MARZO-APRILE 1971 ANNO XXlll-N. 2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1 9 7 1 ABBONAMENTI ANNO L. 7 .500 UN NUMERO SEPARATO .. .. .. .. .. 1.300 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in TtaLy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 lu~lio 1966 (1212173) Roma, 1971 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. / INDICE Parte prima: GIURl'5PRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese) pag. 21 3 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE {a cura SU QUESTIONI DI GIURIde/ l'avv. Benedetto Baccari) 251 Sezione terza: GIURISPRUDENZA tro de Francisci) CIVILE (a cura . . dell'avv. . . Pie. 297 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Ugo Gargiulo) . 339 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile) 345 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura de/l'avv. Franco Carusi) . . . 478 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) 494 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO R,ASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzel/a) pag. 43 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv: Arturo Marzano) 46 CONSULTAZIONI ............. 89 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTEt OSSERVAZIONI, QUESTIONI LA REDAZIONE, Sulla competenza territoriale degli uffici dell'Avvocatura dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . I, pag.. 300 FA"."ARA .F: .La prova per indizi e l'accertamento dei redditi imponibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, ,. 345 ZAGARI G., Della titolarit di una pretesa derivante da danni subiti ad opera di forze militari di occupazione . . . . . I, > 321 ZAGARI G., Una questione di Giurisdizione in materia di domande proposte contro l'Amministrazione Italiana della Somalia relativamente ad una concessione assentita dalla precedente amministrazione coloniale . . . . . . . . . . . . I, > 269 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Obbligo della Stazione appaltante di assicurare all'appaltatore la giuridica possibilit di compiere i lavori affidategli -Sussiste -Applicazione ai casi di-illegittimit della licenza edilizia, ove sia necessaria per il compimento dei lavori appaltati -Possibilit e oggetto della prova liberatoria, 478. APPROVIGIONAMENTI E CONSUMI -Frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti -Divieto di zuccheraggio Illegittimit costituzionale -Esclusione, 218. ARBITRATO -Appalto di opere pubbliche Appalto di opera militare -Composizione del Collegio arbitrale Qualit di funzionario della P. A. -Incapacit assoluta -Esclusione -Possibilit di porre un problema a incapacit (relativa) dell'arbitro" funzionario della P. A. solo alle condizioni previste per la ricusazione ai sensi degli artt. 815 e 51 c.p.c., 483. - Appalto di opere pubbliche Appalto di opere militari -Composizione del Collegio arbitrale Disposizione a cui all'ultimo comma dell'art. 52 r.d. 17 marzo 1932, n. 366 -Portata, 483. -Appalto di opere pubbliche -A:rbitr'ato fondato su norme di legge e regolamento -Composizione del Collegio arbitrale in modo difforme da quello previsto dal Capitolato generale statale -Nullit del lodo -Sussiste -Necessit della previa eccezione nel corso del giudizio arbitrale Esclusione, 487. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE -In genere -Concorso di persone nel reato -Differenza -Singoli delitti compiuti unificati dal vincolo della continuazione -Associazione per delinquer.e -Compatibilit, 496. -In genere -Variazione dell per::: sone nel corso del tempo. -Conoscenza tra tutti i membri -Concorso di tutti alla consumazione .di ogni delitto -Irrilevanza Fondamento, 496. AVVOCATURA DELLO STATO -Avvocatura Generale e Avvocature Distrettuali -Competenza territoriale dei .singoli uffici distrettuali .,. Violazione -Conseguenze -Nullit assoluta degli atti processuali posti in essere, 299. ' - Incarico ad avvocati dello Stato di rappresentar.e e difendere le Amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio -Onere di presentare al giudice il documento col quale l'avvocato generale ha conferito l'incarico, 300. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Domanda giudiziale presupponente l'accertamento negativo sull'efficacia vincolante di un atto legislativo -Difetto assoluto di giurisdizione, con nota di G. ZAGARI, 269. -Elezioni -Controversie riguardanti l'ufficio di Consigliere regionale -Giurisdizione del Giudice ordinario, 251. RASSEGNA DELL'AVVO~ATURA DELLO STATO -Ferrovie -Trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato -Diritto al biglietto di abbonamento -Limiti -Effetti sulla giuri!dizione, 266. -Industria e commercio -Importazione -Integrazione prezzo di importazione -Concessione -Decadenza -Per omesso deposito in termine della dichiarazione di accettazione dei contratti -Impugnativa -Giurisdizione del C.d.S., 342. -Sicilia -Consiglio di Giustizia amministrativa -Sentenze -Ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione -Ammissibilit -Limiti, 251. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA -Collegio deliberante della Sezione disciplinare -Possibilit di esclusione di magistrati di merito -Illegittimit costituzionale, 230. -Sezione disciplinare -Mancata assistenza del difensore nella istruttoria -Dibattimento a por . te chiuse -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 230. CONTABILIT GENERALE DELLO STATO -Contratti della P. A. -Alienazione beni immobili -Gara -Avviso d'asta -Pubblicit-notizia Inosservanza dell'art. 18 r.d. n. 454 del 1909 -Illegittimit, 343. . . CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Giudice " a quo -Commissione elettorale mandamentale -Inammissibilit 'della questione, 236. -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Giudice a quo -Consiglio Superiore della Magistratura (Sezione disciplinare) -Ammissibilit della questione, 230. -Giudizi di legittimit costituzionali in via incidentale -Intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri -Termine di venti giorni dalla notifica del:l'ordinanza -Non computabilit del tempo decorrente dalla notifica della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 245. -Giudizi di legittimit costituzio. nale in via incidentale -Irrilevanza prima facie della questione -Inammissibilit, 224. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Approvigionamenti e. consumi, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Costituzionale, Fallimento, Impiego pubblico, Imposte e tasse in genere, Lavoro, Matrimonio, Ordini professionali, Procedimento penale, Reati e pene, Reato. DANNI DI GUERRA -Contributo di ricostruzione -Domanda -Erronea interpretazione .come richiesta di indennizzo Fattispecie -Illegittimit, 342. DEMANIO - Bellezze naturali -Distruzione o o deturpamento di bellezze naturali -Costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo.paesaggistico -Reato permanente -Momento di cessazione della per\ manenza, 499. - Patrimonio artistico e storico Vincolo paesaggistico -Inclusione della localit .tutelata nell'elenco della ~ammissione provinciale Sufficienza, 499. ELEZIONI AMM:INISTRATIVE E POLITICHE -Pretesa all'immissione ed al mantenimento in ufficio pubblico Diritto soggettivo riflesso -Concetto ed effetti, 251. INDICE VII ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO / -Riscossione -Ingiunzione amministrativa -Presupposti, 314. ESPROiRIAZIONE PER P. U. -Concorso di pi Enti nell'esecuzione dell'opera pubblia -Imputazione giuridica degli . effetti dell'attivit compiuta, 306. - spropriazione a favore dell'Anas -Opposizione all'indennit di espropri -Competenza per materia del Tribunale, 309. FALLIMENTO -Azione revocatoria -Riduzione del periodo sospetto a favore di Istituti esercenti di mediocredito -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 220. GUERRA -Forze militari di occupazione Danni arrecati a civili -Titolarit della pretesa risarcitoria, con nota di G. ZAGARI, 320. '' IMPIEGO PUBBLICO -Assegni familiari per gli alimentandi -Requisito della convivenza a carico -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 222. IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Decadenza -Imposta ordinaria -Prescrizione -Normativa anteriore all'entrata in vigore della legge n. 35 del 1960, 358. -Agevolazioni per la costruzione di case dj. abitazione non di lusso -Decadenza -Imposta ordinaria -Prescrizione -Normativa di cui al d.l. n. 1150 del rn67 -Decorrenza, 358. -Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali -Elenco delle opere ammesse -Art. 2 legge 3 agosto 1949, n. 589 -:E /'tassativo, 423. -Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali -Strade comunali -Opere di completamento -Cilindratura e bitumatura di strade esistenti -Non compresa nel concetto di completamento, 423. .-Aggiudicazione agli incanti Fondi rustici -Impossibilit di applicazione del criterio automatico di valutazione -Arte 50 legge di registro -Illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza, 470. -Appalto -Vendita -Distinzione Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771, 413. -Cessioni di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di crediti favore di ditte commerciali o industriali -Aliquota dello 0,25 % di cui alla lettera e) dell'art. 4 tariffa all. A della legge di registro -Correlazione fra i due negozi -Criteri di determinazione, 361. -Cessioni di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a :finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di djtte commerciali e 'industriali -Aliquota dello 0'50 % di cui alla lettera b) dell'art. 4 della tariffa all. A della legge di registro -Criteri di determinazione, 361. -Cessioni di credito verso la PubbUca Amministrazione in relazione a :finanziamenti concessi da aziende od enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali -Aliquota dello 0,50 % di cui alla lettera b) dell'art. 4 tariffa all. A della legge di registro -Criteri di determinazione, 362. -Compravendita di fondi rustici -~ Sistema di valutazione tabellare RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Applicabilit per la liquidazione della sola imposta complementare -Abrogazione dell'art. 43 legge di registro -Esclusione, . 470. - Concessione di pertinenza stradale per la costruzione di accesso a stazione di servizio automobili Stico e distribuzione carburanti Concessione amministrativa Tassabilit ex art" 1 tariffa all. A, 356. -Concessione di pubblico servizio -Presupposti -Trasferimento al concessionario di poteri pubblici -Non necessario, 377. -Forniture di merci alle pubbliche Amministrazioni -Aliquota del1' 1 % -Applicabilit nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge n. 261 del 1953 e della legge n. 603 del 1954, 352. -Occultamento di valore -Prova Accertamento della Polizia tributaria in sede di ispezione ai fini dell'l.G.E. -Legittimit, 373. - Occultamento di valore -Prova dell'occultamento -Incensurabilit, 373. -Societ -Aumento di capitale Imputazione di riserve -Imposta proporzionale, 392. -Somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica -Contratti esenti da registrazione a termine fisso -Natura -Estensione, 387. -Termine per la registrazione Verbale di aggiudicazione -Tiene luogo del contratto, 409. -Trasferimenti a titolo oneroso Prezzi e corrispettivi -Concessione ad aedificandum su suolo demaniale -Opere costruite dal concessionario che saranno trasferite al concedente al termine della concessione -Costituiscono corrispettivo, 417. -Usufrutto -Denuncia di riilnione -Accrtamento -Valore stabilito in atto di compravendita . dello stesso bene -Irrilevanza Determinazione di ufficio del valore ai fini della riunione -Illegittimit, 429. -Valutazione automatica dei fondi rustici -Valore dichiarato superiore -Rilevanza ai fini della tassazione -Aggiudicazione agli incanti, 469. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Esecuzione esattoriale -Opposizion del cessionario di azienda Giurisdizione del giudice ordinario -Esclusione, 395. -Redditi di capitale -Esistenza del mutuo -Prova per presunzioni Am: i:nissibilit, con nota di F. FAVARA, 345. -Responsabilit del cessionario di azienda -Illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza, 395. -Responsabilit del cessionario di azlenda -Riguarda anche le imposte dovute dal precedente affittuario, 394. -Spese e passivit deducibili Imposta sulle societ -Natura Deducibilit -Esclusione, 443. - Spese e passivit deducibili Imposta .sulle societ -Natura Deducibilit -Esclusione, 444. IMPOSTA GENERALE SULL'EN-. TRATA. -Appalto e Vendita -Criteri di distinzione -Legge 19 luglio 1941, n. 771 -Inapplicabilit -Limiti, 380. . -Prodotti ortofrutticoli, uova, pollame e cacciagione -Trasferimenti anteriori all'immissione in consumo -Presuniione fiscale Sussiste -Onere della prova a carico del contribuente -Mezzi di prova ammessi, 405. IMPOSTA IPOTECARIA -Trascrizione di atti che trasferiscono diritti capaci di ipoteca Concessione ad aedificandum su suolo del demanio marittimo _., Tassabilit, 417. INDICE IX IMPOSTA SULLE SOCIET -Imposte indirette -Competenza e giurisdizione -Decisione della Commissione provinciale di Va ...:_ Questioni di legittimit costitu lutazione che risolve questioni zionale delle norme istitutive per pregiudiziali di di~tto -Incom contrasto con l'art. 653 Cost. petenza -Impugnazione al Tribu Manifesta infondatezza, 443. nale ex art. 29 terzo con:ima r .d., 7 agosto 1939, n. 1639 per difetto di calcolo e errore di apprezza'- mento -Annullamento della de IMPOSTE E TASSE IN GENERE cisione impugnata per incompetenza della Commissione -Ne- Esecuzione esattoriale -Limitacessit, 436.. zioni dell'opposizione di terzo sui -Imposte indirette -Controversie mobili pj.gnorati --Illegittimit di valutazione -Decisini della costituzionale -Esclusione, 234. Commissione provinciale -Di -Imposte Dirette -Legittimaziofetto di calcolo ed errore di apne -Adc;lizionali comunali e proprezzamento -Sindacato di legitvinciali -Riscossione con unico timit del giudice ordinario -Inruolo unitamente alle imprese sufficienza dell'istruttoria -Non erar,iali -Azione di rimborso -giustifica il difetto di calcolo Legittimazione dell'Amministra -Eccez.ionale'valutazione senza ri zione Finanziaria dello Stato corso al calcolo -.Ammissibilit Esclusione, 46,7. Condizioni -Impiego della co -Imposte indirette -Accertamen- mune esperienza -Esclusione, to -Nozione, 429. 401. -imposte indirette -Commissioni -Imposte indirette -Controversie delle imposte -Questioni di di di valutazione -Decisioni della' ritto e questione di valutazione Commissione provinciale -Di Ripartizione dei poteri - que fetto di calcolo e errore di ap stione di competenza inderogabile prezzamento -Sindacato di le e non di giurisdizione, 436. gittimit del giudice ordinario _:_ Imposte indirette :.. Competeiiza Natura -Estensione, 400. delle Comissioni -Controversie -Imposte indirette -Opposizione sulla natura agricola o edifica ad ingiunzione fiscale -Domanda toria di un terreno - contro nuova in appel1o -Richiesta di versia di valutzione -Compe divj:?rsa agevolazione -Ammissi tenza della Commissione di valu- bilit -Llmiti, 420. tazione -Questione preliminare sulla interpretazione di norme o -Imposte indirette -Riscossione di_ atti amministrativi o nego Ingiunzione -Opposizione -Posi ziali - questione di diritto -1 zione processuale delle parti Rimessione alla Sezione speciale Azione riconvenzionale della Fi per la risoluzione della questiQne nanza -Non necessaria, 420. pregiudiziale -Necessit, 436. -Procedimento innanzi alle Com -Imposte indirette -Competenza missioni -Decisione della Com delle, Comissjoni -Controversie missione C~trale --Esame del agricola edifica sulla natura o controricorso -Reiezione impli toria di un terreno -Terreno at cita -E sufficiente, 409. tualmente agricolo ma destinato ad utilizzazione urbana per scopo -Prcrcedimento innanzi alle Comdiverso dalla edificazione -Stramissioni -Impugnazione della Fide, parchi, aree urbane non edinanza -Atto di impugnazione e ficabili - que1;Jtione di diritto -comunicazione dei motivi al conCompetenza1della Sezione Spetribuente -Distinzione -Motivaciale della Commissione Provinzione contenuta nell'atto presen-ciale, 436. tato nella segreteria della_ Com X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO missione -Comunicazione sommaria al contribuente - sufficiente, 409. LAVORO -Facolt degli Ispettori del Lavoro di visitare cantieri, laboratori. ed opifici -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 226. MATRIMONIO -Concordato tra la S. Sede e l'Italia -Dispensabilit dall'impedimento dell'affinit in linea retta Diversit di normativa rispetto al matrimonio civile -Violazione del principio di eguaglianza Esclusione, 244. -Concordato tra la S. Sede e l'Italia -Giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici -Violazione del divieto di istituire giudizi speciali Esclusione, 243. -Concordato tra la S. Sede e l'Italia -Trascrizione del matrimonio concordatario -Divieto di impugnahilit per il nubente in stato di incapacit naturale -Illegittimit costituzionale, 244. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI ..---Locazione -Ritardata restituzione della cbsa locata -Responsabilit contrattuale -Danni -Disciplina, 314. ORDINI PROFESSIONALI -Ordine dei giornalisti -Direzione qi giornali periodici di partifr,_ Limitazioni -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 215. POSTE E TELECOMUNICAZIONI -Telefoni e . telegrafi -Impiantiradielettrici completi -Detenzione con possibilit di impiego Sussistenza del reato -Fattispecie relativa ad apparecchi forniti agli operai per l'eventuale uso sul luogo di lavoro, 494. PREZZI -Industria e commercio -Importazione -Integrazione prezzo di importazione -Concessione -Decadenza -Per mancata tempestiva osservanza di una clausola Atto dovuto -Eccesso di potere Non sussiste, 342. -Industria e commercio -Importazione -Integrazione prezzo di importazione -Concessione -Dichiarazione di accettazione dei contratti -Termine per il deposito -Imposizione da parte del Comitato interminister.iale -Legittimit, 342. \ PROCEDIMENTO CIVILE -Appello -Notifica -Vizi -Sanatoria, 317. -Appello -Remissione della causa 'al Collegio -Produzione di nuovi documenti -Preclusione -Limiti,. 297. -Cassazione -Ricorso incidentale -Questione non esaminata perch assorbita -Inammissibilit del ricorso, 307. -Opposizione di terzo -Presupposti -Pregiudizio del terzo Fattispecie, con nota di G. ZA. GARI, 320. - Regolamento di competenza -Poteri della Corte di Cassazione, 309. PROCEDIMENTO PENALE -Contestazione suppletiva -Legittimit costituzionale -Concessione dei termini' a difesa Limitazione 5 giorni -Illegittimit costituzionale, 227. REATI E PENE -Minori degli anni 14 -Ricovero obbligatorio ed automatico in rl"." formatorio giudiziario -Illegittimit costituzionale, 213. INDICE Xl REATO -Cospirazione poHtca -Compartecip. e e concorrente -Differenze, 497. ' -Reati e pene -Delitto di rissa Aggravamento dell'uccisione o della lesione -Violazione del principio della personalit della pena -Esclusione, 241. -Reati e pene -Delitti contro la moralit e il buon costume -Errore sull'et dell'off:eso -Violazione del principio della personalit della pena -Esclusione, 239. -Reati e pene -Delitti contro la moralit pubblica e il buon costume -Ignoranza dell'et dell'offeso -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 239. -Reati e pene -Furto aggravato - Abrnormit dei massimi delitti Illegittimit costituzionale -Esclusione, 242. -Reati e pene -Possesso di strumenti atti ad aprire -Riferimento alle condizioni soggettive del prevenuto -illegittimit costitu j zionale, 236. -Reati e pene -Violazione degli obblighi e assistenza familiare Reciprocit della partecipazione "ne solo di parte del territorio -Impossibilit, 339. - Localit. sismiche -Elenco dei Comuni -L. n. 1684 del 1962 Applicazione -Poteri del Miniistro -Disciplina transitoria per gli edifici in itinere -Illegittimit, 339. VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE E VALUTARIE -Pena pecuniaria -Natura -Prescrizione -Interruzione -Verbale di accertamento di trasgressione Idoneit, 426. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 20 gennaio 1971, n. 1 20 gennaio 1971, n. 2 20 gennaio 1971, n. 3 20 gennaio 1971, n. 4 20 gennaio 1971, n. 20 gennaio 1971, n. 2 febbraio 1971, 2 febbraio 1971, 2 febbraio 1971, 2 fubbraio 1971, 2 febbraio 1971, 17 febbraio 1971, 17 febbraio 1971, t 7 febbraio 1971, 17 febbraio 1971, 17 'febbraio 1971, 1 marzo 1971, n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 5 6 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 30 1 marzo 1971, n. 31 1 marzo 1971, n. 32 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1855 . Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2160 Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2164 Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2271 Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2421 Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2580 Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2629 Sez. I, 7 gennaio 1971, n. 5 . . . Sez. I, 12 gennaio 1971, n. 34 . . Sez. I, 13 gennaio 1971, n. 42 . Sez. Un., 18 gennaio 1971, n. 89 Sez. Un., 18 gennaio 1971, n. 90 Sez. I, 18 gennaio 1971, n. 101 Sez. I, 20 gennaio 1971, n. 111 Sez. I, 20 gennaio 1971, n. 115 Sez: I, 25 gennaio 1971, n. 157 Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 198 Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 202 Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 204 Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 207 pag. > > > > > pag. 213 215 218 220 222 224 226 227 230 234 236 236 239 239 241 242 243 244 244 345 352 356 358 361 373 377 380 387 392 394 400 297 405 409 413 417 420.. 423 426 XIII INDICE '"299 Sez. I, 3 febbraio 1971, n. 241 pag. $ez. I, 5 febbraio 1971, n. 273 > 429 Sez. Un., 5 febbraio 1971, n. 290 436 Sez. I, 12 febbraio 1971, n. 361 > 306 Sez. I, 18 febbraio 1971, n. 413 362 Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 491 478 Sez. Un., 1 marzo 1971, n. 509 443 Sez. Un., 1 marzo 1971, n. 513 467 Sez. Un., 1 marzo 1971, n. 514 443 sez. I, 2 marzo 1971, n. 524 . '469 Sez. I, 4 marzo 1971, n. 562 309 )) Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 674 251 Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 676 266 Sez. I, 16 marzo 1971, n. 734 470 Sez. Un., 24 marzo 1971, n. 827 269 )) Sez. I, 15 aprile 1971, n. 1059 317 Sez. I, 15 aprHe 1971, n. 1060 483 CORTE D'APPELLO Roma, 29 marzo 1969, n. 712 pag. 487 TRIBUNALE Roma, Sez. I, 28 novembre 1968; n. 9761 . . . . . . . . . . pag. 320 .. .GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSivLIO DI STATO Sez. IV, 12 gennaio 1971, n. 5 pag. 339 Sez. IV, 12 gennaio 1971, n. 16 > 340 Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 43 > 342 Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 48 342 Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 52 > 343 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 27 maggio 1969, n. 1569 pag. 497 Sez. III, 28 f.ebbraio 1970, n. 10 494 Sez. III, 3 agosto 1970, n. 345 496 Sez. III, 3 agosto 1970, n. 417 . 499 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTR~NA FRENI A. -GIUGNI G., Lo statuto dei lavoratori, Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300, Milano, Giuffr, 1971, . . . RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Leggi e decreti (Segnalazioni) NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE -Norme dichiarate incostituzionali: codice penale, art. 164, quarto comma codice penale, art. 553 . . . . . . . codice di procedura penale, art. 28 . codice di procedura penale, art. 389, secondo comma . Codice penale militare di pace, art. 285, primo comma codice penale milita!'le di pace, art. 324, secondo comma codice penale militare di pace, art. 350, secondo comma r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, art. 1, secondo comma legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 16 . . . . . r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 112,_ primo comma, art. 114, primo comma .......... . d.lg. 31 maggio 1946~ n. 561, art. 2, primo comma d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 3 . . . d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, articolo unico . . -Norme delle quali stata dichiarata non fondata la questione di legittimit costituzionale: codice di procedura civile, artt. 82-87 . . codice penale, art. 168, primo comma, n. 2 codice di procedura penale, art. 170 . . . codice di procedura penale, art. 304 bis e art. 304 ter e 304 quater . . . . . . . . . . . . . . . . . codice di procedura penale, art. 366 . . . . . . . . codice penale militare di pace, art. 350, primo comma legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 34, quarto, quinto e sesto comma . . . . . . . . . . . . . . . legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 7, ultimo comma r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 121 . legge 24 aprile 1935, n. 740, art. 5 . . r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 12 bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 21 . pag. 43 pag. 46 47 ,, 47 47 ,, 47 47 48 48 48 > 48 ,, 49 49 49 pag. 49 50 > 50 ' 50 50 51 > 51 > 51 > 51 > 51 > ?>2 l} 52 ft xv RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 32, primo comma pag.~" 52 legge 9 gennaio 1951, n. 10, artt. 1, 2, nn. 1 e 3, e allegata tabella di coefficienti . . . . . . 52 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, n. 7 . 52 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 7 52 d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, art. 6 . . : > 53 p.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, sesto e settimo comma e, art. 112, primo comma 53 " legge 2 agosto 1967, n. 729, art. 3 . . . . . . . . . 53 legge 5 dicembre 1969, n. 932, art. 3 . . . . . . . ' . 53 legge 16 maggio 1970, n. 281, artt. 17 e 20, art. 20, terzo comma 53 -Norme delle quali stato promosso giudizio di legittimit costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 -Norme delle quali il giudizio di legittimit costituzionale stato definito con pronunce di estinzione di inammissibilit, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito . . . . . . . . . . > 80 INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Atti amministrativi . pag. 89 Imposta di ricchezza Bellezze artistiche e mobile pag. 94 naturali 89 Imposte dirette 94 Circolazione stradale 89 Imposte e tasse 94 Comuni e provincie . 89 Imposte varie . > 95 Concessioni ammini- Infortuni sul lavoro 95 strative > 90 Lavoro > 96 Concorsi 90 Locazione di cose 96 Contributi 90 Mezzogiorno > 96 Costituzione > 90 Obbligazioni e con- Danni di guerra 90 tratti 96 Dazi doganali 91 ,. Opere pubbliche > 97 Demanio 91 Piani regolatori 97 Edilizia economica e popolare > 91 Previdenza e assistenza 97 Esecuzione fiscale 91 Proc~dimento penale 97 > Espropriazione per p.u. 91 Regioni > 98 Impiego pubblico 92 Responsabilit civile > 98 Imposta di consumo 92 Trasporti 98 " Imposta di registro 92 Turismo e sports 98 GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 1 -Pres. Branca -Rel. Capalozza -Pollanca (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri , (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Reati e pene -Minori degli anni 14 -Ricovero obbligatorio ed auto matico in riformatorio giudiziarfo -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 3; c.p. art. 224, comma secondo). costituzionalmente iUegittimo, con riferimento al principio costituzionale di eguagiianza, l'art. 224, secondo comma, Codice penale, nena parte in cui rende obbiigatorio ed automatico per i minori de.gii anni 14, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario (1). (Omissis). -3. -Non a parlarsi di violazione dell'art. 27 della Costituzione, il quale, per giurisprudenza costante e anche recente di questa Corte, attiene soltanto alle pene (vedi, per le misure di .prevenzione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le sentnze n. 23 del 1964 e n. 76 del 1970). , del resto. da ricordare che, con le sentenze n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del codice penale -che comprende l'ipotesi dell'art. 224, secondo comma -ritenendo che non siano violate le disposizioni costituzionali degli artt. 13, 24, 2:7 e 32 e ravvisando una sufficiente garanzia nella motivazione del provvedimento (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.1 (1) La questione era stata proposta con ordinanza 28 gennaio 1969 del 'Giudice di sorveglianza presso il Tribunale dei Minorenni di Genova (Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1969, n. 128). Sulla pericolosit presunta la Corte si pronunciata con 1e sentenze richiamate in motivazione 10 marzo 1966, n. 19 e 9 giugno 1967, n. 68 (rispettivamente in questa Rassegna, 1968, 276 e 1967, n. 496. In dottrina: RADAELLI, Centro di rieducazione, v. del Nuovissimo dige- sto, III, 110. 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e nella previsione della revoca della misura di sicurezza, dopo la trascorrenza di un determinato lasso di tempo, giustificato dalla necessit di un controllo sulle condizioni psichiche e sanitarie del soggetto (art. 207 cod. pen., il quale statuisce, inoltre, che la revoca della misura di sicurezza possa essere anticipata con decreto del ministro della g.iustizia). Tali precedenti la .corte non ha ragione .di smentire, per ci che attiene al principio generale e complessivo della pericolosit presunta, entro i confini della pregressa prospettazione. che. in parte, corrisponde alla prospettazione attuale; non senza avvertire che, allora, non veniva direttamente in considerazione l'art. 224, secondo comma, cod. pen. Invero, il principio dell'applicazione obbligatoria di misure di sicurezza (detentive e non detentive: art. 2,15, cod. pen.) investe (o pu investire) -oltrech l'et minore degli anni quattordici -altre svariate situazioni (et tra gli anni quattordici e i diciotto; abitualit. professionalri.t e tendenza a delinquere; infermit psichica, cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupe~acenti e sordomutismo; ubriachezza abituale di sostanze stupefacenti, ecc.). ~ 4. -Circa gli artt. 30 e 31, stato obiettato che, proprio al fine di sostituire lo Stato alla famiglia e di conferh'gli la funzione educativa che i genitori non abbiano esplicato o non esplichino, la legge ha istituito centri di rieducazione per i minorenni, tra cui sono, appunto, i riformatori giudiziari. L'inidoneit di questi centri (e di. questi riformatori) - a causa della loro struttura e dell'ormai superato indirizzo pedagogico allo scopo per il quale sono stati predisposti riguarda la concreta organizzazione funzionale degli stessi ad opera della pubblica amministrazione e, in ultima analisi. postula l'intervento del legislatore. '5. -L'art. 3 della Costituzione appare, invece, per pi versi vul nerato. In primo luogo, situazioni diverse sono riguardate in modo identico: ed pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'art. 3 risulta violato non soltanto quando situazioni identiche vengono disciplinate in modo difforme dalla legge, bensi anche quando situazioni difformi ven gono disciplinate in modo eguale (sentenze 'n. 53 del 1958 e n. 22 del 1966). Non pu negarsi davvero che diverso sia l'atteggiamento psichico, rispetto a una condotta qualsiasi (lecita o illecita o, pi pertinentemente, rilevante dal punto di vista giuridico-penale), allorch si tratti di un minore che si avvicini ai quattordici anni di et (cio sia in et matrimoniale: art. 84. secondo comma, e.e.) e allorch si tratti di un infante o di un bimbo in tenera et. Con la disposizione impugnata, al limite, anche l'infante dovrebbe essere ristretto in riformatorio giudiziario, per pericolosit presunta (il che, talvolta avvenuto) : conseguenza, questa, tanto palesemente contraria a qualunque criterio di ragionevolezza, da .. costituire di per s una condanna della norma da cui deriva. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 215 6. -Non v' dqbbio che la severa misura di sicurezza sia obb1fgatoriamente comminata nel presupposto della pericolosit sociale del minore. Senonch, la presunzione di pericolosit, c~e negli altri casi previsti dal codice si basa sull'id quod plerumque accidit, non ha fondamento allorch si tratti ~ella nort j.mputabilit del minore di anni quattordici: . ch, al contrario, pu ben dirsi che qui, data la giovanissima et del soggetto, la pericolosit rappresenti l'eccezione, per cui l'obb1igatoriet ed automaticit del ric;overo in riformatorio giudiziario non ha giustificazione alcuna. Da tale premessa muove la relazione ministeriale al recente disegno di legge che sopprime la norma denunciata (Atti del Senato, 5a Leg. doc. n. 3151). 7. -La disposizione, dunque, va dichiarata illegittima per quanto concerne i minori degli anni quattordici. Superfluo ri.cordare che l'art. 224, .~econdo comma, applicabile anche a chi ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile (terzo comma), e contin.er ad essere applicato pur dopo la presente pronunzia di illegittimit costituzionale: la questione relativa, essendo( estranea al giudizio a quo, non stata sollevata, n poteva esserlo, in questa sede. - (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 2 -Pres. Branca -Rel. Bonifacio -Mignemi (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Cavalli). Ordini pr.ofessionali -Ordine dei giornalisti -Direzione di giornali per.iodici di partiti. -Limita~ioni -Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 21, 3; legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 47, comma terzo). Non fondata, sia con riferimento all'art. 21 he aU'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale deWart. 47, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione. di giornalista, che pone limitazioni alla direzione di giornali periodici di partiti, o di movimenti politici o sindacali (1). (Omissis). -1. -Ai sensi del terzo comma dell'art. 4'7 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 -nel testo quale risulta a seguito della dichiara (1) La questione era stata proposta con ordiri.anza 4 :liebbraio 1969 del Pretore di Catania (Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1969, n. 128). Le precedenti sentenze della Corte 10 luglio 1968, n. 98 e 23 marzo 216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione di parziale illegittimit costituzionale pronunciata da questa Corte con sentenza n. 98 del 1968 -la legittimit dell'affidamento della direzione di un giornale che sia organo di partiti o movimenti politici o di movimenti .sindacali a persona non iscritta nell'albo dei giornalisti e l'iscrizione provvisoria del direttore nell'albo stesso vengono subordinate alla contemporanea nomina a vice direttore responsabile di un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti. Questa disposizione, come risulta dalla complessa motivaziori.e dell'ordinanza di rimessione, viene denunziata dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, non nella sua interezza, ma solo nella parte in cui essa si riferisce ad " una determinata categoria di periodici.: pi precisamente a quei periodici che n pretore definisce " a Carattere ideologico e che siano ed.iti e diretti dalla stessa persona. Proprio in relazione a siffatta categoria verrebbero meno, ad avviiso del giudice a quo, quelle ragioni di giustificazione della legge che la Corte mise in luce nelle sentenze nn. 11 e 98 del 1968, sicch l'onere che la disposizione impugnata impone a chi vogHa dar vita ad un periodico del tipo descritto si risolverebbe in una illegittima menomazione del diritto di manifestare il proprio pensiero a mezzo della stampa (art. 21 Cost.) ed in una violazione del' principio di eguaglianza (.a!'lt. 3 Oost.) : dd. quest'ultimo, si precisa, sotto il profilo della discriminazione, che a causa del peso economico di quell'onere si determinerebbe fra i soggetti, secondo che questi siano abbienti o non abbienti. 2. -Partendo dai principi enunciati dalla Corte nelle due precedenti decisioni -e che non vengono rimessi in discussione dall'attuale ordinanza, tutta motivata sulla peculiarit del particolare tipo di periodico in relazione al quale la questione viene proposta e delimitata -si deve escludere che la disposizione in esame comprometta la libert riconosciuta e garantita dall'art. 211 della Costituzione. Giova ricordare che nella sentenza n. 918 del 1968, in sede di valutazione della legittimit dell'obbligo di nominare il direttore ed il vice direttore responsabile dei comuni quotidiani e periodici fra gli iscritti nell'albo, la Corte afferm che la funzione dell'Ordine, gi nella precedente decisione n. 11 riconosciuta positivamente apprezzabile proprio sul piano dell'art. 21 della Costituzione, sarebbe frustrata ove i poteri direttivi di un giornale potessero essere affidati ad un soggetto non iscritto in uno degli elenchi dei pubblicisti o dei professionisti. Ed di particolare 1968 n. 11, sulla medesima legge, sono pubblicate in questa Rassegna, 1968, rispettiv;amente, 539 e 152, e note. Tali sentenze sono commentate, rispettivamente, da CHELI e da LEVI in Giur. costit., 1968, 332, e 1557. Si veda pure, Fors, Giornalisti (ordine dei), voce dell'E. dei dir., XVIII, 723. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 217 importanza che la qu'stione, allora concernente l'art. 46 della legge, venne esaminata non solo con riferimento alla libert del giornalista, ma anche sotto il diverso profilo della libert di chi voglia dar vita ad un giornale. Le stesse ragioni non possono non valere per l'art. 47 della legge -che stabilisce un regime di favore per una particolare categoria di giornali -e, pi specificamente, per U caso ora prospettato dal pretore di Catania. Deve esser tenuto presente, anzitutto, che l'obbligo della registrazione e la preventiva nomina di un vice direttore responsabile riguardano esclusivamente i giornali quotidiani o periodici (legge 8 febbraio 1948, n. 47), sicch la legge non pone ostacolo alcuno a che il soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici. Ch se, invece, l'interessato voglia dar vita ad un vero e proprio periodico, non dato di vedere perch questo, a causa di particolari caratteristiche, possa sottrarsi ad una disciplina che stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale. Essendo del tutto evidente che, ai fini che qui interessano, nessun rilievo possono avere il cosiddetto contenuto ideologico del periodico e la finalit di denuncia e di critica che il soggetto si propone di perseguire, tutto si riduce a vedere se quando editore e direttore di uno dei giornali considerati dall'art. 47 si identificano nella stessa persona vengano a mancare quelle giustificazioni costtuziona1i che la Corte individu nella precedente occasione. Ma a siffatto quesito deve darsi risposta negativa sulla base della considerazione che l'esigenza della vigilanza dell'Ordine sussiste anche quando l'editore assuma la direzione del giornale e, trattandosi di per.iodico di partito o movimento politico o sindacale, acquisti perci titolo all'iscrizione provvisori nell'albo: essendo in questo caso la responsabilit sua limitata agli obblighi imposti dalle leggi civili e penali (art. 47, ultimo comma), occorre che egli sia affiancato da un giornalista che, .iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti, .risponda disciplinarmente per eventuali comportamenti lesivi della dignit sua e dei giornalisti che da lui dipendono ", (sent. n. 98 del 1968). Peraltro la concentrazione nelle stesse mani del potere editoriale e del potere di direzione non vale ad escludere, certo, la necessit della vigilanza dell'Ordine, che non predisposta, come mostra di ritenere d1 giudice a quo, a tutela della sola libert dei singoli giornalisti, ma strumento, sia pur mediato, di garanzia dell'interesse generale sottostante al diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione. 3. -La questione infondata anche in ri_ferimento all'art. 3 della Costituzione. Conformemente ai principi desumibili dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, le norme che per lo svolgimento di determinate attivit impongano oneri (direttamente o, come nel caso in esame, indi 218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rettamente) patrimoniali e che, nella loro applicazione, inevitabilmente comportano un peso maggiore o minore sec.ondo le capacit economiche dei singoli soggetti, sono costituzionalmente illegittime, ove incidano sull'esercizio di diritti costituzfonalmente protettL solo allorch esse non siano rivolte alla tutela di interessi rilevanti sul piano costituzionale (tale, ad es., era il caso della c. d. cautio pro expensis, dichiarata del regolamento CEE n. 816 che tale disposizione contiene al l'articolo 19, n. 3. Il decreto quindi non solo non contrasta. n lo poteva. con le norme comunitarie .in materia, perch queste. alla data della sua pubblicazione, rion erano state ancora emanate. ma non contrasta nemmeno con quelle emanate successivamente, perch queste rispettano, sul punto, le nor mative anteriori dei~ingoli Stati. membri della Comunit. Alla stregua delle suesposte considerazioni deve perci concludersi che sono infondate le censure contenute nelle ordinanze in epigrafe, perch la legge delegata non ha sul punto disatteso i criteri della legge delegante e l'art. 76 della Costituzione non risulta pertanto violato. 220 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Parimenti infondata l'altra censura. relativa a un preteso -c'lmtrasto tra l'art. 76 del decreto e l'art. 2 della legge ~i delega. Si sostiene al riguardo nelle ordinanze che, mentre quest'ultima disposizione stabiliva che il decreto avrebbe dovuto indicare le aggiunte e i trattamenti consentiti e quelli che potranno essere di volta in volta consentiti nel corso della produzionee conservazione dei vini, il decreto nulla avrebbe disposto, quanto meno in ordine ai trattamenti eventualmente da consentirsi in via eccezionale. Ma un tale assunto chiaramente resistito dal testo stesso della normativa contenuta nel decreto. Dispone infatti in proposito l'art. 5 n. 2 del decreto che il Ministro per J.'agricoltura e foreste, di concerto, con quelli per l'industria e il commercio e per la sanit, autorizzato a consentire tutti gli altri trattamenti ed aggiunte di volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica ed a procedere in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei trattamenti e delle aggiunte prev-iste > nello stesso articolo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 4 -Pres. Branca -) Rel. Oggioni -Fall. FEMI (avv. Satta) c. Istituto di Mediocredito I ! delle Venezie (avv. Guarino) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Albisinni). ~ Fallimento -Azione revocatoria -Riduzione del periodo sospetto a favore di Istituti esercenti il mediocredito --Illegittimit costituzionale -Esclusione. I ! (Cost., artt. 3, 24; legge 30 luglio 1959, n. 623, art. 20). i Non fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a I quello di difesa, La questione di legittimit costituzionale dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, che riduce a dieci giorni ii periodo sospetto per la revocatoria faHimentare, a fav al conseguimento di scopi .di interesse generale, traggono, da quest'obbligo di destinazione, rilevanza pubblicistica al loro operare. Questi rilievi sono sufficienti per escludere l'esattezza di quanto si legge nell'ordinanza di rinvio che gli istituti di finanziamento a medio termine svolgono attivit sostanzialmente analoga a quella degli altri istituti di credito. V', invero, uno scopo specifico che li distingue dagli altri: sicch la questione di legittimit posta dall'ordinanza in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione va riguardata tenendo conto degli elementi differenziali che caratterizzano il sistema. La norma dell'art. 20, che esclude l'incidenza dell'azione revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione di mutui a medio termine conclusi a favore delle piccole e medie industrie una volta che siano decorsi dieci giorni da detta stipulazione alla dichiarazione di fallimento, assistita da motivi che i lavori preparatori (Commissioni parlamentare -Relazione ministeriale) pongono in evidenza, inquadrandoli tra i motivi generali della legge : :favorire al massimo l'incremento ed il funzionamento degli Istituti mutuanti mediante incentivi ( il titolo della legge) idonei a dilatare i settori d'investimento. La norma dell'art. 20 costituisce anch'essa una forma di incentiva zione, in quanto, concedendo una particolare garanzia, tende ad evitare ogni remora all'operare di Istituti, meritevoli di affidamento e tali da giustificare la riduzfone del cosiddetto periodo sospetto ,, in relazione all'esercizio dell'azione revocatoria. Non si tratta di disposizione anomala e singolare, bens rispondente a direttive riconosciute valide anche in settar.i analoghi, in considera zione della natura e posizione del soggeto mutuante. ,J 222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Valga come esempio lo stesso art. 67 della legge fallimentare; il cui ultimo comma perviene ad eccettuare dalle condizioni temporali del l'azione revocatoria gli istituti di credito fondiario, riguardo ai quali fin dal testo unico del 1905 (r.d. n. 646) erano riconosciute valide le iscri zioni ipotecarie, purch iscritte anch'esse almeno dieci giorni primo della pubblicazione della sentenza di fallimento. Questa Corte, con sentenza n. 166 del 1963 ha ritenuto legittima quest'ultima norma, escludendo trattarsi H arbitraria discriminazione, contrastante con l'art. 3 della Costituzione, in danno di chi contrae mutui in genere, riconoscendo invece, alla norma una su a precisa e concreta giustifica.zione. Ad eguale conclusione deve addivenirsi nel caso in esame, trattandosi di normativa che regola una situazione differenziata, assistita, secondo l'apprezzamento del legislatore, dalla ragione di tutelare ed agevolare i~tituti, i cui interessi, per. la loro funzione economica-sociale, sono da considerarsi prevalenti, nella misura prevista e consentita, sugli interessi della massa fallimentare. 4. -L'ordinanza prospetta un altro motivo di illegittimit in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo dell'incongruit del termine di dieci giorni, che sarebbe assolutamente insufficiente all'adempimento degli atti occorrenti per consumare l'iter procedurale dalla ~eclaratoria di fallimento al promovimento del giudizio in revocazione. La questione non fondata. Come si dndicato nel numero precedente e eome risulta dalla formulazione letterale dell'art. 20, il termine di dieci giorni disposto in funzione di determinare il periodo di compimento degli atti di diritto sostanzale che possano essere dichiarati caducabili e non gi il compimento degli atti di rito, preliminari e successivi, necP-ssari per esercitare l'azione revocato:r;ia, per i quali atti l'ordinario diritto di difesa non risulta n eliminato n ridotto. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 5 -Pres. Branca -Rel. Verzi -Barbieri (n. c.). ' Impiego pubblico -Assegni familiari per gli alimentandi -Requisito della convivenza a carico -Illegit1;imit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3, 4, 36, 38; d.1.1. 21 novembre 1945, n. 722, art. 2). Non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 2 d.U. 21 novembre 1945 ,n. 722, che subordina la concessione deU'assegno di famiglia per gli alimenti, a favore dei dipendenti di Enti pubblici \ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 223 -e diversamente da quanto disposto per i dipendenti di Enti privati' alta convivenza a carico deU'impiegato (1). (Omissis). -La questione non fondata. Fra i due ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato, esistono fondamentali differenze di organzizazine, di struttura e di finalit, per cui, i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a trovarsi in condizioni differenti. E gi con la sentenza n. 818, del 1963, questa Corte ha posto in rilievo che lo status inerente alpubblico impiego, disciplinato da leggi che regolano le assunzioni, ie promozioni, i trasferimenti, le retribuzioni, ecc. non pu essere posto sullo stesro piano di quello privato, dominato da norme prevalentemente economiche, sorrette dalla volont dei GOntraenti. Dalla differente situazione di cui sopra, deriva la le.gittimit della disciplina della aggiunta di famiglia, la quale si di:ffePenzia anche nel nome dagli assegni familiari spetanti ai lavoratori de_ll'inpd.ego privato. La c>onvivenza dei genitori sarebbe -secm;1do l'ordinanza -!irrile vante, dal momento che. quel che appare .essenziale soltanto la circo stanza che allorquando sussistono le altre condizioni di legge, i genitori siano a r:arico del prestatore d'opera. Orbene, prescindendo dalla esattezza di tale osservazione, sufficien te considerare che la necessit o meno di un requisito per la concessione di un beneficio non di per s problema di (legittimit costituzion~, quanto piuttosto di politica legislativa. esatto che lo stesso legislatore non ha pi richiesto la convivenza per lll concessione degli assegni familiari ai dipendenti dell'impiego privato (d.l.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479) modificando all'uopo g1i artt. 6 e 7 del d.l.lgt. 9 novembre 1944, n. 307, secondo i quali la con vivenza era elemento di prova dell'essere a carico del prestatore d'opera, e si consideravano e conviventi i genitori quando gli stessi ed il lavora tore riE>ultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia >. Ed certo ~he U medesimo principio potrebbe essere adottato per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ma il non averlo adottato non contrasta di per s con principi di razionalit. (1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 marzo 1969 del Giudice conciliatore di Verona (Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1969, n. 128). La sentenza 8 giugno 1963, n. 88, richiamata in motivazione riportata su Foro it., 1963, I, 1093. Sui rapporti fra ordinamento del pubblico impiego e dell'4npiego privato si V di cui non godono i dipendenti dell'impiego privato. Non risultano violati neppure gli artt. 4, 36 e 38 della Costituzionei il primo in quanto il riconoscimento a tutti i cittadini di un diritto al lavoro contiene unicamente un'affermazione sul piano costituzionale dell'importanza sociale del lavoro; il secondo perch la proporzionalit fra quantit e qualit del lavoro prestato e la retribuzione, non menomata da particolari presupposti per il diritto dell'aggiunta di famiglia; ed il terzo perch il diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale riguarda il cittadino inabile al lavoro sprovvisto dei mezzi di sussistenza, ~entre nel caso dn esame is tratta di diritti di lavoro, che rientrano se mai nella disciplina dell'art. 36 della Costituzione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONLAE, 20 gennaio 1971, n. 6 -Pres. Branca -Rel. Trimarchi -Paudolfi (n. c.). C~rte Costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Irrilevanza prima facie della questione -Inammissibilit. Reato -Reati e pene -Violazione degli obblighi e assistenza familiare Reciprocit della partecipazione dei coniugi agli oneri familiari Infondatezza della questione. (Cost., art. 3; c.p. art. 570). inammissibile, per evidente difetto di rilevanza, la questrione di legittimit costituzionale deUe norme del., codice di procedura civile (art. 707-708) rull'emanazione dei provvedimenti presidenziali in tema di separazione fra coniugi, comparsi senza l'assistenza di difensori, al lorch tali provvedimenti siano stati gi emanati ed ii giudice a quo debba solo verificarne l'applicazione (1). Non fipotesi di connessione teleologica o conseguenziale (in riferimento alle quali ha particolare rilievo an.che l'applicazione dell'aggravante di cui all'att. 61 n. 2. c.p.), come a quelle in cui sussista, tra le fattispecie oggetto dell'accusa, un nesso di occasionalit. In virt di questo si richiede un rapporto obiettivo di carattere temporale e spaziale, per effetto ,del quale possa dir.si che l'un reato abbia dato pretesto ed opportunit o costituisca circostanza di impulso e di agevolazione dell'altro. Donde la convenienza della contestualit del procedimento e della unitaria ricostruzione critica delle prove. Dalle accennate nozfoni rimane, conseguentemente, esclusa la connessione meramente soggettiva, preveduta nei numeri 1 e 3, e quella di cui al n. 4 dell'art. 45 del codice di procedura penale. 3. -In vista di tale suo contenuto _la disposizione denunziata non pu non ritenersi compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Anche nella specie, infatti, deve affermarsi, secondo la costante. g.iurisprudenza di questa Corte, ehe il diritto in questione deve a:rmo/~ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 229 nizzarsi con le particolari esigenze della giustizia penale, cui sono~~adattati i vari tipi di procedim~nto, i quali escludono talora pur la necessit di una contestazione dell'imputazione in fase istruttoria. E ci in quanto ,,..dall'applicazione deila norma stessa non pu derivare effettiva menomazione o sacrificio all'esercizio della difesa. 4. -A giudizio di fondatezza conduce, inveGe; l'esame della seconda questione sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in merito all'articolo 446 del Codice di procedura penale, concernente appunto le modalit. di esercizio della difesa nell'ipotesi superiormente considerata.' Questa norma stabilisce che, verificandosi la contestazione dn oggetto, eccetto il caso c:Q.e .essa riguardi la recidiva, il .presidente del tribunale o il pretore avvert Fimputat'o , che, p~r preparare la difesa, pu chiedere un termine non maggiore di cinque giorni e non prorogabile.. Se vi richiesta, il giudice tenuto a concedere detto termine, in mi.sura che la .giurisprudenza ammette sia fissata discrezionalmente, e".l a sospendere in <'.onseguenza n dibattimento. Orbene nella fattispecie in esame il termine predetto, per quanto riguard,a la misura massima consentita,'non trova giustificaziotle n nella .immediatezza degli elementi probatori, che questa Corte ha ritenuto legittimare l'esclusione/di un termine a difesa per i reati commessi in udienza (ai sensi .dell'art. 435 c.p.p. -.sent. n. 92/1967), e nemmeno nella semplicit e speditezza delle prove riguardanti reati perseguibili mediante procedimento direttissimo e per i quali stata parimenti ritenuta legittima la facoltativit della concessione del termine ai sensi dell'articolo 503, terzo comma, c.p.p. (sentenza sopra citata). Nel conferire, per cbntrei, al giudice una cosi Limitata discrezionalit circa la misur massima del termine predetto, per di pi n,on prorogabile, la norma denunziata pu risultare lesiva del diritto dell'imputato ad una difesa, il cui svolgimento sia congruamente adeguato alle effettive, essenziaM finalit di giustizia. / E ci in quanto l'art. 446, mentre d al giudice la facolt di tener conto della lieve entit delle nuove contestazioni, consntendo, non senza razionale fondamento, he sia disposto il rinvio anche ad horas del dibattimento, non permette, invece, che costituiscano oggetto di conveniente valutazione le esigenze della difesa, allorch per la gravit delle imputazioni o per altre circostanze, 1si rendano necessarie pi complesse e lunghe indagini per l ricerca delle prove o per lo studio e prospettazione delle questioni. Per le esposte considerazioni l'art. 446., primo comma, del codice di proedura penale deve dichiararsi in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui determina in cinque giorni la misura massima del termine a difesa, precludendo al giudice di fissarlo ~ eventualmente in misura maggiore. 230 RASSEGNADELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZi>NALE, 2 febbraio 1971, n. 12 -Pres. Branca Rei. Bonifacio -Montev~ride e Albar,tese. Corte Costituzionale -Giudizio di legittimit costituzionale in via incidentale -Giudice a quo -Consiglio Superiore della Magistratura (Sezione disciplinare) -Ammissibilit della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). ' Consiglio Superiore della Magistratura -Collegio deliberante della Sezione disciplinare -Possibilit di esclusione di magistrati di merito -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 104; 1. 18 dicembre '196'1, n. 1198, a11. I). Consiglio Superiore della Magistratura -Sezione disciplinare -Mancata assistenza del difensore nell'istruttoria -Dibattimento a porte chiuse -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 24; r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, art. 34). ammissibite la questione di legittimit costituzionale in via incidentale sollevata dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Iylagistratura, cui va riconosciuta natura giurisdizionale (1). fondata, con riferimento al principio dell'autogoverno della magistratura, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 2. comma primo, secondo, quarto in parte, e quinto, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, in quanto consentono la possibilit che del Collegio giudicante della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura siano esclusi magistrati di Appello o di Tribunale (2). Non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 34, secondo comma del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, relativamente alla mancata assistenza del difensore nell'istruttoria ed alla mancata pubblicit del dibattimento (3). (Omissis). -3. -In via preliminare si rende necessario accertare se le predette questioni siano state proposte, come richiede l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, da un giudice nel corso di un giudizio >. La Corte ritiene che questo presupposto sussista nel caso in esame. Ai limitati fini che qui interessano, sufficiente la constatazione, non controvertibile, che il legislatore, con espresse ed univoche statuizioni, ha conferito carattere giurisdizionale alla funzione ora esercitata dalla Sezione disciplinare del Consiglio .superiore della magistratura. A tutela dell'indipendenza dei magistrati la legislazione vigente -riconfermando un principio che gi aveva ricevuto applicazione nell'ordinamento de (1-3) La questione era stata proposta con due ordinanze del Consiglio ~ Superiore della Magistratura, Sezione disciplinare. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 231 mocratico prefascista e che. ancor pi valida giustificazione trova nella PoSizione che m.l'ordine giudiziario nel suo COlllrPlesso ed ad singoli suoi appartenenti riserva la Costituzione repubblicana -stabilisce che il . ' I procedimento disciplinare si svolga .nelle forme e nei modi che sono tipici dei ,processo, affinch . al provvedimento destinato ad incidere sullo stato dell'interessato, adottato con un atto che la legge definisce csen -~ tenza (cfr. la rubrica dell'art. 35 del r.d.l. n. 511 del 1946~ e contro il quale ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione (art. 17, ulti:rno comma, legge 24 marzo 195i8, n. 1915), si addivenga con le garanzie che sono proprie e tipich della funzione giurisdizionale. E non senza rilievo la circostanza.che il procedimento disciplinare a carico dei magistrati, a differenza dell'analogo procedimento a carico dei pubblici dipendenti, v;iene instaurato da un sbggetto (dal Ministro della giustizia, secottcif:o l!al't~ ltn, secondo comma. Cost.; anch,e d4;tl p~ocuratore generale .presso la .~Corte di cassazione, in base all'art. 14 della legge 24 marzo 1958, n. I95), rispetto al quale il Consigliosuperiore collocato mposizione -di assoluta estraneit ed indipendenza. I 4. -Passndo all'esame della Pr~ma questione, fi deve ribadire (cfr. sent. n ..44 del 1968) che il Consiglio superiore stato voluto dalla Costituzione in diretta attuazione del principio secondo il quale e la magistratura costituisce un ordine autonomo.ed indipendente da ogni altro po. tere (art. 10'4) e che, in funzione di siffatta garanzia, ad esso stato riservato (art. 1();5) ogni provvedimento concernente .ilo stato dei magistrati sicch l'effetto proprio del conferimento di tali attribuzioni al Consiglio / quello di escludere, in materia; la competenza di altri pubblici \11)0teri e di impelire che l'esercizia di esse (salvo H caso dell'azione disipU11EU'e) possa esse~e condizionato ad iniziative-,este~ne (cfr. sent. n. 168. del 1963). Ma, rispettata tale ri!serva, la legge -alla quale dema:n.data, nell'ambito delle indicazioni fondamentali contenute nell'art. ~O:~, la determinazione d.ella concreta struttura del Consiglio, ed alll:l-~ua~e lo sj;esso art. 105 rinvia per la disciplina che deve presiedere all'eserciz:i ~elle "funzioni ivi elencate -pu legittimament porre nor:.e attinenti . all'organizzazione di quel consesso : e tali. sono., indub. biamente, quelle, che concernono l'istituzione di un'apposita sezione disciplinare Dalle norme costituzionali di raffronto, m definitiva, non data in al.cun modo la possibilit di dedurre .che la Costituziqne abbia v~tuto che tutte le competenze/elencate nell'art. 105 siano esercitate dal Consiglio nel suo ptenum; ch, invece, il largo spazio riservato al legislatore ordinario induce a negare l'esistenza di una siffatta diretiva. N questa pu Pi'cavarsi da un principio che, secondo la tesi sostenuta dalle parti, srebbe comune a tutti gli organi ai quali la Costituzione direttamente attribuisce determinate competenze. principio del quale l'art. 72, terzo comma, darebbe indiretta conferma. Ed invero da ritenere che ~ per quanto riguarda l'ordinamento di tali organi sia necessario tener \ RASSEGNA 'DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conto, di volta in volta, della peculiarit delle singole funzioni e del grado di maggiore o minore dettaglio col . quale. la Costituzione o leggi costituzionali ne abbiano disciplinato la struttura ed il funzionamento. E nella specie -come si detto e come gi fu messo in luce, ad altri effetti, nella sent. n. 16.S del 1963 -non c' dubbio che gli artt. 104 e 105 Cost. abbiano affidato al legislatore ordinario un ampio potere di organizzazione. Va peraltro aggiunto che, se nessun precetto costituzionale vieta l'articolazione del Consiglio .superiore in sezioni, nel determinare la struttura di queste si deve rispetare l'autonomia del Consiglio, al quale va demandata la scelta dei componenti, ed occorre necessariamente tener conto delle linee f9lldamentali secondo le quali, in conformit dell'articolo 104 Cost., rishlta strutturato il consesso. Con quest'ultima affermazione si vuol dire che il legislatore non pu istituire sezioni deliberanti nelle quali non siano presenti componenti eletti dal Parlamento o componenti appartenenti ad una delle categorie di magistrati che concorrono alla formazione del Consiglio: e ci non perch in questo si faccia luogo a rappresentanza di interessi di gruppo-' il che sarebbe del tutto incon . ciliabile con il carattere assolutamente generale degli interessi affidati alla cura di quell'organo -. ma in considerazione del fatto che le linee strutturali .segnate nell'art. 104 Cost., ispirate all'esigenza che all'esercizio dei de1icati coinpiti inerenti al governo della magistratura contribuiscono le diverse esperienze di cui le singole categorie sono portatrici, devono trovare ragionevole corrispondenza nelle singole sezioni, quando a queste siano commessi poteri deliberanti. '5. -Conforme ai princlpi ora enunciati la struttura della Sezione disciplinare delineata-nell'art. 1 della legge impugnata, secondo il quale essa Composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede di diritto, da cinque magistrati di cassazione (di cui due con ufficio direttivo), da tre magistrati di corte di appello, da tre magistrati di tribunale e da tre componenti eletti dal Parlamento, tutti nominati per elezione dal Consiglio stesso. Risulta da ci che tutte le categorie elettive che compongono il consesso unitario concorrono -e, almeno, tendenzialmente, in modo proporzionale -a formare la Sezione, mentre, per quanto riguarda i membri di diritto, da osservare che il Presidente del Consiglio deve presiederla in alcuni casi ed in tutti gli altri ha facolt di presiederla quando lo ritenga opportuno (art. 18 legge 24 marzo 1958, n. 195), e che l'esclusione del presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione trova giustificazione, per il primo, nella circostanza che avverso le decisioni della Sezione previsto il ricorso alle. Sezioni Unite dell'organo che.egli presiede e, per il secondo, nell'attribuzione allo stesso della titolarit dell'azione disciplinare, conferitagli dall'art. 14 della legge n. 195 del 19518' e della funzione requirente presso la Sezione stessa (art. 1, ultimo comma, legge n. 1198 del 1967). ,; PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 233 A diversa conclusione si deve invece pervenire per l'art. 2, secondo il quale, nell'ambito della sezione, il collegio deliberante per il singolo procedimento composto, oltre che dal vice presid,ente, da due membri eletti dal Parlamento, da tre n:iagistrati di Cassazione (di cui uno con ufficio diretivo) e da tre magistrati di appello o di tribunale: tutti prescelti .col metodo del sorteggio fra i componenti della sezione. In base a quanto innanzi stato precisato, la norma risulta viziata di illegittimit costituzionale perch consente che il singolo collegio possa risultare composto con l totale esclusione dei magistrati di appello o dei magistrati di tribunale. Vero che l'ultima parte del primo comma prevede che "almeno due dei suddetti magistrati debbano appartenenre alla stessa categoria dell'incolpato e che il secondo comma stabilisce che, procedendosi nei confronti di un uditore o di un aggiunto, due dei componenti debbano essere magistrati di tribunale: ma ovvio che anche in questi casi il meccanismo tale da poter comportare l'sclusione dal cellegio di tutti .i magistrati di appello o di tutti i magistrati di tribunale. E ri . suita con ci violato l'art. 104 Cost. perch, nell'esercizio di una delle pi delicate competenze del ConSiglio, non assicurata la presenza di tutte le categorie che, in base lla stessa legge, concorrono alla formazione del consesso unitario. La dichiarazione di illegittimit costituzionale deve necessariamente colpire, oltre che il primo ed il secondo comma, anche: a) il quarto comma che -sulla imprescindibile base della struttura organizzativa . delineata nel primo comma -stabilisce una particolare composizione del collegio nell'ipotesi in cui siano sottoposti a procedimento disciplinare il primo presidente, il presidente aggiunto, il procuratore generale della Corte di cassazione o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche: la dichiarazione di illegittimit non riguarda, tuttavia, quella parte della disposizione che per le suddette ipotesi prevede che la Sezione sia presieduta dal Presidente d1 Consiglio; b) il quinto comma che, in diretta connessione col primo, stabilisce il metodo del sorteggio. 6. -In conseguenza delle statuizioni indicate nel numero precedente, la Sezione disciplinare eserciter le sue funzioni nella struttura precisata dalle disposizioni per le quali non interviene la dichiarazione di illegittimit costituzionale. Il legislatore, tuttavia, dovr p11ovvedere a dettare la disciplina per le supplenze che si rendessero necessarie ed a regolare il modo in cui, nei casi nei quali la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio, debba farsi luogo all'esclusfone del collegio di uno dei tre componenti eletti dal Parlamento. 7. -La seconda questione infondata. Entrambe le ordinanze, partendo dal.presupposto che sia preclusa l'assistenza del difensore durante l'istruttoria, impugnano l'art. 34, secondo comma, del r.d.1. 31 maggio 1946, n. 511. Ma tale artico!~ riguarda esclusivamente la fase dibattimentale, mentre quella .istruttoria trova la sua disciplina nell'art. 32 234 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che, nel terzo Comma. rinvia alle norme relative all'istruttorfa'nei procedimenti penali " in quanto compatibili >; di tal che il dubbio di illegittimit costituzionale prospettato dalle ordinanze avrebbe dovuto investire questa disposizione, che invece non stata oggetto di denunzia. 8. -Infondata anche la questione concernente lo stesso ar:t. 34, secondo comma, nella parte in cui esso dispone che e la discussione ha luogo a porte chiuse . Sebbene da nessuna delle singole norme costituzionali di raffronto indicante nell'ordinanza sia posta la regola della pubblicit dei dibatti menti giudiziari, la Corte -ribadendo quanto fu gi affermato nella sen tenza n. 25 del 1965 -!itiene che essa sia coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento. democratico fondato sulla sovranit popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giusti~ia che in quella sovra nit trova fondamento (art. 101, primo comma, Cost.). Questa regola, tuttavia. come la Corte riconobbe nella precedente ricordata occasione, pu subire eccezioni, in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obiettiva e razionale giustificazione.' E va qui precisato che, mentre quando si tratta del processo penale (per il quale la pubblicit del dibattimento ha un valore particolarmente rilevante) le deroghe possono essere disposte solo a garanzia di beni a rilevanza costituzionale, negli altri casi pi ampio potere discrezionale deve esser riconosciuto al legislatore nella valutazione degli interessi che possano giustificare la Celebrazione del dibatti,mento a porte chiuse. Tanto a dir.si, in particolare, per il procedimento qui in esame, al quale, come innanzi si detto, stato dato carattere giurisdi~ionale solo in funzione di una pi rigorosa tutela dell'indipendenza del singolo magistrato, senza, quindi, l'assoluta necessit che esso soggiaccia a tutte le regole che sono proprie del processo penale. Di tal che non risulta illegittimo che il legislatore, valutandone la convenienza in relazione a ragionevoli esigenze di rispetto di interessi che travalicano quello del singolo magistrato, abbia disposto che la discussione si svolga a porte chiuse. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1971, n. 13 -Pres. Branca - Rel. Oggioni -Abbaticola (n. c.). Imposte e tasse in genere -Esecuzione esattoriale -Limitazioni dell'op ~ posizione di terzo sui mobili pignorati -Illegittimit costituzio nale -Esclusione. (Cost., art. 113, 42; d.P.R. 20 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lett. a). Non fondata, con riferimento sia al diritto di difesa contro ta P.A. che alla tutela del diritto di propriet, la questione di legittimit PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 235 .. costituzionaie deU'art. 207, iettera a testo unico suite imposte dtrette 29 gennaio 1958, n. 645, neLia parte in cui iimita t'opposizione dei terzo aU'esecuzione esattoriaie sui mobiii pignorati neiia casa di abitazione del contribuente (1). (Omissis). -2. -La questione non fondata~ L'art. 207 lettera a del vigente testo unico sopra~dicato (uguale disposizione trovavasi inserita nel precedente testo unico per effetto dell'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 242) risulta dettato, come spiega la relazione ministeriale, da.Jla finalit di salvaguardare i diritti dell'Erario, nella risc!lssione dei tributi, contro possibili frodi, facili ad attuarsi se all'aggiudicazione, in precedente asta esattoriale di beni pignorati, facciano...seguito, da parte del terzo aggiudicatario, atti di dispo.sizione dei beni stessi, che consentano al contribuente esecutato di continuare a possederli nella propria casa di abitazione. Perci occorre che l'aggiudicatario, se vuol salvare a s quei beni, li asporti dalla casa del debitore. I~ riferimento alla localizzazione del bene nella casa del debitore, di cu( all'art. 207 Jettera a, s'inquadra, sia nel sistema generale del diritto comune (dove, in materia di privilegi su mobili, la localizzazione assume rilievo Condizionante -artt. 2766-2760, 2761-21764 e.e. -oltre che in materia di opposizione all'esecuzione da parte della moglie del debitore -art. 622 c.p.c.) sia nel sistema del diritto tributario (uguale posizione indicata nella lettera b dello stesso art. 207 t.u.). Le ragioni, particolari e sistematiche, della disposizione conducono ad escluderne il denunciato contrasto con gli artt. 113 e 42 della Costituzione. 3. -L'art. 113 non violato perch il diritto a tutela giurisdizionale contro atti della pubblica Amministrazione non risulta eluso in conseguenza della prospettata situazione. Quanto dispone il testo unico attiene alla disciplina sostanziale del rapporto di imposta. Pertanto (come questa Corte ha ritenuto con sentenza n. 12;9 del 1968 in relazione alla lettera b dello stesso art. 207) se, allo scopo di garantire la realizzazione di un credito fiscale, la legge ha operaito sul diritto soggettivo relativo al obene sottoposto aid esecuzione esattoriale, non pu essere invocata, per contrastarne la legittimit, una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto. sostanziale. Nemmeno sussiste alcuna violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. (1) La question era stata proposta con ordinanza 18 dicembre 1968 del Pretore di Nard (Gazzetta Ufficiate 26 marzo 1969, n. 78). 236 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'ipotesi di una espropriazione per motivi di interesse gei:ierale, accompagnata ad indennizzo, estrane~ a quella di una assicurata sottoposizione del bene ad esecuzione forzata, in relazione al sistema . Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2 l'et limite J .di anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso articolo di anni quattordici. Una pi rigorosa tutela dovuta agli inferiori di anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacit d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale presunzione non sussiste per coloro che sono d'et fra i quattordici e i sedici anni. Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519, n. 3, del codice penale, chiaro che, mentre l'et inferiore agli anni quattordici un dato positivo, il pi delle volte valutabile anche esteriormente dai terzi, finferiorit phichica o fisica talora non si pu accertare che con indagini clinich~. Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519 del codice penale sono intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non pu richiamarsi l'art. 3 della Costituzione. -(Omissis). II (Omissis). -Questa Corte chiamata a decidere se l'art. 539 del codice penale, secondo cui non scusa l'errore sull'et della persona offesa dal reato minore degli anni quattordici nel compimento dei delitti contro la moralit pubblica ed il buon costume, contrasti o meno con la norma ,costituzionale che sancisce il principio della personalit della responsabilit penale. La questione sollevata stata gi dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 1957 e con l'ord.iIanza n. 22 del 1962. Il preteso contrasto, ora nuovamente denunciato, non sussiste. Occorre in primo luogo ricoD1oscere che il soggetto attivo dei delitti contro la moralit pubblica ed il buon costume ha realizzato una con dotta; materiale -nella specie ".congiunzione carnale> -. che, essendQ_ posta in essere volontariamente, con certezza rifer.ibile all'autore .del PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 241 reato come fatto suo proprio. Pertanto, anche nell'ipotesi prospettata.. , il soggetto viene a rispondere sempre ed esclusivamente per fatto proprio, e la norma che questo prevede conforme al principio costituzionale invocato. D'altro canto la disputa dottrinaria sulla diversa qualificazione giuridic~ da attribuirsi, nella teoria del reato, all'et della persona offesa, non influendo sulla riconosciuta riferibilit della condotta ip<;>tizzata all'autore del delitto, appare irrilevante ai fini della soluzione della questione di costituzionalit sollevata. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1971, n. 21 -Pres. Branca Rei. Rossi -Pugliese (n. C.) .e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima). Reato -Reati e pene-Delitto di rissa -Aggravamento dell'uccisione o della lesione -'Violazione del prhicipio della personalit della pe na -Esclusion~. (Cost., art. 27; c.p. art. 588, secondo comma). Non fondata, con riferimento ai principio detta personalit delta pena, ta questione di legittimit costituzionale dell'art. 588, secondo comma, codice penale, che prevede l'aggravamento della pena per i corrissanti qualora taluno rimanga ucciso o riporti lesione personale (1). (Omissis). -La Corte deve esaminare se il capoverso dell'art. ~88 del codice penale contrasti o meno l'art. 27, primo comma, della Costituzione, per il dubbio che la responsabilit-penale di ogni singolo corrissante in ordine alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza uccisione o lesione costituisca un caso di responsabilit per fatto altrui, o quanto meno :per fatto proprio, ma privo di ogni connotazione soggettiva in rapporto all'aggravante stessa. Il vizio denunciato non sussiste. noto che secondo la costante interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 3 del 1936, n. 107 dl 1957, n. 67 e 79 del 1963, n. 42 del 1965, n. 42: del 1966, n. 62 del 1967, n. 33 del 1970) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, escludendo la responsabilit penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda soltanto qel fatto proprio: occorre quindi accertare se anche nella fattispecie legislativa della rissa aggra .. vata venga rispettato tale principio. (1) La questione era stata proposta con varie ordinanze di giudici di merito. In dottrina: R. PANNAIN, Rj,ssa, Voce del Nov.mo digesto, 1969. 242 RASSEQNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il legislatore. con la previsione del reato di rissa. ha inteso punire il comportamento di colui il quale volontariamente partecipa ad un reato collettivo. che si estrinseca per sua natura in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere. idonea quindi nel suo insieme 'a cagionare, eventualmente, anche lesioni personali o la morte. Legittimamente il legislatore. nell'eserdzio della sua discrezionalit politico-criminle, ha ravvisato una maggiO're gravit nell'ipotesi in cui nella rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesione personale. formulando una fattispecie di reato aggravato da tali circostanze. Il soggetto che partecipi volontariamente ad una rissa. non ignora di associarsi ad una condotta suscettibile di gravi sviluppi per l'incolumit personale. Il singolo compartedpe alla rissa, non che risponde, per ci solo, degli eventuali concorrenti fatti-reato di lesioni o di omicidio d.ntervenuti nel corso della rissa (se non abbia egli stesso posto in essere anche una condotta oggettivamente e soggettivamente .idonea ad integrare tali figure criminose). Al contrario il sing.olo corrissante chiamato a rispondere solo per la sua propria condotta, venendo ad assumere una responsabilit per rissa smp1ice o aggravata, a seconda degld. effetti concreti della colluctatio, cui egli ha coscientemente e volontariamente partecipato. . Quanto osservato esclude quindi che la norma impugnata configuri una responsabilit per fatto altrui o per fatto proprio incolpevole, cos come supposto nelle ordinanze di remissione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1971, n . 2,2 -Pres. Branca - Rel. ~aipalozza -Cortigiani (n. c.) e Presidente del Consd.g1io dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Peronaci). Reato -Reati e pene -\Furto aggravato -Abnormit dei massimi edittali -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 27; c.p. art. 624, 625). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di rieducativitd della pena, La questione di legittimitd costituzionale relativa alla eccessiva gravitd d~i massimi edittali nel delitto di furto aggravato (1). (Omissis). -1. -Il presente giudizio di legittimit costituzionale ha per oggetto gli artt. 624 e 6251 del codice penale, nella parte relativa ai massimi edittali della pena rispettivamente comminata; in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. (1) La questione era stata proposta con ordinanza 27 maggio 1969 del Pretore di Siena (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1969, n. 172). Sulla misura edittale della pena v. Corte .Cost., 2 luglio 1968, n. 109, in questa Rassegna, 1968, 887. PARTE I, SEZ. I, G.IURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 243 2. -L'art. 3 della Costituzione non . violato. ben vero che la .severit delle pene previste dal codice vigente per il furto -specie con aggravanti speciali: art. 625 - vivacemente criticata .i:i;i dottrina, ma la questione esula da un qualsivoglia riscontro di costituzionalit, poich attiene a scelte di politica legislativa, sottratte al sind~cato di questa Corte. Pur se tali scelte, operate in altro clima storico e sociale, apparissero non pi attuali rispetto alle conseguenze sanzionatorie delle violazioni di altri beni, la cui protezione assurge -a differenza -di quella della propriet -a diritto. presidiato come primario e fondamentale della Costituzione, ci postulerebbe e solleciterebbe l'dntervento del legislatore (il quale, per vero, nei vari prog.etti di riforma, che si sono succeduti in I questo dopoguerra, ha prestato al problema la sua attenzione). 3. -Essendo rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore la determinazione della pena edittale (e a quella del giudice la irrogazione in concreto), sfugge al controllo di legittimit l'indagine sulla sua e:ffi.acia rieducativa. N questa potrebbe, comunque, essere presa in considerazione rispetto a singoli reati o gruppi di reati, anzich rispetto al soggetto attivo della violazione. Del resto. l'efficacia rieducativa, indicata come finalit ultima (e non unica) della pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non dipende solo dalla durata di essa, bensi, soprattutto, dal suo regime di esecuzione, per cui pressante l'esigenza di ammodernamento del regolamento penitenziario: senza dire che soccorre l'istituto della liberazione condizionale (art. 176 c.p., modificato dall'art . 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634; e, per i minorenni, dall'art. 21 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404), e pi dovrebbe soccorrere l'auspicata pi ampia ' applicazione dell'istituto. Non dunque, violato neppure l'art. 27 della Costituzione. ( Omissis). I CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1971, n. 30 -Pres. Branca - Rel. Fragali -Gualtieri (n. c.) e Presidente del ConsigHo dei Ministri (.sost. avv. gen. dello Stato Agr e Cavalli). ,, Matrimonio -Concordato tra la S. Sede e l'Italia -Giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici -Violazione del divieto di istituire giudici speciali -Esclusione. (Cost., art. 102, secondo comma; legge 27 maggio 1929, n. 810). N l'elezione. Infine, questa l'opinione pi moderna e oggi predominante, si ritiene che tali attivit sfuggano alla classificazione derivante dalla tradi- .zionale ripartizione dei pteri, trattandosi dell'esercizio di un peculiare potere di " controllo Costituzionale ,. , proprio degli organi sovrani ed espressione della loro particolare autonomia, che si esplica anche' sul piano della loro costituzione ed organizzazione. \ , questa, a ben guardare, l'opinione che meglio giustifica il dato sicuro, cio di diritto positivo. derivante dallo spirito e dalla lettera della Costituzione e non contestato. dai seguaci di alcuna delle opinioni so;yrac~ cennate, secondo la quale tali attivit delibertive vengono svolte in unica; .o, quanto meno, ultima istanza, ,interna alle Camere stesse, esclusiva, in qualsiasi forma, per qualsiasi riflesso e per qualsiasi scopo, di ogni sindacato alternativo, .concorrente o successivo, da parte di qualsivoglia autQrit giurisdizionale, ,ordinarfa o amministrat:iva (v., oltre la gi citata sentenza n. 2036. del 1967 di questa Corte, la decisione del Consiglio di Stato, IV Sez., 20 settembre 1950, n. 504, confermata dalla sentenza 25 settembre 1953, n: 3062 di questa Corte); i;p.~ntre :nleno soddisfacnte appare J.a concezione di una giurisdizione interna o.." domestica ' / propria degli organi sovrani o dei centri autonomi di potere costituzionale, che rimarrebbe fuori dalla disciplina generale costituzionaliizzata della giurisdizione, facente capo al controllo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi da par.te del potere giudiziario, ordinario o amministrativo (articoli. 214, 111, 113 della Costituzione). Ad ogni ;modo, data la peculiarit del feno~eno -avente portata prettamente c.ostituzionale -della sottrazione ad ogni giurisdizione esterna, intesa a permettere agli organi del potere legislativo di agire, in ogni caso. nella. pienezza . della loro autonomia e nella estrinsecazione dei loro poteri sovrani riconosciuti specificamente dalla Costituzione nonch a prevenire, in vJ.a istiiuzional, possibilit di conflitti tra potere legislaitivo e po~re giudiziario (giurisdizionale); dato, anche, che esso rappresenta, pur sempre, una notevole restrizione della :tutela giurisdizionale per alcune sdrmne categorie di diritti pubblici soggettivi (o di 1interessi legittimi: controllo sulle operazioni elettorali), agevolmente si. comprendE! come, per 1opinione >assolutamente prevalente in dottrina, debba intendersi acquisito il Carattere eccezionale. sia per quanto attiene ai soggetti Che all'oggetto delle prerogative, delle norme legislative estrinsecantisi nell'insindacabilit esterna in via giuriisdizionale del procedillento e delle. deliberazioni di verifica d:ei poteri; il che ne impedisce l'appliicazione, in via analogica, ad organi aventi diversit di tipo e di essenza. L'attribuzione di simile prerogativa ad organi diversi dalle As-~ semblee legislative nazionali non potrii.)bbe, quindi, nel silenzio serbato RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dalla Carta costituzionale nel titolo dedicato alle Regioni, anche se a statuto !spec:iale (articoli 114-133), emergere se non da chiar disposizioni legislative, ovvero, in via estensiva, da una intrinseca identit di essenza di tali organi con le predette assemblee. Il problema ~ffettivamente emerso, sotto entrambi i profili, fin dalla costituzione della Regione Siciliana, quando, anticipandosi, con il particolare Statuto, il pi ampio regolamento costituzionale delle Regioni a Statuto ordinario o speciale, si attribu, per la prima. volta, ad un organo qiverso dalle Camere legislative nazionali e da altri organi dello Stato. vale a dire all'Assemblea Regionale Siciliana, un potere legislativo pr:imario, alternativo o concorrente quello del Parlamento nazionale. cio il potere di emettere provvedimenti aventi valore formale di legge. A prescindere da elementi marginali e nomina1i:stici, quali la denominazione di e Assemblea regionale " e di " deputati regionali che pur sono stati messi in rilievo e contrapposti a quelle che sarebbero state le successive denominazioni di " Consiglio ,. e di e consiglieri regionali " rispetto alle altre regioni a statuto speciale ovvero ordinal'lio, vennero in considerazione, anzitutto, l'art. 3, primo comma dello Statuto re~ionale (r.d.I. 15 maggio 1946, n. 455), per il quale e lAssemblea regionale costituita da novanta depu. tati eletti nella Regione a suffragio univ~sale diretto e 1se,greto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia. di elezioni politiche ; nonch gli articoli 3 . e 4 del q.l.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204 (Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana), che, rispettivamente recitano: e I'Assemblea nella prima adunanza proceder a) alla convalida della elezione dei proifri componenti; (omissis) e, e Fino a quando lAssemblea non avr approvato il proprio regolamento interno saranno applicate le norme vigenti per l'assemblea costituente per la convalida degli eletti (omissis). Dopo l'approvazione, da parte dell'.Assemblea Regionale (sedute 17 marzo e 25 giugno 1950), del previsto regolamento interno (le cui norme, peraltr -articoli 30 e 51 -~ul procedimento per la verifica di poteri nulla dicono, n potrebbero utilmente dire, quanto al punto specifico), sopravvellllle la legge regionale n.-29 del 20 marzo 1951 (Elezione dei Deputati ali'Assemblea regiona{e siciliana), la quale, nell'art. 61, primo comma, stabilisce che ali'Assemblea regionale riservata la convalida dell'elezione dei proprii componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle ontestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali e all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attivit e posteriormente . Ora, questa Corte non ignora che, dal complesso di tali disposizioni. cio dal richiamo ai principi fissati dalla Costituente in inateria di elezioni politiche, dal richiamo o, addirittura, dalla testuale riproduzione delle norme vigenti per la convalida dei deputati dell'~ssemblea costituente, e, successivamente, dei componenti delle due Camere (l'art. 61 della legge regionale n. 29.. PARTE I, SEZ. II, GlURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 259 del 195il sostanzialmente identico all'art. 65 del d.1.1. 10 marzo.. 1946, n. 74, cont~nente norme per l'elezione di un organo certamente sovrano, ql!'aile l'.A:Ssernblea Costituente, nonch all'art. 62 -oggi art. 87 t.u. 30 marzo 1957, n. 361 -del t.u. 51 febbraio 1948. n. 26 per \l'elezione della Camera dei Deputati) stata tratta autorevolmente l'opinione che sarebbe stato intenzionalmente escluso ogni sindacato giurisdizionale esterno, sulle deliberazioni attinenti alla convalida; tale , del resto, anche la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa (ma non anche nella discussione orale dinanzi a questa Corte, ove ha~ invece, ammesso la giurisdizione dell'A.G.0.). La Corte non ignora nemmeno che .contro quella normativa. interpretata, appunto, nel senso di esplicita esclusione del sindacato giurisdizionale, sono stati altrettanto autorevolmente sollevati gravd. dubbi di illegittimit costituzionale, originaria o sopravvenuta, sotto il profilo che. data la natura sostanzialmente giurisdizionale del potere di convalida, questo non potrebbe essere conferito a soggetti estranei al potere giudiziario, tanto meno con leggi regionali, salva espressa statuizione Contraria della Costituzione. I Tuttavia, questo S.C. non ritiene di riscontrare nelle citate norme ., qu~lla espressa esclusione. Il richiamo ai principi che sarebbero stat~ fissati dal costituente in materia di elezioni politiche sembrano attenere pi al procedimento elettorale e alle condizioni generali dell'elettorato attivo e passivo, e sia pure alle forme del procedimento di convalida o di verifica dei poteri, che alla peculiare preclusione del sindacato giurisdizionale esterno; n diversa valutazione -richiamo limitato alla riproduzione delle forme del giudizio interno -potrebbe dare per quan~o attiene al l,'invio pi specifico alle norme di convalida dettate per le Assemblee nazionali. D'altra parte, ben scarsamente significativa si presenta la formula Che riserva all'Assemblea Regionale il potere di convalida e il giudizio definitivo .sulle contestazioni, ove si consideri, da un lato, che, ~ome si gi detto, tale potere naturalmente proprio di ogni organo pubblico collegialmente costituito; che, d'altra parte, analoga for~ula si riscontra in leggi relative ad altre Regioni a Statuto speciale, ovvero ordinario, che pur ammettono il pi ampio controllo giurisdizionale (v., per .tutte, l'art. 17 della legge nazionale 17 febbraio 1968, n. 108, su cui pi oltre si ritorner); che, infine, la norma attribuente .. carattere definitivo alle delibere att~nenti alle contestazioni sulle operazioni elettorali pu assumere significato ip.trinsecamente diverso da quello delle norme, relative al Parlamento, che pur formalmente riproduce, contrapponendosi soltanto al carattere evidentemente provvisorio e non definitivo delle decisioni adottate al riguardo dagli uffici elettorali. Arrivati a questo punto. pu ritenersi accertato che nei testi legislativi fin qui esaminati, e attinenti alla Regione Siciliana. sussiste pi che altro un silenzio sulle possibilit di ulterfore contestazione al di fuori RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'Assemblea; silenzio che sarebbe arbitrario considerare, .senz'altro,.. esclusione di un controllo esterno giurisdizionale; che ,altri criteri d:nterpretativi debbono soccorrere per avviare a soluzione il delicato problema; l'ulteriore indagine, deve, cio, svolgersi nel senso di accertare S'e la successiva elaborazione delle leggi riguardanti le altre Regioni a Statuto speciale ovvero ordinario, convalidi o no l'opinione che assimila le Assemblee e i Consigli Regionali alle Assemblee Nazionali. quanto alla discussa prerogativa, e, nel caso di esito negativo di tale indagine, se l'Assemblea Regionale Siciliana costituisca intrinsecamente pur sempre un unicum, al quale solo la prerogativa si attagli. Esaminando il quadro di tale legislazione, si presenta anzitutto, la Regione Sarda, rispetto al cui Consiglio Regionale, e alle correlative funzioni di verifia di poteri, si .riscontrano ana)Loghi, se non identici, riferimenti alle norme rdguardanti l'elezione delle Assemblee Nazionali, o riproduzioni delle norme medesime, nonch analoghi silenzi circa la possibilit di un ulteriore iter,contenzioso e giurisdizionale, al di fuori del Consiglio (v. la Legge costituzionale 10 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna, specialmente g1i articoli 16 e 17; le norme di attuazione approvate con d.P.R. 27 maggio 1949, n. 250; il d.p. 12. d:Lcembre 1948, n. 1462, che, contenente norme per la prima elezione del Consiglio Regionale, riserva " n~ll'art. 14 a tale Consiglio la convalida dei propri componenti, e, specialmente, l'art. 73 della legge Regionale 23 marzo 1961, n. 4, che, anch'esso, riproduce quasi testualmente, dn tema di conv. alida, l'art. 65 del d.l. 10marzlo1946, n. 74 1sulrelezionedell'AS1Semblea costituente, riguardanti le Camere legislative): nonch le conformi e successive norme gi Citate. Anche in tal .caso, richiami, riproduzione di norme e silenzi sono stati interpretati, in base a motivazione che, come si detto, questa Corte non condivide, come sufficienti a concretare l'esclusione espressa dal sindacato giurisdizione, salvo sempre il sospetto di illegittimit costituzionale. Invece, per le altre Regdoni a statuto speciale, la legislazione, nazionale o regionale, affianca alla rituale previsione del giudizio riservato di convalida (ved., ad es. l'art. 15 del decreto del Presidente della Repub~li~ 8 gennaio 1949, n. 2, che dettava norme.per la prima elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, n'.onch l'art. 19 della legge 3 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per le elezioni del Consiglio della V.alle d'Alosta) una SiPecidca disciplina di ricorsi esterni, di carattere giurisdizionale, contru le deliberazioni dei Consigli, del;iberazioni .che, talvolta, vengono definite espressamente come adottate dai con:siglJi, d'ufficio o su ricol'lso; in sede amministraiti::va (art. 21 della predetta legge n. 1257 del 1962 per la Valle d'Aosta). Tali rimedi giurisdizionali si concretano, salvo qualche variante di rito, in un ricorso alla Corte d'Appello, ove si. tratti di questioni di eleggibilit, decadenza o incompatibilit, cio di diritti soggettivi, e in un ricorso al Consiglio di Stato ove si tratti di questioni attinenti alila regolarit delle operazioni PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 261 elettorali (v. gli articoli 22, 23~ 27, 30 della citata legge n. 1257 deL:J,962 per la Valle d'Aosta; gli articoli 64~65 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per la Regione del Trentino Alto Adige; gli articoli 3:3 e 11 della legge 23 febbraio 1964, n. 3, per la Regione del Friuli-Venezia Giulia, richiamati dall'art. 47 della legge regionale 25 marzo 1966, n. 19). Da ultimo, rispetto a tutte le Regioni a stat.to ordinario, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'lezione dei Consigli Regionali delle Regioni a statuto ordinario) prevede, mediante l'espresso richiamo (art. 1;9) delle nol'IIIle dettate dagJ.i articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 26 dicembre 1966, n. 1145 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), un completo e complesso sistema, con particolarit di rito, per la tutela, in via giurisdizionale, contro le deliberazioni del Consiglio Regionale; tutela devoluta, secondo i criteri gi accennati, ove trattisi di diritti soggettivi, cio di provvedimenti in tema di eleggibilit, incompatibilit e decadenza, ai tribunali civili e successive istanze superiori secondo l'ordine ordinario dei gradi, e alla giurisdizione amministrativa, ove trattisi di regolarit delle operazioni elettorali. Il panorama legislativo sopra esposto mostra, come ovvio, l'orientamento generale del legisl_atore a considerare, in via di principio, la pretesa del candidato ad assumere e a conservare, a seguito delle operazioni di elezione, l'ufficio di consigliere regionale,conforme alla sua natura intrinseca, come un diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'A.G.O. dopo l'esaurimento della controversia dinanzi al Consiglio in una prima fase che pu definirsi amministrativa in senso lato; non solo, ma alla cosi espHcita negazione di asserte prerogative sovrane dei Consigli in materia, pari a quelle degli organi legislativi nazionali, si accompagna una singolare ampiezza di poteri concessi anche al giudice ordinario, il quale pu e deve sostituire direttamente, ai candidati illegalmente pro . clamati: coloro che hanno diritto di esserlo (v., ad esempio, da ultimo l'art. 4 della legge n. 1147 del 1966, in quanto richiamato dall'art. l9 della legge n. 108 del 1968). N, sotto il secondo profilo gi accennato, pu dirsi che la particolare ampiezza della potest legislativa concessa all'Assemblea Regionale Siciliana, nel quadro della peculiare autonomia predisposta per la relativa Regione, ne faccia una unicum, che la distacchi intrinsecamente dalla generale categoria dei Consigli Regionali dalle altre Regioni a statuto ordinario o speciale, e che valga ad assimilarla, essa sola, per ci che attiene a quelle prerogative, alle assemblee parlamentari dello Stato. Soccorrono, a questo r.iguardo, le approfondite indagini, che, sull'esistenza, nelle Assemblee e Consigli Reg~onali, di prerogative sovrane diverse da quelle di cui qui si discute, ma anche esse tradizionalmente proprie delle sole camere legislative nazionali, sono state svolte dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, con particolare considerazione dell'Assemblea Regionale Siciliana; filone giurisprudenziale tanto pi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO significativo, in quanto iniziatosi in un momento in cui gli o:rdillamenti .. regionali concretamente instaurati erano soltanto quelli speciali siciliano e sardo, e in cui l'intervento del legislatore che, modificando con la legge 11 novembre 1947, n. 137 l'art. 289 c.p., aveva accordato alle Assemblee l Regionali una tutela penale analoga a quella delle Assemblee legislative, aveva potuto fare opinare (ma a torto, giacch lo stesso legislatore aveva avuto cura di tenere distinto, nell'intestazione, l'attentato contro tali Assemblee Regionali da quelli contro gli organi costituzionali) che da detta norma potesse argomentarsi un principio generale in base al quale fosse conferibile ai Consigli la posizione propria delle Camere parla:rpentari. Cos, fu invocata, in via giudiziaria, l'estensione ai Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana dell'istituto dell'immunit parlamentare, quale disciplinata, per i soli membri del Parlamento nazionale, dall'art. 68 secondo e terzo comma della Costituzione; e ci nonostante il silenzio dello Statuto e delle norme d'attuazione, e, nonostante che, nel titolo dedicato alle Regioni, la Costituzione riproduca espressamente, per i consiglieri regionali (art. 122, quarto comma), soltanto la prescrizione del primo comma dell'art. 68 (per cui i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni) e non anche quelle del secondo e terzo comma. Ma questa Corte Suprema, con decisione 10 .dicembre 1949, n. 70 delle Sezioni Unite Penali, ebbe ~ respingere l'estensione, oltre che in base ad argomenti di carattere esegetico (rd.produzione, nellio stesso art. 6 dello Statuto Regionale Siciliano, della sola disposizione contenuta nel primo comma, e non anche di quelle contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 68 della Costituzione, mancata riproduzione, nel testo definitivo dello Statuto, di una norma sull'immunit prevista dall'art. 23 del progetto redatto da una Commissione dell'Assemblea costituente), anche in base a considerazioni di ordine pi generale, attinenti all'impossibilit di stensione analogica di un istituto eccezionale, dettato per gli organi sovrani, a componenti di consessi aventi bens rilevanza costituzionale, ma non aventi l'essenza di organi sovrani, data la loro posizionedi subordinazione rispetto a quelli dello Stato, cui attr0ibuita una podest d'intervenire sulla loro attivit). Occorre, poi, appena ricordare che una norma della legge Regionale 20 marzo 1951, n. 29 (art. 64), attributiva, appunto dell'immunit parlamentare ai deputati regionali, venne dichiarata costituzionalmente illegittima dall'Alta Corte per la Sicilia con decisione 20 marzo 1951, n. 38, non spettando all'Assemblea Regionale di .statuire, iure proprio, in tema di funzione giurisdizionale e di esercizio dell'azione penale. Altra prerogativa delle Camere legislative naziona.U, di cui non parola nella Costituzione, ma che deriva -oltre che da lunga tradizione PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 263 storica e dal carattere soggettivamente non amministrativo delle reative attivit -proprio dalla peculiare posizione costituzionale di tali ~rgani, e dalla sua estrinsecazione nella facolt di auto organizzarsi. anche con norme di regolamento interno, quella che importa la sottrazione al controllo giurisdizionale esterno dei provvedimenti adottati da dette Assemblee per costituire e disciplinare i rapporti di impiego .nei confronti del personale dipendente (v. art. 14.S del Regolamento della Camera dei Deputati); tali provvedimenti, ancorch riguardanti pubblici impiegati in senso gener.ico. sono sottratti al sindacato giuris(iizionale del Consiglio di Stato; Anche in questo campo, il tentativo di estensione di simile prerogativa ai rapporti di impiego dei dipendenti del!'Assmblea Regionale Sicilana, nel sense di sottrarre le relative controversie alla giurisdizione generale di legittimit o esclusiva del: Consiglio di Giustizia Amministrativa e a qualsiasi altro giudice. stato disatteso da .queste Seziond Unite Civili, Con sentenza 15 lugli:o 1963, n. 1933, nella quale, tra le altre persuasive argomentazioni. assume particolare rilievo, ai fini della presente controversia, la considerazione che -a parte lo speciale controllo costituzionale dell'attivit legislativa in senso proprio esercitata dall'Assemblea -rispetto ai poteri dello Stato .e, soprattutto rispetto alla funzione giurisdizionale, che funzione unicamente statale, la Regione Siciliana deve essere considerata unitariamente quale una pubblica amministrazione che agisce per il proseguimento di pubblici interessi, sicch, la stessa esecuzione delle leggti regionali e l'organizzazione degli uffici regionali, compresi quelli ausiliari del!' Assemblea Regionale, son.10 c;ia considerarsi atti di amministrazione regionale. e. quindi, soggetti alla giurisdizione amministrativa. Tale sentenza di questa Corte indusse la Regione Siciliana ad elevare un conflitto di attribuzioni (tra potere legi slativo e potere giurisdizionale) di fronte alla Corte Costituzionale; conflitto risolto da quella Corte con sentenza 3-0 giugno 1964, n. 66, nel senso Che alle autorit giurisdizionali statali -genericamente intese si estende la potest di giudicare sugli atti del!'Assemblea Regionale Siciliana relativi ai rapporti dei propri dipendenti. In tale sentenza viene ampiamente discussa la tesi della Regione, secondo la quale la posizione costituzionale della Assemblea Regionale sarebbe identica a quella delle due Camera del Parlamento, e, quindi, identiche dovrebbero esserne le prerogative, tutte le .prerogative; che, cio, lAssemblea sarebbe un. corpo politico, al parti delle Camere, in quanto esplicherebbe un'attivit politica, quale l'emanazione di atti legislativi aventi efficacia identica a quella dei crrispondenti atti dello Stato; cosicch, e correlativamente. in base a norma costituzionale (art. 4 Statuto), essa avrebbe lo stesso potere di regolamento. che comprenderebbe, . come indiscusso per le Camere. non solo la potest di organizzazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO delle proprie funzioni e degli. uffici, ma anche il sindacato sugli atti che violino le norme poste nell'eserdzio di quel potere. La Corte, con qualche divergenza concettuale dalla sovra citata sentenza di queste Sez. Un., affermava che l'Assemblea Regionale Siciliana non pu essere configurata eome organo amministrativo, giacch le sue attribuzdoni sono legislative e politiche, e nori mai amministrative; ma --ed ci che pi interessa ai fini della presente controversia -osservava che da tale dato non derivava che l'Assemblea Regionale potesse essere parificata alle Camere, n sotto il profilo dell'equivalenza degli attilegislativi, n sotto quello, pi lato e comprensivo, della c.d. attivii.t di indirizzo politico. Rievocati, sotto il primo aspetto, i limiti e i controlli che :l'atti'\Tit di legislazione regionale, anche c.d. esclusiva, incontra nel sistema costituzionale generale e speciale, tali da potersi definire la Regione, anche quella siciliana, come ente con fini predeterminati inderogabilmente fissati, la Corte i><;>neva in rilievo la differenza tra attivit~ legislativa regionale e quella statale, perch solo questa ultima pu, in linea generale, considerarsi libera nel :fine. Da ci, l'impossibilit dell'assimilazione delle funzioni dell'Assemblea a quelle sovrane del Parlamento, le prime essendo manifestazione di autonomia politica costitu ' zionalmente riconosciuta e delimitata, le seconde, invece, espressione del potere di indirizzo politico generale, al quale il Parlamento, anche attraverso la legislazione, partecipa,. e che la Costituzione, predisponendo il controllo. di merito sulla legislazione regionale, considera prevalente. Da ci, anche, l'impossibilit di attribuire alla potest regolamentare dell'Assemblea Regionale la stessa ampia sfera di effetti propri della potest regolamentare delle Camere quale prevista dall'art. 64 della Costituzione. La Corte si addentrava, poi, nell'esame di altre norme costituzionali, atte a dimostrare come al Parlamento vengano garantite forme di indipendenza e prerogative ben pi ampie di quelle concesse ai Consigli Regionali e all'Assemblea Regionale, ponendo in particolare rilievo l'inesistenza, riguardo ai deputati o consiglieri regionali, di alcun principio o disposizione che riconosca la loro immunit penale quale prevista dall'art. 68 della Costituzione per i membrii. del Parlamento; e considerava che, se l'immunit conferma dall'indipendenza dell'oi;gano nei confronti degli altri poteri, tale da rigettare Juce su tutto il complesso delle garanzie costituzionali accordate alle Camera, agevole dedurre dalla sua mancanza la dimostrazione che il sistema c9stituzionale non ha inteso attribuire all'Assemblea regionale quelle stesse prerogative che spettano al Parlamento" Nello stesso quadro, la Corte rilevava espressamente il difetto di una norma costituzionale che, come avviene per le Camere in base all'art. 66 della Costituzione, attribuisca ai Consigli Regiohali, anche di Regioni a statuto speciale, il giudizio definitivo dei titoli di ammissione dei loro. componenti e delle cause sovraggiunte 'l.i ineleggibilit e di incompatibilit ". PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 265 Concetti del tutto analoghi, a proposito di altre rivendicate assimilazioni, ale Camere parlamentari o ad altri organi sovrani, da parte del1' Assemblea regionale skiliana o da parte di Consigli Regionali -assimilazioni disattese col diniego delle relative prerogative che ne sarebbero altrimenti derivate -la Corte Costituzionale ha avuto. occasione di ribadire, successivamente, nelle sentenze 17 aprile 1968, n. 24 (a proposito della dichiarata incostituzionalit di una legge regionale siciliana che aveva esteso ai deputati r(;!gionali alcune esenzioni fiscali previste da una leg.ge nazionale a favore dei componenti delle Camere) nonch nella sentenza 30 dicembre 1968, n. i43, e, ultimamente, nella sentenza 22 gennafo 197, n. 6. 'Una volta accettati tali principi, che sono interamente da condividere, quanto alla differenza, intrinseca o di grado, tra organi legislativi nazionali e organi leg.islativi regionali, resta agevolmente fugato il dubbio che l'ampio .sistema di controlli giurisdizionali specficamente predisposti, anche .se in via di leg,islazione ordinaria, per le regioni a statuto ordinario e per la maggioranza delle regioni. a statuto speciale, riguardo alle deliberazioni di verifica dei poteri adottate dai relativi organi legislativi, possa essere inficiabile per illegittimit costituzionale; e, inversamente, non pi possibile, sulla base dei " silenzi ,, della legislazione attinente all'Assemblea regionalesiciliana (e analoga considerazione vale per il Consiglio Regionale Sardo), supporre e costruire una norma estensiva dell;:i prerogativa di cui il pi volte citato art. 66 della Costituzione, norma .che creerebbe una evidente disarmonia nel sistema costituzionale, e che presenterebbe quei gravi vari asptti di incostituzionalit che sono stati gi addebita.t~ dalla dottrina, per difformit dai principi costituzionali volti a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legiWmi. E, in ultima analisi, la soluzione cui questa Corte aderisce si adegua anche all'ormai consolidato canone interpretativo, secondo il quale, ove una norma di legge sia suscettibile di pi interpretazioni, .di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in se!lso conforme alla Costituzione e alle leggi costituzionali. Devesi, per quanto sopra esposto, dichiarare l'appartenenza della ontroversia in esame alla giurisdizione dell'Autorit Giudiziaria -Or dinaria. Il ricorrente deve essere condannato alla perdita del deposito per soccombenza (art. 38.1). Quanto alle spese di questo grado di giudizio, reputasi opportuno dichiararle compensate, tra le ;parti costituite attesa la novit della que stione, prima di ora mai sottoposta nei suoi specifici termini all'esame di . questa Corte (articoli 385, 92 c.p.c.). -(Omissis). 266 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 676 -Prs. Flore :.: Rel. De Sanctis -P. M. Di Maio (diff.) -Tabegna (avv. Garofani) c. Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile -Ferrovie dello Stato (avv. Stato Casamassima). Competenza e giurisdizione -Ferrovie -. Trasporto di p~rsone sulle Ferrovie dello Stato -Diritto al biglietto di abbonamento -Li miti -Effetti sulla giurisdizione. (Condizioni e Tariffe per il Trl;lsporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, di cui al r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1848, conv. in legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modifiche, art. 43, par. 10). Anche la posizione di chi chieda all'Amministrazione deUe Ferrovie dello Stato di concludere un particolare contratto di trasporto valido per un mese o pi normalmente di diritto soggettivo perfetto.; senonch aU'Amministrazione stessa attribuito il potere di negare al privato il rilascio del biglietto di abbonamento in determinati casi: l'esercizio di detto potere degrada il diritto soggettivo ad interesse legittimo e conseguentemente la giurisdizione sulle controversie attinenti ad ogni pretesa illegittimit del provvedimento, con cui in concreto venga esercitato quel potere, spetta al giudice amministrativo.. onde solo dopo la eventuale pronuncia di annullamento da parte di tale giudice pu proporsi l'azione risarcitoria davanti al giudice ordinario (1). (Omissis). -In via preliminare va rilevato che in un passo della motivazione della sentenza del tribunale, insieme con le considerazioni relative all'esistenza del potere della pubblica amministrazione, di negare, in determinate ipotesi, il rilascto di abbonamenti ferroviari ordinari, si esprime anche l'opinione che quel potere fu nella specie legittimamente esercitato. ; Malgrado ci deve escludersi che il tribunale abbia adottato una decisione di merito, poich la considerazione di cui sopra, del tutto super (1) La sentenza richiamata in quella di cui alla massima riportata trovasi pubblicata in questa Rassegna, 1966, I, 546 con nota di BACCARI, Sulla natura giuridica della pretesa al trasporto con l' Amminisi'l"azionie delle Ferrovie dello Stato. Nel caso di specie come si rilever dai motivi della decisione che si pubblicano per esteso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario non richiedeva la soluzione di complesse questionL La difformit delle conclusioni del P. M., che aveva chiesto la declaratoria di inammissibilit del ricorso, evidentemente da rapportarsi alla opinione espressa nella sentenza del Tribunale circa il legittimo esercizio del potere nella specie. Ci che peraltro non ha indotto le sezioni unite della Corte di Cassazione a ritenere la sussistenza di una pronuncia di merito da parte del Tribunale mentre ha offerto ad esse l'occasione per ribadire talO:ni interessanti concetti in materia di regolamento di giurisdizione. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 267 flua, non vale a mutare n contenuto della sentenza, non essendbSi' in alcun modo tradotta nel dispositivo che, con la pronuncia di improponb bilit della domanda, dimostra essersi il tribunale limitato a declinare la propria giurisdizione. Non sussiste sotto questo profilo dunque, ostacolo all'esame del rd.. corso per regolamento di giuvisdizione che, come noto pu essere pro posto anche quando sia stata pronunciata una sentenza di primo grado, purch detta sentenza abbia risolto solo la questione di giurisdizione e non bbia anche deciso nel merd.to. In tal caso, il ricorso per regolamento di giurisdizione assume so stanzialmente il contenuto di una impugnazione per saitum e pertanto incontra un limite insormontabile solo nel passaggio d.n giudicato della sentenza di primo grado. In caso diverso, e cio se vi sia stata decisione di merito, la questione di giurisdizione pu essere invece ;i:iproposta da chi vi abbia interesse, solo con i normali mezzi di impugnazione. Ci premesso, nel merito si osserva che indubbiamente la posizione di chi, volendo fruire dei servd.zi ferroviari gestiti in regime di monopolio dalla Amministrazione dei Trasporti dello Stato chieda di concludere un contratto di trasporto, quella del titolare di un diritto soggettivo per fetto. Infatti la Amministrazd.one non pu sottrarsi,. normalmente, alla conclusione del contratto come fu gi riconosciuto da questa stessa Corte, con la sentenza n. 1802 del 1965. La conclusione del .contratto deve inoltre avvenire secondo le norme stabilite in via geD:erale con i provvedimenti aventi forza di legge e cio in base alle cosiddette " Condizioni e Tariffe ,, per i trasporti sulle fer rovie dello Stato. Dette Condizioni, che, per quanto riguarda i trasporti di persone furono approvate con r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1848, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 e successivamente pi volte modificato, prevedono e regolano espre.ssamente ed in via generale, anche il rilascio di biglietti di abbonamento ordinario (art. 42 e 43). Pertanto deve honoscersi che anche la posizione di chi chieda all'Amministrazione il rilascio di un biglietto del genere, cio chieda di concludere un: particolare contratto di' trasporto valido per un mese o pi, , normalm~nte, posizione di diritto soggettivo perfetto. Senonch ugualmente certo che alla Amministrazione delle Ferro vie dello Stato attribuito il potere di negare al pTiv:ato il rilascio del biglietto di abbonamento, in determinati casi e precisamente quando il soggetto che ne fa richiesta sia in precedenza incorso pi volte in sanzioni_ per avere esercitato il mestiere di venditore, di cantante, di suonatore e simili sui treni, in spregio del divieto posto dall'art. 6 comma 28 delle Condizioni e Tariffe. 268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il potere suddetto della Amministrazione, gi implicito iii"'base al disposto dell'art. 6 sopra richiamato, stato espressamente conferito con il d.m. 30 luglio 19518, n; 934, che ha stabilito: " Chi si serve dell'abbonamento per esercitare il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili sui treni o nei recinti delle stazioni, soggetto al ritiro del biglietto senza diritto ad alcun rimborso. In caso di recidiva lAmministrazione pu rifiutare il rilascio dei biglietti di abbonamento . Detta disposizione integra le altre relative al rilascio dei biglietti di abbonamento, tanto da essere ora riportata materialmente sotto il paragrafo 10 nell'art. 43 delle Condizioni e Tariffe, conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 1958. N vi dubbio che essa sia stata legittimamente emanat dall'autorit governativa. onde a torto il ricorrente sostiene il contrario. Invero con il r.d.l. 11 ottobre 193,4, n. 1948 -art. 3 -veniva tra l'altro stabilito: " Sono . approvate dal Ministro per le Comunicazioni (ora Ministro per i Trasporti e per :l'Aviazione civile) a) J.e modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per ilpubblico o diminuzione di introito. Nella disposizione del d.m. 30 luglio 1958, n. 934, non potrebbe in nessun caso ravvisarsi pi di una modificazione alle condizioni di trasporto, che il Ministro ~ra competente ad introdurre in quanto che essa non importava n un aggravio generale n una diminuzione di introito. Infine, poich il rifiuto al rilascio dell'abbonamento avrebbe dovuto trovare giustificazione nell'attivit illecita del soggetto, deve anche escludersi che per effetto della norma venissero introdotte illegittime dis.criminazioni tra cittadino e cittadino, come il ricorrente pure prospetta. Pertanto, allorch con il provvedimento del 7 novembre 19'58, la Amministrazione delle Ferrovie disponeva che al Tabegna e ad altre ben determinate persone non venisse rilasciato il biglietto di abbonamento, a causa della precedente attivit abusiva svolta sui treni, essa non faceva l che esercitare un potere che le spettava, in base a quanto innanzi esposto, ~I;. ~ con la conseguenza della degradazione del diritto s.oggettivo del Tabegna 1 medesimo ad :interesse legittimo. Ogni eventuale illegittimit del provvedimento, con cui in concreto veniva esercitato un potere che in astratto certamente spettava alla auto I rit ammini.strativa, non avrebbe potuto e non potrebbe eventualmente, e se ancora in tempo, essere dedotta che dinanzi al giudice amministra tivo. Solo dopo l'accoglimento della relativa azione e l'annullamento del l'atto amministrativo, ripristinata la sua posizione di diritto soggettivo perfetto, il Tabegna potrebbe far valere dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria la sua pretesa risarcitoria. Non ha errato quindi il tribunale nel ritenere intanto improponibil~. la domanda, in tal modo declinando la sua giurisdizione. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 269 Il ricorso, in base a tutte le conSiderazioni svolte deve essere rlgettato, con la conseguente condanna del Tabegna alla perdita del deposito nonch al rimborso delle spese in favore della .,Amministrazione resistente, che -si liquidano come in dispositivo, oltre lire 150.000 per onorario di difesa ed oltre le spese prenotate a debito, che saranno liquidate nei modi di legge. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE,.Sez. Un., 24 marzo 1971, n. 827 -Pres..Flore Est. Leone -P. M. Di Maio -Ministero Affari Esteri e altri (avv. Stato Arias e Zagari) c. Soc. S.A.I.C.E.S. (avv. Sorrentino e Nicol). Competenza e giurisdizione -Domanda giudiziale presupponente l'accrtamento negativo sull'efficacia vincolante di un atto legislativo Difetto assoluto di giurisdizione. Deve essere dichiarato l'assoluto difetto di giurisdizione deZZ'A.G.O. (e, conseguentemente, di un ColZegio arbitrale adito), relativamente ad una dornanda itJolta a stabilire che una norma di legge priva eZZ'efficacia vincolante propria dei precetti posti da tale fonte primaria di produzione giur,idica (1). (Omissis). -Con r.d. 7 ottobre 1937, n. 2513, veniva istituito l'Ente , per il Cotone dell'Afrine Fiduciaria italiana di quel territorio, non possiamo non osservare che la decisione sarebbe stata probabilmente pi concluSiva, se anzich accogliere un motivo di censura , in sostanza, di caratte~e subordinato, si fosse pi a lungo raffermata sui principali mezzi di irkorso nei quali erano state illustrate le ragioni di fondo che convincevano del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. Riteniamo opportuno riportare, a titolo di chiarimento, il passo della memoria difensiva depositata nel giudizio di Cassazione nel quale vengono illustrati i due aspetti del primo motivo di ricorso. Il primo motivo denuncia l'assoluto difetto di giurisdizione degli arbi tri come di qualsiasi autorit giudiziaria italiana nella soggetta materia. L'evidenza di tale mezzo ne Consente una semplice e chiara enuncia zione. Poich, peraltro, l'assoluto difetto di giurisdizione di qualsiasi auto rit italiana (e conseguentemente degli arbitri italiani) nella soggetta ma. teria si pu prospettare sotto due distinti aspetti riteniamo opportuno articolare maggiormente l'enunciazione e l'esposizione di tali aspetti, trattandoli separatamente. .. I) La domanda di arbitrato e il loro arbitrale hanno avuto ad oggetto una attivit compiuta dall'AFIS nei propri poteri di imperio nell'espleta J PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 271 Con apposita clausola l'art. 13, si stabiliva di deferire ad un colJ.~gio arbitrale, che si sarebbe riunito in Roma entro un mese dalla notificazione del ricorso di una delle parti al Presidente della Corte d'Appello di Roma. tutte le controversie sorte per l'interpretazione o l'applicazione della convenzione. Scoppiata la guerra, l'organizzazione della SAICES. che aveva iniziata la sua attiv.it nel distretto assegnatole, fu pressocch annientata. Dopo l'occupazione militare da parte 'della Gran Breta.gna all'Anuninistrazione inglese della Somaliia, subentrava lAmministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, affidata all'Italia in bas~ all'Accordo di tutela di Ginevra del 27 gennaio 1950. Quando l'Italia torn in Somalia in virt del mandato affidatole, 1a. SAICES era nuovamente in funzione. In data 21marzo1952, l'AmminitStrazione (AFIS) emanava :un'ordinanza, la n. a, che dettava nuove norme per la coltivazione del cotone in Somalia innovando rispetto lla precedente disciplina. In particolare, veniva di:sposto che l'acquisto del cotone in blocco da agricoltori che avevano effettuato la coltivazione in economia 1dltretta :poteva essere effettuato solo da coloro he erano in po.ssesiSO dell'autorizzazione all'esercizio del commercio all'ingrosso o gestivano sgranatoi o erano muniti d:ella licenza per la Coltivazione del cotone in partecipazione e che la stipulazione di contratti per la coltivazione del cotone in compartecipazione poteva essere mento del mandato di organismo amministrativo fiduciario della Soma!lia. Poich tale attivit stata esplicata nel quadro di un ordinamento (quello .somalo) autonomo. e distinto dall'ordinamento italiano, sottratta . aiUa giurisdizione italiana la cognizione di controversie che abbiano ad oggetto tle attivit juri imperli. Essendo, pertanto, il rapporto dedotto in giudizio dalla SAICES contro la AFIS e giudicato dal Collegio Arbitrale sottratto alla giurisdizione itali: ana (e conseguentemente a quella di Arbitri italiani) il lodo era viziato di nullit e viziata 81,P'Pare altresl la sentenza della Corte di Appello oggetto della presente imtPugnativa ~he ha confermato il (I.odo. Per la dimostrazione dell'assunto sufficiente il richiamo a quanto abbiamo gi detto sulla natura dell'AFIS e qualche accenno su pochi punti che, in relazione alle osservazioni ,prospettate nel Controricorso, appaiono richiedere un maggiore ch).arimento. Che l'oggetto del giudizio arbitraie riguardasse un'attivit jure imperii dell'AFIS (e cio una attivit jure imperii riferibile ad un ordinamento straniero) non ha bisogno di particolare dimostrazione. Abbiamo gi visto (supra, II, sub e ed) che nella domanda di arbitrato il fatto lesivo fu visto nell'emanazione dell'o~din,anza n. 3 del 1952 da parte dell'AFIS .e non dubbio che avendo l'ordinanza .carattere legislativo (come riconosce lo stesso avversario) l'emanazione dell'ordinanza rientrasse nell'esercizio dei poteri pubblici (di sovranit) affidati all'AFIS. , Ma anche se, invece, si volesse asserire, come fa la Corte d'Appello, che la causa condamnandi del lodo non fu l'emanazione dell'ordinanza leg~ slativa, ma 1a emanazione dei conseguenti provvedimenti da parte del-~ l'AFIS, la conclusione suesposta resterebbe identica, avere cio il giudizio 272 RASS~GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO effettuata SOlO dalle societ o da:gli enti o dai privati autorizzati ad operare in una determinta parte del territorii;> con speciale lricenza. La SAICES, assumendo che l'applicazione delle nuove norme le impediva di esercitare la sua attivit e le arrecava gravissimi danni, richiamata la clausola arbitrale (art. 13 della Convenzione), proponeva in data 23 settembre 19152 ricorso nei confronti dei Ministeri degli Affri Esteri, ~ dell'Africa Italiana nonch dell'AFIS, nominando contestualmente il proprio arbitro. Con nota 1 dicembre 1952 il Ministero degli Affari Esteri nominava il suo arbitro ed il Presidente della Corte d'Appello di Roma, con decreto 12 maggio 1955, nominava il terzo arbitro con funzioni di Presidente. Al Collegio arbitrale, ~ostituitosi il 24 maggio 1955, veniva chiesto di determinare se l?AFIS avesse violato i diritti della SAICES a11orch aveva accordato licenze valevoli per il .Basso Giuba in virt dell'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952, se comunque, l'ordinanza n. 3 fosse stata emanata nella forma e con il rispetto della procedura prescritta, se i/diritti-quesiti della SAICES potessero essere sacrificati da detta ordinanza senza il corrispondente indennizzo. se le amministrazioni convenute non dovessero risarcire i danni subiti dalla SAICES. Sin dal primo scambio di memorie, la difesa delle Amministrazioni. eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione e l'incompetenza del Collegio arbitrale. arbitrale ad oggetto: attivit jure imperii espletata dall'AFIS in ;forza dei poteri pubblicistici ad essa conferiti dal mandato del!l'ONU . . Per maggior documentazione citiamo alcuni passaggi illuminanti del lodo: e soltanto a seguito di tale ordinanza e non prima, ad avviso .del Collegio, l'AFIS pose in .essere atti costituenti lesioni dei diritti soggettivi della SAICES " (p. 79); e per converso, si ebbe una chiara e inequivoca violazione contrattuale, .quando il Commissario Reg. al Basso Giuba, in pret~sa applicazione della pi volte ricordata ordinanza... autorizz in data 25 giugno 1952 una nuova Societ ... ad esercitare... " (p. 91); inoltre una pi grave violazione contrattuale ci fu quando il Presidente di Margherita in data 15 settembre 1952 (ritenendo che l'ordinanza n. 3 del 1952 avesse soppresso i distretti cotonieri e con ci le concessioni in itinere) restitui non vistati alla SAICES 12 contratti... : per la ragione che la SAICES nOIIl s'era munita della licenza pirescritta dall'art. 16 dell'ordinanza " (p.91). Tralasciando qualunque pur agevole notazione ironica sulla pretesa del Collegio di contestare;l'interpretazione che dell'ordinanza dettero gli organi dell'AFIS (che l'ordinanza stessa avevano emanato), a noi preme qui rilevare che quelli citati sono i fatti lesivi sui quali hanno giudicato gli Arbitri basandovi la propria decisione: orbene, non dubbio che tali atti (autorizzazione ad altre Societ, e rifiuto di approvazione di contratti perch .contrastanti con disposizioni normative) costituiscono tipica attivit jure imperii espletata nell'esercizio dei poteri pubblicistici affidati allo AFIS dall'ONU. . Se questo vero ne consegue che tali atti erano sottratti alla cognizione dell'Autorit Giudiziaria italiana, in forza del principio dell'esenzione dalla giurisdizione interna dell'attivit jure imperii di autorit di ordinamento ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 273 Il 9 settembre 1959 il Collegio emetteva un primo lodo parziafecon il quale, ad unanimit su tutte le questioni salvo che su quella concernente la risarcibilit del danno per il periodo 2 dicembre 1960-16 febbraio 1964, in ordine alla quale la decisione veniva presa a maggioranza, dichiarata la propria competenza a giudicare, affermava la responsabilit civile delle Amministrazioni in giudizio a causa degli inadempimenti alla conven~ione 1 dicembre 1938 verificatisi ad opera dell'AFIS a decorrere . dal 25 giugno 1952 in poi e condannava le stesse al risarcimento del danno da liquidarsi in prosecuzione in giudizio. Con il lodo definitivo 27 settembre 1959 il Collegio, all'unaniinit, condannava le Amministrazioni .e l'AFIS al pagamento della somma di lire 149.450.000 a titolo di risarcimento dei danni subiti daUa SAICES. Il Ministero degli Esteri. il Ministero del Tesoro (Sezione Africa) per il soppresso Ministero dell'Africa Italiana, e l'AFIS .impugnavano per nullit i due lodi dinanzi alia Corte d'appello di Roma. . La causa veniva spedita a sentenza all'udienza del 30 marzo 1962 \ . ed in tale'udienza l'Avvocatura dello Stato dichiarava che l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia era cessata perch soppressa con legge 28 giugno 1960, n. 643 e che all'AFIS dovevasi ritenere suc ceduto lo Stato somalo a partire dall'l luglio 1960. Il processo veniva .dichiarato interrotto. Con ricorso '2:7 agosto 1962 la causa veniva rias stranieri (Ofr. OPPENHEIM -LAUTERPACHT,, InteTnationai Law, London, 1965, vol. I, 264 e segg.; QUADRI, La giurisdizione S'Ugli Stati stTanieTi, Milano 1941, pag. 97; MORELLI, Diritto Processiuiie civile internazionale, UTET, 1960, p. 227, con ampia bibliografia; per un'approfondita disamina del problema; LALIVE, L'immu.nit de ju.Tisdiction des Etats et des organisations inteTna. tionales, in e Recueil des Cours de la Haye 1953, II, 209; STARKE, An intTodu. ction to Inte-rnationai Law, London, 1950, p. 169). Che tali principi siano applicabili non solo nei confll'onti di organi auto ritativi di Stati sovrani, ma anche a quelli di territori sotto amministra zione fiduciaria non pu essere contestato sol che si faccia riferimento alla ordinaria esperienza nel campo degli Organismi sovranazionali (cfll'. LALIVE, op. sopTa citata). , D'altra parte evidente. che il motivo logico-giuridico che sta alla base di tale esenzione (e cio il ;principio che paT in paTem non habet impeT'Um) vale ovviamente anche per quegli cmdinamenti che avviandosi a divenire Stati, hanno gi uno statm internazionale riconosciuto dalla collettivit internazionale. Tanto che la sovranit sud(~ssi spetta, secondo un autorevolissima' dottrina (cfr. OPPENHEIM -LAUTERPACHT, OP e ioc. cit., su.pTa II, su.,b a) all'ONU,. _ Nel caso poi dei rapporti tra giurisdizione interna italiana e autorit dell'ordinamento somalo, il limite del potere di giurisdizione non nasceva solo dal g~nerico principio di diritto internazionale sopra enunciato ma anche da uno specifico obbligo internazionale assunto dall'Italia con l'Ac cordo di tutela recepito anche nel nostro ordinamento interno con la legge di ratifica. ' invero di ogni evidenza che 'se si sottoponessero alla nostra giurisdi 274 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sunta dai Ministeri degli Affari Esteri e del Tesoro. Il ricorso atriassun..:., zione ed il decreto della Corte d'Appello che fissava l'udienza dell'8 maggio 1962 venivano notificati anche allo Stato somalo, il quale, peraltro, restituiva gli atti dichiarando che non intendeva prendere nessuna iniziativa in ordine alla vicenda giudiZiaria in corso. Con la sentenza oggi denunziata la Corte d'Appello di Roma rigettava l'impugnazione cos motivando per la parte che qui interessa: a) Le Ammindstrazioni appellanti eccepiscono il difetto assoluto di giurisdizione degli arbitri in ordine all~ controversia de qua. Esse muovono dalla considerazione che, dopo la cessazione della sovranit italiana sulla Somalia a seguito del trattato di pace 10 febbraio 1947, il territorio non fu incorporato nelJ.'ordinamento italiano con 1'Accordo di Tutela in quanto esso si lim~ta ad affidare all'Italia solo l'Amministrazione fiduciaria. Lo statuto della Somalia durante. l'Amministrazione ebbe carattere particolare, tanto che l'Assemblea N. U., nella SU.a riso.luzione del 27 novembre 1949, molto prima cio del riconosc:mento fo.rmale dell'indipendenza del nuovo Stato somalo, esprimeva l'avviso che la Somalia era gi uno Stato di diritto se non di fatto. Ci comportava che durante la Amministrazione :fiduciaria la Somalia era una comunit territoriale che gli Stati interessati (lovevano considerare come se gi costituisse uno Stato. zione organi e autorit dell'ordinamento somalo nonch gli atti autoritativi da essi emanati, resterebbe compromessa e travolta l'autonomia di quello ordinamento (1) che il nostro Paese invece impegnato a rispettare sia per il .generico obbligo del rispetto dei principi di diritto internazionale (art. 10 Cost.) e sia per un preciso vincolo pattizio. Ci dimostr.a e onferma che nella subietta' materia era configurabile, e in via esclusiva, la rgiurisdizione dell'ordinamento somalo mentre difet tava radicalmente qualunque potere di giurisdizione di qualsiasi autorit giudiziaria italiana (nonch, ovviamente in arbitri italiani). Vogliamo solo aggiungere qualche considerazione .su quest'ultimo aspet to della questione e cio sull'esistenza, al tempo dell'Amministrazione fi duciaria, di .pa.dicolari vincoli pattizi dell'Italia anche per quanto concerne i raipporti tra le giurisdizione dei due ordinamenti (italiano e somalo) per i quali, come si ricordato, vi sono precise norme interne che regolano la materia e che sono richiamate nella rubrica del presente mezzo. Invero, avendo la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'accordo ,di tutela, previsto espressamente l'istituzione di un oxdinamento giudiziario (1) Si pensi che, diversamente opinando, il Collegio Arbitrale giunto non solo a dichiarare illegittimi (sic!) degli atti amministrativi di un ordinamento straniero, ma ha svolto un analitico esame sulla conformit di un provvedimento legislativo straniero ai principi costituzionali di quell'ordinamento: ed solo da esser lieti che tale esame abbia avuto esito positivo, perch altrimenti, avremmo avuto una dichiarazione di incostituzionalit di una legge straniera (!), se non pure la sua... abrogazione da parte di Arbitri italiani. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE . 275 In particolaire l'Italia, tenendo presente Che il regime internazionale del territorio somalo doveva essere collocato nel quadro del regime di tutela ed in qu&llo del protettorato, avrebbe dovuto considerar il territorio come se gi fosse" uno Stato ed ove ci non fosse stato possibile, avrebbe dovuto comportarsi ricordando che tra dieci anni il territorio de quo sarebbe diventato uno Stato. L'esistenza dello Stato somalo, almeno in linea .di principio, sarebbe deducibile del resto dall'art. 1 dell'Accordo di Tutela con il quale si dichiarava che la sovranit del territorio apparteneva alla popolazione dello stesso e che essa sarebbe l ' . . stata esercitata dall'Italia in nome del territorio. Da ci poteva desumersi che il territorio aveva un ordinamento giuridiclo totalmente indipendente dall'ordinamento giuridico della potenza incaricata.dell'Amministrazione; , e ci risultava anche dal fatto che il territorio aveva un costituzione propria e che due articoli, uno dell'Accordo ed uno dell'Allegato, stabilivano che n la Costituzione Italiana n la legislazione italiana .erano I applicabili, in quantd tali, al territorio. Non va dimenticato, infine, sempre a conferma ,che l'ordinamento giur&dico del territorio er ordinamento a s stante, .che l'f\.CCOI."do e l'Allegato non si erano limitati a precisare che 1'Autorit amministrativa agiva in nome dl territorio, :ma avevano determihato, 1altresl, ;per parecchi tratti la struttur.a di tali poteri; l'ordiname! nto giuridico somalo risultava cosi fornito di pro:Pri centri di per la Somalia del tutto autonome distinto da quello italiano, evidente che, iper ci solo, il"giudice italiano (e, a fOTtiori, l'arbitro) non pu invadere quelle competenze giurisdizionali che dall'ordinamento somalo vengano attribuite alla magistratura della. Somalia, iperch ci facendo verrebbe a violare la leige 4 novembre 1951, n. 1301 e pronuncerebbe su di -un rapporto e su di una materia he per essere attribuiti alla giurisdizione somala, restano contestualmente sottratti :alla giurisdizione italiana. In particolare da ricordare che l'ordinamento giudiziario della Somalia fu regolato daipprima con l'ord. n. 7 del 12 aprile 1950 (che 1Pr.evedeva una fase di primo gll'ado in SO:malia e una delega alla magistratura italiana per i giudizi di appello), e successivamente con l'.ordinanza legislativa n. 5 deil 2 gennaio 1956 che prevedeva una completa organizzazion giudiziaria in Somalia. L'art. 12 ltt. d) attribuiva la competenza in materia amministrativa, espropriazione per pubblica utilit .e requisizioni alla giurisdi~ zione esclusiva della Corte di Giustizia , alla quale nelle anzidette materie spetta esclusivame;nte di decidere non solo intorn'O alle questi<>:qi relative a interessi legittimi, ma anche a quelle relative a diritti (ult. comma art. 12). Inoltre l'art. 116 dell'ordinamento giudiziario (approvato con la citata ordinanza) di~oneva che 1a magistratura italiana cui -in base alla pre Cedente ordinanza -era stata delegata la giurisdiz;ione di appello delle ( cause intentate in Somalia dovessero essere trasferite alla competente ma-\. gistratura in Somalia. In relazione a ta:li principi evidente che .gi in base all'ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950, le cause in primo grado dovevano essere portate dinanzi a magistrati in Somalia cosicch l'A.G.O. italiana (e, a fortiori, gli ~ arbitri italiani) venivano a difettare di giurisdizione 'per quelle vertenze 6 276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO organizzazione e poteva esplicare tutte le funziond giul'lidiche-fondamentali. Onde gli organi dell'AFIS erano interamente integrati nel. l'ordinamento giuridico somalo. Da tutto quanto sopra si dedurrebbe 1ad avviso delle appellanti che gli atti giuridici posti in essere dagli organi dell'AFIS in nome del territorio appartenevano all'ordinamento somalo di cui rappresentavano una diretta manifestazione. Conseguirebbe che degli atti imputabili al territorio solo questo era responsabile e doveva sopportarne le conseguenze. Tra questi atti era certamente da ricomprendere l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952 che dava una nuova disciplina alla coltivazione cotoniera, ed agli atti riferentisi alla concessione relativa alla SAICES. E poich questi atti facevano parte ab origine dell'ordinamento giuridico somalo; nessun problema nasceva dal fatto che nelle more si era costituito definitivamente lo Stato somalo :indipendente dn quanto la riferibilit e la responsabilit degli stessi atti si estenderebbe aru.tomaticamente al nuovo stato portatore dell'ordinamento gi preesistente. Dell'Ordinanza de qua doveva r:ispondere isolo lo Stato :sOJmalo, con la Conseguenza che nei confronti di quegli atti 5USSlis:teva solo la ,giurusd:izione della Somalia con esclusione di quella dello Stato italiano; ergo, il Collegio arbitrale costituitosi nell'ambito dell'ordinamento itliano difettava ded necessari poteri di giurisdizione. che avendo ad oggetto atti amministrativi dell'autorit pubblica in Somalia, dovevano essere portati davanti ai giudici del'ordinamento somalo. E pertanto, cos come i cittadini somali non avrebbero potuto propt>rre I domanda eoritro l'AFIS dinanzi ai giudici italiani (cfr. la cit. decisione di ~ codesta Sez. Un. del 22 dicembre 1964, n. 2959), ugualmente tali domande t' non potevano essere proposte da cittadini italiani dinanzi a Giudici (o t Arbitri) italiani, ma soltanto nel quadro dell'ordinamento somalo utilizzando i rimedi giuridici previsti da quell'ordinamento. .poi evidente che, in ogni caso, dalla data dell'ordinanza A.F.LS. 2 gennai 1956 ehe approv:ava il nuovo ordinamento giudiziario per la Somalia e che prevedeva una competenza esclusiva della Coo-te di Giustizia somala su controversie aventi ad oggetto la materia delle eoncessioni amministrative, restava anche per questo verso ribadita l'assoluta esclusione di qualsiasi potere giurisdizionale dellA.G. italiana (e degli arbitri) nella. suddetta materia: con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, la pronuncia degli 1arbitri fu emanata e !l'esa esecutiva quando difettava al:lo A.G. italiana la giurisdizione sulla soggetta materia. N vale opporre -come fa il controricorrente -che gli arbitri una volta che si ammettesse la loro competenza al momento della cstituzione I del r1apporto 1processua1e avrebbe mantenuto tale competenza per il principio della perpetuatio jurisdictionis. I A parte l'evidente (e assorbente) rilievo che tale competenza degli arbitri, al momento della costituzione del rapporto processuale non sussisteva nel modo pi assoluto (cos come, pi in genere, la giurisdizione delt I l'A.G. italiana) per tutti le .considerazioni che abbiano sopra 'svolto e per quelle ehe ii:omediatamente in seguito prospettei-emo, sta di fatto che tanto PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 277 b) Questa tesi delle Amministrazioni, osservava la Corte d'Appello non pu essere condivisa. La vecchia concessione vedeva nella sovranit l'esercizio di un diritto reale sul territorio; una successiva corrente di dottrina considera la sovranit come l'espressione dell'esercizio, in senso esclusivo, della potest di governo sopra una determinata comunit, una terza corrente, mediatrice tra le altre sostiene, che la sovranit si estrinseca sia in un senso che nell'altro e che quando ricorre solo il secondo aspetto si ha sovranit meno piena, mentre se gli aspetti ricorrono entrambi, si avr una sovranit piena. Orbene nella specie mentre il diritto reale sul territorio venne assegnato, dalla citata norma dell'Allegato, alla comunit territoriale somala, l'altro aspetto della sovranit venne attribuito alla potenza amministratrice. Del resto, comunque si voglia intendere il concetto di sovranit, non v' dubbio che proprio per effetto delle norme internazionali poste con l'accordo di Tutela intercorso tra l'O.N.U. e l'Italia sono nati nello Stato amministrante degli obblighi con relativi poteri sulla comunit amministrata ,che necessariamente comportavano una limitazione della sovranit della comunit stessa; e le limitazioni della sovranit dell!:i. comunit somala nell'ordine internazionale hanno avuto indubbie ripercussioni nell'ambito del diritto interno italiano. non pertinente il rkhiamo ai principi della perpetuatio jurisdictionis, che, come abbiamo rlco:iidato nel ricorso dinnanzi a codeste sezioni Unite, in linea di fatto ed in adempimento di precise norme giuridiche, tutti i processi pendenti dinnanzi alla Magistratura italiana (per la giurisdizione di appello delegata .come si detto, dall'ordinamento Somalo) furono trasferiti ai competenti Giudici di appello della Somalia (cfr. pp. 46 e 47 del ricorso). anzi da osservare che, per quanto detto, nel1a contestata :ipotesi si potesse ritenere che al momento della proposizione della domanda di arbi trato fosse ancora valida la clausola compromissoria, l'arbitrato avrebbe pur sempre dovuto svolgersi nel quadro dell'ordinamento somalo ed esser reso esecutivo a Mogadiscio, proprio perch il rapporto pubblicistico og getto del giudizio era passato (a seguito della perdita della sovranit ita liana nella Somalia) in quell'ordinam~nto e il potere di conoscere e giu dicare quel rapporto concessivo non potrebbe spettare mai ad arbitri ita liani, ma, a tutto concedere ad arbitri che agissero nel contesto dell'o:tidina mento che -avesse riconosciuto la competenza arbitrale per il rapporto di cui trattasi. Possiamo pertanto concludere su tale particolare aspetto del problema che, fermi gli altri rilievi che dimostrano la nullit per difetto di giurisdi zione del lodo (e, conseguentemente i vizi della sentenza della Corte d'Appello), l'assenza di potere di giurisdizione nell'A.G. italiana e negli arbitri si fonda pure sulle disposizioni della legge n. 1301 del 1951 che ratificando l'accordo di tutela recepiva nel nostro ordinamento l'autonomia e indipendenza dell'ordinamento somalo da quello italiano ivi compresa la distinzione delle competenze tra gli ordinamenti giuridici, esclwdendo ~ quindi, per ci solo, dalla giurisdizione italiana la cognizione di contro 278 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le Amministrazioni si soffermano poi ad offrire una dimostrazione dell'esistenza di un ordinamento giuridico somalo distinto da quello italiano, ma tralasciano di considerare i legami ed il rapporto con lo Stato italiano, dal punto di vista del suo diritto interno, ha intimamente allacciato con l'ordinamento giuridico somalo. Non .si dimentichi, a questo proposito, che l'ordinamento somalo sorto per un atto del diritto internazionale al quale ha partecipato l'Italia, che ad esse ha adeguato il suo diritto interno, e per effetto del quale detto ordinamento posto come dipendente d:all'ordiinamento ;italiano. Sulla scorta della legge 4 novembre 1951. autorizzante la rattifca dell'accordo di tutela e dei dd.ll. 9 dicembre 1952, n. 2.35'7, 23'518 e 2359 deve ritenersi .che fra l'ordinamento italiano e quello somalo esisteva anzitutto una dipendenza formale (il procedimento legislativo consisteva in un atto dell'amministrazione avente la forma dell'ordinanza da emette11si previo pM"ere dlel Consiglio territoriaile e, in ca>si eccezio.nali, del Consiglio Consultivo) ma soprattutto una dipendenza di tipo organizzativo del secondo rispetto al primo. L'Amministratore era nominato dal Presidente della Repubblica Italiana, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto; con il Ministro degli Esteri e dipendeva gerarchicamente dal Ministero degli Esteri; e ci non pu non. significare che esso era organo dello Stato italiano attingendo il titolo della sua legittima versie aventi ad oggetto atti di pubblici poteri somali sogg.etti ai rimedi previsti e consentiti in quell'ordinamento. Prima di passare all'esame del secondo aspetto del motivo concernente il difetto assoluto di giurisdizione dell'A.G. e degli arbitri nella soggetta materia, vorremmo osservare che le conclusioni rigorosamente giuridiche sopra prospettate cirea il primo aspetto del motivo trovano conforto anche in una diversa prospettazione della questione, di carattere pi intuitivo e, vorremmo dire, di buon senso. Se .ci consentito di proporre un'ideale progressione esemplificativa, riteniamo che non si possa, in primo luogo, dubitare che qualunque degli ex territori coloniali assurti di recente all'indipendenza non si sentirebbe (e non sarebbe) vincolato da atti amministrativi a effetti continuati (come le concessioni di c()ltivazione, di commercio e simili) assentite dalla prece dente autorit coloniale. Tale tipo di concessione, come si avuto gi occasione di chiarire (dr. supra n. 12), hanno un particolare contenuto strettamente connesso e inscindibilmente collegato con l'esercizio della sovranit da parte della potenza dominante e sono quindi configurabili solo nel quadro di una am ministrazione coloniale. Cessato il regime coloniale e assurto il territorio ad una status di indi pendenza o, comunque, di autonomia, cessano pure i rapporti pubblicistici formatisi nell'ambito della precedente amministrazione, in quanto, da una parte, la potenza dominante che ha dato la oncessione avendo perduto la sovranit sul territorio non ha pi alcun potere in ordine al rapporto e, d'altro canto, non si pu pensare che il nuovo ordinamento resti vincolatg da atti autoritativi compiuti dalla potenza dominante e che trovavano il PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 279 zione dell'ordiname'ito italiano ed inquadrato gerarchicamente negli organi dello stesso. L'Amministratore era. come si visto, organo legislativo; alla funzione l~gislativa provvedevano, pertanto, in collaborazione organi dell'ordinamento italiano ed organi dell'ordinamento somalo. L'Amministratore era poi organo amministrativo senza collaborazione di ,organi somali, le funzioni amministrative erano~ pertanto, affidate esclusivamente allo Stato italiano. dunque assolutamente incontestabile che tutte le funzionJ amministrative erano affidate all'amministrazione fi.du. ciaria e che questa, faceva parte integrale dell'ordinamento italiano per cui, sottoquesto profilo, la dipendenza dell'ordinamento somalo da quello italiano era completa. Consegue -che la responsabilit cui potessero andare incontro gli organi italiani che detta attivit ponevano in essere (l'ordinamento italiano aveva predisposto tutto l'apparato amministrativo riguardante la Somalia) risaliva direttamente all'ordinamento del quale gli organi facevano parte, posto che non possibile concepire l'attribuzione ad un ordinamento dipenden.te di responsabilit relative ad atti ai quali l'ordinamento dipendente non ha partecipato in alcun modo, (salvo, ovviamente, l'addossamento di detta responsabilit all'ordinamento dipendente da parte dell'ordinamento superiore, che, peraltro, nella specie, non mai stato effettuato da alcuna norma espressa, con la conseguenza che debbono loro . presuprpsto nello status, di colonia del territorio ora pervenuto alla autonomia. E, ad es., lo Stato indonesiano non potrebbe in alcun modo considerarsi vincolato da concessioni assentite dalla iprecedente amministrazione coloniale oiandese. ' Analogamente non dubbio che lo Stato della Somalia, ove fosse sorto immediatamente dopo la perdita da parte dell'Italia de:lLa sovranit sul territorio somalo, non avrebbe 1POtuto in a:lcun modo considerar.si vincolato da concessioni assentite dalla precedente amministrazione coloniale italiana. ' Ancora, analogamente, ove dopo la perdita delia sovranit italiana sul territorio somalo, l'Amministrazione fi.duciarda fosse stata affidata dall'ONU, ad es., all'URSS o alla Gran Bretagna, gli organismi incaricati dell'amministrazione fiduciaria non avrebbero potuto in' iai~un modo esser tenuti a considerare vigenti una concessione assentita dalla precedente amministrazione coloniale italiana. Concludendo tale gradatio, riteJ;liamo che, investita l'AFIS dell'Amministrazione fiduciaria del territorio somalo, non possa contest~si il potere dell'AFIS di consid.rare irrilevante nel nuovo ordinamento somalo la concessione assentita dalla precedente amministrazione coloniale it:Jaiiana. E, traendo da tale conclusione (che, per intanto, dimostra la piena legittimit dell'azione dellAFIS) quell'elemento che qui interessa per la questione di giwrdsdizione ora in esame, evidente che l'AFIS, nel compiere tale valutazione e nel compiere.tutti gli atti di disposizione pubbUca conseguenti a quella valutazione (quali l'autorizzazione data ad altra ditta e il ' diniego d'approvazione di contratti SAICES sui quali ha giudicato il Col 280 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO applicarsi i principi dell'imputazione degli atti all'ordinamento"' che li ha post~ in essere e della responsabilit allo stesso ordinamento). In ordine all'eccezione subordinata di difetto di giurisdizione degli , arbitri dli ogni altra autorit giudizi.aria italiana, per avere la SAICES impugnato l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 19'52, che era una_vera e propria legge, non sindacabile in via diretta dall'autorit giudiziaria, la Corte d'appello osservava che la SAICES non aveva impugnato in via diretta l'ordinanza ma aveva solo contestato che essa autorizzasse l'AFIS a porre nel nulla i diritti soggettivi della societ costituiti con la convenzione 1 dicembre 1938. La questione di legittimit dell'ordinanza fu posta subordinatamente e di essa il Collegio arbitrale si 9ccup in via ipotetica e subordinata. La Corte respingeva infine gli altri motivi di gravame relativi ad altri aspetti del difetto di giurisdizione, ad altre ragioni di incompetenz,a degli arbitri, a difetti di legittimazione passiva, a violazioni di legge nell'ammissione e nella valutazione delle prove, a contraddittoriet del lodo. Contro la suddetta sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricor,so per cassazione il Ministero degli Esteri, anche nella qualit, legio arbitrale), i'AFIS stessa esercitava i poteri sovrani spettanti all'ordinamento somalo e 'conseguentemente i suoi atti, svolti in forza di poteri 1 di imperio .spettante all'ordinamento somalo, non potevano ovviamente essere soggetti alla giurisdizione interna (tanto meno arbitrale) di uno altro Stato. N la situazione pu cambiare per il fatto puramente causale ed accidentale, che l'Amministratore Fiduciario fosse di nomina italiana o italiiano di nazionalit: infatti evidente che occorre aver presente la riferibilit degli atti compiuti dall'Amministrazione e non l!a nazionalit di questi. Ragionando diversamente, si arriverebbe a ritenere che un provvedimento emesso da un organo della CEE in cui titolare sia di nomina e nazionalit italiana potrebbe essere impugnato... dinanzi al Consiglio di Stato italiano e non con i soli rimedi comunitari previsti dal Trattato istitutivo della CEE! Le constderazioni ,che abbiamo prospettato dimostrano la fallacia del I l'obiezione fatta dal nostro contraddittore il quale (p. 26 di controricorso) I l ~ afferma che, anche ad ammettere la riferibilit 1allo Stato Somalo degli aitti compiuti dall'AFIS, non ,per questo ,verrebbe meno la giurisdizione italiana sul rapporto, la quale giurisdizione -ad avvi.so del controricorrente -potrebbe trovare fondamento: a) sul ,criterio di collegamento costituito dal luogo dove sorge l'obbligazione; b) sul fatto che parti nel giudizio arbitrale furono anche due ministeri-italiani; e) sulla qualit dell'AFIS di organo dell'.Amministrazione italiana. Ma facile rilevare che questi (molto eterogenei) criteri di (preteso) collegamento non tengono conto della natura pubblicistica e jure imperii I degli atti di una autorit di un ordinamento straniero i quali, solo per I questo, comportano l'immunit dalla giurisdizione interna italiana di un soggetto giuridico ia rilevanza internazionale quale era l'AFIS. Pi specificatamente poi da osservare ,che, se per il criterio sub a) ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 281 peraltro contestata. di successore dell'AFIS ed il Ministero del Tesoro, servizio Africa. per il cessato Ministero dell'Africa Italiana. Al ricorso ha resistito la SAICES, che a sua volta ha proposto ricorso incidentale, sulla base d.i tre motivi, confutati 1con controricorso dalle dette Amministrazioni. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi concernenti la medesima sentenza debbono essere riuniti in appUcazione della disposizione dell'art. 335 _c.p.c. Esaminando il ricorso principale. si osserva che le Amministrazioni ricorrenti .sostengono il difetto assoluto di giurisdizione sotto aspetti diversi ma coordinati e difficilmente scindibili. prospettati in pi motivi con uno sviluppo di essi, che, ai fini della pi organica trattazione e valutazione, il caso di esaminare congiuntamente. Le ricorrenti osservano che dall'epoca della debeU.atio o quanto meno dall'-entrata in vigore del trattato di pace. con il quale l'Italia ha rinunziato a tutti i diritti e titoli sui possedimenti italiani in Africa, l'Italia non ha esercitato la propria sovranit in Somalia, n sovranit le mai spettata per il regime di amministrazione fiduciaria sulla Somalia. Sarebbe stato, infatti, affermato, sia nella Carta delle Nazioni sufficiente richiamare quanto detto, per il "criterio> sub b) da aggi.ungere che la ipresenza di due ministeri italiani in .giudizio non pu mutare l'og.getto del giudizio arbitrale fondato 1su pretesi illeciti dell'AFIS e, cio, .di un so~getto esercitante poteri di sovral1!it su di un territorio straniero. La pronuncia del giudizio arbitrale nei confronti delle Amministrazioni dcl. Tesoro e degli Esteri era ovviamente del tutto " condizionata e subo~dinata alla proponibilit della domanda nei confronti dell'AFIS e e .quindi soltanto riflessa>: a;>erch il preteso titolo di responsabilit delle due .Amministrazioni era iproprio quello di una responsabilit dell'AFIS addebitabile ipoi anche alle Amministrazioni dello Stato italiano. Il Collegio Arbitrale, in tanto ha giudicato nei confronti delle Amministrazioni italiane in quanto ha ritenuto: a') riferibili a tali Amministrazioni gli atti delrAFIS b') sog.getto l'AFIS alla giurisdizione italiana e alla giurisdizione arbitrale. Ora (a ;prescindere dalla conclamata erroneit del primo di tali presupposti), sta di fatto che la dimostrata Car.enza di giurisdizione nei confronti dell'AFIS comporta ineluttabilmente e di necessit (iprima logica che giuridica) che il giudizio fosse improponibile anche nei conrfronti deil:le Amministrazioni che solo di riflesso (per .atti deWAFIS e non per propri atti) venivano chiamate a rispondere. Il Collegio Arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia relativa ad un rapporto .concessorio in cui (a dire degli attori) .nella posi~ mone di concedente eria l'AFIS (e cio un organismo sottratto alla giurisdizione interna italiana) ha irrimediabilmente travalicato i limiti della giurisdizione italiana emettendo una pronuncia che ha avuto ad oggetto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 282 Unite, sia in solenni dichiarazioni di principio degli .Stati, sia a autorevole dottrina, che l'assunzione di amministrazione fiduciaria non comporta acquisto di sovranit: il che dov.rebbe dirsi particolarmente per .l'amministrazione fiduciaria dell'Italia in Somalia, dato che l'art. 1 del1' Accordo di tutela attribuiva la sovranit alla " popolazione del Territorio somalo " e l'Italia, accettando l'amministrazione sul presupposto della sovranit del Territorio, ha manifestato la sua, precisa volont di amministrare senza estendere a tale Territorio la propria sovranit, bensi con 1'esercit_are la sovranit del popolo'somalo in nome dello. stesso. Comunque, aggiungono le ricorrenti, il problema centrale non quello della spettanza della sovranit, bensi l'altro della distinzione tra l'ordinamento giuridico somalo e quello italiano. E poich l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952 dell'Amministratore dell'AFIS, avente l? scopo di disciplinare determinati rapporti giuridici di natura territoriale in Somalia in base ai principi dell'Accordo di tutela, fa parte della legislazione somala, qualunque questione relativa all'emanazione ed applicazione di ~ssa dev'essere portata dinanzi alla competente giurisdizione somala, non dinnanzi all'autorit giudiziaria italiana od al coHegfo a.rbitrale operante nell'ordinamento italiano, le cui competenze non sono state mai richiamate da disposizioni dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia. Tale distinzione degli ordinamenti non venuta meno per il un'1attivit jure imperii delil'esercente i poteri di sovranit di un'ordina mento straniero, che stata emessa nei confronti dell'AFIS e, solo di ri flesso e condizionatamente, delle Ammnistrazioni italiane. La pronuncia nei confronti delle Amministrazioni accessoria, subor dinata, riflessa rispetto alla pronuncia nei confronti deWAFIS', naturale e principale parte in causa (secondo la do:rp.anda attrice) in un giudizio arbi trale basato su di un (preteso) rapporto concessionario in cui autorit concedente (sempre secondo la tesi attrice) era l'AFIS e avente ad oggetto una attivit (asseritamente) illecita dell'AFlS. ~on pu pertanto dubitarsi che il lodo ar.bitrale, che era 1radicalmente e irrimediabilmente viziato per assoluto difetto di giurisdizione ne:i confronti dell'AFIS, lo era anche per quanto attiene alla pronuncia, meramente riflessa, nei confronti delle Amministll'azioni che presupponeva ed era cn dizionata dalla cognizione delil'attivit jure imperii dell'AFIS. il appena il caso di aggiungere, d'altra parte, che la natura unitaria e inscindibile della pronuncia arbitrale fa s, che in ogni caso, il difetto di giurisdizione lllet confronti delJ.'AFIS travolge irrimediabilmente l'inte ro lodo. Ne consegue che la sentenza della Corte d'Appello che non ha ricono sciuto il difetto di giurisdizione della pronuncia arbitrale , a sua volta, insanabilmente viziata per violazione delle norme e dei principi sopra indicati. Resta da aggiunger~ qualche considerazione :per quanto concerne iJ preteso terzo criterio di collegamento che -a dire del nostro contraddit tore -radicherebbe la giurisdizione italiana anche ammettendo la riferi..r bilit degli atti dell'AFIS all'ordinamento somalo e non a 'quello italiano. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 283 fatto che organi dello. Stato italiano hanno svolto attivit per l'orgifuizzazione e la realizzazione dell'amministrazione fiduciaria, dato che in tale loro azione detti organi non hanno operato per contribuire alla attuazione dell'ordinamento giuridico italiano. per il popolo italiano. ma per dar vita ad un ordinamento nell'interesse esclusivo del popolo somalo, ordinamento avente propri organi giurisdizionali. Di conseguenza, un atto posto in essere dall'Amministratore per la Somalia in applicazione dei principi costituzionali vigenti in tale territorio, nell'interesse del PO!P,Olo somalo e, per di pi, nell'esercizio delil'attivdt legislativa,, non pu essere sot~ratto alla competenza delle autorit giudiziarie stabilite dall'ordinamento della Somalia, quanto meno a partire dall'entrata in vi_gore dell'ordinamento giudiziario della Somalia (ord. n. 5 del 2 febbraio 1956), con tale ordinanza era attribuita a1la giurisdizione esclusiva della Corte di Gh~stizia la competenza in materia di concessioni anllninistrative: competenza esclusiva che comportava la non deferibilit ad arbitri delle materie in essa rientranti. Criticando, infine, sulla base delle considerazioni suddette. l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui i collegamenti esistenti tra l'ordinamento giuridico italino e quello per la. Somalia comportavano una stretta dipendenza di quest'ultimo dall'ordinamento italiano, le ricor- Tale criterio di collgamento viene indicato nella .pretesa natura del1' AFIS di organo italiano. In proposito dobbiamo rilevare, anzitutto, che l'affermazione pi volte (e compiaciutamente) ripetuta dail nostro contraddittore (cfr. pp. 24, 28 32 e 43 del controricorso) iSecondo cui noi avremmo mutato (sic!) la nostra opinione circa la natura dell'AFIS riconoscendolo quale prgano dello Stato italiano, del tutto inesatta, in quanto, come abbiamo sempre sostenuto l'AFIS organo dell'ardinamento somalo, anche se di nonrlrna italiana. Ci posto da aggiungere al :fine che qui interessa, che l'AFIS stato evocato in giudizio quale autpre di atti compiuti carne organo dell'ord,inamento somalo e che quindi nessun elemento potrebbe ricavarsi dalla nazionalit italiana o dalla nomina italiana dell'Amministratore fiduciario per individuare un criterio di ollegamento con la giurisdizione italiana, che , invece, da escludersi in radice per tutte le ragioni che abbiamo :fin qui esposte. Ragionando diversamente si dovrebbe conclude.re -come abbiamo gi visto -che per il solo fatto del!la .cittadinanza italiana del titolare di un . G. ZAGARI (1) e Soltanto a seguito di tale ordinanza (la n. 3 del 1952) e non prima, ad avviso del Collegio, l'Amministrzione italia:iyi della Somalia pose in essere "'8.tti costituenti lesione dei diritti soggettivi della SAICES > (lodo arbitrale, p. 89). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISD.lZIONE 289 L'ordinamento giuridico c:iella Somalia, infine, consegui completezza di strutture autonome e particolari con la istituzione del Governo della Somalia (1956), costituito da Primo Ministro, che proponeva la nomina degli altri Ministri e con l'ordinamento delle amministrazioni municipali del territorio. Da questo sviluppo del processo di autonomia dell'ordinamento giuridico somalo rispetto a quello dell'Italia si recava che fin dai primi tempi dell'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia i due ordinamenti erano perfettamente differenziati e che il punto di interferenza rappresentato dall'ufficio dell'Amministrazione che nominato dall'Italia ed organo dell'Amministrazione italiana, prsiec:ieva l'esercizio dei poteri pubblici in Somalia, s'era andato via via riducendo, avendo l'Amministratore a poco a poco dismesso (come doveva fare) gli ampi poteri iniziali, per mantenere solo funzioni di controllo, di sviluppo e di perfezionamento, di guida e di consiglio rispetto agli organi propri dell'autonomo ordinam~nto giuridtco somalo: sicch si giustifica l'afferma- ziione, fatta da autorevole dottrina, 1che gi nel 1955-56 costituzionalmente l'ordinamento somalo si presentava .separato da quello italiano, con carattere di ordinamento estero rispetto a quest'ultimo e diventavano pi accentuati i problemi di '.collocazione degli atti giuridici nel~ l'uno e nell'altro ordinamento, ai fini della determinazione della disciplina appUcabile, anche agli effetti della giurisdizione. Se tutto ci avesse ponderatamente considerato, la Corte d'Appello non avrebbe potuto -come ha fatto nell'impugnat.a sentenza -centrare il ragionamento sui collegamenti tra i due ordinamenti, invece che sulla distinzione tra essi, di natura in certo senso istituzionale e tipica, accentuata dalle influenze delle situazioni di diritto internazionale esposte innanzi; e non avrebbe avuto motivo, di conseguenza, per criticare il rag.ionamento svolto nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 2954 del 22 dicembre 1964, che, sul fondamento della distinzione tra i due ordinamenti, stabili spettare agli organi giurisdizionali della Somalia la competenza a conoscere della denunzia di illegittimit di un provvedimento preso nel 1959 dall'Amministratore in Somalia .e relativo ad un rapporto di lavoro costituito dall'Amministrazione-fiduciaria ma per esigenze.amniinisreative del territorio somalo. Sentenza, questa ora detta; solo apparentemente in contrasto, nella formulazione delle massime giuriSJPrudenziali, con la precedente decisione, pure a Sezioni Unite, n. 2912 del 10 agosto 1954, con la qu.ale fu risolta la questione, profondamente dive~ sa e particolare, se l'Aillllliinistratore in Somalia potesse, con propria ordinanza legislativa, investire organi giudiziari italiani della competenza a conoscere sugli appelli proposti contro sentenze pronunciate in Somalia e si dovettero quindi esaminare :i poteri dell'Amministratore nelle relazio, ni non con organi propri d'el territorio somalo ma con quelli dell'ordinamento della Repubblica Italiana, dei quali venivano ampliati i compiti: 290 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sicch venne ,in considerazione proprio l'appartenenza dell'Amministratore .all'uno ed all'altro ordinamento, come di connessione fra essi. Posto tutto Ci, pu essere a'VViato a soluzione il problema delila giurisdizione in ordine alla controversia in esame, nella quale vengono .in considerazione il rapporto di concesSione amministrativa, del tipo concessione- contratto, e le situazioni giuridiche con tale atto costituite, relative, per, ad utilizzazione particolare di deternnate risorse economiche del territorio somalo, sul presupposto ed a mezz'o di vincoli autoritativamente imposti agli indigeni di detto territorio interessati in tale ramo di attivit, vincoli disposti mediante provvedimenti normativi. Se' vero, infatti, che tutte le concessioni, ed in particolare le concessioni- contratto, creano diritti soggettivi a favore dei concessionari, ai quali esse attribuiscono facolt concernenti l'utilizzazione dei beni pubblici o la gestione dei servizi, vero del pari che l'autorit concedente, a mezzo della concessione, tende a realizzare un concreto interesse pubblico, come tale tutelato nell'ambito dell'ordinamento giuridico positivo nel quale si colloca la concessione e nel quale opera l'autorit conce 1 dente: interesse pubblico concreto Che fattore causale della concessione, sicch questa non pu mai essere in contrasto con !'.interesse per la realizzazione del quale fu disposta. In questa prospettiva di carattere generale, non pare dubbio che la concessione per cui causa, disposta in applicazione del r.d. 7 gennaio 1938, disciplinante l'istituzione di distretti cotonieri nell'Africa Orientale lti:i.liana ed emanato in virt della legge 11 .gennaio 1937, n. 28'5, sull'qrdinamento e l'amministrazione dell'A.0.1., decreto dettato dalla considerazione -espressa nel preambolo -che la cotonicoltura era destinata ad assumere una grande importanza nei territori delle colonie dell'A.O.I., sicch conveniva diffondere tale coltura, valendosi anche degli agricoltori indigeni, non par dubbio, si ripete, che la concessione della SAICES si sia posta fin dall'inizio come atto "destinato ad operare nell'ordinamento giuridico particolare dell colonia somala, appositamente istituito dallo Stato itali.ano per detto territorio. Consegue, quanto ai profili relativi alla giurisdizione, che fattori di collegamento possono essere ravvisati sia con la giurisdizione italiana, sia con quella dell'ordinamento somalo: con la prima per quanto attiene ai rapporti tra Amministrazione concedente e societ concessionaria, en trambi soggetti giuridici dell'ordinamento italiano, limitatamente alle controversie sorte dalla concessione -sulla base di una convenzione stipulata in Italia -che non toccassero l'esercizio dei poteri pubblici dell'Amministrazione; con la seconda, oltre che per i rapporti tra con cedente, concessionaria e persone del territorio coloniale i;tssoggettate ai poteri di quest'ultima, conferitile per l'attuazione del rapporto di con cessione, anche per le controversie tra Amministrazione concedente !l societ concessionaria, che riguardassero la concreta esplicazione dei po PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU .QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 291 teri pubblici, realizzati con la concessione, nel territorio della colonia, in applicazione di norme proprie dell'ordinamento giuridico coloniale: e ci per la naturale, intrinseca aderenza della funzione giurisdizionale al concreto ordinamento giuridico, rivolta, com', a determinare la volont di legge specificamente applicabile al caso particolare, anche nei confronti dell'azione amministrativa dell'Autorit pubblica. Pu ritenersi che questa pluralit di fattori di collegamento giurisdizionale sia rimasta anche dopo che, sia per effetto della diversa posizione ssunta dall'Italia, con lAccordo di amministrazione fiduciaria, rispetto al territorio dell'ex colonia, sia in considerazione degli specifici principi costituzionali, prestabiliti per l'esercizio dei poteri pubblici quale Potenza Amministratrice, vincolanti per l'Italia sul piano internazionale e da essa rigorosamente rispettati, sia in conseguenza della concreta attuazione dell'impegno di amministrazione fiduciaria, in Somalia stata costituita una struttura statale completa, Organica, distinta da quella dello Stato amministratore, con un proprio ordinamento giudiziario, tanto particolare ed autonomo rispetto all'ordinamento giudiziario italiano, da imporre che gli atti dei giudici somali dovessero essere considerati atti esteri ai fini della loro effioacia. in Italia. Tale permanenza di fattori di collegamento pu ritenersi, perch l'autonomia dell'ordinamento giuridico somalo, stabilita dallo Stato italiano in virt del suo potere di sovranit e poi nell'esercizio dei poteri di Potenza amministratice del Territorio somalo, non comporta certo l'esclusivit della giurisdizione somala e la rinuncia dell'Italia all'esercizio della giurisdizione concorrente sulla propria Amministrazione nei rapporti con cittadini e con enti italiani, che possano essere di competenza della giurisdizione ordinaria in vista dei normali criteri di collegamento. Se, dunque, la questione di giurisdizione si ponesse in modo relativo, con riguardo cio al giudice che potesse conoscere della domanda in s proponibile, dovrebbe affermarsi la giurisdizione del .giudice italiano, quanto meno per le controversie attinenti agli aspetti privatistici del rapporto di concessione e di conseguenza la competenza arbitrale. Ma a questo l'indagine va estesa alla censura contenuta nel terzo motivo del ricorso principale, secondo cui la controversia sottoposta al giudizio degli arbitri investiva direttamente l'uso dei poteri statali nel territorio somalo, in particolare l'esercizio della funzione legi.slativa, da parte dell'amministratore italiano in Somalia, eserdzio che la societ attrice qualificava illegittimo nella forma e nella sostanza e nei suoi riguardi, illecito. All'uopo giova riportare la testuale formulazione dei primi tre que siti posti agli arbitri: 1) Dicano gli arbitri se l'Amministrazione italiana, accordando licenze ai sensi dell'ordinanza n. 3 in data 21 marzo 1952, valevoli per , il distretto del Basso Giuba, non abbia violato i diritti assicurati alla 292 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO SAICES con la convenzione 1 dicembre 1938 e con il d.m. di pari data, rimasti operanti non ostante l'ordinanza stessa, procedendo implicitamente alla revoca della concessione. 2) Subordinatamente alla reiezione del quesito precedente, dicano gli arbitri se l'ordinanza n. 3 sia stata emanata nelle forme e con la procedura prescritta e se, comunque, essa, volendo incidere su diritti quesiti, poteva sacrificarli senza il corrispondente indennizzo. 3) Nell'una e .nell'altra ipotesi affermino gli arbitri il dovere dell'Amministrazione di risarcire i danni subti dalla SAICES, provvedendo alla relativa liquidazione. appena il caso di chiarire che lAmministrazione italiana di cui si parla nei quesiti e.sclusivamente lAmministrazione fiduciaria italiana in Somalia e che l'ordinanza richiamata ha natu~a di provvedimento legislativo (come le parti concordemente riconoscono), essenda stata emanata dall'Amministratore ritenuta la necessit di emanare nuov.e norme dirette a disciplinare nel Territorio le attivit relative alla produzione, alla lavorazione ed alla vendita del cotone .,,, nell'esercizio cio della f:unzione legisla,tiva, che lAllegato all'Accordo di amministrazione fiduciaria, attribuiva all'Amministratore. Nel preambolo della cennata ordinanza ;n. 3 del 1952 veniva spiegato che la nuova disciplina tendeva ad eliminare gli inconvenienti dscontrati I I ~1 nelle precedenti campagne cotoniere e ad attuare i principi e le finalit dell'Accordo di tutela in aderenza alle condizioni ed alla nuova situazione de~ Territorio, il che richiedeva necessariamente doversi dichiarare nulle tutte le dispqsizioni che non rispondevano a tale necessit. In effetti, l'art. 34 dell'ordin,anza dichiarava abrogate le norme e disposizioni in I contrasto o non aderenti a quelle contenute nell'ordinanza medesima. ~ apprezzamento pacifico, sia delle parti, sia degli arbitri, sia della I Corte d'Appello che la disciplina della coltivazione, lavorazione e vendita I I del cotone, introdotta con l'ordinanza in .esame, fosse incompatibile ril spetto a quella .~tabilita con i regi decreti del 1937 e 1938 ed alla stregua della quale era stata disposta la concessione alla SAICES; la vecchia disciplina era ispirata a criteri monopolistici, mentre l'ordinanza del 1952 intese adeguarsi alle prescrizioni fatte nell'Accordo di ammini strazione fiduciaria, secondo cui le attivit di carattere economico do vevano essere consentite per tutti coloro . che fossero in possesso dei requisiti morali, tecnici e finanziari per contribuire al progresso econo mico del Territorio. Ritornando, dopo questi chiarimenti, all'esame dei quesiti proposti agli arbitri, evidente risalta il carattere particolare ed autonomo della domanda relativa alla declaratoria di incostituzionalit dell'ordinanza n. 3 del 19152, che costituisce il contenuto unico del secondo quesito. Tale autonomia del quesito appare essere non semplice'nente formal~ ma rispondente ad un'acuta impostazione della controversia, nella pro PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 293 spettazione che la dichiarazione di incostituzionalit della disciplina normativa della cotonicoltura, introdotta con la cennata ordinanza, potesse essere portata ad effetti diversi, maggiori. e pi pertinenti rispetto a quello, tanto problematico da apparire addirittura pretestuoso, del risarcimento del danno, indicato nel terzo quesito. Ottenuta nei confronti dell'Autorit investita dell'Amministrazione fiduciaria in Somalia, la dichiarazione di incostituzionalit della normativa, disposta ed applicata dall'Autorit stessa, avrebbe importato l'obbligo dell'Amministrazione di annullare le licenze rilasciate ai sensi dell'ordinanza incostituzionale e di adeguare la sua azione amministrativa all'ordinamento preesistente alla pubblicazione dell'ordinanza medesima: il che poi era il vero scopo perseguito dalla SAICES. Giova a questo punto ricordare che la societ attrice aveva pi volte dedotto,.nei suoi scritti difensivi che esso contro l'ordinanza aveva elevato subito protesta con raccomandata 26 marzo 1952, denunciando che con tale provvedimento era stato implicitamente abrogato il r.d. 7 gennaio 1938, ma che ci non poteva avere influenza sulla validit del decreto ministeriale 1 dicembre 1938 e della convenzione di pari data, perch le obbligazioni reciproche con tali atti costituite tra la SAICES e I'Amministrazione non potevano essere risolte dalla volont unilaterale dell'Amministrazione, a meno che quest'ultima non fosse idisiposta ad indennizzare la societ per i danni arrecatile con detta unilaterale determinazione. Questa tesi si ritrova sostanzialmente ripetuta nei primi tre quesiti agli arbitri, riportati innanzi, e. perci la realt della contestazone risulta imperniata sulla pretesa della SAICES che I'Amministrazione fiduciaria in Somalia neppure a mezzo dell'esercizio del potere legislativo e :per la necessit di valutare gli interessi collettivi della popolazione somala alla stregua dei (nuovi) principi stabiliti nell'Accordo di tutela potesse togliere efficacia alla vecchia concessione del 1938, ma questa dovesse rispettare fino alla scadenza, incorrendo altrimenti nella responsabilit per danni. Senza entrare nel merito di questa pretesa, i cui eccessi pur tanto palesi sono sfuggiti agli arbitri, sufficiente l'enunciazione d:i.essa per puntualizzare che la SAICES contestava anzitutto, in via diretta,'-I'esercizio del potere legislativo attuato con la pubblicazione dell'ordinanza, ritenuto fatto antigiuridico, eliminabile con la necessaria dichiarazione di incostituzionalit e con il conseguenziale ripristino dell'ordinamento giuridico precedente, sia pure limitatamente alla disciplina del rapporto di connessione tra l'Amministrazione e la SAICES. A .velare questa concreta realt di tutela giuridica richiesta, non vale l'accorgimento tecnico della subordinazione del secondo quesito al primo, nel quale il fatto lesivo era indicato nella applicazione che l'Amministrazione aveva dato all'ordinanza anche al territorio del Basso Giuba, nel quale doveva mantenere efficacia la concessione fatta alla SAICES nel 1938. Anzitutto la subordinazione meramente formale, data la rilevata portata autonoma della domanda contenuta nel secondo 294 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quesito, in effetti semplicemente coordinata a quella proposta nel primo quesito e, come questa, diretta a far salva, sotto qualsiasi aspetto, la concessione della SAICES. In secondo luogo, dato il carattere pregiudiziale e la rilevabilit anche di ufficio della questione dell'efficacia della legge, rispetto a quelle della sua interpretazione ed applicazione, il cennato accorgimento non vincolava gli arbitri, tenti anzitutto ad accertare che !"ordinanza legislativa fosse vincolante: tanto pi che tale efficacia veniva contestata non solo per contrasto intrinseco con i principi costituzionali, ma anche per illegalit del procedimento di formazione dell'ordinanza medesima (dicano .gli arbitri se l'ordinanza sia stata emanata nella forma e con la procedura prescritte). Del pari non vale a negare la cennata realt della tutela pretesa dalla SAICES la considerazione che il Collegio arbitrale ha deciso la controversia alla stregua del criterio che l'ordinanza non si applicasse al territorio del Basso Giuba, in presenza della concessione a favore della SAICES. La competenza degli arbitri non pu essere valutata a posteriori, ai collegamenti ed all'ordine logico da essi ravvisati tra i quesiti stessi, m~ dev'essere stabilita in relazione alle domande come proposte, rispettata la sequenza risultante obbiettivamente dall'ordine logico delle questioni che l'arbitro debba anche di ufficio risolvere per provvedere sulle domande stesse. E nella specie la domanda proposta co secondo quesito, mentre poneva una questione pregiudiziale a quella relativa all'interpretazione ed applicazione dell'ordinanza, era autonoma, a s stante, sia nella formu1a.zione letterale, sia nella considerazione finalistica della tutela giurisdizionale invocata : considerazione che fu espressa proprio dalla SAICES allorch, nella memoria difensiva del 31 luglio 1955, afferm conclusivamente che l'ordinanza, se ha voluto distruggere il distretto e porre nel nulla il contratto, palesemente incostituzionale e quindi inapplicabile . Del resto lo stesso Collegio arbitrale non. ha potuto esimersi dal l'affrontare la questione dell'efficaci~ dell'ordinanza legislativa, impu gnata dalla SAlCES. Ha affermato il Collegio 1che in effetti l'oirdinanza nel suo testo letterale poteva essere in contrasto con il principio costituzio nale, compreso tra quelli fissati per l'ordinamento somalo dall'Accordo di tutela, relativo all'esi~nza di garantire in modo particolare il diritto di propriet; garanzia che gli arbitri hanno ritenuto doversi estendere ad ogni diritto patrimoniale, con la conseguenza di dichiarare che sarebbe stata incostituzionale l'ordinanza che avesse sacrificato le concessioni vigenti, senza indennizzo. Ma poi gli arbitri, con palese deviazione logica, invece di stabilire il contenuto obiettivo della ordinanza per confron tarlo con i precetti costituzionali, trassero dall'accennata incostituziona lit di essa intesa nel suo significato letterale e logico l'argomento deci s~vo per dare dell'ordinanza un'interpretazione che la trasse fuori dal:. l'accusa di illegittimit costituzionale; fu cosi che, nonostante il chiaro PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 295 preambolo esplicativo, nonostante la riconosciuta incompatibilit della disciplina ,con essa introdotta rispetto a quella precedente, nonostante i principi" fondamentali diversi, anzi opposti, delle due normative, nonostante il non discutibile principio giur:isprudenziale e dottrinaJ.e sul punto che l'art. 11 delle disposizioni sulla le'gge in generale, per il quale le leggi non hanno effetto retroattivo, non pu essere invocato quando una chiara ed esplicita disposizione di una nuova legge si sostituisce alla disposizione della legge precedente e toglie valore ai diritti che in base a questa possono essere conseguiti, gli arbitri affermarono che l'ordinanza non toccava le ,concessioni in corso, perch l'osservanza del detto precetto costituzionale avrebbe imposto al legislatore l'esigenza di provvedere espressamente circa le concessioni vigenti, ove avesse voluto sopprimere i distretti cotonieri: sicch la mancanza di espressa previsione stava a significare che il legislatore non aveva voluto pregiudicare le concessioni in itinere. Questo Supremo Collegio non chiamato a verificare la validit giuridica e la conciudenza di questo singolare ragiona:r;n.ento degli arbitri. Ne fa quindi cenno solo per dimostrare che gli arbitri hanno avvertito -e non poteva essere diversamente data la loro alta qualificazione professionale -che la tutela chiesta dalla SAICES investiva anzitutto l'esercizio del potere legislativo quale fatto produttivo di pregiudizio giuridico per la detta societ ma hanno ritenuto di superare la improponibilit di. tale domanda, energicamente eccepita dalla Amministrazione convenuta, con l'adozione di un ragionamento 'che potesse essere inteso rivolto a risolvere una questione di diritto relativo al merito (in un lodo dichiarato non impugnabile). Ristabilita la realt processuale, si ricava che gli arbitri hanno su perato i limiti, oltre che della loro competenza, della stessa giurisdizione civile, che non pu, negli ordinamenti giuridici fondati sui principi della divisione dei poteri per l'attuazione dello Stato di diritto, essere esplicata in via di'etta e principale per accertare se una legge "sia stata emanata nelle forme e con la procedura prescritte e se, comunque, essa, volendo incidere sui diritti quesiti, poteva sacrificarli senza il corrispondente indennizzo Non si tratta, infatti, in tal caso di accertare una volont di legge concreta, atta a comporre un conflitto attuale di interessi giuridicamente tutelati, mediante l'applicazione del diritto obiettivo, ma di stabilire in linea astratta che una norma di legge priva dell'efficacia vincolante propria dei precetti posti da tale fonte primaria di produzione giuridica. Se una tale declaratoria fosse ammessa, ai giudici verrebbe attribuito un potere di invalidazione delle leggi, capace di rendere vana l'intera fun zione legislativa e di paralizzare ogni altro potere statale. perci che nel nostro ordinamento giuridico vigente il controllo della legittimit costituzionale delle leggi considerato tra le garanzie RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO costituzionali ed ammesso solo nel corso di un giudizio, in via incidentale (art. 134 Cost." art. 1 1. cost. 9 febbraio 1948 n. 1) e sempre. che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione ~ della questione di legittimit costituzionale (art. 23 legge 11 marzo 19'53, n. 87). Conclusivamente, dunque, deve ~:ffiermar.si l'assoluta .improponibilit della domanda e la conseguente nullit del lodo a norma degli artt. 8'29 n. 1. 806 c.p.c. e dei principi costituzionali sulla giurisdizione. Tale pronuncia assorbe ovviamente tutte le altre questioni proposte con gli altri motivi del ricorso principale. Ed assorbe in parte anche le censure mosse dalla SAICES con il ricorso incidentale, dato che il primo ed il. terzo motivo concernono errores in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello. che non avrebbe rispettato i limiti dell'azione di nullit del lodo arbitrale inappellabile ed avrebbe omesso di provvedere su un'eccezione. Qualche cenno a .parte richiede il secondo motivo di detto ricorso incidentale, col quale la SAICES deduce che. oSe si ritiene che all'AFIS o.rgano dello Stato italiano succeduto lo Stato somalo, il giudizio di appello dovrebbe essere dichiarato estinto: verificatasi la s.uccessione per effetto della legge 218' giugno 1960. n. 643 e dichiarato l'eve?to interruttivo dall'Avvocatura dello Stato il 20 novembre 1961, la .riassunzione sarebbe avvenuta dopo il decorso del termine semestrale previsto dalla legge. Il motivo, come s' detto condizionato, viene esaminato perch stato espresso innanzi il concetto che l'ordinamento giuridLco della Somalia, particolare e distinto da quello italiano, stato tuttavia prod~zione dello Stato italiano. fino a quando stato costituito lo Stato somalo indipendente. Una questione di successione tra Ammi.J:?.istrazione italiana in So malia e Stato somalo, perci, pu porsi, come caso di successione fra Stati, relativamente ad un territorio che da coloniale divenuto elemento di Stato sovrano. / Tuttavia un problema di successione nel processo non sussiste, avendo la SAICES insistito nel precisare che la sua domanda concerneva esclusivamente la responsabilit dello Stato italiano, per fatti che, se condo la SAICES, s'erano verificati ed erano produttivi di effetti nel l'ordinamento giuridico italiano. Il motivo, perci, va respinto. In ~efinitiva, quindi, deve accogliersi il ricorso principale e cassare la sentenza impugnata per improponibilit assolut_a della domanda su cui gli arbitri hanno provveduto; la cassazione deve essere disposta senza rinvio nessun giudice potendo provvedere sulla domanda ora detta (art. 382, 3 comma, c.p.c.). -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CSSAZIONE, Sez. I, 18 gennaio 1971, n. 101 -Pres. Pece Est. Mirabelli -Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Salto) -c. Capponi (avv. Monti). Procedimento civile -Appello -Remissione della causa al collegio Produzione di nuovi documenti -Preclusione -Limiti. (c.p.c. artt. 184, .345, 395, n. 3). In deroga alla regola che divieta la produzione di nuovi documenti dopo che la causa sia stata rimessa al Collegio, esigenze di giustizia sostanziale oltre che di economia dei giudizi impongono che qualora sussistano i presupposti richiesti dal n. 3 deU'art. 395 c.p.c. per la proponibilit dell'impugnazione per revocazione, l'interessato debba essere ritenuto abititato ad esibire il documento scoperto (1). (Omissis). -Con il primo motivo, peraltro, l'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazion dell'art. 395, il difetto di motivazione, e nuovamente la violazione dell'art. 345, 2 comma, in relazione all'articolo 3,55 c.p.c. sostiene, sotto altro aspetto, che la Corte del merito avrebbe dovuto. riconoscere di avere il potere di ammettere l'esibizione dei documenti. Essa assume, infatti, che tali documenti avrebbero valore decisivo per la soluzione della controversia e sarebbero venuti fortuita (1) La sentenza delle S. U. 4 mag.gio 1963, n. 1104, menzionaia in motivazione, si legge in Giur. it., 1963, I, 715. In senso conforme cfr. altres TribUnale Catania 3 febbraio 1945, in Giur. compl., Cass. civ. XvIII, 336 con nota. In dottriina cfr. ANDRIOLI, Commento, 1960, II, 629 nel senso appunto che la esigenza di economia dei giudizi deve prevalere sulla stretta applicazione dell'art. 184 c.p.c. e pertanto, ove sussistano gli estremi pr,evisti dal n. 3 dell'art. 395 c.p.c. per la impugnativa in revocazione, all'interessato data facolt di esibire il documento. Pi in generale, cfr. altres Cass. 18 novembre 1961 n. 2708, 8 ottobre 1960 n. 2609 ecc. per le quali, sebbene dopo la rimessione della causa al collegio non sia com.sentita la produzione di ulteriori documenti, tuttavia una simile irregolarit non rilevabile di ufficio e rimane sanata qualora la parte, che ha inter.esse ad opporsi non sollevi fa relativa eccezione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAro mente a sua conoscenza successivamente all'udienza di precisazione delle .. conclusioni, e prospetta la tesi che l'esibizione avrebbe potuto essere ammessa, in osservanza del principio generale dell'economia dei giudizi, in quanto sulla base degli stessi avrebbe potuto essere promosso, subito dopo l'emanazione della sentenza. un giudizio di revocazione. e quindi, quanto meno, allo scopq di accertare se sussistessero i presupposti per la proponibilit di una domanda di revocazione, salvo ad esaminarli succes sivamente in relazione al merito. Tale tesi si ispira all'opinione espressa autorevolmente in dottrina e ad un precedente giudicato delle Sezioni Unite di questa Corte, favorevolmente accolto dalla dottrina, e sempre, invero. meritevole di essere condivisa. Era stato, infatti, rilevato in generale che l'esigenza dell'economia dei giudizi non pu non prevalere sulla stretta applicazione dell'art. 184, nel senso appunto, che, se sussistano gli estremi previsti nel n. 3 dell'art. 395, l'interessato debba essere ritenuto abilitato ad esibire il documento scoperto dopo la rimessione della causa al collegio. Su tale rilievo le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza 4 maggio 1963, n. 1104, hanno fondato la soluzione adottata per una situazione non identica. ma simile a quella che qui si presenta, quale quella che concerne l'ammissibilit di nuovi documenti nel giudizio di rinvio. Il ~iudizio di rinvio, infatti, un giudizio ad istruttoria chiusa, nel quale non possono essere introdotti nuovi elementi di contestazione, che non siano gi stati ritualmente inseriti nel procedimento di appello ossia prospettati anteriormente alla rimessione della causa al collegio in tale giudizio, salvo il caso che l'ampliamento della materia del contendere derivi dalla impostazione data alla.. controversia dalla sentenza di cassazione (tra le altre, Cass. 23 maggio 1962, n. 1192; 15 dkembre 1962, n. '3365); anche il giudizio di rinvio resta limitato, quindi, dallo stato della causa anteriore alla rimessione al collegio nel giudizio di appello, cosl-.come la decisione dello stesso giudice di appello; tuttavia la suindicata sentenza ha ammesso che nel giudizio di rinvio possano essere esibiti documenti decisivi, che si assuma essere stati scoperti successivamente alla rimessione al collegio nel giudizio di appello. se sussistano i presupposti previsti nel citato n. 3 dell'art. 395 per la proponibilit dell'impugnazione per revocazione, cosl argomentando : La legge considera prevalente, rispetto all'esigenza della certezza del diritto che indurrebbe a mantenere ferme le decisioni di merito non !Pi censurabili, l'interesse al ripristino della .giustizia sostanziale che sia stata violata senza colpa della parte soccombente. Lo stesso principio deve indurre, a maggior ragione, ad ammettere che, qualora una violazione della giustizia sostanziale stia per essere consumata per effetto di una preclusione nella quale la parte sia incorsa senza sua colpa, la preclusione medesima non pqssa operare. La preclusione alla produzione di nuovi documenti imposta PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE dall'esigenza di evitare un intralcio nel corso del processo che ne ~impedisca la normale. sollecita definizione. Questa esigenza meno imperiosa di quella della certezza del diritto e quindi non pu non essere sacrificata, come lo quest'ultima con l'impugnazione per revocazione, al fine di evitare una decisione ingiusta, quando la parte interessata sia immune da colpa>, Queste considerazioni appaiono, invero, decisive e si estendono ad ogni ipotesi in cui una preclusione processuale sia posta dalla legge; :dpugn, infatti, non soltanto all'esigenza di economia dei giudizi, ma anche, e soprattutto, all'esigenza dell'attuazione della giustizia sostanziale, che venga emessa una decisione della quale sia gi stata prospettata con fondamento -la non rispondenza alla realt della situazione controversa e la rispondenza alla realt della situazione controversa e la non imputabilit di tale anomalia a comportamento intenzionale od a difetto di diligenza della parte interessata. Da una adeguata interpretazione dei principi che sono a fondamento dell'ordinamento processuale deve essere tratta, dunque, l'affermazione che alla regola secondo la quale dopo che il giudice abbia rimesso la causa al collegio non ammessa la produzione di nuovi documenti si deve derogare quando si tratti di documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre nelle precedenti fasi del giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. In applicazione di tale principio il collegio al quale sia stata proposta richiesta di esibizione dei documenti, tenuto a prendere in esame la dupHce questione della decisivit dei documenti in relazione alla soluzione della controversia e della non imputabilitdella omissione di produzione alla parte interessata o, qualora non ritenga acquisiti sufficienti elementi di valutazione su tali punti. deve rimettere la causa all'istruttore, perch si apra il contraddittorio in merito all'accertamento di tali circostanze. -(Omissis). --.. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 febbraio 1971, n. 241 -Pres. Pece - Rel. Giuliano -P. M. De Marco (conf.) -Ente di Sviluppo in Puglia, Lucania e Molise (avv. Stato Albisinni) c. Liuzzi (avv. C. Nicol e A. Ricco). Avvocatura dello Stato -Avvocatura Generale e Avvocature Distrettuali -Competenza territoriale dei singoli uffici distrettuali Violazione -Conseguenze -Nullit assoluta degli atti processuali posti in essere. (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 1 e 19, 4 comma; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612, artt. 1 e 2). 300 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Avvocatura dello Stato -Incarico ad avvocati dello Stato di rappresentare e difendere le Amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio -Onere di presentare al giudice il documento col quale l'Avvocato generale ha conferito l'incarico. (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612, art. 3, 30 comma). Ai si'rigoZi Uffici den'Avvocatura deHo Stato lo jus postulandi attribuito limitatamente ai giudizi che si svolgono nelle sedi giudiziarie comprese neU'ambito delle rispettive circoscrizioni. L'attivit processuale svolta al di fuori di tale ambito colpita, pertanto, da nullit assoluta (1). L'incarico ecceziona7,mente,.conferito ad un avvocato dello Stato di provvedere alla rappresentanza e difesa dene Amministrazioni in cause che si svolgo~o fuori della circoscrizione del suo ufficio si riflette direttamente sullo jus postulandi e dev'essere, pertanto, dimostrato mediante la produzione in giudizio del documento col quale l'incarico stesso stato affidato (<2). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (Omissis). -In una causa. promossa dall'Ente,di Sviluppo in Puglia, Lucania e Molise patrocinato dall'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 43 del r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e d":ll'art. 9 1della legge 9 luglio 1957, n. 600, contro Michele Liuzzi, nella quale costui aveva chiamato Matteo Mendaia e Raimondo De Bartolomeis, il Tribunale di Matera, con sentenza 17 giugno-3 settembre 1962, convalid un sequestro giudiziario eseguito dall'Ente nei confronti del Liuzzi, condann il Liuzzi a pagare all'Ente lire 2.709.798 e rigett domande proposte dal Liuzzi e dall'Ente contro il Mendaia e il De Bartolomei. .Su appello del Liuzzi, la Corte di Potenza, con sentenza ora impugnata, accogliendo un'obiezione del Liuzzi, dichiar nulli tutti gli atti (1-2) Sulla competenza territoriale degli uffici dell'Avvocatura dello _Stato. I principi affermati da1la sentenza .in rassegna appaiono inesatti e fondati su presupposti in radicale Contrasto Con la struttura stessa e la configurazione giuridica dell'Avvocatura dello Stato. Del tutto errata , anzitutto, l'inespressa, ma logicamente necessaria, premessa di tutto il ragionamento della Corte: l'equiparazione, cio, del limite territoriale della competenza di ogni Avvocatura distrettuale con il divieto, sancito per i procuratori legali del libero foro, di esercitare la professione al di fuori del distretto in cui compreso il Tribunale al quale sono a$Segnati (art. 5 r.d. 27 novembre 1933, n. 1578). Com' noto, per costante giurisprudenza, gli atti processuali co~iuti da un procura!ore non abilitato al patrocinio nel distretto cui appartiene il giudice adito ven PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 301 processuali compiuti per l'Ente, in quant{) il medesimo era stato rappresentato in primo grado dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, anzich da quella di Potenza, a cui tale rappresentanza spettava pe:r; l'art. 2 del r.d. 30 settembre 1933, n. 1612: la Corte del merito reput trattarsi di un difetto -di jus postulandi, che inficiava in radice tutta la procedura. Contro tale sentenza ha presentato tempestivo ricorso l'Ente, proponen~ o un solo mezzo di cassazione, nei 'Confronti di tutte le altre parti. Si costituito il solo Liuzzi, con un rituale controricorso. L'Ente e il Liuzzi hanno depositato memorie. gono ritenuti affetti da invalidit assoluta ed insanabile (si parla anche di inesistenza: v., per tutte, Cass., 11 dicembre 1968, n. 3947, in Foro it., 1969, I, 1568). La stessa soluzione, a quanto dato comprendere dalla pi che sintetica motivazione, stata, ora, ritenuta applicabile anche al caso di un'attivit processuale svolta da un'Avvocatura distrettuale territorialmente incompetente. Ma, in realt, la radkale differenza fra le due ipotesi non pu non apparire chiara. Fra l'Avvocatura dello Stato e gli organi amministrativi non esiste, com' evidente, alcun rapporto di rappresentanza o, comunque, alcun rapporto " intersoggettivo , in qualche modo ssimilabile al rapporto che si instaura fra le parti private ed i loro difensori sulla base della procura alle liti. Non certo revocabile in dubbio che l'Avvocatura un organo dello Stato e che, quindi, i suoi rapporti con altri organi, ugualmente immedesimati nella complessa organizzazione .statale, cos come i rapporti fra i singoli Uffici dell'Avvocatura, devono correttamente concepirsi come rapporti di -separazione e di coordinamento di competenze, nell'eserdzio di attivit sempre riferibili allo Stato nell'unit della sua personalit giuridica, e non mai come rapporti di incarico, di mandato o di rappresentanza, quali possono solamente concepirsi fra soggetti distinti. Ci chiarisce, al di l di ogni equivoco determinato da apparenti sim metrie, come necessariamente assumano significati e funzioni ben diverse, da un lato, la norma che stabilisce il limite entro il quale pu valere l'abi litazione del procuratore legale ad assumere la rappresentanza in giudizio di altri soggetti e, dall'altro, la norma che individua gli organi attra verso i quali lo Stato (sempre uguale a se stesso) pu agire in giudizio. Per il procuratore legale si tratta di stabilfoe entro quali limiti egli sia titolare del potere di compiere attivit rprocessuali nell'interesse di altri. Per gli uffici dell'Avvocatura si tratta, invece, di delimitare e coordinare la loro competenza rispetto all'eserdzio di un potere, la cui titolarit non pu che farsi risalire a quell'unica persona giuridica (lo Stato), nella quale essi si immedesimano. Per lo Stato, insomma (sia che agisca a difesa dei propri diritti ed interessi, sia eh~ assuma la tutela dei diritti e degli interessi degli Enti di cui all'art. 43 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611) vale, in deroga alle norme ordinarie, il principio fondamentale che lo abilita a stare sempre in giu )dizlo " di persona . Il problema dell'individuazione dell'organo attraverso il quale concretamente si attua questo poter-e dello Stato di stare personalmente in giudizio e di svolgere attivit processuale si pone, perci, su un piano evtdentemente e radicalmente diverso da quello su -cui si pone 302 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, dolendosi di violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 43 e 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e degli artt. 1, 4 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612, sostiene che l'art. 1 del decr~to n. 1611, cio del t.u. sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, sancendo che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede attribuisce a qualsiasi ufficio dell'Avvocatura stessa lo jus postulandi per tutto il territorio dello Stato, mentre l'art. 2 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612, che contiene il regolamento per l'esecuzione del predetto t.u., pur stabilendo che le ~vvocature distrettuali dello il problema dei limiti del potere del procuratore legale di agire in giudizio per altre persone. Non necessario, in questa sede, approfondire la questione :se all'Avvocatura competa la veste di organo deputato a stare in giudizio ,. per lo Stato o se debba, invece, distinguersi fra competenza a stare in giudizio (spettante agli organi amministrativi) e competenza a compiere e ricevere gli atti del processo (spettante all'Avvocatura). Anche seguendo la seconda alternativa (che corrisponde all'opinione tradizionale: cfr., per, gli interessanti rilievi di ANDRIOLI, Legittimazione processuale della pubblica Amministrazione e notificazione, in Foro it., 1957, IV, 217), non sembra possa contestarsi che le stesse regole e gli stessi principi debbano necessariamente valere sia in tema di competenza a stare in giudizio che in tema di competenza e a postulare . Orbene, ben noto che la giurisprudenza in tema di competenza a stare in giudizio ha da tempo affermato il principio -ormai del tutto pacifico e incontroverso -per cui la ripartizione delle competenze fra i vari organi dello Stato impone soltanto ai terzi l'onere della precisa individuazione del ramo dell'Amministrazione nei cui confronti dev'essere instaurato il rapporto processuale, ma non si ritorce in un corrispondente onere per lo Stato, nel caso assuma l'iniziativa di un processo, di "stare in giudizio,. per mezzo di uno piuttosto che di un'altro dei suoi organi (v., per tutte, Cass., 24 luglio 1964, n. 2019). Perch mai lo stesso principio non debba valere anche rispetto alla competenza a compiere ed a ricevere gli atti del processo (anche ammesso Che si tratti davvero, nel caso dello Stato, di figura giuridica diversa dalla competenza a stare in giudizio), non si vede proprio. innegabile che, in ogni .caso, sia per la legittimazione processuale che per lo jus postulandi (di cui sempre e solo titolare lo Stato nella sua unit), le norme di competenza hanno riguardo esclusivamente all'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'azione statale, senza che sia minimamente preso in considerazione l'interesse delle altre parti o anche l'interesse obiettivo alla regolarit del rapporto processuale (gi sufficientemente garantito attraverso l'abilitazione dello Stato a stare in giudizio di persona ). Si tratta, do, di norme,. per s, estranee alla disciplina del processo, sul quale influiscono solo indirettamente attraverso l'imposizione alle sole parti private dell'onere di individuare esattamente l'organo da citare in giudizio e l'Ufficio dell'Avvocatura cui devono indirizzarsi gli atti processuali. Accade, cio, in questa materia (e non potrebbe essere altrimenti), ci PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 303. Stato provvedono alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni, ha esclusivamente e riflessi ed efficacia interna , A suo avviso, l'eventuale violazione di tal norma non pu essere " rilevata all'esterno , per mancanza d'interesse. Aggiunge che, per l'art. 3 ultimo comma del regolamento medesimo, l'avvocato generale dello Stato pu, ove lo ravvisi opportuno, incaricare, eccezionalmente, gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura addetti a un'avvocatura distrettuaie di rappresentare e difendere amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio; e afferma che nella specie l'Avvocatura generale aveva appunto autorizzato l'Avvocatura ... ..-" che accade in tutti gli altri casi in cui lo Stato si trovi impegnato con altri soggetti in rapporti di diritto .comune. Le norme che attribuiscono alla competenza di un organo o dell'altro l'attivit da svolgere nell'ambito di questi rapporti non incidono mai sulla struttura og.gettiva dei iraipporti stessi, ma restano su un piano diverso e possono esser invocate 1soltant a vantaggio dell'Amministrazione, -consentendo ad essa (e solo ad essa) di provocare l'eliminazione degli effetti di attivit poste in essere da organi incompetenti (cfr., per i rapporti di diritto privato, Cass., 9 ottobre 1961, n. 2058, in Giust. civ., 1961, I, 1992). In questo .senso, pu ben parlarsi, a proposito delle norme di com petenza poste in relazione con i rapporti di diritto comune, di carattere interno delle norme stesse. Non si nega, ovviamente, che si tratti di vere e proprie norme di diritto oggettivo, inserite nell'ordinamento generale, ma si vuole, semplicemente, porre in risalto la foro caratteristi0ca di disposizioni non incidenti 1sulla struttura oggettiva del rapporto preso in considera zione, ma solo sullo statuto soggettivo > del ,soggetto-Stato e, quindi, solo da quest'ultimO invocabili in caso di violazione. Ben si comprende, d'altro canto, .che questo discorso, come abbiamo sottolineato, pu valere soltanto rispetto ai ra:pporti di diritto comune, e non PU, -certo, ripetersi per i rap porti di diritto pubblico, nei quali una netta distinzione fra struttura og gettiva del rapporto e statuto soggettivo dell'Ente :pubblico non , ovvia mente, .concepibile. L'affermazione di cui alla prima massima della sentenza in rassegna dovrebbe, perci, Secondo il nostro fermo convincimento, esattamente rove sciarsi. L'eventuale violazione delle norme sulla competenza dei vari or gani dello Stato 1cui spetta l'eserdzio del potere di stare in giudizio,. o di compiere e ricevere gli atti del processo non pu mai incidere sulla istruttura e sulla regolarit oggettiva del rapporto processuale. Essa, perci, non pu essere rilevata d'ufficio n eccepita dalla parte privata: pu solo essere opposta dall'Amministrazione ove sia imputabile alla controparte. Quanto, poi, alla seconda massima, essa appare ancor pi gravemente errata. necessario prendere le mosse dal ben noto principio sancito dal secondo comma dell'art. 1 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611: Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le .norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualit, Frutto di un palese equivoco l'affermazione contenuta nella sentenza annotata, secondo cui questa norma e definisce 304 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO distrettuale di Bari, e, quindi, tutti gli avvocati e procuratori di Stato in servizio presso tale Avvocatura, a rappresentare esso Ente innanzi ad autorit giudiziarie sedenti fuorri della circoscrizione della Corte d'Appello di Bari, poich in questa citt esso aveva lasede. A quest'ultimo riguardo la Corte del merito osserv che l'indicata deroga eccezionale all'art. 2 del regolamento avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell'altra parte affinch ilrappor.to processuale fosse regolarmente costituito e quindi si instaurasse un legittimo contraddittorio; ,, Il ricorso infondato. semplicemente il compito istituzionale dell'Avvoatura dello Stato" In realt il compito istituzionale dell'Avvocatura (intesa come Complesso di organi- uffici) definitodal primo Comma dell'art, 1 ( J.a rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato ), mentre il secondo comma, ora in esame, attiene al ben diverso tema della posizione, rispetto ai terzi, delle persone (gli avvocati dello Stato) chiamate ad impersonare gli uffici dell'Avvocatura nei rapporti esterni. Il contenuto dell'art. 1 epv., visto in questa pi esatta prospettiva, chiarissimo, pur nella sua complessit. Anzitutto, la norma significa che ogni avvocato dello Stato, in virt della sua qualifica, senz'altro abilitato ad impersonare, all'esterno, l'organo-ufficio (Avvocatura generale o distrettuale) eui addetto. I provvedimenti con i quali viene distribuito il lavoro fra i vari avvocati hanno, perci, carattere veramente interno, e non possono mai assumere alcuna rilevanza rispetto ai terzi. In secondo luogo, la sancita esclusione della necessit di qualunque mandato" per l'esercizio delle funzioni degli avvocati dello Stato vale, da un lato, a ribadire e confermare il rapporto organico (e non intersoggettivo) che lega l'Avvocatura all'Amministrazione, e, dall'altro, ad evidenziare l'assoluta irrilevanza, per i terzi, dei procedimenti attraverso i quali vengono attuate, di volta in volta, le opportune intese fra l'Avvocatura e gli organi amministrati'vi per la definizione della linea da seguire in ogni singolo affare. Infine (ed questo il punto che maggiormente interessa in questa sede), l'art. 1 .cpv. sancisce chiaramente l'irrilevanza, per i terzi, 8:nche deg i\ atti con i quali i singoli avvocati dello Stato vengono investiti dell,e loro funzioni e vengono assegnati all'uno o all'altro dei vari uffici dell'Avvocatura. In ogni caso, sufficiente, per il valido ed efficace esercizio delle funzioni degli avvocati dello Stato, cl're consti della loro qualit , intendendosi per qualit" sia l'investitura generica nelle funzioni, sia l'assegnazione ad un determinato ufficio. del tutto ovvio, perci, (e assolutamente .pacifico) che gli avvocati dello Stato nori. devono mai presentare in giudizio (ai fini del controllo sulla regolare instaurazione del rapporto processuale) gli atti di nomina o quelli di assegnazione all'ufficio territorialmente competente. Orbene, da chiedersi perch mai lo stesso principio non debba valere anche per il provvedimento con il quale l'Avvocato generale, ai sensi dell'art. 3, terzo eomma, del Regolamento 30 ottobre 1933, n. 1612, con.. ferisce ad un avvocato dello Stato l'incarico di provvedere alla difesa PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 305 Invero, l'art. 1 del t.u., allorch stabilisce che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede, definisce semplicemente il compito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. Ma lo stesso t.u., con l'ultimo comma dell'art. 19, dispone che e le attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato e quelle delle Avvocature distrettuali sono. determinate dal regolamento. A questo, pertanto, stata devoluta la concreta determinazione dei compiti specifici dei singoli uffici, elencati nell'art. 18 del t.u. E poich tali compiti (o dell'Amministrazione in cause che si svolgon9 fuori della circoscrizione del suo ufficio. Sembrerebbe che la sentenza in rassegna abbia inteso attribuire a questo provvedimento l'effetto di modificare l'ordine delle competenze fra i vari uffici dell'Avvocatura. Appunto perci, per evitare l'app,licazione del preteso principio relativo. alla nullit degli atti !Processuali compiuti da un'Avvocatura incompetente, il provvedimento .ex art. 3 dovrebbe esser sempre prodotto in giudizio. Ma, in realt, anche a prescindere dalla gi rilevata erroneit della tesi di principio ac.colta dalla Suprema Corte, sembra evidente .che l'inca rico di servizio di cui all'art. 3 del Regolamento non incide affatto sulla competenza dei vari uffici distrettuali, ma si risolve nella pura e semplice utilizzazione, per lo svolgimento di alcune delle funzioni di competenza di un ufficio, di un avvocato normalmente addetto ad un ufficio diverso. Siamo, Cio, di fronte ad un provvedimento della stessa, identica natura dei trasferimenti e delle missioni, come questi inteso a risolvere un sem plice problema di utilizzazione del personale e non certo a modificare le competenze degli uffici. Con il trasferimento si attua la destinazione defi nitiva dell'avvocato ad un certo ufficio; con la missione si attua una de stinazione temporanea; con il provvedimento ex art. 3 si attua una desti nazione, non solo temporanea, ma anche funzionalmente liniitata ad uno o pi affari determinati. Appare chiara, per.ci, l'omogeneit dei tre tipi di atti, per ognuno dei quali ugualmente impensabile (in presenza del principio di cui all'art. 1, secondo comma, del t.u. n. 1611) un onere di produzione in' giudizio, a pena di nullit dell'attivit svolta. Lo svolgimento dell'attivit difensiva cui si riferisce l'incarico ex art. 3 va sempre imputato all'Avvocatura distrettuale territorialmente competente. La legge, infatti, si limita a prevedere l'incarico di servizio .conferito all'avvocato e non contiene il bench minimo accenno ad un ampliamento della competenza dell'intero ufficio cui l'avvocato appartiene. Non c' dubbio, perci, che, ad es., destinataria della notifica di tutti gli atti giudiziari resti sempre l'Avvocatura territorialmente competente. Tutto ci comporta che, quand'anche fosse esatto (ed esatto non ) che l'incompetenza territoriale dell'Avvocatura agente determini la nullit del rapporto processuale, dovrebbe pur sempre escludersi che abbia la minima attinenza con il tema della competenza il provvedimento di cui all'art. 3 del Regolamento. Dovrebbe, perci, in ogni caso negarsi qualunque onere di produzione in giudizio del provvedimento d'incarico: onere altrettanto inconcepibile rispetto a quest'atto, quanto rispetto ad un trasferimento o ad un provvedimento di invio in missione. LA REDAZIONE 306 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO attriibuzioni ) conststono, per l'ru-t. 1 del t.u., nella rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio , non esatto affermare che l'art. 2 del regolamento abbia mera efficacia interna: esso, invece, come-gli artt. 1, 3 e 4 del regolamento medesimo, disciplina lo jus postuiandi dei singoli uffici dell'Avvocatura. Il ricorrente contrappone il t.u. al suo regolamento, del quale accentua il carattere di subordinazione rispetto al primo; ma siffatta subordinazione non potrebbe avere altro effetto che rendere illegittima una norma regolamentare che contrastasse con una disposizione del t.u. o che esulasse dall'ambito dell'esecuzione dello stesso, ipotesi che non ricorrono nella specie. N giova alla tesi del ricorrente la deroga all'art. 2 del regolamento posta dall'ultimo comma dell'art. 3. Trattasi, in verit, di un potere discrezionale conferito all"avvocato generale dello Stato, talch il suo esercizio non potrebbe essere sindacato dal giudice odinartio: esso, per altro, s riflette direttamente sullo jus postulandi. Ne consegue che l'avvocato dello Stato incaricato eccezionalmente (o con indicazione personale o tramite la generica indicazione dell'ufficio distrettuale a cui egli appartiene) dal patrocinio in una sede giudiziaria posta fuori del suo distretto, ha l'onere di presentare al giudice il documento col quale l'avvocato generale gli ha conferito l'incarico. Questo non potrebbe essere affidato verbalmente, appunto per la necessit della sua produzione. Detta produzione, invero, indispensabile .per l'accertamento della legittimit della costituzione del rapporto processuale. La Corte del merito reput necessario che la deroga foss~ portata a conoscenza dell'altra parte; ma, in realt, necessaria l'acquisizione agli atti del processo, per il pr.egiudiziale accertamento suindicato, che compito precipuo del giudice. Quella affermazione della Corte d'Appello deve essere corretta, a norma dell'art. 384 c.p.c.; ma deve restar ferma la decisione. Il 'ricorso, pertanto, rigettato; ma per la novit della questione, giusto compensare tra l'Ente e il Liuzzi le spese di questo giudizio. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I. 12 febbraio 1971, n. 3-61 -Pres. Giannattasio -Est. Granata -P. M. Caccioppoli (conf.) -Comune di Palermo (avv. Sanfrancesco) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Albissinni) e Prampolini (avv. Sangiorgi). Espropriazione per p. u. -Concorso di pi Enti nell'esecuzione dell'opera pubblica -Imputazione giuridica degli effetti dell'attivitcompiuta,. (d.1. 10 aprile 1947, n. 261, art. 58}. . J PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 307 Procedimento civile -Cassazione -Ricorso incidentale -Questione non esaminata perch assorbita -Inammissibilit del ricorso. (c.p.c., art. 371). Allorquando alla realizzazione dell'opera pubblica concorrano pi Enti, la legittimazione attiva e passiva nei rapporti con i terzi spetta a quello che, sulla base della qualit e quantit dei poteri 'conferiti dalla legge o dall'atto amministrativo, abbia assunto in concreto la iniziativa della relativa attivit. Qualora pertanto il Ministero dei LL.PP. siasi sostituito al Comune interessato nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai sensi dell'art. 58 d.l. 10 aprile 1947, n. 261, ed abbia assunto l'iniziativa dei relativi procedimenti di espropriazione, il pagamento delle maggior somme liquidate a titolo di indennit fa capo al primo (1). inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale con il quale si denunzia ii mancato accoglimento {li istanze non esaminate dal giudice di m:erito perch assorbite dall'accoglimento di una tesi principale in quanto, nell'ipotes di cassazione della sentenza, esse possono essere riproposte al giudice di rinvio (2). (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso principale, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del d.l. 10 aprile 1947, n. 261, si sostiene, da parte del Comune di Palermo, che erroneamente la Corte del merito, in base alla sola considerazione che l'espropriazione era stata pronunziata in favore di esso ricorrente, ha posto a suo carico l'obbligo ," (1) La sentenza conferma un orientamento ormai accolto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 31 gennaio 1968 n. 313 in questa Rassegna, 1968, I, 419; 14 aprile 1969, n. 1212, in Foro it., 1969, I, 1749. La identificazione del meccanismo giuridico mediante il quale lo Stato e gli altri enti pubblici concorrono alla realizzazione di opere pubbliche, indicato di volta in volta nella concessione dell'esecuzion dei lavori; nel loro e affidamento > ovvero in una " delega > ad altri enti pubblici, se costi tuisce oggetto di viva disputa in dottrina, non sembra che abbia conse guenze di rilievo nella soluzione delle singol~ controversie, nelle quali si disputi intorno all'imputzione degld eff,etti giuridici nei rapporti con ii terzi. La gurisprudenza; indipendentemente dall'inquadramento nell'una o nell'altra delle cennate categorie, :Ila discendere le conseguenze giuridiche dalla posizione reale dell'Ente in rapporto a11'.aittivit assunta. In dottrdna: GARRI, In tema di delega, concessione e affidamento ad enti pubblici della progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, in Riv. Trim. dir. pubb., 1967; 384; SATTA, Deleghe e affidamenti dello Stato a Enti pubblici, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1970, 1428. (2) Giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. 10 aprile 1970, n. 975, in Riv.. ,. l'eg. fiscale, 1970, 1255; 21 marzo 1968, n. 888; 3 ottobre 1966, n. 2399 ecc. 8 308 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di corrispondere (per la parte eccedente l'ammontare del deposito a suo tempo effettuato) la indennit dovu~a alla Prampolini. ' Si afferma. in particolare, che essendosi la Amministrazione .Statale dei Lavori Pubblici sostituita ad esso ricorrente nell'attuazione del piano .. di ricostruzione della citt, ai sensi della sue.citata disposizione di legge, ed avendo essa promosso, in forza della disposta sostituzione, la procedura di esproprio, dovevano essere posti ad esclusivo carico della stessa tutti i relativi oneri, in base ai principi che regolano la responsabilit dell'azione amministrativa. La censura fondata. Invero, come questa Corte ha gi rilevato con recenti pronunzie (cfr. sentenze 31 gennaio 1968, n. 313 e 13 luglio 1968, n. 2496), nelle ipotesi in cui si verifica il fenomeno della concorrenza di pi enti pubblici nell'attuazione di opere ;pubbliche (delegazione amministrativa intersoggettiva, affidamento, sostituzione) il problema dell'identificazione del soggetto che assume la posizione di parte nei rapporti con i terzi interessati, attivamente o passivamente, alle relative attivit deve essere risolto in base alla qualit e quantit di poteri che a ciascuno degli enti pubblici sono conferiti dalla legge o dall'atto amministrativo che determina la concorrenza delle attivit. Non pu essere, dunque, stabilito in astratto in base ai principi generai deli'ordinamento amministrativo n in base al criterio enuniato, per le espropriazioni, dalla Corte del merito quale sia la posizione che ciascuno degli enti assume nei rapporti con i terzi e su chi debbano ricadere le .conseguenze degli atti che di volta in volta vengono compiuti; l'accertamento, invece, va effettuato, in relazione alle singole ipotesi, con riferimento alle norme che prevedono il concorso delle attivit e alla stregua dt>gli atti amministrativi con cui sono stati conferiti o sono stati asrnnti i relativi poteri. . Orbene, poich in base agli artt. 58 e 59 della legge 10 aprile 1947, n. 261 e 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, l'Amministrazione dei Lavori Pubblici aveva la facolt (ma non l'obbligo) di promuovere i procedincnt di espropriazione, la questione dibattuta' tra le parti doveva essere risolta mediante la identificazione dell'ente che in concreto aveva assunto la iniziativa del procedimento di esproprio. E giacch la stessa Corte del merito ha accertato che nella specie l'iniziativa del procedimento fu assunta dall'Ammin!strazione dei Lavori Pubblici (la quale provvide, fra l'altro, alla formazione dello stato di consistenza e al deposito della indennit presso la Cassa DD. e PP.) deve riconoscersi che, alla stregua dei principi suesposti, il pagamento delle maggiori somme liquidate a titolo di indennit doveva essere posto, come il ricorrente deduce, a carico della detta Amministrazione. Sl deve, invece, dihiarare l'inammissibilit del ricorso incidentale della Prampolini, diretto ad ottenere che nel caso (in concreto verifica- PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 309 tosi) di accoglimento del ricorso del Comune, si addivenga, per l'obbligazione di cui trattasi, alla condanna del Ministero dei Lavori Pubblici. Invero, come questa Corte ha pi volte rilevato e recentemente ribadito (sent. 10 apr'ile 19'70, n. 975), non ammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale con il quale si denuncia il mancato accoglimento di istanze che il giudice di merito non ha esaminato perch assorbite dall'accoglimento di una tesi principale, non sfavorevole al ricorrente, e che, in ipotesi di cassazione della decisione impugnata, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 marzo 1971, n. 562 -Pres. Caporaso Est. Brancaccio -P. M. Pedace (conf.) -Panichi (avv. Vigliane) c. Azienda Nazionale delle Strade -Anas (avv. Stato Gargiulo) -Regolamento di competenza. Procedimento civile -Re~olamento di competenza -Poteri della Corte di Cassazione. (c.p.c. art. 42). Espropriazione per p. u. -Espropriazione a favore dell'Anas -Opposizione all'indennit di esproprio -Competenza per materia del Tribunale. (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 34; legge 25 giugno 1865, n. 2395, art. 51). In sede di regolamento di competenza la Corte di Cassazione pu liberamente ed in via autonoma valutare la situazione processuale e ri 1 levare anche di llfjicio le ragioni che determinano il criterio di compe tenza, ancorch non siano state dedotte dalle parti o nella sentenza im pugnata (1). Anche l'opposizione alla stima dei beni effettuati dagli organi tecnici dell'Anas, per l'espropriazione a favore di quest'ultima, al pari di quella disciplinata in via generale dalla legge fondamentale sull'espropriazione per p.u. va proposta dinanzi al Tribunale qualunque sia il valore contro verso, non contenendo deroghe al riguardo la norma di cui all'art. 34 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sul riordinamento dell'Anas, che ri chiama il procedimento stabilito dall'art. 51 della legge organica 1865, n. 2359 (2). (Omissis). -Quanto al motivo per il quale il P.M. chiede il rigetto .dell'istanza di regolamento di competenza, va anzitutto rilevato che esso (1) Giurisprudenza pacifica, cfr. Cass. 5 maggio 1969, n. 1524; 30 gennaio 1969, n. 272; 6 marzo 1968, n. 942, ecc. In dottrina cfr. SATTA, Commentario, 1966, I, 197 il quale sottolinea 310 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO contiene isolq un accenno al silenzio mantenuto in quella istanza in ordine alla incompetenza per valore del giudice adito, ma non la deduzione di . una ragione di inammissibilit del. controllo, in questa sede, delle ragioni che hanno condotto a dichiarare tale incompetenza, come effetto di quel silenzio. Ed in realt una questione di inammissibilit non si pone, in quanto pacifico, in conformit della convalidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, che quest'ultima, in sede di regolamento di competenza, pu liberamente ed autonomamente valutare la situazione e rilevare, anche d'ufficio, le ragioni che determinano il criterio di competenza e che non sono state dedotte dalle parti (cfr. da ultimo Sez. II, sent. n. 942 del 6 marzo 196'8, in Mass. Giust. civ., 1968, p. 472). Per il merito delle deduzioni del P.M. va rilevato .che non pu essere .seguita la loro impostazione, secondo la quale nella specie i motivi del ricorso sarebbero superati, perch in ogni caso la decisione del Pretore sarebbe giusta per ragioni di competenza per valore. Nei compiti. istituzionali di questa Suprema Corte non soltanto qe~lo di garantire la sostanziale giustizia della decisione, ma anche / quello di assicurare l'osservanza della legge nell'iter logico con cui a tale osservanza si previene. Consegue che, per il retto svolgimento di quest'ultima funzione, non .consentito, nell'affermare o negare la com petenza di giudici sottordinati, fare ricorso a ragionamenti ipotetici del tipo di quello suggerito dal P .M. in questa causa; mentre doveroso individuare l'esatta ragione di quell~ affermazione o negazione. i posto non si pu prescindere, nella specie, dall'esame della questione di competenza per materia, sollevata dalle ricorrenti, con le censure rivolte alla decisione del Pretore sul punto in cui questo ha dichiarato la propria incompetenza e ha affermato quella del Tribunale di Ancona ratione materiae. Il Pretore, per quanto riguarda la domanda rivolta ad ottenere una nuova stima del bene espropriato, ha in quel punto esattamente indi.cato la ragione della sua decisione, anche se con motivazione che va parzialmente rettificata. La competenza .per materia del Tribunale risulta nella specie dell'art. 34 u.c. della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (sul riordinamento della A.N.A.S.), che, nel disciplinare il procedimento di opposi- gli amplissimi poteri riconosciuti alla Corte di Cassazione in vista della particolarit del compito demandato oltre che della natura di errori in procedendo costituente l'oggetto del giudizio. (2) Cfr. Cass. 11 febbraio 1960, n. 205; 28 marzo 1953, n. 814, in Foro it., 1953, I, 631; 17 aprile 1928, Soc. Ferrovie merid. sarde c. Nieddu, in Foro it., 1928, I, 984. In dottrina RossANO, Espropriazione per p. u. Torino, 1964; I, 295; CARUGNO, Espropriazione per p. u. Milano 1958, 293; contra SABATINI, Commento alle leggi sull'espropriazione per p. u., TC>Tino 1891, II, 83 e segg:; ZANOBINI, Corso di diritto Amministrativo, Milano, 1958, vol. IV, 213. - PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 3U zione alla stima dei beni espropriati in favore dell'A.N.A.S., effettuata dagli uffici tecnici di quest'ultima, prevede che l'opposizione pu essere proposta " aventi l'autorit giudiziaria, con le modalit e nei termini stabiliti dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 . Dal testo di questa norma appare chiaro che il legislatore ha inteso regolare questo procedimento a simiglianza di quello contemplato nell'art. 51 della legge fondamentale sull'espropriazione per pubblica utilit, e ci ha inteso fare per ogni sua parte quirrdi anche per quanto riguarda il giudice competente, che, come giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. le fondamentali sentenze delle S.U. 24 novembre 1927 e dalla Sez. II 28 marzo 1953, n. 814), ratione materiae il Tribunale. Questo intento si desume inequivocabilmente dalla lettera dell'art. 34, che il rinvio alle modalit e ai termini dell'art. 51 della legge del 1965, esaurisce sostanzialmente tutta la disciplina speciale del procedimento di OPiPOSizione, compresa quella relativa alla indicazione del giudice competente, indicazione che pu ritenersi inclusa nel termine e modalit . Esso inoltre appare conforme a una tradizione legislativa, che presenta due caratteri. stiche; in generale una certa uniformit di disciplina dello istituto dell'espropriazione per pubblica utilit sulla base dei principi della legge del 1865; in particolare, per quanto riguarda il procedimento di opposizione avverso la stima dei beni espropriati, il riferimento a criteri di competenza per materia e non per valore. Sotto il primo aspetto va posto in evidenza che le leggi che regolano speciali procedimenti espropriativi si richiamano esplicitamente o implicitamente alla legge del 18'65, la quale, pertanto, comunemente considerata come la legge fondamentale in .tema di espropriazione; per tale sua caratteristica essa fornisce un modello di disciplina, che, se non espressamente derogato da leggi speciali, deve ritenersi appHcabile ad ogni tipo di espropriazione. Sotto il secondo aspetto si osserva chEt anche se il numero eccezionalmente elevato di leggi relative alle espropriazioni per pubblica utilit non consent un'iri.dagine completa e quindi un'affermazione in termini assoluti, l'esame della legislazione di pi frequente applicazione evidenzia una duplice tendenza: o il rinvio puro e semplice alle norme della legge del 1865, comprese quelle concernenti il procedimento di opposizione alla stima dei beni espropriati, e quindi anche quella sulla competenza per materia prevista al riguardo (v. per es. l'art. 46 t.u. 2i8 aprile 1938, n. 1165, per le espropriazioni interessanti l'edilizia economica e popolare e l'art. 37 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sull'urbanistica), o la previsione per tale opposizione della competenza di organi di giurisdizione speciale (dr. per es., il d.l. 27 febbraio 1919, n. 219, che demanda ad una speciale Giunta arbitrale le questioni relative alle indennit di espropriazione, per le opere di pubblica utilit eseguite nel Comune di Napoli, e il r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, che all'art. 11 prevede la competenza di un organo analogo per la determinazione definitiva della in 312 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dennit dovuta per le espropriazioni disposte per l'attuazione del piano regolatore della citt di Roma). Non si hanno, invece, elementi per .ritenere che -con queste due tendenze ne coesista una terza, che utilizzi i criteri della competenza per valore. Le obiezioni che muovono le ricorrenti all'interpretazione che qui si accoglie dell'art. 3-4 non convincono. Non esatto che, poich nell'art. 34 della legge del 1961, si dice che l'opposizione pu essere proposta innanzi all'autorit giudiziaria e non si riproduce l'espressione " dinanzi ai Tribunali,, che si legge nel l'art. 51 della legge del 1865, risulterebbe per implicito che la norma abbia stabilito che debbano essere applicati i criteri della competenza per valore. Questo argomento non decisivo. Anche l'art. M della legge del 1965, si esprime in termini analoghi all'art. 34 della legge del 1961 stabilendo che l'opposizione pu proporsi avanti l'autorit giudiziaria competente ,, e solo nel terzo cqmma menziona il " reclamo dinanzi ai Tribunali ' e tuttavia la prima espressione che con l'aggiunta del ter mine competente forse anche pi impegnativa di quella che si legge nell'art. 34, non ha impedito di interpretare la norma nel senso che si visto quanto alla designazione del Tribunale come unico giudice com petente per materia in tema di opposizione alla stima. Non si vede il motivo per cui la stessa conclusione non si possa raggiungere nell'inter pretare quell'espressione nell'art. 34, tanto pi che questa conclusione ben pu essere giustificata, ravvisando come ragione dell'uso dell'espres sione generica autorit giudiziaria quella di porre l'accento sulla sta tuizione, per le cause di opposizione alla stima, della giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quella, di altro giudice; amministrativo o speciale. Quanto all'osservazione delle ricorrenti, secondo cui, poich la stima dei beni espropriati a favore dell'ANAS fatto da tecnici di questa azienda, non sussisterebbe la ragione principale per la quale l'art. 51 della lgge del 1865 ha previsto la competenza del Tribunale, e cio che questi competente anche per la nomina dei periti che procedono alla stima oggetto di opposizione, esso non pertinente. Nel collegare l'art. 34 della legg del 19<61 all'art. 51 della legge del 1865, l'individuazione di questa ragione della seconda norma, anche se la pi importante di quelle che l'hanno ispirata, non assume un rilievo determinante. Occorre tener presente che la sfera di applicazione di una norma giuridica formalmente indipendente dalla sua giustificazione, di guisa che la norma, una volta entrata nel sistema, suscettibile di applicazioni che possono andare anche oltre l'ambito dei motivi che ne hanno suggerito la emana zio~e. Ci pu verificarsi, soprattutto, quando, come nella specie1 l'ap plicazione di una norma 'conseguenza del rinvio che ad essa opera altra norma. In questo caso invero, per giudicare dei limiti dell'appli.. cazione, non importa tanto stabilire la ratio della norma richiamata, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE quanto e soprattutto quella della norma di rinvio. Ci posto, vero che non si pu giustificare l'estensione del rinvio, che l'art. 34 della legge del 1961 fa all'art. 51 della legge del 1865, alla statuizione contenuta in quest'ultimo articolo in ordine alla competenza per materia, invocando il principale motivo che qui ha ispirato il legislatore; ma una tale estensione pu prescindere da questo motivo e avere ragione sufficiente nel- 1'-esigenza di assicurare uniformit al sistema dei gfu.dizi di opposizione alla stima dei beni espropriati. Questa esigenza si ricollega a particolari criteri garantisti, .che, almeno come tendenza, sono stati sempre seguiti dal legislatore. Trattasi dii criteri per i quali -in considera~ione della delicatezza delle questioni che il rapporto espropriativo implica per quanto riguarda la stima dei beni espropriati -si voluto rimettere il giudizio relativo ad organi della pi alta giurisdiziene di primo grado o comunqu collegiali. Gi in altre occasioni il legislatore ha dimostrato di recepire la stessa esigenza e di non fare alcun conto, nello stabilire la competenza per la opposizione, della sostituzion.e del procedimento di nomina dei periti da parte del Tribunale con altro per il quale la stima dei beni .espropriati venga effettuata da uffici, tecnki dell'ente espropriante. Al riguardo si pu ricordare, a titolo esemplificativo, l'art. 1 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, concernente la semplificazione del procedimento espropriativo per le opere interessanti le Ferrovie dello Stato: questa norma, dopo di aver attribuito agli uffici tecnici dell'Amministrazione ferroviaria i compiti di stima che la legge del 1865 demand~ ai periti nominati dal Tribunale, espressamente stabilisce che qu~st'ultima legge " per tutto il resto rimane ferma ed invariata ", effettuando cosi un rinvio che implicitamente si riferisce anche alle norme sulla competenza per materia di cui all'art. 51 della stessa legge. Questo esempio sembra particolarmente significativo, perch fornisce un sicuro argomento sistematico. Invero la legge sull'A.N.A.S. del 1961 riproduce una situazione del tutto analoga a quella prevista nel decreto n. 2.119 del 1923., sicch non vi sarebbe motivo per una diversa intepretazione dei limiti del rinvio 'bhe le due norme operano alla legge del 1865 con riguardo alla competenza per il giudizio di opposizione alla stima. L'argomento che le ricorrenti vorrebbero trarre dalla legge 2.0 marzo 1968, n. 3191 inconsistente. Con esso, in sostanza, si tende a dimostrare che l'art. 51 della legge del 1865 non potrebbe pi essere intrepretato nel senso dell'attribuzione al Tribunale della competenza per materia nelle controversie di opposizione alla stima dei beni espropriati, perch per effetto della legge n. 391 del 1968 i periti potrebbero essere nominati anche dal Pretore, il quale, pertanto, per quelle controversie sarebbe investito di competenza in alternativa .col Tribunale, secondo il loro valore. Va osservato, come stato fatto dalla. sentenza impugnata, che la legge del 1968 si limita ad ampliare i poteri del Pretore e del ~ribunale ~ nella procedura di svincolo o di pagamento diretto dell'indennit .di J 314 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO espropriazione e non fa nessun riferimento diretto o indiretto al procedimento di nomina dei periti per la stima e l'eventuale conseguente opposizione a questa. Del tutto arbitraria la tesi delle ricorrenti secondo cui un tale riferimento risulta dall'attribuzione al Pretore del potere di liquidare ie spese di perizia; trattasi di un potere i cui limiti emergono chiaramente dalla letteradella norma e che trova giustificazione in esigenze di sempli~ fcazion~, delle quali non si pu tener conto oltre quei limiti, per attribuire a quel giudice altri poteri che il legislatore, come risulta anche dal silenzio, in proposito, che si riscontra nei lavori preparatori della legge, non mostra di aver voluto a lui conferire. -(-Omissis). CORTE DI .CASSAZIONE ,Sez. I, 16 marzo 1971, n. 736 -Pres. Stella Richter --Est. Valore -P. M. Secco (conf.) -Bonfgli (avv. Sacc) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Angelini Rota). Obbligazioni e contratti -Locazione -Ritardata restituzione della cosa locata -Responsabilit contrattuale -Danni -Disciplina. (e.e., art. 1591). Entrate patrimoniali dello Stato -Riscossione -Ingiunzio~e amministrativa -Presupposti. (r.d. 14 aprile 1910, n. 639, art. 1). L'obbligo del conduttore d{ restituire la cosa iocata al termine del contratto, per scadenza o risoluzione, ha natura contrattuale onde in caso di inadempimento responsabile dei danni sofferti dal locatore per la ritardata restituzione ove non provi che ci sia dovuto a causa a lui non imputabile. Qualora il locatore non fornisca la prova di aver subito un maggior danno per l'abusivo perdurare dell'occupazione, l'entit del risarcimento determinata dall'art. 1591 e.e. nella misura del canone convenuto (1). . (1)-Giurisprudenza pacifica -La sentenza della Corte di Cassazione 25 luglio 1964, n. 2061, si legge in Giust. civ., 1965, I, 83; cfr. altres Cass. 27 marzo 1958, n. 1019, in Giur. it., 1958, I, 1, 1267. La norma di cui all'art. 1591 c. c.,in deroga al principio (artt. 1223 2697 c. c.) per il quale in ogni caso occorre che sia fornita la prova del danno ed a simiglianza della peculiare disciplina prevista per i debiti pecu niari (art. 1224 c. c.), prevede che il danno da ritavdata restituzione della cosa locata sia determinato, salva la prova di un maggior danno, nella PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 315 n concetto di "entrata patrimoniale di cui all'art. 1 t.u. 14 aprile 1910, n. 639, ha portata amplissima sicch lo Stato e gli al.tri enti pubblici ivi previsti possono avvalersi dello speciale procedimento di riscos~ ione cos per le entrate di diritto pubblico che per quelle di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili. L'obbligazine risarcitoria, nei limiti minimi stabiliti dall'art. 1591 .e.e. contiene gli elementi necessari e sufficienti a l~gittimare il potere di autoaccertamento della P. A. che, pertanto, - abilitata ad avvalersi del procedimento ingiunzionale previsto dal t.u. 1910, n. 639, per la riscos sione del relativo credito (2). (Omissis). -Con il primo mezzo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata in relazio:fie alle risultanze processuali ed alle richieste delle parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene, in particolare, che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che l'ingiunzione fiscale aveva quale sua causa i danni per la ritardata consegna del campo di aviazione, anzich il canone per la occupazione del campo stesso per l'annata agraria 1957-1958 e che, comunque, il fondamento dell'obbliga zione risarcitoria avrebbe dovuto essere provato dall'Amministrazione . intimante, avendo esso opponente contestato l'occupazione per l'annata in questione. La -doglianza priva di consistenza. Occorre anzitutto precisare che il Bonfigli, contrariamente a quij1lto assume nel ricorso, non ha mai contestato il fatto della ritardata restitu zione del fondo alla scadenza del rapporto, deducendo solo la riferibilit di tale inadempimento a fatto di terzi, che avrebbero occupato il fondo stesso. Pertanto, poich, 'finita la locazione per scadenza o per risoluzione, il conduttore ha l'obbligo, derivante dal contratto, di restituire la cosa avuta in godimento temporaneo, e nella ipQ~esi di ritardato adempimento, di risarcire il locatore del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1591 e.e., e, poich~, come concordement.e affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte e dalla pi, autorevole dottrina, l'obbligazione suddetta ha carattere contrattuale, incombeva all'opponente, per liberarsi della stessa misura del corrispettivo pattuito considerato appunto, al pari degli interessi, come frutto civile della cosa. Contro: BARBERO, Sistema -Istit. dir. priv. ital., Torino 1958, II. 354. (2) Cfr. Cass. 16 luglio 1963, n. 1950, in Foro it., 1963, I, 1900; 26 agosto 1963, n. 1729; 4 lugHo 1969, n. 2462; ecc. Sulla natura dell'ingiiunzione amministrativa disciplinata dal t. u. 1910, n. 639, cfr. Cass. 16 luglio 1965, n. 1574, in questa Rassegn<11, 1965, I, 712, 16 maggio 1966, n. 1232, ivi, 1966, I, 620; 21 giugno 1969, n. 2234, per la quale la efficacia esecutiva dell'atto prescinde dal visto del Pretore che costituisce solo condictio i_uris per farsi luogo all'esecuzione nei modi ordinari. 316 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO relativa responsabilit, provare che la mancata tempestiva restituzione era stata determinata da causa a lui non imputabile (Cass. 9 marzo 1967, n. 569; 10 agosto 1964, n. 2282; 25 luglio 1954, n. 2061). Ogni questione in proposito da ritenersi, per, superata, non avendo il rkorrente sollevato, nell'impugnare la sentenza, doglianza alcuna su tale punto. Ci premesso, priva .di rilievo appare l'obiezione che l'ingiunzione fiscale aveva quale sua causa " il canone per la occupazione del campo di aviazione Marina Palmense di Fermo_ per l'annata agraria 19'57-1958 > e non, .come ritenuto dalla Corte di merito, i danni per la !l"itardata riconsegna di detto immobile, in quanto, scaduta la locazione e non osservato dal Bonfigli l'obbligo della restituzione, l'Amministrazione si limitata a chiedere la corresponsione del canone convenuto, che costituisce, ai snsi dell'art. 15,91, la misura minima del danno derivante ~dal fatto dell'abusiva occupazione. Codesta determinazione legale del danno predisposta dalla legge esime il locatore dall'onere di provare il danno medesimo, salva, ben si intende, la richiesta di ristoro di un pregiudizio pi notevole, nel qual caso deve essere fornita una p;rova precisa e rigorosa. Quanto fin qui osservato sufficiente per disattendere il secondo mezzo, col quale, molto succintamente, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione al caso di specie del dtato art. 1591, dato che mancherebbe la prova dei fatti, dai quali la norma in questione fa discendere l'obbligazione del pagamento del corrispettivo. Invero, essendo pacifico in causa che l_a locazione era scaduta e che l'immobile non era stato restituito, l'Amministra.zione non aveva alcun altro onere probatorio, onde correttamente l'art. 1591 stato indicato come titolo giuridico dell'obbligazione controversa. Con il terzo mezzo, infine, il Bonfigli deduce la falsa ed errata ap plicazione delle norme che governano la legittimit dell'ingiunzione fi scale, assumendo che, nella specie, si verte in rapporto di natura priva tistica, nel quale l'ingiunzione fiscale non trova applicazione, e che, comunque, la :pretesa creditoria sfornita di qualsiasi fondamento di certezza, liquidit ed esigibilit. La censura infondata sotto entrambi i profili. Attesa l'amplissima portata della norma di cui all'art. 1 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, per quanto riguarda la natura dei crediti tutelati, questa Suprema Corte ha pi volte ribadito che lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale procedimento ingiunzionale non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, avendo il concetto di entrata patrimoniale un'acce zione molto va~ta che si estende ai proventi del demanio pubblico e dei pubblici servizi. Quanto al secondo profilo, va rilevato che il potere di autoaccerta- mento della P. A., che si realizza coll'emissione dell'ingiunzione, non PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 317 pu estendersi alle ipotesi di crediti risarcitori verso terzi, in quanto tali crediti mancano dei requisiti della certezza, della liquidit e dell'esigibilit, e sia la causa giuridica, che la prova della sussistenza e dell'ammontare dei crediti stessi, sono completamente ai di fuori della sfera di determinazione dell'Amministrazione (Cass., 16 luglio 1963, n. 1950; 26 giugno 1963, n. 1729). Conseguentemente, stato escluso che la P. A. possa avvalersi dello speciale procedimento ingiunzionale in questione che concilia in s le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, nella ipotesi di risarcimento del danno per fatto illecito (Cass., 4 luglio 1969, n. 2462). Ma codesti principi non possono provare applicazione nel caso in esame, attesa la sussistenza degli elementi necessari e sufficienti a legittimare il potere di autoaccertamento del credito da parte della P. A. e la conseguente richiesta di pagamento dello stesso a mezzo di ingiunzione. Invero di credito, nei limiti entro i quali stato richiesto, doveva considerarsi certo, indipendentemente da ogni accerta~ento giudiziale, per il verificarsi obiettivo del fatto costitutivo dell'obbligazione (mancata restituzi~ne dell'immobile alla scadenza della locazione), liquido, essendo l'importo determinato dal contratto e dalla legge, ed esigibile, perch scaduto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I~ 15 aprile 1971, n. 1059 -Pres. Favara Est. Leone -P. M. Minetti (conf.) -Ministero dei LL. PP. (avv. Stato Conti) c. Pizzarello (avv. Turano). Procedimento civile -Appello -Notifica -Vizi -Sanatoria. (c.p.c., art. 330). La notificazione dell'appello al pmcuratore costituito in giudizio anzich alla parte destinataria, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata nell'atto di notificazione della sentenza impugnata, non determina inesistenza giuridica dell'atto ma solo nullit di notifica sanabile, con effetti ex tunc, con la costituzione in giudizio dell'intimato ovvero con la rinno1'azione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (1). (Omissis). -L'Amministrazione ricorrente denunzia la v:iolazicine dell'art. 330 c.p.c. ed osserva che la locuzione usata nella relazione di (1) Giurisprudenza pacifica -cfr. Cass. 10 giugno 1968, n. 1815; 25 luglio 1967, n. 1965, in Giust. civ., 1967, ~. 1989; 4 aprile 1962, n. 700; ecc. Nel senso che la nu1lit della notificazione, derivante dalla inosser 318 RASSEGNA DELL AVVOCATURA DELLO STATO notificazione della sentenza del Tribunale, secondo cui la notifica era stata chiesta dai Pizzarello "residenti e domiciliati in Scilla " non era idonea ad indicare con esattezza la residenza ed il domicilio degli stessi e non poteva comunque produrre alcun effetto, in quanto Scilla compreso nel circondario di tribunale diverso da quello che ha pronunciata la sentenza oggetto della notificazione. Col secondo motivo, l'Amministrazione denunzia altres la violazione dell'art. 156, terzo Comma, c.p.c. e rileva che, se sussistesse l'addetto vizio della notificazione, esso non comporterebbe l'inesistenza della stessa, ma una nullit sanabile ed in effetti sanata con la comparizione degli appellati: tale sanatoria avrebbe effetto ex tunc. I due motivi del ricorso sono complementari, ma all'economia della decisione appare sufficiente l'esame del, secondo mezzo, relativo all'efficacia dell'evento sanante, dato il suo carattere preliminare ed assorbente che fondato. La Corte d'Appello infatti caduta in errore quando ha richiamato la nozione d~ll'atto inesistente, con riferimento ad una notificazione che sarebbe stata eseguita in luogo diverso da quelli indicati dalla legge. inesistente l'atto processuale se presenta elementi e ~trutture tali da non consentire la sua classificazione in alcuna delle figure tipiche di atti processuali, perci non pu dirsi inesistente la notificazione di una sentenza civile, fatta, su richiesta della parte vittoriosa, alla parte soccombente, da1l'uffici:iale giudiziario comP'etente, che abbia consegnata copia della sentenza al procuratore della parte destinataria, costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto della. notificazione ed abbia redatto la relativa relazione di notifica. Nell'attivit cos svolta dalla parte istante e dall'ufficiale giudiziario si ritrovano infatti tutti gli elementi sostanziali e formali del mezzo tipico disciplinato negli artt. 137 e seguenti c.p.c., per ritenere la 1conoscibilit del documento da parte del soggetto interessato, che appunto la notificazione. Nel concorso, anzi di determinati presupposti, l'attivit ora detta risponde, allo schema norma vanza dell'art. 330 c.p ..c. sia in -ogni caso sanabile, allorquando vi sia la prova che l'atto abbia raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. 28 marzo 1969, n. 1020; 5 1luglio 1966, n. 1741; 16 marzo 1964, n. 595; ecc. Ofr. altres CasSI. 27. giugno 1967, n. 1600, per la quale la dichiarazione di !residenza o l'elezione di domicilio, Che impongono di notificare l'atto di impugnazione alla parte peTsonalmente, sono quelle che consentono di identificare con esattezza il luogo ove la notificazione deve essere eseguita e cio che contengono l'indicazione del Comune di residenza; della strada e del numero civico. Sicch, ove difetti una di tali indicazioni, la dichiarazione priva di validit e non produce gli effetti di cui all'art. 330 c.p.c. In dottrina cfr. .ANnRIOLI, Commento, 1960, Il, 338; SATTA, Commentario, 1966, III, 59. I i ~ l --~ 319 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE tivo della notificazione (alla parte presso il procuratore costituito), che in tale caso pienamente produttiva di effetti. Se uno di tali presupposti difetta, la notificazione al procuratore costituito viziata ma non certo inesistente, data la presenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie tipica dell'anzidetto (merb) atto giuridico (Cass., 13 ottobre 1969, n. 3292; 31 luglio 196'9, n. 2731). Ora, l'atto processuale esistente, ma viziato, pu essere rite...uto sanato se risulta che esso ha raggiunto lo scopo a cui destinato (art. 156, comma terzo, C.p.c.) e, nel caso di notifkazione viziata di atto di citazione, tale dimostrazione insita riel fatto che si sia costituita in giudizio la parte a cui la notificazione stata diretta. Trattasi di un caso di non rilevanza della nullit (l'art. 156 cit. porta appunto la rubrica rilevanza della nullit), non rilevanza che non trova nella norma alcuna limitazione, sicch l'atto che ha raggiunto lo scopo deve ritenersi valida a tutti gli effetti suoi propri. Del resto l'art. 291 c.p.c. dispone, in caso di contumacia del convenuto, che-il giudice, se rileva un vizio che importi nullit della notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla ed aggiunge che la rinnovazione impedisce ogni decadenza ; ovvio, perci che vale ad impedire ogni decadenza l'evento sanante che renda superflua la esigenza di rinnovazione della notifica; il legislatore cio ha escluso ponderatamente qualsiasi pregiudizio all'interesse giuridicamente tutelato della parte istante, allorquando questa abbia compiuto, nel termine stabilito a pena di decadenza, l'atto tipico di esercizio del diritto (citazione valida e rkhiesta di notificazione da eseguirsi entro il termine), anche se poi l'attivit formale di notificazione sia svolta in modo viziato, purch tale attivit sia rinnovata validamente nel termine assegnato dal giudice o sia sanata con la costituzione del convenuto. Tale disciplina dell'efficacia sanante ex tunc, attribuita alla costi tuzione della parte convenuta rispetto ai vizi della notificazione della citazione~ risalta ancor pi, se si considera la disciplina opposta stabilita nell'art. 164 c.p.c. circa gli effetti della nullit della citazione, che . . sanata anche .essa dalla costituzione del convenuto, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel primo comma del medesimo articolo; e ci perch la nullit della citazione, atto di parte, esclude che si possano produrre gli effetti sostanziali della .citazione me desima prima del fatto sanante, mentre la nullit in ogni caso riferi bile direttamente alla parte che ha redatto la citazione. ~ella sentenza impugnata, che ha completamente ignorato i conso lidati risultati della giurisprudenza sul punto in esame, non neppure accennato qualsiasi argomento contrario, se si prescinde da quello, erro neo ed inaccettabile, dall'inesistenza della notificazione fatta alla parte presso il procuratore invece che alla parte nella residenza (malamente) . dichiarata. ,__ (Omissis). 320 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 28 novembre 1968, n. 9761 -Pres. est. De Martino -Ministero Affari Esteri (avv. Stato Zagari) c. Federici (avv. Giuffr, Dessy e Giuliano). Guerra -Forze militari di occupazione -Danni arrecati a civili -Titolarit della pretesa.. risarcitoria. Procedimento civile -Opposizione di terzo -Presupposti -Pregiudizio del terzo -Fattispecie. (art. 404 c.p.c.). L'attivit degli Stati beUigeranti regolata dal diritto internazionale (di guerra); pertanto la titolarit -di una pretesa riSnrcitoria fondata su danni subti ad opera di forze mmtari di occupazione spetta ano Stato di appartenenza del danneggiato nei confronti dello Stato <;>ffensore (1). La sentenza che accoglie la domanda di un cittadino contro uno Stato estero per danni arrecati da forze militari di occupazione viene a pregiudicare il diritto delfo Stato di appartenenza del danneggiato di richiedere, sul piano internazionale e nei confronti deUo Stato offensore la riparazione deU'illecito internazionale: sussiste pertanto, rispetto a tale sentenza, la legitimazione dello Stato offeso a proporre opposizione di terzo (2). (Omissis). -Va premesso che con la sentenza impugnata questo I I !, Tribunale, su istanza di Giacomo Federici, condann lo Stato del Giappone (rimasto contumace anche in quel giudizio) al pagamento, in favore i .... (1-2) Data la novit e l'importanza delle questioni trattate pubblichiamo la sentenza in rassegna che ora passata in giudicato a seguito dell'ordinanza 20 aprile 1971 dalla Corte di Appello di Roma con cui si dichiara estinto, per :rinuncia, il giudizio di appello promosso dal Federici avverso la sentenza stessa. Si chiude cosi definitivamente la vertenza Federici idi cui si era data notizia in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Un. 30 "settembre 1968, n. 3029 (in Rass. Avv. Stato, 1968, I, 638) con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice dell'esecuzione rispetto ad atti esecutivi sui beni dello Stato del Giappone intrapresi dal Federici in base ad una sentenza passata in giudicato ma senza la preven:tiva autorizzazione del Ministro per la Grazia e Giustizia. Contestu,almente alla questione di giurisdizione sollevata dal Prefetto ex M't. 41, II comma, c.p.c., l'Avvocatura dello Stato a nome del Ministero degli Esteri proponeva dinanzi al Tribunale di Roma azione di opposizione di terzo ex art. 404, I comma, c.p.c. avverso la sentenza con cui quel Tribunale aveva condannato lo Stato del Giappone nei confronti del Federici, in quanto tale sentenza era venuta a costituire un ostacolo, non altrimenti' superabile, alla trattativa pendente tra i due Paesi per la definizione dei PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 321 del primo, del controvalore in lira italiana, al cambio ufficiale del giorno del pagamento, dell.a somma di dollari USA 63'8.050, con interessi legali . dal giorno della domanda. Avverso tale decisione passata in cosa giudicata, ha proposto opposizione il Ministero degli Esteri, sostenendo che essa pregiudica gravemente i suoi diritti. Il convenuto Federici Giacomo ha prospettato numerose eccezioni preliminari tendenti a dimostrare la improponibilit o la inammissibilit della opposizione di terzo. Secondo l'ordine logico, la prima di tali eccezioni concerne la decadenza che si sarebbe verificata (ai sensi dell'art. 327 c.p.c.) per effetto danni subiti da cittadini italiani nell'ultimo conflitto mondiale in territori occupati da forze armate giapponesi. Come risulta dalla sentenza, la controversia involgeva varie questioni di diritto sostanziale e processuale di notevole rilievo e di particolare delicatezza. Riteniamo interessante, per meglio illustrare il thema -decidendnm, dportare il passo dalla comparsa conclusionale relativo al problema : Della titolarit di una pretesa derivante da danni subiti ad opera di forze militari di occupazione Il rilievo fondamentale da Cui occorre prender le :mosse che l'azione del sig. Federici fatta valere nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma ebbe ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'at tore a causa di misure adottate nei :suoi confronti dalle autorit militari giapponesi occupanti il territorio della Cina all'epoca dell'ultimo con flitto mondiale. Si trattava in altre parole della stessa pretesa gi fatta valere dal Go verso Italiano e facente parte dei claims > avanzati nell'esercizio del potere di intervento diplomatico, nei confronti dello Stato giapponese (anche se, a fondamento della sua pretesa l'attore poneva un documento nel q_uale -a suo dire -era contenuto un riconoscimento di debito da parte dello Stato giapponese relativamente al rapporto dedotto in giudizio). La sentenza accolse la domanda del sig. Federici .e condann lo Stato del Giappone, rimasto contumace nel giudizio, a pagare la som:ma richiesta. In proposito, si deve osservare che -l'attivit di .guerra degli Stati bel ligeranti attivit di carattere internazionale ed regolata dal Diritto Internazionale di Guerra (cfr. MONACO, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico. UTET, 1960, pagg. 426 e segg.; BALLADORE-PALLIERI, Diritto bellico, CEDAM, 1954, con ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza inter nazionale; 0PPENHEIM-LAUTERPACHT, International Law, London, 1965, II, pp. 201 e ss.). La liceit o meno delle azioni di guerra e degli atti emanati dalle autorit militari di uno Stato belligerante sono valutabHi nel quadro del Diritto Internazionale di Guerra che, con norme consuetudinarie e con disposizioni convenzionali, stabilisce -con minuta casistica -quali com portamenti siano consentiti e quali siano da considerare illeciti. L'attivit .di guerra e gli atti emanati da autorit di uno Stato bellige-' rante in teTritori occupati sno da valutare solo in base alle norme del Di 322 RASSGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del decorso di oltre un anno dalla pubblicazione della decisione impugnata. Si sostiene che la norma, IPUr riferendosi esplicitamente alle sole ipotesi del ricorso per cassazione e della revocazione per ta~uni dei motivi di cui all'art. 3915 sarebbe la espressione di un principio generale applicabile a tutte le impugnazioni, e quindi, anche al caso in esame. La eccezione infondata. La chiara portata della norma esclude che possa estend~rsi alla opposizione di terzo una causa di decadenza non solo prevista per altre impugnazioni, ma anche rigorosamente delimitata proprio con riferimento all'ambito di applicazione della sancita preclusione. ritto Internazionale e le eventuali violazioni di tali norme determinano esclusivamente una responsabilit internazionale dello Stato. ~ Si tratta di concetti elementari e faremmo un torto ai nostricontrad dittori se insistessimo troppo su tali nozioni (1). Ove le autorit militari di uno Stato belligerante compiano atti di trasgressione di norme del diritto internazionale di guerra il privato straniero danneggiato da tali atti non ha autonoma azione n contro i materiali esecutori degli atti Che lo hanno danneggiato, n contro lo Stato belligerante, e lo Stato offensore pu essere tenuto responsabile solo nei confronti dello Stato di appa:r>tenenia del danneggiato. Ci di manifesta evidenza nei casi in cui il privato danneggiato sia cittadino di uno Stato nemico dello Stato offensore. Affermare il contrario equivarrebbe a ritenere che, ove un bombar damento di guenra danneggi un edificio civile nemico in violazione di norme internazionali, il proprietario dell'edificic;> potrebbe agire (dinanzi a quale Tribunale?) per citare in giudizio l'aviatore che ha sgancibto le bombe. ovvero lo Stato di appartenenza dell'aviatore per chiedere il risar cimento dei danni. Lo stesso per gli eredi dei civili uccisi in azioni di guerra non consen tite dal diritto di guerra, ovvero iper .i proprietaxi di beni, requisiti, sac cheggiati, bruciati in analoghe circostanze. La semplice enunciazione delle conseguenze della tesi contraria, giunge ad una efficace reductio ad absurdum di essa, e conferma la validit del principio prima enunciato: l'attivit di guerra attivit internazionale e di essa fo stato belligerante risponde soJa internazionalmente e nei confronti dello stato di appartenenza del danneggiato. Nessuna pretesa diretta data al danneggiato nei confronti dello Stato belligerante: n sul piano del diritto internazionale (dov~ il privato non soggetto di diritto), n nell'ordinamento dello Stato offensore (dove non pu trovar sindacato l'attivit bellica), n nell'ordinamento dello Stato offeso (do.ve pure, per il principio dell'immunit giurisdizionale degli Stati (1) appena il caso di osservare che le rarissime (e quasi singolari) normE1 che prevedono, in casi eccezionali, una prestazione diretta degli Stati ,belligeranti verso privati (cfr. Balladore-Pallieri, op. cit.) fanno, anch'esse, parte del Diritto Internazionale di guerra cosi che gli obblighi nascenti da esse o dalla violazione di esse possono esser fatti valere, in via esclusiva, da soggetti di diritto internazionafe e cio, nella specie, dallo Stato di appartenenza del privato interessato. I I I i I l ' ~ I r 323 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE d'altronde, principio pacifico che non consentita. in questa" materia, interpretazione analogica, per cui deve ritenersi -come peraltro ha gi affermato la Corte Suprema con la sentenza n. 2636 del 18 luglio 1958 -che la opposizione di terzo contemplata dal primo comma dell'art. 404 c.p.c. (che quella sperimentat.a nella specie in decisione) non sottoposta a nessun termine processuale. Sempre in linea preliminare il convenuto assume che altro motivo di inammissibilit deriverebbe dal contenuto della domanda, essendosi chiesto l'annullamento e non la semplice inefficacia della sentenza impugnata. Anche tale eccezione destituita di fondamento. esteri per atti compiuti nei poteri d'imperio, non pu trovare ingresso un'azione diretta dal ;privato danneggiato). Ci d'altronde corrisponde alla comune esperienza iPer la quale ben sappiamo che delle offese belliche solo gli Stati sovrani possono trattare, sul piano internazionale, mentre escluso che con tale azione possa interferire una tutela diretta dallo straniero danneggiato nei confronti dello Stato offensore la quale mancherebbe -oltre tutto -di una norma sostanziale su cui possa fondarsi in quanto -come si detto -fa normativa che disdplina l'attivit bellica tutta di diritto internazionale ed ha come soggetti gli Stati e non i privati individui. L'azione di guerra dello Stato bemg.erante e gli atti compiuti dalle autorit di occupazione, se illecite, sono tali perch violano una norma di diritto internazionale, con la conseguenza che titolare,dei diritto al risarcimento pu essere solo il soggetto giuridico del diritto internazionale e, cio, (per lo meno, ai fini che qui interessano) uno Stato. interessante osservare che il BALLADORE-PALLIERI (Diritto bellico, cit. pag. 361) sostiene che a stretto rigore, anche tra gli Stati belligeranti l'attivit bellica iUecita non comporta un vero e proprio diritto al risarcimento, e che solo con una imposizione di carattere politico lo Stato offeso (sempre che abbia vinta la guerra) pu conseguire il ristoro dei dannj sofferti. E della profonda verit di tale affermazione, ne abbiamo avuto recenti conferme in occasione degli ultimi conflitti mondiali. I privati che le vicende della guerra tragicamente danneggia e fa soccombere, non possono in alcun ordinamento interno far valere 1a loro pretesa verso gli Stati offensori. Solo lo Stato sovrano pu (e nei limiti dei rapporti di forza internazionale) interloquire e far valere la sua auto noma e 1propria domanda di indennizzo nei .confronti dello Stato offensore. La guerra un fatto tra Stati e solo gli Stati hanno il potere di valu tare e di trarre le .giuridiche conseguenze della cieca .e violenta azione bellica: solo lo S.tato di app.artenenza del danneggiato ha il diritto di reclamare la sanzione per l'azione di gue!T'a o l'atto dell'autorit militare di uno stato belligerante che abbia ingiustamenite danneggiato beni, diriW e/o interessi .stranieri. Tali principi valgono non solo nei rapporti tra Stato belligerante e cittadini di Stati nemici, ma anche per quanto rigua:Nla i danni che l'attivit bellica provoca ai privati appartenenti a Stati neutrali (o, comunque, non belligeranti) che si trovano in territorio di occupazione soggetti ai poteri 9 324 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esatto, in linea di massima, che gli effetti della pronunciarichiesta con l opposizione di terzo devono avere la sola finalit di evitare il pregiudizio che possa derivare allo opponente dal giudicato formatosi 'inter alias, e che tali effetti non distruggono n annullano, di regola, il giudicato tra le parti dell'originario processo, ma salva la ipotesi che il rapporto nei riguardi del terzo risulti assolutamente incompatibile ed .inconciliabile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione (in tali sensi Cass., 2'8 gennaio 1955, n. 213 e 20 luglio 1960, n. 2.oao). Non quindi escluso dal sistema, attese le particolari finalit della opposizione di terzo, che possa il giudice della opposizione estendere gli dell'autorit militare (c:fr. OPPENHEIM-LAUTERPACHT, op. Cit., vol. II, .pa gine 271-2). Ricorda l'Autore citato che dal tempo in cui il Diritto 1nternazionale si formato fino ai nostri giorni, nessuna differenza stata fatta dai belli geranti tra il trattamento accordato ai cittadini dello Stato nemico e i cittadini di Stati neutrali residenti in territori nemici. Invero, gi il GRoz10 (De Jure Belli ac Paeis, 1625, III, c. 4, , 6, 7) insegna che gli stranieri debbono dividere il destino della popolazione che vive in territorio nemico e BYNKERSHOEK (Quaestiones Juris Publiei, I, c. 3, in fine) conferma eS1Pressamente che gli stranieri residenti in territorio nemico, sono considerati come nemici. E la pratica internazionale (per Gran Bretagna e Stati Uniti cfr. le referenze indicate nel passo citato) dimostra che gli stranieri, sia sudditi di uno Stato bellige!I'ante sia sudditi di uno Stato neutra!le, acquistano (sia pure solo a certi effetti) carattere di nemici per il fatto della loro residenza, poich essi si sono uniti ad una popolazione nemica e contribuiscono, pa gando tasse e simili, allo sforzo del Governo nemico. Per .questo tutte le misure che possono essere legittimamente prese nei confronti della popolazione Civile del territorio nemico, posson~ egual mente essere prese nei loro confronti, a meno che essi si allontanino volon tariamente o vengano espulsi da quel territorio. Precisa il LAUTERPACHT (op. cit.); Such of them as are subjects of neutral States do not, therefore, lose the protection of their home State against arbitrary treatment inconsisten with the Laws of war; and such of ~hem as are subjects of the other bellig&ent are handed over to the pro tection of the embassy of a neutral Power (1). Ci dimostra che solo sul piano internazionale pu essere valutata, con testata e sanzionata l'attivit di guerra di uno Stato belligerante verso un suddito di uno Stato neutrale, non essendo neppure configurabile una pre tesa diretta e un'azione individuale -dello straniero danneggiato Vell'SO lo stato offensore. (1) Quelli tra di essi che sono sudditi di Stati neutrali non perdono, perci, la protezione del loro Stato contro un trattamento arbitrario, contrario alle leggi di guerra; e quelli che sono sudditi di altri Stati belligeranti sono affidati alla protezione dell'ambasciata di una Potenza neutrale. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 3?5 effetti dell'annullamento della decisione impugnata alle parti del pfimo giudizio, qualora la peculiarit del dedotto pregiudizio si presenti tale da non poter trovare tutela se non attraverso l'annullamento totale della decisione. Sqstiene inoltre, il convenuto che difetterebbe -.-comunque -il requisito dell'interesse alla proposta impugnazione, non intendendo egli far valere in alcun modo la pronuncia nei confronti del Ministero degli Affari Esteri. La infondatezza di questa ulteriore eccezione dimostrata dalla considerazione che, in tema di opposizione di terzo, non va tenuta pre- Aggiunge poi l'Autore citato: "However that ~ay be, they are not exempt from requisitions and contributions, from the restrictions which an occupant iI:Q.-poses upon ihe population in the interest of the safety of bis troops and "the succes of bis military operations; from punishement foir hostile acts committed againts the occupant; or from being taken into captivity, if exceptionally p.ecessary. This treatment of foreign .resident on occupied enemy territory is gnerally recognised as legitimate by theory and practice (1). , Sembrano sufficienti queste considerazioni per concludere che lo Stato belligerante ri:sponde della propria attivit di, guerra solo sul piano dell'ordinamento internazionale, nel quadro del diritto internazionale di guerra e nei confronti degli altri stati e che, pertanto, se l'attivit di guerra e gli atti dell'autorit militare di occupazione hanno arrecato danni a cittadini stranieri, l'unico titolare del diritto all'indennizzo nei confronti dello Stato offensore lo stato di appartenenza del daneggiato, il quale ultimo non ha una pretesa diretta nei confronti dello Stato offensore ma potr chiedere al proprio Stato nel quadro dell'ordinamento interno un indennizzo, e . ci in relazione all'esito dell'azione piromossa sul piano internazionale dal governo. Le considerazioni che precedono gi ci consentirebbero di dimostrare la sussistenza delle Condizioni di ammissibilit e di fondtezza dell'opposi zione proposta. Completezza di trattazione ci induce, peraltro, a rilevare come le con clusioni cui siamo giunti non muterebbero anche .se fosse vera la pretesa da cui parte la difesa del convenuto, e secondo Cui, nel caso di danno ad uno straniero provocato da atto di imperio da uno Stato belligerante anche il danneggiato vanterebbe un'autonoma pretesa di indennizzo direttamente nei confronti dello Stato offensore. Abbiamo visto che tale tesi \radicalmente infondata nel caso che ne occupa, di danni -cio -derivati dall'attivit di guerra e da atti della autorit militare di occupazione di uno Stato belligerante. Vogliamo, peralt\l"o, aggiungere che se -in contestata ipotesi -po (1) In ogni modo, essi non sono esenti da requisizioni e contribuzioni; dalle restrizioni che l'occupante impone sulla pcpolazione nell'interesse della salvezza delle sue truppe e del successo delle operazioni militari, dalla punizione di atti ostili contro l'occupante o dall'essere internato, se eccezionalmente necessario. Questo trattamento dello straniero residente in territorio nemico occupato generalmente riconosciuto legittimo sia dalla dottrina che dalla pratica internazionale >. 326 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sente, ai fini della sussistenza dell'interesse alla impugnazione; l'even..:." tualit di un'esecuzione della pronuncia impugnata nei confronti dell'opponente (ipotesi che non pu giammai verificarsi, costituendo tale pronuncia res inter alios) ma unicamente il pregiudizio che la pronunzia stessa 1comporta per il diritto del terzo, sostanziandosi nella eliminazione dli tale pregiudizio l'interesse ad agire dell'opponente. Sarebbe ancora di ostaclo alla ammissibilit della opposizine l'acquiescenza, da parte del Mini.stero .degli Esteri, alla sentenza impugnata, per essel'!si adoperato al fine di ottenere dallo Stato del Giappone l'adempimento della obbligazione verso il Federici. tesse configurarsi, nel caso esp0$to, un diritto all'indennizzo del danneggiato nei confronti dello Stato offensore, anche in tali ipotesi, una volta intervenuto diplomaticamente lo Stato di appartenenza del danneggiato,, qualunque pretesa del privato resterebbe assorbita e ricompresa nel reclamo avanzato dallo Stato nell'esercizio della protezione diplomatica e, di .conseguenza, solo lo Stato potrebbe van'tare nei -confronti dello Stato offensore il diritto all'indennizzo e il privato potrebbe rivolgersi solo al proprio Stato per ottenere un indennizzo in relazione all'esito dell'azione diplomatica. Per dimostrare ci sar sufficiente richiamare due principi fonda mentali del dirftto internazionale. . In primo luogo si deve ricordare il principio di diritto internazionale generamente riconosciuto, e accolto quindi nel nostro ordinamento per effetto del disposto dell'art. 10 Costituzione, per cui, allorquando uno Stato interviene in via diplomatica a favore di un proprio cittadino nei confronti di uno Stato straniero, il rapporto relativo alle conseguenze giuridiche di atti svolti nei poteri di imprio'a.allo Stato offensore viene a concernere esclusivamente i due Stati e che conseguentemente il privato non pu pi far valere in via diretta la propria pretesa nel piano degli ordinamenti interni, n del!lo Stato offensore, n di quello reclamante. Una volta proposto dallo Stato, il cui cittadino stato danneggiato da misure adottate da un altro Stato, un intervento diplomatico, solo lo Stato pu agire (e sul piano internazionale) nei Confronti dello Stato offensore, n il privato pu pi . ,. 328 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO piano generale con il .governo giapponese e che, fallito il tentativo di mediazione sopra specificato, non le restava eh.e l'azione davanti al magistrato. Non ricorrono, quindi, nel caso gli estremi di applicabilit dell'articolo 329 c.p.c., non potendosi attribuire all'attivit del Ministero carattere di acquiscenza alla sentenza in esame. Si deduce, infine, da parte del Federici Giacomo, che la giurisdizione affermata dal Tribunale non potrebbe gimmai essere posta nuovamente in discussione, concretando la contestazione su tale punto una specie di regolamento di giurisdizione, sottratto alla competenza di questo collegio, e comunque, non pi possibile, ai sensi dell'art. 41 cpv. c.p.c. giurisdizione sugli Stati stranieri, Milano 1941, p. 97; MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, Padova 1954, 189; MONACO, Manuale di diritto internazionale, UTET, 1960, p. 227 con ampia bibliografi.a; per una approfondita disamina del problema, LAVIVE, L'immunit de jurisdiction des Etats et des orgianisations internationales, in " Recueils des Cours de la Haye >, 1953, II, 209; adde: STARKE, An introduction to International Law, London 1950, 169 : The rule is that foreign States and Heads of foreign States may sue in the territorial Court, but cannot, as a rule, be sued there, unle~ they volontarity submit to the jurisdiction of that Court either ad hoc, or genel'lally by a treaty {l); (in giurisprudenza interna, cfr. per tutte, Cass. 10 febbraio 1949, n. 216 in Foro itl., 1949, I, 334: gli ordini delle autorit occupanti in tempo di guerra costituiscono un'esplicazione di potest sovrana che si estende al territorio occupato e si sovrappone ai poteri dello Stato nazionale, e per tale loro natura sfuggono al sindacato di legittimit dell'autorit giudiziaria, principio quasi unanimemente condiviso dalla pi autorevole dottrina ). Sono d'altra parte evidenti le ragioni che hanno determinato il formarsi di tale principio. Nel campo dei rapporti internazionali, nel quale non esiste un'autorit super partes, l'esereizio di una pretesa nei confronti di uno Stato sovrano non pu essere lasciata alla valutazione e alla discrezione di un privato in quanto siffatte iniziative -in mancanza di un sistema di accertamento giudiziale indipendente dalla volont degli Stati -.possono comportare gvavi conseguenze nei rapporti tra gli Stati stessi, cosicch appare fuor di ogni proporzione che l'esigenza di tutela di un'privato possa in definitiva, giungere a compromettere i rapporti tra due collettivit nazionali e, nei casi pi gravi, a porre in pericolo gli interessi pi vitali di tali collettivit. questa latente esigenza di fondo che ha portato alla formazione del .principio dell'immunit, degli Stati dalla giurisdizione interna con il richiamo del BROCCARDO: par in parem non habet imperium (per le giustificazioni giuridiche del principio cfr. autor:i cit. e, ivi, rif.; cfr. pure Cass., 12 giugno 1925, in Foro it., 1925, I, 830; id., 13 marzo 1962, in Foro it., 1926, I, 584; (1) La regola che gli Stati stranieri e i Capi di Stato stranieri possono agire in giudizio nei tribunali interni, ma non possono -di regola -essere convenuti, a meno che essi si sottomettano volontariamente alla giurisdizione di quel tribunale o per quel caso speciale, o, in via generale, con un trattato . PARTE I,. SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 329 Ritiene il collegio che il riferimento a tale norma non sia confeFente nel caso di specie. .~ Essa, infatti, riguarda e regola il diverso istituto processuale del regolamento di giurisdizione, stabilendo che la pubblica amministrazione che non parte in causa pu chiedere, in ogni stato e grado del processo, che sia dichiarato dalle sezioni ulllite della corte cdli cassazione il difetto di giurisdizione del giudke ordinario a Ca'll!sa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finch la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. Questa speciale facolt, con la limitazione contemplata nell'ultima parte della disposi2lione richiamata, non costituisce peraltro ostacolo, ove id., 18 gennaio 1933, in Giur. it., 1933, I, 1, 274; id., 12 maggio 1947, n. 740, in Foro it., 1948, I, 855; id., 21 settembre 1948, n. 1631 in Foro it., 1943, I, 460; id., 10 febbraio 1949, n. 21, in Foro it., 1949, I, 334). Richiamati i due princtpi sopra enunciati, appare evidente .che affatto incontestabile che nel caso di danni subiti da un privato per misure d'imperio adottate da uno Stato estero (e fermo quanto abbiamo detto al paragrafo 11 per l'attivit di 1guerra di uno Stato belligerante), ove il Governo di appartenenza del danneggiato assuma in .proprio la tutela del cittadino e proponga allo stato offensore un reclamo per indennizzo ,esso diventa l'unico titolare del potere di far valere la pretesa di indennizzo nei confronti dello Stato offensore. Ci vale a dire che gli organi giudiziari dello Stato reclamante non possono esercitare la propria giurisdizione sul rapporto di cui trattasi, perch verrebbero ad interferire nella sfera di attribuzioni del Governo a ne intralcerebbero o, addirittura (come , poi, avvenuto nella specie) ne paralizzerebbero l'azione diplomatica. Tali principi appaiono forniti di una tanto manifesta evidenza che non riterremmo di tediare il Collegio 1per ulteriormente illustrarli. Ma non possiamo non tener conto che questo invece, il punto che apparso incomprensibile ai nostri illustri contraddittori che, con dovizia di argomentazioni hanno radicalmente contestato non solo l'evidenza ma anche la fondatezza sia delle nostre premesse che delle nostre conclusioni. In sostanzia la difesa del convenuto contesta che nell'ipotesi che a_bbiamo formulato, il Governo dello Stato reclamante .sia l'esclusivo portatore del potere di far valere rispetto allo Stato offensore la pretesa derivante dai danni subiti dal proprio cittadino. I nostri contraddittori ritengono una tale tesi sprovveduta e, per cos dire, ingenua, in quanto nascerebbe da una inescusabile nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, efficacia diversa da quella di esonerare i1 Giacomo Federici dall'obbligo di fornire la prova del suo credito e del rapporto fondamentale, ma tutto ci sarebbe potuto avvenire se non fosse stato enunciato dallo stesso attore un tito.lo giuridico (responsabilit per atti compiuti da truppe di Stato estero nella esplicazione di poteri di sovranit), incompatibile con la natura privatistica, attribuita al rapporto ai fini della giurisdizione rispetto allo straniero. Il riconoscimento di cui alla dichiarazione dell'ufficio giapponese non poteva certo essere considerato idoneo a trasformare la natura (peraltro risultante dalla .stessa dichiarazione) del :rapporto che si era instaurato per effetto delle requisizioni operate in Shangai nel 1943, trasferendo il rapporto stesso dal campo strettamente pubblicistico, che gli era proprio, a quello privatistico. Il titolo giuridico della pretesa era e rimaneva immutato, pur se con la dichiarazione di cui avanti veniva riconosciuta l'esattezza di quanto aveva asserito il Federici. Non avrebbe, quindi, potuto il Tribunale considerare la ricognizione di debito dello Stato del Giappone avulsa dal rapporto fondamentale (che era stato esplicitamente enunciato) e come tale ritenerla riferentesi ad attivit privatistica del detto Stato, con il conseguente assoggettamento del rapporto alla potest giurisdizionale del magistrato italiano. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE N diversi effetti possono essere attribuiti al richiamo, pure 'contenuto nella sentenza impugnata, alla fattispecie del negozio di accertamento. noto che questo tipo di negozo, ammesso dal nostro ordinamento (pur non essendo espressamente disciplinato) presuppone la incertezza di una situazione giuridica preesistente che si intende eliminare mediante la conferma o la convalida del preesistente rapprto giuridico, in modo da preservare e rafforzare il vigore, senza per alterarne il contenuto, giacch, ove la eliminazione della incertezza si concretasse in un accertamento dlifforme dall'effettivo contenuto e dell'eff.ettiva portata del negozio accertato, 'la nuova situazione importerebbe la costituzione di un nuovo negozio giuridico del tutto autonomo, da inquadrarsi nello schema della transazione, e non gi un negozio di accertamento~ il quale non costituisce un rapporto ad un altro, ma riveste di certezza quella parte del preesistente negozio che costituiva per i contraenti una raglione di dubbio oggettivamente apprezzabile in tali sensi (Cass., 26 settembre 1964, n. 2413). Anche quindi, a ritenere possibile che nel caso fosse configurabile un negozio di accertamento (che pu bene essere strutturato sotto forma unilaterale: Cass., 11 maggio 1967; n. 969), restava -ai fini dell'affermazione della giurisdizione rispetto allo Stato del Giappone .__ l'ostacolo derivante dal principio che esso non poteva valere ad alterare la natura, e quindi il titolo giuridico della pretesa del Federici, ed a trasformare in negozio di diritto privato quello che si presentava come tipica e.spressione di un rapporto pubblicistico corrente, peraltro, come si vedr in seguito, tra Stati, e neppure tra Stato estero e cittadino. Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare l'esistenza del presupposto suJ. quale il Ministero degli Esteri ha fondato la istanza in questa sede, e cio. l'estraneit del rapporto deciso con la sentenza impugnata alla sfera di competenza dall'autorit giudiziaria, conclusione questa, pienamente conforme all'orientamento giurisprudenziale in materia (Cass., ~4 luglio 1960, n. 1919 e 29 aprile 1.961, n. 1001), secondo il quale l'immunit giurisdizionale degli Stati esteri, che il nostro ordinamento .tenuto a riconoscere per l'ar. 10 della Costituzione, esclusa soltanto quando lo Stato, indipendentemente dal suo potere sovrano, svolge una attivit meramente privatistica alla stregua di un privato cittadino, diventando cos soggetto all'ordinamento dello Stato del foro. Deve ora accertarsi se esiste anche l'estremo del pregiudizio per un diritto autonomo dell'opponente che dipenda dalla suddetta sentenza. Non pu disconoscersi che alla stregua delle norme di diritto inter, nazionale generalmente riconosciute, alle quali il nostro ordinamento tenuto a confermarsi ai sensi del citato art. 10 della Costituzione, i rapporti nascenti da atti d'imperio compiuti dagli Stati nella esplicazione della loro sovranit (ed a maggiore ragione quelli connessi ad attivit RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO delle truppe durante operazioni belliche) si instaurano solamente e dif'et.:: tamente tra gli Stati, quali soggetti di diritto internazionale, anche se tali rapporti riguardano danni arrecati a cittadini e non gi allo Stato. La regolamentazione di essi avviene sul piano internazionale e delle trattave_ diplomatiche, come d'altronde dimostrato da quanto si concretamente verificato nell'ultimo dopoguerra. La tutela dell'interesse del privato cittadino in questi casi assunta ed assorbita dalla tutela che lo Stato attua, nei modi consentiti dalle norme internazionali, nei confronti di altro Stato. Trattasi, come ha esattamente rilevato la difesa della opponente, di rapporto intersoggettivo tra Stati, opernte sul piano internazionale e concernente diritti esclusivi degli Stati e non . gi i dei cittadini danneg- giati, i quali ultimi non hanno la possibilit di far valere direttamente le loro pretese nei confronti di un soggetto investito di sovranit e che abbia agito nell'esplicazione di tale sovranit (cfr. Cass., 27 luglio 1964, n. 2093). Ne discende che ogni qualvolta il cittadino concretamente danneggiato si sostituisce al proprio Stato nell'invocare tute1a nei confronti del danneggiante, invade con ci la sfera dei diritti e dei poteri riservati unicamente allo Stato, con conseguente pregiudizio dei diritti e poteri medesimi. Il pregiudizio sussiste non solo in relazione alla pretesa del singolo cittadino (pretesa che appartiene allo Stato, pur se in definitiva destinata a beneficio del privato), ma anche in relazione alle pretese simili di altri cittadini, che possono essere compromesse, sul terreno delle trattative internazionali dall'azione intrapresa isolatamente. Nella specie in esame, il pregiudizio di cui si discute certamente, sussiste, in quanto il Federici Giacomo, convenendo davanti al giudice ordinario lo Stato del Giappone, ha non solo azionato una pretesa la cui tutela era gi in corso in campo internazionale mediante le trattative tra lo Stato italiano e quello giapponese (vedi al riguardo, nota telespresso n. 015694 del Ministero degli Esteri in data 11 novembre 1967) ma ha frapposto un serio ostacolo al buon esito delle trattative per gli altri daims italiani danneggiati da azioni commesse dalle truppe giapponesi. In conclusione, la sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto in tema di immunit degli Stati dalla giurisdizione per l'attivit esplicata jure imperii, ed pregiudizievole per :H diritto soggettivo internazionale dello Stato italiano (e per esso dal Ministero degli Esteri), inteso nei sensi sopra precisati. . Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata potendo derivare solo da ci la eliminazione del pregiudizio lamentato~dal- l'opponente. -(Omissis). SEZIONE QUARTA* GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1971, n. 5 -Pres. Potenza Est. De Roberto -Comune di Leonforte (avv. Sangiorgi) c. Mini. stero Lavori Pubblici e Interni (avv. Stato Carafa). Terremoti -Localit sismiche -Elenco dei Comuni -L. n. 1684 del 1962 -Applicazione -Inclusione di Comuni nell'elenco -Criteri. Terremoti -Localit sismiche -Elenco dei Comuni -L. n. 1684 del 1962 -Applicazione -Inclusione o esclusione dei Comuni per tutto il territorio -Necessit -Inclusione o esclusione solo di parte del territorio -: _Impossibilit. Terremoti -Localit sismiche -Elenco dei Comuni -L. n. 1684 del 1962 -Applicazione -Attivit vincolata -Conseguenza. / Terremoti -Localit sismiche -Elenco dei Comuni -L. n. 1684 del 1962 Applicazione -Poteri del Ministro -Disciplina transitoria per gli edifici in itinere -Illegittimit. La legge 25 novembre 1962 n. 1684, che prevede l'inclusione di territori comunali nell'elenco deUe localit sismiche, facendo riferimento ai Comuni soggetti ad intensi movimenti sismici, non ha riguardo soltanto a quelle localit che, per precedenti episodi teUurici, abbiano riportato gravi danni, ma demanda alle valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione l'individuazione dei dati ed elementi -non necessariamente collegati -a prrecedenti dannosi -capaci di rivelare l'esposi zione del Comune ad intensi movimenti sismici; pertanto, legittimo il provvedimento che include un Comune nell'elenco predetto tenendo. conto non soltanto dei danni (pur se di lieve entit) causati da precedenti terremoti, ma anche delle condizioni generali, della costituzione geologica dei terreni delia Regione, delle anomalie geofisiche del basso Tirreno, ecc. (1). (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO. (1-4) Cfr., per i precedenti; Sez. IV, 30 giugno 1970, n. 477, Il Consiglio di Stato, 1970, I, 920. 10 .; 340 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La legge 25 novembre 1962 n. 1684 non attribuisce,,al MiniStro per i lavori pubblici il potere di frazionare il territorio comunale, distinguendo tra parti di esso esposte a.d intensi movimenti teilurici (e perci, da includere nell'elenco) e parti che non presentino tale carattere, essendo all' Ammi.nistrazione consentita una scelta tra due soluzioni, quella dell'inclusione dell'intero t.erritorio comunale nell'elenco o quella della su completa esclusione; pertanto, legittimamente viene assoggettato alle prescrizioni ed ai vincoli antisismici l'intero territorio di un Comune, anche se solo una parte di esso risulti esposta a fenomeni di intensi movimenti tenurici (2). L'attivitd amministrativa, riguardante l'inclusione del territorio di un Comune ngli elenchi dei Comuni soggetti alla normativa antisismica ha carattere vincolato, essendo il Ministro senz'altro tenuto -una volta accertata la sussistenza del ;presupposto richiesto (esposizione della zona a intensi movimenti tellurici ) -senza margine di discrezionalitd, a procedere alla prescritta inclusione del Comune nell'elenco; pertanto, la circostanza che siano in corso iniziative per la modifica della disciplina legislativa regolante la materia non pu in alc'lin modo ritardare l'emanazione di detto provvedimento (3). La legge 25 novembre 1962, '11.. 1684 non attribuisce al Ministro per i lavori pubblici -in occasione della formazione degli elenchi dei Comuni -il potere di dettare norme di carattere transitorio rivoUe a disciplinare gli edifici in itinere, essendo a detto organo solo consentito di procedere all'inclusione del Comune nell'elenco, determinando cos ma nei riguardi della sofo edificazione a venire -l'operativit nel territorio comunale della disciplina antisismica; pertanto, illegittimo il provvedimento che, nell'includere un Comune nel detto elenco, assoggetta al nuovo regime non soltanto i futuri edifici, ma anche le costruzioni i'n corso di realizzazione al momento della emanazione del provvedimento stesso (4). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1971, n. 16 -Pres. Potenza -Est. Catallozzi -Bertini (avv. Bertolino e Pier:ro) c. Mini1stero d.i Grazia e Giustizia (avv. S~ato Mataloni). Stato civile -Figlio legittimo -Conseguimento dello status -Formazione dell'atto di nascita -Necessit -Presunzione ex art. 231 Cod. civ. -Funzione. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 341 Stato civile -Figlio adulterino -Riconoscimento -Diniego -Mancanza fell'impedimento ex a:rt. 231 Cod. civ. -Fattispecie -Illegittimit del diniego. La posizione soggettiva di figlio legittimo si consegue non in maniera automatica, per effetto dell'esisternza deUe condizioni stabiiite dall'ordinamento giuridico (vincolo coniugale tra i genitori, parto deUa moglie, concepimento ad opera del marito in costanza di matrimonio), ma unicamente mediante la formazione dell'atto di nascita detl'individuo, da cui risultino il nome deUa madre e la sua qualit di donna coniugata, o, in via sussidiaria, qualora manchi detto titofo, attraverso l'originaria instaurazione del possesso di statoi, desunto da una. serie di fatti precisi e concordanti (nomen, tractatus, fama); pertanto., la presunzione contemplata dall'art. 231 e.e. (in base al quale il marito padre del figlio concepito durante il matrimonio ,, ) avendo. l'esclusiva funzione di integrare l'atto di nasc.ita, attributivo deUo status di figlio legittimo, .in relazione ad un elemento non suscettibile di idonea documentazione, operante solo se l'atto stesso sia stato foT'mato con le indicazioni innanzi SrPecificate (1). Nel caso che nell'atto di nascita manchi l'indicazione della madre, unita in matrimonio (per esse.re stato l'individuo denunciato dal dichiarante come 'Qllto dali'unione nturale di esso dichiarante, celibe, cittadino italiano, con donna non coniugata, non parente n affine con lui, nei gradi che ostano al ricom.oscimento1), la presunzione legale di paternit contemplata dall'art. 231 e.e. (in base al quale il marito padre del figlio concepito durante il matrimonio >) non esplica i suoi effetti nei confronti dei marito della donna all'epoca del concepimento, a nulla rilevando l'errone1a qualificazione di e noi)'!.. coniugata attribuita, nel predetto titolo-, a.ila stessa; pertanto, in tale ipotesi illegittima la reiezione dell'istanza, .prodotta dalla madre, di ammissione nei propri riguardi del riconoscimento, per decreto de.I Presidente delZa Repubblica, del figlio adulterino nato dalla sua uniol)'l..e con persona diversa dal coniuge, ove, alla data di emanaziol)'l..e del provvedimento, non sussista l'impedime.nto previsto dall'art. 253 e.e., per avere il figlio lo stato non di figlio legittimo della donna e del suo coniuge (all'epoca deceduto), ma unicamente quello diverso e pi ridotto di figlio naturale, riconosciuto dal so.io padre (2). (1-2) Cfr., per i precedenti, Cass., S-ez. Un., 19 aprile 1963, n. 967, Giust. Cic., 1963, I, 129; Cass., Sez. I, 15 luglio 1963, n. 1925, ivi, 1963, n. 2018; id. 23 febbraio 1965, n. 301, ivi, 1965, n. 1405; Cass. Pen., Sez.. Un. 30 maggio 1959 (dc. Marchi ed altri) e 15 marzo 1960 (rie. Cesarini), Giust. Civ., 1959, I, 1999 e 1960, I, 1686; Cons. Stato, Sez. II, 13 febbraio 19681 ~ n. 77, Foro amm., 1968, I, 20, 1600). 342 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 43 -Pres.'Gl'anito Est. Bernardinetti -Trento (avv. Perli:ni) c. Ministero Tesoro (avv. ' Stato Terranova). Danni di guerra-Contributo di ricostruzione -Domanda -Erronea interpretazione come richiesta di indennizzo -Fattispecie -Illegittimit. Nel caso in cui il proprietario di uno stabilimento distrutto dagli eventi bellici abbia chiesto il contributo dello Stato per la ricostruzione, ai Se'ltSi della legge 27 dicembre 1953, n. 958, ed abbia effettivamente proceduto aria ricostruzione, dev_e ritenersi validamente manifestata la volont di ottenere il detto contributq, a nulla rilevando che nella dichiarazione successivamente resa ai sensi deli'art. 7 legge cit. sia stato adoperato il termine indennizzo in luogo di quello di contributo, specie se detto t.ermine risulti gi incorporato nel modulo preparato dalla Intendenza di finanza; pertanto, illegittimamente l'Intendente di finanza (ed il Ministro per il tesoro, in sede di decisione del ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento deWAutorit periferica), ritenendo in detta dichiarazione concretata la volont di innovare alle precedenti istanze, provvede a liquidare l'indennit, anzich il chiesto contributo, per danni di guerra. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 geillilaio 1971, n. 48 -Pres. Mezzanotte -Est. Vicenzio -Soc. Compagnia agricola industriale gomma .e oli:banum (avv. Clarizia) c. Ministero agricoltura e foreste (avv. Stato Albisinni). Competenza e giurisdizione -Industria e commercio -Importazione Integrazione prezzo di importazione -Concessione -Decadenza Per omesso deposito in termine della dichiarazione di accettazione dei contratti -Impugnativa -Giurisdizione del C. d. S. Prezzi -Industria e commercio -Importa~ione -Integrazione prezzo di im:t;>ortazione -Concessione -Dichiarazione di accettazione dei contratti -Termine per il deposito -Imposizione da parte del Comitato interministeriale -Legittimit. Prezzi -Industria e commercio -Importazione -Integrazione prezzo , di importazione -Concessione -Decadenza -Per mancata tempestiva osservanza di una clausola -Atto dovuto -Eccesso di po tere -Non sussiste. Nel caso in cui la Societ richiedente la concessione dell'integra-:. I' zione ,del prezzo di importazione di un dato quantitativo di merce non --~ PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 343 abbia ottemperato alla clausola che imponeva il deposito, entro un termine perentorio prefissato decorrente dalla comunicazione dell'esito favorevole della gara, della dichiarazione di accettazione dei contratti di acquisto della merce stessa, la d.ecadenza dalla dettJa concessione si verifica nell'ultimo stadio formativo del rapporto in corso di instaurazione tra la P. A. e l'interessata, ed ha anzi precisamente la funzione di impedire la formazione di tale rapporto; pertanto, incidendo il provvedimento di decadenza non su un diritto soggettivo perfetto, ma soltanto nell'inte- resse legittimo delia societ richiedente al definitivo perfezionamento del rapporto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. L'imposizione d.i un termine di decadenza per il deposito della dichiarazione di accettazione de( contratto di acquisto della merce, ai fini della concessione della integrazione del prezzo di importazione, di un dato quantitativo del prodotpo, rientra nel potere discrezionale del Comitato interministeriale per il prezzo dello Zucchero di importazione, il quale ha il potere di disciplinare le modalit di importazione della merce ai fini dell'ammissione delle singole operazioni alla integrazione di prezzo della Cassa conguaglio, nonch di stabilire le condizioni alle quali l'integrazione stessa era subordinata ai sensi dell'art. 1 primo comma d.l. 25 maggio 1963. Nel caso in cui l'Amministrazione -in presenza di una precisa clausola di decadenza della ditta richiedente la concessione dell'integrazione del prezzo di importazione di un prodotto, per l'inademtpimento di una specifica condizione nel termine perentorio stabilito -non possa esimersi, anche per il principio della par candido dei concorrenti, dal dichiarare la decadenza della ditta stessa dalla concessione in parola per il solo fatto obiettivo dell'inosservanza del termine perentorio,. considerando in conseguenza ininfluenti le ragioni addotte dalla ditta a giustificazione di tale inosservanza, non pu configurarsi nel comportamento dell'Amministrazione il vizio di eccesso di potere, in manoonza di una facolt della stessa di valutare discrezionalmente se far luogo, o men, alla pronuncia di decadenza. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 52 -Pres. Granito -Est. Vivnzio -P.ierron (avv. Perlini) c. Intendenza di Finanza di Frosi~one (avv. Stato Terranova) e Casa di cura Madonna delle Grazie di Anagni (avv. Colafranc-eschi). Contabilit generale dello Stato -Contratti della p. a. -Alienazione beni immobili -Gara -Avviso d'asta -Pubblicit-notizia -Inosservanza dell'art. 18 r. d. n. 454 del 1909-Illegittimit. Ai sensi dell'art. 18 r.d. 17 giugno 1909, n. 454 (che configura una particolare forma di pubblicit-notizia, avente lo scopo di portare l'av 344 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO viso di asta a conoscenza deHe generalit), l'affissione dell'avviso nei luoghi prescritti deve essere rinnovata per tre volte consecutiv.e nell'am~ bito di un mese, plf'eferibilmente in giorni festivi, nel senso che ciascuna affissione deve essere distinta dalla precedente e che, di conseguenza, deve intercorrere un certo tempo tra ciascuna di esse, purch tutte e tre abbiano luogo nell'ambito di un mese; pertanto, dovendosi l'affissione, durata in modo continuativo per oltre un mese, ritenere quanto meno equipollente a tre distinte affissioni nell'arco del mese stesso, per essere stata rispettata la ratio che ispira la richiamata norma (ed a nuUa rilevando che nei periodi intermedi l'avviso non sia stato asporta.to dai luoghi prescritti), illegittimamente l'Intendente di Finanza annuLla il verbale di aggiudicazione, di un terreno venduto all'asta ed il pT'oprio decreto di approvazione di detto verbale, inconsiderazione del fatto che l'affissione dell'avviso d'asta, perdurata in modo continuativo per oltre un mese, non era stata rinnovata per tre volte. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1855 -Pres. Gianniaittasio -Est. Per:r:on.e Capano -P. M. Antoci (conf.) -S.p.A. V.io... bella (avv. Gr:assi) 'c. Milllistero delle Finanze (avv. Staito Masi). Imposta di ricchezza mobile -Redditi di capitale -Esistenza del mu tuo -Prova per presunzioni -Ammissibilit. (legge 8 giugno 1936, n. 1231, art. 20; t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 50). Ai fini deUa .imposizione sui redditi di capitale, non soltanto ia fruttuositd ma anche l.'esistenza di un mutuo (e in gnere di un finanziamento) pu essere provata mediante presunzioni. CMrettamente pu presumersi l'esistenza di uno o pi mutui nel caso di acquisto da parte di una sociietd di beni di valore notevolmente superiore alle somme di denaro, conferite dai soci (e in ge.nere alle attiv:itd sociali risultanti dal bilancio). Inoltre, corretta.mente pu desumersi chei il valore di un immobile concordato dal contribuente ai fri,ni dell'imposizione sui trasferimenti coincida con il valo'l"e di mercato dell'immobile stesso, e che a questo coincida anche il prezzo effettiviamente COIJ"'risposto dall'acquirente a titolo oneroso (1). (Omissis). -Col secondo motivo si censura l'impugnata sentenza ne11a .par.te in cui ha xitenuto 1che legittimamente l'ufficio delle im (1) La presente sentenza esattamente conforme all'altra 8 ottobre 1970, n. 1854 fra le stesse parti, la prima parte della quale stata pubblicata in questa Rassegna, 1970, I, 1092, Con nota. La prova per indizi e l'accertamento dei redditi imponibili. Con la decisione in rassegna e con altra in pari data n. 1854, la Corte di Cassazione conferma che noi;i solamente la 'fruttuosit, ma anche l'esistenza di un mutuo e in genere di un credito pu essere provata sulla base di elementi indiziari, mediante la prova indiretta critica. Lo stesso orientamento, peraltro, era gi implidto nelle sentenze 3 ottobre 1968, n. 3075 (in Riv. leg. fisc., 1969, 345), 15 luglio 1966, n. 1891 (in Riv. leg. fisc., 1966, 2030) e 24 gennaio 1947, n. 69 (in Riv. leg. fisc., 1947, 114). Un cenno in senso contrario era invece contenuto nella sentenza 1'6 giugno 1941 n. 1794 .. (in Riv. leg. fisc., 1941, 618). 346 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO poste accert, in base a presunzioni giravi, precise e concorda;riJff, l'esi ,/ stenza di due mutui a favore defila societ ". Si deduce che non esistevano :liatti noti, stodcamente provati, da cui poter de1sumerie, come conseguenza uni.ca e 111ecesisaria, l'esistenza di 1altri fatti; e si addebita ai giudici di merito di avere attribuito ,efficacia probatoria a presun- La dottrina pi recente, 1Pur avendo pi volte commentato le norme confluite nell'art. 86 del testo unico del 1958, ha dedicato alla specifica questione solo brevi cenni: ZAPPAL e LANZA, L'imposta sui redditi mo-biliari, 1964, 240, A.LLORIO, Diritto processwale tributario, 1962, 367 (in nota 200}, S'ANTONASTAso, L'art. 66 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, in Riv. dir. fisc., 1968, I, 459. Ampliamehte invece ne ha trattato il QUARTA (Commento alla legg sull'imposta di ricchezza mobile, II edizione, 1903, vol. II, 22), il quale ha esattamente osservato come l'art. 21 del t.u. 2~ agosto 1877, n. 4021 intende a niente altro, fuorch a significare che, quando vi siano titoli, dai quali .risulti l'esistenza di redditi in forma definita, al 1 lora questi redditi debbano essere dichiarati al lordo, nelle 1somme che figurano nei titoli medesimi, senza che possano diminuirsi per ca~coli presuntivi e prudenziali che siano per farsi; la qual cosa affatto estranea al modo, onde l'esistenza dei redditi .stessi debba essere dimostrata, e non toglie (n l'articolo in una maniera qualunque lo esclude) che, ove i titoli ( non vi siano, l'esistenza ne possa essere in altra maniera dimostrata ed accertata" La obiezione -ha anche rilevato il QUARTA -che, nel difetto di titoli, l'iscrizione di siffatti redditi si fonderebbe solo sopra una semplice arbitraria presunzione della loro esistenza, prova nulla perch ' prova troppo; essendo evidente che, se valesse, dovrebbero i titoli richieJ dersi per l'accertamento di tutti gli altri redditi ancor se variabili ed eventuali, .poich riguardo a tutti codesti l'esistenza non poggia che sovra una presunzione ". Ed invero l'art. 8 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. N, trasfuso poi nel testo unico del 1877 al .comma secondo dell'art. 50, seguito dal secondo .comma dell'art. 77 del regolamento 11 luglio 1907, n. 5'60, e ora infine trasfuso nel secondo comma dell'art. 86 del testo unico del 1958, lungi dall'avere introdotto una disciplina speciale e derogatoria per l'accertame. nto e l'imposizione dei redditi di capitale, ha soltanto confermato l'operare, anche per tali redditi, di alcuni principi generali. Ha cos confermato: a) che fatto dlevante agli effetti dell'imposizione mobiliare l'acquisizione, di un reddito da parte di un soggetto, e che perci l'attivit di accertamento deve essere portata SU questo fatto, rimanendo solo incidentale e anche eventuale la conoscenza di altri fatti che si collocano per cos dire "a monte,, del fatto anzidetto (quale, ad sempio, la stipulazione di un contratto avente un particolare contenuto); b) che il fatto dell'acquisizione di un reddito pu essere accertato, tanto dall'amministrazione finanziaria quanto dalle commissioni tributarie, mediante la prova indiretta critica, desunta da elementi indiziari; e e) che i documenti formati dal contribuente o che il medesimo ha concorso a formare, costituiscono elemento di prova soltanto dei fatti sfavorevoli,, (arg. ex art. 2730 e.e.) al contribuente, e non possono essere da costui invocati e fatti valere come prova a proprio favore (salvo l'ope-,. rare di un criterio desumibile dall'art; 2734 e.e.). 347 PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ziorni non aventi i l"equisiti di .egge, di aver desunto presunzfoiii da presunzioni, di non aver coordinato e valutato nel loro compJ.esso tutte le >Circostanze note, e di non aver esalcinato gli elementi di fatto che contrastavano con quelli .utilizzati ai fini della decisione. Nessuna di tali censure fondata. L'ultimo di questi tre princ1p1 poggia su una esigenza logica persino ovvia. Esso impedisce che il contribuente possa invocare il contenuto pattizio di documenti contrattuali da lui stesso redatti (o la cui redazione egli ha determinato) .per escludere l'esistenza di un reddito o per determinarne l'entit: su questo punto, peraltro, si torner nel seguito di questo scritto. E.sso, inoltre, impedisce che possa essere condivisa l'affermazione secondo cui i bilanci delle societ sarebbero assistiti da una mitica presunzione di verit in qualche modo operante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Questa affermazione pervenuta alla sentenza in rassegna da precedenti pronuncie, alcune delle quali ormai lontane nel tempo, senza per che mai essa abbia formato oggetto di una verifica critica e di un adeguato approfondimento. Anzi, chi ripercorra la strada fatta dalla giurisprudenza, finisce con il trarre il convincimento che l'affermazione anzidetta .sia il risultato di una serie di mutuazioni alquanto inconsapevoli di un'i:dea oTiginaria da essa nettamente diversa. . Ed invero, in una sentenza 25 aprile 1879 (in causa Credito Fondiario c. Finanza), la Corte di Cassazione romana, interpretando l'art. 25 del testo unko del 1877, chiaramente affermava che la "finanza sar sempre in diritto di verificare, contradire e correggere i risultati erronei di quei bilanci, i quali non possono essere misura e regola all'applicazione dell'imposta, se non in quanto .siano conformi alla leg;ge ed alla verit . Successivamente la stessa Corte, nella sentenza 12 gennaio 1912 (in causa Soc. Oerlikon c. Finanza, in Giur. it., 1912, I, 132) attribuiva al bilancio di una societ anonima il valore di una presunzione nel contesto del brano che si .riporta: Nessun dubbio che i bilanci delle societ anonime costituiscono la base normale dell'accertamento del reddito .sul quale deve essere determinata la tassa di rkchezza mobile, che cio .costituiscono una vera e propria presunzione iuris tantum; ma questa presunzione pu essere combattuta e invanita dall'agente delle imposte con tutti i mezzi specialmente indicati nell'art. 37 della legge e nell'art. 78 del regolamento. fra cui le indagini di fatto sull'entit dei redditi" La stessa sentenza, in un brano successivo, chiarisce: l'agente valut il montare delle forniture, la grande quant~t degli affari nella cospicua somma di L. 671.444; stim un utile del 5 % , che fu poi prudentemente ridotto dalle commissioni amministrative; tenne conto di tutti gli altri elementi di fatto, che confortavano il suo apprezzamento; e tutte queste ricerche e valutazioni entrano nell'ampia sfera della norma dell'art. 78 del :regolamento . J.?i "presunzione di verit si parla nella sentenza della Cassazione romana 11 maggio 1912 (in Giur. it., 1912, I, 637): Il reddito che risulta dal bilancio presunzione di verit, come dall'art. 25 di detta legge, ma la presunzione iuris tantum, perch ammette la prova del contrario, come s'inferisce dagli artt. 37 e 50 della legge .stessa, del che non si mai dubitato, cOine non si dubita da alcuna delle parti nella presente controver. sia . Tuttavia, la stessa sentenza determina il significato di questao/ affermazione, quando aggiunge: La prova, che deve pur fornire l'Aro 348 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Er:a acquisita (ed addirittwria pacifica) una serie di fatti .certi, documentalme: rute prova1ti e di dlevanza decisiva, quali i seguenti: a) che il capitale soieiale ammontava ad appena lire un milione; b), che, ci nooiostan.te, la societ acquist immobili per un prezzo dichiarato di lire sette milioni; e) che il valO're .effettivo di tali immobili, ai fini del ministrazione per smontare la presunzione di verit del bilancio, non tralascia di essere una rprova della .specie di quelle, di cui agli artt. 37 e 50 della legge, che a base d'informazioni e di congetture, su cui deve basare il convincimento insindacabile delle commissioni amministrative; una prova, senza forme determinate, e per sua indole sfugge alla critica ed al controllo da parte dell'autorit giudiziaria, il cui compito circoscritto alle sole questioni giuridiche . In seguito, la giurisprudenza ha ripetuto piuttosto tralaticiamente espressioni similari, non solo omettendo di esaminare la validit .e il significato ma persino alterando il contesto originario delle espressioni stesse. Cos, ventiquattro anni dopo, nella 1sentenza 24 luglio 1936, n. 2721 (in Foro it., 1936, I, 1191), :possibile trovare gi formulate enunciazioni testualmente identiche a quelle contenute nella sentenza in rassegna (parimenti, nelle sentenze 14 agosto 1959, n. 2526, in Riv. leg. fisc., 1960, 235, e 7 gennaio 1965, n. 14, in Riv. leg. fisc., 1965, 808, queste due per rese in materia di imposta di famiglia). In realt, l'asserto secondo .cui i bilanci delle 1societ sarebbero assistiti da una presunzione di verit privo di validit. L'unico valore probatorio attribuibile ai bilanci quello in senso lato confessorio, di cui sopra si detto (sull'argomento, cfr. anche MEssmEo, Valore giuridico delle poste di bilancio di societd per azioni, in Foro it., 1938, I, 1427). Del resto, d confermato dalla considerazione che la deliberazione assembleare che approva un bilancio non rispondente all'effettiva situazione della societ affetta da nullit assoluta, e quindi nulla aggiunge, in termini di rilevanza, al bilancio falso (Cass., 13 febbraio 1969, n. 484, in Giust. civ., 1969, I, 587, con richiami di pr:ecedenti e nota di GrANNATTASIO). A ben vedere, il bilancio soltanto un allegato alla dichiarazione del contribuente, ed ha un valore probatorio identico a quello riconosciuto a tale dichiarazione (sul punto, da ultimo, CHrcco, Valore probatorio della dichiarazione dei redditi, in questa Rassegna, 1967, 1062, e Russo P., Na tura ed effetti giuridiCi della dichiarazione tributaria, in Riv. dir. fin., 1966, I, 231). Rimosso l'equivoco della cosiddetta presunzione di verit dei bi lanci, si .pu passare al commento del principio sopra indicato con la let te.ra b). L'utilizzazione degli indizi per l'accertamento dei redditi imponi bili , com' noto, ampiamente riconosciuta da disposizioni .legislative. Cos, per i soggetti tassabili in base a bilancio, gli artt. 119 e 120 del testo unico del 1958 (i quali sostanzialmente riproducono norme precedenti) dispongono, il primo, che per il GOntrollo del bilancio e delle altre scrit ture contabili ammesso il ricorso " agli elementi e dati concreti rac colti d'uffido e che l'integrazione o correzione delle impostazioni di bi I lancio mancanti o inesatte pu essere operata "anche induttivamente l i (ossia in forza di elementi indiziari); e, il secondo, che l'a!:'certamento sintetico fatto "in base alla situazione economica dell'azienda desunta' dagli elementi e dati comunque !raccolti,., I PAtTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 349 l'imposta di ir.egistro sull'atto di compravendita, fu cottlCoil"dato in"lire 38.375.000; d) che dal bilancio risultava un veriSamento da parte dei soci per l'importo di liire 5.500.000, ia titolo di aumento di capitale, I mentre nessun aumento di capitale fu deliberato fino alla da.ta del: J.'.accer:tamento fiscale, avvenuto dopo drica quarttro anni. La sentenza in rassegna ha esattamente rilevato che mediante indizi possono essere accertate sia la posta di bilancio integrativa o correttiva di quelle mancanti o inesatte, sia l incompletezza o inesattezza del bilancio e la .conseguente sua inattendibilit. E, invero, l'art. 7 del r.d.l. 13 gennaio 1936, n. 120 (poi confluito negli artt. 119 e 120 del testo unico del 1958), nel sostituire l'art. 20 del r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 1887, ha meglio pre:visto la disciplina della funzione amministrativa di accertamento e, quindi, dell'iter logico da seguire nell'attivit di accertamento, mentre non ha introdotto alcuna modifica alla disciplina della prova (cfr. la sentenza n. 2721 del 1936 sopra .citata). L'accertamento dell'inattendibilit del bilancio , in sostanza, solo un momento di un'unica valutazione che si conclude con l'integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio, oppure, nei casi 1pi gravi (art. 120 lett. e), con l'accertamento sintetico; e gli stessi elementi probatori possono essere utilizzati per i vari momenti di tale valutazione. Non pu .quindi essere condiviso l'asserto Secondo cui il reddito accertato sinteticamente ossia con metodo presuntivo e induttivo ... un reddito diverso da quello risultante analiticamente" Gcosi ALLoRIO, Diritto processuale tributario, 1962, 364, nota 194). Invero, 1come si osservato, il ricorso a presunzioni o indizi ammesso (ed normale) anche per la correzione o integrazione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte, e non discrimina l'accertamento sintetico da quello analitico, modalit queste diverse di una medesima funzione. V' di pi. Tra disciplina della prova e configurazione del procedimento nel quale la prova stessa utilizzata esiste un collegamento tanto pi stretto quanto pi tale procedimento ha carattere inquisitorio. Ora, com' noto (cfr. per tutti ALLoRro, op. cit., 320, e MrcHELI, L'onere della prova, 19.66, ristampa, 291), il procedimento contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie ha un sictJ.ro carattere inquisitorio: si pensi all'art. 27 del r .d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, ove si parla di giudizio in base alla obbiettiva considerazione dei fatti delle ci11costanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza "; e all'art. 25 comma primo del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 che attribuisce alle commissioni le facolt di indagine conferite agli uffici dell'amministrazione. In un .siffatto procedimento, alle facolt di acquisizione del materiale probatorio iper iniziativa dello stesso organo chiamato poi a decidere e alla ;possibilit di utilizzare persino i fatti di cui questo Sia comunque a conoscenza, non pu non far seguito una ampia libert di valutare il materiale probatorio acquisito e in genere le cognizioni disponibili, e quindi anche di valorizzaTe, pur con la doverosa cautela, i meri indizi (sul collegamento tra processo inquisitorio e prova per indizi, BERLIRI A., n processo tributario amministrativo, 1940, II, 161, e, con diverso orientamento, .ALLORIO, op. cit., 363, nota 190). Cosa questa gi rilevata dalla giurisprudenza la quale ha avuto modo di affermare .. (Cass. SS. UU., 9 giugno 1941 n. 1695, in Riv. leg. fisc., 1941, 612) che e le ~ fonti della prova del processo ordinario (confessione, testimonianza, scrit 350 RASSGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sul!la base di codesti fatti certi, valutati inOlll gi isolatamente, ma nel foro coo~dinafo compJ:e.sso, i giudici di merito ha!Ilno rilevato che , J.eg1ttimo era stato l'operato dell'amministrazione filn.anziaria, ila quale aveva ritenuto l'esistenza di due mutui a favo!I"e della sociieit, uno da parte dei soci ,e l'a~tro da parte di terzi non identificati. Senza un ture, presunzioni) soggiacciono nel processo tributario, a notevole trasformazione, per la soppressione delle forme e per la dispensa, di regola, dalla motivazione in fatto e quindi dall'enunciazione della prova, in modo che potrebbe la prova ridursi alle fonti meno controllabili, quali la presunzione o la informazione (testimonianza informe non partecipata), o addirittura scomparire nella stessa convinzione del giudicante ~. In proposito va sottolineato -sia pure per inciso -come proprio la necessit per le controversie in materia di estimazione degli imponibili, di un procedimento a carattere inquisitorio e di una .particolare disciplina delle prove, abbia costituito la Pi cocente delle ragioni .politiche della sottrazione di dette controversie alla giurisdizione ordinaria. Tale necessit sussiste oggi come nel 1865, e non va sottovalutata, come lo da coloro che, sensibili unicamente all'attuazione dei principi di unicit della giurisdizione e di pienezza della tutela giurisdizionale, sono portati a ridurre a ordinarie controversie civili le controversie tributarie, e ad estendere a queste, con un automaUsmo quanto meno sospetto, le regole civilistkhe in materia di prove. Un esempio di estensione non ade.guatamente meditata di dette regole rinvenibile nella sentenza in rassegna, laddo"\'e si asserisce che anche nelle controversie tributarie le presunzioni possono essere utilizzate purch abbiano i caratteri della gravit precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 e.e. . Affermazione questa 0che !ascia non poco perplessi: ben vero che un uso non corretto e non misurato del materiale indiziario pu condurre ad illazioni arbitrarie e deve quindi essere evitato; per anche vero che immediatezza (art. 2727 e.e.) gravit, precisione e concordanza (art. 2729 e.e.) degli indizi, seppure sono richieste per la prova civile, dominata dal principio dell'onere per le parti di fornire (e quindi di precostituire) la prova, non sono logicamente necessarie per formulare presunzioni caratterizzate da un accettabile grado di razionalit, e in genere per un corretto e cauto giudicare. In particolare, merita osservare che un solo elemento indiziario, ad esempio l'entit dei ricavi lordi di una impresa, pu costituire (e frequentemente costituisce) sufficiente supporto di un accertamento sintetico dei redditi conseguiti dalla impresa stessa, in assenza di prove idonee a privare il significato di detto indizio o a renderlo gravemente equivoto (sulla sufficienza di un solo indizio, LEONE, Trattato di diritto processuale penale, 1961, vol. II, 165). Del resto, la necessit di .una pluralit di indizi concordanti superata dalle disposizioni che impongono alla commissione tributaria di Ticercare il materiale probatorio, senza adagiarsi in una 1passiva applicazione della regola di giudizio posta dall'art. 2697 e.e. Cosa questa che conduce a formulare criteri di convenienza quale quello secondo il quale il giudice pu pretendere dal contribuente la prova dei fatti che egli in grado di conoscere meglio (MICHELI, op. cit., 293), e quindi pu, in relazione al comportamento inerte del contribuente, valorizzare un' indizio risultante dagli atti, facendone la base logica di una presunzione. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 351 finanziamento, iiniatti, la societ non avr,ebbe potuto acquis:tar~(col suo caipitall:e di lire UJn. milicme) g1i immobile che invece ,a,cquist. Ed i.ingiustificato era da ritenersi, ,secondo l'implicito apprezzamento dei giudici ,di merito, J.',assunto della societ, secondo c:ui essa, avendo una composizicme ,strettamente familiaire, aveva acqui,stato quegli immo- Considerazioni analoghe possono condurre ad escludere l'operare, nella materia di che trattasi, nel noto ditterio praesumptio de praesumtione non admittitur. L'argomento meriterebbe un esame pi ampio, non .consentito in questa sede. tuttavia possibile respingere le facili trasposizioni delle regole disciplinatrici della prova civile alle controversie in tema ,di determinazione dell'imponibile, ,e contrastare la tendenza a vedere tali controversie crune una specie delle controversie civili, per ,cos dire, ingiustamente esiliata. A questo punto, appare palese che -come affermato dalla Corte di Cassazione -il ,secondo ,comma dell'art. 86 del testo unico del 1958 e le disposizioni che l'hanno preceduto, lungi dall'avere introdotto una disciplina speciale per l'accertamento dei redditi di capitale, ha soltanto confermato fa possibilit di accertare mediante elementi indiziari tanto la .fruttuosit quanto l'esistenza di un :mutuo e in genere di un credito. E ci anche quando il contribuente produce documenti contrattuali ( o altro materiale probatorio equivalente) dai quali non appare,., o addirittura contrastata, l'esi,stenza oppure la fruttuosit del credito, l'una e l'altra rilevabili invece induttivamente (sul significato del termine "titolo;, cfr. BERLmI A. Il testo unico delle impo.ste dirette, 1960, 195, , SANTONASTAso, op. cit., 473). stato scritto che la disposizione in esame sarebbe .stata introdotta, nel 1870, per porre l'amministrazione finanziaria al riparo dai facili artifizi delle parti private . senz'uopo di ricorrer all'impugnativa di simulazione per vie giudiziali del titolo" (PESTALOZZA, Simulazione, in Enciclopedia giuridica italiana, vol. XV, 1925, 868, e DISTAso, La simulazione dei negozi giuridici, 1960, 711). In tal modo, si collocata la disposizione stessa sul territorio della disciplina della simulazione. Cosa questa Che accettat.le nella misura in cui conferma, per altra via, la possibilit "senza limiti,., per un ,soggetto terzo, di provare anche mediante presunzioni la :realt dei fatti (art. 1417 e.e.), e la impossibilit, per coloro 1che hanno p_osto in essere una situazione apparente (ad esempio, redigendo un documento), di invocare e utilizzare tale situazione a .proiprio favore contro un soggetto terzo; ma che non pi accettabile quando, per essere irimasti troppo lungamente sul terreno della disciplina della simulazione, si rperde di vista che il fatto rilevante ai fini dell'imposizione mobiliare non tanto la V'eridicit o meno di ci che appare da un " titolo "" quanto invece la acquisizione o meno di un reddito. ' Con il sottolineare l'affermazione di principio ,sopra indicata con la lettera a), si appunto inteso rettificare la distorsione di visuale conseguente dall'attribuzione di un rilievo immediato ed eccessivo alle vicende contrattuali e alle entit documentali ad esse relative. F. FAVARA J 252 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bili (da uno dei soci) per un prezzo notevolmente iinferiore ~r"quello giuis,to (ma pur sempre superiore al capitale sociale). La motivazione della i:mipugnata sentenza del itutto esauriente, sorrretta da argotmentazioni logiche, oltre che immuni da erirori di diritto, ed perci m.sindacabile in questa sede. I vizi deillunciati dalla ricoll"lrente non sussistono, ne esatto che la prova dei due mutui sia stata desun,ta, :in via presuntiva, unicamen1te dail valore attribuito ai smndicat:i immobili in sede tributaria, ai fini dell'imposta di registro sul contratto di compravendita. Questo, come innanzi si visto, fu uno degli elementi utilizzati dall'amministrazione finanziaria, J.a quale fond i suoi apprezzamenti (condivisi dai giudici di medito) su tutti i fatti oinnan.zi menzionati, ed in parlicolaire su quello della modesta entit del oapii1:a1e Sociale, che non consentiva le operazioni in realt compiute. D'altra parte, esattamein.te la Corte d'appello ha oss1ervato che "il c01D.cor:dato stipulato dal contribuente 1ari fin.i dell'imposta di registro pienamente attendibile agli ,effetti della determinazione del valore di mercato del bene, sia perch preceduto da perizia tecnica, sia pevch non tPra valgono anche in ordine al secondo motivo del r.iicorso, oorpra brevemente riassunto, il cui presupposto consiste ~sempre neH'afferunarto prin~ipio di autonoma norma.tiva dei contratti con lo Stato ai fini tributari. Una volta esclusa questa distinita disciplina ed affermata l'unificazione e semplificazione, attraveriso un processo leg.islativo d'indole unitaria, nop. ha ragione d'esser.e la diverisificazione fra foirnitureiappailti e fOI"D.oiture-ve~te, pel'ch contTaisterebbe con la gi illustrata equiparazione delle va.rie ipotesi di negozi giuridici soggetti al tributo in questo particolare Settore. Il ricorso va dunque Tigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado. -(Omissis). li 356 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2164 -Pifes: Gian nattasio -Est. Granata -P. M. Pascalino (conf.) -Ministell"o delle Finanze (avv. Stato Ciardulli) c. Societ A.P.I. (avv. Andviani). Imposta di registro -Concessione di pertinenza stradale per accesso a stazione di servizio automobilistico e distribuzione carburanti Concessione amministrativa -Tassabilit ex art. 1 tariffa all. A. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 1). L'atto col quale la Pubblica Amministrazione consente al privato l'apertura di accessi suita strada pubblica, in raccordo, ad u~ stazione di servizio per la distribuzione di carburanti coLlocata in zona adiacente, ha natura di concessione amministrativa. e con.creta la attribuzione di un uso eccezionale del bene demal/'l,iale. I diritti cos conc:essi hanno consistenza reale, onde al rapporto deve applicarsi l'im.posta proporzionale prevista dall'art. 1 della tariffa all. A legge di registro (1). (Omissis). -Con l'unico motivo di dcocso, deducendosi violazione dell'art. 1 della Tariffa all. A Legge di registro e dei principi di diritto amministrativo relativi all'uso dei beni demaniali, si sostiene, da parte dell'Ammilnistll"azione delle Finanze, che erroneamente la Corte del mocito ha Vitenuto 1che l'apertuxa dei dru.e accessi sulla pubblica strada determinasse soltanto un uso speciale del bene pubblico, rapportabile a una mell"a autocizzazione personaile, ,,e che perlanto non fosse applicabile, in ordine al detto rapporto, l'imposta proporzionale prevista dall'art. 1 della ta di presentazione della denunzia, che i contribuenti, pirovvisOiriamente ammessi alle agevolazioni tributarie sono tenuti a presentare, deH'avvenuta ultimazione dei lavori o della intervenuta decadenza dai benefi.d, entro un anno dal verifical"s:i di tali eventi. Con norma di di.ritto :transitor.fo, la nuova legge stabiHsce, inoltre, che le sue disposizioni si applicano anche agli atti stipulati, cio regtstrati, ed alle decadenze verificatesi dopo l'entrata in vigore deHa legge n. 35 del La seconda massima si adegua, invece, per la disctplina dei ra:pporti anteriori all'entrata in.vi.gore della legge n. 35 del 1960, a quanto affermato dalle Sez. Un..con la sentenza 27 giugno 1969, n. 2311, in questa Rassegna, 1969, 1, 567. Di notevole interesse in proposito, oltre alla confermata operativit del principio di cui all'art. 2935 c,c., la affermazione relativa alla applicabilit in materia anche dell'art. 2941, n. 8 c:c. concernente la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del vincolo da parte del~ debitore. 360 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1960 e successive modificazioni. Pertanto nella materia di che"trattasi, la prescrizione del diritto della Finanza alla riscossione delle imposte in mi.sura ordinaTia dai contribuenti decaduti dai benefid, ove le decadenze sia.nsi avverate prima dell'entrata in vigore della citata J.e.gge del 1960, continua ad essere regolata dalla normativa. vigente prima dell'entvata in vigore di detta legge. Dopo .taluni contrasti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte a sezione semplke, le S. U. hanno, con sentenza 27 giugno 1969, n. 2311, affermato che in materia, la normativa vigente anteriormente all'entrata in vigorre della legge del 1960 da identificare in quella dettata dalla legge organica di .registro per la .riscossione dei supplementi d'imposta. stato, difatti, osservato che la detta legge organica, contenendo norme che fissano i termini della presc1rizione relativamente a tutte le possibili ipotesi di dscossione delle imposte, non presenta lacune che debbano essere colmate mediante.il ricorso atlle norme generali del codi.ce civile. stato, altres, messo in rHievo cbe sebbene l'ar.t. 136 della legge organica di registro parr:li di 1supplemento di taissa , codesta locuzfone da .intendere non nel senso di tasisa suppletiva precisato dall'art. 7, ma nell'ampio senso di ta:ssa integrativa di quella pagata al momento della .registrazione dell'atto, come fatto .pa}ese dall'ultimo comma dell'art. 47 .sempre della medesima legge organi.ca, il quale, regolando, in armonia con la regola dell'a,rt. 136, un caso pa.r.tfoo.lare di prescrizione, indica come supplemento di tassa ,, quella che, secondo la dassifi.cazione detll'a.rt. 7, un'imposta complementare. Perd anche le imposte dovute in caso di decadenza dal diritto al trattamento fiscale di favore 1sono da dmsidera1re supplementi di tasse, ed il diritto a riscuoterle si prescrive nel termine triennale ,stabilito, per la riscossione dei 1supplemen.ti, daJ.l'a1rt. 136. D'altra parte, da rHevare -ed stato rilevato dalla ricorrdata sentenza .delle S. U. -che la disciplina della prescrizione, compiutamente dettata dalla L.O.R. per quanto riguarda i.I tempo necessario a prescrivere, presuppone i principi logico-giuridici :sui quaLi l'istituto della prescrizione S: fonda, e fra questi il principio che a.etio nondiim nata non praescribitur. Significativa, 'anche a questo proposUo, la gi ricordata ([lO'rma deH'art. 47 che pu:r essendo una particolare applicazione della regola dettata dall'art. 136 .secondo il quale la presc1rizione comincia a decorrere dalla data deHa registrazione, stabilisce nel caso in esso considerato, la decorrenza non daHa data della registrazione dell'atto per il qu~le Stata riscossa l'imposta principale, ma dalla data dell'ultimo contratto in conseguenza del quale sor~e il diritto alla riscossione del supplemento. Pertanto, ove si tratti del diritto della Finanza a.Ila riscossione delle imposte dovute, in misura oll'dinairia, da coloro che sono decaduti dal diritto a godere di determinate agevola-~ zioni fiscali, e la decadenza siasi verificata .prima dell'entrata in vigore PARTE I, .SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 361 della legge n. 35 del 1960, quel diritto Si prescrive in tre anni~ .decorrenti dal momento in cui esso pu esser fatto valere, ossia dal momento in cui si verificata la decadenza, salva ove ne ricorra il caso, l'applicazione dell'art. 2941 n. 8 e.e. In 1consegueinza di quanto si detto, fil giudice di rinvio al quale -cassata la denunziata sentenza -la causa deve essere rimessa per ' nuovo esame -dovir stabilire se, nella fatti:specie, nonostante le varie leggi di proroga, sia.si avverata la decadenza dai benefici kibutari provvisoriamente Concessi ai contribuenti, e se nel caso positivo, essa 1siasi avverata prima e dopo l'entrata in vigore della legge del 1960, ed applicare l'una o l'altra delle due diverse normative che iregolano, con rigua\l"do al tempo, il termine, e la decorrenza del termiille, della prescrizione del didtto della Finan~a. -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2421 -Pres. Rossa.no.-Est. Boslli -P. M. Gentile (di:ff.) -Soc. S.I.E.T.T.E. (avv. Barile) c. Ministero delrie c.lausoe contrattuali, deve avere rig.uar.do al valore obiettivo e strumentale dell'atto, nel senso che nessuna de1le clausole medesime, considerate sia isolatamente che nel loro complesso, sia suscettibile di diventare un varco a1;traverso il quale .l'operazione possa, durante il suo 1svolgi.mento, deviare dalla sua originaria ed ~:pparente destinazione per allargarsi a nuove operazioni che sfuggirebbero in fa.1 modo al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente da;l trattamento tributa.rio agevolato. Assai diversa , invece, la seconda decisione che, pur ammettendo per l'ipotesi della lettera b) dell'art. 4 una meno riguardosa esclusivit, ha ritenuto necessario che l'atto, e ;precipuamente le -clausole che hanno riferimento alla ultrattivit della cessione e al mantenimento presso la banca del sopravanzo del credito ceduto, non devono rivelarsi suscettibili di diventare un varco attraverso il .quale l'operazione possa, durante il suo svolgimento; deviare dalla sua originaria e apparente destinazione ed allargarsi a nuove diverse operazioni . In .sostanza questa pronuncia ritiene compatibile con l'agevolazione della lettera b) l'eventualit che il finanziamento convenuto sia suscettibile di accrescersi oltre la somma inizialmente concessa (rotativit), ma esclude tuttavia la possibilit di estensione ad altre operazioni diverse da quella enunciata, fra le quali possono inserirsi operazioni escluse dalla previsione della lettera b) dell'art. 28 (come, ad esempio, obbligazioni fdejussorie, emissioni di assegni a vuoto, ecc.). A questo punto il discorso si restringe: po1ch esistono, anche se il campo pi limitato, operazioni di finanziamento non rientranti nella 366 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In sintesi tale giurisprudenza ferma nel ritenere che, a sottrarre l'atto alla p.revisione normativa di cui si tratta (artt. 4 e 28, lettera c), sia sufficiente la obiettiva pssibilit di un siffatto ampliamento, indipendentemente dagli effetti pratici, apparentemente od effettivamente, perseguiti dalle parti contraenti (Cass. 2 agosto 1969, n. 2755; id. 23 maggio 1967, n. 1125). Orbene, nella specie la Corte del merito si rigorosamente atte;. nuta al criterio ermeneutico ora rifro"ito, in quanto ha escluso che il'atto in questione potesse fruire della aliquota dello 0,25 % , . conside. rando appunfo che -nonostante la correlazione formalmente enunciata (all'art. 2 della scTittura) fra la cessione tei crediti vantati dalla SIETTE nei confronti dello Stato per 1a esecuzione dei lavori assunti in appalto dal Ministero delle Poste e Te1iecomurucazioni ed il finanziamento concesso dal Banco perr la .esecuzione dei lavori medesimi l'atto risultava nondimen.to congegnato in modo tale da non escludere la obiettiva possibilit di una estensione della gia1ranzia prestata anche ad operazioni diverse da quelle in esso ,s,pedficate (finanziamento dei lavori assunti in appailto). E ci non solo per:ch e.rasi attribuita al Banco la facolt insindacabile di effettuare sovvenzioni anche in misura inferfore al limite convenuto di 40 milioni di lire e quella inoltre di revocare il finanziamento anche prima del compimento dell'opera appaltata, ma anche e sopratutto: -peTtch i1l finanziamento ecr:"a stato concesso nella fo.rma dell'apertuva di credito in conto col'lrente, ossia in una forma idonea a consentire alla SIETTE, sia pure potenzialmente, di usare (valendosi della :facolt di cui all'art. 1843 e.e.) delle disponibiUt del conto anche per l'estinzione di debiti diversi da quelli incontrati per l'esecuzione deU'orpera pubblica, senza che fo1slSero state convenute .clausole limitatrici, obiettivamente idonee ad impediire una tale utilizzazione; definizione dell'art. 28 lett. b), ogni volta che la cessione, per la sua insufficiente concatenazione con un'operazione bancaria determinata, sia potenzialmente capace di estendersi ad operazioni comunque diverse da quella contemplata, va esclusa l'aprplicazion~ anche dell'aliquota della lettera b); non infatti possibile determinare le caratteristiche di operazioni che restano indeterminabili. E cos anche per l'aliquota dello 0,50 % si ripresenta l'identico problema della cessione, che, per i suoi normali effetti, non pu consideratrsi limitata a una determinata funzione, fino a che con rigorose clausole quegli effetti non vengano circoscritti fino a legare la cessione, sia nel tempo che nell'ammontare, alla stessa sorte dell'operazione di finanziamento. I concetti ormai affinati con riferimento alla aliquota dello 0,25 % soccorrono ancora, .perch l'estensione potenziale dgli effetti della cessione ad operazioni bancarie diverse da quelle a cui riferibile l'art. 28 lett. b), sempre possibile, anche se meno probabile; quando le altre operazioni restano indeterminabili. --f PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA -e pwch, nonostante l'anzidetta previsione di riduzione o di revoca del finanziamento da parte del Ba,nco, risultava pattuito che, anche in tali ev.enienze, sarebbe rimasta ferma in ogni suo effetto 1a cessione dei crediti : il che, sia pure in .linea di mera eventualit, lasciava aperto l'adito all'utilizzo della cessione per ila copertura di esposizioni della 1societ sovvenuta diverse da quelle derivanti dalla esecuzione dei lavori assunti iin appalto. Obiettare -come fa oggi la societ Sioni di cll'edito a garanzia dei :&nanziamenti bancari alle -imprese industriali e crnn:mericiali. In base a-tali considerazioni, questa Corte Suprema, con la sentenza dianzi citata, riterine che l'espressione altre operazioni -nella seconda delle ipotesi contemplate -non potesse .pe1roi essere logicamente intesa se non nel senso (diverso da quello assunto in relazione all'ipotesi di cui alla lett. e) di " operazioni diverse da quelle previste dall'art. 4 del-la Tariffa modificata cui si riferisce la nota, ed, ancor pi precisamente, nel seniso di " operazioni che rp.ais1sano non rientrare fra quelle indicate inegli aritt. 4 e 28 della Tariffa . E pervenne cos alla conclusione che, per co>nedere all'atto di cessione :il trattamento di minor favore (cositituito dall'aliqu-0ta deH.o 0,50 % ), non occo:rire che la ~essione Concerna annualit o contributi governativi e di enti pubblici, nonch c:rediti verso pubbliche amministrazioni " e sia in relazione con aper1ture di credito, anticipazioni e finanziamenti concessi dalle banche proprio in vista delle fairniture od opere pubbliche donde derivano i crediti ceduti, ma basta che sj tratti 1di cessioni di cTedito verso chiunque, purch siano a ga~anzfa " di " aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti " concessi dalle azieinde od enti di cTedito contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 " a ditte commerciali od industriali . Si ritenne, insomma, che al criterio .prevalentemente obiettivo di cui aUa lett. e) 1si sostituisca, nel caso di cui aUa lett. b) quello prevalentemente soggettivo dehle 1peI'lsone fra le quali si svol.gono le operazioni finanzia.rie coperte dalla cessione: la quale viene a bene ficiare dell'aliquota di registro dello 0,50 % qualunque sia lo scopo del finanziamento, purch questo sia concesso dalle banche indicate , dalla -legge ad una ditta commerdale od industriale. 370 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Orbene, questp Supremo Collegio non trovia motivo per discostar. si, nella specie, da cois meditato e motivato indirizzo, anche perch il Contrasto di interpretazione rilevato fr:a la sentenza ora accennata e i-iassunta nelle sue linee essenzi:ali (in. 2948 del 1964) e le sentenze pronunciate in ar.gomento da questa steissa Cor1te in epoca anteriore o 1successiva, contra.sto che ha indotto i giudici d'appello ad applicalt'e anche aH'ipo,tesi di cui alla lett. b) dell'art. 4 della tariffa l'interpretazione .restrittiva della "Nota aggiunta, ormai concor. demente accolta iper l'ipotesi di cui alla lett. e) in realt non susstste affatto, dal momento che tali pronuncie (peraltro neippure indicate dalla Corte del merito) non Che risolto, non hanno neppure affcr:ontato ex professo il ,problema interipretativo della Nota con 1sipecHco e ~eparato riguarrido anche all'ipotesi idi cui aJ:1a lett. b) dei .citati a:rtt. 4 e 28 della Tariffa modificata (cfr. per tutte, Cass., 5 1settembre 1968, n. 2866). In accoglimento, ipertanto, del secondo motivo del ll'icor:so, la sentenza impugnata deve essere 1cassafa e la caiusa rinviata. per nuovo esame ad altra Corte perch, alla luce del criterio interpretativo dianzi enunciato, stab1Usca se l'atto di cessione di cui si tratta possa o meno prestarisi a garantire oiperazioni diverise da quelle previst dalla lett. b) degli :artt. 4 e 28 della Tariffa modificata, all. A alla legge .fil registro, ossia operazioni diverse da aperture di oredito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, Concessi dalle aziende od entf di credito contemplati .dal .r.d.l. 12 ma,rzo 1936, n. 375 e successive modificazioni a favore di ditte industriali o comme:r:cia:li ed, in conseguenza, decida Se alla cessione medesima spetti o meno, agli effetti della registrazione, l'aliquota ridotta dello 0,50 % . -(Omissis). II t (Omissis). -Con il primo motivo la xicorirente Amministrazione finanzia-da denuncia violazion~ e falsa applicazfone 'degli arrtt. 4 lett. e) e nota, 28 lett. e), della Tariffa all. A, della legge di registro 30 di I ! cembre 1923, n. 3269, nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 deilla legge 4 aprile 1953, n. 261, nonch omessa ed insufficiente motivazione, e, premesso che per l'aippUcabilit, alle cessioni di crediti, dell'aliquota ridotta dello 0,50 % prescritta l'es1stenza di una necessada ed esclusiva correlazione :tra cessione e finanziamento, e che tale coTrelazione sussiste tutte le volte che, con clausole particolari, sia I evitato .che gli effetti della cessione possano essere in tutto od in parte aissoirbiti, o, in genere, utilizzati per altre operazioni distinte da quelle I specificamente indicate, censura la sentenza denunciata per non aver I rilevato che fa ultrattivit della cessione rispetto alla revoca del finan-. ziamento, prevista dall'atto Olivares, con la contemporanea facoU ~ ,l PARTE r, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBTARIA 371 della Banca di mantenere le somme .riscosse a disposizione deT ce dente, era chiaramente indicativa del fatto che, nell'e,conomia ne~o ziale, ,gli effetti della cessione ;potevano esseJ:"e colJegati non soilo alla specifica operazione bancaria, ma ,a.nche ad altre oper.azioni non enun ciate, ed era, altresi, 1chiaramente indicativa che ~ 1cessione veniva sottratta sia alla funzione solutoria sia a quella di garanzfa perch~ avvenuto il rientro delle esposizioni, il manteniment~ de11a Cessione consentiva alla Banca una. disponibilit di fondi de,l cedente ;p.er fini non preciisati, ma divel1!si .dall'l()perazione. 1suddetita. Con il: secondo motivo, ,che per ragioni di connessione ,si esamina cong.tuntamen.te, 1'Amministrazione r:Leorirnte denuncia violazione -e falsa appliaziOltle dell'art. 8, primo c~mma, dl:la legge di registro, in .relazi0ne ,all'art.. 4 lett, e) e relativa n~ta .speciale della Tariffa all. A, iairt. 28 nel testo modificato dall'art. 1 1de1la legge 4 aiprfil.e 1953, n. 261, nonch difetto di motivazione, ed assume .che Ja Corte del merit, nel ;ritenere Q'he fosse da escludere la possibilit di estendere l'efficacia della cessione ad altre operazioni, in quanto ltllll'obbligazione della Banpa 'di rinnovare il finanziamento non era .stata dalla Banca medesima assunta nell'atto in questione, non ha considerato che l'imposta di :Pegiistro, iper effetto de11'acrt. 8 1s0lptl'la citato, c.o1pisce gli effetti potenziali de11'a,tto e non sofa.Ihente .quelli appairentemen.te o anche r-ea~ente voluti dalle l])arti, e 1che, :pertanto, neil caso di specie occor. reva esaminaire se le clausole contra.ttuali non si prestassero a :far destinare il 'Credito ceduto a scopo diverso da quello della estinzione del finanziamento specificato ne1l'atto. Il ricOIJ!ISo fondato, anche se ndn pu condividersi l'opinione, insita in.alfa tesi .della ri,corrente, second(> cui, per effetto della nota aggrunta all'airt. 4 della Tariffa all. A alla il~g.ge di registro, ~on compete l'agevolazione .tl'ibutar'ia iprevista nella lett. b) di detto articolo, . { nell'ipotesi in 1cui ida11J'att soggetto a tributo ris!Ullti la poSSlibilit che il cTedito-ceduto 1che .residua dopo l'estmzi.O!Ile del :fin:anziament0: enunciato nell'atto medesimo, 'sia utiliizato per garantire od e.stinguere '"< I ' altri ,debi,ti de1: cedente dipendenti .dall'ampliamento dell'originario \finnziapiento. ' Devesi, inlla.tti, rilev;tre che la d.ispOJSizione contenuta nell'anzi detta nota; irifedta :alla norma della J.ett. b) del citato art. 4, ha l'evi dente scopo di evitare che si usufruisca dell'agevofazione tributaria per cessioni di crediti che, oltre .ehe-a garantire o ad estinguere le situazioni debitorie del ,cedente dipendenti dalle operazidni bancarie considerate da detta norma, dipendenti cio da apertw:'e di credito, anticipazioni di somme e' finanzfamenti in genere, concessi da.gli isti tuti finanziatori al ,cedente il credito, servano anche a .gairantire o ad estinguere situazioni debitol-ie de cedente dipendenti da operazioni diveii.se da quelle innanzi specificate, quali ad esempio, le situazioni 372 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO debitorie diipendenti da obbligazioni fideiussorie, emissioni di a'ssegni a vuoto, e cosi via. Ci implica 1che con tale Scopo non contrasta -e Tientra, quindi, nella .previsione della norma in esame -l'ipotesi in cui nell'atto soggetto a tributo, l'operazione .di finanziamento sia enunciata come suscettibile di ulte:riocr:i Svi.IUppi, nel senso che l'ammontare de1l finanziamento pu accrescersi oltre la somma ini~almente concessa, e sia; quindi prevista la ,possibilit di estendere l'efficacia della cessione al conseguente ulteriore debito del cedente, sempre che, dallo stesso atto non 1risuilti la p0is1Sibilit che. la cessione sia utHizzata anche per garantire od estinguere altri debiti del cedente dipendenti da altre operazioni del tutto diverse da quella come sopra enunciata nell'atto. Anche nell'anzidetta ipotesi, invero, sussiste quel necessario ed esclusivo collegamento tr:a cessione e finanziamento richiesto daUa nota in questione, ed anche in tale ipotesi compete, quindi, l'agevolazione tributaria analogamente a quanto accade nell'ipotesi in cui il residuo ciredito ceduto, dopo l'estinzione del finanziamento venga restituito al titolare e venga da questo fatto og.getto di una nuova cessione in relazione ad altro finanziamento. Le due .ipotesi sono, infatti, analoghe, .giaicch, sia nell'una che nell'altra, la cessione strettamente collegata ad un'operazione (finanziamento) in considerazione della quale la il.egge ammette la cessione medesima al trattamento tributarrio di favore. Altro .principio che necessita qui ricordare -anche perch forrma oggetto del secondo motivo di ricorso - quello relativo aJ. criterio interpretativo degli atti soggetti a 1regi1strazione ai fini dell'applica zione dell'agevolazione tributa.ria in questione. Deve.si dlev:a.re che, in linea .generale, per effetto deHa norma dell'art. 8 della legge di l"egistro, le tasse sono applicate .secondo l'in trinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, anche se non vi COiirisponda il titolo o la forma apparente. In conformit del l'anzidetta nonna questo Supremo Collegio ha, quindi, ripetutamente, affermato il principio -che va qui ribadit -secondo cui, ai fini iparticola.ri dell'accertamento della sussistenza delle .condizioni richie ste dalla nota all'art. 4 della Tariffa all. A alla legge di registro, per godere delle arg.evolazioni idi crui alle lett. b) e e) di -detto airti<:olo, 1 l'indagine del giudice di merito non deve essere diretta a ricercare; se<:ondo le norme di ermeneuti.ca contrattuale, la comune intenzione delle parti e la .pi attendibile interpretazione delle singole clausole del negozio, ma deve essere diretta a ricercare il valore obiettivo e strumentale dell'atto, nel senso che nessuna delle cfausole medesime, individualmente considerate o nel loro Comp:lesso, isia suscettibile di diventare un varco attraverso H quale l'operazione possa, duira111te i1 suo svolgimento, deviare dalla sua o.dginaria ed apparente destina PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 373 zione, ed a.Uatl'gavsi a nuove diverse operazioni, le quali s:fluggirebbe;ro, in tal modo, al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebita~ mente del txattamente tributario di :favore. Ora, posti gli anzidetti .principi di di.ritto, non pu che ritenensd er.rooeamente impostata e non meno erro:q.eamente motivata la sentenza denunciata, in cui 1a Corte del merito si atta(l'ldata ad esaminare se avesse o meno valore .giuri.dico la mera possibilit della Banca di rimiovare il finanziamento -il che era in-ilevante ai fini del decidere stante il iprincipio secondo cui la iprevisione dell'estensione dell'efficacia della cessione idi credito all'amipliamento del finanziamento, non .rompe il nesso di intel'ldipendenza :flra i due negozi -mentte ha omesso del tutto di esaminare ed accertare se le altre clausole iscritte :nell':atto, tra cui, preciipuamente, quelle che iprevedevano la ultrattivlt della cessione ed il mantenimento del sopravanzo del credifo ceduto .presso la Banca a disposizione del cedente, offrissero omeno la .possibilit di destinare detto 1sopravanzo a .garantiire o ad stinguere debiti del1o stesso cedente dipendenti da oiperazioni diverse, nel senso innanzi :precisato, da quella enunciata nell'atto. Per queste 1considerazioni la sentenza denunciata deve essere cassata, con .rinvio della causa ad altro giudice di merito, che, sulla scol'lta dei prii:icipi .sopra enunciati, dovr ;procedere al cr:iesame dell'atto in questione, ai fini dell'anzidetto accertamento, e decidere, in conseguenza, la lite. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2580 -Pres. Favara -Est. MUa:no -'R M. Cutrupia (coof.) -Soc. p. az. Calza- tuxificio di Varese (avv. Al1orio) c. Ministero deHe Finanze (avv. Sta'lo VitaUani). Imposta di registro -Occultamento di valore -Prova -Accertamento della Polizia tributaria in sede di ispezione ai fini dell'i.g.e. -Legittimit. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 105). Imposta'di registro -Occultamento di valore -Prova dell'occultamento -Incensurabilit. I Qualora la Finanza, nel legittimo esercizio dei suoi poteri e senza alcuna violazione dei Umiti in cui l'esercizio stesso consentito, accerti che stata commessa l'infrazione sanzionata dall'art. 105 della legge di registro, non pu esserle negato il diritto di utilizzare la 374 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prova in val modo acquisita per l'applicazione della detta sanzione. (NeLla specie la prova dell'occultamento di vaiore era stata rinvenuta in sede di ispezione eseguita dalla P. T. ai fini dell'accertamento di violazioni aLl'i.g.e.) (1). L'accertamento del giudice di merito sull'idoneit della prova dell'occultamento di valore fornita dall'Amministrazione incensurabile in Cassazione (2). (Omissis). -, La societ ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione degli artt. 105, 18, 29, 31, 62, 65, 66, 67, 72, 133 e 134 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 32169; 11 (\el regolamento aipprovato con d.m: 16 luglio 1926; in relazione al .r.d. 3 gennaio 1926, n. 63; 14 delle ~posizioni preliminari al codice .civile, con riferimento all'art. 360 n. 3 1c..p.c. e censura la deciJSione impugnata per avere erroneamente ritenuto la legittimit dell'accertamento eseiuito dalla ;polizia tributaria. Ln ipa1rticolare si 1sostiene dalla valorosa difesa della societ ricorrente che la tassazione per imp01Sta di registro pu essere effettuata soltanto a seguito di iniziativa della parte (presentazi001e spontanea dell'atto), o quando i documenti entrino "nel legittimo .possesso dell'amministrazione finanziaria, ovvero -in ipotesi tassativamente previste - in.dipendentemente dalla presentaziqne spontanea, od a .seguito di ispezioni e verifiche. Da questa premessa si fa discendere la conseguenza che, non ricorrendo nella fattispecie in esame nessuna delle indkate condizioni, la Fmanza non era legittimata ad attingere 1a 1prova del :preteso parziale occultamento del canone dei cointratti di locazione da controdtchiarazioni e autofatture, delle quali era venuta a conoscenza solo per effetto idi ispezione della polizia tributaria eseguita a fini diversi, e cio per il controllo di regolare 1corresponsione de11'I.G.E. e dell'i:rpposta di bollo. Ag.giunge la. societ ricorrente che, in ogni modo, essa non aveva la possibilit di iimped:h-e ,che la .polizia -ai fi,~ avanti specificati procedesse all'esame di tutti i libri e i documenti contabili, :lira i quali erano comprese le controdichiai-azioni e le cosiddette autofatture utilizzate poi pe,r il diveriso scopo dell'applicazione deH'imposta di registro ,sulla parte ,di valore (dei contratti di locazione) ritenuta occultata. 1-2) Gi con la sentenza 23 ottobre 1969, n. 3535 (in questa Rassegna, 1969, 1, 1150) la Corte di Ca,ssazione aveva ritenuto la idoneit della prqya dell'occultamento di valore tratta aliunde rispetto all'atto tassato. Con la sentenza in esame tale principio trova conferma ed utile applicazione nel / 375 PARTE I, SEZ, V, GIRISPRUDENZA TRIBUTARIA La censura priva di fondamento. Il .riferimento al .princi!Pio generale della spontaneit deHa presentazione dell'atto ai fini della registrazione, ed all'altro (affermato $lnche da questa C011te Suprema con sentenza n. 1352 del 22 maggio 1963) secondo il quale in materia d'imposta di :registro nessuna disposizione di leg.ge autorizza J.'Amministrazione finanziaTia a compiere ispezioni e verifiche presso .il contribuente -ad eccezione dei casi in cui ispezioni e controlli .sono tassativamente previ1sti dalla leg.ge non 1cootituisee valida dimostrazione della illegittimit, neHa fattiispecie in decisione, dell'operato dellJ.a Finanza. Il .problema consiste nello stabilire se, allo scopo di accertare le violazioni prevista dall'.airt. 105 della legge di regiistro, e di appUcare le relative sanzioni (ove in un atto pubblico o in una scrittura privata ovvero nella denuncia di contratto verbale risulti occultato par.te del va.Jore convenuto), l'Amministrazione finanziaria possa avvaler.si, secondo il principio della libert della prova, anche di elementi emersi durante un procedimento di i1spezioine eseguito a fini diversi. La risposta al quesito non 1pu che essere affermativa. Qualora la Finanza, nel legittimo esercizio dei suoi poteri, e senza alcuna violazione dei Umi.ti' in c:ui J.'esercizio stesso coni:;entito, accerti 1che :stata commessq un'infrazione al citato art. 105 della legge di reg.iistro, non pu esserle ~egato il diritto di utilizzall"e la prova in tal modo acquisita per reprimere le violazioni alla legge di registro, ai sensi del ricordato arrt. 105 della leg.ge mede1sima. Ln siffatta ipotesi, non pu con.testarsi infatti 1che la prova entrata ormai legittimamente nel.la disponibilit dell'Amministrazione, la quale pu ben valersene per dimostrare l'esiistenza in concreto dei presuipposti della fatUspecie legale di cui aH'a Affrontando ora tale problema la Cassazione l'ha risolto in modo che sembra ispirato ad un formalismo contrario agli scopi della stessa legge n. 771 del 1941. t Appare evidente, difatti, che la formula usata dall'art. 3 lett. b) della i r PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 381 Il ricorso fondato. Secondo le norme del codice ,civile ,che disc:Lplinano i contratti di vendita e di appalto, questi due istituti si differenziano iper la prevalenza che nel primo data all'elemento fornitura della materia, cio aU'obbHgazione ,di dare, e nel secondo all'elemento lavoro o elaborazione della materia, in vista di un certo risultato, cio all'obbligazione di fare rivolta al raggiungimento di questo riisiul.tato: la prevalenza stabilita ip base all'intenzione dei contraenti, vale a dire al mag.gior rilievo dato dalle parti al trasferimento della materia . o al processo .produttivo (conf. Sez. I, 24 lugUo 1958, n. 2679). A questo criterio deroga l'arl. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771, il quale, fra l'altro, prevede che ' agli effetti dell'imposta di cregistro " si deve considerare 1Sempre appalto il ~ontratto nel quale 11 prezzo o valoire delle materie, merci e prodotti ,non costituisce la parte prevalente ~el prezzo o valore globale ". Stante questa deroga, si pone la. questione, che si dibatte nella presente causa, del se essa sia limitata esclusivamente all'ambito di applicazione dell'iID!PO:Sta di 1regiistro o si estenda oltre quest'ambito, per investi.re in .p:rtiicolacre quello :relativo all'applicazione dell'imposta 1generale sull'entrata. La questione non nuova. Questa stessa Sezione della Corte Suprema, con ,sentenza del 24 luglio 1958, n. 2679, decidendo un caso analogo a quello in esame, ha escluso l'estensione. Specificamente ed esplicitamente essa ha stabilito che ai fini dell'esenzione dell'I.G.E., concessa dal d.1g. 26 marzo 1946, n. 221, nei casi di appalo, aventi ad og,getto ricostruzioni o -riparazioni di opere o impianti, distrutti o danneg.giati 1per eventi bellici, J.a figum dell'appalto deve essere determinata :secondo le norme del codice civile e non secondo l'art. 1 della legge n. 771 del 1941, la quale raippresenta uno jus singulare, con efficada limitata all'imposta di registro. Il priincipio 1 'stato ribadito dalla sentenza della medesima Sezine, 8 giugno 1965, n. 1147. Fin dal 1.960 l'Amministrazione finanziaria lo ha fatto proprio, inserendolo nella c~rcolare 27 dicembre 1960, n. 58/65240, che da allora in .poi ha semrpre regolato il suo comportamento conc,reto. Nella 1sentenza impugnata ,si afferma che la communis opinio della giurisprudenza :sarebbe contraria alla tesi del ricorrente. L'afferma- legge n. 762 del 1940 corrispetfivi per.cetti per gli appalti in genere e per le somministrazioni di materie, merci, derrate e prodotti parifkate agli appalti ai fini dell'impo.sta di registro ha lo scopo di assoggettare ad I.G.E. i corrispettivi dei contratti di appalto e simili Che come tali .sono tassati ai fini dell'imposta di 'registro, in tal modo utilizzando, anche per la applicazione della nuova imposta, i ri,sultati raggiunti per la tassazione di registro dei suddetti contratti. In proposito, peraltro, deve ricordarsi che l'art. 3 lett. b) della legge organica i.g.e. stato modificato dalla legge 31 ottobre 1961 n. 1196. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 382 zione, che in manifesto contrasto coi precedenti ora citati;o' priva di qualsiasi !riferimento di fonti. Il silenzio al rigua~do mantenuto dai primi giudici pu essere interpretato nel senso di un implicito richiamo alla .giurisprdenza indicata nelle sue difese dall'Amministrazione convenuta, che ha creduto di leggere in numerose sentenze di questa Corte i:1 iprindpio secondo il quale l'art. 1 della leg.ge n. 771 del 1941 1conter.rebbe un 1criterio di definizione del contratto di appalto applicabile in generale a tutta la materia fiscale .e. i,n .particolaTe, a quella relativa all'I.G.E., e ha, citato .}e 1s:entenze n. 1332 del 24 aprile 1954, n. 1578 del 14 maggio 1956 (S.U.), n. 1105 del 30 marzo 1957, ,n. 317 del 14 febbraio 1,961 e n. 1036 del 25 ma1g.gio 1965. Ma un esame, anche sommario, di queste sentenze rivela anzitutto che esse concernono un.a questione dive:risa da quella che qui interessa, e cio la qvestione se il criteTio della fogge del 1941 sfa invocabile soltanto quando si tratti di applicare l'imposta di regiistro . o anche quando si discuta di un'esenzione da questa imposta prevista da leggj speciali e specifkamente dai citati decreti luogotenenziali del 1945 e del 1946; e che attrave11so finte:r.pretazione logica dell'espressione usata dalla norma agli effetti dell'imposta di registro, si scelta la seconda alternativa. Inoltre esso evidenzia che, nessuna di quelle sentenze ha aff!l'ontato direttamente o indirettamente il problema dell'ulteriore estensione del:la sfera di rifertmento di quella di1sposizione all'l.G.E. o ad altre imposte. Il iprincipio affermato con le sentenze nn. 2679 del 1958 e 1147 del 1965 va mantenuto fe11mo. certo che il criterio dettato dall'art. 1 della legge 771 non pu apparire direttamente applicabile all'l.G.E. per effetto di interpretazione logieo-sistematica. La tesi contraria stata sostenuta dall'Amministrazione resistente sotto due diversi profili. Sotto un 1.rimo profilo si osservato che la volont del legislatore di una di1sciplina unitaria dei criteri di determinazione dell'appalto agli effetti sia dell'imposta del registro sia dell'imposta generale sull'entrata risulta -oltre che dai lavori preparatori della legge del 1941, dove espressamente detto che si intendeva 1 con l'art. 1 offri.re criteri di porta.fa generale -dall'ar.t. 3 della legge istitutiva della impsta gen~rale 'sull'entrata (legge 19 giugno 1940, n. 762), che, sta- bilendo che " costituiscono del 1pari entrata... b) i cnrrispettivi percetti per gli appalti in .genere e per le sommtnistrazioni di materie, merci, derrate e prodotti parificate agli appalti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro , contiene un vero e proprio rinvio alle regole d1ell'imposta di registro . appena il caso di obiettare che nessuna rilevanza pu essere assegnata ai lavori preparatori della legge del 1941, posto che questa PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA con l'espressione " agli effetti dell'imposta di registro ha univocamente indicato il suo ambito di applicazione: non si vede la :ragione per cui, qualora si fosse voluta esprimere una pi lata intenzione, tale intenzione non :si sarebbe dovuta far risultare integrando il testo con le parole come agli effetti tributa.ri in genere o altre simili. Il coordinamento fra l'art. 3 della legge sull'I.G.E. e l'art. 1 della legge n. 771 del 1941 operato, poi, in modo errato. Il termine somministrazione , usato dalla prima norma, ha un 1significato tecnico, che richiama quello stabilito per il contratto di .somministrazione dall'art. 1559 e.e. e che non si pu ritenere -senza ade.guata spiegazione -volutamente ignorato dal legislatore. Inoltre, la norma va correlata non col 1, ma col 3 comma della. legge del 1941, il quale pa.rifica agli appalti in determinati casi le somministrazioni pe-riodiche . Per effetto di questo collegamento si deve ammettere che esiste una ba.se comune fra imposta di :registro e I.G.E. pe:r quanto riguarda la qualificazione di certi contratti come appalti, ma questa ba.se , per chiaro dettato del.la legge, limitata a queste "somministrazioni periodiche, perch sono solo queste le somministrazioni che, come prevede il citato 3 comma dell'art. 1, Sono parificate agli appalti ai .fini dell'applicazione dell'imposta di registro. Cosi inteso il rapporto .fra le due norme, l'art. 3 non solo non for:nisce un argomento in favore della tesi dell'Ammin.istrazione resistente, ma bene pu essere richiamato, per desume:rne un argomento contrario in base alla nota :regola enunciata con la formula inclusio unius, exclusio alterius. Sotto un secondo profilo, il criterio posto dall'art. 1 della legge del 1941 paI'ISo applicabile alla-specie per un impli.cito diretto richiamo che ad esso farebbero i decreti di esenzione n. 322 del 1945 e 2.21 del 1946. Questi due decreti, disciplinando unitadamente i benefici fisca.Ji relativi all'imposta di registro e all'l.G.E., avrebbero voluto anche la definizione unitaria degli atti a cui i tributi si rifedscono, fondando questa unitariet, per quanto riguarda il riconoscimento del contratto di appalto, sulla legge del 1941. L'airgom.ento non convince. I dec:reti del.. 1945 e del 1946, per la parte che qui interessa, si limitano a stabilire che l'imposta di registro sui contratti occorrenti per le .ricostruzioni e riparazioni di edifici danneg.giati per eventi bellici dovuta in misura fissa; mentre i corrispettivi degli appalti sono esenti dall'I.G.E.: in essi non vi nessun riferimento letterale diretto o indiretto a.i criteri di qualificazione .degli atti cui si applicano i benefici fiscali. Un tale riferimento non adeguatamente giustificato sul piano logico da un'esigenza di coerenza del sistema dei benefici fiscali, esigenza per la quale si rtchiederebbe la applicazione uniforme di questi 384 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in dipendenza dell'uniformit della definizione dei contratti 1che concorrono a costituire le fattispecie presupposte. Va; infatti, osservato che se una tale esigenza di coerenza avesse un valore inderogabd:le, essa dovrebbe es1Sere soddisfatta con riguardo non solo ai benefici, ma anche all'imposizione. Orbene, in questa prospettazione della questione, si conviene che ci non accade, perch in tesi si ritiene che solo nei decreti di esenzione che 1Si affermerebbe l'uniformit dei criteri di confi.gurazione dell'appalto. A parte questo rilievo, non sembra dubbio 1che l'esigenza di coerenza, che si invoca, non assume un carattere di inderogabilit tale da indurre a dilatare il significato di quei decreti al di l deUa loro lettera. Occocre anzitutto non lasciarsi ~eviare dalla ipreoccupazione formalistica che la definizione di appalto, da darsi ad un cootratto secondo le noo:me del 1codice 1civile, possa essere in contrasto con altra definizione che .del medesimo cont!l"atto imponga la legge dl 1941. In linea di principio questa preoccupazione certamente non ha avuto il legislatore quando ha dettato. questa legge, ammettendo che nell'ordinamento uno stesso atto possa essere suscettibile di diverrsa qualificazione giuridica a seconda che venga in considerazione ;per l'imposta di 1regiis:tro o ad altri effetti; ma neppure deve averJ.a l'interprete quando deve stabilire, come nella specie, l'ambito di applicazione di un'senzione. Ci che interessa noo conservare la coe.renza formale del sistema attraverso l'uniformit di qualificazioni; ma cogliere la disciplina concreta di un istituto: le qualificazioni hanno n senso e i limiti che questa disciplina sugigerisce. L'approfondimento del senso e della iporlata dei decreti del 1945 e del 1946 pone in evidenza Che questi furono ispkati da un intento di massimo favore per il contribuente. Se si ha presente questo intento, risulta evidente l'impossibilit di .ritenere che il legislatore abbia voluto 1che il contrratto di appalto a cui esso si riferiisce per 'concedere l'esenzione daU'I.G.E. sia quello definito dalla legge del 1941, che in proposito stabilisce un criterio semplificatO!l'e, il quale troppo rigido, perch .gli interessi del. cont!l"ibuente si possano considerare adeguatamente tutelati, ~ pu .risolvel'ISi in grave danno del medesimo. Questo rilievo pu giustificare l'aipparente incoerenza di un sistema di doppia. qualificazione di uno stesso contratto pur nell'ambito di una stessa materia: nel disciplinare benefici applicabili all'imposta di iregistro e all'I.G.E. non si creduto, nel riferimento fatto all'appalto, da una parte, .per quelli relativi al primo tributo, di ritornare ai principi del codice ieivile, dall'altra, per quelli relativi al secondo, di allontanarsi da questi principi iper richiamare i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta di registro. L'art. 1 della leg.ge n. 771 del 1941 non solo non applicabile di,. rettamente, per definire agli effetti della esenzione dall'I.G.E. il con PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ~85 tratto di appalto, ma non lo neppure in via di interpretaziOne analogica. In sintesi, si sostiene che questa interpretazione qui giustificata da esigenze di coerenza e di unifoiimit del sistema tributario, le quali fanno assurgere il criterio dettato da quella norma a principio generale di questo sistema. L'assunto in contrasto con l'art. 12 delle Disposizioni srulla legge in generale 11 quale prevede il ricorso all'inter:pretazione analogica solo nel 1caso in cui manclli una predsa disposizione di legge che consenta la soluzione. della controversia. Nena specie queista disposizione esiste. Invero l soluzione della controvel'ISia dipende dal significato da attribuire al termine aippalto usato per definire i contratti ai cui coTrispettivi si awlica l'esenzione stabHita dai decreti del 1945 e del 1946. Questo si.gnificato -una volta che si escluso per le considerazioni che precedono che possa essere accertato applicando direttamente l'art. 1 della legge n. 771 del 1941 -risrulta chiaramente indicato dalle norme del .codice civile che regolano il contratto di appalto. Poich da queste norme si ricava una-precisa disposizione che consente la soluzione della controveiisia, manca la condizione essenziale pereh ~i possa procedere all'a1p.plicazione analogica di altra norma. Peraltro, anche a volere ammettere -per una ipotesi che in tesi si respinge -che nella specie si debba far ricorso al procedimento di interpretazione analogica, i cdteri da applicare per defink l'appalto risulterebbero .pur sempre queHi indicati dal codice civile e non mai quello dettato dall'art. 1 deHa leg.ge 1941 perch solo i primi, e non il secondo, sono suscettibili di dar vita ad una disposizione o principio di, portata generale, conformemente a quanto richiesto dall'adozione di quel procedimento. L'osi;;ervazione che quei criteri non si estentl.ono alla materia tri butaria, in quanto questa ha eslgenze .sue proprie che sono alla base di un sistema di principi ad essa peculiare, fra i quali vanno in ,genere incluse molte disposizioni delle leggi sull'imposta di cregistl"o e in particolare quella che qui interessa, ~on fondata. 11 riconoscimento di esigenze proprie della mate.ria tributa.ria, di pcrincipi di carattere .generale esclusivi ad essa e anche della possi bilit di rinvenire molti di questi principi nelle (1periodo di imposta) al :reddito effettivamente prodotto in quell'anno, comporta la provvisori-et delle iscrizioni a ruolo (cfr. art. 176 del t.u. del 1958) delle imposte relative all'anno in corso e a quello precedente la cessione d'azienda, con la conseguente incertezza ci(["ca !'effettivo ammontare ,di tali imposte. Donde la necessit di far rifeirimento, nella norma dell'art. 197, al fine idi non pregiudicare alcuna delle due parti (fisco e cessionario d'azienda), non pi alle imposte gi iscritte a molo per il periodo in corso e per quello precedente la cessione, le quali potrebbero risultare inferiori o superiori a quelle effettivamente dovute, bensl alle imposte dovute, per detti periodi, sulla base della dichiarazione del contribuente o degli accertamenti dell'ufficio, ossia, pra.Ucamente, alle imposte ancora da definire, sulla base del .reddito effettivamente prodotto. 40) RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il rigetto dei motivi innanzi esamin"ati importa, come conseguenza, anche l'infondatezza e, quindi, il rigetto del primo e del terzo motivo di ricorso. Non v'ha dubbio, infatti, che, con tali motivi, la soc. Macellerie Milanesi miri a con.testare la jacultas agendi dell'Esattoria, ossia il titolo in base al quale l'Esattoria ha agito in esecuzione, in quanto, mentre con il primo motivo deduce la nullit dell'iscrizione a ruolo dell'obbligazione principale, effettuat a nom della Soc. Sag~ ma, alla quale la notificazione dell'accerla,mento sarebbe stata fatta in modo non :rituale, e sostiene che l'art. 188 del t.u. del 1958, n. 645, stato interpretato erroneamente dalla Corte, perch il rimedio dell'impug. nazione del ruolo, in sede amministrativa, previsto per il contribuente principale, non per il coobbligato, che pu adire direttamente l'autorit giudiziaria, con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 197, tM'imo comma, e 208, primo comma. del citato t.u. e assume che l'esattore non pu agire esecutivamente contro il. cessionario d'azienda in forza del titolo esecutivo intestato al cedente. Si tratta, in altri termini, di motivi che hanno per oggetto domande che, essendo dirette ad ottenere la dichiarazione di illegittimit della procedura esecutiva promossa dall'Esattoria di Milano, concretano una tipica OPIPOsizione all'esecuzione. Ed noto che l'opposizione all'esecuzione promossa dall'esattore, non consentita, innanzi al giudice ordinario, al contriibuente ed ai suoi coobbligati, tra i quali, per effetto dell'art. 197, il cessionario d'azienda, oltre che agli altri soggetti indicati nell'art. 208 del t.u. del 1958, n. 645. Dal combinato disposto di detto ultimo articolo e del successivo a:rt. 209 (il quale, pi volte, dalla Corte Costituzionale, con le sentenze 1ri. 87 del 1962 e n. 138 del 1968, stato riconosciuto costituzionalmente legittimo) si evince, infatti, che le opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 del codice di procedura civile, non sono consentite ai soggettl. innanzi nominati, i quali, nel corno della procedura esecutiva, non hanno altra facolt che quella di ricorrere all'Intendente di Finanza, 'mentre solo dopo il compimento dell'esecuzione hanno il diritto di adire l'autorit giudiziada ordinaria, ma unicamente ai fini del risarcimento dei danni. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 gennaio 1971, n. 90 -Pres. Flore -Est. Gambogi -P. M. Di Majo (.diff.) '.:. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Vassallo (avv. ,Melazzo). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Controversie di valutazione -Decisioni della Commissione provinciale -Difetto di calcolo e errore di apprezzamento -Sindacato di legittimit del giudice ordinario -Natura -Estensione. (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 401 Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Controversie divalutazione -Decisioni della Commissione provinciale -Difetto di calcolo e errore di apprezzamento -Sindacato di legittimit del giudice ordinario -Insufficienza dell'istruttoria -Non giustifica il difetto di calcolo -Eccezionale valutazione senza ricorso al calcolo -Ammissibilit -Condizioni -Impiego della comune esperienza -Esclusione. (d.l. 7 agosto 19.39, n. 1639, art. 29; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 24 e 41). Il sindacato di legittimit attribuito al giudice ordinario sulle decisioni del"La Commissione provinciale delle imposte non ha. per oggetto il controllo della sufficienza delia motivazione prescritta dail'art. 42 del d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, ma l'assai pi penetrante ed esteso controllo deila esistenza e sufficienza del calcolp e della mancanza di gru.vi ed evidenti errori di apprezzamento, cio la .verifica della adeguatezza di una motivazione qualificata, basata su calcoli artmetici; ii potere del giudice ordinario sulle decisioni delle commissioni provinciali quindi assai pi ampio di quello deUa Corte di Cassazione sulle sentenze di merito e giunge addirittura, sia pure nei limiti della manifesta evidenza, ad incidere sul merito deW.apprezzamento fatto dalla Commissione, pur rimanendo nei limiti di un controilo di legittimit (1). Non pu addursi a giustificazione della insufficienza del calcolo la mancata raccolta da parte deil'Ufficio di dati ed elementi di valutazione, perch la Commissione, anche di appeilo, ha ampi pteri istruttori (artt. 25 e 41 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516); mentre ove la particolarit del caso non consenta una raccolta di elementi di calcolo sar neces saria una adeguata motivazione che giustifichi l'impiego di criteri sus sidiari di valutazione. Il giudice ordinario non pu ricorrere aUa co mune esperienza, per supplire alLa mancanza o erroneit del calcolo (2). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso, peraltro :lirazionabile in. tre distinte .censure, la finanza, denunziando la violazione e falsa (1-2) Decisione di grande interesse e alquanto innovativa. Si d .ora una definizione ben vrecisa dell'ampiezza del sindacato del giudice ordinario in materia. Precedentemente tale ampiezza spaziata dal merito della valutazione (Sez. Un., 1 agosto 1968, n. 2737, citata nel testo, in questa Rassegna, 1968, I, 1005; Sez. I, 10 aprile 1968, n. 1082, Foro it., 1968, I, 1671) alla mera legittimit (giurisprudenza prevalente). Si chiarisce ora che l'impugnazione ex art. 29 di sola legittimit, e quindi limitata al solo iudicium rescindens, ma di legittimit qualificata che incide sul merito dell'apprezzamento fatto dalla Commissione, sia pure nei limiti della manifesta evidenza e non consiste soltanto nel semplice accertamento della esistenza di una motivazione logica e coerente; il controllo che il giudice ordinario chiamato a compiere cos penetrante, specie su un piano tecnico, da ,. diventare un controllo concettualmente di merito che viene considrato 402 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO applicazione degli~ artt. 111 della Costituzione, 15, 16 e 29 1tel r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, 42 del r.d. 8 luglio 1'937, n. 1516, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., lamenta he la Corte di Aiprpello: a) non abbia .rilevato la mancanza di .sufficiente motivazione ai sensi del predetto art. 42 r.d. n. 1516 del 1937; b) non abbia rilevato che la Commissione Provinciale non ha eseguito calcolo alcuno per determinare il valore dei beni; c) abbia errato nell'affermare e motivare la inesistenza di grave ed evidente errore di apiprezzamento in ba1se soltanto ai dati della comune esperienza, ed abbia essa stessa commesso codesto gr:ave ed evidente errore di apprezzamento nel rifar la valutazione. Nel resistere al ricorso le eredi Vassallo deducono ;preliminarmente il difetto di 1giurisdizione del giudice ordinario di :fronte alla cenSU!l'a di difetto di motivazione ex airt. 42 del r.d. n. 1516 del 1937, per essere invece, in proposito, giurisdizionalmente competente la Commissione Centrale. Il ricorso della finanza fondato e deve essere accolto, pur ;proceden: dosi alle necessarie precisazioni in diritto _richieste dal1a materia in esame che, nonostante l'abbondanza dei precedenti giurisprudenziali, non sembra ancora aver trovato definitivamente sistemzione. Come hanno recentemente affermato queste Sezioni Unite (sentenza n. 2737 del 1968) la violazione dell'art. 42 del r.d. n. 1516 del l 1937 non pu essere dedotta dinanzi al giudice ordinario di prima j istanza ai sensi dell'art. 29 del r.d.1. n. 1639 del 1936, che stabilisce un l tipo tutto parlicola!t"e di controllo da parte di detto .giudice sulla decisione della Commissione Provinciale. Il difetto di motivazione ex artit colo 42 potr invece essere fatto valere col ricorso diretto a questa r Corte Suprema ex art. 111 della Costituzione contro tale decisione, i I ricorso nel quale, ovviamente, nemmeno pu convertirsi il ricorso or dinario, che investe la pronunzia del giudice ordinario di secondo grado e non la stessa pronunzia della Commissione Provinciale. Pertanto in .questa sede (anche se non sia pertinente la eccezione di difetto di .giurisdizione basata sull'art. 6 _della legge abolitiva del e trattato dalla legge e dalla giurisprudenza come un controllo di le gi ttirr t > Sulla ammissibilit di criteri di stima :diversi da quelli rprescritti dal l'art. 16 del d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, quando del loro impiego .sia data adeguata motivazione, cfr. Cass., 26 ottobre 1968, n. 3568, in questa Ras segna, 1968, I, 831; 25 marzo 1969, n. 958, Riv. leg. fi,sc., 1969, 15:63; 3 di cembre 1969, n. 3860, ivi, 1970, 672. Sui poteri della Corte di Cassazione di censurare l'a.pprez~amento del giudice di merito sulla adeguatezza del metodo di .stima, anche in relazione a criteri di Comune esperienza impie gati o non impiegati cfr., oltre la sent. 10 aprile 1968, n. 1082 cit., 28 marzo 1966, n. 819, in questa Rassegna, 1966, I, 912; 7 gennaio 1967, n. 58, Riv. leg, fisc., 1967, 1099; 19 giugno 1968, n. 2030, ivi, 1968, 2428. PARTE' I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 403 .f contenzioso amministrativo perch la non impugnabilit delle decisioni della Commissione Pirovinciale, Sezione di valutazione, dinanzi al giu.., dice ordinario, anche per questi()IIli di legittimit :come quella l'elativa al difetto di motivazione, dovuta non al disposto di detta norma ma al~a definitivit della decision~ ai sensi dell'art. 29 del r.d.1. n. 1639 del 1936) non si pu discutere se la Commissione Provinciale abbia o meno adempiuto .genericamente al precetto di motivazione sancito, genericamente appunto, dall'art. 42 del r.d. del 1937. L'mdagine, infatti, in sede di iriconso ordinario, deve essere circoscritta nei limiti, anzi, pi esattamente, estesa fino all'ampiezza del contz:ollo affidato al giudice ordinario dall'art. 29; controllo che assai pi penetrante di quello che possa essere il semplice accertamento sull'esistenza di un motivazione,' purch in s logica e coerente. L'art. 2Q del r.d.l. del 19ll6 .presuppone, infatti, che la'. motivazion. e addotta dalla Cmmissione Provinciale di valutazione a s~stegno della sv.a .definitiva decisione sia una motiva:z;ione qualificata, e cio basta su di un calcolo di dati aritmetici, ovviamente desunti dai parametri fissati. ne1J'a.rt. 16 dello stesso r.d.1.; ''.come, ad esempio, la .capitalizzapone .del reddito dell'immobile da valutare, la ricera comparativa del prezzo locale dell'IUfllit di misura delle aree, e simili. Ma ci l}ncora :non basta a circoscrivere l'inda1gine affidata al giudice ordinarlo circa_ la congruit della motivazione, de qua; detto giudice, infatti, oltre che 1cOO.trollare che la. motivazione esdsta e che si estrinsechi in un calcolo matematico e non in semplici generiche asserzioni, dovr ailltChe accertare che detto calcolO'._ e la raccolta dei dati o ter. mini relativi non siano aff.etti da .gravi ed evidenti errori di appr'ez-, zamento; compiere,, cio, un controllo .cosi penetrante da incidere addirittura, sia pt.Jre nei limiti della manifesta evidenza, sul merito dell'apprezzamento fatto dalla Commissione; diversamente a quanto avviene, ad esempio, per il controllo della motiva~ione delle sentenze da pa.rte 'di questo Supremo Collegio che non pu, :per .pacifica giurisprudenza, rilevare nemmeno .il tr:avisamento dei fatti. Da ques.to punto di vista si comprende perch la .gi citata sentenza n. 2'737 del 1968 di queste Sezioni Unite abbia affermato che il sindacato dl .giudie previsto dall'art. 29 del r.d.1. del 1936 attiene al merito della valutazione; ci non significa che il controllo de quo non sia un controllo di legittimit, secondo quanto questa C-Olrle su.. prema ha sempre ritenuto col considerare pacifico che il giudice ordinario, se accoglie la domanda, deve rinviare alla Commissione ipeJ,' il nuovo .giudizio -di merito e non decidere esso stesso sulla valutazione ,(ci, che, veramente questa volta, violerebbe il. principio ;posto dall'art. 6 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo), ma vruo~ semplicemente dire che, in questo caso, la legge fa assurgere a requisito di legittimit, attraverso l'eliminazione di un computo ~ 404 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO grossolanamente e manifestamente errato, quello che conctfalmente sarebbe .un giudizio, sia .pure aberrante, di mea:-ito. Se questi criteri si applicano alla fattispecie, evidente appare la gi rilevata fondatezza delle doglianze della Finanza. Per quanto attiene alla mancanza del calcolo, infatti, la Corte di Appello -che non poteva, del ~esto, fare diversamente -la ammette, giustificandola, per, 'col rilievo che nella specie l'Ufficio non aveva posto a disposizione delfa Commissione i dati necessail'i. Siffatta giustificazione norn sembra prevista dall'art. 29 della legge; ma se anche con essa si volesse qui riaiprire la questione dell'onea:-e della ;prova nel processo fiscale, per affermare che a tale onere su di esso gravante l'Ufficio non si sottoposto, con conseguenze dirimenti sulla sua pr:etesa, sar facile :rispondere he l'art..42 del d.l. n. 1516 del 1987 consente a:nche alle Commissioni Pirovinciali le amplissime facolt istruttorie gi previste per le Commissioni Distrettuali dall'art. 25; e che pertanto, di froote alla motivazione priva di calcoli estimativi, non basta l'apodittica affermazione da parte del .giudice del controllo in ordine ad una presunta inerzia istr:uttorfa dell'Ufficio pea:-far divenire regolare la motivazione stessa; massime se della giustificazione norn trovasi itraccia nella decisione stessa della Commissione. Non si pu escludere che, nella variet delle fattispecie, caipiti una valutazione di immobili per la q.ale sia veramente impossibile la raccolta di elementi di calcolo; ma in tal caso sar questa obbiettiva .impossibilit e la ragionata adozione di criteri sussidiari di valutazione che dovranno emergere dalla sia pur succinta motivazione della decisione della Commissione. Sotto questo ;profilo, quindi, la sentenza impugnata incorsa sia in errore di diritto che in omessa motivazione. Ma anche sul punto del ,g.rave ed evidente errore di apprezza I' mento la Corte di Appello ha giudicato e motivato in maniera del tutto inadeguata. Ln proposito la giurisprudenza di questa Corte Suprema (a sezione semplice) non appare :del tutto univoca circa la estensione del controllo .di le.gittimit spettante alla Cassazione sul controllo anche, esso di legittimit eseguito dal .giudice o:r:dinario, essendosi, ad esempio, ritenuto, con sentnza n. 1082 del 1968, la possibilit .di riesamina. re nel merito in questa :sede di legittimit il giudizio di evidenza e g:ravit dell'errore come errar in procedendo, ed essendosi invece affermato, con sentenza n. 2030 del 1968, che l'apprezzamento del giudice di merito d.~ca la esistenza idi detti ;presupposti incensurabile in sede idi legittimit se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici o giuridici; affermazione che fol'lSe non tien conto del fatto che l'errore di apprezzamento presupposto della stessa giuri; sdizione del .giudice ordinario. . PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 405 Questa sfasatura di precedenti, evidentemente dovuta al gi ~rilevato fenomeno per cui un Controllo concettualmente di merito viene considerato e trattato dalla leg.ge e .dalla giurisprudenza come un controllo di legittimit, non pu comunque giovare a.ne resistenti, perch nella specie, anche se ~i adotta il pi ristretto criterio della sindacabilit :della sola motivazi001e della sentenza impugnata entro i limiti del n. 5 deJJ.'arl. 360 c.p.c., non pu essere dubbio che detta sentenza impugnata debba qui esser cassata anche per quanto c001cen;ie il giudizio di inesistenza del grave ed evidente errore di ?Pprezzamento. In :proposito, infatti, la Corte di Appello ha respinto la valutazione proposta dall'Ufficio ;per dimostrare la sussistenza di detto errore in.ella decisione della Commissione semplicemepte rilevando che tale valutazione era fondata e su dati di comparazione insufficienti e non sicuri ,. e che " alla luce della comunE:~esrperienza > era pi congrua la valutazione fatta dalla Commissione. Ora questa motiv;:i.zione della s_entenza impugnata puramente apparente e viziata in diritto, come quella che desume la prova del proprio assunto da una apodittica confutaziOOle del calcolo proposto dalla finanza e da un erronea applicaziOOle del .capovel'ISo dell'art. 115 c.p.c. Per quanto grande si voglia cOOlsiderar l'ambito delle nozioni di fatto desunte dalla comune esperienza quali legittime fonti di c001vincimento del giudice, non si pu certo ritenere che detto ambito comprenda anche il prezzo corrente degli immobili in una determinata localit. In materia si :potr considera.re massima di esperienza clie l'immobile che si trova nel centtro di una citt valga, in genere, ;pi che un immobile di ;periferia, ma la sentenza impugnata non si limitata a questo rilievo (ammissibile ma in~iente) per escludere la esistenza del grave ed evidente 0l'll"Ore di apprezzamento, perch giunta, sempre al lume della comune esperienza ,. , ad affermare che fa valutazione e in blocco ,. con fa quale la Commissione Provinciale aveva attribuito agli immobiU. de quibus il valore di 12 milioni di m-e era la _Pi rispondente al vero. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 gennaio 1971, n. 111 -Pres. Gianinattasio -Est. Mirabelli -P. M. Caccioppoli (diff.) -Felisatti (avv. Garuti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli). Imposta generale sull'entrata -Prodotti ortofrutticoli, uova, pollame e cacciagione -Trasferimenti anteriori all'immissione in consumo -Presunzione fiscale -Sussiste -Onere della prova a ca- rico del contribuente -Mez~i di prova ammessi. (legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 27; d.m. 23 dicembre 1948, art. 22). n regime particoi're per ia corresponsione de:ll'imposta suli'entrata su prodotti ortofrutticoli, uova, pollame e ccicciag.ione stabilito RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO neWart. 22 del D.M. 23 dicembre 1948 non comporta un'esenztone pr gli atti di trasferimento precedenti a quello della immissione in consumo, ma semplicemente la concentrazione del pre1lievo tributario in occasione dell'ultimo atto. Ne consegue che ai fini dell"art. 27 ult.. comma della legge 19 giugno 1940, n. 762, spetta sempre al contribuente dare la prova di aver adempiuto a quanto la legge dispone, anche se, non essendo nel caso prescritta ia tenuta delle fatture o dei tronchi delle matrici delle ~arche doppie, la prova pu essere dava con 01gni mezzo (1). (Omissis). -I ricor:renti denunciano la sentenza impug.nata per falsa applicazione dell'art. 27 della legge 9 gennaio 1940, n. 2 istitutiva dell'imposta rgenerale sull'entrata e per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.m. 23 dkembre 1948, contenente speciali modalit di ipagamento dell'imposta iper alcune categoll"ie di entrate, e sostengono che erroneamente la Corte di appllo ha ritenuto. aipplicabile la prima delle norme indicate alla fattispecie in esame, che dentra nell'ambito .di apiplicazione della seconda, in quant, a foro avviso, quest'ultima aw;ebbe statuito un regime di imposizione incompatibile con le .regole contenute in quella. La .censura, per, priva di fondamento. Il citato d.m. 23 dicembre 1948 stato emanato, invero, in attua zione della previsione contenuta nell'art. 13 del d.1. 3 maggio 1948, n. 799, con il quale al Ministero delle Finanze stata attribuita la farcolt di adottare i particolari regimi di imposizione, previsti dal1' a.rt. 10 del d.l. 19 ottobre 1944, n. 348, anche per ile entrate derivanti dal commercio di uova, pollame, conigli e caccfa.gione; quest'ultima norma prevedeva, tra .l'altro, che il Ministro potesse disporre che la imposta fosse rcorrlsposta mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in .rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili, e con il citato art. 22 rdel Decreto suddetto il Ministro ha appunto adottato, per varie entrate tra cui sono comprese quelle di cui si tratta, il regime della corresponsione una volta tanto all'atto del. l'immissione in consumo dei ;prodotti. Con tale regime non ha luogo l'esenzione da imposizione rper gli atti di .trasferimento precedenti a quello dell'immissione in consumo, (1) Decisione esattissima. I commercianti devono ssere sempre in grado di dimostrare, agli effetti .dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge istitutiva dell'I.G.E., di aver adempiuto a:gli obblighi fiscali :su quelle merci che risultano acquistate e non giacenti nei magazzini, anche rse per tali merci non deve corrispondersi nessuna imposta al momento dell'uscita; in questo caso naturalmente la prova potr esser.e data con mezzi diversi dalla fattura o dai tronchi delle marche doppie. In sede di verifica deve rsempre potersi determinare la quadratura tra le merci entrate e la somma dellemerci giacenti e di quelle legittimamente uscite. \ J PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA come erroneamente sostengono i ricorrenti, ma l'impsta dovuta"per tali atti viene conglobata in quella dovuta. iper l'ultimo atto e viene corrisposta al momento in cui questo si veri.fica. La deroga che tali disposizioni apportano alla normativa contenuta nella legge 9 gennaio 1940, n. 2 non concerne, dunque, l'essenza dell'imposizione, ma riguarda soltanto i modi di corresponsione dell'imposta, si che non ha apportato alterazione dei prindpi e delle regole :generali contenute nella legge, ma rende solo necessario un adeguamento dell'applicazione 1 di quei principi e di quelle regole alla particolare situazione che viene a verificarsi nell'attuazione delle nc:irme speciali. Tale adeguamento deve essere adottato, come esattamente ha affermato la sentenza impugnata, anche in .relazione alle disposizioni contenute nel citato art. 27 della legge, ed in particolare a quella posta nell'ultimo :Comma, che sancisce la rC.d. presunzione fiscale. Con ,tale norma, infatti, stata sancita una limitazione del,la prova liberatoria a 1carico del contribuente, nel senso che come tale viene ammessa soltanto l'esibizione delle fatture o dei tronchi delle matrici delle mar.che doppie, da cui risulta l'avvenuta corresponsione dell'imposta; la disposizione risulta 1direttamente applicabile, quindi, soltanto nelle ipotesi in cui sia richiesta dalla legge l'e:rnissi001e di fatture o l'uso delle doppie marche. Il principio, per, cui la norma ispirata che mentre spetta all'Amministrazione finanziaria l'accertamento degli elementi da cui risulti che atti di trasferimento abbiano avuto luo.go, a carico del contribuente l'onere di provare che egli ha compiuto in relazione a tali atti, quanto la legge stessa dispone. Tale principio, insito nel sistema della legge, non viene alterato da disposizioni speciali che, prevedendo un diverso mod di corresponsione dell'imposta, esonerano il contribuente dalla fOiJ1llazione delle fatture o dall'uso delle doppie m.arche. Nelle ipotesi previste da tali norme deve dtenersi che venga meno la limitazione dei mez.zi di prova, ,di cui si detto, ma non che venga invertito il criterio di ripartizione dell'onere .della prova, nel senso che sia posta a carico dell'Amministrazione la prova dell'omissione del contribuente. Di fronte all'accertamento, compiuto dall'Amministrazione, della cir.costanza che atti di trasferimento hanno avuto luogo, sp~tta al con tribuente o:ff.rire prova che si tratti di atti per i quali non sussiste l'ob bligo di con-esponsione a suo carico; tale p:rova egli potr da:re non soltanto con fatture, come incidentalmente si trova enunciato nella sentenza impugnata, ma con .gni mezzo adeguato, dal quale risultino i rsin.goli atti compiuti e gli elementi per valutare se tali atti siano com presi tra quelli ,per i quali non prevista la diretta corresponsione dell'imposta, e, qualora1 la prova stessa non sia fornita, non pu il 408 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO contribuente sottral'ISi alla c.d. presunzione, ossia al giudizio-oehe gU atti da lui compiuti non sono da comprendere .tra quelli per i quali l'obbligo di corresponsione non .grava a suo carico, e sono, ~nvece, da considerare compiuti in evasione dall'imposta. A questa interpretazione della normativa vigente i ricorrenti hanno opposto due argomentazioni, che appare opportuno esaminare, per completezza di valutazione. Essi hanno fatto presente che con risoluzione n. 9350 del 14 agosto 1963 il Min:Lstero delle Finanze ha disposto che nel caso di grossisti di prodotti ortofrutticoli, al cui regime stato assimilato quello del pollame e della cacciagione, che promiscuamente vendano ad altri grossisti e a dettaglianti, spetta agli organi di controllo raggiungere la prova delle violazioni eventualmente commesse, basandosi su docu:.ienti esibiti o rinvenuti o su dichiarazioni del trasgreSLSore o su altri validi eleme~ti, e che con circoli.are n. 75167 del 23 ottobre 1948 dello stesso Ministero, stata prevista, in irelazione a tale ipotesi di attivit commerciale promiscua, l'istituzione di registri di carico e scarico; da tali atti essi ritengono di ;potere trarre elementi di interpretazione nel senso che la stessa Amministrazione finanziacr:ia avrebbe inteso che, nelJ.'ipotesi di cui si tratta, nessun onere di prova gravi sull'opecr:atore commerciale. Essi aggiungono, poi, che, qualora si ponga a carico del grossista, che affermi senza ;provarlo, di avere venduto ad altro grossista, l'imposta che la legge prevede sia corrisposta al momep.to del .trasferimento al dettagliante, :si verrebbe a verific:are una duplicazione di imposizione, in quanto l'imposta sarebbe di nuovo corrisposta all'atto dell'ulteriore trasferimento. Entrambe le argomentazioni sono, per, erJ:"onee. I citati atti dell'Amministrazione non possono essere affatto intesi come l'espressione del convincimento che a carico dei grossisti non gravi l'onere di dare la prova della natura degli atti di commercio compiuti; ed infatti, richiamando .gli organi di controllo al dovere di accertare l'esistenza di attivit da cui nasca l'obbligo di orrispondere l'imposta, l'Amministrazione. ha, invece, mostrato di ritenere che non fosse sufficienie la mera affermazione del compimento di attivit esent per esonerare l'operatoil'e dall'obbligo tributario e che, invece, dovesse essere ricercata l'esistenza di atti di commercio ricadenti nell'ambito di applicazione del tributo, salvo l'accertamento del ;regime da applicare agli stessi; ed inoltre, prevedendo J.'istituzione di un registro di carico e scadco, si appunto offerta all'operatore la possibilit di offrire una prova della natura degli atti di commercio da lui compiuti, e si , cosi, confermato che devono consideraTsi ammessi mezzi di prova diversi dt quelli previsti dalla norma :generale, ma che tuttavia a carico dell'operatore rimane J.'onere di offrire la prova liberatoria. La .prospettata eventualit di una doppia imposizione, poi, non sussiste in concreto, ed anzi l'argomentazione addotta vale a dimo: PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 409 strare l'esattezza della soluzione accolta, sul piano .pratico. proprio, infatti, l'omissione del grossista nel fornire i dati del trasferimento da lui compiuto che viene ad impedire che l'imposta sia corrisposta all'atto dell'im.miissione in consumo, in quanto non permette la rilevazione, ad ogni effetto, dei successivi atti economici il'efativi alla meil'ce da lui trasferita, e quindi anche l'eventuale assog1gettamento di tali atti all'imposta prescritta. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 gennaio 1971, n. 115 -Pres. Pece -Est: Pascasio ".: P. M. Sciaraffia (conf.) -Ditta S.I.L.L. (avv. Silvestri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commissioni Decisione della Commissione Centrale -Esame del controricorso Reiezione implicita - sufficiente. Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commissioni Impugnazione della Finanza -Atto di impugnazione e comunicazione dei motivi al contribuente -Distinzione -Motivazione contenuta nell'atto presentato nella segreteria della Com.missione Comunicazione sommaria al contribuente - sufficiente. (r.d. 7 agosto 1937, n. 1316, artt. 35, 38 e 45). Imposta di registro~ Termine per la registrazione -Verbale di aggiudicazione -~iene luogo del contratto.. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80 e 110; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16). La decisione della Commissione Centraie immune da vizi ove risuiti, anch~ impiicitamente, che abbia preso in esame ii controricorso pur senza c rientranti nella ordinaria produzione; gi questo dovrebbe bastare per escludere che un contratto relativo ad opus costruito in loco e inicorporato in un immobile, quale un impianto completo di riscaldamento, possa mai concepirsi come , vendita. Per di .pi l'oggetto dell'ordinaria produzione di cui al quinto comma da riferire alla cosa da consegnare completa e funzionante non ai singoli materiali che la compongono; cio l'impianto di riscaldamento e non i singoli pezzi (tubi, radiatori, caldaia ecc.), che deve rientrare nell'ordinfll'ia produzio,ne. E non a pa~larsi di cosa composta che pu essere oggetto di ordinaria produzione industriale di elementi prefabbricati in serie, anche se dovr essere montata e adattata all'immobile cui accede; un ragionamento tropipo generico : anche un edificio una cosa 1COill(postll e anche i mattoni sono .prefabbricati in serie, ma la costruzione dell'edificio ' PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 415 difficolt di qualificazione in un campo, come quello tributario in genere e dell'applicazione dell'imposta di registro in particolare, che richiede certezia, unifo;rmit e speditezza di determinazioni, la legge 19 luglio 1941, n. 771 partita dal criterio, adottato del resto gi nell'interpretazione del diritto: comune, della prevalenza del lavoro (appalto) o della materia fornita ed impiegata (vendita); ma, per la determinazione della preva1enza, s' riferita esclusivamente al rapporto dei valori dei detti due coefficienti col valore globale della prestazione di fare e ,di dare: s:Lcch considera appalto, gli effetti dell'imposta di registro, il contratto comprendente, oltre alla prestazione di opera, anche la fornitfil'a di materie, merci o prodotti, ove il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale. Ha ,stabilito, poi, con piena aderenza alla realt economka, c~e. prescindendosi dal 1cennato rapporto di valore tra materia e lavoro, debbano considerami vendite i contratti 1con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose costituenti l'oggetto della sua ordinaria produzione, tale definendo la produzione dell'ordinaria organizzazione industriale o attrezzatura tecnica della ditta produttrice, ancorch i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ord,inazione dell'acquirente (art. 1, comma quinto e sesto). Tale contenuto letterale e logico delle disposizioni in esame, lo scopo che esse tendono a realizzare nello specifico campo di applicazione per l'esigenza della considerazione unitaria del rapporto negoziale ai fini della registrazione, il fatto che il criterio distintivo adottato dalla legge speciale , in sostanza, quello stesso utilizzato dal codice civile ma con adattamenti 1sempli:ficativi, inducono a ritenere che le disposizioni stesse si riferiscono a tutte le ipotesi in cui sia dovuta una prestazione di fare e di dare, avente per oggetto cose che 1si presentino come concreti !risultati .dell'impiego, espressamente considerato nel contratto, di materiali e di lavoro: in e dei suoi relativi impianti qualcosa di pi del montaggio in loco di una cosa oggetto di ordinaria produzione. Se ila vendita resta tale quando oggetti (mobili) vengono semplicemente montati e allestiti presso il C-O:mpratore, cosa diversa .per la costruzione di un impianto incoriporato nel'immobile che si crea in loco e che non esiiste concettualmente come cosa che si produce tutt'intera in modo industdale. Non bisogna arrivare a confondere la produzione industriale di " mer.ci, materie e ,prodotti ,. con l'opera costruttiva di un'impresa specializzata; l'impresa specializzata ipu anche non aver bisogno di creare, in vista dell'opera com.messale, una speciale organizzazione provvedendosi di attrezzature particolari, ma ci non basta per far diventare vendita la costruzione di un'opera individua, che si crea essenzialmente con un facere, e che non esiste nella sua interezza come prodotto industriale, meno 1che mai se l'opera una cosa immobile o fa parte di essa. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tali ipotesi, cio, il criterio qualificativo non xiposito nella considerazione, come oggetto della prestazione, dell'opus perfectum ottenuto con l'organizzazione produttiva dell'appaltare (appalto) oppure di cose che conservino inalterata la loro indiviqualit strutturale (vendita, somministrazione, fornitura), bensi consiste nel rapporto di rprevalenza del valore dei materiali o di quello della :prestazione d'opera rispetto al valore globale della prestazione: con l'impmtante deroga che, per, qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, si considerano vendite ai fini tributari i contratti con i quali una ditta si obbliga di conseg,fiare cose che costituiscano l'oggetto della sua ordinaria produzione. La Corte di Trieste ha fatto leva sulla locuzione si obbU.ga di consegnare per affermare che fuori del il'apporto di scambio o di consegna la configurabilit .della vendita a norma del criterio della legge speciale non ha motivo di sussistere: con la consegna del prodotto finito, ha spiegato, si conclude il fatto economico di scambio considerato dalla legg,e del 1941 e l'ulteriore evolversi (?) del rapporto stesso nell'attivit dell'imprenditore diretta, oltr allo scambio ed a mezzo dello scambio dei suoi prodotti, alla creazione ,di un opus diVeil'so qualificabile come impianto di (["isaldamento d vita ad,. un nuovo xaipporto in cui il dare del prodotto finito pu avere una o altra qualificazione ma in cui il facere viene ad esame per la prima volta. Per la qualificazione ai fini tributari di detto ultimo rapporto il criterio della consegna di cose costituenti l'ordinaria ;produzione della ditta contraente non servirebbe pi e potrebbe farsi .applicazione solo del criterio riferibile alla proporzione tra prezzi e valori della materia e del facere, in rapporto al valore globale dell'opera. Questa dicotomia piuttosto oscura (per esprimerla sono state uti lizzate locuzioni testuali della sentenza impugnata) non ha fonda mento. Un impianto di ecuniaria, rendendo edotta la parte debitrice della pretesa creditoria .sorta in dipendenza della infrazione e determin~ndo la previs!one dlla pena pecuniaria, nei limiti stabiliti dall'art. 2 del 1 r.d.l. 5 dicembre .1938, n. 1928. Da ci la Corte ha tratto la esatta conclusione che, per effetto della interruzione, dalla data del 16 luglio 1952 ebbe i.pizio la decorrenza di un .nuovo termine quinquennale che non ~ era ancora compiuto il 24 maggio 1957 quando fu notificato il decreto del Ministro del Tesoro che determinava 'la somma dovuta e ne intimava il ipa.gamento. La valutazione della Corte sulla idoneit del predetto atto ad in-" terrompere validamente la pl'escrizione, in quanto sorretta da congr.a motivazione, ed immune da vizi logico-giuridici, perci sottratta ,al ~indacat~ di legittimit. -(Omissis). 'CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 febbraio 1971, n. 273 -Pres. Caiporaso -Est. Perrone Capano -P. M. Cutrupia (conf.) -Rizzo (avv. LombaTldi Comite) c. Ministero delle Finanze?' (avv. Stato Sava 1 rese). , Imposte e tasse :bi rgenere -Impo~te indirette -Accertamento -N~zione. , (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; artt. 20 21). Imposta di registro -Usufrutto -Denuncia. di rb:mione -Accertamento -Valore stabilito in atto di c~mpravendita dello stesso' bene Irrilevanza -Determinazione di ufficio d~l valore ai fini della riunipne -Illegittimit. (r.d.~O dicembre 1923, n. 3269, artt. 21 e 79; ct:l. 7 agosto 1936, n.. 1639, artt. 17, 20 e 21). , , ' L'avviso di accertamento ~votge unh funzione di provocatio ad opponendum, dato ;che la definitivit detl'accertamein.to deriva dalla accettazione del conltribuein.te (es,plicita o imptiCita nE!i fatto di non aver presentato ricorso), ovvero datia decisione definitiva detle Commissioni tributarie o dal concordato 1(1). (1-2) La .prima massima seriamente criticabile e, i>ur essendo conforme alla sent. 6 novembre 1968, n. 3663 (in questa Rassegna, 1968, I, 1024), in contrasto con la giurisprudenza dominante. Non esatto che l'accertamento abbia la mera funzione iprocessuale ~ di stimolare un comportamento del contribuente ed ,ancor meno che la 430 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A seguito de-Ha presentazione della denuncia di riunione deU'usufrutto aita nuda propriet l'Ufficio che non ritenga congrui i valori deve notificare l'avviso di accertamento, ma non pu definitivamente attribuire al bene oggetto di denuncia lo stesso valore, dichiarato e ritenuto congruo ai fini di altro negozio di trasferimento dello stesso bene; quest'ultimo valore potr servire come elemento di valutazione, ma non come dichiarazione vincolante (2). (Omissis). -Con rogito De Santis del 19 luglio 1952, registrato il 24 successivo in Spezzano della Sila, i fratelli Francesco, Giovanni e Luigi Rizzo acquistarono dal dott. L;uLgi Chidichimo, per il prezzo di lire 16 milioni, un fondo rustico in contrada Bruscata di Cassano Ionio. Giovanni Rizzo acquist solo la met dell'usuhtto, mentre i Fratelli Francesco e Luigi acguistarono, in .parti uguali, l'altra met dell'usufrutto e l'intera nuda propriet. Dopo circa dieci anni, con rogito Marini del 15 marzo 1962, i tre fratelli Rizzo vendettero l'intero fondo, in piena propriet e per il prezzo complessivo di li.re 112 milioni, ana Societ Immobiliare Augusto di Milano. Ed in, data 2 marzo 1964, su sollecitazione dell'ufficio del registro di Spezzano della Sila, essi denunciarono allo stesso ufficio la riunione dell'usufrutto alla nuda propriet, attribuendo alla met indivisa dell'intero fondo, sulla quale era stato costituito l'usufrutto a favocre di Giovanni. Rizzo, il valore di lire 18 milioni. Il 3 marzo 1965 l'ufficio del registro notific ai Rizzo un avviso di accertamento di valore e liquidazione d'imposta , col quale: a) dichiaT', ai fini dell'imposta di consolidazione del suindicato usu; frutto, che il 1prezzo di lire 112 milioni, risultante dal rogito Marini del 15 marzo 1962, corrispondeva al valore venale dell'intero fondo in piena propriet, valore gi accettato come congruo dall'ufficio del registro di Castrovillari, .presso cui quel rogito era stato registrato; determinazione del valore e dei presupposti dell'imposizione si ottenga soltanto, su un piano negoziale paritetico, con l'accettazione impUcita o esplicita del contribuente o, in caso di conflitto, con la decisione delle Commissioni. noto invece che l'accertamento un vero e :proprio atto amministrativo, ed in quanto tale esecutorio ed assistito dalla presunzione di legittimit, nel quale si esprime la potest amministrativa di stabilire d'autorit la pretesa tributaria; se al contribuente sono assicurati mezzi di impugnazione deH'atto amministrativo, ci non significa che la sua partecipazione sia essenziale alla definizione dell'obbligazione tributaria. Alla attivit amministrativa dell'ente impo.sitore si contrappone l'impugnazione a carattere giurisdizionale del contribuente; ma Ǐ assolutamente fuori della realt e si muove nel campo metagiuridko l'opinione che in questa attivit del contribuente, specie se successiva ad una dichiarazione da lui presentata circa l'imponibilit tassabile, disattesa dall'Amministrazione fi-<' nanziaria, si possa ravvisare una forma di collaborazione del cittadino PARTE I, S'.EZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 431 b) specific che tale valore non era. sU1Scettibile di riduzione, appunto perch dichiarato dalle parti ed accettato dall'amministrazione finanziaria; e) determin in lire 56 milioni il valore in piena propriet di una met del fondo (sulla quale era stato costituito l'usufrutto) ed in lire 38 milioni la differenza da tassare, tenuto conto che l'imposta di consolidazione era gi stata applicata sul valore di 18 milioni, dichiarato nella denunzia del 2 marzo 1964; d) e liquid in complessive lire 6.043.900 l'imposta complementare ancora dovuta, ai sensi dell'art. 21 della legge ,del registro. Successivamente, con ingiunzione 10 ma:rzo 1966, vidimata e resa ese,cutoria dal Pretore di Spezzano della Sila, ordin ai fratelli Rizzo di pagare la predetta somm di lire 6.043.900 ed ac,cessori. I fratelli Rizzo .presentarono ricorso alle Commissioni tributarie di Cosenza, sia a quella distrettuale che a quella provinciale. Ed inoltre, con atto notificato il 5 aprile i966 al Ministero delle finanze, proposero opposizione davanti al Tdbunale di Catanzaro, deducendo -fra l'altro -che nella specie mancavano i preupposti della pretesa tributaria, dato che sul valore imponibile, oggetto di contestazione e di formale impugnativa da ,parte di essi opponenti, non era stato eseguito un ,regolare accertamento, n comunque era ihtervenuta alcuna decisione delle competenti commissioni tributarie. Chiesero, pertanto, che fosse dichiarata la nullit ed illegittimit dell'ingiunzione, con le relative conseguenze. Il Tribunale, con sentenza 21 giugno-31 ottobre 1967, rigett l'opposizione, ritenendola infondata. Ed in secondo ,grado la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 28 gennaio-21 febbraio 1969, :rigett il ,gravame proposto dai Rizzo, confermando la decisione dei primi giudici. Contro la sentenza della Corte d'appello; notificata il .10 marzo 1969, iricorrono per cassazione i fratelli Rizzo, con atto 5 maggio dello all'attivit amministrativa di accertamento (Sez. Un., 20 giugno 1969, n. 2175, ivi, 1969, I, 538)., Per questa ragione i redditi accertati e Contestati possono essere isritti provyisoriamente a ruolo (Cass., 16 giugno 1968, n. 1948, Riv. leg. fisc., 1968, 1112), in qlianto l'accertamento realizza li.a fondamentale e ineliminabile esigenza del:lo Stato di garantire, col regolare svolgimento dell'attivit :finanziaria, l'assolvimento dei compiti di premi.:. nente interesse pubblico (Corte Cost., 4 febbraio 1970, n. 13 e 23 marzo 1970, n. 44, in questa Rassegna, 1970, I, 30 e 211), s che sono costituzionalmente legittime le norme del t.u. sulle imposte dirette che consentono l'iscrizione a ruolo delle imposte sui redditi 'contestati (9 giugno 1967, n. 72 e 3 luglio 1967, n. 77, ivi, 1967, I, 499 e 503). L'accertamento quindi non ha il :solo valore processuale di provocatio ad opponendum, ma, al contrario, contenuto ,sostanziale di atto amministrativo 'col quale .si verifica in concreto il concorso dei presUJpposti per l'ap;pUcazione del tributo V e si determina in cifra il valore imponibile, atto che, sebbene impugnabile, 432 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stesso anno, ,sulla base di due motivi, illustrati con memoda: Resiste 1'Amministrazione delle Finanze mediante controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso, col quale si denuncia omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" inscindibilmente collegato col secondo motivo, nel quale rimane assorbito. La questione, infatti, sulla qua.le la Corte d'appello ha omesso di motivare, non una questione di fatto, ma una questione di diritto, in 011dine alla quale il difetto di motivazione non potrebbe, di per s solo, determinare la cassazione dell'impugnata sentenza, ove questa fosse :giuridicamente esatta. Come non soggetta a casszione la sentenza erroneamente motivata in diritto, quando il dispositivo conforme a legge, nel qual caso la Corte Suprema si limita a correggere la motivazione (arl. 384 c,;p.c.), cos non soggetta a ,cassazione la sen~enza che, pur eS1Sendo priva di motivazione su questioni di diritto, sia tuttavia sorretta da valide ragioni di carattere giuridico, che la Corte Suprema pu direttamente ~ilevare e spiegare; in tal modo integ rando, in punto di diritto, la motivazione della decisione impugnata. Se questa, invece, giuridicamente erronea, l'errore di diritto, e non il semplice difetto di motivazione, che pu determinare la ca.ssazione. Ora, con riferimento al ricorso in esame, l'unico motivo da esaminar. e il secondo, col quale si denun'Cia la violazione e falsa appli..: cazione degli arlt. 21, 79 e 86 della legge del registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modifcaiioni), nonchJ degli artt. 17, 20, 21 e 29 1del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in crelazione agli artt. 33,34 e 144 della legge di registro. Si dolgono in primo J.uogo i ricorrenti (doglianza alla quale si ricollega il difetto di motivazione denunciato col primo motivo) che da solo idoneo a determinare nei :suoi elementi fondamentali l'obbliga zione tributaria (Cass., 3 ottobre 1968,' n. 3068, ivi, 1968, 1023; 20 dicembre 1968, n. 4030, Riv. leg. fisc., 1969, 1169). E per queste ragioni, come ormai assolutamente pacifico, il concordato non ha alcun contenuto negoziale o comunque bilaterale su un piano pariteUco, ma anch'esso un a:tto ammi ni:strativo col quale autoritariamente, anche se con l'af!.esione del Contri buente, 1l'Amministrazione determina unilatexalmente la quantit imponi bile (Cass., 12 maggio 1969, n. 1625, in questa Rassegna, 1969, I, 697; 19 gennaio 1970, n. 103, ivi, 1970, I, 278; 3 luglio 1968, n. 2220, Riv. leg. fisc., 1969, 242. ' La seconda massima, cos come enunciata, !PU ritenersi esatta, salvo a stabilire se l'atto di determinazione del valore e liquidazione dell'imposta possa valere come avviso di ac.certamento per il quale non sono stabilite forme particolari. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 433 non sia stata accolta l'eccezione. di illegittimit della pretesa trlbu ,taria, per non essere stata la liquidazione dell'imposta :preceduta dall'accertamento di valore della base im:Ponibile e dalla notificazione del relativo avviso. Riproponendo la questione gi prospettata (ancorch sommariamente) in entrambi i gradi del giudizio di merito, i ricorrenti deducono che l'atto ad essi notificato il 3 marzo 1965, intitolato avviso di accertamento di valore e liquidazione d'imposta , non conteneva, in realt, un avviso di accertamento di valore (come la stessa Corte d'appello ha riconosciuto); ma l'accettazione, da parte dell'ufficio del registro, del valore risultante dal rogito Marini del 15 marzo 1962 (col quale l'immobile fu rivenduto a terzi) e la conseguente liquidazione dell'imposta in questione, dovuta per la -riunione dell'usufrutto alla nuda propriet. La liquida;lione in tal modo operata -aggiungono j ricorrenti -non fu preceduta da un formale e regolare accertamento di valore, in quanto l'accertamento dell'im. ponibile, anzich essere effettuato con !riferimento alla denunzia di riunione dell'usufrutto alla nuda propriet, fu riferito ad un atto estraneo alla fattispecie ctogito Marini), che. non .costituiva titolo, ma solo .prova del consolidamento .dell'usufrutto con la nuda propriet. Erroneamente, quindi, quell'accertamento fu considerato definitivo, siccome corrispondente al valore dichiarato dalle rparti tenute al pagamento dell'imposta. In subordine, si deduce 1che l'avviso di accertamento era giuridicamente inesistente, in quanto mancante di un elemento costitutivo, e cio dell'avvertimento prescritto dall'art. 21 del decreto n. 1639 del 1936, il quale dispone che l'amministrazione finanziaria, nell'indlcare il maggior valore che reputa doversi attribuire ai beni soggetti a tassazione, deve avvertire il .contribuente che, ove non intenda adeirire alla determinazione di valore fatta dall'ufficio, deve presentare ricorso alla commissione distrettuale delle imposte nel termine all'opo stabilito.. In ulteriore subordine, infine, si deduce che l'azione esecutiva era inammissibile per difetto di titolo, in quanto i contribuenti avevano adito le .competenti commis.sioni tributarie, le quali non si erano ancora pronunciate sulla determinazione del valore, a norma dell'art. 29 del decreto del 1936. Il rico~so fondato, ma solo per i motivi e nei limiti di cui ora s~ dir. noto che l'imposta di registro sui trasferimenti di beni _immobili e diritti reali immobiliari viene liquidata (come imposta principale) in base al valore, o prezzo o corrispettivo, risultanti dall'atto, dal contratto o dalla denunzia delle rparti, e, in mancanza, in base all'apposita dichiarazione estimativa, ovvero, mancando anche questa, in base alla determinazione fatta d'ufficio. A norma, per, degli artt. 33 e 34 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) e degli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO artt. 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nena legge " 7 .giugno 1937, n. 1016, i prezzi, i corrispettivi ed i valori !risultanti dalle .stipulazioni o dalle dichiarazioni delle parti (nonch quelli determinati d'ufficio) sono soggetti a revisione, allo scopo di indagarne la congruit, in relazione al v:alore effettivo dei beni trasferiti. Quando l'a.:rr.ninistrazione finanziaria ritiene, in base agli elementi di valutazione in suo posseS1So, che i prezzi, i corrispettivi ed i valori .stipulati o dichiarati dalle parti (o determinati d'uffkio) siano inferiori al valore venale .che i beni avevano in comune cornmercio alla .data del trasferimento, notifica al contribuente un avv;iso di ~ecertamento, indicando il valore che essa reputa doversi at~ibuire ai beni medesimi, ai fini .della tassazione. Tale accertamento non definitivo, essendo attri.buito ai contribuenti il potere di contestarlo, presentando ricorso alle competenti com;m.issioni tributarie. A tal fine, come questa Suprema Corte ha .gi ritenuto con sentenza 6 novembre 1968, n. 3663, l'avviso qi accertamento svolge una funzione di prov.ocaiio ad opponendum, dato che la definitivit deli'acc~rtamento deriva dall'accettazione del contribuente (esplicita, o implicita nel fatto di non aver presentato ricorso), ovvero dalla decisione definitiva delle commissioni tributarie, salvo concordato. Ora, nel caso in esame, certo che in data 2 ma!rzo 1964 fu presentata, ai sensi dell'art. 79 della legge di registro, denunzi.a di riunione dell'usufrutto alla nuda propriet, in relazibne al rogito De Santis del 19 luglio 1952,. costitutivo dell'usufrutto. In tale denunzia fu attribuito alla met indivisa del fondo, sulla quale era stato costituito il diritto di usufrutto a favore di Giovanni Rizzo, il valore di lire 18 milioni in piena propriet. L'ufficio del registro di Spezzano della Sila procedette alla revisione prescritta dalla legge, ma, rpur non accettando il valore dichiarato dalle parti (18 milioni), omise di eseg.ire l'accertamento di maggior valore. Si limit a rilevare che col rogito Marini del 15 marzo 1962 il predetto fondo era stato venduto alla societ Augusto per il prezzo di l~re 112 milini, prezzo che era stato ritenuto congruo dall'ufficio di Castrovillari, ai fini della !regi 1 strazione di quel rogito, e perci non sottoposto ad accertamento di maggior valore. Sulla base di tali rilievi, ritenne che nella specie ricorresse una ipotesi di_ valo!re dichiarato dalle parti ed accettato dall'amministrazione finanziaria, perci definitivo ed irriducibile, tale da legittimare la liquidazione dell'imposta e l'ingiunzione di pagamento. Tutto ci risulta dalla denunciata sentenza, nella quale speci ficato che " il contenuto obiettivo d~ll'atto (notificato ai fratelli Rizzo il 3 marzo 1965) costituito dall'accettazione, da parte dell'ufficio de] registro di Spezzano della Sila, del valore di lire 112 milioni, at~ri buito dalle parti al negozio traslativo della propriet dell'immobile in PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 435 favore della societ acquirente, ed altresl dalla liquidazione dell'im. posta di consolidamento ". L'illegittimit di siffatta liquidazione, dedotta dagli opponenti fra telli Rizzo, ~tata esclusa dai giudici di merito, la cui decisione, per, non pu essere condivisa per le seguenti !ragioni. La dichiarazione di valore fatta dalle parti, che l'ufficio pu rite nere congrua (accettare) e iporre a base di una liquidazione definitiva, quella che si riferisce all'imposta da liquidare, o meglio all'atto o fatto .giuridico che determina l'obbligazione tributaria. Nel caso di riunione dell'usufrutto alla nuda :proipriet, il valore dichiarato dalle parti, ai fini della tassazione, quello indtcato nella denunzia di con solidazione, fatta a norma degli artt. 79 e 86 della legge di registro. questo il valore che l'ufficio pu ritenere congruo, ai fini della liqui dazion definitiva, ovvero ritenere inadeguato, rispetto al valore venale che reputi doversi attribuire ai beni, nel qual caso deve .procedere ad accertamento di maggior valore con l'osservanza delle prescrizioni di leg.ge. Il mag.gidr valore, rii.spetto a quello indicato nella denunzia di consolidazione, che risulti da un atto di vendita dello stesso irrtmd bile, stipulato dopo la riunione dell'usufrutto con la nuda propriet, pu legittimare, ai sensi dell'art. 30 della legge di registro, una deter minazione di maggiore imponibile, ai fini dell'imposta sulla consoli dazione dell'usufrutto, ma non pu, evidentemente, essere considerato come valol'e dichial'ato dalle parti ai :fini di tale imposta. Non .sul l'atto di vendita, infatti, che incide l'imposta dovuta per !"anteriore riu nione dell'usufrutto alla nuda propriet. L'atto di vendita, anzi, del tutto estraneo alla tassazione concernente il trasferimento dell'usufrutto, anteriormente avvenuto, e non pu cont~nere una dichiarazione di valore in ordine a tale trasferimento, tanto pi quando la denunzia di consolidazione indichi un valore diverso, come avvenuto nel caso in esame_. Tutto ci dimostra che l'eccezione di illegittimit prorposta dagli opponenti fratelli Rizzo, rigettata dai giudici di merito, era invece fondata, :giacch nella specie l'ufficio del registro non procedette ad accertamento di m'a.ggior valore, ai sensi e con rorsservanza, delle disposizioni di leg.ge che regolano il procedimento di valutazione, ma addivenne ad una liquidazione definitiva (dallo stesso ufficio quali.. ftcata insuscettibile di riduzi{>ne) sull'erroneo presupposto che il valore imponibile dichiarato dalle parti non fosse quello di lire 18 milioni, indicato nella denunzia di riunione dell'usufrutto alla nuda propriet, sibbene quello di lire 56 milioni (una met di 112 milioni), risultante da un atto estraneo alla tassazione di cui trattasi, quale il rogito Ma :r;ini del 15 marzo 1962, stipulato -secondo il non impugnato apprez zamento della Corte d'appello -dopo la consolidazione dell'usufrutto. 16 436 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il ricorso, rpertanto, fondato e deve essere . accolto, rper r motivi e nei limiti finora spiegati, che importano l'assorbimento di tutte le deduzioni sub<>rdinate innanzi riassunte. -. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 febbraio 1971, n. 290 -Pres. Marletta -Est. La Farina -P. M. Secco (d.iff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Riccobene (avv. Bonacina). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Comnssioni delleimposte -Questioni di diritto e questioni di valutazione -Ripartizione dei poteri - questione di competenza interogabile e non di giurisdizione. (r.d. 7 agosto 1936, n'. 1639, artt. 29 e 30). . Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delie Commissioni -Controversia sulla natura agricola o edificatoria di un terreno - controversia di valutazione -ComJ>etenza della Commissione di valutazione -Questione preliminare sulla interpretazione di norme o di atti amministrativi o negoziali - questione di diritto -Rime~sione alla sezione speciale per la risoluzione della questione pregiudiziale -Necessit. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30; legge 20 ottobre 1954, n. 1044; legge 27 maggio 1959, n. 355). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Controversia sulla natura agricola o edificatoria di un terreno -Terreno attualmente agricolo ma destinato ad utilizzazione urbana per scopo diverso dalla edificazione -Strade, parchi, aree urbane non edificabili - questione di diritto -Competenza della sezione speciale della Commissione Provinciale. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza e giurisdizione -Decisione della Comnssione provinciale di valutazione che risolve questioni pregiudiziali di diritto -Incompetenza \ Impugnazione al Tribunale ex art. 29 terzo comma r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 per difetto di calcolo o errore di apprezzamento Annullamento della decisione impugnata per incompetenza della Comnssione. -Necessit. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). La ripartizione dei poteri decisori fra le diverse sezioni delle Commissioni ,delle imposte non d luogo a questione di giurisdizione bens a questione di competenza (fra sezioni con diversa specializzazione nel PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 437 l'ambito delle funzioni attribuite alla 'stessa Commissione) che per inderogabile e di rilevanza esterna (1). Di norma l;accertare se un terreno abbia natura di fondo rustico agli effetti delle Leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355 per l'applicazione dei criteri di valutazione automatica, questiorne di mero fatto, rimessa alla competenza delle Commissioni di valutazione in quarntJo non esiste una definizione legislativa del fondo rustico e quindi i caratteri del terreno oggetto di valutazione vanno determinati, caso per caso, secondo la nozione di linguaggio comune. Tuttavia quando per accertare se il fondo agricolo , o diversamente utilizzabile si debbono riso.Zvere preliminarmente qestioni attinenti alla interpretazione o all'applicazione di norme di legge e di negozi giuridici o all'esistenza di decreti, di vincoU impo~i da servit, da rapportJi di vicinato o da norme edilizie, la determnazone deZ valore imp,onibite, cthe non implica soltanto operaziorni meramente teeniche, non pu essere fatta dalla Commissione di val~tazione se preliminarmente non si sia pro!J'.l,unciata sull questioni .di diritto: la sezione speciale della Commissione provincial alla quale gli atti vanno rimessi , I sospendendosi il giudizio di valutazione (2). controversia di diritto; rimessa alla Sezione speciale della Commissione provinciale, io stabilire se pe.r i terreni di carattere agricolo per la destinazione attm.ale, ma urbarni per la loro destinazione e .utilizzazione nell'ambito cittadino a scopo che, pur essendo estraneo all'agricoltura, esclude la pi intensa utilizzazione edificatoria (aree. destinate a strade, parchi, luoghi di divertimento), sia da applicare il criterio di valu'bazione automatica s'babilito dalle leggi 2() ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355 o il criterio normale di valutazione economica di cui all'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (3). Il giudice ordinario adito in sede di impugnazione 'ex art. 29 terzo comma del r.d. 7 agosto-1936, n. 1639 deve dichiarare anche di ufficio _,_ l'incompetenza d<:;lla Commissione di valutazione che ha pronunciato (1-4) Sulla prima massima l'orientamento della S.C. non concorde (Sez. Un., 22 .settembre 1970, n. 1658, in questa Rassegna, 1970, I 929 e 24 aprile 19?'0, n. 1182, ivi 620 e precedenti citati). Sulla seconda e. terza massima la giurisprudenza ormai pacifica sia sul punto che di ['egola la determinazione della natura agricola del fondo di puro fatto, e quindi di competenza della Commissione di valutazione, sia sul punto che in casi partiColari pu profilarsi una questione pr.egiudiziale di diritto da rimettere alla sezione speciale della Commissione :p:rrovinciale (v. sentenze g.i citate nonch Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2001, ivi, 1970, I, 1103). Notevole perplessit suscita l'ultima massima. L'impugnazione ex artieolo 29 terzo comma idei r.d. 7 agosto 1986, n. 1639 ha un oggetto limitato e non estensibile, attesa l'eccezionalit di questo :mezzo di impugnaz~one ~ esperito innanzi ad un organo che di norma esel"'cita la sua potest giu 438 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la decisione impugnata ove questa abbia deciso questioni pregiudiziali di diritto riservate alla competenza della sezione speciale deila Commiss. ione provinciaie. La sentenza del giudice di merito che non abbia rilevato .l'incompetenza della Commissione pu ssere annullata anche di ufficio dalla Corte di Cassazione (4). (Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione denuncia la\ violazione e falsa applicazione dell'irt. 14 delle preleggi; degli artt. 15 e 16 del d.l. 7 agostq 1936, n. 1639; 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355; 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1706 e 1 legge 17 ottobre 1957, n. 983. Lamenta, a questo .riguardo, l'Amministrazione, .che la Corte abbia Titenuto come fondo rustico, ai fini della valutazione automatica del valore, un fondo compreso nel piano regolatore comunale nella zona destinata a verde pubblico 1on vincolo di inedificabilit. Rileva, in proposito, che fondi rustici sono soltanto i fondi agricoli, cio que111 unicamente utilizzabili per la coltivazione e la produzione del suolo, con esclusione di tutti quelli che, a prescindere dalla loro edificabilit, non si presentano destinati in via normale ed ordinaria alla produzione del suolo. Ne consegue che i fondi, non edificabili, ma neppure agricoli in senso stretto, debbono essere valutati non gi con il sistema automa tico, ma alla stregua della regola generale posta dall'art. 15 del d.l. n. 1639 del 1936. Posto, cio, che la valutazione automatica prevista solo per i fondi agricoli, il.'esidualmente ogni altra valutazione va compiuta mediante stima diretta. Avrebbe errato, pertanto, la sentenza denunziata nell'interpretare la leg.ge n. 1044 del 1954, richiamata dalla legge n. 355 del 1959, nel senso che la valutazione automatica debba essere applicata a tutti i terreni che non possono essere considerati quali aree edificabili. Osserva la S.C. eh~, prima ancora di scendere ad una qualsiasi indagine sul merito del motivo come sopra prospetta~o, la Corte stessa deve darsi carico, d'ufficio, del problema se J.a decisione emanata 1'11 risdizionale in via autonoma; non esistendo una subordinazione della giurisdizione delle Commissioni alla giurisdizione ordinaria non sembra che possa riconoscersi all'A.G.O. il potere di dichiarare, di ufficio o su ricorso di parte, l'incompetenza della Commissione, anche se il Tribunale sia :stato investito in sede di impugnazione, ma limitatamente al difetto di calcolo o errore di apprezzamento. Se vero che per un principio generale l'incompetenza per materia deve essere Tilevata di ufficio in ogni .stato e grado ,del processo, anche vero che ligno e Corons). Imposta sulle societ -Questione di le~ittimit costituzionale delle norme istitutive per contrasto con l'art. 53 Cost. -Manifesta infondatezza. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 145 e segg.; Cost., art. 53). (1-3) Nello stesso senso della iprima sentenza sono le altre in pari data ntJ.. 508 e 507 e conformi alla seconda sono le alt:r:e coeve nn. 511 e 513; di quest'ultima viene pubblicato a parte uno stralcio che riguarda altra questione. Viene confermata, con imponente approfondimento di motivazione, la pronunzia delle Sez. Un., 12 gennaio 1967, n. 125 (in questa Rassegna, 1~67, I, 644). Sull'argomento si erano precedentemente pronunziati vari giudki di merito e gi si era delineata con prevalenza la stessa tesi oggi confer- 444 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta di ricchezza mobile -Spese e passivit deducibili -Imposta sulle societ -Natura -Deducibilit -Esclusione. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 91 e segg. e 145 e segg.). matnifestamente infondata la questione di illegittimitd costitu zionale delle norme regolatrici deil'imposta sulle societ ( artt. 145 e ss. del t.u. suite imposte dirette) per con"brasto con l'art. 53 Cost. (2). L'imposta sulle societ un tributo unico, non scindibile in due distinte componenti prive di propria autonomia, a fondamentale carattere soggettivo, derivante dalla mera esistenza del soggetto che tassabile perch fonte di ricchezza potenzialmente produttiva. Conseguentemente non pu nemmeno porsi il problema della deducibilit, dal reddito di ricchezza mobile della parte deit'imposta sulle societ cammisurava al patrimonio. Inpltre la deducibilit da es.eludere perch la somma pagata a titolo di imposta sulle soc.iet non costituisce perdita, non concretandosi in una distruzione o diminuzione di beni -o crediti di caratte"re involontario e non pu essere considerata una spesa di produzione, per la mancanza di una contropartita produttiva e comunque perch mancante del requisito dell'inerenza alla produ zione del reddito (3). I (Omissis). -Con l'unico motivo del suo ricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art..91 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P. 29 gennaio 1958, n. 645 in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, l 5, 6, 7, della legge 6 a.gosto 1954, n. 603, ora artt. 145, 146, 147, 148, mata (cfr. App. Firenze, 18 febbraio 1966, n. 163, ivi, 1966, I, 1113 con ampia nota di F. FAVARA.). La prima sentenza d un apporto decisivo alla definizione della natura dell'imposta sulle societ, fissando quei caratteri dai quali discende necessariamente la conseguenza della indeducibilit de1la somma pagata a questo titolo dal reddito tassabile con l'imposta di ricchezza mobile. La pronunzia inoltre ricchissima d affermazioni di grande rilevanza e di portata generale e costituir certamente un punto di riferimento autorevolissimo non solo sul tema specifico. Si devono segnalare in particolare la lucidissima delimitazione del problema metodologico della rilevanza dei lavori preparatori nell'interpretazione della norma, la precisa definizione del concetto di perdita che implica un elemento di imprevedibilit e involontariet, e l'approfondimento del concetto di inerenza, con riferimento a quello della causalit, basato sulla connessione specifica fra spesa e produzione, oltre, naturalmente, alla sistemazione pressoch definitiva del problema centrala della natura e dei caratteri dell'imposta sulla societ. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 445 149, 150 dello stesso t.u. ,sostenendo: a) che il credito 'per imposta sulle societ nasce dopo la produzione del reddito e quindi non pu coD1Siderar.si inerente alla produzione di questo; b) che comunque dubbio che il pagamento di un'imposta possa costituire spesa a questi effetti; c) che la giurisprudenza ha sempre considerato ~ndetraibili agli effetti della ricchezza mobile gli oneri fiscali afferenti il soggetto produttore del reddito; d) che l'imposta sulle societ non scindibile in due componenti ma esclusivamente un'imposta sul reddito cosi come affermato non solo nella relazione ministeriale ma anche nella relazione Parlamentare di maggioranza; e) che comunque, anche se si potesse distinguere tra componente reddito e componente patrimonio, nemmeno quanto pagato per la seconda potrebbe considerarsi detraibile, perch tratterebbesi sempre di imposta personale che si risolve in erogazione di un reddito ,gi prodotto. Queste censure debbono essere valutate mediante un completo riesame della controversa questione, prendendo organicamente in considerazione non soltanto le censure stesse ma anche tutti .gli altri argomenti che, a favore dell'una e dell'altra tesi, sono stati prospettati in questa e nelle cause analoghe oggi passate in decisione in questa sede di legittimit. Si dpro.pone cos dinanzi a queste Sezioni Unite la questione che gi dalle stesse fu risolta in senso favorevole alla tesi sostenuta dalla Finanza con sentenza n. 125 del 12 gennaio 1967. Il riesame di tale questione per, anche se condotto con pi approfondita e particolareggiata indagine, quale consiglia la delicatezza e l'importanza della materia dal punto di vista sia giuridico ,che economico, non pu og.gi portare a diversa soluzione n per quanto concerne la decisione finale, n per quanto attiene all'iter della motivazione gi addotta, almeno in nuce, da questa Corte Suprema. La seconda pronunzia, partendo dalla stessa definizione dell'imposta sulle societ, supera facilmente l'eccezione di illegittimit costituzionale deHe norme che istituiscono questa imposta e aggiunge ancora altre considerazioni sulla indetraibilit assai utili anche all'approfondimento di concetti generali sulle imposte dirette. Il pagamento dell'imposta sulle societ non pu configurarsi n come una perdita Che presuppone la distruzione o diminuzione non volontaria di beni o di crediti, n ,come una spesa che richiede la commutazione dell'esborso di danaro con l'acquisto di un bene economicamente valutabHe, cosa che pu ammettersi solo per determinate imposte; ammettendo comunque la deducibilit di una spesa improduttiva, l'imposta sulle societ si presenta come legata al reddito da un vincolo vago e generico che esclude quella connessione specifica in cui si sostanzia il concetto di inerenza; a questo riguardo assai acuta l'osservazione che l'inerenza presuppone l'anteriorit della 19Pesa rispetto al reddito prodotto, cosa che non pu riscontrarsi nel tributo sulle societ che si risolve nella erogazione di .un reddito gi_ prodotto. 446 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'indagine deve prendere le mosse dall'eccezione principale, e potrebbesi dire .pregiudiziale, che la Finanza insiste ad opporre alla pretesa delle societ contribuenti di detrarre dall'imponibile agli effetti della ricchezza mobile quanto pagato per imposta sulle societ, ,, almeno per quanto concerne la -.componente patrimonio , e cio per quella quota d'imposta che, ai sensi dell'art. 146 del t.u. sulle imposte dirette approvato con d.P. 29 ,gennaio 1958, n. 645, dovuta in ragione "' del 7 ,50 %o del patrimonio imponibile. Tale eccezione parte dal presupposto, c.onfortato da alcune espressioni della Relazione del Ministro delle Finanze al Senato e della relazione parlamenta-re di ma.g.gioranza, che l'imposta sulle Societ sia, anche per la parte " dovuta in ragione " del patrimonio, un'imposta s4l reddito; e da questo presupposto .giunge alla conseguenza della indeducibilit dll'importo pagato dall'imponibile di ricchezza attraverso l'applicazione del principio logico-giuridico apparentemente incontestato per cui non pos .sibile considerarsi n come spesa inerente alla produzione di un reddito, n come perdita da computarsi nel calcolo di questo, qualcosa che, logicamente e nel tempo, viene dopo tale produzione, costituendo una erogazione di parte del reddito p:uodotto. Si pone .cos subito il problema centrale, quello cio dalla cui soluzioni ogni altra dipende: il .problema della natura giuridico-economica dell'imposta sulle societ. E per definire tale natura non si pu -ci deve essere subito affermato -prescindere dall'esame dei lavori preparatori, costituiti, nella specie, principalmente dalle relazioni sopra Ticordate, che sono veramente esaurienti e perspicue anche dal ;punto di vista .giuridico. In proposito bisogna ricordare qualche principio di carattere generale, dato che tutte le difese delle rparti private che nella presente e nelle analoghe cause che oggi vengono in decisione avanti queste Sezioni Unite contestano che ai lavori preparatori de quibus possa darsi, a.gli effetti interi];)retatiivi, la .primaria importanza che ad essi la difesa della Finanza attribuisce per convalidare la tesi della natura d'imposta sul. reddito dell'imposta societaria. noto che il principale argmento che si adduce dalla dottrina della ermeneutica per diminuire, od addirittura minimizzare la rileva- nza delle relazioni, osservazioni, opinioni che vanno sotto la convenzionale espressione di lavori preparatori costituito dalla distinzione tra le volont cosi espresse dai vari organi o persone fisiche ./ che hanno contribuito all'iter formativo di una legge e la volont del legislatore intesa come ggettivazione e personalizzazione della fogge stessa, quasi che questa, una volta uscita dalle menti di coloro che l'abbiano emanata, cominci a vivere di vita propria e ad espri-,. mere un'autonma '\rolont. / PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Da questo concetto, che scientificamente esatto e dal quale sail'ebbe, oltretto, anacronistico distaccarsi in tempi di reclamata interpretazione progressiva del diritto, queste Sezioni Unite non intendono prescindere; ma all'uopo sono necessarie due precisazioni. Anzitutto va ricordato che di autonomia e di distinzione 'tra volont della legge nel senso sopra veduto e volont dei singoli partecipanti al processo legislativo si pu tanto pi giustificatamente parlare quanto pi nel tempo l'espressione della volont normativa si allontana dal momento dell'inter.pretazione e dell'applicazione della legge e quanto rpi sia mutato o stia mutando il contesto politico, sociale, economico rispetto a quello del tempo in cui la leg.ge fu promulgata; cosicch quando codesti tempi e codesti contesti siano prossimi o simili, od addirittura . ' ' . siano gli stessi, il distacco dell'interprete dalla volont del legislatore attuale e concreto si risolve in arbitrio. In secondo luogo deve farsi distinzione tra la concezione generale degli istituti posti in essere dalla legge e le singole pai;ticola:rit di questi; mentre per talui.a di dette particolarit bene ammissibile che l'estensore di una relazione ministeriale o parlamentare non si renda conto appieno delle conseguenze pratiche o dogmatiche cui deve correttamente portare, sul piano interpretativo, la no-vatio legis considerata nel suo complesso e dia quindi .:un'interpretazione errata da questo punto gi vista, un simile errore inconcepibile nella delineazione generale delle esigenze cui il legislatore intende ovvhjtre con la emanazione della legge, e cio della ratio legis intesa nel suo sens proprio; e codesta delineazione ,generale, ove risulti con univoca chiarezza dai lavori rpreparatori ed ove non sia stata travolta dal mutare d~i tempi e delle conpizioni nel senso, sopra veduto, deve essere quindi fatta propria, sulla base dei lavori preparatori stessi ove occor.ra, dall'interprete. Se di questi due or.dilli di concetti si fa applicazione al caso del l'imposta sulle Societ si dovr giungere alle seguenti due conclu sioni: a) che le considerazioni contenute nelle ampie relazioni del Ministro delle Finanze e dei relatori di maggioranza al Senato sono og:gi <;ome al momento in cui furono esposte pienamente attuali e co stituiscono quindi str:umento obbligatorio per l'interprete; b) che la ricostruzione della mens legis che da tali relazioni, nel loro complesso, ' chiail'amente emer.ge non consente in alcun modo di ritenere che l'imposta sulle so,ciet sia un'imposta sul reddito, ancorch qualche isolata affermazione dei relatori possa ingenerare in proposito perplessit. I ' Per quanto, infatti, concerp:e l'elemento temporale, l'attualit dei lavori P;reparatori de quibus emel'lge non solo dalla data recente di essi (1954) ma anche dal fatto che la leg.ge istitutiva dell'imposta si trova ancora, nonostante 1gli anni decorsi dalla sua entrata in vigore, ~ in periodo di prima applicazione, se non di, rodaggio , come di~ 448 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mostra l'esistenza stessa e il perdurare della presente controversia, attinente all'inquadramento dell'imposta societaria nel nostro sistema tributario.' E pr quanto attiene poi al contesto politko-.sociaJ.e, quello attuale, se si differenzia da quello del 1954, se ne differenzia solamente, nel campo tributario, per una pi ~stesa ed approfondita esigenza di perequazione fiscale; esigenza che appunto informa, come si vedr, la mens legis risultante dai lavori ,prep,aratori della legge in esame. Da questi punti di vista, quindi, l'utilizzazione di detti lavori :preparatori imposta dall'ultima parte del priino comma di quell'art. 12 delle disposizioni ,sulla legge in generale dal quale i sostenitori della tesi favorevole alle societ contribuenti vorrebbero trarre ar.gomento in senso contrario. Ci :posto dal punto di vista della necessit di valersi dei lavori prepa,ratori, resta da dimostrar~ l'assunto sub b), che concerne il come ed il quanto d1 tale utilizzazione sotto il profilo sop.r.a indicato. Ed all'uopo devesi subito rilevare che la tesi della Finanza per cui l'imposta societaria sarebbe una " imposta ordinaria sul reddito ", sebbene .risulti da una testuale affermazione della :relazione del Ministro, contrasta col titolo del paragrafo 6 .della relazione parlamentare di maggioranza (La novit del sistema: contempo!I'anea imposizione sul capitale e sul reddito) e, principalmente, con la ratio legis e con la 'configurazione generale ,dell'istituto tributario che emergono dal complesso dei due lavori preparatori. L'isolata frase della relazione ministeriale II'appresenta soltanto un'incidentale erroneo inquadramento dogmatico che non pu, come tale, qualificare la vera natu! l"a del tributo. In proposito resta quindi solo da osservare che non esatto nemmeno quanto si afferma dalla Finanza in una delle sue ! difese, che cio la natura d'imposta sul reddito sia confermata anche nella relazione parlamentare, laddove questa rileva che l'imposta so cietaria e ha carattere pel'ISonale e non reale; colpisce i sog.getti e non i beni ~; tale rilievo (che si concilia perfettamente, come si vedr, con l'opinione di questo Supremo Collegio) non implica affatto che l'imposta abbia natura di imposta sul reddito. Si gimge 1cosi al punto focale della questione: e cio alla determinazione positiva della natura giuridica del tributo in esame. E tale natura giuridica deve essere ricercata e definita attravel'ISo due successive indagini, da eseguirsi, ripetesi ancora, sulle relazioni preipairatoci~ non meno che sul testo legislativo; e cio: a) ricerca della ratio legis nel senso preciso di scopo perseguito dal legislatore attra ver1so l'istituzione del tributo; b) esame del meccanismo tributario per mezzo del quale detto scopo stato perseguito. La ratio legis espressamente e diffusamente delineata nelle due relazioni e trova piena conferma in nozioni di fatto di comune espe-" rienza. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La Relazione Ministeriale parte dalla constatazione che nel nostro ordinamento le societ di capitali godono, rispetto alle imprese individuali ed alle societ a base personale, di un trattamento fiscale particolarmente favorevole, sia rperch tale trattamento sia previsto e voluto dalla legge, sia perch questa consenta facili evasioni fiscali cui si perviene col ricorrere alla costituzione di societ di comodo. Dal primo puntodi vista, infatti, si osserva che i trasferimenti di titoli azionari non ~ono sottoposti ad imposta di registro, mentre i trasferimenti di aziende individuali o di parti di esse lo sono; ed anche per i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobiii, a titolo di :successone e di donazione, i possessori azionari riescono, anche senza ricorrere a forme di vera 'e propria evasione, a sottrarsi in forma legale al tributo. A tali inconvenienti si era parzialmente ovviato mediante la imposta di negoziazione, ave:tite funzione surrogatoria della imposta di registro; ma nessun rimedio per ora esisteva per il secondo ordine di sperequazioni, quelle collegate ad evasioni fiscali vere e proprie, evasioni poste in essere, ad esempio, col mascherare la vera capacit . ' contributiiva del ,singolo agli effetti della imposta complementare mediante la mancata distribuzione dei redditi della societ .di .capitali. Da tutto ci derivata -prosegue sempre la Relazione Ministeriale la pericolosa tendenza a costituire societ destinate solamente a gestire patrimoni mobiliari od immobiliari di carattere familiare che, in assenza del fattore fiscale non avrebbero alcuna ragion d'essere. Ed allora, per ristabilire una situazione di equilibrio, si voluto incidere su questo fenomeno, ponendo sulle societ .di capitali un onere addizionale destinato, nel suo coonplesso, a compensare i vantaggi fiscali di cui esse .godono, in prima linea in materia di imposte sui trasferimenti onerosi ed a titolo gratuito e di imposta progressiva sul reddito. e Cosa, questa, che si sarebbe potuta fare .con l'aumento della aliquota di Ricchezza Mobile rper le societ; ma che, invece, si fatta mediante e una autonoma imposizione sulle societ ,, . Tutte queste ragioni per la istituzione dell'imposta sono ribadite, con ;pi particolareg.giata descrizione, dalla Relazione Parlamentare di maggioranza. Ivi. si precisa, secondo quanto risulta dai titoli stessi dei paragrafi e sottorparagrafi, che la imposta sulle societ " ha la stessa funzione dell'imposta complem~ntare ", che essa vuole colpire la " speciale .capacit contributiva " propria del soggetto societ di capitali, che essa ha carattere " surrogatofio > dei tributi sui trasferimenti della ricchezza e sul reddito non dovuti od evasi; che essa, infine, vuole essere " una remora alle societ di comodo ". Alla. ratio legis cos nettamente individuata le Relazioni preparatorie fanno seguire la descrizione del meccanismo. tributario della nuova imposizione progettata, dimostrando l'attitudine di tale mecca- nismo a raggiungere gli scopi prefissi dal legislatore. Il sistema risulta RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dall'art. 6 della legge istitutiva n. 603 del 1954, trasfuso nell'art. 146 del t.u. sulle Imposte Dirette, che ha migliorato la dizione del primo testo: " L'iini.Posta dovuta in ragione del 7,50 %o del patrimonio imponibile e del 15 % della parte del reddito complessivo eccedente il . 6 % del detto patrimonio >. Spiegano le due Relazioni che tale formula nuova di " contemporanea imposizione sul capitale e sul reddito> ben risponde all'intento di scoraggiare la societ contribuente sia dal tenere artificialmente basso il capitale sociale mediante la costituziooe di riserve occulte, sia dal gonfiare artificialmente detto capitale. E si .pu aggiungere, tra parentesi, che il sistema aippare preor.dinato a colpire con perequazione anche in parte.nza i due tipi di societ normalmente usati per scopi di comodo: e .cio la societ im:r;nobiliare, avente basso reddito ma ing~nte patrimonio, e la societ a responsabilit limitata, che .pu avere basso capitale ed elevato reddito. Date queste premesse veramente difficile arppare seguire la tesi della finanza ed attribill!re,. sulla base della isolata espressione colta nella Relazione Ministeriale, natura idi e imposta ordinaria sul reddito > al tributo de quo. Evidente appare, invece, che, secondo la espressione del paragrafo 7 della .Relazione Parlamentare, si tratta di un tributo del tutto nuovo "; e la definitiva formulazione del testo legislativo nell'art. 145 del d.P. 29 gennaio 1958, n. 645, per cui presupposto dell'imposta il possesso di un patrimonio o di un reddito da parte di soggetti tassabili in base al bilancio , se posta a raffronto con l'art. 81 dello stesso t.u. che nel definire la tipica imposta sul reddito, il tributo di Ricchezza Mobile, considera presupposto della imposta e la produzione di un reddito netto ,. , costituisce dimostrazione testuale -di questi assunti. Basta, all'uopo, rpor mente alla alternativa :llra il posses>So di un patrimonio o di un reddito iper dover concludere che la esistenza stessa di tal~ alternativa pone in seconda linea dal punto di vista concettuale quegli elementi economici che, se pure ovviamente siano essenziali, costituiscono per Solo lo strumento per la quantificazione del tributo, come appare dal successivo art. 146; ben diversamente da quanto accade per la e prodzione del reddito netto di Ricchezza Mobile, che si anche parametro di misura della imposta relativa, ma principalmente motivo legislativo, ratio legis del tributo. Vero che si potrebbe osseware, precorrendo quello che si dir in seguito, che ancora pi esatto da un punto di vista dogmatico sarebbe stato definire come presupposto della imposta 1societaria la esistenza stessa del sog.getto tassabile in base a bilancio (e cio, secondo l'art. 8 del t.u. 645/958, dell~ societ ,fil capitali o ente assimilato); ma la espressione sarebbe stata poco tecnica per una imposta che, ess~ndo compresa tra i tributi diretti, colpisce anch'essa quella manifestazione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 451 i immediata di capacit contributiva che pu esprimersi solamente in termini di patrimonio o di reddito. Giunto il discorso a questo punto, dimostrato, cio, quello che la imposta sulle societ non , occorre ora fornire una precisa definizione positiva della natura .giuridica della imposta stessa. Ma tale definizione gi emerge da quanto sin qui si detto. Prima conclusione cui devesi .giungere quella che la imposta sulle societ un tributo organicamente unico, essendo le cosiddette due componenti , .patrimonio e rddito, soltanto gli strumenti di commisurazione della imposta che colpisce la capacit contributiva potenziale delle societ di capitali. Ed anche come criteri o ragioni di accertamento i due elementi economici suddetti sono in realt un solo meccaniJSmo, essendo stabiliti l'uno in funzione dell'altro, per compensare automaticamente il cal~re di una base di imposizione col crescere dell'altra. Non ha senso, quindi, configurare la detraibilit della sola componente patrimonio,. come una ipotesi che trag:ga peso dall'abbandono della tesi ;della detraibilit totale e dal confronto t-ra le due " componenti ,. . Questa imposta poi una .imposva personale, come rileva ancora il paragrfo 7 della :j:telazione Parlamentare; ma tale definizione deve essere intesa non nel senso ,di tributo che colpisce il soggetto quale produttore del reddito e non il \Patrimonio, cos come fa la difesa della finanza, ben~ nel senso di " imposta che si rivolge direttamente ed in primo luogo alla ;persona del contribuente, il cui reddito complessivo serve a determinare l'altezza del tributo (Rel. Parlamentare, loc. cit.). Da questo punto di vista pu .essere accettata la definizione di complementare delle societ ; e si rpu .giungere anche ad accogliere la pittoresca Configurazione di "testatico, prospettata da qualche difensore delle contribuenti. L'imposta dovuta dalla societ di capitali e dall'ente assimilato per il solo fatto di esistere (come titolare di tn patrimonio o di un reddito beninteso) in quella particolare formi giuridica che d i vantaggi, fiscali o meno, leciti, ai confini del lecito od illeciti Che sono a tutti noti e 1che determinano una particolare capacit sui trasferimenti dei titoli sociali, non ha inteso ampliarlo in altra imposta della stessa natura ma pi onerosa, bens ha voluto sorpprimerlo per creare un tributo del tutto nuovo, non avente il limitato scopo di surrogazione del ibollo e del registro, bens i fini generali, fiscali ed extrafiscali dei quali si . sopra fatto ampio discorso. All'imposta di negoziazione quindi nori si poteva attribuire alcun carattere di testatico; e la spesa rel'ativa, strettamente inerente allo istrumento di produzione costituito dal capitale azionario, non poteva non essere detraibile dall'imponibile di ricchezza mobile. E 1o stesso deve dirsi, nel diritto vigente, per le spese relative agli aumenti di capitale sociale. Tali aumenti, con i quali .la societ si procaccia nuovi mezzi di investimento, sono del tutto analoghi, almeno sul piano economico, agli atti con i quali l'imprenditore individuale persegue lo stesso scopo, ad esempio contraendo mutui e fina:t;lziamenti con le banche. Nell'uno e nell'altro caso le sipes necessarie per conseguire lo scopo dell'ampliamento o del risanamento dell'impresa attraverso un aumento del reddito si trovano con la produzione di questo in un rapporto cos stretto, tipico ed immediato, che l'argomentazione serve selo a dimostrare " a contrario come un rapporto di ugual natura non sussiste tra imposta societaria e produzione del reddito. Il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze deve essere quindi accolto, riaffermandosi il principio di .diritto .per cui la spesa rela tiva al pagamento dell'imposta sulle societ prevista dagli artt. 145 e seguenti del t.u. delle leg.gi sulle imposte dirette approvato con d.P. 29 gennaio 1958, n. 645 non detraibile, nemmeno parzialmente, dall'imponibile di ricchezza mobile delle .societ e deile associazioni tenute al pagamento stesso . -(Omissis). II (Omissis). - opportuno esaminare preliminarmente il terzo motivo del ricorso con il quale si prospetta la illegittimit costituzionale PARTE I, SEZ;"'V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 459 delle norme regolatrici dell'imposta sulle societ (art. 145 e segunti t.u. 29 gennaio 195'8, n. 645, sulle imposte dirette) per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, qualora si adotti l'interpretazione deUa Corte d'appello. In particolare sii lamenta che questa abbia dichiarato irrilevante, nel caso d:i specie, tale questione gi sollevata in sede di merito. Sostiene la ricorrente che ne!gare alla imposta su11.e soc.iet i:l carattere di spesa inerente alla produzione d# reddito determinerebbe un contrasto con i principi cui il sistema tributario deve ispirarsi scondo l'art. 53 della Costituzione, .poich l'imposta, essendo ragguagliata al patrimonio, colpirebbe i redditi inferiori al 6 % in. misura fortemente progressiva quanto pi diminuiscono, fino ad arrivare alla loro falcidia per i redditi minori, se non addirittura ad incidere sul patrimonio negli aI.li in cui non si han;no redditi. Relativamente alla irrilevanza la Corte di .merito ha osservato che, nella specie, essendosi rivelate ampiamente positive le quattro ;g.estioni assoggettate all'accertamento fiscale, doveva ritenersi escluso il p.ericolo affermato dalla contribuente e cio che fa componente patrimoniale dell'imposta sulle societ potesse imfllortare, per redditi via via decrescenti, la loro falcidia o .ad'diI_"ittura una incidenza sul patrimonio. V.erroneit di questo ragionamento, ai fini della irrilevanza della sollevata quest1one, evidente 1sol: che si considerino le conseguenze, alle quali si dovrebbe necessariamente pervenire qualora fosse dichiarata illeg.ittima l'istituzione della imposta sulle societ nelle forme e nei modi di cui alla legge n. 603 del: .1954 ed agli artt.. 145 e ~eguenti del vigente t.u. 29 ;gennaio 1958, n. 645, sulle :imposte dirette. In detta ipotesi infatti la contribuente risulterebbe 1sollevata da una imposizione tributaria,. ritenuta in contrasto con fa Carta costituzionale, indipendentemente dalle risultanze attive o passive dei propri bilanci, e do anche in quei caisi nei quali il reddito fosse stato uguale o superiore al 6 % del patrimonio ai sensi dell'art. 146 del predetto t.u. Ci non soltanto signifi.ca ehe la sollevata questione doveva esisere ritenuta rilevante, ma che la costituzJionalit o meno della legge avrebbe dovuto essere riguardata in' termini generali, cio Ihl'.'escindendo dalle contingenti e mutevoli risultanze dei bilanci. La questione di legittimit costituzionale dunque rilevante; essa peraltro si dimostra manifestamente in:Jlond!ata. L'imposta sulle societ venne istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603, le Cui nor,me sono state trasfuse negli artt. 145-155 del vigente t.u. n. 645 del 1958, onde evitare, eo:me si esprime la relazione ministeriale, una ~perequazione tributaria a favore delle societ di capitali in danno delle imprese individuali e delle pel'lsone fisiche. Questo squiliibrio prendeva origine da un lato, .dal fatto di non .essere le prime sog-.. gette alle imposte di trasferimento inter vivos e successione mortis 460 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEL~O STATO causa in ordine ai titoli azionari rappresentativi del lro capitale:~8ociale (l nuovo tributo avrebbe sostituito a tal fine l'abrogata imposta di negoziazione 0sui prdetti titoli, la quale aveva ovviato .a questo primo aspetto della sperequazione di cui sopra) e derivava, dall'altro, dalla inesiistenza di una imposta complementare, gravante invece sulle persoll!e fisiche, relativamente a quella parte di utili che non viene distribuita, ma accantonata sotto la voce di riserve ordinarie .e ilicemente la forma cogente del!l'ordinanza giudiziale di sospensione del!I'esecuzione della liceI1Z1a edilizia. Questa stata accordata dal Comune in conformit di una sua richiesta (nella stpecie, la richiesta era stata fatta dall'Ina-Gasa, ma allo scopo di far poi fruire della licenza l'I.M.E.P, che se ne valeva :per far eseguire i lavorij talch non i possibile considerarlo estraneo alla illegittimit che abbia provocato l'ordinanza di sospensione). Spetta a lui provare che le gravi ragioni, per le quaU il Consiglio di Stato abbia, a nocrma dell'art. 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, sospeso l'esecuzione .della licenza derd.vasser da cause da lui indipendenti e non normalmente prevedibili al.Io:reh egli stipul il contratto di appalto. Al lume di queste considerazioni appare Yerrore della Corte del merito, che fece carico al Civita di additare eventuali illegittimit della licenza edilizia : in questo modo fu violato il principio che, in tema di responsabilit contrattuale, la colpa dell'inadempiente presunta. N, d'altro lato, la Corte del merito potev'a esser paga del fatto che il giudizio amministrativo si era1 chiuso con una sentenza che aveva dichiarato l'inammis1sibilit dei ricorsi. Essa doveva tener presente l'autonomi a dell'ordinanza di .sospensione del provvedimento impugnato -pronunziata su una .specifica istanza e per 1specid:che ragioni -rispetfo PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 483 alla sentenza definitrice del giudizio; n poteva trascurare la circt)sfanza eh.e il Oonsiglio di Stato, con la sentenza, non aveva dichiarato insussistenti le illegittimit della licenza lamentate dai rico.rrenti, bens, come .stato concordemente illustrato dal Civita e dall'I.M.E.P. nelle memorie, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi .sopravvenuti, lasciando impregiudicato il merito. L'accoglimento dei primi due mezzi .del ricor,so principale assorbe il terzo mezzo del medesimo, col quale il Civita 1si duole che la Corte napoletana, violando principi norme di diritto concernenti gli obblighi del committente creditore, non abbia considerato che il preteso factum principis non avrebbe, in ipotesi, esonerato l'Istituto dal dovere di collaborare con l'appaltatore, per rendergli possibile la prestazione o almeno contenere gli oneri ,che gli derivassero dalla forzata sospensione dei lavori. Invero, se risultasse l'imputabilit della .sospensione, non sarebbe necessario occuparsi di ci. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 aprile 1971, n. 1060 -Pres. Rossano -Est. Leone -P. M. Chir (conf.) -Istituto Bancario Italiano (avv. Russo, Marone) c. Ministero Difesa (avv. Stato Agr). Arbitrato -Appalto di opere pubbliche -Appalto di opera militare Composizione del Collegio arbitrale -Qualit di funzionario della P. A. -Incapacit assoluta -Esclusione -Possibilit di porre un problema di incapacit (relativa) dell'arbitro funzionario della P. A. solo alle condizioni previste per la ricusazion~ ai sensi degli artt. 815 e 51 c. p. c. Arbitrato -Appalto di opere pubbliche -Appalto di opera militare Composizione del Collegio arbitrale -Disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 52 r. d.17marzo1932, n. 366.;; Portata. da escludere, sul piano degli interessi concreti, che il funzionario possa essere portatore degli stessi interessi detta P. A., s che i provvedimenti giurisdizionali volti ad operare nei confronti di quest ultima possano essere ritenuti incidenti anche suHe posizioni personali del primo; epper, qualora la parte in un giudizio arbitrale non abbia ricusato l'arbitro funzionario della P. A. ai sensi dell'art. 815 c.p.c., per un presunto interesse indiretto del medesimo, idoneo ad ingenerare il dubbio sulla. sua indipendenza di giudizio, non possibile impugnare il lodo di nullit ai sensi dell'art. 829, n. 3, c.p.c., che si riferisce a casi tassativamente previsti dall'art. 812 c.p.c. (1-2) In generale, per fa distinzione fra motivi di ricusazione del giudice e motivi di nullit della sentenza, v. Cass., 20 giugno 1968, n. 2040, 19 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 484 La norma regolamentare di cui all'art. 52, ult. comma, CYiid. gen. app. lav. G. M., appr. con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, non stabilisce casi di ricusazione e di astensione degli arbitri, ma solo ; abilita a dedurre nel giudizio arbitrale la violazione di un divieto di nomina di arbitro agli effetti dell'art. 829, n. 2, c.p.c. (2). (Omissis). -L'Istituto ricorrente assume, col primo motivo di ricorso, che sarebbe stato viola.to il principio generale secondo cui nessuno pu essere giudice in causa p.ropria e sarebbe istata data falsa applicazione all'art. 815 c.p.c., dato che la Corte d'Appello, travisando il motiV'o di nullit dedotto, avrebbe esaminato sotto il profilo della ricusazione del giudice la situazione di incapacit del presidente del collegio arbitrale, per essere egli componente del ,consiglio Superiore delle FF.AA., mentre l'allegazione poneva la questione che detto arbitro dovesse essere considerato come la stessa A:rnministrazi,one parte in causa. La tesi infondata. Il motivo concernente l'asserita incapacit ad essere arbitro del preside}i.te del collegio arbitrale, in quanto il medesimo era componente del Consiglio Superiore delle Forze Armate non poteva essere inteso nel senso ,che l'Istituto attualmente sostiene. Occorre poi rilevare che il principio nemo iudex in causam propriam, in qua~to non si. riferisce ad uno stato di incapacit generale del soggetto investito della funzione giurisdizionale, bensi ad uno .stato caratterizzato da una situazione di interesse personale alla con'troversia, che normalmente pregiudica l'imparzialit del giudice, applicato nel codice vigente in modo relativo, affidando cio allo stesso giudice (art. 51 c.p.c.) e a ciascuna delle parti in causa rispettivamente l'obbligo d.i stenersi dal giudicare ed i,l potere di pro,porre la ricusazione ,del giudice,. dato che solo i soggetti del rapporto dedotto in causa possono conoscere e valutare se il giudice abbia interesse personale nella causa, sia pure in modo indi- Giur. it., Mass., 1968, 730. Quanto al problema specifico, deve avvertirsi che la mera qualit di funzionario della P. A. non pu, certo, in s, valere, non si dice come causa di nullit del lodo per incapacit assoluta dell'arbitro, ma neppure come motivo di ricusazione: il sistema dell'arbitrato nei pubblici appalti, cogente perch fondato sulla legge e non sul compromesso o sulla clausola compromissoria (Cass., 24 luglio 1968, n. 2671, Giur. it., Mass., 1968, 966, sub a; 22 dicembre 1969, n. 4022, in questa Rassegna, 1969, I, 1182; Corte App. Roma, 29 marzo 1969, n. 712, Arb. e appalti, 1970, 228, nella motiv., nonch infra, 487), incardinato, appunto, sul principio della partecipazione necessaria di funzionari della P. A. ai Collegi arbitrali (per gli appalti militari, v. art. 52 r.d. 17 marzo 1932, n. 366; per gli appalti disciplinati dal cap. gen. oo.pp., v. airt. 45 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). E la sentenza in rassegna della C1orte di Cassazione, dettando un insegnamento, che dovrebbe valere in tutti i casi del genere (e quindi, pare, anche a proposito del penultimo comma dell'art. 45 Cap. gen. oo.pp. 1962), ha avvertito che PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 485 retto ,,per essere egli parte in altra causa vertente su identica questione di diritto. Con la conseguenza che, se la .situazione di personale intere: sse del giudice non viene denunziata nei modi di legge ed il procedimento si conclude con .sentenza, le parti non possono far valere, con l'impugnazione, l'asserita incapacit relativa del giudice che la sentenza ha pronunciato: a meno che il giudice non abbia avuto nella causa un interesse cos .personale da dover e.ssere considerato parte del processo, per essere la decisione destinata ad incidre su una posizione propria del giudice stes!SO (Cass., 20 giugno 1968, n. 2040). Orbene, per quanto possa essere stretto il rapporto organico tra la Pubblica Amministrazione ed un suo funzionari-o (rapporto che, per, del tutto mediato rispetto ai funzionari componenti di un organo collegiale, dato che le opinioni espresse e le dichiarazioni di volont di tali funzionari, prese singolarmente, non costituiscono rappresentazionj e volont della P. A.), deve escludersi, .sul piano degli interessi concreti, che il funzionario possa essere portatore de.gli stessi interessi della P. A., s che i provvedimenti giurisdizionali volti ad operare nei cpnfronti di quest'ultima possano essere ritenuti incidenti anche sulle posizfoni personali del funzionario agli effetti sopraindicati. Di conseguenza, deve respingersi la tesi che nella specie il presidente del ollegio arbitrale si identificasse con l'Amministrazione e deve convalidarsi l'inquadramento delle situazioni allegate, fatto dalla Corte d'Appello, che ha ravvisato in esse delle semplici ragioni di astensione o di ricusazione. Ancora pi semplice la confutazione del secondo motivo di r'icorso, col quale si denuncia la violazione dell'art. 52 del r.d. 17 marzo 1932, n. 366 e falsa applicazione dell'art. 815 c.p.c. e .si sostiene che l'arbitro nominato dall'Amministra~ione non aveva capacit, per aver diretto l'ufficio dal quale dipendevano la progettazione, la direzione ed il controllo dei !'avori per i quali era sorta la controversia affidata al la di.sposizion regolamentare di cui all'art. 52, ult. comma, r .d. n. 366 del 1932 (beninteso in quanto esulante dalle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c.) non stabilisce casi di ricusazione o di astensione degli arbitri, abilitanti alla procedura ex art. 615 c.p.c., ma solo pone divieti di nomina di arbitri, la violazione dei quali deve essere dedotta nel giudizio arbitrale, per poter dare, quindi, luogo all'impugnativa del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 2, c.p.. A tale conclusione esplicitamente si contrappone, tuttavia, l'altro insegnamento della Suprema Corte regolatrice, secondo cui la limitazione posta all'ammissibilit dell'impugnazione del lodo a norma dell'art. 829, primo comma, n. 2, c.p.c. non applicabile all'arbitrato previsto dal Capitolato generale dei lavori pubblici, giacch, essendo la nomina .. degli arbitri direttamente regolata, in modo vincolante, dal Capitolato stesso, le parti sono prive su tale punto di fa.colt discrezionale enon .. possono consentire modificazioni dei modi di nomina degli arbitri Cass., 24 luglio 1968, n. 2671, Giur. it., Mass., 1968, 966 sub c). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudizio degli arbitri; perci detto arbitro si trovava nella situazione di incompatibilit assoluta prevista dall'art. 52 citato innanzi, norma da qualificarsi pari negli effetti a quella dell'art. 812 c.p.c. Deve osservarsi in contrario che la norma sopraindicata, di indubbia natura regolamentare, disponendo che con la firma del contratto resta convenuto che fa nomina degli arbitri sar fatta nel seguente modo... e stabilendo in relazione al detto modo di nomina che non.potranno essere nominati arbitri coloro che abbiano partecipato alla compHazion.e dei progetti e alla direzione, sorveglianza e collaudazione delle opere su cui cadono le controversie, oppure che abbiano in qualsiasi modo par.tecipato all'esame della controversia stessa, serve solamente ad inserire automaticamente nel contratto una condizione generale ~che, per l'efficacia normativa del regolamento, deve ritenersi conosciuta agli effetti dell'art. 1341 e.e. -vincolante per le parti del contratto stesso. La disposizione, perci, non vale a stabilire casi di ricusazione e di astensione degli arbitri che siano stati nominati in violazione della disposizione stessa; ma detta violazione contrattuale circa 'la nomina degli arbitri si sarebbe potuta denunciare a norma dell'art. 829, n. 2, c.p.c., sempre che per la nullit fosse stata dedotta nel giudizio i;irbitrale. Ora, da una parte, la censura proposta Col motivo di ricorso in esame posa su tutt'altro piano (incapacit dell'arbitro, stabilita da norma avente efficacia di fogge); dall'altra, non .stato mai dedotto che nel giudizio arbitrale sia stata denunciata la violazione delle disposizioni contrattuali circa la nomina dell'arbitro, direttore dell'ufficio di progettazione e controllo dei lavori in appalto. Pertanto, sia pure correggendo la motivazione della sentenza impugnata sul punto in esame, la censura anzidetta dev'essere respinta. Privo di consi&tenza anche il terzo motivo di dcorso, col quale si assume che la Corte d'Appello si sarebbe contraddetta, prima affermando che non esiste nel nostro ordinamento un sistema di cause di incapacit innominate del giudice, inte.grativo di quello delle incapacit nominate nell'art. 812 c.p.c., poi scendendo al:l'esame delle situazioni indicate come ipotesi di dette incapacit innominate. Ma il ragionamento adottato dalla Corte d'Appello pienamente conseguente, volto com' a spiegare che le situazioni dedotte integravano non cause di incompatibilit assolute, bens cause di incapacit relativa, da far valere cqn il mezzo della ricusazione. Nel che non si vede proprio che cosa vi sia di contraddittorio. Col quarto motivo il ricorrente insiste nel denunciare la violazione e falsa appHcazione dell'art. 815 c.p.c. e .sostiene che ha errato la Corte d'Appello, quando ha inquadrato nelle cause di ricusazfone dell'a). L'effettiva incidenza sulla realt socia1le di un testo legislativo cos radicalmente nupvo (e perci stesso cos ricco, fra l'altro, di disposizipni espresse in termini estremamente ampi e generici, idonei a riflettere una multiforme realt non ancora tipizzata se.condo rigorosi schemi tecnici: basti pensare all'art. 28 relativo alla repressione delila condotta antisindacale) non pu non dipendere, in larga parte, dal concreto atteggiamento che sar assunto dagli operatori del diritto (e, in primo luogo, dai giudici), dai quali lecito attendersi che sappiano far proprio lo spil"ito animatore dello- statuto e sviilupparne la potenzia>lit liberatrici, senza soccomber sotto il peso di vecchi schemi interpretativi e senza, peraltro, neppur cedere ad ingenue impazienze eversive dell'intero sistema del diritto del lavoro elaborato nel ve.ntennio trascorso a partire dalla Costitu2lione. L'utilit di questo agile manuale, il cui primo intento (; proprio quello di forni'l'e una puntuale guida alla corretta lettura delle nuove disposizioni ed al loro inquadramento sistematico, risulta, perci, evidente; ed il favore che esso ha immediatamente incontrato fra i pratici ne costituisce la migliore riprova. L'impostazione strettamente esegetica non risponde, del resto, soiJ.tanto a fini di ,utilit pratica, ma discende necessariamente dalla chiara consapevolezza degli Autori (resa esplicita neHa Presentazione ) che lo statuto dei favoratori non potr non costituire la premessa per un'opera collettiva di radicale rielaborazione sistematica dell'intero diritto ,del lavoro. Presumere di poter giungere immediatamente a posizioni definitive, in tale situazione, sarebbe stato evidentemente assurdo. Solo un lungo dibattito dottrinale ed una approfondita esperienza giurisprudenziale potranno condurre a nuove, appaganti, sistemazioni. Attualmente, ile proposte interpretative e gli spunti di integrazione sistematica della nuova legge non possono non assumere un responsabile carattere aperto , atteggiandosi come prjme battute di un dialogo destinato ad un lungo sviluppo (che speriamo di veder registrato ed ulteriormente promosso dalle successive edizioni dell'opera), piuttosto che come asserzioni fornite di pretese di definitivit. Nell'attenersi a questa impostazione aperta e spregiudicata gli Autori dimostrano, quindi, una probit scientifica che va segnafata (tanto pi che la disponibiiJ.it ad una radicale revisione critica non pu non investire . anche quella sistemazione teorica -fra le pi notevoli della recente dottrina lavoristica -che stata definita dell' ordinamento intersiinda 44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cale ~ ed alla quale uno degli Autori ha dato, Com' ben noto, un decisivo contributo). Non evidentemente possibile offrire, qui, una completa rassegna delle proposte interpretative avanzate dal Freni e dal Giugni. Ci limitiamo, perci, a dar conto della .posizione da loro assunta rispetto ai problemi che, in questa :prima fase, hanno suscitato i pi accesi dibattiti. Cominciando dalla reintegrazione nel posto di lavoro dei lavoratori col.piti da licenziamenti illegittimi (art. 18), ci sembra ineccepibile la ricostruzione unitaria della diso1p'1ina legislativa, che, ormai, in ogni ipotesi di licenziamento invalido postula la :continuazione del rapporto di lavoro e la qualificazione come illecito del comportamento del datore di lavoro concretatosi ne rifiuto della prestazione. La sanzione di questo illecito sempre il risarcimento del danno: tale, infatti, il titolo anche del debito della retribuzione durante il periodo intercorrente fra .Ja sentenza e l'effettiva reintegrazione del lavoratore. A proposito dell'art. 19 della legge (che prevede la istituzione delle rappresentanze sindacali aziendali ., destinatarie delle norme di. particolare .favore contenute nel tit. III, esclusivamente nell'ambito delle associazioni affiliate alle Confederazioni nazionali, ovvero di quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nella azienda) stata sollevata, com' noto, una delicata questione di legittimit costituzionale, in relazione ai princ1pi di uguaglianza e di libert sindacale. L'opinione, in proposito, del Freni e del Giugni nel senso dell'infondatezza della questione di costltuzinalit; e le ragioni succintamente esposte ci sembrano del tutto convincenti. L'art. 19, infatti, non pu intendersi (per il necessario coordinamento con l'art. 14) nel senso di negare a qualunque sindacato il potere di costituire rappresentanze aziendali. Solo alcune di queste rappresentanze (quelle, appunto, dell'art. 19) sono, per, destinatarie di particolari norme agevolative; e tale limitazione ben si spiega in considerazione dei limiti e degli oneri imposti al datore di lavoro: limiti e oneri che, evidentemente, possono giustificarsi soltanto in presenza di organismi dotati di effettiva rappresentativit dei lavoratori. Quanto, poi, alla concreta individuazione delle rappresentanze sindacali aziendali, appare esattissima la loro identificazione con tutti i possibili tipi di organizzazioni attraverso le quali il sindacato attua la sua presenta nell'azienda, s da poter comprendere anche (in e.erti casi) quello che forse il fenomeno pi importante emerso dalle esperienze pi recenti del sindacalismo italiano: i c.d. delegati aziendali. Un cenno va, poi, fatto alla trattazione che .gli AA. dedicano all'art. 28 (procedura per la repressione dei comportamenti antisinda.cali del datore di lavoro), che ha gi trovato una vasta applicazione pratica. La questione ;pi importante finora emersa appare esser quella della possibile concorrenza del rimedio dell'art. 28 (affidato all'iniziativa dei sindacati) con quello dell'art. 18 (affidato all'iniziativa del singolo lavoratore), di fronte ad un licenziamento posto in essere in ragione dell'attivit ,sindacale del lavorratore. La soluzione positiva, che sembra prevalere nettamente nella giurisprudenza pretorile, condivisa dal Freni e dal Giugni, i quali fanno leva sulla differenza fra interesse individuale tutelato dalla procedura ex art. 18 e interesse collettivo tutelato dal sindacato attraverso il ricorso ex art. 28. Ci sembra, peraltro, che, da un lato, l'espressa previsione, nell'art. 18, dei licenziamenti dei dirigenti sindacali (per i quali :prevista una legittimazione congiunta del sindacato e del singolo lavoratore a richiedere l'ordinanza di reintegrazione: con il che sembra che il legislatore PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA abbia manifestato un indirizzo contrario a forme di tutela separaia . .,degli interessi individuali e di quelli collettivi in tema di licenzamenti) e, dall'altro, le netevoli difficolt di ricostruzione degli efftti del provvedimento ex art. 28 sul rapporto di lavoro estinto On U licenziamento, inducano a ritenere che il problema meriti ulteriore approfondimento. Segnaliamo, infine, per quanto concerne la materia che pi direttamente pu riguardare l'attivit dell'Avvocatura, il commento all'art. 37 (applicabilit dello statuto ai dipendenti da enti pubblici), nel quale limpidamente si dimostra l'estraneit alla materia contemplata nella ,legge n..300 del rapporto d'impiego dei :dipendenti dello Stato (nonch degli altri enti che abbiano uniformato '1a disciplina del proprio personale a quella del personale statale). Segnalare lacune, in un'opera come questa, che programmaticamente si propone soltanto di aprire un dialogo destinato a svilupparsi nel tempo, sarebbe del tutto fuori luogo. Ci -sembra, tuttavia, che sarebbe stata desiderabile, da parte degli AA., una pi decisa utilizzazione, in funzione interpretativa della nuova legge, della concezione dell'impresa quale formazione sociale (nel senso dell'art. 3 Cost.). In questa prospettiva, se non andiamo errati, pu forse pervenirsi ad una pi piena comprensione di tutte quelle norme contenute nello statuto, che non incidono sullo svolgimento del rapporto di lavoro, ma riguardano attivit dei lavoratori svolte al di fuori dell'orario di lavoro (ad es.: l'assemblea di cui alla prima ipotesi dell'art. 20), ovvero disciplinano strutture organizzative istituite a lato dell'organizzazione produttiva vera e propria (cos, ad es., l'art. 11, relativo alle attivit culturali, ricreative e assistenziali: norma della quale ci sembra sia sfuggita l'importanza di prin,cipio, nella prospettiva di un progressivo integrarsi del diritto del rapporto di lavoro in una pi vasta normativa delle relazioni sociali all'interno dell'impresa). MARCELLO CONTI ,/. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI (*) D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 -Modifica ed aggiorna, in attuazione della delega conferita con la legge 23 g.ennaio 1968, n. 29, le disposizioni legislative in materia doganale (suppl. ordin. alla G. U. 2 marzo 1971, n. 54). legge 25 febbraio 1971, n. 11O -Interpreta l'art. 15 della fogge 9 ottobre 1957, n. 976, precisando a quali tributi devono intendersi riferite le esenzioni fiscali previste per il territorio di Assisi (G. U. 31 marzo 1971, n. 80). legge 18 marzo 1971, n. 62 -Converte in legge, con modificazioni, il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifiche degli artt. 124, 225, 304 bis, 304 quater e 317 del codice di procedura penale (G. U. 23 marzo 1971, n. 72). NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE (**) NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice penale, art. 164 (Limiti contro i quali ammessa la sospensione condizionate della pena), quarto comma, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione c001dizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gi 'Sospesa, non. superi i limiti per l'applicabilit del beneficio. Sentenza 5 aprile 1971, n. 73, G. U. 7 aprile 1971, n. 87 (48). Ordinanza di rimessione 10 luglio 1969 del tribunale di Milano, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. (*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. (**) Tra J?arentisi gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte d decise le questioni di legittimit costituzionale. (48) Il secondo comma, n. 1 dell'art. 164 del codice penale stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, n. 86, sulla parte in cui dispone cQ.e il giudice non possa esercitare il potere di . concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale. J "Pl\RTE Ir, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 47 codice penale, art. 553 (Incitamento a pratiche contro la procreazione) (49). Sentenza 16 marzo 1971, n. 49, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. Ordinanze di rimessione 1 aprile 1969 del tribunale di Viterbo (G. U. 23 luglio 1969, :n. 186) e 5 maggio 1970 del pretore di Roma (G. U~ 16 settembre 1970, n. 235). codice di procedura penale, art. 28 (Autorit del giudicato penale in altri giudizi civiii o amministrat~vi), nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti mater]ftli che furono oggetto di un giudizio penale 'sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perch non posti in condizione di intervenirvi. Sentenza 22 marzo 1971, n. 55, G. U . .24 marzo 1971, n. 74. Ordinanza di rimessione 9 aprile 1969 del tribunale di Bologna, G. U. 1 luglio 1970, n. 163. codice di procedura penale, art. 389 (Casi in cui si procede, con is.struzione sommaria), secondo comma, nei limiti in cui, nel testo anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969, n. 780, esclude la sindacabilit, nel corso del processo, della .valutazione compiuta dal pubblico ministero sul punto che l'imputato ha confessato e non appaiono necessari ulteriori at.U di istruzione (50). Sentenza 4 marzo 1971, n. 40, q. U. 10 marzo 1971, Ii. 62. Ordinanza di rimessione 27 ottobre 1969 del tribunale di Napoli, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5. codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303), art. 285, primo comma, nella parte relativa alle pacrole di servizio . Sentenza 26 aprile 1971, n. 82, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. Ordinanza di rimessione 30 aprile 1969 del tribunale militare terdtoriale di Padova, G. U. 9 luglio 1969, n. 172. codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303), art. 324, secondo comma (51). Sentenza 26 aprile 1971, n. 83, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. (Ordinanza di rimessione 7 maggio 1969 del tribunale militare terri~oriale di Bari, G. U. 2 luglio 1969, n. 165). (49) La questione di legittimit costituzionale. dell'art. 553 del codice penale era stata dichiarata invece non fondata con sentenza 19 febbraio 1865, n. 9. (50) L'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 28 novembre 1968, n. 117, nei termini in cui escludeva (nel testo anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 nove.mbre 1969, n. 780) la sindacabilit, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova. (51) Illegittimit costituzionale dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303art. 350, secondo comma. _Senrtenza 26 aprile 1971, n. 83, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 (52). Ordinanza di rimessione 7 maggio 1969 del tribunale militare territoriale di Bari, G. U. 2 luglio 1969, n. 165. r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (Nuove disposizioni sulle pensioni normali per il pe1sonale dell'amministrazione dello Stato), art. 1, se condo c:omma; nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego, per l'impiegato civile o 'per il militare collocato in pensione o comunque dispensato dall'impiego, ma tr.attenuto di. fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del tr.attamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento. Sentenza 16 marzo 1971, n. 4~, G. U, 24 ma:rzo 1971, n: 74. Ordinanza di rimessiooe 9 dicembre 1968 della quarta sezione della Corte dei conti, G. U. 9 luglio 1969, n. 172. legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizione per l'applicazione del Concordato dell'll febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'It.alia, nella parte relativa al matrimonio), art. 16, nella parte in cui stabilisce che la trascriziooe del matrimonio pu esser.e impugnafa solo per una delle cause menzionate nell'ari. 12 e non anche perch uno degli sposi fosse, al momento in cui si determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacit naturale. Sentenza 1 marzo 1971, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. Ordinanza di rimessione 10 aprile 1968 del tribunale di .Milano, G. U. 28 settembre 1968, n. 248. r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 112, primo comma, limitatamente alle parole a impedire la procreazione; art. 114, primo comma, limitatamente alle parole a impedire la procrea.zione (53). Sentenza 16 marzo 1971, n. 49, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. Ordinanza di rimessione 1 aprile 1969 del tribunale di Viterbo, G. U. 23 luglio 1969, n. 186. (52) Con la stessa sentenza stato dichiarato non fondata, in riferimento allo art. 25, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 350, primo comma, nella parte relativa al caso in cui la prova appare evidente, (53) La illegittimit costituzionale dell'art. 114, primo comma, stata dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 49 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.lg. 31 maggio 1946, n. 561 (Norme sul sequestro dei giornali delle altre pubblicazioni), art. 2, primo comma, limitatamente alle pamle a impedire la procreazione (54). Sentenza 16 marzo 1971, n. 49, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. (Ordinanze di rimessione 1 aprile 1969 del tribunale di Viterbo, G. U. 23 luglio 1969, n. 186, e 5 maggio 1970 del pretol"e di Roma, G. U. 16 settembre 1970, J:.1. 235). d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517 contenente modificazioni al codice di procedura penale), art. 3, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilit emesso nel giudizio di primo g.rado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudfoe di primo grado. Sentenza 22 marzo 1971, n. 54, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. (55). Ordinanza di rimessione 9 marzo 1970 del pretore di Livorno, G. U. 20 maggio 1970, n. 125. d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini), articolo unico, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo (56). Sentenza 4 marzo 1971, n. 42, G. U. 10 marzo 1971, n. 6.2. Ordinanza 18 marzo 1969 del pretore di Teramo, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5. NORME DELLE QUALI STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Codice di procedura civile, art+. 82-87 (Dei difensori) (art. 24 della Costituzione). Sentenza 16 marzo 1971, n. 47, G. U. 24 marzo 1!!)71, n. 74. Ordinanza .di rimessione 10 gennaio 1969 del tribuna1e di Busto Arsizio, G. U. 18 giugno 1969, n. 152. (54) Illegittimit costituzionale dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1853, n. 87. (55) Con la stessa sentenza stta dichiarata non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale, prospettata nel. sopra indicati termini. . (56) Per altre declaratorie di illegittimit costituzionale v. in questa Rassegna, 1969, II, 103, nota 68. 50 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 168 (Revoca della sospensione), primo comma, n. 2 nei sensi di cui in motivaz.ione (art, 3 primo comma, della Costituzione) (57). Sentenza 5 aprile 1971, n. 73, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. Ordinanza di .rimessione 10 luglio 1969 del tribunale di Milano, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. codice di procedura penale, art. 170 (Notificazioni all'imputato irreperibile) (art. 24, secondo comma, della Costttuzio!lle). Sentenza 22 marzo 1971, n. 54, G. U. 24 marzo 1971, n. 74 (58). Ordinanze di rimessiooe 21 marzo 1969 del pretore di Sail1nicandro Garganico (G. U. 18 giugno 1969, n. 152), 19 dicembre 1969 e 9 marzo 1970 del pretore di Livorno (G. U. 25 novembre 1970, n. 299 e 20 maggio 1970, n. 125), 5 febb:1~aio 1970 del giudfoe istruttoTe del tribunale di Milano (G. U. 1 aprile 1970, n. 82), ,e 6 aprile 1970 (due),. 3 gennaio 1970 ~ 17 luglio 1970 del pretore di Volte,rra (G. U. 7 ottobre 1970, n. 254 e 21 ottobre 1970, n. 267). codice di procedurl?I penale, art. 304 bis (Atti a cui possono assistere i difensori), art. 304 ter (Avviso ai difensori) e art. 304 quater (Deposito degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori, Diritti del ,difensore deU'imputato), nella parte indicata nella motivazione (artt. 3 e 24 della Costituziooe) (59). Sentenza 30 marzo 19711 n. 62, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. Ordinanza di rimessione 21 marzo 1969 del pretore di Camposampiero, G. U. 13 agosto 1969, n. 207. codice di procedura penale, art. 366 (Preliminari dell'interrogatorio), secondo co-..ma, nella parte indicata in motivazione (aTtt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 30 marzo 1971, n. 62, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. Ordinanza di rimessione 21 marzo 1969 del pretore di Camposampiero, G. U. 13 agosto 1969, n. 207. (57) L'art. 168 del codice pena!~ stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, n. 86, nella parte in cui dispone che il giudice debba revocare di diritto la sospensione gi concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuit a quello punito con pena sospesa, e nella parte in cui, per l'ipotesi di successiva irrogazione di pena pecuniaria, non conferire al giudice il potere di subordinare la revoca della sospensione della pena dententiva al mancato pagamento della pena pecuniaria. (58) Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimit costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilit emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per i1 giudizio di appello e non con la pronunia del giudice di primo grado. (52) L'art. 304 bis del codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale, con sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, limitatamente alla parte in cui escludeva 51 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice penale militare di pace (r.d. 20 febbmio 1941, n. 303), art; 350, .primo comma, nella parte relativa al caso in cui la prova appare evidente nei seqsi di cui in motivazione (art. 25, primo comma, della Cosstituzioo1e). Sentenza 26 aprile 1971, n. 83, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 (60). Ordililanza di rimessione 7 maggio 1969 del tribunale militare territoriale di Bari, G. U. 2 luglio 1969, n. 165. legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei" quattro allegati annessi e del Concordato, sottoS1critti in Roma tra la Santa Sede e l'Italia l'll febbraio 1929), per la parte che ha .immesso. nell'ordilila. mento dello Stato l'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato fr:a La Santa Sede e l'Italia (arl. 102, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 1 marzo 1971, n. 30, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. Ordinanza di rimessione 22 febbraio 1969 del pretore di Torino, G: U. 11 giugno 1969, n. 145. legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato deH'll febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), art. 7, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). . Sentenza 1 marzo 1971, n. 31, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. Ordinanza di rimessione 23 ottobre 1968 del tribunale di Milano, G. U. 26 marzo 1969, n. 78. r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testso unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 121 (art. 4, primo comma, della Costituzione) (6l). Sentenza 4 marzo 1971, n. 41, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. Ordinanza di rimessio.ne 12 febbraio 1969 del tribunale di Venezia, G. U. 6 agosto 1969, n. 200. legge 24 aprile 1935, n. 740 (Costituzione del Parco nazionale dello Stelvio , art. 5 (art. 42 della Costi.tuzione). Sentenza 26 aprile 1971, n. 79, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. Ordinanze di rimessione 14 luglio 1969 del pretore di Tirano (G. U. 22 ottobre 1969, n. 269) e 29 febbraio 1970 gel pretore di Si' landro (G. U. 11 novembre 1970, n. 286). il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio, stato sostituito con d.1. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62. (60) Con la stessa sentenza stata dichiarata l'illegittimit del secondo comma della disposizione. (61) Altra questione di legittimit costituzionale della disposizione stata di ,. chiarata non fondata con sentenza 26 gennaio 1957. n. 33. / 52 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 5 giugno 1939; n. 1016 (Testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), art. 12 bis, aggiunto con l'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (aift. 25, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 5 aprile 1971, n. 69, G. U. 7 aprile 1970, n. 87. Ordinanze di rimessione 30 giugno 1969 e 4 febbraio 1970 (cinque) del pretore di ConegUano, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269 e 10 giugno 1970, n. 143. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), art. 21, nella parte in cui prevede la gratuit dell'ufficio di giudice conciliatoire e di vice conciliatore (artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione). Sentenza ,5 aprile 1971," n. 70, G. U. 7 aprile 1971, n~ 87. Ordinanza di riimessione 8 luglio 1969 del tribunale di Genova, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giud.iziario), art. 32, primo comma, nella parte in cui prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori esercenti (art. 101, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 5 aprile 1971, n. 71, G. U. 7 aprile 1971, ~ 87. Ordinanza di rimessione 13 maggio 1969 del tribunale di Trieste, G. U. 6 agosto 1969, n. 200. legge 9 gennaio 1951, n. 10 (Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate), artt. 1, 2, -;.n, 1 e 3, e allegata tabella dei coefficienti (artt. 2 e 3 della Costituzione). Sentenza 16 mairzo 1971, n. 46, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. Ordinanza di rimessione 5 novembre 1968 della teTza sezione della Corte di cassazione, G. U. 9 aprile 1969, n. 91. d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 (Approvazione de'l Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), art. 15, n. 7 (artt. 3 e 51 della Costituzion). Sentenza 4 marzo 1971, n. 38, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. (Ordinanza di rimessione 7 marzo 1962 del tribunale di Ancona, G. U. 18 giugno 1969, n. 152). d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico per la composizione e la elezione dgli organi delle amministrazioni comunali), art. 15, n. 7 (artt. 3 e 51 della Costituzione). Sentenza 4 marzo 1971, n. 38, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. Ordinanza di rimessione 7 marzo 1969 del tribunale di Ancona,,.. G. U. 18 giugno 1969, n. 152. 53 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (Norme integrative della legge 73 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivit elettriche esercitate da enti ed imprese, diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), art. 6 (art. 77, primo comma, della Costituzione). Sentenza 22 marzo 1971, n. 56, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. Ordinanza di rimessione 11 maTzo 1970 deilla corte di appello di Napoli, . G. U. 10 .giugno 1970, n. 143. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Tes"to unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli info1tuni sul lavoro e le malattie professionali), art. 83, sesto e settimo c:omma, e, nei limiti di cui in motivazione , art. .112, primo c:omma (art. 38, secondo comma, della Costituzione) (62). Sooternza 26 aprile 1971, n. 80, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. Ordinanza di rimessione 21 maggio 1969 de-1 tribunale di Pistoia, G. U. 22 ottobr:e 1969, n. 269. legge 2 agosto 1967, n. 729 (Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'es~rcizio della caccia approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016), art. 3, che aggiunge l'art. 12 bis al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 5 aprile 1971, n. 69, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. Ordmanze cli rimessione 30 giugno 1969 e 4 febbraio 1970 (cinque) del pretore di Conegliano, G. U. 22 ottobre 1969, n~ 269 e 10 giugno 1970, n. 1143. legge 5 dicembre 1969, n. 932 (Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore), art. 3, nella parte indicata in motivazione (art. 24 della Costituzione). Sentenza 30 marzo 1971, n.. 62, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. Ordinanza di rimessione 9 febbr~io 1970 del pretore di Roma, G. U. 25 ma.rzo 1970, n. 76. legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione della Regioni a statuto ordinario), artt. 17 e 20 (artt. 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione); e, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione '" art. 20, terzo c:omma (artt. 115, 117 e 119 della Costituzione). Sentenza 4 marzo 1971, n. 39, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. Ricorsi della Regione lombarda, della Regione veneta, e della Regione abruzzese, depositati rispettivamente il 5 ed il 9 settembre 1970 ed il 10 ottobre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. (62) L'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 stato dichiarato incostituzionale con sentenza 8 luglio 1969, n. 116. \ 54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NORME DELLE QUALI STATO PROMOSSO GIUpIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Codice civile, art. 539 (Riserva a favore di figLi naturali), in quanto riserva ai figli naturiali quote ereditarie minori di quelle stabiliti per i figli legittimi anche per la ipotesi in cui manchino figli legittimi (artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione) (63). Tcribuna1e di Sanremo, ordinanza l 0 dkembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. codice civile, art. 2054 (Circoiazione di veicoli), in quanto condiziona 1a prescrizione di colpa reciproca al1a ~eciprocit dei danni (articolo 3 della Costituzione) (64). Pretore di Roma, ordinanza 9 gemiaio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n.~9.. codice civile, art. 2736 (Specie del giuramento), n. 2, in quanto preclude ogni possibilit di ulteriore di:lles.a alla parte alla quale non sia riferito il giuramento suppletorio (artt. 3 e 24 della Costituzione) (65). Pretore di Roma, ordinan7"a 4 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. codice-di procedura civile, art. 93 (Distrazione delle spese), in quanto consente di privar.e l'avente diritto, in favore del suo procuratore e sulla base delle sole dichiarazioni di questi, dal rimborso delle spese Cl.e! giudizio, senza che gli sfa consentito di far valere eventuali sue ragioni nei confronti del procULratore e senza che abbia nemmeno la possibilit di venire a conoscenza della domanda di distrazione in tempo utile per proporre le sue difese (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Bolzano, ordinanza 15 gennaio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. codice di procedura civile, art. 480 (Forma dei precetto), terzo comma, in quanto consente al solo creditore precettante di predeterm.illlarsi, attraverso la elezione di domicilio (cui corr.e1ata . la individuazione (63) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzional~ nella sentenza 11 aprile 1969, n. 79. (64) Questione gi proposta dal pretore di Lucca (ordinanza 23 novembre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42). (65) Questione gi proposta dal tribunale di Torino (ordinanza 5 dicembre~ 1969, G. U. 2 settembre 1970, n. 222). 55 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE del forum executionis), il giudice competente per il giudizio di opposiz~ one (airtt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 15 aprile 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. codic~ di procedura civile, art. 700 (Condizioni per la concessione), in quanto, in velazione agli artt. 10 del codice civile ,e 96 e 97 della 1egg,e 22 aprile 1941, n. 633, consente di iinibi11e l'uso dell'immagine anche quando questa, per essere p.ella disponibilit di una impresa giornalistica, deve ritenersi destinata alla pubblicazione a mezzo, stampa (art. 21 della CostituziOillie) (66). P1vetore di Roma, ovdinanze 10 novembrie 1970 (G. U. 10 maxzo 1971, n. 62) e 20 dicembre 1970 (G. U. 28 aprile 1971, n. 106). codice di procedura civile, art. 707 (Comparizione personale delle parti), primo comma, in quanto ,esclude l'assistenza del difensoo-e nella comparazione di Coniugi dinanzi al pvesidente Gart. 24, secondo comm, della Costituzione) (67). Pretore di Pal'lffia, ordinanza 16 ottobre 1970, G. U. 24 ma!zo 1971, n. 74. codice di procedura civile, art. 707 (Comparizione personale delle parti), e art. 708 (Tentativo di conciiiazione, provvedimenti del presidente), in quanto escludono l'assistenza dei difensori anche nella fase successiva al tentativo di conciliazione dei coniugi (1art. 24, secondo comma, della Costituzione). R:vesidente del tribunale di V:avese, ordinanza 22 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. codice penale, art. 23 (Reclusione), in quanto non consente di applicai" e la pena detentiva in mtsura inferiore ai quindici giorni di reclusione (artt. 3, prima pade, e 27, secondo comma, della Costituzione). P,retore di Vittoria, oirdinanza 9 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. codice penale, art. 163 (Sospensione condizionale della pena), primo comma, in quanto limita la possibilit di concedeve la sospensioo:ie condizi001a1e della pena alla ipotesi di condanna a pena detentiva per un (66) Questione dichiarata non fondata con sentenza 9 luglio 1970, n. 122. (67) Questione dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (in quanto sollevata rispettivamente dal giudice istruttore e dal pretore, e non dal presidente), con sentenze 28 aprile 1970, n. 60 e 20 gennaio 1971, n. 6, e gi proposta anche dal presidente del tribunale di Milano (ordinanza 16 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22). , I 21 56 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tempo non superiore ad un anno (art. 27, terzo comma, dell"Costi' . tuzione) (68). '. Tribtmale di Torino, ordinanza 27 dicembr:e 1970, G. U. 21 aprile i 'I. 1971, n. 99. I codice penale, art. 206 (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), in comb. disp. con l'art. 301 d'el codice di procedura penale, in quanto nOlll prevede il termine massimo per la du~ata della custodia preventiva o quantomeno il termine' massimo per il riesame della pericolosit (art. 13, quirnrto comma, della Costituzione). Giudice istruttorie del tribU111:ale di Tolmezzo, ordinanza 9 gelllllaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. codice penale, art. 341 (Ol'braggio), in quanto punisce l'oltraggio con pene pi sev,ere di quelle stabilite per la diffamazione di pubblico uffi,ciale ~artt. 1 e 3 della Costi~~zione). ~69). Pretol'le di Massa, ordinanza 20 nov,emb:r:e 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. codice penale, art. 523 (Ratto a fini di libidine), .primo comma, limitiatamenite all'inciso ovvero una donna maggfore di et , e secondo I comma, limitatamente all'inciso e ovvero di ,una donna coniugata , in quanto prevede per l'aurtoce di un ratto, a fini di libidine, di una dollllla maggiore di et o cociugata un trattamento diverso .e pi favm'evole di quello cui sarebbe 1sottoposto l'agente, a norma dell'art. 605 del codice pernia1e, nel caso in cui lo stesso fatto fosse commesiso in danno di un uomo (art. 3 della Costituzione) (70). Tribunale di Camerino, ordinanza 19 novembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, 111. 74. I ' codice penale, art. 542 (Querela dell'offeso), terzo comma, in ri:lerimento all'art. 530 del codic:e penale, in quanto prescrive la procedibilit d'uffi,cio per il reato di corruzione di minorenni ~he sia con , (68) Questione dichiarata manifestamente infondata con sentenza 30 marzo 1971, n. 64, Cfr. sentenze 10 giugno 1970, n. 86 e 5 aprile 1971, n. 73 della Corte costituzionale. (69) La questione di legittimit costituzionale dell'art. 341 del codice penale (prospettata con riguardo alla tutela del prestigio del pubblico ufficiale maggiore di quella riconosciuta agli altri cittadini) stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109, ed stata gi nuovamente proposta, in riferimento anche agli artt. 28, 54, 97 e 98 della Costituzione, dal pretore di Montebelluna (ordinanza 24 febbraio 1970, G. U. 10 luglio 1970, n. 163), dal pretore di Caltanissetta (ordinanza 13 marzo 1970, G. U. 1 luglio 1970, n. 163), e dal pretore di Carr (ordinanza 11 luglio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286). (70) La stessa questione stata gi proposta per l'art. 522 del codice penale dal pretore di Ottaviano (ordinanza 18 febbraio 1970, G. U. 3 giugno 1970, n. 136). 57 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE nesso con altro delitto perseguibile d'ufficio (art. 3, primo comma, della Cosrt:ituzion~). Piretoo-e di P001rtedera, ordinanza 9 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. codice penale, art. 553 (Incitamento a pratiche contro la procreazione), in quanto punisce la propaganda di mezzi anticoncezionali (art. 25, $ecoodo comma, della CostituziOOl!e) (71). P.retore di Padova, ordinanza 30 novembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. codice' penale, art. 570 (V.ioZazione degli obblighi di assistJenza famigliare), primo comm. in quanto prevede la procedibilit di ufficio per il rveato di violazione; degli obblighi di assistenza. fami.gliare, oltiretqtto ravvi.sabile secStituzionale era stata invece dichiarata' non fondata con sentenza 19 febbraio 1965, n. 9. (72) Questione dichiarata non fondata, in riferimento al solo art. 29 deU:a Costituzione, con sentenza 23 marzo 1970, n. 46. ~ltre questioni di legittimit costituzionale dell'art. 570 del codice penale sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 dicembre 1964, n. 107 (artt. 29, secondo comma, 13, primo comma, e 16, primo comma, dell~ postituzione) e 20 genn11-io 1971, n. 6 (art. 3 della Costituzione). Questione sotto alcuni aspetti diversa stata proposta dal pretore di Ragliano (ordinanza 10 l~lio 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299). (73) Questione dichiarata non fondata con sentenza 17 febbra~o 1971, .. 21. 68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 596 (Esclusione della prova Uberato'firt), terzo comma, n. 3, in quanto condiziona alla discrezi0ltla1e .iiniziativa della parte lesa La possibile operativit di una causa estintiva o anche preclusiva della pundbilit (M"tt. 3 e 24 della Costituzione) (74). Pretorie di Lecco, ordinanza 26 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, !Il. 106. . codice penale, art. 624 (Furto), in quanto impotnJe l'applicazione congiunta della pena detentiva .e della pena pecuniaria (artt. 3, prima parte e 27, secondo comma, della Costituzic:iine), con sanzioni sproporzionate, illloltre, alla gravit del fatto da puniTe ~art. 42, primo capov erso, della Costituzione) (75). Pretorie di Vittocr:-ia, oridinanza 9 dkembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. codice penale, art. 625 (tircostanze aggravanti), ultimo comma, in quanto commina pene sproporzionate all'entit del fatto punito (art. 27, terzo comma, della Costituzione) (76). Tribunale di Tovino, ovlina:nza 17 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, IO. 99. codice penale, art. 663 (Vendita, distribuzione e affissione abusiva di scritti o disegni), secondo comma, in q'1llanto punisce l'affi.ssione non preventivamente autorizzata di scritti o disegni (art. 21 della Costituzione) (77). P:rietoo::e df Recanati, ordinanza 18 febbraio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n.. 99. codice di procedura penale, art. 23 (Eserc.izio deli'azione civile nel procedimento penale), ultima. parte, in quanto esclude che il giudice penale possa decidere sull'azdone civile quando il procedimento si chiude con dec1a:riatoria di improcedibilit o sentenza di proscioglimento per qua1siasi. cusa (art. 111, secondo comma, della Co~tituzione) (78). Corte di cassazione, ordiinanze 16 .e 19 dicembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 e 21 aprile 1971, n. 99. (74) Differente questione di legittimit costituzionale dell'art. 596 del codice penale stata proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 27 maggio 1970, 1 giugno 1970 (due) e 26 giugno 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235, 30 dicembre 1970, n. 329 e 7 ottobre 1970, n. 254). (75) Questione dichiarata non fondata, sotto il secondo profilo prospettato, ed in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, con sentenza 17 febbraio 1971, n. 22. (76) Questione dichiarata non fondata con sentenza 17 febbraio 1971, n. 22. (77) Differente questione lii legittimit costituzionale dell'art. 66.3 del codice penale stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con sentenza 13 luglio 1970, n. 129. (78) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 gennaio 1970, n. 1. 59 PARTE: II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice di pl'ocedura penale, art. 106 (Esercizio dell'az.ione Civile e obbligo della testimonianza), in quanto obbliga. 1a parte civile a dep~ e sotto giUYamento (art. 3 della Costituzione) (79). " Tiribunale di Bergamo, ordinanza 4 .dicembr:e 1970, G. U. 7 ap!rile 1971, :n. 87. codice di .proced-ura penale, art. 152 (Obbligo deU'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilit), iin quanto impedisce al giudice ogni ulteriorie attivit .Processuale diretta all'acquisizione di elementi utili ad un proscioglimento dell'imputato con formula pi favorevole dli. quella derivante dall'appliicazione dell'amnistia (art. 24 della Costituzi01ne) (80). P:l'leto1re di Roma, ordinnza 29 ottobre 1970, G. U. 24 mail'Zo 1971, n. 74. codice di procedura penale, art~ 169 (Prima notificazione all'imputato non detenuto), in quanto consente la C:O!lltSegna al pomeire dell'atto da :notificare senza imporrie l'obbligo di coinsegnaiVe l'atto in busta chiusa (artt. 2, 15 e 27 della Costituzione) (81). P11etore dli. Milano, o.rdinanza 3 mairzo 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. codice di procedura penale, art. 225 (Sommarie infoirmazioni), nel testo di cui all'art. 3 della legge 5 dfoembire 1969, n. 932, quarto comma, in quanto esclude il dmtto dei difensoil'.i delle parti di assisrtiere, previo avviso nelle forme di cui al prdmo comma deU'art. 304-ter, ai necessari rilievi, alle sommarie :infonnazicmi testimoniali, al somma.rio inter. rogatorio dell'mdiziato, alle isipeziooi e ai confronti; ultimo comma, i:n quanto esclude l'obbligo per il pubblico miindsitero o per il pretoire, ai quali gli atti :Stessi sono immediatamernte trasmessi ai sensi de:ll'art. 227, di depositare i processi verbali dei rilievi eseguiti, delle ' so~marie infomnazioru testimoniali e di confronti (arl. 24, Siecondo comma, :della Costituzio111Je) (82).' . . Giudice :i:sit.ruttore del tribunale di Pesairo, oirdinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 8'. (79) Questione gi proposta, in riferimento anche all'art. 24 dlla Costituzione, dal pretore di Mogoro (ordinanza 15 maggio 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235). (80) Questione gi proposta, anche per l'art. 592 del codice di procedura penale ed in riferimento anche all'art. 3 delia Costituzione, dallo stsso pretore di Roma (ordinanza 16 giugno 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311), dal pretore di Padova (ordinanza 29 luglio 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254), e, in data successiva, dal pretore di Pietrasanta (ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35) (81) Questione proposta, in riferimento al solo art. 15 della Costituzione, anche dal tribunale di Torino (ordinanza 12 marzo 1970, G. U. 8 luglio 1970, n. 170}. Altre questioni di legittimit costituzionale della disposizione sono state proposte dal pretore di Trieste (ordinanza 29 aprile 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235) e dal tribunale di Sondrio (ordinanza 23 maggio 1970, G. U. 3 giugno 1970, n. 136). (82) Gli artt. 225 e 232 del codice di procedura penale, dichiarati incostituzionali, con sentenza 5 luglio 1968, n. 86, nella parte in cui rendevano possibile, 60 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di proc~dura penale, art. 231 (Atti e informative del pretore), nel testo modificato con l'art. 4 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e art. 232 (Atti di poLizia giudiziaria de! procuratore deUa Repubblica), nel "testo modificato con l'airt. 5 della legg.e 5 dieembre 1969, 11'.l. 932, in quanto escludono il diritto dei difensori delle parti di assistere, previo avviso, agli atti di polizia giudiziaria compiuti dal pretore o dal procuratore della Repubblica direttamoote o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziiaria e l'obbligo per il pretore o per il procuratore della Repubblica di depositail"e i processi verbali degli atti di polizia giudiziairia (art. 24, secondo comma, della Costituzion,e) (82) (83). Giudice istruttore del tribunale cli Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. ~7. codice di procedura penale, art. 235 (Arresvo obbligatorio, in 'flagranza), in quanto c01I1Sente all'autorit di pubblica Sjicuirezza, con il solo rif.er:iimento alla pena edittale pr.evista per il reato che .si presume commesso, e senza indicare per.ci tass.ativamente ,, i casi eocezionii di necessit e di urgenza nei quali solamente consentito di ["estring;ere la libert personale senza motivato provvedimento deJ.l'autorit giudiziaria, di pvocederie all'acrresto in flagranza (art. -13 della Costituzione) (84). Giudice istruttore del tribUJnale di Oristano, ordinanza 11 dicembre 1970, G. U. 10 ma.Tzo 1971, n. 62. codice di procedura penale, art. 235 (Arresto obbligatorio in 'flagranza), in comb. disp. con l'art. 572 del cod'ice penale, in quainterrogatorio dell'imputato (art. 24 della Costituzione) (92). P1retore di PontedeTa, o\Vd:inanza 9 dic.embre 1970, G. U. 24 marzo 1971, in. 74. codice di procedura penale, comb. disp. art. 304 bis. (Atti" a cui possono assistere i difensori) (89), art. 304 ter (Avviso ai difensori), art. 304 quater (Deposito degli atti a cui hanno diritto dii assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato) (90), art. 348 (Testimoni da esaminare e dovere dei testimoni), art. 349 (Rego1le per l'esame testimoniale) (93), art. 364 (Confronti), art. 367 (Interrogatorio nel merito), art. 389 (Casi in cui si procede con istruzione sommar.ia) (94) il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio, stato modificato con d.1. 25 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971,. n. 62. (90) Differente questione di legittimit costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale stata proposta dal giudice istruttore del tribunale di Roma (ordinanza 18. luglio i970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254). L'art. 304 quater del codice di procedura penale stato sostituito con d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con rtio.dificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62. (91) Questione gi proposta dal pretore di Campqsampiero (ordinanza 21 marzo 1969, G. U. 13 agosto 1969, n. 207). (92) Altra questione di legittimit cost.ituzionale dell'art. 366 del codice di procedura penale stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza 30 marzo 1971, n. 62. Ulteriore questione stata proposta dal pretore di Mogoro (ordinanza 15 maggio 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235). . ' (93) Altre questioni di legittimit costituzionale dell'art. 349 del codice di procedura penale sono state dichiarate non fondate con sentenze )!8 novembre 1968, n. 114 (artt. 109 e 3 della Costituzione) e 2 dicembre 1970, n. 175 (artt. 3 e 24. secondo comma, della Costituzione). (94) L'art. 389, terzo e secondo comma del codice di procedura penale stato dichiarato incostituzionale nei limiti in cui, nel testo anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969, n. 780, escludeva la sindacabilit, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero rispettivamente sulla evidenza della prova (sentenza 28 novembre 1968, n. 117) e sul punto che l'imputato ha confermato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione (sentenza 4 marzo. 1971, n. 40). 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e art. 392 (Forme, avocazione e trasformazione deH'istruzicme sommaria) (95), in quallllto noo coosentono al di:llensore di 1assistere a tutti gli atti istruttori (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pr:etore di Cagliari, ordinanza 28 novembre 1970,. G. U. 10 marzo 1971, n. 62. codice di procedura penale, comb. disp. art. 304 bis (Atti a cui possono assistere i difensori) (89), art. 304 quater (Deposito degli atti a cui hanno diritto di .assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato) (90), art. 372 (Deposito in cancelleria e facolt dei difensori) (96), art. 389 (Casi i-n cui si procede con istruzione sommaria) (94), art. 392 (Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria) (95), e art. 397 .(Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio), in quanto non coosentono al di:flensOII'le di prendere visione, in fase istruttoria, di tutti gli atti del procedimento (airt. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretor:e di Cagliari, ordinanza 28 novembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, In. 62. codice di procedura penale, art. 304 ter (Avviso ai difensCYri), secondo comma, in quanto consente al giudice, nell'ipotesi in cui i difensori non compao:-iscan.o, di procedere 1senza il loro illl:tervento agli artti ai quali essi hanno diritto di assistere; ultimo comma, in quarnto co1111sente al gi.udice, nei oasi di assoluta urgenza, di procedere agli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere anche senza darne loro avviso, o prima del termine fissato (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Giudice isto:-uttore del tribunale dli Peswo, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. codice di procedura penale, art. 304 quater (Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore deU'imputato), primo, secondo, terzo e quarto comma, in quanto esclude l'obbligo del deposito in cancelleria dei processi verbali dei confronti e degli esami testimomali ed .tn quanto stabilisce termini entro i quali i difensori hanno facolt di esaminare ed estrarre copia dei cosi detti atti (95) Il primo comma dell'art. 392 del codice di procedura penale stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 giugno 1965, n. 52, nella parte in cui, con l'inciso in quanto applicabili , rendeva possibile .non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. Il terzo comma, ultima parte dello stesso articolo stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n . .32. Altre queStioni di legittimit costituzionale della disposizione sono state dichiarate non fondate con sentenze 29 dicembre 1966, n. 127 e 4 febbraio 1970, n. 16 (artt. 3 e 24 della Costituzione). (96) Altra questione di legittimit costituzionale dell'art. 372 del codice di procedura penale stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 16. !-'ARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 65 ostensibili, chiedere proroghe e presentare istanze c01D.cernentr tali , atti (a:rrt. 24, secondo comma, della Costituzione) (90). Giudice 1sti'iUtto.re del tribunale di Pesaro, 01rdinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. codice di procedura penale, art. 317 bis (Perizia urgente), in quanto cOIIlJSlente al giudice, lll!ei casi di .assoluta mgenza, di procedere all'espletamento della perizia anche senza da.me avviso ai difensori o prima del termine fissato; secondo comma,. in quanto consenrte al giudice .. di disporre con ordinanza di uffici o su richiesta del pubblico mi.llliiStero, . che il perito inizi o prosegua le opooaziOIIli per.Ltali anche senza l'intervento dei difensod; ultimo comma (art. 24, 1seccmdo comma, -della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. ~7. codice di procedura penale, art. 320 (Compimento della perizia), secondo comma, in quanto stabilisce un tero:niine entro il quale :i difensori haihno :facolt di prendere cognizione e copia in . canceller.La della, perizia e degli a1tti a questa allegaiti (all"t. 24, secondo comma, della Costituzione). Giudice istruttoire del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1Q71, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. codice di procedur.a penale, art. 372 (Deposito in cancelleria e facolt di difensori), primo c-omma, in quanto esclude che gli atti ed i documenti del processo vengano depositati in O'gni stato dell'istruzione (.all"t. 24, secondo comma, della Costituzione) (96). Giudice iistruttore del 1trd.bunale di Pesaro, o:vdinainza 4 gennaio ,1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. codic'e di procedura .penale, art. 509 (Procedimento relativo all'opposizione), hl quanto condiziOOl!e l'ammissibilit dell'opposizione alla espressa richiesta di diibattimenito ed alla specifica dindicazione dei motivi (art. 24 della Costituzione) (97). Pretore di Varl'lallo, oir-dinainza 10 aprile 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. codice di procedura penale, art. 510 (Giudizio conseguente all'opposizione), p'rimo comma, in quanto II'icollega alla mancata com.pari (97) Sul giudizio 'per decreto v. sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1963, n. 170, 23 marzo 1966, n. 27, 15 dicembre 1967, n. 136, 26 marzo 1969, n. 48 e 8 luglio ~ 1969, n. 119 della Corte costituzionale. 66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zion.e dell'oppoine111te la esecutivit del decreto ed esclude il giudizio in contumacia (a.rtt. 24 e 3 della Costituzione) (98). Preto:r:e di 'Cagliacri, Oirdinanza 16 dicembre 1969, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. codice di procedura penale, ari. 604 (Provvedimenti da iscriversi nel casellario), in quanto imp0tne l'iscrizione della sentenza di corndaiI11I1a anche se annullata per successiva declall'atoria di estinzione del. reaito per amnistia (artt. 3 e 27 della Costituzione). Tribunale di Genov1a, oJ.'dinanza 21 dfoembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99 . . codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1193 (Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo), in quatllito punisce chi naviga senza avere con se i documenti di boll'do con pena qual?'i codncidente con quella stabilita dall'art. 1216 per chi naviga senza aver ottenuto i pvescritti documenti di bordo, secondo or1terio diverso da quello adottato dal codiee della strada per i.a coll'rispondente ipotesi di circolazione di veicoli e senza ol,tretutto distdnguere tra navi maggiori ,e navi miinori, che pur sono assoggetta:te a diffeirente disciplina (airt. 3 della Costituzione). Pretore di Nicotera, ordinanza 1-5 ottobre 1970 integrata con orrunanza 16 dieembr.e 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. r.d.I. 19 ottobre 1923, n. 2328 (Disposizione per la formaziqne degli ormi e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione), convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 21, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, 1n quanto pa:-evede .il diritto del lavoratore al :riposo secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36, terzo comma, della Cositituzione) (99). Pretore di Parma, ordinarnze 30 ottohr,e 1970 (due), G. U. 7 ap1rile 1971, n. 87. Bretore di Tocri:no, O!Ildiinanz,e -,4 gell!naio ~971 (sei). e 5 g,ennaio 1971 (quattro), G. U. 7 aprile 1971, n. 87. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (Testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio), art. 11, nn. 3 e 4, 1n quanto non pone a carico dello Stato (98) In argomento, cfr. sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1970, 26 marzo 1969, n. 48 e 9 luglio 1969, n. 119 della Corte costituzionale. (99) Questione gi proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 24 maggio 1969, G. U. 5 novembre 1969, n. 280, e 8 ottobre 1969, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37). L'analoga disposizione dell'art. 16 stata dichiarata incostituzionale con sentenza 15 di- cembre 1967, n. 150. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 67 l'obbligo di antic;ipare anche le somme spettanti ai consulenti a'"tito1o di compenso per l'opera presta.ta (iar:tt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione) (100). Giudice istruttore del tribunale di Pisa, ordinanza 22 dkembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Riordinamento degli usi civici), artt. 27, primo ed ultimo ~omma, e 29, secondo comma, in relazione al primo, in quanto consentono al commissario regwn:ale degli usi civ.Lei di promID.ciare, in sede g.iurisdizionale, sulla legtttimit dei suoi stessi provvedimenti (airtt. 108, secondo comma, e 25 della Costituzione) (101). Cor.te di appello di Palermo, ordinanza 6 dicembre 1969, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. r.d.I. 29 luglio 1927, n. 1509 (Provveimenti per l'ordinamento del credito agrario), art. 11, in quanto consente all"iJstiituto di cl'ledifo di otteneve il se<.J.uestr:o e la vendita di beni sottoposti a privilegio speciale senza prevedere gall"anzia alcUIIla dei dwitti del debitore (artt. 3, primo comma, 44, primo comma, ultima parte, 47, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Pretove di Orvieto, ordinanza 15 dicembl'le 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la reipressine delle violazioni delle leggi finanziarie), artt. 30, 31, 32 e 33, in quanto consentono alla polizia itributaria di effettua.re 1ac.certamenti e perquisizioni domiciliavi senza garan1::iirie 1n alcU!Il modo i di1r~tti deHa difesa (art. 24 del1a Costituzione). Preto!l'e di Livo(('lll'o, ovdinanza 30 ottobrie 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. r.d. gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti coUettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), -ai:+. 10, lll!el testo an-- teriore alle modifiche appo(('ltate con legge 24 lugl:io 1957, n. 633, in quanto condiziona 1a proponibilit dell'azione giudiziaria al preventivo (100) Per l'art. 18 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 v. sentenza 16 giugno 1970, n. 97 della Corte costituzionale. (101) Questione dichiarata non fondata, per gli artt. 27, primo comma, e 29 secondo comma, con sentenza 25 maggio 1970, n. 73. Per l'ultimo comma dell'art. 27 la stessa sentenza ha restituito gli atti al giudice di merito (commissario reg~onale per la liquidazione degli usi civici di Roma) per un nuovo giudizio sulla rilevan~a. 68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ireclamo in via geraT>chica (artt. 36, te1rzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione) (102). Pl"etO!l'e di Parrma, ordinanze 30 ottobre 1970 (due), G. U. 7 aprile 1971, n. 87. r,d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rappoirti collettivi di lavoro con quelli sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie, e linee di navig.azione interna in re,gime di concessione), art. 46, ultimo comma, del regolamento allegato A, in quanto condiziona il d:iiritto all'indennizzo di quanto perduto per effetto della sospensione a predeterminaite formule di proscioglimento ,e con criterio diverso da quello adottato per gli impieg,a.ti dello Stato (artt. 3 e 27 della Costituzione). ) Tribuinale di Ravenna, ordinanza 18 novembre 1970, G. U. 21 ap1rile 1971, n. 99. r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 68, 1n quanto fa diviieto di dare feste da ballo in luogo aperto al pubblico sienza la licenza del questoTe (ar:t. 17 deUa Costituzioo: e) (103). Pr,etrnre di Fondi, ordinanza 18 novembre 1970, G. U. 28 apdle 1971, n. 106. r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi .innanzi alla coirte dei conti), art. 1. secondo comma, in qua!lllto non consente che i ricorsi proposti in tema di pensioni privilegiate ordinarie nell'interesse dell'infermo di mente siano sottoscritti da uno dei g,enitOO'i, con disciplina diversa da quel1Ja stabilita con l'art. 109, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra (aritt. 3 e 24 della Costituzione). Corte dei conti, O!l'dinarnza 24 settembre 1969, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. (102) Questione dichiarata non fondata, ma con riferimento al testo modificato con la legge 24 luglio 1957, n. 633, con sentenze 21 marzo 1969, n. 39 (art. 36 della Costituzione) e 1,3 luglio 1970, n. 130 (artt. 3, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione), e riproposta per l'affermata applicabilit del testo originario ai rapporti costituiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 lu~ glio 1957, n. 633. (103) L'art. 68 del r.d. 18 giug.no 1931, n. 773 stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore (sentenza 12 dicembre 1967, n. 142), e nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivit imprenditoriali, occorra la licenza del questore (sentenza 15 aprile uno, n. 56). 69 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE r.d. 11 dicembre_ 1933, n. 1775 (Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti e-lettrici), art. 123, :in quanto dispone, in ,aderienza ad una antica trad:i.zi-01ne gi peraltro superata con il vigenite codice civile e con criterio diverro da quello .stabilito dagli airtt. 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2-359, n soprappi del quinto nella detelrminazi- One del valore dell'ii.mmobile aisserv,iito (airtt. 3 e 42, terzo comma, della Costituziotn:e ). Corte di appello di Roma, Ol"dinainza 17 inovembrie 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 (art. 42, terzo-comma, della Costituzione). Tribwnale di Latina, ordina:rlZie 19 dicembre 1970 e 7 genna1o 1971, G. U. 24 marzo 1971, n. 74 (artt. 3 e 42 della Costituzione). legge 22 febbraio 1934. n. 370 (Riposo domenicale e settimanale), art. 1, secondo comma, n. 9, in quanto esclude dalla normativa il personale dipendenrte dalle aziimde esercenti ferirov.ie e .tmmVie pubbliche, il cui diritto al riposo settimanale rimarl"ebbe senza regolam0llltatlone qualOil"a l'art. 21 del r.:d.l. 19 ottoblre 1923, n. 2328 venisse (Uchial"ato incQstituziona1e (iartt. 3 e 36, terzo comma della Costituzione) (104). Pretore di Tci.mo, ordirumze 4 gennaio 1971 (sei) e 5 gennaio 1971 (quattro), G. U. 7 apl"ile 1971, n. 87. legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimana.le) e successive modifiche, artt. 13 e '14, in quanrto .d:isciplinaino il riposo settimanale degli addetti alle aziende giornalistiche in modo da impe, dilie la pubblicazione di giornali e quotidiani nel pomeriggio della domenica e nella mattinata. del hmed (a!l"tt. 21, primo e secondo comma, 2, 3 e 41 della Costiituziooe); artt. 22, 23, 24, 25 e 26, :in quanto impediscono la pubb1icazfone, a mezzo di quotidiani, di notizie e commenti non spor:tivi nella maittillla.ta di 1UJned, c-01r1sentiita mvece alle imprese di trasmissioni (["adiofoniche, itelev:isive ed alle ag,enz:ie ANSA ed ITALIA (ia:ritt. 3 e 41 de1la Costd.tuzione); art. 28, secondo e terz comma, m quarnto COil1Selllite il sequestro di pubblicazioini anche illl ipotesi diverse da quelle stabilite dalla Costituzione (arl. 21, terz~ comma, della Costituzione) (105). Pretore di Bari, ordinanza 31 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), art. 13, primo comma, m quan:to esclude la (104) L'art. 1, secondo comma, n. 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 stato dichiarato incostituzionale con sentenza 7 luglio 1962, n. 76. (105) Questioni gi proposte dal pretore di Trieste (ordinanza 30 novembre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42). 70 RASSGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO istruttoll'ia .con il rito formale per i reati di competen2la del tribunale per i miinorenni ~artt. 3 e 25, p:r:imo comma, della Costituzione) (106). Tribunale per i minoremii di Roma, ordinanza 17 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e deUe malatt.ie professionali), art. 45, iJil quaI11to consente di compensare 1a .rendita dovuta al lavoratore infortunato Con le spese giudiziali dovuta all'I.N.A.I.L. (art. 38, secor:ido comma, della Costituzione). Pretor.e di Messina, ordinanza 21 novembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. r.d.I. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli OIJ"dinamenti tributari), art. 29, terzo comma, in quanto sottrae alla giurisdizione dell'autorit giudiziaria or:dm~ia le cOIIlltroversie irela:tive alla determiinazione del va1ore iimponibile (arit. 113 della Costituzione) (107)'. Tribunale di Napoli, ordinanza 11 novembre 1970, G. U. 28 a,prile 1971, n. 28. r.d.I. 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli a.bbonamenti alle radioaudizioni), Conv.ertiJto con legge 4 giugno 1938, n. 880, art. 19, in quanto punisce con sanzione penale la detenzione di apparecchi :riadioricev enti O televisivi ,senza aver corr.isposto il canone di abbonamento, mentre 1a detenzione abusiva di appavecchi radioriceventi installatj a bor:do di autoveicolo o autoscafo or.a punita, ai sensi dell'airt. 8 della Jiegge 15 dicembre 1967, n. 1235, con 1a sola pena pecuniaria (a1"t. 3, primo comma della Costituzione) (108). Pubblico m:in:istero presso il itribunale di Milano, ordinanza 10 dicembr 1970, G. U. 10 marzo 19'71, :n. 62. legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale), art. 114, primo comma, m qu:anto ricollega alla dichiarazione di abitualit in contrabbando gli stessi effetti ccm.seguenti alla dichiarazione di abitualit prescritta, nella ricorJ:>enza di diver.se condizioni, dall'art. 102 del colice (106) Questione sotto alcuni aspetti analoga stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 23 marzo 1964, n. 25. (107) Questione gi proposta da varie autorit giudiziarie. V. in questa Rassegna, 1970, II, 168 e 136, nota 25. (108) Questione gi proposta dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia (ordinanza 28 settembre 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311). 71 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE penale ,(rtt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione) (109). Giudice di sorvegliairwa 'Presso il tribuna.le di Firenze, ordinanza 9 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni), cirt. 3, in quanrt;o rimette alla discreziolllale valutazione dell'autorit amiru:n.istm:t;iva di autorizza(l"e o no l'affissione di manifesti di propagainda politica (art. 21 della Costituzione). Preto.r.e di Recanati, ordinanza 18 febbraio 1971, G. U. 21 aprile 1971, tll. 99. ' r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento gudiziario), art. 4~ relati;. .vamente all'espressione " di ogni grado , art. 31, limitatamente alla espressione e in sottordine ,., art. 34, e art, 39, primo comma, in quaLt)'tO distiinguono i mag.istra.ti delle pl'leture secondo criterio gerarchico (articoli 101, 107, terzo 1oomma, e 25 deJ.la Cc;iistituzi001e) (110). Prietore di Milano, ordinanza 11 marrzo 1969, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti .con.nessi ia.l suo esercizio), art. 161, in relamcme agli M:tt. 10 del codice civile, .e 96, 97, 156 e l68 della stessa legge 22 aprile 1941, n. 633, m quanto consnte il sequestro della fotografia e del relativo materiale .coosiderati oggetti idonei a costituirre mezzo per la violazione del dillitito iall'immagine, anche qualllJdo, per essere nella disponibillit di una :impresa giornalistica, siano d~ ritenere .dJe8tilllati alla pubblicazione a mezzo stampa (ar>t. 21 de11a Costituzione) (111). Pretor:e di Roma, ord:ilniarize 10 nov,embre 1970 (G. U. 10 marzo 1971, n. 62) e 20 dicembre 1970 (G. U. 28 aprile 1971, n. 106). r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, detl'amministmzione controllatJa e detla liquidazione coatta amministrativa), art. 98, primo comma, in (l"elazione all'art. 97, secondo comma, din quainto fa decorriere il itermtne per proporrre opposizione allo stato passivo dal deposito dello stato passivo in cancelleria, di cui l'interessato, per la natura ordinatoria di termini stabiliti all'art. 96, (109) Questione gi proposta dalla stes(a auto;it giudiziaria (ordinanze 22 luglio 1970 (tre), G. U. 25 novembre 19:70, n. ;99). (110) Questione dichiarata non fondata con sentenza 3 giugno 1970, n. 80. (111) Cfr. sentenza 9 luglio 1970, n. 122 della Corte costituzionale. 22 72 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pu avere in concreto tardiva conoscenza (,a,rt. 24 della CosHtuzione) (112). Tribunale di Milano, ordinanza 30 aprile 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, dei concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 147, primo comma, in quanto fa cons:egui.ire automaticamente alla dichiarazione di fallim:ento della societ la diichtarazione di fallimenito dei soci illimitatamente responsabili, senza che vengano peraooalmente sentiti o comunque previamenite avv,ertiti (articolo 24, secondo comma, della Costituzione) (113). Tribunale di Milano, ordinanza 23 aprile 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), art. 10, se cond~ e terzo comma, in quanto pone l'obbligo, penalmeinse sanzionato, di dare avviso de1l'affi.ssio!O!e all'autorit di pubblica sicurezza (arl. 21 della Cos.tituzione) (114). Pretore di Recanati, 01~dilllanza 18 febbraio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione delta XII disposizione transitoria e finale [comma primo] della Costituzione), in quanto modifica, sen:lla che sia ,stata seguita la prescritta procedura speciale, 1a legge costituzionale 3 dicembre 1947, n. 1546 (art. 138 della Costituzione) (115); art. 8, in quanto consente iJ. sequesto prevoortivo in ipotesi diverise da quelle! stabilite dalla Costituzione (art. 21, teirzo comma, della Costituzione). Tribunale di Vairese, ovdinanza 21 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. (112) Questione gi proposta dalla corte di appello di Roma (ordinanza 17 ottobre 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24). (113) Il secondo comma dell'art. 147 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 142, nella parte in cui non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento, e nella parte in cui nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del r.d. predetto. (114) Analoga questione stata proposta dallo stesso giudice per l'art. 1, primo e terzo comma, della legge 2 febbraio 1939, n. 374/ (ordinanza 7 ottobre 1970, G. U. ~ 9 dicembre 1970, n. 311). (115) Questione dichiarata non fondata con sentenza 26 gennaio 1957, n. 1. PA:STE II, RASSEGNA .DI LEGISLAZIONE 73 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamenvo della professione di ragioniere e perito commerciale), art. 31, n. 5, in quanto r.imet.te ad a1tre future disposizioni legis1ative la disciplina del termi!Il.e e della modalit per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della prof.e.ssione, con lac.unosa attuazione della delega conf.erita con Ja legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (aritt. 76 e 77 della Costituzione). TribunaJ.e di Novara, ordinanza 19 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e detl'impiego degLi stupefacenti), artt. 3 e 6, in quanto prevedono pene pi gravi di quelle stabilite, per gli stessd. reati, dall'articolo 446 del codice penale (art. 3 della Costituzione) (116). Tribunale di Novara, ordinanza 9 ottobre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. Giudic-e istruttore del tribunale di Skacusa, oa:"d.inanza 27 gennaio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina deUa produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), arti. 3 e 6 in quatUito rimet 1 tono all'autorit amministrativa di determinare il contenuto del precetto penale (a.rtt. 25 e 76 della Costituzione) (117). Giudice ctsstruttore del tribunale di Milano, ordinanza 14 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), art. 6, quarto comma, in quanto punisce con la stessa pena l'eati sostanzialmente differenti (ar.t. 3 della Costituzione) (116) (118). Tribunal.e di Roma, ordinanza 16 gennaio 1971, G. U. 28 apdle 1971, n. 106. (116) Questione gi proposta dal giudice ii;;truttore del tribunale di Milano (ordinanza 10 settembre 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299). Altra questione stata dichiarata non fondata con sentenza 19 maggio 1964, n. 36. Altra questione di legittimit costituzionale degli artt. 6, primo e quarto comma, e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 stata proposta dal tribunale di Venezia (ordinanza 28 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22). (117) Questione dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 19 maggiq 1964, n. 36. Per altre questioni v. nota precedente. (118) Questione gi proposta, ancbe per il primo comma della disposizione, dal tribunale di Venezia (ordinanza 28 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22). 74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produz.ione, del commercio e dell'impiego degli stttpefacenti), art. 25, in quanto prevede l'emissione, obbligatoria del mandato di .cattu(t'la, non imposta invece, per gli stessi reati, dall'art. 446 del codice penale (ar.t. 3, primo comma, de1la Costituzione) (116). Giudice istruttore del tribunale d.i Siracusa, or:dinanza 27 gennaio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), art. 23, i.n quanto, imponendo l'applicazione dell'ammenda con riferimento al numero degli ~.ppr.end:isti asswniti senza il ibl".amite dell'ufficio di. collo~ camento, non consente di applicair:e l'art. 81, ultimo Comma, del codice penale (art. 3 della Costituzione) (119). Pretore di S. Giovanni Rotondo, ordinanza 25 gennaio 19_71, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. legge reg. Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (Norme per la protezione della 'flora spO'ntanea nel territorio della Vaiie d'Aosta), art. 12, iin quanto l"lende applicabili le .sanzioni stabilite dall'.air:t. 734 del codice penale ad ipotesi con differente contenwto precettivo (artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Aosta, ordinanze 27 novembre 1970 (quattro), G. U. 7 aprile 1971, n. 87. legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Norme di prevenzione nei confronti deUe persone pericolose per ia sicurezza e pe.r la pubblica moT'alit), art. 2, m quanto C01111Sente all'autorit amministrativa di p(t'legiuc:Jd.ca;re indefinitamente, con reiterati pr.ovvedimenti di rimpatrio e di inibizione dal ritornare, la libert di circolazione e di soggiorno (artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione) (120). Pretore di Fe:rirara, ordirnianza 22 settembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 207, primo comma, 1n quanto. impone al terzo di proporre l'opposizione prevista dall'art. 619 del .codice di'. proc,edura civ.ile, e qu:irndi anche iso1talllito di deposi.tare il ricor.so in .cancelleria, prima '\. (119) La stessa questione stata proposta, dallo stesso giudice, anche per l'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (ordinanza 10 dicembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106). (120) Altre questioni di legittimit costituzionale della disposizione sono stat dichiarate non fondate con sentenze 30 giugno 1960, n. 45, 28 settembre 1962, n. 12'6, 30 giugno 1964, n. 68, 17 marzo 1969, n. 32, e 25 maggio 1970, n. 76. 75 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE / della data fissata per U prdmo incanto (ar.t. 24, primo comm:i-a:;'della Costituzicme) (121). Pretore di Roma, ordinanze 10 e 16 novembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 207, lett. a, in quanto impedisce di proporre opposizioni anche al cterzo che sia rimamo aggiudiiciaitardo di beni m occasione di precedente vendita iesattoda1e (1a:rt. 113 della Costituzione) (121). Tribunale di Milano, ordinanza 8 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. legge 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transit01rie per parametri minimi di tratt;amento economico e normativo ai lavorntoll'i), art. 8, in quanto, imponendo l'applicazione dell'1ammenda con /riferimento al numero dei dipendenti ai quali sia stafo corrisposto un tiracttamenfo economico inferiore a quello minimo prescritto, non colllisente di applicare l'articolo 81, secondo e terzo comma, del ceodicce Pt!nale (art. 3 della Costituzione) (122). Preto:re di S. Giovanni Rotondo, ordinanza 10 dicembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati), articolo unico, nella parte in cui rende obbligator:io erga omnes l'ar:t~ 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 :maggio 1956 per i dipendenti degli isti.tuti di, cura privatd, che consente il deco:rso del termine di decadenza stabilito per i reclami del lavoratore durante il rapporto di lavoro (ar:t. 36 della Costituzione). Corte di appello di Napoli, o!fdinanze 29 settemhr:~e 1970 (due), G. U. 1_0 ma.rzo 1971, 111. 62 (123). (121) La questione di legittimit costituzionale dell'art. 207, lett. a del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 stata dichiarata non fondata con sentenza 2 febbraio 1971, n. 13 (artt. 113 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) e quella relativa all'art. 207, lett. .b con sentenze 16 giugno 1964, n. 42 (artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione), 26 novembre 1964, n. 93 (artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione), 20 dicembre 1968, n. 129 (art. 113 della Costituzione), e 26 giugno 1969, n. 107 (artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione). (122) La stessa questione stata proposta, dallo stesso giudice, anche per l'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 23 (ordinanza 25 gennaio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99). (123) Nell'ordinanza di rimessione la questione, proposta con richiamo alla sentenza 10 giugno 1966, n. 33 della Corte costituzionale, risulta proposta diretta-~ mente per l'art. 49 del contratto collett~vo nazionale di lavoro 24 maggio 1956. 76 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioniu'jjer l'as.;. sicurazione obbligatoria contro gLi infortuni sul lavoro e le malattie p1ofessfonali), art. 11, in qu~mto consente il r,egresso delll.N.A.I.L. nei confr0I1ti del dator.e di lavoro, pur ,essendo diventato del tutto trascur: abile, a seg.d:to della ,sentenza 9 mal"zo 1967, n. 22 della Corte c.ostitu~ ionale, l'esonero dalla (['e1Sp001JSabiHt civile del datore di lavoro per ' l'asskuraziorne obbligatoria (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Bresda, ordinanza 25 novembre 1970, G. U. 7 aprile 1971, n. 87. , d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'a.ssicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), art. 51, in quanto l'obbligo di rimborsa,re anche le prestazioni liquidate dall'dstituto 'q'ssicuratore assume ,div1ersa portata e contenuto a seconda che si siano o no verificati infortuni e che siano stati di maggiore o minore ~ravit, con d;ispaxit -di ,trat1tamenito per datori di lavoro egualmente inadempienti e sanzione svincolata dalla effottiv,a ,capac-it contributiva (airtt. 3 e 53 della Costitumone) (124). Tribunale di Bad, ordinanza 12 noV'embre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106. legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina deHa pesca marittima), arti colo 26, lett. -b, 1n quanto, prescrivendo per il pescatore colpevole di rea-ti previtSti dalla legge 1sulla pesca 1a interdizione ad esercitare la pesca marittima :1n qualunque forma e anche alla dipendenza a1trui, impedisce al pescatore condannato qualsiasi concreta possibilit di lavoro (ia:vtt. 1, primo comma, 4 e 27 della Costituzione). Pvetore di Massa, ordinanza 13 novembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di qu.iescenza delle Casse per le pensioni ai dipendent,i degli Enti locali e agli insegnanbi, modifiche. agli ordinamenti deUa Cassa pensioni facenti parte degli Istituti di presidenza presso il Ministero del tesoro), art. 27, in quainto prevede il diritto a pensi001e solo per gli orfani maggioreruii di sesso. femminile (avt. 3 della Costituzione) (125). Corte dei c0I1Jti, terza sezi001e giurisdizionale, ordinanza 23 giugno 1970, G. U. 24 marzo 1970, n. 74. (124) Questione proposta anche dal tribunale di Savona (ordinanza 5 dicembre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49). \125) Analoga questione stata proposta dalla stessa autorit giudiziaria (or~ dinanza 25 giugno 1970, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35); anche per gli artt. 12 e 18. della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ordinanze 21 gennaio 1969, G. U. 20 maggio 1'970, n. 125, e 25 novembre 1969, G. U. 4 marzo 1970, n. 57). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 4 agosto 1965, n. 1103 (Regolamentazione giuridica de!t'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), art. 12, in qua1I1to ,suboodiina alla iscriz.i01I1e nell'albo provinciale di cui all'art. 14 l'effettivo ese11cizio dell'arte 1auisilia.iria sanitaria di tecnico di ,radiologia medica anche per il perisonale dipendente da enti pubblici 1ai quali vietato di svolgere tale attivit al di fuori dell'ente (a;r.tt. 3 e 18 della Costituzione). p,retore di Modena, ordinanza 19 gennad:o 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), art. 1O, !Il quanto non compr.e1I1de fra i destina.tari delle norme sui licenziamenti individuali i prestatori di lavoro che rivestono la qualifica di dipendenti (1arrt. 3 della Costituzi01I1e) (126). Pretore di Milano, ordi.nanza 1 ,agosto 1970, G. U. 7 apr:ile 1971, n. 87. legge 5 febbraio 1968, n. 85 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza della cassa pensioni facenti parte degLi istituti di previdenza coo speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli entli locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole ele.mentari parificate e modifk:he ai rispettivi ordinamenti), art. 8, in quanto non r.iconosC'e agli orfani maggiorenni di 1sesso m1a1schile il diiritto a peiliSIon:e Con eff-cacia iretroaittiva della da.ta di entrata :m vigore della legge 26 luglio 1965, n. 965 .(art. 3 della Costituzione) (127). Corte dei conti, terza sezione giurisdizi01I1ale, oodmanza 23 giugno 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74: legge 18 marzo 1968, n. 431 (Provvidenze per l',assistenza psichiatrica), art. 4, .se ed :in quanto noin conisenta al presunto aliooato di :far C"essare l'internamento volontairio (arit. 13 della Costituzione) (128). Tribuna.le di Fer:ria1ra, ordinanza 23 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, in. 74. (123) L'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 stata dichiarato incostituzionale, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 14, nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell'indennit dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge. (127) Analoga questione stata proposta dalla stessa autorit giudiziaria con ordinanza 25 giugno 1970 JG. U. 10 febbraio 1971, n. 35). V. supra., nota 28. (128) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costi- tuzionale nella sentenza 27 giugno 1968, n 74. 78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge reg. sic. 2 luglio 1969, n. 20 (Applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante: norme in materiia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), ed in particolare art+. 1, 2 e 7, in qua111to contemplano disciplina di rapporti privati non c001Se111tita al1a legislazione Tegionale (al'lt. 14, lettera a dello statuto della regione siciliana) (129). T.ribunale di Caltanissetta, ordinanze 27 maggio 1970 (sette), G. U. 24 marzo 1971, n. 74. legge reg. sic. 30 luglio 1969, n. 29 (Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni ediiizie), art. 7, in quanto, con criterio diverso da quello adottato dall'art. 6, quarto comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, non limita 1a efficac.iia retroattiva delle nuove disposizioni agli aitti stipulati dopo l'entrata .iin vigore del1a legg.e 2 febbmio 1960, n. 3,5 ed alle decadenze dopo tale data verifica. tesi (artt. 17 e 36 dello statuto della r~gione .siciliana). Tribll!tl:ale di CaltamS1Setta, ordjnanza 2 luglio 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74. legge 5 dicembre 1969, n. 932 (Modificazioni al codice di procedura penale in merito alLe indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed a.lla nomina del difensorre), art. 3, che modifka l'art. 22:5 del codice di proc.eduria penale, quarto comma, in quanto esclude il diriitto dei difensorri delle parti di assistere; previo avviso nelle forme di cui al prrimo comma dell'art. 304 bis? ai necessari rilievi, alle sommarie informazioni testimoniali, al sammario interrogatorio dell'indiziato, alle ispezioini e ai confronti; ultimo comma, in quanto esclude f obbligo per il pubblico ministero o per il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediaitamente .trasmessi ai sensi dell'articoJ. o 227, di depositare i proeessi verbali dei rilievi eseguiti, delle sommaTie informazioni testimoniali e dei confr01I1ti (art. 24, secondo comma, della Costiituzione) (130). Giudice istruttoTe del tribunale di Pesacr:-o, mdinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. S.7. legge 5 dicembre 1969, n. 932 (Modificazioni a:l cod,ice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, ai diritto di difesa, ali'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore), art+. 4 e 5, che (129) Questione gi proposta dal tribunale di Palermo (ordinanze 17 gennaio 1970, G. U. 11 marzo 1970, n. 64 e 10 aprile 1970 [tre], G. U. 21 ottobre 1970), del tribunale di Agrignto (ordinanza 21 marzo 1970, G. U. 8 luglio ;t.970), del pretore di Lentini (ordinanza 25 marzo 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235) e dal yretore di Caltanissetta (ordinanza 5 maggfo 1970, G. U. 15 luglio 1970, n. 177). ~ (1.30) V. retro; nota 82. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 79 modificano gli ar.tt. 231 e 232 deJ. codice di procedura penale, iil'. (lUalllto escludOlllo il di.ritto ded. difensori delle parti di assistere, previo avviso, agli atti di polizia giudiziaria compiuti dal pretore o dal procuratore della Repubblica diriettarnente o per mezzo cli ufficiali di polizia giudiziaria e l'obbligo per il pretore o per il procuratOl.l."e della Repubhlica di deposd.tarre i processi verbali degli atti di polizia giudiziaria (art. 24, secondo comma, della Costituzlioine) (1311). Giudic1e istruttore del tribunale di Pesaro, o;rdimanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.. legge 24 dicembre 1969, n. 991 (Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori), art. 9, in q:U!ail1to impone una ~estazi()[le solo in danno del contravventore che per qualsiasi raglone, anche invol< mta1ria, rita!rdi il pa~amein1to della somma dovuta per 1a vioJ.azione (art. 3 .dell!a Costituziorn:e) ed in favore .fil tina caitego.r.iia di pro: fessionisti il cui intrvento non nemmeno :ipotizzato (airt. 53 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 18 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99. legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme surta tutela della libert e dignit de.i lavoratori, della libert sindacale e dell'attivit sindacale nei}uoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 19, lett. a, in quanto attribuisce la possibilit di costituire rappreseintanze sindacali aziendali soltanto alle associazioni adereiniti alle confederazioni maggiormente rappresentatdv.e sul pi1a!llo nazionale (airt. 39 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 14 inovembr.e 1970, G. U. 24 marzo 1971,n. 74. 1 legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert e dignit, dei lavoratori, della libert s.indacale e deU'attivit sineLcale nei . luoghi di Lavoro e norrme sul collocamento), art. 15, in quanto impone al da1tore .di lavoro di mantenere in vita il a per il tra,sferimento delle funzioni - Inamm1ssibilit. Sentenza 4 ma1rzo 1971, n. 39, G. U. 10 marzo 1971, n. 62. Ricovso della Regione veneta, depositato il 9 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. CONSULTAZIONI ATTI AMMINISTRATIVI Vizi di notifica -Rilevanza -.Limiti. Se i vizi di notifica di un provvedimento amministrativo incidano sulla . legittimit deli'atto ovvero solo sulla decorrenza del termine utile per il ricorso (n. 23). BELLEZZE ..ARTISTICHE E NATl:JRALI Legge 29 giugno 1939, n. 1497 -Ordini di ripristino -Efficacia nei confronti dei successivi 'P'cquirenti del bene. Se il decreto ministeriale che dispone la demolizione o la. reductio in pri~inum di un fabbricato, costruito o modificato 1n violazione di un vincolo apposto ai .sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, possa considerarsi efficace ancbe nei .confronti dei successivi acquirenti che ignorano la violazione, e se questi, conseguentemente, siano tenuti a darvi esecuzione (n. 21). ( Licenza di abitabilit a costruzioni abusive. ! Se l'autorizzazione all'abitabilit~ possa essere negata per ragioni di carattere strettamente edilizio,urbanistico e paesistico (n. 22). Se il ptere di ordinare la demolizione, ai .sensi della legge urbanistica, possa essere esercitato in relazione a costruzioni eseguite in violazione alla legge 25 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela '.delle bellezze naturali (n. 22).. CIRCOLZIONE STRADALE Recupero delle s~nzioni pecuniarie previste dalla legge n. 317 del 1967. Se l'ordinanza previ-sta dall'art. 9 della legge n. 317 del 1967 conservi efficacia anche dapo il decorso di novanta giorni dalla notifica (n. 24). COMUNI E PROVINCIE Contributi dello Stato per ope1e di interesse di enti locali. Se, ai .fini delle integrazioni dei contributi, possa valutarsi a posteriori l'ammissibilit in linea tecnica di maggiori spese, anche per compensi revisionali, o di opere ag.giuntive (n. 137). ' Se, ai sensi della legge 25 novembre 1964, n. 1280, sia ammissibile a ~ conhibu~o la spesa per compensi revisionali 'relativi ad opere del Comune di Roma originariamente non assistite dal contributo me.4esimo (n. 137). 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Attivit sciatoria -Esercizio di impianti di risalita Manutenzione delle piste di discesa. Se i concessionari di impianti di risalita siano tenuti a provvedere alla manutenzione ed alla battitura delle piste di discesa e se l'esercizio dell'attivit a cui la concessione si riferisce non debba ipoter essere consentito, se non subordinatamente alla praticabilit delle piste, da assicurare, ove del caso, anche con l'imposizione, come determinazione accessoria della concessione, di un obbligo nei sensi sopra indicati (n. 101). CONCORSI Riserve di posti -Legge 2 aprile 1966, n. 482 -Concorsi a posti di ostetrica condotta. Se l'art. 12 della legge 2 aprile 1.968, n. 482 possa applicarsi ed in quali limiti anche al concorso a posti di ostetrica condotta (n. 17). CONTRIBUTI Contributi dello Stato per opere di interesse di enti loca~i. Se, ai fini delle integrazioni dei contributi, possa valutarsi a posteriori l'ammissibilit in linea tecnica di maggiori spese, anche per compensi revisionali, o di opere aggiuntive (n. 91). , Se, ai sensi della legge 25 novembre 1964, n. 1280, sia ammissibile a contributo l'opera per compensi revisionali relativi ad opere del Comune di Roma originariamente non assistite dal contdbuto medesimo (n. 91). Versamento di contrib'ltti agli Uffici del Tesoro -Ritardo -Imputabilit Interessi. Se siano dovuti gli interessi sui contributi versati tardivamente in occasione di chiusura degli Uffici del Tesoro per agitazioni sindacali (n. 92). COSTITUZIONE Oanoni demaniali -Adeguamento -Legge 21 dicembre 1961, n. 1501. Se debba ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sull'adeguamento dei canoni demaniali, in riferimento all'art. 23 della Costituzione (n. 55 ). . DANNI DI GUERRA Differimento del pagamento delle rate di indennizzo in pendenza di ricorsi. Se l'Amministrazione del Tesoro, analogamente a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 89 per fipotesi di ricorso al Mi- PARTE II, CONSULTAZIONI nistro avverso il provvedimento intendentizio di liquidazione, possa differire i pagamenti anche nel caso di proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi al Capo dello Stato o in pendenza dei relativi termini (n. 140). DAZI DOGANALI Interessi -Legge 26 gennaio 1961, n. 29. Se le disposizioni .sugli interessi, di CUi alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applichino, ed eventualmente in quali limiti, per le imposte diverse da quelle indirette sugli affari (n. 50)."" .Quali siano le imposte indi!l'ette-sugli affari a cui .si applicano le disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n. 29, sugli interessi (n. 50). DEMANIO Canoni demaniali -Adeguamento -Legge 21 dicembre 1961, n. 1501. Se debbp. ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sull'adeguamento dei canoni demaniali, in riferimento all'art. 23 della Costituzione (n. 234). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 -Assegnazione di alloggi a lavoratori agricoli. Se l'art. 8 d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 debba interpretarsi nel senso che il computo dell'anzianit di iscrizione dei lavoratori agricoli, aspiranti assegnatari di alloggi popolari ed economici, negli elenchi anagrafici di cui all'art. 24 del d.P.R. 14 febbraio 1962, n. 128 (regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676) debba essere effettuato senza tenere conto de.gli anni di iscrizione precedenti ad eventuali interruzioni e, dunque, limitatamente al periodo successivo all'ltima interruzione (n. 225). ESECUZIONE FISCALE Recupero delle sanzioni pecuniarie previste dalba legge n. 317 del 1967. Se l'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge n. 317 del 1967 conservi efficacia anche dopo il decorso di novanta giorni dalla notifica (n. 78). ESPROPRIAZIONE PER P.U. Espropriazione per p:u. nella Regione Trent,ino-Alto Adige. Se appaia in contrasto con la Costituzione H criterio di indennizzo fissato nella legge della Regione Trentino-Alto Adige del 17 febbraio 1966, n. 5 sulla base del criterio di stima della c.d. legge di Napoli (n. 296). 92 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPIEGO PUBBLICO Giurisdizione in tema di danni cagionati all'Amministrazione da un .cara. biniere ausiliario. Se il carabiniere ausiliario, il quale iibbia cagionato danno a1l'Amministrazione dello Stat, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, sia sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilit amministrativa (n. 714). Inquadramento -Qualifiche. Se sia applicabi.Ie al rappo:rto d'impiego dei dtpendenti di enti pubblici la norma dell'art. 2103 del codice civile (rigua'l."dante le mansioni dei dipendenti) dopo la modifica dispostane dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) (n. 715). Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Se le disposizioni alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavo ratori) siano applicabili ai rapporti di lavoro del personale di un ente pubblico il cui statuto 'prevede l'emanazione, peraltro non ancora avvenuta, di no'l."me speciali riguardanti il personale (n. 715). IMPOSTA DI CONSUMO Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica -Cassa per il Mezzogiorno. Se l'imposta erariale di consumo, sull'energia elettrica fornita alla Cassa per il Mezzogiotno, rientri tra i tributi indicati nell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (richiamato dall'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634), per i quali la Cassa stessa corrisponde la quota di abbonamento (n. 19). Se, conseguentemente, l'energia elettrka fornita alla Cassa. per il Mezzogiorno sia assoggettabile al pagamento dell'imposta erariale di consumo (n. 19). IMPOSTA DI REGISTRO Agevolazioni -Limiti generali dell'interpretazione c.d. finalistica -Convenzioni per il servizio di tesoreria previste d:alla legge 24 novembre 1961, n. 1283. Se la norma a.gevolativa di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1961, n. 1283, riguardante le convenzioni per il servizio di tesoreria stipulate con le aziende di credito dagli Istituti indicati nel primo comma del medesimo articolo, ricomprenda anche la pattuizione relativa all'anticip~zione di somme da parte del tesoriere e, in ogni caso, se l'agevolazione stessa .possa ritenersi applicabile in via di interpretazione estensiva, in corrsiderazione del rapporto di strumentalit tra Ia pattuizione suddetta .e la convenzione disciplinante il servizio di tesoreria (n. 338). PARTE II, CONSULTAZIONI 93 Agevolazioni per il trasferimento di fondi. rustici. Se il beneficio della tassa fissa, previsto dall'art. 4 della legge 29 novembre 1962, n. 1680, si applichi anche al trasferimento della nuda pro-' priet di part indivisa o determinata di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredit~ di agricoltore diretto, posto in essere a favore di erede parimenti agricoltore coltivatore diretto .(n. 339). Agevolazioni per l'edilizia -Ter~ini di costruzione -Leggi nazionali e leggi regionali siciliane. Se l'art. 5 della legge r,egionale siciliana 30 luglio 1969, n. 29 importi proroga dei termini ivi richiamati per l'ultimazione della costruzione, anche con riferimento ai trasferimenti iprevisti dalla legge. reg. 14 giugno 1965, n. 14 e, in .caso affermativo, se importi anche proroga del termine per la presentazione del certificato di abitbilit previsto dalla detta legge reg. 14/1965 (n. 340). Se la legge reg. sic. 30 luglio 1969, 11. 29, importi solo prorogadei termini per l'u.ltimazione del fabbricato previsti dalle leggi .regionali ivi richiamate o importi in generale proroga deHa legge reg. sic. 18 ottobre 1954, n. 37 (n. 340). Se, dopo l'entrata in vigore della legge reg. 30 luglio 1969, n. 29, possano continuare a sostenersi le pretese fiscali per decadenza dai benefici per l'edilizia, gi verificatesi e determinate da mancata osservanza dei termini (n. 340). Se l'inosservanza dell'obbligo di denunzia dell'ultimazione dei lavori entro un anno dalla stessa (o entro un anno dall'entrata in vigore del d.l.) previsto dall'art. 6 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 -comporti la decadenza dai benefici (n. 340). S'e l'inosservanza de1l'obbligo di denunzia dell'ultimazione dei lavori entro un anno dall'ultimazione stessa (o entro un anno dall'entrata in vigore .della legge) di cui all'art. 7 legge reg. sic. 30 luglio 1969, n. 29, Comporti decadenza dai benefici (n. 340). Bonifica d~ell'agro romano -Agevolazioni. Se il beneficio della tassa fissa di registro ed 1potecaria possa applicarsi agli atti di donazione posti in essere ai fini della bonifica dell'agro romano, prima dell'entrata in vigore della legge n. 1271 del 1964 (n. 341). Se detti atti siano soggetti all'imposta sul valore globale (n. 341). Concessioni ad redificandum -Accertamento di valore. Se il valore da attribuire alle singole concessioni ad redificandum per l'imposta di registro debba accertarsi in modo autonomo rispetto al valore del trasferimento della propriet dell'area (n. 342). Contratti dello Stato -Termine registrazione -Decorrenza. Se, per la decorrenza del termine d registrazione dei contratti dello Stato, occorrano, in ogni caso, l'emanazione e la comunicazione del decreto di approvazione del verbale di aggiudicazione o del contratto formale (n. 343). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAT Enfiteusi -Accertamento di valore. Se sia ammissibile l'accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro per i contratti relativi all'enfiteusi (n. 344). Legge 27 settembre 1963, n. 1317 -Aliquote -Atti stipulati prima dell'ent1 ata in vigore della legge 27 settembre 1963, n. 1317 e registrati posteriormente. Se l'art. 150 della legge di registro enunci un princ:iipio di ordine generale applicabile quindi alla legge n. 1317 del 1963 (n. 345). Trasferimento del dominio utile di un'area edificabile -Agevolazioni fiscali. Se nel caso di trasferime:nto del dominio utile relativo ad area fabbricabiiJ. e, l'acquirente, impegnandosi a costruire su detta area una Casa d1 civile abitazione non di lusso, possa chiedere le agevolazioni fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 (n. 346). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Legge n. 1316 del 1960, art. 199 bis. -Decorrenza di applicazione dell'indennit. Se l'indennit per ritardato sgravio di imposte pagate, di cui all'articolo 199 bis della legge 1316 del 1960, sia dovuta unicamente per i rimborsi da eseguirsi con riferimento ai ruoli, per i quali l'ultima rata venga a scadere dopo il 1 gennaio 1961, data di entrata in vigore della suddetta legge, ovvero anche con riferimnto ai ruoli di scadenza anteriore (n. 48). Opposizione avverso i ruoli. Se l'opposizione avverso i ruoli delle imposte dirette vada proposta con ricorso all'ufficio previsto dall'art. 188 t.u. imposte dirette, o sia ammesso in sua vece ricorso gerarchico all'Intendente di finanza (n. 49). IMPOSTE DIRE'fTE Opposizione avverso i ruoli. Se l'opposizione avverso i ruoli delle imposte dirette vada proposta con ricorso all'ufficio previsto dall'art. 188 t.u. imposte dirette, o sia ammesso in sua vece ricorso gerarchico all'Intendente di finanza (n. 1). IMPOSTE E TASSE Interessi -Legge 26 gennaio 1961, n. 29. Se le disposizioni sugli interessi, di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applichino, ed .eventualmente .in quali limiti, per le imposte diverse da quelle indirette sugli affari (n. 537). Quali siano le imposte indirette sugli affari a cui si applicano le disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n. 29, sugli interessi (n. 537). PARTE II, CONSULTAZIONI Legge n. 1316 del 1960, art. 199 bis -Decorrenza di applicazione dell'indennit. Se l'indennit pe:r ritardato sgravio di imposte pagate, di cui all'articolo 199 bis della legge 1316 del 1960, sia dovuta unicamente per i rimborsi da eseguirsi con riferimento ai_ ruoli, per i quali