ANNO XXVII -N. 2 MARZO -APRILE 1975 ANNO XXVII -N. 2 MARZO -APRILE 1975 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1975 ABBONAMENTI ANNO . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . L. 12.750 lJN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 10 ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 lu11llo 1966 (5219042) Roma, 1975 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE dell'avv. Michele Savarese) (a cura pag. 275 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Arturo Marzano) 305 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura del/'avv. Benedetto Baccari) 341 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE cato Adriano Rossi) (a cura de/l'avvo356 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA de//'avv. Ugo Gargiulo) (a cura . . . 370 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) 382 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura delf'avv. Arturo Marzano) ,. 424 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) 455 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. 25 LEGISLAZIONE 45 CONSULTAZIONI 57 INDICE BIBLIOGRAFICO 60 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco. Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARiuzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MmuToLo DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco Gu1ccIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Sergio LAPORTA, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHis, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI MARZANO .f..., Normativa comunitaria e disciplina nazionale dei prezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 313 RossI A., Gestione diretta da parte del concedente dell'impresa del concessionario decaduto e crediti dei dipendenti . . . . I, 361 TAMiozzo R., Autorizzazione prefettizia agli acquisti immobiliari I, 379 TAMIOZZo R., Revocazione per errore di fatto nella pi recente giurisprudenza del Consiglio di Stato . . . . . . . . . . I, 375 VITTORIA P., Requisizione e limitazioni temporanee dell'uso di acque pubbliche oggetto di concessione . . . I, 429 LA REDAZIONE, Il provvedimento di espropriazione della legge sulla casa . . . . . . . . . . . . . . . II, 25 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT -Acque affiornti naturalmente alla superficie -Acqua pubblica Propriet privata dell'acqua necessaria ai bisogni del fondo Esclusione, 424. -Competenza e giurisdizione -Tribunale superiore delle acque pubbliche e Consiglio di Stato ~ Requisizione di utenza -Impugnazione -Ricorso in materia di acque pubbliche - tale, con nota di P. VITTORIA, 429. -Competenza e giurisdizione -Tribunale superiore e tribunali regionali delle acque pubbliche Requisizione di utenza -Natura del provvedimento -Lesione di diritto soggettivo -Insussistenza, con nota di P. VITTORIA, 429. Concessione e derivazione -Pro ' roga ex lege -Incertezza sulla prorogabilit -Interesse ad agire in mero accertamento -Sussistenza, 424. -Requisizione di utenza -Ammissibilit -Esclusione, con nota di P. VITTORIA, 428. - Requisizione di utenza -Ammissibilit -Esclusione, con nota di P. VITTORIA, 430. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI -Istituti di previdenza -Individuazione degli organi cui spetta la rapresentanza legale, 364. -Istituti di previdenza -Se sono organi dello Stato, 364. -Provvedimenti di urgenza -Sostituzione del prefetto ed altre autorit, con nota di P. VITTORIA, 429. APPALTO _:__ Appalto di opere pubbliche Contabilit provvisoria dei lavori -Maggiori richieste dell'appaltatore -Onere della tempestiva riserva, 447. -Appalto di opere pubbliche Maggiori rihieste dell'appaltatore -Istituto delle riserve -Carattere generale -Ambito di operativit, 447. -Appalto di opere pubbliche Maggiori richieste dell'appaltatore -Onere della tempestiva riserva -Eccezioni, 447. -Appalto di opere pubbliche Maggiori richieste dell'appaltatore -Onere della tempestiva riserva .-Forma -Equipollenti Inammissibilit, 447. -Appalto di opere pubbliche Maggiori richieste dell'appaltatore -Onere della tempestiva riserva -Quando sussiste -Onerosit della prestazione per impreviste difficolt di esecuzione -Richiesta di compenso ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, del codice civile -Onere della tempestiva riserva, 447. -Appalto di opere pubbliche Maggiori richieste dell'appaltatore -Onere della tempestiva riserva -Portata e contenuto, 447. -Appalto di opere pubbliche Revisione dei prezzi -Autonoma disciplina contrattuale -Possibil: i.t di un diritto soggettivo dell'appaltatore alla revisione dei prezzi -Conseguente giurisdizione del giudice ordinario, 444. -Appalto di opere pubbliche Revisione dei prezzi -Regime legale .., Natura della pretesa dell'appaltatore Provvedimento amministrativo sulla revisione INDICE DELLA GIURISPRUDENZA Impugnabilit -Giurisdizione del giudice amministrativo, 444 -Appalto di opere pubbliche Sorpresa geologica -Onere della tempestiva riserva -Maggiori richieste dell'appaltatore per fatto colposo dell'Amministrazione Onere della tempestiva riserva, 447. AUTOVEICOLI E AUTOLINEE -Assicurazione obbligatoria -Mancata obbligatoriet per i trasportati -Esclusione di azione diretta -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 282. -Assicurazione obbligatoria -Mutamento del regime contrattuale -Illegittimit costituzionale Esclusione, 285. CAMPANIA -Costituzione di nuovi Comuni Audizione delle popolazioni interessate -Necessit del referendum -Esclrusione, 289. CIRCOLAZIONE STRADALE -Assicurazione obbligatoria -Vigilanza ministeriale ex art. 14 legge 24 dicembre 1969, n. 990 Accertamento preventivo -Legittimit, 370. CITTADINANZA -Donna sposata a cittadino straniero -Perdita della cittadinanza -Illegittimit costituzionale, 295. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Consiglio di Stato -Nomina governativa di consiglieri -Attualit del potere -Impugnazione Giurisdizione amministrativa, 341. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Prenotazione dei privati e fornitura diretta di monete da parte della Zecca -Interesse legittimo alla consegna, 342. -Poteri del giudice nei confronti della P.A. -Atto materiale lesivo del diritto, con nota di C. CARBONE, 352. COMUNE -Autorizzazione a stare in giudizio -Legittimazione passiva del Prefetto in un ricorso avverso un suo provvedimento -Necessit della autorizzazione ministeriale -Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 379. -Autorizzazione ad acquisti immobiliari -Edificio abusivo -Diniego del Prefetto sul presupposto che l'acquisto nullo per mancanza del prezzo, con nota di R. TAMIOZZO, 379. -Autorizzazione prefettizia per acquisti immobiliari -Diniego Ricorso del Comune -Legittimazione passiva del Prefetto -Sussiste, con nota di R. TAMIOZzo, 379. -Autorizzazione prefettizia ad acquisti immobiliari -Inesistenza di un termine per la pronuncia, con nota di R. TAMIOZZO, 379. - Autorizzazione prefettizia ad acquisti immobiliari -Prezzo irrisorio -Cessione come contropartita della sanatoria concessa alla costruzione -Diniego alla autorizzazione -Incensurabilit in sede di legittimit, con nota di R. TAMIOZZO, 379. COMUNIT EUROPEE -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali -Regime delle cauzioni all'importazione -Normativa comunitaria -Corrispondenti disposizioni di diritto interno -Possibile illegittimit costituzionale, 336. -Agricoltura -Organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali e dei grassi -Libera circolazione dele merci -Garanzia Fonte -Efficacia diretta, con nota di A. MARZANO, 312. - Agri,cOO.tura Org;aindzZJazliioni comuni dei meIDcati -NO!rmaiti.va nazionia11e suscettib!lilie di ailiterrare iii processo di formazione dei prezzi -II11CompaitibiJJ.d.t COOl. la 'normativa Comiun:iitarrd.a, con :nota di A. MARZANO, 312. VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Agricoltura -Organizzazioni comuni dei mercati -Processo di formazione dei prezzi -Competenza degli Stati membri -Esclusione, con nota di A. MARZANO, 312. -Lavoratori migranti -Figli studenti -Parit di trattamento Portata, 305. -Lavoratori migranti -Previdenza sociale -Sussidi di invalidit contemplati da norme interne Diritto soggettivo alla riscossione -Costituiscono prestazioni previdenziali, 309. -Norma di diritto interno incompatibile con anteriori provvedimenti di diritto comunitario -Disapplicazione -Inammissibilit Mezzo giuridico offerto dall'ordinamento interno per garantire la prevalenza del diritto comunitario -Declaratoria di illegittimit costituzionale della contrastante norma di diritto interno, 336. CONTABILIT GENERALE DELLO STATO -Stanziamento di fondi dipendente da estensione di giudicato Avviso negativo del Ministero del Tesoro -Impugnabilit -Non sussiste, 372. CONTRATTI PUBBLICI -Revisione prezzi -Capitolato generale d'appalto -Esclusione della revisione -Possibilit della revisione nel capitolato speciale -Conseguenze in ordine alla posizione giuridica dell'appaltatore, 373. CORTE DEI CONTI -Giudizi di responsabilit -Componenti i Consigli di amministrazione delle Universit -Limitazione al solo dolo o colpa grave -Illegittimit costituzionale Esclusione, 279. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Alto Adige, Autoveicoli e autolinee, Campania, Cittadinanza, Corte dei Conti, Fallimento, Lavoro, Miniere, Ordinamento giudiziario, Patria potest, Pensioni ordinarie, Procedimento civile, Procedimento penale, Reato, Reati e pene, Regione, Sicurezza pubblica, Trentino-Alto Adige, Tribunali Amministrativi Regionali. ENTI PUBBLICI -Acquisti immobiliari -Finalit dell'autorizzazione ai sensi della legge n. 218 del 1896 -Diniego di autorizzazione -Fattispecie -Legittimit, con nota di R. TAMIOZzo, 379. ESPROPRIAZIONE P.U. -Opposizione alla stima -Intestatari catastali -Legittimazione esclusiva, con nota di A. Rossr, 363. FALLIMENTO -Crediti tributari contestati avanti le commissioni tributarie e ammessi con riserva -Necessit di opposizione allo stato passivo Esclusione, con nota di A. Rossr, 356. Omessa o irregolare tnuta dei libri contabili -Sanzione penale indipendente dal danno ai creditori -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 297. - Opposizione allo stato passivo Istruttoria delle cause da parte del giudice delegato -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 297. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Regolamento e circolazione -Lesione non immediata -Impugnabilit con l'atto di applicazione Bando di chiamata alle armi tale, 369. IMPIEGO PUBBLICO -Consiglio di amministrazione Composizione Partecipazione del Presidente del Consiglio superiore -Finalit -Coincidenza con la persona del Ministro, 370. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA IX -Consiglio di amministrazione Presidenza -Delega a Sottosegretario -Funzioni di Presidente del Consiglio superiore -Sono comprese nella delega, 371. -Costituzione del rapporto -Requisito della buona condotta Vincitore di concorso gi impiegato di carriera inferiore con costante qualifica di ottimo -Esclusione del requisito -Contrasto tra gli elementi di valutazione Illegittimit, 373. Costituzione del rapporto -Requisito della buona condotta Vincitore di concorso gi impiegato di carriera inferiore con costante qualifica di ottimo -Ritenuta esclusione del requisito Illogicit ex se -Non sussiste, 373. -Dipendenti C.N.R. non .di ruolo Rapporti a termine prorogabili pi volte -Legittimit, 372. -Sedi di uffici -Diversa allocazione nell'ambito dello stesso Comune -Insindacabilit, 371. -Stipendi, assegni e indennit Divieto di reformatio in pejus -Concessione di assegno personale -Legittimit, 372. - Trasferimento di sedi di uffici Non spetta al Consiglio di amministrazione -Tutela giurisdizionale - ammissibile, 371. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per la costruzione di autostrade -Fideiussione bancaria sostitutiva della cauzione dell'appaltatore -Si estende, 397. -Agevolazioni per la costruzione di autostrade -Subappalto Estensione -Limiti, 396. -Trasferimento di diritto reale immobiliare -Cessione qi cubatura prevista dal piano regolatore di Torino - tale -Agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 -Applicabilit, 419. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Agevolazioni per la costruzione di autostrade -Inapplicabilit, 396. -Azione in sede ordinaria -Termine -Art. 52 legge 19 giugno 1940, n. 762 -Pronuncia di illegittimit costituzionale -Ordinanza di rettifica della Corte Costituzionale Retroattivit Esclusione, 389. IMPOSTE DOGANALI -Apparecchi di accensione -Importazione -Dichiarazione di illegittimit costituzionale degli art. 2 e 3 del d.1. 26 febbraio 1930 n. 105 -Estensione alla nota numero 98.10 della tariffa doganale annessa d.p. 26 giugno 1965 n. 723, 410. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Competenza e giurisdizione -Canone abbonamento radio audizioni circolari -Natura di tassa Competenza del Tribunale -Sussiste, 416. -Imposte indirette -Interessi - Anotocismo -Ammissibilit -Domanda contenuta nella comparsa di risposta - idonea, 415. -Rapporti tra giudizio innanzi alle Commissioni e azione ordinaria Termine -Decisione definitiva di comm1ss1one Impugnazione inammissibile -Non impedisce il passaggio in giudicato -. Istanza di revocazione contro decisione di primo grado -Inammissibilit, 382. - Rapporto tra giudizio innanzi alle Commissioni e azione ordinaria -Vizi del procedimento che violano il diritto soggettivo -Deducibilit -Limiti -Fattispecie, 382. LAVORO -Continuazione dall'ente pubblico concedente dell'attivit del concessionario decaduto -Utilizzazione dell'organizzazione aziendale del concessionario -Obbligo del concedente di pagare. i crediti dei dipendenti del concessionario, con nota di A. Ross1, 361. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Lavoratori' domestici -Assicurazione malattie -Condizione dell'inizio del lavoro da almeno sei mesi -Illegittimit costituzionale 290. MILITARE -Servizio di leva -Esonero -Stato di bisogno del capo famiglia Elementi valutabili, 369. MINIERE -Miniere e. cave -Inchieste infortunistiche -Accertamenti del Corpo delle miniere -Mancate garanzie di difesa -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 296. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -Supplenza di Pretore impedito Illegittimit costituzionale Esclusione, 290. PATRIA POTEST -Comunicazione giudiziaria Omessa notifica anche all'esercente la patria potest -Illegittimit Costituzionale, 30S. PENSIONI -Giudizi davanti alla Corte dei Conti -Richiesta di fissazione di udienza -Mancata avvertenza della decadenza -Illegittimit costituzionale, 294. -Pensioni civili -Pensioni ai sanitari -Retribuzioni da prendere a calcolo -Omessa inclusione degli aumenti nel corso dell'anno -Illegittimit costituzionale Esclusione, 296. PROCEDIMENTO CIVILE -Contumacia del convenuto -Divieto di declaratoria solo per nullit della notifica -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 289. -Procura alle liti -Rinuncia da parte del difensore -Mancata equiparazione alla contumacia Illegittimit Costituzionale Esclusione, 286. PROCEDIMENTO PENALE -Comunicazione giudiziaria -Notifica col servizio postale -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 304. -Decreto di archiviazione -Richiesta di procedimento da parte del P.M. -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 298. -Esercizio dell'azione penale -Attivit istruttoria del P.M. -Cumulo -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 299. -Incidenti di esecuzione -Sequestro di film -Proscioglimento non passato in giudicato -Omessa restituzione del film -Illegittimit costituzionale, 294. -Istruttoria sommaria -Potere di avocazione del Procuratore Generale -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 301. -Notificazioni all'imputato detenuto per altra causa non risultante dagli atti -Notificazione eseguita nella residenza privata dell'imputato -Legittimit, 456. -Parte civile -Omessa elezione di domicilio -Inammissibilit della costituzione di parte civile -Illegittimit costituzionale, 302. -Proscioglimento per mancanza di querela -Omesso interrogatorio dell'imputato -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 291. -Reati punibili a querela -Proscioglimento per incapacit di intendere e volere -Condanna del querelante nelle spese -Illegittimit costituzionale, 278. -Spese giudiziali in materia penale -Compensazione delle spese Natura -Impugnazione dell'im. putaito e delilia pa!l'tle c1viile -Rigetto -Compensazione delle spese -Inammissibilit, 455. REATO Contravvenzione all'uso del demanio marittimo o aeronautico Norma in bianco -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 288. - Reati e pene -Presunzione di conoscenza della legge penale -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 291. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA -Sospensione condizionale della pena -Subordinazione all'effettiva riparazione del danno -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 276. REGIONE -Consiglieri -Insindacabilit penale -Componenti della Giunta -Sindacabilit, 291. RESPONSABILIT CIVILE -Responsabilit della P.A. -Capitolato di appalto F.S. -Clausola di manleva -Validit, 363. SENTENZA -Revocazione -Errore di fatto Annullamento di licenza edilizia -Determinazione del momento costitutivo della fattispecie dell'annullamento d'ufficio -Censura di diritto -Ammissibilit della revocazione -Preclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 377. -Revocazione -Errore di fatto Presupposti -Censura diretta sostanzialmente ad un errore di diritto -Inammissibilit, con nota di R. TAMIOZZO, 376. -Revocazione -Errore di fatto Presupposti -Fattispecie -Errore di giudizio -Irrilevanza ai fini della revocazione, con nota di R.' TAMIOZZO, 374. -Revocazione -Errore di fatto Presupposti -Pronuncia basata su elementi diversi dalla circostanza di cui si deduca errore di fatto ai fini della revocazione Inammissibilit della domanda di revocazione ., Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 374. -Revocazione -Rapporto con il ricorso per difetto di giurisdizione -Sospensione del giudizio di revocazione -Esclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 375. SICUREZZA PUBBLICA -Armi ed esplodenti -Annotazione cronologica delle sole armi -Illegittimit costituzionale Esclusione, 275. -Questua senza autorizzazione Questua per motivi politici -IllegJ, ttimit costirtuzioJ:lla1lie -Esclusione, 277. -Riunioni pubbliche senza preavviso -Interventi verbali di chi ne sia. .a conoscenza -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 278. 'rRASPORTO -Trasporti in concessione -Scelta esercenti autoservizi in concessione -Procedimento -Motivazione del provvedimento quale condizione di legittimit, con nota di R. TAMIOZZO, 376. TRENTINO-ALTO ADIGE -Pcr-ovinda di B 285 12 marzo 1975, n. 57 286 12 marzo 1975, n. 58 288 12 marzo 1975, n. 60 289 12 marzo 1975, n. 61 289 12 marzo 1975, n. 62 289 12 marzo 1975, n. 64 290 25 marzo 1975, n. 71 290 25 marzo 1975, n. 73 291 25 marzo 1975, n. 74 291 27 marzo 1975, n. 81 291 27 marzo 1975, n. 82 294 16 aprile 1975, n. 85 294 16 aprile 1975, n. 86 295 16 aprile 1975, n. 87 295 29 aprile 1975, n. 91 296 29 aprile 1975, n. 92 296 29 aprile 1975, n. 93 297 29 aprile 1975, n. 94 297 29 aprile 1975, n. 95 298 29 aprile 1975, n. 96 299 29 aprile 1975, n. 97 301 29 aprile 1975, n. 98 302 29 aprile 1975, n. 99 303 29 aprile 1975, n. 100 . 304 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE 3 luglio 1974, nella causa 9/74 . . pag. 305 13 novembre 1974, nella causa 39/74 309 23 gennaio 1975, nella causa 31/74 312 'j., 29 gennaio 1975, nella causa 68/74 305 1:: ~= INDICE XIII GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 19 giugno 1974, n. 1806 . . . pag. 356 Sez. Lavoro, 21 giugno 1974, n. 2306 361 Sez. III, 6 agosto 1974, n. 2348 . . 363 Sez. I, 10 agosto 1974, n. 2392 . . . 363 Sez. I, 19 settembre 1974, n. 2505 . 396 Sez. Un., 9 ottobre 1974, n. 2714 . . 341 Sez. Un., (ordinanza) 31 ottobre 1974 336 Sez. Un., 9 novembre 1974, n. 3474 342 Sez. Un., 9 novembre 1974, n. 3486 352 Sez. Un., 7 dicembre 1974, n. 4088 424 Sez. Un., 7 dicembre 1974, n. 4089 428 Sez. I, 8 gennaio 1975, n. 40 382 Sez. I, 9 gennaio 1975, n. 46 . 389 Sez. J, 13 gennaio 1975, n. 105 396 Sez. I, 16 gennaio 1975, n. 162 410 Sez. I, 16 gennaio 1975, n. 163 415 Sez. I, 16 gennaio 1975, n. 164 416 Sez. I, 22 gennaio 1975, n. 250 419 Sez. Un., 25 gennaio 1975, n. 286 430 Sez. I, 26 febbraio 1975, n. 764 397 Sez. Un., 27 marzo 1975, n. 1157 444 Sez. I, 18 aprile 1975, n. 1458 . 447 CORTE DEI CONTI Sez. II Giur., 25 giugno 1973 . . . . . . . . . . . . . pag. 364 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. plen., 29 ottobre 1974, n. 9 pag. 369 Sez. IV, 25 settembre 1974, n. 260 370 Sez. IV, 25 settembre 1974, n. 267 > 370 Sez. IV, 18 ottobre 1974, n. 628 372 Sez. IV, 18 ottobre 1974, n. 648 . 372 XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. IV, 22 ottobre 1974, n. 661 . Sez. IV, 19 novembre 1974, n. 842 Sez. IV, 19 novembre 1974, n. 850 Sez. IV, 26 novembre 1974, n. 884 . Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1061 Sez. VI, 22 novembre 1974, n. 370 . pag. 373 373 374 379 376 375 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 20 novembre 1973, n. 2207 pag. 455 Sez. V, 17 aprile 1974, n. 623 . . 456 PARTE .SECONDA I!vTDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI AGRICOLTURA -Agric9ltura -Funzioni amministrative in materia di miglioramenti fondiari -Affitto di fondi rustici -Competenza dello Stato e della Regione, 57. -Agricoltura -Funzioni amministrative -In materia di miglioramenti fondiari -Affitto di fondi rustici -Ricorsi gerarchici avverso provvedimento degli Ispettorati provinciali -Decisione Competenza, 57. APPALTO -Contratti di rpubbliche forniiture Revisione prezzi -Ritardato pagamento del compenso revisionale -Interessi, 57. COMUNIT ECONOMICA EUROPEA -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi -Importazione di nave armata, 57. DAZI DOGANALI -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi -Importazione di nave armata, 58. IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi -Importazione di nave armata, 58. IMPOSTA DI REGISTRO -Esenzione e agevolazioni - Effettiva abitazione > di cui all'articolo 17, primo comma, legge 408/49 -Nozione, 58. IMPOSTA DI REGISTRO -Imposta di registro -Campi ed impianti sportivi -Area per la costruzione -Donazione al Comune -Esenzione, 58. IMPOSTE E TASS,E -E1senzi01ni e agevoliazionl - Effettiva abitazione di cui all'articolo 17, 'primo comma, legge 40~/49 -Nozione, 58. IMPOSTE IPOTECARIE -E1Senzioni e aigevo1aziond - Effettiva abitazione di cui all'articolo 17, primo comma, legge 408/49 -Nozione, 59. INTERESSI -Contratti di pubbliche forniture -Revisione prezzi -Ritardato pagamento del compenso revisionale -Interessi, 59. MEZZOGIORNO -Industrializzazione del Mezzogiorno -Occupazione d'urgenza Stato di consistenza -Nomina del tecnicp, 59. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Decreto di occupazione o di espropriazione -Soggetti a cui favore verranno devoluti gli im~ mobili -Esenzione, 59. POSTE E TELECOMUNICAZION[ -Amministrazioni dello Stato Rapporti -Vaglia postale emesso a favore di P.A. -Mancato incasso nei termini -Conseguenze, 59. ' , r111111r1Jr10111111rt11r11irttr1rrlrm1r111111111~ff&m11111a111tf1=r1~11~rr11:11r@rt RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO QUESTIONI. LEGISLAZIONE pag. 25 I II III -Norme dichiarate incostituzionali -Questioni dichiarate non fondate -Questioni proposte . pag. 45 46 49 INDICE BIBLIOGRAFICO pag. 60 ~ ~ I ~ -. . I ' PARTE PRIMA a11!1ttr11rmrrr11rr!ilifiir1~11rrt1111r&m1i:1jilfiffirtf~r1r:11111r1r11rifl!rr1~r111@ri~1111r1m1111lslli : GIURISPRUDENZA SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 48 -Pres. Bonifacio Rei. Rocchetti -Manfredi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Zagari). Sicurez:t;a pubblica Armi ed esplodenti Annotazione cronologica delle so le armi ~ Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 3; r.d.. 18 giugno 1931, n. 773). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza la questione di legittimit costituzionale dell'art. 35, comma primo, testo unico delle leggi di p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) nella parte in cui limita l'obbligo del commerciante di armi di tenere l'annotazione cronologica delle sole armi e non anche delle munizioni. (Omissis). -Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 35, comma primo, del t.u. delle leggi di p.s., in correlazione con l'art. 54 del relativo Regolamento, sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perch limiterebbe l'obbligo del commerciante di armi a tenere annotazione cronologica e nominativa delle operazioni di vendita delle sole armi e non anche di quelle delle munizioni. E ci nonostante sia da ritenersi che da entrambe le operazioni possa derivare egualmente pericolo per la pubblica incolumit, oggetto della normativa penale. La questione non fondata. Le munizioni che, per la naturale capacit ad esplodere e per la specifica previsione legislativa (veggasi elencazione contenuta nell'allegato A del Regolamento citato), sono catalogate tra le materie esplodenti, hanno nelle norme, sia del t.u. (artt. 46-57) che del Regolamento (artt. 81-110), ampia ed adeguata regolamentazione, anche per quanto si riferisce all'obbligo del venditore di tenere cronologica e nominativa annotazione delle relative operazioni di vendita. Il tutto come confermato, con espresse statuizioni, dagli artt. 55 del t.u. e 54 del Regolamento. E poich l'assunta differenza di trattamento nelle due ipotesi non sussiste, manca ovviamente ogni base alla dedotta questione di costituzionalit. -(Omissis). 276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 49 -P1es. Bonifacio - Rel. Oggioni -Selva (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Reato -Sospensione condizionale della pena -Subordinazione all'effettiva riparazione del danno -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; c.p. art. 165). Non fondata con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 165 codice penale, che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato (1). (Omissis). -1. -Il tribunale di Gorizi, nel sollevare la questione di legittimit dell'art. 165 del codice penale, osserva che la facolt del giudice di concedere la sospensione condizionale della esecuzione della pena, subordinatamente all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato, comporterebbe una discriminazione a carico di quel condannato, il quale, a causa delle sue condizioni economiche, non fosse in grado di prestare il dovuto risarcimento. 2. -Al dguaridlo, occoNe premettere ,che il risM'cimento assume, nella fattispecie normativa in esame, la funzione di condizione del beneficio e che, come questa Corte ha avuto modo di affermare in analoga pre276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 49 -P1es. Bonifacio - Rel. Oggioni -Selva (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Reato -Sospensione condizionale della pena -Subordinazione all'effettiva riparazione del danno -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; c.p. art. 165). Non fondata con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 165 codice penale, che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato (1). (Omissis). -1. -Il tribunale di Gorizi, nel sollevare la questione di legittimit dell'art. 165 del codice penale, osserva che la facolt del giudice di concedere la sospensione condizionale della esecuzione della pena, subordinatamente all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato, comporterebbe una discriminazione a carico di quel condannato, il quale, a causa delle sue condizioni economiche, non fosse in grado di prestare il dovuto risarcimento. 2. -Al dguaridlo, occoNe premettere ,che il risM'cimento assume, nella fattispecie normativa in esame, la funzione di condizione del beneficio e che, come questa Corte ha avuto modo di affermare in analoga precedente occasione (sentenza n. 114 del 1964), la norma rientra fra quelle che impongono oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini. Tali norme comportano, inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilit di utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire. Ma da ci non deriva che, in ogni caso, norme di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano in contrasto col principio di eguaglianza. Invero, com la Corte ha anche ritenuto con costante giurisprudenza, la disparit di trattamento vietata dall'art. 3 Cost. pu riconoscersi sussistente sotto il profilo in esame quando, rendendo impossibile, al soggetto non abbiente, il soddisfacimento dell'onere patrimoniale imposto dalla legge, costituisca ostacolo al positivo esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, ovvero quando la norma venga a determinare situazioni di privilegio o di svantaggio in difetto di una giustificazione ragionevolmente desumibile da esigenze obiettive. (1) Cfr. sulla legittimit delle norme che impongono oneri patrimoniali per determinati fini, Corte Cost. 22 dicembre 1964, n. 114, in questa Rassegna, 1964, I, 1014. . PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Nel caso in esame, mentre ovviamente non ricorre la prima ipotesi, parimenti da escludere la seconda. , infatti, agevole osservare che la facolt del giudice di imporre la condizione in esame, risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa penale, in quanto costituisce uno strumento diretto, da un lato, a tutelare, con l'interesse della persona offesa, quello, pubblico, alla eliminazione delle conseguenze dannose. degli illeciti' penali e, dall'altro lato, a garantire che il comportamento del reo, successivamente alla condanna, si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui realiz-zazione, come si evince dall'art. 164 c.p., costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena, ed indubbiamente testimoniato, fra l'altro, dalla circostanza, di per s rivelatrice, dell'effettuato risarcimento del danno. Ed appena il caso di osservare che tutto ci costituisce ragionevole giustificazione della fattispecie normativa in esame. 3. -D'altra parte, da porre in evidenza che lo stesso art. 165, la cui legittimit qui in esame, riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno la sospensione condizionale della pena: ci come effetto di una valutazione, motivata ma discrezionale, della capacit economica del condannato e della concreta sua possibilit di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. E tale valutazione pu intervenire, secondo giurisprudenza della Corte di cassazione, sia nel momento del giudizio di condanna, sia anche nel momento successivo di incapacit che sopravvenga entro il termine fissato per l'adempimento della condizione. 4. -Questi princpi forniscono chiaramente al giudice un mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo, in funzione de.lle sue co'ndizioni economiche, ed escludono, pertanto, anche sotto questo profilo, la violazione dell'invocato principio di eguaglianza. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 50 -Pres. Bonifacio - Rel. O~gioni -Genovese (n.'c.). Sicurezza pubblica Questua senza autorizzazione Questua per motivi politici Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 3 ed altri; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e ad altre norme fondamentali della Costituzione, la questione di legittimit 278 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO costituzionale dell'art. 156 t.u. di p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che non consente l'autorizzazione di p.s. per le questue effettuate per motivi politici (1). (1) Cfr. Corte Cost. 2 febbraio 1972, n. 12, in questa Rassegna 1972, I, 15. CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 51 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi -Bertoldi (n.c.). Sicurezza pubblica -Riunioni pubbliche senza preavviso -Interventi verbali di chi ne sia a conoscenza -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 21; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18). Non fondata, con riferimento alla libert di manifestazione del pensiero, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 18, terzo comma, t.u. leggi di p.s. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773) nella parte in cui punisce chi, nelle riunioni pubbliche o aperte al pubblico senza preavviso, prende la parola essendo a conoscenza della mancanza di preavviso (1). (1) Cfr. Corte Cost. 10 giugno 1970, n. 90, in questa Rassegna, 1970, I, 534. CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 52 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossi -Crocamo (n.c.). Procedimento penale -Reati punibili a querela -Proscioglimento per inca pacit di intendere e volere -Condanna del querelante nelle spese Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 3; c.p. art. 382}. fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 382 codice di procedura penale nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perch incapace d'intendere e di volere (1). ;-: f (1) Cfr. Corte Cost. 6 giugno 1974, n. 165, in questa Rassegna, 1974, I, 1042. i'. j: ! ;: 1: ' ~.,~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 279 (Omissis). -La Corte costituzionale chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza l'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato nel ~aso l'imputato sia stato prosciolto perch non imputabile per incapacit di intendere e di volere. La questione fondata. La norma impugnata, nel sancire, anche al fine di evitare liti teme rarie, la responsabilit del querelante per il pagamento delle spese processuali nel caso l'imputato sia proRciolto, stabilisce giustificate ma tassative eccezioni qualora il proscioglimento avvenga per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o per causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Tali ipotesi sono' rette da una ratio unitaria, che quella di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla responsabilit in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa pu essere addebitata. Ove ricorrano tali estremi, contrasta con il principio d'eguaglianza la norma giuridica, come quella denunciata, che egualmente imponga la condanna alle spese processuali. appena il caso di ricordare che, in applicazione del suddetto principio, la Corte ha gi dichiarato l'illegittimit parziale dell'art. 382 c.p.p., per. la responsabilit corrispondentemente prevista nella ipotesi di querela contro ignoti per un r~ato realmente verificatosi (sentenza n. 165 del 1974). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 54 -P1es. Bonifacio Rei. Gionfrida -Devoto (avv. Nigro). Corte dei Conti -Giudizi di responsabilit -Componenti i Consigli di amministrazione delle Universit -Limitazione al solo dolo o colpa grave Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 52). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 52 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, che prevede la responsabilit amministrativa dei Presidenti e Consiglieri di amministrazione delle Universit per solo dolo o colpa grave (1). (1) Cfr. sulla legittimit delle disposizioni limitative della responsabilit, Corte Cost. 6 luglio 1972, n. 123, in questa Rassegna, 1972, I, 968. 282 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ci in base alla considerazione, per un verso, del fatto che gli amministratori delle Universit svolgono la loro attivit gratuitamente (circostanza questa che, anche nel campo contrattuale privato, l'ordinamento non manca di valutare al fine di attenuazione della responsabilit: v. artt. 1710, 1968 e.e.) e, per altro verso, dell'esigenza di adottare, nella specie, un metro unitario. di valutazione della responsabilit, che tenga conto del fatto che nei consigli di amministrazione delle Universit sono presenti soggetti (rappresentanti di enti e privati contribuenti al mantenimento dell'istituto, ex art. 10, r.d. 1923, n. 2102 cit., art. 10, r.d. 1933, n. 1592; rappresentanti di comuni e province, ex art. 2, r.d. 1937, n. 439) per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacit e da cui, quindi, non coerentemente esigibile -nell'esercizio di una gestione economica e finanziaria, quale , appunto, l'attivit di amministrazione in questione -un grado massimo di diligenza. 5. -Le considerazioni da ultimo esposte -sulla peculiarit.~ della posizione dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Universit -danno, poi, contestuale giustificazione del particolare trattamento a tali soggetti riservato dalla norma impugnata, anche sotto il profilo del parallelo con gli altri agenti contabili operanti nell'ambito della Universit. Atteso che, nei confronti di questi ultimi, evidentemente, non ricorrono le esaminate condizioni (di gratuit dell'attivit ecc.), che giustificano -come detto -la attenuazione della responsabilit, prevista per gli amministratori. -;--(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 55 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi -Crignola (avv. Parravicini) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Carafa). Autoveicoli e autolinee Assicurazione obbligatoria Mancata obbligatoriet per i trasportati Esclusione di azione diretta Illegittimit costitu zionale Esclusione. (Cost., art. 3; 1. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4) lett. e e 18). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 14, lettera e), e dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che esclude dall'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli a motore i terzi trasportati, per i quali, in ogni caso, viene esclusa l'azione diretta contro l'assicuratore (1). (1) Cfr. su tale questione in dottrina, MILITERNI, L'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, Jovene, Napoli, II ed., 350. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (Omissis). -1. -Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Como solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale degli artt. 4, lett. c, e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), perch non prevista l'obbligatoriet del contratto di assicurazione per i danni riportati dalle persone trasportate e perch non data a queste persone che abbiano riportate danno ancorch coperto da assicurazione, azione diretta nei confronti dell'assicuratore. 2. -La questione, sotto entrambi i profili, non fondata. C' anzitutto da ricordare che la normativa denunciata, e pi propriamente l'art. 1, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 (che non stato richiamato in modo specifico nell'ordinanza), trova riscontro nella Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, all. II, n. 9, con cui ciascuna delle parti si riservata di escludere dall'obbligo dell'assicurazione i danni causati alle persone trasportate dal veicolo che ha causato il danno in caso di trasporto a titolo gratuito o di cortesia; e che il legislatore italiano ha disciplinato la materia, relativamente alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, dei veicoli a motore senza guida di rotaie e relativamente alla copertura dell'assicurazione per la responsabilit civile verso i terzi, disponendo che l'assicurazione deve comprendere la responsabilit per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati,a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonch dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 1, comma terzo, cit.) ed escludendo quindi dall'assicurazione obbligatoria la responsabilit civile per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli diversi da quelli indicati. E va ancora precisato che il giudice a quo, nel prospettare la questione, non si soffermato sulla disparit di trattamento che si cosi venuta a determinare nell'ambito della categoria delle persone trasportate dai veicoli che hanno ad esse causato il danno, sibbene. e unicamente, sul fatto che dette persone non sono considerate terzi (art. 4, lett. c) e, non essendovi in relazione ai veicoli che le trasportano obbligo di assicurazione, non hanno azione diretta nei confronti dell'assicuratore (ed anche nel caso in cui abbiano riportato danno coperto da assicurazione volontaria). Terzi, invero, sono le persone a cui sia prodotto un danno per la circolazione di un veicolo senza guida di rotaie e che per ci hanno diritto ad essere risarcite dal conducente e dal proprietario (o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di 'iservato dominio) del veicolo, 284 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 del e.e.; e tra codesti terzi proprio in base a tale norma non rientrano le persone trasportate. La legge n. 990 del 1969, che fa espresso riferimento all'articolo del e.e. ora ricordato, stata introdotta nel sistema per garantire i diritti delle persone che abbiano subito un danno causato da un veicolo (o natante) a motore, mediante l'instaurazione di un regime d'assicurazione obbligatoria della responsabilit civile verso terzi, e quindi l'assicurazione che copre il veicolo e per cui posto legislativamente l'obbligo si riferisce di regola alla responsabilit civile ex art. 2054 del e.e. Da ci consegue che la situazione di fatto e giuridica della persona trasportata dal veicolo che ad essa ha causato il danno e quella del terzo risultano diverse. Ogni ragione di responsabilit tra conducente del veicolo e persona trasportata che subisca un danno per fatto e colpa del conducente, infatti, si pone e si risolve nell'ambito del rapporto di trasporto (e resta a parte la possibilit che ricorrano o concorrano profili di responsabilit extracontrattuale), ed invece la seconda situazione caratterizzata dalla normale estraneit del terzo nei confronti del responsabile civile. Il danno sofferto dai terzi e quello subito dalle persone trasportate si ricollegano a differenti premesse: perch stanno su piani diversi chi rimane estraneo alla circolazione del veicolo e non in condizione, per circostanze di tempo e di luogo, di prevedere ed evitare il danno e chi, invece, partecipa alla circolazione del veicolo ed ha modo, usando l'ordinaria diligenza, di evitare o contenere il danno e comunque sa che, richiedendo o accettando il trasporto, pu andare incontro a pericoli e danni derivanti dal fatto della circolazione del veicolo sul quale trasportato, ed affronta scientemente i rischi del trasporto confidando o dovendo confidare sulla solvibilit del vettore a cui si affida. La lamentata violazione del principio di eguaglianza, pertanto, non sussiste sotto il primo dei due profili indicati dal giudice a quo, perch i terzi e le persone trasportate, a differenza di quanto assume il tribunale di Como, non versano nella stessa situazione di vittime della strada e di danneggiati, e comunque non irrazionale che il legislatore abbia considerato non eguali le rispettive posizioni. D'altra parte, che per il risarcimento del danno subto la persona trasportata non abbia azione diretta contro l'assicuratore, si spiega agevolmente solo che si consideri che il fondamento della spettanza di codesta azione al terzo danneggiato non risiede nell'essere il rischio assicurato, (cosa questa che, come nlla specie, pu aversi in base ad un .espresso patto) ma nell'obbligatoriet dell'assicurazione della responsabilit civile come garanzia per il terzo, e quindi nello speciale regime instaurato con la legge n. 990 del 1969. E poi, la persona trasportata, PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 285 nell'ipotesi di assicurazione volontaria del rischio della responsabilit civile, non viene a sopportare in proprio il danno che abbia subito, giacch ha azione contro l'autore e questi, in quanto assicurato, ha diritto d'essere tenuto indenne, entro i limiti convenuti, da parte dell'assicuratore. Con la conseguenza, in base alle considerazioni che precedono, che non risulta costituzionalmente illegittima, sotto gli indicati profili, la disciplina della materia in atto vigente. Ci, tuttavia, non esclude che questa possa, sul punto, essere modificata nel senso di una magg~ore estensione del campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria e vengano, cosi, a trovare soddisfazione le istanze al riguardo avanzate da pi parti in sede di discussione ed approvazione della ripetuta legge n. 990 del 1969 ed allora non accolte in quanto si ritenuto di dover introdurre il nuovo regime di assicurazione in modo graduale e di non poter rendere ancora pi gravi gli oneri per l'assicurato. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 56 Pres. Bo'.liJ.ifacio Rel. Trimarchi Compagnia Tirrena Assicurazioni (avv. Fanelli) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Carafa). Autoveicoli e Autolinee -Assicurazione obbligatoria Mutamento del regime contrattuale Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 3; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 3). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che ha reso obbligatoria l'assicurazione contro la responsabilit civile dei veicoli a motore (1) (Omissis). -4. Resta, per ci, da valutare nel merito solo la questione di legittimit costituzionale del citato art. 34 in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Ma tale questione, sotto entrambi i profili, appare non fondata. Non si pu, infatti, ritenere che la legge speciale, nel presupposto che abbia reso obbligatorio un mutamento nel regime dei contratti (di assicurazione della responsabilit civile per i danni causati dalla circo lazione dei veicoli) contro i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del e.e., e che non abbia quindi rispettato l'autonomia contrattuale, abbia (1) Sulla autonomia contrattuale in relazione all'art. 2 Cost., Cfr. Corte Cost. 28 marzo 1968, n. 16, in questa Rassegna 1968, I, 160. 286 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO violato l'art. 2 ~ della Costituzione, perch tale disposizione invocata senza alcun riferimento, sia pure implicito, ad altra disposizione della stessa Costituzione, e cosi a quelle degli artt. 41 e 42, e fra i diritti inviolabili dell'uomo solo in via generale tutelati dall'art. 2, non pu farsi rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale (sentenza n. 16 del 1968). D'altra parte non sostenibile che dall'asserito mutamento nel regime dei contratti sia derivato solo un vantaggio per gli assicuratori e che per Qi si avrebbe la violazione del principio di eguaglianza: l'eterointegrazione QOntrattuale si verificata, nel caso in esame, con effetti nei QOnfronti di entrambe le parti contraenti, perch alle QOndizioni generali di polizza approvate e .alle tariffe dei premi approvate o .stabilite a sensi degli artt. 11 e 14 della legge sono tenuti a sottostare (ed alla loro applicazione hanno diritto)gli assicurati, ma anche le imprese assicuratrici (per le quali prevista dall'art. 16, la possibilit di revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione de qua qualora rifiutino proposte che siano loro presentate in conformit della detta legge); perch~ tale legge non ispirata ai :fini di privilegio ed stata anzi dettata dalla necessit di tutelare esigenze sociali particolarmente avvertite; e, . '*' , d'altronde, perch la formazione delle tariffe dei premi stata riportata al criterio obiettivo ed imparziale della valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti (art. 11, comma secondo, della legge) secondo. le modalit e di criteri stabiliti dal regolamento, e l'imposizione autoritativa di esse intimamente collegata alla obbligatoriet dell'assicurazione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 57 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossano -Gumina (n.c.). Procedimento civile Procura alle liti Rinuncia da parte del difensore Mancata equiparazione alla contumacia Illegittimit Costituzionale EsclU$ione. (Cost., art. 3, 24; c.p.c. art. 85}. Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 85 del codice di procedura civile, nella parte in cui non equipara al contumace la parte rimasta senza difensore per rinuncia alla procura (1). (1) Cfr. sull'inefficacia della rinunzia finch non sia avvenuta la costituzione del difensore, Cass. 21 luglio 1972, n. 2499, in Prev. soc., 1973, 678, con nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIO~ALE (Omissis). -La questione di legittimit costituzionale, sollevata nell'ordinanza di rimessione, concerne l'art. 85 c.p.c. -nella parte in cui dispone che la revoca o la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finch non sia avvenuta la sostituzione del difensore per violazione dei principi di eguaglianza e di diritto di difesa, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione. Secondo l'ordinanza -poich a norma degli artt. 170 e 285 c.p.c. debbono notificarsi al procuratore, che ha rinunciato alla procura e non stato sostituito, tutti gli atti, e, quindi, anche quelli tassativamente elencati nell'art. 292 c.p.c., da notificare personalmente al contumace -l'art. 85 citato violerebbe detti principi costituzionali, data la posizione sostanzialmente eguale del contumace a quella della parte nel caso che il suo difensore rinunci alla procura. La questione non fondata. Invero non pu condividersi l'affermata sostanziale equiparazione della situazione processuale del contumace a quella della parte costituita, nel caso di rinuncia del difensore, fino alla sostituzione dello stesso. Nei confronti della parte contumace l'attuale disciplina stabilisce preclusioni determinate dall'esigenza che la parte regolarmente costituita non risenta danno per il ritardo nello svolgimento del processo; e nel contempo contiene tale esigenza in previsti limiti a tutela del contumace in coerenza con il principio di eguaglianza. E a tale principio inspirato l'art. 292 c.p.c., che prescrive la notificazione personale al contumace degli atti in esso tassativamente elencati, notificazione alla quale non estraneo l'interesse della parte costituita, in relazione alla prova e alla natura degli atti notificati. E a detto principio deve ricondursi l'art. 294, che ammette la rimessione in termini se il contuma(! e dimostri che la nullit della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione stata impedita da causa a lui non imputabile. La revoca o la rinuncia alla procura, invece, attengono alla ben diversa situazione della regolare costituzione in giudizio della parte e dell'esigenza di un ordinato svolgimento del processo in coerenza con i principi dell'art. 24 della Costituzione, il quale -come questa Corte ebbe ad affermare ( sentenza 8 marzo 1957, n. 46) -col proclamare la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento rende concreto il diritto alla tutela in giudizio previsto dal primo comma dello stesso articolo; e per tali caratteri di inviolabilit e concretezza (come questa Corte ribadl con la sentenza 16 marzo 1971, n. 47), il diritto di difesa deve essere inteso come potest effettiva dell'assistenza tecnica e pro 288 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fessionale in qualsiasi processo e il compito del difensore ha importanza essenziale nel dinamismo dello svolgimento processuale, s da essere considerato in dottrina e in giurisprudenza come un caso di rappresentanza legale. Tali considerazioni non vengono adeguatamente contestate nell'ordinanza di rimessione con l'obiezione che, nel caso di negligenza del difensore, il diritto di difesa si risolve in un diritto al risarcimento del danno di difficile attuazione. In vero il diritto di difesa non garantito dalla Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza pu determinare, data la libert di scelta che spetta alle parti, cosi come non pu ritenersi che la Costituzione abbia assicurato alla parte una difesa piena di indulgenza per preclusioni che fossero causate da analoghe negligenze della Stessa ove le spettasse un jus postulandi. In proposito va aggiunto che la parte, ai sensi dell'art. 85 citato, ha l'onere di immediata sostituzione del difensore nelle ipotesi di revoca e di rinuncia del medesimo, e ci anche nell'interesse della controparte di avere un contradittore ritualmente costituito; e che l'eventuale negligenza della parte non pu certo indurre a far ritenere applicabili norme che disciplinano la situazione completamente diversa della contumacia, nella quale si prescinde da ogni indagine circa la negligenza della parte non costituita. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 58 -Pres. Bonifacio - Rel. Capalozza -Panati (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Carafa). Reati e pene -Contravvenzione all'uso del demanio marittimo o aeronautico Norma in bianco Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., artt. 25, 70; Cod. navigaz., art. 1164). Non fondata, con riferimento al principio di legalit e dell'esclusivit del potere legislativo, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 1164 del codice di navigazione, che punisce chi non osservi una disposizione legalmente data per l'uso del demanio marittimo o aeronautico (1). (1) Cfr. Corte Cost. 3 aprile 1969, n. 61, in questa Rassegna 1969, I, 406; 8 luglio 1971, n. 168, ivi, 1971, I, 1017. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 289 CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 60 -Pres. Bonifacio - Rel. Astuti -Ditta Capra (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Carafa). Procedimento civile Contumacia del convenuto -Divieto di declaratoria solo per nullit della notifica Illegittimit costituzionale . Esclusione. (Cost., artt. 24, 3; c.p.c. art. 291). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit costituzionale. dell'art. 291 del codice di procedura civile nella parte in cui vieta la declaratoria di contumacia solo quando si riscontrino vizi della notifica e non pure impedimenti di fatto (1). (1) Cfr. Corte Cost. 29 maggio 1968 n. 54, in questa Rassegna, 1968, I, 862. CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 61 -. Pres. Bonifacio - Rel. Gionfrida -Aiazzi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese). Tribunali Amministrativi Regionali Regione Sicilia Limitazione della Competenza del T.A.R. Illegittimit costituzionale. (Cost., artt. 3, 125; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 40). costituzionalmente illegittimo,con rife1imento ai principi di eguaglianza e del doppio grado di giurisdizione, l'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutivo dei Tribunali amministrativi regionali, nella parte in cui limita la competenza del T.A.R. della Sicilia alle materie indicate nell'art. 2, iett. a, e nell'art. 6 della legge stessa (1). (1) Cfr. LucIFREDI e CAIANIELLo, I Tributi amministrativi regionali, Torino, 1972, 50. CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 62 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Campania (avv. Spagnuolo Vigorita). Campania Costituzione di nuovi Comuni Audizione delle popolazioni interessate Necessit del referendum Esclusione. (Cost., art. 133; St. Reg. Campania art. 60, l. reg. 13 febbraio 1974). Non fondata la questione di legittimit costituzionale deila legge regionale della Campania 13 febbraio 1974, recante costituzione in Co 290 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mune autonomo della frazione di S. Marco Evangelista, non preceduta da referendum popolare consultivo (1). (1) Cfr. Corte Cost. 21 marzo 1969, n. 38, in questa Rassegna, 1969, I, 226. CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 64 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -I.N.P.S. (n.c.). Lavoro -Lavoratori domestici -Assicurazione malattie Condizione dell'inizio del lavoro da almeno sei mesi -Illegittimit costituzionale. (Cost., artt. 3, 38; l. 18 gennaio 1952, n. 35, art. 7). costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai principi di eguaglianza e di previdenza del lavoratore, l'rt. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, nella parte in cui fa decorrere l'inizio dell'assicurazione -0bbligatoria domestici dal sesto mese di lavoro (1). (1) Cfr. Corte Cost. 9 giugno 1966, n. 44 e 1 marzo 1973 n. 23, in questa Rassegna, 1965, I, 860 e 1973, I, 485. CORTE COSTITUZIONALE, 25 marzo 1975, n. 71 -Pres. Bonifacio - Rel. Astuti -Lafabiano (n.c.). Ordinamento giudiziario Supplenza di Pretore impedito -Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 25; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 102). Non fondata, con riferimento al principio del giudice naturale, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, nella parte in cui consente al Presidente del Tribunale di provvedere, in caso di urgenza, alla supplenza di Pretori impediti (1). (1) Cfr. Corte Cost. 18 luglio 1973, n. 143, in questa Rassegna, 1973, I, 30. 290 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mune autonomo della frazione di S. Marco Evangelista, non preceduta da referendum popolare consultivo (1). (1) Cfr. Corte Cost. 21 marzo 1969, n. 38, in questa Rassegna, 1969, I, 226. CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 1975, n. 64 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -I.N.P.S. (n.c.). Lavoro -Lavoratori domestici -Assicurazione malattie Condizione dell'inizio del lavoro da almeno sei mesi -Illegittimit costituzionale. (Cost., artt. 3, 38; l. 18 gennaio 1952, n. 35, art. 7). costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai principi di eguaglianza e di previdenza del lavoratore, l'rt. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, nella parte in cui fa decorrere l'inizio dell'assicurazione -0bbligatoria domestici dal sesto mese di lavoro (1). (1) Cfr. Corte Cost. 9 giugno 1966, n. 44 e 1 marzo 1973 n. 23, in questa Rassegna, 1965, I, 860 e 1973, I, 485. CORTE COSTITUZIONALE, 25 marzo 1975, n. 71 -Pres. Bonifacio - Rel. Astuti -Lafabiano (n.c.). Ordinamento giudiziario Supplenza di Pretore impedito -Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 25; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 102). Non fondata, con riferimento al principio del giudice naturale, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, nella parte in cui consente al Presidente del Tribunale di provvedere, in caso di urgenza, alla supplenza di Pretori impediti (1). (1) Cfr. Corte Cost. 18 luglio 1973, n. 143, in questa Rassegna, 1973, I, 30. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 291 CORTE COSTITUZIONALE, 25 marzo 1975, n. 73 -Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni -Lombardo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Procedimento penale Proscioglimento per mancanza di querela Omesso interrogatorio dell'imputato Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 3, 24; c.p.p. art. 153, 398, 399). Non fondata, con riferimento ai principt di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit costituzionale degli articoli 152, 398 e 399 codice di procedura penale nella parte in cui prevedono non doversi procedere per mancanza di querela, senza interrogatorio dell'interessato (1). (1) Cfr. Corte Cost. 15 dicembre 1967, n. 151, in questa Rassegna, 1968, I, 11. CORTE COSTITUZIONALE, 25 marzo 1975, n. 74 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterra -Saljihi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Reato Reati e pene Presunzione di conoscenza della legge penale Ille gittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 2, 25; c.p. art. 5). Non fondata, con riferimento alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, la questione di legittimit costituzionale deiz'art. 5 del codice penale, sulla presunzione assoluta di conoscenza dei-la legge penale (1). (1) Cfr. in dottrina, PAGLIARo, Legge penale; principi generali, Encicl. diz., vol. XXIII, 1040. CORTE COSTITUZIONALE, 27 marzo 1975, n. 81 -Prs. Bonifacio - Rel. Rossi -Presidente Regione Abruzzo (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese). Regione Consiglieri Insindacabilit penale Componenti della Giunta Sindacabilit. (Cost., art. 122). Difetta di giurisdizione l'autorit giudiziaria ad acce1tare la penale 1esponsabilit dei consiglieri regionali (nella specie Abruzzo) per voti 292 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO espressi in tale qualit. Spetta, invece, agli organi giurisdizionali dello Stato procedere all'accertamento di eventuali responsabilit dei compo1tenti la giunta regionale (1). (Omissis). -3. -Nel merito il ricorso della Regione risulta fondato nella parte concernente il divieto di accertare la penale responsaiblit dei consiglieri regionali che approvarono le citate delibere, consiliari. Per una adeguata interpretazione dell'immunit sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, occorre confrontare tale norma con le pi ampie guarentigie concesse ai membri del Parlamento dell'art. 68 della Carta. Al fine di tutelare la piena indipendenza del Parlamento, in relazione all'altissima funzione ad esso riservata, la Costituzione stabilisce che nessun membro del Parlamento pu esser sottoposto a procedimento penale n esser privato della libert personale senza autorizzazione della Camera cui appartiene (art. 68, secondo e terzo comma, Cost.). All'ulteriore scopo di rendere pienamente libere le discussioni che si svolgono nelle Camere, per il soddisfacimento del superiore interesse pubblico connessovi, i parlamentari non sono responsabili per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (art. 68, primo comma, Cost.). Siffatte eccezionali deroghe-all'attuazione della funzione giurisdizionale, considerate necessarie a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni sovrane spettanti al Parlamento, risultano legittime in Quanto sancite dalla Costituzione. Le attribuzioni dei consigli regionali si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranit. Cos il legislatore costituente ha previsto all'art. 1'22, quarto comma, Cost., la non responsabilit dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Le attribuzioni del consiglio regionale sono in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia: spiccano tra esse la funzione _legislativa e di indirizzo politico. La irresponsabilit in esa-. me 'comprende quindi certamente le opinioni ed i voti manifestati nell'esercizio delle-funzioni spettanti al Consiglio. Ritiene quindi questa Corte che la forma amministrativa che connota le deliberazioni consiliari del 26-27 luglio 1971 (assicurazioni con (1) Sulla questione, cfr., in dottrina, CACCIA VILLANI, Sull'immunit dei consiglieri regionali e dei componenti la giunta regionale, Giust. pen., 1973, I, 116. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE nesse allo stato giuridico dei consiglieri regionali) non valga ad escludere l'irresponsabilit di coloro che le adottarono nell'esercizio di competenza spettanti al Consiglio. Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorit giudiziaria procedente, che ha ritenuto di ravvisare, in quella votazione, gli elementi del reato di peculato. 4. -Diversa soluzione si impone in ordine alla pretesa immunit dei membri della Giunta regionale. La norma invocata riferisce e limita l'irresponsabilit dei consiglieri regionali alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. L'immunit copre quindi esclusivamente quelle attivit che costituiscono esplicazione di una funzione consiliare, per garantire, come sopra chiarito, l'autonomia del Consiglio. L'ipotizzata estensione alle funzioni della Giunta regionale contrasta sia con l'interpretazione letterale dell'art. 122 Cost., sia con la ratio dell'istituto. appena il caso di ricordare che la contrapposizione tra funzioni della Giunta e funzioni del Consiglio risulta evidenziata dalla Costituzione, che all'art. 121 configura la Giunta quale organo esecutivo della Regione. Essa ripresa da molteplici altre disposizioni tra cui possono particolarmente menzionarsi quelle che prevedevano, in taluni casi, la sospensione dei consiglieri dalle sole cariche di membri della Giunta regionale e non dalle funzioni di componenti il Consiglio regionale. La circostanza che i membri della Giunta debbano essere scelti tra i consiglieri irrilevante sia in relazione alla chiara formulazione dell'articolo 122, quarto comma, Cost. -che in quanto norma eccezionale deve essere interpretata rigorosamente -sia a cagione della natura funzionale dell'immunit in esame, che prevista a tutela delle funzioni riservate al Consiglio regionale. N ha pregio la tesi della ricorrente. secondo cui dovrebbe riconoscersi ai membri della Giunta della Regione Abruzzo l'immunit per i voti espressi con l'approvazione della citata delibera del 19 ottobre 1971, sotto il particolare profilo che essa venne adottata, in via provviso,ria, in base ad un decreto del Ministro del tesoro, emesso ex art. 15 della legge n. 281 del 1970: ch anzi proprio tali disposizioni consentivano alla Giunta di poter deliberare spese indifferibili ed urgenti anche prima dell'istituzione della Commissione statale di controllo, ma soltanto sotto la sua responsabilit e salva la successiva approvazione da parte della Commissione, la quale al contrario, nella specie, annull la delibera. Pertanto il ricorso della Regione Abruzzo deve essere respinto nella parte in cui chiede si dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorit giudiziaria procedente per i voti dati dai membri della Giunta regionale con la citata delibera 19 ottobre 1971. -(Omissis). 294 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 27 marzo 1975, n. 82 -Pres. Bonifaci - Rel. :aenedetti -Grimaldi (avv. Sandulli, Fazzalari). Procedimento penale -Incidenti di esecuzione -Sequestro di film -Proscio glimento non passato in giudicato -Omessa restituzione del film Illegittimit costituzionale. (Cost;, art. 21; c.p.p. art. 622, ultimo comma). costituzionalmente illegittimo, con riferimento alla libert di pensiero, l'art. 622, ultimo comma, codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui -in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenit, impugnata dal P. M. -non impone la restituzione del film sequestrato (1). (1) Cfr., Trib. Bologna, 2 febbraio 1973, Rass. diz. cinem., 1973, 36, con nota. CORTE COSTITUZIONALE, 16 aprile 1975, n. 85 -Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni -Ferrante (avv. Patrizi). Pensioni ordinarie -Giudizi davanti alla Corte dei Conti -Richiesta di fis sazione di udienza -Mancata avvertenza della decadenza -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 3; r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, art. 6). costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 5, recante norme intese a semplificare e rendere pi rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, nella parte in cui esclude per i' ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell' avvertenza> relativa alla decadenza in cui gli interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 (1). (1) Cfr. Corte Cast. 1 marzo 1972 n. 38 e 23 luglio 1974 n. questa Rassegna, 1972, I, 183; 1974, I, 1339. 252, in b i:: ! t:: V V f !:: ~~~~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 295 CORTE COSTITUZIONALE, 16 aprile 1975, n. 86 -Pres. Bonifacio Rei. Crisafulli -Presidente Provincia di Bolzano (avv. Coronas) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese). -;: l ,' Trentino-Alto Adige -Provincia di Bolzano -Tutela delle minoranze linguistiche tedesca e lodina Nozione. Trentino Alto,Adige Provincia di Bolzano Normativa statale in materia di libert sindacale Illegittimit costituzionale -Esclusione. (St. Reg: Trentino A.A., art. 2; 1. 30 aprile 1969, n. 153). estraneo al principio della tutela delle minoranze etniche tedesca e ladina della Provincia di Bolzano tutto quanto attiene alle materie della previdenza e assistenza sociale e della libert sindacale sia dei dipendenti pubblici che di quelli privati, nei luoghi di lavoro (1). (1) Cfr. Corte Cost. 23 gennaio 1974, n. 13, in questa Rassegna 1974, I, 299, con nota. CORTE COSTITUZIONALE, 16 aprile 1975, n. 87 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterra -Boschetti (avv. Ubertazzi) e Ministero Interno (Sost. Avv. Gen. dello Stato Carafa). Cittadinanza Donna sposata a cittadino straniero Perdita della cittadinanza Illegit~t costituzionale. (Cost., art. 3, 29; 1. :L3 giugno 1912, n. 555, art. 10, comma terzo). costituzionalmente iUegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, tra i coniugi, l'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volont, per la donna che vada sposa a cittadino straniero (1). (1) Cfr., sulla questione, Trib. Napoli, 7 giugno 1972, in Riv. dir. lnternaz. privato, 1973, 144. 296 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1975, n. 91 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti -Lupardi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Miniere -Miniere e cave -Inchieste infortunistiche -Accertamenti del Corpo delle miniere -Mancate garanzie di difesa -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 24; d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 55). Non fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di 'Legittimit costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, sulla disciplina delle inchieste infortunistiche demandata ai funzionari del Corpo delle miniere (1). (1) Cfr. Corte Cost. 22 maggio 1974, n. 145, in questa Rassegna, 1974, I, 847. CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1975, n. 92 -Pres. Bonifacio -Rel. Rocchetti -De Castro (avv. Alessi) c. Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro (Sost. Avv. Gen. dello Stato Carafa). Pensioni -Pensioni civili -Pensioni ai sanitari -Retribuzioni da prendere a calcolo -Omessa inclusione degli aumenti nel corso dell'anno -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost.. artt. 36, 3; 1. 3 mag~io 1967, n. 315, art. 5). Non fondata, con riferimento ai princpi di tutela della retribuzione e di difesa, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 5 della legge 3 maggio 19.67, n. 315, nella parte in cui non contempla che nella serie delle retribuzioni pensionabili annue, costituenti la pensione teorica degli iscritti alla Cassa per le pensioni di sanitari, sia inclusa anche la retribuzione effettivamente co1risposta agli interessati alla data di cessazione dal srvizio (1). (1) Cfr., in tema di trattamento di quiescenza inerente a situazioni che possono essere legittimamente differenziate con riferiemnti alla data di cessazione dal servizio, Corte Cost. 8 maggio 1973 n. 57, in questa Rassegna, 1973, I, 807. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 297 CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1975, n. 93 -Pres. Bonifacio -Rel. Astuti -Bianchi (n.c.) c. Presidente dei Ministri (Sost. avv. Gen. dello Stato Carafa). Fallimento -Omessa o irregolare tenuta dei libri contabili -Sanzione pen~ le indipendente dal danno ai creditori -Illegittimit costituZtonale Esclusione. (Cost., art. 3 r.d. ~6 marzo 1942, n. 267, art. 217, secondo comma, 219, terzo comma). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 217, secondo comma, e dell'art. 21, terzo comma, della legge fall.imentare (r.d. 16 marzo 1942, numero 267) nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la sanzione penale della reclusione e l'attenuante del danno di speciale tenuitd per la omessa o irregolare tenuta dei libri contabili.. indipendentemente dal danno ai creditori (1). (1) Cfr., nell'art. 217, Corte Cost. 27 giugno 1972, n. 110, in questa Rassegna, 1972, I, 929. CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1975, n. 94 -Pres. Bonifacio -Rel. Reale -Filotecnica Salmoiraghi (n.c.). Fallimento -Opposizione allo stato passivo -Istruttoria delle cause da parte del giudice delegato -Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 101, 102, 108, 3, 24; r.d. 6 marzo 1942, n. 267, art. 98, 99). Non fondata, con riferimento ai princpi dell'indipendenza del giudice, di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimitd costituzionale degli artt. 98 e 99: della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) che affidano al giudice delegato l'istruttoria delle cause di opposizione allo stato passivo (1). (Omissis). -Le questioni, nei termini in cui sono prospettate, non sono fondate sotto alcun profilo. (1) Cfr., sulla legittimit costituzionale della partecipazione del giudice delegato all'istruzione e decisione delle cause di opposizione allo stato passivo, Corte Cost. 18 novembre 1970, n. 158, in questa Rassegna, 1970, I, 10.32. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Per vero questa Corte, con sentenza n. 158 del 18 novembre 1970, ha gi escluso che la partecipazione del giudice delegato alla istruzione e alla decisione delle cause di opposizione allo stato passivo comporti violazione dei precetti costituzionali dell'imparzialit e dell'indipendenza del giudice, in base al rilievo che detta partecipazione, mentre. risponde all'esigenza di assicurare il rapido svolgimento ed il miglior rendiimento dell'attivit giurisdizionale, non pu pregiudicare la decisione del tribunale, giacch l'appar~enenza del giudice delegato all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obbiettivit. N priva di rilievo appare la circostanza che la cognizione del giudice delegato nella prima fase del ptocedimento di verifica dei crediti, che si conclude con il decreto di approvazione dello stato passivo, sia sommaria e certamente non rispondente ai moduli ordinari. Infatti, nel vigente ordinamento processuale civile sono riscontrabili numerose disposizioni che, in relazione ad accertamenti effettuati con cognizione sommaria ed incompleta, affidano il riesame del .provvedimento allo stesso giudice che lo ha emesso o ad un organo giudiziario di cui fa parte. Nell'ambito della iegge fallimentare, questo il caso del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento e, nell'ambito del processo cilvile ordinario, fra gli altri, quello dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, e di convalida del sequestro. 3. -Quanto si detto rilevante anche ai fini dell'altro profilo, prospettato dal giudice a quo, secondo il quale la partecipazione del giudice delegato ai giudizi di opposizione allo stato passivo comporterebbe violazione del diritto di difesa del creditore non ammesso. Infatti una volta escluso che detta partecipazione pregiudichi la imparzialit e la libert della decisione non si vede quale pregiudizio possano risentire le parti private in ordine all'esercizio del diritto di difesa, posto che -com' pacifico -nessuna limitazione apposta dalla legge all'esplicazione della loro attivit processuale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1975, n. 95 -Pres. Bonifacio -Rel. Capalozza -Loseto (n.c.). Procedimento penale -Decreto di archiviazione Richiesta di procedimento da parte del P. M. Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 3, 24, 25, 101; c.p.p. art. 74). Non fondata, con riferimento ai princpi di eguaglianza, di difesa, di autonomia e precosti,tuzione del Giudice, la questione di legittimit r ~~= t: ~::: \.. k I I ~~= ;:: PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 299 costituzionale dell'art. 74 ultimo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il Procuratore della Repubblica pu disporre che si proceda dopo il decreto di archiviazione del Pretore (1). (1) Cfr. Corte Cost. 1974 n. 300, in questa Rassegna, 1975, I. CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1975, n. 96 -Pres. Bonifacio -Rel. Gionfrida -Vellino (n.c.). Procedimento penale -Esercizio dell'azione penale -Attivit istruttoria del P. M. -Cumulo -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 102, 25; c.p.p. art. 406, 389 a 397). Non fondata, con rife1imento ai princpi di autonomia del giudice e del giudice naturale, la questione di legittimit costituzionale degli artt. 406 e 389 a 397 del codice di procedura penale, nella par~e i,,. cui consentono la concentrazione, nel P. M., dei poteri di promozione dell'azione penale e di quella di istruttoria sommaria (1). (Omissis). -La questione sollevata dal giudice a quo sulla duplice premessa, per un verso, della natura di e organo non giurisdizionale del p.m. (quale sarebbe confermata dai precetti costituzionali di cui agli artt. 108 e 112,'che vietano la concentrazione nel medesimo organo dell'iniziativa dell'esercizio della azione penale e della potest di decisione sul giudizio cosi iniziato) e, per altro verso, della natura giurisdizionale, iIWece, delle funzioni svolte dal p.m. nel procedimento di istruzione sommaria, quantomeno al momento in cui l'istruttoria culmina nella richiesta di citazione a giudizio . Discenderebbe, appunto, da tali premesse la violazione: a) dell'art. 102 della Costituzione, in quanto la funzione giurisdizionale, nella specie, verrebbe, per quanto detto, esercitata da soggetto che non giudice; b) dell'art. 25 della Costituzione, poich l'assoggettamento dell'imputato al p.m. comporterebbe la sottrazione dell'imputato stesso al suo giudice naturale che, nella fase istruttoria del processo, il giudice istruttore. 2. -La questione infondata sotto entrambi i profili della sua prospettazione. (1) Cfr. Corte Cost. 27 novembre 1963, n. 148, Foro it. 1963, I, 1?81. 300 RA&SEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il pubblico ministero -anche se non investito del potere decisorio onde non pu qualificarsi giudice in senso stretto .,.._ , comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a 107) nel titolo VI de La Magistratura e financo nella sez. I de L'Ordinamento giurisdizionale ., L'esattezza dell'inquadramento del p.m. fra gli organi della giurisdizione in senso lato ha, del resto, gi trovato conferma da parte di questa Corte, che, con sentenza n. 190 del 1970, ha tesrtualimente definito la posizione del (p.m. come quella, a!PPunto, di un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere che non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, persegundo fini di giustizia . Da ci driva che nel concetto di giurisdizio:t;t.e -quale contemplato nell'art. 102, che il primo dei parametri costituzionali, di cui dedotta la violazione -deve intendersi compresa non solo l'attivit decisoria, che peculiare e propria del giudice, ma anche l'attivit di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l'art. 112 dell~ Costituzione, appunto, attribuisce al pubblico ministero. Nell'esplicazione di tale potest d'iniziativa, evidentemente, rientrano tutte le attivit di natura istruttoria che il p.m. svolge, perch necessarie alla acquisizione di elementi utili per porsi in grado di esercitare l'azione penale. Tali attivit -proprio in quanto costituiscono esercizio di giurisdizione (in senso lato) da parte di un organo che , comunque, un magistrato -risultano pienamente compatibili con il sistema delineato dalla Costituzione. Pertanto, le norme che le attivit stesse contemplano (artt. 389 a 397 cod. proc. pen.) non constrastano con l'art. 102 della Costituzione citato. 3. -Tale ordine di considerazioni vale anche per la richiesta d~ emissione del decreto di citazione a giudizio, di cui all'art. 396 cd. proc..pen. -sulla quale in particolar modo si appuntano i rilievi del!' ordinanza di rimessione -poich, invero, anche tale atto va ricondotto alla pQtest dJi iniziativa tdiell'azione penale 1d'a parte idel 1P.m., della quale anzi rappresenta un momento tipico. J.'" pu ritenersi sussistere un contrasto tra l'art. 396 cod. proc. pen. citato e l'art. 102 qella Costituzione sotto il profilo che la richiesta del p.m. travalichi la detta funzione di iniziativa per sconfinare nel campo dell'attivit decisoria riservata al giudice: attesoch, tale richiesta -se pur evidentemente implica una valutazione in senso logico delle prove raccolte -non per questo acquista natura decisoria, essendo diversa dal giudizio in senso tecnico, in quanto non contiene alcuna decisione sulla notitia criminis. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 301 4. -L'esaminato potere attribuito al p.m., di compiere in casi particolari (e sempre con le garanzie di legge) atti istruttori, neppure, infine, viola l'art. 25 della Costituzione: per la medesima ragione innanzi esposta che l'esplicazione di tali atti resta contenuta nella funzione (latamente giurisdizionale) di esercizio dell'azione penale e si arresta di fronte ad atti invece di contenuto decisorio, come il rinrvio a giudizio o il proscioglimento istruttorio (che il p.m. , appunto, tenuto a richiedere all'organo giudicante), di fronte ai quali soltanto opera la garanzia costituzionale della precostituzione del giud,ice (v. anche la sentenza di questa Corte n. 148 del 1963). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1975, n. 97 -Pres. Bonifacio -Rel. Gionfrida -Pasquinucci (n:c.). Procedimento penale -Istruttoria sommaria -Potere di avocazione del Procuratore Generale -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 25; c.p.p. art. 392, ultima parte). Non fondata, con riferimento al p1incipio del giudice naturale, la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 392 codice procedura penale, sul potere di avocazione dell'istruttoria somma1ia da parte dei procuratore generale (1). (Omissis). -1. -Dispone l'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte impugnata, che il procuratore generale pu avocare a s !'.istruttoria sommaria ., . La legittimit di tale norma posta in dubbio, nelle ordinanze di rimessione, con riferimento esclusivo all'art. 25 della Costituzione (e non sotto altri profili), in base al rilievo che l'esercizio del potere di avocazione anzidetto realizzi, con la sottrazione dell'istruttoria (sommaria) al pubblico ministero (che l'ha iniziata e la conduce), violazione del precetto del giudice naturale. 2. -In tale prospettiva, la questione infondata. Con sentenza n. 148 del 1963, questa Corte -nel dichiarare non fondata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale dell'art. 25, la questione, allora sollevata, di legittimit dell'art. 234, primo comma, del codice di procedura penale, concernente il (parallelo ed analogo) potere del procuratore genrale di autoassunzione (ab initio) dell'istrut-:toria sommaria -ebb, invero, in premessa ed a motivazione della soluzione adottata, a considerare, da un lato, che l'esercizio di questa potest non provoca spostamento da1 giudice istruttore alla Sezione (1) C:llr. Corte Cost. 29 apTHe 1'975 n. 86, retro 299. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO istruttoria, della competenza ad emettere i provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari nel corso del procedimento > e, dall'altro, che la riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione non riguarda le competenze del pubblico ministero (il quale, non essendo titolare della potest di giudicare), neppure pu considerarsi giudice in senso tecnico. (Sul punto cfr. anche la sentenza n. 96 del 1975, depositata in pari data). Le considerazioni innanzi esposte valgono, puntualmente, anche in relazione al potere di avocazione del pro.curatore generale disciplinato e dall'art. 392 del codice di procedura penale denunziato, che -sotto il profilo (che, si ripete, l'unico qui prospettato) di collisione con il principio costituzionale del giudice naturale -realizza una fattispecie complementare e sostanzialmente equivalente a quella prevista dal citato art. 234 c.p.p.; onde, al pari di questa e per le medesime esaminate ragioni, si sottrae alla formulata censura di incostituzionalit. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1975, n. 98 -Pres. Bonifacio -Rel. Rocchetti -Costa (n.c.). Procedimento penale Parte civile -Omessa elezione di domicilio Inam missibilit della costituzione di parte chile -Illegittimit costitu zionale. (Cost., art. .3; c.p.p. art. 94, secondo comma). costituzionalmente iHegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 94, secondo comma, codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce la inammissibilit della costituzione di parte civile per la omissione della elezione di domicilio, anzich disporre che, a seguito e per effetto di tale omissione, gli atti del processo vadano alla stessa p(Lrte civile notificati nella cancelleria del giudice avanti al quale pende il processo. (Omissis). -1. -L'ordinanza di rimessione propone questione di legittimit costituzfonale dell'art. 94, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte dvile deve contenere la indicazione dell'elezione di domicilio nel comune ove in corso l'istruzione o il giudizio e, per il caso che tale indicazione sia omessa, commina la inammissibilit della stessa costituzione. Tale inammissibilit determina, per la parte civile, l'esclusione dalla partecipazione al giudizio; esclusione che, per l'art. 99 dello stesso (1) Cfr. sulla questione Cass. 5 maggio 1971, Di Tommaso, Cass. pen. 1971, 1168. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 303 codice, pu poi essere dichiarata con ordinanza non impugnabili in qualsiasi stato del procedimento di primo grado, sino all'inizio della discussione finale nel dibattimento, con l'ulteriore implicita conseguenza che la costituzione non pu pi essere rinnovata se la esclusione intervenuta oltre il termine massimo stabilito per la sua proposizione (cfr. art. 93, c.p.p.). La declaratoria di inammissibilit, collegata alla mancata elezione di domicilio sembrata al giudice a quo sanzione troppo grave e sproporzionata, anche perch lo stesso adempimento, nel giudizio cilvile, viene configurato semplicemente come un onere della parte, tanto che la sua omissione produce la sola conseguenza di autorizzare la notifica degli atti presso la cancelleria del giudice avanti il quale pende il processo (artt. 366, 480, 638, 660, cod. proc. ci entro il quale sarebbe possibile, secondo la Corte di giustizia, ottenere autorizzazioni o provvedimenti comunitari risulterebbe di fatto sufficiente a pregiudicare l'efficacia stessa dei provvedimenti ed a compromettere, di conseguenza, l'effettivo conseguimento di un utile risultato; ed certo che la concreta efficacia sia dei provvedimenti del 1973 sia di quelli del 1974 (anch'essi autorizzati a posteriori, ;a segmto di dispendiose quanito notorie wattatdvie a livello comunitario, e certamente non in breve termine ) sarebbe risultata compromessa se si fosse fatto ricorso alla procedura preventiva indicata dalla Corte di giustizia. Gi in via di principio, del resto, difficile negare agli Stati membri la possibilit, quando eccezionali circostanze lo richiedano, di un diretto ed immediato intervento; cos come appare quantomeno discutibile la limitata portata attribuita, nella sentenza in rassegna, all'art. 103 del Trattato, specialmente quando si abbia riguardo alla specialit, della disposizione e si consideri, per l'utile argomentazione che se ne desume, che la previsione, nei regolamenti sul mercato agricolo, di clausole di salvaguardia stata ritenuta inidonea ad escludere l'applicabilit dell'art. 226 del Trattato (Corte di giustizia, 11 febbraio 1971, nella causa 37/70, Racc., 23). Certamente, la decisione richiederebbe un approfondito commento, dal quale pu tuttavia prescindersi, in questa sede, anche in considerazione del fatto che la vertenza si riferisce a provvedimenti di diritto interno che hanno oramai esaurito i loro effetti. Non pu non essere rilevato, peraltro, che la decisione evidenzia ancora una volta come il procedimento incidentale di interpretazione sia venuto assumendo col tempo, attraverso l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria e la stessa impostazione dei quesiti rivolti dai giudici nazionali, lo stesso sostanziale contenuto del procedimento di infrazione, risolvendosi in effetti, con alterazione della originaria funzione, in un rimedio peir suprplire all'everimo luogo constatato che i prezzi massimi imposti dalla legislazione italiana sono qualcosa di ben diverso dai prezzi fissati a livello comunitario. In secondo luogo, si deve constatare che non (18) G.U.C.E., n. L 201 del 21 luglio 1973, p. 10. Vedansi anche i regolamenti (CEE) n. 2182/73, G.U.C.E., n. L 222 del 10 agosto 1973, p. 19 e n. 3130/73, G.U.C.E., n. 319 del 20 novembre 1973, p. 10, entrambi della Commissione. 328 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stasi normativa nazionale che produca distorsioni nel processo di formazione dei prezzi quale si svolge nell'ambito della disciplina comunitaria del settore. Oltre alle disposizioni materiali c.oncernenti il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nel settore considerato, il regolamento n. 120/67 comporta un'organizzazione di massima ideata in maniera tale da permettere alla Comunit ed agli Stati membri di fronteggiare qualsiasi perturbazione. In proposito opportuno, anzitutto, sottolineare che la fornitura ai consumatori di prodotti agricoli .a prezzi ragionevoli uno degli obiettivi enunciati dall'art. 39, n. 1, del Trattato. esiste nella normativa comunitaria un divieto espr.esso fatto agli Stati membri di prevedere dei prezzi massimi. Resta il problema se, malgrado l'assenza di tale espresso divieto, si debba ritenere che l'insieme dei meccanismi previsti dall'organizzazione di mercato precluda agli Stati membri la fissazione dei prezzi massimi. Secondo la Commissione, la soluzione di tale problema dipende dalla questione se tale fissazione pregiudichi o comunque intralci e renda pi difficile il buon funzionamento dei meccanismi della organizzazione comune di mercato. Se cosi fosse, l'azione degli Stati membri sarebbe vietata. Altrimenti essa sarebbe lecita (19). Ma a ta1e questione non si pu rispondere lIIl modo genooa:1e. OccOO"re distinguere a seconda del livello a cui fissato il prezzo massimo. Se per esempio tale prezzo massimo fosse inferi6re al prezzo d'intervento, evidente che lo Stato membro commetterebbe un'infrazione perch impedirebbe in maniera diretta il raggiungimento di un livello di prezzo garantito dal diritto comunitario. Se il prezzo massimo fosse inferiore al prezzo indi. cativo, la risposta sembra dover essere la stessa perch anche se il diritto comunitario non garantisce la realizzazione del prezzo indicativo, si visto come tutti i meccanismi tendono a tale realizzazione mentre l'azione dello Stato membro costituirebbe un ostacolo diretto alla concretizzazione di tale obiettivo. Pi difficile l'ipotesi in cui il prezzo massimo sia determinato a un livello superiore al prezzo indicativo. Va innanzitutto ricordato che parliamo di prezzi massimi che si riferiscono a uno stadio variabile di commercializzazione mentre i prezzi comunitari per i cereali si riferiscono alla fase del commercio all'ingrosso. La prima difficolt consiste pertanto nella comparazione dei due prezzi: un prezzo superiore al prezzo indicativo pu rivelarsi, se rapportato alla fase del commercio all'ingrosso, inferiore a detto prezzo indicativo. Ma come regolarsi per rapportare il prezzo da una fase all'altra? Quale percentuale occorre prendere in considerazione per tenere conto del valore aggiunto e eventualmente dei margini di profitto per la attivit di intermediazione? Si pu poi considerare che il prezzo massimo fissato a livello nazionale non ha alcun effetto a brevissimo termine sui prezzi lucrati nelle fasi di commercializzazione precedenti a quella cui si 09) Si vedano le interrogazioni scritte n. 323/70 di M. FELLERMAIER (G.U.C.E., e 86/1 del 28 agosto 1971) e n. 165/71 di M. VREDELING (G.U.C.E., c. 101/4 del 13 ottobre 1971). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 329 Gli artt. 19 e 20 del regolamento si sono pertanto .riferiti specificamente ad ipotesi di perturbazione, autorizzando il Consiglio ad adottare tutti i provvedimenti necessari qualora il mercato comune sia perturbato o rischi d'essere perturbato da rincari sul mercato mondiale atti ad incidere sul normale funzionamento del sistema di prezzi istituito dal regolamento. L'art. 20 precisa le modalit dell'azione comune cui partecipano, nel caso di talune gravi perturbazioni, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri. Indipendentemente dai poteri che il regolamento attribuisce al Consiglio ed alla Commissione, quest'ultima esercita, in forza del Trattato stesso, una funzione generale di vigilanza e di iniziativa. Nel contesto in esame poi ancora opportuno attirare l'attenzione sui compiti di consultazione permanente svolti, nella gestione dello spe riferisce, mentre l'eventuale intralcio ai meccanismi comunitari prende inizio solo dopo che l'impossibilit di praticare prezzi superiori ai prezzi massimi si ripercuote sui prezzi cui gli operatori sono disposti ad acquistare il prodotto nelle fasi anteriori. Tali considerazioni portano ad escludere di poter rispondere in modo puramente e semplicemente positivo o negativo al quesito sulla liceit della fissazione, a liveifilo nazionale, di prezzi massimi peir prodotti soilitopooti a ooganizzazione comune dd meTcato. Ll criterio dli compatdbiJIDt 1c0tl dirirtJto comunitario , secondo la Commissione, quello dell'intralcio o meno che il prezzo massimo arreca all'effettiva realizzazione sul mercato del prezzo-indicativo. Ma una maggiore concretezza della risposta richiederebbe una conoscenza pi precisa del caso di specie. Occorrerebbe in particolare conoscere il prezzo massimo_ cui l'operatore astretto, il giorno in cui si colloca la sua violazione, lo stadio di commercializzazione cui si riferisce, tutti dati mancanti per la semplice ragione che, come si detto a proposito della irricevibilit, non vi uno stretto legame logico tra il fatto imputato e i qruesirti sottoposti ,alJ1a Co!tlte. La Commissione ritiene pertanto che, se la Corte intende comunque rispondere ai quesiti che le sono posti, questa risposta non pu andare pi in l delil'enunciazione del criterio generico che si enundato, criterio che solo il giudice di rinvio potrebbe applicare, se ci ha un senso, al caso concreto. La Commissione si limita ad aggiungere che per sapere se il prezzo massimo ha potuto rendere pi difficile l'effettiva realizzazione del prezzo indicativo sul mercato, il giudice nazionale non potr contentarsi di verificaire se ail momento in questione i corsi ["iLeviainti sul moocaito si sono collocati al di sopra o al di sotto del prezzo indicativo. Al limite non si pu escludere infatti che una determinata discipllm1. non venga di fatto rispettata, ma questa circostanza non influisce sulla sua eventuale incompatibilit con il diritto comunitario. La Commissione osserva infine che nulla vieta agli Stati membri di porsi autonomamente, nel disciplinare prodotti agricoli sottoposti ad organizzazione di mercato, dei limiti pi rigorosi di quelli risultanti dalle norme comunitarie. L'inrter~eitazlione di queste ultime noirme, come rp:roposta de[~ 330 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cifico mercato considerato, dal comitato di gestione di cui all'art. 25 del regolamento. Al di l delle funzioni specificamente attribuitegli, il comitato di gestione infatti competente, in forza dell'art. 27, ad esaminare qualsiasi problema che il suo presidente, di propria iniziativa o su domanda del rappresentante d'uno Stato membro, ponga all'ordine del giorno. Si constata cos come l'organizzazione di massima di cui al regolamento n. 120/67 consenta ad ogni Stato membro di adottare, in collegamento con le istituzioni comunitarie e nel' pi breve termine, le iniziative necessarie per il caso in cui il gioco normale dei sistemi di prezzi istituiti dal regolamento non consenta di far fronte a tendenze non auspicabili che si siano manifestate nell'andamento dei prezzi nello Stato stesso. Commssione, non impedisce quindi al giudice nazionale di sostenere che l'eccezione prevista dalla normativa italiana rispetto ai beni i cui prezzi sono assoggettati ad altra disciplina . (airt. 1, secOilldo comma, del d.ll.. !Il. 425) co;mprendia in blocco i progetti aissoggettaiti, ad un'orrgainizzaZ!iOIIl!e C9ffiU(Ile di mercato che preveda la fissazione di prezzi, senza che sia necessario soffermarsi a misurare con il centimetro il cono d'ombra provocato dalla disciplina comui:niJtairiar. Una tale interpretazione del1a !Ilorma inteiJ:'IIJla non 5()1).o avrebbe la Sllla liogica, perch si pu immagmaa:-e che u:no Stato desideri evitare di porre a repentaglio l'osservanza delle sue obbligazioni comunitarie, ma sembra anche convalidata dai lavori preparatori e da alcune decisioni gi rese da altri giudici. Ma questa ovviamente una questione di competenza del giudice nazionale e la Commissione non ritiene di doverne dire di pi. 2. Se attraverso l'applicazione del criterio proposto si perviene alla conclusione che in una fattispecie concreta gli Stati membri hanno conservato, nella misura sopra ricordata, la facolt di fissare i prezzi massimi dei prodotti agricoli, occorre vedere, per completezza, se tale facolt non trovi altri limiti nel diritto comunitario. Questo esame concerne tanto i cereali che le farine di estrazione. La Commissione ha avuto modo di esaminare, nel quadro della libera cirC01l:a2lione d!elile meil1ci, se la fissazione dei prezzi maissdmi rdi veIJJdiita costituisca o meno un intralcio al commercio intracomunitario. In altre parole, ci si chiesti se l'imposizione di un calmiere dei prezzi potesse essere qualificata come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e costituire quindi violazione dell'art. 30 del Trattato (20). (20) Si veda la definizione delle misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa data nella direttiva della Commissione n. 70/50/CEE del 22 dicembre 1969 (G.U.C.E., n. L. 13/29 del 19 gennaio 1970) richiamata nella vostra sentenza del 30 aprile 1974 nella causa 155/73. Una definizione ne data dall'Avvocato generale K. Roemer nelle conclusioni presentate nelle cause 51 a 54/71 (Racc., 1971, p. 1122). Per stabilire se vi sia una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa non certo necessario (se non si vuol imporre alla Commissione un PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 331 Interventi unilaterali d'uno Stato membro nel settore in questione non possono invece venir giustificati con riferimento all'art. 103, con cernente la politica congiunturale. In effetti l'art.103, che riguarda la politica congiunturale degli Stati membri, non si applica ai settori gi divenuti comuni, fra cui l'organiz zazione dei mercati agricoli. Occorre poi esaminare se le condizioni test svolte siano ugualmente valide per il mercato dei grassi, disciplinato dal regolamento n. 136/66. Anche il predetto regolamento ha creato un'organizzazione comune di mercato, che si fonda su un mercato comune dei grassi, realizzato grazie all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, e sulla gestione comune del medesimo. Tale organizzazione ha per una particolarit: un regime dei prezzi stato istituito soltanto per i pro dotti pi esposti alle variazioni di prezzo, in particolare per l'olio d'oliva; Trattandosi di vincolo imposto iindisti.rutamente ai 1pl'odortti naziOIIlJaili e ai prodotti. impootati., 1si ritenuto .che, in linea di principio, 1;aile vincolo fosse compatibile con le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Si sempre ammesso infatti che i divieti generali di vendita, aipplioaibd.Wi a tutti i prodotti, siano essi di produzione nazionale o importati, non costituiscono infrazione al Trattato e, in particolare, non sono misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Sono frequenti le regolamentazioni nazionali che determinano la natura delle merci poste in vendita ed in particolare ne precisano la forma, la presentazione, il peso, l'!i.mballaggi, ecc., e istabiilisc()(()J() che possono ess~e 1poste din v.end!i.rta unicamente le merci che rispondono a tali requisiti. bens vero che tali regola mentazioni, ancorch indistintamente applicabili, possono creare delle difficolt negli scambi commerciali ma ci avviene anche per le norme sopra ricordate riguardanti La natUl'a deloazJ.one della norma di diritto interno ad opem ideil ~udfoe (1conf.: Cass., 22 settembre 1970, n. 1680 e, da ultimo, Cass., sez. un., 7 gennaio 1975, n. 10, retro, I, 88, ,jm motivazione), Ie Sezioni 'tmrute hanno id!Levaito che la incompatibilit con la normativa comunitaria di successive disposizioni di diritto interno deve essere neessariamente risolta, anche quando si tratti, come nella specie, di norme soltanto riproduttive di disposizioni comunitarie (e cio emanate in contrasto con il criterio stabilito dall'art. 189, secondo 3 338 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4) Le nomne 'com.unitarie che imiPongono la 1cauzione per l'impoiplicare la norma 1Priimaria, 1che ha rimesso al Miniistro 1per il comme,rcio con l'estero la ,dete:mn:inaZJione degli importi 'cauzionali da incamerare. 6) Il funzioillalilllento della Comunit economica euroip,ea es1ge per certo 1che r.effi'(Jada ,delle norune 'comunitarie, immediatamente e direttamente a1P1Pliicaibili n1eg]Ji. Stati membri, non sia sminuita, ll"itardata, irrnped: ita o asisoll'ibiita da noll'tme statali 1contrastanti o sostitutive; tuttavia proiblema di dliritto interno, intorno al quale non Pl;l essere richiesta l'interJPretaztone della OOII'lte comunitairia, quello del valore ,gaUJrid'ico d. tali nonme statali. comma, del trattato di Roma), con la declaratoria di illegittimit costituzionale della norme di diritto interno; ed a tale soluzione le Sezioni unite sono pervenute motivatamente escludendo 1a LpotizZJab!li.,t di wna nullit (dii 'Per s invalidante), delle norme di diritto interno, 1e 111eli1a esatta pll'emessa, in particolare, che problema di diritto interno, intorno al quale non pu essere richiesta l'interpretazione della Corte comunitaria, quello del valore giuridico di tali norme statali: quella stessa premessa, cio in base alla quale si sopra censurata, a commento della sentenza resa dalla Corte di giustizia nehlia causa 31/74 (supra, pag. 312; v. ,pag. 314), 'e ,con richiamo ai principi di diritto in altre occasioni enunciati, in argomento, dalla stessa Corte di giustizia, l'affermazione secondo cui i singoli, sottoposti ai regolamenti comunitari, non sono tenuti ad osservare eventuali misure unilaterali adottate dagli Stati in tale materia . La soluzione adottata dalle Szioni unite della Corte di cassazione (e che invalida il criterio di base al quale si proceduto, da parte di taluni giludici idi meriito, ad una disinvo1Lta quanto inammi1ssibiil!e idi,sappJ.icazione di norme legislati'V'e nazionail:i) confOl!'me a quel!La ,gi soste1I1uta dall'Avvocatura dello Stato in sede consultiva e gi segnalata nella nota di commento 'aWl sentenze 4 gennaio W75, n. 2 e 7 g,enlll!aio 1'975, n. 10 deLl1e SeZJioni Ulllite, (retro, pag. 86, n. 5). p,er le stesse ragi:mi ailJ:e quai sii i111 quelila ,occasione accennato, deve pe11altro rihadi['lsi ,]a superlluit, .ai fini tiiI1 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 339 In iIJII"OIPOsito questa Corte 1suprema ha altre volte affermato, sia pure inci1dientalimetllte, la ip11evalenza del dilritto 1comunitario sul dilriltto statale (1sentenze n. 1771, n. 1773, n. 2896 del 1972), ma senza aver avuto necessit di pireciiSllre quali mezzi g!iuridllici siano offerti dall'ordinamento interno !Per irealizzaxla. Uguale affemna:zione sermibira desumibile dal !P0JSSO 1S01Pra riportato della sentelllZa n. 183/73 della Corte costituzionale, che aware segna:re un 1superamento delle poolizioni espresse nella sentenza n. 14/64, ossia escludere ooe le violazioni noirmaitiive del triattato della Comunit economica eurqpiea siano (pll'ive dii conseguenze nell'ordinamento interno, e diano rsoltanto luogo all'aa;>!Plicazione dlelle regole sulla successione del1e 1egigi : tuttavia ne1pipure la Coirte costitu2lionale ha avuto modo di pronuncial'lsi LSUlla 1sorte delle norirne intell'!Ile di cui tratta!Si. 7) L'alitemiativa !tira la nullit delle norme 1sQ!Pra dette e la loco i!Legittimit rCOIStituzionale: ed alternativa Che si !POne ugualmente sia amirnettendiooi 1Slia negandosi rche le norme emesse dagli oogani ccxrnunitairi, nelLe .materi.e che lo Stato ha riservato alla loro C'()lmjpetenza, si 1 inseriiscono nell'oll."dinamento giuridllico italiano in focza dell'ordine di esecuzione del trattato. La 1P111ima delle due solu2lioni (nullit) im!Portel'ebbe la manifesta infond!atezza dell'eccezione idi incostituzionalit in esame: ma trattasi dii 1soluzione. 1che non aipipaire 1certa. Infatti, ferimo restando 1che spetta alla Corte costituzionale piron1,mciar. si dlefinitiv.amente 1S1Ull'estensione delle mod!ifica2lioni apportate al esame, di un ricoirso a:l (disout1biile) criterio deilira prevalenza .delilia normativa comunitalI"ia, sembrando inv1e1I"o che per una dJmpostazione siistemartiva della questione di principio sia di pi efficace o comunque di sufficiente giustificazione, secondo criterio analogo a quello di norma adottato quanto ai rapporti tra Stato e Regioni (e sempre che la eliminazione di eventuali contrasti non risulti possibile in sede di interpretazione o in ragione della specialit .de:hla normativa comunitaria), iJl. critedo deilia dpwtizi()IIlJe deLle competenze legislative, in riferimento all'art. 11 della Costituzione e con riguardo al1La carenza di potere legislativo deriva~a idail .tlI",asfell."imenito di poteri attuato con il trattato di Roma. ' certamente superfluo, comunque, sottolineare la rilevanza dei princpi enunciati nel provvedimento in rassegna (pubblicato per intero sulla G.U. n. 77 del 20 marzo 1975); cosi come auspicabile che il giudizio di legittimit .coistitu:iona:le con fa11e plI"ovvedimernto promosso fornisca iahla Corte costiituzioI11a:le l'oooasione pelI" una uthlie integl'azione della ,sentenza 1 27 dicembre 1973, n. 183, nella quale non stato espressamente esaminata, come si gi altre volte rilevato, la questione posta da eventuali norme di diritto interno posteriori ed incompatibili con la normativa comunitaria: questione la cui .risolutiva valutazione da parte della Corte costituzionale appare .iinverro necessaria .ed opportuna, anche mdiipeiI11dentemente daJile statuizioni che la Corte riterr di adottare in ordine alla specifica questione proposta. 340 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nostro :sistema 'costituzionale dalla adesione al trattato, sembra difficile ammettere ohe 'questa renda piriva d'effetto la volont SOVll'aila degli organi legislativi, pur manifestata nelle materie il"~servate alla normazione comunitaria: il 'Che piresl.liW>OlU'ebbe l'introduzione, nel nostro oro.inrurnento, idi un vizio della leg;ge pi g;rave d~ll'incostituzionalit. L'affermaziiooe contraria vulnererebbe (poi la certezza del diritto, poich i cittadini dovirebbero qperaire di continuo, in vasti e di~irati settori, il raffrooto ilira le norme comunitall"ie primarie e derivate e le legigi nazionali, per valutal'e 1se queste uL1lime, :pur formalmente valide, abbiano vigoire. Anche la sentenza n. 183/73 della Corte costituzionale, dlel resto, affermando 'che i regolaimenti (CEE) dlota1li di 'completezza dli contenuto diOISitivo non devono essere oggetto di provvedimenti statali che possano 1sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, sembra postulaire cihe le norme interne ISliano atte a produrre, bench in violazione del trattato, gli effetti desciritti, ossia Clhe esse non 1siano inefficienti o inoperanti in rapporto al:Le preesistenti norme comunitaiirie, la cui vigenza nello Stato [pU dunque rLseilltiJre delle variazioni nwmative apportate dalle fonti nazionali. 8) Per escludlere la manifesta infondatezza dell'eccezione con riguardo alla sostama del d'enunciato contrasto Con gli ar-ticoli 10 e 11 della Costituzione, rsufficiente il irilievo rche entrambe le iipotesi di incostiorto qualitativo e quantitativo con pil'ecedenti em1ssioni; il crifiess:o 1sul mercato valutall"io o nu RASSEGNA DELL'A~VOCATURA DELLO STATO mi.smatdco di una, massiiocia o mal d1iistrilbuita ilmrnissi-Oltle di monete; il tilmo.re di manoVTle speculative favorite dalla loro incetta, ecc.). A1:1a stiiegua dei concetti fin qui svolti, e ravvisato il motivb iJ~piratOll'e dell'intera vicenda nella prevalenza 1iell'interesise pubblico su quello il)(l"ivato, pu ritenoosd altrettanto certo che la !POISd.zione giuridica dei [pll'enotatari non si elevata di 118Jlligo, quanto a natura e intensit di tutela, per il fatto (J;l'uro e semp1iice della so1Pravvenuta emisis:ione del decreto '.P'l'esidenzial!e che stalbiliva in un milioneoentoquarantamiila le serie di monete da 1coniare ~d.P.R 3 d:Lcem:bre 1970, in, G.U. 5 febbraio 1971, n. 30). Infatti, una volta negata natU1ra contrattuale alla fas1e della iPII"lenc: itazione, inserita -come s' visto -nel iprocedfilnento am:mindJSltiratiivo cul!lllinato nel decreto dlel P.R., ed: escluso -com' pacifico -ooe, dlorpo dli esso, la Zecca si sia mai obbligata, a qualsiasi titolo, alla foirDJitu. ra delle monete, chiaro che 1'a corrispondente piretesa non configurabile, neanche in astratto, come un diritto soggettivo del prenotatairio. Il quale, come portatore di un interesse legittimo alla s:perata [pll'estazione, il'esa ;po1ssiibile rlall'auitOIIli.zlziawone 1P111eisidienzliaile, aweibbe potuto eventualmente imrpugnare, ma nella comrp1etente sede (ex art. 26 t.u. 26 giugno 19214, n. 1054), il rifiuto dlella Zecca, s~ccome atto viziato di lil1egittirrndt in quanto non 1conf0I1II1Je all'inteiresse iP'Ubbliico, quale -in irpotesi -1desumilbile dal 'citato d.P.R. 3 d!iicembre 11970; che in se istesso, peraltiro, non conteneva, in aggiunta al quantdtativo di nwnete d!a 1coniail'e, alcuna sipeciifica indfoazione circa il oritm-io e il modo di distribuire tra i vari ais[piranti. Aicc.ertato 1che la pretesa di 1costoro non ell"a azionabile davanti al giudice oirdlinaxdo (ex art. 2 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) in base alla situazione esistente alloiroo fu emanato il sudldetto deCll"eto iPII'esi.denziale, a magigior iraigione 1cio da affe:rariaire con riferimento al successivo d.P.R. 15 mairzo 1971 (in G.U. 5 maggio 1971, n. 111), il quale, dopo av& considerato nel Pll"eambolo che oocOI"lve ai sensi dell'art. 1 della 1egige 18 mall"zo 19<6<8 n. 309,, inteigirare lil ,decreto 3 dicembll"e 1970, deteirminando i 1ilmiti quantitativi entro i quali la Zecca !PU fom.ire ad ogni singolo 1sogigetto le serie ~,eciiali per 1colleziomsti, ivi indicate , ha fissato tale liimite m tremila serie JPi1'0 :capite. O["a 1si IPU anche dlilscutere se, su questo !Punto, il nuovo diecireto si sia limlitato ad integrare il pirimo ~come si legge nel [pll'eamlbolo e sembira dedursi dal 1confronto tra i due testi), o non lo abbia piuttosrto modificato mevc una iparziale revoca (come sostiene la Cocepa, denunziandone l'illegittimit), nel mal celato intento ,e, 1comunque, col irmultato [pll'atico di ilmrp1edire 11 1sodd:iisfaicilmento delle poche richieste ecce denti quel lilmite. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 351 Ma un diiscorso, 1codesto che non spiega alicuna influenrza sul piroblema della giurisdizione, qui in esame. Infatti, se la posizione del prenotatario -come 1si detto -era dli interesse legittimo con rifeiriimento al primo decireto, non tSli vedie 1come l'ipotetica rimozione del secondo potrebbe p1romumneirla al girado di d:~ritto sogigettivo, per l'innanzi mai acquisito. D'altra parte, a voler ai:mmetterie che il secondo deccreto aibbda revocato il primo, 1cos da vtietare alla Zecca di eseguiire ed al privato d:i p;retendeve la fornitUJra dii tutte le monete richieste, non 1Peir ques.to sia-ebbe dato al giudice o:rdinario dii rilevarne l'i11e1gUtimit (!Per l'adombrato vizio di eooes1so di potere) e, meno che mai, d'i dichiaraJ."'lo tantum non esset o adidliirittuira di 1r.iimuoverlo, 1senza con ci sovvertire i princ.itpli fondamentali in :materia (1cfr. airt. 4 e 5 legge del 1865, clit.). Posta invero la gi dimostrata esistenza del 1Potere discrezionale in capo alla P.A., ogni questione sul buono o cattwo esericizio del poteire medesimo si pone ,al dli fuori della giUJrisdiizione dlell' A.G.O., dalla cui sfera d'inda1gine esula il sindacato dli un 1dieC111eto pi irevoca, come di qualsiiasi alta:io provvedimento ammin~strativo, che aibbia incJSo su privati interessi 1Protetti dall'oodiinamento solo in via occasionale e riflessa rtiJStPetto all'interesse pUJbbHco. E la revoca, ~licando il riesame della stessa siituazione giwridiica .che dette luogo all'atto trevocato, icOl!Il[>Orta l'estrinsecazione di uno 1stesiso ipotere, onde, :f!ra l'autorit che l'esercita e il privato 1che lo 1SU1bisice, il raJPIPorto 1si 1riproipone nei termini originari, per cui se la situazione ipreesdlstente era 1dii interesse legittimo, tale rimane aniche d:i :lironte all'eserciziio del [potere di revoca (cfll'. S.U. 26 giugno 1969, n. 22'88). Se poi sii. 1col11Siidera che la P .A. !PU :sempre revocare con effetto ex tunc un atto emesso nell'esercizio del suo potere discrezionale, ove siano venute meno le ragioni di convienienza e d:i opportunit che d~teriminarono l'emanazione dell'atto medesdxno, non pi rispondente al pubbLiico interesse (iefr. S.U. 10 nmnembre 1966 n. 2750), La conseguenza della iSIU\PIPosta premessa, avere cio il secondo decreto presd.denzdale revocato il primo, sia-eb!be 1semmai:i che questo e non quello deve ireputamsi inesiistente, 1Sk:corne eliminato da una 1sUJocessiva e collltraria mannestazione dii volOlllt espressa dallo stesso ooigano nell'eseirdzio dello stesso iPOtere. Giova in proposito 1chiarll'e che il :principio della irevocabildt trova il suo lwite nell'obbltgo dell'amministrazione di risipettaxe i di.trdtti acqutsiti: nel 1serum 1ohe non poSISIlbile 1revoc:are un atto che abbia crieato nell'interessato un ddiritto ,so~gettivo pertfetto, .ntendendosi per tale, in contraip1Posto al dliritto condizionato, quello 1ohe insensibile al mutamento del pubblfco interesse. Ebbene, che questo limite sia invocabile -rcome a torlo afferma la Cooepa -:con Tiguardo al citato d.P.R. 3 dkembre 1970, g. escluso dal fatto ilie tale decTeto, per le ragio 352 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELI,O STATO ni sOlplra estposte, non ha 1soa:ti.to in caipo ai prenotatari una posizione di rango SUjperiore all'intooesse legittimo. Ma a volere andare oltre, fino ad eccedere alla (infondata) tesi della Cocepa, che vede nella emi.slsdone d:i 1quel decreto l'automatica consaicir:azione dlel suo diritto sogigettivo alla consegn::i di tutte le monete prenotate iPI'esso la Zecca, la soluzione non mutevebbe, IP01ch l'asserito dilritto, lungi dal iPOtel'si configUJI'a.a:-e come perfetto e aJS1Soluto, sairebbe pur sempre sorto sotto la condizione della sua :col'll'is\pondenza all'interesse 1PUbbUco curato dall'atto amministrativo. Alla rrevoca del quale, allora, come non osta l'interesse legittimo cosi non si OIPIPOne il iPl'elSIUilto dtritto condizionato, ;per l'uno e !PeI' l'altro valendo la regola che tali (posizioni s:ogigettive non pOiSsono comsoUda: risi in conflitto con l'interesse [pl.llbbUco, cui si Ticollegano e rimangono subordinate. Stcc:h, verificandosi un sirrnile 1conflitto, o pell'ch l'interesse !PUbbl~co fu male aiIJpirezzato nell'emanazione del provved:iffiento o [perch esso abbia subito una successiva moilifica:ziione, interessi e diritti condizionati dei singoli 1sono destinati a cadere di fronte al potere di rrevoca della P.A., la 1cui eventuale illegittimit (per eccesso dii poterre o altni 'Vizi attinenti al modio del suo esercizio) materia del giudice degli interessi e non dei diilritti. Sotto qualunque pirofilo, ;pertanto, da escludere, in ordine alla controversia m esame e avuto :rigua'l'do al petitum sostanziale (art. 386 c.p.1c.), la giur1sdizione del giudice ordinano. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez: Un., 9 novembrre 1974, n. 3486 -Pres. Pece -Rei. .Zucconi -P.'M. De Marco (diff.). GESCAL (avv. Stato Saltini) .'c. Call'lmelo Ardito (avv. Paiscali). Competenza e giurisdizione Poteri del giudice nei confronti della P.A. - Atto materiale lesivo del diritto. (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, abolitiva del cont. amm.vo, art. 4). Nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione abbia leso il diritto soggettivo del privato con attivit materiale non costituente esecuzione di un pl/'ovvedimento formale, l'A.G.O. non pu ordinare alla P.A. stessa la rimozione degli effetti dell'atto o deWattivit lesiva del diritto, soltanto se risulti provato che l'attivit medesima diretta al perseguimento una pubblica finalit ed indispensabile per il suo raggiungimento (1). (1) La sentenza si riallaccia ad un orientamento giurisprudenziale iniziato con decisione Cass. SS.UU. 3 febbraio 1967, n. 303 (v. in questa Rassegna 1967, I, 232 con nota di Giardini U., Attivit materiali della pubblica t amministrazione e condanna ad un facere o ad un non facere ) e pro~~ { ;~: m !.: i:= PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 353: (Omissis). -I rLcor\SI devono essel'le xiuniti. Con il !Primo motivo dlel rkomo (prindpale l'amministrazione ad-duce che il imanurfatto dli cui stato ordililato lo E\I)Ostamento, destinato al servi!zio di caise aisse1gnate a lavoratori, aiS1Sicura il soddisfacimento. di un pubbUco inteires1se rientrante nei cornp-iti ad essa assegnati dalla legige, cosiachi la sentenza impugnata, disponendo la rimozione, avrebbe violato l'art, 4 della legge aiboliti'\'a dlel contenzioso ammiinistrativo' (violazione della norma dtata: dtlletto assoluto di giuridisdizione, in relazione all'art. 3160 n. 1 1c,p.c.). L'aissunto, aipjparentemente ieorretto nella sua generica formulazione, contraddliice alle pronunce emesse da queste Sezioni unite in casi analoghi a quello di ispecie Gsentenze n. 303 del 1967, 3167 del 1973, 2007 del 1974), ll'elativo ai liimiti Elilltro 1cui deve intendle'l'ISli vigente nel nostro ovdinamento -ove non si ver,si in una delle espr1esise pireviisiorui di legige 1cui fa rrifoJ:"imento l'airt. 113, ult. 1comma, della Costituzione -la: regola secondlo cui al .giudice OI"dinario inibito condannare l'autorit amrruiniisitratiiva a rim.uOttato nell'esevcizio dei poteri conferiti. dalla legige), e oltre al risicontiro ultericwe :dell'inequivocabile presenza della finalit pubblica nell'azione ammdnIS1lrativa, necessario acicertare C!he le crnodalt dli questa, includenti l'illegittima :wasione della sfera [pll"ivata, 1siano di per Sl cor1relate al iPOOseguiimento del rpubbUco interesse: giacch tale pieirseguimento, al di fuooi. del quaLe non esiste eseil:!Cizio di IPU'bbltche potesrt, 1condizli.one della qualificazione pubfblka dlell'attivit [pOsta in e~e e quindi :delle scelte dl1sarezionali che ad esisa presiedono, di fu-onte alle quali s'ari:resrtano 1i poteri del giudice ordinairio. Il saicll"ificio del dliiritto del privato dev dunque manifestarsi come il mezxo nece.sisario per il II'laggiungtmento della S{Pecifica finalit pubblica che in concrreto rdlsulta perseguita, C1io esse:re a questa correlata da un ra1P1Porto che la 1citata sentenza n. 3167/73 di queste Sezioni unite ha definito di ililldiJS{PeDISaJbli.lit. Ci ;posto, iben vero che, 1se.condo :fel"!ll.i !pl"inciipi, al giud1ee oirdii nall'io non consentito 1sostituiirsd o sovira;pporsi all'autorit amminiistra tiva nella valutazione della detta ind:iispensahildt. Ma tuttavia neces Trattato del 1prooosso cdvile, Pado"\"a i.96; eANNADA-BARTOLI, La tutela giudiziaria del cittadino verso la P.A., Miiliano 1'964). Senonch, come altra svolta si avvertito, (cfr. I giudizi di costituzio nalit e il contenzioso dello Stato negli anni 1966-1970, II, pag. 198) l'affer mare che l'attivit materiale dell'Amministrazione non pu, di per s, essere qualificata espressione di una pubblica funzione se non in comprovata conformit ai fini iistituzionaili de11'.Elnte, non sembra ;conviinooue in qrualD.lto essa non contiene una sufficiente distinzione fra questione della ricondu cibilit dell'attivit materiale della P.A. nel concetto di atto amministra tivo ed eventuali vizi di siffatto comportamento (per un riferimento cfr. eass. SS.UU., 29 luglio 1966, n. 2094 indicata nei citati Giudici di costitu zionalit II, pag. 198). Inoltre la prova del necessario collegamento dell'attivit materiale con i1a pubbldica finail:irt sembra essere d1n contrasto .con aJJtro cxrienrbamenrto giu risprudenziale secondo il quale nell'applicazione della sua attivit la pub blica amministrazione agisce di regola iure pubblico, con tutte le garanzie che vi ineriscono. Pertanto in mancanza di una dichiarazione esplicita o im pliicirta 1n senso co[]Jtrairio, gld .atti da essa roosti 1n essecre devono ritenersi di natura oggettivamente pubblica (cos eass. SS.UU., 15 febbraio 1966, n. 475, in Foro amministrativo 1966, I, 1, 217). e.e. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SlJ QUESTIONI DI' GIURISDIZIONE 355 sario 1che ri1sulti in giudlraio che tale valutaziooe 1sia stata operata dalla pubibUca ammintstratlone, cosiC c&to, nel 1giud!izio di merito, 1che il (mbblioo interesse non potesse. esseire ugualmente soddisfatto \Pur costruendosi il 1canale di cui trattasi a dli.stanza lievemente maggioire dal 1confine dell'attore. E poich neippurre risultato che la pUbbUca arnminffitrazione, con insindacabile valutatlone discirezionale (valutazione che dalla Gescal, nonch pll'ovata, nlppw-e era stata dedotta), avesse escluso quella iP-Oss:li:bilit, il mottvo di r~corso deveontrastata tra l'altro dagli artt. 113 e 117 1. fall. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE principio che per i crediti esattoriali contestati avanti le commissioni tributarie ammessi con riserva al passivo fallimentare l'esattore (o l'Amm.ne) non ha l'onere di proporre impugnatiVa avverso lo .stato p;:issivo reso esecutivo per conservare gli effetti derivanti dall'ammissione con riserva. Il S.C. nell'ampia ed elaborata motivazione ha preso in esame tutte le sue precedenti pronunzie in materia sicch pu ben affermarsi che la soluzione accolta costituisce una meditata inversione di rotta. Chi scrive non pu che-plaudire a tale nuovo indirizzo che vede accolte, in definitiva, le conclusioni a cui con la pi autorevole dottrina, anch'egli era giunto (3) ed auspicare che esso trovi un definitivo consolidamento. Se una riserva consentito esprimere, questa riflette unicamente l'iter logico seguito per giungere a siffatte conclusioni. Come si legge nella decisione la soluzione a cui si pervenuta viene raggiunta operando la saldatura degli indirizzi giurisprudenziali, fermi nelle due componenti dell'ammissione con riserva dei crediti tributari contestati e della necessit dell'opposizione solo quando si tratti di riserva di documentazione modificando l'orientamento giurisprudenziale l dove riteneva necessaria per conservare gli effetti dell'ammissione con riserva, la opposizione allo stato passivo anche per i crediti contestati, assimilandoli a quelli non documentati ( 4). Indubbiamente tale indirizzo consente una notevole semplificazione perch, assimilando al credito condizionale quello tributario contestato, permette di sfuggire all'impatto immediato con la difficile problematica del coordinamento tra processo di verifica e processo speciale tributario, ma a prescindere che tale impatto solo rinviato, perch esso riemerge in pieno al momento dello scioglimento della riserva (per di pi aggravato, in assenza di una disciplina legislativa, dal contrasto di opinioni sul procedimento di scioglimento) (5), in realt siffatto indirizzo va incontro a una difficolt insuperabile -riconosciuta dalla stessa decisione -che quella che l'ammissione con riserva non prevista in sede di insinuazione tardiva. N esatto che tale circostanza corrobori a contrario la soluzione dell'ammissibilit della riserva in sede di esame di una tempestiva domanda di insinuazione, dove tale ammissione prevista. Ragioni storiche (v. art. 770 c. co. 1882, che prevede, come l'art. 766 richiamato anche nella sentenza che si annota, l'ammissione provvisoria per i crediti contestati, insinuati tardivamente) e sistematiche (identit di interessi che giustificano l'ammissione provvisoria sia nel caso di insi (3) V. In tema di ammissione, cit., p. 357, nota 14, e Verifica del passivo, cit., pp. 13o-rn5. (4) In questo senso anche S. SATTA (precisando la propria posizione rispetto a quella in precedenza assunta nelle. Istituzioni di diritto fallimentare, Roma, 1964, p. 263) nel nuovo volume Diritto fallimentare, Padova, 1974, p. 238 ss. Si noti che questo a. stato anche il difensore dell'esattoria nel giudizio in cui intervenuta la sentenza in rassegna, ed ben comprensibile che la motivazione della pronunzia risenta dell'impostazione data dal Satta alla causa. (5) Come :noto secondo alcuni aa. la riserva deve sciogliersi con le forme della domanda di insinuazione tardiva per osservare il contraddittorio con il curatore (cosi, P. GRECO, Sull'ammissione al passivo con riserva di prova nel procedimento fallimentare, in Riv. dir. comm., 1953, I, p. 55; F. FERRARA, Il fallimento, Milano, 1974, p. 487; F. CoRSI, Ammissione al passivo con riserva di produzione di documenti, in Riv. dir. civ., 1962, II, p. 427), mentre altri ritiene che lo scioglimento della riserva avvenga da parte del giudice delegato con proprio decreto a norma dl!ll'art. 25 I. fall. (cosi A. DE MARTINI, Sulla e ammissione con riserva al passivo del fallimento, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1962, c. 1171). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nuazione tempestiva che tardiva) inducono, contrariamente all'assunto del S.C., a riten~re, invece, che anche nell'ipotesi di insinuazione tardiva sia possibile l'ammissione provvisoria al passivo fallimentare. 3. -Si tratta allora di ricercare la via percorrendo la quale si possa giungere alle identiche conclusioni, ma offrendone una giustificazione pi accettabile e che si attagli sia all'ipotesi che la domanda di insinuazione sia tempestiva che a quella di domanda tardiva. E tale via -ritiensi di poter ribadire (6) - quella che passa attraverso il combinato disposto dagli artt. 522, e 953 e non del comma 2 dell'ultima norma citata. Non si tratta, infatti, di accertare, secondo l'indirizzo seguito dalla decisione annotata, se .il credito tributario contestato sia assimilabile a quello per il quale non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi, o piuttosto a quello condizionale previsto dall'art. 55 1. fall., essendo evidente come nel caso di credito contestato non si nega che il credito sia perfettamente documentato, ma si contrasta la sua stessa esistenza o la sua opponibilit alla massa. D'altro canto il credito contestato non sembra neppure del tutto assimilabile ad un credito condizionale perch di esso non viene in giuoco soltanto la sua esigibilit attuale (il credito cond~zionale cer~o e liquido) ma la stessa sua esistenza (totale o parziale) e l'opponibilit alla massa creditoria. N dato di scegliere tra una interpretazione restrittiva del termine credito condizionale ed una esegesi basata su un'accezione larga e sostanziale impropria del termine, secondo l'impostazione della S.C. Perch siffatta scelta impedita dalla circostanza che la norma contenuta nell'art. 952, una norma chiaramente eccezionale, come lo stesso S.C. finisce per riconoscere l dove afferma che una impostazione rigorosa ed astratta porterebbe a contestare la scelta legislativa favorevole all'ammissione con riserva dei crediti condizionali . 4. -Secondo l'art. 522, I. fall., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni di legge . Anche se la legge sul fallimento non indica in quali casi un credito pu sottrarsi all'accertamento previsto dagli artt. 93 cc., non pu dubitarsi cpe tali casi ricorrano, ed una delle deroghe, anzi la pi importante anche se non unica (7), quella relativa ai crediti tributari, il cui accertamento di norma demandato alle speciali commissioni previste dalla legge 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione del contenzioso tributario, salve le speciali normative previste (art. 1 legge cit.) per particolari imposte (8). (6) Sul punto ampiamente A. Rossi, Verifica dello stato passivo, cit., p. 130 ss. (7) Si possono ricordare i casi di crediti da Illecito costituente reato, soggetti quindi all'accertamento del giudiee penale, nonch i crediti derivanti dall'esercizio di esattoria, soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, e i crediti da responsabilit contabile ed amministrativa, soggetti anche essi alla giurisdizione della Corte dei Conti. (8) La legge sulla revisione del contenzioso tributario stata, come noto, proposta dal Tribunale di Genova, 5 aprile 1974, Fall.to S.p.A. Ceramica Ligure V:accari c. Finanze, in Riv. dir. proc., 1974, p. 485, al vaglio della Corte Costituzionale. Tale ordinanza ha offerto lo spunto ad una serie di interventi di autorevoli commentatori. V. G. A. MrcHELI, Osservazioni sulla costituzionalit del nuovo con PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 359 Tuttavia la stessa legge sul fallimento contiene una norma, quella dell'art. 953, che prevede un'ipotesi di deroga all'accertamento del giudice fallimentare dei crediti verso il fallito. Detta norma estremamente importante sia per la deroga che contiene sia per i limiti che fissa all'ambito della deroga. L'art. 522, impone per ogni credito l'onere dell'accertamento, ma fa salve le diverse disposizioni di legge. Da tale norma potrebbe ritenersi legittimo trarre la conseguenza che, allorch la legge prevede una deroga, il creditore sia esentato non solo dalla competenza (o giurisdizione) del giudice falli mentare, in ordine all'accertamepto del credito, ma altresl dall'onere di proporre la domanda di insinuazione al passivo. La giurisprudenza e la dottrina (9) tuttavia continuano ad affermare che in ogni caso, anche quando l'accertamento del credito sottratto alla competenza (o giurisdizione) del giudice fallimentare, il creditore tenuto a presentare domanda di insinuazione. Tale esatto principio lo si ricava principalmente dall'art. 953 1. fall., il quale, pur demandando al giudice dell'impugnazione ---' secondo l'indirizzo assolutamente prevalente (10) -l'accertamento del credito nel caso che esso risulti da una sentenza, fa salvo, in ogni caso, l'onere del creditore di spiegare domanda di insinuazione al passivo fallimentare, essendo un onere imprescindibile per partecipare al concorso (11). Appare allora chiaro come da tale norma si possano ricavare in via estensiva le regole che presiedono alla disciplina di tutta la complessa materia dei crediti contestati e per i quali la decisione sul loro accertamento sia sottratta alla giurisdizione del giudice fallimentare. 6. -Se si accoglie l'impostazione che precede appare tracciata la via da percorrere per risolvere, coerentemente al sistema della legge fallimentare, il problema dell'ammissione al passivo dei crediti tributari contestati. tenzioso tributario, in Riv. dir. fin., 1974, II, p. 100; V. ANDRIOLr, Profiii di incostituzionalit del e nuovo contenzioso tributario, in Dir. e prat. trib., 1973, I, p. 941; E. FAZZALARI, Il nuovo contenzioso tributario nato morto? in Riv. dir. proc. civ., 1974, II, p. 485; G. MARONGru, Dubbi sulla legittimit costituzionale del nuovo contenzioso tributario, in questa rivista, 1974, II, p. 758 ove ulteriori richiami. (9) Vedili citati rispettivamente alle note 1 e 2 del nostro studio, Verifica del passivo ecc., cit. (10) V. op. ult. cit., p. 131 e note 13, 14 e 15. Conf. da ultimo Cass., 27 luglio 1972, n. 2578, Finanze c. Fall.to Lo Tito, in Dir. e prat. trib., 1974, II, p. 679 con nota di P. PAJARDI, Cassazione, fallimento e fisco: una progressiva fallimentarizzazwne della posizione creditoria del fisco. Secondo questo A. non sarebbe ammissibile alcun atto vincolarnte per l'ufficio fallimentare che finisca per lo svuotare di significato l'insinuazione del fisco al fallimento, rendendola puramente formale, come copertura processuale di un momento vincolativo precedente, non controllabile attraverso quel proedimento nel quale oltretutto sono presenti in contraddittorio pieno tutti i creditori . Chi scrive ha gi avuto modo di rilevare come tale opinione rivendichi al giudice fallimentare un potere giurisdizionale che la legge in modo inequivoco gli ha sottratto in materia di imposte e in tutti gli altri casi in cui viene creata una giurisdizione speciale. (11) Secondo F. FERRARA, Il fallimento, cit., p. 497 s., scopo di tale imposizione od ogni creditore, anche a quello che ha gi ottenuto una sentenza a lui favorevole, qullo di consentire al giudice delegato di verificare, non l'esistenza del credito o della sua garanzia -accertamento che demandato al giudice dell'impugnazione -ma 1a loro efficacia nei confronti della massa. Che questa esigenza sussista per quanto riflette crediti diversi da quelli tributari pu condividersi anche se non RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quando l'esattore o I'Amm.ne finanziaria insinuano un credito per il quale sia pendente una contestazione avanti al giudice tributario, il giudice delegato, che privo di giurisdizione in ordine all'accertamento dell'esistenza del credito, e non pu neppure, come si visto, pronunziare in ordine alla sua efficacia nei confronti della massa, non essendo evidentemente configurabile una revocabilit (ex lege o ope iudicis) del credito tributario, posto nella alternativa o di ammettere il credito, quando ritenga in;fondata la contestazione promossa dal fallito (o dagli organi del fallimento) avanti al giudice speciale, oppure di astenersi da ogni pronunzia, non essendo consentito di_ escluderlo, perch in tal modo verrebbe ad esercitare una giurisdizione che gli sottratta. Iri quest'ultimo caso la pronunzia del giudice tributario in ordine alla sussistenza del credito emessa nel giudizio, al quale ha partecipato il fallimento tramite i suoi organi debitamente autorizzati dal giudice delegato, copre ogni possibile questione circa l'accertamento del credito medesimo ed ha piena efficacia per tutti i creditori, sostituendosi totalmente al provvedimento di ammissione del giudice delegato. Al giudice delegato, in pendenza della contestazione avanti al giudice tributario, resta tuttavia un potere sia nel caso che la domanda sia stata proposta in via tempestiva che in quella tardiva. Tale potere quello stesso che l'art. 993 attribuisce al tribunale, quando non possa decidere su un credito contestato, in quanto ritenga necessaria l'assunzione di prove (art. 2791 c.p.c.), cio l'ammissione provvisoria in tutto o in parte del credito. Al riconoscimento di siffatto potere al giudice delegato si pu muovere l'obiezione, fondata sulla lettera della legge, che l'art. 993, attribuisce tale potere al tribunale e in pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo (12). Non sembra per che tali ragioni meramente letterali possano indurre ad escludere tale possibilit. Esistono ragioni storiche e sistematiche gi altrove esposte (13) che, secondo chi scrive, giustificano pienamente l'attibuzione di siffatto potere sembra poi potersi seguire questo a., quando afferma che tra il giudizio sull'esistenza del credito e della garanzia e quello sull'efficacia esiste un rapporto di pregiudiziait, nel senso che il primo -demandato al giudice dell'impugnazione -dovrebbe necessariamente precedere quello sulla efficacia -demandato al giudice fallimentare -. Sembra, al contrario, che se pregiudizialit esiste, e se ne pu dubitare, qusta debba logicamente essere accordata al secondo rispetto al primo, essendo inutile ed antieconomico discutere se un credito (o una garanzia) esistono per poi dichiarare la loro nefficacia. Sembra certo, tuttavia, che questa non pu ritenersi la ratio della norma quando il credito da insinuare abbia natura tributaria. Relativamente a questi crediti non invero possibile configurare una contestazione che, oltre alla loro esistenza e a quella delle garanzie che li assistono, rifletta anche l'efficacia del titolo nei confronti del fallimento, atteso che il titolo di ogni tributo solo nella legge. La ratio della norma che impone l'onere della domanda sembra allora doversi ritrovare nell'esigenza che gli organi fallimentari abbiano piena conoscenza di tutti i cre'diti che partecipano al concorso. (12) F. FERRARA, op. cit., p. 500 e nota 80, ritiene che il creditore abbia interesse a farsi escludere dal passivo per proporre opposizione e poi ottenere dal tribunale l'ammssione provvisoria. A prescindere da altre facili obbiezioni, non $Elmbra certo questa la strada per semplificare la procedura di fallimento. (13) V. i gi citati scritti In tema di ammissione con riserva ecc. e Verifica del passivo ecc., p, 134. Aderisce a questa interpretazione S. SATTA, Diritto fallimentare, cit., p. 245, nota 491. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 361 anche al giudice delegato con riferimento a crediti contestati sottratti alla giurisdizione (o competenza) del tribunale fallimentare. In conclusione, quando sia insinuato un credito tributario per cui sia pendente contestazione (promossa o proseguita dalla curatela) avanti le commissioni, il giudice delegato -sia in caso di insinuazione tempestiva che in quello di insinuazione tardiva -avr soltanto il compito di valutare se sussistano elementi sufficienti per ammettere il credito in via provvisoria (con gli effetti ex artt. 113, 117 e 127) dovendosi astenere da ogni pronunzia sul merito, che riservata al giudice tributario. La decisione definitiva di quest'ultimo fa stato per il fallimento e con essa perder ogni effetto l'ammissione provvisoria eventualmente disposta dal giudice delegato. ADRIANO ROSSI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 21 giugno 1974, n. 2306 -Pres. Pedlroni -Est. Vela -P. M. Pandol:felli (conf.) -Assessorato dell'Industria e Commercio della Regione Siciliana (avv. Stato Carafa) c. Sillitti (avv. Costa). Lavoro -Continuazione dall'ente pubblico concedente dell'attivit del con cessionario decaduto -Utilizzazione dell'organizzazione aziendale del concessionario -Obbligo del concedente di pagare i crediti dei dipen denti del concessionario. (Cod. civ., art. 2112). In caso di decadenza da una concessione, l'utilizzazione da parte dell'ente concedente dell'organizzazione predisposta dal concessionario decaduto per lo svolgimento della stessa attivit economica, (nena specie coltivazione di una miniera) importa la sostituzione di un imprenditore ad un altro neU'esercizio dell'azienda e l'applicazione deWarticolo 2112, comma secondo, relativamente ai debiti del concessionario decaduto nei confronti dei dipendenti (1). (1) Gestione diretta da parte del concedente dell'impresa del concessionario decaduto e crediti dei dipendenti. La sentenza che si commenta destinata a suscitare notevoli e gravi perplessit. A parte, invero, i dubbi che solleva l'espressa accettazione della teoria che ammette la c.d. successione dell'impresa (v. sul problema PETTITI, Il trasferimento volontario d'azienda, Napoli, 1970, p. 194, e segg.; ma v. pure CASANOVA, Impresa ed azienda, in Trattato di diritto civile a cura di F. VASSALLI, Torino, s.d. (ma 1974), p. 70 e segg. nonch 733 seg. ove richiami) gi peraltro in precedenza respinta dallo stesso S.C. (v., anche nella particolare ipotesi delle leggi di nazionalizzazione delle industrie elettriche, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Cass. 24 aprile 1970, n. 1175, in questa Rassegna, 1970, I, 778, con nota di SICONOLFI; Il Prasferimento dell'impresa nella legge di nazionaLizzazione elettrica ed i rappoirti giuridici, ove richiami) ben pi giiiavi peripLessilt solleva la conclusione pratica raggiunta secondo cui all'ente concedente sostituitosi nell'esercizio dell'attivit imprenditoriale del concessionario dichiarato decaduto trova applicazione la normativa dettata dall'art. 2112 cod. civ. Tale conclusione formulata sul rilievo che con la fine della concessione (per revoca e decadenza) non vengono senz'altro troncati e resi intrasmissibili dal patrimonio del concessionario , i rapporti instaurati dal concessionario medesimo per godere del bene oggetto della concessione, perch tale atto (revoca o decadenza) opera sul rapporto tra ammini: strazione e concessionario e non ha alcuna rilevanza verso i terzi . Ma tale premessa che non trova alcuna sua giustificazione nei principi consolidati nella stessa giurisprudenza del S.C. la quale aveva insegnato che il concessionario di una miniera deriva il proprio diritto di sfruttare la miniera direttamente dalla pubblica amministrazione che ne proprietaria e, in mancanza di un accordo con il precedente concessionario e di una espressa norma di legge non tenuto a rispondere dei debiti della precedente gestione (cosi Cass. 30 novembre 1957, n. 4536, in Mass. giur. Lav. 1957, 275 ove richiami. In senso conforme in dottrina RIVA SANSEVERINo, Il lavoro nell'impresa, itn T!rattato di d.ritto ciy,i.lie diretto da F. VASSALLI, Toriillo s.d.; (ma 1960) p. 518 seg. ove ri.chiami. V. pur-e SILVESTRI, Il riscatto delle concessioni amministrative, Milano 1956, p. 298 segg.). Ed invero se, come pacifico, per effetto della cessazione della connessione (comunque avvenuta) la P.A. riacquista il bene oggetto di essa libero da ogni vincolo e da ogni onere creato dal concessionario cessato (e ci la stessa annotata decisione riconosce), non si comprende come poi possa parlarsi di subingresso del concedente al concessionario decaduto negli altri rapporti da quest'ultimo posti in essere, posto che non esiste alcun collegamento tra concedente e concessionario in ordine alla gestione dell'attivit. Per effetto della decadenza il concedente inizia una nuova attivit, sia pure utilizzando l'organizzazione creata dal concessionario decaduto, e l'attivit nuova perch non vi nessun collegamento tra concedente e concessionario, che giustifichi il subingresso nei rapporti attinenti all'azienda del concedente al concessionario. E se pu giustificarsi l'interpretazione estensiva della norma adottata dalla giurisprudenza, onde evitare quei tentativi posti in essere per sfuggire la sua applicazione, devesi mantenere fermo il principio, recentemente ribadito dal S.C. che la continuit delle prestazioni lavorative, prima alle dipendenze di una ditta e poi alle dipendenze di un'altra, sia pure dei medesimi locali, non sufficiente a legittimare l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. potendo rappresentare una semplice successione cronologica di rapporti di lavoro non collegati fra loro da un messo giuridico riconducibile al concetto di trasferimento di azienda; la realizzazione di detto trasferimento prescinde dal mezzo tecnico-giuridico adottato (cos sent. 5 novembre 1973, n. 2878). E non pare che nella specie il S.C. abbia fatto applicazione dell'esatto principio da essa stessa richiamato. A. ROSSI PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 363 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 agosto 1974, n. 2348 -Pres. Boccia -Est. Sgroi -P. M. Del Grosso (conf.) -Luzi (avv. D'Orazio) c. Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato (avv. Stato De Francisci). Respons~bilit civile -Responsabilit della P.A. Capitolato di appalto F.S. Clausola di manleva -Validit. (Cod. civ., art. 1229 e 2055). valida la c.d. clausola di manleva -contenuta nei contratti di appalto di lavori e servizi -mediant_e la quale, ferma restando la responsabilit dell'amministrazione pubblica verso i dipendenti dell'appaltatore danneggiato dal fatto illecito dell'amministrazione stessa e del personale dipendente, viene consentito di riversare sull'appaltatore gli oneri derivanti dalla propria responsabilit Cl). (1) La decisione conferma un principio giurisprudenziale ormai pacifico (le sentenze n. 1756 del 1970 e n. 2211 del 1969 sono riportate in questa Rassegna rispettivamente 1970, I, 812 e 1969, I, 473). Di particolare interesse il richiamo e la conferma del principio gi enunciato della sentenza 1 giugno 1968, n. 1646 (in questa Rassegna 1968, I, 735) secondo cui la disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., relativa alla ripartizione tra coobbligati dell'onere risarcitorio, ha natura dispositiva ed quindi derogabile pattiziamente. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 agosto 1974, n. 2392 -Pres. Rossi Est. Longo -P. M. Albanese (diff.) -Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Imponente) c. Sorvillo (avv. De Cesare). Espropriazione p.u. -Opposizione alla stima -Intestatari catastali Legittimazione esclusiva. (L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 16, 27 e 51). L'intestatario catastale del bene espropriato legittimato a proporre opposizione alla stima e non tenuto a fornire la prova della propriet del bene medesimo (1). (1) Il principio enunciato dalla sentenza in rassegna pu ritenersi esatto con riferimento al caso di specie, in cui da parte dell'espropriante non era stato nel corso del giudizio di merito contestato che la propriet dei beni espropriati appartenesse agli opponenti. 364 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il principio non sembre possa, invece, condividersi se il S.C. ha inteso affermare in via generale (come parrebbe, avendo richiamato la decisione 17 febbraio 1969, n. 544), che l'espropriante non pu mai contestare la legittimazione dell'opponente che risulta intestatario catastale del bene espropriato. Invero, secondo l'art. 51 della legge 2359 del 1865, legittimati all'espropriazione sono soltanto i proprietari. N la decisione precisa, come fa invee l'art. 16 della stessa legge, che per tali debbonsi ritenere gli intestatari catastali, e ci perch quest'ultima norma applicabile esclusivamente nei confronti dell'espropriante per facilitare lo svolgimento della procedura espropriativa. N sembra possibile opporre che il G.O. non pu modificare l'atto amministrativo, perch non si tratta qui di modificare il provvedimento che pronunzia l'esproprio, ma di disapplicarlo per la parte in cui attribuisce un diritto a chi non spetta, ci che perfettamente corrispondente ai poteri riconosciuti all'A.G.O. in base agli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. N pare possibile addurre, per contrastare quanto qui si sostiene, che nel giudizio di opposizione alla stima il G.O. non pu pronunziare la condanna dell'espropriante al pagamento dell'eventuale maggiore indennizzo a favore dell'opponente, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, perch tale particolare limitazione ai poteri del giudice posta esclusivamente a tutela dei terzi (quei terzi, precisamente, indicati negli artt. 52 e segg. della legge in esame v. sul punto Cass. 11 luglio 1974, n. 2050, in motivazione, in questa Rassegna, 1974, ...) ma non esclude l'applicazione del generalissimo principio che chi agisce in giudizio deve avervi interesse (tutelato) e l'opponente che non sia proprietario del bene espropriato un siffatto interesse non ha. Altrimenti occorrerebbe ammettere la gestione di negozio processuale (l'intestatario catastale agisce per conto del terzo proprietario del bene) il che , in mancanza di una norma espressa, non consentito. ADRIANO RossI CORTE DEI CONTI, Sez. II Giur., 25 giugno 1973 -Pres. Colabucci Est. Troccoli -P. M. Pisciotta -Ricciardi (avv. Cochetti), Valente (avv. Carbone), Borsetta (avv. Cassiano) e Sposi (avv. Zaccagnini); interv. Dir. Gen. Istituti Previdenza (avv. Lorenzani). Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici Istituti di previdenza Se sono organi dello Stato. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici Istituti di previdenza Individuazione degli organi cui spetta la rappresentanza legale. La Direzione Generale degli istituti di previdenza ed il Consiglio di amministrazione delle Casse e Istituti che della Direzione Ge PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 365 nerale fanno parte sono organi dello Stato e non delle .singole Casse ed Istituti (1). La amministrazione di tali Casse ed Istituti spetta ai due organi statali suindicati, e la rappresentanza legale e la responsabilit. di gestione delle singole Casse ed Istituti spettano al Direttore Generale degli Istituti di previdenza (2). Non , quindi, ipotizzabile un conflitt0 esterno fra le singole Casse ed Istituti e, per esse, fra la Direzione Generale degli isti tuti di previdenza o il Consiglio di amministrazione suindicato e altri organi od Amministrazioni dello Stato; conflitti che, qualora sorgano,. debbono essere risolti all' interno della Amministrazione Statale (3). Anche quando la Direzione Generale degli istituti di previdenza. agisce in giudizio come rappresentante di una delle Casse od Isti tuti amministrati, agisce come organo dello Stato; e pertanto non pu spiegare intervento nei giudizi di responsabilit avanti la Corte dei Conti, non facendo essa valere un interesse diverso da quello dello Stato,. e per esso del Ministero del Tesoro (4). (Omissis). -Occorre esaminare, in via pregiudiziale, la questione della legittimazione o meno della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza ad intervenire nel presente giudizio. L'art. 47 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, contenente le norme di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, ammette la possi bilit dell'intervento di terzi nei giudizi di responsabilit; dubbio, per, se tale posizione di terzo possa attribuirsi anche alla Amministra zione dello Stato, ovvero se questa debba gi ritenersi rappresentata in giudizio dal Pubblico Ministero, nella sua veste di Procuratore Ge nerale. La questione che si pone per all'esame della Sezione se la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza debba ritenersi soggetto di imputazione giuridica e, quindi, capace di agire in giudizio ovvero debba ritenersi organo dell'Amministrazione del Tesoro e, quindi, non (1-4) La decisione risolve esattamente i rapporti fra organi dello Stato e Casse ed Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro (Direzione Generale degli Istituti di previdenza). Per ragioni di economia processuale la decisione non ha esaminato l'altra questione: se, cio, a tale Direzione Generale sono applicabili le norme del testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (r.d. 30 ottobre 1930 n. 1611); ma la risposta affermativa non pu esser dubbia dal momento che la Direzione Generale stessa organo dello Stato, unico legittimato a stare in giudizio in rappresentanza delle Casse ed Istituti amministrati. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dotato di una propria capacit processuale; la prima soluzione comporta che alla predetta Direzione Generale va attribuita la posizione giuridica di terzo nel presente giudizio, la seconda soluzione comporta l'inammissibilit dell'intervento per carenza di capacit processuale e sostanziale. Al riguardo va osservato che ogni istituto di previdenza (Cassa per i dipendenti degli enti locali, cassa per i sanitari condotti, ecc.) ha un patrimonio costituito principalmente dai contributi dei singoli iscritti; tale patrimonio separato da quello dello Stato e da quello dei singo.li contribuenti e d, pertanto, luogo ad un centro autonomo di imputazione giuridica. Nel nostro ordinamento giuridico non mancano altri casi di patrimoni autonomi o separati, i quali costituiscono centro di riferimento di rapporti giuridici pur non potendosi configurare come persone giuridiche: questo il caso dell'eredit giacente, delle societ senza personalit giuridica, ecc. I detti Istituti di previdenza, intesi come somma autonoma di rapporti patrimoniali, sono amministr~ti per legge dallo Stato; dispone al riguardo l'art. 1 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 648, relativo alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali, che la rappresentanz, a legale e la resporisabilit di gestione spettano al direttore generale degli istituti di previdenza; la stessa norma ripetuta negli ordinamenti delle altre Casse di previdenza. L'amministrazione delle dette Casse o Istituti affidata ad un Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Ministro per il Tesoro, e disciplinato dal d.l.C.p.S. 1 settembre 1947, n. 833, e le cui attribuzioni sono.fissate dal t.u. 2 gennaio 1913, n. 453. Il Consiglio di Amministrazione agisce non come organo dei singoli Istituti, in qunto questi non avendo una propria personalit non possono avere propri organi, ma agisce come organo dello Stato avente per propria funzione la cura degli interessi dei singoli istituti; la Direzione generale degli istituti di previdenza, e per essa il Direttore gene- raie, rappresenta verso i terzi i singoli istituti, ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Anche la Direzione generale non pu considerarsi organo degli istituti, rn.'a deve ritenersi organo dello Stato, avente la rappresentanza dei singoli istituti e l'obbligo di eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La detta posizione di organo dello Stato va riconosciuta sia al Consiglio di amministrazione che alla Direzione generale, in base alla considerazione che essi sono inseriti nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dello Stato e non dei singoli istituti, non avendo questi una propria organizzazione. Manca, in altri termini, agli Istituti di previdenza la personalit giuridica, intesa come combinazione di beni e di uomini, onde essi non PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE possono considerarsi dotati di una propria capacit e di una propria rappresentanza, essendo -come gi si detto -solo centri autonomi di imputazione di fatti giuridicamente rilevanti; il fatto che i singoli Istituti possono, a mezzo del Direttore Generale della relativa Direzione Generale, stare direttamente in giudizio, vale ad attribuire ad essi la soggettivit processuale non la personalit giuridica; al riguardo ricor diamo incidentalmente che non mancano altri casi in cui il nostro ordi namento riconosce a determinati centri di rapporti la capacit di stare. in giudizio e non la personalit giuridica: un esempio, ma non l'unico, dato dalle aziende municipalizzate, regolate dal t.u. 15 otto bre 1925, n. 2478. L'o Stato attraverso i propri organi (Consiglio di amministrazione; direzione generale) amministra, quindi, i detti istituti. Poich l'azione dei detti organi non pu che essere conforme alla legge, non potendo un organo dello Stato perseguire fini diversi da quelli prefissati dal legislatore, e poich tale rispondenza assicurata mediante controlli esterni ed interni all'amministrazione statale (Commissione di vigilanza, Ragioneria generale dello Stato, Corte dei Conti) non vi possibilit di conflitto n tra gli Istituti di Previdenza e lo Stato, n tra il Con siglio di Amministrazione e il Ministero del Tesoro o altra amministra zione dello Stato. N, infine, vi possibilit alcuna di conflitto tr~ il Ministero del Tesoro e la Direzione generale degli Istituti di Previdenza, avendo questa una mera funzione di rappresentanza esterna delle sin gole casse e di gestione, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Un eventuale contrasto tra il Consiglio di Ammi nistrazione, la Direzione generale degli istituti di Previdenza e le re stanti Direzioni generali del Ministero del Tesoro o altri uffici della amministrazione statale, non pu che essere interno e, quindi, essere risolto o dal Ministro del Tesoro quale superiore gerarchico diretto, ovvero dal Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 1, n. 8, del r.d. 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri. Da ci discende che la Direzione generale degli Istituti di Previdenza pu agire in giudizio come rappresentante delle singole casse, specificando di volta in volta di quale cassa trattasi; che essa in tal caso agisce come organo dello Stato, al quale la legge ha attribuito la funzione di amministratore della gestione delle singole casse e non come loro organo; di conseguenza fa detta Direzione Generale non pu far valere all'esterno un interesse di amministrazione diverso da quello dello Stato, e per esso del Ministero del Tesoro, del quale fa organica mente parte; l'eventuale conflitto di interessi con altri organi dello Stato un mero conflitto interno, che va risolto dall'Autorit gerarchicamente sopraordinata. :368 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO evidente,' pertanto, che l'intervento nel presente giudizio della Direzione generale degli Istituti di Previdenza inammissibile, avendo essa -ripetiamo -la capacit processuale ,a stare in giudizio solo nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione dello Stato e non pu, pertanto, rappresentare nel presente giudizio un proprio interesse . Questa interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 1961 e la statuizione relativa alle sue conseguenze sul regime del termine per proporre opposizione avverso i summenzionati atti dell'amministrazione finanziaria erano correttamente giustificate, la prima, dal riferimento all'inequivoca formulazione letterale del dispositivo della sentenza e, la seconda, da ragioni di principio, che trovano il conforto di un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte. 392 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Queste giustificazioni sono tuttora valide e pertanto i principi che esse motivano vanno applicati anche nella decisione della presente causa. Poich la controversia fra le parti si concentra esclusivamente sui limiti della dichiarazione di legittimit costituzionale, solo su questo punto che occorre qui particolarmente soffermarsi. In proposito va rilevato che il significato letterale del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 1961 non pu essere superato col riferimento alla motivazione. La motivazione delle sentenze pu essere richiamata al fine di stabilire ii contenuto della decisione in due casi: o come elemento di interpretazione del dispositivo o come fonte di integrazione dello stesso. La motivazione pu essere utilizzata per interpretare il dispositivo, soltanto quando l'interpretazione letterale di questo dia un risultato equivoco. In questa ipotesi, infatti, essa assume il ruolo di strumento sussidiario di interpretazione in una posizione non diversa da quella dei lavori preparatori rispetto alla legge, e questi -come pacificamente si afferma in giurisprudenza e in dottrina -possono essere significativi a condizione che la legge non abbia un senso letterale certo. Nel caso di motivazione integrativa del dispositivo, questa non interessa per 1a sua funzione specifica di giustificazione della decisione, ma come sede di parte della decisione stessa. In tale ipotesi accade che la decisione contenuta non soltanto nel dispositivo, ma anche nella motivazione, sicch essa nella sua completezza data soltanto dal collegamento dell'uno con l'altra. Nella specie, la motivazione della sentenza della Corte certamente non pu essere assunta come elemento interpretativo del dispositivo, perch come si visto, questo di significato assolutamente inequivoco. Ma neppure essa pu essere invocata per integrare la decisione che risulta dal dispositivo. La configurazione delle possibilit ch la motivazione integri il dispositivo della sentenza di accoglimento della questione di legittimit costituzionale contraddice palesemente alla disciplina dell'efficacia di questa sentenza. Per l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 codesta efficacia determinata dalla pubblicazione del dispositivo, e del solo dispositivo, sulla Gazzetta Ufficiale; ci vale dire che l'unica decisione la quale produce nell'ordinamento l'effetto modificativo che proprio di questo tipo di sentenza costituita da quella che risulta dal dispositivo: ipotizzare il c?llegamento di tale effetto. anche alla motivazione, significa riconoscerlo, in violazione del suddetto art. 30, ad una fonte non pubblicata, cio per la quale non si realizzata la condizione in questa norma stabilita. l r:: g i ~- t: 1:i i:: ~~-J PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 393 Ad una conclusione diversa sul significato e sul valore da attribuire alla sentenza della Corte qostituzionale del 1961 non pu indurre l'ordinanza di correzione emessa dalla stessa Corte. La correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte costituzio:nale disciplinata dall'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla stessa Corte sul modello della correzione materiale delle sentenze civili (art. 288 c.p.c.). Pertanto, nel ricostruire il regime della correzione degli errori materiali occorsi nelle sentenze di accoglimento, si deve tener conto del fatto che, come si visto, nell'ordinamento efficace soltanto il loro dispositivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. ' Ci non pu non riflettersi sugli effetti nel tempo della correzione, effetti che variano in dipendenza dei diversi tipi di errori ipotizzabili. Al riguardo viene in evidenza anzitutto l'errore rilevabile ictu oculi in un testo che nonostante la presenza di esso non lasci luogo a dubbi sul suo significato. In questo caso la correzione corrisponde ad una esigenza meramente formale e pu apparire perfino non necessario seguire l'apposito procedimento, dovendosi ritep.ere consentita la eliminazione dell'errore anche con una rettificazione del tutto informale (si pensi all'esempio limite dell'errore ortografico). ' evidente che la correzione di questo tipo di errore non d luogo neppure ad una questione di irretroattivit del provvedimento corretto. Un secondo tipo di errore, si riferisce a quello riscontrabile in un testo che per effetto di esso assume un significato incerto. Qui si impone la correzione mediante l'apposito procedimento e in questa ipotesi la regola l'efficacia retroattiva della correzione, dappoich devesi ritenere che la situazione giuridica oggetto della decisione fosse gi presente nell'ordinamento e tale prsenza fosse riconoscibile in sede di interpretazione, se mai ricorrendo all'ausilio della motivazione, ausilio ben invocabile, stante l'incertezza della lettera del dispositivo. Infine un terzo tipo dato dall'errore che incide su un dispositivo di significato letterale non dubbio immutandone il significato stesso. In questa ipotesi la correzione ovviamente avviene col procedimento formale, il quale ha come risultato una modificazione del senso della decisione e quindi dei suoi effetti. A tale modificazione non si possono attribuire effetti retroattivi, perch essa esprime una situazione giurid~ ca che, 1se ipux latente nella motivazione rllella sentenza -(poich non si manifestata prima nel dispositivo, che, va ripetuto, l'unica parte della sentenza che, con la pubblicazione, segna l'efficacia della decisione -non ha completato l'iter, che ne consente l'ingresso nell'ordinamento, e quindi resta a questo estraneo, fino a quando codesto completamento non avvenga con la pubblicazione della correzione nelle 394 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stesse forme previste per il dispositivo or1gmario (art. 21, terzo comma, delle citate norme integrative, in relazione all'art. 30 legge n. 87 del 1953). Ora da quanto in precedenza osserv~to risulta palese che qui ricorre questo terzo tipo di errore e quindi all'ordinanza correttiva della Corte Costituzionale non si pu riconoscere effetto retroattivo. Si potrebbe obiettare che con questa conclusione si ammette l'efficacia, per il tempo intercorrente dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza dell Corte a quella dell'ordinanza di correzi~ne, ad una dichiarazione di illegittimit costituzionale in realt non mai pronunciata. L'obbiezione grave e solleva una delicata questione di rilevanza dell'apparenza nella sentenza di accoglimento della Corte costituzionale. Quale che sia l'opinione che si segua sulla natura giuridica di questa sentenza -quella, prevalente, della natura giurisdizionale k!on funzione di accertamento di un vizio originario della norma o quella, pu:c autorevolmente sostenuta in dottrina, della natura legislativa con , funzione sostanzialmente abrogativa - certo che il suo effetto tipico di eliminare definitivamente dal sistema delle fonti un atto legislativo comporta un perfetto parallelismo fra il regime dei vincoli d!l essa creati e di quelli determinati dall'atto normativo che pu rimuovere. In realt la sentenza di accoglimento si profila come una norma di segno contrario a quella che elimina, e quindi ontologicamente con la stessa capacit di incidenza sull'ordinamento. Questo parallelismo comporta che il fenomeno di una sua apparenza in contrasto con la realt deve esser considerato alla stregua di quello dell'apparenza dell'atto legislativo e quindi soggetto alla stessa disciplina. Il fenomeno qui viene in evidenza per il particolare aspetto del !'apparenza determinata da un contrasto fra il testo pubblicato e il testo originale. In questo caso il comportamento conforme al testo pubblicato d luogo ad una situazione riconducibile a quella dell'errore di diritto. Il principio di autoresponsabilit che presiede anche all'esercizio dei pubblici poteri, conduce ad ammettere che, pure nella sfera del di ritto pubblico, che quella che qui interessa, l'errore di diritto scu sabile, se ingenerato dall'Autorit in :violazione di specifici doveri; d'al tronde in questa situazione esso assume le caratteristiche di un errore invincibile e, anche come tale, sc'Usabile. Ci posto, la questione si puntualizza nello stabilire se possa consi derarsi scusabile in questi sensi l'errore dipendente dalla pubblicazione di un testo le_gislativo errato. :_.;: j l1.14illfliwL,:Xf:;;;s1a1~:,:L::~dK::f:LAU2itlt::;;~;;;LZYMif.LM.,::%:,!';,~;:.;.Lti:.::M~dt. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La soluzione affermativa di codesta questione scaturisce dalla considerazione .della funzione e dell'effetto della pubblicazione delle leggi, nonch del riflesso che l'una e l'altro harino nella determinazione della natura giuridica della posizione dell'Autorit responsabile. La pubblicazione qui rivolta a soddisfare l'esigenza, etica e giuridica insieme, di mettere in grado i destinatari della legge di conoscerne esattamente il contenuto, al fine di potere uniformare ad essa il proprio comportamento; esigenza tanto avvertita ed importante, che in alcune costituzioni gi nel secolo scorso (per es. in quella belga) la pubblicazione della legge era stabilita come un~ garanzia politica. Anche se essa non incide sull'esistenza e sulla validit della legge, , per, una condizione della sua efficacia, cio costituisce lo strumento attraverso il quale. si relizza il rapporto fra la legge e l'ordinamento vigente; ond' che la prima vive come parte di questo, e non pu vilvere in altro modo che in quello che risulta dal testo pubblicato. Per questa sua funzione e questo suo effetto la pubblicazione si profila come un onere dello Stato; questo, per esigere il rispetto della legge, deve pubblicarla e pubblicarla correttamente. Queste 1caratteri1Stiohe dlella ,pubblicazione giustifioono l'affidamento dei destinatari della legge nella corrispondenza fra il testo pubblicato e quello reale. Trattasi di affidamento che non pu ritenersi condizionato da oneri di controllo, esclusi da ragioni di principio desunte dalle suddette caratteristiche, dalla quasi impossibilit pratica di attuazione e dalla presunzione di conformit del testo pubblicato a quello originale stabilita dall'art. 11 1. 24 settembre 1931 n. 1256. Consegue che l'errore nell'affidamento in un testo normativo pup blicato non correttamente non pu essere considerato come effetto di un comportamento dell'Autorit, che ha violato un suo specifico onere, anche come invincibile, onde esso risulta idoneo a giustificare la con dotta che ne derivata. Ci vale dire che non pu non assegnarsi rilevanza alla norma nel testo pubblicato, cio al diritto apparente che emerge da esso, nel senso che non si possa pretendere dal destinatario l'osservanza di un diritto diverso da quello in cui egli abbia fatto affidamento. Applicando questo principio alla sentenza di accoglimento della questione di legittimit costituzionale, il cui dispositivo pubblicato non sia corrispondente al reale contenuto della decisione, non si pu non concludere che fino a quando non sia intervenuta e pubblicata la cor rezione, deve riconoscersi l'efficacia della dichiarazione di illegittimit apparente, in funzione dell'affidamento determinato negli interes sati. -(Omissis). 396 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 gennaio 1975, n. 105 -Pres. !car di -Est. Santosuosso -P. M. Silocchi (conf.). -Soc. C.I.S.A. c. Mi nistero delle Finanze (avv. Stato Cosentino). Imposta di registro -Agvolazioni per la costruzione di autostrade -Subappalto Estensione Limiti. (L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). L'agevolazione per la costruzione di autostrade stabilita daH'art. 8 deUa legge 24 luglio 1961., n. 729 non si estende ai contratti di subappqito non approvati daU'autorit competente (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 settembre 1974, n. 2505 -Pres. Giannattasio -Est. Miele -P. M. Minetti (conf. in parte) -Soc. Gambogi Costruzioni (avv. D'Angelantonio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota). Imposta Generale sull'entrata Agevolazioni per la costruzione di autostrade -Inapplicabilit. (L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). L'agevolazione per la costruzione di autostrade stabilita daH'art. 8 deUa legge 24 luglio 1961, n. 729 riguardante atti e contratti non applicabile aUa imposta generale suU'entrata il cui presupposto non un atto o contratto ma una entrata comunque conseguita (2). (1-3) La prima sentenza riconferma un recente, ma ormai ben saldo, orientamento della S. C. sulla esclusione dei subappalti dagli atti agevolati (sent. 5 settembre 1974 n. 2419, in questa Rassegna, 1974, I, 1265 con richiami); sono peraltro da confermare le riserve (v. nota alla sentenza citata) sulla ammissibilit della agevolazione per i subappalti autorizzati dalla Amministrazione appaltante che restano pur sempre estranei allo scopo del beneficio fiscale e giovano esclusivamente all'appaltatore. Si deve altres ricordare che, con analoghe ma ancor pi approfondite argomentazioni, stata esclusa l'estensibilit al subappalto della agevolazione per gili atti della Gestione INA-CASA (Oass. 14 Olttoibre 1-974 !ll. 2827, ivi, 1438). Molto importante la seconda sentenza che esclude l'applicabilit della agevolazione della legge 24 luglio 1961 n. 729 alla imposta sulla entrata non solo per i subappalti ma anche per gli appalti e per tutte le entrate in genere. L'agevolazione su atti e contratti., genericamente o specificamente indicati, non pu riguardare l'imposta sull'entrata che PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 397 III CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 febbraio 1975, n. 764 -Pres. Gian nattasio -Est. Lipari -P. M. De Marco (conf.). -Ministero delle Finanze (a'V'V. Stato Saltini) c. Soc. Gambogi Costruzioni. Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di autostrade -Fi deiussione bancaria sostitutiva della cauzione dell'appaltatore -Si estende. (L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). Nell'agevolazione pe1 la costruzione di autostrade di cui all'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sono da ricomprendere le fideiussioni bancarie rilasciate in favore degli appaltatori come mezzo sostitutivo della cauzione dell'appalto (3). I (Omissis). -Con il primo mezzo, la Societ denunzia la violazione degli articoli 136 e 137 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e sostiene che il termine di prescrizione per la richiesta di restituzione di tributi indebitamente pagati decorre dal momento del pagamento dell'imposta principale solo per gli atti cui la registrazione si effettua a seguito di una unica denuncia e non per i contratti di appalto a prezzo presunto, sottoposti a tributo in due fasi successive e con due distinte denuncie. A non ha per presupposto un atto ma semplicemente un introito rilevante in quanto tale, indipendentemente dal titolo, contrattuale o non. L'espressa limitazione dell'esenzione dall'imposta sull'entrata per un ben limitato numero di operazioni (4 comma dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729) una conferma sicura della normale soggezione all'imposta di tutte le entrate. Perspicua l'osservazione che l'imposta sull'entrata dovuta al momento del pagamento (per gli appalti, art. 8 lett. h legge 19 giugno 1940 n. 762) e quindi secondo il regime giuridico vigente in questo momento, mentre le imposte agevolate ex art. 8 della legge n. 729 sono dovute sull'atto in riferimento al momento della stipulazione (ultimo comma); ed esattissima la precisazione che l'obbligo di corrispondere l'imposta sull'entrata, a norma dell'art. 9 della legge istitutiva, al momento dell'emissione del documento contabile (sempre in relazione ad un introito prossimo anche se non ancora avvenuto, ma indipendentemente dal negozio che all'introito pu dar luogo) non vale a qualificare l'imposta sull'entrata come imposta di atto . opportuno ricordare che relativamente alla imposta di consumo la S. C. aveva gi affermato che l'esenzione per le 298 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO questi si applica l'art. 137 legge organica di registro, che, come nor298 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO questi si applica l'art. 137 legge organica di registro, che, come nor. ma particolare, deroga all'art. 136 della stessa legge. Detta norma, osserva la ricorrente, non pu applicarsi solo all'Amministrazione finan. ziari -che si troverebbe altrimenti in una posizione di indebito vantaggio, del tutto contrastante con gli articoli 3 e 24 della Costituzione -ma deve interpretarsi nel senso che la posticipazione della decorrenza della prescrizione opera sia a favore .del fisco, sia a favore del contribuente tutte le volte che l'ammontare definitivo dell'imponibile venga accertato in un momento successivo all'accertamento dell'imposta principale. Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto deciso dalla sentenza impugnata, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729 .sono estensibili, anche ai -contratti di subappalto stipulati per le costruzioni autostradali, in quanto, pur non essendo questi contratti specificamente menzionati nella citata norma di legge, anche essi sono inerenti e necessari nella stessa misura dei contratti di appalto. Appare evidente come l'esame di questo secondo motivo sia pregiudiziale al primo, poich se ai predetti contratti di subappalto non .sono applicabili le norme che prevedono le agevolazioni fiscali, su .autostrade concerne i tributi sui negozi e non quelli sulle operazioni economiche non aventi contenuto negoziale (sent. 6 maggio 1969 n. 1540, Riv. leg. fisc., 1969, 2103). A fronte di queste esatte ed acute pronunzie, l'ultima si rivela in dissonanza. Essa invero riconferma un precedente specifico (sent. 19 novembre 1973 n. 3092, in questa Rassegna 1974, I, 681), pronunciato per quando, con minore approfondimento; l'agevolazione dell'art. 8 della legge n. 729 del 1961 veniva estesa a tutti gli atti connessi ed anche ai subappalti. Il tentativo di dimostrare per la fideiussione bancaria sostitutiva della cauzione quell'inerenza all'appalto che viene negata per il subappalto di evidente fragilit. Partendo da un concetto di occorrenza inquadrato nella connessione strumentale di mezzo al fine che. non si conforma alla pi recente e critica rielaborazione della giurisprudenza (Cass. 5 settembre 1974 n. 2419 e 14 ottobre 1974 n. 2827 gi citate), questa pronunzia considera la fideiussione bancaria sostitutiva della cauzione dell'appaltatore come atto in connessione di secondo grado con l'appalto, siccome diretto a sopperire alla carenza di mezzi finanziari dell'appaltatore al pari degli altri mezzi di finanziamento, e sottolinea che la norma prevede -espressamente l'agevolazione per la fideiussione prestata dagli enti pubblici concessionari per il servizio dei mutui che starebbe con lo scopo della norma (costruzione di autostrade) in una connessione di terzo grado; si soggiunge che l'agevolazione in parola di contenuto obbiettivo e non eondizionata o limitata dal fatto che le societ concessionarie siano obbligate all'imposta sostitutiva in abbonament9. In via generale non pu condividersi l'affermazione che la fideiussione sostitutiva della cauzione si trovi in una concatenazione di secondo grado PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 399' perfl.uo accertare se il diritto alla restituzione dell'imposta pagata e non dovuta debba ritenersi prescritto o meno. In realt, deve confermarsi -a proposito della seconda questione sottoposta all'esame di questa Corte -l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della citata legge n. 729 del 1961 non si estendono ai contratti di subappalto, non approvati dall'autorit competente (Cass. n. 2419/74; 2506/74 ed altre). E nella specie pacifico che i contratti di subappalto non erano stati approvati. Va rilevato in proposito che l'el~ncazione degli atti e contratti menzionati in detta norma non ha carattere tassativo e che, per godere dei benefici fiscali, ibaista aocertaire ii1 irequisd.to dell'occorrenza degU stessi per l'attuazione della legge. Tale requisito, se non va inteso seconde> un criterio di strumentalit assolutamente necessario ed inderogabile, n in base ad un qualsiasi rapporto di afferenza dell'atto al piano d costruzione, non pu essere svincolato da una valutazione di relativa necessariet. Questa valutazione non pu esaurirsi nell'ambito discrezionale dell'appaltatore concessionario sulla base di elementi meramente tecnico-economici, ma deve operarsi e giustificarsi nel quadro della normativa giuridica della materia. con l'appalto. E' questo uno dei numerosissimi possibili negozi con i quali l'appaltatore, in modo assolutamente facoltativo, organizza la sua impresa per provvedersi dei mezzi necessari; non nemmeno, come il subappalto, un subnegozio ed invece uno dei tanti rapporti personali e irrilevanti per l'appaltante, utili per l'appaltatore ma in nessun modo inseriti nella catena dei mezzi occorrenti (giuridicamente strumentali l'uno all'altro} per l'esecuzione dell'opera. Non sembra poi esatta l'assimilazione della fideiussione agli altri mezzi di finanziamento a cui ricorre l'appaltatore, non essendo sufficiente u;n generico bisogno di danaro per giustificare quella occorrenza che va vista in una connessione giuridica fra atti non in una relazione economica fra mezzi. Ma soprattutto nel primo comma dell'art. 8 le operazioni finanziarie considerate (finanziamenti, consolidazioni ecc. fideiussioni prestate dagli enti pubblici, per il servizio dei mutui, emissione di obbligazioni, cessione dei contributi statali) concernono Je varie forme di finanziamento delle societ concessionarie e non il credito dell'appaltatore; non sono invece agevolate le operazioni, che possono essere le pi varie, con le quali l'appaltatore fa fronte alle sue personali ed irrilevanti e non conosciute esigenze di organizzazione dell'impresa, si che il.'1aissi.milaire a queste ope11azioni le fideiussioni ba!Il!oair.i!e iserve a dimostrare l'opposto di quel che si vorrebbe. Infine non persuade il ritenere connesse in terzo grado le fideiussioni prestate per il servizio dei mutui e in secondo grado le fideiussioni sosti-tu~ ive della cauzione; mentre logico, e conforme ad un criterio spesso seguito nelle norme agevolative, estendere l'agevolazione sui finanziamenti, nei limiti in cui sono concesse, ai mezzi di garanzia effettivamente strumentali, non invece ragionevole (e non mai stato fatto nella pur 400 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Poich la legge vuole evitare che l'esecuzione dell'opera venga effettuata da chi non fornisce adeguata garanzia, prevede che i lavori siano affidati all'appaltatore che si sottoposto ad una diretta verifica di idoneit per il raggiungimento dello scopo in modo autonomo. Non si contesta che la sempre maggiore specializzazione tecnologica occorrente per l'esecuzione di grandi opere pubbliche moderne esiga l'intervento di diverse imprese. Ma la legge, fin dal 1924, prevede che nel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in casi di speciali necessit da farsi constare nel decreto di approvzione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con pi persone (art. 43 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, Reg. Cont. gen. Stato). E gi, con la legge 2 marzo 1865, n. 2248, all. F. all'art. 339, mentre si stabilisce il divieto per l'appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta, si consentono eccezioni a tale divieto, con l'approvazione dell'autorit competente, sotto la comricca casistica delle norme tributarie di favore) abbracciare negli appalti agevolati la fideiussione sostitutiva della cauzione che non n uria garanzia n un atto subordinato all'appalto. Neppure pu essere condivisa l'esclusione di ogni rilevanza del contenuto soggettivo della agevolazione in esame. I precedenti citati per avvalorare questa affermazione hanno riguardato una ben precisa questione; poich l'art. 8 istituisce non una agevolazione assoluta ma un regime sostitutivo, era stato sostenuto che l'esenzione del primo comma dovesse operare soltanto quando si verifichi il pagamento sostitutivo (abbonamento) da parte delle societ concessionarie e non anche quando alla costruzione delle autostrade proceda direttamente l' ANAS che non corrisponde alcun tributo sostitutivo; in relazione a questo problema la S. C. afferm che l'agevolazione obiettiva nel senso che opera anche quando, non esistendo la concessione, non si provvede ad alcun pagamento sostitutivo della normale imposta. Ma ci non basta per escludere totalmente una strutturazione della agevolazione nel senso che destinatari di essa siano 1'AN AS e le societ concessionarie come contraenti degli atti e contratti o quanto meno come soggetti a cui debba direttamente giovare l'esenzione; l'agevolazione ha cio portata obiettiva, nei confronti delle altre parti contraenti o comunque interessate, solo nei limiti in cui l'agevolazione si risolve in un diminuito onere per l'ente costruttore, e, nel caso di specie, per l'appaltante, mentre non possono mai rientrare nel beneficio gli atti che intercorrono fra terzi estranei irrilevanti per l'appaltante e per esso non utili. Ci stato ben posto in luce I).ella sent. 5 settembre 1974 n. 2419 citata, che nel negare l'estensione ai subappalti, ha ben sottolineato che l'agevolazione ha un limite soggettivo che non consente di includere in essa gli atti riferibili ad un soggetto che persegue finalit sue proprie, ultronee e irrilevanti ai fini della P.A. e che rispetto all'appalto costituiscono un quid pluris. Si deve quindi ritenere che le fideiussioni sostitutive della cauzione si trovino rispetto all'appalto in un rapporto di occasionale ed eventuale relazione di mero fatto ancor pi tenue e meno diretto dei subappalti. I ~: ae1:111rtwrfr&rlifa1rti!illfrrum1ifrrfrtl'lrirr11rm!rt1~1rfil:11rttffilif&lfrwrrrr1r1trrn1mmf~rr1r1:t:m11tsfr~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 401 minatoria -per il caso di violazione di questa disposizione -dell'immediata rescissione del contratto. Ora, se la legge prevede la rescissione dell'appalto quando sia stato violato il divieto di subappalto, non pu ovviamente ritenersi che i contratti di subappalto non autorizzati possono essere considerati dal legislatore occorrenti, sia pure per trarne soltanto conseguenze fiscali. Pur rimanendo nell'ambito meramente fiscale delle disposizioni, va osservato che queste, hanno, s, inteso favorire la costruzione delle autostrade, riducendone i costi, ma non fino a consentire una reiterazione delle agevolazioni per qualsiasi contratto, assertivamente occorrente , ma non controllato, nella sua occorrenza e nella sua esecuzione, da parte dell'autorit competente. -(Omissis). II (Omissis). -Con l'unico motivo la ricorrente societ afferma che erroneamente la Corte di merito ha negato l'esenzione in quanto l'art. 8 comma primo della legge 24 luglio 1961 n. 729, non distingue tra atti negoziali ed atti materiali n tale distinzione si ricava dai commi successivi. D'altronde l'Ige costituisce pur essa una imposta di atto negoziale in quanto essa colpisce il negozio giuridico; tanto vero che essa dovuta indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, dovendosi corrispondere entro il quinto giorno successivo alla spedizione o consegna della merce (art. 9, primo comma, reg. 26 gennaio 1940 n. 10). Erroneamente, poi, la Corte di merito avrebbe esclusa l'esenzione ritenendo che essa spetti solo in relazione agli appalti e non ai subappalti, i quali, invece, sono espressamente equiparati agli. appalti in base all'art. 8 della legge di registro e perch anche essi si debbono considerare' occorrenti per l'attuazione della legge del 1961. Le censure sono infondate. Invero non pu fondatamente contestarsi che l'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729, consideri in tutte le sue disposizioni solo I att~ e contratti sia in quanto questi vengono indicati genericamente come i destinatari delle agevolazioni sia in quanto nel primo comma vengono indicati specificamente fattispecie contrattuali (contratti relativi alla costruzione ed all'esercd:zio delle autostrade; contratti di aip[~alto e fornitura; contratti di finanziamento ecc.). Solo ad atti e contratti ha riferimento testuale l'ultimo comma di tale articolo, stabilendo la non esenzione degli atti e contratti s~ipulati prima della entrata in vigore della legge e quindi escludendo che possa esser tenuto conto del momento in cui viene percepito il prezzo o comunque il corrispet RASSEGNA DELL'AVVOCA~URA DELLO STATO tivo stabilito in contratto. Conferma di questa interpretazione indubbiamente il quarto cmma che esenta dalla Ige alcune entrate, quali quelle derivanti da forniture di energia elettrica, da incasso di contributi statali previsti dalla stessa legge o relativa a proventi derivanti da pedaggi o da altre entrat~ connesse con l'esercizio delle autostrade, il che sarebbe stato superfluo stabilire (per di pi anche in via specifica e limitata) se nell'espressione del primo comma (tasse imposte e tributi... ) si fosse inteso ricomprendere anche l'Ige. D'altro canto la agevolazione concerne gli atti e contratti cio l'esenzione riguarda imposizioni relative ad atti e contratti, onde il presupposto dell'impoISliizione costituito dall'atto o 1c0Illflratto, mentre tale rpresupposto non quello della Ige la quale ha come preSU1P1Posto un' entrata, in :relazione all'importo della quale viene commisurata l'imposta che viene corrisposta solo al momento dell'introito. Di qui le norme che stabiliscono il pagament APPALTI PUBBL. 439 (occupazioni di fondi, esecuzione di opere ed emanazione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2, t.u. 25 luglio 1904, n. 523), ai quali non consentito limitare l'ampia e indeterminata previsione del successivo art. 143, lett. a). Di una siffatta limitazione del resto, sarebbe arduo rintracciare la ragione d'essere, laddove appare conforme ai motivi dell'istituzione del giudice speciale, oltre che all'ampia dizione della norma, che a detto giudice siano deferiti i ricorsi giurisdizionali contro tutti i provvedimenti dell'autorit i quali comunque incidano sul regime e sull'utilizzazione delle acque pubbliche. volte il suo sacrificio non sia riconducibile ad un potere dell'amministrazione concedente, esercitato in, confronto dell'utente per un pubblico interesse attinente alla tutela e gestione delle acque, mentre, anche in questi casi, la situazione giuridica soggettiva dell'utente si esposta a rimanere compressa, ma d luogo ad una diversa situazione soggettiva, essendo previsto di norma un obbligo di indennizzo in suo favore. Si palesa allora chiaramente l'esigenza di ricercare in base a quali norme e con quali effetti la situazione giuridica soggettiva dell'utente possa risultare temporaneamente compressa, per effetto di provvedimenti della autorit concedente, che diano luogo ad una diversa destinazione dell'acqua oggetto della concessione. 7. -L'unica disposizione del t.u. sulle acque pubbliche che, in base al suo tenore letterale, pu ritenersi aver rilievo per il problema in esame quella dettata nell'art. 43, quarto comma. Questa consente al Ministero dei lavori pubblici di imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse; o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliar nel modo pi opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze. Nelle rare occasioni in cui l'applicazione della norma passata al vaglio dei giudici si sottolineata la eccezionalit della situazione che legittima l'amministrazione ad imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione (Cass., 19 gennaio 1954, n. 91, Acque bonif. costruz.,' 1954, 36, con osserv. di A. M. CONTE e Foro it. 1955, I, 1042) e la necessit che ricorrano esigenze non normali, straordinarie, fuori della comune prevedibilit (Trib. sup. acque, 20 aprile 1937, n. 20, Foro it. 1937, I, 797 e Giur. it. 1937, I, 2, 317; Trib. sup. acque, 29 ottobre 1969, n. 30, Rass. Avv: Stato, 1970, I, 146 con nota di ALBISINNI, Osservazioni in margine ad una sentenza del Tribunale superiore delle acque, con particolare riguardo alla questione concernente la necessit o meno di un formale provvedimento per la utilizzazione di acque pubbliche da parte di Canali demaniali, e, resa nello stesso giudizio, Cass., 10 novembre 1973, n. 2963, Foro it. 1974, I, 2441 e Rass. Av1'. Stato, 1974, I, 255 con osserv. di ALBISINNI). Nelle decisioni richiamate si anche posta in risalto-la necessaria temporaneit degli effetti prodotti dall'atto del ministro dei lavori pubblici e la impossibilit di attuare per il suo tramite uno stabile e definitivo assetto di interessi. L'art. 43, quarto comma, del t.u. sulle acque pubbliche sembra dunque avere un'effettiva connessione con il problema che si sta esaminando. 440 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Devesi cio ribadire sul punto quanto gi affermato "in passato da questa Corte Suprema -in relazione all'art. 70, r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161, contenente una locuzione identica a quella della norma dell'art. 143 in esame -con la sentenza n. 4215 del 1928, secondo la quale la materia delle acque pubbliche riguarda anche l'utilizzazione delle acque stesse, e perci la giurisdizione di legittimit del Tribunale superiore non limitata ai ricorsi concernenti concessioni e derivazioni, ma si estende ai ricorsi avverso provvedimenti in materia di utilizzazione delle acque. -(Omissis). La norma, come si detto, non ha avuto frequenti applicazioni e discusso ne il fondamento (sul punto, cfr., G. CONTE, Facolt dell'Amministrazione di limitare le utilizzazioni di ttcqua pubblica (art.. i43 del t.u. 11 dicembre -1933, n. 1775), in Acque bonif. costruz., 1952, 503). La sua applicabilit nel caso, ad esclusione dell'art. 7 della legge sull'abolizione del contenzioso, stata da tempo affermata nei ricorsi proposti avverso i provvedimenti prefettizi di requisizione (si confronti il caso deciso da Trib. sup. acque, 23 dicembre 1957, n. 49, in Acque bonif. costruz., 1958, 170) e per, nei casi in cui si creduto di poter far ricorso alla norma, l'occasione che ha dato luogo all'intervento del ministro dei lavori pubblici non mai stata del tipo di quelle esaminate all'inizio. Si bens trattato di attuare una regolamentazione dell'uso dell'acqua tra i diversi utenti, anche di fatto (Trib. sup. acque, 29 dicembre 1950, n. 23, Acque bonif. costruz., 1951, 595, con osserv. di VARANESE), talora imponendo la limitazione come mezzo per l'incremento della portata d'una delle derivazioni (nella specie a favore di un canale demaniale: Trib. sup. acque, 29 ottobre 1969, n. 30. Per un ultimo caso di applicazione della norma, Trib. sup. acque, 29 dicembre 1950, n. 22, Acque bonif. costruz., 1951, 590, con osserv. di VARANESE). La ragione dell'int~rvento dell'amministrazione dei lavori pubblici stato dunque ogni volta rinvenuta non nel fatto che il provvedimento da emanare venisse ad incidere sull'acqua pubblica, ma nella necessit di provvedere alla regolazione degli usi in atto. Non v' tuttavia ragione per escludere che il potere in questione abbia attitudine a coprire i casi in cui una grave necessit pubblica impone, per poter essere soddisfatta, di attribuire temporaneamente all'acqua pubblica una destinazione diversa da quella in atto. Pu osservarsi che l'art. 43, quarto comma, appare prendere in considerazione solo l'aspetto per cosi dire privativo, della limitazione imposta all'uso delle preesistenti derivazioni, non anche quello positivo della attribuzione del diritto a derivare l'acqua, resa libera con l'imposizione della limitazione d'uso. Considerato anche che l'art. 43, quarto comma, non prevede indennizzo in favore dell'utente, si potrebbe esser tentati di instaurare un parallelo tra questa norma e quelle contenute nell'art. 48, terzo comma, 48, primo comma, del t.u., porre cio le limitazioni il) connessione con la necessit di eseguire nel pubblico interesse opere sul corso d'acqua o con la mancanza stessa dell'acqua e spiegare, nel primo caso, la mancata previsione dell'indennizzo con la temporaneit della limitazione, in conformit del principio scaturente dall'art. 46 1. espr. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 441 II (Omissis). -L'ultima questione sollevata dal ricorrente consiste nel quesito se il provvedimento prefettizio di requisizione fosse semplicemente viziato di incompetenza, cos da dar luogo ad una ipotesi di scorretto esercizio di un potere esistente, da denunziarsi davanti al giudice amministrativo, ovvero fosse stato emanato da una autorit amministrativa che non aveva alcun potere al riguardo. E la tesi del ricorrente che si tratterebbe proprio di carenza di potere, dato che la potest di requisire acque pubbliche non solo non attribuita al Prefetto dall'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo (che riguarda La restrizione dell'ambito di applicazione della norma al caso di esecuzione di opere nel pubblico interesse sarebbe per evidentemente arbitraria, data l'ampiezza della clausola speciali motivi di pubblico interesse. Se si considera invece che la competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici individuata oggettivamente dall'esser in questione una qualsivoglia necessit d'uso dell'acqua pubblica, i motivi di pubblico interesse che giustificano la limitazione non si prestano ad esser delimitati, potendo valere come tale ogni motivo di pubblico interesse, la cui realizzazione richieda l'uso dell'acqua ed in concreto imponga una limitazione delle preesistenti utenze. La mancata espressa previsione dell'aspetto positivo di attribuzione dell'acqua resa libera dalla limitazione del resto agevolmente spiegabile. Da un lato esso pu considerarsi implicito nella previsione della limitazione che, fuori dei casi in cui sia imposta da deficienza dell'acqua, di per s importa che una quantit di acqua resti libera per un diverso uso; dall'altro ,l'aspetto attributivo non deve necessariamente realizzarsi, potendo essere l'acqua utilizzata dalla stessa amministrazione concedente o da altra amministrazione del soggetto cui l'acqua appartiene. N, contro l'applicazione della norma nel senso sin qui visto pu trarsi argomento dall'ultima parte della disposizione (in guisa da conciliare nel modo pi opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze), poich vi si trova espressa una regola sulla ponderazione dei diversi interessi e non sull'oggetto del provvedimento, che dunque pu essere emesso anche quando non si tratti solo di regolare la utilizzazione dell'acqua fra titolari di preesistenti utenze. Oltre all'art. 43, quarto comma, non vi sono nel t.u. del 1933 norme che possano venire in applicazione nel caso in esame, dacch quelle che sul presupposto dell'urgenza facoltizzano all'inizio delle opere gi nel corso dell'istruttoria (art. 13, commi primo e secondo) tuttavia presuppongono l'inizio di un ordinario procedimento concessorio, sono cio volte a consentire un'attuazione preliminare della concessione, che dovr sopperire ad un'esigenza permanente, sottostando alle regole che disciplinano la possibilit di nuove concessioni con sacrificio delle preesistenti. L'art. 43, quarto comma, configura invece un caso in cui il ricorso di uno speciale motivo di pubblico interesse e la temporaneit dell'esigenza consentono di far luogo ad un provvedimento con possibili effetti deroga alla disciplina dell'ipotesi di sottensione di utenza. di concessione, al di fuori dello schema del procedimento concessorio e in 442 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la propriet privata), ma non compete a nessun organo di nessuna amministrazione, perch l'art. 43 del t.u. consente soltanto (al Ministro dei lavori pubblici) di regolamentare le utenze, e non di procedere a requisizioni. La natura pubblica delle acque, insomma, comporterebbe la mancanza di uno dei presupposti specifici che condizionano in concreto la esplicazione del potere di requisizione, il quale risulterebbe cos esercitato senza che fosse realmente esistente. Senonch, se esatto che il potere di requisizione di cui all'art. 7 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo riguarda la propriet priv11ta , non pu per affermarsi che in relazione ai beni dema- Il provvedimento adottato a norma dell'art. 43, quarto comma, del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non sembra comportare diritto ad indennizzo per l'utente che subisca la temporanea limitazione dell'uso della concessione. In conclusione possibile ritenere (cos come affermato dal Trib. sup. acque, 17 maggio 1973, n. 19) che la disciplina delle acque pubbliche contempli un potere dell'amministrazione preposta alla tutela e gestione di questo bene demaniale, di attuare una destinazione dell'acqua diversa da quella precedente, con sacrificio delle preesistenti utenze, per la soddisfazion di esigenze straordinarie, cio al tempo stesso imprevedibili eccezionali e temporanee, nel pubblico interesse. La competenza ad adottare tali provvedimenti, consentiti dall'art. 43, quarto comma, del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, deve ritenersi spettare per ili. demanio i (secondo quanto indicato nel titolo), si riferisca solo alle espropriazioni in materia di edilizia residenziale, dando cos ragione alla tesi dell'Avvocatura Generale dello Stato mediante interpretazione autentica. In realt, anche se la sede 1;1on la pi appropriata, bisogna riconoscere alla norma una portata del tutto generale, comprensiva cio di tutte in genere le espropriazioni, e non soltanto di quelle per interventi in materia di edilizia residl;!nziale, dello Stato e di enti pubblici, come risulta: 1) dai lavori preparatori, che in questo caso assumono rilevanza, essendo stata la norma introdotta in sede di discussione parlamentare, che quindi ha fornito I'occaso legs. Risulta dai lavori parlamentari (Atti Camera dei Deputati -VI Legislatura, seduta di luned 3 dicembre 1973, interventi dell'on. Cusumano, pag. 14838; dell'on. Prearo, pag. 14841; dell'on. Busetto) che la norma risponde al duplice intento di alleviare l'onere pubblico e di creare un sistema unico per tutte le espropriazioni; non solo di quelle in materia di edilizia residenziale, ma anche per la costruzione di strade da parte dell'ANAS, di ferrovie ecc.; 2) dal tenore della norma, formulata in modo cos generale e comprensivo da abbracciare tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi dello Stato o di enti pubblici; 3) dal fatto che lo stesso testo di legge (ad esempio nel modificare il primo comma dell'art. 3 del decreto-legge), allorquando ha voluto riferirsi agli interventi di edilizia residenziale statali o regionali, lo ha detto espressamente. La nuova disposizione viene cos a seguire apparentemente l'indirizzo della circolare 8 febbraio 1972 del Ministero di LL.PP. poich in realt limita l'applicazione generale della disciplina della legge sulla casa alle sole norme relative alla determinazione dell'indennit di espropriazione . Relativi alla determinazione dell'indennit di espropriazione sono cer tamente gli art. 16 e 17 della legge sulla casa, che fissano i criteri relativi; ma anche quelle ad esempio, che prevedono la competenza dell'U.T.E. sia nel fissare il valore agricolo medio annuale (art. 16), sia nel rivedere le indennit provvisorie non accettate (art. 15); l'art. 18, che demanda ai comuni di delimitare i centri edificati; l'art. 19, he prevede l'opposizione giudiziaria davanti la Corte di Appello: in altri termini tutte le norme, che stabiliscono criteri e modalit (cio procedimento) per determinare l'indennit di espropriazione. Attiene a questa stessa fase procedurale anche l'indicazione d~ll'indennit provvisoria, prevista nell'art. 11, la quale altro non che l'applicazione all'area soggetta ad espropriazione dei valori fissati in via generale nell'art. 16, va fatta in sede di dichiarazione di p.u. o atto equiparato, e pu dar luogo, se non accettata, a revisione dell'U.T.E. Ma gi a proposito della indicazione provvisaria, non si pu non dissentire dalla circolare 18 settembre 1974 del Ministero dei LL.PP., che, pur non PARTE II, QUESTIONI parlandone esplicitamente, mostra per di ricomprenderla nella competenza generale, che vorrebbe riconoscere al presidente della giunta regionale anche per le espropriazioni statali o di enti pubblici nazionali. In 1.1ealt la competenza regionale stabilita in proposito con il suddetto art. 11 venuta meno in virt del successivo art. 25 (e il rinvio al II titolo della legge sulla casa comprende anche questa disposizione), sostituita dalla competenza statale per le espropriazioni (statali o di enti pubblici nazionali) attribuite alla competenza statale. Peraltro il dissenso della suddetta circolare non pu non essere pi profondo e radicale, poich in essa si vogliono sottrarre alla competenza statale ed attribuire alla competenza regionale anche l'emanazione dei decreti di espropriazione nonch di occupazione di urgenza per opere pubbliche statali o di enti pubblici nazionali. Non molto chiaro l'ordine logico seguito per pervenire a una tale conclusione, ma, quale che esso sia, non pu sopprimere il fatto obbiettivo che il rinvio operato con la disposizione della legge del 1974 fatto soltanto a qu,elle norme del II titolo della legge sulla casa, che si riferiscono alla determinazione dell'indennit di espropriazione , non anche alle altre relative al procedimento di espropriazione vero e proprio, e men che mai al procedimento per l'occupazione di urgenza, per i quali si sono volute evidentemente mantenere in vita la disciplina generale o le discipline speciali, che li riguardano. A stretto rigore il rinvio non riguarda nemmeno la determinazione per l'indennit di occupazione, prevista dall'art. 20, e solo un'interpretazione estensiva pu pervenire all'applicazione anche di questa norma, sulla base di una duplice considerazione: che essa considerata come collegata con l'indennit di espropriazione, e che in definitiva corrisponde agli interessi del 5% su tale indennit, che gi per l'innanzi erano riconosciuti per un tale titolo. Nella circolare ministeriale si fa leva sull'altro comma del decretolegge n. 115 del 1974, che peraltro stabilisce la competenza del presidente della giunta regionale (in mancanza di norme regionali diverse) per i procedimenti (di espropriazione o di occupazione di urgenza) di competenza della Regione . Tali sono quelli indicati nell'art. 3 del D.C.S. 15 gennaio 1972, n. 8 e nell'art. 6 dell'altro decreto legislativo n. 1036 del 1972, cio relativi a opere pubbliche delle Regioni o alle stesse delegate, ma nessuna norma di legge attribuisce alla competenza regionale, nemmeno delegata, la espropriazione per opere pubbliche statali non delegate o per opere pubbliche di enti pubblici a carattere nazionale. Merita infine che si superino le incertezze manifestate nella suddetta circolare ministeriale sul carattere interpretativo o innovativo della nuova disposizione, prendendo posizione a favore del carattere innovativo. Il dibattito avutosi in precedenza sulla (estensione della) applicazione della nuova disciplina espropriativa della legge sulla casa poteva fornire lo spunto per l'emanazione di una norma interpretativa; ma in realt il legislatore ha risolto tale dibattito non gi riconducendo le espropriazioni considerate dalla nuova disposizione nell'alveo di una applicazione integrale della disciplina della legge sulla casa, ma creando un nuovo sistema, in virt del quale tutte le espropriazioni -sia quelle, per le quali si discuteva se rientrassero oppure no nell'ambito della disciplina della legge sulla casa, sia le altre -sono ora soggette alle norme di questa legge per quanto concerne la determinazione dell'indennit di espropriazione e invece alle precedenti norme sue proprie (della legge generale del 1865 o delle varie leggi speciali) per quanto concerne i (veri e propri) procedimenti di espro RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO priazione o di occupazione di urgenza (e corrispondenti competenze ammi nistrative). E tale nuovo sistema non pu avere che carattere innovativo. Esaminati cosi la disposizione, e il nuovo sistema con essa instaurato, nelle loro linee generali, possono prendersi in considerazione taluni aspetti particolari, segnalati dal Ministero dell'Interno nella sua lettera, che non risultino superati o risolti con la precedente esposizione. Uno quello della competenza e delle modalit per l'ordine di deposito e pagamento dell'indennit, dopo che la competenza del presidente della giunta regionale, stabilita con l'art. 11, venuta meno in virt dell'art. 25 della legge sulla casa. Il Ministero dell'Interno propenso a ritenere che anche questo adempimento attenga alla determinazione dell'indennit di espropriazione, e .torni applicabile quindi il suddetto art. 11, con la sosti tuzione per della competenza prefettizia (allorch, s'intende, gli adempi menti amministrativi per l'espropriazione sono di competenza del Prefetto) a quella ormai cessata dal presidente della giunta regionale. Questa Avvo catura Generale non molto persuasa di una tale soluzione, del resto pro spettata dal Ministero in via di mera ipotesi; ed portata invece a propen de;re per la soluzione, anch'essa affacciata dal Ministero, della competenza giudiziaria in base alla legge 20 marzo 1968, n. 391. difficile ricondurre l'ordine di deposito o pagamento fra le operazioni per la determinazione delll'mdenm.iit idi :espropriazi-one, ipotch iesso presup pone un'indennit gi determinata e non solo in corso di determinazione, e d'altro canto predisposto non gi a questo fine, ma al fine della emanazione del provvedimento di espropriazione, e sicch pi verosimile che attenga invece al procedimento di espropriazione vero e proprio. Ma poi, anche a voler porre l'ordine di deposito o pagamento nel novero delle operazioni rivolte a determinare l'indennit di espropriazione, da considerarsi quindi al lume degli artt. 11 e 25 della legge sulla casa, difficile anche affermare che, venuta meno la competenza del presidente della giunta regionale, possa dirsi sostituita da quella prefettizia, mentre pi agevole ritenere che, essendo la competenza del presidente della giunta regionale delegata e temporanea, si sia venuta alla sua cessazione a ripri stinare quella giudiziaria. Come si vede, comunque la questione voglia essere riguardata, la solu zione c'isoria e cessione volontaria (art. 10 della legge sulla casa e 6 del decreto legge n. 115/1974). Non vi dubbio che la cessione volontaria possa aver luogo nei limiti stabiliti dalle norme suddette quanto all'entit del prezzo, commisurata alla (prevista) indennit di espropriazione, maggiorata del 30%. Il problema se dopo l'accettazione il prefetto possa proseguire nell'espropriazione ovvero venga meno il suo potere. Peraltro tale problema viene risolto in modo analogo negli art. 25 e 29 della legge del 1965 e nell'art. 12, primo comma della legge sulla casa, unica differenza essendo che nel primo caso l'offerta viene fatta da chi promuove l'espropriazione e n:el secondo dall'autorit che dichiara la p.u: : Ma in ambedue il procedimento di espropriazione resta sospeso in attesa dell'atto di trasferimento .(che la giurisprudenza ha definito con riguardo agli accordi amichevoli dell'art. 25. come contratto di diritto pubblico). Coine noto, gi gli art. 25 e 29 della legge del 1865 ponevano un termine di 15 giorni per gli accordi amichevoli, che per non mai stato considerato perentorio; come pu ritenersi per il termine di 30 giorni previsto nell'art. 12 per la cessione volontaria. Nulla vieta perci che il procedimento di esproprio resti sospeso anche oltre i termini suddetti, sulla base di una prudente valutazione e salvo che la parte pi diligente lo riattivi. E. -Ordinanza di pagamento o deposito. Non pu che farsi riferimento a quanto si detto innanzi. Vi solo da aggiungere che, anche indi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pendentemente da quanto prescrive la legge n. 391/1968, nulla vieta che si condizioni l'ordine di pagamento diretto alla condizione di una adeguata garanzia, potendo questo come in genere ogni atto amministrativo assoggettato a condizione (e quindi essere revocato o sostituito con l'ordine di deposito in caso che la condizione non si avveri). F. -Espropriazione. Vanno osservate le norme del capo V della legge del 1865 e l'espropriazione disposta indipendentemente dalla perizia giudiziale, ma sulla base dei certificati comprovanti il deposito o il pagamento (art. 48). L'ultimo quesito prospettato dal Ministero dell'Interno quello di diritto transitorio. Se deve ritenersi che la nuova disposizione abbia carattere innovativo, secondo l'avviso innanzi espresso, essa non pu essere applicata per quei procedimenti che si sono conclusi, alla data della sua entrata in vigore, con l'emanazione del decreto di espropriazione. Si applica invece ai proce.. dimenti in corso, in virt del principio che l'indennit di espropriazione va determinata con riguardo al momento in cui si opera la espropriazione, si realizza cio il sacrificio del diritto di propriet, che ~ il fondamento per il corrispettivo della indennit li espropriazione. Una deroga pu ammettersi nel caso che sia gi intervenuta l'accettazione detll',inderundlt offetria dall'altra parte (al't. 25 delilia iLeg~e del 1'865), a causa del realizzato incontro di volont (sicch ad esempio la deroga non sussiste allorch l'offerta prevenga non gi dall'altra parte, ma dall'autorit che procede all'espropriazione, come ad esempio per i piani di zona in base alla legge n. 167 /1962). Altra deroga quella degli accordi (davanti al Sindaco) considerati nell'art. 26 della legge del 1865, per lo stesso ordine di considerazioni. Vi poi l'ipotesi particolare, fatta nella lettera del Ministero, di accettazione da parte di alcune soltanto delle ditte soggette ad espropriazione. Pur tenendo conto dei profili equitativi per possibili sperequazioni, segnalati dal Ministero, tuttavia non si pu, da un punto di vista di stretto diritto, non ritenere che le espropriazioni non concluse con accettazione o accordo amichevole cadono sotto l'impero della nudva disciplina, e le indennit vanno revisionate in base ai nuovi criteri. In realt i rilevanti profili equitativi possono essere superati considerando che la situazione non diversa allorch per le espropriazioni non concluse consensualmente venga promossa opposizione giudiziaria, sulla quale nessuna influenza pu spiegare la sistemazione consentuale delle altre. Per le espropriazioni in corso pu presentarsi il problema dell'ulteriore svolgimento, allorch sia gi intervenuta, sulla base della precedente disciplina, perizia giudiziale e magari ordine dell'autorit giudiziaria per il pagamento o il deposito della stessa. Invero, se ancora non sono intervenuti tali adempimenti, non vi alcun ostacolo per avviare la determinazione dell'indennit di espropriazione in base alla nuova disciplina. Ma il problema sorge allorquando, tale determinazione e magari l'ordine di deposito e pagamento essendo intervenuti in base alla precedente disciplina, occorre domandarsi come debbano essere modificati in base alla nuova. In effetti lo stesso problema si gi presentato in sede di prima applicazione della legge sulla casa; e, avendo la Gescal richiesto all'autorit giudiziaria di modificare l'ordine di deposito o pagamento in base alla revisione della indennit di espropriazione, si sono avute pronunzie discordanti, in alcuni casi essendosi fatto luogo alla modificazione, in altri casi PARTE II, QUESTIONI essendosi ritenuto che trattavasi di materia, ormai rimessa alle decisioni in sede di opposizione giudiziaria. L'Avvocatura dello Stato si attenuta a questa seconda soluzione, proponendo opposizione giudiziaria, ma la materia merita di essere meditata dopo che la Corte di Cassazione, con la sentenza 15 gennaio 1974, n. 1651, ha confermato il suo indirizzo, secondo il quale criteri e relative norme menzionate nei provvedimenti di espropriazione non possono essere riveduti dal giudice ordinario, la materia essendo rimessa al giudice amministrativo e potendo essere riesaminata in sede di autotutela. Non che un tale indirizzo giurisprudenziale possa valere in tutti i casi, e non mancano elementi per sostenere che esso non pu essere invocato allorch, essendo in discussione una questione di diritto transitorio, fondata sulla successione delle leggi nel tempo, si tratti in effetti di stabilire la norma obbiettiva applicabile. Ma, poich il procedimento di espropriazione ancora in cori:;o, motivi di tuziorismo inducono ad assumere un atteggiamento pi prudente: di rivedere in sostanza la determinazione, in via amministrativa, dell'indennit di espropriazione, provocando, ove sia necessario, un nuovo ordine giudiziario per il deposito o pagamento. In tale modo sar oltretutto possibile porre l'autorit giudiziaria di fronte all'alternativa; di emanare un nuovo ordine di deposito o pagamento (sulla base della indennit di espropriazione, rideterminata in via amministrativa), ovvero di consentire che la questione vada rimessa al giudice di opposizione giudiziaria. ' I vari problemi esaminati e la loro delicatezza devono convincere sulla opportunit di mettere a punto, mediante appropriato coordinamento, la applicazione del nuovo sistema instaurato con la legge n. 247/1974, anche prima, per il loro carattere di attualit, e indipendentemente dalla riforma generale della normativa sulla espropriazione per p.u., gi allo studio dell'Ufficio della Riforma. La presente lettera viene doverosamente inviata per conoscenza anche. al Ministero LL.PP. -Gabinetto; e inoltre al Ministero dei Trasporti, con il quale si gi avuto occasione di esaminare taluni dei problemi suddetti. (Parere del Consiglio di Stato 31 gennaio 1975, n. 25, 1974). Esaminati gli atti ed udito il relatore; Ritenuto: Nella citata relazione, il Ministero dei lavori pubblici ricorda che il Consiglio di Stato, nel parere di Commissione speciale 24 giugno 1972, n. 786, aveva avvisato nel senso della applicabilit integrale del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per le opere pubbliche di competenza delle Regioni a statuto ordinario, o ad esse delegate; mentre per le opere di competenza dello Stato conservano vigore la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed, eventualmente, quelle delle leggi speciali. Per le nuove costruzioni ferroviarie, lAmministrazione continu pertanto ad applicare la . legge n. 2359, cit., nonch la legge sul risanamento di Napoli, 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamata dalla legge 7 luglio 1907, numero 429. Alcune perplessit sono per sorte con l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974, n. 247 (conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale) con cui stabilito (art. 4). Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione 32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'indennit di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere e di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni, o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali . Questa disposizione, secondo l'Amministrazione riferente, parrebbe da intendere come limitata alla sola determinazione dell'indennit, con la conseguenza che le Amministrazioni dello Stato, dopo eseguite le pubblicazioni di cui all'art. 10, legge n. 865, cit., dovrebbero rivolgersi al presidente della Giunta regionale, affinch il medesimo indichi le indennit da corrispondere agli espropriati, onde procedere alle ulteriori incombenze. Dubbi, per, sorgevano: a) per la duplicit dei soggetti che interverrebbero nel medesimo procedimento amministrativo (organo statale ed organo regionale); b) perch, nel citato parere del Consiglio di Stato, si considerarono inscindibili le norme determinanti la competenza ed il procedimento, e quelle concernenti la determinazione dell'indennit; c) perch nel sistema della legge n. 247, cit., la pubblicazione degli atti, al contrario che nella legge del 1865, non accompagnata dall'offerta dell'indennit, la cui determinazione invece riservata al presidente della Giunta regionale. L'Amministrazione riteneva altresi opportuno che fosse chiarita la condotta da seguire quando si fosse gi provveduto alle pubblicazioni, ed all'offerta dell'indennit. Nessun dubbio, essa diceva, che debbansi pagare le indennit gi concordate con gli esproprianti, mediante sottoscrizione degli appositi verbali. Per le indennit invece non accettate, e, sopratutto, dove fosse in corso la perizia giudiziaria, v' l'alternativa di completare la procedura secondo le norme inizialmente utilizzate, o di rinnovarla dando corso alle pubblicazioni giusta l'art. 10 della legge n. 865, cit. Su tali quesiti, il Ministero dei lavori pubblici chiede il parere del Consiglio di Stato. Con successiva ne>ta, 15 gennaio 1975, 111. 323/Gab., fil Minilstro dei 1Jarvori pubblici, premesso che organi dipendenti ed altre amministrazioni dello Stato avevano esposto dubbi e perplessit circa la detta normativa, nonch a proposito della circolare del Ministero stesso, 18 ottobre 1974 (numero 8107/61/A-1), trasmetteva, a completamento della relazione, la citata circolare; la nota di delucidazioni 30 ottobre 1974, n. 8327/23; due note, 18 ottobre 1974 e 9 novembre 1974, ed un marconigramma circolare 7 novembre 1974, tutti n. M/4124/11, del Ministero dell'interno, Direzione generale Affari generali e Personale; il parere della Avvocatura generale dello Stato, 26 novembre 1974, n. 2722; e una relazione riepilogativa dell'Ufficio studi e legislazione del Ministero dei lavori pubblici al Capo di Gabinetto del Ministro, in data 15 gennaio 1975, n. 224. Considerato : L'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modifi cazioni, in legge 27 giugno 1974, n. 247, consta di due commi, il primo dei quali inserito, per iniziativa parlamentare, con la legge di conversione, ed il secondo in tale sede lievemente modificato, talch il testo in vigore il seguente: Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennit di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere O di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali. PARTE II, QUESTIONI In carenza di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione e.di occupazione di urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione. La norma si inserisce dunque nel sistema della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla quale il Consiglio di Stato; col parere di Commissione speciale 24 giugno 1972, n. 786, espresse l'avviso: -che detta legge ha camttere speciale , ed applicabile, in deroga alla legge generale sull'espropriazione per causa di pubblica utilit, 25 giugno 1865, n. 2359, ed alle altre leggi speciali preesistenti, solo nelle materie in essa espressamente considerate (art. 9, legge n. 865, cit., ed art. 1 legge 25 febbraio 1972, n. 13); -che essa si applica solo ad opera di competenza delle regioni, o alle stesse delegate (art. 3, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8); -che (salvo espresse deroghe legislative, alcune delle quali erano citate) dovessero essere considerate inscindibili le disposizioni del titolo II, concernenti il procedimento e la determinazione delle indennit. La Commissione, riesaminato il detto parere in rapporto alla legge sopravvenuta, ritiene che tutte le massime sopra riassunte conservino attuale valore. L'estensione della determinazione dell'indennit ai sensi della legge n. 865 cit. a tutte le espropriazioni preordinate ad opera dello Stato e degli enti pubblici territoriali o non territoriali, non trasforma la norma speciale. in norma generale. Il fondamento costituzionale dell'espropriazione non risiede nella qualit pubblica dell'espropriante, bensi nei motivi d'interesse generale dell'iniziativa (art. 42, terzo comma, Cost.), ed infatti ben noto che un'espropriazione pu essere promossa anche da un soggetto privato (esempio: art. 83 t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sul Mezzogiorno). L'art. 4 cit. non introduce dunque una norma generale., bens estende una norma speciale ad un ulteriore gruppo di potenziali esproprianti, mentre la norma potrebbe dirsi generale, sol quando abbracciasse ogni possibile ipotesi di soggetto espropriante. L'attuale secondo comma dell'art. 4 non apporta alcun sussidio alla tesi, secondo cui con tale disposizione si sarebbe voluto attribuire alle regioni una competenza generale in tema d'espropriazione per pubblica utilit, anche per le opere e gli interventi promossi dallo Stato. Il contenuto della norma ben modesto. La legge n. 865 cit. manteneva espressamente ferma, per i decreti d'espropriazione e di occupazione d'urgenza, la competenza dei prefetti (art. 13, ed art. 20). L'art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, trasfer alle Regioni le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia espropriativa per le opere di competenza delle regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il presente decreto . L'art. 6 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, emanato in base a delega contenuta nello art. 8 della legge n. 865, cit. (norme per la riorganizzazione delle amministrzioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale ) raccord i due testi, del 1971 e del 1972, stabilendo: I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza, emanati nell'ambito delle disposi- zioni degli articoli 13 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono di competenza, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, della Regione nel cui territorio sono ubicati i beni oggetto dei provvedimenti. E dunque, l'art. 4, secondo comma della legge n. 247, non nemmeno una norma che trasferisca competenze dallo Stato alla Regione, perch la traslazione delle attribuzioni prefettizie alla regione, nel quadro del decreto n. 8 del 1972, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO erasi gi verificata con l'art. 6 del decreto n. 1036 dello stesso anno; bensl una disposizione che in carenza d'apposite norme regionali , cio se la regione omette o ritarda di definire l'organo competente ad emettere i decreti d'espropriazione e d'occupazione d'urgenza, individua detto organo nel presidente della giunta regionale. Le regioni a statuto ordinario non hanno competenza in materia d'espropriazione per pubblica utilit (art. 117 Cost.), e quindi una apposita norma non pu concepirsi, come bene risulta dal citato art. 4, secondo comma se non in relazione a procedimenti di competenza della regione. Ma questi procedimenti sono proprio quelli menzionati dall'art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e quindi anche le supposte norme regionali non possono contenere disposizioni generali in tema d'espropriazione per pubblica utilit, bens disposizioni puramente organizzatorie e strumentali (come que'lle, appunto, relative alle competenze degli organi), in materie attribuite alla regione per altro titolo. Vero , infine, che il Consiglio di Stato ha enunciato la regola della normale inscindibilit delle disposizioni rispettivamente attinenti al procedimento in genere ed alla determinazione dell'indennit in specie. Ma ovvio che la regola debba cedere dinanzi ad un'espressa eccezione legislativa. Due, infatti, ne venivano rilevate nel citato parere (legge 12 dicembre 1971, n. 1133, sul finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena; legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente), dove si diceva essere. appena da sottolineare quali ulteriori complicazioni possono sorgere da questo sistema, per dir cosi misto . Il primo comma dell'art. 4 costituisce appunto un nuovo esempio di tale sistema misto : ma non difficile ricondurlo negli argini d'una corretta ermeneutica. La norma estende alle espropriazioni per opere o interventi dello Stato e degli enti pubblici le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennit di espropriazione . Le sole norme considerate sono dunque quelle attinenti al metodo di determinazione del quantum, cio gli artt. 16 e 17. Il procedimento espropriativo invece, rimane, per ogni altro riguardo, sostanzialmente inalterato, cosi come avvisavasi nel pi volte citato parere 24 giugno 1972. Non concerne la determinazione della indennit l'art. 10 della legge n. 865, cit., sulla pubblicazione degli atti espropriativi. Tale pubblicazione preordinata infatti alla dichiarazi-One di pubblica utilit, che, nel caso delle opere di competenza del Ministero dei Lavori pubblici non occorre, essendo implicita nel decreto d'approvazione del progetto. Dovr invece I'Amministrazione espropriante provvedere alla pubblicazione del piano particolareggiato, nei modi stabiliti dagli artt. 16 ss. legge 25 giugno 1965, n. 2359, in una all'elenco sommario dei beni da espropriare, dei relativi proprietari, e delle indennit offerte, come stabilito dall'art. 24 della legge del .1865. L'indennit offerta deve essere determinata secondo i criteri degli artt. 16 e 17 della legge del 1971. Non esiste per alcuna necessit che l'Amministrazione espropriante rivolgasi al presidente della Regione. Se questi, nelle espropriazioni regionali, determina direttamente secondo detti criteri (cio, applicando i valori medi ed i coefficienti stabiliti annualmente dagli uffici tecnici erariali) le indennit provvisorie previste dall'art. 11, lo stesso calcolo pu compiere qualsiasi espropriante, per stabilire l'offerta. Sar cura dell'Amministrazione assumere le opportune notizie PARTE II, QUESTIONI presso l'ufficio erariale competente, o concordare con l'amministrazione delle finanze che gli uffici tecnici erariali comunichino le tabelle annuali ai propri uffici interessati. L'indennit offerta pu essere accettata espressamente dagli espropriandi, oppure pu f0tro:narsi con 'accovdo amichevole tra ,espiropr.Ja.Illte ed espro,... priandi. Il termine per il concordamento rimane, ovviamente, quello stabilito dagli artt. 18, 25 e 29 della legge del 1865. per da ritenere che l'indennit concordata non possa superare il massimo stabilito dall'art. 12 della legge n. 865, cit., modificato dall'art. 6 del decrteo-legge 2 maggio 1974, n. 115, cio il 30 % dell'indennit offerta. Se infatti si ammettesse il concordamento libero, potrebbe risultare indirettamente frustrato l'intento del legislatore, di ancorare le indennit a parametri prestabiliti, ed invariabili per ogni tipo di area e per ogni anno. Le indennit accettate o concordate formeranno oggetto di pagamento diretto o di deposito, come previsto dall'art. 30 della legge 1865, sostituito dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 391. In base alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzer l'occupazione immediata dei fondi. sorto qualche dubbio, se l'ordine di pagamento o di deposito debba essere impartito dall'autorit giudiziaria o dal prefetto: ma poich queste disposizioni non riguardano la determinazione dell'indennit, che gi definitivamente determinata nella misura accettata o concordata, il dubbio non ha motivo d'esistere. La legge 20 marzo 1968, n. 391, ha sostituito l'art. 30 della legge del 1865: se si segue il procedimento da tale ultima legge previsto, non possibile fare rivivere norme abrogate. Altre norme procedimentali della legge n. 865 non sono applicabili, perch la estensione, come si disse, non le concerne. Per le indennit non espressamente accettate, gli artt. 31 ss. della legge del 1865 prevedevano la perizia giudiziaria. Nella legge n. 865, cit., le indennit non accettate sono determinate definitivamente, ad istanza del presidente della giunta regionale, dal competente ufficio tecnico erariale (art. 15, primo e secondo comma). Si potrebbe dunque chiedere se debba osservarsi l'art. 15 della legge n. 865, sostituendosi ovviamente in questo caso il prefetto al presidente della giunta regionale. Il dubbio si potrebbe anche motivare teoricamente, chiedendosi se le norme ora accennate siano di procedimento ., oppure relative alla determinazione dell'indennit ., ma la questione sarebbe priva di contenuto. Se procedimento una serie d'atti e d'operazioni amministrative, per conseguire un risultato finale, evidente che anche alla determinazione dell'indennit si perviene attraverso un procedimento, o, se si vuol essere pi precisi, un sub-procedimento inse~ rito nella procedura espropriativa. Bisogna invece domandarsi (come a proposito del limite del 30 % per il concordamento dell'indennit) se la stima dell'ufficio tecnico erariale sia tanto inerente al sistema degli artt. 16 e 17, della legge 865, che qualunque altro metodo di stima lo snaturerebbe. La risposta deve essere affermativa. La legge ora citata ha inteso sostituire alla discrezionalit tecnica, del perito nominato dal tribunale un metodo vincolato ai valori medi ed ai coefficienti prestabiliti dall'ufficio tecnico erariale. La stima, quindi, non propriamente una perizia, ma piuttosto un controllo effettuato dall'ufficio tecnico erariale per accertare la corretta applicazione, da parte dell'espropriante, dei criteri prestabiliti dall'ufficio stesso. Ed anche in questo caso, come in quello sopra ricordato, l'attuazione del fine propostosi dal legislatore impone che l'organo competente a determinare definitiva.mente in sede amministrativa l'indennit sia quello stesso previsto dalla legge n. 865, senza l'inserzione di valu RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tazioni estranee, come quelle dei periti, che potrebbero sostanzialmente alterare il prescritto criterio di stima. Il prefetto, quindi, chieder all'ufficio tecnico erariale competente la determinazione delle indennit non accettate n concordate. La disposizione, tra l'altro, non tanto singolarmente anomala, perch vi sono vari casi, in cui la stima giudiziaria sostituita da quella d'.ufficio dell'Amministrazione (il Genio civile: art. 33 t.u. 11dicembre1933, n. 1775; gli uffici tecnici dell'ANAS: art. 8 legge 21 maggio 1955, n. 463; gli uffici dell'Amministrazione forestale: art. 94 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215; gli uffici tecnici erariali: art. 3 d.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138; etc.). L'ufficio tecnico erariale comunicher la propria stima al prefetto, questi ne dar notizia all'espropriante, affinch possa provocare dall'autorit giudiziaria l'ordine di pagamento diretto o di deposito dell'indennit. . Dopo quel che si detto a proposito dell'art. 30 della legge del 1865, non necessario ripetere che anche l'art. 48 della stessa legge va applicato .secondo il testo sostituito dall'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391; cio che debbono essere il pretore o il tribunale a disporre il pagamento diretto, oppure il deposito nella Cassa depositi e prestiti, dell'indennit determinata dall'Ufficio tecnico. erariale. Sulla base dei conseguenti certificati, il prefetto pronuncer l'espropriazione, con decreto da notificare agli espropriati nel modo previsto dall'art. 51. Da tale giorno, decorrer il termine per l'opposizione all'indennit dinanzi al giudice competente. Tutto quel che fin qui si detto, si pu riepilogare in brevissima sintesi, nel senso che il ricordato art. 4 della legge 27 giugno 1974, n. 247, incide sulla legge generale. d'espropriazione per pubblica utilit, 25 giugno 1865, n. 2359, solo nei limiti qui di seguito precisati: 1. -L'indennit da offrirsi dall'espropriante ai sensi dell'art. 24 legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere determinata, dall'espropriante stesso, secondo i criteri previsti dagli artt. 16 e 17 della legge 12 ottobre 1971, n. 865. 2. -L'indennit concordata tra espropriante ed espropriato ai sensi degli a:!1tt. 25 ss. !legge n. 2359, ciit., n