¥4 ri-1r1:::::!11:::r á ~mr::::: GAETANO SCAVONETTI (nato a Car“~ntini il 4 aprile J8 76, morto a Roma il 5 dicembre J9 57) Pu˜ sembrare veramente anacronistico dire agli avvocati dello Stato di Gaetano Scavonetti, il cui nome legato in modo luminoso e duraturoá alle fortune del nostro Istituto. Quale sia stata la sua opera non ási ricorda: si vive giorno per giorno nella Avvocatura dello Stato, tuttora permeata della sua potente personalitˆ, e modellata secondo le . riforme di strutture da lui volute ed attuate. Trenta anni di attivitˆ ha dato Gaetano Scavonetti alla Avvocatura; e sono stati trenta anni di operositˆ multiforme ed instancabile. Nello svolgimento e nella trattazione di numerosi e delicatissimi affari, dapprima, mostra subito le sue alte qualitˆ di avvocato. Ma pi tardi meglio e pi fattivamente egli pu˜ entrinsecare le sue qualitˆ, quando da Giovanni Villa -di cui il pi attivo e diretto collaboratore -gli viene affidato l'incarico di Segretario Generale dell'Istituto. Intanto le sue doti innate si vengono affinando attraverso la diretta partecipazione alla attivitˆ della Pubblica Amministrazi˜ne, in momenti particolarmente difficili¡ dellr:J,_ vita della Nazione. Capo di Gabinetto al Ministero dei Trasporti e poi alla Vice presidenza del Consiglio con Giovanni Villa nel 1918-1919, e successivamente Capo Gabinetto E ff ffH Ti ZD?M! ff! ffiillDT t D _ JDi imi! al Tesoro e Segretario capo alla Presidenza del Consiglio con Bonomi; Assessore del comune di Roma, dovunque Gaetano Scavonetti lascia ampia orma di s e del suo passaggio, apportando, attraverso un vivido ingegno, aperto alla pronta visione dei problemi, il contributo di quella esperienza di uomini e di cose, che tanto gli -varrˆ-anche quando, nel 1929, fu nominato Senatore. S“ che quando nel 1921 si dov, per fatalitˆ di eventi; provvedere alla sostituzione di Giovanni Villa, la sua nomina si impose con naturalezza, e la su designazione fu ispirata da uomini quali lo stesso Villa e Lodovico Mortara. Avvocato generale, Gaetano Scavonetti, mostra appieno quelle doti, che devono ritenersi in lui naturalmente congeniali, di animatore e di organizzatore, da cui il nostro Istituto trae il pi ampio ed alto respiro. La sua opera continua, equilibrata, possente, di tutti i giorni; ma resta pi saldamente legata alle riforme del 1923, che dˆ alla difesa degli interessi dello Stato un nuovo volto con la introduzione del principio del ÇForo erariale È; del 1925 che porta alla unificazione in un unico Istituto di tutti gli organi di consulenza e di difesa delle Amministrazioni statali; del 1930, che trascende il carattere formale e dˆ la visione precisa, a tutti ostensibile, che l'Avvocatura svolge la sua Attivitˆ e tutela ed a vantaggio dello Stato considerato nella sua organica unita; del 1933, infine, che pi e meglio ribadisce la figura dell'Istituto nell'ambito della Pubblica Amministrazione e le peculiari funzioni di esso. Ben a ragione, e non senza una punta di legittimo orgoglio, Gaetano Scavonetti, nell'allontanarsi dall'Avvocatura, diceva di lasciare un organismo ormai perfe~to. A mantenere l'alto livello allora raggiunto, e, se possibile, a superarlo, rivolta l'opera degli avvocati dello Stato, che vogliono con ci˜ rendere omaggio al loro antico Capo. Collocato .a riposo nel 1938, Gaetano Scavonetti assunse, il 30 giugno 1948, la Presidenza dell'Alta Corte per la Regione Siciliana, che tenne fino all'ottobre-1953, portando anche nell'esercizio di questa altissima funzione il contributo ineguagliabile della Sua sapienza e del Suo raro senso dell'equilibrio, tanto pi necessario in una situazione Žosti~ tuzionale senza precedenti e di estrema delicatezza. ; i ii lll¤H¤'.iffiild::f rnFJilliibl ANNO X -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1957 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO LA NOMINATIVITË OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI (l) La quei,;tione di legittimitˆ costituzionale pu˜ essere sollevata anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione. II regio decreto-legge 25 ottobre 1941, 11. 1148 convertito nella legge 9 fehbraio 1942, n. 96, che sancisce la nominativitˆ obbligatoria !lei titoli azionari non costituzionalmente illegittimo. Riportiamo anzitutto il testo integrale della motiv áazione in diri.tto della sentenza. Ç 1. L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura deilo Stato, secondo la quale la Corte dovrebbe dichiarare Ç non esservi luogo a giudizio >> per difetto del presupposto processuale del giudizio di legittimitˆ costituzionale, non pu˜ essere accolta. ÇNon si dubita che il procedimento di omologazione previsto dall'art. 2330 del Codice civile sia di quelli che usa ricomprendere sotto la categoria della giurisdizione volontaria, ma nemmeno che l'attivitˆ del giudice sia, in questo caso, giurisdizionale, anche se manchi la lite e non vi sia contraddittorio fra le parti. Perci˜ anche nel corso di questo procedimento pu˜ essere sollevata una questione di legittimitˆ costituzionale o su istanza di chi sottopone l'atto negoziale all'accertamento di legalitˆ o dal P.M. o di ufficio dal giudice. Ç D'altra parte niente c' nella Costituzione e nelle leggi che regolano la competenza della Corte costituzionale (leggi costituzionali e legge ordinaria), che imponga di escludere i procedimenti di giurisdizione volontaria dal novero di quelli nel corso dei quali possa sorgere una questione di legittimitˆ costituzionale_ A prescindere dalla esatta osservazione che il termine << controversie >J del quale si serve l'art. 134 della Costituzione da riferire non giˆ al giudizio nel quale sorge la questione di legittimitˆ costituzionale (per le quali, del resto, il termine nemmeno da interpretare necessal'iamente come espressione di un caso di giurisdizio.ne contenziosa), e a prescindere altres“. dall'altra, osservazione, che i termini giudizio e causa, tanto nella I.e. 9 febbraio 1948, n. 1., quanto nella legge 11 marzo 1953, n. 87 (art. 23), e nelle Norme integ1áative per i giudizi davanti a questa Corte, vengono adoperati in maniera generica e con vario significato, fondamentale la considerazione che il sistema costruito dalla Costituzione e dalle leggi che per questa parte la integrano o le danno esecuzione, comporta che tutte le volte che l'autoritˆ giurisdizionale chiamata ad attuare la legge nel caso concreto, cio ad esercitare giurisdizione, dubiti fondatamente della legittimitˆ costituzionale di questa, deve sospendere il procedimento e trasmettere gli atti all'organo costituzionale, che il solo competente a risolvere il dubbio. Se vero che il nostro ordinamento ha condizionato la proponibilitˆ della questione di legittimitˆ costituzionale alla esistenza di un procedimento o di un giudizio, vero altresi che il preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalitˆ insidierebbero) insieme con l'altro dell'osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini sovente incerti e contestati), si traggano conseguenze cosi gravi. 1Si pu˜ dire, anche, che la proponibilitˆ alla Corte costituzionale di una questione di legittimitˆ costituzionale dipenda non dalla qualificazione del procedimento in corso, ma dalla circostanza che il giudice (contenzioso o volontario che sia il processo) ritenga fondato il dubbio della legittimitˆ costituzionale della legge che egli deve attuare_ Del che, del resto, riprova la inaccettabile conseguenza dell'opposta interpretazione, che sarebbe quella di un giudice costretto (incompetente come egli a giudicare della costituzionalitˆ della legge) ad applicare una legge, rispetto alla quale egli ritiene manifestamente fondata la questione di legittimitˆ costituzionale. Ç 2. Nemmeno fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla societˆ A.R..C-0. Sostiene essa che il D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, e, di conseguenza, la legge di conversione del 9 febbraio 1942, n. 96, avesse, fin ,dal suo nascere e con s connaturato, il carattere della provvisorietˆ, derivante dal momento nel quale esso fu emanato, che era tempo di guerra: cessata la guerra av“'eb( 1) (C-Costituzionale, Sent. n. 129 del 12 dicembre 1957 -Pres. Azz&riti; Rel. Cassandra; Societˆ A. R. C. O. Presidenza del Consiglio dei Ministri). -176 be dovuto cessare il vigore del provvedimento e, oggi, al giudizio di legittimitˆ costituzionale mancherebbe addirittura l'oggetto. ÇIn contrario va osservato che la temporaneitˆ di un provvedimento legislativo deve risultare in maniera ádiretta ed esplicita, o indiretta, ma sempre esplicita, mediante il collegamento a fatti e circostanze che abbiano una durata determinata o determinabile. Il richiamo che la difesa della societˆ A.R.0.0. fa all'art. 14 delle " Disposizioni sulla legge in genera1le ,, secondo il quale le leggi " che fanno eccezion~ a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi in esse considerati ,, vale, semmai (nel caso cio che la legge di cui si discute fosse una legge eccezionale), a sostegno della tesi 01áa enunciata. Per altro, sta di fatfo che il decreto-legge del 1941 noil ha in s niente che autorizzi a considerarlo di sua natura provvisorio. Il fatto che fosse nelle intenzioni del legislatore di avvalersi delle disposizioni che quel decreto recava, ai fini di una politica tributaria o finanziaria di guerra, non esclude che, cosl come fu costruito, quel provvedimento fosse valido al conseguimento di finalitˆ diverse da quelle proprie dello stato di guerra. La nominativitˆ obbligatoria dei titoli azionari (che, del resto, aveva giˆ avuto precedenti legislativi nel nostro ordinamento), era da molti anni un provvedimento auspicato o combattuto, soprattutto per. ragioni di politica fiscale. E gli stessi strumenti di accertamento fiscale che il provvedimento istituiva (quale lo schedario generale dei titoli azionari), e i termini che esso prevedeva (quelli dell'art. 8 relativi alla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi, che coprono un quindicennio), mostrano a sufficienza che la raHo della legge non era certo quella di una regolamentazfone provvisoria e contingente. Ç N la pretesa temporaneitˆ (determinata l' precisata come la vuole la societˆ A.Il.O.O.) pu˜ dedursi dall'art. 25 del R.D.L. 16 febbraio 1942, n. 71 (poi 109 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318), il quale stabilisce che " per le societˆ per azioni sog, gette al R.D.L. 25 ottobre 1941 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del Codice relative alle azioni al portatore ,,. Si tenga presente, infatti, che, come risulta dalla relazione che accompagna quel decreto, nel dettare la norma si consider˜ soprattutto il caso di quelle societˆ per azioni (come quelle che operavano nel territorio dell'Africa italiana), sottratte alla sfera d'efficacia del D.L. del 1941 e soggette, invece, alle noráme del Codice civile, mentre la considerazione del Ç carattere È del decreto stesso venne in secondo luogo, senza che si chiarisse o specificasse quale fosse. Sicch la " durata ,, alla quale si fa riferimento nel ricordato art. 109 generica e indeterminata anch'essa, e comunque in nessun modo collegabile con la durata della guerra, alla quale non fatto richiamo n nel decreto-legge del 1941, n nella norma di attuazione del Codice civile. Ç 3. Inoltre la societˆ " A.R.0.0. ,, sostiene la tesi dell'illegittimitˆ costituzionale formale e del R.D.L, 25 ottobre 1941, n. 1148, e della legge di conversione 9 febbraio Jl942, n.á 96, nonch del R.D. 29 marzo 1942, n. 239; nel promulgare o nell'emanare questi provvedimenti non sarebbero state osservate le norme costituzionali che regolavano in quel tempo_ la forma~ione delle leggi eá la produzione di norme giuridiche. Nemmeno questa tesi pu˜ essere accolta. Vero che il R. D. 29 marzo 1942, n. 239, una legge delegata che trova la sua fonte nell'art. 15 del decreto-legge e della relativa legge di conversione, in base al quale, ai sensi dell'art. 3, n. 1 (" Con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge : 1¡ quando il Governo sia a ci˜ delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione ... ,,), della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il Governo era autorizzato a emanare " tutte le norme interpretative, integrative e complementari occorrenti per la organica disciplina della materia oggetto del presente decreto e particolarmente per l'intestazione ed il trasferimento dei titoli azionari nominativi, per l'impianto, la tenuta e il funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari ,,. Ma vero anche che, per una delega siffatta, non occorreva la deliberazione dell'Assemblea plenaria dellˆi Camera e del Senato, dato che l'art. 15 della legge 19 gennaio 1939_, n. 139, richiedeva la discussione e la votazione della Camera e del Senato " nelle rispettive assemblee plenarie ,, soltanto per le " deleghe legislative di carattere generale ,,. Ora di tutta evidenza che la delega conferita co.n l'art. J5 del decreto-legge e della legge di conversione, delega della quale sono stati riferiti l'oggetto e i limiti, non pu˜ certo qualificarsi una delega di carattere generale; e si pu˜ anche aggiungere che il provvedimento legislativo delegato si tenne nei limiti della legge di delegazione. ÇL'illegittimitˆ formale del decreto-legge del 1941 deriverebbe, invece, dal fatto che il governo si avvalse della facoltˆ prevista dall'art. 18 della ricordata legge del 1939 in un caso da questo articolo non previsto. Premessa a questa censura la dimostra.zione del carattere soltanto parzialmente tributario del provvedimento. Senonch, da osservare che l'art. 18 della legge del 1939 consentiva di provvedere con decreto reale (fermo l'obbligo della conversione in legge ai sensi del 2¡ comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100), quante volte si fosse versato in istato di necessitˆ per causa di guerra " o per urgenti misure di carattere tributario o finanziario ,,. Ç Ora nessun dubbio pu˜ sussistere intorno al fatto che le misure adottate col decreto-legge del J941 fossero, oltre che di natura tributaria, anche e pi generalmente di natura finanziaria (e a misure siffatte fa esplicito riferimento il preambolo del decreto-legge), e quindi tutte riconducibili \'alidamente nell'ambito del citato art. 18. << Nemmeno accoglibile il rilievo che non fosse competente la Commissione generˆfo del Bilancio a operare la conversione in legge del decreto~-non rinvenendosi in nessun articolo della legge del 1939 una norma-che imponga per le leggi di convel ásione il ricorso all'Assemblea plenal'ia e renda -177 1uindi illegittima quella contenuta nell'art. 26 lel Regolamento della Camera del 1938 che rico10sce appunto alla Commissione generale del biancio la competenza di approvare i "provvedilllenti legislativi promossi dall'Amministra.zione inanziaria ,, e quindi, correlativ;:i.mente, la conrnrsione in legge dei decreti-legge aventi la melesima provenienza. Ç 4. Occorl'e appena avvertire, passando al me~ ito della proposta questione di costituzionalitˆ, ~he la Corte non ha ragione di indagare sul fonlamento delle tesi economico-finanziarie che si affrontano intorno al tema della nominativitˆ obbligatoria dei titoli azionari. Che un sistema il 1uale faccia perno su codesta nominativitˆ obbli~ atoria giovi ai fini della personalitˆ e progressivitˆ dell'imposta pi o meno di altri sistemi i 1uali ricorrano, ad esempio, alla nominativitˆ dei redditi aziop.ari; che un'imposta cedolare possa r;onseguire una redditivitˆ maggiore di un'altra llhe, invece, si fondi sull'accertamento globale del reddito personale; che la 110minativitˆ dei titoli azionari consenta oppure no di raggiungere altri fini non fiscali, quali quelli antimo11opolistici o di un'ordinata vita delle societˆ per azioni, sono tutti problemi di politica :finanziaria e tributaria, intorno ai quali la Corte non deve esprimere opia. ioni. ÇDelimitato cos“. il campo, va affermato che le censure mosse al decreto-legge in questione si rivelano inconsistenti. La nominativitˆ obbligatoria dei titoli azionari (articoli 1 e 2 del D.L. 25 ottobre 1941); la creazione di uno schedario generale di questi titoli e l'obbligo fatto agli agenti di cambio, ai notai, alle aziende di credito, alle societˆ emittenti, di dare comunicazione all'amministrazione finanziaria, delle operazioni concluse e delle annotazioni iscritte nel libro dei soci (art. 4), nonch le sanzioni comminate per l'inosservanza di questi obblighi (art. 14); il divieto fatto alle societˆ per azioni di possedere azioni di altre societˆ " per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario ,, (art. 5), sono tutte disposizioni che J10n si riesce a vedere come violino l'iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione), la proprietˆ privata (art. 42 della Costituzione), '' la libertˆ e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma. di comunicazione,, (art. 15 della Costituzione). Si deve in primo luogo osservare che i limiti che la Costituzione consente di porre con legge ordinaria alla libera iniziativa economica e alla proprietˆ privata in funzione del raggiungimento di fini sociali, sono tali da giustificare ampiamente le disposizioni impugnate del decretolegge del 1941. Preminente , tra questi fini sociali, assicurare l'adempimento dell'obbligo tributario e la progressivitˆ delle imposte, principi consacrati dall'art. 53 della Costituzione, alla cui attuazione 110n dubbio che la nominativitˆ dei titoli azionari possa essere diretta. Ç Ma per legittimare talune delle disposizioni impugnate non occorre nemmeno fare ricorso alla potestˆ che la Costituzione conferisce al legislatore ordinario di apportare limiti alla iniziativa economica privata o alla proprietˆ privata, dato che esse regolano i modi di essere e le condizioni del legittimo esercizio di questi medesimi diritti nessuno dei quali pu˜ essere considerato affatto privo di limitazioni e di regole. Questo da dire in ispecie della nominativitˆ dei -titoli azionari che, anzich costituire una violazione della libera iniziativa privata, rappresenta il regolamento di un particolare titolo di credito, come il regolamento di uno degli elementi costitutivi delle societˆ per azioni il divieto fatto dall'art. 5. ÇDell'invocato art. 15 c' da dire anche di pi: che esso cio richiamato a torto, altra cosa essendo il segreto epistolare e di ogni altra forma di comunicazioni (telefoniche, telegrafiche e via), garantito da questa norma e altra cosa l'obbligo fatto a pubblici ufficiali, ad aziende di credito, e a societˆ per azioni di comunicare all'Amministrazione finanziaria e al fine di costituire lo schedario generale, dati in loro possesso. E nemmeno si . vede come la difficoltˆ che dalla nominativitˆ dei titoli azionari derivi, a taluni tipi di investimenti di capitale o alla circolabilitˆ di una categoria di beni mobili, violi l'impegno fatto dalla Costituzione al legáislatore ordinario di incoraggiare e tutelare il risparmio e di favorire l'accesso del risparmio popolare '' al diretto. e indiretto investimento azionario ,, (art. 47 della Costituzione). La diminuita propensione verso questa specie di risparmio pu˜ significare accresciuta propensione per altre specie; ed un'opinabili.ssima notazione psicologica, senza alcuna rilevanza giuridica, la affermazione che il piccolo risparmiatore debba temere pi del grosso investitore, di ricorrere ai titoli nominativi. Sicch non nemmeno necessario esaminare il fondamento della tesi della difesa della societˆ " A.R.C.O. ,, se il legislatore nello stabilire le norme, delle quali discussione, si propose di raggiungere le finalitˆ indicate nei ricordati articoli della Costituzione e se adoper˜ i mezzi idonei al raggiungimento di tal fine; e se proponendosi di conseguire finalitˆ fiscali e realizzando invece il regolamento di materia extrafiscale, abbia espresso una volontˆ viziata e contraddittoria. ÇUna maggiore consistenza mostra invece l'argomento tratto dall'art. 3 della Costituzione che consacra il principio della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, principio che sarebbe stato violato per effetto dell'entrata in vigore delle leggi siciliana e sarda, ricordate nella parte na1árativa. Ma la situazione che J1e derivata potrebbe, se mai, far sorgere il problema della costituzionalitˆ di quelle leggi regionali oppure determinarf' un contrasto di interessi tra Regioni e Stato problemi dei quali il primo non pu˜ essere solle ávato davanti alla Corte in questa sŽde, l'altro esula dalle sue competenze __,, ma non pu˜ condurre alla conseguenza, sostenuta dalla difesa dell'A.R.0.0., che debba affermarsi l'incostitu' zionalitˆ della legge statale. ~á '. ~ La questione sollev,at~-á dalla societˆ A.R,fJ.O. dinan-zi al Tn“bunale di Pinerolo offre un eserf!pio tipo della cosid,etta Ç causa pretesto È d;irf(et.ta ;a :%%111 :Md&::: 57 wm e 7 j@m.@Bj i p:::11,,,,,, &*&*w.r.rwwrm.1mfI.mn1 -178 8Up01áare il dii.,,ieto d“ proposizione della questione di oost-ituzionalitˆ .in via principale, oome oggetto della causa. La Societˆ infatti ha redatto per atto notarile 18 apri.le 1957 il suo atto d'i oosti.tu.zione e il suo statuto in cwii veruit'a pre'l:eduta la emissione di azioni al portatore e, ben oonosoendo il divieto d“ legge, deposit˜ l'atto presso il Tribunale per la verifica. dI, legalitˆ e la iscrizione nel reg'stro dell'e som{Jtˆ a sensi delz.'art. 2330 C. C., sollevando la questione di 'inoostUuzionalitˆ del R.D.L. 15 ottobre 1941, n. 1148, convertito in legge 9 febá brwio 1942, n. 96, ohe rende obbligatoria la nominativitˆ delle azioni. L'espedien>te oi apparso inidoneo peroh la verifica di adempimento delle condizioni di legge per la costituzione delle societˆ, affidata al Tribunale dall'art. 2330 C. C., un atto di controllo ohe non dˆ ltwgo ad un Çgiudizio)) a' sensi delá l'art. 23 della legge 11 rnarzo 1953, n. 87, in oui possa essere sollevato l'incidente dli legittimitˆá oostit1izionale. La storia di questo controllo dimostra la sua natura ammini.stratim (1). Nel oodioe del 1865 (art. 156) esso era affidato alla autoritˆ amministrativa e la iscrizione nel registro delle sooietˆ derivava da una Ç autorizzazione>> amministra átioo. In sede di formazione del 1i,uovo Codice di oommeroio (art. 91) fu propo8to dalla Commassione del Senato ohe il controllo di legalitˆ fosse lasciato al notaio a oui rogito veniv¥a redatto l'atto di costituzione, forma semplifioatrioe ohe ai>rebbe oggii escluso il prf)blema posto dalla societˆ A.R.0.0., ma la proposta non fu accolta e nella dliscu8sione si pertien,ne alla decisione di affidare questo controllo al Tribunale. L'istituto passato nel codice attuale, ma la sua natura di atto amministrativo di controllo di legalitˆ ai fini di una autorizzaziione alla isorizion. e nel registro della societˆ non mutato. La forma in c~d 1'.l controllo S!i svolge quella di un procedimento di volontaria giwrisdizi01w, maá paoifioo ohe questa dizione, estraneáa al ood“ce, non indica affatto che tutti gli atti del ffl!Udioe compresi in qiiesta designazione comportino eseroi~io di giurisdizione. Si tratta di un gran munero di atU di ásváariatissima indole, ohe non ha ancora avuta una sistem. a.zione n dottrinale n legislativa, ~n cui, aoá canto a procedimenti nei quali si esplica. una vera e propria atm“tiitˆ giu1áisdizionale, se ne trovano aitri in oui esplicata una semplice attivitˆ di amministrazione, talora di interesse privato, talora di imteresse pubblico (2). Quando in questi procedimenti si riscontra un esercizio di giurisd)i.zione non sembra dubbio possa esservi sollevato l'ilflioidente di legittimitˆ costituzionale, perch in presenza di partd e di oon ._......__ (1) Vedasi in proposito ScIALOJA: Saggi di vario diritto, vol.. II, p. 77 e seg.g. (2) Vedasi per un tentativo di sistemazione e per la ricca letteratura sulla áquestione, Vrsco: I procedimenti di ávolontaria giurisdizione, Roma, L'Arnia, 1950. trapposti interessi il prooed,ime,nto, anche se svolto! dlinanzi al Pretore o dinanzi al Tribunale in Ca-i rnera. di Corisigl'io nelle forme della volontaria: giurulizione, ha pur sempre la natura ed il con-1 ten,uto di wn giudizi.o il cui elemento costitutivo j e neoesá8ario l'esroizfo á della giuris. á á Oon m1˜ la questione chiusa, almeno fino a che tutta la materia rela.tiva a questi proeedimenU riceva una nuova ed organica sistemazione leg~.slati1''( 1., e'Gentualitˆ certamente lo1i,tana nel tempo. * * * Nel merito da rilevare che alcune delle questioni portate al gudizio della Oorte sono estranee al problema della ao8tituzionalitˆ ed avrebbero dovuto essere proposte e 11isolte dinanzi al Trib1inale di Pinerolo ptrch sufficienti, se ritenute fondate, a rirrmovere la obiezione di illegalitˆ dello statuto sociale ed a permettere la isoriRlione nel registro delle societˆ, senza necessitˆ di risofoere un, problemaá di legittimitˆ costituzionale. á Tale la questione di cessazione della efficacia del provvedimento denun01'.ato, D.L. 15 ottobre 1941, n. 1148, prch emanatoáácon norma temporanea in relazione alie áesigenze tribu“art yenerate dalla guerra, natura temporanea implicitamente riconosciuta dall'art. 109 delle disposizioni d,i attuazione del C. C. per il áqale le norme del ::::::: ;; && ~twmrawam rwwmcw -179 li1bro V del Codice ráelative alle azioni al porta,tore non si applicano Ç per la dura,ta del detto deá creto È. Altra questfone dello stes8o genere riguardava interferenze abrogative tra il libro IV del O. O. e la norma denurioiata, tesi fondata sulla osserva. zione che l'art. 109 delle norme di attuazione sospendeva la applicazione del libro V del O.O., ver quanto riguarda le azioni al portatore, ma non rigu,ardava U libro IV nel quale sono previste norme relative alla discáiplina dei titoli al portatore, senza per˜ specifico riferimento alle azioni delle anonime. Non' indugiamo su tali questioni di cui la sentenza ha eon grande chiarezza dimostrata la in . fondatezza, le rileviamo soltwnto perch certamente anomalo che questioni alle qual'i nei: confronti dell'incidente di costituzionalitˆ si deve attribuire una precedenza necessaria logica e processuale, percM edittalmente idonee di per se a giustificare l'accoglimento delVa domanda, vengano riserva,te e non proposte dinanzi a,l giudice ordinario per poi sottoporle alla Corte OosP:i.tuzionale. J,a norma dell'art. 23 della, legge 11 marzo 1953, n. 87, per cui la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale legittima soltantQ Ç qualora il giudJizio non possa essere definito indipendentemente d'alla ris'Oluzione dell'a questione di legitUmitˆ costituzionale È un cardline del sistema, il cu.i rispetto im1posto non soltanto dalla tutela della altissima funzione della Corte Costituzionale, ma anche dell'ordinamento deile competenze e da.lla conserva,zione dei vari gradi di giudizio per le questioni estranee al problema dXi costituzionalitˆ. Naturalmente da ritenere che la Corte Costituzionale esamina questioni di tal genere in quanto ictu oculi le riconosce infondate e le rimuove per poter pervenire all'esa,me della questione di legittimitˆ costituzionale, mentre in contraria ipotesi., ove le considerasse opinabili e bisognose d'i una ordinan1a trattazione giudiziale, a ritenere che restititirebbe gli atti al giudice ordinario per la loro preventiva risoluzione, per non pronunmare una sentenza su istanze estranee alla materia costituziionale il cui accoglimento escluderebbe senz'altro l'esame della questione dJi costituzionali.tˆ. * * * Soltanto dopo aver rimosse le dette questioni prelimfnari la Corte ha potuto affrontare le questioni di costituzionalitˆ formale e di oostituz'hona, l1itˆ sostanziale. Oñn la questione di costituzionalitˆ formale si contestava essáenzialmente la regolaritˆ della procedura di formazione della legge 9 febbra10 1942, n. 96, di conversione del dentUnciato decreto sulla nominatiV.itˆ delle azioni, in quanto approvata con la procedura delle Oommissioni legislative e in particolare delle Commissioni generali del bilancio della Camera e del Senato, mentre si S'Osteneva che avrebbe dovuto essere portata in asásemblea plenaria soprattutto perch áconteneva una delega legislativa al Governo per la emanazione di norme interpretative e cmnplementari per l'orga nica dJ:isciplina della materia oggetto del decreto. Come ris1ata dalla sentenza queste crUiche non erano fondate, ma áinteressa rilevare che anche la questione di irregolare formazione della legge in relazione alle norme vigenU nelál942. avrebbe do vuto esseáre sottoposta al Tribunale di Pinerolo, dato che dinanzi ad una eccezione di inesistenza della norma leg.islat'iva, per difetto formale no-ti sembra possa contestarsi la competenza del giu dice ordinario a svolgere la indagine necessaria per stabilire se la legge che chiamato ad appli~ care abbia gáiáuridica esd.<1tenza. Rimossa anche la questione di costituzionalitˆ formale la Corte ha potuto infine esaminare 1~ pro posti problemi di costdtitzionalitˆ sostanziale co stituenti il vero oggetto della cˆusa. Su questo terreno per˜ le addotte ragrioni di illegittimitˆ apparivano al pi; semplice esame cos“ lontane da una poss'ibiUtˆ di accoglimento che ci Sii poteva legittimamente attendere una reiezione per manifesta infondatezza dinanzi al Tribunale di Pinerolo. La Corte infatti, mantenendo il suo osame nel l'a1nbito della portata giu.1ááidáioa degli articoli; del la Costituzione che veniv,ano invoeati e dei fini eui essi sono diretti, ha respinte le proposte ecoezáioni di illegittimitˆ eon una motivazione estremamente sobria e perentoria. (parragrafo 4 della sentenza) premettendo, con la abitwale misura e saggáezza, che le qu.estio'Yltj, dii ordine economieo-finan:>, e se ne ha la conferma sia nella relazione del Ministro per le fin.an.ze Thaon di Revel al Parlamento in occasione della presentazione della legge di aonversione del d.enun&iato provvf?dimento J sia nei preaedenti della nostra legislazione sull(J) materia. La nominativitˆ obbligatoria era gi!ˆ stata infatti stabilita ed organizruta aon la legge Giolitti 24 settembre 1912-0, n. 1297, che costituiva la oonclu. sione di una tenden<.l(J, giˆ mwn1Jj!esátatasi fin dal ministero Giolitti del 1893, in rela.zione al prrogress áivo affermarsi del principio della ptrogressivitˆ nella i1nposizione tributaria) legge ohe se~a il sopravv¥ento del fascismo cheJ per motivi di cui molto si discusso) la abrog˜, avrebbe definitivamente 1áegolata la materia .. Questa legge rendev¥a obbl.igato1áia la eonversione in nominati!Vi di tutti i titoli al portatore emessi dwllo Stato) dalle Provinoie) dai O'o?nuni, dalle Societˆ p6ff' azioni e da qualsiasi altro ente ed anohe dei ádepositi vinoolati; a termine fisso. Era fatta eooezione soltanto per i depositi a risp'(J;1'mio e per i buoni del Tesoli'o. Le norme ádi attuaZ'ioneJ pubblioate in sede di delega legislativa oon R.D. 9 giugno 1921, n. 834, regolavano minutamente la &iroolazione dei titoU nominativi) anche a mez:to a:egli agenti di J (3). (1) BRUNO VISENTINI: op. loc. > presso l'Univerásitˆ di Leida (1) a'pparsa quest'anno una edizione francese, ampliata ed aggiornata, dell'opera omonima, che l'Autore, attualmente membro del servizio giuridico dell'O.N.U., aveva giˆ pubblicato nel 1951 in lingua olandese qualeÇ tesi di dottora,to >>. .Preceduta da una. breve introduzione, l'opera divisa in cinque capitoli: mentre il primo dedicato al processo in generale, senza. riferimento cio al diritto internazionale, il secondo, in questo specifico campo, si occupa, del. giudice, il terzo delle parti, il quarto delle altre condizioni del processo internazionale e l'ultimo esrumina. le conseguenze della manca,ta. ossáerva.nza delle predette condizioni. Premesso che il processo deriva normalmente da una divergenza, di opinioni sulla concretizzazione del diritto positivo, contenuto in astratto nella legge, in un trattato internazionale o nella consuetudine, l'A. ne deduce che il giudicare va inteso come un ragionamento a forma di SJ:illogismo, di cui la maggiore costituita dalla norma astratta,, la minore dai fatti materiali, sicch la conclusione deve portare a.Ila no1áma concreta, stabilendo cosi la relazione giuridica fra. i due soggetti contendenti. Tale operazione logica attua.bile solo mediante un processo (termine questo comprensivo anche delle misure conservative e coercitive) quando le pa.rti non vi hanno potutoá pervenire da. sole direttamente. Al giudfoe dunque compete concretare il diritto oggettivo: se la parte soccombente accetta. la deá cisione, lo scopo raggiunto, ma se non l'accetta l'attore pu˜ ricorrere ar misure di coercizione. L'A. rileva che generalmente le decisioni del giudice interna.zionale vengono eseguite e che comunque egli si propone di limita,re la propria trattazione a quella parte del processo che si svolge davanti al giudice. Osservato poi che chi intende avvial'e un processo deve preventivamente risolvere due pro (1) Il giurista olandese STEFANO GIUSEPPE VISSER (1&68-1919), istitui erede dáel pr0tprio ;patrimonio l'Univáersitˆ di Leida allo scopo di faváorire gli studi del diritto internazionale pubblico .i ;privato. blemi, e cio se il processo sia possibile e quale sia la procedura da seguire, l'A. indica i presupposti di cui occorre accerta.re la sussistenza e le attivitˆ che dovono essere svolte onde non arenarsi di fronte ad eventuali eccezioni l'inammissibilitˆ o improponibilitˆ. Entrando poi nel vivo della. trattazione del processo internazionale l'A. rileva che in esso la distinzione fra giurisdizione e competenza si pone pi sovente che sul piano na.zionale : peraltro solo la Corte dell'Aja, fra i vari Tribunali internazionali, ha fatto cenno una isola. volta a tale distinzione pur senza definirla.. In altre decisioni i due concetti sono confusi e diversi sono pure i pareri dei vari membri della Oorte, espressi nelle loro opinioni dissidenti. Del resto la contestazione della competenza S¥i risolve in una. negazione della giurisdizione perch si tra.tta di sapere in ent1~ ambi i casi se il processo sia possibile o meno. Fra le caratteristiche delle controversie internazionali va ricordato che esse devono avere un con tenuto giuridico e non di mero fatto (cfr. art. 36 dello Statuto della Cbrte dell' Aja) ed inoltre che qualsiasi carattere politico deve esservi concluso, particola-re questo ˆfferma.to dalla. stessa Oorte nel parere richiesto dall'Assemblea Generale del- 1'0.N.U., circa la possibilitˆ di subordinare la ammissione di uno Stato all'ammissione contemporanea di a.Itri. Invece le controversie sulla na.tura ed estensione di una riparazione, in quanto da decidersi in base al diritto, e parimenti le questioni di principio, che non si riferiscono cio a casi concreti, sono, ammesse pacificamente. La decisione che il giudice interna.zionale chiamato a p1áendere deve essere libera, nel senso che le parti non pos.sono imporgli semplicemente una scelta fra due o pi soluzioni della lite. L,a decisione poi, naturaJmente, obbligatoria solo per le parti partecipanti e tale sua forza incondizionata, cio non dipende dalla approvazione di una o dell'altra delle parti. Nessuna, efficacia obbliga.toria invece hanno i pareri che la Oorte dell' Aja pu˜ dare su ogni questione di cui sia investita dal Consiglio o dall'Assemblea. Altra caratteristica quella della definitivitˆ della decisione nel senso che non ammesso il ricorso contro di essa. La rettifir,a, infa.tti, semplicemente correzione di un errore, ed esclude un nuovo esame della causa, mentiáe la revisione la correzione dopo ta,le esame, ma, solo in presenza di un Ç fatto nuovo >>. -- Richiamato il concetto di competenza, inteso qua.le potere del giudice di conoscere di una controversia, l'A. rileva come spesso avvenga che MM: -.183 siano introdotti in tale concetto elementi ad esso estranei. A volte la. competenza, infatti, viene fatta, a torto, dipendere dalla capacitˆ di stare in giudizio di una delle parti, o da attivitˆ pre-á ventive non esercitate, mentre tali viz.ii possono s“ comportare l'inammissibilitˆ della. domanda, ma non la incompetenza. delá Giudice. Riferendosi ai limiti della .ompetenza, l'A. li distingue in naturali, statutari e determinati dalle parti. I primi sono in relazione al carattere internazionale della controvers.ia: questa cio non pu˜ esistere che o fra due Stati, o fra cittadini di essi, o fra uno degli Stati e un cittadino dell'altro (tali due ultime ipotesi si riferisconp ai T.A.M. (1) non alla Corte dell' Aja). La competenza. sotto questo profilo pu˜ essere quindi soggetta a limitazioni ratione personae (es. na.z.ionalitˆ delle parti) oltrechŽ rati'one ma,teriae. Nel ca.so di mutamento di naz.iona1itˆ vale quella goduta al momento della presentazione della domanda, mentre un cambiamento intervenuto nel corso della lite non influenzia la continuaz. ione e l'esito della stessa. Circa i limiti sta.tutari occorre far dchiamo ai regolamenti rispettivi dei T .A.M. e per la Corte dell'Aja al suo statuto che (M't. 35) ammette come parti i rnemboli della organizzazione nonch -subordinatamente a certe condizioni -anche altri Sta.ti, ma sempre previa accettazione della giurisdizione della Corte stessa. Ratione materiae ogni conti>oversia invece le pu˜ essere sottoposta (art. 36). Restano, infine, i limiti fissati dalle parti, le qua.li devono espressamente o implicitamente rico noscere, come si detto, la competenza della. Obrte ma possono determina1¥e l'estensione. Un accenno viene qui dedicato aUa domanda riconvenzionale, che ammessa solo se sia in connessione diretta áCOn l'oggetto della domanda principale e se pure essa rientri nella competenza. della Oorte. Venendo a parlare della capacitˆ del giudice internazionale (che per la Corte dell'Aja regola.fa dagli artt. 2 e 9 del suo statuto, mentre nulla in merito detto nei regolamenti dei T.A/.M.) viene rilevato che per esso i'ichiesta. un'indiscussa dignitˆ, garanzia d'impáarzialitˆ, una, particolare preparazione párofessionale, .oltre eventualmente la conoscenza di certe lingue. Pu˜ esistere inoltre l'obbligo pe1¥ il giudice di non occupare altre funzioni pe1¥ la durata dell'incarico. Nel capitolo rela.tivo alle parti, con riguardo alle vertenze proponibili davanti alla Corte del1' Aja, vengono indica.ti fra i metodi di presentazione di reclamo internazionale la. protesta, la domanda d'inchiesta,, la negoziazione e la domanda di sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale o alla Corte stessa. Ricordato come la giustizia internazionale non sia, limitata alle sole controversie fra. Stati, L'A. (1) I Tribunali Arbitrali Misti trovano la loro origine ne.i trattati di paicáe di Versáailles, S. Germano, Newilly, Trianon e Losanna. rileva Qhe i pdvati non sempre sono ammessi in proprio quali parti (es. davanti alla Obrte del 1'Aja) ; essi possono tuttavia farsi rappresentare dal rispettivo Stato, il qua.le ,_,portando davanti al fo1~0 internazionale la controve1ásia privata fa pm sempre valere un dirittQ proprio:,. io áquello che che i suoi cittadini siano trattati secondo jl diritto internazionale. Qua,lche incertezza nell'applicazione di tale principio tuttavia riscontrabile con i~iferimento ai, mandati interna zfonali. áOiiáca la rappresentanza al processo, mentre nul la era espressamente previsto per i T.A.M., per la Corte dell'Aja richiesto che ogni Stato deve essere rappresentato a mezzo d'un Ç AgenteÈ, ol tre naturalmente all'assistenza dei lega.U, che dispongono del solo jusá postulandi. Fre le regole formali sottolineato l'obbligo della indicazione delle pa.rti in causa, la cui presenza indispensi1bile pe1á la costituzione del contraddittorio. Nel venire poi a trattare degli altri presupposti párocessua.Ii l'A. rica.rda come l'obieotum, Utis consista. nella questione di fatto e di diritto c;he il giudice deve esaminare e sulla. quale egli deve emettere la decisione, mentráe distinto l'oggetto della domanda, e cio il petitwm. Entrambi tali elementi devono essere specificati, in via di principio, giˆ nell'atto introduttivo, pur non mancando decisioni internazionali che ammettono la precisazione della domanda anche nel corso di causa nonch la modificazione della stesá sa., salvi sempre i diritti della parte convenuta. L'A. condivide l'atteggia.mento giurispruden ziale secondo cui il giudice pu˜ modificare la base giuridica del litigio, cio appUcare una normaá o un principio di diritto non invocati dalle parti. Sull'esistenza d'una controversia, quaJe ovvio presupposto per adire il giudice, viene segnalato il contrasto tra varie decisioni della áObrte del 1'Aja, la quale talvolta riconobbe sufficiente in merito l'afferma.zione della. parte attrice, mentre altre volte pretese la dimostrazione che un accordo non era stato possibile, malgrado un tentativo di componimento effettuato per le vie diplomatiche. Qua.Ii altri presupposti necessari sono indicati la esistenza di un interesse ad agi1áe e l'avvenuto esaurimento delle vie interne di ricorso nel caso sopra accennato, in cui uno Stato proceda contro altro Stato per una vertenza. d'origine privata, Sulle varie ipotesi in cui il párivato direttamente interessato deve adire preventivamente le istanze giudiziarie esistenti nello Stato convenuto, L'A. si diffonde richiamando vari precedenti in diffe renti ipotesi. Obncludendo l'argomento e parlando della for ma dell'atto introduttivo viene accennato come davanti ai T.A.M. il processo possa iniziarsi solo mediante deposito del ricorso (requ.Žte), mentre davanti alla, Oorte dell'Aja oltre a. questo, riser vato ai casi di giurisdizione obbligatoria, si debba p1¥ovvedere, negli altri casi, a mezzo di rn~ti:f“ca del compromesso concluso con la parte convenuta. Rilevato che ancora altre condizioni positive, con cordate liberamente fra le parti, possono sussi stere, si accenna alle condizioni negative e cio 00 ;; :mtEE M ii iiLl.1NLJlJ[filiill22f@ZJ&filI ID 00: i -184 il decorso del tempo (casi di prescrizione e decadenza) che pu˜ estinguere il diritto di promuovere azione e la sentenza. giˆ intervenuta nella stessa causa (ne bis in idem). Circa la procedura da seguire viene posto in rilievo l'obbligo per la parte attrice dell'indicazione del giudice, delle generalitˆ delle parti, dell'obieotum litis e del petitum, nonch di aJtre possibili formalitˆ. Venendo poi ad occupairsi delle conseguenze che la mancata osservanza dei páresupposti indicati pu˜ produrre, l'A. esiamina i casi in cui tale inosservanza comporta l'inammissibilitˆ della domanda. Sul párohlemar se anche l'incompetenza. del giudice produca lo stesso effetto, la risposta affermativa in considerazione che il diritto internazionale non conosce una sanzione diversa,. dalla inammissibilitˆ. Si osserva infine che le condizioni sopra esaminate devono sussistere in limine Utis. La, Oorte dell' Aja peraltro ha, avuto occasione di decidere che se il termine, entro il quarle aJ giudice concessa. giurisdizione, spira prima della pronuncia della sentenza,á questa debba pur sempre essere emessa. In ordine ai rimedi contro l'inammissibilitˆ viene rileva.to come questi siano talvolta, espressa.mente previsti in disposizioni regolamentari, che ammettono, fra l'altro, sanatoria se l'eccezione stata sollevata tardivamente, se la, condizione adempiuta in corso di causa, se lar inosservanza di forme non comporta pi danno per la. parte convenuta,, o se l'accettazione della competenza sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Riaffermato il noto principio secondo cui il giudice dell.'azione pure giudice dell'eccezione, ne consegue che anche nel diritto internazionale il giudice debba. decidere sulla propria competenza, che -nell'ordine da seguire nell'indicaz.ione delle eccezioni -deve avere sempre il primo posto. Se ta.Ie esame debba avere un cararttere restrittivo od estensivo, I'A., riconosciuta la difficoltˆ, ritiene di non poter indicare una norma tassativa.. Oerte condizioni, e cio quelle chiamate d'ordine pubblico (come le competenza, la capacitˆ delle parti, ecc.), devono essere esamina.te d'ufficio, ma non per˜ p;revisto che nella motivazione della sentenza esse vengano es'clIDinate espressamente, a meno che una delle parti non lo abbia richiesto. Accennato a.1 fatto che in vari giudicati i termini ÇeccezioneÈ e Çmezzo l'inammis:sibilitˆ >> sono usati indiscriminrutamente l'uno per l'a.ltro, ammesso che essi possano opporsi in ogni momento della carusa se si tra.tta. di eccezfone d'ordine pubblico, diversamente solo all'inizio. Non invece ritenuta n valida n lecita, una riserva indeterminata di ulteriori eccezioni da pároporsi in corso di causa,, L'opera termina con brevi osservazioni sulla discussaá facoltˆ del giudice internazionale cli modificare decisioni preliminari, relative ai presupposti del processo prese separatamente prima dell'emissione della sentenza definitiva. * * * Denominando l'opera Çcondizioni del processo >> I'A. si rifatto -traducendo letteralmente -alla terminologia della, dottrina processualistica tedesca che appunto chiama Ç Prozessvoraussetzungen È ái presupi>o:sti processuali, la cui mancata inosservanza rende inammissibHe la azione. E, come si visto, non si tra.tta qui di uno studio della teoria genemJe del diritto processuale internazionale, ma semplicemente di una analisi delle principali questioni procedurali secondo la giurisprudenza dei T.A.M. e dellaá Corte dell'Ajaá, tenuto conto dei rispettivi regolamenti. Infatti pur non escludendo l'esistenza. e l'importanza di altre giurisdizioni internazionali, I'A. hai voluto limitare il proprio esame all'attivitˆ di detti giudici, considerando sufficiente tali esperienze per dedurne dei principi a cara.ttere genera.le validi per ;i, problemi trattati. Se la maggiore ampiezza delle citazioni riguarda le decisioni giurisprudenziali, di cui vengono frequentemente riportate parti integrali a sostegno o a; confutazione delle soluzioni adottate, anche numerose fonti dottrina.Ii sono diligentemente richiamate e discusse. Non ignoárato l'apporto della. scienza italiana ai vari problemi, benchŽ limitata ai soli iscritti apparsi in pubblicazioni francesi (Anzillotti, ;Morelli, Salvi.oli). Se un appunto pu˜ farsi, ci, sembra che I'A. non abbia saputo sempre s:fuggire aU'inconveniente -difficilmente evitabile, del resto, in ogni studio a carattere analitico -di incorrere cio in frequenti ripetizioni, sicch la tra.ttazione ne esce a volte inutilmente appesantita. Appunto per questo la generica,. esposizione del primo capitolo pu˜ apparire superflua, in parte perch riguarda nozioni elementa.ri non certo indispensabili, in pa.rte perch anticipa nozioni pi tempestivamente ed ampiamente riprese e sviluppáate nel corso della successiva trattazione. Nel complesso tuttavia, la ricchezza delle fonti informative unita alla rigorosa Msamina e discussione dei singoli problemi, pur contenuta nel campo d'una determinata casistica, sono elementi largamente positivi che valorizzano questo originale lavoro che interessa, e soddisfa il lettore. ITALO TELCHINI IGNAZIO SCOTTO : Il rapporto di pubblico impiego regolato dalle norme di diritto privato. ÇDiritto del LavoroÈ, 1957, I, 218 e segg. Lo studio del Cons. di Stato Ignazio Scotto dˆ un quadro, ampio ed interessante, del tema del rwpporto tra l'impiego pubblico e quello privato, soffermandosi soprattutto su tre questioni essenziali : sulla reciproca. po1sizione dei due rapporti, le loro differenze, le loro interferenze, la-loro evoluzione; sulla distinzione tra ente pubblico e privato con riferimento critico alla tesi sostenuta in dottrina della Ç privatiz,zazione >> degli enti pub !!W.Jill&Z.M.iA&i.WJ&M. w. waw :::mm&\%ii:WW r ww mm m rn :": lFI ]JQ ::Qf&i& -185 :m?? ;mm blid economici; sulla rilevanza della natma pubblica dell'ente, cosi detto econornico nei rapporti col suo personale. Tre questioni di grave rilievo su cui, con chiara efficacia e acutezza, l'A. manifesta decisamente il suo pensiero. Lo studio prende le mosse dalla precisazione degli elementi essenziali del pubblico impiego e dal movimento evolutivo di convergenza tra l'impiego pubblico, che assume principi del rapporto privato di lavoro, e questo che te11de a recepire e utilizza. re principi del pubblico impiego e forme di garanzia proprie di quest'ultimo. Passa quindi a porsi il problema della distinzione tra ente pubblico ed ente privato, che ravvisa nell'obbli'go per l'ente pubblico di raggiungere i propri fini. Sulla scorta di tale elemento essenziale, egli nega e critica la teoria sostenuta del Levi (La persona giuridica pubblica, in Riv. Trim. dir. pubbUco) 1955, 588), che ravviserebbe, attraverso un processo per cosi dire di prrivat'izzazion. e, negli enti pubblici c. d. economici, in realtˆ degli enti privati, anche quando la legge che li ha istituiti avesse loro dato denominazione di pubblici. Ed infine, dopo aver chiarito la posizione sussidiaria e subordinata delle norme sull'impiego privato applicate a sensi dell'art. 2129 O.O. agli enti pubblici, l'A. conclude esprimendo il suo avviso che la natura economica dell'attivitˆ esercitata in concorrenza coi privati e la applicabilitˆ delle norme proprie del rapporto privato di lavoro non siano elemento sufficiente non solo a, priva.tizzare il soggetto ma neppure a poter togliere ai rapporti di impiego inerenti alla sua organizzazione áquel carattere pubblico che deriverebbe dalla natura dell'ente. Conclusivamente lo !Scotto mostra di ritenere opportuna una revisione della giurisprudenza dominante o una disposizione legislativa che riporti la disciplina di questi dipendenti nell'ambito pubblico e 11ella competenza del giudice amministrativo dando logicamente alle disposizioni dell'impiego privato carattere sussidiario e subordinato rispetto ai principi del pubblico impiego. Condividiamo i rilievi dello Scotto sia in ordine all'osmosi tra impiego pubblico e privato (pur re stando tra essi una differenza essenziale : regime di supremazia contro regime di paritˆ), sia in ordine alla cos“ detta Ç privatizzazione È che non ci pare ammissibile anche perch questi enti pre sentan-0 spesso due facce: da un lato si avvalgono di poteri di imperio (v. per taluni aspetti lo stesso A.R.A.R.), dall'altro, operano con le norme del diritto privato. Essi sono inoltre sottoposti a con trolli e a norme organizzative che attestano della loro struttura pubblica non riducibile in toto al diritto privato. Naturalmente ci˜ non toglie che si possa ravvisare, in qualche caso, l'attributo di Ç pubblico È come non rispecchiante la vera na tura e ]a struttura dell'ente e si possa inquadrare nell'ambito priva.to. Dove invece non ci sembra di dover condividere l'opinione, pur indubbiamente meditata e c-0eren te dello Scotto, per quanto attiene alla negata possibilitˆ che l'ente pubblico economico contragga rapporti di lavoro, rnore práivatorum, cio con la disciplina del diritto privato. E' questa una vecchia disputa che forse sarˆ tr-0ncata dal legislatore per finalitˆ pratica, ma sulla quale non ci sembra che vi siano nuovi argomenti di" rilievo. Il problema sempre quello: se un rapporto di lavoro con un ente pubblico possa essere disciplinato esclusivamente dai principi del diritto privato, non in via sussidiaria e subordinata, ma in via primaria, al di sopra dello stesso potere regolamentare dell'Ente. Ed una volta che a sensi dell'art. 2093 C.C. si sia ammessa tale possibilitˆ -la quale non sembra possa negarsi nel diritto positivo - ben difficile trovare argomenti per sottrarre il rapporto alla competenza del giudice ordinario. Vi , 1infatti, allora quella posizione di paritˆ contrattuale, che esclude, oltre che la supremazia, lo stesso potere discrezionale e pu˜ dar vita solo a diritti soggettivi in cui si esprime appunto l'autonornia delle parti contraenti. Ora che questa posizione possa essere modificata o soppressa dal legislatore il quale ben pu˜ subordinare la attuale disciplina privata a quella pubblicistica e ridurla al rango di norma sussidiaria, non vi dubbio. (Se ci˜ sia poi opportuno sarebbe altro discorso). Ma non sembra che, all'odierno stato del diritto positivo, possa escludersi la esistenza di rapporti di lavoro con ente pubblico regolati rnore prirvatorurn e soggetti alla esclusiva disciplina del diritto privato poich a tale esclusione si oppongono ormai norme positive di legge quali l'art. 2093 e.o. e l'a-rt. 429, n. 3 del codice di procedura civile, oltrech particolar¥i ei;ipresse disposizioni come ad es. l'art. 12 del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, sulla G.R.A., cui si adeguata la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. Ad. Plen. 28 febbraio 1956, n. 6 in Rass. Oons. Stato, 1956, I, 92). V. SIMI C. PETRUCOI : Natura e impugnabilitˆ del decreto che liquida il compen:3o al consulente tecnico, in ÇGiustizia civileÈ, 1957, I, 2158 e segg. Con sentenza 29 maggio 1957, n. 1986 (Ilario c. Cioffi, in Giustizia ci1.:ile 1957, I, 2158) la Corte di Cassazione ha nella motivazione, ed in via incidentale, riaffermato il principio che il decreto con il quale il giudice istruttore di un processo civile liquida il compenso spettante al consulente tecnico a sensi dell'art. 24 disp. att. c.p.c. uno speciale provvedimento avente sostanzialmente carattere monitorio, e come tale soggetto ad -0pposizio. ne da parte degli intimati. Da questa affermazione prende lo spunto il P. per trattare in un'ampia nota -che ha fra l'altro il pregio di una accuratissima informazione il problema, tuttora controverso, della natura giu-á--ridica del provvedimento sopra indicato e, conseguentemente, dei modi e dei termini della eventuale impugnazione di esso. á Z%%% w w; ::::: :e::::x:::::::w WXW.Žf ..! ! B E E 7 -186 Confuta l'autore la tesi che vorrebbe attdbuir carattere di atto amministrativo al provvedimento de qtw. Si sostenuto da taluno che il giudice qua.udo nomina un consulente tecnico esplica una attivitˆ che non si pu˜ considerare manifestazione n della giurisdizione contenziosa n di quella volontaria, ma che ha carattere complementare della funzione giurisdizionale, e che pu˜ qualificarsi come amministrativa. E, si a.ggiunge, se natura anuninistrativa ha l'atto di nomina del consulente, uguale natura deve riconoscersi al provvedimento che liquida il compenso, in relazione anche al potere discrezionale che il giudice ha nell'operare la liquidazione. Quanto alla. impugnazione, evidentemente non potrebbero esperirsi i gravami propri della giurisdizione contenziosa o volontaria; e si , quindi, ritenuto di poter fare ricorso o alle norme degli artt. 287 e 288 c.p.c. o a quelle di cui agli articoli 91 e 93 stesso codice. lVIa esattamente il P. coglie le ragioni della erroneitˆ di questa tesi: il provvedimento di nomina del consulente tecnico, cui si prnvvede formalmente con ordinanza, non atto emesso dal giudice al di fuori della sua attivitˆ giurisdizionale, dal momento che l'opera del consulente vien richiesta appunto perch il giudice possa adempiere ai suoi compiti istituzionali avendo a disposizione tutti gli elementi che gli sono necessari per decidere la lite dedotta in giudizio : la nomina del consulente tecnico fatta esclusivamente a questo fine, epper˜ essa non pu˜ considerarsi avulsa dal processo. Per conseguenza non si pu˜ ritenere di natura amministrativa il provvedimento di liquidazione del compenso che trova la sua causa efficiente nella nomina e nell'attivitˆ svolta; n la discrezionalitˆ del giudice, nel liquidare il compenso, pu˜ valere ad attribuire al decreto quel carattere, !Posto che molti sono gli atti prettamente giurisdizionali nei quali si manifesta la discrezionalitˆ del giudice (ad es. nella liquidazione in sentenza degli onorari di avvocato, fra i minimi ed i massimi previsti dalla tariffa). N meno erroneo appare, quanto alle impugnazioni il sistema proposto: gli artt. 2S7 e 288 c.p.c si riferiscono alla correzione di errori materiali, si che non possono coprire i casi -e sono i pi -nei quali ci si lamenta del qunntum della liquidazione, indipendentemente da ogni errore; mentre gli artt. 91 e 93 riguardano ipotesi tutt'affatto diverse (spese sostenute dopo il processo; distrazione delle spese). Sono altres“ da condividere le critiche mosse dal P. ad altre tesi, che pure sono state affacciate per risolvere la questione. Si detto che il decreto de quo ha carattere definitivo, capace di produrre effetti sostanzialmente idei1tici a quella di una sentenza di condanna, suscettibile, perci˜, di produrre giudicato. Esso, pertanto, non impugnabile con appello, non potrebbe, per l'effetto del giudicato, essere opposto in sede di esecuzione, n potrebbe dar vita ad una azione ordinaria di accertamento del compenso dovuto; ma potrebbe esser gravata solo con ricorso per cassazione, a sensi dell'art. 111 Co!'Jt. Peraltro agevole osservare che nessun provvedimento e.messo i-naudita altera parte, e senza che la legge consenta a questa di manifestare in tempo successivo la sua volontˆ di accettare o di non accettare il provvedimento, pu˜ acquistare efficacia di giudicato; e d'altra parte non si saprebbe conciliare la res judicata con la provvisorietˆ del provv"edimento del giudice istruttore, giacch il Collegio ha il potere di modificare, e sia pure limitatamente. alla ripartizione delle spese tra le parti, il provvedimento ... passato in giudicato. Il P., peraltro, non condivide neppure la tesi della Cassazione: osserva che fra vari provvedimenti analoghi disciplinati dalle norme di attuazione del c.p.c., aventi efficacia di titolo esecutivo (artt. 24, 38, 43, 52), solo a quello previsto dallo art. 43, 1¡ cpv., il legislatore attribuisce natura monitoria; e da ci˜ trae la conseguenza. che, dunque, gli altri tale natura non hanno. Rileva, inoltre, che mentre per ottenere l'ingiunzione occorre in ogni caso la domanda di parte, alla liquidazione del compenso al consulente il giudice pu˜ provvedere di ufficio; che la facoltˆ di sospendere la. esecuzione del provvedimento monitorio opposto contrasta con la dichiarata sollecita tutela degli interessi del consulente; infine che nel caso in esame non previsto n un termine per la notifica del decreto n un termine per la proposizione della opposiz.ione. Il P. pertanto propone una sua tesi particolare per risolvere la questione. Egli parte dal principio che il provvedimento de quo non estraneo al processo, ma che ~ come la consulenza tecnica attiene alfa istruzione probatoria del processo anche quello in esame rientri fra gli atti istruttori; onde il decreto che ne interessa ha la stessa natura giuridica di qualsiasi atto reso dall'istruttore nel eorso del processo (n pu˜ avere, a questi fini, rilevanza la diversa forma del provvedimento: decreto anzich ordinanza). Da ci˜ il P. fa discendere, quanto alla impugnabilitˆ, che sia le parti che il consulen.te potranno richiedere al giudice, nel corso della istruttoria, la modifia o la revoca del provvedimento, a sensi dell'art. '177 c.p.c. Di pi, le pnrU potranno, secondo i principi, chiedere al Collegio di esaminare, ed eventualmente modificare, il provvedimento istruttorio; questa richiesta non pu˜ essere formulata dal consulente, che non- parte nel processo, e quindi estraneo alla decisione adottata in via definitiva dal Collegio con sentenza; peraltro, proprio perch il consulente non interviene in questa fase, qualunque fosse la decisione adottata dal Collegio su richiesta delle parti _, e quindi anche la modifica del qiiantum della liquidazione disposta dall'istruttore -questa non potrebbe essere a lui opposta. Ora proprio questa conseguenza, ovviamente. ineluttabile, vale a chiarire la fallacia della costruzione del P. In veritˆ, se le decisioni del Collegio, avanti il quale le parti si dolgono Q.elln entitˆ della liquidazione disposta dall'istruttore (ed un dato della comune esperienza. che le doglianze avverso questi provvedimenti riguardano non tanto la ripartizione delle spese fra le parti, m;w zz a mrn:mmzrnammr!rnll ::::: r::rn:nrn:: mmrnrnrni: ::z&ot::: Z&:ili1% 2122 i ;J;;;bud Mmm, -181 E b regolata in definitiva secondo il princ1p10 della soccombenza, quanto la misura della liquidazio . ne), non opponibile al consulente; se, cio, a costui spetta in ogni caso il compenso liquidato dall'istruttore con il decreto emesso a sensi dello art. 24 disp. att., la pronuncia del Collegio in sostanz.a inutilit.er data. E quella. impugnazfone -che il P. riconosce dovuta -diventa in tal modo del tutto apparente, senza1 conseguenza alcuna n di ordine pratico n di ordine giuridico. In definitiva, quindi, pi adere:nte alla realtˆ giuridica appare la tesi ora ribadita dal Supremo Collegio (e dapprima affermata con le sentenze 24 luglio 1954, n. 2669, e 30 settembre 1954, numero 3189, in Giust. civ., 1954, I, 1838 e 2'169, risp.) che Ç assimila n il provvedimento in esame a quello monitorio: non, beninteso, nel senso delá la equiparazione piena ed assoluta, ma della assimilazione per quelle parti che non sono fra di loro incompatibili per espresso disposto di legge. Perdono cos“ valore taluni rilievi mossi dal P. a questa tesi (basati sul presupposto della identitˆ dei provvedimenti) ; me:ntre altri non hanno di per s alcuna consistenza: cos“, ad es., la sollecita tutela degli interessi del consulente, espressamente considerata dal legislatore, ben pu˜ cedere ad altri interessi pur meritev-0li di. tutela, J:J.e! casi in cui, nella prudenza della sua discrezionale va1utazione, il giudice dell'opposizione ravvisasse sussistere valide ragioni per sospendere la esecutorietˆ del decreto opposto. E quanto alla mancanza di termini per la noti:f“ca del pr-0vvedimento e per la opposizione -pur addotta dal P. quale elemento per contrastare questa tesi ---. non sembra davvero, pur nel contrasto di opinio:ni, che ci˜ possa inficiare la fondatezza della tesi in esame. La mancanza di un termine quale fissato per il decreto ingiuntivo dall'art. 644 c.p.c. non sembra possa autorizzare a ritenere che il decreto di liquidazione diventa i:nefficace se non notificato entro 40 giorni dalla pronuncia; e, quanto alla opposizione, il termine, decorrente dalla notifica, sarˆ quello di 20 giorni, per il principio di utilizzare, sa.Ivo diversa statuizione, i principi fissati per l'analoga materia delle ingiunzioni ordinarie. N.G. ' ;;:w id illtk& :: ::& g id illtk& :: ::& g RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Amministrazione dello Stato -Rappresentanza in giudizio -Beni d~llo Stato attribuiti alle Regioni dagli Statuti speciali; Giurisdizione -Beni del soppresso p.n.f. iná Sicilia Non passano alla Regione. (C. Cass., Sez. I, sent. n. 4141/57; Pres. Fragali; Est. Viviani; P. M. Silocchi (difforme): Finanze c. comune di Canicatt“ -P.C.I. A.N.P.I. -A.P.I.). La questione della competenza territoriale dell'organo dello Stato, che agisce in giudizio, non si identifica con quella della capacitˆ processuale (legi,tirnatiq ad fProcessum) dell'organo stesso e~ pertanto, non pu˜ essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi la preclusione deá rivante dal giudicato. La questione dell'appartenenza dei beni immobili, giˆ di proprietˆ dello Stato e situati nel territorio della Regione siciliana, allo Stato o alla Regione non integra un conflitto di attribuzione, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 39 L. 11 marzo 1953, n. 87, devoluto alla cognizione della Corte Costituzionale, ma involge l'accertamento di un diritto sostanziale di uno dei due enti, Stato e Regione e, cio, del diritto allaá disponibilitˆ di quel bene, che giudizio riservato al giudice ordinario, quali che siano le parti contendenti, siano quindi pure, esse, lo Stato e la Regione. I beni facenti parte del patrimonio del sop presso partito nazionale fascista in Sicilia non possono essere considerati compresi fra i beni, che, in base all'art. 33 S.S. per la Regione sici liana, debbono ritenersi assegnati alla Regione. All'atto dell'entrata in vigore del predetto Sta tuto speciale, infatti, essi facevano parte di un patrimonio in liquidazione, di cui soltanto le at tivitˆ residue, non ancora accertate a quella data, sono entrate a far parte del patrimonio dello Stato. Anche rispetto a questi beni resta fermo, co munque, il potere attribuito dall'art. 38 d.1.1. 27 luglio 1944, n. 159 di assegnarli a servizi pub blici o a scopi d'interesse generale mediante ces sione ad a,ltri enti pubblici o ad associazioni assi stenziali, sportive e simili, nel qual caso essi non entrano mai a far parte definitivamente del patri monio dello Stato. Per una miglior comprensione delle delicate question~~ si ritiene opportuno trascrivere ntegralmente la pregevole motivazione della sentenza, alla quale, pur con qnafohe perplessitˆ per quanto riguarda la seconda massima, riteniamo di poter aderire. Sulla questione de2isa con z,a seconda massima pubblicheremo prossiim.a-mente un,a nota per fare il punto sullo stato della dottrina e della giurisprudenz. a. Ç Le parti resistenti, Associazione Pensionati e Invalidi e Partito Comunista Italiano, eccepiscono, nel rispettivo controricorso, l'inammissibilitˆ del ricorso dell' Amministra.zione delle Finanze dello !Stato, per mancanza di legittimazione d'ell'Intendente di Finanza di Palermo, che ha agito in questa causa, e che non sarebbe l'organo terá ritorialmente competente per la rivendicazion di beni di asserita proprietˆ dello Stato situati in provincia di Agrigento, quindi nella circoscrizione territoriale dell'Intendente di finanza di Agrigento. Ç Si deve rilevare che, con questa eccezione, si solleva una questione che non riguarda la capacitˆ pTocessua-le dell'organo che agisce per la pubblica amministrazione, ma semplicemente la competenza territoriale dell'Intendente di finanza di Pa,lermo, di cui non contestabile la capacitˆ di agire per l'Amministrazione :finanziaria interessata. Ç Trattandosi, dunque, di una questione atti nente alla sola competenza territoriale dell'or gano, essa avrebbe dovuto essere sollevata nei giudizi di merito. L'eccezione, invece, non fu pro posta n davanti al Tribunale n davanti alla Corte d'Appello, che, giudicando sulla domanda, hanno implicitamente riconosciuta la competenza dell'Intendente di :finanza di Palermo, con deci sioni su questo punto non impugnate. ÇL'esame della questione, per il giudicato for matosi, , pertanto, precluso. Ç L'Amministrazione ricorrente propone, a sua volta, una eccezione pregiudiziale. Assume che la questione dedotta dai convenuti e decisa dalla Corte di Appello di Palermo integra un conflitto eventuale di attribuzioni ;fra lo Stato e la Regione siciliana in merito alla spettanza del potere di amministrare i beni patrimoniali indisponibili esi stenti nel territorio della Regione, in particolare, i beni idel soppresso partito nazionale fascista, e che, dato l'oggetto della controversia., pu˜ P'l'O :filarsi il difetto di gimisdizione dell'autoritˆ giu, dizfaria ordinaria, sotto un duplice a,spetto, cio con riferimento sia ai poteri del giudice, sia alla á legittimazione delle parti. Sotto “l primo__ aspetj;o á perchŽ giˆ si ritenuto, con la sentenza n..9' del 1957 della Corte Costituzionale, che la questione della spettanza della potestˆ amministrativa in determinate materie allo Stato o alla Re~fone ::: i& Jtm:= -i& Jtm:= - -189 costituisce una vera e propria questione di attribuzione costituzionale e, come tale, non pu˜ essere fatta valere davanti all'autoritˆ giudiziaria, ordinaria e speciale. Ç Sotto il secondo aspetto perch nei giudizi sui conflitti di attribuzione la legittimazione attiva o passiva spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e a,l Presidente della. Regione. Ç La eccezione manifestamente infondata. Ç Non vi dubbio che, a norma dell'art. 134 della Costituzione e degli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, spetti esclusivamente alla Corte Costituzionale la risoluzione dei conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni e che i giudizi sui conflitti di attribuzione debbano svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione ; ma nella specie, manifestamente da escluder1s,i che la presente controversia involga un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, o possa, comunque, costituire materia di conflitto. Ç Il conflitto di attribuzione che deve essere sottoposto alla Corte Costituzionale sorge, a norma dell'art. 39 della citata legge 11marzo1953, n. 87, quando la Regione invade con un suo aUo la sfera di competenz,a as1s:egnata dallaá Costituzione da.Ilo Stato ovvero ad altra Regione, oppure quando la sfera di competenza costituzionale di una Regione sia invasa da un atto dello ~stato. Ç Che nel caso presente non s.ia sorto e nemmeno possa sorgere un conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione reso evidente dal fatto che la controversia verte non fra lo Stato e la Regione, ma fra l'Amministrazione delle finanze dello Stato da una parte ed enti diversi dallaá Regione dall'altro, convenuti áquesti, in giudizio in virt di rapporti di diritto privato. Ç Ma nemmeno potrebbe profilarsi, nella questione che stata sottoposta al giudice ordinario, la possibilitˆ di un conflitto fra i due poteri, n, come sostiene la difesa dell'Amministrazione, una mancanza di giurisdizione del giudice ordinario a giudicare di una questione che, se realmente involgesse una indagine sulla sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero alla Regione, dovrebbe, indubbiamente, essere devoluta all'esame della Oorte Costituzionale. Ç E', infatti, manifesto che il conflitto di attribuzione di cui si parla nell'art. 134 della. Costituzione e negli artt. 39 e segg. n. 87 del 1953 pu˜ sorgere unicamente dalla emanazione di un atto (di natura amministrativa), che, se emanato dallo Stato, si sostenga essere, invece, tra quelli che, in base alla Costituzione (artt. 116-125), ed alle leggi costituzionali rientrano nella sfera di competenza della Regione e, se emanato dalla Regione, si sostenga essere estranee alla sua sfera di competenza. Nella specie, invece, non si discute di un Çatto))' dello Stato o della Regione, che possa dare luogo ad una questione di competenza, quindi ad un conflitto fra i due poteri, ma in sede di rivendica, da parte dell'Amministrazione dello Stato, di un bene detenuto da terzi a titolo di privato godimento, si eccepisce dai convenuti che lo Stato non pu˜ rivendicare quel bene, ottenendone da essi, terzi, il rilascio, perch, con l'entrata in vigore dello Statuto della Regione siciliana, approvato con legge, esso. passato,. con gli altri beni dello Stato, alla Regione. Si profila quindi fra le parti la questione dell'appartenenza del bene, questione che involge l'a.ccertamento dell'esistenz,a, di un diritto ,sostanziale, e che non pu˜, per ci˜ stesso, confondersi con una questione di competenza nell'emanazione di atti amministrativi, la quale, riguardo ad atti che si emanassero rispetto a quello stesso bene, presupporrebbe, in ogni caso, l'accertamento, anzitutto, dell'appartenenza del bene allo Stato o alla Regione, quindi l'accertamento del diritto, alla disponibilitˆ di quel bene, che giudizio riservato al giudice ordinario, quali che siano le parti contenenti, siano quindi pure esse, lo Stato le la Regione. Deve pertanto essere esaminato nel merito il ricorso, a sostegno del quale l'Amministrazfone delle finanze deduce, col primo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 43 . dello S.tatuto per la Regione siciliana, aipprovato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonch dei principi generali costituzionali in tema di trasferimento di beni dello Stato alle Regioni e dell'art. 1 del D.L.O.P.'8. 30 giugno 1947, n. 567, nonch la mancanza di motivazione (art. 360, n. 3 e 5 C.p.c.). Ç Assume la ricorrente che la Corte di merito, con la sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che, per effetto delle norme contenute negli artt. 32 e 33 dello Statuto per la Regione siciliana, tutti i beni dello Stato esistenti nel territorio della Regione alla data di entrata in vigore del R..D.L. 15 maggio 1946, n. 455, siano passati ipso jure in proprietˆ di questa, con l'automatica cessazione di ogni potere e facoltˆ degli organi dello .Stato nei confronti di essi, e sostiene che, al contrario, le norme anzidette, per il loro generico contenuto, non han potuto avere applicazione immediata; che , invece, necessario, perch il trasferimento dei beni si verifichi, che non solo siano emesse le norme di attuazione previste dal successivo art. 43 ma che siano emessi concreti e specifici atti ricognitivi; che, comunque, avrebbe dovuto riconoscersi per effetto del mantenimento, disposto con l'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, nell'ambito della Regione e nell'interesse di questa, degli uffici ed organi preesistenti, con tutte le loro attribuzioni, la necessaria legitá timazione attiva dell'Intendente di finanza in tutte le cause relative ai beni pubblici esistenti nell'ambito della Regione, prescindendo dalla questione della titolaritˆ, statale o regionale, dei beni. ÇCol secondo motivo, che opportuno esaminare insieme al primo, l'Amministrazione ricorrente deduce, poi, la violazione e falsa applicazione degli stessi artt. 32 e 33 dello Statuto..della Regione siciliana, in relazione agli artt. 38 e 39 del R.D.L. 27 luglio 1944, n. 159, ed alle norme contenute nel R.D.L. 2 agosto 1943, n. 104, non ¥& ¥& i; M E Jl[Lm;;; di tm fil -190 ch la mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 e 5 C.p.c. á Ç Rileva che, ai sensi dei citati artt. 32 e 33 dello 'Statuto della R,egione siciliana, furono assegnati alla Regione i beni dello Stato esistenti nel suo territorio nel giorno di entrata in vigore di detto Statuto, e assume che, in quella data, il bene cli cui si tratta nella presente causa non poteva dirsi di proprietˆ dello Stato, perchŽ, a norma dell'art. 10 del R.D.L. 3 agosto 1943, n. 704 con cui fu soppresso il partito nazionale fascista, solo le attivitˆ residuali dell'attivitˆ erano devolute allo Stato. Ç Pone, poi, in evidenza che, con gli artt. 38 e 39 del RD.L. 27 luglio 1944, n. 159, che lamep.ta essere stati trascurati dalla Corte di merito, stato attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di stabilire la ulteriore destinazione dei beni del soppresso P.N.F. a servizi pubblici e a scopi di interesse generale o di cederli per il raggiungimento di detti scopi, ad enti pubblici o associativi, assistenziali, sportivi e simili, e sostiene che tale potere non avrebbe potuto, in ogni caso, considerarsi trasferito alla Regione. << Questa Corte osserva che non pu˜ riconoscersi fondamento all'assunto della ricorrente Amministrazione, svolto nel primo motivo, secondo il quale, dovrebbe, in ogni ca,so, riconoscersi la. legittimazione a.ttiva della Intendenza di finanza ad agire nella presente causa perch esso, in virt dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, amministra tuttora i beni demaniali e patrimonali, disponibili ed indisponibili, esistenti in Sicilia. << La s:tes:sa ricorrente, infatti, ammette, che la Intendenza di finanza di Palermo amministra quei beni, anche se in nome dello Stato, per conto della Regione e deve obiettarsi che l'azione di rivendica di cui trattasi fu proposta dall'Intendenza di fi nanza per conto dello Stato e non della. Regione, quindi in diversa veste. Fondate devono invece riconoscersi le censure formulate con il secondo motivo, che, essendo ap poggiate a rag:ioni che riguardano specificamente il bene di cui si contende, consentono di risolvere la questione dibattuta in causa prescindendo dalla questione generale proposta con il primo motivo, riguardante tutti beni di cui fu disposto il pas saggio dallo Stato alla Regione con l'approva zione dello Statuto citato e assorbono, in massima parte, le altre censure proposte con detto motivo. << Le eccezioni dei convenuti in causa si fonda no, come si rilevato, sulle disposizioni degli ar ticoli 32 e 33 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, p. 455, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno successivo. << L'art. 32 dispone che i beni di demanio dello Stato, compPese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla R.egione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o ser vizi di carattere naz-ionale; e l'art. 33, primo com ma che sono, altresi, assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio i beni dello Stato Çoggi È esistenti nel territorio della Re~iope e che non sono della specie di quelli indicati nell'art. 32. <>. HHennero a.llora queste Sezioni unite di poter basare detto principio, interpretando l'art. 89 legge com. e prov. del 1934, nel senso che Ç nel riferirsi all'interesse esclusivo della amministrazione comuna1e >> la legge non richiede che l'atto sia nell'interesse esclusivo di questa ultima e sia invece privo di ogni utilitˆ e di quaálsiasi vantaggio per l'altro contraente, áma esige solo che l'atto stesso abbia, per' oggetto il soddisfacimento di un bisogno del comune, attinente a proprie concrete esigenze economiche e giuridiche ; e poich questa condizione ovviamente non sussiste nel caso di atti di liberaHtˆ, posti in essere dal comune in favore di terzi, s:i concluse che atti di donazione non potevano essere roga.ti da1 segretario comunale. Ç Senonch le ragioni cos“ addotte a fondamento del principio ed alle quali evidentemente ha inteso riportarsi la Corte di Bologna nella sentenza impugna.ta. (senza peraltro da.re a.lcuna giustifica della aStserta inappHcabilitˆ del principio stesso al caso di specie), ad un pi attento esame della questione non sembrano troppo esa.tte. Ç Soccorrono invero all'uopo due árilievi, di ordine logico e giuridico. Ç E' infatti da notare anzitutto che la frase Ç nell'interesse esclusivo dell'amministraz.ione comunale >> inserita all'inizio dell'art. 89, immeditamente dopo l'a.ltra. frase Ç i segretari comunali possono rogare )) e prima che s!i faccia cenno agli Ç atti e contratti di cui all'art. 87 )). Ç Ora, poichŽ 3 buona. regola di interpretazione il notare il significato proprio o tra.slat0 delle parole in rapporto principalmente al nesso ed alla posizione che ciascuna di esse assume nella pároposizione, chiaro appare come la frase cc inte resse esclus!ivo dell'Amministra,zione >>, á vadaá, rapportata solo alla, frase precedente cc possono rogare )) e non a quella susseguente, che rigl.íal'da cc gli atti e contratti di cui all'art. 87 È. L'interesse cio dell'Amministrazione non si riferisce aál contenuto degli atti o contratti da. rogare, ma implica unicamente la facoltˆ dell'Amministrazione di richiedere, per la. rogaziione di quei da.ti atti o contratti, il segreta.rio comunale. In altri termini, áWme il notaio roga ogni atto nell'interesse esclusivoá di colui che lo richieda, cos“ il segreta. rio comunale pu˜ rogare alcuni atti o contratti, in cui sfa parte l'Amministrazfone comunale, ma, solo se venga richiestoá daU' Amministrazione e non da altra parte contraente. cc In sostanza, cos“ intesa, la, disposizione dell'a. rt. 89' ha un fine squisitamente economico, nel senso cio che la legge ha voluto esonerare le Amministrazioni comunali dal carico delle spese, che la rogazione degli stessi atti a mez,zo di nota.io comporterebbe, accordando loro la facoltˆ di servirsi per tale rogazione del segretario comunale anzich del notaio. cc Questa facoltˆ peraltro sta.fa, dalla. legge limitata solo ad una determinata. categoria. di atti e contratti, L'art, 87 innanzi richiamato pre- WAB& ,M: :&JJ&iilli.J. i& :mrnn: ::i: ::: vede áinfatti e disciplina le forme che devono assumere determinati atti e contratti che il comune pu˜ stipulare. Al riguardo la norma, sanz.iona una regola. ed una eccezione. Láa regola che tutti i contratti che cc riflettono alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere )) devono essere stipulati col mezzo dei cc pubblici incanti nelle stesse forme stabilite per i contratti dello Stato>> (1¡ comma). La eccezione che, concorrendo le condizioni previste nei commi successivi, gli stessi contra.tti, nonch gli altri atti ivi espressamente menzionati, possono essere stipulati cc mediante licitazione privata)). cc Ora, ed questo il secondo rilievo, ovvio che l'atto di me1áa liberalitˆ, non pu˜ essere compreso n nella prima n nella seconda, categoria degli a.tti e contratti previsti dall'art. 87, dappoich logicamente, oltrech giuridicamente, inconcepibile, configurare un atto di dona.zione che s:ia cc preceduto da un pubblico incanto >> o che si stipuli << a licitazione privata>). cc N si dica che la donazione, poich comporta anch'essa. un trasferimento di beni, sia pure a titolo gratuito, dalla persona del donante a quella del dona.tario, possa essere ben compresa nel no' vero delle cc alienazioni )) , espressamente previste dall'art. 87, il significato invero della. parola << alienazione )) , .come si desume dal senso logico da.I legislatore, soltanto quello di cc trasferimento di beni a titolo oneroso))' perchŽ solo quest'ultimo tipo di trasferimento, come si detto, pu˜ assumere la forma dei pubblici incanti o della licitazione privata. cc N si dica, ed questa la tesi sostenuta. in questa sede dalla di.fesa del resistente Commissario della G.I. che l'atto di donazione, anche se roga.to da.I segreta.rio comunale, non perde per ci˜ solo la efficacia di << atto pubblico )) in quanto il segretario non fa che esplicare anche in quel caso la funzione di pubblico ufficiale, che la legge espressamente gli riconosce, quando egli compie a.tti del comune. (( L'a.rt. 2:9.9 e.e:., che la riproduz.ione fedele dell'art. 1315 o.e. 1865, definisce l'atto pubblico: cc il documento redatto, GOn le richieste formalitˆ, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autoriz, z.ato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l'atto formato)). Non basta, cio aá dare efficacia di cc atto pubbiico >> la semplice qualitˆ di pubblico ufficiale in colui che forma il documento, ma occorre a.Itres“ che quel pubblico ufficiale sia autorizzato a formare quell'atto in quel determinaito luogo. cc Láa legge comunale e provinciale attribuisce al segretario comunale anche le funzioni tipicamente demandate al notaio, come appunto quelle rife rentisi alla rogazione degli atti e contratti pre visti dall'art. 87, ma poich questa autorizzazione costituisce indubhiamente una deroga alla. legge genera.le sul notariato, essa. va. interpretata in senso restrittivo; nel senso cio che la detta arutQ... rizz.azione valida per i soli casi tassa,tivamente previsti dall'art. 87. E poich la donazione esula, come si detto, dal novero degli atti di cui al :::; : 3& &&x :::m mr..::fu :&:.::: f : %. f :::::: :::::: FF wáárz tllm i ili E I &OO&m:d&z 1lfil GW DIU -198 affidate in concessione (art. 17). sono quelle indicate agU artt. 9 e 24 'I'. U.1923; 4e6legge1928; n. 3134. Restano cos“ esclttse dal beneficfo tutte quelle opere Che non siano di bon~fica di prima categoria a sensi della legislazione antecedente all'attuale T. U. 1933 (4). Perch sia applicabile U privilegio sub'iettivo, deve dlunque ricorrere l'interesse diretto del Consorzio di bonifica; il che significa : a) l' escltf.Sfone dal prvi;ilegio di tutti quegli atti riguardanti opere che si,no affidate al Consor. zio -ovvero dii tutte quelle attivitˆ che il Consorzio svolga -per semplice opportun.Uˆ od economia, senza che esse rientrino nella sua attivitˆ istituzfonale ex T. U. 1923 (5); b) l'inclusiorne nel privUegfo di tutti (e soli) quegli atti che il Consorzio deve porre in essere per realizzare opere o per svolgere attivitˆ che per legge gli competono (6) ; c) l'eseouzione di un'opera o, in gáenere, una attivitˆ del Consorzio . da considera~áe compiuta -ai fini fiscali -nel suo áinteresse diretto, quando l'opera o l'attivitˆ realizzino fini istituzional'i attribuiti ai Consirzi dái Bonifica delle leggi anteriori al T. U. EJRAAG poich i concetti di bonificazione (T. U. 1923) e di bonifica integrale (T. U. 1933) non coincid> (e cio del T. U. 20 ma,qgáio 1897, n. 2:17, e della tariffa relativa allora vigente, approvata con R. (8) Per questione simile v. JANOOLO: La iegge suUa bonifl,ca integraie, Cedam 1935, I. 269. (9) Nella specie: l'art. 66 T. U. 1923, trasfuso nell'articoao 8, all. B della tariffa. (10) UcKMAR: La iegge ˆi registro, ,C~dam 1949, III ediz., I, pag. 176. Contra, ma senza dimostra.zioue :_ á Cornpa.gno, In terna di agevo/.azioni tributarie in favore della bonifica: in "Acque, Bonifiche e Costruzioni È, 1953, 148. Non figurano precedenti gi1u;risprudoenziali in termini. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO BONIFICHE -Tassa di registro sugli atti riguará danti le bonifiche -Privilegi subiettivo ed obbiettivo -Loro applicabilitˆ e limiti. (Corte di Appello, Sez. Civile di Catania, 30 aprile/16 luglio 1957, n. 195¥ Pres. Smiroldo; Est. Amoroso. -Finanze c. Consorzio di Bonifica della Piana di Catania). 1) Il párivilegio subiettivo (ex a.rt. 66 T. U. 30 dicembre 19¥23, n. 3256, ed art. 8, all. A, ta.riffa della legge di registro) compete ai Omsorzi di Bonifica semprech l'atto da sottopone allaá registrazione sia compiuto nell'interesse driretto del Consorzio ; e semprechŽ esso rigua.rdi le opere di bonifioa id1áwu,láica propriamente detta. 2) Diretto pu˜ ritenersi l'interess~ dell'Ente, a sensi dell'art. 6á6 T. U. 1923, quando esso sia tale in ra.páporto al fine per cui l'Ente venne originariamente costituito, prima, dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla c. d. bonifioa integrale. 3) Pe1: l'applicazione delle agevola.zioni páreviste alla legislazione precedente all'attuale T. U. 13 febbraio 1933, n. 215, bisogna fare ca.po al fine cui tendevano le leggi sulla bonifica, idraulica propriamente detta, o ad essa. equiparate. 4) Le opere di manuten.zione delle strade di bonifica non possono considera,rsi compiute nell'interesse diretto di un Consorzioá di Bonificaá. 5) Non determinante -ai fini del decidere se il privilegio subiettivo ex art. 66 T. U. 1923 sia soggetto aUa. limitazione temporale di cui al l'art. W, II comma., legge di registro -il richiaá marsi al contenuto dell'art. 8, all. B della ta,ri:ffa. Il vigente '1.1 U. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla ¥ bonifica integrale, che riassume_. coordina, modifica ed integra (1) tutta la precedente legisla. zione sulla materia, sottopone gli atti compiuti nell'interesse diretto dei Consorzi d1“ Bonifica e degli e8eC1J;tor-i delle opere di bonifica 1integrale, al normale trattamento tributario. Fa per˜ safoi i. privilegi fiscali stabiliti da,lla legislazione anteriore a favore dei Consor~ái, nonch a favore delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, siano esse assunte da consorzi ovvero da altri enti o da privaU (art. 88). Occorre pertanto (1) Con effetto innovativo e senza efficacia retroattiva (Cass. 19 luglio 1938, n. 2566; Cons. Stato 10 febbraio 1956, n. 91: in Poro Amm. 1956, I, 3, 197). Si veda in generale, circa la legislazione: PETROCCHI, La ie,qislazione italiana sulle boni{“che: in " Acque, Bonifiche e Costru~ zioni È, 1953, pag. 5 e segg.; JANDOLO, La boni{“ca nella sua storia pi recente, ivi 1950, 7. ancora oggi richiamarsi al precedente T. U. 30 dicembre 1923, n. 3256, nonch alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134. Po'ich l'art. 119 del T. U. 1933, ha -tra g'li altri ---.... abrogato anche le citate leggi, il richiamo ad esse deve ritenersi citate leggi, il rich'iamo ad esse deve ritenersi esclusivamer1;te limitato a. qtlanto di esse acqutista stretto rilievo ai fini della necessaria discriminaz: ione per l'applicazione del precedente (art. 88, Il co., T. U. 1933) ovvero dell'attuale (art. 88, cit., 1 co.) regime fiscale. Ed occorre subito a tale riguardo considerare (anche perch ci si pos.sa rendere conto che in nessuna antinomia incorso il legislatore, da un lato-abrogando i privilegi tribu.tari, dall'altro conservando in vita le precedenU norme che v'iceversa li concedevano) che diverso l'ambito dái applicazione dei due testi unici del 1923 e del 1933: mentre, infatti, la attuale legislazione si informa al (pi ampio) concetto della bonifica integrale (2), la precedente legislazione classificava opere di bonifica soltanto quelle opere strettarnente necessarie alla bonificazione delle terre paludose : e ci˜ emerge evidente dal confronto tra gli artt. 1 e 9 T. U. 1923, ed art. 4 legg¥e 1928, da un lato; e gli art. 1 e 2 T. U. 1933 dell'altro. La distinzione dei privilegi in subiettivi e obiettivi, pur non esplicitamente posta dalla lettera della legge, per˜ chiaramente -ed utilmente -desumibile dal sistema del T. U. del 1923 (3): a) l'art. 66 T. U. 1923 dispone che Ç tutti gli atti che si compiono nell''interesse diretto {lei consorzi di bon,ificamento sono regáistrati col di ritto fisso di una lira. Sono soggetti parimen.ti al diritto fisso di una lira le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorz'i >>. Il privilegio viene dunque concesso intuitu personae, con rife rimento C'io al soggetto (Consorzio), anche qua lora, non 8ia concessionario di opere di bontifica (cfr. il successivo art. 67). b) Uart. 33 T. U. dispone: Çai conC'essionari di opere di bonifiche di prima categoria si appli cano le disposizioni degli artt. 65 e 66 del pre sente T. U. >>. Le opere di bonifica di prima cate goria (art. 2 T. U. 1923) che possono essere (2) ZANOBINI: Corso di Dir. Amm., Giuffr, 1950, V, pag. 246; BIGNARDI: La Bonifica in Italia: in " Acque, Bonifiche e Costruzioni '" 1953, pagg. 395 e segg. á (3) Ad essa si riferiscono anche il II co. dell'art. SS" T. U. 1933, e la Normale del Ministero delle Finanze n. 117 del 1933 (Codice delle esenzioni e riduzioni del Grisolia, Giuffr 1950, pag. 156). m: ;; ;,,,;mm mm Wii falli -196 tivi, riesee facile riconoscere alla espressione Ç preá sentato dal trasgressore o da un suo rappresená tante È il significato che il ricorso deve provenire ed essere quindi dagli stessi firmato, mentre la materiale consegna potrˆ avvenire in qualsiasi modo anche a mezzo del servizio postale. Ç Fondato invece e sufficiente a giustificare da solo la decisione l'altro motivo. La legge ha prefissato una durata al diritto d'impugnazione; ne consegue che una volta decorso il termine, il diritto resta colpito da decadenza e si estingue. Nella specie l'ordinanza doveva essere impugnat-1 con ricorso al Ministro delle Finanze che doveva essere presentato all'Intendenza di Finanza Ç nel termine di 30 giorni dalla notificazione È della ordinanza stessa. Pervenendo il ricorso all'Intendenza il 31¡ giorno, vi pervenuto quando la decadenza si era giˆ verificata ed il diritto all'impugnazione era perci˜ estinto. ÇAssume la ricorrente che entro il 30" giorno invece il ricorso era stato presentato all'ufficio postale per l'inoltro, e ;richiamando le norme secondo le quali in tema di dichiarazione di redditi (art. 12 R.D. 17 settembre 1931, n. 1608, ora articolo 15 T.U. approv. con D.P. 4 luglio 1951, numero 573), ed in tema di ricorsi, sia in materia d'imposte dirette e d'imposte di trasferimento delle ricchezze (art. 43 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639), che in materia d'imposte dirette ed indirette sugli affari (art. 23 R.D. 8 luglio 1937, n. 1516), il legislatore, agli effetti del computo del termine, si riferito alla > decaduta dalla facoltˆ di esperirla avendo accettato l'ordinanza intendentizia col fatto stesso che non l'aveva validamente impugnata. Irritualmente proposto doveva infatti ritenersi il ricorso perch non presentato direttament dallo stesso trasgressore o da un suo rappresentante all'Intendenza, come prescritto dall'art. 57, legge 1929, e perch presentato oltre il termine, in quanto, sebbene consegnato all'ufficio postale il 30¡ giorno della notifica dell'ordinanza, era pervenuto all'Intendenza solo il giorno successivo. Ora la decisione della Corte risulta corretta, anche se non sono validi tutti i motivi addotti a sostenerla. Ç La Gorle non pu˜ infatti essere seguita nella interpretazione dell'art. 57 legge 1929. Per giustificare la quale ha fatto ricorso al carattere peculiare della materia (repressione delle frodi fiscali) per assimilarla alla materia penale, sia sotto il profilo sostanziale che processuale. Ora, se anche una tale assimilazione fosse consentita, non ne risulterebbe confortata l'interpretazione restrittiva dell'articolo citato, una volta che il legislatore penale (art. fi09 c.p.p.) per stabilire che la opposizione al decreto penale doveva essere proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, ha usato altra formula includendovi lo avverbio Ç personalmente >> che non contenuto nell'art. 57. Ma l'assirnilaz.ione non giustificata. J,a legge 7 gennaio 1929, 11. 4, distingue le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto o contravvenzione, per le quali stabilita una delle pene prevedute dal codice penale, dalle violazioni ,che non costituiscono reato, per le quali stabilito a carico del trasgressore l'obbligo di pagare una somma a favore dello Stato a titolo di pena pecuniaria (art. 3, legge del 1929). Per modo che la pena pecnniarfa, pur avendo funzione sanzionatoria, ha natura di obbligazione mera mente civile, ed il ricorso al Ministro delle Finanze contro il provvedimento dell'Intendente che ha applicato la pena pecuniaria meglio sCinquaá .. dra nel sistema dei rec.lami amministrativi. Ed allora interpretata la norma in armonia con le altre norme che disciplinano i reclami amministra I f@ f@ &. E R R -194 in quanto perci˜ suscettibili di essere diversamente regolate per effetto della pronuncia stessa e della dichiaLláata illegittimitˆ costituzionale della norma cosi ottenuta, sia pure da altre parti, e per gli effetti dj un giudizio tra loro soltanto in corso. Oi˜ perch la pronuncia di incostituzionalitˆ da pa.rte della Corte Oostituzfo.nale non pu˜ non spiegairáe i propri effetti erga ornnes J dichiarando l'illegittimitˆ della norma e facendone cosi cessare l'applicabilitˆ e l'esecutorietˆ, con la conseguenza che la valuta.zione dei fatti anche passati, in quanto si intende ancora suscettibili di giudizio, deve essere fatta come se la legge dichia.rata incostituzionale non fosse mai esistita.)). La soluzáione cui pervenida la Corte Sup1táerna) e ohe stata suocessiv1amente ribadita dalle sentenze 16 ottobre 1957, n. 3881 e 219 ottobre 1957, n_ 4186, da condividere nella sostanza, per quaniloi possa apparire non del tutto oonferen.te U riá ohfomo al principio dello jus superveniens, giac ol/ltŽ in realtˆ qui non si tratta di una successione. di leggi verifioatasi in pendenza del processo J rna di applicareJ oorne si vedrˆJ un tutt)altro principioJ che si ricollega da un lato alla natura della pronuncia della Corte Cost'ituzione e dall'altro ad una specifica norrna di legge ordinaria di aarattere generale. Giováa altres“ avi;ertire ahe la massima sopra riportata -quale redatta dall)Ufficio del Massirnario ddla Corte d:i C'assa(¥ione -non rispondente a.ll'esatta motivazione della sentenza. In realtˆ .sfuggono agli effetti della dtiahiarazione di illegittiniitˆ costituzionale non soltanto i rapporti Çgiˆ definiti con sentenza pas'sata in giudicato È, ma altres“ fJáutti
  • J, dii essáere cio podati alla cognizione del giudáiae per una qualsiasi ragione (acquiescenzaJ prescrizioneJ decadenzaJ e via dJicendo). Sembra) infine) che l'effetto della dichiarazione di, illegitti!rnitˆ oosUt'lfAZ'ionale. debba d~sa.ender.e non tanto dall'effetto ex nunc o ex tunc che alla pronuncia della Corte CosUtuzionale si aeváe attribuireJ quanto dalla preCti,sa disposizáione por tata dall)(Wt. 30 della legge 11 rnarzo 1953, n. 87, la quale J chia1táendo il pri!fic.ipio fissato daU' arti colo 136 diella CostituzioneJ pone per il giudice il divieto di applioa.re la norárn1a ibi legge dioh11rata cáos.ti,tuziona.lme.nte non legittima. Ed questo divieto di applicazione della norrna prrecsáistente ohe ciosf.itu,,is:ae l'effetto peculiare delle pronunce della Corte Oostitu..zione ..-le quali -com' stato giusitamente osserváato a.ssari di recáente dal Lieb man (Oontemuto 'ed efficacia delle decisioni della Corte Cos'tituzionale J in Riv. dir. proo. 1957, I,. 5017 segg.) n. 6) -non oornportano n annulla,. mento n abrogazione della legge : non annulla mento) ch,e sarebbe inconoepibile rispetto a una norma ai per sá nulla; non abroga>.¥ione, che effetto tip'ico, per esplicito o per irnplicito) di una legge sáuccessiva'J cio di un atto prrov'en“ente ˆagl~ organi i-nvestiti del potere legislatíV'o aon pieneziza di discr.ez.ionaliJtˆ; senza contare ohe l'abro!J(.l, záione nori pu˜ norrnalrfiente riferirsi ai rapporti in corsoJ anohe se litigfosi. Stilla natura poi delle pro1Mlnzie d.ella Oo1áte Costitu.z“onale (se giurisdizio1ia.li o meno) e sul loro canittere (cos Utu tfoo r dichiarativo di mero ac'aertarnentoJ di aocertament0 aosáUtittiti;:o)) si v'cdano fra gli S(Jritti pi recenti) oltre il L:IEJBMAN: op_ cit., n. 4, ancheá il BACCARI ÇNatura giuridica delle pronunzie della Corte Costituzionale È, n. 8-9, in La Corte C:ostituz,ionale, raecolta di studi a cura della Avi)ocatura dello Stato). .N. G. DANNI DI GUERRA -Indennizzo -Interesse legittimo -Diritto soggettivo. (C. Cass., Sez. un., sent. n. 439/57; Pres. Piacentini; Est. Caporaso; P. M. Roberto (conf.); Lavori Pubblici c. Maffei). In materia di indennizzo per danni di guerra o di contributo di ricostruzione non sussiste, in nes sun caso, un diritto soggettivo perfetto del pri vato, ma solo un interesse legittimo, sicch non 1~ dato al danneggiato proporre azione davanti alla autoritˆ giudiziaria ordinaria. Il predetto interesse legittimo, di cui il danneg giato titolare, rimane tale fino a quando non sia espletata la procedura amministrativa diretta ad accertare le condizioni a cui subordinata la concessione e la determinazione del contributo e cio: (/,) il fatto beHico come causa del danno; b) l'effettiva. esecuzione delle sole opere occmrenti per la ricostruzfone o riparazione dell'immobile. L'accertamento di questi due inderogabili presup posti di legge avviene solo a. mezzo del collaudo, dopo il quale e in base al quale l'organo compe tente della PubbHca amministra.zione fissa defini tivamente e Hquida, la somma da. erogare a. titolo di contributo di ricos.truzione; per conseguenza, fino a. questo momento, non pu˜ pa.rlarsi, per la misura dell'anzidetto contributo di un diritto sog gettivo subentrato all'originario interesse legitti mo, n pu˜ quindi sostenersi la competenza. del giudice ordinario. Riportiamo áint'egralmente la moUf!Jazione in diritto della sentenza: Ç Ritiene la Corte che il difetto di giurisdizione denunziato col primo motivo di ricorso sussiste e deve essere immediatamente dichiarato. Come stato giˆ altre volte ritenuto, in mate ria di indennizzo per danni di guerra o di con tributo di ricostruzione non esiste, in nessun caso, un diritto soggettivo perfetto del privato, ma solo un interesse leg.ittimo, sicchŽ non dato al danneggiato di proporre azione davanti all'auto ritˆ giudiziaria ordinaria (Cass., Sez. Unite, 22 febbraio 1954, n. 491 e Cass., 9 maggio 1955, n. 1320). Ç I Maffei non negano che nella_.soggetta materia la Pubblica amministrazione esercita SQltanto un suo potere discrezionale, ma che non appena, comunicato al proprietario dell'immobile sinistrato o distrutto il provvedimento che ammette al con) ! fu &M:MJ.fu(WWW W&ZLM WWW::% :::::: :W: ::::ili ::::::t. M :fui: ::::::::: l% ~Lli -193 l'art. 87, deve concludersi che l'atto pubblico, richiesto sotto pena di nullitˆ a.ssoluta da.} codice civile per la validitˆ della donazione, non pu˜ á esrsere che quello rogato dal notaio:È. Con questa sentenz'a la Go1áte di C'assaz'ione ha confermato la preC'edente senten.za n. 470/55 (Rass., 1955, p. 107). Tu.ttavia, non solo la motivazione diversa rna 'in essa si ripuidiano espUcitamente gli argomenti giˆ posti a base della decisione precedente. Non sembra :peraltro ohe i nuovi a1!Jornenti adottati a sostegno del.la sentenza in esame po.ssono considerarsi assolutamente ineccepibil~ e t1a.li da sconsigliwre la riproposáizáione della questione all'e.samc ádella Stessa Corte Suprema. invero, non semb1áa ohe l'art. 87 t:Lella legge comunale e provinciale C'onternpl'i soltwrito i c:ontratti preoedáuti d.a asta pubbliC'a o licitffizione privata, si che ne rnstino esolusi i contra.tti dli donazione o gli atti di Ubcralitˆ ai quali, ov'Giamente, t1ali forme di contra.ttaz'ione sono ina1pplioabifi. Detto articolo, irwece, prev¥edev-a andhe (prim-a della riforma del 1947 e prevede tuttora) la tr'(}Jttativa prfoata, e cio qucllai forma di aontra.tta.zione che peouliare agli attii di trasjlerimento a titolo gratuito. In tal modo, richiamarsái puramente e semplioemente ai contratti pr"evisti nell'art. 87 pe.r eseliu,dere la oompetenza del Segretario c:omunale a rogare atti di donazione appare assoluta.mente insufficiente, dato ohe, eome abbiamo detto, dalla plf'evisione del oitato art. 87 tali atti non sono afja.tti esalusi. Come si vede la que.st'ione me'l"'ita ádi essere riesamf!nata. G.G. COSTITUZIONE -CORTE COSTITUZIONALE -Dichiarazione di illegittimitˆ costituzionale di una norma di legge -Effetti sui processi in corso. (Cass., Sez. I, 16 settembre 1957, n. 3492; Pres. Pasquera; Est. Favara; P. M. Tavolaro (conf.) -S. p. a. Farmitalia c. Ente Prov. Turismo Roma). La legge dichiarata. incostituzionale dalla Corte Oostituzionale diviene inapplicabile a. tutti i rapporti controversi, sempre che questi non siauo stati giˆ definiti, al momento in cui la legge cessa di avere efficacia, con sentenzia passata in giudicato. Il giudice deve dichiara.re anche di ufficio tale inapplicahilitˆ in ogni stato e grado del processo. E' questa, per quanto ri.sáulta, la prima senten:> (ltd es. d'i strader e che consistono nella riparazione o nel rifacimento di quelle parti del manufatto) giˆ costruito, che siano state deteriorate delf1iso. F. DE LUCA CITTADINANZA -Controversia in materia di cittaá dinanza -Legittimazione passiva -Spetta al Miniá stro dell'Interno e non al Sindaco ufficiale dello stato civile -Posizione del Sindaco quale ufficiale di governo. (Corte di Appeilo di Trieste, sent. n. 95/57; Pres. Renzi; Est. Roatti; P.M. Castellano; Maar Carlo c. Comune di S. Dorligo della Valle e Ufficiale dello stato civile del comune di San Dorligo della Valle). Nelle ciause che hanno ad oggetto una controversia sulla. cittadinanza, la legittimazione paássiiva spetta áal Ministro dell'Interno e non al Sindaco qua.le ufficia.le dello stato civile ; n il difetto di legittimazione passiva per essere stato citato il Sinduco $a.nato dalla costituzione di costui nella veste di ufficiale di governo. Le due mas.wime enunoiate dallw Oo!J"te di Apipello di Trfoste sono d'a approvare senz/ait1á0. La prima riguarda una questione parrtiool;ione del trattamento eccezionale di pensione si appilichi il generale iprincipio della revoca di pensioni e di assegni idi guerra (n. 269). IMPIEGO .PUBBLICO AssEGNI FAMILIARI. -I) Se, in pendenza del giudizio di annullamento di precedente matrimonio, le quote complementari di carovita debbano essere corrisposte anche per il nucleo familiare costituito col secondo matrimonio (n. 442). COMMISSIONI. -II) Se i " gettoni di presenza È corri-á sposti ai membri delle Commissioni siano soggetti al termine quinquennale di prescrizione, sia per gli appartenenti all'Amministrazione che per gli estranei alla medesima (n. 443). PUNIZIONI DISCIPLINARI. -III) Se, ai sensi del Regola mento del personale delle FF. SS. e dello Statuto degli Impiegati civili dello Stato, nonch dei principi generali del diritto, ila punizione disciplinare spieghi i suoi effetti, nei confronti dell'impiegato o dell'agente sottoposto a procedimento disciplinare, dal momento in cul viene irrogata (n. 444). IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE DAZI DOGANALI. -Se le bollette di esportazione abbiano natura di " titoli di credito È (n. 7). -II) Se ai terzi giratari di bollette Idi esportazione, che le presentino per ,,,,ai :&&& JiM J&d ii &i JUJ LIPl-WW&til!W Mtfil &i& && &i& 1m= :1J&ZJG::2======= 1iiii1 fil E &mtH L&&W :Ji::: fil E &mtH L&&W :Ji::: -205 avere restituiti diritti doganali, possa essere opposto il mancato versamento ,per frodi perpetrate ai danni dell'Amministrazione, del presupposto di fatto che avrebbe dato titolo alla restituzione dell'imposta (n. 7). -III) Se, in caso di frode -non ancora accertata con sentenza penale -nella giˆ avvenuta restituzione di diritti doganail.i, possa procedersi, ai fini del recupero deHe somme indebitamente percette, alla misura cautelare di sospendere i pagamenti dovuti ald altro titolo alle Ditte intestatarie o giratarie delle bollette incriminate (n. 7). IMPORTAZIONI TEMPORANEE. -. IV) Se l'operazione di riesportazione di valuta debba essere necessariamente compiuta dalla medesima persona per conto dellla quale furono compiute le importazioni temporanee (n. 8). PRODOTTI PETROLIFERI. -V) Se, ai fini ldella determinazione dei maggiori oneri relativi ai noli di importazione dei prodotti petroliferi -per gli effetti dell'art. 3 D.M. 26 gennaio 1957 -si debba tener conto, come termine di paragone rispetto ai noli pagati dopo il 1¡ novembre 1956, de[le medie del nolo pagato nel settembre-ottobre 1956 da ogni singola Azienda oppure dalla media dei noli di tutte queUe Aziende che hanno contribuito a formare la media generale ponderale (n. 9). IMPOSTA DI BOLLO CONCORSI PUBBLICI. -Se, in tema di concorso per la concessione di pubblico servizio, sia legittima l'esclusione daJl.la gara di un concorrente per avere questi corredata l'offerta e.on documenti non in regola con il bollo; in conseguenza, se sia legittima l'aggiudicazione disposta in favore di altro concorrente (n. 7). IMPOSTA DI REGISTRO VENDITA DI EREDITË. -Se la discriminazione in cose mobili ed immobili dei beni ereditari oggetto della cessione o vendita -ai fini del loro assoggettamento alla aliquota di registrazione mobiliare od immobiliare possa essere provata aliunde, senza che necessariamente risulti .dal contesto dell'atto sottoposto a registrazione (n. 127). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ESENZIONI. -Se l'esenzione dall'LG.E., prevista dall'art. 9 de[ D.L. 29 giugno 194á7, n. 779, sia applicabile ai materiali esteri importati temporaneamente ed impiegati in costruzioni navali eseguite per conto di armatori stranieri (n. 66). IMPOSTE E TASSE IMPOSTA ADDIZIONALE. -Se l'applicazione dell'addizionale istituita con la legge 26 novembre 1955, n. 1177 !debba avere inizio su tutte le rate d'imposta dell'eser.cizio 1955, 1956 o sUJlle rate d'imposta aventi la normale scadenzaá nel primo semestre dell'anno 1956 (n. 289). ISTRUZIONE SUPERIORE CONVITTI NAZIONALI. -Se possano estendersi le norme sul trattamento economico del pel'sonale non di ruolo dello Stato anche al personale di una Scuola, annessa atl un Convitto Nazionale (n. 8). MATRIMONIO ASSEGNI FAMILIARI. -Se, in pendenza deil giudizio di annullamento di precedente m.atrimonio, le quote complementari di carovita debbano essere corrisposte anche per il nucleo familiare costituito con il secondg matrimonio (n. 11). MEZZOGIORNO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -I) Se i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 !dicembre 1951, n. 1575, possano essere inc[usi nell'ambito di applicazione della legge ste¥ssa mediante la redazione di un atto aggiuntivo (n. 5). -II) Se nelle quote di abbonamento speciale, previste dall'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva dellla Cassa per il Mezzogiorno, siano compre.se le imposte e tasse relative ai negozi e1d altri atti posti in essere dagli Enti conce~sionari ai sensi dell'art. 8 della stessa legge istitutiva (n. 5). NAVE E NAVIGAZIONE COSTRUZIONI NAVALI. -I) Se gli onorari notarili per gli atti e contratti aventi ad oggetto l'attuazione deille provvidenze disposte a favore dell'industria delle costruzioni navali e 1dell'armamento, debbano e.ssere ridotti alla misura di un quarto (n. 88). RICOSTRUZIONE NAVIGLIO. -II) Se l'esenzione dall'I.G.E., prevista dall'art. 9 del D.L. 29 giugno 1947, n. 779, sia applicabile ai materiali esteri importati temporaneamente ed impiegati in costruzioni navali eseguite per conto di armatori stranieri (n. 89). NOTARIATO ONORARI NOTARILI. -Se gli onorari notarili per gli atti e contratti aventi ad oggetto l'attuazione delle provvidenze disposte a favore dell'industria e dellle costruzioni navali e dell'armamento debbano essere ridotti alla misura di un quarto (n. 7). PARTE CIVILE Se sia ammissibile la costituzione di parte civile dell'Amministrazione :finanziaria nei confronti di persona imputata della contravvenzione di cui afil'art. 58 T. U. 9 maggio 1950, n. 203 (n. 11). PECULATO I) Se, ai sensi del 1¡ comma dell'art. 17 del Reá golamento approvato con R. D. 30 maggio 1940, n. 775, . l'Amministrazione Postale debba provvedere al risarcimento in favore degli aventi diritto del !danno derivante da frodi nei servizi a danaro solo dorpo i[ passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal Magistrato penale (n. 4). -II) Se a tale !disposizione possa derogarsi nei casi in cui il colpevole abbia rifuso inte ramente le somme sottratte ed abbia, inoltre, rilasciato una dichiarazione con la quale autorizzi ['Amministra zione a risarcire subito i danneggiati, liberandola da o;:;ni responsabilitˆ per il risarcimento stes,so (n. 4). PENSIOJ'\I ORFANI MAGGIORENNI. -I) Quali siano i presupposti per il conferimento da parte dell'Amministrazione Ferroviaria ˜el trattamento eccezionale di pensione agli WWW:& E EE 1m s ¤ 5 h ii~I -206 orfani degJi agenti ferroviari (n. 83). -II) Se in materia PROCEDURA CIVILE di concessione del trattamento eccezionale di pensione si applichi il generale princilpio della revoca di pensioni e di assegni di guerra (n. 83). POSTF. E TELEGRAFI CONTI CORRENTI POSTALI -CESSIONE. -I) Se, non essendosi proceduto, ai sensi !dell'art. 127 Cod. post., alla risoluzione dei rapporti relativi a depositi in .c/c postale costituiti aJ1 fine di consumare frodi valutarie in danno dello Stato, l'Amministrazione Postale che abbia avuto noUficata la cessione delle somme iscritte nei preácitati c/c debba eseguirne il pagamento in favore :dei terzi cessionari (n. 62). UFFICI POSTALI. -Il) Se gli Uffici postali possano accettare dalle Banche, per la riscossione, effetti cambiari privi delila firma di quietanza, ma con la girata " per l'incasso È preveduta dall'art. 22 della legge cambiaria (n. 63). TRASPORTO. -III) Quali siano le condizioni di legge perch il trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg. possa essere affidato, anzich alll'Amministrazione postale, alle Ferrovie dello .Stato o ad altre imprese sovvenzionate (Il. 64). PRESCRIZIONE Se i " gettoni di presenza È corrisposti ai membri delle Commissioni siano soggetti al termine quinquennale di prescrizione, sia per gli appartenenti all'Amministrazione che per gli estranei alla medesima (n. 33). PREVIDENZA ED ASSISTENZA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. -I) Se 11.'Amministrazione PubbUca possa avvalersi dei poteri che gli derivano dal rapporto di concessione per costringere una impresa concessionaria Idi servizi pubblici all'adempimento degli obblighi previdenziali di cui all'art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 (n. 26). -II) Se l'Amministrazione sia tenuta, a ¥segnalare l'inosserva~za delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori all'Ispettorˆto del Lavoro dell'I.N.P.S. (n. 26). . ORFANI DI GUERRA. ~III) Se, in caso di ricovero obbligat. orio di orfano di guerra in manicomio, le relative spese facciano carico all'Opera o alla Amministrazione Provinciale competente (n. 27). PREZZI IMPORTAZIONE PRODOTTI PETROLIFERI. -I) Se, ai fini della determinazione dei maggiori oneri relativi ai noQi di importazione . dei prodotti petroliferi -per gli effetti dell'art. 3 D.M. 26 gennaio 1957 -si debba tener corito, come. termine di paragone rispetto ai noli pagati !dopo il 1¡ novembre 1956, delle medie del nolo pagate nel settembre-ottobre 1956 da ogni singola Azienda oppure dallla media dei noli di tutte queiie AziendJe che hanno contribuito áa formare la mediaá generale ponderale' (n. 35). ESTINZIONE DEL PROCESSO. -Se la ordinanza con la quale il Pretore dichiara la estinzione del processo costitui- sca " provvedimento definitivo È o se invece sl.a susciittibile di impugnazione medi,ante relamo (n. 25). PROFITTI DI REGIME FALLIMENTO. -Se, a carico del 1debitore per profitti di regime la dichiarazione di falllimento pu˜ aver luogo indipendentemente dalla qualitˆ di commerciante del debitore medesimo (n. 68). PROPRIETA' INTELLETTUALE PROGETTI DI INGEGNEIUA. -I) Se i progetti di lavori di ingegneria che costituiscano soluzione originale di problemi tecnici possano formare oggetto del c. d. " diritto morale d'autoreÈ (n. 16).-II) Se i meidesimi attribuiscano all'autore hl diritto esclusivo di realizzazione e sfruttamento dell'opera (n. 16). SCAMBI E VALUTE RIF..SPORTAZIONE DI VALUTA. -Se l'operazione di riesportazione di valuta debba essere necessariamente compiuta dalla medesima persona per conto della quale furono compiute le importazioni temporanee (n. 14). SOCIETA' Dr FATTO. -Se le Societˆ idi fatto possano concorrere a111e aste pubbliche (n. 71). SUCCESSIONI EREDITË GIACENTE. --I) Se, ai sensi dell'art. 980 del 1865, il chiamato ad una ereditˆ rimasta giacente, in difetto di eredi noti, sia 11.egittimato a chie:ˆere il riconoscimento della sua qualitˆ ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni, allo scopo di ottenere ía restituzione dei beni medesimi (n. 52). -II) Quale sia il termine di ;prescrizione idel diritto di accettare una ereditˆ acquisita dallo Stato per mancanza di successibili legittimi o testamentari (quando la morte del de cuius risalga al 1937) (n. 52) . TELEFONI LINEE TELEFONICHE. -Se l'altezza mm1ma prevista dalll'art. 5 R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per i conduttori di linee elettriche debba ritenersi prescritta anche . per la costruzione delle linee di telecomunicazioni che vengono progettate in base a criteri diversi stabiliti dagli organi tecnici dell'Amministrazione (n. 14). TRASPORTO FERROVIE. -Quali siano le condizioni áIdi \legge perch il trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg. possa 1lSReI'e affidato, anzich all'Amministrazione postale, alle Ferrovie dello Stato o ad altre imprese sovvenzionate (n. 40). 207 TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Quale sia, ai sensi della Convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936, l'esecutorietˆ da eseguirsi in Italia delle decisioni emesse in Germania. idaJle Autoritˆ di Riparazione, istituite a norma della legge .28 novembre 1947, n. 59, del Governo Militare Alleato di occupazione (n. 7). TRATTATO DI PACE BENI DELLO STATO ITALIANO. -I) Se la Francia, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 79 del Trattato di pace e nella convenzione internazionale del 29 novembre 1947, abbia il diritto di incamerare, per il tramite idi una procedura interna, somme di denaro appartenenti al Governo italiano e destinate alie esigenze di rappresentanze consolari italiane in territorio francese (n. 70). CITTADINANZA. -II) Se la nozione di " domicilio ¥ nel territorio ceduto alla !data del 10 giugno 1940, di cui all'art. 19, n. 1 del Trattato di Pae, debba jnJendersi come Ç res facti ¥ e se quindi ilo spostamento della persona possa essere provato indipendentemente dalle risultanze anagrafiche (n. 71). VENDITA DIRITTO DI PRELAZIONE. -Se il diritto di prelazione sia configurabile nel nostro ordinamento giuridico come un diritto reale (n. 16). i I I ! ,,,;,,,_,,,,_,,,.,,,,,,,,,,~ L&&1 DOTTRINA MATERIA DI RESPONSABILITË E DI DIFESA DELLA PUBBLICA TUTTI GLI STATI DEL MONDO A CURA DI SALVATORE SIOA COLOMBIA 1. La difesa della Pubblica Amministrazione. Abbiamo presente il Codigo Judicial (Organizaci6n Judicial y Proeedimiento Civil) (legáge n. 1Qt5 del 17 ottobre 1931, entrata in vigore il giorno 1¡ gennaio 1932) e la Constituci˜n Politica de ColomLia (in vigore dal 1886 e modificata nel 1905, 1909, 1910, 1921, 1924, 1936 e 1945). La difesa della Pubblica Amministrazione affidata al Pubblico Ministero (Procuradoria General de la Naci˜n). La procura pubblica esercitata sotto la direzione suprema del Governo, da un Procurador General de la Naci˜n, dai Procuradores dei tribunali superiori e dagli altri Procuradores determinati dalla legge. La stessa Camera dei rappresentanti ha alcune funzioni inquirenti. I funzionari del Pubblico Ministero hanno la stessa classificazione, compensi, privilegi e benefici dei magistrati e giudici davanti ai quali esercitano i p1¥opri poteri (Oostit., a.rt. 142). Ai funzionari del Pubblico Ministero spetta la difesa degli interessi della Nazione, promuovere l'esecuzione delle leggi, delle decisioni giudiziali e degli ordini amministrativi, il controllo della condotta ufficiale dei pubblici impiegati e l'accusa di quelli che siano colpevoli di delitti e di mancanze che pongano in pericolo l'ordine pubblico (Oostit., articolo 143). Il Procurador General de la N aci˜n eletto dalla ' Camara de Representantes ' su di una terna di di candidati, inviata dal Presidente della Repubblica, per un periodo di quattroá wni. La eleggibilitˆ condizionata all'esistenza degli stessi requisiti :indispensabili per 'essere magistrato. del.la Corte suprema della Nazione (art. 144, n. 1, Costit.; v. art. 1 del Acto Legislativo n. 1 del 1947 che ha sostituito l'art. 150 della Gostituzione; v. art. 175 della legge n. 105 del 1931). I ' Fiscales ' dei Tribunali superiori (Tribunales superiores) sono nominati dal Presidente della Repubblica per un periodo di quattro anni in base a liste presentate dal Procuratore Generale. Sono neceHsari i medesimi requisiti che per i magistrati dei Tribunali Superiori (Costit., art. 144, n. 2; art. 176, legge n. 105 del 1931). Il Ministero Pubblico Ç en lo judicial È (recita la legge 105 del 17 ottobre 1931) esercitato dalla Camera dei Rappresentanti, dal Procuratore Generale della Nazione, dai Ç Fiscales È dei Tribunali e Ç Juz.gados È superiori, dai Ç Fiscales È dei J uzgadm; di circuito e dai Ç Personeros È (procu ratori) municipali. Gli agenti del Pubblico Ministero non possono intervenire (impedidos} nella trattazione delle cause (negocios) quando essi, od i loro parenti (entro H IV grado di consanguineitˆ od il II di affinitˆ) vi abbiano interesse (art. 1:66). Nella presentazione. e nel corso dell'azione giudiziaria civile, gli agenti del Pubblico Ministero sono assimilati ai Procuratori ordinari (art. 1'69). Gli agenti del Pubblico Ministero mancano della facoltˆ di transigere : essi non possono desistere da azioni intentate, senza l'autorizzazione dell'organo interessato. Tale facoltˆ invece concessa quando i ricorsi siano stati proposti da essi stessi. Essi non possono rifiutare eccezioni e le confessioni (confesiones) non possono pregiudicare la parte che essi rappresentano (art. 170). Tale principio non stato interamente accolto dalla Suá prema Corte di Giustizia colombiana. Infatti la giurisprudenza ha cosi detto: anche se certo che gli agenti del Pubblico Ministero non pos,sono compromettere con le proprie confessioni gli organi di diritto pubblico che essi rappresentano, pur vero che questo principio non debba, portarsi sino all'estremo di annullare completamente la potestˆ di rappresentanza giudiziale che i medesimi funzionari hanno nei confronti delle dette autoritˆ. E' sfato ammesso tale principio specialmente in relazione ai fatti collaterali o secondari dell'azione e tali da non pregiudicare le entitˆ difese in giudizio (Corte 1Suprema, 26 marzo 1941, Gaceta Juilicial, 1973-1974, p. 726 seg.). Gli agenti del Pubblico Ministero non possono promuovere azioni civili senza ordine od istruzioni del Governatore o del Governatore od Alcade competente. Costoro non possono ordinare di pesistere dalle azioni che siiano previste dalla legge, ordinanza od Ç acuerdo È municipale (art. 171). Lo Stato, i dipartimenti ed i municipi non possono essere rappresentati da procuratori ordinari (apoderados) nelle cause, salvo che tale eccezione non sia giustificata dalla. distanza, da,ll'importanza della controversia o da,ll'incompatibilitˆ di fun,zioni. In tali casi, il Governo, il Governatore o l'Alcade possono celebrare contratti con avvocati per la rappresentanza dell'istituto (art. 173; arti %7 T -209 colo 252, sugli Ç apoderados È ; art. 194 della Costituzione). . Ai procuratori dello Stato affidato anche l'iná carico di difendere gli incapaci I).ei casi previs.ti dal Codice civile (art. 172). Peraltro (come per i notai, i senatori, i deputati ed in genere gli impiegati che esercitino funzioni imperative e giu, risdizionali) i procuratori di Stato non possono rappresentare i privati (servir de apoderados judiciales) anche se siano iscritti come avvocati (art. 254 e seg.). L'azione si considera estinta ove per due volte e tra le stesse parti l'attore (demandante) abbandoni il giudizio (e si reputa abbandono l'inattivitˆ processuale per un anno); tale norma non P. valida per i gindiziáin cui attore sia lo Stato, un dipartimento, un municipio od uno stabilimento pubblico o di beneficenza (art. 365). La presenza dello Stato nelle controversie produce alcuni spostamenti di competenza. Nei giudizi contro lo Stato, competente il Tribunale Superiore del domicilio dell'attore; nei giudizi promossi dallo Stato, competente. il tribunale pi prossimo al domicilio del convenuto (el de vecindad del demandado) (art. 155). Nei g'iudizi contro un Dipartimento competente il Tribunale superiore relativo (ove questi siano pi, quello della capitale). Nei procedi.menti proposti dal Dipartimento, competente il Tribunale superiore che corrisponde al domicilio del convenuto (arti oo~ ~~. ¥ Ove si tratti di. controversie insorgenti da contratti celebrati dallo 1Stato con qualsiasi ente o persona, la cognizione di queste spetta alla Corte Suprema de Justicia nella sua sezione degli affari generali (Sala de negocios generales) (Legge 67 del 1943 ed art. 40 del codice processuale). Nei giudizi in cui sia parte un municipio, competente, in prima istanza, il giudice di circuito (juez de circuito) rispettivo (art. 109, n. 1). Nei giudizi di successione ed in quelli promossi Ç contra la herencia È o relativi a controversie sul diritto a succedere, ecc. (art. 152, 5) competente il giudice di circuito normale, anche se lo Stato, i dipartimenti o municipi vi abbiano interesse. Nei giudizi di cessione di beni e nel concorso di creditori, anche s¥e siano interessati lo Stato, i. dipartimenti ed i municipi, competente il giudice del domicilio del debitore negli ultimi sesásanta giorni precedenti la sospensione dei pagamenti (art. 152, 9). Nei giudizi di espropriazione, anche in presenza di interessi statali, competente il giudice rispettivo di circuito (art. 109; e normalmente nelle controversie di cui sia parte il Coá ninne e si ventilino solo questioni di diritto privato). Emanata una sentenza e resa esecutiva contro lo Stato, la sentenza stessa comunicata al Governo perch sia eseguita. Ove questo non possegga tale competenza, il Governo dovrˆ promuovere immediatamente un atto legislativo che renda la sentenza efficace. Non ammessa esecuzione contro lo Stato (art. 554). Tale articolo, peraltro, va collegato con l'art. 1003 dello stesso codice: non sono sequestrabili (non sono embargables) gli edi fici comunali (casas consistoriales), gli edifici destinati all'istruzione pubblica, le carceri e gli altri edifici dipartimentali e comunali. Ç A contrario È si rileva poi che il sequestro pu˜ essere ammesso unicamente suá di un terzo delle rendite dei dipartimenti e municipi. Sia lo Stato che i dipartimenti ed i municipi non possono essere condannati alle spese ( costas) (art. 576) e non sono tenuti all'uso di carta da bollo nei procedimenti. 2. La responsabilitˆ dello Stato. Abbiamo presente la Costituzione politica di Oolombia. L'a.rt. cos“ rec.ita.: i privati (parti< mlares) non sono responsabili davanti ano Stato) (ante las autoridades) che 1per violazione della Costituzione e delle leggi. I fun:z;ionari pubblici sono responsabili per la stessa causa ed inoltre per eccesso di potere (extralimitaci˜n de funciones) o per omissione nell'esercizio delle funzioni. Il concetto di extralimitaci˜n de funciones stato cos“ interpretato da F. P. de P'erez ( derech o constitucional colombiano, tomo I, p. 238, ed Temis, Bogotˆ, senza data): il pubblico funzionaá rio, nella sua qualitˆ, tenuto a fondare i suoi atti su di norme che espressamente li permettano. Non sufficiente che il funzionario dimostri che nessuna disposizione vieti il suo atti: deve dimostrare quale norma giuridica sia alla base della sua attivitˆ. Come funzionario, deve eseguire le leggi nello stretto termine necessario. Operare diversamente consáiste in una 'extralimitaci˜n de funciones'. L'art. 20 della Costituzione sembrerebbe alludere ad una responsabilitˆ diretta e personale del funzionario. I giuristi hanno cercato di escludere tale responsabilitˆ dal diritto civile, per sistemarla invece nel diritto pubblico. Si , a tale scoá po, richiamato l'art. 16 della stessa Costituzione: le autoritˆ della R.epubblica sono istituite per proteggere tutte le persone esistenti in Colombia, nel loro onore e nei loro beni, e per assicurare l'adempimento dei doveri sociali dello Stato e dei privati (innovazione con art. 9 dell'Acto legislativo 1 del 1936). La giurisprudenza applica invece i principi della colpa in 'escogencia' (in eligendo) ed in ' vigilancia ' (in vigilando), ponendo il problema sul terreno della responsabilitˆ indiretta e consideá rando l'amministrazione pubblica responsabile per fatto altrui aJ.le stesse condizioni dei privati (articoli 2347 e 2349 del Codigo civil; Suprema Corte, 30 giugno 1941, in Gaceta Judicial) tomo LII, p. 115; 27 agosfo 1943, Gaceta judicial LVI, p. 509, ecc., citate in Ç P'erez Vives A. È, Teoria (Jeneral de Zas Obligaciones) II vol. part prima, p. 419 e seg .. ed. Temis, Bogitˆ, 1954). Si tuttavia ammessa la responsabilitˆ, diretta dello Stato in certi casi, anche se dipendente da a.genti o Ç contratistas >> dell'amministrazione (in generale sent. 7 aprile 1943, Gaceta Judicial 1943, 1996, p. 259) e si ammessa runa responsabilitˆ obbiettiva dello Stato per i danrii cagionati agli immo -210 bili dei lavori pubblici (sent. 2 ottobre 1947, Gaceta Jud'icial) LXIII, u. 471 ~ seg.). La giurisprudenza ha tuttavia molte volte riconosciuto che non si pu˜ parlare, in relazione allo ;Stato, di responsabilitˆ per fatto altrui, poich non si possono configurare (trattandosi di persona giuridica di diritto pubblico) gli elementi essenziali di una tale Fesponsabilitˆ e cio debolezza di autoritˆ ed assenza di vigilanza ed attenzione (v. ÇPerez Yives È cit., p. 422 e seg.). In sostanza, l'Amministrazione responsabile e deve indennizzare i danni subiti dai cittadiniá: strative (v. D. SICA) COLOMBIA) in Ç Rassegna del Consiglio di Stato È, 1957, fase. 12); e vie di fatto dell'amministrazione. BU3LIOGRAFIA: E. SARRIA: Tratado de derecho administrativo, Publ. " Critica Juridica '" Bogotˆ, 1952. A. PEREZ VrvES: Teoria General de las obligaciones, Ed. Temis, Bogotˆ, 1954. J. M. RESTREPO BARRIENTOS: Comentario al Codigo ludicial. 2a ed., tip. S. Antonio, Medellin, 1950. a) per (falta) mancanza di un servizio pubblico inJ. IRIZARUY y PUENTE: The responsibility of the State as a "lurislic Person ¥ in " Latin America'" in Tulane La-w dispensabile; .b) per cattiva organizzazione o di Review, marzo 1944, p. 408 e seg. fettoso funzionamento di un pubblico servizio ; CAVALIER G.: A 'Statement of the t.aws of Colombia, Pan e) per lavori pubblici; d) responsabilitˆ ammini- American Union, Washington, 1953. (5107607) Roma, 19158 ¥ Istituto Poligrafico dello Stato á G. C.