conformit da'l consulente tecnico di Ufficio; il :ollegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui risultano ervenuti i tecnici attesa la congruit e la carenza di vizi della motiazione adottata, e per effetto delle detrazioni gi apportate in sede i collaudo ed accettate dall'Impresa, la domanda di compensazione di risarcimento risulta destituita di ogni fondamento nel merito per vidente carenza del necessario presupposto giuridico determinativo ell'an debeatur. Va osservato, peraltro, che la domanda riconvenzionale venne avanata, per la prima volta, con la memoria difensiva n. 5 del 6 magio 1967 e che, proprio per tale intempestivit, la difesa della T.E.I. bbe, in limine, ad eccepirne la tardivit. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ora -ad avviso del Collegio -tale eccezione appare meritevole di accoglimento, poich -come gi osservato con l'ordinanza collegiale del 20 maggio 1967 -la stessa risulta fondata sia sulla considerazione che, nella specie, la riconvenzionale venne proposta oltre il termine stabilito dall'art. 46 del Capitolato Generale, approvato con d. m. 28 maggio 1895, richiamato dall'art. 101 del Capitolato INA-Casa, nonch oltre il termine fissato dal Collegio, all'atto della sua costituzione, per la precisazione dei quesiti; sia sulla considerazione che come stato osservato dal Supremo Collegio, con sentenza n. 213 del 28 gennaio 1964 - quando (come avvenuto nella specie) le parti propongono specificamente agli arbitri, con la formulazione di appositi quesiti le questioni sulle quali richiedono il loro giudizio, si pu dire che esse interpretano autenticamente il compromesso, precisandone il contenuto e determinando la materia decidendi , cosicch non solo non pu essere mossa doglianza per il fatto che sia stato emesso tl lodo in relazione ai soli quesiti come sopra formulati (e non anche in relazione ad argomentazioni, eccezioni e deduzioni ad essi estranei), ma deve altresi essere ritenuta la inammissibilit di successive eccezioni o deduzioni (nonch, a maggior ragione, di eventuali domande riconvenzionali), dato che la tardiva proposizione di esse non pu essere configurata che come un tentativo unilaterale (e, quindi, inefficace) di modificare ed ampliare, anche in violazione eventuale del principio del contraddittorio, la materia consensualmente ed immutabilmente deferita alla decisione degli arbitri . Per mera completezza, infine, appena il caso di ricordare la recente sentenza della Cassazione n. 302 del 24 .gennaio 1966 che, con l'affermare l'ammissibHit, nel procedimento arbitrale, delle domande nuove laddove. vi sia stata accettazione del contraddittorio , sostanzialmente ha confermata la validit del principio innanzi richiamato. Ci premesso in rito, e passando ad esaminare il merito della controversia, osserva il Collegio che, sostanzialmente, le pretese creditorie avanzate dall'Impresa T.E.I. si possono sinteticamente ricondurre alle seguenti tre dedotte cause fondamentali: a) avvenuta illegittima riduzione od eliminazione di alcuni prezzi da praticare per i lavori previsti dalla seconda perizia suppletiva (richiesta di complessive lire 1.740.540 -Quesito n. 1); b) maggiori oneri e danni riportati dall'Impresa, a causa della maggior durata dei lavori dovuta a sospensioni e proroghe (richiesta di complessive lire 30.388.371 -Quesiti nn. 2, 3 e 4); e) danni conseguenti al ritardo nella compilazione del conto finale e all'espletamento del collaudo; mancato pagamento del 17 stato di avanzamento; etc. (richiesta di complessive lire 25.254.000 -Quesiti nn. 5, 6, E, 8, 9 e 10). PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 303 Passando ad esaminare singolarmente le varie pretese creditorie, sserva il Collegio : A) ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI ALCUNI PREZZI Quesito n. 1 -Appare opportuno, innanzi tutto, precisare in punto i fatto che dagli atti di causa rimasto inequivocabilmente accertato: 1) che, per l'esecuzione di nuovi lavori non previsti nel con atto originario, fu necessario redigere una seconda perizia suppletiva che, per la contabilizzazione dei lavori in essa previsti, fu redatto pposito verbale di concordamento di nuovi prezzi; 2) che, con nota del 16 marzo 1962, la Gestione approv tale uova perizia suppletiva, ma effettu una detrazione economica ridu: ndo l'importo totale da Lire 7.176.000 (di cui lire 6.586.085 da esellirsi dall'impresa T.E.I.) a lire 5.450.000 (di cui lire 4.842.409 per 1vori T.E.I.) a causa dell'eliminazione delle voci indicate in verbale m i nn. 8, 9 e 10 della riduzione degli importi previsti nelle voci e 7 dello stesso verbale; 3) che, a seguito della decurtazione effettuata, la Impresa T~E.I. .fiut di accettare i nuovi prezzi e non sottoscrisse H relativo atto di >ttomissione; per cui la Direzione dei lavori provvide ad emettere, per esecuzione delle opere con i prezzi indicati dalla Gestione, apposito rdine di servizio in data 12 giugno 1962, in calce al quale l'Impresa ;essa formul le proprie riserve, a norma degli artt. 21 e 22 del efi.to di cui al r. d. 25 maggio 1895, n. 350. Deduce il Ministero dell'Agricoltura l'inconsistenza della relativa retesa della T.E.I., sia sotto il profilo della sua inammissibilit (per vere l'Impresa rifiutato di accettare i prezzi determinati dalla Gestione >lo dopo l'esecuzione dei lavori ), sia sotto quello della asserita mdatezza delle detrazioni operate dalla Gestione. Nessuno di tali assunti pu, peraltro, essere fatto proprio dal ollegio. Ed invero -ricordato che la materia della determinazione dei llOVi prezzi regolata dagli artt. 21 e 22 del Regolamento innanzi chiamato (il primo dei quali specifica i criteri di valutazione da se1ire, ed il secondo disciplina il procedimento diretto all'ammissibilit :i nuovi prezzi nella contabilit dei lavori, dstinguendo il caso nel iale si sia formato il consenso delle parti, da quello di dissenso) leva il Collegio la evidente inconsistenza della sollevata eccezione l inammissibilit poich -a prescindere da ogni pi approfondita 1dagine circa la dedotta intempestivit della riserva -la stessa si mda tutta sull'inaccettabile premessa che, in materia, alla commit~ nte -poich, sostanzialmente, P. A. -spetterebbe la facolt di 304 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stabilire unilateralmente nuove condizioni contrattuali integrative dell'originario rapporto. Il che evidentemente da escludere, ove si tenga presente la indubbia natura contrattuale e privatistica del rapporto di appalto, e quindi, l'impossibilit in esso di attribuire ad espressioni unHaterali di volont di una delle parti -e, quindi, anche della P. A. -efficacia vincolante ed obbligatoria nei confronti dell'altro contraente. N, al riguardo, vale il rilevare che, a norma degli artt. 88 e 22 del Cap. Gen. INA-Casa, i prezzi concordati con la Direzione dei Lavori, nel mentre sarebbero immediatamente vincolanti per l'impresa, lo diverrebbero per la Committente solo dopo l'approvazione della Gestione, ovvero che il procedimento previsto dagli artt. 21 e 22 del Regolamento in precedenza citato sarebbe applicabile solo alla ipotesi di lavori ancora non eseguiti ., in quanto -relativamente al primo argomento -va osservato che le norme sopra richiamate -dettate indubbiamente a tutela della P. A. -si limitano unicamente a disciplinare l'iter formativo della volont della stessa P. A. per quanto attiene alla materia relativa all'esecuzione di nuove opere ed alla determinazione di nuovi prezzi; ma, nel mentre non esimono l'Autorit investita dell'approvazione dall'obbligo di adottare decisioni motivate e giustificate, in nessun modo appaiono idonee a pregiudicare il diritto dell'Impresa a far valere il proprio dissenso e, quindi, a far decidere la relativa eventuale controversia a norma dei patti contrattuali (nella specie: con giudizio arbitrale). N la conclusione sopra accolta pu essere inficiata dalla considerazione che, in base alle norme innanzi richiamate, il dissenso dell'Impresa non impedisce la ammissione (in via provvisoria) nella contabilit dei prezzi unilateralmente dalla committente determinati, poich chiaro che la prevista assunzione provvisoria dei prezzi costituisce un mero mezzo strumentale creato al solo fine di evitare che gli effetti negativi del dissenso sulla liquidazione possano pregiudicare il compimento dell'opera; mezzo strumentale che, proprio per la sua limitata finalit e, comunque, per la sua provvisoriet, lascia, in ogni caso, salvo ed impregiudicato ogni diritto dell'Impresa al riguardo. Assolutamente irrilevante, infine, appare l'argomentazione secondo la quale la procedura prevista dai richiamati artt. 21 e 22 del Regolamento n. 350 del 1895 non sarebbe applicabile nel caso di riserve avanzate dopo l'esecuzione dei lavori , in quanto che, anche a volere ammettere in via di mera (ma contestata) ipotesi l'esattezza dell'assunto, non per questo potrebbe farsene discendere una non prevista inammissibilit della domanda in sede di giudizio arbitrale. evidente, infatti, che l'assunta inammissibilit della procedura ex artt. 21 e 22 del Regolamento potrebbe, a tutto concedere, compor tare la nullit degli atti irritualmente compiuti, ma non certo inibire PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 305 ll'impresa di ottenere H giusto compenso spettantele per l'esecuzione li nuovi lavori non previsti nell'originario contratto di appalto, e tanto 11eno, negare la competenza del Collegio Arbitrale ad emettere promncia su controversia che -come quella in esame -indubbiamente 'bbe ad insorgere nello svolgimento del rapporto d'appalto. Passando ora al necessario esame di merito circa la dedotta fonlatezza delle determinazioni adottate dalla Gestione in sede di appro' azione dei :lUovi prezzi, rileva il Collegio che appare assolutamente ngiustificata la riduzione apportata ai prezzi nn. 6 e 7, per l'assoluta arenza di ogr,i e qualsiasi idonea argomentazione atta a dimostrare 5assunta eccessivit dei prezzi medesimi. Ed invero, la motivazione adottata sul punto della convenuto (asseita necessit di adeguare i nuovi prezzi a quelli correnti sul mercato), , del tutto vaga ed insufficiente specie ove si consideri -da un lato a estrema genericit dell'addotta giustificazione e -dall'altro -che, ome pacifico tra le parti, i prezzi originariamente concordati furono leterminati per analisi rapportata ai prezzi contrattuali ; furono, io, determinati in maniera conforme alle indicazioni del prezziario e ulla base, quindi, di elementi certi di valutazione. Per quanto attiene, poi, ai prezzi nn. 8, 9 e 10, va osservato preli11inarmente che -secondo l'assunto della convenuta -l'avvenuto lepennamento degli stessi troverebbe giustificazione nel fatto che essi i riferirebbero a lavori gi compresi negli oneri di contratto e, conunque, determinati, in gran parte, da difetti riscontrati nei lavori .recedentemente eseguiti dall'Impresa, osserva il Collegio: Prezzo n. "8. -Con tale prezzo (per la cui determinazione fu enuto presente quanto compensato dall'art. 72 E. P. per l'opera simiare concernente l'arrotatura e la levigatura dei pavimenti posti in 1pera) vennero compensate due successive passate di levigatura eseguite lopo che l'impresa aveva provveduto alla previa arrotatura dei 1avimenti. Conseguentemente, considerato che l'art. 6, 1. 6 dell'allegato A) ll Capitolato d'Appalto pone a carico dell'Impresa la sola operazione li arrotatura ., non sembra che si possa revocare in dubbio il buon liritto della T.E.I. ad ottenere un ulteriore giusto compenso per tale mova eseguita lavorazione. evidente, infatti, che la menzionata lucidatura costituisce 1pera nuova e diversa dalla arrotatura prevista in contratto. N, in contrario, vale il rilevare che -secondo quanto disposto lall'art. 62 comma c) del Capitolato Generale allegato al contratto ' arrotatura prevista in contratto avrebbe dovuto essere di tale accu atezza da consentire la spalmatura di cera e che -secondo quanto iferito dalla Direzione dei Lavori -le due richieste lucidature 306 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO supplementari furono rese necessarie per eliminare i difetti di posa in opera delle mattonelle eseguita con poca cura ., poich l'asserita difettosa esecuzione delle precedenti lavorazioni avrebbe, se mai, consentito l'adozione degli specifici rimedi consentiti dal contratto, ma non certo l'esecuzione gratuita di un'opera nuova e non prevista. Prezzo n. 9. -Egualmente dovuto appare il prezzo n. 9, costituendo esso il giusto compenso richiesto per la copertura mediante cemento spruzzato delle opere in cemento armato precedentemente eseguite con il sistema a faccia vista . N, per contestare la validit dell'accordo raggiunto tra Impresa e Direzione dei Lavori, vale l'osservare che l'intonacatura a ghiaietto costituiva (in alternativa con la martellinatura) una delle ipotesi di lavorazione previste dal progetto, poich un simile assunto -valido in astratto -dimentica che, nel caso in esame, la Direzione dei Lavori non si attenne alle disposizioni contrattuali, ma pretese -in difformit I da esse -che le opere in cemento armato fossero eseguite con il sistema a faccia vista ; pretese, cio, un tipo di lavorazione che non solo sottopose l'Impresa al notevole onere costituito dall'uso di casseformi piallate, paraspigoli, ecc., ma -ci che pi conta -escludeva l di per s, la necessit della successiva martellinatura od intonacatura: onde se, ciononostante, l'Impresa fu successivamente costretta dalla Direzione dei Lavori ad eseguire altres l'intonacatura delle opere II gi eseguite, non si pu negare che per tale nuova lavorazione la T.E.I. abbia diritto a vedersi corrispondere un nuovo diverso compenso. Prezzo n. 10. -Egualmente ingiustificata, infine, appare l'eliminazione del prezzo n. 10; dovendosi dare per certo che, relativamente I alla tinteggiatura esterna, la facolt della committente si limitava unicamente alla scelta dell'unico colore da usare per tutte le facciate: onde l'avvenuta tinteggiatura di essa con vari colori deve indubbiamente essere considerata variazione ed aggiunta alle originarie condizioni contrattua.U. E la bont di tale interpretazione trova -ad avviso del Collegio -ampio conforto sia nel preciso disposto dell'art. 6 f. 6, dell'all. A), sia nel contenuto dell'art. 147 dell'Elenco Prezzi (che si riferisce alla sola tinta a calce), sia infine nello stesso contenuto del computo metrico estimativo redatto dalla Direzione dei Lavori (cfr. pag. 10 di tale computo ove previsto il prezzo di lire 60 il mq. per il solo latte di calce privo di colore). N vale richiamare l'art. 73 del Capitolato Generale (che prescrive che le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere eseguite con colori diversi, su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorra alla perfetta esecuzione dei lavori. La scelta dei colori devoluta al criterio insinda PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 307 bile della D. L .... ) poich tale norma chiaramente si riferisce alle iteggiature interne e comunque derogate dal Cap. Speciale all. A. In definitiva, quindi, la pretesa della T.E.I. appare pienamente ndata; ragion per cui, considerato che l'importo della somma richiesta analiticamente dimostrato e non stato contestato, la pretesa me! Sima deve essere integralmente accolta. B) MAGGIORE DURATA DEI LAVORI Prima di passare all'esame dettagliato delle singole richieste avante con i quesiti nn. 2, 3 e 4, ritiene il CoUegio di dover innanzi tto osservare -in linea di puro diritto -che dalla premessa uni: rsalmente accettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il ntratto di appalto non rientra tra i c.d. contratti aleatori, ma costiisce essenzialmente un contratto commutativo (dato che la parte di ;cho che esso necessariamente include limitata al c. d. rischio eco1mico, con esolusione del caso fortuito e, comunque, delle conse1enze dannose per eventi non previsti e non prevedibili al momento Ila sottoscrizione dell'impegno contrattuale), deriva .J'ineluttabile conguenza che in esso assume particolare rilevanza la determinazione I termine di esecuzione dei lavori, dato che tale determinazione prime una fondamentale previsione delle parti posta a base delle ciproche obbligazioni. Deriva, altres, la ulteriore conseguenza che ogni mutamento di le previsione, ove addebitabile alla committente, costituisce valida nte per una fondata pretesa risarcitoria, poich ogni spostamento o :ardo in un piano di esecuzione di opere, preordinato secondo le ~ittime previsioni contrattuali, suscettibile di creare scompensi e, :indi, oneri maggiori di quelli preventivati. Ci comporta che -fatta eccezione per i ritardi addebitabili ' .a Impresa (ovvero per le c. d. proroghe ., come tali concesse nel sclusivo interesse dell'appaltatore) -gli eventuali maggiori oneri rivanti da sospensioni dei lavori dovranno, di necessit, gravar: lla committente, a meno che si tratti di sospensioni che -come tto ormai precisato dalla compiuta elaborazione dottrinale e giuri rudenziale -siano state determinate da eventi negativi, rigorosa mte obbiettivi, indipendenti dalla volont della committente e, co mque, non imputabili alla stessa. L'esattezza di tali principi, d'altro rito, non nemmeno contestata dall'Amministrazione convenuta che r quanto attiene al caso di specie, si limita a negare il fondamento lla pretesa creditoria fatta valere dalla T.E.I. con alcune argomen :ioni di merito, nonch, in limine, con una eccezione di intempestivit lle riserve motivata sotto il duplice profilo e della loro mancata 308 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO iscrizione nei verbaili di sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori e, comunque, della loro proposizione dopo l'ultimazione dei lavori: quando i presunti oneri dovevano essere gi noti all'Impresa da lunghissimo tempo ed in contrasto, perci, con le norme di cui all'art. 23 del Cap. Gen. e 54, 3 comma del r. d. 25 maggio 1895, n. 350 . Ora, delle due argomentazioni poste a base della eccezione, quella relativa alla mancata iscrizione delle riserve nei verbali di sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori, rivela palesemente la sua in.consistenza, poich -come stato anche di recente affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 2290 del 28 ottobre 1965 - devono inserirsi nel registro di contabilit unicamente le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non pure quelle relative ad altri oggetti affatto estranei alla finalit di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo : onde deve darsi per certa l'inesistenza dell'asserito obbligo di registrazione quafora -come nel caso in esame -si lamenti una continuit di effetti dannosi protraentisi oltre i periodi di sospensione. Quanto alla eccezione di decadenza per la tardivit della iscrizione delle riserve sul registro di contabilit a norma dell'art. 23 Cap. Gen. INA-Casa con richiamo all'art. 54 Cap. Gen. 00.PP. cit. non possono essere accolte le argomentazioni svolte dall'Impresa e fondate: a) sul rilievo di una tardiva proposizione dell'eccezione ex articolo 46 Cap. Gen., dal momento che trattasi di precisazione giuridica di una eccezione tempestivamente proposta; b) sulla mancata specifica approvazione ex art. 1341 c. c. poich al riguardo va osservato che l'art. 23 Cap. Gen. INA-Casa gi contiene in s gli estremi dell'istituto della decadenza, per cui all'art. 54 Cap. Gen. 00. PP. va attribuito valore esplicativo e non precettivo. Secondo la normativa di diritto privato relativa alla interpretazione delle clausole contrattuali (e tale -come gi rilevato -l'art. 23) deve, per altro verso, ritenersi inapplicabile l'art. 1341 c. c. alla clausola compromissoria, la quale, accettata dall'Impresa, non pu da questa essere rifiutata nella parte che dispone, nel medesimo contesto, la disciplina sulla proposizione delle riserve. Orbtme, in sede di applicazione di tale disciplina, non si ravvisa fondata la tesi dell'Amministrazione che afferma la decadenza dell'Im presa dall"anzidetta proposizione. Esulando da principi adottati dalla giurisprudenza arbitrale, lar gamente ammissivi in materia, ove si consideri la natura delle do mande dell'Impresa, il Collegio intende approfonditamente analizzare l'istituto invocato sia in base alle ricordate disposizioni che in distinta disamina dei fatti produttivi di diritto a maggiori compensi, a ci autorizzato dal carattere privatistico delle disposizioni invocate. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 309 Innanzi tutto si osserva che la variabile, e mai automatica, attuaione dei presupposti dell'istituto della decadenza, deve riscontrarsi 1receduta dall'evento condizionante l'istituto medesimo e fondato sulle .isposizioni dell'art. 37 del registro di contabilit, ond' che in ipotesi .i mancato rispetto di tale disciplina non pu fondatamente eccepirsi 3. decadenza. In altre parole occorre considerare in limite se la Amministrazione la fatto buon uso di quella norma, posta a suo esclusivo interesse e ondizionante l'altrui diritto, che le consente il legittimo e costante ontrollo dell'opera e della spesa durante l'esecuzione dei lavori. Quando tale prescrizione risulti inosservata dalla stessa Amminitrazione, questa non pu far carico all'Impresa della tardiva iscrizione .elle sue domande, perch l'istituto della riserva e della decadenza si 1orrebbe _.:_ senza ragione -al di fuori del sistema e della finalit ui la normativa me~ima stata predisposta. Per quanto sopra; da una prima disamina si ritrae il convincimento he le fondazioni e le variazioni della scala e della centrale termica 11rono contabilizzate, nella specie, successivamente alla ultimazione ei lavori, certificata il 12 dicembre 1960; deve dedursi, dunque, che, er quanto riguarda gli oneri connessi o derivati da tali opere, l'art. 54 it. non operante per carenza di suo essenziale presupposto, avuto iguardo altres al principio dell'inadimplenti ed alla non consentita iodifica aggravata dall'obbligo di proposizione della riserva. Si rileva inoltre che la individuazione da parte dell'appaltatore dei iaggiori oneri subti strettamente connessa all'apprezzamento delle egistrazioni tempestivamente eseguite, per il che la valutazione di ierito circa la tempestivit delle domande si deve estendere non solo Ila natura dei fatti produttivi del maggior onere, ma deve scendere nche alla tempestivit delle correlate registrazioni. Nella specie non vi pu essere dubbio che la iscrizione delle iserve relative alla sospensione dovuta ad eccezionale evento climatico d alla inattivit per ritardo dell'appalto termico, appare tardiva, dal iomento che la registrazione di quei fatti avvenne in epoca di molto recedente la formulazione delle riserve, articolate nel giugno 1962. Soluzione diversa spetta, invece, alle altre domande che traggono mdamento dalla maggiore durata per le fondazioni, per le varianti ella scala e della centrale termica; per esse infatti il giudizio di loro ~mpestivit si fonda non solo sulla tardivit delle registrazioni avveute addirittura in epoca successiva alla ultimazione dei lavori, ma nche sulla provvisoriet delle registrazioni medesime, onde l'appalta) re conserv fino alla loro definitivit H proprio diritto di produrre eclamo. La valutazione condotta in base a tali elementi individua dunque ome tempestive le anzidette riserve formulate al 30 giugno 1962, di 310 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO poi completate al 30 aprile 1963, attese le corrispondenti registrazioni rese definitive in pari data e comunque soltanto a tale epoca presentate per la firma dell'appaltatore. Ci premesso, osserva il Collegio : Il tempo massimo di esecuzione dei lavori venne contrattualmente fissato in 300 giorni. In realt -a seguito di, proroghe e sospensioni i lavori si protrassero per complessivi giorni 605; con una maggiore durata, cio, di giorni 305. In particolare, tale maggiore durata fu determinata -quanto ad 80 giorni -da due sospensioni di lavoro di 40 giorni ciascuna, disposte r~spettivamente dalla d. I. il 20 aprile 1959 ed il 15 gennaio HJ60 e -quanto alla differenza -da n. 4 proroghe concesse rispettivamente il 15 novembre 1959 (gg. 25), il 10 settembre 1960 (gg. 55); il 15 ottobre 1960 (gg. 55) ed il 24 ottobre 1960 (gg. 90). Assume la T.E.I. che la maggior durata ~ lavori, come sopra determinata in gg. 305, sarebbe interamente addebitabile alla Committente e, conseguentemente, chiede il rimborso dei maggiori oneri sopportati, nonch il ristoro dei danni sofferti. IncontestabHe appare il fondamento della pretesa della T.E.I. ove si riferisca alla prima sospensione di giorni 40. Dal relativo verbale in data 20 aprile 1959 risulta, invero, che la stessa trov causa nella emersa necessit di adottare un tipo di fondazioni diverso di quello previsto in Capitolato ; fu determinata, cio, da una causa non solo estranea ai patti ed alle previsioni contrattuali, ma -circostanza questa determinante -sicuramente addebitabile alla Committente. evidente, infatti, che l'accertata presenza nel cantiere di cave chiuse e reinterrate prima dell'appalto T.E.I. (e, quindi, la conseguente nacessit di modificare il tipo di fondazioni da utilizzare) deve essere addebitata alla Committente, poich -quanto meno -deve essere ricondotta ad una colposa imprecisione della stessa al momento in cui ebbe a redigere i progetti dell'opera da realizzare. Nessuna indennit, airezione dei Lavori. Sulla base delle tabelle salariali vigenti all'epoca, i relativi oneri, ui si ritiene che l'Impresa abbia diritto al rimborso, si possono cos eterminare: per 65 giorni di ritardo, fino al 31 luglio 1960 (data in ui intervennne una variazione di tariffa): guardiano diurno lire .493 X 65 = lire 227.045, guardiano notturno lire 3.628 X 65 = lire 35.820. Per 135 giorni di ritardo (dal 1 agosto 1960 al 12 dicembre RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1960): guardiano diurno lire 3.520 X 135 = lire 475.200; guardiano notturno lire 3.656 X 135 = L. 493.260i per un totale complessivo di lire 1.431.325, cui vanno aggiunte le maggiorazioni per festivit e domeniche, da determinare in lire 115.937 in base alla seguente proporzione (55/305 = 36]200 x 1.431.325 x 45 % ). All'Impresa, inoltre, va riconosciuto il diritto al rimborso deUe spese di energia elettrica e forza motrice, che possono essere valutate in lire 500 giornaliere e, quindi, in complessive lire 100.000. Per tale ultimo calcolo si sono prese in considerazione le fatture ACEA relative ai tre cantieri a que1l'epoca impiantati dalla TEI e si diviso l'importo totale delle fatture bimestrali una prima volta per tre (ossia per il numero dei, cantieri) ed una seconda volta per due (per ottenere l'incidenza mensile, risultata pari a lire 15.000, e, quindi, di lire 500 al giorno). Per tale riserva, pertanto, in favore della T.E.I. debbono essere riconosciute complessive lire 1.647.262. 3) Noleggio di attrezzature e di macchinari (riserva 2d per complessive lire 3.050.000). Dalla dettagliata descrizione dei macchinari e delle attrezzature im 1 piegate dalla TEI (cfr. doc. F /II esibito dall'attrice), l'onere giorna l l . liero complessivo per l'utilizzazione di tutta l'attrezzatura pu essere t~. determinato in Lire 12.688 delle quali Lire 2.870 relative agli oneri ", particolari afferenti agli automezzi. "' Conseguentemente, considerato che tale parte di oneri stata gi conteggiata in sede di valutazione degli oneri generali d'azienda e di I cantiere, ne deriva che, -ai fini della soluzione del quesito che ne w :.; occupa -deve essere presa come base del calcolo la cifra di lire 9 .817, Im costituente la differenza tra le lire 12.688 e le lire 2.871 sopra indicate. ' Non solo; ma, ai fini del chiesto rimborso, occorre considerare I m che, dei 200 giorni di maggior durata dell'appalto, solo i primi 145 giorni (corrispondenti a quelli relativi alla prima sospensione di 40 giorni, alla seconda proroga di gg. 55 ed alla parte ammessa dei 90 gg. di proroga concessa per le maggiori fondazioni) ricaddero nel periodo I di pi intenso lavoro dell'Impresa; per cui si deve ritenere che, nel mentre per i primi 145 gg. l'Impresa indubbiamente ebbe bisogno di tutta l'attrezzatura, tale necessit sicuramente non ebbe a verificarsi per i restanti 55 gg. (ricadenti nell'ultimo periodo di durata dei lavori), in quanto, in tale epoca, non erano necessari n l'elevatore, n la gru, n la bettoniera, n 11 silos, n le cesoie, n, comunque, un terzo di tutta la attrezzatura varia. Ora, l'importo di tali minori oneri deve essere determinato come segue: elevatore lire 202; gru lire 2.849; silos lire 320; betoniera lire 641; cesoie lire 37 ed un terzo di tutta l'attrezzatura varia lire 1.560; per un totale di complessive lire 5.609 PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 315 :he, detratte dalle su indicate lire 9.817; d una differenza di lire 4.208. In definitiva, quindi, per i primi 145 giorni l'onere giornaliero leve essere determinato sulla base di lire 9.817 al giorno e per i estanti 55 giorni sulla base di lire 4.208; per cui -effettuati gli opporuni calcoli -l'onere complessivo deve essere determinato in totale ire 1.635.500, cos suddivise: lire 1.423.610 per il periodo di giorni 145 g. 145 X L. 9.818 = lire 1.423.610) e lire 231.440 per il periodo di :iorni 55 (g. 55 X lire 4.208 = 231.440). 4) Noleggio di ponteggi esterni (riserva 2e per complessive lire i.472.000). In conseguenza del maggior tempo di esecuzione dei lavori, l'Im> resa ebbe sicuramente a sopportare anche il maggior onere derivante lal prolungato impiego dei ponteggi esterni; onere che -conformenente a quanto puntualizzato dalla T.E.I. -pu essere determinato tell'ambito giornaliero di lire 5,70 a mq. e che -ad avviso del Colegio -deve essere abbeditato alla Amministrazione solo per un >eriodo di tempo corrispondente all'incirca alla terza parte del periodo li maggior durata dei lavori; e, cio, per giorni 65. Ed invero -premesso che, in mancanza di uno specifico prezzo li elenco, gli oneri di cui sopra possono essere determinati solo per elationem e tenendo presente i dati risultanti da preziari analoghi - Cap. del Comune di Milano) osserva il Collegio che ben pu essere 1ccertata la determinazione di un onere giornaliero di lire 5,70 al mq. ~ffettuata dall'Impresa, dato che la stessa risulta sostanzialmente anaoga a quella che si otterrebbe applicando il richiamato procedimento >er relationem. Basti pensare che, ove il calcolo fosse effettuato sulla corta dei documenti di cui ai f. 14 e 15 della produzione della T.E.I. i otterrebbe una media ponderale di lire 6,45 al mq., in base al eguente calcolo: per il 1 mese (gg.30) lire 320; per i successivi 30 gg. ire 125 (30 X 125 : 30 = 125), con un totale, quindi di lire 445; per :ui effettuando la media ponderale (465 : 60 gg. = 7,40) e detraendo la essa il 10 % per impiego tavole si ottiene il risultato di lire 6,66 7; 40 -0,74 = 6,66); si otterrebbe, cio, un onere giornaliero addi' ittura superiore a quello prospettato. Egualmente valida appare la lecisione di limitare tale onere ad un solo terzo del periodo di maggior lurata dei lavori, essendo evidente che la necessit di usare i ponteggi md decrescendo man mano che ci si avvicin al loro termine. Conseguentemente, considerato che, come da documentazione in 1tti non contestata dalla convenuta, la superficie complessiva dell'opera isulta essere di 9.600 mq., all'Impresa deve, per tale causale, essere iquidata la somma di lire 3.656.800 (lire 5,70 X mq. 9.600 X gg. 60 = ire 3.656.800). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A riepilogo del II quesito, la T.E.I. risulta pertanto creditrice della convenuta delle seguenti somme: 1) Oneri continuativi d'azienda e di cantiere . L. 4.734.000 2) Oneri di guardiania . 1.647.262 3) Noleggio di attrezzatura e di macchinari . 1.,635.050 4) Noleggio di ponteggi esterni per complessive . L. 11.673.112 Quesito n. 3 -Pagamento della somma di lire 6.563.528 per risarcimento danni da maggior impiego di mano d'opera (riserva n. 3). La pretesa -connessa al maggior impiego di mano d'opera dovuto al turbamento del preordinato piano di lavoro, causato da comportamento della committente -appare, in linea di principio, fondata. Nel caso in esame, infatti, non si pu dubitare che le varianti apportate al progetto, i rallentamenti dovuti alla tardiva esecuzione di impianti scorporati dall'appalto od il fatto che parte dei lavori fu dovuta eseguire in una stagione (invernale) diversa da quella originariamente prevista ebbero a provocare lo sfalsamento e la frammentariet di esecuzione di molte categorie di opere ed il conseguente sperpero di mano d'opera. Tale sperpero pu -ad avviso del Collegio essere determinato, con criterio di equit aderente alla situazione di fatto, nella misura del 17 % . Ed invero, non si pu sul punto accettare la percentuale del 20 % indicata dalla T.E.I., dato che, pur se il periodo di maggior durata dei lavori ebbe in effetti a protrarsi per ben 200 giorni ed anche se i lavori esterni dovettero, proprio per tale motivo, essere eseguiti nel corso di una stagione invernale che, senza sospensioni o proroghe, sarebbe stata meglio utilizzata per l'esecuzione di lavori interni, bisogna pure tener conto del fatto -documentalmente provato -che al momento della prima sospensione di gg. 40 i lavori erano stati appena iniziati: onde il periodo di maggior durata in cui vi fu effettiva dispersione di mano di opera risulta effettivamente ridotta a soli 160 gg. Conseguentemente, considerato che l'incidenza percentuale del costo della mano d'opera sul costo totale di lavori del genere di quelli eseguiti dalla T.E.I., nel caso di loro regolare svolgimento, generalmente valutata, anche dalle Pubbliche Amministrazioni Appaltanti, nella misura del 30 % del costo delle opere, ne risulta che il danno subito dall'Impresa per il denunciato sconvolgimento del piano esecutivo deve essere valutato nella misura del 0,05 (5 % (0,17 X 0,30 = 0,05) dell'importo dei lavori). A tal fine occorre considerare che l'importo totale dei lavori di cui al collaudo fu di lire 108.076.325 che da esso deve essere detratto l'importo delle opere di fondazione (pari a lire 7.687.699) e di quelle per i lavori alla scala ed alla centrale termica (pari a lire 4.865.575), in quanto oggetto di varianti regolarmente retribuite: ragion per cui, PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 317 traendo dalle lire 108.076.325 il totale delle varianti (in L. 12.553.274) moltiplicando la differenza cos ottenuta (in lire 95.523.051) per la 'rcentuale del 0,05, si ottiene il risultato di lire 4.776.152 costituente 1mmontare dei danni liquidabili per tale causale. Quesito n. 4 -Maggior costo delle opere eseguite in epoca diversa 1 quella prevista (riserva n. 4 per complessive lire 2.187.843). La natura commutativa e non aleatoria del contratto di appalto elude che il c. d. rischio economico assunto dall"appaltatore possa tendersi fino a comprendere anche i maggiori oneri derivanti da triazioni temporali, imputabili alla committente, che abbiano mutato niziale piano di esecuzione dell'opere tenuto presente dalle parti al omento del perfezionamento del vincolo. Conseguentemente appare fondata la pretesa creditoria avanzata 'n la riserva in esame dalla TEI, sia pure con la precisazione che, ai li della determinazione della maggior ~urata dei lavori, occorre ner presente solo il maggior periodo di 200 giorni sicuramente addetabile alla committente, e non anche quello restante di giorni 105 te, per le considerazioni in precedenza svolte, deve considerarsi inteante legittimamente la durata contrattuale dei lavori. Per la determinazione del maggior onere in oggetto, ritiene il Colgio di dover effettuare i relativi calcoli secondo i criteri specificati ~lla circolare n. 867 in data 20 gennaio 1964 del Ministero dei LL. PP., .ttora adottati per la determinazione dei compensi revisionali in 1se alle variazioni del costo di una squadra tipo (composta di 1 opefo specializzato, 1 operaio qualificato, 2 manovali specializzati e 2 anovali comuni) ed al parametro 0,48 per le opere edili. Ora, sulla scorta dei dati risultanti cdalle tabelle ufficiali vigenti l'epoca (cfr. doc. H/2 della produzione attrice), la variazione dei costi !Ila mano d'opera pu essere determinata come segue: a) media ponderale degli aumenti del costo della squadra tipo m riferimento agli importi ed aUe date di emissione dei singoli stati avanzamento, retrocedendo i tre ultimi al 105 giorno antecedente data di effettiva ultimazione dei lavori: + 1,02 % ; b) media ponderale determinata in base allo sviluppo teorico dei vori: -0,03 % ; e) differenza fra le due variazioni: 1,05 % ; per cui, applicando il parametro sopra specificato, il maggior costo ~ne opere eseguite in epoca differita deve essere determinato nella isura del 0,504 % (0,48 X 1,05 % ). Dato che l'importo complessivo netto dei lavori, come risulta rettifitto in sede di collaudo, di lire 108.076.325, il maggior onere soste1to dall'Impresa risulta essere di lire 544.704 (lire 108.076.325 X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 0,00504 = lire 544.704); somma quest'ultima che deve essere ulteriormente maggiorata del 25 % poich -come noto -le revisioni effettuate con il sistema parametrico, stabilito nella citata circolare al solo I II fine della corresponsione di acconti, conducono a risultati notevolmente inferiori ai compensi determinati in base alle revisioni effettuate con il J.i sistema analitico. Conseguentemente, ed effettuati gli opportuni calcoli, il maggiore onere effettivo come sopra sopportato dalla TEI deve essere determinato in complessive lire 680.880 (lire 544.704 X 1,25). Quesito n. 5 -Danni da ritardata compilazione del conto finale (riserva n. 5 per complessive lire 11.298.000). A norma dell'art. 96 del Cap. Gen. Ina-Casa, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla compilazione del conto finale entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori (12 dicembre 1960) e, quindi, entro il 12 febbraio 1961. Risulta, invece, che tale adempimento venne effettuato il 30 aprile 1963 e, cio, con un ritardo di 807 giorni sul termine stabilito. Conseguentemente, non pu assistere alcun dubbio circa la palese inadempienza dell'Amministrazione, in quanto -ad avviso del Collegio debbono essere categoricamente disattese le numerose argomentazioni svolte dalla convenuta per dimostrare che il ritardo sarebbe, almeno in parte, addebitabile alla TEI. Ed invero irrilevanti appaiono quelle relative alla richiesta di nuovi prezzi per le perizie supplettive, poich queste ultime non furono certo compilate su richiesta dell'Impresa, ma per sopperire a deficienze originarie del progetto. Egualmente inaccoglibili appaiono le altre, fondate sull'avvenuto rifiuto dell'impresa a sottoscrivere il relativo atto di sottomissione, dal momento che -cosi facendo -l'appaltatore si avvalse di un procedimento previsto anche a sua tutela e nel quale i termini e le forme risultano espressamente regolate da precise disposizioni contrattuali. Egualmente, infine, non pu essere accolto il motivo .fondato su presunte irregolarit di esecuzione dei lavori, in quanto che la loro esistenza autorizzava il ricorso alle norme di cui agli artt. 89 Cap. Gen. INA-Casa e 341 Legge Lavori Pubblici 20 marzo 1895, n. 2248, all. F, ma non certo l'illegittimo ritardo nella compilazione del conto finale. Nemmeno, infine, pu essere accolta l'ulteriore argomentazione del1' Avvocatura secondo la quale qualsiasi onere o danno subito dalla Impresa dovrebbe essere compensato unicamente con la corresponsione degli interessi di cui all'ultimo comma dell'art. 96 Cap. Gen. INA-Casa. Una esatta interpretazione della norma in questione ne limita, infatti, l'applicabilit alla sola ipotesi di mancata accettazione del conto finale e non pure a quella, diversa, di mancata compilazione dello stesso. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 319 Ci ritenuto, ed affermato conseguentemente il buon diritto della El di vedersi rimborsare i maggiori oneri derivanti dal denunciato e rovato ritardo, osserva il Collegio che, il concreto, tali oneri si possono tdividuare nelle maggiori spese sostenute dalla Impresa per mantenere l servizio il personale tecnico occorrente per l'accertamento e la contbilizzazione dei lavori; e, precisamente: di un ingegnere dirigente >er le prestazioni inerenti agli accertamenti in contraddittorio), di un =ometra contabilizzatore e di un misuratore. Ai fini del calcolo, va altres tenuto presente che -come paci~ o -tale personale prestava la propria attivit anche presso altri due mtieri della TEI e che, pertanto, l'onere ad essi relativo deve ovviatente essere ridotto di un terzo, nonch -per quanto attiene al tisuratore -anche la minor durata della sua attivit (che si pu abilire in complessivi gg. 200 -) obbiettivamente ricavabile dalla essa natura dei compiti affidati a costui. Conseguentemente, considerato che le competenze rispettive del' tngegnere e del geometra si possono determinare in lire 6.370 e lire 000; e che il totale cos ottenuto in lire 9.370 deve, per l'esistenza dei tre mtieri, essere ridotto di un terzo e, quindi, determinato in lire 3.123; msiderato altres che -per quanto attiene al misuratore -le relave spettanze in lire 5.000 debbono, per le ragioni sopra svolte, essere ~ualmente ridotte di un terzo ed inoltre, calcolate unicamente per la lrata di giorni 200, ne deriva il seguente conteggio: Ingegnere e geometra: lire 3.123 X gg. 807 = lire 2.520.261; misuratore: lire 5.000 X 200 gg. : 3 = lire 335.000 In totale, quindi, per tale quesito vanno riconosciute all'Impresa 1mplessive lire 2.855.261 (lire 2.520.261 + lire 335.000). Quesiti nn. 6, 7 e 8 -Risarcimento di maggiori oneri sopportati t conseguenza del ritardo del collaudo causato dalla maggior durata =i lavori (riserva n. 6/a per lire 610.000) e per inosservanza del ter. ine pattuito (riserva n. 6/b per lire 4.140.000), nonch risarcimento =l danno subito in conseguenza della eccessiva durata delle operaoni, di collaudo richiesta di lire 2.340.000). Quesito n. 6 -La maggior durata dei lavori comport evidente. ente e conseguentemente per l'Impresa il perdurare degli oneri con= ssi con il mantenimento delle polizze fidejussoria e di responsabilit mch di quelli relativi alla manutenzione ordinaria delle opere gi 1eguite al momento in cui ebbero a verificarsi le cause determinanti protrazione: ragion per cui alcun dubbio pu sussistere in merito buon diritto della TEI di ottenere il relativo rimborso dalla commit nte, sia pure con limitazione temporale al solo periodo di giorni 200 curamente addebitabile alla committente. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Conseguentemente, considerato che tali oneri possono essere determinati in complessive lire 2.000 giornaliere (delle quali lire 1.150 per oneri connessi al mantenimento delle polizze e lire 850 per spese di manutenzione ordinaria), il credito come sopra vantato dalla TEI pu() essere determinato in complessive lire 400.000 (lire 2.000 X gg. 200). -Quesito n. 7 -Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale, la Amministrazione avrebbe dovuto effettuare la visita di collaudo non oltre il 4 trimestre dalla data di ultimazione dei lavori, avvenuta il 12 dicembre 1960; e cio, non oltre il 12 dicembre 1961. pacifico infatti, invece, che tale prima visita ebbe luogo in data 26 giugno 1963; con un ritardo, quindi, di giorni 561. Conseguentemente, i relativi oneri subti dall'Impresa debbono essere risarciti dalla Amministrazione. Tali oneri possono cosi essere determinati: a) lire 1.150 giornaliere relative al mantenimento delle polizze fidejussiorie e di responsabilit; b) lire 1.800 giornaliere per spese di manutenzione ordinaria delle opere eseguite (tale onere stato determinato in lire 1.800 in luogo delle lire 850 calcolate precedentemente, in considerazione del fatto che nel periodo de quo erano state ormai completate tutte le opere); e) lire 4.000 giornaliere per competenze al personale tecnico dell'Impresa addetto alle operazioni di collaudo; d) lire 430 giornaliere per spese generali e varie, per un totale, quindi, di lire 7.380. Moltiplicando, pertanto, tale cifra per il numero dei giorni di ritardo, si ottiene per arrotondamento il prodotto 4.140.000, costituente l'ammontare del credito da riconoscere alla TEI (lire 7 .380 X gg. 561 = lire 4.140.100). Quesito n. 8 -Nessun danno, -al contrario, pu essere liquidato in favore della TEI a causa della lamentata eccessiva durata delle operazioni di collaudo dato che all'accoglimento dell'avanzata pretesa risarcitoria va opposta sia la considerazione che, in realt, in tempo impiegato per il collaudo deve considerarsi congruo in relazione alla entit ed importanza delle operazioni da eseguire, sia, comunque, l'accertato difetto di messa in mora dell'Amministrazione. Quesito n. 9 -Risarcimento del danno subito in conseguenza della omissione del provvedimento che l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare sulle domande dell'Impresa, nei termini legittimamente prevedibili (richiesta di lire 2.290.000). PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 321 L'avanzata pretesa deve essere rigettata, dato che essa ha riferi~ nto ad un comportamento dell'Amministrazione che si pone complemente al di fuori dei rapporti contrattuali e la cui valutazione, po~ bbe eventualmente, essere fatta soltanto in altra sede. La domanda, fine, risulta rinunciata per non essere stata riprodotta nelle con1sioni. Quesiti. nn. 10 e 11 -Per quanto concerne il pagamento della som: i. di lire 4.576.000, pari all'importo netto risultante dal 17 stato di anzamento emesso in data 30 giugno 1962 e risarcimento del danno bito a causa della accertata violazione degli artt. 37 sgg. r. d. 25 mag) 1895, n. 350, si osserva: pacifico e non contestato che la dedotta mma di lire 4.576.000 costituisce l'importo netto del 17 stato di anzamento, cos come risultante dal 17 certificato di pagamento iesso a firma del Direttore dei Lavori in data 30 giugno 1962. Ci, d'altro canto, non nemmeno contestato dalla Avvocatura e relativamente al proposto quesito n. 10 -si limita a giustificare mancato pagamento della somma con l'argomento che la stessa sabbe stata trattenuta dalla Committente a garanzia di numerose inampienze dell'Impresa e che, a tal fine, invoca la norma di cui alrticolo 350 Legge 0.0.P.P. Tale richiamo, peraltro, appare inconferente. noto, invero, che r. l'operativit della norma richiesta non solo la lesione del publco interesse (e nella specie si tratta di appalto concluso dall'Ammi; trazione jure privatorum); ma -quel che pi conta -l'avvenuta ;estazione nel corso dell'opera della imperfetta esecuzione dei lavori. a, nella specie, tale condizione sicuramente non ebbe a verificarsi, to che, a prescindere dalla considerazione che i lavori eseguiti dalla :r furono regolarmente collaudati (e, comunque, a tenore della espleta consulenza tecnica, furono dichiarati sicuramente collaudabili -) assolutamente pacifico in processo che, nel corso dei lavori, n la rezione dei Lavori n la Stazione appaltante ebbero mai ragione di valersi (o comunque si avvalsero) delle disposizioni di cui all'art. 8'9 1p. Gen. INA-Casa. Ritneuta, pertanto, 1a inapplicabilit alla specie lla norma su richiamata, ne deriva il pieno diritto della TEI a dersi corrispondere la somma di lire 4.576.000 di cui al 100 quesito, .aie importo netto del 17 stato di avanzamento dei lavori, per cui relativa domanda dev'essere accolta. Con l'XI qu~sito l'Impresa ha chiesto gli interessi compensativi L con riferimento al pagamento ed alla emissione degli stati di avan mento n.ri 16mo e 17mo, e sia con riguardo alle comme pretese per itoli di cui ai primi otto quesiti. In relazione a questi ultimi, il Collegio rileva che la pretesa non fondamento; ad essa, infatti, vi si oppone l'ultimo comma dell'arti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO colo 96 del Cap. Gen. INA-Casa che stabilisce il diritto agli interessi a decorrere da due mesi dopo il deposito del lodo in Pretura. Quanto, invece, alla domanda concernente gli interessi sui pagamenti del XVI e XVII stato di avanzamento l'art. 97 del cit. capitolato stabilisce il diritto ai soli interessi legali a decorrere da tre mesi dopo la emissione del relativo certificato di pagamento, mentre nulla afferma cfrca il ritardo nella emissione dello stato di avanzamento. Il Collegio ritiene che la norma non possa avere interpretazione estensiva e che, quindi, non possa trovare applicazione nel caso di specie. Tuttavia sussistendo la ritardata emissione degli stati di avanzamento, la specifica domanda pu trovare accoglimento sotto il profilo del danno indubbiamente derivato da impossibilit di disporre delle somme dovute dalla Amministrazione; danno da liquidarsi con il riconoscimento degli interessi legali attesa la mancata dimostrazione di un maggior onere. Ci posto, segue il computo degl interessi nella ammessa misura legale: 1) per la ritardata emissione del 16mo stato di avanzamento a decorrere dalla ultimazione dei lavori fino alla data dichiarata dl D. L. sul registro di contabilit (pag. 15) e cio dal 12 dicembre 1960 al 10 ottobre 1961: 303 lire 4.177.000 X 0,05 X--= lire 175.201 306 2) per il ritardato pagamento di tale stato, dedotti giorni 90 di franchigia dai 157 di ritardo si ha: 67 lire 4.177.000 X 0,05 X --= lire 38.869 360 3) per la ritardata em1ss10ne del 17mo stato di avanzamento a decorrere dalla ultimazione dei lavori fino al 30 giugno 1962 (v. certificazione registro di contabilit pag. 18) pari a 564 gg. e cio: .' 564 lire 4.576.000 X 0,05 X --= 358.453 360 4) per il ritardo nel pagamento del detto XVII stato di avanzamento per cui l'Impresa T.E.I. ebbe a notificare, in data 27 aprile 1963, atto di diffida e messa in mora sono dovuti gli interessi legali dal 1 ottobre 1962 fino al di del soddisfo, anzich dal 1 luglio 1962 per la franchigia dei tre mesi di cui al cit. art. 97 Cap. Gen. INA-Casa. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 323 Complessivamente per 1'11 quesito lire 572.523 oltre agli inte: si del 5 % su lire 4.576.000 a decorrere dal 1 ottobre 1962 fino soddisfo. Concludendo, per le causali tutte di cui sopra, la convenuta Amnlstrazione deve essere condannata al pagamento, in favore della !. T.E.I. di complessive lire 31.413.928 (trentunomilioniquattrocentodicimilanovecentoventotto), con gli interessi legali a decorrere dal mese successivo al deposito in Pretura del presente lodo sulla semte somma, lire 26.265.405, cos costituita per quanto specificamente onosciuto come dovuto per i singoli quesiti dal 1 al 70 Nonch con gli interessi ugualmente nella misura del 5 % sulla ama di lire 4.576.000 a decorrere dal 1 ottobre 1962 fino al soddisfo. Le spese del giudizio arbitrale, compresi gli onorari degli arbitri mo poste, con vincolo di solidariet, per met a carico di ciascuna le parti, e il Gollegio si riserva di alto -Appalto di opere pubbliche -Onere delle riserve -Contabilit provvisoria -Limite di operativit dell'onere. (r. d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54). Jalto -Appalto di opere pubbliche -Onere delle riserve -Sovvertimento della natura qualitativa delle prestazioni previste dai prezzi di elenco -Momento in cui l'onere diviene operante. (r. d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54). >alto -Appalto di opere pubbliche -Onere della riserve -Espresso riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle tempestivit delle riserve dell'appaltatore -Preclusione nel successivo giudizio arbitrale dell'eccezione di decadenza -Sussiste. 1alto -Appalto di opere pubbliche -Difficolt di esecuzione derivante da cause geologiche, idriche e simili non previste dalle parti Notevole aggravio della onerosit della prestazione dell'appaltatore -Diritto dell'appaltatore ad un equo compenso -SussisteLiquidazione -Criteri -Applicazione del ribasso d'asta -Esclusione. (c. c., art. 1664, comma 2). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto a prezzi unitari -Elenco dei prezzi contenuti nel capitolato speciale sottoscritto dall'appaltatore -Vincolativit per l'appaltatore -Presupposti e limiti. (r. d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 21, 22). Appalto -Appalto di opere pubbliche. -Appalti di opere dipendenti dal Ministero del Lavori Pubblici -Facolt dell'Amministrazione di apportare in corso d'opera variazioni di progetto -Diritto dell'appaltatore ad un compenso per le spese sostenute per le misurazioni e le altre operazioni preordinate alle modifiche del progettoSussiste. Deve escludersi l'onere di iscrizione immediata delle riserve, qualora la contabilizzazione dei lavori abbia ancora carattere provvisorio e la riserva si riferisca, appunto, alle quantit allibrate (1). Nel caso di sovvertimento della natura qualitativa delle presta. zioni previste nei prezzi di elenco il momento in cui diviene operante l'onere di iscrizione della riserva previsto dagli articoli 53 e 54 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 quello in cui la prestazione suscettibile di progressiva trasformazione trascende in concreto l'alea contrattuale in senso tecnico, riferibile a ciascuna specie di lavoro indice di media onerosit insito nelle dichiarazioni rese in sede di offerta, assumendo una configurazione diversa da quella negozialmente convenuta (2). (1) La massima vale a chiarire il limite preciso in cui essa ha da intendersi come corollario del pi generale principio, secondo il quale presupposto all'onere della riserva (e, quindi, della decadenza in caso di mancato assolvimento del medesimo) la regolare tenutii dei documenti contabili: tale limite rappresentato appunto dalla circostanza che la riserva si riferisca alle quantit (provvisoriamente) allibrate, mentre, come sembra avvertire il lodo prescindendosi dalla provvisoriet degli allibramenti quantitativi, le altre risultanze dei registri contabili pur in sede di contabilit provvisoria possono ben offrire all'Impresa tutti gli elementi di valutazione ai fini della riserva immediata, con la conseguenza che, ove essa non sia proposta, si verifica la decadenza. (2) Questa massima pu, a sua volta, considerarsi corollario dell'altro principio fondamentale, secondo il quale, a fronte della esigenza della continua evidenza per la P.A. della spesa per l'esecuzione dell'opera (cfr. artt. 343 e 345 legge 20 marzo 1895, n. 2248, all. F; 20-23 e 36-37 r.d. 25 marzo 1895, n. 350), sta un onere generale dell'appaltatore, di denunzia del fatto da cui ritenga di essere gravato e che risulti suscettibile di causare conseguenze per lui sfavorevoli, onere che diviene operativo, sotto comminatoria df decadenza della riserva, nel momento in cui si manifesta la rilevanza causale del fatto generatore del danno, secondo una valutazione da condurre con media diligenza e buona fede: cfr. App. Roma, 19 aprile 1966, n. 666, in questa Rassegna, 1966, I, 713, PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 325 L'espresso riconoscimento da parte dell'Amministrazione deHa temestivit delle riserve dell'appaltatore preclude nell'eventuale, sucessivo giudizio arbitrale la relativa eccezione di decadenza (nella pecie le riserve erano state riconosciute tempestive ma infondate dal >irettore dei lavori e dal collaudatore e cos respinte dall'Amminitrazione (3). In mancanza di una qualsiasi disposizione normativa, che implichi na deroga al principio stabilito dall'art. 1664, comma secondo, c. c. ? condo il quale dovuto all'appaltatore un equo compenso, quando t sua prestazione risulti notevolmente pi onerosa per impreviste difcolt di esecuzione dell'opera -non pu essere negata l'applicazione i questo principio anche al contratto di pubblico appalto. Nella de~ rminazione dell'equo compenso deve, per, tenersi conto solo delle ~aggiori spese sostenute dall'appaltatore, con esclusione di ogni ele~ ento di lucro, onde esso non soggetto al ribasso d'asta (4). L'onere assunto dall'appaltatore di opera pubblica verso il corriJettivo fissato secondo l'elenco dei prezzi unitari un onere medio, (3) Conf. Lodo Arbitrale 31 maggio 1960 (Milano) Arbitrati ed Appalti, 162, 119, in part. 128, ove si ritiene producente il riferimento all'art. 91 d. 25 maggio 1895, n. 350, che demanda al collaudatore il compito di veri~ are se le domande dell'appaltatore siano state iscritte nel registro di mtabilit e nel conto finale nei termini e modi stabiliti dallo stesso regomento. Il problema, invece, consiste nel dimostrare -e neppure il lodo l rassegna l'ha fatto -che trattisi di materia disponibile e rinunciabile, entre, in contrario ed a riprova della inadeguatezza della concezione metmente privatistica dell'appalto di opere pubbliche, pu osservarsi che la base dell'onere della tempestiva proposizione delle riserve sta un inte sse pubblico: quello, gi avvisato nella nota precedente, della continua ridenza della pubblica spesa, relativa al costo di esecuzione dell'opera. (4) A proposito della prima parte della massima, rappresentante, pe. ltro, espressione di un-orientamento ormai consolidato nella giurisprumza arbitrale (il Lodo 8 giugno .1965, n. 37, Roma, Pres. Potenza, in iesta Rassegna, 1965, I, 850, avverte, comunque, che la maggiore onerosit sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1664 e.e. deve essere ferita all'intera prestazione e non a singoli lavori) pu osservarsi che premessa non esatta: la disciplina positiva dei pubblici appalti nel nso della invariabilit dei prezzi pattuiti (art. 326 1. 20 marzo 1865, 2248, all. F), col duplice temperamento: a) dell'istituto della revisione, 1vernato da norme disciplinanti una facolt attribuita alla P.A. a tutela un pubblico interesse (lo riconosce Cass., Sez. Un., 12 luglio 1961, 1679, Giust civ., Mass., 1961, 736, con nota di riferimenti) e, come tali, diritto pubblico ed inderogabili: Corte dei Conti, Riso!. 24 novembre 148, n. 245, Riv. della Corte dei Conti, 1949, II, 27; 19 giugno 1950, n. 328, i, 1950, II, 75; b) dell'istituto della determinazione di nuovi prezzi, disciinato, a norma dell'art. 364 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per quanto li interessa dagli artt. 21 e 22 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, su cui v. DEL RECO, in questa Rassegna, 1964, I, 415, nonch ivi, 1966, I, 226; v. anche nota che segue sub (5). -326 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nel senso che i prezzi d'elenco si considerano remunerativi e, quindi, vincolanti solo in una situazione di media onerosit esecutiva, non eccedente quelle ipotesi che i presupposti tecnici del progetto autorizzano ragionevolmente a prevedere, epper deve ritenersi inadeguato un prezzo, fissato per scavo in materia di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina di qualunque qualit e durezza, senza specificarne le incidenze, qualora, in. realt, per la effettiva natura del terreno, accertata e accertabile soia nel corso dei lavori, l'appaltatore abbia dovuto eseguire tutti gli scavi in roccia da mina. Parimenti, l'alea contrattuale dell'appaltatore supera la media entit e sorge il diritto di costui ad una congrua integrazione del corrispettivo 01iginariamente pattuito, ove si verifichi un sovvertimento della natura deHa prestazione prevista in contratto, e ci in quanto l'accettazione da parte dell'Impresa dei prezzi relativi alle specie di lavori considerate da ritenersi limitata alla effettiva natura e consistenza delle specie stesse, quali emergono dall'armonico integrarsi del progetto e del capitolato speciale (5). .io- L'appaltatore ha diritto ad un compenso per l'onere sopportato per le spese vive di misurazione e di accertamento preordinati alla precisazione delle modifiche del progetto, redatto nella sua forma iniziale in modo approssimativo, disposte dall'Amministrazione committente (6). (Omissis). -La prima questione, che si pone all'esame del Collegio, quella dell'eccezione sollevata in limine litis dalla difesa della Pubblica Amministrazione, di inammissibilit, per la loro intempestivit, delle riserve dedotte dall'Impresa. (5) La massima intesa dal lodo in rassegna nel senso che le variazioni, configurando specie di lavoro non previste dal contratto, danno luogo alla istituzione di correlativi, nuovi prezzi: v., in proposito, l'art. 13, comma quinto del Capitolato generale appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (v., peraltro, il penultimo e l'ultimo comma dello stesso articolo). Contro le conclusioni cui pervenuto il lodo in rassegna, in ordine alal portata di un prezzo di elenco per scavo in materia di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina opportuno ricordare l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale non spetta alcun compenso, se nel contratto il prezzo previsto per lo scavo comprende anche la roccia da mina, senza alcuna distinzione di qualit e quantit, e durante l'esecuzione dei lavori stata rinvenuta roccia di particolare durezza ed in quantit eccezionale. D'altra parte la dichiarazione, rilasciata dall'appaltatore, di essersi recato sul luogo dei lavori e di avere preso conoscenza delle circostanze generali e speciali influenti sulla determinazione dei prezzi fa si che vengano riversate sull'appaltatore stesso le conseguenze derivanti da una pi gravosa esecuzione dei lavori, senza che possa riconoscersi il diritto ad un equo compenso " : cos App. Messina, 21 maggio 1964, in questa Rassegna,. 1966, I, 200, sub 4 ed ivi nota di riferimento. (6) Non risultano precedenti specifici. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 327 L'eccezione va disattesa. ben vero che l'art. 54 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 Ea obbligo all'appaltatore, che non accetti le registrazioni contabili, ii formulare apposite riserve all'atto in cui .n registro di contabilit gli venga presentato per la firma e di darne esplicazione nei successivi 1uindici giorni( sotto comminatoria di decadenza dal diritto di far va. ere, in qualunque tempo e modo, qualunque riserva o domanda, che si :iferisca ai fatti registrati. Ciononostante, dottrina e giurisprudenza si sono trovate d'accordo 1el riconoscere, in talune ipotesi, la possibilit di presentare riserve mche oltre il momento considerato, purch non oltre la firma della :ontabilit relativa all'ultimo stato di avanzamento. Si riconosciuto, in particolare, che la decadenza comminata dal :itato art. 54 suppone la regolarit della tenuta contabile dei registri ~rescritti (Lodo 30 luglio 1961 n. 54 in Mass. Giurispr. II n. 549) con .a conseguenza che non si verifica decadenza alcuna quando non siano ;tate rispettate le farme e le modalit prescritte dalla stessa norma, che ;tabilisce il tempo di iscrizione delle riserve appunto sul presupposto ii una regolare documentazione delle operazioni contabili. Dall'affermazione del qual principio deve evidentemente dedursi, n conformit delle decisioni della giurisprudenza arbitrale (Lodo 24 lu ~lio 1963 n. 44 in Arbitrati e Appalti 1963, 260; Lodo 16 luglio 1965 n Rassegna Lavori Pubblici 1965 n. 6, pag. 629), una conclusione che 10n che un'applicazione del pr.incipio stesso. Deve cio, concludersi :he vengono meno le condizioni per una regolare iscrizione di riserve n quando la contabilizzazione mantenga un carattere di provvisoriet :e la riserva si riferisce appunto alle quantit aUibrate. Conseguente nente, non pu parlarsi di decadenza della Impresa dalle riserve per nancanza di tempestiva iscrizione in un registro di contabilit avente 1uell'indicato carattere provvisoriQ delle annotazioni contabili in senso netrico. L'esattezza dell'assunto emerge con tutta evidenza, solo che si con ideri come nelle contabilizzazioni provvisorie, le quantit che vengono iportate negli atti contabili siano valutate naturalmente con sistemi :ommad, e forniscono soltanto dei dati approssimativi dei fatti regi ',trati, da integrare ed eventualmente correggere nel momento della ~ontabilizzazione definitiva. Pertanto dette contabilizzazioni non pos ono in alcun modo ritenersi equivalenti a quegli accertamenti definitivi lei fatti stessi registrati voluti dall'art. 54 del Regolamento, sui quali 'impresa tenuta entro il prescritto termine a present'!re eventuali ~ontestazioni. In definitiva, la sottoscrizione incondizionata, pu valere a confi: urare la decadenza considerata, solo allorch l'Impresa sia in possesso li tutti gli elementi per valutare le risultanze dei registri contabil:i. 328 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ci posto in linea di principio, deve, nella fattispecie concreta rilevarsi, che dalle rigtsirazioni eseguite sui libretti delle misure esibite tra i documenti allegati alla prima memoria dell'Avvocatura dello Stato (vedi libretto n. 1, pag. 1, registrazione in data 10 novembre 1959, ove si legge conto provvisorio ; pag. 2 registrazione, in data 30 luglio 1961 ove si legge ancora conto provvisorio ; pag. 5 registrazione in data 18 agosto 1962 ove si legge Scavo di materie.... computati mc. 55.112 in data 10 novembre 1959, di cui al libretto stesso a pag. 1 (in vonto provvisorio) computati mo. 50.107 in data 18 agosto 1962 in conto provvisorio di cui al computo metrico e movimento di terra in conto provvisorio , e si legge anche Muri di sostegno e di sottoscarpa (provvisori) >); risulta che, quanto meno fino alla indicata data del 18 agosto 1962, la contabilizzazione dei lavori in genere e particolarmente in ordine ai lavori di scavo e di formazione del calcestruzzo di cemento ha conservato carattere provvisorio. Anzi non superfluo rilevare come dalla medesima contabilit, corretta per ben due volte senza il rispetto dei requisiti f~rmali voluti dalle norme di contabilit generale, risulta che perfino il conto finale corretto senza alcun requisito di forma. Sole le registrazioni successive alla suddetta data hanno spogliato del carattere di provvisoriet e di approssimazione l'accertamento dei dati, e impresso, per converso carattere, di definitivit alle contabiliz I zazioni relative alle partite dei lavori di scavo e di formazione del calcestruzzo. E poich esattamente solo in data 25 settembre 1962 (f. 14 registro di contabilit n. 1), in occasione della chiusua delle registrazioni pertinenti il 4-0 stato di axanzamento fu per la prima volta, presentato all'Impresa, per la firma, il registro di contabilit n. 1, con le indicazioni definitive, solo in tale occasione appunto dovevano essere secondo le prescrizioni, iscritte le riserve, Di conseguenza, poich in fatto queste riserve sono state sotto la data indicata iscritte in quel registro, la decadenza eccepita dalla difesa della Pubblica Amministrazione non ha affatto colpito l'impresa istante. Ma anche se dovesse essere messa in dubbio l'esattezza dell'enunciato principio giurisprudenziale e quindi delle considerazioni fin qui esposte sarebbe decisivo osservare che in materia di sovvertimento della natura qualitativa delle prestazioni previste dai prezzi di elenco, il momento in cui si concreta l'obbligo previsto dagli artt. 53 e 54 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 quello in cui la prestazione suscettibile di progressiva trasformazione trascende, per cos dire, e supera, nel suo divenire gli obblighi contrattuale, assumendo una configurazione diversa da quella negozialmente convenuta con variazione dell'indice di media onerosit insto nelle dichiarazioni rese in sede di offerta. Vale a dire che l'obbligo di cui si tratta sorge col superamento PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 329 lell'alea contrattuale in senso tecnico rifer.ibile a ciascuno delle specie li lavoro interessate dal sovvertimento delle caratteristiche qualitative lell'esecuzione. Anche sotto questo diverso profilo, dunque, va affermata la tempetivit delle riserve di cui ai nn. 1 a 8, iscritte in data 25 settem1re 1962, allorch, con l'effettivo progredire delle lavorazioni, il costo .nitario medio delle lavorazioni stesse, in relazione al mutare della )ro consistenza qualitativa trasbord nella obiettiva imprevisione conrattuale. N il mutamento della prestazione conseguente alla diversa truttura geologica del terreno rispetto alla previsione contrattuale e a connessa maggiore onerosit della prestazione pu essere messa in ubbio dall'allegazione, secondo cui dopo tre mesi dall'inizio dei la ori sarebbe stata eseguita la quasi totalit dei movimenti di terra ompresi nell'appalto, per lo pi di piccole sezioni e variamente ditribuite lungo tutto il tracciato. Tolgono ogni rilievo a siffatta allegaione, tra l'altro, la circstanza che non stato esibito dall'Amminitrazione l'allegato al libretto delle misure relativo ai movimenti di ~rra, la cui compilazione notoriamente obbligatoria prima che si .quidano in registro, anche in partita provvisoria, i movimenti di terra la considerazione delle possibilit pratiche della esecuzione degli ~avi. Non pu neppure parlarsi di intempestivit e, quindi, di decadenza, eanche per le ultime quattro riserve, quelle n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12, he sono state formulate solo alla firma della contabilit relativa ll'ultimo stato di avanzamento dei lavori, in data 24 settembre 1964. e riserve n. 9, 10 e 12 si riferiscono, infatti, alla omessa conabilizzaione di compensi e queste omissioni -come stato gi ritenuto dalla iurisprudenza arbitrale (lodo 25 gennaio 1964 n. 2 in Arbitrati e Apalti 1964, pag. 125) -solo con la compilazione e presentazione per t firma della contabilit riguardante l'ultimo stato di avanzamento dei 1vori, assumono natura definitiva e vengono cos ad avere rilevanza iuridica agli effetti della deduzione delle relative riserve. Quanto poi alla riserva n. 11 questa stata tmpestivamente "critta in data 10 settembre 1964 e formulata per esteso il 24 stesso tese (f. 27 Registro di oCntabilit n. 2), considerato che la data del ~settembre 1964 stata quella della pr.ima presentazione di quel .egistro di contabilit, successiva alla data di contabilizzazione della artita, successiva, cio, al 10 agosto 1964 (f. 22 Registro di Contabilit .tato). Del resto gli stessi organi dell'Amministrazione hanno riconosciuto 1 tempestivit di tutte le riserve presentate dall'impresa, pur disatmdendole nel merito (vedi le relazioni riservate del Direttore dei 1vori e del Collaudatore, tra i documenti allegati alla prima memoria ell'Avvocatura dello Stato doc. 12 bis e 13). Questo riconoscimento 330 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non stato certamente n affrettato, n superficiale e costituisce una conferma delle conclusioni raggiunte circa il riconoscimento della infondatezza della eccezione di decadenza sollevata dalla difesa della Pubblica Amministrazione (cfr. lodo 31 maggio 1960, in Arbitrati e Appalti 1962, pag. 119, secondo cui l'espresso riconoscimento di tempestivit da parte della Pubblica Amministrazione precluderebbe addirittura ogni contraria conclusione tn danno dell'appaltatore). La Corte di Cassazione, nella sentenza citata dall'Impresa istante (28 g.iugno 965, n. 2290 su rie. Amm.ne Prov.le Cosenza), premesso che il diritto di far valere la decadenza, a tutela di interessi patrimoniali, costituiva un diritto sempre disponibile e rinunciabile e che il giudice di merito aveva individuato, nella accettazione incondizionata di memorie, e nelle successive discussioni sulle riserve, gli estremi della rinuncia dell'Amministrazione, ha statuito che non poteva censurare la valutazione del giudice di merito sull'esistenza della rinuncia, tratta dal comportamento della parte che fosse interpretato, con apprezzamento di fatto insindacabile in quella sede, purch adeguatamente e logicamente motivate, quale manifestazione tacita di volont (di rinuncia) nel senso indicato. Peraltro non occorre fare ricorso al principio enunciato dalla Suprema Corte per contestare l'affermazione di tempestivit della presentazione delle riserve cui il Collegio pervenuto in base alle ragioni gi ampiamente illustrate. Deve, infine, aggiungersi che contrariamente a quanto si deduce ulteriormente, sempre in via preliminare dall'Avvocatura dello Stato, le richieste non eccedono in alcun modo le riserve. Infatti, tenuto presente che sia il Direttore dei lavori sia il Collaudatore, nella loro relazione riservata, sia il Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle 00.PP. di Firenze, nel suo parere (doc. 12 bis, 13 e 14 dei documenti allegati alla prima memoria dell'Avvocatura dello Stato, rispettivamente a ff. 33 -21 e 8) hanno omesso la indicazione di quella parte della prima riserva, che si riferisce alla richiesta della somma di L. 2.071.380,78, appare evidente come le maggiori somme indicate nelle richieste di arbitrato solo in apparenza eccedono quelle previsate in riserva. Tali maggiori somme, invero, coincidono con quelle indicate alla data della firma delle prime due riserve (presentazione del IV stato di avanzamento in data 25 settembre 1962), aumentate dalle somme risultanti dalle contabilizzazioni successive, firmate sempre con riserve, alle varie successive date in cui, il registro relativo fu sottoposto alla firma dell'impresa; riserve, che gi alla data del 10 settembre 1963 (f. 17 reg. contabilit n. 2) si sono estese, per la prima riserva, alla totalit della massa scavata e, per la terza riserva alla totlit. del calcestruzzo di fondazione gettato e, poi, hanno trovato la loro precisazione definitiva alla data di presenta PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 331 :ione della contabilit relativa all'ultimo stato di avanzamento (24 set: embre 1964 a foglio 27 e agg. Reg. oCntabilit n. 2, cit.). Respinte le ecezioni preliminari, sollevate dalla difesa della Pub> lica Amministrazione, deve scendersi ora all'esame distinto del meritai lei singoli quesiti, che formano oggetto del presente giudizio arbi Si osserva in proposito: in merito al primo quesito (prima 1iserva) Deve prendersi, anzitutto, in esame l'assunto della difesa della :>ubblica Amministrazione circa la pretesa inapplicabilit dell'arti: olo 1664, 2-0 comma codice civile anche in materia di appalti pubblici. L'assunto infondato, costituendo gi da tempo Jus receptum iella giurisprudenza la risoluzione della questione in senso positivo. Il contratto di pubblico appalto, come ogni altro contratto posto n essere dalla Pubblica Amministrazione, non perde per ci solo i :annotati che caratterizzano il tipo negoziale contemplato dal diritto >rivato, per cui esso proprio nel diritto privato trova la sua fondamenale disciplina salvo le particolari eccezioni, che ~i desumono dal di itto pubblico. In altre parole il contratto di pubblico appalto _ cio m contratto, la cui disciplina sostanziale, nonostante la sua natura mbblicistica, che gli deriva dalla qualit di uno dei contraenti (la >ubblica Amministrazione), quella dettata dal diritto privato per il ::omune contratto di appalto, per tutto ci, per cui non dispongano liversamente norme di diritto pubblico (leggi, regolamenti, capitoati, ecc.). Il che si spiega con la considerazione che l'attivit svolta dalla >ubblica Amministrazione mediante l'appalto riveste rispetto al pub> lico interesse che nei fini della P. A., una funzione meramente :trumentale, per adempiere alla quale il contratto relativo non perde a sua essenziale natura di istituto di diritto privato e rimane quindi iel campo delle applicazioni del codice civile. N a questo principio generale contrasta l'insieme delle speciali lisposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici, che non :ostituiscono, per se sole, un sistema sufficiente a dare piena e auto10ma disciplina a tale istituto. Trattasi, infatti, di una legislazione speciale, che anche in quanto nodifichi, e se ne discosti, le norme di diritto comune dettate dal coiice civile, trova in queste ultime il suo sostanziale fondamento ed ispetto a tali norme complementare o integrativa. Pertanto, all'infuori delle disposizioni derogative contenute nella ndicata legislazione speciale, persiste l'applicabilit delle disposizioni iel codice anz~detto, e, quindi, in mancanza di una qualsiasi disposi~ ione normativa, che implichi una deroga al principio stabilito dal 332 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'art. 1664, 2-0 comma del codice, secondo il quale un equo compenso dovuto all'appaltatore quando la sua prestazione risulti notevolmente pi onerosa per impreviste difficolt di esecuzione dell'opera, l'applicazione di questo principio anche al contratto di pubblico appalto non pu essere disconosciuta. Deve poi essere considerato, circa la portata effettiva della cennata disposizione di legge, che il codice civile vigente ha voluto porre fine alle discussioni che si dibattevano sotto l'impero del codice del 1865 circa il carattere aleatorio del contratto di appalto; infatti il codice vigente ha stabilito un limite di aleatoriet oltre il quale il contratto diventa commutativo. Questo limite, in relazione a cause imprevedibili, stabilito dalla legge nella misura del decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 1664 primo comma); quando invece si tratti di difficolt di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili non previste dalle parti ., il limite rimesso all'apprezzamento del giudice, il quale deve ritenerlo superato, allorch tali difficolt rendano notevolmente pi onerosa la prestazione dello appaltatore (art. 1664 secondo comma). Una logica interpretazione di questa ultima norma induce a ritenere che, nel caso che le parti abbiano indicato genericamente nel contratto i rischi posti a carico dell'appaltatore senza specificarne l'entit, deve intendersi che esse abbiano voluto riferirsi ad un'ipotesi media, con implicita esclusione in particolare, quindi, di rischio di entit eccezionale, poich in caso diverso, dovrebbe risultare in modo esplicito la volont delle parti stesse di rendere totalmente aleatorio il contratto ai sensi dell'art. 1469 cod. civ. Del resto, anche a ritenere l'inapplicabilit al caso in questione dell'art. 1664 secondo comma cod. civ., soccorrerebbero comunque gli articoli 21 e 22 del citato regolamento 25 maggio 1895, n. 350, i quali prevedono il caso di esecuzione di prestazioni non previste in contratto. In questo senso, invero, l'orientamento dell'Avvocatura Generale dello Stato quale desumibile dall'atteggiamento solitamente assunto in sede arbitrale (cfr. Rassegna dell'Avvocatura dello Stato gennaio febbraio 1966, pag. 226 nota (2)). Ed invero la mancata previsione nel progetto della natura qualitativa di una prestazione determina in re ipsa la necessit -secondo il disposto delle citate norme regolamentari -di individuare il nuovo prezzo. L'impresa istante peraltro, ha chiesto l'applicazione alla specie delle conseguenz dell'art. 1664 c. c., onde, acclarato in ogni caso il diritto al riconoscimento di un compenso nell'accertato verificarsi delle condizioni di imprevedibilit o, pi esattamente, di mancata previsione, d'uopo seguire le conseguenze giuridiche che la via scelta comporta PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 333 quindi, pervenire alla definizione del compenso in via equitativa tzich secondo i normali criteri istitutivi dei prezzi di appalto. Nella specie il prezzo n. 43 dell'elenco dei prezzi prende in con: ierazione lo scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza, mpresa la roccia da mina, di qualunque qualit e durezza , locu: me questa nella quale, per quanto ampia possa essere, non sembra 1e possa farsi rientrare quel modo di essere delle materie componenti !l sottosuolo, in cui frequentemente si presentino trovanti di calre alberese frammiste ad argilla, marmo, scisti galestrosi compatti. E la composizione del sotosuolo, in cui stato operato lo scavo, descritta in maniera conforme a quanto sostenuto dall'impresa non ltanto dal collaudatore nella relazione riservata (f. 26 della copia !l documento n. 13 esibito dalla Avvocatura dello Stato tra i docuenti allegati alla prima memoria), ma anche nel verbale della visita d lavori in corso d'opera in data 18 giugno 1963, parimente esibito copia, tra i documenti allegati alla seconda memoria della predetta \7VOcatura (doc. II). . Conviene, a questo punto, richiamare la nozione di trovanti te come insegnano le scienze geologiche consistono in massi o pezzi roccia erratici trasportati in terreni alluvionali, cos mescolandosi 'n sostanze eterogenee di caratteristiche fisiche molto differenti, vemdo cos a costituire un miscuglio di materiali. Ora, ben v~ro che un sottosuolo composto con notevole fre1enza, come nella specie, da o.d. trovanti , costituisce, cos come l rilevato la Impresa, la peggiore situazione in cui nel campo dei momenti di materie ci si possa imbattere. La considerata situazione mporta evidentemente, oneri molto pi gravosi anche di quelli di 10 scavo in roccia da mina. Infatti, mentre a causa della sopraderitta natura mista del terreno , nello scavo, l'uso di mine scarsaente redditizio per il frequente loro sfiatamento, debbono, purtutvia, essere estratti materiali rocciosi, i quali, uno per uno rendono !cessario il disgregamento in loco del trovante, ove, come avviene solitamente, questo sia, comunque intrasportabile in blocco. Nella specie, poi, la particolare eterogeneit della composizione d sottosuolo ha impedito, come assume l'istante, e appare evidente, ialsiasi organica e razionale esecuzione dei lavori. Infatti, la presenza strati di argilla ha reso i terreni estremamente mobili, costringen> a rallentamenti della produzione delle macchine operanti. D'altra Lrte, le formazioni di calcare albarese, disposte in trovanti, hanno stretto all'fmpiego continuo di mine, per consentire poi la lavorazione mezzo di macchine di tipo adatto solo per escavatrici di diversa 1tura. Ben a ragione fa rilevare l'istante che la particolare gravit degli ieri, che si presentano in tali terreni, costituita dalla lamentata ete RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rogeneit strutturale della composizione del sottosuolo da scavare, che pone nella impossibilit di dimensionare univocamente il tipo di macchinari da impiegare, in quanto la contemporanea presenza di materiali rocciosi e di altri meno compatti non consente di effettuare lavorazioni omogenee. Ci importa il sovvertimento di qualsiasi previsione in ordine ai tempi tecnici della esecuzione, che, in materia di scavi attraverso l'impiego di macchine, costituisce la caratteristica principale della formazione del corrispettivo. Invero, in attesa del brillamento delle mine o dell'impiego del martello pneumatico per spezzare i trovanti e ridurli in dimensioni da poter essere caricati sulle macchine idonee al tipo di lavorazione, queste debbono di necessit restare inattive. D'altra parte, trattandosi di banchi rocciosi di potenza e compattezza scarsamente idonei al brillamento di mine le cariche -come si gi rilevato -sono soggette di continuo, a sfiatamenti, costringedo sovente a ulteriori operazioni di posa di mine sui blocchi distaccati in dimensioni non idonee al carico. evidente, dunque, che, come si accennato, uno scavo effettuato nelle descritte condizioni comporta oneri di gran lunga superiori a quelli di uno scavo in roccia da mina compatta; tale scavo, pertanto, non pu rientrare tra quelle indicazioni di rischio di media entit, che sono contenute nelle formulazioni del prezzo n. 43 dell'elenco, formulazione, la cui stessa dizione, letteralmente intesa, gi elenca espressamente la roccia da mina come l'ipotesi di maggiore onere e quindi di maggiore rischio, che viene ad assumersi l'appaltatore. Le considerazioni che precedono, dimostrano chiaramente che solo l'esecuzione dei lavori di scavo considerati ha posto in evidenza, nel caso in esame quelle difficolt di natura geologica, cui si riferisce l'art. 1664, 2 comma c. c., e che esse non sono state in alcun modo previste dalle parti. Basti ricordare 1che, come appare l'elencazione dei rischi e corrispondenti oneri desumibile dalla rubrica relativa al prezzo n. 43 dell'elenco annesso al capitolato speciale il pi grave rischio, previsto come possibile nel contratto a carico dell'appaltatore nel genere di lavoro considerato, era in definitiva che il sottosuolo da scavare fosse composo di roccia da mina. Anzi, come stato gi rilevato, essendo l'onere assunto dall'appaltatore un onere medio, neppure si sarebbe potuto in esso comprendere l'onere derivante da totale presenza di roccia, snza incrinare il sinallogna funzionale delle prestazioni. Il descritto e dimostrato maggior rischio e corrispondente notevole onere, costituito dal particolarissimo modo di essere della situazione geologica locale, ha dunque esulato da ogni previsione contrattuale acme del resto anche possibile dedurre dal notevole basso prezzo di elenco (L. 350 al mc) i cui presupposti analitici non possono di certo far propendere per un ipotesi di onerosit eccedente la media PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 335 l il minimo ed il massimo considerato ma, e se mai, maggiormente idente ad oneri inferiori alla media. Deve, quindi, concludersi, senza che appaia necessario l'adempi mto dei mezzi istruttori richiesti dall'istante, tra cui l'accesso del 1llegio sui luoghi, che concorrono tutti gli elementi dell'ipotesi for 1lata dall'art. 1664, 2 comma codice civile, che integra la c. d . sor esa geologica . Occorre conseguentemente riconoscere il diritto dell'appaltatore .a corresponsione di un equo compenso ai sensi della norma ora :ata del c. c. Ci senza per nulla considerare che la sorpresa ;>esa in parte anche dal fatto dell'Amministrazione per essere stati iessi gli adempimenti impsti dal Regolamento 29 maggio 1895. Nella determinazione del compenso, che l'impresa ha chiesto in a di equit, non pu d'altra parte aver rilevanza la pretesa utilizzame del pietrame di risulta, poich, come non contestato dalla D.L., lo una limitatissima parte del materiale di risulta ha potuto essere ilizzato, mentre il resto, data la natura descritta del terreno, ha 'vuto essere trasportato a discarica. Tuttavia, rispetto alla determinazione dello equo compenso egiudiziale la risoluzione delle altre questioni formulate nella riserva. L'istante, infatti, ha chiesto che l'equo compenso, venga applicato la totalit degli scavi, indicandone le relative quantit in: a) 62.089,183 mc. riferendosi all'art. 43 di elenco; b) 7.142,692 mc. riferendosi all'art. 44 di elenco; c) 3.858,330 mc. riferendosi all'art. 46 di elenco. Orbene, per quanto riguarda la rieh1esta relativa alla specie di voro contemplata dall'art. 43 di elenco, deve osservarsi che dallo ato finale del 24 settembre 1964 tale quantit risulta corretta in :.325,387 mc. Per quanto riguarda la richiesta relativa alla specie di lavoro ,ntemplata dall'art. 44 di elenco, la quantit che risulta dallo stato iale di 2.723,457 mc. (cos corretta nello stato stesso in sostituone della precedente cifra indicata in 2.768,505 mc.). Per quanto infine riguarda la richiesta relativa alla specie di voro contemplata dall'art. 46 di elenco, la quantit che risulta dallo ato finale di 4.508.942 mc. (cos corretta nello stato stesso in sosti. zione della precedente cifra indicata in 4.541.406 mc.) quantit che Ne essere aumentata di 35,456 mc. relativa alla specie di lavoro mtemplata dall'art. 47 di elenco. Poich l'equo compenso alle specie di lavoro suddette non pu sere applicato a quantit diverse da quelle risultanti dallo stato iale, n a quantit maggiori di quelle richieste dall'Impresa con .scrizione delle riserve e la loro conferma in sede di stato finale, 336 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l'O l'equo compenso stesso da attribuire all'impresa deve essere applicato alle seguenti quantit: a) 62.089,183 mc. per la specie di lavoro contemplata dall'art. 43 di elenco; b) 2.723,457 mc. per la specie di lavoro contemplata dall'art. 44 di elenco; l c) 3.858,330 mc. per la specie di lavoro contemplata dall'art. 46 di elenco. Per quanto riguarda le differenze delle quantit tra quelle indicate dall'impresa e quelle risultanti dallo stato finale, l'unica spiegazione che la istante offre di queste divergenze e che si tratterebbe di un diverso crierio adottto dalla Direzione dei Lavori per la misurazione e contabilizzazione degli scavi eseguiti. Ma l'istante non dice nella domanda di arbitrato in che consistano queste diversit di criteri e gli eventuali errori della D. L. n lo ha spiegato poi nelle successive comparse. L'istante, come si accennato, non ha fornito alcun elemento (neppure trattando del quinto quesito riferentesi lla riserva n. 8) da cui potesse desumersi la prova del suo assunto; d'altra parte il Collaudatore, in presumibile contraddittorio dei rappresentanti dell'impresa, ha provveduto al controllo di tutte le contabilizzazioni effettuate dalla Direzione dei lavori e ne ha riscontrato la esattezza, chhe ha attestato in una relazione ufficiale. Pertanto debbono ritenersi le quantit contabilizzate nello stato finale dalla D. L. e non invero quelle esposte dall'istante sia nel proporre il primo che il quinto quesito. Sempre, poi in ordine alla concreta determinazione della misura del considerato equo compenso va ricordata la descrizione della composizione delle materie oggetto degli scavi, precisata nelle considerazioni che hanno preceduto, composizione che non differisce sia che si tratti di sottosuolo della sede stradale sia che si tratti invece di sottosuolo extra sede stradale (prezzo n. 43 e segg. dell'elenco del Capitolato Speciale) ovvero per scavi a sezione obbligata per fondazioni (prezzo n. 46 dell'elenco). Si chiarito che il sottosuolo considerato, per la sua particolare composizione, ha comportato per l'impresa', nell'esecuzione degli scavi oneri superiori a quelli pur gravi, e pur sempre non imputabili alla ditta appaltatrice che avrebbe importato un-sottosuolo totalmente composto di roccia da mina. Ora il compenso per l'onere costituito dallo scavo di sottosuolo composto come detto di roccia da mina, non trova bens nella formulazione del prezzo n. 43 dell'elenco una espressa previsione particolare di compenso, per quanto appaia elencato anche PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 337 l nellya formulazione dei rischhi come quello pi grave. Costituisce ece oggetto di una particolare previsione di prezzo nello scavo di mcamento extra sede stradale (prezzo n. 45 dell'elenco), dove il ~zzo stesso sale da L. 610 a L. 900 al mc. negli scavi generici di tdazione, dove il prezzo sale da lire 800 a L. 1.400 al metro cubo, e . particolari scavi di fondazione di cui ai n. 47 e 48, dove i prezz pettivamente salgono da L. 100 a L. 1.850 al mc. e da L. 1.550 a 2.200 al mc. Considerata la identica natura della totalit degli scavi contemplati al prezzo n. 43, sia al prezzo n. 44 per i quali s chiede un ulteriore ongruo compenso , considerato pure chhe per quelli al prezzo n. 44 elenco la differenza del compenso, qualora si tratti di roccia da o.a, di L. 290 al mc.; ricordato anche, che, com si osservato, 1ere di scavo in presenza di trovanti ancora maggiore di quello presenza di roccia da mina, di L. 290 al mc.; ricordato anche, che, ne si osservato, l'onere di scavo in presenza di trovanti ancora ggiore di quello in presenza di roccia da mina, appare equo detero. are i compensi considerati nella somma unica di L. 255 al mc., .uanto inferiore, ma vicina sia a quella differenza di compenso ora licata di L. 890 sia al compenso chiesto dall'impresa (lire 300). Quindi a titolo di equo compenso ai sensi dell'art. 1664, 2 comma c. deve essere corrisposto all'impresa la somma di L. lf?.832.741 c. 62.089,183 X L. 255) per gli scavi di cui all'art. 43; la somma di 194.481 (mc. 2.723,457 X L. 255) per gli scavi di cui all'art. 44 e la nma di L. 983.874 (mc. 3.858,330 X L. 255) per gli scavi di cui art. 46 elenco prezzi. In totale L. 15.832.742 + 694.481 + 983.874 = L. 17.511.097. Non pu invece accogliersi la quarta richiesta di L. 2.850.660,80, ttenuta nell'ultima parte della prima riserva. Invero lo scavo del sonetto escluso, per l'art. 53 lett. a), in relazione al prezzo n. 69 l'elenco, nella determinazione del totale volume degli scavi occor1ti per la formazione de lcorpo stradale, ma il suo compenso trova 1 particolare determinazione nella analisi istitutiva del prez~o della ssicciata. Questo prezzo di scavo, nella detta analisi era assunto in via fettaria non essendo esattamente determinata la superficie sulla 1le, nel complesso delle situazioni in scavo e in rilevato incidesse ~ttivamene. Nella specie, quindi, si ravvisano gli estremi di, una aleatoriet ~vista e voluta dalle parti, per cui non pu esservi luogo ad alcun npe;nso. L'ammontare dell'equo compenso, spettante all'appaltatore in base 1 riserva n. (questo primo) deve, dunque limitarsi in totale a 17 .511.097. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Al riguardo il Collegio ritiene opportuno chiarire che, anche per il 20 comma dell'art. 1664, la aumentata difficolt dell'esecuzione rientra, fino a un certo limite, nell'alea normale dell'appalto e, quindi a carico dell'appaltatore. Questi, pu, dunque, pretendere un maggiore compenso solo per quell'aumento di oneri che eccede tale limite. Per altro verso, a norma del secondo comma dell'art. 1664 c. c., la concessione dell'aumento di prezzo non esclusivamente limitata a quella parte di maggiore onerosit, che eccede il decimo del prezzo complessivo, ma il compenso pu essere riconosciuto anche dal giudice in pi ampie proporzioni. Deve anche considerarsi che, conformemente a concorde giurisprudenza arbitrale, nella determinazione dell'equo compenso che la legge ha voluto assicurare all'appaltatore, la cui prestazione risulti eccessivamente onerosa, deve essere escluso tutto lo elemento del lucro. Pertanto dal concetto stesso di tale compenso rimane esclusa ogni possibilit di applicazion del ribasso d'asta, per essere stato determinato tale compenso solo in relazione alle spese sostenute per il maggiore onere. Di tutto quanto precede il Collegio ha tenuto conto nella determinazione dell'equo compenso. In merito alla riserva n. 2 (quesito quinto). L'impresa, come gi si accennato, ha esposto nella riserva considerata che nell'inverno 1960-1961 si verificarono estesi franamenti, sia nei tratti in trincea sia nei rilevati, dovuti a varie cause, e, cio, alla insufficiente pendenza assegnata alle scarpate, alli'nsufficienza delle opere di sostegno e alla scopertura di una sorgente, e perci tutte in relazione alla incognita natura dei terreni o per insufficiente ed errata formazione del progetto. Ha dedotto ancora l'Impresa che, dopo la ripresa dei lavori, sospesi nella stagione invernale, vennero ordinati dalla Direzione dei Lavori: lo sgombero delle terre franate invadenti a sede stradale, le banchine e le cunette; l'ulteriore taglio delle scarpate cos da portarle dalla pendenza 1: 1 a quella di 3: 2; l'abbassamento delle scarpate in trincea a valle; la costruzione di alcuni muri di sostegno; nonch il rialzamento di un inuro di sostegno e il prolungamento di un muro d'ala. L'Impresa ha in sostanza lamentato in proposito che sia stato riconosciuto in suo favore dalla Direzione dei Lavori per i considerati lavori solo il prezzo di elenco n. 43 pari a L. 360 al mc., relativo ai movimenti di terra per all'argamento della sede stradale; in luogo di questo prezzo l'impresa stessa ha invece chiesto, per lo scavo effettuato in considerazione dell'epoca di esecuzione del lavoro, posteriore a PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 339 tella di ogni lecita previsione in sede di offerta, un compenso di 900 a mc. e quindi, ascendendo lo scavo a mc. 4.100, la somma mplessiva di L. 2.214.0400, tenuto conto che delle L. 900 al mc. nno dedotte le L. 360 a mc. gi riconosciute dalla Direzione dei 1vori. Ha chiesto inoltre l'impresa, per la riapertura e risagomatura delle .nette, risagomatura delle banchine ed allontanamento delle terre, riconoscimento del compenso per un operaio comune per ore 345 ecitus ore 346 -vedi osservazione che segue) X L. 417 l'ora cio 114.292 (rectius L.144.282 perch cosi si legge a pag. 7 della relame riservata del Direttore dei lavori, e come risulta anche dalla ;erva inserita a registro); per lo sgombero, poi, delle terre invadenti sede stradale, la pulizia dell'ossatura e l'allontanamento delle terre, riconoscimento di un compenso per un operaio comune a L. 417 ira pe ore 870 cio L. 362.790, nonch per l'impiego di un autocarro L. 450 X q.li 8,000 X Km. 0,500 lire 260.000. Per l'onere del postumo abbassamento delle scarpate in trincea a 1lle l'impresa ha chiesto il compenso come sopra preteso per i movienti di terra in presenza di trovanti e cio L. 900 al mc. dedotto compenso di L. 360 gi contabilizzato a suo favore dalla Direzione ~i lavori e quindi complessive lire 164.700 (mc. 305 X.L. 900 -L. 360). La Pubblica Amministrazione non ha contestato l'esecuzione dei vori indicati alla riserva di cui si tratta, ma ha contestata soltanto misura della remunerazione pretesa per i lavori di movimenti di rra e, addirittura la loro remunerbilit per qunto, invece, concerne i altri lavori a questi connessi. Si detto invero da parte dell'Avvotura dello Stato, seguendo l'assunto delle deduzioni della Pubblica nministrazione che si trattato di regolarizzazione di modesti smottaenti intervenuti nelle scarpate che non pu per considerarsi come visione generale della primitiva pendenza delle scarpate stesse nel nso inteso dall'impresa, cos da rendere il lavoro assimilabile allo avo di sbancamento e di splateamento. La convenuta deduceva che si trattato di lavori esattamente 1lutati con l'applicazione del prezzo n. 43 dell'elenco. Osserva al riguardo il Collegio arbitrale che l'accettazione da parte ~ll'impresa dei prezzi relativi alle specie di lavoro considerate nell'ap1lto, quale quello al n. 43 del relativo elenco, da ritenersi limitata La effettiva natura e consistenza delle specie stesse quali emergono ~no armonico integrarsi del progetto e del Capitolato Speciale; natura consistenza alla cui permanenza nello svolgersi e nel progredire delle vorazioni dell'appalto si riconnette il costo della prestazione in nzione degli apprezzamenti resi dallo appaltatore in sede di offerta. 1esti concetti hanno ricevuto conferma sia dalla G. A. che dalle >rti di merito. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Cos, se ad ogni specie di lavoro corrisponde un determinato modo di essere della prestazione riferito alla durata del suo svolgimento, in guisa che l'appaltatore possa fondarvi i propri calcoli di convenienza, ad ogni variante di detto modo di essere deve corrispondere, il diritto dell'impresa ad una congrua integrazione del corrispettivo originariamente pattuito, a titolo di giusto compenso per maggiori ed imprevisti oneri sopravvenuti nella lavorazione col venir meno, nel corso dello svolgimento dell'appalto, dei presupposti del progetto. In altri termini, ove per errata formazione delle previsioni del progetto in quanto assenti le necessarie indagini, si sia dovuto intervenire in tempi successivi sulle scarpate degli scavi fino a fare assumere a queste in via sperimentale le pendente che il progetto avrebbe dovuto prevedere ove fosse stato correttamente istituito, deriva di necessit l'obbligo di istituire un nuovo preszzo ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350. Infatti non vi ha dubbio che nei successivi interventi di scavo, venendo meno il presupposto delle organicit e razionalit della esecuzione dei movimenti id terra che condizone essenziale dell'offerta, si configuri una specie di lavoro non previsto dal contratto, onde l'obbligo sancito dalle norme regolamentari di procedere alla istituzione del correlativo nuovo prezzo. A tale nuovo prezzo, non trattandosi dell'equo compenso di cui all'art. 1664 2 comma, deve essere applicato per il ribasso d'asta. Il Collegio, istituita l'analisi dei costi, ha ritenuta cong~ua in linea di massima, la misura del nuovo prezzo siccome ricliesta dall'Impresa. Pi esattamente ,essendosi gi in precedenza riconosciuto che gli scavi effettuati nel terreno considerato hanno comportato per l'impresa oneri superiori anche a quelli che sarebbero stati se la composizione del terreno fosse stata di roccia da mina, il compenso che deve corrispondersi all'istante per questi ulteriori lavori, che, com noto, non erano compresi in progetto, deve ammontare a quello stabilito appunto nell'elenco dei prezzi del capitolato speciale al n. 45 per scavo di sbancamento e splateamento in roccia da mina extra sede stradale, cio L. 900 al mc. Peraltro dal prezzo indicato dall'impresa debbono detrarsi non solo l'importo di L. 360 al mc. gi riconosciuto all'impresa e alla medesima conteggiato ma anche l'importo di L. 255 al mc., gi come sopra riconosciuto per la tot.alit della massa degli scavi eseguiti, nella quale gi compresa la quantit degli scavi ora considerati, nonch il ribasso di asta (pari al 18,94 %), che a una parte der prezzo ora riconosciuta deve applicarsi, ai sensi delle premesse. Il compenso che deve quindi, i nparziale accoglimento delle richieste dell'istante di cui alla riserva n. 2, a lui corrispondersi per il movimento di terra per allargamento PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 341 .ella sede stradale, in totale di L. 469.614 come risulta dal seguente alcolo: 900 X 81,06 (100 -78,94) = 729,54 100 729,54 -(360 +255) = 113,54 mc. 4.100 X 114,54 = 469.614 contro l'importo di L. 2.214.000 rihiesto dall'impresa. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per l'onere dei lavori di ~avo per il postumo abbassamento delle scarpate in trincea a valle tra sez. 3 e 9. Deve cio riconoscersi lo stesso compenso sopra determinato e cio: mc. 305 X L.114,54 = L. 34.935 contro l'importo di L. 164.700 rihiesto dall'impresa. Per quanto concerne i lavori di riapertura e di risagomatura delle unette e banchine, di allontanamento delle terre di risulta, di sgomero di terre dalla sede stradale di pulizia dell'ossatura a mezzo di perai ed impiego di un autocarro, per il trasporto delle terre, la Publica Amministrazione contesta addiritttura il diritto dell'impresa ai lchiesti compensi, richiamandosi all'art. 51 n. 14 del Capitolato Spelale, per il quale lo sgombero delle materie franate nelle cunette sulla sede stradale, spetta all'appaltatore, cui fa carico la manutenione de1le opere eseguite. Ma, agevole, anche qui, rilevare che a carico dell'impresa, per il itatoarticolo di Capitolato, soltanto la manutenzione ordinaria ell'opera eseguita e non ulteriori lyavori, che si rendano necessari seguito di anomalie dell'esecuzione, non imputabili, in alcun modo [l'impresa. Quella parte dei lavori, di cui si tratta, che si assumono essere ;ati eseguiti a mezzo operaio comune e che si sostanziano nei lavori i nuova apertura e nuova sagomatura delle cunette e delle banchine, eve, quindi, ricevere evidentemente, un ulteriore compenso e debbono conoscersi le relative richieste dell'impresa rispettivamente in lire 33.282 e L. 362.790 il cui ammontare concreto non trova contestaone ex adverso, previa deduzione del ribasso contrattuale d'asta. Debbono, invece, disattendersi le .richieste dell'istante relative al >mpenso di L. 260.000 per il lavoro di un autocarro. Invero l'onre ;!l trasporto delle materie scavate a qualsiasi distanza e con qualsiasi 1eszzo gi rientra nel compenso di scavo di materie, che previsto :ti prezzi n. 43, 44 e 45 dell'elenco. Poich gi per la totalit della 1assa scavata, compresi gli ulteriori tagli effettuati per i successivi .largamenti deUa sede stradale e il postumo abbassamento di scar 342 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST4TO pate, sono gi stati riconosciuti i compensi, di cui all'uno e all'altro dei prezzi ora indicati, evidente che non compete all'impresa alcun ulteriore compenso per lo indicato trasporto di materiali. Va d'altronde considerato che tale compenso .aggiuntivo per difficolt di trasporto in dipendenza della natura del materiale sciolto di frane, stato gi mediamente considerato dal Collegio. In totale l'ulteriore compenso che deve riconoscersi per tutte le richieste contenute nella riserva n. 2 (quesito secondo), dunque, di L. 469.614 + 34.935 + 116.955 + 294.077 = L.915.581. In merito aria riserva n. 3 (quesito terzo). L'impresa ha lamentato che i calcestruzzi di cemento in fondazione sono stati ordinati dalla Direzione dei lavori, ed eseguiti, con q.li 2,500 di cemento, come risulta dalle annotazioni sui libretti delle misure; ma deduce che stato applicato il prezzo n. 52 di elenco, che prevede il calcestruzzo formato con l'impieg di q.li 2 di cemento, quantit questa confermata col disposto di cui all'art. 18 n. 4 del capitolato speciale, che proprio della qualit diel lavoro, cio calcestruzzo di fondazioni . Pertanto l'istante, ha richiesto, nella riserva in esame, l'accredito del maggiore quantitativo di cemento ordinato ed impiegato nelle opere di fondazioni, cio : mc. 2.863,937 X L. 750 L. 2.147.952,75 (nello stato finale risultano accreditati 2.859,778 mc.). I Non si constatato ex adverso, l'indicato maggiore quantitativo di eemento impiegato per la composiz!one del considerato conglomerato cementizio per fondazioni. Si sostenuto, soltanto, che era errata la formulazione del citato art. 18 n. 4 del capitolato speciale (richiamato nella dicitura relativa al prezzo n. 52), che indica in q.li 2 il .quantitativo di cemento per metro cubo d'impasto nei conglomerati di calcestruzzi di fondazione. Il contrasto tra la formulazione del citato art. 18 n. 4 del capitolato speciale e la dizione che accompagna il prezzo n. 52 evidentemente dovuto ad un errore. In merito a tale contrasto non pu, per, non riconoscersi che, anche se secondo la giurisprudenza arbitrale debbono in genere considerarsi preminenti le indicazioni contenute nella formulazione dei prezzi rispetto alle indicazioni di carattere generale contenute nel capitolato speciale, la indicazione contenuta nell'art. 18 n. 4 del citato capitolato non in primo luogo una indicazione di prezzo ma di quantit e comunque non pu affatto considerarsi di carattere generale, assumendo natura speciale rispetto al prezzo n. 52 per l'espresso richiamo che l'indicazione che accompagna questo prezzo fa al citato art. 18 n. 4. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 343 In ogni modo pur considerato questo contrasto tra le due indicaioni che, per la loro uguale natura, debbono ritenersi di uguale effiacia, la sostanziale realt che permane soltanto l'effettivo imprevisto npiego che l'impresa in contrasto con l'obbligo derivante dalla norma el cap. speciale ha fornito, per ordine della Direzione dei Lavori, un uantitativo di q.li 0,50 di cemento per metro di inerti maggiore di .uella cui si era obbligata per contratto. Questo imprevisto impiego di maggiore quantitativo di materiale .on pu evidentemente ritenersi gi previsto negli originali prezzi nitari di contratto, cio nei prezzi di cui all'elenco del Cap. speciale, deve quindi trovare un proprio particolare compenso, integrativo del rezzo della voce di elenco, risolvendosi evidentemente la mancata orresponsione di un tale compenso in un fatto di indebito arricchi1ento da parte della Pubblica Amministrazione. A tale compenso deve, per, per le ragioni gi svolte sopra, appliarsi il ribasso d'asta onde il prezzo unitario di L. 750 indicato dall'imresa nella riserva considerata deve ridursi a L. 607,95 al mc. Di onseguenza per il maggiore quantitativo di cemento ordinato e impieato come alla riserva n. 3 (quesito terzo) deve accreditarsi all'appal1tore un compenso totale di L. 1.738.602 (mc. 2.859,778 XL. 607,95) ontro la somma di L. 2.147.952,75 richiesta dall'impresa. -(Omissis). (Omissis). -Deve altresi accogliersi parzialmente, la richiesta formlata nella considerata riserva per la attribuzione di un compenso per i iaggiori oneri sopportati dall'Impresa per la rielaborazione dei calcoli ~atici e dei disegni esecutivi, relativi al ponte sul torrente Riccione. Tale ompenso stato determinato dall'impresa nella somma di L. 600.000. Si opposta la convenuta Amministrazione, sostenendo che il comenso non spetta sia perch l'onere dei calcoli sopra indicati posto carico dell'appaltatore dall'art. 51 n. 15 del Capitolato Speciale, sia erch il detto ponte non stato poi costruito per l'avvenuta risoluione del contratto, richiesta dall'impresa. Ma si sostenuto contrariamente che, a seguito del nuovo profilo eognostico, effettuato dalla Direzione dei lavori solo in un secondo ~mpo, cio nel marzo dell'anno 1963, le caratteristiche progettate el ponte Riccione hanno dovuto essere modificate, con particolare iguardo alle fondazioni, spalle e pile. A seguito di tali modifiche, rese ecessarie dalla stesura del profilo geognostico e dei sondaggi effettuati alla Stazione Appaltante all'atto della progettazione, si dovuta lcalcolare ex novo tutta l'opera, il cui importo, in dipendenza delle rogettate modifiche, risultato notevolmente aumentato rispetto alle revisioni contrattuali. Per la descritta rielaborazione di calcoli l'imresa ha ritenuto di dover chiedere il riconoscimento delle relative ;>ese sopportate. I 344 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In realt accadendo alle fondate richieste dell'impresa, deve riconoscersi che l'onere di eseguire le calcolazioni delle strutture in cemento armato, posto contrattualmente a carico dell'appaltatore per il citato art. 51 n. 15 del Capitolato Speciale, limitato alla elaborazione I dei dati del progetto fornito dalla Pubblica Amministrazione. m Per successive rielaborazioni degli stessi calcoli per fatto non imputabile all'appaltatore, dovuta invece, una remunerazione, in quanto altrimenti, verrebbe a mancare il corrispettivo a fronte della duplicazione della prestazione. Per la eseguita seconda prestazione, relativa. al medesimo oggetto, compete cio, nella specie, all'impresa la corresponsione di un corrispettivo specifico, che, quale rimborso di spese vive, deve essere calcolato in base alla tariffa professionale per la elaborazione dei calcoli di cemento armato. Del resto la giurisprudenza arbitrale (lodo 27 gennaio 1962 n. 7 in Arbitrati e Appalti 1962, pag. 236) si gi pronunciata nel senso che anche la clausola, contenuta nel Capitolato Speciale (art. 11, 2<> comma), circa la facolt dell'Amministrazione di apportare, in corso d'opera, variazioni al progetto senza diritto per l'appaltatore a pretendere altri compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato stesso, non specifica che l'imprenditore debba assumere a proprio carico tutte indistintamente le spese vive sostenute nelle operazioni di misurazione e di accertamento preordinate alla precisazione delle modifiche del progetto, redatto nella sua forma iniziale in maniera molto approssimativa. L'appaltatore, ha, invece, diritto a un compenso per l'onere sopportato in aggiunta. Deve infine, osservarsi a tale effetto che il ponte non stato poi pi costruito non certo per l'avvenuta risoluzione del contratto, dall'impresa stessa richiesta, perch altrimenti il lavoro avrebbe potuto essere eseguito con un nuovo appalto, ma per la ineseguibilit del lavoro stesso nel punto originariamente scelto dalla Pubblica Amministrazione in dipendenza della natura del terreno nonch delle difficolt :finanziarie (doc. 6 alleg. prima memoria dell'Avvocatura dello Stato) onde l'irrealizzabilit del progetto di variante per l'eccessiva onerosit di fronte alla assoluta mancanza di fondi. Ne deriva l'assoluta irrilevanza nella questione del fatto della successiva mancata costruzione del ponte. Deve quindi accogliersi la richiesta formulata nella considerata riserva n. 12, riconoscendosi alla impresa per il titolo indicato, un compenso chhe attesa da una parte la sua natura di rimborso di spese vive e ritenuto, dall'altra parte, per la relativa valutazione, il tempo che stimasi debbano aver impiegato i tecnici nell'adempimento del loro incarico, in rapporto alle tariffe professionali, si determina nella somma di L. 400.000 contro quella di L. 600.000 richiesta dallo istante. -(Omissis). SEZIONI: SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE )RTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 31 dicembre 1966, n. 765 -Pres. Incoronato -Rel. Napoletano -P. M. Marucci (conf.). -Rie. Tassone. ~ato -Concorso di reati -Contestazione dell'accusa -Impugnazioni -Contestazione di reati concorrenti -Successiva alla chiusura del dibattimento -Possibilit -Impugnazione in via autonoma -Inammissibilit. (C. p. p, artt. 200, 445). rocedimento penale -Contestazione dell'accusa -Reato concorrente non regolarmente contestato -Pronuncia assolutoria -Nullit -Esclusion'e. (C. p. p, art. 445). La contestazione supplettiva di reati concorrenti, ai sensi delirt. 445 c.p.p., deve essere di regola compiuta prima della chiusura il dibattimento; peraltro, in vista di esigenze di sostanziale giustizia in considerazione delle finalitd di concentrazione e di economia dei udizi che ispirano il sistema ed in particolare il citato art. 445 c.p.p., me riconoscersi al giudice la facoltd di procedere ad una ulteriore >ntestazione dopo l'anzidetto momento, qualora dagli atti o dagli ele. enti emersi in dibattimento risulti la esistenza di un reato concorrente m espressamente contestato nel capo di imputazione. Il provvedimento >n cui il giudice, nella situazione anzidetta, integra la contestazione iginaria, sulla base delle risultanze acquisite in dibattimento, non pu isere impugnato in via autonoma, essendo soggetto alla disciplina abilita per l'impugnazione delle ordinanze dall'art. 200 c.p.p. (1). (1) Il sistema previsto dall'art. 445 c.p.p. che consente, come noto, 1 contestazione all'imputato in dibattimento di un reato concorrente, ella continuazione, o di una circostanza aggravante, attua una forma >ecialissima di processo, in cui omessa la fase istruttoria e nella quale deroga alle normali regole della competenza per territorio e per materia ~urch, dice la legge, la cognizione non appartenga alla competenza di un ludice superiore o speciale). Evidente la ragione di politica legislativa ie ha posto la norma e che va individuata, come esattamente riconosce RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non pu ravvisarsi la nullitd prevista dall'art. 445 terzo comma c.p.p. nel caso in cui per il reato concorrente, che non abbia formato oggetto di contestazione regolare, sia stata emessa una pronuncia assolutoria (nella specie per insufficienza di prove) (2). la sentenza che si annota, nelle finalit di concentrazione e di economia dei giudizi. Esso resta peraltro un istituto eccezionale la cui applicazione ed estensione va mantenuta nei rigorosi limiti della legge e contemperato con il sistema processuale, che vuole salvi da un lato i diritti di difesa dell'imputato (art. 185, n. 3) e che dall'altro non consente il ricorso a questo tipo accelerato di processo quando dal dibattimento risulti che il fatto diverso da quello enunciato (art. 477 c.p.p.). In tale ipotesi infatti non vi altra possibilit che quella di procedere ad un giudizio autonomo, mediante la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Del resto la contestazione a norma dell'art. 445 mentre obbligatoria per le circostanze aggravanti, non potendo aver luogo per queste un giudizio autonomo, meramente facoltativa (pur se non ricorrendo ad esso si frustano le finalit della norma, il che per sembrerebbe non avere nell'ordinamento alcuna sanzione: v. infatti Cass. 11 dicembre 1967, n. 5112-106.604 -che ha affermato che il rinvio a nuovo ruolo del processo per contestare un'aggravante che avrebbe potuto essere contestata in udienza non costituisce provvedimento abnorme e non quindi impugnabile) per il reato concorrente e per la continuazione, potendo questi dar luogo ad un giudizio in sede autonoma (v. CAVALLARI. Contestazione dell'accusa in Encicl. del Diritto, 639), sicch sarebbe ancor pi erroneo applicare l'art. 445 nelle ipotesi in cui invece necessario un giudizio autonomo, come sono appunto quelle previste dagli art. 444 e 477 c.p.p. Negli indicati limiti per l'applicabilit dell'articolo non logico che soffra restrizioni per una troppo rigida interpretazione della norma: cosi non v' nessun motivo che consenta di ritenere viziata una contestazione avvenuta durante la fase della discussione, posto che il testo della legge non pone alcun termine perentorio (tranne naturalmente la conclusione del giudizio di primo grado) per la contestazione suppletiva, posto che l'interruzione della discussione e una ripresa di istruttoria dibattimentale prevista, sia pur eccezionalmente (art. 469 c.p.p., il che significa che essa non incompatibile con il sistema del processo penale) e posto infine che nessuna violazione dei diritti della difesa si verifica: infatti il termine per la difesa pu essere ritualmente chiesto e concesso. Cos statuendo, la Corte di Cassazione ha fatto corretto uso dei principi che disciplinano la materia, specie escludendo la pretesa abnormit del provvedimento. (2) Un'altra ipotesi, in cui sembra che lo speciale provvedimento previsto dall'art. 445 c.p.p. possa essere tranquillamente applicato, quella che ricorre quando l'imputato sia assente e non sia rappresentato dal difensore con mandato speciale: in casi del genere si sono talvolta rimessi gli atti al pubblico ministero, per l'inizio di un'azione autonoma, essendosi ritenuta l'inapplicabilit della norma in esame che presupporrebbe necessariamente la persona dell'imputato. Questa affermazione per ed il conseguente provvedimento non sono giustificati. L'art. 445 non dispone che quando l'imputato assente e non rappresentato non possibile la conte PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE Lzione; dispone soltanto che la contestazione deve essere fatta e, perch c-0ntraddittorio sia valido, sufficiente che sia fatta, quando ricorrano estremi della norma -senza che sia necessaria la previa istruzione e il evio interrogatorio. Perci, se l'imputato non presente o rappresentato me meno soltanto la possibilit della contestazione immediata e verbale, n anche quella che si ottiene tramite la notificazione di un nuovo decreto citazione, integrato con la contestazione suppletiva. Certamente questo 11n caso di decreto di citazione in giudizio senza il previo interrogatorio ll'imputato e nonostante pienamente valido proprio in virt della dispo: ione dell'art. 445 c.p.p. In caso di imputato assente quindi il giusto provvedimento quello rinvio a nuovo ruolo per la notifica del nuovo decreto (v. in questo riso Cass. 22 novembre 1963, in Cass. pen. Massimario Annotato, 1964, 9; 7 dicembre 1963, ivi, 1965, 86; 22 ottobre 1963, ivi, 1964, 254) e ci le sia per le circostanze aggravanti sia per il reato concorrente e la conmazione (v. per contlra, GMNRI, v. Contumacia, in Encicl. del diritto, wndo il quale il pubblico ministero, in caso di assenza dell'imputato, n potrebbe chiedere la contestazione suppletiva, ma sollecitare la trasmisme degli atti al proprio ufficio). P. DI TARSIA PARTE SECONDA ., ::: RASSEGNA DI DOTTRINA Sn..vm DE FINA, Stato e Istituzione. Saggio per una revisione critica della teoria istituzionale del diritto. Milano, Giuffr, 1967. Opera di ampia prospettiva, questa di DE FLNA. Un suo connotato si anuncia, gi, nelle pagine dell'introduzione; nella quale, meditatamente (ed inconsuetamente, rispetto ai saggi del genere, nei tempi che corrono), s.i prospetta l'esigenza di ambientazione metodologica del lavoro, con attingere motivazioni al di fuori delle correnti tipiche del pensiero giuridico e, con il proposito di esplicitare le inevitabili sceltrasto tra Scienza e Filosofia , si perviene a negar valore direttivo : ii fini dell'indagine giuridica -ai principi contrapposti dell'idealismo e :Iel materialismo positivismo -per concentrare la scelta sull'empirismo. [l diritto come realt sperimentabile. L'ambito dei fenomeni cui si dirige l'indagine, coincide con quelli ~he attengono alla leadership governativa in seno alle comunit statali iel nostro tempo (p. 37). Il discorso rivolto a trattare dello Stato per andare alla ricerca :Iel "diritto,,; che cosa diversa dal trattare del "diritto,, per andare alla ricerca dello Stato, come fanno coloro i quali sanno in partenza cosa il ''diritto,, , ovvero danno per risolto il relativo problema Conseguenza 1aturale della incomprensibilit del cosiddetto fenomeno "giuridico ,, al :li fuori del fenomeno statale (p. 39). Tesi opinabile, senza dubbio, alla luce dei risultati di antiche e nuove 'ormulazioni dottrinarie, in ordine alla pluralit degli ordinamenti giu: idici. Essa trova sua concretezza, tuttavia, nella prima parte ( Il diritto :ome istituzione e come norma ) attraverso una penetrante analisi del :ontrasto tra la teoria pluralista e la teoria statalistica ., nel senso :he il principio pluralistico, pi che dall'esigenza di trattare come diritto .e normazioni non statali (come pensava B0Nucc1 ravvisando in ci il , principale movente della ingegnosa e sovvertitrice costruzione del Rol[ ANO ), originava dalla incapacit di enucleare nella istituzione statale 1lcunch che valesse a differenziarla dalle altre istituzioni sociali (p. 76). Rileva, quindi, che il merito di Romano l'aver identificato diritto ed >rdinamento con i,stituzione, e di aver sottolineato la pluralit delle istitu: ioni entro l'area statale; ma contesta la riduzione dello Stato a livello di >gni altro ordinamento sociale, .ci che apre alla base della scienza giu idica, un vuoto che impedisce di delimitare l'oggetto stesso delle sue indaiini specifiche (p. 76). Attraverso un interessante studio critico sull'insufficienza della teoria , normativistica ., consegna, come premessa, alla seconda parte, la concludone che tali indirizzi non sostengono ma postulano la conoscenza del liritto e si collocano necessariamente come prodotti di elaborazione tec1ologica e non scientifiica (p. 138); che influenza necessariamente il neccanismo delle istituzioni, in quanto in esse si insinua come una strutura ausiliante (p. 139). Sicch "la scienza giuridica, su cui non ricade alcun speciale priviegio gnoseologico, pu essere scienza solo se attende ad operare sul piano I I l ! ! I j I I I l; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scientifico oltrech su quello tecnico: come ogni scienza, insomma. Ed il grave rischio di un normativismo concepito come sinonimo di scienza giu ridico che, alla lunga, esso finisca per assopire in virtuosismi dialettici l'esigenza di sapere (ed effettivamente sapere, seppur nei limiti della con dizione umana) che al fondo di ogni scienza degna del nome,,. (p. 141). Nella seconda parte (Il diritto come azione governativa dello Stato ) -intendendo per Governo non l'organo direzionale in contrappunto ad altre strtuture organizzative, legislative e giurisdizionali sibbene il complesso degli organi al vertice dello Stato, quale che sia la loro specifica funzione; e per diritto dello Stato la normazione che si ambienta in un gruppo sociale peculiare -formula un'equazione fra diritto e azione governativa statale; affronta il concetto di Sovranit nel senso che essa non involge una nozione giuridica ( perch lo Stato, secondo lo stesso Romano, un fatto, non un procedimento regolato da norme giuridiche e che, del resto l'ammodernamento di quella nozione secondo le implicazioni di una costituzione democratica, f della sovranit un cumulo di competenze specifiche ed accidentali, che, se mostra un certo tipico modo di disporre la organizzazione statale in armonia con certe determinanti ideologico-politiche, non vale certo ad enucleare la sovranit come un modo d'essere necessario dello Stato; la sovranit diventa un mero accidente di strutturazione del governo (p. 177); s da escludere alla sovranit stessa ogni problematicit, facendola coincidere con una esperienza, quale il possesso territoriale, in cui si traduce la esistenza stessa di un gruppo come Stato (p. 178). Puntuali -nella Confusione di concetti della dottrina contemporanea -le osservazioni sulla contrapposizione fra Societ e Stato: Lo Statoordinamento, cui tanti giuristi ricorrono per evitare inevitabili imbarazzi normologici, non che una collettivit astratta (come lo sono tutte le associazioni coatte), dietro alla quale la realt di molteplici gruppi tra i quali uno emerge che riduce a se stesso l'intero ; e, in nota 16, p. 203: ... per noi questa (collettivit astratta) non il modo di essere organizzato dello Stato in quanto gruppo, ma una istituzione statale non avente i caratteri del gruppo (si tratti di quello statale o di altro); noi diciamo "ordinamento,, non certo per dire che .esso struttura lo Stato in quanto ne costituisce l'organizzazione, ma per dire che esso istituito dallo Stato quale " organizzazione,, di quella collettivit obiettivamente inesistente come associazione, che la totalit dei cittadini: GIANNINI ripropone (sia pure esprimendo la "istituzione,, nei giusti termini di gruppo sociale) la equivalenza di ROMANO tra istituzione ed ordinamento giuridico; noi, partendo dalla constderazione di uno Stato in~eso come gruppo sociale organizzato, consideriamo l'ordinamento giuridico il modo (fittizio in termini di gruppo) in cui lo Stato (fornito id organizzazione propria, in quanto gruppo) organizza la totalit dei cittadini componendola in una unit corporativa che non costituisce un'associazione effettiva . Segue un capitolo sul gruppo, nei suoi rapporti con il territorio. Tante e sagaci argometnazioni confluiscono nel fondamentale capitolo conclusivo: Il diritto come azione di governo., che si incentra nella concezione del diritto come azione nel senso che diritto sono anche le leggi, i codici, le costituzioni; ma non in quanto essi disciplinano l'azione di governi e governati, bens in quanto -sia pure al livello della programmazione -sono azione governativa come ogni altra e, ci che pi conta, azione di governo statale (p. 237). PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA Nei due modi di essere diritto dell'azione governativa, a seconda che la si consideri nel suo moto interno e dei vari centri di governo, ovvero nel suo moto esterno, e cio come disposizione a carico dei cittadini inseriti nella corporazione ordina.mentale, si riflettono due caratteristiche dell'azione stessa e quindi del diritto: la socialit e la territorialit {p. 250). La scienza giuridica quindi scienza della azione governativa statale. Conclude, quindi, con una visione che -se pur aperta ad un'ampia dialettica -rivela, oltre che il severo tecnicismo che domina tutta l'opera, anche umani sensi, l dove, negandosi l'apriorismo delle norme giuridiche e distaccandosi dalla disputa tra positivismo e giusnaturalismo, rispettivamente concezioni fisiche e metafisiche nel diritto, 'vede le leggi come formule espressive della realt. Avverte, in definitiva, la preminenza della scienza dello Stato, per spiegare le sue disposizioni; che, altrimenti, il collegamento di esse a puri principi segnerebbe un regresso che sfocerebbe all'infinito se ad arrestarne il corso non intervenisse, benigno, il divin genio di qualche principio assoluto o " fondamentale ,, (p. 277). L'opera, condotta con ampiezza di dati culturali, filosofici, storici, politici e giuridici, un serio tentativo di sovrapporre una nuova dogmatica al problema dialettico fra disciplina normativa e tipologia della realt, che AscARELLI (Problemi giuridici, Giuffr, Milano, 1959) additava come superamento -nell'ambito della sola azione interpretativa della giurisprudenza -dell'antinomia tra logica aristotelica ed arbitrio, riconducendo, in fondo, il problema, pur sempre, al concetto di diritto naturale come perenne esigenza di siffatto superamento. D. FOLIGNO C. FERRI, Note in tema di pronunce sulla giurisdizione. Pubblicazioni dell'Universit di Pavia, Pavia, 1968, pp. 136. I problemi posti dall'A. nel libro in esame sono ben noti ai lettori della presente Rassegna perch, com' risaputo, le questioni di attribuzione e di giurisdizione che sorgono nell'interpretazione della legislazione vigente in materia costituiscono i cimenti, tra i pi ardui e frequenti che avvocati e procuratori dello Stato debbono affrontare nel diuturno esercizio della loro attivit forense. Nell'introdurre i termini della complessa problematica, l'A. rileva che quando i momenti di collegamento della controversia con la giurisdizione del giudice adito debbono trarsi dal merito della causa, il primo quesito da porsi quello di stabilire se la qualificazione giuridica e l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di determinati fatti, compiuti al fine di decidere sulla giurisdizione, siano o meno controvertibili in sede di decisione sul merito: in altri termini, se dalla pronuncia sulla giurisdizione possa derivare un pregiudizio al merito della causa. Dopo aver premesso che nella previsione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, all. E, la presenza del diritto soggettivo controverso costituisce il presupposto del potere giurisdizionale del giudice {e, viceversa, la mancanza del diritto medesimo ne determina la carenza) il F. si domanda se la decisione sulla giurisdizione, che ha ad oggetto l'esistenza (o la possibile esistenza) del diritto, sia idonea a produrre effetti che incidono sul tema sostanziale del processo. Il problema -egli afferma - quello di fissare i limiti entro cui il giudice pu e deve conoscere del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ai fini di decidere della giuri RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sdizione, perch se si ritiene che la cognizione del giudice sulla esistenza del diritto debba essere piena e completa, non escludendo l'assunzione dei mezzi di prova a tal fine necessari, pu sembrare conseguente ritenere che la sentenza stessa pregiudichi la successiva decisione sul merito; se, invece, si ritiene che l'indagine debba essere sommaria e superficiale ed oggettivamente limitata alle sole affermazioni dell'attore, si portati a concludere in senso opposto, escludendo, quindi, un pregiudizio sul merito della causa. Al rilievo secondo cui l'attuale disciplina dei rapporti tra la giurisdizione ordinaria e l'amministrazione attiva e fra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni ,speciali si richiama direttamente alla legge 31 marzo 1877, n. 3761 (detta su conflitti di attribuzione) e che molte disposizioni in essa contenute sono state inserite nel codice di procedura civile del 1942, l'A. fa seguire un attento esame del disposto dell'art. 386 c.p.c. (che, com' noto, determina l'estensione dei poteri di cognizione del giudice del merito davanti al quale prosegue il giudizio successivo alla pronuncia delle Sezicmi Unite) anche sulla scorta della copiosa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia. L'indagine del F. tocca poi l'art. 37 del c.p.c., gli artt. 113 e 134 della Costituzione -al fine di rilevarne l'incidenza sulla legislazione anteriore al dettato costituzionale le norme della legge sui conflitti inserite nel codice di procedura, ed infine, l'art. 4 della predetta legge 31 marzo 1877, n. 3761. Ampio spazio dedicato alle tesi elaborate e sostenute dall'Avvoca tura dello Stato. Il F. insiste nel sottolineare che l'Avvocatura dello Stato, forse pi della dottrina, affermando la necessit di un penetrante esame di fatto e di diritto sulla questione di giurisdizione, ha contribuito ad orientare il convincimento della giurisprudenza. Egli ricorda che nelle periodiche relazioni sull'andamento dei propri lavori, la difesa erariale ha sempre sostenuto che, dovendosi tutelare un interesse pubblico preminente, quale l'intangibilit dell'attivit amministrativa, la lgge non potrebbe. fissare restrizione alcuna all'indagine sulla proponibilit dell'azione e che severe critiche sono state sempre rivolte dall'organo di difesa legale dello Stato al criterio giurisprudenziale c. d. della improponibilit prima facie, rilevandosi che lo stesso finiva con l'alterare i rapporti fra autorit giudiziaria ed amministrativa, stante la possibilit di attuare nel giudizio successivo quel sindacato dell'A. G. su materie attribuite alla P. A., espressamente vietato dall'ordinamento. Non possibile ricordare in queste brevi note tutte le singole que stioni connesse al tema che l'A., in uno spazio peraltro non eccessivo, riesce ad affrontare, inquadrandole organicamente. Baster dire, per con cludere, che chiarezza di esposizione e completezza d'indagine costitui scono i due pregi maggiori del libro, la cui lettura deve raccomandarsi a tutti quegii studiosi ed operatori pratici del diritto che pi frequentemente si imbattono nella problematica, viva e complessa, inerente alla giuri sdizione. L. MAZZELLA E. CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, Giuffr editore, Milano, 1967, pp. 480. La materia delle fonti, nonostante decenni di elaborazione scientifica, resta ancora oggi una delle pi oscure di tutto il diritto pubblico. Pren PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA tendo l'avvio da questa considerazione ed ancor pi dall'altra che all'inerno della stessa materia delle fonti il settore della normazione seconlaria proprio quello che, all'occhio dell'osservatore contemporaneo, si >resenta tuttora gravato dalle maggiori incertezze ed ambiguit, il Cheli :on la monografia in rassegna si propone di indagare sulle manifestazioni lel potere regolamentare. Tra le varie categorie di regolamenti-fonti egli, >er, prende essenzialmente in esame quella, storicamente pi ricca di signicati e di suggestioni culturali, dei regolamenti amministrativi dello Stato. ~a limitazione non impedisce peraltro all'A. di allargare sovente il campo ielle sue osservazioni a tutto il settore della normazione secondaria ed .n particolare anche a quei regolamenti di autonomia (come ad es., i :egolamenti regionali) la cui connessione con i temi generali o con profili li novit insiti nel nuovo assetto istituzionale dello Stato venga a pre1entare caratteri di natura pi infensa e sintomatica. L'indagine si articola .n due parti ben distinte: la prima dedicata all'evoluzione storica ed alle :icostruzioni teoriche della fonte regolamentare compiute sia alla luce ielle esperienze delle et preliberale, rivoluzionaria, liberale e fascista ~ sia alla luce delle tendenze e dei dati della nuova esperienza italiana; .a seconda volta a porre le premesse per una revisione critica del sistema iei regolamenti amministrativi statali nel quadro della struttura costitudonale attualmente vigente in Italia. Tutto il discorso del Cheli ispirato :id una convinzione precisa: che la chiave per l'impostazione e la comprensione di tutti i pi importanti problemi concernenti la materia della r10rmazione secondaria debba essere oggi cercata non sul piano logico ma su quello storico. Secondo l'A. la configurazione assunta dal potere regolamentare nell'ambito dell'ordinamento vigente appartiene nelle sue linee preminenti -data anche l'assenza di una compiuta disciplina formale al diritto consuetudinario: rappresenta, cio, il risultato di un processo evolutivo e complesso, ma prevalentemente incentrato su due passaggi essenziali: quello, iniziale, dallo Stato assoluto allo Stato di diritto (o liberale) e quello, successivo e tuttora in fase di svolgimento, dallo Stato di diritto all'esperienza attuale dello Stato contemporaneo. L'indagine svolta dal Cheli per scandagliare il meccanismo dei rapporti intercorrenti fra sistema delle fonti secondarie e struttura costituzionale sia per la ricchezza delle implicazioni storiche che per l'originalit delle osservazioni dogmatiche presenta un notevole interesse per il cultore del diritto costituzionale e non mancher di for:qire utili stimoli per l'approfondimento di un campo ancora cos inesplorato e pieno di zone d'ombra. L. M. S. BARTHOLINI, Interesse nazionale e competenza delle Regioni, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, CEDAM, Padova, 1967, pp. 156. L'A. sottolinea l'esigenza di un compiuto esame de.Ila giurisprudenza della Corte Costituzionale sul rapporto intercorrente fra interesse nazionale e competenza delle Regioni, al fine di pervenire ad un'esatta e corretta configurazione di tale rapporto. In un primo capitolo il B. esamina le disposizioni costituzionali che hanno introdotto la potest legislativa regionale come attribuzione alle Regioni della funzione di provvedere in determinate materie agli interessi regionali da individuare mediante i criteri della materia e dell'esclusiva o almeno prevalente localizzazione regionale, soffermandosi poi sul sin I 38 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dacato della Corte Costituzionale sull'intervento statale nelle materie regionali in funzione di interessi nazionali. Nel secondo capitolo l'A. delinea un'altra configurazione del rapporto intercorrente fra interesse nazionale e competenza delle regioni basata, da un lato, sull'affermazione -in totale disconoscimento dell'impiego del criterio della materia nell'attribuzione costituzionale di competenza alle regioni -che regionali sono soltanto gli interessi pubblici che risultino peculiarmente caratterizzati dalle materie aperte all'intervento della Regione e che si esauriscano nel loro ambito, dall'altro, sulla configurazione oggettivistica del contenuto costituzionale delle materie regionali in sede di determinazione delle possibilit normative delle quali dispone la Regione per soddisfare interessi pubblici di sua competenza. Questa duplice configurazione del rapporto fra interesse nazionale e competenza della Regione centrata, prima, sull'intervento statale nelle materie regionali e, poi, sull'interesse nazionale come limite interno delle materie regionali, se non riesce a comprendere tutta la giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale, ha certamente il pregio di ridurre ad organica sistematicit tutta la variet e complessit delle pronunzie fino ad oggi intervenute sull'argomento. Come primo sforzo per un'elevazione a sistema dei molteplici dati giurisprudenziali a nostra disposizione, questo libro del B. merita certamente di essere segnalato all'attenzione degli studiosi. L. M. P. VIRGA. Il provvedimento amministrativo, Giuffr editore, Milano, 1968, pp. 626. Aggiornata sugli studi di maggior rilievo apparsi negli ultimi anni, questa terza edizione de Il provvedimento amministrativo del V. si riconferma come una delle pubblicazioni pi complete ed esaurienti sull'argomento. La materia vi trattata cori organicit e chiarezza veramente esemplari. Dopo le nozioni introduttive di atto e provvedimento amministrativo, un intero capitolo dedicato alla discrezionalitd amministrativa cui l'A. d un respiro molto ampio passando in rassegna, nelle note, le pi signi I ficative teorie su di essa, da quella ben nota del Giannini a quella recentissima del Piras. Esaurienti e dettagliate le parti relative alla classificazione ed al procedimento; particolarmente incisive quelle dedicate all'efficacia ed alla invalidit, al ritiro, alla convalescenza ed alla conservazione dell'atto amministrativo. Chiude il volume una parte dedicata ai procedimenti amministrativi su ricorso (ricorso in opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario). L. M. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI * Legge 9 febbraio 1968, n. 83. Proroga per la durata di un triennio l.ella legge 27 febbraio 1958, n. 130 sulla assunzione obbligatoria dei >rofughi (G. U. 10 marzo 1968, n. 57). legge 27 febbraio 1968, n. 93 Disposizioni in materia di appalti di >pere pubbliche (G. U. 4 marzo 1968, n. 59). legge 17 febbraio 1968, n. 108. Norme per la elezione dei Consigli egionali delle Regioni a statuto normale (G. U. 6 marzo 1968, n. 61). legge 1 marzo 1968, n. 244. Abrogazione dell'art. 3 della legge m luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilit dei contratti di tppalto alla procedura di accertamento del vafore venale (G. U. m marzo 1968, n. 82). legge 18 marzo 1968, n. 249. Delega al governo per il riordinamento !ella amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni ~ per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti tatali (G. U. 30 marzo 1968, n. 83). legge 18 marzo 1968, n. 313. Riordinamento della legislazione penionistica di guerra .(G. U. 6 aprile 1968, n. 90 supplemento ordinario). legge 20 marzo 1968, n. 391 Midificazioni agli articoli 30, 47 e 48 !ella legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di 1tHit pubblica (G. U. 16 aprile 1968, n. 97). legge 2 aprile 1968, n. 482. Disciplina generale delle assunzioni 1bbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private G. U. 30 aprile 1968, n. 109). NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE* NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI d. lg. C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 (Istituzione della giunta giuridizionale amministrativa della Valle d'Aosta) art. 1, commi secondo e (*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. () Tra parentesi sono indicati gli -articoli della Costituzione in riferimento i quali sono state proposte o decise le questioni di legittimit costituzionale. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELI.O STATO terzo, per la sola parte relativa alla composizione della giunta in sede r.:-: giurisdizionale, 2, 3, 4, 5, c:omma primo, interpretato con l'art. 1 del d. lg. C.P.S. 1 aprile 1948, n. 371, secondo, terzo, quarto e quinto e art. 7, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro che maneggiano il denaro della Valle l'assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilit previste dagli articoli 251 a 260 di detto testo unico. Sentenza 9 aprile 1968, n. 33, G. U. 20 aprile 1968, n. 108. Ordinanze di rimessione 10 dicembre 1966 della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta (G. U. 25 'febbraio 1967, n. 51 e in questa Rassegna 1967, II, 6), 20 dicembre 1966 della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta (G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e in questa Rassegna 1967, II, 67) 27 gennaio 1967 della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta (G. U. 8 aprile 1967, n. 8, e in questa Rassegna 1967, II, 67) e 11 marzo 1967 della Corte dei Conti, prima sezione giurisdizionale (G. U. 2 settembre 1967, n. 221, e in questa Rassegna 1967, II, 191). legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), art. 45, limitatamente alla sua applicabilit allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libert democratiche. Sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. u. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 5 giugno 1967 del Pretore di Catania (G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in questa Rassegna 1967, II, 195). legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), art. 63, comma terzo. Sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanze di rimessione 7 febbraio 1967 del Tribunale di Torino (G. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa Rassegna 1967, II, 156) e 5 giugno 1967 del Pretor di Catania (G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in questa Rassegna, II, 195). legge reg. sic:. approv. 23 giugno 1965 (Estensione all'assemblea regionale siciliana dell'art. 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102), art. 1, limitatamente alla parte in cui dispone che l'indennit parlamentare stabilita per i deputati regionali esente da ogni tributo e non pu comunque essere computata agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri enti. Sentenza 3 aprile 1968, n. 24, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 1 luglio 1965, G. U. 17 luglio 1965, n. 178. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge reg. sic:. approv. 21 marzo 1967 (Istituzione del ruolo del persoi, ale salariato di 4a categoria addetto alla pulizia). Sentenza 21 marzo 1968, n. 17, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana noificato il 29 marzo 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e in questa lassegna 1967, II, 73. legge reg. sic:. approv. 31 marzo 1967 (Concessione di un assegno vitaizio alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici caduti nella lotta per l lavoro, la libert e il progresso della Sicilia). Sentenza 9 aprile 1968, n. 29, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 8 aprie 1967, G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e in questa Rassegna, 1967, II, 74. mRME DELLE QUALI STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Codice di procedura civile, art. 55 (Responsabilit civile del giudice), 1rt. 74 (Responsabilit del pubblico ministero) art. 28 della Costiuzione. Sentenza 21 marzo 1968, n. 17, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 23 novembre 1965 del Tribunale di Bolo: na, G. U. 9 luglio 1966, n. 168, e in questa Rassegna, 1966, II, 201. legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri liritti connessi al suo esercizio), art. 180 (art. 18 della Costituzione). Sentenza 3 aprile 1968, n. 25, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanza di rimessione 21 marzo 1966 del giudice conciliatore di /Iilano, G. U. 25 giugno 1966, n. 156, e in questa Rassegna, 1966, II, 160. d. P. R. 19. maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto peciale per la Sardegna), art. 55 (art. 56 dello Statuto sardo e 70 della ostituzione). Sentenza 9 aprile 1968, n. 30, G. U. 20 aprHe 1968, n. 102. Ordinanza di rimessione 18 maggio 1966 del Tribunale di Tempio 1ausania, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, I, 255. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte lirette), art. 252 (art. 76 della Costituzione). Sentenza 9 aprile 1968, n. 32, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanza di rimessione 13 maggio 1966 della Corte di Appello li Milano, G. U. 27 agosto 1966, n. 213. 42 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), artt. 29, 33, 34 e 35 (artt. 3 e 21 della Costituzione). II Sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 5 giugno 1967 del Pretore di Catania, G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in questa Rassegna, 1967, II, 195. I legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari) art. 14 (artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione). Sentenza 21 marzo 1968, n. 16, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanze di rimessione 23 febbraio 1966 del Tribunale di Firenze, sezione agraria (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, II, 212) e 27 gennaio 1967 del Tribunale di Siracusa, sezione agraria (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e in questa Rassegna, 1967, II, 70). d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la 'l"epressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti), art. 35, secondo comma (art. 76 della Costituzione). Sentenza 9 aprile 1968, n. 34, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanze di rimessione 10 dicembre 1966 (tre) del Pretore di Roma, G. U. 14 ottobre 1967, n. 258. 14 legge 5 luglio 1965, n. 798 (Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione deU'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali), artt. 3 e 4 (artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53 della Costituzione). Sentenza 3 aprile 1968, n. 23, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanze di rimessione 15 febbraio 1966 del Pretore di Varese (G. U. 25 giugno 1966, n. 156, e in questa Rassegna, 1966, II, 163), 22 novembre 1966 del Tribunale di Aosta (G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 71) e 25 gennaio 1967 del Pretore di Avezzano (G. U. 25 marzo 1967, n. 77 e in questa Rassegna, 1967 II, 71). legge 21 luglio 1967, n. 613 (Rice1ca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi) in particolare artt. 2, 43, 45, 53 e ultimi sei commi della tabella A aHegata alla legge (artt. 14 lett. h, 20 prima parte, 33, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana). Sentenza 3 aprile 1968, n. 21, G. U. 20 aprile 1968, n. 108. Ricorso depositato il 7 settembre 1967 della Regione Siciliana, G. U. 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, II, 201. legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 43 modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e colti! ZZione deglii drocarburi liquidi e gassosi), artt. 2, primo comma, 5 !Condo, terzo e quarto comma, 11, 17, primo e secondo comma, 20, terzo ,mma, 23, .primo comma, 27, quarto e quinto comma, 32, primo comma, 33, rimo e quinto comma, 35, primo comma, 40, 41, 42, 49, 53, 54 e ogni altra 'sposizione connessa. Sentenza 3 aprile 1968, n. 21, G. U. 20 aprile 1968, n. 108. Ricorso depositato 1'8 settembre 1967 della Regione siciliana, G. U. "= ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, II, 202. NORME DELLE QUALI STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Codice civile art. 156 (Effetti della separazione), primo comma, nella arte in cui, prevedendo la separazione dei coniugi per colpa del marito, npone al medesimo di provvedere a tutto quanto si rende necessario i bisogni della vita della moglie, senza considerazione dei mezzi di ii questa per avventura disponga (artt. 3 e 29 della costtiuzione). Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 31 ottobre 1967, G. U. marzo 1968, n. 65. Corte di Appello di Roma, ordinanza 8 gennaio 1968, G. U. 30 mar1968, n. 84 (1). codice civile, art. 2068 (Rapporti di lavoro sottratti a contratto col~ ttivo), secondo comma, in quanto sottrae alla disciplina del contratto lllettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni a carattere dotestico (artt. 3 e 39 della Costituzione). Pretore di Brindisi, ordinanza 29 gennaio 1968, G. U. 20 aprile }68, n. 102. codice civile art. 2070 (Criteri di applicazione), primo e secondo comma, l quanto conservano integro -ovvero attenuato, come secondario issidio ermeneutico -il criterio che per precisare la sfera di efficacia el contratto collettivo debbasi avere riguardo all'attivit effettiva (1) Questione gi proposta, sotto analogo profilo dal Tribunale di Perugia con :dinanza 14 luglio 1967 (G. U. 25 novembre 1967, n. 295 e in questa Rassegna, l67, Il, 231), dal Tribunale di Milano con ordinanza 14 luglio 1968 (G. U. 28 geniio 1967, n. 25, e in questa Rassegna 1967, Il, 15) e dal Tribunale di Caltagirone, :dinanza 26 gennaio 1967 (G. U. 29 luglio 1967, n. 1960, e in questa Rassegna, 1967, 150). La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 1966, G. U. 28 maggio 1966 , 131, e in questa Rassegna 1966, Il, 144, ha dichiarato la illegittimit costituzionale ell'art. 156, primo comma per l'ipotesi di separazione consensuale senza colpa di essuno dei coniugi. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente esercitata dall'imprenditore quale indice di appartenenza ad una data categoria (art. 39, primo comma, della Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanze n. 3 di identico contenuto, 20 novembre 1967, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. I I codice civile, art. 2120 (Indennit di anzianit) primo comma; limitaf tamente alla parte in cui sancisce che non dovuta l'indennit di anzianit nel caso di licenziamento per colpa del lavoratore (artt. 3 e 36 della Costituzione. Corte di Cassazione, Sez. II civ, ordinanza 17 novembre 1967, G. U. 9 marzo 1968, n. 65. codice penale art. 140 (Applicazione provvisoria di pene accessorie) limitatamente alla disposizione sulla provvisoria sospensione dell'esercizio dei pubblici uffici (art. 27, secondo comma della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 22 febbraio 1968, G. U. 24 aprile 1968, n. 102. codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio solo della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (2). Pretore di Orbetello, ordinanza 19 gennaio 1968, G. U. 9 marzo 1968, n. 65. codice di procedura penale, art. 301 (Applicazione provvisoria di pene accessorie e di misure di sicurezza) limitatamente alla disposizione sulla provvisoria sospensione dell'esercizio dei pubblici uffici (art. 27, secondo comma della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 22 febbraio 1968, G. U. 24 aprile 1968, n. 102. codice di procedura penale, art. 553 (Sentenze soggette a r;evisione) n. 2, in quanto condiziona ad una qualit personale dell'interessato la facolt di esercitare il diritto di chiedere la revisione (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte Suprema di Cassazione, sezione III pen., ordinanza 7 dicembre 1967, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. codice di procedura penale, art. 587 (Esecuzione delle pene accessorie), limitatamente alla disposizione sulla provvisoria sospensione dell'esercizio dei pubblici uffici. (2) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 28 novembre 1961, n. 64 e riproposta dal Pretore di Torino con ordinanza 7 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321, e in questa Rassegna, 1967, II, 232. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Tribunale di Roma, ordinanza 22 febbraio 1968, G. U. 24 aprile 1966, n. 102. legge 30 dicembre 1923, n. 3269 (Testo Unico che approva la legge del registro), art. 98, in quanto prima del provvedimento del Pretore non istaura il contraddittorio, n consente un seguito immediato di possibile contraddittorio (art. 24 della Costituzione). Pretore di Bergamo, ordinanza 25 gennaio 1968, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. r. d. 30 ottobre 1933, n. 611 (Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappre~entanza e difesa in giudizio dello Stato e sllo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) art. 11 ultimo comma, in quanto commina la non sanabilit della nullit delle notificazioni (art. 3 della Costituzione) (3). Tribunale di Campobasso, ordinanza 7 dicembre 1967, G. U. 9 marzo 1968, n. 65. r. d. 17 giugno 1935, n. 1765 (Disposizioni per l'assicurazione obbUgatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), art. 67, primo comma, perch consente la decorrenza del termine di prescrizione, peraltro assai breve, dal giorno di manifestazione della malattia professionale, anzich da quello in cui l'assicl.).rato acquis il diritto alla prestazione. Tribunale di Enna, ordinanza 28 dicembre 1967, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (Disciplina del trattamento mutualistico di malattia di operai dell'industria) art. 38, primo comma, in quanto stabilisce un trattamento differenziato che appare esercizio manifestamente irrazionale ed arbitrario del potere discrezionale del legislatore (art. 3, primo comma della Costituzione). Tribunale di Vercelli, ordinanza 17 gennaio 1968, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, delL'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma, in quanto condiziona l'esercizio del diritto al concordato preventivo al deposito (3) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 8 luglio 1967, n. 97 e riproposta dal Tribunale di Piacenza con ordinanza 17 giugno 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282, e in questa Rassegna 1967, II, 234. 46 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. II della somma necessaria per le spese della procedura (artt. 3 e 24 della Costituzione) ( 4). Tribunale di Cagliari, ordinanza 13 gennaio 1968, G. U. 9 marzo 1968, n. 65. legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), art. 17, in quanto consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali a persone in condizione di acquistare interi fabbricati e nega lo stesso beneficio a persone che possano e vogliano acquistare un solo appartamento con annesso locale terraneo destinato ad ufficio od a negozio ovvero solamente il locale predetto (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Matera, ordinanza 25 novembre 1967, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. d. I. 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli aglomerati cementizi), art. 14, in quanto stabilisce che l'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non valido se non preceduto dal versamento deHe somme richieste (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Tribunale di Bologna, ordinanza 6 ottobre 1967, G. U. 24 aprile 1968, n. 102. legge 14 aprile 1956, n. 307 (Determinazione e modificazioni delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonch per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani), art. 1, in quanto non determina principi e criteri direttivi atti a delimitare la discrezionalit del potere di imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione) (5). Pretore di Milano, ordinanza 29 novembre 1967, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit), artt. 1 e 2, nella parte in cui la dizione possono essere diffidati dal (4) Questione gi proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Cassino, con ordinanza 12 maggio 1967, G. U. 8 luglio 1967, n. 170 e in questa Rassegna 1967, II, 153. (5) Questione proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano con ordinanza 6 dicembre 1967, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e in questa Rassegna 1968, II, 14. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 47 !Uestore e il questore pu rimandarvele conferisce all'autorit ammitistrativa un potere discrezionale. Pretore di Genova, ordinanze di identico contenuto n. 2 del 1 feb1raio 1968, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. d. P. R. 29 gennaio 1958 (Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette) 1rt. 143, secondo comma lett. a) e b) ed ultimo comma, in quanto abroga mplicitamente il beneficio concesso ai dipendenti statali con l'art. 31, rimo e secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 (art. 76 della :ostituzione). Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Trbino, ordinanza 30 novembre 1967, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (Norme per il finanziamento delle 1restazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati), art. 5, in quanto .on determina principi e criteri direttivi atti a delimitare la discreonalit del potere d imposizone (artt. 23 e 76 della Costituzione) (6). Pretore di Milano_, ordinanza 29 novembre 1967, G. U. 30 mar o 1968, n. 84. legge 3 febbraio 1963, n .. 69 (Ordinamento della professione di gforalista), art. 45, in quanto assoggetta l'esercizio della attivit giornaistica ad una particolare a'bilitazione professionale, od iscrizione in ppositi albi (art. 21 della Costituzione (7). Tribunale di Milano, ordinanza 13 dicembre 1967, G. U. 30 mar o 1968, n. 84. d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858 (Testo Unico delle leggi sui servizi ella riscossione ~elle imposte dirette), art. 140, in quanto stabilisce n limite di et inferiore per il licenziamento degli impiegati di esat) ria di sesso femminile (artt. 3 e 37 dlla Costituzione). Corte d Appello di Palermo, ordinanza 22 dicembre 1967, G. U. 4 aprile 1968, n. 102. d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2194 (Determinazione dell'addizionale al ontributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di ialattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma della l)egge (6) Questione proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano con dinanza 6 dicembre 1967, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e in questa Rassegna, 168, Il, 15. (7) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. U. 30 marzo 168, n. 84, e in questa Rassegna, retro, Il 40, ha dichiarato incostituzionale la irma di cui all'art. 45 limitatamente alla sua applicabilit allo straniero al quale a impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libert democratiche. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I 31 gennaio 1961, n. 1443), in quanto mancante del requisito della controfirma del Presidenti'! del Consiglio (art. 89 della Costituzione). I Tribunale di Cagliari, ordinanza 10 febbraio 1967, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. I legge 7 febbraio 1968, n. 27 (Con'!Jersione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142), articolo unico, nella parte in cui sostituisce H secondo comma del decreto legge 11 dicembre 1967 (art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e art. 2 del decreto presidenziale 26 luglio 1965, n. 1074. Ricorso del Presidente della Regione siciliana 2 marzo 1968, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI INAMMISSIBILITA DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO Codice di .procedura civile, art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione) -manifesta infondatezza (8). Ordinanza 11 marzo 1968, n. 8, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. I Ordinanze di rimessione 22 dicembre 1966 della Corte di Appello di Catania (G. U. 24 giugno 1967 e in questa Rassegna, 1967, II, 101) 14 marzo 1967 del Tribunale di Milano (G. U. 2 settembre 1962 n. 221 e in questa Rassegna 1967, II, 187) e 31 ottobre 1967 del Tribuna1e di Ravenna (G. U. 27 gennaio 1968, n. 24 e in questa Rassegna, 1968, :- "' "' .:;. II, 11). codice di procedura penale, art. 231 (Atti ed informative del Pretore). primo comma, 398 (Poteri del Pretore-nel proc-edimento con istruzione sommaria), secondo comma -manifesta infondatezza (artt. 3 e 24 della Costituzione). Ordinanza 11 marzo 1968, n. 4, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanze di rimessione 19 dicembre 1966 del Pretore di Vicenza (G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e in questa Rassegna 1967, II, 60) 28 marzo 1967 del Pretore di Padova (G. U. 8 luglio 1967, n. 170 e in questa Rassegna 1967, II, 151) 17 maggio 1967 del Pretore di Cecina (G. U. 29 luglio 1967, n. 190 e in questa Rassegna, 1967, II, 151). (8) Per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza 12 dicembre 1967, n. 139. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 503 (Atti del giudizio direttissimo) manifesta infondatezza (artt. 3 e 24 della Costituzione) (9). Ordinanza 11 marzo 1968, n. 7, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 28 marzo 1967 del Tribunale di Varese, ~. U. 15 luglio 1967, n. 177, e in questa Rassegna, 1967, II, 152. codice di procedura civile, art. 545 (crediti impignorabili), quarto com 1a -manifesta infondatezza (art. 3 della Costituzione). Sentenza 21 marzo 1968, n. 20, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 24 maggio 1967 del Pretore di Brescia, ;, U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa Rassegna, 1967, II, 151. codice della navigazione, art. 1238 (Competenza per le contravvenzioi), primo comma -manifesta infondatezza (art. 104, primo comma della ~ostituzione). Ordinanza 3 aprile 1968, n. 27, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanza di rimessione 25 settembre 1967 del Comandante del orto di Cagliari, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307, e in questa Rassegna, 967, II, 233. r. d. I. 19 ottobre 1923, n. 3228 (Disposizioni per la formazione degli rari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi i trasporto in con~essione), art. 16 delle disposizioni annesse, nel testo todificato dal r. d. 1. 2 dicembre 1923, n. 2682 -manifesta infonda~ zza (10). Ordinanza 21 marzo 1968, n. 14, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 12 giugno 1967 del Pretore di Milano, !. U. 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, II, 188. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria delle successioni), rt. 31 primo, secondo e terzo comma -manifesta infondatezza (artt. 3 53 della Costituzione). Ordianza 21 marzo 1968, n. 13, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 2 marzo 1967 della commissione provin1ale delle imposte di Bari, G. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa assegna, 1967, II, 152. r. d. I. 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compra1*?nlta degli autoveicoli ed istituzione del pubblico Registro Automobistico presso le sedi dell'Automobil Club d'Italia), art. 7, quarto comma manifesta infondatezza (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). (9) Questione dichiarata non fondata con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. (10) Per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza 12 di mbre 1967, n. 150. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ordianza 9 aprile 1968, n. 36, G. U. 24 aprile 1968 n. 102. Ordinanza di rimessione 7 novembre 1966 del Tribunale di Roma, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 65. r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 152 -restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza. Ordinanza 11 marzo 1968, n. 3, G. U. 28 maggio 1966 n. 131. Ordinanza di rimessione 18 marzo 1966 del Pretore di Roma, G. U. 28 maggio 1966 n. 131, e in questa Rassegna, 1967, II, 158. r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo Unico delle leggi e deHe norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dlello Stato e sullo ordinamento della Avvocatura dello Stato), art. 11 -manifesta infondatezza (11). Ordinanza 11 marzo 1968, n. 6, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanze di rimessione 25 novembre 1966 del Tribunale di Salerno (G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e in questa Rassegna, II, 66) 11 maggio 1967 del Tribunale di Campobasso (G. U. 15 luglio 1967, e in questa Rassegna, II, 153) e 17 giugno 1967 del Tribunale di Piacenza (G. U. 11 novembre 1967, e in questa Rassegna 1967, II, 234). r. d. I. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), artt. 11, nn. 1 e 2, 15, 18, 22, 24 e 29 -inammissibilit (artt. 39 e 97 della Costituzione). Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, G. U. 28 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 205. legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell~ente Mutualit Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori), artt. 15, 24 e 27 -inammissibilit (artt. 39 e 97 della Costituzione). Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 207. d. lg. lgt. 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per l'intie grazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie, a favore dei lavoratori dell'industria deLL':Alitalia), art. 7 e 1 O -inammissibilit (artt. 39 e 97 della Costituzione). Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 31. Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, G. U. 23 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 207. '.11) Per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza 26 giugno 1967, n. 97. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 151 d. lg. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), arfi olo 1 lett. b -manifesta infondatezza (artt. 24, 101 e 102 della Costiuzione). Ordinanza 11 marzo 1968, n. 9, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 5 maggio 1967 del Tribunale di Sciacca, ;. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa Rassegna, 1967, II, 155. d. P. R. 30 maggio 1955, n. 7'97 (Testo Unico delle norme concernenti 'li assegni familiari), artt. 54 e 56 -inammissibilit (artt. 3,9 e 97 della :ostituzione). Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanze di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, ;. U. 23 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 210. legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione della assicurazione per in1aliditd e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) art. 7 inammissibilit (artt. 39 e 97 della Costituzione). Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, ;. U. 28 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 210. d. P. R. 29 genaio 1958, n. 645 (Testo Unico delle leggi sulle imposte :irette), art. 136, lett. b -manifesta infondatezza (12). Ordinanza 11 marzo 1'968, n. 5, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 19 gennaio 1964 (tre) della commissione listrettuale delle imposte di Conegliano, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307, in questa Rassegna, 1967, II, 236. d. P. R. 29 genaio 1958, n. 645 (1\esto Unico delle leggi sulle imposte ~irette), art. 176 -manifesta infondatezza. Ordinanza 11 marzo 1968, n. 10, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 3 marzo 1967 della Commissione distretuale delle imposte di Gubbio, G. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa iassegna, 1967, II, 155. legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione della assicurazi01ie obbligatoria 1er la invaliditd, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro amiliari), art. 1 O -inammissibilit (artt. 39 e 97 della Costituzione). Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, ;. U. 23 luglio 1966, n. 182 e in questa Rassegna, 1966, II, 211. (12) Per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza 12 diembre 1967, n. 135. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti daUe imprese industriaii) articolo unic:o -manifesta infondatezza (articolo 39 della Costituzione) (13). Ordinanza 21 marzo 1968, n. 15, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 20 dicembre 1966 della Corte di Appello di Napoli, G. U. 2 ottobre 1967, n. 221, e in questa Rassegna, 1967, II, 193. d. P. reg. sic:. 20 agosto 1960, n. 3 (Testo Unico deUe leggi per la eiezione dei consigli comunali neUa Regione Siciliana), artt. 55, 60, 61 e 62 -manifesta infondatezza (art. 108, secondo comma, della Costituzione). Ordinanza 3 aprile 1968, n. 27, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. Ordinanza di rimessione 26 maggio 1966 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e in questa Rassegna, 1967, II, 10. d. P. R. 16 gennaio 1961, n. 153 (Norme nel trattamJ.ento economico e normativo dei giornalisti), articolo unic:o -restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza. Ordinanza 21 marzo 1968, n. 12, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 9 giugno 1967 del Pretore di Padova, G. U. 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, II, 193. d. P. R. 16 maggio 1961, n. 636 (RegoLa~ento di esecuzione deUa legge 4 marzo 1968, n. 261, concernente il riordinamento dei Patronati scolastici) -inammissibilit (art. 76 della Costituzione). Sentenza 21 marzo 1968, n. 18, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 della Corte di Appello di Cagliari, G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, II, 212. legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista), artt. 24, 28 c:pv., 46, 47, 51, lettere e d, 54 e 55 -inammissibilit (artt. 3, 21, 18, 19, 33, 39 e 49 della Costituzione). Sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. Ordinanza di rimessione 5 giugno 1967 del Pretore di Catania, G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in questa Rassegna, 1967, II, 195. (1,3) Questione dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1967, n. 98. Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 stato dichiarato incostituzionale con sentenza 26 maggio 1966, n. 504 per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria. CONSULTAZIONI A.GRICOLTURA Sospensione del termine di scadenza delle cambiali agrarie -Pagamento degli interessi degli istituti di credito agrario al fondo anticipatore. Se gli istituti operanti ai sensi della legge n. 949 del 1952, il credito alle aziende agricole beneficiarie dei prestiti di cui al capo III della legge suddetta, concessi previo rilascio di cambiali agrarie, siano tenuti al pagamento degli interessi per il ritardo contrattualmente stabilito, a favore del Fondo di rotazione istituito dalla citata legge, durante il periodo di cui al d.l. 9 novembre 1966, n. 914 per i debitori residenti nei comuni colpiti da avversit atmosferiche (n. 55). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Attivit certificatoria -Limiti. Se sussista in capo alla P.A. l'obbligo di rilasciare atti certificativi a privato che nel loro interesse ne facciano richiesta, anche al di fuori di espressa statuizione legislativa (n. 333). Se, in particolare, tale obbligo non sussista quando, in relazione ad una lite instauranda, la documentazione necessaria sia acquisibile ex art. 213 c.p.c. (n. 333). Commissioni consultive. in materia di danni di guerra. Se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, n. 955, le commissioni consultive in materia di danni di guerra precedentemente esistenti possano continuare a funzionare per il principio della prorogatio (n. 334). APPALTO Benefici fiscali relativi a contratti d'appalto dei comuni quali stazioni appaltanti della GESCAL. Se, nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato da un Comune quale stazione appaltante della GESCAL, il termine per la registrazione, ai fini del godimento del beneficio fiscale della tassa fisi;;a, decorra dal giorno della stipulazione ovvero dal giorno in cui intervenuto il visto prefettizio (n. 318). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Interessi legali sulla revisione prezzi -Deposito presso la Cassa DD.PP. Se possa l'Amministrazione liberarsi, mediante deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, dell'obbligo di corresponsione degli inte ressi legali decorrenti a favore dell'impresa appaltatrice dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo a sensi dell'art. 3 legge 9 maggio 1950, n. 329 (n. 319). ATTI AMMINISTRATIVI Provvedimenti d'urgenza del Prefetto in caso di scioperi dei dipendenti comunali. Se il Prefetto abbia il potere di disporre dell'Ufficio del Genio Civile per il funzionamento del servizio comunale (nella specie il serv1z10 di acquedotto) in caso di sciopero del personale comunale addetto (n. 15). AVVOCATI E PROCURATORI Compensi professionali. I I Se i compensi professionali dovuti agli avvocati e procuratori siano dovuti esclusivamente in relazione a determinate e specifiche attivit svolb o possano invece commisurarsi anche ad utilit e benefici successivi e indiretti (n. 70). BANCHE Regione siciliana -Servizi di Tesoreria Comunale -Competenza consultiva della Banca di Italia. :~ Se l'entrata in vigore del d. Pres. 27 giugno 1952, n. 1133 recante norme d'attuazione dello Statuto Siciliano in materia di credito e risparmio abbia spostato dalla Banca l'Italia all'Assessorato Regionale per le Finanze la competenza a dar parere sullo affidamento a privati esattori dei servizi di tesoreria comunale (n. 14). CIRCOLAZIONE STRADALE Dispositivi -Accertamento di reato. Se l'accertamento del reato di cui all'art. 517 c.p. possa essere effettuato, presso i fabbricanti di dispositivi previsti dal codice stradale e non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero, dai funzionari dell'Ispettorato Generale Circoiazione e Traffico del Ministero dei LL.PP. (n. 11). PARTE II, CONSULTAZIONI 55 :OMUNI E PROVINCE >elegazioni su tesorieri a garanzia di mutui degli enti locali -Assoggettabilit. Se siano assoggettabili ad imposta di registro le delegazioni rilasciate ai Comuni sui propri tesorieri ed appaltatori del servizio di riscossione elle imposte comunali per garantire l'ammortamento di mutui (n. 127). 'artecipazioni azionarie della Provincia. Se sia legittima la partecipazione azionaria di un ente locale terri> riale (Provincia) ad una societ per azioni, concessionaria (per atto della tessa Provincia) di un servizio pubblico di trasporti (n. 128). Se sia legittima la disposizione statutaria la quale prevede che almeno 90 per cento delle azioni siano nominative, intestate e trasferibili solo :a enti pubblici locali della provincia (n. 128). ospensione del sindaco dalle funzioni per processo penale a suo carico. Se la sospensione dei sindaci dalle loro funzioni, prevista dall'art. 149 d. 4 febbraio 1915, n. 148 debba essere mantenuta quando, contro l'ordianza dibattimentale che ha dichiarato la nullit del decreto di citazione giudizio, sia stato proposto conflitto improprio di competenza (n. 129). ONTABILIT GENERALE DELLO STATO ermo amministrativo. Se la procedura di fermo amministrativo ex art. 69 legge di contailit possa esporre la P.A. ad una azione di risarcimento danni nel caso i comportamento illegittimo dell'Amministrazione stessa (n. 224). :pettorato Generale di finanza -Limiti delle ve1ifiche. Quale sia la funzione e quali siano i limiti delle verifiche demandate !l'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato 1. 225): ONTRABBANDO ecupero diritti evasi. Se la competenza per il recupero dei diritti evasi, nel caso di sentenza enale di condanna per reati di contrabbando che non porti anche conanna al pagamento dei diritti evasi, spetti alla Cancelleria ovvero all'Uffi o Doganale (n. 43). Se, nella ipotesi che il processo penale per contrabbando si chiuda con mtenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, l'Ammini; razione possa ugualmente recuperare coattivamente i diritti evasi (n. 43). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI IContributo ai capi famiglia alluvionati. Se ai fini della concessione del contributo a fondo perduto ai capi ! famiglia alluvionati ex art. 48bis della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 occorra avere riguardo al periodo d'imposta 1966 ovvero all'esercizio Finanziario dello Stato per il 1966 (n. 74). Contributi alle industrie da parte della Cassa per il Mezzogiorno. Se, una volta stabilito che i criteri per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno alle piccole e medie industrie vanno applicati anche a stabilimenti facenti parte di grandi complessi industriali solo nel caso di raggruppamento delle varie unit in una unica unit produttiva, detti criteri possano essere seguiti anche nell'ipotesi in cui le singole unit produttive facciano capo a imprese distinte (n. 75). D.l. n. 976166 -Limiti di applicabilit. Se il contributo concesso alle Imprese a sensi dell'art. 27 d.l. n. 976/66 possa, successivamente alla legge di conversione n. 1142/1966 essere erogato esclusivamente a Ditte aventi sede nei Comuni elencati nei Decreti Presidenziali emanati o emanandi a sensi dell'art. 1 d.l. n. 914/1966 (n. 76). Se le modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto legge abbino efficacia ex tunc o ex nunc (n. 76). I' ~ Se le domande di contributo presentate da Imprese non aventi sede nei Comuni come sopra elencati nei Decreti Presidenziali prima dell'entrata in vigore della legge di conversione ma sulle quali non era ancora stato provveduto, possono essere prese in considerazione ai fini della con . cessione del contributo (n. 76). . , . COOPERATIVE . Cooperative edilizie -Cessione di area. Se, ai sensi dell'art. 8 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, sia possibile la cessione di una area esuberante da parte di una cooperativa edilizia senza un corrispettivo in denaro (n. 3). DANNI DI GUERRA Commissioni consultive in materia di danni di guerra. Se, a seguito della entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, n. 965, le commissioni consultive in materia di danni di guerra precedentemente esistenti possano continuare a funzionare per il principio della prorogatio (n. 130). PARTE II, CONSULTAZIONI 67 DAZI DOGANALI Dichiarazione doganale: efficacia. Se le merci esportate verso l'Italia da un altro paese del MEC prima :l:el 1 giugno 1967 siano assoggettabili al trattamento preesistente al 2 ~iugno 1967 data di entrata in vigore del regolamento C.E.E. n. 107/67, ;i,ualora non fosse stata presentata la dichiarazione doganale e la stessa :osse stata accettata dalla dogana italiana successivamente all'entrata in vigore del suddetto regolamento (n. 39). DEMANIO Beni patrimoniali indisponibili. Se siano espropriabili i beni del patrimonio indisponibile dello Stato (n. 223). DIRITTO INTERNAZIONALE Durata della protezione di opere liriche. Se le opere liriche rappresentate durante la vita dell'autore ma pub:> licate dopo la sua morte debbano considerarsi postume e se nel com; mto del termine di durata della protezione debba considerarsi dies a quo ;i,uello della pubblicazione dell'opera (n. 4). DONAZIONE Donazione ad enti pubblici -Necessit dell'autorizzazione governativa. Se sia applicabile all'I.S.E.S. l'art. 17 e.e., e in via generale se sia 1ecessaria per gli enti pubblici l'autorizzazione governativa per accettare fonazioni a titolo gratuito il patrimonio dell'Ente (n. 38). ~DILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ::::ooperative edilizie -Cessione di area. Se, ai sensi dell'art. 8 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, sia possibile la ~essione di una area esuberante da parte di una cooperativa edilizia senza m corrispettivo in danaro (n. 204). ~SECUZIONE FISCALE Recupero finanziamenti. Se la procedura esattoriale prevista dall'art. 3 del d.1.1. 1 novembre L944, n. 367 sia applicabile per il recupero dei finanziamenti concessi ai >ensi del d.l.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1419 (n. 76) . 58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ESECUZIONE FORZATA Opposizione di terzo della moglie -Beni dotali gi di propriet del marito. Se sia ammissibile l'opposizione di terzo della moglie convivente ex art. 622 c.p.c. relativamente a beni che, prima della costituzione in dote e in costanza di matrimonio, erano stati acquistati dalla stessa moglie nei confronti del marito (n. 44). ESPROPRIAZIONE PER P.U. Beni patrimoniali indisponibili. Se siano espropriabili i beni del matrimonio indisponibile dello Stato (n. 258). Decreto di espropriazione -Emissione dopo il termine. Se possa ritenersi legittimo il decreto di espropriazione emesso dopo lo scadere del termine fissato per procedere all'espropriazione quando la opera pubblica sia stata portata a compimento nel termine all'uopo prefisso (n. 259). I Legge 2359 del 1965 -Diritto di preferenza: requisiti della contiguit dei fondi e della propriet attuale dei beni. Se per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 60, comma 1, e 61, comma 2, della legge. sulle espropriazioni n. 2359 del 1965 e la conseguente stipula dell'atto di retrocessione sia richiesto il requisito della contiguit del suolo residuato dall'esecuzione dell'opera pubblica con gli altri beni da cui venne staccato quello espropriato (n. 260). Se sia richiesta la propriet attuale dei beni da cui fu staccato quello espropriato per il proprietario espropriato al fine dell'esercizio del diritto di preferenza ex art. 60 della legge n. 2359 del 1965 (n. 260). Occupazione d'urgenza -Indennit di occupazione. Se, in caso di espropriazione per p.u. susseguente ad occupazione di urgenza, l'emanazione del decreto prefettizio di esproprio sia condizionata dal deposito della indennit di occupazione (n. 261). FERROVIE Carta di libera circolazione -Diniego di concessione -Limiti. Se possa l'Amministrazione Ferroviaria negare la carta libera circolazione ad un funzionario revocato dal servizio per abuso di auforit -e PARTE II, CONSULTAZIONI 59 !he aveva per oltre tre anni legittimamente esercitato le funzioni di con; igliere di amministrazione -o se invece tale possibilit debba escluiersi a sensi di stretta interpretazione della legge 5 dicembre 1941, n. 1476 ~ relativo regolamento 21 novembre 1955, n. 1108 (n. 390). ::oncessioni di viaggio al personale FF.SS. collocato a riposo per effetto della legge 15 febbraio 1967, n. 40. Se agli agenti delle FF.SS. collocati a riposo ai sensi degli artt. 26 e !7 legge 15 febbraio 1967, n. 40 debbano essere conservate le concessioni ii viaggio di cui fruivano all'atto del collocamento a riposo (n. 391). ::oncessioni speciali ferroviarie. Se la legge 18 maggio 1967, n. 318 abbia innovato al regime delle :oncessioni di viaggio spettanti ai superinvalidi (n. 392). ::oncessioni speciali per viaggi ai mutilati di guerra incollocabili. Se a seguito della legge 18 maggio 1967, n. 318 spettino a tutti gli inralidi provvisti di assegno di incollocabilit, quale che sia l'infermit che la diritto all'assegno, le concessioni di viaggio previste dalla lett. e) della :oncessione speciale VIII per i mutilati e gli invalidi della 1 categoria:n. 393). >ensione a favore del personale delle FF.SS. per infortuni sul lavoro. Se la pensione prevista dall'art. 1 legge 18 febbraio 1963, n. 304 a 'avore dei dipendenti delle FF.SS., per i casi di cessazione dal servizio :onseguenti ad infortuni sul lavoro, abbia come requisiti caratterizzanti iuelli richiesti dalle pi generali norme sugli infortuni, e riposi sull'ulte' iore presupposto che si ponga come trattamento pi'favorevole di quello nfortunistico ed eventualmente, coesistendone i requisiti, di quello doruto in base a diverso trattamento pensionistico (n. 394). fostituzione con servizi automobilistici -Trasporto degli effetti postali. Se, in caso di soppressione di linee ferroviari-e e loro sostituzione con :ervizi automobilistici appaltati a terzi (nella specie all'Istituto Nazionale rrasporti), sussista in capo all'appaltatore l'obbligo di trasportare effetti postali a sensi delle leggi 8 gennaio 1952, n. 53 e 21 giugno 1964, n. 559 :n. 395). MPIEGO PUBBLICO !!.ssistente governativo alle dighe. Se agli assistenti governativi nominati ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 1 10vembre 1959, n. 1363, possano considerarsi pubblici impiegati o se il oro rapporto possa inquadrarsi nella figura dell'incarico professionale:n. 669). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Assunzione obbligatoria di invalidi del Lavoro -Legalizzazione della dichiarazione dell'Ufficiale Sanitario. Se le dichiarazioni rilasciate dagli ufficiali sanitari ai sensi dell'art. 6 legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro, debbano essere legalizzate (n. 670). Capo del personale e Ufficio del Personale -Distinzione. Se le denominazioni di Capo del personale e di Ufficio del personale. usate nel t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 debbano intendersi riferite a due organi diversi con competenze ed attribuzioni distinte ovvero se il primo organo si identifichi col secondo nel senso che con la denominazione Ufficio del personale la legge abbia voluto indicare l'ufficio del capo del personale cio, in definitiva, il capo del personale stesso (n. 671). Concessioni di viaggio al personale FF.SS. collocato a riposo per effetto della legge 15 febbraio 1967, n. 40. Se agli agenti delle FF.SS. collocati a riposo ai sensi degli artt. 26 e 27 legge 15 febbraio 1967, n. 40 debbano essere conservate le concessioni di viaggio di cui fruivano all'atto del collocamento a riposo (n. 672). Impignora"bilit dell'assegno alimentare. Se l'assegno alimentare dovuto ai pubblici dipendenti a sensi dell'articolo 82 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 sia pignorabile e suscettibile di trattenute per il recupero di crediti vantati dallo Stato (n. 673). Mutuo con cessione del quinto -Recupero nei confronti degli eredi del beneficiario. Se, in caso di morte del beneficiario prima dei 90 giorni dalla data di concessione di una sovvenzione contro cessione del quinto della retribuzione, l'Amministrazione possa procedere al recupero presso gli eredi del defunto mutuatario del debito residuo insoluto (n. 674). Se, nell'ipotesi di cui sopra, una volta operata la riduzione della quota vitalizia annua nei limiti del quinto della pensione goduta dagli eredi del beneficiario della sovvenzione, l'importo di tale quota possa essere Etuccessivamente adeguato alle variazioni in pi o in meno nel trattamento pensionistico (n. 674). IMPOSTA DI BOLLO Atti giudiziari posti in essere dall'IMI. Se le imposte di bollo e di registro sugli atti giudiziari posti in ,essere dall'IMI siano comprese nella quota fissa di abbonamento (o imposta annua di abbonamento ) dovuta dal detto Istituto ai sensi dell'art. 8 PARTE II, CONSULTAZIONI 61 lel r.d.l. 13 novembre 1931, n. 1398 e dell'art. 1, comma 3, lett. a) della egge 27 luglio 1962, n. 1228 (n. 35). Se le imposte di bollo e di registro sugli atti giudiziari posti in essere lall'IMI debbano essere prenotate a debito e recuperate nei confronti della 1arte soccombente con le modalit previste dalle norme (legge 30 diembre 1923, n. 3282) sul gratuito patrocinio (n. 35). mposta di bollo sulle quietanze rilasciate dagli Esattori delle imposte all'ONMI per imposte da questa dovute. Se l'imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dagli esattori per pa: amenti di imposte da parte di Amministrazioni dello Stato o da enti equi1arati (nel caso di specie dall'OMNI) debba fa:r; carico all'Esattore (n. 36). MPOSTA DI REGISTRO ltti giudiziari posti in essere dall'IMI. Se le imposte di bollo e di registro sugli atti giudiziari posti in essere lall'IMI siano comprese nella quota fissa di abbonamento (o imposta anma di abbonamento ) dovuta dal detto Istituto ai sensi dell'art. 8 del .d.l. 13 novembre 1931 e dell'art. 1, comma 3, lett. a) della legge 27 uglio 1962, n. 1228 (n. 278). lenefici fiscali relativi a contratti di appalto dei comuni quali stazioni .ppaltanti della GESCAL. Se, nella ipotesi di contratto d'appalto stipulato da un Comune quale fazione appaltante della GESCAL, il termine per la registrazione, ai fini lel godimento del beneficio fiscale della tassa fissa, decorra dal giorno !ella stipulazione ovvero dal giorno in cui intervenuto il visto prefetizio (n. 279). ~ontratti di affitto -Regime tributario. Se l'art. 4 legge 29 dicembre 1962, n. 1744 deroghi all'art. 94 della egge del Registro (n. 280). Se l'art. 4 legge 29 dicembre 1962, n .1744 abbia modificato il prinipio di solidariet di cui all'art. 93 della legge del Registro (n. 280). >elegazioni su tesorieri a garanzia di mutui degli enti locali -Assoggettabilitd. Se siano assoggettabili ad imposta di registro le delegazioni rilasciate lai Comuni sui propri tesorieri ed appaltatori del servizio di riscossione lelle imposte comunali per garantire l'ammortamento di mutui (n. 281). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE Imposta complementare -Frode fiscale -Morosit -Art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. I I II Se il reato previsto e punito dall'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 sull'imposte dirette ricorra anche nell'ipotesi in cui gli atti fraudolenti, destinati a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, siano stati posti in essere prima che il contribuente sia incorso in morosit (n. 38). Se possa ritenersi atto fraudolento ai sensi e per gli effetti della norma incriminatrice di cui all'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ogni mezzo idoneo a consentire la sottrazione del pagamento del tributo adoperato con l'intenzione specifica di evadere l'obbligo tributario (n. 38). IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dagli Esattori delle imposte all'OMNI per imposte da questa dovute. Se l'imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dagli esattori per pagamenti di imposte da parte delle Amministrazioni dello Stato o da enti equiparati (nel caso di specie dall'OMNI) debba far carico all'Esattore (n. 465). Imposte dognali -Pagamento diritti doganali. Se la disposizione dell'art. 145 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 secondo la quale il pagamento della multa o della ammenda in caso di contrabbando esime dal pagamento dei diritti doganali, quando la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata costituisca un principio di carattere generale applicabile a tutti i casi analoghi (n. 466). Presupposti per l'applicabilit dell'imposta straordinaria sul patrimonio a cittadini residenti all'estero. Se, ai fini della sottoposizione alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio di cui al t.u. 19 maggio 1950, n. 203, sia applicabile l'art. 78 del Trattato di Pace e se, comunque, sia necessaria la residenza in Italia del soggetto passivo (n. 467). .' IMPOSTE VARIE Imposta complementare -Frode fiscale -Morosit art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. Se il reato previsto e punito dall'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette ricorra anche nell'ipotesi in cui gli atti fraudolenti, destinati a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, siano stati posti in essere> prima che il contribuente sia incorso in morosit (n. 9). PARTE II, CONSULTAZIONI 63 Se possa ritenersi e atto fraudolento ai sensi e per gli effetti della Lorma incriminatrice di cui all'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ogni 11ezzo idoneo a consentire' la sottrazione del pagamento del tributo ado1erato con l'intenzione specifica di evadere l'obbligo tributario (n. 9). mposta di fabbricaziooe -Disgravio in caso di rottura di macchinario. Se in caso di dispersione di mosto di birra per effetto di rottura im1rovvisa del macchinario possa trovare applicazione il disposto dell'art. 9 '.1. 23 ottobre 1964, n. 949 (conv. in legge 18 dicembre 1964, n. 989) che tabilisce Fabbuono della imposta di fabbricazione nei casi di perdita o .i distruzione per causa di forza maggiore del prodotto ovvero la fattipecie debba ritenersi regolata dall'art. 90 r.d. 19 novembre 1874, n. 2248 Reg. relativo alla fabbricazione dell'alcool e della birra) che prevede la 1ossibilit di ottenere il disgravio di tassa qualora una quantit di liquido .ivenga assolutamente inservibile durante le operazioni di preparazione di fermentazione (n. 10). Se nel caso di cui sopra il disgravio di tassa previsto dal 2 comma, rt. 90 Reg. cit. presupponga necessariamente che la inservibilit dipenda, e non da forza maggiore, quanto meno da un fatto non ascrivibile a olpa del fabbricante o di altri (n. 10). NVALIDI DI GUERRA lccertamento sanitario dell'idoneitd -Procedura ed organi competenti. Se la norma di cui all'art. 7 legge 3 giugno 1950, n. 375, che prevede istituzione di un Collegio medico per l'accertamento dell'idoneit fisica egli invalidi di guerra, si applichi soltanto al momento dell'assunzione al :tvoro dell'invalido in una P.A. o alle dipendenze di imprenditori privati, d invece si applichi anche per l'accertamento dell'idoneit alla perma. enza in servizio, in deroga alla procedura di cui all'art. 130 t.u. 10 magio 1957, n. 3 e art. 166 legge 26 marzo 1953, n. 425 (n. 23). ~oncessioni speciali ferroviarie. Se la legge 18 maggio 1967, n. 318 abbia innovato al regime delle conessioni di viaggio spettanti ai superinvalidi (n. 24). ~oncessioni speciali per viaggi ai mutilati di guerra incollocabili. Se a seguito della legge 18 maggio 1967, n. 318 spettino a tutti gli inalidi provvisti di assegno di incollocabilit, quale che sia l'infermit che a diritto all'assegno, le concessioni di viaggio previste dalla lett. c) della :mcessione speciale VIII per i mutilati e gli invaildi della I categoria tl. 25). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LAVORO Contratti collettivi stipulati dall'Unione Provinciale degli Agricoltori. Se l'Unione Provinciale degli Agricoltori sia legittimata a stipulare contratti collettivi di lavoro quale rappresentante dei datori di lavoro per opere che sono eseguite da Enti pubblici (n. 50). LOCAZIONI Contratti di affitto -Regime tributario. Se l'art. 4 legge 29 dicembre 1962, n. 1744 deroghi all'art. 94 della legge del Registro (n. 133). Se l'art. 4 legge 29 dicembre 1962, n. 1744 abbia modificato il principio di solidariet di Cui all'art. 93 della legge del Registro (n. 133). LOTTO E LOTTERIE Denuncia del rappresentante.. Se sia valida la denunzia di vincita al lotto di cui all'art. 26 r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 fatta da persona diversa dal giocatore (n. 30). MEZZOGIORNO Contributi alle industrie da parte della Cassa per il Mezzogiorno. Se, una volta stabilito che i criteri per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno alle piccole e medie industrie vanno applicati anche a stabilimenti facenti parte di grandi complessi industriali solo nel caso di raggruppamento delle varie unit in una unica unit produttiva, detti criteri possano essere seguiti anche nell'ipotesi in cui le singole unit produttive facciano capo a imprese distinte (n. 45). MUTUO Garanzia sussidiaria del fondo interbancario. Se la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, pre~ vista dall'art. 6 legge 26 maggio 1965, n. 590, possa ritenersi operante nel caso in .cui gli Istituti di credito mutuanti abbiano iniziato la procedura di riscossione coattiva al verificarsi del mancato pagamento di una sola annualit dei ratei di ammortamento dei mutui concessi (o di due o tre semestralit nell'ipotesi di mutui con ammortamenti semestrali) (n. 7). Se la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, pre vista dall'art. 6 legge 26 maggio 1965, n. 590, possa ritenersi operante nel caso in cui gli Istituti di credito mutuanti abbiano iniziato la proce dura di riscossione Coattiva al verificarsi del mancato pagamento di una PARTE II, CONSULTAZIONI 65 sola annualit dei ratei di ammortamento dei mutui concessi (o di due o tre semestralit nell'ipotesi di mutui con ammortamenti semestrali) (n. 7). Se la garanzia sussidiaria di cui sopra possa ritenersi operante anche nel caso in cui gli Istituti di credito mutuanti, al verificarsi del mancato pagamento di una prima annualit, abbiano richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo o abbiano proceduto alla notifica del precetto (n. 7). PENSIONI Pensione a favore del personale delle FF.SS. per infortuni sul lavoro. Se la pensione prevista dall'art. 1 legge 18 febbraio 1963, n. 304 a fa- vore dei dipendenti delle FF.SS. per i casi di cessazione dal servizio conseguenti ad infortuni sul lavoro, abbia come requisiti caratterizzanti quelli richiesti dalle pi generali norme sugli infortuni, e riposi sull'ulteriore presupposto .che si ponga come trattamento pi favorevole di quello infortunistico ed eventualmente, coesistendone i requisiti, di quello dovuto in base a diverso trattamento pensionistico (n. 125). PIGNORAMENTO fmpignorabilit dell'assegno alimentare. Se l'assegno alimentare dovuto ai pubblici dipendenti a sensi dell'articolo 82 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 sia pignorabile e suscettibile di trattenute per il recupero di crediti vantati dallo Stato (n. 12). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Sostituzione con servizi automobilistici -Trasporto degli effetti postali. Se, in caso di soppressione di linee ferroviarie e loro sostituzione con servizi automobilistici appaltati a terzi (nella specie all'Istituto Nazionale Trasporti), sussista in capo all'appaltatore l'obbligo di trasportare effetti postali a sensi delle leggi 8 gennaio 1952, n. 53 e 21 giugno 1964, n. 559 (n. 126). PREVIDENZA ED ASSISTENZA Assicurazione contro la disoccupazione involontaria -Uffici provinciali del Lavoro e della massima occupazione. Se i risultati della gestione d'attivit posta in essere dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 562 del 1956 ricadano sull'INPS (n. 58). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I I Se nei rapporti con gli autori di fatto dannoso penalmente rilevante f: sia l'INPS a costituirsi parte civile (n. 58). Se nei rapporti Stato-ente previdenizale gestore questo abbia alcunfil ch a pretendere in caso di attivit dannosa posta in essere da dipendenti I statali (n. 58). Se nei rapporti Stato-suoi dipendenti si determini la competenza giu ..:: risdizionale della Corte dei Conti (n. 58). Contributo addizionale di solidariet da versarsi all'INAM. Se l'obbligo alla corresponsione di un contributo addizionale di solidariet da versarsi all'INAM per tutti i lavoratori dipendenti previsto dall'art. 4 legge 26 febbraio 1963, n. 329 a carico dei privati datori di lavoro possa estendersi all'Ente Maremma (n. 59). PROCEDIMENTO CIVILE Attivit certificatoria della P.A. -Limiti. Se sussista in capo alla P.A. l'obbligo di rilasciare atti certificativi a privati che nel loro interesse ne facciano richiesta, anche al di fuori di espressa statuizione legislativa (n. 37). Se, in particolare, tale obbligo non sussista quando, in relazione ad una lite instauranda, la documentazione necessaria sia acquisibile ex articolo 213 c.p.c. (fattispecie in tema di contenzioso elettorale) (n. 37). Espropriazione presso terzi. Se la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., nell'espropriazione presso terzi possa essere resa direttamente dalle Amministrazioni (n. 38). PROPRIET Autorizzazione all'acquisto per le zone di confine terrestre. Quale sia l'interpretazione da darsi all'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 1095 contenente norme relative al trapasso di propriet dei beni immobili nelle provincie di confine terrestre ed integrative delle disposizioni della legge 1 giugno 1931, n. 886 (n. 42). Propriet immobiliare -Edilizia in zone sismiche di prima e seconda categoria -Distanze minime prescritte. Se le minime distanze prescritte dall'art. 6, comma quarto, legge 25 novembre 1962, n. 1684 debbano essere osservate anche tra gli spigoli dei fabbricati prospicienti nelle localit sismiche di prima e seconda categoria (n. 43). PARTE II, CONSULTAZIONI 67 toPRIETA INTELLETTUALE irata della protezione di opere liriche. Se le opere liriche rappresentate durante la vita dell'autore ma pubicate dopo la sua morte debbano considerarsi postume e se nel computo 1 termine di durata della protezione debba considerarsi dies a quo quello Ha pubblicazione dell'opera (n. 24). l:ATI FINANZIARI iposta complementare -Frode fiscale -Morosit -Art. 261 t.u. 29 gennaio J.958, n. 645. Se il reato previsto e punito dall'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 ll'imposta diretta ricorra anche nell'ipotesi in cui gli atti fraudolenti, !Stinati a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, siano stati posti in sere prima che il contribuente sia incorso in morosit (n. 5). Se possa ritenersi atto fraudolento > ai sensi e per gli effetti della >rma incriminatrice di cui all'art. 261 t.u. 29 gennaio. 1958, n. 645, ogni ezzo idoneo a consentire la sottrazione del pagamento del tributo ado~ rato con l'intenzione specifica di evadere l'obbligo tributario (n. 5). ll:GIONI )mpetenza normativa -Limiti -Parchi nazionali. Se la legislazione statale in materia di parchi nazionali costituisca un nite inderogabile alla competenza normativa regionale o provinciale l. 159). egione siciliana -Servizi di Tesoreria Comunale -Competenza consultiva della Banca d'Italia. Se l'entrata in vigore del d. Pres. 27 giugno 1952, n. 1133 recante norme attuazione dello Statuto Siciliano in materia di credito e risparmio abbia 1ostato dalla Banca d'Italia all'Assessorato Regionale per le Finanze la >mpetenza a dar parere sull'affidamento a privati esattori dei servizi di 'Soreria comunale (n. 160). CAMBI E VALUTE utorizzazione alla Banca d'Italia ad esercitare ispezioni sugli organismi abilitati alla raccolta di divise estere. Se la Banca d'Italia possa essere autorizzata dall'U.I.C. ad esercitare ttivit ispettiva di carattere valutario sugli organismi, anche non apparmenti al settore bancario, che fungono da centri Raccolta Valute e cio mo abilitati alla raccolta delle divise estere da parte delal stessa Banca 'Italia ai sensi dell'art. 4 d.m. 6 giugno 1956 (n. 22). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO SCIOPERO I Provvedimenti d'urgenza del Prefetto in caso di scioperi dei dipendenti I I rn comunali. Se il Prefetto abbia il potere di disporre dell'Ufficio del Genio Civile per il furu:ionamento del servizio comunale (nella specie il serv1z10 di ., /.J acquedotto) in caso di sciopero del personale comunale addetto (n. 5). SERVITU' Servit militare ex legge 10 giugno 1931, n. 886 -Effetti del Trattato di Pace. Se le disposizioni della legge 1 giugno 1931, n. 886, portanti limitazioni di diritto pubblico alle propriet fondiarie esistenti nelle zone militarmente importanti delle frontiere terrestri e marittime, siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'art. 50 Trattato di Pace nei luoghi ivi previsti (n. 46). Se le limitazioni di cui sopra configurino una espropriazione sostan ziale con relativo obbligo di indennizzo (n. 46). SINDACATI Contratti collettivi stipulati dall'Unione Provinciale degli Agricoltori. Se l'unione Provinciale degli Agricoltori sia legittimata a sUpulare contratti collettivi di lavoro quale rappresentante dei datori di lavoro per opere che sono eseguite da Enti Pubblici (n. 23). SOCIET Partecipazioni azionarie della Provincia. Se sia legittima la partecipazione azionaria di un ente locale territoriale (Provincia) ad una societ per azioni, concessionaria (per atto della stessa Provincia) di un servizio pubblico di trasporti (n. 118). Se sia legittima la disposizione statutaria la quale prevede che almeno il 90 per cento delle azioni siano nominative, intestate e trasferibili solo fra enti pubblici locali della provincia > (n. 118). TRATTATO DI PACE Servit militare ex legge io giugno 1931, n. 886 -Effetti del Trattato di pace. Se le disposizioni della legge 1 giugno 1931, n. 886, portanti limitazioni di diritto pubblico alle propriet fondiarie esistenti nelle zone militarmente importanti delle frontiere terrestri e marittime, siano da ritenere implicitamente abrogate per effetto dell'art. 50 Trattato di Pace nei luoghi ivi previsti (n. 87). Se le limitazioni di cui sopra configurino una espropriazione sostaru:iale con relativo obbligo di indennizzo (n. 87).