JO XIX-N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1967 RASSEGNA ELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1967 ABBONAMENTI ANNO ................................ L. 5.000 UN NUMERO SEPARATO 900 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in ltal:y Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (7211797) Roma, 1967 ' Istituto Poligrafico dello Stato P. V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Se:z:ione prima: GIURISPRUDENZA COSnTUZIONALE E INTERNAZIONALE pag. 923 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GlURISDI- ZIONE 952 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE 975 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1019 Sezfone quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1028 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPAl:TI E FORNITURE 1071 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE ll 1073 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO ~ASSEGNA DI DOTTRINA 221 MSSEGNA DI LEGISLAZIONE 225 :ONSULT AZIONI ll 242 NOTIZIARIO 265 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati: i/\ichele Savarese, Benedetto Saccari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Mario Fanelli, Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova Le rassegne di dottr.ina e legislaz1one dagli avvocati: Luigi Mazzella e Arturo Marzano J ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI CHICCO A., Valore probatorio della dichiarazione dei redditi I, 1062 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA .CQUE PUBBLICHE ED ELET-CASSAZIONE TRICITA -Giudizi e procedimenti innanzi al Tribunale Superiore delle Acque -Ricorso in sede di legittimit -Termine -Remissione in termini per errore scusabile Applicabilit, 1071. MMINISTRAZIONE DELLO STATO . Ente pubblico -Autorizzazione governativa al compimento di negozio giuridico -Autorizzazione assenso -Compimento dell'atto senza la prescritta .autorizzazione -Conseguenze -Annullabilit -Fattispecie, 975. Ente pubblico -Contratto preliminare -Successivo rifiuto da parte della competente autorit statale della discrezionale autorizzazione assenso al contratto (definitivo) -Impossibilit sopravvenuta della prestazione Sussiste, 975. Pagamenti degli enti pubblici Norme regolatrici -Efficacia derogatoria alle regole di diritto comune -Sussiste -Fattispecie, 989. V. anche Responsabilit civile. 'PALTO V. Imposta di registro. 'TI AMMINISTRATIVI Annullamento di ufficio -Atto non impugnato -Annullamento da parte di autorit incompetente -Successivo riesame da parte dell'autorit competente, 1027. V. anche Competenza e giurisdizione. - V. Competenza e giurisdizione. CIRCOLAZIONE STRADALE -Segnalazione stradale -In genere -Segnale di strada sdrucciolevole -Obbligo di apposizione Condizioni, con nota di PAOLO DI TARSIA, 1077. CITTADINANZA -Cittadini italo-libici -Costituzione della Repubblica -Conversione della cittadinanza libica in cittadinanza metropolitana optimo iure -8ussiste, con nota di F. ARGAN, 1002. -Nativi delle province libiche Condizione giuridica prima del trattato di pace con le potenze alleate ed associate ratificato e reso esecutivo con d. 1. 28 novembre 1947, n. 1430 -Speciale Status civitatis -Nozione, con nota di F. ARGAN, 1001. - Rinuncia dell'Italia alla colonia libica e Costituzione del Regno unito di Libia -Cittadini italolibici -Residenza in Italia -C'onservazione della Cittadinanza italiana libica -Sussiste, con nota di F. ARGAN, 1001. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Atto amministrativo viziato da incompetenza -Impugnabtlit davanti al giudice amministrativo -Azione possessoria contro la p. A. -Improponibilit -Fattispecie in materia di diritti esclusivi di pesca, 952. - Attivit discrezionale della p. A. Limiti -Responsabilit civile Giurisdizione del Giudice ordinario -Limiti, 973. J VI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Cassazione -Consiglio di Stato Decisioni -Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione -Limiti, con nota di U. GIARDINI, 957. -Cassazione -Consiglio di Stato Decisioni -Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione -Limiti, con nota di U. GIARDINI, 958. -Cittadini italo libici -Azione diretta a rivendicare la cittadinanza italiana ontimo iure -Giurisdizione de( giudice italiano Sussiste, con nota di F. ARGAN, 1001. -Danni di guerra -Determinazione dell'indennizzo -Difetto di giurisdizione del Giudic ordinario -Carattere vincolante delle norme -Irrilevanza agli effetti della giurisdizione, 964. -Demanio marittimo -Disciplina urbanistica edilizia -Poteri del Comune -Insussistenza -Potere unico ed esclusivo della Amministrazione marittima -Posizione giuridica del concessionario nei confronti dei terzi: diritto soggettivo perfetto -Giurisdizione del Giudice ordinario, 968. -Esercizio del diritto di prelazione sul bene di interesse artistico ex art. 31 1. 1 giugno 1939, n. 1089 -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, 1022. -Impiego Pubblico -Enti pubblici non economici -Giurisdizione del giudice amministrativo Estensione alle domande del dipendente per il risarcimento dei danni da omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori, 956. - V. anche Imposta di successione, Imposte e Tasse in genere. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI - V. Sicilia. CONTABILIT GENERALE DELLO STATO -Contratti -Trattativa privata Aspirante che abbia presentato offerta -Rigetto dell'offerta Impugnativa -Carenza di interesse, 1026. -Contratti -Trattativa privata Nozione e procedimento -Controversie Giurisdizione del Consiglio di Stato, 1026. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Giudizio di rilevanza del tutto inadeguato da parte del giudice e a quo Inammissibilit della questione, 927. - Questione di legittimit costituzionale sollevata in via incidentale -Difetto di rilevanza assolutamente evidente -Inammissibilit della questione, 940. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -V. Corte Costituzionale, Demanio e patrimonio, Dogana, Friuli-Venezia Giulia, Giunta Provinciale Amministrativa, Imposta di successione, Imposte e Tasse, Infortunio sul lavoro, Miniere, Procedimento civile, Procedimento penale, Reato, Sicilia, Sicurezza pubblica. DANNI -Risarcimento -Valutazione e liquidazione con criteri equitativi Incensurabilit in Cassazione, con nota di u. GIARDINI, 1008. DANNI DI GUERRA - V. Competenza e Giurisdizione. DEMANIO E PATRIMONIO Demanio storico e artistico -Eccezione di incostituzionalit dell'art. 39 1. 1 giugno 1939, n. 1089 Manifesta infondatezza, 1021. -Demanio storico e artistico -Facolt di acquisto ex art. 39 1. 1 giugno 1939, n. 1089 -Previo INDICE VII versamento della somma -Necessit -Esclusione, 1021. -Demanio storico e artistico -Termine per la facolt di acquisto ex art. 39 1. 1 giugno 1939, n. 1089 -Decorrenza, 1021. - V. anche Competenza e Giurisdizione. OGANA -Carcerazione preventiva dello straniero per reati doganali -Durata fino alla prestazione di cauzione -Contrasto con gli artt. 3, lQ, 27 della Costituzione -Esclusione, 931. NTI PUBBLICI -Posizione dell'ente controllato di fronte all'attivit dell'ente esercente il controllo -Interesse legittimo, con nota di U. GIARDINI, 958. 5PROPRIAZIONE PER P. U. Indennit -Accordo sulla misura -Efficacia temporale -Inapplicabilit dei termini degli articoli 29 e 30 1. 25 giugno 1865, n. 2359, con nota di u. GIARDINI, 1012. Indennit -Accordo sulla misura -Opere pubbliche di competenza degli enti locali eseguito dallo Stato o dalla Regione, con nota di u. GIARDINI, 1011. Indennit -Accordo sulla misura -Ritardo colpevole nell'emanazione del decreto di esproprio Controllo di legittimit -Limiti, con nota di u. GIARDINI, 1012. Legge per Napoli -Eccezionale procedura espropriativa d'urgenza prevista dall'art. 12 d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, conv. nella 1. 24 agosto 1921, n. 1290, per i beni compresi nel catasto rustico -Successiva estensione ai beni compresi nel catasto urbano, con decorrenza dall'entrata in vigore della 1. 23 gennaio 1941, n. 53, 982. -Occupazione di urgenza -Stato di consistenza -Potere di ordinarne la compilazione -Attribuzione al Prefetto, 1025. -Opere di pubblica utilit da eseguirsi per il risanamento della citt di Napoli -Determinazione dell'indennit espropriativa -Deroga al normale procedimento previsto dalla 1. 25 giugno 1865, n. 2359 -Competenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli -Sussiste, 983. - Potere di esproprio -Sussistenza nel caso di occupazione d'urgenza protratta oltre il biennio -Limiti, con nota di u. GIARDINI, 1012. FRIULI -VENEZIA GIULIA -Assistenza sanitaria ed ospedaliera -Classificazione degli ospedali -Competenza dello Stato, 923. -Credito fondiario -Estensione della competenza territoriale della Cassa di Risparmio di Gorizia -Illegittimit costituzionale, 944. GIUDICATO - V. Giustizia amministrativa. GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA -Composizione in s. g. -Dichiarazione di incostituzionalit -Effetti sulle decisioni impugnate con appello -Devoluzione al giudice di appello della controversia, senza che sia necessario rimetterla per nuovo esame al giudice di primo grado, 1020. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricorso giurisdizionale -Controinteressati -Necessit della notifica -Fattispecie in tema di publico impiego, 1023. -Ricorso straordinario -Decisione -Impugnazione in sede giurisdizionale -Limiti, 1019. -Ricorso straordinario -Notifica a tutti i controinteressati -Omissione -Conseguenze, 1019. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Decisione notificata direttamente all'Amministrazione -Validit ai fini del passaggio in giudicato, 1023. -Esecuzione del giudicato -Diffida a provvedere -Notifica anteriore al passaggio in giudicato della decisione -Validit, 1023. -Esecuzione del giudicato -Mancata notificazione del ricorso ai controinteressati Irrilevanza, 1023. -Giudicato -Erronea interpretazione Ricorso ex art. 27 n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 -Ammissibilit, 1021. Giudicato -Questioni pregiudiziali, esaminate o non esaminate Effetti del giudicato -Applicabilit -Fattispecie (in relazione al giudicato di annullamento e di rigetto), 1024. IMPIEGO PUBBLICO -Note di qualifica -Impugnativa Decisione su ricorso gerarchico Decisione collettiva -Motivazione generica -Illegittimit, 1020. -V. anche Competenza e giurisdizione, Lavoro. IMPOSTA DI REGISTRO -Appalto -Vendita -Criteri di discriminazione -Concetto di ordinaria produzione, 1061. -Atto contenente pi disposizioni anche indipendenti (atto plurimo) -Obbligazione di imposta unica -Richiesta di imposta suppletiva riferita ad una sola delle diverse disposizioni -Efficacia interruttiva rispetto all'unico credito relativo a tutte le disposizioni -Sussiste, 1057. Competenza e giurisdizione Commissioni tributarie -Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore -Controversia sull'applicabilit nella valutazione dei beni, ai fini dell'imposta di registro, dei criteri di stima previsti per i fondi rustici ovvero dei normali criteri riferiti al valore venale -Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto -Sussiste, 1046. -Prescrizione -Criterio di tassazione -Domande che postulino la modifica o la contestazione del criterio adottato in sede di registrazione -Decorrenza del termine prescrizionale dalla data della registrazione e non da quella dell'ultimo pagamento dell'imposta, 1041. -Prescrizione -Interruzione -Richiesta di imposta suppletiva per importo minore di quello dovuto -Efficacia interruttiva rispetto all'effettivo pi ampio contenuto dell'obbligazione d'imposta -Sussiste, 1057. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Agevolazioni -Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni per gli stabilimenti industriali -Estensione del beneficio ad impianti produttivi di servizi (nella specie: alberghi) -Arnmissiiblit -Limiti; 1033. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Competenza e giurisdizione Commissioni tributarie -Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore -Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto -Sussiste -Controversia sull'applicabilit nella valutazione dei beni, ai fini dell'imposta di successione, dei criteri previsti dalla 1. 20 ottobre 1954, n. 1044 ovvero dei generali criteri di accertamento del valoreod in aderenza ai valori denunciati dal INDICE IX contribuente -Competenza della predetta sezione -Sussiste, 1045. -Determinazione dell'attivo imponibile -Maggiorazione per presunzione di esistenza di denaro (e gioielli) -Applicabilit anche nel caso di esistenza di depositibancari, 1028. -Determinazione dell'attivo imponibile -Maggiorazione per presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia -Esclusione nel caso di redazione di inventario Idoneit dell'inventario -Condizioni, 1028. -Determinazione dell'attivo imponibile -Maggiorazione per presunzione di .esistenza di gioielli, denaro e mobilia -Dichiarazione di illegittimit costituzionale della norma quanto al diverso computo della percentuale sul valore (lordo) delle aziende agricole e su quello (netto) delle aziende industriali e commerciali -Estensione della pronuncia di illegittimit all'intera norma -Esclusione, 1028. /IPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Accertamento dell'imponibile Dichiarazione dei redditi -Valore probatorio, con nota di A. CHICCO, 1062. Soggetti passivi -Domanda di rimborso di imposta indebitamente pagata -Legittimazione del contribuente di fatto verso il quale il contribuente di diritto abbia esercitato la rivalsa Sussiste, 1036. iPOSTA IPOTECARIA Pertinenze -Trasferimento mortis causa di un terreno e delle relative scorte -Applicabilit dell'imposta ipotecaria anche sul valore delle scorte -Valutazione delle scorte operata distintamente da quella del terreno -Irrilevanza, 1028. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Commissioni delle imposte -Decisioni della commissione centrale -Ricorso in Cassazione -Termini -Decorrenza, 1053. -Commissioni delle imposte -Imposte indirette sui trasferimenti Controversie di valutazione -Decisioni della commissione provinciale -Ricorso alla commissione centrale -Inammissibilit -Ricorso all'a.g.o. ai sensi dell'art. 29 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, e ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione Ammissibilit, 1053. -Competenza e giurisdizione Commissioni tributarie -Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti Sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto -Non organo autonomo di giurisdizione -Ripartizione delle funzioni tra le sezioni della commissione provinciale in ordinaria composizione e la predetta sezione speciale -E attribuzione di competenza inderogabile per materia, 1046. -Condono di sanzioni tributarie non aventi natura penale -Condizione che la definizione amministrativa intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge -Violazione del principio di eguaglianza, 934. -Imposta di registro -Competenza e giurisdizione -Commissioni tributarie -Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti -Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore -Controversia sull'applicabilit nella valutazione dei beni ai fini dell'imposta di registro, dei criteri di ~tima previsti per i fondi rustici ovvero dei normali criteri riferiti al valore venale Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto -Sussiste, 1046. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Imposta di successione -Competenza e giurisdizione -Commissioni tributarie -Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti -Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore -Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto Sussiste -Controversia sull'applicabilit nella valutazione dei beni, ai fi.ni dell'imposta di successione, dei criteri previsti dalla 1. 20 ottobre 1954, n. 1044 ovvero dei generali criteri di accertamento del valore od in aderenza ai valori denunciati dal contribuente -Competenza della predetta sezione -Sussiste, 1045. - Sopratasse e pene pecuniarie Condono -Inapplicabilit in caso di accertamento gi definito -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 935. IMPUGNAZIONE -Cause scindibili e inscindibili Chiamato in causa estromesso dalla sentenza di primo grado Appello principale che non investa la estromissione -Esclusione dell'inscindibilit in rapporto all'appello incidentale, con nota di U. GIARDINI, 1007. -Impugnazione incidentale -Interesse a proporre l'impugnazione incidentale per effetto della impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale -Termine -Riguarda le parti citate ai sensi degli articoli 331 e 332 c. p. c., con nota di U. GIARDINI, 1008. -Impugnazione incidentale -Prima udienza -Nozione, con nota di U. GIARDINI, 1008. INFORTUNIO SUL LAVORO -Infortunio sul lavoro -Costituzione della Repubblica -Protezione sociale -Diritto dei lavoratori ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso di infortunio -Natura programmatica del precetto costituzionale, 992. - Infortunio sul lavoro -Rischio in itinere -Risarcibilit Estremi, 991. LAVORO -Lavoro subordinato -Disciplina privatistica della continuit del rapporto -Applicabilit ai rapporti di impiego con lo Stato, le Province e i Comuni -Esclusione, 992. MINIERE E CAVE -Permessi di ricerca -Sottoposizione ad un pat del proprietario del fondo -Contrasto con la tutela del diritto di propriet Esclusione, 928. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Formazione del contratto -Patto di opzione -Struttura -Proposta irrevocabile di una parte e facolt dell'altra di accettarla o meno in un dato termine -Contenuto -Contratto preliminare o definitivo -Necessit di ricerca della comune intenzione delle parti -Sussiste, 975. -V. anche Amministrazione deHo Stato. PENSIONI - V. Tru:Jja. PIANO REGOLATORE -Vincoli -Verde privato -Effetti -Operativit per il futuro e non per le costruzioni gi esistenti, 1025. INDICE Xl RESCRIZIONE -V. Imposta di registro. ROCEDIMENTO CIVILE -Cittadini italo libici -Azione diretta a rivendicare la cittadinanza italiana -Amministrazione dell'Interno Legittimazione passiva -Sussiste, con nota di F. ARGAN, 1001. -Interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore -Estinzione per mancata riassunzione -Violazione del diritto di difesa -Illegittimit costituzionale, 944. -Opposizione all'esecuzione -Opposizione della moglie del debitore -Violazione della parit tra coniugi -Illegittimit costituzionale, 950. -V. anche Impugnazione. 'ROCEDIMENTO PENALE -Atti preliminari al giudizio -Decreto di citazione -Avviso della data del dibattimento al difensore -Mancata notificazione per morte del destinatario -Necessit di nomina immediata di un difensore d'ufficio -Nomina avvenuta solo in dibattimento Nullit, con nota di PAOLO DI TARSIA, 1076. -Deposito provvedimenti del giudice ed avviso -Impugnazioni Dibattimento -Esecuzione -Incidenti -Provvedimento decisorio -Avviso di deposito e diritto d'impugnazione -Non competono ai difensori nell'incidente di esecuzione, competono nell'incidente in fase di ~ognizione, 1073. -Effetto sospensivo dell'esecuzione -Regola generale -Libert personale Impugnazione di provvedimento di concessione di libert provvisoria -Ha effetto sospensivo, 1073. -Giudizio per decreto -Mancato interrogatorio dell'imputato Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza Esclusione, 942. REATO -Serrata per protesta -Violazione dei principi costituzionali sulle libert di lavoro e sindacale Esclusione, 946. RESPONSABILIT CIVILE -Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Danno sofferto da dipendente dello Stato a causa delle sue funzioni -Risarcibilit da parte della p. A. del danno derivato al suo di.pendente da rischio in itinere -Esclusione -Fattispecie -Danni subiti da un insegnante nel recarsi a scuola percorrendo l'unica strada esistente, accidentata -Esclusione della stessa configurabilit dell'infortunio in itinere ., 991. -Esercizio dell'impresa -Dovere dell'imprenditore di tutelare l'integrit fisica e la personalit morale del prestatore d'opera -Ambito -Violazione -Responsabilit extracontrattuale -Sussiste -Applicabilit agli enti pubblici limitatamente alle imprese da essi esercitate -Sussiste -Estensione alla P. A. come parametro di valutazione del comportamento della stessa -Possibilit, 991. -Illiceit del fatto -Evento dannoso -Nesso eziologico -Ingiustizia del danno -Omissione colposa -Nozioni, 991. SICILIA -Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco in Taormina Conflitto di attribuzione con lo Stato -Revoca del decreto assessoriale -Cessazione della materia del contendere, 925. Industrializzazione del Mezzogiorno -Benefici fiscali concessi a determinate imprese -Contra RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sto con la normativa regionale -TRATTATI INTERNAZIONALI Incompetenza dello Stato, 938. -V. Cittadinanza. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Benefici fiscali concessi a determinate industrie -Circolare esplicativa del Ministro del TRUFFA le Finanze -Conflitto di attribu zione -Competenza dello Stato, 937. -Pensioni civili e militari -Pensioni di guerra -Mutilati e invalidi di guerra disoccupati -AsSICUREZZA PUBBLICA segno di incollocamento ottenuto mediante falsa dichiarazione del -Riunione da ballo in luogo espolo stato di disoccupazione -Resto al pubblico -Autorizzazione voca dell'assegno per dolo -Irdell'autorit di P. S. -Illegittimirilevanza agli effetti penali, con t costituzionale, 949. nota di PAOLO DI TARSIA, 1074. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA ORTE COSTITUZIONALE 3 novembre 1967, n. 116 . pag. 923 3 novembre 1967, n. 117 . 925 3 novembre 1967, n. 118 . 927 3 novembre 1967, n. 119 . 928 3 novembre 1967, n. 120 . 931 3 novembre 1967, n. 121 . 934 3 novembre 1967, n. 122 . 937 i dicembre 1967, n. 132 . 940 i dicembre 1967, n. 136 . 942 i dicembre 1967, n. 139 . 944 i dicembre 1967, n. 141 . 946 i dicembre 1967, n. 142 . 949 i dicembre 1967, n. 143 . 950 i dicembre 1967, n. 148 . 935 GIURISDIZIONI CIVILI ORTE DI CASSAZIONE ~z. I, 27 ottobre 1966, n. 2645 (in nota a Cass. 24 maggio 1967, n. 1134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1034 ~z. I, 7 gennaio 1967, n. 58 (in nota a Cass. 6 giugno 1967, n. 1241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 ~z. I, 1 marzo 1967, n. 448 . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 ~z. Un., 8 maggio 1967, n. 896 (con nota a Cass. 6 giugno 1967, n. 1241) . . ...... . 1051 !z. III, 18 maggio 1967, n. 1071 . 975 !Z. Un., 19 maggio 1967, n. 1073 958 !z. Un., 19 maggio 1967, n. 1077 982 !Z. I, 24 maggio 1967, n. 1134 . 1033 ~z. I, 5 giugno 1967, n. 1227 . . 989 !Z. I, 6 giugno 1967, n. 1236 (in nota a Cass. 6 giugno 1967, n. 1241) . . . . . . . . . 1046 !Z. I, 6 giugno 1967, n. 1241 . . 1046 !Z. III, 10 giugno 1967, n. 1306 . 991 !Z. I, 17 giugno 1967, n. 1427 .. 1036 ,z, I, 3 luglio 1967, n. 1625 . . . 1041 ,z. Un., 18 luglio 1967, n. 1820 . 952 ,z. Un., 28 luglio 1967, n. 2000 . 956 ,z. Un., 31 luglio 1967, n. 2031 . 957 ,z. Un., 31 luglio 1967, n. 2039 . 1001 ,z. Un., 31 luglio 1967, n. 2040 (in nota a Cass. 31 luglio 1967, n. 2039) . . . . . . . ... . 1007 z. Un., 19 settembre 1967, n. 2182 . . . . . . . . . . . . 1045 - -1 XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2183 . Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2184 . Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2565 . . Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2572 . . . Sez. III, 6 dicembre 1967, n. 2898 . . Sez. I, 7 dicembre 1967, n. 2900 . . . Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2926 . Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 2981 . CORTE DI APPELLO Genova, 21 marzo 1967, n. 190 . . . . . . . . . . . . . . TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 19 dicembre 1967, n. 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 28 settembre 1967, n. 11 . Ad. Plen., 14 novembre 1967, n. 15 . Sez. IV, 31 agosto 1967, n. 381 . . Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 397 . Sez. IV, 28 settembre 1967; n. 404 . Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 426 . Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 437 . Sez. IV, 12 ottobre 1967, n. 475 . . Sez. IV, 18 ottobre 1967, n. 504 . . Sez. IV, 25 ottobre 1967, n. 514 . . Sez. IV, 22 novembre 1967, n. 623 . Sez. IV, 6 dicembre 1967, n. 652 .. GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 4 agosto 1966, n. 2457 . Sez. II, 17 agosto 1966, n. 396 . Sez. II, 24 settembre 1966, n. 824 . Sez. IV, 2 dicembre 1966, n. 1330 . pag. 964 1053 1057 1061 1007 1011 968 973 pag. 1062 pag. 1071 pag. 1019 1020 1021 1021 1022 1023 1023 1024 1025 1025 1026 1027 pag. 1073 1074 1076 1077 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA .ASSEGNA DI DOTTRINA .LIBRANDI T., La Gescal un ente pubblico economico, Rivista Giuridica dell'edilizia, 1967, I . . . . . . . . . . . . . pag. 223 AIALIELLO, Notazioni varie sui controlli della Corte dei Conti con particolare riguardo alle questioni di costituzionalit, alla parificazione ed alla registrazione con rise1va, Foro Amm., 1967, II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 :A1NAUT J. P. -JoLLIET R., I contratti della Pubblica Amministrazione nei Mercato Comune, Rassegna ed. Lavori Pubblici, Roma, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 LIVECRONA K., Il diritto come fatto, Giuffr, Milano, 1967 . . . 221 controllo sugli Enti pubblici e sulle aziende municipalizzate, Atti XI ,convegno studi scienza dell'Amministrazione, Giuffr, Milano, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 ASSEGNA DI LEGISLAZIONE EGGI E DECRETI (Segnalazioni) ............. pag. 225 ORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE -Norme dichiarate incostituzionali: codice procedura civile, art. 305 . 226 codice procedura civile, art. 622 . 226 codice procedura penale, art. 376 . 226 codice procedura penale, art. 395 ultimo comma e art. 398 ultimo comma . . . . . . 226 r. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 16 . . 227 r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68 . 227 d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 12, primo comma . 227 d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, lett. b . . . . 227 legge 31 ottobre 1963, n. 1458, art. 2, comma terzo . . 227 legge reg. Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 1966, riapprovata 17 gennaio 1967 . . . . . . . . . . . 228 -Norme delle quali stata dichiarata non fondata la questione di legittimit costituzionale: codice civile, art. 145 . . . . . . 228 codice penale, art. 505 . . . . . . 228 codice procedura penale, art. 506 . 228 r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, artt. 10 e 19 . 228 r. d. l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 11 . 229 XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 139 . . . . 229 d. lg. C. P. S. 1 aprile 1947, n. 273, art. 1, lett. b . 229 legge reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, art. 1 . . . 229 legge reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11, artt. 1 e 12 . 229 d. P. R. 15 giugno 1959, n. 393, art: 141, quinto comma 229 legge 30 luglio 1959, art. 2, terzo comma . . . . . 230 legge 13 giugno 1961, n. 527, articolo unicc . . . . 230 d. P. R. 9 agosto 1966, n. 869, art. 3, primo comma . 230 -Norme delle quali stato promosso giudizio di legittimit costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . 230 -Norme delleq uali il giudizio di legittimit costituzionale stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilit, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito . . . . . . . . . . . . . . 240 INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Acque pubbliche . pag. 242 Ferrovie 253 Agricoltura e foreste 242 Foreste 253 Amministrazione pub-Impiego pubblico . 253 blica . . . . . . . 243 Imposta di registro . 254 Antichit e Belle Arti 244 Imposta di ricchezza Appalto . 244 mobile 255 Assicurazioni 245 Imposta di successione 256 Atti amministrativi . 245 Imposta generale sul- Autoveicoli ed auto-l'entrata. 256 linee 245 Imposte e tasse . 257 Banche 246 Invalid-i di guerra . 258 Bellezze artistiche e Lavoro 258 naturali . . . . . 246 Locazioni 259 Compravendita . . . . 246 Matrimonio 259 Comuni e province . . 246 Mezzogiorno . 259 Concessioni ammini-Mutuo 260 strative 247 Pensioni 260 Contabilit generale Prescrizione . 260 dello Stato 247 Previdenza e assistenza 260 Contenzioso tributario. 248 Procedimento civile . 261 Contrabbando 248 Procedimento penale 261 Contributi . 248 Regioni ..... . 261 Costituzione . 249 Responsabilit civile 261 Danni di guerra 249 Riabilitazione 262 Demanio 249 Ricostruzione 262 Deposito 250 Sciopero 263 Edilizia economica e Sentenza penale 263 popolare 250 Societ 263 Enfiteusi 251 Spese giudiziali 263 Esecuzione fiscale . . . 251 Strade 263 Espropriazione per p. u. 251 Trasporto 264 Fallimento 252 Usi civici 264 NOTIZIARIO Conferenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 265 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 116 -Pres. Ambrosini -Rel. Cassandro -Presidente Regione Friuli Venezia-Giulia (avv. Oriani) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Agr). Friuli-Venezia Giulia -Assistenza sanitaria ed ospedaliera -Classi ficazione degli ospedali -Competenza dello Stato. (St. Reg. Friuli-Venezia Giulia, art. 5, n. 16; d. P. R. 9 agosto 1966, n. 869, art. 3). Non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giuliq, in materia di igiene e sanit, in quanto la competenza alla classificazione degli ospedali e l'assistenza sanitaria ed ospedaliera spettano allo Stato (1). (Omissis). -1. -L'art. 3, primo comma, delle norme di attuazione dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia contenute nel D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869, riserva allo Stato l'alta sorveglianza sugli enti sanitari; le attl'ibuzioni in materia di classificazione degli ospedali; i provvedimenti intesi ad assicurare in tutto il territorio nazionale una adeguata assistenza ospedaliera. Di queste trecompetenze la Rezione rivendica come sue la seconda e la terza, non gi la prima che, in una fattispecie analoga, un'altra Regione a statuto speciale, il Trentino-Alto Adige, aveva ritenuto sot tratta illegittimamente alla propria sfera di competenza. La questione di legittimit costituzionale resta perd limitata a quelle due norme; ma, pure in tali limiti, deve essere dichiarata infondata. (1) La Corte ha espressamente richiamato l'analoga sentenza 12 luglio 1965, n. 51, riguardante la Regione Trentino-Alto Adige, che pu leggersi in questa Rassegna, 1965, 974. 924 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2. -Che la classificazione degli ospedali sia competenza dello Stato, legittimamente esercitata dal medico provinciale, stato gi affermato dalla Corte nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, nonostante che a questa Regione sia stata attribuita in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera potest legisltiva primaria (art. 4 n. 12: assistenza sanitaria e ospedaliera) e nonostante che le relative norme di attuazione non facciano espressa riserva della competenza statale nella materia della quale si controverte (d. P. R. 18 febbraio 1958, n. 307). Le ragioni che persuasero in quella circostanza la Corte a respingere il ricorso della Regione (cfr. sent. n. 51 del 1965), argomentando dal maggiore al minore, sono ancora pi valide nel caso presente della Regione Friuli-eVnezia Giulia che, secondo l'art. 5 n. 16 dello Statuto (approvato con la legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), possiede in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera potest legislativa secondaria o concorrente, e rispetto alla quale le norme di attuazione, come stato riferito, hanno esplicitamente riservato allo Stato la classificazione degli ospedali. Si pu aggiungere a chiarimento e a integrazione che la classificazione ospedaliera si fonda, oltre che sulle funzioni svolte dagli ospedali, sulla struttura e organizzazione loro, ~he ne costituisce, anzi, il presupposto. E poich evidente che la struttura fondamentale degli ospedali deve essere nelle sue linee essenziali unitaria per tutto il territorio nazionale, perch ne discendono consguenze valide per l'intero ordinamento statale in questo settore, lo stesso carattere unitario deve presentare la classificazione che su quella struttura si fonda, come , del resto, confermato dalla circo stanza che le disposizioni relative si trovano in capite alle Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (r. d. 30 settembre 1938, n. 1631), e dominano tutta la materia. Tanto l'assistenza ospedaliera quanto la struttura sanitaria, che sono tra loro connesse, non possono mutare, nell'essenziale, da regione a regione. N ha valore l'obiezione mossa dalla difesa regionale che il riconoscimento della riserva statale comporti un frazionamento di competenze che il sistema della Costituzione e degli Statuti speciali ha voluto evitare, tanto che ipotizzata a tal fine finanche la delegazione alla Regione, mediante legge, di competenze proprie dello Stato (articolo 118 Cost.). Quel sistema, viceversa, conforma le competenze amministrative alla potest legislativa della Regione e tiene quelle nei limiti di questa; tanto che si potrebbe dire che alla Regione spetti tanto di amministrazfone quanto di legislazione. La divisione e insieme il coordinamento delle competenze legislative e amministrative perci un momento essenziale di un ordinamento che, pur nella presenza di autonomie regionali, resta unitario, e postula in conseguenza un coor PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 925 dinamento e una collaborazione tra Stato e Regione sia a presidio dell'unit dello Stato, sia a garanzia di un armonico svolgimento dei rapporti tra i due Enti. 3. -La riserva allo Stato dei provvedimenti intesi ad assicurare in tutto il territorio nazionale una adeguata assistenza ospedaliera, trova, ad avviso della Corte, il suo fondamento, oltre che nel rispetto dell'interesse nazionale, nell'obbligo che ogni Regione ha di osservare, senza esclusione delle materie per le quali riconosciuta una competenza legislativa primaria, le viforme economico-sociali della Repubblica, alla quale la Costituzione impone di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivit di garantire cure gratuite agli indigenti (art. 32), nonch di assicurare a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere l'assistenza sociale (art. 38), che, in questa sede, comprende, com' ovvio, l'assistenza ospedaliera. La i1;1terpretazione corretta della impugnata norma di attuazione altro non comporta perci, se non che lo Stato deve poter assicurare su tutto il territorio nazionale un eguale standard di assistenza ospedaliera, integrando o sostituendo quella regionale l dove sia insufficiente o carente. Il principio ora richiamato della puntuale corrispondenza tra potest legislativa e potest amministrativa che vale ovviamente, come nei confronti della Regione, 'cosi nei confronti dello Stato, garantisce che i provvedimenti > dello Stato in questa materia si terranno nei limiti della competenza statale. E, nel caso di sconfinamenti, non manca il giudice che possa reprimerli in sede di conflitti di attribuzione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE 23 novembre 1967, n. 117 -Pres. Ambrosini -Rel. Oggioni -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Guarino). Sicilia -Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco in Tao:rmina Conflitto di attribuzione con lo Stato -Revoca del decreto assessoriale -Cessazione della materia del contendere. (l. 11 marzo 1953, n. 87). Va dichiarata la cessazione della materia del contende1e relati1Jamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri iei confronti del decreto dell'assesso1e per le Finanze della Regione Siciliana autorizzante l'apertura di una casa da gioco in Taormina, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO allorch questo sia stato revocato nel corso del giudizio da successivo decreto assessoriale (1). (Omissis). -A seguito del deposito del decreto 11 agosto 1967 con cui l'Assessore per le finanze della Regione siciliana ha posto nel nulla il precedente proprio decreto 28 aprile 1967 che aveva dato luogo al sorgere del conflitto di attribuzioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, i rispettivi patroni delle parti hanno in udienza concordemente formulato richiesta che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Corte, nel prendere atto di questo riconoscimento, ritiene di dover accogliere la richiesta stessa. Va, infatti, considerato che il decreto assessoriale 28 aprile 1967 non ha avuto, in pendenza della risoluzione del conflitto di attribuzione, alcun principio di esecuzione n ha prodotto, n pu produrre alcun effetto di altro genere. A ci si aggiunga il venir meno, dtchiarato nella motivazione del decreto impugnato, dell'interesse della Regione a mantenere in vita detto decreto, ci come conseguenza del venir meno del fine da conseguire mediante esso. In altra simile situazione, riguardante parimenti conflitto di attribuzione sorto sempre in conseguenza della pretesa della Regione di dar luogo all'apertura di una casa da giuoco in Taormina, questa Corte (sentenza 6 febbraio 1962, n. 3) ha deciso per la cessazione della materia del contendere, posto che l'oggetto del giudizio (annullamento di atto viziato da incompetenza secondo l'art. 38 legge 11 marzo 1953, n. 87) veniva ad essere assorbito dalla invalidazione successiva e spontanea del provvedimento impugnato, con l'effetto della sua caducazione -ex tunc -, effetto che va ritenuto ugualmente ricorrente nel caso in esame. La Corte ha segnato allora un limite a questa situazione, conseguente all'ipotesi che l'atto abbia -me4io tempore -esaurito in tutto o in parte i suoi effetti, rimanendo cosi aperto il dibattito circa la spettanza del potere. Ma questa ipotesi esclusa nel caso in esame, sicch la conseguenza non pu essere che quella suaccennata e pacifica tra le parti. -(Omissis). (1) Con la presente sentenza si conclude, col pieno accoglimento delle ragioni dello Stato, la lunga e tormentata vicenda del Casin di Taormina. In proposito, si consulti I giudizi di costituzionalit 1961-65, pag. 346. Sull'applicabilit dell'istituto della cessazione della materia del con tendere anche nei giudizi costituzionali promossi con ricorso, cfr. in dottrina, SANDULLI, Il giudizio sulle leggi, Milano, 1967, 38; LAVAGNA, Problemi di giustizia costituzionale, Riv. di scienze giuridiche, 1955, 19. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 927 ORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 118 -Pres. Ambro sini -Rel. Bonifacio -INPS ed altri (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Coronas). :orte Costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via inci dentale -Giudizio di rilevanza del tutto inadeguato da parte del giudice a quo -Inammissibilit della questione. (Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; r. d. 18 dicembre 1941, n. 1368, art. 159). inammissibile la questione di legittimit costituzionale deU'arti~ lo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice di rocedura civile (R. D. 18 dicembre 1941, n. 1368) se il giudizio di ilevanza espresso dal giudice a quo fondato su considerazioni del :itto inadeguate a dimostrare che debba darsi applicazione alla n01ma npugnata (1). (Omissis). -La norma impugnata -art. 159, comma terzo, delle isposizioni di attuazione del codice di procedura civile (r. d. 18 diembre 1941, n. 1368) --' conferisce al Ministro di grazia e giustizia . potere di stabilire le modalit e i controlli per l'esecuzione degli 1carichi affidati agli istituti autorizzati all'incanto e all'amministraione dei beni, ed essa viene denunziata a causa della supposta incomatibilit dei regolamenti ministeriali con l'art. 87, comm~ quinto, della !ostituzione e, pi in generale, Coi principi costituzionali che regolano ~ fonti di produzione normativa. Dal testo delle ordinanze di rimessione risulta, tuttavia, che il giu. ice a quo non ha sollevato la questione di legittimit costituzionale el momento in cui si accingeva, in base all'art. 534 c. p. c., ad esercitare 1 facolt di affidare l'incanto al locale istituto autorizzato e, quindi, dare l'avvio ad una fase dell'esecuzione le cui modalit cadono sotto 1 disciplina del decreto ministeriale (d. m. 20 giugno 1960) emanato 1 virt della norma impugnata. Risulta, al contrario, che i provve .imenti di affidamento nella vendita all'istituto di Ancona erano gi tati adottati con precedenti ordinanze, ma erano divenuti -come estualmente si legge - frustranei a causa dell'impossibilit di (1) La questione era stata proposta con due ordinanze 30 marzo 1966 lel Pretore di Ancona (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1966, n. 168). La sentenza in rassegna ipotizza un altro caso di manifesta mancanza li rilevanza con la conseguente inammissibilit della questione. Cfr. in 1recedenza, le sentenze 3 luglio 1967, n. 82, in questa Rassegna, 1967, 512, ' 14 maggio 1966, n. 43, ivi, 1966, 517. 928 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO darvi esecuzione, in cui il predetto istituto era venuto a trovarsi per mancanza di personale abilitato. Tale circostanza appare inequivocabilmente inconciliabile col giudizio di rilevanza che il pretore esprime richiamando una considerazione di fatto -inidoneit della disciplina regolamentare a garantire il regolare espletamento dell'incarico e ad assicuiare il risultato dell'incanto -del tutto inadeguata a dimostrare che, nella fase in cui i due procedimenti esecutivi vengono a trovarsi, debba darsi applicazione alla norma impugnata, da ritenere, perci, che il potere di promuovere il processo incidentale di legittimit costituzionale stato esercitato dal giudice a quo nell'assoluto difetto del presupposto voluto dal sistema (art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87). La questione deve essere conseguentemente dichiarata inammissibile. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 119 -Pres. Ambrosini -Rel. Jaeger -Rossi (avv. Orecchia) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Peronaci). Miniere e cave -Permessi di ricerca -Sottoposizione ad un pati del proprietario del fondo -Contrasto con la tutela del diritto di pro priet -Esclusione. (Cost., art. 42, terzo comma; r, I. 29 luglio 1927, n. 1443, artt. 10 e 19). Non fondata, con riferimento all'mt. 42 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale degli artt. 10 e 19 della vigente legge mineraria (r. d. 29 luglio 1927, n. 1443) che risultano sufficienti a contemperare l'interesse pubblico con quello dei privati (l). (Omissis). -Come risulta dalla esposizione dei fatti della causa, il tribunale di Montepulciano ha ritenuto di dover fare richiamo alla disciplina normativa contenuta nel r. d. n. 1443 del 29 luglio 1927, modificata poi dalla 1. 7 novembre 1941, n. 1360, ed ha limitato l'ambito delle questioni sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale (1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 giugno 1966, del Tribunale di Montepulciano (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1966, n. 284). La sentenza ha fatto espresso richiamo alla precedente decisione della Corte 9 marzo 1967, n. 20, in questa Rassegna, 1967, 193, e nota. Anche la sentenza 20 gennaio 1966, n. 6 sulle servit militari, richiamata in motivazione, pubblicata in questa Rassegna, 1966, 15. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 929 1gli artt. 10 e 19 della legge stessa, osservando che la mancata previdone di un indennizzo, in relazione alla soppressione di una facolt :ontenuta nel diritto di propriet, potrebbe importare la illegittimit :ostituzionale della norma, la quale prevede il diritto di compiere avori di ricerca e di coltivazione nel fondo compreso nel perimetro ii concessione. La Corte ha gi avuto altre occasioni di pronunciarsi in materia li legislazione mineraria, precisando gli aspetti di pubblico interesse nerenti alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle miniere, n relazione ai quali aspetti essa ha affermato che, pur dovendosi coniderare sproporzionata una sottrazione originaria del bene al proprieario del fondo, si deve ritenere congrua l'assegnazione di un limite 1 diritto di questi, e che, mentre si pu riconoscere che l'iniziativa orivata potrebbe bene attendere alla realizzazione dell'interesse ge1erale, tale diritto convive tuttavia con un potere della pubblica am1inistrazione, cosi che la coltivazione delle cave assoggettata alla igilanza di questa. Tale vigilanza, prescritta rispetto alla coltivazione elle miniere (art. 29 della legge citata), infatti estesa anche alle ave (art. 45, ultimo comma), e pu pure importare un intervento iretto a tutela dell'interesse generale, senza il tramite del procedi 1ento tipico di espropriazione, qualora venga meno la fiducia nel roprietario del fondo (sentenza n. 20 del 28 febbraio 1967). In quanto alla salvaguardia dei diritti del proprietario stesso, la 'orte aveva pure avuto occasione di esprimere il proprio pensiero, ffermando che la legge pu non disporre indennizzi quando i modi ed limiti che essa segna, nell'ambito della garanzia accordata dalla Co :ituzione, attengano al regime di appartenenza o ai modi di godimento ei beni in generale, o di intere categorie di beni, ovvero quando essa ~goli la situazione che i beni stessi presentino rispetto a beni o ad iteressi della pubblica amministrazione, sempre che la legge sia desti :ita alla generalit dei soggetti, i cui beni si trovino in date situazioni, salva la possibilit di accertare con singoli atti amministrativi l'esi enza di tali situazioni rispetto a singoli soggetti ed a singoli beni. La Corte stessa precisava per, che se le imposizioni non abbiano 1rattere generale ed obbiettivo, e comportino un sacrificio per singoli oggetti o gruppi di soggetti, si prospetta il problema dell'indennizza lit; ed aggiungeva che si deve attribuire carattere espropriativo 1che all'atto, il quale imponga tali limitazioni da svuotare di conte 1to il diritto di propriet, incidendo tanto profondamente sul godi ento del bene, da renderlo inutilizzabile in rapporto alla natura del me stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione ?! suo valore di scambio (sentenza n. 6 del 19 gennaio 1966). Tali principi fondamentali consentono di risolvere le questioni !levate dal tribunale di Montepulciano con l'ordinanza di rimessione 930 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che ha dato luogo al presente giudizio, ove si interpretino le norme contenute negli artt. 10 e 19 della legge mineraria alla stregua della giurisprudenza della Corte. da escludere anzitutto che nella fase preliminare di ricerca, regolata dagli articoli 10 e seguenti della legge, si attui una espropriazione dei beni in questione, come ha sostenuto la difesa del Rossi; e si deve ritenere esatta l'asserzione dell'Avvocatura generale dello Stato, che le limitazioni alla propriet privata stabilite dalle citate disposizioni della legge mineraria hanno carattere non permanente, ma temporaneo, posto che nella ipotesi in cui occorra dare corso ad opere permanenti dovranno applicarsi le normali procedure previste dalla legge di espropriazione 25 giugno 1865, n. 2359, la quale espressamente richiamata dall'art. 32, primo comma, del r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, in questione. anche vero che il citato art. 10, dopo avere disposto che i possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca, soggiunge che fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca e che il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facolt di esigere una cauzione , la cui misura pu essere concordata fra le parti o, in mancanza di accordo, stabilita d'ufficio, provvisoriamente dalr.ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito; e in tal caso il ricercatore potr dare esecuzione ai lavori solo dopo avere eseguito il deposito. In quanto all'art. 19 della suddetta legge mineraria si deve osservare poi che esso, integrando le disposizioni del proimo comma dell'art. 10 per quanto concerne le attivit successive al decreto di concessione, stabilisce che i possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennit spettanti per gli eventuali danni . Si possono ricordare del resto anche altre disposizioni della stessa legge, che offrono ulteriori garanzie agli interessati, come l'art. 31, a norma del quale Il concessionario tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera e Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione, si osservano le norme stabilite nell'art. 10 (riferito sopra) . Se si confrontano poi le disposizioni vigenti in materia con i principi generali definiti dalla Corte nelle sentenze sopra citate, appare evidente che tali disposizioni non si possono considerare costituzional mente illegittime, in quanto risultano sufficienti a contemperare l'in teresse pubblico con quelli dei privati. L'obbligo del ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori e, a garanzia della osservanza di tale dovere, di prestare una adeguata PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 931 mzione prima ancora dell'inizio dei lavori stessi, sembra tutelare 1fficientemente il titolare del fondo, il quale deve pure ammettere te la ricerca e la coltivazione di giacimenti, la cui scoperta potrebbe ~care notevoli utilit all'economia nazionale, non possono essere messe esclusivamente alla sua discrezione. Si deve ricordare infine te, a norma dell'art. 45 della citata legge mineraria, le cave e le rbiere sono lasciate in disponibilit del proprietario del suolo e che ngegnere capo del distretto minerario pu dare ad altri la conces) ne relativa solo quando il proprietario non intraprenda la coltivaone o non vi dia sufficiente sviluppo, previa la prefissione di un rmine e la scadenza infruttuosa di questo. Contro tale provvedimento poi ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per l'industria, il mmercio e l'artigianato, il quale decide sentito il Consiglio superiore !Ile miniere. Il fatto, infine, che al proprietario viene corrisposto il valore degli tpianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile esso la cava o la torbiera, conferma la conclusione che il legislare non ha inteso affatto trascurare gli interessi dei titolari dei fondi, a solo contemperarli con quelli generali, che non possono evidenteente essere del tutto subordinati ai primi -(Omissis). )RTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 120 -Pres. Ambrosini -Rel. Papaldo -Matile (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Casamassima). >gana -Carcerazione preventiva dello straniero per reati doganali Durata fino alla prestazione di cauzione -Contrasto con gli artt. 3, 10, 27 della Costituzione -Esclusione. (Cost., art. 3, 10, 27; 1. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 139). Non fondata la questione di legittimit, costituzionale dell'art. 139 lla vigente legge doganale (L. 25 settembre 1940 n. 1424) che pre ive l'arresto per lo straniero imputato di reati doganali fino a quando n venga prestata cauzione o malleveria, poich il detenuto straniero n lasciato senza tutela di fronte ad illimitate lungaggini delle proClure, n viene sottoposto ad una pena senza la condanna (1). (Omissis). -2. -Il raffronto tra la disposizione contenuta nelrt. 139 della legge doganale, secondo cui deve essere mantenuto nello (1) La questione era stata proposta con ordinanza 16 dicembre 1966 1 Tribunale di Sondrio (Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1967, n. 25). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stato di arresto lo straniero finch non abbia prestato idonea cauzione o malleveria, e l'art. 3 della Costituzione non deve farsi con questa norma, isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione con l'art.2 e con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, il primo dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell'uomo, mentre l'altro dispone che la condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformit delle norme e dei trattati internazionali. Ci perch, se vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali. Che la concessione della libert provvisoria sia subordinata alla prestazione di cauzione o malleveria cosa ammessa nel nostro ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni; cosa anche espressamente prevista nell'art. 5, n. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, cui stata data esecuzione in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Trattasi di una misura che il giudice pu adottare per i cittadini e per gli stranieri. N la legittimit di tale misura viene meno se essa sia imposta dalla legge, quando la norma che ne stabiilsce l'obbligo faccia parte di un sistema che assicuri all'imputato la possibilit di essere liberato non appena vengano a mancare le basi di legittimit della custodia preventiva e quando la norma ~ stessa fissi -come fa la disposizione impugnata -un termine massimo per tale detenzione. Queste condizioni sussistono nel caso in esambe. L'art. 139 afferma espressamente che resta fermo quanto disposto nel codice di procedura penale circa la libert personale dell'imputato, salvo due eelcezioni, una per il caso in cui non nota la identit di lui, sia cittadino che straniero, l'altra, riguardante solo lo straniero, per il caso in cui egli non presti cauzione o malleveria. Ci significa che anche in questi procedimenti si applica nei confronti dello straniero ogni norma che disciplina lo svolgimento della procedura con tutte le garanzie per i diritti dell'imputato, quali la difesa, la protezione contro La Corte, dopo aver posto la importante precisazione che il principio di eguaglianza vale anche per gli stranieri quando concerne i diritti inviolabili dell'uomo, ha dichiarato non fondata la questione. Gi in precedenza la Corte aveva dato un concetto estensivo del principio di uguaglianza, ritenendolo applicabile anche alle persone giuridiche, o pi precisamente, alle e situazioni giuridiche (sent. 23 marzo 1966, n. 25, in questa Rassegna, 1966, I, 281). Per quanto riguarda la questione di merito, si ricorder che gi sotto altro profilo, cio con riferimento all'art. 13 Cost., l'art. 139 della legge doganale era stato riconosciuto legittimo (sent. 23 marzo 1964, n. 26, in questa Rassegna, 1964, 261, e nota di richiami). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 933 ialsiasi arbitrio, la imparzialit del giudice. Tra le norme ricordate ova richiamare in particolare quelle che dispongono di mettere in >ert il detenuto quando manchino sufficienti indizi o motivi di so etto e quando intervenga quella declaratoria di non punibilit che ~ve essere emessa d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 1tto questo importa che il detenuto straniero non lasciato senza tela di fronte ad illimitate lungaggini delle procedure, n viene sottoisto ad una pena senza la condanna. Ne consegue che la disposizione denunziata non viola un diritto fonmentale dell'uomo assicurato dall'art. 2 della Costituzione e dalle rme di diritto internazionale, richiamate dall'art. 10, secondo comma, Ila stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6 della Connzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione universale dei :itti dell'uomo (Dichiarazione qui richiamate prescindendo da ogni iagine, non necessaria ai fini del giudizio, circa il suo valore giulico). Ulteriore conseguenza che non sussiste violazione del principio eguaglianza, garantito anche allo straniero dall'art. 3 della Costitu 1ne Italiana in connessione, come si detto, con l'art. 2 della Costi :ione stessa e con le norme di diritto internazionale sopra richiamate. n risulta neppure violato, in relazione all'art. 10, secondo comma, lla Costituzione, l'art. 14 della Convenzione europea che sancisce :iiritto dello straniero all'eguaglianza (diritto proclamato anche dagli :t. 2 e 7 della Dichiarazione universale). Diversa , nella situazione in esame, la posizione dello straniero petto a quella del cittadino. Costui pu, vero, rendersi latitante o !arsi all'estero, se non ne viene legittimamente impedito, ma resta npre soggetto alla sovranit dello Stato, alla osservanza delle sue gi ed ai mezzi di coercizione che le leggi consentono, mentre lo aniero pu abbandonare il Paese dove ha commesso il reato e non apre e non facilmente se ne pu ottenere l'estradizione. quindi :ionevole che, in taluni casi dei quali il legislatore valuta la gravit, legge prescriva che sia mantenuta la detenzione se l'imputato stra ro non presti cauzione. Non si saprebbe contestare il buon fonda nto di questa valutazione affidata al legislatore quando si tratti, ae nei confronti del contrabbando, di reati che di solito sono com ssi da esperti, i quali, particolarmente addestrati per sfuggire alla ilanza della polizia fiscale, saprebbero assai bene sfuggire alle ~rche che se ne farebbero per ottenerne la presenza nella istruttoria iel dibattimento o per sottoporli alla esecuzione della pena, se !Sta sar inflitta. da escludere, dunque, che la imposizione della particolare misura salvaguardia disposta dalla norma denunziata costituisca una ille: ima discriminazione per lo straniero. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3. -Le osservazioni esposte valgono pure per escludere la violazione del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, il quale dichiara che l'imputato non considerato colpevole sino alla condanna definitiva: norma il cui contenuto analogo a quello degli artt. 6, n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale. L'imposizione, quando non si presti cauzione, di una detenzione preventiva fino al massimo della pena stabilita per il reato di cui lo straniero accusato, non equivale ad una dichiarazione di colpevolezza prima della condanna, se, come si detto sopra, la disposizione denunziata si inserisce in un sistema generale, che assicura anche all'imputato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 139 le garanzie della legge processuale penale circa la immediata cessazione dello stato di detenzione preventiva, quando ne vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge. -(Omissis). l CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 121 -Pres. Ambrosini -Rei. Benedetti -Vanich (n. c.). Imposte e tasse -Condono di sanzioni tributarie non aventi natura penale -Condizione che la definizione amministrativa intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge -Violazione del principio di eguaglianza. (Cost., art. 3; 1. 31 ottobre 1963, n. 1453, art. 2, terzo comma). costituzionatmente iilegittimo, per contrasto con t'art. 3 della Costituzione, l'art. 2, terzo comma, della tegge 31 ottobre 1963 n. 1458, it quale subordina l'appticabitit del condono delle sanzioni tributarie non penali al fatto che l'accertamento sia definito in via amministrativa entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (1). (1) Questione sollevata dalla Commissione Distrettuale delle Imposte di La Spezia con ordinanza 23 giugno 1966 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1967, n. 12) e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parti. La sentenza conforme alla precedente decisic;me della Corte 22 dicembre 1965, n. 85, in questa Rassegna, 1965, 1106, e nota. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 935 II ::ORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 148 -Pres. Ambro sini -Rel. Bonifacio -Bevilacqua Ariosti (n. c.), Ministero Finanze e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Chiarotti). :mposte e tasse -Sopratasse e pene pecuniarie -Condono -Inappli cabilit in caso di accertamento gi definito -Illegittimit co stituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; 1. 30 luglio 1959, n. 559, art. 2, ultimo comma). Non fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la quetione di legittimit costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 'O luglio 1959, n. 559, nella parte in cui esso dispone che il condono ~on si applica per la sopratassa e per le pene pecuniarie dovute per ccertamenti gi definiti all'entrata in vigore della legge (2). I (Omissis). -Rileva esattamente la Commissione distr~ttuale delle nposte di La Spezia che la questione di legittimit costituzionale del art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, in riferi 1ento all'art. 3 della Costituzione, analoga a quella promossa dalla tessa Commissione, con la precedente ordinanza del 28 apllile 1964, ei riguardi dell'art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio 1959, n. 559, uestione decisa con sentenza n. 85 del 1965 di questa Corte. Anche nel presente giudizio si deduce, infatti, che la norma im ugnata sia in contrasto con il prinoipio di uguaglianza sancito dalla ~ostituzione, perch subordina l'applicazione del condono in materia (2) La questione era stata proposta con ordinanza 4 marzo 1966 del ribunale di Bologna (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1966, n. 168). La Corte ha rilevato che, mentre la disposizione dell'ultimo comma ell'art. 9 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, escludendo l'applicazione el condono delle sanzioni non penali, alle ipotesi nelle quali, entro sei 1esi dalla entrata in vigore del provvedimento, non fosse intervenuta la efinizione amministrativa dell'accertamento creava, in effetti, una dispa. t di trattamento fra contribuenti, senza alcun fondamento di ragioneolezza, (per cui di essa stata dichiarata la illegittimit costituzionale m la sentenza sopra riportata e con la precedente richiamata in nota), RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tributaria alla condizione che la definizione amministrativa dell'accertamento intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza a dirsi che la norma in esame d luogo ad una evidente disparit di trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perch i loro accertamenti non sono stati definiti. La disparit di trattamento non poi sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente, possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l'applica2iione del condono. Fondata per conseguenza la denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione, e costituzionalmente illegittima deve dichiararsi anche la disposizione in questa sede impugnata. -(Omissis). li (Omissis). -Al fine della decisione della presente causa occorre considerare che la disposizione in esame conferisce rilievo ad una diversa condizione in cui il rapporto tributa.rio viene a trovarsi secondo che esso si colleghi o meno ad un accertamento gi definito: di tal che appare certo che la legge, escludendo il condono nel primo caso ed ammettendolo nel secondo, regola situazioni che al momento della sua entrata in vigore si presentavano obbiettivamente diverse. Da siffatta constatazione discende che i motivi enunciati dalla Corte nella sentenza n. 85 del 1965 a fondamento della dichiarazione di illegittimit della prima parte dello stesso comma (motivi l'ibaditi nella recente sent. n. 121 del 1967 a proposito dell'identico precetto contenuto nell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458) non appaiono di per s idonei alla risoluzione dell'attuale questione di legittimit costituzionale. In quel caso, infatti, la Corte accert la violazione dell'art. 3 della Costituzione perch la legge, facendo dipen la norma in questione non crea alcuna disparit di trattamento regolando situazioni che si presentano abiettivamente diverse. La Corte, accogliendo la tesi prospettata dall'Avvocatura, ha pure posto in rilievo che la razionalit della disposizione impugnata trova anche giustificazione nella circostanza che la legge 30 luglio 1959, n. 559 appare nel complesso indirizzata a soddisfare il pubblico interesse ad una sollecita risoluzione delle pendenze tributarie, di guisa che, dove non vi sia possibilit di ulteriori contestazioni come nel caso della intervenuta definizione dell'accertamento, ragionevolmente si spiega l'esclusione del condono. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 937 ire il condono da un evento futuro in nessun modo connesso con una miche diversit dei rapporti regolati, in sostanza arbitrariamente iiva col sottoporre a discipline diverse situazioni eguali: sicch la >rma stessa diventava causa diretta dell'illegittima diseguaglianza dei 1ntribuenti. Ci non si verifica, invece, nel caso della disposizione ora in esame, !rch, come innanzi si messo in evidenza, essa disciplina diversaente situa2iioni che diverse sono nella realt preesistente alla legge. l conseguenza la tesi della illegittimit costituzionale risulterebbe ndata solo se si dimostrasse che irrazionalmente il legislatore ha nferito un valore discriminante alla gi intervenuta definizione delLccertamento. Ma tale dimostrazione non offerta dalle ragioni esposte ,1 giudice a quo, n sembra che per altre vie possa essere raggiunta. m pertinente, infatti, il richiamo alle disposizioni dettate. in tema amnistia dei reati fiscali (art. 11, d.P.R. 11 luglio 1959, n. 460), 'rch questo istituto, in .quanto relativo alla materia penale, ubbisce a regole sue proprie, fondate su principi che in nessun modo posno essere invocati a proposito di un caso in cui lo Stato rinunzia una pretesa che, pur essendo di natura sanzionatoria, ha carattere ~ramente patrimoniale. N pi decisivi appaiono i motivi relativi la condotta dei contribuenti, sui quali particolarmente si sofferma ,rdinanza di rimessione. Ed invero, se potesse entrare in gioco la lutazione della maggiore o minore litigiosit dei soggetti interessati, .ei motivi con pi forza dovrebbero essere invocati a favore del con. buente che al momento dell'entrata in vigore della legge avesse gi gato soprattasse e pene pecuniarie: eppure questo un caso nel aie, come pacifico, il relativo rapporto, a causa della gi avvenuta tinzione, sarebbe sottratto agli effetti di una rinunzia dello Stato che viamente pu operare solo l dove esso sia tuttora in vita. ' missis). >RTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 122 -Pres. Ambrosini -Rel. Branca -Presidente Regione Siciliana( avv. Maniscalco Basile) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. Stato Guglielmi). ~ilia -Industrializzazione del Mezzogiorno -Benefici fiscali concessi a determinate industrie -Circolare esplicativa del Ministro delle Finanze -Conflitto di attribuzione -Competenza dello Stato (St. Reg. Siciliana, art. 20, 36; d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 8). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sicilia-Industrializzazione del Mezzogiorno -Benefici fiscali con cessi a determinate imprese -Contrasto con la normativa regio nale -Incompetenza dello Stato. (St. Reg. Siciliana, artt. 30, 36; d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598; 1. reg. 7 dicembre 1953, n. 61, art. 7). Poich le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria, approvate con d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074 non hanno ancora attuata l'esclusiva dipendenza degli Uffici dall'assessore regionale alle finanze, ben pu il Ministro delle Finanze, trovandosi rispetto ad essi in posizione di supremazia, dare loro istruzioni, quale che sia la legislazone, statale o regionale, cui ci si richiami (1). Non competente lo Stato, e per esso il Ministro deUe Finanze, a disporre che i benefici tributari previsti dalla legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61 e dal d. P. Reg. 4 maggio 1954, n. 2 siano estesi a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati. della Sicilia (2). (Omissis). -1. -La Regione denuncia la circolare 24 ottobre 1966, Div. VII/Regioni, prot. n. 7 /026528, con cui il Ministero delle finanze dispone che le intendenze di finanza in Sicilia concedano a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati le agevolazioni fiscali previste per tutti dalla legge nazionale n. 1598 del 1947 relativa all'industrializzazione del mezzogiorno. L'atto sarebbe illegittimo: 1) sia perch, essendo passata alla Regione la potest amministrativa in materia finanziaria, il Ministro non poteva ingerirsene (violazione degl artt. 20 e 36 dello Statuto e 8 delle Norme di attuazione n. 1074 del 1965); 2) sia perch nel suo contenuto contrasta con la legislazione regionale, particolarmente con la legge n. 61 del 1953 e col d. P. Reg. n. 2 del 4 maggio 1954, che escludono dai benefici alcuni tipi di industrie. (1-2) La prima massima riveste particolare importanza perch costituisce altra manifestazione giurisprudenziale della Corte sulle nuove norme di attuazione in materia finanziaria per la Regione Siciliana, approvate con D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074. La Corte ha riaffermato che, anche nel regime delle nuove norme, non si avuto, un inquadramento .organico del personale degli uffici finanziari nell'ambito regionale, per cui resta sempre competente il Ministro delle finanze a dare le opportune direttive a quegli Uffici. Nello stesso senso la precedente sentenza 19 dicembre 1966, n. 120, in questa Rassegna, 1966, 1203. Con la seconda massima la Corte ha riscontrato la conformit qualitativa della legge regionale invocata con le analoghe leggi statali di incentivazione. ' ' PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 939 2. -Il primo motivo non pu essere accolto. Come risulta anche da recedenti decisioni, l'art. 36 dello Statuto non ha attribuito immediaLmente alla Regione la potest amministrativa in materia finanziaria; questo scopo occorrevano apposite norme d'attuzione, che in realt sono state, prima del 1965 (d. I. 1948, n. 507), ma che hanno conferito lei poteri, e in via del tutto provvisoria, limitatamente alla riscossione ~i tributi: l'accertamento continu ad essere attuato legittimamente allo Stato coi propri uffici, che non si erano ancora trasferiti alla egione( sent. 1962 n. 14 della Corte costituzionale). Sotto tale aspetto le pi recenti norme d'attuazione (art. 8 d. P. R. > luglio 1965 n. 1074) non hanno inteso altro che rendere stabile, fino a quando non sar diversamente disposto , questa stessa situaone: del resto proprio la Commissione paritetica ha voluto sottoli~ are, a proposito dell'art~ 8 e sia pure in generale, come quelle norme ,guano le direttive date dalla Corte ed evitino soluzioni estreme che .rebbero siate ad ogni modo dannose. Perci la Regione non ha ~opri uffici, ma si avvale di uffici periferici che strutturalmente nno ancora parte dell'amministrazione statale (sent. n. 120 del 1966); ~ deriva che il Ministro delle finanze, trovandosi rispetto ad essi in isizione di supremazia, pu dare istruzioni, quale che sia la legislazione, atale, o regionale, a cui ci si richiami: sul piano funzionale, almeno .ori del campo della riscossione, la esclusiva dipendenza degli uffici !ll'assessore alle finanze non pu dirsi ancora attuata (arg. ex art. 8, 1mma terzo). 3. -L'altro motivo del ricorso riguarda il contenuto della circolare nanata dal Ministro: essa infatti denunciata perch dispone che benefici tributari siano ammesse, quando abbiano uno stabilimento cnicamente organizzato, anche industrie escluse dalle leggi regionali rt. 7 legge 1953 n. 61 e d. P. Reg. 1954, n. 2). Il contrasto indiscu >ile e perci, su questo punto, il ricorso deve essere accolto per olazione dell'art. 36 dello Statuto, oltrech dell'art. 6 delle norme attuazione (d. P. R. 1965 n. 1074). L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'incostituzionalit di quelle ggi regionali (esse, in materia di competenza concorrente, contraste bbero coi principi delle norme legislative statali sulla industrializza me del mezzogiorno, tratterebbero diversamente industria da industria, nferirebbero al Presidente della Regione poteri che spettano solo al gislatore o, tutt'al pi, alla Giunta regionale); incostituzionalit che, fosse dichiarata, toglierebbe fondamento alla denuncia della Regione !iliana. Ma la Corte non ritiene di sollevare innanzi a s la relativa lestione di legittimit costituzionale che del resto anche I'Alta Corte r la Sicilia ha respinto a suo tempo. Infatti la legislazione siciliana, t la legge 1953 n. 61 sia i decreti esecutivi, al pari di quella statale tribuisce i vantaggi fiscali non alle industrie in s ma agli opifici 940 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (purch svolgano una attivit ricompresa negli elenchi annessi a quei decreti); n pu esservi dubbio che anche per la Regione l'accertamento dell'esistenza d'un opificio sia indagine necessaria da compiersi caso per caso, cosi come indiscutibile che, se gli organi regionali vi venissero meno, non mancherebbe il modo allo Stato di dolersene in questa o in altra sede (per tutti art. 1 legge 1953 n. 61, art. 1, 2 d. P. Reg. 1954, n. 2 e posteriori decreti esecutivi). Ma violazione dei principi della legislazione statale non pu scorgersi neppure l dove le norme regionali Gfn particolare il d. P. Reg. 1954 n. 2) precludono ad alcuni tipi di industrie il conseguimento dei benefici concessi a tutto il mezzogiorno dal d. 1. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1598: in questo caso la differenza tra legge dello Stato e legge della Regione di mera quantit e, se si scorrono gli elenchi contenuti in tutti i decreti regionali, non apparisce cos grave da tradursi in diversit qualitativa; per cui deve escludersi che la Regione si sia discostata dal tipo d'esenzione previsto nella legge dello Stato e che abbia leso gli artt. 1, 17 e 36 dello Statuto siciliano. Con il che si venuta implicitamente a negare ogni offesa all'art. 3 della Costituzione non essendo arbitrario che, in ossequio a esigenze dell'economia regionale e nell'attuazione di criteri legislativamente espressi (v. art. 27 legge reg. 5 agosto 1957, n. 51), si incoraggino alcuni e non altri tipi di industria. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 132 -Pres. Ambrosini -Rel. Benedetti -Vaccari (n. c.). e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Carafa). Corte Costituzionale -Questione di le~ittimit costituzionale sollevata in via incidentale : Difetto di rilevanza assolutamente evidente Inammissibilit della questione. (Cost., art. 134; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d. 1. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1 e 2). inammissibile la questione di legittimit costituzionale degli artt. 1 e 2 d.l.C.P.S. 29 luglio 1967, n. 804, che regola e definisce ia natura degli istituti di patronato ed assistenza sociale, se risulta prima facie che, quand'anche dovesse dichiararsi l'illegittimit costituzionale delle norme impugnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla quaLificazione del reato ascritto all'imputato nel giudizio a quo (1). (1) La questione era stata proposta con ordinanza 5 aprile 1966 del Tribunale di Ferrara (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, n. 213). La giurisprudenza della Corte sta diventando univoca nell'escludere essa stessa la rilevanza della questione in base ad una semplice deliba PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 941 (Omissis). -L'eccezione pregiudiziale di inammissibilit per difetto rilevanza della proposta questione, sollevata dalla Avvocatura dello ;ato, fondata. L'ordinanza di rimessione si dilunga sul merito della iestione di costituzionalit, ma non contiene alcuna motivazione in dine al rapporto che intercorre fra la soluzfone della questione stessa la definizione del giudizio pendente, n spiega in alcun modo perch giudizio sospeso non possa essere deciso senza che prima sia risolta questione di legittimit costituzionale. Ma, a parte l'assoluta mancanza di enunciazione di un qualsiasi giuzio sulla rilevanza, la Corte ritiene che dal testo dell'ordinanza risulti, ima facie, l'insussistenza del requisito di rilevanza. Il d.l.C.P.S. 29 glio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concermte il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza dale, viene in particolare censurato dal tribunale di Ferrara per le sposizioni contenute negli artt. 1, commi primo, secondo e quarto, e 2, mma primo. Sull'art. 1 si osserva che la riserva agli istituti di patrotto delle attribuzioni in materia di assistenza e tutela, in sede ammistrativa, dei lavoratori ed il conseguente divieto, penalmente sanziotto, per agenzie private e singoli procaccianti, di esplicare opera di ediazione nella stessa materia, sarebbero in contrasto con l'art. 41 !lla Costituzione per l'ingiustificata limitazione che deriverebbe alla >ert dell'iniziativa economica privata. Dalla norma dell'art. 2, comma imo, secondo la quale i patronati possono essere costituiti e gestiti ltanto da associazioni nazionali d lavoratori che annoverino nei propri :ltuti finalit assistenziali , il tribunale ritiene di poter dedurre che i 1tronati non sono organizzati in base a disposizioni di legge, ma sendo statuti di enti privati e perci non sono tenuti all'obbligo dell'im. rzialit; che gli impiegati dei patronati sono scelti, senza necessit pubblico concorso, fra gli iscritti alle associazioni e sono perci anche servizio di queste e non gi al servizio esclusivo della nazione. Da ) il contrasto della richiamata disposizione con gli artt. 51, comma imo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo. Ora evidente che tutte queste eccezioni di incostituzionalit sono tranee e non hanno incidenza nel giudizio pendente dinanzi al tribule che verte su una imputazione di malversazione prevista e punita ll'art. 315 del codice penale. Ed invero, quand'anche in via di mera )tesi dovesse dichiararsi l'illegittimit costituzionale delle norme im: gnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla natura 1 servizio prestato dall'imputato e sulla conseguente qualificazione 1 reato. (Omissis). me prima facie della questione, che viene dichiarata inammissibile. Cfr. precedenti sentenze 3 luglio 1967, n. 82, in questa Rassegna, 1967, 512, ~3 novembre 1967 n. 118, ivi, 1967, 927. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 136 -Pres. Ambrosini -Rel. Verzl -Giontella e Milesi (n. c.). Procedimento penale -Giudizio per decreto -Mancato interrogatorio dell'imputato -Violazione del diritto di uesa e del principio di eguaglianza -Esclusione. (Cost., art. 24, 3; e: p. p., art. 506). Non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 506 Codice di procedura penale, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, dato che questo pu essere esercitato con la stessa ampiezza che nei procedimenti ordinari, dopo l'opposizione; n pu ravvisarsi .violazione del principio di eguaglianza nella facolt di scelta attribuita al Pretore di adottare la procedura monitoria rispetto a quella ordinaria (1). (Omissis). -1. -Le due ordinanze rilevano che la specialit del giudizio per decreto elimina la fase dibattimentale ma non la fase istruttoria, nella quale dovrebbero essere tutelati i diritti della difesa, garantiti dalla Costituzione in ogni stato e grado del processo. Perci l'art. 506 del codice procedura penale, consentendo la pronunzia di una decisione di condanna senza avere prima interrogato l'imputato e senza (1) Questione proposta con le ordinanze 14 novembre 1966 del Pretore di Todi (Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1967, n. 25) e del Pretore di Padova (Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1967, n. 102), e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parte. I precedenti giurisprudenziali della Corte si trovano enunciati tutti nella motivazione della sentenza. La legittimit costituzionale del procedimento per decreto penale era stata gi ritenuta con la sentenza 23 dicembre 1963, n. 170 (Giur. it., 1964, I, 1, 246) e con la sentenza 23 marzo 1966, n. 27 (in questa Rassegna, 1966, 286). Quest'ultima sentenza, tuttavia, aveva ancora lasciato delle perplessit in dottrina soprattutto sotto il profilo del diritto di difesa allorch il Pretore si avvalga delle facolt di espletare indagini preliminari di natura assimilabile a quella istruttoria (CoNso, Un dubbio che persiste, ecc. Giu.r. cost., 1966, 276; GoRLANI, Prime osservazioni sull'interrogatorio dell'imputato nel procedimento per decreto penale, Riv. it. dir. e proc. pen., 1966, 664; TRONCHINA, Ancora in tema di legittimit costituzionale del procedimento monitorio, Temi, 1966, 446). La Corte ha dimostrato di non essere rimasta insensibile a queste riserve, quando, nel contesto della motivazione, ba ritenuto applicabili i principi da essa stessa enunciati pel procedimento ordinario pretorile con compimento di atti istruttori, anche al procedimento monitorio (sent. 28 aprile 1966, n. 33, in questa Rassegna, 1966, 501, e sent. 18 aprile 1967, n. 46, ivi, 1967, 343). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 943 ere rispettato gli altri diritti della difesa, violerebbe il secondo comma ll'art. 24 della Costituzione. 2. -La questione stata gi decisa con le sentenze di questa Corte 170 del 12 dicembre 1963 e n. 27 del 17 marzo 1966, le quali ne nno dichiarato l'infondatezza, in quanto il decreto penale costituisce ta decisione preliminare, contro la quale l'imputato pu proporre oppo: ione, sicch l'esperimento dei mezzi di difesa rinviato al vero e oprio giudizio, che si svolge, con la stessa ampiezza dei procedimenti dinari, dopo che l'opposizione ha messo nel nulla il decreto penale. rinvio dell'esercizio del diritto di difesa alla fase dibattimentale non . ritenersi in contrasto col precetto costituzionale dell'art. 24, quando )Vi giustificazione nella struttura particolare e si armonizzi con le lgenze che regolano le diverse forme di procedimento, come questa >rte ha deciso con la sentenza n. 46 del 1967. Non si possono porre secondo piano le ragioni per le quali, per i. reati indicati dall'art. 506 p. p., il legislatore ha voluto adottare un procedimento speciale, mplice e spedito, che si traduce in un vantaggio non soltanto per conomia dei giudizi e per il lavoro degli uffici giudiziari, ma anche r lo stesso imputato che, accettando il decreto, non dovr subire un ro e proprio procedimento con tutte le conseguenze dannose derinti da esso. Per altro, dall'esame degli atti espressamente imposto Ila norma, devono risutlare un complesso di elementi sufficienti ad valorare la sussistenza del reato, e la presunzione di acquiescenza ll'imputato alla condanna per decreto. 3. -In quanto alle particolari ragioni addotte dalle ordinanze, la irte non ritiene necessario di prendere posizione sul punto assai ;cusso in dottrina se veramente sussiste uno stato istruttorio prima lhi pronunzia del decreto penale, quando la norma di legge ha usato, ragion veduta, il termine investigazioni e quando lo stato istrutrio snaturerebbe nelle sue linee essenziali questo particolare prodimento. La Corte si limita ad osservare che, anche a volere ammet~ e che vi sia uno stato istruttorio, con la sentenza n. 33 del 20 aprile 66, si statuito che, qualora il pretore ritenga necessario compiere ;i di istruzione non pu prescindere dalla contestazione del fatto almputato prima di emettere il decreto di citazione. questo un prin) io di carattere generale in materia di istruzione eseguita dal pretore, plicabile quindi anche al caso del decreto penale, quando nella fase eliminare ad esso si proceda ad atti istruttori. 4. -Anche per quanto attiene alla violazione dell'art. 3 della Cotuzione, la Corte ha deciso con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967 che n in contrasto con tale articolo, per la eventuale disparit di trattamto che ne deriverebbe a soggetti in pari situazioni, la facolt di :lta attribuita al pretore di adottare una forma di procedura piuttosto e un'altra. (Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 1'5 dicembre 1967, n. 137 -Pres. Ambrosini; Rel. Sandulli -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Sivieri). Friuli-Venezia Giulia -Credito fondiario -Estensione della competenza territoriale della Cassa di Risparmio di Gorizia -Ille~ittimit costituzionale. (St. Reg. Friuli-Venezia Giulia, art. 5, n. 8; 1. reg. 17 gennaio 1967). costituzionalmente ittegittima la legge detta Regione Friuli-Venezia Giulia 17 gennaio 1967, che stende la competenza territoriale detta Sezione di Credito fondiario detta Cassa di Risparmio di Gorizia, a tutto it territorio regionale, poich it credito fondiario materia che ha bisogno di disciplina unitaria a carattere nazionale (1). (1) La sentenza analoga della Corte citata in motivazione, a proposito della Regione Sarda, 24 novembre 1958, n. 58, pubblicata in Giur. cost., 1958, 875. CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 139 -Pres. Ambrosini; Ret. Fragali -Soc. Mattone (avv. Vacirca, La Pergola), Sabatucci (avv. Noulian). Procedimento civile -Interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore -Estinzione per mancata riassunzione Violazione del diritto di difesa -Ille~ittimit costituzionale. (Cost., art. 24; c. p. c. artt. 305, 301). costituzionalmente ittegittimo, per violazione del diritto di difesa garantito dait'art. 24 detta Costituzione, l'art. 305 c.p.c. per la parte in cui fa decorrere daita data deU'interruzione del processo it termine per la sua prosecuzione o riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301 (1). (Omissis). -Ci che non concorda con il precetto dell'art. 24 della Costituzione invece la regola dell'art. 305 stesso codice, perch fa decorrere dalla data dell'evento ivi previsto, anzich dalla dichiara (1) La questione era stata proposta da vari giudici di merito: Trib. Catania 17 gennaio 1966 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1966, .n 64), Trib. Roma 10 novembre 1966 (Gazzetta Ufficiate 28 gennaio 1967, n. 25), App. Bologna 28 novembre 1966 (Gazzetta Ufficiate 22 aprile 1967, n. 102); e dalla Corte Suprema di Cassazione -Sez. I civile -con ordinanza 16 PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 945 :ione o dalla notificazione del medesimo, il termine stabilito per la >rosecuzione o la riassunzione del processo. Questo sistema acquista :peciale rilievo quando la parte colpita attrice nei procedimenti di mpugnzione: l'ignoranza del fatto interruttivo pu determinare il >assaggio in giudicB;,to o l'esecutivit, rispettivamente, della sentenza mpugnata o dell'ingiunzione opposta. La giurisprudenza infatti ha giulicato che il termine dell'art. 305 decorre dal giorno del fatto inter uttivo anche nei giudizi d'impugnazione, facendo cosi prevalere la ormulazione generica della normativa alla sua ratio, che si esaurisce 1el predisporre la protezione della parte cui viene a mancare l'assi tenza del procuratore. La difesa deve essere garantita in ogni grado del processo; ma non a si protegge in tale estensione quando la disposizione di tutela, utile >er un grado, causa di pregiudizio se applicata nel grado successivo. ..a difesa deve essere garantita .in ogni stato del processo, ma non la si :arantisce in relazione alla vicenda interruttiva se l'interruzione orditata in maniera produttiva di svantaggi ad alcuno dei contendenti. 1 modo di tale ordinamento deve essere apprezzato in senso integrale, ale a dire, non solo per ci che giova a chi rimasto privo del prouratore, ma altresl per ci che gli nuoce. E perci non basta che, nediante l'interruzione automatica, la parte sia preservata dal rischio li un'attivit processuale compiuta in danno di lei, ma occorre, perch e sia assicurato il diritto di difesa, che sia altres posta al riparo dal 1ericolo che, persistendo tale inscientia, maturino preclusioni in suo lanno. ebbraio 1966 (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, n. 213). Non vi stato :itervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per effetto della sentenza in rassegna, fermo restando l'effetto interuttivo derivante dalla morte, radiazione o sospensione del procuratore in iudizio, nel caso di mancata riassunzione del processo entro i sei mesi !all'evento interruttivo non si avr pi l'estinzione del processo. Se ben chiaro il pensiero della Oorte espresso attraverso la motiazione della sentenza, l'estinzione si verificher qualora il processo non enga riassunto entro i sei mesi dalla dichiarazione o dalla notificazione ell'evento, di guisa che essa appaia -qual' effettivaqlente nel siste1a -una sanzione per un comportamento volontario della parte nei cui onfronti essa incide. Resta aperto, naturalmente, l'altro problema su chi incomba l'onere i tale dichiarazione o notificazione: alla parte il cui procuratore colito dall'impedimento, alle altre parti, all'Ufficio. Un intervento chiari: catore del legislatore sarebbe molto utile per contribuire ad eliminare gni incertezza in proposito. Sull'interpretazione finora data agli artt. 301 e 305 c. p. c. cfr. Rasegna di giurisprudenza sul codice di procedura civile, Milano 1967, libro [, 735, 754. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non convince assumere che la parte deve presumersi a conoscenza della vicenda che colpisce il suo procuratore o ha l'nere di tale conoscenza, perch ci in contrasto col fatto che l'evento produce e deve produrre l'interruzione del processo, e cio un vantaggio per colui contro il quale si indirizzerebbe la presunzioJ:\e o al quale sarebbe imposto l'nere. Non persuasivo nemmeno ridurre la questione ad un argomento di congruit dello spatium deliberandi concesso nell'art. 305. Il problema dell'adeguatezza di un termine legale di deliberazione sorge in quanto sia certo che la norma ponga il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato; e nella specie invece, per quel che si detto, deve escludersi qusta utilizzabilit. Una cosa, vale a dire, la valutazione dell'opportunit di fissare un termine per il compimento .di un atto e della discrezionalit usata nel fissarne i limiti, altra cosa la questione della legittimit del criterio adottato per la decorrenza del termine, ove questo cominci dalla data di un evento di cui il soggetto non messo in condizione di conoscere l'avverarsi. Questo secondo problema tocca il diritto di difesa quando il termine di natura processuale, in quanto quel diritto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere assicurato in modo effettivo ed adeguato, indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene. In tal caso pu venire in giuoco anche l'esigenza di non rendere impossibile il contraddittorio, che non si pu svolgere, come esattamente si rileva nell'ordinanza della Cassazione, senza la conoscenza delle situazioni di fatto obiettive o subiettive cui la legge ricollega, condiziona o subordina, in virt di neri, preclusioni e decadenze, il concreto esercizio del diritto di difesa. 3. -Deve dichiararsi perci l'illegittimit costituzionale dell'articolo 305 del codice di procedura civile per ci che riguarda la decorrenza del termine, con riferimento alle ipotesi di interruzione ex articolo 301 stesso codice. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 141 -Pres. Ambrosini; Rel. Bonifacio -Garbo (n. c.). Reato -Serrata per protesta -Violazione dei principi costituzionali sulle libert di lavoro e sindacale -Esclusione. (Cost., artt. 35, 39; c. p. art. 505). Una volta riconosciuto che l'art. 505 c. p. incrimina solo la serrata per protesta he venga effettuata per ragioni estranee alla disciplina del lavoro, non appare fondata la questione di legittimit costituzionale PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 947 ~ella predetta norma incriminatrice, con riferimento alla libert di avaro ed alla libert di associazione sindacale (1). (Omissis). -La questione, cosi individuata e delimitata, non pu ssere risolta, come mostra di ritenere il tribanale di Padova, con una aeccanica trasposizione dei motivi enunciati nella sentenza n. 123 del 962. E ci sia perch in quella occasione l'art. 505 c. p. venne esamitato solo nella parte riguardante lo sciopero di solidariet e non .nche in quella relativa allo sciopero per protesta, sia perch la valuazione costtiuzionale dello sciopero e della serrata va condotta con pecifico riferimento alla definizione ed ai limiti dell'uno e dell'altra, .tteso che solo al primo, come la Corte accert nella sentenza n. 29 lel 1960, compete la qualifica di diritto costituzionalmente riconociuto . 3. -L'art. 505 del codice penale, mentre sufficientemente delimita o scopo immediato della serrata presa in considerazione (l'avverbio soltanto esplicitamente esclude dalla fattispecie normativa la serrata ndirizzata ad altre finalit), non specifica nella sua dizione letterale t il soggetto verso il quale la protesta diretta n i fatti ai quali essa uol reagire: sicch pu porsi il problema se la norma penale com renda anche quella protesta che per l'occasione che la motiva o per l destinatario al quale si rivolge inerisca agli interessi del soggetto ome parte di un rapporto di lavoro. Ad avviso della Corte perr isolvere tale dubbio occorre por mente 1 sistema normativo nel quale l'art. 505 c. p. si inserisce: pi precisaaente, al sistema ora in vigore quale risulta a seguito della sentenza L. 29 del 1960. La scomparsa dall'ordinamento dell'art. 502 c. p. 3pirato, come in 'quella occasione la Corte ebbe ad accertare, ai prinipi corporativi inconciliabili con i nuovi principi costituzionali -ha atto venir meno la illiceit penale della serrata per fini contrattuali, di ci l'interprete non pu non tener conto nella ricostruzione ed n.dividuazione dei precetti contenuti in tutte le altre norma penali che (1) La questione era stata proposta con ordinanza 13 gennaio 1966 el Tribunale di Padova (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1966, n. 226) decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata ostituzione di parti. Le precedenti sentenza della Corte in materia di libert sindacali, sono nunciate in motivazione; 28 dicembre 1962, n. 123, Foro it., 1963, 474 e ota di MoNTESANO, Giudizio costituzionale su leggi indivisibili e conva~ dabili; 4 maggio 1960. n. 29, Giust. civ., 1960, III, 97. Cfr., altres, in materia, le relazioni I giudizi di costituzionalit per li anni 1956-60, n. 78, e per gli anni 1961-65, n. 70. 948 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la contemplano. Ci consente di attribuire all'art. 505 c. p., nella parte qui considerata, un significato restrittivo che -senza che in alcun modo sia violata la lettera della legge (la quale, giova ripeterlo, nulla dice in proposito) -trova giustificazione in un ordinamento nel quale la serrata posta in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e per influire sulla disciplina di esso penalmente lecita. Si pu concludere, perci, che dalla previsione attuale dell'art. 505 c. p. esula la serrata attuata per protesta contro fatti che a quel rapporto si riferiscono. 4. -Una volta riconosciuto che l'art. 505 c. p. incrimina solo la serrata per protesta che venga effettuata per ragioni estranee alla disciplina del lavoro, la questione di legittimit appa:re non fondata. Non pertinente, anzitutto, il richiamo all'art. 35 della Costituzione, il quale tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni . evidente, infatti, che il soggetto di tale previsione costituzionale il lavoratore e non gi il datore di lavoro, la cui libert di iniziativa e di azione trova garanzia, su altro piano e con ben diverso regime, nell'articolo 41 della Costituzione, il quale, come innanzi si detto, non viene qui in discussione. Passando all'esame del profilo della questione relativo all'art. 39 della Costituzione, la Corte ritiene che non vi sia dubbio che la libert di organizzazione sindacale debba trovare il necessario suo corollario nella libert di azione sindacale, giaech ove quest'ultima fosse rinnegata anche la prima finirebbe eol ridursi ad un principio privo di contenuto e di significato. Tuttavia proprio l'intima connessione fra l'una e l'altra sta a dimostrare che l'azione sindacale deve essere definita nei termini che alla sua funzione sono coessenziali (cfr., a proposito dello sciopero, sent. n. 123 del 1962) e eh-: vanno precisati nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori: con la conseguenza che ad essa ed alla sua tutela costituzionale appaiono estranei tutti quei comportamenti che non si collochino nell'ambito di quei rapporti. Non pu perci accogliersi l'opinione del giudice .a quo, secondo la quale la serrata dovrebbe essere lecita ogni qual volta sia diretta al conseguimento di un fine economico connesso con l'attivit aziendale . Vero che nella senten2la n. 123 del 1962 questa Corte ha ritenuto che il diritto di sciopero legittimamente esercitabile in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione. Ma da considerare che ci trova fondamento nella circostanza che le varie provvidenze ivi previste ineriscano tutte alla qualifica del soggetto come lavoratore, laddove il fine economieo connesso con l'attivit aziendale va collegato all'interesse del soggetto considerato come imprenditore: in funzione, cio, di un'attivit che non rientra nella garanzia offerta dall'art. 39 della Costituzione. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 949 :ORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 142 -Pres. Ambrosini, Rel. Chiarelli -Mangini (n. c.). icurezza pubblica -Riunione da ballo in luogo esposto al pubblico Autorizzazione dell'autorit di P. S. -Ulegittimit costituzionale. (Cost., art. 17; r. d. 1. 8 giugno 1931, n. 773, art. 68). fondata la questione di legittimitd costituzionale, con riferimento lla Libertd di riunione di cui all'art. 1. 7 della Costituzione, dell'art. 68 el vigente testo unico della legge di P. S. nella parte in cui vieta di are feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del 1uestore (1). (Omissis). -La questione di legittimit costituzionale proposta nel resente giudizio ha per oggetto l'art. 68 del vigente t. u. delle leggi i P.S. nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto l pubblico, senza la licenza del questore. La questione fondata. Il predetto art. 68 comprende varie ipotesi, alcune delle quali si mcretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cio destinati a rzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia ello spettacolo, nei limiti in cui questa diretta alla tutela di beni >stituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri fatti di unione, per scopo di comune divertimento o passatempo. Tale l'ipo Si della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente sotto il :ecetto dell'art. 17 della Costituzione. In relazione a tale articolo, questa Corte ha gi dichiarato l'ille ttimit costituzionale dell'art. 18 t. u. legge di P. S. nella parte in cui ~escriveva il preavviso per le riunioni non tenute in luogo pubblico, ha osservato che, per il testuale disposto del secondo comma del 1rt. 17 Cost., l'obbligo del preavviso resta limitato alle sole riunioni luogo pubblico (sent. n. 27 del 1958). A maggior ragione deve dichiararsi, in riferimento al medesimo condo comma dell'art. 17 cost., l'illegittimit costituzionale della nor a che richiede un atto autorizzativo della pubblica autorit (la licen del questo) per dare una festa da ballo in luogo, non pure aperto, a semplicemente esposto al pubblico. -(Omissis). (1) Questione proposta dal Pretore di Postiglione con ordinanza 23 11gno 1966 (Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1966, n. 239> e decisa con ocedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di rti. La precedente sentenza della Corte 8 aprile 1958, n. 27, citata nella )tivazione, pubblicata in Giust. civ., 1958, III, 75. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 143 -Pres. Ambrosini, Rel. Fragali -Vigan, Alberti ed altri (n. c.). Procedimento civile -Opposizione all'esecuzione -Opposizione della moglie del debitore -Violazione della parit tra coniugi -Illegit timit costituzionale. (Cost., artt. 3, 29; c. p. c. art. 622). Le limitazioni che l'art. 622 cod. proc. civile pone per l'opposizione della moglie del debitore esecutato sono lesive del principio costituzionale deUa parit coniugale, e pertanto, la norma va dichiarata costituzionalmente megittima (1). (Omissis). -La norma impugnata si rif ad una situazione non pm rispondente all'attuale posizione economica e sociale della donna nella famiglia e fuori di essa. Questa nuova posizione riconosciuta nell'art. 70 della legge fallimentare, che applica la c. d. presunzione muciana alla moglie nel fallimento del marito e al marito nel fallimento della moglie, presupposta nell'art. 207 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che limita la proponibilit delle istanze in separazione, sia alla moglie nell'esecuzione esattoriale contro il marito, sia al marito nell'esecuzione esattoriale contro la moglie. Non si spiega che, nell'esecuzione forzata ordinaria, soltanto la moglie subisce restrizioni nella tutela del suo diritto di propriet, quando oggi la moglie, non di rado, ha una propria posizione professionale e quindi ha la possibilit di acquisire beni suoi con danaro non proveniente dal marito. Non si spiega nemmeno il perch la moglie deve provare con atto di data certa l'appartenenza dei beni acquistati prima del matrimonio, mentre al marito la giurisprudenza ordinaria suole applicare l'art. 621 del codice di procedura civile che consente al riguardo maggiote libert di rpova: oggi anche la donna nubile riesce ad inserirsi nella vita produttiva, e, quando ci accade, diviene verosimile che essa, anteriormente alle sue nozze, possa essersi formato un suo patrimonio attivo. La norma impugnata ferisce il principio di uguaglianza anche perch pone una diversit di tutela in ragione qi una situazione dipen dente dal sesso. Non vale il richiamo all'art. 29 della Costituzione, (1) Questione proposta con ordinanze 23 maggio 1966 del Tribunale di Milano (Gazzetta Ufficiale, 12 novembre 1966, n. 284) e 19 agosto 1966 del Pretore di Trieste (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1967, n. 1944). La sentenza costituisce un'applicazione, sul piano processuale, della consolidata giurisprudenza della Corte in materia di parit dei coniugi. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 951 erch la norma impugnata non a protezione della unit della familia, ma vuole evitare un;a frode ai creditori, e perch l'unit familiare on esclude la protezione integrale dei diritti patrimoniali della molie: essa anzi risulta rafforzata da questa protezione, che contribuisce d evitre o a ridurre il pericolo di incoraggi.are le separazioni persoali, come rimedio diretto ad evitare che la moglie veda coinvolti i loi beni nell'esecuzione forzata contro il marito, essendo la convienza coniugale il presupposto dell'applicazione della norma denunlata. Quanto all'esigenza di evitare frodi, queste non possono avverarsi danno dei creditori del marito pi di quanto non possano organiz: i.rsi in danno dei creditori della moglie; una diversa valutazione pre1pporrebbe uno stato di soggezione della moglie al marito, non solo on pi corrispondente all'elevata posizione che oggi si d alla moglie ella famiglia, sulla base di una mutata coscienza sociale, ma nemmeno lrrispondente alle valutazioni compiute dalla legge fallimentare e' alla legge sulla riscossione delle imposte dirette, che parificano, come detto, la situazione dei coniugi, ovviamente perch riconoscono le il pericolo di frode coniugale di intensit uguale, sia che lo si llardi sotto il profilo della protezione dei creditori del marito, sia che 1 si consideri con riguardo alla tutela dei creditori della moglie. E nei tpporti dei creditori della moglie si ritenuto che il pericolo di frode er accordi con il marito sufficientemente evitato applicando la limitzione della prova testimoniale sancita nell'art. 621 per tutti i terzi, parte l'azione revocatoria. 3. -Non v' dunque ragione che giustifichi la diversit di trattmento fatto alla moglie dall'art. 622 nel raffronto col marito, e la :>rma deve essere dichiarata illegittima. -(Omissis). .. i SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 1uglio 1967, n. 1820 -Pres. Flore -Rel. Modigliani -P. M. Pedote (diff.). -De Luca (avvocati Bandello e Montefredini) c. Ministero della Marina Mercantile (avv. Stato Guglielmi). Competenza e giurisdizione -Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Atto amministrativo viziato da incompetenza Impugnabilit davanti al giudice amministrativo -Azione possessoria contro la p. A. -Improponibilit -Fattispecie in materia di diritti esclusivi di pesca. (C. p. c., art. 703; 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; t. u. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24, 26 e 28; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lettere e e f). Il vizio di incompetenza, che infici un atto amministrativo, pu costituire motivo per l'impugnativa dell'atto stesso davanti al giudice amministrativo, ma in s non rende proponibile l'azione possessoria nei confronti della pubblica Amministrazione: nella specie si versava in materia di diritti esclusivi di pesca, con riferimento ai quali stata riconosciuta la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, non peraltro esclusiva, avendo il Tribunale superiore in tale materia i poteri di cognizione e di decisione di una giurisdizione speciale amministrativa di legittimitd e di annullamento (1). (Omissis). -Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti censurano la sentenza denunziata per aver dichiarato improponibile l'azione promossa da Vincenzo De Luca onde ottenere la tutela del possesso del diritto di pesca sulle acque del lago Alimini. In proposito i ricor (1) Cfr. Cass., S.U., 8 maggio 1957, n. 1572, in Foro ammin., 1957, Il, 1, 497 ed ivi nota 1. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 953 mti, premesso che, al momento (4 gennaio 1955) in cui era stato ema: ito l'ordine del Comandante il Compartimento Mrittimo di Brindisi . sgomberare il bacino delle attrezzature per la pesca, il lago. Alimini .ceva parte del demanio idrico interno, e non del demanio marittimo 1ssendo stato incluso in quest'ultimo solo nel corso del giudizio pos' ssorio), deducono che competente ad emanare il provvedimento in trola era il Ministero dei Lavori Pubblici e non quello della Marina ercantile. Conseguentemente sostengono che il provvedimento stesso, sendo stato emanato da un organo incompetente, doveva essere conderato giuridicamente inesistente e pertanto non poteva essere di tacolo alla proponibilit dell'azione possessoria nei confronti della ibblica amministrazione. La doglianza priva di fondamento. bensi esatto che l'improponibilit dell'azione possessoria contro pubblica amministrazione non opera nei casi nei quali non sussiste 1 atto amministrativo, per avere la pubblica amministrazione agito re privatorum o assolutamente fuori dell'ambito dei suoi poteri. Tutvia, nel caso, anche ad ammettere che, secondo quanto assumono i !Orrenti, competente ad emettere il provvedimento de quo fosse il . inistero dei Lavori Pubblici, e non il Ministero della Marina Mercane, in quanto, all'epoca dell'emana~ione del provvedimento stesso (4 nnaio 1955), non era ancora intervenuto iJl decreto interministeriale 1 22 novembre 1955, col quale era stato dichiarato che il bacino di que sa1lse denominato Alimini Grande e parte del canale denolnato Lo Strittu facevano parte del demanio marittimo unitamente le loro sponde, si deve riconoscere che il dedotto vizio d'incompetenza a del tutto inidoneo a determinare la inesistenza giuridica del provdimento in discorso e conseguentemente a far ritenere ammdssibile proposta azione possessoria. Infatti un atto che sia posto in essere Ila pubblica amministrazione, incompetente ad emetterlo, sebbene vestita di attribuzioni nello stesso ramo di servizio o in materie affini quella a cui si riferisce l'atto medesimo, indubbiamente vizia.to illegittimit e quindi impugnabile per incompetenza avanti alla Jrisdizione amministrativa. Tuttavia ci non toglie che l'atto in .estione, fatta salva l'azione di annullamento, sia produttivo degli etti giuridici suoi propri e sia di~ettamente riferibile ana pubblica iministrazione. Onde rimane, nella ipotesi prospettata, la ragione inammissibilit dell'azione possessoria contro la pubblica ammini azione, coerentemente con la regola che vieta al giudice ordinario revocare o modificare i provvedimenti dell'autorit amministrativa :r., in tal senso, la -sentenza di queste Sezioni Unite, n. 1572 del 1957). 1 pu dubitarsi che, nel caso, ricorressero gli estremi per l'applica. it di tale principio. Infatti, anche a prescindere dal menzionato creta interministeriale del 22 novembre 1955, intervenuto nelle more RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del giudizio possessorio, con il quale stato dichiarato, come si detto, che il bacino di aque salse denominato Alimini Grande apparteneva al demanio marittimo, chiaro che l'eventuale errore in cui fosse incorsa l'amministrazione, nel delimitare, nel complesso idrico denominato laghi Alimini , il demanio marittimo da quello idrico interno, non poteva far si che l'attivit da essa compiuta dovesse essere considerata del tutto al di fuori dell'ambito dei suoi potel"i e dei .suoi fini istituzionali e, quindi, poteva dare, eventualmente, luogo solo a un vizio di incompetenza relativa. Consegue da quanto si esposto che il primo mezzo di annUJllamento deve essere rigettato. Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano che la sentenza denunziata abbia affermato la competenza a statuire, in grado di aippello, sulla controversia de qua, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, anzich dell'autorit giudiziaria ordinaria, muovendo dall'erronea premessa che fosse applicabile al caso l'art. 140 lettera f) del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. In proposito deducono che tale disposizione demanda alla cognizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche, non gi tutte le controversie relative ai diritti esclusivi di pesca, come stato erroneamente ritenuto dalla denunziata sentenza, ma solo le controversie relative alla espropriazione degli stessi diritti. Tale doglianza non vulnera la sentenza impugnata, giacch, pur non potendo essere condivise le ragioni addotte dal Tribunale Regionale per giustificare la pronuncia adottata, questa appare conforme al diritto, per cui questo Collegio deve limitarsi a correggere la motivazione. Ai fini della esatta cognizione della questione controversa, da ricordare, in primo luogo, che, come noto, a norma dell'art. 141 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque pubbliche, le azioni possessorie, perch siano attribuite, in primo grado, alla competenza del pretore e, in grado di appello, alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, devono riguardare le materie indicate nel precedente art. 140, onde a ta'le norma deve farsi riferimento per accertare se, nel caso concreto, la competenza a conoscere delle predette azioni sia quella ordinaria stabilita dal codice di rito. Ci premesso, va rilevato che si deve riconoscere che il Tribunale Regionale incorso in un errore, allorch ha affermato la propria competenza sul riflesso che la materia, oggetto della lite, rientra tra quelle devolute dalla lettera f) del citato art. 140 alla competenza dei tribunali deMe acque pubbliche. Per vero tale norma demanda a'lla I! cognizione dei tribunali regionali i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del t. u. delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604. Orbene i predetti ricorsi vertono sulla determina ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 955 me del'la indennit di espropriazione, per pubblico interesse, dei di; ti esclusivi di pesca. E poich, nel caso, esula ogni questione relativa la espropriazione, si deve riconoscere che il richiamo della menziota disposizione, ai fini della risoluzione della prospettata questione competenza, in effetti, del tutto inconferente. Per altro da a'ggiungere che, tuttavia, la competenza del Tribule Regionale sussiste sotto altro aspetto, e cio per il disposto della ;tera c) dello stesso art. 140, a tenore del quale sono devolute alla gnizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche le controrsie aventi per oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e ilizzazioni di acque pubbliche. Invero in cosi lata espressione rientra, me stato giustamente osservato da una autorevole dottrina, anche ltilizzazione dell'acqua a scopo esclusivo di pesca, giacch in essa n viene enunciata alcuna distinzione a seconda del fine per il quale acque si derivano e si utilizzano e viene stabilita, in termini geneLi, la competenza dei tribunali regionali, qualunque sia il diritto .a derivazione o alla utilizzazione che forma oggetto del:la con> versia. A conferma della esattezza di tale opinione, da aggiungere che, lltronde, l'esercizio del diritto di pesca si ripercuote sul regime delle que, onde, anche per tale aspetto, si deve riconoscere che le contro rsie relative ai diritti d'uso delle .acque pubbliche ai fini della sca devono essere attribuite alla specializzata magistratura delle :iue. Non varrebbe addurre, a presidio della contraria tesi, che la com tenza in ordine ai diritti di pesca disciplinata da11a speciale dispo fone di cui alla citata lettera f) del t. u. del 1933, per cui si do ebbe ritenere che le materie non contemplate dalla medesima dispo ione siano di competenza dell'autorit giudiziaria in sede ordinaria. Eatti, con la norma in discorso, si inteso, non gi disciplinare, in .via nerale, la competenza per i diritti di pesca, ma attuare, con una posita disposizione, una innovazione rispetto atlla precedente legi .zione (artt. 25 e 29 del t. u. del 1931 delle leggi sulla pesca), che ribuiva le controversie in tema di espropriazione dei diritti di pesca Tribunale Superiore delle Acque e che era stata criticata dalla dot na sul riflesso che l'oggetto della contestazione era costituito da un itto e doveva essere quindi demandato alla cognizione dei tribunali ~ionali. Per compiutezza di motivazione opportuno aggiungere che, lubbiamente, i tribunali regionali non hanno in tema di diritti di pesca a competenza esclusiva, giacch il Tribunale Superiore ha, in mafa, i poteri di cognizione e decisione di una giurisdizione speciale amnistrativa di legittimit e di annullamento e ad esso sono, in parti. are, devoluti i ricorsi previsti dagli artt. 23, 24, 2,6 e 28 del .. i 956 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO menzionato t. u. delle leggi sulla pesca, approvato con r. d. n. 1604 del 1931 (ricorsi avverso i decreti ministeriali di revoca, per mancato esercizio, e di decadenza, per non uso, cattivo uso, o inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari, dei diritti esclusivi di pesca). Per altro, nel caso esulava ogni questione attinente alla impugnazione di provvedimenti amministrativi. E poich oggett del giudizio era la tutela di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto all'utilizzazione dell'acqua pubblica ai fini della pesca, la competenza del Tribunale Regionale a statuire, in grado di appello, sulla controversia, alla stregua delle svolte considerazioni, non poteva essere disconosciuta. Consegue dalle osservazioni che precedono, che, rettificandosi nei sensi su esposti, la motivazione della d~munziata sentenza, il secondo mezzo di annullamento deve essere rigettato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 luglio 1967, n. 2000 -Pres. Scaripello -ReZ. Pratillo -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Piazzolla (avv. Piazzolla) c. Ente autonomo acquedotto pugliese (avv. Stato Cavalli). Competenza e ~iurisdizione -Impie~o pubblico -Enti pubblici non economici -Giurisdizione del ~iudice amministrativo -Estensione alle domande del dipendente per il risarcimento dei danni da omesso versamento di contributi assicurativi obbli~atori. (C. p. c., art. 429, n . .3; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29, n. 1, e 30, primo e secondo comma). La giurisdizione in tema di rapporti di impiego dei dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non economici si estende a tutte le controversie derivanti da detto rapporto, abbiano esse ad oggetto la tutela di interessi legittimi o di diritti soggettivi, e comprende quindi pure le controversie d~ contenuto patrimoniale quando la domanda abbia il suo titolo necessario e diretto nel rapporto stesso, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua cessazione, oppure ad esso si riferisca o lo presupponga, cos che la domanda trovi in quel rapporto la sua causa petendi: appartiene, quindi, alla giurisdizione del Consiglio di Stato, in via esclusiva, la conoscenza di una controversia promossa da un impiegato di un ente pubblico non economico al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'illecito PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 957 ntrattuale dell'omesso versamento dei contributi obbligatori assicutivi, posto, in base al rapporto di impiego, a carico dell'ente me simo (1). (1) Con la sentenza, di cui si tratta, la Corte di Cassazione, dopo aver ecisato il concetto di ente pubblico economico qualificando come tale, fini di affermare la giurisdizione, sulle controversie con i suoi dipen: nti, del giudice ordinario (art. 429 n. 3 c.p.c.), quello che opera nel mpo della produzione o interviene nei vari settori di scambio, svolgendo t'attivit preordinata ed immediatamente diretta alla realizzazione di mltati patrimoniali, pur se soddisfi, in via mediata, bisogni ed interessi llettivi, di cui portatore lo Stato , da tali precisazioni ha tratto le 11ste conseguenze non qualificando economico l'Ente (pubblico) autonomo quedotto pugliese, la cui attivit, pur a carattere imprenditoriale, prelnde da diretti intenti di lucro e costituisce soltanto un mezzo necesrio per il perseguimento degli scopi pubblici che gli sono stati com~ ssi ., onde le controversie relative a rapporti di lavoro o di impiego 1 detto Ente ed i suoi dipendenti rientrano nella giurisdizione del udice amministrativo (su tutto ci v. Cass., Sez. Un., 23 dicembre 1965, 2477, in questa Rassegna, 1966, I, 295, ed ivi nota 1, e cfr. Cass., Sez. Un., giugno 1966, n. 1649, ancora in questa Rassegna, 1966, I, 1222, ed ivi 23, nota 1). Di maggior interesse poi la affermazione riguardante la estensione lla giurisdizione del Giudice amministrativo e di cui nell'ultima parte lla massima. Pare, infatti, di poter scorgere in tale affermazione oltre un netto contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sul nto v. C. d. S., Sez. VI, 21 gennaio 1966, n. 57, in questa Rassegna, 1966, 3 ed ivi nota 1, ma cfr. pure C.d.S., Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140, cora in questa Rassegna 1966, I, 671 ed ivi 672 nota 1-3) un mutamento ll'orientamento giurisprudenziale delle stesse sezioni unite della Corte Cassazione (v. in proposito, oltre a Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1966, 2424, in questa Rassegna, 1967, I, 45, ed ivi nota 1, Cass., Sez. Un., 3 feb1. io 1967, n. 305, in questa Rassegna, 1967, I, 305 ed ivi nota 1-2). I IRTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31 luglio 1967, n. 2031 -Pres. Scarpello -Rel. D'Armiento -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Norante (avv. D'Agostino) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Casamassima). mpetenza e giurisdizione -Cassazione -Consiglio di Stato -Decisioni -Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione Limiti. (Cost., art. 111, comma terzo; c. p. c., artt. 360, n. 1 e 362, primo comma; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48). Il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le 'isioni del Consiglio di Stato ammesso soltanto per motivi atti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nenti alla giurisdizione ( cosidetto controllo dei limiti esterni della giurisdizione) e non pu, quindi, attuarsi se non quando il Giudice amministrativo abbia giudicato fuori delle sue attribuzioni specifiche (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1073 -Pres. Scarpe1lo -Rel. Pratillo -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Opera Pia Ospizi Marini di Firenze (avvocati Barile, Clarizia e. Paoli) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Ricci) e Scarfi (avv. Sorrentino). Competenza e giurisdizione -Cassazione -Consiglio di Stato -Deci sioni -Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione Limiti. (Cost., art. l, comma terzo; c. p. c., art. 360, n. l, e 362, primo comma; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48). Enti pubblici -Posizione dell'ente controllato di fronte alla attivit dell'ente esercente il controllo -Interesse legittimo. (1. 20 marzo 1865, n. 2448, all. E, art. 4; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26). Il sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consigtio di Stato deve essere circoscritto sulla base delle posizioni soggettive, dedotte in giudizio, al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio stesso e non pu estendersi al contenuto giuridico. delle decisioni ossia alla valutazione dell'atto am ministrativo impugnato dall'interessato o agli eventuari errori di inter pretazione o di applicazione delle norme di legge (1). La posizione sostanziale, legittimante la pretesa dell'ente pubblico soggetto a controllo alla legittimit degli atti emanati da altri organi pubblici nell'ese1cizio di funzioni di controLlo, di interesse legittimo, poich la pretesa mira principalmente al soddisfacimento dell!interesse generale, perseguito dall'ordinamento giuridico al corretto esercizio di quetle funzioni e, solo indirettamente, attraverso la tutela giuridica di tale interesse pubblico, l'ente trova la protezione per il suo partic so la procedura da seguire per la trattativa privata, ponendo al suo otere discrezionale limiti che era tenuta ad osservare, cosicch lo carfi, che aveva partecipato alla trattativa con regolare offerta, oveva considerarsi portatore d'un interesse legittimo all'osservanza elle prescrizioni stabilite da1l'Opera pia, non d'un interesse semplice :>me questa sosteneva. Pertanto il Consiglio di Stato ritenne che il . m. che aveva annullato l'atto tutorio del CPAB di Firenze, e, in :>nseguenza, il provvedimento dell'Opera pia di scegliere a proprio :>ntraente il Grezzi, aveva deciso su una questione di interessi legit mi, e che H Consiglio stesso aveva giurisdizione a decidere sul ricorso roposto dall'Opera Pia contro il d. m., anche perch l'Opera pia 1ceva valere il proprio interesse legittimo alla conservazione del suo ravvedimento. Nel merito, poi, il Consiglio di Stato rigett il ricorso per invaliit dell'offerta del Grezzi, data la sua assoluta indeterminatezza. i busta chiusa entro una determinata scadenza. Viene assegnato l'immo ile a Tizio, che aveva offerto lire 200.000 in pi della maggior offerta resentata dagli altri concorrenti . Caio, offerente del prezzo preso a base er concretare l'offerta di Tizio, propone reclamo al Prefetto. Il comitato rovinciale di assistenza e beneficenza pubblica conferma la deliberazione i assegnazione a Tizio, adottata dall'Opera pia. Caio propone allora ricorso erarchico improprio al Ministero dell'Interno, che pronunzia l'annulla 1ento della decisione con cui il comitato provinciale di assistenza e bene cenza pubblica aveva approvato il provvedimento di assegnazione del immobile. L'Opera pia, avverso il D. M., propone ricorso al >Consiglio i Stato, per il fondamentale motivo che l'istituto dell'alienazione sotto >rma di trattativa privata non potrebbe essere inquadrato in un procedi 1ento amministrativo e pertanto non potrebbe sussistere lesione di un iteresse legittimo tutelabile nell'ordinamento amministrativo. Il Consiglio i Stato dichiara la sussistenza di un interesse legittimo in capo a Caio, b.e, su ricorso gerarchico, aveva ottenuto il provvedimento ministeriale npugnato, e respinge il ricorso nel merito. L'Opera pia propone ricorso lle sezioni unite della Cassazione in relazione all'art. 362 c.p.c. Un primo interessante problema (che peraltro emerge solo indiretta 1ente dalla decisione delle sezioni unite l dove si richiama la motiva ione del Consiglio di Stato) concerne la possibilit o meno di ricorrere, 1 sede amministrativa, da parte di chi fu invitato ad una trattativa privata, el caso in cui l'Amministrazione abbia autolimitato il proprio potere iscrezionale, predeterminando criteri di cui poi non abbia tenuto conto. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'opera pia, denunciando la violazione dell'art. 26 del t. u. n. 1054 del 26 giugno 1924 in riferimento all'art. 362 c. ;p, c., sostiene che, mai, da un procedimento di trattativa privata possono nascere per i terzi interessi legittimi od occasionalmente protetti, in quanto dallo stesso sorgerebbero soltanto interessi semplici, anche se la P. A. abbia predeterminato un iter alla trattativa stessa. Aggiunge che, comunque, essa ricorrente non avrebbe, nel caso concreto, prestabilita una procedura rigorosa e precisa da seguire per l'aggiudicazione del suo terreno posto in vendita, dato che si era riproposta di accettare l'offerta migliore a giudizio insindacabi~e del consiglio d'amministrazione , dimostrando cosi di voler conservare un margine di discrezionalit sufficiente a impdire che i concorrenti, tra cui lo Scarfi, potessero divenire portatori di interessi legittimi nei suoi confronti. Lamenta infine l'Opera pia che il Consiglio di Stato rilevando, allo scopo di avvalorare l'esistenza d'un interesse legittimo nello Scarfi, che anche essa Opera pia era portatrice dell'interesse legittimo alla conservazione del proprio provvedimento, sarebbe incorso in un'inaccettabile confusione di concetti in quanto, nella fattispecie concreta, si discute soltanto se sia portatore d'interessi legittimi o no il terzo (Scadi), che ha chiesto la tutela, in via gerarchica, della sua situazione soggettiva di partecipante a una trattativa privata. Si osserva, in proposito, che atti amministrativi possono configurarsi anche al di fuori di un formale procedimento amministrativo ed anche in man canza di esplicita previsione normativa. Pi in particolare, dalla natura stessa del potere discrezionale deriva la rilevanza delle c.d. autolimita zioni amministrative ., che costituiscono dei limiti all'attivit degli organi pubblici e possono quindi dar fondamento ad interessi legittimi. Nella specie, infatti, l'Opera pia aveva determinato in modo preciso e rigoroso la procedura da seguire per la trattativa privata, ponendo al suo potere discrezionale limiti che era tenuta ad osservare , per cui il mancato assegnatario era divenuto titolare di un vero e proprio interesse legittimo all'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla stessa Opera pia. Nel senso che dalla trattativa privata non sorgerebbero mai interessi legittimi e che nessuna rilevanza potrebbero assumere le c.d. autolimi tazioni ., cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 1955, n. 2658, in Foro amm., 1956, I, 1137. In senso contrario: Cons. giust. amm. reg. sic., 18 gennaio 1964, n. 63, ivi 1964, I, 2, 113, secondo cui, peraltro, la P. A. potrebbe revocare l'autolimite al proprio potere discrezionale con un atto ammini strativo motivato dal superiore interesse pubblico; Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 1961, n. 3, ivi, 1961, I, 561; id., Sez. V, 7 maggio 1960, n. 332, ivi, 1960, II, 564; id., 22 novembre 1957, n. 999, ivi, 1958, 2, 256; id., 11 aprile 1959, n. 179, ivi 1959, I, 319; id., Sez. VI, 9 novembre 1955, n. 754, in Cons. Stato, 1955, I, 1256, secondo cui le norme degli artt. 89 e 90 r.d. 23 mag gio 1924, n. 827 non sono applicabili alla trattativa privata; Oass., Sez. Un., 29 settembre 1955, n. 2658, in Giust. civ., 1956, I, 714. In dottrina: CARMAGNOLA, Interesse al ricorso di chi fu invitato a trattativa privata, in PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 961 lil ricorso non ha fondamento alcuno. Com' noto (cfr. Cass., sen~ nze n. 2121 del 28 luglio 1964, n. 966 del 18 maggio 1965) il sindaato delle Sez. Un. della Suprema Corte di Cassazione sulle decisioni el Consiglio di Stato deve essere circoscritto sulla base delle posiioni soggettive dedotte in giudizio al controllo dei limiti esterni ella giurisdizione del Consiglio stesso, non pu estendersi al conteuto giuridico della decisione, e cio alla valutazione della legittimit ell'atto amministrativo impugnato dall'interessato, o agli eventuali rrori d'interpretazione o d'applicazione di norme di legge. Ora, nel caso concreto, la giurisdizione del Consiglio di Stato va ;aminata tenendo presente che non Domenico Scarfi ma l'Opera pia ;pizi marini di Firenze aveva chiesto l'annullamento del decreto del Unistero dell'Interno in data 13 febbraio 1962, con il quale era ato accolto il ricorso gerarchico improprio dello Scarfi contro il provedimento tutorio n. 1178 del 27 dicembre 1960 del CPAB di Firenze, ie aveva approvata la deliberazione dell'Opera pia suddetta in data dicembre 1960 di scegliere Garibaldi Grezzi quale proprio conaente per la compravendita di un suo terreno. Quindi si tratta-di stallire se, per la sua posizione sostanziale rispetto a quel decreto del Miistero dell'Interno, l'Opera pia fosse legittimata a chiederne l'annulmento innanzi il Consiglio di Stato, se, cio, detta Opera avesse non un interesse legittimo che astrattamente le consentisse di far ilere la pretesa alla legittimit del D. M. stesso: interesse legittimo )ro amm., 1964, II, 146; FRANCHINI, Pubblico e privato nei contratti del- p. a., in Riv. trim. dir pubbl., 1962, 35; SEPE, Contratti della p. a., in rie. dir., IX, 986, Milano, 1961; FAVARA, Osservazioni in tema di autolimizioni della p. a., in Giur. Cass. civ., 1954, III, 567; CANNADA-BARTOLI, In ma di trattativa privata, in Foro amm., 1961, I, 564; ZAGARI, Osservazioni tema di interesse semplice, in questa Rassegna, 1964, I, 281. Un secondo problema attiene alla distinzione tra l'interesse ad agire ome interesse processuale) e l'interesse sostanziale (eventualmente leso L un atto amministrativo) ed i rapporti intercorrenti in relazione alla 1sizione delle parti del giudizio portato all'esame della Cassazione. Le servazioni delle sezioni unite in proposito sembrano ineccepibili. noto riguardo che, secondo la giurisprudenza del C1onsiglio di Stato, mentre nteresse processuale ad agire si concreta nel vantaggio potenziale che pu dvare al ricorrente dall'accoglimento delle sue domande, l'interesse stanziale rappresenta il bene che concretamente assicurato al soggetto ediante la tutela giuridica e che sar attribuito al soggetto stesso dal ovvedimento giurisdizionale favorevole. Il primo pu, peraltro, sussi ire indipendentemente dalla concreta esistenza, riconosciuta dal giudice, 1 secondo. Per l'ammissibilit del ricorso , d'altra parte,, sufficiente la ssistenza dell'interesse al ricorso, mentre la carenza dell'interesse sostan e determina il rigetto dell'impugnazione (Cons. Stato, Ad. plen 9 mar 1967, n. 183, in Foro amm., 1967, 159; GuICCIARDI, Sul1'a distinzione tra teresse a ricorrere e interesse oggetto del ricorso, in Giur. it., 1947, III, J 962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -si badi-di cui fermamente l'Opera si dichiarata portatrice, che n il Ministro dell'Interno n lo Scarf hanno mai contestato, e che il Consiglio di Stato con la sua decisione ha riconosciuto. Contrariamente, dunque, a quanto si sostiene nel ricorso, del tutto irrilevante, ai fini del decidere sulla giurisdizione del Consiglio di Stato, l'accertare se lo Scarfl -legittimo contraddittore come il Ministero dell'Interno nel giudizio amministrativo -fosse o non in una situazione soggettiva che lo legittimasse a proporre ricorso gerarchico improprio al Ministero dell'Interno contro il provvedimento tutorio del CPAB di Firenze. Trattasi, infatti, di questione riguardante la legittimit del provvedimento ministeriale impugnato, oggetto di uno specifico motivo di ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Opera pia: questione, pertanto, di merito del giudizio amministrativo dato che, secondo la tesi dell'Opera pia, il Ministro dell'Interno avrebbe dovuto non accogliere ma dichiarare inammissibile il ricorso gerarchico dello Scarfl in quanto questi era portatore, rispetto l'atto tutorio, di un interesse, semplice e non d'uno legittimo. Ci precisato, non pu essere disconosciuto -n la ricorrente lo contesta -l'astratto potere del Ministro dell'Interno di decidere sui ricorsi gerarchici impropri proposti avverso i provvedimenti dei CPAB non solo dalle rappresentanze degli istituti di pubblica assistenza e beneficenza, dagili istituti d'assistenza in genere e dal Prefetto ma anche da chiunque vi abbia interesse., essendo un potere commes 117; IDEM, Interesse personale, diretto e attuale, ivi 1961, III, 1; AGR, Ancora sulla distinzione tra interesse tegittimo e interesse a ricorrere, in questa Rassegna, 1964, I, 44; ZAGARI, Limiti dell'indagine sull'interesse legittimo nel giudizio sulla giurisdizione, ivi, 1964, I, 870; ALIBRANDI, Difetto di interesse ad agire e ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., ivi, 1965, I, 42). Il terzo ed ultimo aspetto da esaminare comune anche alla sentenza sub I resta quello concernente specificatamente l'oggetto del ricorso alle Sezioni unite: l'Opera pia ha chiesto l'annullamento, in relazione all'ar ticolo 362 c.p.c., della decisione del Consiglio di Stato, deducendo il difetto di giurisdizione per difetto di interesse legittimo sostanziale. Secondo la giurisprudenza della S. C. l'impugnazione per motivi inerenti alla giurisdi zione ammissibile nei seguenti casi: a) nell'ipotesi del c.d. eccesso di po tere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato invaso il campo riser vato alla libera discrezionalit della pubblica Amministrazione; b) nel caso di invasione della sfera dell'altrui giurisdizione; c) nell'ipotesi in cui il Consiglio di Stato eserciti un sindacato di merito quando l'indagine debba restare limitata alla legittimit dell'atto amministrativo; d) nel caso in cui sussista un rifiuto di giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa essere oggetto di funzione giurisdizionale; e) nell'ipotesi di irregolare costituzione del collegio giudicante (cfr. Cass., Sez. Un., 21 giugno 1965, n. 1297; id., 18 maggio 1965, n. 964, in questa Rassegna, 1966, I, 36 ed ivi, nota 1). Non pu, pertanto, il sindacato della Cassazione estendersi al contenuto giuridico della decisione del Consiglio di Stato, ma deve essere circoscritto PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 963 ;ogli da precisa norma di legge: art. 16 d. legisl. lgt. n. 173 del 22. marw 1945, in relazfone all'art. 42 della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 nodificato dall'art. 28 del d. 1. n. 2841 del 30 dicembre 1923. Ora, secondo lo specifico oggetto del giudizio amministrativo . ndividuato con riferimento congiunto (Cass.. sentt. n. 902 del 6 aprile L966, n. 1477 del 30 giugno 1966) ai petitum: annullamento del d. m . . n data 23 febbraio 1962, e alla causa petendi: scorretto esercizio, in :oncreto, da parte del Ministro dell'Interno del suddetto astratto po; ere -non pu essere messo in dubbio che l'Opera pia mirava a ;utelare un suo interesse legittimo. Invero, siccome il provvedimento iell'Opera pia in data 9 dicembre 1960 aveva ottenuto l'approvazione iel CPAB di Firenze cui era soggetto (art. 5 d. legisl. lgt. n. 173 del 1945, :irt. 19 d. 1. n. 2841 del 1923 che ha sostituito l'art. 36 della legge 1. 6972 del 1890), e che lo aveva reso effettivamente operante, l'Ope: a pia, destinataria dell'atto di controllo preventivo del CPAB, vantava ma pretesa alla legittimit del decreto in data 23 febbraio 1962 del \/Iinistro dell'Interno, il quale annullando, su rkorso del!lo Scarfl, quel.' atto tutorio, aveva eliminato (secondo la teoria oggi assolutamente ~revalente) il necessario requisito d'efficada del provvedimento emesso iall'Opera pia, inidendo cos direttamente su questo in quanto lo :endeva ineseguibile (e la conclusione non muta se, stando a una ecchia teoria, si ritenga approvazione e atto approvato formare un :itto complesso). Vale a dire (il. Consiglio di Stato ha sempre affermato :he l'annullamento dell'atto tutorio comporta senz'altro l'annullamento iell'atto approvato) che l'Opera pia in sostanza era soggetta pur essa, ;ia pure di riflesso, al potere d'annulllamento dell'atto tutorio del CPAB ::il controllo dei limiti esterni della giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2121, in Giust. civ., 1964, 1946; id., 25 luglio 1964, n. 2059, ivi L964, 1954; id., 22 dicembre 1964 ,n. 2952 ,in questa Rassegna, 1965, I, 55; ld. 30 settembre 1965, n. 2070, ivi 1966, I, 552). N possono rientrare nel iifetto di giurisdizione gli ventuali errores in judicando o in procedendo ln cui fosse incorso il giudice amministrativo, nonch gli errori relativi alla mssistenza delle condizioni e dei presupposti del ricorso giurisdizionale al ~onsiglio di Stato (VIRGA, La tuteia giurisdizionaie nei confronti deLla p.a., Milano 1966, p. 406; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1963, n. 3246, id. 2 feboraio 1963 ,n. 180; id., 2 luglio 1965, n. 1372; id., 18 maggio 1965, n. 964, innanzi citata, e, da ultimo, id., 7 luglio 1967, n. 1673 in questa Rassegna, 1967, I, 758). Peraltro, pur potendo il ricorso per difetto di giurisdizione 3ssere proposto da colui che sia rimasto soccombente innanzi al Consiglio :ii Stato, anche se abbia nel precedente giudizio sostenuto la competenza :el giudice amministrativo (Cass., S'ez. Un., 17 febbraio 1964, n. 347, in F'oro amm., 1964, I, 141), non costituisce vizio di giurisdizione quello relativo all'interesse ad agire del ricorrente nel processo amministrativo (Cass., Sez. I, 28 luglio 1964, n. 2124, in Giust. civ., 1964, I, 1946; id. Sez. Un., 16 aprile 1966, n. 950, in questa Rassegna 1966, I, 823). U. GIARDINI J 964 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da parte del Ministro dell'Interno e, quindi, era interessata all'osservanza delle norme regolanti le decisioni del Ministro sul ricorso proposto dallo Scarfl contro l'approvazione da essa ottenuta per il suo provvedimento. Ora la posizdone sostanziale, legittimante la pretesa di un ente pubblico, soggetto a controllo, aUa legittimit degli atti emanati da altri organi pubblici nell'esercizio di funzioni di controllo, d'interesse legittimo, poich la pretesa mira principalmente a!l soddisfacimento dell'interesse generale, perseguito dall'ordinamento giuridico, al corretto esercizio di quelle funzioni, e solo indirettamente, attraverso la tutela giuridica di tale interesse pubblico l'ente trova la protezione per il suo particolare interesse a queliJ.o strettamente connesso: nella specie, alla conservazione di un provvedimento da esso emanato (cfr. Sez. Un., sent. n. 2145 del 18 giugno 1956). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2183 -Pres. Scarpella -Rel. Salerni -P. M. Tuttolomondo -Belloni (avv. Morcavallo) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Peronaci). Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Determinazione dell'indennizzo -Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario -Carattere vincolante delle norme -Irrilevanza agli effetti della giurisdizione. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2-4; 1. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. 17, 25 e 28}. In tema di indennizzo per danni di guerra il danneggiato non pu vantare diritti soggettivi nei confronti della pubblica Amministrazione sia riguardo alla concessione sia riguardo alla misura deH'indennizzo o del contributo di ricostruzione, avendo egli soltanto interessi legittimi, come tale tutelabili esclusivamente in sede amministrativa davanti agli organi della giustizia amministrativa; n la mancanza di un potere discrezionale nella pubblica Ammiinstrazione sufficiente per affermare la sussistenza di un diritto soggettivo del danneggiato se la norma che disciplina l'attivit amministrativa di azione e non di relazione (1). (1) Con questa sentenza vengono ulteriormente confermati e precisati i principi di cui alle sentenze delle stesse sezioni unite 30 dicembre 1965, n. 2490 (in questa Rassegna, 1966, I, 53 ed ivi nota 1) e 19 maggio 1967, . . . I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 965 (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso si denunciano violaione e falsa applicazione degili artt. 4, 17, 25, 28, 31, 51 della 1. 27 icembre 1953, n. 968, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3, 4 e 5 c. p. c. Sostiene la ricorrente che la Corte di Catanzaro illegittimamente vrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione della autorit giudiziaria rdinaria, applicando erroneamente le citate norme della legge sui dani di guerra, norme aventi carattere vincolante per l'Ammilllistrazione come tali, lesive di un diritto subiettivo, non di un semplice interesse !gittimo del privato. Secondo la ricorrente, in materia di danni di guerra, il proceditento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo comprenderebbe .ie fasi distinte: una prima fase, a carattere discrezionale, limitata alla ::iterminazione della base di commisurazione per l'indennizzo medesitO, ed una seconda fase, a carattere vincollato, nella quale l'Amminirazione deve applicare il giusto coefficiente, ai sensi degli artt. 25 e 3 della legge citata. Alle suddette due fasi del procedimento corri> onderebbero, rispettivamente, nel privato, una posizione di interesse gittimo ed una di diritto soggettivo. La censura non ha fondamento. Questa Corte ha costantemente affermato il principio che, in tema indennizzo per danni di guerra il privato in nessun caso pu vantare ritti soggettivi, nei confronti della pubblica amministrazione, sia guardo alla concessione, sia ama misura dell'indennizzo o del contri 1to di ricostruzione, avendo soltanto interessi legittimi, come tali ttelabili esclusivamente in sede amministrativa, davanti agli organi illa giustizia amministrativa (sent. n. 2490 del 1965 e 1precedenti ivi ~hiamati); e lo stesso orientamento si riscontra nella giurisprudenza !l supremo organo di giustizia amministrativa. Secondo la ricorrente, tuttavia, il fatto che l'attivit discrezionale !lla pubblica amministrazione si esaurisce neH'accertamento dei pre pposti di fatto, cui subordinata la concessione dello indennizzo, e !lla determinazione .del danno, mentre nella liquidazione dell'importo esso, l'amministrazione medesima tenuta ad attenersi ai criteri, carattere aritmetico , di cui agli artt. 25 e 28 della legge in esame, 1067 (in questa Rassegna 1967, I, 384 ed ivi, nota 1). Se ne ritiene, tutta. a, opportuna la pubblicazione non solo per la accennata precisazione di luni concetti, ma pure in quanto dalla motivazione risulta che nell'occa me stata riconosciuta la irrilevanza delle questioni di legittimit costitu male, ai fini della giurisdizione, quando la loro risoluzione non influisca questa. In merito a ci cfr. Cass., Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116, in 1esta Rassegna, 1967, I, 386 ed ivi, 387, nota 1-2; in ordine alle sentenze gennaio 1966, n. 314 e 7 aprile 1965, n. 593 delle stesse sezioni unite, trambe richiamate in quella di cui si tratta, v. questa Rassegna, 1966, I, 4, nota 1). H66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sicch manca in questa seconda fase del procedimento amministrativo, ogni potere discrezionale, da parte dell'amministrazione, importa che la erronea, od inesatta applicazione di queste ultime norme, determinerebbe la lesione di un diritto soggettivo perfetto e la competenza a conoscerne dell'autorit giudiziaria ordinaria. Senonch, la accennata proposizione, sulila quale si fonda l'assunto della ricorrente, accolto dal primo giudice, cio che, allorquando difetti per legge il potere discrezionale della pubblica amministrazione, si abbia senz'altro la lesione di un diritto soggettivo perfetto, non giuridicamente esatta. Invero, questa Corte, con ripetute decisioni, anche recenti (vedi, da ultimo, sent. n. 314 dell'anno 1966, n. 593 dell'anno 1965), ha avuto occasione di affermare il principio che la discrezionalit non ha un valore assoluto rispetto alla discriminazione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in quanto nella sfera degU atti amministrativi ne esistono akuni pienamente vincolanti per la pubblica amministrazione e, tuttavia, non soggetti a sindacato del giudice ordinario, per la mancanza, nel sistema normativo, di una disposizione ad essi riferibile ed in base alla quale il privato possa vantare un proprio diritto soggettivo. Pertanto, se la presenza di elementi discrezionali, nella attivit amministrativa, senz'altro sufficiente per negare la sussistenza di un diritto soggettivo del privato, tutelabile davanti al giudice ordinario, non pu ritenersi esatta la proposizione contraria, in quanto la mancanza di potere discrezionale, cio il carattere vincolato dall'attivit medesima, non sufficiente per affe'l'mare la sussistenza del diritto soggettivo, essendo necessario che concorra l'altra condizione che la norma, la quale disciplina detta attivit, costituisca norma di relazione, non una norma di azione, che ponga a carico dell'amministrazione doveri giuridici ai quali non corrisponda alcun diritto a favore dei terzi. Orbene, passando all'esame delle norme degli artt. 25 e 28 della legge sui danni di guerra, delle quali la ricorrente lamenta la violazione, si osserva che questa Corte ha gi avuto occasione, con la richiamata sentenza n. 2490 del 1965 (intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso) di precisarne la natura, proprio ai fini della discriminazione del!la giurisdizione. Si osserv, al riguardo, con detta sentenza, che le norme dell'art. 25 della legge sull'indennizzo dei danni di guerra (n. 968 del 1953), il quale stabilisce la base per la commisurazione dell'indennizzo, ed il successivo art. 28, il quale stabilisce i varii limiti entro cui l'indennizzo deve essere contenuto, qualora si superino determinate somme, fissando criteri e limiti che l'Intendente di finanza deve osservare, nonch i calcoli che deve eseguire, per la concreta determinazione dell'inden nizzo, costituiscono certamente norme vincolanti, per l'amministrazione, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 967 .a appartenenti alla categoria delle norme cos dette di azione, di onte alle quali l'interesse del privato non assurge mai a diritto sog~ ttivo, non essendo oggetto di tutela immediata e diretta, perfeziomdosi e concludendosi il procedimento amministrativo di liquidaone dell'indennizzo con il decreto dell'IPtendente, provvedimento rminale che il privato esclusivamente legittimato ad impugnare, ~i modi previsti dall'art. 17 della legge in questione. Da tale principio non ritiene questa Corte di discostarsi, non susstendo motivi per mutare il precedente orientamento e non prospetndo la ricorrente valide argomentazioni in contrario. Essa, invero, limitata, con la memoria, a dedurre il carattere dichiarativo ~Ila domanda proposta ed a sostenere, richiamando precedenti giuri> rudenziaJli, la prima giurisdizione della autorit giudiziaria ordinaria ~Ila declaratoria d'illegittimit degli atti amministrativi. Ma l'affermazione della ricorrente, relativa alla piena giurisdione dell'autorit giudiziaria ordinaria nella declaratoria d'illegittimit ~gli atti amministrativi ., prescinde dal presupposto che detta autot sia investita della giurisdizione; ed, invero, le decisioni invocate guardano tutte le controversie aventi ad oggetto la lesione di diritti lbiettivi, da parte di atti amministrativi Hlegittimi e nelle quartata delle norme della legge sui danni di guerra, riguardanti i iteri, i calcoli ed i limiti in base ai quali l'ammontare dello indennizzo determinato, le norme medesime ed anzi tutt'intera la legge sui dan di guerra sarebbe in contrasto, oltrech con l'art. 42, con gli artt. . 3, 24 e 3 della Costituzione; rparticolarmente con questi ultimi due. L'eccezione non pu ritenersi ammissibile. Com' noto, io! giudice davanti al quale sia sollevata questione cidentale di costituzionalit deve, prima ancora di delibare il meto della questione, per dichiararne eventua1lmente la manifesta infon1tezza, accertarne, in sede di giudizio sull'ammissibilit dello incidente sotto il profilo, logicamente preliminare, della pertinenza e rilevanza, !ffi.cacia strumentale rispetto alla risoluzione del!la causa (vedi Cass. l es. sent. n. 1179 dell'anno 1963 citata). Orbene, la questione di legitnit costituzionale come sopra sol!levata, dalla difesa della ricorrente itrebbe avere rilevanza strumentale soltanto qualora le disposizioni Ila legge di cui si denunciato il contrasto con la Costituzione fosro tali che, nell'ipotesi di dichiarazione di incostituzionalit, il proema deilla giurisdizione si porrebbe in modo diverso; ma ci cermente da escludere, ne1la fattispecie, poich la censura di incostitu 968 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zionalit stata proposta in funzione dei criteri adottati dal legislatore, in materia di liquidazione dei danni di guerra, criteri che si sostanziano nel princi.pio secondo cui la pretesa all'indennizzo previsto dalla legge 27 dicembre 1963, n. 968 (al pari che da quella precedente 26 ottobre 1940, n. 1453) non pu considerarsi un diritto soggettivo perfetto, identificandosi, invece, in una posizione di interesse legittimo, come chiaramente si desume anche dai lavori preparatori (compresa la relazione alla legge) ed affermato, con interpretazione costante, dalla giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte e del supremo organo di giustizia amministrativa. Orbene, l'eventuale dichiarazione, da parte della Corte Costituzionale, di illegittimit costituzionale della legge in questione, altro effetto non potrebbe avere se non quello di far perdere efficacia alla legge medesima, non certo quello di far trasferire la controversia dalla materia degli interessi legittimi nell'ambito dei diritti soggettivi. Pertanto, deve ritenersi che la questione di costituzionalit non abbia alcuna rilevanza, ai fini della decisione sulla giurisdizione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, .Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2926 -Pres. Scarpello -Rel. Pratillo -P. M. P.edote (conf.) -Ministero della Marina Mercantile (avv. Stato Tracanna) c. Comune di Forte dei Marmi (avv. 'Nigro) ed altri (n. c.). Competenza e giurisdizione -Demanio marittimo -Disciplina urba nistica edilizia -Poteri del Comune -Insussistenza -Potere unico ed esclusivo della Amministrazione marittima -Posizione giu ridica del concessionario nei confronti dei terzi: diritto sogget tivo perfetto -Giurisdizione del Giudice ordinario. (cod. nav., artt. 30, 36, 52 e 55; reg. al cod. nav., artt. 12, 15 e 22). Unico soggetto legittimato a rilasciare concessioni anche ad aedificandum sul demanio marittimo l'Amministrazione marittima ed il concessionario ha un diritto soggettivo perfetto, nei confronti dei terzi e quindi anche del Comune, ad usare del suolo demaniale, secondo la concessone avuta (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo si denuncia il difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato a' sensi dell'art. 48 del t. u. n. 1054 (1) Il principio affermato nella massima ribadisce il precedente delle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione, e di cui alla sentenza n. 274 del 19 febbraio 1965 (v. in questa Rassegna, 1965, I, 460 ed ivi, 461, TRA PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 969 .el 26 giugno 1924 e dell'art. 111 della costituzione, per aver il giudice mministrativo deciso su questioni relative a diritti soggettivi perfetti, la per quanto attiene al diritto esclusivo dell'autorit marittima statale .i disporre in merito all'utilizzazione e disciplina delle aree demaniali 1arittime nel modo che ritiene pi conveniente alla realizzazione del ubblico interesse, sia per quanto attiene alla situazione giuridica del rivato concessionario, la quale, nei confronti dei terzi e, tra questi, 1 particolare del Comune, si atteggerebbe come diritto soggettivo erfetto. Jil ricorso fondato e, pertanto, la decisione impugnata deve essere assata senza rinvio. Queste Sezioni Unite con sent. n. 4091 del 25 ottobre 1954 e, ncora, con la pi recente n. 274 del 19 febrbaio 1965 hanno ritenuto -argomentando dagli artt. 30 e 52 del cod. della navigazione (r. d . . 327 del 30 marzo 1942) in relazione a1l'art. 15 .del relativo regola1ento (r. d. n. 328 del 15 febbraio 1952) e, a fortiori, dall'art. 55 del odice stesso in relazione all'art. 22 del regolamento -che il Comune on ha pot~re ailcuno di imporre la propria disciplina urbanistica ed dilizia (obbligo per chi costruisce di chiedere ed ottenere la licenza d aedificandum e d'osservare il regolamento edilizio) sui beni del de1anio marittimo e sul!le costruzioni comunque da sorgere nell'ambito i questo ,anche ad opera di privati concessionari. Hanno altresi affer1ato queste Sezioni Unite che nei con:lironti dei terzi, quindi, anche del :omune, il privato concessionario ha il diritto soggettivo perfetto a ompiere senz'altro le opere -qua1i esse siano -ed a svolgere attivit consentitagli nell'ambito del demanio marittimo dall'atto di oncessione, poich il potere attrib.ito allo Stato in materia di demanio iarittimo unico ed esclusivo (trattandosi di zona di territorio riserata al potere pubblico statuale), ed esaurisce in tutto, al riguardo, i. tutela dei pubblici interessi. ANNA, In tema di applicazione dei regolamenti edilizi comunali al demanio iarittimo; la sentenza n. 4091 in data 25 ottobre 1954, sempre delle sezioni .nite della Corte di Cassazione, e la decisione n. 23 in data 30 ottobre 1965 ell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sono pubblicate rispettiva 1ente in Foro it., 1955, I, 1182 e in Cons. Stato, 1965, I, 1562). Si ritiene, tuttavia, opportuno pubblicare per esteso la motivazione .on tanto per le precisazioni che contiene in relazione al medesimo prin ipio o per la ribadita reiezione del principio della prospettazione (v. sul .unto da ultimo Cass., Sez., un., 13 ottobre 1967, n. 2442, in questa Ras egna, 1967, I, 768 ed ivi, nota 1) in rapporto alla tesi sostenuta dal con roricorrente circa l'azione da esso proposta quanto e soprattutto per gli mpi accenni contenuti riguardo alla legge 6 agosto 1967, n. 765, sulla ;ia natura e sui suoi effetti, in particolare, con riferimento alla materia i cui si tratta. 970 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Norme come l'art. 36 del cod. della navigazione (che non ripete l'obbligo stabilito dall'art. 158 dell'abrogato cod. della marina mercantile di sentire l'avviso di altre pubbliche amministrazioni interessate ailla costruzione di opere stabili o di singolare importanza sul demanio marittimo), e gli artt. 12 e 15 del regolamento al cod. della navigazione confermano che l'unico soggetto legittimato a rilasciare concessioni, anche ad aedificandum, sul demanio marittimo I'Amministrazione marittima (salvi i pareri, obbligatori ma non vincolanti, del Genio civile e dell'Intendenza di Finanza, la quale competente anche a valutare, in sede istruttoria, eventuali interessi pubblici estranei al demanio marittimo e appartenenti ad altre amministraiioni statali o ad enti pubblici minori e salva la competenza attribuita al Ministero dei Lavori Pubblici sulla edilizia statale dagli artt. 29 e 31 della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942). Se, dunque, manca in materia un qualsiasi potere concorrente del Comune con l'Amministrazione marittima -poich questa ha per ius singulare, il potere esclusivo di disporre in merito all'utilizzazione e alla disciplina delle aree demaniali marittime nel modo da essa rite nuto pi conveniente alla realizzazione dei pubblici interessi relativi alla navigazione e al traffico marittimo (polizia, igiene, circolazione, altezze e distanze delle costruzioni...) -e se il privato ha un diiritto soggettivo perfetto, anche nei confronti del Comune, ad usare del suolo demaniale secondo la concessione avuta, difetta di giurisdizione il Consiglio di Stato a conoscere dell'impugnazione proposta dal Co mune contro un atto dell'Amministrazione marittima con il quale stato concesso a privati di costruire, su una spiaggia, stabilimenti bal neari. Del resto in tal senso si , ora, orientato anche lo stesso Con siglio di Stato (decis. in Ad. plen. n. 23 del 30 ottobre 1965). Sostiene per il Comune che, pur a consentire con una tale costru zione giuridica, esso avrebbe un interesse legittimo o un diritto affie volito acch l'Amministrazione marittima non faccia un cattivo uso del potere che ad essa spetta in via esclusiva in materia, e che sol tanto per J.a violazione di un tale interesse avrebbe adito il Consiglio di Stato. Sottolinea il resistente che, per tale ragione, le fattispecie decise da queste Sez. Un. con le sentenze n. 4091 del 1954 e n. 274 del 1965 sarebbero diverse dalla attuale, dove non si farebbe questione di diritti soggettivi. Ora, se non pu negarsi al Comune l'interesse legittimo al corretto uso, in concreto, da parte dell'Amministrazione marittima del potere esclusivo ad essa conferito sul demanio marit timo (in tal senso espressamente anche la sent. n. 274 del 1965), tut tavia si rileva che, nella concreta fattispecie, il Comune di Forte dei Marmi non ha inteso far valere tale interesse legittimo innanzi il Consiglio di Stato. Invero, e innazi tutto, il 20 luglio 1960 (quindi prima ancora di impugnare innanzi la magistratura amministrativa, con PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 971 icorso del 18 luglio 1961, il decreto del Ministro della Marina mermtile in data 20 maggio 1961 che respingeva il ricorso proposto dal omune stesso contro le concessioni del!la Capitaneria del porto di 'iareggio a favore della societ Immobiliare Forte dei Marmi e ella Cilento) il Comune resistente intim Pi privati concessionari, a msi dell'a\l't. 32 de1Jla legge urbanistica, di demolire le cabine balneari erch costruite senza la licenza edilizia: e quelli impugnarono il rovvedimento innanzi il Consiglio di Stato, che sospese la decisione l attesa dell'esito del ricorso del Comune. Inoltre questo, innanzi il iudice amministrativo, dedusse proprio, in via pregiudiziale e assorente (mezzo 5), la violazione degli artt. 31 e 32 della I. n. 1150 del }42, per non avere i privati concessionari chiesta ed ottenuta la licenza iilizia e, quindi, per aver costruito senza di questa, affermando espli. tamente il suo potere, concorrente con quello dell'Amministrazione Larittima, ad imporre la disciplina urbanistica ed ediUzia sul demanio Larittimo, tanto che, innanzi il Consiglio di Stato, cit a giudizio anche due privati concessionari, ai quaU stato pure notificato il ricorso L esame. Ora, mentre da tutto ci appare chia\l'o il vero aspetto giuriico dell'intera controversia, noto (cfr. Sez. Un. tra le ultime le mtt. n. 902 del 6 aprile 1966, n. 1417 del 30 maggio 1966 n. 2802 :!:l 26 novembre 1966), che, quando si co'ntroverta se la potest giurilizionale spetti ail giudice ordinario o a quello amministrativo, non dficiente a stabilire se sia stato leso un diritto soggettivo perfetto un interesse legittimo, la qualificazione giuridica soggettiva (prospet: zione) che l'istante d all'interesse ,di cui domanda la tutela. , .vece, necessario qualificare giuridicamente l'oggetto specifico del .udizio, individuandolo con riferimento congiunto alla causa petendi al petitum, tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei terini in cui la questione risulta concretamente posta, in relazione alla .sciplina legale della materia. Risulter, allora, evidente che, nella 1ecie, il Comune di Forte dei Marmi, al fine di poter far demoJ.ire cabine costruite senza la licenza del Sindaco sul demanio marittimo 1i privati concessionari, pur prospettando la lesione d'un suo inte! SSe legittimo a sostegno della domanda di annullamento delle concesoni amministrative, sostanzialmente chiese, invece, che fosse riconoiuto il suo potere ad imporre anche sU!l demanio marittimo la propria sciplina urbanistica ed edilizia, potere che il diritto vigente in maria, sino alla sopravvenuta I. n. 765 del 6 agosto 1967, invece gli ~gava in toto. In tal modo il Comune esplicitamente e sostanzialmente intestava, per un verso, il potere esclusivo del!l' Amministrazione mattima a disciplinare l'edificazione suHe aree demaniali marittime, per tltro il diritto soggettivo perfetto dei privati concessionari a costruire l dette aree senza la licenza a edificare del Comune e senza l'ossermza del regolamento edilizio comunale. Ed il Consiglio di Stato rico 972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO noscendo, con la decisione impugnata, il potere vantato dal Comune di Forte dei Marmi e annulilando, per l'asserita violazione di tale potere, le concessioni amministrative, non ha, ovviamente, deciso in materia d'interessi legittimi. Per il suo carattere pregiudiziale e assorbente, il rilevato difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato a conoscere del motivo 5 del ricorso -a sua volta pregiudiziale e assorbente rispetto tutti gli ailtri proposti dal Comune -travolge, come secondaria e subordinata, ogni altra statuizione contenuta nella decisione amministrativa. Ma il Comune resistente si rkhiama, nella memoria, anche alfa sopravvenuta legge-ponte urbanistica n. 765 del 6 agosto 1967, la ;iua1e all'art. 10 dice: L'art. 31 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 sostituito dai seguente , e ai commi 2 'e 3 cos dispone: Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete al1' Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono. Per le opere da costruire da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco . Il resistente, per sostenere la propria tesi dell'esistenza, anche anteriormente a tale legge, del potere del Comune concorrente con quello della Amministrazione marittima in materia di edificazione su terreni demaniali marittimi, afferma che tratterebbesi di legge interpretativa: senonch tale assunto insostenibile. Si , invero, avuta una totale sostituzione dell'art. 31 della legge urbanistica, e nel titolo della legge, specificandosi il contenuto della stessa, detto modifiche ed integrazioni aUa legge urbanistiica ; ed i!1fatti i commi su riportati sono aggiunti e del tutto nuovi rispetto il testo originale dell'art. 31 della legge n. 1150 del 1942. Tutto ci esclude testualmente che il legislatore abbia voluto, con detta legge, chiarire e precisare un precetto precedente, forDJulandolo in modo da escludere ogni altro possibile significato; e leggi interpretative sono soltanto quelle daUe quali risulti, espressamente dalla lettera e dallo spirito o da precisa dichiarazione, la volont di interpretare una legge precedente (cfr. Cass. sent. n. 347 del 17 febbraio 1952). Inoltre la stessa relazione accompagnatoria al disegno della legge n. 765 del 1967 -disegno approvato senza modifica alcuna dal Parlamento -proprio riguardo l'art. 10 afferma che rilevanti innovazioni sono state apportate all'art. 31 della legge urbanistica (atto Camera n. 3669 del 20 dicembre 1966 rel. on. Ripamonti). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Infine evidente che i commi su riportati costituiscono modifiche 1che al cod. della navigazione in materia di demanio marittimo, e ie essi sono stati introdotti proprio allo scopo precipuo di costituire favore del Comune, per le costruzioni dei privati concessionari, quel )tere concorrente con l'Amministrazione marittima che, come si :sto, ad esso era, sin'ora, negato. il caso di precisare che la 1. n. 765 del 1967 non dispone affatto retroattivit di tutte o .parte delle sue norme, e che il principio merale dell'irretroattivit della legge -nel caso rispettato -com) rta che la legge nuova pu applicarsi agli effetti non esauriti d'un tpporto giuridico sorto anteriormente, quando la legge nuova sia di! tta a regolare soltanto detti effetti, indipendentemente dall'atto o 111 fatto giuridico che li gener. Quando, invece, essa, per rego>lare que. i effetti, dovrebbe agire sul fatto o l'atto costitutivo del rapporto, Jvo disposizione espressa contraria, non estende la sua forza a quegli fetti protetti da una diversa disciplina del fatto o atto generatore e, ~rtanto, il diritto sorto sotto l'impero della legge precedente non pu :sere disconosciuto dallo ius supe1veniens (cfr. Cass. sent. n. 3304 ~l 5 agosto 1957, n. 1115 del 4 maggio 1966). Nel caso di specie la 1. n. 765 del 1967 creando ex novo il potere incorrente del Comune con quello dell'Amministrazione marittima in ateria urbanistica ed edilizia sui terreni del demanio marittimo, mo fica proprio il procedimento amministrativo previsto dal cod. della 1vigazione e dal relativo regolamento in tema di concessioni ad aedifi ;ndum a privati sul demanio marittimo, cosi modificando l'atto ammi strativo generatore di quelle concessioni. Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la decisione impugnata !ve essere cassata senza rinvio; ricorrono, tuttavia, giusti motivi per )mpensare in toto tra le .parti le spese dell'intero giudizio. >missis). ::>RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 2981 -Pres. Tavolaro -Rel. Tamburrino -P. M. Criscuolo (conf.) -Cera Ludovico ed altri (avv. Di Mattia) c. Ministero della Difesa -Esercito (v. Avvocato Generale dello Stato Foligno). >mpetenza e ~iurisdizione -Attivit discrezionale della p. A. -Limiti -Responsabilit civile -Giurisdizione del Giudice ordinario Limiti. (c. c. art. 2043; 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2 e 4). Anche la pi discrezionale delle attivit della pubblica Amminirazione soffre dei limiti e questi sono dati sia dalle norme che riguar 974 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dano proprio quel potere discrezionale, il suo contenuto e il suo esercizio, sia dalle regole generali di comune diligenza e prudenza che anche l'Amministrazione tenuta ad osservare; la stessa Amministrazione, quando oltrepassi colposamente quei limiti, ovvero non osservi quelle regole generali di prudenza e diligenza che si ricollegano al millenario principio del neminem laedere ., e (il che vale dal punto di vista della giurisdizione) si deduca che essa non abbia osservato quei limiti e quelle regole, pu essere tenuta al risarcimento del danno ex art. 2043 c. c. e la giurisdizione spetta al giudice ordinario, il quale, si intende, nella indagine circa la sussistenza o meno del comportamento colposo, nei limiti suddetti, dell'Amministrazione, dovr tenere conto della esistenza dei poteri discrezionali e dovr mantenersi nell'ambito della indagine consentitagli dalle leggi abolitive del contenzioso amministrativo e tutelatrici del potere discrezionale dell'Amministrazione (1). (1) La sentenza di cui nella massima riportata la parte di maggior interesse (il ricorso del Ciera stato poi rigettato sotto il profilo della incensurabilit in Cassazione della sentenza impugnata) non persuade pi che per i riaffermati limiti alla discrezionalit della pubblica Amministrazione per la affermazione secondo cui quando si deduca la mancata osservanza di quei limiti l'Amministrazione stessa possa essere tenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 e.e. e la giurisdizione spetti al Giudice ordinario. S'embra, infatti, di sentire in tale affermazione l'eco. della teoria della prospettazione, ormai respinta dalla giurisprudenza consolidata delle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione (v. da ultimo, Cass., sez. un., 13 ottobre 1967, n. 2442, in questa Rassegna, 1967, I, 768 ed ivi nota 1). N questa impressione si attenua, quando nella sentenza si legge che nella indagine circa la sussistenza o meno del comportamento colposo dell'Amministrazione il giudice ordinario dovr tener conto dell'esistenza dei poteri discrezionali e mantenersi nell'ambito della indagine consentitagli: in sostanza, cos ragionando, si tende a fare della questione di giurisdizione una questione di merito, il che non pare accettabile. SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 maggio 1967, n. 1071 -Pres. Boccia -Est. Salerni -P. M. Raja (conf.) -Societ S.A.G.I.S.C. (avv. Caranci D. e A.) c. Comune di Villaricca (avv. Guadagni) e Ministero P. I. (avv. Stato Albisinni). bbligazioni e contratti -Formazione del contratto -Patto di opzioneStruttura -Proposta irrevocabile di una parte e facolt dell'altra di accettarla o meno in un dato termine -Contenuto -Contratto preliminare o definitivo -Necessit di ricerca della comune intenzione delle parti -Sussiste. (c. c. artt. 13.31, 1362). tnministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Ente pubblico Autorizzazione governativa al compimento di negozio giuridico Autorizzazione assenso -Compimento dell'atto senza la prescritta autorizzazione -Conseguenze -Annullabilit -Fattispecie. (r. d. 26 aprile 1928, n. 1297, art. 260). mministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Ente pubblico Contratto preliminare -Successivo rifiuto da parte della competente autorit statale della discrezionale autorizzazione assenso al contratto (definitivo) -Impossibilit sopravvenuta della prestazione -Sussiste. (c. c., art. 1256). Il patto di opzione, configurandosi come proposta irrevocabile di l.{L parte e facolt di accettazione di tale proposta, entro un dato terine, dell'altra, pu riferirsi sia alla stipula di un contratto definitivo, .e alla stipula di un contratto preliminare, a seconda della comune tenzione delle parti (1). L'autorizzazione al compimento di un qtto giuridico ne costituisce ~ presupposto di legittimit, risolvendosi nena rimozione di un limite sto dall'ordinamento all'esercizio di un potere. Epper, qualora un (1) Cfr. Cass., 15 gennaio 1965, n. 84, Giur. it., Mass., 1965, 14: l'eser: io del diritto di opzione, attraverso l'accettazione tempestiva della prosta irrevocabile, pu dar luogo, a seconda della volont delle parti e 1 contenuto della proposta stessa, sia ad un contratto definitivo, con mediati effetti costitutivi o traslativi di diritto, sia ad un contratto preninare, con contenuto obbligatorio. Pertanto, deve sempre farsi riferimto al comune intento negoziale, per stabilire se il patto di opzione ncerne un contratto definitivo, ovvero un contratto preliminare . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ente pubblico non sia legittimato a concludere un dato negozio giuridico senza la previa autorizzazione di un determinato organo statale, il negozio, in ipotesi concluso senza tale autorizzazione, annullabile, siccome prodotto di una potest che non poteva essere esercitata (fattispecie relativa a locazione da parte di un Cc>mune ad una societ privata, ad uso di cinematografo, di un locale facente parte di un edificio scolastico, non autorizzata dal competente Provveditore agli studi) (2). Il rifiuto dell'autorit statale, in seguito alla discrezionale valutazione del particolare interesse pubblico tutelato dalle norme dell'ordinamento, di autorizzare un Ente pubblico a concludere un determinato contratto esime quest'ultimo, che si trovi validamente impegnato a concluderlo, da responsabilit per l'inadempimento, costituendo causa (2) La nozione di autorizzazione adottata dalla sentenza in rassegna quella propria della dottrina dominante: RANELLETTI, Teoria generale delfe autorizzazioni, Giur. it., 1898, 21; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 1954, 264; VITTA, Diritto amministrativo, I, Torino, 1962, 365; nel senso, invece, che l'autorizzazione si configuri come elemento della stessa fattispecie complessa, gi parzialmente realizzata, relativa alla nascita del diritto o del potere, v. VIGNOCCHI, La natura giuridica dell'autorizzazione amministrativa, Padova, 1944, 107; GASPARRI, Autorizzazione (dir. amm.), in Enciclopedia del diritto, vol. IV, Milano, 1959, 509. Sulla sostanziale unit del concetto, anche nel caso di autorizzazioni previste dal wdice civile, emesse dall'Autorit amministrativa (artt. 17, 473, 782. 2084. c. c.), o dall'Autorit giudiziaria, sia essa il giudice tutelare (art. 320, comma 2, art. 394, comma 2, art. 374 c. c.), oppure il tribunale (art. 320, comma 3, artt. 321, 375, 394, comma 2, art. 187), siccome atti di volontaria giurisdizione, a cui normalmente attribuita natura amministrativa, v. AuRICCHIO, Autorizzazione (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, vol. IV, cit., 502 e seg., il quale contrappone a tale concetto di autorizzazione ammiriistrativa quello di autorizzazione privata , ossia proveniente da un privato, come preventivo consenso all'altrui negozio o all'altrui disposizione, avvertendo che, in quanto fonte di legittimazione ad agire, l'autorizzazione, se privata, pu avere valore costitutivo (autorizzazione del soggetto titolare di un rapporto, attributiva ad altri della facolt di disporne), ovvero integrativo (cosi, normalmente, nei casi in cui la legge richiede, per la valida formazione di un atto, il consenso preventivo di un soggetto, terzo interessato), mentre quella amministrativa andrebbe sempre configurata -conformemente alla dottrina pubblicistica classica come integrativa, in quanto riferentesi ad una situazione di potere o di facolt gi precostituita, rispetto alla quale svolgerebbe soltanto la funzione (integrativa) di rimuovere un limite all'esercizio della facolt o del potere medesimi. In quanto l'autorizzazione sia presupposto per il valido esercizio del potere di un ente pubblico di concludere un certo contratto, il difetto della medesima si traduce in vizio della stessa deliberazione dell'ente pubblico di procedere alla stipulazione del contratto, ossia dell'atto formativo della volont (su cui v. Cass., 26 giugno 1966, n. 1614, Giur. it., Mass., 1966, 720, sub b): orbene, in ordine ai vizi incorsi nel procedimento amministrativo relativo alla formazione ed alla manifestazione della volont negoziale dell'ente pubblico, la Corte di Cassazione PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE impossibilit assoluta, obiettiva ed incolpevole della prestazione: ~vero, se non pu dubitarsi che il promittente deve adoprarsi con ::1rdinaria diligenza a rimuovere gli eventuali ostacoli che si frapponmo alla conclusione del contratto definitivo, deve escludersi che, in :lempimento di tale dovere, l'Ente pubblico c!ebba, in tale ipotesi, opewe in violazione di specifiche norme, stipulando il contratto definitivo ~nza la prescritta, previa autorizzazione, ovvero, sostituendosi alla mtroparte interessata, debba e possa agire in giudizio, per ottenere iU'Autorit statale la prestazione di un assenso presupponente una ilutazione discrezionale (3). (Omissis). -Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 1256 c. c., in relazione all'art. 1331 dello stesso 1dice. segna che, potendo condurre all'annullabilit del negozio, essi possono sere fatti valere solo dall'ente, alla cui tutela gli speciali mezzi di forazione della volont sono predisposti (Cass., 14 febbraio 1964, n. 337, ~ur. it., Mass. 1964, 101). Torna opportuno avvertire, per, che, nei casi cui non si tratti di autorizzazioni tutorie (ossia quelle che devono esre decise in base ad una valutazione dell'interesse dello stesso soggetto .e le richiede o di un terzo, di cui il richiedente rappresentante), ma autorizzazioni-consenso (ossia quelle che devono essere decise in base La valutazione dell'interesse dello stesso soggetto competente a rilaiarle), relative, come pel caso di specie, al compimento di negozi giuiici, non pu negarsi allo Stato di diritto di ottenere che gli enti vi conformino e, quindi, la legittimazione all'azione di annullamento del gozio non autorizzato. Si , peraltro, avvertito che l'autorizzazione vernativa alle persone giuridiche sempre richiesta per un superiore teresse statale e conferisce allo Stato il diritto di ottenere che le persone .Iridiche stesse vi si conformino: pertanto il Governo potr intervenire iedendo almeno in via giudiziaria l'annullamento degli atti illegittimi: TTA, op. cit., vol. cit., 372. Per il vizio di autorizzazione governativa agli acquisti degli enti ec ~siastici la legge commina addirittura la nullit (artt. 9 e 10 1. 27 mag > 1929, n. 848). Sulle conseguenze del vizio di autorizzazione governa ra agli acquisti degli enti non ecclesiastici, v. CARIOTA-FERRARA, n nego ' giuridico, Napoli, 1949, 330, nota 50, ed ivi riferimenti. Per quanto riguarda la conseguenza del vizio, nel caso di specie, del ut-orizzazione ex art. 260 r. d. 26 aprile 1928, n. 1297, poich il tenore .perativo di tale norma sembrerebbe elevare l'autorizzazione scritta del ovveditore agli studi addirittura ad elemento costitutivo della fattispecie oduttiva del potere di disporre per altro uso degli edifici scolastici, essa vrebbe essere addirittura la nullit del negozio, secondo il concetto che invalidit (virtuale, ossia la nullit) ha luogo tutte le volte in cui mca uno dei requisiti di validit: C~RIOTA-FERRARA, n negozio giuridico, ., 302 e seg. (3) Sulle autorizzazioni agli enti pubblici e la distinzione fra autorizdoni tutorie ed autorizzazioni-consenso (come quella relativa al caso ::i.minato dalla sentenza in rassegna), v. GAsPARRI, op. cit., 512 e 514, ove che cenni sui criteri dei giudizi autorizzativi discrezionali. J 978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sostiene la societ ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha riconosciuto l'impossibilit giuridica, per il Comune, di adempiere all'obbligo contrattuale di addivenire al contratto definitivo, stante la mancata autorizzazione del Provveditore agli studi a disporre dell'edificio adibito a palestra; non avrebbe considerato il giudice di merito che, rientrando nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione il concedere, o meno, la prescritta autorizzazione, ben avrebbe potuto detta autorit scolastica, se debitamente richiestane, rilasciare il necessario nulla osta, indipendentemente dal suo precedente atteggiamento negativo ed in base ad una nuova valutazione degli stessi elementi od alla valutazione di altri elementi, che, comunque, essa SAGISC si riprometteva di sottoporle. Aggiunge la ricorrente che, anche se il Provveditore agli studi avesse negata l'autorizzazione in questione, tale provvedimento di diniego sarebbe stato pur sempre impugnabile, da parte degli interessati, come un qualsiasi atto amministrativo; e, quando tutti i relativi giudizi di impugnazione si fossero definitivamente conclusi e l'atto del Provveditore non fosse stato pi impugnabile, soltanto allora il Comune avrebbe potuto invocare l'impossibilit di eseguire la propria prestazione. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, proposto condizionata mente all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il Co mune sostiene che la clausola contrattuale contenente il patto di op zione dovrebbe considerarsi nulla (non semplicemente annullabile, come stato ritenuto dalla Corte di merito), per inesistenza dell'organo deliberante, che non il sindaco, bensl il consiglio comunale; inoltre, la Corte di merito erroneamente avrebbe ritenuto prescritto il diritto di proporre l'azione di annullamento della clausola medesima, in quanto non avrebbe tenuto conto del principio temporalia ad agendum, per petua ad excipiendum , di cui all'art. 1442 c. c., e non avrebbe consi derato che il decorso della prescrizione aveva, comunque, avuto inizio, non dalla data di stipulazione del contratto, bensl dalla richiesta, da parte della SAGISC, di avvalersi della clausola. Con il quarto motivo del ricorso principale, motivo proposto in via subordinata ., si denuncia la violazione dell'art. 1338 c. c. e si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la respon sabilit del Comune per i danni arrecati ad essa SAGISC, avendole taciuto, al momento della conclusione del contratto, i motivi di in validit della clausola contrattuale di rinnovo, per la mancata, relativa deliberazione da parte del consiglio comunale. Anzitutto, va rilevato che il ricorrente incidentale non ha indicato gli estremi della quietanza del deposito .per soccombenza ed il difen sore ha, anzi, dichiarato, nella memoria, di non avere effettuato il deposito medesimo, in quanto la giunta comunale, con la delibera PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 979 ) ottobre 1963, n. 183, gli aveva conferito mandato soltanto per !sistere al ricorso, non anche per impugnare incidentalmente la desione della Corte di merito. Pertanto, il ricorso incidentale deve dichiararsi inammissibile, reando cosi assorbito il quarto motivo del ricorso principale, poich sul mto della decisione relativo alla validit della clausola contenente patto di opzione (per essere prescritta l'azione di annullamento promibile dalla amministrazione comunale) si cosi formato il giudicato. Premesso quanto sopra, si osserva che la censura formulata dal corrente:; principale, col primo mezzo, non fondata. Questa Corte, anche con decisione recente (sent. n. 84 dell'an> 1965), ha ribadito il .principio che l'esercizio del diritto di opzione i dar luogo, attraverso l'accettazione della proposta irrevocabile, l un contratto definitivo, con immediati effetti costitutivi o traslativi !l diritto, ovvero ad un contratto preliminare, con contenuto obbli1torio. E, per staibilire se il patto di opzione concerna un contratto !f.nitivo, od un preliminare, deve farsi riferimento al comune intento !goziale. Nella specie, il giudice di appello, con indagine di fatto relativa l'intenzione delle parti, nella formazione del vincolo, ed ovviamente censurabile in questa sede, ha accertato che la clausola contrattuale ntenente il diritto di opzione si concretava in un preliminare, per 'etto del quale l'amministrazione comunale si era vincolata irrevocalmente a rinnovare la locazione per eguale durata (un altro deceno). Ci importa che, con la manifestazione, da parte della locataria ~GISC, della sua volont di esercitare il diritto di opzione come sopra ~onosciutole, non si concluse il nuovo contratto di locazione, ma che amministrazione promittente era vincolata a prestare il consenso cessario alla stipulazione di tale contratto (c. definitivo), per il quale correva intervenisse anche l'espressa autorizzazione del Provveditore li studi, da concedersi per iscritto, ai sensi dell'art. 260 del reg. gen. ll'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297, come stato posto rilievo con la sentenza impugnata, nonch la successiva approvame dell'autorit tutoria, poich gli enti pubblici non possono assu~ re impegni e concludere contratti se non nei modi e nelle forme tbilite dalla legge e cl.ai regolamenti. Non , pertanto, esatto l'assunto della soc. ricorrente, la quale, che con le osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P. M., insiste l sostenere che l'accettazione dell'oblato (essa locataria) bastava a rfezionare il nuovo contratto e che non fosse necessario un ulteriore Ila osta (atto di autorizzazione scritta) del Provveditore agli studi, ich quello originariamente concesso si riferiva, secondo la ricorrente, alla locazione, sia al patto di opzione, riflettetro il contratto nella RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sua interezza ed essendo operante per entrambe le previsioni in esso contenute. Accertato, come si detto, dai giudici del merito, che, col patto di opzione, si era posto in essere soltanto un preliminare e che dovevasi provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto, per la prevista proroga del rapporto, cui l'amministrazione era irrevocabilmente obbligata, discende logicamente e giuridicamente che un ulteriore nulla osta dovesse intervenire, da parte del Provveditorato agli studi, che autorizzasse il Comune a disporre del locale adibito a palestra; ed al riguardo detti giudici hanno dato atto, con apprezzamento incensurabile in Cassazione, che la competente autorit scolastica (che gi aveva annullata -recte: revocata -l'autorizzazione concessa per l'originario contratto decennale), con la nota 10 marzo 1960, con cui sollecit la restituzione a fini scolastici della palestra in questione, implicitamente neg ogni ulteriore autorizzaZJione. Com' noto, secondo la pi autorevole dottrina, la autorizzazione agisce come presupposto di legittimit, risolvendosi nella rimozione di un limite all'esercizio di un potere, con la conseguenza che l'ente non pu concludere il negozio giuridico, se prima la pubblica amministrazione non lo abbia a ci abilitato, e che, qualora l'atto sia emanato senza la necessaria, precedente autorizzazione, esso risulta il prodotto di una potest che non poteva essere esercitata. In relazione alla natura ed alla portata della autorizzazione prescritta dall'ordinamento scolastico ed all'accertata mancanza di essa, non pu disconoscersi che sussistesse impossibilit giuridica, ai sensi dell'art. 1256 del codice, da parte della amministrazione, a contrarre: Pur ammettendosi, invero, che deve trattarsi di impossibilit obiettiva, assoluta ed incolpevole, non pu pretendersi, come ha esattamente osservato il giudice di appello, che l'ente pubblico svolga attivit illegittima, oltre che inutile, in quanto soggetta a caducarsi, concretandosi in un atto viziato ed annullabile. Affinch l'impossibilit della prestazione esoneri il debitore da responsabilit per l'inadempimento, indubbiamente il debitore medesimo deve astenersi da atti, che possano contrastare col fine della opzione, cio con la possibilit che questa progredisca in contratto definitivo, ed occorre che il debitore non rimanga inerte davanti ad eventuali ostacoli, dovendo spiegare l'ordinaria diligenza per rimuoverli; ma siffatto dovere di prestazione di un'attivit diligente non pu ovviamente intendersi nel senso che, nella specie, l'amministrazione, per addivenire al contratto definitivo, dovesse operare anche in violazione di specifiche norme, stipulando senza la preventiva autorizzazione da queste specificamente richiesta, ovvero che, sostituendosi alla controparte interessata, dovesse agire in giudizio, per ottenere, dall'autorit scolastica, la prestazione di un assene, che presupponeva una valutazione discrezionale PAllTE I, SEZ. UI, GIUlllSPBUDENZA CIVILE all'interesse pubblico, tutelato con le menzionate norme dell'ordinaLerito scolastico. Non merita, quindi, censura la statuizione del giudice di appello, !Condo cui la mancanza della ulteriore autorizzazione del Provvedi1re agli studi, da considerarsi necessaria, sia per il carattere autoJmo del patto di opzione, sia per la sua natura di preliminare, con etamente accertata, ha avuto effeUo liberato.rio, per l'amministrazione, 1tinguend,o ~a relativa obbligazione. Con il secondo moth.ro Q.el Picorso principale, si denuncia la viola. one dell'art. 2Q02 (recte: 2909) c. c., in relazione all'art. 324 c. p. c. La s.oCiet ric<>frente sostiene che errc;>neam<:mte il giudice di ap~ Ilo ;ha neg11to c}\e il provvedimento 20 luglio 19()0, col quale il Prere rigett la istanza di convalida, avesse natura d,i sentenza, mentre, condo la ricorrente, detto >'f)Tovved1mEmte, essendo stato emanato a rgu1ti> de1l'esame (),elle eccezfoni da essa intimata proposte, costituiva mpre, a PeScin<;lere. dalla fc:1rma adottata, una sentenza, la quale, per fetto di impugna~one,. cQpriva con autorit di giudicato ogni quelope rel~'1l,i,va alla. :validit .della clausala di rinnovo del contratto. Circa la validit della :clausola .in questione, non pu esservi pi scussfone, come si detto, poieh la dichiarazic;me di inammissibilit ~1 ricorso incidentale ir,nporta che sia pa~sata in giudicato la statui :>ne relativa alla valiidU deLla clausola medesima. Cornunqu-e, il motivo, sul quale la ricorrente SAGISC neppure in ite con la memoria, prive di :fondamento. Riguardo al provvedimento del Pretore, si osservato, con la sen nza rso, non poteva trovare accoglimento. Ci premesso, va rilevato che la censura in esame viene prospettata i Di Gennaro al solo fine di ottenere che siano loro attribuiti gli teressi sulla indennit di espropriazione, con decorrenza dalla data cui aveva avuto luogo l'occupazione di urgenza, anzich una indent per occupazione temporanea. Ond' che, una volta accertato che i :orrenti incidentali non hanno alcun diritto a percepire i detti intessi, si deve riconoscere che essi sono privi di interesse a contestare esattezza della pronuncia con cui stata loro attribuita, in luogo gli stessi interessi, l'indennit in discorso. Dalle svolte considerazioni discende che il ricorso principale e .elio incidentale devono essere entrambi rigettati. -(Omissis). )RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 giugno 1967, n. 1227 -Pres. Favara -Est. Mirabeilli -P. M. Pedace (conf.) -Ditta Edizione Stampa Moderna (avv. Mottola) c. Azienda Autonoma di Soggiorno di Lignano Sabbiadoro (avv. Capalozza). nministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Pagamenti degli enti pubblici -Norme regolatrici -Efficacia derogatoria alle regole di diritto comune -Sussiste -Fattispecie. (c. c., art. 1182, terzo comma; r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 e segg.; r. d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 417 e segg.; d. P. R. 27 agosto 1960, n. 1042, art. 4). Le norme giuridiche, che, disciplinando le modalit dei pagamenti ~enti carico ad enti P}"bbLici, ne individuano il luogo nella sede del: fficio di tesoreria de'l'ente debitore, costituiscono deroga alla regola icita dall'art. 1182, comma terzo, c. c., secondo cui l'obbligazione c:uniaria deve essere adempiuta nel domicilio del creditore (fatti~ cie relativa al pagamento di somma dovuta da un'Azienda automa di soggiorno e turismo) (1). (Omissisi). -Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene e, nel caso in esame, non pu essere ammessa alcuna deroga al (1) Cfr. Cass., 9 settembre 1963, n. 2460, Giur. it., Mass., 1963, 834: pagamenti dello Stato e degli altri enti pubblici devono essere effettti presso gli appositi uffici dell'Amministrazione debitrice, come risulta 990 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO principio sancito dall'art. 1182 c. c., secondo cui le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute nel domicilio del creditore, in quanto una deroga non potrebbe derivare dall'applicazione dell'art. 25 c. p. c., concernente il foro della P. A., giacch anche Napoli, dove la sede della creditrice, sede di un ufficio dell'Avvocatura dello Stato e comunque l'ente convenuto si vivolto a patrocinatori privati, n potrebbe trovare applicazione la norma, che fissa nel luogo in cui posto l'ufficio di tesoreria dell'ente il luogo del pagamento, giacch lo stesso ente si sottratto a tale norma, effettuando precedenti pagamenti a mezzo di vaglia bancari. Il primo rilievo, quale che possa esserne il fondamento, non ha alcuna rilevanza sulla decisione, in quanto, nella specie, la norma indicata non stata posta a fondamento n dell'eccezione, n della pronuncia di incompetenza. Il secondo ri!lievo, poi, infondato. principio gi affermato da questa Corte (sentenze 9 settembre 1963, n. 2460; 16 marzo 1960; n. 537) che le norme che regolano le modalit dei pagamenti facenti carico ad enti pubblici, individuandone il luogo neJfa sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, costituiscono deroga alla regola sancita dal['art. 1182, 3 comma, c. c., secondo cui l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore. dalle modalit stesse di pagamento, a cui si provvede per mezzo di man dati emessi e perfezionati nelle forme di legge, che sono pagati dagli uffici di tesoreria, o simili, delle stesse amministrazioni. Questo principio, desu mibile dal sistema della legge positiva (artt. 417 e segg. regolamento nu mero 827 del 1924 per l'amministrazione del patrimonio e per la conta bilit generale dello Stato; artt. 96 e 325 t. u. n. 383 del 1934, per quanto riguarda i Comuni), applicabile anche alle istituzioni pubbliche di assi stenza e di beneficenza, come l'isulta dagli artt. 34 e segg. del regolamento amministrativo di tali istituzioni, approvato con r. d. n. 99 del 1891 e, an cora pi particolarmente, dagli artt. 47 e segg. del regolamento di conta bilit degli stessi enti. Per gli enti pubblici non , quindi, applicabile la disciplina civilistica dettata dall'art. 1182 c. c. e in particolare non trova applicazione la norma per cui l'obbligazione avente per oggetto una som ma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza ; v. anche Cass., 16 marzo 1960, n. 537, Giust. ci7;., Mass., 1960, 204, sub 1, ove ulteriori riferimenti. Si ricordi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilit dello Stato -e non solo quelle relative all'esecuzione delle prestazioni pecuniarie della P. A. -non costituiscono mere norme di azione per gli organi della P. A., ma hanno vera e propria forza vincolante di diritto obiettivo nei confronti sia della P. A. che dei privati... dovendo attribuirsi ad esse efficacia derogatoria rispetto alle re gole del diritto comune: Cass., 22 giugno 1967, n. 1518, in questa Rasse gna. 1967, I, 606, sub 2 ed ivi riferimenti. J PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDE;NZA CIVILE Ritenuto, quindi, che il pagamento di cui si discute dovrebbe essere ichiesto ed adempiuto nel luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria eM'ente, nessuna rilevanza pu avere la circostanza, che l'ente stesso vrebbe in precedenza effettuato pagamenti a mezzo vaglia cambiari, iacch in tale comportamento pu essere sClltanto ravvisata una ageolazione per il creditore, che non attribuisce a questo alcun divitto d alcuna legittima aspettativa a che lo stesso comportamento sia seuito in altra occasione, n modifica l'onere a suo carico di effettuare t richiesta di pagamento nel luogo previsto dalla legge. ]l ricorso, pertanto, infondato e va respinto, con la conseguenza le la competenza iper territorio deve determinarsi a favore della gi tdicata ]:3retura di Latisana. -(Omissis). ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 g~ugno 1967, n. 1306 -Pres. Vallillo -Est. Cortesani G. -P. M. Pascalino (conf.) -Veronese (avv. Pavanini, Franco) c. Ministero p, I. (avv. Stato Gargiulo). esponsabilit civile -Illiceit del fatto -Evento dannoso -Nesso eziologico -Ingiustizia del danno -Omissione colposa -Nozioni. (c. c., art. 2043; c. p., artt. 40, 41). esponsabilit civile -Esercizio dell'impresa -Dovere dell'imprenditore di tutelare l'integrit fisica e la personalit morale del prestatore d'opera -Ambito -Violazione -Responsabilit extracontrattuale -Sussiste -Applicabilit agli enti pubblici limitatamente alle imprese da essi esercitate -Sussiste -Estensione alla P. A. come parametro di valutazione del comportamento della stessa -Possibilit. (c. c., artt. 2087, 2093; disp. sulla legge in generale, art. 12, secondo comma). Lfortunio sul lavoro -Rischio in itinere -Risarcibilit -Estremi. (r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 2). ~sponsabilit civile -Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Danno sofferto da dipendente dello Stato a causa delle sue funzioni -Risarcibilit da parte della P. A. del danno derivato al suo dipendente da rischio in itinere -Esclusione -Fattispecie Danni subiti da un insegnante nel recarsi a scuola percorrendo l'unica strada esistente, accidentata -Esclusione della stessa configurabilit dell'infortunio in itinere. (c. c., art. 2043). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Infortuni sul lavoro -Costituzione della Repubblica -Protezione sociale -Diritto dei lavoratori ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso d'infortunio -Natura programmatica del precetto costituzionale. (Cost., art. 38). Lavoro -Lavoro subordinato -Disciplina privatistica della continuit del rapporto -Applicabilit ai rapporti d'impiego con lo Stato, le Province e i Comuni -Esclusione. (c. c., art. 2110). La risarcibiiit del danno secondo la previsione dell'art. 2043 c. c. postula la sussistenza di un fatto che sia illecito e si ricolleghi all'evento in virt di un nesso eziologico: l'illiceit del fatto, nella genericit della locuzione, configura sia l'ipotesi del dolo che quella della colpa -la quale ultima pu atteggiarsi, a sua volta, in modi iversi, quali l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, o discipline -si da porre in essere un comportamento umano antigiuridico anche dal punto di vista soggettivo. Tutto ci significa che, per essere risarcibile, il danno deve essere ingiusto, ossia derivare o dalla specifica inosservanza di norme giuridiche, o dalla generica violazione dell'obbligo del neminem laedere, giacch ogni altro nocumento; se apprezzabile sul piano etico, privo di rilevanza dal punto di vista del diritto. Pi specificamente, l'omissione colposa pu essere fonte di responsabiiit civile, se costituisce la violazione di un dovere positivamente stabilito per un determinato soggetto (1). (1) Avverte Cass., 15 maggio 1967, n. 1016, Giur. it., Mass., 1967, 386, che per la sussistenza del nesso di causalit materiale non sufficiente che tra l'antecedente (comportamento colposo) e il dato conseguenziale (evento) vi sia un rapporto di sequenza, essendo altres necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarit statistica, per cui l'evento apparisca come una conseguenza normale dell'antecedente ; in tale senso sembra conciliarsi il contrasto emergente tra Cass., 15 dicembre 1966, n. 2955, id., Mass., 1966, 1286, secondo cui i danni al cui risarcimento obbligato l'autore di un illecito sono quelli che conseguono in maniera immediata e diretta dal suo comportamento, e Cass., 3 ottobre 1966, n. 2403, ibidem, 1070, sub g, secondo cui il nesso di causalit tra il fatto illecito o l'inadempimento pu essere anche indiretto e mediato, essendo all'uopo sufficiente che il primo abbia posto in essere uno stato di cose senza del quale il secondo non si sarebbe prodotto e Che il danno si trovi con tale antecedente necessario in un rapporto di conseguenzialit normale e non gi fuori dell'ordinario : ed infatti Cass., 14 giugno 1967, n. 1358, id., Mass., 1967, 526 sub c, precisa che l'obbligo del risarcimento del danno normalmente limitato alle PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 993 La norma di cui all'art. 2087 c. c., costituente una sottospecie della >lpa aquiliana per gli elementi strutturali che la caratterizzano, imme all'imprenditore, oltre all'adempimento degli obblighi privatiici derivanti dal contratto di lavoro, anche l'osservanza di un dovere merico, di natura manifestamente pubblicistica, inteso a tutelare ~ntegrit fisica e la personalit morale del prestatore d'opera: da qui necessit di adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure caute: ri, suggerite, secondo le particolarit del lavoro, dalla esperienza e illa tecnica, indipendentemente dagli obblighi relativi alle assicuraoni contro gli infortuni e le malattie professionali. La responsabilit ,1e conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento... mentre i danni .ediati e indiretti sono risarcibili solo quando, secondo i principi della ,golarit causale, ne siano un effetto normale . Rileva la stessa Cass., ottobre 1966, n. 2403, cit., Zoe. cit., sub d, che il nesso di causalit, esndo uno degli elementi costitutivi della fattispecie che d luogo all'azione sarcitoria, fa parte della res in iudicium deducta ad opera dell'attore, ide il suo accertamento da parte del giudice, indipendentemente da una :cezione sollevata dal convenuto, non pu dar luogo al vizio di ultrape~ ione (ma, beninteso, da avvertire che, trattandosi di fatto costituti>, l'onus probandi incombe pur sempre all'attore, ai sensi dell'art. 2697, 1mma primo, c. c.); secondo Cass., 29 ottobre 1966, n. 2726, ibidem, 1197, ~b a: il rapporto di causalit deve ritenersi sussistente anche quando, ir essendo tutte le ipotesi circa la causazione di un fatto, che ha derminato o concorso a determinare un evento dannoso, ricollegabili ad i comportamento colposo dell'agente, non sia tuttavia possibile stabilire iali di tali ipotesi si sia in realt verificata ; Cass., 11 agosto 1966, 2196, ibidem, 976, sub a, avverte a sua volta che il rapporto di causa: fra la condotta dolosa o colposa e l'evento sussiste anche quando alla oduzione dell'evento abbiano contribuito altri fattori... poich in tema . causalit, ai sensi degli artt. 40 e 41 c. p., applicabili anche in maria civile, si deve riconoscere valore causale a tutti gli antecedenti di i determinato fenomeno, senza i quali esso non si sarebbe verificato, lvo il caso di intervento di una causa sopravvenuta, che sia stata suf~ iente, da sola, a produrre l'evento dannoso . .Per l'insindacabilit in Cas. zione dell'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza del ~sso causale, purch immune da vizio giuridico o logico di motivazione, Cass., 29 ottobre 1966, n. 2726, cit., loco cit., sub b; 28 aprile 1967, i. 778 e 779, id., Mass., 1967, 282. Sulla necessit, oltre al rapporto eziologico, dell'elemento subiettivo ~l dolo o della colpa, e ci anche per i comportamenti della P. A., v. Cass., maggio 1967, n. 814, ibidem, 297: l'illiceit di una condotta, quale fonte meratrice di un danno risarcibile, esige non solo un rapporto di causa; materiale, ma anche l'imputabilit psicologica al soggetto della con> tta (art. 2043 c. c.). Tale principio fondamentale applicabile anche nei mfronti della P. A., quando si discuta di un mero comportamento della essa . La giurisprudenza della Corte di Cassazione resta, adunque, ferma 1ll'insegnamento che, di regola, non ogni atto dannoso obbliga al risarmento, ma solo quelli che siano conseguenza di una condotta dolosa o J 994 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO civile deU'imprenditore, conseguente all'inosservanza della disposizione anzidetta, condizionata al concorso di due precisi elementi e cio: la sussistenza di un rapporto di causalitd efficiente tra il lavoro prestato dal dipendente nell'impresa e l'evento dannoso, nonch la prevedibilitd di questo da parte dell'imprenditore. Siffatta disciplina, applicabile anche agli enti pubblici non economici limitatamente alle imprese da essi esercitate, potrebbe ritenersi anche operante, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale, nei confronti della P. A., per quanto concerne le condizioni nelle quali i suoi colposa, e la prova di tali requisiti incombe di regola all'attore : Cass., 7 marzo 1949, n. 458, Riv. giur. circ., trasp., 1950, n. 139; 16 giugno 1951, n. 1581: Foro it., Mass., 1951, 386 (per la critica .nell'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto dichiarato illegittimo d luogo al risarcimento dei danni indipendentemente dalla ricerca della colpa della P. A. : Cass., 6 maggio 1959, n. 1329, Foro it., 1959, I, 1297; Sez. Un., 22 ottobre 1965, n. 2185, id., 1966, I, 273 e segnatamente 281, v. CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, Torino, 1953, 147 e segg.). La responsabilit ex art. 2043 si estende anche alle omissioni dolose o colpose, alle .quali vada ricondotto, come causa efficiente, l'evento dannoso : Oass., Sez. Un., 16 febbraio 1954, n. 369, Foro it., Mass., 1954, 74. Ma l'affermazione, in proposito, della sentenza qui in rassegna, che l'omissione colposa pu essere fonte di responsabilit civile se costituisce la violazione di un dovere, positivamente stabilito per un determinato soggetto ., vale anche a dimostrare la necessit che, nell'economia dell'articolo 2043 c. c., nell'orbita del quale la Suprema Corte regolatrice ricomprende anche il fatto omissivo, il danno ingiusto sia tale sempre in relazione alla violazione di uno specifico dovere, positivamente stabilito dall'ordinamento. Al qual proposito, torna acconcio il rilievo, fatto anche nella pi recente dottrina, che l'accordata tutela di un interesse comporta... la imposizione di un dovere per quei soggetti che possono impedirne la soddisfazione, espressa in un comando di fare o di non fare : ToRREGROSSA, Il problema della responsabilit da atto l'ecito, Milano, 1964, 18, il quale osserva che la norma sul risarcimento del danno in forma specifica non potrebbe ottenere un soddisfacente inquadramento, se tutta la problematica relativa alla responsabilit non venisse guardata in relazione alla preesistenza di un obbligo di rispetto di una situazione giuridica rilevante, giacch questa situazione che costituisce la misura dei danni che vengono posti a carico dell'autore del fatto illecito (op. it., 22 e seg.), ricor dando cos l'avvertenza gi fatta in dottrina che il dovere generico del neminem laedere costituisce in definitiva una espressione icastica per indicare la somma dei doveri specifici, la cui violazione d luogo al risarcimento dei danni (op. cit., 17 ed ivi nota 26 di riferimenti): sul punto v. anche CARUSI, Su un caso di affermata tutela aquiliana di un diritto di credito, in questa Rassegna, 1964, I, 709 e seg., ove citazioni. Infine, sulla esclusione della risarcibilit per violazione di interessi legittimi, v. Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2422, Giur. it., Mass., 1966, 1078, sub e; 12 aprile 1965, n. 657, in questa Rassegna, 1965, I, 318 ed ivi nota 1 di riferimenti. ' PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 995 ~ipendenti esplicano la loro attivit, sia pure come parametro di valuazione del comportamento della stessa, il potere discrezionale della :uale trova pur sempre un limite nel dovere di assicurare l'integrit .sica altrui (2). In tema d'infortuni sul lavoro, per la risarcibilit dell'infortunio n itinere deve concorrere il rischio specifico di lavoro, il quale pu itenersi sussistente solo quando il lavoratore sia stato costretto a alersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dall'imprenditore, in tretta reLazione con le mansioni affidategli, ovvero quando il lavora'.) re abbia dovuto percorrere una strada determinata, che, conducendo (2) Cfr. Cass., 24 maggio 1966, n. 1329, Giur. it., Mass., 1966, 587, sub d, 1 quale avverte ch per affermare la responsabilit dell'imprenditore on basta che nello svolgimento del rapporto di lavoro un evento dannoso lasi verificato in pregiudizio del prestatore di lavoro, ma occorre anche soprattutto che tale evento sia ricollegabile ad un colposo comporta1ento del primo, che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose i.le che, senza di esso, il danno non si sarebbe verificato; e l'indagine sulla oncreta efficienza causale di un determinato comportamento nella produlone dell'evento, in quan'to attiene alla valutazione dei fatti acquisiti al rocesso, rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezamento al riguardo non sindacabile in sede di legittimit. Quanto al arattere della responsabilit ex art. 2087 c. c., che dalla sentenza in rasegna viene qualificata di natura aquiliana, occorre avvertire che in dot ina essa viene, invece, ritenuta espressione di quel peculiare fenomeno i assorbimento della responsabilit da illecito nei paradigmi della responabilit contrattuale, tecnicamente designato come integrazione del raporto obbligatorio con le regole della correttezza, alle quali l'art. 1175 c. c. ;pressamente assoggetta, con efficacia vincolante (avvisata peraltro, altra olta, dalla stessa Corte di Cassazione: Cass., 16 gennaio 1954, n. 86, oro it., Mass., 1954, 18), il comportamento sia del creditore che del deitore: sul plinto v. CARUSI, Correttezza (obblighi di), in Enciclopedia el diritto, vol. X, Milano, 1962, 709 e segg. Su quella parte della masima, relativa alla portata olbbligatoria per il datore di lavoro de1art. 2087 c. c., indipendentemente dagli obblighi relativi alla assillrazione contro gli infortuni sul lavoro e le malqttie professionali, . Cass., 31 luglio 1957, n. 3245, Foro it., Rep., 1957, voce Infortuni sul ivoro, c. 1285, n. 319, secondo cui la mancata adozione delle cautele preiste da quella norma pu essere fonte di responsabilit per il datore di 1voro nei limiti e secondo le diverse previsioni di cui all'art. 4 r. d. 17 ~osto 1935, n. 1765. Su quest'ultima norma, ritenuta implicitamente non :>rogata dall'art. 2087 c. c., v. Corte Cost., 9 marzo 1967, n. 22, Giur. Cost., 967, 164 e segg., segnatamente sub 7 ed 8, con ampia nota di riferimenti i dottrina e giurisprudenza (170-173), nonch con nota di osservazioni l .ANDRIOLI. Quanto all'ultima parte della massima qui in rassegna, in :dine alla discrezionalit amministrativa ed ai suoi limiti, v. Cass., Sez. n., 30 dicembre 1965, n. 2482, in questa Rassegna, 1966, I, 46, con nota ! QUARANTA; 25 luglio 1966, n. 2039, Giur. it., Mass., 1966, 903, sub a. 996 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esclusivamente al luogo di lavoro, presenti pericoli diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione (3). Nessuna disposizione legi~lativa o regolamentare fa obbligo all'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione di provvedere all'alloggio degli insegnanti nella sede in cui essi esplicano la propria attivit o all'approntamento di speciali mezzi di trasporto per coloro, che, tmpossibilitati a sistemarsi in loco, siano costretti a raggiungere il posto di lavoro dalle rispettive residenze. Pertanto, la detta Amministrazione non tenuta a risarcire i danni subiti da una insegnante, che, nel recarsi alla scuola percorrendo in bicicletta, in mancanza di servizi pubblici di linea, l'unica strada esistente, accidentata, sia caduta dalla bicicletta per l'improvviso urto contro una buca esistente lungo il percorso. Peraltro, non sarebbe neppure possibile invocare la disciplina giuridica dell'infortunio in itinere nei confronti della P. A., per un rapporto d'impiego che non esige l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non essendo consentito, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, estendere l'applicabilit di una legge speciale oltre i casi e i tempi da essa contemplati (4). La norma di cui all'art. 38 della Costituzione, nel precisare che i lavoratori hanno diritto ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso d'infortuwio, fissa un precetto di natura programmatica, .rivolto agli organi dello Stato, per rende1e sempre pi efficienti le provvidenze economiche in materia infortunistica, ma non conferisce al privato cittadino il diritto di conseguire il risarcimento dei danni sempre ed in ogni caso, al di fuori, cio, delle ipotesi contemplate dalle leggi sulla previdenza sociale (5). (3) Conf. Cass., 29 luglio 1965, n. 1829, Giur. it., Mass., 1965, 667, la quale avverte: non basta, cio, che il prestatore d'opera abbia subito il sinistro nel percorrere l'unica via che conduce al luogo di lavoro, ma occorre che al rischio comune, generico, che incombe su qualsiasi utente della strada pubblica, si sia aggiunto un quid pluris idoneo a dar vita ad un rischio specifico, legittimante la risarcibilit del sinistro come infortunio sul lavoro . (4) Per i c.d. rischi professionali degli impiegati dello Stato provvedono l'art. 68 t. u. appr. con d. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, la I. 1 novembre 1957, n. 1140 ed il t. u. appr. con r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni: v. in questa Rassegna, 1964, II, 103. (5) Sull'art. 38 C'ost., v. CARULLo, La Costituzione della Repubblica Italiana, Bologna, 1950, 112 e segg.; GUARINO, La Costituzione ita!iana ecc., Milano, 1956, 134 e seg. Peraltro, a proposito dell'art. 38 Cost., ha avvertito la Corte Costituzionale, nella gi citata sentenza 3 marzo 1967, n. 22, Giur. Cost., 1967, 164, sub 5 (167), nonch in questa Rassegna, 1967, I, 203 (nella motivazione), che l'integrale applicazione del precetto in esso contenuto esige la strutturazione su nuove basi dell'intero congegno previdenziale e del relativo sistema di finanziamento . Sull'art. 38, comma se PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 997 La norma di cui all'art. 2110 c. c. ha un contenuto ed una portata iversi dall'art. 38 Cost., essendo predisposta al precipuo fine di assicuiire al prestatore d'opera la continuit del rapporto ed una conseuente equa retribuzione nei casi in cui sia temporaneamente impos: bile la prosecuzione del lavoro per motivi vari (infortunio, malattia, ravidanza, puerperio) ed a far ricadere sull'imprenditore le conseuenze economiche di tali eventi, ove la legislazione speciale in ma? ria non disponga diversamente. Detta norma, estesa dall'art. 2129 c,. in via sussidiaria, anche ai prestatori di lavoro dipendenti dagli ttti pubblici, non pu ritenersi applicabile ai rapporti di impiego con > Stato, le Province ed i Comuni, per i quali esiste un'autonoma ed rganica disciplina (6). (Omissis). -I tre mezzi del ricorso possono essere presi in esame )ngiuntamente per la loro manifesta connssione. Con essi si denuna la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2110, 2120 2129 c. c., 12, comma 2.0, delle disposizioni della legge in generale 98 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in riferimento ll'.art. 360, n. 3, c. p. c. In particolare, si deduce che la Corte di .erito ha ritenuto ammissibile il sindacato sulla organizzazione dei ~rvizi della pubblica Amministrazione in tema di infortuni sul lavoro I ha ravvisato gli estremi di una responsarbilit extracontrattuale lche nella violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme di 1mune prudenza per la omissione in concreto di accorgimenti atti a ltelare il prestatore d'opera dai rischi inerenti alla sua attivit, ,nza peraltro trarre da codeste esatte premesse le necessarie conse1enze giuridiche. La Veronese, infatti, assumeva a fondamento della la domanda di avere subito l'infortunio mentre ritornava dalla sede . lavoro, che doveva necessariamentt'.'! raggiungere in bicicletta, lungo la strada accidentata, per la mancanza di alloggi sul posto e di mezzi tbblici di trasporto, onde tali corcostanze configuravano un caso tipico infortunio in itinere, suscettibile di indennizzo ogni qualvolta il itore di lavoro sia consapevole dei rischi a cui va incontro il proprio pendente e non provveda a eliminarli. Ci rendeva applicabili sia 1rt. 2043 c. c., avendo la pubblica Amministrazione omesso di adot re le opportune provvidenze per ovviare al pericolo a cui la Vero ~se era continuamente esposta, sia l'art. 2087 c. c., che -contraria ndo, Cost., v., in particolare, Corte Cost., 30 giugno 1964, n. 67, in questa issegna, 1964, I, 819 ed ivi nota di riferimenti, nonch in Giur. cost., 64, 709. (6) Sull'art. 2110 c. c., v. Cass., 27 maggio 1964, n. 1321, Giust. civ., ass., 1964, 599, sub 2 ed ivi ulteriori riferimenti. 998 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente a quanto stato ritenuto dal giudice di appello - estensibile per analogia anche a rapporti non inerenti al lavoro dell'impresa, e sia, in subordine, l'art. 2110 dello stesso codice, arbitrariamente interpretato, nel senso che la responsabilit dell'imprenditore debba intendersi limitata al rischio della sospensione o ir.terruzione del lavoro. Le censure sono prive di consistenza giuridica. La Veronese attribuisce alla pubblica Amministrazione le conseguenze dannose dell'infortunio da lei subito e ne deduce la responsabilit, per avere la stessa, in violazione delle norme di comune prudenza e diligenza, omesso di attuare le misure idonee ad evitare il rischio che giornalmente incombeva alla predetta insegnante nel recarsi a scuola. E le provvidenze che il Ministero della PubbHca Istruzione avrebbe dovuto adottare in concreto consistevano -secondo la ricorrente -o nell'allestimento di un alloggio annesso all'edificio scolastico o nella istituzione di un servizio d trasporto per gli insegnanti lungo il tratto S. Anna -Canal di Valle, non servito da mezzi pubblici, ovvero nella sistemazione della sede scolastica in zona non esposta a rischi prevedibili e non comuni. Senonch la Corte di merito, nel confermare la statuizione del Tribunale, ha escluso che la pubblica Amministrazione versasse in re inicita o fosse comunque tenuta alla rivalsa dei danni, confutando con ampia e corretta motivazione i vari profili giuridici all'uopo prospettati. Anzitutto, per quanto concerne la previsione di cui all'art. 2043 c. c., la risarcibilit del danno postula la sussistenza di un fatto che sia illecito e si ricolleghi all'evento in virt di un nesso eziologico. La illiceit del fatto, nella sua generica locuzione, configura sia il dolo che la colpa e questa pu atteggiarsi, a sua volta, in modi diversi, quali la imprudenza, negligenza, imperizia ovvero la inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disdpline, si da porre in essere un comportamento umano antigiuridico, anche dal punto di vista soggettivo. In altre parole, il danno, perch sia risarcibile, deve essere ingiusto, deve cio derivare o dalla specifica inosservanza di norme giuridiche o dalla generica violazione dell'obbligo del neminem laedere, giacch ogni altro nocumento, se apprezzabile sul piano etico, privo di rilevanza dal punto di vista del diritto. Pi specificamente, l'omissione colposa pu essere fonte di responsabilit civile, se costituisce la violazione di un dovere positivamente stabilito per un determinato soggetto, e nella fattispecie nessuna delle misure suggerite dalla ricorrente pu ritenersi comunque imposta al Miristero della Pubblica Istruzione dall'ordinamento giuridico in vigore, in quanto non v'ha alcuna disposizione legislativa o regolamentare che faccia obbligo all'ente predetto di provvedere all'alloggio degli insegnanti nella sede in cui essi esplicano la propria attivit o all'approntamento di speciali mezzi d trasporto per coloro che, impossibilitati a sistemarsi in loco, siano co PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE retti a raggiungere il posto di lavoro dalle rispettive residenze. Quanto >i a1la diversa ubicazione della scuola, a prescindere dalla individuaone dell'ente tenuto a provvedere, non si vede come ci potesse atlarsi in concreto senza sopprimerla addirittura, una volta che l'incimte occorso alla Veronese si verific proprio lungo la pubblica rada di accesso a Canal di Valle. Escluso che alla pubblica Amministrazione potesse addebitarsi un tto illecito generatore dell'evento dannoso, neppure era configurabile !l caso in esame una responsabilit ex art. 2087 c. c., costituente una ttospecie della colpa aquiliana per gli elementi strutturali-che la .ratterizzano. Invero detta norma impone all'imprenditore, oltre altdempimento degli obblighi privatistici derivanti dal contratto di voro, anche l'osservanza di un dovere generico, di natura manife: i.mente pubblicistica, inteso a tutelare la integrit fisica e la perso~ lit morale del prestatore d'opera. Di qui la necessit di adottare ,ll'esercizio dell'impresa quelle misure cautelari, suggerite, secondo particolarit del lavoro, dalla esperienza e dalla tecnica indipenntemente dagli obblighi relativi alle assicurazioni contro gli inforni e le malattie professionali. Ed appena il caso di rilevare che responsabilit civile dell'imprenditore, conseguente aJJla inosservanza Ila disposizione anzidetta, condizionata al concorso di due precisi ~menti, quali la sussistenza di un rapporto di causalit efficiente tra lavoro prestato dal dipendente nell'impresa e l'evento dannoso, nch la prevedibilit di questo da parte dell'imprenditore. Siffatta ;ciplina, applicabile anche agli enti pubblici non economici limitanente alle imprese da essi esercitate (art. 2093. c. c.), potrebbe anche enersi operante, ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle disposizioni lla legge in generale, nei confronti della pubblica Amministrazione, r quanto concerne le condizioni nelle quali i suoi dipendenti esplitio la loro attivit, sia pure come parametro della valutazione del nportamento della stessa, il cui potre discrezionale nella organizdone dei mezzi di lavoro trova pur sempre un limite nel dovere di ;icurare l'integrit fisica altrui. E la Corte di merito, dopo avere 1ttamente rilevato che le misure di cautela di cui alla norma pretta non possono essere estese fuori dell'ambito di esplicazione delttivit lavorativa, ha ritenuto insussistente la responsabilit del Mi: tero della Pubblica Istruzione a tale titolo, con ci implicitamente :ludendo ogni rapporto di causalit tra le mansioni espletate dalla orrente e l'infortunio dalla stessa subito. In realt, anche facendo orso al concetto di occasione di lavoro elaborato dalla dottrina ortunistica, il complesso rapporto di occasionalit tra il rischio e vento dannoso deve dipendere non gi da un atto volontario estra> al lavoro, ma da un'attivit necessariamente collegata con i fini RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'impresa. In altre parole, non sufficiente un rischio generico, comune ad ogni prestatore d'opera indipendentemente dalla natura della incombenza a lui affidate, ma necessario un rischio specifico, che trovi nelle caratteristiche di ogni singolo lavoro la sua matrice. E nella specie la Veronese, percorrendo ur..a strada di pubblico transito per recarsi a scuola e facendo uso di un mezzo di trasporto da lei liberamente scelto, non rimaneva esposta ad un rischio maggiore di quello incombente a qualsiasi individuo che si fosse recato per altri motivi in quella medesima localit. Si anche prospettafo a questo proposito una responsabilit della pubblica Amministrazione sotto il profilo del cosiddetto rischio in itinese, ma neppure tale ipotesi pu ritenersi configurabile. Come noto, la previsione del rischio anzidetto propria del sistema giuridico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel quale il danno subito dal prestatore d'opera prescinde dalla colpa dell'imprenditore e trova nella tutela infortunistica, ispirata da motivi di solidariet sociale, le ragioni della sua risarcibilit. Non sarebbe quindi possibile invocare quella particolare disciplina giuridica nei confronti della pubblica Amministrazione, per un raippol'to d'impi,ego che non esige l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non essendo consentito, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, estendere l'applicabilit di una legge speciale oltre i casi e i tempi da essa contemplati. Del resto, l'infortunio in itinere, per concorde ~terpretazione della dottrina e della giurisprudenza (Cassa, 29 luglio 1965, n. 1829), circoscritto a casi ben determinati e senza dubbio diversi da quello in esame. Esso configurabile, allorquando il dipendente di una impresa debba percorrere una strada determinata, che, conducendo esclusivamente a:l luogo di lavoro, presenti peri coli diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, o sia co stretto a valersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dall'impren ditore. Perch allora soltanto il rischio generico, proprio di ogni utente della strada, assume, per le peCU!liariet inerenti al disimpegno del lavoro, la consistenza e la portata di un rischio specifico. Anche il terzo profilo .giuridico, prospettato dalla ricorrente come fonte di responsabilit della pubblica Amministrazione, stato retta mente disatteso dal giudice di merito. Invero, l'art. 38 della Costitu zione, nel precisare che i lavoratori hanno diritto ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso d'infortunio, fissa un precetto di natura programmatica, rivolto agli organi dello Stato, per rendere sempre pi efficienti le provvidenze economiche in materia infortunistica, ma non conferisce al privato cittadino il diritto a con seguire il risarcimento dei danni sempre ed in ogni caso, al di fuori cio delle ipotesi contemplate dalle leggi sulla previdenz,a sociale. . ffi 1001 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Quanto poi alla norma dell'art. 2110 c. c., essa ha un contenuto una portata ben diversi, perch predisposta al precipuo fine di assiirare al prestatore d'oper-a 1'a continuit del rapporto ed una conse1ente, equa retribuzione nei casi in cui sia temporaneamente imposbile la prosecuzione del lavoro per motivi vari (infortunio, malattia, avidanza, puerperio) ed a far rfoadere sull'imprenditore le conse1enze economiche di tali eventi, ove la legislazione speciale in materia m disponga diversamente. Detta norma, come del resto tutte queMe mtenute nella sezione III del libro V del codice civile, estesa daltrt. 2129 dello stesso codice, in via sussidiaria, anche ai prestatori lavoro dipendenti dagli enti pubblici, perch spesso manca, nei 1nfronti di questi ultimi, una esauriente regolamentazione, ma non i ritenersi applicabille ai rapporti d'impiego con lo Stato, le Pronce e i Comuni, per i quali esiste un'autonoma e organica disciina. Ond' che, al di fuori della sussistenza di un fatto illecito, questi timi dipendenti solo dai rispettivi regolamenti organici possono tingere la tutela dei propri diritti. -(Omissis). )RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31 luglio 1967, n. 2039 -Pres. Flore -Est. Giannattasio -P. M. Pedote (conf.) -Ministero dell'Interno (avv. Stato Peronaci) c. Habib Leone (avv. Ascarelli R.). )mpetenza e giurisdizione -Cittadini italo libici -Azione diretta a rivendicare la cittadinanza italiana optimo iure -Giurisdizione del giudice italiano -Sussiste. rncedimento civile -Cittadini italo libici -Azione diretta a rivendicare la cittadinanza italiana -Amministrazione dell'Interno Legittimazione passiva -Sussiste. (I. 13 giugno 1912, n. 555, artt. 4, 8, 9). ttadinanza -Nativi delle province libiche -Condizione giuridica prima del trattato di pace con le potenze alleate ed associate ratificato e reso esecutivo con d. 1. 28 novembre 1947, n. 1430 Speciale status civitatis -Nozione. (r.d.l. 9 gennaio 1939, n. 70, artt. 1, 6, 8 -r.d.l. 3 dicembre 1934, n. 2012, art. 33). ttadinanza -Rinuncia dell'Italia alla colonia libica e costituzione del Regno unito di Libia -Cittadini italo libici -Residenza in Italia -Conservazione della cittadinanza italiana libica -Sussiste. (d.l. 28 novembre 1947, n. 1430, art. 19 dell'annesso Trattato). 1002 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Cittadinanza -Cittadini italo libici -Costituzione della Repubblica Conversione della cittadinanza libica in cittadinanza metropoli tana optimo iure -Sussiste. (Cost., art. 3). Spetta al giudice italiano la competenza a conoscere dell'azione promossa da un cittadino italo-libico per sentir dichiarare la sua qualit di cittadino italiano optimo jure (1). La legittimazione passiva, in ordine all'azione di accertamento della spettanza della cittadinanza italiana optimo jure, compete all'Amministrazione dell'Interno (2). Ai nativi delle province libiche era attribuito prima del trattato di pace con le potenze alleate ed associate un vero e proprio status di cittadini, sia pure con particolari, limitazioni nel godimento di alcuni diritti, e non una semplice posizione di sudditanza (3). principio generale deil'ordinamento giuridico italiano che la cittadinanza italiana non si perde se non al momento dell'acquisto di diversa cittadinanza, epper il cittadino libico, che, per essere domiciliato in Italia, non divenuto cittadino del nuovo Stato di Libia, non pu essere privato dello status civitatis e ridotto alla condizione di apolide (4). In virt dell'art. 3 dell.a Costituzione della Repubblica, tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di linqua e di religione, talch i cittadini italiani nativi della Libia sono divenuti cittadini italiani optimo iure (5). (Omissis). -L'Amministrazione ricorrente denuncia, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice italiano a statuire sulla domanda di un nativo di Libia, tendente a veder regolato il suo stato personale in derivazione della cessata condizione di cittadino italiano libico ., e ci .pereh, da un lato, la rinuncia abdicativa di sovranit e l'abbandono di ogni diritto a titolo implica anche rinuncia alla giuri {1-5) La sentenza trovasi anche pubblicata in Foro it., 1967, 1, 2017, con nota di precedenti. Dello stesso tenore la coeva pronuncia n. 2040 delle Sezioni Unite, Pres. Flore, Est. Pratillo, P. M. Di Majo (conf.), Ministero dell'Interno (avv. Stato Peronaci) c. Pellegrino. In senso conforme, cfr. App. Milano, 15 aprile 1966, Foro pad., 1966, 1, 914; Cass., 1 febbraio 1962, n. 191, in questa Rassegna, 1962, 26, con nota critica, nella quale si rilevava che, essendo la decisione della Corte fondata sulla incompatibilit della legge 9 gennaio 1939, n. 70 con l'art. 3 della Costituzione, la questione era soggetta alla competenza della Corte Costituzionale e non della Cassazione, nonch in Foro it., 1962, 1, 190 e 2128, con nota critica di GAJA e richiami di dottrina e di giurisprudenza; App. Napoli, 21 aprile 1959, Foro pad., 1960, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE lizione, dall'altro la dereUctio, in forza dei provvedimenti :di ratifica el trattato di pace, ha determinato l'abrogazione dell'ordinamento luridico riguardante il possedimento libico. Una diversa soluzione afferma -condurrebbe alla conseguenza di considerare detto ordi: imento ancora parzialmente operante in Italia, laddove esso non lo in Libia, teNitorio sul quale esso ordinamento era destinato, vice~ rsa, a spiegare i suoi effetti; e tale considerazione avvalorata dalla :iscita del Regno di Libia, il quale ha regofato, con la sua legge, la mdizione personale dei nati nei territori libici. L'eccezione di ,difetto di ,giurisdizione infondata. L'Habib, nato Tripoli di Libia nel 1917, nell'allora colonia italiana, e che aveva asmto lo status di cittadino libico, a norma dell'art. 33 r. d. I. 3 dicem: e 1934, n. 2012, ha adito 'l'autorit giudiziaTia italiana per sentir chiarare la sua qualazione dell'art. 12 disp. prel. c. c., dell'art. 33 r. d. 1. 3 dicem 602; contra: Trib. Napoli, 1 agosto 1957, Foro it., Rep., 1957, voce Cittaianza, nn. 25-26-27 (per l'affermazione dello status di apolidi degli , ex fadini italo-libici). In dottrina, per la tesi della sopravvivenza della citta1anza italiana-libica, cfr. STENDARDI G., Una interessante questione in na di cittadinanza, in Foro pad., 1957, 3, 61. Sul principio, in virt del ale la cittadinanza italiana pu perdersi soltanto con l'acquisto della tadinanza straniera, cfr. CAuccI A., Perdita della cittadinanza italiana in 1uito ad acquisto di quella straniera, in Nuova Rass., 1965, 3098. F.ARGAN J 1004 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bre 1934, n. 2012, dell'art. 8 r. d. 1. 9 gennaio 1939, n. 70 e della legge 13 giugno 1912 n. 555 ed afferma che la Corte d'appello ha riconosciuto che la condizione personale dei nati in Libia, disciplinata dai rr. dd. 3 dicembre 1934 n. 2012 e 9 gennaio 1939 n. 70, si diversificava da quella dei cittadini italiani regolata dalla legge 13 giugno 1912 n. 555. Ci sta,nte, l'attribuzione della pieua cittadinanza italiana al cittadino italiano libico trova ostacolo nelle leggi del 1934 e 1939 oltre che nella legge fondamentale del 1912; n invocabile l'art. 3 della Costituzione, non sussistendo a:lcun contrasto tra detto precetto costituzione e le disposizioni dell'epoca riguardanti la condizione personale delle genti libiche. Il Collegio osserva che la Corte di Cassazione ha gi affrontato il problema in un caso identico e l'ha risolto nel senso che la cittadinanza italiana libica, regolata da ultimo dal r. d. 1. 9 gennaio 1939 n. 70, attribuiva al soggetto lo status di cittadino italiano, anche se con particolari Umitazioni per quanto riguaroa l'esercizio dei diritti politici, e non uno stato di sudditanza. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 19 del trattato di pace, reso esecutivo con d. 1. 8 novembre 1947, n. 1430, i cittadini italiani libici che (per essere residenti in Italia e non in Libia) non hanno acquistato la cittadinanza del nuovo Regno Unito di Libia, secondo le leggi da quest'ultimo emanate, hanno conservato lo status di cittadini italiani; e, in virt dello art. 3 dei.la Costituzione, che ha garantito a tutti i cittadini uguaglianza di diritti senza distinzione di razza, e che perci ha soppresso ogni limitazione nell'esercizio dei diritti politici, sono ora cittadini italiani optimo iure (Cass., 1 febbraio 1962, n. 191). In mancanza di argomenti nuovi, che inducano ad adottare una diversa soluzione, le Sezioni Unite ritengono di dover confermare la tesi gi accolta dalla prima sezione. La questione consiste nello stabilire quale sia, a seguito della legge che ha dato esecuzione al trattato di pace, lo status civitatis di quei cittadini italiani libici , che, per avere il loro domicilio nel territorio nazionale, e non in Libia, all'epoca della costituzione del Regno Unito di Libia (7 ottobre 1951), non hanno acquistato, ai sensi delle leggi emanate in detto Regno (legge pubblicata il 25 aprile 1954), la cittadinanza libica. Non essendovi alcuna norma legislativa, che espressamente regoli la situazione di detti soggetti, possono prospettarsi tre soluzioni: a) che essi debbano considerarsi apolidi; b) che siano tuttora cittadini italiani libici; c) che debbano considerarsi cittadini italiani optimo iure. La Corte di merito ha accolto quest'ultima soluzione e la sentenza impugnata merita conferma. Invero, principio generale del nostro ordinamento giuridico (tradotto in norma legislativa, fra l'altro, negli art. 8, n. 1 e 2, 10, comma 3, 11, comma 1, 12, comma 2, della legge fondamentale sulla cittadinanza 17 giugno 1912, n. 555), secondo il quale (salvo casi di indegnit o di J PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1005 compatibilit espressamente previsti dalla legge: ad es. art. 8, n. 3, gge citata) la cittadinanza italiana non si perde se non al momento ~n'acquisto di diversa cittadinanza. E ci in applicazione dell'altro incipio fondamentale, comune ad ogni ordinamento di un moderno ato di diritto, per cui l'apolidia uno stato eccezionale, perch ogni ?rsona umana ha diritto, per quanto possibile ad uno status civitatis: incipio fondamentale formulato anche nell'art. 15 della Dichiarazione liversale dei diritti umani, approvata dall'assemblea delle Nazioni 1ite il 10 dicembre 1948. Tale dichiarazione conforme a quel prin;: Jio generale, e deve ritenersi accolta nel nostro ordinamento ex t. 10 Cost., se non addirittura in virt dell'espresso, quantunque diretto, riconoscimento di cui alla 1. 4 agosto 1955, n. 848, che ha .to piena ed integrale. esecuzione all'analoga convenzione per la sal. guardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, sottoscritta gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 (la quale, sua volta, nel .preambolo, si richiama alla Dichiarazione dell'ONU 1 1948). Si deve, quindi, subito affermare che, in mancanza di una espressa ;posizione di legge, il cittadino libico, che, per essere domiciliato Italia, non divenuto cittadino del nuovo Stato di Libia, non pu ;ere privato dello status civitatis e ridotto alla condizione di apolide. N pu contestarsi che la particolare cittadinanza italiana libi fosse una vera e propria cittadinanza italiana, sia pure con .partico i limitazioni nel godimento di alcuni diritti, specialmente politici, e n invece uno stato di sudditanza, rapporto, che, come si sa, prescinde l possesso di uno status derivante dall'organico collegamento del singoI al territorio dello Stato. da osservare, infatti, che ai libici la cittatanza fu, per la prima volta, concessa nell'immediato primo dopoj erra con il d. 1. 1. 10 giugno 1919, n. 931 (relativo all'ordinamento lla Tripolitania) ed il r. d. 1. 31 ottobre 1919, n. 2401 (relativo 'ordinamento della Cirenaica). Questi provvedimenti disponevano 1;. 1 dei due decreti), in relazione rispettivamente ai tripolitani e ai enaici, che essi sono considerati cittadini italiani ., sia pure im1endo ai detti cittadini particolari limitazioni. I cittadini di cui 'art. 1 conservavano il proprio statuto personale e successorio e gode10 (art. 5) dei diritti fondamentali di libert e di inviolabilit del nicilio e della propriet, nonch del diritto di concorrere alle cari! civili e militari di cui agli ordinamenti locali; del diritto elettoe attivo e .passivo per gli organi rappresentativi coloniali (art. 5, 4 e 6); del diritto di esercitare la professione liberamente anche in Lia (n. 5); e persino di alcuni diritti politici nel territodo metropo. no, quale il diritto di petizione (art. 57 Statuto albertino) al Parlanto nazionale (art. 5, n. 7). Non poteva escludersi, in tali condizioni, :istenza di una vera e propria cittadinanza italiana, sia pure con . I 1006 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO particolari limitazioni, essendo attribuito ai libici persino l'esercizio di alcuni diritti politici dtll Regno. bens vero che, dopo l'instaurazione del regime fascista, quell'ordinamento venne in parte mutato; s che con fa legge 26 giugno 1927, n. 1013, nonch con la successiva leggo 3 dicembre 1934, n. 2012 (gli artt. 29 e 38 della prima riguardanti la cittadinanza libica sono identici agli artt. 33 e 42 della legge del 1934) si parl di cittadini italiani libici ., anzich di cittadini italiani puramente e semplicemente; ed ai libici fu sottratto il diritto all'esercizio professionale in Italia (fermo restando lo stesso diritto in colonia) nonch la facolt di presentare petizioni alle Camere; ma rest frma, oltre la garanzia delle libert fondamentali, la concessione dei diritti civili e inistrativa ed ai modi di essere della sua attivit, non suscettibile controllo in sede di legittimit (4). (Omissis.). -I due ricorsi, relativi alla medesima sentenza, debJno essere riuniti. Le ricorrenti principali, col primo motivo, denunziano violazione e tlsa applicazione degli artt. 28, 29, 30, 53 e 73, 2 comma, della 1. 25 lugno 1865, n. 2359 e sostengono che nella specie illegittimamente ato fatto richiamo, nel decreto di esproprio, all'accordo determinavo dell'indennit del 20 dicembre 1957, da esse concluso con il Genio vile di Messina, non con il Comune di Nizza di Sicilia risultato bene~ iario dell'espropriazione: di conseguenza, assumono le ricorrenti, in .ancanza di valida determinazione dell'indennit, il decreto di esproriazione illegittimo; si sarebbe potuto emettere solo un decreto di ~upazione definitiva dell'area in favore della Regione siciliana, sempre ie l'indennit concordata fosse stata tempestivamente depositata e :i.gata; ma su tale punto di contestazione, concludono le ricorrenti, la mtenza impugnata non ha dato alcuna motivazione. L'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana oppone izitutto che la censura inammissibile -e ci deduce, occorrendo, iche in via di ricorso incidentale -perch la questione cui la censura riferisce stata proposta solo in appello, concretando domanda nuova ~Ila quale era stata eccepita l'inammissibilit. Il ricorso incidentale cosi proposto -e della cui necessit, per il esame della questione di inammissibilit implicitamente respinta dalla Jrte d'appello, non pu sorgere dubbio -ha aspetti di pregiudizialit dev'essere esaminato per primo. Esso infondato, perch nella cita (3-4) Sulla natura di negozio di diritto pubblico dell'accordo deterinativo della misura dell'indennit espropriativa, Cass., 29 ottobre 1966, 2712, Giust. civ., Mass., 1966, 1544; contra: ARDIZZONE, Espropriazione !r. p.u. (procedimento), Enc. del dir., vol. XV, Milano, 1966, 847. La natura ntrattuale dell'atto , comunque, innegabile: cfr. art. 58 1. 25 giugno 1865, 2359; v. anche ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, IV, Milano, 55, 286 e seg. ed ivi citazioni), il che comporta l'assoggettamento del me! Simo, ove stipulato dalla P. A., tra l'altro, all'art. 19 r. d. 18 novembre 23, n. 2440 (cfr. CARUGNO, L'espropriazione per p.u., Milano, 1962, 293). !r la natura transattiva dell'accordo, se stipulato dopo il deposito della !rizia ex art. 32 1. n. 2359 del 1865, v. Corte dei Conti, Sez. Contr., 22 otto e 1964, n. 300, Foro amm., 1965, I, 3, 119). Sulla caducazione dell'accordo: 1ss., 10 maggio 1966, n. 1194, Giust. civ., Mass., 1966, 683: 14 dicembre 62, n. 3348, ivi, 1962, 1561; 29 maggio 1962, n. 1280, in questa Rassegna, 63, 41. U. GIARDINI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione del 9 giugno 1960 fu espressamente dedotta l'invalidit dell'accordo concluso dalle Stagno d'Alcontres 1con l'Assessorato dei lavori Pubblici e la mancanza di qualsiasi determinazione dell'indennit di espropriazione dovuta dal Comune di Nizza di Sicilia: e questo come ragione dell'illegittimit del decreto di esproprio, pronunciato a favore del detto Comune. Difettano, quindi, tutti presupposti per qualificare domanda nuova, come tale improponibile in appello, quella di cui trattasi nel mezzo in esame. L'infondatezza del mezzo del ricorso principale discende dal rilievo che l'illegittimit del decreto di esproprio -dedotta ai fini del risarcimento del danno causato con la ,lesione del diritto di propriet deriverebbe dall'improduttivit di effetti, nel rapporto tra il Comune di Nizza di Sicilia e le ricorrenti Stagno, dell'accordo da queste concluso con l'Assessorato della Regione siciliana, relativo alla determinazione dell'indennit dovuta per l'espropriazione del terreno, in effetti espropriato a , favore del Comune di Nizza Sicilia. Ma il Consiglio di giustizia amministrativa rper la Regione siciliana, giudicando della medesima questione, tra le medesime parti, sotto il profilo dell'illegittimit del decreto prefettizio che aveva ordinato l'espropriazione in favore di un soggetto diverso da quello che aveva eseguito l'opera pubblica, ha stabilito che le espropriazioni necessarie per realizzare opere pubbliche di competenza degli enti locali, che vengono eseguite dallo Stato o dalla Regione, ad evitare un inutile doppio trapasso, pos3ono essere pronunziate a favore degli enti locali interessati e che, pertanto, nella specie, legittimamente l'ufficio del Genio civile, {frie, dopo aver occupato l'immobile in virt di decreto prefettizio, aveva eseguito il progettato edificio scolastico, aveva chiesto ed ottenuto nel frattempo il decreto di espropriazione in favore del Comune interessato: provvedimento questo che si riallacciava, concludendola, alla procedura svolta dall'Ufficio del Genio civile. Accertato, in tal modo, dal giudice amministrativo, il regolare esercizio del potere d'espropriazione, a mezzo di procedimento nel quale s' inserito il negozio determinativo dell'indennit di espropriazione, deve escludersi che sia mancata una determinazione dell'indennit, a mezzo di atto che spieghi efficacia nel rapporto tra il Comune di Nizza Sicilia e le Stagno d'Alcontres, efficacia che trova la sua ragione giuridica nella natura di attivit sostitutiva e gestoria di quella che l'ente locale avrebbe dovuto svolgere, riconoscibile nell'esecuzione da parte della Regione di opere pubbliche d'interesse dell'ente locale medesimo e del correlativo procedimento di espropriazione. Trattandosi di attivit sostitutiva, non di delegazione, tutte le argo mentazioni delle ricorrenti basate sull'istituto della delegazione ammi nistrativa non hanno riferimento alla specie in esame. li] I . p J PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1015 I Col secondo motivo di ricorso, le ricorrenti denunziano violazione falsa applicazione degli artt. 13 e segg., 2.5 e segg., 73 della citata ~gge sulle espropriazioni per pubblica utilit, nonch dei principi rela ivi alla validit ed all'interpretazione dei contratti ed affermano che 1 dichiarazione di pubblica utilit dell'opeq in questione fu disposta on l'assegnazione di un termine di due anni per il compimento delle spropriazioni: decorso infruttuosamente tale termine, il successivo rovvedimento d'espropriazione sarebbe illegittimo e tale illegittimit otrebbe essere dichiarata dal giudice ordinario ai fini del risarcimento el danno. Aggiungono le ricorrenti che il decorso del termine biennale deloccupazione ha caducato l'accordo sull'indennit e che tale accordo a comunque perduto efficacia, per non essere stato seguito, nei termini i legge, dal deposito d'ell'indennit e dal decreto di occupazione defiitiva. Anche queste censure sono prive di fondamento giuridico. Quella relativa all'inutile scadenza del termine di validit della ichiarazione di pubblica utilit concerne una questione che viene proosta solo in questa sede di legittimit e che comporta nuovi accerta1enti di fatto: essa perci improponibile come mezzo di annulla1ento della sentenza impugnata, stante che l'ammissibilit in sede di 1ssazione di nuove questioni postula di necessit che esse traggano mdamento dagli elementi di fatto dedotti dinanzi ai giudici di merito. L'affermazione che, scaduto il termine biennale stabilito per l'ocipazione d'urgenza, cessa il potere di espropriazione del tutto erronea. Come questo Supremo Collegio ha ripetutamente stabilito, il pro arsi oltre il biennio dell'occupazione disposta in vista dell'espropriaone per l'esecuzione di un'opera pubblica, se costituisce fatto illecito, rnsa di responsabilit per i danni, non esclude il permanere, nel limite l efficacia della dichiarazione di p. u., del potere di espropriazione : .le principio trae fondamento dalla diversit della funzione del termine . durata dell'occupazione di urgenza, rispetto al termine di efficacia ~Ila dichiarazione di p. u., quale atto attributivo del potere di espro~ iazione di beni determinati. Quanto, infine, all'altra causa di perdita . efficacia del negozio determinativo dell'indennit ravvisata nell'inese1zione di esso entro i termini degli artt. 29 e 30 1. n. 2359 del 1865, ~ve osservarsi che i termini stessi sono ordinatori, non ottengono una ficacia degli atti determinativi dell'indennit e che, in particolare, negozi di diritto pubblico relativi a tale oggetto, stipulati tra ente propriante e privato espropriato, vincolano i contraenti, se il contrario m sia stato da essi stabilito, indipendentemente dal tempo occorrente !r il perfezionamento del procedimento di espropriazione, se il negozio m abbia avuto anche effetti traslativi del dominio: il protrarsi oltre isura del procedimento di espropriazione non pu mai portare alla RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO perdita di efficacia del detto negozio e potr solo esser causa di risarcimento del danno, se la protrazione sia stata causata da comportamenti dolosi o colposi dell'amministrazione o dell'espropriante (Cass., 28 giugno 1960, n. 1684). Per connessione con quanto ora detto, il caso di esaminare, per saltum, il quarto mezzo di ricorso, col quale le Stagno d'Alcontres denunziano appunto violazione degli artt. 1218, 1224, 1225, 2697 c. c. e lamentano che sia stato loro negato il risarcimento del danno, causato dal ritardo nell'emanazione del decreto di espropriazione ed emergente sia per la sopravvenuta svalutazione monetaria, sia per i sopravvenuti aumenti nei prezzi delle aree fabbricabili della zona. La censura che, come s' detto, coglie un aspetto giuridicamente valido, in astratto, del rapporto di espr.opriazione, nella fattispecie concreta priva di fondamento, perch, con apprezzamento di merito incensurabile, la Corte d'appello ha escluso che vi sia stato ritardo colpevole della Pubblica Amministrazione, tale non potendo qualificarsi il decorso di due anni dalla stipula dell'accordo determinativo dell'indennit, per la definizione della procedura di espropriazione, tenuto conto anche degli adempimenti di legge, relativi all'approvazione dello stesso accordo determinativo: detto apprezzamento, congruamente motivato, con riferimento anche alla notoria organizzazione amministrativa ed ai modi di essere della sua attivit, non suscettibile di controllo in questa sede di legittimit. Col terzo motivo, le ricorrenti denunziano violazione e falsa appli cazione degli artt. 2043, 2055, 1341, 1362, 1364 e 1370 c. c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c. p. c. ed assumono che contraddittoriamente la Corte di appello ha estromesso dal giudizio il Comune di Nizza di Sicilia, che :pure ente espropriante; ha tratto vantaggio dalle occu pazioni disposte per suo conto e possiede attualmente immobili costruiti su vaste aree delle ricorrenti, non ancora espropriate. Aggiungono che, comunque, poich oggetto dell'accordo del 20 dicembre 1957 era stata la determinazione dell'indennit di espropriazione, deve ritenersi non concordata qualsiasi altra ragione di credito di esse Stagno d'Alcontres relativa all'occupazione dell'area espropriata, mentre per le aree occu pate e non ancora espropriate esse hanno diritto all'intero valore delle aree stesse ed ai danni: crediti questi gravanti almeno in parte sul Comune di Nizza di Sicilia, che, perci, non poteva essere estromesso dal giudizio. Nella sua prima parte anche questo mezzo infondato. Impropriamente i giudici di merito hanno usato il verbo estromet tere nel provvedere nei confronti del Comune di Nizza di Sicilia: estro mettere una parte dal processo significa metterla fuori causa senza pronunziare nei suoi confronti, pur essendo la domanda originaria am missibile e dovendosi su di essa provvedere nei confronti di altre parti; PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE uando, invece, come nella specie, proposta domanda di risarcimento el danno e di pagamento d'indennit nei confronti di pi parti, si ~certa che responsabile ed obbligato un solo soggetto e non l'altro, 1e perci si assolve dalla domanda, si ha in effetti una pronuncia egativa di merito, non una semplice estromissione. Ma, corretto tale punto, deve escludersi che sussista contraddiz,ione ~lla sentenza impugnata. La Corte di merito ha accertato che il Comune l Nizza di Sicilta non intervienuto direttamente o indirettamente nelle :cupazioni disposte ed eseguite dagli organi della Regione siciliana ed risultato beneficiario dell'espropriaz;ione della sola area di mq. 800, :!r la quale l'indennit di espropriazione concordata stata depositata, seguito di procedimento dal detto Comune non disposto n regolato. Da tale accertamento, i giudici di merito hanno tratto la conse1enza logica e giuridicamente inecoerpibile che i diritti patrimoniali 1e le Stagno d'Alcontres possono far valere a causa delle occupazioni del procedimento di espropria.z,ione conceroono comportamenti degli ~gani della Regione Siciliana, non del Comune, che, pertanto, hanno ;solto da ogni domanda. Fondata invece la censura concernai.te l'interpretazione data dai ludici di merito al contenuto dell'accordo 20 dicembre 1957 tra le tagno D'Alcontres ed il Genio Civile, agente quale organo dell'Asses~ rato dei lavori pubblici della Regine siciliana. La Corte d'appello ha esplkitamente escluso che l'indennit con> rdata riguardasse complessivamente, oltre l'espropriazione degli ottomto mq., anche l'indennit per le occupa:ziioni d'urgenza ed il risarmento del danno per le successive oocupazioni sine titulo riguar: mti la detta area; ma, interpretando l'art. 5 delle condizioni (su mollo a stampa) dell'accordo, che stabiliva che nessun altro compenso i indennizzo di sorta poteva pretendere la ditta espropriata per titoli motivi non inclusi ed indicati specificamente nella liquidazione, clau la accettata, insieme alle altre, dalle Stagno, che avevano chiesto che, suo tempo, si provvedesse alla liquidazione degli interessi sull'inden lt di espropriazione concordata, la Corte di merito ha ritenuto che ' espropriate avevano rinunziato ad ogni indennit per occupazione ,gittima ed illegittima, soddisfatte della liquidazione degli interessi ie dalla data dell'accordo sarebbero maturati sulla somma concordata. Ma stabilisce l'art. 1364 c. c. che, per quanto generali siano le espresoni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali ' parti si sono proposte di contrattare: sicch, per giustificare l'interretazione adottata, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare anzi1tto che col processo verbale di componimento amichevole per la quidazione delle indennit di ogni genere dovute per l'occupazione ~rmanente e definitiva dei beni immobili in Nizza di Sicilia le parti erano proposte di sistemare anche i rapporti relativi all'occupazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d'urgen:lla ed alla protrazione di questa oltre il biennio: accertamento che mancato del tutto. D'altra parte, mentre contraddittorio parlare di rinunzia ad una ragione di credito quando si afferma che nel medesimo negozio debitore e creditore hanno proceduto alla 11quidazione del credito ed hanno previsto per questo un pagamento, l'argomentazione della Corte d'appello appare illogica anche perch, se le parti avessero inteso stabilire che l'indennit per l'occupazione legittima ed il r1sarcimento del danno per l'ulteriore occupazione illegittima venivano determinati negli interessi legali sull'importo delrindennit di espropriazione, la decorrenza degli interessi si sarebbe dovuta fissre alla data d'inizio dell'occupazione, non alla data dell'accordo, succssivo di circa cinque anni: salvo a ritenere una parziale remissione di tali debiti, remissione per la quale si sarebbe dovuto ragionevolmente accertare I'animus abdicativo delle Stagno D'Alcontres. In accoglimento, quindi, per quanto di ragione, del terzo mezzo del ricorso principale, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altra Corte d'appello. ( Omissis). J SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA !ONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 28 settembre 1967, n. 11 -Pres. e Est. Bozzi -Zambaldi Antonio e Istituto Ospitalieri di Verona (avv. Amorth) c. Ministero della Sanit (avv. Stato Terranova) e Maccar.i Erminio (avv. Tortorici, Bernardoni e Fraocaroli). austizia amministrativa -Ricorso straordinario -Decisione -Impugnazione in sede giurisdizionale -Limiti. austizia amministrativa -Ricorso straordinario -Notifica a tutti i controinteressati -Omissione -Conseguenze. Il decreto che decide un ricorso straordinario al Capo dello Stato impugnabile in sede giurisdizionale per vizi che attengono al suo rocedimento di formazione (1). L'omessa notifica del ricorso straordinario a tutti i controinteresiti, in quanto vizia il relativo provvedimento del Capo dello Stato, educibile come motivo di impugnazione di questo ultimo in sede iurisdizionale (2). (1) Giurisprudenza costante: da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 tarzo 1965, n. 162, in questa Rassegna, 1965, I, 750, che ha dichiarato la tanifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimit costituzionale -per mtrasto con l'art. 13 della Costituzione -del principio secondo il quale ricorrente in sede straordinaria non pu poi impugnare per errores in ecidendo, con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, la decisione residenziale a lui sfavorevole. Nello stesso senso, v. anche Cass. 29 maggio 1967, n. 1171, in Foro it., rass., 1967, 331, con la quale stato deciso che il decreto del Capo dello tato sul ricorso straordinario pu essere impugnato in sede giurisdizionale 1ltanto per vizi del procedimento o della forma e non anche per motivi >stanziali. (2) Con la decisione in rassegna -la cui importanza va sottolineat -la Adunanza Plenaria ha modificato un precedente orientamento che )teva dirsi consolidato (cfr. di recente Cons. Stato, Sez. V, 16 dicembre l61, n. 759, il Consiglio di Stato, 1961, I, 2188). La opportunit del mutamento di indirizzo, nel pensiero del Consiglio l Stato, nasce dalle due decisioni lo febbraio 1964, n. 1 e 2 luglio 1966, . 78, della Corte Costituzionale (rispettivamente in questa Rassegna, 1964, 3, con nota redazionale, La incostituzionalit del ricorso straordinario, 1966, I, 975), dalle quali emersa la esigenza che il procedimento del corso straordinario venga strutturato -nei limiti consentiti dalla nor RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ma -in modo tale da assicurare agli interessati la possibilit della tutela giurisdizionale. In questo ordine di idee il massimo Consesso amministrativo aveva gi deciso che la dichiarazione di illegittimit costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 34 r.d. 25 giugno 1024, n. 1054, si riferisce sia alla posizione dei controinteressati, nei cui confronti fosse stata omessa la notificazione del ricorso, sia a quella dei controinteressati cui la notificazione fosse stata ritualmente effettuata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 8 gennaio 1966, n. 2, in questa Rassegna, 1966, I, 631). Con la decisione in rassegna stato attuato un altro e pi significativo momento della rielaborazione giurisprudenziale in materia, ritenendosi che il ricorso straordinario debba essere notificato a tutti i controinteressati onde far salva la possibilit della tutela giurisdizionale ai sensi del terzo comma dell'art. 34. Per numerosi riferimenti a tale ordine di problemi cfr. anche Cass. 29 maggio 1967, n. 117i. CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen. 14 novembre 1967, n. 15 -Pres. Bozzi -Est. Landi -Comune di Roma (avv. Rago) c. Gregori (n. c.). Giunta provinciale amministrativa -Composizione in s. g. -Dichia razione di incostituzionalit -Effetti sulle decisioni impugnate con appello -Devoluzione al giudice di appello della controversia, senza che sia necessario rimetterla per nuovo esame al giudice di primo grado. Impiego pubblico -Note di qualifica -Impugnativa -Decisione su ricorso gerarchico -Motivazione generica -Illegittimit. In virt della sentenza 22 marzo 1967, n. 30, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, per contrasto con gli artt. 101 e 108 Cost., l'art. 1 d. l. 22 aprile 1945, n. 203, le decisioni adottate dalla Giunta provinciale amministrativa sono affette da un vizio che ne determina la invalidit, e pertanto il giudice di appello pu pronunciarne anche di ufficio l'annullamento; ma, trattandosi di vizio che incide non sulla competenza del giudice bens sul contenuto del suo giudizio, il primo grado di giurisdizione deve ritenersi consumato, e la controversia deve ritenersi devoluta al giudice di appello (1). La motivazione, che giustifica la decisione su ricorso gerarchico proposto da un impiegato avverso la riduzione della qualifica da otti mo a distinto, deve ritenersi illegittima qualora essa sia generica sui motivi addotti nel ricorso, senz,a esaminarli specificamente e distin tamente (2). (1) Cfr. Sez. Un., 22 giugno 1963, n. 1707, Giur .it., 1963, I, 1, 1377. (2) Giurisprudenza costante: cfr. Cons., Stato, sez. IV, 21 ottobre 1966, n. 779, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1836. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1021 ~ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 agosto 1967, n. 381 -Pres. De Marco -Est. Landi -D'Onofrio (avv. Sorrentino) c. Presidenza Consiglio dei Ministri e Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (avv. Stato Peronad). austizia amministrativa -Giudicato -Erronea interpretazione Ricorso ex art. 27 n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 -Ammissibilit. n ricorso per l'esecuzione del giudicato ammissibile anche quan o l'attivitd di esecuzione della decisione giurisdizionale, posta in essere aHa Amministrazione, sia frutto di un'erronea interpretazione del iudicato (1). (1) Cfr. in senso contrario Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, 1051, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1926; Cons. Stato, Sez. IV, 17 mar) 1965, n. 297, ivi, 1965, I, 434. Per la subordinazione del giudizio di ottemperanza all'inadempimento i un obbligo derivante all'Amministrazione dal giudicato, cfr. Cons. Stato, ez. V, 27 agosto 1966, n. 1105, in questa Rassegna, 1966, I, 1291, con nota i riferimenti. ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 397 -Pres. Polistina -Est. Battara -Serra di Cassano (avv. Fragola) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Dallari). emanio e patrimonio -Demanio storico e artistico -Termine per la facolt di acquisto ex art. 391. 1giugno1939 n. 1089 -Decorrenza. emanio e patrimonio -Dellianio storico e artistico -Facolt di acquisto ex art. 39 1. 1 giugno 1939, n. 1089 -Previo versamento della somma -Necessit -Esclusione. emanio e patrimonio -Demanio storico ed artistico -Eccezione di incostituzionalit dell'art. 39 1. 1 giugno 1939, n. 1089 -Manifesta infondatezza. n termine previsto dall'art. 39 della l. 1 giugno 1939, n. 1089 per ~sercizio, da parte delL' Amministrazione, della facolt di acquisto di >se d'arte presentate per l'esportazione decorre dalla data in cui il chiedente ha provveduto al deposito della cosa ed alla dichiar.azione ~l suo valore (1). (1) Per qualche riferimento cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 1965, 758 e 4 marzo 1966, n. 222, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1942, e 1966, 581. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nel caso deU'esercizio del diritto di acquisto, di cui aWart. 39 della t. 1 giugno 1939, n. 1089, it previo versamento detla somma non costituisce atto necessario del provvedimento (2). manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalit dell'art. 39 della i. 1 giugno 1939, n. 1098, in relazione aU'art. 43 della Costituzione (3). La massima sembra condividere, essendo evidente che -come ha ben chiarito la decisione in rassegna -il Ministero non pu avvalersi della facolt concessagli dalla legge se non quando pu prendere visione. del bene ed ha la precisa nozione del valore ad esso attribuito dal proprietario che intende dare corso all'esportazione. (2-3) Non risultano precedenti in termini. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 404 -Pres. De Marco -Est. Risi -Concetti ed altri (avv. Concetti) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Vitucci) e Sopraintendenza antichit delle Marche (n. c.). Competenza e ~iurisdizione -Esercizio del diritto di prelazione sul bene di interesse artistico ex art. 31 1. 1 ~iugno 1939, n. 1089 -Difetto di giurisdizione del Consi~lio di Stato. inammissibile per difetto di giurisdizione it ricorso proposto al Consiglio di Stato avverso il provvedimento con cui il Ministro della pubblica istruzione esercita il diritto di prelazione su un bene immobile di interesse storico ed artistico, dichiarando nullo un contratto di compravendita con il quale tale bene era stato alienato (1). (1) La massima conseguenza del princ1p10 -in s ineccepibile della ripartizione delle competenze secondo che la contestazione attenga alla esistenza o alle modalit di esercizio del potere dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 1965, n. 816, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 979). Tuttavia interessante notare che -nel pensiero della decisione in rassegna -la determinazione della giurisdizione dipende essenzialmente dal tipo di censure mosse dai ricorrenti: con ci implicitamente riproponendosi un ordine di idee riferibile al criterio della prospettazione. Questa impostazione ha condotto il Consiglio di Stato a conclusioni apparentemente difformi da altri precedenti di specie: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 1960, n. 469, Il Consiglio di Stato, 1960, I, 1374, e Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 1960, n. 865, ivi, 1960, I, 1896. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1023 ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 426 -Pres. Polistina -Est. Bernardinetti -Scarpulla (Avv. Sermonti) c. Ministero interno (avv. Stato Mataloni). iustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Controinteressati -Necessit della notifica -Fattispecie in tema di pubblico impiego. inammissibile il ricorso proposto da un sottufficiale del Corpo elle Guardie di P. S. avverso la graduatoria degli idonei compilata seguito dello scrutinio di avanzamento ove esso non sia stato notifi 1to ad almeno uno dei pari grado promossi (1). (1) La massima, che conseguenza della qualificazione come contro1teressati dei sottufficiali utilmente collocati nella graduatoria dei promoendi, corrisponde ad una costante giurisprudenza: cfr., fra le altre, Cons. tato, Sez. IV, 26 ottobre 1966, n. 712, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1671. ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 437 -Pres. Tozzi -Est. Laschena -Tumbiolo (avv. Aula) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Dallari). iustizia amministrativa -Esecuzione del giudicato -Mancata notificazione del ricorso ai controinteressati. -Irrilevanza. iustizia amministrativa -Decisione notificata direttamente all'Amministrazione -Validit ai fini del passaggio in giudicato. iustizia amministrativa -Esecuzione del giudicato -Diffida a provvedere -Notifica anteriore al passaggio in giudicato della decisione -Validit. Nella trattazione dei ricorsi diretti ad ottenere la esecuzione del .udicato non vanno osservate le forme di un ordinario contradditto o perch l'esame di tali ricorsi non comporta alcuna decisione di >ntroversia da parte del giudice amministrativo: pertanto, ai fini della tualit del procedimento, non necessaria la notificazione del ricorso .le parti controinteressate ma soltanto la comunicazione al compente Ministero, prevista dall'art. 91 r. d. 17 agosto 1907, n. 642 (1). (1) Cfr. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 1961, n. 384, Consiglio di Stato, 1961, I, 1092. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ai sensi dell'art. 36, II comma, t. u. 26 giugno 1924, n. 1-054, che deve ritenersi tuttora vigente anche dopo l'entrata in vigore della l. 25 marzo 1958, n. 260, le decisioni del Consiglio di Stato -analogamente a quanto avviene per i ricorsi giurisdizionali -sono notificate ritualmente presso l'autorit che ha emanato l'atto impugnato (2). La notificazione della diffida a provvedere, cui l'art. 90, II comma, r. d. 17 agosto 1907, n. 642, subordina la proponibilit del ricorso per l'esecuzione del giudicato, pu essere validamente eseguita anche prima che la decisione sia passata in cosa giudicata (3). L'affermazione che l'esame del ricorso ex art. 27, n. 4, non comporterebbe alcuna decisione di controversia, seppure suscita notevoli perplessit (sul punto v . .ALIBRANDI, Giudizio di ottemperanza e motivazione della decisione, in questa Rassegna, 1965, I, 349), pu ormai dirsi corrispondente ad un costante orientamento del Consiglio di Stato. Sulla manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalit dell'art. 91 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 1966, n. 856, 11 Consiglio di Stato, 1966, I, 1020. (2) La massima corrisponde ad un indirizzo ormai consolidato dopo la fondamentale decisione 15 gennaio 1960, n. 1, dell'Adunanza plenaria. Sul ' punto cfr. Relazione Avv. Stato, 1956-60, III, 48 ss. (3) Non risultano precedenti in termini. In senso implicitamente contrario cfr. Cons. giust. amm. sic., 18 luglio 1964, n. 299, 11 Consiglio di Stato, 1964, I, 1388. Sulla natura e la funzione della diffida prevista dall'art. 90 r.d. 17 . agosto 1907, n. 642, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 1965, n. 705, Foro I .. amm., 1065, I, 2, 1340. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 ottobre 1967, n. 475 -Pres. Polistina -Est. Pezzana -Sperti (Avv. Selvaggi) c. Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Terranova) e Comune di Montesilvano (avv. Sorrentino). Giustizia amministrativa -Giudicato -Questioni pregiudiziali, esaminate o non esaminate -Effetti del giudicato -Applicabilit Fattispecie (in relazione al giudicato di annullamento e di rigetto). I1 giudicato amministrativo sul merito del ricorso si forma suUe eccezioni pregiudiziali, sia che queste espressamente vengano disattese, sia che non vengano affatto esaminate. In particolare il giudicato di annullamento si forma in relazione ai motivi esaminati, mentre il giu PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1025 icato di rigetto del ricorso copre il dedotto ed il deducibile, precluendo altra impugnativa (1). (1) Sulla prima parte della massima, si rileva che, essendo il giudicato :mitato al petitum, e cio alla questione principale dedotta in giudizio, sso non si dovrebbe estendere alle questioni pregiudiziali o i:ncidentall, on esaminate. esatto che il giudicato di annullamento si forma solo ui motivi del ricorso, mentre il giudicato di rigetto, per l'identica ragione, on preclude la possibilit di impugnativa per altri motivi. ~ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 ottobre 1967, n. 504 -Pres. Landi -Est. Pezzana -Chiera di Vasco (Avv. Sorrentino) c. Ministero dei Lavori Pubblici (Avv. Stato Terranova) e comune di Torino (Avv. Bodda). iano regolatore -Vincoli -Verde privato -Effetti -Operativit per il futuro e non per le costruzioni gi esistenti. Le previsioni del piano regolatore (nella specie, la destinazione a erde privato) operano soltanto per il futuro, con la conseguenza che t P. A. non obbligata ad adeguare immediatamente tutta la zona !le nuove prescrizioni del piano, e perci la fascia al verde verr creata uando, demolite le case per eventi naturali o per volont dei proprietri o per espropriazione, le nuove costruzioni saranno sottoposte alle uove disposizioni del piano (1). (1) Sulla immediata efficacia delle prescrizioni di zona contenute nel iano regolatore, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 1966 ,n. 409, in questa assegna, 1966, I. 889. ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 ottobre 1967, n. 514 -Pres. Potenza -Est. Landi -Alberti (Avv. Sorrentino) c. Prefetto di Latina (Avv. Stato Ricci). spropriazione per pubblica utilit -Occupazione di urgenza -Stato di consistenza -Potere di ordinarne la compilazione -Attribuzione al Prefetto. Nel procedimento espropriativo per p. u. il potere di disporre la Jmpilazione dello stato di consistenza spetta al Prefetto, il quale ha Js piena consapevolezza sull'oggetto del provvedimento da emanare, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e deve percio ritenersi irrilevante la descrizione dell'immobile fatta da un tecnico di fiducia prescelto dall'occupante (1). (1) Nello stesso sens10 cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 1966, n. 56, in questa Rassegna, 1966, I, 648. stata altresi ritenuta l'illegittimit dell'occupazione laddove lo stato di consistenza sh stato disposto dal Sindaco: Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 1961, n. 327, Il Consiglio di Stato, 1961, I, 896. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 novembre 1967, n. 623 -Pres. De Marco -Est. Granito -Cartiera Magnani (Avv. Guarino) c. Istituto Poligrafico dello Stato (Avv. Stato Casamassima). Contabilit generale dello Stato -Contratti -Trattativa privata Nozione e procedimento -Controversie -Giurisdizione del Con siglio di Stato. Contabilit generale dello Stato -Contratti -Trattativa privata Aspirante che abbia presentato offerta -Rigetto dell'offerta Impugnativa -Carenza di interesse. I contratti a trattativa privata che la p. a. stipula sono cosi definiti non perch essi sono regolati da norme di diritto privato, ma perch, come nella licitazione privata, la p. a. compie preventivamente una scelta di suoi eventuali futuri contraenti, mentre nei pubblici incanti (o asta publbica) pu presentarsi come contraente chiunque sia in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara. Nei contratti a trattativa privata, diversamente dalla licitazione e dall'asta pubblica, vige il principio della libert delle forme, con ampia discrezionalit da parte della P. A. nella scelta del contraente e nella determinazione delle clausole contrattuali, con la conseguenza che gli atti amministrativi emanati sono sempre sottoposti al sindacato del Consiglio di Stato, e non del giudice ordinario (1). Nei contratti a trattativa priv.ata la p. a. non ha nessun obbligo di esaminare una offerta spontaneamente trasmessa da un'aspirante alla trattativa, il quale pertanto non titolare di alcun interesse legittimo che sia protetto in sede giurisdizionale ove la sua offerta venga rigettata (2). (1-2) Cfr. Ad. plen. 28 gennaio 1961, n. 3, Foro amm., 1961, I, 563, con nota di 0ANNADA BARTOLI. Tale decisione definisce di natura pubblica sia la trattativa e la licitazione privata, sia l'asta pubblica, le quali si differenziano solo per il sistema di scelta del privato contraente (contr. Sez. Un. 28 settembre 1955, n. 2658, ivi 1956, II, 1. 31, dove si ammette la libert di forma nella trattativa privata e si esclude di conseguenza la titolarit di interessi legittimi da parte del privato). lii ' J PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1027 ::>NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 dicembre 1967 n. 652 -Pres. Potenza -Est. Risi -Mercolliano ed altri (Avv. Martuscelli) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Ciardulli). tti amministrativi -Annullamento di ufficio -Atto non impu~nato Annullamento da parte di autorit incompetente -Successivo riesame da parte dell'autorit competente. La p. a. ha la facolt discrezionale di annullare di ufficio i propri ti, anche se non tempestivamente impugnati, senza essere vincolata, ~l valutare i motivi dell'annullamento, alla pronunzia emessa cla autot incompetente (1). (1) Giurisprudenza costante; cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 20 otto e 1964, n. 1045, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1702). J SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 marzo 1967, n. 448 -Pres. Stella Richter -Est. Pascasio -P. M. Gentile (conf.). -Rigon (avv. Zavarise) c. Ministero Finanze (avv. Stato Conti). Imposta di successione -Determinazione dell'attivo imponibile -Maggiorazione per presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobilia -Dichiarazione di illegittimit costituzionale della norma quanto al diverso computo della percentuale sul valore (lordo) delle aziende agricole e su quello (netto) delle aziende industriali e commerciali -Estensione della pronuncia di illegittimit all'intera norma -Esclusione. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31; Corte Cost., sent. 12 luglio 1965, n. 69). Imposta di successione -Determinazione dell'attivo imponibile -Maggiorazione per presunzione di esistenza di denaro (e gioielli) Applicabilit anche nel caso di esistenza di depositi bancari. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31). Imposta di successione -Determinazione dell'attivo imponibile -Maggiorazione per presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia Esclusione nel caso di redazione di inventario -Idoneit dell'inventario -Condizioni. (c. c., art. 484; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31). Imposta ipotecaria -Pertinenze -Trasferimento mortis causa di un terreno e delle relative scorte -Applicabilit dell'imposta ipotecaria anche sul valore delle scorte -Valutazione delle scorte operata distintamente da quella dei. terreno -Irrilevanza. (c. c., artt. 817, 818, 2810; l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 1). In virt della sentenza 12 luglio 1965, n. 69 deHa Corte Costituzionale, con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni del primo e del secondo comma del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali ., non si 1029 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA terminata l'abolizione di tutto il complesso delle norme sulla presunme di esistenza di gioielli, denaro e mobilia ai fini della determiname dell'imponibile per l'imposta di successione, ma soltanto rimasta ~minata la disparit di trattamento che dalle stesse norme risultava tta per il computo deLla percentuale presuntiva sul valore delle dette iende, che veniva assunto al lordo per le aziende agricole ed al netto r le altre (1). La presunzione di cui all'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, nu~ ro 3270, circa l'esistenza nel compendio ereditario di denaro (e Jielli), in una percentuale rapportata al valore degli altri beni, riguar soltanto il denaro contante esistente presso il de cuius e non anche !epositi a risparmio, che sono dalla stessa legge tributaria sottoposti al ittamento previsto per i crediti. Pertanto, la presunzione resta applibile anche se risulti l'esistenza di depositi bancari per importo pari superiore) a quello risultante dall'applicazione della maggiorazione rcentuale (2). Soltanto un inventario redatto nel quadro degli incombenti volti realizzare l'accettazione beneficiata dell'eredit, e compilato secondo modalit all'uopo previste, idoneo, ai sensi del terzo comma del rt. 31 della legge tributaria sulle successioni, ad assicurare la rileva me effettiva del patrimonio ereditario ed a costituire prova contraria :a presunzione prevista dal primo e dal secondo comma del citato ticolo, in ordine alla esistenza di denaro, gioielli e mobilia. L'omissione tle formalit previste, anche se non imputabile agli eredi, rende l'in ntario inidoneo ai fini in questione (3). (1) In senso conforme cfr. Cass. 25 marzo 1966, n. 797, in questa Ras, na, 1966, I, 442, con osservazioni cui si rinvia. Va anche segnalato, in argomento, che la Corte Costituzionale, con itenza del 12 luglio 1967, n. 109 (retro, 716) ha dichiarato non fondate questioni di legittimit che erano state sollevate, con denuncia di viofone del principio di uguaglianza e di quello sulla capacit contribua, in relazione alle norme dell'art. 31 del r. d. n. 3270, quali risultanti po la pronuncia della stessa C:orte del 19 luglio 1965, n. 69 (Il nuovo :to, adeguato e coordinato, delle disposizioni del primo e del secondo nma del cit. art. 31, quello approvato con la 1. 31 ottobre 1966, 948). (2) La individuazione, operata nella sentenza in rassegna, della stessa :io della presunzione di cui all'art. 31 della legge tributaria sulle suc; sioni, che attiene all'accertamento di beni facilmente disperdibili e 'ficilmente controllabili, conferma l'esattezza della conclusione di cui a massima: conclusione, peraltro, gi imposta dalla non equivoca let a della legge. (3) Nel senso che soltanto un inventario completo idoneo al superamto della presunzione ex art. 31 della legge tributaria sulle successioni, giurisprudenza consolidata: cfr. Cass. 25 marzo 1966, n. 797, in questa 1030 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nel caso di trasferimento mortis causa di un fondo e, insieme, delle scorte che ad esso ineriscono, l'imposta di trascrizione dovuta con riferimento anche al valore delle scorte medesime, le quali vanno comprese, come pertinenze, tra i dir.itti capaci di ipoteca (art. 2810 n. 1, c. c.), cui ha riguardo l'art. 1 della i. 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, senza che abbia nemmeno rilevanza, in contrario, ai fini dell'imposizione, la circostanza che l'accertamento di quel valore sia in concreto effettuato separatamente da. quello per il valore del terreno (4). (Omissis). -Devesi preliminarmente dare atto che, nelle more del giudizio, intervenuta la sentenza n. 69 in data 12 luglio 1965 della Corte Costituzionale, che ha dichia,rato l'illegittimit costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, che contempla la presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobilia nella valutazione dei compendi ereditari agli effetti della imposta di successione, presunzione su cui si fonda la pretesa tributaria che viene contestata col primo motivo di ricorso. Tale presunzione non rimasta priva di base giuridica a seguito della citata sentenza della Corte anzidetta. Disponeva, infatti, l'art. 31 che le percentuali del 2 e del 5 per II cento per la valutazione presuntiva, rispettivamente, dei gioielli e denaro, e della mobilia, vanno calcolate sul valore complessivo dei beni ereditari al lordo del passivo, mentre quando si tratta di aziende indu }~ Rassegna, 1966, I, 442; Cass. 20 novembre 1964, n. 2768, Riv. leg. fi,sc., 1965, 256. Per l'esigenza, poi, ai fini in questione, che si tratti proprio degli inventari specificamente previsti dal cit. art. 31, ed eseguiti nei previsti termini e secondo le modalit prescritte, non essendo sufficiente un inventario puro e semplice, cfr. gi Cass. 11 luglio 1966, n. 1824, Riv. leg. fisc., 1966, 2331, ove ribadito che per inventario di eredit beneficiata -che, ai sensi dell'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 sull'imposta di successione, vale a far determinare nel valore effettivo e reale i beni mobili caduti nella successione, anzich farli calcolare in maniera presuntiva nella misura percentuale fissa rapportata al valore dell'intero asse ereditario -deve intendersi quell'inventario non soltanto redatto nelle forme di legge (art. 711 segg., c.p.c.), ma anche nel termine di tre mesi prescritto dall'art. 485 e.e. . (4) Correttamente la Corte ha rilevato, tra l'altro, che il sistema di valutazione dei beni, oggetto di dati trasferimenti, non pu influire sulla imponibilit o meno dei trasferimenti medesimi. Per la esigenza, anzi, di operare una distinta valutazione dei fondi rustici, per i quali sia da applicare il sistema della stima c.d. automatica (1. 20 ottobre 1954, n. 1044; 1. 27 maggio 1959, n. 355; 1. 22 novembre 1962, n. 1706), e delle relative scorte, per le quali non possono che applicarsi gli ordinari criteri di determinazione del valore, cfr. Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 559 ss. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1031 ;riali e commerciali, il calcolo si deve effettuare sulla differenza netta a attivo e passivo. Quest'ultima disposizione, limitata alle aziende industriali e com1erciali e non riferita alle aziende agrarie, per le quali non era msentito di detrarre le passivit ai fini del calcolo delle predette i:?rcentuali, stata ritenuta dalla Corte costituzionale contraria ai prinpi di eguaglianza tributaria garantiti dagli art. 3 e 53 della Costituone, onde, con l'indicata decisione stata dichiarata l'illegittimit >stituzionale del primo e del secondo comma del citato art. 31, in Janto - detto testualmente nel dispositivo -escludono le aziende ~ricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e com1erciali. chiaro, pertanto, che in forza della predetta pronuncia, non ato abolito il sistema in genere della presunzione di esistenza di .oielli, denaro e mobilia nella valutazione dei compendi ereditari agli Ietti dell'imposta di successione, ma stata soltanto eliminata la divert di trattamento, ai fini tributari, della valutazione delle aziende cdustriali e commerciali rispetto alle aziende agrarie. In tali sensi Jesta Corte si gi pronunciata con sentenza 25 marzo 1966, n. 797. Jccessivamente intervenuta la legge 31 ottobre 1966, n. 948, la tale ha cosi sostituito il testo dei due commi in esame: Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore tale degli altri beni dell'eredit al lordo del passivo; di mobilia per i valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli tri beni ereditari compresi i gioielli ed il denaro, ancorch valutati in a presuntiva. Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si com ende il valore netto delle aziende industriali, commerdali ed agricole di quote aziendali, ottenuto mediante la giustificazione delle passivit !i modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni . Passando all'esame del ricorso, si censura la serrtenza denunciando, l primo mezzo, la violazione e falsa applicazione di detto art. 31, in !azione all'art. 484 ed all'art. 2700 c. c., sotto un duplice profilo: a) la presunzione anzidetta non avrebbe dovuto essere applicata :rch nella denuncia di successione erano stati indicati depositi bancari :r importo superiore all'aliquota del 2 % . I depositi bancari sono stati esattamente equiparati ai crediti e non al dana'l'o, mentre dovevano sere assimilati a quest'ulUmo, dato che nella vita odierna non si usa tenere il danaro in casa, ma lo si deposita nelle banche; b) la presunzione non doveva trovare applicazione essendo stato datto un inventario, anche se non iscritto nell'apposito registro delle edit beneficiate e non trascritto, essendo queste formalit a carico del ncelliere e non delle parti cui non pu far carico l'omissione del primo. J 1032 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le doglianze sono entrambe infondate. La Corte di merito ha esattamente rilevato che la presunzione di cui al citato art. 31, concernente l'esistenza di danaro liquido e gioielli, non pu rigua.rdare i depositi bancari a risparmio che la stessa legge tributaria sulle successioni sottrae alla categoria dei detti beni facilmente disperdibili e difficilmente individuabili e sottopone allo stesso trattamento dei crediti, ai sensi degli artt. 29 e 81 della medesima legge. Trattasi invero pur sempre di valuta non pi esistente presso il de cuius e che, con l'operazione di deposito bancario, ha acquistato il carattere di credito, perdendo quello di danaro contante cos come previsto dall'art. 31 in esame. Quanto all'inventario, la Corte di merito ha accertato in fatto che nel caso in esame non vi era stata accettazione di eredit col beneficio di inventario -cosi come statuisce il terzo comma del medesimo art. 31 per escludere l'applicabilit del cennato c:riterio presuntivo ma soltanto un inventario redatto dalle parti e non eseguito secondo le formalit prescritte per l'accettazione beneficiata, n seguito dagli adempimenti pure all'uopo prescritti. La redazione dell'inventario infatti non era stata preceduta dall'apposizione dei sigilli, che, sola, avrebbe garantito l'integrit dei beni caduti nella successione, n era stata resa dagli eredi la dichiarazione prescritta dall'art. 484 c. c. di volere accettare con beneficio, n la dichiarazione era stata inserita nell'apposito registro della Pretura e trasc-ritta poi presso l'ufficio dei registri immobiliari con menzione del compimento dell'inventario, come prescrive lo stesso art. 484 c. c. Trattavasi quindi di un inventario puro e semplice, e non di quello particolare redatto nel quadro degli incombenti volti a realizzare l'accettazione beneficiata, che per le -particolari formalit e garanzie l'articolo 31 considera quale atto idoneo alla rilevazione del patrimonio ereditario per costtiuire la prova contraria alla presunzione indicata, volta ad evitare possibili evasioni fiscali, mediante occultamento di beni. L'omissione delle formalit prescritte per la completezza dell'inventario, rilevata dalla Corte d'appello, rende pertanto il documento inidoneo allo scopo perseguito dagli eredi, anche se esse non siano da ascrivere a colpa dei medesimi. Col secondo mezzo i ricorrenti assumono che la Corte di Venezia avrebbe violato gli articoli 817 e 818 c. c., relativi alle pertinenze, e l'art. 2810, relativo ai beni capaci di ipoteca, nonch gli articoli 46 e 47 della legge di registro sugli atti traslativi di beni immobili in quanto ha ritenuto soggette ad imposta di trascrizione anche le scorte, quali pertinenze dei terreni caduti nell'eredit. Anche questa censura infondata. La Corte di merito ha accertato infatti che il trasferimento delle scorte avvenuto unitamente al terreno di cui esse costituivano perti PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1033 enze, come risulta dai testamenti pubblici in data 2 maggio 1953 e 9 ovembre 1954. Consegue che le stesse scorte dovevano essere sottoposte alla imosta di trascrizione in applicazione dell'art. 2810 c. c., che al n. i revede tra i diritti capaci di ipoteca i beni immobili con le loro pernenze, e dell'art. 1 della legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, che revede l'imposizione dell'imposta di trascrizione sugli atti che trasfescono diritti capaci di ipoteca. Non sussiste, perci, la dedotta violazione degli artt. 817 e 818 c., perch nel caso in esame le scorte, quali pertinenze del. terreno ii inerivano, non sono state oggetto di un separato atto di trasferi. ento, ma sono state trasferite mortis causa unitamente al terreno. Al riguardo, la Corte di merito ha esattamente osservato che non :i influenza l'avvenuta valutazione distinta del terreno e delle scorte :i parte dell'ufficio tributa.rio, perch il rapporto giuridico successorio >n subisce variazioni a causa della procedura di accertamento ad esso >plicato, ma viene qualificato dall'atto di disposizione in forza del iale il bene appartenente al de cuius viene trasferito all'erede o ad tro avente causa. . Infine, gli articoli 46 e 47 della legge di registxo riguardano tra erimenti di beni tra vivi, per cui non trovano applicazione al caso in :ame, in cui si tratta del trasferimento mortis causa di un terreno 1itamente alle sue scorte. -(Omissis). ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 maggio 1967, n. 1134 -Pres. Rossano -Est. Malfitano -P. M. Gentile (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Varvesi) c. soc. Grande Albergo Vesuvio (avv. Berardinone, Conte). nposta di ricchezza mobile -Agevolazioni -Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni per gli stabilimenti industriali -Estensione del beneficio ad impianti produttivi di servizi (nella specie: alberghi) -Ammissibilit -Limiti. (d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2, 3; I. 29 dicembre 1948, n. 1482; 1. 29 lu glio 1957, n. 634, art. 29). Le agevolazioni tributarie previste dal d. l. 14 dicembre 1947, 1598, per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente orga zzati nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, si applicano 1 agli stabilimenti destinati alla produzione di beni che a quelli desti tti alla produzione di servizi. Pertanto -e poich l'attivit alber iiera una vera e prapria attivit industriale, diretta a fornire alla RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dientela l'uso di locali opportunamente anedati, servizi personali e somministrazioni varie (riscaldamento e refrigeramento degli ambienti, luce, acqua, telefono, ecc.) -deve ritenersi spettante l'esenzione decennale daU'imposta di ricchezza mobile, ai sensi del citato d. l. n. 1598 del 1947, anche per i redditi derivanti dall'esercizio di un albergo, che da considerare stabilimento industriale, sempre che si tratti, per, di un albergo tecnicamente organizzato , e cio di un albergo con caratteristiche strutturali e funzionali corrispondenti al progresso raggiunto daLla tecnica nel considerato settore di attivit (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli articoli 2 e 3 della legge 14 dicembre 1947, n. 1598, e dell'art. 28 del r. d. 1. 24 ottobre 1935, n. 1887, e il difetto di motivazione di cui all'articolo 360, n. 5, del c. p. c., si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'albergo Vesuvio sia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato e, pertanto, possa usufruire della esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile prevista dalla legge sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. In proposito si deduce che l'albergo non pu considerarsi stabilimento industriale perch questo un complesso di impianti fissi destinato alla produzione di beni materiali e insuscettibile di diversa destinazione. L'albergo, invece, ha le caratteristiche costruttive dei fabbricati urbani, non richiede radicali trasformazioni per un cambiamento di destinazione e, comunque, non destinato alla produzione di materie prime e alla loro trasformazione in beni di consumo. (1) Cass. 21 ottobre 1961, n. 2288 (Foro it., 1962, I, 830) negava l'applicabilit dei benefici agli alberghi. A conclusioni conformi a quelle della sentenza in nota era pervenuto, invece, il Consiglio di Stato, nel ritenere l'applicabilit delle disposizioni, in tema di industrializzazione, all'espropriazione di fondi occorrenti per la costruzione di alberghi (Cons. Stato, IV sev., dee. 17 marzo 1965, n. 293, Riv. giur. ed. 1965, I, 848), ed analogo orientamento si ravvisa, poi, in C'ass. 27 ottobre 1966, n. 2645 (Riv. leg. fisc., 1967, 388), che, facendone applicazione al caso di un impianto di seggiovia, gi considerava rientranti nel concetto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ., ai fini in questione, anche gli stabilimenti destinati alla produzione di servizi, purch, in ogni caso, attrezzati tecnicamente in modo corrispondente al progresso della scienza nel considerato settore di attivit. E va preso atto, dunque, di questa evoluzione giurisprudenziale, che, del resto, si affianca all'evoluzione legislativa, statale e regionale (1. 29 luglio 1957, n. 635, per le aree depresse del Centro-Nord; leggi Reg. Sic. 4 maggio 1954, n. 2 e 10 aprile 1959, n. 6), per un superamento degli anteriori concetti di industria e di stabilimento industriale ., in base ai quali le agevolazioni tributarie dovevano ritenersi limitate al campo delle sole industrie manifatturiere e di trasformazione. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La censura infondata. Questa Corte Suprema ha altre volte affermato che, non avendo il !gislatore fatto alcuna distinzio~e, le a_gevolazioni tributarie concesse m il d. 1. C. P. S. 14 dicembre H dicembre 1947, n. 1598, per l'imianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nell'Italia teridionale e insulare, sono applicabili sia agli stabilimenti destinati Lla produzione di beni che a quelli destinati alla produzione di serizi, purch siano tecnicamente organizzati, abbiano, cio, quella rganizzazione tecnica corrispondente al progresso della scienza in ~lazione all'attivit con essi esercitata (v. sent. n. 2645 del 27 ottore 1966). Stabilimenti industriali , infatti, sono non solo gli opifici nei llali si svolge un'attivit diretta alla produzione di materie prime o lla trasformazione di essa in nuovi prodotti, ma anche quelle orgalzzazioni di mezzi che abbiano come scopo l'offerta di servizi. Secondo la moderna concezione della economia ove si riscontri n'attivit tecnica adeguatamente attrezzata, esercitata allo scopo di frire alla collettivit servizi, anche in via di maggiori o migliori >modit, capaci di soddisfare bisogni materiali e immateriali, si deve conoscere l'esistenza di un vero e proprio rganismo industriale, il lale va considerato tale a tutti gli effetti e, quindi, anche ai fini ~ll'applicazione delle agevolazioni tributarie volte a promuovere ed ~evolare il sorgere e lo sviluppo di tali organismi. Prodotto industriale anche il servizio quando sia offerto da ganizzazioni tecniche adeguatamente attrezzate. Alla stregua di questi principi, deve ritenersi che anche gli alber 1i siano compresi tra -gli stabilimenti industriali, in quanto l'attivit berghiera, diretta a fornire al cliente verso un corrispettivo l'uso di cali opportunamente arredati, servizi personali e somministrazioni trie, come il riscaldamento, il refrigeramento degli ambienti, l'acqua, luce, il telefono, il vitto ed eventualmente l'uso di impianti sportivi iscine, campi di tennis ecc.), una vera e propria attivit industriale. Lo stesso legislatore, peraltro, ha qualificato industriale .l'attivit berghiera, perch in tutte le leggi relative agli alberghi ha sempre !operato l'espressione industria alberghiera. Questa interpretazione risponde anche alla ratio della legge, retta a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, in quanto tra le inizia re economiche meritevoli di incremento occupa un posto preminente ndustria alberghiera, la quale, contribuendo ad attrarre le correnti ,1 turismo, d un apporto notevole allo sviluppo medesimo. Non tutti gli alberghi, per, possono usufruire delle agevolazioni lbutarie previste dal citato decreto, ,perch il legislatore le ha riser. te soltanto agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ., RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO escludendo, cos, quelle aziende a tipo artigianale che non sono in grado di dare alcun apporto allo sviluppo delle zone depresse. Pertanto, possono usufruire dei cennati benefici soltanto gli alberghi tecnicamente organizzati , cio solo quelli che, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, possono ritenersi aventi quella organizzazione tecnica rispondente al progresso raggiunto dall'attivit con essi esercitata. Nella specie, la Corte di merito si puntualmente uniformata ai suesposti principi, perch, rilevato, con statuizione non impugnata, che era un dato di fatto pacifico anche per la Finanza che l'albergo Vesuvio era tecnicamente organizzato con i macchinari indicati nella sentenza del Tribunale , ha ritenuto che ad esso fosse applicabile l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile prevista dall'art. 3 del decreto n. 1598 del -1947. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 giugno 1967, n. 1427 -Pres. Favara -Est. Berarducci -P. M. Caccioppoli (conf.). -Ministero Finanze (avv. Stato Varvesi) c. soc. Esso Standard Italiana (avv.ti Forgione, Zanchini). Imposta generale sull'entrata -Soggetti passivi -Domanda di rimborso di imposta indebitamente pagata -Legittimazione del contribuente di fatto verso il quale il contribuente di diritto abbia esercitato la rivalsa -Sussiste. (c. c., art. 2033; d. I. 9 gennaio 1940, n. 2, conv. in 1. 19 giugno 1940, n. 762, artt. 6, 43). n contribuente di fatto, verso il qua.le sia stata esercitata la rivalsa ai sensi dell'art. 6 della legge organica sulL'I.G.E., subentra nella posizione del contribuente di diritto nei confronti dello Stato e, pertanto, legittimato a ripetere da quest'ultimo quanto il primo abbia versato in pi del dovuto (1). (Omissis). -Con il primo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2033 c. c., 6 e 43 1. 19 -giugno 1940, n. 762, con successive modifiche, e 2 d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1598, in rela (1) Sulle questioni in ordine alla legittimazione al rimborso nei casi di non coincidenza tra contribuente di diritto e soggetto inciso ed in quelli di rappc>rti tributari con pi soggetti passivi, cfr. Relaz. Avv. Stato, 19611965, II, 308, 366, 644. Quanto a Cass. 12 novembre 1960, n. 3021 (Temi nap., 1961, I, 18, con ampia nota redazionale), che richiamata dalla sentenza in rassegna come PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1037 ione all'art. 360 nn. 3 e 5 c . .p. c., l'Amministrazione ricorrente assu1e, in sostanza, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto negare lla Soc. Esso Standard la legittimazione ad agire. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte di merito, dopo ver riconosciuto che l'azione di ripetizione di indebito normalmente Jncessa solo a colui che ha pagato, giusta il disposto dell'art. 2033 . c. abbia poi, creduto di poter apportare, a tale normalit di applicaione, alcune eccezioni ed in queste abbia ricondotto il caso in esame, 1ddove, invece, l'attuale diritto non ammette, per l'azione di indebito agamento, le eccezioni ventilate dalla Corte, la quale, per giungere a Jnfigurare dette eccezioni, ha erroneamente considerato l'anzidetta ~ione come fondata sul principio dell'indebito arricchimento, cio 11 principio di un diverso istituto. Sostiene, quindi, la ricorrente che : agevolazioni tributarie sono sempre stabilite a favore del contriuente di diritto, ancorch si risolvano, sul piano economico, in un van1ggio per il cosiddetto contribuente di fatto, e che, pertanto, nel caso i pagamento riconosciuto poi, in tutto o in parte, indebito, al contriLtente di diritto spetta il vantaggio derivante dalle riduzioni di imposta 1e hanno determinato tale indebito, e, parallelamente, allo stesso Jetta il diritto alla ripetizione. Il mezzo non fondato. La questione se, nell'ipotesi in cui il contribuente di diritto tenuto pagamento dell'i.g.e., cio il venditore, dopo avere corrisposto il ~tto tributo per la merce da lui venduta, in base ad un'aliquota supeore a quella dovuta per legge, si sia rivalso verso il contribuente . fatto, legittimato ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanaria per la ripetizione dell'indebito sia lo stesso contribuente di ~ecedente conforme, pu osservarsi che la conformit sussiste per l'afferazione secondo cui l'azione di indebito trova giustificazione nel prinpio che vieta l'arricchimento senza causa, ma non anche, o almeno non mtualmente, in ordine alle implicazioni ulteriori per la questione di gittimazione, che sembrava, anzi, diversamente risolta. In quell'incontro, invero, esaminando i rapporti tra il contribuente l il soggetto tenuto alla rivalsa, ed escludendo la configurabilit di un Ticchimento senza causa per il primo, soltanto reintegrato dal secondo quanto versato allo Stato, la Corte Suprema ebbe anche ad osservare: Un indebifo... si profilerebbe, se mai, nei riguardi dell'Erario che avreb? ricevuto pi del dovuto per quel titolo, e l'azione di ripetizione d'in: bito oggettivo sarebbe se mai sperimentabile, appunto, nei confronti di so, nei limiti consentiti dall'art. 47 della legge ordinatrice del tributo. acquirente della merce che abbia, in sede di rivalsa, rimborsato il ventore della somma da questo pagata per i. g. e. in misura superiore a tella dovuta, avrebbe cio soltanto il diritto di surrogarsi al venditore :ll'eventuale azione di Tipetizione verso il Fisco per l'eventualit che J 1038 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLC' STATO diritto, oppure il contribuente di fatto, stata gi altre volte decisa da questa Corte Suprema nel senso che legittimato il contribuente di fatto, che, per effetto della rivalsa esercitata dal contribuente di diritto, viene a surrogarsi a quest'ultimo nell'eventuale azione d ripetizione verso il fisco nell'ipotesi che egli non la eserciti (v. sent. 12 novembre 1960, n. 3021). Tale indirizzo giurisprudenziale non pu che essere confermato nel caso di specie. Invero, a tacere della iniquit cui condurrebbe l'adozione di una diversa soluzione, va osservato che tutti gli argomenti in contrario addotti dall'Amministrazione ricorrente non tengono conto del fatto che se vero che nell'art. 6 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, trovasi enunciato il principio che il debitore dell'imposta sull'entrata colui a cui favore si verifica l'entrata, pur vero, per, che in virt dello stesso art. 6 sopra citato colui a cui favore si verifi9a l'entrata, il quale abbia versato il tributo allo Stato, ha diritto di rivalsa nei confronti di chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti l'entrata imponibile. Per effetto di tale diritto, infatti, quando esso sia esercitato, il contribuente di fatto, adempiendo all'obbligo del rimborso, viene a subentrare, nei confronti dello Stato, nella stessa posizione del contribuente di diritto e, pertanto, legittimato anche a dpetere dallo Stato quanto gli sia stato pagato in pi del dovuto. In altri termini, il contribuente di fatto, quando rimborsa il contribuente di diritto della somma da questo versata allo Stato, non paga un debito cui non sia tenuto, ma paga, invece, in adempimento di un'obbligo impostogli dalla legge, in forza della quale, quindi, subentra nella posizione che, per effetto del pagamento del tributo effetegli non la eserciti, e sarebbe anche legittimato, il detto acquirente, in quanto obbligato alla rivalsa, a partecipare al giudizio contro lo stesso fisco, che eventualmente sia stato promosso dal venditore per ottenere la restituzione della somma pagata in pi del dovuto . La Corte riconosceva, dunque, la persistente legittimazione del contribuente di diritto pur dopo l'effettuato esercizio della rivalsa verso il contribuente di fatto, che avrebbe potuto surrogarsi al primo soltanto nel caso di inerzia del medesimo, e sembrava considerare, perci, con quelle affermazioni, soltanto l'ipotizzabilit di una vera e propria azione surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c. c., e con gli effetti propri di questa, di assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale, e non gi una surrogazione, quale invece affermata nella pronuncia attuale, nella stessa titolarit del rapporto. Nella stessa sentenza del 1960, inoltre, la Corte rilevava un diverso profilo dei rapporti tra contribuente percosso e soggetto inciso, con ri guardo alla responsabilit del primo, ed al conseguente obbligo di risar cimento, verso il secondo, per colpa incorsa nelle operazioni di autoaccer PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA iato in forza della medesima legge, il contribuente di diritto aveva nei mfronti dello Stato. Con il secondo mezzo lamenta l'Amministrazione ricorrente l'omest motivazione sul punto concernente la disciplina delle restituzior;i i somme indebitamente pagate allo Stato, con particolare riferimento ~li articoli 240 r. d. 23 maggio 1924, n. 827, e 69 r. d. 18 novembre J23, n. 2440, nonch violazione e falsa applicazione degil stessi articoli, t relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c . .per avere la Corte, trascurando particolare disciplina dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, ~r cui l'individuazione del solvens avviene unicamente in base alla lietanza, ritenuto che la restituzione della somma pagata indebita, ente potesse avvenire a favore della soc. Esso Standard, laddove tolare della quietanza era, invece, unicamente, la soc. Dotta e Ven. Anche tale mezzo privo di fondamento. Va, invero, osservato che il pagamento dell'i.g.e., a norma del: irt. 72 del regolamento approvato col r. d. 26 gennaio 1940 n. 10 1rticolo applicabile nella fattispecie), avviene mediante il servizio dei mti correnti postali, con obbligo di indicare gli estremi dell'atto eco) mico che d luogo all'entrata tassabile e il nome e il cognome del: iltro contraente. In tale caso, pertanto, nessuna quietanza viene nessa direttamente dall'ufficio finanziario, cosicch ogni eventuale mborso per pagamento di i.g.e. non dovuta prescinde dalla titolarit ~Ila quietanza. E ci tanto pi quando entrambi i contraenti dell'atto :onomico tassato siano, come nel caso in esame, di accordo che, per Ietto dell'avvenuta rivalsa da parte del contribuente di fatto, sia ~mai solo quest'ultimo legittimato a chiederne il rimborso allo Stato, ~r effetto di agevolazioni tributarie a lui concesse. mento (in tal senso, cfr., inoltre, Cass. 28 febbraio 1964, n. 446, Riv. g. fisc., 1964, 917); ed, in tal modo, mentre sostanzialmente riconosceva iche l'assoluta autonomia del rapporto tra l'Amministrazione ed il conibuente rispetto a quello tra il contribuente medesimo ed il soggetto te1to alla rivalsa (autonomia poi ulteriormente e specificamente ribadita: r. Cass. 24 marzo 1962, n. 598, Riv. leg. fisc., 1962, 1334; Cass. 10 agosto 163, n. 2261, Giust. civ., 1964, I, 1023; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2737; id., 164, I, 831), anche presupponeva che ogni contestazione in ordine alla tssistenza del debito d'imposta si sarebbe potuta svolgere soltanto nel1mbito di quel primo. rapporto, e tra i soggetti del medesimo, posto che iella ipotesi di responsabilit non sarebbe stata, altrimenti, nemmeno onfigurabile. D'altra parte, considerato che non pu darsi indebita locupletazione !r ci che l'accipiens abbia ricevuto per giusto titolo, e che giusto titolo indubbiamente, anche un accertamento tributario (pur nella forma delrntoaccertamento) non dichiarato illegittimo a seguito della proposizione !i consentiti rimedi (anche nella diretta forma della condictio, quando 1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non meno infondato dei precedenti , infine, il terzo mezzo, con il quale I'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1203, 2041, 2900 c. c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c., lamenta che la Corte di merito abbia applicato alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c. c. i principi dell'indebito arricchimento ex art. 2041 dello stesso codice, non tenendo conto, fra l'altro, dell'eccezione di compensazione da essa sollevata. La dottrina e la giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ad es., sent. n. 3021 del 1960 gi sopra citata), sono invero, concordi nel riconoscere che l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c. c. trova giustificazione nel princi>pio che vieta l'arricchimento senza causa. Non v'ha dubbio, pertanto, che, ove il contribuente di diritto, cio il venditore, dopo aver corrisposto l'i.g.e. in misura superiore a quella dovuta, abbia esercitato verso il compratore il diritto di rivalsa per l'imposta da lui pagata e ne sia stato rimborsato interamente, l'indebito si verifichi solo ai danni del contribuente di fatto, cio del compratore, che ha pagato una somma superiore a quella realmente dovuta, nei riguardi dell'Erario che ha ricevuto pi di quanto avrebbe, in realt, potuto e dovuto riscuotere per l'imposta stessa. Quanto, poi, alla questione dell'eccezione di compensazione, da rilevare che l'Amministrazione ricorrente non denuncia l'errore della Corte di merito per avere ritenuto non opponibile alla Soc. Esso Standard l'anzidetta eccezione, ma assume che, di fronte alla sua eccezione di compensazione, la Corte non avrebbe, nella motivazione della sua decisione, fornito una sufficiente spiegazione della ragione per cui ha ritenuto che nel caso di specie esistesse un arricchimento di essa Amministrazione e che questo arricchimento fosse ingiusto. Assunto, del caso), chiaro che non si risolve il problema della legittimazione nemmeno facendosi ricorso ai principi sull'indebito e sull'arricchimento senza causa, e che di indebito (e di arricchimento, se si vuole) pu invece parlarsi soltanto se quei rimedi medesimi siano esperibili, e vengano in concreto tempestivamente sperimentati, dal contribuente ovvero da altri che vi sia legittimato in sua sostituzione: sicch resta appunto da dimostrare in virt di quali diverse norme, o di quali diversi principi, tale legittimazione sostitutiva dovrebbe ritenersi ammessa, essendo peraltro vero che nemmeno potrebbe utilmente invocarsi, al fine, l'art. 1203, n. 3, c. c. (e va dato atto che la Corte Suprema non si riferita a tale disposizione), che prevede la surrogazione nei diritti del creditore, a vantaggio di uno dei condebitori verso un altro di essi, e non pu dunque riguardare la ben diversa ipotesi della pretesa surrogazione di un terzo nei diritti che altri, per aver pagato un debito che poi sia da ritenere inesistente, possa vantare verso il proprio ritenuto creditore (cfr., in argomento, A. CH1cco, Questioni di legittimazione in tema di rimborso di imposte non dovute, in questa Rassegna, 1962, 158). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1041 Jm' facile rilevare, del tutto irrilevante, oltre che infondato, dato O.e la Corte di merito ha accertato, come si visto, l'indebito arricchi1ento dell'Amministrazione finanziaria, non in danno della ditta Dotta Ven, nei cui confronti la stessa Amministrazione vantava il credito i cui all'eccezione di compensazione, ma nei confronti della Soc. Esso tandard, che non aveva alcun debito verso l'Erario. -(Omissis). ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 luglio 1967, n. 1625 -P1es. Favara -Est. Leone -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Lancia) c. Fassini (avv. D'Amelio). nposta di registro -Prescrizione -Criterio di tassazione -Domande che postulino la modifica o la contestazione del criterio adottato in sede di registrazione -Decorrenza del termine prescrizionale dalla data della registrazione e non da quella dell'ultimo pagamento dell'imposta. (c. c., art. 2935: r. d. 30 dicemhre 1923, n. 3269, artt. 91, 136, 137). In materia di imposte di registro, il contribuente che intenda con! Stare i criteri giuridici di applicazione del tributo, che l'ufficio ha 'lottato in sede di registrazione dell'atto, e che, se non tem.pestiva~ ente impugnati o modificati, vincolano anche le successive tassazioni ell'atto medesimo, deve proporre le relative domande entro il termine rescrizionale di tre anni, di cui all'art. 136 della legge organica, il quale ecorre non gi dalla data dell'ultimo pagamento dell'imposta, bensi :i quella della registrazione, ed uguale, del resto, al termine stabilito er la prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla maggiore im:> sta che sia da ritenere dovuta in applicazione di un criterio diverso :r. quello, che si riconosca erroneo, seguito nella prima liquidazione (1). (Omissis). -Col secondo mezzo, l'Amministrazione ricorrente deunzia violazione dell'art. 136 I. reg. e dei principi generali sull'inde> gabilit ed indisponibilit del credito tributario: ed osserva che, iando si faccia questione del criterio di tassazione applicato, per 1ndarvi l'azione di pagamento (da parte della Finanza) o di restitu (1) Il princ1p10 della c.d. consolidazione del criterio di tassazione mai del tutto pacifico in giurisprudenza: cfr. gi Cass. 30 giugno 1933, 2447, Riv. leg. fisc., 1933, 674, nonch, pi recentemente, Cass. 12 bbraio 1952, n. 346, in questa Rassegna, 1952, 104; Cass. 15 luglio 1963, 1931, Giust. civ., 1964, I, 199; Cass. 30 ottobre 1963, n. 2915, Riv. leg. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione (proposta dal contribuente), il dies a quo della prescrizione estintiva segnato dalla data della registrazione dell'atto e non dalla data dell'ultimo pagamento. Nella specie il termine triennale di prescrizione con la detta decorrenza era gi trascorso alla data della liquidazione dell'imposta sul maggior valore dell'atto di divisione, non avendo vlore interruttivo il reclamo proposto per impugnare il maggior valore ma non il criterio di tassazione. Di conseguenza, sostiene la ricorrente, la Corte d'appello ha errato nel ritenere non prescritto il presunto diritto dei Fassini non solo a conseguire la restituzione dell'imposta gi pagata, ma anche ad ottenere, nella liquidazione dell'imposta complementare sul maggior valore, l'applicazione di un criterio di tassazione diverso da quello adottato per l'imposta principale. La censura fondata nella proposizione relativa alla decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione, mentre sussiste preclusione sulla questione della prescrizione del diritto all'applicazione di un criterio di tassazione diverso. Sul primo punto deve osservarsi che l'interpretazione degli artt. 136 e 137 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ha gi costituito pi volte oggetto di esame da parte di questo Supremo Collegio. I risultati della lunga e non facile elaborazione giurisprudenziale si possono sintetizzare, con riferimento a quanto interessa nella fattispecie in esame, sulla base della distinzione tra controversie relative -ai fini del pagamento o della restituzione -ai criteri giuridici di determinazione del tipo d'imposta, e controversie relative al quantum dell'imposta. Mentre per queste ultime la questione circa la decorrenza della prescrizione complicata dalla previsione che ad una liquidazione provvisoria segua, nei casi stabiliti, una liquidazione definitiva maggiore o minore, con conseguenti difficolt di applicazione del principio actio, nondum nata non praescribitur , per le questioni di pagamento o di restituzione della imposta fondate sui criteri di applicazione di essa, la decorrenza della prescrizione riferita, in base al princ1p10 ora richiamato e senza apprezzabili contrasti, al momento stesso in cui fisc., 1964, 193; Cass. 19 luglio 1965, n. 1641, Giust. civ., 1965, I, 1539; cfr., inoltre, Relaz. Avv. Stato, 1951-55, I, 518. Il principio stesso, come sottolineato nella sentenza in rassegna, si ricollega alle norme in tema di prescrizione, nel senso che, estinto per prescriz10ne il diritto del contribuente di ripetere le somme che siano da ritenere pagate in pi in sede di registrazione, per applicazione di un erroneo criterio, ovvero estinto il diritto dell'Amministrazione alla maggiore imposta che si sarebbe dovuta liquidare sulla base di un cri terio diverso da quello seguito all'atto della registrazione stessa, il criterio adottato diventa incontestabile e, quindi, anche per la considerazione uni taria dell'obbligazione d'imposta, va applicato pure ai fini delle ulteriori liquidazioni reiative allo stesso atto, e cosi, ad esempio, per quelle da 1043 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA !\mministrazione, registrando l'atto, determina i criteri di applicazione ~l tributo. Dispone, infatti, la legge del registro (in .particolare nell'art. 91) ie il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registraone e risultare da questa: il che implica necessariamente la deter. inazione dei criteri di liquidazione del tributo, momento giuridicamente itonomo del processo di accertamento dello stesso, concettualmente .stinto da quello relativo all'estimazione del contenuto economico del: itto da registrare. Messo in grado, cos, dalla data della registrazione, di conoscere criteri di applicazione della imposta adottati dall'Amministrazione e ie, se non impugnati e modificati tempestivamente, vincolano anche successive tassazioni dell'atto medesimo, il contribuente che intenda mtestare i criteri applicati deve proporre la relativa azione entro termine di tre anni dalla registrazione (Cass. 19 luglio 1965, n. 1641), 'rmine eguale, del resto, a quello stabilito per la prescrizione del ditto della Finanza di pretendere una maggiore imposta, fondato su un iterio di imposizione difforme rispetto a quello seguito all'atto della ~gistrazione (Cass. 15 luglio 1963, n. 1931). Ha errato, perci, la Corte l appello in sede di rinvio, allorch, nella specie, caratterizzata ap. mto dall'essere la ripetizione della imposta chiesta dai Fassini su mtestazione del criterio di tassazione adottato dall'ufficio del registro, :i affermato che l'eccepita ,prescrizione triennale dovesse decorrere :ill'ultimo pagamento dell'imposta e non dalla data di registrazione ell'atto: e l'errore, relativo all'applicazione dell'art. 136 leg. reg., Lveste la decisione impugnata sia sul punto specifico della decorrenza ~lla prescrizione, e quindi dell'essersi, o meno, essa compiuta alla data ~l 18 maggio 1955, in cui venne dai Fassini proposta opposizione .l'ingiunzione de qua, sia sulla questione, ritenuta assorbita, della susstenza e della rilevanza dei fatti interruttivi che si sarebbero verificati el corso del triennio dalla registrazione. Jerare sui maggiori valori accertati o, come in tema di appalti a prezzo :esunto, in base ai corrispettivi successivamente denunciati o accertati. :i anche chiaro, perci, che la consolidazione non si verifica, in danno ~lla Finanza o di entrambe le parti, quando quella prescrizione sia da tenere utilmente interrotta, e cio quando siansi verificati fatti inter1ttivi idonei a consentire alla sola Amministrazione (notifica di ingiunone, di avviso di accertamento di valore, ecc.), o anche al contribuente icorsi, opposizioni), e sempre che per il contribuente stesso non siasi deter. inata altrimenti una situazione di acquiescenza (cfr., in argomento, Cass. r gennaio 1966, n. 238, in questa Rassegna, 1966, I, 894), di riporre in .scussione la materia tassabile; al qual riguardo, cfr., da ultimo, C:ass. 21 ttobre 1967, n. 2565, ultra, 1057). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sul secondo punto della censura, relativo all'essersi prescritto in conseguenza della cennata decorrenza della prescrizione dalla data della registrazione -anche il diritto dei Fassini ad ottenere, nella liquidazione dell'imposta complementare sul maggior valore, l'applicazione di un criterio di tassazione diverso da quello adottato per l'imposta principale, sussiste, come s' detto, preclusione. Nel procedimento d'appello, infatti, l'Amministrazione aveva dedotto, in contrasto con i Fassini, che il criterio di tassazione fissato all'atto della registrazione dell'atto non poteva essere modificato. Ma questa tesi, che per il suo carattere assorbente avrebbe troncato, se accolta, ogni contestazione, stata implicitamente disattesa da questa Suprema Corte nella sentenza 5 marzo 1963, che ha indirizzato il giudizio di rinvio esclusivamente sull'accertamento se il negozio documentato nell'atto registrato avesse avuto natura dichiarativa o traslativa, accertamento questo che non avrebbe avuto ragione e contenuto, se il criterio di tassazione fosse stato ritenuto immutabile. . Anzi, a ben considerare, nella cennata sentenza di cassazione tale questione stata ritenuta gi preclusa. I giudici di merito avevano rigettato la opposizione dei Fassini, per una ragione diversa, perch avevano ritenuto il carattere traslativo del negozio contenuto nell'atto registrato. Resistendo al ricorso dei Fassini, che censuravano tale ragione accettata dalla Corte d'appello, la Amministrazione, per mantenere in piedi l'altra eccezione, con contenuto logico e giuridico di pregiudizialit, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato, onde mettere in grado questa Corte Suprema di sostituire, alla tesi giuridica cui si riferivano le fondate censure dei Fassini, quella prevalente e giuridicamente ineccepibile della necessit ormai assoluta che la imposta applicabile fosse quella proporzionale, qualunque fosse il contenuto e la natura del negozio documentato nell'atto, rimanendo ferma, in tal modo la pronunzia di rigetto dell'opposizione dei Fassini. Comunque, stante il contenuto assegnato al giudizio di rinvio con la sentenza di cassazione del 1963, con l'esclusivo riferimento alla decisione della questione se l'atto de quo documentasse una divisione o una permuta, deve confermarsi la decisione della Corte d'appello in sede di rinvio, che ha ritenuto preclusa ogni questione diversa, fatta eccezione, per effetto di esplicita indicazione della sentenza di cassazione, della questione relativa all'essersi o non prescritto il diritto dei Fassini a ripetere quanto indebitamente pagato per imposta di registrazione dell'atto. In definitiva, respinto il primo mezzo di ricorso, deve essere accolto, per quanto di ragione, il secondo, e la causa deve essere rimessa ad altro giudice, che ben pu essere altra Sezione della stessa Corte di appello di Roma, per il riesame della questione relativa all'essersi o PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1045 .eno estinto per prescrizione, tenuto conto anche degli asseriti fatti 1terruttivi, il diritto dei Fassini di ripetere quanto eventualmente igato in pi, riesame nel quale il giudice di rinvio dovr adeguarsi principio stabiilto innnanzi circa la data di inizio del periodo iennale di prescrizione. -(Omissis). I DRTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2182 -Pres. Scavpello -Est. Mirabelli -P. M. Tuttolomondo (conf.). -Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Ammirati (n. c.). nposte e tasse in genere -Imposta di successione -Competenza e giurisdizione -Commissioni tributarie -Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti -Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore -Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto -Sussiste Controversia sull'applicabilit nella valutazione dei beni, ai fini dell'imposta di successione, dei criteri previsti dalla 1. 20 ottobre 1954, n. 1044 ovvero dei generali criteri di accertamento del valore od in aderenza ai valori denunciati dal contribuente -Competenza della predetta sezione -Sussiste. (r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30; 1. 20 ottobre 1954, n. 1044). Ai sensi dell'art. 29 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma :gli ordinamenti tributari, la competenza delle Commissioni, in maria di imposte indirette, J cos inderogabilmente ripartita: le contro: rsie aventi per oggetto la determinazione del valore sono decise in imo grado dalle commissioni distrettuali ed in secondo grado dalle mmissioni provinciali; le controversie relative all'applicazione della gge sono decise in prima istanza dall'apposita sezione delle commismi provinciali ed in seconda istanza dalla commissione centrale. ~la predetta apposita sezione della commissione provinciale spetta di :cidere anche sulle questioni di diritto che si presentino come preudiziali rispetto alla questione concernente la determinazione del vare, e cos, dunque, anche sulLa questione se la valutazione dei beni, fini dell'applicazione dell'imposta di successione, debba essere opeta secondo i criteri previsti dalla l. 20 ottobre 1954, n. 1044, vero secondo i generali criteri di accertamento, od in aderenza ai :lori denunciati dal contribuente, imperniandosi tale questione sulla terpretazione della citata legge e delle norme ad essa connesse (1). (1-3) 1. Sul sistema seguito dal legislatore nel discriminare, in mada di imposte indirette sui trasferimenti, tra controversie di valutame e controversie di diritto, devolute ad organi giudicanti di differente RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 giugn() 1967, n. 1241 -Pres. Pece -Est. Leone -P. M. Di Salvo (conf.) -Piazza (avv. Dallari) c. Ministero Finanze (avv. Stato Freni). Imposte e tasse in genere -Competenza e giurisdizione -Commissioni tributarie -Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti -Sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto -Non organo autonomo di giurisdizione -Ripartizione delle funzioni tra le sezioni della commissione provinciale in ordinaria composizione e la predetta sezione speciale -E attribuzione di competenza inderogabile per materia. (r. d. 7 agosto 1936. n. 1639, artt. 28, 29, 30). Imposte e tasse in genere -Imposta di registro -Competenza e giurisdizione -Commissioni tributarie -'Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti -Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore -Controversia sull'applicabilit nella valutazione dei beni, ai fini dell'imposta di registro, dei criteri di stima previsti per i fondi rustici ovvero dei normali criteri riferiti al valore venale -Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto -Sussiste. (r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30; I. 20 ottobre 1954, n. 1044; I. 27 maggio 1959, n. 355, art. 3: I. 22 novembre 1962, n. 1706). Alla sez~one per le controversie di diritto della commissione provinciale delle imposte spetta di conoscere, in materia di imposte indirette sui trasferimenti, di tutte le controversie relative all'applicazione della legge, e cio spetta di determinare la norma giuridica applica compos1z1one in vista delle richieste corrispondenti specifiche cognizioni, di tecnica estimativa o di tecnica giuridica, la giurisprudenza consolidata: cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2184, ultra, 1053, anche sul punto, ugualmente pacifico, che le decisioni rese dalle commissioni provinciali in sede di valutazione non sono impugnabili dinanzi alla commissione centrale, ma soltanto dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 29, terzo comma, del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, ovvero direttamente in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Per l'affermazione di cui alla seconda massima, secondo cui quella discriminazione d luogo a questioni di competenza e non di giurisdizione, non constano specifici precedenti, mentre sostanzialmente conforme la coeva Cass. 6 giugno 1967, n. 1236, che pu leggersi in Riv. leg. fisc., 1967, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA :le per la 1egolare tassazione e di interpretre la norma, cos deter. inata, ai fini dell'esatta applicazione di essa. La sezione stessa non gano autonomo di giurisdizione, e la ripartizione di funzioni -tra ielle come innanzi attribuite a detta sezione, quale giudice di primo ado, e quelle spettanti, per la determinazione del valore dei beni, alla immissione provinciale nell'ordinaria composizione e quale giudice . secondo grado rispetto alla commissione distrettuale -costituisce tribuzione della rispettiva inderogabile competenza per materia (2). Alla sezione di diritto della commissione provinciale delle imposte 1etta di conoscere, in materia di imposte indirette sui trasferimenti, iche di questioni sull'applicazione della legge che si presentino preudiziali rispetto ad una questione di valutazione, e, in tal caso, lo ~oppiamento di competenze sull'unica controversia comporta che il udizio di estimazione debba essere sospeso fino alla decisione defini1Ja della questione giuridica, secondo l'ordine giudisdizionale per essa abilito. questione giuridica pregiudiziale anche quella che involga determinazione dei criteri di valutazione dei beni, ai fini dell'appli ~zione delle imposte sui trasferimenti (come nel caso in cui si debba :certare se per il trasferimento di un'area con attuale destinazione rricola ma avente attitudine di area fabbricabile -attitudine peraltro tanto meno limitata da vincoli negoziali di inedificabilit -sia obbli ~toria l'adozione del criterio automatico di valutazione stabilito per fondi rustici o si. debba, o si possa, utilizzare il sistema di stima in ncreto con riferimento ai prezzi correnti), ed ancor quella per la tale si debba stabilire se la contemporanea costituzione, sull'area trarita, di una servitus non aedificandi a vantaggio del residuo contiguo ndo del venditore, costituisca o meno onere inerente all'immobile mduto incidente sul valore venale ai fini dell'applicazione dell'im~ sta (3). 98. Di competenza per materia, pur senza un esame specifico della queone, si parla anche nella sentenza qui pubblicata (n. 2182/67) delle Smi Unite, le quali altra volta sembravano orientate, implicitamente, a vvisare una questione di giurisdizione (cfr. sent. n. 2828/62, in questa ~ssegna, 1963, 44; sent. 2087 /65, id., 1965, I, 1256); ed a favore di questa ~onda soluzione, e pur senza qui approfondirsi l'argomento, potrebbe servarsi che essa aderirebbe al principio secondo cui, poich ogni orno di giurisdizione speciale un organo a se stante, che ha la sola giu: dizione che pu esercitare (CHIOVENDA, Principi, 368), una questione di mpetenza dovrebbe ritenersi ipotizzabile soltanto nell'ambito della giu: dizione ordinaria (ZANZUCCHI, Dir. proc. civ., I, 234). 2. In relazione alla discriminazione di cui innanzi, si presenta particolare interesse la questione circa la natura delle controversie nelle RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). -Con il primo mezzo di ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 del r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, e sostiene che illegittimamente la Commissione Provinciale, Sezione di valutazione, si pronunciata su una questione di diritto, ossia sull'interpretazione e l'applicazione de~la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che deve ritenersi devoluta, invece, alla Sezione di diritto, istituita in seno alla medesima Commissione. La censura appare fondata. L'art. 29 del citato r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, contenente la riforma degli ordinamenti tributari, stabilisce, infatti, una diversa competenza nell'ambito delle Commissioni, in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza: le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni Distrettuali ed in seconda istanza dalle Commissione Provinciali; le controversie relative all'applicazione della legge sono decise in primo grado dalle Commissioni Provinciali, in seno alle quali istituita una apposita Sezione avente una particolare composizione (art. 30, r. d. 1. citato), ed in secondo grado dalla Commissione Centrale. Il diverso ambito di competenza resta fermo, in difetto di contraria disposizione, anche quando la questione di diritto si presenti come pregiudiziale rispetto alla questione concernente la determinazione del valore ed importi un accertamento di carattere incidentale. Nulla vieta, infatti, che l'apposita Sezione, istituita in seno alla Commissione Provinciale, si pronunci preliminarmente sulla questione di diritto, che sia stata sollevata e si presenti come presupposto necessario per la soluzione della questione di valutazione, e che solo dopo la definizione della questione di diritto la controversia sul valore prosegua nella sua propria sede. quali, ai fini della valutazione dei terreni, si discuta della stessa qualifi cazione di questi, per la conseguente applicabilit, ove si tratti di fondi rustici, dei criteri di stima introdotti dalle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355 (rispettivamente in materia di imposte di suc cessione e di imposte di registro), ovvero, ove si tratti di boschi o di aree fabbricabili (e, sembra potersi ritenere, anche di altri terreni comunque non rustici >), degli ordinari criteri riferiti al valore venale, ai sensi degli artt. 15 e ss. del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639. La questione sembra risolta, dalle due sentenze in rassegna, nel senso che le dette controversie siano da ritenere di diritto, e perci devolute alla cognizione dell'apposita sezione della commissione provinciale, salvo alle commissioni di valutazione (distrettuale, in primo grado, e provinciale in ordinaria composizione, in grado di appello), di procedere, una volta PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1049 Trattasi, infatti, di competenza per materia, e pertanto di natura 1derogabile, essendo stati istitui:ti organi diversi, e con diversa comJsizione, per le diverse contestazioni. Qualora, pertanto, in sede di valutazione si prospetti una questione l interpretazione ed a.pplicazione di una norma di legge, che sia pre1. pposto della soluzione della questione di valutazione, il giudizio sulla i.lutazione deve essere sospeso, finch sulla questione non si sia ragunta, nell'apposita sede, una decisione definitiva. Questo procedimento avrebbe dovuto essere seguito, appunto, nella mtroversia in esame, in quanto la questione se la valutazione dei mi dovesse essere condotta secondo i criteri previsti dalla citata legge I ottobre 1954, n. 1044, oppure con i generali criteri di accertamento I in aderenza ai valori denunciati dal contribuente, si impernia sulla terpretazione della legge medesima e delle norme ad essa connesse, sia, appunto, si pone come questione di diritto. La decisione impugnata con la quale, invece, la Commissione, !zione di valutazione, ha ritenuto di potere risolvere essa tale que lone, deve essere, quindi, cassata, in accoglimento del primo motivo ricorso, e gli atti vanno rimessi alla medesima Commissione Provin i.le delle Imposte di Napoli, perch questa devolva la soluzione della testione alla Sezione di diritto della Commissione medesima e decida controversia dopo che sia divenuta definitiva la decisione di tale ,zione, anche, ove occorra, in sede di impugnazione. -(Omissis). II (Omissis). -I due ricorsi relativi ad un'unica sentenza debbono >ere riuniti per la trattazione simultanea in un unico processo. Il quarto motivo del ricorso principale che propone questione di ~ompetenza per materia, ha carattere preliminare e, pertanto, deve ;ere esaminato per primo. ;ervenuta una definitiva pronuncia sulla questione pregiudiziale con :nente la natura del cespite, alla concreta estimazione dello stesso. Tuttavia, pur rilevandosi che le enunciazioni di principio appaiono te con carattere di generalit, ed in guisa, appunto, da :farne ritenere stensione anche al caso in cui la controversia esclusivamente si incentri .la determinazione della natura dei fondi, rispetto ai quali sia da ope :e la valutazione, non pu non considerarsi che questo specifico tema n risulta fatto oggetto di un particolare esame che del resto non era hiesto dall'economia dei giudizi poich il carattere giuridico delle con Versie decise andava affermato gi sotto altri assorbenti profili, diretnente connessi all'applicazione delle leggi innanzi citate (Nella vertenza cisa dalle Sezioni Unite si era posta, in particolare, la questione della :ittimit di una determinazione dell'imponibile con i criteri di stima 1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tale mezzo di annullamento stato proposto, con l'ultimo motivo di ricorso, in ulteriore subordine : ma l'ordine gradato di proposizione non comporta, come assume l'Amministrazione resistente, l'inammissibilit della censura concernente il detto presupposto processuale. Infatti, rispetto ai motivi di ricorso per cassazione, con cui si sottopongono questioni rilevabili di ufficio, come quelle dell'incompetenza per materia del giudice, non pu discutersi della ritualit della proposizione subordinata, non potendo avere, l'ordine gradato proposto dal ricorrente, efficacia alcuna, stante il potere-dovere di rilevazione d'ufficio che compete al Giudice .in ordine a tali questioni. Con il detto mezzo i ricorrenti denunziano violazione del combinato disposto degli artt. 29 e 30 del d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, e 37, ult. comma, del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, per avere la Sezione (della Commissione Provinciale delle Imposte dirette ed indirette di Forli) competente esclusivamente per le questioni estimatorie pronunciato sulla questione preliminare del diritto, la cui risoluzione doveva essere, invece, richiesta alla Sezione speciale di diritto. L'Amministrazione resistente contrasta l'ammissibilit di detta cen sura e rileva che essa sarebbe generica, tanto da non consentire di individuare quale sia la questione preliminare di diritto decisa con violazione delle norme sulla competenza. Ma l'eccezione infondata, perch lo svolgimento del processo e gli stessi motivi del ricorso pun tualizzano le questioni di diritto prospettate dalle parti e risolte dalla Sezione in sede di valutazione. Tali questioni di diritto concernono precisamente il quesito se, nell'ipotesi di trasferimento di un'area con attuale destinazione agricola ma avente attitudine di area fabbricabile -attitudine peraltro quanto meno limitata da vincoli negoziali di inedificabilit -per l'applicazione dell'imposta di registro sul trasferimento sia obbligatoria l'adozione del automatica, pur in presenza di una denuncia del contribuente per un valore superiore; nell'altra la disputa sembrava piuttosto puntualizzata sulla rilevanza, ai fini della valutazione -ed anche, a quanto sembra, in relazione al disposto dell'art. 43 della legge di registro -di oneri costi tuiti sul bene contestualmente al trasferimento dello stesso). : auspicabile, perci, che intervenga un ulteriore chiarimento da parte della' Suprema Corte, perch la materia possa ricevere una definitiva si stemazione concettuale, ai fini della quale andrebbe anche tenuto conto delle precisazioni inerenti all'ambito delle contestazioni proponibili, in tema di valutazione, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, del r. d. n. 1639 del 1936. Al riguardo, invero, l'orientamento giurisprudenziale appare conso lidato nel senso che l'adozione, in sede di valutazione, di criteri non conformi a legge, d luogo ad un vizio denunciabile dinanzi ai tribunali ordinari a norma dell'art.. 29 citato (cfr. Cass., 28 marzo 1966, n. 821, in PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA riterio automatico di valutazione stabilito per i fondi rustici o si debba o si possa) utilizzare il sistema di stima in concreto con riferimento ai rezzi correnti, sistema dalle norme in vigore mantenuto fermo per le ree fabbricabili. Questo Supremo Collegio, infatti, ha gi avuto modo i stabilire che la determinazione dei criteri di valutazione dei trasfeimenti, ai fini della applicazione delle imposte sugli affari, costituisce n'operazione giuridica di interpretazione della legge e non un'operaione tecnica di accertamento di valore (Cassazione 19 luglio 1965, nu1ero 164). Altra questione di diritto sorta e risolta nella controversia in same concerne appunto se nell'ipotesi del cennato trasferimento, la :mtemporanea costituzione, sull'area trasferita, di servitus non aedifi: zndi e l'obbligo assunto dall'acquirente di mantenere l'attuale destiazione agricola del terreno, a vantaggio dei terreni contigui della enditrice, debbano o meno essere considerati oneri inerenti allo imtobile tftlsferito, incidenti sull'intrinseco valore venale, del trasferitento ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (a tale que: ione si riferisce appunto il secondo mezzo di ricorso). La decisione su dette questioni spetta alla Sezione per le contro ersie di diritto della Commissione Provinciale delle imposte territo .almente competente, a norma dell'art. 30 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639. e Sezioni per le controversie di diritto delle Commissioni Provinciali mo state costituite appunto per il compito di provvedere su tutte le mtroversie relative all'applicazione della legge: locuzione, questa, nplissima, che bene stata interpretata nel senso che la Sezione >mpetente a determinare la norma giuridica da applicare per la rego .re tassazione dell'atto e ad interpretare la norma, cosi determinata, fini dell'esatta aoPplicazione di essa. L'attribuzione di dette questioni alla Sezione controversie di ditto non ha dato luogo, peraltro, alla costituzione di un autonomo 1esta Rassegna, 1966, I, 913, ove, in nota, ulteriori richiami, nonch, pi centemente, Cass. 7 gennaio 1967, n. 58 e Cass. Sez. Un. 8 maggio 1967, 896, Riv. leg. fisc., 1967, 1099 e 1931), e ci nel presupposto, ovvia ente, che la scelta di quei criteri debba operarsi dalle stesse commis mi, cui spetta di procedere alla valutazione. E, pertanto, se vero che il ricordato indirizzo si riferisce all'ipotesi cui vengano in rilievo criteri giuridici strettamente connessi alla valu zione, e cio criteri la cui applicazione si concreti nella stessa attuazione illa stima (sicch non siano ipotizzabili la .trasformazione in controver 1, sia pur pregiudiziale, della questione che in merito si ponga, e la con guente scissione del giudizio sui criteri da quello sulla estimazione 1 cespite), non pu tuttavia non rilevarsi che un problema, quanto meno coordinamento nel sistema, dovrebbe prospettarsi anche in riferimento le questioni che attengono alla qualificazione dei terreni: nel senso cio, J 1052 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO organo di giurisdizione. Le norme di funzionamento di detta Sezione parlano espressamente di competenza delle altre Sezioni della Commissione provinciale delle imposte e, nel complesso, considerano la Sezione per le controversie di diritto come un organo della Commissione stessa, particolarmente specializzato, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite alia Commissione. Non si pu dubitare, d'altra parte, che la ripartizione di funzioni tra le Sezioni, con l'attribuzione alla Sezione di diritto delle controversie relative all'applicazione della legge, abbia rilievo giuridico esterno: infatti, previsto un ordine processuale specifico per l'attivit di detta Sezione, le cui decisioni sono impugnabili, in secondo grado, dinanzi alla Commissione Centrale. Le attribuzioni della Sezione di diritto danno luogo quindi ad una competenza per materia, con distinto ordine di gradi di giurisdizione: competenza inderogabile, la cui violazione causa, secondo i principi generali di diritto, di nullit della pronuncia emessa da altllo organo giurisdizionale, sia pure facente parte della medesima Commissione Provinciale. da rilevarsi, per, che quando la questione di diritto si ponga come pregiudiziale ad una questione di valutazione, di competenza dell'apposita Sezione per le estimazioni, lo sdoppiamento di competenze sull'unica controversia comporta necessariamente che il giudizio di estimazione debba essere sospeso fino alla decisione definitiva della questione giuridica, secondo l'ordine giurisdizionale per essa stablito. Il che comporta, nella specie, che, cassata per la rilevata ragione di nullit la sentenza impugnata, emessa dalla Commissione Centrale quale giudice di legittimit rispetto alla decisione (in grado di appello) della Sezione per le valutazioni della Commissione Provinciale delle imposte di Forl, la controversia dev'essere rimessa alla medesima Se- e se ne fa un cenno soltanto per sottolineare la gi esposta esigenza di un ulteriore approfondimento in materia, che la detta qualificazione e la conseguente scelta dei criteri (stima automatica o stima sulla base dell'or dinario accertamento del valore venale) costituiscano operazione giuridica autonoma, sia pur pregiudiziale, per l'individuazione delle disposizioni di legge applicabili nei singoli casi, si che possa la controversia al riguardo ritenersi di diritto e devoluta alla cognizione dell'apposita sezione della commissione provinciale, ovvero, al contrario, che la scelta medesima debba considerarsi operazione intimamente compenetrata in quella di determina zione del valore, che pu in s racchiudere quella volta all'accertamento delle obiettive qualit del bene, s che debba conseguentemente dirsi che l'unitario inscindibile giudizio vada reso dalle commissioni di valutazione, fermo restando, naturalmente, quel sindacato dei tribunali ex art. 29, terzo comma, citato, sul punto della conformit .a legge dei criteri adottati per pervenire alla determinazione della natura del bene. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1053 ione valutazioni, che il giudice competente a provvedere sulla quetione di valutazione nel suo complesso; ma detta Sezione, per poter ravvedere alla valutazione del trasferimento, dovr previamente acquiire la decisione irrevocabile, che sulle cennate questioni di diritto ovr emettere la competente Sezione di diritto o, in caso di impugnaione, il giudice superiore, secondo l'apposito ordine di giurisdiione. (Omissis). ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2184 -Pres. Flore -Est. Restaino -P. M. Di Majo (conf.). Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Quagliarini (avv. Tosatti). nposte e tasse in genere -Commissioni delle imposte -Decisioni della commissione centrale -Ricorso in Cassazione -Termine -Decorrenza. (Cost., art. 111; c. p. c., artt, 325, 360, 362; r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 34, 38, 45, 46, 47). nposte e tasse in genere -Commissioni delle imposte -Imposte indirette sui trasferimenti -Controversie di valutazione -Decisioni della commissione provinciale -Ricorso alla commissione centrale Inammissibilit -Ricorso all'a.g.o., ai sensi dell'art. 29 del d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, e ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione -Ammissibilit. (Cost., art. 111; d. 1. 7 agosto 1936. n. 1639, art. 29). Il termine di sessanta giorni, per ii ricorso in Cassazione avverso le !Cisioni della Commissione centrale delle imposte, decorre, anche per !l.mministrazione, dalla data di notifica delle decisioni stesse al contriiente, e non da quella del loro ricevimento da parte dell'Ufficio a guito dell'invio fattone dalla segreteria della Commissione (1). (1) In senso conforme cfr. Cass. 6 giugno 1967, n. 1236, che pu legrsi in Riv. leg. fisc. 1967, 1998; in generale, ed anche per l'inapplicabilit giudizi, diversi da quelli dinanzi alle commissioni, delle norme che r questi pongono all'ufficio particolari oneri di tempestiva notifica delle csioni, cfr. Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 363 ss. e 473 ss., ove ulteriori erimenti. I I i RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le decisioni delle commissioni provinciali deUe imposte, relative alla determinazione del valore per l'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti, sono definitive, e contro di esse, mentre sono dati il ricorso all'autorit giudiziaria, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, ed il ricorso immediato in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, non ammesso il ricorso alla commissione centrale delle imposte, che difetta di giurisdizione nella materia (2). (Omissis). -L'eccezione di inammissibilit del ricorso, che i resistenti hanno sollevato nel corso della discussione orale sotto il profilo della tardivit della sua proposizione, per essere stato cio notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla 11otizia della decisione della Commissione Centrale delle imposte, fondata. Ben vero che dagli atti di causa risulta .che la decisione della Commissione Centrale emessa nei confronti dei Quagliarini pervenne all'Ufficio del Registro il 15 maggio 1965 e che il ricorso per cassazione stato proposto dall'Amministrazione delle iFnanze solamente il 17 luglio successivo, ma non dato da questo solo rilievo inferire la tardivit e quindi la inammissibilit della impugnazione. Dal combinato disposto degli artt. 34, 38, 45, 46 e 47 del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, contenente norme sulla costituzione il funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, si evince che il termine per impugnare le decisioni delle Commissioni decorre, sia per il contribuente che per l'Ufficio delle Imposte, dalla notificazione delle decisioni stesse. Infatti, sia che si tratti di decisioni della Commissione di prima istanza che di quella provinciale, dall'avvenuta notificazione di esse al contribuente che decorre, anche per l'Ufficio, il termine per la impugnazione. Il quale non pu farsi coincidere, come termine iniziale nei confronti dell'Ufficio, con la data di ricevimento della decisione trasmessa dalle segreterie delle commissioni, perch tale data assume rilevanza ai soli fini dell'obbligo imposto all'ufficio di osservare, con decorrenza da essa e con le decadenze all'uopo stabilite, i termini per la notificazione della decisione e per le comunicazioni al contribuente. In tema di impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie da parte dell'Ufficio delle Imposte o di Registro la legge prevede infatti la notificazione, a cura dell'ufficio, della decisione al contribuente, il deposito dell'atto di impugnazione presso la Commissione superiore (2) Cfr., conforme, Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 211, retro, 154. ed i vi ulteriori richiami. I!:. I-d PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1055 la comunicazione dell'impugnazione al contribuente a meno che essa on sia stata data in occasione della notificazione della decisione. Questa costituisce dunque un onere che l'ufficio deve adempiere ai ni della proponibilit della impugnazione. Analogamente a dirsi per il ricorso per cassazione avverso la ecisione della commissione centrale delle imposte, per il quale non mfigurabile un inizio di decorso del termine diverso da quello della otificazione, a seconda che il ricorrente sia il contribuente o l'Ammiistrazione. Il ricorso in Cassazione, tanto se proposto a norma dell'arti) lo 362 cod. proc. civ. contro le decisioni in grado di appello o in unico rado di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, uanto se proposto a norma dell'art. 111 della Costituzione, che ha esteso t impugnabilit con tale rimedio, per violazione di legge, a tutti i rovvedimenti giurisdizionali di carattere decisorio, non pu prescinere, per quanto riguarda i termini e le modalit dell'impugnazione, all'osservanza del disposto dell'art. 325, che prevede, per tutte le parti, t sessanta giorni della notificazione della decisione, il termine utile er ricorrere. Essendo stata, nella specie, la decisione della Commissione centrale otificata, a cura dell'ufficio, ai contribuenti Quagliarini Annunziata e ito il 20 maggio 1965 e a Quagliarini Elda il 22 successivo, ritualtente proposto da ritenere il ricorso per cassazione da parte della mministrazione, notificato ai primi due il 17 e alla terza il 15 luglio :illo stesso anno. Nel merito, con l'unico mezzo di annullamento l'Amministrazione corrente denuncia il difetto di giurisdizione della Commissione Cen ale rispetto alla decisione impugnata e deduce che la pronuncia della ommissione provinciale, essendo intervenuta in sede di valutazione in .ateria di imposte indirette, aveva carattere definitivo e, come tale, era o.pugnabile per violazione di legge non gi davanti alla Commissione entrale, priva di giurisdizione di mera legittmt nelle vertenze di :i.lutazione, sibbene con il rimedio del ricorso per cassazione a norma ~ll'art. 111 della Costituzione. La censura fondata. Per stabilire se la commissione centrale abbia, nel caso in esame, .udicato nei limiti posti dalla legge alle sue attribuzioni, occorre rife rsi al sistema processuale tributario che disciplina la risoluzione in .a amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria l i contribuenti. Il titolo IV del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 distingue, tal proposito, le controversie relative alla applicazione delle imposte .rette, con esclusione di quelle sui terreni, dalle controversie relative le imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza. Le prime sono demandate, in prima istanza, alle commissioni di rettuali e, in appello, alle commissioni provinciali, le quali giudicano RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO su qualsiasi contestazione, di fatto o di diritto, che insorga sull'applicazione dell'imposta, ammettendosi contro le decisioni di seconda istanza e nei casi contemplati dalla legge il ricorso alla commissione centrale delle imposte dirette (art. 22). Per le controversie, invece, relative alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, la competenza delle commissioni amministrative regolata in modo diverso. Dispone infatti l'art. 29 che, ove si tratti di controversie che si riferiscono alla determinazione del valore, la competenza spetta in primo grado alla commissone distrettuale e in secondo grado alla commissione provinciale, il cui giudizio su tali questioni ha carattere definitivo, salvo il ricorso all'autorit giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore. N si pu sminuire il valore della qualificazione definitiva dato al provvedimento della commissione provinciale, qualora si consideri che essa giudice di appello. Tutte le altre controversie relative alla applicazione della legge sono decise, secondo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso art. 29, in primo grado dalla commissione provinciale e in secondo grado dalla commissione centrale. Il sistema della legge quindi nel senso di devolvere le sole controversie in tema di valutazione alle commissioni, ordinarie distrettuali in prima istanza e provinciali in appello, composte secondo i criteri di cui agli artt. 24 e 25, escludendo per tali decisioni, emesse cio nel giudizio di valutazione, la possibilit di impugnativa per vizi di legittimit davanti alla Commissione Centrale e attrbuendo invece la cognizione delle altre controversie, involgenti questioni di diritto, in primo grado alla commissione provinciale con la speciale composizione prevista dall'art. 30 e in secondo grado alla Commissione centrale, la quale configurata in materia soltanto come giudice di appello. Tale sistema, proprio della materia delle imposte indirette, spiega la limitazione che l'art. 22 -a proposito degli organi chiamati a risolvere le controversie relative all'applicazione delle imposte dirette cui l'art. 28 rinvia per la risoluzione delle contestazioni in tema di imposte di registro e di successione, pone in ordine alla impugnabilit delle decisioni delle commissioni provinciali, stabilendo che queste sono soggette a ricorso davanti alla commissione centrale nei soli casi contemplati dalla legge . Nella specie, la Commissione centrale, la quale ha pronunciato su ricorso avverso la decisione della Commissione provineiale emessa in sede di valutazione e in grado di appello dalla decisione della Commissione distrettuale, era carente di giurisdizione. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA 'l'RIBUTARIA 1057 ~ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2565 -Pres. Favara -Est. Leone -P. M. Toro (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Peronaci) c. Centrale del Latte di Modena (avv. Moschella). mposta di registro -Prescrizione -Interruzione -Richiesta di imposta suppletiva per importo minore di quello dovuto -Efficacia interruttiva rispetto all'effettivo pi ampio contenuto dell'obbligazione d'imposta -Sussiste. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136, 140, 141). mposta di registro -Atto contenente pi disposizioni anche indipendenti (atto plurimo) -Obbligazione di imposta - unica -Richiesta di imposta suppletiva riferita ad una sola delle diverse disposizioni Efficacia interruttiva rispetto all'unico credito relativo a tutte le disposizioni -Sussiste. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 9, 73, 140, 141). All'ingiunzione con la quale intimato il pagamento di un'im1osta suppletiva di registro va riconosciuta efficacia interruttiva della 1rescrizione del diritto di credito dell'Ammnistrazione quale esso x lege e non gi nei soli limiti di cui alla richiesta, che risulti erronea, ormulata con l'ingiunzione stessa. Pertanto, nel nuovo termine precrizionale conseguente all'operata interruzione, l'Amministrazione pu .lteriormente riesaminare le precedenti liquidazioni e notificare altra ichiesta di imposta suppletiva per il maggiore importo effettivamente .ovuto (1). L'obbligazione per l'imposta di registro unica anche nel caso di egistrazione di un atto plurimo, cio contenente pi convenzioni anche ridipendenti; conseguent~mente, aLl'ingiunzione intimata per un'imposta uppletiva liquidata con riguardo ad una sola delle convenzioni deve iconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione rispetto al credito ributario nella pienezza del suo unico oggetto, e perci anche per quetla arte di esso riferibile alle altre disposizioni, e pur quando queste, in ede di registrazione, siano addirittura sfuggite alla tassazione (2). (1-2) Lineare applicazione, anche nella considerazione della struttura nitaria dell'obbligazione d'imposta pur nel caso di atto contenente pi isposizioni, del generale principio, ricordato in motivazione, secondo cui interruzione della prescrizione investe il rapporto nella sua unit, s che ve i fatti interruttivi siano 'Operanti a favore di entrambe le parti, tanto contribuente che la Finanza possono rimettere in discussione e riesami RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con il primo mezzo, l'Amministrazione ricorrente denunzia violazione degli articoli 136, 140, 141 della legge di registro e falsa applicazione dell'art. 9 della stessa legge, e sostiene che a torto la Corte di merito ha ritenuto che nella specie l'effetto interruttivo della notificazione dell'ingiunzione fiscale in data 6 febbraio 1956, e della conseguente opposizione, dovesse restare limitata al solo profilo cui l'opposizione si riferiva. Infatti principio consolidato che quando il contribuente non accetta la pretesa fiscale dell'Ufficio in relazione alla registrazione di un atto, la prescrizione resta interrotta su tutte le questioni relative alla materia tassabile, qualunque sia il motivo dell'opposizione del contribuente. Al riguardo, osserva l'Amministrazione, nessun effetto spiega la norma dell'art. 9 della legge del registro, che si limita a dare disposizioni circa la tassazione di atto plurimo, ma non regola la prescrizione del diritto della Finanza. La societ resistente ha eccepito l'inammissibilit e l'irrilevanza del mezzo ora riassunto, in quanto la censura in esso contenuta attiene all'effetto interruttivo dell'opposizione del contribuente, mentre la sentenza impugnata ha ravvisato il fatto interruttivo nell'ingiunzione notificata dalla Finanza: sicch mentre tale fatto decisivo non formerebbe oggetto di contestazione da parte della ricorrente, la censura si appunterebbe su fatto non decisivo e non esaminato dal giudice di merito. L'eccezione non ha pregio. Non sussiste, in punto di fatto, l'addotto divario tra evento interruttivo ritenuto dalla Corte d'appello (ingiun zione) ed evento interruttivo considerato nel mezzo di impugnazione (opposizione all'ingiunzione). Si legge nel motivo in esame: La Corte d'appello di Bologna nella denunziata sentenza non pare aver dubitato che, avendo l'Ufficio notificato ingiunzione il 6 febbraio 1956, ed avendo la societ contribuente proposto opposizione, si ponesse l'ipotesi di una interruzione della prescrizione triennale per l'azione della Finanza . nare, .senza limitazione alcuna, tutta la mater~a tassabile, e la Finanza pu anche aggravare la misura richiesta della tassazione ... (Cass. 23 luglio 1960, n. 2117, Riv. leg. fisc., 1960, 1840; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1963, n. 383, Giust. civ., 1963, I, 2177; Cass. 28 giugno 1963, n. 1769, Riv. leg. fisc., 1963, 2010). Cfr., inoltre, in materia, Cass. 15 dicembre 1966, n. 2945, retro, 289, ed ivi ulteriori richiami. In riferimento all'unicit dell'obbligazione d'imposta nel caso di pi convenzioni racchiuse in uno stesso atto, e per il connesso concetto di parte contraente, ai fini di cui all'art. 93 n. 1 della legge organica, cfr. Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 430; id., 1951-55, I, 495, e giurisprudenza ivi citata. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Di conseguenza non pu fondatamente affermarsi che l'Amministraone ricorrente abbia riferito l'effetto interruttivo all'opposizione del mtribuente e non all'ingiunzione della Finanza. In secondo luogo deve osservarsi che nella sentenza impugnata il 1tto interruttivo non esattamente determinato, e ci perch la con' stazione era incentrata non sulla sussistenza o meno del fatto interrutvo, fosse esso l'ingiunzione o l'opposizione, bens sull'estensione da ;tribuire all'effetto interruttivo, se cio esso dovesse riguardare la ~etesa fiscale come liquidata in concreto con l'ingiunzione del 1956 ;>pure la pretesa fiscale nella generalit del suo possibile contenuto r: lege. Passando, quindi, all'esame del merito della censura, la Suprema orte la giudica fondata. L'imposta di registro dovuta per effetto della registrazione delatto, intesa come formalit che, eseguita nel modo stabilito nell'arti> lo 73 1. reg., accerta la legale esistenza degli atti in genere ed imprime .le scritture private la data certa di fronte ai terzi (art. 2 1. reg.). Tale formalit sufficiente perch nasca l'obbligazione di pagare . imposta di registro. L'accertamento del tributo, indicato nella legge >me liquidazione della tassa , sia esso un momento logico della ~gistrazione, sia invece, come appare pi coerente con la disciplina Jsitiva vigente, un atto giuridicamente autonomo dalla registrazione, irve a dare la concreta espressione monetaria del debito d'imposta l sorto. Tale accertamento comporta anzitutto la determinazione del con! nuto dell'atto-documento presentato alla registrazione, l'accertamento .o, alla stregua dei criteri propri della legge di registro, della natura dell'oggetto dell'atto-negozio, rappresentato nel documeQto. In conseguenza di questa struttura dell'obbHgazione tributaria na: ente dalla registrazione, se l'atto registrato contiene pi convenzioni non importa qui distinguere se le convenzioni siano connesse o indiendenti -e l'Ufficio, per errore, accerta il tributo in relazione al mtenuto di una di esse, e non al contenuto di tutte, si ha un divario a l'obbligazione legale quale secondo le norme applicabili e l'accertmento compiutone in concreto dall'Ufficio con violazione di legge, ivario che viene eliminato con la richiesta dell'imposta suppletiva, aplicabile -nella stessa definizione che ne d l'art. 7 della legge del ~gistro -anche in caso di errori ed omissioni sui titoli tassabili, .sultanti dall'atto registrato. L'imposta suppletiva, cio, sul presupposto le l'accertamento del tributo, a causa di errore o omissione, contra ~gem, tende a sostituire l'accertamento viziato con altro conforme a igge, nell'ambito dell'unica obbligazione tributaria costituitasi con la ~gistrazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ci posto, all'ingiunzione notificata dall'Ufficio per la riscossione dell'imposta suppletiva, deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione estintiva del diritto di credito della Fi~anza, quale esso ex lege, non qual' indicato nella .prima erronea liquidazione dell'imposta; e, di conseguenza, nel nuovo periodo prescrizionale conseguente all'interruzione cos provocata, l'Amministrazione finanziaria legittimamente esercita la facolt di rivedere le precedenti liquidazioni e di notificare ulteriore richiesta di imposta suppletiva, sulla base della registrazione dell'unico atto, che gi ha dato luogo alla liquidazione contestuale ed alla prima richiesta di imposta suppletiva, e legittimamente pu pretendere di liquidare il supplemento, per la registrazione di un atto contenente convenzioni diverse, in considerazione anche di un negozio non valutato nelle precedenti liquidazioni come titolo tassabile. A diverso avviso non pu condurre la osservazione, a torto ritenuta decisiva dalla Corte di merito, che, secondo il disposto dell'art. 9 leg. reg., se in un atto sono comprese pi disposizioni indipendenti, ciascuna di esse sottoposta ad imposta come se formasse un atto distinto. La norma adotta un procedimento di finzione ( come se formasse... ) solo all'effetto della determinazione del quantum d'imposta dovuta, ma non esclude n pregiudica la considerazione unitaria della tassazione, conseguente all'unicit della registrazione -unico fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria -a tutti gli altri effetti dalla norma non contemplati e, quindi, anche all'effetto dell'interruzione della prescrizione. In definitiva deve affermarsi che, unica essendo l'obbligazione tributaria anche in caso di registrazione di un atto plurimo, i fatti ,interruttivi della prescrizione estintiva mantengono in vita il credito della Finanza nella pienezza del suo unico oggetto, anche se questo sia stato, per errore, determinato quantitativamente in relazione ad una sola delle diverse convenzioni contenute nell'atto registrato e se i fatti interruttivi hanno riferimento a tale concreta (ma erroneamente parziale) determinazione quantitativa: principio, questo, che, sia pure in termini non .perfettamente aderenti alla fattispecie in esame, ha trovato applicazione nelle sentenze di questo Supremo Collegio (Cass. 28 giugno 1963, n. 1769, 18 febbraio 1963, n. 383), affermanti che in conseguenza di fatti interruttivi della prescrizione, operanti a favore di entrambe le parti, tanto il contribuente quanto la Finanza .possono rimettere in discussione e resaminare, senza limitazione alcuna, tutta la materia tassabile, e la Finanza pu anche aggravare la misura richiesta della tassazione e richiederne la commisurazione in base ad una diversa aliquota. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2572 -Pres. Stella Richter -Est. Pascasio -P. M. Gentile (conf.). -Traschetti (avv. Zegretti, Bolleto) c. Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli). nposta di re~istro -Appalto -Vendita -Criteri di discriminazione Concetto di ordinaria produzione. (1. 19 luglio 1941, n. 771, >1rt. 1, quinto comma). Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della l. 19 luglio 1941, n. 771, i qualificato di vendita, ai fini tributari, indipendentemente dal valore !i mate1iali rispetto a quello della mano d'opera, il contratto col quale ia ditta si obbliga a consegnare cose che costituiscono oggetto della a ordinaria produzione, intesa questa come ordinaria organizzazione dustriale ed attrezzatura tecnica funzionanti indipendentemente dalla ~hiesta dei singoli committenti (1). (Omissis). -Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione !gli artt. 1655 ss.c.c. 5, 13 e 14 della 1. 2 luglio 1949, n. 408; 1 della 19 luglio 1941, n. 771, e dell'art. 8 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che erroneamente Corte di appello avrebbe tratto da elementi esteriori il convinciento che la ditta fabbrica abitualmente grandi impianti di riscaldaento, mentre, ai fini tributari, la valutazione deve compiersi esclusi1mente in base all'atto da assoggettare all'imposta. Non poteva, poi, ;enere che prevalesse la fornitura di materiali sulla prestazione d'ope' senza ammettere le prove che erano state offerte al riguardo. Anche queste censure non sono fondate. La Corte di merito, infatti, ha considerato il contratto de quo me vendita ai fini tributari alla stregua del criterio enunciato dal 1rt. 1, quinto comma, della citata legge n. 771 del 1941, secondo H tale sono tali i contratti con cui una ditta si obbliga di consegnare se che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione, intesa testa come ordinaria organizzazione industriale ed attrezzatura tee (1) Principio da ultimo ribadito da C'ass. 18 ottobre 1966, n. 2502, Riv. 7. fisc. 1967, 255, secondo cui, peraltro, i criteri di discriminazione tra ndita ed appalto, fissati dall'art. 1 della legge n. 771 del 1941, sarebbero plicabili anche se oggetto della prestazione dedotta in contratto sia un us perfectum, purch questo -cos sembra potersi desumere -si pre1ti come il risultato dell'impiego, espressamente considerato nel con1tto, di materiali e di lavoro. Sul concetto di ordinaria produzione, in particolare, cfr., R. SEMBIANTE, oduzione ordinaria, produzione di serie e produzione specializzata ...., in esta Rassegna, 1965, I, 796, in nota a Cass. 25 maggio 1965, n. 1036. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nica, funzionanti indipendentemente dalla richiesta dei singoli committenti. Ed ha tratto un simile convincimento dall'esame dei documenti hinc et inde prodotti, fra cui un certificato della Camera di Commercio di Torino, e dei documenti contabili della ditta, da cui risulta appunto che il Traschetti produce ed installa grandi impianti di riscaldamento costituiti da caldaie, tubazioni, radiatori, ecc., prodotti con propria particolare attrezzatura tecnico-industriale, esattamente rilevando, al riguardo, che per la qualificazione di appalto, sarebbe occorsa l'esecuzione di un opus cui l'attrezzatura anzidetta non fosse idonea, ed occorresse far ricorso ad un'attrezzatura particolare, tale da dar vita ad una organizzazione di lavoro straordinaria, ipotesi questa esclusa nel caso in esame. Questa valutazione, che si ispira ad esatta applicazione del criterio giuridico di cui alla norma indicata, e non inficiata da vizi di logica, sfugge al sindacato di questa Corte Suprema. Cos identificata la ragione del decidere, si rivelava superflua ogni indagine probatoria sul valore di materiali rispetto a quello dell'opera, che si fa carico alla Corte di merito di avere omessa. -(Omis.sis). CORTE DI APPELLO DI GENOVA, 21 marzo 1967, n. 190 -Pres. Secco Est. Vasetti -Gambino (Avv. Catrambone) c. Ministero Finanze (Avv.ra Stato). Imposta generale sull'entrata -Accertamento dell'imponibile -Dichiarazione dei redditi -Valore probatorio. La dichiarazione annuale dei redditi, pur non valendo come prova legale al pari della confessione, ben pu essere assunta, in sede di accertamento del volume degli affari ai fini dell'applicazione dell'imposta sull'entrata, quale elemento presuntivo di indiscutibile e decisiva rilevanza (1). (Omissis). -N, infine, l'esame del merita pu ritenersi precluso dall'ulteriore eccezione, disattesa dal Tribunale e riproposta dall'Amministrazione in questa sede, con la quale si assume che le dichiarazioni annuali dei redditi presentate dalla S. n. c. Sorelle Gambino ai fini delle imposte dirette, le cui risultanze sono state utilizzate per la (1) Valore probatorio della dichiarazione dei redditi. L'onesto cittadino che dopo molte esitazioni e talvolta qualche interno compromesso si deciso a sottoscrivere la solenne formula: La presente una dichiarazione completa e veritiera dei redditi e delle spese deduci ~ J PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1063 eterminazione del volume degli affari quale base imponibile ai fini ell'applicazione dell'I.G.E., sono da equipararsi alla confessione straiudiziale resa dalla parte e rivestono pertanto l'efficacia di prova legale 1 ordine ai fatti con esse confessati. A tale assunto pu invero Jndatamente obiettarsi, innanzitutto, che la dichiarazione tributaria on inquadrabile nello schema negoziale della confessione, giacch, 1 contrario di questa, che il prodotto di una libera e incoercibile eterminazione volitiva della parte -e che ripete la sua efficacia i piena prova proprio da una siffatta autodeterminazione del confi ili ., convinto di aver sottoscritto una dichiarazione che lo vincola sotto gni aspetto . L'uomo del diritto, per contro, d'altro avviso. Poich il processo di t!Certamento tributario ritenuto un processo inquisitorio, e poich, invece, 1 confessione come prova legale legata al principio della disponibilit el diritto cui i fatti confessati si riferiscono ~art. 2733 e.e.), si voluto egare alla dichiarazione il valore di una confessione. La sentenza annotta aderisce a questa opinione, che ha trovato larghi consensi in dottrina ~fr. richiami in MORETTI, In tema di dichiarazione di imposta, nota a-sen:.: mza Corte App. Genova 24 luglio 1965, Giust. civ., 1965, I, 2329; particotrmente .A.LLORIO, Dir. proc. trib., IV ed., n. 117, 347). Tuttavia, la questione merita un riesame. In realt, nell'attuale ordi amento legislativo entrambi i presupposti dai quali parte la dottrina >pra accennata sono molto meno saldi che in passato. La cosi detta indisponibilit del diritto, in materia tributaria, va oggi .dimensionata. Quando si osserva che il rapporto di imposta non nego .abile, perch la legge chi:i stabilisce P.obbligo, e n il contribuente n L Finanza possono derogare alle norme che fissano l'imposizione, si dice >sa esatta rispetto all'applicazione della norma al presupposto di fatto: ma on rispetto all'accertamento della base imponibile. Basti pensare alla Jssibilit che l'imponibile sia definito con l'adesione del contribuente :.d. concordato): chiaro che, almeno su questo piano, il contribuente ha Jteri dispositivi, nel senso che la legge gli riconosce la facolt di con >rdare con l'Amministrazione una determinata cifra; cifra che le due uti liberamente discutono e determinano. Come rileva l'.A.LLORIO, anche t Finanza tutti i giorni fa proprio quello che le si inibisce di fare: iscute, mercanteggia, transige coi contribuenti (op. cit., p. 85). Queste contrattazioni .sono, anzi, legislativamente previste in tema di nposte indirette, dato che il valore da sottoporre a tassa pu, ricorrendo .lune condizioni, essere stabilito di concerto fra Amministrazione e mtribuente (art. 41 Legge del registro). Quanto al carattere squisitamente inquisitorio del processo tributario, mviene rilevare che codesto tradizionale carattere stato notevolmente 1mpromesso, da un lato, dalla soppressione del potere delle Commissioni aumentare i redditi, dall'altro dall'introduzione del giuramento (art. 6 5 gennaio 1956, n. 1; art. 121 t.u. n. 645 del 1958); un mezzo di prova che rrebbe giustificazione .solo in un processo strutturato in modo da affidare 1a dichiarazione della parte un valore decisivo ( I fatti su cui prestato uramento si considerano rispondenti a verit ., art. 67 1. 5 gennaio 1951, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tente disposta dalla legge, per finalit di carattere schiettamente pubblicistico, come un obbligo giuridico, munito di sanzione. Comunque, dovrebbe pur sempre rilevarsi -come ha fatto la sentenza impugnata -che la confessione non efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscano (art. 2731 c. c.), e che l'efficacia di tile mezzo di prova istituzionalmente limitata al campo dei diritti disponibili, tra i quali, senza alcun dubbio, non rientrano quelli nascenti dal rapporto giuridico di imposta (donde la conseguenza -sottolineata al riguardo dalla dot n. 1), affidamento incompatibile con lo scopo tipico del procedimento inquisitorio, mirante all'accertamento della verit al di sopra e anche contro le dichiarazioni delle parti. Non v' dubbio che il giuramento nippresenti una rimessione alla coscienza del Contribuente: orbene, la coscienza , sul piano morale, sottratta a qualsiasi forma di disposizione, ma sicuramente libera, tradotta in termini di comportamento. Proprio in vista di questa libert di comportamento, gli onorevoli BERTONI e TRABUCCHI, nella relazione al Senato sulla legge del 1956, videro un pericolo nel fatto che possa l'ufficio rimettersi sic et simpliciter alla coscienza delle parti (Relazione at Senato, in Le Leggi, 1956, I, p. 56): vale a dire, avvertirono chiaramente che il contribuente poteva sostanzialmente disporre, attraverso al giuramento, di fatti che avevano rilevanza ai fini dell'accertamento. La rea1't che il carattere confessorio della dichiarazione tributaria non trova pi, allo stato attuale della legislazione, quegli ostacoli di struttura che in passato apparivano insormontabili. Conviene, d'altronde, aggiungere che le obiezioni alla natura confessoria della dichiarazione, basate sul rilievo che mancherebbe il requisito della spontaneit, caratteristico dell'animus confitendi (cfr. recentemente Comm. Centr. Sez. VI, 10 giugno 1963, n. 100350, Riv. teg. fisc., 1965, 1014) sono in gran parte fondate su un equivoco. La volont di dichiarare deve rimanere libera in ordine al contenuto (se non libera, la confessione non tato inesistente, quanto piuttosto revocabile ex art. 2732 e.e.); ma chiaro che questa libert non infirmata dall'obbligo di emettere una dichiarazione, il cui contenuto liberamente determinato dal dichiarante. La stessa confessione giudiziale non cessa di essere tale, sol perch provocata (art. 228 c.p.c.). Non si mai dubitato, del resto, che molti atti cos detti dovuti possano concretare confessioni. Il ritrovatore di cosa mobile smarrita certamente obbligato a consegnarla al sindaco indicando le circostanze del ritrovamente (art. 927 e.e.): ma ci non toglie che il proprietario, in caso di contestazioni, possa avvalersi delle dichiarazioni del ritl'ovatore come di confessioni vere e proprie. Nello stesso modo, il capitano di una nave certamente obbligato dalla 'legge a denunciare gli eventi straordinari della navigazione al comandante di porto: ma l'obbligatoriet della denuncia non elimina il carattere di confessione stragiudiziale delle sue dichiarazioni (A. Firenze 25 giugno 1965, Giust. civ. Rep., 1965, voce Confessione stragiuziale n. 24). bens vero che la minacda di una azione civile (T. Bologna 10 no PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA :ina -che l'eventuale errore di fatto insito nella dichiaraziOne del )ntribuente, e immediatamente coglibile per la sua evidenza, dovrebbe, ~ avvertito dall'Amministrazione Finanziaria, essere da questa cor~ tto e rettificato di propria iniziativa, anche senza la richiesta dell'in! ressato, in ottemperanza all'inderogabile principio di diritto tributario er cui l'imposizione deve basarsi, esclusivamente, su quella precisa e en determinata situazione di fatto che costituisce il presupposto d'ogni .ngolo tributo, come tale individuato, con norme di carattere cogente, alla legge). embre 1964, Giur. it., 1965, I, 2, 308) o di una sanzione penale, pu pesare il dichiarante, nel senso di indurlo a dire il vero: ma sarebbe un contromso rifiutare di prestare fede ad una dichiarazione di scienza, sol perch ;sa deve essere veridica sotto pena di sanzioni. Non ci sembra, quindi, ;>provabile la sentenza 5 aprile 1962 del Tribunale di Livorno (Foro it., ep., 1963, voce C:onfessione n. 10) Che escluse il carattere confessorio elle dichiarazioni, di un teste, rese in un processo penale, proprio perch non rese spontaneamente, avendo il testimone l'obbligio giuridico di dire verit, obbligo sanzionato pure penalmente . Con maggiore esattezza, in un caso analogo il Pretore di Nard (sent. 7giugno 1962, Riv. dir. proc. civ., 1966, 711 con nota di FABBRINI-ToMBARI, ichiarazione contra se resa in un procedimento penale e confessione straiudiziale) escluse il carattere di confessione giudiziale non per l'obbligo i dire il vero, ma per mancanza di un rapporto processuale fra confitente interessato (In argomento cfr. ANDRIOLI, voce Confessione: dir. proc. civ., t .Novissimo digesto, vol. IV, 17). Alla luce di queste considerazioni, l'ammissibilit della confessione >me prova legale nel processo tributario, gi affermata, del resto, da una Lltrita schiera di studiosi (PUGLIESE, La prova nel processo tributario 94 !gg.; TESORO, Principi di dir. trib., 287; BUZZETTI, L'imposta sui redditi di .M. 65; MESIANO-PISCITELLI-CECCARELLI, Commento teorico-pratico 10) :quista oggi maggiore consistenza; e di questa evoluzione occorre tener mto, nel valutare gli effetti della dichiarazione del contribuente, sia nel rocesso tributario, sia in altri processi. Gli effetti riflessi della dichiarazione tributaria in processi extraibutari hanno formato oggetto, negli ultimi tempi, di frequenti esami d arte della giurisprudenza e della dottrina, soprattutto in relazione a cause ~a privati per risarcimento danni. comprensibile che un responsabile per ttto illecito chiamato a risarcire danni di milioni per mancati guadagni per invalidit permanente, faccia affidamento -per accertare il reddito ~l danneggiato -sulle dichiarazioni da questi rese alla Finanza, ai fini ;cali. Per determinare un reddito, infatti, quale elemento pi idoneo di, na dichiarazione dei redditi, resa dallo stesso percipiente? La risposta data dalla dottrina e dalla giurisprudenza a questo interJgativo non fu, peraltro, cos esplicita, come la sostanza confessoria della ichiarazione tributaria sembrava imporre. Le ragioni add-0tte dalla dottrina per negare alla dichiarazione il carat 're di una confessione stragiudiziale furono molteplici. Si disse che una mfessione pu essere tale solo in quanto incida in un rapporto ben RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ci precisato, deve peraltro convenirsi, con la tesi subordinata dell'Amministrazione, accolta dal Tribunale, secondo cui le risultanze delle dichiarazioni annuali dei redditi, rese dalla s. n. c. Sorelle Gambino, pur non valendo come prova legale, ben potevano essere assunte, in sede di accertamento del volume degli affari ai fini dell'applicazione dell'I.G.E., quale elemento presuntivo di indiscutibile e decisiva rilevanza. Il convincimento del giudice pu essere fondato, in base all'articolo 2729 c. c., anche su una sola presunzione, che risulti grave e pre definito; l'animus conjitendi , infatti, unidirezionale; non sarebbe possibile sfruttare una confessione fatta oggi, per un oggetto attuale e concreto, in relazione a un rapporto diverso e di l a venire al quale la mente del dichiarante non pu aver pensato (MusATTI,. Appunto in tema di confessione, Foro it., 1957, I, 1321, in nota a Trib. Milano, 7 maggio 1957). La giurisprudenza ricalc questi argomenti, l dove escluse il carattere di confessione stragiudiziale della dichiarazione, in quanto questa avrebbe per oggetto un rapporto diverso (Cass. 26 febbraio 1966, n. 890, Giur. it. Mass., 1966, 252); la natura e lo scopo cui la dichiarazione predisposta impedirebbero che essa sia vincolante per altri rapporti (Cass. SS.UU. 6 giugno 1960, n. 1482, Giur. it., 1961, I, 1, 170, con nota di GRECO, Valore probatorio nei giudizi civili della dichiarazione annuale dei redditi; cfr., inoltre, le decisioni richiamate nella citata nota in Gust. civ. 1965, I, 2328, cui adde Cass. 8 aprile 1961, n. 753, Giur. it. Mass., 1961, 206, e Cass. 20 aprile 1961, n. 874 ivi, 242, 243). Queste osservazioni non convincono. Il fine della confessione estraneo alla sua essenza. (C:ass. 30 maggio 1967, n. 1203, Foro it., Mass., 1967, 339). Solo una deformazione logica dell'animus potrebbe attribuirgli una unicit di direzione. Giustamente stato osservato che ai fini della esistenza della confessione, occorre soltanto una dichiarazione che la parte faccia della verit di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Richiedere altri elementi, quale il riferimento della dichiarazione confessoria ad un determinato rapporto, con la conseguente impossibilit di far valere la dichiarazione stessa in un rapporto diverso, significa forzare i limiti della disposizione contenuta nell'art. 2730, comma primo, e.e., la quale, almeno per quanto attiene alla confessione stragiudiziale, non esige affatto che la dichiarazione sia inerente ad un rapporto attuale esistente tre le parti . (ScARDACCIONE, Le prove, Torino 1965, 319). La stessa giurisprudenza ha, del resto, pi volte avvertito che la semplice volont di riconoscere l'esistenza di un fatto, indipendentemente dalle previsioni delle conseguenze (Cass. 19 gennaio 1965, n. 107, cit. e sentenze citate in Giust. civ., 1965, I, 2330) implica confessione. Che il confitente debba avere una chiara rappresentazione interna della propria dichiarazione certamente esatto: ma tale rappresentazione si esaurisce nella consapevolezza di riconoscere la verit di un fatto. Non occorre, in altre parole, che tutta la gamma delle conseguenze sfavorevoli sia presente alla mente del dichiarante; sufficiente Che il fatto sia sfavorevole nella realt delle cose, in senso puramente obbiettivo. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1067 isa (prescindendosi, ovviamente, in tal caso, dall'ulteriore requisito ella concordanza, che presuppone il concorso di pi presunzioni, posibile a norma della citata disposizione di legge, ma non necessario) Cass. 19 luglio 1965, n. 1645, Mass. Foro it., 1965, 484). -Orbene, ome ha esattamente sottolineato il Tribunale, se presunzione grave uella che offre una seria probabilit di rispondenza alla verit di itto, se presunzione precisa quella che appare univoca, cio non Ciscettibile di dare adito a deduzioni diverse e contrastanti, non pu egarsi il ricorso di tali requisiti nel caso in discussione. Non pu; Se cosi non fosse, il riconoscimento della verit di un fatto nell'erronea ersuasione che esso sia favorevole SUI piano giuridico, non costituirebbe mfessione: conclusione evidentemente inaccettabile, giacch la soggettiva ualificazione giuridica di un fatto irrilevante per il giudice. E non solo ;sa irrilevante come presupposto (soggettivo) della confessione, ma ltrettanto irrilevante come oggetto della confessione medesima (Cass. 26 ibbraio 1966, n. 602, Giur. it., Mass., 1966, 258). Ci pare, quindi, esatta l'osirvazione che il confitente, il quale non abbia avuto coscienza del carat! re sfavorevole del fatto, non ammesso per questa ragione a invalidare 1 propria dichiarazione (FURNO, Enciclopedia del diritto, VIII, 893, voce Confessione: Dir. proc. civ.; Cass. 19 ottobre 1962, n. 3040, Giur. it., '.ass., 1962, 1016). Spostata l'indgine sul carattere obbiettivamente sfavorevole di un 1tto, par chiaro che nella realt delle cose ben difficilmente un fatto ~esenter aspetti cosi univocamente e indiscutibilmente favorevoli ad aa parte, da non poter formare oggetto di confessione in senso giu dico. Il proverbio orientale, secondo il quale La parola detta la nostra :idrona, e quella non detta la nostra schiava non solo una massima . saggezza, ma una regola giuridica, fatta propria dal diritto romano Expressa nocent, non expressa non nocent : MODESTINO, Dig. 50, 17, 195). Qualsiasi dichiarazione di verit o di scienza, infatti, come qualsiasi :elta, offre lo svantaggio di non lasciare la possibilit di una diversa di1iarazione. Per scendere dalle Diversae regulae juris antiqui alla con eta realt moderna, neppur in una dichiarazione di redditi notevolmente disotto della realt da escludere un aspetto sfavorevole, quanto meno 11 piano dei rapporti con gli istituti di credito o fornitori. Di questo roveio della medaglia sono perfettamente consapevoli gli peratori commerali, i quali talvolta (il caso, ipotizza11o dall'.ALLORIO, op. cit., 350, tutt'al o che infrequente nella realt), inflazionano i bilanci con utili inesistenti, fine di prolungare artificiosamente la vita di una societ. Nel qual caso, nostro avviso, assai dubbia la stessa ritrattabilit della dichiarazione ir errore, giacch questo consiste in una falsa rappresentazione della !alt nella mente del dichiarante, mentre nel caso ipotizzato vi sarebbe .ggettivamente una esatta rappresentazione della realt, e una dichiaraone obbiettivamente falsa. Devesi, dunque, ammettere che la dichiarazione fiscale possa, in altri pporti, essere utilizzata come confessione stragiudiziale (GRECO, op. loc. t.,; ScARDACCIONE, op. loc. cit.; Trib. Milano, 7 maggio 1957, op. loc. cit.). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO infatti, rinvenirsi (n la indica l'appellante) alcuna logica e plausibile ragione la quale valga a spiegare una ipotetica denuncia, da parte delle sorelle Gmbino, in sede di dichiarazione dei redditi, di un volume di affari, e di conseguenti ricavi, in misura superiore a quella reale: un tal fatto contrasterebbe troppo apertamente con l'id quod plerumque accidit (che alla base di ogni presunzione), essendo da tutti risaputo che il contribuente, per ovvie e intuitive ragioni, portato, se mai, a dichiarare un reddito inferiore, non certo un reddito superiore a quello effettivo, onde, fintanto che egli non fornisca una convincente Del resto, il contenuto confessorio della dichiarazione cos manifesto, da imporsi anche all'attenzione di coloro che tendono a negare alla confessione il carattere di prova piena nel processo tributario, date le particolari norme che lo disciplinano. La dichiarazione -cos BERLIRI (Il t.u. sulle imposte dirette, I, 63) - non necessariamente una confessione, n solo una confessione: ma ci non esclude, ovviamente, che possa contenere una confessione: ci avviene solo quando e nei limiti in cui il contribuente riconosce che si verificato un fatto a lui sfavorevole e favorevole al fisco . Analogamente, quando una parte della dottrina riconosce che la dichiarazione, pur essendo innegabile una certa somiglianza con l'istituto della confessione stragiudiziale, rappresenta un istituto a s (GUICCIARDI, Rilievi sutra prova nell'accertamento delle imposte dirette, Riv. dir. prat. trib. 1961, I, 344), mette in rilievo semplicemente le difficolt concettuali che ostano a configurare una prova piena nel processo tributario, ma non esclude -anzi, ribadisce -il contenuto sostanzialmente confessorio della dichiarazione medesima: contenuto che si ritiene non pi revocabile, per ci che concerne l'imponibile (Russo, Natura ed effetti giuridici della dichiarazione tributaria, in Riv. dir. fin. se. fin., 1966, I, 231 segg., particolarmente 250, 251). Naturalmente, rispetto a processi extratributari, il contenuto confessorio della dichiarazione rimane liberamente apprezzabile dal giudice (articolo 2735 e.e.). Preme, per, sottolineare che ci non significa una degradazione della . dichiarazione al livello di un semplice indizio, come talvolta si legge in massime giurisprudenziali relative alla confessione .stragiudiziale in genere, (cfr. Cass., SS.UU., 15 giugno 1967, n. 1389, Giur. it., Mass., 1967, 535, 536). Quando ha approfondito l'indagine, la Corte Suprema ha sempre accentuato il rilievo probatorio della confessione stragiudiziale, mettendo in evidenza che mentre l'art. 1358 e.e. abrogato attribuiva alla confessione stragiudiziale fatta a un terzo, a differenza di quella fatta alla parte, il valore di semplice indizio, il nuovo cod. civ. ha voluto sostenzialmente modificare tale principio, con lo .stabilire che la confessione predetta liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735); il che implica che da essa, e da essa soltanto, il giudice possa eventualmente trarre elementi bastevoli per il suo convincimento, e possa quindi servirsene con effetti non minori di una prova piena. (Oass. 16 aprile 1955, n. 1068, Giur. it., Mass., 1965, 251 e 252). In altre parole, esatto che l'inesistenza di una gerarchia nelle prove rimette pur sempre al giudice di merito la valutazione della dichiarazione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1069 iustificazione atta ad infirmare il contenuto della dichiarazione resa, uesta non pu che ritenersi, contro di lui, pienamente attendibile. Devesi aggiungere che a torto l'appellante censura la sentenza el Tribunale per avere ammessa una prova per presunzioni a suo ire inammissibile, data la discordanza esfatente tra i due elementi idiziari costituiti, rispettivamente, dalle risultanze del conto econo1ico della societ e da quelle delle dichiarazioni dei redditi, nonch er avere, arbitrariamente, ritenuto legittimo l'accertamento tributario perato in base al secondo dei due elementi, senza alcuna considerazione ibutaria secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 10 ottobre 1966, . 2429; id. 1966, 850); ma ci che imoprta riaffermare la necessit i dare alla dichiarazione tributaria la rilevanza e l'efficacia di un mezzo i prova, che pu essere esclusiV'o (Cass. 26 maggio 1965, n. 1044, Giur. it., rass., 1965, 380; Cass. 20 luglio 1962, n. 1979, Giur. it., Mass., 1962, 711) nel mso che il giudice pu valersene con effetti pari a quelli di una prova iena (Cass. 20 luglio 1962, n. 1984, Giur. it., Mass., 1962, 714; Cass. 27 1glio 1962, n. 2165, Prev. soc., 1962, 1620). In questa conclusione concorda la dottrina, l dove osserva che il libero ;iprezzamento del giudice non significa che in base alla confessione diretta '. ter:llO il giudice non possa formarsi il pieno convincimento, e riguardare uindi come inconcludenti le prove contrarie offerte dal confitente (ANDRIO :, loc. cit., p. 25. Anche la giurisprudenza sembra, del resto, orientarsi ~rso una rivalutazione delle dichiarazioni rese dalle parti a terzi, soprat 1tto se enti o autorit pubbliche. La stessa sentenza annotata, pur attri llendo alla dichiarazione fiscale l'efficacia di una semplice presunzione o tdizio, ha finito per qualificare questo indizio come un elemento di 1discutibile e decisiva rilevanza , praticamente allineandosi con la giuri Jrudenza che ha ravvisato una confessione stragiudiziale nelle ammissioni !Se dalla parte in sede di interrogatorio di polizia giudiziaria (Cass. 18 :tobre 1966, n. 2503, Giur. it., Mass., 1966, 1111); nelle dichiarazioni di un 1pitano alla Capitaneria di Porto (App. Firenze, 25 giugno 1965, cit.); nelle .chiarazioni rese alla Polizia Stradale (Trib. Genova 19 luglio 1966, Riv. .ur. circ. tmsp., 1966, 549, con nota) o a un ufficiale giudiziario (Pret. Po igliano d'Arco, 1 aprile 1964, Fo10 it., Rep., 1965, voce confessione ., 24; Trib. Rossano, 27 marzo 1961, Calabria giud., 1961, 417, con nota di ~REco; nelle dichiarazioni del danneggiato fatte all'assicuratore (giur. >stante: cfr. C:ass. 19 maggio 1964, n. 1236, Fo10 it., 1964, I, 1413 con ri 1iami); nelle dichiarazioni fatte dal cedente del dominio diretto al ces onario, dichiarazioni utilizzabili dall'enfiteuta come confessioni stragiudi ali (Cass. 5 maggio 1964, n. 1073, Giur. civ., 1964, I, 1575 con nota). Se questa rivalutazione della dichiarazione tributaria come elemento di indiscutibile e decisiva rilevanza avr, come auspicabile, ulteriori iluppi, riacquister significato l'espressione -oggi puramente retorica - Ex ore tuo te judico . Ma, soprattutto, si eliminer la stortura. insita ~Ila paradossale situazione di uno Stato che, convenuto come responsabile vile, costretto a riconoscere ingentissimi redditi a un cittadino, che in 'de fiscale gli ha denunciato redditi irrisori. ADRIANO CHICCO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del primo. Tale doglianza riposa, infatti, manifestamente, su un equivoco. Il conto economico della societ non ha mai costituito, nella specie, un elemento della prova per presunzioni, ma ha costituito, semplicemente, un elemento di prova ai fini della determinazione del volume degli affari da assumere come base imponibile per l'applicazione dell'I.G.E. Questo elemento stato ritenuto, dalla Finanza, scarsamente attendibile, onde sorta la necessit di un controllo. A questo scopo si ricorsi al raffronto col volume degli affari e con l'ammontare dei ricavi lordi risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentato dalla societ ai fini delle imposte dirette, e ci per la presunzione (come si visto, pienamente fondata) che i dati emergenti da tali dichiarazioni, siccome denunciati dalla stessa contribuente, dovessero considerarsi veritieri; e poich, dal raffronto, stato posto in evidenza il sensibile divario, in difetto, delle risultanze del conto economico, l'accertamento stato basato su dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi. Il procedimento cosi seguito dalla Finanza, e convalidato dal Tribunale, non pu che ritenersi legittimo, essendo principio consolidato che le gnero a confermare nel soggetto passivo l'errore, da altri determiat() o comunque causato, purch -si intende -questo successivo como: damento sia. in rapporto di causalit con il verificarsi del danno e delihgi)\ lsto profitto (v. C:ass., 18 fbbraio 1963, Miceli, in Cass. pen., Mass. nm.., 1~63, 618, n. 1060; 2 :tugli 1963, ivi, 1963, p. 984, n. 1803). ;,!\.nda.nd ancor pi in l. la .giurisprudenza ha affermato che anche. il ;lenzfo .pu concretarsi in artificio integratore di truffa (Cass., 29 magltj 1962; peccarelli, in Cass. pen., Mass. ann., 1962, p. 1102, n. 2050; 8 ggi 19'61, disCcciati, 1961, p. 921, n. 1905) quando non si profitti solm: to passivamente di tale errore, ma lo si cri meditatamente con preorlnato inganno (Cass., 22 marzo 1965, in Cass. pen., Mass. ann., 1966, paLna 270, n. 355). Questo indil'izz.o giurisprudenziale potrebbe andare incontro a talune erplessi:t (se l'interpretazione estensiva sia compatibile con .gli artifizi raggiri e con la necessit dell'induzione in errore) soltanto in una visione iati:ca della realt (v. in proposito le osservazioni di PEDRAzzr, cit., in orine alla rilevanza del costume; Sociale .nella valutazione del mezzo infijlna, torio), mentre non vi dubbio che corrisponda. a concrete esigenze l giu:;;Uzia, cosi come corrisponde ad esigenze di giustizia ritenere epi> di p.enalmente rilevanti le $uccessive riscossioni di somme di denaro, >l~egati dal vincolo dell'unicit del disegno criminoso, nel caso in cui a fl.tato bttenuto fraudolentemente dal .soggetto passivo un atto di dispo. zione ehe eomporti una pluralit di atti d'esecuzione (obbligazione ad ese. tzione periodica, decreto che concede la pensione ad invalidi di guerra, :c.). In tale ipotesi -se vero, per giurisprudenza ormai prvalente,. che delitto di truffa si perfeziona soltanto con il conseguimento e1ifettivo del ene e la corrlativa perdita di esso da parte del soggetto passivo (Cass., L :l!.ebbraio 1965, in Cass. pen., Mass. ann., 1965, 377, n. 674; 8 11;1glio 1966, . 101.995, in Masd., Raccplta ufficiale, 1966, 924) -non possibile ritenere :ie .i singoli episodi di riscossione di somme di denaro, che in.tegrano il iinno p:er il soggetto passivo e nei quali dal punto di vista soggettivo non u. non ravvisarsi nel reo un silenzio che concorre con preordinato ininno .a confermare e riprodurre nel soggetto passivo l'errore originaria~ ente de.terminato, siano effetti successivi di un reato di truffa gi perfetto consumato e non essi stessi altrettante truffe collegate dal nesso della mtinuazione. . I limiti della nota non consentono altro che la mera enunciazione di uesto problema che non stato esplicitamente affrontato dalla Cassa .one, ma che dovrebbe essere risolto, coerentemente, nel senso che si etto. (V. per uno spunto Cass. 18 agosto 1965, in Cass. pen., Mass. ann., ma, 405, n. 594 che ha appunto ritenuto una pluralit di truffe conti uate in una ipotesi in cui furono periodicamente presentate false ricette 1ediche rimborsate in una sola volta). P. D. T. 1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 24 settembre 1966, n. 824; Pres. Incoronato -Rel. Cibrario -P. M. Lenzi -Rie. Zolla ed altri. Prcedimento penale -Atti preliminari al giudizio -Decreto di citazione -Avviso della data del dibattimer-to al difensore -Mancata notificazione per morte del destinatario -Necessit di nomina immediata di un difensore d'ufficio -Nomina avvenuta solo in dibattimento -Nullit. Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che la notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 410 cod. proc. pen. al difensore non ha potuto essere eseguito per il decesso del destinatario, il giudice deve provvedere immediatamente, cio prima dl dibattimento, alla nomina di un difensore di ufficio; per conseguenza, il giudizio deve considerarsi affetto da nullit insanabile, aisensi delt'art. 185 n. 3 cod. proc. pen., ove il difensore d'ufficio sia stato nominato solo all'udienza. (Principio affermato, nella specie, con riferimento al caso di morte del difensore di fiducia) (1). (1) La massima appare di ovvia esattez2:a: se l'avviso al difensore ed il termine previsto dall'art. 410, primo comma, c.p.p. trovano la loro ragion di essere nella necessit di garantire una effettiva ed efficiente difesa dell'imputato (tant' vero che il termine estato introdotto con la 1. 18 giugno 1955, n. 517, della quale ben noto l'intento di adeguare al principio stabilito dall'art. 24 della Costituzione il processo penale), la morte del difensore nel periodo intermedio, togliendo la possibilit della preparazione di una adeguata difesa nel termine stabilito per la comparazione dell'imputato, incide sull'assistenza del medesimo, ove questi non abbia provveduto alla sostituzione o, in mancanza di nomina di fiducia, non si sia provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio. Questa affermazione infatti pienamente coerente con quanto deciso dalle Sezioni Unite con sentenza 13 febbraio 1965 (Formichetti, in Giust . pen., 1965, 306) che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze della mancanza dell'avviso al difensore di fiducia e a quello d'ufficio, affermando, correttamente, che l'omissione dell'avviso al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, comporta nullit assoluta a norma del'art. 185, n. 3, c.p.p. (la dottrina lo aveva da tempo affer- mato, v. CORDERO, Nullit, Sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, 725; MASSA, Sull'avviso ai difensori a norma dell'mt. 410 c.p.p., in Scritti giuridici in onore di A. De Marsica, vol. I, 1960, 121; CoNso, La sanatoria delle nullitd assolute nell'odierno processo penale, in Riv. Dir. proc pen., 1956, 536). Naturalmente, perch la nuova norma sia valida agli effetti dell'articolo 410 c.p.p., occorre che essa avvenga prima che sia decorso il termine di otto giorni previsto per la notifica dell'avviso al difensore. Nello stesso senso della massima v. Cass. 29 novembre 1963, Sconza, in Cass. pen., Mass. Ann., 1964, 444. P.D.T. J PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE ORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 2 dicembre 1966, n. 1330 -Pres. Duni -Rel. Marra -P. M. Marucci -Rie. Vigoni. ircolazione stradale -Segnalazione stradale -In genere -Segnale di strada sdrucciolevole -Obbligo di apposizione -Condizioni. L'obbligo di apporre il segnale strada sdrucciolevole sussiste ?lla sola ipotesi in cui la situazione di pericolo risulti determinata da ttori di natura 'Permanente connessi alla struttura del manto stratle (1). Qualora la pericolosit derivi da elementi di carattere contingente, ime la presenza di ghiaccio sul piano stradale dovuta ad agenti atmoerici, il p1edetto segnale non obbligatorio, trattandosi di situazione m connessa alla struttura della strada e che rient1a, comunque, nelle nane possibilit di previsione (2). (Omissis). -Con il primo mezzo il ricorrente si duole che la lrte di Appello abbia ravvisato l'oggettivit del reato nella omissione 1 parte del Vigoni, agente dell'A.N.A.S. , del collocamento in prossiit del ponte, ove si verific il sinistro, del cartello di pericolo spefico, con l'indicazione di strada sdrucciolevole , in luogo di quello (1-2) In tema di segnalazioni stradali questa sentenza della Suprema lrte costituisce una novit 1assoluta, sulla quale appare opportuno richiaare l'attenzione, in quanto non sono mancate, per il passato, affermazioni ntrarie di giudici di merito, mentre la stessa Corte di Cassazione sembrava ientata in senso opposto, anche se il problema non risulta essere stato ii affrontato direttamente (v. peraltro Cass. Sez. IV Pen. 7 ottobre 1966, 2087, in Massimario delle Decisioni Penali, 1966, f. 11, n. 102615, ove un .bbio deve essersi affacciato, ma fu risolto in senso opposto, avendo allora Suprema Corte statuito che i segnali di pericolo -fattispecie: cartello strada sdrucciolevole -non possono considerarsi inidonei per il fatto e essi siano tenuti in loco permanentemente, pur riferendosi a situazioni e si verificano eventualmente e transitoriamente come ad esempio -sl ige nella massima -strati di ghiaccio. In realt il problema si poneva quel caso sotto una diversa prospettiva, quella della colpa dell'utente lla strada che non aveva tenuto conto del segnale). Anche la dottrina orientata nel senso che il cartello di strada sdruc> levole previsto dall'art. 45 del Regolamento di esecuzione del t. u. sulla colazione stradale, debba essere posto nei casi in cui, a causa degli agenti nosferici, il manto stradale si presenti coperto di ghiaccio, neve, gran1e, ecc. (v. DuNI, CASSONE, GARRI, Trattato di diritto della circolazione adale, 1960, vol. I, pag. 374). Va peraltro subito osservato che simili affermazioni, poich nemmeno nmariamente motivate, appaiono pi che altro il frutto di una superiale lettura del testo dell'articolo del regolamento, e probabilmente sono RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di pericolo generico, che era stato collocato a distanza regolamentare con la prescrizione di rallentare . La doglianza fondata. In particolare, nell'art. 13, secondo comma, lettera a) del codice str;idale si dispone: gli enti proprietari delle strade sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo .. Nell'art. 45 del regolamento si prescrive: U segnale strada sdrucciolevole deve essere usato per presegnalare una zona della carreggiata, che, in certe condizioni, pu presentare una superficie sdrucciolevole . Orbene, secondo l'impugnata sentenza, l'ente gestore della strada, nel caso di specie l'A.N.A.S., avrebbe l'obbligo di porre il segnale predetto in tutti i casi in cui il manto stradale si presenti coperto da uno strato di ghiaccio a causa di agenti atmosferici. Questa tesi da respingere, pe:vch non risponde ad una esatta interpretazione della legge. Invero, deve tenersi presente, in primo luogo, la causa giustificatrice del precetto in esame, che risiede nella necessit .di evitare che l'utente della strada possa trovarsi improvvisamente di fronte ad un pericolo, non avvertibile con l'ordinaria diligenza e consistente nello stato sdrucciolevole di un tratto della carreggiata. Ma, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la particolare situazione di pericolo, prevista dalla disposizione citata da porsi in relazfone non a fattori contingenti e variabili, quali le condi state in parte determinate dall'osservazione che frequentemente gli enti proprietari delle strade hanno apposto, sul lato di base del segnale di pericolo, un pannello aggiuntivo con la scritta: In caso di pioggia o gelo che peraltro, come appresso si dir, avrebbe ben potuto, proprio esso, costituire il campanello di allarme, valido ad avvertire della completa inidoneit del cartello di strada sdrucciolevole, ad avvisare l'automobilista dell'insidia rappresentata dal ghiaccio e, quindi, del diverso presupposto di fatto cui la legge subordina l'obbligo di apposizione di quel cartello. Il ragionamento, ineccepibile, della Corte di Cassazione poggia su due cardini essenziali : il concetto di pericolo o insidia, ben noto alla dottrina e alla giurisprudenza e il dato di comune esperienza della scivolosit del ghiaccio. Infatti, se presupposto dell'apposizione del segnale l'esistenza di un pericolo non altrimenti avvertibile con l'ordinaria diligenza, consistente nella scivolosit di una zona della carreggiata, che l'utente della strada ignora, chiaro che la scivolosit alla quale la norma, nel porre il precetto, si riferisce, non pu che essere necessariamente dipendente da una situazione intrinseca del manto stradale in s e per s considerato in presenza di altri fattori ( a questo solo si riferisce l'inciso: in certe condizioni ove il sostantivo non pu in alcun caso essere riferito a condizioni metereologiche) come, nell'esempio fatto in sentenza, costruzione in mattonelle ce J PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE ioni metereologiche, ma ad elementi di natura permanente, relativi lla struttura del manto stradale (ad es.: costruzioni in mattonelle ementizie, in selci o altro). Nella ipotesi di stratificazioni ghiacciate, la pericolosit non diende dalle caratteristiche costruttive, intrinseche del fondo stradale, 1a da mutevolissime situazioni, causate da fattori atmosferici, che 1vestono non solo determinati tratti della carreggiata, ma, spesso, na intera regione, con la conseguenza che, qualora si accogliesse la !Si della Corte di Milano, il segnale strada sdrucciolevole dovrebbe ;sere ripetuto lungo tutto il percorso, mentre il citato art. 45 del igolamento lo limita, specificamente, a zone della carreggiata . In tema, poi, di prevedibilit del pericolo derivante dalla presenza l strati di ghiaccio sul piano. stradale, questa Corte ritiene che, in calit ove durante l'inverno imperversano neve e gelo, la predetta tuazione di pericolo, manifesta a chiunque,. rientri nelle umane possi1it di previsione e che ad essa debba il conducente adeguare il pro: 10 comportamento. Ne consegue che nella menzionata ipotesi l'obbligatoriet del carllo indicante strada sdrucciolevole deve escludersi, e, pertanto, la sua mancanza non potevasi, nel caso concreto, attribuire efficienza .usale nella produzione dell'evento. Devesi, quindi, in accoglimento del primo mezzo del ricorso, assorrti gli altri, annullare senza rinvio l'impugnata pronuncia, perch fatto non costituisce reato. -(Omissis). mtizie, in selci, o minute gibbosit del piano viabile, in presenza di curve, nette, profilo trasversale a schiena accentuata ecc. La scivolosit dovuta a stratificazioni ghiacciate invece non pu costiire il presupposto dell'obbligo di porre il relativo cartello di pericolo, non ~tanto per la considerazione di carattere letterale sulla quale si sof mata la Corte Suprema e cio che in presenza di ghiaccio non delle zone terminate dalla carreggiata sono scivolose, ma lo tutta indistintamente strada e occorrerebbe quindi un segnale ripetuto per tutto il percorso adale, mentre la legge si riferisce a zone, ma soprattutto perch se il carlo strada sdrucciolevole dovesse apporsi per segnalare tratti ghiaccianon raggiungerebbe lo scopo per il quale posto (evitare cio l'insidia) !ch quello che l'utente non sa e che viceversa costituisce il pericolo eftivo, (cio che c' il ghiaccio, talvolta invisibile, talvolta scambiato per 1ua o neve) non certo il cartello a dirglielo e tanto meno quel pannello ~iuntivo di cui si detto sopra e che veniva apposto evidentemente in ;e ad una erronea interpretazione della norma. Il ghiaccio invero pu erci o non esserci a seconda della temperatura e delle condizioni atmoriche, estremamente mutevoli nell'arco di una sola giornata, donde la doneit di un segnale destinato, come tutti, a preavvisare la presenza di pericolo intrinseco e duraturo, ad adattarsi ad altre situazioni. PAOLO DI TARSIA PARTE SECONDA J 1,, . . . RASSEGNA DI DOTTRINA . OLIVECRONA, n diritto come fatto, Giuffr, Mllano, 1967, pagg. 174. (Tra duzione ed Introduzione di Silvana Castignone; titolo originale del l'opera: Law as Fact, Oxford University Press, London, 1939). Appare finalmente tradotta in Italiano, nella collana di Giuffr e Cilt di Diritto., questa breve, ma incisiva, opera di K. Olivecrona, uno ii maggiori esponenti, con Hagerstrom, Lundstedt e Ross, del c.d. rea1mo giuridico scandinavo, gi professore di Jurisprudence nella Univert di Lund ed autore di pregevolissimi libri conosciuti in tutto il mondo. Il libro, pubblicato la prima volta nel 1939 e ristampato senza nessuna 1riazione, ma con l'aggiunta di aggiornate note bibliografiche, nel 1962, m risente affatto del lungo tempo trascol'SO e si presenta tuttora come i'opera fresca, viva ed attuale, ricca di spunti e di stimoli, particolarente fecondi per i giuristi continentali. La chiarezza e l'esemplare linearit dello stile, l'originalit del penero ed il vivace spirito iconoclastico che anima lo scritto, cosi forteente impregnato di esigenze antimetafisiche ed empiristiche, contribuiono, altresl, a rendere la lettura spedita e piacevole. Quanto al contenuto, 'Si pu dire, in breve, che l'intento dell'O. anche quest'opera quello proprio degli autori realisti scandinavi: sottoporre, o, a verifica empirica tutte le nozioni correnti nel campo del diritto, fine di espellerne quelle che risultano pure e semplici creazioni arbiarie, nate da un cattivo uso del linguaggio o da antiche pratiche di rattere magico. L'idea centrale del libro, quella su cui fanno perno e ruotano tutte altre, data dall'esigenza, vivamente avvertita dall'A., di dissolvere mito della obbligatoriet o forza vincolante del diritto. Di questa comune nozione giuridica viene denunziata a chiare lettere senza mezzi termini la mancanza di ogni riferimento ad elementi della alt sensibile e dalla dissoluzione di tale convinzione basilare si fa aturire la frantumazione di ogni altra concezione intorno al diritto dl ~tura metafisica. In altre parole, l'O. ritiene la forza vincolante del diritto soltanto t'idea presente nella mente degli uomini priva di ogni corrisoondenza !l mondo esterno ed afferma che i tentativi di sostenere in modo scien co che la forza vincolante del diritto sia qualcosa di diverso dalla essione psicologica esercitata sugli individui, non possono che condurre . assurdit ed a contraddizioni. Cosi, definire il diritto come volont llo Stato o volont del popolo non sarebbe che puro misticismo, perch 1lont dello Stato e volont del popolo non sono che fantasie, frutti U'immaginazione, non esistendo nessuna volont sovraumana che appar nga ad un'entit diversa e superiore ai singoli individui che compongono Stato o il popolo. Una spiegazione coerente ed esente da contraddizione delle nozioni 11ridiche pu avvenire -secondo I'A. -solo partendo dal presupposto .e nel diritto non vi nulla di pi dei semplici fatti. Su essi, pertanto, me unici dati verificabili, si deve appuntare ogni indagine se si vuole re luce sui vari problemi posti dalla scienza giuridica: da quello della 222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO natura della norma giuridica a quello della creazione delle norme, da quello del diritto soggettivo a quello correlativo del dovere giuridico. Orbene, proprio alla luce di tale intuizione l'O. esamina particolareggiatamente nel testo i problemi suddetti, inserendo nella sua esposizione annotazioni e richiami psicologici e sociologici. Ne risulta una visione dei problemi tradizionali, comuni ad ogni scienza giuridica, assolutamente nuova e ricca di suggestioni che non pu non interessare vivamente il lettore curioso di conoscere il pensiero di giuristi di formazione culturale cosi diversa e lontana dalla nostra. L. MAZZELLA J. P. HAINAUT -R. JoLLIET, I contratti della Pubblica Amministrazione nel Mercato Comune, Voi. I, Rassegna dei Lavori Pubblici editrice, Roma, 1967, pagg. 308. L'opera in rassegna s'inserisce nel quadro di quegli studi, che, sempre pi numerosi, si vanno compiendo al fine di raggiungere l'unificazione, o quanto meno l'accostamento, delle legislazioni dei vari paesi consociati nel M.E.C. Gli AA. del libro, due giovani studiosi belgi assistenti nella facolt giuridica di Liegi e ricercatori presso il Centro interuniversitario di diritto comparato di Bruxelles, hanno inteso esporre la disciplina giuri-' dica dei contratti di lavori e di fornitura della Pubblica Amministrazione in Belgio, Francia ed Italia. Un secondo volume, con gli stessi intenti, sar dedicato alla Germania, Paesi Bassi ed al Lussemburgo. La versione italiana dell'opera stata curata dal dott. Luigi Romei ed preceduta da una prefazione del dott. Guglielmo Roehrssen, presidente di sezione del Consiglio di Stato. In tale prefazione, il R. sottolinea l'utilit del libro non solo ai fini della migliore comprensione ed attuazione dei principi comunitari, ma altres ai fini della conoscenza, nella materia contrattuale, degli ordinamenti stranieri, che, per taluni istituti, potrebbero anche servire da guida nella riforma del nostro ordinamento. L.M. CAIANELLo, Notazioni varie sui controlli della Corte dei Conti, con particolare riguardo all'e questioni di costituzionalit, alla parificazione e alla registrazione con riserva, in Foro amm., 1967, II, 49. Nell'interessante nota alla sentenza n. 121 dal 19 dicembre 1966 della Corte Costituzionale, pregevole specialmente per ulteriori precisazioni in ordine alla funzione e alla posizione costituzionale della Corte dei conti, l'A. si occupa innanzi tutto della decisione della Corte Costituzionale in cui si dichiara ammissibile la proposizione dei giudizi di costituzionalit da parte della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione (nella specie giudizio di rendiconto generale della Regione Siciliana), sostenendo in tale modo che la legittimazione a promuovere giudizi di costituzionalit, secondo l'interpretazione dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 datane dalla stessa Corte Costituzionale, sia proprio del magistrato soggettivamente inteso purch .l'attivit esplicata sia attribuita al giudice in quanto tale PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 223 caratterizzata da quelle garanzie (indipendenza -imparzialit -sotto. issione alla legge) che possono accostarla alla funzione giurisdizionale 1rmando con essa un pi ampio genus di funzione (attivit) sottoposta alla garanzia giuridica . Discende da questi concetti l'ammissibilit dei giudizi di costituzionalit 11levati dalla Corte dei Conti non solo in procedimenti di parificazione ma 1che nell'esercizio della sua funzione di controllo (cosi come auspicato 1lla stessa Corte) anche se questa attivit non abbia carattere giurisdionale. Occupandosi della pronuncia della Corte C'ostituzionale sulla incom1tibilit dell'istituto della registrazione con riserva con il sistema di conollo dello Stato sulla Regione, l'A., prendendo le mosse dalla tesi che 1che nella registrazione con riserva la Corte' rimane strettamente legata la sola legge e pertanto disimpegnata, imparziale e neutrale, aderisce alla !Si del G.AiSPARRI, secondo la quale la registrazione con riserva, essendo un 1petto caratteristico del controllo della Corte dei conti, deve ritenersi 1tesa, pur nel silenzio delle norme relative, anche alle Regioni diverse da iella Siciliana. Sugli argomenti, gi GuGLIELMI, Corte dei conti e questione di legittiit costituzionale, in Rass. Avv. Stato, 1962, 67. M. DI PACE CONTROLLO SUGLI ENTI PUBBLICI E SULLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE, Atti dell'Xl Convegno di studi di scienza dell'Amministrazione, Giuffr, Milano, 1967, pagg. 390. Sono stati recentemente Pubblicati dall'editore Giuffr gli atti dell'XI mvegno di studi di scienza dell'Amministrazione, promosso dal Centro :udi Amministrativi della Provincia di Como e tenutosi a Ravenna -Villa onastero -dal 20 al 23 settembre del 1965. Il volume contiene numerosi ritti di notevole interesse e di attualit. Dopo la serie dei consueti discorsi troduttivi, troviamo una lunga monografia di VIGNOCCHI su I controlli delle iprese pubbliche, cui segue l'articolo di OTTAVIANO, I rapporti fra Parlaento ed Enti economici ed il controllo della Corte dei conti su questi timi. Prima della Relazione conclusiva, di LucrFREDI, sono da segnalare 10 studio di AMoRTH in tema di Controllo sulle aziende municipalizzate I un altro di GuELI su Il controllo sulle societ a partecipazione pubblica. icche di spunti interessanti sono, altresi, le discussioni seguite alle varie !azioni con interventi particolarmente efficaci di GUICCIARDI, MIELE, MANINI ed OTTAVIANO. Chiudono il volume comunicazioni di BORZELLINO, BusCEMA, GLEJSESES, ~ BARBERA e FOLIGNO. L.M. IBRANDI T., La Gescal un ente pubblico economico?, Rivista giuridica dell'edilizia 1967, I, 613. L'A. nell'annotare favorevolmente la sentenza 13 giugno 1966 del Trimale di Napoli, che aveva negato la natura di ente pubblico economico !a Gescal, trova lo spunto per criticare la comune nozione di ente pub 224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO blico economico enunciata dalla dottrina e ribadita della giurisprudenza, secondo la quale lo stesso caratterizzato dall'esercizio in forma concorrenziale di un'attivit imprenditoriale e dalla prefissione di uno scopo di lucro alla cui realizzazione sia rivolta quella attivit. Tale nozione, secondo l'A., appare insufficiente in quanto, essendo per definizione ente pubblico quello che ha fini ti9ici dello Stato, ne dovrebbe derivare o che il fine di ;J.ucro da ritenere proprio dell'ente pubblico in senso stretto e dunque dello Stato oppure che il c. d. ente pubblico economico non rientri nella categoria degli enti pubblici. Rilevato che l'insufficienza di tale nozione va ricercata in una pi ampia prospettiva e cio nella stessa assunzione del concetto di scopo quale elemento per definire la categoria della persona giuridica pubblica, l'A. richiama la pi recente dottrina sull'argomento, fautrice di una diversa nozione di ente pubblico economico che fa derivare la pubblicit dell'ente non dal tipo di attivit ma dalla struttura organizzativa dello stesso. M. DI PACE . II ~ . . I ~ ~ ~ r. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI* Legge 21 novembre l967, n. 11'49. Esonera dall'imposta di boillo e lai diritti catastali e ipotecari gli atti e documenti relativi alle proceiure di espropriazione per pubblica utilit promosse dalle amministra: ioni dello Stato o da enti pubblici (G. U. 12 dicembre 1967, n. 309). legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. Modifica l'articolo 135 iella Costituzione, ;prevedendo nuove disposizioni per la elezione e a durata in carica dei giudici della Corte costituzionale (G. U. 25 horembre 1967, n. 294). legge 2 dicembre '1967, n. 1231. Sostituisce ;gli articoli 2, 3 e 4 del iecreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardanti la sistemazione ielle opere permanenti di ricovero gi costruite dallo Stato o a mezzo ii enti locali (G. U. 29 dicembre 1967, i:J.. 324). d. I. 11 dicembre 1967, n. 1'150. Proroga i termini stabiliti per l'appli~ azione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizie ed abolisce, ~on effetto dalla data di entrata in v~gore della legge 2 febbraio 1960, 1. 35, l'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inido dei lavori di costruzione di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n. 408 (G. U. 12 dicembre 1967, n. 309). legge 19 dicembre l967, n. 1224. Proroga al 30 dicembre 1967, in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, i termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1109, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaTia (G. U. 27 dicembre 1967, n. 322). d. I. 21 dicembre 1967, n. 1210. Proroga al 31 dicembre 1970 i termini stabiliti dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170 e dalla legge 15 settembre 1964, n. 754, concernenti agevolazioni tri:butarie per le societ commerciali (G. U. 21 dicembre 1967, n. 318). () Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE* NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice di procedura civile, art. 305 (Mancata prosecuzione o riassimzione), per la parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione del processo il termine per la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301. Sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. Ordinanze di rimessione 18 gennaio 1966 del Tribunale di Catania (G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna 1966, II, 100); 16 febbraio 1966 della Corte di cassazione (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna 1966, II, 201); 10 novembre 1966 del Tribunale di Roma (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e retro, II, 15); e 28 novembre 1966 della Corte di appello di Bologna (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e retro, II, 60). codice di procedura civile, art. 622 (Opposizione della moglie del debitore). Sentenza 12 dicembre 1967, n. 143, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. Ordinanze di rimessione 23 maggio 1966 del Tribunale di Milano (G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa Rassegna 1966, II, 285); e 19 agosto 1966 del Pretore di Trieste (G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e retro, II, 101). codice di procedura penale, art. 376 (Condizioni pe1 il rinvio a giudizio o per il proscioglimento), nella ni), primo comma, in quanto attrl~uisce funzioni giurisdizionali al mandante del porto (art. 104, primo comma, della Costituzione) (11). Comandante del porto di Cagliari, ordinanza 25 settembre 1967, U. 9 dicembre 1967, n. 307. r. d. I. 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge marzo 1932, n. 355, (Approvazione del piano regolatore di Roma, delle rme generali e delle prescrizioni tecniche di attuazione) art. 6,, in anto impone il trasferimento coattivo della 1lropriet senza indennizzo :'t. 42, terzo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 7 aprile 1967, G. U. 23 dinbre 1967, n. 321. r. d. 14 settembre 1931, n. H75 (Testo unico per la finanza locale), " 27!8, modificato dall'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 723, in (19) Questione gi dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza aprile 1967, n. 46. (11) Questione dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 102 della Costiione, con sentenza 10 giugno 1960, n. 41. La questione stata riproposta in irimento allo stesso art. 102 della Costituzione dal Pretore di Amalfi (ordinanza :narzo 1967, G.U. 13 maggio 1967, n. 12 e retro, II, 104), e in riferimento art. 104, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Roma (ordinanza marzo 1966, G.U. 21 maggio 1966, n. 124, e in questa Rassegna, 1966, II, 155). 234 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quanto i due terzi dei membri della Commissione Comunale, di nomina del Consiglio Comunale, non si trovano in condizione di indi.pendenza verso il Consiglio Comunale e la Commissione comunale tributi (articoli 101 e 108 della Costituzione). Tribunale di Bassano del Grappa, ordinanza 12 giugno 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. Commissione comunale per i tributi locali di Montecatini Terme, ordinanza 1<> agosto 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. r. d. 30 ottobre 1933, n. 16111 (Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla mppresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'avvocatura dello Stato) art. 11 ultimo comma, in quanto commina la non sanabilit della nullit delle notificazioni (art. 3 della Costituzione) (12). Tribunae di Piacenza, ordinanza 17 giugno 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico deHa legge comunale e provinciale) artt. 14 e 10, in quanto per la cessazione della causa di .inelegibilit richiedono la accettazione delle dimissioni, rendendo i terzi arbitri circa la elegibilit o meno di un cittadino (artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Sassari, ordinanza 7 luglio 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni) art. 232, in quanto non prevede limiti e controlli idonei a garantire gli utenti (art. 23 della Costituzione). Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale), art. 141, in quanto attribuisce alla amministrazione doganale il potere discrezionale di provvedere di ufficio alla definizione del contesto in via amministrativa (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Varese, ordinanza 27 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307. r. d. 19 luglio 1941, n. 1V18 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle teleco( 12) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 8 luglio 1967. n. 97. J PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 235 iunicazioni), art. 135, in quanto non prevede limiti e controlli idonei garantire gli utenti (art. 23 della Costituzione). Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, G. U. 3 dicembre 1967, n. 321. legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un ente nazionale di preidenza ed assistenza per i dipendenti statali) art. 2, nella parte in cui on le parole nei limiti pone in essere una previsione di limitazione ~mrporale delle prestazioni previdenziali indipendentemente del perduare dello stato di bisogno all'assistito (art. 38, secondo comma, della ~ostituzione). Pretore di Roma, ordinanza 3 maggio 1967, G. U. 9 dicembre 1967, 307. R. D. 16 marzo H42, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato reventivo, della amministrazione controltata e della liquidazione coatta mministrativa) art. 201, per la parte in cui richiama il secondo comma ell'art. 52 della stessa legge, in relazione agli articoli 207, 208, 209 art. 24, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 18 aprile 1967, G. U. 9 dicembre 967, n. 307. legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), rt. 47, in quanto non assicura la indipendenza della funzione giurisdiionale (artt. 3, 24, 53, 104 e 108 della Costituzione). Commissione comunale tributi locali di Torchiara, ordinanza 9 settembre 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307. d. P. R. 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 (Rinnovo .ella concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1, 2, , 4", 5" zona telefonica), art. 49, in quanto non prevede limiti e conroUi idonei a garantire gli idonei (art. 23 della Costituzione). Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, G. U. 3 dicembre 1967, n. 321. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte :irette), art. 136, in quanto con eccesso dalla delega conferita con l'aricolo 63 deHa legge 5 gennaio 1956, n. 1, regola ex novo le detraibilit !ell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, anche prima del' entrata in vigore del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 era invece letraibile, determinando, a parit di posizione contributiva, un diverso rattamento fra il contribuente che ha definito l'imposta straordinaria 236 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO progressiva sul patrimonio prima dell'entrata in vigore del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 e quello che la ha definita posteriormente (13). Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano, ordinanze 19 gennaio 1964 (quattro), G. U. 9 dicembre 1967, n. 307. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette) art. 137, capoverso, in quanto dispone un differente trattamento per il contribuente colpito da accertamento sintetico. Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico, ordinanza 30 settembre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. legge reg. sic:. 9 marzo 1959 (Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1959), art. 5 n. 3, riprodotto nell'art. 5, n. 3, del testo unico regionale 20 agosto 1960, n. 3, in quanto viziato per difformit del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Tribunale di Siracusa, ordinanza 22 luglio 1967, G. U. 9 dicembrre 1967, n. 307. d. P. R. 27 novembre 1960, n. 1798 (Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione), artico unico, nella parte in cui conferisce validit erga omnes al Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 (artt. 76 e 87, quinto comma, della Costituzione). Corte di appello di Torino, ordinanza 9 marzo 1967, G. U. 25 novembre 1967, n. 295. d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 346 (Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, caff, bar, bottiglierie, birrerie, buffetts di stazione, gelaterie, fiiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici servizi), in quanto viziato in via conseguenziale per effetto della dichiarata incostituzionalit della legge delega (artt. 39 e 77 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 12 aprile 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. legge 14 novembre 1962, n. 1610 (Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di propriet in favore della piccola propriet rurale) art. 4, (13) L'art. 136, lettera b) del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 stato dichiarato incostituzionale con sentenza 12 dicembre 1967, n. 135. Il ' PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE quanto la notifica non obbligatoria nei confronti anche di tutti i altri eventuali interessati. Pretore di Ischia, ordinanza 31 maggio 1967, G. U. 9 dicembre 167, n. 307. legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la ianza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella gge 2 giugno 1939, n. 739), art. 25, terzo comma in quanto l'applicazione ~n'imposta comporta una limitata efficacia dell'art. 25, secondo coma, dichiarato incostituzionale (articoli 53, primo comma, e 136, primo 1mma, della Costituzione) (14). Commissione ,comunale tributi di Savona, ordinanza 6 ottobre 167, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari) t. 14, in quanto, senza determinazione di tempo e senza alcun indenzzo, viene limitata la facolt del proprietario di disporre della cosa rtt. 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione). Tribunale di Palermo, ordinanza 31 maggio 1967, G. U. 25 novem e 1967, n. 295. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 5 luglio 1965, n. 9 (Approvazione del lancio di previsione per l'esercizio 196), art. 18 terzo comma, in quanto insente l'effettivo pagamento ai creditori della Regione delle spese fative al funzionamento del Consiglio Regionale con mandato sotatto a qualunque controllo della Corte dei conti (art. 58 dello Stato speciale della Regione F1riuli-Venezia Giulia). Corte dei conti, sezioni riunite, ordinanza 14 luglio 1967, G. U. novembre 1967, n. 282. d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per issicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie ofessionali), art. 204, primo e quarto comma, in quanto eccede i limiti ~i principi che presiedono alla legislazione presidenziale vigente. Giudice conciliatore di Trento, ordinanze 31 luglio 1967 e 3 ago o 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. legge 23 aprile 1966, n. 218 (Approvazione del bilancio di previsione ~llo Stato per l'anno finanziario 1966), art. 97, in quanto autorizza l'ero (14) Questione gi dichiarata non fondata con sentenza 23 maggio 1966, n. 44. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gazione di sussidi a favore dell'artigianato (art. 81, terzo comma, della Costituzione). Corte dei conti, sezioni riunite, ordinanza 25 luglio 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agricoli), art. 1, in quanto, pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756, mantiene in vigore le norme contenute nella legge regionale siciliana 16 marzo 1964, n. 4, che disciplinano rapporti di diritto privato senza che ricorrano gli estremi della temporaneit e della eccezionalit (art. 41 e 42 della Costituzione) (15). Pretore di Partanna, ordinanza 2 aprile 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. legge 15 luglio 1966, n. 604 CNorme sui licenziamenti individuali), art. 11, in quanto limita l'applicazione della legge ai datori di lavoro che occupano oltre 35 dipendenti (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione) (16). Pretore di Napoli, ordinanza 3 giugno 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. Pretore di Pistoia, ordinanza 20 luglio 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), art. 1, primo, secondo, terzo e quarto comma (artt. 42 e 43 della Costituzione) (17). Pretore di Roma, ordinanza 5 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307. legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) artt. 1, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4 e 5 (artt. 41, 42, secondo e terzo comma, 24, 111 e 113) (17). (15) Analoghe questioni sono state gi proposte dal Pretore di Lentini in riferimenti all'articolo 14 dello statuto della Regione siciliana ed agli articoli 116, 39 e 3 della Costituzione (ordinanza 28 novembre 1966, G.U. 8 aprile 1967, n. 89, e retro, II, 71), dal Pretm-e di Mazara del Vallo in riferimento all'articolo 14, lettera a) dello statuto della Regione siciliana ed agli articoli 41, 42 e 117, ultimo comma, della Costituzione (ordinanze 16 gennaio 1967 (tre), G.U. 25 febbraio 1967, n. 51, e retro, II, 72), e dal Giudice conciliatore di Alcamo in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed all'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana (ordinanza 3 marzo 1967, G.U. 27 maggio 1967, n. 132, e retro, II, 108). (16) Questione gi proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza (m-dinanza 31 maggio 1967, G.U. 14 ottobre 1967, n. 258, e retro, II, 198). (17) Questioni gi proposte; per le altre numerose ordinanze, v. retro, II, .. i i'' PARTE II, RASSEGNA DI LEGJSLAZIONE 239 Pretore di Bisacquino, ordinanza 6 settembre 1967, G. U. 23 dicem: e 1967, n. 321. legge 22 luglio l966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni fondiarie perpetue), artt. 1, primo, seco;1do e terzo comma, 15 arti1li 42, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione (17). Pretore di Erice, ordinanza 7 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, 321. legge 22 luglio 1'966, n. 607, (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni fondiarie perpetue), artt. 1 e 15 (17). Pretore di Marano di Napoli, ordinanza 5 luglio 1967, G. U. 25 no~ mbre 1967, n. 295. legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni fondiarie perpetue), artt. 1, 15, 18 (artt. 3, 41, primo comma, e 43, rzo comma, della Costituzione) (17). Tribunale di Trapani, ordinanza 3 maggio 1967, G. U. 23 dicem: e 1967, n. 321. legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni fondiarie perpetue), artt. 2, 4, 5, 6, 8, 9 (aTtt. 3 e 42 della Costitzione) (17). Pretore di Genzano di Roma, ordinanze 16 ottobre 1967 (quattro), U. 9 dicembre 1967, n. 307. legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni fondiarie perpetue), artt. 4, 5, 6 e 7(art. 24, secondo comma, della ostituzione) (17). Pretore di Ramacca, ordinanza 20 luglio 1967, G. U. 25 novem: e 1967, n. 295. legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 1ndiarie perpetue), art. 15 (art. 3 della Costituzione) (17). Tribunale di Agrigento, ordinanza 22 giugno 1967, G. U. 11 no~ mbre 1967, n. 282. legge reg. sarda 11 luglio 1967 (Interventi fitosanitari a cura della mministrazione regionale e provvedimenti connessi in applicazione ~lla legge regionale 22 aprile 195, n. 8), artt. 2 e 4 (art. 127 della ostituzione). Ricorso 14 novembre 1967 del Presidente del Consiglio dei Miniri, G. U. 3 dicembre 1967, n. 307. 240 RASS0EGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO Codice di procedura civile, art. 545 (Crediti impignorabiii), quarto com ma -manifesta infondatezza (art. 3 della Costituzione). Ordinanza 15 novembre 1967, n. 131, G.U. 25 novembre 1967, n. 295. Ordinanza di rimessione. 10 ottobre 1966 del Pretore di Gallarate, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, in questa Rassegna 1966, II, 285. codice di procedura penale, art. 231 (Atti. e informative del pretore) e art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria) secondo comma -manifesta infondatezza (artt. 3 e 24 della Costituzione) (18). Ordinanza 15 novembre 1967, n. 127, G. U. 25 novembre 1967, n. 295. Ordinanze di rimessione 9 febbraio 1967 del Pretore di Gela (G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e retro II, 60-61) e 24 febbraio 1967 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, G. U. 24 giugno 1967, n. 157, e retro, II, 103). codice di procedura .penale, art. 503 (Atti del giudizio direttissimo), terzo comma -manifesta infondatezza (art. 24 della Costituzione) (19). Ordinanza 15 novembre 1967, n. 124, G. U. 25 novembre 1967, n. 295. Ordinanza di rimessione 18 gennnaio 1967 del Tribunale di Bari, G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e retro, II, 61. r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (Legge comunale e provinciale), artt. 106, 107, 108, 109 e 110 -manifesta infondatezza (20). Ordinanza 15 novembre 1967, n. 123, G. U. 25 novembre 1967, n. 295. Ordinanza di rimessione 17 aprile 1966 del Pretore di Fermo, G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna 1966, II, 204. (18) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 18 aprile 1967, n. 36. L'articolo 398 del c. p, p,, nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al conseguimento di atti di istruzione, stato dichiarato incostituzionale con sentenza 27 aprile 1966, n. 33. (19) Questione gi dichiarata non fondata con sentenza 9 luglio 1963, n. 122, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, e 8 luglio 1967, n. 92, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. (20) Questione dichiarata non fondata, relativamente all'art. 108 del r. d. 3 marzo 1934, n. 383, con sentenza 8 luglio 1967, n. 95. . . . ' !i PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 241 r. d. 18 dlc:embre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione dei co: ice di procedura civile), art. 159, terzo c:omma -inammissibilit (artiolo 87, quinto comma, della Costituzione). Sentenza 15 novembre 1967, n. 118, G. U. 25 novembre 1967, I. 295. Ordinanze di rimessione 30 marzo 1966 (due) del Pretore di Anona, G. U. 9 luglio 1966, e in questa Rassegna 1966, II, 206. legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), art. 41, ultimo c:omma, -manifesta infondatezza. Ordinanza 15 novembre 1967, n. 123, G. U. 25 novembre 1967, l. 295. Ordinanza di rimessione 27 aprile 966 del Pretore di Fermo, G. U. ;7 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna 1966, II, 204. d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle rodi nella preparazione e nei commercio dei mosti, vini ed aceti), nanifesta infondatezza (artt. 73 e 76 della Costituzione) (21). Ordinanze 15 novembre 1967, n. 125 e n. 126, G. U. 25 novembre .967, n. 295. Ordinanze di rimessione 16 gennaio 1967 del Pretore di Mortara G. U. 13 maggio 1967, n. 120, e retro, II, 108) e 24 gennaio 1967 dal >retore di Sampierdarena (G. U. 22 aprile 1967, n. 102 e retro, II, 71). legge reg. sic:. approv. 31 marzo 1967 (Istituzione di una cattedra con' enzionata con l'Universit di Messina per l'insegnamento della storia !loderna) -estinzione per rinunzia. Ordinanza 15 novembre 1967, n. 129, G. U. 25 novembre 1967, l. 295. Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depoitato il 17 aprile 1967, G. U. 29 aprile 1967, n. 109 e retro, II, 74. legge reg. sic:. approv. 31 marzo 1967 (Istituzione di una cattedra di erapia medica, sistematica presso la Facolt di medicina e chirurgia lell'Universit di Catania), estinzione per rinunzia. Ordinaza 15 novembre 1967, n. 130, G. U. 25 novembre 1967, n. 295. Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana lepositato il 17 aprile 1967, G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e retro, II, 74. (21) Questione dichiarata non fondata con sentenze 9 febbraio 1967, n. 13 (art. 7.3 della Costituzione) e 22 marzo 1967, n. 32 e n. 33 (art. 76 della Costi. uzione). CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Procedura abbreviata di cui all'art. 33 t.u. sulle Acque -Utilizzabilit di detta procedura da parte della Cassa del Mezzogiorno. Se possa la Cassa per il Mezzogiorno avvalersi della procedura abbreviata di espropriazione prevista e disciplinata dall'art. 33 t.u. sulle Acque (n. 94). AGRICOLTURA E FORESTE Affitto di fondi rustici -Scelta del contraente. Se all'affitto dei fondi rustici di propriet delle Aziende del Fondo per il Culto e dei Patrimoni riuniti ex economali siano applicabili le disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567 (n. 94). Se il sistema della scelta del contraente privato mediante asta pubblica sia compatibile con la disciplina vigente in materia di affitto di fondi rustici (legge 12 giugno 1962) (n. 49). Agevolazioni creditizie -Legge 59/1965. Se l'agevolazione creditizia prevista dalla 1. 26 maggio 1965 possa essere concessa ai soggetti che abbiano acquistato il bene prima della presentazione della domanda di mutuo, con la corresponsione parziale del prezzo (n. 50). Crediti agrari regionali -Agevolazioni tributarie. Se ai prestiti previsti dalla legge 29 dicembre 1965, n. 33 della Regione Friuli-Venezia Giulia siano applicabili, per la parte tributaria, le disposizioni di cui alla 1. 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario (n. 51). Incameramento e versamento della cauzione -Legge 1676/1960. Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltarice dei lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata dall'Ente realizzatore delle opere ex lege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere (n. 52). l~l ' ' ' ~ J PARTE II, CONSULTAZIONI 243 \.MMINISTRAZIONE PUBBLIC'A stituto nazionale della Nutrizione. Se una disposizione legislativa che facoltizzi genericamente un ente .d avvalersi dell'opera di organi Statali, sia sufficiente ad integrare l'autoizzazione necessaria ex art. 43 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, perch l'Avvoatura dello Stato possa assumere la rappresentanza e difesa in giudizio di ale ente (n. 326). ,egittimazione separata dei vari uffici. Se l'Amministrazione o, pi in generale, se qualsiasi creditore fallinentare, contemporaneamente titolare di credito privilegiato e di credito hirografario, abbia diritto al voto in relazione al solo credito chirograario e quindi conservando per l'altro credito le garanzie e la connessa 1relazione (n. 327). Se, nel caso di pi uffici dell'Amministrazione delle Finanze creditori lello stesso debitore, ciascun ufficio si debba considerare come creditore .vente diritto al voto sulla proposta di concordato, ovvero si debba ritetere unica creditrice l'Amministrazione delle Finanze (n. 327). >perato doloso di un ufficiale giudiziario. Se l'art. 494 c.p.c., in base al quale il debitore pu evitare il pignoamento versando nella mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui i procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al crediore , sia applicabile al procedimento coattivo per la riscossione delle ntrate dello Stato e degli enti pubblici, regolato dal t.u. 14 aprile 1910, L. 639 (n. 328). Se tale forma di pagamento sia liberatoria per il debitore ed estintiva .el rapporto obbligatorio e se questi effetti del pagamento ai sensi del' art. 494 c.p.c. siano in contrasto con le disposizioni che limitano nell'orditamento tributario la prova del pagamento del tributo (n. 328). Se l'approvazione da parte dell'ufficiale giudiziario di somme versate .ai contribuenti, a norma dell'art. 494 c.p.c. costituisca peculato (art. 314 .p.) o malversazione (art. 315 c.p.) (n. 328). 'restazioni UTE a favore di Enti pubblici. Se gli Uffici Tecnici Erariali siano tenuti a svolgere i loro compiti istiuzionali nell'interesse di Enti di diritto pubblico, parificati per legge istiutiva alle Amministrazioni dello Stato (n. 329). 'tato giuridico del personale ferroviario -Art. 164. Se il Direttore Centrale Capo del Servizio Sanitario delle Ferrovie ello Stato possa essere legittimamente autorizzato con un Decreto Mini RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO steriale a delegare ad altri funzionari l'esercizio delle sue attribuzioni di membro delle Commissioni per le visite di revisione di cui all'art. 164 della legge 23 marzo 1958, n. 425 (n. 330). ANTICHIT E BELLE ARTI Diritto di prelazione. Se, esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 31 della 1. 1 giugno 1939, n. 1089, debbano corrispondersi, oltre al prezzo stabilito nell'atto di alienazione inter partes, anche le spese notarili di detto atto (n. 58). Sanzioni amministrative ex art. 59 l. 1 giugno 1949, n. 1089 -Rappoiti deUa procedura amministrativa con il giudicato penale -Assoluzione per aver commesso il fatto in stato di necessitd. Se lo stato di necessit escluda l'illecito amministrativo sanzionabile (n. 59). Se sia vincolante la sentenza penale di assoluzione per avere agito in stato di necessit per gli organi amministrativi competenti ad irrogare al responsabile la sanzione di cui all'art. 59, terzo comma 1. 1 giugno 1939, n. 1089 (n. 59). APPALTO Appalto di apere militari -Forza maggiore -Incidenza del rischio. Se incida sull'appaltatore il rischio dei danni der~vanti da cause di forza maggiore verificatisi nel corso dell'esercizio di opere militari regolate dalle condizioni generali del Genio Militare approvate con r .d. 17 marzo 1932, n. 367 (n. 314). Arbitrato -Compensi agli arbitri. Se la pronuncia emessa dal Presidente del Tribunale nel procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. abbia natura decisoria e sia impugnabile con ricorso in Cassazione (n. 315). Se la predetta pronunci'a debba essere notificata ai sensi dell'art. 11, secondo e terzo comma del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 315). Incameramento e versamento della cauzione -Legge 1676/1960. Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata dall'Ente realizzatore delle opere ex lege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere (n. 316). PARTE II, CONSULTAZIONI 245 ~iserve. Quale sia la natura delle determinazioni sulle riserve in sede ammin1. trativa pre-contenziosa (n. 317). Se tale natura postuli l'unitariet della generale valutazione delle varie :iserve, nonch la definitivit e completezza della definizione stessa con :onseguente inopportunit di definizioni parziali (n. 317). In quali forme devono essere condotte le trattative per la definizione )re-contenziosa delle riserve (n. 317). l\.SSICURAZIONI 4.ssicurazione r.c. per incidenti nucleari. Se il Ministero della Difesa sia tenuto a stipulare per il Centro Appli: azione Militare Energia Nucleare, quale esercente del Reattore Nucleare :tT.Sl, apposita polizza assicurativa R.C., ai sensi dell'art. 21 I. 31 dicembre .962, n. 1860 (n. 74). :::ontratti di assicurazione stipulati da enti pubblici a favore di propri dipendenti. Se sia sempre legittima la deliberazione con la quale l'Istituto Nazio1ale di economia agraria abbia deliberato di stipulare una polizza di assi: urazione a favore di alcuni suoi funzionari, o se, invece, la legittimit lella medesima dipenda dalla circostanza che le norme di contabilit del' ente consentano o meno la stipulazione del relativo contratto (n. 75). \TTI AMMINISTRATIVI :::oncessione della qualifica di partigiano -Revoca -Competenza. Se le Commissioni di 1 e 20 grado di cui agli artt. 1 e 4 d.1.1. 21 agosto .945, n. 518, siano competenti a deliberare la revoca per indegnit della iualifica di partigiano o di patriota (n. 14). \.UTOVEICOLI 'E AUTOLINEE ,ubblico registro automobilistico -Destinazione residui dei fondi per spes' postali. Se i residui di somme riscosse dall'A:C.I. a titolo di spese postali per (li adempimenti connessi all'iscrizione del P.R.A. di altra provincia a ;eguito del trasferimento di un autoveicolo, debbano affiuire al bilancio lell'A.C.I. riguardante la gestione del P.R.A. (n. 71). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO BANCHE Finanziamenti -Agevolazioni creditizie. Se il concorso sugli interessi previsti dall'art. 12, quarto comma, della 1. 26 giugno 1965, n. 717, possa essere dalla Cassa per il Mezzogiorno concesso alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli per la emissione di buoni fruttiferi, oltre che delle obbligazioni vere e proprie (n. 13). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI Autorizzazione ai lavori di restauro. Se i lavori di restauro esiguiti dalle Amministrazioni regionali e dalla Cassa del Mezzogiorno su beni appartenenti ad altri Enti debbano essere soltanto preventivamente autorizzati dalle Soprintendenze ai Monumenti ai sensi degli artt. 11 e seg. 1. 1 giugno 1939, n. 1089 e 40 e segg. del regolamento (n. 17). Se il compito di redigere il progetto di tali lavori e di provvedere al relativo collaudo possa essere affidato a liberi professionisti (n. 17). COMPRAVENDITA Vendita di lotti edificatori -Mancata approvazione det piano particolareggiato -Effetti. Se per i contratti di vendita stipulati dall'EUR e relativi ai lotti di suolo edificatorio ricadenti nel comprensorio di pertinenza di detto ente, questo ultimo, anche in difetto del rilascio dela licenza edilizia, dovuto alla mancata approvazione del Piano Regolatore Particolareggiato di zona, possa pretendere il pagamento dell'intero prezzo ovvero la corresponsione degli interessi sul medesimo e in qual misura (n. 2). se nell'ipotesi detta sia dovuto dal contraente privato una penale pel ritardo nella ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio progettato (n. 2). Se nella ipotesi detta il termine previsto per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio progettato, in una con quello previsto pel pagamento del prezzo, possa essere fatto decorrere dal rilascio della licenza edilizia (n. 2). Se nell'ipotesi detta sia ipotizzabile un'azione di risarcimento di danni in caso di definitivo rifiuto del rilascio della licenza edilizia, ove riscosso il prezzo per intero o concordata la corresponsione di interessi sul medesimo o pattuito un aggiornamento del termine di ultimazione dei lavori (n. 2). COMUNI E PROVINCE Pubblicazioni sugli Albi Pretori. Se, nel computo dei termini relativi alle pubblicazioni sugli Albi pretori dei Comuni e delle Province, da eseguire ai sensi di legge, debba ricomprendersi il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine stesso (n. 125). PARTE II, CONSULTAZIONI 247 ::ONCESSIONI AMMINISTRATIVE Atti di concessione del servizio di rimorchio marittimo. Se l'atto di concessione del servizio di rimorchio marittimo debba essere tassato ex art. 56 della legge di registro e cio quale concessione ii pubblico servizio (n. 84). \!essa in liquidazione di societ. -Concessionaria di Autolinee. .Se nei riguardi di una societ concessionaria di autolinee la delibera: ione di messa in liquidazione ex art. 2275 e segg. e.e. possa di per s con: retare l'ipotesi prevista dall'art. 34 I. 28 settembre 1939, n. 1822, circa la >erdita da parte della Societ dei requisiti necessari di idoneit finan: iaria (n. 85). Se la liquidazione coatta amministrativa comporti la necessit nell'ado: ione del provvedimento di decadenza di cui all'art. 34 della 1. 28 settembre .939, n. 1822 per una societ concessionaria di autolinee (n. 85). ~rasparti in concessione -Risarcimento danni per colpa dipendenti. Se ai sensi dell'art. 38 ali. A r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato con 3 novembre 1952, n. 1982, il consenso dell'Ispettorato compartimentale ia necessario solo quando l'ammontare della trattenuta superi l'ammontare li L. 5.000 (n. 86). Se ai sensi del suddetto articolo la delibera dell'Ispettorato diretta .ll'accertamento del responsabile e dell'entit del danno escluda la possidlit per l'impiegato di adire il giudice ordinario (n. 86). !ONTABILITA GENERALE DELLO STATO >epositi cauzionali -Interessi. Se la mancata presentazione dei documenti per provare la legittimaione alla riscossione da parte della persona giuridica titolare del depolto costituito presso la Cassa DD.PP., impedisca l'inizio della decorrenza el termine prescrizionale (n. 222). Se, prescritto il credito per interessi, possa residuare una responsailit della Cassa DD.PP. ad alcun titolo (n. 222). 'ermo amministrativo -Limiti. Se per procedere al fermo amministrativo ex art. 69 legge di Contailit il credito dell'Amministrazione debba essere certo, liquido ed esiibile (n. 223). 248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Ricorso in revocazione ed azione giudiziaria. Se sia ammissibile, ed in caso positivo quale sia la natura, il ricorso in revocazione di un decreto ministeriale portante condanna per I.G.E. evasa e per una pena pecuniaria quando sia pendente giudizio dinanzi all'A.G.O. per la declaratoria d'illegittimit della ingiunzione fiscale emessa a seguito del decreto stesso (n. 4). CONTRABBANDO Pagamento diritti evasi. Se l'amministrazione possa provvedere con l'ingiunzione fiscale al recupero dei diritti doganali evasi corrispondenti al quantitativo di tabacchi contrabbandati ed accertati con sentenza penale passata in giudicato che pur ha condannato erroneamente, ad una minor somma per diritti evasi. (Ipotesi in cui non vi stata costituzione di parte civile) (n. 41). CONTRIBUTI Assegnazione di somma per riattamento di alloggio a favore di lavoratori agricoli dipendenti -Successione. Se sia ammissibile la successione nella concessione della somma occorrente per il riattamento dell'alloggio ai sensi dell'art. 9 legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 (n. 69). Contributi -Disastro del Vajont -Poteri di convalida del Sindaco. Se, in tema di contributi per la ricostruzione di immobili di propriet privata distrutti in occasione del disastro del Vajont, la convalida del Sindaco alla dichiarazione di preesistenza di unit immobiliari sia vincolante per la P. A. (n. 70). S'e il Sindaco possa convalidare dichiarazioni in contrasto con risultanze catastali (n. 70). Contributi -Provvidenze per il Vajont. Se per i contributi previsti dalla 1. 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modifiche, portante provvidenze per la zona del Vajont, possano ssere concessi soltanto ai proprietari o anche ai possessori di edifici distrutti (n. 71). Se la dichiarazione giurata del Sindaco, ex art. 31 1. 4 novembre 1963, n. 1457, stabilita per sopperire alla mancanza di documentazione catastale. PARTE II, CONSULTAZIONI 249 ossa comportare anche un accertamento del diritto di propriet in dif: irmit dalle risultanze catastali (n. 71). Se sia consentita dalla legge la variazione della destinazione funzioale dei nuovi fabbricati rispetto a quelli distrutti o danneggiati, almeno el caso in cui la destinazione degli immobili ricostruiti sia ad uso di bitazione (n. 71). ecadenza ex art. 4 legge n. 357 /1964 sul Vajont. Se una persona possa rendersi cessionaria dei diritti al contributo ic 1. 357/1964 sul Vajont, spettante ad una o pi persone, relativamente :i una o pi unit immobiliari danneggiate (n. 72). OSTITUZIONE esponsabilit del cessionario e dell'acquirente di una azienda commerciale per le imposte di R. M. -Incostituzionalit dellart. 197 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645. Se fondata l'eccezione di incostituzionalit dell'art. 197 del t. u. 29 mnaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette in relazione all'art. 76 della >stituzione, in quanto con tale norma sarebbero stati superati i limiti e-Ila delegazione legislativa conferita al governo dall'art. 63 della 1. 5 mnaio 1956, n. 1, per essere stata soppressa la condizione per cui la !Sponsabilit d'imposta al cessionario di azienda sorgeva solo quando si attasse d'imposta gi iscritta a ruolo o comunque accertata a carico !l cedente prima della cessione (n. 47). ANNI DI GUERRA Jntributo per la ricostruzione di edificio in altro Comune. Se il trasferimento in altro Comune previsto dal secondo comma del1rt. 4 1. 607 del 1954 debba essersi verificato successivamente alla guerra, !r fruire del contributo per la ricostruzione (n. 129). !!:MANIO 'ltostrade in concessione -Intavolazione a favore dello Stato. Se le autostrade costruite in concessione appartengono prima della adenza di questa, al concessionario (n. 222). Se lo Stato possa conseguire, al momento dell'acquisizione degli imJbili occorrenti per la costruzione dell'opera da parte del concessiorio stesso, l'intavolazione immediata a suo favore (n. 222). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DEPOSITO Depositi cauzionali -Interessi. Se la mancata presentazione dei documenti per provare la legittimazione alla riscossione da parte della persona giuridica titolare del deposito costituito presso la Cassa DD1PP., impedisca l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale ovvero lo sospenda (n. 26). Se, prescritto il credito per interessi, possa residuare una responsabilit della Cassa DD.PP. ad alcun titolo (n. 26). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Alloggi F. S. -Riparazioni indispensabili ed indifferibili. Se l'Azienda Autonoma Ferrovie Stato possa legittimamente pretendere dagli assegnatari di alloggi F. S., non ancora divenuti cessionari, il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni giudicate indispensabili e non differibili eseguite nel periodo compreso fra la determinazione del prezzo di cessione e la sottoscrizione del contratto di cessione in propriet (n. 198). Aree fabbricabili a favore della Gescal. Se per la dichiarazione di pubblica utilit delle aree fabbricabili a favore della Gescal non comprese in un piano di zona regolarmente approvato, sia necessaria la presentazione alla Prefettura di altra documentazione oltre a quella richiesta dagli artt. 1-15 della legge sulla espropriazione per p. u. ed in particolare dall'art. 3 della stessa legge, e l'imposizione alla Gescal di adempimenti diversi da quelli stabiliti da tale legge in relazione alla nuova disciplina contenute nella 1. 14 febbraio 1963, n. 60 (n. 199). Esenzioni previste per gli atti giudiziari dell'INCIS -Limiti. Se l'esenzione delle tasse di bollo e di registro concessa all'INC1S, riguardi solo gli atti giudiziari compiuti nel procedimento di cui all'art. 32 r. d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 200). Incameramento e versamento della cauzione -Legge 1676/1960. Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata dall'ente realizzatore delle opere ex tege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca C'assiere (n. 201). J PARTE II, CONSULTAZIONI 251 SES -Autorizzazione a stare in giudizio. Se la proposizione di domanda giudiziaria da parte dell'ISES sia 11bordinata a conforme delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero ~ possa ritenersi compresa nella sfera di competenze proprie del Presiente dell'Istituto (n. 202). NFITEUSI 'anoni imposti. Se i canoni di natura enfiteutica imposti dal Commissario per gli si civici con i provvedimenti di legittimazione delle occupazioni abusive ano soggetti alla disciplina della 1. 22 luglio 1966, n. 607 (n. 29). SECUZIONE FISCALE ontrabbando. Se l'Amministrazione possa provvedere con l'ingiunzione fiscale al re1pero dei diritti doganali evasi corrispondenti al quantitativo di tabac1i contrabbandati ed accertati con sentenza penale passata in giudicato 1e pur ha condannato, erroneamente, ad una minor somma per diritti vasi (Ipotesi in cui non v' stata costituzione di parte civile) (n. 75). SPROPRIAZIONE PER P. U. ree fabbricabili a favore deila Gescal. Se per la dichiarazione di p. u. delle aree fabbricabili a favore della escal non comprese in un piano di zona regolarmente approvato, sia ~cessaria la presentazione alla Prefettura di altra documentazi,.one oltre iella richiesta dagli artt. 1-15 della legge sulla espropriazione per p. u. l in particolare dall'art. 3 della stessa legge, e l'imposizione alla Gescal adempimenti diversi da quelli stabiliti da tale legge in relazione alla 2ova disciplina contenuta nella 1. 14 febbraio 1963, n. 60 (n. 251). Se la dichiarazione di opere indifferibili ed urgenti per la ipotesi di ;propriazione disciplinata con l'art. 25 della 1. 14 febbrai-o 1960, n. 60 >ssa essere disposta in base al progetto di massima e all'individuazione ~i beni da occupare (n. 251). :Jmpetenza per l'opposizione atl'indennit di stima. Se la competenza a giudicare sulle opposizioni all'indennit di stima nel ocedimento di espropriazione spetti al Tribunale che abbia nominato perito, qualunque sia il valore controverso (n. 252). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IJecreti di svincolo. Se il fatto che la relazione in camera di consiglio per l'emissione del decreto di svincolo dell'indennit di esproprio risulti svolta da un giudice diverso da quello designato dal Presidente del Tribunale in calce al ricorso della parte, senza un apposito provvedimento di sostituzione, a mente dell'art. 174 c. p. c., produca l'invalidit del predetto decreto di svincolo (n. 253). Se il cancelliere sia tenuto ad attestare in calce ai decreti di svincolo l'avvenuto deposito (n. 253). Se per la emissione del decreto di svincolo sia necessario il preventivo parere del Pubblico Ministero (n. 253). A chi spetti la prova del mancato reclamo ex art. 739 c. p. c. (n. 253). Quale efficacia abbiano per il Magistrato competente ad emettere il decreto di svincolo le norme di cui alle istruzi1oni per il servizio dei depositi approvate con d. m. 22 novembre 1954 (n. 253). Quali siano la natura e i limiti del controllo della Cassa DD.PP. sui decreti di svincolo nonch le forme di collaborazione con l'A.g.o. (n. 253). Procedura abbreviata di cui aWart. 33 t. u. sune acque -Utitizzabirit di detta procedura da parte deHa Cassa dei Mezzogiorno. Se possa la C:assa per il Mezzogiorno avvalersi della procedura abbreviata di espropriazione prevista e disciplinata dall'art. 33 t. u. sulle Acque (n. 254). FALLIMENTO Concordato. Se l'Amministrazione o pm m generale, se qualsiasi creditore fallimentare, contemporaneamente titolare di credito privilegiato e di credito chirografario, abbia diritto al voto in relazione al solo credito chirografario e quindi conservando per l'altro credito le garanzie e la connessa prelazione (n. 108). Se nel caso di pi uffici dell'Amministrazione delle Finanze creditori dello stesso debitore, ciascun ufficio si debba considerare come creditore avente diritto al voto sulla proposta di concordato, ovvero si debba ritenere unica creditrice l'Amministrazione delle Finanze (n. 108). FaHimento det liquidatore di societ. Se il liquidatore di societ commerciale dichiarato fallito decada ipso iure dal. suddetto ufficio (n. 109). Se l'Amministrazione creditrice di una societ commerciale possa chiedere al Presidente del Tribunale la sostituzione del liquidatore (n. 109). Se, venuto meno l'amministratore o il liquidatore di una societ, spetti al Presidente del Collegio sindacale la rappresentanza della societ per gli atti di ordinaria amministrazione quali il pagamento di debito tributario preesistente (n. 109). PARTE II, CONSULTAZIONI 253 ncameramento e versamento delfa cauzione -Legge 1676/1960. Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di cotruzioni di abitazioni dei lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata .all'Ente realizzatore delle opere ex lege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba ssere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere n. 110). ~ERROVIE .lloggi F. S. -Riparazioni indispensabili e indifferibili. Se l'Azienda Autonoma Ferrovie Stato possa legittimamente pretenere dagli assegnatari di alloggi F. S., non ancora divenuti cessionari, il !mborso delle spese sostenute per le riparazioni giudicate indispensabili non differibili eseguite nel periodo compreso fra la determinazione del rezzo di cessione e la sottoscrizione del contratto di cessione in propriet n.. 384). raggiare lunghezza di treni rispetto ai marciapiedi. Se e quando si configuri una responsabilit dell'Amministrazione per 1fortuni al viaggiatore a causa della maggiore lunghezza del treno ri> etto ai marciapiedi (n. 385). tato giuridico del personale ferroviario -Art. 164. Se il Direttore Centrale Capo del Servizio Sanitario delle Ferrovie >ssa essere legittimamente autorizzato con un Decreto Ministeriale a de, gare ad altri funzionari l'esercizio delle sue attribuzioni di membro delle ommissioni per le visite di revisione di cui all'art. 164 della 1. 26 marzo 158, n. 425 (n. 386). JRESTE ztrimonio forestale della Regione Siciliana. Se i terreni acquistati dallo Stato per uso rimboschimento dopo l'enata in vigore dello Statuto della Regione Siciliana, debbano entrare a r parte del patrimonio indisponibile della Regione (n. 5). iPIEGO PUBBLICO ipiegato civile non di ruolo -Destituzione di diritto per condanna a pena detentiva condonata. Se l'impiegato civile non di ruolo sia passibile di destituzione di di; to per condanna a pene detentive anche se queste siano state connate (n. 658). . J 254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Licenziamento in seguito a condanna penale -Indennit. Se il pubblico impiegato che sia stato licenziato per aver riportato condanna penale abbia diritto, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 1966, n. 3 e alla 1. 8 giugno 1966, n. 424, a percepire l'indennit di licenziamento (n. 659). Pignorabilit dello stipendio. Se lo stipendio degli impiegati dello Stato possa essere pignorato, per crediti alimentari, nella misura di 1/3 (n. 660). Sfollamento agevolato dipendenti -Enti svil'uppo. Se possono entrare a far parte del ruolo aggiuntivo ad esaurimento presso il Ministero Agricoltura e Foreste, di cui all'art. 10 1. n. 901 del 1965, i dipendenti degli enti di sviluppo che hanno beneficiato delle disposizioni di favore (ex art. 8 stessa legge) concernenti l'esodo volontario (n. 661). IMPOSTA DI REGISTRO Agevol'azioni per l'edilizia. Se, ai fini di cui all'art. 1 1. 6 dicembre 1962, n. 1493, il limite del quarto della superficie totale coperta dei piani sopratterra debba riferirsi ai soli negozi ovvero ai locali destinati ad uffici ed a negozi insieme considerati (n. 269). Atti di concessione del servizio di rimorchio marittimo. Se l'atto di concessione del servizio di rimorchio marittimo debba essere tassato ex art. 56 della legge di registro e cio quale concessione di pubblico servizio (n. 270). Contratti di fornitura con la P. A. -Obbligo dell'imposta. Se l'imposta di Registro concernente i contratti di fornitura con la P. A., sia sempre a carico del privato contraente (n. 271). Contratto di mutuo con deposito infruttifero. Se la pattuizione, inserita in un contratto di mutuo, che preveda la consegna, in luogo della somma mutuata, di un libretto di risparmio portante un deposito infruttifero debba essere sottoposta al T-ributo di Registro previsto dall'art. 37 lett. B tab. A (n. 272). PARTE II, CONSULTAZIONI 255 ~ostituzionalitd dell'art. 81 all. A. Se l'art. 81 della Tariffa all. A della legge di registro nel disporre direrse aliquote per conferimenti diversi contrasti con gli artt. 3 e 53 della ~ostituzione (n. 273). fovracanoni -Legge 7 dicembre 1953, n. 959 . .Se i sovracanoni, dovuti in favore del Consorzio dei Comuni ricalenti nel bacino imbrifero, ai. sensi e nella misura e per gli effetti del' art. 1 1. 7 dicembre 1953, n. 959, costituiscano, agli effetti della imposta li registro, un corrispettivo da prendere come parametro per la determi1azione del valore della ricchezza o del bene trasferito ovvero oneri che >assano a carico dell'acquirente o cessionario ex art. 43 della legge di egistro (n. 274). Sovraprezzo azionario assolto mediante conferimento immobiliare. Se possa ritenersi legittima la tassazione principale di registro se: ondo l'aliquota di cui all'art. 1 tar. 1 all. A, nonch la relativa imposta ii trascrizione, di una delibera assembleare nella quale sia previsto che il ;ovrapprezzo delle azioni di nuova emissione venga assolto mediante con: erimento immobiliare (n. 275). :MPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE '.nteressi su somme dovute per risarcimento-danni -Indennitd per temporanea occupazione. Se siano assoggettabili a :ricchezza mobile gli interessi dovuti sulle ;omme liquidate a titolo di risarcimento danni per occupazione abusiva ii immobili (n. 36). Se siano asso.ggettabili a ricchezza mobile le indennit di temporanea >ccupazione . di immobili (n. 36). Responsabil'itd del cessionario e dell'acquirente di una azienda commerciale per le imposte di R.M. -Incostituzionalitd dell'art. 197 t. u. 29 gennaio 1958. n. 645. Se fondata l'eccezione di incostituzionalit dell'art. 197 del t. u. ?9 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette in relazione all'art. 76 della ::!ostituzione in quanto con tale norma sarebbero stati superati i limiti iella delegazione legislativa conferita al governo dall'art. 63 della 1. 5 iJ"ennaio 1956, n. 1, per essere stata soppressa la condizione per cui la re; ponsabilit di imposta del cessionario di azienda sorgeva solo quando si :rattasse d'imposta gi iscritta a ruolo o comunque accertata a carico iel cedente prima della cessione (n. 37). 256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTA DI SUCCESSIONE Interpretazione dell'art. 15 della legge organica -Rinuncia al legato. Se l'erede, beneficiario della rinunzia fatta dal legatario della nuda propriet di titoli azionari, sia tenuto a corrispondere l'imposta sulla piena propriet dovuta dal legatario rinunziante ed anche quella relativa all'usufrutto (n. 53). Se la rinuncia al legato, ai fini dell'imposta sulle successioni, possa considerarsi una vera e propria condizione risolutiva in senso tecnico con conseguente applicabilit della disciplina dettata dall'art. 7 della legge tributaria sulle successioni (n. 53). Matrimonio canonico tardivamente trascritto. Se si debba tenere conto del vincolo matrimoniale agli effetti della imposta sulla successione di uno dei coniugi, deceduto anteriormente alla trascrizione tardiva del matrimonio religioso (n. 54). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Attivit svolta in immobili godenti di immunit locale. Se possono essere assoggettati ad IGE i proventi di una attivit (concerto vocale e strumentale) svolta nel palazzo della Cancelleria di Roma (n. 123). Ricorso in revocazione ed azione giudiziaria. Se sia ammissibile, ed in caso positivo quale sia la natura, il ricorso in revocazione di un decreto ministeriale portante condanna per IGE evasa e per pena pecuniaria quando sia pendente giudizio dinanzi all'A.G.O. per la declaratoria d'illegittimit della ingiunzione fiscale emessa a seguito del decreto stesso (n. 124). Servizi internazionali -Esenzione ex art. 1 lett. h) -L. 19 giugno 1940, n. 762. Quali dei corrispettivi pagati da ditte estere a commissionari e mediatori operanti in Italia devono ritenersi esenti dall'I.G.E. ai sensi dell'art. 1 lett. h) 1. 19 giugno 1940, n. 762 e della circolare della Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli affari 12 maggio 1967, n. 29 (n. 125). Trasporto effetti postali -Ritenuta I.G.E. Se le imprese di autoservizi pubblici, esercenti il serv1z10 di trasporto di effetti postali mediante cartelle di oneri, abbiano diritto alla rivalsa verso lo stato delle ritenute I;G.E. sui canoni percepiti per l'espletamento del servizio (n. 126). PARTE II, CONSULTAZIONI 257 MPOSTE E TASSE lddizionale pro-Calabria -Applicabilit alla tassa di occupazione di suolo pubblico. Se sia applicabile l'addizionale pro-Calab~ia alla tassa di occupazione li suolo pubblico (n. 452). \gevolazioni tributarie. Se la S. I. P. possa esercitare, in virt della legge 6 dicembre 1965, 1. 1379, il diritto di rivalsa anche nei confronti della American Battle /Ionuments C:ommission , la quale pur gode della esenzione tributaria li cui all'art. 2 del d. lgs. 22 febbraio 1948, n. 88 (n. 453). ;ontributi di miglioria. Se l'obbligo di provvedere alle segnalazioni di cui all'art. 10 r. d. 1. 18 novembre 1938, n. 2000 per l'applicazione dei contributi di miglioria ussista anche per le -0pere realizzate direttamente dagli interessati ai sensi lell'art. 9 1. 30 dicembre 1960, n. 1676 (n. 454). ;rediti agrari regionali -Agevolazioni tributarie. Se ai prestiti previsti dalla 1. 29 dicembre 1965, n. 33, della Regione ~riuli-Venezia Giulia siano applicabili, per la parte tributaria, le dispo: izioni di cui alla 1. 5 luglio 1928, n. 1760 sul credito agrario (n. 455). ~senzioni previste per gli atti giudiziari dell'INCIS -Limiti. Se l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro concessa all'INCIS, iguardi solo gli atti giudiziari compiuti nel procedimento di cui all'art. 32 -. d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 456). 'mposta abbonamento legge n. 1760 del 1928 -Prescrizione rimborso. Se il credito del contribuente per la restituzione di somma indebitanente pagata per la imposta di abbonamento prevista dall'art. 21 della . 5 luglio 1928, n. 1760; si prescriva nel termine di cinque anni ovvero iel termine di tre anni (n. 457). mposta surle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3280). Se il trattamento tributario delle societ di fatto per anticipazioni o 1ovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori, debba essere iguale a quello relativo alle societ regolarmente costituite (n. 458). '.mposte indirette -Rapporto tra il giudizio ordinario e quello dinanzi alle Commissioni Tributarie. Se sia opportuno notificare una decisione della Commissione Centrale :he in senso contrario all'Amministrazione abbia deciso una controversia 258 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE in materia di imposte indirette, la quale formi 'Oggetto di un giudizio ordinario che sia ancora pendente (n. 459). Se la decisione della Commissione Centrale acquisti autorit di cosa giudicata nel caso in cui il giudizio ordinario si sia estinto senza che sia intervenuta una sentenza di merito (n. 459). Responsabilit del cessionario e dell'acquirente di una azienda commer ciale per le imposte di R. M. -.Incostituzionalit dell'art. 197 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645. Se fondata l'eccezione di incostituzionalit dell'art. 197 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto con tale norma sarebbero stati superati i limiti della delegazione legislativa conferita al governo dall'art. 63 della 1. 5 gennaio 1956, n. 1, per essere stata soppressa la condizione per cui la responsabilit d'imposta del cessionario di azienda sorgeva solo quando si trattasse d'imposta gi iscritta a ruolo o comunque accertata a carico del cedente prima della cessione (n. 460). Riscossione contributi consortili -Obbligo dell'esattore del non riscosso come riscosso. Se anche nella riscossione dei contributi consortili l'esattore risponda del non riscosso come riscosso (n. 461). INVALIDI DI GUERRA Sanzioni penali a carico dei datori di lavoro per la mancata assunzione di invalidi di guerra -Applicabilit alle Aziende Municipalizzate. Se la sanzione penale di cui all'art. 22 1. 3 giugno 1950, n. 375, a carico dei. datori di lavoro inadempienti all'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra sia applicabile anche nei confronti di un ente o di una azienda Muncipalizzata (e per esse dei suoi dirigenti responsabili) quando l'ente, a sensi dell'art. 34 d. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176, abbia optato per il trattamento legislativo previsto per i privati datori di lavoro (n. 22). Se la possibilit di impugnazione tanto in via amministrativa che giurisdizionale dei provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli enti di cui al primo comma dell'axt. 9 d. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176 si deve intendere estesa a tutti i mezzi previsti dai principi generali e dalle singole leggi disciplinanti la materia (n. 22). LAVORO Dipendenti salariati ente Sviluppo Puglie-Lucania-Molise -Conglobamento assegni. Se per il contingente di personale salariato in servizio presso l'Ente di Sviluppo in Puglia Lucania e Molise, possa essere operato il conglo PARTE II, CONSULTAZIONI 259 amento nello stipendio delle due anticipazioni provvisorie, in conto fulri miglioramenti, corrispondenti agli assegni integrativo e temporaneo egli statali, a suo tempo concesse anche a detto personale (n. 48). 'anzioni penali a carico dei datori di lavoro fler la mancata assunzione di invalidi di guerra -Applicabilit alfe Aziende Municipalizzate. Se la sanzione penale di cui all'art. 22 I. 3 giugno 1950, n. 375, a arico dei datori di lavol'o inadempienti all'obbligo dell'assunzione di 1validi di guerra sia applicabile anche nei confronti di un ente o di una zienda Municipalizzata (e per esse dei suoi dirigenti responsabili) quando ente, a sensi dell'art. 34 d. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176 abbia optato er il trattamento legislativo previsto per i privati datori di lavoro (n. 49). Se la. possibilit di impugnazione tanto in via amministrativa che iurisdizionale dei provvedimenti di assunzione del personale presso le .mministrazioni e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9 d. P. R. 18 iugno 1952, n. 1176, si deve intendere estesa a tutti i mezzi previsti dai rincipi generali e dalle singole leggi disciplinanti la materia (n. 49) . OOAZIONI lffitto di fondi rustici -Scelta del contraente. Se all'affitto dei fondi rustici di propriet delle Aziende del Fondo er il Culto e dei Patrimoni riuniti ex economali siano applicabili le diposizioni della I. 12 giugno 1962, n. 567 (n. 131). S'e il sistema della scelta del contraente privato mediante asta pub lica sia compatibile con la disciplina vigente in materia di affitto di fondi ustici (1. 12 giugno 1962, n. 567) (n. 131). !IATRIMONIO 'latrimonio canonico tardivamente trascritto. Se si debba tenere conto del vincolo matrimoniale agli effetti della nposta sulla successione di uno dei coniugi, deceduto anteriormente alla rascrizione tardiva del matrimonio religioso (n. 22). !IEZZOGIORNO 'inanziamenti -Agevotazioni creditizie. Se il concorso sugli interessi previsti dall'art. 12, quarto comma, della 26 giugno 1965, n. 717 possa essere dalla Cassa per il Mezzogiorno con esso alle sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco i Napoli per la emissione di buoni fruttiferi, oltre che delle obbligazioni ere proprie (n. 43). J 260 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Procedura abbreviata di cui all'art. 33 t. u. sulle Acque -Utilizzabilit di detta proced.ra da parte della Cassa del Mezzogiorno. Se possa la Cassa per il Mezzogiorno avvalersi della procedura abbreviata di espropriazione prevista e disciplinata dall'art. 33 t. u. sulle Acque (n. 44). MUTUO Imposta di registro. Se la pattuizione, inserita in un contratto di mutuo, che preveda la consegna, in luogo della somma mutuata, di un libretto di risparmio portante un deposito infruttifero debba essere sottoposta al tributo di Registro previsto dall'art. 37 lett. B, tab. A (n. 6). PENSIONI Pensioni di guerra -Sospensione del pagamento. Se, inflitta ad un pensionato di guerra una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ed espiata detta pena mediante imputazione del corrispondente periodo di carcerazione preventiva, la sospensione del pagamento della pensione, comminata dall'ultimo cpv. dell'art. 91 1. 10 agosto 1950, n. 648 debba disporsi con decorrenza dalla data in cui ebbe inizio la carcerazione preventiva, oppure dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (n. 122). PRESCRIZIONE Imposta abbonamento l. n. 1760 del 1928 -Prescrizione rimborso. Se il credito del contribuente per la restituzione di somma indebitamente pagata per la imposta di abbonamento prevista dall'art. 21 della 1. 5 luglio 1928, n. 1760, si prescriva nel termine di cinque anni ovvero nel termine di tre anni (n. 68). PREVIDENZA E ASSISTENZA Fondo di previdenza del personate doganale -Estensione dei benefici ai familiari. Se l'art. 15 del Regolamento del fondo di previdenza del personale delle dogane approvato con d. P. R. 4 dicembre 1956, n. 1572, attribuisca all'Amministrazione il potere di concedere sovvenzioni per malattie di un componente la famiglia convivente a carico del dipendente doganale, anche se maggiorenne e fornito di titolo di studio (n. 56). PARTE II, CONSULTAZIONl 261 ROCEDIMENTO CIVILE .rbitrato -Compensi agli arbitri. Se la pronuncia emessa dal Presidente del Tribunale nel procedimento i cui all'art. 814 c. p. c. abbia natura deci,:oria e sia impugnabile con .corso in Cassazione (n. 35). Se la predetta pronuncia debba essere notificata ai sensi dell'art. 11, ~condo e terzo comma, del t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 35). ROCEDIMENTO PENALE acol't dell'imputato di difendersi da solo. Se le disposizioni del d. 1. 21 ottobre 1947, n. 1250 e della 1. 12 luglio ~61, n. 603, che moltiplicano rispettivamente per otto e per quaranta le ene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale e da !ggi speciali, siano da applicare anche per quanto riguarda il limite di >mma entro il quale l'imputato pu difendersi da solo previsto dall'artillo 125 c. p. c. (n. 10). EGIONI ontributo di cui alla legge reg. sic. 5 agosto 1957, n. 51. Se l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione ciale costituisca non solo una condizione per la conservazione degli ef~ tti della concessione del contributo di cui alla legge reg, 5 agosto 1957, . 51, ma anche un presupposto per la concessione stessa del contributo 1. 152). rediti agrari regionali -Agevolazioni tributarie. Se ai prestiti previsti dalla legge 29 dicembre 1965, n. 33 della Re. one Friuli-Venezia Giulia siano applicabili, per la parte tributaria, le isposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario 1. 153). ritrimonio forestale della Regione Siciliana. Se i terreni acquistati dallo Stato per uso rimboschimento dopo l'enata in vigore dello Statuto della Regione Siciliana, debbano entrare a lr parte del patrimonio indisponibile della Regione (n. 154). ESPONSABILIT CIVILE aggiore lunghezza di treni rispetto ai marciapiedi. Se e quando si configuri una responsabilit dell'Amministrazione per lfortuni al viaggiatore a causa della maggiore lunghezza del treno rispetto marciapiedi (n. 244). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Operato doloso di un ufficiale giudiziario. Se l'art. 494 c. p. c., in base al quale il debitore pu evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore ., sia applicabile al procedimento coattivo per la riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, regolato dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 245). Se tale forma di pagamento sia liberatoria per il debitore ed estintiva del rapporto obbligatorio e se questi effetti del pagamento ai sensi dell'art. 494 c. p. c. siano in contrasto con le disposizioni, che limitano nell'ordinamento tributario la prova del pagamento del tributo (n. 245). Se l'approvazione da parte dell'ufficiale giudiziario di somme versate dai contribuenti, a norma dell'art. 494 c. p. c., costituisca peculato (articolo 314 c. p. c.) o malversazione (art. 315 c. p.) (n. 245). RIABILITAZIONE Se l'impossibilit di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato possa essere riferita non solo all'impossibilit materiale, ma anche ad altre cause, strettamente giuridiche, quali la rinunzia del creditore e la prescrizione del credito (n. 3). Se la prova della prescrizione possa fornirsi dal riabilitando mediante una attestazione del creditore relativa alla verificata prescrizione del diritto di credito (n. 3). RICOSTRUZIONE Contributi -Disastro del Vajont -Poteri di convalida del Sindaco. Se, in tema di contributi per la ricostruzione di immobili di propriet privata distrutti in occasione del disastro del Vajont, la convalida del Sin daco alla dichiarazione di preesistenza di unit immobiliari sia vincolante per la P. A. (n. 16). Se il sindaco possa convalidare dichiarazioni in contrasto con risul tanze catastali (n. 16). Contributi -Provvidenze per il Vajont. Se i contributi previsti dalla 1. 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modifiche, portante provvidenze per la zona del Vajont, possano essere con cessi soltanto ai proprietari o anche ai possessori di edifici distrutti (n. 17). Se la dichiarazione giurata del Sindaco, ex art. 31 1. 4 novembre 1963, n. 1457, stabilita per sopperire alla mancanza di documentazione catastale, possa comportare anche un accertamento del diritto di propriet in difformit delle risultanze catastali (n. 17). Se sia consentita dalla legge la variazione della destinazione funzionale dei nuovi fabbricati rispetto a quelli distrutti o danneggiati, almeno nel caso in cui la destinazione degli immobili ricostruiti sia ad uso di abitazione (n. 17). PARTE II, CONSULTAZIONI 263 SCIOPERO Sciopero dei Vigili det fuoco. Se i Vigili del fuoco i quali a seguito di uno sciopero abbandonino il servizio, siano passibili della sanzione di cui agli artt. 330 e 331 ~. p. (n. 4). SENTENZA PENALE rl:rrore materiale -Contrabbando tabacchi. Se la sentenza penale che accerti il contrabbando di tabacchi per un ~erto quantitativo, ma rechi la condanna al pagamento dei diritti evasi in Jna somma minore di quella risultante dal calcolo che avrebbe dovuto. ~ssere condotto secondo i criteri stabiliti dalla legge, sia affetta da errore nateriale (n. 22). SOCIET Rappresentanza .del liquidatore e del Presidente del Collegio sindacale. Se il liquidatore di societ commerciale dichiarato fallito decada ipso lure dal suddetto ufficio (n. 117). Se l'Amministrazione creditrice di una societ commerciale possa chie: iere al Presidente del Tribunale la sostituzione del liquidatore (n. 117). Se, venuto meno l'amministratore o il liquidatore di una societ, spetti :il Presidente del Collegio sindacale la rappresentanza della societ per gli :itti di ordinaria amministrazione quali il pagamento di debito tributario ;>reesistente (n. 117). 3'PESE GIUDIZIALI Arbitrato -Compensi agli arbitri. Se la pronuncia emessa dal Presidente del Tribunale nel procedimento :ii cui all'art. 814 c.p.c. abbia natura decisoria e sia impugnabile con ricorso ln Cassazione (n. 21). Se la predetta pronuncia debba essere notificata ai sensi dell'art. 11, secondo e terzo comma, del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 21). Se la stessa pronuncia costituisca titolo definitivo ai sensi dell'art. 277 :iel r.d. 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilit generale dello Stato (n. 21). STRADE Autostrade in concessione -Intavolazione a favore dello Stato. Se le autostrade costruite in concessione appartengono prima della sca: ienza di questa, al concessionario (n. 68). 264 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se lo Stato possa conseguire, al momento della acquisizione degli immobili occorrenti per la costruzione dell'opera da parte del concessionario stesso, l'intavolazione immediata a suo favore (n. 68). Strade Statali che attraversano nuclei urbani. Se, per l'attraversamento di nuclei urbani da parte di veicoli provenienti da strada statale siano istituibili dei sensi unici, utilizzando, per una delle due correnti di traffico, una strada comunale collaterale a quella statale (n. 69). TRASPORTO Ferrovie in concessione -Decadenza criteri di determinazione dell'onere a carico dello Stato. Oome si determini l'onere a carico dello Stato per il compenso che deve essere corrisposto al concessionario decaduto secondo l'art; 15 del r.d.1. 2 agosto 1929, n. 2150 (n. 61). Trasporto effetti postali -Ritenuta 1.G.E. Se le imprese di autoservizi pubblici, esercenti il servizio di trasporto di effetti postali mediante cartelle di oneri, abbiano diritto alla rivalsa verso lo Stato delle ritenute I.G.E. sui canoni percepiti per l'espletamento del servizio (n. 62). Trasporto internaiionale delle merci coperte con libretto T.I.R. Se l'Ente garante dei Carnets T.I.R. sia tenuto al pagamento dei diritti e delle penalit nel caso in cui la dogana, cui siano stati esibiti i carnets, non abbia compilato il certificato di presa in carico (n. 63). USI CIVICI Canoni imposti. Se i canoni di natura enfiteutica imposti dal Commissario per gli usi civici con i provvedimenti di legittimazione delle occupazioni abusive siano soggetti alla disciplina della 1. 22 luglio 1966, n. 607 (n. 4). NOTIZIARIO Il 16 dicembre 1967, nella sala del Consigiio dell'ordine degli Avvocati Procuratori di Roma, il prof. avv. Salvatore Satta ha tenuto, dinanzi ad n folto pubblico, una commemorazione di Lodovico Mortara, imperniata ulla viva e persistente attualit del Suo pensiero giuridico. Dopo aver riordato il primo incontro da lui avuto con il Mortara, il prof. Satta si :>ffermato ad analizzare le sue opere, prima fra tutte lo studio, pubblicato el1885, su Lo Stato moderno e la giustizia, il cui tema quello della for1azione del giudice come condizione per l'avvento della giustzia. Rilevato che anche nelle Istituzioni di ordinamento giudiziario, nelAppeUo civile ed in tanta altra parte delle opere maggiori si manifesta pensiero di Mortara sulla formazione del giudice, il Satta ha osservato he la ricerca di quel pensiero assume oggi un'importanza fondamentale, on solo perch viviamo ancora e sempre in clima di riforma, ma perch quel pensiero il Maestro scomparso congiunge sempre indissociabilmente pur attualissimo problema dell'autogoverno della Magistratura. Il prof. Satta ha concluso ricordando ancora che il Mortara pass, negli ltimi anni della sua vita, dall'Universit alla Magistratura, forse perch gli, con profondo intuito, si era reso conto che non la legge ma il giudizio al centro dell'esperienza e che l'azione non sta nel freddo testo elaborato 1 tempi magari lontani ma nell'opera e nella sentenza del giudice.