ANNO XXX N. 2 MARZO-APRILE 1978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO l 9 7 8 ABBONAMENTI ANNO L. 12.75.Q UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . 2.250 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 ~tampato in Italia_ -Printed in ltalr Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1960 (8219130) Roma, 1978 -Istituto Poligrafico Jello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco Favara} . pag. 14 3 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA ZIONALE (a cura COMUNITARIA E JNTERNAde//' avv. Oscar Fiumara} . 179 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. Carlo Carbone} . 190 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE cato Adriano Rossi) (a cura dell'avvo I 97 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA dell'avv. Raffaele Tamiozzo} . (a cura 204 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Bafle} (a cura dell'av 220 Sezibne settima: GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI toria} IN MATERIA DI ACQUE ED (a cura dell'avv. Paolo Vit 244 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia Di Belmonte} . 260 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE . pag. 73 CONSULTAZIONI 86 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NOR!, Ancona; Francesco Cocco, .Bari; Michele DIPACE, Bologna; Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo . CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; Raffaele TAMIOZZO, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'.Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI AZZARITI G., Il referendum abrogativo nella Costi;'uzione italiana . . I, 145 DI TARSIA DI BELMONTE P., Licenza edilizia e concessione comunale per le opere statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 264 LAMBERTI C., Sul divieto dello jus novorum nel del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . nuovo processo . . . . I, 197 MARZANO A., Sui rimedi consentiti dall'ordinamento nazionale per la eliminazione del contrasto con la normativa comunitaria di successive ed incompatibili disposizioni di diritto interno . . . . . I, 179 ROSSI A., Sulla responsabilit del rappresentante legale di ente pubblico per le violazioni della legge sugli infortuni sul lavoro . . I, 260 TAMIOZZO R., Centro storico: rilevanza giuridica positiva in un cetto descrittivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . con- I, 213 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT -Competenza e giurisdizione -Tribunali ordinari e tribunale superiore Concessione di pertinenze idrauliche -Revoca parziale per pregiudizio agli interessi idraulici -Declaratoria di illegittimit -Giurisdizione del tribunale superiore, 248. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Riserva -C.d. sorpresa geologica -Tempo dell'iscrizione della riserva, 250. -Appalto di opere pubbliche -Riserva -Partite di lavoro successive Indicazione degli oneri ulteriori Onere -Sussiste, 250. -Difficolt di esecuzione derivanti da cause geologiche -Cause non prevedibili -Requisiti -Fattispecie, 250. ATTO AMMINISTRATIVO -Atto amministrativo concessorio Possibilit di effetti pregiudizievoli per i terzi -Obbligo di motivazione Sussiste, 204. -Licenza di commercio -Concessione Obbligo di motivazione -Sussiste, 204. CIRCOLAZIONE STRADALE -Viabilit -Tenuta del fondo stradale -Obbligo della P.A. -Non sussiste, 202. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Decisioni dell'A.G.O. su gi:.rdizi possessori e petitori contro la. P.A. Effetto preclusivo -Irrilevanza in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilit, con nota di R. TAMIOZZO, 212. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Autorizzazioni e concessioni -Concessione di un servizio di trasporti pubblici: affidamento a terzi -Posizione dell'ex concessionario rispetto al provvedimento di affi. damento, 190. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Impiego pubblico -Assistenti universitari ordinari: impiego pubblico, 194. -Occupazione di immobile sine titulo -Giurisdizione dell'A.G.O. -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 212. -Pubblico impiego -Concorso in amministrazione statale -Competenza T.A.R. per il Lazio -Sussiste, 207. COMUNIT EUROPEE -Normativa comunitaria -Successive e contrastanti norme di diritto interno -Necessit per il giudice nazionale di investire la Corte Costituzione -Esclusione -Obbligo del giudice nazionale di disapplicazione della norma di diritto interno, con nota di A. MARZANO, 179. -Previdenza sociale dei lavoratori migranti -Prestazioni previdenziali Cumulo -Limitazione -Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale -Norme anticumulo nazionali -Applicabilit -Limiti, 188. DEMANIO E PATRIMONIO -Beni culturali -Esercizio del diritto di prelazione ex art. 31 1. 1089/1939 Potere di intervento della P.A. in sede di determinazione del prezzo Presupposti -Ammissibilit, 211. -Demanio storico e artistico -Bellezze naturali -Centri storici -Tutela Qualificazione, con nota di R. TAMIOZZO, 211. EDILIZIA -Lavori pubblici -Funzioni attribuite alla Regione -Esercizio e titolarit delle funzioni amministrative -Spettano alla Giunta Regionale, con nota - di R. TAMIOZZO, 212. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Annullamento del decreto di espropriazione -Possibilit di utilizzazione degli atti presupposti non travolti dall'annullamento -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 212; -Dichiarazione -Scadenza del termine per il compimento dell'espropriazione e dei lavori -Inefficacia del provvedimento di occupazione di urgenza -Sussiste, con nota di R. T AMIOZZO, 212. -Dichiarazione di pubbliica utilit Vizio di incompetenza del provvedimento emanato dal Presidente della Giunta senza delibera di quest'ultima -Sanabilit, con nota di R. TAMIOZZO, 211. - Espropriazione ex 1. 22 ottobre 1971, n. 865 -Dichiarazione di pubblica utilit -Fissazione dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori -Necessit -Sussiste, con nota di R. T AMIOZZO, 212. -Indennizzo -Determinazione del valore di immobile in base a nozioni di comune esperienza -Illegittimit, 201. -Individuazione della localizzazione dell'opera pubblica in uno strumento urbanistico -Rilevanza -Limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 211. -Inosservanza del termine previsto dall'art. 10, secondo comma, l. 865/ 1971 -Non comporta illegittimit del procedimento espropriativo, con nota di R. TAMIOZZO, 212. --Occupa:lllone temporanea d'urgenza Estensione, con nota di R. TAMIOZzo, 211. -Provvedimenti espropriatiV'i in materia di viabilit locale -Competenza della Regione -Sussiste, con nota di R.' TAMIOZZO, 212. -Risarcimento di danni da occupazione illecita -Equivalente del valore -Destinazione a cava dell'immobile -Rilevanza, 244. - Strada sclassificata e ceduta a privati -Espropriazione dell'area per riapertura della strada -Irrilevanza dei precedenti rapporti fra Comune e proprietario -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 211. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Competenza e giurisdizione -Atto generale inscindibile -Irrilevanza ai fini della competenza del T .A.R. del Lazio -Sussiste, 210. -Competenza e giurisdizione -Competenza territoriale e competenza per connessione -Competenza T.A.R, Lazio -Fattispecie, 208. -Competenza e giurisdizione -Criteri di competenza diversi da quella territoriale -Ammissibilit, 208. -Competenza e giurisdizione -Criteri di competenza diversi da quella territoriale -Cause principali e accessorie -Ammissibilit -Applicabilit degli artt. 31. e 40 c.p.c. -Sussiste, 208. - Riassunzione del giudizio innanzi al T.A.R. successivamente alla decisione sulla competenza -Termini e limiti, 210. -Rinuncia al ricorso -Interpretazione -Rinuncia irrituale quale sopravvenuto difetto di interesse -Ammissibi1it, 205. -Rinuncia al ricorso -Omessa notifica alle controparti -Invalidit -Sussiste, 204. - Sospensione -Effetti del provvedimento di sospensione malgrado lo spostamento di competenza -Permangono -Limiti, 210. INFORTUNIO SUL LAVORO -Omessa protezione di cavi elettrici e mancato regolare funzionamento di macchinario con fune avvolgibile appartenenti ad ente pubblico -Imputabilit dei reati -Legale rappresentante dell'ente proprietario Esclusione, con nota di A. RossI, 260. IMPIEGO PUBBLICO -Assenza dal servizio -Prestazione di servizio di leva -Non fa cessare il rapporto -Inquadrabilit in ruolo di dipendente non di ruolo -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 207. -Autorganizzazione della P.A. -Divieto di reformatio in pejus -Concetto Natura -Limiti, 205. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VIII -Scioperi -Frazionalit della ritenuta -Ammissibilit, 206. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Costruzione su una parte dell'area acquistata di autorimessa pubblica -Esclusione, 239. -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Vendita di superfici non edificabili necessarie per l'edificabilit su area attigua -Si applica, 239. -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Vendita isolata di negozi -Nozione di negozio e di ufficio -Agenzia bancaria -Criteri di classificazione, 220. -Pattuizione di unico prezzo -Unico concordato -Acquisto di area -Agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto -Riduzione proporzionale del prezzo dn ragione della parte di superficie, 239. -Vendita fra commercianti -Enunciazione giudiziale -Artt. 44 e 45, tabella D, della legge di registro del 1923 Inapplicabilit, 229. IMPOSTA SUI FABBRICATI -Esenzione per le case di abitazione non di lusso -Regione Siciliana Conformit della costruzione alle norme urbanistiche e alla licenza edilizia, 223. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Azione in sede ordinaria -Termine semestrale -Decisione amministrativa pronunoiata su ricorso gerarchico atipico -Decadenza -Esclusione, 228. -Credito a medio e lungo termine Regime sostitutivo -Operazioni su cambiali -Esclusione, 237. -Regione Siciliana -Legisla:ziione concorrente -Illegittimit costituzionale per violazione del principio di uguaglianza -Manifesta infondatezza, 223. -Regione Siciliana -Potest legislativa concorrente -Funzioni non tri butarie della norma di agevolazione Rientrano nella potest di imposizione tributaria, 223. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Contratti Necessit siste. 200. della P.A. -Transazioni della forma scritta -Sus- Rinu:1::Ia -Interpretazione, 244. -Rinunzia -Oggetto -Credito -Efficacia in confronto di diverso debitore Esclusione, 244. PROCEDIMENTO CIVILE -(cod. civ., art. 1967; I. 11 novembre 1923, n. 2440, art. 17) -Legge 23 maggio 1950, n. 253, sulla determinazione dell' equo canone -Riconvenzionale proposta in corso di giudizio - ammissibile, 200. -Giudizio di secondo grado in materia di lavoro -Divieto dello jus novorum, con nota di C. LAMBERTI, 197. - Opposizione al decreto pretorile ex art. 28 -Statuto lavoratori -Competenza del Tribunale -Sussiste, 200. REATO -Licenza edilizia -Opere costruite dala Cassa per il Mezzogiorno -Necessit -Esclusione, con nota di P. DI TARSIA DI BELMONTE, 264. REFERENDUM -Referendum abrogativo di legge statale -Casi di inammissibilit -Elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma, Cost. -Non tassativit, con nota di G. AZZARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi a contenuto costituzionalmc1; te vincolato -Limiti della nozione, con nota di G. AzzARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi di bilancio e leggi di spesa -Diversit, con nota di G. AzZARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi ordinarie a contenuto INDICE DELLA GIURISPRUDEl'ZA costituzionalmente vincolato -Inam missibilit, con nota di G. AZZARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Procedimento -Competenze dell'Ufficio centrale per il referendum e della Corte costituzionale, con nota di G. AZZARITI, 143. - Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo elettorale - Individuabilit di una ragione politica unitaria -Ammissibilit, con nota di G. AzzARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo elettorale Pluralit di domande eterogenee inammissibilit, con nota dj G. AzZARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale e referendum approvativo di legge costituzionale di revisione Forza costituzionale del principio concordatario -Legge che d esecuzione a trattato internazionale o a concordato con la Santa Sede Inammissibilit di un referendum abrogativo, con nota di G. AZZARITI, 143. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO -Limiti alla alternativit -Rinuncia al ricorso giurisdizionale depositato Irrilevanza ai fini di eliminare la preclusione -Sussiste, 209. -Limiti alla alternativit Rinuncia al ricorso giurisdizionale notificato ma non depositato -Non sussiste preclusione, 209. - Rapporto con la I. 6 dicembre 1971, n. 1034 -Limiti in tema di atto non definitivo, 209. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 7 febbraio 1978, n. 16 . . . CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE 9 marzo 1978, nella causa 106/77 . 14 marzo 1978, nella causa 98/77 . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lav., 29 aprile 1977, n. 1657 . Sez. III, 28 maggio 1977, n. 2200 . Sez. II, 10 giugno 1977, n. 2403 . Sez. I, 14 giugno 1977, n. 2466 . Sez. III, 13 luglio 1977, n. 3143 . Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4256 . Sez. Un., 8 ottobre 1977, n. 4297 . Sez. I, 26 ottobre 1977, n. 4648 . Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4791 . Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4841 . Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4844 . Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5048 . Sez. I, 9 dicembre 1977, n. 5327 . . TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 8 luglio 1977, n. 19 . 27 ottobre 1977, n. 31 TRIBUNALE Roma, Sez. I, 31 mag;gio 1977, n. 6358 pag. 143 pag. 179 )) 188 pag. 197 )) 200 200 201 202 220 190 223 228 229 194 237 )) 239 pag. 244 )) 248 pag. 250 INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 giugno 1977, n. 552 Sez. V, 3 giugno 1977, n. 553 Sez. V, 17 giugno 1977, n. 600 Sez. V, 17 giugno 1977, n. 618 Sez. V, 15 luglio 1977, n. 788 Sez. VI, 3 giugno 1977, n. 523 Sez. VI, 10 giugno 1977, n. 588 Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 609 Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 615 Sez. VI, 21 giugno 1977, n. 669 Sez. VI, 15 luglio 1977, n. 747 T.A.R. PIEMONTE 24 maggio 1977, n. 246 . PRETURA Pescina, 9 novembre 1977, n. Chieti, 17 novembre 1977 . . . . . . . . . . . 82 pag. )) . . . . . . . pag. pag. pag. 204 204 205 206 207 207 208 209 208 210 211 211 260 264 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI AUTOVEICOLI BORSA -Assicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli -Procedimento penale a carico dell'assicurato -Posizione di responsabile civile dell'assicuratore, 86. -Assicurazione obbligatoria della responsabilit derivante dalla circolazione deglri. autoveicoli -Processo penale a carico di conducente della P.A. -Obbligo di intervento della compagnia asicuratrice a nonna di polizza -Sussistenza, 86. - Assicurazione obbligatoria della responsabilrit civile derivante dalla circolazione di veicoli -Nozione di assicurato -Conducente non contraente - tale, 86. AVVOCATI E PROCURATORI -Avvocati e procuratori -Regime previdenziale -Esenzione da contributi sugli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, 86. BANCHE -Cassetta di sicurezza -Apertura Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario -Falsit -Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle sucessioni -Falso in scrittura privata -Concorso, 87. BENEFICENZA E ASSISTENZA -O.N.I.G. -Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici -Spese di degenza supplemento rette tubercolotici -Rimborso alle amministrazioni provinciali Limiti, 87. -Ag~nte di cambio -Albo professionale -Iscrizione -Decreto presidenziale di nomina -Sufficienza, 88. -Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscr.izione -Sospensione per accertamenti -Mancato esercizio della professione -Effetti, 87. -Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscrizione -Sospensione per accertamenti -Registri di carico -Apposizione del visto da parte dell'ispettore del tesoro, 87. -Agente di cambio -In attesa di iscrizione all'albo professionale -Diritti Assemblee elettive del comitato direttivo -Partecipazione, 88. CACCIA E PESCA -Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Abolizione senza indennizzo -Possibilit, 88. -Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Delimitazione della competenza tra Stato e Regione, 88. CIRCOLAZIONE STRADALE -Autoveicoli -Dispositivi luminosi e acustici -Istituti di vigilanza privata -Autorizzazione alla installazione -Possibilit, 88. COMMERCIO -Camere di commercio -Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali -Trattamento economico, 89. -Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico, 89. INDICE DELLE CONSULTAZIONI lit negli esercizi successivi -Tassabilit, 105. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione dj esistenza in vita di contestatario -Falsit -Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso, 106. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane -Spettanza, 106. OPERE PUBBLICHE -Appalto -Legge 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude patti contrari o in deroga al regime della revisione prezzi -Carattere non retroattivo, 108. -Appalto -Revisione prezzi -Esclusione del patto contrario o in deroga sancita dall'art. 2, 1. 22 febbraio 1973, n. 37 -Rinunzia a maggiori compensi per revisione per la maggior durata dei lavori corrispondenti alla proroga del termine di ultimazione concessa della P.A. committente -Non costituisca patto in deroga al regime delle revisioni, 108. -Appalto di opera pubblica -Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali per fatto dell'amministrazione -Recesso dell'appaltatore Conseguenze economiche, 109. -Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidenze -Interventi nei centri storici -Parere della commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti, 109. - Contratto di fornitura di paletti di ferro -Ritardo imputabile ad inadempienza di imprese siderrgiche (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore -Eccezionale rilevanza nei confronti della P .A. appaltante ed esclusione della penale per ritardo, 107. -Contratto di pubblica fornitura Prezzo -Clausola di revisione -Mancanza -Effetti Svalutazione monetaria -Eccessiva onerosit sopraggiunta -Applicabilit, 109. -Delegazione amministrativa -Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate -Imputabilit al medesimo -Edilizia scolastica -Affidamento in concessione delle opere -Approvazione dei progetti da parte del provveditorato regionale oo.pp. -Impugnabilit nei confronti di questo dell'atto di approvazione viziato, 107. -Imposta valore aggiunto -Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilit all'imposta, 109. -Opere in conglomerato cementizio Collaudo -Collaudatore generale Poteri -Estensione, 107. -Opere .in conglomerato cementizio Collaudo -Inosservanza di prescrizioni -Obbligo di denuncia del collaudatore, 107. -Opere .in conglomerato cementizio armato -Collaudo -Inosservanza di prescrizioni -Riscontro -Collaudabilit dell'opera, 107. -Opere in conglomerato cementizio armato -Collaudo -Inosservanza di prescrizioni -Riscontro del collaudatore -Approvazione del collaudo, 108. - Opere in conglomerato cementizio armato -Denuncia dei lavori -Certificat di deposito -Rifiuto per incompletezza degli atti -Reato del pubblico ufficiate -Esclusione, 108. -Opere in conglomerato cementizio armato -Denuncia dei lavori -Poteri del Genio civile -Estensione, 108. -Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione in danno dell'appaltato1(e ,. Riaggiudicazione a condizioni pi onerose -Maggiori spese -Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale, 109. -Revisione prezzi -Mano d'opera Variazione costi -Elementi computabili -Indennit e rimborso spese per lavoro prestato in luogo diverso da quello di provenienza, 108. xvm RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ORFANI DI GUERRA -Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero -Discrezionalit dell'Amministrazione Non sussiste, 110. -Servizio militare -Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto -Esonero, 110. PARTE CIVILE -Cassetta di sicurezza -Apertura Dichiarazione di esistenza in vita di cointestatario -Falsit -Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso, 110. PATRIMONIO -Soppressione di enti -Giovent Italiana -Soppressione ex 1. 18 novembre 1975, n. 764 -Trasferimento del compendio immobiliare agli enti considerati nella stessa legge -Effetto dalla data di entrata in vigore di questa, 110. PENSIONI - Dipendenti O.N.I.G. -Iscrizione alla C.P.D.E.L. -Iscrizione al fondo di previdenza del personale -Compatibilit, 111. - Dipendenti O.N.I.G. -Riscatto servizio preruolo -Prima richiesta al fondo di previdenza del personale -successiva iscrizione e richiesta alla C.P.D.E.L. -Effetti sulla procedibilit delle domande, 111. -Invalido civile -Controversia circa la concessione di pensione o assegno di invalidit -Giurisdizione della Corte dei Conti -Insussistenza, 112. -Legge sui combattenti -Applicabilit dei benefici agli invalidi per causa di lavoro -Azione promossa dal lavoratore -Questione sulla legittimazione passiva della cassa pensioni dipendenti enti locali, 111. - Mutilati ed invalidi civili -Pensione sociale -Somme anticipate dagli E.C.A. -Rimborso da parte dello I.N.P.S. -Somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1969, n. 743, 112. - Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero discrc zionalit dell'amministrazione -Non sussiste, 111. -Servizio militare -Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto -Esonero, 112. PIGNORAMENTO -Stipendio e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare -Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile, 112. -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tributario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro -Quota complessiva vincolabile, 112. SEQUESTRO -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare -Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile, 113. -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tributario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro -Quota complessiva vincolabile, 113. SERVITU' -Servit di elettrodotto -Applicabilit delle disposizioni della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (ex legge sulla casa), per la determinazione delle indennit di asservimento, 113. TERREMOTO -Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidenze -Interventi nei centri storici -Parere della commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti, 113. TRIBUTI LOCALI -Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche -Aree private gravate da servit di uso pubblico -Non assoggettabilit a tributo dell'occupazione spazio soprastante o sottostante, 114. -Tassa di plateatico -Strada comunale -Concessione di attraversamento -Imposizione di canone rico-.. gnitorio -Compatibilit, 114. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Energia elettrica -Imprese private Convenzioni coi comuni per l'illuminazione -Pattuizioni circa la distribuzione di energia ai privati -Tassabilit, 101. -Enunciazione -Sentenza resa in causa con pluralit di soggettii -Condanna in solido alle spese -Efficacia nei riguardi del soggetto estraneo all'atto enunciato, 102. -Esenzioni e agevolazioni -Aeroporto Genova -Atti relativi all'esercizio Convenzioni per l'assistenza a terra -Applicabilit, 103. -Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane -Spettanza -Limiti soggettivi, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o eseroizio di ferrovie metropolitane -Subappalti autorizzati e non -Estensione, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Aliquota ridotta -Trasferimento fabbricati 1in corso di costruzione -Applicabilit, 103 -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Decadenza -Eventi che la determinano -Obbligo del comune di segnalarli -Inosservanza -Conseguenze, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Decadenza -Prescrizione del diritto della finanza -Termine applicabile, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Decadenza -Prescrizione del diritto della finanza -Termine iniziale, 103. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Piani di ricostruzione -Attuazione Atti e contratti occorrenti -Tassa fissa -Estensione del beneficio, 103. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia non di lusso -Norme e prescrizioni urbanistiche -Maggiori limitazioni previste da piani cli lottizzazione approvati -Rilevanza ai fini della applicabilit dei benefici, 102. -Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi, 101. -Imposta di registro -Facolt generale dell'Amministrazione finanziaria di concedere dilazioni di pagamento -Insussistenza, 103. -Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari -Occultamento di prezzo -Imposta sulla parte di prezzo occultata -Applicabilit dei benefici previsti dalla 1. 2 luglio 1949, n. 408 -Esclusione, 103. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Decisione della commissione emanata dopo la entrata in vigore del detto d.l. -Subordinazione degli effetti alla non operativit della definizione agevolata, 105. -Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Pendenza di r.m. -Decisione di annullamento della commissione centrale posteriore all'entrata in vigore del d.l. Successiva istanza di definizione - Riperibilit per la liquidazione dei tributi alla decisione annullata, 105. -Esenzioni e agevolazioni -Aree depresse del centro-nord -Nuove imprese artigiane e industriali -Impianti fissi -Limiti di investimento -Locazione o fusione delle aziende Spettanza dei benefici, 106. -Esenzioni e agevolazioni -Societ avente sede in Sicilia -Obbligazioni -Interessi -Successiva incorporazione in altra societ avente sede non in Sicilia -Effetti, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Stabilimenti industriali -Alberghi -Sicilia -Legislazione nazionale -Legislazione regionale -Rapporti, 105. -Esenzioni e agevolazioni -Zona del Vaiont -Nuove imprese -Esenzione da imposta di r.m. -Imposte comunali varie, ILOR e IRPEG -Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie -Sopravvivenza dei benefici, 105. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni fiscali -Case di cura Non spettanza delle agevolazioni, 106. -Reddito tassabile -Presupposto - Proventi ospedalieri -Riassorbibi INDICE DELLE CONSULTAZIONI xv -Equo indennizzo -Criteri di determinazione -Dipendenti non dirigenti -Assegno integrativo -Computabilit, 99. -Giudizi innanzi al T.A.R. -Competenza per territorio -Pubblico impiego -Sede di servizio -Liquidazione buonuscita -Applicabilit del criterio, 96. -Impiegato statale -Cessazione degli effetti civili del matrimonio -Ordine del giudice all'Amministrazione del tesoro di pagare direttamente alla ex coniuge del dipendente una quota dello stipendio -Limiti, 97. -Impiegato statale -Obbligo di residenza nel comune del luogo di lavoro -Dimora abituale senza residenza anagrafica -Sufficienza, 97. -Impiego pubblico -Servizio repressione frodi in agricoltura -Laboratorio chimico dogane e imposte indirette -Personale estraneo all'Amministrazione finanze -Inquadramento -Divieto di assunzione di nuovo personale -Facolt di avvalersi di analizzatori esterni, 99. -Imposte comunali di consumo -Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio -Disciplina del rapporto, 98. -Infermit per causa di servizio Equo indennizzo -Morte dell'impiegato -Spettanza agli aventi causa Titolo, 97. -Procedimento disciplinare -Sospensione cautelare per procedimento penale -Esodo volontario anticipato -Adozione del provvedimento di collocamento a riposo -PossibilH, 97 . -Professori universitari -Indennit speciale -Equiparazione ai primari ospedalieri -Transito dalla posiZJione di focaricato a quella di ruolo -Effetti, 98 -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare -Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva v1incolabile, 99 tario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro -Quota complessiva vincolabile, 100 -T.A.R. -Rapporti di pubblico impiego -Competenza -Ricorsi di magistrati -Estensione, 96. -Universit -Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti da amministrazioni statati Pagamento dei compensi, 98. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE -Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuit1i da imprese di grandi dimensioni -Blocco dei prezzi -Importatori di cereali -Applicabilit, 100. - Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo -Compatibilit, 100. IMPOSTA DI BOLLO -Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi, 100. -Pagamento in modo virtuale -Dichiarazione annuale definitiva -Tardivit -Sopratassa -Criteri.o di commisurazione, 101. - Titoli di credito -Buoni acquisto Assoggettabilit al bollo, 101. IMPOSTA DI CONSUMO -Imposte comunali di consumo Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo -Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio -Disciplina del rapporto, 101. IMPOSTA DI REGISTRO -Appalti -Stipulati all'estero -Esecuzione in Italia -Tassabilit, 102. -Atti delle pubbliche amministrazioni -Decreti di espropriazione a favore dell'A.N.A.S. -Assoggettabilit al tributo, 102. -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tribu- Avicoltura -Contratto di allevamento -Regime tributario, 102. .. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Edilizia residenziale pubblica -Alloggi ex INCIS -Trasferimento agli IACP -Alloggi riservati a particolari categorie di dipendenti statali -Vincoli di destinazione e modalit di assegnazione -Permanenza, 91. -Edilizia residenziale pubblica -Competenza primaria ed esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano -Alloggi ex INCIS destinati a particolari categorie di dipendenti statali -Competenza provinciale o statale, 91. -Enti pubblici -Enti pubblici non economici -Riordinamento degli enti e del rapporto di lavoro del personale dipendente -1. 20 marzo 1975, n. 70, applicabilit agli enti edihlzi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, ed alla giovent italiana Esclusione, 93. -Soppressione enti edilizi -Alloggi INCIS militari procedure dd. rilascio -Competenza, 92. ELETTRICIT -Fornitura di energia elettrica agli impianti pubblicitari -Necessit della preventiva autorizzazione comunale all'installazione dell'ii.mpianti, 94. ELETTRIT ED ELETTRODOTTO -Servit di elettrodotto -Applicabilit delle disposizioni della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) per la determinazione delle indennit di asservimento, 94. ELEZIONI -Elezioni Comunali -Convalida -Annullamento da parte della C.p.c. Giurisdizione -Spettanza, 94. GUERRA -Enti pubblici -Associamone nazionale combattenti e reduci -Natura, 95. -O.N.I.G. -Invalidi di guerra affetti. da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici -Spese di degenza supplemento rette tubercolotici -Rimborso alle amministrazioni provincia1i Limiti, 95. IDROCARBURI -Imposte di fabbricazione -Esercenti depositi liberi per usi commerciali di oli minerali carburanti combustibili autorizzati all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti estratti dai loro depositi -Obbligo di trasmettere agli UTIF ii riscontrini dei certificati emessi non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, 95. IGIENE E SANIT -Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria -Canoni -Azione giudiziaria -Previo ricorso in via amministrativa, 95. -Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria -Premi -Determinazione ministeriale -Efficacia retroattiva, 96. -Polizia mortuaria -Cimiteri -Cimiteri militari di guerra -Distanze Abolizione -Termine -Decorrenza, 96. -Polizia mortua:nia -Cimiteri -Distanze -Riduzione -Autorizzazione Competenza, 96. IMPIEGO PUBBLICO -Camere di commercio -Personale statale non appartenenti alle qualifiche dirigenziali -Trattamento economico, 98 -Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico, 98. -Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento previdenziale e assistenziale, 98. -Disciplina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt di estrarre copia -Limiti, 99. -Disciplina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt di estrarre copia -Onere dei mezzi e delle spese, 99. -Disciplina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt di estrarre copia -Segreto d'ufficio -Obbligo, 99. ~ Enti li11ici -Blocco del personale ex art. 8, 1. 27 novembre 1973, n. 811 Impossibilit di assunzione mediante concorso, 97. INDICE DCLLE CONSULTAZIONI XIII -Camere di commercio -Segreta~i generali -Trattamento previdenziale e assistenziale, 89. -Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973 -Interpretazione, 89. -Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Violazioni -Sanzioni Proventi -Riscossione coattiva Organo preposto, 89. -Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni -Blocco dei prezzi ~ Importatori di cereali -Applicabilit, 89. -Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo -Compatibilit, 89. DAZI DOGANALI -Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Espletamento di funzioni in regime di prorogatio spettanze delle indennit, 90. -Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Scadenza del quadriennio dalla costituzione -Legittimit dell'espletamento delle fun zioni sino all'insediamento del nuovo collegio, 90. -Importazione temporanea di autoveicolo -Omessa riesportazione nei termini -Natura della infrazione doganale -Reato a condotta liibera, 90. -Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica di restituzione -Decorrenza del termine, 90. -Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica di restituzione -Onere di produzione, 90. -Prodotti agricoli -Esporta;:'.~~; in paesi extra C.E.E. -Domand_. ..i restituzione -Termine di presentazione -Natura, 90. DEMANIO -Concessioni di beni demaniali -Costruzioni a conf.ine con propriet private -Distanze legali -Rispetto Limiti, 91. DIFESA DELLO STATO -Istituti professionali di Stato Rappresentanza e difesa -Estensione, 91. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE -Alloggi economici -Cessione in propriet -Determinazione del prezzo Successivo termine per la stipulazione del contratto -Natura, 93. -Alloggi economici costruiti dall'am-. ministrazione -Cessione in propriet -Determinazione del prezzo Lavori successivi -Possibilit di rivalutazione del prezzo, 92. -Alloggi Gescal -Commissione centrale per l'assegnazione -funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal -Carico delle spese relative, 94. -Alloggi Gescal -Commissioni provinciali per l'assegnazione -Funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal -Carico delle spese relative, 94. -Alloggi per ferrovieri -Aree -Espropriazione -Indennit liquidazione Normativa applicabile, 92. -Case economiche per ferrovieri Sfratto amministrativo -Graduazione pretorile -Sottoposizione -Necessit, 93. -Cessione in propriet -Decadenza Corrispettivo per il godimento -Limiti, 92. -Cooperative edilizie -Finanziamento cassa pensioni dipendenti enti locali -Contratti di assegnazione alloggio e mutuo edilizio individuale Stipula notarile -Onorari -Riduzione, 93. -Edilizia economica e popolare -Cessione con patto di riservato dominio di allogwi costruiti dall'ONIG E finanziati con contratto di mutuo garantito da ipoteca e cessione di contributo statale -Momento di trasferimento in capo ai cessionari degli alloggi del rapporto assicurativo relativo a polizza contro i rischi dell'incendio stipulata in adempimento del contratto di mutuo e vincolata in favore dell'istituto mutuante, 93. JNDICE DELLA LEGISLAZIONE LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali II -Questioni dichiarate non fondate III -Questioni proposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 73 73 74 PARjTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 7 febbraio 1978,. n. 16 -Pres. Rossi -Rel. Paladin -Comitati promotori di otto referendum (avv. Mellini) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Giorgio Azzariti). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Procedimento Competenze dell'Ufficio centrale per il referendum e della Corte costituzionale. (cost., art. 75; legge 25 maggio 1970 n. 352, art. 32 e 33). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Casi di inammissibilit -Elencazione contenuta. nell'art. 75, secondo comma, Cost. Non tassativit. (cost., art. 75; legge cost. 11 marzo 1953 n. 1, art. 2). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale e referendum approvativo di legge costituzionale di revisione -Forza costituzionale del principio concordatario -Legge che d esecuzione a trattato internazionale o a concordato con la Santa Sede -Inammissibilit di un referendum abrogativo. (cost., artt. 75 e 138; legge 27 maggio 1929 n. 810). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo elettorale -Pluralit di domande eterogenee -Inammissibilit. (cost., art. 75; codice penale; codice penale militare di pace). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato -Inammissibilit. (cost., art. 75, r.d. 9 settembre 1941 n. 1022). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo elettorale -Individuabilit di una ragione politica unitaria -Ammis sibilit. (cost., art. 75; legge 22 maggio 1975 n. 152). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato - Limiti della nozione. (cost., art. 75; legge 25 gennaio 1962 n. 20). Referendum -Referendum ;:,o:rogativo di legge statale -Leggi di bilancio e leggi di spesa -Diversit. (cost., art. 75; legge 2 maggio 1974 n. 195). Mentre spetta all'Ufficio Centrale per il referendum. costituito presso la Corte di Cassazione accertare la legittimit della inchiesta di referen. dum alla stregua delle norme di legge ordinarie che regolano le moda RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 144 lit di attuazione del referendum (compresa la disposizione di cui all'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352), spetta invece alla Corte Costituzionale giudicare sull'ammissibilit delle richieste stesse in diretta applicazione di norme o di principi di ordine costituzionale che comportino una causa imprenditiva del voto popolare abrogativo (1). La testuale indicazione delle cause di inammissibilit del referendum, contenuta nel capoverso dell'art. 75 Cost. non rigorosamente tassativa; altre ipotesi di inammissibilit sono ricava11i!i dall'intero ordinamento costituzionale del referendum abrogativo (2). Sono inammissibili le richieste di referendum che tendano ad abro gare in tutto o in parte la Costituzione e le altre leggi costituzionali in suscettibili di abrogazione con leggi ordinarie successive. Del pari, sono inammissibili le richieste di referendum che abbiano per oggetto leggi che ordinano l'esecuzione dei trattati internazionali. Per queste due ra gioni va dichiarata inammissibile la richiesta di referendum abrogativa dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1929, n. 810, che ha disposto l'attuazione dei Patti Lateranensi (3). Premesso che libert dei promotori di richieste di referendum e li bert degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno con fuse tra loro, sono inammissibili le richieste di referendum formulate in modo che cif.lscun quesito da sottoporre al corpo elr!.ttorale contenga una pluralit di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria. Vanno perci dichiarate inammissibili le richieste di referendum per l'abrogazione di 97 articoli del codice penale e dell'intero codice pe nale militare di pace (4). (.1) Sulla distinzione tra il controllo di legittimit della richiesta di referendum, spettante alla Corte di Cassazione ed il controllo di ammissibilit della richiesta medesima spettante alla Corte Costituzionale, oltre a Corte Cost. 22 dicembre 1975, n. 251, citata (in questa Rassegna, 1975, J, 981), cfr. Corte Cost. 26 gennaio 1972, n. 10 (in questa Rassegna, 1972, I, 981) Cass. Uff. Centr. referendum, ordinanze del 6 dicembre 1977 (in Foro It., 1977, I, 2625). In dottrina v. CHIAPPETTI, L'ammissibilit del referendum abrogativo, Milano, 1974, 91 e segg. (2) In tal senso, MORTATI, Istituzioni di dir. pubblico, Padova, ,1976, II, 847; LAVAGNA, Istituzioni di dir. pubblico, Torino, 1973, 356; MERZ, Sull'ammissibilit e' sul sindacato di costituzionalit del referendum abrogativo, in Giur. Cost., 1977, 1022; CHIAPPETTI, op. cit., 168 e segg. (3) MORTATI, op. Zoe. cit.; LAVAGNA, Istituzioni cit., 356; CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1976, 91; CHIAPPETTT, op. cit., 188; MERZ, op. Zoe. cit.; Fms, Relazione al secondo convegno giuridico sul dettato costituzionale in tema di referendum indetto dal gruppo parlamentare radicale (resoconto stenografico p. 10). Le sentenze Corte Cost. 27 gennaio 1972, n. 12, 6 dicembre 1973, n. 175, e .... gennaio 1977, n. 1, sui rapporti tra l'art. 7 Cost. e la legge ordinaria che ha dato esecuzione ai Patti Lateranensi sono pubblicate in questa Rassegna, 1972, I, 15; 1973, I, 49 e 1977, I, 57. (4) Il rilievo di carattere generale, che lo stesso princi'pio maggioritario presuppone la divisione della collettivit interessata in due soli settori, mag PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 145 Sono inammissibili le richieste di referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato; va perci dichiarata inammissibile la richiesta di referendum abrogativo dell'intero ordinamento giudiziario militare, che tende a rimuovere la totalit degli organi della giustizia militare di pace, in contrasto con il disposto dell'art. 103, terzo comma, Cost. (5). Malgrado la variet dei contenuti normativi della legge 22 maggio 1975, n. 152 che ha dettato disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, il comune intento delle disposizioni medesime, risultante dal titolo della legge, enuncia nei suoi tratti essenziali la questione sulla quale il corpo elettorale sar chiamato a decidere. Va perci dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge medesima (6). Le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione, fatta eccezione per le dfsposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato, sono soggette ad abrogazione referendaria, allorquando il legislatore ordinario possa colmare in altro modo il vuoto normativo conseguente ad un eventuale voto popolare abrogativo. Va perci dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione di 13 articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20, regolanti poteri e modi di funzionamento della Commissione inquirente (7). Le leggi di bilancio sottratte, per il disposto dell'art. 75, secondo comma, Cost. a referendum abrogativo, sono quelle individuate, nel procedimento formativo, nella struttura e nei limiti di contenuto, dall'art. 81 Cost. e non vanno confuse con le leggi di spesa. Va perci dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 sul finanziamento dei partiti politici (8). gioranza e minoranza e che i possibile solo in ordine alla deliberazione su oggetti inscindibili in LAVAGNA, Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici, in Riv. trim. .dir. pubb., 1956, 408. SuUa app],icazione de~ principio al referendum abrogativo e sulla conseguente esigenza che questo si svolga s uun complesso omogeneo di normative. CHIAPPETTI, op. cit., 18, 40, 117 e, poi, ma in senso ricluttivo, Intervento al convegno citato (resoconto, p. 110). (5-7) ,MORTATI, op. loc. cit., LAVAGNA, op. loc. cit.; ZAGREBELSKY, Relazione al convegno cit. (resoconto, p. 28). (8) MoRTATI, op. loc. cit. Si trascrive qui di seguito la memoria depositata alla Cort<'l Costituzionale in ra'ppresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il referendum abrogativo nella Costituzione italiana. Sulla competenza della Corte Costituzionale. -1. -Il procedimento regolato dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 che, dopo il deposito delle sottoscrizioni raccolte, porta alla dichiarazione di ammissibilit delle richieste di referendum abrogativo si articola. in due fasi consecutive alle quali viene generalmente riconosciuta natura giurisdizionale: la prima avanti l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che si conclude con ordinanza che dichiara la legittimit della richiesta di referendum; la seconda avanti la 146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -In fatto -Con ordinanze del 6 dicembre 1977, pervenute a questa Corte il 9 dicembre, l'Ufficio centrale per il referendum., costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittime otto richieste di referendum popolare abrogativo. -(Omissis). In tutti questi casi l'Ufficio centrale per il referendum ha verificato che il numero delle firme valide prese in esame superava il minimo di 500.000, fissato dall'art. 75 prima comma Cost.; e ha constatato che le richieste erano state regolarmente presentate e concernevano leggi od atti normativi aventi forza di legge, riguardo ai quali non erano intervenute abrogazioni legislative n sentenze di annullamento della Corte costituzionale. .Per altro, l'ordinanza relativa al referendum per !;abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, ha rilevato che l'art. 5 della legge stessa era stato integralmente sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533; e quindi ne ha dedotto -in base all'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 -che sotto questo profilo la proposta di referendum non poteva avere pi corso, con la conseguenza che la formula di proposizione doveva venir modificata eccettuando espressamente la disposizione dell'art. 5. L'Ufficio centrale ha inoltre preso atto che questa Corte aveva adottato varie sentenze di accoglimento parziale, dichiarative dell'illegitti- Corte Costituzionale, che si conclude con sentenza che dichiara l'ammissibilit del referendum. Sui criteri discriminatori dei poteri spettanti ai due giudici indicati dalla legge citata (per quanto riguarda la Corte Costituzionale anche dalla legge costituzionale del 1953 n. 1) questa Corte si era pronunziata con le sentenze n. 10 del 1972 e n. 251 del 1975; sono poi intervenute le ordinanze in data 6 dicembre 1977 pronunziate dalla Corte di Cassazione nei procedimenti per la dichiarazione della legittimit e della ammissibilit delle richieste di referendum indicate in epigrafe. Con la prima sentenza n. 10 del :1972 la Corte Costituzionale ebbe ad affermare che il compito ad essa affidato soltanto quello di verificare se la richiesta di referendum riguardi materie che l'art. 75, secondo comnia, della Costituzione esclude dalla votazione popolare. Con la successiva sentenza n. 251 del 1975 il principio stato confermato osservandosi che compito della Corte quello di verificare se tali disposizioni (delle quali, cio, si chiede l'abrogazione referendaria) appartengano o meno alle categorie di leggi sottratte al referendum abrogativo dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati intcr;rnzionali): cos confermato quanto g aveva precisato con la precedente sentenza in ordine ai limiti della propria competenza, la Corte ha peraltro aggiunto che al controllo di legittimit demandato all'apposito Ufficio (centrale costituito presso la Corte di Cassazione) preclusa soltanto la cognizione dell'ammissibilit del referendum, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione. In relazione alle sei richieste di referendum abrogativo elencate in epigrafe il Governo della Repubblica, a tutela degli interessi dello Stato inteso come PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 147 mit costituzionale di norme desumibili dalle disposizioni sulle quali era stato richiesto referendum abrogativo (omissis). Ma in tutti questi casi l'Ufficio ha rilevato che dette pronunce non hanno toccato la portata testuale e lessicale di tali disposizioni, con la conseguenza che esse vanno ugualmente sottoposte a referendum. Unicamente in rapporto all'art. 272 cod. pen., il cui secondo comma era stato dichiarato integralmente illegittimo dalla sent. 87 del 1976, l'Ufficio stesso ha seguito una diversa linea di ragionamento: concludendo pur sempre, per, che la rispettiva proposta di referendum devesi ritenere riferibile e riferita allo stesso art. 272 nella sua formulazione ridotta. Rispondendo implicitamente alle deduzioni di un atto di intervento depositato dall'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ordinanza concernente la richiesta di referendum per l'abrogazione del codice penale militare di pace ha infine precisato che demandato... alla Corte costituzionale il giudizio sulla ammissibilit del referendum ratione materiae, e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilit, oltre le testuali previsioni dell'art. 75 comma secondo Cost., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico. Analoghe precisazioni risultano, ordinamento unitario, al Governo stesso attribuita dall'art. 33, terzo comma della legge n. 352 del 1970, ha ritenuto di dover sottoporre ai giudici cui s'petta controllare la legittimit del procedimento del referendum, alcune questioni relative appunto alla conformit a legge ed a Costituzione delle richieste suddette. E poich si tratta di questioni che non riguardano l'appartenenza delle norme che vogliono assoggettarsi a referendum, ad alcuna categoria tra quelle espressamente elencate nell'art. 75, secondo comma Cost. (appartenenza anzi senz'altro esclusa per tutte le leggi; salvo la 1. 27 maggio 11929 n. 810); nel dubbio che perci solo potesse negarsi la competenza della Corte Costituzionale e conseguentemente affermarsi quella della Corte di Cassazione, data la natura residuale di questa competenza affermata con la citata sentenza n. 251 del 1975; le questioni stesse sono state prima sottoposte all'esame appunto della Corte di Cassazione. 2. -L'Ufficio Centrale 'per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, con le ordinanze pronunziate il 7 dicembre 1977, ha declinato la propria competenza a giudicare delle questioni che gli erano state prospettate: osservando che il compito dell'Ufficio-centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimit formale della proposta di referendum; che, pertanto, relativamente all'oggetto del referendum, spetta all'Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte Costituzionale. Cos indicati i limiti della propria competenza lo stesso ufficio ha poi aggiunto che Ǐ demandato invece alla Corte Costituzionale il giudizio sulla ammissibilit del referendum ratione materiae e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilit, oltre le testuali previsioni dell'art. 75 comma 2 Cast., 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d'altronde, anche dalle ordinanze che hanno dichiarato la legittimit delle richieste relative all'ordinamento giudiziario militare ed a 97 articoli del codice penale. -(Omissis). In diritto -Le varie questioni che la Corte tenuta a proporsi, per accertare l'ammissibilit delle otto richieste in discussione, sono tanto interferenti che le relative soluzioni si connettono e si condizionano a vicenda, venendo tutte a dipendere da comuni premesse concernenti la definizione dell'istituto del referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 Cost. Pertanto gli otto giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza. La novit e la vastit dei problemi, che nella presente occasione si prospettano alla Corte, impongono anzitutto di considerare e di determinare -in via preventiva e generale -i fondamenti, gli scopi, i criteri del giudizio riguardante l'ammissibilit delle richieste di referendum: al fine di tracciare un quadro unitario di riferimento, entro il quale si possano coerentemente effettuare le singole valutazioni che la Corte stessa deve in questa sede svolgere. Rimane ferma, anche nell'attuale prospettiva, la sistemazione gi operata dalla sentenza n. 251 del 1975, quanto ai compiti rispettivamente attribl,liti -nel procedimento instaurato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 -a questa Corte ed all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Conseguentemente, va riaffermato che spetta all'Ufficio centrale accertare che la richiesta di referendum sia rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico . In stretta osservanza dei limiti della propria competenza, che prima aveva indicato, l'Ufficio ha aggiunto che non spetta all'Ufficio prendere posizione sulla ammissibilit della proposta in quanto diretta alla abrogazione di un cospicuo numero di articoli del codice penale, costituente legge essenziale per il funzionamento del.l'ordinamento democratico, ovvero anche di un intero corpo di leggi, vale a dire dell'intero codice penale militare di pace (o dell'intero ordinamento giudiziario militare di pace) che d'altronde potrebbe anche essere considerato legge costituzionalmente obbligatoria. Le riportate, espresse dichiarazioni di incompetenza non coprono tutte le questioni che erano state sottoposte all'Ufficio;. ma dai principi prima affermati nelle ordinanze circa i limiti del compito all'Ufficio stesso affidato, pu comunque dedursi la sua incompetenza a giudicare anche su tutte le altre questioni. In relazione alle richieste di referendum abrogativi di 97 articoli del codice penale e della legge 22 maggio 1975 n. 152 se ne era affermata la illegittimit dovendosi escludere che possano formare oggetto della stessa richiesta pi disposizioni normative che, anche se formalmente riunite in unico atto legislativo, regolano tuttavia materie difformi ed eterogenee: non si era perci contestato che le singole disposizioni possano singolarmente essere assoggettate a referendum perch appartenenti ad alcuna categoria espressamente elencata al comma 2 dell'art. 75 Cost. o perch costituzionalmente obbligatorie o perch essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico. Ma la PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 149 conforme alle norme di legge, rilevando con ordinanza le eventuali irregolarit e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimit della richiesta medesima; mentre a questa Corte conferita la sola cogni , zione dell'ammissibilit del referendum, secondo i disposti degli artt. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, 32 secondo comma ~ 33 della legge ordinaria n. 352 del 1970. E va ribadito che tale competenza si aggiunta a quelle previste dall'art. 134 Cost.; atteggiandosi dunque -come precisava la sentenza test ricordata -con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimit costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge . Ci non toglie, per, che si dimostra troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di ammissibilit, per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardino materie che l'art. 75 secondo comma Cost. esclude dalla votazione popolare: con espresso ed esclusivo riguardo alle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Tale interpretazione non ha nessuna altra base, in effetti, al di fuori dell'assunto -postulato pi che dimostrato che la testuale indicazione delle cause d'inammissibilit, contenuta nel incompetenza dell'Ufficio centrale si deduce ugualmente. dai 'principi affermati nelle ordinanze, perch la questione riguarda la materia, cio l'oggetto del referendum, senza che si dubiti in alcun modo se l'atto considerato (il codice penale o la l. n. 152 del 1975) sia una legge od abbia forza di legge, ovvero sia intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte Costituzionale. In relazione alla legge 27 maggio 1929 n. 810 era stato anche sostenuto, sulla base di quanto affermato da autorevole dottrina, che non poteva ammettersi referendum abrogativo, dovendosi ritenere la legge stessa gi abrogata, ovvero resa quiescente dall'art. 7 della Costituzione il quale direttamente dispone, con efficacia certamente precettiva, che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati da Patti Lateranensi. Era stata cio rilevata una situazione normativa chiaramente diversa da quella ipotizzata dall'art. 39 della legge n. 352 del 1970 che, invece, la Corte di Cassazione ha direttamente applicato, a proposito della richiesta di referndum abrogativo della legge n. 152 del .1975, sicch non pu scorgersi contraddittoriet tra le due ordinanze. L'art. 39 presuppone inve.ro un prncedimento referendario legittimamente promosso nei confronti di una legge in vigore, ma successivamente divenuto inutile 'per la abrogazione della norma soggetta a referendum, intervenuta nel corso del procedimento medesimo. Il caso della legge n. 810 del 1929 diverso: si tratta di una richiesta di referendum fin dall'inizio inammissibile per inesistenza dell'oggetto ovvero, se si vuole, per essere la richiesta medesima sostanzialmente rivolta alla abrogazione di una norma costituzionale. E non sembra privo di significato rilevare, da un punto di vista storico, che proprio l'ipotesi di richieste di referendum dirette a promuovere l'abrogazione di leggi gi abrogate era stata fatta, insieme ad altre che, seppure 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO capoverso dell'art. 75, sia rigorosamente tassativa; laddove altrettanto sostenibile -in ipotesi -che essa presuppone una serie di cause ine spresse, previamente ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del referendum abrogativo. Vero che questa Corte giudica dell'ammissibilit dei referendum -stando alle concordi previsioni della legge costituzionale n. 1 del 1953 e della legge ordinaria n. 352 del 1970 - ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione. Ma non per questo si pu sostenere che il secondo comma debba essere isolato, ignorando i nessi che lo ricollegano alle altre componenti la disciplina costituzionale del referendum abrogativo. Il processo interpretativo deve muoversi invece nella direzione opposta. Occorre cio stabilire, in via preliminare, se non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si .renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi che la. Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa. Diversamente, infatti, si determinerebbe la contraddizione consistente nel ritenere -da un lato -che siano presenti, nel nostro ordinamento costituzionale, ipotesi implicite d'inammissibilit, interenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto del referendum ordinamento costituzionale, ipotesi implicite d'inammissibilit, inerenti conseguenze di sorta, solo perch il testo dell'art. 75 secondo comma Cost. non le considera specificamente. affatto marginali non per escluso categoricamente possano verificarsi, sia per ignoranza da parte dei richiedenti sia anche, eventualmente, per speculazione politica , da uno dei princi'pali artefici della legge costituzionale n..1 del 1953: lo stesso autore aveva manifestato l'opinione che simile ipotesi, da distinguersi dal controllo d'ordine essenzialmente materiale attribuito alla Magistratura ordinaria, fosse deferita al giudizio della Corte Costituzionale con la formulazione giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso di 'oui aiH'art. 2 (v. LUCIFREDI, Il controllo sulla costituzionalit delle richieste di referendum abrogativo, dn Riv. trim. dir. pubb., 1951, pagg. 129, 130, 136 e '137 e, prima, alla Camera dei Deputati, seduta pomeridiana del 28 novembre 1950, AP 24021). 3. ~ evidentemente da escludere che, per effetto delle citate sentenze della Corte Costituzionale ed ordinanze della Corte di Cassazione sia insorto, tra i due organi costituzionali, un conflitto (negativo) di attribuzioni, pure in astratto possibile, almeno secondo la pi accreditata dottrina: si tratta di pronunce emanate in diversi procedimenti e, in particolare, le ordinanze della Corte di Cassazione sono state emanate in procedimenti nei quali fa Corte Costituzionale deve ancora intervenire; malgrado si tratti di ordinanze di incompetenza avverso le quali non immaginabile alcuna forma d'im'pugnazione, da esse soltanto non deriva quella insoddisfazione del pubblico interesse cui l'esercizio della competenza si rivolge, nella quale consiste il conflitto negativo: simile conflitto potr dirsi insorto solo se, e quando, anche l'altro giudice dovesse .. affermare la propria incompetenza a giudicare nello stesso procedimento. Allo PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 151 Del resto, una testuale conferma di ci deriva per l'appunto da quell'art. 2 primo comma della legge Cost. 11 marzo 1953, n. 1, per cui spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibii ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso . Chiarendo che deve comunque trattarsi di richieste presentate a norma dell'articolo 75 , tale disposizione riconosce alla Corte il potere-dovere di valutare l'ammissibilit dei referendum in via sistematica; per verificare in particolar modo, sulla base dell'art. 75 primo comma, se le richieste medesime siano realmente destinate a concretare un referendum popolare e se gli atti che ne formano l'oggetto_ rientrino fra i tipi di leggi costituzionalmente suscettibili di yssere abrogate dal corpo elettorale. Salve le ulteriori indicazioni contenute nel seguito dell'attuale sentenza, ai fini dei singoli giudizi di ammissibilit, questa Corte ritiene che esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di l della lettera dell'art. 75 secondo comma Cast. E di qui conseguono, precisamente, non uno ma quattro distinti complessi di ragioni d'inammissibilit. ,, stato, quindi, pur se si ritenga che tra quelle sentenze e queste ordinanze sussista un contrasto insanabile si tratter, appunto, di un mero contrasto di giurisprudenza, tra due diversi organi giurisdizionali, non anche, si ripete, di un conflitto. Simile contrasto, peraltro, non sussiste. Dalle pronunce di entrambi i giudici previsti dalla legge n. 352 del 1970 si desume anzitutto una prima fondamentale e comune affermazione: le com petenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione coprono, nel loro complesso, tutto il cam'po del controllo giurisdizionale sulla legittimit -intesa questa nel senso pi ampio della conformit a tutte Je leggi ordinarie e costituzionali che regolano la materia -del procedimento referendario. questa una affermazione che potrebbe apparire ovvia, tale anzi da condizionare la stessa legittimit costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 75 Cost., della intera legge ordinaria (n. 352 del 1970) che regola il procedimento di refe rendum attribuendo a quei due giudici -e solamente a quei due giudici -il compito di controllare la legittimit del procedimento referendario; essa, per, si deduce chiaramente dalle pi volte ricordate pronunce giurisdizionali. Corte Costituzionale e Corte di Cassazione hanno seguito un procedimento logico inverso ma simmetrico: l'una e l'altra hanno proceduto alla deter minazione in positivo dei limiti della propria competenza, 'per poi riconoscere all'altro giudice la residua competenza necessaria a cop.dre J'intero campo del controllo giurisdizi01iale della legittimit del procedimento per referendum. L'inverso procedimento logico seguito non ha per portato a risultati contra stanti perch quanto osservato dalla Corte Costituzionale circa il contenuto dei propri compiti, che consistono nel verificare se la richiesta di referendum abrogativo riguardi materie che l'art. 75, secondo comma Cast. esclude dalla votazione popolare coincide con quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione quando ha riconosciuto alla Corte Costituzionale il giudizio sulla ammissi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 152 In primo luogo, cio, sono inammissibili le richieste cos formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralit di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranit popolare. In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare -del tutto od in parte -la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive). In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). bilit del referendum. ratione materiae... anche... oltre le testuali previsioni dell'art. 75, comma 2 Cast., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico; cos, inversamente, il controllo di legittimit demandato all'Ufficio Centrale, dal quale, come ha osservato la Corte Costituzionale, deve escludersi soltanto la cognizione dell'ammissibilit del referendum ai sensi dcl secondo comma dell'art. 75 Cast.; ben pu considerarsi esaurito nella verifica della legittimit formale della proposta di referendum e, in particolare per quanto riguarda il suo oggetto, nel constatare se l'atto considerato una legge o un atto normativo avente forza di legge e se non sia intervenuta la sua abrogazione. La sostanziale conformit delle pronunce della Corte Costituzionale si verifica invero accertando l'esatto contenuto dell'art. 75, secondo comma Cost. 4. - certamente prevalente, in dottrina, l'opinione che l'elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma, Cost. non sia tassativa. In sede di interpretazione del primo comma del medesimo articolo, ovvero del secondo comma, ovvero ancora di altri articoli della Costituzione, diversi autori hanno affermato che, al di l della stretta elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 75 Cost., devono ritenersi sottratte ad abrogazione referendaria: le leggi costituzionali; le leggi sulla cittadinanza; le leggi abrogate; i decreti legge; le leggi di delegazione; le dichiarazioni dello Stato di guerra; le soluzioni dei conflitti di merito tra Stato e Regioni; gli statuti regionali; le leggi costituzionalmente obbligatorie; le leggi di attuazione dell'ordinamento regionale; PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 153 In quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilit testualmente descritte nell'art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perch esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anzich inerire alla stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata -ove occorra -da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cos stretto all'mbito di operativit delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa. Ci premesso, la questione che giova affrontare per prima -indipendentemente dall'ordine in cui le otto richieste sono state presentate e poi prese in esame dall'Ufficio centrale -concerne l'ammissibilit del referendum sull'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nelle parti interessanti l'intero Concordato, nonch gli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia. Le peculiarit di posizione e di funzione, caratterizzanti questo atto nel sistema delle fonti normative, stanno infatti alla base di un duplice ordine di eccezioni d'inammissibilit -gi prospettate in dottrina e quindi riproposte dall'Avvocatura dello Stato le leggi regolatrici della giurisdizione; le leggi che garantiscono l'esercizio di diritti e libert fondamentali dei cittadini; le leggi elettorali; le leggi finanziarie connesse alla legge di approvazione del bilancio; la legge che regola l'istituto del referendum; i testi unici pi rilevanti; i codici. Gli autori ai quali si accennato non sono concordi n sulla individuazione delle leggi, non espressamente elencate al secondo comma dell'art. 75 Cost. ma ugualmente escluse dalla abrogazione referendaria, n, come si accennato, nella individuazione della norma costituzionale dalla quale desumere simile esclusione. Ma, e questo interessa ora osservare, tutti questi autori, che come si detto formano la parte prevalente della dottrina, concordano nel ritenere non tassativa l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 75 Cost. 5. -Che la volont dei costituenti non fosse quella di formare un elenco tassativo ed inderogabile, al di l del quale non possa immaginarsi altra ipotesi di inammissibilit del referendum n altra legge sottratta ad abrogazione referendaria pu, anche desumersi dai lavori della Assemblea Costituente. A parte la singolare vicenda delle leggi elettorali, che con formale votazione svoltasi il .16 ottobre 1947 furono inserite nell'elenco delle leggi escluse da referendum (A.C. 1289) ma poi non risultano pi previste nel testo definitivo dell'art. 75, secondo comma Cost., significativo rilevare che nella stessa seduta l'on. Nobile propose al Presidente della Commissione di inserire tra le leggi escluse dalla abrogazione per referendum ile foggi in materia costituzfonale >>, che fo stesso deputato distingueva dalle leggi di revisione costituzonale ; ma la proposta non fu accolta dall'on. Ruini, per fa .ragione che la 3 RASSEG:-!A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 154 che non trova riscontro nei riguardi delle altre richieste in discussione. Precisamente, si afferma da un lato che l'art. 1 della legge n. 810, in quanto destinato ad assicurare la piena ed intera esecuzione dei Patti lateranensi, verrebbe ad integrarsi con la corrispondente disposizione dell'art. 7 secondo comma Cost., sulla quale finirebbe allora per incidere il voto popolare; mentre il referendum abrogativo non potrebbe riferirsi alle norme costituzionali, n ad altri atti legislativi comunque dotati di una specifica resistenza all'abrogazione. E d'altro lato si osserva che la legge n. 810 assolverebbe anche una funzione esecutiva di accordi internazionali, quali il Trattato e il Concordato dell'll febbraio 1929; sicch la relativa richiesta di referendum dovrebbe venire respinta, allo stesso titolo per cui l'art. 75 secondo comma Cost. esclude l'abrogazione popolare delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali . Sotto entrambi i profili, la richiesta dev'esser dichiarata inammissibile. Al di l del previo giudizio di legittimit, nel corso del quale l'Ufficio centrale accerta solamente se la richiesta verta su di una qualsiasi legge in senso tecnico (ovvero su di un atto costituzionalmente equiparato), con lo scopo di escludere il referendum. riferito ad atti non legislativi, spetta invece a questa Corte di non dare adito all'abrogazione di quelle materia delle leggi costituzionali sar regolata insieme a quella dehl:e garanzie costituzionali : ma gli artt. 134 e 139 Cost. nulla dispongono al dguardo, sicch l'esclusione da referendum delle leggi di revisione costituzionale e delle 'eggi in materia costituzionale, su1la qua1le sembra si fosse formato il consenso, se non detl'Assemblea, quanto meno degli onn. Nobile e Ruini, pu desumersi soltanto in v.ia di interpretazione dell'art. 75 o di altro articolo de11a Costituzione. Ancora pi significativo fu l'intervento dell'on. Perassi il quale neg che fosse necessaria una espressa sottrazione a referendum delle leggi di approvazione di bilancio e quelle di autorizzazione a ratificare un trattato poich non si vede come si 'potrebbe avere un referendum abrogativo di leggi di quella specie . lil Presidente della Commissione non escluse che ailcune Jeggi possano ritenersi escluse dal referendum, indipendentemente da alcuna espressa disposizione costituzionale, per inconcepibilit o per assurdo (lo stesso concetto sar poi ripetuto dallo stesso on. Ruini a proposito delle leggi di amnistia); ma ritenne comunque fosse meglio mantenere l'esclusione espressa di queHe leggi perch per una mente non rigorosamente giuridica quell'assurdo poteva non apparire evidente (infatti altro deputato aveva chiesto, anche con argomenti suggestivi, che fosse ammesso referendum so'pra i trattati internazionali). Subito dopo questo intervento altro deputato osserv che le ipotesi di esclusione dal referendum previste nel progetto dovessero essere conservate per motivo politico prima che giuridico : ci sembra confermare che i membri dell'Assemblea quando definirono il testo dell'art. 75, secondo comma Cost. ritennero di operare una libera scelta politica e non una elencazione delle situazioni necessitate dalla logica dell'inconcepibile e dell'assurdo. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 155 specie di leggi -riguardate non gi per la materia che esse disciplinano, ma dal punto di vista della loro forza o del loro procedimento formativo -che debbano considerarsi sottratte alla sfera di operativit dei voti popolari in esame; senza di che si potrebbero verificare, attraverso il consenso e l'apporto della Corte stessa, effetti abrogativi che la Costituzione ha implicitamente ma sicuramente voluto riservare ad organi ed a procedure ben diversi dal corpo elettorale e dal referendum regolato nell'art. 75 Cost. (con esiti analoghi a quelli che si avrebbero ammettendo che una disposizione di legge ordinaria potesse abrogare -sia pure illegittimamente -un articolo della Costituzione). Se infatti il referendum abrogativo assumesse ad oggetto qualunque tipo di legge in senso tecnico, ordinaria o costituzionale indifferentemente, la conseguenza sarebbe ben difficilmente compatibile con l'attuale regime di Costituzione rigida. Accanto all'apposito procedimento di revisione e di formazione delle altre leggi costituzionali , disciplinato dall'art. 138 Cost., si verrebbe cio ad inserire un procedimento destinato alla sola abrogazione delle leggi costituzionali nonch -coerentemente -della Costituzione stessa, che in nessun modo potrebbe venire armonizzato con il primo di questi due istituti. Per colmare le lacune dell'iter configurato dall'art. 138 (ad esempio, in tema di inizia 6. -La non tassativit dell'elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma Cost., fu ritenuta anche quando, sempre in sede costituente, il nostro legislatore elabor la legge cost. n. 1 del 1953. Nel gi citato articolo dell'on. Lucifredi non solo si afferma essere assodato che il referendum abrogativo non ammissibile nei confronti di norme costituzionali, in esse comprese quelle in materia costituzionale, come leggi sulla cittadinanza, nonch nei confronti delle leggi gi abrogate o mai esistite; ma si illustrano anche le ragioni per le quali il Parlamento ritenne di affidare simile controllo alla Corte Costituzionale; ed infine si precisa che proprio simile controllo in tutta l'ampiezza prima indicata -comprensivo cio della dichiarazione di inammissibilit di referendum abrogativi di alcune leggi non espressamente comprese nell'elenco di cui all'art. 75, secondo comma, Cost. -si volle attribuire alla Corte Costituzionale con la formulazione che sar poi quella dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1/53 giudicare se le richieste... siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso . 7. -Se dai verbali della Costituente pu desumersi la volont di quella Assemblea di elencare1 al secondo comma, alcune categorie di leggi che si voleva escludere dal referendum, oltre alle leggi di revisione costituzionale, in materia costituzionale ed a quelle per le quali l'esclusione doveva dedursi per la logica dell'assurdo e dell'inconcepibile; se uguale convinzione mostr il legislatore costituente del .1953; anche il legislatore ordinario, quando, dopo circa vent'anni dette esecuzione alle norme costituzionali ed introdusse concreta mente nel nostro ordinametno l'istituto del referendum, mostr la convinzione che altre leggi, oltre quelle espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 75, dovessero considerarsi escluse dal referendum. Al Senato, nel corso della discussione che si svolse nel marzo 1969, dopo ripetute e concordi affermazioni in tal senso dei sen. Zuccal (Atti Senato, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 156 tiva delle leggi, di promulgazione e di pubblicazione), possibile ed anzi necessario ricorrere alle norme dettate dagli artt. 71 e seguenti della Costituzione, relativamente alla funzione legislativa ordinaria. Ma la disciplina del referendum abrogativo non attiene affatto all'esercizio di tale funzione da parte delle Camere, e non comunque utilizzabile per colmare nessuna delle lacune predette. Al contrario, la stessa previsione di uno specifico referendum approvativo, contenuta nel secondo comma dell'articolo 138, contribuisce ad escludere che in tema di revisione e di legislazione costituzionale vi sia posto per un ulteriore referendum abrogativo, nelle medesime forme previste per le leggi ordinarie. Con ci non si vuol certo sostenere che i Patti lateranensi siano stati costituzionalizzati ad ogni possibile effetto, in virt del richiamo contenuto nell'art. 7 Cost. Al contrario, dal capoverso dello stesso art. 7 risulta testualmente che le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (ma sono apportabili, dunque, nelle forme della legislazione ordinaria). E resta fermo, d'altronde, quanto la Corte ha dichiarato e ribadito pi volte 6062; 6201) e Del Nero (ivi, 6202), il Ministro di Grazia e Giustizia ebbe solennemente a riaffermare che l'interpretazione costante alla quale il Parlamento si sempre riferito che il referendum abrogativo si applica solo alla legge ordinaria e mai alle leggi costituzionali (ivi, 6203). E nella successiva relazione per la 1a Commissione della Camera (Atti Camera, n. 11249/A) il relatore pur avendo dichiarato formalmente di ritenere tassativi i casi di esclusione stabiliti dall'art. 75 Cast., sostanzialmente affer;mava doversi ,ritenere sottratte a referendum abrogativo le leggi costituzionali; quelle di ap'.Provazione degli statuti regionali; quelle di risoluzione di questioni di merito sulla validit di una legge regionale; quelle di dichiarazione dello stato di guerra; quelle di approvazione del piano economico; quelle emanate per la risoluzione dei conflitti di interessi tra Stato e regioni; quelle emesse in esecuzione di un trattato internazionale debitamente autorizzato. 8. -.Per concorde opinione della dottrina prevalente e del legislatore, costituente ed ordinario, si deve ritenere che la elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma Cast. non tassativa, sicch altre leggi, pur non appartenenti alle categorie ivi 'espressamente elencate, quanto meno le leggi costituzionali, devono ritenersi non sogigette ad abrogazione per referendum; sorge a;l'lora il problema di individuare il giudice, tra i due previsti dalla legge n. 352 del 1970, cui spetti accertare e dichiarare la inammissibilit delle rchieste che si riferiscano a simili leggi. La competenza della Corte Costituzionale deve dedursi non soltanto da quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione, cio che la sua com'.Petenza limitata a verificare se l'atto considerato una legge o un atto avente forza di legge; bens anche direttamente alla formulazione letterale del secondo comma dell'art. 2 legge cost. n. 1 del 1953. La norma processuale, o attributiva della competenza deve invero essere interpretata in relazione all'effettivo contenuto della norma sostanziale di cui al secondo comma dell'articolo 75 Cost. Nel verificare l'ammissibilit della richiesta di referendum la Corte Costituzionale dovr allora non soltanto accer PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 157 (nelle sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 1972, n. 175 del 1973): ossia che l'art. 7 secondo comma Cost. non preclude il controllo di costituzionalit delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi, per ci che riguarda la conformit delle clausole stesse rispetto ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato . Ma tutto questo non toglie che l'art. 7 contenga una norma di accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai Patti lateranensi, attribuendo loro una precisa rilevanza o copertura costituzionale (come questa Corte ha ritenuto -rispettivamente -nelle sentenze n. 12 del 1972, n. 175 del 1973 e n. 1 del 1977). La circostanza che i Patti non abbiano la forza attiva di negare i principi supremi dell'ordinamento non esclude affatto, quindi, che sotto il profilo della forza passiva o della resistenza all'abrogazione tali fonti normative siano assimilabili alle norme costituzionali; tanto vero che esse non possono tare che la norma oggetto della richiesta non appartenga ad alcuna categoria espressamente elencata nel secondo comma dell'art. 75, ma anche che la richiesta medesima non sia inammissibile per un diverso motivo (per essere, ad esempio, la legge oggetto del referendum gi abrogata; ovvero una legge in materia costituzionale o di revisione costituzionale; od anche per l'inconcepibilit e l'assurdit della richiesta; o, comunque, per appartenere la legge ad una delle categorie, prima elencate al n. 4, che parte della dottrina ritiene non soggette ad abrogazione referendaria). A questa interpretazione dell'art. 2 della legge cast. n. 1 del ,1953 conduce anche la considerazione della ratio della norma: come l'on. Lucifredi ha ricordato nell'articolo pi volte citato quale autentica testimonianza dei problemi affrontati e risolti dal legislatore, il controllo sulla costituzionalit della richiesta fu attribuito, anzich alla Magistratura ordinaria, alla Corte Costituzionale sia ~per la sua composizione sia per la sua veste di suprema tutrice del rispetto della Costituzione, che in gioco quando si tratti di vedere se un certo referendum sia o meno ammissibile a norma delle sue disposizioni; ed anche per la considerazione che, se il controllo successivo sulla costituzionalit del referendum eseguito spetterebbe certamente alla Corte Costituzionale, quel medesimo controllo non pu essere esercitato da un organo diverso, quando il suo espletamento sia anticipato ad un momento anteriore rispetto alla consultazione del corpo elettorale. Che il giudizio sulla ammissibilit del referendum ai sensi del secondo comma dell'art. 75 Cost. non si limitato alla verifica dell'appartenenza della legge che si vuole abrogare ad alcuna delle categorie espressamente elencate in quella norma della Costituzione chiaramente confermato anche dai commi terzo e quarto dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970: compito della Corte ammettere le richieste regolari e respingere quelle che siano contrarie al disposto del secondo comma dell'art. 75 Cost. ; ma l'oggetto del giudizio si estende alla verifica, in via generale della legittimit costituzionale delle richieste di referendum . 9. Deve infine osservarsi che dopo la pubblicazione, in questi procedimenti referendari, delle ricordate ordinanze della Corte di Cassazione, la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 158 venire legittimamente contraddette od alterate se non con lo strumento delle leggi di revisione costituzionale, l dove si tratti di modificazioni unilateralmente decise dallo Stato italiano. Effettivamente, Trattato e Concordato del 1929 non vanno equiparati da una qualsiasi di quelle tante leggi cui la Carta costituzionale opera generici richiami o rinvii, allo scopo d specificare le proprie disposizioni o di consentirne l'attuazione e la materiale applicazione; ma sono quei due atti normativi, storicamente e giuridicamente individuati, ai quali l'art. 7 allude in maniera diretta e puntuale, attraverso il congiunto riferimento ai Patti lateranensi. Ed un tale dato basta per concludere che il referendum previsto dall'art. 75 Cost., non potendo avere la forza necessaria per produrre l'abrogazione dei Patti, non. pu essere nemmeno ammissibile in quanto li assuma ad oggetto, sia pure parzialmente e non nella loro interezza. N vale obiettare che altro sono i Patti per s considerati, altro la legge ordinaria che li ha immessi nel nostro ordinamento: con la interpretazione degli artt. 2 legge cost. n. 1 del 11953 e 33 legge n. 352 del 1970 che riconosca alla Corte Costituzionale il 'potere di decidere su tutte le questioni che gi erano state inutilmente prospettate all'Ufficio Centrale per il referendum, in un certo senso necessitata: al di l di simile interpretazione solo la illegittimit costituzionale della legge n. 352/70 perch non assicura la piena tutela giurisdizionale nel corso del procedimento di controllo della legittimit della richiesta di referendum; oppure, ancora peggio, il reale conflitto (negativo) di attribuzioni tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. * * * Sulla legittimit costituzionale e, quindi, sulla ammissibilit delle singole richieste di referendum. 10. -Per ie lt"agioni sopra esposte si rappresentano ora nuovamente alla Corte Costituzionale tutte le questioni gi prospettate alla Corte di Cassazione, non senza farle 'precetj:ere da alcune considerazioni che possono dedursi dalla lettura delle ordinanze della Corte medesima. La prima questione prospettata alla Corte di Cassazione riguarda la ammissibilit di richieste di referendum abrogativi di pi disposizioni di legge che, anche se formalmente riunite in un unico provvedimento legislativo, regolano materie difformi ed eterogenee. La ritenuta inammissibilit si basa su due considerazioni essenziali: la impossibilit che il corpo elettorale, cio ogni elettore, 1sia compiutamente informato sui singoli aspetti positivi e negativi delle singole proposte; la impossibilit che il responso, necessariamente unico ed immotivato delle urne, corrisponda alla volont, necessariamente articolata e complessa dei singoli componenti del corpo elettorale. La questione riguarda, in primo luogo, la richiesta di abrogazione di 97 articoli del codice penale. La lettura del testo della richiesta, riportato nella ordinanza della Cassazione, mostra in modo evi.dente che con essa s.i tentato un uso del referendum abnorme, non solo e non tanto rispetto ad alcune disposizioni della legge n. 352 del 1970, quanto rispetto alle norme stesse della Costituzione che attribuiscono all'istituto natura e fine di strumento PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 159 conseguenza che soltanto i primi, e non la seconda, sarebbero sottratti al referendum. Distinzioni del genere non sono fondate, dal momento che il richiamo costituzionale non ha per tema esclusivo i Patti lateranensi come fonti del diritto internazionale o concordatario, ma si riferisce ad essi -anche e soprattutto -per ci che interessa alla Costituzione di uno Stato, ossia per la loro incidenza sull'ordinamento interno del nostro Paese. La stessa previsione -implicitamente operata dall'art. 7 -che i Patti siano modificati per volont unilaterale del l'Italia, ma nella forma d'una legge di revisione costituzionale, sarebbe priva di senso se l'articolo stesso non avesse diretto riguardo o quello che i Patti rappresentano nell'mbito del diritto italiano. E dunque ne discende -secondo la prospettiva che la Corte ha fatto espressamente propria gi nella sentenza n. 1 del 1977 -che la copertura costituzionale fornita dall'art. 7 comma secondo Cast. garantisce al tempo stesso i Patti lateranensi e quell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, che ha dato loro una piena ed intera esecuzione . per l'esercizio diretto da parte del popolo -al di fuori di ogni forma di rappresentanza e di fiducia -della funzione legislativa. Il testo della richiesta invero estremamente elaborato e complesso; in esso i numeri prevalgono sulle parole .e la sua comprensione non certamente agevole se .non dopo una J.ettura molto attenta ed uno studio molto approfondito di una notevole parte del codice penale. Inoltre nella stessa richiesta di abrogazione referendaria sono riuniti articoli dal contenuto pi disparato, disseminati nei diversi titoli del codice, dei quali alcuni (come ad es. quello che prevede la pena dell'ergastolo) possono certamente coinvolgere l'interesse della generalit di cittadini; mentre per altri {come ad es. quello che prevede la punizione del vilipendio della bandiera nazionale), il .problema deHa abrogazione o conservai;ione da iniziati e l'interesse del corpo elettorale non certo ugualmente intenso. Non , infine, agevole individuare il filo conduttore che ha convinto i promotori del referendum a scegliere tra tutti gli articoli del codice penale, proprio quelli indicati nella richiesta per :proporne l'abrogazione unitaria. Pu allora dirsi che richieste siffatte non permettono risposte che costituiscano diretta espressione della volont popolare e non manifestazione di fiducia nei confronti dei promotori che hanno scelto le norme da abrogare; simili richieste neppure garantiscono la genuinit del responso popolare in quanto permettono la moltiplicazione dei consensi per la abrogazione di singole norme nei confronti delle qual la maggiioranza del corpo elettorale pu essere indifferente, se non addirittura favorevole alla conservazione. Tutto ci a'ppare in chiaro contrasto con i caratteri essenziali dell'istituto del referendum, che, come si detto, dai11'art. 75 della Costituzione, inteso come strumento di democrazia diretta che si affianca in piena autonomia, pur senza contrapporsi ad essi, ai normali strumenti di democrazia rappresentativa. Proprio per garantire simili caratteri i nostri costituenti non vollero ammettere nel nostro ordinamento costituzionale il referendum, sia pure di iniziativa popolare, deliberato per l'approvazione di una proposta di legge predisposta dal Comitato promotore ovvero modificativo di leggi in vigore, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 160 D'altronde, la richiesta in esame si dimostra egualmente inammissibile, per chi la consideri dal punto di vista del collegamento riscontrabile fra l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione degli accordi di diritto internazionale (o comunque stipulati fra soggetti indipendenti e sovrani), ivi compresi i Patti lateranensi del 1929. La ragion d'essere dell'esplicita esclusione costituzionale, quanto ai referendum incidenti sulla ratifica dei trattati internazionali indicati dall'art. 80 Cost., non si risolve nell'intento di evitare che il corpo elettorale interferisca nel processo formativo dei trattati stessi (tanto pi che il lunghissimo procedimento prescritto dalla legge n. 352 del 1970 non offrirebbe nemmeno -di regola -la possibilit materiale che il voto popolare preceda la stipulazione). Ben pi largamente la Costituzione ha voluto impedire, una volta perfezionatosi il trattato, che esso venga privato dell'indispensabile fondamento costituzionale (ai sensi dell'art. 80 Cost.), determinandone la disapplicazione e rendendo in tal modo responsabile lo Stato italiano verso gli altri contraenti. bens soltanto il referendum abrogativo, in relazione al quale precisarono peraltro che un referendum significativo deve essere raccolto su una domanda chiara ed univoca, alla quale si possa rispondere soltanto con un s o con un no (on. Einaudi nella seduta del 17 gennaio 1947 della 2a sottocommissione) sicch quando il referendum abbia per oggetto non gi uno o pochi articoli, ma l'intero testo di una legge il popolo sar chiamato a pronunciarsi non sulle singole disposizioni, ma soltanto sul loro spirito animatore (on. Ambrosini, ivi): quel che >, ~ se la preventiva rimozione, in ipotesi necessar.ia, delle di1sposziioni di diritto interno in contrasto con la normativa comunitaria debba in ogni caso avere efficacia totalimente xetroattiva. 2. -(Omissis). 3. -Le questioni pr.Oiposte ne1 provvedtmento di rtnvio sono state in effetti gi segnalate aH'attenzione della Corte di ,giiustizia nella causa di interpretazione .pregiudiziale 52/76, reiativa, tra l'ailtro, ailla efficacia delle sentenze rese daltla Corte di giiusNzia. In tale causa, invero, :le paTt1i pr.ivate del giudiziio dii merito hanno gi sostenuto 1La soluzione positiva del pr.imo dei quesiti ora ~n esam1e, deducendo espressamente, e con 1sipeoi:fico riferimento ai di..versi princpi enunciati dalla Corte cost>ituzionale ita1iana nella sentenza 30 ottobre 1975, n. 232, che in presenza di una norma comunitar.ia che Ia Corte diichiari immediiatamente applicabi.We iil 1giiu!di:ce deve di;saippJii.care, "senza bisog,no d'ailtro ", ila normamva interina deviante ; e 1~a semp1ke lieUuira dehle argomentazioni svoJ.te daHe parti private 1in quella causa, sia nena fase scritta del procedimento sia in sede di discussione, consente di avvertiire con immediatezza la identit della questione di principio in quelila occasione discussa con queilila proposta in questa sede dal g.iudice del rinvio. NeHa ,senten:zJa 3 febbraio 1977, resa neJ1la causa 52/76, la Corte di giustizia, in coerenza con il principii.o secondo cui rimane necessariamente estranea aHe sue decisioni ogni sal11.1zione di questioni di dkitto interno, ha statuito, su'l.1a questione discussa tra le parti, che la sentenza emessa da questa Corte in via pregiudiziale ha lo scopo di .r.isolvere questioni di diritto e vincofa il PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 181 disposto dal diritto comunitario, ingiungeva all'Amministrazione delle finanze dello Stato di rimborsare i diritti indebitamente percepiti, pi gli interessi; 4. -l'Amministrazione delle finanze faceva opposizione al relativo decreto ingiuntivo; 5. -tenendo conto degli argomenti svolti dalle parti nel corso del procedimento di opposizione, il Pretore ha ritenuto di trovarsi di fronte ad un problema di contrasto fra certe norme comunitarie ed una legge nazionale posteriore (legge n. 1239 del 1970); 6. -egli ha rilevato che, secondo la recente giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (sentenze nn. 232/75 e 205/76, ordinanza n. 206/76), la soluzione di un siffatto problema implica la necessit di rinviare alla stessa Corte costituzionale la questione dell'illegittimit costituzionale della legge controversa, con riguardo all'art. 11 della Costituzione; 7. -considerando, da un lato, la ben consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di efficacia del diritto comunitario' negli .ordinamenti giuridici degli Stati membri e, dall'altro, gli inconvenienti che pos' sono derivare da situazioni in cui il giudice, invece di disapplicare di giud:ke [1a2Jonaile quanto ailJlJ'interipiretazione dellie iIJJOIUlle e degili atti comundtari rilevanti neHa causa; e tale priinciipio; conforme alla soluzione in quella sede sostenuta sia dal Governo itailiaoo siia :dailil:a CommissiOIIle idua2iione deHa potest legislativa, ma anche ai fini della giurisdi2iione e in genere del rapporto giiuridico di imposta che per tale si definisce per tutte le conseguenze formali del procedimento. 224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nazionale, che nell'ambito della potest legislativa con.corrente pu integrare la legislazione nazionale, il beneficio dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per le case di abitazione non di lusso subordinato alla conformit delle costruzioni ai piani regolatori, alle leggi e ai regolamenti edilizi e alla licenza di costruzione (2). manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale per violazione del principio di eguaglianza dell'art. 9 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (che restringe l'applicabilit dell'agevolazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408), in quanto l'esercizio della potest legislativa regionale, concorrente con quella statale, di per s comporta, entro i limiti del rispetto dei principi generali a cui si ispird la legislazione nazionale, statuizioni che creano una differenziazione nell'ambito del territorio della regione rispetto a quello di altre regioni (3~. (Omissis). -Con il primo motivo, il ricorrente -denunciata la violazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e la falsa applicazione dell'art. 9 della legge reg. Sic. 28 aprile 1954, n. 11, in relazione agli artt. 17 dello Statuto della Regione Siciliana e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile -si duole che la Commissione Tributaria Centrale abbia negato, in ordine ad uno stabile da lui costruito in Sicilia, l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati prevista dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul riflesso che, nella specie, dovesse applicarsi la legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, la quale, richiedendo la ulteriore condizione della conformit dell'opera alle prescrizioni della licenza edilizia, concernerebbe la materia urbanistica, riservata dallo Statuto della Regione alla legislazione esclusiva di questa. La censura infondata. Il problema che si pone se, ai fini della concessione dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, riguardo ad uno stabile edi ficato (nel 1963) in Sicilia, in difformit delle prescrizioni della licenza di costruzione, debba applicarsi la legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408 (disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), il cui art. 13 sta bilisce che le case di abitazioni, non aventi carattere di lusso, sono esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrim poste dalla data della dichiarazione di abitabilit, ovvero la legge regio- Sulla sconda massima, e pm m generale sulla regola della potest legislativ concorrente della Regione Siailiana (che pu essere dfretta, nei limiti consentiti, ad ampliare come a restringere la portata della norma nazionale) I la giurisprudenza ormai pacifica (Corte Cost. 21 novembre 1973, n. 158, 18 aprile 1974, n. 97, e 14 luglio 1976, n. 166, in questa Rassegna, 1974, I, 42 e 796, 11977, l I, 7). Coerente conseguenza l'improponibilit del confronto aii fini dell'art. 3 della Costituzione tra la situazione di diverse regioni rispetto ad una norma I regionale la cui ragion d'essere di introdurre (limitate) modiificazioni e inte-- graziani alla legislazione nazionale. I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 225 nale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), il cui art. 9 dispone che il godimento delle agevolazioni previste dalla presente legge (fra cui l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati considerata nell'art. 5) subordinata alla conformit delle opere costruite ai piani regolatori e di costruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi, nonch alle prescrizioni della licenza di costruzione. La Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse esclusivamente applicabile la legge regionale siciliana n. 11 del 1954, sulla considerazione che questa, concernendo la materia urbanistica, riservata ex art. 14, lett. f, dello Statuto della Regione Siciliana alla legislazione esclusiva della Regione, in quanto tesa ad assicurare (attraverso il rispetto delle disposizioni contenute nei programmi di pianificazione urbanistica e nelle autorizzazioni edilizie) l'armonico sviluppo dell'assetto urbanistico in seno alla Regione, attenesse ad un tema sottratto alla potest di normazione del legislatore nazionale e devoluto, per uno specifico interesse regionale, esclusivamente al potere normativo della Regione, traendo da tale premessa giuridica la implicazione della esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, in quanto -pur sussistendo i presupposti richiesti dalla legge nazionale n. 409 del 1948 sarebbe mancata la ulteriore condizione prevista dalla legge regionale n. 11 del 1954, per essere stata la costruzione edificata in modo non conforme alle prescrizioni stabilite dalla licenza edilizia. Secondo la tesi del ricorrente, invece -trattandosi di materia tributaria, oggetto di legislazione concorrente (nazionale e ~regionale), governata, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Regionale Siciliano, al principio della prevalenza (della legge nazionale) -avrebbe dovuto trovare applicazione la legge 2 luglio 1949, n. 408, con la conseguenza dell'attribuzione della esenzione venticinquennale per la non incidenza della ulteriore condizione posta dalla legge regionale. Il decisum della Commissione Centrale, pur fondandosi su una ratio decidendi non condividibile, va, peraltro, mantenuto fermo, essendo il dispositivo conforme al diritto, e l'erroneo principio in esso affermato va corretto ex officio da questa Corte, a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civile, in base ad argomentazioni giuridiche diverse da quelle poste a sostegno della decisione impugnata. Va, quindi, immediatamente sgombrato il campo dalla questione preliminare se la norma (cosiddetta di dettaglio) contenuta nell'art. 9, lett. a, della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, attenga alla materia urbanistica od a quella tributaria. In ordine alla natura della materia disciplinata dalla citata legge, non dovrebbero sussistere dubbi, in quanto -come emerge chiaramente dalla stessa intitolazione Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie -la legge, essendo intesa ad applicare agevolazioni tributarie alle fattispecie materiali descritte in tutte le sue norme (escluse le ultime 226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO due aventi carattere transitorio), detta statuizioni legislative di diritto tributario, attinenti esclusivamente alla disciplina fiscale. Invero, non pu escludersi che rientrino nella funzione tributaria regionale anche quegli aspetti che, pur esulando dalla attivit impositiva, vengono ad essa ricondotti per l'analogo fondamento normativo e dogmatico. Tra le fattispecie tributarie non impositive, infatti, vanno ricomprese anche quelle figure che, con diverse modalit, impediscono il sorgere del rapporto giuridico d'imposta o ne limitano gli effetti tipici (esclusioni, esenzioni, dispense tributarie). Invero, quale che sia la posizione concettuale che alle esenzioni tri butarie voglia assegnarsi, indubbio che l'interesse da queste perseguito, pur se diversamente atteggiato, non pu non rientrare nel quadro di quelli coinvolti nella valutazione impositiva, non potendo dubitarsi che ambedue appartengono alla stsesa matrice potestativa, cui viene ascritta la funzione impositiva in senso stretto. E ci in quanto il potere di non riscuotere (in presenza di determinati vincolanti presupposti) tributi per ogni altro verso maturati trova anch'esso la sua giustificazione nei principi fondamentali afferenti la materia tributaria; e richiede, quindi (nonostante le distinzioni strutturali e funzionali), un fondamento di pari valore e grado rispetto a quello che condiziona e sorregge l'azione impositiva, non potendo ritenersi gli interessi tutelati con tali strumenti diversi da quelli che competano all'ente cui spetta porre in essere le fattispecie impositive. E -poich possedendo le Regioni una potest legislativa concor rente in materia finanziaria, non pu negarsi che esse possano disporre esenzioni nelle materie di loro competenza impositiva (nei limiti delineati dall'osservanza dei principi costituzionali) per soddisfare particolari esi genze della regione (cfr., in tal senso, Corte Cost., sent. 24 giugno 1961, n. 37; sent. 16 dicembre 1958, n. 76) -resta da considerare se, ed entro quali limiti, nell'ambito di una pi ampia situazione di base, le stesse possano porre, ai fini dell'attribuzione delle esenzioni, ulteriori condizioni rispetto a quelle fissate dal corrispondente potere legislativo statale. indubbio che, nell'esercizio della potest legislativa concorrente in materia tributaria, la Regione debba osservare i principi fondamentali e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (cfr., in tal senso, Corte Cost., sent. 28 gennaio 1965, n. 2). Deve, quindi, ritenersi che, perch un'ulteriore condizione alla esen zione tributaria possa essere legittimamente posta dal legislatore regio nale, la stessa non possa essere in contrasto con i principi ed i criteri generali, cui si ispira il sistema legislativo dello Stato. E -poich, nel caso di specie, la disposizioni dell'art. 9 della legge regionale in esame 28 aprile 1954, n. 11, con la quale si subordinava il godimento della esenzione tributaria alla conformit dlle opere edificate I ~ j I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ai piani regolatori, alle leggi ed ai regolamenti edilizi, nonch alle prescrizioni della licenza di costruzione, perfettamente rispettosa degli interessi generali cui si ispira la normazione statuale e pienamente conforme ai principi fondamentali della legislazione dello Stato, agevolmente ravvisabile nella legge urbanistica e nella disciplina normativa dell'attivit edificatoria -deve concludersi che esattamente la Commissione Tributaria Centrale abbia ritenuto legittimo l'ulteriore limite stabilito dal legislatore regionale per l'attribuzione dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati. Il primo motivo , quindi, da disattendere. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimit costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge reg. sic. 28 aprile 1954, n..11, rispetto agli rtt. 3 e 53 Cost., per contrasto con i principi di uguaglianza e di capacit contributiva, in quanto il legislatore regionale, aggiungendo, ai fini del godimento dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, l'ulteriore condizione della conformit dell'opera alla licenza di costruzione, avrebbe determinato una situazione di disuguaglianza fra i cittadini dello Stato. Il denunciato profilo di incostituzionalit affetto da manifesta infondatezza. E le ragioni di questa possono rilevarsi nelle stesse argomentazioni svolte nell'esame del primo motivo. Invero -essendo investito il legislatore regionale siciliano, in ])J.ateria tributaria, e, quindi, anche in tema di esenzioni fiscali, di una potest legislativa concorrente (con quella dello Stato) e potendo lo stesso (secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale: cfr., da ultimo, sent. 18 aprile 1974, n. 97) introdurre, nella predetta materia, variazioni utili ad adattare le leggi nazionali agli specifici interessi regionali ed alle speciali necessit del territorio della regione, purch le disposizioni "" siano dei fondamentali e legislative introdotte rispettose principi conformi agli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato con esclusivo riferimento all'ambito territoriale della regione che vanno considerati -una volta rilevata la legittimit delle statuizioni normative introdotte dal legislatore regionale, in quanto giustificate da interessi di carattere locale -gli aspetti ed i riflessi cstituzionali coinvolti dalla normativa regionale, ove si lamentino pretese situazioni di disuguaglianza fra i cittadini. E -poich, nel caso di specie, nessuna situazione di disparit viene a verificarsi, in conseguenza della fattispecie agevolativa introdotta dalla legge regionale, neppure sotto il profilo della capacit contributiva, fra i cittadini della regione siciliana, trovando la normativa applicazione nei confronti di tutti gli appartenenti al corpo sociale della regione -il delineato profilo di incostituzionalit deve considerarsi manifestamente infondato. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 228 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4791 -Pres. Capo raso -Est. Battimelli -P. M. Caristo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto) c. Soc. CEDIM (avv. Redondi). Imposte e tasse in genere -Azione . in sede ordinaria -Termine seme strale -Decisione amministrativa pronunciata su ricorso gerarchico atipico -Decadenza -Esclusione. Il termine semestrale per l'azione innanzi all'AGO decorre soltanto rispetto ad una decisione, anche amministrativa, pronunciata nell'ambito di un procedimento regolato dalla legge e rispondente alle regole di questo, non anche rispetto ad un provvedimento emesso su un ricorso gerarchico atipico (1). (Omissis). -Il primo motivo del ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la sussistenza della decadenza della societ CEDIM dal diritto di adire l'autorit giudiziaria ordinaria infondato. Erroneamente, infatti, l'Amministrazione ricorrente sostiene che tale decadenza sarebbe dovuta all'esperimento, da parte della CEDIM, di un vero e proprio ricorso gerarchico contro l'operato dell'UTIF, ricorso su cui avrebbe provveduto il Ministro delle Finanze, con la conseguenza che entro sei mesi dall'esaurimento di tale rimedio avrebbe dovuto adirsi il giudice ordinario; ed a torto lamenta che la Corte di merito non abbia riconosciuto sussistente tale decadenza, in forza di una erronea interpretazione del contenuto del ricorso al Ministro e della decisione ministeriale. Ed infatti, a parte che l'interpretazione degli atti amministrativi rientra, al pari dell'interpretazione dei contratti, nella competenza esclusiva del giudice di merito e che i risultati di tale interpretazione sono denunciabili per cassazione unicamente per ragioni attinenti non al merito della questione, come ha fatto l'amministrazione ricorrente, bens a motivi di omessa e contraddittoria o insufficiente motivazione, che nella specie non risultano denunciati, sta di fatto che l'Amministrazione ricorrente ha omesso di considerare, cos come ha omesso di farlo la sentenza impugnata (la cui decisione, peraltro, va confermata, sia pure con (1) In senso contrario, v. Cass. 10 dicembre 1970, n. 2625 (in questa Rassegna, 197,1, I, 1146) che ritiene idonea a diventare irretrattabile per decorso del termine semestrale ogni decisione amministrativa pronunciata da un organo superiore all'ufficio procedente che abbia per oggetto la risoluzione di un confLitto di interessi tra Amministrazione e contribuente anche se trattisi di provvedimento anomalo che comunque definisca il rapporto controverso, se pure pronunciato da organo non immediatamente superiore e su istanza avente- natura di diffida per la dpetizione di indebito. PARTE I, SEZ.VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA diversa motivazione) che nel caso di specie il ricorso al Ministro, ammesso che tale carattere rivestisse l'istanza della CEDIM, non costituiva il rimedio contro l'imposizione, da cui far discendere, per decorso di termini dalla sua definizione, l'invocata decadenza. In base all'art. 27 ter del d.l. 6 ottobre 1955, n. 873, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, che regola la materia in esame, infatti, per il contenzioso relativo all'applicazione delle norme in materia di diritti erariali sul gas confezionato in bombole si applicava l'art. 18 delle disposizioni concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con d.m. 8 luglio 1924, con l'esclusione dell'ultimo capoverso dell'articolo suddetto (che prevedeva il divieto della proposizione di ogni azione innanzi al giudice ordinario) e in forza di detto richiamo, le questioni relative all'imposizione sul gas in bombole dovevano essere decise in primo grado da comitati peritali provinciali e in secondo grado da una Commissione Centrale presso il Ministero delle Finanze. evidente che qualsiasi decadenza dalla proposizione di una autonoma domanda innanzi al giudice ordinario non poteva discendere che dal decorso di un determinato termine dalla decisione finale del procedimento anzidetto, non certo dal ricorso, da parte del contribuente, ad un rimedio atipico, quale quello di una istanza direttamente rivolta al Ministro delle Finanze, potendosi in tal caso porre in essere, al massimo, un ricorso gerarchico atipico, non certo il rimedio specifico delle qmtroversie, dall'esperimento del quale concreto rimedio soltanto poteva discendere ogni presupposto di una decadenza. Conseguentemente, sia pure con la diversa motivazione qui data, la decisione impugnata va confermata, essendo esattamente stato deciso non essersi verificato, a carico della CEDIM, alcuna decadenza. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4841 -Pres. Danzi -Est. Granata -P. M. Saja (conf.) -CIMA (avv. Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni). Imposta di registro Vendita fra commercianti En.nciazione Jdudiziale Artt. 44 e 45, tabella D, della legge di registro del 1923 Inap plicabilit~. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; tariffa A, artt. 2, 3 e 115; tabella D, artt. 44 e 45). Quando la vendita fra commercianti non risultante n da corrispondenza idonea da sola a documentarla n da scrittura privata abbia dato luogo ad enunciazione in sentenza di convenzione verbale, non sono applicabili n l'art. 44 della tabella D, che presuppone una compraven 230 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dita perfezionata in base alla sola corrispondenza che non darebbe luogo ad enunciazione ex art. 72, n l'art. 45 che presuppone una scrittura priv. ta; sar allora applicabile il regime normale degli artt. 2 e 3 della tariffa A (1). (Omissis). -1. -Il ricorso principale della Sic. CICA e quello incidentale della Amministrazione finanziaria vanno riuniti, perch proposti contro la medesima sentenza. 2. -Le contrapposte impugnazioni ripropongono le due questioni -oggetto di dibattito in tutte le precedenti fasi del giudizio svoltosi davanti alle Commissioni, prima, ed al Giudice ordinario, dopo -concernenti il quantum dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza 30 maggio 1952 del Tribunale di Roma, che ha dichiarato essere stata posta in essere, tra la Societ CICA e la Compagnia Importadora Exportadora Per, un contratto di compravendita di materie zuccherine, con prezzo determinato in dollari. Le questioni, relative, l'una, alla misura della aliquota (0,50% come sostenuto dalla Societ; 2% come sostenuto dalla Amministrazione) e, l'altra, alla misura "del cambio (lire 100 per dollaro, secondo la tesi della societ; lire 225 per dollaro, secondo la tesi dell'Amministrazione) applicabili, sono state dalla Corte di appello decise -dopo le altalenanti soluzioni via via adottate nelle sedi precedenti (aliquota 2% e cambio 100 all'atto della registrazione; aliquota 0,50% e cambio 100 in Commissione provinciale; aliquota 2% e cambio 100 in Commissione centrale; aliquota 0,50% e cambio 100 in Tribunale) con la determinazione, la prima, della aliquota nella misura del 2%, sul rilievo che l'art. 44, Tabella All. D della legge di registro del 1923 riguarda l'ipotesi in cui la corrispondenza commerciale sia da sola sufficiente ad integrare il contratto, mentre nella specie le lettere prodotte costituivano solo uno degli elementi in base ai quali il complesso accertamento del giudice aveva stabilito la sussistenza del vincolo, onde il titolo della registrazione era realizzato solo dalla sentenza contenente tale accertamento; con la determinazione, la seconda, dell'imponibile in base al cambio di lire 100 per dollaro, argomentandosi che il cambio 1: 225 era -dall'art. 1 d.1.1. 4 gennaio 1946, n. 2, invocato dall'Amministrazione previsto solo sul presupposto, nella specie mancante essendo stata l'operazione effettuata franco valuta, che l'importatore si fosse procurato valuta estera in Italia. 3. -Contro la prima statuizione insorge la CICA con l'unico motivo del ricorso principale, denunziando la violazione e la falsa applicazione (1) La deoisione, a seglllto di profonda disamina, fa il punto sulla complessa casistica delle vendite fra commercianti con i diversi mezzi di documentazione. r r r PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA degli artt. 62 e 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 44 e 45 della relativa Tabella All. D, nonch insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Sostiene che l'aliquota ridotta di cui agli artt. 44 e 45 della citata Tabella andrebbe applicata indistintamente a tutte le vendite tra commercianti aventi per. oggetto merci destinate alla rivendita, indipendentemente, altres, dalla loro registrabilit in caso d'uso o in termine fisso. Ed afferma che -artificiosa nella distinzione tra corrispondenza documentalmente sufficiente a provare la esistenza del contratto e corrispondenza costituente il presupposto della sentenza di accertamento, distinzione alla cui stregua la misura dell'aliquota verrebbe a dipendere dalla mancanza o dall'insorgenza di una controversia fra le parti, e comunque superata nella specie dal riconoscimento, contenuto nella parte narrativa, che la sentenza tassata aveva dichiarato la compravendita posta in essere mediante scambio di telegrammi -Ja decisione impugnata sarebbe erronea pur quando si consideri la sentenza tassata stessa quale titolo del rapporto negoziale o quale atto enunciativo del rapporto, in quanto sia l'art. 72, che l'art. 62, legge di registro del 1923, stabiliscono essere dovuta l'imposta prevista per il negozio sostanziale che la sentenza documenta o enunzia, e quindi, nel caso, quella dello 0,50%, alla quale, come implicitamente la corte di merito ammetterebbe, lo scambio di corrispondenza sarebbe stato di per se stesso assoggettabile. Ma quand'anche, prosegue la ricorrente, si potesse prescindere dalle riferite critiche, resterebbe in ogni caso il duplice vizio di avere considerato la fattispecie unicamente sotto il profilo dell'art. 44 della Tabella All. D e, per conseguenza, di non avere rilevato l'applicabilit alla specie, comunque, del successvo art. 45, concernente in generaie, secondo il suo assunto, tutte le compravendite, in qualunque forma stipulate, di merci destinate, nel commercio esercitato dal venditore, alla rivendita. 4. -La censura infondata in ogni suo aspetto. L'art. 44 della Tabella All. D alla legge di registro del 1923 riguarda l'ipotesi dei contratti conclusi per corrispondenza, l'ipotesi, cio, in cui le lettere scambiatesi fra le parti realizzano il procedimento di formazione del contratto, esprimendo esse stesse, in modo compiuto e sufficiente, le dichiarazioni negoziali mediante le quali la stipulazione si attua. Nella specie, invece, la sentenza impugnata, se pure non del tutto univoca sul punto nella narrazione della vicenda processuale, quando nella motivazione in diritto ha ex professo proceduto ad interpretare la sentenza tassata, pervenuta alla conclusione avere questa ritenuto perfezionata la compravendita, oggetto della tassazione, in base non alla (sola) corrispondenza versata in atti, ma ad un complesso accertamento del giudice . Alla stregua di tale interpretazione, non censurabile in Cassazione perch riguardante un giudicato esterno, la inapplicabilit del l'art. 44 fuori discussione. 232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N si rivela utile il richiamo agli artt. 72 e 62 della legge, ancora effettuato sul presupposto di fatto, escluso invece dalla sentenza impugnata, di una tassabilit ex se della corrispondenza commerciale intercorsa fra i contraenti. Rimane il problema di fondo, concernente la applicabilit dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 45 anche alle compravendite (aventi il contenuto ed intervenute fra i soggetti ivi previsti, ma) stipulate verbalmente. Sul punto la ricorrente ha, in memoria, denunziato un contrasto nella giurisprudenza di questa C.S. fra le sentenze 28 gennaio 1966, n. 335, e la sentenza 7 dicembre 1973, n. 3324. In realt, un vero e proprio contrasto di statuizione fra i due arresti non c', solo il primo riguardando il caso delle convenzioni verbali e l'altro, invece, riferendosi alla ipotesi della stipulazione per scrittura privata autenticata. Sussiste, peraltro, effettivamente una non coincidenza di ratio decidendi, la seconda sentenza circoscrivendo alla presenza essenziale dello scritto (pur se non limitato alla sola scrittura privata non autenticata) l'ambito di rilevanza dei termini oggettivi e soggettivi del contratto, dalla prima elevati invece a ratio generale ed unica della agevolazione tributaria. cio una situazione non dissimile da quella formatasi nella giurisprudenza meno remota relativamente alla disposizione dell'art. 46 della stessa Tabella All. D, concernente i contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, rispetto alla quale, mentre, da un lato, la generalizzata valorizzazione del contenuto, al di l della forma, ha condotto ad ammettere al beneficio anche le convenzioni stipulate in forma pubblica amministrativa (Cass., 30 aprile 1969, n. 1398 e 1399), soluzione -questa -comunque suffragata, almeno nella fattispecie allora esaminata, dalla testuale estensione dlla norma anche ai contratti con la P.A., tenuta a contrattare istituzionalmente con moduli rigidamente formali, dall'altro, invece, si sono ritenute escluse dalla previsione legislativa le convenzioni stipulate verbalmente (Cass., 5 maggio 1962, n. 893), in ci evidenziandosi un contrasto di ratio decidendi gi noto nella sua sostanza anche alla giurisprudenza pi antica, la quale, secondo che privilegiasse sul piano ermeneutico il momento finalistico della agevolazione in relazione al contenuto del contratto, ovvero il dato formale testualmente menzionato dalla legge, ammetteva (Cass., 30 aprile 1931, n. 1646; Cass., 26 aprile 1935, n. 2475, con riferimento alla legge di registro del 1923) o negava (Cass., 27 luglio 1931, n. 3284, con riferimento alla precedente legge 23 luglio 1911, n. 509) il beneficio anche per le convenzioni stipulate per atto pubblico. Sul tema specifico della causa, e cio in punto di applicabilit, o meno, dell'art. 45 anche alle convenzioni verbali, invece, un vero e proprio contrasto ravvisabile tra la sentenza n. 3324 del 1973 citata e la meno recente decisione n. 3252 del 24 settembre 1956, la cui statuizione.. PARTE I. SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 233 di annullamento, con rinvio ad altro giudice di merito per verificare se fosse stata, o no, proposta nel caso la domanda di applicazione dell'art. 45 alla convenzione orale della cui tassazione si discuteva, postula, ovviamente, la spettanza, in linea di tesi, di tale beneficio anche alle convenzioni concluse in forma orale. tuttavia la soluzione negativa, ribadita da ultimo, sulla scia della precedente n. 3324 del 1973, dalla sentenza Cass. 28 ottobre 1976, n. 3879, che merita di essere tenuta ferma. Inequivocabilmente in tal senso la lettera della legge, che nella rubrica della Tabella All. D, parlando di atti, utilizza un termine, che nell'art. 1 della legge certamente si riferisce, per la contestuale contrapposizione ai contratti verbali, alla categoria dei contratti scritti, come pure a questi si riferisce nel successivo art. 62, ove pure l'enunciazione di atti contrapposta alla enunciazione di convenzioni verbali. Onde la specificazione, nel testo nell'art. 45 come in altri articoli della medesima tabella, della categoria atto scritto, genericamente considerata nella rubrica, nella specie scrittura privata, assume -nel quadro di questa sequenza logica dal generale al particolare -un significato ed un valore ermeneutico nettamente contrario alla possibilit di riferire la norma a fattispecie non predicate dal requisito della forma documentale. Conformi sono le indicazioni offerte dalla ratio ispiratrice della disposizione, quale si desume dai lavori preparatori della legge 23 aprile 1909, n. 509, del cui articolo 6 direttamente deriva l'art. 45 citato, gi in quello stabilendosi che le private scritture di vendita o promesse di vendita contemplate dall'art. 4 (e cio le scritture private, contenenti vendite o anche promesse di vendite obbligatorie tra tutte le parti , relative a merci o altri prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore sono destinate alla rivendita, nonch le dette scritture, anche tra non commercianti relative a vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria o armentizia ) erano non... soggette all'obbligo della registrazione se non quando occorra di farne uso... (primo comma), scontando in tal caso... una tassa ridotta rispetto a quella ordinaria (secondo comma). Orbene, questa norma (cfr. i citati lavori preparatori, in Atti parlamentari della XXIII Legislatura del Regno: Camera, Doc. 492 disegno di legge governativo; Doc. 492/ A relazione della Giunta generale del Bilancio; verbale tornata del 25 gennaio 1911 p. 11438 e ss. e del 26 gennaio 1911 p. 11476 e ss.; Senato; Doc. 462 disegno di legge; Doc. 462/ A Relazione dell'Ufficio centrale; verbale tornata 11 aprile 1911 p. 5082 e ss.) nasceva dalla constatazione che l'alto costo fiscale della redazione per iscritto delle convenzioni comportava, anche per quelle di attuazione continua e che rappresentano la massima parte del movimento commerciale, industriale ed agricolo (Senato, doc. 462/ A p. 6), o la sottrazione dei paciscenti all'onere relativo, pregiudicando la 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 234 sincerit nelle contrattaziioni (Camera, doc. 492, p. 2 e 17), precludendo l'accesso alla giustizia (ivi, p. 4), e cos dando luogo a facili contestazioni (Senato, doc. 462, p. 3), ovvero, in caso di stipulazione scritta, il mancato assoggettamento alle dovute tasse di registro e di bollo (ivi), con grave pregiudizio, anche in tal caso, per i contraenti onesti... costretti a sottostare al peso, talvolta enorme, delle tasse e sovrattasse... o (a) rinunziare, per non subire tale danno, ad un onesto guadagno (ivi). La nuova normativa, invece, crea(va) un ordinamento... che facilita(va) sommamente la redazione della prova scritta e ne rende(va) facile e non gravoso l'uso in giudizio (ivi), cio incoraggiava, per quelle usuali convenzioni, la loro regolare redazione e produzione in giudizio (Camera, doc. 492, p. 4), consentendo una pi efficace e meno dispendiosa tutela legale (ivi p. 17). Al tempo stesso, l'aumentato numero dei contratti assoggettabili a tassazione (ivi, p. 17; Camera, doc. 492/A, p. 2) e la conseguente recessione del fenomeno evasivo avrebbero pur sempre comportato, malgrado l'alleggerimento del peso tributario, un prodotto maggiore o almeno non minore dell'attuale (Senato, doc. 462/ A, p. 2), cos tutelandosi anche gli interessi del fisco. la forma scritta, dunque, che la legge del 1911 si proponeva di incentivare, ai plurimi e concorrenti scopi di dare certezza alle contrattazioni private, assicurando la precostituzione della prova documentale ed agevolandone la produzione in giudizio, nonch di promuovere una pi proficua politica tributaria, combattendo e contenendo il fenomeno della evasione fiscale. Fuori dall'ambito di una siffatta ratio non poteva non rimanere quella forma di stipulazione, che la legge si proponeva di contrastare, cio la forma orale, come del resto ancora dai lavori preparatori risulta essere stato ben avvertito dai conditores, quando espressamente avvertivano che gli articoli 4 e 6 si riferivano al caso in cui le vendite considerate avvenissero non... verbalmente e per corrispondenza, ma... (con) scrittura di... contratto scritto bilaterale (Senato, doc. 462/A, p. 5). Conferma ulteriore alla tesi accolta viene, infine, dalla interpretazione sistematica della legge del 1923. La forma scritta della convenzione l'unico elemento di diversificazione tra la fattispecie legale agevolata dell'art. 45 Tabella Ali. D e quella assoggettata a tassazione ordinaria ex artt. 2 e 3 della Tariffa All. A relativamente alla :ipotesi della vendita di bestiame e di prodotti della industria agraria ed armentizia. E questa gi una indicazione, indiretta ma estremamente probante attesa la unitariet logica e sintattica della proposizione normativa contenuta nell'art. 45, per ritenere la prova scritta essenziale anche nell'ipotesi della vendita di merci, macchine ed altri prodotti industriali, contestualmente prevista. Per la quale, comunque, dirette indicazioni di segno conforme si colgono ove si tengano presenti le modificazioni apportate dall'art. 3 d.1.1. 6 aprile 1946, n. 141, al testo originario degli artt. 2 e 3. citati. Questo, riferendosi agli atti di compravendita: a) di merci fra i r l l -1~.' ' PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 235 commercianti, non poteva non riguardare pur esso (quanto meno: anche) le vendite rientranti nella normale attivit dei commercianti stessi, sicch dall'ambito della sua applicazione, stando alla lettera aeMa norma, poteva sostenersi che rimanesse fuori soltanto l'ultimo anello del ciclo commerciale, cio la vendita al commerciante, che invece l'art. 45, centrato tutto sulla appartenenza della res al normale commercio del venditore, gi allora ricomprendeva, onde almeno per questa parte non vi sarebbe stata coincidenza fra le due disposizioni. Ma la sostituzione, nell'art. 3 della formula originaria tra commercianti con quella anche fra commercianti ha escluso la possibilit di una siffatta lettura, estendendo l'ambito considerato dalla norma anche al menzionato ultimo passaggio (vendita al consumatore), senza peraltro che per ci solo possa ritenersi espunto quel carattere di normalit predicato dalla formulazione precedente. Se, dunque, la previsione normativa dell'art. 45 Tabella Ali. D si distingue da quella degli artt. 2 e 3 Tariffa All. A solo per la presenza, nella prima, come suo tratto fisionomico, della forma scritta della convenzione, ovviamente l'eliminazione di essa in sede interpretativa condurrebbe ad imputare al legislatore una assurda embricazione normativa, per la quale sarebbero compresenti nell'ordinamento d.e disposizioni sovrapposte, regolanti, ciascuna in modo diverso, la stessa fattispecie. Sicch, in definitiva deve escludersi che per le convenzioni verbali, quando enunziate, come nella specie, in sentenza, la tassazione ex art. 72 possa farsi in base all'aliquota ridotta dell'art. 45 Tabella Ali. D, dovendo~ i invece applicare l'aliquota normale degli artt. 2 e 3 Tariffa All. A come modificati dall'art. 3 d.il.l. 1946, n. 141 citato, in conformit del resto all'espressa previsione dell'art. 115 della Tariffa menzionata, che per l'ipotesi di siffatta enunciazione rinvia alle aliquote fissate, appunto, dalle proprie disposizioni e non anche a quelle delle (altre) tabelle. Problema diverso, ma estraneo, alla causa, se la previsione dell'art. 45, ferma la non riferibilit alle convenzioni verbali, possa essere letta -superandone la formulazione letterale -in guisa da ricomprendere anche le forme scritte diverse da quella in esso testualmente considerata, e quindi anche la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico. La lettera normativa, che menziona soltanto le scritture private (non autenticate), ovviamente contraria, come contraria l'indicazione della categoria di documenti, desumibile dal profilo cronologico della loro registrazione, contenuta nella rubrica della Tabella All. D di appartenenza, essendo per regola generale le scritture private autenticate e gli atti pubblici soggetti a registra:ziione non in caso d'uso soltanto, ma immediatamente. Incerto , poi, !l segnale desumibile dalla ratio, ch se, da un lato, talune delle finalit perseguite attraverso la particolare riduzione d'aliquota appaiono soddisfatte dall'uso di qualunque forma scritta, pu, dall'altro, dubitarsi -ed in effetti se ne dubitato (Cass. n. 3284 del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 236 1931 citata) -che forme documentali diverse da quella della semplice scrittura privata, strumento agile e proprio delle minute e correnti contrattazioni per le quali si voluto incentivare la predisposizione della prova scritta, siano state considerate dal legislatore. Neppure del tutto univoco il dato sistematico: invero l'art. 46 della stessa Tabella All. D .:..._ certamente complementare dell'art. 45, essendo stato dettato per risolvere (cfr. Relazione al t.u. sulla legge di registro del 1923; parte seconda, tabelle allegate alla legge; tabella all. D; contratti di somministrazione di acqua etc.) in senso affermativo il dubbio, affacciatosi sotto la precedente legge del 1911, circa l'applicabilit del beneficio ai contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, !n genere e in particolare nei confronti della P.A., cos come con il precedente art. 44 si chiarito l'ambito di applicabilit del trattamento agevolato in materia di corrispondenza commerciale (Relazione cit., loco cit.) -ammette, s, al beneficio anche le convenzioni con la P.A., che normalmente hanno, e non possono non avere, forma pubblica, ma lascia aperto il quesito se tale statuizione sia l'espressione di un principio generale valido anche per le convenzioni fra privati, ovvero sia dettato in via derogatoria ad una opposta regola. In ogni caso, poi, la misura della possibilit di leggere la disposizione dell'art. 45 in senso pi ampio di quanto appaia dalla sua formulazione letterale per ricomprendervi anche forme scritte diverse dalla semplice scrittura privata in esso unicamente menzionata, deve fare i conti con la natura del rapporto intercorrente fra le disposizioni della tariffa e quelle delle tabelle, definito nel senso ora di un rapporto di parit di rango (Cass., 25 novembre 1963, n. 3032; Cass., S.U., 18 febbraio 1963, n. 391), ora di specialit delle prime rispetto aUe seconde (Cass., 5 maggio 1962, n. 893, in motivazione), con ovvie conseguenze in ordine alla possibilit di interpretazione anche analogica o soltanto estensiva di queste ultime. Tuttavia il problema adombrato -ripetesi - affatto estraneo alla causa e per nulla interferente con quello qui dibattuto, posto che la ratio fondamentale della disciplina normativa, imperniata sulla necessit della forma scritta, pur quando la si ritenga estensibile fino ad abbracciare forme scritte diverse da quella espressamente considerata, certamente resta inconciliabile con la riferibilit ad ipotesi in cui una qualunque forma scritta manchi. Onde il ricorso principale della societ va respinto, ribadendosi il principio secondo cui, nella vigenza della legge di registro del 1923, i contratti verbali, riguardanti la vendita di merci e prodotti industriali destinati, nel commercio esercitato dal venditore, alla rivendita, non beneficiano dell'aliquota ridotta contemplata nell'art. 45 Tabella All. D ..... della stessa legge. 5. -Contro l'altra statuizione della sentenza impugnata, che ha de-__ terminato l'imponibile, in correlazione con il prezzo pattuito in dollari, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 237 sulla base del cambio 1 : 100, escludendo il computo della addizionale di Jire 125 per dollaro introdotta dal d.1.1. 1946, n. 2, si appunta l'unico motivo del ricorso incidentale. Con il quale l'Amministrazione finanziaria -denunziando violazione degli artt. 30 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 15 e 16 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 1 d.1.1. 4 gennaio 1946, n. 2, in relazione all'art. 350, n. 3, c.p.c. -sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto di poter limitare l'applicabilit del citato d.1.1. 1946, n. 2, alle sole ipotesi di effettivo acquisto o cessione di valuta da parte dell'Ufficio Italiano Cambi -U.I.C., laddove l'art. 16 u.c. del r.d.l. 1936, n. 1639, ai ftini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione della imposta di registro, dispone che , i prezzi in valuta estera siano ragguagliati al cambio del giorno, e non al cambio' ufficiale, prescindendo da ogni considerazione oirca l'effettivo scambio di valuta. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5048 -Pres. Caporaso -Est. Battimelli -P. M. Minetti (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Cassa Rurale La Riscossa (avv. Passanisi). Imposte e tasse in genere Credito a medio e lungo termine -Regime sostitutivo Operazioni su cambiali Esclusione. (I. 27 luglio 1962, n. 1228, art. 1). Il regime sostitutivo stabilito nell'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, per il credito a medio e lungo termine posto in relazione ai finanziamenti definibili a medio e lungo termine e non abbraccia le operazioni su cambiali che danno vita ad un atto del tutto autonomo dal finanziamento (1). (Omissis). -Il ricorso fondato. L'art. 1 della legge n. 1228 del 1962, infatti, nell'istituire un'imposta in abbonamento per le aziende e istituti di credito esercenti il finanziamento a medio e lungo termine, prevede, come base imponibile dell'imposta, l'ammontare dei crediti esistenti alla fine di ogni esercizio per i finanziamenti effettuati, e, contemporaneamente, stabilisce che l'imposta cos corrisposta sostitutiva di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e (1) Conformi sono le sentenze in pari data n. 5049 e 5050. Decisione da condividere pienamente. Per altro aspetto dello stesso problema della necessit dell'es-istenza di un finanziamento, v. Cass. 12 maggio 1976, n. 1665, in questa Rassegna, 1976, I, 1021. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 238 formalit relativi ai finanziamenti stessi e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonch alle garanzie di qualunque tipo da chiunque prestate; peraltro, prevede espressamente che sulle cambiali emesse da determinati enti sia dovuta l'imposta di bollo, in misura ridotta. La formulazione della norma, pertanto, seppure ampia, comunque tale da lasciare intendere che il particolare sistema di tassazione agevolata riguarda pur sempre e soltanto gli atti di finanziamento, ossia i contratti di mutuo e simili, ma non anche il rilascio di cambiali emesse dai mutuatari, avendo il legislatore considerato tale rilascio come un atto del tutto distinto, che altrimenti non sarebbe stata prevista, per le cambiaili rilasciate (e per giunta da enti pubblici, con esclusione dei privati) una riduzione dell'imposta di bollo: essendo anche quest'ultima classificabile fra le tasse e imposte indirette sugli affari, infatti, ove il regime agevolato dovesse comprendere qualsiasi atto comunque inerente ai finanziamenti, non sarebbe stato previsto un particolare regime di tassazione per le cambiali, per quanto attiene all'imposta di bollo, l'unica, peraltro, cui le cambiali stesse, per la loro astrattezza, sono soggette. Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'ampiezza di previsione della norma permettesse di comprendere nell'agevolazione anche l'iscrizione di ipoteca a garanzia di cambiali, richiamando decisioni 'di questa Corte che non hanno preso in esame la questione che forma oggetto del ricorso, bens questioni diverse, quali quella del rilascio di pi di una garanzia sull'operazione di finanziamento vero e proprio, o quella di una ipotesi giudiziale iscritta a garanzia di cambiali agrarie (data la particolare natura di queste ultime, ben diverse da normali cambiali all'ordine, quali quelle rilasciate, nel caso di specie, alla Cassa). N pu ritenersi che il rilscio di cambiali da parte del mutuatario possa costituire un atto relativo alla esecuzione, modificazione od estinzione del finanziamento: non alla esecuzione, concetto questo che attiene agli atti direttamente derivanti dal finanziamento (ad es. rilascio di quietanze), mentre il rilascio di cambiali costituisce atto del tutto autonomo; non alla modificazione, in quanto il rilascio di cambiali non pu modificare (n nel caso concreto ci comunque risulta) l'ammontare del finanziamento o la sua durata; non l'estinzione, perch il rilascio suddetto non costituisce, ovviamente, mezzo di pagamento estintivo del mutuo. In sostanza, il rilascio di cambiali costituisce, in genere, un atto del tutto autonomo e distinto dal finanziamento, e le cambiali, per la loro astrattezza e possibilit di circolazione, una volta emesse, restano completamente avulse e svincolate dalla sorte del finanziamento, potendo circolare anche fra soggetti diversi dal mutuante e mutuatario e potendo essere utilizzate per operazioni del tutto diverse da quella del finan PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 239 ziamento agevolato (ben essendo possibile, ad esempio, che la Cassa, una volta ricevute le cambiali, le sconti presso altro istituto di credito, utilizzandole cos per fini diversi da quello dell'estinzione del finanziamento concesso). In questi casi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ved. sent. n. 1248 del 1970 e sent. n. 3331 del 1976), ove la garanzia ipotecaria sia concessa direttamente per il buon fine delle cambiali, la garanzia stessa resta avulsa dal finanziamento e utilizzabile per altri rapporti connessi alla circolazione delle cambiali, e viene meno, di conseguenza, la ragion d'essere della sua inclusione fra gli atti assoggettati alla sola imposta in abbonamento, atti che, come risulta da questo innanzi detto, sono solo quelli relativi alle operazioni di :finanziamento vere e proprie. Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imposta ipotecaria non fosse dovuta per il solo fatto che le cambiali fossero state rilasciate dal soggetto passivo del finanziamento, mentre avrebbe dovuto accertare se, dall'atto di costituzione dell'ipoteca, risultasse che questa veniva iscritta a garanzia del finanziamento oppure del pagamento delle cambiali, traendone le necessarie conseguenze, in base ai principi innanzi enunciati. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 dicembre 1977, n. 5327 -Pres. Rossi Est. Martinelli -P. M. Pedace (conf.). Soc. Alpinia (avv. Ollivero) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso Vendita di superfici non edificabili necessarie per l'edificabilit su area attigua -Si applica. (I. 2 lugio 1949, n. 408, art. 14; 1. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6). Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso Costruzione su una parte dell'area acquistata di autorimessa pubblica -Esclusione. (I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; 1. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6). Imposta di registro -Pattuizione di unico prezzo -Unico concordato Acquisto di area -Agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto Riduzione proporzionale del prezzo in ragione della parte di superficie. In forza dell'art. 6 della legg 7 febbraio 1968, n. 26, che ha radicalmente innovato la precedente regolamentazione contenuta nell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'agevolazione si estende anche alle parti originariamente inedificabili dell'area acquistata se queste, in base alle norme RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 240 urbanistiche vigenti nel luogo, sono necessarie per la costruzione di un edificio su altra area (1). L'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non applicabile alla superficie coperta da una autorimessa pubblica nari pertinente ad edificio di case di abitazione, nemmeno se detta superficie ricompresa nel doppio dell'area edificata per la costruzione di case e se la superficie dell'autorimessa non supera il quarto dell'intero volume (2). Qualora l'area acquistata, con la pattuizione di un unico prezzo sul quale stato sottoscritto un concordato per unico valore, possa fruire della agevolazione solo per una parte, i distinti valori delle due parti soggette a diverso regime tributario si determinano mediante riduzione proporzionale del prezzo globale in ragione delle rispettive superfici, fermo restando il concordato (3). (Omissis). Con l'unico motivo del ricorso principale l'Amministrazione finanziaria, ilamentando la violazione dell'art. 14 legge 2 luglio 1949, n. 408 e dell'art. 6 legge 7 febbraio 1968, n. 26, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza impugnata per aver erroneamente, affermato che l'agevolazione tributaria, prevista nell'art. 14 legge cit. sia applicabile oltre che all'area edificata e al suo reale valore di trasferimento, anche a quelle altre parti del terreno, che fin dall'epoca della formazione dell'atto di acquisto, risultavano gi destinate a strada pubblica, e pertanto, inutilizzabili ai fini edificatori. In proposito afferma che l'agevolazione de qua per estendersi all'intero valore del terreno (pure nell'ipotesi di mancata utilizzazione di alcune parti del medesimo a causa di limiti imposti dal piano regolatore o da quello di fabbricazione al fine di realizzare predetermil).ati volumi fabbricabili) richiede necessariamente l'attitudine astratta del terreno, oggetto di vendita, al.l'edificabilit in ogni sua parte. La censura infondata. Invero, l'art. 6 legge n. 26 del 1968 ha radicalmente innovato la precedente regolametnazione stabilita dall'art. 14 legge n. 408 del 1949, esten (l-3) La sentenza ha esaminato un ulteriore aspetto dei singolari negozi di trasferimento di aree edificabili in connessione con le norme urbanistiche del Comune di Torino. Mentre in generale si affermato che una superficie oggettivamente inedificabile non pu mai fruire dell'agevolazione, nemmeno quando concorre ad incrementare l'edificabilit su area diversa (Cass. 28 luglio 1972, n. 2583, iin questa Rassegna, 1972, I, 1182; 29 luglio 1974, n. 2289, ivi, 1974, I, 1438) per la citt di Torino si affermato che le cessioni di cubatura, che non sono nemmeno un trasferiment9 di area, sono ricomprese nell'agn:1!::tzione ed ora che anche superfici non edifiicabili (da cedere al comune per la costruzione di strade) destinate a non rimanere nemmeno come pertinenza del lotto, fruiscono del beneficio se sono necessarie alla costruzione del fabbricato per .. case di abitazione. La soluzione adottata non persuade perch il concetto PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 241 dendo il beneficio tributario non soltanto al valore o al prezzo della parte del terreno edificabile (e in concreto edificato), ma altres, anche a quelle parti inedificabili a causa di' vincoli stabiliti dal piano regolatore o da quello di fabbricazione per il rispetto di distanze e volumetrie edificatorie, o per cessione gratuita di aree per opere di urb~nizzazione, ci indipendentemente, dell'esistenza d'una concreta determinazione, all'atto della stipulazione contrattuale, della parte del tererno inedificabile per tale vincolo, sempre che l'acquisto di detta area sia necessario per la costruzione dell'edificio conformemente alle prescrizioni del piano regolatore o di quello di fabbricazione. La portata innovativa dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 resa palese non soltanto dalla diversa formulazione letterale delle norme rispetto all'art. 14 della legge n. 408 del 1949, ma altres dall'indubbia ratio legis che diretta a favorire il massimo incremento edilizio tenendo conto, ai fini dell'agevolazione, anche di quelle aree inedificabili non per mera volont della parte, ma a causa di prescrizioni contenute nei piani regolatori e di fabbricazione. Peraltro, va considerato che la nuova formulazione legislativa non ha potuto non tenere conto delle particolari regolamentazioni urbanistiche vigenti in molte citt e che specie in Torino, consente la cosidetta cessione delle cubature ai fini urbanistici che da questa Corte stato ritenuto un vero e proprio contratto traslativo di diritti reali suscettibile di beneficiare dell'agevolazione tributaria in esame (cfr. Cass. 6 luglio 1972, n. 2235). Stabilito il suesposto principio evidente che il giudice di merito ha accertato in punto di fatto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, la rilevanza ed influenza della porzione del terreno da destinarsi a fondamentale cui sJ riferisce la norma quello di area che, quali che sfano le prescriziond urbanistiche, non pu comprendere una superficie a destinazione pubblica non pertinente al fabbricato da costruire. . La seconda massima di evidente esattezza; un separato edificio che non ha alcun carattere dJ casa di abitazione o suo accessorio totalmente fuori del campo della legge 2 luglio 1949, n. 408. Importante la terza massima. Era pacifico ~Cass. 8 luglio 1974, n. 1980, Giust. Civ., .1975, I, 831) che quando esista un'unica determinazione di valore, per concordato o in altro modo, e successivamente per diverse parti dell'area si stabiliscono diversi regimi tributari (aHquote diverse o agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto) si procede ad una riduzione proporzionale del valore iglobale in ragione delle rispettive superfici per formare due distinte basi imponibili. E questo gi un aggiustamento a vantaggio del contribuente che possibile solo quando esista una omogeneit (aree ediJicabiJ.i divisibili per metro quadrato) che consente una riduzione aritmetica, che se si trattasse di immobile eterogeneo o di pi immobi1i sarebbe inevitabile assoggettare l'intero piesso alla imposizione pi gravosa. Tuttaviia con una isolata pronunzia (6 ottobre 1971, n. 2736, Riv. Leg. fisc., 1972, 757) era stato affermato che allorch dopo la conclusione del concordato RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 242 strada pubblica ai fini dei volumi edificatori da realizzarsi sul fondo acquistato dalla societ Alpina, secondo quanto previsto nel piano regolatore del Comune di Torino vigente all'epoca. A diversa conclusione si sarebbe dovuto pervenire soltanto nel caso in cui tale fascia del terreno, soggetta a normale espropriazione pubblica non avesse avuto alcuna rilevanza ai fini delle volumetrie edificatorie previste nel piano regolatore. D'altra parte sull'applicazione retroattiva dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 non sorge questione in quanto tale retroattivit riconosciuta espressamente dalla legge n. 285 del 1972. -(Omissis). Con il terzo motivo del. ricorso incidentale la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 14 legge n. 408 del 1949, dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza non definitiva della Corte per aver escluso l'applicazione del beneficio all'area acquistata e coperta dall'autorimessa pubblica senza procedere ad adeguato esame sia per quanto riguarda l'esistenza o meno del rapporto entro il quarto tra detto manufatto e la costruzione adibita ad uso abitativo, sia per quanto attiene la circostanza che l'autorimessa copre la parte del terreno pari al doppio dell'area edificata, esente per legge dall'imposta proporzionale. Anche tale censura destituita di fondamento. Infatti, il giudice di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logici ha proceduto all'esame dell'anzidetta circostanza, prospettata dalla soc. Alpina, accertando che l'autorimessa, non facente parte integrante dell'edificio adibito ad abitazione, neppure con questo in rapporto pertinenziale in quanto adibita ad autorimessa pubblica con carattere commerciale. Tale apprezzamento insindacabile in questa sede non soltanto perch immune da vizi logici, ma anche perch conforme al diritto. vengono a modificarsi .le premesse di imponibilit (il modo d'essere della cosa) considerate al momento della sottoscrizione, il concordato non pi utilizzabile e deve 'procedersi (in che modo?) a nuova valutazione. Cn~'l altra pronunzia 7 ottobre 1975, n. 3185 (in questa Rassegna, 1975, I, 3185) era stato poi ritenuto che nel caso di trasferimento di pi beni con unico prezzo seguito da unica valutazione, deve procedersi ad un supplemento di accertamento per separare d valori rispettivi se emerge la necessit di un diverso trattamento tributario. Questo indirizzo era per molte ragioni inaccettabile e praticamente inat tuabile (v. Relazione Avv. Stato, 1970-75, II, 538 e segg.). Ora sii ritorna al cri terio della riduzione proporzionale, precisando con esattezza che ti.I concordato attiene alla sola determinazione del valore oggettivo in comune commercio e non pu .essere influenzato dalle questioni riguardanti l'an della pretesa tribu taria e quindi 11esta formo qua:Li che siano in .qualunque tempo e in qualunque sede la vioende della determinazione del regime dii iIIlQJosizione. PARTE r, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Invero, non pu riconoscersi l'agevolazione tributaria in esame a quelle parti di terreno, pur concretizzanti il doppio dell'area edificata, . qualora siano coperte da costruzioni non collegate in rapporto pertinenziale con l'edificio destinato ad abitazione civile; ci del tutto evidente ove si tenga presente la ratio legis su cui si fonda la normativa in oggetto che considera, ai fini dell'agevolazione anche le parti di terreno non utilizzate per la costruzione di edifici abitativi, non superiori ad una determinata estensione, al fine di non escludere dal beneficio quelle parti del terreno che possono servire a realizzare entit che costituiscono pertinenze dell'edificio, ovvero sono predisposte per il rispetto dei prescritti distacchi. indubbio che tale ratio viene, invece, meno nell'ipotesi in cui dette aree residue ne vengano utilizzate per altre destinazioni e per scopi di lucro. La mancanza di una unit organica tra l'edificio abitativo e l'autorimessa esclude, altres, la possibilit di un riferimento (ai fini dell'agevolazione) al rapporto proporzionale del quarto stabilito dalla legge tra vani abitativi e quelli destinati ad altro uso. Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 14 legge n. 408 del 1949 e dell'art. 6 legge n. 28 del 1968 critica la sentenza definitiva per aver applicato alla tassazione dell'area destinata a pubblica autorimessa il criterio di proporzionalit matematica sul presupposto erroneo dell'esistenza di un concordato per un valore unico e globale del terreno, non considerando che detto concordato nella specie doveva ritenersi travolto e caducato a seguito dell'insorta controversia giudiziaria. La censura destituita di fondamento. Invero, questa Corte ha in precedenza affermato (Cass. Sez. I, 8 lu glio 1974, n. 1980) che nel caso di acquisto di un'area della quale soltanto una parte possa essere ammessa all'agevolazione fiscale (concessa dalla legge 2 luglio 1949, n. 408), la restante parte soggetta all'imposta ordi naria, ai fini della determinazione del valore, va valutata in funzione della frazione proporzionale del prezzo, considerato in modo globale ed unitario (per modum unius). D'altra parte va rilevato che il concordato, attenendo alla mera determinazione dell'imponibile, del tutto indipendente -e non pu quindi esserne, comunque, influenzato -dalle questioni riguardanti l' an della pretesa tributaria, cosicch in caso di contestazione in ordine al titolo della pretesa tributaria, il concordato, per la sua autonomia, non pu ritenersi travolto o caducato. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 19 -Pres. Vallillo Rel. Sgroi -Ente acquedotti siciliani (avv. Stato Imponente) c. Scalia (avv. Bonanni). Obbligazioni e contratti -Rinunzia Interpretazione. Obbligazioni e contratti -Rinunzia Oggetto Credito Efficacia in confronto di diverso debitore -Esclusione. Espropriazione per p.u. Risarcimento di danni da occupazione illecita Equivalente del valore -Destinazione a cava dell'immobile Rilevanza. L'interpretazione di una dichiarazione di rinunzia va operata con criteri restrittivi, non dovendo essa lasciare dubbi sulla volont di rinunciare (1). La rinuncia al credito che sar per sorgere nei confronti di un dato soggetto non comporta la rinuncia al credito che potr sorgere nei confronti di un soggetto diverso, anche se non muta sostanzialmente il fatto previsto come generatore del credito (2). Il risarcimento del danno rappresentato dalla definitiva destinazione di un immobile a sede di opera pubblica, che deve consistere nel valore venale del bene, va liquidato in base alle sue peculiari caratteristiche e perci tenere conto della composizione che ne consente lo sfruttamento come cava di materiale lapideo (3) (Omissis). -L'appellante giudica erronea l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato della dichiarazione di rinuncia, alla quale -a suo avviso -non stata apposta alcuna condizione; e sostiene che, anche volendo ritenere il contrario, l'asserita condizione si verificata, essendo stata soddisfatta dall'avvenuto rinvenimento dell'acqua l'aspettativa della Scalia di poterla utilizzare per i bisogni della sua propriet fondiaria. Questo motivo di gravame inaccoglibile. (1) Nel senso che l'interpretazione della volont dichiarata o dcl comportamento non debba lasciare dubbi nella volont di rinunciare, cfr., Cass. 10 ottobre 1974, n. 2767, Giust. civ. Mass., 1974, 1238; Cass. 6 dicembre 1966, n. 2857, Giur. it., 1967, I, 1, 1396. (2) Non consta di :precedenti in termini. (3) Cfr., nello stesso senso, Trib. sup. acque, 12 novembre 1975, n. 26, .. . in questa Rassegna, 1976, I, 139. . PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI Si pu concordare con l'appellante allorch nega che la dichiarazione di rinuncia della Scalia -quale risulta dalla scrittura prodotta dalla stessa rinunciante e presa in esame dal primo giudice -sia assoggettata ad un congegno condizionale. Infatti, piuttosto che vedere configurato nel conseguimento effettivo dei benefici del rinvenimento dell'acqua l'evento condizionante sospensivamente l'efficacia della dichiarazione, apporre meglio fondata la ricostruzione della volont della Scalia nel senso che la prospettiva degli eventuali benefici abbia svolto il ruolo di motivo della rinuncia (in considerazione dei benefici...). Per contro, la formula adottata dalla Scalia chiarissima nel riferimento specifico alla occupazione (e, pi precisamente, all'impianto del cantiere per lo svolgimento delle trivellazioni di sondaggio, che comporta un'indisponibilit temporanea del terreno). Pertanto, anche alla luce del criterio tendenzialmente restrittivo che deve guidare l'interprete nell'identificare la portata di una rinunzia, dovendo la relativa dichiarazione essere tale da non lasciare dubbi sulla volont di rinunciare (cfr. Cass. 10 ottobre 1974, n. 2767), non pu affatto sostenersi che formi oggetto della rinuncia, oltre all'indennit di occupazione, anche quella di espropriazione o, in difetto della procedura espropriativa, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita definitiva del terreno utilizzato per l'opera pubblica. A questa lettura della dichiarazione induce, del resto, il riconoscimento della spettanza della indennit di espropriazione, secondo l'assunto formulato dallo E.A.S. nella comparsa di risposta di primo grado. , tuttavia, risolutivo il rilievo, svolto dalla Scalia nlla comparsa di risposta di appello, concernente l'identificazione del destinatario degli effetti favorevoli della rinuncia, che un soggetto diverso (E.S.A.) rispetto a quello che vorrebbe avvalersene (E.A.S.). Questo rilievo non si pone in contrasto con il carattere di negozio unilaterale e non recettizio della rinuncia, che produce effetti definitivi e irrevocabili per la sola volont del rinunciante (cfr. Cass. 22 marzo 1962, n. 592; Cass. 26 giugno 1961, n. 1531), giacch non procede affatto da una visione contrattualistica della rinuncia de qua. Occorre, per vero, considerare che il eredit futuro ed eventuale, cui la Scalia ha dichiarato di rinunciare, quello che ha per debitore un determinato soggetto (E.S.A.) e sebbene, sotto un profilo generico, il fatto costitutivo del credito considerato nella scrittura sia l'occupazione del terreno, che il fatto successivamente posto in essere dell'E.S.A. (e non dall'E.S.A.) e invocato dalla Scalia a fondamento della sua pretesa, sotto un profilo specifico si rileva, da una parte, come neppure naturalisticamente vi sia identit del fatto e, dall'altra parte, come la persona del debitore (al di fuori delle ipotesi di obbligazione ambulatoria e di successione nel debito, che nella specie non ricorrono) funga da elemento necessario del rapporto obbligatorio, che si identifica precisament in quanto intercorre fra due soggetti determinati. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 246 Pertanto, a parte le considerazioni prima svolte in ordine all'oggetto della dichiarazione, poich la rinuncia al credito che sar per sorgere nei confronti di un dato soggetto non comporta la rinuncia al credito che potr sorgere nei confronti di un soggetto diverso, anche se non muta sostanzialmente il fatto previsto come generatore del credito, l'E.A.S. non pu opporre alla Scalia la dichiarazione di rinuncia. Con il secondo "1llotivo di appello l'E.A.S. critica il criterio seguito dal Tribunale regionale per determinare il valore del bene occupato, giudicando incontrollabili sia il calcolo fondato sul prezzo del materiale lapideo estraibile fino all'esaurimentoo sia il calcolo delle spese di estrazione (determinate in un quinto appena della prima somma), mentre avrebbe dovuto far ricorso al criterio della capitalizzazione del reddito annuale. La doglianza destituita di fondamento. Prima dell'occupazione il terreno de quo era coltivato a cava di pietrisco: questo punto (che ha formato oggetto di specifica contestazione soltanto nella comparsa conclusionale) risulta limpidamente accertato att]\averso la relazione di consulenza corredata da una ineccepibile documentazione fotografica e dal certificato .di analisi (rilasciato dal laboratorio dell'Istituto di costruzioni stradali della facolt di ingegneria dell'Universit di Palermo). Queste risultanze eliminano qualsiasi dubbio al riguardo. Ulteriore conferma nello stesso senso si trae dalla vicinanza, rilevata dal consulente tecnico d'ufficio, di cave analoghe. La circostanza che al momento dell'occupazione l'esercizio della cava in questione fosse interrotto non idonea ad escludere, nella determinazione del danno, la rilevanza delle particblari caratteristiche del terreno occupato, sotto un duplice profilo: 1) in primo luogo, perch l'attivit cessata proprio in previsione dei trivellamenti per la ricerca dell'acqua; 2) in secondo luogo, perch si tratta di determinare non gi il valore di un'azienda (funzionante) di escavazione, ma quello di un terreno suscettibile di sfruttamento per il materiale lapideo che concretamente se ne pu estrarre. Per vero, sulla premessa che la disponibilit di cui parla l'art. 826 e.e. a proposito delle cave corrisponde al diritto di propriet (cfr. Cass., 23 gennaio 1962, n. 95), non si pu prescindere, nel determinare il valore venale del terreno occupato dalle sue caratteristiche peculiari; e, in particolare, si deve tener conto della sua composizione, che ne consente lo sfruttamento attuale o futuro come cava (cfr. Cass., 7 agosto 1962, n. 2431; Trib. Sup., 12 novembre 1975, n. 26). Si tratta, perci, contrariamente all'assunto dell'E.A.S., di calc~lare non eventualit meramente aleatorie di maggiore valorizzazione, ma l'effettiva consistenza di un terreno, considerato nelle sue intrinseche risorse e nella sua naturale destinazione. ( Omissis). PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 247 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1D ottobre 1977, n. 30 -Pres. Vallillo - Rel. Granata -Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni) c. Martinelli e altro (avv. Di Majo). Acque pubbliche ed elettricit -Requisiti -Sommergibilit delle piene ordinarie. Non ha natura di golena ed perci estranea al dem.anio idrico una zona adiacente al letto del fiume non soggetta alle sue piene ordinarie (1). (Omissis). -Con il primo motivo di appello l'Amministrazione ripropone la tesi -disattesa dal Tribunale regionale -della sopravvenuta demanializzazione della striscia di suolo controverso, per avere la stessa acquistato la natura di golena, o riva interna (sinistra), del fiume Lao, in quanto soggetta a sommersione in occasione delle piene ordinarie, a contenere e regolare le quali nel 1931 sarebbe stata eretta l'arginatura, che oggi delimita, sul lato opposto al filo dell'alveo, la striscia in questione. L'assunto smentito dalle risultanze istruttorie. Le eventuali incertezze nascenti dalle contrastanti dichiarazioni testimoniali raccolte in occasione dell'accesso in loco espletato in primo grado (comunque prevalenti nel senso di escludere la normale sommersione del terreno, affermata in termini netti e recisi solo dal vecchio Manco Carmelo, ma negata altrettanto recisamente dalla Carnevale Maria Luigia e, nella sostanza, anche da Lomuscio Francesco e dal Ceccarato Francesco, mentre equivoca, perch intimamente contraddittoria, la deposizione del Neccarato Nicolantonio, che da un lato riferisce di inondaziorn anche biennali, ma dall'altro ricollega l'evento a piogge... eccezionali e ne fa risalire l'ultima manifestazione a tre anni fa) sono invero eliminate in modo certo e definitivo sia dai rilievi eseguiti dall'Ufficio nel corso di quel medesimo sopraluogo e della sua rinnovazione in questo grado, sia dalle indicazioni offerte dalla consulenza tecnica disposta con la precedente ordinanza collegiale di questo Tribunale Superiore. Dai verbali delle due ispezioni risulta invero che il terreno era in condizioni di normale coltivabilit ed in larga parte sfruttato in atto (I e II accesso) con colture a grano ed ortive (Il accesso); inoltre sor reggeva, nella zona a margine immediato del fiume, una fitta vegeta zione di alberi e cespugli (I accesso), e, nel tratto pi interno compreso tra questa zona e l'arginatura, alti alberi (I accesso) anche di et re mota (II accesso), mentre altre ceppaie di alberi di alto fusto apparivano divelte di recente nell'area coltivata (I accesso). (1) In argomento, cfr., Trib. sup. acque, 14 febbraio 1976, n. 3, in questa Rassegna, 1976, I, 298. 248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La esclusione di (una vicenda di) normale sommersione del suolo in occasione delle piene ordinarie, con tutta evidenza desumibili dalla riferita topologia, poi pienamente confermata -e spiegata sotto l'aspetto idrografico -dalla consulenza tecnica, la quale ha accertato che il fondo alveo del fiume, presentando per la sua particolare composizione un grado di coerenza presso che nullo, soggetto a sostanziali erosioni che ne modificano la sezione di deflusso durante le piene a partire da velocit anche molto basse, con la conseguenza che lungo l'intero tratto interessato la portata della sezione idrica si appalesa capace di contener~ le piene ordinarie -come in effetti le ha contenute durante il biennio di rilievi del C.T.U. -in quanto aumenta in funzione non dell'altezza dell'acqua, il cui livello non cresce, ma della erosione del fond9. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 27 ottobre 1977, n. 31 -Pres. Vallillo - Rel. Mancuso -Martina (avv. Fossetta e Franco) c. Ministero delle finanze e Intendenza di finanza di Udine (avv. Stato Fiumara). Acque pubbliche ed elettricit -Competenza e giurisdizione -Tribunali ordinari e tribunale superiore -Concessione di pertinenze idrauliche -Revoca parziale per pregiudizio agli interessi idraulici -Declaratoria di illegittimit -Giurisdizione del tribunale superiore. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143). Rientra nella giurisdizione di legittimit del Tribunale superiore delle acque pubbliche conoscere della domanda, con cui si deduca che non sussiste la causa giustificativa atta a rendere operativa la clausola di salvezza dei preminenti interessi idraulici dell'Amministrazione, inserita in una concessione contratto di pertinenze idrauliche, in base alla quale sia stato ordinato il parziale sgombro dell'area concessa perch utilizzata in modo da poter costituire grave pregiudizio per quegli interessi (1). (1) La giurisdizione del Tribunale superiore stata affermata, a norma dell'art. 143, comma 1, lett. a) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in base ad una corretta indicazione del potere esercitato nel caso dall'Amministra: ZJione, potere dii revoca della concessione in presenza d'un allegato comportamento abusivo del concessionario considerato pregiudizievole agli interessi idraulici. Sulla giurisdizione del Tribunale superiore cfr., da ultimo, per varie fattispecie, Trib. sup. acque, 31 gennaio 1977, n. 3 e 7 dicembre 1976 n. 24, in questa Rassegna, 1977, I, 188 e 340. ' PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 249 (Omissis). -Va preventivamente esaminata, per la portata decisiva ed assorbente della questione pregiudiziale della proponibilit della domanda rispetto alle questioni di merito, cui si riferiscono sia l'appello principale sia gli ulteriori motivi dell'appello incidentale, quest'ultima impugnazione. L'eccezione va accolta in forza dei rilievi che seguono. Premesso che trattasi della specie di concessione contratto, il concessionario ha contestato, e contesta ancora in questa sede, la ricorrenza di una causa giustificativa, atta a rendere operativa la clausola di sal vezza dei preminenti interessi idraulici della Amministrazione. Ha contestato e contesta, in sostanza, la legittimit della degradazione del diritto a conservare tutte e per iutiero le utilit assicurate dalla concessione invocando l'accertamento giudiziale in ordine all'esistenza in concreto dei preminenti interessi idraulici , coerentemente alla formula petitoria (annullarsi per Ulegittimit ), adottata, sia avanti il Tribunale Regionale sia avanti questo Tribunale Superiore. Ci posto, da osservare che ove il privato ricorrente avesse rettamente percepito i nessi che intercorrono fra la fattispecie prospettata e la disciplina normativa della pertinente tutela del resto in quei termini invocata, avrebbe avvertito anche il naturale orientamento di essa verso la cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143, t.u. 1933/19775. Competenza, questa, fatta salva, com' noto, dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. S, 1. 6 dicembre 1971, n. 1034. Anche il giudice di primo grado ha male inteso i termini di detta fattispecie, risolvendola erroneamente in chiave di disapplicazidne, laddove l'atto impugnato veniva ad incidere, non indirettamente in funzione riflessa, ma direttamente ed esclusivamente, sulla concessione, perch (pretesamente) soppressa o ridotta nella (supposta) ricorrenza di interessi generali, apprezzati discrezionalmente dall'Amministrazione concessionaria. Al di fuori, dunque, dai condizionamenti definitori, e con riferimento al petitum sostanziale non poteva, come non pu, dubitarsi dell'effettiva natura dell'oggetto della controversia e della correlativa pr0tezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione giuridica assunta a fondamento della pretesa. Di vero, per quanto concerne l'attivit discrezionale della P.A., ci si trova in presenza di una situazione di interesse legittimo quando alla medesima spetti il potere di incidere sulla posizione soggettiva del privato e la controversia derivantene abbia, quindi, per oggetto un preteso esercizio illegittimo di tale potere discrezionale, sotto il profilo di uno, e di pi insieme, dei tipici vizi del provvedimento. Un tale criterio costante nella giurisprudenza della S.C., e ad essa questo Tribunale ritiene ancora una volta consapevolmente di non ne7 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 250 gare la propria adesione, discendendo il sottostante criterio dai principi stessi in ordine alla .tutela giurisdizionale delle posizioni. giuridiche attive del privato nei confronti della P.A. La eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito con la domanda attrice (e, quindi, di questo stesso Tribunale Superiore, quale giudice delle materie di cui all'art. 142 t.u. cit.), , dunque, palesemente fondata. In tali sensi accogliendosi l'appello incidentale, restano assorbiti, sia l'appello principale sia gli ulteriori motivi della stessa impugnazione incidentale. -(Omissis). TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 31 maggio 1977, n. 6358 -Pres. Zappanico -Est. Massani -Societ Impresa F.lli Giovannetti e Soc. Costruzioni edilize stradali ferroviarie (avv. Piga) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Marzano). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserva -C.d. ~orpresa geologica Tempo dell'iscrizione della riserva. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 ss. e 54 ss.; cod. civ., art. 1664, secondo co!Ilma). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserva -Partite di lavoro successive -Indicazione degli oneri ulteriori -Onere -Sussiste. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53 e 54). Appalto -Difficolt di esecuzione derivanti da cause geologiche -Cause non prevedibili -Requisiti -Fattispecie. (cod. civ., art. 1664, secondo comma). La riserva, riguardante maggiori oneri subiti per difficolt impreviste incontrate nella esecuzione di lavori di scavo d'una galleria, da considerare non tempestiva relativamente alle partite di lavori contabilizzate in precedenza senza contestazione, se la riserva sia per la prima volta formulata quando, per la costanza dei fenomeni naturali impedienti e la quantit di lavori gi eseguiti, la maggiore onerosit debba ritenersi gi avvertita o tale da poterlo .essere con una condotta improntata a diligenza e buona fede (1). (1-2) Nello stesso senso, Cass. 18 appile 1975, n. 1458, in questa Rassegna, 1975, I, 447. Sull'estensione dell'onere della riserva al diritto a un equo compenso ex art. 1664, comma 2, cod. civ., cfr., altres, Cass. 15 aprile 1976, n. 1337, in questa Rassegna, 1976, I, 619 e Cass. 10 gennaio 1974, n. 78, ivi, 1974, I, 259. (3) La decisione conforme all'inclidzzo interpretativo che ritiene necessario per il sorgere del diritto al compenso la imprevedibilit e non sufficiente .. la concreta mancata 'previsione delle circostanze cbe hanno reso pi onerosa PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 251 Formulata riserva per la maggiore onerosit di lavori di scavo di una galleria per effetto di non previste difficolt di esecuzione, l'appaltatore ha l'onere di quantificare ad ogni successiva sottoscrizione della contabilit i maggiori oneri incontrati per le partite via via iscritte (2). La configurazione della c.d. sorpresa geologica richiede la impossibilit tecnica di accertare mediante opportuni assaggi l'effettiva situazione dei luoghi (nel caso di specie si esclusa la sorpresa geologica considerando che la effettiva conformazione della roccia era rilevabile attraverso l'esame della carta geologica d'Italia e delle sezioni geologiche presenti in cave aperte nella stessa formazione rocciosa in cui avrebbe dovuto eseguirsi lo scavo) (3). (Omissis). -Per una migliore comprensione delle questioni dibattute opportuno premettere un breve accenno alle vicende che hanno dato luogo alla presente causa. La Cassa per il Mezzogiorno, con delibera del 18 luglio 1962, approvava il progetto n. 4331 relativo ai lavori di costruzione dell'acquedotto dell'Alto Simeri in Calabria da eseguirsi in appalto per un importo a base d'asta di L. 440.000.000; successivamente invitava l'impresa Giovannetti a partecipare ad una licitazione privata (eseguita il 18 ottobre 1962). I lavori di esecuzione dell'acquedotto furono aggiudicati alla impresa Giovannetti con un ribasso del 10,97%. Il contratto d'appalto fu stipulato il 5 dicembre 1962 per un importo netto, in base all'applicazione del predetto ribasso, di L. 391.732.000. I lavori venivano ultimati e consegnati in tempo utile, il 15 settembre 1967, e successivamente favorevolmente collaudati. Durante l'esecuzione dei lavori, con delibera n. 692/ A 154 del 15 dicembre 1965, il Consiglio di Amministrazione della Cassa approvava una perizia suppletiva di variante a completamento dell'opera, e, con successivo contratto stipulato per trattativa privata in data 16 febbraio 1967, anche tali lavori venivano affidati alla medesima impresa per un importo netto di L. 36.397.800; l'esecuzione dei lavori era ultimata nei termini contrattuali. Alla consegna seguiva favorevole collaudo. In corso d'opera, e precisamente il 28 luglio 1964, l'impresa Giovan netti esprimeva la prima riserva, esplicandola poi il 10 agosto succes sivo, in occasione dell'emissione dell'undicesimo stato di avanzamento, la prestazione: sw .punto, .neMo stesso ,senso, cfr. C1ANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 1976, pag. 19; RUBINO, L'appalto, in Commentario di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1967, pag. 181 ss. e 190. Per richiami di giurisprudenza, cfr. L'Appalto, Rassegna di giurisprudenza ommentata a cura di Carnevale e Ferrati, Milano, 1974, I, pag. 691 ss. 252 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sostenendo di aver incontrato nella esecuzione degli scavi delle gallerie imprevedibili difficolt a causa della natura dei terreni attraversati. Indicava i maggiori oneri fino ad allora sostenuti in complessive lire 10.492.554 nette. Da quella data sino alla chiusura dei lavori, in occasione d'ogni stato di avanzamento l'impresa Giovannetti si limitata a richiamare J.a riserva inserita nell'undicesimo stato di avanzamento. . . In occasione dell'emissione del trentesimo stato di avanzamento, in data 29 settembre 1966, esprimeva la seconda riserva, esplicata il 10 ottobre successivo, indicando i maggiori oneri sostenuti in L. 23.965.481, importo' che, integrato della precedente richiesta di L. 10.492.554 (riserva formulata all'undicesimo stato di avanzamento), portava a L. 43.458.035 il compenso totale richiesto dalla Impresa. A chiusura di cont~ finale, l'Impresa, oltre che confermare le riserve gi espresse, esprimeva nuova riserva in relazione ai maggiori oneri subiti per l'impiego nelle gallerie, di armature a cassa chiusa in quantit superiore a quella prevista dal contratto di appalto (art. 73 cap. spec.). Richiedeva per tale onere l'importo di L. 18.365.000. Dichiarava inoltre che per esigenze di contabilit parte dei lavori eseguiti nella prima galleria, erano stati stralciati dal contratto principale d'appalto (stipulato il 5 dicembre 1962) e inseriti nel contratto del 16 febbraio 1967; pertanto anche la contabilit e le riserve formulate relativamente a tali lavori, per un ammontare complessivo di L. 4.977.907, doveva intendersi inserita nel contratto suddetto. i~ Precisava quindi che le riserve di cui al contratto 5 dicembre 1962 Il ammontavano ad un totale di L. 47.843.128 al netto del ribasso d'asta. Per quanto riguarda il contratto 16 febbraio 1967, l'impresa, solo . dopo la chiusura del conto finale (6 marzo 1968) esprimeva riserva, avan~ zando pretese per oneri sostenuti a causa del maggior volume di scavo, del maggior volume di calcestruzzo usato, dell'uso di pietrame secco per un totale di L. 4.929.907 (riserve stralciate dal contratto 5 dicembre 1962); altra riserva di L. 7.298.750 per l'uso di armatura in legname a cassa chiusa per una lunghezza superiore alle previsioni contrattuali; per un totale quindi di L. 12.999.344 al netto del ribasso d'asta. Le riserve venivano respinte dalla Cassa per il Mezzogiorno. Con atto notificato il 15 gennaio 1973 l'Impresa Giovannetti propo neva nei confronti della committente domanda di arbitrato, che veniva per respinta dalla Cassa. Veniva quindi promossa la presente causa a cura dell'impresa appal tatrice per il recupero della somma di L. 60.842.444.. La Cassa per il Mezzogiorno, abbandonata l'eccezione relativa al difetto di poteri di rappresentanza nella persona che aveva iscritto ed esplicato le riserve (in corso di causa l'Impresa ha provato che i poteri PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 253 di rappresentanza dell'impresa appartenevano ad entrambi i firmatari delle riserve), eccepisce la inammissibilit delle pretese attrici per tardivit, in quanto, a suo dire, le riserve non sarebbero state avanzate nei termini di legge. f Assume a sua volta l'Impresa Giovannetti che le riserve -essendo tutte riferite a fatti continuativi -non erano legate a termini di decadenza e pertanto risultano tutte avanzate tempestivamente. Come noto, la materia delle riserve dell'appaltatore di opere pubbliche, nel corso dello svolgimento dei suoi rapporti con la stazione appaltante, ha dato luogo per un certo periodo di tempo a qualche incertezza nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Mentre alcune pronunce confermavano rigorosamente il carattere generale dell'istituto delle riserve, altre, risentendo dell'indirizzo meno rigoroso della giurisprudenza arbitrale, pur riaffermando quel prindpio come regola di massima, ammettevano, tuttavia, eccezioni tali da ridurre notevolmente il campo di applicazione dell'onere delle riserve. Con la sentenza del 20 giugno 1972, n. 1960, le sezioni unite della S.C. hanno tuttavia riaffermato, nella maniera pi piena, il carattere gene~ rale dell'istituto. Siffatto indirizzo stato sostanzialmente ribadito dalle sentenze n. 2168 del 1973, n. 2486 del 1973, n. 78 del 1974 e n. 1458 del 1975. Questo Collegio ritiene di adeguarsi a tale pi rigoroso orientamento. Come noto, l'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, fa obbligo all'appaltatore di firmare il registro di contabilit ogni volta che gli viene presentato, ma gli consente altres di firmare con riserva, nel qual caso l'appaltatore avr l'onere di esplicare le proprie riserve nel termine di 15 giorni. In .relazione a tale obbligo, e alle relative facolt, l'ultimo comma dell'art. 54, prevede, poi, che si abbiano come definitivamente accertati i fatti registrati -con la conseguente decadenza dell'appaltatore dal far valere in qualsiasi tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono -qualora egli non abbia firmato il registro, oppure qualora, avendo firmato con riserva, non abbia tempestivamente esplicato le proprie riserve. Il carattere generale dell'istituto delle riserve, nel rapporto di appalto concernente opere pubbliche assunte dallo Stato, risulta oltre che dalla citata disposizione, anche da numerose altre norme del regolamento n. 350 del 1895. Tra le pi significative gli artt. 36 e 37, dai quali risulta inequivocabilmente che la contabilit (ed in questa devono essere incluse le riserve) dei fatti producenti spesa deve procedere di pari passo con l'avverarsi dei fatti stessi. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 254 Si pu pertanto concludere che dall'intero sistema che regola l'appalto di opere pubbliche a carico dello Stato, la mancata protesta entro termini perentori, mediante l'opportuno uso delle riserve, porta alla decadenza delle pretese se non iscritte tempestivamente nei documenti contabili. La ragione fondamentale giustificatrice di tale sistema stata esattamente individuata nella necessit, nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico, della continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonch alle altre possibili determinazioni dell'Amministrazione di fronte ad un notevole superamento delle originarie previsioni di spesa, non escluso l'esercizio della facolt di risolvere unilateralmente ed in qualunque tempo, il contratto (art. 37 rg. e 345 della 1. n. 2248/1865 all. F): tali esigenze sarebbero infatti frustrate e quei poteri della Pubblica Amministrazione sarebbero praticamente resi inoperanti se fosse consentito all'appaltatore d'avanzare pretese di maggiori compensi o indennit per qualsiasi titolo che si risolva in un incremento della spesa di esecuzione dell'opera, dopo il compimento o dopo 'Un notevolmente avanzamento di essa (Cass. n. 2168/73, n. 1960/1972). Pertanto, ogni qualvolta l'appaltatore ritenga di avere un diritto (maturato nel corso dell'esecuzione dell'appalto) a compensi non specificatamente previsti dagli atti contrattuali, deve esprimere la relativa riserva. Ne deriva che, essendo finalit essenziale dell'onere della riserva quella di apprestare a favore della stazione appaltante uno strumento di controllo continuo delle spese, deve senz'altro ritenersi esatta la tesi seguita dal pi recente indirizzo della S.C., secondo cui basta l'oggettiva avvisata rilevabilit, secondo diligenza o buona fede, dell'atipicit di un evento rispetto all'economia dell'appalto, perch scatti l'onere della denuncia dell'appaltatore, concretantesi poi, all'atto della prima firma dei documenti contabili presentatigli dal committente, nella specifica riserva di pretese e compensi maggiori o diversi da quelli riconosciutigli in contabilit, in relazione alle singole unit di lavori e di amministrazione, via via effettuate (Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486). Alla luce di tali principi deve essere risolta anche la questione delle riserve relative ai cos detti fatti continuativi. La pronuncia n. 2168/73 ha chiarito che la circostanza che il fatto produttivo di maggiore onere per l'appaltatore e, in ipotesi di maggiore spesa per l'appaltante, non abbia carattere istantaneo, ma consista in una situzione il cui svolgimento si protragga nel tempo, non , di per s, ragione valida che possa giustificare la omissione della riserva. La stessa sentenza ha messo in luce come da tempo parte della dottrina non aveva mancato di ricondurre entro pi giusti limiti la rilevanza del cos detto fatto continuativo nel sistema delle riserve, rite PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 255 nendo che il protrarsi della situ.azione onerosa non fosse motivo pertinente per dilazionare e, tanto meno, per omettere la iscrizione della riserva, ma potesse solo giustificare la temporanea disapplicazione dell'onere di esplicarla quantitativamente, stante la impossibilit di precisare, nel termine prescritto, le cifre di compenso (art. 54 co. 3 Reg.). Su linea analoga si era posta la giurisprudenza della S.C. con ii considerare rilevante il fatto continuativo, non gi al fine di far venir meno l'onere della riserva, ma al fine della determinazione del momento in cui quell'onere diventa operante di norma e il momento in cui l'onere nella riserva diventa attuale stato fatto coincidere con il momento in cui si manifesta la rilev~nza causale del fatto generatore della situazione dannosa, quando cio, come si detto, si abbia modo di avvertire, secondo diligenza e buona fede, l'anormalit di un evento rispetto alla economia dell'appalto e la pregiudizievole incidenza di tale evento 'sul costo dell'opera (Cass., Sez. Un., 20 giugno 1972, n. 1960). Il problema non dunque di sussistenza o di insussistenza dell'onere della riserva. Si tratta piuttosto di individuare il momento in cui, in rapporto alle esecuzione dei lavori, quell'onere, nella duplice forma della iscrizione e della traduzione in cifre, della pretesa, diviene attuale. Successivamente stato ulteriormente ribadito (Cass. n. 78 del 1974) che l'onere della riserva riguarda non soltanto pretese che traggono origine dal modo di rilevamento e di registrazione dei lavori via via eseguiti, ma riguarda anche l'equo compenso cui l'appaltatore ritenga di avere diritto a norma dell'art. 1664 e.e. quando nel corso dell'opera si manifestino determinate difficolt di esecuzione non previste dalle parti, che rendono notevolmente pi onerosa la prestazione dell'appaltatore. In tal caso ovvio che l'appaltatore ha l'onere di denunciare i fatti da cui derivano tali difficolt non appena egli si renda conto che le relative conseguenze sono tali da modificare notevolmenty la remunerativit della prestazione, con un'inevitabile alterazione dell'equilibrio contrattuale. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, necessario, anzi tutto individuare quale sia il fatto genetico dei maggiori oneri che l'im presa assume di aver sopportato. Il fatto invocato dall'Impresa la sorpresa geologica, per avere l'impresa stessa trovato, a suo dire, lungo tutto il tracciato dell'opera (scavi per posa di tubi) un terreno particolarmente polimorfo e inten samente fratturato che ha reso la esecuzione dei lavori difficoltosa e onerosa oltre il prevedibile. Si tratterebbe, dunque, di un fatto non immediatamente riscontrabile all'esame esterno del terreno sul quale l'opera doveva essere eseguita. Ci posto si deve tuttavia osservare che trattandosi di fatto genetico di maggiori oneri connessi alla esecuzione dell'appalto, aventi immediato e diretto riferimento ad una ben determinata categoria di lavori, i rela RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 256 tivi oneri si venivano a ripercuotere sulle singole unit dei lavori di scavo e, quindi, a riflettere sulle singole partite man mano eseguite; sicch l'impresa aveva, comunque, l'onere di esprimere le proprie riserve non appena manifestatasi la rilevanza causale del fatto generatore della situazione di maggiore onerosit, ossia non appena fosse in grado di riscontrare che i maggiori oneri derivanti da quella situazione venivano a modificare le remunerativit della sua prestazione, alterando l'equilibrio contrattuale -a nulla rilevando la natura continuativa (ossia avente uno svolgimento protraentesi nel tempo) delle difficolt incontrate. Di fatto l'Impresa Giovannetti, a proposito dei maggiori oneri sopportati a causa dell'impervia natura del terreno attraversato, ha espresso la prima riserva soltanto in occasione dell'undicesimo stato di avanzamento, quando gi una notevole parte dei lavori di savo era stata eseguita. La seconda riserva fu avanzata in occasione del trentesimo ed ultimo stato di avanzamento. Infine, dopo la chiusura del conto finale, ha espresso riserve per gli oneri sostenuti a causa dell'ampio impiego in galleria di armature a cassa chiusa . Non vi dubbio che tale ultima riserva sia tardiva ed inidonea a costituire un esatto e puntuale adempimento dell'onere. Se vero infatti, che anche il conto finale ritenuto sede idonea per la iscrizione di riserve, ci vale solo per quelle, relative a fatti sopravvenuti dopo il compimento dei lavori e dopo la chiusura del registro di contabilit; se ci non fosse, non avrebbe senso la norma dell'art. 64, secondo comma, del Reg. n. 350 del 1895 che vieta all'appaltatore di iscrivere, all'atto della firma del conto finale, domande diverse per oggetto o per importo, da quelle formulate nel registro di contabilit durante lo svolgimento dei lavori, a norma degli artt. 53 e 54. Nella specie, trattandosi di maggiori oneri lamentati per difficolt incontrate nella esecuzione dei lavori, le relative riserve dovevano essere iscritte nel registro di contabilit in rapporto allo svolgimento dei lavori in occasione dei vari stati di avanzamento. Rileva il Collegio che la tardivit dell'iscrizione, alla stregua dei richiamati principi di buona fede e media diligenza, non pu essere giustificata dalla impossibilit per l'appaltatore, di disporre, fino alla compilazione del conto finale, dei dati e degli elementi occorrenti per la quantificazione della sua pretesa: infatti, poich la pretesa nell'appaltatore trae origine da difficolt incontrate nell'esecuzione dei lavori in galleria, l'Impresa sicuramente disponeva, quanto meno alla data della ultimazione dei lavori, di tutti i dati indispensabili per una precisa valutazione dell'entit dell'onere sopportato e per una altrettanto precisa quantificazione del compenso da richiedere. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 257 La riserva deve quindi essere ritenuta tardiva e la relativa pretesa dichiarata inammissibile. Per quanto riguarda le altre riserve, inerenti pi precisamente ad oneri sostenuti a causa: a) del maggior volume di scavo in galleria; b) della maggior quantit di calcestruzzo impiegata; e) della maggior quantit di muratura in pietrame secco, osserva il Collegio c;h.e in applicazione dei principi su esposti, si devono ritenere tempestive le riserve formulate in occasione dell'undicesimo e del trentesimo stato di avanzamento soltanto per quanto riguarda le difficolt incontrate in relazione ai lavori di scavo eseguiti rispettivamente nel lasso di tempo fra l'emissione del decimo e dell'uridicesimo stato e del ventinovesimo e trentesimo stato di avanzamento; infatti, anche se dalla contabilit in atti non emergono dati precisi, pacifico che le pretese avanzate nell'undicesimo stato di avanzamento riguardano tutti e i maggiori oneri incontrati dall'impresa dall'inizio dei lavori fino a quella data (29 luglio 1964); come altrettanto pacifico che la riserva espressa al trentesimo ed ultirrio stato di avanzamento concerne tutti i maggiori oneri incontrati dall'impresa nella esecuzione dei lavori. Poich gli scavi sono avvenuti tutti nella stessa zona, caratterizzata, per ammissione della stessa attrice, da analoghi fenomeni di roccia franante, si deve ritenere che al momento in cui l'impresa Giovannetti sottosciiveva il registro di contabilit, senza manifestare alcuna riserva relativa ai fatti in oggetto, le difficolt da essa lamentate per la prima volta il 28 luglio 1964 si erano gi da tempo verificate e continuarono a verificarsi anche successivamente, ed avevano gi assunto proporzioni tali da far certamente scattare l'onere della denuncia, avuto riguardo alla rilevabilit, secondo normale diligenza, anche prima del 28 luglio 1964, e certamente ad ogni stato di avanzamento dopo quella data e prima della chiusura dei lavori. Le riserve in esame devono dunque ritenersi tempestive solo parzial mente e per un ammontare che allo stato non possibile indicare. Un'indagine pi approfondita allo scopo di accertare l'esatto ammon tare delle pretese ammissibili comunque superfluo, in quanto la do manda proposta dall'impresa, nel merito risulta infondata. Come si detto, tutte le pretese di maggior compenso avanzate dal l'attrice traggono origine dalle impreviste difficolt che l'impresa assume di aver incontrato nella esecuzione dei lavori. Le pretese avanzate devono essere valutate alla luce delle risultanze emerse dalla C.T. disposta dal Tribunale a chiarimento, tra l'altro, dalle seguenti circostanze: . chiarisca (il C.T.U.) se i maggiori oneri sop portati dall'impresa per le difficolt di esecuzione derivanti dalla natura dei terreni fossero prevedibili per le parti con la ordinaria diligenza al tempo del contratto in relazione allo stato delle conoscenze geologiche della zona. 258 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Orbene, proprio attraverso le indagini peritali (che peraltro hanno portato il C.T.U. a conclusioni che il Collegio non pu condividere, in quanto contraddittorie), emerso che se vero che l'impresa Giovannetti nell'esecuzione dei lavori si spesso trovata davanti a difficolt notevoli, non per questo tali difficolt hanno concretato nella specie. una sorpresa geologica . Come noto, stato rilevato (Coll. arb. 22 giugno 1970, n. 55) che la sorpresa geologica sussiste quando non vi sia una possibilit tecnica, mediante opportuni assaggi, di prevedere l'effettiva situazione e pertanto sorpresa non sussiste quando sarebbe stato sufficiente per ambedue le parti procedere a saltuari scavi di pochi metri per verificare preventivamente quanto stato poi constatato durante la esecuzione dei lavori . Nella specie emerso (Consulenza tecnica d'ufficio) che una conoscenza delle parti, non superficiale, ma profonda, dei terreni interessati dai lavori, poteva ottenersi, in via primaria, solo da un esame delle carta geologica d'Italia . Il C.T.U. precisa poi che dalla descrizione della zona contenuta nel Foglio 237 III SF della citata Carta, si pu dedurre che la roccia, che doveva formare oggetto di scavo non aveva assetto compatto e monolitico, ma presentava soluzioni di continuit, ossia fratturazioni, ed inoltre che lo scavo di formazione rocciosa di tal genere, ed in particolare l'effetto dell'azione degli esplosivi, usati per l'abbattimento della roccia, non poteva esser circoscritto a regole o sagome prestabilite. Lo stesso consulente fa presente di aver potuto constatare, in occasione del sopralluogo effettuato nella zona in questione, dall'esame delle sezioni geologiche presenti in una cava di prestito aperta nella stessa formazione rocciosa in cui sono state scavate le gallerie, la presenza di intense e frequenti piegature degli strati, fessurazioni e fratturazioni tipiche della roccia scistose, la giustapposizione di blocchi litoidi di forma e dimensione notevolmente diverse e a volte notevoli, la presenza di fratture non "beanti" (cio vuote), ma colme di materiale di tipo argilloso... Il C.T.U. conclude l'esame dichiarando si potuto cos riscontrare la presenza di quella specie di " falde di scorrimento " che, durante le opere di scavo, ha reso pi facile lo slittamento di blocchi isolati che, a seguito dell'apertura dello scavo, si sono venuti a trovare in equilibrio instabile . Dalle considerazioni svolte dal C.T.U., appare incontrovertibile che se l'impresa, usando normale diligenza e buona fede, avesse eseguito delle indagini nella zona della valle del Simeri, prima di accettare le condizioni contrattuali, avrebbe potuto facilmente accertare il grado di difficolt che presentavano i lavori offerti in appalto dalla Cassa del Mezzogiorno. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 259 Osserva inoltre il Collegio che le stesse clausole di cui all'art. 55 dell'elenco prezzi, che esclude ogni ulteriore compenso oltre quello pattuito per scavi fuori sagoma , avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'impresa sulla natura del terreno su cui dovevano eseguirsi gli scavi medesimi. Per concludere quindi, appare evidente come la Impresa Giovannetti nella esecuzione dei lavori non sia incorsa in una sorpresa geologica, ma abbia piuttosto incontrato delle difficolt, che per quanto notevoli, erano purtuttavia prevedibili al momento dell'accettazione delle condizioni di appalto. Essa non ha dunque diritto ad alcun ulteriore compenso, oltre quello patt~ito, n a titolo di sovrapprezzo, n a titolo di indennizzo ex art. 1664 e.e. -(Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE PRETURA DI PESCINA, 9 novembre 1977, n. 82 -Est. Spina -Imp. Pescatore (avv. Stato Rossi). Infortuni sul lavoro -Omessa protezione di cavi elettrici e mancato reJ?;olare funzionamento di macchinario con fune avvolgibile appartenenti ad ente pubblico -Imputabilit dei reati -Legale rappresentante dell'ente proprietario -Esclusione. (d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 1, 4, 177, 275 e 389). I reati previsti dagli artt. 177 (mancato regolare funzionamento di tamburi e pulegge per l'avvolgimento di funi di macchinari di sollevamento e di trasporto per trazione) e 275 (omessa protezione di conduttori elettrici di alimentazione) e puniti dall'art. 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, non sono ascrivibili al legale rappresentante di un ente pubblico quando stato addetto al servizio un tecnico responsabile (1). (1) Sulla responsabilit del rappresentante legale di ente pubblico per le violazioni della legge sugli infortuni sul lavoro. 1. -La senten:z;a che si annota ha risolito correttamente una questione di un certo interesse e che presenta qualche aspetto di nvit. Poich, peraltro, la sua motivazfone estremamente breve, anche se in realt ben centrata, come meglio si vedr in segUJito, si ritiene opportuno svolgere qualche precisazione per illustrare tale valutazione. 2. -Il d.P.R. n. 547 del 1955, che detta un complesso di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dopo aver fissato all'art. 1 il principio che 1e no11me ipredette s,i appl.1icano a tutti i .dipendenti sfa di imprenditori privati sia di enti pubblici, all'art. 4 stabUisce testualmente che i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eseroi.scono, dirigono o sovraintendono alle attivit indkate dall'art. 1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuziioni o competenze, aUuaire 1l1e o:ni1sure di skurezza :previste nel presente decreto. L'art. 389 poi punisce i.n via generale (v. lett. e) l'inosservanza delle norme in parola con .l'ammenda di L. 50.000, salvo per le ipotesi particolari previste nelle lettere a) e b) in cui la pena diversa (e maggiore). Il problema pi delicato che il combinato disposto delle disposizioni rkordate pone quello di indiwduare concretamente a chi debba ascriversi la responsabilit penale devivante dall'avvenuta viola2l1one deHe norme sulla prevenzione degli infortuni. Deve, peraltro, rilevarsi che la giurisprudenza formatasi nel perioro ormai pi che ventennale che trascorso dall'entrata in vigore della normativa in esame ha rag~iunto alcuni punti fermi in ordine alla individuazione del soggetto cui fa capo la responsabilit penale nel caso .in cui l'omessa osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni si verifichi nell'ambito di una impresa privata. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 261 (Omissis). -A seguito di vista presso la Centrale di sollevamento delle acque dell'Acquedotto delle Ferriere, sito in Comune di Ortona dei Marsi, in gestione all'Ufficio Acquedotti per l'Abruzzo della Cassa per il Mezzogiorno, ispettore dell'E.N.P.I., in data 3 dicembre 1975 redigeva un verbale in cui si rilevava che la gru a ponte (AQ I -205) esistente nella centrale presentava pericolosi difetti e precisamente erano privi In particolare, premesso che a mente dell'art. 2087 cod. oiv. l'imprenditore tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure necessarie per tutelare l'integrit fisica dei dii'pendenti, .la giurisprudenza ha ritenuto che sia l'imprenditore stesso H responsabile in via primaria delle infrazioni rilevate. Peraltro la stessa giurisprudenza insegna che, poich all'imprenditore attribuito in forza del combinato disposto degli artt. 2086, 2104 e 2106 cod. civ., il potere di regolamentare lo svolgimento dell'attivica (quando gli enti in parola ne siano dotati) in quest'ultimo caso non consentita al giudice penale l'indagine se l'organo direttivo dlel!l:'ente abbia scelto persona idonea, essendo la scelita espressamente prevista dalla normativa pubbLicistica pienamente vincolante. 3. -Questi ultimi accenni 1indirizzano in modo adeguato !l discorso della individuazione del soggetto penalmente responsabile dell'applicazione delle norme suJ.tla prevenzione degLi infortuni quando il datore di lavoro sia un ente pubblico non economico. Rispetto a questi enti, infatti, non trova pi applicazione (salvo i casi particolari e discussi rientranti nel disposto del secondo comma dell'art. 2093 cod. civ.) l'art. 2087 cod. civ., ma una ben diversa disciplina. L'organizzazione dell'ente (cio il modo del riparto delle sfere di azione dei vari uffici che ne compongono la struttura) , 1infatti, regolata non da un atto di autonomia privata, su cui si fonda in definitiva l'organizzazione delil'impresa (anche ~e con l'affermarsi della forza dei sindacati anche l'orga nd.zzazione interna dell'impresa privata si va sempre pi basando di atti di autonomia c.d. collettiva, secondo .Ja nota definizione di autorevole dot trina), ma da atti normativi pubblicistici (leggi, regolamenti, circolari o semplici atti interni di autarichia v. M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Miilano, 1970, vol. I, p. 219 e segg.). La conseguenza dii tale diverso modo di regolamentazione evidente. Mentre nell'impresa privata l'imprenditore, in base al dovere generale di vigiilanza previsto dall'art. 2087 cod. civ. non liberato da responsabilit penale se non dimostra di aver affidato a persona idonea un determinato compito previsto, nell'ente pubbliico essendo la competenza dell'organo esclusiva, solo il titolare dell'organo e non altro tenuto a rispondere del comporta mento di un determinato uffkio. La respon~abilit, infatti, del.l'ente pubblico per l'operato dell'organo pre posto ad una determinata sfera di attivit dfretta e non iindiretta come nelrnpotesi dell'imprenditore privato. Per poter quindi individuare il soggetto penalmente responsabile neces sario far rifenimento a quell'organo dell'ente cllli affidata in via esclusiva la competenza dell'esercizio dell'attivit. Occorre, in altre :parole, ricercare nell'ambito delle norme che regolano l'attivit dell'ente, l'ufficio (e quindi il soggetto ad esso preposto) che tale attivit deve svolgere. 4. Nel caso deciso dalla sentenza che si annota, occorreva esaminare la regolamentazione delle competenze relative alla Cassa per il Mezzogiorno. Tale regolamentazione contenuta in primo luogo nel T.U. 30 giugno 1967, n. 11523, agli artt. 9 e segg. che prevedono un presidente, un consiglio di ammi-.. nistrazione, un (possibile) comitato esecutivo, un collegio dei revisori. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENAI.E 263 verso tale decreto notificato il 18 giugno 1977, l'imputato proponeva opposizione negando ogni responsabilit in ordine alle contestazioni mossegli. Con decreto di citazione rinviava a giudizio il prof. Pescatore Gabriele per i reati di cui in epigrafe. In dibattimento il Pescatore si dichiarava del tutto estraneo ai reati addebitatigli nel decreto penale poich nel cantiere di Ortona dei Marsi, per il buon funzionamento era addetto un tecnico, responsabile di ogni operato nella persona di Spera Si tratta di organi aventi competenza generaile ed esterna. La stessa legge demanda al potere di autodisciplina dell'ente la regolamentazione dell'organizzazione interna dell'ente stesso. Peraltro l'art. 33 T.U., dopo aver previsto in via generale che l'esecuzione delle opere da rea1izzare dalla Cassa nonch la gestione e fa manutenzione delle stesse una volta realizzate sia affidata ad enti locali o ad altri enti tenutivi per legge, all'ultimo capoverso espressamente dispone che ove per com'p'rovati motivi dii ordine tecnico-amministrativo g1i enti destinatari non fossero in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e aH'esecuzione delle opere, la Cassa pu istituire deg1i uffici per la g.estione temporanea di opere acquedottistiiche . , .Alla competenza esclusiva di questo ufficio stata, quindi, legisJativamente affidata la gestione def vari servizi necessari per la cura delle opere realizzate. Appare aliora ev.~dente come al pres1dente dell'ente, organo di raippresentanza esterna (e non di gestione) e con funzioni di carattere estremamente generale ed amministrativo, non possa in nessun caso essere fatta risalire alcuna responsabi1it per la mancata osservanza, neLla centrale di sollevamento di un acquedotto gestito direttamente dailila Gassa, di alicune di1sposizio!ll in materia di prevenzione del?J];i infortuni. La competenza esclusiva in materia, specialmente dal punto di vista tecnico, demandata per legge ad un ufficio particolare, ed nell'amblito di questo uffiicio, in conformit della eventuale interna disciplina, che va ricercato il responsabile del comportamento penalmente rilevante, comportamento a cui iJ pres1dente dell'ente del ,tutto estraneo. N al presidente dell'ente pu farsi risalire un generko dovere di vigi lanza suli1a attivit deW1Uffido submd1nato (ndl1a specie queMo per gti acquedotti delil'Abruzzo) posto che, come si vJ,sto, un tal1e dovere discende daH'art. 2087 cod. civ., norma non applicabile agli ent,i pubblici non economici. E che quello suggerito sia l'unico criterio di interpretaziione della norma tiva in esame coerente con i.I disposto dell'art. 27 della Costituzione (secondo cui la responsabi1it ;penale personale) confermato, come si gi in precedente accennato, dalla giurisprudema i.a quale mostra implicitamente, ma chiaramente, di accoglierlo. Sula responsabi.I[t penale per violiazione dehla legge di prevenzione degl[ infortuni ,su 1}:avoro relativi a dipendenti di enti pubblici non economid esiste per quanto consta, un 1so1o precedente. Il caso quello previsto da Cass., Sez. IV, 4 maggio 11962 (rin Giust. civ. rep., 1966, voce Lavoro e prev. n. 92) in cui viene ritenuto responsabile penal mente dall'omessa osservanza deghl. obbli.ghi derivanti da1la legge sulla preven zione degli infortuni sul lavoro il funzionario di un comune preposto alla direzione dei lavori svolti in economia dal comune stesso. Ora sembra evidente come a fondamento di tale discipli.na non possa esservi se non JJa consiider~one che, esisoodovi stato affidamento del compito RASSEGNA DELL'AVVOCATUR.\ DELLO STATO 264 Antonio, res. in Ortona dei Marsi. Sulla base di tali dichiarazioni l'imputato deve ritenersi estraneo ai reati contestatigli, mentre il procedimento penale deve essere instaurato nei confronti dello Spera Antonio, autore materiale dei fatti e delle violazioni riscontrate dai funzionali dell'E.N.P.I. -(Omissis). ad un determinato soggetto, e tale affildamento derivando da un potere di autarchia de1l1l'ente, ogini altro soggetto esonerato da iresponsabilit e specialmente iit Si!IJJdaico, pur essendo questi i1l 1sog;getto a cuii affidata in via esclusiva fa rappresentanza del1 Comuine. Esattamente, pertanto :il Pretore di Pescina ha esoluso ogni responsabilit de1la Cassa per il Mezzo~iorno per il fatto acoaiduto nel:l'impianto acquedottistico di Ortona dei Marsi, senza ritenere necessair.ia :aJ.IClma indag,i.,ne oir.ca la idoneit del 1soggetto incaricato deHa gestione dell'impianto, non essendo .applicabi,Je nei confronti c1e1Y:ente pubbili.co non economico l:a dscip!Jina propria dell'imprenditore. ADRIANO ROSSI PRETURA DI CHIETI, 17 novembre 1977 -Pret. S. Azzariti -Imp. Ettore Nicola ed altri (avv. Stato Di Tarsia). Reato -Licenza edilizia Opere costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno Necessit Esclusione. (art. 13, I. 6 agosto 1967, n. 765). (artt. 29 e 31, I. 17 agosto 1942, n. 1150). Per le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, quale orgaiw straordinario dello Stato, non necessaria la licenza edilizia (1). (Omissis). -In fatto bene risultato (v. rapporto della squadra PG dei CC) che la Cassa per il Mezzogiorno aveva realizzato l'ampliamento (1) Licenza edilizia e concessione comunale per le opere statali? Ja prJma volta, a quanto consta, che il iprobtema della necessit o meno della licenza edilizia per le opere da realizzarie da Amministrazioni statali viene affrontato espLioitamente in sede gitmisdizionale. La soluzione adottata dal Pretore di Chieti con una stringata e puntuale motivazione, intervenuta in un caso in cui si era provveduto a lavori di ampliamento d:i un corpo di fabbrica del Centro di addestramento nrofess;onaile di Chieti Scalo e vari erano pertanto i problmi da esaminarsi: le attribuzioni della Cassa per il Mezzogiorno in relazione alfa materiia in esame ed in funzJone della sfera di applicazione dell'art. 29 e 31. della legge urbanistica e la portata di queste norme in riferimento alla fattispeo1e 'penale prevista dall'art. 13 deLla Jegge del 1967, n. 765. Occorreva oio accertare se l'opera era costruita da Amministrazione dello Stato. in virt di un potere demandatole dalla legge (campo d'applicazione PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 265 del corpo di fabbrica destinato a sede del CIAPI circa due anni prima dell'ottobre 1976; che, sempre la Cassa tramite il sig. Mascolo Federico quale dirigente del servizio Istruzione Professionale, in data 12 aprile 1975 aveva presentato il progetto al Comune di Chieti, che veniva approvato dalla Commissione edilizia il 23 luglio 1975; successivamente 1'11 dicembre 1975 il Genio Civile aveva data la sua approvazione, senonch non era stata pi presentata all'Ufficio tecnico del Comune la copia del progetto approvato dal Genio Civile sicch non era stato possibile approntare la licenza; successivamente risulta rilasciata in data 23 novembre 1976 licenza in sanatoria. La difesa ha sostenuto che, a prescindere dall'avvenuta richiesta di licenza e dal successivo rilascio in sanatoria, per l'opera in questione realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno, quale organo straordinario dello Stato (Cass., Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 3025; I. 10 agosto 1950, n. 646), nell'esplicazione di specifici poteri istituzionali di intervento e quindi di funzione pubblica, non era comunque necessaria la richiesta dell'art. 29), se la licenza edilizia fosse in tal caso necessania e se, infine, l'eventuale violazione di prescrizioni diverse da queLle curi fa riferimento la norma incriminatrice potessero perfezionare ugualmente 11 reato. Non c' dubbio che il problema pi deLicato era quello centrale, anche se il succedersi di disposizioni legislative ed il trasferimento d1 funzioni alle regioni imponeva attenzione anche al primo problema. Infattii in materia di addestramento professionale dei lavoratori l'art. 129 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prevede che le disponibilit del relatiivo Fondo {I. 29 aipmle .1949,. n. 264) dovranno essere impi,egate annualmente ailmeno per la met dei territori compresi nelle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno (che, come noto, organo straordinario dello Stato: Cass., Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 3025; d. 10 agosto 1950, n. 646) per [e finalit di addestramento dei lavoratonii. Questo articolo ed ~l successivo articolo 131 sono le norme che attribuiscono alla Cassa lo specifico potere di intervento e la corrispondente funzione pubblica. Con legge 6 ottobre 1971, n. 853, gli interventi straordina11i affidati alla Cassa con il d.P.R. sopra citato sono stati attu:ibuiti alile Regioni, che av.rebbero dovuto provvedere aLla il."eaJiizzaZJione deglii interventi stessi -nell'ambito deHa competenza vewiona:le prevista dall'art. H7 della Costituzione -a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti idi tmsfurimento delllie 1co11ri1spondenti1 funiJioni (art. 4). La Cassa peraJ;tro poteva, su richiesta delle Re~oni, fino al 31 dicembre 1973 provvedere alla progettazione ed attuazione degli interventi previsti dal suddetto articolo e quindi anche di queLli relativi aU'addestr.amento dei lavoratori (art. 5). Successivamente, con l'ar.t. 1 del d.P.R . .t5 gennaio 1972, n. 10, sono state trasferite alle Regioni, fra l'altro, le funzioni amministrative concernenti i corsi di addestramento professionale dei lavor.atorii e l'acquisto, la locazione, la co struzione, l'am;pliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale. Con delibera del C.I.P.E. infine, del 12 dicembre 1972, i C.I.A.P.I. (Centri InternaiJionali di addestramento professionale per l'Indu stria) sono stati trasferiti, a deoorrere dal 31 dicembre 1972 alle Regioni, mentre, a triiehiesta rdi quest'w1time, ila. Cassa av1rebbe ipotuto continuare a for nire collaborazione tecnica, finanziaria e amministrativa. 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 266 di licenza edilizia in applicazione della normativa dell'art. 29 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (rimasto invariato anche dopo la legge del 1967 e quella recente del 1977) e, in particolare, di quella dell'art. 32 cpv. d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (t.u. delle leggi sul Mezzogiorno). La tesi appare corretta ed quindi accoglibile. Invero non pare contestabile la caratterizzazione pubblicistica degli interventi e delle attivit della Cassa per il Mezzogiorno, come desumibile dalla legge istitutiva nonch da quelle successive che hanno trasferito i relativi poteri alle Regioni. Peraltro la normativa del capv. dell'art. 32, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, che recita che si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici conferma esplicitamente la riconducibilit della disciplina legale relativa alla esecuzione delle opere a quella prevista per le opere pubbliche, in genere, di competenza del Ministero LL.PP. D'altro verso non sembra sussistere valido motivo per la eventuale non applicabilit di cui all'inciso di detto capv. Alla stregua dell'art. 29 L.U. compete al In fatto risultava che la Cassa per il Mezzogiorno aveva acquistato l'im mobiJe, poi sede del CJI.A,P.I., rper la realizzazione del Centro. Come noto, e come stato pi volte affermato da11a g1iurisprudenza (v. Cass. dv. I1I1I Sez., 21 igiugno 1974, :n. 11863, n. 370083), la Cassa, pur potendo essere proprietaria di beni mobili e immobili, in concreto un ente strumen.tale, volto a perseguire non gi finalit specifiche proprie, ma f~nalit dello Stato o di altri enti pubblici. In conseguenza, anche l'autonomia patrimoniale della Cassa ha carattere meramente strumentale, posto che le opere da essa realizzate appartengano in defirni1:iva allo Stato o all'Ente per conto del quale la Cassa compre la sua attivit. Ci comportava che l'acquisto del bene da parte della Cassa era in fun zione della reaJ.izzazione dell'opera cui la Cassa era tenuta e che non poteva negarsi la natura quanto meno di bene patrimoniale (se non demaniale) dello Stato delfimmobile acquistato. Quanto fin qui richiamato, vale a dimostrare, nel succedersi delle dispo sizioni legislative, che l'ampliamento e la variante del C.I.A.P.I. di Chieti, progettata ed attuata dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'esercizio di pubbliche funzioni demandatele per ~egge era opera eseguita da Amministra:ione sta tale secondo la previsione dell'art. 29 della legge 17 agosto 11942, n. <1150, e per la quale non prevista la licenza edilizia, ma solo l'accertamento devoluto alla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici della conformit della co struzione alle prescrizioni del piano regolatore comunale. Tale norma, che, come i,l suo tenore letterale rende .pales1e, non fa riferimento alla natura patrimoniale o demaniale del bene, cos come fovece prevede il successivo art. 31 (modificato dalJ.a 1. 6 agosto 1967, n. 765), ma so1ltanto al criterio funzionale dell'opera da eseguirsi da un'Amministrazione statale (e si visto che la Cassa Amministrazfone statale e che era tenuta all'esecuzione) non stata modificata da leggi successive e .la pi recente legge in matecia (l. 28 ,gennaio 1977, n. 110) espressamente disipone, nel suo art. 9; ultimo comma, che restano ferme le norme di cui agli artt. 29 e 31, secondo PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 267 Ministero dei Lavori Pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono; si aggiunge che, allo scopo, le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei Lavori Pubblici . Per il necessario coordinamento l'art. 32 capv. L.U. del 1942 recita che quando l'inosservanza (di prescrizioni urbanistiche) concerne costruzioni eseguite da amministrazioni statali, il sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti del precedente art. 29 . Alla stregua della detta normativa il Ministero dei LL.PP. con circolare n. 6557 del dicembre 1958 impart istruzioni nel senso che le opere considerate dall'art. 29 L.U. non abbisognano della licenza edilizia comunale in quanto, diversamente opinando, le costruzioni statali verrebbero sottoposte in base all'art. 29 e da parte del sindaco in base all'art. 31. Non sembra che detta interpretazione possa decisamente contrastarsi in base alla apparente genericit del primo comma art. 31 L.U. (nel testo modificato ex art. 10 1. del 1967, secondo cui chiunque intenda costruire deve richiedere la licenza al sindaco) e non sembra nemmeno che possa farsi distinzione tra opere concernenti beni rientranti nel demanio pubblico o nel patrimonio indisponibile dello Stato e quelle concernenti invece i beni patrimoniali disponibili comma, della legge 17 agosto 1942, n. H50 . La ratio della norma evidente: la legittimit dell'azione amministrativa, principio fondamentale dell'organizzazione amministrativa dello Stato e la priorit dell'Amministrazione statale su quella comunale (sii pensi alla vigilanza e al controllo degli organi statali su quelli comunali) rendono ingiustificata la previsione della licenza edilizia comunale per le opere da eseguirsi dallo Stato, indipendentemente dalla natura, patrimoniale o demaniale, del bene rispetto aJl quale, per ragioni analoghe, prevista analoga disciplina (ar.t. 31). Per queste ragioni, non sembra si possa condividere la contraria opinfone (PREDIERI, La legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella edificabilit dei suoli, Giuffr, 1977, p. 358 e ss.) secondo la quale la concessione comunale sarebbe pur sempre necessal'a, anche se di concerto (!) fra il sin daco e il Ministro dei Lavori Pubblici. Se quindi esclusa la necessit deilla licenza edili:cia, esclusa per il noto principio della tipicit che presiede al nostro sistema del diritto penale, la sussistenza del reato; l'art. 41 infatti della legge urbanistica del 1942 e le modificazioni ad esso arrecate dall'ar.t. 13 della legge n. 765 del 1967 prevedono come contravvenziione tl'iniZJio dei lavori edilizi senza licenza. Nel caso di specie, la 1icenza non doveva essere richiesta e nessun reato era quindi configurabile, tanto pi che -e questa la norma che opera il definitivo collegamento come ha giustamente notato il Pretore -l'art. 32 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, sulla Cassa per dl Mezzogiorno stabilisce che si osservano, .in quanto ap1p1~icabd1li, le norme v~genti per 1'eseouzione ideHe opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. PAOLO DI TARSIA DI BELMONTE 268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'ente pubblico. Circa la non amnicomprensivit della prescrizione generale quale deducibile dall'espressione citata ( chiunque intenda costruire) pu osservarsi che il medesimo art. 31 L.U. (10 della 1. del 1967) al suo secondo comma ne prevede una chiara eccezione (-per le opere da eseguirsi su terreni demaniali, per le quali prevede che compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, sentito il comune, accertare la conformit agli strumenti urbanistici locali -), eccezione come tale confermata dallo stesso terzo comma, perch questo prevede che per le opere da costruirsi sempre su aree demaniali, ma questa volta da parte di privati (privati concessionari) debba sempre essere richiesta la licenza al sindaco. Il coordinamento quindi dei 3 commi dell'articolo in questione non pu altro, logicamente, che palesare la regola generale, l'eccezione (secondo comma) e il ritorno alla regola generale (per il privato concessionario: terzo comma). D'altro verso, in aderenza a logica interpretazione del testo normativo, stato pure correttamente affermato (Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 1955, n. 936) che il Comune, quale ente titolare del potere di sindacare i progetti edilizi, non tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione a costruire in proprio, perch la deliberazione comunale di eseguire l'opera implica il riconoscimento da parte dell'autorit competente dell'idoneit e della legittimit del progetto. La norma dell'art. 29 L.U. a sua volta appare in rapporto di specialit rispetto a quella generale, per le opere pubbliche statali, e imponendo prescrittivamente un controllo preventivo di rispondenza agli strumenti urbanistici locali ( opere da eseguirsi... ) demandato al Ministero dei Lavori Pubblici (per l'esplicazione del quale imposta la preventiva comunicazione dei progetti al Ministero stesso), mostra chiaramente, come ritenuto anche da autorevole dottrina, di avere per fine di non subor.dinare l'esecuzione di opere di interesse statale al benestare delle autorit locali. Del resto il capv. art. 32 L.U. allorch prescrive che il sindaco, ove accerti la inosservanza di strumennti urbanistici focali in costruzioni pubbliche ne debba informare il Ministero LL.PP., mostra in modo abbastanza palese che per le medesime opere il sindaco non possa usare di quelle facolt generali di repressione (ordine di demol zione) di cui la legge fa pplicazione per le opere costruite da privati. Ma se il sindaco non ha di detti poteri per le opere pubbliche statali, non si comprenderebbe come e perch per dette medesime opere debba o possa rilasciare preventivamente la licenza edilizia. In buona sostanza il sistema della legge come congegnato non pare sottoporre alla potest dell'autorit locale l'opera pubblica e se questa , come obbiettivamente sembra essere, la rigorosa interpretazione della normativa in questione, ne deve anche discendere che non possibile introdurre una discriminazione tra opere pubbliche concernenti beni demaniali o patrimoniali ! ' ' ' -'.J<. f ~' PARTE I, SEZ. VllI,i GIURISPRUDENZA PENALE indisponibili e non -come sostenuto da parte della dottrina -, perch una siffatta discriminazione del tutto estranea alla formulazione dell'art. 29 L.U. Per le esposte considerazioni e considerando, come sopra detto, la Cassa per il Mezzogiorno alla stregua di organo straordinario dello Stato e comunque in applicazione dell'art. 32 capv. d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, deve ritenersi non sussistente nella specie la necessit della licenza edilizia del sindaco (a parte il rilievo. che per l'avvenuta approvazione della commissione edilizia l'opera nella specie realizzata non mostr motivi di illegittimit), onde gli imputati vanno mandati assolti perch il fatto non costituisce reato. -(Omissis). PARTE SECONDA - ---. -I; ' ' ' T LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Rd. 29 giugno 19'319, n. 1127, art. 14, comma primo. Sentenza 20 marzo 1978, n. 20, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alfa immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degH altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1 ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973~74, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto. Sentenza 20 marzo 1978, n. 25, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge regione Lombardia '1'5 aprile 1975, n. 5'1, art. 48. Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge prov.lnciale di Bolzano 21 aprile 1976. Sentenza 20 aprile 1978, n. 45, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. legge regione SicUiana 7 luglio '1977, n. 283/A, art. 4. Sentenza 20 marzo 1978, n. 21, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE legge 17 agosto 194.2, n. 1150, art. 34 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 6 agosto 1967, n. 765, art.t. 8, 12 e 17 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. V. 29 marzo 1978, n. 87. d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 1'15, tab. XIV e nota a), 118, tab. XIV (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione). Sentenza 12 aprile 1978, n. 27, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. 74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 17, primo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 24, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 30 novembre 1973, n. 756, art. 1 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 3 febbraio 1975, n. 1,5 (art. 68 dello Statuto speciale per Bolzano). Sentenza 20 marzo 1978, n. 22, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge regione Toscana 24 febbraio 1975, n. 16, art. 1, secondo comma (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 22 maggio 1975, n. H2, art. 1 (art. 3 deHa Costituzione). Sentenza 20 aprile 1978, il. 46, G. O. 26 aprile 1978, n. 115. legge 18 aprile 1978, n. 1'1 O, art. 36, primo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 12 aprile 1978, n. 26, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. III -Questioni proposte Codice civile, art. 541 (artt. 3 e 30 della Costituzione). Corte d'appello di Lecce, ordinanza 1 dicembre 1977, n. 51/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. codice civile artt. 595 e 599 (artt. 3 e 29 della Costituzione). Tribunaile di Bari, ordinanza 5 luglio 1977, n. 47/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. codice civile, art. 2948, n. 4 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bolzano, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 586, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. Tribunale di Massa, ordinanze (sei) 8 novembre 1977, nn.. da. 52 a 57/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. codice di procedura civile, artt. 415 e 4,16 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Savona, ordinanza 3 novembre 1977, n. 62/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Massa, ordinanze (sei) 8 novembre 1977, nn. da 52 a 57/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. PARTE II, LEGISLAZIONE codice di procedura civile, cirt. 696, primo comma (artt. 3 e 24, primo e secondo comma della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 1 ottobre 1977, n. 7/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. codi,ce d,i procedura civile, art. 696 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 1 ottobre 1977, n. 8/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. codice penale, art. 222, primo comma (artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Bologna, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 584, G. U. 1 marzo 1978 n. 60. codice ,penale, art+. 423 e 449 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Pistoia, ordinanza .25 novembre 1977, n. 96/1978,. G. U. 26 aprile 1978, n. 115. codice di procedura penale, art. 60, secondo comma (art. 3 de1la Costituzione). Pretore di Bracciano, ordinanza 22 dicembre 1977, n. 58/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. codice di procedura .pena.le, art. 263 (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Bolgna, sezione istruttoria, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 85/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. cod'ice di procedura penale, art. 271, u.p. (artt. 3, 13 e 27 de1la Costituzione). ,corte di assise di appello di Palermo, ordinanza 9 dicembre 1977, n. 67/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. codice di procedura penale, art. 315..bis (artt. 3 e 108 della Costituzione). Pretore di Bressanone, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 82/1978, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. codfoe di procedura penale, art. 317, penultimo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Giudice istruttore presso il tribunale di Lanusei, ordinanza 16 agosto 1977, n. 34/1978; G. U. 29 marzo 1978, n. 87. codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di appello di Roma, ordinanza 10 novembre 1977, n. 59/1978, G. U. 5 arpriie 1978, n. 94. codice della navigazione, art. 345 (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 25 novembre 1977, n. 30/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. 76 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51, comma primo e secondo (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 21 aprile 1977, n. 1/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. 'legge 14 luglio '1898, n. 404 (art. 3, primo comma, della Costituzione). ,Pretore di Bonorva, ordinanza 26 maggio 1977, n. 12/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione). Corte d'appello di Milano, ordinanza 3 giugno 1977, n. 79/1978, G. U. 19 apri le 1977, n. 109. Corte d'appello di Milano, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 68/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 101 e 102 della Costituzione). Corte d'appello di Milano, ordinanz 3 giugno 1977, n. 79/1978, G. V. 19 aprile 1978, n. 109. Corte d'appello di' Milano, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 68/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. legge 2 giugno 1930, n. 733, art. 18 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordLnanza 23 novembre 1977, n. 11/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. r.d. H giugno 1931, n. 773, art. 156 (artt. 19, 20 e 21 della Costituzione). Pretore di Pescara, ordinanza 28 novembre 1977, n. 29/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, secondo e quarto comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Penugia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 78/1978, G. V. 15 aprile 1978, n. 105. r.d.I. 4 ottobre 193'5, n. 11827, art. 1 (artt. 3, 35 e 38 delila Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 8 novembre 1977, n. 585, G. V. 1 marzo 1978, n. 60. r.d. 15 novembre 1938, n. 1802, art. 4 (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 78/1978, G. V. 15 aprile 1978, n. 105. PARTE II, LEGISLAZIONE 77 r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 100/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636, art. '112, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 18 aprile 1977, n. 603, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art:. 32 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cassino, ordinanza 9 dicembre 1977, n. 15/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. Pretore di Pignataro Maggiore, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 31/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. Pretore di Borgo San Lorenzo, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 49/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. r.d. 5 gi,ug.no 1939, n. 1016, art. 3,2, ulHmo comma (art. 3 de1la Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanza 11 luglio 1977, n. 66/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, commi quarto ed ultimo (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 37/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. 8, pl"imo comma, n. l, e 50 (artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 106, primo comma, della Costituzione). Tribunale militare territoriale di La Spezia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 33/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. d.I. U settembre 1946, n. 303, art. 2 (artt. 3 e 52 della Costituzione). Pretore di Caltagirone, ordinanza 9 novembre 1977, n. 601, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. r.d.I. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 (artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione). Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ordinanza 26 novembre 1977, n. 60/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 90/1978, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. 78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 4 aprile 1952, n. 21 s, art. 2 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 18 novembre 1977, n. 603, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. legge 4 aprile 1952, n. al 8, art. 1 O (artt. 3 e 38 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 98/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. legge 20 luglio H52, n. 1126, art. 1, pl"imo e terzo comma (art. 23 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 17 marzo 1977, n. 2/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. d.P.R. 30 maggio '1955, n. 797, art. 3 (artt. 3, 29 e 31 deHa Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 30 novembre 1977, n. 32/1978, G. U. 23 marzo 1978, n. 87. legge 27 dicembre 1956, n. '142.3, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Rodi Garganico, ordinanza 10 novembre 1977, n. 103/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ar+. 119 (artt. 36, terzo comma, 53, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Novara, ordinanza 24 novembre 1977, n. 70/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. legge 2 lugUo 1'957, n. 47-4, art. 15 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 1"0 dicembre 1977, n. 65/1978, G. U. 12 aiprile 1978, n. 101. legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2 (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 21 dicembre 1977, n. 80/1978, G. U. 15 aprile 1978, n. 105. d.P.R. 29 gennaio 195,9, n. 645, art. 106 (art. 76 della Costituzione). !Commissione tributaria di secondo grado di Forl, ordinanze (sei) 27 novembre e 17 dicembre 1974, nn. 589, 590, 591, 592, 593 e 594/1977, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art+. 105, 109 e 119 (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di .Forl, ordinanze (cinque) 28 di- cembre 1974, nn. 595, 596, 597, 598 e 599/1977, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 18, .primo comma (art. 36 della Costituzione). Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, ordinanza 29 aprile 1977, n. 84/ 1978, G. U. 15 aprile 1978, n. 105. legge 30 aprile 1962, n. 2183, artt. 5, lettera f), e 6, modHicata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanze (tre) 3 e 12 novembre 1977, nn. 92, 93 e 94/1978, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. legge 12 agosto 1962, n. 1338, artt. 2, secondo comma, lettera a), e B (artt. 3 e 38 deMa Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 16 aprile 1977, n. 98/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. d..P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 85, primo comma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10 maggio 1977, n. 602, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. d.P.R. 30 g.iugno 1965, n. 1124, art. 4 (artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 26 maggio 1977, n. 582, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. d.P.R. 310 giugno 1965, n. '1124, artt. 1O, primo comma, e 131 (artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 13 luglio 1977, n. 81/1978, G. U. 19 aprile 1978, 11. 109. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 75 (artt. 76, 38, 35 e 3 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 63/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. d.P..R. 30 giugno 1965, n. 11-24, artt. 75, 79 e 80 (artt. 76, 38, 35 e 3 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 64/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11124, artt. 79 e 80 (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). Tribuna1le dell'Aquila, ordinanza 23 novembre 1CJ7, n. 13/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. '79 e 80 (artt. 3, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione). Pretore di Mantova, ordinanza 26 aprile 1978, n. 99/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. 80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 1 O (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 25 novembre 1977, n. 30/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. ' legge 15 luglio 19"6, n. 604, art. l1 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 18 novembre 1977, n. 603, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. .legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 96, primo comma (art. 3 della Costituzione). G1udice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10 maggio 1977, n. 602, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di P~sa, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 37/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. Pretore di Borgo San Lorenzo, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 49/1978, G. U. 5 arprile 1978, n. 94. d.P.R. 2 agosto 1967, n. 799, art. 32, primo ed ultimo comma (art. 3 deMa Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 7 novembre 1977, n. 104/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. fogge 9 agosto 1967, n. 804, che ratifica la convenzione di Viennl:!-18 apr-ile 1961, art. 31, par. I e III (artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 27 maggio 1977, n. 587, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. legge 12 febbraio 1968, n. 13:2, art. 40, ultimo comma (art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 29 marzo 1977, nn. 44 e 45/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 8 marzo 1968, n. 1152, artt. 2 e seguenti (art. 3 deHa Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 23 inovembre 1977, n. 11/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 21 apri1le 1977, n. 1/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 2,6 novembre 1969, n. 833, art. 4, comma sesto (art. 3 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 8 novembre 1977, n. 97/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. PARTE II, CONSULTAZIONI legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3 e 52 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 21 aprile 1976, n. 77/1978, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 39 (art. 75 della Costituzione). Corte costituzionale, ordinanza 11 aprile 1978, n. 260, G. U. 15 aprile 1978, n. 105. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Andria, ordinanza 22 novembre 1977, n. 36/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 2, 3, 36, 52, primo comma, 53, _primo .comma, 81, ultimo comma, e 128 della Costituzione). Pretore di Varese, ordinanze (due) 23 novembre 1977, nn. 42 e 43/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge .22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 (art. 3, 42, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 18 gennaio 1978, n. 14, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. legge ,29 ottobre 1971, n. 889, artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penulHmo comma (artt. 3, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 16 novembre 1977, n. 46/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge 6 dicembre 1971, n. 1083, art. 4 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 11 ottobre 1977, n. 95/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. legge 3\0 dicembre 1971, n. 1'204, art. 17, secondo comma (artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 28 ottobre. 1977, n. 114/1978, G.. U. 26 apriile 1978, n. 115. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. l>33, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione). ,Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 18 maggio 1977, n. 41/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 {artt. 3, 24 e 76 della Costituzione). Commissione tri:butaria di secondo grado di Forl, ordinanza 6 marzo 1976, n. 600/1977, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. ll 82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, terzo comma (artt. 24, 76 e 113 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Frosinone, ordinanze (tredici} 21 marzo 1977, nn. da 16 a 28/1978, G. V. 29 marzo 1978, n. 87. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Padova, ordinanza 11 luglio 1977, n. 83/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. Commissione tributaria di primo grado di Mondov, ordinanze (sei) 6 giugno 1977, nn. 71, 72, 73, 74, 75 e 76/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). >Commissione tributaria di primo grado di Trani, ordinanza 7 maggio 1977,. n. 35/1978, G. V. 29 marzo 1978, n. 87. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14 e 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Vercelli, ordinanza 17 giugno1977, n. 112/1978, G. V. 26 aprile 1978, n. 115. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 334 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 8 novembre 1977, n. 87/1978, G. U. 12 aprile1978, n. 101. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 4, lettera b) (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 24 novembre 1977, n. 69/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 88/1978, G. V. 19 aprile 1978, n. 109. legge regione Emilia-Romagna .20 luglio 19-73, n. 2;5, art. 109 e Tabella B: (artt. 3 e 97 della Costituzione). Trbunaile amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 8 novembre 1977, n. 61/1978, G. V. 5 aprile 1978, n. 94. legge regoione EmiiliaRomagna 20 luglio 1973, n. 26, art. 36 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 8 novembre 1977, n. 61/1978, G. V. 5 aprile 1978, n. 94. d.I. 8 lugUo 1974, n. 255, conv. in legge '1 O agosto 1974, n. 352 (artt. 10, primo comma, e 11 della Costituzione). Tribunale di Novara, ordinanza 7 novembre 1977, n. 86/1978, G. V. 19 apri- le 1978, n. 109. PARTE II, LEGISLAZIONE d.I. 8 luglio 1974, n. 264, art. 7, terzo comma, c:onv. in legge 17 agosto 1974, n. 386. (art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 29 marzo 1977, nn. 44 e 45/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 12 agosto 1974, n. 351, art. '.lbis (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 23 novembre 1977, n. 11/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 44 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Porretta Terme, ordinanza 7 novembre 1977, n. 6/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo e terzo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione). Tribunale di Bolzano, ordinanza 21 novembre 1977, n. 10/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 31 luglio 11975, n. 363, art. 1-ter (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge regione Lazio 2 dicembre 1975, n. 79, art. 1, pr.imo comma (art. 117, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 30 novembre 1977, n. 89/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. legge 22 maggio 1976, n. 349, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 apri1le 1978, n. 94. d.I. n ottobre 1976, n. 699, art+. 1, 2, 3, 4 e !i, converti+.o, con modifica zioni, in legge 10 dicembre 1977, n. 797 (artt. 3, 23, 36 e 53 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 23 dicembre 1977, n. 101/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. legge '12 novembre 1976, n. 751, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 24 novembre 1977, n. 69/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. 84 RASSEGNA DELL'AVVOC.ATURA DELLO STATO legge 12 novembre 1976, l'i. 751, art. 1, ultimo comina (artt. 3 e 29 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bari, ordinanza 27 giugno 1977, n. 9/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 12 novembre 19'76, n. '751, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, ordinanza 7 ottobre 1977, n. 48/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge H novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 24, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 Luglio 1977, n. 5/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 luglio 1977, Il. 3/1978, G.U. 15 marzo 1978, n. 74. Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 luglio 1977, n. 4/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 10 dicembre 1976, n. 797 (artt. 3, 36, 39 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 7 novembre 1977, n. 102/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. legge 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 17 e 22 (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Palombara Sabina, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 106/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. d.I. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 2 e 4, convertito, con modificazion.j, in legge 31 marzo 1977, n. 91 (.artt. 3, 36 e 39 delila Costituzione) . Pretore di Brescia, ordinanza 23 dicembre 1977, n. 101/1978, G. U. 26 apdle 1978, n. 115. legge 21 febbraoio 1977, G. 28, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione) . .Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. Pretore di Modena, ordinanze (tre) 21 novembre 1977, nn. 38, 39 e 40/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge 311 marzo 1977, n. 91 (artt. 3, 36, 39 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 7 novembre 1977, n. 102/1978, G. V. 26 aprile 1978, n. 115. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 8 agosto 1977, n. 51 O, art. 1 (artt. 3 e 42 deHa Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. Pretore di Modena, ordinanze (tre) 21 novembre 1977, nn. 38, 39 e 40/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 4, n. 2, dello statuto speciale per il FriuliVenezia Gtll!lia). Presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia, ricorso depositato 1'11 febbraio 1978, n. 3, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 8 n. 21, 9 n. 9, 14, 16 e 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Presidente della giunta provinciale di Trento, ricorso depositato H 15 febbraio 1978, n. 4, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. Presidente deMa giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 15 febbraio 1978, n. 5, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. legge reg. EmHiaRomagna 13 luglio 1977, n. 34, art. 16, tredicesimo, qua+ torclicesimo e quindicesimo comma (artt. 23, 117 e 119 della Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 3 novembre 1977, n. 588, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. legge 3 gennaio 1978, n. 1 (art. 117 della Costituzione). Presidente della Giunta regionale della Lombardia, ricorso depositato il 22 febbraio 1978, n. 8, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. legge 3 gennaio 1978, n. 1 (art. 8 dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige). Presidente deMa giunta provinciale li .Bolzano, ricorso depositato il 15 febbraio 1978, n. 6, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (art. 117 della Costituzione) . .Presidente della giunta regionale della Lombardia, ricorso depositato il 22 febbraio 1978, n. 9, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. Prsidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, ricorso depositato il 23 febbraio 1978, n. 10, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (artt. 117 e 118 deMa Costituzione). Presidente della giunta regionale del Piemonte, ricorso depositato il 17 febbraio 1978, n. 7, G. U. 1 marzo 1978, n. 60. d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13 (artt. 76, 117 e 118 della Costituzione). Presidente della giunta regionale della Toscana, ricorso depositato il 9 marzo 1978, n. 11, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. CONSULTAZIONI ' ' AUTOV1EICOLI Assicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli -Procedimento penale a carico dell'assicurato Posizione di .responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -c.p.p, art. 107 -c.p.p. art. 112 -c.p.p. art. 27 -cod. civ. art. 2054). Se nel regime delI'assicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore assuma la veste di responsabile civile nei riguardi del fatto di cui l'assicurato chiamato a rispondere penalmente (n. 81). Assicurazione obbligatoria li;ella responsabilit civile derivante cDalla circola zione di veicoli -Nozione di "assicurato -Conducente non contraente E tale (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -cod. civ. art. 2054 -cod. civ. art. 1917). Se, nel regime dell'assicurazione obbltgatoria deLla rnsponsabilit civile derivante dalla okcolazione dei veicoli, il conducente non proprietariio dell'auto e non contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste di assicurato per tutto ci che attiene al contenuto legale del rapporto esterno ed interno di assicurazione (n. 82). ' Assicurazione obbligatoria della responsabilit derivante dalla circolazione deglt autoveicoli -Processo penale a carico di conducente della P.A. -Obbligo di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza -Sussistenza (legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -c.p.p. art. 107 -c.p.p. art. 112 c.p.p. art. 27 -cod. civ. art. 2054). Se, allorch si procede penalmente a carico del conducente di auto della Pubblica Amministrazione e ci sia stata costitu2iione di parte civHe (e si discuta quindi della responsabilit dell'assicurato, bench non contraente, tale essendo la ,posizione del detto conducente) la compagnia assicuratrice abbia l'obbligo di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 83). AVVOCATI E PiROOUiRATORI Avvocati e procuratori -Regime previdenziale -Esenzione da contributi sugli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali dli lavoro o a rapporti di pubblico impiego (l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 17 -l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 10 -l. 22 luglio 1975, n. 319). Se la esenzione dai contributi a favore della Cassa avvocati e procuratori sugli atti e provedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, gi prevista dalla 1. 24 dicembre 1969, n. 991, e dalla 1. 11 agosto 1973, n. 533, sia da considerare in vi1gore .perch non incompatibile con le iprevisioni della successiva 1. 22 luglio 1975, n. 319, recante modifica delle norme sulla previdenza ed assistenza forense (n. 76). PARTE II, CONSULTAZIONI BANCHE .Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario -Falsit -Illecito amministrativo p.revisto dalla legge tributaria sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 49, 4 comma, e 53, 4 comma -r.d. 30 dJicembre 1923, n. 3270, artt. 49 e 82 -cod. pen., art. 485). Se la sanzione amministrativa (pena pecuniaria) ;prevista dall'art. 53, ultimo comma, del d,P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, ultimo comma, stesso d.P.R. (contestatario di concessione di cassetta di sicurezza che, previa falsa dichiarazione circa l'esistenza in vita di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e aill'asporto di somme e titoJii in essa contenute, assorba od escluda fa configurazione di pi grave fattispecie 'l)enale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p.: falso in scrittura .privata) (n. 21). BENEFICENZA E ASSISTENZA O.N.I.G. -Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici Spese di a1egenza supplemento rette tubercolotici -Rimborso alle amministrazioni provinciali -Limiti (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e tab. F d. m. 4 maggio 1970). Se l'onere del supplemento giornaliero rette tubercolotici, da corrispondersi alle amministrazioni provinciali, faccia carico aWO.N.I.G., e pertanto, debba essere a questo anticipato dal Ministero del tesoro in base al combinato disposto della 1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e del d.m. 4 maggio 1970, in ogni caso ovvero splo nel caso di ricovero di invaHdi per infermit mentale che godono di trattamento pensionistico de??? e sia parte integrante l'assegno di cumulo per infermit tubercolare contemplato nella tabella F annessa alla 1. 1 marzo 1968, n. 313 (n. 6). BORSA Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscrizione -Sospensione per accertamenti -Mancato esercizio della professione -Effetti fl. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 -d.l.l. 19 luglio 1946, n. 321, art. 11). Se, avendo il Cons1glio dell'Ordine degli agenti di cambio sospeso di provvedere in merito alla richiesta di iscrizione all'a1bo ,professionale, per accertamenti circa i requisiti necessari, il mancato esercizio della attivit professionale da parte dell'aspirante alla iscrizione possa comportare la decadenza di cui all'art. 11 del d.l.l. 19 luglio 1946, n. 321 (n. 35). Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscrizione -Sospensione per accertamenti -Registri di carico -Apposizione del visto da parte dell'ispettore del tesoro (l. 29 :"aggio 1967, n. 402, art. 1 -l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 17 -d.m. 15 marzo 1963). Se, avendo il Consiiglio dell'Ordine degli agenti di cambio sospeso di provvedere in merito alla richiesta di iscrizione all'albo professionale, per accertamenti circa i requisiti necessari, l'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa sulla borsa valori possa nel frattempo 1procedere alla apposizione del visto sui registri di carico dei fissati bollati per contratti di borsa come previsto dall'art. 17 della 1. 5 gennaio 1956, n. 1 (n. 36). 88 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Agente di cambio -In attesa di iscrizione all'albo professionale -Diritti Assemblee elettive del comitato direttivo -Partecipazione (l. 29 maggio 1967, n. 402, artt. 1 e 4 -d.l.l. 18 settembre 1944, n. 250, art. 1, 2 comma). Se l'agente di cambio nominato con decreto presidenziale ma non ancora iscritto nell'albo professionale possa prendere parte alla assemblea per la elPzione del comitato direttivo degli agenti di cambio presso la borsa valori (n. 37). Agente di cambio -Albo professionale -Iscrizio11c:' -Decreto presidenziale dr nomina -Sufficienza (l. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 -l. 23 maggio 1956, n. 515). Se la iscrizione all'a}bo professionale degli agenti di cambio da parte del Consiglio dell'Ordine debba ritenersi atto dovuto una volta che il soggetto interessato abbia conseguito la nomina ad agente di cambio con decreto presidenziale (n. 38). CACCIA E PESCA Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Trasferimento delle funzioni alle regioni -Delimitazione della competenza tra Stato e Regione (r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 -d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p) -d.l.C.p.S. 31 marzo 1947, n. 396, art. 1 -l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 1). Quale sia, a seguito dell'emanazione del d,P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che ha attribuito alla regione le funzioni amministrative gi esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato -e in particolare dall'Amministrazione agricoltura e foreste -in materia di pesca nelle acque interne (art. 1, lett. p), la delimitazione della competenza tra Stato e Regione relativamente ai diritti esclusivi di pesca nell'ambito dei canali della laguna veneta (n. 42). Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Abolizione senza indennizzo -Possibilit (r.dl. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 -cod. nav., art. 1292). Se sia consentita, .per essere venuti meno i fini di pubblico interesse su cui si fondavano, l'abolizione senza indennizzo dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti in base .all'art. 23 del t.u. 8 ottobl'e 1931, n. 1604, ovvero sli possa far luogo soltanto a decadenza o espropriazione per pubblica utilit o revoca dietro pagamento di indennizzo (n. 43). CIRcCOLAZIONE STRADALE Autoveicoli -Dispositivi luminosi e acustici -Istituti di vigilanza privata Autorizzazione alla installazione -Possibilit (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 45 e 46 -d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 578 -r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134). Se, agli istituti di vigilanza privata possa essere rilasciata l'autorizzazione a dotare i propri autoveicoli dei dispositivi luminosi ed acustici previsti dagli artt. 45 e 46 del codice della strada per gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia (n. 59). PARTE II, CONSULTAZIONI COMMERCIO Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973 -Interpretazione (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 4 -d.m. 3 agosto 1973, artt. 5 e 7). Se il blocco dei prezzi sta:bilito con l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, debba intendersi riferito al prezzo in concreto praticato da ogni singolo operatore economico alla data stabilita del 16 luglio 1973 ovvero ad un prezzo unico medio (nazionale o locale) (n. 37). Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Violazioni -Sanzioni -Proventi Riscossione coattiva -Organo preposto (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 8 e 9 -d.m. 3 agosto 1973, art. 25 -l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 13 -r.d. 14 aprile 1910, n. 639). Se alla procedura coattiva di riscossione dei proventi delle sanzioni preminarie inflitte dal prefetto per le violazioni delle norme in materia di blocco dei prezzi dei generi di largo consumo ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, debba provvedere lo stesso prefetto ovvero l'Amministrazione del tesoro e in particolare le singole direzioni provinciali del tesoro (n. 38). Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dnensioni -Blocco dei prezzi -Importatori di cereali -Applicablit ( d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -d.l. 24 luglio 1973, n. 427). Se la normativa italiana istitutiva del CJd. blocco dei prezzi di cui ai dd.ll. 24 luglio 1973, n. 425 e 427, e in particolare l'obbligo da essa previsto di presentazione del listino dei prezzi, sia applicabile alle imprese che operano nel settore della importazione dei cereali (n. 39). Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo -Compatibilit (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -d.l. 24 luglio 1973,. n. 427 reg. CEE 120/67). Se la normativa italiana istitutiva del c:d. blocco dei prezzi di cui ai dd.ll. 24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore delle importazioni a:gricole, con le disposizioni comunitarie disciplinanti le varie or.ganizzazioni europee dei mercati agricoli (n. 40). Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557). Se ai segretari generali delle camere di commercio competa il trattamento economico onI11icomprensivo del dirigente superiore previsto dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (n. 41). Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento previdenziale e assistenziale (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557 -l. 23 febbraio 1968, n. 125). Se ai segretari generali delle camere di commercio competa, anche dopo l'entrata in vi,gore del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazfoni dello Stato), il trattamento previdenziale ed assistenzia1le dei dipendenti ddi1e camere di commercio di cui alla 1. 25 luglio 1971, n. 557 (n. 42). Camere di commercio -Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali -Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557). Se al personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali che presta servizio presso le camere di commercio, competa, anehe dopo la con 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cessione dell'assegno perequat:ivo di cui alla l. 15 novembre 1973, n. 734, il trattamento economico dei diipendenti delle camere stesse, in particolare la gratificazione annuale, l'assegno tabellare e l'assegno .personale (n. 43). DAZI DOGANAiLI Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda di restituzione -Termine di presentazione -Natura (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. e.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). Se il ~ermine semestrale stabilito per il deposito della pratica di restituzione a fronte di esportazione di prodotti agricoli sottoposti a regime di prezzo unico in ;paesi extra e.E.E. sia di decadenza (n. 102). Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra e.E.E. -Domanda e pratica di restituzione -Onere di produzione (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). Se nel termine di sei mesi stabilito per la restituzione di prelievi agricoli conseguente aHa esportazione di .prodotti agricoli in paesi extra C.E.E. sia sufficiente la sbla presentazione della domanda di restituzione ovvero vi sia l'onere 1tli produrre anche la prescritta documentazione (n. 103). Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica di restituzione -Decorrenza del termine (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). Se il termine semestral'e stabilito per la restituzione di prelievi agricoli conseguente alla esportazione di prodotti agricoli in paesi extra e.E.E. debba farsi decor.rere dalla data di accettazione deHa dichiarazione doganale anche quando la merce sia assoggettata ad analisi (n. 104). Importazione temporanea di autoveicolo -Omessa riesportazione nei termini Natura della infrazione doganale -Reato a condotta libera (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). Se sia configurabile come reato di contrabbando l'ipotesi di mancata riesportazione, o mancata richiesta di nazionalizzazione nei termini di validit del titolo, di automezzo ammesso al regime della temporanea importazione (n. 105). Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Scaiuge di questi un assegn mensHe che supera :il limite del quinto dello stipendio stabilito dall'art. 33, 8 comma, d,P.R. 10 ,gennaio 1957, n. 3, ovvero debba dare esecuzione all'anzidetto ordine nel limite .del quinto dello stipendio del dipendnte ancorch questi abbia genericamente autorizzato l'Amministrazione al ,pagamento deH'intero assegno disposto dal giudice a illOrma deH'art. 5, 1. 898/1970 (n. 844). Infermit per causa di servizio -Equo indennizzo -Morte dell'impiegato -Spettanza agli aventi causa -, Titolo ( d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68 -d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, artt. 48 e 57). Se il diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del t.u. 10 1genriaio 1957, .n. 3, e agli artt. 48 e segg. del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, nel caso di morte dell'impiegato spetti ai suoi aventi causa iure proprio e iure successionis (n. 845). ProcedJimento disciplinare -Sospensione cautelare per procedimento penale Esodo volontario anticipato -Adozione del provvedimento di collocamento a riposo -Possibilit (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67 -l. 24 maggio 1970, n. 336, art. 3 -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 85 e 91). Se possono coL1ooar.si a riposo con i benefioi di cui all'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, che prevede .particolari agevolazioni per i dirigenti statali e gli a,ppartenentii alle carriere direttive che abbiano fatto domanda di esodo anticipato entro il 30 giugno 1973, funzionari sospesi cautelativamente dal servizio in seguito ad imputazione di reati .per i quali siano dn stato di detenzione in attesa di giud~zio ovvero debba sedersi alla adozione di qualsiasi provvedimento in attesa dell'esito dei procedimenti penali pendenti (n. 846). Enti lirici -Blocco del personale ex art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811 -Impossibilit di assunzione mediante concorso (art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811). Se H blocco del perscmale degli enti Urici alla data del 31 ottobre 1973 stabilito dall'art. 8, 1. 27 novembre 1973, n. 811, comporti l'Jmpossibilit di assunzione di nuovo personale mediante concorso (n. 847). Impiegato statale -Obbligo di residenza nel comune del luogo di lavoro Dimora abituale senza residenza anagrafica -Sufficienza (art. 43 cod. civ. t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 12). Se l'obbligo dii risiedere nel comune del luogo di lavoro, imposto ai dipendenti dello Stato debba considerarsi assolto quando 1'1impiegato abbia stabile dimora nel comune considerato, o se sia anche richiesta la iscrizione anagrafica nella popolazione residente (n. 848). 12 98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Professori universitari -Indennit speciale -Equiparazione ai primari ospedalieri -Transito dalla posizione di incaricato a quella di ruolo -Effetti (l. 24 marzo 1971, n. 213). Se, ai fini deHa corresponsione dlela speciale indennit stabilita dalla 1. 25 marzo 1971, n. 213, un professore universitario incaricato che transiti nei ruoli ordinari venga a perdere l'am1ianit acqUJisita come incaricato (in. 849). Imposte comunali di consumo -Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello Stato 6Jel personale relativo -Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio -Disciplina del rapporto (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 -.d.p. 26 ottobre 1972, n. 649). Se la destituzione di diritto prevista dall'art. 85 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegiart:i civili dello Stato) si appiliichii al personale delle abolite dmposte di consumo passato alle dipendenze dello Stato ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (n. 850). Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico (l. 23 f ebbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -.l. 25 luglio 1971, n. 557). Se ai segretari generali delle camere di commercio competa il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente super.iore previisto dal d,p, 30 giugno 1972, n. 748 (n. 851). Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento previdenziale e assistenziale (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557, l. 23 febbraio 1968, n. 125). Se ai segretari generali delle camere di commercio competa, anche dopo l'entrata -in vigore del d,P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante discipldna deUe funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato), il trattamento previdenziale ed assistenziale dei ddpendenti delle camere di commercio di cui alla 1. 25 lugliio 1971, n. 557 (n. 852). Camere di commercio -Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali -Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557). Se al tPersonale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali che presta servizio presso le camere di commercio, competa, anche dopo la concessione dell'assegno perequativo di cui alla -1. 15 novembre 1973, n. 734, il trattamento economico dei dipendenti delle camere stesse, in particolare la. gratificaZJione annuale, l'assegno tabellare e l'assegno personale (n. 853). Universit -Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti a1a amministrazioni statali -Pagamento dei compensi (l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 21 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 50 -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61). Se ed a qual:i condizioni, rparticolarmente per quanto riguarda il compenso, l'universit degli studi possano richiedere e ottenere da funzionari tecnici dello. Stato prestazioni di natura tecnico-professionale (n. 854). PARTE II, CONSULTAZIONI Impiego pubblico -Servizio repressione fro&i in agricoltura -Laboratorio chimico dogane e imposte indirette -Personale estraneo all'Amministrazione finanze -Inquadramento -Divieto di assunzione di nuovo personale Facolt di avvalersi di analizzatori esterni (l. 4 agosto 1975, n. 387, art. 14, 10 e 11 comma -r.dJ. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 43, 2 comma). Se l'avvenuto inquadramento -a norma dell'art. 14, 10 comma, L 4 agosto 1975, n. 397 -nei ruohl dell'Amministrazione finanziaria, del personale ad essa estraneo che ahbia prestato servizio .presso il laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette, ed il correlativo divieto, disposto dall'll0 comma dell'art. 14 succitato, di assumere nuovo personale sotto qualsiasi forma per il servizio repressione f,rodi aH.mentari, abbia fatto venir meno la facolt per il direttore del predetto laboratorio di avvalersi di analizzatori esterni di sua fiducia, da compensare in ragione delle analisi eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 43, 2 comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (n. 855). Equo indennizzo -Criteri di determinazione -Dipendenti non dirigenti -Assegno integrativo -Computabilit (d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 49 -l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 1). Se per la liquidazione dell'equo indennizzo a dipendenti non aventi qualffiche dirigenziali debba tenersi conto non solo dello stipendio, ma anche dell'assegno integrativo previsto dall'art. 1 della 1. 15 novembre 1973, n. 734 (n. 856). Disciplina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt di estrarre copia -Limiti (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 111, 2 comma). Se la facol't di estJ:"arre copia degli atti del 1procedimento disciplinare prevista a favore dell'impiegato dall'art. 111, 2 comma, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, debba intendersi ristretta alla sola operazione di copiatura manuale (n. 857). Disciplina -Procedimento dlisciplinare -Atti -Facolt di estrarre copia -Onere dei mezzi e delle spese (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 111, 2 comma). Se la facolt di estrarre copia degli atti del :procedimento disciplinare prevista a favore delI'impiegato dall'art. 111, 2 comma, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, debba intendersi nel senso che l'impiegato sia autorizzato ad effettuare esclusivamente con !Propri mezzi e a proprie spese il lavoro di copia (n. 858). Discip.lina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt aii estrarre copia -Segreto d'ufficio -Obbligo (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 15 e 111, 2 comma). Se l'tmrpiegato sottoposto a procedimento disciplinare abbia l'obbligo di osservare il .segreto d'ufficio in relazione agli atti di cui abbia ottenuto copia nell'eseraizio della facolt di cui all'art. 111, 2 comma, del t,u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 859). Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare -Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8 comma -d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2). Se, nella ipotesi di concorso di credito alimentare con credito tributario dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente considerato, non pu gravare che su un quinto degli assegni di attivti.t o di quiescenza del dipendente sta 100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tale, trovi applicaziione, ai sensi del-l'art. 33, 8 comma, del t.u. approvato con d.P;R. 10 gennaio 1957, n. 3, il limite complessivo di un quinto gi fissato per iil oumwlo dei crediti indicati dai commi 2 e 3 de1l'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero si possa giungere sino al:l'aliquota di un mezzo prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'aliquota di un quinto ;per ognuna delle due cause di credito) (n. 860). Stipendi e altri assegni -J?ignoramento o sequestro. -Credito tributario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto ciJi lavoro -Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 2 comma -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8 comma). Se, nella ipotesi di concorso di credito per tributo dello Stato con credito per tributo di ente locale o derivante dal rapporto di lavoro, il limite di pignorabilit o sequestrabiLit degli assegni di attivit o di quiescenza del dipendente statale sia costituito sempre e soltanto daH'aliquota massima del quinto giusta il 2 comma dell'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 861). IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni -Blocco dei prezzi -Importatori di cereali -Applicabilit (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -cil.l. 24 .luglio 1973, n. 427). Se la normati.va .italiiana istitutiva del c.d. b1occo dei ip!iezzi di cui al dd.ll. 24 lugltio 1973, nn. 425 e 427, e in 1particolare l'obbligo da essa previsto di presentazione del listino dei prezzi, sia applicabile alle imprese che operano nel settore della importazione dei cereali (n. 73). Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo -Compatibilit ( d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -d.l. 24 luglio 1973, n. 427 reg. CEE 120/67). Se la normativa italiana istitutiva del c.d. blocco dei prezzi di cui ai dd.11. 24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore deHe importazioni agricole, con le disposizioni comunita11ie disdplinanti le varie organizzazioni europee dei mercati agricoli (n. 74). IMPOSTA DI BOl..JLO Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato -Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi (l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 3 -l. 9 ottobre 1971, n. 825 -d.P.R. 26 otttobre 1972, n. 642, artt. 8, 17 e 16, all. B -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42). Se le agev.olazioni tributa11ie in materia ,di bollo e di registro previste a favore deg1i entii ospedalieri dall'art. 3 della 1. 12 febbraio 1968, n. 132, in quanto considerate, sia pure in modo generico, negli artt. 8 e 17 nonch 16, all. B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anch'esso emanato in attuazione della 1. 9 ottobre 1971, n. 825, possano .ritenersi tuttora in vigore nonostante la genera: Le a:bToga:oione dei trattamenti fiscaiti di favore disposta con l'art. 42 del d.PR 29 .settembre 1973, n. 601 (n. 55). PARTE II, CONSULTAZIONI Pagamento in modo virtuale -Dichiarazione annuale definitiva -Tardivit Sopratassa -Criterio di commisurazione ( d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, artt. 22, 23, 37 e 38 -D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 15 e 25, 4 e 5 comma). Se la sopratassa dovuta dal contribuente per il ritardo nella presentazione della dichiarazione annuale definitiva del numero degli aUi e documentii. sottoposti a imposta di bollo corrisposta in modo virtuale durante l'anno debba calcolarsi oltre che sull'ammontare del conguaglio dovuto per l'im!Posta gi corrisposta nell'anno precedente anche sull'ammontare dell'imposta liqUJidata rprovv-isoriamente per l'anno in corso (n. 56). Titoli di credito -Buoni acquisto -Assoggettabilit al bollo -r.dl.l. 28 aprile 1910, n. 204, art. 141 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 25 e tar. all. A, n. 12). Se i buoni acquisto emessi da una associazione commeroianti, per superare le difficolt determinate dalla scarsit di moneta 51Picciola, ma costituente a scopo di d.Uum~naziione pubblica e contenenti anche pattui21ioni circa le conpresi fra i tii.toli di credito indicati al n. 12 della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sulla imposta di bollo e quindi assoggettabili alle sanzioni previste dall'art. 25 del citato d.P.R. n. 642/72 (n. 57). IMPOSTA DI CONSUMO Imposte comunali di consumo -Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo -Sentenza di condanna penale succes~iva alla assunzione in servizio -Disciplina del rapporto (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 649). Se la destituzione di diritto prev.ista daH'art. 85 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), si applichi al !Personale delle abolite imposte di consumo passato alle dipendenze dello Stato ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (n. 34). IMPOSTA iDI RJBGISTRO Energia elettrica -Imprese private -Convenzioni coi comuni per l'illuminazione -Pattuizioni circa la distribuzione di energia ai privati -tassabilit (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56). Se le convenzioni stipulate dai comuni con Jmprese private per la fornitura di enelgia elettrica, anteriormente alla nazionalizzazione di tale settore, a scopo di illuminazione pubblica e conenenti anche pattuizioni circa le condizioni e la disciplina delfa distribuzione della stessa eneilgia ai privati sfano soggette a imposta di registro, rper questa parte, ai sensi dell'art. 56 deUa I.o,r. quali concessioni dii pubblici servizi (n. 480). Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato -Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 3 l. 9 ottobre 1971, n. 825 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 8, 17 e 16, all. B -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42). Se le agevolazioni tributarie in materia di bollo e di registro previste a favore degli entii ospedalieri dall'art. 3 della 1. 12 febbraio 1968, n. 132, in 102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quanto considerate, sia pure in modo .generico, negli artt. 8 e 17 nonch 16, ali. B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anch'esso emanato in attuazione della 1. 9 ottobre 1971, n. 825, possano ritenersi tuttora in vigore nonostante la generale abrogazione dei trattamenti fiiscaili di favoI'e disposta con l'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (n. 481). Avicoltura -Contratto di allevamento -Regime tributario (cod. civ., artt. 1655 e 2170). Se i contratti di allevamento in avicoltura, ai fini tributari di registro, siano da qualificare come contratt1i di appalto ovvero di socoida (n. 482). Atti delle pubbliche amministrazioni -Decreti di espropriazione a favore dell'A. N.A.S. -Assoggettabilit al tributo (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 -l. 7 febbraio 1961, n. 29, art. 34 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55 e tar. all. A (1) ). Se i decre1li di espropriaZlione per pubblica utilit emessi a favore dell'A. N.A.S. e pi in ;generaie a favore delle amministrazioni statali siano assoggettati, dopo -l'abrogazione dell'art. 34, ultimo comma, della 1. 7 febbraio 1961, n. 29, operata dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, all'imposta fissa di lire 2.000 ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, ul1Jimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e art. 1 della tariffa all. A prima parte ~n. 483). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia non di lusso -Norme e prescrizioni urbanistiche -Maggiori limitazioni previste dla piani di lottizzazione approvati -Rilevanza ai fini della applicabilit dei benefici ( d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 6 ter -l. 7 febbraio 1968, n. 26 -l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14 l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28). Se, nelfipotesi !in cui i piani di lottizzazione pongano limitazioni-maggiori alla edificabilit delle aree rispetto ai piani regolato:d generali, le relative norme debbano prevalere rispetto a quelle .del piano ai fini della appl1icabilit dell'art. 6 ter del d.l. 11 ddcembre 1967, n. 1150, introdotto dalla legge di conversione 7 febbraio 1968, n. 26, che stabilisce che nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, d benefici fiscali di cui all'art. 14 della 1. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni si applicano all'intera area necessaria per reai.izzare i volumi fabbricabili stabiliiti dalle norme o prescrizioni urbanistiche ,per le zone residenziali (n. 484). Enunciazione -Sentenza resa in causa con pluralit di soggetti -Condanna in solido alle spese -Efficacia nei riguardi del sog,getto estraneo all'atto enunciato (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 93, n. 2, 62 e 72). Se .la condanna in solido alle spese processuali in una causa alla quale abbiano partecipato pi soggetti possa cos1Jituire per uno di ess!. fondamento dell'obbligo di corresponsione dell'imposta di titolo, a norma dell'art. 93, n. 2, della Lo.r., per atti ai quali lo stesso non abbia personalmente partecipato e che r1guardino altri convcr.utii nel medesimo giudizio (n. 485). Appalti -Stipulati all'estero -Esecuzione in Italia -Tassabilit (d.l. 15 novembre 1937, n. 1924 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). Se la esecuzione dell'aipipalto in Italia costituisca presupposto della tassazione del rapporto iiiflldipendentemente dalla esistenza dell'atto scritto, che, per essere stato stipu1ato all'estero, soggetto a tassazione solo in caso d'uso (n. 486). PARTE II, CONSULTAZIONI Esenzioni e agevolazioni -Aeroporto Genova -Atti relativi all'esercizio -Convenzioni per l'assistenza a terra -Applicabilit (l. 16 aprile 1954, n. 156, art. 7 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110). Se i benefici fiscali di cui all'art. 7 della I. 16 aprile 1954, n. 156, che disrpone l'esenzione da .qualsiasi triibuto per tutte le convenzioni e gli atti eco nomici necessari o conness1i con la costruzione, manutenzione ed eserc1z10 -dell'aeroporto Genova-Sestri, siano applicabili ai contratti di appalto rper !i. ser vizi di assistenza a terra (n. 487). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Piani di ricostruzione -Attuazione -Atti e contratti occorrenti -Tassa fissa -Estensione del beneficio (l. 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 21). Se la age~olazione della registrazione a tassa fissa prevista dall'art. 21 della I. 27 ottobre 1951, n. 1402, a favore degli attJi e contratti .per l'attuazione delle disposdzioni concernenti i piani di ricostruzione si applichi ai soli trasferimenti a favore dell'ente pubblico cui demandata l'attual'lione dei .piani e sono conferiti i poteri .per realizzarli ovvero si estenda a qualsiasi atto, posto in essere tra privati a scopo edificatorio, che abbia ad oggetto aree comrprese nei piani di ricostruzione (n. 488). Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari -Occultamento di prezzo Imposta sulla parte di prezzo occultata -Applicabilit dei benefici previsti dalla l. 2 luglio 1949, n. 408 -Esclusione (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 105 -r.dJ. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110 -l. 2 luglio 1949, n. 408). Se l'imposta di registro dovuta ex art. 105, r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla parte del valore (o prezzo) occultato, costituente tributo speciale ed autonomo discendente da un titolo proprio ed iaviente carattere principale, possa benefiiciare delle agevolazioni ipreviste daitla I. 2 luglio 1949, n. 408 (n. 489). Imposta di rgistro -Facolt generale dell'Amministrazione finanziaria di concedere dilazioni di pagamento -Insussistenza (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -r.d. 22 maggio 1910, n. 316, art. 10 -r.d. 22 gennaio 1922, n. 200). Se sussista la facolt dell'amministrazione di consentire dilazionj al pagamento delle imposte principali, complementari, suppletive di registro fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (n. 490). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Aliquota ridotta -Trasferimento fabbricati in corso di costruzione -Applicabilit (d.l. 15 marzo 1965, n. 124, art. 44). Se l'aliquota ridotta del 4% dell'imposta di registro prevista dall'art. 44 del d.I. 15 marzo 1965, n. 124, sia applicabile anche agli atti di trasferimento di fabbricati in corso di costru~ione (n. 491). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Decadenza -Prescrizione del diritto alella ,finanza -Termine iniziale f'. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter -l. 6 agosto 1967, n. 765 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). Quale sia .il termine iniziale della presorizione del diritto della finanza alla percezione delle imposte di registro in misura oDdinaria dovute rper effetto deHa decadenza dalle agevolazioni fiscali, in materia edilizia in dipendenza dei fatti prev1istii dall'art. 41 ter della 1. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla I. 6 aigosto 1967, n. 765, dopo la entrata in vigore della nuova normativa di registro (d.PK 26 ottobre 1972, n. 634) (n. 492). 1d4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Decadenza -Eventi che la determinano Obbligo del comune di segnalarli -Inosservanza -Conseguenze (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter -l. 6 agosto 1967, n. 765 -QJ.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74). Se si verifilchi decadenza del diritto della finanza alla percezione delle imposte di registro in misura ordinaria, dovute per effetto della decadenza dalle agevolazioni fiscali in materia edilizia in dipendenza dei fattii Previsti dall'art. 41 ter della I. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla I. 6 agosto 1967, n. 765, come sanzione dell'inosservanza da .parte del comune dell'obbligo di segnalazione, entro tre mesi dalfocG:adimento, dei fatti rappresentativi degli eventi produttivi 'di decadenza dalle agevolazioni predette (n. 493). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Decadenza -Prescrizione del diritto della finanza -Termine applicabile (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter -l. 6 agosto 1967, n. 765 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 137 e 138 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 77 -cod. civ., art. 2946). Se al diritto deHa finanza alla percezione delle imposte di registro in misura ordinaria, dovute per effetto della decadenza dalle agevolazioni fiscali in materia edilizia in diipendenza dei fatti previsti dall'art. 41 ter della I. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla I. 6 agosto 1967, n. 765, sia applicabile iJ termine .triennale di cui all'art. 137 del r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ovvero altro diverso termine di prescrizione (n. 494). Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercmo di ferrovie metropolitane -Spettanza -Limiti soggettivi (l. 29 dicembre 1969, n. 11042, art. 1). Se relativamente ai contratti di appalto e di fornitura per la costruzione o l'esercizio di ferrovie metropolitane l'esenzione dall'imposta di registro sia applicabile soltanto ai contratN stipulati da quei comuni o consorzi ai quali, ai sensi dell'art. 1 deHa 1. 29 dicembre 1969, n. 1042, spetta la competenza per la costruzione e l'esercizio delle metropolitane (n. 495). Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o eserczzw di ferrovie metropolitane -Subappalti autorizzati e non -Estensione (l. 29 dicembre 1969, n. 1042, art. 8 -l. 20 marza 1865, n. 2248, all. F, art. 339 -cod. civ., art. 1656). Se la esenzione dalla imposta di registro di cui all'art. 8 della I. 29 dicembre 1969, n. 1042, per gli atti e contrattJi occorrenti per l'attuazione della legge stessa sia applicabile ai subappalti, anche se autorizzati ai. sensi dell'art. 339 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e deH'art. 1656 cod. civ., sti-pulati per la costruzione di ferrovie metropolitane (n. 496). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Esenzioni e agevolazioni -Societ avente sede in Sicilia -Obbligazioni -Interessi -Successiva incorporazione in altra societ avente sede non in Sicilia Effetti (l. reg.ne 7 dicembre 1953, n. 61, art. 6 -l. reg.ne 20 marzo 1950, n. 29, art. 12 -l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 30, lett. b). Se, nel caso di incorporazione di una societ avente sede nel territorio della regione sicilriana in un'altra avente sede fuori del territor>io della regione, gli interessi sulle obbligazioni emesse dalla soiet avente sede in Si PARTE II, CONSULTAZIONI cilia prima della incorporatione rpossano continuare a godere dell'esenzione dall'imposta dii ricchezza mobile prevista dagli artt. 6, 1. reg.ne 7 dicembre 1953, n. 61, e 12, J. reg.ne 20 marzo 1950, n. 29 (n. 67). Esenzioni e agevolazioni -Stabilimenti inaustriali -Alberghi -Sicilia -Legislazione nazionale -Legislazione regionale -Rapporti (d.l. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 -l. reg. sic. 4 aprile 1969, n. 6 -l. reg. sic. 20 marzo 1950, n. 29 -l. reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61, art. 7). Se sia applicabile al reddito rprodotto da un albergo di recente costruzione in Sicilia l'esenzione decennale dall'dmposta di ricchezza mobile prevista dal d.l.C.rp.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, per gli stabilimentli industriali tecnicamente organizzati nonostante l'esistenza di una legislazio:oe regionale siciliana concernente regolante la stessa materia in modo parzialmente difforme (n. 68). Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Decisione della commissione emanata dopo l'entrata in vigore del detto d.l. -Subordinazione degli effetti alla non operativit della definizione agevolata ( d.l. 5 novembre 1973, n. 660 -l. 19 dicembre 1973, n. 823). Se la decisione del giudice t11ibutario pronunziata i!n materia dii imposte dirette dopo l'entrata in vigore del d.l. 660/1973 (sulla definizione a.gevolata delle pendenze tributarie) sia condizionata alla non operativit del c.d. condono (cio alfa mancata presentazione o al mancato accoglimento della relativa istanza) (n. 69). Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Pena1enza di r.m. -Decisione di annullamento della commissione centrale posteriore all'entrata in vigore del d.l. -Successiva istanza di definizione -Riperibilit per la liquidazione dei tributi alla decisione annullata (art. 2, lett. e, d.l. 5 novembre 1973, n. 660 -l. 19 dicembre 1973, n. 823). Se, nel caso in cui la commissione centrale delle d,mposte dopo l'entrata in vi.gore del d.l. 660/1973 (sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie) abbia emesso una rpronunzia di annullamento della deoisione della commissione provinciale in mate11ia di r.m. con rinvio ad altra sezione della stessa commissione provinciale, ed il contribuente rpresenti successivamente istanza di definizione ex d.I. 660/1973 citato, da prendersi a base per tale definizione la decisione annullata dalla commissione centrale (n. 70). Reddito tassabile Presupposto -Proventi ospedalieri -Riassorbibilit negli esercizi successivi -Tassabilit (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81 l. 12 febbraio 1968, n. 132 -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 2, lett. B e e, e 19). Se i proventi dell'eseroizio di un ospedale, in quanto destinati per legge ad essere riassorbiti negli anni successivi per la a:-1duzione delle rette di poveri e dei ricoverati di urgenza, possano costituire reddito tassabile di ricchezza mobile (n. 71). Esenzioni e agevolazioni -Zona del Vaiont Nuove imprese -Esenzione da imposta di r.m. -Imposte comunali varie, ILOR e IRPEG -Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie -Sopravvivenza dei benefici (l. 4 novembre 1963,, n. 1457, artt. 12 e 13 -l. 31 maggio 1964, n. 357, artt. 10 e 31 rl. P.R. 29 ottobre 1973, n. 601, art. 42 -l. 19 dicembre 1973, n. 837, artt. 19 e 20). Se debba ritenersi tuttora in vigore ola norma .di cui all'art. 31 della 1. 31 maggio 1964, n. 357, in relazione alla disposizione di cui all'art. 42 del d.P .R. 29 set 106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolaZJione tributarie e quindi debba .rkonoscersi efficacia alla norma di cui all'art. 20 della I. 19 dicembre 1973, n. 837, che ha disposto ulteriori interventi a favore della zona del Vaiont (n. 72). Esenzioni e agevolazioni Aree depresse del centro-nord -Nuove imprese artigiane e industriali Impianti fissi Limiti di investimento -Locazione o fusione a1elle .aziende -Spettanza dei benefici (l. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 690 -l. 29 lugUo 1957, n. 635). Se spetti l'esenzione decennale da tributi direttii nel reddito di cui all'art. 8 deHa I. 22 luglio 1966, n. 614, modificata .dalla legige 6 agosto 1967, n. 690, concernente la nuova disciplina degli interventii straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, anche nel caso in cui una delle nuove :imprese .industriaLi, il cui investimento in 1impianti fissi non superi i due miliardi di lire come pr.escritto .per .godere del beneficio tributario, prenda in locazione ovvero si fonda con altre imprese, generando una unicit di gestione e producendo un reddito in virt di un coacervo di impianti fissi che complessivamente eccede il predetto IJimite legale (n. 73). Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni fiscali -Case di cura -Non spettanza delle agevolazioni (d..l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 -dl.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3 -l. 19 luglio 1961, n. 659 -cod. civ. art. 2195). Se siano au,:>.plicahili le agevolazioni per l'industrializzaZJionc del Mezzogiorno alle case di cura (cliniche), in partico1are ove siano costituite in forma di societ per aZJioni (n. 74). IMPOSTA DI SUOCESIS!IONE Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario -Falsit -Ulecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 49, 4 comma e 53, 4 comma -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 49 e 82 -cod. pen. art. 485). Se la sanZJione amministrativa (pena pecuniaria) prevista dall'art. 53 ultimo comma, del d,P,R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, ultimo comma stesso d.P.R. (contestatario di concessione di cassetta di sicurezza che, previa false dichiarazioni circa la esistenza in vita di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e all'asporto di somme e titoli in esso contenute assorbe ed esclude fa configurazione di pi .grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) (n. 98). IMPOSTA GENBRAiLE SULL'ENTRATA Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane -Spettanza (l. 29 dicenzbre 1969, n. 1042, art. 8). Se spetti .la esenzione daU'iimposta ,generale sull'entrata, ai sensi de1l'art. 8 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, relativamente aHe entrate derivanti da appalti e forniture per la costruzione o l'esercizio di ferroViie metropolitane (n. 174). PARTE II, CONSULTAZIONI 107 OPERE PUBBLICHE Delegazione amministrativa -Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate -Imputabilit al medesimo -Edilizia scolastica -Affidamento in concessione delle opere -Approvazione dei progetti da parte del provveditorato regionale oo.pp. -Impugnabilit nei confronti di questo dlell'atto di approvazione viziato (art. 1, d.l. 24 ottobre 1969, n. 701 -art. 18, l. 28 luglio 1967, n. 641 -art. 25, l. 28 luglio 1967, n. 641). Se, pur in presenza di un atto amministrativo di delegazione, l'or.gano delegante possa porre in essere alcuni atti inerenti alle attdbu21ioni delegate (della cui competenza rimasto titolare) a lui direttamente imputabili e nei suoi confronti impugnabili in viia .giurisdizionale (n. 157). Contratto di fornitura di paletti di ferro -Ritardo imputabile a_d inadempienza di imprese siderurgiche (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore -Eccezionale rilevanza nei confronti dlella P.A. appaltante ed esclusione della penale per ritardo. Se (ancorch in via generale non siano rilevanti i raipporti tra l'appaltatore ed il terzo nei confrontii dell'amministrazione appaltante) in relazione ad un contratto di fornitura di paletti di ferro la mancata disponibilit del ferro nei luoghi dii produzione a causa delle agitazioni sindacali presso le inaustriie s1derur,giche (tenuto conto che il ferro viene prodotto in condizioni sostanziali di monopoliio o oligopolio) determini una impossibiliit obiettiva che assuma rilevanza anche per l'amministrazione appaltante, idonea ad escludere l'imputabi'lit all'impresa del ritardo ed il rpresupposto per l'applicaz;ione della penale (n. 158). Opere in conglomerato cementizio -Collaudo -Collaudatore generale -Poteri Estensione (l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5, 6 e 7). Se, in materia dii opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, al collaudatore generale di tutta l'opera spettino poteri, oltre che dii semplice ricogmz10ne dei documenti, di controllo intrinseco nei riguardi degli atti del c,d. col'laudo statico, quale al regime della revisione 1prezzi, abbia PARTE II, CONSULTAZIONI carattere retroattivo e trovi applica:z;ione per i contratti conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore (n. 167). Appalto di opera pubblica -Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali per fatto dell'amministrazione -Recesso Qlell'appaltatore -Conseguenze economiche (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 345 -d.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063, art. 10). Se, nel caso di recesso dell'appaltatore per mancata consegna deii lavori per fatto dell'amministrazione, entro i.il termine stabilito, spetti al predetto, oltre al diritto alla restituzione della cauzione, delle spese contrattuali e delle a1ltre spese previste dall'art. 10, 8 comma, del capitolato g,enerale di appalto oo.pp. approvato con d.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063, anche il diritto al corrispettivo previsto dall'art. 345 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (n. 168). Contratto .dJi pubblica fornitura -Prezzo -Clausola di revisione -Mancanza Effetti -Svalutazione monetaria -Eccessiva onerosit sopraggiunta -Applicabilit (cod. civ., art. 1467 -r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, art. 4 -l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 326). Se, a seguito della svalutazione, subita dalla lirn sul mercato internaziionale ni confronti del doHaro nel periodo intercorrente tra la .data del contratto e la data ,ti importazione dei macchinari, possa invocarsi J,a :riisoluzione per eccessiva onerosit sopraggiunta di cui all'art. 1467 cod. civ. di un contratto di fornitura ,stipulato dallo Stato che non sia munito .della clausola di revas10ne prezzi ai sensi dell'art. 4 del r.d:l. 13 giugno 1940, n. 901, e nel quale sia stata prevista espressamente l'assoluta invariabilit del prezzo (n. 169). Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione in danno dell'appaltatore -Riaggiudicazione a condizioni pi onerose -Maggiori spese -Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale. Se, nel caso di esecuzione in danno .dell'appaltatore d.nadempiente, l'amministrazione appaltante -che abbia riag,giudicato fa ;prosecuzi,one dell'appalto a condi:z;ioni pi onerose -possa ricomprendere tra le maig;giiori spese da addebitare all'originario appaltatore inadempiente quella derivante dal maggior carico di imposta sul valore aggiunto deI'ivante dal maggiorato compenso contrattuale (n. 170). Imposta valore aggiunto -Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o forni tori di beni o servizi -Assoggettabilit all'imposta ( d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2 -r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12 -d.m. 25 novembre 1972 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6). Se le anticipazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltato: rii o fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2, d.P .R. 30 giugno 1972, n. 627, che modifica '1'art. 12 deHa Jegge dii contabilit di Stato 18 novembre 1923, n. 2440, costituiscano .operazioni !imponibili all'iscritti, possano essere accolte entrambe le domande di riscatto ovvero debba avere ulteriore conferma soltanto la prima di esse (n. 159). Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero discrezionalit dell'amministrazione -Non sussiste (artt. 10-11 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 -art. 8 l. 28 luglio 1971, n. 585). Se le ipotesi di esonero da:l servi2lio militare previste dall'art. 8 delila I. 28 lugl!io 1971, n. 585, concernente nuove provvidenze iin materia di pensioni rimesse all'apprezzamento discrezionale delJl'autorit amministrativa ovvero legge sulla leva ed il reclutamento obb~11gatorio d,P,R. 14 .febbraio 1964, n. 237, di 1guerra debbano inquadrarsi tra 1e dispense previste daH'art. 91 della oostHuiiscano dei casi di esienzione disposte drl!rettamente idaLla legge in favore di chi si trovi nelle condizioni previste (n. 160). 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Servizio militare -Figli maschi di vedova otesi di conco11so d credito alimenmre con credito tri:butario dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente considerato, non pu gravare che su un quinto degli assegni di attivit o di quiescenza del dipendente statale, trovi appl!icaZJ.ione, ai sensii ,dell'art. 33, 8 comma, del t.u. approvato con d.PJR. 10 gennaio 1957, n. 3, .il limite complessivo di un quinto gi fissato per j,I cumulo dei rcrediirt:i indicati dai commi 2 e 3 de1il.'ar"t. 2 del Lu. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero sii possa giungere sdno all'aliquota di un mezzo prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'aHquota di un quinto per ognuna delle due cause di credito) (n. 32). StipendJi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tributario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro -Quota complessiva vincolabile ( d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 2 comma -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8 comma). Se, nella ipotesi di concorso di credito per tr.ibuto dello Stato con credito per t11ibuto di ente focale o derivante dal raipporto di lavoro, H limite di ;pignorabilit o sequestrabi11it degli assegni di attivit o di quiescenza del dipendente statale s:ia costituiito sempre e soltanto da1l'aitiquota massima del quinto giusta il 2 comma dell'art. 2 del t.u. approvato con diP.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 33). SERVIT Servit di elettrodotto -Applicabilit delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (ex legge sulla casa), per la determinazione delle indennit di asservimento (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247 -d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). se rper 1a costituzione di servit di elettmdotto a base espropriati.va e :preocdinata alla rea1izza7iione di opere :pubbliche da parte deHo Stato, fa liquida7iione e fa determinazione delle indennit di asservimento debba effettuarsi in base alle pi :laV'Orevold tdiS{Posizioni contenute nel ;titoll'O II delle leggi 22 ottobre 1971, :n. 865 (c,d. legge sulla casa) e 27 giugno 1974, n. 247, anzich tin base a queHe meno favorevoli ;previste dal codice postale d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (n. 58). TERREMOTO Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidlenze -Interventi nei centri storici -Parere della .commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti (d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 14 -l. 2 dicembre 1972, n. 734 -l. 1 giu gno 1939, n. 1089 -l. 29 giugno 1939, n. 1497). Se H parere vincolante della commissione tecnica S{Pedale prev1ista dall'art. 14 del dJ. 6 ottobre 1972, n. 552, ;recante provvidenre a fav,ore delle popolazioni deii comuni delle Mairche co1piti dal terremoto, sostituisca o [imiti in 13 114 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO qualche modo i poteri .cl!i sorvegilianza e di controllo spettanti alle soprintendenze ai monumenti e alLe sQPrintendenze alle antichit in base alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, sui beni che risultino vincolati aii sensi di dette le~gi o che Pientrino comunque nella loro competenza (n. 29). TRIBUTI LOCALI Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche -Aree private gravate da servit di uso pubblico -Non assoggettabilit a tributo dell'occupazione spazio soprastante o sottostante (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175). Se la tassa iper l'occupazione di sipazi ed aree pubblii.che sia apiplicabHe anche nel caso di occupazioni di spazi soiprastanti o sottostanti a suolo di propriet [privata gravato di serVlit di pubb1ico ;passaggio (n. 14). Tassa di plateatico -Strada comunale -Concessione dJi attraversamento -Imposizione di canone ricognitorio -Compatibilit (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 194 e 200, lett. g -l. 14 aprile 1962, n. 208 -l. 2 luglio 19.52, n. 703, art. 39 -r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8). Se per la concessione di attraversamento idi .una strada comunale con un binario di raccorido assentita a favore di una Armminis.tiraziione statale il comune possa pretendere oltre alla tassa di occU[paZione suolo pubblico di cui aigli artt. 194 e segg. del t.u. sulla finanza locale, come modificato daUa I. 14 apr.file 1962, n. 208, anche un canone ricognitoro dei diritti dominicali (n. 15).