6?7 ANNO III -N. NOVEMBREáDICEMBRE 1950 11~ ,,,?-:á"'t';'.:~~-=~."), __.._ }. ..,á..I'--- dica (DU-.& RASSEGN<*\. M: NSILE '--á~L~.-j~~L?:~;;.Y 11ra. terst DELL'AVVOCATURA DELLO STATO : un col gra. áPUBBLICAZIONE DI SERVIZIO La Ile :eriu '.'Av mi; i zio nale Re i li1isto nuente :ioni :ioni esi: lelle ento sola ne) bi Ie i la lfesa iano (nu t re23). iinai es: arsi l eia i tei a tero, si il leg áuire J di i enti esso I POTERI DEL GIU.DICE DI APPELLO SECONDO LE NORME DI MODIFICA AL C. P. C. 'l'ra i criteri fondamentali che hanno isphato le disposizioni legislative di riforma del codice di procedura civile due ve ne sono di particolare importanza : quello della maggi01á utilizzazione della forma di sentenza per pronunce che 11011 definiscono il giudizio e quello della immediata appellabilitˆ i“.i siffatte sentenze. Oriteri che sono in aperto contrasto con quei principi di nnie:itˆ di sentenza per ogni grado di giurisdizione e di unitˆ del procedimento d'impugnazione, che avevano costituito il vanto del codice del 1942. Codesti criteri, tutta.via, mentre nel decreto leg1sltttivo 5 maggio 1948, n. 483 avevano avuto una pi rigida applica2lione, nella formulazione detinitirn contenuta nella legge di riforma 14 luglio 1950. ri. 581, per gli inconvenienti che ne sarebbero derivati ne hanno ricevuta invece una pi atetnuata. Invero i provvedimenti su questioni relative all 'istruz. ione della caiusa che, secondo il testo dell'articolo 279 c.p.c..quale risulta sostituito nell'art. 16 del decreto del 1948, dovevano far parte della se'111::~a clecida totalmente il merito, sia che decida solta11t.J una questione preliminare di mel'ito, (a1-t. 279 u. 3 e IL 2 c.p.c. modificato dall'art. 23 della legge di riforma). Abolita dalla nuova legge (art. 3G) la preclusione delle nuoYe eceezL ni (lei nuovi documenti e delle nuove prove, l'appello adempie di nuovo per intero :1lla sua fnnzfone di riesame del rapporto .giuridico sáostanziale conosciuto dal primo giudice; riesame che il magistrato d'appello chiamato a compiere con la identica pienezza di poteri del primo magistrato, tenendo conto non soltanto del materiale di cognizione valutato da quest'ultimo ma altres“ del nuovo materiale processuale che alle parti eon1-1entito offrire nel nuovo procedimento. L'ammissione illimitata di codesto iáns nocarum elimiun ogni (e inopportu-. na) attenuazione del tradizionale eal"atte1áe dello appello di essere una continuazione del giudizio di primo g'rado, una nuova fase dello stesso processo, in cui ha luogo un pieno e lil.Jero riesame della medesima lite. In seguito alla riforma quindi i soli limiti che incontra la cogniz.ione del giuá dice di seconda istanza sono. da nn lato, quelli dipendenti da. codesta meádesima unitˆ del rapporto processuale, e precisamente le preclusioni verificatesi in prima istanza. al momento della rimessione della causa al Collegio (o al momento della chiusura :della discussione, per i procedimenti innanzi al pretore o al conciliatore), preclusioni che limitavano anche la cognizione del primo giudice; dallJ.altro, i limiti segnati dalla impugnazione stessa~P'$'.rijp,twtere dis:positivo delle pa.rti di circos~¤lrel'1''Afre1\tq.,. ,devolntivo ad alcune soltanto delle tf"'~(!A-0,e_ dclor~ }.o.,., primo > art. 279, n. 1 e 2 c.p.c. moá dificato daU'art. 2.3 della legg;e): sentenza, quindi, anche questa, definitiva, ma non del merito bens“ solo del peocesáso (pronuncia negativa). La conferá ma di tale sentenza in a.ppello non fa sorgere evidentemente una ,questione di rinvio, dato che anche il secondo giudice ritiene che una pronuncia di merito 1da parte del giudice inferiore non pu˜ averá luogo. Tuttavia il giudizio potrˆ r.vcná tualmente continnare i11nfinzi il giudice indicato come competente nella sentenz.a confermata, se la causa viene riassunta innanzi a lui nei termini stabiliti dall'art. 50 c.p.c. modif. dall'art. 3 della legge (art. 44 c.p.c.)gge, prevede espre;ssamente una sentenza di primo grado definitiva del processo solo per il difetto cli giurh;dizione o (trattandosi di sentenza del CQnciliatore alla quale non si applica il regolamento ' di competenza a1át. 46 c.p.c.) per á1 necessario i difetto di competenza. l\ia poi-chi non vi dubbio che la norma ispirata al principio del doppio grado (2), del quale il nuovo sistema fa una ri (1) In senso improprio, percll questioni prngiudiziali ver.e e proprie sono quelle relativ.e agli accertamenti iná cidentali. Cfr. ZANzuccm, Diritto processuaie civUe 1946, I, pagina, 184 e II, P. 44. (2) Secondo dJ SATTA, Diritto processuaie Civile, Padova, 1948, pag. 300, il rinvio avviene per il principio del doppio grado solo ne1 c:aso della giurisdizione; invece nel caso della competenza, si tratterebbe di un rinvio disposto per ragioni áesclusivamente pratiche. essa sia stata emessa per il difetto (dichiarato a torto) di altro presupposto processuale, non essendo per nulla avvenuto, in tutti questi casi, il primo esame della. lite. Primo esame che, secondo il sistema della legge quale risulta dalle nuove norme, appare necessario per l'esaurimento del :primo grado. N il divieto del rinvio stabilito nell'art. 354 c.p.c. e< fuori dei casi previsti neJil.'articolo precedente>> potrebbe essere surf;ficiente a giustificare una diversa opinione, dovendosi ritenere che il primo caso previsto dal precedente articolo i appunto quello di una sentenza assolutoria daU'osservanza del giudizio, per áquanto il testo della leggáe faccia menzione solo di due delle ipoá tesi che possono dar luogo a detta sentenza. L'opinione qui sostenuta trorn conferm11 nella nuova ipotesi di rinvio contemplata nel primo capoverso dell'art. 354 c.p.c. modificato dall'art. () delle disposizioni cli coordinamento per il caso in cui il magistrato cl'ap,pello riformi la sentenza Çche ha, pronunciato sull'estinzione del processo f1J norma e nelle forme dell'art. 308 )) ( riformi cio la sentenza che ha dichiarato il processo estinto, poich, secondo quest'ultimo articolo, il provvedimento che dichiara il processo non estinto ha la forma di ordinanza. Ipotesi codesta (3) in cui, come quando viene emessa una pronuncia di asá soluzione dell'osservanz.a del g1udizio, in primo grado l'esame di merito non avvenuto. N sembra che il nuovo caso cli rinvio possa ragionevolmente fondarsi sul solo fatto che il pl'imo giudice, decidendo in sede di reclamo avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del processo, non stato investito clel merito della causa bens“ della sola questione attinente al processo (4), poich cli tale esame egli viene invece investito quando dichiara
  • bia deciso solo su alcune delle cause riutesi non sarˆ certamente rara per la facoltˆ data nite, mentre con separata ordinanza stata dispo al soccombente di differire l'impugnazione a do sta la separazione delle altre cause e l'ulteriore po l'emanazione delle sentenza definitiva (art. 340 struzione delle medesime ovvero la rimessione al c.p.c modificato dall'art. 35 della, legge). D'altra. giudice inferiore delle cause di sua competenza parte, essa non sarˆ propriamente ¥quella che giˆ (art. 27'9, n. 5 c.p.c. modificato dall'art. 23 della prevedevano gli articoli ±9i e 493 del Oodice del legge); oppure che essa abbia pronunciato con 1865, poich le sentenze non deifinitive delle quali danna generica. alla-prestazione, mentre con sepa ammessa l'impugnazione immediata non sono rata ordinanz.a stato disposto che il processo i provvedimenti istruttori, ai áquali rimane riser prosegua 'lJer la liq.idazione (art. 218 c.p.c. mo vata la forma di ordinanza. In particolare, potrˆ I dificato dall'art. 2:2 della legge). Come si vede, verificarsi : codeste sono tutte situazioni prodotte dal noto i a) che la simtenza appella.fa abbia deciso in fenomeno della formazione progressiva della de I senso positivo solo su ¥quest“oni di giurisdizione o cisione, per cm le sentenze elle sono oggetto delle ~. di competenza o su altre questioni pregiudiziali pronuncie successive si combinano in un atto con attinenti al processo, mentre con separata ordi \ tinuato (6); fenomeno náeanche tendenzialmente nanza sono stati impartiti provvedimenti per l'ul impedito da,Ua riforma. In veritˆ in questi casi la teriore istruzione della causa (art. 27,9, n. 4 c. p.c. sentenza appellata propriamente una sentenza modificato dall'art. 23 della legge). Si tratta cio positiva parziale, la quale, da un certo punto di una pronuncia sul rapporto processuale, del di vista, pu˜ dirsi che ha carattere definiti"Yo, in i quale viene dichiarata la idoneitˆ a condurre ad ? quanto, rispetto alle domande o alle questioni de una decisione di merito; d'altro canto i provve cise, essa definisce 'El chiude il procedimento (7) : i dimenti per l'ulteriore istruzione che s¥ono conte r per˜, secondo il concetto comunemente accolto, nuti nella ordinanza possono riguardare tanto que l si parla di sentenza parziale in contrapposto alla I stioni di merito quanto altre áquestioni processua S"entenz.a definitiva, intesa come la sentenza finale :l i li. Una siffatta pronuncia non avendo neppure che definisce il giudizio (8). Anzi autorevolmente delibato il merito, non ha fatto esaurire il primo si insegna che pi che la sentenza, parziale la I) grado ádi giurisdizione. Per conseguenza la cogni pronuncia, ed essa ha ca.rattere non de.finitivo e zione del ,giudice di appello non pu˜ estendersi al lbens:“ interlocutorio Ç nel ia:ens:o che il giudice o di lˆ del rapporto processuale sul quale cadde iJronuncia lungo il procedimento, anzich alla sua, l'esame del p11mo giudice. Ci˜ spiega perch egli, fine, dovendo il procedimento riprendere per met pur potendo cono.scere ádi nuove eccezioni e di il tere capo alla solnz.ione delle altre ¥questioni >> (9). sporre nuove prove .sulle questioni decise dal pri o Ed á certamente con siffatto carattere non defi á mo giudice, non pu˜ invece disporre nuove prove nitivo che la riforma ha concepito la. sentenza par Jl rigua.rdo alle domande ed alle questioni, rispetto o ziale, la quale, senza dubbio, lascia delle domande alle quali il giudice di primo grado abbia disposto o parti di esse non decise in primo grado ; doman~ e la prosecuzione ádell'istruzione (art. 356 citpoverso de o parti di domande delle .quali non si vo iá c.p.c. modificato dall'art. 40 della legge). li D'altraá parte, se la sentenza confermata, la luto consentire la decisione in appello nrppure a causáa deve proseguire in prime cure a,ffinch essa in occasione della riforma della sentenza impupercorra interamente il primo grado di giurisdignata. zione. Se invece riformata, in quanto il giudice ad quem non riconosce la validitˆ del rapporto (6) CARNELUTTI: fsti.tuzioni dei 1wm:o 1irocesso civile, 1942, I, pag. 433. (5) Cass. 19 gennaio 1948, in Ç Repert. Foro it. '" 1\?48, (7) Gf¥r. PROVINCIALI: Sistema deUe impugnazioni civili, v.: ¥ App. Civ. È, n. 252. Cfr. Cass. 8 giugno 1948, in Padova, 1943, ápa:g. 323. (8) ANDRIOLI: Convnento ca Codice di vrocedura Ci-iJ " Foro it. '" 1949, I, 713; 6 ottobre 1948, in ¥ Repert. cit. '" oá n. 242. Contra, App. Torino, 25 gennaio 1946, Ç Rep. cit. '" Pile, 1945, I, sub art. 279. (9) CARNELUTTI: Istituzioni cit. II, pag. 433. 1946, n. 254. -210 Infatti, mentre il Oodice del 1865 all'art. 492 primo comma e lo stesso decreto del 1948 all'articolo 28 conferivano al giudice di appello il potere di definire l'intero giudizio, in occasione della riformar di una sentenza non deifh1itiva., qualora esso si presentasse g1iˆ maturo per la decisione, senza bisogno di ulteriore istruzione, una, analoga disposizione non si rinviene tra le norme di modifica. Secondo il nuovo sistema, cio, tanto se la sentenza non definitiva viene confermata quanto se essa viene riformata, il successivo svolgimento della causa sottratto al potere giurisdizionale del magistrato d'appello, che deve rimetterla al primo giudice, senza poter conoscere di qualsiasi altra 'questione di merito, sulla quale, per conseguenza, neppure opera il beneficium n,~vor'um (art. 356, capoverso c.p.c. modificato dall'art. 40 della legge). Il che appare ispirato al pi assoluto rispetto del principio del dop,pio grado, di fronte al quale non sono prevalse quelle ragioni di econonria dei giudizi, che pure avevano una lunga tradizione (cfr. art. 473 del Oodice cli procedura civile .francese del 1806) fondata sulle norme che nel iJWOQesso romano-áqanonico (10) regolavano i poteri del giudice superiore quando fosse stato investito dell'appello cli una interlocutoria. Naturalmente nessun particolare limite posto alla cognizione del giudice superiore per decidere le questioni cli merito dec~[Jle con la pronuncia impugnata, salvo quei soli limiti, di cui s' fatto cenno, derivanti dalle preclusioni compiutesi in primo grado e dalla estensione dell'impugnazione. L'appello da una sentenza non definitiva farˆ certamente risJrgere una questione molto dibattuta col vecchio codice. E cio, poich eletta sentenza non definitiva pu˜ essere stata. dichiarata esecutiva e poich, peraltro, secondo la riforma, le ordinanze colleg:iali di primo gra,clo sono esecutive cli diritto (art. 279 penultimo capoverso c.p.c. modificato dall'art. 23 della legge), sarˆ da stabilire se, emessa in pl'imo grado la sentenza definitiva in pendenza dell'appello da una precedente sentenza non definitiva, e non venendo essa impugnata, il magistrato d'appello perda o meno il potere di decidere sulla sentenza non definitiva. Secondo l'avviso della migloire dottrina(ll), bisognerˆ blche amministrazioni non eseguite presso i competenti uffici della Avvo catura dello Stato (art. 11, R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611), anche il ~áinvio de,áe ritenersi impedito e la pronuncia del magistrato d'appello limitata al giudizio rescindente. Secondo la pi antoreYole opinione (13), il rindo disposto dall'art. 354 per il difetto di notifica dell'atto di citazione deve ragionevolmente dispor:,;i in tutti i casi in cui ! stata malamente dchiarata la contumacia di una parte, sia essa co1wennto o atttore. Dal che sembrn potersi deurre che la causa deve essere rimessa al primo giudice anche ¥quano la dichiarazione di contumacia di una parte sia avvenuta irregolarmente a cagi -ne di una nullitˆ dell'a;tto introduttivo del giudizio fatto tli parte) (14); le medesime esigenze impongono infatti che anche codesta nullitˆ come quella cli notifica, venga sanata fin dal primo grado. Altri errores in proeedendo che, per il rispetto del principio. del doppio grado, limitano la pronuncia d'appello al giudizio rescindente sono infine, secondo lo stesso art. 354, l'incompletezza del eoutradditto.rio e la nullitˆ. della sentenza. pe'r il difetto di sottoscrizione. L'incompetenza. del c'Dintraddittorio, perch se il primo giudice non ha (13) ICARNELUTTI: Istituzioni, II, pag. 509; ZANZUCCHI: Di.ritto P.rocessuale Civile, II, ,pag. 220. (14) Secondo l'ANDRIOLT: Commento II, sub art. 354, poiá d1 la nullitˆ della citazione produce la nullitˆ dell'intero procedimento, sarebbe ultronea la rimessione delle parti al P'rimo .giui:'l!i>ce, non validamente inváestito dáeHa domanda. Cos“ anche REDENTI: Diritto process. Civile, 1W9, II, 101. Per H .SATTA op. cit., i[l'Žl!g. 300, sembra invece cháe non siáa :possilbil-e in Žl!ppeJlo una ,pronuncia di nullitˆ dell'atto dI citazione urdinato la chiamata in giudizio o ha ordinato l'estromissione di una parte che necessario che partecipi al processo, essa non potrebbe essere chiamata per la prima volta in appello. E' dubbio ver˜ se l'integrazione del contraddittorio che impone il rinvio in prime cure sia solo quella derirnnte da litfa-consorzio necessario OJ'(J'¡le:yis_, o se lo sia anche quella derivante da litis-consorzáio necessario O[J(J iud-icis) e se., oltre i c;1si di estromissione di cui agli art. 108 e 109 c. p. c. siano anche compresi nella norma in esame tutti i casi di scissione del proces:,;o (15). Il difetto di sott scrizione della senteuzn impugnata impedisce poi anch'esso il giudizio rescissorio perch costituisce una nullitˆ assoluta della sentenza che non pu˜ far considerare esaurito il primo grado di giurisdizione; e pertanto il rilwio deve aver luogo anche in tutti gli altri casi di nullitˆ assoluta della sentenza appellata (16). Trattandosi, infine della nullitˆ di altri atti del procedimento impugnato, l'ultima parte dell'articolo 354, in armonia al principio consacrato nel primo comma dell'art. 162, dispone che il magistrato d'appello, rilevata la nullitˆ, dovrˆ ordinare la rinnovazioneáe di tali atti innanzi a ás << in quanto possibile È, in quanto cio la rinnovazione non sia im11edita o dal principio del d"ppio grado di giurisdizione o dall'irretroattivitˆ degli effetti dell'atto di rettifica. Diversamente, dovrˆ rinviare la causa in primo grado. Sanata la nullitˆ mero la rinnovazione, il giudizio rescissorio potrˆ essere compiuto secondo le norme esposte. ALFONSO NIGIDO AVVOCATO DELLO STATO (15) In senso ampio, CARNELUTTI: Istituzioni, Il, pag. 509 J,n senso 'ristretto, ZANZUCCHI: Diritto processuaie civile, II, ;pag. 220; ANDRIOLI: commento, II, sub. art. 354. (16) CARNELU'f"I: [Stitu:ioni, II, pag. 509, ZANZUCCHI: Di ritto Processuale, II, pag. 221; SATTA: Op. cit., pag. 300. .. NOTE DI DOTTRINA P. CARUGNO : L'espropriazione per pubblica utilitˆ (Giu:ffr, 1950). E' questa la terza edizione di un libro, che ha raggiunto ormai tra gli studiosi ed i pratici .del diritto una notorietˆ, che ci dispensa dal presentarlo. E' pregio dell'opera del O. l'inqua,dratu:ra sistematica della materia, e la costruzione di una vera e propria teoria generale della espropriazione per 'P'á u. (si noti l'interessante critica alla teoria del Lucifredi, pag. 14 e segg.), mentre una ricca documenta7.ione ¥scientifico-giurisprudenziale apporta il prezioso contributo dell'esperienza pratica formatasi nella osserva,zione costante ed attenta del fenomeno economico-giuridico compiuta dall'A. nei lunghi anni di esercizfo professionale. Quest'ultima edizione a1111piamente aggiornata in relazione alle numerose questioni che in materia cli espropriazione sono state determinate dalla situazione economico-politica venuta a crearsi nel nostro Paese nel dopoguerra e che qui di seguito sommariamente segnaliamo. Vi 1 anzitutto una estesa trattazione della questione sorta in materia di rivalutabilitft. delle indennitˆ, di espropriazione in dipendenza del di minuito potere ai acquisto della moneta verificatosi tra la data della pronuncia di espropriazione e quella del pagamento della indennitˆ stessa. Confermando le idee gii\ espresse (V. anche in questa Ç Rassegna, n, 1949, GO) l'A. esp:rime la sua netta adesione al.la tesi, che oramai ha avuto il ripetuto conforto di pronunzie della Corte suprema, secondo la quale le indenniti“. di espropriazione deYe calcolarsi con riferimento al giorno della emanazione del decreto cl i es1p:roprio, senza che su cli essa possa avere alcnna influenza la intervenuta svalutazione monetaria. Vi poi una ampia esposizione di tutta la nuova materia dei piani di ricostru.~'íOne e ci sembra di non andine r>rrati sP diciamo eliP .~ta mnteria le tesi sostennte dal C. sono in ápieno accol'do ron f]Uelle sempre :-:m;tennte dnll'Anoratm11 dello Stato neli'intPresse dell'Ammiubt1 ánzio11e. E' rn11pena il ca:-:o di rile“áare come qnPsta materia sin tnttonl di noteYole importanza 1w1á il no;,;ho Jny01á0, in quanto, Ria pure a distanza di ci1H1ne anni dalla fine della guerra, non solo l'attiYit anmlinistrntirn di ricm¥truzione di abitati distrntti da fatti bellici non si 1> Psaurita, ma anzi tende !Hl intensifica.r:-:i, tanto clie in corso di Pmnnnzione un proYvNlimento legislativo clie (]on costituiJáe nna s1wcie di testo unico della nonne finora emanate in materia, adeguan dole alle necessitˆ ulteriormente presentategli ed agli inconvenienti messi in luce dall'esperienza. V:i infine una pregevole aáppendice concernente la questione della inteiip,retazione e dei limiti di applicazione del famoso a;rt. 46 della legge sulle espropriazioni. Pur prendendo lo spunto dalla critica di un articolo di A. D. Giannini in propo- Rito, l'A. tratta il problema abba.stanza profondamente, facendo delle notazioni molto interessanti, quale quella ~}er esempio relativa aUa distinzione tra. la responsabilitˆ per danni derirnnti da esecuzfone di opera. pubblica e la responsabilitˆ per danni derivanti da omessa manutenzione di opera pubblica. Pur esprimendo il nostro apprezzamento per questa, nuora fatfoa dell'A., non possiamo tuttat“ia faiáe a meno di rilevare come vi sfo, tutta una gerie di problemi, recentemente sorti in materia di esprnvria.done pe1á P'á u., che nell'opera non 8ono esnrrdnati, e taluni nemmeno accennati. Vero che forse non si sarebbe potnto p.retendere un tale esame, per questioni che non solo non hanno ancor.a avnto il vaglio della esp>erien. za giudiZ'iaria, ma sono addirittiira disegnate dalla stessa dottrina con contorni vaghi ed imprecisi. 8i tratta anzitiitto del grave problema relativo (l[ concetto di (( indennitˆ' ginsta Jl come elemento e8sen.<:ôlle per la legittimitˆ della espropriazi,onc e addirtttiira per la costitttzionalitˆ delle leggi C'he la regolano. Infatti, prendendo lo sp.ivnto dalle recenti le,qli in materia di trasformazione fondiaria del comprensorio Silano e in materia di riforma fondiaria (c. d. legge stralcio) si v'Oluto da taluno sostenere che, secondo la OosUtuzione, il sacrificio della proprietˆ privata sarebbe con8entito solo dietro corresvonsione di ima giusfo indennUˆ áin danaro. da.l che derirerebbe la inco8tititzfonalitˆ di tutte le legqi le quali determinino ima fa.le inrlennitr“ in morlo diPerso dal prez-it :'o di 111rá1á('afo nol"lnale (che secondo loro sarebbe fil 7'1111ieo giusto) o ne stabiUscano n payamento & C'on me.~záo direrso dal danaro. Su q11e8ta strada i 8i ((,/'1'iraf:i versino a voler rimettere in iscns-_:¨.á s:'rmc ln lcrtittnitˆ di tittte quelle lef/[Ji specia~i -t I di !'8J!l'O]Jl'íWdOne che, (/. vartire dalla leygc ver l~ Iá.:. r ri8anamcnto di Nripoli, hanno determinato de~ rritnái particolari ver stabilire l'indennitˆ di ~ <'8JH01náia:c;ione d,er8i da qitelli fis8ati nella legge z yenerale del 1865. Oi smnbra, da un primo so1n ll 111ario esame. che ,r1li argomenti addotti dai soste- e 11 itori di qitcste tesi non tengano conto del fatto z ~~~r :L -213 ~ che la Costituzione, poiw cause, nell'articolo 42 nell'affermare la espropriabilitˆ per ragioni di pubblico interesse della proprietˆ prit:ata si limita a far salvo l'indennizzo (senza nessima attribuito che lo q1talifichi) senza fissare in alm1'n modo dei limiti al procedimento necessa1¥io per determi ánarlo. Vi poi l'altro grave problema relativo al carattere dell'attivUˆ prefeUizia in materia di espropriazione ver p. u., messa in relazione allti duplice natura di organo regionale ed organo statale spettante ai PrefetU stesse nelle 1áegioni n Statuto speciale giˆ costituite (sopratutto S¥iciUa). Si tratta c'io di vedere se nell'emettere i decreti di esproziazione i Prefetti agiscano sempre come organi dello Sta.to (ci˜ che appare pi logico) o se invece agáiscano come organi rispettivamente statali o regionali a seconda della materia in relazione alla qual e l'espropriaz:ione viene dáisposta. ,,Vi infine il problema relativo alla successione nell'obbligo del pagamento dell'indennitˆ di espropriazione per quei fondi situati in territori non pi soggetti alla sovranitˆ dello Stato italiano, quando in roposito non siano stati stipulati accordi inte1ánazionali (si veda per 1cn note1Jole spYttnspunto la pag. 189, n. 12). Chiudiamo questa breve recensione con un richiamo al capitolo relativo alle occupazioni temporanee che 1¥icevono qui per la prima volta uria trattazione adeguata alla importanza assunta da questo fenomeno economico-.qfaridico nella vita attuale dello Stato. (A. S.) S. Dr MARZO : Le basi romanistiche del codice civile (UTET). 1Salvatore Di Marzo, nella sua nota competenza, di romanista insigne, che haá dato cos“ notevoli contributi allo studio del diritto romano, ha, per gli eleganti tipi della ÇUnione áTipografica Editrice Torinese È, dato alle stampe questo grosso volume dal titolo Le basái romanistiohe del Codice <ái'rile. Dove attraverso gli istituti giuridici codificati dal n.ostro diritto cerca di fissare i principi che dal diritto romano si sono trasferiti negli istituti stessi. Sarebbe stolto credere, egli osserva, che si possono costringere negli schemi di diritto romano tutti i rrupporti disciplinati dal nuovo Codice civile, come se oggi continuassero ad esiá stere l'antico assetto sociale, l'antica economia l'antica rŽligione e ingenti e molteplici forze non avessero spinto verso forme e precetti ig:hoti ai Romani. 'futtavia indubitato che in molti punti il nostro Codice, eliminate le soprastrutture non rispondenti alle esigenze del nostro pensiero giuridico e della pratica attuale, considerato nella sna realtˆ, tornato alla tradizione romana, sem11re vira nel nostro diritto. Le accuse rivolte contro il diritto rOilli1IlO non sono valse a valorizzare maggiormente il ricco patr:imonio di espe!denze, ereditato dall'antica Roma ed a risuscitare nozioni e norme alle quali il legislatore del 1865 aveva preferito il prodotto d'una elaborazione non sempre necessaria, talvolta inopportuna e non dl rado equivoca. Ed specialmente da notare il ritorno a concezioni del diritto classico, che il diritto giustinianeo aveva respinte, ritenendo che uon tenessero sufficiente conto dei rapporti di vita. Il che non pu˜ e non deve meravigliai'e; se si pon mente, da un lato, che il diritto giustinia neo, sotto l'influsso di nuovi fattori, ebbe non solo ad adeguare il diritto classico, maá anche a modificare le ragioni stesse del diritto, concepito non pi come ordinamento rigido, ma come com plesso di norme, informate a sentimenti di uma nitˆ ed indulgenza; e, d'altro lato, che la dogmaá tica odierna ancora una volta orientata verso un ideale di costruzione pi penetrante ed acconcio. áL'indirizzo, ,esclusivamente storico e critico, invalso nei lavori romanistici da oltre un cinquaná tennio, li ha senza dubbio allontanati dalla moderna scienza giuridica. Ma lo studio dogmatico (lelle fonti romane non poteva non ritenersi esaurito con le codificazioni. E, del resto, l'indirizzo esclusivamente storico e critico era prevalso anche in altri campi come generale tendenza ad un rinnovamento, ritenuto necessario. Per esso, nel campo del diritto romano, si sono potuti distinguere i caratteri del diritto classico da, quelli del Jiritto postclassico, le forze di propulsione che agirono sulla formazione e trasformazione dei singoli istituti, /stabilire l'influsso di elementi orientali sul divenire del diritto romano. Ma questi risultati non si sono ottenuti che attravel'SO un esame filologico delle fonti. attraverso pazienti ricostruzioni di testi e minute indagini critiche. In áqueste premesse vanno prima di tutto con siderati alcuni elementi fondamentali dell'ordine giuridico romano a cominciare dal rapporto trii forma e volontˆ. E' risaputo che presso i Romani i negozi giuridici furono dapprima posti in essere sempre mediante una attivitˆ che ne costituiva In forma essenziale e che lasciava nell'ombra l'elemento della volontˆ, in quanto i loro effetti si consideravano prodotti senz'alcun riguardo alla attivitˆ. che aveva determinato l'azione. Elementi fondamentali dell'ordine giuridico romano furono la 1ttilitas, la fides, l'equitas. E' notevole nel nuovo codice il continuo richiamo all'equitˆ. Vedansi, in proposito gli articoli 1226, 1374, 1450, 1467, 1458, 1651, 1660, 16B4, 1733, 1736, 1749, 1751, 1755, 2045, 2047, 2V56, 2110, 211]' 2118, 2120. Potente fu l'influenza he nello sviluppo del diritto romano ebbe il Cristianesimo. A cominciaráe dalle disposizioni sulla legge in generale a finire alla prescrizione e alla decadenza il Di Marzo. con sottile acume e grande perspicacia. mette in rilievo le tracce che il diritto romano ha lasciato nelle varie disposizioni del codice e l'influenza che il diritto stesso ha avuto sulla formazione dei vari istituti che conservarono 1\:1)1~ gamente la lo,ro struttura per quella continuitˆ di tradizione ch'e fU' propria del diritto;di Rom11. (G. Br.) 'RACCOLTA .DI GIURISPRUDENZA APPALTI -Contratto di pubbliche forniture -Nozione Collaudo -Efficacia. (Corte di Cass., Sez. I Civile, Sent. n. 2544-50, Pres. : Cannada Bartoli, Est. : Fibbi, P. M.: Mirto Rand.azzo -(conf.}, Sarri contro Ministero Giustizia). 11 contratto di fornitura consiste nel trasferimento, da parte del fornitore al committente, di cose corrispondenti. alla. soddisfazione del bisogno da questi manifPstato, di modo che la fornitura <'.orrisponde alla generica deRtinazione della cosa HPCp1áta.nto, ov<> il collaudo non Ria avvenuto non pnc) an~rRi il trasferimPnto della 1propriet della cosa dal fornitor<' al committente, a.nclw Re la cosa medesima sia stata, individuata. o áconsegnata oyve:ro r,imesRll al vettore. Tale princiipio trova applicazione anche in materin. di cont1áatti di pnhblkhe forniture in forza dell'art. 121 del regio decreto 2H maggio lfl24, mtrnero 827 sulla. contabilitˆ genera,le dello Stato, per cui la Pnhblica AmminiRtrazfone non pu˜ ei,;eguire pagamenti se i relativi mandati non Aian'l acrompngnati dal cPrtif“cato di avvenuto collaudo. Non zio.~8iaw o (¥11 r <'á~111áimerc il nostro pieno con.<: en8o ron 71' affciáma,záioni sopra rivortatf}, nel7<' quaáli <\, in sostan.cáa_, persp,icuamentc e s1'.ntei1:camente enunciato 'il pensiero de7l<'I' eontratto: s“, che 71' molla 1 itˆ tldlrt /11'<'.~tw::áionr:, cli e di. 8ñlito nella vendita pos8ono costitu-ire patU accessori 'o accidentaU, n(}lla fo1ánitura a8stwgono ad elernenti dominanti ed essenzáiali. 1'ale nozfone del contratto d,i fornitura) strettata1nente aderente alla pratfoa costante del co111 mercio, del resto, qánella che l'elaborazfone do ttrinale ha da tem110 fi8sa,ta e che la giwrisprude11::x1 ha generalmente accolta. . La secondilire che 711 vre8tazione fu 17aliclarncntc esegitita,, L'indi17idua. zione della presta.r:ionc, come qUáella, corrisponde11 _ te al bisogno per so> 1950, 1189; Cass. 23 giugno 1950, 1591, ivi} 332; Oass. 24 novembre 1946, Ç Foro It. >l 1946, IJ 906; note in questa Rassegna >> 1950, pag. 2fi0 e 2'75 cfr. pii.re Cass. 21 luglio 1950, n. 2016, Mass. /11 oro It. >> 1950, 413). Non ragione di dubitare che in tale caso sia ammissibile anche il regolamento di gittrisdizionfJ, come ha, dcl resto riconoscáiuto implicitamente la Corte Suprema nella citata sentenza 882 del 1950, escludendo soltanto che le questioni di giurisdizione possano csstJre solleváate con il regolamento di competcn. za, data la diversitˆ! dei due mezzi. Il rilievo dato agli aspetU formali del processo non sembra quindái gi,ustificato; ma devesái 1áiconosoere ohe la sentenza oggi annotata si ricollega ad altre prese di posizione della Corte Suprema r'ispetto ai procednenti specialái, culminanti nef á la premessa ohe si legge nella sentenza 25 gen 11aio 1949, n. 961 (ÇForo Pa,d. È 1949, 139): ÇIl regolamento di giurisdizione, istituito per le eanse, non pu˜ estendersái ai procedimenti speciali >>. Combinando le affermazioni contenute nelle >. Ed un,analoga 'intitiz,ione de'i caratteri giurisdizionali del sequestro alla base d'i un,ajtra discussa ord,inanza del Presidente del Tribunale d'i .Milano l¡ luglio 1946, (Ç Giur. It. >> 1947, I, 2, 42), 'in cui U sequestro venne equiparato ad un pro,vved'irnento di Ç volontaria -giurisdizione >>. Probabilmente, n l'una n l'altra d'i queste affermazioni vera: ma insopprirnibile la premessa dalla quale entrambe si dipartono} e cio} che la emanazione del sequestro irnporti l,esercizio d,i una vera e p1'opria g,iurisdizione. Se cos“} logico che il g'iudice debba d,uffic'iu ve'rificare la propria giurisd'iZ'ione} prirna di emettere il decreto d,i sequestro}. ed a~trettanto logico che 'il difetto d,i giurisdizfone possa essere prnventi,vamente esaminato med,iante il regolamento. ¥ Nella g'iurisprudenza recente della Corte Sitprema esáiste} d,altra parte} un precedente che conforta la nostra tesi} in contrasto con quella ogg,i accolta dalla Cassazione: ci riferiamo alla sentenza 24 maggfo 1948, (Ç Giur. It. >> 1949, I, 1, 206). il Comune d,i Bologna} revocando una concessione amministrativa} aveva dec'iso d'i gest, ire d'irettamente l, Az'ienda Gasometri ed AcquedotU} nell'interesse della cittad,inanza e del pubbl'ico serv'izfo. Il concessionario} ritenendosi leso ne'i propri dirittái, chiese il sequestro dellci az'ienda, che venne accordato dal Pres'idente lli quel Tribunale. La Corte Suprema venne chiamata a dec,idere} in sede dái regolamento dái giiirisd'iz'ione} sui Hm'iU dei poter'i del áPresidente rispetto all'atto amm,inistrativo di revoca di concessione. Sebbene in quella fattispecie} a quanto sembra} fosse in corso il giudizio di convalida} risulta dalla mot'ivazione che la Corte Suprema intese inequivocab'ilmente sindacare 'i poteri esplicati dal Presidente proprfo nell'emanazione del decreto di sequestro. La Cassazione premette un esatto inquadramento del sequestro fra i provvediment ái a carattere giurisdizionale, cos“ ossmávando: Ç ... Come esattamente si rilev'ato in dottrina} 'í provved,imenti cautelari} tra i quali compreso il sequestro giudiziario} non sono mai fine a s stessi} rna sono preordinat-i alla emanaZ'ione d'i un ulteriore provvedimento definit-ivo, di CU'í essi preventivamente assicurano la efficacia pratica. Hanno, quindi} nel processo, funzione strumentale; ma non per questo gli effetti che esercitano nel rapporto sostanziale a cui si r'if eriscono sono diversi da quelli propri degli altri provvedimenti di cognizione o di esecuzione} l'at tuazione} cio} della legge} che c˜mpito proprio della funzione giurisdizionale J). Prosegue quind'i la Corte Suprema avvertendo che Ç riconosciuto alla pubblica amministraz'ione U diritto di revocare l'atto di concessione} anche quando si tratti di concessione-contratto, senza ditbbio un attoá amministraNvo quello con cui essa revoca la concessione} onde anche tale atto d'i re voca, come ogni atto ammin,istrativo, per sua natura esecutorio} salvi i gravami ammessi dalla legge in sede ammin,istrativa. l!Jsso} pertanto, a norma deWd,fát. 4 della 7egge 20 rnarzo 1865, n. 2248, sul contenzioso amm-inistrativo} non pu˜ essern revocato o mod'ifi-cato dall'autoritˆ g'iud,iziaria} e quind'i neppur sospeso, co:rne g'iˆ d'isse questa Suprema Corte a Sezioni, unite (sentenza 27 febbrafo 1942, n. 580), in quanto la sospensione, sostanzialmente} importa la revoca temporanea dell'atto stesso. Consegue da C'i˜ che} se l'autoritˆ giudi~,iaria non pu˜ sospendere un atto ammiwistrat,ivo} non pu˜} ev,identemente} neppure d'isporre il sequestro giudiziario di quei beni che costituáiscono oggetto dell, atto stesso} 'in quanto tale sequestro} privando l'atto ammin'istrativo} sia pure temporaneamente, della sua esecutorietˆ} ne importerebbe la revoca temporanea. 1Jata} 'infatU, la natura per COS'í dire strumentale del provvedimento di sequestro} preordinato com'esso J a. L'art. 41 si fon.ifa a stabilire eh e, se il processo una caitSa, il regolamento di giurisdizione non pu˜ pi essere ammesso quando sia intervenuta una decisione sul merUo in primo grado o ima sentenza passata in . tfi,ttdicato, a seconda che il regolamento sia proposto dalle parti, o dalla P.A., estranea alla causa. Se, per contro, il processo nel quale si riscontm 1tn difetto di giurisdizione non una causa in senso tecnico, da ci˜ deriva semplicemente che il regolamento pu˜ non incontrare i limiti cronologici dati dall'emanazione delle decisioni; non giˆ che il regolamento sia inammissibile. L'art. 41 esplicito nello stabilire che le Sezioni unite possono essere investite delle Ç questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 È, e tali sono quelle che. appunto per l'art. 37, il giudice deve d'ufficio rilevare Ç in qualunque stato e grado del processo >>. Per queste considerazioni ci permettiamo di dissentire anche da una seconda argomentazione, con la quale la Oorte Suprema, in altra fattispec- ie (sentenza 28 giugno 1950á, n. 1658, ÇMass. Poro It. ll 1950, 346), ritenne di poter escl1ldere il regolarnento di giurisdizione rispetto ad un vrovvedimento urgente del Pretore, emanato in .forza degri articoli 700, 702 c. p. c. La Cassazione non dichiar˜ che il prnvwJdimento pretorile mancasse di natura giitrisdizionale; neg˜ semplicern~ nte l'ammissibilitˆ del regolarnento Çdato il giˆ avvenuto esaurirnento del giudizio davanti al Pretore l>. Evidenternente, alla base di q1lesta motivazione si celano difficoltˆ partiche: prima fra queste l'impossibilitˆ di ordinare la sospensione di un processo non pi in corso davanti ad alcun giudfoe. Jfa da osservare che, nel caso del sequestro, queste difficoltˆ o non s1tssistono, o non sono, comunque, pi gravi che in altri casi in cui amrnesso il regolamento. Non s11ssistono, in quanto, essendo il sequestro agganciato ad itna fase succlj!ssiva obbligatoriarnente imposta al seq1lestrante (convalida), fase che integra il processo cautelare mantenendogli tuttaváia un carattere unitario, l'effetto sospensivo potrˆ esvlicarsi sul giudizio di convalida. D~l táesto, non neppur vero che l'emanazione del sequestro esaurisca i poteri del giudice : basti 11ensare alle facoltˆ che l'art. 677 conferisce al giudic del sequestro, e, genericarnente, ai cos“ detti piáovvedimenti integrativái successivi (cfr. Coniglio, Il sequestro, ed. 1949, pag. 10(} e segg., pag. 1Q7 e segg.). Sono, ad ogni rnodo, difficoltˆ comun“ ad altre ipotesi: .yi pensi ad un regolamento di giurisdizione sollevato dal Pref?tto in una caiisa áin cui siti intervenuta sentenza definitiva di primo grado, (non passata in giudicato) e non sia proposto appello dalle parti. Entro l'anno dalla 1mbblicazione, il ricorso indubbiamente proponibile: ma non essendo rnaterialment pendente il giudizfo di appello, non 8ernbra che l'effetto sospensivo si esplichi in modo concreto ed attuale, pur ammettendo che la fas dell'appello 710ssa considerarsi potenzialrnente iniziata con il deposito della sentenza di prirno grado. La veritˆ che una effettiva pendenza della ca1tsa, intesa come iscrizione a ruolo, non condiz'fone del regolarnento. In una interessante decisione, la aorte Suprema ha avuto occasione di chiarire che il regolamento pu˜ avere effetti sospensi11"i non solo sulla cansa vendente, rna anchQ su cat.f8<“ iniziate o prose,quite davanti a giudice diverso da quello adito (Oass. 5 gennaio 1950, n. 59, Ç Riv. Amministrativa J> 1950, 475), ritenuto dalle parti cornpetente sulla stessa domanda. Se proprio si vuole una estrinsecazione de,qli effetti sospensivi del regolarnento, nel caso del sequestro, tale estrinsecazione pu˜ quindi essere individuata nella portata. sospensiáváa del ricorso rispetto a tutte le controverst'.e ricollegabili alla concessa misura cautelareG siano queste in corso ed in atto, o ancora da iniziare. Pit˜ discutersi, nel caso del sequestro, l'utilitˆ praUca di un regofomento di giurisdizione, posto che il difetto di giurisdizáione ptt˜ essere immediatamente dichiarato da.l giudice della convalida. .71!a., carne giˆ si osservato, proprio questo lo scopo prirnario del regolamento preventivo: accertare definitivamente il giudice fornito di gittrisdfaione, senza attendere lo svolgimento del processo. E se si tien conto che il giudice della convalida normalmente il giudice che concesse il sequestro, appare evidente l'opportunitˆ che il difetto di giurisdizione venga esaminato senza indug ái da un rlivrso, sitprerno giudice, regolatore della compef:enza e della giuráisdizione. 2) La seconda massima (la cui correlazione lo, qica con la 11rima discutibile,. posto che l'inammissibilitˆ del ricorso per l'un motivo rendeva s1tperfltto l'indagine sull'altro) investe, a quanto ci consta, iina questione nuova. La soluzione data dalla Suprema Oorte sembra esatta. Il regolamento preventivo regolato dall'art. 41 c. p. c., 2¡ con:.irna, presuppone una domanda della Pubblica amministrazione, che l'articolo 368 c. p. c. qualifica letteralrnente Ç richiesta J>. Trattandosi dái itna domanda proveniente da un organo pubblico, nell'esercizio di un'attivitˆ pi amministrativa che processua.le, ben sv-iegabile che la domanda assuma la forma di un decreto .¥ cio, di un atto amininistrativo. La legg prescrive che il decreto sia rnotivato. Poich, come osservava g-iˆ il MORTA;RA, la richiesta del Prefetto mira Ç alla tutela dell'ordine pubblico in materia gittráisdizionale >l; da ritenere che la motivazione debba illitstrare pi le ragioni di pubblico intf}resse a fondamento del decreto, che non le ragionái giuridiche. D'altra parte, non va dimenticato che per tiitti i ricorsi in sede di regolarnento di girisdizione stata recentemente afferrnata la suprfiuitˆ dei motivi (Oass. Sez. unite 14 maggio 1949, Ç Giur. Oompl. Oiss. a-iv. È 1949, Il, vol. XXVIII, pag. 370). Il prevalente interesse pubblico posto a base dell'inten;ento prefettizio non sminiiito.. dalla considrazione che le parti possa.no, praticamente, annullarne gli efjetti, non presentando il ricorso entro il terrnine di trenta giorni., il che d -218 á irnporta decadcnZlL (Cass. 1¡ ottobre 1947, Ç Set.t. Ca88. >> 1947, 29'7). Nulla vieta, a noBtro avviBo, che il Prefetto ripropongn la richie8ta (}mettendo un 8econdo decreto,á il ricor8o che la parte riprc: wnta88e al'la Coráte suvrerna, in ba8C a que8tO secondo, decreto, non ciovrebb¤' e88ere impedito dall'art. 387, genericamente ina,pplicabilc al regolamento dái giuriBdizione (Oll88. 23 aprile 1949, n. 976, (( Ma88. Foro It. È 1949, 205). Co8í delin<}ata la natura dela richie8tli prefettizia, di,vicne chiaro corne il ricorso, con il quale In parte pi diligente 'ínve8te la S¥uprema Corti' della que8tione di gfariBdizione, non altro cheá il mezzo proce88Uale di pre8enta,zione della richiesta prefettizáia, non giˆ tina domanda autonoma. sorretta da un intere88e a s 8tante. Di tale rnanc< l!/iZa dái atltonom-ia, e delZ'impul8o pubbliciBtico informante tutta la procedttra del regolamento richie8to dal preffJtto, sái ha un Becondario r"ifte8so nell'e8onero dal deposUo pe'Iá il ca8o di soccombenza (3-04 n. 2 o. JJ. c.). E' noto, invece, che 8econdo una gáiurisprudenza coBtantiBsáima (Ca88. 31 marzo 1950, n. 877, Ç Ma88. Foro lt. i> 1950, J87; per un caso particolcire, Ca88. 19 gennaio 1950,n. 161, ivi, 34) il regolarnento di giuri8dizionc dev e88ere obbligatoriamente preced1ito dal deposito : con l'effetto che un regolamento di com petenza, inveente queBtioni di gáittri8dáizfone, deve e88ere dichiarato inammi88ibile per omf,J88o rlepo8ito, non e88endo posBáibile la converBione del primo nel Becondo. Analogamente, nori pu˜ ammetter8i che il r(}golamento rfohie8to dal Prefetto p088a conávertir8i i un regolamento 8U iBtanza della parte. La ráichieBta del Práefetto co8titui8ce 1m presu.p:poBto d(}l ricorBo: n la dichiarazione della parto di Ç far propria È la richieBta prefettizia pu˜ 8piegare alcun effetto, non. potendo il privato 808tifuir8i ad tm organo della Pubblica ammini8trazione, per eBercitare un potere solo ad e880 ris(}r ávato. Tanto meno il privato pu˜ mantenere in vita 1ina 1áichie8ta che l,autoritˆ amminiBtrativa ~w. revocato con un 8UCCe8sivo atto; giacch l'atto di revoca., immed-iatamente fJffiaace, non 8U8cetti7Jile n di annullamento n di pa.rali8i, non, Bolo per opera del privato, ma neppure per opera del giudice. (A. C.) IMPOSTE E TASSE -Sovratasse Multe -Riduzioni di pene pecuniarie Indulti Condoni Differenze (art. 63 legge 1 aprile 1929, n. 4) -Accertamento -Reclamo Azione amministrativa e giudiziaria -Non necessitˆ del previo esperimento della azione amministrativa. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1421-50 Pres. : Pellegrini, Rel. : Gualtieri, P. M. : Eula -Finanze contro Consorzio Agrario Perugia). La riduzione delle pene pecuuial'íc -che, a uorina dell'art. 63 della legge 7 aprile 1929, numero 4 sulla. rep1;essione delle violazioni delle leggi finanziMie, l'Intendente di Finanza o, in !:lede rli reclamo, il Ministero per le Finanze pu˜ eone.edere, indipendentemente da un indulto, mediante provvedimento amministrativo suscettibile di as~mmere contenuto negoziale ~ ha natura giurillka ben diversa. dal condono di una peua pecuniaria o (li altra sanzione civile coBcesse me.: á; diante provvedimento legislativo~ Codesto collllono -quando non sia líiversa. mente regolato dalla legge speciale -eacle sotto la disciplina dei prineipi fo1ulame11tali che regáolano l'indulto tli carattere penale a meno elle Pssi non ásiˆno incompatibili con la nw.tPl'ia cui si rifersce la sanzione condonata. In pa1áticolare. al condono civile -quando la legge nulla tlispongi1 -- applicabile il principio generale 8CContlo il ip1ale l'indulto opera per volontˆ. della leggŽ indi tl:iipendentemente da qualsiasi pattuizione fra 1'01ágano che deve a.pplicarlo e il dttatlino che ne voglia beneficiare e pu˜ esse1áe applicato anclte prima che la sentPnza
  • ile. A parte il l'i('.hiamo, fuor di proposito fatto nel ricorso, dell'art. 345 c. p. c., la Oorte osserva che la censura in esame pog'gia sopra una concezione del tutto erronea di quello che , in linea generale ed astratta, il condono di una pena peá cnniada. o di altra sanzione civile, concesso con decreto del Oapo dello gge present˜, secondo quanto risulta dagli atti, rituale domanda di rimborso all'Intendente di finanza ed anche al Ministero delle finanze, e tale domanda fu rigettata con provvedimento amminh1trativo prodotto in copia dal ricorrente. Ad abundantiam va poi rilevato che il cita.to art. 47 del decreto legge 9 gennaio 1940 n. 22, conformemente all'art. 143 della legge del registro, contempla dei ricorsi di carattere gerarchico e non giurisdizionale e che nei casi in cui contro l'atto amministrativo di accertamento del tributo ammesso il ricorso gerarchico, il pi:evio esperimento della procedura amministrativa, come si desume indirettamente ma in modo non equivoco dall'art. 148 della legge del registro, non condizione sine qua non perch l'azione giudiziaria possa essere promossa e proseguita. Il llifetto del previo esperimento della procedura a.mministratiYa o la procedura amministrativa. o la proposizione dell'azione gindiziaria prima che siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda in via amministrativa pu˜ avere giuridica rilevanza, a mente del suddetto articolo 148, ai fini del giudizio delle spese, ma nella specie non rkorre n l'una n l'altra delle due suddette ipotesi. Un primo rilievo di ca1áattere generale ˜he pu˜ formularsi in ordine alla sentenza sopra trascritta) Û che) a parte il tono un p˜ vivaae nei confronti lielr/Amministra~'ione finanziaria) la Oort¤. Suprema ha fatto giustizia sommaria di tutte le varie tesi escogitate sia dalle Corti di merito) sia dai commentatori delle deci8ioni di qneste per giust- ificare l'accoglimento della tesi della ripetibilitˆ dei tribuU pagati per fruire del condono (si 'ceclano quf3ste tesi in Berliri: Ç Foro It. >> 1948, I) 865; Griziotti: Ç Riv. Dir. Fin. e So. delle F'in. ))' 1949, II) 59 e Rotondi: (Dir. e Prat. Trib. ))' 1949, II) 3). La Corte ha asclitso esplicitamente che il condonQ tributario sia una forma di rimessione in tennine dei con.tribite.n.U inadempienti, all'obbligo di imposta, e contro la f1mile ironia d'i alcnni superficia. li sorittori) e le ste'8'8e Mgomentazioni del, P. M.) ha affermato che il proáPvedimento dái applicazfone del áCondono tributario itn provvedimento amministrativa, sin pitre di mero accertamento. Questo era) precáisamente il presupposto fonda mentale della tesái dell'Amministrazione) la quale ne deduceva la conseguenza che una pronuncia gi1tdiziaria la qualfl. ordinas;;e la restitit~ione.della imvosta. pngafo si risolve?;a) sost{lnzialmente) áin u1i annnllamento del provvedimento ammintistra tivo di approva.cáionQ del condonáo oontro il divieto df}ll)art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 alleg. E. Per superare qáuesto ostacolo la O. S. 11.on pote,pa, natitralmente, seguire la semplicistica e infondata opinione ohe il divieto di annullamen to degli atti amministrativi da parte deW A. G. concer'~tiont:, il pregio di Çifuggire ai pái grossi ostae,oli ohe si oppongono alla accet tazione del principio della ripetibilitˆ d¤i tráibuti pa,qati per fruire del condono. Inoltre, ¤8S(L hq, dalla sua il van-taggio di confortare con princi71i di carattere giitridico una tesi che) proprio solo pet¥ aonsiderazioni extra giuridiche) aveva finito sempre per trionfare. ln'Cece) la motivazione della Corte S¥uprema appare 1m p˜ sommaria nella parte della sentenza che si riferisce alla. se¥conda mas.c;ima. Voler ricondurrfl la dispo8izione tlell)art. 47 del D. L. 9 gennaio 1940, n. 2, nello schema dell'art. 143 della legge di registro) ci sembra ahe avrebbe per lo ámeno richiesto wna pi este~a e convincente motivaz'ion- e. Appiar piii conforme al diritto) sotto questo aspetto) la sentenza della Corte d) Appello di llfilano del 13 Zti,glio 1943, (in causa Finanze c. Consorzio Derivat-i áVergella) la quale afferma che Ç inconcepibile la possibilitˆ di adire direttamente l'A_, G. Ordina;ria senza limite di tempo, mentre per l'esperimento del ricamo all'autoritˆ amministrativa stabilito un tennine per~ntorio >>á E l'argomento fon1damentale che ci sembra po.c;sa opporsi alla tesi semplicemente affermata dalla Corte di Oassciz:ione che la procQdura amministrativa prevista nel citato art. 47, non affrttto una várocedura di rioorsreventiva ad avvalersi del rimedio di cui all'articolo 1467 c. c. pienamente valida. La surriferita sentenza della Corte fft11prema merita incondizionata app-roiiazione. Si irwoca dalla rioorrente la applicazione dell'art. 1467 c. c., adducendo esser la ecc¤ssiva onerositˆ ijOpra'"Venitta riáella fase precontrattuale, subitp dopo la pr-oposta,, e ditrante il periodo. in. ('Uái e.~sa 8í er(J, impegnata CL mantener¤ ferma la 1>roposta stessa. Intanto una prima questione si pres.entava, i. E siffatto orientamento sembra senz'altro da approDare, peroh6 la disposizione dell'art. 1328 o. c. de1'e ritenersi assorben.te di ogni altra disposái.~ ááione dettata a tutela della volontˆ delle parti, le quali nel manifestarla devono, ovviamente, considerar áe il negozio che va a concludersi in ti1tta la 8lta 3ostanza, ed il suo áContenuto, e devono qttindi foner conto anche dell'equilibrio economico del 1áa.pporto. Il pwnto affrontato e dec,iso dalla sentenz!t in esame stato invece a.ltro: se, di fronte ad una proposta irrevooabile per 1tn certo tempo, la partf} 11ote8Sfl far valere la (iisp-o8izione dell'art. 1467 C. C; A.l rigu.ardo la, &Come critJtallizzata, , per cos“ dire, insensibile ad ogni fenomeno estern.o. Vero che, in tal modo. 80sta'Y1xzialmente, vj,ene a conifif!urarsi nna p1áeventiva rintmdia a far valer¤ le norme snlla ecoessiva onerositˆ j ma, a parte lQ oon.˜tiderazioni fatte sopra circa la applicabilitˆ di tal-i norme alla fa8e precontrattuale.¥ vg_ro altres“ ohe una tale preven.tiva rinnncia piena11wnte ammissibile nel n.ostro diritto po8itivo. Costit-zsce, que8to, il se{Jondo pvun.to correttamente deoiso dalla ásentenza ma¥s¥simata. Di vero, per sostenere ta.li tesi si doveva fa1á le'm sii un preteso princip~'.o di ind~rogabilitˆ. delle niorme di C'lti tratta8ij s“ che qnalunque patto contrario sarebbe da aonsiderare non produttivo di effetti giwridioi perch contrario a norme di ordine pvubblico. E sri. vuol vedere una assoluta analogia fra le norme áohe re,qol(JIJ'l,o la resciss.ione per lesione e q1.wlle di 01ti si tratta, per dedurne ohe come n.on ammessa la preventiva rin1uncja a far valere le norme sulla rescissione per lesione, oos¥“ non del pari ammessa la preventiva rin1tn¥Cia ad amJalersi dell'art. 1467. Pu˜, in proposito, osservarsi, con il S. C. che << la assimilazione di dne isl'ituti ai fini dedotti non ha aonsisten.za in q1lanto mentre la r~?o.is¥sj,one per lesione trova fondamento in una sproporzioni}_ _ delle prestazioni dovuta a fattori che importano itn oarattere di oaitsalitˆ soggettiva e una valntn. d ME' MMá-,., :: : : ~--------------... -!322 dr11u; sfaronmole ilel cu111purtame11to di 1wa del.le 11arti .~otto il profilo morale e sue:iale (sfrutta111ento dello nltnti báiBoyno), su cui quindi incide ind,ubbiamentQ. nn e;lemento di qrlline pnbblico, l'onerositˆ Mtpra.vi:ennta dip'lmde da causQ, ogyetfi ápe -E,¥traordinarie, estrnnec. alla volontˆ o alla ('O'/l,dOtfo ({ellf;J }J(l'/'[í )). 8i nella sveáciie nel campo, puramente l:íárivafo; tfro, di diritti attinenti a c;ont1áatti; in un, cai11Ji0, eio, in vni il potere disvositfoo delle p'f.l:d_i e" (~ssolu t> ni0n p<1u) ]Jrftenrlere la tutela stabilitn per g(l,ranNáre ai contmenti 1t1ui talá qnale eqttiv'(J,lenza nelle 1irestazi.oni corrispettive >>. Infine l,Enrietti: áin Ç Conim. al Cod. civ. ll di D,A.melio, F'inzi, ÇLibro delle Obbl. ))' vol.1, S. Tin qne&tione ha particolariá riflessiá in online ai coántratti stipnlati ácon richiamo allf}_ nonne df}lle condizioni generali pfir le fornit-ure militari, f!!PJ! TOVrtte 1eon D. 11'!. 30 g¥in.gno 1930, che a1l'atát. 31 11orfa,1110 la c:ln-u,~olu delle i1warL b-ilitˆ rlei premi contrat1w-li, ¤. ln oonsegáuente ass1vniz'ion¤ di ogni risoliio ineárente -aUo s-qu;i,libr“o del meraato da parte del priávato contl'S¥i in. Ç Resp. Gin. e Pre'(V. È, 1950, 320 - del táutto aonforme a quelle sop1rfl 1'ipJ1"tat¤. dellq,_ I Sezione j ed anzi pone la q1iestion1e della deeoárrenza degli interessi sopra un pii“ ampio piano. Che swi dann~ futiiri -e son quelli swi qnnli .¥1opratutto m'en_ ad inaidere la svaltttazione fili interessi now sian dovuti ex tunc, ma 80ltanto dal momento áin mii mq,n manáo si venga-no mat1trando, principio logico. In ,,_,'ía norma.le, nell'attribuire i~na somma capitalizzata con riferimento alla data in oui si v¤rifid˜ il fatto dann.Q.sQ, la gáitwisprudenza proávvl}deva. ad eliminare lincoooeniente prratioando una decit>rtazione pfJ.rOQ,nl1ta le sitlla somma oasi ottf31irtlta. Da ultimo pt!_raltro la Corte di Appello di Roma (swmt. 16 febbraio 1950, De Pasquale c. llfa8ci, in Ç A.rch. Rio. Oinr. È, 1950, 1060) e la G. S. (I Sez:., 19 gená naio 1950, n. 2478, BruádQi c. FF. f?S.; I Sez. :J agosto 1949, n. 2093, Ri1;ggeri c. Bonaldi ed altári in Ç Resp. civ. wáev. l>, 1950, 47), disoostanˆo8i da tal oostante giiirisiprudenzaJ hanno negatQ. la p1Jf1sib-ilitˆ dái proc~d.e:re a &ifjatta detrazione; onde non resta ora ahy insister¤. sul princ-ipio affermato dalla oitata sentenza n.. 538-50, cui fa á ade8ione, in ima breve nota redazionale, la Rivi t:fa, di Ç Resp. Civ. e Prev. È. liJ pQr tornare alla questione relativa alla :fn>di denz0 da.Ua, data di ]JrUbblicaz.ionu tfolla sentenzaÈ: s“ ohe non resta che rmgurarsi che il S. a. oonsolU ormai l'áinsegnamen.to frnpart áito oon le sii.e ctue pi recent-i sen.ten~I} emanaLr:: in materia, sen:w ulteriori oscitanzáe. (N. O.) REQUISIZIONI -Requisizioni effettuate dall'A. M. G. a favore di autoritˆ italiane. (Corte di Cass., Sezioni Unite, Sent.: n. 2555 -Pres. : Ferrara, Est. : Lorizio, P. M.: Eula -Comune Capaccio contro Limbardi). Le requisizioni di mezzi di trasporto (uella spe cie automobili) ~ffettnata d::d :governo militare alleato per le necessitˆ dell'amministrazione civile italiana -e non I)er i bisog'ni delle truppe di occupazione -sono regolate dal R. D. 18 ago sto 1940, n. 1741 e successive disposiz.ioni. Le relative controversie Jáienhauo, pertanto, nella competenza del Oomitato giudsdiziouale eentrale. La sent.en:;;a sop1áaindicafri pubblicata¥ nel Ç F'oro It. È, 1950, I, 1281. ffztlla competenza . E' accaduto che alcuni magistrati di merito, incaricati dell'istruttoria di reati riferentisi a !':inistri ferroviari, hanno ritenuto di poter allegare agli atti processuali le relazioni sopradettc, faá cendone l'ichiesta ai Oapi Oomps,1átimento com1wtenti, i quali, rivoltisi all'Avvocatura per sapere come comportarsi, hanno risposto di non poter provvetlere in conformitˆ, ostandovi l'art. 4 della cennata legge n. 372 del 1909. A tale risposta detti magistrati, ritenendo che la norma in esame fosse stata tacitamente abrogata dal codice di procedura penale del 1930 della parte relativa alla regolamentazione del sequestro degli atti e documenti dellaá pubblica amministrazione, .hanno ord.ipato il sequestro delle cennate relazioni á(Giudice Istruttore T1áeviso, 9 dicembre 1947; áGiudice Istruttore Reggio Calabria, 2 febbraio 1949). II. -Quanto avvenuto per questa fattispecie particolarmente interessante. Di fronte al decreto di sequestro, due problemi si presentavano all'esame dell' Avvocatu'ra: la detierminazione dell'iter procedurale di opposizione aJ provvedimento e la rappresentazione del merito della questione al supremo giudice di legittimitˆ. Per quanto riguarda “l primo problema accadde che, avendo le Ferrovie proposto incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 626 c. p. p., il G. I., il 27 febbraio 1949 pronunzi˜ ordinanza con la quale afferm˜, senza dimostrazione alcuna: a.) che non si verteva nel caso di cui all'articolo 628 c. p. p. ; b) che il segreto di ufficio, a cui l'Ammini strazione in sede di opposizione si era riportata, non esisteva; dando mandato per la immediata, incondizionata esecuzione del sequestro. Si osserva, a questo punto, per incidens, che, h'attandosi di materia, per qualunque persona, anche la meglio corredata di scienza giuridica, quanto meno opinabile, correttamente il giudice avrebbe dovuto fare saggia applicazione dello ultimo comma dell'art. 631 c. p. p., cio sospendere l'esecuzione dell'ordinanza con decreto, in attesa che la Corte Suprema potesse pronunciarsi sullo argomento, al fine di non pregiuldicare gravemente, con provvedimento che avrebbe poi potuto essere annullato, come in effetti avvenne, gli interessi non solo dell'Amministrazione, ma anche quelli non meno ragguardevoli dell'imputato. Poteva infatti il giudice agevolmente provvederl' che, una volta allegata, a seguito del sequestro, al fascicolo processuale la relazione ll“ inchiesta, qualsiasi ordine in contrario della Cassazione che dichiarasse nullo l'ordine di sequestro non avrebbe potuto riparare le conseguenze del provvedimento eseguito e poi annullato poich, quanto meno il giudice stesso, se vogliaá escludersi che le parti per lo stato dell'istruttoria non potessero prenderne visione, avrebbe potuto essere influenzato, contro l'imputato, dalla lettura della relazione sopradetta che non era consentito impedirgli. Poich a tale sospensione il giudice non ritenne di addivenire, non restava altro all'Amministrazione che di ubbMire consegnando gli atti dei quali era stato disposto il sequestro. Avverso 1'01ádinanza 27 febbraio 1949, con cui era stata respinta l'opposizione in sede di incidente di esecuzione, le Ferrovie proposero JJicorso pel' Cassazione che dallo stesso giudice fu dichia. iáato inammissibile. Fu allora presentato ricorso avverso questa ordinanza di dichiarazione di inammissibilitˆ del 23 marzo 1949 e, finalmente, dopo le suesposte peripezie (Û il caso di cos“ definirle) si potette provocare l'esame dellaá questione (non ancora per -225 la parte relativa al merito naturalmente, ma solo per quella relativa all'obbligo che il magistrato istruttore aveva di pronunciarsi sul merito onde ricorrere, se del caso, avverso questa pronunzia) da parte dell aS'uprema Sorte. Oome la Cassazione abbia deciso giˆ ..stato segnalato in questa Rassegnaá (1949, 186): la decisione, indubbiamente corrispondente ad esigenze di giustizia sostanziale, anche se dal punto di visfa formale pu˜ dar luogo a qualche perplessitˆ (cons.: Pannain, In tema di incedenti di esecuzione : Ç Arch. pen. È, 1949, II, 417), si risolvette nell'ordine dato al G. I. di Reggio Calabria di pronunciarsi sul merito, cosa che fino allora non era avvenuta. III. -Ed il G. I. sul merito si pronuncio (ordinanza 26 gennaio 1950), rigettando l'opposizione proposta dalle Ferrovie dello .Stato avverso l'esecuzione del cennato decreto 2 febbraio 1949, con cui era stato ordinato il seáquestro degli atti dell'inchiesta amministrativa concernente il sinistro ferroviario avvenuto 1'8 dicembre 1945, presso Bagnara. Le Ferrovie proposero ricorso avverso l'ordinanza 26 gennaio 1950, ricorso che, a Sezioni nnite, stato deciso nel senso di cui alla massima che si annota. Nel testo della sentenza sono confutati gli argomenti con i quali, contro la tesi della Amminstrazione, il P. M. aveva concluso per la reiezione del J¥icorso. Il P. 1\1. ha sostanzialmente sostenuto che il codice di procedura penale del 1930 (art. 342) avrebbe regolato em novo l'intera materia della exibitio di atti eá documenti della Pubblica amministrazione, nonclt il .sequestro di tali atti e do cumenti; che l'art. 4 della cennata legge del 1909 dovrebbe ritenersi abrogato per incompatibilitˆ; elle, altrimenti, opinando, si giungerebbe allo assurdo che le inchieste ferroviarie .godrebbero di assoluta inviolabilitˆ, mentre non ne godono neppure i segreti politici e militari (art. 342 e 352 c. p. p.). La Corte Supi.áema ba rilevf!'tO che. qu_est'ult~mo argomento, di natura. impressionistica, non fondato, in quanto non áesatto che i segreti politici e militari siano nl/eno tutelati; vero anzi il contrario, secondo gli articoli 342 e 352 c. p. p., da cui si rileva. che gli atti ed i docu-. menti che concernono segreti politici o militari non possono essere sequestrati. Fatta giustiz.ia di tale argiom'ento, la Corte, considerando che il fondamento dell'articolo 4, della nota legge del :1909 Ç non sta. tanto nel segreto di uffieio (ragione formale), quanto nella tutela dell'interesse patrimoniale della pubblica amministrazione (ragione sostanziale) )), e elle << le inchieste di cui si tratta non sono dirette tanto all'accertamento di responsabilitˆ penali, quanto a fini disciplinari e tecnici È, pur ammettendo che il principio di cui a.Ila norma. suddetta non sia ;pi all'unisono coll'affermato dovere di esibizione, valido in materia processuale sia penale che dvile, ha ritenuto che fra i due sistemi non esiste incompatibilitˆ. Non sussistendo impossibilitˆ giuridica di coesistenza delle norme di cui alla legge del 1909 ed al coldice di procedura penale del 1930 da. ritenere, ha. detto la Oaássazione, che gli atti relativi alle inchieste sopradette non possono essere sequestrati. E' stata, cos“, accolta la tesi dell'Amministraá zfonc, con quelle conseguenze di ordine pratico di particolare rilievo che agevole rilevare. (li'. c.) \,: ' '""";: ~ áᎠ_... ~ K~ ~ ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO ATTO AMMINISTRATIVO -Illegittimitˆ dichiarata dal r:consiglio di Stato -Azione di risarcimento danni -Estremi. (Tribunale Caltanissetta 23 settembre 1950, Pres.: Velia, Est.: Scarpinato -Di Prima contro Prefetto di Caltanissetta). L'azione di risarcimento dei danni derivanti 1lall'annullamento per illegittimitˆ di un atto amministrativo pu˜ essere accolta sol quando ricor1 ánno due estremi; la lesione di un diritto soggetá tiYO perfetto e la rt)Sponsahilit, per colpa (nella specie stata resp~nta la domanda di risatcimento Jl1"0>. La 8enten;.;áa 22á mnggio 1946, n. 631 Bruz,zoni c. Pronza.to delle Sezi'.oni wwite della Oorte Suprema l'itata. nel testo, cosi. testualmente 'massimata : Ç Dovendo e.itcl1idersi eh.e nel sistema del nostro di1áitto p1l.bblfoo vositivo esista un d-iri.tto del cittadi- no alla legittimitˆ:á degli atti d<:-lla. J>. A., la. illegittiinitˆ formale ed obbittiva deglái ntU stessi nonbastri da sola a creatáe nel privato a (lr, presupposto 111 inimo indispensabile d-i ognái 1áesp01'1.sabUitˆ ]>Cl' -illecitoÈ. Negli stessi sensi si consulti. anche App. Milano 10 marzo 1947, Com. Rrem1wio c. l111'fWníZ'Z'i.¥ i11 Rez>. Ç F'oro It. È 1947, 3GO, n. 23 . ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITË -Occuá pazione di urgenza -Convenzione per determil]_a:;ion~ dell'indennitˆ di espropriazione -Natura -Contratti dello Stato -Approvazione Natura. (Corte di Appe~lo á di Bari J7 maggio-30 agosto 1950 -Pres.: Ciacc1a, Est. : Eliantonio -Fusco contro Ministero Difesa Aeronautica). 1¡ La convenzione con la quale trai ente espropriante ed espropriato si determina l'indennitˆ di espropriazione negozio giuridico di diritto pnhhlico che si inserisce nel 1procedimento di espro -227 pria.zione soltanto se avrenuta dopo la dichiara- 7.ione di pubblica utiliti“ e quindi in pendenza del . proceclimen to di espropria:,zione_ Qualora inYece la detta convenzione, ancl1e se preceduta dalla occupazione di urgenza, e faccia esplicito l'iferimento al successfro decreto di esipro priazione, interrenga prima della dichiarazione di pubblica utilitˆ, costituisce una compravendita di diritto privato ed il ntlore dei beni va determinato con riferimento alla data del decreto di espropria- 7.ione. 2á0 La norma r!eil'aiát. 19 della legge sulla Contabilitˆ generale dello Stato, per la qua.le i contratti non sono obbligatori per la pubblica Amministrazione se non dOipo fa superiore approvazione, una conrlizione sospensiva, per cui, inter-á venuta, pendente la condizione, la dichiarazione di pubblica utilitˆ, la convenzione stessa non coxtHuisce elemento integrativo del procedimento di espropl'iazfone, ma un contratto di compirar<> nd“ta ad esecmdone diffe1'ita, ed il va.Jore dPi h<>ni ,-a determinato con riferimento a.Ila data. del d PC01árto di espi-op1áiazione. a) Laá prima utaS.'thna non sembra che abbia sc quito l'insegnamento della, (]orte Suprema in ma teria. L'elemento fin'o'/'a, considerato dalla, gi11ri spr11.den:sa pereh,) la conven;:ione ,fra .Ente espro priuntf} ed il pr;ato espropriando, sia essa limi tata altri determina.zione dell'Indenwitˆ', sáia cli e cmnprerufa, anche il trasferimento del dominio_. 71ossa, con8idera.r8i nego.~áio d'i dáitto á71ubl!lico, che inerisca al vroccdimento espropriatfro, la volon tˆ llellc parU di st,1biUre conscnsualm.ente l'in tlennitˆ che doávrˆ eSSC'/'(J depos'ifata nella Qa.ssa rl1positi e presti.ti, detaminata nel pri¥Fato con tra.ente dal fatto vhc, essendo ."!tetto in'iziato 1.m }Jl'OC'}rlimcnto di esz>rop1áiazionc, Cfjfi domáˆ, ôH' /Uftabáilm,ente subir11e le conseguenze. Tale elemento, sembra snss'istcsse nel caso de ciso; si trattava di nna occupazione di urgenza per l'ampliamento di un Aeroporto, a.m:enuta nell'a.go sto 1942; nel r1igno Hl-t! era stata conconlafrt mwichet1olmente l'indennitˆ di espropriazáione; 11cll'aprile lf)-J.fi j'it ff]>J>rorr1.to dal 111áinistero iil pro,qetto rii 111as., lil4G, I, 222 e sen.tenzn 21 1nagyio 1948. Comune di Roma c. Arduini fri Ç R:iv. dir. pubbl'ico >> 1948, parte Il, pug. 428 drt ritcner.~i una esproprfozione definitiva anticipata, e che il JYíô delle volle, appwnto per l'urgenza ed indifferibilitˆ delle opere che la giustifica, queste 80110 nompi'11te 1wi111a che 8ia ema.nato il decrrto di l'8J11áopriazion1á. non 8<.m1l1rn poterRi ('8rl11rl1T1' che itn procedimento di e;;;propriazione sia á1111.~ áiato con la occupazlonc di urgenza detf}r111inata dalla urgente necessitˆ di compiere l'opera. D'altra parte l'istituto trnva la sua rcgolamenfo.;:;'ione sulle n01árne della legge fondamental¤ F1111/a cs1náo1wia:<:áionc JJCi' musa di JJ. u., n pos8ibilc 1áicondttrlo ad alt1áo analogo .del diritto 0 p1áfrato. N avrebbe rilevanza l'ossercazione che esso sia un sem7Jlice atto prepffratorio, perch qui non si tratta di un singolo contratto, ma di un procedimento complesso. D'altronde se si intende riaR81/ mtir¥e 'l' es.p1'opriaZ'ionc nell'aUo C0'/1!Clusiá1tJ di 1'8S(t ldecreto prefetti.zio di occupazáione definif'ivˆ J tutti gli altri che lo precedono, nella cprocedura normulc, sono prepa1áatori, mentre appunto perch si trattu rli un proccdnento complesso si derc umm ettere che qufflsiasi atto ernanato in ¥oirt dei poteri confcrit-i dalla le,qr1e fondm11entalc, 1á c.he tenda a.Uo sropo ultimo della csecu::::ione df!l'overa 1ncdiante la. procedura di c8proz1riaz'ion1á. dia a. quc.<1ta fo.iz'io. l'ero clu; [(i 8ttz1re111a Uortc con le 8r"nten.~á1á del 10 febbraio 19HS in << Foro Itul. >> 1988, 1, 46~, e 18 111 arzo 1947 fri 1. 579, e con altre indicate in notn, ha rifonuto áil cu'l'attcrc J!ltbblici8tiráo di shnili conwm.zion i 8t'i]Jnlate in tl~1n710 :-;ucr<>i-siro alla dichiarazione di p11.b11lim uti1Ur“, ('(( allorch 'il JHáor¥('.~.~o rspror1rintil'o 11e 8ia stato il motivo detfrminr1nte, ma da os:wn,are in 11ri1110 luogo clic nl"i Mási esaminati dalle 1wedcff<' rl<'f'isioni non e'era stato decreto dái occupwdo111á di urgen.w., 7wcordinnta, aJla occupazione dcfi11itira. ('(/ in Rr:r~o11do luoqo si tratt((,ra cli co1npr1ir1"11dita. e non di snnplice ffccordo sullu indennitˆ. Non eon8ta cheta giurisp1"uden:;;ri sinsi oNáupata della natura, publ!liea o pri1;ata della, ˜onvr11:~áio111á pa ht sola. detr'r1ninaZ'ione itcl.Vinclennitˆ a 81'f! U ito di decreto di O(ácupazfone di, ur,qen.za 7wr opere permanenti, ma ci sembra elte ffnche hr (jll('sto caso ad a. m 11qr1ior ragione la soludowá á11011 debba differire da quella non illustra.ta. PC/'(}t se vrro che nf3i precedenti ca8i, la dcl'i sirme stata. determinntrJ, da17a cirnostwnzáa '~'"' era stata dichia.ratn lrt 7n1.71l!lica uf'il'itˆ dell'opera o era .inno particolarcqgiato di esecuzione, ci˜ tro1xt la sua spif},qáazione nel fatto che, rnnncando hi occuj'ia:tionc di á11-rgen:-;;án) il Jll'oŽed11cnto eszwovriati:vo si.inizia con tale dich:iarazione, c trattandosi di co1npravenrlifo, e non di .<;1)111.plice fis8azione dell'i.ndenn'itˆ, -il 111otiro iletenwinante per il priralo di ciddii;cnhá1á alla 'l'l'ttrUta quello clic il suo fondo trovasi giˆ comJJn'SO fra qtielli soggetU ad es,propriaz“one, per cui 1u comprnrcnditi non che un Mto integra.tivo ,z,.ua uspropriazione, tcndf3nte ad eliirl!ina.re il procedimento della perizfo pre1oisto dagli articoli B1 <' se,r111enti e quello yiudiziale di cui all'art. 51. l dne surtccennati clementi clái fatto, che costituiscono áil presupposto per attri.buire natura vubblicistica alla co'tnpra1xndUa in penden.za. dcl procedimento espropriath'o, concorrano nf}lfatto arnmi'.nistrat-ivo che aiitorizza la oocupa.eiione rli 11r9cnza cli carattere rlefinitfro) non potenrlo8'i r.ont<' 8farr elle r.O'f/ t88a 'il 7náor:cdii11l''flfo di 1ás71roprir1 .J:. -----~-">?)",~~Wcd.¥á.:::á-áá:::.:.áá:.::áá.:::á"'~'"á::áá=~.:.:.:...-~--------------á....á.:.áá..:ááá:áá:cfT]S'"']<'.'i!WlJW!iJWJ ¥ .....1.áEál.fl"il@ll ázá:-:á -228 zione sia áiniziato e siano deterrninati i fondi da f!spropriare. Da quanto sopra esposto si pu˜ dedurre Che se ritenuto negozio di diritto pubblico la compravendita avente come moti'Go deterrnáinante il procedimento di espropriazione in, attoJ a maggior ragione tale sái deáve considf}rare il negozio gáiuridico limitato alla determinazione dell'indennitˆ) verch rnentre nel prirno caso l)Ente es-prnpriante) ottenuta la dáisponibilitˆJ del fondo) pot1'ebbe rináunziar alla facoltˆ di esproprio) per cui la vendita rimarrebbe regolata dal diritto priá vatoJ come sta.to ritenuto dalla Suprema Corte (sentenza 18 aprile 1929 in ÇForo !tal. È 1929, 1, 768)) nel secondo caso la convenzione in tanto pu˜ avere efficacia in quanto si pf!rv-iene al decreto di espropráiazione. Che se l)espropáriazione fosse abbandonata) la convenzione) limitata alla determinazione deln.ndennitˆ) rimarrebbe caducata per mancanza dái causa. Pr cui la conclusione del procedimento espropriativo essenziale a tale convenzioneJ che con esso indissolubilmente con nessa. b) Anche la seconda rnassima viziata da evidenti !3rrori di dáiritto. Non precisa la sentenza se l)art. 19 della leggáe sitlla Contabilitˆ generale dello Stato costituisca una condizione sospensiva propria o dái fatto J o una condicio iuris. Soembrando pi attendibile quest)ult-i-lna ipotesi) la .~entnza in contrasto con la gwisprudenza costante del Consiglio di Stato (vedái Ç Rel. Cons. di Stato È 1941-46, volume Il) pag. 50 e segg.) e di quella pi recente della Suprema Corte (sentnza 15 marzo 1947, n. 390, in Ç Rep. Foro !tal. È, 1947, col. 46, n. 44; ma vedasi) nel senso che l'approvazione non inerisce alla perfezione ma soltanto condizione di efficacia del coni.ratto) (Cass. 16 maggio 1941, Damiani c. Silvestri) in Ç Giur. It. È, 1941, JJ 1, 662) per cui l'atto di approvazion rappresenta il consenso delfAmministrazione a.Z contratto a dáifferenza della condicio iuris che elemento estrinseco del negvzáio J ad esso preesistente ed attiene non al consensoJ ma ad 1.tn presupposto stabilito per legge) senza del quale il contratto) giˆ validamente formato) non pu˜ avere f!secuzione. Per cui erronea l'affermazione della sentenza doversi considerare la convenzione del giugno 1944 quale contratto ad esecuzione differita) ma non dice a quanto lascia presumere che si debba intendere differita alla data del decreto di espropriazione, perch a tale data andwva fatta la valutazion dei beni) mentre come si chiarito) Fwpprovazione non attiene alla esecuzione) ma al perfezionamento del contratto. La sentenza inoltre sembra viziata da contraddizione neái termini dal che deriva un evid(}nte errore logico e giuridi'.co perch mentre prima afferma che la conven.'l!ione era sottoposta a condizione sospensiva) e quindi esguibile solo dopo l'approvazione) dopo parla di contratto ad esecuzione differita) e fa coincidere l'esecuzione col decreto prefettizio diá espropriazione. (P. L. S.) REQUISIZIONI -Requisizione di qutovei9lQ.-, ,Perdita -Obbligo di indennizzare laá perdita con. una somma predeterminc,ita. Debito di valuta -Mora nel pagamento -Effetti. (Tribunale di Genova 9 settembre 1950 -Pres. : Martino, Est. : Scaduto -Soc. An. Bertele contro Se. Pr. Al. di Imperia). I/indennitˆ dovuta per la perdita di un auto carro, allorch l'Amministrazione requirente si i,;ia. contrattualmente assunta il rischio della per dita stessa, entro un determinato importo,*costi tuisce obbligazione di valuta e non di valore. In conseguenza non 1pu˜ tenersi conto della so pravvenuta svalutazione. Tuttavia se esiste la mora dell'Amministrazione requirente dovuto, oltre gli interessi, il maggior danno di cui alla ultima parte dell'art. 1224 Oo tlice civile. La prfrna rnassima appare ineccep“!Jile. La predeterminazione della somma che l' Ammi nistrazione si, obbligava a pagare nel caso si fosse verifiaato itn deterrninato evento (perdita del l' aittornzzo) funzionava come liquidazione con venzionale del danno che quell'evento produceva. S“ eh eJ questo verificatosi) a carico del debitore sorgeva automaticamente l'obbligo di pagare la somma giˆ pattitita. Il debito veniva cos“ ad es sere costituito fin dall'origine da una somma di da.naro J e come tale insensibile alle oscil"f,.a,zioni del valore della moneta. Al riguardo) pu˜ veders'i) per u.na questione ch si presenta con una certa analogia.) la sent. 2007-49 della C. S. ). in questa, Ç Rassegna È, 1949, 270. L'altra massima merita di essere chiarita) con riferimento alla svalutazione monetaria. Occorre cio stabUire se lli sopravvenuta svaluta,zione co Mituisca di p!!r s quel maggáior danno cui fa ri ferimento l'ultima parte dell'art. 1224 c. c. La questione stata giˆ esaminata in questa stessa Ç Rassegna È, 1949, 223; ma non sembra superfluo richiarn.a;;áe su d-i essa l'attenzione so pratutto dopo una precisa presa di posizione da parte d!!lla O..8. Questa) infatti, con recenti sentenze emesse su conformi conclusioni del P. M. (6 marzo 1950, n. 568, Balocco c. Oalzij“oio Taddei) e 25 marzo 1950, n. 839á, ditta Pinna c. Virdis J. in Ç Resp. Oiv. Prev. È 1950, 326 e 337) ha fermato il principio che nelle obbligazioni a'G(}nti per oggetto una somma di danaro) il danno derivante dalla mora risarcito con la corresponsione degli interessi) mentre áil maggior danno derivante dalla svalutazione monetaráia subordinato alla dimostrazione che in concreto ne vnga data dal cred-itore) non essendo all'uopo sufficiente per tale dimostrazione il fat.to opbiettivo della svalutazione. All'uopo la seconda delle citate sentenze cos“ motivata: Ç Quando áinvece si tratti di obbligazioni avf)nti per oggetto una somma di danaroJ vige il p>rincipio nominal-istico per cui (art. 1277 Cod. civ.) il debito .~ái es_t-ingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e al suo va-á lore norn;!naJ!!. E dal. gior:no de,lla mora sono do: vut-i gli interessái legali anche se non erano dovuti precedentemente ed anche. se U creditore non -229 prora di at'61' sofferto alcun danno (art. 1244 cái tato codicf}). Ç]>(}]'tanto, se, in caso di inadempi11w11to di obá bUyazfone vecttniaria, fra la scadenza dell'obbligazione o la costituz-ione 'iri mora del debUore ed il pa,r;arnento del debito sia sopraggiunta la S'll"aliitazione monetaria, normalment il debito resta estinto, in virt del suenunciato principio, col paga1nento della somma noiwina1e dovnta e degU i-nteressi. In tanto am¥ˆ, in tal caso, U debitore diritto n conseguire, in aggfonta alla, somma per il valore 110111.inale dovutog'li f} agli interessi, iin altra quantitˆ di denaro che costituisce la diffe1 ácnza, fra il potere di acquisto della moneta a1 momento della, scadenza del debito ed il diminuito potere di acquisto al momento df}ll'effettuato pagamento, in quanto egli dimostri in concreto che dal ritardato adem:.imcnto dn 1J1arte del debitore, la, c11 i mora deve oosUtuire quindi la causa efficiente, gli sia, per la svlilntazionf} nel frattempo sopmgginnta", deri11ato effetti-ca e concreto danno_: come amxri'ebbe; ad esempio, nel caso in cui sái dimostri che, a causa della mora del debitore, il orl?ditore non pot alla scadenza della obbligazione acquistare nn determinato bene che ave1?a giˆ allora formato oggetto di conváenzione e per l'acquisto del quale occorra og,(fi un rna,qgior prezzo, secondo il nirnvo potere di acqitisto della moneta. Ç Pu˜ allora il crfditore invocare l'lipplicazione dcl 2¡ comrna dell'art. 1224 succitato per cui al creditore ohe dimostra. di 0. Inoltre le due menzionate sentenzf}, e P'iô esplicitamente la seconda di esse, hanno fermato il principio che ln richiesta dei 11iaggiori danne, fondata. sul capoverso dell'art, 1224 e, e,, non prit˜ esser jornrnlata pr la prima rotta in appello, costituendo essa domanda nuova, A questo prozwsito la sentenza n. 839 espone quale sict l'esatto imlore della disposizione por tata dnl primo 001n111n dell'art. 345 c. p. c., non l/lO(l_ijicato per questa varte dalla reeent Legge 1± luglio 1950, n, 581: cc Deriva l-'altra consegnen.Z{L che non .potevamo il Virdis e liNsconsorU, quali creditori di somme ili denaro, chiedere in appello il risarcirnento d'i danni conseyu¤nti alla sopmggiunta svalittazione e elle si sarebbero rffifieati prima della sentenzáa impugnrda, fcwendo f'nrt. 345 ood. proc. civ. ec cc;:ionc al dicicto di 11 uorc domande in appello solo per i tfonni sofferti dopo la 8Cntf}n.<:a stessa. E moJe a proposito i resistenti fanno richiamo a vre cedenti pronuncie di questa CorteSuprema (sen ten.za n. 830 del 29 111aqgio 19±7, Aohiero c. Soc. A.n. Azienda Colori._. e sentfJnza 1391 del 9 settembre 1948, Gurci c. STEPER) in cui si dichiarato ohe << l'applicazáione del criterio di ralntazfonu peeunin1¡iCL del danno J!Uñ C88ere sollecitata JJer la vrinw volta in grado di a71pello_. affinch sfo 1'ista7Jilita la equiralon.:m tm la prcstaz,ionf} e l'elemento partimon'iale i:cnu to 111 eno per l'attiv'itˆ dannosa del debitore>>. Tali pronuncie riflettono casi di risarcimento di danrlii causaU da fatto illeoito e potrebbero riguarda1áe anche casi di risarcimf} nto di da11ni 'in siirrogazione di adempimento in forza d'i obbligazioni aventi per oggetto prestaz- ione di cose diverse dnl denaro, nei quali la, s1;alutazione monetaria inerisce direttamente sull'oggetto 1wincipale d1?ll'ade111pitnento dell'obobligazione e 1wi quali l'estáinzione del debito in tanto S'i pu˜ avere, in quanto, pe1á le fatte osserváazion(, della sopraggiunta svalnta.zione monetaria si sfrJ, tenuto conto del df}terminare la somma costituente l'equivalente economico dell'oggetto della non adempiuta prestazfone. In tali casi yli effett'i della sopraggiunta svalittazione monetaria si riflettono sull'oggetto df}lla prroposta domanda principale spiegata in primo grado ed in questa debbono rUenersi per implicito compresi È. cc Nel caso di obbligazione pecuniaria invece, ottenendosi l'est-inzfone df}l debito col pagamento della vattu#a quantitˆ di moneta per il suo 'IJ'alorlJ nominale e dei relal'ioi interess,i, le lamentate coná seguenzo rlfJlla svalutazáione monetaria si presená tano coine ulteriori e maggiori danni che vanno al di lˆ del mero inadempirnento dell'obbligazione. E in tanto am1nessa la domanda d'i risarcilrnenf;o formulata, per la prima L'alta in appello, in quant'..I Si presentino tali danni come l'effetto della svalntazionc monetaria o dell'a,r![lravamento di essa rerificatosi dopo la wnten;;áa appellata È. (N. G.). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI PUBBLICAZIONE SULLA ¥.GAZZETT.d UFFICI.ti.LE¥ la possibilitˆ di valersi del potere cunferitogá!i dall'ar I 1. Legge 26 agosto 1950, n. 860 ((;. lJ. n. :153): Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. -Ai sensi del preciso disposto dell'art. l la legge si applica anche alle dipendenti statali. 2. D. P. 17 ottobre 1950, n. 862 (G. U. n. 253): Norn1e per l'attuazione cleUa legge l2 .maggio 1950, n. 2~0, contenente provvedimenti per la colonizza.zione dell'Altopiano della ::ma e dei tc1ritori jonici contermini. Si veda in questa " Hassegna ¥, 1950, pag. 140, 11fl 4. 3. D. P. 30 luglio 1950; n. 878 ((;. U. n. 260): Norme di atá tuazione deUo Sta.tuta della Regione Siciliana in materia di Opere pubbliche. -Importante l'art. 3, sopratutto come base per la formazione di criteri generali sul concetto di " prevalente int¥eresse nazionale '" concetto che spesso i!'icorre nella ripartizione delle competenze tra :Stato e Regione, anclle in campi diversi da quello dei Lavori pubblici. 4. Legge 4 novembre 1950, n. 888 (G. U. 11. 265): Compensi a fa.vore dei componenti e .~egretari delle commissioni, consigli, comitati e co“leyi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento .autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento a.utonorno. 5. D. P. 28 luglio 1990, n. 895 (G. U. n. 268): Approvazione del nuovo regolamento per la esecuzione deL nuovo T. U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e La cessione degLi stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle PubbUche Amministrazioni. Notevole l'art. 2; non appare peáraltro molto opportuna l'inserzione dell'ultimo comma, elle meglio avrehbe fatto parte di istruzioni di carattere interno. 6. Regolamento del Senato della Repubblica -Modifica zioni (G. U. n. 282): Com' noto l'osservanza del regolamento dei due rami del Parlame11to viene accertata in modo vincolante per tutti in base alie dichiarazioni dei Presidenti delle due Camere, ai quali spetta di dare atto che la legge stata regolarmente approvata. -Non possibile sindacare l'eventuale inosserva11ze dei regolamenti in questione, che costituiscono i cosi 'letti interna corporis. Anche il Presidente della Repubblica, ove riscontri una violazione del Regolamento delle Camere, ba solo ticolo 74 della Costituzione. 7. Legge 30 novembre 1950, n. 996 ( (;. U. n. 293) : Def“niá ti.uitˆ dei provvedimenti adottati dai Prefetti in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. -Su questa legge abbiamo giˆ espresso il nostro pensiiero nettamente contl'ario, in sede di esrume dell.a relativa proposta di iniziativa parlamentare (V. in questa Rassegna'" 1SW, pag. 162 e 183). Indichiamo qui di seguito altre ragioni 1“el nostro dissenso elle scaturiscono dall'esame della legge, specie per il procedimento s¥eguito nella sua formazione: 10 La legge stata approvata dalle Commissioni Legislative, mentre, riflettendo essa manifestamente materia costituzionale (ripartizione di attribuzioni tra giurisdizione e amministrazione) avrebbe dovuto, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 72 della Costituzione, essere soggetta alla procedura normale di esame di approvazione diretta da parte della Camera. Non semb'ra, infatti, che il predetto art. 72 u. p. debba interpretarsi nel senso elle i disegni di legge in materia coá stituzionale siano solo quelli previsti dall'art. 138 della Costituz.ione. 2¡ La legge limita la dichiarazione di definit-ivitˆ ai soli provvedimenti prefettizi adottati ex art. 7; mentre nulla dice in ordine a provvedimenti dello stesso genere adottati da autoritˆ diverse ci˜ che, come si ampiamente dimostrato in questa " Rassegna " 1950, pag. 8, e passim), perfettamente possibile e legittimo. E' da ritenere elle per questi provvedimenti valgano i principi generali e che pertanto siano definitivi s.olo quelli adottati dalla massima autoritˆ gerarchica (Ministro). L'esperienza futura metterˆ in luce l'inoppo.rtunitˆ di questa legge e la sua contrarietˆ alle esigenze indiscutibili dell'organizzazione amministrativa, confermando ancora una volta quanto fosse giusto e fondato il nuovo indirizzo che l'Avvocatura .aveva prori10sso nella giurisprudenza del C.onstglio di Stato, elle questa legge ha inteso appunto superare. 8. Legge 21 dicembre 1950, n. 1018 (G. U. n. 298): l\Iodi-. f“cazioni al Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato. -Di questa legge ci siamo giˆ occupati in sede di esame del re lativo disegno di legge (V. in questa " R.assegna '" 1950, pa.g. 162, n. 3). In aggiunta .a quanto giˆ detto, segnaliamo l'art. 10, ~econdo il quale ormai obbligatoria l'audizione degli avvocati delle parti che ne facciano richiesta, nella discussione delle domande incidentali di sospensione. II CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge n. 1760 (Iniziativa Parlamentare): Regime tributario rlegli enti. con]J'erativi. -Questa proposta di legge costituisce una conferma della opinione secondo la quale le leggi tributarie dovrebbero essere formulate solo da persone esperte dal punto di vista tecnico. Non ci es.primiamo sulla opportunitˆ della proposta stessa; solo riteniamo che es:Sa debba essere riesaminata per evitare dei veri e propri errori di tecnica Jegi:Slativa. Segnaliamo, in base a sommarissimo esame, le seguenti imperfezioni: 1¡ all'ultimo comma dell'.a.rt. 4 si dice che " per la gratuita registrazione non dovuta imposta ipotecania È; l'imposta ipotecari.a un tributo diverso da quello di registro, e il iar.to :::he si riscuota in occasione di esso non vale a collegarlo con quello n da un punto di vista giuridico, n da un punto di vista finanziario. Pertanto la formula legislativa per lo meno impropri.a. 2¡ Con l'art. 46 si stabiliscono norme per la dichiarazione di esclusione e decadenza dai benefici tributari spettanti alle Cooperative iri base alla legge, e si attribuisce alla competenza del Consiglio di Stato decidere sulle controversie che sorgano in questa materia. Ora l'avere o meno titolo a fruire di benetici tributari costituisce materia di diritto subiettivo, per la quale la competenza a decidere sulle controversie spetta alla giurisdizione ordinaria. SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge n. 1364-A (Iniziativ.a Parlamentare): F:fticacia delle norme del D.L.I.. 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati di cui al R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015. -Con questo disegno di legge, elle segue ad un prime infruttuoso tentativo, si áCerca di attribuire efficacia retroattiva alle norme del D.L.L. 20 marzo 1945, n. 212, elle ha a.hrogato il D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, il quale sanciva la nullitˆ delle scritture private non registrate, contenenti trasferimenti imobiliari o promesse di vendita di immobili. Com' noto, la Corte Suprema Ila sempre costantemente negato l'eflicacia retroattiv.a del D.L.L. 20 marzo 1945, n. 212. Non ci sembra che il presente d.1segno di legge sia molto oportuno, in quanto tende a rimettere in discussione tutta una serie cli questioni ormai esaurite. Dal punto di vista della tecnica legisl.a.tiv.a, non oi sembra da approvare il sistema di obbligare necessariamente a ricorrere al giudice per far st.abi lire la misura della rivafotazione del prezzo elle ancora dovrebbe esser corrisposto dall'acquirente. D'altra parte, poir:h l'obblig.azione del prezzo una obbligazione pecuniaria, la rliS'posiz1ione con la quale se ne prescrive la rivalutazione contrasta con tutti i principi finora pacificamente accettati dall.a giurisprudenza. In ordine all'art. 4 osserviamo che l'ipotesi di transazioni circ.a la nullitˆ degli atti non registrati, un'ipotesi assolutamente contr.aria alla legge, in quanto la nullitˆ sancita dal D.iL. n. 1015, del 1941 di ordine pubblico e non pu˜ essere oggetto di . transazione. Per quanto riguarda l'art. 5, pare evidente che lo scopo elle con esso si vuole raggiungere riclliedeerbbe di estendere la formula anche ai casi nei quali, negli atti stipulati anteriormente al D.L. n. 1015, del 1941 e non registrati, fossero parte anche persone soggette a misure di avocazione per profitti di regime. - INDICE SISTEMATICO DELL.E CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLET1'E IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE é STATA DATA AMMASSI. -Se, ai fini del differi:mento ne1 pa gamento delrl.Gj.E., stabilito dailJ.'.arrt. 11 del fJ. L. 3 giugno 1943, n. 452, debba considerarsi conferimento a1l'ammasso la ~ons-egna. che g'li esportatori di tonno all'olio dalla Sicilia eff